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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562

 

Giurisprudenza

 

Diritto degli Appalti

 

(Contratti - sanzioni - bandi - esclusione - giurisdizione...)

Anno 2008

Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni:

2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 - 2000-97

 

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APPALTI - Regole concorrenziali e principi comunitari di libera circolazione delle merci - Tutela della concorrenza - Competenza esclusiva del legislatore statale. La disciplina delle procedure di gara e, in particolare, la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione, ivi compresi quelli che devono presiedere all’attività di progettazione, mirano a garantire che le medesime si svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali e dei princípi comunitari della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento, nonché dei princípi costituzionali di trasparenza e parità di trattamento (sentenze n. 431 e n. 401 del 2007). Esse, in quanto volte a consentire la piena apertura del mercato nel settore degli appalti, sono riconducibili all’àmbito della tutela della concorrenza, di esclusiva competenza del legislatore statale (sentenze n. 401 del 2007, n. 345 del 2004), che ha titolo pertanto a porre in essere una disciplina integrale e dettagliata delle richiamate procedure (adottata con il d.lgs. n. 163 del 2006), la quale, avendo ad oggetto il mercato di riferimento delle attività economiche, può influire anche su materie attribuite alla competenza legislativa delle Regioni (sentenza n. 430 del 2007). Pres. Flick, Est. Tesauro - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Sardegna - CORTE COSTITUZIONALE - 17 dicembre 2008, n. 411

APPALTI - Fase negoziale - Esecuzione del rapporto contrattuale - Ordinamento civile - Competenza esclusiva del legislatore statale.
La fase negoziale dei contratti della pubblica amministrazione, che ricomprende l’intera disciplina di esecuzione del rapporto contrattuale, incluso l’istituto del collaudo, si connota per la normale mancanza di poteri autoritativi in capo al soggetto pubblico, sostituiti dall’esercizio di autonomie negoziali e deve essere ascritta all’àmbito materiale dell’ordinamento civile (sentenza n. 401 del 2007), di competenza esclusiva del legislatore statale, che l’ha esercitata adottando le disposizioni del d.lgs. n. 163 del 2006. Pres. Flick, Est. Tesauro - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Sardegna - CORTE COSTITUZIONALE - 17 dicembre 2008, n. 411

APPALTI - Regioni a statuto speciale - Art. 4, c. 5 d.lgs. n. 163/2006 - Obbligo di conformare la legislazione regionale in materia di appalti a quanto stabilito dal codice.
L’art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006, il quale, nella parte in cui stabilisce che «le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione», impone anche alle Regioni ad autonomia speciale di conformare la propria legislazione in materia di appalti pubblici a quanto stabilito dal Codice stesso. Pres. Flick, Est. Tesauro - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Sardegna - CORTE COSTITUZIONALE - 17 dicembre 2008, n. 411

APPALTI - Regione Sardegna - Norme della L.R. n. 5/2007 - Illegittimità costituzionale.
E’ fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, commi 1 e 6, dell’art. 9, dell’art. 11, commi 12, 13, 14, 15 e 16, dell’art. 13, commi 3, 4 e 10, dell’art. 16, comma 12, dell’art. 20, comma 5, dell’art. 21, comma 1, dell’art. 22, commi 2, 14, 17 e 18, dell’art. 24, dell’art. 26, comma 2, dell’art. 30, comma 3, dell’art. 34, comma 1, degli artt. 35, comma 2, e 36, degli artt. 38, comma 1, e 39, commi 1 e 3, degli artt. 40 e 41, dell’art. 46, commi 4 e 7, dell’art. 51, commi 1 e 3, dell’art. 54, commi 1, 2, 8, 9, 10 e 11, degli artt. 57, 58, 59 e 60, e dell’allegato I (punti 45.23, 45.24, 45.25) della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto), in quanto incidenti su materie riservate alla competenza esclusiva dello stato (tutela della concorrenza e ordinamento civile). Pres. Flick, Est. Tesauro - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Sardegna - CORTE COSTITUZIONALE - 17 dicembre 2008, n. 411

 

APPALTI - Stazione appaltante - A.T.I. - Contestazione delle infrazioni alla società mandante responsabile piuttosto che alla capogruppo - Legittimità - Art. 37 d.lgs. n. 163/2006. Rientra certamente tra le facoltà della stazione appaltante quella di contestare le infrazioni accertate direttamente alla società mandante responsabile anziché all’a.t.i. e, in particolare, alla capogruppo. La presentazione dell’offerta determina, difatti, - ai sensi dell’art. 37, c.5, d.lgs. n. 163/2006 - in capo ai concorrenti raggruppati, il sorgere, verso la stazione appaltante, di una responsabilità solidale, responsabilità che, per definizione, può essere fatta valere nei confronti di uno qualunque degli obbligati. L’art. 37, c. 16, d.lgs. n. 163/2006, inoltre, espressamente prevede che la stazione appaltante possa far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai singoli mandanti. Pres. Cavallari, Est. Cattaneo - A. s.r.l. (avv. Doria) c. Comune di San Cesario di Lecce (avv. Vantaggiato). T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. III - 17 novembre 2008, n. 3327

 

APPALTI - Gara d'appalto - Ditta Aggiudicataria - Esclusione - Omessa presentazione Business Plan. Nell'ipotesi di esclusione della Ditta aggiudicataria dalla gara d'appalto per omessa presentazione del business plan ( piano di sostenibilità economico-finanziaria) l'art. 7, lett. a), del capitolato speciale d'appalto dispone che: “L'offerta tecnica, regolarmente sottoscritta in tutte le sue parti, deve contenere, pena l'esclusione:
- Presentazione della Ditta e referenze generali e specifiche ...;
- Documento descrittivo del team di lavoro …;
- Progetto tecnico, da redigersi secondo le specifiche dettate dal Disciplinare tecnico, che deve includere appositi e specifici capitoli:
1.-…. 10.- Business Plan”. Pertanto, se il progetto tecnico dell'aggiudicataria risulta privo del prescritto business plan, l'esclusione della Ditta dalla gara risulta legittima. Pres. Iannotta - Est. Dell'Utri Costagliela - INSIEL S.p.a. ( avv.ti Scanzano e Diaco) c. EUTELIA S.p.a. ( avv.ti Piselli e De Portu) (conferma T.A.R. per la Campania, Napoli, Sez. I^, 12/06/2007, Sent. n. 6073).CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 08/10/ 2008, (UD. 03/06/20008), Sentenza n. 4964

APPALTI - Gara d'appalto - Aggiudicazione - Offerta economicamente più vantaggiosa - Offerta Tecnica - Valutazione non influenzata da elementi attinenti all'offerta economica. Quando l'aggiudicazione avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed in ossequio ai principi di par condicio, imparzialità e segretezza delle offerte, la valutazione dell'offerta tecnica, connotata da discrezionalità tecnica, non dev'essere influenzata da elementi attinenti all'offerta economica, che sarà valutata successivamente e con meccanismi automatici. Pres. Iannotta - Est. Dell'Utri Costagliela - INSIEL S.p.a. ( avv.ti Scanzano e Diaco) c. EUTELIA S.p.a. ( avv.ti Piselli e De Portu) (conferma T.A.R. per la Campania, Napoli, Sez. I^, 12/06/2007, Sent. n. 6073). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 08/10/ 2008, (UD. 03/06/20008), Sentenza n. 4964

 

APPALTI - Piano di emergenza R.S.U. - Procedura esplorativa negoziale per l'affidamento - Posizione vantata dai partecipanti alla gara - Giurisdizione. La procedura esplorativa negoziale per l'affidamento del piano di emergenza R.S.U., che è una variante della trattativa privata alla quale è preordinata la consultazione informale del mercato ( vedi, in tal senso, Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 giugno 1995, n. 649), rientra nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica per l'affidamento dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Di conseguenza, la posizione vantata dai partecipanti alla gara è di interesse legittimo al corretto svolgimento della procedura e le relative controversie appartengono alla giurisdizione amministrativa. Pres. Iannotta - Est. Cerreto - COMMISSARIO DELEGATO per l'EMERGENZA SETTORE SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI nella Regione Calabria, in persona del legale rappresentante in carica, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in persona del Presidente in carica e dal MINISTRO DELL'INTERNO, in persona del Ministro in carica (Avvocatura generale dello Stato) c. B. B. E V. L.TD., in persona del legale rappresentante in carica ( Avv. Prof. Chiti ) - ( conferma T.A.R. del Lazio, Sez. I^ ter, n. 5109/2003 del 20/06/2005). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 08/10/2008, (Ud. 03/06/2008), Sentenza n. 4947

 

APPALTI - Appalti pubblici di lavori - Bando di gara dell'Agenzia europea per la ricostruzione - Decisione di annullare il bando di gara e di pubblicarne uno nuovo - Ricorso di annullamento - Competenza del Tribunale - Necessità di previo reclamo amministrativo - Termine di ricorso - Mandato - Obbligo di motivazione - Domanda di risarcimento danni. TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, Sez. VIII, 8/10/2008, causa T‑411/06

 

APPALTI - Aggiudicazione di un appalto di pubbliche forniture senza pubblicazione di un avviso preliminare - Elicotteri di tipologia leggera destinati alla Polizia e ai Vigili del Fuoco - Inadempimento di uno Stato (Italia) - Direttiva 93/36/CEE. La Repubblica italiana, avendo adottato il decreto del Ministro dell'Interno 11 luglio 2003, n. 558/A/04/03/RR, con il quale viene autorizzata la deroga alla normativa comunitaria in materia di appalti pubblici di forniture per l'acquisizione di elicotteri leggeri per le esigenze delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, senza che ricorra alcuna delle condizioni idonee a giustificare una tale deroga, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, in particolare degli artt. 2, n. 1, lett. b), 6 e 9 della stessa. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. II, 02/10/2008, causa C‑157/06

 

APPALTI - Gara per l'affidamento in concessione di servizi, con il metodo della licitazione privata - Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - Calcolo del punteggio per l'offerta economica - Riferimento alla "offerta maggiore", e non all'incremento maggiore - Art. 83, c. 5, D. Lgs. n. 163/2006 - Dir. n. 2004/18/CE. Anche ammettendo che l'art. 83, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006 lasci libertà alle stazioni appaltanti di stabilire il criterio di valutazione dell'offerta economica, in conformità con quanto previsto dal considerando 46 della Dir. n. 2004/18/CE, va rilevato che in una gara in cui il prezzo a base d'asta non è elevato (in specie 54.000,00 Euro) risulta più ragionevole un metodo di calcolo del punteggio per l'offerta economica che non comporti una posizione eccessivamente recessiva della valutazione del progetto tecnico. Pertanto, diventa irrilevante l'impugnazione delle disposizioni della lex specialis, in quanto l'accoglimento del ricorso è correttamente fondato sull'interpretazione di tali previsioni, e non sulla loro illegittimità. Pres. Varrone - Est. Chieppa - Società San Rossore.It Scrl (Avv. Altavilla) c. Parco Regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli (Avv. D'Antone) ed altro (conferma Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II, n. 2357/2007). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 11/09/2008 (Ud. 6/06/2008), Sentenza n. 4348

 

APPALTI - Bando gara d'appalto - Natura di provvedimento concreto - Annullamento - Effetti. Il bando di una gara d'appalto ha natura di provvedimento concreto (Cons. di Stato., sez. V 15/06/ 2001 n. 3187), non è atto regolamentare a contenuto generale ed il suo annullamento non opera erga omnes. Sicché, in ipotesi di concorso in cui è esclusa una comparazione tra i soggetti la cui partecipazione ed il cui superamento sono finalizzati ad ottenere un'idoneità (necessaria per l'iscrizione ad un albo professionale), l'annullamento di un atto del procedimento (quale quello di nomina della Commissione) non estende i suoi effetti sui giudizi d'idoneità espressi su soggetti terzi estranei ad un giudizio conclusosi con l'annullamento, essendo ravvisabili un pluralità di procedimenti tra loro automi. Pres. Frascione - Est. Giambartolomei - Regione Autonoma della Sardegna (avv.ti Camba e Campus) c. Consorzio BATTELLE 21 (avv.ti Masini, Barberio, Porcu) ed altri. CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 10/09/2008 (Ud. 15/01/2008), Sentenza n. 4338

 


APPALTI - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Antimafia - Informazioni prefettizie - Contrasto con l'accertamento del giudice penale - P.A. - Pericolo di condizionamento mafioso - Obbligo di motivazione.
A fronte di un accertamento del giudice penale tale, addirittura, da ritenere l'accusa neppure sostenibile in giudizio, le informazioni prefettizie interdittive alla partecipazione ad una gara d'appalto per presunto collegamento con organizzazioni criminali, sono da ritenersi di scarso significato. E' ben vero che il giudizio penale, anche quando nettamente formulato in senso contrario, non esclude che l'Amministrazione possa individuare elementi di sospetto a carico dell'interessato, ma questa ha il dovere di motivare con il massimo rigore la sua valutazione sul pericolo di condizionamento mafioso. Pres. Varrone - Est. Bellomo - Ministero dell'Interno (Avvocatura generale dello Stato) c. E.P.M. srl (avv.ti Clarizia, Lentini, Senese) (conferma T.A.R. Lazio, sede di Roma n. 10661 del 10/10/2007). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 09/09/2008 (Ud. 6/06/2008), Sentenza n. 4306

 

APPALTI - ACQUA - Servizio idrico integrato - Affidamento - Contrasto con i principi comunitari - Pubblica amministrazione - Disapplicazione - Illegittimità - Ricorso agli ordinari poteri di autotutela - Necessità - Partecipazione al procedimento. Un provvedimento amministrativo - nella specie, il provvedimento di affidamento della gestione del servizio idrico integrato - il cui contenuto sia in contrasto con norme o principi comunitari, non può essere disapplicato dall'amministrazione, sic et simpliciter, ma deve essere rimosso con il ricorso ai poteri di autotutela di cui la stessa amministrazione dispone. L'esercizio di tali poteri, peraltro, deve ritenersi soggetto, anche in questi casi, ai principi che sono a fondamento della legittimità dei relativi provvedimenti, rappresentati dalla contemporanea presenza di preminenti ragioni di interesse pubblico alla rimozione dell'atto, se si tratta di situazioni consolidate o di atti che abbiano determinato un legittimo affidamento in coloro che ne sono interessati, e dalla osservanza delle garanzie che l'ordinamento appresta per i soggetti incisi dall'atto di autotutela, prima fra tutte quella di consentire ai soggetti interessati di partecipare al relativo procedimento. Pres. Santoro, Est. Marchitiello - A. s.p.a. (avv. Cotza) c. Comune di Sinnai (n.c.) - (Riforma TAR Sardegna n. 549/2007) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 8 settembre 2008 (ud. 11 marzo 2008), sentenza n. 4263
 

APPALTI - RIFIUTI - Gestione ed erogazione di servizi pubblici locali - Affidamento - Soggetti costituiti in forma diversa dalla società di capitali - Società in nome collettivo - Limitazioni - Esclusione - Sentenza Corte di Giustizia CE n. 357 del 18 dicembre 2008. A seguito della sentenza della Corte di giustizia CE n. 357 del 18 dicembre 2007 (in causa C-357/06), con la quale è stato stabilito che “l'art. 26 n. 1 e 2 della direttiva del Consiglio 92/50/CE osta a disposizioni nazionali, come quelle costituite dagli art. 113 comma 5 D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 198 comma 1 D.Lgs. n. 152 del 2006 (…), che impediscono ad operatori economici di presentare offerte, soltanto per il fatto che tali offerenti non abbiano la forma giuridica corrispondente ad una determinata categoria di persone giuridiche, ossia quella delle società di capitali”, si deve ritenere che l'art. 113 del T.u.e.l., secondo interpretazione conforme al diritto comunitario, non prescriva alcuna limitazione di ordine soggettivo in ordine alla gestione ed erogazione di servizi pubblici locali (nella specie, servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani). Il discrimine della forma societaria non opera nei riguardi della partecipante alla gara quando la stessa concerne la gestione del servizio, al cui affidamento può concorrere qualsivoglia soggetto, anche costituito in forma diversa dalla società di capitali (nella specie, società in nome collettivo). Pres. Santoro, Est. Lambretti - A. s.n.c. (avv.Flascassovitti) c. Comune di Campomarino (avv. Ruta) - (conferma, con diversa motivazione, TAR Molise, n. 966/2006) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 8 settembre 2008 (ud. 18 marzo 2008), sentenza n. 4242

 

APPALTI - L.r. Veneto n. 17/2007 - Artt. 6, c. 1, 7, cc. 2 e 3, 8, 22, 24, 29, 32, 43, c. 1 - Illegittimità costituzionale - Tutela della concorrenza - Ordinamento civile - Competenza legislativa esclusiva dello Stato - Art. 117, c. 2 Cost. Va dichiarata l'illegittimità costituzionale degli articoli 6, comma 1, 7, commi 2 e 3, 8, 22, 24, 29, 32, 43, comma 1, della legge della Regione Veneto 20 luglio 2007, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, «Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche»); la normativa regionale, infatti, detta una disciplina difforme da quella nazionale in materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in base all'art. 117, secondo comma, Cost., riducendo, da un lato, l'area alla quale si applicano le regole concorrenziali dirette a consentire la piena esplicazione del mercato nel settore degli appalti pubblici a tutti gli operatori economici («tutela della concorrenza») e alterando, dall'altro, le regole contrattuali che disciplinano i rapporti privati («ordinamento civile») - Pres. Bile, Red. Cassese - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Veneto - CORTE COSTITUZIONALE - 1 agosto 2008, n. 322

 

APPALTI - Appalti pubblici di servizi - Aggiudicazione dei servizi informatici del Comune di Mantova - Aggiudicazione diretta senza previa pubblicazione di un bando di gara - Artt. 11 e 15, n. 2, Direttiva 92/50/CEE. L'indizione di una gara pubblica, conformemente alle direttive relative all'aggiudicazione degli appalti pubblici, non è obbligatoria, anche quando l'affidatario è un ente giuridicamente distinto dall'amministrazione aggiudicatrice, qualora siano soddisfatte le due condizioni seguenti. Da un lato, l'amministrazione pubblica, che è un'amministrazione aggiudicatrice, deve esercitare sull'ente giuridicamente distinto di cui trattasi un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi e, dall'altro, tale ente deve svolgere la parte più importante della sua attività con l'ente o gli enti pubblici che lo detengono (v., in particolare, sentenze Teckal, e 8/04/2008, causa C‑337/05, Commissione/Italia). CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. II, 17/07/2008, Proc. C-371/05
 

APPALTI - Appalti pubblici di servizi - Controllo della P.A.. In tema di appalti, l'autorità pubblica deve controllare, verificare è tener conto non solo di tutte le disposizioni normative, ma altresì delle circostanze pertinenti del caso di specie. Dall'esame deve risultare che la società aggiudicataria è soggetta a un controllo che consente all'amministrazione aggiudicatrice di condizionarne le decisioni. Deve trattarsi di una possibilità di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici sia sulle decisioni importanti di detta società (v. sentenze 13/10/2005, causa C‑458/03, Parking Brixen e 11/05/2006, causa C‑340/04, Carbotermo e Consorzio Alisei). CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. II, 17/07/2008, Proc. C-371/05

 

APPALTI - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Azione amministrativa illegittima - Interpretazione di norme giuridiche - Responsabilità per danni - Criterio soggettivo di imputazione - Colpa lieve - Calcolo del risarcimento - Obbligo dell'impresa di documentare - Fattispecie: erronea individuazione dell'aggiudicatario nella gara - Art. 345, l. n. 2248/1865, all. F e dell'art. 37 septies c. 1 lett. c), l. n. 109/1994, aggiunto dall'art. 11, l. n. 415/1998. Il criterio soggettivo di imputazione necessario per configurare a carico della pubblica amministrazione la responsabilità per danni da azione amministrativa illegittima è costituito dalla colpa lieve. L'esclusione di responsabilità in presenza di mera culpa levis, concernendo soltanto le prestazioni che possano implicare la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, non può comunque riferirsi all'attività di mera interpretazione di norme giuridiche. Fattispecie: erronea individuazione dell'aggiudicatario nella gara. Quanto alla misura del risarcimento del danno, l'utile economico che sarebbe derivato dall'esecuzione dell'appalto in caso di aggiudicazione non avvenuta per illegittimità dell'azione amministrativa, può essere risarcito riconoscendo la spettanza dell'utile di impresa nella misura del 10% del prezzo offerto, ai sensi dell'art. 345, l. 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F e dell'art. 37 septies comma 1 lett. c), l. 11 febbraio 1994, n. 109, aggiunto dall'art. 11, l. 18 novembre 1998, n. 415. A tal fine, l'impresa deve documentare di non aver potuto utilizzare le maestranze ed i mezzi lasciati disponibili, per l'espletamento di altri servizi; mentre ove tale dimostrazione non sia stata offerta è da ritenere che l'impresa possa aver ragionevolmente riutilizzato mezzi e manodopera per lo svolgimento di altri analoghi lavori o di servizi o di forniture, così vedendo in parte ridotta la propria perdita di utilità; in tal caso, il risarcimento può essere ridotto in via equitativa, in misura pari al 5% dell'offerta dell'impresa (Cons. Stato, sez. IV, 31/10/2006, n. 6456). Pres. Virgilio, Est. Falcone, P.P.P. s.r.l. (avv. Cittadino) c. Comune di Ficarazzi (avv.ti Pirri e Gallo) ed altro - (Riforma T.A.R. per la Sicilia - sede di Palermo (sez. III) del 19/01/2007- n. 165). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per la Regione Siciliana 04/07/2008, Sentenza n. 591

APPALTI - Bando di gara - Offerte uguali - Aggiudicazione attraverso sorteggio - Metodo meramente residuale - Art. 77 R.D. n. 827/1924. Ai sensi dell'art. 77 R.D. 23 maggio 1924 n. 827, in caso di offerte uguali, il sorteggio deve ritenersi metodo di aggiudicazione meramente residuale, applicabile soltanto qualora non sia possibile l'esperimento migliorativo. (C.G.A. 19/03/2002, n. 144; ord. 29/07/2004, n. 685 e 15/02/2005, n. 61). Pres. Virgilio, Est. Falcone, P.P.P. s.r.l. (avv. Cittadino) c. Comune di Ficarazzi (avv.ti Pirri e Gallo) ed altro - (Riforma T.A.R. per la Sicilia - sede di Palermo (sez. III) del 19/01/2007- n. 165). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per la Regione Siciliana 04/07/2008, Sentenza n. 591

APPALTI - Società consortile - Art. 2165-ter c.c. - Norme valide per le A.T.I. - Applicabilità. Ad una società consortile costituita ex art. 2615-ter del codice civile, e che prevede nel proprio statuto anche la finalità di partecipare a gare pubbliche, devono essere applicate le norme valide per le a.t.i. le quali consentono la somma dei requisiti di idoneità posseduti dalle varie imprese partecipanti all'associazione temporanea al fine di conseguire il possesso del requisito richiesto per la partecipazione alla gara (Consiglio Stato , sez. V, 07/09/2004, n. 5847). Pertanto, in ipotesi di impugnativa di atti della procedura di gara, il ricorso introduttivo del giudizio deve essere notificato al raggruppamento di imprese partecipante, ancorché la giurisprudenza amministrativa abbia (anche) considerato “sufficiente”, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio la notifica alle singole imprese (T.A.R. Valle d'Aosta Aosta, 15 marzo 2006, n. 12). Pres. Ruoppolo, Est. Taormina - I. s.p.a. (avv.ti Cocchi e Vaiano) c. G. s.p.a. (avv.ti Inglese e Vinti) (annulla T.A.R. Liguria, Sez. I, n. 546/2004). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 01/07/2008 (Ud. 6/05/2008), sentenza n. 3326

APPALTI - Bandi, procedure di gara, provvedimenti aggiudicatori… - Impugnazione - Legittimazione ad agire - Presupposti. In via di principio, e salve le posizioni di soggetti collettivi titolari di compiti di tutela di interessi più generali, la giurisprudenza amministrativa ha sempre affermato che, bandi, procedure di gara, provvedimenti aggiudicatori, etc, possano essere impugnati soltanto da chi abbia partecipato alle selezioni medesime (salve, le ipotesi di impugnazione avverso la lex specialis nella parte in cui ha previsto clausole ostative alla partecipazione).
Pres. Ruoppolo, Est. Taormina - I. s.p.a. (avv.ti Cocchi e Vaiano) c. G. s.p.a. (avv.ti Inglese e Vinti) (annulla T.A.R. Liguria, Sez. I, n. 546/2004). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 1/07/2008 (Ud. 06/05/2008), sentenza n. 3326

 

APPALTI - Procedura di gara - Potere di annullamento d'ufficio - Principio di conservazione degli atti amministrativi e conformità all'accertamento giurisdizionale - Riedizione della sola fase procedurale colpita dal "dictum" di illegittimità e potere di annullamento d'ufficio dell'intera procedura. In ossequio alla necessità di coniugare l'esigenza di ripristinare la legalità amministrativa, in conformità al pertinente accertamento giurisdizionale, con il principio di conservazione degli atti amministrativi laddove l'azione amministrativa “si articoli in diversi segmenti procedimentali, ciascuno connotato dall'emanazione di veri e propri provvedimenti (come ad esempio le esclusioni, nel caso delle procedure di affidamento di appalti pubblici), il vincolo derivante dalla statuizione di annullamento consiste nella riedizione della sola fase procedurale colpita dal "dictum" di illegittimità, fatto, comunque, salvo il potere di annullamento d'ufficio dell'intera procedura, e quindi nella ripetizione delle operazioni di gara affette dal vizio riscontrato in sede giudiziaria (Consiglio Stato , sez. IV, 28/02/2005, n. 692, C.d.S., sez. IV, 22/09/2003, n. 5356). Pres. Ruoppolo, Est. Taormina - I. s.p.a. (avv.ti Cocchi e Vaiano) c. G. s.p.a. (avv.ti Inglese e Vinti) (annulla T.A.R. Liguria, Sez. I, n. 546/2004). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 1 luglio 2008 (6 maggio 2008), sentenza n. 3326

 

APPALTI - Obbligazioni - Crediti da corrispettivo di appalto vantati nei confronti degli enti locali - Cessione - Forma - Art. 115, D.P.R. n. 554/1999 - Art. 69, c. 3°, r.d. n. 2440/1923. Alla cessione dei crediti da corrispettivo di appalto vantati nei confronti degli enti locali, effettuata prima dell'entrata in vigore del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 - che all'art. 115 prevede espressamente la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e la notifica alle Amministrazioni pubbliche debitrici ai fini dell'efficacia ed opponibilità alle stesse - non si applica l'art. 69, terzo comma, del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, che pure richiede la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ma riguarda la sola Amministrazione statale, stante il mancato esplicito richiamo nell'ordinamento degli enti locali, ed essendone, inoltre, preclusa l'applicazione analogica, in ragione del carattere eccezionale rispetto al regime generale della cessione dei crediti (artt. 1260 e segg. cod. civ.). Presidente C. Carnevale, Relatore F. Felicetti. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. I, 26/06/2008 (Ud. 13/05/2008), Sentenza n. 17496

 

APPALTI - Commissione di gara - Nomina di un esperto esterno - Svolgimento di compiti di amministrazione attiva - Atto di nomina e atti consequenziali - Illegittimità - Fondamento - D. L.vo 12/04/2006 n. 163. La nomina di un esperto esterno a supporto di una Commissione di gara è illegittima nel caso in cui l'esperto non si limiti alla semplice prestazione professionale di assistenza, ma svolga un'indebita attività di sostituzione e supplenza della Commissione travalicando quella natura meramente consulenziale, invadendo quei compiti e poteri di amministrazione attiva che nei contratti pubblici rientrano nella sfera di competenza del seggio di gara. Di conseguenza anche i relativi atti dell'esperto successivi alla nomina e quelli consequenziali al suo operato sono illegittimi. Ferma restando, sul piano della legittimità, la prassi di consentire che l'organo deputato alla selezione delle offerte si avvalga, per taluni profili il cui esame richieda conoscenze tecniche approfondite, da uno o più esperti con funzioni di consulenti esterni. (T.A.R. Catania sez. IV, 05/06/2006, n.862; Cons. di Stato, Sez. IV, 17/02/2004, n. 631). Pres. Mastrocola - Est. Castrista Scanderberg - Ristor'Art S.p.A. c. Università degli Studi della Magna Grecia ed altri. T.A.R. CALABRIA, Catanzaro, sez. I, 15/05/2008, n.481

 

APPALTI - Appalti pubblici di lavori - Aggiudicazione degli appalti - Offerte anormalmente basse - Modalità di esclusione - Appalti di lavori che non raggiungono le soglie previste dalle direttive 93/37/CEE e 2004/18/CE - Obblighi dell'amministrazione aggiudicatrice derivanti da principi fondamentali del diritto comunitario. Le norme fondamentali del Trattato CE relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, nonché il principio generale di non discriminazione, ostano a una normativa nazionale che, per quanto concerne gli appalti di valore inferiore alla soglia stabilita dall'art. 6, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1997, 97/52/CE, e che presentano un interesse transfrontaliero certo, imponga tassativamente alle amministrazioni aggiudicatrici, qualora il numero delle offerte valide sia superiore a cinque, di procedere all'esclusione automatica delle offerte considerate anormalmente basse rispetto alla prestazione da fornire, in base all'applicazione di un criterio matematico previsto da tale normativa, precludendo alle suddette amministrazioni aggiudicatrici qualsiasi possibilità di verificare la composizione di tali offerte richiedendo agli offerenti interessati precisazioni in merito a queste ultime. Ciò non si verificherebbe nel caso in cui una normativa nazionale o locale, o ancora l'amministrazione aggiudicatrice interessata, a motivo del numero eccessivamente elevato di offerte che potrebbe obbligare l'amministrazione aggiudicatrice a procedere alla verifica in contraddittorio di un numero di offerte talmente alto da eccedere la sua capacità amministrativa o da poter compromettere la realizzazione del progetto a causa del ritardo che tale verifica potrebbe comportare, fissasse una soglia ragionevole al di sopra della quale si applicherebbe l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. IV, 15/05/2008, proc. riuniti C‑147/06 e C‑148/06

 

APPALTI - Bando di gara - Requisiti di partecipazione - Mancanza di specifica prescrizione - Ricorso - Dimostrazione del possesso dei requisiti - Legittimità - Avvalimento parziale verticale. Anche in mancanza di specifica prescrizione del bando di gara, si può sempre ricorrere, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione, all'avvalimento parziale verticale. Pres. Varrone - Est. Volpe - Sirti S.P.A., (avv. Villata, Degli Esposti, Sanino e Medugno) c. Almaviva - The Italian Innovation Company S.P.A., (avv. Torchia e Di Nitto) ed altri (Conferma T.A.R. del Lazio, sezione terza ter, 27/12/2007, n. 14081). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 22/04/2008 (Ud. 4/03/2008), Sentenza n. 1856

APPALTI - Integrità dei plichi contenenti l'offerta - Adempimenti e verifiche - Seduta pubblica - Necessità - Illegittimità dell'apertura in segreto dei plichi - Principio di pubblicità delle gare pubbliche - Principio di imparzialità dell'azione amministrativa. E' principio inderogabile in qualunque tipo di gara quello secondo cui devono svolgersi in seduta pubblica gli adempimenti concernenti la verifica dell'integrità dei plichi contenenti l'offerta, sia che si tratti di documentazione amministrativa che di documentazione riguardante l'offerta tecnica ovvero l'offerta economica, e conseguentemente è illegittima l'apertura in segreto dei plichi (Cons. Stato: sez. IV, 8/10/2007, n. 5217; sez. VI, 22/03/2007, n. 1369; sez. V, 27/04/2006, n. 2370, 11/01/2006, n. 28 e 30/08/2005, n. 3966; sez. VI, 9/06/2005, n. 3030; sez. V, 16/03/2005, n. 1077, 11/02/2005, n. 388, 18/032004, n. 1427 e 9/10 2002, n. 5421). Inoltre, il principio di pubblicità delle gare pubbliche impone che il materiale documentario trovi correttamente ingresso con le garanzie della seduta pubblica (Cons. Stato, sez. VI, 18/12/2006, n. 7578); ciò anche in applicazione del più generale principio di imparzialità dell'azione amministrativa, che ha ricevuto esplicito riconoscimento sin dall'art. 89 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827, rappresentando uno strumento di garanzia a tutela dei singoli partecipanti, affinché sia assicurato a tutti i concorrenti di assistere direttamente alla verifica dell'integrità dei documenti e all'identificazione del loro contenuto (Cons. Stato, sez. IV, 11 ottobre 2007, n. 5354). Pres. Varrone - Est. Volpe - Sirti S.P.A., (avv. Villata, Degli Esposti, Sanino e Medugno) c. Almaviva - The Italian Innovation Company S.P.A., (avv. Torchia e Di Nitto) ed altri (Conferma T.A.R. del Lazio, sezione terza ter, 27/12/2007, n. 14081). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 22/04/2008 (Ud. 4/03/2008), Sentenza n. 1856

APPALTI - Principio di pubblicità e di trasparenza - Applicazione e funzione - Diritto comunitario degli appalti - Procedure di aggiudicazione automatica e valutazione tecnico-discrezionale per la scelta dell'offerta - Commissione giudicatrice - Diritto comunitario degli appalti. In tema di appalti, nell'applicare il principio di pubblicità delle sedute occorre distinguere tra procedure di aggiudicazione automatica e quelle che richiedono una valutazione tecnico-discrezionale per la scelta dell'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione sulla base di una pluralità di elementi tecnici ed economici. Per le prime la pubblicità delle sedute è generalmente totale al fine di consentire il controllo delle varie fasi di svolgimento della gara da parte dei concorrenti, non sussistendo alcuna valutazione tecnico-discrezionale da effettuare. Per le seconde occorre tenere presente che, a seguito delle fasi preliminari pubbliche di verifica e riscontro dei plichi presentati e dei documenti in essi contenuti, interviene la valutazione tecnico-qualititativa dell'offerta, la quale va effettuata in seduta riservata al fine di evitare influenze esterne sui giudizi dei membri della commissione giudicatrice (Cons. Stato, sez. V, 11/05/2007, n. 2355, 19/04/2007, n. 1790, 10/01/2007, n. 45 e 7/11/2006, n. 6529; Cons. Stato, sez. VI, 11/04/2006, n. 2012; Cons. Stato, sez. V, 20/03/2006, n. 1445, 16/06/2005, n. 3166 e 18/03/2004, n. 1427; Cons. Stato, sez. IV, 6/10/2003, n. 5823; Cons. Stato, sez. V, 9/10/2002, n. 5421; Cons. Stato, sez. VI, 14/02/2002, n. 846; Cons. Stato, sez. V, 14/04/ 2000, n. 2235). La “ratio” ispiratrice del principio di pubblicità delle sedute di gara è comune ai vari metodi di aggiudicazione ed è rivolta a tutelare le esigenze di trasparenza e imparzialità che devono guidare l'attività amministrativa in tale materia (Cons. Stato, sez. V, 7/11/2006, n. 6529. Sicché, i principi di pubblicità e di trasparenza dell'azione amministrativa costituiscono principi cardine del diritto comunitario degli appalti (Cons. Stato, sez. V, 16/06/2005, n. 3166) e il principio della pubblicità delle sedute di gara per la scelta del contraente è conforme alla normativa comunitaria in materia, la quale è orientata a privilegiare i principi di concorrenza, pubblicità e trasparenza nella scelta del contraente delle pubbliche amministrazioni (Cons. Stato, sez. V, 18/03/2004, n. 1427), come anche dei soggetti alla stessa equiparati (si veda pure l'art. 2, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 163/2006, il quale, ai sensi del successivo art. 206, comma 1, si applica ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali di rilevanza comunitaria). Pres. Varrone - Est. Volpe - Sirti S.P.A., (avv. Villata, Degli Esposti, Sanino e Medugno) c. Almaviva - The Italian Innovation Company S.P.A., (avv. Torchia e Di Nitto) ed altri (Conferma T.A.R. del Lazio, sezione terza ter, 27/12/2007, n. 14081). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 22/04/2008 (Ud. 4/03/2008), Sentenza n. 1856

APPALTI - Diritto comunitario degli appalti - Contratti pubblici - Principi generali - Applicazione diretta. In materia di appalti, i principi del Trattato dell'Unione europea (U.E.), tra cui vi sono quelli di trasparenza e adeguata pubblicità, i quali hanno trovato anche recepimento espresso nel diritto interno (artt. 27, comma 1, 30, comma 3, e 91, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006), si elevano a principi generali di tutti i contratti pubblici e sono direttamente applicabili; a prescindere dalla ricorrenza di specifiche norme comunitarie o interne e in modo prevalente su eventuali disposizioni interne di segno contrario (da ultimo, Cons. Stato, ad. plen., 3/03/2008, n. 1). Pres. Varrone - Est. Volpe - Sirti S.P.A., (avv. Villata, Degli Esposti, Sanino e Medugno) c. Almaviva - The Italian Innovation Company S.P.A., (avv. Torchia e Di Nitto) ed altri (Conferma T.A.R. del Lazio, sezione terza ter, 27/12/2007, n. 14081). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 22/04/2008 (Ud. 4/03/2008), Sentenza n. 1856

APPALTI - Pubblicità della gara e procedura negoziata - Settori speciali - Disciplina. La regola generale della pubblicità della gara, segnatamente con riguardo al momento dell'apertura delle buste, è derogata dalla prevalente legislazione speciale operante nei settori ex esclusi (oggi speciali) ai sensi del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 158 - si riferiva a una procedura negoziata (art. 12 del d.lgs. n. 158/1995); procedura, solo questa, la quale “conserva margini di snellezza e di elasticità che giustificano la sottrazione a regole formali operanti con riferimento alle gare sottoposte ad un più intenso tasso di pubblicità e di formalismo” (in tal senso si è espressa la citata decisione n. 6004/2002). La circostanza per cui, nei settori speciali, l'art. 226 del d.lgs. n. 163/2006, il quale stabilisce i contenuti dell'invito a presentare offerte o a negoziare, non prevede alcuna forma di pubblicità delle sedute, non esclude il rispetto del principio di pubblicità, atteso che la ratio ispiratrice della pubblicità delle sedute di gara è comune in ogni procedura concorsuale di scelta del contraente relativa a qualsiasi contratto pubblico di lavori, servizi e forniture, ed è rivolta a tutelare le esigenze di trasparenza e imparzialità che devono guidare l'attività amministrativa e che caratterizzano tutta la disciplina dell'evidenza pubblica (art. 97, comma 1, della cost. e art. 1, commi 1 e 1-ter, della l. 7 agosto 1990, n. 241). Pres. Varrone - Est. Volpe - Sirti S.P.A., (avv. Villata, Degli Esposti, Sanino e Medugno) c. Almaviva - The Italian Innovation Company S.P.A., (avv. Torchia e Di Nitto) ed altri (Conferma T.A.R. del Lazio, sezione terza ter, 27/12/2007, n. 14081). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 22/04/2008 (Ud. 4/03/2008), Sentenza n. 1856

APPALTI - Mancata pubblicità delle sedute di gara - Effetti - Manipolazione della documentazione - Onere della prova - Limite. Non può sostenersi che la mancata pubblicità delle sedute di gara non rileverebbe di per sé come vizio della procedura occorrendo un'effettiva lesione della trasparenza della gara e della par condicio tra i concorrenti, trattandosi di adempimento posto a tutela, non solo della parità di trattamento dei partecipanti alla gara, ma anche dell'interesse pubblico alla trasparenza e all'imparzialità dell'azione amministrativa; le cui conseguenze negative sono difficilmente apprezzabili ex post, una volta rotti i sigilli e aperti i plichi, in mancanza di un riscontro immediato (Cons. Stato, sez. V, 7/11/2006, n. 6529, 20/03/2006, n. 1445 e 18/03/2004, n. 1427). Pertanto, non è necessaria la prova di un'effettiva manipolazione della documentazione prodotta, poiché si risolverebbe in una manifesta petizione di principio accollare, al soggetto deducente la violazione in questione, l'onere dell'impossibile dimostrazione di un fatto (ossia l'alterazione dei plichi) unicamente verificabile attraverso il rispetto della formalità sostanziale (ossia, l'apertura pubblica delle buste) in concreto omessa (Cons. Stato, sez. V, 11 gennaio 2006, n. 28). Pres. Varrone - Est. Volpe - Sirti S.P.A., (avv. Villata, Degli Esposti, Sanino e Medugno) c. Almaviva - The Italian Innovation Company S.P.A., (avv. Torchia e Di Nitto) ed altri (Conferma T.A.R. del Lazio, sezione terza ter, 27/12/2007, n. 14081).CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 22/04/2008 (Ud. 4/03/2008), Sentenza n. 1856

APPALTI - PROCEDURE E VARIE - Impugnazione - Intervento ad opponendum - Limiti.
E' inammissibile l'intervento ad opponendum svolto in appello da chi era legittimato all'impugnazione diretta dell'atto annullato dal giudice di primo grado (Cons. Stato, sez. V, 10/08/2007, n. 4434) e l'interesse a intervenire non può sussistere in capo a un soggetto titolare dell'interesse principale all'impugnazione e della conseguente legittimazione (Cons. Stato, sez. IV, 6/10/2004, n. 6491). Pres. Varrone - Est. Volpe - Sirti S.P.A., (avv. Villata, Degli Esposti, Sanino e Medugno) c. Almaviva - The Italian Innovation Company S.P.A., (avv. Torchia e Di Nitto) ed altri (Conferma T.A.R. del Lazio, sezione terza ter, 27/12/2007, n. 14081). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 22/04/2008 (Ud. 4/03/2008), Sentenza n. 1856

 

APPALTI - Gara per l'affidamento di pubblici servizi - Partecipazione di un'associazione di volontariato - Impossibilità. Un'associazione composta esclusivamente da volontari non può partecipare a gare svolte secondo criteri concorrenziali per l'affidamento di pubblici servizi. Ed invero la stipulazione di un contratto a titolo oneroso, quale l'appalto pubblico di servizi in esame, si pone come incompatibile, rispetto al fondamentale aspetto del volontariato; l'onerosità presuppone infatti che un soggetto, per acquistare un qualsiasi tipo di diritto, beneficio o vantaggio, accetti un correlativo sacrificio, sussistendo tra vantaggio e sacrificio un nesso di causalità, laddove la gratuità implica che un soggetto acquisisca un vantaggio senza alcun correlativo sacrificio. Pres. Guida, Est. Buonauro - A. s.p.a.(avv. Silvestrini) c. Ente Parco Regionale del Taburno - Camposauro (avv. Falco). T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 31/03/2008, n.1666

 

APPALTI - Informativa antimafia - Stazione appaltante - Necessità di motivare l'adesione alle risultanze emesse - Esclusione. La stazione appaltante non ha l'obbligo di motivare l'adesione alle risultanze emerse in sede di acquisizione di informazioni antimafie, anche se le stesse sono trasfuse in una informativa supplementare (o atipica), dovendo piuttosto motivare con puntualità le ragione per le quali essa non ritiene di escludere la concorrente colpita da informativa sfavorevole. Pres. Donadono, Est. Buonauro - L. s.r.l. (avv.ti Rianna e Letizia) c. Comune di Portici (avv.ti Coppola e Manzo). T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 31/03/2008, n.1644

 

APPALTI - D.P.R. n. 34/2000 - SOA - Obbligo di informativa ex art. 7, c. 5 - Mancata risposta a richieste dell'Autorità ex art. 7, c. 9 - Differenza. L'obbligo posto a carico della SOA dall'art. 7, quinto comma, del D.P.R. n. 34/2000 di “dichiarare ed eventualmente documentare, entro quindici giorni dal loro verificarsi, le eventuali circostanze che possano implicare la presenza di interessi idonei ad influire sul requisito di indipendenza” rafforza il rapporto collaborativo che deve instaurarsi fra la SOA ed l' Autorità di Vigilanza a garanzia dell' imparzialità e trasparenza dell' attività di certificazione esercitata. Il non corretto o erroneo esercizio di detta attività informativa di carattere generale - rimessa all' iniziativa della SOA che, con autonoma valutazione, deve che caso per caso selezionare i fatti e le circostanze che possono assumere rilevanza agli effetti dell'art. 7, comma quarto - è tuttavia fattispecie diversa dalla “mancata risposta a richieste dell' Autorità” (art. 7 nono comma), che rivela, in presenza di una specifica iniziativa di controllo dell' Autorità, uno specifico intendimento della SOA di sottrarsi al potere di vigilanza di cui all'art. 14 del d.P.R. n. 34/2000 e, quale comportamento tipizzato, è ricondotto nel regime sanzionatorio di cui all'art. 7, comma nono, del d.P.R. predetto. Pres. Ruoppolo, Est. Polito - Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (Avv. Stato) c. T. s.p.a. (avv. Torchia)- (conferma TAR Lazio, Roma, n. 1355/2003). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 28/03/2008, n. 1273

 

APPALTI - RIFIUTI - Trasporto rifiuti prodotti da terzi - Iscrizione all'Albo per la movimentazione di merci su strada per conto terzi - Necessità - Esclusione - Sufficienza dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali - Art. 212 d.lgs. n. 152/2006 - Bando di gara - Aggravamento dei requisiti di partecipazione - Illegittimità. Il trasporto dei rifiuti, disciplinato da una normativa speciale di settore e per il quale è richiesta l'apposita iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali, non necessita dell'ulteriore iscrizione all'Albo Nazionale presso il Ministero dei Trasporti per la movimentazione di merci su strada per conto terzi. In materia, la distinzione tra il trasporto in conto proprio e quello per conto terzi non rileva, giacché il comma 5 dell'art. 212, del d.lgs. n. 152/2006, attraverso l'espressa menzione di rifiuti “prodotti da terzi”, esclude chiaramente che il trasporto avvenga in conto proprio. Per conseguenza, un'ipotetica prescrizione, nel bando di gara, dell'aggiuntiva autorizzazione all'esercizio del trasporto per conto di terzi avrebbe arbitrariamente aggravato i requisiti di partecipazione in violazione sia della L. 7.8.1990, n. 241 sia dei principi comunitari che impongono di allargare la platea delle imprese partecipanti per garantire attraverso la concorrenza l'individuazione della migliore offerta al prezzo più conveniente per l'Amministrazione. Pres. Mariuzzo, Est. Tomaselli - A. (avv. Tita) c. Comprensorio n. 7 - Valle di Sole (avv. de Pretis). T.R.G.A. TRENTO - 28/03/2008, n. 81

 

APPALTI - DPR n. 554/1999 - R.t.p. - Obbligo di associare un giovane professionista - Incarichi di progettazione - Concorsi di idee. Nel sistema di cui al DPR n. 554/1999 (applicabile fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento generale sugli appalti pubblici, esecutivo del D.Lgs. n. 163/2006), l'obbligo per i professionisti/r.t.p. che concorrono nelle procedure per l'affidamento di incarichi professionali di associare almeno un giovane professionista vale solo per le gare finalizzate all'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative connesse (art. 51 del DPR) e non anche per i concorsi di idee (artt. 57 e 58 del DPR), atteso che l'art. 50 limita il campo di applicazione del capo I del titolo IV (che comprende l'art. 51) all'affidamento degli incarichi di progettazione e delle attività tecnico amministrative connesse. Pres. Cavallari, Est. Capitanio - L.G. e altri (avv.ti Tolomeo e Scarascia) c. Comune di Tiggiano (avv. Distante). T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. III - 11 marzo 2008, n.768

 

APPALTI - Accordo finalizzato al condizionamento del mercato - Creazione di un sistema di “monitoraggio del mercato” - Concorso di volontà anticoncorrenziale - Coordinamento delle offerte nelle gare - Illegittimità. E' illegittima la creazione di un sistema di “monitoraggio del mercato”, che consenta alle società partecipanti di coordinare le offerte nelle gare, per la fornitura di prodotti o servizi, ripartendo il mercato e mantenendo prezzi artificialmente elevati (nella specie prodotti antisettici e disinfettanti fornite alle strutture sanitarie pubbliche italiane). Pres. Ruoppolo - Est. Giovagnoli - Sanitas Laboratorio Chimico Farmaceutico s.r.l. (avv.ti Sciolla, Liuzzo, Contaldi) c. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Avvocatura Generale dello Stato) (riforma Tribunale Amministrativo per il Lazio, sede di Roma, Sezione I, n. 4123/2007 dell'8/05/2007). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 07/03/2008 (Ud. 11/12/2007) Sentenza n. 1009

APPALTI - Accordo finalizzato al condizionamento del mercato - Esistenza - Onere della prova. L'onere della prova dell'inesistenza di una comune volontà anticoncorrenziale deve essere, in caso di sospetto accordo finalizzato al condizionamento del mercato, sostanzialmente rovesciato in quanto l'impresa, sospettata di comportamenti anticoncorrenziali, di fronte alle contestazioni avanzate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, corroborate da un adeguato principio di prova, è tenuta a fornire gli elementi, evidentemente nella sua disponibilità esclusiva, che consentono di disattenderlo. Pres. Ruoppolo - Est. Giovagnoli - Sanitas Laboratorio Chimico Farmaceutico s.r.l. (avv.ti Sciolla, Liuzzo, Contaldi) c. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Avvocatura Generale dello Stato) (riforma Tribunale Amministrativo per il Lazio, sede di Roma, Sezione I, n. 4123/2007 dell'8/05/2007). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 07/03/2008 (Ud. 11/12/2007) Sentenza n. 1009

 

APPALTI - Progetto di un'opera pubblica - Società di progettazione - Donazione-regalo di un progetto - Divieto - Affidamento di incarichi di progettazione - Rispetto dell'evidenza pubblica - Necessità - Organismo di diritto pubblico - Fondazione - Assoggettamento alla disciplina del codice dei contratti pubblici - art. 91, c. 1, d.lgs. n. 163/2006. Sussiste il divieto, anche per le Fondazioni, di accordarsi con una società di progettazione per acquisire un progetto di un'opera pubblica, con l'intenzione, una volta ottenuto, di donarlo all'amministrazione. La Fondazione, in quanto organismo di diritto pubblico è soggetta alla disciplina del codice dei contratti pubblici è quindi tenuta al rispetto dell'art. 91, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 (il quale prevede, per l'affidamento di incarichi di progettazione, l'espletamento di specifiche procedure) e all'applicazione dei dettami in esso contenuti. Pres. Ruoppolo - Est. Volpe - Sintagma s.r.l. (avv.ti Spinelli e Marconi) c. Vams Ingegneria s.r.l. (avv. Pirocchi) ed altri (conferma T.A.R. Lazio, sez. I, sentenze del 5/07/2007, n. 206 e del 31/07/2007, n. 7283). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 7 Marzo 2008 (Ud. 22/01/2008), Sentenza n. 1008

APPALTI - Stipulazione di un contratto pubblico - Delega di funzioni pubbliche da parte della stazione appaltante a un soggetto esterno - Esclusione - Codice dei contratti pubblici D.lgs. n. 163/2006. Il codice dei contratti pubblici proibisce che un soggetto diverso dall'amministrazione interessata possa avviare e gestire il procedimento volto all'affidamento di un incarico di progettazione di un'opera pubblica. Per cui per la stipulazione di un contratto pubblico, è necessario che l'intera fase pubblicistica antecedente, finalizzata all'individuazione del contenuto del contratto e alla scelta del contraente, sia svolta dall'amministrazione aggiudicatrice che sarà parte del contratto stesso. Pertanto, non è possibile la delega di funzioni pubbliche da parte della stazione appaltante a un soggetto esterno. Pres. Ruoppolo - Est. Volpe - Sintagma s.r.l. (avv.ti Spinelli e Marconi) c. Vams Ingegneria s.r.l. (avv. Pirocchi) ed altri (conferma T.A.R. Lazio, sez. I, sentenze del 5/07/2007, n. 206 e del 31/07/2007, n. 7283). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 7 Marzo 2008 (Ud. 22/01/2008), Sentenza n. 1008

 

APPALTI - Annullamento atti di gara e richiesta di rinnovazione - Interesse strumentale - Utile partecipazione delle ditte - Criterio della graduazione dei motivi del ricorso. In materia di appalti, la lamentata perplessità degli atti di gara, diretta a censurare l'intera procedura al fine di dar luogo alla sua rinnovazione, non può ritenersi di rilevanza tale da impedire l'utile partecipazione delle ditte. Pres. Iannotta - Est. Metro - Geotec Ambiente Srl In P. E Q. Cppo Ati Ati Ecocampania Srl (Avv. Sticchi Damiani) c. Autorita' per la Gestione Rifiuti Urbani Bacino Le/3 (Avv. Flascassovitti) (conferma sentenza del TAR PUGLIA - LECCE Sezione II n. 5493/2006, resa tra le parti, concernente Affidamento Servizi di Igiene Urbana). CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 04/03/2008 (Ud. 16/10/2007), Sentenza n. 840

 

APPALTI - Gara di appalto - Irregolarità contributiva non definitivamente accertata - Esclusione - Illegittimità. Non determina l'esclusione dalla gara di appalto l'irregolarità contributiva quando questa non è definitivamente accertata. Pres. Trotta - Est. Giovagnoli - Polsarda s.r.l. (avv. Ballero) c.GEASAR s.p.a. (n.c.) e altri (annulla Tar Sardegna, sez. I, n. 2819/2006). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 27/02/08 (Ud. 18/12/2008), Sentenza n. 716

APPALTI - Contribuzioni e relative sanzioni - Rapporti di lavoro - Definitivo accertamento delle infrazioni agli obblighi - Necessità - Art. 12 d.lgs. n. 157/1995 - Orientamento Corte di Giustizia CE. L'art. 12 d.lgs. n. 157/1995 deve essere interpretato, immanente alle garanzie derivanti dagli artt. 3 e 24 delle Costituzione, che esige di considerare “in regola” - in tema di contribuzioni e relative sanzioni - i soggetti di cui siano pendenti, ricorsi amministrativi o giurisdizionali, per i quali non sussiste, dunque, un definitivo accertamento delle infrazioni agli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro (sez. V, n. 4963/2006). In tal senso, la sentenza della Corte di Giustizia CE (sez. I, 9 febbraio 2006, C-226/04 e C-228/04) , secondo cui “una normativa nazionale che ignorasse totalmente gli effetti di un ricorso amministrativo o giurisdizionale sulla possibilità di partecipare ad una procedura di aggiudicazione di un appalto rischierebbe di violare i diritti fondamentali degli interessati”. Pres. Trotta - Est. Giovagnoli - Polsarda s.r.l. (avv. Ballero) c.GEASAR s.p.a. (n.c.) e altri (annulla Tar Sardegna, sez. I, n. 2819/2006). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 27/02/08 (Ud. 18/12/2008), Sentenza n. 716

 

APPALTI - Gare di appalto - Riunione in a.t.i. di imprese prequalificatesi separatamente - Legittimità - Principio dell'immodificabilità soggettiva dei concorrenti - Effetti - Presentazione dell'offerta - Lex specialis. E' legittima la riunione in a.t.i. di imprese prequalificatesi separatamente, non vigendo alcun espresso divieto in tal senso (conforme, Cons. Stato, V, n. 6619/02; n. 5309/03; contra, VI, n. 1267/06; mentre V, n. 5509/03 riguarda una fattispecie avente ad oggetto il diverso caso di un'ATI esclusa a causa della sottoscrizione della domanda da parte della sola capogruppo); tale divieto, inoltre, non era previsto dalla lex specialis della gara. Il principio dell'immodificabilità soggettiva dei concorrenti alle gare di appalto riguarda solo il momento della presentazione dell'offerta. Pres. Ruoppolo - Est. Chieppa - Societa' Italiane Condotte d'Acqua SpA in proprio e quale capogruppo mandataria dell'A.T.I. con Impregilo spa, Siemens spa e Sirti spa (avv. Sanino) c. Ministero delle Infrastrutture, Autorita' Portuale di Genova, SIIT - Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Lombardia, Liguria (Avvocatura Generale dello Stato) ed altri (riforma T.A.R. Lazio, Sezione III ter, n. 4242/07 pubblicata il 10-5-2007). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 20/02/2008 (Ud. 11/12/2007), Sentenza n. 588

APPALTI - Gare di appalto - Aggiudicazione provvisoria - Concorrente non aggiudicatario - Impugnazione - Facoltà - Aggiudicazione definitiva - Conseguenze. Il concorrente non aggiudicatario ha la facoltà, ma non l'onere, di impugnare l'aggiudicazione provvisoria, ben potendo optare per la diversa soluzione di impugnare la successiva aggiudicazione definitiva; l'aggiudicazione provvisoria non è, infatti, l'atto conclusivo del procedimento, bensì atto preparatorio che produce solo effetti prodromici e, di conseguenza, non vi è un onere di immediata impugnazione della stessa (cfr., fra tutte, Cons. Stato, IV, n. 6456/06; V, n. 484/07; VI, n. 7802/04). Pres. Ruoppolo - Est. Chieppa - Societa' Italiane Condotte d'Acqua SpA in proprio e quale capogruppo mandataria dell'A.T.I. con Impregilo spa, Siemens spa e Sirti spa (avv. Sanino) c. Ministero delle Infrastrutture, Autorita' Portuale di Genova, SIIT - Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Lombardia, Liguria (Avvocatura Generale dello Stato) ed altri (riforma T.A.R. Lazio, Sezione III ter, n. 4242/07 pubblicata il 10-5-2007). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 20/02/2008 (Ud. 11/12/2007), Sentenza n. 588

APPALTI - Principio di prova - Onere del ricorrente - Sussiste - Supplenza con una consulenza tecnica - Esclusione. Onere del ricorrente è quello di introdurre quanto meno un principio di prova a supporto delle proprie contestazioni e non essendo tale onere stato assolto, non si può certo supplire attraverso una consulenza tecnica, che, pur potendo essere disposta di ufficio, non può essere utilizzata al fini di supplire ad un onere probatorio non assolto dalla parte (Cons. Stato, VI, n. 1261/04). Pres. Ruoppolo - Est. Chieppa - Societa' Italiane Condotte d'Acqua SpA in proprio e quale capogruppo mandataria dell'A.T.I. con Impregilo spa, Siemens spa e Sirti spa (avv. Sanino) c. Ministero delle Infrastrutture, Autorita' Portuale di Genova, SIIT - Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Lombardia, Liguria (Avvocatura Generale dello Stato) ed altri (riforma T.A.R. Lazio, Sezione III ter, n. 4242/07 pubblicata il 10-5-2007). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 20/02/2008 (Ud. 11/12/2007), Sentenza n. 588


APPALTI -  ACQUE - RIFIUTI - Appalto integrato per la progettazione esecutiva - Variabili non predeterminabili prima dell'aggiudicazione - Effetti - S
cavo marino - Art. 109 D. Lgs. n. 152/2006 - Esame dei materiali - Necessità - Autorizzazione allo smaltimento successiva all'aggiudicazione della gara. L'autorizzazione alla movimentazione dei materiali di scavo marino, nell'ambito dei lavori per la realizzazione di un terminal portuale, può rendersi necessaria solo all'esito dell'esame dei materiali, ove questi risultino non idonei al previsto riempimento di una cala e debbano pertanto essere trattati come rifiuti. La movimentazione e la destinazione finale dei materiali in questione, infatti, sono attività complesse, influenzate da una serie di variabili non predeterminabili al momento dell'espletamento della gara, sicché l'eventuale autorizzazione non può essere pretesa anteriormente all'aggiudicazione. Pres. Ruoppolo - Est. Chieppa - Societa' Italiane Condotte d'Acqua SpA in proprio e quale capogruppo mandataria dell'A.T.I. con Impregilo spa, Siemens spa e Sirti spa (avv. Sanino) c. Ministero delle Infrastrutture, Autorita' Portuale di Genova, SIIT - Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Lombardia, Liguria (Avvocatura Generale dello Stato) ed altri (riforma T.A.R. Lazio, Sezione III ter, n. 4242/07 pubblicata il 10-5-2007). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 20/02/2008 (Ud. 11/12/2007), Sentenza n. 588

 

APPALTO PUBBLICO E PRIVATO - Progetto fornito dal committente - Indagine sul suolo - Onere dell'appaltatore - Obbligo di diligenza - Necessità di una specifica pattuizione - Esclusione. In tema di appalto sia pubblico che privato, rientra tra gli obblighi di diligenza dell'appaltatore, senza necessità di una specifica pattuizione, esercitare il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente, anche in relazione alle caratteristiche del suolo su cui l'opera deve sorgere, posto che dalla corretta progettazione, oltre che dall'esecuzione dell'opera, dipende il risultato promesso. Presidente G. Losavio, Relatore S. Del Core. CORTE DI CASSAZIONE Sez. I Civile, 18/02/2008, Sentenza n. 3932

 

APPALTI - Commissione di gara - Composizione - Assenza di esperti nel settore cui si riferisce l'oggetto del contratto - Illegittimità - Art. 84, c. 2 d.lgs. n. 163/2006 - Fattispecie: MISE e bonifica di sito contaminato. E' illegittima, ai sensi dell'art. 84, c. 2 d.lgs. n. 163/2006, la composizione della commissione di gara che non preveda al proprio interno componenti “esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto” (nella specie, interventi di messa in sicurezza e bonifica di un ex sito industriale inquinato). Ove l'amministrazione appaltante accerti di non avere al proprio interno professionalità adeguate per formare la commissione, deve procedere con la nomina ai sensi dell'art. 84 comma 8 d.lgs. 163/2006 che prevede la scelta tra professionisti ovvero tra professori universitari di ruolo all'interno di rose di candidati già predisposte dagli ordini professionali ovvero dalle facoltà di appartenenza. Tale disposizione ha la funzione di garantire la trasparenza nella scelta dei componenti delle commissioni di gara ove le amministrazioni non riescano ad esprimere professionalità adeguate al tipo di valutazioni tecnico-discrezionali che devono essere compiute in relazione alla natura dell'appalto. Il fatto che l'Amministrazione abbia scelto i componenti della commissione di gara tra i propri funzionari non pone al riparo dalla violazione dell'art. 84 comma 2 d.lgs. citato, in quanto è lo stesso comma 8 a prevedere, in caso di assenza in organico delle specifiche professionalità, le modalità di scelta dei commissari. Pres. Calvo, Est. Loria - L.s.r.l. (avv.ti Barosio e Sarzotti) c. Comune di Givoletto (avv. Piovano) - T.A.R. PIEMONTE, Sez. II - 16 febbraio 2008, n. 258

 

APPALTI - Contratti della P.A. - Informativa antimafia - Esito negativo di un procedimento penale - Risoluzione del contratto - Esclusione. Un fatto che ha trovato smentita all'esito di un procedimento penale non può assumere capacità qualificatoria dal punto di vista dell'informativa antimafia e far scaturire la risoluzione del contratto. (C.d.S. Sez. V, 31 maggio 2007, 2828; 27 giugno 2006, n. 4135). Pres. Marchitiello - Est. Russo - Esperia S.p.A. (Avv. Abbamonte) c. Azienda Ospedaliera San Martino di Genova (Avv. Alberti) ed altri (Annulla Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sez. 1, n. 827/2006). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 12/02/2008, (Ud. 27/11/2007), Sentenza n. 491

 

APPALTI - PROCEDURA E VARIE - Proposizione del ricorso - Determinazione della data di notifica - Termine per l'impugnazione - Eccezione - Decorrenza. Anche in materia di appalti, per la determinazione della data di notifica del ricorso di primo grado, si deve tenere conto dei principi affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 477 del 2002, per la quale la notifica si intende in ogni caso perfezionata nel momento della ricezione, con l'unica eccezione del termine per l'impugnazione, rispetto al quale rileva invece, onde evitare decadenze per cause non imputabile al notificante, la data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o della sua spedizione in caso di notifica effettuata dal difensore (Consiglio di Stato VI, 27.6.2007 n. 3749 e 22.11.2006 n. 6835). Sicché, ai fini di stabilire la decorrenza del termine per la costituzione in giudizio, l'interpretazione deve essere nel senso di consentire al resistente di usufruire di tutto il periodo a tal fine concesso dalla legge. Pres. Fera - Est. Monticelli - Comune di Cascina (PI) (avv. Bimbi) c. Mediana s.r.l. (n.c.) ed altri (accoglie il ricorso per regolamento di competenza ricorso n. 7300/2006). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 23/01/2008 (C.c. 3/07/07), Sentenza n.164

 

APPALTI - SICUREZZA SUL LAVORO - Presenza in cantiere di più aziende appaltatrici e subappaltatrici dei lavori - Coordinatore incaricato alla sicurezza e prevenzione dagli infortuni - Obblighi in tema di sicurezza - Responsabilità. In ambito di sicurezza sul lavoro, la presenza in loco di altra ditta esecutrice di lavori non esonera il coordinatore incaricato alla sicurezza e prevenzione dagli infortuni da responsabilità, poiché è dovere imprescindibile dei singoli incaricati di organizzare un programma di piena ed integrata collaborazione, che serva a rafforzare la finalità di prevenzione e non ad esonerare gli addetti da alcuno dei compiti propri. In particolare il coordinatore deve anche indicare in modo specifico ogni indispensabile accorgimento che consenta di renderlo edotto tempestivamente delle situazioni di pericolo sopravvenute anche attraverso plurimi ma convergenti canali informativi. Pres. - Rel. Morgini - P.m. Geraci - Ric. P. ed altro (conferma Tribunale di Padova, sentenza del 19 giugno 2003). CORTE DI CASSAZIONE Sez. IV, 21/01/2008 (Ud. 20/12/2007), Sentenza n. 3011

 

APPALTI - Ricorso in appello - Annullamento dei provvedimenti impugnati - Difetto di interesse - Inammissibilità.  Quando l'appellante dall'annullamento dei provvedimenti impugnati non conseguirebbe alcun effetto, il ricorso è inammissibile, per difetto di interesse. Pres. Varrone - Est. Volpe - Donato Di Fonzo & F.lli S.P.A (avv. Finocchi) c. Comune di San Vito Chietino (n.c.) ed altro (T.A.R. dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, 19/06/2003, n. 589). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 17/01/08 (C.C. 06/11/07), Sentenza n. 87

 

APPALTI - Persone giuridiche - Partecipazione alle gare di appalto - Individuazione dei soggetti obbligati - Decadenza - Poteri di rappresentanza esercitati in funzione vicaria. Nelle gare di appalto, l'individuazione dei soggetti obbligati, con riferimento alle persone giuridiche (e dunque alle società di capitale ed ai consorzi dotati di personalità), è costituito dalla riconoscibilità ed ufficialità del potere della persona fisica di trasferire direttamente, al soggetto rappresentato, gli effetti del proprio operare. Non assume rilievo, il fatto che i poteri di rappresentanza possano essere esercitati soltanto in funzione vicaria, contando in concreto, la titolarità del potere e non anche il suo esercizio. Inoltre, quando, né il bando né il disciplinare di gara includono una enumerazione di soggetti obbligati a rendere la dichiarazione e l'uno è l'altro la esigono genericamente da parte di chi è titolare della rappresentanza legale; l'obbligo è imposto a pena di decadenza. Pres. Frascione - Est. Millemaggi Cogliani - Romeo Gestioni s.p.a. mandataria A.T.I. ed altri c. Manital s.c.p.a. ed altri (riforma TAR Lazio, Sezione Seconda, n. 4315 dell'11/05/2007). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, del 15/01/2008 (C.C. 20/11/2007), Sentenza n. 36

APPALTI - Partecipazione alle gare di appalto - Preposizione institoria - Poteri e limiti. La preposizione institoria, è caratterizzata dalla ampiezza dei poteri rappresentativi e di gestione, che fanno dell'institore un alter ego dell'imprenditore con anologhi poteri, sia pure limitatamente al ramo di attività o alla sede cui il soggetto è preposto (Cass. Civ., Sez. II. n. 2020/1993). L'ampiezza è tale che “la rappresentanza si reputa generale”, allorché particolari limitazioni non siano rese pubbliche nelle forme di legge. Pertanto, l'institore è titolare di una posizione corrispondente a quella di un vero e proprio amministratore, munito di poteri di rappresentanza, cosicché deve anche essere annoverato fra i soggetti tenuti alla dichiarazione. Pres. Frascione - Est. Millemaggi Cogliani - Romeo Gestioni s.p.a. mandataria A.T.I. ed altri c. Manital s.c.p.a. ed altri (riforma TAR Lazio, Sezione Seconda, n. 4315 dell'11/05/2007). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, del 15/01/2008 (C.C. 20/11/2007), Sentenza n. 36

APPALTI - Omessa produzione del documento - Violazione della par condicio - Esclusione dalla gara. In tema di appalti, non può applicarsi una disposizione che non é utilizzabile per supplire alla omessa produzione del documento richiesto a pena di esclusione dalla gara, se non in violazione della par condicio fra i concorrenti (Cons. Stato, Sez. V, n. 2191 del 22/04/2002 e n. 1068 del 6/03/2006). Pres. Frascione - Est. Millemaggi Cogliani - Romeo Gestioni s.p.a. mandataria A.T.I. ed altri c. Manital s.c.p.a. ed altri (riforma TAR Lazio, Sezione Seconda, n. 4315 dell'11/05/2007). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, del 15/01/2008 (C.C. 20/11/2007), Sentenza n. 36

APPALTI - Qualifica di servizio pubblico locale - Subordinazione al pagamento di un corrispettivo o meno - Ininfluenza. Non incide sulla qualifica di servizio pubblico locale il fatto che il servizio sia, o meno, subordinato al pagamento di un corrispettivo (Cons. Stato, Sez. V, 16 dicembre 2004 n. 8090). Pres. Frascione - Est. Millemaggi Cogliani - Romeo Gestioni s.p.a. mandataria A.T.I. ed altri c. Manital s.c.p.a. ed altri (riforma TAR Lazio, Sezione Seconda, n. 4315 dell'11/05/2007). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, del 15/01/2008 (C.C. 20/11/2007), Sentenza n. 36

APPALTI - Partecipazione alla gara di imprese che hanno effettuato forniture e servizi oggetto di gara - Preclusione - Limiti. Una legge nazionale che precluda la partecipazione a una gara di imprese in qualunque modo riconducibili ad un soggetto che abbia svolto prestazioni di progettazione relativamente alle specifiche opere, attività, forniture e servizi oggetto di gara “senza prima concedere la possibilità di dimostrare che tale circostanza non falsa la concorrenza” è illegittima. (Corte di Giustizia delle Comunità europee 3 /03/2005 nelle c. riun.C-21/03 e C34/03). Pertanto, non è riscontrabile alcuna incompatibilità allorché manchino indizi seri, precisi e concordanti che il partecipante alla gara, o il soggetto a questo collegato abbia rivestito tanta parte nell'indirizzo della scelte dell'amministrazione o ne abbia ricevuto un tale flusso di informazioni riservate da falsare la concorrenza. Pres. Frascione - Est. Millemaggi Cogliani - Romeo Gestioni s.p.a. mandataria A.T.I. ed altri c. Manital s.c.p.a. ed altri (riforma TAR Lazio, Sezione Seconda, n. 4315 dell'11/05/2007). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, del 15/01/2008 (C.C. 20/11/2007), Sentenza n. 36

 

APPALTI - Principio di pubblicità - Derogabilità - Specifica valutazione tecnica delle offerte. Il principio di pubblicità - inderogabile per quanto attiene alla verifica della integrità dei plichi ed all'apertura degli stessi - ben può esser derogato allorché la commissione debba procedere ad una specifica valutazione tecnica delle offerte, il che si verifica nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, n. 2285/2000 e n. 1787/2003; Sez VI n. 2010/2006). Pres. Camozzi, Est. Buscicchio - D. s.p.a. (avv.ti Contieri e Macri) c. Comune di Venosa (avv. Araneo) - T.A.R. BASILICATA, Sez. I - 2 gennaio 2008, n. 3

 

 

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