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Giurisprudenza

 

 

Energia

Processo e procedure - legittimazione - risparmio energetico - fonti alternative - conto energia...

 

 

2007

 

2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 - 2000 - 1999-92

 

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ENERGIA - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - D.Lgs. n. 387/2003 - Porcedimento autorizzatorio - Subprocedimento inteso alla verifica di assoggettabilità alla VIA. In forza del richiamo di cui al comma 2 dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 al “…rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico…”, il procedimento autorizzatorio per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili deve evidentemente coordinarsi ad eventuali subprocedimenti intesi alla verifica della conformità dell’impianto agli interessi pubblici incisi dalla sua realizzazione e anzitutto al subprocedimento inteso alla verifica di assoggettabilità alla valutazione d’impatto ambientale, come disciplinata dalla normativa statale e regionale (in Puglia, L.R. 12 aprile 2001, n. 11). Pres. Urbano, Est. Spagnoletti - E.E. s.r.l. (avv. Mazzacane) c. Regione Puglia (avv. Massa) - T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. III - 11 settembre 2007, n. 2107

ENERGIA - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - D.Lgs. n. 387/2003 - Art. 18, c. 3 - Conferenza di servizi - Onere collaborativo dell’interessato.
L’introduzione, a cura dell’art. 12 comma 3 del d.lgs. n. 387 del 2003, di un luogo procedimentale di valutazione e confronto dei vari interessi pubblici incisi e/o coinvolti nella realizzazione di un impianto produttivo di energia elettrica da fonti rinnovabili, quale la apposita conferenza di servizi, costituisce mezzo di semplificazione e accelerazione delle procedure ma non esime l’interessato dall’onere di fornire i necessari apporti collaborativi e anzitutto di consentire ai vari enti invitati alla conferenza di servizi di poter formulare le proprie valutazioni in un quadro di effettiva e approfondita conoscenza di tutti gli aspetti progettuali dell’impianto stesso, che presuppone lo studio e l’approfondimento da parte dei rispettivi uffici muniti della specifica competenza tecnica. Pres. Urbano, Est. Spagnoletti - E.E. s.r.l. (avv. Mazzacane) c. Regione Puglia (avv. Massa) - T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. III - 11 settembre 2007, n. 2107

 

VIA - ENERGIA - Costruzione ed esercizio di impianti di potenza superiore a 300 MW termici - L. 55/2002 - Autorizzazione unica - Esito positivo della VIA - Condizione essenziale - Autonoma impugnazione del decreto di VIA favorevole - Possibilità. In materia di costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, se è vero che la valutazione di impatto ambientale si inserisce in procedimento che culmina nell’autorizzazione unica, ai sensi dell’art.1, comma 2, del d.l. n.7/2002, convertito nella legge n.55/2002, è altrettanto vero che l’esito positivo della V.I.A., rappresenta condizione essenziale per il rilascio della suddetta autorizzazione (la predetta norma precisa tra l’altro che “l’esito positivo della VIA costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio”). Pertanto, il carattere lesivo del giudizio positivo di compatibilità ambientale opera immediatamente, in quanto solo l’adozione del decreto di VIA favorevole al progetto consente il rilascio dell’autorizzazione finale, con la conseguenza che il decreto stesso è autonomamente impugnabile, assieme agli atti preparatori o altrimenti connessi (TAR Piemonte, II, 15/4/2005, n.1028; Cons.Stato, VI, 9/6/2005, n.3043). Pres. Nicolosi, Est. Bellucci - Provincia di Lodi (avv. Mariotti) c. Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e altri (Avv. Stato) e Regione Lombardia (avv. Cederle), riunito ad altro ric. - T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 7 settembre 2007, n. 5773

VIA - ENERGIA - Impianti di potenza superiore a 300 MW termici - L. 55/2002 - Art. 1, c. 3 - Autorizzazione unica - Obbligo di acquisire il parere del comune e della provincia nel cui territorio ricadono le opere - Non attiene al distinto procedimento di VIA.
L’obbligo di chiedere il parere del Comune e della Provincia nel cui territorio ricadono le opere (per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici) è riferito dall’art.1, comma 3, della legge n.55/2002 all’autorizzazione unica, e non alla procedura di VIA, la quale soggiace a regole di partecipazione sue proprie (legge n.349/1986 e dal DPCM n.377/1988), che prevedono la facoltà di partecipazione al procedimento degli interessati ad esito della pubblicazione dell’istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, nonchè la facoltà, e non l’obbligo, di ricorrere alla Conferenza di servizi ex artt. 14 e seguenti della legge n.241/1990. Né è prospettabile al riguardo l’obbligo di intesa con la Regione, in quanto il medesimo è previsto dall’art.1, comma 2, della legge n.55/2002 ai diversi fini dell’autorizzazione unica finale ivi definita. Pres. Nicolosi, Est. Bellucci - Provincia di Lodi (avv. Mariotti) c. Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e altri (Avv. Stato) e Regione Lombardia (avv. Cederle), riunito ad altro ric. - T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 7 settembre 2007, n. 5773

ENERGIA - Impianti di potenza superiore a 30 MW termici - Autorizzazione unica - Amministrazione procedente - Obbligo di acquisire il parere motivato del comune e della provincia interessati - Estensione ad altri enti - Esclusione - Ragioni.
Stante l’univoco disposto dell’art. 1, c. 3 della L. n. 55/2002, in tema di autorizzazione unica per la realizzazione e l’esercizio di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, l’amministrazione procedente è tenuta ad acquisire il parere motivato solo del comune e della provincia nel cui territorio ricadono le opere, non invece di altri enti, i quali possono comunque avvalersi della facoltà di intervenire al procedimento, attraverso la presentazione di osservazioni o l’intervento nella Conferenza di Servizi (art. 1, c. 2 L. 55/2002; artt. 9 e 10 L. n. 241/1990). Il coinvolgimento specifico di tutti gli altri enti potenzialmente coinvolti dalle emissioni della centrale allargherebbe infatti a dismisura la platea dei soggetti partecipanti, introducendo profili di incertezza, ben potendo anche enti territoriali situati a notevole distanza dal sito in cui sorge l’opera reclamare conseguenze di tipo ambientale in relazione alle eventuali emissioni ritenute insalubri, in contraddizione con i profili di concentrazione e celerità, ritenuti primari dalla legge n.55/2002 ai fini dell’istruttoria dello specifico procedimento autorizzatorio previsto (TAR Piemonte, II, 15/4/2005, n.1028; TAR Lazio, Roma, II, 23/8/2005, n.6267; Cons.Stato, VI, 11/2/2004, n.458). Tale assetto di coinvolgimento delle amministrazioni locali tiene conto della necessaria celerità con cui, allo scopo specificato dall’art.1, comma 1, della legge n.55/2002 “di evitare il pericolo di interruzione di fornitura di energia elettrica su tutto il territorio nazionale e di garantire la necessaria copertura del fabbisogno nazionale”, le funzioni amministrative concernenti la costruzione di impianti di energia elettrica di particolare rilievo devono essere svolte: il previsto “obbligo di richiedere il parere motivato del Comune e della Provincia nel cui territorio ricadono le opere” e la necessità del conseguimento di un’intesa con la Regione assicurano peculiare ma sufficiente coinvolgimento degli enti locali, giustificato dalla specialità del procedimento de quo, in linea con gli artt.5, 97, 117 e 118 della Costituzione (Corte Costituzionale, 13/1/2004, n.6). Pres. Nicolosi, Est. Bellucci - Provincia di Lodi (avv. Mariotti) c. Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e altri (Avv. Stato) e Regione Lombardia (avv. Cederle), riunito ad altro ric. - T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 7 settembre 2007, n. 5773

ENERGIA - Impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici - Art. 1, c. 1 L. 55/2002 - Termine del 31/12/2003 - Superamento per effetto dell’art. 1 sexies, c. 8 della L. n. 290/2003.
L’eventuale inosservanza del termine del 31/12/2003, di cui al primo comma dell’art. 1 della L. 55/2002, riguardando l’assoggettamento al regime dell’autorizzazione unica, non è suscettibile di inficiare la valutazione di impatto ambientale, facente parte di diverso procedimento, ma semmai, l’autorizzazione finale introdotta dalla l. n. 55/2002. Tuttavia, la questione è stata superata con l’art. 1 sexies, c. 8 della L. n. 290/2003, di conversione del d.l. n. 239/2003, dalla quale è desumibile “la volontà del legislatore nazionale di stabilizzare definitivamente la soluzione, che era invece solo transitoria, del d.l. n.7/2002 e della legge di conversione n.55/2002” (Corte Costituzionale, 13/1/2004, n.6). Pres. Nicolosi, Est. Bellucci - Provincia di Lodi (avv. Mariotti) c. Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e altri (Avv. Stato) e Regione Lombardia (avv. Cederle), riunito ad altro ric. - T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 7 settembre 2007, n. 5773


ENERGIA - Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità - Quadro comunitario - Ambito di applicazione della direttiva - Oli minerali - Oli lubrificanti destinati ad essere impiegati per fini diversi dall’utilizzazione come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento - Esclusione - Abrogazione della direttiva 92/81/CEE - Direttiva 2003/96/CE - Regime nazionale d'imposizione.
La direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, come modificata dalla direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/75/CE, deve essere interpretata nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto della causa principale, che prevede la riscossione di un'imposta di consumo gravante sugli oli lubrificanti quando sono destinati, messi in vendita o impiegati per usi diversi da quelli di carburante per motori o combustibile per riscaldamento. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 5/07/2007, procedimenti riuniti C‑145/06 e C‑146/06


ENERGIA - Impianti eolici - Autorizzazione alla realizzazione - Proprietario frontista - Legittimazione a ricorrere - Interesse personale attuale e concreto - Sussistenza.
Sussiste l’interesse personale attuale e concreto del proprietario frontista all’area in cui è autorizzata la realizzazione di un impianto eolico, in proprio e come amministratore unico di aziende agricole inserite in un contesto di pregio, con riferimento alla negativa incidenza che la vicinanza di un impianto eolico comporta sul valore commerciale dei beni immobili. Peraltro, in rapporto alla tutela del bene ambientale la giurisprudenza in più occasioni ha avuto moto di affermare che sulla base del criterio della “vicinitas” sussiste la legittimazione ad agire anche in capo ai singoli (unitamente all’intera collettività che insiste sul territorio) a tutela di interessi incisi da atti dell’amministrazione che li ledono direttamente e personalmente. Pres. Petruzzelli, Est. Spiezia - I.B.S. (avv.ti Centonze e Ceruti) c. Amministrazione provinciale di Grosseto (avv. Cuccurullo), Regione Toscana (avv.ti Bora e Ciari), Comune di Scansano (avv. Gulina), Soprintendenza beni ambientali e architettonici e per il paesaggio per le Province di Siena e Grosseto (Avv. Stato) e altro (n.c.) - T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 25 giugno 2007, n. 939

ENERGIA - Impianti eolici - VIA - Determinazione di non necessità - Rilievi critici formulati nel rapporto istruttorio - Fattispecie: Parco eolico di Scansano.
La determinazione di non necessarietà della procedura di VIA deve tener conto dei rilievi critici formulati nel rapporto istruttorio (nella specie, il collegio ha ritenuto viziata la mancata sottoposizione a VIA del progetto per l’insediamento del parco eolico di Scansano in relazione a profili critici di impatto ambientale individuati, in sede istruttoria dal competente settore regionale VIA, nella necessità di tutela degli uccelli selvatici, nella presenza nell’area circostante di 3 S.I.C. e 4 Siti di Importanza Regionale di alto valore avifaunistico, nell’effetto dequalificante dal punto di vista paesaggistico e nell’inquinamento acustico.) Pres. Petruzzelli, Est. Spiezia - I.B.S. (avv.ti Centonze e Ceruti) c. Amministrazione provinciale di Grosseto (avv. Cuccurullo), Regione Toscana (avv.ti Bora e Ciari), Comune di Scansano (avv. Gulina), Soprintendenza beni ambientali e architettonici e per il paesaggio per le Province di Siena e Grosseto (Avv. Stato) e altro (n.c.) - T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 25 giugno 2007, n. 939


ENERGIA - Mercato interno dell'elettricità - Mancata trasposizione entro il termine prescritto - Inadempimento di Stato - Direttiva 2003/54/CE.
Non recependo, entro il termine prescritto, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, che riguarda norme comuni per il mercato interno dell'elettricità e che abroga la direttiva 96/92/CE, il regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi di questa direttiva. (Testo uff.: En ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92/CE, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive). CORTE DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITA' EUROPEA Sez. VIII, 21 Giugno 2007, causa C-358/05


ENERGIA - Impianti eolici - Localizzazione - Destinazione agricola dell’area interessata - Compatibilità.
L’utilizzazione delle fonti di energia rinnovabile è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità, e le opere relative sono dichiarate indifferibili ed urgenti (articoli 1, comma 4, della legge 1991, 12, comma 1, del d.lgs. 387/2003), anche in considerazione del fatto che la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra attraverso la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la maggior utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e di tecnologie avanzate e compatibili con l’ambiente costituisce un impegno internazionale assunto dall’Italia con la sottoscrizione del Protocollo di Kyoto. Espressione evidente di tale favor legislativo per le fonti rinnovabili è la previsione dell’articolo 12, comma 7, del d.lgs. 387/2003, che costituisce una sorta di interpretazione autentica volta a chiarire positivamente la questione della compatibilità degli impianti eolici con la destinazione agricola dei terreni, a scapito dell’opzione interpretativa alternativa precedentemente prospettata, consistente nel ritenere necessaria per l’installazione la destinazione industriale del sito (cfr. TAR Campania, Napoli, I, 10 gennaio 2005, n. 44). Peraltro, detta possibilità non è senza limiti: i Comuni possono certamente prevedere, nell’esercizio della propria discrezionalità in materia di governo del territorio, aree specificamente destinate ad impianti eolici. In mancanza di una simile previsione conformativa, è indubbio che detti impianti possano essere localizzati, senza distinzione (almeno, per quanto riguarda la valutazione di compatibilità urbanistica) in tutte le zone agricole. G. s.p.a. (avv. Pianesi) c. Comune di Spoleto (avv. Marcucci) e altri (n.c.) - Pres. Lignani, Est. Ungari - T.A.R. UMBRIA - 15 giugno 2007, n. 518


ENERGIA - Impianti eolici - Regione Sardegna - Art. 8 L.R. 8/2004 - Divieto di realizzazione di impianti eolici fino all’approvazione del Piano paesaggistico regionale - Impianti sottoposti a VIA favorevole antecedentemente all’entrata in vigore della L.R. - Ipotesi derogatoria.
In materia di impianti eolici, l’art. 8 della L.R. Sardegna n. 8/2004, nella prima parte, prevede un generale divieto di realizzazione di impianti eolici (eccetto quelli che, con lavori iniziati, abbiano già prodotto una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi) fino all’approvazione del Piano paesaggistico Regionale; nella seconda parte parametra diversamente la realizzabilità delle opere, facendo riferimento all’espletamento favorevole della procedura di V.I.A. acquisibile anche successivamente. Il legislatore regionale ha cioè ritenuto essenziale, per gli impianti già autorizzati, ai fini dell’individuazione di un discrimine -per la realizzabilità o meno-, l’espletamento favorevole della fondamentale procedura di VIA dell’impianto eolico. La realizzabilità di un impianto sottoposto a VIA favorevole antecedentemente all’entrata in vigore della L.R. 8/2004, quindi, rientra nell’ipotesi derogatoria, la quale non richiede che sia avvenuta anche la modificazione dello stato dei luoghi. Pres. f.f. Panunzio, Est. Flaim - G. s/a (avv.ti Congiu, Berruti, Manili, Mastroianni e Fois) c. Regione Autonoma della Sardegna (avv.ti Campus e Contu) - T.A.R. SARDEGNA, Sez. II - 18 maggio 2007, n. 977


ENERGIA - CONSUMATORI - Società erogatrice di energia elettrica - Danni subiti dagli utenti a causa degli sbalzi di corrente - Responsabilità civile - Responsabilita' da attivita' pericolosa.
La società erogatrice di energia elettrica risponde a titolo di responsabilità per attività pericolosa dei danni subiti dagli utenti a causa degli sbalzi di corrente. Presidente R. Preden, Relatore C. Filadoro. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. III, del 15 Maggio 2007 (C.C. 2/04/2007), Sentenza n. 11193


ENERGIA
- Impianti di energia elettrica - D.L. 7 febbraio 2002, n. 7, convertito dalla L. n. 55/2002 - Controvesie - Giurisdizione esclusiva del G.A. - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 552, della legge n. 311 del 2004 sollevata in riferimento all’art. 103 della Costituzione, nella parte in cui devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto le procedure ed i provvedimenti in materia di impianti di energia elettrica di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 (Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55 e le relative questioni risarcitorie. Pres. Bile, Red. Mazzella - Comune di Ladispoli c. Enel s.p.a. - CORTE COSTITUZIONALE - 27 aprile 2007 (ud. 18 aprile 2007), sentenza n. 140


ENERGIA - Ristrutturazione del quadro comunitario di tasse dei prodotti energetici e dell'elettricità - Mancata trasposizione entro il termine prescrive - Direttiva 2003/96/CE - Inadempimento di Stato.
Non prendendo, entro il termine prescrive, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario di tasse dei prodotti energetici e dell'elettricità, la repubblica francese è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi di questa direttiva. La repubblica francese è condannata alle spese. (Testo uff.: En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. La République française est condamnée aux dépens). CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. VII, 29 Marzo 2007, Causa C-388/06


ENERGIA ELETTRICA - INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Centrali termoelettriche - Autorizzazione all’esercizio e fissazione dei limiti di emissione - Potestà legislativa statale - Provincia - Accordo transattivo - Ambito oggettuale sottratto alla competenza provinciale - Conseguenze - Fattispecie: “Polo brindisino”.
La definizione della disciplina di esercizio delle centrali termoelettriche e dei relativi limiti di emissione rientra fra le materie di potestà legislativa statale; del pari, rientrano nell’ambito delle competenze statali i profili della gestione amministrativa (con riferimento alla materia delle autorizzazioni e della fissazione di limiti di emissione) ed essi risultano, pertanto, sottratti in toto alla disponibilità da parte dei livelli di governo comunale e provinciale, residuando in capo alla provincia solo limitati poteri - essenzialmente, in sede di controllo (cfr. articoli 29, comma 2, lett. g) ed 83, comma 1, lett. o) del d.lgs. 112 del 1998, nonché l’art. 1 del d.l. 7 del 2002; cfr. inoltre la sent. Cort. Cost. n. 6/2004, quanto alla compatibilità del citato riparto di competenze con il nuovo tit. V della Cost.). Ne deriva l’impossibilità per l’Ente locale di includere in un accordo transattivo un ambito oggettuale (quello della fissazione dei limiti di emissione delle centrali termoelettriche) sottratto alla propria sfera di competenza. Un eventuale accordo in tal senso andrebbe incontro alla conseguenza (di ordine civilistico) della radicale nullità per impossibilità dell’oggetto (artt. 1418, c. 2 c.c.), in relazione alla previsione di cui all’art. 1966 c.c., secondo cui per transigere le parti devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della composizione di interessi cui essa è finalizzata; nonché alla conseguenza (di ordine pubblicistico) del surrettizio quanto inammissibile ampliamento delle sfere di competenza dei vari livelli di governo, in violazione del principio di legalità in ordine alla definizione delle sfere di competenza delle amministrazioni pubbliche (fattispecie in materia di determinazione dei limiti delle emissioni massiche di una centrale termoelettrica nell’ambito del cd. “polo brindisino”). Pres. Ravalli, Est. Contessa - E.P. s.p.a. (avv. Sticchi Damiani) c. Provincia di Brindisi (avv.ti Durano, Giampietro e Portaluri) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, sez. I - 22 febbraio 2007, n. 617
 

Energia elettrica - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Autorizzazione unica - Competenza - Regione o altro soggetto istituzionale delegato - Permesso di costruire rilasciato dal Comune - Incompetenza. Ai sensi dell’art. 12, c. 3, d. Lgs. n. 387/2003, “la costruzione e l’esercizio degli impianti di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (…) sono soggetti ad autorizzazone unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione (nella Regione Campania il Settore “Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali - Fonti Energetica)”, che assorbe in sé l’assenso di carattere edilizio. Ne consegue che il permesso di costruire un impianto per la produzione di energia elettrica, promanante dal Comune, è viziato da incompetenza, assorbendo uno degli essenziali profili dispositivi del titolo autorizzatorio unico di cui al citato art. 12 d.Lgs n. 387/2003. Pres. Esposito, Est. Fedullo - B.A. ed altri (avv. De Vivo) c. Comune di Torraca (avv.ti Marino e Riccardi), Regione Campania (avv. Consolazio), Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato), Provincia di Salerno (avv.ti Casella e Ferrara), Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano (avv. Lentini) e altri (n.c.), riunito ad altro ricorso -  T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 29 gennaio 2007, n. 94

 

Energia elettrica - Impianto eolico - Procedure e varie - Legitimatio ad causam - Mera veste di residente nel comune ove è prevista la realizzazione dell’impianto - Insufficienza. La mera veste di residente nel Comune nel cui territorio è prevista la realizzazione di un impianto eolico non è di per sé sufficiente ad individuare uno specifico vulnus in capo al ricorrente ed a fondarne la legitimatio ad causam, perché, secondo consolidata giurisprudenza, il potere di impugnazione presuppone la localizzazione degli interessi del ricorrente - attestata, alternativamente, dai requisiti della residenza, della proprietà, del possesso di immobili o da qualunque altro elemento indicativo di uno “stabile collegamento” - nella medesima zona attinta dall’intervento modificativo avverso il cui assenso provvedimentale si esplichi la reazione processuale (cfr., di recente, Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3757 del 7 luglio 2005). Pres. Esposito, Est. Fedullo - B.A. ed altri (avv. De Vivo) c. Comune di Torraca (avv.ti Marino e Riccardi), Regione Campania (avv. Consolazio), Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato), Provincia di Salerno (avv.ti Casella e Ferrara), Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano (avv. Lentini) e altri (n.c.), riunito ad altro ricorso - T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 29 gennaio 2007, n. 94

 

Energia elettrica - Impianto eolico - Procedure e varie - Legitimatio ad causam - Proprietario di una abitazione ubicata nei pressi dell’impianto - Vicinitas - Sussistenza. Sussiste la legittimazione ad agire del proprietario di una abitazione ubicata nei pressi del sito sul quale è prevista l’istallazione dell’impianto eolico. Non vi è dubbio che il rapporto di immediata contiguità tra l’impianto e l’abitazione di proprietà del ricorrente è tale da integrare la situazione di vicinitas che, ai sensi dell’art. 31, comma 9, l. n. 1150 del 17 agosto 1942, come modificato dall’art. 10 l. n. 765 del 6 agosto 1967, è idonea a fondare la legittimazione all’impugnazione in subiecta materia. Pres. Esposito, Est. Fedullo - B.A. ed altri (avv. De Vivo) c. Comune di Torraca (avv.ti Marino e Riccardi), Regione Campania (avv. Consolazio), Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato), Provincia di Salerno (avv.ti Casella e Ferrara), Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano (avv. Lentini) e altri (n.c.), riunito ad altro ricorso - T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 29 gennaio 2007, n. 94

 

Energia elettrica - Impianto eolico - Incidenza sul paesaggio - Zone di rispetto entro cui siano ricompresse porzioni del territorio di comuni limitrofi - Comuni limitrofi - Procedure e varie - Legitimatio ad causam - Sussistenza. L’incidenza paesaggistica di un impianto per la produzione di energia eolica, nonché la creazione di zone di rispetto nelle quali siano ricompresse parti del territorio di comuni limitrofi e dalle quali discenderebbero effetti negativi in ordine alla fruibilità del territorio medesimo, configurano un vulnus idoneo a fondare la legittimazione ad agire in capo ai considerati comuni limitrofi. Pres. Esposito, Est. Fedullo - B.A. ed altri (avv. De Vivo) c. Comune di Torraca (avv.ti Marino e Riccardi), Regione Campania (avv. Consolazio), Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato), Provincia di Salerno (avv.ti Casella e Ferrara), Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano (avv. Lentini) e altri (n.c.), riunito ad altro ricorso - T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 29 gennaio 2007, n. 94

 

Energia - Impianti per la produzione di energia eolica - Autorizzazione per la realizzione di nuovi impianti - Regione Molise - Moratoria - Illegittimità - D. Lgs. n. 387/2003, Dir. 2001/77/Ce, protocollo di Kyoto e art. 41 Cost. E’ illegittima la norma del Piano Energetico Ambientale della regione Molise che subordina l’autorizzazione per la costruzione di nuovi impianti per la produzione di energia eolica all’adozione delle linee guida per la tutela delle aree sensibili, in quanto integrante una chiara violazione dell’art. 12 del D. Lgs. 29.12.2003, n. 387, sia nella parte in cui questo qualifica tali impianti “di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti” (il che vale già ad escludere in nuce qualsiasi potere di moratoria) sia nella parte in cui, prevedendo un’autorizzazione unica, fissa il termine massimo di 180 giorni per la conclusione del relativo procedimento. La moratoria disposta contravviene altresì allo spirito di massimo favor rispetto a tale tipologia di impianti, che traspare dall’intero decreto nonché, a monte, dalla Direttiva n. 2001/77/CE di cui esso costituisce attuazione, e da altri accordi conclusi a livello internazionale, tesi alla produzione di energia pulita, quale il protocollo di Kyoto; e si pone infine in contrasto con l’art. 41 Cost. in quanto impedisce all’iniziativa economica, ivi tutelata, di potersi esplicare nel campo in argomento, per tutto il periodo necessario all’adozione delle predette linee guida. L’amministrazione è conseguentemente tenuta a valutare compiutamente la compatibilità di eventuali impianti eolici che si vogliano impiantare sul territorio con i valori ambientali e paesaggistici, attraverso un esame, che, in attesa dell’adozione delle linee guida, va svolto caso per caso, sulla base dei principi generali in materia. Pres. Giaccardi, Est. Tricarico - I. s.r.l. (avv.ti Abbamonte e Di Nezza) c. Regione Molise (Avv. Stato) - T.A.R. MOLISE, 15 gennaio 2007, n. 20
 

Energia elettrica - Impianti per la produzione di energia elettrica - Energia - Autorizzazione integrata ambientale - Opere già autorizzate - Ottimizzazioni progettuali - Necessità di nuova autorizzazione integrata - Limiti - Modifiche sostanziali. Anche dopo l’entrata in vigore del d. lgs. n. 59/2005, non è prescritto alcun obbligo di acquisizione dell’autorizzazione integrata ambientale a carico di quelle opere già autorizzate ai sensi della Direttiva 96/61/CE o mediante autorizzazione unica. Solo nel caso in cui le ottimizzazioni progettuali siano riconducibili alla natura di modifica sostanziale ai sensi dell’articolo 2, 1° comma, lettera n) d. lgs. n.59/2005, rappresentata da una modifica dell’impianto che, secondo un parere motivato dell’autorità competente, possa avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani o per l’ambiente, sarà necessario non solo riaprire il procedimento autorizzatorio di cui alla l. n. 55/02, ma anche ottenere una nuova autorizzazione ambientale integrata secondo quanto disposto dall’art. 10 2° comma d. lgs. n.59/2005 (alla cui stregua “nel caso in cui le modifìche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui al comma 1, risultino sostanziali, il gestore invia all’autorità competente una nuova domanda di autorizzazione”). Pres. Fedullo, Est. Grasso - Italia Nostra ONLUS (avv. Cantillo) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato), Ente Parco Regionale dei Monti Picentini (avv. Laperuta), Regione Campania (avv. Consolazio) - T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. I - 12 gennaio 2007, n. 12  

Energia - Condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica - Regolamento (CE) n. 1223/2004 - Deroghe provvisorie a favore della Slovenia - Fondamento normativo - Regolamento (CE) n. 1228/2003. Il regolamento (CE) del Consiglio 28 giugno 2004, n. 1223, che modifica il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la data di applicazione di talune disposizioni alla Slovenia, è annullato. Gli effetti del regolamento n. 1223/2004 verranno mantenuti sino all’adozione, entro un termine ragionevole, di un nuovo regolamento basato su un fondamento normativo adeguato, senza tuttavia che tali effetti possano persistere oltre il 1º luglio 2007. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Grande Sezione, 28 novembre 2006, causa C-414/04

Energia - Procedure e varie - Norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica - Direttiva 2004/85/CE - Deroghe provvisorie a favore dell’Estonia - Fondamento normativo - Direttiva 2003/54/CE. La direttiva del Consiglio 28 giugno 2004, 2004/85/CE, che modifica la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’applicazione di talune disposizioni all’Estonia, è annullata in quanto prevede a favore dell’Estonia una deroga all’applicazione dell’art. 21, n. 1, lett. b) e c), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, che va oltre il 31 dicembre 2008 nonché un obbligo correlativo di garantire un’apertura solamente parziale del mercato rappresentante il 35% del consumo al 1º gennaio 2009 ed un obbligo di comunicazione annuale delle soglie di consumo che danno diritto all’ammissibilità per il consumatore finale. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Grande Sezione, 28 novembre 2006, Causa C-413/04

Energia - Inadempimento di Stato - Mercato interno del gas naturale - Direttiva 2003/55/CE - Mancata trasposizione entro il termine prescritto - Spagna. Non adottando, entro il termine prescritto, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, che riguarda norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE, il regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi di questa direttiva. (Lingue originale emissione sentenza: Spagnolo: Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 98/30/CE, al no haber adoptado, dentro del plazo señalado, todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir lo dispuesto en dicha Directiva. Francese: En n’adoptant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive). Commission des Communautés européennes c. Royaume d’Espagne. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. V, 16 novembre 2006, n. C-357/05

Energia elettrica - D. lgs. 79/1999, art. 11 - Immissione nel sistema elettrico nazionale - Quota di energia prodotta da fonti rinnovabili - Certificati verdi - L. 481/1995 - Autorità per l’Energia Elettrica - Delibera n. 8/2004 - Recupero parziale dei costi - Legittimità. La legge n. 481/1995 non sancisce alcun principio giuridico che imponga il recupero integrale dei costi sostenuti dalle imprese elettriche per l’adempimento agli obblighi di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 79/1999 (immissione nel sistema elettrico nazionale di una quota di energia elettrica pari al 2% prodotta da fonti rinnovabili, raggiungibile eventualmente con il sistema dei “certificati verdi”). Pertanto, l’Autorità per l’Energia Elettrica, nel garantire il recupero dei costi, deve mirare al contemperamento delle esigenze di equilibrio economico - finanziario delle imprese con altri obiettivi generali tra i quali assume particolare rilievo quello della tutela ambientale. Il riconoscimento dei costi mediante un parametro di media ponderata è diretto proprio a garantire economicità e redditività degli operatori stimolando comportamenti virtuosi dal punto di vista ambientale, ed incentivando la produzione di energia “pulita” o “eco-compatibile”, da sfruttamento di fonti rinnovabili. Ne deriva quindi la piena legittimità del recupero parziale di cui alla delibera n. 8/2004. Pres. Varrone, Est. Montedoro - E. s.p.a. (avv.ti Travi e Romanelli) c. Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (Avv. Stato) e altri (n.c.) - (conferma T.A.R. Lombardia, Milano, n. 6100/2004) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 6 luglio 2006 (c.c. 21 marzo 2006), sentenza n. 4290

 

Energia - Impianto fotovoltaico - Autorizzazione ex D. Lgs. 387/03 - Necessità. Per la realizzazione di un impianto fotovoltaico autonomo è necessaria l’autorizzazione regionale ex D Lgs 387/03. Pres. ed Est. Zuballi - M.V. e altro (avv. Cacciavillani) c. Comune di Camponogara (avv. Michelon) - T.A.R. VENETO, Sez. II - 29 giugno 2006, n. 1929

 

Energia - Risorse rinnovabili - Finanziamenti - Legge finanziaria 2005, art. 1, c. 248 - Mancata previsione dell’Intesa con la Conferenza Stato-Regioni - Illegittimità costituzionale. E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 248, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), recante finanziamenti per la promozione delle risorse rinnovabili, nella parte in cui non prevede che la sua attuazione e l’erogazione delle risorse avvengano d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Pres. Marini, Red. Amirante - Regione Friuli Venezia Giulia c. Presidenza del Consiglio dei Ministri - CORTE COSTITUZIONALE, 31 marzo 2006 (Ud. 29 marzo 2006), Sentenza n. 133

 

Impiego dell’energia nucleare a fini militari - Riparazione di un sottomarino nucleare - Emergenza radioattiva - Tutela della salute delle popolazioni e dell’ambiente - Trattato CEEA - Sfera d’applicazione - Direttiva 89/618/Euratom - Inadempimento di uno Stato - Radiazioni ionizzanti. L’applicabilità delle disposizioni del Trattato CEEA alle attività ricomprese nel settore militare dipenderebbe dalla natura e dalla portata degli obblighi che tali disposizioni impongono agli Stati membri. Occorrerebbe quindi valutare, caso per caso, il pregiudizio che l’esecuzione di tali obblighi potrebbe arrecare agli interessi essenziali di difesa nazionale degli Stati medesimi. Infatti, l’impiego dell’energia nucleare a fini militari esula dalla sfera d’applicazione di tutte le disposizioni del Trattato CEEA e non solo di alcune di esse. Atteso che la sfera di applicazione di disposizioni di diritto secondario non può, a pena di nullità, eccedere quella del rispettivo fondamento normativo, l’inapplicabilità dell’art. 31 EA alle attività militari implica, giocoforza, l’inapplicabilità della direttiva alle dette attività. Si deve tuttavia rammentare che tale rilievo non diminuisce affatto l’importanza cruciale che riveste l’obiettivo di proteggere la salute delle popolazioni e dell’ambiente contro i pericoli connessi all’impiego dell’energia nucleare, compreso quello a fini militari. Nei limiti in cui il detto Trattato CEEA non fornisce alla Comunità uno strumento specifico per perseguire questo obiettivo, non si può escludere che misure appropriate possano essere adottate sulla base delle disposizioni pertinenti del Trattato CE (v. sentenza Commissione/Regno Unito, citata supra, punto 44). Ciò premesso, si deve dichiarare che in occasione della riparazione di un sottomarino nucleare a propulsione nucleare, l’art. 5, n. 3, della direttiva non imponeva al Regno Unito l’obbligo di provvedere all’informazione della popolazione esposta alle eventuali conseguenze di un’emergenza radioattiva in merito ai provvedimenti di protezione sanitaria ad essa applicabili. CORTE DI GIUSTIZIA delle Comunità Europee, sez. I - 9 marzo 2006, causa C-65/04

Energia - L. 239 del 23 agosto 2004 - Riordino del settore energetico - Norme incostituzionali - Intesa Stato Regioni Province. Sono costituzionalmente illegittimi: 1) l’art. 1-ter, comma 2, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica), quale convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 2003, n. 290, nella parte in cui non dispone che il potere del Ministro delle attività produttive di emanare «gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale» sia esercitato d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali); 2) l’art. 1, comma 4, lettera f), della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), limitatamente alle parole «con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili»; 3) l’art. 1, comma 7, lettera g), della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui non prevede che «l’identificazione delle linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale con riferimento all’articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti» da parte dello Stato avvenga d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281; 4) l’art. 1, comma 7, lettera h), della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui non prevede che «la programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti» da parte dello Stato avvenga d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281; 5) l’art. 1, comma 7, lettera i), della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui non prevede che «l’individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici» da parte dello Stato avvenga d’intesa con le Regioni e le Province autonome interessate; 6) l’art. 1, comma 8, lettera a), punto 3, della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui non prevede che «l’approvazione degli indirizzi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale» da parte dello Stato avvenga d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281; 7) l’art. 1, comma 8, lettera a), punto 7, della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui prevede che «la definizione dei criteri generali per le nuove concessioni di distribuzione dell’energia elettrica e per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti di generazione di energia elettrica di potenza termica superiore ai 300 MW» da parte dello Stato debba avvenire «sentita la Conferenza unificata», anziché «previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281»; 8) l’art. 1, comma 8, lettera b), punto 3, della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui non prevede che «le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento» siano assunte dallo Stato d’intesa con le Regioni e le Province autonome direttamente interessate; 9) l’art. 1, comma 24, lettera a), della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui, sostituendo il comma 2 dell’art. 1-ter del decreto-legge n. 239 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003, non dispone che il potere del Ministro delle attività produttive di emanare «gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale» sia esercitato d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281; 10) l’art. 1, comma 26, della legge n. 239 del 2004, nella parte in cui introduce il comma 4-bis nell’art. 1-sexies, del decreto-legge n. 239 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 290 del 2003; 11) l’art. 1, comma 84, della legge n. 239 del 2004, limitatamente alle parole «la mancata sottoscrizione degli accordi non costituisce motivo per la sospensione dei lavori necessari per la messa in produzione dei giacimenti di idrocarburi o per il rinvio dell’inizio della coltivazione». Pres. Capotosti, Red. de Siervo - Regione Toscana (Avv. Lorenzoni) e Provincia Autonoma di Trento (Avv. Falcon) c. Presidente del Consiglio dei Ministri (Avv. Stato) - CORTE COSTITUZIONALE, 14 ottobre 2005 (ud. 11 ottobre 2005), n. 383

Energia - D.L: 7/2/2002 - Previa intesa in sede di conferenza Stato-Regioni - Acquisizione relativamente ad ogni singolo progetto - Non è richiesta. La previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni non costituisce una fase interna al singolo procedimento autorizzatorio e pertanto non deve essere acquisita relativamente ad ogni singolo progetto di costruzione o di ammodernamento delle centrali elettriche di cui al D.L. n. 7 del 7.2.2002, ma ha la funzione esclusiva di fissare i criteri generali di valutazione dei progetti presentati ai sensi della citata normativa. Pres. Giulia, Est. Quiligotti - Comuni di Tolfa, Allumiere, Santa Marinella e Tarquinia (avv. Stella Richter) c. Comune di Civitavecchia (Avv. Urbani) riun. ad altro - T.A.R. LAZIO, Sez. II bis - 5 luglio 2005, n. 5481

Energia - D.L. 7/2/2002 - Interventi di modifica degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW - Procedimento autorizzatorio - Amministrazioni interessate - Comuni limitrofi - Non rientrano - Fattispecie: conversione a carbone centrale ENEL di Civitavecchia. Il D.L. n. 7 del 7.2.2002, nel testo modificato in sede di conversione con la L. n. 55/2002, ha introdotto una normativa speciale derogatoria delle ordinarie competenze amministrative nella materia. Esso, all’art. 1, c. 3, ha individuato, tra i soggetti da coinvolgere nell’espletamento della Conferenza di servizi, il Comune nel cui territorio devono essere realizzate le opere previste in progetto, nonché la provincia interessata, individuata sulla base del medesimo criterio territoriale. Gli interessi delle popolazioni residenti nei territori dei Comuni limitrofi a quello nel cui territorio ricadono le opere, sono stati ritenuti adeguatamente tutelati dalla partecipazione di Provincia e Regione. La locuzione “Amministrazioni interessate” di cui all’articolo 1, comma 2, non può pertanto legittimamente estendersi ai comuni limitrofi. (Fattispecie relativa alla conversione a carbone della centrale elettrica ENEL di Civitavecchia, la cui ricaduta di emissioni inquinanti, secondo la prospettazione attorea, avrebbe inevitabilmente interessato il territorio dei comuni limitrofi) Pres. Giulia, Est. Quiligotti - Comuni di Tolfa, Allumiere, Santa Marinella e Tarquinia (avv. Stella Richter) c. Comune di Civitavecchia (Avv. Urbani) riun. ad altro - T.A.R. LAZIO, Sez. II bis - 5 luglio 2005, n. 5481

Energia - L.R. Marche n. 10/2002, art. 10 - Illegittimità costituzionale - Esercizio di poteri sostitutivi da parte della Regione, in caso di inadempimento dell’ente locale competente - Risparmio energetico e contenimento dell’inquinamento luminoso - Difensore civico regionale - E’ organo di controllo e non organo di governo - Poteri sostitutivi - Non possono essergli legittimamente attribuiti. E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 10 della legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 10 (Misure urgenti in materia di risparmio energetico e contenimento dell’inquinamento luminoso). Il sistema del Titolo V Cost., nel prevedere, in via straordinaria, l’intervento sostitutivo del Governo, non esaurisce tutte le possibili ipotesi di esercizio di poteri sostitutivi e in particolare non preclude che la legge regionale, disciplinando materie di propria competenza, possa anche stabilire, in caso di inadempimento o inerzia dell’ente locale competente, poteri sostitutivi in capo ad organi regionali per il compimento di atti obbligatori per legge, nel rispetto dei rigorosi limiti prefissati dal legislatore, a tutela dell’autonomia degli enti locali. La norma censurata delinea una disciplina del potere sostitutivo regionale nel settore del risparmio energetico e del contenimento dell’inquinamento luminoso con titolarità del potere incentrata sul difensore civico regionale. I poteri sostitutivi in ambito regionale sono da ascrivere ad organi di governo della Regione e non già ad apparati amministrativi, dal momento che le scelte relative ai criteri ed ai modi degli interventi sostitutivi a salvaguardia di interessi di livello superiore a quelli delle autonomie locali presentano un grado di politicità tale che la loro valutazione complessiva non può che spettare agli organi regionali di vertice, cui istituzionalmente competono le determinazioni di politica generale. In questa categoria non rientra la figura del difensore civico regionale, in quanto organo preposto alla vigilanza sull’operato dell’amministrazione regionale con limitati compiti di segnalazione di disfunzioni amministrative, al quale non può essere legittimamente attribuita la responsabilità di misure sostitutive che incidono in modo diretto e gravoso sull’autonomia costituzionalmente garantita dei Comuni. Pres. Zagrebelsky, Red. Capotosti - CORTE COSTITUZIONALE, Dep. 6 aprile 2004, Dec. 25 marzo 2004, Sent. n. 112

Energia - Progettazione tecnica degli impianti di produzione, distribuzione e utilizzo dell’energia - L.R. Piemonte n. 23/2002 - Questione di legittimità costituzionale - Art. 117 Cost. - Infondatezza - Deve uniformarsi alle regole tecniche predisposte dal gestore nazionale. E’ infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, lettera i), della legge regionale del Piemonte 7 ottobre 2002, n. 23 (Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19; 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79), in riferimento all’art. 117, commi primo, secondo, lettera e), e terzo, della Costituzione, nonché in riferimento al principio di ragionevolezza. La disposizione impugnata deve essere letta alla luce di quanto disposto dai commi 19, 14 e 25 dell’art. 2 del d.lgs. n. 79 del 1999. Conseguentemente, si deve ritenere che le “regole tecniche”, che ai sensi del comma 6 dell’art. 3 del d.lgs. n. 79 del 1999 devono essere adottate da parte del gestore nazionale, si applichino anche alla progettazione degli impianti di produzione, distribuzione e utilizzo dell’energia cui si riferisce l’art. 2 della legge della Regione Piemonte n. 23 del 2002. Rientra nei poteri delle Regioni la individuazione di ulteriori criteri di realizzazione degli impianti, fermo restando che questi ultimi dovranno comunque uniformarsi agli standard stabiliti dal gestore della rete di trasmissione nazionale. - Pres. CHIEPPA, Red. DE SIERVO. CORTE COSTITUZIONALE Deposito del 13 gennaio 2004 (Decisione del 18 dicembre 2003), Sentenza n. 7

Energia - Deroga al riparto operato dall’art. 117 Cost. - Condizioni e limiti - Procedure autorizzatorie necessarie alla costruzione o al ripotenziamento di impianti di energia elettrica - Modalità collaborative e di garanzia degli interessi delle istituzioni regionali - attribuzione allo Stato dell’esercizio unitario. Una deroga al riparto operato dall’art. 117 Cost. può essere giustificata “solo se la valutazione dell’interesse pubblico sottostante all’assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, non risulti affetta da irragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità e sia oggetto di un accordo stipulato con la Regione interessata”. Una legge statale che attribuisca funzioni amministrative a livello centrale può aspirare a superare il vaglio di legittimità costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, che devono essere condotte in base al principio di lealtà. Se si applicano i menzionati criteri al d.l. 7/2002 e alla legge di conversione, si rileva la necessarietà dell’intervento dell’amministrazione statale in relazione al raggiungimento del fine di evitare il “pericolo di interruzione di fornitura di energia elettrica su tutto il territorio nazionale” (art.1); non v’è dubbio, infatti, che alle singole amministrazioni regionali sfuggirebbe la valutazione complessiva del fabbisogno nazionale di energia elettrica e l’autonoma capacità di assicurare il soddisfacimento di tale fabbisogno. In relazione agli altri criteri, non si può non riconoscere da un lato la specifica pertinenza della normativa oggetto del presente giudizio in relazione alla regolazione delle funzioni amministrative in questione, dall’altro che tale normativa si è limitata a regolare queste ultime in funzione del fine di sveltire le procedure autorizzatorie necessarie alla costruzione o al ripotenziamento di impianti di energia elettrica. Dal punto di vista del rispetto delle idonee forme di intesa tra il livello statale e i livelli regionali, devono considerarsi adeguati i due distinti livelli di partecipazione delle Regioni disciplinati nel d.l. n. 7 del 2002, quale convertito dalla legge n. 55 del 2002. I due distinti livelli di partecipazione - dell’insieme delle Regioni nel primo comma dell’art 1 e della Regione direttamente interessata nel secondo comma dello stesso articolo - realizzano sufficienti modalità collaborative e di garanzia degli interessi delle istituzioni regionali i cui poteri sono stati parzialmente ridotti dall’attribuzione allo Stato dell’esercizio unitario delle funzioni disciplinate negli atti impugnati. L’insieme di tali considerazioni evidenzia l’infondatezza dei rilievi circa la violazione dell’art. 118 Cost. - Pres. CHIEPPA, Red.DE SIERVO. CORTE COSTITUZIONALE Deposito del 13 gennaio 2004 (Decisione del 18 dicembre 2003), Sentenza n. 6

Energia - Realizzazione e gestione di centrali energetiche - Piano energetico regionale - Non costituisce presupposto al rilascio dell’autorizzazione. L’adozione del Piano Energetico Regionale non costituisce presupposto indefettibile per il rilascio dell’ autorizzazione regionale ad un impianto energetico. - Pres. PISCITELLO, Est. CILIBERTI - Comune di San martino in Pensilis e altri (Avv. Ruta) c. Ministero delle Attività Produttive e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.) T.A.R. MOLISE, Campobasso - 28 agosto 2003, n. 659

Energia - Realizzazione e gestione di centrali energetiche - Rilascio dell’autorizzazione - E’ subordinato alla sola verifica dei presupposti di legge - Inquinamento atmosferico - Apposizione di prescrizioni dirette a garantire la conformità della centrale alla normativa di settore - Legittimità. In materia di realizzazione e gestione di centrali di produzione di energia elettrica, il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla sola verifica dei presupposti fissati dalla legge. Ricorrendo le condizioni di fatto e di diritto stabilite dalla normativa regolamentare e legislativa vigente l’Amministrazione è tenuta al rilascio del titolo abilitante, nel rispetto del procedimento amministrativo attraverso il quale, acquisita la partecipazione di tutti i soggetti interessati, viene valutato l’impatto dell’intervento sugli interessi coinvolti e viene verificata la rispondenza e congruenza dell’opera alla normativa energetica, ambientale e paesaggistica. Ne consegue che è nel diritto-dovere dell’Amministrazione apporre sul titolo autorizzatorio condizioni e prescrizioni preordinate a garantire la conformità della centrale energetica alla normativa di settore. In particolare, per quanto riguarda l’ inquinamento atmosferico, l’intervento è senz’altro assentibile se rispetti i parametri ed i valori stabiliti da leggi e regolamenti. - Pres. PISCITELLO, Est. CILIBERTI - Comune di San martino in Pensilis e altri (Avv. Ruta) c. Ministero delle Attività Produttive e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.) T.A.R. MOLISE, Campobasso - 28 agosto 2003, n. 659

Energia - Realizzazione e gestione di centrali energetiche - Piano energetico regionale - Non costituisce presupposto al rilascio dell’autorizzazione. L’adozione del Piano Energetico Regionale non costituisce presupposto indefettibile per il rilascio dell’ autorizzazione regionale ad un impianto energetico. - Pres. PISCITELLO, Est. CILIBERTI - Comune di San martino in Pensilis e altri (Avv. Ruta) c. Ministero delle Attività Produttive e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.) T.A.R. MOLISE, Campobasso - 28 agosto 2003, n. 659

Energia - Deroga al riparto operato dall’art. 117 Cost. - Condizioni e limiti - Procedure autorizzatorie necessarie alla costruzione o al ripotenziamento di impianti di energia elettrica - Modalità collaborative e di garanzia degli interessi delle istituzioni regionali - attribuzione allo Stato dell’esercizio unitario. Una deroga al riparto operato dall’art. 117 Cost. può essere giustificata “solo se la valutazione dell’interesse pubblico sottostante all’assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, non risulti affetta da irragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità e sia oggetto di un accordo stipulato con la Regione interessata”. Una legge statale che attribuisca funzioni amministrative a livello centrale può aspirare a superare il vaglio di legittimità costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, che devono essere condotte in base al principio di lealtà. Se si applicano i menzionati criteri al d.l. 7/2002 e alla legge di conversione, si rileva la necessarietà dell’intervento dell’amministrazione statale in relazione al raggiungimento del fine di evitare il “pericolo di interruzione di fornitura di energia elettrica su tutto il territorio nazionale” (art.1); non v’è dubbio, infatti, che alle singole amministrazioni regionali sfuggirebbe la valutazione complessiva del fabbisogno nazionale di energia elettrica e l’autonoma capacità di assicurare il soddisfacimento di tale fabbisogno. In relazione agli altri criteri, non si può non riconoscere da un lato la specifica pertinenza della normativa oggetto del presente giudizio in relazione alla regolazione delle funzioni amministrative in questione, dall’altro che tale normativa si è limitata a regolare queste ultime in funzione del fine di sveltire le procedure autorizzatorie necessarie alla costruzione o al ripotenziamento di impianti di energia elettrica. Dal punto di vista del rispetto delle idonee forme di intesa tra il livello statale e i livelli regionali, devono considerarsi adeguati i due distinti livelli di partecipazione delle Regioni disciplinati nel d.l. n. 7 del 2002, quale convertito dalla legge n. 55 del 2002. I due distinti livelli di partecipazione - dell’insieme delle Regioni nel primo comma dell’art 1 e della Regione direttamente interessata nel secondo comma dello stesso articolo - realizzano sufficienti modalità collaborative e di garanzia degli interessi delle istituzioni regionali i cui poteri sono stati parzialmente ridotti dall’attribuzione allo Stato dell’esercizio unitario delle funzioni disciplinate negli atti impugnati. L’insieme di tali considerazioni evidenzia l’infondatezza dei rilievi circa la violazione dell’art. 118 Cost. - Pres. CHIEPPA, Red.DE SIERVO. CORTE COSTITUZIONALE Dep. 13 Gennaio 2004 (Decisione 18 dicembre 2003), Sentenza n. 6

Energia elettrica da fonti rinnovabili - Interesse a ricorrere - Duplice ordine di fattori - Interesse all’impugnazione in materia ambientale - Giurisprudenza. Non sono ammesse nell’ordinamento forme di controllo giurisdizionale generalizzato sulla pubblica amministrazione, nelle forme dell’azione popolare (diverso essendo lo scopo dell’azione penale in materia di reati contro la pubblica amministrazione che è quella di accertare responsabilità personali ed irrogare sanzioni penali), né sono possibili azioni dirette ad ottenere pronunce di principio al fine di orientare la futura azione amministrativa. Ciò premesso in via generale si deve inquadrare in modo particolare la tematica dell’interesse all’impugnazione in materia ambientale poiché non v’è dubbio che in tale materia esso si atteggi in modo del tutto peculiare in relazione anche al fenomeno dell’espansione del diritto pubblico dell’ambiente e del ruolo che in detta espansione svolgono le formazioni sociali e gli enti pubblici territoriali ed istituzionali. L’espansione del diritto pubblico dell’ambiente anche in forza dell’iniziativa giuridica degli organismi sovranazionali è fenomeno di ragguardevole entità in molti ordinamenti. L’estensione delle attività regolamentate comporta la correlativa espansione dell’area dei conflitti “giustiziabili” tuttavia ciò non può trasformare il processo in una sede di rappresentazione di interessi sociali che avrebbero come veicolo attori e soggetti non aventi alcuna relazione qualificata nel senso anzidetto con l’atto impugnato. Occorre quindi affrontare il tema nell’ottica dell’esame degli approdi giurisprudenziali. Essi hanno valorizzato il criterio della vicinitas al fine di radicare l’interesse a ricorrere avverso gli atti autorizzativi della creazione e dell’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (nella specie, alimentato da combustibile ricavato da rifiuti) (in argomento CdS VI 15/10/2001 n.5411). E’ ormai pacifico l’interesse a ricorrere degli enti locali quali ad es. “il comune nel cui territorio è localizzata una discarica di rifiuti, ai sensi dell'art.3 bis l. 29 ottobre 1987 n.441”, in proposito si è affermato che “è titolare dell'interesse a ricorrere avverso la delibera di localizzazione, sia in quanto ente esponenziale dei residenti, sia in quanto titolare del potere di pianificazione urbanistica su cui incide il provvedimento di localizzazione, sia in quanto soggetto che per legge può partecipare al procedimento amministrativo e che in quanto tale può impugnarne il provvedimento conclusivo” (C. Stato, sez.V, 2.3.1999, n.217; in senso analogo CdS IV 6/10/2001 n.5296). E’ del pari certo che non occorra provare l’esistenza di un danno concreto ed attuale al fine di impugnare il provvedimento di localizzazione di una discarica o di un impianto industriale ritenuto inquinante in quanto la questione della concreta pericolosità dell’impianto, valutata alla luce dei parametri normativi, è questione di merito, mentre al fine di radicare l’interesse ad impugnare è sufficiente la prospettazione di temute ripercussioni su un territorio collocato nelle immediate vicinanze ed in relazione al quale i ricorrenti sono in posizione qualificata (quali residenti o proprietari o titolari di altre posizioni giuridiche soggettive rilevanti). CONSIGLIO DI STATO, Sezione VI del 5 dicembre 2002, Sentenza n. 6657