AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza


 

 Dottrina LegislazioneGiurisprudenzaConsulenza On Line

AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562

 

Giurisprudenza

 

 

Diritto dell'Energia

Processo e procedure - legittimazione - risparmio energetico - fonti alternative - conto energia...

 

 

2009

 

 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 - 2000 - 1999-92

 

Gli aggiornamenti successivi

 

sono reperibili sul nuovo sito della rivista AmbienteDiritto.it

 

Informazioni per la pubblicità su AmbienteDiritto.it

  <

AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

DIRITTO DELL’ENERGIA - Artt. 12 d.lgs. n. 387/2003 e 14 quater L . n. 241/90 - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Autorizzazione - Amministrazione dissenziente - Atto “costruttivo” - Indicazione delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso. Dal combinato disposto dell’art. 12 comma 4 del D.L.vo 387/2003 e dell’art. 14 quater comma 1 della L. 241/90 deriva l’obbligo dell’Amministrazione dissenziente (nel caso di specie il Comune sul cui territorio deve sorgere l’impianto) di esprimere la propria opposizione con un atto “costruttivo” che oltre ad essere congruamente motivato, deve anche “recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso”. Pres. Corsaro, Est. Bucchi - F.s.r.l. (avv. Pizzutelli) c. Provincia di Frosinone (avv.ti Bottoni, Giorgi e Iadecola), Regione Lazio (avv. Scafetta), Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali (Avv. Stato), ARPA Lazio (avv. Scafetta) e altri (n.c.). TAR LAZIO, Latina, Sez. I - 22/12/2009, Sentenza n. 1345

DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Autorizzazione unica - Art. 12 ter d.lgs. n. 387/2003 - Comune nel cui territorio è prevista la realizzazione - Parere negativo - Valore - Mera rappresentazione di interessi - Valutazione discrezionale della Regione. Nella dialettica dei numerosi interessi collettivi coinvolti nel procedimento volto al rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili di cui all’art. 12 ter del D.L.vo 387/2003, il parere negativo opposto dai Comuni il cui territorio sia interessato dalla realizzazione dell’opera pubblica svolge la funzione di mera rappresentazione degli intereressi afferenti a tali enti, rimessi alla valutazione discrezionale della Regione, che rimane libera di recepire o meno quanto da essi evidenziato, nella formulazione del proprio atto di autorizzazione unica. Diversamente, al Comune verrebbe attribuito un potere di veto che non è previsto né dalla disciplina della conferenza di servizio di cui agli artt. 14 e ss. della L. 241/90, né dal richiamato art. 12 del D.L.vo 387/03. Pres. Corsaro, Est. Bucchi - F.s.r.l. (avv. Pizzutelli) c. Provincia di Frosinone (avv.ti Bottoni, Giorgi e Iadecola), Regione Lazio (avv. Scafetta), Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali (Avv. Stato), ARPA Lazio (avv. Scafetta) e altri (n.c.). TAR LAZIO, Latina, Sez. I - 22/12/2009, Sentenza n. 1345
 

DIRITTO DELL'ENERGIA - VIA - Impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile - Autorizzazione unica - Termine di 180 giorni - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Principio fondamentale della legislazione statale in materia di energia - Termine superiore per il connesso procedimento VIA previsto da normative regionali - Inapplicabilità - Riconduzione al termine complessivo di 180 giorni. Il termine di 180 giorni previsto dall’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 per la conclusione del procedimento di autorizzazione unica per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (nella specie: impianto eolico) è stato considerato dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte cost., sent. n. 364 del 2006) alla stregua di principio fondamentale della legislazione statale in materia di energia. A siffatto principio la Regione deve inderogabilmente uniformarsi anche nelle ipotesi in cui il termine di conclusione del connesso (ed eventuale) procedimento VIA risulti pari o superiore - per espressa previsione di normative regionali - a quello previsto dalla citata normativa statale in tema di energie rinnovabili: pertanto, in presenza di termini fissati da norme regionali in materia di VIA eventualmente difformi o comunque incompatibili con la normativa statale in discussione, i primi non possono trovare applicazione e debbono essere ricondotti al termine complessivo di 180 giorni stabilito dal decreto legislativo n. 387 del 2003. Pres. Ravalli, Est. Santini - N. s.r.l. (avv. Abbamonte) c. Regione Puglia e altri (n.c.). TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 17 dicembre 2009, n. 3173

 

DIRITTO DELL'ENERGIA - Produzione - Controversie - Art. 41 c. 1, L. 99/09 - Giurisdizione esclusiva del Tar e competenza inderogabile del TAR Lazio Roma - Centrali di potenza superiore ai 400 MW - Produzione di energia elettrica da fonti nucleari - Rigassificatori - Gasdotti di importazione. La norma di cui all’art. 41 co. 1 l. 99/09, che attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed alla competenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, tutte le controversie comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati concernenti la produzione di energia elettrica - che si applica anche ai processi in corso - si riferisce espressamente alle centrali di potenza superiore a 400 MW (oltre che alla produzione di energia elettrica da fonti nucleari, ai rigassificatori e ai gasdotti di importazione) (fattispecie relativa ad impianto di potenza pari a 10 MW). Pres. f.f. Monaciliuni, Est. Passarelli Di Napoli - C.V. e altri (av. Sorgente) c. Regione Campania (avv. Marzocchella), Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Caserta e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 16 dicembre 2009, n. 8807

DIRITTO DELL’ENERGIA - Mercato interno del gas naturale - Designazione definitiva dei gestori del sistema - Decisione che esonera le nuove importanti infrastrutture del sistema del gas dall’applicazione di talune disposizioni della direttiva - Obblighi di pubblicazione, di consultazione e di notifica - Inadempimento di uno Stato (Belgio) - Direttiva 2003/55/CE.
Non provvedendo alla designazione definitiva dei gestori degli impianti di trasporto, di stoccaggio e di gas naturale liquefatto prevista dall’art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/55/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE, e non avendo trasposto l’art. 22, nn. 3, lett. d) ed e), e 4, della medesima direttiva, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tali disposizioni. (Nella specie, le circostanze invocate dal Regno del Belgio, secondo cui i gestori designati a titolo provvisorio, da un lato, sarebbero soggetti ai medesimi requisiti ed obblighi di quelli che saranno designati a titolo definitivo e, dall’altro, sarebbero gli unici in grado di soddisfare i requisiti per la designazione a titolo definitivo, non ostano alla constatazione dell’inadempimento di detto Stato membro rispetto agli obblighi derivanti dall’art. 7 della direttiva. Infatti, la designazione a titolo provvisorio dei gestori del sistema ritarda il recepimento dell’art. 7 della direttiva, il quale, come ha ammesso il Regno del Belgio, implicava la loro designazione per un periodo di vent’anni. Di conseguenza, si deve rilevare che il Regno del Belgio, non avendo provveduto alla designazione definitiva dei gestori degli impianti di trasporto, di stoccaggio e di GNL prevista dall’art. 7 della direttiva, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale disposizione). Pres. Bonichot - Rel. Toader - Commissione europea c. Regno del Belgio. Pres. Bonichot - Rel. Toader - Commissione europea c. Regno del Belgio. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. VI, 3/12/2009, Sentenza C-475/08

 

DIRITTO DELL'ENERGIA - Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Procedimento di autorizzazione - Art. 17 d.P.R. n. 203/1988 - Indicazione del sito di localizzazione - Vincolatività - Esclusione - Modifica del sito - Comune - Potere di incidere sull’autorizzazione ministeriale - Insussistenza - Fondamento. In sede di presentazione al Ministero dell’Industria del progetto per il rilascio, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 203/1988, dell’autorizzazione alla realizzazione e gestione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, l’indicazione del sito sul quale localizzare l’impianto di per sé non risulta vincolante, dovendo essere esaminata, in termini generali, la compatibilità del progetto con i profili di tutela ambientale e sanitaria. Sicchè, il sopravvenuto mutamento di localizzazione non è in grado di inficiare le valutazioni che hanno condotto al rilascio del provvedimento abilitativo. In ogni caso, è compito del Ministero rimarcare, a comunicazione avvenuta, la rilevanza di tale modifica sull’efficacia dell’autorizzazione rilasciata e non certo del Comune che a tale riguardo non ha poteri. Invero, l’amministrazione comunale sarà chiamata solo successivamente a rilasciare i permessi necessari per la realizzazione dell’impianto nel sito individuato, esaminando la richiesta sotto il profilo della conformità urbanistico-edilizia dell’intervento, senza tuttavia incidere sulla piena efficacia dell’autorizzazione conseguita a tal fine. Pres.Borea, Est. Farina - S. s.r.l. (avv.ti Mantero) c. Comune di San Martino di Venezze (avv. Bonon) - TAR VENETO, Sez. I - 24 novembre 2009, n. 2990
 

DIRITTO DELL'ENERGIA - Impianti eolici - Autorizzazione all’installazione - Comune - Sospensione sine die - Illegittimità - D.lgs. n. 387/2003. Il Comune non può bloccare l’istallazione degli impianti eolici sine die. Un potere di sospensione sine die è in genere vietato dall’ordinamento; deve ritenersi a maggior ragione inammissibile qualora il legislatore abbia inteso, come con il d.lgs. n. 387/2003, accelerare - per di più entro un termine perentorio - e semplificare determinate procedure. Ed infatti la giurisprudenza ha già affermato che il blocco sine die degli impianti eolici non può essere consentito (C. Cost. n. 364/2006; Tar Molise, n. 20/2007). Pres. Veneziano, Est. Passarelli di Napoli - W. s.r.l. (avv.ti Sasso, Soprano e Pascucci) c. Comune di Lacedonia (avv. Pennetta) e Regione Campania (avv. De Gennaro). TAR CAMPANIA, Napoli, Sez.VII - 17 novembre 2009, n.7547
 

DIRITTO DELL'ENERGIA - impianti eolici - Procedimento autorizzatorio - Semplificazione - Art. 12, c. 4 d.lgs. n. 387/2003 Determinazione conclusiva - Adozione - Termine di 180 giorni - Natura acceleratoria - Obbligo di concludere il procedimento - Art. 2 L. n. 241/1990. L'intento del legislatore di favorire le iniziative volte alla realizzazione degli impianti eolici, semplificando il relativo procedimento autorizzativo e concentrando l'apporto valutativo di tutte le Amministrazioni interessate nella conferenza di servizio ai fini del rilascio di una autorizzazione unica. Ed a siffatto favor legis (come anche al principio dell'obbligo della P.A. di concludere il procedimento ex art. 2 L. n. 241/1990, recepita in Sicilia con L.r. n. 10/1991), non può non conseguire l'obbligo della Regione di adottare le relative determinazioni, positive o negative, nei modi e nei termini di legge, entro quel termine massimo di 180 giorni di cui all’art. 12, comma 4 del D.Lgs. 387/2003,avente un evidente intento acceleratorio del procedimento, e posto come limite temporale massimo per l'adozione della determinazione conclusiva (cfr. T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, 22 ottobre 2008, n. 1277; sez. II, 6 aprile 2009 n. 642). Pres. Monteleone, Est.Cavallo - A. s.r.l. (avv.ti Raimondi e Tamburello) c. Assessorato all’Industria della Regione Siciliana e altro (Avv. Stato). TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 11 novembre 2009, n. 1760


DIRITTO DELL'ENERGIA - Impianti eolici - Installazione - Comune - Determinazione assunta al di fuori della conferenza di cui al d.lgs. n. 387/2003 - Illegittimità - Incompetenza - Autorizzazione regionale. Avendo il legislatore previsto, con il d.lgs. n. 387/2003, una conferenza unificata, in cui tutte le Amministrazioni coinvolte debbono esprimere le proprie valutazioni, il Comune non può decidere autonomamente, al di fuori di tale conferenza, di vietare l’istallazione degli impianti eolici. Inoltre, come si evince dall’art. 12 co. 3 d.lgs. n. 387/2003, l’ente competente a rilasciare (o a negare) l’autorizzazione è la Regione, o un ente delegato dalla Regione: sicché il Comune deve essere ritenuto incompetente. Pres. Veneziano, Est. Passarelli di Napoli - W. s.r.l. (avv.ti Sasso, Soprano e Pascucci) c. Comune di Lacedonia (avv. Pennetta) e Regione Campania (avv. De Gennaro). TAR CAMPANIA, Napoli, Sez.VII - 17/11/2009, n.7547

 

DIRITTO DELL'ENERGIA - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Termine per la convocazione della conferenza di servizi e per la conclusione del procedimento - Inutile decorso - Principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia - Dovere di concludere il procedimento - Art. 2, L. n. 241/1990. L’inutile decorso del termine di conclusione del procedimento fissato dall’art. 12 del d. lgs. n° 387/2003 sia per la convocazione della conferenza di servizi, sia per la conclusione del procedimento (principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia - cfr. Corte Cost. n. 364/2006), è in contrasto, altresì, con il generale dovere di concludere il procedimento mediante adozione di un provvedimento espresso contemplato dall’art. 2 della legge n° 241/1990, anche nel testo risultante dall’ultima novella legislativa di cui alla legge 18 giugno 2009 n° 69. Pres. Monteleone, Est. Aprile - D.M. (avv. Cutaia) c. Assessorato Regionale all'Industria (avv. Stato) - TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 11 novembre 2009, n. 1757

 

DIRITTO DELL'ENERGIA - Insediamenti di impianti eolici e fotovoltaici - Potestà legislativa concorrente - Art. 117, c. 3, Cost. La disciplina degli insediamenti di impianti eolici e fotovoltaici è attribuita alla potestà legislativa concorrente in tema di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione (cfr. le sentenze n. 342 del 2008 e, soprattutto, n. 364 del 2006). Pres. Amirante, Est. De Siervo - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Molise - CORTE COSTITUZIONALE - 6 novembre 2009, n. 282

DIRITTO DELL'ENERGIA - Impianti eolici e fotovoltaici - Fonti rinnovabili - Art. 2 dir. n. 2001/77/CE - Art. 2, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 387/2003.
L'energia prodotta da impianti eolici e fotovoltaici è ascrivibile al novero delle fonti rinnovabili, come si evince dalla lettura dell'art. 2 della direttiva n. 2001/77/CE e dell'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 387 del 2003. Pres. Amirante, Est. De Siervo - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Molise - CORTE COSTITUZIONALE - 6 novembre 2009, n. 282

DIRITTO DELL'ENERGIA - Fonti energetiche rinnovabile - Favor legis - Normativa comunitaria e nazionale - Direttiva 2001/77/CE e 2009/28/CE - D.lgs. n. 387/2003.
La normativa internazionale, quella comunitaria e quella nazionale manifestano un favor per le fonti energetiche rinnovabili, nel senso di porre le condizioni per una adeguata diffusione dei relativi impianti. In particolare, in ambito europeo una disciplina così orientata è rinvenibile nella citata direttiva n. 2001/77/CE e in quella più recente del 23 aprile 2009, n. 2009/28/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), che ha confermato questa impostazione di fondo. In ambito nazionale, la normativa comunitaria è stata recepita dal decreto legislativo n. 387 del 2003, il cui art. 12 enuncia, come riconosciuto da questa Corte, i princìpi fondamentali in materia (così la sentenza n. 364 del 2006). Ulteriori princìpi fondamentali sono stati fissati, anche in questo ambito, dalla legge n. 239 del 2004 che ha realizzato «il riordino dell'intero settore energetico, mediante una legislazione di cornice» (sentenza n. 383 del 2005). Pres. Amirante, Est. De Siervo - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Molise - CORTE COSTITUZIONALE - 6 novembre 2009, n. 282

DIRITTO DELL'ENERGIA - Regione Molise - Art. 2, c. 1, lett. e), g), h), i), j), k), l) e n), L.r. n. 15/2008- Limiti all’insediamento degli impianti eolici e fotovoltaici - Illegittimità costituzionale - Art. 12, c. 10 d.lgs. n. 387/2003.
La questione di legittimità costituzionale avente per oggetto l'art. 2, comma 1, lettere e), g), h), i), j), k), l) e n), della legge della Regione Molise n. 15 del 2008 è fondata. Le censurate previsioni individuano una serie di aree territoriali ritenute non idonee all'installazione di impianti eolici e fotovoltaici. Dal canto suo, la normativa statale di cornice non contempla alcuna limitazione specifica, né divieti inderogabili, rinviando alle linee guida di cui all'art. 12, comma 10, del decreto legislativo n. 387 del 2003, il compito di «assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio». È ben vero che la richiamata disposizione statale abilita le Regioni a «procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti», ma ciò può aver luogo solo «in attuazione» delle predette linee guida. Al momento attuale non risulta che le linee guida siano state adottate con le modalità previste dallo stesso comma 10, vale a dire in sede di Conferenza unificata. Al riguardo, questa Corte ha precisato che «la presenza delle indicate diverse competenze legislative giustifica il richiamo alla Conferenza unificata, ma non consente alle Regioni […] di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa» (sentenza n. 166 del 2009). Il bilanciamento tra le esigenze connesse alla produzione di energia e gli interessi, variamente modulati, rilevanti in questo ambito impone, infatti, una prima ponderazione concertata in ossequio al principio di leale cooperazione, al fine di consentire alle Regioni ed agli enti locali di contribuire alla compiuta definizione di adeguate forme di contemperamento di tali esigenze. Una volta raggiunto tale equilibrio, ogni Regione potrà adeguare i criteri così definiti alle specifiche caratteristiche dei rispettivi contesti territoriali. Pres. Amirante, Est. De Siervo - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Molise - CORTE COSTITUZIONALE - 6 novembre 2009, n. 282

DIRITTO DELL'ENERGIA - Regione Molise - Art. 2, c. 1, lett. m), L.r. n. 15/2008 - Divieto di installazione degli impianti eolici off-shore - Opere connesse ricadenti sul territorio regionale - Illegittimità costituzionale - Art. 12, c. 3 d.lgs. n. 387/2003.
La questione di legittimità costituzionale avente per oggetto l'art. 2, comma 1, lettera m), della legge regionale del Molise n. 15 del 2008 è fondata. L'impugnata disposizione vieta l'installazione degli impianti eolici off-shore, anche per le opere connesse ricadenti sul territorio regionale. Sennonché, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003, «per gli impianti off-shore l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima». Inoltre, a norma dell'art. 1, comma 7, lettera l), della legge n. 239 del 2004, allo Stato spetta l'esercizio delle funzioni amministrative afferenti alla «utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di approvvigionamento di fonti di energia». Le evocate disposizioni legislative statali operano quali princìpi fondamentali nella materia concorrente della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia». Pres. Amirante, Est. De Siervo - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Molise - CORTE COSTITUZIONALE - 6 novembre 2009, n. 282

DIRITTO DELL'ENERGIA - Regione Molise - Artt. 3 e 5 L.r. n. 15/2008 - Impianti eolici e fotovoltaici - Autorizzazione - Limiti - Illegittimità costituzionale - Art. 12, c. 4 d.lgs. n. 387/2003.
La questione di legittimità costituzionale avente per oggetto gli artt. 3 e 5 della legge regionale del Molise n. 15 del 2008 è fondata. L’art. 3 dispone che sino alla definizione degli obiettivi indicativi regionali di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 387 del 2003, il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti eolici e fotovoltaici è subordinato al rispetto dei limiti ivi previsti (in particolare, l'art. 3 fissa un numero massimo di pali e di parchi eolici, e una potenza massima complessiva, per l'intero territorio regionale, degli impianti fotovoltaici). Il censurato art. 5, dal canto suo, estende l'operatività di tali limiti anche ai procedimenti amministrativi in corso, «relativamente alle fasi istruttorie non ancora esaurite». Le norme sono in contrasto con l'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003, che fissa in centottanta giorni il termine massimo per la conclusione del procedimento amministrativo di rilascio dell'autorizzazione alla installazione degli impianti in oggetto. Tale disposizione sancisce un principio fondamentale vincolante il legislatore regionale, in quanto « risulta ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità garantendo, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo» (sentenza n. 364 del 2006). Pres. Amirante, Est. De Siervo - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Molise - CORTE COSTITUZIONALE - 6 novembre 2009, n. 282

DIRITTO DELL'ENERGIA - Impianti eolici e fotovoltaici - Previsione di misure di compensazione - Sentenza Corte cost. n. 383/2005 - Legislatore regionale - Facoltà di introdurre misure di compensazione - Condizione - Regione Molise - Art. 4 L.r. n. 15/2008 - Beneficiari - Regione e Provincia - Illegittimità costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale avente per oggetto l'art. 4 della legge regionale n. 15 del 2008 è fondata. L'impugnata disposizione contempla il versamento di una somma di denaro, a titolo di oneri di istruttoria, in parte in misura fissa ed in parte in misura variabile a seconda della potenza nominale dell'impianto. Si tratta, dunque, di una “misura di compensazione” giacché l'esborso così imposto si rivela destinato a bilanciare la perdita di valore innanzitutto ambientale causata dalla realizzazione dell'impianto. Per effetto della sentenza n. 383 del 2005, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera f), della legge n. 239 del 2004 limitatamente alle parole «con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», anche al legislatore regionale è stata estesa la facoltà di introdurre misure di compensazione nella disciplina delle fonti rinnovabili di energia, peraltro a condizione che i beneficiari delle predette misure non siano né le Regioni, né le Province eventualmente delegate. L'interpretazione testuale della denunciata disposizione ed i relativi lavori preparatori conducono a ritenere che essa abbia identificato, quali destinatari delle previste misure di compensazione, la Regione o la Provincia eventualmente delegata. Così statuendo, dunque, il denunciato art. 4 è illegittimo per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione. Pres. Amirante, Est. De Siervo - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Molise - CORTE COSTITUZIONALE - 6 novembre 2009, n. 282

 

DIRITTO DELL'ENERGIA - Mercato interno dell’energia elettrica - Approvazione preliminare delle metodologie utilizzate per calcolare o stabilire le condizioni di connessione e di accesso alle reti nazionali, ivi comprese le tariffe di trasmissione e di distribuzione - Autorità di regolamentazione nazionale - Inadempimento di uno Stato (Svezia) - Artt. 15, n. 2 lett. b) e c), e 23, n. 2 lett. a), Direttiva 2003/54/CE. Omettendo di adottare le disposizioni richieste per garantire la separazione funzionale, in un’impresa verticalmente integrata, tra gli interessi di distribuzione e di produzione, conformemente al disposto dell’art. 15, n. 2, lett. b) e c), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, e non avendo incaricato l’autorità di regolamentazione di fissare o di approvare, prima della loro entrata in vigore, almeno le metodologie utilizzate per calcolare o stabilire le condizioni di connessione e di accesso alle reti nazionali, ivi comprese le tariffe di trasmissione e di distribuzione, conformemente al disposto dell’art. 23, n. 2, lett. a), della direttiva 2003/54, il Regno di Svezia è venuto meno agli obblighi impostigli dalla direttiva. Pres. Lenaerts - Rel. Juhász - Commissione delle Comunità europee c. Regno di Svezia. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 29/10/2009, Sentenza C-274/08

 

DIRITTO DELL’ENERGIA - Norme comuni per il mercato interno dell'elettricità - Mancata adozione delle disposizione necessaria per conformarsi all'articolo 23, paragrafi 2 e 5, della direttiva 2003/54/CE - Competenze dell'autorità di regolazione nel settore dell'elettricità - Calcolo delle tariffe - Inadempimento di Stato (Belgio). Il regno del Belgio, non prevedendo che casi di rifiuto d'accesso alla rete di distribuzione o di trasporto d'elettricità possono essere sottoposti all'autorità di regolamentazione che deve poi deliberare mediante decisione vincolante entro due mesi, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 5 della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga direttiva 96/92/CE, ed attribuendo ad un'autorità diversa dall'autorità di regolazione la competenza per definire elementi determinanti per il calcolo delle tariffe, per quanto riguarda alcuni impianti di trasporto dell'elettricità, contrariamente alle disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 2, sotto ha), della direttiva 2003/54, ha mancato agli obblighi che gli incombono ai sensi di questa direttiva. (Testo Uff.: Le Royaume de Belgique, en ne prévoyant pas que des cas de refus d’accès au réseau de distribution ou de transport d’électricité peuvent être soumis à l’autorité de régulation qui doit alors statuer par voie de décision contraignante dans un délai de deux mois, conformément aux dispositions de l’article 23, paragraphe 5, de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92/CE, et en attribuant à une autorité autre que l’autorité de régulation la compétence pour définir des éléments déterminants pour le calcul des tarifs, en ce qui concerne certaines installations de transport de l’électricité, contrairement aux dispositions de l’article 23, paragraphe 2, sous a), de la directive 2003/54, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive). Pres. Bonichot - Rel. Toader - Commissione europea c. Belgio. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. VI, 29/10/2009, Sentenza C-474/08

 

DIRITTO DELL’ENERGIA - Politica energetica - Risparmio d'energia - Rendimento energetico nell'edilizia - Mancato recepimento entro il termine prescrive - Inadempimento di Stato (Lussemburgo)- Direttiva 2002/91/CE. Non adottando, entro il termine prescritto le disposizione legislativa, regolamentare ed amministrative necessari per conformarsi alla direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sulla prestazione energetica degli edifici, il Granducato di Lussemburgo è venuto per adempiere i suoi obblighi ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1 della presente direttiva. (Testo Uff.: En ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2002, sur la performance énergétique des bâtiments, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 15, paragraphe 1, de cette directive. Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens). Pres. Juhász (Rel.) - Commissione c. Lussemburgo. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. VIII, 29/10/2009, Sentenza C-22/09

 

DIRITTO DELL'ENERGIA - Fonti rinnovabili - Realizzazione dell’impianto - Art. 123 D.P.R. n. 380/2001 - Semplificazione del regime urbanistico-edilizio - Modifiche esterne o realizzazione dei necessari volumi tecnici - Rientrano nella previsione normativa. La disposizione speciale di cui all’art. 123 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, chiaramente ispirata alla ratio di favorire l’utilizzazione di fonti rinnovabili di energia, prevede una semplificazione del regime urbanistico-edilizio volta a permettere la realizzazione dell’impianto anche quando esso implichi, per esigenze tecnologiche, modifiche esterne e/o la realizzazione di necessari volumi tecnici (Cassazione penale, sez. III, 17 novembre 1995, n. 3974). Pres. Corsaro, Est. Soricelli - A.I. (avv. Ciamarra) c. Comune di Aquino (avv. Delli Colli) - TAR LAZIO, Latina, Sez. I - 15 ottobre 2009, n.948

 

DIRITTO DELL'ENERGIA - VIA - Esigenze energetiche e tutela ambientale - Pari rilevanza costituzionale - Benefici derivanti dagli impianti eolici - Rilascio del giudizio di compatibilità ambientale in termini positivi - Conseguenza necessaria - Esclusione. Nessuna norma o principio, sia a livello comunitario, sia a livello nazionale, sia a livello regionale riconosce come prevalente l’esigenza energetica rispetto a quella di tutela ambientale (TAR Sardegna, Sez. II, 3.10.06, n. 2082). L’ “astratta necessarietà” degli impianti eolici non può mai quindi condizionare e vincolare in maniera assoluta il giudizio di compatibilità ambientale, obbligandone il rilascio in termini positivi in relazione ai benefici legati all’efficienza energetica per la collettività, perché, altrimenti, si darebbe luogo ad un totale sbilanciamento (in favore delle sole esigenze energetiche) di un sistema di valori - quali quelli paesistico-ambientali ed economici - aventi invece pari rilevanza costituzionale (TAR Sardegna, Sez. II, 3.10.06, n. 2083). Pres. Nicolosi, Est. Correale - S. s.r.l. (avv.ti Mazzei e Angelini) c. Regione Toscana (avv. Bora) - TAR TOSCANA, Sez. II - 14 ottobre 2009, n.1536
 

DIRITTO DELL'ENERGIA - Impianti di produzione alimentati da fonte eolica - Realizzazione - D.I.A. -Attestazioni con cui va accompagnata l’istanza - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Mancata presentazione - Effetti. La denuncia d’inizio attività per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte eolica rappresenta, come quella edilizia, un regime sostitutivo della normale procedura autorizzatoria. Di riflesso, le attestazioni che devono accompagnare la dichiarazione consentita dall’articolo 27 della legge regionale Puglia 19 febbraio 2008 n. 1 non possono che ricalcare in linea di massima la documentazione da produrre con l’istanza per l’ottenimento appunto dell’autorizzazione, di cui ai commi terzo e quarto dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387. Ciò conduce alla conclusione che, nell’assenza della documentazione, se pertinente ed essenziale, la dichiarazione d’inizio attività non può reputarsi formalmente presentata e che quindi dalla data del suo deposito non può iniziare a decorrere il termine dilatorio di 30 giorni. Pres. Allegretta, Est. Adamo - L.S. (avv.ti Lofoco e Iacovelli) c. Comune di Orta Nova - TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 2 ottobre 2009, n.2226

DIRITTO DELL'ENERGIA - Impianti di produzione alimentati da fonte eolica - Realizzazione - D.I.A. - Principi applicabili - D.P.R. n. 380/2001 - Soggetti legittimati alla presentazione della D.I.A. - Locatario - Condizioni - Poteri comunali.
Alla denuncia d’inizio attività d’installazione e di produzione di elettricità da fonte eolica sono applicabili gli stessi principi elaborati in tema di denuncia edilizia. La DIA deve pertanto essere prodotta, ai sensi dell’articolo 23, primo comma, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, dal soggetto legittimato, ovvero da “Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività”. In altre parole, per edificare è necessario che il soggetto istante sia o il titolare del diritto di proprietà sul fondo o chi, pur essendo titolare di altro diritto, reale o di obbligazione, abbia, per effetto di questo, obbligo o facoltà di eseguire i lavori per cui chiede il permesso; quindi anche il locatario se il contratto di locazione reca l'esplicita o implicita, ma inequivocabile, autorizzazione all'esecuzione di dati interventi di trasformazione edilizia del bene in funzione dell'uso per il quale lo stesso è stato concesso ad altri (Cass. civ., III sez., 15 marzo 2007 n. 6005; Cons. Stato, Sez. V, 28 maggio 2001 n. 2882; 4 febbraio 2004 n. 368; T.A.R. Veneto, Sez. II, 23 luglio 2001 n. 2211; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, Sez. I, 1 luglio 2008 n. 338).Spetta al Comune la verifica del possesso del titolo, la cui mancanza impedisce all'amministrazione di procedere oltre nell'esame del progetto (Cons. Stato, Sez. IV, 22 giugno 2000 n. 3525; Sez. V, 12 maggio 2003, n. 2506; Sez. IV, 8 giugno 2007 n. 3027; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 21 febbraio 2007 n. 53; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 12 dicembre 2007 n. 16213; T.A.R. Basilicata, 19 gennaio 2008 n. 15). Pres. Allegretta, Est. Adamo - L.S. (avv.ti Lofoco e Iacovelli) c. Comune di Orta Nova - TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 2 ottobre 2009, n.2226

 

DIRITTO DELL'ENERGIA - Impianti eolici - Regione siciliana - Decreto dell’ Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente n. 123/2005 - Introduzione di prescrizioni per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di impianti eolici - Norme regolamentari - Illegittimità - Violazione delle competenze di cui allo statuto della Regione siciliana e al D.P.Reg. n. 70/1979. Il decreto assessoriale del 28 aprile 2005 n. 123, che ha introdotto prescrizioni ulteriori rispetto a quelle fino a quel momento esistenti per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di un impianto eolico è illegittimo, atteso che con esso sono state introdotte norme di carattere regolamentare, aventi le caratteristiche della novità, della generalità e dell’astrattezza. Esso viola pertanto le competenze, desumibili dallo Statuto della Regione siciliana e dettagliatamente specificate con il D. P. Reg. n. 70/1979, relative alla predisposizione degli atti a contenuto normativo: nell’Ordinamento siciliano i regolamenti devono essere deliberati dalla Giunta di Governo ed adottati nella forma del Decreto Presidenziale, mentre ai singoli assessori spetta esclusivamente il potere di proporre l’adozione di regolamenti nelle materie di rispettiva competenza. Pres. f.f. ed Est. Maisano - C. s.r.l. (avv. Pitruzzella) c. Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana e altro (Avv. Stato) e altro (n.c.) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 19 ottobre 2009, n. 1632

 

DIRITTO DELL'ENERGIA - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Conferenza di servizi - Provvedimento di autorizzazione unica - Impugnazione - Legittimazione passiva - Inadempimento - Giudizio ex art. 21 bis L. n. 1034/1971 - Autorità legittimata passiva. Gli enti intervenuti nella conferenza di servizi di cui all’art. 12 del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 non sono legittimati passivi nel giudizio di impugnazione del provvedimento di autorizzazione unica (T.A.R. Umbria, sentenza 13 agosto 2009 n. 483): simmetricamente, oggetto del giudizio ex art. 21-bis, l. 1034/1971, non è l’inadempimento degli organi od enti che hanno partecipato alla conferenza di servizi, ma, evidentemente, dell’autorità che avrebbe dovuto emanare l’atto finale e non lo ha fatto, con ogni consequenziale effetto in punto di legittimazione passiva. Pres. Monteleone, Est. Tulumello- S.s.p.a. e altro (avv.ti Comande', Scanzano, Starace e Antonini) c. Regione siciliana e altro (Avv. Stato). TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 25 settembre 2009, n. 1539

DIRITTO DELL'ENERGIA - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Procedimento autorizzatorio - Conferenza di servizi - Adozione del provvedimento conclusivo - Termine di 180 giorni.
Dalla lettura dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 si ricava l'intento del legislatore di favorire le iniziative volte alla realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, semplificando il relativo procedimento autorizzativo e concentrando l'apporto valutativo di tutte le Amministrazioni interessate nella "conferenza di servizio" ai fini del rilascio di una "autorizzazione unica". Ed a siffatto "favor legis" (come anche al principio dell'obbligo della P.A. di concludere il procedimento ex art. 2 L. n. 241/1990, recepita in Sicilia con L.r. n. 10/1991), non può non conseguire l'obbligo della Regione di adottare le relative determinazioni, positive o negative, nei modi e nei termini di legge, entro quel termine massimo di 180 giorni avente un evidente intento acceleratorio del procedimento, e posto come limite temporale massimo per l'adozione della determinazione conclusiva, qualunque essa sia. Pres. Monteleone, Est. Tulumello- S.s.p.a. e altro (avv.ti Comande', Scanzano, Starace e Antonini) c. Regione siciliana e altro (Avv. Stato) - TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 25 settembre 2009, n. 1539

 

DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili -Regione Puglia - Art. 27, c. 1 L.r. n. 1/2008 - Questione di legittimità costituzionale - Non manifesta infondatezza - Espansione dell’area di applicazione del regime d.i.a. - Ampliamento delle competenze dei comuni - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003. Le norme che disciplinano le procedure autorizzative in materia di energia sono riconducibili alla “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” di cui al terzo comma dell’art. 117 Cost. (cfr. sent. 11 ottobre 2005 n. 383), mentre va esclusa l’assimilabilità della materia dell’energia al “governo del territorio”; la delimitazione del regime autorizzatorio per nuove attività costituisce inoltre disciplina di principio, cui le Regioni non possono liberamente derogare(cfr., in questo senso, Corte cost., sent. 27 luglio 2005 n. 336,; Corte cost., sent. 1 ottobre 2003 n. 303). Con riferimento alle soglie fissate per la denuncia di inizio attività, per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, se ne trae conferma dal disposto dell’art. 12, quinto comma, del d. lgs. n. 387 del 2003, secondo il quale l’eventuale innalzamento del limite di capacità produttiva degli impianti (rispetto a quello di 60 kW fissato dalla tabella A allegata al decreto), ai fini dell’applicabilità della d.i.a., può essere disposto solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del d. lgs. 28 agosto 1997 n. 281. Viceversa, la Regione Puglia ha unilateralmente introdotto, con l’art. 27 della legge regionale n. 1 del 2008, una più elevata soglia di potenza massima (1 MW) costituente il limite per l’esperibilità della d.i.a., al di fuori della Conferenza unificata, che rappresenta la sede istituzionalmente deputata all’attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni. In tal modo, peraltro, la norma regionale determina il duplice effetto di espandere l’area di applicazione del regime semplificato mediante d.i.a. e di ampliare le competenze dei Comuni (ai quali sono indirizzate le denunce per la realizzazione di impianti eolici, in virtù del richiamo degli artt. 32 e 33 del Testo unico sull’edilizia), in senso opposto alla scelta operata dal legislatore statale con l’art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003, che assegna in via primaria alle Regioni ed alle Province il compito di autorizzare la costruzione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Ne deriva la non manifesta infondatezza della questione di legittimità della ricordata norma regionale, sollevata in riferimento all’art. 117, c. 3, Cost., con conseguente rimessione alla Corte Costituzionale. Pres. Allegretta, Est. Picone - G.C. (avv.ti Mescia e Mescia) c. Comune di Biccari (avv. Follieri) - TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 24 settembre 2009, ord. n. 155

 

DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti produttori - FER (Fonti energetiche rinnovabili) - Autorizzazione unica - Procedimento ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Conferenza di servizi. Il procedimento definito dall’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, dominato dalla conferenza di servizi e inteso al rilascio dell’autorizzazione unica alla realizzazione di impianti produttori di energia dallo sfruttamento di FER (fonti energetiche rinnovabili: biomasse, impianti eolici e quant’altro) ha carattere omnicomprensivo ed assorbe ogni altro procedimento previsto dalle leggi regionali e volto alla verifica o alla valutazione dell’impatto ambientale, poiché la conferenza di servizi è la sede nella quale le varie amministrazioni preposte alla tutela dei beni ambientali, paesaggistici e storico - artistici debbono esternare le loro valutazioni tecniche (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 5.6.2009, n. 1597), non consentendo il generico richiamo di cui all’art. 12 citato al rispetto delle normative vigenti in tema di tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico artistico, di essere inteso come salvezza anche dei moduli procedimentali di settore che secondo la previgente legislazione erano intesi alla salvaguardia di quei valori. Pres. Bianchi, Est. Graziano - Associazione F. e altri (avv.ti Sommovigo e Verrienti) c. Provincia di Alessandria (avv.ti Sannazzaro, Vella e Fortuna), Comune di Voltaggio (avv. De Bartolo) e altro (n.c.) - TAR PIEMONTE, Sez. I - 25 settembre 2009, n. 2292

DIRITTO DELL’ENERGIA - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - VIA - Conferenza di servizi.
La valutazione di impatto ambientale non è esclusa dalla novella di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, ma va effettuata in seno alla conferenza di servizi, pena la vanificazione del termine di 180 giorni entro il quale la stessa deve concludersi. (cfr. T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. III, 19 febbraio 2009, n. 368). Pres. Bianchi, Est. Graziano - Associazione F. e altri (avv.ti Sommovigo e Verrienti) c. Provincia di Alessandria (avv.ti Sannazzaro, Vella e Fortuna), Comune di Voltaggio (avv. De Bartolo) e altro (n.c.) - TAR PIEMONTE, Sez. I - 25 settembre 2009, n. 2292

DIRITTO DELL’ENERGIA - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Conferenza di servizi - Contestuale partecipazione di tutte le amministrazioni interessate - Modalità di esternazione della volontà delle amministrazioni - Libertà di forma - Trasmissione antecedente all’adozione del provvedimento autorizzatorio unico.
L’art. 12 del d.lgs. 29.2.2003, n. 387 impone la contestuale partecipazione alla conferenza di servizi di tutte le Amministrazioni interessate, ma nulla stabilisce quanto alle modalità con cui esse possono esternare la loro valutazione, potendo ciò avvenire oralmente o per iscritto, anche mediante la redazione di un testo che sia trasmesso successivamente ai lavori della conferenza, sempre che tale redazione e trasmissione avvenga antecedentemente all’adozione del provvedimento autorizzatorio unico, che non smarrisce la sua individualità nemmeno nel modello procedimentale speciale dell’autorizzazione unica e contestuale definito all’art. 12 citato. Pres. Bianchi, Est. Graziano - Associazione F. e altri (avv.ti Sommovigo e Verrienti) c. Provincia di Alessandria (avv.ti Sannazzaro, Vella e Fortuna), Comune di Voltaggio (avv. De Bartolo) e altro (n.c.) - TAR PIEMONTE, Sez. I - 25 settembre 2009, n. 2292

DIRITTO DELL’ENERGIA - AREE PROTETTE - Regione Piemonte - D.P.R.G. 16.11.2001, n. 16/R - Valutazione di incidenza - Impianti per la produzione di energia elettrica - Allegati A e B della Legge regionale n. 40/98.
Il D.P.G.R. 16.11.2001, n. 16/R disciplina nella Regione Piemonte il procedimento di valutazione di incidenza, conformemente all’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997, unicamente per gli impianti rientranti nelle tipologie definite agli allegati A e B della L.Reg. Piemonte n. 40/1998. Ne consegue la legittima omissione del procedimento nei confronti di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che sviluppa una potenza inferiore a 50 MW termici, come tale escluso dalle previsione di cui ai citati allegati. Pres. Bianchi, Est. Graziano - Associazione F. e altri (avv.ti Sommovigo e Verrienti) c. Provincia di Alessandria (avv.ti Sannazzaro, Vella e Fortuna), Comune di Voltaggio (avv. De Bartolo) e altro (n.c.) - TAR PIEMONTE, Sez. I - 25 settembre 2009, n. 2292

 

DIRITTO DELL’ENERGIA - Carburanti rinnovabili nei trasporti - Uso dei biocarburanti o di altri carburanti - Quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità - Miscela di olio vegetale, di additivo e di carburante - Normativa nazionale - Esenzione fiscale - Sostituzione dell’esenzione con un obbligo di rispettare una quota minima di biocarburante nei carburanti - Conformità alle direttive 2003/30/CE e 2003/96/CE. L’art. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 maggio 2003, 2003/30/CE, sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella su cui verte la causa principale, che esclude dall’esenzione fiscale per i biocarburanti da essa prevista un prodotto, come quello della causa principale, derivante da una miscela di olio vegetale, gasolio fossile e additivi specifici. Pres. Rosas - Rel. Caoimh - Plantanol GmbH & Co. KG c. Hauptzollamt Darmstadt. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. III, 10/09/2009, Sentenza C-201/08

 

DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Impianti eolici - L.R. Puglia n. 40/2007 - Regolamento reg. n. 16/2006 - Questione di legittimità costituzionale - Non manifesta infondatezza - Art. 12, c. 10 d.lgs. n. 387/2003 - Tutela del paesaggio - Materie di competenza concorrente - Regione Puglia - Introduzione di ampie fattispecie di divieto di installazione - P.R.I.E. Non è manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’articolo 3, comma 16, della L.R. Puglia 31 dicembre 2007 n. 40 e degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13 e 14 del regolamento regionale 4 ottobre 2006 n. 16, per violazione dell’articolo 117, secondo comma - lett. s), e terzo comma Cost.. L’art. 12, comma 10, del d. lgs. n. 387 del 2003 prevede che in Conferenza unificata siano approvate le linee guida per lo svolgimento del procedimento di rilascio dell’autorizzazione per l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili. Tale disposizione è da ritenersi espressione della competenza statale in materia di tutela dell’ambiente, in quanto, sebbene inserita nell’ambito della disciplina relativa alla produzione di energia da fonti rinnovabili, ha quale precipua finalità quella di proteggere il paesaggio. Le linee guida sono volte, infatti, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio. La prevalenza della tutela paesaggistica perseguita dalla disposizione, non esclude che essa incida anche su altre materie (quali la “produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia” ed il “governo del territorio”) attribuite alla competenza concorrente. Tanto giustifica il rinvio alla Conferenza unificata, ma non consente alle Regioni, proprio in considerazione del preminente interesse di tutela ambientale perseguito dalla norma statale, di provvedere autonomamente all’individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa (Corte cost., sent. n. 166/2009). A tanto ha invece provveduto la Regione Puglia, introducendo ampie e tassative fattispecie di divieto di installazione degli impianti eolici. Sotto diverso profilo, deve giudicarsi non manifestamente infondata la questione di costituzionalità in relazione all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, ai sensi del quale le materie “produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia” e “governo del territorio” rientrano nella potestà legislativa concorrente. L’art. 3, comma 16, della legge regionale n. 40 del 2007 ed il regolamento regionale n. 16 del 2006 ivi richiamato incidono complessivamente su dette materie, nella parte in cui prevedono l’approvazione a livello comunale di uno specifico strumento di pianificazione (il P.R.I.E.), la fissazione di un indice massimo di affollamento (il parametro di controllo P) e l’applicazione, in via transitoria, del divieto di realizzazione di nuovi impianti eolici (in assenza di P.R.I.E.). La normativa statale non contempla simili poteri, né consente di aggravare il procedimento istruttorio ovvero di limitare la possibilità di costruire nuovi aerogeneratori mediante la formazione di piani regolatori settoriali ovvero l’applicazione di indici massimi di densità. Deve dubitarsi, pertanto, che il legislatore regionale possa introdurre surrettiziamente, attraverso la previsione di un apposito strumento non tipizzato dalla legge statale (il P.R.I.E.), il potere di pianificazione normalmente spettante agli enti locali in materia di governo del territorio e di utilizzo dei suoli e delle risorse naturali, così consentendo ai Comuni di imporre ulteriori limitazioni alla facoltà di installare impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, al di fuori dello schema procedurale della conferenza di servizi, prevista dall’art. 12 del decreto. Pres. Allegretta, Est. Picone - F. s.r.l. (avv.ti Picozza, Ferroni e Cerabino) c. Regione Puglia (avv. Loffredo) - T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. I - 9 settembre 2009, ord. n. 148

 

DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili - Art. 12, cc. 3 e 4 d.lgs. n. 387/2003 - Autorizzazione unica - Conferenza di servizi. In base ai principi posti dai comma 3 e 4 dell’art. 12 d. lgs. n. 387/2003, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili richiede <una autorizzazione unica>, a seguito di <un procedimento unico>, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, mediante conferenza dei servizi. In tal modo, le determinazioni delle amministrazione interessate, devono essere espresse solo in sede di conferenza di servizi, così da assicurare l’unicità del procedimento, mediante il coordinamento dei vari interessi pubblici, rilevanti per l’autorizzazione unica finale. In altri termini, nel contesto normativo sopra riportato, tutte le amministrazioni devono esprimere il proprio avviso in sede di conferenza dei servizi. (C.G.A.295/08). Pres. Giallombardo, Est. Valenti - N. s.r.l. (avv.ti Surdi e Surdi) c. Assessorato Reginale Territorio e Ambiente e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 9 settembre 2009, n. 1478


DIRITTO DELL’ENERGIA - RIFIUTI - D. Lgs. n. 133/05 - Campo di applicazione - Esclusioni - Impianti che utilizzano rifiuti vegetali derivanti da attività agricole e forestali - Sanse esauste e olii vegetali.
Il D.Lgs.133/05, all’art. 3, c. 1, prevede l’esclusione dall’applicazione delle disposizioni da esso previste per gli impianti che, tra l’altro, utilizzano rifiuti vegetali derivanti da attività agricole e forestali, ovvero rifiuti vegetali derivati dalle industrie alimentari di trasformazione (ove l'energia termica generata è recuperata). Pur non elencando in modo specifico le sanse esauste e gli olii vegetali, non vi sono utili argomenti per non far rientrare le suddette categorie nell’ambito dell’esclusione della normativa in parola. Pres. Giallombardo, Est. Valenti - N. s.r.l. (avv.ti Surdi e Surdi) c. Assessorato Reginale Territorio e Ambiente e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 9 settembre 2009, n. 1478


DIRITTO DELL’ENERGIA - Misure di promozione dell’energia da fonti rinnovabili - Art. 267, c. 4 D.L.vo n. 152/2006 - Intervento statale - Rispetto dei limiti derivanti dalle competenze regionali in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell’energia e di governo del territorio.
L’art. 267, c. 4, lett. a), D.L.vo n. 152/2006 non prevede l’adozione, da parte dello Stato, di atti che si sovrappongono alla sfera di competenza regionale e ne ledono l’autonomia finanziaria. La disposizione in oggetto si limita infatti ad impegnare lo Stato alla promozione dell’energia da fonti rinnovabili per mezzo di non meglio determinate «misure», la cui natura e il cui contenuto - allorché vengano adottate - non potranno che conformarsi all’attuale assetto delle competenze costituzionali di Stato e Regioni. Tra queste, non vi è dubbio che spicchi la competenza concorrente regionale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, mentre va esclusa la configurabilità di una competenza residuale concernente l’assetto asseritamente locale del sistema energetico (sentenza n. 383 del 2005); parimenti non si può escludere che le misure “promosse” dallo Stato possano lambire l’ambito riservato al governo del territorio, piuttosto che l’autonomia finanziaria della Regione, pur in un contesto finalistico che parimenti attiva le competenze nazionali in tema di tutela dell’ambiente e di tutela della concorrenza (sentenza n. 88 del 2009): sarà, perciò, necessario che l’intervento dello Stato sia rispettoso di siffatti limiti, anche con riguardo all’introduzione di forme di coinvolgimento della Regione. Pres. Amirante, Est. De Siervo - Regioni Calabria, Piemonte, Emilia-Romagna e Puglia c. Presidente del Consiglio dei Ministri - CORTE COSTITUZIONALE - 24 luglio 2009, n. 250

 

ENERGIA - VIA - Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento - Autorizzazione unica ex d.lgs. n. 387/2003 - Procedimento di V.I.A. ex D.P.R. 12 aprile 1996 - Autonomia. Sebbene sia indubbio il collegamento, in termini di utilità concreta e finale per il privato istante, tra il procedimento diretto alla espressione del giudizio di compatibilità ambientale per la realizzazione di un impianto eolico ed il più ampio procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica, coinvolgente un maggior numero di interessi pubblici, rispetto al primo, va peraltro considerato che sono distinte le norme che individuano le autorità coinvolte e le rispettive modalità e termini di azione: del D.lgs. n. 387/2003 (che trova diretta applicazione nella Regione Siciliana in forza degli artt. 11, comma 8, e 16 della legge 4 febbraio 2005, n. 11) per quanto concerne la c.d. autorizzazione unica e D.P.R. 12 aprile 1996 in ordine al procedimento di V.I.A. cui sono assoggettai i progetti d’impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento. Il procedimento diretto alla espressione del giudizio di compatibilità ambientale mantiene inoltre una sua autonomia giuridica, che si esprime in una decisione finale direttamente incidente sulla sfera giuridica del richiedente, a prescindere dalla successiva e ulteriore valutazione, comparazione e bilanciamento di tale “compatibilità” con altri interessi pubblici e privati, potenzialmente confliggenti, in seno al procedimento di “autorizzazione unica” ex D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (fattispecie relativa all’inerzia dell’amministrazione competente in ordine al procedimento di V.I.A.). Pres. ed Est. Adamo - A.B. s.p.a. (avv. Viola) c. Regione Siciliana e altro (Avv. Stato). T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. III - 08/07/2009, sentenza n. 1209

 

ENERGIA - Impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici - Autorizzazione unica - D.L. n. 7/2002 e n. 239/2003 - Conferimento allo stato della responsabilità unitaria della materia - Regione - Arresto procedimentale per l’elaborazione del piano energetico regionale - Illegittimità - Ragioni. Attraverso l’introduzione della normativa in materia di sicurezza del sistema elettrico nazionale (d.l. n. 7/2002, convertito in L. n. 55/2002, ora applicabile in via ordinaria ai sensi del sopravvenuto D.L. 23 agosto 2003, n. 239, convertito in legge 27 ottobre 2003, n. 290), e segnatamente, attraverso la previsione di un’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, il legislatore statale ha operato una precisa scelta di considerare necessario il conferimento allo Stato della responsabilità amministrativa unitaria della materia, spostando al livello superiore nazionale ogni valutazione in merito alla necessità di interventi che assicurino il soddisfacimento del fabbisogno energetico nazionale, pur garantendo, entro i limiti del procedimento così disciplinato, la cura degli interessi locali attraverso il meccanismo dell’intesa Stato-Regioni. In quest’ottica, non è legittimo l’arresto del procedimento autorizzatorio giustificato dalla esigenza di una elaborazione coerente del Piano Energetico Regionale, atteso che un simile riferimento finisce per ancorare ad interessi locali la valutazione circa la sussistenza dei presupposti per il rilascio dell’autorizzazione, quando invece, il menzionato procedimento tende proprio a prescindere da valutazioni settoriali per orientarsi - attraverso l’attribuzione delle competenze in capo allo Stato - verso valutazioni che tengano conto del complessivo fabbisogno nazionale di energia elettrica. Pres. Borea, Est. Farina - E. s.r.l. (avv.ti Capria, Crisafulli, Giuri e Marocco) c. Regione Veneto (avv.ti Zanlucchi, Zanon e Morra), Ministero delle Attività Produttive e altro (Avv. Stato) e altri (n.c.). T.A.R. VENETO, Sez. I - 19/06/2009, n. 1857

 

ENERGIA - Reti elettriche di distribuzione - Impianti sotterranei - Inapplicabilità dell’art. 93, c. 2 d.lgs. n. 259/2003, in quanto relativo ai soli impianti relativi alle comunicazioni elettroniche - Imposizione di oneri patrimoniali - Prestazioni patrimoniali imposte - Violazione dell’art. 23 Cost. L'art. 93, comma 2, decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 preclude che il rilascio dell'autorizzazione e la gestione dell'impianto siano subordinati al pagamento di importi ulteriori rispetto a quelli ivi espressamente previsti (poiché non può essere determinata ex ante alcuna spesa per il ripristino a regola d'arte), anche se non preclude che l'amministrazione ex post chieda al gestore il pagamento dell'importo che abbia effettivamente speso per il ripristino, che il medesimo gestore abbia omesso di realizzare (Cons. Stato, sez. VI, 5.4.2006, n. 1775; Cons. Stato, sez. VI, 7.3.2008, 1005). Detta previsione ha ad oggetto esclusivamente l’esecuzione delle opere di cui al codice delle comunicazioni elettroniche e non può trovare, dunque, applicazione allorché l’impianto sotterraneo concerna reti differenti da quelle di telecomunicazione quali le reti elettriche di distribuzione. Tuttavia, la pretesa dell’amministrazione al pagamento di somme a titolo di oneri di collaudo, primo e secondo deposito cauzionale, oneri di sorveglianza e ristoro del degrado del corpo stradale, in quanto avente natura di prestazione patrimoniale obbligatoriamente imposta, è illegittima in quanto priva di fondamento normativo (cfr. art. 23 Cost.). Pres. Arosio, Est. Cattaneo - Enel Distribuzione spa (avv.ti Crippa, Greco, Muscardini e Toscano) c. Comune di Cologno Monzese (avv. Quadri). T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez.II - 17/06/2009, n. 4064

 

ENERGIA - URBANISTICA ED EDILIZIA - Certificazione energetica - D.lgs. n. 115/2008 - Abilitazione alla progettazione di edifici e impianti - Abilitazione alla certificazione energetica - Relazione diretta - Regione Emilia Romagna - Esclusione dei chimici dal novero dei soggetti abilitati alla certificazione - Legittimità. L’Allegato III al D. Lgs. n. 115/2008 stabilisce una diretta relazione tra abilitazione alla certificazione energetica e abilitazione alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, dove la congiunzione “e” riveste valore congiuntivo e non disgiuntivo. Non essendovi nessuna norma che abilita espressamente i Chimici alla progettazione di impianti d’utenza asserviti agli edifici, così come definiti, dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, per i Chimici non è, pertanto, possibile stabilire la necessaria corrispondenza biunivoca tra abilitazione alla progettazione dei suddetti impianti e abilitazione alla certificazione energetica; cosicché non si rivela illegittima la loro esclusione da parte della Regione Emilia Romagna (del. 1050/2008) dal novero dei soggetti certificatori. Pres. Piscitello, Est. Calderoni - Consiglio Nazionale dei Chimici (avv. Leozappa) c. Regione Emilia Romagna (avv.ti Facinelli e Falcon) e altri (n.c.) - T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. I - 16/06/2009, n. 956

 

ENERGIA - Impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile - Costituzione di servitù - Art. 834, c. 2 cod. civ. - Regime speciale - Servitù atipiche - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003, art. 43, c. 6 DPR n. 327/2001, art. 1, c. 4 L. n. 10/91. La disciplina civilistica prevista per la costituzione di servitù volontarie o coattive tra privati non assume valore determinante in materia di impianti di produzione di energia elettrica (nella specie, impianti eolici) posto che lo stesso codice civile (articolo 834, secondo comma) contempla espressamente la possibilità di regimi espropriativi speciali che trovano in apposite leggi la loro disciplina specifica ed esaustiva. Le norme che giustificano il regime speciale si rinvengono nell’art. 43, c. 6 bis del DPR n. 327/2001, nell’art. 1, c. 4 della L. n. 10/1991 e nell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003: non vi è dubbio, quindi, che una servitù possa essere costituita per realizzare un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. Il potere concesso all’autorità amministrativa consente peraltro la definizione di contenuti e modalità proprie per ogni diversa tipologia di impianto produttivo di energia da fonte rinnovabile, senza dover necessariamente costituire servitù solo nell’ambito ristretto di quelle contemplate espressamente dalle norme civilistiche. Pres. Salvatore, Est. Zaccardi - F. s.r.l. (avv.ti Di Gravio, Cassar e Sciaudone) c. V.V. e altri (avv. Follieri)- (Riforma TAR Puglia, Bari, n. 2459/2008). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 12/06/2009, n. 3723

 

ENERGIA - Interruzione della fornitura - Giudizio per il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. - Giurisdizione dell’A.G.A. - Giudizi in cui sia parte un concessionario di pubblico servizio - Terna - Enel distribuzione - Natura di soggetto di diritto privato. In materia di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. per interruzione della fornitura di energia elettrica, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo nei giudizi che hanno come parte GRTN, ora Terna, che è la concessionaria delle attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia, mentre è diversa l’ipotesi in cui la domanda sia proposta esclusivamente nei confronti dell’Enel Distribuzione, che non è considerata un concessionario di servizio pubblico, ma un soggetto di diritto privato che opera esclusivamente nel campo della distribuzione e vendita dell’energia al pari di altri operatori. Infatti, solo Terna, proprietaria della rete di trasmissione nazionale, deve considerarsi quale concessionario di servizio pubblico, posto che, ai sensi d.lgs. 79/1999 e del D.M. Industria del 7 luglio 2000, sono a questa affidati in concessione dallo Stato ed in base ad apposita convenzione la trasmissione (consistente nel trasporto e nella trasformazione sulla rete interconnessa ad alta tensione) ed il cd. dispacciamento (consistente nell’attività diretta ad impartire disposizioni per l’utilizzazione e nell’esercizio coordinato degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari) dell’energia elettrica. Pres. Ravalli, Est. Lattanzi - D.s.r.l. (avv. Zappone) c. E. d. s.p.a. (avv.ti Briguglio, Di Giovine, Vaccarella, Nicolì e Tanzariello). T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 05/06/2009, n. 1415

 

ENERGIA - RIFIUTI - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Procedura autorizzatoria per l’installazione di una centrale a biomasse - Definizione di biomassa - Dir. 77/2001/CE - art. 2 d.lgs. n. 387/2003 - Diversa definizione ex d.lgs. n. 152/2006 - Non pertinenza rispetto alla materia della produzione di energia elettrica. In tema di procedura autorizzatoria prevista dall’art. 12 del d.lgs. 387/2003 per l’installazione di una centrale elettrica a biomasse, la definizione di “biomassa” non può che ricavarsi direttamente dall’art. 2 della dir. 77/2001/CE di cui tale decreto legislativo è attuativo e che si occupa specificamente di fonti energetiche rinnovabili (l’art. 2 del d.lgs. n. 387/2003 riprende peraltro testualmente la definizione di cui alla direttiva menzionata)”. Trattasi dell’unica definizione di biomassa presente nella legislazione italiana rilevante e congruente con la pertinente direttiva al fine di stabilire cosa possa intendersi per biomassa nel contesto di disciplina afferente le fonti rinnovabili di energia; essa può poi convivere con altre e solo parzialmente coincidenti definizioni. Non del tutto pertinente è allora l’eventualmente diversa definizione ricavabile dal d.lgs. 152/2006 e relativo allegato X alla parte V, non dettata in attuazione specifica della direttiva in materia di fonti rinnovabili di energia, E’ infatti pur vero che l’art. 267 co. 4 del d.lgs. 152/2006 formula espresso richiamo alla direttiva 2001/77/CE e al d.lgs. 387/2003, ciò tuttavia avviene senza per altro modificare il contenuto di quest’ultimo, inclusa la definizione di cui all’art. 2, che dunque continua a sussistere; la definizione di biomassa che in tale ultima norma resta così cristallizzata ben può definirsi “speciale” alla luce di quanto evincibile dai considerando della direttiva; vero è allora che, se nell’allegato X del d.lgs. 152/2006 si riprende una pregressa definizione di biomassa anche non del tutto congruente con quella evincibile dalla direttiva 77/2001, quest’ultima e solo questa sarà la norma rilevante quando venga in causa l’applicabilità della disciplina dettata dal d.lgs. 387/2003. D’altro canto la configurabilità come “rifiuto” di una sostanza non esclude l’applicabilità alla medesima, in una fase successiva, della normativa afferente le fonti di energia rinnovabili per quella parte di “rifiuti biodegradabili” che sono infatti espressamente contemplati dalla direttiva 77/2001 e quindi dal d.lgs. 387/2003. Pres. Bianchi, Est. Malanetto - S. s.r.l. (avv.ti Munari, Scaparone e Blasi) c. Provincia di Asti (avv. Marengo) e Comune di Castagnole delle Lanze (avv. Polliotto). T.A.R. PIEMONTE, Sez. I - 05/06/2009, n. 1563

 

ENERGIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Art. 12, c. 10, d.lgs. n. 387/2003 - Autorizzazione per l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili - Finalità precipua di tutela del paesaggio - Espressione di competenza statale - Norma incidente su materie attribuite alla competenza concorrente - Regioni - Individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti - Non compete. L'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 prevede che «In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3», relativo al rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili. Tale disposizione è da ritenersi espressione della competenza statale in materia di tutela dell'ambiente, in quanto, inserita nell'ambito della disciplina relativa ai procedimenti sopra cennati, ha quale precipua finalità quella di proteggere il paesaggio. Il legislatore, infatti, oltre a prevedere il coinvolgimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, ha espressamente sancito, nella medesima norma, che le linee guida «sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio». La prevalenza della tutela paesaggistica perseguita dalla disposizione in esame, non esclude che essa, in quanto inserita nella più ampia disciplina di semplificazione delle procedure autorizzative all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, incida anche su altre materie (produzione trasporto e distribuzione di energia, governo del territorio) attribuite alla competenza concorrente. La presenza delle indicate diverse competenze legislative giustifica il richiamo alla Conferenza unificata, ma non consente alle Regioni, proprio in considerazione del preminente interesse di tutela ambientale perseguito dalla disposizione statale, di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa. Pres. Amirante, Est. Saulle - Q.l.c. sollevata con ordinanza del TAR Basilicata del 14 aprile 2009 - CORTE COSTITUZIONALE - 29/05/2009, n. 166

 

ENERGIA - Impianti eolici - Regione Toscana - L.r. n. 79/98 - Procedura di screening - Esclusione della VIA subordinata all’osservanza di prescrizioni - Soddisfacimento del principio di precauzione - Economicità dell’azione amministrativa. L’art. 11 della legge regionale toscana n. 79/98 sottopone alla procedura di “screening”, fra gli altri, i progetti relativi ad impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento, di cui all’Allegato B1 co. 1 lett. f), sostanzialmente riproducendo il combinato disposto dell’art. 4 par. 2 e dell’Allegato II par. 3 lett. i) della Direttiva 85/337/CE, che rimette agli Stati membri di stabilire se il progetto di impianti eolici debba essere assoggettato a valutazione di impatto ambientale sulla base di una valutazione da effettuarsi caso per caso, ovvero sulla base di soglie e criteri predeterminati. Il comma ottavo del citato art. 11 stabilisce quindi che l’esclusione dalla VIA può essere subordinata a specifiche prescrizioni finalizzate all'eliminazione e/o alla mitigazione degli impatti sfavorevoli sull'ambiente, alle quali il proponente è tenuto ad adeguarsi nelle fasi della progettazione successive a quella preliminare; la realizzazione del progetto può essere inoltre sottoposta a specifica azione di monitoraggio, da effettuarsi nel tempo e con le modalità stabilite. Di talché lo strumento delle singole prescrizioni in luogo del ricorso alla VIA - la quale si caratterizza per l’ampiezza dell’indagine in una prospettiva, nella specie ultronea, di tutela ambientale integrata - nel mentre soddisfa il superiore principio di precauzione (giacché il mancato rispetto delle prescrizioni condiziona negativamente la realizzazione dell’opera, ed in dipendenza dei risultati del monitoraggio è imposta l’adozione di misure di mitigazione, fino all’arresto dell’impianto - si veda ad esempio la prescrizione n. 9 sulla tutela dell’avifauna, ma lo stesso varrebbe, evidentemente, nell’ipotesi di superamento delle soglie massime di emissione acustica), è anche rispettoso del parimenti fondamentale principio dell’economicità dell’azione amministrativa, dal quale discende per la P.A. il divieto di inutile aggravio del procedimento. Pres. Nicolosi, Est. Grauso - P.G. e altri (avv. Zuccaro) c. Regione Toscana (avv.ti Bora e Ciari), Comune di Montecatini Val di Cecina (avv. Biondi) e Co.Svi.G. (avv.ti Manneschi e Paolini). T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 25 maggio 2009, n. 888

 

ENERGIA - DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili - Autorizzazione - Impugnazione - Art. 23 bis L. n. 1034/1971 - Disposizioni di stretta interpretazione. Le disposizioni acceleratorie contenute nell’articolo 23 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nella misura in cui derogano all’ordinario regime processuale, devono essere considerate di stretta interpretazione e non possono perciò essere applicate estensivamente al di fuori delle ipotesi specificamente individuate dal legislatore (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 30 luglio 2007, n. 9). (Fattispecie relativa all’impugnazione dell’autorizzazione alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili ex art. 12, comma 1, del Dlgs. 29 dicembre 2003, n. 387). Pres. De Zotti, Est. Mielli - Comune di Rovigo (avv. Lembo) c. Provincia di Rovigo (avv.ti Bernecoli, Paparella, Sartori e Varvara), Regione Veneto (avv.ti Ligabue e Zanon) e altri (n.c.), riunito ad altri ricorsi. T.A.R. VENETO, Sez. III - 22/05/2009, n. 1539

 

ENERGIA - Elettrodotto posto a servizio di un’unica utenza privata - Natura di opera di interesse generale - Sussistenza - Art. 3 L. n. 166/2002 - Imposizione di servitù di elettrodotto - Diniego - Illegittimità. Le attrezzature e gli impianti relativi alla rete elettrica costituiscono opere di interesse generale, ai fini di cui all’art. 3 della L. n. 166/2002, e le stesse sono funzionali allo svolgimento di un pubblico servizio (v. TAR Puglia, Bari, Sez. I, 10 giugno 2003 n. 2359), sì da risultare irrilevante il numero dei fruitori del singolo impianto, che - per il solo fatto di concorrere all’esercizio del servizio elettrico - reca in sé le caratteristiche dell’opera di pubblico interesse. Illegittimo, allora, si presenta il diniego di imposizione di servitù di elettrodotto motivato unicamente con l’inesistenza della finalità pubblica, sulla base della circostanza che l’elettrodotto è posto a servizio di un’unica utenza privata. Pres. Papiano, Est.Caso -Enel distribuzione spa (avv. Funes) c. Comune di Rivergaro (avv.ti Cavazzuti e Ferrari) - T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 12/05/2009, n. 257

 

ENERGIA - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Inizio dei lavori - Individuazione - Art. 2, c. 159 Legge finanziaria 2008 - Normativa speciale rispetto alla materia edilizia - Differenza rispetto al concetto “classico” di inizio lavori. Per l’individuazione del momento in cui devono ritenersi iniziati i lavori relativi agli impianti alimentati da fonti rinnovabili occorre fare riferimento al disposto dell’art. 2, comma 159, legge n. 244 del 24.12.2007(legge finanziaria 2008). La norma correttamente intesa richiede la disponibilità delle aree destinate ad ospitare l’impianto e l'accettazione del preventivo di allacciamento alla rete elettrica formulato dal gestore competente, o, in alternativa alla suddetta accettazione del preventivo di allacciamento alla rete elettrica, a) l'indizione di gare di appalto o la stipulazione di contratti per l'acquisizione di macchinari o per l a costruzione di opere relative all'impianto, ovvero b) la stipulazione di contratti di finanziamento dell'iniziativa o l'ottenimento in loro favore di misure di incentivazione previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato. Tale normativa è speciale e successiva a quella generale prevista in materia edilizia: non può, quindi, essere condivisa la prospettazione che ritiene trattarsi di opere meramente edilizie a cui si applicherebbe il concetto classico di “inizio lavori” in base al quale i lavori possono ritenersi iniziati solo allorquando le opere intraprese sono di consistenza tale da manifestare in modo concreto e palese il serio intento di realizzare il complesso delle opere autorizzate. Pres. Urbano, Est. Giansante - R.D. e altro (avv. Malena e Miccoli) c. Comune di Bitonto (avv. Ciarmoli). T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. III - 22 aprile 2009, n. 983

 

ENERGIA - Fonti rinnovabili - Art. 12, cc. 1 e 7, d.lgs. 387/2003 - Favor legis - Protocollo di Kyoto - Installazione degli impianti in zona agricola - Comuni - Governo del territorio - Previsioni di aree specificamente destinate agli impianti eolici - Legittimità. L'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabile è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità, e le opere relative sono dichiarate indifferibili ed urgenti (art. 12, comma 1, del d.lgs. 387/2003), anche in considerazione del fatto che la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra attraverso la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la maggior utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e di tecnologie avanzate e compatibili con l'ambiente costituisce un impegno internazionale assunto dall'Italia con la sottoscrizione del Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 1997. Espressione evidente di tale favor legislativo per le fonti rinnovabili è la previsione dell'articolo 12, comma 7, del d.lgs. 387/2003, sulla possibilità di installare gli impianti anche in zona agricola. Peraltro, detta possibilità non è senza limiti. I Comuni possono infatti prevedere, nell'esercizio della propria discrezionalità in materia di governo del territorio, aree specificamente destinate ad impianti eolici. Solo in mancanza di una simile previsione conformativa, detti impianti possono essere localizzati, senza distinzione (almeno, per quanto riguarda la valutazione di compatibilità urbanistica), in tutte le zone agricole (T.A.R. Umbria, 15 luglio 2007 , n. 518). Pres. Urbano, Est. Giansante - R.D. e altro (avv. Malena e Miccoli) c. Comune di Bitonto (avv. Ciarmoli). T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. III - 22 aprile 2009, n. 983

 

ENERGIA - Tecnologia fotovoltaica - "Favor legis" - Art. 4, c. 1-bis DPR n. 380/2001 - Amministrazione - Diniego - Precisa individuazione di interessi pubblici prevalenti - Necessità - Valutazione di assoluta incongruenza delle opere rispetto alla peculiarità del paesaggio. La tecnologia fotovoltaica è oggetto di un particolare favore legislativo (v. art. 4 comma 1-bis del DPR 6 giugno 2001 n. 380) e dunque il diniego dell’amministrazione deve essere basato sulla precisa individuazione di interessi pubblici prevalenti. La presenza di pannelli sulla copertura degli edifici, pur innovando la tipologia e la morfologia della copertura, non deve essere percepita esclusivamente come un fattore di disturbo visivo. Prima di negare l’installazione di un impianto fotovoltaico, in mancanza di alternative tecnologiche disponibili sul mercato, deve quindi essere data prova dell’assoluta incongruenza delle opere rispetto alle peculiarità del paesaggio. Pres. Petruzzelli, Est. Pedron - F. s.r.l. (avv. Breoni) c. Comune di Desenzano del Garda (avv. Bezzi). T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 15 aprile 2009, n. 859

 

ENERGIA - AEEG - Autorità indipendente - Rapporto con il Governo - Ricorso straordinario al Capo dello Stato - Posizione dell’AEEG - Facoltà di trasposizione in sede giurisdizionale - Sussistenza. Il profilo di indipendenza che contraddistingue le Autorità indipendenti e le separa dalle altre organizzazioni differenziate, pure dotate di autonomia, si concreta nella rescissione del tradizionale legame strutturale e funzionale che solitamente lega le amministrazioni statali all’autorità di Governo; con la rilevante conseguenza che quest’ultimo è privo nei loro riguardi di poteri di direttiva e controllo. L’esercizio di poteri regolatori da parte di soggetti posti al di fuori della tradizionale tripartizione dei poteri e al di fuori del circuito di responsabilità delineato dall’art. 95 della Costituzione, è “compensato” dall’esistenza di strumenti di partecipazione dei soggetti interessati, in varia misura sostitutivo della dialettica propria delle strutture rappresentative; strumenti che configurano le autorità indipendenti organi dello Stato Comunità piuttosto che dello Stato Persona. L’AEEG rientra, senza dubbio a pieno titolo, nel paradigma appena tracciato. Nella sua attività di regolazione e controllo del settore di competenza, la stessa opera, per espressa volontà di legge, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione (art. 2, comma 5, l. 481 del 1995). Poichè l’Aeeg non è riconducibile al medesimo ambito organizzatorio dell’autorità governativa decidente, essa assume nel procedimento contenzioso straordinario la veste di mera controparte rispetto al ricorrente, senza alcun potere di decidere e neppure di influire sulla vertenza. Non le si può, pertanto, eccepire il difetto della facoltà di trasposizione in sede giurisdizionale poiché essa, al pari del controinteressato, ha un interesse qualificato a resistere in giudizio. Pres. Giordano, Est. Simeoli - E. s.p.a. (avv. Travi) c. Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (Avv. Stato), Gestore dei Servizi Elettrici s.p.a. (avv.ti Anaclerio, Fidanza e Gigliola) e Terna s.p.a. (avv.ti Sanino, Passeggio e Viola). T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez.III - 10/04/2009, n. 3239

 

ENERGIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Interesse paesaggistico e interesse ambientale - Comparazione - Fonti di energia alternativa (energia eolica) - Grave e irreversibile impatto paesaggistico - Protocollo di Kyoto - Convenzioni internazionali volte alla salvaguardia del paesaggio - Conflitto tra tutela paesaggio e tutela dell’ambiente - Ponderazione comparativa, in concreto, di tutti gli interessi coinvolti. Alla concezione totalizzante dell’interesse paesaggistico, oggetto di recente e condivisibile revisione critica, non può sostituirsi una nuova concezione totalizzante dell’interesse ambientale che ne postuli la tutela “ad ogni costo” anche mediante lo sviluppo di fonti di energia alternativa idonee ad operare una riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra ma di grave ed irreversibile impatto paesaggistico, perché se la riduzione delle emissioni attraverso la ricerca, promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e di tecnologie avanzate e compatibili con l'ambiente, tra le quali rientrano gli impianti eolici, costituisce un impegno internazionale assunto dallo Stato italiano e recepito nell'ordinamento statale dalla l. 1 giugno 2002 n. 120 (concernente "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997), come non mancata di ricordare un significativo indirizzo giurisprudenziale, è parimenti vero che anche la salvaguardia del Paesaggio costituisce oggetto di impegni assunti dall’Italia in sede internazionale (cfr. Convenzione Europea del Paesaggio promossa dal Consiglio d’Europa e firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14) sicchè il conflitto tra tutela paesaggio e tutela dell’ambiente (e indirettamente della salute) non può essere risolto in forza di una nuova aprioristica gerarchia che inverte la scala di valori (non configurabile neppure invocando la rafforzata cogenza degli obblighi assunti in forza di convenzioni internazionali di cui si giovano come detto sia i valori paesaggistici che quelli ambientali), ma deve essere necessariamente operato in concreto, attraverso una ponderazione comparativa di tutti gli interessi coinvolti, non potendosi configurare alcuna preminenza valoriale né in un senso (a favore del paesaggio) né nell’altro (a favore dell’ambiente e del diritto alla salute o del diritto di intrapresa economica). Pres. Giaccardi, Est. Monteferrante - Associazione Italia Nostra (avv.ti Medugno e De Rosa) c. Regione Molise (avv. Colalillo) e Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato). T.A.R. MOLISE, Sez. I - 08/04/2009, n. 115

 

ENERGIA - V.I.A. - Regione Molise - Delibera di Giunta n. 1670/2004 - Integrazione della procedura di VIA nel procedimento unico ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Parere del comitato V.I.A. - Atto endoprocedimentale. In forza dell’art. 4 delle direttive per lo svolgimento del procedimento unico di cui alla delibera di Giunta della Regione Molise n.1670 del 13.12.2004, la procedura di valutazione di impatto ambientale deve ritenersi “integrata nel procedimento unico” ex art. 12 del d. lgs. 387 del 2003, tant’è che il Presidente della Giunta deve designare un componente del comitato tecnico VIA incaricato di partecipare ai lavori della conferenza di servizi con funzioni di raccordo tra la conferenza ed il comitato e che “al termine dei lavori del comitato, ne riporta gli esiti in Conferenza”. E’ evidente pertanto che nella disciplina introdotta dalla Regione Molise il parere del comitato V.I.A. non si pone come atto conclusivo di un procedimento, suscettibile di autonoma ed immediata impugnativa ma si inserisce nel distinto procedimento unico che si sviluppa secondo le forme della conferenza di servizi, quale atto che concorre alla adozione della determinazione conclusiva della conferenza stessa. Pres. Giaccardi, Est. Monteferrante - Associazione Italia Nostra (avv.ti Medugno e De Rosa) c. Regione Molise (avv. Colalillo) e Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato). T.A.R. MOLISE, Sez. I - 08/04/2009, n. 115

 

ENERGIA - Art. 12 d.lgs. n. 387/03 - Autorizzazione unica - Termine acceleratorio di 180 gg. - Favor legis. L’art. 12 del D.Lgs. 387/03, in combinato disposto con l’art. 14 ter L. 241/90, impone all’amministrazione procedente l’adozione del provvedimento finale, conforme alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi , che, se positivo, costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Il procedimento disciplinato per il rilascio dell’autorizzazione unica di cui al citato art. 12 è indice dell’intento del legislatore di favorire le iniziative volte alla realizzazione degli impianti in questione. Ed a siffatto favor legis (come anche al principio dell'obbligo della P.A. di concludere il procedimento ex art. 2 L. n. 241/1990), non può non conseguire l'obbligo della Regione di adottare le relative determinazioni, positive o negative, nei modi e nei termini di legge, entro quel termine massimo di 180 giorni avente un evidente intento acceleratorio del procedimento, e posto come limite temporale massimo per l'adozione della determinazione conclusiva, qualunque essa sia. Anche la Corte Costituzionale (25/10-9/11 2006 n.364), del resto, ha rinvenuto la “ratio” del citato termine nel principio di semplificazione amministrativa e di celerità che, con riferimento alla fondamentale materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia, garantisce, in modo uniforme sul territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo. (cfr. altesì T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 23 giugno 2008 n. 1541 e T.A.R. Basilicata, Sez. I, 28 marzo 2008 n. 78). Pres. Monteleone, Est. Cavallo - L.M. e altro (avv. Cutaia) c. Assessorato all’Industria della Regione Siciliana (Avv. Stato). TAR SICILIA, Palermo, Sez. II, 6 aprile 2009, n. 642

 

ENERGIA - Cavidotti sotterranei - Comune di Firenze - Indennità di civico ristoro - Natura tributaria - Esclusione - Ragioni. L’indennità di civico ristoro, introdotta dall’art. 7, comma 3, del Regolamento comunale di Firenze (Linee guida per la razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici), non ha natura tributaria: l’indennità è infatti rapportata ai maggiori costi, a carico dell’amministrazione comunale, conseguenti agli interventi di manutenzione e di consolidamento delle strade, di monitoraggio, manutenzione e abbattimento delle alberature, di sorveglianza dei cantieri e di gestione del traffico cittadino, nonché ai minori introiti dovuti alle riduzioni di canone spettanti agli esercenti commerciali disagiati, a seguito della installazione dei cantieri per la posa in opera di cavidotti nel sottosuolo cittadino. La natura tributaria dell’indennità in questione è esclusa, in altri termini, per la diretta riconducibilità della stessa ai maggiori oneri che l’ente pubblico è chiamato necessariamente a sopportare in conseguenza di interventi, eseguiti nel sottosuolo comunale, ma nell’interesse di operatori privati, ancorché esercenti servizi riconosciuti di pubblica utilità (T.A.R. Toscana, sez. I, 13 aprile 2005, n. 1610; in senso contrario, cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 09 maggio 2007, n. 4849). Pres. Cicciò, Est. Massari - Enel Distribuzione S.p.A. (avv.ti Giuliani, Grassi e Petrizzi) c. Comune di Firenze (avv.ti Sansoni e Visciola). T.A.R. TOSCANA, Sez. I - 26 marzo 2009, n. 519

 

ENERGIA - Cavidotti sotterranei - Comune di Firenze - Indennità di civico ristoro - Introduzione per via regolamentare di prestazioni patrimoniali imposte - Violazione dell’art. 23 Cost. - Esclusione. L’indennità di civico ristoro, introdotta dall’art. 7, comma 3, del Regolamento comunale di Firenze (Linee guida per la razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici) non è riconducibile al divieto di introdurre per via regolamentare ogni prestazione patrimoniale imposta, intesa come prestazione obbligatoria in quanto istituita da un atto di autorità (Corte cost., 8 luglio 1957 n. 122). Invero si è fuori dall’ambito delle prestazioni unilaterali che hanno il loro titolo esclusivamente nella legge e nel generico obbligo tributario di contribuire alle spese della collettività. L’onere finanziario, di cui si discute, ha la finalità di ripristinare il patrimonio del soggetto pubblico, destinato all’uso della collettività, dei danni conseguenti ad un’attività economica, certamente lecita, ma svolta nell’interesse esclusivo di singoli soggetti privati o di concessionari pubblici che svolgono un servizio gestito privatisticamente in favore di altri soggetti privati. Pertanto, non può essere attribuito carattere di prestazione unilateralmente imposta all’obbligazione in questione, che presenta piuttosto natura indennitaria. La previsione garantistica enunciata dall’art. 23 Cost. riguarda soltanto i casi in cui la prestazione richiesta al privato sia priva di collegamento qualificato col servizio o col bene conseguito dall’amministrazione; pertanto, l’obbligo di pagare una somma corrispondente ai costi relativi all’erogazione di un servizio specifico non viola l’art. 23 Cost., tanto più se il sollecitato pagamento assume carattere aggiuntivo rispetto alle generali attività svolte dal soggetto pubblico (Cons. Stato, sez. V, 2 marzo 2000 n. 1075). Pres. Cicciò, Est. Massari - Enel Distribuzione S.p.A. (avv.ti Giuliani, Grassi e Petrizzi) c. Comune di Firenze (avv.ti Sansoni e Visciola). T.A.R. TOSCANA, Sez. I - 26 marzo 2009, n. 519

 

ENERGIA - Cavidotti sotterranei - Comune di Firenze - Indennità di civico ristoro - Distinzione dal canone per l’occupazione del suolo pubblico e dagli oneri di ripristino. L’indennità di civico ristoro, introdotta dall’art. 7, comma 3, del Regolamento comunale di Firenze (Linee guida per la razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici) cui trattasi è espressamente rapportata al degrado del corpo stradale, a quello dell’apparato radicale delle alberature esistenti, ai conseguenti disagi per il traffico veicolare e pedonale (e ai connessi maggiori oneri di gestione), conseguenti all’attività di alterazione del sottosuolo, trattandosi di un bene pubblico, non illimitato, prioritariamente destinato all’uso della collettività (comportando, la predetta attività, la sottrazione, quanto meno temporanea, del suolo di superficie all’uso generale cui è destinato). Pertanto, essa si distingue sia dalla tassa o dal canone per l’occupazione del suolo pubblico (dovuto da tutti gli operatori per la mera utilizzazione di spazi o strutture pubblici), sia dagli oneri di ripristino a regola d’arte del manto stradale rimosso per l’esecuzione dei lavori di posa dei cavi, sia dagli altri eventuali oneri derivanti dai danni prodottisi durante la fase di preparazione, gestione e chiusura dei cantieri. Pres. Cicciò, Est. Massari - Enel Distribuzione S.p.A. (avv.ti Giuliani, Grassi e Petrizzi) c. Comune di Firenze (avv.ti Sansoni e Visciola). T.A.R. TOSCANA, Sez. I - 26/03/2009, n. 519

 

ENERGIA - Impianti eolici on shoredi potenza inferiore a 1 MW - Regime autorizzatorio - D.I.A. - L.R. Puglia n. 1/2008 - D.lgs. n. 387/2003- Destinazione finale dell’energia prodotta - Autoconsumo - Delibera regionale n. 35/2007 - Incompatibilità con la disciplina normativa regionale sopravvenuta. Poiché l’art. 27 della L.R. Puglia n. 1/2008 (successivamente abrogata con L.r. n. 31/2008, che ha ridisciplinato la materia) prevede la applicazione degli artt. 22 e 23 del DPR n. 380 del 2001 in merito a tutti gli impianti eolici on shore (comma 1, lettera b), a prescindere dalla destinazione finale dell’energia prodotta e purché la potenza elettrica nominale non superi 1 MW, deve ritenersi applicabile l’istituto della D.I.A ad un aerogeneratore di potenza pari a 0,85 MW non destinato all’autoconsumo, a prescindere dalle disposizioni di cui alla delibera regionale n. 35 del 2007, che limita la DIA ai soli impianti eolici on shore di potenza non superiore a 0,6 MW, oppure di potenza ricompresa tra 0,6 MW ed 1 MW ma destinati all’autoconsumo. Tali specificazioni, infatti, oltre ad essere sconosciute a livello di legislazione statale di principio (d.lgs. n. 387/2003), non sono state parimenti riprodotte dalla L.R. n. 1/2008, che per posizione (nel sistema delle fonti) e criterio cronologico supera e assorbe senz’altro le richiamate disposizioni di carattere amministrativo. Pres. Ravalli, Est. Santini - S.. s.r.l. (avv. Masilla) c. Comune di Manduria (avv. Passiatore) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 29 gennaio 2009, n.127

ENERGIA - Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Art. 27, c. 2 L.r. Puglia n. 1/2008 - Zona agricola - Compatibilità - Necessità di integrazione con altri impianti a carattere industriale, commerciale o di servizi - Esclusione.
Il richiamo agli impianti di cui al comma 1, contenuto nell’art. 27,c. 2 della L.r. Puglia n. 1/2008 (nel testo vigente prima della sua abrogazione ad opera della L.r. .n. 31/2008) deve intendersi come riferito a tutte le strutture genericamente enucleate nell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 387 del 2003 (disposizione questa a sua volta riportata, dallo stesso comma 1 della norma regionale), ossia con esclusivo riguardo a tipologia, dimensioni e potenza delle medesime e non anche alla loro particolare conformazione (o meglio integrazione) strutturale. La disposizione sembra dunque prevedere la possibilità di realizzare gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili anche in zona agricola (comma 2), a prescindere dalla loro integrazione strutturale con altri impianti a carattere industriale, commerciale o di servizi (comma 1). Tale ’interpretazione è peraltro l’unica a consentire una lettura costituzionalmente compatibile della disposizione in parola, considerato che la possibilità giuridica di installare tali impianti anche in zone agricole rappresenta un principio fondamentale della legislazione statale in materia di energia (art. 12, comma 7, d.lgs. n. 387 del 2003). Pres. Ravalli, Est. Santini - S.. s.r.l. (avv. Masilla) c. Comune di Manduria (avv. Passiatore) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 29 gennaio 2009, n.127


ENERGIA - D.lgs. n. 387/2003 - Principi di semplificazione - Procedimento amministrativo - Termini perentori - Illegittimità di eventuali sospensioni.
I principi fondamentali di semplificazione stabiliti dalla legislazione statale in materia di energia (d.lgs. n. 387 del 2003), la quale prevede termini perentori (in particolare, 180 gg. per gli impianti superiori ad 1 MW e 30 gg. per quelli di potenza inferiore) per la conclusione dei relativi procedimenti amministrativi, non tollerano sospensioni del procedimento, quand’anche ad tempus e non sine die (cfr. Corte cost., sent. n. 364 del 2006). Pres. Ravalli, Est. Santini - S.. s.r.l. (avv. Masilla) c. Comune di Manduria (avv. Passiatore) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 29 gennaio 2009, n.127


ENERGIA - Impianti di energia “pulita” - Corretto inserimento nel territorio - Tutela del paesaggio rurale - Amministrazione comunale - Poteri regolamentari - Pianificazione urbanistica.
Le amministrazioni comunali, nel favorire l’installazione di impianti di energia pulita, conservano in ogni caso un certo potere discrezionale teso a disciplinare - se del caso anche mediante atti regolamentari a carattere generale - il corretto inserimento di tali strutture nel rispetto dei fondamentali valori della tradizione agroalimentare locale e del paesaggio rurale. Più in particolare, gli aspetti sostanziali possono essere disciplinati mediante atti amministrativi generali, qualora si intenda incidere su aspetti riguardanti eminentemente la tutela del patrimonio agricolo, mentre si dovrà ricorrere agli ordinari strumenti della pianificazione urbanistica, qualora si intenda incidere anche su altri aspetti (urbanistici, paesaggistici, idrogeologici, etc.). Per quanto attiene invece agli aspetti procedimentali concernenti l’esercizio delle proprie funzioni si potrà utilizzare l’ordinario strumento regolamentare, ai sensi dell’art. 117, sesto comma, Cost., il quale dispone espressamente che i Comuni “hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”. Pres. Ravalli, Est. Santini - E. s.r.l. (avv. Lupo) c. Comune di Grottaglie (avv. Vaglia) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 29 gennaio 2009, n. 118

ENERGIA - Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Art. 12, c. 6 d.lgs. n. 387/2003 - Lettura sistematica con l’art. 1, c. 4 della legge n. 239/2004 - Misure compensative non meramente patrimoniali - Requisito della concretezza - Competenza di Stato o regione.
La norma recata dall’art. 12, comma 6, del d.lgs. n. 387/2003, secondo cui “l’autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province”, va letta (Cons. Stato, sez. III, parere 14 ottobre 2008, n. 2849) in via sistematica insieme all’art. 1, comma 4, lett. f), della legge n. 239/2004, a tenore del quale lo Stato e le Regioni garantiscono “l’adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle singole regioni, prevedendo eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale, con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”. Possono pertanto essere imposte misure compensative di carattere ambientale e territoriale, ma non meramente patrimoniali, e sempre che ricorrano tutti gli altri presupposti indicati nel citato art. 1, comma 4, lett. f) (corte cost. n. 383/2005) e che siano concrete e realistiche, cioè determinate tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell’impianto (nella specie: parco fotovoltaico) e del suo specifico impatto ambientale e territoriale. Comunque tali misure compensative sono di competenza dello Stato o della Regione, e non possono unilateralmente essere stabilite da un singolo Comune (Cons. Stato, sez. III, parere 14 ottobre 2008, n. 2849). Pres. Ravalli, Est. Santini - E. s.r.l. (avv. Lupo) c. Comune di Grottaglie (avv. Vaglia) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 29 gennaio 2009, n. 118

ENERGIA - Impianti fotovoltaici - Amministrazione comunale - Previsione di una fideiussione per la rimozione dell’impianto in caso di cessazione dell’attività - Legittimità - Principi di diritto comune.
La previsione di una fideiussione posta a garanzia della rimozione dell’impianto fotovoltaico in caso di cessazione dell’attività, non costituisce una prestazioni impositiva ex art. 23 Cost., come tale da prevedere solo per legge, quanto piuttosto una obbligazione contrattuale da assumere con terzi soggetti (garanti) che l’amministrazione comunale, in applicazione di principi di diritto comune cui la stessa può legittimamente ricorrere (cfr. art. 1-bis della legge n. 241 del 1990), ritiene di imporre al fine di cautelarsi dinanzi ad eventuali inadempimenti del privato (nella specie concernenti l’obbligo di rimuovere gli impianti in caso di cessazione dell’attività). Pres. Ravalli, Est. Santini - E. s.r.l. (avv. Lupo) c. Comune di Grottaglie (avv. Vaglia) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 29 gennaio 2009, n. 118


 ENERGIA - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Energie alternative - Regione Puglia - Numero elevato di domande autorizzatorie presentate - Domande incomplete delle documentazione richiesta - Invito a presentare nuova domanda - Discrezionalità amministrativa - Par condicio.
L’esplosione del fenomeno delle energie alternative, nella Regione Puglia, nonché il sopravvenire della L. r. n. 17/07, disponente per il decentramento amministrativo nella materia in questione, depongono a favore della discrezionalità della p.a. in ordine alla scelta tra il considerare una domanda di autorizzazione incompleta di documentazione come “irregolare” e quindi passibile di regolarizzazione ovvero invitare il privato interessato a presentarne una nuova e questa volta corredata a norma. La scelta, nella specie, del secondo criterio appare più coerente, sul presupposto di una situazione emergenziale per la abnorme quantità delle domande, con il principio della “par condicio” e della osservanza dei tempi procedimentali tra le imprese che si sono fatto carico di presentare tutta la documentazione prevista e quelle che invece non sono state diligenti a riguardo e che intendano agevolarsi d una istruttoria prioritaria in virtù di una istanza precedente ma non regolare. Pres. urbano, est. Mangialardi - I. s.r.l. (avv. Vecchione) c. Regione Puglia (avv. Liberti) - T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. III - 7 gennaio 2009, n. 1


AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562