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Giurisprudenza
Diritto dell'Energia Processo e procedure - legittimazione - risparmio energetico - fonti alternative - conto energia...
Si veda altra: giurisprudenza massimata 2011 Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 - 2000 - 1999-92
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DIRITTO DELL’ENERGIA - Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di
impianti di energia da fonti rinnovabili - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 -
Conferenza di servizi - Proprietari dei terreni interessati da servitù di
elettrodotto - Titolarità di diritti partecipativi - Esclusione. In tema di
autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio degli impianti di energia
elettrica prodotta da fonti rinnovabili, l’art. 12 del d. lgs. n. 387/2003
prevede un procedimento ispirato a principi di semplificazione e accelerazione,
che sostituisce tutti i pareri e le autorizzazioni necessari, tramite il modulo
della conferenza di servizi (Cons. St. Sez. VI, 22.2.2010 n. 1020). La lettera e
la ratio dell’art. 14 ter della legge n. 241/1990 sul funzionamento della
conferenza di servizi, richiamata dall’art. 12, prevede la partecipazione delle
sole autorità amministrative interessate direttamente al provvedimento da
emanare, che sono destinatarie immediate e beneficiarie delle garanzie
partecipative previste per i lavori della conferenza (Cons. St. Sez. V,
13.9.2010, n. 6562; 4.3.2008, n. 824).E’ pertanto da escludersi che le società
proprietarie dei terreni interessati da servitù di elettrodotto, in quanto non
destinatarie dell’atto finale, siano titolari di diritti partecipativi al
procedimento di rilascio di autorizzazione unica prevista dal citato art. 12
Pres. f.f. Branca, Est. Quadri - Provincia di Pavia (avv. Ferrari) c. Fondazione
V e altro (avv.ti Zanuttigh e Scoca) - (Riforma T.A.R. LOMBARDIA - MILANO, Sez.
IV n. 7136/2010) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 25 luglio 2011, n. 4454
DIRITTO DEL’ENERGIA - Impianti di energia da fonti rinnovabili - Autorizzazione
- Conferenza di servizi - Partecipazione dei proprietari di terreni interessati
da servitù di elettrodotto - Termini applicabili. Anche ove si ritenesse che
la determinazione dell’amministrazione di invitare alla conferenza di servizi i
soggetti proprietari dei terreni interessati da servitù di elettrodotto
comportasse l’ accettazione di un loro coinvolgimento anche nel procedimento di
autorizzazione, non si potrebbe comunque loro applicare altro termine se non
quello di cinque giorni di cui le stesse amministrazioni partecipanti
beneficiano, stabilito dall’art. 14 ter della L n. 241/1990. Non può, invero,
ritenersi applicabile l’art. 10 bis della legge n. 241/1990 sul preavviso di
rigetto (che prevede un termine di dieci giorni), nei confronti di soggetti
diversi dal richiedente l’autorizzazione. Pres. f.f. Branca, Est. Quadri -
Provincia di Pavia (avv. Ferrari) c. Fondazione V e altro (avv.ti Zanuttigh e
Scoca) - (Riforma T.A.R. LOMBARDIA - MILANO, Sez. IV n. 7136/2010) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 25 luglio 2011, n. 4454
DIRITTO DELL’ENERGIA - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Comunicazione di avvio del
procedimento - Destinatari - Proprietari di suoli confinanti con l’area di
intervento - Esclusione. La p.a. è tenuta a notificare la comunicazione di
avvio del procedimento amministrativo ai soli soggetti nei confronti dei quali
il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che
per legge debbono intervenirvi (Cons. Stato Sez. IV Sent., 03-03-2009, n. 1213),
tra cui non sono ricompresi, in base al chiaro disposto dell’art. 12 d. lgs. n.
387/2003, i proprietari di suoli confinanti con l’area di intervento. Pres. f.f.
Branca, Est. Quadri - Provincia di Pavia (avv. Ferrari) c. Fondazione V e altro
(avv.ti Zanuttigh e Scoca) - (Riforma T.A.R. LOMBARDIA - MILANO, Sez. IV n.
7136/2010) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 25 luglio 2011, n. 4454
DIRITTO DELL’ENERGIA - Conferenza di servizi ex art. 12, c. 3 d.lgs. n. 387/2003
- Convocazione - Termine di trenta giorni - Termine di 180 gg. per la
conclusione del procedimento - Natura acceleratoria. Il termine di trenta
giorni entro il quale la conferenza di servizi deve essere convocata ai sensi
dell’art. 12, c. 3 del d.lgs. n. 387/2003 ha natura acceleratoria, non potendosi
considerare il mancato rispetto di tale termine, per di più giustificato dalla
complessità dell’istruttoria, come vizio del provvedimento finale. Parimenti, il
superamento del termine finale di 180 giorni previsto dall’art. 12, comma 4 (nel
testo all’epoca vigente), per la conclusione del procedimento di autorizzazione
non priva l’amministrazione del potere di adottare il provvedimento finale,
dovendo essere riconosciuta anche a questo termine natura acceleratoria e non
perentoria ( Cons. St. 11.5.2010, n. 2825). Pres. f.f. Branca, Est. Quadri -
Provincia di Pavia (avv. Ferrari) c. Fondazione V e altro (avv.ti Zanuttigh e
Scoca) - (Riforma T.A.R. LOMBARDIA - MILANO, Sez. IV n. 7136/2010) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 25 luglio 2011, n. 4454
DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti a fonti rinnovabili - Ubicazione in zona
agricola - Possibilità - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003. L’art. 12 d. lgs. n.
387/2003 consente l’ubicazione di impianti a fonti rinnovabili anche in zone
classificate agricole. Pres. f.f. Branca, Est. Quadri - Provincia di Pavia (avv.
Ferrari) c. Fondazione V e altro (avv.ti Zanuttigh e Scoca) - (Riforma T.A.R.
LOMBARDIA - MILANO, Sez. IV n. 7136/2010) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 25 luglio 2011, n. 4454
DIRITTO DELL’ENERGIA - Progetti di efficienza energetica - Finalità - Aer. 9
d.lgs. n. 79/1999 - AEEG - Valutazione e certificazione della riduzione dei
consumi energetici - TTE. I progetti di efficienza energetica hanno
l’obiettivo di incrementare l’efficienza negli usi finali dell’energia. Tale
obiettivo è reso obbligatorio per le imprese titolari della distribuzione di
energia elettrica e gas ( art. 9 d.lgs. 16 marzo 1999 n. 79) nella misura
stabilita dai decreti ministeriali attuativi ( d.m. 24.4.2001; d.m. 20.7.2004;
d.m. 21.12.2007). In base alle disposizioni ministeriali i progetti di
efficienza energetica possono essere realizzati o direttamente dai soggetti
obbligati (distributori), al fine di raggiungere gli obiettivi imposti dalla
normativa regolamentare, o da società terze operanti nel settore dei servizi
energetici ed accreditate previamente presso l’AEEG. Di detti progetti viene
valutata e certificata dalla Autorità la riduzione dei consumi di energia
effettivamente conseguita e, per ogni progetto certificato, viene attribuito un
determinato numero di titoli di efficienza energetica (TTE) o c.d. certificati
bianchi emessi dal Gestore del mercato elettrico al soggetto che ha realizzato
il progetto medesimo. Questi tioli sono poi offerti in vendita ai soggetti
obbligati ( distributori) i quali, con l’acquisto degli stessi, assolvono
all’obbligo di legge specificato con appositi decreti ministeriali in
quantitativi minimi annuali. Pres. Coraggio, Est. Castriota Scanderbeg - E.
s.r.l. (avv. Molè) c. Autorita' per l'energia elettrica e il gas (Avv. Stato) -
(Riforma T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. III n. 7644/2010) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 25 luglio 2011, n. 4448
DIRITTO DELL’ENERGIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Filiere agro-energetiche
- Disposizioni regionali campane - Disposizioni statali - Tutela del paesaggio -
Rapporto. Le linee programmatiche regionali campane (delibera n. 500 del
20.3.2009), nonché le disposizioni statali (d.lgs. n. 387/03) e regionali (l.r.
Campania n. 1/08), laddove promuovono le filiere agro-energetiche, non possono
conculcare le competenze statali in materia di tutela del paesaggio al fine di
apprezzare la compatibilità dei progettati interventi con le caratteristiche
estetiche dello stato dei luoghi in zona sottoposta a vincolo. Pres. Esposito,
Est. Sabbato - I. s.p.a. (avv. Marenghi) c. Ministero Per i Beni e Le Attivita'
Culturali - Soprintendenza Baaas di Salerno ed Avellino (Avv. Stato)
-
TAR CAMPANIA, Salerno, Sez .II - 21 luglio 2011, n. 1346
DIRITTO DELL’ENERGIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Pannelli fotovoltaici -
Incisione negativa sulla fruibilità paesaggistica - Assenza di misure idonee a
mitigare l’impatto - Parere negativo della Soprintendenza- Illogicità -
Esclusione. Non è implausibile - potendo pertanto escludersi vizi di
illogicità del parere contrario dell’autorità tutoria - ritenere che la
disposizione dei pannelli fotovoltaici in maniera da costituire un unico piano
di rilevanti dimensioni e di altezza significativa possa incidere negativamente
sulla fruibilità paesaggistica dei luoghi, in assenza di misure, indicate dalla
Soprintendenza, idonee a mitigare l’impatto ambientale (nella specie,
frazionamento della struttura con chiome di alberi). Pres. Esposito, Est.
Sabbato - I. s.p.a. (avv. Marenghi) c. Ministero Per i Beni e Le Attivita'
Culturali - Soprintendenza Baaas di Salerno ed Avellino (Avv. Stato)
-
TAR CAMPANIA, Salerno, Sez .II - 21 luglio 2011, n. 1346
DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti di produzione da fonti rinnovabili -
Sospensione della pratica DIA in attesa dell’adozione di indirizzi
interpretativi - Illegittimità - Fondamento. Secondo lo schema delineato
dall’art. 23 del T.U. edilizia non è consentita l’inibitoria dell’intervento che
si intende realizzare se non per la riscontrata assenza di una o più delle
condizioni stabilite dalla normativa vigente al momento della scadenza dei
termini previsti per la formazione del titolo edilizio, senza poter mai invocare
al medesimo fine atti regolamentari che allo stato risultano solo in corso di
predisposizione. Un simile potere soprassessorio (sospensione della pratica DIA
in attesa della adozione di indirizzi interpretativi ed operativi), oltre a
porsi in contrasto con quanto previsto dall’art. 21-quater della l. n. 241 del
1990, non appare neppure contemplato dalla normativa in materia di impianti di
produzione di energia da fonti rinnovabili (d.lgs. n. 387 del 2003). Peraltro,
in applicazione del principio di legalità dell’azione amministrativa ciascuna
amministrazione può esercitare soltanto i poteri espressamente previsti dalla
legge e secondo le modalità da questa previste, e ciò tanto più ove si tratti di
incidere su attività economiche soggette a (parziale) liberalizzazione (cfr.
art. 1 della legge n. 239 del 2004) e ritenute fondamentali per il
raggiungimento di obiettivi di politica ambientale fissati a livello comunitario
(direttiva 2001/77/CE) e internazionale (Protocollo di Kyoto). In questa
prospettiva, il provvedimento inibitorio viola i principi fondamentali di
semplificazione stabiliti dal d.lgs. n. 387 del 2003, che prevede termini
perentori per la conclusione dei relativi procedimenti amministrativi, sì da non
tollerare una loro sospensione ad tempus (cfr. Corte cost., sent. n. 364 del
2006) o, a maggior ragione, sine die. Pres. Cavallari, Est. Santini - R. s.r.l.
(avv. Zaccaria) c. Comune di Carovigno (avv. Ciullo) -
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 18 luglio 2011, n. 1373
DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti di energie rinnovabili - Leggi regionali
dichiarate incostituzionali - D.L. n. 105/2010, art. 1-quater - Salvezza dei
titoli abilitativi - Esercizio dell’impianto entro 150 gg. dalla data di entrata
in vigore della norma - Ordine di sospensione dei lavori o annullamento del
titolo - Conseguenze. L’art. 1-quater del decreto legge n. 105 del 2010
consente la salvezza degli effetti dei titoli abilitativi formatisi in relazione
ad impianti di energie rinnovabili recanti soglie superiori rispetto alla
disciplina statale, per effetto di leggi regionali dichiarate poi
incostituzionali (nella specie, sentenza Corte Cost. n. 119/2010). L’articolo in
esame subordina la salvezza della DIA al completamento ed all’esercizio
dell’impianto entro una certa data (150 gg. dal’entrata in vigore della norma),
tenuto conto, tra l’altro, dell’utilità che detti impianti hanno per l’economia
nazionale e dell’affidamento riposto nella norma dichiarata incostituzionale. Se
questo è vero per le procedure in cui,fisiologicamente,alla DIA sono seguiti i
lavori, è parimenti vero per i casi in cui l’intervento dell’autorità ha
impedito l’operatività della DIA. L’impossibilità di eseguire i lavori dovuta ad
un ordine di sospensione o all’annullamento del titolo, lungi dall’impedire la
salvezza delle DIA, comporta pertanto lo spostamento in là della data ultima per
il conseguimento della salvezza. Pres. Cavallari, Est. Santini -T. s.r.l.
(avv.ti Ferrari, Fontana, Fontana e Sticchi Damiani) c. Comune di Cursi (avv.
Millefiori) -
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 18 luglio 2011, n. 1365
DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti di energia rinnovabile - Criteri di inserimento
nel paesaggio - Competenza - Conferenza Unificata - Linee guida statali - Art.
12, c. 10 d.lgs. n. 387/2003 - Regioni - Competenza in via attuativa - Province
e comuni - Incompetenza. Le competenze in tema di individuazione di aree
idonee e di elaborazione di criteri di corretto inserimento degli impianti di
energie rinnovabili nel paesaggio appartengono unicamente alla Conferenza
Unificata (mediante linee guida c.d. statali - cfr. art. 12, c. 10 d.lgs. n.
387/2003) in via generale ed alle Regioni in via meramente attuativa; non anche
a province e comuni, i quali potranno tutt’al più provvedere, ai sensi dell’art.
117, sesto comma, Cost., alla disciplina degli aspetti più propriamente
organizzativi e procedimentali, nel rispetto di quanto già stabilito in
proposito dalle linee guida statali e regionali, non anche gli aspetti
sostanziali come quelli che nella specie si è inteso in senso assolutamente
prevalente regolare (cfr. TAR Lecce, sez. I, 26 gennaio 2011, n. 140). Pres.
Cavallari, Est.Viola - A.E. s.r.l. (avv. Zurlo) c. Provincia di Brindisi (avv.
Durano) -
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 18 luglio 2011, n. 1356
DIRITTO DEL’ENERGIA - VIA - Impianti fotovoltaici - Regolamento per la redazione
degli studi e la valutazione della compatibilità ambientale - Provincia -
Incompetenza relativa. L’incompetenza della Provincia all’emanazione di un
regolamento per la redazione degli studi e la valutazione della compatibilità
ambientale di impianti fotovoltaici deve essere ritenuta non assoluta ma
relativa. E ciò in forza di una interpretazione più restrittiva del concetto di
incompetenza assoluta che, anche a seguito della riforma costituzionale del
2001, deve essere letta come impossibilità non tanto di adottare il singolo atto
ma, piuttosto, di intervenire in generale sull’intero settore di attività:
circostanza questa che nel caso di specie non si verifica, posto che la
Provincia esercita comunque numerose competenze - anche al di là di quelle
specificamente delegate in tema di VIA - in materia di tutela dell’ambiente
[cfr. art. 19, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo n. 267 del
2000) e di valorizzazione delle risorse energetiche [cfr. lettera b) della
stessa disposizione](T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 29 giugno 2011 nn. 1215, 1216
e 1218 e e 11 luglio 2011 n. 1286). Pres. Cavallari, Est.Viola - A.E. s.r.l.
(avv. Zurlo) c. Provincia di Brindisi (avv. Durano) -
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 18 luglio 2011, n. 1356
DIRITTO DELL’ENERGIA - Procedimento unico di autorizzazione alla
realizzazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica -
Oneri istruttori - Principio della predeterminazione - Quantificazione
dell’onere - Momento della presentazione della domanda - Ratio. La L.18
aprile 2005 n. 62, all’art. 4, stabilisce che gli oneri sono posti a carico dei
soggetti interessati secondo tariffe “predeterminate e pubbliche”. La
predeterminazione delle tariffe è contemplata in funzione dell’interesse del
soggetto che, con la sua richiesta, determina la effettuazione della
prestazione,non dell’interesse dell’Amministrazione ad effettuare la prestazione
ad un costo stabilito prima che la stessa venga erogata. Infatti, la ratio della
norma che prevede la predeterminazione del costo degli oneri istruttori è quella
di assicurare che il soggetto proponente conosca l’importo degli stessi oneri
nel momento in cui presenta la domanda; è quindi alla data di presentazione
della domanda che deve essere individuato il momento in cui l’onere deve essere
quantificabile(fattispecie in tema di oneri istruttori nel procedimento unico di
autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di
energia elettrica). (T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 13 aprile 2011 n. 657). Pres.
Cavallari, Est. Viola - E. s.r.l. (avv. Vergine) c. Regione Puglia (n.c.) -
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 11 luglio 2011, n. 1285
DIRITTO DELL’ENERGIA - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Termine di centottanta
giorni - Legge regionale - Procedimento di valutazione di impatto ambientale -
Previsione di un termine superiore - Riconduzione al termine di 180 gg.
All’obbligo di concludere il procedimento entro 180 giorni ex art. 12 del d.lgs.
29 dicembre 2003, n. 387, la Regione deve inderogabilmente uniformarsi, anche
nelle ipotesi in cui il termine di conclusione del connesso ed eventuale
procedimento di valutazione di impatto ambientale risulti pari o superiore (per
espressa previsione di norme regionali): in tal caso, il termine fissato per
l’esperimento della v.i.a. deve essere ricondotto al termine complessivo di 180
giorni stabilito dal d. lgs. n. 387 del 2003, ferma restando l’applicazione di
quanto previsto dall’art. 14-ter, quarto comma, della legge n. 241 del 1990, ove
si dispone che, in caso di persistente inerzia degli organi preposti alla v.i.a.,
la relativa valutazione sia direttamente acquisita in conferenza di servizi.
Pres. Allegretta, Est. Picone - T. s.r.l. (avv.ti Mescia e Mescia) c. Regione
Puglia (n.c.)
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TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 8 luglio 2011, n. 1044
DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Strumenti
urbanistici - Limitazione alla realizzazione nelle zone agricole di rispetto -
Legittimità - Condizioni. La normativa statale (cfr. art. 12, c. 7 d.lgs. n.
387/2007) lascia la potestà ai comuni di disciplinare ragionevolmente
l’ubicazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili, in salvaguardia degli interessi ambientali, purchè non si ponga un
divieto generalizzato e illogico. Ne deriva la legittimità della norma tecnica
di attuazione del piano regolatore comunale la quale, con riferimento alle zone
agricole di rispetto, limita la possibilità di realizzazione di siffatti
impianti ai soli già autorizzati alla data di entrata in vigore dello strumento
urbanistico. Pres. ed Est. Zuballi - S. soc. agr. a r.l. (avv. Cirulli) c.
Comune di Roca S. Giovanni (avv. De Carolis) -
TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. I - 8 luglio 2011, n. 422
DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti fotovoltaici a terra - Previsioni
urbanistiche - Generalizzata preclusione in area agricola - Illegittimità.
Contrasta con la normativa nazionale e comunitaria una generalizzata preclusione
urbanistica di repulsione di impianti fotovoltaici a terra da tutte le aree
agricole classificate in classe I, II e III. Pres. Bianchi, Est. Malanetto -
M.R.C. e altri (avv.ti Vivani, Licci Marini e Pogace) c. Comune di Caluso (avv.
Pipitone Federico), Provincia di Torino (avv.ti Gallo e Bugalla) e Regione
Piemonte (avv. Chesta) -
TAR PIEMONTE, Sez. I - 30 giugno 2011, n. 717
DIRITTO DELL’ENERGIA - Localizzazione di impianti eolici - Regioni -
Imposizione di limitazioni anteriormente all’emanazione delle linee guida
nazionali - Illegittimità. Ai sensi dell’art. 12, del d.lgs, n. 387 del
2003, le Regioni non possono imporre limitazioni, anche solo modali o
quantitative, alla localizzazione degli impianti eolici se prima non sono state
approvate in conferenza unificata le linee guida volte ad assicurare un corretto
inserimento degli impianti nel paesaggio - adottate, con d.m. 10 settembre 2010
- (cfr. Corte cost., 26 marzo 2010, n. 119; 1 aprile 2010, n. 124; 26 novembre
2010, n. 344; 3 marzo 2011, n. 67). Tale criterio vale sia ove l’imposizione di
criteri limitativi sia stata effettuata tramite legge regionale, sia, a maggiore
ragione, ove sia stata effettuata con atti amministrativi generali. Le linee
guida sopravvenute in corso di giudizio non possano assumere rilievo come
parametro di legittimità della delibera di G.R. dell’Umbria n. 985 del 2009, con
cui è stato reso obbligatorio un monitoraggio faunistico ante operam della
durata di almeno dodici mesi delle aree interessate. Pres. Lamberti, Est.
Fantini - APER (avv.ti De Matteis, Tonoletti, e Viola) c. Regione Umbria (avv.ti
Caselli e Manuali)
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TAR UMBRIA, Sez. I - 23 giugno 2011, n. 182
DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti che utilizzano fonti rinnovabili -
Bilanciamento tra esigenze connesse alla produzione di energia e alla tutela del
paesaggio - Linee guida nazionali - Art. 27 l.r. Piemonte n. 18/2010 -
Sospensione dei provvedimenti in corso - Illegittimità costituzionale. Pur
non potendosi trascurare la rilevanza che, in relazione agli impianti che
utilizzano fonti rinnovabili, riveste la tutela dell’ambiente e del paesaggio,
il bilanciamento tra le esigenze connesse alla produzione di energia e gli
interessi ambientali impone una preventiva ponderazione concertata in ossequio
al principio di leale cooperazione, che il l’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003
rimette all’emanazione delle linee guida nazionali. Solo in base alla
formulazione di dette linee guida, ogni Regione potrà adeguare i criteri così
definiti alle specifiche caratteristiche dei rispettivi contesti territoriali,
non essendo nel frattempo consentito porre limiti di edificabilità degli
impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, su determinate zone del
territorio regionale (sentenze nn. 166 e 382 del 2009; nn. 119 e 344 del 2010;
n. 44 del 2011), e nemmeno sospendere le procedure autorizzative per la
realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in
determinate parti del territorio regionale, fino all’approvazione delle linee
guida nazionali (sentenze n. 364 del 2006, n. 382 del 2009, nn. 124 e 168 del
2010). E’ evidente che, prevedendo la sospensione dei procedimenti in corso al
momento della sua entrata in vigore, e di quelli che saranno iniziati in
seguito, l’art. 27 della legge della Regione Piemonte 3 agosto 2010, n. 18 ha
l’effetto di procrastinare per un periodo di tempo indeterminato il rilascio
della relativa autorizzazione, così contravvenendo alla norma di principio (art.
12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003), che, ispirata alle regole della
semplificazione amministrativa e della celerità, e volta a garantire, in modo
uniforme sull’intero territorio nazionale, le regole del procedimento
autorizzativo, fissa in centottanta giorni il termine per la conclusione del
procedimento. Ne deve pertanto essere dichiarata l’illegittimità costituzionale.
Pres. Maddalena, Est. Finocchiaro - Presidente del Consiglio dei Ministri c.
Regione Piemonte
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CORTE COSTITUZIONALE - 15 giugno 2011, n. 192
DIRITTO DELL’ENERGIA - Utilizzo delle fonti rinnovabili - Pubblico interesse
e pubblica utilità - Protocollo di Kyoto. L'utilizzazione delle fonti di
energia rinnovabile è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità, e
le opere relative sono dichiarate indifferibili ed urgenti (art 12, comma 1, del
D.Lgs. 387/2003), anche in considerazione del fatto che la riduzione delle
emissioni di gas ad effetto serra attraverso la ricerca, la promozione, lo
sviluppo e la maggior utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e di
tecnologie avanzate e compatibili con l'ambiente costituisce un impegno
internazionale assunto dall'Italia con la sottoscrizione del cosiddetto
“Protocollo di Kyoto” dell'11 dicembre 1997 (ratificato con legge n. 120 del
2002). Pres. Romeo, Est. Anastasi - N. s.r.l. (avv.ti Saldutti, Starace e Viti)
c. Regione Calabria e altro (avv. Boccucci) -
TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 7 giugno 2011, n. 805
DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti eolici - Attività d’impresa liberalizzata -
Autorizzazione unica - Conferenza di servizi - Partecipazione del Comune -
Interesse alla corretta localizzazione urbanistica. La realizzazione e
gestione di impianti eolici rientra tra le attività di impresa liberalizzate,
che, a scopo di semplificazione burocratica ed in ossequio ai principi
comunitari, viene sottoposta, previa conferenza di servizi, ad un’autorizzazione
unica, che costituisce anche titolo per la costruzione dell'impianto, e, quindi,
è anche sostitutiva del permesso di costruire, poiché il Comune può far valere
il proprio interesse, ambientale ed urbanistico, ad una corretta localizzazione
urbanistica del parco eolico e alla sua conformità edilizia, nell'ambito della
suddetta conferenza di servizi (Cons. Stato, Sez. III° par. 14.10.2008 n. 2849).
Pres. Romeo, Est. Anastasi - N. s.r.l. (avv.ti Saldutti, Starace e Viti) c.
Regione Calabria e altro (avv. Boccucci)
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TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 7 giugno 2011, n. 805
DIRITTO DELL’ENERGIA - “Moratoria eolica” - Contrarietà ai principi di cui alla
dir. 2001/77/CE. La "moratoria eolica” si pone in contrasto con i principi
stabiliti dalla disciplina comunitaria in materia e, in particolare, della già
citata Direttiva 27 settembre 2001, 2001/77/CE, che ha individuato, tra gli
obiettivi che gli Stati membri sono chiamati a conseguire, quello di "ridurre
gli ostacoli normativi all'aumento della produzione di elettricità da fonti
energetiche rinnovabili", quello di "razionalizzare e accelerare le procedure
all'opportuno livello amministrativo", quello di "garantire che le norme siano
oggettive, trasparenti e non discriminatorie e tengano pienamente conto delle
particolarità delle varie tecnologie per le fonti energetiche rinnovabili"
nonché con lo spirito di “favor” per gli impianti di tale tipologia, che
traspare, da tutta la normativa comunitaria ed internazionale in materia. Pres.
Romeo, Est. Anastasi - N. s.r.l. (avv.ti Saldutti, Starace e Viti) c. Regione
Calabria e altro (avv. Boccucci)
-
TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 7 giugno 2011, n. 805
DIRITTO DELL’ENERGIA - Procedimento unico ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 -
Termine di 180 gg. - Principio fondamentale della materia vincolante per le
Regioni. La previsione di un termine massimo di centottanta giorni per la
conclusione del procedimento unico, volto al rilascio di un'autorizzazione unica
(delineato dall'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387), costituisce un principio
fondamentale della materia - in quanto ispirata alle regole della
semplificazione e della celerità amministrativa - vincolante per le Regioni
nella materia di legislazione concorrente di produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia, cui è da ascrivere la realizzazione e
gestione degli impianti di energia da fonte eolica (cfr. Cons. Stato Sez. VI,
22-02-2010, n. 1020). Pres. Romeo, Est. Anastasi - N. s.r.l. (avv.ti Saldutti,
Starace e Viti) c. Regione Calabria e altro (avv. Boccucci) -
TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 7 giugno 2011, n. 805
DIRITTO DELL’ENERGIA - Autorizzazione ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 -
Conferenza di servizi - Mancata partecipazione della Soprintendenza -
Provvedimento negativo in ordine alla compatibilità paesaggistica assunto al di
fuori della conferenza - Illegittimità - Artt. 14-ter, c. 3 bis e 14 quater L.
n. 241/1990. La mancata partecipazione della Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici alla conferenza di servizi convocata per l’esame
dell’istanza di rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003
è circostanza di per sè sufficiente ad inficiare la legittimità del
provvedimento negativo reso - al di fuori della conferenza - dall’organo statale
periferico in ordine alla compatibilità paesaggistica dell’opera proposta (cfr.
TAR Molise nn. 98/2011 e 109/2011, T.A.R. Sicilia Palermo, I, 2 febbraio 2010,
n. 1297 e 20 gennaio 2010, n. 578, nonché C.G.A.R.S. ordinanza 14 ottobre 2009,
n. 1032 e 11 aprile 2008, n. 295). Tale considerazione è avvalorata dal
contenuto degli articoli 14-ter, comma 3-bis, e 14-quater, primo comma, della
legge n. 241 del 1990 nel testo risultante dalle modifiche introdotte con il
Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010. Pres. Zaccardi, Est. Monteferrante - F.
s.r.l. (avv.ti Colalillo e Di Nezza) c. Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e altri (Avv. Stato) -
TAR MOLISE, Sez. I - 1 giugno 2011, n. 314
DIRITTO DELL’ENERGIA - Costruzione ed esercizio degli impianti di energia
elettrica di potenza superiore a 300 MW termici - Autorizzazione unica - L. n.
55/2002 - Intesa con la Regione interessata - Rifiuto - Competenza della Giunta
regionale - Mozione - Atto privo di lesività - Difetto di interesse. La
legge 55/2002 prevede, all’art. 1 che l’autorizzazione unica sia rilasciata
“d’intesa con la regione interessata”. L’eventuale rifiuto regionale dell’intesa
deve essere espresso con provvedimento motivato, che deve specificatamente
tenere conto delle risultanze dell’istruttoria ed esporre in modo chiaro e
dettagliato le ragioni del dissenso dalla proposta ministeriale di intesa. E’
del tutto pacifico che la deliberazione sul punto spetti alla Giunta Regionale
(nella specie, il provvedimento impugnato si configurava come mozione che
invitava l’organo competente ad esprimere il proprio dissenso: poiché la
mozione, pur impegnando l’organo destinatario sotto il profilo della
responsabilità politica, non produce effetti esterni vincolanti, ed è pertanto
un atto privo di lesività, il ricorso è stato ritenuto inammissibile per difetto
di interesse) Pres. Passanisi, Est. Ruiu - A. s.p.a. (avv.ti Mastri e Di Ciommo)
c. Regione Marche (avv.ti Costanzi e De Bellis), Provincia di Ancona (avv.ti
Domizio e Sgrignuoli) e altri (n.c.) -
TAR MARCHE, Sez. I - 28 maggio 2011, n. 431
DIRITTO DELL’ENERGIA - Progetti sottoposti a VIA - L.R. Marche n. 17/2003 -
Pubblicazione per estratto - Contrasto con la disposizione nazionale che prevede
la pubblicazione integrale dell’atto autorizzativo - Art. 14-ter, c. 10 L. n.
241/1990. La modalità di pubblicazione - per estratto - prevista dall’art.
4, comma 2, let. e), della L.R. Marche n. 17/2003, non è adeguata alla
disposizione nazionale (art. 14-ter, comma 10, L. n. 241/1990) che stabilisce
l’obbligo di pubblicazione dei provvedimenti di approvazione dei progetti
sottoposti a VIA; infatti la legge statale prevede la pubblicazione integrale
dell’atto autorizzativo e dell’estratto del parere favorevole in sede di VIA,
mentre la legge regionale prevede solo la pubblicazione di un avviso in cui sono
riportati gli estremi dell’atto e l’oggetto. Pertanto non possono essere
considerati tardivi i ricorsi proposti avverso l’autorizzazione unica ex art. 12
D.Lgs. n. 387/2003, in mancanza della prova del momento in cui i singoli
ricorrenti hanno acquisito la piena conoscenza dell’atto impugnato. Pres. f.f.
Morri, Est. Capitanio - G.T. e altri (avv. Mazzi) c. Regione Marche (avv. De
Bellis) e altri (n.c.)
-
TAR MARCHE, Sez. I - 26 maggio 2011, n. 363
DIRITTO DELL’ENERGIA - P.E.A.R. Marche - Illegittimità nella parte in cui impone
che gli impianti eolici siano collocati in aree con ventosità minima - Criteri
di localizzazione adottati anteriormente all’emanazione delle linee guida
nazionali - Illegittimità. Il P.E.A.R. delle Marche è illegittimo nella
parte in cui impone che le aree nelle quali si intende collocare impianti eolici
abbiano una ventosità minima di 5 m/s. Allo stesso modo è illegittima la
deliberazione di G.R. n. 829/2007, nella parte in cui stabilisce criteri di
localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili, visto che le Regioni non avevano il potere (cfr. sentenze Corte
Cost. nn. 166 e 282 del 2009 e nn. 119 e 168 del 2010) di adottare linee-guida
per l’installazione degli impianti che utilizzano le energie rinnovabili prima
dell’emanazione delle linee-guida statali (approvate, queste ultime, con decreto
del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10/9/2010, entrato in vigore il
3/10/2010. Nella Regione Marche, come è noto, all’attuazione delle linee-guida
statali si è provveduto con deliberazione del C.R. n. 13 del 30/9/2010). Pres.
f.f. Morri, Est. Capitanio - G.T. e altri (avv. Mazzi) c. Regione Marche (avv.
De Bellis) e altri (n.c.) -
TAR MARCHE, Sez. I - 26 maggio 2011, n. 363
DIRITTO DELL’ENERGIA - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Imposizione di servitù -
Violazione del principio di tassatività delle servitù - Esclusione. Poiché
l’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 prevede espressamente che l’autorizzazione
unica ha anche valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed
urgenza delle opere in essa menzionate, non viola il principio di tassatività
l’imposizione della servitù in forza della menzionata norma, che costituisce
peraltro un peso minore per la proprietà rispetto all’espropriazione. (cfr. Sez.
IV del Consiglio di Stato n. 3723/2009) Pres. f.f. Morri, Est. Capitanio - G.T.
e altri (avv. Mazzi) c. Regione Marche (avv. De Bellis) e altri (n.c.) -
TAR MARCHE, Sez. I - 26 maggio 2011, n. 363
DIRITTO DELL’ENERGIA - INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Prevenzione e riduzione
integrata dell’inquinamento - Costruzione e la gestione di impianti
industriali - Autorizzazioni ambientali - Limiti nazionali di emissione di
alcuni inquinanti atmosferici (SO2 e di NOx) - Direttiva 2008/1/CE - Dir.
2001/81/CE. L’art. 9, nn. 1, 3 e 4, della direttiva del Consiglio 24
settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate
dell’inquinamento, nella sua versione originaria, nonché in quella
codificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio
2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate
dell’inquinamento, dev’essere interpretato nel senso che gli Stati membri,
nel rilasciare autorizzazioni ambientali per la costruzione e la gestione di
impianti industriali come quelle di cui trattasi nelle cause principali non
sono obbligati ad inserire tra le condizioni di rilascio di tale
autorizzazione il rispetto dei limiti di emissione nazionali di SO2 e di NOx
stabiliti dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre
2001, 2001/81/CE, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni
inquinanti atmosferici, pur dovendo rispettare l’obbligo derivante da detta
direttiva di adottare o di prevedere, nell’ambito di programmi nazionali,
politiche e misure adeguate e coerenti atte a ridurre complessivamente le
emissioni, in particolare di tali inquinanti, a quantitativi che non
superino i limiti indicati nell’allegato I di tale direttiva entro il 2010.
Domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art.
234 CE, dal Raad van State (Paesi Bassi).
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. I,
26/05/2011, Procedimenti riuniti da C-165/09 a C-167/09
DIRITTO DELL’ENERGIA - Autorizzazione per la costruzione e la gestione di
una centrale elettrica - Direttiva 2001/81/CE - Emissione inquinanti
atmosferici - Limiti nazionali - Potere degli Stati membri durante il
periodo transitorio - Effetto diretto - Ambiente - Direttiva 2008/1/CE.
Nel periodo transitorio dal 27 novembre 2002 al 31 dicembre 2010, previsto
all’art. 4 della direttiva 2001/81: - gli artt. 4, n. 3, TUE e 288, n. 3,
TFUE, nonché la direttiva 2001/81 impongono agli Stati membri di astenersi
dall’adottare misure che possano compromettere seriamente la realizzazione
del risultato prescritto da tale direttiva; - l’adozione da parte degli
Stati membri di una misura specifica relativa ad una sola fonte di SO2 e di
NOx non appare, di per sé sola, capace di compromettere seriamente il
conseguimento del risultato prescritto dalla direttiva 2001/81. Spetta al
giudice nazionale verificare se tale condizione ricorra per ciascuna delle
decisioni di rilascio di un’autorizzazione ambientale per la costruzione e
la gestione di un impianto industriale, quali quelle controverse nelle cause
principali; - l’art. 288, n. 3, TFUE e gli artt. 6, 7, nn. 1 e 2, nonché 8,
nn. 1 e 2, della direttiva 2001/81 impongono agli Stati membri, da un lato,
di elaborare, aggiornare e modificare, se necessario, programmi per la
progressiva riduzione delle emissioni nazionali di SO2 e di NOx, che essi
devono mettere a disposizione della popolazione e delle organizzazioni
interessate mediante informazioni chiare, comprensibili e facilmente
accessibili, e comunicare alla Commissione europea nei termini prescritti,
e, dall’altro, di elaborare ed aggiornare annualmente gli inventari
nazionali di dette emissioni, nonché le proiezioni nazionali per il 2010,
che essi devono comunicare, nei termini prescritti, alla Commissione europea
e all’Agenzia europea dell’ambiente; - l’art. 288, n. 3, TFUE e la stessa
direttiva 2001/81 non impongono agli Stati membri né di rifiutare o limitare
il rilascio di autorizzazioni ambientali per la costruzione e la gestione di
impianti industriali, come quelle controverse nelle cause principali, né di
adottare misure di compensazione specifiche per ciascuna autorizzazione del
genere che venga rilasciata, e ciò nemmeno in caso di superamento potenziale
o effettivo dei limiti di emissione nazionali di SO2 e di NOx. 3) L’art. 4
della direttiva 2001/81 non è incondizionato e sufficientemente preciso da
poter essere invocato dai singoli dinanzi ai giudici nazionali prima del 31
dicembre 2010. Infine, l’art. 6 della direttiva 2001/81 attribuisce ai
singoli direttamente interessati diritti che possono essere invocati dinanzi
ai giudici nazionali per pretendere che, nel periodo transitorio dal 27
novembre 2002 al 31 dicembre 2010, gli Stati membri adottino o prevedano,
nell’ambito di programmi nazionali, politiche e misure, adeguate e coerenti,
atte a ridurre, complessivamente, le emissioni degli inquinanti indicati in
modo da conformarsi ai limiti nazionali previsti nell’allegato I di detta
direttiva entro il 2010, e mettano i programmi elaborati a tal fine a
disposizione della popolazione e delle organizzazioni interessate mediante
informazioni chiare, comprensibili e facilmente accessibili. Domande di
pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal
Raad van State (Paesi Bassi).
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. I, 26/05/2011,
Procedimenti riuniti da C-165/09 a C-167/09
DIRITTO DELL’ENERGIA - Centrali alimentate a carbone - Parco del Delta del Po
- Art. 30 L.r. veneto n. 30/1997 - Criterio di preferenza per le centrali
alimentate a gas metano - Coordinamento esegetico con l’art. 5-bis del D.L. n.
5/2009 - Valutazione comparativa tra l’impatto delle differenti tipologie di
centrale. In difetto, allo stato, di un principio di legislazione statale
che imponga la realizzazione delle centrali elettriche alimentate a carbone
senza lasciare margini all’intervento legislativo regionale, e nella perdurante
vigenza di una legge regionale volta ad introdurre, per il contesto territoriale
del Parco del Delta del Po, un criterio di preferenza delle centrali elettriche
alimentate a gas metano, salve fonti di alimentazione con minore o pari impatto
ambientale, il coordinamento esegetico delle due fonti normative (Art. 5-bis
D.L. n. 5/2009 e art. 30, l.r. Veneto 8 settembre 1997, n. 36) impone una
esplicitazione delle ragioni sottese alla valutazione comparativa tra l’impatto
ambientale proprio della centrale a carbone che si intende realizzare e
l’impatto correlato alla realizzazione e al funzionamento di centrale a gas
metano; presuppone, più nel dettaglio, che all’esito di tale comparazione,
l’autorità amministrativa competente abbia responsabilmente concluso per il
minore o quanto meno equivalente impatto ambientale della centrale a carbone. La
suddetta comparazione, lungi dal poter essere rimessa al soggetto che propone il
progetto, deve essere adeguatamente svolta dall’Amministrazione pubblica,
nell’esercizio della discrezionalità tecnica che le compete. Pres. ff. De
Nictolis, Est. Garofoli - Associazione A. e altri (avv.ti Ceruti e Petretti) c.
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e altri (Avv.
Stato ) e Regione Veneto (avv.ti Ligabue, Manzi e Mio) - (Riforma T.A.R. LAZIO,
Roma , SEz. II, n. 32824/2010 -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 23 maggio 2011, n. 3107
DIRITTO DELL’ENERGIA - Centrali alimentate a carbone - Parco del Delta del Po -
Art. 30 L.r. veneto n. 30/1997 - Modifica ex aL.r. n. 18/1999 -Centrali a gas -
Valutazione di pari o minore impatto ambientale. Se è vero che l’ art. 30,
l.r. Veneto 8 settembre 1997, n. 36, nella formulazione successiva alla novella
di cui alla l.r. 26 febbraio 1999 n. 18, non prevede più l’obbligo
dell’alimentazione a gas metano o con altre fonti alternative non inquinanti
limitandosi a prescrivere che nell'ambito dell'intero territorio dei comuni
interessati dal Parco del Delta del Po “gli impianti di produzione di energia
elettrica dovranno essere alimentati a gas metano o da altre fonti alternative
di pari o minore impatto ambientale”, non è men vero, tuttavia, che la
valutazione di “pari o minore impatto ambientale” dell’impianto a carbone
rispetto all’impianto alimentato a gas debba essere svolta dall’amministrazione
in modo analitico, tenendo senz’altro anche conto dell’attitudine inquinante che
le centrali a confronto presentano sotto i diversi aspetti che vengono in
rilievo. Pres. ff. De Nictolis, Est. Garofoli - Associazione A. e altri (avv.ti
Ceruti e Petretti) c. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e altri (Avv. Stato ) e Regione Veneto (avv.ti Ligabue, Manzi e Mio) -
(Riforma T.A.R. LAZIO, Roma , SEz. II, n. 32824/2010 -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 23 maggio 2011, n. 3107
DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti fotovoltaici - Disciplina urbanistica comunale - Indifferenziato divieto di installazione - Illegittimità - Autorizzazione ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Valenza di variante urbanistica. Il corretto fine e onere di tutelare il paesaggio non può tradursi in un indifferenziato o generalizzato divieto di installazione di impianti fotovoltaici nella quasi totalità delle aree agricole del Comune e prescindendo da peculiarità specifiche delle aree, poiché tali impianti sono comunque oggetto di particolari discipline incentivate a più livelli. Ne deriva la correttezza della scelta della Provincia, amministrazione procedente, di disattendere la disciplina urbanistica comunale che produca un simile risultato, invocando anche la specifica valenza di variante urbanistica del procedimento di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003. Pres. Bianchi, Est. Malanetto - Comune di Ceva (avv. Sarzotti) c. Provincia di Cuneo (avv.ti Bramard, e Gammaidoni), ANAS s.p.a. (Avv. Stato) e altro (n.c.) - TAR PIEMONTE, Torino, Sez. I - 4 maggio 2011, n. 451
DIRITTO DELL’ENERGIA - VIA - Procedimento di autorizzazione unica ex art- 12 d.lgs. n. 387/2003 - Giudizio conclusivo di VIA - Autonoma impugnabilità - Esclusione - Direttiva 77/01/CE, art. 7 - L.r. Umbria n. 11/98. Nel procedimento dell’art. 12, D.Lgs. n. 387/2003, il giudizio conclusivo di VIA non configura un atto impugnabile in via autonoma: ciò si evince anzitutto dal “rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico” di cui è menzione nel comma terzo a proposito dell’autorizzazione unica, la cui conformità alle garanzie ambientali e paesaggistiche deve essere assicurata dall’autorità preposta al rilascio senza particolari modalità procedimentali. La previsione di un autonomo sub procedimento si porrebbe, poi, in aperta contraddizione con la semplificazione ed accelerazione della disciplina interna, imposte agli Stati membri dall’art. 7 della direttiva 77/01/CE, diretta a “ridurre gli ostacoli normativi e di altro tipo all'aumento della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili … e razionalizzare ed accelerare le procedure all'opportuno livello amministrativo” di cui la disposizione in esame costituisce attuazione. L’introduzione di un atto impugnabile all’interno del procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica, sarebbe perciò difforme dall’obiettivo comunitario, perché, oltre a costituire uno iato nel quadro procedimentale, sarebbe suscettibile a paralizzare il rilascio dall’atto finale sino all’esito dell’eventuale ricorso, così frustrando gli obiettivi di semplificazione e velocizzazione imposti dalla Comunità. In conformità ai suesposti principi deve anche essere interpretato l’art. 7 della legge regionale Umbria n. 11 del 9 aprile 1998, laddove qualifica mero “giudizio motivato” la valutazione di compatibilità ambientale, confermando la natura endoprocedimentale della determinazione assunta dalla conferenza di VIA di competenza della Regione. Pres. ed Est. Lamberti - Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali e altri (Avv. Stato) c. Comune di S. Giustino (avv. Calzoni), Regione Umbria (avv.ti Iannotti e Manuali) e altro (n.c.) - TAR UMBRIA, Sez. I - 3 maggio 2011, n. 124
DIRITTO DELL’ENERGIA - Istanza di autorizzazione unica - Oneri istruttori - L. n. 62/2005, art. 4 - Criteri della predeterminatezza e della pubblicità - Momento in cui gli oneri devono essere quantificabili - Presentazione della domanda. La L. 18 aprile 2005 n. 62, all’art. 4, stabilisce che gli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici nell'attuazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati secondo tariffe “predeterminate e pubbliche”. La ratio della norma che prevede la predeterminazione del costo degli oneri istruttori è quella di assicurare che il soggetto proponente conosca l’importo degli stessi oneri nel momento in cui presenta la domanda ; è quindi alla data di presentazione della domanda che deve essere individuato il momento in cui l’onere deve essere quantificabile. In caso contrario, gli oneri istruttori non potrebbero essere quantificati dai soggetti che attivano la procedura, impedendo così agli stessi di formare un piano economico consapevole (fattispecie relativa alla domanda di Autorizzazione Unica alla regione Puglia per la costruzione e l’esercizio dell’impianto fotovoltaico). Pres. Cavalleri, Est. Lattanzi - S. s.r.l. (avv. Vergine) c. Regione Puglia (avv.ti Colelli e Triggiani) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 13 aprile 2011, n. 657
DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Art. 12
d.lgs. n. 387/2003 - Procedimento autorizzatorio - Regione - Indicazione di aree
e siti non idonei all’installazione - Linee guida da adottarsi in Conferenza
unificata. L’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, nel dettare la disciplina del
procedimento autorizzatorio per la realizzazione degli impianti alimentati da
fonti rinnovabili, da un lato riconosce a detti impianti carattere di pubblica
utilità, indifferibilità ed urgenza (co. 1 ) e conferisce all’autorità
procedente - la Regione, ovvero la Provincia da questa delegata - il potere di
rilasciare l’autorizzazione in variante agli strumenti urbanistici vigenti (co.
3); ma, per altro verso, non trascura di garantire il corretto inserimento degli
impianti nell’ambiente, rimettendo a linee-guida da adottarsi in Conferenza
unificata l’approvazione dei criteri in applicazione dei quali consentire alle
Regioni di indicare di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche
tipologie di impianti (cfr., fra le altre, Corte Cost. 26 marzo 2010, n. 119; 6
novembre 2009, n. 282; 29 maggio 2009, n. 166). Pres. Nicolosi, Est. Grauso -
M.B. (avv.ti Bitto e Gabrielli) c. Regione Toscana (avv. Ciari), Comune di
Castelnuovo Val di Cecina (avv. Viciconte) e altri (n.c.) -
TAR TOSCANA, Sez. II, 7 aprile 2011, n. 629
DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti di produzione da fonti rinnovabili - Normativa
statale - Mancata previsione di limitazioni specifiche o di divieti inderogabili
- Legislatore regionale - Autonoma localizzazione dei siti inidonei -
Preclusione - Enti locali - Previsione di limitazioni attraverso la
pianificazione urbanistica - Illegittimità. In presenza di una normativa
statale che non contempla alcuna limitazione specifica alla localizzazione degli
impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, né pone
divieti inderogabili, ma rinvia all’adozione di criteri comuni per tutto il
territorio nazionale, è negata al legislatore regionale la possibilità di
provvedere autonomamente alla localizzazione dei siti inidonei all’installazione
di specifiche tipologie di impianti, a maggior ragione sembra doversi escludere
che risultati analoghi possano venire perseguiti dagli enti locali in sede di
pianificazione urbanistica, con conseguente illegittimità - per contrasto non
solo con l’art. 12 D.Lgs. n. 387/2003, ma con gli stessi principi costituzionali
che governano l’allocazione della funzioni normative e amministrative - degli
atti di normazione secondaria che ponessero in ambito comunale limitazioni
sconosciute alla legge statale. Pres. Nicolosi, Est. Grauso - M.B. (avv.ti Bitto
e Gabrielli) c. Regione Toscana (avv. Ciari), Comune di Castelnuovo Val di
Cecina (avv. Viciconte) e altri (n.c.) -
TAR TOSCANA, Sez. II, 7 aprile 2011, n. 629
DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti di produzione da fonti rinnovabili - Disciplina
urbanistica - Favor per la diffusione di energie alternative - Capovolgimento
del rapporto tra pianificazione e variante. Ma se anche, in astratto, si
volesse ipotizzare la facoltà del Comune di individuare per regolamento zone
sottratte e zone destinate all’installazione di impianti energetici alimentati
da fonti rinnovabili, come pure in passato la giurisprudenza ha fatto (per tutte
cfr. T.A.R. Umbria, 15 giugno 2007, n. 518), nondimeno il diniego frapposto
dalla Provincia sulla sola base del divieto posto dallo strumento urbanistico
dovrebbe reputarsi illegittimo, in difetto di specifica motivazione circa il
mancato esercizio dei poteri di variante urbanistica previsti dall’art. 12
D.Lgs. n. 387/2003, a conferma del fatto che la disciplina urbanistica
rappresenta un ostacolo per definizione non insormontabile alla realizzazione
degli impianti in questione: non potrebbe, infatti, trovare applicazione il
tradizionale indirizzo interpretativo secondo cui il diniego di variante
urbanistica non richiede un apparato motivazionale particolarmente pregnante,
giacché il chiaro favore per la diffusione delle energie alternative impone di
capovolgere i termini del rapporto fra regola (pianificazione urbanistica
vigente) ed eccezione (variante), nel senso che - a fronte dell’istanza volta ad
ottenere il titolo per l’installazione di un impianto di produzione di energia
“pulita”, e degli incentivi all’uopo apprestati dal legislatore - non è il
sovvertimento della regola, ma la sua conservazione, a dover essere
appropriatamente giustificata dall’amministrazione. Pres. Nicolosi, Est. Grauso
- M.B. (avv.ti Bitto e Gabrielli) c. Regione Toscana (avv. Ciari), Comune di
Castelnuovo Val di Cecina (avv. Viciconte) e altri (n.c.) -
TAR TOSCANA, Sez. II, 7 aprile 2011, n. 629
DIRITTO DELL’ENERGIA - D.Lgs. n. 22/2010 - Gestione e utilizzazione delle
risorse geotermiche - Valore di riforma economico-sociale - Regioni e Province
autonome - Osservanza - Obbligo. Le disposizioni del d.lgs n. 22 del 2010,
le quali hanno ad oggetto la gestione e l’utilizzazione delle risorse
geotermiche, disciplinandone la ricerca, la coltivazione ed il loro inserimento
nel piano energetico nazionale, hanno valore di “riforma economico-sociale” di
rilevante importanza e, indipendentemente dal problema delle situazioni
dominicali, debbono essere osservate anche dalle Regioni a statuto speciale e
dalle Province autonome, titolari di competenze primarie in tema di “miniere”.
Dette disposizioni, inoltre, che perseguono l’unica ratio di ottenere energia
rinnovabile e senza inquinamento, derivano dall’esercizio da parte dello Stato
delle competenze esclusive in materia ambientale, in necessario concorso con le
competenze in materia di energia, sicché, anche sotto questo profilo, esse sono
in grado di imporsi all’osservanza da parte delle Regioni e delle Province
autonome, le quali sono sprovviste di competenze legislative primarie in materia
di tutela dell’ambiente. Pres. De Siervo, est. Maddalena - Ricorso promosso
dalla Provincia Autonoma di Bolzano -
CORTE COSTITUZIONALE - 7 aprile 2011, n. 112
DIRITTO DELL’ENERGIA - Risorse geotermiche - Provincia autonoma di Bolzano -
Canoni relativi ai permessi di ricerca e concessioni geotermiche - Art. 1, c. 6
, d.lgs. n. 22/2010 - Illegittimità costituzionale nella parte in cui non
prevede l’inapplicabilità della disciplina alla Provincia di Bolzano. La
Provincia di Bolzano è tenuta ad osservare le norme statali costituenti riforme
economico-sociali per quegli aspetti che riguardano la gestione e la migliore
utilizzazione delle risorse geotermiche, siano esse di alta, media o bassa
entalpia, mentre mantiene tutti i suoi diritti per quanto concerne gli aspetti
economici. In altre termini, spettano alla Provincia i canoni relativi ai
permessi di ricerca ed alle concessioni delle risorse geotermiche. Ne deriva che
il comma 6 dell’art. 1 del d.lgs n. 22 del 2010, deve essere dichiarato
costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che la
disposizione relativa all’appartenenza delle risorse geotermiche ad alta
entalpia al patrimonio indisponibile dello Stato non si applica alla Provincia
di Bolzano. Pres. De Siervo, est. Maddalena - Ricorso promosso dalla Provincia
Autonoma di Bolzano
-
CORTE COSTITUZIONALE - 7 aprile 2011, n. 112
DIRITTO DELL’ENERGIA - PIEAR Regione Basilicata - L.r. n. 1/2010 - Impianti
eolici - Innalzamento della soglia di potenza al di sotto della quale è
consentito ricorrere a procedure semplificate - Illegittimità costituzionale -
Tabella A allegata al d.lgs. n. 387/2003. Il nuovo testo dell’Allegato A del
Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR), che è parte
integrante della legge della Regione Basilicata del 2010, n. 1, al paragrafo
1.2.2.1., terzo capoverso, come riformulato dal paragrafo i) dell’art. 3, comma
1, della legge regionale n. 21 del 2010, stabilisce che gli impianti per la
produzione di energia elettrica di microgenerazione da fonte eolica di potenza
superiore a 200 kW ed inferiore ad 1 MW ovunque ubicati, proposti dallo stesso
soggetto, sia egli persona fisica o giuridica, e/o dallo stesso proprietario dei
suoli di ubicazione dell’impianto, possono essere «costruiti ed eserciti con la
DIA», a condizione che siano posti ad una distanza non inferiore a 500 metri in
linea d’aria. L’aumento della soglia di potenza per la quale, innalzando la
capacità, dai limiti ben più contenuti di cui alla tabella A allegata al d.lgs.
n. 387 del 2003, la costruzione dell’impianto risulta subordinata a procedure
semplificate, comporta l’illegittimità della norma regionale, posto che maggiori
soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione,
per i quali si proceda con diversa disciplina, possono essere individuate solo
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la
Conferenza unificata, senza che la Regione possa provvedervi autonomamente
(sentenze nn. 194, 124 e 119 del 2010). Pres. De Siervo, Est. Finocchiaro -
Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Basilicata -
CORTE COSTITUZIONALE - 1 aprile 2011, n. 107
DIRITTO DELL’ENERGIA - PIEAR Regione Basilicata - L.r. n. 1/2010 - Impianti
fotovoltaici - Innalzamento della soglia di potenza al di sotto della quale è
consentito ricorrere a procedure semplificate - Illegittimità costituzionale -
Tabella A allegata al d.lgs. n. 387/2003. Il nuovo testo del paragrafo
2.2.2. (quinto capoverso) dell’Allegato A del PIEAR, come riformulato dal
paragrafo iii) dell’art. 3, comma 1, della legge regionale della Basilicata n.
21 del 2010, stabilisce che gli impianti fotovoltaici non integrati per la
produzione di energia elettrica di microgenerazione di potenza superiore a 200
kW ed inferiore ad 1 MW, ovunque ubicati, proposti dallo stesso soggetto, sia
egli persona fisica o giuridica, e/o dallo stesso proprietario dei suoli di
ubicazione dell’impianto, possono essere «costruiti ed eserciti con la DIA»,
anch’essi a condizione che siano posti ad una distanza non inferiore a 500 metri
in linea d’aria. La norma regionale, prevedendo una soglia superiore a quella
stabilita dalla legge statale per tali tipi di impianti di produzione di energia
elettrica da fonte rinnovabile (20 kW), si pone in contrasto con l’art. 12 del
d.lgs. n. 387 del 2009, che contiene la normativa statale di principio in
materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia». Ne
va, pertanto, dichiarata l’illegittimità costituzionale. Pres. De Siervo, Est.
Finocchiaro - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Basilicata -
CORTE COSTITUZIONALE - 1 aprile 2011, n. 107
DIRITTO DELL’ENERGIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Impianti da fonti
rinnovabili - Tutela costituzionale del paesaggio - Libertà economica -
Funzionalizzazione alla salvaguardia delle bellezze naturali. La costruzione
e l’esercizio di impianti da fonti rinnovabili - soggetta ad autorizzazione
unica regionale - deve rispettare le normative vigenti in materia di tutela
dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, a tenore
dell’art. 12 comma terzo del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 (cfr.: Corte Cost.,
26.3.2010 n. 119).. Mentre la tutela costituzionale del paesaggio e dei beni
culturali è infatti incondizionata e assoluta, la garanzia della libertà
economica è subordinata alla sua <<funzione sociale>>, rientrando nella generale
accezione della funzionalizzazione anche la salvaguardia delle bellezze
naturali, del patrimonio pubblico e dei beni destinati alla fruizione
collettiva. (Cons. Stato V, 12.6.2009 n. 3770; Corte Cost. 22.5.2009 n. 162).
Ciò, tuttavia, non comporta che non debba tenersi conto l’utilità economica
delle opere progettate, secondo quanto previsto dell’art. 152 del D.Lgs. 22
gennaio 2004 n. 42. Pres. Zaccardi, Est. Ciliberti - E. s.r.l. (avv. ti Bassi e
Guida) c. Regione Molise e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.) -
TAR MOLISE, Sez. I - 8 marzo 2011, n. 99
DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili -
Interesse paesaggistico e interesse ambientale - Possibile conflitto -
Valutazione comparativa in concreto. E’ vero che la riduzione delle
emissioni nocive attraverso l’utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili
costituisce oggetto di impegni internazionali assunti dallo Stato italiano (come
il Protocollo di Kyoto), ma è altresì vero che pure la salvaguardia del
paesaggio costituisce oggetto di impegni internazionali (come la Convenzione
europea del paesaggio). Pertanto, alla concezione totalizzante dell’interesse
paesaggistico non può sostituirsi una concezione totalizzante dell’interesse
ambientale, che ne postuli la tutela a ogni costo mediante lo sviluppo di
impianti di energia alternativa, che abbiano un grave e irreversibile impatto
paesaggistico. In altri termini, il conflitto tra tutela del paesaggio e tutela
dell’ambiente e della salute non può essere risolto in forza di una nuova
aprioristica gerarchia che inverta la scala dei valori, ma deve essere operato
in concreto mediante una ponderazione comparativa di tutti gli interessi
coinvolti, potendosi configurare una preminenza valoriale a favore del
paesaggio, o tutt’al più un’equivalenza ponderata tra il paesaggio, l’ambiente e
il diritto d’intrapresa economica (cfr.: T.A.R. Molise I, 8.4.2009 n. 115).
Pres. Zaccardi, Est. Ciliberti - E. s.r.l. (avv. ti Bassi e Guida) c. Regione
Molise e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.) -
TAR MOLISE, Sez. I - 8 marzo 2011, n. 99
DIRITTO DELL’ENERGIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Autorità tutoria -
Comparazione con gli interessi economici - Necessità - Esclusione. Se è vero
che i conflitti tra tutela del paesaggio e tutela dell’ambiente (e
indirettamente della salute) che si possono innescare nello sviluppo di fonti di
energia alternativa, in caso di grave e irreversibile impatto paesaggistico,
possono e devono essere risolti in concreto, attraverso una ponderazione
comparativa tra tutti gli interessi coinvolti, e ciò deve avvenire all’interno
della conferenza di servizi - non già nell’esercizio unilaterale dei vari poteri
pubblici implicati - nondimeno, all’autorità tutoria non compete - neppure in
virtù dei princìpi generali della normativa sul procedimento amministrativo, né
dell’ art. 152 del D.Lgs. n. 42 del 2004 - di comparare e ponderare, nel
procedimento, gli interessi tutelati con gli altri interessi economici e di
salvaguardia ambientale, intrinseci alle politiche di promozione delle energie
da fonti alternative, atteso che detta comparazione avviene in un momento e
nell’esercizio di un potere diverso, in sede di conferenza di servizi regionale
(cfr.: Corte Cost. 6.11.2009 n. 282). Pres. Zaccardi, Est. Ciliberti - E. s.r.l.
(avv. ti Bassi e Guida) c. Regione Molise e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.)
-
TAR MOLISE, Sez. I - 8 marzo 2011, n. 99
DIRITTO DELL’ENERGIA - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Autorizzazione unica -
Conferenza di servizi - Mancata indizione o mancata partecipazione -
Illegittimità dell’autorizzazione. L’art. 12 del d. lgs. 387 del 2003
prevede che l’autorizzazione unica debba essere rilasciata a seguito di
procedimento unico articolato secondo il modulo della conferenza di servizi. Si
tratta di conferenza di servizi obbligatoria atteso che ai sensi del comma 3
deve essere necessariamente convocata dalla regione entro trenta giorni dal
ricevimento della domanda di autorizzazione ed alla stessa, ai sensi del
successivo comma 4, “partecipano tutte le Amministrazioni interessate”. La
mancata indizione della conferenza di servizi o la mancata partecipazione di
amministrazioni titolari per legge di una competenza primaria, non può che
comportare la illegittimità dell’autorizzazione unica in quanto ne risulta
frustrata la finalità del legislatore di favorire la composizione degli
interessi antagonisti attraverso la predisposizione di una sede unitaria di
confronto reputata come la più idonea a superare eventuali ragioni di dissenso o
di contrasto (cfr. T.A.R. Sicilia Palermo, I, 2 febbraio 2010, n. 1297 e 20
gennaio 2010, n. 578 nonché C.G.A.R.S. ordinanza 14 ottobre 2009, n. 1032 e 11
aprile 2008, n. 295). Pres. Zaccardi, Est. Monteferrante - Ministero per i Beni
e le Attività Culturali e altro (Avv. Stato) c. Comune di Pietrabbondante (avv.
Colalillo), I. s.r.l. (avv.ti Conte e Di Nezza) e altri (n.c.) -
TAR MOLISE, Sez. I - 8 marzo 2011, n. 98
DIRITTO DELL’ENERGIA - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Autorizzazione unica -
Parere espresso dalla sovrintendenza al di fuori della conferenza di servizi -
Incompetenza assoluta. In tema di autorizzazioni unica ex art. 12 d.lgs. n.
387/2003, il parere espresso dalla Soprintendenza al di fuori della conferenza
di servizi è illegittimo per incompetenza assoluta alla stregua di atto adottato
da un’autorità amministrativa priva di potere in materia (cfr. T.A.R. Sicilia
Palermo, I, 2 febbraio 2010, n. 1297 e 20 gennaio 2010, n. 578 nonché C.G.A.R.S.
ordinanza 14 ottobre 2009, n. 1032 e 11 aprile 2008, n. 295) Pres. Zaccardi,
Est. Monteferrante - Ministero per i Beni e le Attività Culturali e altro (Avv.
Stato) c. Comune di Pietrabbondante (avv. Colalillo), I. s.r.l. (avv.ti Conte e
Di Nezza) e altri (n.c.) -
TAR MOLISE, Sez. I - 8 marzo 2011, n. 98
DIRITTO DELL’ENERGIA - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Finalità di accelerazione
e semplificazione - Procedimento autorizzatorio - Conduzione nel rispetto della
disciplina statale - Obbligo. Le evidenti finalità di semplificazione e
accelerazione dell’art. 12, quarto comma, del decreto legislativo 29 dicembre
2003 n. 387, sono state sottolineate anche dalla Corte costituzionale, che,
nella sentenza 9 novembre 2006 n. 364, ha qualificato tale termine come
principio fondamentale in materia di “produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell’energia”. Deve pertanto affermarsi l'obbligo dell'Amministrazione
di condurre il procedimento nel rispetto della disciplina statale, che é
espressione dei principi di economicità, di efficacia, di pubblicità e di
trasparenza dell'azione amministrativa, nonché dei principi dell'ordinamento
comunitario. Pres. Allegretta, Est. Adamo - S. s.r.l. (avv. Profeta) c. Regione
Puglia (n.c.) -
TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 3 marzo 2011, n. 366
DIRITTO DELL’ENERGIA - Art. 54, c. 1 l.r. Basilicata n. 42/2009 - Impianti di
energia da fonti rinnovabili - Installazione - Moratoria - Ingiustificata
posizione di vantaggio per i soggetti pubblici - Distorsione nell’accesso al
mercato - Illegittimità costituzionale. L’ art. 54, comma 1, della legge
reg. Basilicata n. 42 del 2009 prolunga in modo implicito e irragionevole la
moratoria generalizzata relativamente all’installazione di impianti di energia
alimentati da fonti rinnovabili, senza alcuna plausibile giustificazione al
riguardo. In più, la disposizione autorizza eccezionalmente l’installazione, su
terreni di proprietà pubblica, di impianti fotovoltaici, sotto la responsabilità
di soggetti pubblici che operano nel settore - in mancanza di vincoli di sorta
circa la destinazione della produzione - esclusivamente a fini di profitto. Tale
previsione derogatoria non solo è direttamente lesiva dell’art. 3 Cost., ma
introduce un elemento di forte distorsione nell’accesso al mercato delle fonti
rinnovabili, assegnando ai soggetti pubblici una indebita e ingiustificata
posizione di vantaggio. In tal modo la norma regionale frustra l’esigenza di
consentire la piena apertura del mercato nel settore delle energie rinnovabili a
tutti gli operatori economici (sentenza n. 314 del 2009). Ne risulta, così,
pregiudicata la tutela della concorrenza, che appartiene alla competenza
esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.,
a ulteriore presidio della libertà d’iniziativa economica garantita dall’art. 41
Cost. Deve, allora, esserne dichiarata l’illegittimità costituzionale. Pres. De
Siervo, Est. Mazzella - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione
Basilicata.
CORTE COSTITUZIONALE - 3 marzo 2011, n. 67
DIRITTO DELL’ENERGIA - Art. 54 c. 2 l.r. Basilicata n. 42/2009 - Terreni
destinati all’insediamento di impianti di energia da fonti alternative - Regime
vincolistico -Contrasto con l’art. 12, c. 10 d.lgs. n. 387/2003 - Linee guida
nazionali - Contrasto con il principio di leale collaborazione - Illegittimità
costituzionale. L’art. 54, comma 2, della legge reg. Basilicata n. 42 del
2009, nel quadro di una disciplina dettata dalla Regione Basilicata in materia
di costruzione e gestione degli impianti, infrastrutture ed opere connesse in
zone agricole, prevede fasce di rispetto e svariate restrizioni sui terreni
destinati all’insediamento di impianti alimentati da fonti di energia
alternativa. Tale regime vincolistico, però, è completamente avulso dalle linee
guida nazionali previste dall’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, in
violazione della tutela dell’ambiente riservata allo Stato dall’art. 117,
secondo comma, lettera s), Cost. Il menzionato art. 12, c. 10, è espressione
della competenza statale in materia di tutela dell’ambiente. Sicché, non è
conforme a Costituzione l’adozione da parte delle Regioni, nelle more
dell’approvazione delle linee guida previste dall’art. 12, di una normativa tale
da produrre l’«impossibilità di realizzare impianti alimentati da energie
rinnovabili in un determinato territorio (…), dal momento che l’emanazione delle
linee guida nazionali per il corretto inserimento nel paesaggio di tali impianti
è da ritenersi espressione della competenza statale di natura esclusiva in
materia di tutela dell’ambiente» (sentenza n. 119 del 2010). Anche sotto il
profilo dell’art. 117, terzo comma, Cost., peraltro, l’individuazione, da parte
della norma regionale impugnata, di aree territoriali interdette
all’installazione di impianti eolici e fotovoltaici contrasta con il principio
fondamentale fissato dall’art. 12, che prevede espressamente l’intervento della
legislazione regionale soltanto «in attuazione» delle linee guida nazionali,
mentre queste, alla data di entrata in vigore della legge impugnata, non erano
state ancora emanate. Avendo ignorato l’esigenza di ponderazione concertata
degli interessi rilevanti in questo ambito, la Regione si è posta in contrasto
con il principio di leale collaborazione (sentenze nn. 168 e 119 del 2010 nonché
n. 282 del 2009). Deve, quindi, essere dichiarata l’illegittimità costituzionale
dell’art. 54, comma 2, della legge reg. Basilicata n. 42 del 2009. Pres. De
Siervo, Est. Mazzella - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione
Basilicata.
CORTE COSTITUZIONALE - 3/03/2011, n. 67
DIRITTO DELL’ENERGIA - VIA - Art. 7, c. 1, lett. c) l.r. Basilicata n. 1/2010
- Deroga all’obbligo di VIA per alcune tipologie di progetti - Contrasto con
l’Allegato III al d.lgs. n. 152/2006 - Illegittimità costituzionale. Va
dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. l’art. 7, comma 1, lettera
c), della legge reg. Basilicata n. 1 del 2010, laddove, modificando l’Allegato A
della legge reg. Basilicata n. 47 del 1998 circa la valutazione d’impatto
ambientale in relazione ad alcune tipologie di progetti che devono essere ad
essa sottoposti, aggiunge il seguente punto: «25. Progetti relativi ad impianti
di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza
installata superiore ad 1 MW. Soglia in aree naturali protette 0,5 MW.». Mentre
la legge regionale impugnata consente infatti l’installazione di impianti al di
sotto delle soglie stabilite anche in mancanza di valutazione d’impatto
ambientale, l’ Allegato III al d.lgs. n. 152 del 2006 ricomprende testualmente
sub lettera c-bis), senza alcuna esclusione “sotto soglia”, l’intera categoria
degli «Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, sulla terraferma,
con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del
rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali». Sicché, la
normativa statale contenuta nella lettera c-bis), dell’Allegato III alla Parte
II del d.lgs. n. 152 del 2006, prescrive inderogabilmente la procedura di
valutazione d’impatto ambientale per tutti gli interventi, pur se inferiori ai
limiti previsti a livello regionale. Se, quindi, l’obbligo di sottoporre
qualunque progetto alla procedura di valutazione d’impatto ambientale attiene al
valore della tutela ambientale (sentenza n. 127 del 2010), la norma regionale
impugnata, nel sottrarvi la tipologia degli impianti “sotto soglia”, è invasiva
dell’ambito di competenza statale esclusiva di cui all’art. 117, secondo comma,
lettera s), Cost. Pres. De Siervo, Est. Mazzella - Presidente del Consiglio dei
Ministri c. Regione Basilicata.
CORTE COSTITUZIONALE - 3 marzo 2011, n. 67
DIRITTO DELL’ENERGIA - AREE PROTETTE - PIEAR allegato alla L.r. Basilicata n.
1/2010, punti 2.1.2.1., 2.2.2. e 2.2.3.1. dell’Appendice A - Illegittimità
costituzionale - Preclusione assoluta alla realizzazione di impianti da fonti
rinnovabili nei siti della Rete Natura - Disciplina statale di tutela delle aree
protette - Valutazione di incidenza. Va dichiarata l’illegittimità
costituzionale dei punti 2.1.2.1., 2.2.2. e 2.2.3.1. dell’Appendice A al Piano
di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (P.I.E.A.R.), Allegato alla legge
reg. Basilicata n. 1 del 2010, laddove pongono vincoli tassativi alla
realizzazione di determinati impianti (solari termodinamici, fotovoltaici di
microgenerazione e di grande generazione) nei siti della Rete Natura 2000 (siti
di importanza comunitaria - SIC e pSIC - e zone di protezione speciale - ZPS e
pZPS). Tale assoluta preclusione risulta ingiustificata e contrasta apertamente
con la disciplina protezionistica statale già esistente, che regola gli
interventi all’interno delle aree protette, non già escludendone
incondizionatamente l’installazione, ma sottoponendone la fattibilità alla
valutazione di incidenza, per individuarne e valutarne in via preventiva gli
effetti sulla base di un concreto confronto con gli obiettivi di conservazione
dei siti. Dunque, il divieto aprioristico di realizzazione degli impianti in
oggetto svuota di ogni significato la valutazione di incidenza, che invece
potrebbe preludere, nei singoli casi, alla praticabilità dell’intervento. La
competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente (art. 117,
secondo comma, lettera s) Cost.), infatti, è intesa ad assicurare livelli di
protezione, non solo adeguati, ma anche uniformi, fungendo così da limite
invalicabile per la legislazione regionale. Pres. De Siervo, Est. Mazzella -
Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Basilicata.
CORTE COSTITUZIONALE - 3 marzo 2011, n. 67
DIRITTO DELL’ENERGIA - INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Impianto di produzione di
energia elettrica da FER - Conferenza di servizi - Esigenze di tutela della
qualità dell’aria - Area caratterizzata da valori al limite rispetto agli
obiettivi di qualità. La valutazione del progetto di un impianto di
produzione di energia elettrica da FER, in sede di conferenza di servizi,
correttamente non tiene in unica ed unilaterale considerazione la promozione
dello sfruttamento delle fonti di energia rinnovabile avulsa da ogni altro
aspetto, dovendosi necessariamente far carico, in un’ottica di bilancio
ambientale positivo della complessiva compatibilità dell’opera con plurime
esigenze quali ad esempio quelle di tutela della qualità dell’aria. Ciò tanto
più là dove l’area liberamente prescelta dall’interessato ricade in zona
caratterizzata da valori al limite rispetto agli obiettivi di qualità dell’aria
fissati proprio dall’Unione Europea (direttive 96/62/CE, 1999/30/CE, 2000/69 CE,
2002/3/CE e, da ultimo, 2008/50/CE). Pres. Bianchi, Est. Malanetto - S. s.r.l.
(avv.ti Munari, Scaparone e Blasi)c. Provincia di Asti (avv. Gallo), Comune di
Castagnole delle Lanze (avv. Venturino), Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali e altri (Avv. Stato), M.V. (avv. Rossanigo) -
TAR PIEMONTE, Sez. I - 26 febbraio 2011, n. 219
DIRITTO DELL’ENERGIA - INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Impianto di produzione
di energia elettrica - Impatto inquinante - Valutazione - Scelta amministrativa
di privilegiare sistemi di produzione da biomassa di carattere cogenerativo -
Legittimità. Non può ritenersi arbitraria la scelta amministrativa di
privilegiare sistemi di produzione di energia da biomassa di carattere
cogenerativo, soluzione che risponde al criterio generale di incentivare le
strutture più efficienti; ciò non è neppure eccentrico rispetto alla disciplina
comunitaria, poiché tende a privilegiare quegli impianti che garantiscono un
maggior rendimento energetico unitamente ad un minor impatto ambientale (nella
specie, l’impatto inquinante dell’impianto è stato valutato in relazione al
tasso di sfruttamento del combustibile impiegato, poiché un basso sfruttamento
ovviamente comporta che le emissioni, anche se teoricamente più basse di altri
impianti, debbano essere rapportate ad una altrettanto bassa produzione
energetica, con conseguente impatto ambientale complessivo proporzionalmente
sfavorevole) Pres. Bianchi, Est. Malanetto - S. s.r.l. (avv.ti Munari, Scaparone
e Blasi)c. Provincia di Asti (avv. Gallo), Comune di Castagnole delle Lanze
(avv. Venturino), Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e altri (Avv.
Stato), M.V. (avv. Rossanigo) -
TAR PIEMONTE, Sez. I - 26 febbraio 2011, n. 219
DIRITTO DELL’ENERGIA - V.I.A. - Impianti di produzione di energia elettrica - Art. 31, c. 2, d.lgs. n. 112/98 - Parere positivo espresso in sede di v.i.a. - Affidamento della parte circa la realizzazione dell’impianto - Limiti - Emersione di sopravvenienze rilevanti - Subordinazione dell’autorizzazione finale a ulteriori prescrizioni - Legittimità. Nell'ambito della più ampia procedura volta al rilascio dell'autorizzazione finale di cui all'art. 31, comma 2, lett b) del Dlgs. 31 marzo 1998, n. 112, il parere espresso in sede di valutazione di impatto ambientale, sul piano istruttorio e per le tematiche ad esso inerenti, comporta un forte vincolo procedimentale e pertanto i risultati cui è pervenuto, non potrebbero essere legittimamente disattesi dalla successiva attività istruttoria per le parti che costituiscono il presupposto logico essenziale del giudizio espresso in quella sede. Tuttavia la positiva valutazione di impatto ambientale non esaurisce ogni aspetto della procedura autorizzativa e non è pertanto idonea ad esprimere un giudizio definitivo sull’intervento, reso possibile solo dal rilascio dell’autorizzazione finale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 gennaio 2006, n. 129). Deve pertanto ritenersi che l'Amministrazione competente al rilascio del provvedimento finale sia comunque legittimata a chiedere chiarimenti ed integrazioni ovvero a subordinare ad ulteriori condizioni e prescrizioni il rilascio dell'autorizzazione finale, qualora, nel corso dell'istruttoria, emergano nuovi elementi prima non considerati i quali rendano evidente l'impossibilità di conseguire quelle fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale poste a fondamento del giudizio favorevole di compatibilità ambientale. (cfr. Cass. civ., s.u., 7 luglio 2010, n. 16039). Pertanto, l’affidamento della parte alla realizzazione dell’impianto determinato dal rilascio della v.i.a. non cristallizza la situazione al momento in cui la stessa è stata rilasciata, ma consente di valutare anche sopravvenienze, purchè naturalmente esse vi siano e siano anche rilevanti. Pres. Petruzzelli, Est. Russo - E. s.p.a. (avv.ti Villata e Gianolio) c. Comune di Mantova (avv.ti Bini e Nespor) e Provincia di Mantova (avv.ti Noschese e Persegati) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 16 febbraio 2011, n. 282
DIRITTO DELL’ENERGIA - Sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas - Art. 2, comma 20, lett. C), della legge 14 novembre 1995, n. 481 - Pregiudizio cagionato agli utenti e vantaggio conseguito dall’autore dell’illecito - Elementi costitutivi dell’illecito - Esclusione - Rilevanza ai soli fini della valutazione della gravità e della quantificazione della sanzione. Ai sensi dell’art. 2.1 lett. c) e d) dell’Allegato A della delibera A.E.E.G. 144/08 - recante le “linee guida sull’applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’autorità per l’energia elettrica e il gas ai sensi dell’art. 2, comma 20, lett. C), della legge 14 novembre 1995, n. 481” - sia l’eventuale pregiudizio cagionato agli utenti, sia l’eventuale vantaggio, anche economico, conseguito dall’autore della violazione (nella specie, utilizzo di un coefficiente M diverso da quello prescritto), rilevano solo ai fini della gravità dell’illecito, ossia per la quantificazione della sanzione, ma non sono degli elementi costitutivi dell’illecito medesimo. Invero, l’illecito di cui si tratta prescinde dalla concreta produzione di un danno agli utenti essendo diretto a realizzare una tutela anticipata di interessi di particolare rilievo, alla cui protezione tende la predeterminazione dei criteri tariffari da parte dell’Autorità, quali gli interessi dei consumatori, che acquistano energia elettrica e gas, nonché l’interesse alla realizzazione di un assetto concorrenziale del mercato (sul carattere anticipato della tutela nei casi in esame si consideri Tar Lombardia Milano, sez. III, 01.07.2009, n. 4248). Pres. Giordano, Est. Fornataro - E. s.p.a. (avv.ti Nanni e Boniello) c. Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (Avv. Stato) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. III - 11 febbraio 2011, n. 456
DIRITTO DELL’ENERGIA - Rete nazionale - Capacità di dispacciamento -
Aggiornamento - Piani di sviluppo delle centrali di produzione dell’energia.
Le capacità di dispacciamento della rete nazionale non possono essere
considerate come un dato statico, essendo necessario viceversa tener conto che
l’aggiornamento della rete non può che procedere di pari passo con l’attuazione
dei piani di sviluppo, peraltro inevitabilmente calibrati sugli impianti già
autorizzati; l’attività di pianificazione va invero ancorata a dati certi
anziché non ancora definiti, quali quelli desunti dalle iniziative in fase di
valutazione nell’ambito del procedimento di cui alla legge n. 55/2002. In altri
termini, l’aggiornamento della rete non può che procedere di pari passo con lo
sviluppo delle centrali di produzione dell’energia. Pres. Maruotti, Est.
Garofali - C.E. s.r.l. (avv. Vuolo) c. Ministero delle Attività Produttive (Avv.
Stato), regione Calabria (avv. Falduto), R. s.p.a. (avv.ti Bonsegna, Cuppone e
Scoca), E. s.p.a. (avv. Carbone) e altri (n.c.) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 11 febbraio 2011, n. 910
DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300
MW termici - L. n. 55/2002 - Autorizzazione - Procedimento unico - Intesa con la
regione interessata - Sent. Corte Cost. n. 6/2004. Il procedimento
disciplinato dalla legge n. 55 del 2002 è unico e culmina in un provvedimento di
autorizzazione del Ministero delle Attività Produttive emanato d’intesa con la
regione interessata: si tratta di un’intesa che, come rilevato dalla Corte
costituzionale con la sentenza n. 6 del 13 gennaio 2004, va considerata come
“un’intesa forte, nel senso che il suo mancato raggiungimento costituisce
ostacolo insormontabile alla conclusione del procedimento”. Pres. Maruotti, Est.
Garofali - C.E. s.r.l. (avv. Vuolo) c. Ministero delle Attività Produttive (Avv.
Stato), regione Calabria (avv. Falduto), R. s.p.a. (avv.ti Bonsegna, Cuppone e
Scoca), E. s.p.a. (avv. Carbone) e altri (n.c.) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 11 febbraio 2011, n. 910
DIRITTO DELL’ENERGIA - Autorizzazione alla costruzione delle centrali - D.L. n.
7/2002 - Variante agli strumenti urbanistici vigenti. Ai sensi dell’art. 1
del d.l. 7/2002, l’autorizzazione alla costruzione delle centrali, rilasciata
all’esito di procedimento cui partecipano anche gli enti locali in sede di
conferenza di servizi, implica anche variante agli strumenti urbanistici
vigenti, sicché la compatibilità con gli strumenti di pianificazione esistenti
non può costituire un fattore vincolante. Pres. Maruotti, Est. Garofali - C.E.
s.r.l. (avv. Vuolo) c. Ministero delle Attività Produttive (Avv. Stato), regione
Calabria (avv. Falduto), R. s.p.a. (avv.ti Bonsegna, Cuppone e Scoca), E. s.p.a.
(avv. Carbone) e altri (n.c.) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 11 febbraio 2011, n. 910
DIRITTO DELL’ENERGIA - Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas - Settori
liberalizzati - Poteri di regolazione - Permanenza - D.lgs. n. 164/2000, artt.
1, 23 e 28 - L. n. 481/1995. L'Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas è
titolare di poteri di regolazione anche nei settori liberalizzati, affinché
siano salvaguardate le dinamiche concorrenziali, a tutela dell'utenza. Infatti,
la liberalizzazione di un mercato non comporta automaticamente il passaggio ad
una situazione di concorrenza, la cui promozione rientra tra le competenze
dell'Autorità, fin quando essa ritenga che il mercato non sia idoneo alla
formazione corretta dei prezzi in una reale competizione (Sez. VI, 5 giugno
2006, n. 3352). Il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, infatti,
nell’incipit dell’art. 1 ha previsto una clausola di riserva secondo cui “le
attività di importazione, esportazione, trasporto e dispacciamento,
distribuzione e vendita di gas naturale, in qualunque sua forma e comunque
utilizzato, sono libere”, ma “nei limiti delle disposizioni del presente
decreto” e sia l’art. 23, comma primo, che l’art. 28 del medesimo testo
normativo fanno salve le attribuzioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas, con particolare riferimento all'articolo 2, comma 12, della legge 14
novembre 1995, n. 481. Pres. Maruotti, Est. Taormina - Autorità per l'energia
elettrica e il gas (Avv. Stato) c. E. s.p.a. (avv.ti Clarich, Salonico e
Falcione) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 9 febbraio 2011, n. 876
DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili -
Limiti di edificabilità su determinate aree del territorio regionale - Art. 1,
c. 25 l.r. Campania n. 2/2010 - Illegittimità costituzionale. Non è
consentito alle Regioni, in assenza di linee guida approvate in Conferenza
unificata, porre limiti di edificabilità degli impianti di produzione di energia
da fonti rinnovabili, su determinate zone del territorio regionale (sentenze n.
119 e n. 344 del 2010; n. 166 e n. 382 del 2009). La disciplina attiene infatti
alla materia di potestà legislativa concorrente della «produzione, trasporto e
distribuzione di energia», in cui le Regioni sono vincolate ai principi
stabiliti dalla legislazione statale (sentenze n. 124, n. 168, n. 332 e n. 366
del 2010). Ne deriva l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art.
117, terzo comma, della Costituzione, dell’art. 1, comma 25, primo periodo,
della legge della Regione Campania n. 2 del 2010, il quale prescrive, per la
dislocazione di centrali di produzione di energia da fonti rinnovabili, il
rispetto di una distanza minima non inferiore a cinquecento metri lineari dalle
aree interessate da coltivazioni viticole con marchio DOC e DOCG, e non
inferiore a mille metri lineari da aziende agrituristiche ricadenti in tali
aree. Pres. De Siervo, Est. Finocchiaro- Presidente del Consiglio dei Ministri
c. Regione Campania -
CORTE COSTITUZIONALE - 11 febbraio 2011, n. 44
DIRITTO DELL'ENERGIA - RIFIUTI - Nucleare - Costruzione ed esercizio degli
impianti - Autorizzazione - Parere della Regione interessata - Necessità - Art.
4 d.lgs. n. 31/2010 - Illegittimità costituzionale. Deve essere dichiarata
l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 del d.lgs. n. 31 del 2010 nella parte
in cui non prevede che la Regione interessata, anteriormente all’intesa con la
Conferenza unificata, esprima il proprio parere in ordine al rilascio
dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti
nucleari. Pres. ed Est. De Siervo - Giudizio di legittimità costituzionale
promosso dalle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Puglia -
CORTE COSTITUZIONALE - 2 febbraio 2011, n. 33
DIRITTO DELL’ENERGIA - Tariffa
incentivante - Art. 8, c. 6 D.M. 28 luglio 2005 - Decadenza - Mancato compimento
delle fasi di realizzazione ed esercizio dell’impianto - Inosservanza del
termine di comunicazione - Irrilevanza. Nell’art. 8, c. 6 del decreto
ministeriale del 28 luglio 2005, i termini la cui inosservanza comporta la
decadenza dal diritto alla tariffa incentivante sono riferiti al mancato
compimento delle fasi di realizzazione ed esercizio dell’impianto e non alla
mancata comunicazione al riguardo, emergendo da ciò l’evidente ratio della
normativa di sanzionare con la decadenza dal diritto all’incentivazione non
l’inadempimento formale della comunicazione delle operazioni di realizzazione
dell’impianto ma quello, sostanziale, di non avere dato luogo a tali operazioni,
in coerenza con il fine ultimo della normativa in materia consistente nella
incentivazione della realizzazione degli impianti. Pres. Severino, Est. Meschino
-B.E. s.r.l. (avv.ti Camilotti, Sogari e Passalacqua) c. Ministero dello
Sviluppo Economico e altro (n.c.) - (Conferma T.A.R. LAZIO, Roma, n. 1560/2008)
-
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 28 gennaio 2011, n. 657
DIRITTO DELL’ENERGIA - D.M. 19 febbraio 2007 - Disciplina innovativa - Normativa
transitoria ex art. 16 - Irragionevolezza - Esclusione. Con il decreto
ministeriale del 19 febbraio 2007 è stata introdotta una disciplina innovativa
della precedente, incidente sui requisiti e le modalità dell’incentivazione,
risultando di conseguenza necessaria una normativa transitoria e finale disposta
con l’art. 16, che prevede, in particolare, l’applicazione della normativa di
cui ai decreti del 28 luglio 2005 e del 6 febbraio 2006 agli impianti che, ai
sensi di questi, abbiano acquisito, entro il 2006, il diritto alle tariffe
incentivanti (comma 1), la proroga, in questo caso, del termine per le
comunicazioni di inizio lavori (comma 2), l’abolizione della possibilità di
scorrimento delle graduatorie in caso di rinuncia o decadenza dei suddetti
aventi titolo (comma 3), con ulteriori previsioni connesse e conseguenti. Tale
normativa non risulta illegittima né irragionevole poiché idonea, in sintesi, a
salvaguardare la posizione dei soggetti che abbiano maturato il diritto
all’incentivazione ai sensi del regime precedente nell’anno antecedente
l’entrata in vigore della nuova normativa, essendo una diversa previsione
affetta da illegittima retroattività a fronte di un diritto quesito, a
consentire in tal caso un breve differimento del termine per la comunicazione di
inizio lavori, non viziata per disparità di trattamento poiché riferita ai
soggetti aventi titolo all’incentivazione, a non consentire lo scorrimento delle
graduatorie, in quanto relativo a soggetti comunque non aventi titolo nel regime
precedente, ai sensi del già citato art. 7, comma 6, del decreto ministeriale
del 28 luglio 2005, ed alla luce della logica esigenza di non incidere
sull’applicazione di una disciplina innovativa con effetti di ultrattività di
quella precedente basata su presupposti e regole procedimentali diversi. Pres.
Severino, Est. Meschino -B.E. s.r.l. (avv.ti Camilotti, Sogari e Passalacqua) c.
Ministero dello Sviluppo Economico e altro (n.c.) - (Conferma T.A.R. LAZIO,
Roma, n. 1560/2008) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 28 gennaio 2011, n. 657
DIRITTO DELL’ENERGIA - D.lgs. n. 387/2003 - Impianti di produzione di energia da
fonti rinnovabili - Intento promozionale - Finalità di interesse pubblico.
Il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 evidenzia nel suo complesso una
precisa volontà promozionale relativa ai procedimenti d’installazione d’impianti
di produzione di energia mediante fonti rinnovabili che corrisponde a finalità
di interesse pubblico (la riduzione delle emissioni di gas all'effetto serra
attraverso la ricerca, promozione, sviluppo maggior utilizzazione di fonti
energetiche rinnovabili di tecniche avanzati compatibili con l'ambiente tra i
quali rientrano impianti eolici, costituisce un impegno internazionale assunto
dallo Stato italiano recepito nell'ordinamento statale della legge 1° giugno
2002, n. 120, concernente "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto
l'11 dicembre 1997) (cfr. Cons. Stato n. 971/2005) Pres. Allegretta, Est.Adamo -
V. s.r.l. (avv. Caggiano) c. Comune di Cerignola (avv. Paradiso) e altro (n.c.)
-
TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 18 gennaio 2011, n. 101
DIRITTO DELL’ENERGIA - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Termine per la conclusione
del procedimento - Principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e
distribuzione dell’energia. L’articolo 12, quarto comma del d.lgs. n.
387/2003 dispone: “Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui
al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni”. Le
evidenti finalità di semplificazione e accelerazione sono state sottolineate
anche dalla Corte costituzionale, che (sent. n. 364/2006) ha qualificato tale
termine come principio fondamentale in materia di “produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell’energia”. Pres. Allegretta, Est.Adamo - V. s.r.l.
(avv. Caggiano) c. Comune di Cerignola (avv. Paradiso) e altro (n.c.) -
TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 18 gennaio 2011, n. 101
DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti eolici - Delibera di giunta regionale n. 10/3 -
Blocco generalizzato - Illegittimità - Contrasto con la direttiva 2001/77/CE e
con il d.lgs. n. 387/2003. Un blocco generalizzato nel settore eolico si
pone in stridente contrasto con lo spirito di favor per gli impianti di tale
tipologia che traspare, da un lato, dalla direttiva 2001/77/CE cui il d.lgs.
387/2003 ha dato attuazione e, dall’altro, dagli accordi internazionali (così,
il Protocollo di Kyoto) tesi alla valorizzazione e incentivazione della
produzione di energia da fonti rinnovabili. L’art. 12 del d.lgs. 387/2003
identifica poi espressamente gli impianti eolici quali "di pubblica utilità ed
indifferibili ed urgenti”. Anche questa qualificazione collide palesemente con
il blocco generalizzato del settore previsto dalla delibera di giunta regionale
della Sardegna n. 10/3, in attesa della costituzione della società prevista
dalla delibera G.R. 10/1 del 12.03.2010. Pres. Ravalli, Est. Rovelli - G.E.S.
s.r.l. (avv.ti Massa e Vignolo) c. Regione Sardegna (avv. Ledda e Parisi) -
TAR SARDEGNA, sez. I - 14 gennaio 2011, n. 37
DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Autorizzazione
unica -Termine di centottanta giorni - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Principio
fondamentale. La previsione di un termine massimo di centottanta giorni per
la conclusione del procedimento unico volto al rilascio di un'autorizzazione
unica delineato dall'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 costituisce un
principio fondamentale della materia, in quanto ispirata alle regole della
semplificazione e della celerità amministrativa. (cfr. Corte Cost. n. 124/2010).
Pres. Ravalli, Est. Rovelli - G.E.S. s.r.l. (avv.ti Massa e Vignolo) c. Regione
Sardegna (avv. Ledda e Parisi) -
TAR SARDEGNA, sez. I - 14 gennaio 2011, n. 37
DIRITTO DELL’ENERGIA - Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili - D.lgs.
n. 387/2003 - Principi di semplificazione ed accelerazione - Conferenza di
servizi - Art. 12 - Principio fondamentale vincolante per le Regioni. Il
d.lgs. 387 del 2003 è stato varato in ossequio a precisi impegni internazionali
e comunitari, ed è ispirato a principi di semplificazione e accelerazione delle
procedure finalizzate alla realizzazione e gestione degli impianti di energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, segnatamente, da fonte
eolica. In particolare, l'art. 12, rende palese l'intento del legislatore di
favorire le iniziative volte alla realizzazione degli impianti di produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili, semplificando il relativo procedimento
autorizzativo e concentrando l'apporto valutativo di tutte le Amministrazioni
interessate nella conferenza dei servizi ai fini del rilascio di una
autorizzazione unica. All’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 va quindi riconosciuto
valore di principio fondamentale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117,
comma 3, Cost., vincolante per le Regioni nella materia di legislazione
concorrente di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, cui
è da ascrivere la realizzazione e gestione degli impianti di energia da fonte
eolica (cfr. Cons. Stato Sez. VI, 22.02.2010, n. 1020). Pres. Ravalli, Est.
Rovelli - G.E.S. s.r.l. (avv.ti Massa e Vignolo) c. Regione Sardegna (avv. Ledda
e Parisi) -
TAR SARDEGNA, sez. I - 14 gennaio 2011, n. 37
DIRITTO DELL’ENERGIA - Libero mercato concorrenziale - Riserva e monopoli
pubblici - Incompatibilità. In virtù del quadro normativo di riferimento,
costituito dall’art. 41 della Costituzione, dal d.lgs. n. 79/1999, dalla
Direttiva 2001/77/CE e dal d.lgs. n. 387/2003, la produzione di energia anche da
fonti rinnovabili avviene in regime di libero mercato concorrenziale,
incompatibile sia con riserve e monopoli pubblici, sia con privative
industriali. Si tratta, in altre parole, di una attività libera, soggetta ad
autorizzazione e non di una attività riservata ai poteri pubblici.
TAR SARDEGNA, sez. I - 14 gennaio 2011, n. 37
DIRITTO DELL’ENERGIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Impianti alimentati da
fonti rinnovabili - Autorizzazioni unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 -
Valutazioni di carattere paesaggistico - Espressione nell’ambito della
Conferenza di servizi - Parere reso al di fuori della conferenza - Illegittimità
per incompetenza assoluta. L’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 prevede che la
costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione elettrica alimentate da
fonti rinnovabili sono soggetti ad un'autorizzazione unica rilasciata dalla
Regione, che è tenuta a convocare la conferenza di servizi entro 30 giorni dal
ricevimento della domanda di autorizzazione (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I,
578 del 20.1.2010, n. 578 ). L’autorizzazione unica sostituisce quindi tutti i
pareri e le autorizzazioni altrimenti necessari, e in essa confluiscono anche le
valutazioni di carattere paesaggistico, nonché quelle relative all’esistenza di
vincoli di carattere storico-artistico, tramite il meccanismo della Conferenza
di servizi. Pertanto, l'organo competente al rilascio dell'autorizzazione unica
compie la valutazione comparativa di tutti gli interessi coinvolti, tenendo
conto delle posizioni di dissenso espresse dai partecipanti alla Conferenza di
servizi (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 22 febbraio 2010, n. 1020), mentre le
Amministrazioni interessate dal progetto di realizzazione dell'opera, ivi
compresa quella deputata alla tutela del paesaggio, sono tenute a partecipare
alla predetta conferenza ed ad esprimere in tale sede i pareri di cui sono
investiti per legge. Qualora, invece, il singolo parere sia reso al di fuori
della conferenza esso è illegittimo per incompetenza assoluta alla stregua di un
atto adottato da un'autorità amministrativa priva di potere in materia (C.G.A.R.S.,
ordinanza 14 ottobre 2009 n. 1032; C.G.A.R.S., 11 aprile 2008, n. 295; T.A.R.
Sicilia Palermo, sez. I, 02 febbraio 2010, n. 1297). Pres. f.f. Schillaci, Est.
Barone - A.S. s.p.a. (avv.ti Consoli, Incorvaia, Torrani e Malanchini) c.
Soprintendenza Ai Beni Culturali ed Ambientali di Messina e altri (Avv. Stato) -
TAR SICILIA, Catania, Sez.I - 14 gennaio 2011, n. 35
DIRITTO DELL’ENERGIA - Fonti di energia rinnovabili - Pubblico interesse e
pubblica utilità - Art. 12, c. 1 d.lgs. n. 387/2003 - Protocollo di Kyoto.
L'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabile è considerata di pubblico
interesse e di pubblica utilità, e le opere relative sono dichiarate
indifferibili ed urgenti (art 12, comma 1, del D.Lgs. 387/2003), anche in
considerazione del fatto che la riduzione delle emissioni di gas ad effetto
serra attraverso la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la maggior
utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e di tecnologie avanzate e
compatibili con l'ambiente costituisce un impegno internazionale assunto
dall'Italia con la sottoscrizione del cosiddetto “Protocollo di Kyoto” dell'11
dicembre 1997 (ratificato con legge n. 120 del 2002). Pres. Romeo, Est.Anastasi
- Consorzio C. a r.l. (avv. Croce) c. Comune di Catanzaro (avv.ti Celestino,
Paladino e Paladino) e altro (n.c.).
TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 12
gennaio 2011, n. 32
DIRITTO DELL’ENERGIA - Realizzazione e gestione di impianti eolici -
Autorizzazione unica - Comune - Interesse urbanistico ad una corretta
localizzazione - Conferenza di servizi. La realizzazione e gestione di
impianti eolici rientra tra le attività di impresa liberalizzate, che, a scopo
di semplificazione burocratica ed in ossequio ai principi comunitari, viene
sottoposta, previa conferenza di servizi, ad un’autorizzazione unica, che
costituisce anche titolo per la costruzione dell'impianto, e, quindi, è anche
sostitutiva del permesso di costruire, poiché il Comune può far valere il
proprio interesse, ambientale ed urbanistico, ad una corretta localizzazione
urbanistica del parco eolico e alla sua conformità edilizia, nell'ambito della
suddetta previa conferenza di servizi ( conf.: Cons. Stato, Sez. III° par.
14.10.2008 n. 2849). Pres. Romeo, Est.Anastasi - Consorzio C. a r.l. (avv.
Croce) c. Comune di Catanzaro (avv.ti Celestino, Paladino e Paladino) e altro (n.c.)
-
TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 12
gennaio 2011, n. 32
DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti eolici - Autorizzazione - Mancata approvazione
del piano energetico comunale - Determinazione negativa - Illegittimità - D. Lgs.
n. 387/2003 - Termine di conclusione del procedimento - 180 gg. E’
illegittima la determinazione negativa del Comune in ordine all’autorizzazione
per la realizzazione di un impianto eolico, sul rilievo della mancata
approvazione del piano energetico comunale: detta determinazione viene a
tradursi, in sostanza, in una sorta di “sospensione sine die” delle richieste di
autorizzazione in tale settore, in contrasto con il principio fondamentale del
D.L.vo n. 383/2003, che esige la conclusione del procedimento entro il termine
definito di 180 giorni, in coerenza con le regole della semplificazione
amministrativa e della celerità, in modo uniforme sull'intero territorio
nazionale ( conf.: Corte Cost. sent. 9.11.2006 n. 364, 14.10.2005 n. 383 e n.
336 del 2005). Pres. Romeo, Est.Anastasi - Consorzio C. a r.l. (avv. Croce) c.
Comune di Catanzaro (avv.ti Celestino, Paladino e Paladino) e altro (n.c.) -
TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 12
gennaio 2011, n. 32
DIRITTO DELL’ENERGIA - Produzione di energia eolica - Interesse paesaggistico -
Interesse all’approvvigionamento energetico - Principio di proporzionalità. L'impatto territoriale degli impianti per la produzione di energia eolica,
sicuramente rilevante e tale da giustificare l'esercizio dei poteri urbanistici
e paesaggistici, non è tuttavia un elemento da considerare in via esclusiva,
dovendo l'attività in parola tener conto altresì (e principalmente)
dell'interesse nazionale - costituzionalmente rilevante - all'approvvigionamento
energetico, soprattutto se in forme non inquinanti, il quale richiede la
necessità, in base al principio di proporzionalità, della precisa indicazione
delle ragioni ostative al rilascio della autorizzazione paesaggistica, al fine
di eliminare sproporzioni fra la tutela dei vincoli e la finalità di pubblico
interesse sotteso alla produzione ed utilizzazione dell'energia elettrica. Pres.
Romeo, Est.Anastasi - Consorzio C. a r.l. (avv. Croce) c. Comune di Catanzaro
(avv.ti Celestino, Paladino e Paladino) e altro (n.c.) -
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DIRITTO DELL’ENERGIA - Regioni - Indicazione dei luoghi ove non è possibile
costruire impianti di energia rinnovabile - Preventiva approvazione delle linee
guida nazionali. L’indicazione, da parte delle Regioni, dei luoghi ove non è
possibile costruire gli impianti di energia rinnovabile può avvenire solo a
seguito della approvazione delle linee guida nazionali per il corretto
inserimento degli impianti eolici nel paesaggio da parte della Conferenza
unificata ex art. 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
(Corte Cost.: sent. 26.3.2010 n. 119 e sent. 26.11.2010 n. 344. Pres. Romeo,
Est.Anastasi - Consorzio C. a r.l. (avv. Croce) c. Comune di Catanzaro (avv.ti
Celestino, Paladino e Paladino) e altro (n.c.) -
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DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti di energia rinnovabile - Artt. 12 d.lgs. n.
387/2003 e 14 quater L. n. 241/90 - Amministrazione dissenziente - Dissenso
costruttivo - Indicazione delle modifiche progettuali necessarie ai fini
dell’assenso. Dal combinato disposto dell'art. 12 comma 4 del D.L.vo
387/2003 e dell'art. 14 quater comma 1 della L. 241/90, deriva l'obbligo
dell'Amministrazione dissenziente (nel caso di specie il Comune sul cui
territorio deve sorgere l'impianto) di esprimere la propria opposizione con un
atto "costruttivo" che oltre ad essere congruamente motivato, deve anche recare
le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini
dell'assenso. Pres. Romeo, Est.Anastasi - Consorzio C. a r.l. (avv. Croce) c.
Comune di Catanzaro (avv.ti Celestino, Paladino e Paladino) e altro (n.c.) -
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DIRITTO DELL’ENERGIA - Comuni - Previsioni di aree specificamente destinate ad
impianti eolici - Mancanza di specifico previsioni conformative - Zone agricole
- Compatibilità. Se è vero che i Comuni possono prevedere, nell'esercizio
della propria discrezionalità in materia di governo del territorio, aree
specificamente destinate ad impianti eolici, anche tenuto conto delle (diverse)
disposizioni vigenti in tema di sostegno nel settore agricolo, di valorizzazione
delle tradizioni agroalimentari locali, di tutela della biodiversità, di tutela
del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, etcc., occorre, però, ritenere
che, in mancanza di alcuna espressa previsione conformativa, detti impianti
possono essere localizzati, senza distinzione (almeno, per quanto riguarda la
valutazione di compatibilità urbanistica), in tutte le zone agricole (conf.:
T.A.R. Umbria, 15 luglio 2007 , n. 518). Pres. Romeo, Est.Anastasi - Consorzio
C. a r.l. (avv. Croce) c. Comune di Catanzaro (avv.ti Celestino, Paladino e
Paladino) e altro (n.c.) -
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