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Giurisprudenza
Energia Processo e procedure - legittimazione - risparmio energetico - fonti alternative - conto energia...
2008
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ENERGIA - Contratto di tolling
- Funzione e causa - Ripartizione dei rischi legali alla produzione di
energia elettrica. Nel contratto di tolling un soggetto (il toller)
fornisce combustibile ad un altro soggetto (il processor) che gestisce la
centrale elettrica; quest’ultimo riconsegna al toller l’energia prodotta
utilizzando il combustibile fornito, dietro pagamento da parte del toller di
un prezzo per l’utilizzo della centrale (la tolling fee). La funzione di
tale contratto è quella di ripartire i rischi, connessi all’attività di
produzione dell’energia elettrica, fra i due soggetti innanzi citati: il
toller si assume il rischio delle variazioni di prezzo del combustibile e
del prezzo dell’energia elettrica; mentre il processor dal canto suo si
limita a mettere a disposizione la capacità produttiva della sua centrale,
trasformando il combustibile in energia. Tale funzione risulta ancor più
chiara se si considera che la tolling fee non è commisurata al prezzo
dell’energia prodotta, ma ad un corrispettivo fissato nel contratto che va a
remunerare l’attività di trasformazione in sé considerata. La causa di tale
contratto risulta pertanto più affine a quella dell’appalto o della
somministrazione di servizi, piuttosto che a quella della compravendita. Il
toller potrebbe essere anche un acquirente finale di energia; ma più
frequentemente trattasi di soggetto che vende l’energia ritirata dalla
centrale del processor nei mercati elettrici. Per questo motivo tale
soggetto può essere considerato a pieno titolo un operatore di mercato,
essendo egli riconducibile alla figura del grossista (se non a quella del
produttore; cfr. art. 2, comma 18, del d.lgs. 16 marzo 1999 n. 79 in base al
quale “Produttore è la persona fisica o giuridica che produce energia
elettrica indipendentemente dalla proprietà dell'impianto”). Pres. Giordano,
Est. Cozzi - A.s.p.a. (avv.ti Velluto e Sanseverino) c. Autorità per
l’Energia Elettrica e il Gas (Avv. Stato) -
T.A.R. LOMBARDIA,Milano, Sez.III - 10 dicembre 2008, n.5771
ENERGIA - Impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonti rinnovabili - D.lgs.n. 387/2003 - Regione siciliana
-Diretta applicazione - Autorizzazione unica - Procedimento unico. Le
disposizioni del d. lgs. n. 387/2003, e segnatamente l’art. 12, trovano
diretta applicazione nei confronti della Regione siciliana, ai sensi degli
artt. 16 ed 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante “Norme
generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione
europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari”.
Pertanto, in base ai principi posti dai comma 3 e 4 del predetto art. 12, la
costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonti rinnovabili richiede “un’autorizzazione unica”, a
seguito di “un procedimento unico”, al quale partecipano tutte le
Amministrazioni interessate, mediante conferenza dei servizi. In tal modo,
le determinazioni delle amministrazione interessate, devono essere espresse
solo in sede di conferenza di servizi, così da assicurare l’unicità del
procedimento, mediante il coordinamento dei vari interessi pubblici,
rilevanti per l’autorizzazione unica finale. Pres. Virgilio, Est. Zucchelli
- Assessorato regionale ai BB.CC.AA. e Pubblica Istruzione e altro (Avv.
Stato) c. E.P. s.r.l. (avv.ti Tafuri, Tafuri e Di Salvo) - (Conferma TAR
Sicilia, Catania, n. 1227/07) -
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA - 9 dicembre
2008, n. 1006
ENERGIA - Liberalizzazione del mercato elettrico - Terna s.p.a. - Sicurezza
del sistema - Equilibrio tra energia caricata sulla rete ed energia
consumata - Mercato del giorno prima - Servizio di dispacciamento - Mercato
per i servizi di dispacciamento. A seguito dell’emanazione del d.lgs.
n.79/99, il mercato elettrico italiano, ed in particolare il mercato di
produzione dell’energia, è stato oggetto di liberalizzazione; ne è scaturito
un sistema che consente a chiunque sia in possesso di determinati requisiti,
ed abbia conseguito una apposita autorizzazione, di produrre energia
elettrica, connettersi alla rete nazionale e vendere nel mercato l’energia
prodotta. Affinché tale sistema possa operare in maniera efficiente è
necessario che la rete elettrica nazionale sia gestita da un soggetto
estraneo agli interessi dei singoli produttori, ai quali deve essere
assicurato un trattamento imparziale in ordine all’accesso alla rete stessa.
Il legislatore ha pertanto stabilito di sottrarre ad Enel, proprietaria
della rete, la gestione di questa, ed ha deciso di affidare tale incombenza
ad una società appositamente costituita: Terna s.p.a. Fra i compiti che
competono a quest’ultima vi è quello di garantire la sicurezza del sistema:
poiché l’energia elettrica è un bene che non può essere immagazzinato e
stoccato (se non per minimi quantitativi), è necessario che, istante per
istante, la quantità di energia che viene caricata sulla rete dai
produttori, sia pari alla quantità di energia che viene via via prelevata
dai consumatori. La quantità di energia elettrica immessa giorno per giorno
nella rete dipende, in prima battuta, dall’entità della domanda e
dell’offerta come risultanti dalle contrattazioni che si svolgono nel
mercato elettrico del giorno prima (MGP). In tale mercato, che si svolge
quotidianamente, i produttori e gli acquirenti si accordano per la vendita e
l’acquisto della quantità di energia necessaria al soddisfacimento della
domanda relativa al giorno successivo. Poiché tuttavia la quantità di
energia immessa in rete, istante per istante, dai produttori non coincide
perfettamente con la quantità consumata, è necessario un intervento da parte
del Gestore della Rete atto a riequilibrare il sistema. Terna garantisce
tale equilibrio attraverso l’espletamento di un apposito servizio: il
servizio di dispacciamento. Nella pratica il Gestore della rete stipula
contratti con soggetti specificamente abilitati, titolari di impianti
denominati unità di produzione o di consumo, i quali si obbligano a
immettere e/o a prelevare energia elettrica secondo le disposizioni
impartite dal Gestore stesso, cosicché sia costantemente assicurato
l’equilibrio del sistema, e cioè sia garantito che la quantità di energia
immessa nella rete, sia costantemente pari alla quantità prelevata. I
contratti sopra citati vengono stipulati in un apposito mercato dell’energia
elettrica, denominato mercato per i servizi di dispacciamento (MSD).
Attraverso la conclusione dei contratti testé menzionati, Terna è in grado
di impartire agli operatori, anche mediante la formulazione di specifici
programmi, le disposizioni necessarie affinché questi ultimi immettano nel
(e prelevino dal) sistema energia elettrica, cosicché esso permanga in
costante equilibrio. Pres. Giordano, Est. Cozzi - A.s.p.a. (avv.ti Velluto e
Sanseverino) c. Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (Avv. Stato) -
T.A.R. LOMBARDIA,Milano, Sez.III - 10 dicembre 2008, n.5771
ENERGIA - Sicurezza del sistema - Terna - Unità essenziali per la sicurezza
del sistema elettrixo - Del. n. 111/2006 AEEG - Aspetto qualitativo e
quantitativo dell’offerta - Prezzo dell’energia necessaria all’erogazione
del servizio di dispacciamento. L'intervento di Terna attraverso il
reperimento di risorse sul mercato dei servizi di dispacciamento non è il
solo strumento di cui dispone il Gestore della Rete per garantire la
sicurezza del sistema. Con la deliberazione n. 111/2006, l’AEEG ha
introdotto un nuovo istituto, quello delle unità essenziali per la sicurezza
del sistema elettrico. Tale istituto prevede che talune delle unità
abilitate, il cui apporto sia ritenuto indefettibile per la sicurezza,
vengano inserite in un determinato elenco (quello delle unità essenziali
appunto) e che, a seguito di tale inclusione, Terna possa esercitare su di
esse particolari poteri che le consentono di dettare vincoli e criteri in
ordine alle offerte di energia che dette unità andranno a fare nei mercati
elettrici: in tal modo il Gestore della Rete è in grado di influire sia
sull’aspetto quantitativo e qualitativo dell’offerta (non solo sull’offerta
del mercato per il servizio di dispacciamento), sia sul prezzo dell’energia
necessaria all’erogazione del servizio di dispacciamento. Pres. Giordano,
Est. Cozzi - A.s.p.a. (avv.ti Velluto e Sanseverino) c. Autorità per
l’Energia Elettrica e il Gas (Avv. Stato) -
T.A.R. LOMBARDIA,Milano, Sez.III - 10 dicembre 2008, n.5771
ENERGIA - Unità essenziali - Competenza dell’AEEG - Fondamento - Servizio di
dispacciamento - Limitazioni. La competenza in materia di unità
essenziali è ricavabile da talune norme di carattere primario: art. 2, comma
12, della legge n. 481/95, art. 3, comma 3 del d.lgs. 79/99. Fra i servizi
presi in considerazione delle predette norme vi è anche il servizio di
dispacciamento volto a garantire la sicurezza del sistema, e pertanto in
tale materia l’Autorità può intervenire emanando apposite direttive e
prescrizioni dirette ad assicurare specifici livelli di qualità delle
prestazioni rese nell’ambito di tale servizio. L’istituto delle unità
essenziali, configurato dagli artt. 63 e seguenti della deliberazione dell’AEEG
n. 111/06 - in quanto strumento di garanzia per un efficace espletamento del
servizio di dispacciamento, ed in definitiva di garanzia della qualità delle
prestazioni rese nell’ambito di tale servizio in occasione di circostanze di
particolari criticità - trova pertanto fondamento nelle succitate
disposizioni di carattere primario. Il mercato afferente al servizio di
dispacciamento può subire l’intervento di regole che vanno a limitare il
gioco della concorrenza qualora ricorrano circostanze di particolare
criticità che rendono opportuno contenere i costi di sicurezza del sistema.
Del resto si deve considerare del tutto ragionevole un regime che preveda
siffatte limitazioni, giacché, soprattutto in caso di rischio di gravi
squilibri nel sistema, gli operatori potrebbero abusare della propria
posizione e spingere il costo delle risorse essenziali per la sicurezza a
livelli anormalmente elevati, così determinando condizioni di criticità
idonee a compromettere le stesse esigenze di sicurezza. Essendo tuttaviail
regime del libero mercato quello di carattere generale, è ovvio che ogni
limitazione che ad esso si impone deve essere circoscritta ad ipotesi
particolari, e deve essere disposta attraverso l’adozione di provvedimenti
adeguatamente motivati che diano conto delle ragioni di interesse pubblico
connesse alla sicurezza del sistema che richiedono l’introduzione di misure
derogatorie. Pres. Giordano, Est. Cozzi - A.s.p.a. (avv.ti Velluto e
Sanseverino) c. Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (Avv. Stato) -
T.A.R. LOMBARDIA,Milano, Sez.III - 10 dicembre 2008, n.5771
ENERGIA - V.I.A. - Impianti di produzione di energia mediante sfruttamento
del vento - Assoggettamento a V.I.A. - Allegato B), del D.P.R. 12 aprile
1996, punto 2, lett. e). I progetti d’impianti industriali per la
produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento sono assoggettati
alla procedura di valutazione d'impatto ambientale, ai sensi dell’allegato
B), del D.P.R. 12 aprile 1996, punto 2, lett. e), aggiunta dall'art. 2
D.P.C.M. 3 settembre 1999. Pres. Virgilio, Est. Zucchelli - Assessorato
regionale ai BB.CC.AA. e Pubblica Istruzione e altro (Avv. Stato) c. E.P.
s.r.l. (avv.ti Tafuri, Tafuri e Di Salvo)- (Conferma TAR Sicilia, Catania,
n. 1227/07) -
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA - 9 dicembre
2008, n. 1006
ENERGIA - V.I.A. - Costruzione ed esercizio degli impianti eolici -
Conferenza di servizi - D.P.R. 12 aprile 1996 - L.R. Sicilia n. 6/2001 -
Principio di obbligatorietà della conferenza di servizi - Soprintendenza per
i beni archeologici - Parere sulla compatibilità paesaggistica - Esercizio
del potere al di fuori della conferenza di servizi - Illegittimità. Nel
contesto normativo di cui al D.P.R. 12 aprile 1996, a cui principi fa
richiamo la L.R. Sicilia 3 maggio 2001, n. 6, e alla luce del principio di
obbligatorietà della conferenza di servizi (articolo 14, comma 2, l. n. 241
del 1990, come modificato dall'articolo 8 della legge 11 febbraio 2005, n.
15) tutte le amministrazioni tenute ad adottare le proprie determinazioni,
ai fini della valutazione d’impatto ambientale per la costruzione e
l'esercizio degli impianti eolici, devono esprimere il proprio avviso in
sede di conferenza dei servizi. Ciò comporta che la Soprintendenza per i
beni archeologici non ha il potere di pronunciarsi sull’istanza di
autorizzazione al di fuori della conferenza di servizi: infatti, per quanto,
astrattamente, il potere di rilasciare pareri sulla compatibilità
paesaggistica spetti alla Soprintendenza, lo stesso deve necessariamente
essere esercitato all’interno della procedura di cui si è accennato. Pres.
Virgilio, Est. Zucchelli - Assessorato regionale ai BB.CC.AA. e Pubblica
Istruzione e altro (Avv. Stato) c. E.P. s.r.l. (avv.ti Tafuri, Tafuri e Di
Salvo) - (Conferma TAR Sicilia, Catania, n. 1227/07) -
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA - 9 dicembre
2008, n. 1006
ENERGIA - Impianto di
gassificazione - Incenerimento dei rifiuti - Depurazione e incenerimento -
Centrale elettrica - Combustibile aggiuntivo - Gas grezzo prodotto a partire
da rifiuti - Dir. 2000/76/CE. Un impianto di gassificazione che persegue
l'obiettivo di ottenere prodotti in forma gassosa, nella fattispecie un gas
depurato, sottoponendo determinati rifiuti a un trattamento termico deve
essere qualificato come un «impianto di coincenerimento» ai sensi dell'art.
3, punto 5, della direttiva 2000/76. Mentre, una centrale elettrica che
utilizza come combustibile aggiuntivo, in sostituzione di combustibili
fossili impiegati in prevalenza nella sua attività di produzione, un gas
depurato ottenuto dal coincenerimento di rifiuti in un impianto di
gassificazione non rientra nella sfera di applicazione di tale direttiva.
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. II, 04/12/2008, causa
C‑317/07
ENERGIA - URBANISTICA ED EDILIZIA - Costruzione di edifici a risparmio energetico - Incentivi ex art. 1, c. 351, L. n. 296/ 2006 (Finanziaria 2007) - Comune - Obbligo dello scomputo del contributo statale dal prezzo di vendita dell'immobile - Illegittimità - Riduzione degli oneri di urbanizzazione condizionata allo scomputo del risparmio dal prezzo di vendita - Legittimità. Le disposizioni di cui all'art. 1, c. 351, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 sono volte ad incentivare la costruzione di edifici con caratteristiche tali da consentire un significativo risparmio energetico, nell'ambito di una politica di contenimento dei costi sociali derivanti dall'inappropriato ed eccessivo uso di simili risorse. L'agevolazione economica è direttamente ricollegata alla realizzazione dei nuovi edifici, e quindi i beneficiari sono individuati nei soggetti che ne promuovono la costruzione, mentre nulla è previsto circa l'eventuale trasferimento del beneficio agli acquirenti, i quali concorrono a definire il corrispettivo della cessione del bene sulla base delle comuni regole del libero mercato, anche in ragione dei risparmi di spesa conseguenti al minore fabbisogno di energia; il che rende illegittima la decisione comunale che impone lo scomputo del contributo statale dal prezzo di vendita degli alloggi, in quanto l'Amministrazione locale incide così sul riparto di spese e incentivi, individuando di fatto un beneficiario diverso da quello indicato dalla normativa statale, che per il resto ha rimesso ogni ulteriore questione all'autonomia privata delle parti. Non è invece censurabile l'obbligo dello scomputo della somma corrispondente ai minori oneri che, in applicazione del regolamento comunale per il risparmio energetico, siano dovuti per le opere di urbanizzazione secondaria. L'Amministrazione comunale, infatti, introducendo il beneficio per favorire la c.d. "efficienza energetica" nelle abitazioni civili, ha legittimamente inteso stimolare i cittadini, con un risparmio di spesa, all'acquisto di alloggi aventi tali caratteristiche. Pres. Papiano, Est. Caso - N. S.r.l. (avv. Rutigliano) c. Comune di Parma (n.c.) - T.A.R. EMILIA ROMAGNA - Parma, Sez. I - 4 novembre 2008, Sentenza n. 423
ENERGIA - Autorità per
l'Energia Elettrica e il Gas - Composizione del Consiglio - Natura di
collegio perfetto - Esclusione. L'Autorità per l'Energia Elettrica e il
Gas non può essere inquadrata tra i c.d. “collegi perfetti”, sia perché la
sua composizione non è strutturata in funzione della rappresentanza di
esperienze, conoscenze o interessi diversi, ma in ragione della posizione di
indipendenza dei suoi membri, sia perché le funzioni affidate all'Autorità
non sono di valutazione e di giudizio meramente tecnico, ma di regolazione
del mercato (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 12 febbraio 2001, n. 652). Ne
consegue la legittimità della sanzione (nella specie, ai sensi dell'art. 2,
comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481) irrogata dal
Consiglio ancorchè costituito da sue soli membri, in assenza del terzo
componente. Pres. Leo, Est. Bertagnolli - S. s.p.a. (avv.ti Torrani e Ielo)
c. Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (Avv. Stato) -
T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 23 ottobre 2008, n. 5197
ENERGIA - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Procedimento autorizzatorio - Conferenza di servizi - Adozione della determinazione conclusiva - Termine acceleratorio di 180 giorni - Art. 14 d.lgs. n. 387/2003. Dalla lettura dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 si ricava l'intento del legislatore di favorire le iniziative volte alla realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (nella specie, impianto fotovoltaico), semplificando il relativo procedimento autorizzativo e concentrando l'apporto valutativo di tutte le Amministrazioni interessate nella "conferenza di servizio" ai fini del rilascio di una "autorizzazione unica". Ed a siffatto "favor legis", non può non conseguire l'obbligo della Regione (o della provincia delegata dalla regione) di adottare le relative determinazioni, positive o negative, nei modi e nei termini di legge, entro il termine massimo di 180 giorni avente un evidente intento acceleratorio del procedimento, e posto come limite temporale massimo per l'adozione della determinazione conclusiva, qualunque essa sia (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 364/2006, sulla violazione, ad opera della L.R. Puglia n. 9/2005 del principio generale previsto in sede statale dall'art. 12, c. 4, del d.lgs. n. 387/2003). Pres. Adamo, Est. Cappellano - M.D. (avv.ti A. e D. Cutaia) c. Assessorato all'Industria della Regione Siciliana (Avv. Stato) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. III - 22 ottobre 2008, n. 1277
ENERGIA - Mercato interno dell'energia elettrica - Direttiva 2003/54/CE - Art. 20 - Sistemi di trasmissione e di distribuzione - Accesso dei terzi - Obblighi degli Stati membri - Libero accesso dei terzi ai sistemi di trasporto e di distribuzione dell'elettricità. L'art. 20 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, deve essere interpretato nel senso che definisce gli obblighi degli Stati membri soltanto per quanto riguarda l'accesso, ma non la connessione dei terzi alle reti di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica, e che esso non prevede che il sistema di accesso alle reti che gli Stati membri sono tenuti ad attuare debba consentire ai clienti idonei di scegliere discrezionalmente a quale tipo di rete desiderano connettersi. Detto art. 20 deve essere interpretato anche nel senso che non osta ad una regolamentazione nazionale che prevede che gli impianti di un cliente idoneo possano essere connessi alla rete di trasmissione soltanto se il gestore della rete di distribuzione rifiuta, per esigenze tecniche o di gestione imposte, di connettere alla sua rete gli impianti di tale cliente situati nella zona di attività definita nella licenza. Spetta, tuttavia, al giudice nazionale verificare che l'attuazione e l'applicazione di detto sistema avvengano secondo criteri obiettivi e non discriminatori tra gli utenti delle reti. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 09/10/2008, causa C‑239/07
ENERGIA - Impianti per la produzione di energia elettrica - Autorizzazione unica - Art. 12, c. 4 d.lgs. n. 387/2003 - Dissenso - Rimessione alla giunta regionale. In materia di autorizzazione unica per la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica, la disposizione di cui all'art. 12, comma 4, d. lgs. 387/2003, come modificato dall'art. 2, comma 158, l. 244/2007, prevede, in caso di dissenso, la rimessione alla Giunta regionale: trattasi di norma di principio (decisione affidata all'organo esecutivo superiore) in materia di competenza concorrente (produzione di energia), ai sensi dell'art. 117, comma 3, Cost. Pres. Bianchi, Est. Lotti - R. s.r.l. (avv.ti Andreis, De Cesaris e Nespor) c. Provincia di Vercelli (avv.ti Cavallo Perin e Cogo e altri (n.c.) - T.A.R. PIEMONTE, Sez. I - 27 settembre 2008, ordinanza n. 779
ENERGIA - RIFIUTI - Centrale termoelettrica - Incenerimento dei rifiuti - Pluralità di caldaie - Disciplina - Dir. 2000/76/CE. Ai fini dell'applicazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 dicembre 2000, 2000/76/CE, sull'incenerimento dei rifiuti, qualora una centrale termoelettrica comprenda più caldaie, ogni caldaia nonché le attrezzature ad essa connesse devono essere considerate quale impianto distinto. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. IV, 11/09/2008, Proc. C‑251/07
ENERGIA - Attività di
produzione e trasformazione - Liberalizzazione - L. n. 239/04 - Attività di
costruzione degli impianti - Permanenza del regime autorizzatorio - Impianti
di rigassificazione - Art. 8 L. n. 340/00. La liberalizzazione
dell'attività di produzione e trasformazione delle materie fonti di energia
di cui alla legge n. 239/04 non equivale a liberalizzazione dell'attività di
costruzione e gestione dei relativi impianti, la quale rimane soggetta al
vigente regime autorizzatorio, come si evince dallo stesso art. 1 della
legge n. 239/04 con specifico riferimento agli impianti di rigassificazione:
la norma in esame presuppone infatti, e fa salva, la sopravvivenza della
procedura semplificata di cui all'art. 8 della legge n. 340/00, che
sottopone ad autorizzazione ministeriale - d'intesa con la Regione
interessata - l'uso o il riutilizzo di siti industriali per l'installazione
di rigassificatori di gas naturale liquido destinati al miglioramento del
quadro di approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza e
dell'affidabilità del sistema, nonché della flessibilità e della
diversificazione dell'offerta (viene in considerazione in particolare il
comma 60 dell'art. 1 cit., che estende alla realizzazione e al potenziamento
di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, ivi comprese le
opere connesse, la procedura di valutazione di impatto ambientale, fatte
espressamente salve le disposizioni di cui alla legge n. 443/01 e
all'articolo 8 n. 340/00). La procedura “ex” art. 8 cit. rappresenta
peraltro un'eccezione alla disciplina contenuta nella legge n. 9/91 e nel
relativo regolamento di attuazione (D.P.R. n. 420/94), secondo cui la
costruzione e la gestione di nuovi stabilimenti per la lavorazione di oli
minerali e nuove installazioni di gas naturale liquefatto sono soggetti a
concessione, e che, non risultando abrogata dalla legge n. 239/04, deve
ritenersi ancora applicabile alla costruzione di impianti di rigassificazione che non preveda l'uso o il riuso di siti industriali. Pres. Nicolosi, Est. Grauso - Associazione Greenpeace (avv. Altavilla) c.
Ministero dello Sviluppo economico e altri (Avv. Stato), Regione Toscana
(avv.ti Bora e Mancino), Comune di Pisa (avv.ti Gigliotti, Lazzeri e Caponi)
e altri (n.c.) -
T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 30 luglio 2008, n. 1870
ENERGIA - Rigassificatori di gas naturale liquido - Installazione - Art. 8
L. n. 340/00 - Iter autorizzatorio - Conferenza di servizi. L'art. 8
della legge n. 340/00 stabilisce, al primo comma, che l'uso o il riutilizzo
di siti industriali per l'installazione di impianti destinati al
miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell'energia,
della sicurezza e dell'affidabilità del sistema, nonché della flessibilità e
della diversificazione dell'offerta, è soggetto ad autorizzazione del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (poi il Ministero
delle Attività Produttive), di concerto con il Ministero dell'ambiente e
d'intesa con la regione interessata; ai fini della procedura in questione,
per impianti si intendono i rigassificatori di gas naturale liquido. La
norma prevede che il procedimento si svolga in conferenza di servizi,
richiede l'acquisizione del nulla osta ministeriale di impatto ambientale, e
dispone che qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la
variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce
proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente entro novanta
giorni il consiglio comunale; decorso inutilmente tale termine, la
determinazione della conferenza di servizi equivale ad approvazione della
variazione dello strumento urbanistico. Pres. Nicolosi, Est. Grauso -
Associazione Greenpeace (avv. Altavilla) c. Ministero dello Sviluppo
economico e altri (Avv. Stato), Regione Toscana (avv.ti Bora e Mancino),
Comune di Pisa (avv.ti Gigliotti, Lazzeri e Caponi) e altri (n.c.) -
T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 30 luglio 2008, n. 1870
ENERGIA - Impianti di lavorazione e trasformazione di idrocarburi -
Autorizzazione unica - Rigasificatori offshore - Competenza statale e
competenza provinciale - L.r. Toscana n. 39/05 - L.n. 239/04 - Art. 117 cc.
3e4 Cost. - Esiti interpretativi. La legge regionale della Toscana n.
39/05 sottopone ad autorizzazione unica di competenza regionale o
provinciale la costruzione e l'esercizio di impianti di lavorazione e
trasformazione di idrocarburi: tale disciplina è dichiaratamente applicativa
dell'articolo 117 co. 3 e 4 Cost. e della legge n. 239/04, la quale ultima
riserva allo Stato i compiti e le funzioni amministrative in materia di
utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale
per finalità di approvvigionamento di fonti di energia. Dovendosi pervenire
ad un adeguato coordinamento sistematico delle fonti, rispettoso del riparto
di competenze sancito dagli artt. 117 e 118 Cost., due esiti interpretativi
possono essere ipotizzati. Da un lato, appare infatti possibile sostenere
che dall'ambito applicativo della legge regionale esulino gli impianti di rigassificazione “offshore”, la competenza provinciale sancita dall'art. 3 co. 2 della legge regionale n. 39/05 dovendosi intendere interamente
assorbita dalla evidenziata riserva di competenze statali in materia di
utilizzo del mare (riserva che, altrimenti opinando, rimarrebbe grandemente
svuotata di significato); con il che, la tesi circa la presunta incompetenza
ministeriale sarebbe da respingere in radice. Ove, al contrario, volesse
intendersi la competenza statale non preclusiva del potere di autorizzazione
riconosciuto alla Provincia dalla legge n. 39/05, dovrebbe concludersi per
l'esistenza della situazione sopravvenuta di concorrenza di poteri: statali
relativamente alla soddisfazione degli interessi pubblici connessi all'uso
del demanio marittimo per finalità energetiche, provinciali relativamente
alla costruzione ed esercizio dell'impianto anche nelle zone di mare
territoriale prospicienti il tratto di costa ricadente nei confini
provinciali (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 21 settembre 2006, n. 5547, in tema
di esercizio dei poteri urbanistico-edilizi del Comune su opere realizzate
in mare). Pres. Nicolosi, Est. Grauso - Associazione Greenpeace (avv.
Altavilla) c. Ministero dello Sviluppo economico e altri (Avv. Stato),
Regione Toscana (avv.ti Bora e Mancino), Comune di Pisa (avv.ti Gigliotti,
Lazzeri e Caponi) e altri (n.c.) -
T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 30 luglio 2008, n. 1870
ENERGIA - Rigassificatore offshore - Natura - Nave stabilmente ancorata al
fondo marino - Perdita delle caratteristiche di mezzo di trasporto -
Applicabilità della disciplina dell'allibo di gas - D.M. 3 maggio 1984 -
Esclusione - D.M. 2 agosto 2007. Un rigassificatore offshore, è sì
costituito da una nave, la quale, essendo stabilmente ancorata al fondo
marino, perde la principale caratteristica del mezzo di trasporto, vale a
dire la mobilità da un luogo all'altro, per assumere la diversa funzione
dell'impianto fisso di immagazzinamento e trasformazione del gas liquefatto,
come tale soggetto alla disciplina degli impianti a rischio dettata dal D.Lgs. n. 334/99; per conseguenza il ricorso all'analogia, che vale per
estendere ad un impianto siffatto alcune delle norme in materia di
trasferimento di gas tra navi (allibo in senso tecnico), non si attaglia a
quelle disposizioni - come l'art. 23 del citato D.M. 3 maggio 1984 - che
presuppongono la destinazione attuale della nave al trasporto delle merci.
Tale destinazione manca del tutto per la nave sulla quale è realizzato il rigassificatore, trasformata in piattaforma “offshore” capace di ruotare
intorno al proprio asse, ma non di spostarsi: per questo, l'autorizzazione
all'allibo non può rappresentare una condizione per l'esercizio del rigassificatore, che per questo aspetto è assimilabile ad una struttura
stabile, fermo restando che detta autorizzazione dovrà di volta in volta
essere ottenuta dalle navi gasiere dirette all'impianto per
l'approvvigionamento (si vedano al riguardo le disposizioni contenute nel
D.M. 2 agosto 2007, che ha sostituito, abrogandolo, il D.M. 3 maggio 1984).
Pres. Nicolosi, Est. Grauso - Associazione Greenpeace (avv. Altavilla) c.
Ministero dello Sviluppo economico e altri (Avv. Stato), Regione Toscana
(avv.ti Bora e Mancino), Comune di Pisa (avv.ti Gigliotti, Lazzeri e Caponi)
e altri (n.c.) -
T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 30 luglio 2008, n. 1870
ENERGIA - Rigassificatore offshore - autorizzazione - Disciplina generale ex
l. n. 9/91 - Disponibilità del suolo - Interpretazione estensiva -
Disponibilità della corrispondente zona di mare. La realizzazione di un
impianto di rigassificazione galleggiante, posizionato in mare, induce ad
escluderne l'inquadramento nella previsione dell'art. 8 della legge n.
340/00 ai fini della semplificazione procedurale ivi prevista: i referenti
normativi applicabili alla fattispecie vanno piuttosto rinvenuti nella
disciplina generale posta dalla legge n. 9/91 per i nuovi stabilimenti per
la lavorazione di oli minerali e le nuove installazioni di gas naturale
liquefatto, ed in particolare nel regolamento attuativo (D.P.R. n. 420/94)
laddove, all'art. 4, prevede che la concessione per la costruzione degli
impianti venga rilasciata solo quando sia comprovata da parte del
richiedente la disponibilità del suolo. Trattandosi di impianto ubicato in
sito marino, la disponibilità del suolo non può che farsi coincidere, in via
di interpretazione estensiva, con quella della corrispondente zona di mare.
Pres. Nicolosi, Est. Grauso - Associazione Greenpeace (avv. Altavilla) c.
Ministero dello Sviluppo economico e altri (Avv. Stato), Regione Toscana
(avv.ti Bora e Mancino), Comune di Pisa (avv.ti Gigliotti, Lazzeri e Caponi)
e altri (n.c.) -
T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 30 luglio 2008, n. 1870
ENERGIA - Mercato interno
dell'energia elettrica - Normativa nazionale che permette di percepire un
supplemento del prezzo di trasporto dell'energia elettrica a favore di una
società designata per legge, tenuta al pagamento dei costi non recuperabili. L'art. 25 CE dev'essere interpretato nel senso che osta ad una misura
legislativa ai sensi della quale gli acquirenti nazionali di energia elettrica
sono debitori di un supplemento di prezzo dovuto al loro gestore di rete per i
quantitativi di energia elettrica prodotti nello Stato membro e importati, i
quali sono stati trasportati a favore dei suddetti acquirenti, quando tale
supplemento dev'essere ceduto dal suddetto gestore ad una società a tal fine
designata dal legislatore, società che è una filiale comune delle quattro
imprese nazionali produttrici di energia elettrica e che in precedenza gestiva i
costi di tutta l'energia elettrica prodotta ed importata, e quando tale
supplemento dev'essere integralmente destinato al pagamento di costi non
conformi al mercato cui tale società è personalmente tenuta, il che implica che
le somme percepite da tale società compensano integralmente l'onere subito per
l'energia elettrica nazionale trasportata. Lo stesso dicasi quando le imprese
produttrici nazionali di energia elettrica sono tenute a sopportare tali costi e
quando, in base a convenzioni esistenti, grazie al pagamento del prezzo di
acquisto dell'elettricità nazionale, al pagamento di dividendi alle diverse
imprese nazionali produttrici di energia elettrica di cui la società designata è
la filiale o a qualsiasi altro mezzo, il vantaggio costituito dal supplemento di
prezzo ha potuto essere integralmente traslato dalla società designata verso le
imprese nazionali produttrici di energia elettrica.
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 17/07/2008, Proc. C-206/06
ENERGIA - Energia elettrica trasportata - Tasse di effetto equivalente a dazi doganali - Imposizioni interne discriminatorie - Aiuti accordati dagli Stati membri. L'art. 90 CE dev'essere interpretato nel senso che osta alla medesima misura legislativa nei casi in cui il gettito della tassa percepita sull'energia elettrica trasportata è destinato solo parzialmente al pagamento di costi non conformi al mercato, cioè quando l'importo percepito dalla società designata compensa solo una parte dell'onere subito per l'energia elettrica trasportata. Mentre l'art. 87 CE dev'essere interpretato nel senso che gli importi pagati alla società designata in applicazione dell'art. 9 dell'OEPS (Overgangswet Elektriciteitsproductiesector), 21 dicembre 2000, costituiscono un «aiuto di Stato» ai sensi di tale disposizione del Trattato nei limiti in cui rappresentano un vantaggio economico e non una compensazione che rappresenti la contropartita delle prestazioni effettuate dalla società designata per eseguire obblighi di servizio pubblico. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 17/07/2008, Proc. C-206/06
ENERGIA ELETTRICA - Centrali -
Autorizzazione - Impugnazione - Decorrenza dei termini - Finanziamento del
progetto - Pubblicazione sul bollettino ufficiale - Irrilevanza - Ragioni.
In tema di realizzazione di centrali per la produzione di energia elettrica, ai
fini della decorrenza dei termini per l'impugnativa, è irrilevante la
pubblicazione di una graduatoria sul Bollettino ufficiale della Regione del
progetto a seguito del bando per ottenere finanziamenti regionali in quanto la
lesione degli interessi dei ricorrenti (nella specie, residenti nei pressi
dell'area ove sarebbe dovuta sorgere la centrale) deriva soltanto
dall'autorizzazione unica e non dal finanziamento del progetto. Pres. Mozzarelli,
Est. Di Benedetto - D.D. e altri (avv.ti B. e G. Graziosi) c. Provincia di
Bologna (avv.ti Barone e Onorato), Comune di Medicina (avv. Zorzella) e altri (n.c.)
-
T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 9 luglio 2008, n. 3296
ENERGIA ELETTRICA - Realizzazione di una centrale - Autorizzazione unica -
Impugnazione - Frontisti - Legittimazione - Artt. 309 e 310 d.lgs. n. 152/2006.
I frontisti, o coloro che risiedono in prossimità, sono titolari di una
posizione differenziata e qualificata all'impugnativa dell'autorizzazione unica
per la realizzazione di una centrale elettrica, che costituisce titolo edilizio
idoneo ad effettuare la costruzione, senza necessità di indicare ulteriori
elementi di lesività. Inoltre, ai sensi dell'articolo 309 e 310 del D. lgs 152
del 2006, tutti coloro che potrebbero anche soltanto potenzialmente essere
colpiti dal danno ambientale o, semplicemente, essere interessati all'adozione
di misure precauzionali sono legittimati ad agire per l'annullamento dei
provvedimenti amministrativi di rilevanza ambientale. Tali sono sicuramente
coloro che risiedono in loco nelle vicinanze dell'impianto tenuto a rispettare
la normativa ambientale di cui al citato D. lgs.. Una prova più rigorosa
dell'interesse ad agire deve essere fornita soltanto da coloro che, privi di uno
stabile collegamento con il territorio inciso dai provvedimenti edilizi e/o
ambientali, pretenderebbero di contestare i suddetti provvedimenti dovendo
indicare le ragioni per cui ritengono di subirne direttamente o indirettamente
degli effetti pregiudizievoli. Pres. Mozzarelli, Est. Di Benedetto - D.D. e
altri (avv.ti B. e G. Graziosi) c. Provincia di Bologna (avv.ti Barone e
Onorato), Comune di Medicina (avv. Zorzella) e altri (n.c.) -
T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 9 luglio 2008, n. 3296
ENERGIA ELETTRICA - Impianto di produzione da biogas - Opera privata -
Dichiarazione di pubblica utilità - Localizzazione - Discrezionalità
amministrativa - Limiti - Disciplina urbanistica locale. L'amministrazione
comunale non gode di discrezionalità nella localizzazione di un impianto di
produzione di energia elettrica da biogas, ove non si tratti di un'opera
pubblica, ossia appartenente alla pubblica amministrazione o ad un Ente alla
stessa equiparato, bensì di un'opera privata dichiarata di pubblica utilità
perché è di interesse pubblico la sua realizzazione. La localizzazione,
pertanto, deve avvenire con riferimento alla disciplina urbanistica locale e nei
limiti dalla stessa prevista, salve le ulteriori valutazioni a tal fine imposte
dalla procedura dovuta di cui alla L.R. Emilia Romagna n. 9 del 1999. Pres.
Mozzarelli, Est. Di Benedetto - D.D. e altri (avv.ti B. e G. Graziosi) c.
Provincia di Bologna (avv.ti Barone e Onorato), Comune di Medicina (avv.
Zorzella) e altri (n.c.) -
T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 9 luglio 2008, n. 3296
ENERGIA - VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE - Assenza di valutazione dell'impatto ambientale di progetti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 85/337/CEE - Regolarizzazione a posteriori - Autorizzazioni relative alla costruzione di una centrale eolica e alle attività connesse - Inadempimento di uno Stato (Irlanda). Non avendo adottato tutte le disposizioni necessarie ad assicurare che: prima di essere eseguiti in tutto in parte, i progetti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nella sua versione precedente o successiva alle modifiche intervenute con la direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, vengano esaminati al fine di stabilire se occorra effettuare una valutazione d'impatto ambientale e, se per essi si prevede un notevole impatto ambientale per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, vengano sottoposti ad una valutazione del loro impatto conformemente agli artt. 5-10 della direttiva 85/337, e il rilascio delle autorizzazioni relative alla costruzione di una centrale eolica e alle attività connesse a Derrybrien, nella contea di Galway, nonché l'esecuzione dei lavori, fossero preceduti da una valutazione dell'impatto ambientale del progetto, in conformità agli artt. 5-10 della direttiva 85/337, nella sua versione precedente o successiva alle modifiche intervenute con la direttiva 97/11, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 2, 4 e 5-10 della suddetta direttiva. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sezione II, 03/07/2008, Proc. C-215/06
ENERGIA - Impianti eolici - Realizzazione - D.i.a. - Rigetto
fondato sul proposito di adottare specifica regolamentazione di settore -
Sospensione sine die - Violazione del principio di legalità - Produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili - Liberalizzazione - L. n. 239/2004.
Il rigetto della d.i.a. per la realizzazione di un impianto eolico fondato sul
mero proposito di adottare in futuro la regolamentazione di settore per la
disciplina di aerogeneratori di potenza inferiore a 1 Mw si pone in contrasto
con il principio di legalità che, per un verso, richiede la corrispondenza
dell'attività amministrativa alle prescrizioni normative vigenti e, per altro
verso, esclude che la libera attività del privato possa essere inibita in
mancanza di espressa previsione di legge. Si determina inoltre di fatto una
inammissibile sospensione sine die dell'istruttoria procedimentale, incidendo
inoltre in un settore, quello della produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili, che è stato liberalizzato per effetto dell'art. 1 comma 2 della L.
23 agosto 2004 n. 239, seppure nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico
derivanti dalla normativa comunitaria e dalla legislazione vigente. Pres.
Allegretta, Est. Di Vita - T.S. s.r.l. (avv. Bizzarri) c. Comune di Rocchetta
Sant'Antonio (n.c.) -
T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez.I - 23 giugno 2008, n. 1543
ENERGIA - Impianti eolici - Microgenerazione - D.i.a. - Sufficienza - P.R.I.E. -
Individuazione delle aree - Necessità - Esclusione. La realizzazione di
singoli aerogeneratori con potenza non superiore a 1 Mw (impianti di
“microgenerazione” previsti dall'art. 2, lett. a ed e del d.lgs. 29 dicembre
2003, n. 397) non è subordinata all'individuazione delle aree operata con il
Piano Regolatore per l'Installazione di impianti eolici (P.R.I.E.,), non
trovando applicazione il Reg, Reg. Puglia n. 16/2006: è sufficiente a tal fine
la denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art. 27 della L.Reg. n. 1/2008.
Pres. Allegretta, Est. Di Vita - T.S. s.r.l. (avv. Bizzarri) c. Comune di
Rocchetta Sant'Antonio (n.c.) -
T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez.I - 23 giugno 2008, n. 1543
ENERGIA - Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Impianto eolico –
Autorizzazione unica _ art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Termine di 180 gg. – Inutile
decorso – Silenzio rifiuto – Art. 21 bis L. n. 1034/71. Ai sensi dell'art.
12 del d.lgs. n. 387/2003, la costruzione e l'esercizio degli impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (nella specie,
impianto eolico) sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla
regione o dalla province delegate dalla regione e il relativo procedimento deve
concludersi entro 180 giorni: l'inutile decorso del termine dà luogo ad
un'ipotesi di silenzio rifiuto a cui può porsi rimedio con il rito di cui
all'art. 21 bis della L. n. 1034/1971. Pres. Allegretta, Est. Di Vita – E.
s.r.l. (avv.ti Conte, Conte e Rodio) c. Regione Puglia (n.c.) -
T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez.I – 23 giugno 2008, n. 1541
ENERGIA - URBANISTICA ED EDILIZIA - Impianto fotovoltaico - Natura di pertinenza - Presupposti - Breve distanza dall'edificio principale - Ostacolo alla configurazione quale pertinenza - Esclusione. La breve distanza che separa un impianto fotovoltaico e termico dall'edificio principale non può essere un ostacolo alla sua configurazione come pertinenza: l'obiettiva esigenza di esporre i pannelli alla maggiore illuminazione solare possibile, giustifica infatti il loro posizionamento in un'area libera, discosto dall'edificio. Devono però essere presenti entrambi gli elementi che caratterizzano la nozione di impianto tecnologico pertinenziale al servizio di un fabbricato esistente, che sono rappresentati, da un lato, dal rapporto quantitativo con il manufatto principale (nel senso che il medesimo deve essere di entità adeguata e non esorbitante), e, dall'altro, dall'esistenza di un collegamento funzionale tra tale opera e la cosa principale (con la conseguente incapacità per la medesima di essere utilizzata separatamente ed autonomamente). Pres. Mariuzzo, Est. Stevanato - L.R. (avv.ti Pontani e Beccara) c. Comune di Spiazzo (avv. Bonazza) - T.R.G.A. TRENTINO, Trento - 19 giugno 2008, n. 152
ENERGIA - Energia idroelettrica - Autorizzazione unica -
Subordinazione del rilascio alla presentazione del progetto definitivo -
Illegittimità - Progetto preliminare - Sufficienza - Art. 12, c. 4 D.Lgs. n.
378/2003 - L.R. Piemonte n. 40/1998. Il c. 4 dell'art. 12 del D. lgs. n. 378
del 2003, nel precisare che l'autorizzazione unica costituisce titolo a
costruire ed esercire l'impianto di produzione di energia elettrica, ne
condiziona il rilascio alla conformità al solo progetto approvato, senza
stabilire che esso sia necessariamente quello definitivo. E' perciò sufficiente
al rilascio dell'autorizzazione il progetto preliminare, fermo restando
l'obbligo del richiedente a completare il quadro progettuale prima dell'inizio
delle opere, obbligo del quale la Provincia può chiedere l'adempimento con gli
ordinari strumenti amministrativi a sua disposizione, compresa I'autotutela.
L'adeguatezza del progetto preliminare alla fase iniziale del procedimento di
autorizzazione unica è anche conforme alla L.R. Piemonte n. 40 del 1998, sulla
costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonti rinnovabili, che non pone alcun vincolo derivante dal
carattere dal progetto -preliminare o definitivo- al rilascio
dell'autorizzazione unica. Pres. Criscuolo, Est. Lamberti - A. s.r.l. (avv.ti
Brambilla e Lorizio) c. Provincia del Verbano Cusio Ossola (avv. Colarizi) -
TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - 12 giugno 2008, n. 114
ENERGIA - Energia idroelettrica - Autorizzazione unica - Procedimento -
Fissazione di termini interni a pena di decadenza della domanda - Aggravamento
ingiustificato dell'iter procedimentale - Illegittimità - Art. 12 D. Lgs. n.
378/2003. In tema di autorizzazione unica per la realizzazione e l'esercizio
di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (nella
specie: energia idroelettrica), non appare conforme all'art. 12 del D.Lgs. n.
378 del 2003, la prefissazione di termini interni al procedimento, a pena di
decadenza dalla domanda. Il termine massimo di centottanta giorni per la
conclusione del procedimento, è infatti stabilito a tutela del richiedente
l'autorizzazione. Può pertanto essere posticipato qualora necessario per
l'espletamento di adempimenti connessi al rilascio dell'autorizzazione unica, ma
non permette all'amministrazione di stabilire scadenze perentorie,
ingiustificatamente gravatorie dell'iter procedimentale nel suo insieme (nella
specie, la Provincia aveva fissato un termine perentorio per la presentazione
del progetto definitivo dell'impianto, a pena di archiviazione della domanda di
autorizzazione). Pres. Criscuolo, Est. Lamberti - A. s.r.l. (avv.ti Brambilla e
Lorizio) c. Provincia del Verbano Cusio Ossola (avv. Colarizi) -
TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - 12 giugno 2008, n. 114
ENERGIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Impianti eolici - D. lgs. n. 387/2003 - Determinazioni della Soprintendenza - Conferenza di servizi. Ai sensi delle disposizioni che disciplinano l'autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio degli impianti eolici e la correlata procedura di VIA, e segnatamente dell'art. 12 d.lgs. 387\2003, “tutte le amministrazioni - e quindi anche la Soprintendenza - tenute ad adottare le proprie determinazioni, ai fini della valutazione d'impatto ambientale per la costruzione e l'esercizio degli impianti eolici, devono esprimere il proprio avviso in sede di conferenza dei servizi”, sicchè (cfr. C.G.A. sentenze 11 aprile 2008, n. 295, 3 agosto 2007, n. 711, e 21 novembre 2007, n. 1057) la Soprintendenza per i beni archeologici non ha l'obbligo di pronunciarsi al di fuori della conferenza di servizi. (Il collegio ha tuttavia ritenuto non applicabile il principio nel caso in cui i diversi procedimenti, avviati antecedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 387/2003, si fossero svolti autonomamente l'uno dall'altro). Pres. Giallombardo, Est. Sinatra - E.s.r.l. (avv.ti Raimondi e Mormino) c. Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Palermo (Avv. Stato). T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 27 maggio 2008, n. 683
ENERGIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Impianti eolici - D. lgs. n. 387/2003 - Determinazioni della Soprintendenza - Produzione di energia e tutela del paesaggio - Comparazione degli interessi - Sede - Conferenza di servizi - Ipotesi di mancata convocazione della conferenza - Conseguenze. Nella materia degli impianti eolici, (cfr. C.G.A.,sentenze 3 agosto 2007, n. 711, e 21 novembre 2007, n. 1057) l'emersione e la comparazione degli interessi in gioco deve essere effettuata esclusivamente nella sede della conferenza di servizi (conformemente alla finalità di tale istituto). Tuttavia, nell'ipotesi in cui il parere sia espresso al di fuori della conferenza di servizi, nel possibile conflitto fra le esigenze correlate all'esercizio dell'attività imprenditoriale, finalizzata alla produzione (con modalità non inquinanti) di energia elettrica, e quelle sottese alla tutela di valori non economici (come la tutela del paesaggio), l'amministrazione deve ricercare non già il totale sacrificio delle une e la preservazione delle altre secondo una logica meramente inibitoria, ma piuttosto una soluzione necessariamente comparativa della dialettica fra le esigenze dell'impresa e quelle afferenti valori non economici, tutte rilevanti in sede di esercizio del potere amministrativo di autorizzazione alla realizzazione di attività imprenditoriali. In particolare, l'amministrazione preposta alla tutela del paesaggio non può, , in forza di una concezione totalizzante dell'interesse pubblico primario (di cui è attributaria), limitarsi ad affermarne la (generica) rilevanza assoluta, paralizzando ogni altra attività e sacrificando ogni altro interesse, nelle ipotesi in cui il suo parere sia espresso al di fuori della conferenza di servizi. Pres. Giallombardo, Est. Sinatra - E.s.r.l. (avv.ti Raimondi e Mormino) c. Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Palermo (Avv. Stato). T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 27 maggio 2008, n. 683
ENERGIA - Mercato interno dell'energia elettrica - Libero accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica - Art. 20, n. 1 Direttiva 2003/54/CE. L'art. 20, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, va interpretato nel senso che osta ad una disposizione come l'art. 110, n. 1, punto 1, della legge 7 luglio 2005, relativa all'approvvigionamento di energia elettrica e di gas, detta «legge sulla gestione razionale dell'energia» [Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz)], che dispensa taluni gestori di sistemi di approvvigionamento energetico dall'obbligo di concedere ai terzi il libero accesso a tali sistemi, argomentando che essi sono ubicati in una zona operativa che costituisce un'area geografica unitaria e che sono utilizzati principalmente per provvedere al trasporto di energia all'interno di una determinata impresa e verso imprese collegate. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 22/05/2008, Proc. C‑439/06
ENERGIA - Gestore della Rete di Trasporto Nazionale - Provvedimenti - Natura
- Atti amministrativi. Gli atti adottati dal Gestore della rete di trasporto
dell'energia elettrica nell'ambito dell'attività, fortemente procedimentalizzata
e funzionalizzata, di cessione dell'energia, hanno natura amministrativa (cfr.
C.d.S. VI, 16 settembre 2003, n. 5241). Pres. Virgilio, Est. Zucchelli -
Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana (Avv. Stato) c. E.
s.p.a. (avv.ti Villata, degli Esposti e Scuderi) -
C.G.A. per la Regione Siciliana - 28 aprile 2008, n. 367
ENERGIA - Provvedimenti che incidono sulla produzione di energia elettrica -
Gestore RTN - Posizione giuridica soggettiva differenziata. A fronte di
provvedimenti che incidono sulla produzione di energia elettrica, il Gestore
della RTN gode di una posizione giuridica soggettiva differenziata poiché le
variazioni nella produzione di energia elettrica e soprattutto di localizzazione
della stessa, influiscono sensibilmente sulle prestazioni della rete e dunque
sugli equilibri di questa che sono affidati alla cura dello stesso Gestore.
Questi, infatti, tra i suoi compiti annovera, oltre quello di gestire e
mantenere la rete, anche di tenerla in equilibrio in relazione al dispacciamento
di energia e di garantire che questa sia trasportata nelle diverse zone del
Paese in funzione della richiesta costante e di picco, opportunamente
equilibrando i diversi rami della rete stessa. Pres. Virgilio, Est. Zucchelli -
Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana (Avv. Stato) c. E.
s.p.a. (avv.ti Villata, degli Esposti e Scuderi) -
C.G.A. per la Regione Siciliana - 28 aprile 2008, n. 367
ENERGIA - Provvedimenti incidenti sulla produzione di energia elettrica -
Problematiche legate al dispacciamento - Possibile squilibrio tra produzione e
fabbisogno di energia - Approfondita valutazione - Necessità - Gestore RTN.
Le complesse problematiche legate al dispacciamento della energia elettrica in
funzione del fabbisogno e della produzione di energia, con attenzione allo
squilibrio tra queste due grandezze ed ai sistemi per supplire ai fabbisogni in
caso di diminuzione della produzione, sono conosciute solo dal Gestore della RTN
e devono essere approfonditamente valutate nei provvedimenti che hanno come
conseguenza una variazione della produzione di energia elettrica. Tali
variazioni, infatti, influiscono sull'intera rete e determinano non solo
situazioni di pericolo per il dispacciamento, ma anche aggravio di costi. Pres.
Virgilio, Est. Zucchelli - Assessorato Territorio e Ambiente della Regione
Siciliana (Avv. Stato) c. E. s.p.a. (avv.ti Villata, degli Esposti e Scuderi) -
C.G.A. per la Regione Siciliana - 28 aprile 2008, n. 367
ENERGIA – Impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili – L. n. 387/2003 – Diretta applicazione nei confronti della Regione siciliana – Procedimento autorizzativo unico – Conferenza di servizi. Le disposizioni del d. lgs. n. 387/2003 trovano diretta applicazione nei confronti della regione siciliana, ai sensi degli artt. 16 ed 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari”. Pertanto, in base ai principi posti dai comma 3 e 4 del predetto art. 12 d. lgs. n. 387/2003, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili richiede “una autorizzazione unica”, a seguito di “un procedimento unico”, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, mediante conferenza dei servizi. In tal modo, le determinazioni delle amministrazione interessate devono essere espresse solo in sede di conferenza di servizi, così da assicurare l'unicità del procedimento mediante il coordinamento dei vari interessi pubblici rilevanti per l'autorizzazione unica finale. Di conseguenza, anche la Soprintendenza deve esprimersi esclusivamente in sede di conferenza di servizi.Pres. Virgilio, Est. Falcone – Assessorato regionale per i Beni culturali e ambientali e altro (Avv. Stato) c. A. s.r.l. (avv. Li Greci) - C.G.A. per la Regione siciliana – 11 aprile 2008, n. 295
ENERGIA - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Impianti eolici - Regione Puglia - Linee
guida - Convenzione tra il proponente e il comune in cui ricade l'area di
intervento - Natura - Contratto ad oggetto pubblico - Accordi disciplinati
dall'art. 11, L. n. 241/1990 - Obbligo di concludere il procedimento -
Esperibilità del rimedio ex art. 21 bis L. 1034/71. La convenzione tra i
soggetti interessati alla realizzazione di impianti eolici e il comune in cui
ricade l'area di intervento, di cui all'allegato A5 delle “Linee Guida per la
realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia”, si inquadra nella
categoria del contratto ad oggetto pubblico destinato a disciplinare i rapporti
obbligatori tra proponente ed ente locale relativi alla realizzazione, gestione
e successiva dismissione degli impianti eolici (la cui installazione è
subordinata all'autorizzazione unica regionale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29
dicembre 2003 n. 387). La convenzione rientra pertanto negli accordi
disciplinati dall'art. 11 della L. 7 agosto 1990 n. 241, il cui utilizzo è stato
generalizzato in seguito dalla L. 11 febbraio 2005 n. 15 che ha introdotto il
comma 1 bis dell'art. 1 L. 241/90 secondo cui la Pubblica Amministrazione,
nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di
diritto privato, salvo che la legge disponga diversamente. Ai sensi del comma 4
bis (introdotto dalla L. 15/2005) dell'art. 11 della L. 241/90, la stipulazione
di tali accordi deve essere necessariamente preceduta dalla determinazione
dell'organo che sarebbe competente all'adozione del provvedimento sostituito
dall'accordo ovvero il cui contenuto è predeterminato dall'accordo a seconda che
si tratti di accordi sostitutivi o procedimentali. L'accordo ex art. 11 L.
241/90 deve pertanto essere necessariamente preceduto da un atto amministrativo
adottato dall'autorità competente all'esito di un procedimento amministrativo
cui si applica l'art. 2 L. 241/90 con conseguente obbligo per la P.A. di
concluderlo con adozione di un provvedimento espresso. Trattandosi di accordo
necessariamente preceduto da atto amministrativo, è pertanto ammissibile il
rimedio giurisdizionale di cui all'art. 21 bis L. 1034/71 avverso il silenzio
serbato dall'organo competente ad adottare la determinazione preliminare
all'accordo ex art. 11. Pres. Allegretta, Est. Di vita - N. s.r.l. (avv.ti
Mescia e Mescia) c. Comune di Pietramontecorvino (avv. Viola) -
T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. I - 2 aprile 2008, n. 754
ENERGIA - Impianti eolici - Autorizzazione - Poteri comunali - Individuazione.
In tema di autorizzazione alla costruzione di impianti eolici, spettano ai
Comuni significativi poteri di amministrazione attiva, sia a livello di
pianificazione (art. 5 della legge n. 10/1991; artt. 4-ss. del regolamento
regionale n. 16/2006), sia nella fase di conferenza dei servizi sui progetti
presentati alla Regione (art. 12 del d. lgs. n. 387/2003; art. 14, 5° comma, del
regolamento regionale n. 16/2006; delibera di Giunta regionale n. 35/2007).
D'altronde, sul piano sistematico, confliggerebbe verosimilmente con il
principio di sussidiarietà sancito dall'art. 118 Cost. un corpus legislativo che
estromettesse del tutto gli enti locali dai processi di decisione sulla
localizzazione delle infrastrutture energetiche. Pres. Allegretta, Est. Picone -
C.s.r.l. (avv. Lofoco) c. Comune di Cerignola (avv. Clarizio) e altri (n.c.) -
T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. I - 1 aprile 2008, n. 709
ENERGIA - Impianti eolici - Potere di individuare i soggetti autorizzati alla
costruzione degli impianti - Comune - Competenza - Difetto - Regione. Non
appartiene al Comune, ma alla Regione la potestà di individuare i soggetti che
conseguono l'autorizzazione alla costruzione di impianti di produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili. La Regione è infatti titolare del
procedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. n. 387/2003,
che nessuna norma di legge ha mai trasferito ai Comuni. A questi ultimi
viceversa compete l'approvazione dei Piani regolatori per l'installazione di
impianti eolici, che individuano in modo obiettivo le zone del territorio
comunale non idonee alla localizzazione di aerogeneratori dal punto di vista
urbanistico, idrogeologico ed ambientale. Pres. Allegretta, Est. Picone -
C.s.r.l. (avv. Lofoco) c. Comune di Cerignola (avv. Clarizio) e altri (n.c.) -
T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. I - 1 aprile 2008, n. 709
ENERGIA - Produzione di energia elettrica da fonti tradizionali o rinnovabili -
Libera attività d'impresa - Procedure pubblicistiche di natura concessoria -
Illegittimità. L'ordinamento comunitario e quello nazionale non ammettono
procedure pubblicistiche di natura concessoria a presidio dell'attività di
“produzione” di energia elettrica da fonti tradizionali o rinnovabili. La
costruzione e l'esercizio di impianti per l'energia eolica sono libere attività
d'impresa soggette alla sola autorizzazione amministrativa della Regione,
secondo l'art. 12 del d. lgs. n. 387/2003, in attuazione dell'art. 6 della
Direttiva 2001/77/CE (che a sua volta rinvia, come si è visto, alla direttiva
generale sul mercato elettrico). Secondo il vigente assetto normativo, si tratta
di attività economiche non riservate agli enti locali, non soggette a regime di
privativa, che non rientrano nella nozione di servizio pubblico locale di cui
agli artt. 112-ss. del d. lgs. 267/2000, sebbene rivestano una significativa
importanza nell'ottica dell'apertura e dello sviluppo del mercato comunitario e
della tutela dell'ambiente. Pres. Allegretta, Est. Picone - C.s.r.l. (avv.
Lofoco) c. Comune di Cerignola (avv. Clarizio) e altri (n.c.) -
T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. I - 1 aprile 2008, n. 709
ENERGIA - Produzione di energia da fonti rinnovabili - Regioni ed enti locali -
Previsione di misure di compensazione patrimoniale - Divieto assoluto - Art. 12,
c. 6 D.lgs n. 387/2003 - Art. 1, c. 4 L. n. 239/2004. Secondo il chiaro
disposto dell'art. 12, 6° comma, del d. lgs. n. 387/2003, poi confermato con
l'art. 1, 4° comma - lett. f), della legge n. 239/2004, in materia di produzione
di energia elettrica da fonti rinnovabili, vige il divieto assoluto di prevedere
misure di compensazione patrimoniale a favore delle Regioni e degli enti locali.
E' pertanto illegittima la previsione da parte del Comune di un meccanismo di
prelievo legato parzialmente alla quantità di energia prodotta. Sul piano della
politica energetica, una simile espansione dei poteri impositivi delle autonomie
locali determinerebbe effetti aberranti, in termini di costi di produzione
supplementari gravanti sui produttori di energia da fonti rinnovabili, a
beneficio di ristrette collettività ed a discapito della generalità degli utenti
finali.Pres. Allegretta, Est. Picone - C.s.r.l. (avv. Lofoco) c. Comune di
Cerignola (avv. Clarizio) e altri (n.c.) -
T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. I - 1 aprile 2008, n. 709
ENERGIA - Costruzione di nuovi aerogeneratori - Procedure autorizzatorie -
Regione Puglia - Proposte progettuali concorrenti in uno stesso ambito
pianificatorio - Disciplina applicabile - Cd. valutazione integrata.
Nell'attesa di una positiva regolamentazione, che potrà trovare collocazione
nelle emanande linee-guida ministeriali previste dall'art. 12 del d. lgs. n.
387/2003, nella Regione Puglia l'autorità competente al rilascio delle
autorizzazioni per la costruzione di nuovi aerogeneratori non potrà che
attenersi al disposto dagli artt. 8-ss. del regolamento regionale n. 16/2006,
che prevedono la cosiddetta “valutazione integrata” delle proposte progettuali
concorrenti in uno stesso ambito pianificatorio, da effettuarsi a scadenze
prefissate in sede regionale, allo scopo di individuare gli elementi di
incongruità o di sovrapposizione tra impianti e di razionalizzare le diverse
proposte tra loro interferenti. Pres. Allegretta, Est. Picone - C.s.r.l. (avv.
Lofoco) c. Comune di Cerignola (avv. Clarizio) e altri (n.c.) -
T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. I - 1 aprile 2008, n. 709
ENERGIA - Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili - Prezzo di
cessione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili - Deliberazione
dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 249/2006 - Corretto esercizio
del potere di aggiornare la componente CEC. La deliberazione dell'Autorità
per l'energia elettrica e il gas n. 249 del 15 novembre 2006 costituisce
corretto esercizio del potere, attribuito alla stessa Autorità dal legislatore,
di aggiornare e riportare a valori attuali il prezzo del gas al fine della
determinazione della componente CEC del prezzo di cessione dell'energia
elettrica prodotta con impianti utilizzanti fonti rinnovabili. Pres. Ruoppolo,
Est. Chieppa - Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (Avv. Stato) c. E.
s.r.l. e altri (avv.ti Fonderico e Medugno).
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 28/03/2008 (ud.
22/01/2008), sentenza n. 1277
ENERGIA - Art. 1, c. 1117 L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007) - Spettanza degli
incentivi alla sola produzione di energia prodotta da fonti rinnovabili -
Salvezza dei finanziamenti e degli incentivi già concessi - Fonti energetiche
assimilate - Art. 1, c. 1118 - Potere ministeriale di ridefinire l'entità degli
incentivi. Con l'art. 1, comma 1117, della legge 27 dicembre 2006 n. 296
(finanziaria 2007) è stato affermato il principio della spettanza degli
incentivi finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili alla sola
produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, così
come definite dall'articolo 2 della direttiva 2001/77/CE; vengono fatti salvi i
finanziamenti e gli incentivi concessi, ai sensi della previgente normativa, ai
soli impianti già autorizzati e di cui sia stata già avviata concretamente la
realizzazione, ivi comprese le convenzioni adottate con delibera CIP 6 e
destinate al sostegno alle fonti energetiche assimilate, per i quali si
applicano le disposizioni di cui al comma 1118. Tale comma 1118 si limita a
prevedere il potere del Ministro per lo sviluppo economico di ridefinire
l'entità e la durata dei sostegni alle fonti energetiche non rinnovabili
assimilate alle fonti energetiche rinnovabili utilizzate da impianti già
realizzati ed operativi alla data di entrata in vigore della legge, tenendo
conto dei diritti pregressi e nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico, allo scopo di ridurre gli oneri che gravano sui
prezzi dell'energia elettrica e eliminare vantaggi economici che non risultino
specificamente motivati e coerenti con le direttive europee in materia di
energia elettrica. Pres. Ruoppolo, Est. Chieppa - Autorità per l'Energia
Elettrica e il Gas (Avv. Stato) c. E. s.r.l. e altri (avv.ti Fonderico e Medugno).
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 28/03/2008 (ud.
22/01/2008), sentenza n. 1277
ENERGIA - Art. 2, c. 141 L. n. 244/2007 (finanziaria 2008) - Componente CEC -
Potere dell'autorità per l'energia elettrica di determinare il valore medio del
prezzo del metano - Norma ricognitiva di potere già esistente. La
disposizione di cui all'art. 2, c. 141 della legge 24 dicembre 2007 n. 244
(finanziaria 2008), nell'individuare il potere dell'autorità per l'energia
elettrica e il gas di determinare il valore medio del prezzo del metano ai fini
dell'aggiornamento del CEC, di cui al titolo II, punto 7, lettera b) del
provvedimento CIP6, deve essere intesa come norma meramente ricognitiva di un
potere già esistente, con cui il legislatore ha inteso da un lato confermare la
possibilità di aggiornare il prezzo del gas ai fini della determinazione del CEC
e sotto altro profilo ha espressamente legato la determinazione del prezzo del
gas all'effettiva struttura dei costi nel mercato del gas naturale, dando un
ulteriore parametro di riferimento all'Autorità. Pres. Ruoppolo, Est. Chieppa -
Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (Avv. Stato) c. E. s.r.l. e altri
(avv.ti Fonderico e Medugno).
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 28/03/2008 (ud.
22/01/2008), sentenza n. 1277
ENERGIA - Energia prodotta da fonti rinnovabili - Modalità di ritiro - Art. 13, c. 3 d.lgs. n. 387/2003 - Competenza - Ministero delle attività produttive - Esclusione - Autorità per l'energia elettrica e il gas. A mente dell'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 387/2003, spetta all'Autorità per L'Energia Elettrica e il Gas,, e non al ministro delle attività produttive, determinare le modalità di ritiro dell'energia elettrica, con riferimento a condizioni economiche di mercato, anche con riguardo all'energia prodotta da fonti rinnovabili. Pres. Ruoppolo, Est. Volpe - Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (avv. Scoca) c. Ministero dello Sviluppo Economico e altro (Avv. Stato)- (riforma TAR Lazio, Roma, n. 3017/2006). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 28/03/2008, Sentenza n. 1274
ENERGIA - Impianti eolici - Enti locali - Poteri di amministrazione attiva -
Principio di sussidiarietà. L'analisi puntuale della legislazione
statale e delle norme dettate dalla Regione Puglia, in tema di
autorizzazione alla costruzione di impianti eolici, rivela che spettano ai
Comuni significativi poteri di amministrazione attiva, sia a livello di
pianificazione (art. 5 della legge n. 10/1991; artt. 4-ss. del regolamento
regionale n. 16/2006), sia nella fase di conferenza dei servizi sui progetti
presentati alla Regione (art. 12 del d. lgs. n. 387/2003; art. 14, 5° comma,
del regolamento regionale n. 16/2006; delibera di Giunta regionale n.
35/2007). Analogo potere di intervento viene riconosciuto agli enti locali
dalla legge regionale n. 11/2001 in materia di valutazione di impatto
ambientale. Ed anzi, la normativa regolamentare della Regione Puglia prevede
che le imprese titolari di nuovi impianti debbano stipulare con i Comuni
interessati apposite convenzioni e che le stesse possano allegare alla
domanda di autorizzazione l'eventuale delibera del Consiglio comunale che
esprime parere favorevole al progetto. D'altronde, sul piano sistematico,
confliggerebbe verosimilmente con il principio di sussidiarietà sancito
dall'art. 118 Cost. un corpus legislativo che estromettesse del tutto gli
enti locali dai processi di decisione sulla localizzazione delle
infrastrutture energetiche. Pres. Allegretta , Est. Picone - F. s.r.l.
(avv.ti Picozza e Di Giovanni) c. Comune di Cerignola (avv. Clarizio),
Regione Puglia (n.c.) e Ministero dello Sviluppo Economico (Avv. Stato) -
T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. I - 8 marzo 2008, n. 530
ENERGIA - Produzione di energia elettrica da fonti tradizionali o
rinnovabili - Procedure pubblicistiche di natura concessoria - Esclusione -
Costruzione ed esercizio di impianti per l'energia eolica - Libere attività
d'impresa - D.lgs. n. 387/2003. L'ordinamento comunitario e quello
nazionale non ammettono procedure pubblicistiche di natura concessoria a
presidio dell'attività di “produzione” di energia elettrica da fonti
tradizionali o rinnovabili. La costruzione e l'esercizio di impianti per
l'energia eolica sono libere attività d'impresa soggette alla sola
autorizzazione amministrativa della Regione, secondo l'art. 12 del d. lgs.
n. 387/2003, in attuazione dell'art. 6 della Direttiva 2001/77/CE (che a sua
volta rinvia, come si è visto, alla direttiva generale sul mercato
elettrico). Secondo il vigente assetto normativo, si tratta di attività
economiche non riservate agli enti locali, non soggette a regime di
privativa, che non rientrano nella nozione di servizio pubblico locale di
cui agli artt. 112-ss. del d. lgs. 267/2000, sebbene rivestano una
significativa importanza nell'ottica dell'apertura e dello sviluppo del
mercato comunitario e della tutela dell'ambiente. Pres. Allegretta , Est.
Picone - F. s.r.l. (avv.ti Picozza e Di Giovanni) c. Comune di Cerignola
(avv. Clarizio), Regione Puglia (n.c.) e Ministero dello Sviluppo Economico
(Avv. Stato) -
T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. I - 8 marzo 2008, n. 530
ENERGIA - Produzione di energia elettrica - Art. 12, c. 6 d.lgs. n. 387/2003
- Divieto di misure di compensazione patrimoniale a favore di enti locali.
In materia di produzione di energia elettrica, secondo il chiaro disposto
dell'art. 12, 6° comma, del d. lgs. n. 387/2003, poi confermato con l'art.
1, 4° comma - lett. f), della legge n. 239/2004, vige il divieto assoluto di
prevedere misure di compensazione patrimoniale a favore delle Regioni e
degli enti locali. Sul piano della politica energetica, è sufficiente il
rilievo che una simile espansione dei poteri impositivi delle autonomie
locali determinerebbe effetti aberranti, in termini di costi di produzione
supplementari gravanti sui produttori di energia da fonti rinnovabili, a
beneficio di ristrette collettività ed a discapito della generalità degli
utenti finali. Pres. Allegretta , Est. Picone - F. s.r.l. (avv.ti Picozza e
Di Giovanni) c. Comune di Cerignola (avv. Clarizio), Regione Puglia (n.c.) e
Ministero dello Sviluppo Economico (Avv. Stato) -
T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. I - 8 marzo 2008, n. 530
ENERGIA - Produzione di energia eolica - Concorso di domande volto
all'ottenimento di autorizzazioni numericamente limitate - Soluzione dei
conflitti - “Monetizzazione” - Illegittimità. Quale che sia, in
astratto, il criterio da preferire nella soluzione dei conflitti in caso di
concorso di domande volte all'ottenimento di autorizzazioni numericamente
limitate (comparazione discrezionale o priorità cronologica), è indubitabile
che, nella materia della produzione di energia eolica, la “monetizzazione”
costituisca sintomo di sviamento dal corretto uso del potere e dia luogo ad
illegittimità dei relativi provvedimenti. Nell'attesa di una positiva
regolamentazione, che potrà trovare collocazione nelle emanande linee-guida
ministeriali previste dall'art. 12 del d. lgs. n. 387/2003, l'autorità
competente al rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di nuovi
aerogeneratori (ossia la Regione Puglia) non potrà che attenersi al disposto
dagli artt. 8-ss. del regolamento regionale n. 16/2006, che prevedono la
cosiddetta “valutazione integrata” delle proposte progettuali concorrenti in
uno stesso ambito pianificatorio, da effettuarsi a scadenze prefissate in
sede regionale, allo scopo di individuare gli elementi di incongruità o di
sovrapposizione tra impianti e di razionalizzare le diverse proposte tra
loro interferenti. Pres. Allegretta , Est. Picone - F. s.r.l. (avv.ti
Picozza e Di Giovanni) c. Comune di Cerignola (avv. Clarizio), Regione
Puglia (n.c.) e Ministero dello Sviluppo Economico (Avv. Stato) -
T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. I - 8 marzo 2008, n. 530
ENERGIA - Impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW
termici - Parere del comune - Valenza istruttoria - Conferenza di servizi -
Ente comunale - Possibilità di far ricorso alla disciplina del dissenso
qualificato ex art. 14 quater L. 241/90 - Esclusione. In materia di
costruzione di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW
termici, il principio di leale collaborazione si traduce in un'intesa
“forte” dello Stato con la Regione ed in una intesa “debole” con le altre
Amministrazioni interessate, cui è solamente consentito di partecipare al
procedimento ed esprimere il proprio parere (cfr. sentenza Corte Cost. n.
6/2004, che ha ritenuto legittimo tale sistema, ritenendo l'allocazione al
livello centrale delle funzioni amministrative giustificata in relazione
alla necessità di garantire, in una materia affidata alla legislazione
concorrente, l'unitarietà e la celerità dell'esercizio dell'attività
amministrativa concernente la costruzione ed il potenziamento degli impianti
di energia elettrica). Se dunque il parere del Comune in sede di conferenza
di servizi ha una mera valenza istruttoria, allo stesso non si applicano,
per un'esigenza di coerenza, tutte le disposizioni volte a rimediare alla
non unanimità, e in particolare la disciplina del “dissenso qualificato” di
cui all'art. 14 quater, III comma, della legge n. 241/90, anche perché,
secondo l'opinione prevalente, tale norma si applica solo alla conferenza di
servizi decisoria (in termini Cons. Stato, Sez. VI, 4/6/2004, n. 3505).
Sarebbe in ogni caso non ragionevole ritenere che un'Amministrazione, cui è
rimessa la mera espressione di un parere, possa impedire la conclusione del
procedimento solo perché quel parere è stato acquisito nell'ambito di una
conferenza di servizi. Pres. Riggio, Est. Fantini - Comune di Aprila (avv.
Lo Mastro) c. Ministero dello Sviluppo Economico (Avv. Stato), Regione Lazio
(avv. Seri) e Provincia di Latina (avv. Coluzzi), riunito ad altri ricorsi -
T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. III ter - 5 marzo 2008, n. 2121
ENERGIA - Impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW
termici - Art. 1 L. 55/02 - Proponente ed enti locali interessati - Misure
di compensazione ambientale - Accordi - Facoltatività - Mancanza di accordo
- Fatto preclusivo all'autorizzazione - Inconfigurabilità. L'art. 1, III
comma, della legge n. 55/02 stabilisce che la Regione “può” promuovere
accordi tra il proponente e gli enti locali interessati per l'individuazione
di misure di compensazione e di riequilibrio ambientale. La facoltatività
dell'accordo compensativo sembra confermata dall'art. 1, V comma, della
legge 23/8/2004, n. 239, specie se interpretato alla luce del successivo
comma XXXVI, il quale prevede, verosimilmente in alternativa, che i
proprietari di nuovi impianti di produzione di energia elettrica (di potenza
termica non inferiore a 300 MW) autorizzati dopo l'entrata in vigore della
stessa legge debbano corrispondere alla Regione sede degli impianti, a
titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del
territorio e per l'impatto logistico dei cantieri, un importo pari a 0,20
euro per ogni MWh di energia elettrica prodotta, limitatamente ai primi
sette anni di esercizio degli impianti. La norma da ultimo indicata, oltre a
sottolineare il carattere “opzionale” di tali accordi, nel collocare
l'obbligo di “contribuzione compensativa” in connessione con l'esercizio
dell'impianto, evidenzia altresì, a conferma del tenore letterale dell'art.
1 della legge n. 55/02, che, in ogni caso, lo stesso accordo compensativo
non è in rapporto di presupposizione logica e diacronica con
l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio della centrale, e dunque la
sua mancanza non si pone come fatto preclusivo dell'autorizzazione stessa.
Pres. Riggio, Est. Fantini - Comune di Aprila (avv. Lo Mastro) c. Ministero
dello Sviluppo Economico (Avv. Stato), Regione Lazio (avv. Seri) e Provincia
di Latina (avv. Coluzzi), riunito ad altri ricorsi -
T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. III ter - 5 marzo 2008, n. 2121
ENERGIA - Impianti di produzione di energia elettrica - Legittimazione
processuale - Criterio della vicinitas. Il criterio della vicinitas,
quale presupposto per la legittimazione processuale, trova il proprio
fondamento nella disposizione di cui all'art. 10 della legge 6/8/1967, n.
765 (modificativo dell'art. 31 della legge urbanistica fondamentale); se
vale per i titoli edilizi, a maggiore ragione può essere esteso agli
insediamenti di discariche di rifiuti (Cons. Stato, Sez. II, 20/12/2007, n.
3077), ed anche agli atti autorizzativi della creazione e dell'esercizio di
impianti di produzione di energia elettrica (Cons. Stato, Sez. VI,
15/10/2001, n. 5411). Pres. Riggio, Est. Fantini - Comune di Aprila (avv. Lo
Mastro) c. Ministero dello Sviluppo Economico (Avv. Stato), Regione Lazio
(avv. Seri) e Provincia di Latina (avv. Coluzzi), riunito ad altri ricorsi -
T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. III ter - 5 marzo 2008, n. 2121
ENERGIA - Provvedimenti di localizzazione di impianti inquinanti -
Impugnazione - Prova del danno concreto - Necessità - Esclusione - Ragioni -
Art. 309 T.U. ambiente. Non occorre la prova dell'esistenza di un danno
concreto ed attuale al fine di impugnare provvedimenti di localizzazione di
impianti ritenuti inquinanti, in quanto la questione della concreta
pericolosità dello stesso, valutata alla luce dei parametri normativi, è
questione di merito, mentre al fine di radicare la legittimazione e
l'interesse al ricorso è sufficiente la prospettazione di temute
ripercussioni su di un territorio collocato nelle immediate vicinanze, ed in
relazione al quale i ricorrenti sono in posizione qualificata, quali
residenti, o proprietari, o titolari di altre posizioni giuridiche
soggettive rilevanti (in termini Cons. Stato, Sez. VI, 5/12/2002, n. 6657).
Una sostanziale conferma di tale indirizzo giurisprudenziale può rinvenirsi
nell'art. 309 del c.d. codice dell'ambiente (di cui al d.lgs. 3/4/2006, n.
152), il quale riconosce il diritto di partecipazione al procedimento
relativo all'adozione delle misure di precauzione, di prevenzione o di
ripristino previste in materia di tutela risarcitoria contro i danni
all'ambiente a regioni ed enti locali, anche associati, nonché alle persone
fisiche o giuridiche che sono o che potrebbero essere colpite dal danno
ambientale, o che vantino un interesse legittimante la partecipazione al
procedimento. Pres. Riggio, Est. Fantini - Comune di Aprila (avv. Lo Mastro)
c. Ministero dello Sviluppo Economico (Avv. Stato), Regione Lazio (avv.
Seri) e Provincia di Latina (avv. Coluzzi), riunito ad altri ricorsi -
T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. III ter - 5 marzo 2008, n. 2121
ENERGIA - Atti di localizzazione di impianti pericolosi - Associazioni
temporanee - Legitimatio ad causam - Carenza. Le associazioni temporanee
volte alla protezione degli interessi di soggetti che ne sono parte,
risultando prive del carattere di ente esponenziale in via stabile e
continuativa di interessi diffusi radicati nel territorio non sono titolari
di legitimatio ad causam (Cons. Stato, Sez. V, 14/6/2007, n. 3191). Il
divieto di azione popolare sarebbe facilmente eluso ove si consentisse, in
modo sganciato da ogni riferimento alla vicinitas, l'impugnazione di atti di
localizzazione di impianti pericolosi a fini (latamente) ambientali da parte
di gruppi di cittadini, organizzati in associazioni, e quindi prescindendo
dal riferimento dell'associazione a determinate qualità dei partecipanti ed
alle finalità di tutela di una determinata collettività (in termini, ancora,
Cons. Stato, Sez. VI, 5/12/2002, n. 6657). Pres. Riggio, Est. Fantini -
Comune di Aprila (avv. Lo Mastro) c. Ministero dello Sviluppo Economico
(Avv. Stato), Regione Lazio (avv. Seri) e Provincia di Latina (avv. Coluzzi),
riunito ad altri ricorsi -
T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. III ter - 5 marzo 2008, n. 2121
ASSOCIAZIONI - Associazioni riconosciute con decreto ministeriale -
Legittimazione al ricorso ex art. 18 L. n. 349/1986 - Associazioni di fatto
- Intervento ad adiuvandum - Limiti. A fronte della legittimazione al
ricorso prevista dall'art. 18, V comma, della legge 8/7/1986, n. 349 in
favore delle associazioni ambientalistiche riconosciute con decreti
ministeriali, si ammette, per le associazioni di fatto, e quindi meno
stabili, come pure per i comitati, una legittimazione limitata al fine di
spiegare un intervento ad adiuvandum, a condizione, ovviamente, che il loro
statuto e le loro attività risultino effettivamente orientate alla
protezione dell'ambiente e della salute in un territorio circoscritto. Pres.
Riggio, Est. Fantini - Comune di Aprila (avv. Lo Mastro) c. Ministero dello
Sviluppo Economico (Avv. Stato), Regione Lazio (avv. Seri) e Provincia di
Latina (avv. Coluzzi), riunito ad altri ricorsi -
T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. III ter - 5 marzo 2008, n. 2121
ENERGIA - Art. 1, L. n. 55/2002 - Conferenza di servizi - Parti necessarie -
Provincia e Comune nel cui territorio ricadono le opere - Interessi delle
popolazioni residenti - Adeguata tutela. L'art. 1, III comma, della
legge n. 55/02, nel prevedere il parere obbligatorio (seppure non
vincolante) del comune e della provincia nel cui territorio ricadono le
opere per la realizzazione di un impianto di energia elettrica, viene
indirettamente a “confinare” l'ambito dei soggetti che risultano parti
necessarie del procedimento conferenziale, così adempiendo ad una funzione
di sicuro rilievo, specie con riguardo a vicende potenzialmente destinate a
coinvolgere una molteplicità di soggetti. Si intende cioè dire che la
previsione di detto parere motivato da parte del comune e della singola
provincia interessata, individuate sulla base del criterio territoriale (id
est : del territorio ove devono essere realizzate le opere in progetto)
assicura un sufficiente coinvolgimento degli enti locali in relazione agli
interessi di cui sono portatori, con la conseguenza che gli interessi delle
popolazioni residenti nei territori dei comuni limitrofi a quello nel cui
territorio ricadono le opere sono stati ritenuti, ai sensi della norma
predetta, adeguatamente tutelati dalla partecipazione al procedimento della
provincia e della regione (così T.A.R. Lazio, Sez. II, 23/8/2005, n. 6267).
Pres. Riggio, Est. Fantini - Comune di Aprila (avv. Lo Mastro) c. Ministero
dello Sviluppo Economico (Avv. Stato), Regione Lazio (avv. Seri) e Provincia
di Latina (avv. Coluzzi), riunito ad altri ricorsi -
T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. III ter - 5 marzo 2008, n. 2121
ENERGIA - Procedure e provvedimenti in materia di impianti di generazione di
energia - Giurisdizione esclusiva del G.A. - Tutela della salute -
Giurisdizione dell'A.G.O. - Esclusione. L'art. 1, comma 552, della legge
30/12/2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005) ha devoluto alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad
oggetto le procedure ed i provvedimenti in materia di impianti di
generazione di energia elettrica di cui al d.l. 7/2/2002, n. 7, convertito
dalla legge 9/4/2002, n. 55: ne consegue che la giurisdizione permane anche
nel caso in cui la causa petendi del ricorso sia la tutela della salute,
diritto inderogabile rimesso alla cognizione del giudice ordinario. Pres.
Riggio, Est. Fantini - Comune di Aprila (avv. Lo Mastro) c. Ministero dello
Sviluppo Economico (Avv. Stato), Regione Lazio (avv. Seri) e Provincia di
Latina (avv. Coluzzi), riunito ad altri ricorsi -
T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. III ter - 5 marzo 2008, n. 2121
ENERGIA - Impianti di produzione di energia elettrica - AIA e autorizzazione
all'impianto - Nesso teleologico sostanziale - Presupposizione giuridica -
Illegittimità del'atto presupposto - Estensione all'atto consequenziale.
Il nesso telelologico sostanziale tra a.i.a. ed autorizzazione all'impianto
di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici si traduce in un
nesso di presupposizione giuridica, per effetto del quale l'illegittimità
dell'atto presupposto (a.i.a.) si estende per rifrazione sull'atto
consequenziale (autorizzazione ex art. 1 della legge n. 55/02). Pres. Riggio,
Est. Fantini - Comune di Aprila (avv. Lo Mastro) c. Ministero dello Sviluppo
Economico (Avv. Stato), Regione Lazio (avv. Seri) e Provincia di Latina
(avv. Coluzzi), riunito ad altri ricorsi -
T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. III ter - 5 marzo 2008, n. 2121
ENERGIA ELETTRICA - Elettrodotti - D.P.C.M. 8 luglio 2003 - Fasce di
rispetto per gli elettrodotti - Operatività - Esclusione - Mancata
approvazione ministeriale di cui all'art. 6, ult. comma. La disciplina
di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003, per quanto segnatamente attiene ai
“parametri per la determinazione delle fasce di rispetto per gli
elettrodotti”, non è ad oggi operativa, non essendo ancora intervenuta
l'approvazione ministeriale prevista dall'ultimo comma dell'art. 6 del
decreto in esame. Nella perdurante assenza di una disciplina sostanziale e
procedimentale in materia, il controllo dell'A.R.P.A. sul rispetto dei
limiti di qualità dichiarati da Enel Distribuzione potrà utilmente compiersi
anche dopo la realizzazione dell'elettrodotto e in costanza del suo
funzionamento. Pres. Amoroso, Est. Rocco - A.M. e altri (avv.ti Ceruti e
Acerboni) c. Provincia di Vicenza (avv.ti Balzani, Molisani, Mistrorigo e
Fracasso) -
T.A.R. VENETO, Sez. I - 28 febbraio 2008, n. 493
V.I.A. - Obblighi di verifica ambientale - Procedimento autorizzatorio
avviato prima dell'insorgenza dell'obbligo - Effetti. Gli obblighi di
verifica ambientale non possono essere opposti a progetti il cui
procedimento autorizzativo abbia avuto inizio prima della loro insorgenza
(cfr. TAR Veneto, n. 3587/2006; Corte di Giustizia CE, causa C-209/04; nella
specie, è stata esclusa la necessità di VIA per un elettrodotto esterno di
lunghezza inferiore a 10 km, con tensione nominale superiore a 100 KV:
l'obbligo è stato infatti introdotto dalla novella alla L.R. Veneto n.
10/99, introdotta con LR. 24/2000, mentre il procedimento autorizzativo era
stato avviato nel 1999) - Pres. Amoroso, Est. Rocco - A.M. e altri (avv.ti
Ceruti e Acerboni) c. Provincia di Vicenza (avv.ti Balzani, Molisani,
Mistrorigo e Fracasso) -
T.A.R. VENETO, Sez. I - 28 febbraio 2008, n. 493
ENERGIA ELETTRICA - Elettrodotti - Progetto di interramento - Sottoposizione
a VIA - Esclusione. La domanda relativa alla variante di un
elettrodotto, riguardante esclusivamente il progetto di interramento di un
tratto di linea, non rileva ai fini della procedura di VIA, posto che la
stessa, per esplicita disposizione della L.R. 10 del 1999 e dell'Allegato II
della Direttiva CEE 85/337, riguarda solamente gli elettrodotti aerei e non
quelli in cavo interrato. Pres. Amoroso, Est. Rocco - A.M. e altri (avv.ti
Ceruti e Acerboni) c. Provincia di Vicenza (avv.ti Balzani, Molisani,
Mistrorigo e Fracasso) -
T.A.R. VENETO, Sez. I - 28 febbraio 2008, n. 493
ENERGIA - L. 55/2002 - Autorizzazione ministeriale alla costruzione ed
esercizio di impianti di produzione di energia elettrica - Variante agli
strumenti urbanistici comunali. L'autorizzazione ministeriale, ex L. n.
55/2002, alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia
elettrica, s'impone urbanisticamente alla pianificazione comunale, nel senso
che qualora le opere comportino variazione degli strumenti urbanistici essa
ha affetto di variante. Pres. f.f. Scudeller, Est. Rotondo - S. s.p.a.
(avv.ti Malinconico, Spaini e Torrani) c. Comune di Aprilia (avv. Pascone) e
altri (n.c.) -
T.A.R. LAZIO, Latina, Sez. I - 27 febbraio 2008, n. 126
ENERGIA - Art. 1 L. 55/2002 - Autorizzazione unica ministeriale per la
costruzione e l'esercizio di impianti di energia elettrica - Comune
dissenziente - Principio maggioritario espresso in seno alla conferenza di
servizi. L'art. 1 della legge 9 aprile 2002, n. 55, nel prevedere il
rilascio di una autorizzazione unica ministeriale per la costruzione e
l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore ai 300
KWW termici, vincola e conforma la successiva attività amministrativa degli
enti, ancorché dissenzienti, sicchè il Comune, che non è peraltro titolare
dell'interesse pubblico primario perseguito con il provvedimento
autorizzativo ministeriale, è vincolato nell'an a conformarsi al principio
maggioritario espresso in seno alla conferenza di servizi, nonché
all'autorizzazione unica rilasciata dal Ministero. Pres. f.f. Scudeller,
Est. Rotondo - S. s.p.a. (avv.ti Malinconico, Spaini e Torrani) c. Comune di
Aprilia (avv. Pascone) e altri (n.c.) -
T.A.R. LAZIO, Latina, Sez. I - 27 febbraio 2008, n. 126
ENERGIA - L. 55/2002 - Autorizzazione unica e connesse valutazioni di
impatto ambientale - Rapporto con la programmazione energetica regionale.
Nel contesto della legge n. 55/2002, l'autorizzazione unica per la
costruzione e l'esercizio di impianti di energia elettrica di potenza
superiore a 300 MW e le connesse valutazioni di impatto ambientale sono
svincolate della programmazione energetica regionale. Pres. Ruoppolo, Est.
Caringella - Comune di Serino (avv.ti De Lisio e Balletta) c. Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato) e altro (n.c.)
- (conferma T.A.R. Campania, Salerno, n. 11/2007) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 19 febbraio 2008 (c.c. 20/11/2007), sentenza
n. 561
ENERGIA - Politica energetica - Risparmio d'energia - Direttiva 2002/91/CE - Mancata di recepimento entro il termine prescritto - Inadempimento di Stato. Non attuando, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessari per conformarsi alla direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Coniglio, del 16 dicembre 2002, sulla prestazione energetica degli edifici, la repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che gli incombono ai sensi di questa direttiva. (Testo Uff.: En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2002, sur la performance énergétique des bâtiments, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive). CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. VI, 17 gennaio 2008, Nell'affare C ‑ 342/07
V.I.A. - ENERGIA - Autorizzazione alla realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da biomasse e CDR - Pronuncia in sede VIA - Procedimento autorizzativo unico ex art. 12 D.Lgs. n. 387/2003 - Rapporti. Nell'ambito delle procedure autorizzatorie per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da biomasse, rifiuti non pericolosi e CDR (d.lgs. n. 387/2003; d.lgs. n. 59/2005), la procedura di V.I.A. costituisce un procedimento autonomo rispetto a quello finalizzato all'autorizzazione dell'impianto nel suo complesso, se pure le determinazioni adottate all'esito del primo (endo-)procedimento risultano necessarie e strumentali al fine dell'adozione delle determinazioni conclusive del diverso (e principale) procedimento autorizzativo (cfr. l'art. 14-ter, c. 4 della L. 241/1990, implicitamente richiamato dall'art. 12, c. 4 del d.lgs. n. 387/2003, che fa espresso rinvio ai principi di semplificazione). Dall'esame della richiamata normativa emerge che in via ordinaria la pronuncia in sede V.I.A. vada resa in modo autonomo rispetto ai lavori della Conferenza di servizi, mentre l'eventualità che tale pronuncia venga “internalizzata” nell'ambito del procedimento principale è limitata alle ipotesi patologiche in cui la pronuncia in sede VIA non venga resa entro i termini all'uopo previsti. Pres. Ravalli, Est. Contessa - Comune di Manduria (avv. Normandi) c. Regione Puglia (n.c.) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, sez. I - 10 gennaio 2008, n. 59
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registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
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