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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562

 

Giurisprudenza

 

 

Energia

Processo e procedure - legittimazione - risparmio energetico - fonti alternative - conto energia...

 

 

2008

 

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ENERGIA - Contratto di tolling - Funzione e causa - Ripartizione dei rischi legali alla produzione di energia elettrica. Nel contratto di tolling un soggetto (il toller) fornisce combustibile ad un altro soggetto (il processor) che gestisce la centrale elettrica; quest’ultimo riconsegna al toller l’energia prodotta utilizzando il combustibile fornito, dietro pagamento da parte del toller di un prezzo per l’utilizzo della centrale (la tolling fee). La funzione di tale contratto è quella di ripartire i rischi, connessi all’attività di produzione dell’energia elettrica, fra i due soggetti innanzi citati: il toller si assume il rischio delle variazioni di prezzo del combustibile e del prezzo dell’energia elettrica; mentre il processor dal canto suo si limita a mettere a disposizione la capacità produttiva della sua centrale, trasformando il combustibile in energia. Tale funzione risulta ancor più chiara se si considera che la tolling fee non è commisurata al prezzo dell’energia prodotta, ma ad un corrispettivo fissato nel contratto che va a remunerare l’attività di trasformazione in sé considerata. La causa di tale contratto risulta pertanto più affine a quella dell’appalto o della somministrazione di servizi, piuttosto che a quella della compravendita. Il toller potrebbe essere anche un acquirente finale di energia; ma più frequentemente trattasi di soggetto che vende l’energia ritirata dalla centrale del processor nei mercati elettrici. Per questo motivo tale soggetto può essere considerato a pieno titolo un operatore di mercato, essendo egli riconducibile alla figura del grossista (se non a quella del produttore; cfr. art. 2, comma 18, del d.lgs. 16 marzo 1999 n. 79 in base al quale “Produttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell'impianto”). Pres. Giordano, Est. Cozzi - A.s.p.a. (avv.ti Velluto e Sanseverino) c. Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (Avv. Stato) - T.A.R. LOMBARDIA,Milano, Sez.III - 10 dicembre 2008, n.5771

ENERGIA - Liberalizzazione del mercato elettrico - Terna s.p.a. - Sicurezza del sistema - Equilibrio tra energia caricata sulla rete ed energia consumata - Mercato del giorno prima - Servizio di dispacciamento - Mercato per i servizi di dispacciamento.
A seguito dell’emanazione del d.lgs. n.79/99, il mercato elettrico italiano, ed in particolare il mercato di produzione dell’energia, è stato oggetto di liberalizzazione; ne è scaturito un sistema che consente a chiunque sia in possesso di determinati requisiti, ed abbia conseguito una apposita autorizzazione, di produrre energia elettrica, connettersi alla rete nazionale e vendere nel mercato l’energia prodotta. Affinché tale sistema possa operare in maniera efficiente è necessario che la rete elettrica nazionale sia gestita da un soggetto estraneo agli interessi dei singoli produttori, ai quali deve essere assicurato un trattamento imparziale in ordine all’accesso alla rete stessa. Il legislatore ha pertanto stabilito di sottrarre ad Enel, proprietaria della rete, la gestione di questa, ed ha deciso di affidare tale incombenza ad una società appositamente costituita: Terna s.p.a. Fra i compiti che competono a quest’ultima vi è quello di garantire la sicurezza del sistema: poiché l’energia elettrica è un bene che non può essere immagazzinato e stoccato (se non per minimi quantitativi), è necessario che, istante per istante, la quantità di energia che viene caricata sulla rete dai produttori, sia pari alla quantità di energia che viene via via prelevata dai consumatori. La quantità di energia elettrica immessa giorno per giorno nella rete dipende, in prima battuta, dall’entità della domanda e dell’offerta come risultanti dalle contrattazioni che si svolgono nel mercato elettrico del giorno prima (MGP). In tale mercato, che si svolge quotidianamente, i produttori e gli acquirenti si accordano per la vendita e l’acquisto della quantità di energia necessaria al soddisfacimento della domanda relativa al giorno successivo. Poiché tuttavia la quantità di energia immessa in rete, istante per istante, dai produttori non coincide perfettamente con la quantità consumata, è necessario un intervento da parte del Gestore della Rete atto a riequilibrare il sistema. Terna garantisce tale equilibrio attraverso l’espletamento di un apposito servizio: il servizio di dispacciamento. Nella pratica il Gestore della rete stipula contratti con soggetti specificamente abilitati, titolari di impianti denominati unità di produzione o di consumo, i quali si obbligano a immettere e/o a prelevare energia elettrica secondo le disposizioni impartite dal Gestore stesso, cosicché sia costantemente assicurato l’equilibrio del sistema, e cioè sia garantito che la quantità di energia immessa nella rete, sia costantemente pari alla quantità prelevata. I contratti sopra citati vengono stipulati in un apposito mercato dell’energia elettrica, denominato mercato per i servizi di dispacciamento (MSD). Attraverso la conclusione dei contratti testé menzionati, Terna è in grado di impartire agli operatori, anche mediante la formulazione di specifici programmi, le disposizioni necessarie affinché questi ultimi immettano nel (e prelevino dal) sistema energia elettrica, cosicché esso permanga in costante equilibrio. Pres. Giordano, Est. Cozzi - A.s.p.a. (avv.ti Velluto e Sanseverino) c. Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (Avv. Stato) - T.A.R. LOMBARDIA,Milano, Sez.III - 10 dicembre 2008, n.5771

ENERGIA - Sicurezza del sistema - Terna - Unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrixo - Del. n. 111/2006 AEEG - Aspetto qualitativo e quantitativo dell’offerta - Prezzo dell’energia necessaria all’erogazione del servizio di dispacciamento.
L'intervento di Terna attraverso il reperimento di risorse sul mercato dei servizi di dispacciamento non è il solo strumento di cui dispone il Gestore della Rete per garantire la sicurezza del sistema. Con la deliberazione n. 111/2006, l’AEEG ha introdotto un nuovo istituto, quello delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico. Tale istituto prevede che talune delle unità abilitate, il cui apporto sia ritenuto indefettibile per la sicurezza, vengano inserite in un determinato elenco (quello delle unità essenziali appunto) e che, a seguito di tale inclusione, Terna possa esercitare su di esse particolari poteri che le consentono di dettare vincoli e criteri in ordine alle offerte di energia che dette unità andranno a fare nei mercati elettrici: in tal modo il Gestore della Rete è in grado di influire sia sull’aspetto quantitativo e qualitativo dell’offerta (non solo sull’offerta del mercato per il servizio di dispacciamento), sia sul prezzo dell’energia necessaria all’erogazione del servizio di dispacciamento. Pres. Giordano, Est. Cozzi - A.s.p.a. (avv.ti Velluto e Sanseverino) c. Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (Avv. Stato) - T.A.R. LOMBARDIA,Milano, Sez.III - 10 dicembre 2008, n.5771

ENERGIA - Unità essenziali - Competenza dell’AEEG - Fondamento - Servizio di dispacciamento - Limitazioni.
La competenza in materia di unità essenziali è ricavabile da talune norme di carattere primario: art. 2, comma 12, della legge n. 481/95, art. 3, comma 3 del d.lgs. 79/99. Fra i servizi presi in considerazione delle predette norme vi è anche il servizio di dispacciamento volto a garantire la sicurezza del sistema, e pertanto in tale materia l’Autorità può intervenire emanando apposite direttive e prescrizioni dirette ad assicurare specifici livelli di qualità delle prestazioni rese nell’ambito di tale servizio. L’istituto delle unità essenziali, configurato dagli artt. 63 e seguenti della deliberazione dell’AEEG n. 111/06 - in quanto strumento di garanzia per un efficace espletamento del servizio di dispacciamento, ed in definitiva di garanzia della qualità delle prestazioni rese nell’ambito di tale servizio in occasione di circostanze di particolari criticità - trova pertanto fondamento nelle succitate disposizioni di carattere primario. Il mercato afferente al servizio di dispacciamento può subire l’intervento di regole che vanno a limitare il gioco della concorrenza qualora ricorrano circostanze di particolare criticità che rendono opportuno contenere i costi di sicurezza del sistema. Del resto si deve considerare del tutto ragionevole un regime che preveda siffatte limitazioni, giacché, soprattutto in caso di rischio di gravi squilibri nel sistema, gli operatori potrebbero abusare della propria posizione e spingere il costo delle risorse essenziali per la sicurezza a livelli anormalmente elevati, così determinando condizioni di criticità idonee a compromettere le stesse esigenze di sicurezza. Essendo tuttaviail regime del libero mercato quello di carattere generale, è ovvio che ogni limitazione che ad esso si impone deve essere circoscritta ad ipotesi particolari, e deve essere disposta attraverso l’adozione di provvedimenti adeguatamente motivati che diano conto delle ragioni di interesse pubblico connesse alla sicurezza del sistema che richiedono l’introduzione di misure derogatorie. Pres. Giordano, Est. Cozzi - A.s.p.a. (avv.ti Velluto e Sanseverino) c. Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (Avv. Stato) - T.A.R. LOMBARDIA,Milano, Sez.III - 10 dicembre 2008, n.5771

 

ENERGIA - Impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili - D.lgs.n. 387/2003 - Regione siciliana -Diretta applicazione - Autorizzazione unica - Procedimento unico. Le disposizioni del d. lgs. n. 387/2003, e segnatamente l’art. 12, trovano diretta applicazione nei confronti della Regione siciliana, ai sensi degli artt. 16 ed 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari”. Pertanto, in base ai principi posti dai comma 3 e 4 del predetto art. 12, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili richiede “un’autorizzazione unica”, a seguito di “un procedimento unico”, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, mediante conferenza dei servizi. In tal modo, le determinazioni delle amministrazione interessate, devono essere espresse solo in sede di conferenza di servizi, così da assicurare l’unicità del procedimento, mediante il coordinamento dei vari interessi pubblici, rilevanti per l’autorizzazione unica finale. Pres. Virgilio, Est. Zucchelli - Assessorato regionale ai BB.CC.AA. e Pubblica Istruzione e altro (Avv. Stato) c. E.P. s.r.l. (avv.ti Tafuri, Tafuri e Di Salvo) - (Conferma TAR Sicilia, Catania, n. 1227/07) - CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA - 9 dicembre 2008, n. 1006

ENERGIA - V.I.A. - Impianti di produzione di energia mediante sfruttamento del vento - Assoggettamento a V.I.A. - Allegato B), del D.P.R. 12 aprile 1996, punto 2, lett. e).
I progetti d’impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento sono assoggettati alla procedura di valutazione d'impatto ambientale, ai sensi dell’allegato B), del D.P.R. 12 aprile 1996, punto 2, lett. e), aggiunta dall'art. 2 D.P.C.M. 3 settembre 1999. Pres. Virgilio, Est. Zucchelli - Assessorato regionale ai BB.CC.AA. e Pubblica Istruzione e altro (Avv. Stato) c. E.P. s.r.l. (avv.ti Tafuri, Tafuri e Di Salvo)- (Conferma TAR Sicilia, Catania, n. 1227/07) - CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA - 9 dicembre 2008, n. 1006


ENERGIA - V.I.A. - Costruzione ed esercizio degli impianti eolici - Conferenza di servizi - D.P.R. 12 aprile 1996 - L.R. Sicilia n. 6/2001 - Principio di obbligatorietà della conferenza di servizi - Soprintendenza per i beni archeologici - Parere sulla compatibilità paesaggistica - Esercizio del potere al di fuori della conferenza di servizi - Illegittimità.
Nel contesto normativo di cui al D.P.R. 12 aprile 1996, a cui principi fa richiamo la L.R. Sicilia 3 maggio 2001, n. 6, e alla luce del principio di obbligatorietà della conferenza di servizi (articolo 14, comma 2, l. n. 241 del 1990, come modificato dall'articolo 8 della legge 11 febbraio 2005, n. 15) tutte le amministrazioni tenute ad adottare le proprie determinazioni, ai fini della valutazione d’impatto ambientale per la costruzione e l'esercizio degli impianti eolici, devono esprimere il proprio avviso in sede di conferenza dei servizi. Ciò comporta che la Soprintendenza per i beni archeologici non ha il potere di pronunciarsi sull’istanza di autorizzazione al di fuori della conferenza di servizi: infatti, per quanto, astrattamente, il potere di rilasciare pareri sulla compatibilità paesaggistica spetti alla Soprintendenza, lo stesso deve necessariamente essere esercitato all’interno della procedura di cui si è accennato. Pres. Virgilio, Est. Zucchelli - Assessorato regionale ai BB.CC.AA. e Pubblica Istruzione e altro (Avv. Stato) c. E.P. s.r.l. (avv.ti Tafuri, Tafuri e Di Salvo) - (Conferma TAR Sicilia, Catania, n. 1227/07) - CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA - 9 dicembre 2008, n. 1006


ENERGIA - Impianto di gassificazione - Incenerimento dei rifiuti - Depurazione e incenerimento - Centrale elettrica - Combustibile aggiuntivo - Gas grezzo prodotto a partire da rifiuti - Dir. 2000/76/CE.
Un impianto di gassificazione che persegue l'obiettivo di ottenere prodotti in forma gassosa, nella fattispecie un gas depurato, sottoponendo determinati rifiuti a un trattamento termico deve essere qualificato come un «impianto di coincenerimento» ai sensi dell'art. 3, punto 5, della direttiva 2000/76. Mentre, una centrale elettrica che utilizza come combustibile aggiuntivo, in sostituzione di combustibili fossili impiegati in prevalenza nella sua attività di produzione, un gas depurato ottenuto dal coincenerimento di rifiuti in un impianto di gassificazione non rientra nella sfera di applicazione di tale direttiva. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. II, 04/12/2008, causa C‑317/07

 

ENERGIA - URBANISTICA ED EDILIZIA - Costruzione di edifici a risparmio energetico - Incentivi ex art. 1, c. 351, L. n. 296/ 2006 (Finanziaria 2007) - Comune - Obbligo dello scomputo del contributo statale dal prezzo di vendita dell'immobile - Illegittimità - Riduzione degli oneri di urbanizzazione condizionata allo scomputo del risparmio dal prezzo di vendita - Legittimità. Le disposizioni di cui all'art. 1, c. 351, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 sono volte ad incentivare la costruzione di edifici con caratteristiche tali da consentire un significativo risparmio energetico, nell'ambito di una politica di contenimento dei costi sociali derivanti dall'inappropriato ed eccessivo uso di simili risorse. L'agevolazione economica è direttamente ricollegata alla realizzazione dei nuovi edifici, e quindi i beneficiari sono individuati nei soggetti che ne promuovono la costruzione, mentre nulla è previsto circa l'eventuale trasferimento del beneficio agli acquirenti, i quali concorrono a definire il corrispettivo della cessione del bene sulla base delle comuni regole del libero mercato, anche in ragione dei risparmi di spesa conseguenti al minore fabbisogno di energia; il che rende illegittima la decisione comunale che impone lo scomputo del contributo statale dal prezzo di vendita degli alloggi, in quanto l'Amministrazione locale incide così sul riparto di spese e incentivi, individuando di fatto un beneficiario diverso da quello indicato dalla normativa statale, che per il resto ha rimesso ogni ulteriore questione all'autonomia privata delle parti. Non è invece censurabile l'obbligo dello scomputo della somma corrispondente ai minori oneri che, in applicazione del regolamento comunale per il risparmio energetico, siano dovuti per le opere di urbanizzazione secondaria. L'Amministrazione comunale, infatti, introducendo il beneficio per favorire la c.d. "efficienza energetica" nelle abitazioni civili, ha legittimamente inteso stimolare i cittadini, con un risparmio di spesa, all'acquisto di alloggi aventi tali caratteristiche. Pres. Papiano, Est. Caso - N. S.r.l. (avv. Rutigliano) c. Comune di Parma (n.c.) - T.A.R. EMILIA ROMAGNA - Parma, Sez. I - 4 novembre 2008, Sentenza n. 423

 

ENERGIA - Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas - Composizione del Consiglio - Natura di collegio perfetto - Esclusione. L'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas non può essere inquadrata tra i c.d. “collegi perfetti”, sia perché la sua composizione non è strutturata in funzione della rappresentanza di esperienze, conoscenze o interessi diversi, ma in ragione della posizione di indipendenza dei suoi membri, sia perché le funzioni affidate all'Autorità non sono di valutazione e di giudizio meramente tecnico, ma di regolazione del mercato (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 12 febbraio 2001, n. 652). Ne consegue la legittimità della sanzione (nella specie, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481) irrogata dal Consiglio ancorchè costituito da sue soli membri, in assenza del terzo componente. Pres. Leo, Est. Bertagnolli - S. s.p.a. (avv.ti Torrani e Ielo) c. Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (Avv. Stato) - T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 23 ottobre 2008, n. 5197
 

ENERGIA - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Procedimento autorizzatorio - Conferenza di servizi - Adozione della determinazione conclusiva - Termine acceleratorio di 180 giorni - Art. 14 d.lgs. n. 387/2003. Dalla lettura dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 si ricava l'intento del legislatore di favorire le iniziative volte alla realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (nella specie, impianto fotovoltaico), semplificando il relativo procedimento autorizzativo e concentrando l'apporto valutativo di tutte le Amministrazioni interessate nella "conferenza di servizio" ai fini del rilascio di una "autorizzazione unica". Ed a siffatto "favor legis", non può non conseguire l'obbligo della Regione (o della provincia delegata dalla regione) di adottare le relative determinazioni, positive o negative, nei modi e nei termini di legge, entro il termine massimo di 180 giorni avente un evidente intento acceleratorio del procedimento, e posto come limite temporale massimo per l'adozione della determinazione conclusiva, qualunque essa sia (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 364/2006, sulla violazione, ad opera della L.R. Puglia n. 9/2005 del principio generale previsto in sede statale dall'art. 12, c. 4, del d.lgs. n. 387/2003). Pres. Adamo, Est. Cappellano - M.D. (avv.ti A. e D. Cutaia) c. Assessorato all'Industria della Regione Siciliana (Avv. Stato) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. III - 22 ottobre 2008, n. 1277

 

ENERGIA - Mercato interno dell'energia elettrica - Direttiva 2003/54/CE - Art. 20 - Sistemi di trasmissione e di distribuzione - Accesso dei terzi - Obblighi degli Stati membri - Libero accesso dei terzi ai sistemi di trasporto e di distribuzione dell'elettricità. L'art. 20 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, deve essere interpretato nel senso che definisce gli obblighi degli Stati membri soltanto per quanto riguarda l'accesso, ma non la connessione dei terzi alle reti di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica, e che esso non prevede che il sistema di accesso alle reti che gli Stati membri sono tenuti ad attuare debba consentire ai clienti idonei di scegliere discrezionalmente a quale tipo di rete desiderano connettersi. Detto art. 20 deve essere interpretato anche nel senso che non osta ad una regolamentazione nazionale che prevede che gli impianti di un cliente idoneo possano essere connessi alla rete di trasmissione soltanto se il gestore della rete di distribuzione rifiuta, per esigenze tecniche o di gestione imposte, di connettere alla sua rete gli impianti di tale cliente situati nella zona di attività definita nella licenza. Spetta, tuttavia, al giudice nazionale verificare che l'attuazione e l'applicazione di detto sistema avvengano secondo criteri obiettivi e non discriminatori tra gli utenti delle reti. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 09/10/2008, causa C‑239/07

 

ENERGIA - Impianti per la produzione di energia elettrica - Autorizzazione unica - Art. 12, c. 4 d.lgs. n. 387/2003 - Dissenso - Rimessione alla giunta regionale. In materia di autorizzazione unica per la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica, la disposizione di cui all'art. 12, comma 4, d. lgs. 387/2003, come modificato dall'art. 2, comma 158, l. 244/2007, prevede, in caso di dissenso, la rimessione alla Giunta regionale: trattasi di norma di principio (decisione affidata all'organo esecutivo superiore) in materia di competenza concorrente (produzione di energia), ai sensi dell'art. 117, comma 3, Cost. Pres. Bianchi, Est. Lotti - R. s.r.l. (avv.ti Andreis, De Cesaris e Nespor) c. Provincia di Vercelli (avv.ti Cavallo Perin e Cogo e altri (n.c.) - T.A.R. PIEMONTE, Sez. I - 27 settembre 2008, ordinanza n. 779

 

ENERGIA - RIFIUTI - Centrale termoelettrica - Incenerimento dei rifiuti - Pluralità di caldaie - Disciplina - Dir. 2000/76/CE. Ai fini dell'applicazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 dicembre 2000, 2000/76/CE, sull'incenerimento dei rifiuti, qualora una centrale termoelettrica comprenda più caldaie, ogni caldaia nonché le attrezzature ad essa connesse devono essere considerate quale impianto distinto. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. IV, 11/09/2008, Proc. C‑251/07

 

ENERGIA - Attività di produzione e trasformazione - Liberalizzazione - L. n. 239/04 - Attività di costruzione degli impianti - Permanenza del regime autorizzatorio - Impianti di rigassificazione - Art. 8 L. n. 340/00. La liberalizzazione dell'attività di produzione e trasformazione delle materie fonti di energia di cui alla legge n. 239/04 non equivale a liberalizzazione dell'attività di costruzione e gestione dei relativi impianti, la quale rimane soggetta al vigente regime autorizzatorio, come si evince dallo stesso art. 1 della legge n. 239/04 con specifico riferimento agli impianti di rigassificazione: la norma in esame presuppone infatti, e fa salva, la sopravvivenza della procedura semplificata di cui all'art. 8 della legge n. 340/00, che sottopone ad autorizzazione ministeriale - d'intesa con la Regione interessata - l'uso o il riutilizzo di siti industriali per l'installazione di rigassificatori di gas naturale liquido destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza e dell'affidabilità del sistema, nonché della flessibilità e della diversificazione dell'offerta (viene in considerazione in particolare il comma 60 dell'art. 1 cit., che estende alla realizzazione e al potenziamento di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, ivi comprese le opere connesse, la procedura di valutazione di impatto ambientale, fatte espressamente salve le disposizioni di cui alla legge n. 443/01 e all'articolo 8 n. 340/00). La procedura “ex” art. 8 cit. rappresenta peraltro un'eccezione alla disciplina contenuta nella legge n. 9/91 e nel relativo regolamento di attuazione (D.P.R. n. 420/94), secondo cui la costruzione e la gestione di nuovi stabilimenti per la lavorazione di oli minerali e nuove installazioni di gas naturale liquefatto sono soggetti a concessione, e che, non risultando abrogata dalla legge n. 239/04, deve ritenersi ancora applicabile alla costruzione di impianti di rigassificazione che non preveda l'uso o il riuso di siti industriali. Pres. Nicolosi, Est. Grauso - Associazione Greenpeace (avv. Altavilla) c. Ministero dello Sviluppo economico e altri (Avv. Stato), Regione Toscana (avv.ti Bora e Mancino), Comune di Pisa (avv.ti Gigliotti, Lazzeri e Caponi) e altri (n.c.) - T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 30 luglio 2008, n. 1870

ENERGIA - Rigassificatori di gas naturale liquido - Installazione - Art. 8 L. n. 340/00 - Iter autorizzatorio - Conferenza di servizi.
L'art. 8 della legge n. 340/00 stabilisce, al primo comma, che l'uso o il riutilizzo di siti industriali per l'installazione di impianti destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza e dell'affidabilità del sistema, nonché della flessibilità e della diversificazione dell'offerta, è soggetto ad autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (poi il Ministero delle Attività Produttive), di concerto con il Ministero dell'ambiente e d'intesa con la regione interessata; ai fini della procedura in questione, per impianti si intendono i rigassificatori di gas naturale liquido. La norma prevede che il procedimento si svolga in conferenza di servizi, richiede l'acquisizione del nulla osta ministeriale di impatto ambientale, e dispone che qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente entro novanta giorni il consiglio comunale; decorso inutilmente tale termine, la determinazione della conferenza di servizi equivale ad approvazione della variazione dello strumento urbanistico. Pres. Nicolosi, Est. Grauso - Associazione Greenpeace (avv. Altavilla) c. Ministero dello Sviluppo economico e altri (Avv. Stato), Regione Toscana (avv.ti Bora e Mancino), Comune di Pisa (avv.ti Gigliotti, Lazzeri e Caponi) e altri (n.c.) - T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 30 luglio 2008, n. 1870

ENERGIA - Impianti di lavorazione e trasformazione di idrocarburi - Autorizzazione unica - Rigasificatori offshore - Competenza statale e competenza provinciale - L.r. Toscana n. 39/05 - L.n. 239/04 - Art. 117 cc. 3e4 Cost. - Esiti interpretativi.
La legge regionale della Toscana n. 39/05 sottopone ad autorizzazione unica di competenza regionale o provinciale la costruzione e l'esercizio di impianti di lavorazione e trasformazione di idrocarburi: tale disciplina è dichiaratamente applicativa dell'articolo 117 co. 3 e 4 Cost. e della legge n. 239/04, la quale ultima riserva allo Stato i compiti e le funzioni amministrative in materia di utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di approvvigionamento di fonti di energia. Dovendosi pervenire ad un adeguato coordinamento sistematico delle fonti, rispettoso del riparto di competenze sancito dagli artt. 117 e 118 Cost., due esiti interpretativi possono essere ipotizzati. Da un lato, appare infatti possibile sostenere che dall'ambito applicativo della legge regionale esulino gli impianti di rigassificazione “offshore”, la competenza provinciale sancita dall'art. 3 co. 2 della legge regionale n. 39/05 dovendosi intendere interamente assorbita dalla evidenziata riserva di competenze statali in materia di utilizzo del mare (riserva che, altrimenti opinando, rimarrebbe grandemente svuotata di significato); con il che, la tesi circa la presunta incompetenza ministeriale sarebbe da respingere in radice. Ove, al contrario, volesse intendersi la competenza statale non preclusiva del potere di autorizzazione riconosciuto alla Provincia dalla legge n. 39/05, dovrebbe concludersi per l'esistenza della situazione sopravvenuta di concorrenza di poteri: statali relativamente alla soddisfazione degli interessi pubblici connessi all'uso del demanio marittimo per finalità energetiche, provinciali relativamente alla costruzione ed esercizio dell'impianto anche nelle zone di mare territoriale prospicienti il tratto di costa ricadente nei confini provinciali (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 21 settembre 2006, n. 5547, in tema di esercizio dei poteri urbanistico-edilizi del Comune su opere realizzate in mare). Pres. Nicolosi, Est. Grauso - Associazione Greenpeace (avv. Altavilla) c. Ministero dello Sviluppo economico e altri (Avv. Stato), Regione Toscana (avv.ti Bora e Mancino), Comune di Pisa (avv.ti Gigliotti, Lazzeri e Caponi) e altri (n.c.) - T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 30 luglio 2008, n. 1870

ENERGIA - Rigassificatore offshore - Natura - Nave stabilmente ancorata al fondo marino - Perdita delle caratteristiche di mezzo di trasporto - Applicabilità della disciplina dell'allibo di gas - D.M. 3 maggio 1984 - Esclusione - D.M. 2 agosto 2007.
Un rigassificatore offshore, è sì costituito da una nave, la quale, essendo stabilmente ancorata al fondo marino, perde la principale caratteristica del mezzo di trasporto, vale a dire la mobilità da un luogo all'altro, per assumere la diversa funzione dell'impianto fisso di immagazzinamento e trasformazione del gas liquefatto, come tale soggetto alla disciplina degli impianti a rischio dettata dal D.Lgs. n. 334/99; per conseguenza il ricorso all'analogia, che vale per estendere ad un impianto siffatto alcune delle norme in materia di trasferimento di gas tra navi (allibo in senso tecnico), non si attaglia a quelle disposizioni - come l'art. 23 del citato D.M. 3 maggio 1984 - che presuppongono la destinazione attuale della nave al trasporto delle merci. Tale destinazione manca del tutto per la nave sulla quale è realizzato il rigassificatore, trasformata in piattaforma “offshore” capace di ruotare intorno al proprio asse, ma non di spostarsi: per questo, l'autorizzazione all'allibo non può rappresentare una condizione per l'esercizio del rigassificatore, che per questo aspetto è assimilabile ad una struttura stabile, fermo restando che detta autorizzazione dovrà di volta in volta essere ottenuta dalle navi gasiere dirette all'impianto per l'approvvigionamento (si vedano al riguardo le disposizioni contenute nel D.M. 2 agosto 2007, che ha sostituito, abrogandolo, il D.M. 3 maggio 1984). Pres. Nicolosi, Est. Grauso - Associazione Greenpeace (avv. Altavilla) c. Ministero dello Sviluppo economico e altri (Avv. Stato), Regione Toscana (avv.ti Bora e Mancino), Comune di Pisa (avv.ti Gigliotti, Lazzeri e Caponi) e altri (n.c.) - T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 30 luglio 2008, n. 1870

ENERGIA - Rigassificatore offshore - autorizzazione - Disciplina generale ex l. n. 9/91 - Disponibilità del suolo - Interpretazione estensiva - Disponibilità della corrispondente zona di mare.
La realizzazione di un impianto di rigassificazione galleggiante, posizionato in mare, induce ad escluderne l'inquadramento nella previsione dell'art. 8 della legge n. 340/00 ai fini della semplificazione procedurale ivi prevista: i referenti normativi applicabili alla fattispecie vanno piuttosto rinvenuti nella disciplina generale posta dalla legge n. 9/91 per i nuovi stabilimenti per la lavorazione di oli minerali e le nuove installazioni di gas naturale liquefatto, ed in particolare nel regolamento attuativo (D.P.R. n. 420/94) laddove, all'art. 4, prevede che la concessione per la costruzione degli impianti venga rilasciata solo quando sia comprovata da parte del richiedente la disponibilità del suolo. Trattandosi di impianto ubicato in sito marino, la disponibilità del suolo non può che farsi coincidere, in via di interpretazione estensiva, con quella della corrispondente zona di mare. Pres. Nicolosi, Est. Grauso - Associazione Greenpeace (avv. Altavilla) c. Ministero dello Sviluppo economico e altri (Avv. Stato), Regione Toscana (avv.ti Bora e Mancino), Comune di Pisa (avv.ti Gigliotti, Lazzeri e Caponi) e altri (n.c.) - T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 30 luglio 2008, n. 1870


ENERGIA - Mercato interno dell'energia elettrica - Normativa nazionale che permette di percepire un supplemento del prezzo di trasporto dell'energia elettrica a favore di una società designata per legge, tenuta al pagamento dei costi non recuperabili.
L'art. 25 CE dev'essere interpretato nel senso che osta ad una misura legislativa ai sensi della quale gli acquirenti nazionali di energia elettrica sono debitori di un supplemento di prezzo dovuto al loro gestore di rete per i quantitativi di energia elettrica prodotti nello Stato membro e importati, i quali sono stati trasportati a favore dei suddetti acquirenti, quando tale supplemento dev'essere ceduto dal suddetto gestore ad una società a tal fine designata dal legislatore, società che è una filiale comune delle quattro imprese nazionali produttrici di energia elettrica e che in precedenza gestiva i costi di tutta l'energia elettrica prodotta ed importata, e quando tale supplemento dev'essere integralmente destinato al pagamento di costi non conformi al mercato cui tale società è personalmente tenuta, il che implica che le somme percepite da tale società compensano integralmente l'onere subito per l'energia elettrica nazionale trasportata. Lo stesso dicasi quando le imprese produttrici nazionali di energia elettrica sono tenute a sopportare tali costi e quando, in base a convenzioni esistenti, grazie al pagamento del prezzo di acquisto dell'elettricità nazionale, al pagamento di dividendi alle diverse imprese nazionali produttrici di energia elettrica di cui la società designata è la filiale o a qualsiasi altro mezzo, il vantaggio costituito dal supplemento di prezzo ha potuto essere integralmente traslato dalla società designata verso le imprese nazionali produttrici di energia elettrica. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 17/07/2008, Proc. C-206/06
 

ENERGIA - Energia elettrica trasportata - Tasse di effetto equivalente a dazi doganali - Imposizioni interne discriminatorie - Aiuti accordati dagli Stati membri. L'art. 90 CE dev'essere interpretato nel senso che osta alla medesima misura legislativa nei casi in cui il gettito della tassa percepita sull'energia elettrica trasportata è destinato solo parzialmente al pagamento di costi non conformi al mercato, cioè quando l'importo percepito dalla società designata compensa solo una parte dell'onere subito per l'energia elettrica trasportata. Mentre l'art. 87 CE dev'essere interpretato nel senso che gli importi pagati alla società designata in applicazione dell'art. 9 dell'OEPS (Overgangswet Elektriciteitsproductiesector), 21 dicembre 2000, costituiscono un «aiuto di Stato» ai sensi di tale disposizione del Trattato nei limiti in cui rappresentano un vantaggio economico e non una compensazione che rappresenti la contropartita delle prestazioni effettuate dalla società designata per eseguire obblighi di servizio pubblico. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 17/07/2008, Proc. C-206/06

 

ENERGIA ELETTRICA - Centrali - Autorizzazione - Impugnazione - Decorrenza dei termini - Finanziamento del progetto - Pubblicazione sul bollettino ufficiale - Irrilevanza - Ragioni. In tema di realizzazione di centrali per la produzione di energia elettrica, ai fini della decorrenza dei termini per l'impugnativa, è irrilevante la pubblicazione di una graduatoria sul Bollettino ufficiale della Regione del progetto a seguito del bando per ottenere finanziamenti regionali in quanto la lesione degli interessi dei ricorrenti (nella specie, residenti nei pressi dell'area ove sarebbe dovuta sorgere la centrale) deriva soltanto dall'autorizzazione unica e non dal finanziamento del progetto. Pres. Mozzarelli, Est. Di Benedetto - D.D. e altri (avv.ti B. e G. Graziosi) c. Provincia di Bologna (avv.ti Barone e Onorato), Comune di Medicina (avv. Zorzella) e altri (n.c.) - T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 9 luglio 2008, n. 3296

ENERGIA ELETTRICA - Realizzazione di una centrale - Autorizzazione unica - Impugnazione - Frontisti - Legittimazione - Artt. 309 e 310 d.lgs. n. 152/2006.
I frontisti, o coloro che risiedono in prossimità, sono titolari di una posizione differenziata e qualificata all'impugnativa dell'autorizzazione unica per la realizzazione di una centrale elettrica, che costituisce titolo edilizio idoneo ad effettuare la costruzione, senza necessità di indicare ulteriori elementi di lesività. Inoltre, ai sensi dell'articolo 309 e 310 del D. lgs 152 del 2006, tutti coloro che potrebbero anche soltanto potenzialmente essere colpiti dal danno ambientale o, semplicemente, essere interessati all'adozione di misure precauzionali sono legittimati ad agire per l'annullamento dei provvedimenti amministrativi di rilevanza ambientale. Tali sono sicuramente coloro che risiedono in loco nelle vicinanze dell'impianto tenuto a rispettare la normativa ambientale di cui al citato D. lgs.. Una prova più rigorosa dell'interesse ad agire deve essere fornita soltanto da coloro che, privi di uno stabile collegamento con il territorio inciso dai provvedimenti edilizi e/o ambientali, pretenderebbero di contestare i suddetti provvedimenti dovendo indicare le ragioni per cui ritengono di subirne direttamente o indirettamente degli effetti pregiudizievoli. Pres. Mozzarelli, Est. Di Benedetto - D.D. e altri (avv.ti B. e G. Graziosi) c. Provincia di Bologna (avv.ti Barone e Onorato), Comune di Medicina (avv. Zorzella) e altri (n.c.) - T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 9 luglio 2008, n. 3296

ENERGIA ELETTRICA - Impianto di produzione da biogas - Opera privata - Dichiarazione di pubblica utilità - Localizzazione - Discrezionalità amministrativa - Limiti - Disciplina urbanistica locale.
L'amministrazione comunale non gode di discrezionalità nella localizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da biogas, ove non si tratti di un'opera pubblica, ossia appartenente alla pubblica amministrazione o ad un Ente alla stessa equiparato, bensì di un'opera privata dichiarata di pubblica utilità perché è di interesse pubblico la sua realizzazione. La localizzazione, pertanto, deve avvenire con riferimento alla disciplina urbanistica locale e nei limiti dalla stessa prevista, salve le ulteriori valutazioni a tal fine imposte dalla procedura dovuta di cui alla L.R. Emilia Romagna n. 9 del 1999. Pres. Mozzarelli, Est. Di Benedetto - D.D. e altri (avv.ti B. e G. Graziosi) c. Provincia di Bologna (avv.ti Barone e Onorato), Comune di Medicina (avv. Zorzella) e altri (n.c.) - T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 9 luglio 2008, n. 3296

 

ENERGIA - VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE - Assenza di valutazione dell'impatto ambientale di progetti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 85/337/CEE - Regolarizzazione a posteriori - Autorizzazioni relative alla costruzione di una centrale eolica e alle attività connesse - Inadempimento di uno Stato (Irlanda). Non avendo adottato tutte le disposizioni necessarie ad assicurare che: prima di essere eseguiti in tutto in parte, i progetti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nella sua versione precedente o successiva alle modifiche intervenute con la direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, vengano esaminati al fine di stabilire se occorra effettuare una valutazione d'impatto ambientale e, se per essi si prevede un notevole impatto ambientale per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, vengano sottoposti ad una valutazione del loro impatto conformemente agli artt. 5-10 della direttiva 85/337, e il rilascio delle autorizzazioni relative alla costruzione di una centrale eolica e alle attività connesse a Derrybrien, nella contea di Galway, nonché l'esecuzione dei lavori, fossero preceduti da una valutazione dell'impatto ambientale del progetto, in conformità agli artt. 5-10 della direttiva 85/337, nella sua versione precedente o successiva alle modifiche intervenute con la direttiva 97/11, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 2, 4 e 5-10 della suddetta direttiva. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sezione II, 03/07/2008, Proc. C-215/06

 

ENERGIA - Impianti eolici - Realizzazione - D.i.a. - Rigetto fondato sul proposito di adottare specifica regolamentazione di settore - Sospensione sine die - Violazione del principio di legalità - Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Liberalizzazione - L. n. 239/2004. Il rigetto della d.i.a. per la realizzazione di un impianto eolico fondato sul mero proposito di adottare in futuro la regolamentazione di settore per la disciplina di aerogeneratori di potenza inferiore a 1 Mw si pone in contrasto con il principio di legalità che, per un verso, richiede la corrispondenza dell'attività amministrativa alle prescrizioni normative vigenti e, per altro verso, esclude che la libera attività del privato possa essere inibita in mancanza di espressa previsione di legge. Si determina inoltre di fatto una inammissibile sospensione sine die dell'istruttoria procedimentale, incidendo inoltre in un settore, quello della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, che è stato liberalizzato per effetto dell'art. 1 comma 2 della L. 23 agosto 2004 n. 239, seppure nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria e dalla legislazione vigente. Pres. Allegretta, Est. Di Vita - T.S. s.r.l. (avv. Bizzarri) c. Comune di Rocchetta Sant'Antonio (n.c.) - T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez.I - 23 giugno 2008, n. 1543

ENERGIA - Impianti eolici - Microgenerazione - D.i.a. - Sufficienza - P.R.I.E. - Individuazione delle aree - Necessità - Esclusione.
La realizzazione di singoli aerogeneratori con potenza non superiore a 1 Mw (impianti di “microgenerazione” previsti dall'art. 2, lett. a ed e del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 397) non è subordinata all'individuazione delle aree operata con il Piano Regolatore per l'Installazione di impianti eolici (P.R.I.E.,), non trovando applicazione il Reg, Reg. Puglia n. 16/2006: è sufficiente a tal fine la denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art. 27 della L.Reg. n. 1/2008. Pres. Allegretta, Est. Di Vita - T.S. s.r.l. (avv. Bizzarri) c. Comune di Rocchetta Sant'Antonio (n.c.) - T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez.I - 23 giugno 2008, n. 1543

ENERGIA - Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Impianto eolico – Autorizzazione unica _ art. 12 d.lgs. n. 387/2003 – Termine di 180 gg. – Inutile decorso – Silenzio rifiuto – Art. 21 bis L. n. 1034/71.
Ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (nella specie, impianto eolico) sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalla province delegate dalla regione e il relativo procedimento deve concludersi entro 180 giorni: l'inutile decorso del termine dà luogo ad un'ipotesi di silenzio rifiuto a cui può porsi rimedio con il rito di cui all'art. 21 bis della L. n. 1034/1971. Pres. Allegretta, Est. Di Vita – E. s.r.l. (avv.ti Conte, Conte e Rodio) c. Regione Puglia (n.c.) - T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez.I – 23 giugno 2008, n. 1541

 

ENERGIA - URBANISTICA ED EDILIZIA - Impianto fotovoltaico - Natura di pertinenza - Presupposti - Breve distanza dall'edificio principale - Ostacolo alla configurazione quale pertinenza - Esclusione. La breve distanza che separa un impianto fotovoltaico e termico dall'edificio principale non può essere un ostacolo alla sua configurazione come pertinenza: l'obiettiva esigenza di esporre i pannelli alla maggiore illuminazione solare possibile, giustifica infatti il loro posizionamento in un'area libera, discosto dall'edificio. Devono però essere presenti entrambi gli elementi che caratterizzano la nozione di impianto tecnologico pertinenziale al servizio di un fabbricato esistente, che sono rappresentati, da un lato, dal rapporto quantitativo con il manufatto principale (nel senso che il medesimo deve essere di entità adeguata e non esorbitante), e, dall'altro, dall'esistenza di un collegamento funzionale tra tale opera e la cosa principale (con la conseguente incapacità per la medesima di essere utilizzata separatamente ed autonomamente). Pres. Mariuzzo, Est. Stevanato - L.R. (avv.ti Pontani e Beccara) c. Comune di Spiazzo (avv. Bonazza) - T.R.G.A. TRENTINO, Trento - 19 giugno 2008, n. 152

 

ENERGIA - Energia idroelettrica - Autorizzazione unica - Subordinazione del rilascio alla presentazione del progetto definitivo - Illegittimità - Progetto preliminare - Sufficienza - Art. 12, c. 4 D.Lgs. n. 378/2003 - L.R. Piemonte n. 40/1998. Il c. 4 dell'art. 12 del D. lgs. n. 378 del 2003, nel precisare che l'autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto di produzione di energia elettrica, ne condiziona il rilascio alla conformità al solo progetto approvato, senza stabilire che esso sia necessariamente quello definitivo. E' perciò sufficiente al rilascio dell'autorizzazione il progetto preliminare, fermo restando l'obbligo del richiedente a completare il quadro progettuale prima dell'inizio delle opere, obbligo del quale la Provincia può chiedere l'adempimento con gli ordinari strumenti amministrativi a sua disposizione, compresa I'autotutela. L'adeguatezza del progetto preliminare alla fase iniziale del procedimento di autorizzazione unica è anche conforme alla L.R. Piemonte n. 40 del 1998, sulla costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, che non pone alcun vincolo derivante dal carattere dal progetto -preliminare o definitivo- al rilascio dell'autorizzazione unica. Pres. Criscuolo, Est. Lamberti - A. s.r.l. (avv.ti Brambilla e Lorizio) c. Provincia del Verbano Cusio Ossola (avv. Colarizi) - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - 12 giugno 2008, n. 114

ENERGIA - Energia idroelettrica - Autorizzazione unica - Procedimento - Fissazione di termini interni a pena di decadenza della domanda - Aggravamento ingiustificato dell'iter procedimentale - Illegittimità - Art. 12 D. Lgs. n. 378/2003.
In tema di autorizzazione unica per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (nella specie: energia idroelettrica), non appare conforme all'art. 12 del D.Lgs. n. 378 del 2003, la prefissazione di termini interni al procedimento, a pena di decadenza dalla domanda. Il termine massimo di centottanta giorni per la conclusione del procedimento, è infatti stabilito a tutela del richiedente l'autorizzazione. Può pertanto essere posticipato qualora necessario per l'espletamento di adempimenti connessi al rilascio dell'autorizzazione unica, ma non permette all'amministrazione di stabilire scadenze perentorie, ingiustificatamente gravatorie dell'iter procedimentale nel suo insieme (nella specie, la Provincia aveva fissato un termine perentorio per la presentazione del progetto definitivo dell'impianto, a pena di archiviazione della domanda di autorizzazione). Pres. Criscuolo, Est. Lamberti - A. s.r.l. (avv.ti Brambilla e Lorizio) c. Provincia del Verbano Cusio Ossola (avv. Colarizi) - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - 12 giugno 2008, n. 114

 

ENERGIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Impianti eolici - D. lgs. n. 387/2003 - Determinazioni della Soprintendenza - Conferenza di servizi. Ai sensi delle disposizioni che disciplinano l'autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio degli impianti eolici e la correlata procedura di VIA, e segnatamente dell'art. 12 d.lgs. 387\2003, “tutte le amministrazioni - e quindi anche la Soprintendenza - tenute ad adottare le proprie determinazioni, ai fini della valutazione d'impatto ambientale per la costruzione e l'esercizio degli impianti eolici, devono esprimere il proprio avviso in sede di conferenza dei servizi”, sicchè (cfr. C.G.A. sentenze 11 aprile 2008, n. 295, 3 agosto 2007, n. 711, e 21 novembre 2007, n. 1057) la Soprintendenza per i beni archeologici non ha l'obbligo di pronunciarsi al di fuori della conferenza di servizi. (Il collegio ha tuttavia ritenuto non applicabile il principio nel caso in cui i diversi procedimenti, avviati antecedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 387/2003, si fossero svolti autonomamente l'uno dall'altro). Pres. Giallombardo, Est. Sinatra - E.s.r.l. (avv.ti Raimondi e Mormino) c. Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Palermo (Avv. Stato). T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 27 maggio 2008, n. 683

 

ENERGIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Impianti eolici - D. lgs. n. 387/2003 - Determinazioni della Soprintendenza - Produzione di energia e tutela del paesaggio - Comparazione degli interessi - Sede - Conferenza di servizi - Ipotesi di mancata convocazione della conferenza - Conseguenze. Nella materia degli impianti eolici, (cfr. C.G.A.,sentenze 3 agosto 2007, n. 711, e 21 novembre 2007, n. 1057) l'emersione e la comparazione degli interessi in gioco deve essere effettuata esclusivamente nella sede della conferenza di servizi (conformemente alla finalità di tale istituto). Tuttavia, nell'ipotesi in cui il parere sia espresso al di fuori della conferenza di servizi, nel possibile conflitto fra le esigenze correlate all'esercizio dell'attività imprenditoriale, finalizzata alla produzione (con modalità non inquinanti) di energia elettrica, e quelle sottese alla tutela di valori non economici (come la tutela del paesaggio), l'amministrazione deve ricercare non già il totale sacrificio delle une e la preservazione delle altre secondo una logica meramente inibitoria, ma piuttosto una soluzione necessariamente comparativa della dialettica fra le esigenze dell'impresa e quelle afferenti valori non economici, tutte rilevanti in sede di esercizio del potere amministrativo di autorizzazione alla realizzazione di attività imprenditoriali. In particolare, l'amministrazione preposta alla tutela del paesaggio non può, , in forza di una concezione totalizzante dell'interesse pubblico primario (di cui è attributaria), limitarsi ad affermarne la (generica) rilevanza assoluta, paralizzando ogni altra attività e sacrificando ogni altro interesse, nelle ipotesi in cui il suo parere sia espresso al di fuori della conferenza di servizi. Pres. Giallombardo, Est. Sinatra - E.s.r.l. (avv.ti Raimondi e Mormino) c. Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Palermo (Avv. Stato). T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 27 maggio 2008, n. 683

 

ENERGIA - Mercato interno dell'energia elettrica - Libero accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica - Art. 20, n. 1 Direttiva 2003/54/CE. L'art. 20, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, va interpretato nel senso che osta ad una disposizione come l'art. 110, n. 1, punto 1, della legge 7 luglio 2005, relativa all'approvvigionamento di energia elettrica e di gas, detta «legge sulla gestione razionale dell'energia» [Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz)], che dispensa taluni gestori di sistemi di approvvigionamento energetico dall'obbligo di concedere ai terzi il libero accesso a tali sistemi, argomentando che essi sono ubicati in una zona operativa che costituisce un'area geografica unitaria e che sono utilizzati principalmente per provvedere al trasporto di energia all'interno di una determinata impresa e verso imprese collegate. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 22/05/2008, Proc. C‑439/06

 

ENERGIA - Gestore della Rete di Trasporto Nazionale - Provvedimenti - Natura - Atti amministrativi. Gli atti adottati dal Gestore della rete di trasporto dell'energia elettrica nell'ambito dell'attività, fortemente procedimentalizzata e funzionalizzata, di cessione dell'energia, hanno natura amministrativa (cfr. C.d.S. VI, 16 settembre 2003, n. 5241). Pres. Virgilio, Est. Zucchelli - Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana (Avv. Stato) c. E. s.p.a. (avv.ti Villata, degli Esposti e Scuderi) - C.G.A. per la Regione Siciliana - 28 aprile 2008, n. 367

ENERGIA - Provvedimenti che incidono sulla produzione di energia elettrica - Gestore RTN - Posizione giuridica soggettiva differenziata.
A fronte di provvedimenti che incidono sulla produzione di energia elettrica, il Gestore della RTN gode di una posizione giuridica soggettiva differenziata poiché le variazioni nella produzione di energia elettrica e soprattutto di localizzazione della stessa, influiscono sensibilmente sulle prestazioni della rete e dunque sugli equilibri di questa che sono affidati alla cura dello stesso Gestore. Questi, infatti, tra i suoi compiti annovera, oltre quello di gestire e mantenere la rete, anche di tenerla in equilibrio in relazione al dispacciamento di energia e di garantire che questa sia trasportata nelle diverse zone del Paese in funzione della richiesta costante e di picco, opportunamente equilibrando i diversi rami della rete stessa. Pres. Virgilio, Est. Zucchelli - Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana (Avv. Stato) c. E. s.p.a. (avv.ti Villata, degli Esposti e Scuderi) - C.G.A. per la Regione Siciliana - 28 aprile 2008, n. 367

ENERGIA - Provvedimenti incidenti sulla produzione di energia elettrica - Problematiche legate al dispacciamento - Possibile squilibrio tra produzione e fabbisogno di energia - Approfondita valutazione - Necessità - Gestore RTN.
Le complesse problematiche legate al dispacciamento della energia elettrica in funzione del fabbisogno e della produzione di energia, con attenzione allo squilibrio tra queste due grandezze ed ai sistemi per supplire ai fabbisogni in caso di diminuzione della produzione, sono conosciute solo dal Gestore della RTN e devono essere approfonditamente valutate nei provvedimenti che hanno come conseguenza una variazione della produzione di energia elettrica. Tali variazioni, infatti, influiscono sull'intera rete e determinano non solo situazioni di pericolo per il dispacciamento, ma anche aggravio di costi. Pres. Virgilio, Est. Zucchelli - Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana (Avv. Stato) c. E. s.p.a. (avv.ti Villata, degli Esposti e Scuderi) - C.G.A. per la Regione Siciliana - 28 aprile 2008, n. 367

 

ENERGIA – Impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili – L. n. 387/2003 – Diretta applicazione nei confronti della Regione siciliana – Procedimento autorizzativo unico – Conferenza di servizi. Le disposizioni del d. lgs. n. 387/2003 trovano diretta applicazione nei confronti della regione siciliana, ai sensi degli artt. 16 ed 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari”. Pertanto, in base ai principi posti dai comma 3 e 4 del predetto art. 12 d. lgs. n. 387/2003, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili richiede “una autorizzazione unica”, a seguito di “un procedimento unico”, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, mediante conferenza dei servizi. In tal modo, le determinazioni delle amministrazione interessate devono essere espresse solo in sede di conferenza di servizi, così da assicurare l'unicità del procedimento mediante il coordinamento dei vari interessi pubblici rilevanti per l'autorizzazione unica finale. Di conseguenza, anche la Soprintendenza deve esprimersi esclusivamente in sede di conferenza di servizi.Pres. Virgilio, Est. Falcone – Assessorato regionale per i Beni culturali e ambientali e altro (Avv. Stato) c. A. s.r.l. (avv. Li Greci) - C.G.A. per la Regione siciliana – 11 aprile 2008, n. 295


ENERGIA - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Impianti eolici - Regione Puglia - Linee guida - Convenzione tra il proponente e il comune in cui ricade l'area di intervento - Natura - Contratto ad oggetto pubblico - Accordi disciplinati dall'art. 11, L. n. 241/1990 - Obbligo di concludere il procedimento - Esperibilità del rimedio ex art. 21 bis L. 1034/71. La convenzione tra i soggetti interessati alla realizzazione di impianti eolici e il comune in cui ricade l'area di intervento, di cui all'allegato A5 delle “Linee Guida per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia”, si inquadra nella categoria del contratto ad oggetto pubblico destinato a disciplinare i rapporti obbligatori tra proponente ed ente locale relativi alla realizzazione, gestione e successiva dismissione degli impianti eolici (la cui installazione è subordinata all'autorizzazione unica regionale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387). La convenzione rientra pertanto negli accordi disciplinati dall'art. 11 della L. 7 agosto 1990 n. 241, il cui utilizzo è stato generalizzato in seguito dalla L. 11 febbraio 2005 n. 15 che ha introdotto il comma 1 bis dell'art. 1 L. 241/90 secondo cui la Pubblica Amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato, salvo che la legge disponga diversamente. Ai sensi del comma 4 bis (introdotto dalla L. 15/2005) dell'art. 11 della L. 241/90, la stipulazione di tali accordi deve essere necessariamente preceduta dalla determinazione dell'organo che sarebbe competente all'adozione del provvedimento sostituito dall'accordo ovvero il cui contenuto è predeterminato dall'accordo a seconda che si tratti di accordi sostitutivi o procedimentali. L'accordo ex art. 11 L. 241/90 deve pertanto essere necessariamente preceduto da un atto amministrativo adottato dall'autorità competente all'esito di un procedimento amministrativo cui si applica l'art. 2 L. 241/90 con conseguente obbligo per la P.A. di concluderlo con adozione di un provvedimento espresso. Trattandosi di accordo necessariamente preceduto da atto amministrativo, è pertanto ammissibile il rimedio giurisdizionale di cui all'art. 21 bis L. 1034/71 avverso il silenzio serbato dall'organo competente ad adottare la determinazione preliminare all'accordo ex art. 11. Pres. Allegretta, Est. Di vita - N. s.r.l. (avv.ti Mescia e Mescia) c. Comune di Pietramontecorvino (avv. Viola) - T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. I - 2 aprile 2008, n. 754


ENERGIA - Impianti eolici - Autorizzazione - Poteri comunali - Individuazione.
In tema di autorizzazione alla costruzione di impianti eolici, spettano ai Comuni significativi poteri di amministrazione attiva, sia a livello di pianificazione (art. 5 della legge n. 10/1991; artt. 4-ss. del regolamento regionale n. 16/2006), sia nella fase di conferenza dei servizi sui progetti presentati alla Regione (art. 12 del d. lgs. n. 387/2003; art. 14, 5° comma, del regolamento regionale n. 16/2006; delibera di Giunta regionale n. 35/2007). D'altronde, sul piano sistematico, confliggerebbe verosimilmente con il principio di sussidiarietà sancito dall'art. 118 Cost. un corpus legislativo che estromettesse del tutto gli enti locali dai processi di decisione sulla localizzazione delle infrastrutture energetiche. Pres. Allegretta, Est. Picone - C.s.r.l. (avv. Lofoco) c. Comune di Cerignola (avv. Clarizio) e altri (n.c.) - T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. I - 1 aprile 2008, n. 709

ENERGIA - Impianti eolici - Potere di individuare i soggetti autorizzati alla costruzione degli impianti - Comune - Competenza - Difetto - Regione.
Non appartiene al Comune, ma alla Regione la potestà di individuare i soggetti che conseguono l'autorizzazione alla costruzione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. La Regione è infatti titolare del procedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. n. 387/2003, che nessuna norma di legge ha mai trasferito ai Comuni. A questi ultimi viceversa compete l'approvazione dei Piani regolatori per l'installazione di impianti eolici, che individuano in modo obiettivo le zone del territorio comunale non idonee alla localizzazione di aerogeneratori dal punto di vista urbanistico, idrogeologico ed ambientale. Pres. Allegretta, Est. Picone - C.s.r.l. (avv. Lofoco) c. Comune di Cerignola (avv. Clarizio) e altri (n.c.) - T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. I - 1 aprile 2008, n. 709

ENERGIA - Produzione di energia elettrica da fonti tradizionali o rinnovabili - Libera attività d'impresa - Procedure pubblicistiche di natura concessoria - Illegittimità.
L'ordinamento comunitario e quello nazionale non ammettono procedure pubblicistiche di natura concessoria a presidio dell'attività di “produzione” di energia elettrica da fonti tradizionali o rinnovabili. La costruzione e l'esercizio di impianti per l'energia eolica sono libere attività d'impresa soggette alla sola autorizzazione amministrativa della Regione, secondo l'art. 12 del d. lgs. n. 387/2003, in attuazione dell'art. 6 della Direttiva 2001/77/CE (che a sua volta rinvia, come si è visto, alla direttiva generale sul mercato elettrico). Secondo il vigente assetto normativo, si tratta di attività economiche non riservate agli enti locali, non soggette a regime di privativa, che non rientrano nella nozione di servizio pubblico locale di cui agli artt. 112-ss. del d. lgs. 267/2000, sebbene rivestano una significativa importanza nell'ottica dell'apertura e dello sviluppo del mercato comunitario e della tutela dell'ambiente. Pres. Allegretta, Est. Picone - C.s.r.l. (avv. Lofoco) c. Comune di Cerignola (avv. Clarizio) e altri (n.c.) - T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. I - 1 aprile 2008, n. 709

ENERGIA - Produzione di energia da fonti rinnovabili - Regioni ed enti locali - Previsione di misure di compensazione patrimoniale - Divieto assoluto - Art. 12, c. 6 D.lgs n. 387/2003 - Art. 1, c. 4 L. n. 239/2004.
Secondo il chiaro disposto dell'art. 12, 6° comma, del d. lgs. n. 387/2003, poi confermato con l'art. 1, 4° comma - lett. f), della legge n. 239/2004, in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, vige il divieto assoluto di prevedere misure di compensazione patrimoniale a favore delle Regioni e degli enti locali. E' pertanto illegittima la previsione da parte del Comune di un meccanismo di prelievo legato parzialmente alla quantità di energia prodotta. Sul piano della politica energetica, una simile espansione dei poteri impositivi delle autonomie locali determinerebbe effetti aberranti, in termini di costi di produzione supplementari gravanti sui produttori di energia da fonti rinnovabili, a beneficio di ristrette collettività ed a discapito della generalità degli utenti finali.Pres. Allegretta, Est. Picone - C.s.r.l. (avv. Lofoco) c. Comune di Cerignola (avv. Clarizio) e altri (n.c.) - T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. I - 1 aprile 2008, n. 709

ENERGIA - Costruzione di nuovi aerogeneratori - Procedure autorizzatorie - Regione Puglia - Proposte progettuali concorrenti in uno stesso ambito pianificatorio - Disciplina applicabile - Cd. valutazione integrata.
Nell'attesa di una positiva regolamentazione, che potrà trovare collocazione nelle emanande linee-guida ministeriali previste dall'art. 12 del d. lgs. n. 387/2003, nella Regione Puglia l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di nuovi aerogeneratori non potrà che attenersi al disposto dagli artt. 8-ss. del regolamento regionale n. 16/2006, che prevedono la cosiddetta “valutazione integrata” delle proposte progettuali concorrenti in uno stesso ambito pianificatorio, da effettuarsi a scadenze prefissate in sede regionale, allo scopo di individuare gli elementi di incongruità o di sovrapposizione tra impianti e di razionalizzare le diverse proposte tra loro interferenti. Pres. Allegretta, Est. Picone - C.s.r.l. (avv. Lofoco) c. Comune di Cerignola (avv. Clarizio) e altri (n.c.) - T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. I - 1 aprile 2008, n. 709


ENERGIA - Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili - Prezzo di cessione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili - Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 249/2006 - Corretto esercizio del potere di aggiornare la componente CEC. La deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 249 del 15 novembre 2006 costituisce corretto esercizio del potere, attribuito alla stessa Autorità dal legislatore, di aggiornare e riportare a valori attuali il prezzo del gas al fine della determinazione della componente CEC del prezzo di cessione dell'energia elettrica prodotta con impianti utilizzanti fonti rinnovabili. Pres. Ruoppolo, Est. Chieppa - Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (Avv. Stato) c. E. s.r.l. e altri (avv.ti Fonderico e Medugno). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 28/03/2008 (ud. 22/01/2008), sentenza n. 1277

ENERGIA - Art. 1, c. 1117 L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007) - Spettanza degli incentivi alla sola produzione di energia prodotta da fonti rinnovabili - Salvezza dei finanziamenti e degli incentivi già concessi - Fonti energetiche assimilate - Art. 1, c. 1118 - Potere ministeriale di ridefinire l'entità degli incentivi. Con l'art. 1, comma 1117, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007) è stato affermato il principio della spettanza degli incentivi finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili alla sola produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, così come definite dall'articolo 2 della direttiva 2001/77/CE; vengono fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi concessi, ai sensi della previgente normativa, ai soli impianti già autorizzati e di cui sia stata già avviata concretamente la realizzazione, ivi comprese le convenzioni adottate con delibera CIP 6 e destinate al sostegno alle fonti energetiche assimilate, per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1118. Tale comma 1118 si limita a prevedere il potere del Ministro per lo sviluppo economico di ridefinire l'entità e la durata dei sostegni alle fonti energetiche non rinnovabili assimilate alle fonti energetiche rinnovabili utilizzate da impianti già realizzati ed operativi alla data di entrata in vigore della legge, tenendo conto dei diritti pregressi e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, allo scopo di ridurre gli oneri che gravano sui prezzi dell'energia elettrica e eliminare vantaggi economici che non risultino specificamente motivati e coerenti con le direttive europee in materia di energia elettrica. Pres. Ruoppolo, Est. Chieppa - Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (Avv. Stato) c. E. s.r.l. e altri (avv.ti Fonderico e Medugno). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 28/03/2008 (ud. 22/01/2008), sentenza n. 1277

ENERGIA - Art. 2, c. 141 L. n. 244/2007 (finanziaria 2008) - Componente CEC - Potere dell'autorità per l'energia elettrica di determinare il valore medio del prezzo del metano - Norma ricognitiva di potere già esistente. La disposizione di cui all'art. 2, c. 141 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (finanziaria 2008), nell'individuare il potere dell'autorità per l'energia elettrica e il gas di determinare il valore medio del prezzo del metano ai fini dell'aggiornamento del CEC, di cui al titolo II, punto 7, lettera b) del provvedimento CIP6, deve essere intesa come norma meramente ricognitiva di un potere già esistente, con cui il legislatore ha inteso da un lato confermare la possibilità di aggiornare il prezzo del gas ai fini della determinazione del CEC e sotto altro profilo ha espressamente legato la determinazione del prezzo del gas all'effettiva struttura dei costi nel mercato del gas naturale, dando un ulteriore parametro di riferimento all'Autorità. Pres. Ruoppolo, Est. Chieppa - Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (Avv. Stato) c. E. s.r.l. e altri (avv.ti Fonderico e Medugno). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 28/03/2008 (ud. 22/01/2008), sentenza n. 1277

 

ENERGIA - Energia prodotta da fonti rinnovabili - Modalità di ritiro - Art. 13, c. 3 d.lgs. n. 387/2003 - Competenza - Ministero delle attività produttive - Esclusione - Autorità per l'energia elettrica e il gas. A mente dell'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 387/2003, spetta all'Autorità per L'Energia Elettrica e il Gas,, e non al ministro delle attività produttive, determinare le modalità di ritiro dell'energia elettrica, con riferimento a condizioni economiche di mercato, anche con riguardo all'energia prodotta da fonti rinnovabili. Pres. Ruoppolo, Est. Volpe - Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (avv. Scoca) c. Ministero dello Sviluppo Economico e altro (Avv. Stato)- (riforma TAR Lazio, Roma, n. 3017/2006). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 28/03/2008, Sentenza n. 1274

 

ENERGIA - Impianti eolici - Enti locali - Poteri di amministrazione attiva - Principio di sussidiarietà. L'analisi puntuale della legislazione statale e delle norme dettate dalla Regione Puglia, in tema di autorizzazione alla costruzione di impianti eolici, rivela che spettano ai Comuni significativi poteri di amministrazione attiva, sia a livello di pianificazione (art. 5 della legge n. 10/1991; artt. 4-ss. del regolamento regionale n. 16/2006), sia nella fase di conferenza dei servizi sui progetti presentati alla Regione (art. 12 del d. lgs. n. 387/2003; art. 14, 5° comma, del regolamento regionale n. 16/2006; delibera di Giunta regionale n. 35/2007). Analogo potere di intervento viene riconosciuto agli enti locali dalla legge regionale n. 11/2001 in materia di valutazione di impatto ambientale. Ed anzi, la normativa regolamentare della Regione Puglia prevede che le imprese titolari di nuovi impianti debbano stipulare con i Comuni interessati apposite convenzioni e che le stesse possano allegare alla domanda di autorizzazione l'eventuale delibera del Consiglio comunale che esprime parere favorevole al progetto. D'altronde, sul piano sistematico, confliggerebbe verosimilmente con il principio di sussidiarietà sancito dall'art. 118 Cost. un corpus legislativo che estromettesse del tutto gli enti locali dai processi di decisione sulla localizzazione delle infrastrutture energetiche. Pres. Allegretta , Est. Picone - F. s.r.l. (avv.ti Picozza e Di Giovanni) c. Comune di Cerignola (avv. Clarizio), Regione Puglia (n.c.) e Ministero dello Sviluppo Economico (Avv. Stato) - T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. I - 8 marzo 2008, n. 530

ENERGIA - Produzione di energia elettrica da fonti tradizionali o rinnovabili - Procedure pubblicistiche di natura concessoria - Esclusione - Costruzione ed esercizio di impianti per l'energia eolica - Libere attività d'impresa - D.lgs. n. 387/2003.
L'ordinamento comunitario e quello nazionale non ammettono procedure pubblicistiche di natura concessoria a presidio dell'attività di “produzione” di energia elettrica da fonti tradizionali o rinnovabili. La costruzione e l'esercizio di impianti per l'energia eolica sono libere attività d'impresa soggette alla sola autorizzazione amministrativa della Regione, secondo l'art. 12 del d. lgs. n. 387/2003, in attuazione dell'art. 6 della Direttiva 2001/77/CE (che a sua volta rinvia, come si è visto, alla direttiva generale sul mercato elettrico). Secondo il vigente assetto normativo, si tratta di attività economiche non riservate agli enti locali, non soggette a regime di privativa, che non rientrano nella nozione di servizio pubblico locale di cui agli artt. 112-ss. del d. lgs. 267/2000, sebbene rivestano una significativa importanza nell'ottica dell'apertura e dello sviluppo del mercato comunitario e della tutela dell'ambiente. Pres. Allegretta , Est. Picone - F. s.r.l. (avv.ti Picozza e Di Giovanni) c. Comune di Cerignola (avv. Clarizio), Regione Puglia (n.c.) e Ministero dello Sviluppo Economico (Avv. Stato) - T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. I - 8 marzo 2008, n. 530

ENERGIA - Produzione di energia elettrica - Art. 12, c. 6 d.lgs. n. 387/2003 - Divieto di misure di compensazione patrimoniale a favore di enti locali.
In materia di produzione di energia elettrica, secondo il chiaro disposto dell'art. 12, 6° comma, del d. lgs. n. 387/2003, poi confermato con l'art. 1, 4° comma - lett. f), della legge n. 239/2004, vige il divieto assoluto di prevedere misure di compensazione patrimoniale a favore delle Regioni e degli enti locali. Sul piano della politica energetica, è sufficiente il rilievo che una simile espansione dei poteri impositivi delle autonomie locali determinerebbe effetti aberranti, in termini di costi di produzione supplementari gravanti sui produttori di energia da fonti rinnovabili, a beneficio di ristrette collettività ed a discapito della generalità degli utenti finali. Pres. Allegretta , Est. Picone - F. s.r.l. (avv.ti Picozza e Di Giovanni) c. Comune di Cerignola (avv. Clarizio), Regione Puglia (n.c.) e Ministero dello Sviluppo Economico (Avv. Stato) - T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. I - 8 marzo 2008, n. 530

ENERGIA - Produzione di energia eolica - Concorso di domande volto all'ottenimento di autorizzazioni numericamente limitate - Soluzione dei conflitti - “Monetizzazione” - Illegittimità.
Quale che sia, in astratto, il criterio da preferire nella soluzione dei conflitti in caso di concorso di domande volte all'ottenimento di autorizzazioni numericamente limitate (comparazione discrezionale o priorità cronologica), è indubitabile che, nella materia della produzione di energia eolica, la “monetizzazione” costituisca sintomo di sviamento dal corretto uso del potere e dia luogo ad illegittimità dei relativi provvedimenti. Nell'attesa di una positiva regolamentazione, che potrà trovare collocazione nelle emanande linee-guida ministeriali previste dall'art. 12 del d. lgs. n. 387/2003, l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di nuovi aerogeneratori (ossia la Regione Puglia) non potrà che attenersi al disposto dagli artt. 8-ss. del regolamento regionale n. 16/2006, che prevedono la cosiddetta “valutazione integrata” delle proposte progettuali concorrenti in uno stesso ambito pianificatorio, da effettuarsi a scadenze prefissate in sede regionale, allo scopo di individuare gli elementi di incongruità o di sovrapposizione tra impianti e di razionalizzare le diverse proposte tra loro interferenti. Pres. Allegretta , Est. Picone - F. s.r.l. (avv.ti Picozza e Di Giovanni) c. Comune di Cerignola (avv. Clarizio), Regione Puglia (n.c.) e Ministero dello Sviluppo Economico (Avv. Stato) - T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. I - 8 marzo 2008, n. 530


ENERGIA - Impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici - Parere del comune - Valenza istruttoria - Conferenza di servizi - Ente comunale - Possibilità di far ricorso alla disciplina del dissenso qualificato ex art. 14 quater L. 241/90 - Esclusione.
In materia di costruzione di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, il principio di leale collaborazione si traduce in un'intesa “forte” dello Stato con la Regione ed in una intesa “debole” con le altre Amministrazioni interessate, cui è solamente consentito di partecipare al procedimento ed esprimere il proprio parere (cfr. sentenza Corte Cost. n. 6/2004, che ha ritenuto legittimo tale sistema, ritenendo l'allocazione al livello centrale delle funzioni amministrative giustificata in relazione alla necessità di garantire, in una materia affidata alla legislazione concorrente, l'unitarietà e la celerità dell'esercizio dell'attività amministrativa concernente la costruzione ed il potenziamento degli impianti di energia elettrica). Se dunque il parere del Comune in sede di conferenza di servizi ha una mera valenza istruttoria, allo stesso non si applicano, per un'esigenza di coerenza, tutte le disposizioni volte a rimediare alla non unanimità, e in particolare la disciplina del “dissenso qualificato” di cui all'art. 14 quater, III comma, della legge n. 241/90, anche perché, secondo l'opinione prevalente, tale norma si applica solo alla conferenza di servizi decisoria (in termini Cons. Stato, Sez. VI, 4/6/2004, n. 3505). Sarebbe in ogni caso non ragionevole ritenere che un'Amministrazione, cui è rimessa la mera espressione di un parere, possa impedire la conclusione del procedimento solo perché quel parere è stato acquisito nell'ambito di una conferenza di servizi. Pres. Riggio, Est. Fantini - Comune di Aprila (avv. Lo Mastro) c. Ministero dello Sviluppo Economico (Avv. Stato), Regione Lazio (avv. Seri) e Provincia di Latina (avv. Coluzzi), riunito ad altri ricorsi - T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. III ter - 5 marzo 2008, n. 2121

ENERGIA - Impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici - Art. 1 L. 55/02 - Proponente ed enti locali interessati - Misure di compensazione ambientale - Accordi - Facoltatività - Mancanza di accordo - Fatto preclusivo all'autorizzazione - Inconfigurabilità.
L'art. 1, III comma, della legge n. 55/02 stabilisce che la Regione “può” promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali interessati per l'individuazione di misure di compensazione e di riequilibrio ambientale. La facoltatività dell'accordo compensativo sembra confermata dall'art. 1, V comma, della legge 23/8/2004, n. 239, specie se interpretato alla luce del successivo comma XXXVI, il quale prevede, verosimilmente in alternativa, che i proprietari di nuovi impianti di produzione di energia elettrica (di potenza termica non inferiore a 300 MW) autorizzati dopo l'entrata in vigore della stessa legge debbano corrispondere alla Regione sede degli impianti, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio e per l'impatto logistico dei cantieri, un importo pari a 0,20 euro per ogni MWh di energia elettrica prodotta, limitatamente ai primi sette anni di esercizio degli impianti. La norma da ultimo indicata, oltre a sottolineare il carattere “opzionale” di tali accordi, nel collocare l'obbligo di “contribuzione compensativa” in connessione con l'esercizio dell'impianto, evidenzia altresì, a conferma del tenore letterale dell'art. 1 della legge n. 55/02, che, in ogni caso, lo stesso accordo compensativo non è in rapporto di presupposizione logica e diacronica con l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio della centrale, e dunque la sua mancanza non si pone come fatto preclusivo dell'autorizzazione stessa. Pres. Riggio, Est. Fantini - Comune di Aprila (avv. Lo Mastro) c. Ministero dello Sviluppo Economico (Avv. Stato), Regione Lazio (avv. Seri) e Provincia di Latina (avv. Coluzzi), riunito ad altri ricorsi - T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. III ter - 5 marzo 2008, n. 2121

ENERGIA - Impianti di produzione di energia elettrica - Legittimazione processuale - Criterio della vicinitas.
Il criterio della vicinitas, quale presupposto per la legittimazione processuale, trova il proprio fondamento nella disposizione di cui all'art. 10 della legge 6/8/1967, n. 765 (modificativo dell'art. 31 della legge urbanistica fondamentale); se vale per i titoli edilizi, a maggiore ragione può essere esteso agli insediamenti di discariche di rifiuti (Cons. Stato, Sez. II, 20/12/2007, n. 3077), ed anche agli atti autorizzativi della creazione e dell'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica (Cons. Stato, Sez. VI, 15/10/2001, n. 5411). Pres. Riggio, Est. Fantini - Comune di Aprila (avv. Lo Mastro) c. Ministero dello Sviluppo Economico (Avv. Stato), Regione Lazio (avv. Seri) e Provincia di Latina (avv. Coluzzi), riunito ad altri ricorsi - T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. III ter - 5 marzo 2008, n. 2121

ENERGIA - Provvedimenti di localizzazione di impianti inquinanti - Impugnazione - Prova del danno concreto - Necessità - Esclusione - Ragioni - Art. 309 T.U. ambiente.
Non occorre la prova dell'esistenza di un danno concreto ed attuale al fine di impugnare provvedimenti di localizzazione di impianti ritenuti inquinanti, in quanto la questione della concreta pericolosità dello stesso, valutata alla luce dei parametri normativi, è questione di merito, mentre al fine di radicare la legittimazione e l'interesse al ricorso è sufficiente la prospettazione di temute ripercussioni su di un territorio collocato nelle immediate vicinanze, ed in relazione al quale i ricorrenti sono in posizione qualificata, quali residenti, o proprietari, o titolari di altre posizioni giuridiche soggettive rilevanti (in termini Cons. Stato, Sez. VI, 5/12/2002, n. 6657). Una sostanziale conferma di tale indirizzo giurisprudenziale può rinvenirsi nell'art. 309 del c.d. codice dell'ambiente (di cui al d.lgs. 3/4/2006, n. 152), il quale riconosce il diritto di partecipazione al procedimento relativo all'adozione delle misure di precauzione, di prevenzione o di ripristino previste in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente a regioni ed enti locali, anche associati, nonché alle persone fisiche o giuridiche che sono o che potrebbero essere colpite dal danno ambientale, o che vantino un interesse legittimante la partecipazione al procedimento. Pres. Riggio, Est. Fantini - Comune di Aprila (avv. Lo Mastro) c. Ministero dello Sviluppo Economico (Avv. Stato), Regione Lazio (avv. Seri) e Provincia di Latina (avv. Coluzzi), riunito ad altri ricorsi - T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. III ter - 5 marzo 2008, n. 2121

ENERGIA - Atti di localizzazione di impianti pericolosi - Associazioni temporanee - Legitimatio ad causam - Carenza.
Le associazioni temporanee volte alla protezione degli interessi di soggetti che ne sono parte, risultando prive del carattere di ente esponenziale in via stabile e continuativa di interessi diffusi radicati nel territorio non sono titolari di legitimatio ad causam (Cons. Stato, Sez. V, 14/6/2007, n. 3191). Il divieto di azione popolare sarebbe facilmente eluso ove si consentisse, in modo sganciato da ogni riferimento alla vicinitas, l'impugnazione di atti di localizzazione di impianti pericolosi a fini (latamente) ambientali da parte di gruppi di cittadini, organizzati in associazioni, e quindi prescindendo dal riferimento dell'associazione a determinate qualità dei partecipanti ed alle finalità di tutela di una determinata collettività (in termini, ancora, Cons. Stato, Sez. VI, 5/12/2002, n. 6657). Pres. Riggio, Est. Fantini - Comune di Aprila (avv. Lo Mastro) c. Ministero dello Sviluppo Economico (Avv. Stato), Regione Lazio (avv. Seri) e Provincia di Latina (avv. Coluzzi), riunito ad altri ricorsi - T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. III ter - 5 marzo 2008, n. 2121

ASSOCIAZIONI - Associazioni riconosciute con decreto ministeriale - Legittimazione al ricorso ex art. 18 L. n. 349/1986 - Associazioni di fatto - Intervento ad adiuvandum - Limiti.
A fronte della legittimazione al ricorso prevista dall'art. 18, V comma, della legge 8/7/1986, n. 349 in favore delle associazioni ambientalistiche riconosciute con decreti ministeriali, si ammette, per le associazioni di fatto, e quindi meno stabili, come pure per i comitati, una legittimazione limitata al fine di spiegare un intervento ad adiuvandum, a condizione, ovviamente, che il loro statuto e le loro attività risultino effettivamente orientate alla protezione dell'ambiente e della salute in un territorio circoscritto. Pres. Riggio, Est. Fantini - Comune di Aprila (avv. Lo Mastro) c. Ministero dello Sviluppo Economico (Avv. Stato), Regione Lazio (avv. Seri) e Provincia di Latina (avv. Coluzzi), riunito ad altri ricorsi - T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. III ter - 5 marzo 2008, n. 2121

ENERGIA - Art. 1, L. n. 55/2002 - Conferenza di servizi - Parti necessarie - Provincia e Comune nel cui territorio ricadono le opere - Interessi delle popolazioni residenti - Adeguata tutela.
L'art. 1, III comma, della legge n. 55/02, nel prevedere il parere obbligatorio (seppure non vincolante) del comune e della provincia nel cui territorio ricadono le opere per la realizzazione di un impianto di energia elettrica, viene indirettamente a “confinare” l'ambito dei soggetti che risultano parti necessarie del procedimento conferenziale, così adempiendo ad una funzione di sicuro rilievo, specie con riguardo a vicende potenzialmente destinate a coinvolgere una molteplicità di soggetti. Si intende cioè dire che la previsione di detto parere motivato da parte del comune e della singola provincia interessata, individuate sulla base del criterio territoriale (id est : del territorio ove devono essere realizzate le opere in progetto) assicura un sufficiente coinvolgimento degli enti locali in relazione agli interessi di cui sono portatori, con la conseguenza che gli interessi delle popolazioni residenti nei territori dei comuni limitrofi a quello nel cui territorio ricadono le opere sono stati ritenuti, ai sensi della norma predetta, adeguatamente tutelati dalla partecipazione al procedimento della provincia e della regione (così T.A.R. Lazio, Sez. II, 23/8/2005, n. 6267). Pres. Riggio, Est. Fantini - Comune di Aprila (avv. Lo Mastro) c. Ministero dello Sviluppo Economico (Avv. Stato), Regione Lazio (avv. Seri) e Provincia di Latina (avv. Coluzzi), riunito ad altri ricorsi - T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. III ter - 5 marzo 2008, n. 2121

ENERGIA - Procedure e provvedimenti in materia di impianti di generazione di energia - Giurisdizione esclusiva del G.A. - Tutela della salute - Giurisdizione dell'A.G.O. - Esclusione.
L'art. 1, comma 552, della legge 30/12/2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005) ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto le procedure ed i provvedimenti in materia di impianti di generazione di energia elettrica di cui al d.l. 7/2/2002, n. 7, convertito dalla legge 9/4/2002, n. 55: ne consegue che la giurisdizione permane anche nel caso in cui la causa petendi del ricorso sia la tutela della salute, diritto inderogabile rimesso alla cognizione del giudice ordinario. Pres. Riggio, Est. Fantini - Comune di Aprila (avv. Lo Mastro) c. Ministero dello Sviluppo Economico (Avv. Stato), Regione Lazio (avv. Seri) e Provincia di Latina (avv. Coluzzi), riunito ad altri ricorsi - T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. III ter - 5 marzo 2008, n. 2121

ENERGIA - Impianti di produzione di energia elettrica - AIA e autorizzazione all'impianto - Nesso teleologico sostanziale - Presupposizione giuridica - Illegittimità del'atto presupposto - Estensione all'atto consequenziale.
Il nesso telelologico sostanziale tra a.i.a. ed autorizzazione all'impianto di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici si traduce in un nesso di presupposizione giuridica, per effetto del quale l'illegittimità dell'atto presupposto (a.i.a.) si estende per rifrazione sull'atto consequenziale (autorizzazione ex art. 1 della legge n. 55/02). Pres. Riggio, Est. Fantini - Comune di Aprila (avv. Lo Mastro) c. Ministero dello Sviluppo Economico (Avv. Stato), Regione Lazio (avv. Seri) e Provincia di Latina (avv. Coluzzi), riunito ad altri ricorsi - T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. III ter - 5 marzo 2008, n. 2121

ENERGIA ELETTRICA - Elettrodotti - D.P.C.M. 8 luglio 2003 - Fasce di rispetto per gli elettrodotti - Operatività - Esclusione - Mancata approvazione ministeriale di cui all'art. 6, ult. comma.
La disciplina di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003, per quanto segnatamente attiene ai “parametri per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”, non è ad oggi operativa, non essendo ancora intervenuta l'approvazione ministeriale prevista dall'ultimo comma dell'art. 6 del decreto in esame. Nella perdurante assenza di una disciplina sostanziale e procedimentale in materia, il controllo dell'A.R.P.A. sul rispetto dei limiti di qualità dichiarati da Enel Distribuzione potrà utilmente compiersi anche dopo la realizzazione dell'elettrodotto e in costanza del suo funzionamento. Pres. Amoroso, Est. Rocco - A.M. e altri (avv.ti Ceruti e Acerboni) c. Provincia di Vicenza (avv.ti Balzani, Molisani, Mistrorigo e Fracasso) - T.A.R. VENETO, Sez. I - 28 febbraio 2008, n. 493

V.I.A. - Obblighi di verifica ambientale - Procedimento autorizzatorio avviato prima dell'insorgenza dell'obbligo - Effetti.
Gli obblighi di verifica ambientale non possono essere opposti a progetti il cui procedimento autorizzativo abbia avuto inizio prima della loro insorgenza (cfr. TAR Veneto, n. 3587/2006; Corte di Giustizia CE, causa C-209/04; nella specie, è stata esclusa la necessità di VIA per un elettrodotto esterno di lunghezza inferiore a 10 km, con tensione nominale superiore a 100 KV: l'obbligo è stato infatti introdotto dalla novella alla L.R. Veneto n. 10/99, introdotta con LR. 24/2000, mentre il procedimento autorizzativo era stato avviato nel 1999) - Pres. Amoroso, Est. Rocco - A.M. e altri (avv.ti Ceruti e Acerboni) c. Provincia di Vicenza (avv.ti Balzani, Molisani, Mistrorigo e Fracasso) - T.A.R. VENETO, Sez. I - 28 febbraio 2008, n. 493

ENERGIA ELETTRICA - Elettrodotti - Progetto di interramento - Sottoposizione a VIA - Esclusione.
La domanda relativa alla variante di un elettrodotto, riguardante esclusivamente il progetto di interramento di un tratto di linea, non rileva ai fini della procedura di VIA, posto che la stessa, per esplicita disposizione della L.R. 10 del 1999 e dell'Allegato II della Direttiva CEE 85/337, riguarda solamente gli elettrodotti aerei e non quelli in cavo interrato. Pres. Amoroso, Est. Rocco - A.M. e altri (avv.ti Ceruti e Acerboni) c. Provincia di Vicenza (avv.ti Balzani, Molisani, Mistrorigo e Fracasso) - T.A.R. VENETO, Sez. I - 28 febbraio 2008, n. 493


ENERGIA - L. 55/2002 - Autorizzazione ministeriale alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica - Variante agli strumenti urbanistici comunali.
L'autorizzazione ministeriale, ex L. n. 55/2002, alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica, s'impone urbanisticamente alla pianificazione comunale, nel senso che qualora le opere comportino variazione degli strumenti urbanistici essa ha affetto di variante. Pres. f.f. Scudeller, Est. Rotondo - S. s.p.a. (avv.ti Malinconico, Spaini e Torrani) c. Comune di Aprilia (avv. Pascone) e altri (n.c.) - T.A.R. LAZIO, Latina, Sez. I - 27 febbraio 2008, n. 126

ENERGIA - Art. 1 L. 55/2002 - Autorizzazione unica ministeriale per la costruzione e l'esercizio di impianti di energia elettrica - Comune dissenziente - Principio maggioritario espresso in seno alla conferenza di servizi.
L'art. 1 della legge 9 aprile 2002, n. 55, nel prevedere il rilascio di una autorizzazione unica ministeriale per la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore ai 300 KWW termici, vincola e conforma la successiva attività amministrativa degli enti, ancorché dissenzienti, sicchè il Comune, che non è peraltro titolare dell'interesse pubblico primario perseguito con il provvedimento autorizzativo ministeriale, è vincolato nell'an a conformarsi al principio maggioritario espresso in seno alla conferenza di servizi, nonché all'autorizzazione unica rilasciata dal Ministero. Pres. f.f. Scudeller, Est. Rotondo - S. s.p.a. (avv.ti Malinconico, Spaini e Torrani) c. Comune di Aprilia (avv. Pascone) e altri (n.c.) - T.A.R. LAZIO, Latina, Sez. I - 27 febbraio 2008, n. 126


ENERGIA - L. 55/2002 - Autorizzazione unica e connesse valutazioni di impatto ambientale - Rapporto con la programmazione energetica regionale. Nel contesto della legge n. 55/2002, l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW e le connesse valutazioni di impatto ambientale sono svincolate della programmazione energetica regionale. Pres. Ruoppolo, Est. Caringella - Comune di Serino (avv.ti De Lisio e Balletta) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato) e altro (n.c.) - (conferma T.A.R. Campania, Salerno, n. 11/2007) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 19 febbraio 2008 (c.c. 20/11/2007), sentenza n. 561

 

ENERGIA - Politica energetica - Risparmio d'energia - Direttiva 2002/91/CE - Mancata di recepimento entro il termine prescritto - Inadempimento di Stato. Non attuando, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessari per conformarsi alla direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Coniglio, del 16 dicembre 2002, sulla prestazione energetica degli edifici, la repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che gli incombono ai sensi di questa direttiva. (Testo Uff.: En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2002, sur la performance énergétique des bâtiments, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive). CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. VI, 17 gennaio 2008, Nell'affare C ‑ 342/07

 

V.I.A. - ENERGIA - Autorizzazione alla realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da biomasse e CDR - Pronuncia in sede VIA - Procedimento autorizzativo unico ex art. 12 D.Lgs. n. 387/2003 - Rapporti. Nell'ambito delle procedure autorizzatorie per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da biomasse, rifiuti non pericolosi e CDR (d.lgs. n. 387/2003; d.lgs. n. 59/2005), la procedura di V.I.A. costituisce un procedimento autonomo rispetto a quello finalizzato all'autorizzazione dell'impianto nel suo complesso, se pure le determinazioni adottate all'esito del primo (endo-)procedimento risultano necessarie e strumentali al fine dell'adozione delle determinazioni conclusive del diverso (e principale) procedimento autorizzativo (cfr. l'art. 14-ter, c. 4 della L. 241/1990, implicitamente richiamato dall'art. 12, c. 4 del d.lgs. n. 387/2003, che fa espresso rinvio ai principi di semplificazione). Dall'esame della richiamata normativa emerge che in via ordinaria la pronuncia in sede V.I.A. vada resa in modo autonomo rispetto ai lavori della Conferenza di servizi, mentre l'eventualità che tale pronuncia venga “internalizzata” nell'ambito del procedimento principale è limitata alle ipotesi patologiche in cui la pronuncia in sede VIA non venga resa entro i termini all'uopo previsti. Pres. Ravalli, Est. Contessa - Comune di Manduria (avv. Normandi) c. Regione Puglia (n.c.) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, sez. I - 10 gennaio 2008, n. 59


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