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Giurisprudenza
Urbanistica
2005
Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 - 2000 - 1999-94
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Demolizione - ripristino - competenza - revoca - sanatoria - difformità - abusivismo pertinenze - competenze tecniche - sequestro - opere precarie...
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Urbanistica e edilizia - Costruzione Abusiva - Ordine di demolizione - Legittimità - Tutela del territorio - Diritto al rispetto dei propri beni. L’ordine di demolizione di un immobile, costruito senza licenza e violazione delle norme urbanistiche non costituisce violazione dell’art. 1 del Protocollo n°1, in quanto non si tratta di misure sproporzionate rispetto al legittimo fine perseguito dallo Stato della tutela del territorio. CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO DI STRASBURGO dell'8 novembre 2005, Sentenza n. 4251/02
Urbanistica e edilizia - Costruzione abusiva - Proprietario - Reato di cui all'art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001 - Responsabilità - Condizioni. In tema di reati edilizi, la responsabilità del proprietario del fondo sul quale risulta realizzato l'immobile abusivo, o del manufatto nel quale l'abuso è stato effettuato può dedursi da indizi precisi e concordanti quali la qualità di coniuge del committente, la presentazione di istanze per la realizzazione di opere edilizie di portata di gran lunga minori di quelle realizzate, la presenza in loco all'atto dell'accertamento. Pres. Vitalone C. Est. Amoroso G. Rel. Amoroso G. Imp. Farzone. P.M. Favalli M. (Diff.) (Rigetta, App. Palermo, 17 Gennaio 2005). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, del 02/09/2005 (Ud.13/07/2005) Rv. 232200, Sentenza n. 32856 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Industrie insalubri - Cambio di destinazione d'uso di locali residenziali ad artigianali adibiti a tipografia - Illegittimità. Non è legittimo il cambio di destinazione d'uso di locali residenziali ad artigianali adibiti a tipografia, poiché le tipografie rientrano nell'elenco delle industrie insalubri di cui al D.M. 19.11.1981 (al n. 241 dell'elenco delle industrie insalubri di 1.a classe le tipografie con rotative e al n. 76 dell'elenco delle industrie insalubri di 2.a classe di tipografie senza rotative). In specie, l’art. 216 T.U. 1265/1934 esclude la possibilità di impiantare nelle zone residenziali attività che siano classificate insalubri, cioè che rientrino o nell'elenco delle industrie insalubri di prima classe (salvo l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele il cui esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato) o nell'elenco delle industrie insalubri di seconda classe. Pres. Santoro - Est. Lamberti - Boscariol ed altro (avv.ti Gambato e Vitucci) c. Socal ed altri (avv ti Ronfini e Verino), (conferma T.A.R. Veneto, Venezia, Sezione II, 31 marzo 2003, n. 2165). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 23 settembre 2005, (C.C.5/04/2005), Sentenza n. 5033 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Cambio di destinazione d'uso dei locali da residenza ad attività produttiva - Prescrizioni urbanisti che salvaguardano la qualità della vita e la salubrità dell'ambiente - Legittimazione ad impugnare - Residenti o proprietari di immobili - Sussiste. Nel processo amministrativo l'interesse a ricorrere va valutato dalla prospettazione del ricorrente e dai relativi motivi del ricorso: in quanto le prescrizioni urbanisti che tutelano anche la salubrità delle zone e la loro idoneità a permettere la realizzazione di insediamenti abitativi, coloro che risiedono o sono proprietari di immobili in una zona disciplinata dal piano regolatore, sono legittimati ad impugnare gli eventuali provvedimenti difformi dalle prescrizioni urbanistiche ivi contenute a salvaguardia della qualità della vita e della salubrità dell'ambiente che le norme urbanistiche e primarie mirano a garantire (Cons. Stato, IV, 1 agosto 2001, n. 4206). Pres. Santoro - Est. Lamberti - Boscariol ed altro (avv.ti Gambato e Vitucci) c. Socal ed altri (avv ti Ronfini e Verino), (conferma T.A.R. Veneto, Venezia, Sezione II, 31 marzo 2003, n. 2165). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 23 settembre 2005, (C.C.5/04/2005), Sentenza n. 5033 (vedi: sentenza per esteso)
Edilizia e urbanistica - Opere edilizie abusive - Sanatoria - Data di esecuzione opere - Verifica della conformità della domanda e delle opere. In tema di concessione edilizia in sanatoria, il parere della Commissione è stato considerato obbligatorio anche nell'ipotesi in cui si tratti di accertare la data di esecuzione delle opere edilizie abusive, per le quali si chiede la concessione in sanatoria ai sensi dell'art. 35 l. 28 febbraio 1985 n. 47, in considerazione della sua essenziale funzione di verifica della conformità della domanda e delle opere alle quali essa si riferisce con riguardo alla normativa urbanistico-edilizia, verifica che normalmente presenta anche profili di ordine tecnico. (Cons. sez. VI, 29 marzo 2002, n. 1791). Nuzzo Ferriello (avv. Abbamonte) c. Comune di San Felice a Cancello ed altri (conferma Tar della Campania - Napoli - Seconda Sezione in data 10 settembre 1996, n. 368). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 5 settembre 2005 (C.c. 18/03/2005), Sentenza n. 4480
Edilizia e urbanistica - Concessione edilizia in sanatoria - Acquisizione
del parere della Commissione edilizia - Obbligo - Sussiste. E’
necessaria l’acquisizione del previo parere della Commissione edilizia anche
in sede di emanazione della concessione edilizia in sanatoria. Proprio in
questi casi è necessario l'avviso tecnico della Commissione perché la
valutazione di un'attività edilizia eseguita sine titulo esige maggior
rigore e particolare competenza tecnica nell'accertamento delle possibilità
di legittimazione postuma dell'opera abusiva, onde evitare la conseguenza di
sottrarre le determinazioni sindacali al filtro tecnico con riduzione della
garanzia di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa. Nuzzo
Ferriello (avv. Abbamonte) c. Comune di San Felice a Cancello ed altri
(conferma Tar della Campania - Napoli - Seconda Sezione in data 10 settembre
1996, n. 368). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 5 settembre 2005 (C.c.
18/03/2005), Sentenza n. 4480
Urbanistica e edilizia - Abusivismo edilizio - Provvedimento di autotutela - Sussistenza della attualità e della concretezza dell’interesse pubblico - Necessità - Fondamento. Non sussiste, in astratto una situazione di abusivismo edilizio, quando, non risulta dedotto che la concreta attività edilizia sia fuoriuscita dall’ambito di quanto assentito. In specie, la obiettiva risalenza nel tempo dei provvedimenti abilitativi esclude che la sussistenza della attualità e della concretezza dell’interesse pubblico, che solo può giustificare l’emanazione dell’invocato provvedimento di autotutela e che, in ogni caso, non può concretarsi nel mero ripristino della legalità violata, dovendo tenersi conto non solo del principio della certezza delle situazioni giuridiche, ma anche dell’eventuale legittimo affidamento sulla legittimità degli atti annullandi ingenerato nei terzi e nello stesso destinatario del provvedimento annullando (C.d.S., sez. IV, 1° ottobre 2004, n. 6409). Pres. VENTURINI - Est. SALTELLI - ARIOSTO (avv. Verrenti) c. COMUNE DI CANNOBIO (avv. Scaparone), (conferma TAR Piemonte, sez. I, n. 1635 del 2 settembre 2004). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 20 luglio 2005 (C.c. 1/03/2005), Sentenza n. 3909 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Reati edilizi o urbanistici - Sequestro preventivo di una costruzione abusiva già ultimata - Valutazione del giudice. In tema di reati edilizi o urbanistici, "spetta al giudice di merito, con adeguata motivazione, compiere una attenta valutazione del pericolo derivante da libero uso della cosa pertinente all'illecito penale. In particolare, vanno approfonditi la reale compromissione degli interessi attinenti al territorio ed ogni altro dato utile a stabilire in che misura il godimento e la disponibilità attuale della cosa, da parte dell'indagato o di terzi, possa implicare una effettiva ulteriore lesione del bene giuridico protetto, ovvero se l'attuale disponibilità del manufatto costituisca un elemento neutro sotto il profilo della offensività. In altri termini, il giudice deve determinare in concreto, il livello di pericolosità che la utilizzazione della cosa appare in grado di raggiungere in ordine all'oggetto della tutela penale, in correlazione al potere processuale di intervenire con la misura preventiva cautelare. Pres. Savignano - Est. Fiale - Ric. P.M. in proc. Pedrini. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 15 luglio 2005 (C.C. 13 aprile 2005), Sentenza n. 26139 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica edilizia - Tecnici comunali - Commissione di abusi edilizi - Atto dotato di fede privilegiata - Art. 2700 C.c. - Querela di falso. Il verbale di sopralluogo, col quale i tecnici comunali danno atto dell'avvenuta commissione di abusi edilizi, è atto dotato di fede privilegiata, facendo fede fino a querela di falso dei fatti accertati. Tuttavia, in base all'art. 2700 Cod. civ., l'atto pubblico fa sì piena prova della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che costui attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ma non fa fede anche delle valutazioni compiute dal pubblico ufficiale, riguardo alle quali gli eventuali errori possono essere contestati nei modi ordinari (Sez. V, 22 maggio 2001, n. 2829). Pres. - Riccio - Est. Anastasi - Natali (avv. Torrelli) c. Comune di Roseto degli Abruzzi (n.c.) CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 28 giugno 2005, n. 3434 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Destinazione a parcheggio di superficie maggiore di quella vincolata - Vincolo pertinenziale a favore delle unità immobiliari del fabbricato - Esclusione. I parcheggi realizzati in eccedenza rispetto allo spazio minimo richiesto dalla legge (art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765) non sono soggetti a vincolo pertinenziale a favore delle unità immobiliari del fabbricato; conseguentemente, l’originario proprietario-costruttore del fabbricato può legittimamente riservarsi, o cedere a terzi, la proprietà di tali parcheggi, nel rispetto del vincolo di destinazione nascente da atto d’obbligo. Presidente V. Carbone, Relatore A. Elefante. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, del 15 giugno 2005, Sentenza n. 12793
Urbanistica e edilizia - Opere abusive - Richiesta di sanatoria art. 35, c. 14, L. 47/85 - Sequestro preventivo - Compatibilità del condono edilizio con le opere sottoposte a sequestro - Necessità - Istanza di concessione o autorizzazione in sanatoria - Procedura amministrativa - Fondamento e limiti. In tema di sanatoria, l'attivazione della procedura amministrativa disciplinata dalla normativa contenuta all'art. 35, comma 14, Legge 47/85 non determina automaticamente la cessazione delle esigenze cautelari poste a base del sequestro preventivo relativo alle opere abusive. Ma rende necessario, valutare in concreto la compatibilità del condono edilizio con le opere sottoposte a sequestro. (L'attivazione della procedura ex art. 35 c. 14 L. 47/85, prevede che il presentatore dell'istanza di concessione o autorizzazione in sanatoria, (decorsi 120 giorni dalla presentazione della domanda e, comunque, dopo il versamento della seconda rata dell'oblazione) può completare sotto propria responsabilità, le opere abusive. Trattasi, tuttavia, di una procedura che non accerta la legittimità della richiesta di sanatoria, ma consente unicamente, sotto responsabilità dell'interessato, di completare le opere. Detta procedura non determina, in capo al richiedente, alcun diritto o interesse legittimo, definitivamente acquisiti, al completamento dell'opera). Pres. Savignano - Rel. Gentile - P.M. Izzo - Ric. Catone - (conferma Ordinanza del Gip del Tribunale di Napoli in data 08/10/04). CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III - 27 maggio 2005 (Ud. 13 aprile 2005), Sentenza n. 19953 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Domanda di sanatoria - Sospensione del processo -
Natura dichiarativa, e non costitutiva - Art. 44 della legge n. 47/1985 -
Presupposti. In materia di condono edilizio, può affermarsi, il
principio che la sospensione del processo, ex art. 44 della legge n.
47/1985, opera indipendentemente dalla pronuncia del giudice (che ha natura
meramente dichiarativa), purché però sussistano i presupposti di legge.
Proprio per la natura dichiarativa, e non costitutiva, della sospensione,
non è necessario un formale provvedimento giudiziale per la operatività di
essa, che può essere accertata anche in sede di giudizio finale (Cass., Sez.
111, 143.1999, n. 6054, P.M. in proc. Bartaloni ed altri). Pres.Antonio
Zumbo - Rel. Aldo Fiale - P.M.Vittorio Meloni -Ric. Benzo e Distinto.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III - 20 maggio 2005 (Ud. 15 febbraio
2004), Sentenza n. 19235 (vedi:
sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Costruzione abusiva - Responsabilità del proprietario (o comproprietario) - Concorso con il committente o l'esecutore dei lavori abusivi - Elementi - Principio del "cui prodest". La responsabilità del proprietario (o comproprietario) non può essere attribuita ad un soggetto, per l'esecuzione di una costruzione priva di un necessario titolo abilitante (nella specie l'autorizzazione paesaggistica), in quanto, non sussiste, per il solo fatto di essere proprietario di un'area, un dovere di controllo dalla cui violazione derivi una responsabilità penale per costruzione abusiva. Il semplice fatto di essere proprietario o comproprietario del terreno sul quale vengono svolti lavori edili illeciti, pur potendo costituire un indizio grave, non è sufficiente da solo ad affermare la responsabilità penale, nemmeno qualora il soggetto che riveste tali qualità sia a conoscenza che altri eseguano opere abusive sul suo fondo, essendo necessario, a tal fine, rinvenire altri elementi in base ai quali possa ragionevolmente presumersi che egli abbia in qualche modo concorso, anche solo moralmente, con il committente o l'esecutore dei lavori abusivi (vedi Cass., Sez. III, 29.3.2001, Bertin). Infatti, legittimato a richiedere il titolo abilitante è, in primo luogo, il proprietario del fondo ed occorre considerare, in sostanza, la situazione concreta in cui si è svolta l'attività incriminata, tenendo conto non soltanto dalla piena disponibilità, giuridica e di fatto, del suolo e dall'interesse specifico ad effettuare la nuova costruzione (principio del "cui prodest") bensì pure: dei rapporti di parentela o di affinità tra l'esecutore dell'opera abusiva ed il proprietario; dell'eventuale presenza "in loco" di quest'ultimo; dello svolgimento di attività di materiale vigilanza dell'esecuzione dei lavori; della richiesta di provvedimenti abilitativi anche in sanatoria; del regime patrimoniale fra coniugi e, in definitiva, di tutte quelle situazioni e quei comportamenti, positivi o negativi, da cui possano trarsi elementi integrativi della colpa e prove circa la compartecipazione, anche morale, all'esecuzione delle opere, tenendo presente pure la destinazione finale della stessa (cfr. in proposito Cass., Sez. III: 29.4.1999, n. 5476, Zarbo; 16.5.2000, Di Marco ed altro; 27.9.2000, n. 10284, Cutaia ed altro; 3.5.2001, n. 17752, Zorzi ed altri; 10.8,2001, n. 31130, Gagliardi; 26,11.2001, Sutera Sardo ed altra). Pres.Antonio Zumbo - Rel. Aldo Fiale - P.M.Vittorio Meloni -Ric. Benzo e Distinto. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III - 20 maggio 2005 (Ud. 15 febbraio 2004), Sentenza n. 19235 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Condono edilizio - Domanda di sanatoria - Art. 44 della legge n. 47/1985 - Mancata sospensione del procedimento sospendibile da parte del giudice - Effetti. In tema di condono edilizio, nel caso di operatività della sospensione ex art. 44 della legge n. 47/1985 (rivolta a consentire agli interessati di presentare la domanda di sanatoria), se il giudice, per errore, non sospende un procedimento sospendibile, non si produce per ciò alcuna nullità, essendo tale omissione - in relazione al principio di tassatività delle nullità - priva di sanzione processuale (vedi Cass., Sez. III: 3.7.1998, n. 7847, Tedesco ed altri; 27.7.1995, n. 8545, D'Apice e, con riferimento alla sospensione ex art. 38 della legge n. 47/1985, in seguito alla effettiva presentazione della domanda di condono, Cass., Sez. III.: 10.12.1997, n. 11334, Fede e 20.6.1995, n. 7021, Spettro). L'omissione della sospensione non comporta una incompetenza funzionale temporanea, ma solo un vizio "in procedendo", rilevante qualora sussista un interesse concreto ed attuale a dedurlo (Cass, Sez. III, n. 8545/95). Pres.Antonio Zumbo - Rel. Aldo Fiale - P.M.Vittorio Meloni -Ric. Benzo e Distinto. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III - 20 maggio 2005 (Ud. 15 febbraio 2004), Sentenza n. 19235 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Immobile abusivo - C.d. inedificabilità relativa - Domanda di condono edilizio - Compravendita - Esito della domanda di sanatoria per "condono edilizio" - Sospensione del pagamento del prezzo - Inedificabilità c.d. assoluta - Art. 1460 cod. civ. - Formazione del silenzio-assenso. E' legittima la sospensione ex art. 1460 cod. civ. del pagamento del (residuo) prezzo di compravendita avente ad oggetto immobile abusivo, in presenza di obiettiva incertezza, al tempo dell'adempimento (nel caso, quello fissato per la ripetizione in forma pubblica -a fini di trascrizione- del contratto stipulato per scrittura privata), in ordine all'esito della domanda di sanatoria per "condono edilizio" presentata dal venditore (nella specie intervenuto solamente in corso di causa, che, se sfavorevole, preclude di farsi luogo alla stipula notarile (art. 40 L. n. 47 del 1985). La stipulazione previa presentazione della copia dei versamenti delle prime due rate dell'oblazione è invece consentita esclusivamente in ipotesi di opere abusive sicuramente sanabili (c.d. inedificabilità relativa), nel qual caso è peraltro onere del venditore allegare la prova del conseguimento dei prescritti pareri delle autorità preposte (art. 32, la cui mancanza comporta la parificazione ai casi di inedificabilità c.d. assoluta (art. 33), e dal cui rilascio decorre il termine biennale per la formazione del silenzio-assenso dell'amministrazione interessata. Presidente F. Pontorieri, Relatore L. Piccialli. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sezione II del 16 maggio 2005 (ud.17 marzo 2005), Sentenza n. 10276 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Demolizioni edilizie - Rifiuti speciali - Autorizzazione - Necessità - Recupero dei materiali di risulta - Modalità - Art. 51 d.lgs. n. 22/1997. I materiali provenienti da demolizioni edilizie costituiscono rifiuti speciali, a norma dell'art. 2, quarto comma, n. 3 d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, (Cass., Sez. 3, 12 luglio - 8 settembre 2004 n. 36062). Pertanto la destinazione di un area a centro di raccolta di tali rifiuti e lo scarico ripetuto di essi, senza la prescritta autorizzazione, anche in mancanza di una specifica organizzazione di persone e di mezzi, integra il reato di realizzazione e gestione di una discarica abusiva, previsto dalla fattispecie di cui all'art. 51 d.lgs. n. 22 del 1997, non essendo necessario il dolo specifico del fine di lucro o di guadagno. (Cfr. anche Cass., Sez. 3, 27 maggio - 9 luglio 2004, n. 30127, secondo cui i materiali provenienti da demolizione edilizia sono rifiuti speciali non pericolosi e possono essere riutilizzati nello stesso od in diverso ciclo produttivo - ad esempio nelle opere di riempimento - previo preventivo "test di cessione" degli stessi, in conformità al D.M. 5 febbraio 1998, in modo da non recare pregiudizio all'ambiente; in assenza del menzionato test ogni recupero di tali materiali di risulta integra la contravvenzione di cui all'art. 51, comma primo, lett. a) d.lgs. n. 22 del 1997). Pres. Teresi A. Est. Amoroso G. Rel. Amoroso G. Imp. Brizzi. P.M. Passacantando G. (Conf.) (Rigetta, Trib. Grosseto, 6 Maggio 2004). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3, 18/04/2005 (Ud. 10/03/2005), Sentenza n. 14285 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Sanatoria edilizia - Comunicazione di avvio del procedimento - Esclusione. In presenza di procedure promosse a iniziativa di parte (e atti ad essa presupposti) la comunicazione di avvio del procedimento non è dovuta. In specie la procedura volta alla sanatoria edilizia costituisce tipico esempio di procedimento promosso a istanza di parte (cfr., tra le tante, CdS 8 settembre 2003, n. 5034). Pres. Iannotta - Est. Buonvino - Travagliante - Valsecchi, (avv.ti Bastianini e Scoccini) c. Comune di Follonica (avv. Tamburro) (conferma TAR della Toscana, Sezione III, 29 luglio 1998, n. 228). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 5 aprile 2005 (ud. 5 novembre 2004), Sentenza n. 1543 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Sanatoria - Pubblica Amministrazione - Autorizzazione commerciale - Immobili difformi dalla disciplina urbanistica - Diniego - Autorizzazione sanitaria - Conformità alla disciplina urbanistico-edilizia - Necessità - Tutela di uno specifico interesse pubblico - Principio di buona amministrazione - Giurisprudenza. Alla stregua della legge n. 241 del 1990, che rappresenta una più compiuta esplicitazione dei contenuti del canone costituzionale del buon andamento dell'Amministrazione pubblica, l'esercizio dissociato dei poteri che fanno capo allo stesso ente per la realizzazione di più interessi pubblici, specie ove tra di essi sussista un obiettivo collegamento, si pone contro il basilare criterio di ragionevolezza e, pertanto, in evidente contrasto con il principio di buona amministrazione (cfr., in particolare, nei sensi ora detti le decisioni della Sezione V, 17 ottobre 2002, n. 5656 - Cons. Stato, V, 28 giugno 2000, n. 3639) In quest’ottica, legge n. 241/1990, espressamente prevede (art. 14) l'ipotesi di una pluralità di interessi pubblici coinvolti in uno stesso procedimento amministrativo e di un loro "esame contestuale", disegnando un modello procedimentale in cui una delle funzioni principali è proprio quella di coordinamento ed organizzazione dei fini pubblici, come dimostrano istituti quali la comunicazione dell'avvio del procedimento, la partecipazione degli interessati, il responsabile del procedimento, la stessa conferenza di servizi. (Contra: Cons. Stato, V Sez., 21 aprile 1997 n. 380 nel senso della illegittimità del diniego di autorizzazione commerciale (o di ampliamento o di trasferimento dell'esercizio) per ragioni di ordine urbanistico, poiché l'interesse pubblico nella materia del commercio era visto come di diversa natura ed implicante, perciò, criteri valutativi differenti non applicabili al di fuori dell'ambito del settore entro il quale erano stabiliti). Pertanto, l’attività commerciale non può essere autorizzata in immobili difformi dalla disciplina urbanistica, parallelamente non può essere rilasciata quell’autorizzazione sanitaria che renderebbe i locali stessi agibili, sebbene non conformi, alla disciplina urbanistico-edilizia. (cfr., tra le altre, la citata decisione n. 5656 del 2002). Quanto detto non impedisce, nelle more di un procedimento di sanatoria edilizia, il rilascio del titolo abilitante di natura sanitaria quando i locali rispondano ai relativi requisiti; ma ciò può avvenire solo in via condizionata all’acquisizione del medesimo titolo edilizio in sanatoria. Pres. Iannotta - Est. Buonvino - Travagliante - Valsecchi, (avv.ti Bastianini e Scoccini) c. Comune di Follonica (avv. Tamburro) (conferma TAR della Toscana, Sezione III, 29 luglio 1998, n. 228) CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 5 aprile 2005 (ud. 5 novembre 2004), Sentenza n. 1543 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Opere edilizie abusive - Assenza del titolo abilitativi - Sanatoria - Condono edilizio - Zone vincolate - Esclusione - Art 44 L. n. 47/1985 - D.L. n. 269/2003 - L. n. 326/2003. Non sono suscettibili di sanatoria (cosiddetto condono edilizio), ai sensi dell'articolo 32 del DL 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003 n. 326, le opere edilizie di nuova costruzione realizzate, in assenza del titolo abilitativo edilizio, in area assoggettata a vincolo imposto a tutela degli interessi paesistici (e, quindi, non è consentito applicare la sospensione del procedimento penale, ai sensi dell'articolo 44 della L. 28 febbraio 1985 n. 47, in attesa dell'eventuale definizione della relativa procedura amministrativa), trattasi, infatti, di ipotesi esclusa dal condono dal comma 26, lettera a), dell'articolo 32 citato. Pres. P. Fattori, Rel. P. Piccialli, Ric. Ricci. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. IV, 5 aprile 2005 (ud. 12 gennaio 2005), Sentenza n. 12577 (vedi: sentenza per esteso)
Edilizia ed urbanistica - Risarcimento del danno da esercizio di poteri amministrativi - Riparto di giurisdizione - Fattispecie: colpevole ritardo del Comune nel rilascio di una concessione edilizia in sanatoria. In materia edilizia ed urbanistica, l'art. 35 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel testo novellato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, esclude una concorrenza delle giurisdizioni, ordinaria ed amministrativa, nell'area del risarcimento del danno da esercizio di poteri amministrativi. Spetta pertanto al giudice amministrativo conoscere della domanda con cui il privato chieda, previo accertamento del colpevole ritardo del Comune nel rilascio di una concessione edilizia in sanatoria, la condanna dell'ente locale al risarcimento dei danni. Presidente V. Carbone, Relatore C. Ciuffi. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 31 marzo 2005, Sentenza n. 6745
Urbanistica ed edilizia - Fabbricato abusivo - Demolizioni - Domanda di concessione edilizia in sanatoria - Opere edilizie suscettibili o non suscettibili di sanatoria - Sospensione - Presupposti e limiti - Fondamento. Il procedimento attivato con la domanda di concessione edilizia in sanatoria ex art. 32, comma 25, della L. 24 novembre 2003, n. 326), non ancora definita dal Comune, sospende il provvedimento amministrativo di demolizioni del fabbricato abusivo o di quanto già realizzato. Sicché per le opere edilizie abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 ed aventi determinate caratteristiche si applicano le disposizioni di cui ai capi IV e V della L. 28 febbraio 1985, n. 47, le quali consentono la sanatoria degli abusi edilizi. In questi casi, il G.A., non deve verificare se, in astratto, l’opera sia riconducibili tra quelle sanabili, atteso che l’art. 44 contenuto nel capo IV della L. 28 febbraio 1985, n. 47, dispone la sospensione di tutti i procedimenti attinenti al capo medesimo e cioè ad opere edilizie suscettibili o non suscettibili di sanatoria. Pres. Carboni - Est. Bellavia - Alimenti (avv.ti La Spina e Sciabola) c. Comune di Spoleto (avv. Campagnola) (sospende con riserva di pronuncia, TAR Umbria n. 1146 del 2 dicembre 1998). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 30 marzo 2005 (C.c. 21.12.2004), Sentenza n. 1331 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Ristrutturazione edilizia - T.U. 380/2001 e s.m. - Ristrutturazione “c.d. pesante” - Differenza con nuova costruzione - Nozione - Trasformazione urbanistica del territorio. Nella disciplina urbanistica, il concetto giuridico di ristrutturazione edilizia, ai sensi del T.U. n. 380/01 successivamente modificato dal D.Lgs. n. 301/02, ricomprende anche il caso della demolizione e ricostruzione di un edificio senza che ne siano rispettate con assoluta fedeltà le caratteristiche planovolumetriche, tuttavia, si distingue dalla nozione di nuova costruzione in quanto, la "ristrutturazione edilizia" è comunque da intendere come un intervento di recupero che come tale non comporta (e non deve comportare) una trasformazione "urbanistica" del territorio, mentre la "nuova costruzione" è tale perché comporta anche una trasformazione "urbanistica" del territorio. Pres. Lignani - Est. Ferrari - A. c. Comune di Montecastrilli. T.A.R. UMBRIA, Perugia 28/01/2005, Sentenza n. 20
Urbanistica ed edilizia - Demolizione della nuova costruzione - Beni culturali e ambientali - Fabbricato abusivo -Rimessione in pristino dello stato dei luoghi - Delega alla Soprintendenza da parte del giudice - Originaria autorizzazione per lavori di manutenzione straordinaria - Fattispecie: Abbattimento di un immobile e ricostruzione di un manufatto diverso. Nei casi in cui il giudice ha ordinato, ai sensi degli artt. 7, u.c., della legge n. 47/1985 e 1 sexies, secondo comma della legge n. 431/1985, la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, ovverosia la demolizione della nuova costruzione e la riedificazione di un edificio avente le identiche caratteristiche di quello demolito delegando alla Soprintendenza competente l’indicazione delle modalità con le quali procedere, in quanto l’immobile ricadeva in zona vincolata, l’Amministrazione dei Beni culturali non può esimersi dal farsi carico, da un lato, della verifica di fattibilità della demolizione parziale, in relazione alla concreta struttura del manufatto, dall’altra, in alternativa, dell’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 12 della legge n. 47/1985. Pres. GIOVANNINI - Est. MINICONE - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI e dalla SOPRINTENDENZA AI BB.AA.AA.AA.SS. di Salerno e Avellino (Avvocatura Generale dello Stato) c. Vassallo (n.c.) (TAR Campania, Sezione di Salerno, n. 505 del 22 settembre 1998). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 24 febbraio 2005 (c.c. 5 novembre 2004), Sentenza n. 666
Urbanistica e edilizia - Demolizione manufatto abusivo - Ordine di demolizione - Revoca - Possibilità - Condizioni. In sede esecutiva, la statuizione dell'ordine di demolizione deve essere revocata se già sussistono determinazioni che si pongono in insanabile contrasto con il disposto abbattimento del manufatto: successivamente alla decisione penale, invero, la P.A. è libera di agire e di portare a termine il suo procedimento, e tale attività non può essere ignorata dalla giurisdizione, che ha l'obbligo di coordinare le proprie determinazioni con quelle assunte dall'Amministrazione o dai Giudici amministrativi. (Ha peraltro precisato la Corte, con riferimento alla fattispecie, che il giudice dell'esecuzione richiesto di revocare l'ordine di demolizione deve valutare l'atto concessorio sopravvenuto e, ove lo ritenga illegittimo - in quanto emesso in assenza delle condizioni formali e sostanziali previste dalla legge per la sua esistenza - lo deve disapplicare). Pres. Postiglione A. Est. Sarno G. Rel. Sarno G. Imp. P.G. in proc. Calabrese ed altro. P.M. Iannelli M. (Diff.), (Rigetta, App. Bari, 17 Ottobre 2003). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3, dep. 19/01/2005 (Cc. 25/11/2004), Sentenza n. 1104
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(N.B.: queste pagine continueranno ad essere aggiornate)