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Giurisprudenza

 

 

Urbanistica e Edilizia

 

 (Demolizione - ripristino - competenza - revoca - sanatoria - difformità

 - pertinenze - competenze tecniche - sequestro - opere precarie...)

 

 

2006

 

 

 Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni

2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 - 2000 - 1999-94

 

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 <  indice urbanistica

 

 

Urbanistica e edilizia - Beni culturali e ambientali - Pubblica Amministrazione - Autorizzazione in sanatoria - Annullamento del nulla osta paesaggistico - Comunicazione dell’avvio del procedimento - Mancanza - Illegittimità della procedura - Artt. 7 e 11 L. n. 241/1990 - D.M. n. 495/94. La violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento sancito dagli artt. 7 e 11 della L. n. 241 del 1990 e, segnatamente, per l’annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche, anche dal regolamento del Ministero per i beni culturali ed ambientali (d.m. 13 giugno 1994 n. 495), rende illegittimo l’atto di annullamento (in specie della Sovrintendenza) dell’autorizzazione in sanatoria, non contenendo nessuna di quelle clausole che possono considerarsi equipollenti, ossia la notizia della trasmissione della pratica al Ministero dei beni e delle attività culturali e sia la ricezione di una richiesta istruttoria ai fini del controllo. Nella specie, il soggetto interessato dal provvedimento di diniego non è stato messo nella condizione di far valere i propri diritti di accesso e di partecipazione, nonché di consentire all’amministrazione di meglio comparare gli interessi coinvolti nel procedimento. Nei fatti, l’amministrazione non ha predisposto nessun meccanismo procedurale o atto equipollente alla formale comunicazione dell’avvio del procedimento, che potesse assicurare il raggiungimento dello scopo di consentire all’interessato la chiara percezione dell’avvio della fase del procedimento di annullamento del nulla osta paesaggistico. Pres. Varrone - Est. Cirillo - Signorelli (avv. Pittori) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura Generale dello Stato), (riforma Campania sede di Salerno Sez. II n. 1145/2001). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 27/12/2006 (C.C. 31/10/2006), Sentenza n. 7960 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Opera abusiva - Concessione edilizia in sanatoria - Limiti - Termine - Diritti di natura edilizia di terzi - L. n. 724/1994. E’ illegittima la concessione edilizia in sanatoria, in violazione dell’art. 39 comma 1 e 2, della legge n. 724 del 1994, se per un verso, l’opera abusiva non risulta ultimata entro il 31 dicembre 1993, e, per altro verso, comporta limitazioni ai diritti di natura edilizia della proprietà confinante. Pres. Santoro - Est. Branca - Lanza (avv. Romanelli) c. Comune di Schio n.c. ed altro (conferma T.A.R. Veneto, 11 aprile 2000 n. 900). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 18 DICEMBRE 2006 (C.c. 27/6/2006), Sentenza n. 7581

 

Urbanistica e edilizia - Violazione dei sigilli - Sospensione condizionale della pena - Demolizione dell'opera eseguita - Limiti. Il giudice, nel concedere la sospensione condizionale della pena inflitta per il solo reato di violazione dei sigilli apposti ad un manufatto realizzato in assenza di concessione edilizia (oggi permesso di costruire) o in totale difformità, non può legittimamente subordinare detto beneficio alla demolizione dell'opera eseguita, che neppure può essere disposta in sede di condanna del responsabile unicamente per il delitto. Pres. De Maio - Est. Fiale - Ric. Andreoni. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12 dicembre 2006 (Ud. 28/09/2006), Sentenza n. 40438

 

Urbanistica e edilizia - Opere edilizie in assenza di permesso di costruire o in totale difformità o in variazioni esenziali - Demolizione delle opere - Disciplina applicabile - Poteri del giudice e autonomo potere-dovere dell'autorità amministrativa - Art. 31, c. 9 T.U. n. 380/2001. In materia urbanistica, ai sensi del comma 9 dell'art. 31 del T.U. n. 380/2001, per le opere abusive riguardanti interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire ovvero in totale difformità o in variazioni esenziali, “il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita". Tale ordine, emanato dal giudice in caso di condanna e di mancata preventiva esecuzione della demolizione, costituisce atto dovuto, nell'esercizio di un potere autonomo e non attribuito in via di supplenza seppure coordinabile con quello amministrativo, per cui non si pone in rapporto alternativo con l'ordine di demolizione eventualmente già impartito dalla P.A.. Trattasi di una sanzione amministrativa di tipo ablatorio (non di una pena accessoria, né di una misura di sicurezza patrimoniale), caratterizzata dalla natura giurisdizionale dell'organo istituzionale al quale ne è attribuita l'applicazione, la cui catalogazione fra i provvedimenti giurisdizionali trova ragione giuridica proprio nella sua accessività alla "sentenza di condanna" ( Cass. Sez. Unite, 24.7.1996, ric. Monterisi). L'ordine di demolizione ha pertanto come presupposto - diversamente da quanto già previsto dell'art. 19 della stessa legge n. 47/1985 ed attualmente dell'art. 44, 2° comma, del T.U. n. 380/2001 per la confisca dei terreni abusivamente lottizzati - la pronuncia di una sentenza di condanna o ad essa equiparata e non il mero accertamento dalla commissione dell'abuso edilizio, come nel caso di sentenza di estinzione per prescrizione (Cass.,Sez. III, 16.2.1998, n. 4100, ric. Maniscalco). Ne consegue che l'estinzione per prescrizione del reato di costruzione abusiva travolge l'ordine di demolizione delle opere illecite, fermo restando l'autonomo potere-dovere dell'autorità amministrativa. Pres. De Maio - Est. Fiale - Ric. Andreoni. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12 dicembre 2006 (Ud. 28/09/2006), Sentenza n. 40438

 

Urbanistica e edilizia - Opere illecite - Ordine di demolizione - Estinzione per prescrizione del reato - Effetti - Caducazione dell'ordine di demolizione - T.U. n. 380/2001. L'estinzione per prescrizione del reato di costruzione abusiva travolge l'ordine di demolizione delle opere illecite, fermo restando l'autonomo potere-dovere dell'autorità amministrativa. Tale effetto rescindente si produce "ex lege", indipendentemente di un'espressa statuizione di revoca, tenuto conto che la legge conferisce al giudice penale soltanto il potere - dovere di impartire un ordine accessivo alla condanna, a tutela di un interesse correlato a quello di giustizia: il comando è già contenuto in astratto nella legge ed il giudice lo ribadisce nel caso concreto con l'effetto di semplificare l'accertamento (in tal senso è pure il parere n. 8/1458/41 reso il 28 marzo 1988 dal ministero dalla Giustizia); qualora viene meno lo stesso presupposto della previsione legislativa viene meno anche il comando. Nella fattispecie, la caducazione dell'ordine di demolizione è stata disposta in conseguenza alla pronuncia di estinzione del reato di cui all'art. 20 lett. b), legge n. 47/1985. Pres. De Maio - Est. Fiale - Ric. Andreoni. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12 dicembre 2006 (Ud. 28/09/2006), Sentenza n. 40438

 

Urbanistica e edilizia - Ordine di demolizione - Funzione - Eliminazione delle conseguenze dannose del reato - Sospensione della pena - Poteri del giudice. In materia urbanistica, è stata superata la visione di un giudice supplente della pubblica Amministrazione, in quanto è il territorio a costruire l'oggetto della tutela posta dalle relative norme penali, non può affermarsi, pertanto, che la legge riserva all'autorità amministrativa ogni tipo d'intervento nella materia e avendo l'ordine di demolizione la funzione di eliminare le conseguenze dannose del reato, ben può trovare applicazione l'art. 165, 1° comma cod. pen.. Sicché, la sospensione della pena può essere subordinata alle eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato e non può esservi dubbio che il manufatto abusivamente realizzato costituisca conseguenza del reato edilizio dannosa per l'assetto del territorio (Cass. Sezioni Unite sentenza 3.2.1997, n. 714, ric. Luongo; Cass, Sez. III, 28 febbraio 2003, Leto di Priolo; Cass, Sez. III, 17 gennaio 2003, Guido). Pres. De Maio - Est. Fiale - Ric. Andreoni. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12 dicembre 2006 (Ud. 28/09/2006), Sentenza n. 40438

 

Urbanistica e edilizia - Ordine di demolizione - Obbligo tipizzato normativamante - Delitto correlato alla tutela di un interesse giuridico diverso - Esecuzione - Esclusione - Art. 31, c. 9 T.U. n. 380/2001. L'ordine di demolizione costituisce obbligo tipizzato normativamante dell'art. 7 ultimo comma, della legge n. 47 del 1985 ed ora dall'art. 31, comma 9 del T.U. n. 380/2001, e solo in relazione a tali previsioni normative risponde al canone della determinatezza. Il giudice pertanto, non ha la facoltà di imporlo al condannato per un delitto correlato alla tutela di un interesse giuridico diverso. Pres. De Maio - Est. Fiale - Ric. Andreoni. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12 dicembre 2006 (Ud. 28/09/2006), Sentenza n. 40438

 

Urbanistica e Edilizia - Ordine di demolizione - Patteggiamento - Effetti della sentenza - Art. 31, comma 9, del D.P.R. n. 380/2001 - Art. 445, 1° comma, c.p.p.. L'ordine di demolizione di cui all'art. 31, comma 9, del D.P.R. n. 380/2001, invero (vedi Cass., Sez. Unite, 19.6.1996, P.M. in proc. Monterisi), è sanzione caratterizzata dalla natura giurisdizionale dell'organo istituzionale al quale il relativo esercizio è attribuito, ma sostanzialmente amministrativa di tipo ablatorio, che il giudice deve disporre anche nella sentenza applicativa di pena concordata tra le parti. A tale sentenza, sono ricollegabili tutti gli effetti di una sentenza di condanna, ad eccezione di quelli espressamente indicati dall'art. 445, 1° comma, c.p.p., fra i quali non è compresa la sanzione in oggetto (non trattandosi di pena accessoria ne di misura di sicurezza). A nulla rileva che l'ordine medesimo non abbia formato oggetto dell'accordo intercorso tra le parti, in quanto esso costituisce atto dovuto per il giudice, non suscettibile di valutazioni discrezionali e sottratto alla disponibilità delle parti stesse, di cui l'imputato deve tenere comunque conto nell'operare la scelta del patteggiamento (vedi Cass., Sez. III: 3.7.2000, n. 7617, Pusateri; 18.2.1998, n. 64, P.M. in proc. Corrado; 25.10.1997, n. 3107, P.M. in proc. Di Maro). Presidente G. De Maio, - Relatore A. Fiale - Ric. Corrado ed altro. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III Penale, 12/12/2006 (Ud. 28/09/2006), Sentenza n. 40422

 

Urbanistica e Edilizia - Procedimenti speciali - Patteggiamento - Effetti della sentenza di condanna - Ordine di demolizione - Applicazione - Necessità. La sentenza di patteggiamento produce tutti gli effetti tipici di una sentenza di condanna, fatta eccezione di quelli espressamente esclusi dalla legge, e pertanto il giudice che applica la pena richiesta dalle parti deve disporre l’ordine di demolizione, che è una sanzione amministrativa di tipo ablatorio sottratta alla sua discrezionalità, pur se essa non abbia formato oggetto dell’accordo. Presidente G. De Maio, - Relatore A. Fiale - Ric. Corrado ed altro. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III Penale, 12/12/2006 (Ud. 28/09/2006), Sentenza n. 40422

 

Urbanistica e edilizia - Esecuzione ordine di demolizione e sanatoria - Procedura di sanatoria e rilascio della concessione - Revoca in sede esecutiva - Giudice dell’esecuzione - Controllo della legittimità dell’atto concessorio - Necessità - Requisiti di forma e di sostanza - Verifica. Art. 7, L. n.47/1985. In materia di abusivismo edilizio e relativa sanatoria, l’esecutività dell’ordine di ripristino adottato ai sensi dell’art. 7, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e la vincolatività del relativo comando imposto al soggetto destinatario vengono meno una volta che sia stata definita la procedura di sanatoria con il rilascio della concessione, la quale, comportando la regolarizzazione dal punto di vista amministrativo dell’opera abusiva, rende incompatibile la sopravvivenza della misura sanzionatoria e ne giustifica la revoca in sede esecutiva. Tuttavia, tale revoca non è, automatica giacché, prima di disporla, il giudice dell’esecuzione è tenuto a controllare la legittimità dell’atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio. Pres. Lupo - Est. Franco - Ric. PG in proc. Sergio ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 6 dicembre 2006 (c.c. 26/09/2006), Sentenza n. 40183

 

Urbanistica e edilizia - Domanda di sanatoria - Principio della considerazione unitaria dell'opera - Concetto normativo di ultimazione ai fini della sanatoria. Il principio della considerazione unitaria dell'opera cui si riferisce la sanatoria, al quale si uniforma la disciplina dettata sotto il profilo soggettivo dall’art. 39 legge 23 dicembre 1994, n. 724 in relazione all’art. 38, comma 2, ultima parte, e 5, legge 28 febbraio 1985, n. 47, si trova già affermato, sotto il profilo oggettivo, nell’art. 31, comma 2, della stessa legge 28 febbraio 1985, n. 47, laddove si fa riferimento ai concetti paralleli di esecuzione del rustico e di completamento della copertura per gli edifici destinati alla residenza (vale a dire, ad abitazione) e di completamento funzionale per le opere interne agli edifici suddetti, già esistenti, e per quelle non destinate alla residenza per escludere la possibilità di scindere l'edificio negli elementi che lo compongono (rispettivamente, piani, appartamenti e singole opere nell’ambito di un complesso funzionale in corso di realizzazione) in rapporto al concetto normativo di ultimazione ai fini della sanatoria di singole parti dell’immobile completate entro il termine utile di legge. (Cass. Sez. III, 26 aprile 1999, sent. n. 8584, La Mantia). Pres. Lupo - Est. Franco - Ric. PG in proc. Sergio ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 6 dicembre 2006 (c.c. 26/09/2006), Sentenza n. 40183

 

Urbanistica e edilizia - Opere eseguite in totale difformità dal titolo abilitante - Art. 31 del T.U. n. 380/2001 - L. n. 47/1985. A norma dell’art. 31 del T.U. n. 380/2001 (e già dell’art. 7 della legge n. 47/1985), devono ritenersi eseguite in totale difformità dal titolo abilitante quelle opere “che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l’esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile”. Pres. Lupo - Est. Fiale - Ric. Balletta. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 6 dicembre 2006 (Ud. 26/09/2006), Sentenza n. 40173

 

Urbanistica e edilizia - Ristrutturazioni edilizie - Denunzia di inizio attività - Variazione del carico urbanistico - Esclusione - Edificio esistente - Interventi di ristrutturazione edilizia che comportino integrazioni funzionali o strutturali - Modifiche del volume - Permesso di costruire. Le ristrutturazioni edilizie di portata minore, sono sempre realizzabili previa mera denunzia di inizio attività, cioè quelle, che determinano una semplice modifica dell’ordine in cui sono disposte le diverse parti che compongono la costruzione, in modo che, pur risultando complessivamente innovata, questa conserva la sua iniziale consistenza urbanistica (diverse da quelle, descritte dall’art. 10, 1° comma - Iett. c), che comportano invece una variazione del carico urbanistico). Inoltre, sono realizzabili, in seguito a permesso di costruire ovvero (a scelta dell‘interessato) previa mera denunzia di inizio attività interventi di ristrutturazione edilizia che comportino integrazioni funzionali o strutturali dell’edificio esistente, pure con incrementi limitati di superficie e di volume. Pertanto, le «modifiche del volume” previste dall’art.10 possono consistere, in diminuzioni o trasformazioni dei volumi preesistenti ed in incrementi volumetrici modesti (tali da non configurare apprezzabili aumenti di volumetria) poiché, qualora si ammettesse la possibilità di un sostanziale ampliamento dell’edificio, verrebbe meno la linea di distinzione tra “ristrutturazione edilizia» e "nuova Costruzione”. Pres. Lupo - Est. Fiale - Ric. Balletta. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 6 dicembre 2006 (Ud. 26/09/2006), Sentenza n. 40173

 

Urbanistica e edilizia - Domanda di sanatoria - Effetti e funzione. L’unico effetto determinato dalla proposizione della domanda di sanatoria sul procedimento sanzionatorio in corso è la temporanea sospensione degli effetti dell’ordine di demolizione, al fine di evitare che la demolizione dell’opera venga eseguita nel corso del procedimento di accertamento di conformità urbanistica. Sicché, una volta conclusosi negativamente tale procedimento, il provvedimento di demolizione riacquista automaticamente efficacia. Pres. De Maio - Rel. Maddalena - Vitiello (avv. Padricelli) c. comune di Pompei (avv. Giuffrè) T.A.R. CAMPANIA Napoli, Sezione III, 4 dicembre 2006, n. 10369 (vedi: sentenza per esteso)
 

Urbanistica e edilizia - Domanda di sanatoria - Valutazione di conformità agli strumenti urbanistici - Impulso di parte e non d’ufficio - Termine. La valutazione di conformità agli strumenti urbanistici vigenti ai fini del rilascio della concessione edilizia in sanatoria va effettuata su specifico impulso di parte e non d’ufficio prima della adozione dell’ordine di demolizione. Anzi, lo stesso articolo 13 specifica la domanda deve essere proposta entro il termine assegnato per la demolizione ai sensi dell’art. 7 della l. n. 47 del 1985. Pres. De Maio - Rel. Maddalena - Vitiello (avv. Padricelli) c. comune di Pompei (avv. Giuffrè). T.A.R. CAMPANIA Napoli, Sezione III, 4 dicembre 2006, n. 10369 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Ordine di demolizione del manufatto abusivo - Domanda di sanatoria - Rigetto dell’istanza di sanatoria - Necessità di reiterare l’ordine di demolizione - Esclusione - Giurisprudenza. La mera presentazione della domanda di sanatoria ex art. 13 della l. n. 47 del 1985, oggi accertamento di conformità di cui all’art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, non basta di per sé sola a comportare la definitiva inefficacia dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo. Infatti, non è rinvenibile alcuna norma dalla quale possa desumersi la necessità di reiterare l’ordine di demolizione già pronunciato, in caso di rigetto dell’istanza di sanatoria, incombenza che, peraltro, si rivelerebbe, in assenza di un'espressa previsione legislativa, un'inutile ed antieconomica duplicazione dell'agere amministrativo (cfr. Tar Campania Sez. II n°10128/2004; n. 816/2005; n. 609/06). Contra: La presentazione dell'istanza di sanatoria successivamente alla impugnazione dell'ordinanza di demolizione - o alla notifica del provvedimento di irrogazione delle altre sanzioni per gli abusi edilizi - produce l'effetto di rendere inefficace tale provvedimento e, quindi, improcedibile l'impugnazione stessa, per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il riesame dell'abusività dell'opera, sia pure al fine di verificarne la eventuale sanabilità, provocato da detta istanza, comporterebbe la necessaria formazione di un nuovo provvedimento (di accoglimento o di rigetto), che varrebbe comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell'impugnativa, (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 aprile 1997, n. 3563; sez. IV, 11 dicembre 1997, n. 1377; C.G.A. 27 maggio 1997, n. 187; T.A.R. Sicilia, sez. II, 5 ottobre 2001, n. 1392; T.A.R. Liguria, sez. II, 14 dicembre 2000, n. 1310; T.A.R. Toscana, sez. III, 18 dicembre 2001, n. 2024; T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 11 gennaio 2002, n. 154; T.A.R. Campania, Sez. IV, 25 maggio 2001, n. 2340, 11 dicembre 2002, n. 7994, 30 giugno 2003, n. 7902, 2 febbraio 2004, n. 1239, 13 settembre 2004, n. 11983). Pres. De Maio - Rel. Maddalena - Vitiello (avv. Padricelli) c. comune di Pompei (avv. Giuffrè). T.A.R. CAMPANIA Napoli, Sezione III, 4 dicembre 2006, n. 10369 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi - Ordine di demolizione - Comunicazione dell’avvio del procedimento - Necessità - L. n. 15/2005 - L. n. 241/1990. Il rispetto del principio della partecipazione (e relativo accesso ai documenti), promuove l’emersione di tutti gli interessi coinvolti ed attua la ponderata comparazione degli stessi. Sicché, risulta in stretta correlazione con i canoni di rango costituzionale dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, e, quindi, assicura la cura ottimale dell’interesse pubblico ed, in via tendenziale, un’anticipata composizione dei conflitti. Inoltre, deve riconoscersi alle garanzie di partecipazione la dignità giuridica di principio generale dell’ordinamento, con conseguente natura eccezionale di ogni disposizione derogatoria che escluda o limiti tale diritto. Un ulteriore corollario di tale affermazione si coglie, (cfr. ex multis Tar Campania, Seconda Sezione n°9737/2004; Cass. SS. UU, 1.4.2000, n. 82; C. di S., sez. I, 6.4.2000, n. 286; C. di DS., Sez. V, 9.10.1997, n. 1131; C. di S., Sez. V, 23.4.1998, n. 474), rispetto alla portata precettiva della disposizione in commento, da intendersi estesa fino a ricomprendere i provvedimenti vincolati e basati su presupposto verificabili in modo immediato ed univoco. Nella specie, deve concludersi nel senso che la regola in commento non patisce eccezione nel caso di esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi: con più specifico riferimento all’ingiunzione a demolire, la giurisprudenza a più riprese ha avuto modo di affermare che: << è’ illegittimo l’ordine di demolizione di un manufatto se non preceduto dall’avviso dell’avvio del relativo procedimento, ai sensi dell’art. 7 L. 7.8.1990, n. 241 >> (cfr. Tar Campania, Seconda Sezione n°9737/2004; Tar Campania - Sezione Seconda 5353/2005; 5559/2005 Consiglio di stato, Sez. V, 26 febbraio 2003, n. 1095; T.A.R. Liguria, Sez. I, 28.3.2002, n. 306 ; T.A.R. Calabria, Catanzaro, 10.12.2001, n. 1991). Pres. Onorato, est. Maiello - soc. CLP Project - Clean Power Project s.r.l. (Avv. Chiarizio) c. Comune di ROCCARAINOLA (n.c.). T.A.R. CAMPANIA Napoli, Sez. II, 4 dicembre 2006, (C.c. 23/11/2006), n. 10359 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Sentenza di condanna passata in giudicato - Rilascio della concessione sanante Ammissibilità - Effetti - Ordine di demolizione - Inapplicabilità. Il rilascio della concessione sanante dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, mentre non ha effetto estintivo dei reati e delle pene (rendendo operanti, rispetto ad essi, soltanto i particolari effetti di cui all'art. 38, 3° comma, della legge n. 47 del 1985), può comportare invece l'inapplicabilità ed anche la revoca dell'ordine di demolizione disposto ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della stessa legge (vedi Cass., Sez. 3°: 20 gennaio 2003, n. 2406, Gugliandolo; 20 giugno 1997, n. 2475, Coppola; 20 giugno 1997, n. 2474, Morello; 20 giugno 1997, n. 2472, Filieri; 28 novembre 1996, Ilardi; 15 marzo 1996, n. 1264, Larosa; 5 febbraio 1996, Vanacore; 2 marzo 1995, Francavilla. Decisioni tutte conformi alla motivazione della sentenza delle Sezioni Unite 24 luglio 1996, ric. p.m. in proc. Monterisi). Pres. Onorato, Est. Maiello - Russo (avv. Costagliola) c. Comune di SANT’AGNELLO (Avv.ti Pinto, Renditiso e Persico). T.A.R. CAMPANIA Napoli, Sez. II, 1 dicembre 2006 (9/11/2006), n. 10348 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Ordine di demolizione - Sentenza di condanna - Sanatoria - Ammissibilità - Fondamento. In materia urbanistica e edilizia, non costituisce una preclusione assoluta alla sanabilità degli abusi l’ordine di demolizione contenuto nella sentenza di condanna emessa dal giudice penale, ancorché divenuta irrevocabile. Sicché, l'ordine di demolizione pur costituendo una statuizione sanzionatoria giurisdizionale (che, conseguentemente, deve essere eseguita dal giudice), ha natura amministrativa e non è suscettibile di passare in giudicato, essendo sempre possibile la sua revoca quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbia conferito all'immobile altra destinazione o abbia provveduto alla sua sanatoria (cfr. Cass. Pen. Sent. n. 3992 del 03-02-2004). Pres. Onorato, Est. Maiello - Russo (avv. Costagliola) c. Comune di SANT’AGNELLO (Avv.ti Pinto, Renditiso e Persico). T.A.R. CAMPANIA Napoli, Sez. II, 1 dicembre 2006 (9/11/2006), n. 10348 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Decreto di sequestro - Finalità probatorie - Corpus delicti - Restituzione del bene all’avente diritto - Condizioni. Il sequestro, anche del corpus delicti, deve essere revocato quando sono venute meno le finalità probatorie con conseguente obbligo di restituzione del bene all’avente diritto. Tuttavia, il rilievo che il Pubblico Ministero non abbia ancora disposto la verifica tecnica, alla cui esecuzione era preordinato il sequestro, non significa che l’indagine non sia più necessaria. Pres. Papa - Est. Squassoni - Ric. Pompili. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 1 dicembre 2006 (C. c. 17/10/2006), Sentenza n. 39860

 

Urbanistica e edilizia - Ordine di demolizione di opere abusive - Comunicazione di avvio del procedimento - Necessità - Esclusione - Fondamento. Non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento nel caso di ordine di demolizione di opere abusive, in quanto trattasi di provvedimento alla cui adozione l'Amministrazione comunale è vincolata per legge, a seguito dell'accertata abusività delle opere, cioè in virtù di un presupposto di fatto di cui il ricorrente doveva essere ragionevolmente a conoscenza, rientrando nella propria sfera di controllo (T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 10 luglio 2004, n. 4974; T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II, 18 febbraio 2003, n. 116; T.A.R. Piemonte, sez. I, 15 aprile 2002, n. 838). Pres. Pugliese - Est. Pisano - Ruspantini (avv. Covino) c. COMUNE DI NAPOLI (avv.ti Tarallo, Accattatis Chalons d'Oranges e Crimaldi). T.A.R. CAMPANIA Napoli, Sez. IV, 21 novembre 2006, (C.C. 19/07/2006) n. 10122 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Permesso di costruire in sanatoria di abusi - Procedimento ordine di demolizione - Improcedibile - Diniego di “permesso di costruire” in sanatoria - Effetti - Rinnovazione dell’ordine di demolizione - Necessità - DPR 380/01. Nel sistema delineato dal DPR 380/01, qualora l'interessato abbia attivato il procedimento per ottenere il permesso di costruire in sanatoria di abusi, il ricorso proposto contro un provvedimento repressivo emesso in precedenza (nella specie, ordine di demolizione) diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo tale ordinanza divenuta priva di efficacia, atteso che a seguito dell'istanza di sanatoria essa deve essere sostituita o dal permesso di costruire (espresso o implicito) o da un nuovo provvedimento sanzionatorio, (da ultimo cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 9 maggio 2005, n. 5672). Nel caso in esame correttamente l’amministrazione a seguito del provvedimento di diniego di permesso di costruire in sanatoria - in relazione all’istanza di accertamento in conformità presentata dal ricorrente - ha rinnovato l’ordine di demolizione delle tettoie, trattandosi di atto vincolato sulla base degli esiti dell’espletata istruttoria - che conduceva al diniego della sanatoria. Pres. Pugliese - Est. Pisano - Ruspantini (avv. Covino) c. COMUNE DI NAPOLI (avv.ti Tarallo, Accattatis Chalons d'Oranges e Crimaldi). T.A.R. CAMPANIA Napoli, Sez. IV, 21 novembre 2006, (C.C. 19/07/2006) n. 10122 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Ordine di demolizione - Natura di atto dovuto e vincolato - Obbligo della motivazione espressa - Esclusione - Motivazione “per relationem” o deduttiva - Sufficiente. L'ordinanza di demolizione è un atto dovuto e vincolato; pertanto, l'obbligo della motivazione - inteso nella sua essenzialità, senza inutili e fuorvianti formalismi - è sufficientemente assolto con l'indicazione, anche "per relationem" (rinvio al contenuto dei pareri infra procedimentali), dei presupposti di fatto ("id est", verbali di contravvenzione, individuazione dettagliata delle opere abusive) attraverso i quali sia comunque possibile ricostruire l'"iter" logico seguito dall'amministrazione ed al giudice, per tale via, di esercitare il proprio sindacato di legittimità (T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 23 dicembre 2002, n. 5843). Pres. Pugliese - Est. Pisano - Ruspantini (avv. Covino) c. COMUNE DI NAPOLI (avv.ti Tarallo, Accattatis Chalons d'Oranges e Crimaldi). T.A.R. CAMPANIA Napoli, Sez. IV, 21 novembre 2006, (C.C. 19/07/2006) n. 10122 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Beni culturali e ambientali - Opere edilizie abusive eseguite su immobili sottoposti a vincolo - Sanatoria postuma - Silenzio rifiuto - Impugnazione - Termine di 180 giorni - Funzione - Richiesta di pronunzia esplicita - Commissario “ad acta”. In materia di “silenzio rigetto”, l’interessato decorso il termine di 180 giorni “può impugnare il silenzio-rifiuto”, e cioè insorgere contro l’inerzia dell’amministrazione ad emettere una pronunzia esplicita, che assume carattere di condotta elusiva dell’obbligo di provvedere (“rifiuto”) e non ha contenuto di statuizione provvedimentale negativa incidente sulle posizioni di interesse del privato. L’art. 21 bis della legge 06.12.1971, n. 1034, offre uno strumento processuale di carattere semplificato ed urgente onde reagire al silenzio dell’Amministrazione e pervenire alla pronunzia esplicita anche a mezzo della nomina di un commissario “ad acta”. Pres. Varrone - Est. Polito - S.a.s. KASTAVROT (avv. Graziosi) c. S.a.s. Immobiliare SERPIERI di Mussoni R. & c. (avv. Morello) ed altri (conferma T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. II^, n. 643/06 del 26.05.2006). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 14/11/2006 (C.C. 29/09/2006), Sentenza n. 6705 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Beni culturali e ambientali - Opere edilizie abusive - Immobili sottoposti a vincolo - Condotta inadempiente dell’Amministrazione - Silenzio rifiuto - Provvedimento negativo - Difetto di motivazione e di istruttoria - Tutela - Art. 32, 1° c., L. 47/1985. La condotta inadempiente dell’Amministrazione, protrattasi per il termine stabilito dalla legge, assurge a presupposto processuale per consentire l’immediato accesso alla tutela e non dà luogo alla “fictio” di un provvedimento negativo sulla domanda del privato. Del resto la qualificazione come “provvedimento negativo” del silenzio che segue al mancato rilascio del parere di cui all’art. 32, primo comma, della legge 47/1985 non soccorrerebbe neanche ad esigenze di buon andamento ed economicità dell’azione dell’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo, che resterebbe soccombente in tutti i casi di reazione in sede contenziosa, risultando il “silenzio-diniego” ineludibilmente viziato nei profili del difetto di motivazione e di istruttoria. Pres. Varrone - Est. Polito - S.a.s. KASTAVROT (avv. Graziosi) c. S.a.s. Immobiliare SERPIERI di Mussoni R. & c. (avv. Morello) ed altri (conferma T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. II^, n. 643/06 del 26.05.2006). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 14/11/2006 (C.C. 29/09/2006), Sentenza n. 6705 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Beni soggetti a tutela paesistica - Abuso edilizio in zona vincolata - Ordinanza di demolizione - Obbligo di motivazione specifica del provvedimento - Esclusione - Presupposto - Fattispecie. Il generale obbligo di motivazione del provvedimento gravante sull’autorità non risulta peculiarmente aggravato nel caso in cui la decisione dia conto della necessità di preservare beni soggetti a tutela paesistica consacrata mediante l’imposizione di un vincolo: “Il requisito della sufficienza della motivazione risulta integrato dall'indicazione delle ragioni assunte a fondamento della valutazione di compatibilità (o di incompatibilità) dell'intervento edilizio con le esigenze di tutela paesistica poste a base del relativo vincolo.” (Consiglio Stato, sez. IV, 19 luglio 2004, n. 5180; cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 1 dicembre 2004, n. 17812). Nella specie: il denunciato contrasto con la disciplina vincolistica, concernente -l’area su cui l’intervento edilizio abusivo è stato realizzato e quindi l’immobile stesso, costituisce di per sé motivazione bastevole a reggere l’ordine di demolizione. Pres. Pagano, Est. Raiola - Ric. Cozzo (avv. Marino) c. Comune di Pozzuoli (avv. Storace).  T.A.R. Napoli, Sez. VI, 23 ottobre 2006, n. 8980 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Pubblica Amministrazione - Opera abusiva - Ordine di demolizione - Comunicazione dell’avvio del procedimento - Necessità - Esclusione. La comunicazione dell’avvio del procedimento, non è necessaria nel caso di ordine di demolizione di opere abusive, in quanto trattasi di provvedimento alla cui adozione l'Amministrazione comunale è vincolata per legge, a seguito dell'accertata abusività delle opere, cioè in virtù di un presupposto di fatto di cui il ricorrente doveva essere ragionevolmente a conoscenza, rientrando nella propria sfera di controllo” (T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 10 luglio 2004, n. 4974; conformi Consiglio di Stato, sez. IV, 30 marzo 2000 n.1814; T.A.R. Campania, sez IV, 28 marzo 2001 n.1404; Id., 14 giugno 2002, n.3499; Id.12 febbraio 2003 n.797). Pres. Pagano, Est. Raiola - Ric. Cozzo (avv. Marino) c. Comune di Pozzuoli (avv. Storace). T.A.R. Napoli, Sez. VI, 23 ottobre 2006, n. 8980 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Beni culturali e ambientali - Disposizioni a tutela del paesaggio - Demolizione di opere abusive su area vincolata - Parere della C.E.I. - Omessa acquisizione - Non necessita - Poteri sanzionatori in materia di edilizia - Competenza Comunale - D.lg. n. 42/2004. In sede di emanazione di ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive su area vincolata non è necessario acquisire il parere della Commissione Edilizia Integrata, dal momento che l'ordine di ripristino discende dall'applicazione della disciplina edilizia vigente (art. 27 t.u. edilizia) e non costituisce affatto irrogazione di sanzioni discendenti dalla violazione di disposizioni a tutela del paesaggio (ex d.lg. n. 490 del 1999, ora trasfuso nel d.lg. n. 42 del 2004), con il corollario che il potere di disporre la demolizione di opere abusive rientra nei poteri sanzionatori in materia di edilizia di competenza del Comune, in proprio e non già quale autorità delegata (T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 23 giugno 2005, n. 8579). Pres. Pagano, Est. Raiola - Ric. Cozzo (avv. Marino) c. Comune di Pozzuoli (avv. Storace). T.A.R. Napoli, Sez. VI, 23 ottobre 2006, n. 8980 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Indulto - Applicabilità - Presupposti - L. 241/2006. Anche in materia urbanistica, considerata la causa estintiva della pena (sulla quale prevale, ex art.183 c.p., la causa estintiva del reato più favorevole) può trovare applicazione l’indulto giusto disposto dalla L. 241/2006. Sicché, quando sussistono i requisiti per il riconoscimento dell'indulto di cui alla Legge 31/07/2006 n. 241 in vigore dal 1/08/2006 e non sussistono altre cause ostative, l’atto di clemenza deve essere concesso, (nella specie, si trattava di reato commesso anteriormente al 2/05/2006 non rientrante tra quelli per i quali il provvedimento di clemenza ha espressamente escluso l'applicazione del beneficio e non trovando applicazione le esclusioni di cui all'art.151 c.p.).  TRIBUNALE DI NOLA Ordinanza 19 ottobre 2006 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Ordine di demolizione - Funzioni di supplenza alla P.A. - Giudice penale - Fondamento - Limiti. L'ordine di demolizione impartito dal Giudice penale ex art.7 L.47/85 e s.m. assolve a funzioni di supplenza in un campo di tutela del territorio riservato in via esclusiva alla Pubblica Amministrazione, nelle ipotesi di inerzia di quest'ultima. Ne discende che detto ordine ben può essere riesaminato anche dopo la definitività della sentenza ed essere revocato in sede esecutiva dallo stesso Giudice che lo aveva impartito laddove ne sussistano i presupposti, ovverossia quando esso appaia incompatibile con atti e provvedimenti nel frattempo emessi dalla Pubblica Amministrazione. E ciò proprio in virtù dello spirito di collaborazione tra Giudice ordinario e Pubblica Amministrazione nella tutela del territorio cui si ispira l'ordine impartito dal Giudice penale in via suppletiva (cfr. in tal senso Cass. sez. pen. III°, 20/2/90 n.2456; nello stesso senso Cass. sez. pen. III°, 30/4/92 n.73; Cass. sez. pen. III°, 3/5/94 n.712). TRIBUNALE DI NOLA Ordinanza 19 ottobre 2006 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Vincolo paesaggistico - Sanatoria dell’opera, la cui realizzazione è antecedente al vincolo di inedificabilità - Vincolo di inedificabilità “assoluta” e “relativa” - Disciplina applicabile - Nulla osta - Completamento funzionale del manufatto sanato - Nuova costruzione - Esclusione - L. n. 431/1985 - Art. 7 n. 1497/1039. L’inedificabilità assoluta non è, di ostacolo alla sanatoria dell’opera, la cui realizzazione è antecedente al vincolo di inedificabilità assoluta ex legge n. 431 del 1985. In questa ipotesi deve aversi riguardo al vincolo di inedificabilità relativa ex art. 7 della legge “ordinaria” n. 1497/1039, secondo il quale sono consentiti interventi previo rilascio della autorizzazione comunale, sottoposta al controllo ministeriale, il che rende l’opera abusiva condonabile ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47/1985. Pres. - Giovannini - Est. Romeo - Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura generale dello Stato) c. Guidone (avv. Nappi) (conferma T.a.r. Campania, sez. IV, sentenza n. 460/2000). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 12/10/2006 (C.c. 20/06/2006), Sentenza n. 6072 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - T.U. n. 380/2001 - Interventi in zona sismica - Direttore lavori - Responsabilità - Posizione di controllo. Il direttore dei lavori deve ritenersi anch'egli destinatario del divieto di esecuzione di lavori senza autorizzazione ed in violazione delle prescrizioni tecniche contenute nei previsti decreti interministeriali poiché la legge n. 64/1974 (con le disposizioni trasfuse nel T.U. n. 380/2001), imponendo l’osservanza di specifiche norme tecniche per "tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche" e prevedendo un articolato sistema di cautele rivolto ad impedire l'esecuzione di opere non conformi a tali norme - pone lo stesso direttore dei lavori in una "posizione di controllo" su un'attività potenzialmente lesiva di beni altrui (vedi Cass., Sez. III,27.1.2004, n. 2640). Pres. Lupo - Est. Fiale - Ric. Osso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 5 ottobre 2006 (Ud. 15/06/2006), Sentenza n. 33469 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Denuncia dei lavori e avviso di inizio - Omissione - Reato istantaneo e permanente - Natura. di Con riferimento alle contravvenzioni alla legge n. 64/1974, (disposizioni attualmente riprodotte nell'art. 93 del T.U. 6.6.2001, n. 380), le contravvenzioni di cui agli artt. 17, 18 e 20 della legge n. 64/1974 (omissione della presentazione della denuncia dei lavori e dell'avviso di inizio degli stessi) hanno natura di reati istantanei, che si consumano con l'omissione degli adempimenti richiesti, prima dell'inizio dell'esecuzione delle opere, al fine di consentire il controllo preventivo dell'attività edilizia nelle zone sismiche. Ancora: la contravvenzione di cui agli artt. 3 e 20 della legge n. 64/1974 (consistente nella edificazione in violazione di prescrizioni tecniche poste dai decreti attuativi della stessa legge n. 64/1974) ha natura di reato permanente, ma tale permanenza ha termine con la cessazione dei lavori di costruzione del manufatto. (Cass. sentenza 23.7.1999, n. 18, ric. P.M. in proc. Lauriola ed altri). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 5 ottobre 2006 (Ud. 15/06/2006), Sentenza n. 33469 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Reati urbanistici e potestà legislativa regionale - Regione autonoma Siciliana - Limiti - Principio di legalità - Leggi regionali incidenti sul sistema penale - Autonoma legislativa regionale - Esclusione. In materia di potestà autonoma legislativa regionale, lo Statuto siciliano pur riconoscendo competenza legislativa esclusiva in materia urbanistica, deve conformare tale potestà al rispetto della legittimità (territoriale, costituzionale, degli obblighi internazionali, etc.). Ne deriva, in ossequio al principio di legalità, che la scelta di criminalizzare o meno una certa condotta consentendo l’opzione fra attrarre o meno una certa attività al regime del permesso di costruire non può essere attribuita alla Regione attraverso l’emanazione di leggi regionali comunque incidenti sul sistema penale, in senso favorevole o contrario al reo. Pres. Lupo - Est. Fiale - Ric. P.M. in proc. Moltisanti. (annulla con rinvio, ordinanza del 6.3.2006 - Tribunale di Siracusa). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 4 ottobre 2006 (C. c. 15/06/2006), Sentenza n. 33039 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Regioni a statuto speciale obbligo di armonizzarsi con norme di principio della legislazione statale - Sussiste - Fattispecie: qualificazione di “opera precaria”. In tema di disciplina edilizia anche la legislazione delle Regioni a statuto speciale "si deve armonizzare con le norme di principio della legislazione statale", sicché "il concetto di opera precaria, cui anche la legge regionale fa riferimento, non può essere un concetto diverso da quello previsto dalla legislazione statale". Pertanto, deve escludersi, in ossequio al principio di legalità, che la scelta di criminalizzare o meno una certa condotta possa attribuirsi alla Regione, consentendo l'opzione fra attrarre o meno una certa attività al regime del permesso di costruire. Pres. Lupo - Est. Fiale - Ric. P.M. in proc. Moltisanti. (annulla con rinvio, ordinanza del 6.3.2006 - Tribunale di Siracusa). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 4 ottobre 2006 (C. c. 15/06/2006), Sentenza n. 33039 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Regione Siciliana - Statuto speciale - Principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale - Rispetto - Obbligo - L.R.S. n. 37/1985 e 4/2003. Le leggi n. 37/1985 e 4/2003 della Regione Siciliana - nonostante la competenza esclusiva in materia urbanistica - devono (ex art. 117 della Costituzione, anche come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001) comunque rispettare i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale e quindi in ogni caso devono essere interpretate in modo da non collidere con detti principi generali (al riguardo: Corte Cost., sentenza n. 187 del 1997; Cons. giust. amm. Reg. sic., 28.2.1995, n. 73; nonché Cass., Sez. 9.12,2004, Garufi; 11.1.2002, Castiglia; 16.1.2001, Graziano). Pres. Lupo - Est. Fiale - Ric. P.M. in proc. Moltisanti. (annulla con rinvio, ordinanza del 6.3.2006 - Tribunale di Siracusa). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 4 ottobre 2006 (C. c. 15/06/2006), Sentenza n. 33039 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Opere c.d. precarie - Qualificazione - Criterio strutturale - Inapplicabilità - Criterio funzionale - Applicabilità. Per la qualificazione delle opere c.d. precarie, il criterio strutturale (parti di cui la costruzione si compone che siano facilmente rimovibili), non è applicabile (la "sagoma" di una costruzione attiene alla conformazione planovolumetrica della stessa ed al suo perimetro inteso in senso sia verticale sia orizzontale, Cass., Sez. III: 18.3.2004, Calzoni; 9.2.1998, Maffullo; 12.5.1994, Soprani). Sicché, deve essere valutata la precarietà di un’opera, attraverso il criterio funzionale (l'uso realmente precario e temporaneo cui la costruzione è destinata). Pres. Lupo - Est. Fiale - Ric. P.M. in proc. Moltisanti. (annulla con rinvio, ordinanza del 6.3.2006 - Tribunale di Siracusa). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 4 ottobre 2006 (C. c. 15/06/2006), Sentenza n. 33039 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Tettoia non destinata a soddisfare esigenze temporanee - Opere precaria - Esclusione - Art. 44, lett. b, del D.P.R. n. 380/2001 - Configurabilità. Una tettoia, anche se priva di elementi di chiusura laterali, non destinata a soddisfare esigenze temporanee, in assenza di permesso di costruire, configura il reato di costruzione abusiva, ex art. 44, lett. b, del D.P.R. n. 380/2001, anche nelle regioni aventi competenza esclusiva in materia urbanistica (nella specie Regione Sicilia). Pres. Lupo - Est. Fiale - Ric. P.M. in proc. Moltisanti. (annulla con rinvio, ordinanza del 6.3.2006 - Tribunale di Siracusa). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 4 ottobre 2006 (C. c. 15/06/2006), Sentenza n. 33039 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Normativa urbanistica - Opera precaria - Mancanza di precarietà - Permesso di costruire - Necessità. La mancanza di precarietà di una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio è elemento essenziale che deve sempre esistere perché si possa riconoscere la necessità del permesso di costruire: in presenza di una precarietà dei manufatti, non sussistono quegli effetti sul territorio che la normativa urbanistica vuole regolare. Pres. Lupo - Est. Fiale - Ric. P.M. in proc. Moltisanti. (annulla con rinvio, ordinanza del 6.3.2006 - Tribunale di Siracusa). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 4 ottobre 2006 (C. c. 15/06/2006), Sentenza n. 33039 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Opere precarie in genere - Giurisprudenza. La trasformazione di un balcone o di un terrazzino circondato da muri perimetrali in veranda, mediante chiusura a mezzo di installazione di pannelli di vetro su intelaiatura metallica, non costituisce realizzazione di una pertinenza, nè intervento di manutenzione straordinaria e di restauro, ma è opera soggetta a concessione edilizia/permesso di costruire (vedi Cass., Sez. III: 28.10.2004, D' Aurelio; 13.1.2000, Spaventi; 23.6.1989, Bindi; 6.4.1988, Rossi; 23.12.1987, Milani; 4.12.1987, Sanchini; 28.4.1983, Topi; 20.4.1983, Ambri). La realizzazione di una veranda chiusa con vetrate, determinando l'aumento della superficie utile di un appartamento e la modifica della sagoma dell'edificio, richiede il previo rilascio della concessione di costruzione (C. Stato, Sez. V: 8.4.1999, n. 394; 22.7.1992, n. 675). E’ necessaria la concessione edilizia "nel caso di veranda costruita con elementi in alluminio e vetri che aumenti la volumetria dell'edificio rispetto alla conformazione originaria, trattandosi peraltro di opera destinata a perdurare a tempo indeterminato, a nulla rilevando in contrario l'utilizzazione dei materiali diversi dalla muratura e l'eventuale amovibilità delle strutture utilizzate". C.G.A.R.S. sezioni riunite del 15.10.1991, sentenza n. 345; CGA del 23.10.1998, n. 633. Pres. Lupo - Est. Fiale - Ric. P.M. in proc. Moltisanti. (annulla con rinvio, ordinanza del 6.3.2006 - Tribunale di Siracusa). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 4 ottobre 2006 (C. c. 15/06/2006), Sentenza n. 33039 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Natura precaria di un manufatto - Qualificazione delle opere precarie - Elementi - Fattispecie: container dotato di ruote e munito di libretto di circolazione. Sono da considerarsi precari i manufatti destinati a soddisfare esigenze contingenti, specifiche, cronologicamente determinate e ad essere rimossi dopo il momentaneo uso. La natura precaria di un manufatto non dipende dal tipo di materiale usato o dalle tecniche di costruzione o dalla facile rimovibilità, ma dalla natura oggettiva dell’opera e dalla destinazione d’uso. Nella specie, non può considerarsi manufatto precario un container dotato di ruote e munito di libretto di circolazione se adibito ad abitazione e, quindi, a funzione diversa da quella di locomozione per la quale è stato fabbricato, esclusa peraltro dall’ancoraggio al suolo e dalla destinazione abitativa non predeterminata nel tempo. Pres. Lupo - Est. Squassoni - Ric. Licari, (Conferma, Corte d’Appello di Palermo del 14/11/2005). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 29 settembre 2006 (Ud. 15/06/2006), Sentenza n. 32551 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Opere precarie - Qualificazione legislativa e giuridica - Art. 3 c.1 lett. e. 5 DPR 380/2001. La novazione legislativa in materia di qualificazione delle opere precarie, evidenzia che l'installazione di "…manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee" (art. 3 c.1 lett. e. 5 DPR 380/2001), non possono considerarsi opere precari, includendoli, tra gli interventi di nuova costruzione e relativa disciplina, a tale risultato era pervenuta la giurisprudenza di legittimità nella vigenza della pregressa normativa. Pres. Lupo - Est. Squassoni - Ric. Licari, (Conferma, Corte d’Appello di Palermo del 14/11/2005). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 29 settembre 2006 (Ud. 15/06/2006), Sentenza n. 32551 (vedi: sentenza per esteso)
 

Urbanistica e edilizia - Riduzione in pristino di pretese opere edilizie abusive - Violazione del giusto procedimento - Effetti - Termine concesso dall’amministrazione per presentare osservazioni - Art. 10 L. 241/1990. Nonostante la legge sul procedimento non indichi espressamente che la comunicazione di avvio del procedimento deve contenere un termine entro il quale l’interessato può presentare memorie scritte e documenti; tale diritto (riconosciuto dall’art. 10 della legge 241/1990) deve pur essere esercitato in un termine congruo; e tale termine, in analogia con quanto espressamente previsto dall’articolo 10 bis della legge 241/1990 (introdotto dall’articolo 6 della legge 11 febbraio 2005, n. 15), non può essere inferiore a dieci giorni. Nella specie è stata annullata l’ordinanza di riduzione in pristino di pretese opere edilizie abusive su un lastrico solare, assegnando a parte ricorrente il termine di giorni trenta, decorrenti dal deposito in segreteria della presente sentenza, per esercitare i diritti di cui all’a. 10 della legge 241/1990. Pres. Onorato - Rel. Pannone - CIRINO POMICINO (avv. Angelone) c. Comune di Massa Lubrense (NA). T.A.R. CAMPANIA Sez. II, 21/09/2006 (27/07/2006) n. 8192 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Ordine di demolizione di un manufatto abusivo - Mancata comunicazione di avvio del procedimento - Illegittimità - Effetti - L. 7/8/1990 n. 241 e s.m.. L’ordine di demolizione di un manufatto abusivo è illegittimo ai sensi dell’a. 7 della L. 7/8/1990 n. 241 in caso di mancata comunicazione di avvio del procedimento da parte della pubblica amministrazione, (T.A.R. Liguria I, 18/03/2002, n. 307). Nella specie, restando esclusa ogni valutazione sulla sanabilità delle opere realizzate, il ricorso è stato accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato. Pres. Onorato - Rel. Pannone - POLESE (avv. Sicignano) c. Comune di Lettere (NA) (avv. Coppola). T.A.R. CAMPANIA Sez. II, 21/09/2006 (27/07/2006), Sentenza n. 8186 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Istanza di sanatoria - Silenzio della P.A. - Valore di diniego - Silenzio significativo - Impugnazione - Limiti. Il silenzio dell’Amministrazione a fronte di un’istanza di sanatoria costituisce un’ipotesi di silenzio significativo, al quale vengono pertanto collegati gli effetti di un provvedimento di rigetto dell’istanza, così determinandosi una situazione del tutto simile a quella che si verificherebbe in caso di provvedimento espresso; ne consegue che tale provvedimento, in quanto tacito, è già di per sé privo di motivazione - tant’è che l’art. 13 della L. n. 47/1985 attribuisce al silenzio serbato dalla P.A. il valore di diniego vero e proprio - ed è impugnabile non per difetto di motivazione, bensì per il contenuto recettivo dell’atto” (C.d.S., sez.V, 11 febbraio 2003, n.706; cfr., altresì, C.G.A.R.S. 21 marzo 2001, n.142). Pres. Rel. Perrelli - Carannante (Avv.ti Carro e Petrucci) c. Comune di Bacoli (n.c.).  T.A.R. Napoli, Sez. VI, 12 settembre 2006 (22/05/2006), Sentenza n. 8046 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Beni culturali e ambientali - Condono edilizio - Parere paesaggistico - Modalità di acquisizione - Termine di formazione del silenzio-diniego - Termini d’impugnazione - Art. 10 bis L. 241/1990 - L. 15/2005 - D.P.R. 380/2001. Il parere paesaggistico è inscritto, quale segmento sub-procedimentale, nell’ambito del procedimento principale di sanatoria. Si tratta, di parere da acquisire con modalità esplicitate ed in forma espressa, avendo valore preclusivo solo ove l’autorità competente al vincolo escluda la sanabilità dell’opera. Gli esiti di tale subprocedimento sono costituiti o dal rilascio del titolo abilitativo in sanatoria sulla base della espressa compatibilità paesistica, ovvero, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 (come inserito dalla L. 15/2005), dalla comunicazione del parere negativo della autorità competente alla protezione del vincolo paesaggistico. Cosicché, solo decorso il termine di 240 giorni, assegnato complessivamente per la definizione della pratica di condono, si forma il silenzio-diniego che può essere impugnato dall’interessato in sede giurisdizionale nel prescritto termine decadenziale di sessanta giorni, alla stessa stregua di un comune provvedimento, senza che però possano ravvisarsi in esso i vizi formali propri degli atti, quali difetti di procedura e, tanto meno, mancanza di motivazione. (La configurazione del silenzio-diniego non è venuta meno per effetto del sopravvenuto intervento normativo di cui al D.P.R. 380 del 6 giugno 2001, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”). Pres. Rel. Perrelli - Carannante (Avv.ti Carro e Petrucci) c. Comune di Bacoli (n.c.). T.A.R. Napoli, Sez. VI, 12 settembre 2006 (22/05/2006), Sentenza n. 8046 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Opera abusiva non residenziale - Demolizione - Condono edilizio - Esclusione - Cartografia - Ininfluenza. Il carattere non residenziale della costruzione è gia di per sé ostativo all'applicazione del condono edilizio. In questo contesto giuridico, neanche la cartografia può fornire dati decisivi tali da modificare il giudizio, posto che del condono edilizio l'immobile non può in ogni caso beneficiare legittimando, pertanto, la demolizione dell'opera abusiva. Pres. Vitalone - Est Grassi - Ric. Berretti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 6 settembre 2006 (Ud. 28/06/2006), Sentenza n. 29764 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica - Costruzione in corso di esecuzione - Contrasto con la normativa urbanistica sopravvenuta - Sospensione dei lavori ex art. 27 D.P.R. 380/2001 - Illegittimità. La sospensione dei lavori di cui all’art. 27 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e all’art. 61 L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 può essere ordinata soltanto nei casi in cui la costruzione in corso di esecuzione contrasti con le prescrizioni contenute nel titolo edilizio o con la normativa urbanistica vigente al tempo del rilascio del titolo medesimo, ma non anche quando il contrasto sia rilevato tra il titolo e la normativa urbanistica sopravvenuta (cfr. T.A.R. Puglia - Bari, 28 dicembre 1985, n. 989). Pres. Calvo, Est. Baglietto - S. s.p.a. (avv.ti Protto e Borghi) c. Comune di San Damiano d’Asti (avv. Rabino) - T.A.R. PIEMONTE, sez. I - 1 settembre 2006, n. 3177

 

Urbanistica e edilizia - Progettazione - Direzione dei lavori - Competenza dei geometri - Strutture in cemento armato - Ingegneri e architetti - Competenza professionale riservate. La progettazione e la direzione di opere da parte di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri o degli architetti sono illegittime, cosicché in particolare a rendere legittimo in tale ambito un progetto redatto da un geometra non rileva che esso sia controfirmato o visitato da un ingegnere ovvero che un ingegnere esegua i calcoli del cemento armato e diriga le relative opere, perché è il professionista competente che deve essere altresì: titolare della progettazione (Cass. 25.2.1986 n. 1182; vedi pure Cass. 13.1.1984 n. 286; Cass. 13.3.1995 n. 3108), trattandosi di incombenze che devono committente al professionista abilitato secondo il proprio statuto professionale, sul quale gravano le relative responsabilità. Pres. V. Calfapietra, Rel. V. Mazzacane. CORTE DI CASSAZIONE Civile Sez. II, 26/07/2006, Sentenza n. 17028 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Centralina telefonica infissa al suolo in modo stabile - Qualifica di costruzione - Distanze tra costruzioni - Rimozione - Disciplina - Art. 873 c.c.. In materia urbanistica, anche la centralina telefonica (nella specie installata dalla Telecom davanti al prospetto di alcune abitazione), rappresenta una costruzione in senso tecnico poichè deve qualificarsi costruzione, ai fini dell’applicazione delle norme sulle distanze che trovano la loro fonte nell’art. 873 c.c., ogni opera di particolare consistenza e solidità che risulti infissa al suolo in modo stabile e quindi sia immobilizzata rispetto ad esso, a nulla rilevando che tale collegamento sia avvenuto mediante l’impiego di malta cementizia, ovvero con mezzi meccanici i quali consentano, mediante procedimenti e manovre inversi una mobilitazione e l’asportazione di manufatti. (Cass. 12002/1992; n. 12480/1995; n. 4639/1997). Conseguentemente alla suddetta centralina (o canalina) si applica la disciplina codicistica e regolamentare in materia di distanze tra costruzioni. GOT Nocera - Spagnolo e Mogavero (avv. De Mitri) c. Telecom Italia S.p.A.. TRIBUNALE LECCE Sez. Dist. Campi Salentino, 17 luglio 2006 Sentenza n. 75 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Linea telefonica appoggiata alla proprietà privata senza alcun provvedimento autoritativo impositivo di servitù - Rimozione cavi e ganci - Giurisdizione. La proponibilità, davanti al Giudice Amministrativo, della domanda del privato contro la società concessionaria del servizio telefonico, per la rimozione di una linea telefonica appoggiata alla proprietà privata senza alcun provvedimento autoritativo impositivo di servitù, non può trovare ostacolo, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 2248/1865 all.E, nella sola circostanza che l’utilizzazione di detto bene sia stata effettuata dalla concessionaria medesimo per il proseguimento delle formalità pubbliche ad essa demandata, atteso che il divieto verso il Giudice Ordinario di condannare l’Amministrazione ad un facere, sancito dalla citata norma, non opera riguardo il comportamento materiale dell’Amministrazione stessa ancorché indirizzata a scopi pubblici, ove non risulti che questo si colleghi ad una valutazione autoritaria, compiuta nella competente sede amministrativa, circa la indispensabilità del sacrificio imposto al privato rispetto al fine pubblico perseguito. (Cassazione Sezioni Unite, sentenza n. 207 del 1986). GOT Nocera - Spagnolo e Mogavero (avv. De Mitri) c. Telecom Italia S.p.A.. TRIBUNALE LECCE Sez. Dist. Campi Salentino, 17 luglio 2006 Sentenza n. 75 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Concessionaria del servizio telefonico (Telecom) - Installazione impianti sul fondo altrui - Provvedimenti ablatori - Assenza - Rimozione delle opere - Giurisdizione. Quando una società concessionaria del servizio telefonico istalli propri impianti sul fondo altrui, senza che siano avvenuti provvedimenti ablatori, deve riconoscersi la facoltà del proprietario di detto fondo di adire il Giudice Ordinario, anche con domanda di rimozione di dette opere, atteso che si verte in tema di tutela di posizioni di diritto soggettivo, lese da comportamenti materiali non ricollegabili all’esercizio di poteri autoritari della P.A. (Cass. S.U. n 6962/1994). Inoltre, il Consiglio di Stato ha stabilito che, ai sensi dell’art 34 del decreto legislativo n 80 del 1998, la giurisdizione del Giudice Amministrativo sussiste tutte le volte in cui alla base dell’operato della P.A. vi sia un provvedimento e non si verta in un’ipotesi di comportamento di meno fatto. (C.d.S. Sentenza n. 7262 del 2003). GOT Nocera - Spagnolo e Mogavero (avv. De Mitri) c. Telecom Italia S.p.A.. TRIBUNALE LECCE Sez. Dist. Campi Salentino, 17 luglio 2006 Sentenza n. 75 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Occupazione c.d. usurpativa - Valida e perdurante dichiarazione di pubblica utilità dell’opera - C.d. accessione invertita - Uso del territorio - Potere amministrativo in materia urbanistica - Limiti. Non tutti i comportamenti implicanti un uso del territorio sono riconducibili alla materia alla materia urbanistica quelli che, esprimendo l’esercizio di un potere amministrativo, siamo collegati ad un fine pubblico o di pubblico interesse legalmente dichiarativo; in difetto di ciò, si è al di fuori dell’ambito della riversa di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo, prevista dall’art. 34 del decreto legislativo n. 80/1998, nel testo sostituito dall’art. 7 della legge n. 205/2000; ne consegue che nelle controversie avanti ad oggetto fattispecie di occupazione c.d. usurpativa -nelle quali, mancando una valida e perdurante dichiarazione di pubblica utilità dell’opera in ragione della quale è stata disposta l’occupazione del fondo, non si realizza della c.d. accessione invertita, ma soltanto un fatto illecito generatore del danno- sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario, non essendo tali fattispecie in alcun modo riconducibili all’esercizio di un potere amministrativo in materia urbanistica (Cass. S.U. n. 9139/2003). GOT Nocera - Spagnolo e Mogavero (avv. De Mitri) c. Telecom Italia S.p.A.. TRIBUNALE LECCE Sez. Dist. Campi Salentino, 17 luglio 2006 Sentenza n. 75 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Telefonia - Impianto ed esercizio di condutture telefoniche - Fili, condutture, cavi e ganci appoggiati sul muro - Appoggio su non utente per servizio di altre abitazione - Servitù volontaria o coattiva - Necessità - Procedura - Fattispecie. I fili e le condutture, i cavi e i ganci possono essere appoggiati sul muro dell’utente soltanto ai fini della fornitura del servizio all’abitazione dello stesso, in guisa tale da essere in meno pregiudizievole possibile dal punto di vista estetico, e infatti l’impianto e l’esercizio di condutture telefoniche debbono essere eseguiti in modo da rispettare le esigenze e l’estetica delle vie e piazze pubbliche e da riuscire il meno pregiudizievole possibile al fondo servente (art. 121, penultimo comma, R.D. n. 1775/1933, ripreso dal D.P.R. n. 156/1973). Mentre, per l’appoggio dei fili e delle condutture da parte del gestore (Telecom), che devono servire anche altre abitazioni, lo stesso deve ottenere apposita servitù, sia essa volontaria o coattiva. Non è applicabile al caso la disciplina indicata dalla Telecom che fa riferimento all’art. 232, secondo comma, D.P.R. n. 156/1973. Tale interpretazione trova confronto, nel disposto del successivo art. 233 della stessa legge, il quale, sotto la rubrica “servitù”, stabilisce che “fuori dei casi previsti dall’articolo precedente, le virtù occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate nel precedente art. 221, sul suolo, nel sottosuolo o sull’area sovrastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite sui beni demaniali, con decreto del Prefetto, ai sensi dell’art. 46 della legge n. 2359/1865”. GOT Nocera - Spagnolo e Mogavero (avv. De Mitri) c. Telecom Italia S.p.A.. TRIBUNALE LECCE Sez. Dist. Campi Salentino, 17 luglio 2006 Sentenza n. 75 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Pertinenze urbanistiche - Soppalchi - Sanatoria e condono - Opere abusive - D.i.a. - Applicabilità - Presupposti - Limiti - Manutenzione straordinaria - Restauro e/o risanamento conservativo - Ristrutturazione - Fattispecie. Non è applicabile il regime della d.i.a. a lavori edilizi che interessino manufatti abusivi che non siano stati sanati né condonati in quanto gli interventi ulteriori (sia pure riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche) ripetono le caratteristiche di illegittimità dell’opera principale alla quale ineriscono strutturalmente. Nella specie, il Tribunale nell'ordinanza impugnata, ha dato conto, con motivazione adeguata, di avere compiuto quella "attenta valutazione del pericolo derivante dal libero uso" dei capannoni abusivi illecitamente realizzati e "ristrutturati": a fronte della sostanziale creazione (attraverso la realizzazione dei soppalchi) di ulteriori superfici praticabili e all'aggravamento del carico urbanistico sulle infrastrutture preesistenti, oggettivamente configurabile sia come ulteriore domanda di strutture ed opere collettive, sia in relazione alle prescritte dotazioni minime di standards nella zona urbanistica interessata (D.M. 2.4.1968, n. 1444). Pres. Postiglione - Est. Fiale - Ric. Pagano.  CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 21 giugno 2006 (c.c. 19/04/2006), Sentenza n. 21490 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Attività edilizia - Realizzazione di opere di trasformazione del territorio in violazione - Oggetto della tutela penale - Parametro di legalità urbanistica ed edilizia - Art. 44 del T.U. n. 380/2001. L'oggetto della tutela penale apprestata dall'art. 20 della legge n. 47/1985 [oggi art. 44 del T.U. n. 380/2001] non è più - come nella legge n. 1150 del 1942 - il bene strumentale del controllo e della disciplina degli usi del territorio, bensì la salvaguardia degli usi pubblici e sociali del territorio medesimo". In questa prospettiva, nell'ipotesi di realizzazione di opere di trasformazione del territorio in violazione dell'anzidetto parametro di legalità urbanistica ed edilizia, il giudice non deve concludere per la mancanza di illiceità penale solo perché sia stato rilasciato il permesso di costruire: questo, infatti, "nel suo contenuto, nonché per le caratteristiche strutturali e formali dell'atto, non è idoneo a definire esaurientemente lo statuto urbanistico ed edilizio dell'opera realizzanda senza rinviare al quadro delle prescrizioni degli strumenti urbanistici... Né il limite al potere di accertamento penale del giudice può essere posto evocando l'enunciato dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), in quanto tale potere non è volto ad incidere sulla sfera dei poteri riservati alla Pubblica Amministrazione, e quindi ad esercitare un'indebita ingerenza, ma trova fondamento e giustificazione in una esplicita previsione normativa, la quale postula la potestà del giudice di procedere ad un'identificazione in concreto della fattispecie sanzionata". Pres. Postiglione - Est. Fiale - Ric. Tantillo ed altro (annulla l'ordinanza del 21.11.2005 il Tribunale di Siracusa con rinvio al Tribunale di Siracusa). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 21 giugno 2006 (Ud. 21/03/2006), Sentenza n. 21487 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Demolizione - Ristrutturazione edilizia (nozione e limiti) - D.I.A. - Limiti - Ristrutturazioni edilizie di portata minore - T.U. edilizia - Permesso di costruire - Ricostruzione su ruderi - “Nuova costruzione”. Sono sempre realizzabili con d.i.a. le ristrutturazioni edilizie di portata minore quelle, cioè, che determinano una semplice modifica dell’ordine in cui sono disposte le diverse parti che compongono la costruzione, in modo che, pur risultando complessivamente innovata, questa conserva la iniziale consistenza urbanistica. Gli interventi di ristrutturazione di cui all’articolo 10, primo comma, lettera c) del T.U. edilizia (non di portata minore) sono subordinati a permesso di costruire ma, in alternativa, possono essere realizzati con d.i.a. se “portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A), comportino mutamenti della destinazione d’uso”. Se però comportano la preventiva demolizione dell’edificio, il risultato finale deve coincidere nella volumetria e nella sagoma con l’edificio precedente. La ricostruzione su ruderi costituisce sempre “nuova costruzione”. La demolizione, per essere ricondotta anche alla nuova nozione legislativa di “ristrutturazione edilizia” deve essere contestualizzata temporalmente nell’ambito di un intervento unitario volto alla conservazione dell’edificio che risulti ancora esistente e strutturalmente identificabile al momento dell’inizio dei lavori. (Pres. Vitalone - Est. Fiale - Imp. Polverino.) CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 16 giugno 2006, (c.c. 13 gennaio 2006), sentenza n. 20776 (vedi: sentenza per esteso)

Urbanistica e edilizia - Ricostruzione su ruderi - Nuova costruzione - Concetto di ristrutturazione edilizia. La ricostruzione su ruderi costituisce sempre "nuova costruzione", in quanto il concetto di ristrutturazione edilizia postula necessariamente la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare, cioè di un organismo edilizio dotato delle murature perimetrali, strutture orizzontali e copertura. In mancanza di tali elementi strutturali non è possibile valutare l'esistenza e la consistenza dell'edificio da consolidare ed i ruderi non possono che considerarsi alla stregua di un'area non edificata [vedi Cass., Sez. III: 4.2.2003, Pellegrino e 20.2.2001, ric. Perfetti; nonché C. Stato, Sez. V: 28.5.2004, n. 3452; 15.4.2004, n. 2142; 1.12.1999, n. 2021; 4.8.1999, n. 398; 10.3.1997, n. 240]. (Pres. Vitalone - Est. Fiale - Imp. Polverino.) CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 16 giugno 2006, (c.c. 13 gennaio 2006), sentenza n. 20776 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Immobile abusivo - Nullità o inefficacia del provvedimento di sgombero - Sequestro - Forme dell’incidente di esecuzione - Disciplina applicabile. Le questioni concernenti la nullità o l’inefficacia del provvedimento di sgombero di immobile abusivo a seguito di sequestro non possono essere autonomamente fatte valere con le forme dell’incidente di esecuzione in quanto in tal modo viene posta non già una questione relativa al controllo delle modalità esecutive del sequestro propria della fase dell’esecuzione, ma viene invece sollevato un vero e proprio problema di valutazione dei presupposti del sequestro che esula dalla sfera dell’esecuzione e per la quel l’ordinamento configura rimedi specifici. Pres. Postiglione Est. Sarno Ric. Mangiapia. CORTE DI CASSAZIONE Penale, 14 giugno 2006, Sentenza n. 20289 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Costruzione di opere edilizie - Appalto privato - Accertamenti geologici - Difetti della costruzione derivanti da vizi ed inidoneità del suolo - Responsabilità dell'appaltatore - Responsabilità solidale con il progettista. Ai fini della costruzione di opere edilizie l'indagine sulla natura e consistenza del suolo edificatorio rientra, in mancanza di diversa previsione contrattuale, tra i compiti dell'appaltatore, trattandosi di indagine -implicante attività conoscitiva da svolgersi con l'uso di particolari mezzi tecnici- che al medesimo, quale soggetto obbligato, ai sensi dell’art. 1176, 2° co., c.c. a mantenere il comportamente diligente dovuto per la realizzazione dell'opera commessagli con conseguente obbligo di adottare tutte le misure e le cautele necessarie ed idonee per l'esecuzione della prestazione secondo il modello di precisione e di abilità tecnica nel caso concreto idoneo a soddisfare l'interesse creditorio, spetta assolvere mettendo a disposizione la propria organizzazione, atteso che lo specifico settore di competenza in cui rientra l'attività esercitata richiede la specifica conoscenza ed applicazione delle cognizioni tecniche che sono tipiche dell'attività necessaria per l'esecuzione dell'opera, sicché è onere del medesimo predisporre un'organizzazione della propria impresa che assicuri la presenza di tali competenze per poter adempiere l'obbligazione di eseguire l'opera immune da vizi e difformità. Ed atteso che l'esecuzione a regola d'arte di una costruzione dipende dall'adeguatezza del progetto alle caratteristiche geologiche del terreno su cui devono essere poste le relative fondazioni, e la validità di un progetto di una costruzione edilizia è condizionata dalla sua rispondenza alle caratteristiche geologiche del suolo su cui essa deve sorgere, il controllo da parte dell'appaltatore va esteso anche in ordine alla natura e consistenza del suolo edificatorio. Ne consegue che per i difetti della costruzione derivanti da vizi ed inidoneità del suolo - anche quando gli stessi sono ascrivibili alla imperfetta od erronea progettazione fornitagli dal committente- l'appaltatore risponde (in tal caso prospettandosi l'ipotesi della responsabilità solidale con il progettista, a sua volta responsabile nei confronti del committente per inadempimento del contratto d'opera professionale ex art. 2235 c.c.) nei limiti generali in tema di responsabilità contrattuale della colpa lieve, presupponente il difetto dell'ordinaria diligenza, potendo andare esente da responsabilità solamente laddove nel caso concreto le condizioni geologiche non risultino accertabili con l'ausilio di strumenti, conoscenze e procedure "normali" avuto riguardo alla specifica natura e alle peculiarità dell'attività esercitata. Presidente G. Fiduccia, Relatore L. A. Scarano. CORTE DI CASSAZIONE Civile Sez. III, 31/05/2006 (Ud. 13/03/2006), Sentenza n. 12995 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Ristrutturazione edilizia - Riedificazione - Limiti - Nozione di ristrutturazione - Nuova costruzione - Fattispecie: demolizione di un chiosco carburanti preesistente e ricostruzione. Il concetto di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 31, I comma, lett. d della L. n. 457/78 comprende anche la demolizione seguita dalla fedele ricostruzione del manufatto, con l’unica condizione che la riedificazione assicuri la piena conformità di sagoma, volume e superficie tra il vecchio ed il nuovo manufatto. Ciò comporta che, per effetto della ristrutturazione, si può pervenire ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, purché la diversità sia dovuta ad elementi comprendenti il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti, ma non già la realizzazione di un manufatto diverso nei suindicati elementi. Nè rileva che il legislatore, successivamente, ha espunto dal testo di cui all’art. 3, comma 1, lett. d del DPR 6 giugno 2001 n. 380 il termine “fedele” ed il riferimento ai materiali edilizi in quanto, anche se per effetto della nuova normativa la nozione di ristrutturazione è stata ulteriormente estesa, non per questo sono venuti meno i limiti che ne condizionano le caratteristiche e che consentono di distinguerla dall’intervento consistente in una nuova costruzione, ossia, la necessità che la ricostruzione sia identica per sagoma, volumetria e superficie al fabbricato demolito” (C.S. 4011/05). Nella specie, la demolizione di un chiosco carburanti preesistente e la sua ricostruzione con una maggiore superficie ed una diversa localizzazione configura un'ipotesi di una nuova edificazione e non già di una ristrutturazione edilizia, essendo il nuovo edificio differente, rispetto al preesistente, per consistenza, sagoma, volume e superficie. Pres. Santoro - Est. Metro - BASAGNI ed altri (avv.ti Morbidelli, Bruni e Traina) c. Comune di FIRENZE (avv.ti Visciola, Sansoni eLorizio) ed altri (riforma T.A.R. della Toscana Sezione II n. 3783/2004). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 29/05/2006 (C.c. 1/7/2005), Sentenza n. 3229 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica ed edilizia - Acqua - Vincolo idrogeologico - Istanza di sanatoria - Parere dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo - Necessità - Art. 32 L. 47/85. Per la definizione delle istanze di sanatoria relative ad opere abusivamente eseguite su immobili soggetti alla legge n. 1089/1939, alla legge n. 1497/1939 ed al D.L. n. 431/85, nonché in relazione ai vincoli imposti da legge statali e regionali e dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi idrogeologici e delle falde idriche, occorre preventivamente acquisire ex art 32 l. n. 47/85 il parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo. Pres. Onorato, Est. Pappalardo - I.C. (avv. Sicignano) c. Comune di Castellammare di Stabia (avv.ti Cancelmo e Siragusa) - T.A.R CAMPANIA, Napoli, Sez. II - 22 maggio 2006, n. 5117

 

Urbanistica ed edilizia - Aumento del numero delle unità immobiliari - Natura di opera interna - Inconfigurabilità. L’intervento comportante aumento del numero delle unità immobiliari non si configura come mera opera interna, posto che (cfr. Cons. St. Sez. V 23.5.1997 n. 529 e Sez. IV 29.4.2004 n. 2611) gli interventi edilizi interni che provochino una diversa utilizzazione dell’area interessata determinano una variazione quantitativa e qualitativa del carico urbanistico. Pres. Numerico, Est. Conti - M.G. (avv.ti Dalla Fior e Lorenzi) c. Comune di Moena (avv. De Pretis) - T.R.G.A. TRENTINO ALTO ADIGE, Trento - 12 maggio 2006, n. 160 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Ordine di demolizione - Esistenza di diritti privati di terzi proprietari - Ininfluenza. L'ordine di demolizione in quanto sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio, non può essere resa inutile dall'esistenza di diritti privati di terzi proprietari. Pres. Postiglione Est. Onorato Ric. Tumminello ed altri. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 10 maggio 2006, Sentenza n. 15954

 

Urbanistica ed edilizia - Beni culturali e ambientali - Condono paesaggistico - Sanatoria - Limiti. Qualsiasi intervento realizzato entro il 30 settembre 2004 nelle zone vincolate è suscettibile di sanatoria alle condizioni previste dalla legge. La sanatoria è limitata alle violazioni dell'articolo 181 D.Lv. n. 42/2004 e dell'art. 734 c.p.. In tali ipotesi, non è prevista la sospensione del procedimento. Pres. Lupo Est. Petti Ric. Turco. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 10/05/2006, Sentenza n. 15946

 

Urbanistica e edilizia - Reato di costruzione abusiva - Sequestro preventivo - Riferibilità ai soli beni in correlazione necessaria e duratura con l'illecito - Fattispecie: Sequestro escavatori. In materia di contravvenzione edilizia, il sequestro preventivo non può estendersi a beni che non si trovino in una necessaria e duratura correlazione con la commissione del reato di costruzione abusiva, tale da fare ritenere probabile la reiterazione della condotta in caso di libera disponibilità degli stessi, atteso che non è sufficiente che essi siano stati occasionalmente utilizzati per porre in essere il fatto illecito. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato il sequestro di due escavatrici in relazione al reato di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001). Pres. De Maio G. Est. Fiale A. Rel. Fiale A. Imp. Russo. P.M. Passacantando G. (Diff.), (Annulla con rinvio, Trib. lib. Napoli, 23 Marzo 2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 24/03/2006 (Ud. 14/12/2005), Sentenza n. 10330 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Beni culturali e ambientali - Revoca della licenza edilizia - Area sottoposta a vincolo paesaggistico - Annullamento - Mancanza di nulla osta paesaggistico - Risarcibilità del danno - Esclusione - Fattispecie. Nella specie si è posto il problema della risarcibilità del danno lamentato da una società che, titolare di una licenza edilizia per la realizzazione di un complesso turistico in area interessata da vincolo paesaggistico, si era vista revocare la stessa, ed aveva poi ottenuto l’annullamento della revoca da parte del giudice amministrativo. La licenza era stata revocata dal Sindaco, quando si era avuto notizia che il progetto che la presupponeva non era stato accettato dalla Soprintendenza, che dunque non aveva rilasciato il nullaosta paesaggistico. Sulla base delle indicazioni della Soprintendenza, tuttavia, la società aveva presentato un nuovo progetto, superando questa volta la verifica da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. Rigettando il ricorso per cassazione della società, che sull’illegittimità della revoca del titolo abilitativo alla costruzione fondava la pretesa di danni (costi per l’esecuzione parziale dell’opera, e mancato guadagno per l’impossibilità di esercizio dell’attività economica), la Corte ha osservato che l’attività costruttiva in zona vincolata presuppone la coincidenza di entrambi i titoli, edilizio e paesaggistico, sullo stesso progetto, e che l’illegittimità della revoca del primo è solo una delle componenti del danno ingiusto che vanno verificati alla luce dell’art. 2043 c.c. Di fatto, nessuna utilità aveva comportato il ripristino del titolo, pur illegittimamente revocato dal Sindaco. L’impossibilità di porre in esecuzione l’iniziativa concepita dal proprietario, per la trasformazione edilizia finalizzata a rendere possibile l’esercizio di un’impresa commerciale di tipo turistico-ricreativo, non era riconducibile al provvedimento di revoca della licenza edilizia, ma all’oggettiva mancanza dell’unico titolo edilizio abilitante all’attuazione del programma, che non poteva che essere quello (non ancora ottenuto) abilitante all’esecuzione del progetto condiviso dalla Soprintendenza. Ma la licenza comunale si riferiva al vecchio progetto. Presidente R. De Musis, Relatore S. Benini. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. I, del 7 aprile 2006 (Ud. 8/2/2006), Sentenza n. 8244 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica - Vincolo idrogeologico - Istanza di sanatoria - Competenza - Comune - Concomitante competenza dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. Pur se in linea generale spetta al comune l’adozione dell’ordinanza di riduzione in pristino conseguenti all’accertata non compatibilità urbanistica delle opere oggetto di istanza di permesso in sanatoria, tale competenza non può spingersi sino ad escludere la concomitante competenza dell’autorità preposta alla tutela idrogeologica nell’adozione di atti e provvedimenti (quali quelli di riduzione in pristino) volti alla salvaguardia del bene tutelato. Pres. Ravalli, Est. Contessa - C. s.a.s. (avv.ti Relleva e Venneri) c. Regione Puglia (avv. Stefanizzo) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 7 aprile 2006, n. 1869 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Costruzione abusiva - Sanatoria edilizia - Effetti - Retrodatazione al momento di presentazione della domanda - Conseguente dichiarazione di estinzione per sanatoria e non per prescrizione. In materia edilizia tra le due cause di estinzione, costituite dalla prescrizione e dalla sanatoria di cui agli artt. 13 e 22 L. n. 47 del 1985 (ora sostituiti dagli artt. 36 e 45 del D.P.R. n. 380 del 2001), va dichiarato il non doversi procedere per intervenuta sanatoria, in quanto questa retroagisce al momento della proposizione della domanda, non potendosi fare gravare sul privato le conseguenze dei ritardi procedimentali della pubblica amministrazione. Pres. Onorato P. Est. Ianniello A. Rel. Ianniello A. Imp. Nuzzo ed altri. P.M. Passacantando G.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 28 marzo 2006 (Ud. 23/02/2006), Sentenza n. 10624 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Beni culturali e ambientali - Procedura - Abusivismo edilizio - Zona sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale - Opere non sanabili - Pagamento dell'oblazione - Effetti penali - Effetti urbanistici. Il pagamento dell'oblazione, (di cui all'art. 39 legge 47/1985, richiamata in via generale dall'art. 32, comma 25, legge 326/2003), qualora le opere non possano conseguire la sanatoria, estingue i reati contravvenzionali di cui all'art. 38 della stessa legge 47/1985. Essa riguarda gli effetti penali e non quelli urbanistici della procedura di oblazione; e soprattutto attiene alla possibilità che un'opera astrattamente condonabile non ottenga concretamente la sanatoria, ad esempio per difetto dei requisiti soggettivi di cui al comma 29 dell'art. 32 legge 326/2003 (non aver riportato condanna definitiva per uno dei delitti di cui agli artt. 416 bis, 648 bis e 648 ter c.p.) o per mancanza di una delle condizioni oggettive imposte dal comma 37 dello stesso art. 32 (pagamento degli oneri di concessione, presentazione della prescritta documentazione sull'edificio abusivo, denuncia in catasto, denuncia ai fini dell'I.C.I., e - ove dovute - denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei r.s.u. e ai fini dell'occupazione del suolo pubblico). (Cass. Sez. III, del 20.11.1997, ud. 15.10.1997, P.M. in proc. Mazzola). Pres. De Maio, Est. Onorato, Ric. Battinelli. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 23/03/2006 (Ud 24/11/2005), Sentenza n. 10202 (vedi: sentenza per esteso)

Urbanistica e edilizia - Condono edilizio - Opere abusive suscettibili a sanatoria - Potere del giudice adottare provvedimenti urgenti - Sussiste - Sequestro preventivo o probatorio. La possibilità che le opere realizzate abusivamente siano suscettibili di sanatoria ai sensi del condono edilizio (di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 32, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326) non impedisce da parte del giudice l'adozione di provvedimenti urgenti quali il sequestro preventivo o probatorio, atteso che questi sono finalizzati ad impedire che i reati siano portati ad ulteriori conseguenze o ad assicurarne la prova" (Cassazione Sezione 3^, n. 32428/2004, RV 229390). Pres. Postiglione A. - Est. Teresi A. - Rel.Teresi A. - Imp. Ornano ed altri. P.M. Siniscalchi A. (Conf.) (Rigetta, Trib. Sassari, 30 Maggio 2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 21/02/2006 (24/01/2006 Cc.), Sentenza n. 6446 (vedi: sentenza per esteso)

Urbanistica e edilizia - Violazione di sigilli - Configurabilità del reato - Apposizione di cartelli sul luogo con la indicazione del provvedimento di sequestro - Sufficienza - Fondamento - Art. 349 cod. pen.. Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 349 cod. pen., (violazione dei sigilli) vanno qualificati quali sigilli anche i cartelli apposti sul luogo con la indicazione del provvedimento di sequestro, atteso che ciò che rileva è la funzione strumentale di identificare esattamente il bene e la intimazione a chiunque di astenersi da qualsiasi atto che possa attentare alla indisponibilità della cosa.(Cass. Sez. 3^ n. 2508/2000; RV. 215529). Pres. Postiglione A. - Est. Teresi A. - Rel.Teresi A. - Imp. Ornano ed altri. P.M. Siniscalchi A. (Conf.) (Rigetta, Trib. Sassari, 30 Maggio 2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 21/02/2006 (24/01/2006 Cc.), Sentenza n. 6446 (vedi: sentenza per esteso)

Urbanistica e edilizia - Violazione di sigilli - Concetto di conservazione - Configurabilità del reato. Per la configurabilità del reato di violazione di sigilli è sufficiente una condotta che "costituisca disobbedienza al divieto che i sigilli visualizzano, e quindi sia volta a frustrare rassicurazione a della cosa per la finalità di pubblico interesse che ha determinato l'adozione del vincolo" (Cass. A - Sez. 3^, 4.12.1997, Petrone, RV 209823), a nulla rilevando la legittimità del sequestro, mentre gli eventuali vizi devono essere fatti valere nei modi di legge (Cass. Sez. 3^ n. 8354, 23.071994, Di Lorenzo; n. 3005, 16.11.1995, Mauro). Nel concetto di conservazione deve comprendersi non solo la categoria dell'indisponibilità, ma anche quella dell'interdizione dell'uso" (Sez. 6^, RV. 194900, 1993). Pres. Postiglione A. - Est. Teresi A. - Rel.Teresi A. - Imp. Ornano ed altri. P.M. Siniscalchi A. (Conf.) (Rigetta, Trib. Sassari, 30 Maggio 2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 21/02/2006 (24/01/2006 Cc.), Sentenza n. 6446 (vedi: sentenza per esteso)

Urbanistica e edilizia - Abusi edilizi - Aumento “indiretto” delle volumetrie - Mutamento della destinazione d'uso - Volumi tecnici - Esclusione - Fattispecie. Deve essere sanzionato anche l’aumento “indiretto” delle volumetrie quando gli interventi possono considerarsi “variazioni essenziali”, comportanti anche un mutamento della destinazione d’uso. Nella specie, la realizzazione di una scala la cui funzione è quella di rendere comunicanti il sottotetto e il sottostante piano di una abitazione è stata ritenuta rivelatore dell'intento di rendere abitabile il sottotetto. Sicché, i vani interessati non possono considerarsi semplici volumi tecnici, ma come variazione essenziale, (scale di collegamento tra vani abitabili e vani non abitabili), diretta al mutamento della destinazione d'uso. TAR Catanzaro, Sez. II, 07/02/2006, Sentenza n. 125

 

Vincolo di inedificabilità nella fascia costiera - Urbanistica ed edilizia - Fabbricato abusivo soggetta al vincolo - Istanza di concessione in sanatoria - Diniego - Legittimità - Fondamento - PRG. La legittimità di un provvedimento amministrativo non può che essere verificata con riguardo alle norme, legislative o di natura regolamentare, ed alle prescrizioni urbanistiche vigenti al momento della sua adozione. Nella specie è stata, legittimamente, respinta l’istanza di concessione in sanatoria di un fabbricato abusivo la cui ubicazione in area classificata “F” nelle previsioni di Piano regolatore e soggetta al vincolo di cui all’articolo 14 della legge regionale n. 17 del 19 maggio 1981, fosse autonomamente sufficiente a motivare il provvedimento negativo sulla istanza di concessione in sanatoria ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 47 del 28 febbraio 1985. Provvedimento emesso il 30 dicembre 1986 quando era in vigore il vincolo di inedificabilità nella fascia costiera fino a 150 metri dal mare previsto dalla disposizione legislativa regionale qui richiamata. Tale circostanza inibiva infatti agli organi comunali l’accertamento positivo della c.d. “doppia conformità” richiesta dall’articolo 13 della legge n. 47/1985 per consentire il rilascio di una concessione edilizia in sanatoria per un edificio realizzato senza titolo. Pres. Iannotta - Est. Zaccardi - Congiu (avv. Congiu) c. omune di Quartu S. Elena (avv.ti Di Meo e Murgia), (conferma TAR Sardegna n. 523 del 23 marzo 1993 - 13 maggio 1993). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 3 FEBBRAIO 2006 (c.c. 3.03.2005), sentenza n. 467 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Costruzione abusiva - Direttore dei lavori - Posizione di garanzia - Sussistenza - Obblighi - Individuazione. In materia edilizia grava sul direttore di lavori una posizione di garanzia in merito alla regolare esecuzione dei lavori, con la conseguenza che questi potrà andare esente da responsabilità soltanto ottemperando agli obblighi previsti dall'art. 29 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, ovvero comunicando le violazioni accertate e rinunciando, in caso di totale difformità o variazione essenziale, all'incarico ricevuto. (Cass. n. 15283 del 2004) Pres. Vitalone C. Est.Petti C. Rel.Petti C. Imp. Balducci ed altro. P.M. Salzano F. (Parz. Diff.) (Annulla in parte con rinvio, Trib. Ancona, 4 Marzo 2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 02/02/2006 (Cc. 20/12/2005), Sentenza n. 4328 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Zone sismiche - Costruzioni, sopraelevazioni o riparazioni - Disciplina - D.P.R. n. 380/2001 (T.U. dell'edilizia) - L. n. 64/1974 - Sicurezza delle abitazioni situate in zone sismiche - Concetto di costruzione. L'articolo 93 del Testo unico, che riproduce sostanzialmente l'articolo 17 della legge n. 64 del 1974, dispone che nelle zone sismiche chiunque intenda procedere a costruzioni, sopraelevazioni o riparazioni è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione. La normativa in questione è rivolta principalmente alla sicurezza delle abitazioni situate in zone sismiche ed è pertanto finalizzata, a salvaguardare l'incolumità pubblica. Essa non distingue tra opere interne ed opere esterne, ma prescrive il controllo di qualsiasi costruzione, riparazione o sopraelevazione. La giurisprudenza di questa corte nel concetto di costruzione, sotto il vigore della disciplina previgente, faceva rientrare qualsiasi opera a prescindere dal titolo abilitativo richiesto (concessione o autorizzazione) e dalle sue caratteristiche o dimensioni e ciò al fine di consentire il controllo preventivo e documentale dell'attività edile eseguita in zone sismiche (Cass n. 10640 del 1985; 21 luglio 1992 n. 8140; Cass. Sez III n. 7353 del 1995;2 giugno n. 1999 n. 6923). (Pres. Vitalone - Est. Petti - Imp. Sammartino). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 2/2/2006 (Ud 20/12/2005), Sentenza n. 4317 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Zone sismiche - Vigilanza sull'attività edilizia - Duplice controllo - Manutenzione ordinaria e straordinaria - Disciplina - Lavori di ristrutturazione. La vigilanza sull'attività edilizia nei comuni considerati sismici si affianca a quella ordinaria basata sul rilascio di un titolo abilitativo conforme alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Nelle zone sismiche l'attività edilizia è quindi soggetta ad un duplice controllo: a quello operato dall'ufficio tecnico regionale, riguardante la sicurezza delle costruzioni rispetto ai fenomeni sismici, ed a quello dell'autorità comunale, attinente all'osservanza degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi. Quindi, sia in base alla disciplina attuale, che a quella previgente, qualsiasi intervento edilizio, fatta eccezione per quello di semplice manutenzione ordinaria,se eseguito in zona sismica, deve essere preventivamente denunciato all'ufficio tecnico, al fine di consentire i dovuti controlli in merito al rispetto della disciplina vigente in materia di costruzione in zone sismiche. Questa stessa sezione ha già avuto occasione di statuire in generale che anche la costruzione di una struttura di piccole dimensioni, purché costituente manufatto in muratura, ancorché soggetta dal punto di vista della disciplina urbanistica alla sola autorizzazione, deve essere preventivamente denunciata al Genio Civile (Cass n. 11328 del 1995) precisando altresì che sono soggetti a tale preavviso anche i lavori di ristrutturazione (Cass 6993 del 1999). (Pres. Vitalone - Est. Petti - Imp. Sammartino). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 2/2/2006 (Ud 20/12/2005), Sentenza n. 4317 (vedi: sentenza per esteso)

Urbanistica e edilizia - Realizzazione tettoia - Normativa antisismica - Applicabilità. Una tettoia integra il concetto di costruzione richiesto per l’applicabilità della normativa antisismica già disciplinata dalla Legge n. 64 del 1974 e sostanzialmente riprodotta nel T.U. edilizia (d.pr. 380 del 2001) (Pres. Vitalone - Est. Petti - Imp. Sammartino). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 2/2/2006 (Ud 20/12/2005), Sentenza n. 4317 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - L. n. 64/1974 - D.P.R. n. 380/2001 (T.U. dell'edilizia) - Disciplina applicabile. La legge n. 64 del 1974 non è stata esplicitamente abrogata dall'articolo 136 del D.P.R. n. 380 del 2001 (T.U. dell'edilizia), anzi si è precisato, con l'articolo 137, che essa resta in vigore per tutti i campi di applicazione originariamente previsti dal testo normativo e non applicabili alla parte prima del testo unico, si osserva che l'articolo 95 del testo unico, che riproduce integralmente il contenuto del previgente articolo 20 della legge n. 64 del 1974, punisce chiunque violi le disposizioni contenute nel presente capo (si tratta del capo IV del testo unico) e nei decreti interministeriali di cui agli artt 52 ed 83 del T.U. con l'ammenda da 206 euro a 10.329 euro. (Pres. Vitalone - Est. Petti - Imp. Sammartino). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 2/2/2006 (Ud 20/12/2005), Sentenza n. 4317 (vedi: sentenza per esteso)

 

 Urbanistica e edilizia - Estinzione reato per spontanea demolizione - Beni culturali e ambientali - Art. 181 D. L.vo n. 42/2004 - Condizioni. In base al tenore letterale della norma la fattispecie estintiva prevista dall’articolo 181, comma quinquies, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 41 può configurarsi soltanto se l’autore dell’abuso si attivi spontaneamente alla rimessione in pristino e, quindi, prima che la P.A. la disponga perché l’effetto premiale può realizzarsi solo in presenza di una condotta che anticipi l’emissione del provvedimento amministrativo ripristinatorio. Pres. Lupo Est. Teresi Imp. Donzelli. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez.III, 1 febbraio 2006 (ud. 19/12/2005), Sentenza n. 3945 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Nozione di pertinenza - Subordinazione alle esigenze dell'edificio principale - Necessità - Autonomo valore di mercato - Possibilità - Esclusione. In materia urbanistico-edilizia la nozione di pertinenza, sottratta al regime del permesso di costruire ed assoggettata a quello dell'autorizzazione gratuita, deve essere preordinata ad un’esigenza effettiva dell'edificio principale, al cui servizio deve essere posta in via funzionale ed oggettiva, e non deve possedere un autonomo valore di mercato, non consentendo così una sua destinazione autonoma e diversa da quello a servizio dell'immobile cui accede. Pres. Postiglione A. Est. Sarno G. Rel. Sarno G. Imp. Nardini. P.M. Siniscalchi A. (Diff.), (Dichiara inammissibile, App. Firenze, 15 Aprile 2002). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 24/01/2006 (Cc. 21/12/2005), Sentenza n. 2768 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Costruzione edilizia - Nozione di "pertinenza urbanistica" - Ampliamento di struttura produttiva - Applicabilità del regime pertinenziale - Esclusione - Realizzazione in difetto del permesso di costruire - Reato di cui all'art. 44 D.P.R. n. 380 del 2001 - Configurabilità. La nozione di "pertinenza urbanistica" ha peculiarità sue proprie, che la distinguono da quella civilistica: deve trattarsi, invero, di un'opera preordinata ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio dello stesso, sfornita di un autonomo valore di mercato, non valutabile in termini di cubatura o comunque dotata di un volume minimo tale da non consentire, in relazione anche alle caratteristiche dell'edificio principale, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede. La relazione con la costruzione preesistente deve essere, in ogni caso, "di servizio", allo scopo di renderne più agevole e funzionale l'uso (carattere di strumentante funzionale), sicché non può ricondursi alla nozione in esame l'ampliamento di un edificio in elusione della normativa edilizio - urbanistica. Pertanto, l'ampliamento di una struttura produttiva, attraverso l'oggettivo incremento, in termini di superficie e di volumi, della preesistente unità immobiliare non può ricondursi alla nozione di pertinenza, configurandosi, in difetto del rilascio del preventivo permesso di costruire, il reato di cui all'art. 44 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.Presidente: Lupo E. Estensore: Fiale A. Relatore: Fiale A. Imputato: Benedetto ed altro. P.M. Siniscalchi A. (Conf.). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 19 gennaio 2006 (Ud. 04/10/2005), Sentenza n. 2199 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Illegittimità dei titoli concessori illegittimamente rilasciati - Concessione in uso pubblico - Sanabilità - Esclusione. La concessione in uso pubblico di ciò che non si sarebbe potuto realizzare affatto non sana (e non scusa) l’illegittimità dei titoli concessori illegittimamente rilasciati. TRIBUNALE Santa Maria Capua Vetere, 11/01/2006, Decreto n. 5148 (vedi: decreto per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Beni culturali e ambientali - Tutela del vincolo paesaggistico - Reato paesaggistico - Tutela urbanistica del territorio - Concessione in sanatoria - Giurisprudenza. Consolidata giurisprudenza in materia di tutela paesistica ha affermato che: "il nulla-osta in sanatoria rilasciato dall'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico non produce effetti estintivi sul reato commesso per l'esecuzione di lavori in sua assenza, applicandosi la causa di estinzione dei reati prevista dalla L. 28 febbraio 1985 n. 47, artt. 13 e 22 esclusivamente a quelli contemplati dalla medesima legge" (Sez. 3^, 26 novembre 2002, Caruso, m. 223.256); "il reato di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, art. 163 in tema di esecuzione di lavori di qualsiasi genere su beni ambientali in assenza di autorizzazione, non si estingue in conseguenza del rilascio della concessione in sanatoria di cui alla L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 13 come avviene ex art. 22 della stessa legge per il reato urbanistico, atteso che il rilascio della concessione in sanatoria estingue soltanto i reati previsti dalle norme urbanistiche e non anche quelli previsti da altre disposizioni di legge" (Sez. 3^, 7 giugno 2001, Gandolfi, m. 222.257); "il rilascio in sanatoria delle concessioni edilizie, effettuato ai sensi della L. 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 13 e 22 come espressamente previsto al terzo comma del citato art. 22, determina l'estinzione dei soli "reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti" e quindi si riferisce esclusivamente alle contravvenzioni concernenti la materia che disciplina l'assetto del territorio sotto il profilo edilizio, ossia alle violazioni della stessa legge, in cui (citata L. art. 13) sono contemplate le ipotesi tipiche suscettibili di sanatoria (opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali, ecc). Ne deriva l'inapplicabilità della causa estintiva agli altri reati che riguardino altri aspetti delle costruzioni ed aventi oggettività giuridica diversa rispetto a quella della mera tutela urbanistica del territorio, come i reati relativi a violazioni di disposizioni dettate dalla L. 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di costruzioni in zona sismica, o dalla L. 5 novembre 1971, n. 1086, in materia di opere in conglomerato cementizio, ovvero dal D.L. 27 giugno 1985, n. 312, art. 1 sexies introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431, in materia di tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Ciò trova conferma della L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39, comma 11, il quale prevede l'ipotesi di conversione dell'istanza di sanatoria presentata a norma della L. n. 47 del 1985, art. 13 in istanza da considerarsi prodotta a mente del successivo art. 31 ed, all'uopo, richiede che venga avanzata al comune apposita domanda, corredata dal pagamento all'erario degli oneri dovuti" (Sez. 3^, 1 dicembre 1997, Agnesse, m. 209.571). Pres. Lupo E. - Est. Franco A. - Rel. Franco A. - Imp. Villa. P.M. Ciampoli L. (Conf.), (Rigetta, App. Genova, 25 Gennaio 2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 11/01/2006 (Ud. 17/11/2005), Sentenza n. 564 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Disciplina urbanistica - Condono edilizio - D.L. 269 del 2003 - Opere non condonabili - Sospensione del procedimento ex art. 44 L. n. 47 del 1985 - Non rilevanza ai fini della prescrizione. La sospensione del procedimento per reati edilizi prevista dall'art. 44 L. 28 febbraio 1985 n. 47, in relazione alla domanda di condono edilizio presentata ex art. 32 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito con L. 24 novembre 2003 n. 326, non può essere disposta in relazione ad opere non condonabili, con la conseguenza che l'eventuale periodo di sospensione deve essere considerato ai fini del computo dei termini di prescrizione del reato. Presidente: Lupo E. Estensore: Franco A. Relatore: Franco A. Imputato: Martinico. P.M. Ciampoli L. (Conf.), (Dichiara inammissibile, App. Palermo, 4 Aprile 2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 11/01/2006 (Ud. 17/11/2005), Sentenza n. 563 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Costruzione abusiva - Realizzazione di muro di chiusura di una grotta - Reato di cui all'art. 44 lett. b) d.P.R. n. 380/2001 - Sussiste - Fattispecie: cambio di destinazione di una grotta da locale deposito ad abitazione estiva. In materia edilizia, integra il reato di cui all'art. 44 lett. b) d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 la costruzione, in difetto del permesso di costruire, di un muro in cemento all'ingresso di una grotta, con all'interno un servizio igienico, al fine di modificare la destinazione d'uso da locale deposito ad abitazione, sia pure temporanea. (La Corte ha osservato che trattandosi di un intervento realizzato in una piccolissima isola - Palmarola - ove nel periodo estivo esiste una notevole domanda di alloggi, il reato è ipotizzabile anche con riferimento ad una modesta e rudimentale forma di abitazione). Pres. Lupo E. - Est. Petti C. - Rel. Petti C. - Imp. Iacovino. - P.M. Di Popolo A. (Conf.), (Dichiara inammissibile, Trib. Latina, 15 Luglio 2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 10/01/2006 (Cc. 29/11/2005), Ordinanza n. 324 (vedi: ordinanza per esteso)

 

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