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Giurisprudenza
Urbanistica e Edilizia
(Demolizione - confisca - ripristino - competenza - revoca - sanatoria - difformità - abusivismo - pertinenze - competenze tecniche - sequestro - opere precarie...)
2010 Diritto Urbanistico
Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 - 2000 - 1999-94
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DIRITTO URBANISTICO - Cemento armato - Provvedimento di sospensione dei lavori
per violazione dell’art. 4 L. n. 1086/71 - Istanza di sanatoria ex art. 13 L. n.
47/85 - Sospensione dell’efficacia - Inidoneità. La sospensione dei lavori
disposta ai sensi dell’art. 12 della legge 1086/71, per violazione dell’art. 4
della medesima legge (applicabile anche alle varianti in corso d’opera, ai sensi
del comma 5 del medesimo art. 4) mira a salvaguardare la pubblica incolumità
(cfr. Cassazione penale , sez. III, 3 giugno 2004, n. 36093). Pertanto la
presentazione dell’istanza di sanatoria ex art. 13 legge 47/85, finalizzata a
sanare l’abuso, non è idonea ad incidere sull’efficacia del provvedimento di
sospensione dei lavori. Pres. Nappi, Est.Caminiti - D.G.E. (avv.ti Apuzzo e
Cinque) c. Prefettura di Napoli (avv. Stato) -
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. IV - 27 dicembre 2010, n. 28036
DIRITTO URBANISTICO - Opere abusive - Ordine di demolizione - Sentenza
passata in giudicato - Esecuzione - Diritti dei terzi e strumenti privatistici.
L'ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza passata in
giudicato può essere sospeso solo qualora sia ragionevolmente prevedibile, sulla
base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato
dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in
insanabile contrasto con detto ordine di demolizione (Cass. Sez. 3, del
17/10/2007 n. 42978). Mentre, non assume rilievo la posizione di soggetti terzi
rispetto alla commissione dell’abuso che vantino la qualità di proprietari del
suolo ove insista l’opera, attesa la natura di sanzione amministrativa a
contenuto ripristinatorio dell’ordine di demolizione e la possibilità da parte
di costoro di utilizzare gli strumenti privatistici per far ricadere in capo ai
soggetti responsabili dell’attività abusiva gli eventuali effetti negativi
sopportati in via pubblicistica (Dichiara inammissibile il ricorso avverso il
decreto n. 93/2009 TRIBUNALE di LAMEZIA TERME, del I 6/12/2009) Pres. Petti,
Est. Sarno, Ric. Bartoletta.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23/12/2010 (Cc. 10/11/2010), Sentenza n.
45064
DIRITTO URBANISTICO - Abuso edilizio - Ordine di demolizione - Destinatario -
Proprietario attuale dell’opera, estraneo all’abuso - Fondamento. L’abuso
edilizio costituisce illecito permanente e l’ordine di demolizione che ha
carattere ripristinatorio deve essere adottato anche nei confronti di chi pur
non avendo commesso l’abuso sia attualmente proprietario dell’opera (cfr. Tar
d’Aosta n. 188/2003). Pres. Urbano, Est. Mangialardo - P.L. e altro (avv.ti
Cifarelli e Deramo) c. Comune di Noicattaro (avv. Costantino) -
TAR PUGLIA, Bari, Sez. II - 30 novembre 2010, n. 4004
DIRITTO URBANISTICO - Opere stagionali - Mancata rimozione del gazebo - Aggravio
del carico urbanistico - Trasformazione di un'opera prevista a carattere
temporaneo in opera definitiva - Effetti - Artt. 44 lett. b) e 40 c.2°, DPR n.
380/2001. La mancata rimozione di un'opera edilizia allo spirare del termine
stagionale, per il quale è stato rilasciato il provvedimento abilitativo,
configura il reato di cui all'art. 44 del D.P.R. n. 380 del 2001, atteso che in
tale ipotesi la responsabilità discende dal combinato disposto del citato art.
44 e dell'art. 40, comma secondo, c.p., per la mancata ottemperanza all'obbligo
di rimozione insito nel provvedimento che ha autorizzato la installazione del
manufatto per un determinato periodo di tempo. (Cass. sez. III, 6.6.2006 n.
29871, Sciavilla). Pertanto, l'aggravio del carico urbanistico è determinato
dalla trasformazione di un'opera per la quale era previsto il carattere
temporaneo in opera definitiva e che la sua utilizzazione incide sul rapporto
tra popolazione del territorio ed attrezzature fissato dagli standard
urbanistici, determinando una accresciuta utilizzazione di quest'ultimo rispetto
a quanto stabilito in sede programmatica. (conferma ordinanza del 27.4.2010,
Tribunale di Napoli, con la quale è stato confermato il provvedimento del G.I.P.
del Tribunale di Nola in data 30.3.2010) Pres. Petti, Est. Lombardi, Ric.
Romano.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 29/11/2010 (Cc. 10/11/2010), Sentenza n.
42190
DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Demolizione delle opere
abusive - Revoca o sospensione - Istanza di condono o di sanatoria successiva al
passaggio in giudicato della sentenza di condanna - Giudice dell'esecuzione -
Poteri e verifiche - Fattispecie: manufatto abusivo ubicato in zona vincolata -
Art. 7, u.c., L. n. 47/1985 oggi art. 31, c.9°, D.P.R. n. 380/2001 - Art. 32, c.
27 lett. d), D.L. n. 269/2003, conv. in L. n. 326/2003. In materia
urbanistica, ai fini della revoca o sospensione dell'ordine di demolizione delle
opere abusive, (art. 7, ultimo comma, della L. 28 febbraio 1985, n. 47, oggi
previsto dall'art. 31, comma nono, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), in
presenza di una istanza di condono o di sanatoria successiva al passaggio in
giudicato della sentenza di condanna, il giudice dell'esecuzione investito della
questione è tenuto ad una attenta disamina dei possibili esiti e dei tempi di
definizione della procedura ed, in particolare: a) ad accertare il possibile
risultato dell'istanza e se esistono cause ostative al suo accoglimento; b) nel
caso di insussistenza di tali cause, a valutare i tempi di definizione del
procedimento amministrativo e sospendere l'esecuzione solo in prospettiva di un
rapido esaurimento dello stesso. (Cass. sez. III, 26.9.2007 n. 38997, Di Somma;
conf. Cass. sez. IV, 5.3.2008 n. 15210, Romano; Cass. sez. III, 12.12.2003 n.
3992 del 2004, Russetti). Fattispecie: manufatto abusivo ubicato in zona
vincolata, non suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 32, comma 27 lett.
d), del D.L. n. 269/2003, convertito in L. n. 326/2003. (dichiara inammissibile
il ricorso avverso ordinanza in data 23.3.2010 del G.I.P. del Tribunale di
Latina) Pres. Petti, Est. Lombardi, Ric. Romano.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 29/11/2010 (Cc. 10/11/2010), Sentenza n.
42189
DIRITTO URBANISTICO - Reati edilizi - Natura pertinenziale di un’opera -
Presupposti. La natura pertinenziale deve essere esclusa quando si configura
una funzione autonomia dell’edificio o si presenta tale alla luce della
destinazione e delle caratteristiche costruttive. (Dichiara inammissibile i
ricorsi avverso sentenza emessa il 19/2/2008 dalla Corte di Appello di Napoli)
Pres. Lombardi, Est. Marini ric. Co. Gi. ed altra.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 29/11/2010, Sentenza n. 42168
DIRITTO URBANISTICO - Testo Unico Edilizia D.P.R. n.380/2001 e art. 20, L.
n.47/1985 - Continuità normativa - Violazione del principio di irretroattività
della norma penale - Esclusione. La disposizione contenuta nel Testo Unico
introdotto con il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
riproduce integralmente la disposizione contenuta nella Legge 28 febbraio 1985,
n. 47, articolo 20 e le fattispecie in essa contenuta, pertanto, non sussiste
violazione del principio di irretroattività della norma penale. (Dichiara
inammissibile i ricorsi avverso sentenza emessa il 19/2/2008 dalla Corte di
Appello di Napoli) Pres. Lombardi, Est. Marini ric. Co. Gi. ed altra.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 29/11/2010, Sentenza n. 42168
DIRITTO URBANISTICO - Pertinenza urbanistica - Nozione - Ampliamento di un
edificio - Conducibilità alla nozione di pertinenza - Esclusione. La nozione
di "pertinenza urbanistica" ha peculiarità sue proprie, che la distinguono da
quella civilistica: deve trattarsi, invero, di un'opera - che abbia comunque una
propria individualità fisica ed una propria conformazione strutturale e non sia
parte integrante o costitutiva di altro fabbricato - preordinata ad un'oggettiva
esigenza dell'edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita al
servizio dello stesso, sfornita di un autonomo valore di mercato, non valutabile
in termini di cubatura o comunque dotata di un volume minimo tale da non
consentire, in relazione anche alle caratteristiche dell'edificio principale,
una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui
accede. La relazione con la costruzione preesistente deve essere, in ogni caso,
non di integrazione ma "di servizio", allo scopo di renderne più agevole e
funzionale l'uso (carattere di strumentalità funzionale), sicché non può
ricondursi alla nozione in esame l'ampliamento di un edificio che per la
relazione di connessione fisica, costituisce parte di esso quale elemento che
attiene all'essenza dell'immobile e lo completa affinché soddisfi ai bisogni cui
e' destinato (Cass., Sez. 3: 29.5.2007, Rossi; 11.5.2005, Grida; 17.1.2003,
Chiappatone. Nello stesso senso anche C. Stato, Sez. 5, 22.10.2007, n. 5515).
(dichiara inammissibile il ricorso avverso sentenza della Corte di Appello di
Roma n. 4332/2008) Pres. Marzano, Est. Massafra, Ric. D.M.M.N.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 29/11/2010, Sentenza n. 42163
DIRITTO URBANISTICO - Ordinanza di demolizione - Ingiustificata
inottemperanza - Decorrenza del termine - Acquisizione gratuita al patrimonio
disponibile del Comune - Art. 31, D.P.R. n. 380/2001, Testo unico in materia
edilizia (prima art. 7 L. n. 47/1985). L'ingiustificata inottemperanza, nel
termine di legge, all'ordine di demolizione di una costruzione abusiva emesso
dall'autorità comunale comporta l'automatica acquisizione gratuita dell'immobile
al patrimonio disponibile del Comune alla scadenza di detto termine,
indipendentemente dalla notifica all'interessato dell'accertamento formale
dell'inottemperanza che ha solo funzione certificativa dell'avvenuto
trasferimento del diritto di proprietà, (Cass., Sez. 3, 22/01/2010, n. 2912),
poiché la notifica all'interessato dell'accertamento formale dell'inottemperanza
è unicamente il titolo necessario per l'immissione in possesso dell'ente e per
la trascrizione nei registri immobiliari dell'atto di acquisizione (Cass. Sez.
3, 19/01/2009, n. 1819). Pertanto, la sanzione amministrativa del trasferimento
coattivo del bene è volta a consentire all'ente pubblico di provvedere d'ufficio
alla demolizione dell'immobile a spese del responsabile dell'abuso, salvo che si
accerti in concreto un prevalente interesse pubblico alla conservazione
dell'immobile stesso (art. 31, comma 5). Quindi, in caso di inottemperanza
all'ingiunzione di demolizione, il manufatto abusivo non deve essere restituito
al privato responsabile dell'abuso, quand'anche in possesso del bene, ma al
Comune, divenutone proprietario a seguito dell'inutile decorso del termine di
legge previsto dall'art. 31 del D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 380 (Sez. 3,
23/12/2008, n. 48031). (annulla senza rinvio sentenza n. 454/2006 TRIB. SEZ.
DIST. di PALESTRINA, del 27/11/2009)) Pres. Teresi, Est. Rosi, Ric. PM in proc.
Sebastiani.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/11/2010 (Ud. 22/10/2010), Sentenza n.
40924
DIRITTO URBANISTICO - Abusi edilizi - Potere-dovere di repressione e irrogazione
delle misure sanzionatorie - Termini prescrizionali o decadenziali -
Configurabilità - Esclusione. Il potere dovere dell’Amministrazione di
reprimere gli abusi edilizi irrogando le misure sanzionatorie variamente
prescritte dalla legge per le varie tipologie dei medesimi (demolizione con
eventuale acquisizione dell’area di sedime per il caso della realizzazione di un
opus in assenza di permesso di costruire o in totale difformità;
“fiscalizzazione” qualora la demolizione non possa essere eseguita senza
pregiudizio per la parte di edificio conforme; sanzione pecuniaria pari al
valore venale all’aumento di valore arrecato dall’opera eseguita in parziale
difformità dal permesso di costruire per il caso della mera realizzazione in
parziale difformità dal titolo; sanzione pecuniaria non inferiore ad € 500 per
le opere assoggettate a d.i.a. e realizzate in assenza di quest’ultima) non
soggiace a termini prescrizionali o decadenziali. Pres. Bianchi, Est. Graziano -
A.S. (avv. Barosio) c. Comune di Torino (avv. Boursier) -
TAR PIEMONTE, Sez. I - 19 novembre 2010, n. 4164
DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Ordine di demolizione
impartito dal giudice penale - Sospensione o revoca - Presupposti - Fase di
esecuzione - Accertamenti del giudice - Istanza di condono edilizio - Istanza di
sanatoria ambientale L. n.326/2003 - L. n.308/2004. Occorre l'esistenza di
specifici presupposti che consentono al giudice di esecuzione di non dare
attuazione all'ordine di demolizioni impartito con una sentenza ormai
irrevocabile. Tali principi si fondano sulla legalità dell'ordine di demolizione
impartito dal giudice penale sulla base di espresse previsioni di legge che, in
presenza di una accertamento irrevocabile di responsabilità penale (o situazione
equipollente) per reati edilizi, urbanistici e ambientali, obbligano o
autorizzano l'autorità giudiziaria a disporre la rimozione dei manufatti e la
cessazione degli effetti pregiudizievoli per il bene pubblico offeso dal reato.
Sicché, una volta che il giudice abbia accertato che gli abusi sono eseguiti in
area soggetta a vincolo e che non si è in presenza di opere condonabili e una
volta che il giudice abbia ritenuto non attuale la possibilità di prossimo
provvedimento di sanatoria, non sussistono i presupposti perché l'ordine di
demolizione venga sospeso o revocato. (conferma ordinanza in data 20 Ottobre
2009 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata)
Pres. De Maio, Est. Marini, Ric. Marciano.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/11/2010 (Cc. 28/09/2010) Sentenza n.
39768
DIRITTO URBANISTICO - Ordine di demolizione o di riduzione in pristino -
Procedimento di esecuzione e sanatoria - Istanza di condono o di ricorso alla
giurisdizione amministrativa - Effetti. L'ordine di demolizione o di
riduzione in pristino deve intendersi emesso allo stato degli atti, tanto che
anche il giudice dell'esecuzione deve verificare il permanere della
compatibilità degli ordini in questione con atti amministrativi. Inoltre, il
rilascio del permesso in sanatoria non determina automaticamente la revoca
dell'ordine di demolizione o di riduzione in pristino, dovendo il giudice,
comunque, accertare la legittimità sostanziale del titolo sotto il profilo della
sua conformità alla legge ed eventualmente disapplicarlo ove siano insussistenti
i presupposti per la sua emanazione (Cass. pen. sez.3, 30.1.2003, n.144 P-M-c/o
Ciavarella). A maggior ragione, in caso di mera presentazione di un'istanza di
condono o di ricorso alla giurisdizione amministrativa il G.E. deve accertare
che, secondo una ragionevole previsione, l'istanza o il ricorso possano essere
accolti in tempi brevi. (Annulla con rinvio al Tribunale di Napoli l’ordinanza
del 30.1.2009 del Tribunale di Napoli, sez. di Afragola) Pres. De Maio, Est.
Amoresano, Ric. PM in proc. Esposito.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/11/2010 (Cc. 8/09/2010) Sentenza n.
39767
DIRITTO URBANISTICO - Ordine di demolizione - Atto dovuto - Interesse
pubblico - Abuso risalente nel tempo - Affidamento del contravventore -
Configurabilità - Esclusione. Il presupposto dell’ordine di demolizione di
opere abusive è solo la constatata esecuzione delle medesime in totale
difformità o in assenza della concessione edilizia, con la conseguenza che tale
provvedimento, ove ricorrano i predetti requisiti, è atto dovuto ed è
sufficientemente motivato con l’affermazione dell’accertata abusività
dell’opera, essendo in re ipsa l’interesse pubblico alla sua rimozione: l’abuso,
quindi, anche se risalente nel tempo, non giustifica alcun legittimo affidamento
del contravventore a veder conservata una situazione di fatto che il semplice
trascorrere del tempo non può legittimare (fra le ultime, Consiglio Stato, IV,
31 agosto 2010, n. 3955; T.a.r. Campania Napoli, VI, 26 agosto 2010, n. 17238).
Pres. f.f. ed Est. Manca - C.M. e altri (avv. De Prezzo) c. Comune di Erchie (n.c.)
-
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. III - 9 novembre 2010, n. 2631
DIRITTO URBANISTICO - Opere di ristrutturazione su immobili abusivi - Effetto
preclusivo sulla potestà demolitoria - Esclusione. Non possono svolgersi
opere di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria su un manufatto
abusivo e mai oggetto di sanatoria edilizia: tale ulteriore attività costruttiva
non può spiegare alcun effetto preclusivo sulla potestà di reprimere l'opera
abusiva nella sua interezza (Cons. St., sez. V. 29 ottobre 1991 n. 1279). Ne
consegue che non può invocare il regime sanzionatorio più favorevole previsto
per il recupero del patrimonio edilizio esistente legittimamente realizzato,
colui che ha svolto opere edilizie su immobili abusivi, le quali assumono la
stessa qualificazione giuridica dell’immobile abusivamente realizzato. In caso
contrario, infatti, l’abuso minore successivo in sostanza giustificherebbe
l’applicazione di una sanzione minore, addirittura non demolitoria, estinguendo
la potestà sanzionatoria nei confronti dell’abuso maggiore precedente. Pres.
Leo, Est. Di Mario - L.D. (avv. Villata) c. Comune di Segrate (avv. Viviani) -
TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 8 novembre 2010, n. 7206
DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - APPALTI - Esecuzione
dell’appalto - Danni derivati a terzi - Responsabilità del committente - Colpa “in
eligendo” e di omesso controllo - Artt. 2043 e 2049 c.c. - Immobile
dichiarato di interesse storico-artistico - Demolizione non autorizzata -
Fattispecie - Art. 160 D. Lgs. n. 42/2004. La responsabilità del committente
(nella specie il comune di Bitonto) per danni derivati a terzi dall’appalto non
si basa soltanto sull’art. 2049 c.c., secondo cui la particolare autonomia
contrattuale di cui gode l’appaltatore esclude la possibilità di configurare in
genere la esistenza di un rapporto di preposizione che giustificherebbe la
responsabilità del committente stesso (il quale non risponde, quindi,
normalmente, dei danni cagionati a terzi dall’appaltatore), ma si basa, in
talune ipotesi, come appunto quella in esame, sulla clausola generale
dell’art.2043 c.c.; e cioè sulla c.d. colpa “in eligendo”, potendo il
committente essere eccezionalmente corresponsabile in via diretta con
l’appaltatore per i danni derivati a terzi dall’esecuzione dell’appalto.
Fattispecie: totale distruzione di un bene assoggettato a vincolo
storico-artistico. (conferma sentenze riunite del T.a.r. Puglia - Bari: Sezione
III nn. 00155/2005 e 01148/2007) Pres. Ruoppolo - Est. Cafini - Comune di
Bitonto (avv. Valla) c. Ministero per i beni e le attività' culturali
(Avvocatura generale dello Stato) ed altri.
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 28/10/2010, Sentenza n. 7635
DIRITTO URBANISTICO - Condono degli abusi edilizi - Formazione del silenzio
assenso - Presupposti - Mero decorso del termine - Insufficienza. Il termine
legale per la formazione del silenzio-assenso in materia di condono degli abusi
edilizi presuppone che la domanda sia stata corredata dalla prescritta
documentazione, non sia infedele, sia stata interamente pagata l'oblazione e,
altresì e soprattutto, che l'opera sia stata ultimata nel termine di legge e non
sia in contrasto con i vincoli di inedificabilità di cui all'art. 33, l. 28
febbraio 1985, n. 47 (Consiglio Stato , sez. IV, 22 luglio 2010 , n. 4823;
Consiglio Stato , sez. IV, 30 giugno 2010 , n. 4174 ). Il semplice decorso del
termine per provvedere costituisce, pertanto, solo uno degli elementi necessari,
ma di per se non sufficiente, per il perfezionamento della fattispecie (T.A.R.
Puglia Lecce, sez. III, 03 marzo 2010 , n. 676). Pres. Romano, Est. Pisano -
C.D.M. (avv. Sarno) c. Comune di Portici (avv. Coppola) -
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. III - 25 ottobre 2010, n. 21436
DIRITTO URBANISTICO - Sequestro probatorio - Durata e motivazione del
provvedimento. La durata del sequestro probatorio deve essere "limitata al
tempo strettamente necessario per l'espletamento dell'accertamento in vista del
quale è stato disposto, trattandosi di misura coercitiva reale che incide sia
sul diritto di proprietà che sulla libertà di iniziativa economica" (Cass. pen.
sez.3 del 13.6.2007 n.32277). Pertanto, è sufficiente l'indicazione, a sostegno
del provvedimento di convalida del sequestro, della necessità di mantenere
inalterato lo stato dei luoghi in vista di eventuali ulteriori verifiche di
natura tecnica. Né rileva la mancanza di specifica indicazione della natura di
tali verifiche e dei tempi di loro effettuazione, dovendosi riconoscere al P.M.
medesimo la possibilità di valutare e scegliere lo strumento di indagine più
opportuno. (conferma ordinanza del 15.2.2010 della Corte di Appello di Roma),
Pres. Gentile, Est. Amoresano, Ric. Pulcini.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/10/2010 (Cc. 29/09/2010), Sentenza n.
37841
DIRITTO URBANISTICO - Opere abusive - Ordinanza di rimessione in pristino -
Ottemperanza - Accesso ai luoghi in sequestro - Aggravamento dei reati edilizi e
violazione di sigilli - Preclusione all’accoglimento della istanza avanzata
dagli indagati - Art. 349 c.p.. L'aggravamento dei reati edilizi e la
commissione del delitto ex art. 349 c.p. (violazione di sigilli), possono
essere ritenuti dal giudice di merito preclusivi all'accoglimento dell’istanza
avanzata dagli indagati, di accedere ai beni in sequestro per ottemperare
all'ordinanza di rimessione in pristino. I quali, in fatto, non solo sono
rimasti inerti nel periodo ad essi originariamente concesso per eseguire gli
interventi di rimozione delle opere illegittimamente edificate, ma hanno
dimostrato, di contro, di perseverare nella condotta illecita (mediante posa in
opera di tutti gli infissi esterni alle finestre del piano sottoposto a misura
cautelare reale). (dich. inamm. il ricorso avverso ordinanza resa dal Tribunale
del Riesame di Roma in data 14/10/09) Pres. Teresi, Est. Gazzara, Ric. Conte.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/10/2010 (Cc. 23/09/2010), Sentenza n.
37834
DIRITTO URBANISTICO - Costruzione abusiva - Responsabilità del proprietario,
non formalmente committente dell'opera - Presupposti - Artt.44 e 165, D.P.R.
n.380/01. In materia edilizia può essere attribuita al proprietario, non
formalmente committente dell'opera, la responsabilità per la violazione
dell'art.44 D.P.R. n.380/01, sulla base di valutazioni fattuali, quali
l'accertamento che questi abiti nello stesso territorio comunale ove è stata
eretta la costruzione abusiva, che sia stato individuato sul luogo, che sia
destinatario finale dell'opera, che abbia presentato richieste di provvedimenti
abilitativi anche in sanatoria (Cass. pen. sez.3 n.9536 del 20.1.2004).
L'art.165 consente, infatti, di subordinare la sospensione della pena alla
eliminazione delle conseguenze dannose del reato (tale certamente deve ritenersi
per l'assetto del territorio l'opera abusivamente realizzata). (dich. inamm. il
ricorso avverso sentenza del 18.12.2008 della Corte di Appello di Napoli) Pres.
Gentile, Est. Amoresano, Ric. Nastro ed altro.
CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/10/2010 (Ud. 29/09/2010), Sentenza n. 37829
DIRITTO URBANISTICO - Abusi edilizi - Autorità comunale - Mancato esercizio
dei poteri ripristinatori e repressivi - Proprietario dell’area incisa dagli
abusi - Interesse legittimo. Il proprietario di un’area o di un fabbricato
nella cui sfera giuridica incide dannosamente il mancato esercizio dei poteri
ripristinatori e repressivi relativi ad abusi edilizi da parte dell’autorità
preposta è titolare di un interesse legittimo all’esercizio di detti poteri e
può pretendere, se non vengano adottate le misure richieste, un provvedimento
che ne spieghi esplicitamente le ragioni, con la conseguenza che il silenzio
serbato sulla istanza integra gli estremi del silenzio rifiuto, sindacabile in
sede giurisdizionale quanto al mancato adempimento dell’obbligo di provvedere
espressamente (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 4 giugno 2004, n. 3485; 31
maggio 2007, n.2857; 7 luglio 2008, n. 3384). Pres. Amodio, Est. Buonauro - T.C.
(avv. Centore) c. Comune di Marcianise (avv. Agliata) -
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VIII - 8 ottobre 2010, n. 18124
DIRITTO URBANISTICO - Reati urbanistici - Titolo edilizio illegittimo -
Assenza di permesso di costruire - Configurabilità del reato - Sfera riservata
alla Pubblica Amministrazione - Sindacato del giudice penale - Artt. 44, lett.
b); 94 e 95 del T.U. n. 380/2001. In materia di reati urbanistici, può
configurarsi, anche in presenza di un titolo edilizio illegittimo il reato di
esecuzione di lavori edilizi in assenza di permesso di costruire. Sicché, la non
conformità dell'atto amministrativo alla normativa che ne regola l'emanazione,
alle disposizioni legislative statali e regionali in materia
urbanistico-edilizia ed alle previsioni degli strumenti urbanistici, può essere
rilevata se l'atto medesimo sia illecito, cioè frutto di attività criminosa, ed
a prescindere da eventuali collusioni dolose del soggetto privato interessato
con organi dell'amministrazione. Infine, il sindacato del giudice penale è
possibile tanto nelle ipotesi in cui l'emanazione dell'atto sia espressamente
vietata in mancanza delle condizioni previste dalla legge quanto in quelle di
mancato rispetto delle norme che regolano l'esercizio del potere. Quindi, anche
nell'accertamento dei profili di illegittimità sostanziale di un titolo
abilitativo edilizio, il giudice penale, procede ad una identificazione in
concreto della fattispecie sanzionata e non incide, con indebita ingerenza,
sulla sfera riservata alla Pubblica Amministrazione, poiché esercita un potere
che trova fondamento e giustificazione nella stessa previsione normativa
incriminatrice. (conferma Tribunale di Teramo, ordinanza del 2.7.2009) Pres.
Altieri, Est. Fiale, Ric. Di Domenico ed altri.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 30/09/2010 (Cc. 14.7.2010), Sentenza n.
35391
DIRITTO URBANISTICO - PRG - Norme Tecniche di attuazione (NTA) - Regolamento
edilizio e urbanistico (REU) - Prevalenza sulle disposizioni legislative -
Esclusione. Il secondo comma sia dell'art. 3 del T.U. n. 380/2001 sia
dell'art. 3 della legge regionale n. 1/2004 sanciscono testualmente che le
definizioni legislative "prevalgono sulle disposizioni degli strumenti
urbanistici generali e dei regolamenti edilizi". (conferma ordinanza n. 29/2009
TRIB. LIBERTà di TERNI, del 27/07/2009) Pres. Altieri, Est. Fiale, Ric.
Ravanelli.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 30/09/2010 (Cc. 14/07/2010),
Sentenza n. 35390
DIRITTO URBANISTICO - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia - Compenza
- Dirigente o responsabile del pertinente ufficio comunale - Verbale degli
agenti di Polizia Municipale - Ordine di sospensione dei lavori - Incompetenza.
L'art. 27, d.P.R. n. 380 del 2001, in coerenza con la distinzione tra la
funzione di indirizzo politico e la funzione gestionale posta dal t.u. in
materia di enti locali, attribuisce chiaramente la competenza in materia di
vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia al dirigente o al responsabile del
pertinente ufficio comunale, trattandosi di un tipico potere gestionale che
trova la propria fonte direttamente dalla legge. Nell’ambito dell’esplicazione
di tale attività, rientra, dunque, l'ordine di sospensione dei lavori basato sul
rapporto, munito di fede privilegiata, degli agenti della Polizia Municipale. A
quest’ultimi compete l’obbligo di dare immediata comunicazione della violazione
urbanistico-edilizia riscontrata ai vari organi interessati, tra cui il
dirigente dell’ ufficio tecnico, unico legittimato a disporre gli atti
conseguenti di competenza dell’Amministrazione comunale. Il suddetto verbale
costituisce, dunque, un atto interno ed intermedio del procedimento edilizio
sanzionatorio, dotato di carattere meramente ricognitivo e non può essere dotato
di efficacia immediatamente lesiva (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 22 dicembre 2005,
n. 14374) (Nella specie, il verbale degli agenti di Polizia Municipale
conteneva, illegittimamente, l’ordine di sospensione immediata di lavori.) Pres.
Cavallari, Est.Caprini -C. s.r.l. (avv.ti Valenti e Frisulli) c. Comune di Lecce
(avv.ti Ciulla e De Salvo) -
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. III - 28 settembre 2010, n. 2025
DIRITTO URBANISTICO - Sequestro (probatorio o preventivo) - Durata e funzione
- Art. 7, u.c., L. n 47/1985 - Art. 44, lett. b), T.U.E. n. 380/2001. In
materia edilizia, soltanto dopo la pronunzia definitiva di condanna (alla quale
è senz'altro assimilabile il decreto penale non più opponibile), qualora non sia
stata disposta la confisca e non vi sia stata conversione in sequestro
conservativo, le cose sequestrate devono essere restituite a colui che prova di
averne diritto ed il sequestro (probatorio o preventivo) di una costruzione
abusiva non può essere mantenuto a garanzia né dei provvedimenti sanzionatori
della Pubblica Amministrazione né della demolizione ordinata ai sensi dell'art.
7, ultimo comma, della legge n. 47/1985 (Cass., Sez. III: 14.12.2007, n. 6462,
Oriente; 29.11.2000, n. 12288, Cimaglia; 29.3.1999, n. 699, Parigi ed altro;
21.3.1997, n. 476, Di Bari; 11.3.1997, n. 711, Lieto). (conferma ordinanza n.
2355/2009 TRIB. LIBERTà di NAPOLI, del 18/01/2010), Pres. De Maio, Est. Fiale,
Ric. Iorio.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/09/2010 (Cc. 17.6.2010), Sentenza n.
34888
DIRITTO URBANISTICO - Reati urbanistici - Demolizione - Procedimento di
esecuzione - Valutazione della economicità della procedura - Poteri del P.M. -
T.U. n. 380/2001 - Art. 655, c. 1° c.p.p.. La valutazione dell’economicità
della procedura, nel procedimento di esecuzione ed eventuali doglianze in ordine
al costo della demolizione possono essere fatte valere con l’opposizione al
decreto con cui il PM liquida e colloca a carico del condannato le relative
spese (spese che ben potrebbero essere dimensionate attraverso l’ottemperanza
spontanea all’ordine demolitorio). Inoltre, il P.M. può chiedere la
collaborazione degli uffici regionali (come del Genio Militare) nella cura dei
compiti affidatigli dall’art. 655, 1° comma, c.p.p.. Pres. De Maio, Est. Fiale,
Ric. Boccanfuso ed altro.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/09/2010 (Cc. 17.6.2010), Sentenza n.
34629
DIRITTO URBANISTICO - Costruzione abusiva - Responsabilità del proprietario.
In tema di reati edilizi, la responsabilità del proprietario per la
realizzazione di costruzione abusiva può essere ricostruita sulla base di indizi
e presunzioni gravi, precisi e concordanti, desumibili dalla disponibilità
giuridica e di fatto del suolo e da altri elementi, quali ad esempio la
presentazione della domanda di condono. (Cass. n.3576/2007). (dich. inamm. il
ricorso avverso sentenza della Corte d'appello di Roma del 30/10/2008) Pres. De
Maio, Est. Petti, Ric. Giovannetti.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/09/2010 (Ud. 23.6.2010), Sentenza n.
34609
DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva e confisca - Elemento psicologico
- Mancanza - Partecipazione colpevole - Estinzione del reato per prescrizione -
Effetti sulla confisca - Art.44, 2°c. T.U.E. n. 380/2001 (ex art.19 L.
n.47/1985). In tema di lottizzazione, la confisca può essere applicata anche
al di fuori dei casi di condanna, tuttavia, è necessario che sia stata accertata
l’esistenza della lottizzazione nei suoi elementi costitutivi (oggettivo e
soggettivo). Inoltre, la confisca può essere disposta nei confronti del soggetto
proprietario della res non, necessariamente condannato, accertata la sussistenza
del reato di lottizzazione abusiva in tutti i suoi elementi (soggettivo ed
oggettivo) anche se per una causa diversa, quale è, ad esempio, l'intervenuto
decorso della prescrizione, non si pervenga alla condanna del suo autore ed alla
inflizione della pena. (Cass. pen. sez.3, 30.4.2009, n.21188 ric. Casasanta ed
altri). Nell'ipotesi di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione,
il giudice, per disporre legittimamente la confisca, deve svolgere tutti gli
accertamenti necessari per la configurazione sia della oggettiva esistenza di
una illecita vicenda lottizzatoria sia di una partecipazione, quanto meno
colpevole, (anche sotto gli aspetti dell'imprudenza, della negligenza e del
difetto di vigilanza) alla stessa dei soggetti nei confronti dei quali la
sanzione venga adottata, e di ciò deve dare atto con motivazione adeguata.
Sicché, l'assoluzione per la ritenuta insussistenza dell'elemento psicologico,
preclude quindi l'applicabilità della confisca, con conseguente restituzione
all'avente diritto di tutte le opere confiscate. (riforma sentenza del 4.2.2008
del Tribunale di Bari) Pres. Onorato, Est. Amoresano, Ric. Rafaschieri ed altro.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 20/09/2010 (Ud. 21.4.2010), Sentenza n.
33897
DIRITTO URBANISTICO - Mutamento di destinazione d’uso e lottizzazione -
Trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio - Prova della
lottizzazione - Art. 30, D.P.R. n. 380/01. In linea generale non sussiste
alcun automatismo o identificazione concettuale tra mutamento di destinazione
d’uso e prova della lottizzazione abusiva. Tuttavia, muovendo dal contenuto
dell’art. 30, del D.P.R. n. 380/01, il mutamento di destinazione d’uso, può
astrattamente concorrere in talune ipotesi a determinare una trasformazione
urbanistica ed edilizia dei terreni, costituendo automatica identificazione tra
mutamento di destinazione d’uso e lottizzazione. Pertanto, quando l’attività
edilizia contrastante con la destinazione risulti anche avulsa da un quadro
concessorio si registra una seconda e distinta illegittimità amministrativa, la
quale si affianca a quella rappresentata dalla lottizzazione materiale abusiva
(Cons. di Stato, sez. V, n.301/1996). (conferma sentenza del T.A.R. LAZIO -
ROMA, Sez. I QUA n. 10541/2008) Pres. Maruotti - Est. Potenza - Gestim Srl (avv.
Clarizia) c. Comune di Castelnuovo di Porto (avv. Fiore).
CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 15/09/2010, Sentenza n. 6870
DIRITTO URBANISTICO - Opere abusive - Ordine di demolizione impartito con la
sentenza di condanna o di patteggiamento - Revoca e sospensione - Giudice
dell'esecuzione. Il giudice dell'esecuzione deve revocare l'ordine di
demolizione impartito con la sentenza di condanna o di patteggiamento soltanto
quando siano già sopravvenuti atti amministrativi del tutto incompatibili con
esso e può altresì sospendere tale ordine quando sia concretamente prevedibile e
probabile l'emissione, entro breve tempo, di atti amministrativi incompatibili,
in quanto non è possibile rinviare a tempo indeterminato la tutela degli
interessi urbanistici che l'ordine di demolizione mira a reintegrare. (conferma,
ordinanza n. 18/2005 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 24/06/2009) Pres. Lupo, Est.
Fiale, Ric. Terminiello ed altro.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/09/2010 (Cc. 28/04/2010), Sentenza n.
32954
DIRITTO URBANISTICO - Demolizione delle opere abusive - Omissione dell’ordine
- Rimedi e competenza - Art. 130 c.p.p.. In caso di condanna per reato
urbanistico che ometta di ordinare la demolizione delle opere abusive, o di
condanna per reato paesaggistico che ometta di ordinare la rimessione in
pristino dello stato dei luoghi, trattandosi di sanzioni amministrative
accessorie a contenuto predeterminato, é possibile rimediare alla omissione
attraverso la procedura di correzione dell'errore materiale ex art. 130 c.p.p..
Competente al riguardo é il giudice che ha emesso la sentenza di condanna,
nonché il giudice della impugnazione, quando questa non sia inammissibile, ma
non il giudice della esecuzione, che non ha una competenza specifica in materia.
(Cass., sez. III, 6.3.2009, n. 10067, P.G. in proc. Guadagno e 30.1.2008, n.
4751, Gabrielli e altro). (conferma ordinanza n. 38/2009 TRIBUNALE di TERAMO,
del 15/05/2009) Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. PM in proc. Poeta.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/09/2010 (Cc. 28/04/2010), Sentenza n.
32953
DIRITTO URBANISTICO - Pertinenze - Regime agevolato - Contrasto con gli
strumenti urbanistici - Esclusione. Il regime agevolato delle pertinenze,
non può trovare applicazione in caso di contrasto con gli strumenti urbanistici.
(riforma sentenza n. 355/2006 Tribunale di Tivoli Sez. Dist. di Palestrina, del
21/04/2009) Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. PM in proc. Tocchi ed altri.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/09/2010 (Ud. 28/04/2010), Sentenza n.
32939
DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva - Elementi costitutivi (oggettivo
e soggettivo) - Confisca applicata al di fuori dei casi di condanna - Riscontro
di profili di colpa - Necessità - Art. 44, 2°c. T.U.E. n.380/2001 (e prima
dall'art.19 L. n.47/1985). Non c'è dubbio che la confisca, in caso di
lottizzazione, possa essere applicata anche al di fuori dei casi di condanna: è
necessario però che sia stata accertata la esistenza della lottizzazione nei
suoi elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo). Va affermato, pertanto, il
principio di diritto (Cass. Sez. III, 29.4.2009, Quarta ed altri, 2.102008
n.37472, Belloi ed altri) secondo il quale "per disporre la confisca prevista
dall' art.44, 2° comma del T.U. n.380/2001 (e precedentemente dall'art.19 della
legge n.47/1985), il soggetto proprietario della res non deve essere
necessariamente condannato, in quanto detta sanzione ben può essere disposta
allorquando sia stata comunque accertata la sussistenza del reato di
lottizzazione abusiva in tutti i suoi elementi (soggettivo ed oggettivo) anche
se per una causa diversa, quale è, ad esempio, l'intervenuto decorso della
prescrizione, non si pervenga alla condanna del suo autore ed alla inflizione
della pena" (cfr. Cass. pen. sez.3 n.21188 del 30.4.2009- Casasanta ed altri).
Ulteriore condizione, che si riconnette alle recenti decisioni della Corte di
Strasburgo, investe l'elemento soggettivo del reato ed è quella del necessario
riscontro quanto meno di profili di colpa (anche sotto gli aspetti
dell'imprudenza, della negligenza e del difetto di vigilanza) nella condotta dei
soggetti sul cui patrimonio la misura viene ad incidere. Pertanto, nell'ipotesi
di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, il giudice, per
disporre legittimamente la confisca, deve svolgere tutti gli accertamenti
necessari per la configurazione sia della oggettiva esistenza di una illecita
vicenda lottizzatoria sia di una partecipazione, quanto meno colpevole, alla
stessa dei soggetti nei confronti dei quali la sanzione venga adottata, e di ciò
deve dare atto con motivazione adeguata. Nella specie, infine, a nulla rileva la
rinuncia alla prescrizione (come già evidenziato dalla Corte di Appello),
essendo questa intervenuta quando non era ancora maturata la prescrizione
medesima (Cass. sez.2 n.3900 del 14.11.2003; Cass. 5ez.2 n.527 del 15.11.2005;
Cass. sez.1 n.18391 del 13.3.2007). (Annulla senza rinvio per prescrizione del
reato - Conferma confisca - sentenza del 17.9.2007, Corte di Appello di Roma che
confermava sentenza del Tribunale di Latina del 17.3.2004) Pres. Lupo, Est.
Amoresano, Ric. Amoroso ed altri.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 01/09/2010 (Ud. 08/06/2010), Sentenza n.
32539
DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Efficacia estintiva della
sanatoria - Valutazione postuma di compatibilità paesaggistica - C.d. interventi
minori - Fattispecie - Artt.181 c. 1 ter sub a) e 167, D.L.vo n. 42/2004 -
Art.44 c.1 lett. c TU n. 380/2001 - Art. unico, c.36, L. n. 308/2004.
L’efficacia estintiva della sanatoria è limitata ai reati contravvenzionali
previsti dalle norme urbanistiche vigenti e non si estende ad altri reati
correlati alla tutela di interessi diversi quali quelli previsti dalla normativa
sulle opere in cemento armato, sulle costruzioni in zone sismiche oppure di
tutela delle aree di interesse ambientale. Per questi ultimi reati, la L. n.
308/2004 (art. unico, c.36) ha novellato l'art.181 D. L.vo n. 42/2004 ed
introdotto la possibilità di una valutazione postuma di compatibilità
paesaggistica di alcuni interventi minori all'esito della quale (pur rimanendo
ferme le misure amministrative ripristinatorie e pecuniarie di cui all'art.167
D.L.vo n. 42/2004) non si applicano le sanzioni penali. Nella specie, l'imputato
non ha fatto ricorso a tale procedure né poteva utilmente farlo poiché risultano
realizzate nuove volumetrie e questa circostanza rende inapplicabile la speciale
causa estintiva del reato come precisato dall'art.181 c. 1 ter sub a D.L.vo n.
42/2004. (riforma sentenza n. 575/2008 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI, del
22/12/2009) Pres. Lupo - Est. Squassoni - Ric. Marongiu.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 01/09/2010 (Ud. 1/07/2010), Sentenza n.
32547
DIRITTO URBANISTICO - Permesso in sanatoria - Presupposti per rilascio -
Verifiche e obblighi del giudice penale - Art. 36, d.P.R. 380/01. Nel
valutare il permesso in sanatoria, ex art. 36, d.P.R. 380/01, il giudice non può
semplicisticamente prendere atto della esistenza di tale titolo abilitativo
affermando, in maniera apodittica, la conformità delle opere agli strumenti
urbanistici, omettendo ogni valutazione in merito alla sussistenza dei
presupposti per il legittimo rilascio del permesso, nonostante le opere fossero
state riconosciute non sanabili. (annulla con rinvio alla Corte di Appello di
Roma, la sentenza resa dal Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Palestrina,
in data 22/11/09) Pres. Lupo, Est. Gazzara, Ric. PM in proc. Guinetti.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 01/09/2010 (Ud. 08/06/2010), Sentenza n.
32543
DIRITTO URBANISTICO - Ingiunzione di demolizione immobile - Lesione di interesse
legittimo - Risarcimento del danno a carico della P.A. - Presupposti - Art. 2043
codice civile. Il risarcimento del danno derivante da lesione di interesse
legittimo, a carico della P.A. non costituisce un semplice effetto automatico
dell’annullamento giurisdizionale del provvedimento impugnato, richiedendo esso
la verifica positiva di specifici requisiti, quali l’accertamento
dell’imputabilità dell’evento dannoso alla responsabilità dell’amministrazione,
l’esistenza di un danno patrimoniale ingiusto, il nesso causale tra l’illecito
compiuto e il danno subito, l’esistenza di una condotta della P.A.
caratterizzata dalla colpa (Cons. Stato Sez. V 12/12/2009 n.7800; idem, Sez VI
n.4689/2008). (sentenza del T.A.R. PUGLIA - Sez. staccata di LECCE, Sezione III
n. 05034/2005) Pres. Giaccardi - Est. Migliozzi - Pace (avv. Acquaviva) c.
Comune di Taranto (avv. Fischetti).
CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 3/08/2010, Sentenza n. 5160
DIRITTO URBANISTICO - Concessione in sanatoria c.d. straordinaria (o condono) -
Specialità del procedimento - Verifiche, presupposti e condizioni - Parere della
Commissione edilizia - Non obbligatorio - Fondamento. La specialità del
procedimento di condono edilizio rispetto all'ordinario procedimento di rilascio
della concessione ad edificare e l'assenza di una specifica previsione in ordine
alla sua necessità rendono, per il rilascio della concessione in sanatoria c.d.
straordinaria (o condono), il parere della Commissione edilizia non
obbligatorio, ma, tutt’al più, facoltativo, al fine di acquisire eventuali
informazioni e valutazioni con riguardo a particolari e sporadici casi incerti e
complessi, in assenza dei quali il rilascio della concessione in sanatoria è
subordinato alla semplice verifica dei (pur numerosi) presupposti e condizioni
espressamente e chiaramente fissati dal Legislatore (Cons. St., sez. IV,
12/02/2010 , n. 772 ; CdS sez. IV, 15/05/2009 , n. 3010 ; CdS, sez. VI,
27/06/2008, n. 3282; CdS sez. V, 4/10/2007, n. 5153). Nella specie non
sussistevano quelle condizioni di complessità e difficoltà accertativa o
valutativa e, dunque, non v’erano spazi per poter invocare utilmente
l’intervento dell’organo consultivo collegiale. (conferma, sentenza del T.A.R.
VENETO - VENEZIA, Sez. I n. 01163/2004) Pres. Giaccardi - Est. Pozzi - Busso
(avv.ti Verino e Zambelli) c. Comune di Venezia (avv.ti Gidoni, Morino e
Paoletti).
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 03/08/2010, Sentenza n. 5156
DIRITTO URBANISTICO - Reati edilizi - Sequestro preventivo - Esigenza
cautelare - Aggravamento del carico urbanistico - Presupposti in genere. In
tema di reati edilizi, ai fini dell'adozione del provvedimento di sequestro
preventivo di un immobile già ultimato ed occupato, l'esigenza cautelare di
evitare l'aggravamento del carico urbanistico è incompatibile con
l'autorizzazione all'uso dell'immobile stesso. In particolare, se con il
sequestro preventivo si vuole evitare l'aggravamento del carico urbanistico, non
si può poi consentire, sia pure per ragioni umanitarie, l'utilizzazione del
bene, giacché siffatta utilizzazione neutralizza quella posta a base del
sequestro. In tali circostanze o si evita l'utilizzazione dell'immobile per non
aggravare il carico urbanistico o, se si ritiene necessario imporre il vincolo,
si deve giustificare il sequestro in base ad altre esigenze cautelari, attuali e
concrete, diverse dall'aggravamento del carico urbanistico, (Cass., sez. III,
del 4/12/2008 - 13/01/2009, n. 825). (conferma, ordinanza del 11.12.2009 del
tribunale di Roma) Pres. De Maio, Est. Amoroso, Ric. PM in proc. Toti ed altri.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/07/2010 (Cc. 05/05/2010), Sentenza n.
29617
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - DIRITTO URBANISTICO - BOSCO - Costruzione
abusiva in area boscata - Richiesta di rilascio di concessione sanatoria -
Nulla-osta dell’organismo preposto alla tutela del vincolo - Necessità -
Demolizione del manufatto e ripristino dello stato dei luoghi. In materia
edilizia, una costruzione che insiste in area inclusa in zona di PRG
classificata a bosco è sottoposta a vincolo di tutela ambientale e per ciò
stesso, ogni richiesta di rilascio di concessione sanatoria deve necessariamente
conseguire il nulla-osta dell’organismo preposto alla tutela del vincolo, (che
nella specie, per quanto attiene alla Provincia di Trento, è da identificare
nella Commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale (CTP)
rivelandosi, l’acquisizione del relativo parere, una fase procedimentale del
tutto insostituibile) (Cons Stato Sez. VI 3/5/2007 n.1944). Pertanto, il
carattere abusivo delle opere, la non compatibilità ambientale delle stesse
costituisce legittima giustificazione delle determinazioni di rigetto della
chiesta sanatoria e di irrogazione della sanzione della completa demolizione del
manufatto e ripristino dello stato dei luoghi. (conferma sentenza del T.R.G.A. -
DELLA PROVINCIA DI TRENTO n. 00170/2002) - Pres. Trotta - Rel. Migliozzi -
Nardelli (avv.ti Devigili e Romanelli) c. Provincia Autonoma di Trento (avv.ti
Iemma, Pedrazzoli, Stella Richter).
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 16/07/2010, Sentenza n. 4591
DIRITTO URBANISTICO - Nozione di opera precaria - Valutazione della
precarietà - Indagine di fatto rimessa al giudice del merito. In materia
edilizia, un'opera si può considerare precaria e quindi realizzabile senza la
necessità del permesso di costruire allorché, a prescindere dai materiali
impiegati o dalla più o meno agevole amovibilità, sia oggettivamente destinata
ad un uso precario (Cass. n.22054/2009). La valutazione della precarietà
dell'opera costituisce tipica indagine di fatto rimessa al giudice del merito la
cui motivazione si sottrae al sindacato di legittimità se priva di vizi logici.
(conferma sentenza del 22/04/2009 Corte d’appello di Genova) Pres. Lupo, Est.
Petti, Ric. Del Freo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 14/07/2010, (Ud.
8/06/2010) Sentenza n. 27258
DIRITTO URBANISTICO - Opere abusive - Ordine di demolizione - Impartito dal
giudice - Atto dovuto - Impartito dalla P.A. - Rapporto - Differenza - Principi
di tutela del territorio - Art. 44, lett. c), d.P.R. n. 380/01 - Art. 31, c.9,
d.P.R. n.380/01 - D. Lgs.n.301/2002. L'ordine di demolizione colpisce il
manufatto illecitamente realizzato, ai sensi dell'art. 31, penultimo comma,
d.P.R. 380/01, attribuisce al giudice penale che pronunzi condanna per la
esecuzione di opere edilizie in assenza di titolo abilitativo, ovvero in totale
difformità o con variazioni essenziali rispetto al permesso rilasciato, il
potere di ordinare la demolizione delle opere stesse, se ancora non sia stata
altrimenti eseguita. L'ordine de quo costituisce atto dovuto e non si pone in
rapporto alternativo con l'ordine di demolizione eventualmente già impartito
dalla P.A. (Cass. 11/5/05, Morelli; Cass. 29/9/05, Gambino ) e va qualificato
come sanzione amministrativa e non come pena accessoria e colpisce il l'opera
abusivamente realizzata, in quanto tale, non rilevando l'appartenenza di essa al
soggetto contro il quale si procede o a terzi estranei al processo. (conferma
sentenza Corte di Appello di Lecce del 24/9/09) Pres. Lupo, Est. Gazzara, Ric.
Marchello.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 06/07/2010 (Ud. 8/06/2010), Sentenza n.
25631
DIRITTO URBANISTICO - Accertamento di conformità ex artt- 36 e 37 d.P.R. n.
380/2001 - Opere “formalmente” abusive - Doppia conformità - Opere realizzate in
difformità alle norme urbanistiche - Diverso regime - Sanzione ex art. 27 d.P.R.
n. 380/2001. L'accertamento di conformità previsto dagli artt. 36 (per le
opere eseguite in assenza di permesso di costruire) e 37 comma 4 (per le opere
eseguite in assenza di D.I.A.) del D.P.R. n. 380 del 2001 è diretto a sanare - a
regime - le opere solo “formalmente” abusive, in quanto eseguite senza titolo
edilizio (rispettivamente, permesso di costruire o D.I.A.), ma conformi nella
sostanza alla disciplina urbanistica applicabile per l'area su cui sorgono,
vigente sia al momento della loro realizzazione che al momento della
presentazione dell'istanza di sanatoria (c.d. doppia conformità). Non è invece
applicabile nei riguardi delle opere che siano state eseguite non solo senza
titolo, ma anche in difformità dalle norme urbanistiche: in tal caso, infatti,
scatta il diverso regime sanzionatorio di cui all'art. 27 comma 2 del D.P.R. n.
380 del 2001 (demolizione e ripristino dello stato dei luoghi), che, ampliando
l'ambito di applicazione del precedente articolo 4, comma 2 della legge n.
47/1985, concerne, per sua stessa previsione, non soltanto le ipotesi di opere
eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, ma
anche tutte le altre ipotesi di violazione della normativa urbanistica
sostanziale (T.A.R. Campania, IV, 4.2.2010, n. 566; id., 21.3.2008, n. 1460).
Pres. Balba, Est. Vitali - D.N. e altri (avv.ti Gerbi e Bilanci) c. Comune di
Sestri Levante e altro (n.c.) -
TAR LIGURIA, Sez. I - 5 luglio 2010, n. 5570
DIRITTO URBANISTICO - Opera abusivamente realizzata - Permesso di costruire
in sanatoria ex art. 36 DPR n. 380/01 - Compiti del giudice penale - Art. 101
Cost. - Cd."doppia conformità". La disciplina contenuta nell’art. 36 DPR
n.380/2001 prevede, espressamente, che il responsabile dell'abuso o il
proprietario possano ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti
conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della
realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda
(cd."doppia conformità"). In tali casi, il giudice penale, nel valutare la
sussistenza o meno della liceità di un intervento edilizio, deve verificarne la
conformità a tutti i parametri di legalità fissati dalla legge, dai regolamenti
edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione edificatoria. Il
giudice, quindi, non deve limitarsi a verificare l'esistenza ontologica del
provvedimento amministrativo autorizzatorio, ma deve verificare l'integrazione o
meno della fattispecie penale "in vista dell'interesse sostanziale che tale
fattispecie assume a tutela" (nella specie tutela del territorio), (Cass. sez.
unite 21.12.1993, ric. Borgia). E' la stessa descrizione normativa del reato che
impone al giudice un riscontro diretto di tutti gli elementi che concorrono a
determinare la condotta criminosa, ivi compreso l'atto amministrativo (Cass. pen.
sez.3 21.1.1997- Volpe ed altri). Non sarebbe infatti soggetto soltanto alla
legge (art. 101 Cost.) un giudice penale che arrestasse il proprio esame
all'aspetto esistenziale e formale di un atto sostanzialmente contrastante con i
presupposti legali (Cass. pen. sez.3 2.5.1996 n.4421-Oberto ed altri). Tutti
tali principi sono stati ribaditi da Cass. sez.3 n.11716 del 29.1.2001. (annulla
sentenza del 27.10.2009 del Tribunale di Tivoli, sez. dist. di Palestrina e
rinvia alla Corte di Appello di Roma) Pres. Lupo, Est. Amoresano, Ric. PM in
proc. Agosta.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 05/07/2010 (Ud. 08/06/2010), Sentenza n.
25387
DIRITTO URBANISTICO - Sanatoria - Richiesta di accertamento di conformità -
Decorrenza dei 60 gg. - Silenzio rifiuto - Presentazione di ricorso
giurisdizionale - Irrilevanza - Artt. 64, 65, 71, 72, 44, lett. b) e 45, 1° c.
D.P.R. n. 380/2001 - Art. 36 del T.U.E. (già art. 13 della L. n. 47/1985).
Se non interviene pronuncia entro i 60 giorni successivi alla presentazione
della richiesta di accertamento di conformità in sanatoria, ex art. 36 del T.U.
n. 380/2001, la richiesta deve intendersi “rifiutata”. Inoltre, deve ritenersi
irrilevante la presentazione di ricorso giurisdizionale. (conferma sentenza n.
3709/2008 CORTE APPELLO di PALERMO, del 06/10/2009 che confermava la sentenza
1.7.2008 del Tribunale monocratico di Termini Imerese) Pres. De Maio, Est.
Fiale, Ric. Chiarello.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/06/2010 (Ud. 24/03/2010), Sentenza n.
24245
DIRITTO URBANISTICO - Titolo abilitativo con clausole o condizioni
derogatorie - Art. 44, lett.b), D.P.R. n. 380/2001 - Configurabilità -
Fattispecie: Regolamento comunale contenente nozione illegittima di “opera
precaria”. In materia edilizia, il Comune non può, mediante l'inserimento
nel titolo abilitativo di clausole o condizioni, permettere la realizzazione di
opere, in contrasto con la pianificazione, che siano in grado di alterare in
modo permanente l'assetto urbanistico (Cass., sez. III, 16.4.2008, Rao e C.
Stato, sez. V, 20.3.2000, n, 1507). Sicché, l’Ente non può introdurre, neanche,
attraverso un Regolamento comunale, una nozione illegittima di "opera precaria”
(Cass., Sez. III, 20-3-2008, n. 12428, Fioretti). (conferma sentenza n.
3086/2008 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 22/05/2009 che confermava sentenza del
13.3.2008 Tribunale monocratico di Grosseto) Pres. De Maio, Est. Fiale, Ric.
Verrengia ed altro.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/06/2010 (Ud. 24/03/2010), Sentenza n.
24242
DIRITTO URBANISTICO - Opere edilizie - Responsabilità autonoma del
committente e responsabilità dell’imprenditore incaricato a munirsi dei
necessari titoli. Il committente di opere edilizie ha l'obbligo personale di
munirsi dei necessari titoli abilitativi e delle connesse autorizzazioni, sicché
l'averne affidato l'esecuzione ad un imprenditore o ad un artigiano
specializzato non esclude la responsabilità autonoma del committente. (conferma
sentenza n. 3863/2008 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 16/04/2009) Pres. De Maio,
Est. Fiale, Ric. Mieli ed altro.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/06/2010 (Ud. 24/03/2010), Sentenza n.
24241
DIRITTO URBANISTICO - Ingiunzione di demolizione - Descrizione delle opere
abusivamente realizzate - Sufficienza - Indicazioni ulteriori - Descrizione
delle superfici occupate e dell’area di sedime da confiscare in caso di mancata
esecuzione - Necessità - Esclusione. Per giustificare l'ingiunzione di
demolizione è necessaria e sufficiente l'analitica descrizione delle opere
abusivamente realizzate, in modo da consentire al destinatario della sanzione di
rimuoverle spontaneamente, ogni altra indicazione esulando dal contenuto tipico
del provvedimento, non occorrendo in particolare, anche la descrizione precisa
della superficie occupata e dell'area di sedime che dovrebbe essere confiscata
in caso di mancata, spontanea esecuzione; elementi questi, invece,
necessariamente afferenti la successiva ordinanza di gratuita acquisizione al
patrimonio comunale (Tar Napoli Sez., III 12-3-2010, n.1420, Tar Lazio, Latina,
sez. I, 6 agosto 2009, n. 780; Tar Veneto, sez. II, 10 giugno 2009, n. 1725;
Cons. Stato, sez. IV, 26 settembre 2008, n. 4659; Tar Umbria, 26 gennaio 2007,
n. 44). Pres. f.f. Pasca, Est. Giansante - O.N. (avv. Schena) c. Comune di
Monopoli (avv. Aprile) -
TAR PUGLIA, Bari, Sez. III - 23 giugno 2010, n. 2606
DIRITTO URBANISTICO - Abuso edilizio - Omessa demolizione e remissione in
pristino - Acquisizione dell’opera al patrimonio comunale - Notifica
dell'accertamento dell'inottemperanza all'interessato o della trascrizione -
Necessità - Esclusione - D.P.R. n 380/2001 - Art. 2644 c.c.. In materia
urbanistica, se il colpevole dell'abuso edilizio non provvede alla demolizione
dell'opera abusiva ed alla remissione in pristino dello stato dei luoghi entro
novanta giorni dall'ingiunzione a demolire emessa dal sindaco, l'opera e l'area
pertinente sono acquisite di diritto al patrimonio comunale e tale effetto si
produce ipso iure sulla sola base dell'accertamento di un'inottemperanza
colpevole, senza che sia necessario alcun atto ulteriore ed in particolare senza
che sia necessaria la notifica dell'accertamento dell'inottemperanza
all'interessato o la trascrizione, giacché il primo atto ha solo funzione
certificativa dell'avvenuto trasferimento del diritto di proprietà, costituendo
titolo per l'immissione in possesso, mentre la trascrizione serve a rendere
opponibile il trasferimento ai terzi a norma dell'articolo 2644 c.c. (Cass. n.
755 del 2000; Cass. n. 16283/2005; Cass. n. 4962/2008; Cass. n. 1819/2009).
(conferma ordinanza del tribunale di Tivoli sezione distaccata di Castelnuovo Di
Porto del 20/05/2009) Pres. De Maio, Est. Petti, Ric. Gotti.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/06/2010 (Cc. 22/04/2010), Sentenza n.
22237
DIRITTO URBANISTICO - Abusivismo edilizio - Responsabilità del proprietario
non formalmente committente dell'opera - Presupposti - Art. 20 L. n. 47/85
(sostituito dall'art. 44 DPR n. 380/01). In materia edilizia può essere
attribuita al proprietario non formalmente committente dell'opera la
responsabilità per la violazione dell'art. 20 L. n. 47/85 (sostituito dall'art.
44 DPR n. 380/01) sulla base di valutazioni fattuali, quali l'accertamento che
questi abiti nello stesso territorio comunale ove è stata eretta la costruzione
abusiva, che sia stato individuato sul luogo, che sia destinatario finale
dell'opera, che abbia presentato richieste di provvedimenti abilitativi anche in
sanatoria (Cass. pen. sez.3 n.9536 del 20.1.2004; Cass. sez.3 , 14.2.2005 - Di
Marino). (riforma, sentenza del 16.4.2009 della Corte di Appello di Cagliari,
sez. dist.di Sassari) Pres. De Maio, Est. Amoresano, Ric. Carta.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/06/2010 (Ud. 22/04/2010), Sentenza n.
22227
DIRITTO URBANISTICO - Manufatto abusivo - Inottemperanza all'ingiunzione di
rimuovere o demolire - Decorrenza dei termine di 90 gg. - Acquisizione al
patrimonio comunale - Ordine di demolizione emesso dal giudice e ordine emesso
dall’autorità comunale - Differenza ed effetti - Art. 31, c. 2, DPR n. 380/2001.
L'inottemperanza all'ingiunzione di rimuovere o demolire un manufatto
abusivo entro il termine di novanta giorni, emessa dal dirigente o responsabile
del competente ufficio comunale, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del DPR n.
380/2001, produce ipso iure l'acquisizione del manufatto e dell'area di sedime
al patrimonio comunale ai sensi del terzo comma del predetto articolo. (Cass.
sez. III, 29/12/2000 n. 755, Mereu; Cass. sez. III, 29/04/2005 n. 16283 e giur.
succ. conf.). L'effetto acquisitivo, pertanto, fa seguito esclusivamente
all'ingiunzione amministrativa prevista dalle disposizioni citate e non
all'ordine di demolizione emesso dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'art.
31, comma 9, del medesimo testo unico, DPR n. 380/2001. Per di più, l'estinzione
del reato non determina il venir meno dei procedimenti amministrativi in corso.
In conclusione, l’ordine di demolizione emesso dal giudice, che viene meno in
caso di successiva declaratoria di estinzione del reato edilizio, deve essere
distinto dall’ordine emesso dall’autorità comunale, ai sensi dell’art. 31, comma
2, del DPR n. 380/2001 che non viene meno per effetto della intervenuta
prescrizione del reato. (Annulla con rinvio, ordinanza del 10/07/2009, Tribunale
di Tivoli) Pres. Lupo, Est. Lombardi, Ric. PM in proc. Tulli.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 01/06/2010 (Cc. 28/04/2010), Sentenza n.
20564
DIRITTO URBANISTICO - Immobili costruiti abusivamente - Espropriazione per
pubblica utilità - Concessione in sanatoria - Indennizzo - Disciplina
applicabile - Limiti - Prova della legittimità della costruzione -
Giurisprudenza. In tema di espropriazione per pubblica utilità, gli immobili
costruiti abusivamente non sono suscettibili di indennizzo, a meno che alla data
dell'evento ablativo non risulti già rilasciata la concessione in sanatoria, -
per cui non si applica nella liquidazione il criterio del valere venale
complessivo dell'edificio e del suolo su cui il medesimo insiste, ma si valuta
la sola area, si da evitare che l'abusività degli insediamenti possa concorrere
anche indirettamente ad accrescere il valore del fondo (Cass., sez. 1^,
14/12/2007, n. 26260). Per questa ragione si è precisato che, nel quadro della
disciplina delle espropriazioni per la realizzazione del programma straordinario
per le zone terremotate, la subordinazione dell'indennizzo per i manufatti
sorgenti sui terreni espropriati, alla prova della legittimità della
costruzione, stabilita dall'ordinanza del Commissario straordinario di governo
per le zone terremotate, non contravviene alla legge, dalla quale, viceversa, è
desumibile il principio per cui è necessario che l'immobile per il quale si
reclama l'indennizzo in caso di esproprio, deve esser stato legittimamente
realizzato, onde impedire che il proprietario possa trarre beneficio dalla sua
illecita attività (Cass., sez. 1^, 9/04/2002, n. 5046, Cass., sez. 1^,
30/11/2006, n. 25523). (riforma sentenza n. 30/2008 della Giunta speciale per le
espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli, depositata il 12/06/2003)
Pres. CARBONE - Rel. NAPPI - Consorzio Cooperative Costruzioni c. F ed altri.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI 14/05/2010 (Ud. 11/05/2010)
Sentenza n. 11730
DIRITTO URBANISTICO - Adozione del provvedimento di demolizione - Natura - Atto
dovuto - Motivazione - Limiti - Interesse pubblico alla rimozione dell’abuso. In
materia urbanistica, il presupposto per l'adozione dell'ordine di demolizione di
opere edilizie abusive è soltanto la constatata esecuzione dell'opera in
difformità dalla concessione o in assenza della medesima, con la conseguenza che
tale provvedimento, ove ricorrano i predetti requisiti, è atto dovuto ed è
sufficientemente motivato con l'affermazione dell'accertata abusività
dell'opera, essendo "in re ipsa" l'interesse pubblico alla sua rimozione. Pres.
De Zotti, Est. Bruno - M.G. (avv. Signor) c. Amministrazione per i Beni e le
Attività Culturali (Avv. Stato) e altro (n.c.) -
TAR VENETO, Sez. II -23 aprile
2010, n. 1550
DIRITTO URBANISTICO - Pertinenza - Nozione urbanistica - Nozione civilistica
ex art. 817 c.c. - Diversità. La nozione urbanistica di pertinenza e' assai
più ristretta di quella prevista dall'art. 817 del codice civile ed è
configurabile solo quando l’opera non abbia un consistente ed autonomo impatto
sul territorio. (Si vedano in proposito Consiglio Stato sez. V, 23 marzo 2000,
n. 1600 e TAR Lombardia, Brescia, I, n. 204/2010). Pres. Mozzarelli, Est. Lelli
- M.G. (avv. Fregni) c. Comune di Maranello (n.c.).
TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 21 aprile 2010, n. 3735
DIRITTO URBANISTICO - Pertinenze - Obbligo di conformità allo strumento
urbanistico - Fondamento - Vincoli di fonte legale - Rispetto - Necessità -
Fattispecie: fascia di rispetto stradale. Anche le opere edilizie
qualificabili come pertinenze soggiacciono all'obbligo di conformità allo
strumento urbanistico e - a più forte ragione - al vincolo urbanistico di fonte
legale posto a salvaguardia di un superiore interesse pubblico (nella specie,
vincolo di rispetto stradale; cfr. anche Cons. di St., V, 27.8.1999, n. 1006,
relativamente alla collocazione di un’opera pertinenziale in un'area ricadente
nella fascia di rispetto cimiteriale). Pres. Balba, Est. Vitali -C.A. (avv.
Damonte) c. Comune di Cogoleto (avv. Gamalero).
TAR LIGURIA, Sez. I - 20 aprile 2010, n. 1831
DIRITTO URBANISTICO - Natura precaria di un manufatto - destinazione
dell’opera come attribuita dal costruttore - Irrilevanza - Intrinseca
destinazione materiale - Uso precario e temporaneo per fini specifici
contingenti e limitati nel tempo. Rientrano nella previsione delle norme
urbanistiche e richiedono, pertanto, il rilascio di concessione edilizia non
solo i manufatti tradizionalmente compresi nelle attività murarie, ma anche le
opere di ogni genere con le quali si intervenga sul suolo o nel suolo, senza che
abbia rilevanza giuridica il mezzo tecnico con cui sia stata assicurata la
stabilità del manufatto, che può, essere infisso o anche appoggiato al suolo. La
stabilità non va infatti confusa con l'irremovibilità della struttura o con la
perpetuità della funzione ad essa assegnata, ma si estrinseca nella oggettiva
destinazione dell'opera a soddisfare bisogni non provvisori, ossia
nell'attitudine ad una utilizzazione che non abbia il carattere della
precarietà, cioè non sia temporanea e contingente. La natura precaria di un
manufatto, quindi, non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione
dell'opera come attribuitale dal costruttore, ma deve risultare dalla intrinseca
destinazione materiale della stessa ad un uso realmente precario e temporaneo,
per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo (Cassazione penale , sez.
III , 22 marzo 2005 , n. 14044). Pres. Leo, Est. Di Mario - V. s.r.l. (avv. Losa)
c. Comune di Lonate Pozzolo (n.c.).
TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 14 aprile 2010, n. 1076
DIRITTO URBANISTICO - INCENDI BOSCHIVI - Inedificabilità delle aree percorse
dal fuoco - Art. 1 bis d.l. n. 332/1993 - Modifica all’art. 9, c. 4 della L. n.
47/75 - Funzione meramente ricognitiva di un principio immanente
nell’ordinamento - Tutela del patrimonio boschivo - Tipizzazione urbanistica
preesistente all’evento incendiario - Irrilevanza - L. n. 353/1990. La
modifica apportata all’art. 9, c. 4 della L. n. 47/75 dall’art. 1 bis d. l. 30
agosto 1993 n. 332, convertito con l. 29 ottobre 1993 n. 428, a mente delle cui
indicazioni “fino all’approvazione dei piani di cui all’articolo 1, in tutte le
zone i cui soprassuoli boschivi siano stati distrutti o danneggiati dal fuco è
vietato l’insediamento di qualsiasi tipo”, risulta meramente ricognitiva ed
esplicativa di un principio immanente alle finalità conclamate di tutela del
patrimonio boschivo, e cioè quello dell’assoluta inedificabilità delle aree in
questione, a prescindere dalla loro tipizzazione urbanistica preesistente
all’evento incendiario, siccome intesa a prevenire fenomeni speculativi e ad
assicurare la rigenerazione del “bosco…considerato nella sua entità unitaria di
ecosistema complesso” e la tutela del patrimonio boschivo nazionale quale bene
insostituibile per la qualità della vita. Non a caso la successiva normativa di
riforma (legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 1990) esclude in
radice radice la possibilità di edificazione delle aree percorse da incendio
sulla base della mera previsione che dette aree fossero edificabili prima
dell’evento incendiario (art. 10 comma 1). Pres. Esposito, Est. Gaudieri - R.A.
(avv.ti Brancaccio e Accarino) c. Comune di Montecorice (avv. Jovino), Ministero
per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) e altro (n.c.) -
TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 25 marzo 2010, n. 2353
DIRITTO URBANISTICO - Opere realizzate in assenza del titolo abilitativo -
Assenza di istanza di sanatoria - Compatibilità con la normativa urbanistica
vigente -Permanenza dell’interesse pubblico all’eliminazione dell’abuso - Ordine
di demolizione. L’eventuale compatibilità delle opere con la normativa
urbanistica vigente non può assumere efficacia dirimente in assenza di
un’istanza di sanatoria, potendo tale profilo assumere precipuo rilievo, ai fini
dell’accertamento di conformità in sede di procedura di sanatoria dell’opera
abusiva, ma non potendo esso costituire un implicito surrogato dell’assenso
edilizio concretamente non rilasciato. Per questo motivo, la conformità
urbanistica non costituisce elemento che porta di per sé a declassare
l’interesse pubblico a reagire contro l’abuso edilizio, con le conseguenze del
caso sotto il profilo del corredo motivazionale del provvedimento ingiuntivo.
Più in generale, va ribadito che il presupposto per l’adozione dell’ordine di
demolizione di opere edilizie abusive resta essenzialmente la constatata
realizzazione dell’opera in assenza del titolo abilitativo (o in totale
difformità da esso), con la conseguenza che nella ricorrenza del predetto
requisito l’ingiunzione demolitoria costituisce un atto dovuto (Consiglio di
Stato sez. V, sentenza n.3443/02 ). Pres. Nappi, Est. D’Alessandro - G.M. (avv.
Cimmino) c. Comune di Napoli (Avv. Municipale) -
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. IV - 25 marzo 2010, n. 1636
DIRITTO URBANISTICO - Deposito in sanatoria del progetto - Reati urbanistici
- Effetto estintivo - Esclusione - Disciplina specifica - Costruzioni in zona
sismica - Opere in conglomerato cementizio - Vincoli ambientali e paesaggistici
- Art.45 DPR 380/01. In tema di reati urbanistici, il deposito in sanatoria
del progetto non determini alcun effetto estintivo (previsto dall'art.45 DPR
380/01 solo per le contravvenzioni alle norme urbanistiche). L'effetto estintivo
non opera, invero, nei confronti dei reati aventi oggettività giuridica diversa,
come quelli relativi a violazioni di disposizioni dettate dalle leggi in materia
di costruzioni in zona sismica, di opere in conglomerato cementizio o, infine,
di vincoli ambientali e paesaggistici. Tali disposizioni, infatti, pur
riguardando l'attività edificatoria sono "diverse" sotto il profilo della ratio
e degli obiettivi perseguiti, da quelle in materia urbanistica (Cass. sez.3,
7.11.1997 n.50; Cass. sez.3, del 15.2.2002 n.11511). (Conferma sentenza del
29.12.2008 del Tribunale di Avellino) Pres. Grassi, Est. Amoresano, Ric.
Braccolino e altri.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/03/2010 (Ud. 17/02/2010), Sentenza n.
11271
DIRITTO URBANISTICO - Inottemperanza all'ordine di sospensione dei lavori
impartito dall'Autorità amministrativa - Responsabilità del reato edilizio -
Coniuge dell’usufruttuario - Art. 44, D.P.R. 380/2001. I reati previsti
dall'art. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 devono essere qualificati come
reati comuni e non come reati a soggettività ristretta, salvo che per i fatti
commessi dal direttore dei lavori e per la fattispecie di inottemperanza
all'ordine di sospensione dei lavori impartito dall'Autorità amministrativa; con
la conseguenza che chiunque, anche se non proprietario, può essere ritenuto
responsabile del reato edilizio, purché risulti un suo contributo soggettivo
all'altrui abusiva edificazione da valutarsi secondo le regole generali sul
concorso di persone nel reato (Cass. Sez. 3, n. 47083 del 22/11/2007). Il che
vale ad affermare che anche il coniuge dell'usufruttuario può in via di
principio rispondere del reato in esame in quanto ciò che rileva per il giudizio
di responsabilità è la prova dell'apporto causale alla consumazione del reato e
non già la qualità soggettiva dell'imputato. (Conferma sentenza n. 1111/2008
CORTE APPELLO di SALERNO, del 09/06/2009) Pres. Fiale, Est. Sarno, Ric. De
Carolis.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 23/03/2010 (Ud. 27/01/2010), Sentenza n.
11093
DIRITTO URBANISTICO - Provvedimento di fiscalizzazione dell’illecito edilizio -
Effetti - Revoca del sequestro e versamento della somma stabilita dal Comune -
Correlazione - Esclusione - Poteri del Giudice - Autonoma verifica in sede
giudiziaria - Fattispecie - Art. 12 L. n. 47/1985 - Artt. 34, 36 e 44 lett.b),
DPR n. 380/01. Il provvedimento di fiscalizzazione dell'illecito edilizio, regolamentato
dall'art. 12 delle legge 28 febbraio 1985 n. 47 (ed ora dall'art. 34 DPR n.
380/01) non equivale ad una sanatoria, atteso che non integra una
regolarizzazione dell'illecito, considerato che le opere realizzate vengono
tollerate, nello stato in cui si trovano, solo in funzione della conservazione
di quelle realizzate legittimamente (Cass. Sez. 3, n. 13978 del 25/02/2004).
Inoltre, la determinazione da parte del responsabile comunale della somma da
versare dall'interessato nell'ambito della procedura dell'art. 34 DPR n. 380/01
non vincola il giudice nell'accertamento del reato nel senso che non preclude la
possibilità di autonoma verifica in sede giudiziaria della entità e/o natura
della difformità realizzata al fine di verificare se la stessa possa essere
effettivamente definita parziale o debba invece essere ritenuta totale. Tale
verifica assume connotazione decisiva sulla sussistenza del reato di cui
all'art. 44 lett. b) - ravvisabile unicamente nell'ipotesi di difformità totale
e il giudice nell'esercizio della potestà penale tenuto in via autonoma ad
accertare la conformità dell'opera eseguita con le disposizioni in materia
urbanistico - edilizia. La compatibilità del manufatto con gli strumenti
urbanistici è infatti elemento costitutivo dei reati contemplati dalla normativa
urbanistica (Cass. Sez. 3, n. 41620 del 02/10/2007). E' da escludere, quindi,
che la revoca del sequestro debba automaticamente conseguire al versamento della
somma stabilita dal Comune nell'ambito della cennata procedura dell'art. 34 o
che al giudice penale sia inibita la possibilità di autonomi e/o ulteriori
accertamenti sull'entità dell'abuso. Nella specie, correttamente, il tribunale
del riesame ha ritenuto di dover procedere ad una autonoma verifica della
persistenza del fumus sull'istanza dell'interessato. Pres. Fiale, Est.
Sarno, Ric. Farruggio.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/03/2010 (Cc.
27/01/2010), Sentenza n. 10978
DIRITTO URBANISTICO - Costruzione abusiva - Proprietario dell’area -
Responsabilità penale - Limiti e condizioni - Principio del "cui prodest"
- Onere della prova. In linea di principio, non può essere attribuito ad un
soggetto, per il solo fatto di essere proprietario di un'area, un dovere di
controllo dalla cui violazione derivi una responsabilità penale per costruzione
abusiva. Di conseguenza, occorre considerare, la situazione concreta in cui si è
svolta l'attività incriminata, tenendo conto della disponibilità, giuridica e di
fatto, della superficie edificata e dell'interesse specifico ad effettuare la
nuova costruzione (principio del "cui prodest"), nonché di tutte quelle
situazioni e quei comportamenti, positivi o negativi, da cui possano trarsi
elementi integrativi della colpa e prove circa la compartecipazione, anche
morale, all'esecuzione delle opere [vedi Cass., Sez. III: 27.9.2000, n. 10284,
Cutaia ed altro; 3.5.2001, n. 17752, Zorzi ed altri; 10.8.2001, n. 31130,
Gagliardi; 18.4.2003, n. 18756, Capasso ed altro; 2.3.2004, n. 9536, Mancuso ed
altro; 28.5.2004, n. 24319, Rizzuto ed altro; 12.1.2005, n. 216, Fucciolo;
15.72005, n. 26121, Rosato; 2.9.2005, n. 32856, Farzone]. Comunque, grava
sull'interessato l'onere di allegare circostanze utili a convalidare la tesi
che, nella specie, si tratti di opere realizzate da terzi a sua insaputa e senza
la sua volontà (vedi Cass., Sez. feriale, 16.9.2003, n. 35537, Vitale ed altro).
Pres. Petti, Est. Fiale, Ric. Todisco ed altro.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/03/2010 (Ud. 15/12/2009), Sentenza n.
10779
DIRITTO URBANISTICO - Estinzione del reato urbanistico - Sanatoria - Verifica
del giudice penale - Motivazione meramente apodittica - Insufficienza - D.P.R.
n. 380/2001. E' obbligatorio, da parte del giudice, indicare le motivazioni
per le quali si giunge a sentenza. Nella specie, una motivazione meramente
apodittica è elusiva dell'obbligo di controllare la legittimità del titolo
abilitativo ai fini dell'estinzione del reato urbanistico, (motivazione fondata
sul mero riferimento alla testimonianza del tecnico comunale, senza peraltro
l'indicazione del contenuto di tale testimonianza e, senza l'enunciazione degli
elementi in base ai quali il tecnico aveva ritenuto legittima la sanatoria,
tanto più che trattasi di opinioni espresse da soggetto facente parte
dell'ufficio che ha rilasciato il permesso in sanatoria e che nella
contestazione si era specificato che l'opera non era sanabile perché in
contrasto con gli strumenti urbanistici). Pres. Petti Est. Fiale Ric. P.M. in
proc. Ruggeri ed altri.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/03/2010 (Cc. 27/01/2010), Sentenza n.
10772
DIRITTO URBANISTICO - Abusivismo edilizio - Aggravamento del carico
urbanistico - Sequestro preventivo - Oggetto della tutela penale - Verifica -
Pregiudizio al momento della adozione del provvedimento. Nel caso di
sequestro di un manufatto abusivo, va verificata la reale compromissione degli
interessi attinenti al territorio, ossia il livello di pericolosità che la
utilizzazione dell'immobile appare in grado di raggiungere in ordine all'oggetto
della tutela penale. Conseguentemente, nel caso si ipotizzi un aggravamento del
carico urbanistico, occorre che la consistenza reale e la intensità del
pregiudizio siano valutati tenendo conto della situazione esistente al momento
della adozione del provvedimento (Cass. n. 34142/05). (Annulla senza rinvio
ordinanza, resa dal Gip del Tribunale di Salerno, quale giudice della esecuzione
in data 8/5/09) Pres. De Maio, Est. Gazzara, Ric. PM in proc. Nigro.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/03/2010 (Cc. 04/02/2010), Sentenza n.
10230
DIRITTO URBANISTICO - Potere di demolizione - Potere della P.A. - Poteri del
giudice - Vendita delle cose confiscate o distruzione - Art. 31, cc. 9 e 9 bis,
D.P.R. n. 380/2001 - Art. 86 disp.att. c.p.p.. Solo il potere
giurisdizionale di demolizione resta coordinato al potere amministrativo
spettante al sindaco ed al consiglio comunale, sia per espressa disposizione
normativa (laddove prevede all'art. 31, comma 9°, D.P.R. n. 380/2001 che il
giudice ordina la demolizione "se ancora non sia stata altrimenti eseguita"),
sia per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. Sez. 3, 15/1/2007
n.591; n. 4.5674/2003; n. 4089/2002). Nessun coordinamento è, per contro,
previsto dal sistema codicistico tra il potere della P.A. dinanzi richiamato e
l'ordine giurisdizionale di confisca, giacche questo, per espressa disposizione
di legge (cfr. art. 86 disp.att. c.p.p.), sfocia nella vendita delle cose
confiscate e, in via subordinata, nella loro distruzione. Vero è che la
distruzione può equipararsi sostanzialmente alla demolizione; ma è altrettanto
certo che essa, a differenza della demolizione disposta ai sensi dell'art. 31,
commi 9 e 9 bis, D.P.R. n. 380/2001 resterebbe sottratta alla eventualità di una
diversa determinazione da parte dell'autorità che ha competenza in materia
edilizia ed urbanistica. (Annulla ordinanza n. 19928/2005 GIP TRIBUNALE di BARI,
del 09/07/2007) Pres. Onorato, Est. Sensini, Ric. Vulpio.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/03/2010 (Cc. 28/10/2009), Sentenza n.
9170
DIRITTO URBANISTICO - Ordine di rimessione in pristino - Sentenza di condanna
o di patteggiamento - Revoca - Poteri del giudice dell'esecuzione - Atti
amministrativi incompatibili. Il giudice dell'esecuzione, deve revocare
l'ordine di rimessione in pristino impartito con la sentenza di condanna o di
patteggiamento quando siano già sopravvenuti atti amministrativi del tutto
incompatibili con esso e può altresì sospendere tale ordine quando sia
concretamente prevedibile e probabile l'emissione, entro breve tempo, di atti
amministrativi incompatibili. Pertanto, detta sanzione è sottratta alla regola
del giudicato ed è riesaminabile in fase esecutiva, atteso che spetta al giudice
dell'esecuzione valutare la compatibilità dell'ordine ripristinatorio medesimo
con i provvedimenti eventualmente emessi dall'autorità o dalla giurisdizione
amministrativa, disponendone la revoca in caso di contrasto insanabile o la
sospensione se può ragionevolmente presumersi, sulla base di elementi concreti,
che tali provvedimenti stanno per essere emessi in tempi brevi, non essendo
peraltro sufficiente la mera possibilità di una loro adozione. Pres. Lupo, Est.
Fiale, Ric. Capasso.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 23/02/2010 (Cc. 17/11/2011), Sentenza n.
7111
DIRITTO URBANISTICO - Manufatto abusivo - Sanzione della demolizione -
Valutazione della compatibilità - Giudice dell'esecuzione - Competenza - Art.
31, T.U. n. 380/2001. La sanzione della demolizione di un manufatto abusivo,
oggi prevista dall'art. 31 del T.U. n. 380/2001, è sottratta alla regola del
giudicato ed è riesaminabile in fase esecutiva, atteso che compete al giudice
dell'esecuzione valutare la compatibilità dell'ordine di demolizione medesimo
con i provvedimenti eventualmente emessi dall'autorità o dalla giurisdizione
amministrativa, disponendone la revoca in caso di contrasto insanabile o la
sospensione se può ragionevolmente presumersi, sulla base di elementi concreti,
che tali provvedimenti stanno per essere emessi in tempi brevi, non essendo
peraltro sufficiente la mera possibilità di una loro adozione. Il giudice
dell'esecuzione, pertanto, deve revocare l'ordine di demolizione impartito con
la sentenza di condanna o di patteggiamento quando siano già sopravvenuti atti
amministrativi del tutto incompatibili con esso e può altresì sospendere tale
ordine quando sia concretamente prevedibile e probabile l'emissione, entro breve
tempo, di atti amministrativi incompatibili. Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. PM in
proc. Contini.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 23/02/2010 (Cc.
17/11/2009), Sentenza n. 7109
DIRITTO URBANISTICO - Manufatti precari - Presupposti - Fattispecie: deposito
di roulotte su suolo privato. Il deposito di una roulotte all'interno di un
suolo privato deve qualificarsi quale costruzione urbanisticamente rilevante in
presenza di indici in grado di supportare il carattere non precario della
installazione (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 5 maggio 2003, n. 4435;
T.A.R. Catanzaro n. 530 del 27 aprile 1999; T.A.R. Liguria n. 202 del 3 maggio
1999). La precarietà di un manufatto, tale per cui esso non necessiti di
concessione edilizia, va infatti esclusa se il manufatto stesso è destinato a
recare un'utilità prolungata e perdurante nel tempo. Non rilevano a tal fine i
materiali impiegati, l'eventuale precarietà strutturale e la mancanza di
fondazioni, se tali elementi non si traducano in un uso contingente e limitato
nel tempo, con l'effettiva rimozione delle strutture (cfr: Consiglio di Stato,
Sez. V, 31 gennaio 2001 n. 343; id., 30 ottobre 2000 n. 582; T.A.R. Veneto, Sez.
II, 10 febbraio 2003, n. 1216). Pres. Petruzzelli, Est. Conti - R.T. e altri
(avv.ti Nicola e Rabino) c. Comune di Marmirolo (avv. Zirelli).
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 29 dicembre 2010, n. 4986
DIRITTO URBANISTICO - Illeciti urbanistici - Natura di illecito permanente -
Esercizio del potere repressivo - Limiti di tempo - Inconfigurabilità. Gli
illeciti in materia urbanistica, edilizia e paesistica, ove consistano nella
realizzazione di opere senza le prescritte concessioni e autorizzazioni, hanno
carattere di illeciti permanenti, che si protraggono nel tempo e vengono meno
solo con il cessare della situazione di illiceità, vale a dire con il
conseguimento delle prescritte autorizzazioni, pertanto il potere amministrativo
repressivo può essere esercitato senza limiti di tempo e senza necessità di
motivazione in ordine al ritardo nell'esercizio del potere. (cfr. Cons. Stato
sez. IV, 16 aprile 2010 n. 2160). Pres. Petruzzelli, Est. Conti - R.T. e altri
(avv.ti Nicola e Rabino) c. Comune di Marmirolo (avv. Zirelli).
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 29/12/2010, n. 4986
DIRITTO URBANISTICO - Abusi edilizi - Potere repressivo - Art. 31 d.P.R. n.
380/2001 - Apprezzamenti discrezionali - Esclusione - Sanabilità delle opere -
Onere di verifica - Insussistenza. Nello schema giuridico delineato
dall’art. 31 del d.p.r. 380/2001 non vi è spazio per apprezzamenti
discrezionali, atteso che l’esercizio del potere repressivo di un abuso edilizio
consistente nell’esecuzione di un’opera in assenza del titolo abilitativo
costituisce atto dovuto, per il quale è "in re ipsa" l’interesse pubblico alla
sua rimozione ( cfr. T.A.R. Campania, Sez. IV, 24 settembre 2002, n. 5556; 4
luglio 2001, n. 3071; Consiglio Stato, sez. IV, 27 aprile 2004, n. 2529). Una
volta accertata l'esecuzione di opere in assenza di concessione ovvero in
difformità totale dal titolo abilitativo, non costituisce, dunque, onere del
Comune verificare la sanabilità delle opere in sede di vigilanza sull'attività
edilizia (T.A.R. Campania, Sez. IV, 24 settembre 2002, n. 5556; T.A.R. Lazio,
sez. II ter, 21 giugno 1999, n. 1540). Pres. D’Alessandro, Est. Maiello - M.O.
(avv. D’Alterio) c. Comune di Mugnano di Napoli (avv.ti Contieri e Leone) -
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. II - 23 dicembre 2010, n. 28016
DIRITTO URBANISTICO - Abusi edilizi - Ingiunzione di demolizione - Indicazione
delle opere abusivamente realizzate - Sufficienza - Area di sedime - Successiva
specificazione in sede di acquisizione. Il contenuto essenziale
dell'ingiunzione di demolizione deve essere individuato in relazione alla
funzione tipica del provvedimento, che è quella di prescrivere la rimozione
delle opere abusive. Pertanto, ai fini della legittimità dell'atto è necessaria
e sufficiente l'analitica indicazione delle opere abusivamente realizzate in
modo da consentire al destinatario della sanzione di rimuoverle spontaneamente;
l'indicazione dell'area di sedime, quindi, non deve essere necessariamente
presente nell'ordinanza di demolizione ma può essere contenuta nel successivo
atto dichiarativo dell'acquisizione (cfr. ex multis T.A.R. Lazio Roma, sez. I,
09 febbraio 2010 , n. 1785). Pres. D’Alessandro, Est. Maiello - M.O. (avv. D’Alterio)
c. Comune di Mugnano di Napoli (avv.ti Contieri e Leone) -
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. II - 23/12/2010, n. 28016
DIRITTO URBANISTICO - Abuso edilizio - Abuso parziale - Acquisizione gratuita -
Limite delle parti abusive. Nel caso in cui l’abuso riguardi solo una parte
dell’edificio l’acquisizione gratuita si verifica nei limiti delle parti
abusive, con esclusione delle altre parti dell’immobile e dell’area non
interessata dall’abuso (cfr. CGA Sic. n. 413/1997; Tar Latina n. 236/97) Pres.
Urbano, Est. Mangialardo - P.L. e altro (avv.ti Cifarelli e Deramo) c. Comune di
Noicattaro (avv. Costantino) -
TAR PUGLIA, Bari, Sez. II - 30 novembre 2010, n. 4004
DIRITTO URBANISTICO - Interventi di nuova costruzione - Nozione - Permesso di
costruire - Necessità - Fattispecie - Art. 3, c.1°, lett. e5), DPR n. 380/2001.
Ai sensi dell'art. 3, comma primo lett. e5), del DPR n. 380/2001, sono
considerati interventi di nuova costruzione, la cui realizzazione deve essere
assentata mediante il permesso di costruire, la installazione di manufatti
leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere utilizzate
quali abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili e
che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. Fattispecie:
sequestro preventivo di un gazebo con struttura portante lignea allo spirare del
termine stagionale. (conferma ordinanza del 27.4.2010, Tribunale di Napoli, con
la quale è stato confermato il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Nola in
data 30.3.2010) Pres. Petti, Est. Lombardi, Ric. Romano.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 29/11/2010 (Cc. 10/11/2010), Sentenza n.
42190
DIRITTO URBANISTICO - Ordine di demolizione impartito dal giudice penale -
Sospensione o revoca - Aspetti costituzionali - Valutazione degli “elementi di
novità” - Situazioni eccezionali e giuridicamente rilevanti - Necessità. La
scelta del legislatore di non individuare nell'autorità amministrativa la sola
competente ad intervenire in presenza di abusi edilizi, urbanistici e ambientali
non configge con i valori costituzionali, (C. Cost. sentenze, n.416/1995,
n.344/1997, n.369/1998 e n.150/2009). Sicché, il fatto che in presenza di
elementi di novità, il giudice dell'esecuzione possa non dare attuazione
all'ordine di demolizione o di riduzione in pristino, costituisce, elemento
eccezionale che può trovare fondamento esclusivamente in situazioni
giuridicamente rilevanti che configgono in modo decisivo e attuale con
l'esecuzione della sentenza. (conferma ordinanza in data 20 Ottobre 2009 del
Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata) Pres. De
Maio, Est. Marini, Ric. Marciano.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/11/2010 (Cc. 28/09/2010) Sentenza n.
39768
DIRITTO URBANISTICO - Manufatto abusivo - Ordine di demolizione - Sentenza di
condanna - Domanda di condono edilizio - Sospensione dell’esecuzione - Verifica
dei presupposti - Obbligo - Art.7 L. n.47/1985 oggi D.P.R. n. 380/2001. In
sede di esecuzione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo, disposto
con la sentenza di condanna ai sensi dell'art.7 L. n.47 del 1985 (oggi D.P.R. n.
380/2001), il giudice, al fine di pronunciarsi sulla sospensione della
esecuzione per avvenuta presentazione di domanda di condono edilizio, deve
accertare l'esistenza delle seguenti condizioni: 1) la riferibilità della
domanda di condono edilizio all'immobile di cui in sentenza; 2) la proposizione
dell'istanza da parte di soggetto legittimato; 3) la procedibilità e
proponibilità della domanda, con riferimento alla documentazione richiesta; 4)
l'insussistenza di cause di non condonabilità assoluta dell'opera; 5)
l'eventuale avvenuta emissione di una concessione in sanatorio tacita per
congruità dell'oblazione ed assenza di cause ostative; 6) la attuale pendenza
dell'istanza di condono; 7) la non adozione di un provvedimento da parte della
P.A. contrastante con l'ordine di demolizione" (Cass. pen. sez.4, 5.3.3008,
n.15210). (Annulla con rinvio al Tribunale di Napoli l’ordinanza del 30.1.2009
del Tribunale di Napoli, sez. di Afragola) Pres. De Maio, Est. Amoresano, Ric.
PM in proc. Esposito.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/11/2010 (Cc. 8/09/2010) Sentenza n.
39767
DIRITTO URBANISTICO - Opere abusive - Istanza di permesso di costruire in
sanatoria - Oblazione - Congruità della somma determina dall'amministrazione
comunale - Ordine di demolizione impartito con sentenza di condanna -
Sospensione obbligatoria - Esclusione. La determinazione da parte
dell'amministrazione comunale della congruità della somma di denaro versata a
titolo di oblazione a seguito dell'istanza di permesso di costruire in sanatoria
non determina la sospensione dell'ordine di demolizione impartito con la
sentenza di condanna (Cass. pen. sez.3, 27.5.2009, n.28505). (Annulla con rinvio
al Tribunale di Napoli l’ordinanza del 30.1.2009 del Tribunale di Napoli, sez.
di Afragola) Pres. De Maio, Est. Amoresano, Ric. PM in proc. Esposito.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/11/2010 (Cc. 8/09/2010) Sentenza n.
39767
DIRITTO URBANISTICO - Ordine di demolizione - Contestazione - Tempo di
ultimazione del manufatto - Entrata in vigore della L. n. 765/1967 - Principio
di prova. Chi contesta la legittimità dell’ordinanza di demolizione di un
manufatto abusivo realizzato fuori dal centro abitato ha l’onere di fornire
perlomeno un principio di in ordine al tempo dell’ultimazione di quest’ultimo
ove asserisca che esso è stato realizzato prima dell’entrata in vigore della
legge 6 agosto 1967 n. 765, ossia quando per tali tipi di costruzione non era
prescritta alcuna licenza edilizia (T.a.r. Campania Salerno, II, 18 dicembre
2007, n. 3224; Consiglio Stato, V, 13 febbraio 1998, n. 157). Pres. f.f. ed Est.
Manca - C.M. e altri (avv. De Prezzo) c. Comune di Erchie (n.c.) -
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. III - 9 novembre 2010, n. 2631
DIRITTO URBANISTICO - Provvedimenti sanzionatori in materia edilizia -
Comunicazione di avvio del procedimento - Necessità - Esclusione. Per i
provvedimenti sanzionatori in materia edilizia non è necessaria la comunicazione
di avvio del procedimento ex art. 7 l. 241 del 1990, trattandosi di atti dovuti
e rigorosamente vincolati, rispetto ai quali non sono richiesti apporti
partecipativi del soggetto destinatario (fra le ultime, T.a.r. Lazio Roma, I, 10
maggio 2010, n. 10470; T.a.r. Campania Napoli, VII, 5 maggio 2010, n. 2667).
Pres. f.f. ed Est. Manca - C.M. e altri (avv. De Prezzo) c. Comune di Erchie (n.c.)
-
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. III - 9 novembre 2010, n. 2631
DIRITTO URBANISTICO - Abusi edilizi - Decorso del tempo - Provvedimento
sanzionatorio - Motivazione rafforzata. In materia edilizia, non può
ammettersi che il mero decorso del tempo legittimi la conservazione di una
situazione di fatto abusiva (T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 08 luglio 2009,
n.1450; T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, 20 ottobre 2009, n.1665; T.A.R. Emilia
Romagna Bologna, sez. II, 07 luglio 2009 , n. 1053), , ponendosi, al più,
esclusivamente il problema di una motivazione “rafforzata” in ordine
all’adozione del provvedimento sanzionatorio che indichi il pubblico interesse,
evidentemente diverso da quello al ripristino della legalità, idoneo a
giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato (T.A.R. Campania
Napoli, sez. III, 18 settembre 2008 , n. 10345). Pres. Romano, Est. Pisano -
C.D.M. (avv. Sarno) c. Comune di Portici (avv. Coppola) -
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. III - 25 ottobre 2010, n. 21436
DIRITTO URBANISTICO - Abusi - Demolizione - Pregiudizio per le parti realizzate
legittimamente - Possibilità di non procedere alla rimozione - Limiti. La
possibilità di non procedere alla rimozione delle parti abusive, quando ciò sia
pregiudizievole per quelle legittime, costituisce solo un'eventualità della fase
esecutiva, subordinato alla circostanza dell'impossibilità del ripristino dello
stato di luoghi (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 21 maggio 1999, n. 587). Senza
contare che siffatta evenienza resta ammissibile nelle sole ipotesi di cui agli
artt. 33 e 34 del d.p.r. 380/2001 (rispettivamente di ristrutturazione abusiva e
di difformità parziali), mentre non è predicabile rispetto ai più gravi abusi
sanzionati dall’art. 31 del d.p.r. 380/2001. Pres. D’Alessandro, Est. Maiello -
C.D.A. e altro (avv. Coppola) c. Comune di Pomigliano D'Arco (avv. Cusano) -
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. II - 25 ottobre 2010, n. 21381
DIRITTO URBANISTICO - Reati edilizi - Demolizione dell'opera abusiva e
beneficio della sospensione condizionale della pena. In tema di reati
edilizi, il giudice, nella sentenza di condanna, può subordinare il beneficio
della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusiva,
in quanto il relativo ordine ha la funzione di eliminare le conseguenze dannose
del reato (Cass. sez.3 n.38071 del 19.92007; Cass. sez.3 n.18304 del 17.1.2003).
(dich. inamm. il ricorso avverso sentenza del 18.12.2008 della Corte di Appello
di Napoli) Pres. Gentile, Est. Amoresano, Ric. Nastro ed altro.
CORTE DI
CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/10/2010 (Ud. 29/09/2010), Sentenza n. 37829
DIRITTO URBANISTICO - Difformità dell'opera edilizia - Previsioni normative
statali, regionali o a prescrizioni degli strumenti urbanistici - Verifica del
giudice penale - Obbligo. Il giudice penale, nel valutare la sussistenza o
meno della liceità di un intervento edilizio, deve verificarne la conformità a
tutti i parametri di legalità fissati dalla legge, dai regolamenti edilizi,
dagli strumenti urbanistici e dal titolo abilitativo edificatorio (Cass., Sez.
Un., 28.11.2001, Salvini). Deve escludersi infatti che - qualora sussista
difformità dell'opera edilizia rispetto a previsioni normative statali o
regionali ovvero a prescrizioni degli strumenti urbanistici - il giudice debba
comunque concludere per la mancanza di illiceità penale qualora sia stata
rilasciata concessione edilizia o permesso di costruire, in quanto detti
provvedimenti non sono idonei a definire esaurientemente lo statuto urbanistico
ed edilizio dell'opera realizzanda. Pertanto, nel caso di accertata difformità
da disposizioni legislative o regolamentari, ovvero dalle prescrizioni degli
strumenti urbanistici, non si configura una non consentita "disapplicazione"
riconducibile all'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), da
parte del giudice penale, dell'atto amministrativo concessorio (Cass., Sez. Un.,
12.11.1993, Borgia), in quanto lo stesso giudice, qualora come presupposto o
elemento costitutivo di una fattispecie di reato sia previsto un atto
amministrativo ovvero l'autorizzazione del comportamento del privato da parte di
un organo pubblico, non deve limitarsi a verificare l'esistenza ontologica
dell'atto o provvedimento amministrativo, ma deve verificare l'integrazione o
meno della fattispecie penale, "in vista dell'interesse sostanziale che tale
fattispecie assume a tutela, nella quale gli elementi di natura extrapenale
convergono organicamente, assumendo un significato descrittivo" (Cass. Sez. VI,
18.3.1998, n. 3396, Calisse ed altro). (conferma Tribunale di Teramo, ordinanza
del 2.7.2009) Pres. Altieri, Est. Fiale, Ric. Di Domenico ed altri.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 30/09/2010 (Cc. 14.7.2010), Sentenza n.
35391
DIRITTO URBANISTICO - Piano di recupero al patrimonio edilizio (PRPE) -
Demolizione e ripristino stato dei luoghi - Terzi acquirenti e subacquirenti -
Avviso di avvio del procedimento - Necessità - Esclusione - Natura vincolata
dell’atto di demolizione - Fattispecie - Art. 7 L. n. 241/1990 - Art. 31 DPR n.
380/2001. Nei casi in cui il precedente giudicato non attribuisce alcun
potere discrezionale al dirigente, tenuto ad adeguare la situazione di fatto a
quella di diritto, (in specie demolizione e ripristino stato dei luoghi) non
occorre alcun avviso di avvio del procedimento e di conseguenza non sussiste
alcuna violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990. Inoltre, gli
acquirenti delle unità immobiliari, quali titolari di posizioni derivate dalla
parte soccombente nei precedenti giudizi, vanno considerati titolari di un
interesse ad intervenire nel corso del procedimento amministrativo e non come
‘parti necessarie’ del medesimo procedimento. Sotto tale profilo, è frequente in
materia edilizia che possa assumere iniziative, in sede amministrativa o
giurisdizionale, il soggetto leso da un provvedimento, anche se
l’amministrazione non ha il dovere di trasmettergli l’avviso di avvio del
procedimento. Nella specie, la natura vincolata dell’atto di demolizione e la
titolarità del relativo obbligo in capo alla società, rispetto alla quale i
subacquirenti hanno assunto una posizione derivata e riflessa, fanno escludere
che il Comune aveva l’obbligo di trasmettere l’avviso di avvio del procedimento
anche a soggetti estranei alle vicende che hanno condotto alla formazione del
giudicato. (riforma sentenza del T.A.R. ABRUZZO - SEZ. STACCATA DI PESCARA n.
00157/2008) Pres. Maruotti - Est. Potenza - Comune di Lanciano (avv. Carlini) c.
D'Amico (n.c.) ed altri.
CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 15/09/2010, Sentenza n. 6871
DIRITTO URBANISTICO - Abusivismo edilizio - Ordine demolitorio impartito dal
giudice penale - Impugnazione davanti al T.A.R. dell’ordinanza comunale di
demolizione - Irrilevanza - Effetti - Diniego di condono edilizio.
L'impugnazione davanti al T.A.R. dell'ordinanza comunale di demolizione di opera
abusiva è del tutto irrilevante in sede di esecuzione dell'ordine demolitorio
impartito dal giudice penale, tenuto conto che - anche se, in via di ipotesi, il
Tribunale amministrativo dovesse accogliere un ricorso siffatto - tale
circostanza non avrebbe alcuna incidenza sull'attuazione di quest'ultimo [Cass.,
Sez. III, 5.3.2009, n. 16686, Marano; Cass. 30.3.2000, n. 1388, Ciconte ed
altra. Per l'irrilevanza del ricorso al T.A.R. avverso il diniego di condono
edilizio, Cass., Sez. III, 5.11.1999, n. 1188, Fornaca ed avverso il diniego di
concessione in sanatoria ex art. 13 della legge n. 47/1985, Cass., Sez. III
8.11.2000, n. 3531, Consolo e 29.11.2001, Frati]. (conferma, ordinanza n.
18/2005 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 24/06/2009) Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric.
Terminiello ed altro.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/09/2010 (Cc. 28/04/2010), Sentenza n.
32954
DIRITTO URBANISTICO - Condono edilizio - Rilascio di concessione sanante -
Effetti - Fattispecie - Art. 31, 9° c., T.U.E. n. 380/2001 - Art. 38, 3° c., L.
n. 47/1985 - Art. 32 L. n.326/2003. Il rilascio di concessione sanante per
condono edilizio, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna,
mentre non ha effetto estintivo dei reati e delle pene (rendendo operanti,
rispetto ad essi, soltanto i particolari effetti di cui all'art. 38, 3° comma,
della legge n. 47/1985), può comportare invece l'inapplicabilità ed anche la
revoca dell'ordine di demolizione disposto ai sensi dell'art. 31, 9° comma, del
T,U. n. 380/2001 [Cass.: Sez. IV, 12.11.2002, n.37984, Mortillaro; Sez. III:
4.2.2000, n. 3683, P.M. in proc. Basile; 29.7.1998, n.1854, Caffaro ed altri;
20.6.1997, n.2475, Coppola; 20.6.1997, n.2474, Morello; 20.6.1997, n.2472,
Filieri; 28.11.1996, Ilardi. Decisioni tutte conformi alla motivazione della
sentenza delle Sezioni Unite 24.7.1996, ric. P.M. in proc. Monterisi]. Sicché
l'ordine di demolizione in oggetto, costituendo una sanzione amministrativa
caratterizzata dalla natura giurisdizionale dell'organo istituzionale al quale
ne è attribuita l'applicazione, non è suscettibile di passare in giudicato,
essendo sempre possibile la sua revoca quando risulti assolutamente
incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbia
conferito all'immobile altra destinazione o abbia provveduto alla sua sanatoria
(Cass., Sez. III, 4.2.2000, n. 3682, Puglisi). Nella specie, si verte in ipotesi
di opera abusiva non suscettibile di sanatoria, ai sensi dell'art. 32 del D.L.
n. 269/2003, poiché si tratta di nuova costruzione realizzata, in assenza del
titolo abilitativo edilizio, in area assoggettata a vincolo imposto a tutela
degli interessi paesistici (ipotesi esclusa dal condono dal comma 26, lett. a) [Cass.,
Sez. III, 12.1.2007, n. 6431, Sicignano; Cass. 5.4.2005, n. 12577, Ricci; Cass.
1.10.2004, n. 38694, Canu ed altro; Cass. 24.9.2004, n. 37865, Musio]. Pertanto,
correttamente risulta affermata l’inefficacia, ai fini penali, della esperita
procedura di condono edilizio. (conferma, ordinanza n. 18/2005 CORTE APPELLO di
NAPOLI, del 24/06/2009) Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Terminiello ed altro.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/09/2010 (Cc. 28/04/2010), Sentenza n.
32954
DIRITTO URBANISTICO - Potere di ordinare la demolizione - Individuazione
dell’organo dell'esecuzione ed attribuzioni - P.M. - Artt. 655 e ss. c.p.p.. In materia urbanistica deve ritenersi definitivamente superata, "la visione di
un giudice supplente dell'Amministrazione pubblica". Lo stesso territorio
costituisce l'oggetto della tutela posta dalla normativa penale urbanistica ed a
tale tutela sostanziale si riconnette l'attribuzione al giudice del potere di
disporre provvedimenti ripristinatori specifici qualora perduri la situazione
offensiva dell'interesse protetto dalla norma penale. Se, dunque, il potere di
ordinare la demolizione, attribuito al giudice penale pur essendo di natura
amministrativa, é rivolto al ripristino del bene tutelato in virtù di un
interesse (anche di prevenzione) correlato all'esercizio della potestà di
giustizia, il provvedimento conseguente compreso nella sentenza passata in
giudicato, al pari delle altre statuizioni della sentenza medesima, è
assoggettato all'esecuzione nelle forme previste dagli artt. 655 e seguenti del
codice di procedura penale. L'organo promotore dell'esecuzione va identificato,
pertanto, nel pubblico ministero e non in altri organi amministrativi.
(conferma, ordinanza n. 378/2009 TRIBUNALE di NAPOLI, del 22/09/2009) Pres.
Lupo, Est. Fiale, Ric. Del Sorbo.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/09/2010 (Cc. 28/04/2010), Sentenza n.
32952
DIRITTO URBANISTICO - Sentenza di "patteggiamento" - Ordine di demolizione
impartito dal giudice penale - Pena su richiesta delle parti ed autonoma
funzione ripristinatoria - Artt. 444 e 445 c.p.p. - Art. 31, c. 9, T.U.E. n.
380/2001. L'ordine di demolizione di cui all'art. 31, comma 9, del T.U. n.
380/2001 deve essere emesso, qualora ne ricorrano i presupposti, anche nei casi
di applicazione della pena su richiesta delle parti, ex art. 444 c.p.p.. Alla
sentenza di "patteggiamento", sono ricollegabili tutti gli effetti di una
sentenza di condanna, ad eccezione di quelli espressamente indicati dell'art.
445, 1° comma, c.p.p., fra i quali non é compresa la sanzione in oggetto (non
trattandosi di pena accessoria né di misura di sicurezza). A nulla rileva che
l'ordine medesimo non abbia formato oggetto dell'accordo intercorso tra le
parti, in quanto esso costituisce atto dovuto per il giudice, non suscettibile
di valutazioni discrezionali e sottratto alla disponibilità delle parti stesse,
di cui l'imputato deve tenere comunque conto nell'operare la scelta del
patteggiamento (Cass., Sez. III: 3.7.2000, n. 7617, Pusateri; 18.2.1998, n. 64,
P.M. in proc. Corrado; 25.10.1997, n. 3107, P.M. in proc. Di Maro). L'ordine di
demolizione in oggetto, inoltre, resta eseguibile, qualora sia stato impartito
con la sentenza di "patteggiamento", anche nel caso di estinzione del reato
conseguente al decorso del termine di cui all'art. 445, 2° comma, c.p.p..
Concludendo, l'ordine di demolizione impartito dal giudice penale, assolvendo ad
un'autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, ha natura di
provvedimento accessorio rispetto alla condanna principale e costituisce
esplicitazione di un potere sanzionatorio, non residuale o sostitutivo ma
svincolato rispetto a quelli dell'autorità amministrativa, attribuito dalla
legge al giudice penale (Cass., Sez. Unite, 24.7.1996, n. 15, ric. PM in proc.
Monterisi). (conferma, ordinanza n. 378/2009 TRIBUNALE di NAPOLI, del
22/09/2009) Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Del Sorbo.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/09/2010 (Cc. 28/04/2010), Sentenza n.
32952
DIRITTO URBANISTICO - Opera abusiva - Acquisizione gratuita al patrimonio
disponibile del Comune - Finalità - Demolizione - Natura e limiti - Ordinanza
del dirigente o responsabile dell'ufficio tecnico comunale - Art. 31, 3° c.
D.P.R. n. 380/2001. L'acquisizione gratuita dell'opera abusiva al patrimonio
disponibile del Comune, ai sensi dell'art. 31, 3° comma, del D.P.R. n. 380/2001,
non è incompatibile con l'ordine di demolizione emesso dal giudice penale ed
eseguito dal pubblico ministero. Infatti, nella prima parte del comma 5 dello
stesso articolo, si stabilisce che l'opera acquisita al patrimonio comunale deve
essere demolita con ordinanza del dirigente o responsabile dell'ufficio tecnico
comunale, a spese del responsabile dell'abuso. Si avrebbe incompatibilità
soltanto se, con deliberazione consiliare, a norma della seconda parte dello
stesso comma 5, si fosse statuito di non dovere demolire l'opera acquisita [Cass.,
Sez. III: 31.1.2008, n. 4962, P.G. in proc. Mancini e altri; 23.1.2007, n. 1904,
Turianelli; 29.11.2005, n. 43294, Gambino ed altro; 13.10.2005, n, 37120,
Morelli; 20.5.2004, n. 23647, Moscato ed altro, 30.9.2003, n. 37120, Bommarito
ed altro; 20.1.2003, n. 2406, Gugliandolo; 7.11.2002, n. 37222, Clemente;
17.12.2001, Musumeci ed altra; 29.12.2000, n. 3489, P.M. in proc. Mosca].
Sicché, l'acquisizione gratuita, in via amministrativa, é finalizzata
essenzialmente alla demolizione, per cui non si ravvisa alcun contrasto con
l'ordine demolitorio impartito dal giudice penale, che persegue lo stesso
obiettivo. Il destinatario di tale ordine, a fronte dell'ingiunzione del P.M.,
allorquando sia intervenuta l'acquisizione amministrativa a suo danno, non potrà
ottemperare all'ingiunzione medesima soltanto se il Consiglio comunale abbia già
ravvisato (ovvero sia sul punto di deliberare) l'esistenza di prevalenti
interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive. In caso contrario, ha
come sbocco unico ed obbligato la demolizione a spese del responsabile
dell'abuso. Va rilevato, infine, che l'ordine di demolizione di cui all'art. 31,
comma 9, del T.U. n. 380/2001, pur costituendo una statuizione sanzionatoria
giurisdizionale, ha natura amministrativa, sicché ad esso non si estende il
beneficio della sospensione condizionale della pena, che è applicabile, al
contrario, alle pene accessorie. (conferma, ordinanza n. 378/2009 TRIBUNALE di
NAPOLI, del 22/09/2009) Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Del Sorbo.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/09/2010 (Cc. 28/04/2010), Sentenza n.
32952
DIRITTO URBANISTICO - Nozione di "pertinenza urbanistica" - Artt. 22, 100 e
101 del D.P.R. n. 380/2001. La nozione di "pertinenza urbanistica" ha
peculiarità sue proprie, che la distinguono da quella civilistica: deve
trattarsi, invero, di un'opera - che abbia comunque una propria individualità
fisica ed una propria conformazione strutturale e non sia parte integrante o
costitutiva di altro fabbricato - preordinata ad un'oggettiva esigenza
dell'edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio
dello stesso, sfornita di un autonomo valore di mercato, non valutabile in
termini di cubatura o comunque dotata di un volume minimo tale da non
consentire, in relazione anche alle caratteristiche dell'edificio principale,
una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui
accede. (riforma sentenza n. 355/2006 Tribunale di Tivoli Sez. Dist. di
Palestrina, del 21/04/2009) Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. PM in proc. Tocchi ed
altri.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/09/2010 (Ud. 28/04/2010), Sentenza n.
32939
DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Reato urbanistico e
reato ambientale - Ordine di demolizione e riduzione in pristino - Effetti
diversificati - T.U.E. n. 380/2001 - D.L.vo n. 42/2004. L'ordine di
demolizione caducato per il reato urbanistico, deve essere mantenuto in vigore
per quello ambientale. Sicché, la statuizione inerente la demolizione non deve
essere revocata nei casi in cui sussista il reato ambientale, piuttosto, è
necessario disporre anche la restitutio in pristinum per ricondurre l'assetto
dei luoghi alla situazione originaria, comportando la reintegrazione totale del
bene nell'area protetta, l'ordine di rimessione in pristino ha una ampiezza
maggiore, ma comprensiva dello abbattimento del manufatto abusivo. (riforma
sentenza n. 575/2008 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI, del 22/12/2009) Pres.
Lupo - Est. Squassoni - Ric. Marongiu.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 01/09/2010 (Ud. 1/07/2010), Sentenza n.
32547
DIRITTO URBANISTICO - Provvedimenti in materia edilizia - Attribuzione ai
dirigenti - Art. 6, 2° comma, L. n. 127/1997 - Art. 51 L. n. 142/90. Solo a
seguito dell'art. 6, 2° comma, L. n. 127/1997 è stata attribuita ai dirigenti
degli Enti locali la competenza in ordine agli atti di gestione, anche con
riferimento ai provvedimenti in materia edilizia. La disposizione, nel
sostituire l'art. 51 L. n. 142/90, ha direttamente attribuito ai Dirigenti, tra
l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui
rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale
(Cons. St., Sez. V, n. 5833 del 25.11.2001, n. 7632 del 21.11.2203 , n. 2694 del
4.5.2004 e n. 5757 del 9 11.2007; ma è altrettanto vero che, per consolidata
giurisprudenza, non esistono ostacoli di ordine normativo - eccetto improbabili
norme di statuto o regolamento dell’ente locale - a che il Sindaco deleghi un
assessore all'adozione di atti in materia urbanistica ed edilizia che non
costituiscano espressione di funzioni di Ufficiale di Governo ma che attengano
alla cura di interessi tipicamente locali e strettamente coordinati con le
esigenze della comunità insediata in un certo territorio (CdS, sez. V,
10/02/2009 , n. 758; id., 16/11/2005 , n. 6376; id., 24/11/1997, n. 1358).
(conferma, sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA, Sez. I n. 01163/2004) Pres.
Giaccardi - Est. Pozzi - Busso (avv.ti Verino e Zambelli) c. Comune di Venezia
(avv.ti Gidoni, Morino e Paoletti).
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 03/08/2010, Sentenza n. 5156
DIRITTO URBANISTICO - Opere abusive sanabili - Annullamento delle
acquisizioni al patrimonio comunale - Cancellazione delle relative trascrizioni
nel pubblico registro immobiliare - Limiti di superficie e volume per
ampliamenti di edifici già esistenti - Art. 39 c. 19 L. n. 724/1994 - Art. 7, c.
3, L. n. 47/1985. L’art. 39 della legge n. 724/1994 dispone, al comma 19,
che per le opere abusive “ divenute sanabili “ in forza dello stesso art. 39,
“il proprietario ha il diritto di ottenere l’annullamento delle acquisizioni al
patrimonio comunale dell’area di sedime e delle opere sopra questa realizzate
disposte in attuazione dell’articolo 7, terzo comma, della legge 28 febbraio
1985, n. 47”, e la cancellazione delle relative trascrizioni nel pubblico
registro immobiliare, fatti salvi i diritti dei terzi e del comune, nel caso in
cui le opere stesse siano state destinate ad attività di pubblica utilità entro
la data del 1° dicembre 1994. Inoltre, l’articolo 39 della legge n. 724/1994,
dopo avere fissato i limiti di superficie e volume per ampliamenti di edifici
già esistenti, ha disposto che quei limiti “ trovano altresì applicazione alle
opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni
non superiori ai 750 metri cubi per singola richiesta di concessione edilizia in
sanatoria." La norma correla quindi il limite volumetrico massimo alla domanda
di condono. Nella specie, a nulla vale invocare, l’avvenuto frazionamento
dell’immobile in due unità immobiliari, perché se ciò fosse rilevante, si
consentirebbe ad un soggetto di realizzare un grattacielo di migliaia di metri
cubi, poi frazionarlo in tanti appartamenti tutti inferiori a 750 mc e quindi
invocare il condono. (conferma, sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA, Sez. I n.
01163/2004) Pres. Giaccardi - Est. Pozzi - Busso (avv.ti Verino e Zambelli) c.
Comune di Venezia (avv.ti Gidoni, Morino e Paoletti).
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 03/08/2010, Sentenza n. 5156
DIRITTO URBANISTICO - Reati edilizi - Immobile abusivamente costruito ed
ultimato - Sequestro preventivo - Presupposti. In materia edilizia è
ipotizzabile il sequestro preventivo, anche dell'immobile abusivamente costruito
e già ultimato, quando il giudice ritenga sussistente un concreto e attuale
pericolo derivante dal libero uso della cosa. Ma devono essere verificati la
reale compromissione degli interessi attinenti il territorio, ossia il livello
di pericolosità che l'utilizzazione della "cosa" appare in grado di raggiungere
in ordine all'oggetto della tutela penale, (Cass., sez. III, 5/07/2005 -
23/09/2005, n. 34142). Ne discende che, nel caso sia ipotizzato un aggravamento
del carico urbanistico, occorre che la consistenza reale e l'intensità del
pregiudizio siano valutati tenendo conto della situazione esistente al momento
dell'adozione del provvedimento cautelare. (conferma, ordinanza del 11.12.2009
del tribunale di Roma) Pres. De Maio, Est. Amoroso, Ric. PM in proc. Toti ed
altri.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/07/2010 (Cc. 05/05/2010), Sentenza n.
29617
DIRITTO URBANISTICO - Provvedimento di sequestro preventivo - Presupposti e
limiti. Anche in materia urbanistica, il provvedimento di sequestro
preventivo non deve essere inutilmente vessatorio, ma deve essere limitato alla
cosa o alla parte della cosa effettivamente pertinente al reato ipotizzato e
deve essere disposto nei limiti in cui il vincolo imposto serve a garantire la
confisca del bene o ad evitare la perpetuazione del reato. Cass., sez. III,
11/02/2009 - 15/04/2009, n. 15717 - con riferimento ad una fattispecie di
intervenuto sequestro, per abusi edilizi, di intere unità abitative a fronte di
difformità riguardanti le sole mansarde delle stesse e Cass., sez. III,
6/07/2004, n. 29203, con riferimento all'utilizzo quale abitazione da parte
dell'autore dell'illecito edilizio di un corpo di fabbrica abusivamente
realizzato, che non comportava in concreto, per le dimensioni dell'immobile, le
sue caratteristiche e per la destinazione ad abitazione familiare, un
apprezzabile aggravamento del carico urbanistico). (conferma, ordinanza del
11.12.2009 del tribunale di Roma) Pres. De Maio, Est. Amoroso, Ric. PM in proc.
Toti ed altri.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/07/2010 (Cc. 05/05/2010), Sentenza n.
29617
DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Manufatto abusivo -
Sequestro preventivo - Presupposti del provvedimento dispositivo - Valutazione
di merito - Possibili effetti lesivi dell'equilibrio urbanistico ed ambientale.
Al fine di disporre il sequestro preventivo di manufatto abusivo, il giudice di
merito ha il dovere di compiere in ordine al pericolo che la libera
disponibilità della cosa pertinente al reato possa agevolare o protrarre le
conseguenze di esso o agevolare la commissione di altri reati, va diretta in
particolare ad accertare se esista un reale pregiudizio degli interessi
attinenti al territorio o una ulteriore lesione del bene giuridico protetto
ovvero se la persistente disponibilità del bene costituisca un elemento neutro
sotto il profilo dell'offensività (Cass., sez. un., 20/03/2003, n. 12878),
anche, in riferimento alla necessità di valutare i possibili effetti lesivi
dell'equilibrio urbanistico ed ambientale. In ogni caso l'accertamento di una
situazione che possa qualificarsi come di "periculum in mora", quale
requisito per il sequestro preventivo, costituisce una tipica valutazione di
merito, non censurabile in sede di legittimità, in ragione della richiamata
limitazione alla violazione di legge delle censure deducibili in tale sede
(Cass., sez. II, 7/02/2007, n. 5225). (conferma, ordinanza del 11.12.2009 del
tribunale di Roma) Pres. De Maio, Est. Amoroso, Ric. PM in proc. Toti ed altri.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/07/2010 (Cc. 05/05/2010), Sentenza n.
29617
DIRITTO URBANISTICO - Procedimenti amministrativi di sanatoria - Sospensione
- T.U.E. D.P.R. n. 380/2001 - Accertamento autonomo del giudice penale. La
disciplina contenuta nel T.U.E. D.P.R. n. 380/2001, ricollega, la durata della
sospensione all'esaurimento dei soli "procedimenti amministrativi di sanatoria",
limitandola temporalmente alla decisione degli organi comunali sulla relativa
domanda, manifestata anche nella forma del silenzio-rifiuto prevista dal 4°
comma dell'art. 36. Detta sospensione non può estendersi, pertanto, fino alla
definizione dell'eventuale procedimento giurisdizionale originato dal ricorso
avverso il diniego del rilascio del titolo abilitativo sanante (Cass. n.
16706/2004; Cass. n. 10640/2003; Corte Costituzionale sentenza n. 370/1988 e
ordinanza n. 247/2000). L'emissione del provvedimento sospensivo, resta pur
sempre condizionata al previo accertamento del giudice penale in ordine alla
effettiva sussistenza dei presupposti necessari per il conseguimento della
sanatoria (Cass., Sez. III, 7.3.1997, n. 2256, Tessari ed altro). Nell'ipotesi
in cui il giudice di merito non abbia sospeso, ex art. 45, 1° comma, del T.U. n.
380/2001, il procedimento relativo ai reati di cui all'art. 44 dello stesso
T.U., non consegue alcuna nullità, mancando qualsiasi previsione normativa in
tal senso e non configurandosi pregiudizi al diritto di difesa dell'imputato,
poiché questi può far valere nei successivi gradi di giudizio l'esistenza o la
sopravvenienza della causa estintiva. (conferma sentenza n. 3709/2008 CORTE
APPELLO di PALERMO, del 06/10/2009 che confermava la sentenza 1.7.2008 del
Tribunale monocratico di Termini Imerese) Pres. De Maio, Est. Fiale, Ric.
Chiarello.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/06/2010 (Ud. 24/03/2010), Sentenza n.
24245
DIRITTO URBANISTICO - Ordine di demolizione impartito dalla P.A. e ordine di
demolizione impartito dal giudice - Differenza e funzione - Artt. 31 e 44 T.U.E.,
D.P.R. n. 380/2001. L'ultimo comma dell'art. 31 del T.U.E. D.P.R. n.
380/2001 (già art. 7, ultimo comma, della legge n. 47/1985) dispone che, per le
opere abusive eseguite in assenza di concessione o in totale difformità o con
variazioni essenziali, "il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di
cui all'art. 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia
stata altrimenti eseguita". Tale ordine, emanato dal giudice in caso di condanna
e di mancata esecuzione della demolizione, costituisce atto dovuto,
nell'esercizio di un potere autonomo e non attribuito in via di supplenza
seppure coordinabile con quello amministrativo, per cui non si pone in rapporto
alternativo con l'ordine di demolizione impartito dalla P.A. Trattasi di una
sanzione amministrativa di tipo ablatorio caratterizzata dalla natura
giurisdizionale dell'organo istituzionale al quale ne è attribuita
l'applicazione, la cui catalogazione fra i provvedimenti giurisdizionali trova
ragione giuridica proprio nella sua accessività alla "sentenza di condanna"
(Cass., Sez. Unite, 24.7.1996, ric. Monterisi). (conferma sentenza n. 3709/2008
CORTE APPELLO di PALERMO, del 06/10/2009 che confermava la sentenza 1.7.2008 del
Tribunale monocratico di Termini Imerese) Pres. De Maio, Est. Fiale, Ric.
Chiarello.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/06/2010 (Ud. 24/03/2010), Sentenza n.
24245
DIRITTO URBANISTICO - Natura precaria di una struttura - Nozione. La
natura precaria di una struttura, non può essere desunta dalla temporaneità
della destinazione soggettivamente data all'opera dal costruttore, ma deve
ricollegarsi alla intrinseca destinazione materiale dell'opera ad un uso
realmente precario e temporaneo per fini specifici, contingenti e limitati nel
tempo, con conseguente possibilità di successiva e sollecita eliminazione [Cass.,
sez. III, 26.6.2009, n.26573, Morandin; Cass. 22.6.2009, n. 25965, Bisulca ed
altro]. (conferma sentenza n. 3086/2008 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 22/05/2009
che confermava sentenza del 13.3.2008 Tribunale monocratico di Grosseto) Pres.
De Maio, Est. Fiale, Ric. Verrengia ed altro.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/06/2010 (Ud. 24/03/2010), Sentenza n.
24242
DIRITTO URBANISTICO - Nozione di "pertinenza urbanistica" - Oggettiva
esigenza "di servizio" all'edificio principale - Precarietà dell'opera -
Giurisprudenza. La nozione di "pertinenza urbanistica" ha peculiarità sue
proprie, che la distinguono da quella civilistica: deve trattarsi, invero, di
un'opera - che abbia comunque una propria individualità fisica ed una propria
conformazione strutturale e non sia parte integrante o costitutiva di altro
fabbricato - preordinata ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale,
funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio dello stesso, sfornita di
un autonomo valore di mercato, non valutabile in termini di cubatura o comunque
dotata di un volume minimo tale da non consentire, in relazione anche alle
caratteristiche dell'edificio principale, una sua destinazione autonoma e
diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede. La relazione con la
costruzione preesistente deve essere, in ogni caso, non di integrazione ma "di
servizio", allo scopo di renderne più agevole e funzionale l'uso (carattere di
strumentalità funzionale), sicché non può ricondursi alla nozione in esame
l'ampliamento di un edificio mediante la edificazione di una tettoia-portico,
che, per la relazione di connessione fisica, costituisce parte di esso quale
elemento che attiene all'essenza dell'immobile e lo completa affinché soddisfi
ai bisogni cui è destinato. Inoltre, una trasformazione urbanistica e/o edilizia
- per essere assoggettata all'intervento autorizzatorio in senso ampio
dell'autorità amministrativa non deve essere "precaria": un'opera oggettivamente
finalizzata a soddisfare esigenze improvvise o transeunti non è destinata a
produrre, infatti, quegli effetti sul territorio che la normativa urbanistica è
rivolta a regolare. Restano esclusi, pertanto, dal regime del permesso di
costruire i manufatti di assoluta ed evidente precarietà, destinati cioè a
soddisfare esigenze di carattere contingente e ad essere presto eliminati.
(conferma sentenza n. 3863/2008 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 16/04/2009) Pres.
De Maio, Est. Fiale, Ric. Mieli ed altro.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/06/2010 (Ud. 24/03/2010), Sentenza n.
24241
DIRITTO URBANISTICO - Opere precarie - Nozione - Giurisprudenza. Al fine
di ritenere sottratta al preventivo rilascio del permesso di costruire la
realizzazione di un manufatto per la sua asserita natura precaria, la stessa non
può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data
all'opera dal costruttore, ma deve ricollegarsi alla intrinseca destinazione
materiale dell'opera ad un uso realmente precario e temporaneo per fini
specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente possibilità di
successiva e sollecita eliminazione. Sicché, ai fini del riscontro del connotato
della precarietà dell'opera e della relativa esclusione della modifica
dell'assetto del territorio, non sono rilevanti le caratteristiche costruttive,
i materiali impiegati e l'agevole rimovibilità, ma le esigenze temporanee alle
quali l'opera eventualmente assolva. La natura precaria di una costruzione non
dipende dalla natura dei materiali adottati e quindi dalla facilità della
rimozione, ma dalle esigenze che il manufatto è destinato a soddisfare e cioè
dalla stabilità dell'insediamento indicativa dell'impegno effettivo e durevole
del territorio; a tale fine, inoltre, l'opera deve essere considerata
unitariamente e non nelle sue singole componenti. Pertanto, la stabilità non va
confusa con l'irremovibilità della struttura o con la perpetuità della funzione
ad essa assegnata, ma si estrinseca nell'oggettiva destinazione dell'opera a
soddisfare bisogni non provvisori, ossia nell'attitudine ad una utilizzazione
che non sia temporanea e contingente. Inoltre, la precarietà non va confusa con
la stagionalità, vale a dire con l'utilizzo annualmente ricorrente della
struttura, poiché un utilizzo siffatto non esclude la destinazione del manufatto
al soddisfacimento di esigenze non eccezionali e contingenti, ma permanenti nel
tempo. Infine, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, la precarietà
di un manufatto non dipende dai materiali utilizzati o dal suo sistema di
ancoraggio al suolo, bensì dall'uso al quale il manufatto stesso è destinato;
pertanto, essa va esclusa quando trattasi di struttura destinata a dare
un'utilità prolungata nel tempo, indipendentemente dalla facilità della sua
rimozione, a nulla rilevando la temporaneità della destinazione data all'opera
dei proprietario, in quanto occorre valutare la stessa alla luce della sua
obiettiva e intrinseca destinazione naturale (C. Stato, sez. V: 15.6.2000, n,
3321; 23.1.1995, n. 97). (conferma sentenza n. 3863/2008 CORTE APPELLO di
FIRENZE, del 16/04/2009) Pres. De Maio, Est. Fiale, Ric. Mieli ed altro.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/06/2010 (Ud. 24/03/2010), Sentenza n.
24241
DIRITTO URBANISTICO - Opera abusiva - Sentenza di condanna - Demolizione
dell'opera - Poteri del giudice - Abuso non condonabile - Domanda di sanatoria -
Irrilevanza. Il potere attribuito al giudice di disporre la demolizione
dell'opera in caso di condanna non si pone in contrasto con quello
amministrativo perché entrambi mirano ad ottenere lo stesso risultato ossia
l'eliminazione dal territorio di un'opera abusiva. In caso di condanna il
giudice deve sempre disporre la demolizione se a tanto non si sia già provveduto
da parte dell'autorità amministrativa o se l'abuso non sia stato nel frattempo
sanato sotto il profilo urbanistico o se il Consiglio comunale abbia disposto la
conservazione delle opere in funzione di interessi pubblici ritenuti prevalenti
(Cass. n. 43294 del 2005). Inoltre, la pendenza di una domanda di sanatoria è
irrilevante nei casi di abuso non condonabile. (conferma ordinanza del tribunale
di Tivoli sezione distaccata di Castelnuovo Di Porto del 20/05/2009) Pres. De
Maio, Est. Petti, Ric. Gotti.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/06/2010 (Cc. 22/04/2010), Sentenza n.
22237
DIRITTO URBANISTICO - Opere abusive - Ingiunzione a demolire - Presenza del
sequestro penale - Sospensione del termine di 90 gg. - Esclusione - Effetti -
Acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale. In materia urbanistica,
la mera presenza del sequestro penale non determina di per sé la sospensione del
termine di novanta giorni per l'ottemperanza all'ingiunzione di demolire il
manufatto abusivo e la conseguente acquisizione dell'immobile al patrimonio
comunale, ben potendo l'interessato chiedere all'autorità giudiziaria
l'emissione dei provvedimenti necessari per poter ottemperare all'ingiunzione
emessa in sede amministrativa. (Cass. sez. III, 5.8.2008 n. 32709, Astone; Cass.
sez. III, 2.3.2009 n. 32709, P.M. in proc. Mancini). (Annulla con rinvio,
ordinanza del 10/07/2009, Tribunale di Tivoli) Pres. Lupo, Est. Lombardi, Ric.
PM in proc. Tulli.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 01/06/2010 (Cc. 28/04/2010), Sentenza n.
20564
DIRITTO URBANISTICO - ESPROPRIAZIONE -Indennità di esproprio - Criterio
particolare di determinazione - Liquidazione dell'indennità di occupazione
legittima - Rilascio della concessione in sanatoria - Necessità - Fattispecie -
Art. 80, c. 6 L. n. 219/1981 - Art. 13 L. n. 2892/1885. L. n. 219 del 1981,
art. 80, comma 6, recante la normativa per la realizzazione del programma
straordinario di edilizia residenziale nella città di Napoli, fissa un criterio
particolare di determinazione dell'indennità di esproprio, che funge usualmente
da parametro per la liquidazione dell'indennità di occupazione legittima, e che
è quello stabilito dalla L. n. 2892 del 1885, art. 13, ne consegue che, ove si
tratti di immobile costruito abusivamente, ed in relazione al quale sia stata
successivamente avanzata istanza di condono edilizio, ai fini della
determinazione della condizione urbanistica dello stesso, necessaria per
stabilirne il reale valore di mercato, e, quindi, determinare la indennità di
occupazione legittima, si richiede l'accertamento della circostanza
dell'avvenuto rilascio della concessione in sanatoria, non essendo sufficiente
la sola considerazione della presentazione della predetta istanza (Cass., sez.,
un., 22/07/1999, n. 499). Nella specie, ai proprietari attori non compete alcuna
indennità, né di espropriazione né di occupazione legittima, per le opere
abusivamente realizzate, in quanto all'epoca in cui fu decretata
l'espropriazione dei fondi sui quali insistono, non erano state ancora
condonate. (riforma sentenza n. 30/2008 della Giunta speciale per le
espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli, depositata il 12/06/2003)
Pres. CARBONE - Rel. NAPPI - Consorzio Cooperative Costruzioni c. F ed altri.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI 14/05/2010 (Ud. 11/05/2010)
Sentenza n. 11730
DIRITTO URBANISTICO - Nozione di pertinenza - Presupposti - Volume minimo -
Inidoneità a destinazioni autonome - Vincolo a servizio dell’edificio
principale. La nozione di pertinenza urbanistica postula indefettibilmente,
oltre ad un volume minimo (in assoluto ed in rapporto a quello dell’edificio
principale), tale da non consentire una sua destinazione autonoma e diversa da
quella a servizio dell’immobile cui accede, un vincolo a servizio dell’edificio
principale, vincolo che deve però risultare da elementi oggettivi e strutturali,
a prescindere dalla personale destinazione impressa dal proprietario. Pres.
Balba, Est. Vitali -C.A. (avv. Damonte) c. Comune di Cogoleto (avv. Gamalero).
TAR LIGURIA, Sez. I - 20 aprile 2010, n. 1831
DIRITTO URBANISTICO - Abuso - Decorrenza di un ungo lasso di tempo - Inerzia
dell’amministrazione - Affidamento del privato - Esercizio del potere repressivo
- Onere motivazionale. A seguito di un lungo lasso di tempo trascorso dalla
commissione dell'abuso ed del protrarsi dell'inerzia dell'amministrazione
preposta alla vigilanza, può ritenersi ingenerata una posizione di affidamento
nel privato, in relazione alla quale l'esercizio del potere repressivo è
subordinato ad un onere di congrua motivazione che, avuto riguardo anche
all'entità e alla tipologia dell'abuso, indichi il pubblico interesse,
evidentemente diverso da quello ripristino della legalità, idoneo a giustificare
il sacrificio del contrapposto interesse privato (C.d.S., Sez. V, 4 marzo 2008,
n. 883; C.d.S. Sez. V, n. 3270/2006). Pres. Nappi, Est. D’Alessandro - G.M.
(avv. Cimmino) c. Comune di Napoli (Avv. Municipale) -
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. IV - 25 marzo 2010, n. 1636
DIRITTO URBANISTICO - Costruzione abusiva - Acquisizione al patrimonio
comunale e ordine demolitorio del giudice penale - Funzione. L'acquisizione
gratuita, in via amministrativa, è finalizzata essenzialmente alla demolizione,
per cui non si pone in contrasto con l'ordine demolitorio impartito dal giudice
penale, che persegue Io stesso obiettivo: il destinatario di tale ordine,
allorquando sia intervenuta l'acquisizione amministrativa a suo danno, non potrà
ottemperarvi soltanto se il Consiglio comunale abbia già ravvisato (ovvero sia
sul punto di deliberare) l'esistenza di prevalenti interessi pubblici al
mantenimento delle opere abusive. Ove il Consiglio comunale non abbia
deliberato, invece, il mantenimento dell'opera, il procedimento sanzionatorio
amministrativo (per le opere realizzate in assenza di permesso di costruire, in
totale difformità o con variazioni essenziali) ha come sbocco unico ed obbligato
la demolizione a spese del responsabile dell'abuso. Non si comprende, dunque,
perché il condannato non possa chiedere al Comune (divenuto frattanto
proprietario) l'autorizzazione a procedere ad una ineludibile demolizione a
proprie cura e spese. Qualora si argomentasse in senso contrario si perverrebbe
all’illogica conclusione che il giudice penale non potrebbe ordinare, in caso di
condanna, la demolizione delle opere abusive tutte le volte in cui
l’amministrazione comunale abbia ingiunto la demolizione e questa non sia stata
eseguita dal responsabile dell’abuso nel termine di 90 giorni dalla notifica,
tenuto conto che l’acquisizione avviene a titolo originario ed “ope legis”, per
il solo decorso del tempo, con il conseguente carattere meramente dichiarativo
del successivo provvedimento amministrativo, che è atto dovuto, privo di
qualsiasi contenuto discrezionale. Pres. Petti, Est. Fiale, Ric. Todisco ed
altro.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/03/2010 (Ud. 15/12/2009), Sentenza n.
10779
DIRITTO URBANISTICO - Opera abusiva - Acquisizione al patrimonio comunale -
Incompatibilità con l'ordine di demolizione emesso dal giudice penale -
Esclusione - Art. 31, 3° e 5° c., D.P.R. n. 380/2001. L'acquisizione
gratuita dell'opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune, ai sensi
dell'art. 31, 3° comma, del D.P.R. n. 380/2001, non è incompatibile con l'ordine
di demolizione emesso dal giudice penale. Infatti, nella prima parte del comma 5
dello stesso articolo, si stabilisce che l'opera acquisita al patrimonio
comunale deve essere demolita con ordinanza del dirigente o responsabile
dell'ufficio tecnico comunale, a spese del responsabile dell' abuso. Si avrebbe
incompatibilità soltanto se, con deliberazione consiliare, a norma della seconda
parte dello stesso comma 5, si fosse statuito di non dovere demolire l'opera
acquisita [vedi Cass., Sez. III: 31.1.2008, n. 4962, P.G. in proc. Mancini e
altri; 23.1.2007, n. 1904, Turianelli; 29.11.2005, n. 43294, Gambino ed altro;
13.10.2005, n. 37120, Morelli; 20.5.2004, n. 23647, Moscato ed altro, 30.9.2003,
n. 37120, Botumarito ed altro; 20.1.2003, n. 2406, Gugliandolo; 7.11.2002, n.
37222, Clemente; 17.12.2001, Musumeci ed altra; 29.12.2000, n. 3489, P.M. in
proc. Mosca]. Pres. Petti, Est. Fiale, Ric. Todisco ed altro.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/03/2010 (Ud. 15/12/2009), Sentenza n.
10779
DIRITTO URBANISTICO - Verifica della legittimità del permesso edilizio
rilasciato "in sanatoria" - Potere-dovere del giudice - Artt. 36 e 45 del T.U.
n. 380/2001 (già artt. 13 e 22 L. n. 47/1985). Gli artt. 36 e 45 del T.U. n.
380 del 2001 (già artt. 13 e 22 della legge n. 47 del 1985) vanno interpretati
in stretta connessione ai fini della declaratoria di estinzione dei reati
contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti e il giudice penale,
pertanto, ha il potere-dovere di verificare la legittimità del permesso edilizio
rilasciato "in sanatoria" e di accertare che l'opera realizzata sia conforme
alla normativa urbanistica. In mancanza di tale conformità, infatti, il permesso
non estingue i reati, stante la effettuata verifica della inesistenza dei
presupposti di fatto e di diritto dell'estinzione degli stessi in sede di
esercizio del doveroso sindacato della legittimità del fatto estintivo incidente
sulla fattispecie tipica penale. Pres. Petti Est. Fiale Ric. P.M. in proc.
Ruggeri ed altri.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/03/2010 (Cc. 27/01/2010), Sentenza n.
10772
DIRITTO URBANISTICO - Permesso di costruire in sanatoria ex art. dell'art. 36
T.U. n. 380/2001 - Presupposti - DIA provvedimento sanante ex art. 37, 4° c.,
T.U. n. 380/2001. In materia urbanistica, ai fini del corretto esercizio del
controllo demandato al giudice, si pone quale presupposto indispensabile per il
rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex art. dell'art. 36 T.U. n.
380/2001, che l'intervento eseguito risulti "conforme alla disciplina
urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso,
sia al momento della presentazione della domanda". Anche per il rilascio del
provvedimento sanante previsto dall'art. 37, 4° comma, del T.U. n. 380/2001, a
fronte di una DIA che sia stata comunque legittimamente presentata nei casi
ammessi dalla legge, l'intervento realizzato deve risultare "conforme alla
disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione
sia al momento della presentazione della domanda". Pres. Petti Est. Fiale Ric.
P.M. in proc. Ruggeri ed altri.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/03/2010 (Cc. 27/01/2010), Sentenza n.
10772
DIRITTO URBANISTICO - Demolizione del manufatto abusivo non disposta con la
sentenza di condanna - Potere dispositivo di ordinare la demolizione - Giudice
dell'esecuzione - Esclusione - Art. 676 c.p.p.. La demolizione del manufatto
abusivo, non disposta con la sentenza di condanna, non può essere ordinata in
sede esecutiva. L'art. 676 c.p.p. individua le " altre competenze" del giudice
dell'esecuzione con una elencazione che deve considerarsi tassativa, dopo la
eliminazione della locuzione " provvede altresi' in casi analoghi", che figurava
nel testo originario dell'articolo. In nessuna delle competenze specifiche del
giudice dell'esecuzione rientra la facoltà di surrogarsi a quello della
cognizione per esercitare il potere dispositivo di ordinare la demolizione di un
manufatto abusivo. (Cass. Sez. 3, 25/3/2008 n. 17858. P.G. in proc. Salata;
Cass. Sez. 3, 13/12/2007 n. 4751, Gabrielli ed altro). (Annulla ordinanza n.
19928/2005 GIP TRIBUNALE di BARI, del 09/07/2007) Pres. Onorato, Est. Sensini,
Ric. Vulpio.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/03/2010 (Cc. 28/10/2009), Sentenza n.
9170
DIRITTO URBANISTICO - Opere precarie - Natura - Requisito della precarietà - Destinazione dell'opera. In materia edilizia, il requisito della precarietà non può essere collegato al carattere di stabilità temporanea, soggettivamente attribuito alla costruzione, ma va individuato in relazione all'oggettiva e intrinseca destinazione dell'opera stessa. Pres. Grassi, Est. Teresi, Ric. Milio. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 04/02/2010 (Ud. 03/12/2009), Sentenza n. 4881
DIRITTO URBANISTICO - Regione Lombardia - L.r. n. 23/90, art. 5, c. 6 - Piano integrato di recupero - Interventi di demolizione e ricostruzione - Deroga agli strumenti urbanistici ed edilizi - Mancata approvazione da parte del Comune - Legittimità. Ai sensi dell'art. 5, co. 6, l.r. Lombardia n. 23/90, è legittima la mancata approvazione da parte del Comune di un Piano integrato di recupero, che prevedendo interventi di demolizione e ricostruzione, deroghi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi e d'igiene in vigore. Infatti, ove non sussista più il vincolo del preesistente, non vi è alcuna ragione per escludere l'applicabilità della normativa urbanistica in vigore il cui rispetto assicura l'ordinato e coerente tracciato delle zone edificate (Tar Lombardia, Milano, sez. I, sent. n. 1085 del 03. 07. 1997). Pres. Petruzzelli, Est. Russo - G.G. (eredi) e altri (avv.ti Daminelli, Riva e Riva) c. Regione Lombardia e altro (n.c.). TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 2 febbraio 2010, n. 517
DIRITTO URBANISTICO - Rilascio della concessione in sanatoria - Certificato di agibilità o di abitabilità - Automatismo - Fattispecie: illegittima sospensione di un’attività di carrozzeria - Art. 35 L. n. 47/85. L’art. 35 della l. n. 47/85 prevede che il rilascio della concessione in sanatoria determini il rilascio del certificato d’abitabilità o d’agibilità anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, così introducendo una sorta di automatismo: ne deriva che la mancanza, in concreto, del certificato di agibilità non legittima la sospensione di un’attività di carrozzeria i cui locali siano stati oggetto di apposita concessione in sanatoria, tanto più se si considera che “l'eventuale mancanza di certificato di agibilità e le questioni di carattere edilizio possono avere rilievo in altri ambiti dell'attività amministrativa ma non in quello strettamente commerciale” (Cons. Stato, Sez. V, n. 477/2004). Pres. Calderoni, Est. Bertagnolli - C.G. (avv.ti Morabito e Pagano) c. Comune di Sendrina (n.c.). TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. II - 29 gennaio 2010, n. 420
DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO
PROCESSUALE PENALE - Immobile oggetto di sequestro preventivo - Potere di
sgombero del PM - Eventuale illegittimità del provvedimento - Competenza giudice
dell'esecuzione - Mezzi d'impugnazione previsti per i provvedimenti
giurisdizionali - Esclusione - Conversione del ricorso per cassazione in
incidente d'esecuzione - Esclusione - Ratio - Art. 568, c. 5
c.p.p. - Artt. 655, 322 e 666 c.p.p.. Il provvedimento di sgombero di un
immobile oggetto di sequestro preventivo adottato dal pubblico ministero
nell'ambito dei poteri esecutivi che gli sono attribuiti dall'art. 655 c.p.p.,
non avendo natura giurisdizionale, non può essere impugnato con i mezzi
d'impugnazione previsti per i provvedimenti giurisdizionali ed in particolare
con la richiesta di riesame di cui all'art. 322 c.p.p., perché anche questa si
riferisce al provvedimento del giudice. L'eventuale illegittimità del
provvedimento stesso potrà essere fatta valere in sede esecutiva davanti al
giudice dell'esecuzione, il quale, in questi casi, coincide con il giudice che
ha adottato il provvedimento di sequestro. Questi potrà revocare o modificare
l'atto. Non e' possibile convertire il ricorso per cassazione in incidente
d'esecuzione, perché la conversione, rectius la diversa qualificazione di
cui all'art. 568 c.p.p., comma 5, si riferisce ai soli mezzi d'impugnazione e
tale non può considerarsi l'incidente d'esecuzione (Cass. SS. UU. 24/11/1999 n.
27, Magnani). Pres. Grassi, Est. Petti, Ric. Giannicola.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 28/01/2010 (Cc. 04/11/2009), Sentenza n.
3924
DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Immobile oggetto di
sequestro preventivo - Sgombero da persone e cose - Poteri del P.M. -
Impugnazione - Incidente d'esecuzione - Art. 655 c.p.p.. Il provvedimento
con cui il pubblico ministero ordina lo sgombero da persone e cose di un
immobile oggetto di sequestro preventivo non può considerarsi abnorme e come
tale immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione, in quanto rientra
nei poteri del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 655 c.p.p., impartire le
disposizioni per le modalità esecutive di un sequestro, tra le quali può
rientrare anche l'ordine di sgombero, allorché tale ordine sia necessario per
attuare la finalità del sequestro. Sicché, in questo contesto, può essere
esperibile il solo incidente d'esecuzione (cfr Cass. 23 febbraio 2003,
Donnarumma; Cass. n 21735 del 2002; Cass. n. 14187 del 2007 ; 47326 del 2007).
(Contra: decisione n. 2293/1991, Di Paola - e per altri motivi sent. 25/01/2000
n 484, Fusaro). Pres. Grassi, Est. Petti, Ric. Giannicola.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 28/01/2010 (Cc. 04/11/2009), Sentenza n.
3924
DIRITTO URBANISTICO - BENI
CULTURALI ED AMBIENTALI - Immobile abusivo - Dissequestro, restituzione e
demolizione d’ufficio - Reati di cui agli artt. 44, lett. c), D.P.R. n. 380/2001
e 163 D.Lgs. n. 490/1999. In tema di reati urbanistici, il giudice che
dispone il dissequestro di un immobile abusivo, dopo che il responsabile
dell’abuso non ha ottemperato net termine di legge all'ingiunzione comunale di
demolire, e quindi dopo che si è verificato l'effetto ablativo a favore
dell'ente comunale, deve disporre la restituzione dell'immobile allo stesso ente
comunale e non al privato responsabile, che per avventura sia ancora in possesso
del bene. Per individuate l'avente diritto alla restituzione, infatti, non è
sufficiente il favor possessionis, occorrendo invece la prova positiva dello ius
possidendi, che non compete più al privato inottemperante. Pres. Lupo, Est.
Fiale, Ric. Calise.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/01/2010 (Cc. 17/11/2009), Sentenza n.
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DIRITTO URBANISTICO - Costruzione abusiva - Ordine di demolizione -
Ingiustificata inottemperanza - Automatica acquisizione gratuita dell'immobile
al patrimonio disponibile del Comune. In materia di abusi edilizi,
l’ingiustificata inottemperanza all'ordine di demolizione di una costruzione
abusiva, emesso dall'autorità comunale, comporta l'automatica acquisizione
gratuita dell'immobile al patrimonio disponibile del Comune, indipendentemente
dalla notifica all'interessato dell’accertamento formale della inottemperanza
[v. Cass., Sez. III, 8.10.2009, n. 39075, Bifulco ed altra; 28.5.2009, n. 22440,
P.M. in proc. Morichetti; 19.1.2009, n. 1819, P.M. in proc. Ercoli; 31.1.2008,
n. 4962, P.G. in proc. Mancini e altri; 16.3.2005, n. 16283, Greco; 16.2.2005,
n. 14638, P.G. in proc. Di Giacomo; 9.6.2004, n. 35785, P.G. e Di Meglio]. Pres.
Lupo, Est. Fiale, Ric. Calise.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/01/2010 (Cc. 17/11/2009), Sentenza n.
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DIRITTO URBANISTICO - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Opera abusiva -
Dissequestro, restituzione e demolizione d’ufficio - Procedura amministrativa -
Art. 7 L. n. 47/1985 ed ora art. 31 D.P.R. n. 380/2001. La procedura
amministrativa già disciplinata dall'art. 7 della Legge n. 47/1985 ed ora
dall'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 prevede la seguente sequenza: a) l'autorità
comunale, accertato l'abuso edilizio, ingiunge al proprietario e al responsabile
dell'abuso la demolizione dell'immobile abusivo; b) se il responsabile non
provvede alla demolizione nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione,
l'immobile a acquisito di diritto gratuitamente al patrimonio comunale; c)
l'autorità comunale accerta formalmente l'inottemperanza all'ordine di
demolizione e notifica detto accertamento all’interessato; d) la notifica
dell'accertamento costituisce titolo per l'immissione nel possesso da parte del
Comune e per la trascrizione nei registri immobiliari. II comma 3 del predetto
art. 31 dispone testualmente, in particolare, che : "se il responsabile
dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi
nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime sono
acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune" e da tale
formulazione letterale della norma risulta evidente che l'effetto ablatorio si
verifica ope legis alla inutile scadenza del termine fissato per ottemperare
all'ingiunzione di demolire. Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Calise.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/01/2010 (Cc. 17/11/2009), Sentenza n.
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DIRITTO URBANISTICO - Inottemperanza all’ordine di demolizione - Notifica
dell'accertamento formale - Funzione ed effetti - Scadenza del termine per
ottemperare - Effetti - Trasferimento coattivo all'ente comunale della proprietà
sull'immobile non demolito - Rapporti con i terzi - Art. 2644 cod. civ.. La
notifica dell'accertamento formale dell'inottemperanza all’ordine di
demolizione, si configura, soltanto come titolo necessario per l'immissione in
possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari [ai sensi dell'art. 31,
comma 4, del D.P.R. n. 380/2001 infatti: "l'accertamento della inottemperanza
alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica
all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la
trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente"].
Sicché, la scadenza del termine per ottemperare configura il presupposto per
l'applicazione automatica della sanzione amministrativa, che consiste nel
trasferimento coattivo all'ente comunale della proprietà sull'immobile non
demolito. Scopo evidente di questa sanzione quello di consentire all'ente
pubblico di provvedere di ufficio alla demolizione dell'immobile a spese del
responsabile dell'abuso, salvo che si accerti in concreto un prevalente
interesse pubblico alla conservazione dell'immobile stesso (art. 31, comma 5).
Per quanto invece riguarda i rapporti con i terzi, la predetta notifica
dell'accertamento di inottemperanza consente all'ente comunale di trascrivere il
trasferimento della proprietà nei registri immobiliari, al fine di potere
opporre, ai sensi dell'art. 2644 cod. civ., il trasferimento stesso ai terzi che
abbiano acquistato diritti sull'immobile. Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Calise.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/01/2010 (Cc. 17/11/2009), Sentenza n.
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DIRITTO URBANISTICO - Dissequestro dell'immobile abusivo - Provvedimento
giudiziale - Trasferimento all'ente comunale - Conflitti tra soggetti aventi
causa - Immissione in possesso contro il privato possessore - Notifica -
Necessità - Artt. 2643 e segg. cod. civ.. Il giudice penale che deve
decidere sul dissequestro dell'immobile abusivo resta ad evidenza estraneo al
regime di pubblicità dichiarativa della trascrizione immobiliare, che
disciplinato dagli artt. 2643 e segg. cod. civ. al solo fine di dirimere
eventuali conflitti tra soggetti aventi causa da un medesimo dante causa. In
altri termini, il provvedimento giudiziale sulla restituzione dell'immobile
abusivo non ha nulla a che vedere con le esigenze di certezza nella circolazione
dei beni nel mercato, che ispirano l'istituto della trascrizione. Tuttavia,
anche dopo il trasferimento all'ente comunale della proprietà e del relativo ius
possidendi, può capitare, e anzi generalmente capita, che il privato
responsabile dell'abuso non voglia spontaneamente spogliarsi del possesso (ius
possessionis), sicché l’ente territoriale che intenda procedere concretamente
alla demolizione, dovrà notificare formalmente all' interessato l'accertamento
della inottemperanza alla ingiunzione, in tal modo acquisendo titolo per
l'immissione in possesso contro il privato possessore. Pres. Lupo, Est. Fiale,
Ric. Calise.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/01/2010 (Cc. 17/11/2009), Sentenza n.
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DIRITTO URBANISTICO - Demolizione dell'immobile abusivo - Termine di 90 gg. -
Decorrenza - Effetti - Acquisizione gratuita del manufatto abusivo -
Assegnazione di un termine inferiore ai 90 gg. - Effetti - Verbale di
accertamento dell'inottemperanza all’ingiunzione demolitoria - Natura di atto
dichiarativo. Decorso infruttuosamente il termine di novanta giorni fissato
per la demolizione dell'immobile abusivo, l’effetto acquisitivo al patrimonio
del Comune si produce di diritto, con il conseguente carattere meramente
dichiarativo del successivo provvedimento amministrativo [C. Stato, Sez. V,
18.12.2002, n. 7030]. Inoltre, il verbale di accertamento dell'inottemperanza
all’ingiunzione demolitoria è atto a contenuto meramente dichiarativo,
limitandosi ad esternare e formalizzare effetti già verificatisi in base alla
stessa ingiunzione, poiché solo a quest’ultima ed al decorso del termine ivi
fissato vanno ricondotti effetti costitutivi [v. TAR Puglia - Bari, Sez. III,
16.2.2006, n. 538; TAR Lazio - Roma, Sez. IIter, 13.2.2008, n. 1303; TAR
Campania - Napoli, Sez. II, 9.4.2008, n. 2070]. A tal riguardo, va rilevato che
l'assegnazione di un termine inferiore, lungi dal viziare la relative
ingiunzione di demolizione, produce esclusivamente l'effetto di precludere
temporaneamente e precisamente fino alla scadenza del novantesimo giorno dalla
sua notificazione - l'acquisizione gratuita del manufatto abusivo [T.a.r.
Sicilia, Sez. II, 4.11.1993, n. 816]. Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Calise.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/01/2010 (Cc. 17/11/2009), Sentenza n.
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DIRITTO URBANISTICO - Costruzione
abusiva - Sentenza di condanna - Ordine di demolizione impartito dal giudice -
Avviso di avvio del procedimento sanzionatorio - Necessità - Esclusione -
Fondamento - Artt. 44 lett. c) e 31, 9° c. D.P.R. 380/01. Non necessita del
preventivo avviso di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 L. 7 agosto
1990, n. 241 (cosiddetta legge sul procedimento amministrativo), l'ordine di
demolizione (ex art. 31, comma 9°, D.P.R. 380/01) del manufatto abusivo,
impartito dal giudice con la sentenza di condanna per reato edilizio, in quanto
l'ingiunzione a demolire, pur avendo natura di sanzione amministrativa di tipo
ablatorio, si caratterizza per la natura giurisdizionale dell'organo emanante e
si inserisce in un procedimento giurisdizionale disciplinato dal cod. proc. pen..
[Giurisprudenza di legittimità consolidata Cass. Sez. III Sent. n. 44245 del
05/12/05, rv 227557; Cass. Sez. III Sent. n. 3991 del 03/02/04; Cass. Sez. III
Sent. n. 4100 del 16/02/98; Cass. Sez. IV Sent. n.2078 del 19/02/98]. (Dich.
inammissibile il ricorso) Pres. Grassi, Est. Gentile, Ric. Dalia.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/01/2010 (C.c. 11/11/2009), Sentenza n.
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DIRITTO URBANISTICO - Condanna per costruzione edilizia abusiva - Ordine di
demolizione impartito dal giudice - Potere sanzionatorio autonomo - Art. 31, 9°
c. D.P.R. 380/01. L'ordine di demolizione impartito dal giudice con la
sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 31, comma 9°, D.P.R. 380/01,
costituisce esplicitazione di un potere sanzionatorio autonomo e non residuale o
sostitutivo rispetto a quello dell'Autorità Amministrativa, atteso che assolve
ad un'autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso. Trattasi di
atto dovuto in caso di condanna per costruzione edilizia abusiva, che va sempre
emesso dal giudice, a meno che non risulti che la demolizione sia già avvenuta,
oppure che l'abuso sia stato sanato sotto il profilo urbanistico, oppure che il
Consiglio Comunale abbia deliberato la conservazione delle opere in funzione di
interesse pubblico ritenuto prevalente su quello urbanistico. [Giurisprudenza di
legittimità consolidata: Cass. Sez. III Sent. n.37120 del 13/10/05; Cass. Sez.
III Sent. n. 43294 del 29/11/05]. (Dich. inammissibile il ricorso) Pres. Grassi,
Est. Gentile, Ric. Dalia.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/01/2010 (C.c. 11/11/2009), Sentenza n.
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Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni
2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 - 2000 - 1999-94
(N.B.: queste pagine continueranno ad essere aggiornate)