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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562

 

Giurisprudenza

 

Urbanistica e Edilizia

 

 (Demolizione - confisca - ripristino - competenza - revoca - sanatoria - difformità - abusivismo

 - pertinenze - competenze tecniche - sequestro - opere precarie...)

 

 

2010

Diritto Urbanistico

 

 Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni

2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 - 2000 - 1999-94

 

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DIRITTO URBANISTICO - Manufatti precari - Presupposti - Fattispecie: deposito di roulotte su suolo privato. Il deposito di una roulotte all'interno di un suolo privato deve qualificarsi quale costruzione urbanisticamente rilevante in presenza di indici in grado di supportare il carattere non precario della installazione (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 5 maggio 2003, n. 4435; T.A.R. Catanzaro n. 530 del 27 aprile 1999; T.A.R. Liguria n. 202 del 3 maggio 1999). La precarietà di un manufatto, tale per cui esso non necessiti di concessione edilizia, va infatti esclusa se il manufatto stesso è destinato a recare un'utilità prolungata e perdurante nel tempo. Non rilevano a tal fine i materiali impiegati, l'eventuale precarietà strutturale e la mancanza di fondazioni, se tali elementi non si traducano in un uso contingente e limitato nel tempo, con l'effettiva rimozione delle strutture (cfr: Consiglio di Stato, Sez. V, 31 gennaio 2001 n. 343; id., 30 ottobre 2000 n. 582; T.A.R. Veneto, Sez. II, 10 febbraio 2003, n. 1216). Pres. Petruzzelli, Est. Conti - R.T. e altri (avv.ti Nicola e Rabino) c. Comune di Marmirolo (avv. Zirelli). TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 29 dicembre 2010, n. 4986


DIRITTO URBANISTICO - Illeciti urbanistici - Natura di illecito permanente - Esercizio del potere repressivo - Limiti di tempo - Inconfigurabilità.
Gli illeciti in materia urbanistica, edilizia e paesistica, ove consistano nella realizzazione di opere senza le prescritte concessioni e autorizzazioni, hanno carattere di illeciti permanenti, che si protraggono nel tempo e vengono meno solo con il cessare della situazione di illiceità, vale a dire con il conseguimento delle prescritte autorizzazioni, pertanto il potere amministrativo repressivo può essere esercitato senza limiti di tempo e senza necessità di motivazione in ordine al ritardo nell'esercizio del potere. (cfr. Cons. Stato sez. IV, 16 aprile 2010 n. 2160). Pres. Petruzzelli, Est. Conti - R.T. e altri (avv.ti Nicola e Rabino) c. Comune di Marmirolo (avv. Zirelli). TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 29/12/2010, n. 4986
 

DIRITTO URBANISTICO - Cemento armato - Provvedimento di sospensione dei lavori per violazione dell’art. 4 L. n. 1086/71 - Istanza di sanatoria ex art. 13 L. n. 47/85 - Sospensione dell’efficacia - Inidoneità. La sospensione dei lavori disposta ai sensi dell’art. 12 della legge 1086/71, per violazione dell’art. 4 della medesima legge (applicabile anche alle varianti in corso d’opera, ai sensi del comma 5 del medesimo art. 4) mira a salvaguardare la pubblica incolumità (cfr. Cassazione penale , sez. III, 3 giugno 2004, n. 36093). Pertanto la presentazione dell’istanza di sanatoria ex art. 13 legge 47/85, finalizzata a sanare l’abuso, non è idonea ad incidere sull’efficacia del provvedimento di sospensione dei lavori. Pres. Nappi, Est.Caminiti - D.G.E. (avv.ti Apuzzo e Cinque) c. Prefettura di Napoli (avv. Stato) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. IV - 27 dicembre 2010, n. 28036

DIRITTO URBANISTICO - Abusi edilizi - Potere repressivo - Art. 31 d.P.R. n. 380/2001 - Apprezzamenti discrezionali - Esclusione - Sanabilità delle opere - Onere di verifica - Insussistenza.
Nello schema giuridico delineato dall’art. 31 del d.p.r. 380/2001 non vi è spazio per apprezzamenti discrezionali, atteso che l’esercizio del potere repressivo di un abuso edilizio consistente nell’esecuzione di un’opera in assenza del titolo abilitativo costituisce atto dovuto, per il quale è "in re ipsa" l’interesse pubblico alla sua rimozione ( cfr. T.A.R. Campania, Sez. IV, 24 settembre 2002, n. 5556; 4 luglio 2001, n. 3071; Consiglio Stato, sez. IV, 27 aprile 2004, n. 2529). Una volta accertata l'esecuzione di opere in assenza di concessione ovvero in difformità totale dal titolo abilitativo, non costituisce, dunque, onere del Comune verificare la sanabilità delle opere in sede di vigilanza sull'attività edilizia (T.A.R. Campania, Sez. IV, 24 settembre 2002, n. 5556; T.A.R. Lazio, sez. II ter, 21 giugno 1999, n. 1540). Pres. D’Alessandro, Est. Maiello - M.O. (avv. D’Alterio) c. Comune di Mugnano di Napoli (avv.ti Contieri e Leone) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. II - 23 dicembre 2010, n. 28016

DIRITTO URBANISTICO - Abusi edilizi - Ingiunzione di demolizione - Indicazione delle opere abusivamente realizzate - Sufficienza - Area di sedime - Successiva specificazione in sede di acquisizione.
Il contenuto essenziale dell'ingiunzione di demolizione deve essere individuato in relazione alla funzione tipica del provvedimento, che è quella di prescrivere la rimozione delle opere abusive. Pertanto, ai fini della legittimità dell'atto è necessaria e sufficiente l'analitica indicazione delle opere abusivamente realizzate in modo da consentire al destinatario della sanzione di rimuoverle spontaneamente; l'indicazione dell'area di sedime, quindi, non deve essere necessariamente presente nell'ordinanza di demolizione ma può essere contenuta nel successivo atto dichiarativo dell'acquisizione (cfr. ex multis T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 09 febbraio 2010 , n. 1785). Pres. D’Alessandro, Est. Maiello - M.O. (avv. D’Alterio) c. Comune di Mugnano di Napoli (avv.ti Contieri e Leone) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. II - 23/12/2010, n. 28016

 

DIRITTO URBANISTICO - Opere abusive - Ordine di demolizione - Sentenza passata in giudicato - Esecuzione - Diritti dei terzi e strumenti privatistici. L'ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza passata in giudicato può essere sospeso solo qualora sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con detto ordine di demolizione (Cass. Sez. 3, del 17/10/2007 n. 42978). Mentre, non assume rilievo la posizione di soggetti terzi rispetto alla commissione dell’abuso che vantino la qualità di proprietari del suolo ove insista l’opera, attesa la natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio dell’ordine di demolizione e la possibilità da parte di costoro di utilizzare gli strumenti privatistici per far ricadere in capo ai soggetti responsabili dell’attività abusiva gli eventuali effetti negativi sopportati in via pubblicistica (Dichiara inammissibile il ricorso avverso il decreto n. 93/2009 TRIBUNALE di LAMEZIA TERME, del I 6/12/2009) Pres. Petti, Est. Sarno, Ric. Bartoletta. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23/12/2010 (Cc. 10/11/2010), Sentenza n. 45064

 

DIRITTO URBANISTICO - Abuso edilizio - Ordine di demolizione - Destinatario - Proprietario attuale dell’opera, estraneo all’abuso - Fondamento. L’abuso edilizio costituisce illecito permanente e l’ordine di demolizione che ha carattere ripristinatorio deve essere adottato anche nei confronti di chi pur non avendo commesso l’abuso sia attualmente proprietario dell’opera (cfr. Tar d’Aosta n. 188/2003). Pres. Urbano, Est. Mangialardo - P.L. e altro (avv.ti Cifarelli e Deramo) c. Comune di Noicattaro (avv. Costantino) - TAR PUGLIA, Bari, Sez. II - 30 novembre 2010, n. 4004

DIRITTO URBANISTICO - Abuso edilizio - Abuso parziale - Acquisizione gratuita - Limite delle parti abusive.
Nel caso in cui l’abuso riguardi solo una parte dell’edificio l’acquisizione gratuita si verifica nei limiti delle parti abusive, con esclusione delle altre parti dell’immobile e dell’area non interessata dall’abuso (cfr. CGA Sic. n. 413/1997; Tar Latina n. 236/97) Pres. Urbano, Est. Mangialardo - P.L. e altro (avv.ti Cifarelli e Deramo) c. Comune di Noicattaro (avv. Costantino) - TAR PUGLIA, Bari, Sez. II - 30 novembre 2010, n. 4004
 

DIRITTO URBANISTICO - Opere stagionali - Mancata rimozione del gazebo - Aggravio del carico urbanistico - Trasformazione di un'opera prevista a carattere temporaneo in opera definitiva - Effetti - Artt. 44 lett. b) e 40 c.2°, DPR n. 380/2001. La mancata rimozione di un'opera edilizia allo spirare del termine stagionale, per il quale è stato rilasciato il provvedimento abilitativo, configura il reato di cui all'art. 44 del D.P.R. n. 380 del 2001, atteso che in tale ipotesi la responsabilità discende dal combinato disposto del citato art. 44 e dell'art. 40, comma secondo, c.p., per la mancata ottemperanza all'obbligo di rimozione insito nel provvedimento che ha autorizzato la installazione del manufatto per un determinato periodo di tempo. (Cass. sez. III, 6.6.2006 n. 29871, Sciavilla). Pertanto, l'aggravio del carico urbanistico è determinato dalla trasformazione di un'opera per la quale era previsto il carattere temporaneo in opera definitiva e che la sua utilizzazione incide sul rapporto tra popolazione del territorio ed attrezzature fissato dagli standard urbanistici, determinando una accresciuta utilizzazione di quest'ultimo rispetto a quanto stabilito in sede programmatica. (conferma ordinanza del 27.4.2010, Tribunale di Napoli, con la quale è stato confermato il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Nola in data 30.3.2010) Pres. Petti, Est. Lombardi, Ric. Romano. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 29/11/2010 (Cc. 10/11/2010), Sentenza n. 42190

DIRITTO URBANISTICO - Interventi di nuova costruzione - Nozione - Permesso di costruire - Necessità - Fattispecie - Art. 3, c.1°, lett. e5), DPR n. 380/2001. Ai sensi dell'art. 3, comma primo lett. e5), del DPR n. 380/2001, sono considerati interventi di nuova costruzione, la cui realizzazione deve essere assentata mediante il permesso di costruire, la installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere utilizzate quali abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. Fattispecie: sequestro preventivo di un gazebo con struttura portante lignea allo spirare del termine stagionale. (conferma ordinanza del 27.4.2010, Tribunale di Napoli, con la quale è stato confermato il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Nola in data 30.3.2010) Pres. Petti, Est. Lombardi, Ric. Romano. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 29/11/2010 (Cc. 10/11/2010), Sentenza n. 42190

 

DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Demolizione delle opere abusive - Revoca o sospensione - Istanza di condono o di sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna - Giudice dell'esecuzione - Poteri e verifiche - Fattispecie: manufatto abusivo ubicato in zona vincolata - Art. 7, u.c., L. n. 47/1985 oggi art. 31, c.9°, D.P.R. n. 380/2001 - Art. 32, c. 27 lett. d), D.L. n. 269/2003, conv. in L. n. 326/2003. In materia urbanistica, ai fini della revoca o sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive, (art. 7, ultimo comma, della L. 28 febbraio 1985, n. 47, oggi previsto dall'art. 31, comma nono, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), in presenza di una istanza di condono o di sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il giudice dell'esecuzione investito della questione è tenuto ad una attenta disamina dei possibili esiti e dei tempi di definizione della procedura ed, in particolare: a) ad accertare il possibile risultato dell'istanza e se esistono cause ostative al suo accoglimento; b) nel caso di insussistenza di tali cause, a valutare i tempi di definizione del procedimento amministrativo e sospendere l'esecuzione solo in prospettiva di un rapido esaurimento dello stesso. (Cass. sez. III, 26.9.2007 n. 38997, Di Somma; conf. Cass. sez. IV, 5.3.2008 n. 15210, Romano; Cass. sez. III, 12.12.2003 n. 3992 del 2004, Russetti). Fattispecie: manufatto abusivo ubicato in zona vincolata, non suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 32, comma 27 lett. d), del D.L. n. 269/2003, convertito in L. n. 326/2003. (dichiara inammissibile il ricorso avverso ordinanza in data 23.3.2010 del G.I.P. del Tribunale di Latina) Pres. Petti, Est. Lombardi, Ric. Romano. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 29/11/2010 (Cc. 10/11/2010), Sentenza n. 42189

 

DIRITTO URBANISTICO - Reati edilizi - Natura pertinenziale di un’opera - Presupposti. La natura pertinenziale deve essere esclusa quando si configura una funzione autonomia dell’edificio o si presenta tale alla luce della destinazione e delle caratteristiche costruttive. (Dichiara inammissibile i ricorsi avverso sentenza emessa il 19/2/2008 dalla Corte di Appello di Napoli) Pres. Lombardi, Est. Marini ric. Co. Gi. ed altra. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 29/11/2010, Sentenza n. 42168

 

DIRITTO URBANISTICO - Testo Unico Edilizia D.P.R. n.380/2001 e art. 20, L. n.47/1985 - Continuità normativa - Violazione del principio di irretroattività della norma penale - Esclusione. La disposizione contenuta nel Testo Unico introdotto con il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 riproduce integralmente la disposizione contenuta nella Legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 20 e le fattispecie in essa contenuta, pertanto, non sussiste violazione del principio di irretroattività della norma penale. (Dichiara inammissibile i ricorsi avverso sentenza emessa il 19/2/2008 dalla Corte di Appello di Napoli) Pres. Lombardi, Est. Marini ric. Co. Gi. ed altra. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 29/11/2010, Sentenza n. 42168

 

DIRITTO URBANISTICO - Pertinenza urbanistica - Nozione - Ampliamento di un edificio - Conducibilità alla nozione di pertinenza - Esclusione. La nozione di "pertinenza urbanistica" ha peculiarità sue proprie, che la distinguono da quella civilistica: deve trattarsi, invero, di un'opera - che abbia comunque una propria individualità fisica ed una propria conformazione strutturale e non sia parte integrante o costitutiva di altro fabbricato - preordinata ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio dello stesso, sfornita di un autonomo valore di mercato, non valutabile in termini di cubatura o comunque dotata di un volume minimo tale da non consentire, in relazione anche alle caratteristiche dell'edificio principale, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede. La relazione con la costruzione preesistente deve essere, in ogni caso, non di integrazione ma "di servizio", allo scopo di renderne più agevole e funzionale l'uso (carattere di strumentalità funzionale), sicché non può ricondursi alla nozione in esame l'ampliamento di un edificio che per la relazione di connessione fisica, costituisce parte di esso quale elemento che attiene all'essenza dell'immobile e lo completa affinché soddisfi ai bisogni cui e' destinato (Cass., Sez. 3: 29.5.2007, Rossi; 11.5.2005, Grida; 17.1.2003, Chiappatone. Nello stesso senso anche C. Stato, Sez. 5, 22.10.2007, n. 5515). (dichiara inammissibile il ricorso avverso sentenza della Corte di Appello di Roma n. 4332/2008) Pres. Marzano, Est. Massafra, Ric. D.M.M.N. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 29/11/2010, Sentenza n. 42163

 

DIRITTO URBANISTICO - Ordinanza di demolizione - Ingiustificata inottemperanza - Decorrenza del termine - Acquisizione gratuita al patrimonio disponibile del Comune - Art. 31, D.P.R. n. 380/2001, Testo unico in materia edilizia (prima art. 7 L. n. 47/1985). L'ingiustificata inottemperanza, nel termine di legge, all'ordine di demolizione di una costruzione abusiva emesso dall'autorità comunale comporta l'automatica acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio disponibile del Comune alla scadenza di detto termine, indipendentemente dalla notifica all'interessato dell'accertamento formale dell'inottemperanza che ha solo funzione certificativa dell'avvenuto trasferimento del diritto di proprietà, (Cass., Sez. 3, 22/01/2010, n. 2912), poiché la notifica all'interessato dell'accertamento formale dell'inottemperanza è unicamente il titolo necessario per l'immissione in possesso dell'ente e per la trascrizione nei registri immobiliari dell'atto di acquisizione (Cass. Sez. 3, 19/01/2009, n. 1819). Pertanto, la sanzione amministrativa del trasferimento coattivo del bene è volta a consentire all'ente pubblico di provvedere d'ufficio alla demolizione dell'immobile a spese del responsabile dell'abuso, salvo che si accerti in concreto un prevalente interesse pubblico alla conservazione dell'immobile stesso (art. 31, comma 5). Quindi, in caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, il manufatto abusivo non deve essere restituito al privato responsabile dell'abuso, quand'anche in possesso del bene, ma al Comune, divenutone proprietario a seguito dell'inutile decorso del termine di legge previsto dall'art. 31 del D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 380 (Sez. 3, 23/12/2008, n. 48031). (annulla senza rinvio sentenza n. 454/2006 TRIB. SEZ. DIST. di PALESTRINA, del 27/11/2009)) Pres. Teresi, Est. Rosi, Ric. PM in proc. Sebastiani. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/11/2010 (Ud. 22/10/2010), Sentenza n. 40924

 

DIRITTO URBANISTICO - Abusi edilizi - Potere-dovere di repressione e irrogazione delle misure sanzionatorie - Termini prescrizionali o decadenziali - Configurabilità - Esclusione. Il potere dovere dell’Amministrazione di reprimere gli abusi edilizi irrogando le misure sanzionatorie variamente prescritte dalla legge per le varie tipologie dei medesimi (demolizione con eventuale acquisizione dell’area di sedime per il caso della realizzazione di un opus in assenza di permesso di costruire o in totale difformità; “fiscalizzazione” qualora la demolizione non possa essere eseguita senza pregiudizio per la parte di edificio conforme; sanzione pecuniaria pari al valore venale all’aumento di valore arrecato dall’opera eseguita in parziale difformità dal permesso di costruire per il caso della mera realizzazione in parziale difformità dal titolo; sanzione pecuniaria non inferiore ad € 500 per le opere assoggettate a d.i.a. e realizzate in assenza di quest’ultima) non soggiace a termini prescrizionali o decadenziali. Pres. Bianchi, Est. Graziano - A.S. (avv. Barosio) c. Comune di Torino (avv. Boursier) - TAR PIEMONTE, Sez. I - 19 novembre 2010, n. 4164

 

DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Ordine di demolizione impartito dal giudice penale - Sospensione o revoca - Presupposti - Fase di esecuzione - Accertamenti del giudice - Istanza di condono edilizio - Istanza di sanatoria ambientale L. n.326/2003 - L. n.308/2004. Occorre l'esistenza di specifici presupposti che consentono al giudice di esecuzione di non dare attuazione all'ordine di demolizioni impartito con una sentenza ormai irrevocabile. Tali principi si fondano sulla legalità dell'ordine di demolizione impartito dal giudice penale sulla base di espresse previsioni di legge che, in presenza di una accertamento irrevocabile di responsabilità penale (o situazione equipollente) per reati edilizi, urbanistici e ambientali, obbligano o autorizzano l'autorità giudiziaria a disporre la rimozione dei manufatti e la cessazione degli effetti pregiudizievoli per il bene pubblico offeso dal reato. Sicché, una volta che il giudice abbia accertato che gli abusi sono eseguiti in area soggetta a vincolo e che non si è in presenza di opere condonabili e una volta che il giudice abbia ritenuto non attuale la possibilità di prossimo provvedimento di sanatoria, non sussistono i presupposti perché l'ordine di demolizione venga sospeso o revocato. (conferma ordinanza in data 20 Ottobre 2009 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata) Pres. De Maio, Est. Marini, Ric. Marciano. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/11/2010 (Cc. 28/09/2010) Sentenza n. 39768

DIRITTO URBANISTICO - Ordine di demolizione impartito dal giudice penale - Sospensione o revoca - Aspetti costituzionali - Valutazione degli “elementi di novità” - Situazioni eccezionali e giuridicamente rilevanti - Necessità. La scelta del legislatore di non individuare nell'autorità amministrativa la sola competente ad intervenire in presenza di abusi edilizi, urbanistici e ambientali non configge con i valori costituzionali, (C. Cost. sentenze, n.416/1995, n.344/1997, n.369/1998 e n.150/2009). Sicché, il fatto che in presenza di elementi di novità, il giudice dell'esecuzione possa non dare attuazione all'ordine di demolizione o di riduzione in pristino, costituisce, elemento eccezionale che può trovare fondamento esclusivamente in situazioni giuridicamente rilevanti che configgono in modo decisivo e attuale con l'esecuzione della sentenza. (conferma ordinanza in data 20 Ottobre 2009 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata) Pres. De Maio, Est. Marini, Ric. Marciano. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/11/2010 (Cc. 28/09/2010) Sentenza n. 39768

 

DIRITTO URBANISTICO - Ordine di demolizione o di riduzione in pristino - Procedimento di esecuzione e sanatoria - Istanza di condono o di ricorso alla giurisdizione amministrativa - Effetti. L'ordine di demolizione o di riduzione in pristino deve intendersi emesso allo stato degli atti, tanto che anche il giudice dell'esecuzione deve verificare il permanere della compatibilità degli ordini in questione con atti amministrativi. Inoltre, il rilascio del permesso in sanatoria non determina automaticamente la revoca dell'ordine di demolizione o di riduzione in pristino, dovendo il giudice, comunque, accertare la legittimità sostanziale del titolo sotto il profilo della sua conformità alla legge ed eventualmente disapplicarlo ove siano insussistenti i presupposti per la sua emanazione (Cass. pen. sez.3, 30.1.2003, n.144 P-M-c/o Ciavarella). A maggior ragione, in caso di mera presentazione di un'istanza di condono o di ricorso alla giurisdizione amministrativa il G.E. deve accertare che, secondo una ragionevole previsione, l'istanza o il ricorso possano essere accolti in tempi brevi. (Annulla con rinvio al Tribunale di Napoli l’ordinanza del 30.1.2009 del Tribunale di Napoli, sez. di Afragola) Pres. De Maio, Est. Amoresano, Ric. PM in proc. Esposito. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/11/2010 (Cc. 8/09/2010) Sentenza n. 39767

DIRITTO URBANISTICO - Manufatto abusivo - Ordine di demolizione - Sentenza di condanna - Domanda di condono edilizio - Sospensione dell’esecuzione - Verifica dei presupposti - Obbligo - Art.7 L. n.47/1985 oggi D.P.R. n. 380/2001. In sede di esecuzione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo, disposto con la sentenza di condanna ai sensi dell'art.7 L. n.47 del 1985 (oggi D.P.R. n. 380/2001), il giudice, al fine di pronunciarsi sulla sospensione della esecuzione per avvenuta presentazione di domanda di condono edilizio, deve accertare l'esistenza delle seguenti condizioni: 1) la riferibilità della domanda di condono edilizio all'immobile di cui in sentenza; 2) la proposizione dell'istanza da parte di soggetto legittimato; 3) la procedibilità e proponibilità della domanda, con riferimento alla documentazione richiesta; 4) l'insussistenza di cause di non condonabilità assoluta dell'opera; 5) l'eventuale avvenuta emissione di una concessione in sanatorio tacita per congruità dell'oblazione ed assenza di cause ostative; 6) la attuale pendenza dell'istanza di condono; 7) la non adozione di un provvedimento da parte della P.A. contrastante con l'ordine di demolizione" (Cass. pen. sez.4, 5.3.3008, n.15210). (Annulla con rinvio al Tribunale di Napoli l’ordinanza del 30.1.2009 del Tribunale di Napoli, sez. di Afragola) Pres. De Maio, Est. Amoresano, Ric. PM in proc. Esposito. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/11/2010 (Cc. 8/09/2010) Sentenza n. 39767

DIRITTO URBANISTICO - Opere abusive - Istanza di permesso di costruire in sanatoria - Oblazione - Congruità della somma determina dall'amministrazione comunale - Ordine di demolizione impartito con sentenza di condanna - Sospensione obbligatoria - Esclusione. La determinazione da parte dell'amministrazione comunale della congruità della somma di denaro versata a titolo di oblazione a seguito dell'istanza di permesso di costruire in sanatoria non determina la sospensione dell'ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna (Cass. pen. sez.3, 27.5.2009, n.28505). (Annulla con rinvio al Tribunale di Napoli l’ordinanza del 30.1.2009 del Tribunale di Napoli, sez. di Afragola) Pres. De Maio, Est. Amoresano, Ric. PM in proc. Esposito. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/11/2010 (Cc. 8/09/2010) Sentenza n. 39767

 

DIRITTO URBANISTICO - Ordine di demolizione - Atto dovuto - Interesse pubblico - Abuso risalente nel tempo - Affidamento del contravventore - Configurabilità - Esclusione. Il presupposto dell’ordine di demolizione di opere abusive è solo la constatata esecuzione delle medesime in totale difformità o in assenza della concessione edilizia, con la conseguenza che tale provvedimento, ove ricorrano i predetti requisiti, è atto dovuto ed è sufficientemente motivato con l’affermazione dell’accertata abusività dell’opera, essendo in re ipsa l’interesse pubblico alla sua rimozione: l’abuso, quindi, anche se risalente nel tempo, non giustifica alcun legittimo affidamento del contravventore a veder conservata una situazione di fatto che il semplice trascorrere del tempo non può legittimare (fra le ultime, Consiglio Stato, IV, 31 agosto 2010, n. 3955; T.a.r. Campania Napoli, VI, 26 agosto 2010, n. 17238). Pres. f.f. ed Est. Manca - C.M. e altri (avv. De Prezzo) c. Comune di Erchie (n.c.) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. III - 9 novembre 2010, n. 2631

DIRITTO URBANISTICO - Ordine di demolizione - Contestazione - Tempo di ultimazione del manufatto - Entrata in vigore della L. n. 765/1967 - Principio di prova.
Chi contesta la legittimità dell’ordinanza di demolizione di un manufatto abusivo realizzato fuori dal centro abitato ha l’onere di fornire perlomeno un principio di in ordine al tempo dell’ultimazione di quest’ultimo ove asserisca che esso è stato realizzato prima dell’entrata in vigore della legge 6 agosto 1967 n. 765, ossia quando per tali tipi di costruzione non era prescritta alcuna licenza edilizia (T.a.r. Campania Salerno, II, 18 dicembre 2007, n. 3224; Consiglio Stato, V, 13 febbraio 1998, n. 157). Pres. f.f. ed Est. Manca - C.M. e altri (avv. De Prezzo) c. Comune di Erchie (n.c.) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. III - 9 novembre 2010, n. 2631

DIRITTO URBANISTICO - Provvedimenti sanzionatori in materia edilizia - Comunicazione di avvio del procedimento - Necessità - Esclusione.
Per i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. 241 del 1990, trattandosi di atti dovuti e rigorosamente vincolati, rispetto ai quali non sono richiesti apporti partecipativi del soggetto destinatario (fra le ultime, T.a.r. Lazio Roma, I, 10 maggio 2010, n. 10470; T.a.r. Campania Napoli, VII, 5 maggio 2010, n. 2667). Pres. f.f. ed Est. Manca - C.M. e altri (avv. De Prezzo) c. Comune di Erchie (n.c.) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. III - 9 novembre 2010, n. 2631
 

DIRITTO URBANISTICO - Opere di ristrutturazione su immobili abusivi - Effetto preclusivo sulla potestà demolitoria - Esclusione. Non possono svolgersi opere di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria su un manufatto abusivo e mai oggetto di sanatoria edilizia: tale ulteriore attività costruttiva non può spiegare alcun effetto preclusivo sulla potestà di reprimere l'opera abusiva nella sua interezza (Cons. St., sez. V. 29 ottobre 1991 n. 1279). Ne consegue che non può invocare il regime sanzionatorio più favorevole previsto per il recupero del patrimonio edilizio esistente legittimamente realizzato, colui che ha svolto opere edilizie su immobili abusivi, le quali assumono la stessa qualificazione giuridica dell’immobile abusivamente realizzato. In caso contrario, infatti, l’abuso minore successivo in sostanza giustificherebbe l’applicazione di una sanzione minore, addirittura non demolitoria, estinguendo la potestà sanzionatoria nei confronti dell’abuso maggiore precedente. Pres. Leo, Est. Di Mario - L.D. (avv. Villata) c. Comune di Segrate (avv. Viviani) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 8 novembre 2010, n. 7206
 

DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - APPALTI - Esecuzione dell’appalto - Danni derivati a terzi - Responsabilità del committente - Colpa “in eligendo” e di omesso controllo - Artt. 2043 e 2049 c.c. - Immobile dichiarato di interesse storico-artistico - Demolizione non autorizzata - Fattispecie - Art. 160 D. Lgs. n. 42/2004. La responsabilità del committente (nella specie il comune di Bitonto) per danni derivati a terzi dall’appalto non si basa soltanto sull’art. 2049 c.c., secondo cui la particolare autonomia contrattuale di cui gode l’appaltatore esclude la possibilità di configurare in genere la esistenza di un rapporto di preposizione che giustificherebbe la responsabilità del committente stesso (il quale non risponde, quindi, normalmente, dei danni cagionati a terzi dall’appaltatore), ma si basa, in talune ipotesi, come appunto quella in esame, sulla clausola generale dell’art.2043 c.c.; e cioè sulla c.d. colpa “in eligendo”, potendo il committente essere eccezionalmente corresponsabile in via diretta con l’appaltatore per i danni derivati a terzi dall’esecuzione dell’appalto. Fattispecie: totale distruzione di un bene assoggettato a vincolo storico-artistico. (conferma sentenze riunite del T.a.r. Puglia - Bari: Sezione III nn. 00155/2005 e 01148/2007) Pres. Ruoppolo - Est. Cafini - Comune di Bitonto (avv. Valla) c. Ministero per i beni e le attività' culturali (Avvocatura generale dello Stato) ed altri. CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 28/10/2010, Sentenza n. 7635

 

DIRITTO URBANISTICO - Condono degli abusi edilizi - Formazione del silenzio assenso - Presupposti - Mero decorso del termine - Insufficienza. Il termine legale per la formazione del silenzio-assenso in materia di condono degli abusi edilizi presuppone che la domanda sia stata corredata dalla prescritta documentazione, non sia infedele, sia stata interamente pagata l'oblazione e, altresì e soprattutto, che l'opera sia stata ultimata nel termine di legge e non sia in contrasto con i vincoli di inedificabilità di cui all'art. 33, l. 28 febbraio 1985, n. 47 (Consiglio Stato , sez. IV, 22 luglio 2010 , n. 4823; Consiglio Stato , sez. IV, 30 giugno 2010 , n. 4174 ). Il semplice decorso del termine per provvedere costituisce, pertanto, solo uno degli elementi necessari, ma di per se non sufficiente, per il perfezionamento della fattispecie (T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 03 marzo 2010 , n. 676). Pres. Romano, Est. Pisano - C.D.M. (avv. Sarno) c. Comune di Portici (avv. Coppola) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. III - 25 ottobre 2010, n. 21436

DIRITTO URBANISTICO - Abusi edilizi - Decorso del tempo - Provvedimento sanzionatorio - Motivazione rafforzata.
In materia edilizia, non può ammettersi che il mero decorso del tempo legittimi la conservazione di una situazione di fatto abusiva (T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 08 luglio 2009, n.1450; T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, 20 ottobre 2009, n.1665; T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II, 07 luglio 2009 , n. 1053), , ponendosi, al più, esclusivamente il problema di una motivazione “rafforzata” in ordine all’adozione del provvedimento sanzionatorio che indichi il pubblico interesse, evidentemente diverso da quello al ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato (T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 18 settembre 2008 , n. 10345). Pres. Romano, Est. Pisano - C.D.M. (avv. Sarno) c. Comune di Portici (avv. Coppola) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. III - 25 ottobre 2010, n. 21436

DIRITTO URBANISTICO - Abusi - Demolizione - Pregiudizio per le parti realizzate legittimamente - Possibilità di non procedere alla rimozione - Limiti.
La possibilità di non procedere alla rimozione delle parti abusive, quando ciò sia pregiudizievole per quelle legittime, costituisce solo un'eventualità della fase esecutiva, subordinato alla circostanza dell'impossibilità del ripristino dello stato di luoghi (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 21 maggio 1999, n. 587). Senza contare che siffatta evenienza resta ammissibile nelle sole ipotesi di cui agli artt. 33 e 34 del d.p.r. 380/2001 (rispettivamente di ristrutturazione abusiva e di difformità parziali), mentre non è predicabile rispetto ai più gravi abusi sanzionati dall’art. 31 del d.p.r. 380/2001. Pres. D’Alessandro, Est. Maiello - C.D.A. e altro (avv. Coppola) c. Comune di Pomigliano D'Arco (avv. Cusano) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. II - 25 ottobre 2010, n. 21381

 

DIRITTO URBANISTICO - Sequestro probatorio - Durata e motivazione del provvedimento. La durata del sequestro probatorio deve essere "limitata al tempo strettamente necessario per l'espletamento dell'accertamento in vista del quale è stato disposto, trattandosi di misura coercitiva reale che incide sia sul diritto di proprietà che sulla libertà di iniziativa economica" (Cass. pen. sez.3 del 13.6.2007 n.32277). Pertanto, è sufficiente l'indicazione, a sostegno del provvedimento di convalida del sequestro, della necessità di mantenere inalterato lo stato dei luoghi in vista di eventuali ulteriori verifiche di natura tecnica. Né rileva la mancanza di specifica indicazione della natura di tali verifiche e dei tempi di loro effettuazione, dovendosi riconoscere al P.M. medesimo la possibilità di valutare e scegliere lo strumento di indagine più opportuno. (conferma ordinanza del 15.2.2010 della Corte di Appello di Roma), Pres. Gentile, Est. Amoresano, Ric. Pulcini. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/10/2010 (Cc. 29/09/2010), Sentenza n. 37841

 

DIRITTO URBANISTICO - Opere abusive - Ordinanza di rimessione in pristino - Ottemperanza - Accesso ai luoghi in sequestro - Aggravamento dei reati edilizi e violazione di sigilli - Preclusione all’accoglimento della istanza avanzata dagli indagati - Art. 349 c.p.. L'aggravamento dei reati edilizi e la commissione del delitto ex art. 349 c.p. (violazione di sigilli), possono essere ritenuti dal giudice di merito preclusivi all'accoglimento dell’istanza avanzata dagli indagati, di accedere ai beni in sequestro per ottemperare all'ordinanza di rimessione in pristino. I quali, in fatto, non solo sono rimasti inerti nel periodo ad essi originariamente concesso per eseguire gli interventi di rimozione delle opere illegittimamente edificate, ma hanno dimostrato, di contro, di perseverare nella condotta illecita (mediante posa in opera di tutti gli infissi esterni alle finestre del piano sottoposto a misura cautelare reale). (dich. inamm. il ricorso avverso ordinanza resa dal Tribunale del Riesame di Roma in data 14/10/09) Pres. Teresi, Est. Gazzara, Ric. Conte. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/10/2010 (Cc. 23/09/2010), Sentenza n. 37834

 

DIRITTO URBANISTICO - Costruzione abusiva - Responsabilità del proprietario, non formalmente committente dell'opera - Presupposti - Artt.44 e 165, D.P.R. n.380/01. In materia edilizia può essere attribuita al proprietario, non formalmente committente dell'opera, la responsabilità per la violazione dell'art.44 D.P.R. n.380/01, sulla base di valutazioni fattuali, quali l'accertamento che questi abiti nello stesso territorio comunale ove è stata eretta la costruzione abusiva, che sia stato individuato sul luogo, che sia destinatario finale dell'opera, che abbia presentato richieste di provvedimenti abilitativi anche in sanatoria (Cass. pen. sez.3 n.9536 del 20.1.2004). L'art.165 consente, infatti, di subordinare la sospensione della pena alla eliminazione delle conseguenze dannose del reato (tale certamente deve ritenersi per l'assetto del territorio l'opera abusivamente realizzata). (dich. inamm. il ricorso avverso sentenza del 18.12.2008 della Corte di Appello di Napoli) Pres. Gentile, Est. Amoresano, Ric. Nastro ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/10/2010 (Ud. 29/09/2010), Sentenza n. 37829

DIRITTO URBANISTICO - Reati edilizi - Demolizione dell'opera abusiva e beneficio della sospensione condizionale della pena. In tema di reati edilizi, il giudice, nella sentenza di condanna, può subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusiva, in quanto il relativo ordine ha la funzione di eliminare le conseguenze dannose del reato (Cass. sez.3 n.38071 del 19.92007; Cass. sez.3 n.18304 del 17.1.2003). (dich. inamm. il ricorso avverso sentenza del 18.12.2008 della Corte di Appello di Napoli) Pres. Gentile, Est. Amoresano, Ric. Nastro ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/10/2010 (Ud. 29/09/2010), Sentenza n. 37829

 

DIRITTO URBANISTICO - Abusi edilizi - Autorità comunale - Mancato esercizio dei poteri ripristinatori e repressivi - Proprietario dell’area incisa dagli abusi - Interesse legittimo. Il proprietario di un’area o di un fabbricato nella cui sfera giuridica incide dannosamente il mancato esercizio dei poteri ripristinatori e repressivi relativi ad abusi edilizi da parte dell’autorità preposta è titolare di un interesse legittimo all’esercizio di detti poteri e può pretendere, se non vengano adottate le misure richieste, un provvedimento che ne spieghi esplicitamente le ragioni, con la conseguenza che il silenzio serbato sulla istanza integra gli estremi del silenzio rifiuto, sindacabile in sede giurisdizionale quanto al mancato adempimento dell’obbligo di provvedere espressamente (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 4 giugno 2004, n. 3485; 31 maggio 2007, n.2857; 7 luglio 2008, n. 3384). Pres. Amodio, Est. Buonauro - T.C. (avv. Centore) c. Comune di Marcianise (avv. Agliata) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VIII - 8 ottobre 2010, n. 18124

 

DIRITTO URBANISTICO - Reati urbanistici - Titolo edilizio illegittimo - Assenza di permesso di costruire - Configurabilità del reato - Sfera riservata alla Pubblica Amministrazione - Sindacato del giudice penale - Artt. 44, lett. b); 94 e 95 del T.U. n. 380/2001. In materia di reati urbanistici, può configurarsi, anche in presenza di un titolo edilizio illegittimo il reato di esecuzione di lavori edilizi in assenza di permesso di costruire. Sicché, la non conformità dell'atto amministrativo alla normativa che ne regola l'emanazione, alle disposizioni legislative statali e regionali in materia urbanistico-edilizia ed alle previsioni degli strumenti urbanistici, può essere rilevata se l'atto medesimo sia illecito, cioè frutto di attività criminosa, ed a prescindere da eventuali collusioni dolose del soggetto privato interessato con organi dell'amministrazione. Infine, il sindacato del giudice penale è possibile tanto nelle ipotesi in cui l'emanazione dell'atto sia espressamente vietata in mancanza delle condizioni previste dalla legge quanto in quelle di mancato rispetto delle norme che regolano l'esercizio del potere. Quindi, anche nell'accertamento dei profili di illegittimità sostanziale di un titolo abilitativo edilizio, il giudice penale, procede ad una identificazione in concreto della fattispecie sanzionata e non incide, con indebita ingerenza, sulla sfera riservata alla Pubblica Amministrazione, poiché esercita un potere che trova fondamento e giustificazione nella stessa previsione normativa incriminatrice. (conferma Tribunale di Teramo, ordinanza del 2.7.2009) Pres. Altieri, Est. Fiale, Ric. Di Domenico ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 30/09/2010 (Cc. 14.7.2010), Sentenza n. 35391

DIRITTO URBANISTICO - Difformità dell'opera edilizia - Previsioni normative statali, regionali o a prescrizioni degli strumenti urbanistici - Verifica del giudice penale - Obbligo. Il giudice penale, nel valutare la sussistenza o meno della liceità di un intervento edilizio, deve verificarne la conformità a tutti i parametri di legalità fissati dalla legge, dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal titolo abilitativo edificatorio (Cass., Sez. Un., 28.11.2001, Salvini). Deve escludersi infatti che - qualora sussista difformità dell'opera edilizia rispetto a previsioni normative statali o regionali ovvero a prescrizioni degli strumenti urbanistici - il giudice debba comunque concludere per la mancanza di illiceità penale qualora sia stata rilasciata concessione edilizia o permesso di costruire, in quanto detti provvedimenti non sono idonei a definire esaurientemente lo statuto urbanistico ed edilizio dell'opera realizzanda. Pertanto, nel caso di accertata difformità da disposizioni legislative o regolamentari, ovvero dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici, non si configura una non consentita "disapplicazione" riconducibile all'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), da parte del giudice penale, dell'atto amministrativo concessorio (Cass., Sez. Un., 12.11.1993, Borgia), in quanto lo stesso giudice, qualora come presupposto o elemento costitutivo di una fattispecie di reato sia previsto un atto amministrativo ovvero l'autorizzazione del comportamento del privato da parte di un organo pubblico, non deve limitarsi a verificare l'esistenza ontologica dell'atto o provvedimento amministrativo, ma deve verificare l'integrazione o meno della fattispecie penale, "in vista dell'interesse sostanziale che tale fattispecie assume a tutela, nella quale gli elementi di natura extrapenale convergono organicamente, assumendo un significato descrittivo" (Cass. Sez. VI, 18.3.1998, n. 3396, Calisse ed altro). (conferma Tribunale di Teramo, ordinanza del 2.7.2009) Pres. Altieri, Est. Fiale, Ric. Di Domenico ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 30/09/2010 (Cc. 14.7.2010), Sentenza n. 35391

 

DIRITTO URBANISTICO - PRG - Norme Tecniche di attuazione (NTA) - Regolamento edilizio e urbanistico (REU) - Prevalenza sulle disposizioni legislative - Esclusione. Il secondo comma sia dell'art. 3 del T.U. n. 380/2001 sia dell'art. 3 della legge regionale n. 1/2004 sanciscono testualmente che le definizioni legislative "prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi". (conferma ordinanza n. 29/2009 TRIB. LIBERTà di TERNI, del 27/07/2009) Pres. Altieri, Est. Fiale, Ric. Ravanelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 30/09/2010 (Cc. 14/07/2010), Sentenza n. 35390

 

DIRITTO URBANISTICO - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia - Compenza - Dirigente o responsabile del pertinente ufficio comunale - Verbale degli agenti di Polizia Municipale - Ordine di sospensione dei lavori - Incompetenza. L'art. 27, d.P.R. n. 380 del 2001, in coerenza con la distinzione tra la funzione di indirizzo politico e la funzione gestionale posta dal t.u. in materia di enti locali, attribuisce chiaramente la competenza in materia di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia al dirigente o al responsabile del pertinente ufficio comunale, trattandosi di un tipico potere gestionale che trova la propria fonte direttamente dalla legge. Nell’ambito dell’esplicazione di tale attività, rientra, dunque, l'ordine di sospensione dei lavori basato sul rapporto, munito di fede privilegiata, degli agenti della Polizia Municipale. A quest’ultimi compete l’obbligo di dare immediata comunicazione della violazione urbanistico-edilizia riscontrata ai vari organi interessati, tra cui il dirigente dell’ ufficio tecnico, unico legittimato a disporre gli atti conseguenti di competenza dell’Amministrazione comunale. Il suddetto verbale costituisce, dunque, un atto interno ed intermedio del procedimento edilizio sanzionatorio, dotato di carattere meramente ricognitivo e non può essere dotato di efficacia immediatamente lesiva (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 22 dicembre 2005, n. 14374) (Nella specie, il verbale degli agenti di Polizia Municipale conteneva, illegittimamente, l’ordine di sospensione immediata di lavori.) Pres. Cavallari, Est.Caprini -C. s.r.l. (avv.ti Valenti e Frisulli) c. Comune di Lecce (avv.ti Ciulla e De Salvo) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. III - 28 settembre 2010, n. 2025

 

DIRITTO URBANISTICO - Sequestro (probatorio o preventivo) - Durata e funzione - Art. 7, u.c., L. n 47/1985 - Art. 44, lett. b), T.U.E. n. 380/2001. In materia edilizia, soltanto dopo la pronunzia definitiva di condanna (alla quale è senz'altro assimilabile il decreto penale non più opponibile), qualora non sia stata disposta la confisca e non vi sia stata conversione in sequestro conservativo, le cose sequestrate devono essere restituite a colui che prova di averne diritto ed il sequestro (probatorio o preventivo) di una costruzione abusiva non può essere mantenuto a garanzia né dei provvedimenti sanzionatori della Pubblica Amministrazione né della demolizione ordinata ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della legge n. 47/1985 (Cass., Sez. III: 14.12.2007, n. 6462, Oriente; 29.11.2000, n. 12288, Cimaglia; 29.3.1999, n. 699, Parigi ed altro; 21.3.1997, n. 476, Di Bari; 11.3.1997, n. 711, Lieto). (conferma ordinanza n. 2355/2009 TRIB. LIBERTà di NAPOLI, del 18/01/2010), Pres. De Maio, Est. Fiale, Ric. Iorio. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/09/2010 (Cc. 17.6.2010), Sentenza n. 34888
 

DIRITTO URBANISTICO - Reati urbanistici - Demolizione - Procedimento di esecuzione - Valutazione della economicità della procedura - Poteri del P.M. - T.U. n. 380/2001 - Art. 655, c. 1° c.p.p.. La valutazione dell’economicità della procedura, nel procedimento di esecuzione ed eventuali doglianze in ordine al costo della demolizione possono essere fatte valere con l’opposizione al decreto con cui il PM liquida e colloca a carico del condannato le relative spese (spese che ben potrebbero essere dimensionate attraverso l’ottemperanza spontanea all’ordine demolitorio). Inoltre, il P.M. può chiedere la collaborazione degli uffici regionali (come del Genio Militare) nella cura dei compiti affidatigli dall’art. 655, 1° comma, c.p.p.. Pres. De Maio, Est. Fiale, Ric. Boccanfuso ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/09/2010 (Cc. 17.6.2010), Sentenza n. 34629
 

DIRITTO URBANISTICO - Costruzione abusiva - Responsabilità del proprietario. In tema di reati edilizi, la responsabilità del proprietario per la realizzazione di costruzione abusiva può essere ricostruita sulla base di indizi e presunzioni gravi, precisi e concordanti, desumibili dalla disponibilità giuridica e di fatto del suolo e da altri elementi, quali ad esempio la presentazione della domanda di condono. (Cass. n.3576/2007). (dich. inamm. il ricorso avverso sentenza della Corte d'appello di Roma del 30/10/2008) Pres. De Maio, Est. Petti, Ric. Giovannetti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/09/2010 (Ud. 23.6.2010), Sentenza n. 34609

 

DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva e confisca - Elemento psicologico - Mancanza - Partecipazione colpevole - Estinzione del reato per prescrizione - Effetti sulla confisca - Art.44, 2°c. T.U.E. n. 380/2001 (ex art.19 L. n.47/1985). In tema di lottizzazione, la confisca può essere applicata anche al di fuori dei casi di condanna, tuttavia, è necessario che sia stata accertata l’esistenza della lottizzazione nei suoi elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo). Inoltre, la confisca può essere disposta nei confronti del soggetto proprietario della res non, necessariamente condannato, accertata la sussistenza del reato di lottizzazione abusiva in tutti i suoi elementi (soggettivo ed oggettivo) anche se per una causa diversa, quale è, ad esempio, l'intervenuto decorso della prescrizione, non si pervenga alla condanna del suo autore ed alla inflizione della pena. (Cass. pen. sez.3, 30.4.2009, n.21188 ric. Casasanta ed altri). Nell'ipotesi di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, il giudice, per disporre legittimamente la confisca, deve svolgere tutti gli accertamenti necessari per la configurazione sia della oggettiva esistenza di una illecita vicenda lottizzatoria sia di una partecipazione, quanto meno colpevole, (anche sotto gli aspetti dell'imprudenza, della negligenza e del difetto di vigilanza) alla stessa dei soggetti nei confronti dei quali la sanzione venga adottata, e di ciò deve dare atto con motivazione adeguata. Sicché, l'assoluzione per la ritenuta insussistenza dell'elemento psicologico, preclude quindi l'applicabilità della confisca, con conseguente restituzione all'avente diritto di tutte le opere confiscate. (riforma sentenza del 4.2.2008 del Tribunale di Bari) Pres. Onorato, Est. Amoresano, Ric. Rafaschieri ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 20/09/2010 (Ud. 21.4.2010), Sentenza n. 33897

DIRITTO URBANISTICO - Piano di recupero al patrimonio edilizio (PRPE) - Demolizione e ripristino stato dei luoghi - Terzi acquirenti e subacquirenti - Avviso di avvio del procedimento - Necessità - Esclusione - Natura vincolata dell’atto di demolizione - Fattispecie - Art. 7 L. n. 241/1990 - Art. 31 DPR n. 380/2001.
Nei casi in cui il precedente giudicato non attribuisce alcun potere discrezionale al dirigente, tenuto ad adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, (in specie demolizione e ripristino stato dei luoghi) non occorre alcun avviso di avvio del procedimento e di conseguenza non sussiste alcuna violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990. Inoltre, gli acquirenti delle unità immobiliari, quali titolari di posizioni derivate dalla parte soccombente nei precedenti giudizi, vanno considerati titolari di un interesse ad intervenire nel corso del procedimento amministrativo e non come ‘parti necessarie’ del medesimo procedimento. Sotto tale profilo, è frequente in materia edilizia che possa assumere iniziative, in sede amministrativa o giurisdizionale, il soggetto leso da un provvedimento, anche se l’amministrazione non ha il dovere di trasmettergli l’avviso di avvio del procedimento. Nella specie, la natura vincolata dell’atto di demolizione e la titolarità del relativo obbligo in capo alla società, rispetto alla quale i subacquirenti hanno assunto una posizione derivata e riflessa, fanno escludere che il Comune aveva l’obbligo di trasmettere l’avviso di avvio del procedimento anche a soggetti estranei alle vicende che hanno condotto alla formazione del giudicato. (riforma sentenza del T.A.R. ABRUZZO - SEZ. STACCATA DI PESCARA n. 00157/2008) Pres. Maruotti - Est. Potenza - Comune di Lanciano (avv. Carlini) c. D'Amico (n.c.) ed altri. CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 15/09/2010, Sentenza n. 6871

 

DIRITTO URBANISTICO - Mutamento di destinazione d’uso e lottizzazione - Trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio - Prova della lottizzazione - Art. 30, D.P.R. n. 380/01. In linea generale non sussiste alcun automatismo o identificazione concettuale tra mutamento di destinazione d’uso e prova della lottizzazione abusiva. Tuttavia, muovendo dal contenuto dell’art. 30, del D.P.R. n. 380/01, il mutamento di destinazione d’uso, può astrattamente concorrere in talune ipotesi a determinare una trasformazione urbanistica ed edilizia dei terreni, costituendo automatica identificazione tra mutamento di destinazione d’uso e lottizzazione. Pertanto, quando l’attività edilizia contrastante con la destinazione risulti anche avulsa da un quadro concessorio si registra una seconda e distinta illegittimità amministrativa, la quale si affianca a quella rappresentata dalla lottizzazione materiale abusiva (Cons. di Stato, sez. V, n.301/1996). (conferma sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA, Sez. I QUA n. 10541/2008) Pres. Maruotti - Est. Potenza - Gestim Srl (avv. Clarizia) c. Comune di Castelnuovo di Porto (avv. Fiore). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 15/09/2010, Sentenza n. 6870

 

DIRITTO URBANISTICO - Opere abusive - Ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna o di patteggiamento - Revoca e sospensione - Giudice dell'esecuzione. Il giudice dell'esecuzione deve revocare l'ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna o di patteggiamento soltanto quando siano già sopravvenuti atti amministrativi del tutto incompatibili con esso e può altresì sospendere tale ordine quando sia concretamente prevedibile e probabile l'emissione, entro breve tempo, di atti amministrativi incompatibili, in quanto non è possibile rinviare a tempo indeterminato la tutela degli interessi urbanistici che l'ordine di demolizione mira a reintegrare. (conferma, ordinanza n. 18/2005 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 24/06/2009) Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Terminiello ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/09/2010 (Cc. 28/04/2010), Sentenza n. 32954

DIRITTO URBANISTICO - Abusivismo edilizio - Ordine demolitorio impartito dal giudice penale - Impugnazione davanti al T.A.R. dell’ordinanza comunale di demolizione - Irrilevanza - Effetti - Diniego di condono edilizio. L'impugnazione davanti al T.A.R. dell'ordinanza comunale di demolizione di opera abusiva è del tutto irrilevante in sede di esecuzione dell'ordine demolitorio impartito dal giudice penale, tenuto conto che - anche se, in via di ipotesi, il Tribunale amministrativo dovesse accogliere un ricorso siffatto - tale circostanza non avrebbe alcuna incidenza sull'attuazione di quest'ultimo [Cass., Sez. III, 5.3.2009, n. 16686, Marano; Cass. 30.3.2000, n. 1388, Ciconte ed altra. Per l'irrilevanza del ricorso al T.A.R. avverso il diniego di condono edilizio, Cass., Sez. III, 5.11.1999, n. 1188, Fornaca ed avverso il diniego di concessione in sanatoria ex art. 13 della legge n. 47/1985, Cass., Sez. III 8.11.2000, n. 3531, Consolo e 29.11.2001, Frati]. (conferma, ordinanza n. 18/2005 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 24/06/2009) Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Terminiello ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/09/2010 (Cc. 28/04/2010), Sentenza n. 32954

DIRITTO URBANISTICO - Condono edilizio - Rilascio di concessione sanante - Effetti - Fattispecie - Art. 31, 9° c., T.U.E. n. 380/2001 - Art. 38, 3° c., L. n. 47/1985 - Art. 32 L. n.326/2003. Il rilascio di concessione sanante per condono edilizio, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, mentre non ha effetto estintivo dei reati e delle pene (rendendo operanti, rispetto ad essi, soltanto i particolari effetti di cui all'art. 38, 3° comma, della legge n. 47/1985), può comportare invece l'inapplicabilità ed anche la revoca dell'ordine di demolizione disposto ai sensi dell'art. 31, 9° comma, del T,U. n. 380/2001 [Cass.: Sez. IV, 12.11.2002, n.37984, Mortillaro; Sez. III: 4.2.2000, n. 3683, P.M. in proc. Basile; 29.7.1998, n.1854, Caffaro ed altri; 20.6.1997, n.2475, Coppola; 20.6.1997, n.2474, Morello; 20.6.1997, n.2472, Filieri; 28.11.1996, Ilardi. Decisioni tutte conformi alla motivazione della sentenza delle Sezioni Unite 24.7.1996, ric. P.M. in proc. Monterisi]. Sicché l'ordine di demolizione in oggetto, costituendo una sanzione amministrativa caratterizzata dalla natura giurisdizionale dell'organo istituzionale al quale ne è attribuita l'applicazione, non è suscettibile di passare in giudicato, essendo sempre possibile la sua revoca quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbia conferito all'immobile altra destinazione o abbia provveduto alla sua sanatoria (Cass., Sez. III, 4.2.2000, n. 3682, Puglisi). Nella specie, si verte in ipotesi di opera abusiva non suscettibile di sanatoria, ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 269/2003, poiché si tratta di nuova costruzione realizzata, in assenza del titolo abilitativo edilizio, in area assoggettata a vincolo imposto a tutela degli interessi paesistici (ipotesi esclusa dal condono dal comma 26, lett. a) [Cass., Sez. III, 12.1.2007, n. 6431, Sicignano; Cass. 5.4.2005, n. 12577, Ricci; Cass. 1.10.2004, n. 38694, Canu ed altro; Cass. 24.9.2004, n. 37865, Musio]. Pertanto, correttamente risulta affermata l’inefficacia, ai fini penali, della esperita procedura di condono edilizio. (conferma, ordinanza n. 18/2005 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 24/06/2009) Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Terminiello ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/09/2010 (Cc. 28/04/2010), Sentenza n. 32954

 

DIRITTO URBANISTICO - Demolizione delle opere abusive - Omissione dell’ordine - Rimedi e competenza - Art. 130 c.p.p.. In caso di condanna per reato urbanistico che ometta di ordinare la demolizione delle opere abusive, o di condanna per reato paesaggistico che ometta di ordinare la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, trattandosi di sanzioni amministrative accessorie a contenuto predeterminato, é possibile rimediare alla omissione attraverso la procedura di correzione dell'errore materiale ex art. 130 c.p.p.. Competente al riguardo é il giudice che ha emesso la sentenza di condanna, nonché il giudice della impugnazione, quando questa non sia inammissibile, ma non il giudice della esecuzione, che non ha una competenza specifica in materia. (Cass., sez. III, 6.3.2009, n. 10067, P.G. in proc. Guadagno e 30.1.2008, n. 4751, Gabrielli e altro). (conferma ordinanza n. 38/2009 TRIBUNALE di TERAMO, del 15/05/2009) Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. PM in proc. Poeta. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/09/2010 (Cc. 28/04/2010), Sentenza n. 32953

DIRITTO URBANISTICO - Potere di ordinare la demolizione - Individuazione dell’organo dell'esecuzione ed attribuzioni - P.M. - Artt. 655 e ss. c.p.p.. In materia urbanistica deve ritenersi definitivamente superata, "la visione di un giudice supplente dell'Amministrazione pubblica". Lo stesso territorio costituisce l'oggetto della tutela posta dalla normativa penale urbanistica ed a tale tutela sostanziale si riconnette l'attribuzione al giudice del potere di disporre provvedimenti ripristinatori specifici qualora perduri la situazione offensiva dell'interesse protetto dalla norma penale. Se, dunque, il potere di ordinare la demolizione, attribuito al giudice penale pur essendo di natura amministrativa, é rivolto al ripristino del bene tutelato in virtù di un interesse (anche di prevenzione) correlato all'esercizio della potestà di giustizia, il provvedimento conseguente compreso nella sentenza passata in giudicato, al pari delle altre statuizioni della sentenza medesima, è assoggettato all'esecuzione nelle forme previste dagli artt. 655 e seguenti del codice di procedura penale. L'organo promotore dell'esecuzione va identificato, pertanto, nel pubblico ministero e non in altri organi amministrativi. (conferma, ordinanza n. 378/2009 TRIBUNALE di NAPOLI, del 22/09/2009) Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Del Sorbo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/09/2010 (Cc. 28/04/2010), Sentenza n. 32952

DIRITTO URBANISTICO - Sentenza di "patteggiamento" - Ordine di demolizione impartito dal giudice penale - Pena su richiesta delle parti ed autonoma funzione ripristinatoria - Artt. 444 e 445 c.p.p. - Art. 31, c. 9, T.U.E. n. 380/2001. L'ordine di demolizione di cui all'art. 31, comma 9, del T.U. n. 380/2001 deve essere emesso, qualora ne ricorrano i presupposti, anche nei casi di applicazione della pena su richiesta delle parti, ex art. 444 c.p.p.. Alla sentenza di "patteggiamento", sono ricollegabili tutti gli effetti di una sentenza di condanna, ad eccezione di quelli espressamente indicati dell'art. 445, 1° comma, c.p.p., fra i quali non é compresa la sanzione in oggetto (non trattandosi di pena accessoria né di misura di sicurezza). A nulla rileva che l'ordine medesimo non abbia formato oggetto dell'accordo intercorso tra le parti, in quanto esso costituisce atto dovuto per il giudice, non suscettibile di valutazioni discrezionali e sottratto alla disponibilità delle parti stesse, di cui l'imputato deve tenere comunque conto nell'operare la scelta del patteggiamento (Cass., Sez. III: 3.7.2000, n. 7617, Pusateri; 18.2.1998, n. 64, P.M. in proc. Corrado; 25.10.1997, n. 3107, P.M. in proc. Di Maro). L'ordine di demolizione in oggetto, inoltre, resta eseguibile, qualora sia stato impartito con la sentenza di "patteggiamento", anche nel caso di estinzione del reato conseguente al decorso del termine di cui all'art. 445, 2° comma, c.p.p.. Concludendo, l'ordine di demolizione impartito dal giudice penale, assolvendo ad un'autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, ha natura di provvedimento accessorio rispetto alla condanna principale e costituisce esplicitazione di un potere sanzionatorio, non residuale o sostitutivo ma svincolato rispetto a quelli dell'autorità amministrativa, attribuito dalla legge al giudice penale (Cass., Sez. Unite, 24.7.1996, n. 15, ric. PM in proc. Monterisi). (conferma, ordinanza n. 378/2009 TRIBUNALE di NAPOLI, del 22/09/2009) Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Del Sorbo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/09/2010 (Cc. 28/04/2010), Sentenza n. 32952

DIRITTO URBANISTICO - Opera abusiva - Acquisizione gratuita al patrimonio disponibile del Comune - Finalità - Demolizione - Natura e limiti - Ordinanza del dirigente o responsabile dell'ufficio tecnico comunale - Art. 31, 3° c. D.P.R. n. 380/2001. L'acquisizione gratuita dell'opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune, ai sensi dell'art. 31, 3° comma, del D.P.R. n. 380/2001, non è incompatibile con l'ordine di demolizione emesso dal giudice penale ed eseguito dal pubblico ministero. Infatti, nella prima parte del comma 5 dello stesso articolo, si stabilisce che l'opera acquisita al patrimonio comunale deve essere demolita con ordinanza del dirigente o responsabile dell'ufficio tecnico comunale, a spese del responsabile dell'abuso. Si avrebbe incompatibilità soltanto se, con deliberazione consiliare, a norma della seconda parte dello stesso comma 5, si fosse statuito di non dovere demolire l'opera acquisita [Cass., Sez. III: 31.1.2008, n. 4962, P.G. in proc. Mancini e altri; 23.1.2007, n. 1904, Turianelli; 29.11.2005, n. 43294, Gambino ed altro; 13.10.2005, n, 37120, Morelli; 20.5.2004, n. 23647, Moscato ed altro, 30.9.2003, n. 37120, Bommarito ed altro; 20.1.2003, n. 2406, Gugliandolo; 7.11.2002, n. 37222, Clemente; 17.12.2001, Musumeci ed altra; 29.12.2000, n. 3489, P.M. in proc. Mosca]. Sicché, l'acquisizione gratuita, in via amministrativa, é finalizzata essenzialmente alla demolizione, per cui non si ravvisa alcun contrasto con l'ordine demolitorio impartito dal giudice penale, che persegue lo stesso obiettivo. Il destinatario di tale ordine, a fronte dell'ingiunzione del P.M., allorquando sia intervenuta l'acquisizione amministrativa a suo danno, non potrà ottemperare all'ingiunzione medesima soltanto se il Consiglio comunale abbia già ravvisato (ovvero sia sul punto di deliberare) l'esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive. In caso contrario, ha come sbocco unico ed obbligato la demolizione a spese del responsabile dell'abuso. Va rilevato, infine, che l'ordine di demolizione di cui all'art. 31, comma 9, del T.U. n. 380/2001, pur costituendo una statuizione sanzionatoria giurisdizionale, ha natura amministrativa, sicché ad esso non si estende il beneficio della sospensione condizionale della pena, che è applicabile, al contrario, alle pene accessorie. (conferma, ordinanza n. 378/2009 TRIBUNALE di NAPOLI, del 22/09/2009) Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Del Sorbo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/09/2010 (Cc. 28/04/2010), Sentenza n. 32952

 

DIRITTO URBANISTICO - Pertinenze - Regime agevolato - Contrasto con gli strumenti urbanistici - Esclusione. Il regime agevolato delle pertinenze, non può trovare applicazione in caso di contrasto con gli strumenti urbanistici. (riforma sentenza n. 355/2006 Tribunale di Tivoli Sez. Dist. di Palestrina, del 21/04/2009) Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. PM in proc. Tocchi ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/09/2010 (Ud. 28/04/2010), Sentenza n. 32939

DIRITTO URBANISTICO - Nozione di "pertinenza urbanistica" - Artt. 22, 100 e 101 del D.P.R. n. 380/2001. La nozione di "pertinenza urbanistica" ha peculiarità sue proprie, che la distinguono da quella civilistica: deve trattarsi, invero, di un'opera - che abbia comunque una propria individualità fisica ed una propria conformazione strutturale e non sia parte integrante o costitutiva di altro fabbricato - preordinata ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio dello stesso, sfornita di un autonomo valore di mercato, non valutabile in termini di cubatura o comunque dotata di un volume minimo tale da non consentire, in relazione anche alle caratteristiche dell'edificio principale, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede. (riforma sentenza n. 355/2006 Tribunale di Tivoli Sez. Dist. di Palestrina, del 21/04/2009) Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. PM in proc. Tocchi ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/09/2010 (Ud. 28/04/2010), Sentenza n. 32939

 

DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva - Elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) - Confisca applicata al di fuori dei casi di condanna - Riscontro di profili di colpa - Necessità - Art. 44, 2°c. T.U.E. n.380/2001 (e prima dall'art.19 L. n.47/1985). Non c'è dubbio che la confisca, in caso di lottizzazione, possa essere applicata anche al di fuori dei casi di condanna: è necessario però che sia stata accertata la esistenza della lottizzazione nei suoi elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo). Va affermato, pertanto, il principio di diritto (Cass. Sez. III, 29.4.2009, Quarta ed altri, 2.102008 n.37472, Belloi ed altri) secondo il quale "per disporre la confisca prevista dall' art.44, 2° comma del T.U. n.380/2001 (e precedentemente dall'art.19 della legge n.47/1985), il soggetto proprietario della res non deve essere necessariamente condannato, in quanto detta sanzione ben può essere disposta allorquando sia stata comunque accertata la sussistenza del reato di lottizzazione abusiva in tutti i suoi elementi (soggettivo ed oggettivo) anche se per una causa diversa, quale è, ad esempio, l'intervenuto decorso della prescrizione, non si pervenga alla condanna del suo autore ed alla inflizione della pena" (cfr. Cass. pen. sez.3 n.21188 del 30.4.2009- Casasanta ed altri). Ulteriore condizione, che si riconnette alle recenti decisioni della Corte di Strasburgo, investe l'elemento soggettivo del reato ed è quella del necessario riscontro quanto meno di profili di colpa (anche sotto gli aspetti dell'imprudenza, della negligenza e del difetto di vigilanza) nella condotta dei soggetti sul cui patrimonio la misura viene ad incidere. Pertanto, nell'ipotesi di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, il giudice, per disporre legittimamente la confisca, deve svolgere tutti gli accertamenti necessari per la configurazione sia della oggettiva esistenza di una illecita vicenda lottizzatoria sia di una partecipazione, quanto meno colpevole, alla stessa dei soggetti nei confronti dei quali la sanzione venga adottata, e di ciò deve dare atto con motivazione adeguata. Nella specie, infine, a nulla rileva la rinuncia alla prescrizione (come già evidenziato dalla Corte di Appello), essendo questa intervenuta quando non era ancora maturata la prescrizione medesima (Cass. sez.2 n.3900 del 14.11.2003; Cass. 5ez.2 n.527 del 15.11.2005; Cass. sez.1 n.18391 del 13.3.2007). (Annulla senza rinvio per prescrizione del reato - Conferma confisca - sentenza del 17.9.2007, Corte di Appello di Roma che confermava sentenza del Tribunale di Latina del 17.3.2004) Pres. Lupo, Est. Amoresano, Ric. Amoroso ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 01/09/2010 (Ud. 08/06/2010), Sentenza n. 32539

 

DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Efficacia estintiva della sanatoria - Valutazione postuma di compatibilità paesaggistica - C.d. interventi minori - Fattispecie - Artt.181 c. 1 ter sub a) e 167, D.L.vo n. 42/2004 - Art.44 c.1 lett. c TU n. 380/2001 - Art. unico, c.36, L. n. 308/2004. L’efficacia estintiva della sanatoria è limitata ai reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti e non si estende ad altri reati correlati alla tutela di interessi diversi quali quelli previsti dalla normativa sulle opere in cemento armato, sulle costruzioni in zone sismiche oppure di tutela delle aree di interesse ambientale. Per questi ultimi reati, la L. n. 308/2004 (art. unico, c.36) ha novellato l'art.181 D. L.vo n. 42/2004 ed introdotto la possibilità di una valutazione postuma di compatibilità paesaggistica di alcuni interventi minori all'esito della quale (pur rimanendo ferme le misure amministrative ripristinatorie e pecuniarie di cui all'art.167 D.L.vo n. 42/2004) non si applicano le sanzioni penali. Nella specie, l'imputato non ha fatto ricorso a tale procedure né poteva utilmente farlo poiché risultano realizzate nuove volumetrie e questa circostanza rende inapplicabile la speciale causa estintiva del reato come precisato dall'art.181 c. 1 ter sub a D.L.vo n. 42/2004. (riforma sentenza n. 575/2008 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI, del 22/12/2009) Pres. Lupo - Est. Squassoni - Ric. Marongiu. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 01/09/2010 (Ud. 1/07/2010), Sentenza n. 32547

DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Reato urbanistico e reato ambientale - Ordine di demolizione e riduzione in pristino - Effetti diversificati - T.U.E. n. 380/2001 - D.L.vo n. 42/2004. L'ordine di demolizione caducato per il reato urbanistico, deve essere mantenuto in vigore per quello ambientale. Sicché, la statuizione inerente la demolizione non deve essere revocata nei casi in cui sussista il reato ambientale, piuttosto, è necessario disporre anche la restitutio in pristinum per ricondurre l'assetto dei luoghi alla situazione originaria, comportando la reintegrazione totale del bene nell'area protetta, l'ordine di rimessione in pristino ha una ampiezza maggiore, ma comprensiva dello abbattimento del manufatto abusivo. (riforma sentenza n. 575/2008 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI, del 22/12/2009) Pres. Lupo - Est. Squassoni - Ric. Marongiu. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 01/09/2010 (Ud. 1/07/2010), Sentenza n. 32547

 

DIRITTO URBANISTICO - Permesso in sanatoria - Presupposti per rilascio - Verifiche e obblighi del giudice penale - Art. 36, d.P.R. 380/01. Nel valutare il permesso in sanatoria, ex art. 36, d.P.R. 380/01, il giudice non può semplicisticamente prendere atto della esistenza di tale titolo abilitativo affermando, in maniera apodittica, la conformità delle opere agli strumenti urbanistici, omettendo ogni valutazione in merito alla sussistenza dei presupposti per il legittimo rilascio del permesso, nonostante le opere fossero state riconosciute non sanabili. (annulla con rinvio alla Corte di Appello di Roma, la sentenza resa dal Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Palestrina, in data 22/11/09) Pres. Lupo, Est. Gazzara, Ric. PM in proc. Guinetti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 01/09/2010 (Ud. 08/06/2010), Sentenza n. 32543
 

DIRITTO URBANISTICO - Ingiunzione di demolizione immobile - Lesione di interesse legittimo - Risarcimento del danno a carico della P.A. - Presupposti - Art. 2043 codice civile. Il risarcimento del danno derivante da lesione di interesse legittimo, a carico della P.A. non costituisce un semplice effetto automatico dell’annullamento giurisdizionale del provvedimento impugnato, richiedendo esso la verifica positiva di specifici requisiti, quali l’accertamento dell’imputabilità dell’evento dannoso alla responsabilità dell’amministrazione, l’esistenza di un danno patrimoniale ingiusto, il nesso causale tra l’illecito compiuto e il danno subito, l’esistenza di una condotta della P.A. caratterizzata dalla colpa (Cons. Stato Sez. V 12/12/2009 n.7800; idem, Sez VI n.4689/2008). (sentenza del T.A.R. PUGLIA - Sez. staccata di LECCE, Sezione III n. 05034/2005) Pres. Giaccardi - Est. Migliozzi - Pace (avv. Acquaviva) c. Comune di Taranto (avv. Fischetti). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 3/08/2010, Sentenza n. 5160

 

DIRITTO URBANISTICO - Concessione in sanatoria c.d. straordinaria (o condono) - Specialità del procedimento - Verifiche, presupposti e condizioni - Parere della Commissione edilizia - Non obbligatorio - Fondamento. La specialità del procedimento di condono edilizio rispetto all'ordinario procedimento di rilascio della concessione ad edificare e l'assenza di una specifica previsione in ordine alla sua necessità rendono, per il rilascio della concessione in sanatoria c.d. straordinaria (o condono), il parere della Commissione edilizia non obbligatorio, ma, tutt’al più, facoltativo, al fine di acquisire eventuali informazioni e valutazioni con riguardo a particolari e sporadici casi incerti e complessi, in assenza dei quali il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato alla semplice verifica dei (pur numerosi) presupposti e condizioni espressamente e chiaramente fissati dal Legislatore (Cons. St., sez. IV, 12/02/2010 , n. 772 ; CdS sez. IV, 15/05/2009 , n. 3010 ; CdS, sez. VI, 27/06/2008, n. 3282; CdS sez. V, 4/10/2007, n. 5153). Nella specie non sussistevano quelle condizioni di complessità e difficoltà accertativa o valutativa e, dunque, non v’erano spazi per poter invocare utilmente l’intervento dell’organo consultivo collegiale. (conferma, sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA, Sez. I n. 01163/2004) Pres. Giaccardi - Est. Pozzi - Busso (avv.ti Verino e Zambelli) c. Comune di Venezia (avv.ti Gidoni, Morino e Paoletti). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 03/08/2010, Sentenza n. 5156

DIRITTO URBANISTICO - Provvedimenti in materia edilizia - Attribuzione ai dirigenti - Art. 6, 2° comma, L. n. 127/1997 - Art. 51 L. n. 142/90. Solo a seguito dell'art. 6, 2° comma, L. n. 127/1997 è stata attribuita ai dirigenti degli Enti locali la competenza in ordine agli atti di gestione, anche con riferimento ai provvedimenti in materia edilizia. La disposizione, nel sostituire l'art. 51 L. n. 142/90, ha direttamente attribuito ai Dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale (Cons. St., Sez. V, n. 5833 del 25.11.2001, n. 7632 del 21.11.2203 , n. 2694 del 4.5.2004 e n. 5757 del 9 11.2007; ma è altrettanto vero che, per consolidata giurisprudenza, non esistono ostacoli di ordine normativo - eccetto improbabili norme di statuto o regolamento dell’ente locale - a che il Sindaco deleghi un assessore all'adozione di atti in materia urbanistica ed edilizia che non costituiscano espressione di funzioni di Ufficiale di Governo ma che attengano alla cura di interessi tipicamente locali e strettamente coordinati con le esigenze della comunità insediata in un certo territorio (CdS, sez. V, 10/02/2009 , n. 758; id., 16/11/2005 , n. 6376; id., 24/11/1997, n. 1358). (conferma, sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA, Sez. I n. 01163/2004) Pres. Giaccardi - Est. Pozzi - Busso (avv.ti Verino e Zambelli) c. Comune di Venezia (avv.ti Gidoni, Morino e Paoletti). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 03/08/2010, Sentenza n. 5156

DIRITTO URBANISTICO - Opere abusive sanabili - Annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale - Cancellazione delle relative trascrizioni nel pubblico registro immobiliare - Limiti di superficie e volume per ampliamenti di edifici già esistenti - Art. 39 c. 19 L. n. 724/1994 - Art. 7, c. 3, L. n. 47/1985. L’art. 39 della legge n. 724/1994 dispone, al comma 19, che per le opere abusive “ divenute sanabili “ in forza dello stesso art. 39, “il proprietario ha il diritto di ottenere l’annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale dell’area di sedime e delle opere sopra questa realizzate disposte in attuazione dell’articolo 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47”, e la cancellazione delle relative trascrizioni nel pubblico registro immobiliare, fatti salvi i diritti dei terzi e del comune, nel caso in cui le opere stesse siano state destinate ad attività di pubblica utilità entro la data del 1° dicembre 1994. Inoltre, l’articolo 39 della legge n. 724/1994, dopo avere fissato i limiti di superficie e volume per ampliamenti di edifici già esistenti, ha disposto che quei limiti “ trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria." La norma correla quindi il limite volumetrico massimo alla domanda di condono. Nella specie, a nulla vale invocare, l’avvenuto frazionamento dell’immobile in due unità immobiliari, perché se ciò fosse rilevante, si consentirebbe ad un soggetto di realizzare un grattacielo di migliaia di metri cubi, poi frazionarlo in tanti appartamenti tutti inferiori a 750 mc e quindi invocare il condono. (conferma, sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA, Sez. I n. 01163/2004) Pres. Giaccardi - Est. Pozzi - Busso (avv.ti Verino e Zambelli) c. Comune di Venezia (avv.ti Gidoni, Morino e Paoletti). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 03/08/2010, Sentenza n. 5156

 

DIRITTO URBANISTICO - Reati edilizi - Sequestro preventivo - Esigenza cautelare - Aggravamento del carico urbanistico - Presupposti in genere. In tema di reati edilizi, ai fini dell'adozione del provvedimento di sequestro preventivo di un immobile già ultimato ed occupato, l'esigenza cautelare di evitare l'aggravamento del carico urbanistico è incompatibile con l'autorizzazione all'uso dell'immobile stesso. In particolare, se con il sequestro preventivo si vuole evitare l'aggravamento del carico urbanistico, non si può poi consentire, sia pure per ragioni umanitarie, l'utilizzazione del bene, giacché siffatta utilizzazione neutralizza quella posta a base del sequestro. In tali circostanze o si evita l'utilizzazione dell'immobile per non aggravare il carico urbanistico o, se si ritiene necessario imporre il vincolo, si deve giustificare il sequestro in base ad altre esigenze cautelari, attuali e concrete, diverse dall'aggravamento del carico urbanistico, (Cass., sez. III, del 4/12/2008 - 13/01/2009, n. 825). (conferma, ordinanza del 11.12.2009 del tribunale di Roma) Pres. De Maio, Est. Amoroso, Ric. PM in proc. Toti ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/07/2010 (Cc. 05/05/2010), Sentenza n. 29617

DIRITTO URBANISTICO - Reati edilizi - Immobile abusivamente costruito ed ultimato - Sequestro preventivo - Presupposti. In materia edilizia è ipotizzabile il sequestro preventivo, anche dell'immobile abusivamente costruito e già ultimato, quando il giudice ritenga sussistente un concreto e attuale pericolo derivante dal libero uso della cosa. Ma devono essere verificati la reale compromissione degli interessi attinenti il territorio, ossia il livello di pericolosità che l'utilizzazione della "cosa" appare in grado di raggiungere in ordine all'oggetto della tutela penale, (Cass., sez. III, 5/07/2005 - 23/09/2005, n. 34142). Ne discende che, nel caso sia ipotizzato un aggravamento del carico urbanistico, occorre che la consistenza reale e l'intensità del pregiudizio siano valutati tenendo conto della situazione esistente al momento dell'adozione del provvedimento cautelare. (conferma, ordinanza del 11.12.2009 del tribunale di Roma) Pres. De Maio, Est. Amoroso, Ric. PM in proc. Toti ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/07/2010 (Cc. 05/05/2010), Sentenza n. 29617

DIRITTO URBANISTICO - Provvedimento di sequestro preventivo - Presupposti e limiti. Anche in materia urbanistica, il provvedimento di sequestro preventivo non deve essere inutilmente vessatorio, ma deve essere limitato alla cosa o alla parte della cosa effettivamente pertinente al reato ipotizzato e deve essere disposto nei limiti in cui il vincolo imposto serve a garantire la confisca del bene o ad evitare la perpetuazione del reato. Cass., sez. III, 11/02/2009 - 15/04/2009, n. 15717 - con riferimento ad una fattispecie di intervenuto sequestro, per abusi edilizi, di intere unità abitative a fronte di difformità riguardanti le sole mansarde delle stesse e Cass., sez. III, 6/07/2004, n. 29203, con riferimento all'utilizzo quale abitazione da parte dell'autore dell'illecito edilizio di un corpo di fabbrica abusivamente realizzato, che non comportava in concreto, per le dimensioni dell'immobile, le sue caratteristiche e per la destinazione ad abitazione familiare, un apprezzabile aggravamento del carico urbanistico). (conferma, ordinanza del 11.12.2009 del tribunale di Roma) Pres. De Maio, Est. Amoroso, Ric. PM in proc. Toti ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/07/2010 (Cc. 05/05/2010), Sentenza n. 29617

DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Manufatto abusivo - Sequestro preventivo - Presupposti del provvedimento dispositivo - Valutazione di merito - Possibili effetti lesivi dell'equilibrio urbanistico ed ambientale. Al fine di disporre il sequestro preventivo di manufatto abusivo, il giudice di merito ha il dovere di compiere in ordine al pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa agevolare o protrarre le conseguenze di esso o agevolare la commissione di altri reati, va diretta in particolare ad accertare se esista un reale pregiudizio degli interessi attinenti al territorio o una ulteriore lesione del bene giuridico protetto ovvero se la persistente disponibilità del bene costituisca un elemento neutro sotto il profilo dell'offensività (Cass., sez. un., 20/03/2003, n. 12878), anche, in riferimento alla necessità di valutare i possibili effetti lesivi dell'equilibrio urbanistico ed ambientale. In ogni caso l'accertamento di una situazione che possa qualificarsi come di "periculum in mora", quale requisito per il sequestro preventivo, costituisce una tipica valutazione di merito, non censurabile in sede di legittimità, in ragione della richiamata limitazione alla violazione di legge delle censure deducibili in tale sede (Cass., sez. II, 7/02/2007, n. 5225). (conferma, ordinanza del 11.12.2009 del tribunale di Roma) Pres. De Maio, Est. Amoroso, Ric. PM in proc. Toti ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/07/2010 (Cc. 05/05/2010), Sentenza n. 29617

 

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - DIRITTO URBANISTICO - BOSCO - Costruzione abusiva in area boscata - Richiesta di rilascio di concessione sanatoria - Nulla-osta dell’organismo preposto alla tutela del vincolo - Necessità - Demolizione del manufatto e ripristino dello stato dei luoghi. In materia edilizia, una costruzione che insiste in area inclusa in zona di PRG classificata a bosco è sottoposta a vincolo di tutela ambientale e per ciò stesso, ogni richiesta di rilascio di concessione sanatoria deve necessariamente conseguire il nulla-osta dell’organismo preposto alla tutela del vincolo, (che nella specie, per quanto attiene alla Provincia di Trento, è da identificare nella Commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale (CTP) rivelandosi, l’acquisizione del relativo parere, una fase procedimentale del tutto insostituibile) (Cons Stato Sez. VI 3/5/2007 n.1944). Pertanto, il carattere abusivo delle opere, la non compatibilità ambientale delle stesse costituisce legittima giustificazione delle determinazioni di rigetto della chiesta sanatoria e di irrogazione della sanzione della completa demolizione del manufatto e ripristino dello stato dei luoghi. (conferma sentenza del T.R.G.A. - DELLA PROVINCIA DI TRENTO n. 00170/2002) - Pres. Trotta - Rel. Migliozzi - Nardelli (avv.ti Devigili e Romanelli) c. Provincia Autonoma di Trento (avv.ti Iemma, Pedrazzoli, Stella Richter). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 16/07/2010, Sentenza n. 4591

 

DIRITTO URBANISTICO - Nozione di opera precaria - Valutazione della precarietà - Indagine di fatto rimessa al giudice del merito. In materia edilizia, un'opera si può considerare precaria e quindi realizzabile senza la necessità del permesso di costruire allorché, a prescindere dai materiali impiegati o dalla più o meno agevole amovibilità, sia oggettivamente destinata ad un uso precario (Cass. n.22054/2009). La valutazione della precarietà dell'opera costituisce tipica indagine di fatto rimessa al giudice del merito la cui motivazione si sottrae al sindacato di legittimità se priva di vizi logici. (conferma sentenza del 22/04/2009 Corte d’appello di Genova) Pres. Lupo, Est. Petti, Ric. Del Freo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 14/07/2010, (Ud. 8/06/2010) Sentenza n. 27258

 

DIRITTO URBANISTICO - Opere abusive - Ordine di demolizione - Impartito dal giudice - Atto dovuto - Impartito dalla P.A. - Rapporto - Differenza - Principi di tutela del territorio - Art. 44, lett. c), d.P.R. n. 380/01 - Art. 31, c.9, d.P.R. n.380/01 - D. Lgs.n.301/2002. L'ordine di demolizione colpisce il manufatto illecitamente realizzato, ai sensi dell'art. 31, penultimo comma, d.P.R. 380/01, attribuisce al giudice penale che pronunzi condanna per la esecuzione di opere edilizie in assenza di titolo abilitativo, ovvero in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto al permesso rilasciato, il potere di ordinare la demolizione delle opere stesse, se ancora non sia stata altrimenti eseguita. L'ordine de quo costituisce atto dovuto e non si pone in rapporto alternativo con l'ordine di demolizione eventualmente già impartito dalla P.A. (Cass. 11/5/05, Morelli; Cass. 29/9/05, Gambino ) e va qualificato come sanzione amministrativa e non come pena accessoria e colpisce il l'opera abusivamente realizzata, in quanto tale, non rilevando l'appartenenza di essa al soggetto contro il quale si procede o a terzi estranei al processo. (conferma sentenza Corte di Appello di Lecce del 24/9/09) Pres. Lupo, Est. Gazzara, Ric. Marchello. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 06/07/2010 (Ud. 8/06/2010), Sentenza n. 25631

 

DIRITTO URBANISTICO - Accertamento di conformità ex artt- 36 e 37 d.P.R. n. 380/2001 - Opere “formalmente” abusive - Doppia conformità - Opere realizzate in difformità alle norme urbanistiche - Diverso regime - Sanzione ex art. 27 d.P.R. n. 380/2001. L'accertamento di conformità previsto dagli artt. 36 (per le opere eseguite in assenza di permesso di costruire) e 37 comma 4 (per le opere eseguite in assenza di D.I.A.) del D.P.R. n. 380 del 2001 è diretto a sanare - a regime - le opere solo “formalmente” abusive, in quanto eseguite senza titolo edilizio (rispettivamente, permesso di costruire o D.I.A.), ma conformi nella sostanza alla disciplina urbanistica applicabile per l'area su cui sorgono, vigente sia al momento della loro realizzazione che al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria (c.d. doppia conformità). Non è invece applicabile nei riguardi delle opere che siano state eseguite non solo senza titolo, ma anche in difformità dalle norme urbanistiche: in tal caso, infatti, scatta il diverso regime sanzionatorio di cui all'art. 27 comma 2 del D.P.R. n. 380 del 2001 (demolizione e ripristino dello stato dei luoghi), che, ampliando l'ambito di applicazione del precedente articolo 4, comma 2 della legge n. 47/1985, concerne, per sua stessa previsione, non soltanto le ipotesi di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, ma anche tutte le altre ipotesi di violazione della normativa urbanistica sostanziale (T.A.R. Campania, IV, 4.2.2010, n. 566; id., 21.3.2008, n. 1460). Pres. Balba, Est. Vitali - D.N. e altri (avv.ti Gerbi e Bilanci) c. Comune di Sestri Levante e altro (n.c.) - TAR LIGURIA, Sez. I - 5 luglio 2010, n. 5570

 

DIRITTO URBANISTICO - Opera abusivamente realizzata - Permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 DPR n. 380/01 - Compiti del giudice penale - Art. 101 Cost. - Cd."doppia conformità". La disciplina contenuta nell’art. 36 DPR n.380/2001 prevede, espressamente, che il responsabile dell'abuso o il proprietario possano ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda (cd."doppia conformità"). In tali casi, il giudice penale, nel valutare la sussistenza o meno della liceità di un intervento edilizio, deve verificarne la conformità a tutti i parametri di legalità fissati dalla legge, dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione edificatoria. Il giudice, quindi, non deve limitarsi a verificare l'esistenza ontologica del provvedimento amministrativo autorizzatorio, ma deve verificare l'integrazione o meno della fattispecie penale "in vista dell'interesse sostanziale che tale fattispecie assume a tutela" (nella specie tutela del territorio), (Cass. sez. unite 21.12.1993, ric. Borgia). E' la stessa descrizione normativa del reato che impone al giudice un riscontro diretto di tutti gli elementi che concorrono a determinare la condotta criminosa, ivi compreso l'atto amministrativo (Cass. pen. sez.3 21.1.1997- Volpe ed altri). Non sarebbe infatti soggetto soltanto alla legge (art. 101 Cost.) un giudice penale che arrestasse il proprio esame all'aspetto esistenziale e formale di un atto sostanzialmente contrastante con i presupposti legali (Cass. pen. sez.3 2.5.1996 n.4421-Oberto ed altri). Tutti tali principi sono stati ribaditi da Cass. sez.3 n.11716 del 29.1.2001. (annulla sentenza del 27.10.2009 del Tribunale di Tivoli, sez. dist. di Palestrina e rinvia alla Corte di Appello di Roma) Pres. Lupo, Est. Amoresano, Ric. PM in proc. Agosta. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 05/07/2010 (Ud. 08/06/2010), Sentenza n. 25387

 

DIRITTO URBANISTICO - Sanatoria - Richiesta di accertamento di conformità - Decorrenza dei 60 gg. - Silenzio rifiuto - Presentazione di ricorso giurisdizionale - Irrilevanza - Artt. 64, 65, 71, 72, 44, lett. b) e 45, 1° c. D.P.R. n. 380/2001 - Art. 36 del T.U.E. (già art. 13 della L. n. 47/1985). Se non interviene pronuncia entro i 60 giorni successivi alla presentazione della richiesta di accertamento di conformità in sanatoria, ex art. 36 del T.U. n. 380/2001, la richiesta deve intendersi “rifiutata”. Inoltre, deve ritenersi irrilevante la presentazione di ricorso giurisdizionale. (conferma sentenza n. 3709/2008 CORTE APPELLO di PALERMO, del 06/10/2009 che confermava la sentenza 1.7.2008 del Tribunale monocratico di Termini Imerese) Pres. De Maio, Est. Fiale, Ric. Chiarello. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/06/2010 (Ud. 24/03/2010), Sentenza n. 24245

DIRITTO URBANISTICO - Procedimenti amministrativi di sanatoria - Sospensione - T.U.E. D.P.R. n. 380/2001 - Accertamento autonomo del giudice penale. La disciplina contenuta nel T.U.E. D.P.R. n. 380/2001, ricollega, la durata della sospensione all'esaurimento dei soli "procedimenti amministrativi di sanatoria", limitandola temporalmente alla decisione degli organi comunali sulla relativa domanda, manifestata anche nella forma del silenzio-rifiuto prevista dal 4° comma dell'art. 36. Detta sospensione non può estendersi, pertanto, fino alla definizione dell'eventuale procedimento giurisdizionale originato dal ricorso avverso il diniego del rilascio del titolo abilitativo sanante (Cass. n. 16706/2004; Cass. n. 10640/2003; Corte Costituzionale sentenza n. 370/1988 e ordinanza n. 247/2000). L'emissione del provvedimento sospensivo, resta pur sempre condizionata al previo accertamento del giudice penale in ordine alla effettiva sussistenza dei presupposti necessari per il conseguimento della sanatoria (Cass., Sez. III, 7.3.1997, n. 2256, Tessari ed altro). Nell'ipotesi in cui il giudice di merito non abbia sospeso, ex art. 45, 1° comma, del T.U. n. 380/2001, il procedimento relativo ai reati di cui all'art. 44 dello stesso T.U., non consegue alcuna nullità, mancando qualsiasi previsione normativa in tal senso e non configurandosi pregiudizi al diritto di difesa dell'imputato, poiché questi può far valere nei successivi gradi di giudizio l'esistenza o la sopravvenienza della causa estintiva. (conferma sentenza n. 3709/2008 CORTE APPELLO di PALERMO, del 06/10/2009 che confermava la sentenza 1.7.2008 del Tribunale monocratico di Termini Imerese) Pres. De Maio, Est. Fiale, Ric. Chiarello. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/06/2010 (Ud. 24/03/2010), Sentenza n. 24245

DIRITTO URBANISTICO - Ordine di demolizione impartito dalla P.A. e ordine di demolizione impartito dal giudice - Differenza e funzione - Artt. 31 e 44 T.U.E., D.P.R. n. 380/2001. L'ultimo comma dell'art. 31 del T.U.E. D.P.R. n. 380/2001 (già art. 7, ultimo comma, della legge n. 47/1985) dispone che, per le opere abusive eseguite in assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali, "il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita". Tale ordine, emanato dal giudice in caso di condanna e di mancata esecuzione della demolizione, costituisce atto dovuto, nell'esercizio di un potere autonomo e non attribuito in via di supplenza seppure coordinabile con quello amministrativo, per cui non si pone in rapporto alternativo con l'ordine di demolizione impartito dalla P.A. Trattasi di una sanzione amministrativa di tipo ablatorio caratterizzata dalla natura giurisdizionale dell'organo istituzionale al quale ne è attribuita l'applicazione, la cui catalogazione fra i provvedimenti giurisdizionali trova ragione giuridica proprio nella sua accessività alla "sentenza di condanna" (Cass., Sez. Unite, 24.7.1996, ric. Monterisi). (conferma sentenza n. 3709/2008 CORTE APPELLO di PALERMO, del 06/10/2009 che confermava la sentenza 1.7.2008 del Tribunale monocratico di Termini Imerese) Pres. De Maio, Est. Fiale, Ric. Chiarello. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/06/2010 (Ud. 24/03/2010), Sentenza n. 24245

 

DIRITTO URBANISTICO - Titolo abilitativo con clausole o condizioni derogatorie - Art. 44, lett.b), D.P.R. n. 380/2001 - Configurabilità - Fattispecie: Regolamento comunale contenente nozione illegittima di “opera precaria”. In materia edilizia, il Comune non può, mediante l'inserimento nel titolo abilitativo di clausole o condizioni, permettere la realizzazione di opere, in contrasto con la pianificazione, che siano in grado di alterare in modo permanente l'assetto urbanistico (Cass., sez. III, 16.4.2008, Rao e C. Stato, sez. V, 20.3.2000, n, 1507). Sicché, l’Ente non può introdurre, neanche, attraverso un Regolamento comunale, una nozione illegittima di "opera precaria” (Cass., Sez. III, 20-3-2008, n. 12428, Fioretti). (conferma sentenza n. 3086/2008 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 22/05/2009 che confermava sentenza del 13.3.2008 Tribunale monocratico di Grosseto) Pres. De Maio, Est. Fiale, Ric. Verrengia ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/06/2010 (Ud. 24/03/2010), Sentenza n. 24242

DIRITTO URBANISTICO - Natura precaria di una struttura - Nozione. La natura precaria di una struttura, non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera dal costruttore, ma deve ricollegarsi alla intrinseca destinazione materiale dell'opera ad un uso realmente precario e temporaneo per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente possibilità di successiva e sollecita eliminazione [Cass., sez. III, 26.6.2009, n.26573, Morandin; Cass. 22.6.2009, n. 25965, Bisulca ed altro]. (conferma sentenza n. 3086/2008 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 22/05/2009 che confermava sentenza del 13.3.2008 Tribunale monocratico di Grosseto) Pres. De Maio, Est. Fiale, Ric. Verrengia ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/06/2010 (Ud. 24/03/2010), Sentenza n. 24242

 

DIRITTO URBANISTICO - Opere edilizie - Responsabilità autonoma del committente e responsabilità dell’imprenditore incaricato a munirsi dei necessari titoli. Il committente di opere edilizie ha l'obbligo personale di munirsi dei necessari titoli abilitativi e delle connesse autorizzazioni, sicché l'averne affidato l'esecuzione ad un imprenditore o ad un artigiano specializzato non esclude la responsabilità autonoma del committente. (conferma sentenza n. 3863/2008 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 16/04/2009) Pres. De Maio, Est. Fiale, Ric. Mieli ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/06/2010 (Ud. 24/03/2010), Sentenza n. 24241

DIRITTO URBANISTICO - Nozione di "pertinenza urbanistica" - Oggettiva esigenza "di servizio" all'edificio principale - Precarietà dell'opera - Giurisprudenza. La nozione di "pertinenza urbanistica" ha peculiarità sue proprie, che la distinguono da quella civilistica: deve trattarsi, invero, di un'opera - che abbia comunque una propria individualità fisica ed una propria conformazione strutturale e non sia parte integrante o costitutiva di altro fabbricato - preordinata ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio dello stesso, sfornita di un autonomo valore di mercato, non valutabile in termini di cubatura o comunque dotata di un volume minimo tale da non consentire, in relazione anche alle caratteristiche dell'edificio principale, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede. La relazione con la costruzione preesistente deve essere, in ogni caso, non di integrazione ma "di servizio", allo scopo di renderne più agevole e funzionale l'uso (carattere di strumentalità funzionale), sicché non può ricondursi alla nozione in esame l'ampliamento di un edificio mediante la edificazione di una tettoia-portico, che, per la relazione di connessione fisica, costituisce parte di esso quale elemento che attiene all'essenza dell'immobile e lo completa affinché soddisfi ai bisogni cui è destinato. Inoltre, una trasformazione urbanistica e/o edilizia - per essere assoggettata all'intervento autorizzatorio in senso ampio dell'autorità amministrativa non deve essere "precaria": un'opera oggettivamente finalizzata a soddisfare esigenze improvvise o transeunti non è destinata a produrre, infatti, quegli effetti sul territorio che la normativa urbanistica è rivolta a regolare. Restano esclusi, pertanto, dal regime del permesso di costruire i manufatti di assoluta ed evidente precarietà, destinati cioè a soddisfare esigenze di carattere contingente e ad essere presto eliminati. (conferma sentenza n. 3863/2008 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 16/04/2009) Pres. De Maio, Est. Fiale, Ric. Mieli ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/06/2010 (Ud. 24/03/2010), Sentenza n. 24241

DIRITTO URBANISTICO - Opere precarie - Nozione - Giurisprudenza. Al fine di ritenere sottratta al preventivo rilascio del permesso di costruire la realizzazione di un manufatto per la sua asserita natura precaria, la stessa non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera dal costruttore, ma deve ricollegarsi alla intrinseca destinazione materiale dell'opera ad un uso realmente precario e temporaneo per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente possibilità di successiva e sollecita eliminazione. Sicché, ai fini del riscontro del connotato della precarietà dell'opera e della relativa esclusione della modifica dell'assetto del territorio, non sono rilevanti le caratteristiche costruttive, i materiali impiegati e l'agevole rimovibilità, ma le esigenze temporanee alle quali l'opera eventualmente assolva. La natura precaria di una costruzione non dipende dalla natura dei materiali adottati e quindi dalla facilità della rimozione, ma dalle esigenze che il manufatto è destinato a soddisfare e cioè dalla stabilità dell'insediamento indicativa dell'impegno effettivo e durevole del territorio; a tale fine, inoltre, l'opera deve essere considerata unitariamente e non nelle sue singole componenti. Pertanto, la stabilità non va confusa con l'irremovibilità della struttura o con la perpetuità della funzione ad essa assegnata, ma si estrinseca nell'oggettiva destinazione dell'opera a soddisfare bisogni non provvisori, ossia nell'attitudine ad una utilizzazione che non sia temporanea e contingente. Inoltre, la precarietà non va confusa con la stagionalità, vale a dire con l'utilizzo annualmente ricorrente della struttura, poiché un utilizzo siffatto non esclude la destinazione del manufatto al soddisfacimento di esigenze non eccezionali e contingenti, ma permanenti nel tempo. Infine, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, la precarietà di un manufatto non dipende dai materiali utilizzati o dal suo sistema di ancoraggio al suolo, bensì dall'uso al quale il manufatto stesso è destinato; pertanto, essa va esclusa quando trattasi di struttura destinata a dare un'utilità prolungata nel tempo, indipendentemente dalla facilità della sua rimozione, a nulla rilevando la temporaneità della destinazione data all'opera dei proprietario, in quanto occorre valutare la stessa alla luce della sua obiettiva e intrinseca destinazione naturale (C. Stato, sez. V: 15.6.2000, n, 3321; 23.1.1995, n. 97). (conferma sentenza n. 3863/2008 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 16/04/2009) Pres. De Maio, Est. Fiale, Ric. Mieli ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/06/2010 (Ud. 24/03/2010), Sentenza n. 24241

 

DIRITTO URBANISTICO - Ingiunzione di demolizione - Descrizione delle opere abusivamente realizzate - Sufficienza - Indicazioni ulteriori - Descrizione delle superfici occupate e dell’area di sedime da confiscare in caso di mancata esecuzione - Necessità - Esclusione. Per giustificare l'ingiunzione di demolizione è necessaria e sufficiente l'analitica descrizione delle opere abusivamente realizzate, in modo da consentire al destinatario della sanzione di rimuoverle spontaneamente, ogni altra indicazione esulando dal contenuto tipico del provvedimento, non occorrendo in particolare, anche la descrizione precisa della superficie occupata e dell'area di sedime che dovrebbe essere confiscata in caso di mancata, spontanea esecuzione; elementi questi, invece, necessariamente afferenti la successiva ordinanza di gratuita acquisizione al patrimonio comunale (Tar Napoli Sez., III 12-3-2010, n.1420, Tar Lazio, Latina, sez. I, 6 agosto 2009, n. 780; Tar Veneto, sez. II, 10 giugno 2009, n. 1725; Cons. Stato, sez. IV, 26 settembre 2008, n. 4659; Tar Umbria, 26 gennaio 2007, n. 44). Pres. f.f. Pasca, Est. Giansante - O.N. (avv. Schena) c. Comune di Monopoli (avv. Aprile) - TAR PUGLIA, Bari, Sez. III - 23 giugno 2010, n. 2606
 

DIRITTO URBANISTICO - Abuso edilizio - Omessa demolizione e remissione in pristino - Acquisizione dell’opera al patrimonio comunale - Notifica dell'accertamento dell'inottemperanza all'interessato o della trascrizione - Necessità - Esclusione - D.P.R. n 380/2001 - Art. 2644 c.c.. In materia urbanistica, se il colpevole dell'abuso edilizio non provvede alla demolizione dell'opera abusiva ed alla remissione in pristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni dall'ingiunzione a demolire emessa dal sindaco, l'opera e l'area pertinente sono acquisite di diritto al patrimonio comunale e tale effetto si produce ipso iure sulla sola base dell'accertamento di un'inottemperanza colpevole, senza che sia necessario alcun atto ulteriore ed in particolare senza che sia necessaria la notifica dell'accertamento dell'inottemperanza all'interessato o la trascrizione, giacché il primo atto ha solo funzione certificativa dell'avvenuto trasferimento del diritto di proprietà, costituendo titolo per l'immissione in possesso, mentre la trascrizione serve a rendere opponibile il trasferimento ai terzi a norma dell'articolo 2644 c.c. (Cass. n. 755 del 2000; Cass. n. 16283/2005; Cass. n. 4962/2008; Cass. n. 1819/2009). (conferma ordinanza del tribunale di Tivoli sezione distaccata di Castelnuovo Di Porto del 20/05/2009) Pres. De Maio, Est. Petti, Ric. Gotti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/06/2010 (Cc. 22/04/2010), Sentenza n. 22237

DIRITTO URBANISTICO - Opera abusiva - Sentenza di condanna - Demolizione dell'opera - Poteri del giudice - Abuso non condonabile - Domanda di sanatoria - Irrilevanza. Il potere attribuito al giudice di disporre la demolizione dell'opera in caso di condanna non si pone in contrasto con quello amministrativo perché entrambi mirano ad ottenere lo stesso risultato ossia l'eliminazione dal territorio di un'opera abusiva. In caso di condanna il giudice deve sempre disporre la demolizione se a tanto non si sia già provveduto da parte dell'autorità amministrativa o se l'abuso non sia stato nel frattempo sanato sotto il profilo urbanistico o se il Consiglio comunale abbia disposto la conservazione delle opere in funzione di interessi pubblici ritenuti prevalenti (Cass. n. 43294 del 2005). Inoltre, la pendenza di una domanda di sanatoria è irrilevante nei casi di abuso non condonabile. (conferma ordinanza del tribunale di Tivoli sezione distaccata di Castelnuovo Di Porto del 20/05/2009) Pres. De Maio, Est. Petti, Ric. Gotti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/06/2010 (Cc. 22/04/2010), Sentenza n. 22237

 

DIRITTO URBANISTICO - Abusivismo edilizio - Responsabilità del proprietario non formalmente committente dell'opera - Presupposti - Art. 20 L. n. 47/85 (sostituito dall'art. 44 DPR n. 380/01). In materia edilizia può essere attribuita al proprietario non formalmente committente dell'opera la responsabilità per la violazione dell'art. 20 L. n. 47/85 (sostituito dall'art. 44 DPR n. 380/01) sulla base di valutazioni fattuali, quali l'accertamento che questi abiti nello stesso territorio comunale ove è stata eretta la costruzione abusiva, che sia stato individuato sul luogo, che sia destinatario finale dell'opera, che abbia presentato richieste di provvedimenti abilitativi anche in sanatoria (Cass. pen. sez.3 n.9536 del 20.1.2004; Cass. sez.3 , 14.2.2005 - Di Marino). (riforma, sentenza del 16.4.2009 della Corte di Appello di Cagliari, sez. dist.di Sassari) Pres. De Maio, Est. Amoresano, Ric. Carta. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/06/2010 (Ud. 22/04/2010), Sentenza n. 22227

 

DIRITTO URBANISTICO - Manufatto abusivo - Inottemperanza all'ingiunzione di rimuovere o demolire - Decorrenza dei termine di 90 gg. - Acquisizione al patrimonio comunale - Ordine di demolizione emesso dal giudice e ordine emesso dall’autorità comunale - Differenza ed effetti - Art. 31, c. 2, DPR n. 380/2001. L'inottemperanza all'ingiunzione di rimuovere o demolire un manufatto abusivo entro il termine di novanta giorni, emessa dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del DPR n. 380/2001, produce ipso iure l'acquisizione del manufatto e dell'area di sedime al patrimonio comunale ai sensi del terzo comma del predetto articolo. (Cass. sez. III, 29/12/2000 n. 755, Mereu; Cass. sez. III, 29/04/2005 n. 16283 e giur. succ. conf.). L'effetto acquisitivo, pertanto, fa seguito esclusivamente all'ingiunzione amministrativa prevista dalle disposizioni citate e non all'ordine di demolizione emesso dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 31, comma 9, del medesimo testo unico, DPR n. 380/2001. Per di più, l'estinzione del reato non determina il venir meno dei procedimenti amministrativi in corso. In conclusione, l’ordine di demolizione emesso dal giudice, che viene meno in caso di successiva declaratoria di estinzione del reato edilizio, deve essere distinto dall’ordine emesso dall’autorità comunale, ai sensi dell’art. 31, comma 2, del DPR n. 380/2001 che non viene meno per effetto della intervenuta prescrizione del reato. (Annulla con rinvio, ordinanza del 10/07/2009, Tribunale di Tivoli) Pres. Lupo, Est. Lombardi, Ric. PM in proc. Tulli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 01/06/2010 (Cc. 28/04/2010), Sentenza n. 20564

DIRITTO URBANISTICO - Opere abusive - Ingiunzione a demolire - Presenza del sequestro penale - Sospensione del termine di 90 gg. - Esclusione - Effetti - Acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale. In materia urbanistica, la mera presenza del sequestro penale non determina di per sé la sospensione del termine di novanta giorni per l'ottemperanza all'ingiunzione di demolire il manufatto abusivo e la conseguente acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale, ben potendo l'interessato chiedere all'autorità giudiziaria l'emissione dei provvedimenti necessari per poter ottemperare all'ingiunzione emessa in sede amministrativa. (Cass. sez. III, 5.8.2008 n. 32709, Astone; Cass. sez. III, 2.3.2009 n. 32709, P.M. in proc. Mancini). (Annulla con rinvio, ordinanza del 10/07/2009, Tribunale di Tivoli) Pres. Lupo, Est. Lombardi, Ric. PM in proc. Tulli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 01/06/2010 (Cc. 28/04/2010), Sentenza n. 20564

 

DIRITTO URBANISTICO - Immobili costruiti abusivamente - Espropriazione per pubblica utilità - Concessione in sanatoria - Indennizzo - Disciplina applicabile - Limiti - Prova della legittimità della costruzione - Giurisprudenza. In tema di espropriazione per pubblica utilità, gli immobili costruiti abusivamente non sono suscettibili di indennizzo, a meno che alla data dell'evento ablativo non risulti già rilasciata la concessione in sanatoria, - per cui non si applica nella liquidazione il criterio del valere venale complessivo dell'edificio e del suolo su cui il medesimo insiste, ma si valuta la sola area, si da evitare che l'abusività degli insediamenti possa concorrere anche indirettamente ad accrescere il valore del fondo (Cass., sez. 1^, 14/12/2007, n. 26260). Per questa ragione si è precisato che, nel quadro della disciplina delle espropriazioni per la realizzazione del programma straordinario per le zone terremotate, la subordinazione dell'indennizzo per i manufatti sorgenti sui terreni espropriati, alla prova della legittimità della costruzione, stabilita dall'ordinanza del Commissario straordinario di governo per le zone terremotate, non contravviene alla legge, dalla quale, viceversa, è desumibile il principio per cui è necessario che l'immobile per il quale si reclama l'indennizzo in caso di esproprio, deve esser stato legittimamente realizzato, onde impedire che il proprietario possa trarre beneficio dalla sua illecita attività (Cass., sez. 1^, 9/04/2002, n. 5046, Cass., sez. 1^, 30/11/2006, n. 25523). (riforma sentenza n. 30/2008 della Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli, depositata il 12/06/2003) Pres. CARBONE - Rel. NAPPI - Consorzio Cooperative Costruzioni c. F ed altri. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI 14/05/2010 (Ud. 11/05/2010) Sentenza n. 11730

 DIRITTO URBANISTICO - ESPROPRIAZIONE -Indennità di esproprio - Criterio particolare di determinazione - Liquidazione dell'indennità di occupazione legittima - Rilascio della concessione in sanatoria - Necessità - Fattispecie - Art. 80, c. 6 L. n. 219/1981 - Art. 13 L. n. 2892/1885. L. n. 219 del 1981, art. 80, comma 6, recante la normativa per la realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale nella città di Napoli, fissa un criterio particolare di determinazione dell'indennità di esproprio, che funge usualmente da parametro per la liquidazione dell'indennità di occupazione legittima, e che è quello stabilito dalla L. n. 2892 del 1885, art. 13, ne consegue che, ove si tratti di immobile costruito abusivamente, ed in relazione al quale sia stata successivamente avanzata istanza di condono edilizio, ai fini della determinazione della condizione urbanistica dello stesso, necessaria per stabilirne il reale valore di mercato, e, quindi, determinare la indennità di occupazione legittima, si richiede l'accertamento della circostanza dell'avvenuto rilascio della concessione in sanatoria, non essendo sufficiente la sola considerazione della presentazione della predetta istanza (Cass., sez., un., 22/07/1999, n. 499). Nella specie, ai proprietari attori non compete alcuna indennità, né di espropriazione né di occupazione legittima, per le opere abusivamente realizzate, in quanto all'epoca in cui fu decretata l'espropriazione dei fondi sui quali insistono, non erano state ancora condonate. (riforma sentenza n. 30/2008 della Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli, depositata il 12/06/2003) Pres. CARBONE - Rel. NAPPI - Consorzio Cooperative Costruzioni c. F ed altri. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI 14/05/2010 (Ud. 11/05/2010) Sentenza n. 11730

 

DIRITTO URBANISTICO - Adozione del provvedimento di demolizione - Natura - Atto dovuto - Motivazione - Limiti - Interesse pubblico alla rimozione dell’abuso. In materia urbanistica, il presupposto per l'adozione dell'ordine di demolizione di opere edilizie abusive è soltanto la constatata esecuzione dell'opera in difformità dalla concessione o in assenza della medesima, con la conseguenza che tale provvedimento, ove ricorrano i predetti requisiti, è atto dovuto ed è sufficientemente motivato con l'affermazione dell'accertata abusività dell'opera, essendo "in re ipsa" l'interesse pubblico alla sua rimozione. Pres. De Zotti, Est. Bruno - M.G. (avv. Signor) c. Amministrazione per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) e altro (n.c.) - TAR VENETO, Sez. II -23 aprile 2010, n. 1550

 

DIRITTO URBANISTICO - Pertinenza - Nozione urbanistica - Nozione civilistica ex art. 817 c.c. - Diversità. La nozione urbanistica di pertinenza e' assai più ristretta di quella prevista dall'art. 817 del codice civile ed è configurabile solo quando l’opera non abbia un consistente ed autonomo impatto sul territorio. (Si vedano in proposito Consiglio Stato sez. V, 23 marzo 2000, n. 1600 e TAR Lombardia, Brescia, I, n. 204/2010). Pres. Mozzarelli, Est. Lelli - M.G. (avv. Fregni) c. Comune di Maranello (n.c.). TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 21 aprile 2010, n. 3735

 

DIRITTO URBANISTICO - Pertinenze - Obbligo di conformità allo strumento urbanistico - Fondamento - Vincoli di fonte legale - Rispetto - Necessità - Fattispecie: fascia di rispetto stradale. Anche le opere edilizie qualificabili come pertinenze soggiacciono all'obbligo di conformità allo strumento urbanistico e - a più forte ragione - al vincolo urbanistico di fonte legale posto a salvaguardia di un superiore interesse pubblico (nella specie, vincolo di rispetto stradale; cfr. anche Cons. di St., V, 27.8.1999, n. 1006, relativamente alla collocazione di un’opera pertinenziale in un'area ricadente nella fascia di rispetto cimiteriale). Pres. Balba, Est. Vitali -C.A. (avv. Damonte) c. Comune di Cogoleto (avv. Gamalero). TAR LIGURIA, Sez. I - 20 aprile 2010, n. 1831

DIRITTO URBANISTICO - Nozione di pertinenza - Presupposti - Volume minimo - Inidoneità a destinazioni autonome - Vincolo a servizio dell’edificio principale. La nozione di pertinenza urbanistica postula indefettibilmente, oltre ad un volume minimo (in assoluto ed in rapporto a quello dell’edificio principale), tale da non consentire una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell’immobile cui accede, un vincolo a servizio dell’edificio principale, vincolo che deve però risultare da elementi oggettivi e strutturali, a prescindere dalla personale destinazione impressa dal proprietario. Pres. Balba, Est. Vitali -C.A. (avv. Damonte) c. Comune di Cogoleto (avv. Gamalero). TAR LIGURIA, Sez. I - 20 aprile 2010, n. 1831

 

DIRITTO URBANISTICO - Natura precaria di un manufatto - destinazione dell’opera come attribuita dal costruttore - Irrilevanza - Intrinseca destinazione materiale - Uso precario e temporaneo per fini specifici contingenti e limitati nel tempo. Rientrano nella previsione delle norme urbanistiche e richiedono, pertanto, il rilascio di concessione edilizia non solo i manufatti tradizionalmente compresi nelle attività murarie, ma anche le opere di ogni genere con le quali si intervenga sul suolo o nel suolo, senza che abbia rilevanza giuridica il mezzo tecnico con cui sia stata assicurata la stabilità del manufatto, che può, essere infisso o anche appoggiato al suolo. La stabilità non va infatti confusa con l'irremovibilità della struttura o con la perpetuità della funzione ad essa assegnata, ma si estrinseca nella oggettiva destinazione dell'opera a soddisfare bisogni non provvisori, ossia nell'attitudine ad una utilizzazione che non abbia il carattere della precarietà, cioè non sia temporanea e contingente. La natura precaria di un manufatto, quindi, non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione dell'opera come attribuitale dal costruttore, ma deve risultare dalla intrinseca destinazione materiale della stessa ad un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo (Cassazione penale , sez. III , 22 marzo 2005 , n. 14044). Pres. Leo, Est. Di Mario - V. s.r.l. (avv. Losa) c. Comune di Lonate Pozzolo (n.c.). TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 14 aprile 2010, n. 1076

 

DIRITTO URBANISTICO - INCENDI BOSCHIVI - Inedificabilità delle aree percorse dal fuoco - Art. 1 bis d.l. n. 332/1993 - Modifica all’art. 9, c. 4 della L. n. 47/75 - Funzione meramente ricognitiva di un principio immanente nell’ordinamento - Tutela del patrimonio boschivo - Tipizzazione urbanistica preesistente all’evento incendiario - Irrilevanza - L. n. 353/1990. La modifica apportata all’art. 9, c. 4 della L. n. 47/75 dall’art. 1 bis d. l. 30 agosto 1993 n. 332, convertito con l. 29 ottobre 1993 n. 428, a mente delle cui indicazioni “fino all’approvazione dei piani di cui all’articolo 1, in tutte le zone i cui soprassuoli boschivi siano stati distrutti o danneggiati dal fuco è vietato l’insediamento di qualsiasi tipo”, risulta meramente ricognitiva ed esplicativa di un principio immanente alle finalità conclamate di tutela del patrimonio boschivo, e cioè quello dell’assoluta inedificabilità delle aree in questione, a prescindere dalla loro tipizzazione urbanistica preesistente all’evento incendiario, siccome intesa a prevenire fenomeni speculativi e ad assicurare la rigenerazione del “bosco…considerato nella sua entità unitaria di ecosistema complesso” e la tutela del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita. Non a caso la successiva normativa di riforma (legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 1990) esclude in radice radice la possibilità di edificazione delle aree percorse da incendio sulla base della mera previsione che dette aree fossero edificabili prima dell’evento incendiario (art. 10 comma 1). Pres. Esposito, Est. Gaudieri - R.A. (avv.ti Brancaccio e Accarino) c. Comune di Montecorice (avv. Jovino), Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) e altro (n.c.) - TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 25 marzo 2010, n. 2353

 

DIRITTO URBANISTICO - Opere realizzate in assenza del titolo abilitativo - Assenza di istanza di sanatoria - Compatibilità con la normativa urbanistica vigente -Permanenza dell’interesse pubblico all’eliminazione dell’abuso - Ordine di demolizione. L’eventuale compatibilità delle opere con la normativa urbanistica vigente non può assumere efficacia dirimente in assenza di un’istanza di sanatoria, potendo tale profilo assumere precipuo rilievo, ai fini dell’accertamento di conformità in sede di procedura di sanatoria dell’opera abusiva, ma non potendo esso costituire un implicito surrogato dell’assenso edilizio concretamente non rilasciato. Per questo motivo, la conformità urbanistica non costituisce elemento che porta di per sé a declassare l’interesse pubblico a reagire contro l’abuso edilizio, con le conseguenze del caso sotto il profilo del corredo motivazionale del provvedimento ingiuntivo. Più in generale, va ribadito che il presupposto per l’adozione dell’ordine di demolizione di opere edilizie abusive resta essenzialmente la constatata realizzazione dell’opera in assenza del titolo abilitativo (o in totale difformità da esso), con la conseguenza che nella ricorrenza del predetto requisito l’ingiunzione demolitoria costituisce un atto dovuto (Consiglio di Stato sez. V, sentenza n.3443/02 ). Pres. Nappi, Est. D’Alessandro - G.M. (avv. Cimmino) c. Comune di Napoli (Avv. Municipale) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. IV - 25 marzo 2010, n. 1636

DIRITTO URBANISTICO - Abuso - Decorrenza di un ungo lasso di tempo - Inerzia dell’amministrazione - Affidamento del privato - Esercizio del potere repressivo - Onere motivazionale. A seguito di un lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell'abuso ed del protrarsi dell'inerzia dell'amministrazione preposta alla vigilanza, può ritenersi ingenerata una posizione di affidamento nel privato, in relazione alla quale l'esercizio del potere repressivo è subordinato ad un onere di congrua motivazione che, avuto riguardo anche all'entità e alla tipologia dell'abuso, indichi il pubblico interesse, evidentemente diverso da quello ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato (C.d.S., Sez. V, 4 marzo 2008, n. 883; C.d.S. Sez. V, n. 3270/2006). Pres. Nappi, Est. D’Alessandro - G.M. (avv. Cimmino) c. Comune di Napoli (Avv. Municipale) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. IV - 25 marzo 2010, n. 1636
 

DIRITTO URBANISTICO - Deposito in sanatoria del progetto - Reati urbanistici - Effetto estintivo - Esclusione - Disciplina specifica - Costruzioni in zona sismica - Opere in conglomerato cementizio - Vincoli ambientali e paesaggistici - Art.45 DPR 380/01. In tema di reati urbanistici, il deposito in sanatoria del progetto non determini alcun effetto estintivo (previsto dall'art.45 DPR 380/01 solo per le contravvenzioni alle norme urbanistiche). L'effetto estintivo non opera, invero, nei confronti dei reati aventi oggettività giuridica diversa, come quelli relativi a violazioni di disposizioni dettate dalle leggi in materia di costruzioni in zona sismica, di opere in conglomerato cementizio o, infine, di vincoli ambientali e paesaggistici. Tali disposizioni, infatti, pur riguardando l'attività edificatoria sono "diverse" sotto il profilo della ratio e degli obiettivi perseguiti, da quelle in materia urbanistica (Cass. sez.3, 7.11.1997 n.50; Cass. sez.3, del 15.2.2002 n.11511). (Conferma sentenza del 29.12.2008 del Tribunale di Avellino) Pres. Grassi, Est. Amoresano, Ric. Braccolino e altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/03/2010 (Ud. 17/02/2010), Sentenza n. 11271

 

DIRITTO URBANISTICO - Inottemperanza all'ordine di sospensione dei lavori impartito dall'Autorità amministrativa - Responsabilità del reato edilizio - Coniuge dell’usufruttuario - Art. 44, D.P.R. 380/2001. I reati previsti dall'art. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 devono essere qualificati come reati comuni e non come reati a soggettività ristretta, salvo che per i fatti commessi dal direttore dei lavori e per la fattispecie di inottemperanza all'ordine di sospensione dei lavori impartito dall'Autorità amministrativa; con la conseguenza che chiunque, anche se non proprietario, può essere ritenuto responsabile del reato edilizio, purché risulti un suo contributo soggettivo all'altrui abusiva edificazione da valutarsi secondo le regole generali sul concorso di persone nel reato (Cass. Sez. 3, n. 47083 del 22/11/2007). Il che vale ad affermare che anche il coniuge dell'usufruttuario può in via di principio rispondere del reato in esame in quanto ciò che rileva per il giudizio di responsabilità è la prova dell'apporto causale alla consumazione del reato e non già la qualità soggettiva dell'imputato. (Conferma sentenza n. 1111/2008 CORTE APPELLO di SALERNO, del 09/06/2009) Pres. Fiale, Est. Sarno, Ric. De Carolis. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 23/03/2010 (Ud. 27/01/2010), Sentenza n. 11093

 

DIRITTO URBANISTICO - Provvedimento di fiscalizzazione dell’illecito edilizio - Effetti - Revoca del sequestro e versamento della somma stabilita dal Comune - Correlazione - Esclusione - Poteri del Giudice - Autonoma verifica in sede giudiziaria - Fattispecie - Art. 12 L. n. 47/1985 - Artt. 34, 36 e 44 lett.b), DPR n. 380/01. Il provvedimento di fiscalizzazione dell'illecito edilizio, regolamentato dall'art. 12 delle legge 28 febbraio 1985 n. 47 (ed ora dall'art. 34 DPR n. 380/01) non equivale ad una sanatoria, atteso che non integra una regolarizzazione dell'illecito, considerato che le opere realizzate vengono tollerate, nello stato in cui si trovano, solo in funzione della conservazione di quelle realizzate legittimamente (Cass. Sez. 3, n. 13978 del 25/02/2004). Inoltre, la determinazione da parte del responsabile comunale della somma da versare dall'interessato nell'ambito della procedura dell'art. 34 DPR n. 380/01 non vincola il giudice nell'accertamento del reato nel senso che non preclude la possibilità di autonoma verifica in sede giudiziaria della entità e/o natura della difformità realizzata al fine di verificare se la stessa possa essere effettivamente definita parziale o debba invece essere ritenuta totale. Tale verifica assume connotazione decisiva sulla sussistenza del reato di cui all'art. 44 lett. b) - ravvisabile unicamente nell'ipotesi di difformità totale e il giudice nell'esercizio della potestà penale tenuto in via autonoma ad accertare la conformità dell'opera eseguita con le disposizioni in materia urbanistico - edilizia. La compatibilità del manufatto con gli strumenti urbanistici è infatti elemento costitutivo dei reati contemplati dalla normativa urbanistica (Cass. Sez. 3, n. 41620 del 02/10/2007). E' da escludere, quindi, che la revoca del sequestro debba automaticamente conseguire al versamento della somma stabilita dal Comune nell'ambito della cennata procedura dell'art. 34 o che al giudice penale sia inibita la possibilità di autonomi e/o ulteriori accertamenti sull'entità dell'abuso. Nella specie, correttamente, il tribunale del riesame ha ritenuto di dover procedere ad una autonoma verifica della persistenza del fumus sull'istanza dell'interessato. Pres. Fiale, Est. Sarno, Ric. Farruggio. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/03/2010 (Cc. 27/01/2010), Sentenza n. 10978

 

DIRITTO URBANISTICO - Costruzione abusiva - Proprietario dell’area - Responsabilità penale - Limiti e condizioni - Principio del "cui prodest" - Onere della prova. In linea di principio, non può essere attribuito ad un soggetto, per il solo fatto di essere proprietario di un'area, un dovere di controllo dalla cui violazione derivi una responsabilità penale per costruzione abusiva. Di conseguenza, occorre considerare, la situazione concreta in cui si è svolta l'attività incriminata, tenendo conto della disponibilità, giuridica e di fatto, della superficie edificata e dell'interesse specifico ad effettuare la nuova costruzione (principio del "cui prodest"), nonché di tutte quelle situazioni e quei comportamenti, positivi o negativi, da cui possano trarsi elementi integrativi della colpa e prove circa la compartecipazione, anche morale, all'esecuzione delle opere [vedi Cass., Sez. III: 27.9.2000, n. 10284, Cutaia ed altro; 3.5.2001, n. 17752, Zorzi ed altri; 10.8.2001, n. 31130, Gagliardi; 18.4.2003, n. 18756, Capasso ed altro; 2.3.2004, n. 9536, Mancuso ed altro; 28.5.2004, n. 24319, Rizzuto ed altro; 12.1.2005, n. 216, Fucciolo; 15.72005, n. 26121, Rosato; 2.9.2005, n. 32856, Farzone]. Comunque, grava sull'interessato l'onere di allegare circostanze utili a convalidare la tesi che, nella specie, si tratti di opere realizzate da terzi a sua insaputa e senza la sua volontà (vedi Cass., Sez. feriale, 16.9.2003, n. 35537, Vitale ed altro). Pres. Petti, Est. Fiale, Ric. Todisco ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/03/2010 (Ud. 15/12/2009), Sentenza n. 10779

DIRITTO URBANISTICO - Costruzione abusiva - Acquisizione al patrimonio comunale e ordine demolitorio del giudice penale - Funzione. L'acquisizione gratuita, in via amministrativa, è finalizzata essenzialmente alla demolizione, per cui non si pone in contrasto con l'ordine demolitorio impartito dal giudice penale, che persegue Io stesso obiettivo: il destinatario di tale ordine, allorquando sia intervenuta l'acquisizione amministrativa a suo danno, non potrà ottemperarvi soltanto se il Consiglio comunale abbia già ravvisato (ovvero sia sul punto di deliberare) l'esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive. Ove il Consiglio comunale non abbia deliberato, invece, il mantenimento dell'opera, il procedimento sanzionatorio amministrativo (per le opere realizzate in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali) ha come sbocco unico ed obbligato la demolizione a spese del responsabile dell'abuso. Non si comprende, dunque, perché il condannato non possa chiedere al Comune (divenuto frattanto proprietario) l'autorizzazione a procedere ad una ineludibile demolizione a proprie cura e spese. Qualora si argomentasse in senso contrario si perverrebbe all’illogica conclusione che il giudice penale non potrebbe ordinare, in caso di condanna, la demolizione delle opere abusive tutte le volte in cui l’amministrazione comunale abbia ingiunto la demolizione e questa non sia stata eseguita dal responsabile dell’abuso nel termine di 90 giorni dalla notifica, tenuto conto che l’acquisizione avviene a titolo originario ed “ope legis”, per il solo decorso del tempo, con il conseguente carattere meramente dichiarativo del successivo provvedimento amministrativo, che è atto dovuto, privo di qualsiasi contenuto discrezionale. Pres. Petti, Est. Fiale, Ric. Todisco ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/03/2010 (Ud. 15/12/2009), Sentenza n. 10779

DIRITTO URBANISTICO - Opera abusiva - Acquisizione al patrimonio comunale - Incompatibilità con l'ordine di demolizione emesso dal giudice penale - Esclusione - Art. 31, 3° e 5° c., D.P.R. n. 380/2001. L'acquisizione gratuita dell'opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune, ai sensi dell'art. 31, 3° comma, del D.P.R. n. 380/2001, non è incompatibile con l'ordine di demolizione emesso dal giudice penale. Infatti, nella prima parte del comma 5 dello stesso articolo, si stabilisce che l'opera acquisita al patrimonio comunale deve essere demolita con ordinanza del dirigente o responsabile dell'ufficio tecnico comunale, a spese del responsabile dell' abuso. Si avrebbe incompatibilità soltanto se, con deliberazione consiliare, a norma della seconda parte dello stesso comma 5, si fosse statuito di non dovere demolire l'opera acquisita [vedi Cass., Sez. III: 31.1.2008, n. 4962, P.G. in proc. Mancini e altri; 23.1.2007, n. 1904, Turianelli; 29.11.2005, n. 43294, Gambino ed altro; 13.10.2005, n. 37120, Morelli; 20.5.2004, n. 23647, Moscato ed altro, 30.9.2003, n. 37120, Botumarito ed altro; 20.1.2003, n. 2406, Gugliandolo; 7.11.2002, n. 37222, Clemente; 17.12.2001, Musumeci ed altra; 29.12.2000, n. 3489, P.M. in proc. Mosca]. Pres. Petti, Est. Fiale, Ric. Todisco ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/03/2010 (Ud. 15/12/2009), Sentenza n. 10779
 

DIRITTO URBANISTICO - Estinzione del reato urbanistico - Sanatoria - Verifica del giudice penale - Motivazione meramente apodittica - Insufficienza - D.P.R. n. 380/2001. E' obbligatorio, da parte del giudice, indicare le motivazioni per le quali si giunge a sentenza. Nella specie, una motivazione meramente apodittica è elusiva dell'obbligo di controllare la legittimità del titolo abilitativo ai fini dell'estinzione del reato urbanistico, (motivazione fondata sul mero riferimento alla testimonianza del tecnico comunale, senza peraltro l'indicazione del contenuto di tale testimonianza e, senza l'enunciazione degli elementi in base ai quali il tecnico aveva ritenuto legittima la sanatoria, tanto più che trattasi di opinioni espresse da soggetto facente parte dell'ufficio che ha rilasciato il permesso in sanatoria e che nella contestazione si era specificato che l'opera non era sanabile perché in contrasto con gli strumenti urbanistici). Pres. Petti Est. Fiale Ric. P.M. in proc. Ruggeri ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/03/2010 (Cc. 27/01/2010), Sentenza n. 10772

DIRITTO URBANISTICO - Verifica della legittimità del permesso edilizio rilasciato "in sanatoria" - Potere-dovere del giudice - Artt. 36 e 45 del T.U. n. 380/2001 (già artt. 13 e 22 L. n. 47/1985). Gli artt. 36 e 45 del T.U. n. 380 del 2001 (già artt. 13 e 22 della legge n. 47 del 1985) vanno interpretati in stretta connessione ai fini della declaratoria di estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti e il giudice penale, pertanto, ha il potere-dovere di verificare la legittimità del permesso edilizio rilasciato "in sanatoria" e di accertare che l'opera realizzata sia conforme alla normativa urbanistica. In mancanza di tale conformità, infatti, il permesso non estingue i reati, stante la effettuata verifica della inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'estinzione degli stessi in sede di esercizio del doveroso sindacato della legittimità del fatto estintivo incidente sulla fattispecie tipica penale. Pres. Petti Est. Fiale Ric. P.M. in proc. Ruggeri ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/03/2010 (Cc. 27/01/2010), Sentenza n. 10772

DIRITTO URBANISTICO - Permesso di costruire in sanatoria ex art. dell'art. 36 T.U. n. 380/2001 - Presupposti - DIA provvedimento sanante ex art. 37, 4° c., T.U. n. 380/2001. In materia urbanistica, ai fini del corretto esercizio del controllo demandato al giudice, si pone quale presupposto indispensabile per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex art. dell'art. 36 T.U. n. 380/2001, che l'intervento eseguito risulti "conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda". Anche per il rilascio del provvedimento sanante previsto dall'art. 37, 4° comma, del T.U. n. 380/2001, a fronte di una DIA che sia stata comunque legittimamente presentata nei casi ammessi dalla legge, l'intervento realizzato deve risultare "conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda". Pres. Petti Est. Fiale Ric. P.M. in proc. Ruggeri ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/03/2010 (Cc. 27/01/2010), Sentenza n. 10772

 

DIRITTO URBANISTICO - Abusivismo edilizio - Aggravamento del carico urbanistico - Sequestro preventivo - Oggetto della tutela penale - Verifica - Pregiudizio al momento della adozione del provvedimento. Nel caso di sequestro di un manufatto abusivo, va verificata la reale compromissione degli interessi attinenti al territorio, ossia il livello di pericolosità che la utilizzazione dell'immobile appare in grado di raggiungere in ordine all'oggetto della tutela penale. Conseguentemente, nel caso si ipotizzi un aggravamento del carico urbanistico, occorre che la consistenza reale e la intensità del pregiudizio siano valutati tenendo conto della situazione esistente al momento della adozione del provvedimento (Cass. n. 34142/05). (Annulla senza rinvio ordinanza, resa dal Gip del Tribunale di Salerno, quale giudice della esecuzione in data 8/5/09) Pres. De Maio, Est. Gazzara, Ric. PM in proc. Nigro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/03/2010 (Cc. 04/02/2010), Sentenza n. 10230

 

DIRITTO URBANISTICO - Potere di demolizione - Potere della P.A. - Poteri del giudice - Vendita delle cose confiscate o distruzione - Art. 31, cc. 9 e 9 bis, D.P.R. n. 380/2001 - Art. 86 disp.att. c.p.p.. Solo il potere giurisdizionale di demolizione resta coordinato al potere amministrativo spettante al sindaco ed al consiglio comunale, sia per espressa disposizione normativa (laddove prevede all'art. 31, comma 9°, D.P.R. n. 380/2001 che il giudice ordina la demolizione "se ancora non sia stata altrimenti eseguita"), sia per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. Sez. 3, 15/1/2007 n.591; n. 4.5674/2003; n. 4089/2002). Nessun coordinamento è, per contro, previsto dal sistema codicistico tra il potere della P.A. dinanzi richiamato e l'ordine giurisdizionale di confisca, giacche questo, per espressa disposizione di legge (cfr. art. 86 disp.att. c.p.p.), sfocia nella vendita delle cose confiscate e, in via subordinata, nella loro distruzione. Vero è che la distruzione può equipararsi sostanzialmente alla demolizione; ma è altrettanto certo che essa, a differenza della demolizione disposta ai sensi dell'art. 31, commi 9 e 9 bis, D.P.R. n. 380/2001 resterebbe sottratta alla eventualità di una diversa determinazione da parte dell'autorità che ha competenza in materia edilizia ed urbanistica. (Annulla ordinanza n. 19928/2005 GIP TRIBUNALE di BARI, del 09/07/2007) Pres. Onorato, Est. Sensini, Ric. Vulpio. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/03/2010 (Cc. 28/10/2009), Sentenza n. 9170

DIRITTO URBANISTICO - Demolizione del manufatto abusivo non disposta con la sentenza di condanna - Potere dispositivo di ordinare la demolizione - Giudice dell'esecuzione - Esclusione - Art. 676 c.p.p.. La demolizione del manufatto abusivo, non disposta con la sentenza di condanna, non può essere ordinata in sede esecutiva. L'art. 676 c.p.p. individua le " altre competenze" del giudice dell'esecuzione con una elencazione che deve considerarsi tassativa, dopo la eliminazione della locuzione " provvede altresi' in casi analoghi", che figurava nel testo originario dell'articolo. In nessuna delle competenze specifiche del giudice dell'esecuzione rientra la facoltà di surrogarsi a quello della cognizione per esercitare il potere dispositivo di ordinare la demolizione di un manufatto abusivo. (Cass. Sez. 3, 25/3/2008 n. 17858. P.G. in proc. Salata; Cass. Sez. 3, 13/12/2007 n. 4751, Gabrielli ed altro). (Annulla ordinanza n. 19928/2005 GIP TRIBUNALE di BARI, del 09/07/2007) Pres. Onorato, Est. Sensini, Ric. Vulpio. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/03/2010 (Cc. 28/10/2009), Sentenza n. 9170

 

DIRITTO URBANISTICO - Ordine di rimessione in pristino - Sentenza di condanna o di patteggiamento - Revoca - Poteri del giudice dell'esecuzione - Atti amministrativi incompatibili. Il giudice dell'esecuzione, deve revocare l'ordine di rimessione in pristino impartito con la sentenza di condanna o di patteggiamento quando siano già sopravvenuti atti amministrativi del tutto incompatibili con esso e può altresì sospendere tale ordine quando sia concretamente prevedibile e probabile l'emissione, entro breve tempo, di atti amministrativi incompatibili. Pertanto, detta sanzione è sottratta alla regola del giudicato ed è riesaminabile in fase esecutiva, atteso che spetta al giudice dell'esecuzione valutare la compatibilità dell'ordine ripristinatorio medesimo con i provvedimenti eventualmente emessi dall'autorità o dalla giurisdizione amministrativa, disponendone la revoca in caso di contrasto insanabile o la sospensione se può ragionevolmente presumersi, sulla base di elementi concreti, che tali provvedimenti stanno per essere emessi in tempi brevi, non essendo peraltro sufficiente la mera possibilità di una loro adozione. Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Capasso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 23/02/2010 (Cc. 17/11/2011), Sentenza n. 7111

 

DIRITTO URBANISTICO - Manufatto abusivo - Sanzione della demolizione - Valutazione della compatibilità - Giudice dell'esecuzione - Competenza - Art. 31, T.U. n. 380/2001. La sanzione della demolizione di un manufatto abusivo, oggi prevista dall'art. 31 del T.U. n. 380/2001, è sottratta alla regola del giudicato ed è riesaminabile in fase esecutiva, atteso che compete al giudice dell'esecuzione valutare la compatibilità dell'ordine di demolizione medesimo con i provvedimenti eventualmente emessi dall'autorità o dalla giurisdizione amministrativa, disponendone la revoca in caso di contrasto insanabile o la sospensione se può ragionevolmente presumersi, sulla base di elementi concreti, che tali provvedimenti stanno per essere emessi in tempi brevi, non essendo peraltro sufficiente la mera possibilità di una loro adozione. Il giudice dell'esecuzione, pertanto, deve revocare l'ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna o di patteggiamento quando siano già sopravvenuti atti amministrativi del tutto incompatibili con esso e può altresì sospendere tale ordine quando sia concretamente prevedibile e probabile l'emissione, entro breve tempo, di atti amministrativi incompatibili. Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. PM in proc. Contini. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 23/02/2010 (Cc. 17/11/2009), Sentenza n. 7109

 

DIRITTO URBANISTICO - Opere precarie - Natura - Requisito della precarietà - Destinazione dell'opera. In materia edilizia, il requisito della precarietà non può essere collegato al carattere di stabilità temporanea, soggettivamente attribuito alla costruzione, ma va individuato in relazione all'oggettiva e intrinseca destinazione dell'opera stessa. Pres. Grassi, Est. Teresi, Ric. Milio. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 04/02/2010 (Ud. 03/12/2009), Sentenza n. 4881

 

DIRITTO URBANISTICO - Regione Lombardia - L.r. n. 23/90, art. 5, c. 6 - Piano integrato di recupero - Interventi di demolizione e ricostruzione - Deroga agli strumenti urbanistici ed edilizi - Mancata approvazione da parte del Comune - Legittimità. Ai sensi dell'art. 5, co. 6, l.r. Lombardia n. 23/90, è legittima la mancata approvazione da parte del Comune di un Piano integrato di recupero, che prevedendo interventi di demolizione e ricostruzione, deroghi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi e d'igiene in vigore. Infatti, ove non sussista più il vincolo del preesistente, non vi è alcuna ragione per escludere l'applicabilità della normativa urbanistica in vigore il cui rispetto assicura l'ordinato e coerente tracciato delle zone edificate (Tar Lombardia, Milano, sez. I, sent. n. 1085 del 03. 07. 1997). Pres. Petruzzelli, Est. Russo - G.G. (eredi) e altri (avv.ti Daminelli, Riva e Riva) c. Regione Lombardia e altro (n.c.). TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 2 febbraio 2010, n. 517

 

DIRITTO URBANISTICO - Rilascio della concessione in sanatoria - Certificato di agibilità o di abitabilità - Automatismo - Fattispecie: illegittima sospensione di un’attività di carrozzeria - Art. 35 L. n. 47/85. L’art. 35 della l. n. 47/85 prevede che il rilascio della concessione in sanatoria determini il rilascio del certificato d’abitabilità o d’agibilità anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, così introducendo una sorta di automatismo: ne deriva che la mancanza, in concreto, del certificato di agibilità non legittima la sospensione di un’attività di carrozzeria i cui locali siano stati oggetto di apposita concessione in sanatoria, tanto più se si considera che “l'eventuale mancanza di certificato di agibilità e le questioni di carattere edilizio possono avere rilievo in altri ambiti dell'attività amministrativa ma non in quello strettamente commerciale” (Cons. Stato, Sez. V, n. 477/2004). Pres. Calderoni, Est. Bertagnolli - C.G. (avv.ti Morabito e Pagano) c. Comune di Sendrina (n.c.). TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. II - 29 gennaio 2010, n. 420

 

DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Immobile oggetto di sequestro preventivo - Potere di sgombero del PM - Eventuale illegittimità del provvedimento - Competenza giudice dell'esecuzione - Mezzi d'impugnazione previsti per i provvedimenti giurisdizionali - Esclusione - Conversione del ricorso per cassazione in incidente d'esecuzione - Esclusione - Ratio - Art. 568, c. 5 c.p.p. - Artt. 655, 322 e 666 c.p.p.. Il provvedimento di sgombero di un immobile oggetto di sequestro preventivo adottato dal pubblico ministero nell'ambito dei poteri esecutivi che gli sono attribuiti dall'art. 655 c.p.p., non avendo natura giurisdizionale, non può essere impugnato con i mezzi d'impugnazione previsti per i provvedimenti giurisdizionali ed in particolare con la richiesta di riesame di cui all'art. 322 c.p.p., perché anche questa si riferisce al provvedimento del giudice. L'eventuale illegittimità del provvedimento stesso potrà essere fatta valere in sede esecutiva davanti al giudice dell'esecuzione, il quale, in questi casi, coincide con il giudice che ha adottato il provvedimento di sequestro. Questi potrà revocare o modificare l'atto. Non e' possibile convertire il ricorso per cassazione in incidente d'esecuzione, perché la conversione, rectius la diversa qualificazione di cui all'art. 568 c.p.p., comma 5, si riferisce ai soli mezzi d'impugnazione e tale non può considerarsi l'incidente d'esecuzione (Cass. SS. UU. 24/11/1999 n. 27, Magnani). Pres. Grassi, Est. Petti, Ric. Giannicola. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 28/01/2010 (Cc. 04/11/2009), Sentenza n. 3924

DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Immobile oggetto di sequestro preventivo - Sgombero da persone e cose - Poteri del P.M. - Impugnazione - Incidente d'esecuzione - Art. 655 c.p.p.. Il provvedimento con cui il pubblico ministero ordina lo sgombero da persone e cose di un immobile oggetto di sequestro preventivo non può considerarsi abnorme e come tale immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione, in quanto rientra nei poteri del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 655 c.p.p., impartire le disposizioni per le modalità esecutive di un sequestro, tra le quali può rientrare anche l'ordine di sgombero, allorché tale ordine sia necessario per attuare la finalità del sequestro. Sicché, in questo contesto, può essere esperibile il solo incidente d'esecuzione (cfr Cass. 23 febbraio 2003, Donnarumma; Cass. n 21735 del 2002; Cass. n. 14187 del 2007 ; 47326 del 2007). (Contra: decisione n. 2293/1991, Di Paola - e per altri motivi sent. 25/01/2000 n 484, Fusaro). Pres. Grassi, Est. Petti, Ric. Giannicola. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 28/01/2010 (Cc. 04/11/2009), Sentenza n. 3924

 

DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Immobile abusivo - Dissequestro, restituzione e demolizione d’ufficio - Reati di cui agli artt. 44, lett. c), D.P.R. n. 380/2001 e 163 D.Lgs. n. 490/1999. In tema di reati urbanistici, il giudice che dispone il dissequestro di un immobile abusivo, dopo che il responsabile dell’abuso non ha ottemperato net termine di legge all'ingiunzione comunale di demolire, e quindi dopo che si è verificato l'effetto ablativo a favore dell'ente comunale, deve disporre la restituzione dell'immobile allo stesso ente comunale e non al privato responsabile, che per avventura sia ancora in possesso del bene. Per individuate l'avente diritto alla restituzione, infatti, non è sufficiente il favor possessionis, occorrendo invece la prova positiva dello ius possidendi, che non compete più al privato inottemperante. Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Calise. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/01/2010 (Cc. 17/11/2009), Sentenza n. 2912

DIRITTO URBANISTICO - Costruzione abusiva - Ordine di demolizione - Ingiustificata inottemperanza - Automatica acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio disponibile del Comune. In materia di abusi edilizi, l’ingiustificata inottemperanza all'ordine di demolizione di una costruzione abusiva, emesso dall'autorità comunale, comporta l'automatica acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio disponibile del Comune, indipendentemente dalla notifica all'interessato dell’accertamento formale della inottemperanza [v. Cass., Sez. III, 8.10.2009, n. 39075, Bifulco ed altra; 28.5.2009, n. 22440, P.M. in proc. Morichetti; 19.1.2009, n. 1819, P.M. in proc. Ercoli; 31.1.2008, n. 4962, P.G. in proc. Mancini e altri; 16.3.2005, n. 16283, Greco; 16.2.2005, n. 14638, P.G. in proc. Di Giacomo; 9.6.2004, n. 35785, P.G. e Di Meglio]. Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Calise. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/01/2010 (Cc. 17/11/2009), Sentenza n. 2912

DIRITTO URBANISTICO - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Opera abusiva - Dissequestro, restituzione e demolizione d’ufficio - Procedura amministrativa - Art. 7 L. n. 47/1985 ed ora art. 31 D.P.R. n. 380/2001. La procedura amministrativa già disciplinata dall'art. 7 della Legge n. 47/1985 ed ora dall'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 prevede la seguente sequenza: a) l'autorità comunale, accertato l'abuso edilizio, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la demolizione dell'immobile abusivo; b) se il responsabile non provvede alla demolizione nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, l'immobile a acquisito di diritto gratuitamente al patrimonio comunale; c) l'autorità comunale accerta formalmente l'inottemperanza all'ordine di demolizione e notifica detto accertamento all’interessato; d) la notifica dell'accertamento costituisce titolo per l'immissione nel possesso da parte del Comune e per la trascrizione nei registri immobiliari. II comma 3 del predetto art. 31 dispone testualmente, in particolare, che : "se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune" e da tale formulazione letterale della norma risulta evidente che l'effetto ablatorio si verifica ope legis alla inutile scadenza del termine fissato per ottemperare all'ingiunzione di demolire. Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Calise. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/01/2010 (Cc. 17/11/2009), Sentenza n. 2912

DIRITTO URBANISTICO - Inottemperanza all’ordine di demolizione - Notifica dell'accertamento formale - Funzione ed effetti - Scadenza del termine per ottemperare - Effetti - Trasferimento coattivo all'ente comunale della proprietà sull'immobile non demolito - Rapporti con i terzi - Art. 2644 cod. civ.. La notifica dell'accertamento formale dell'inottemperanza all’ordine di demolizione, si configura, soltanto come titolo necessario per l'immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari [ai sensi dell'art. 31, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001 infatti: "l'accertamento della inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente"]. Sicché, la scadenza del termine per ottemperare configura il presupposto per l'applicazione automatica della sanzione amministrativa, che consiste nel trasferimento coattivo all'ente comunale della proprietà sull'immobile non demolito. Scopo evidente di questa sanzione quello di consentire all'ente pubblico di provvedere di ufficio alla demolizione dell'immobile a spese del responsabile dell'abuso, salvo che si accerti in concreto un prevalente interesse pubblico alla conservazione dell'immobile stesso (art. 31, comma 5). Per quanto invece riguarda i rapporti con i terzi, la predetta notifica dell'accertamento di inottemperanza consente all'ente comunale di trascrivere il trasferimento della proprietà nei registri immobiliari, al fine di potere opporre, ai sensi dell'art. 2644 cod. civ., il trasferimento stesso ai terzi che abbiano acquistato diritti sull'immobile. Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Calise. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/01/2010 (Cc. 17/11/2009), Sentenza n. 2912

DIRITTO URBANISTICO - Dissequestro dell'immobile abusivo - Provvedimento giudiziale - Trasferimento all'ente comunale - Conflitti tra soggetti aventi causa - Immissione in possesso contro il privato possessore - Notifica - Necessità - Artt. 2643 e segg. cod. civ.. Il giudice penale che deve decidere sul dissequestro dell'immobile abusivo resta ad evidenza estraneo al regime di pubblicità dichiarativa della trascrizione immobiliare, che disciplinato dagli artt. 2643 e segg. cod. civ. al solo fine di dirimere eventuali conflitti tra soggetti aventi causa da un medesimo dante causa. In altri termini, il provvedimento giudiziale sulla restituzione dell'immobile abusivo non ha nulla a che vedere con le esigenze di certezza nella circolazione dei beni nel mercato, che ispirano l'istituto della trascrizione. Tuttavia, anche dopo il trasferimento all'ente comunale della proprietà e del relativo ius possidendi, può capitare, e anzi generalmente capita, che il privato responsabile dell'abuso non voglia spontaneamente spogliarsi del possesso (ius possessionis), sicché l’ente territoriale che intenda procedere concretamente alla demolizione, dovrà notificare formalmente all' interessato l'accertamento della inottemperanza alla ingiunzione, in tal modo acquisendo titolo per l'immissione in possesso contro il privato possessore. Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Calise. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/01/2010 (Cc. 17/11/2009), Sentenza n. 2912

DIRITTO URBANISTICO - Demolizione dell'immobile abusivo - Termine di 90 gg. - Decorrenza - Effetti - Acquisizione gratuita del manufatto abusivo - Assegnazione di un termine inferiore ai 90 gg. - Effetti - Verbale di accertamento dell'inottemperanza all’ingiunzione demolitoria - Natura di atto dichiarativo. Decorso infruttuosamente il termine di novanta giorni fissato per la demolizione dell'immobile abusivo, l’effetto acquisitivo al patrimonio del Comune si produce di diritto, con il conseguente carattere meramente dichiarativo del successivo provvedimento amministrativo [C. Stato, Sez. V, 18.12.2002, n. 7030]. Inoltre, il verbale di accertamento dell'inottemperanza all’ingiunzione demolitoria è atto a contenuto meramente dichiarativo, limitandosi ad esternare e formalizzare effetti già verificatisi in base alla stessa ingiunzione, poiché solo a quest’ultima ed al decorso del termine ivi fissato vanno ricondotti effetti costitutivi [v. TAR Puglia - Bari, Sez. III, 16.2.2006, n. 538; TAR Lazio - Roma, Sez. IIter, 13.2.2008, n. 1303; TAR Campania - Napoli, Sez. II, 9.4.2008, n. 2070]. A tal riguardo, va rilevato che l'assegnazione di un termine inferiore, lungi dal viziare la relative ingiunzione di demolizione, produce esclusivamente l'effetto di precludere temporaneamente e precisamente fino alla scadenza del novantesimo giorno dalla sua notificazione - l'acquisizione gratuita del manufatto abusivo [T.a.r. Sicilia, Sez. II, 4.11.1993, n. 816]. Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Calise. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/01/2010 (Cc. 17/11/2009), Sentenza n. 2912

 

DIRITTO URBANISTICO - Costruzione abusiva - Sentenza di condanna - Ordine di demolizione impartito dal giudice - Avviso di avvio del procedimento sanzionatorio - Necessità - Esclusione - Fondamento - Artt. 44 lett. c) e 31, 9° c. D.P.R. 380/01. Non necessita del preventivo avviso di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 L. 7 agosto 1990, n. 241 (cosiddetta legge sul procedimento amministrativo), l'ordine di demolizione (ex art. 31, comma 9°, D.P.R. 380/01) del manufatto abusivo, impartito dal giudice con la sentenza di condanna per reato edilizio, in quanto l'ingiunzione a demolire, pur avendo natura di sanzione amministrativa di tipo ablatorio, si caratterizza per la natura giurisdizionale dell'organo emanante e si inserisce in un procedimento giurisdizionale disciplinato dal cod. proc. pen.. [Giurisprudenza di legittimità consolidata Cass. Sez. III Sent. n. 44245 del 05/12/05, rv 227557; Cass. Sez. III Sent. n. 3991 del 03/02/04; Cass. Sez. III Sent. n. 4100 del 16/02/98; Cass. Sez. IV Sent. n.2078 del 19/02/98]. (Dich. inammissibile il ricorso) Pres. Grassi, Est. Gentile, Ric. Dalia. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/01/2010 (C.c. 11/11/2009), Sentenza n. 81

DIRITTO URBANISTICO - Condanna per costruzione edilizia abusiva - Ordine di demolizione impartito dal giudice - Potere sanzionatorio autonomo - Art. 31, 9° c. D.P.R. 380/01. L'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 31, comma 9°, D.P.R. 380/01, costituisce esplicitazione di un potere sanzionatorio autonomo e non residuale o sostitutivo rispetto a quello dell'Autorità Amministrativa, atteso che assolve ad un'autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso. Trattasi di atto dovuto in caso di condanna per costruzione edilizia abusiva, che va sempre emesso dal giudice, a meno che non risulti che la demolizione sia già avvenuta, oppure che l'abuso sia stato sanato sotto il profilo urbanistico, oppure che il Consiglio Comunale abbia deliberato la conservazione delle opere in funzione di interesse pubblico ritenuto prevalente su quello urbanistico. [Giurisprudenza di legittimità consolidata: Cass. Sez. III Sent. n.37120 del 13/10/05; Cass. Sez. III Sent. n. 43294 del 29/11/05]. (Dich. inammissibile il ricorso) Pres. Grassi, Est. Gentile, Ric. Dalia. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/01/2010 (C.c. 11/11/2009), Sentenza n. 81

 

 

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