|
AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © AmbienteDiritto.it Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
Giurisprudenza
Urbanistica e Edilizia
(Demolizione - confisca - ripristino - competenza - revoca - sanatoria - difformità - abusivismo - pertinenze - competenze tecniche - sequestro - opere precarie...)
2011 Diritto Urbanistico
Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 - 2000 - 1999-94
Gli aggiornamenti successivi
sono reperibili sul nuovo sito della rivista AmbienteDiritto.it
Informazioni per la pubblicità su AmbienteDiritto.it
< indice urbanistica
|
|
AmbienteDiritto.it - Rivista Giuridica Telematica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © AmbienteDiritto.it
Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
DIRITTO URBANISTICO - Permesso di costruire in sanatoria - Termine di sessanta
giorni - Provvedimento tacito di diniego - Art. 36, c. 3 d.P.R. n. 380/2001 -
Art. 140 L.r. Toscana n. 1/2005 - Interpretazione. L’art. 36, comma 3, del
D.P.R. n. 380/2001 prevede che, decorsi 60 giorni dalla richiesta di permesso di
costruire in sanatoria, la stessa si intende rifiutata. Pertanto, trascorso il
suddetto termine, si forma un tacito provvedimento di diniego (TAR Toscana, III,
2/3/2011, n. 418). Non depone in senso contrario l’art. 140 della L.R. Toscana
n. 1/2005, il quale non qualifica espressamente il silenzio mantenuto dal Comune
sulla richiesta di attestazione di conformità. Invero la predetta norma
regionale va interpretata in modo costituzionalmente orientato, nel senso della
sua neutralità circa la qualificazione del silenzio sulla domanda di sanatoria
edilizia, dovendosi tenere conto che la qualificazione, da parte del legislatore
nazionale, del silenzio come atto tacito di diniego esprime un principio
fondamentale della materia urbanistica, come tale non derogabile dal legislatore
regionale (TAR Campania, Napoli, III, 17/9/2010, n. 17440). Pres. Radesi, Est.
Bellucci - V.G. (avv.ti Novelli e Cassigoli) c. Comune di Massa Marittima (avv.
Grassi) e altro (n.c.) -
TAR TOSCANA, Sez. III - 15 luglio 2011, n. 1214
DIRITTO URBANISTICO - Struttura definita di carattere precario e provvisorio
- Permesso di costruire in precario condizionato a future esigenze urbanistiche
- Illegittimità - Responsabile ufficio tecnico - Abuso d’ufficio -
Configurabilità - Artt.81, 323, 378 c.p.. E’ illegittima la concessione in
sanatoria (oggi permesso di costruire) rilasciata, con la quale si consente di
mantenere una struttura definita "di carattere precario e provvisorio" e quindi
rimovibile a cura e spese del proprietario in caso di future esigenze
urbanistiche. E' stato infatti chiarito che la c.d. "concessione edilizia in
precario" - sia pure non "in sanatoria" come quella di cui al presente processo
- è non solo extra legem, in quanto non è espressamente prevista da alcuna fonte
normativa, ma anche contra legem, in quanto è destinata a consentire una
situazione di abuso edilizio (Cass. Sez.3, n. 111 del 13/1/2000, La Ganga
Ciciritto). (conferma sentenza n. 1493/2008 CORTE APPELLO di LECCE, del
11/02/2010) Pres. De Maio, Est. Rosi, Ric. Capodieci.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 14/07/2011 (Ud. 23/03/2011) Sentenza n.
27703
DIRITTO URBANISTICO - Nozione di rudere - Ricostruzione su ruderi e concetto di
ristrutturazione edilizia - Demolizione e ricostruzione di un rudere - Nuova
costruzione - Concetti di ristrutturazione straordinaria o di risanamento
conservativo - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Artt. 146, 181 D.Lgs., n. 42/2004
e 44 lett. c) D.P.R. n. 380/2001 - Art. 15 lett. a) L.R.Sicilia n. 76/78
(Divieto di costruzione entro i 150 mt. dalla battigia) - Fattispecie. La
ricostruzione di un "rudere" costituisce nuova costruzione e non
ristrutturazione di edificio preesistente, atteso che il concetto di
ristrutturazione edilizia sottende necessariamente la preesistenza di un
fabbricato da ristrutturare, inteso quale organismo edilizio dotato delle mura
perimetrali, delle strutture orizzontali e della copertura (Cass. Sez. 3, n.
15054 del 23/01/2007). Pertanto, la ricostruzione su ruderi costituisce sempre
"nuova costruzione", in quanto il concetto di ristrutturazione edilizia postula
necessariamente la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare, cioè di un
organismo edilizio dotato delle murature perimetrali, strutture orizzontali e
copertura. In mancanza di tali elementi strutturali non è possibile valutare
l'esistenza e la consistenza dell'edificio da consolidare ed i ruderi non
possono che considerarsi alla stregua di un'area non edificata. E' in re ipsa,
dunque, che nel caso di demolizione e ricostruzione di un rudere non possa in
alcun modo farsi riferimento ai concetti di ristrutturazione straordinaria o di
risanamento conservativo in quanto manca la possibilità di riscontrare la
rispondenza di quanto realizzato a quanto demolito. (Nella specie, l’intervento
edilizio riguardava un’area di interesse Comunitario e sottoposta a vincolo
paesaggistico - Riserva dei Pantani della Sicilia Orientale). (conferma
ordinanza n. 48/2010 TRIB. LIBERTA' di RAGUSA, del 29/10/2010) Pres. Squassoni,
Est. Sarno, Ric. Grosso.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 6/7/2011 (Cc. 3/5/2011) Sentenza n. 26379
DIRITTO URBANISTICO - Titolo edilizio in sanatoria - Carenza della dichiarazione
di conformità di cui all’art. 17, c. 4, l.r. Emilia Romagna n. 23/2004 - Mera
irregolarità. L’eventuale carenza della dichiarazione di conformità di cui
all’art. 17, c. 4, l.r. Emilia Romagna n. 23/2004 assume i caratteri della mera
irregolarità, nel senso che - fermo restando l’onere del richiedente di
provvedere in merito - il titolo edilizio in sanatoria rilasciato senza la
preventiva produzione di detto atto non risulta per ciò solo illegittimo, ma lo
diviene unicamente in presenza di un’effettiva inosservanza di norme
urbanistiche o tecniche cui l’intervento avrebbe dovuto attenersi. Pres. Arosio,
Est. Caso - E.s.p.a. (avv.ti De Vergottini e Palladini) c. Comune di Casalgrande
e altro (avv. Coli) -
TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 28 giugno 2011, n. 223
DIRITTO URBANISTICO - Abusi edilizi - Atto repressivo - Attività vincolata -
Ordine di demolizione - Motivazione - Accertata abusività. A fronte degli
abusi edilizi, l’amministrazione non gode di alcun margine di discrezionalità ed
ha quindi l'obbligo di intervenire con un atto repressivo, dovuto nell'an e
vincolato nel suo contenuto, senza che su di esso possa influire alcuna
comparazione tra interessi pubblici ed interessi privati. In ogni caso, l'ordine
di demolizione di opere edilizie abusive insistenti in area soggetta ad un
vincolo di inedificabilità assoluta non abbisogna di una motivazione
particolarmente diffusa ed anche relativamente ad un abuso risalente nel tempo
risulta sufficiente l'affermazione dell'accertata abusività del manufatto.
(T.A.R. Lombardia Brescia, 20 ottobre 2005 , n. 1041). Pres. Balba, Est.
Pupilella - A. s.n.c. (avv. Chiocca) c. Comune di Sestri Levante (avv. Cocchi) -
TAR LIGURIA, Sez. I - 28 giugno 2011, n. 1015
DIRITTO URBANISTICO - Disposizione di confisca mediante procedura di correzione
dell’errore materiale - Ordine di demolizione e confisca dei terreni
abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite - Artt. 31, c. 9 e
44, 2° c. D.P.R. n. 380/2001. L'ordine di demolizione - che deve essere
impartito dal giudice penale a norma dell'art. 31, comma 9, del D.P.R. n.
380/2001 - si configura, come sanzione amministrativa qualificata da
connotazioni diverse rispetto a quella della confisca dei terreni abusivamente
lottizzati e delle opere abusivamente costruite, che, ai sensi dell'art. 44, 2°
comma, dello stesso T.U. n. 380/2001, deve essere disposta con la sentenza
definitiva che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, indipendentemente
da una pronuncia di condanna. Ne consegue che, nel caso in cui l'ordine di
confisca non venga impartito dal giudice del merito unitamente alla declaratoria
di prescrizione, alla integrazione della sentenza con la statuizione di detto
ordine attraverso la procedura di correzione dell'errore materiale potrà farsi
ricorso esclusivamente quando la motivazione della stessa sia estesa ai profili
oggettivi e soggettivi della vicenda lottizzatoria e configuri la
partecipazione, quanto meno colpevole, dei soggetti sui quali incombe il
provvedimento ablatorio. Solo in tal caso, infatti, la correzione integrativa
non si risolve nella "modifica essenziale o nella sostituzione" della decisione
già assunta. (riforma sentenza n. 10387/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
16/02/2010) Pres. De Maio, Est. Fiale, Ric. Corandente ed altri.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 22/06/2011 (Ud. 23/03/2011) Sentenza n.
25011
DIRITTO URBANISTICO - Parcheggi pertinenziali - Aree destinate a parcheggio e
vincolo di pertinenza - Disciplina applicabile - L. n. 122/1989 modif. art. 17,
L. n. 127/1997, e art. 37 L. n. 472/1999 - Art. 18, L. n. 765/1967 - Art. 44
lett. b) d.P.R. n.380/2001; 4 e 14, 2 e 13 L.n. 1086/1971; 349 cod. pen.. La
costruzione di autorimesse o parcheggi destinati a pertinenza di fabbricati
esistenti è soggetta ad autorizzazione gratuita, ai sensi della L. 24 marzo
1989, n. 122, come modificata dalla L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17 e dalla
L. 7 dicembre 1999, n. 472, art. 37, a condizione che nella relativa domanda sia
preventivamente indicato il fabbricato servito, di modo che sia immediatamente
identificabile il vincolo funzionale previsto per la deroga alla normale
sottoposizione al regime concessorio. (Cass. Sez. 3, n. 44010 del 09/11/2001).
Peraltro, in tema di disciplina legale delle aree destinate a parcheggio, il
vincolo di pertinenza ex lege a favore delle unità immobiliari del
fabbricato ha carattere limitato e non si estende nemmeno ai parcheggi
realizzati in eccedenza rispetto allo spazio minimo richiesto dalla L. 6 agosto
1967, n. 765, art. 18, quand'anche realizzati dallo stesso
proprietario-costruttore (Cass. S.U. n. 12793 del 15/06/2005). (annulla per
prescrizione sentenza della Corte d'Appello di Bari dell’1.02.2010) Pres. De
Maio, Est. Teresi, Ric. Tragni.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III 10/06/2011 (Ud. 28/04/2011) Sentenza n.
23427
DIRITTO URBANISTICO - Carattere precario della costruzione (tettoia) -
Disciplina antisismica - Applicazione - Configurabilità dei reati connessi -
Fattispecie - Artt. 93 e 94 T.U.E. n. 380/2001. A norma dell'art. 93 del
T.U.E. 6.6.2001, n. 380 "chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e
sopraelevazioni", in zona sismica, deve farne denuncia all'organo competente con
comunicazione alla quale deve essere allegato il progetto firmato da un tecnico
autorizzato e dal direttore dei lavori. Le relative opere, poi, a norma del
successivo art. 94, non possono essere iniziate senza preventiva autorizzazione.
Tali disposizioni si applicano a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa
interessare la pubblica incolumità, a nulla rilevando la natura dei materiali
usati e delle strutture realizzate, stante l'esigenza di massimo rigore nelle
zone dichiarate sismiche, che rende necessari i controlli e le cautele
prescritte anche quando si impiegano elementi strutturali meno solidi e duraturi
rispetto alla muratura ed al cemento armato (Cass., Sez. III, 24.10.2001, n.
38142). Sicché, ai fini della configurabilità dei reati connessi alle violazioni
delle disposizioni anzidette non assume rilievo, l’eventuale carattere precario
della costruzione, proprio in considerazione delle prevalenti esigenze di
sicurezza alla tutela delle quali la normativa antisismica si correla (Cass.,
Sez. III, 10.10.2007, n. 37322; Cass. 19.12 2003, n. 48684; Cass. 4.10.2002, n.
33158). (Fattispecie: realizzazione in zona sismica, una tettoia- porticato di
circa mq 50,85 in difformità della autorizzazione, senza darne preavviso scritto
all'autorità competente e senza depositare previamente il relativo progetto,
nonché in violazione della normativa tecnica). (riforma sentenza n. 2211/2008
TRIBUNALE - DI PAOLA SEZ. DIST. di SCALEA, del 11/12/2009) Pres. Petti, Est.
Fiale, Ric. Coppa.
CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 8/06/2011 (Ud. 27/04/2011) Sentenza n. 23076
DIRITTO URBANISTICO - Violazioni edilizie - Richiesta di sanatoria - Azione
penale - Sospensione - Presupposti - Poteri del giudice penale - Artt. 36 e 45,
1° c., T.U.E. n. 380/2001. L'art. 45, 1° comma, del T.U. n. 380/2001 (allo
stesso modo dell'art. 22 della legge n. 47/1985) dispone che - qualora venga
richiesto l'accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 dello stesso T.U.
(già art. 13 della legge n. 47/1985), I'azione penale relativa alle violazioni
edilizie rimane sospesa finché non siano stati esauriti i procedimenti
amministrativi di sanatoria. La norma ricollega, dunque, la durata della
sospensione all'esaurimento dei soli "procedimenti amministrativi di sanatoria",
limitandola temporalmente alla decisione degli organi comunali sulla relativa
domanda, manifestata anche nella forma del silenzio-rifiuto prevista dal 4°
comma dell'art. 36 [Cass., Sez. III, 24.6.2010, n. 24245, Chiarello; 6.5.2008,
n. 17954, Termini; 8.4.2004, n. 16706, Brilla; 7.3.2003, n. 10640, Petrillo.
Tuttavia, l'emissione del provvedimento sospensivo resta pur sempre condizionata
al previo accertamento del giudice penale in ordine alla effettiva sussistenza
dei presupposti necessari per il conseguimento della sanatoria (vedi Cass., Sez.
III, 7.3.1997, n. 2256, Tessari ed altro). In ogni caso - nell'ipotesi in cui il
giudice di merito non abbia sospeso, ex art. 45, 10 comma, del T.U. n. 380/2001,
il procedimento relativo ai reati di cui all'art. 44 dello stesso T.U. - non
consegue alcuna nullità, mancando qualsiasi previsione normativa in tal senso e
non configurandosi pregiudizi al diritto di difesa dell'imputato, poiché questi
può far valere nei successivi gradi di giudizio l'esistenza o la sopravvenienza
della causa estintiva. (conferma sentenza n. 462/2008 CORTE APPELLO di TRIESTE,
del 17/03/2010) Pres. Petti, Est. Fiale, Ric. Grop ed altro.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 31/05/2011 (Ud. 27/04/2011) Sentenza n.
21781
DIRITTO URBANISTICO - Manufatti abusivi - Provvedimenti di concessione in
sanatoria - Impugnazione da parte di terzi - Termine - Decorrenza -
Individuazione. Ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, da
parte di terzi, di provvedimenti di concessione in sanatoria di manufatti
abusivi, occorre avere esclusivo riguardo alla data di scadenza della
pubblicazione del provvedimento a sanatoria - da effettuarsi in forza dell'art.
20, t.u. in materia edilizia di cui al d.P.R. n. 380 del 2001 e dell'art 21, l.
n. 1034 del 6 dicembre 1971 (applicabili anche a tale tipo di titolo
abilitativo), in quanto qui già compiutamente nota la lesione materiale subita,
che peraltro continua a costituire, anch'essa, necessitato presupposto per
l'impugnativa. (T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 06 maggio 2005, n. 5552;
T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 21 maggio 2009 n. 1200). Pres. Cavallari, Est.
Viola - L. onlus (avv. De Giorgio) c. Comune di Palagiano (n.c.) -
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 25 maggio 2011, n. 971
DIRITTO URBANISTICO - Ordine di demolizione - Impossibilità di demolire per
motivi di statica dell’edificio - Conseguenze. L’eventuale impossibilità di
demolire per motivi di statica dell’edifico non inficia in alcun modo l’ordine
di demolizione, ma può al più - qualora effettivamente provata - costituire
motivo per evitare l’applicazione delle sanzioni coattive previste dal seguito
della procedura di sanzione dell’abuso edilizio in caso di inottemperanza
(demolizione d’ufficio ed acquisizione gratuita dell’opera con area di sedime)
(in senso conforme Tar Campania, Napoli, sez. VII, n. 1624 del 28 marzo 2008).
Pres. Petruzzelli, Est. Russo - E.P.P. (avv.ti Bonomi e Codignola) c. Comune di
Bergamo (avv.ti Gritti e Mangili) -
TAR LOMBARDIA,Brescia, Sez. I - 27 maggio 2011, n. 792
DIRITTO URBANISTICO - Sanatoria - Art. 36 d.P.R. n. 380/2001 - Esecuzione di
opere ulteriori non esistenti alla data di presentazione della domanda -
Possibilità - Esclusione. La sanatoria può essere chiesta per opere
chiaramente individuate nei loro aspetti strutturali e funzionali che, per come
sono e non per come potrebbero essere a seguito dell’esecuzione di interventi
ulteriori, si presentano conformi alla disciplina vigente al momento della loro
realizzazione ed al momento della presentazione della domanda. L’art. 36 del
D.P.R. n. 380 del 2001, in altri termini, non può essere invocato per sanare
costruzioni abusive in relazione alle quali si richiede l’esecuzione di opere
ulteriori non esistenti alla data della presentazione della domanda. Pres. De
Zotti, Est. Bruno - R.C. (avv.ti Sanino, Celani e Vedova) c. Comune di Cortina
D'Ampezzo (avv.ti Paniz e Stivanello Gussoni) -
TAR VENETO, Sez. II - 19 maggio 2011, n. 861
DIRITTO URBANISTICO - Reati paesaggisti ed urbanistici - Spontanea demolizione
dell’abuso in zona vincolata - Estinzione dei reati - Effetti, presupposti e
limiti - Art. 181, c. 1 quinquies D.L.vo n.42\2004 e s.m.
apportate dalla "legge delega ambientale" n. 308\04 - Art. 44, D.P.R. n. 380\01
- Art. 81 C.P.. In tema di reati paesaggistici ed urbanistici, la spontanea
demolizione dell'intervento abusivo in zona vincolata effettuata prima che venga
disposta d'ufficio dall'autorità amministrativa e, comunque, prima che
intervenga la condanna, comporta l'estinzione del solo reato paesaggistico di
cui al comma 1 dell'articolo 181 D.Lv. n. 42\2004 ma non produce alcun effetto
estintivo delle violazioni edilizie eventualmente concorrenti, pur potendo
essere oggetto di valutazione da parte del giudice penale per la determinazione
della pena e relativamente alla mancanza di un danno penalmente rilevante o alla
buona fede dell'imputato. (Cass. Sez. III n. 3064, 21/1/2008; Cass. Sez. III n.
3945, 1/2/2006; Cass. Sez. III n. 35008, 18/9/2007). (annulla con rinvio
sentenza emessa il 12/5/2010 dal Tribunale di Bergamo) Pres. Petti, Est. Ramacci,
Ric. PG in proc. Medici ed altro.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 17/05/2011 (Ud. 27/04/2011) Sentenza n.
19317
DIRITTO URBANISTICO - Regime delle pertinenze - Presupposti per la
qualificazione. Affinché un manufatto presenti la caratteristica di
pertinenza si richiede anche che esso non si ponga in contrasto con gli
strumenti urbanistici vigenti o adottati (Cass. Sez. III n. 39067, 8/10/2009;
Cass. Sez. III n. 37257, 1/10/2008). (conferma sentenza emessa il 19/3/2010
dalla Corte d'Appello di Salerno) Pres. Petti, Est. Ramacci, Ric. Ferraro.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III 17/5/2011 (Ud. 27/4/2011), Sentenza n. 19316
DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Trasformazione di
balcone in veranda - Permesso di costruire - Necessità - Nulla osta
paesaggistico - Necessità - Orientamento della giurisprudenza - Artt 44 lett. b)
d.P.R. n 380/2001 e 181 d. l.vo n 42/ 2004. La
trasformazione di un balcone o di un terrazzino circondato da muri perimetrali
in veranda, o di un terrapieno et similia mediante chiusura a mezzo di
installazione di pannelli di vetro su intelaiatura metallica od altri elementi
costruttivi, non costituisce intervento di manutenzione straordinaria, di
restauro o pertinenziale, ma è opera già soggetta a concessione edilizia ed
attualmente a permesso di costruire (Cass., Sez. n. 35011/2007; n.25588/2004).
Il medesimo orientamento si rinviene nelle decisioni dei giudici amministrativi
(Cons. Stato, Sez. 5^: 8.4.1999, n. 394 e 22.7.1992, n. 675, nonché Cons. giust.
Amm. Sic. Sez. riunite, 15.10.1991, n. 345). In particolare, una veranda è da
considerarsi, in senso tecnico- giuridico, un nuovo locale autonomamente
utilizzabile e difetta normalmente del carattere di precarietà trattandosi di
opera destinata, non a sopperire ad esigenze temporanee e contingenti, ma a
durare nel tempo, ampliando così il godimento dell'immobile. Nella specie, non
può sostenersi che, il manufatto realizzato, senza il permesso di costruire e
senza il nulla osta paesaggistico, fosse destinato alla protezione dagli agenti
atmosferici allorché si consideri che é stato ottenuto in concreto un nuovo vano
adibito a deposito. (dic. inamm. il ricorso avverso la sentenza della Corte
d'appello di Napoli del 25/3/2010) Pres. De Maio, Est. Petti, Ric. Ammirati.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 11/5/2011 (Ud. 23/3/2011), Sentenza n.
18507
DIRITTO URBANISTICO - Permesso di costruire in sanatoria - Istanza
dell’interessato - Necessità - Abusi edilizi - Amministrazione - Obbligo di
valutare la sanabilità - Insussistenza. Dal chiaro tenore letterale
dell’articolo 36 del D.P.R. n. 380/2001 si desume che il rilascio del permesso
di costruire in sanatoria consegue necessariamente ad un’istanza
dell’interessato, mentre al Comune compete, ai sensi dell’art. 27, comma 1, del
D.P.R. n. 380/2001, l’esercizio della vigilanza sull’attività
urbanistico-edilizia che si svolge nel territorio comunale. Pertanto, una volta
accertata l’esecuzione di opere in assenza del prescritto permesso di costruire,
l’Amministrazione comunale deve senz’altro disporne la demolizione, non essendo
tenuta a valutare preventivamente la sanabilità delle stesse (ex multis, T.A.R.
Campania Napoli, Sez. III, 27 settembre 2006, n. 8331; Sez. IV, 4 febbraio 2003,
n. 617). Pres. Veneziano, Est. Polidori -D.S.A. e altro (avv. Noceroni) c.
Comune di Sant’Antonio Abate (avv. Perillo) -
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 6 maggio 2011, n. 2562
DIRITTO URBANISTICO - INCENDI - BOSCHI E FORESTE - Realizzazione di
costruzioni in soprasuoli percorsi dal fuoco - Specifica localizzazione
dell'area antecedente all'incendio dagli strumenti urbanistici - Art. 10 L. n.
353/2000. L'articolo 10 della Legge n. 353/2000, laddove consente la
realizzazione di edifici, strutture ed infrastrutture finalizzate ad
insediamenti civili ed attività produttive nei soprassuoli percorsi dal fuoco
nei casi in cui la realizzazione sia stata prevista in data antecedente
all'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data, si riferisce alla
specifica localizzazione dell'area riservata all'intervento da parte dello
strumento urbanistico e non anche alla previsione di zona, con la conseguenza
che non rileva, ai fini della speciale deroga, la generica compatibilità
dell'intervento con la destinazione dell'area, essendo al contrario richiesto
che l'area medesima sia già riservata dallo strumento urbanistico alla
realizzazione delle predette opere.(conferma ordinanza del 16/9/2010 dal
Tribunale di Catanzaro) Pres. Gentile, Est. Ramacci, Ric. Siracusa.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 28/04/2011 (CC. 31/03/2011) Sentenza n.
16592
DIRITTO URBANISTICO - Demolizione in tema di violazioni antisismiche -
Esecuzione e competenza (P.M. e G.E.) - Art.7 L. n.47/1985 (ora art.31 D.P.R. n.
380/01) - Art.665 cod.proc.pen.. L'ordine di demolizione adottato dal
giudice ai sensi dell'art.7 legge 28 febbraio 1985 n.47 (ora art.31 DPR n.
380/01), al pari delle altre sanzioni contenute nella sentenza definitiva, è
soggetto all'esecuzione nelle forme previste dal codice di procedura penale (Cass.pen.
sez. un. n.15 del 19.6.1990). Ai sensi dell'art.665 cod.proc.pen., l'organo
promotore dell'esecuzione è il pubblico ministero il quale, ove il condannato
non ottemperi all'ingiunzione a demolire, è tenuto ad investire, per la
fissazione delle modalità di esecuzione, il giudice dell'esecuzione. La
competenza ad eseguire detto ordine appartiene al pubblico ministero, come
organo promotore, ed al giudice della esecuzione. E tale competenza, non viene
meno per la competenza riconosciuta alla Regione in tema di violazioni
antisismiche. (Annulla con rinvio al Tribunale di Tivoli l'ordinanza del
5.1.2010 del Tribunale di Tivoli, sez. dist. di Palestrina) Pres. Squassoni,
Est. Amoresano, Ric. Pubblico Ministero in proc. Busbani.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 28/04/2011 (CC. 9/3/2011), Sentenza n.
16582
DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Ordine di demolizione di
opere abusive - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica -
Sospensione dell’esecuzione dell'ordine di demolizione - Presupposti -
Fattispecie. La presentazione di un ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica (procedura che non è soggetta a definizione entro termini
perentori) non è di per sé sufficiente per poter disporre la sospensione
dell’esecuzione dell'ordine di demolizione, non essendo prevedibile né se si
verificherà in concreto una causa estintiva del reato né comunque se questa sì
verificherà in tempi brevi. Nella specie, il ricorrente non ha, nemmeno nel
ricorso per cassazione, prospettato quali sarebbero gli elementi concreti sulla
base dei quali potrebbe ritenersi concretamente probabile l'emanazione entro
breve tempo di un provvedimento amministrativo o giurisdizionale contrario
all'ordine di demolizione. Rendendo, anche sotto questo profilo, il ricorso
anche generico. (dichiara inammissibile il ricorso avverso ordinanza emessa il
26/11/2009 dal giudice dell'esecuzione del tribunale di Rimini) Pres. Squassoni,
Est. Franco, Ric. Venturi.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III 31/03/2011 (Cc. 18/01/2011) Sentenza n.
13337
DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO AGRARIO - Pertinenza di manufatto rispetto ad
azienda agricola - Presupposti - Classificazione come residenziale - Il vincolo
pertinenziale riguarda edifici e non fondi rustici - Art. 817 c.c.. Non è
possibile parlare di pertinenza di un manufatto rispetto ad una azienda agricola
in quanto questa esula dal concetto di "cosa" nell'accezione di cui all'art. 817
c.c.. In ogni caso per esplicita volontà legislativa il vincolo pertinenziale
riguarda edifici e non fondi rustici (Cass. Sez. 3^ 4.3.1999 n. 6925, Pacini;
Cass. Sez. 3^ ord. 19.8.1993 n. 1795, Sebastiani; Cass. Sez. 3^ 6.2.1990 n. 4286
Cordisco). Né il concetto di pertinenza si può riferire - sotto il profilo
urbanistico - alla qualità soggettiva , nella specie conduttore del fondo,
indicata come coltivatore diretto, dovendosi piuttosto avere riguardo alla
tipologia della costruzione ed alle sue caratteristiche intrinseche. Nemmeno può
trovare ingresso il rapporto di proporzionalità tra le dimensioni del fondo e
quelle della costruzione, non essendo questo il parametro di riferimento, quanto
invece quello della funzione cui il manufatto deve adempiere. (conferma
ordinanza dell'8.07.2010 del Tribunale di Latina quale Giudice del Riesame)
Pres. Gentile, Est. Grillo, Ric. Piazza.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 30/03/2011 (Cc. 17/02/2011), Sentenza n.
13125
DIRITTO URBANISTICO - Permesso in sanatoria - Estinzione dei reati
contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche - Conformità dell'opera alla
normativa urbanistica - Necessità - Potere di accertamento del giudice penale -
Artt. 36 e 45 D.P.R. 380/2001. Il Decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno del 2001, n. 380, articoli 36 e 45 (e, precedentemente, la Legge 28
febbraio del 1985,n. 47, articoli 13 e 22) vanno interpretati in stretta
connessione ai fini della declaratoria di estinzione dei "reati
contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti" e il giudice
penale, pertanto, ha il potere-dovere di verificare la legittimità del permesso
di costruire rilasciato "in sanatoria" e di accertare che l'opera realizzata sia
conforme alla normativa urbanistica(presupposto che deve sussistere sia al
momento della realizzazione dell'intervento edilizio, sia al momento della
presentazione della domanda per la sanatoria). In mancanza di tale conformità,
infatti, il permesso di costruire non estingue i reati ed il mancato effetto
estintivo non si ricollega ad una valutazione di illegittimità del provvedimento
della P.A. cui consegua la disapplicazione dello stesso Legge 20 marzo 1865, n.
2248, ex articolo 5, all. E), bensì alla effettuata verifica della inesistenza
dei presupposti di fatto e di diritto dell'estinzione del reato in sede di
esercizio del doveroso sindacato della legittimità del fatto estintivo incidente
sulla fattispecie tipica penale (Cass., Sez. 3; 15.2.2005, Scollato; 30.5.2000,
Marinaro; 7.3.1997, n. 2256, Tessari e altro; 24.5.1996, Buratti e altro).
(conferma sent. n. 1985/2008 della CORTE APPELLO di BRESCIA, del 11/02/2010). Pres.Teresi - Est. Fiale - P.G. Passacantando - Ric. Co. Pi..
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24 marzo 2011, n. 11960
DIRITTO URBANISTICO - Abusi edilizi - Ordine di demolizione - Natura - Art.
31, co. 9. D.P.R. 380/2001. L'ordine di demolizione di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno del 2001, n. 380 articolo 31, comma 9, é
una sanzione caratterizzata dalla natura giurisdizionale dell'organo
istituzionale al quale il relativo esercizio é attribuito, che ha natura
sostanzialmente amministrativa con carattere ablatorio (Cass. Sez. 3, n. 16390
del 27/4/2010, PG in proc Costi; Cass. Sez. Unite, n. 15 del 24/7/1996, PM in
proc. Monterisi). (Annulla con rinvio la
sentenza n. 100073/2008 del 22/01/2010 del Tribunale di Caltagirone sez.
distaccata di Grammichele). Pres. PETTI - Est. ROSI - P.G. PASSACANTANDO - Ric.
P.M. presso il Tribunale di Caltagirone.
CORTE DI CASSAZIONE, Sezione III
penale, 11/03/2011, Sentenza n. 10123
DIRITTO URBANISTICO - Reati di cui agli artt. 44, lettera c), D.P.R.
380/2001, 146 e 181 D.Lgs n. 427/2004 - Opere non condonabili ex Legge 326/2003
- Rinvii disposti in attesa della definizione della domanda di condono -
Sospensione del corso della prescrizione ex art. 159 c.p. - Esclusione. Nel
caso di rinvii disposti in attesa della definizione della domanda di condono
edilizio, allorché l'abuso non rientri nelle previsioni della legge di
sanatoria, non opera la sospensione del decorso della prescrizione. In tal caso,
invero, non si tratta di rinvii imposti da una disposizione di legge ai sensi
dell'articolo 159 c.p.. Sul punto, si è affermato che "La sospensione del
procedimento per reati edilizi prevista dalla Legge 28 febbraio 1985, n. 47,
articolo 44, in relazione alla domanda di condono edilizio presentata ai sensi
del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, ex articolo 32, convertito con
Legge 24 novembre 2003, n. 326, non può essere disposta in relazione ad opere
non condonabili, con la conseguenza che l'eventuale periodo di sospensione deve
essere considerato ai fini del computo dei termini di prescrizione del reato".
Pres. PETTI - Est. LOMBARDI - P.M. D’AMBROSIO - Ric. Av. Gi. (avv. Scarso) -
(Annulla, per prescrizione, sentenza della Corte di Appello di Catania del
22.5.2009) -
CORTE DI CASSAZIONE, Sezione III penale, 2 marzo 2011, n. 8083
DIRITTO URBANISTICO - Illeciti edilizi e norma penale in bianco - Art. 44, lett.
a), D.P.R. n. 380/2001. In tema di illeciti edilizi, la previsione
legislativa più lieve di cui all'art. 44, lett. a), del D.P.R. n. 380/2001
introduce una ipotesi di norma penale in bianco configurante sostanzialmente una
categoria residuale di condotte penalmente rilevanti: nel caso di realizzazione
di opere in assenza o in totale difformità della concessione edilizia, pertanto,
il reato più grave ricomprende quello riferito all'inosservanza delle regole
fissate (dagli strumenti urbanistici ed in particolar modo dalle norme tecniche
di attuazione del piano regolatore generale, dal regolamento edilizio e dalla
concessione edilizia) per l'attività costruttiva [Cass., sez. III, 26.3.2001, n.
11716, Matarrese ed altri]. (riforma sentenza n. 668/2008 TRIBUNALE di RAGUSA,
del 07/01/2010) Pres. Ferrua, Est. Fiale, Ric. Pubblico Ministero in proc. La
Terra.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/02/2011 (Ud. 17/11/2010), Sentenza n.
7217
DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Aree paesaggisticamente
vincolate - Condanna definitiva per opere abusive ex artt. 44 lett. c) D.P.R.
380/2001 e 181 comma 1 bis lett. a) D.Lgs. 42/2004 - Provvedimento
amministrativo di determinazione di sanzione pecuniaria finalizzato a sanatoria
- Illegittimità. In ipotesi di condanna definitiva intervenuta per i reati
di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380,
articolo 44, lettera c), e Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo
181, comma 1 bis, lettera a), l’eventuale provvedimento emesso dal Comune di
semplice determinazione (ed ingiunzione di pagamento) della sanzione pecuniaria
applicabile per la sanatoria di interventi eseguiti in assenza o in difformità
dalla denuncia di inizio attività, è del tutto inidoneo a costituire sanatoria
di abuso realizzato, in mancanza del permesso di costruire, in area
paesaggisticamente vincolata ed in assenza di autorizzazione paesaggistica. Di
nessun effetto é, conseguentemente, l'illegittimo provvedimento amministrativo,
anche nella parte in cui attesta che, pagata la sanzione, le opere possono
essere mantenute. Pres. FERRUA - Est. AMOROSO - P.M. VOLPE - Ric. Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. (Annulla ordinanza del
10.12.2009 del Tribunale di Napoli, Sezione dist. di Ischia) -
CORTE DI CASSAZIONE, Sezione III penale, 25 febbraio 2011, n. 7223
DIRITTO URBANISTICO - Reati edilizi - Condanna alla demolizione del manufatto
abusivo ex art. 7 L. n. 47/1985 - Mancata previsione delle parti in sede di
accordo ex art 444 c.p.p. - Legittimità. L'ordine di demolizione ha natura
sostanzialmente amministrativa di tipo ablatorio. Atteso che non si tratta di
pena accessoria né di misura di sicurezza, deve costituire comunque oggetto di
disposizione giudiziale perfino nella sentenza applicativa di pena concordata ex
articolo 444 c.p.p., a nulla rilevando che l'ordine medesimo non abbia formato
oggetto dell'accordo intercorso tra le parti. L'ordine di demolizione, infatti,
essendo atto dovuto, non è suscettibile di valutazione discrezionale ed é
sottratto, conseguentemente, alla disponibilità delle parti. Pres. SQUASSONI,
Est. AMORESANO - P.G. STABILE - Ric. Ca. Vi. Em. - (Annulla ordinanza del
26.2.2010 del Tribunale di Torre Annunziata) - CORTE DI CASSAZIONE, Sezione III
penale, 14 febbraio 2011, n. 5360
DIRITTO URBANISTICO - Abusi edilizi - Ordinanza di demolizione -Destinatari -
Proprietario e responsabile dell’abuso - Artt. 29 e 31 d.P.R. n. 380/2001. Il 2° comma dell'art. 31 del d.P.R. 380/2001 dispone che l’ordinanza di
demolizione venga notificata anche al responsabile dell’abuso, prevedendo
espressamente che il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale
“ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la
demolizione”. Che il soggetto, peraltro, tenuto in concreto a provvedere alla
demolizione sia il responsabile dell'abuso, si desume dal combinato disposto del
comma e dell'art. 29 e del comma 3 dell'art. 31 del d.P.R. 380/2001. (Consiglio
di Stato, Sez. V, 1.10.1999, n. 1228; TAR Campania, Napoli, Sez. II, 26.5.2004,
n. 8998). Pres. D’Alessandro, Est. Blanda - P.S. (avv. Soprano) c. Comune di
Cicciano (n.c.) -
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. II - 14 febbraio 2011, n. 932
DIRITTO URBANISTICO - Immobile abusivo ultimato - Mancanza del certificato di
abitabilità - Sequestro - Art. 221 T.U. delle leggi sanitarie - Art. 321 c.p.p..
In materia di reati edilizi o urbanistici, ai fini della sequestrabilità
preventiva di un immobile abusivo già ultimato, può considerarsi come
antigiuridica l'implicazione proveniente dalla perpetrazione dell'illecito
amministrativo sanzionato dall'art. 221 del T.U. delle leggi sanitarie (divieto
di abitare gli edifici sforniti di certificato di agibilità), che, pur non
potendosi inquadrare nella nozione di "agevolazione della commissione di altri
reati", certamente integra una situazione illecita ulteriore prodotta dalla
condotta (la libera utilizzazione della cosa) che il provvedimento cautelare è
finalizzato ad inibire" (Cass., Sez. III, 16.11.2004, n. 44433 e sez. IV,
19.4.2007, n. 15845). (conferma ordinanza n. 2126/2009 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI,
dell'11/11/2009) Pres. Teresi, Est. Fiale, Ric. Romano.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 3/02/2011 (Ud. 22/10/2010) Sentenza n.
3885
DIRITTO URBANISTICO - Abusi edilizi - Poteri ripristinatori e repressivi -
Mancato esercizio - Titolare dell’interesse legittimo all’esercizio di detti
poteri - Silenzio rifiuto - Obbligo di provvedere espressamente. Il
proprietario di un’area o di un fabbricato nella cui sfera giuridica incide
dannosamente il mancato esercizio dei poteri ripristinatori e repressivi
relativi ad abusi edilizi da parte dell’Organo preposto è titolare di un
interesse legittimo all’esercizio di detti poteri e può pretendere, se non
vengono adottate le misure richieste , un provvedimento che ne spieghi le
ragioni, con la conseguenza che il silenzio serbato sulla istanza -diffida
integra gli estremi del silenzio -rifiuto sindacabile in sede giurisdizionale
quanto al mancato adempimento dell’obbligo di provvedere espressamente ( cfr
Cons Stato Sez. V n.7132 del 7/11/2003 Sez.IV 4/6/2004 già citata; idem
31/5/2007 n.2857; 7/7/2008 n.3384.) Pres. f.f. De Felice,. Est. Migliozzi - F.B.
(avv. De Caterini) c. Comune di Battipaglia (n.c.) - (Riforma T.A.R. CAMPANIA,
Salerno, n. 1584/2010) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 2 febbraio 2011, n.744
DIRITTO URBANISTICO - Abusi edilizi - Possibilità di subordinare la
sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera eseguita -
Sussistenza. La subordinazione del beneficio della sospensione condizionale
della pena, alla demolizione dell'opera abusiva, sancito dalle Sezioni Unite
della S.C. con la sentenza del 20.11.1996, Lu., secondo cui "Il giudice, nel
concedere la sospensione condizionale della pena inflitta per il reato di
esecuzione di lavori in assenza di concessione edilizia o in difformità,
legittimamente può subordinare detto beneficio all'eliminazione delle
conseguenze dannose del reato mediante demolizione dell'opera eseguita, disposta
in sede di condanna del responsabile", e "L'ordine di demolizione ha natura di
provvedimento accessorio alla condanna ed è emesso sulla base dell'accertamento
della persistente offensività dell'opera nei confronti dell'interesse tutelato
dalla norma", costituisce ormai jus receptum, essendo assolutamente
prevalente nella giurisprudenza di legittimità e di merito, l'indirizzo secondo
cui l'ordine di demolizione ex art. 7 legge 28 febbraio 1985, n. 47 costituisce
"atto dovuto" e segue ope legis le statuizioni di condanna relative al
reato di costruzione in assenza di concessione edilizia. Pres. LA BARBERA -
Appellanti La.Gi., Vi.Ca. (avv. Gi.Ri. - C.Di.).
CORTE DI APPELLO DI PALERMO, Sezione III penale, 27 gennaio 2011, n. 214
DIRITTO URBANISTICO - Ordine di demolizione - Omessa notifica al comproprietario
- Irrilevanza - Impugnazione - Merito della controversia. L'ordine di
demolizione non può ritenersi viziato di illegittimità per il solo fatto di non
essere stato notificato anche al comproprietario, atteso che, in mancanza di
tale notifica, spetta al comproprietario pretermesso di far valere con autonoma
impugnativa le proprie doglianze entro il termine decorrente dalla piena
conoscenza del provvedimento di demolizione; in tal caso, il comproprietario
stesso non può limitarsi a dedurre la sola mancata previa notifica degli atti,
bensì deve aggredire il merito della controversia, ad esempio contestando
l'abusività dell'opera oppure dichiarando la propria disponibilità a demolirla
oppure ancora adducendo altre circostanze che precludano la legittima
acquisizione gratuita dell'opera stessa (T.A.R. Campania, VI, 4.10.2007, n.
8921; Cons. di St., V, 6.9.1999, n. 1018). Pres. Balba, Est. Vitali - E.D. (avv.
Damonte) c. Comune di Monterosso al Mare e altro (n.c.) -
TAR LIGURIA, Sez. I - 22 gennaio 2011, n. 150
DIRITTO URBANISTICO - Attestato di agibilità - Esercizio dei poteri di
repressione degli abusi edilizi - Preclusione - Inconfigurabilità. Il
procedimento volto ad attestare l’agibilità di un immobile non interferisce,
difatti, con l’esercizio del potere di repressione degli abusi edilizi; né il
rilascio del certificato di agibilità è sintomo di contraddittorietà della
sanzione irrogata. I due procedimenti hanno, invero, un differente oggetto: se
il secondo è volto a sanzionare l’attività urbanistico-edilizia, laddove non sia
stata realizzata in rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei
titoli abilitativi, il primo è, invece, finalizzato, unicamente, ad attestare la
sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio
energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati (art. 24,
d.P.R. n. 380/2001). Pres. Arosio, Est. Cattaneo - D. s.a.s. (avv. Restivo) c.
Comune di Motta Visconti (avv. Fossati) e altro (n.c.) -
TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 17 gennaio 2011, n. 94
DIRITTO URBANISTICO - Modifica destinazione d’uso - Predisposizione di
impianti tecnologici - Configurabilità - Artt. 44 lett. B), 64, 65, 67, 71, 72
83, 93 94 e 95, D.P.R. n. 380/2001. La realizzazione di sole opere interne
quale la predisposizioni di impiantistica idrica, elettrica e di riscaldamento
in locale originariamente destinato a garage integrata la modifica di
destinazione d'uso (Cass. Sez. III, n. 27713 del 16/7/2010, PM in proc. Olivieri).
Tale modifica, riveste carattere di attualità, quando i lavori sono stati
effettuati, e non rappresenta di certo un tentativo di abuso edilizio od una
mera predisposizione in vista di una futura modifica di destinazione. (conferma
ordinanza n. 274/2010 TRIB. LIBERTA' di ROMA, del 22/03/2010) Pres. Teresi, Est.
Rosi, Ric. Galluccio ed altro.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 17/01/2011 (Cc. 5 /11/2010), Sentenza n.
796
DIRITTO URBANISTICO - Richiesta di sanatoria edilizia - Titolo legittimante.
Titolo legittimante alla richiesta della sanatoria edilizia non è solo la
proprietà degli immobili oggetto dei lavori: potenziale responsabile dell’abuso
può essere non solo il proprietario o altro soggetto che vanti, sull’area, un
diritto reale o obbligatorio, ma anche, ad esempio, il titolare o altro
responsabile dell’impresa realizzatrice dei lavori, come altri soggetti che, in
relazione al loro rapporto privilegiato con il bene, abbiano avuto la
possibilità di realizzare l’abuso, così assumendosene la responsabilità. Pres.
Amodio, Est. Pagano - N.D.S. e altri (avv. Ferrucci) c. Comune di Pietravairano
(avv. Izzo).
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VIII - 14 gennaio 2011, n. 196
DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Sanatoria delle opere
abusive ubicate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico - Esclusione - Ordine
di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi - Emissione, esecuzione e
competenza - Autorità giudiziaria - Potere autonomo - Condono edilizio - Art.
32, L. n. 326/2003. La sanatoria prevista dalla normativa sul condono
edilizio di cui alla Legge n. 326 del 2003, articolo 32, è inapplicabile
all'immobile ubicato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Sul punto, la
competenza dell'autorità giudiziaria in materia di emissione ed esecuzione
dell'ordine di demolizione è concorrente ed autonoma rispetto a quella
attribuita all'ente locale. Pertanto, eventuali problemi di natura tecnica
relativi alla demolizione, devono essere risolti nel corso della concreta
esecuzione dell'ingiunzione emessa dalla Procura Generale della Repubblica. (dich.
inamm. Il ricorso avverso ordinanza in data 25.6.2007 della Corte di Appello di
Napoli) Pres. Ferrua, Rel. Lombardi, Ric. Il. Ci. ed altro.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 14 gennaio 2011, Sentenza n. 766
DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Opere abusive - Zona
soggetta a vincolo paesaggistico - Demolizione e ripristino dello stato dei
luoghi - Potere-dovere della A.G.. In materia inoltre il potere-dovere della
autorità giudiziaria di porre in esecuzione l'ordine di demolizione e di
ripristino dello stato dei luoghi è del tutto autonomo rispetto a quello
esercitato dalla pubblica amministrazione ed incontra un limite solo nella
concreta emanazione di provvedimenti da parte dell'ente locale con i quali la
demolizione del manufatto abusivo si ponga in insanabile contrasto. Va infine
osservato che l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi, che nel caso in
esame è stato disposto con la sentenza della Corte territoriale, divenuta
irrevocabile, costituisce un quid pluris rispetto all'ordine di
demolizione, comportando l'obbligo da parte del condannato non solo di rimuovere
le opere abusive ma anche di ripristinare i luoghi come erano prima
dell'intervento edilizio. (conferma ordinanza in data 12.1.2009 della Corte di
Appello di Napoli) Pres. Ferrua, Rel. Lombardi, Ric. Co. Gi. Ba..
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 14 gennaio 2011, Sentenza n. 764
DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Condono edilizio ed
autorizzazione paesaggistica in sanatoria - Art. 36 DPR n. 380/2001 - Art. 2,
c.1 lett. s), D. Lgs n. 63/2008 - Art. 146, c.4, D. Lgs. n. 42/2004 - L. n.
724/94 ovvero del D.L. n. 269/2003, convertito in L. n. 326/03. La normativa
sul condono edilizio assume certamente carattere di specialità rispetto alle
disposizioni che disciplinano la possibilità di sanatoria degli abusi edilizi in
via ordinaria (art. 36 del DPR n. 380/2001), sicché il divieto di rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria, di cui all'art. 146, comma 4,
del D. Lgs n. 42/2004, come sostituito dall'art. 2, comma 1 lett. s), del D. Lgs
n. 63/2008, non si applica alle ipotesi in cui la sanatoria stessa sia prevista
da una normativa speciale quale quella in materia di condono edilizio. Tuttavia,
va osservato che il predetto divieto deve ritenersi applicabile esclusivamente
agli abusi commessi successivamente all'entrata in vigore del D. Lgs n. 42/2004.
Pertanto, il giudice dell'esecuzione, ai fini dell'accoglimento o rigetto della
domanda di sospensione dell'esecuzione, deve accertare se nel caso in esame é
stata presentata domanda di condono ai sensi della L. n. 724/94 ovvero del D.L.
n. 269/2003, convertito in L. n. 326/03, nonché la tempestività della domanda e
l'esistenza degli altri requisiti sopra precisati. (annulla con rinvio ordinanza
del 13.1.2010 del Tribunale di Napoli, sez. dist. di Portici) Pres. Ferrua, Est.
Lombardi, Ric. Terracciano.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 14/01/2011 (Cc. 2 /12/2010), Sentenza n.
761
DIRITTO URBANISTICO - Reato di costruzione abusiva - Sentenza di condanna -
Ordine di demolizione - Estinguibilità per decorso dei tempi - Esclusione - Art.
7, L. n. 47/1985 - Art. 173 c.p.. In materia di reati edilizi, il mancato
riscontro da parte del giudice dell'esecuzione alla sollevata eccezione di
prescrizione dell'ingiunzione a demolire, si palesa totalmente privo di pregio,
vista la inammissibilità, per manifesta infondatezza, della stessa eccezione, in
quanto l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito ex articolo 7,
Legge n. 47 del 1985, con la sentenza di condanna per il reato di costruzione
abusiva, non si estingue per il decorso del tempo, ex articolo 173 c.p., atteso
che questa ultima disposizione si riferisce alle sole pene principali. (dich
inamm. il ricorso avverso Corte di Appello di Napoli il 17/11/95 che confermava
il Tribunale di Napoli, sez. dist. di Pozzuoli, quale giudice dell'esecuzione,
ordinanza del 6/10/09) Pres. Ferrua, Est. Gazzara, Ric. Pa. Ro..
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 14/01/2011 Sentenza n. 758
DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Istanza di sanatoria -
Indicazione degli adattamenti idonei a rendere l’opera compatibile con
l’ambiente - Necessità - Esclusione - Diversa ipotesi della preventiva richiesta
di autorizzazione. L’organo preposto alla tutela del vincolo paesaggistico
non è tenuto, in sede di esame di istanze di sanatoria, a fornire indicazioni
circa gli adattamenti eventualmente idonei a rendere l’opera compatibile con
l’ambiente, essendo la possibilità di indicare prescrizioni o accorgimenti
prevista dalla normativa solo per la diversa ipotesi di preventiva richiesta di
autorizzazione paesaggistica, allorchè oggetto della valutazione è un progetto;
in sede di sanatoria si tratta, invece, di opere già realizzate abusivamente,
che vanno valutate per come si presentano; restano, d’altra parte, irrilevanti,
atteso il carattere permanente dell’abuso, il decorso del tempo e l’eventuale
inerzia dell’Amministrazione nel sanzionarlo (cfr., TAR Toscana, III, 4 marzo
2010 n. 625 e n.626). Pres. Radesi, Est. Di Santo - S.F.M.G. (avv. Pozzi) c.
Comune di Fiesole (avv. Falorni).
TAR TOSCANA, Sez. III - 14 gennaio 2011, n. 75
DIRITTO URBANISTICO - Ordine di demolizione - Comunicazione di avvio del
procedimento - Necessità - Esclusione. L’ordine di demolizione non
presuppone necessariamente la comunicazione di avvio del procedimento, stante il
suo carattere di atto dovuto e vincolato, basato su meri accertamenti tecnici e
privo di apprezzamenti discrezionali. Invero la giurisprudenza amministrativa ha
ripetutamente precisato che gli atti repressivi di abusi edilizi hanno natura
urgente e strettamente vincolata, con la conseguenza che, ai fini della loro
adozione, non sono richiesti apporti partecipativi del destinatario e quindi non
devono necessariamente essere preceduti dalla comunicazione di avvio del
procedimento (ex multis: Cons.Stato, VI, 24/9/2010, n. 7129; TAR Puglia, Lecce,
III, 9/2/2011, n. 240; TAR Campania, Napoli, IV, 13/1/2011, n. 84). Pres.
Radesi, Est. Bellucci - V.G. (avv.ti Novelli e Cassigoli) c. Comune di Massa
Marittima (avv. Grassi) e altro (n.c.) -
TAR TOSCANA, Sez. III - 15 luglio 2011, n. 1214
DIRITTO URBANISTICO - Concessione edilizia - Nozione di costruzione - Precarietà
di un manufatto - Presupposti. La nozione di costruzione, ai fini del
rilascio della concessione edilizia, si configura in presenza di opere che
attuino una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, con perdurante
modifica dello stato dei luoghi, a prescindere dal fatto che essa avvenga
mediante la realizzazione di opere murarie, cosicché fuoriesce da tale
definizione soltanto l'opera destinata, fin dall'origine, a soddisfare esigenze
contingibili e circoscritte nel tempo. In particolare, la precarietà di un
manufatto, al fine di escludere la necessità del rilascio di un titolo edilizio,
va valutata a prescindere dalla temporaneità della destinazione soggettivamente
impressa dal costruttore e dalla maggiore o minore amovibilità delle parti che
lo compongono, considerando invece l'opera alla luce della sua obiettiva e
intrinseca destinazione naturale che ne riveli l'uso oggettivamente precario e
temporaneo. (T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 06 novembre 2007 , n. 1068;
T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 09 marzo 2011 , n. 644). Pres. Balba, Est.
Pupilella - A. s.n.c. (avv. Chiocca) c. Comune di Sestri Levante (avv. Cocchi) -
TAR LIGURIA, Sez. I - 28 giugno 2011, n. 1015
DIRITTO URBANISTICO - Struttura precaria - Intervento sul suolo o nel suolo -
Stabilità del manufatto e irremovibilità dello struttura - Differenza -
Carattere della precarietà - Temporaneità e contingenza. In materia
edilizia, le opere di ogni genere con le quali s'intervenga sul suolo o nel
suolo, senza che abbia rilevanza giuridica il mezzo tecnico con cui sia stata
assicurata la stabilità del manufatto, che può essere infisso o anche appoggiato
al suolo, in quanto la stabilità non va confusa con I'irremovibilità dello
struttura o con la perpetuità della funzione a essa assegnata, ma si estrinseca
nell'oggettiva destinazione dell'opera a soddisfare bisogni non provvisori,
ossia nell'attitudine a un'utilizzazione che non abbia il carattere della
precarietà, cioè non sia temporanea e contingente [Cassazione Sezione III
n.12022/1997, Fulgoni]. (annulla per prescrizione sentenza della Corte d'Appello
di Bari dell’1.02.2010) Pres. De Maio, Est. Teresi, Ric. Tragni.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III 10/06/2011 (Ud. 28/04/2011) Sentenza n.
23427
DIRITTO URBANISTICO - Apposizione dei sigilli - Funzione - Violazione di
sigilli - Condotta idonea a eludere l'obbligo d'immodificabilità del bene -
Configurabilità del reato di cui all'art. 349 cod. pen. - Custode -
Responsabilità personale diretta - Eccezione per caso fortuito o forza maggiore.
Con l'apposizione dei sigilli, si attua una custodia meramente simbolica
mediante la quale si manifesta la volontà dello Stato di assicurare cose, mobili
o immobili, contro ogni atto di disposizione di persone non autorizzate. Sicché,
il fatto costitutivo del reato di cui all'art. 349 cod. pen. consiste in
qualsiasi atto che renda vana la predetta volontà e di esso risponde, "da solo o
in concorso con altri, il custode giudiziario della cosa sottoposta a sequestro,
il quale [hai il dovere giuridico di impedire che il fatto si verifichi]. In tal
caso si verte in ipotesi di responsabilità personale diretta, non oggettiva, e
incombe sul custode l'onero della prova degli eventuali caso fortuito o forza
maggiore, quali case impeditive dell'esercizio dei dovere di vigilanza e
custodia" [Cassazione Sezione III. n. 2989/2000, Capogna]. Ne consegue che,
qualora sia riscontrata la violazione di sigilli, senza che il custode abbia
avvertito dell'accaduto l'autorità, è lecito ritenere che detta violazione sia
opera dello stesso custode, da solo o in concorso con altri, tranne che lo
stesso dimostri di essere stato in grado di avere conoscenza del fatto per caso
fortuito o per forza maggiore. Infine, la sussistenza del reato de quo si
perfeziona con qualsiasi condotta idonea a eludere l'obbligo d'immodificabilità
del bene, pur in assenza di sigilli o segni esteriori dell' avvenuto sequestro,
sempre che si tratti di soggetto comunque edotto dei vincolo posto sul bene
[Cassazione Sezione III n. 37570/2002]. (annulla per prescrizione sentenza della
Corte d'Appello di Bari dell’1.02.2010) Pres. De Maio, Est. Teresi, Ric. Tragni.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III 10/06/2011 (Ud. 28/04/2011) Sentenza n.
23427
DIRITTO URBANISTICO - Nozione di pertinenza urbanistica - Pertinenza civilistica
- Differenza. Il concetto di pertinenza urbanistica è diverso dal concetto
di pertinenza civilistica. Infatti, la pertinenza urbanistica, assoggettata ad
un regime edilizio particolarmente semplice e favorevole, riguarda soltanto
opere di modesta entità ed accessorie rispetto ad un'opera principale, quali ad
esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici, e non
può riguardare opere che dal punto di vista delle dimensioni e della funzione
possono avere una propria autonomia rispetto all'opera cosiddetta principale.
(T.A.R. per l’Emilia - Romagna, sez. II, n 462 del 14/4/2006). Pres. Calvo, Est.
Di Benedetto - G.I. s.n.c. (avv.ti Fanzini e Foschi) c. Comune di Cervia (avv.
Graziosi) -
TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. I - 24 maggio 2011, n. 480
DIRITTO URBANISTICO - Reati edilizi - Immobile abusivo - Pregiudizio al
territorio - Sequestro o demolizione - Cessione a terzi di manufatto abusivo -
Esecuzione nei confronti di chiunque abbia la disponibilità. In tema di
reati edilizi, l'esecuzione di un sequestro o di un ordine di demolizione di un
immobile abusivamente realizzato non è preclusa dall'intervenuta cessione a
terzi del manufatto, operando la demolizione nei confronti di chiunque abbia la
disponibilità di un manufatto che continui ad arrecare pregiudizio al territorio
(Cass. n. 48925/2009, Cass. n. 22853/2007: Cass. n. 3679/2003). Invero l'ordine
di demolizione delle opere abusive emesso dal giudice penale ha carattere reale
e natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio e deve pertanto
essere eseguito nei confronti di tutti i soggetti che sono in rapporto col bene
e vantano su di esso un diritto reale o personale di godimento, anche se si
tratti di soggetti estranei alla commissione del reato (Cass. n.22853/2007;
Cass. n. 16687/2009). (dich. inamm. il ricorso avverso l'ordinanza del tribunale
di Napoli sezione distaccata di Marano) Pres. De Maio, Est. Petti, Ric. Seiello.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 19/05/2011 (Cc. 14/04/2011) Sentenza n.
19736
DIRITTO URBANISTICO - Sanatoria edilizia - Oblazione intervenuta dopo il
giudicato di condanna - Effetti - L. n. 724/1994 - Art. 38 L. n. 47/1985. In
materia di sanatoria edilizia, il legislatore non ha compreso l'estinzione della
pena e la cessazione della sua esecuzione fra le conseguenze derivanti
dall'oblazione intervenuta dopo il giudicato di condanna, in quanto preciso
intendimento legislativo è stato quello di limitare l'efficacia estintiva del
condono edilizio fino alle sentenza definitiva come risulta dal comma terzo
dell'articolo 38 della legge n 47 del 1985. Solo il rilascio del permesso in
sanatoria può determinare la revoca dell'ordine di demolizione contenuto in una
sentenza passata in giudicato. Pertanto, il pagamento completo e nei termini
della somma versata a titolo di oblazione per la definizione dell'illecito
edilizio non determina, ove sia intervenuta sentenza di condanna irrevocabile,
né l'estinzione del reato né l'automatica caducazione dell'ordine di demolizione
(Cass. sez. 3, sentenza n. 24665 del 15/04/2009). (dich. inamm. il ricorso
avverso l'ordinanza del tribunale di Napoli sezione distaccata di Marano) Pres.
De Maio, Est. Petti, Ric. Seiello.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 19/05/2011 (Cc. 14/04/2011) Sentenza n.
19736
DIRITTO URBANISTICO - Domanda di condono e sospensione del processo - Effetti
- Procedimento amministrativo ed esecuzione penale - Ordine di demolizione -
Sentenza irrevocabile. La sospensione del processo nell'attesa della
definizione della domanda di condono può essere disposta solo allorquando sia
ragionevolmente e concretamente prevedibile che in un breve lasso di tempo
l'autorità amministrativa o quella giurisdizionale adottino un provvedimento che
si ponga in insanabile contrasto con l'ordine di esecuzione (Cass. Sez. 3 n.
11051 del 30/1/2003). Il raccordo tra il procedimento amministrativo e
l'esecuzione penale viene, quindi, effettuato sulla base di un contemperamento
tra l'interesse pubblico alla rapida riparazione del bene giuridico violato e
l'interesse privato del condannato ad evitare l'irreparabilità del danno in
presenza di una situazione giuridica suscettibile di essere modificata. Il
giudice, perciò, deve effettuare una valutazione di prognosi sui tempi di
definizione e sui possibili esiti del procedimento amministrativo pendente. In
tale prospettiva, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito con
sentenza irrevocabile, non può essere revocato o sospeso sulla base della mera
pendenza di un ricorso in sede giurisdizionale avverso il rigetto della domanda
di condono edilizio, non potendo neppure rilevare la possibilità dell'eventuale
emanazione di atti favorevoli al condannato in tempi lontani o non prevedibili
(Cass. sez. 3, sentenza n. 16686 del 05/03/2009). (dich. inamm. il ricorso
avverso l'ordinanza del tribunale di Napoli sezione distaccata di Marano) Pres.
De Maio, Est. Petti, Ric. Seiello.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 19/05/2011 (Cc. 14/04/2011) Sentenza n.
19736
DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO AMBIENTALE - Opere abusive - Ordine di demolizione
con sentenza passata in giudicato - Domanda di sospensione dell'esecuzione -
Presupposti. L'ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la
sentenza passata in giudicato non può essere sospeso se non quando sia
ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve
lasso di tempo sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un
provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con detto ordine di
demolizione (Cass. Sez. III n. 16686, 20/4/2009; Cass. Sez. III n. 42978,
21/11/2007; Cass. Sez. III n. 23702, 18/06/2007). Pertanto, al giudice chiamato
a pronunciarsi sulla domanda di sospensione dell'esecuzione per intervenuta
presentazione di istanza di condono è richiesto di verificare l'esistenza delle
seguenti condizioni: riferibilità della domanda di condono edilizio all'immobile
di cui in sentenza; proposizione dell'istanza da parte di soggetto legittimato;
procedibilità e proponibilità della domanda, con riferimento alla documentazione
richiesta; insussistenza di cause di non condonabilità assoluta dell'opera;
eventuale avvenuta emissione di una concessione in sanatoria tacita (per
congruità dell'oblazione ed assenza di cause ostative); attuale pendenza
dell'istanza di condono; non adozione di un provvedimento da parte della P.A.
contrastante con l'ordine di demolizione. (conferma ordinanza emessa il
9110/2009 dalla Corte d'Appello di Salerno) Pres. Petti, Est. Ramacci, Ric.
Santoriello.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 17/5/ 2011 (Ud. 27/4/2011) Sentenza n.
19330
DIRITTO URBANISTICO - Ordine di demolizione - Presupposto - Motivazione.
Presupposto per l’adozione dell’ordine di demolizione di opere abusive è
soltanto la constatata esecuzione di un intervento edilizio in assenza del
prescritto titolo abilitativo, con la conseguenza che, essendo tale ordine un
atto dovuto, esso è sufficientemente motivato con l’accertamento dell’abuso, e
non necessita, quindi, di una particolare motivazione in ordine alle
disposizioni normative che si assumono violate, né in ordine all’interesse
pubblico alla rimozione dell’abuso, che è in re ipsa, consistendo nel ripristino
dell’assetto urbanistico violato (ex multis, T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 28
dicembre 2009, n. 9638; Sez. VI, 9 novembre 2009, n. 7077; Sez. VII, 4 dicembre
2008, n. 20987) Pres. Veneziano, Est. Polidori -D.S.A. e altro (avv. Noceroni)
c. Comune di Sant’Antonio Abate (avv. Perillo) -
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 6 maggio 2011, n. 2562
DIRITTO URBANISTICO - Ordine di demolizione - Motivazione - Indicazione dei dati
catastali dell’immobile - Necessità - Esclusione. Nella motivazione
dell’ordine di demolizione è necessaria e sufficiente l’analitica descrizione
delle opere abusivamente realizzate, in modo da consentire al destinatario della
sanzione di rimuoverle spontaneamente, mentre non è necessaria una puntuale
identificazione - mediante i dati catastali - della superficie occupata dalle
stesse (T.A.R. Toscana Firenze, Sez. III, 6 febbraio 2008, n. 117; T.A.R.
Campania Napoli, Sez. III, 17 dicembre 2007, n. 16311) Pres. Veneziano, Est.
Polidori -D.S.A. e altro (avv. Noceroni) c. Comune di Sant’Antonio Abate (avv.
Perillo) -
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 6 maggio 2011, n. 2562
DIRITTO URBANISTICO - INCENDI - BOSCHI E FORESTE - Aree percorse dal fuoco -
Divieto decennale di inedificabilità - Applicazione e limiti - Localizzazione di
area e PRG - Art. 7 L. n. 1150/1942 - Art. 27 L. n. 457/1978 - Art. 10 L. n.
353/2000. In tema di aree percorse dal fuoco, ai sensi dell'articolo 10
della Legge 21 novembre 2000, n. 353, l'ipotesi di esclusione del divieto
decennale di inedificabilità deve essere affrontata e risolta tenendo presente
che il richiamo alla previsione della realizzazione delle infrastrutture, in
data precedente l'incendio, dagli strumenti urbanistici vigenti - non si
riferisce ad una previsione di zona, bensì ad una localizzazione di area (Cass.
Sez. III n. 7608, 25/02/2010). In particolare, il riferimento riguarda
l'articolo 7 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150, il quale indica i contenuti
essenziali dello strumento urbanistico generale. Tali contenuti sono
individuati, per quanto attiene alla localizzazione: - nella rete delle
principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie e navigabili e dei
relativi impianti; - nelle aree destinate a formare spazi di uso pubblico o
sottoposte a speciali servitù; - nelle aree da riservare ad edifici pubblici o
di uso pubblico nonché ad opere ed impianti di interesse collettivo o sociale.
Sono invece contenuti riferiti alla zonizzazione: - la divisione in zone del
territorio comunale con la precisazione delle zone destinate all'espansione
dell'aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da
osservare in ciascuna zona; - i vincoli da osservare nelle zone a carattere
storico, ambientale, paesistico; - le norme per l'attuazione del piano. Ad essi
deve aggiungersi, inoltre, l'individuazione delle zone di recupero del
patrimonio edilizio esistente di cui tratta l'articolo 27 della Legge 5 agosto
1978, n. 457 recante "Norme per l'edilizia residenziale". (conferma ordinanza
del 16/9/2010 dal Tribunale di Catanzaro) Pres. Gentile, Est. Ramacci, Ric.
Siracusa.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 28/04/2011 (CC. 31/03/2011) Sentenza n.
16592
BOSCHI E FORESTE - INCENDI - DIRITTO URBANISTICO - Zona boscata - Natura e
tutela - Art. 142, c.1°, lett. g) D. L.vo n. 42/2004. La natura di zona
boscata, comporta la sua collocazione nelle aree tutelate per legge, in ragione
di quanto disposto dall'articolo 142, comma primo, lettera g) D. L.vo n.
42/2004. (conferma ordinanza del 16/9/2010 dal Tribunale di Catanzaro) Pres.
Gentile, Est. Ramacci, Ric. Siracusa.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 28/04/2011 (CC. 31/03/2011) Sentenza n.
16592
DIRITTO URBANISTICO - Titolo abilitativo edilizio illegittimo - Poteri del
Giudice penale - Disapplicazione dell'atto amministrativo - Esclusione -
Identificazione fattispecie e sanzione. In presenza di un titolo abilitativo
edilizio illegittimo, l'attività svolta dal giudice consiste nel valutare la
sussistenza dell'elemento normativo della fattispecie e non nel disapplicare
l'atto amministrativo o effettuare comunque valutazioni proprie della P.A..
Pertanto, quando il giudice penale accerta profili di illegittimità sostanziale
del titolo abilitativo edilizio procede ad una identificazione in concreto della
fattispecie sanzionata e non pone in essere alcuna "disapplicazione" né incide,
con indebita ingerenza, sulla sfera riservata alla P.A. poiché esercita un
potere che trova fondamento e giustificazione nella stessa previsione normativa
incriminatrice (Cass. Sez. III, 21/06/2006 n. 21487; Cass. Sez. III 12/12/2006
n. 40425; Conf. Cass. Sez., 23/1/2007 III n. 1894; Cass. Sez. III, 13/11/2007 n.
41620; Cass. Sez. III, , 10/07/2008 n. 28225; Cass. Sez. III, 16/09/2008 n.
35389; Cass. Sez. III, 2/3/2009 n. 9177; Cass. Sez. III, 2/4/2009 n. 14504;
Cass. Sez. III, 8/9/2009 n. 34809; Cass. Sez. III, 30/9/2010 n.35391). (conferma
ordinanza del 16/9/2010 dal Tribunale di Catanzaro) Pres. Gentile, Est. Ramacci,
Ric. Siracusa.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 28/04/2011 (CC. 31/03/2011) Sentenza n.
16592
RIFIUTI - DIRITTO URBANISTICO - Discarica di rifiuti in area a destinazione
agricola - Limiti - Attività di gestione di rifiuti - Specifica localizzazione -
PRG - Giurisprudenza amministrativa condivisa. La realizzazione di un
impianto destinato a discarica ed attività di gestione di rifiuti in area a
destinazione agricola non può non riguardare opere per le quali gli strumenti
urbanistici non prevedano una specifica localizzazione e che, per loro natura,
non possono essere ubicati altro che in zona agricola. Diversamente
argomentando, verrebbe vanificata la zonizzazione del territorio e
l'individuazione delle diverse destinazioni d'uso. Tale opzione ermeneutica pare
peraltro condivisa anche dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato Sez. V
n. 7243, 1 ottobre 2010; Sez. V n. 1557, 18 marzo 2002). (conferma ordinanza del
16/9/2010 dal Tribunale di Catanzaro) Pres. Gentile, Est. Ramacci, Ric.
Siracusa.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 28/04/2011 (CC. 31/03/2011) Sentenza n.
16592
DIRITTO URBANISTICO - Ordine di demolizione - Potere-dovere della A.G. con
quello della P.A. - Sussistenza - Valutazioni del G.E. di compatibilità con le
determinazioni dell'Amministrazione - Art.31 DPR n. 380/01. In relazione
all'ordine di demolizione ex art.7 legge 28 febbraio 1985 n.47 (ora art.31 DPR
n. 380/01), si è costantemente riconosciuto che il potere-dovere della A.G.
"concorre" con quello della P.A." titolare anch'essa, in base alla normativa
urbanistica, del potere dovere di demolire il manufatto abusivo ovvero di
acquisirlo al proprio patrimonio. Il coordinamento tra l'intervento specifico
giudiziario e quello generale, di carattere amministrativo si realizza non già a
livello dei rispettivi poteri, bensì nella fase esecutiva dei provvedimenti,
spettando al giudice dell'esecuzione valutare la compatibilità del provvedimento
di demolizione con le determinazioni dell'Amministrazione, al fine di decidere
se vi siano i presupposti per metterlo in esecuzione e con quali modalità (Cass.
pen. sez.3 n.702 del 14.2.2000). (Annulla con rinvio al Tribunale di Tivoli
l'ordinanza del 5.1.2010 del Tribunale di Tivoli, sez. dist. di Palestrina)
Pres. Squassoni, Est. Amoresano, Ric. Pubblico Ministero in proc. Busbani.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 28/04/2011 (CC. 9/3/2011), Sentenza n.
16582
DIRITTO URBANISTICO - Ordine di demolizione - Soggetto destinatario dell’ordine
ed acquisizione del bene al patrimonio comunale. A prescindere
dall’acquisizione del bene al patrimonio comunale, il soggetto condannato resta
comunque il destinatario dell’ordine di demolizione, con conseguente onere da
parte del medesimo di dare esecuzione, nelle forme di rito, all’ordine di
demolizione a proprie cure e spese (Cass. pen. Sez. 3, n. 43294 del 29.9.2005;
Cass. pen. sez3 n.37120 dell'11.5.2005). (Annulla con rinvio al Tribunale di
Tivoli l'ordinanza del 5.1.2010 del Tribunale di Tivoli, sez. dist. di
Palestrina) Pres. Squassoni, Est. Amoresano, Ric. Pubblico Ministero in proc.
Busbani.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 28/04/2011 (CC. 9/3/2011), Sentenza n.
16582
DIRITTO URBANISTICO - Ordine di demolizione - Esecuzione. La competenza
ad eseguire l'ordine di demolizione emesso dal giudice ai sensi dell'articolo 31
D.P.R. n. 380/2001 appartiene al pubblico ministero, come organo promotore, ed
al giudice dell'esecuzione. Tale competenza, non viene meno per la concorrente
competenza riconosciuta alla Regione in tema di violazioni antisismiche.
(Annulla con rinvio al Tribunale di Tivoli l'ordinanza del 5.1.2010 del
Tribunale di Tivoli, sez. dist. di Palestrina) Pres. Squassoni, Est. Amoresano,
Ric. Pubblico Ministero in proc. Busbani.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 28/04/2011 (CC. 9/3/2011), Sentenza n.
16582
DIRITTO URBANISTICO - Abusivismo edilizio - Ordine di demolizione delle opere
- Sentenza passata in giudicato - Sospensione - Elementi giuridici e di fatto -
Fattispecie: presentazione di un ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica. L'ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la
sentenza passata in giudicato può essere sospeso solo qualora sia
ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve
lasso di tempo sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un
provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con detto ordine di
demolizione, non essendo invece sufficiente una mera possibilità del tutto
ipotetica che si potrebbe verificare in un futuro lontano o comunque entro un
tempo non prevedibile ed in particolare la semplice pendenza della procedura
amministrativa o giurisdizionale, in difetto di ulteriori concomitanti elementi
che consentano di fondare positivamente la valutazione prognostica (Cass. Sez.
III, 17/10/2007, n. 42978, Parisi; Cass. Sez. III, 5.3.2009, n. 16686, Marano;
Cass. Sez. III, 30 marzo 2000, Ciconte; Cass. Sez. III, 30/01/2003, Ciavarella;
Cass. Sez. III, 16/04/2004, Cena; Cass. Sez. III, 30/09/2004, Cacciatore). Nella
specie, la presentazione di un ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica (procedura che non è soggetta a definizione entro termini perentori)
non è di per sé sufficiente per poter disporre la sospensione dell’esecuzione
dell'ordine di demolizione, non essendo prevedibile né se si verificherà in
concreto una causa estintiva del reato né comunque se questa sì verificherà in
tempi brevi. (dichiara inammissibile il ricorso avverso ordinanza emessa il
26/11/2009 dal giudice dell'esecuzione del tribunale di Rimini) Pres. Squassoni,
Est. Franco, Ric. Venturi.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III 31/03/2011 (Cc. 18/01/2011) Sentenza n.
13337
DIRITTO URBANISTICO - Violazione di vincolo idrogeologico - Permesso in
sanatoria - Procedura di accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. 380/2001 -
Applicabilità. La procedura di accertamento di conformità prevista e
disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno del 2001, n.
380, articolo 36,può trovare applicazione anche in presenza di un vincolo
idrogeologico ma la conclusione positiva della procedura medesima resta
subordinata al conseguimento dell'autorizzazione dell'autorità preposta alla
tutela di quel vincolo. (conferma sent. n. 1985/2008 della CORTE APPELLO di
BRESCIA, del 11/02/2010). Pres.Teresi - Est. Fiale - P.G. Passacantando - Ric.
Co. Pi.
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24 marzo 2011, n. 11960
DIRITTO URBANISTICO - Abusi edilizi - Applicazione della pena su richiesta
delle parti - Ordine di demolizione - Mancata previsione nell’accordo intercorso
tra le parti - Statuizione dell’ordine di demolizione nella sentenza di
patteggiamento da parte del giudice - Necessità. L'ordine di demolizione di
cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno del 2001, n. 380,
articolo 31, comma 9, é una sanzione avente natura sostanzialmente
amministrativa con carattere ablatorio ed il giudice la deve disporre anche
nella sentenza applicativa di pena concordata tra le parti. A tale sentenza,
infatti, sono ricollegabili tutti gli effetti di una sentenza di condanna, ad
eccezione di quelli espressamente indicati dall'articolo 445 c.p.p., comma 1,
fra i quali non è compresa la sanzione in oggetto (non trattandosi di pena
accessoria, né di misura di sicurezza). A nulla rileva che l'ordine medesimo
non abbia formato oggetto dell'accordo intercorso tra le parti, in quanto esso
costituisce atto dovuto per il giudice, non suscettibile di valutazioni
discrezionali e sottratto alla disponibilità delle parti stesse, di cui
l'imputato deve tenere comunque conto nell'operare la scelta del patteggiamento
Cass. Sez. 3, n. 24087 del 13/6/2008, Cacioppoli).
Ne deriva che la sentenza ex art. 444 c.p.p. priva della statuizione dell’ordine
di demolizione di opere abusive, ovvero della imposizione di prescrizioni
necessarie per rendere le opere conformi alla normativa antisismica, a norma del
Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, articolo 98 è
suscettibile di annullamento con rinvio poiché tali provvedimenti implicano
necessari accertamenti tecnici e un giudizio sulla pericolosità dell'opera
abusiva, o di una sua parte, tali da dover essere demandati necessariamente al
giudice di merito (Cass., Sez. 3, n. 28465 del 10/7/2009, PG in proc. Gallucci, Sez. 3, Ordinanza
n. 109 del 24/2/1996, Pascale). (Annulla con rinvio la sentenza n. 100073/2008 del 22/01/2010
del Tribunale di Caltagirone sez. distaccata di Grammichele). Pres. PETTI - Est.
ROSI - P.G. PASSACANTANDO - Ric. P.M. presso il Tribunale di Caltagirone.
CORTE DI CASSAZIONE, Sezione III penale, 11/03/2011, Sentenza n. 10123
DIRITTO URBANISTICO - Costruzione abusiva - Ingiustificata inottemperanza
all’ordine di demolizione - Acquisizione immobile al patrimonio disponibile del
Comune - Notifica all’interessato dell’accertamento formale della inottemperanza
- Ininfluenza - Funzione meramente certificativa - Reati di cui agli artt. 10,
31, 44 lett. c) 64, 65, 71, 72, 75, 93, 94 e 95 del DPR n. 380/2001, unificati
sotto il vincolo della continuazione. Ai sensi del comma 3 dell’articolo 31,
del DPR n. 380/2001, la ingiustificata inottemperanza all'ordine di demolizione
di una costruzione abusiva, emesso dall'autorità comunale, comporta l'automatica
acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio disponibile del Comune,
indipendentemente dalla notifica all'interessato dell'accertamento formale della
inottemperanza. (Cass. sez. III 22.4.2010 n. 22237, Gotti; Cass. sez. III,
17.11.2009 n. 2912 del 2010, Calise; Cass. sez. 111, 21.5.2009 n. 39075, Bifulco
e altro; Cass. sez. III, 21.10.2008 n. 1819 del 2009, P.M. in proc. Ercoli;
Cass. sez. III, 28.11.2007 n. 4962 del 2008, P.G. in proc. Mancini ed altri;
Cass. sez. III, 16.3.2005 n. 16283; Cass. sez. III, 29.5.2003 n. 33297, P.G. in
proc. Brullo ed altro). Pertanto, la notifica dell'accertamento formale
dell'inottemperanza, prevista dal quarto comma del predetto articolo, si
configura, soltanto come titolo necessario per l'immissione in possesso e per la
trascrizione nei registri immobiliari. In sostanza, ha solo funzione
certificativa dell'avvenuto trasferimento della proprietà agli effetti esecutivi
e di pubblicità immobiliare. (conferma sentenza del 29.4.2009 della Corte di
Appello di Napoli, con la quale, confermava quella del Tribunale di Nola del
20.12.2007) Pres. Petti, Est. Lombardi, Ric. Sannino.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 2/03/2011 (Ud. 25/01/2011), Sentenza n.
8082
DIRITTO URBANISTICO - Ordine di demolizione - Inottemperanza - Notifica -
Funzione certificativa - Art. 31, cc. 3° e 4°, DPR n. 380/2001. La notifica
dell'accertamento formale dell'inottemperanza, ingiustificata, all'ordine di
demolizione prevista dal quarto comma dall’articolo 31, del DPR n. 380/2001,
(decorso il termine di novanta giorni previsto dal predetto articolo, comma 3)
ha solo funzione certificativa dell'avvenuto trasferimento della proprietà agli
effetti esecutivi e di pubblicità immobiliare. (conferma sentenza del 29.4.2009
della Corte di Appello di Napoli, con la quale, confermava quella del Tribunale
di Nola del 20.12.2007) Pres. Petti, Est. Lombardi, Ric. Sannino.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 2/03/2011 (Ud. 25/01/2011), Sentenza n.
8082
DIRITTO URBANISTICO - Costruzioni abusive realizzate da terzi -Violazione degli
artt. 44 lett. c) D.P.R. n. 380/2001, 163 D. Lgs. n. 490/1999, 734 c.p. -
Accertamento della responsabilità penale del proprietario dell’area - Criteri di
valutazione. Non può essere attribuito ad un soggetto, per il solo fatto di
essere proprietario di un'area, un dovere di controllo dalla cui violazione
derivi una responsabilità penale per costruzione abusiva. Occorre considerare,
invece, la situazione concreta in cui si é svolta l'attività incriminata,
tenendo conto della disponibilità, giuridica e di fatto, della superficie
edificata e dell'interesse specifico ad effettuare la nuova costruzione
(principio del "cui prodest" nonché di tutte quelle situazioni e quei
comportamenti, positivi o negativi, da cui possano trarsi elementi integrativi
della colpa e prove circa la compartecipazione, anche morale, all'esecuzione
delle opere). Grava, comunque, sull'interessato l'onere di allegare circostanze
utili a convalidare la tesi che, nella specie, si tratti di opere realizzate da
terzi a sua insaputa e senza la sua volontà. Pres. FERRUA - Est. FIALE - P.G.
IZZO - Ric. Va. Vi. e Va. Gi. - (Conferma CORTE APPELLO di NAPOLI, n. 9977/2066)
-
CORTE DI CASSAZIONE, Sezione III penale, 25 febbraio 2011, n. 7213
DIRITTO URBANISTICO - Costruzioni abusive realizzate in violazione dell’ art. 44
lett. c) D.P.R. n. 380/2001 - Applicabilità della confisca ex art. 240 c.p. -
Esclusione. In materia edilizia, a seguito di sentenza di condanna per le
ipotesi di reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno
2001, n. 380, articolo 44 (eccettuate le fattispecie di lottizzazione abusiva),
non può essere disposta la confisca, sia obbligatoria che facoltativa, a norma
dell'articolo 240 c.p., atteso che tale disposizione é derogata dalla disciplina
sanzionatoria speciale del citato Decreto del Presidente della Repubblica, che
prevede specifiche sanzioni amministrative di tipo ripristinatorio. Pres. FERRUA
- Est. FIALE - P.G. IZZO - Ric. Va. Vi. e Va. Gi. - (Conferma CORTE APPELLO di
NAPOLI, n. 9977/2066) -
CORTE DI CASSAZIONE, Sezione III penale, 25 febbraio 2011, n. 7213
DIRITTO URBANISTICO - Reati edilizi - Art. 7 L. n. 47/1985 - Giudice
dell’esecuzione - Richiesta di sospensione o revoca dell’ordine di demolizione
del manufatto abusivo - Verifica della sua compatibilità con eventuali atti
amministrativi successivi - Necessità. L'ordine di demolizione deve
intendersi emesso allo stato degli atti, sicché anche il giudice dell'esecuzione
deve verificare il permanere della compatibilità dello stesso con eventuali atti
amministrativi successivi. Il rilascio del permesso in sanatoria non determina,
comunque, in via automatica, la revoca dell'ordine di demolizione, essendo
demandato al giudice di accertare la legittimità sostanziale del titolo sotto il
profilo della sua conformità alla legge ed eventualmente di disapplicarlo ove
siano insussistenti i presupposti per la sua emanazione. Pres. SQUASSONI, Est.
AMORESANO - P.G. STABILE - Ric. Ca. Vi. Em. - (Annulla ordinanza del 26.2.2010
del Tribunale di Torre Annunziata) -
CORTE DI CASSAZIONE, Sezione III penale, 14 febbraio 2011, n. 5360
DIRITTO URBANISTICO - Reati edilizi - Art. 7 L. n. 47/1985 - Giudice
dell’esecuzione - Domanda di condono edilizio - Richiesta di sospensione o
revoca dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo - Verifica delle
condizioni necessarie ai fini della pronuncia sulla sospensione. In materia
edilizia, in sede di esecuzione dell'ordine di demolizione del manufatto
abusivo, disposto con la sentenza di condanna ai sensi della Legge n. 47 del
1985, articolo 7, il giudice, al fine di pronunciarsi sulla sospensione della
esecuzione per avvenuta presentazione di domanda di condono edilizio, deve
accertare l'esistenza delle seguenti condizioni: la riferibilità della domanda
di condono edilizio all'immobile di cui in sentenza; la proposizione
dell'istanza da parte di soggetto legittimato; la procedibilità e proponibilità
della domanda, con riferimento alla documentazione richiesta; l'insussistenza di
cause di non condonabilità assoluta dell'opera; l'eventuale avvenuta emissione
di una concessione in sanatoria tacita per congruità dell'oblazione ed assenza
di cause ostative; la attuale pendenza dell'istanza di condono; la mancanza di
un provvedimento, da parte della P.A., contrastante con l'ordine di demolizione.
Pres. SQUASSONI, Est. AMORESANO - P.G. STABILE - Ric. Ca. Vi. Em. - (Annulla
ordinanza del 26.2.2010 del Tribunale di Torre Annunziata) -
CORTE DI CASSAZIONE, Sezione III penale, 14 febbraio 2011, n. 5360
DIRITTO URBANISTICO - Reati edilizi - Istanza di condono e pagamento
dell'oblazione ex art. 39 L. 724/1994 - Silenzio assenso - Verifica giudiziale
dei requisiti necessari ai fini del perfezionamento della concessione in
sanatoria. In tema di condono edilizio, i presupposti che il giudice penale
deve accertare per ritenere perfezionato il rilascio della concessione in
sanatoria a norma della Legge 23 dicembre 1994 n. 724, articolo 39, comma 4
sono: a) il pagamento integrale dell'oblazione determinata in modo veritiero; b)
il pagamento degli oneri di concessione; c) la presentazione della
documentazione sulle opere abusive o della dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorietà da parte del richiedente, fatta salva la documentazione fotografica
e, ove prescritte, la perizia giurata e la certificazione tecnica sull'idoneità
statica delle opere; d) la denuncia tempestiva ai fini dell'accatastamento; e)
il decorso del termine dall'entrata in vigore della Legge 23 dicembre 1994, n.
724, (1 gennaio 2005) senza l'adozione di un provvedimento negativo della
sanatoria. Pres. SQUASSONI, Est. AMORESANO - P.G. STABILE - Ric. Ca. Vi. Em. -
(Annulla ordinanza del 26.2.2010 del Tribunale di Torre Annunziata) -
CORTE DI CASSAZIONE, Sezione III penale, 14 febbraio 2011, n. 5360
DIRITTO URBANISTICO - Mutamento di destinazione d'uso materiale -
Configurabilità - Immobile abusivo - I lavori eseguiti ripetono le
caratteristiche di illegittimità. Deve ritenersi realizzato un mutamento di
destinazione d'uso materiale (e non meramente ‘funzionale’), quando
l'innovazione avviene attraverso l'esecuzione di opere edilizie ad essa
finalizzate. Inoltre, i lavori eseguiti, riguardano un immobile preesistente non
edificato legittimamente, per il quale pende procedura di condono non ancora
definita, sicché ripetono le caratteristiche di illegittimità dall'opera alla
quale sono intimamente connessi e costituiscono abusiva prosecuzione della
stessa. (conferma ordinanza n. 2126/2009 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI,
dell'11/11/2009) Pres. Teresi, Est. Fiale, Ric. Romano.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 3/02/2011 (Ud. 22/10/2010) Sentenza n.
3885
DIRITTO URBANISTICO - Reati edilizi o urbanistici - Disponibilità del
manufatto - Profilo della offensività e misura cautelare - Valutazione del
giudice. In tema di reati edilizi o urbanistici, spetta al giudice di
merito, con adeguata motivazione, compiere una attenta valutazione del pericolo
derivante da libero uso della cosa pertinente all'illecito penale. In
particolare, vanno approfonditi la reale compromissione degli interessi
attinenti al territorio ed ogni altro dato utile a stabilire in che misura il
godimento e la disponibilità attuale della cosa, da parte dell'indagato o di
terzi, possa implicare una effettiva ulteriore lesione del bene giuridico
protetto, ovvero se l'attuale disponibilità del manufatto costituisca un
elemento neutro sotto il profilo della offensività. In altri termini, il giudice
deve determinare in concreto, il livello di pericolosità che la utilizzazione
della cosa appare in grado di raggiungere in ordine all'oggetto della tutela
penale, in correlazione al potere processuale di intervenire con la misura
preventiva cautelare. (conferma ordinanza n. 2126/2009 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI,
dell'11/11/2009) Pres. Teresi, Est. Fiale, Ric. Romano.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 3/02/2011 (Ud. 22/10/2010) Sentenza n.
3885
DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Sequestro preventivo di
cosa pertinente al reato - Presupposti - Art. 321 c.p.p.. Il sequestro
preventivo di cosa pertinente al reato è consentito anche nel caso di ipotesi
criminosa già perfezionatasi, purché il pericolo della libera disponibilità
della cosa stessa - che va accertato dal giudice con adeguata motivazione -
presenti i requisiti della concretezza e dell'attualità e le conseguenze del
reato, ulteriori rispetto alla sua consumazione, abbiano connotazione di
antigiuridicità, consistano nel volontario aggravarsi o protrarsi dell'offesa al
bene protetto che sia in rapporto di stretta connessione con la condotta
penalmente illecita e possano essere definitivamente rimosse con l'accertamento
irrevocabile del reato. (Cass. Sez. Unite 29.1.2003, sentenza n. 12878, P.M. in
proc. Innocenti). (conferma ordinanza n. 2126/2009 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI,
dell'11/11/2009) Pres. Teresi, Est. Fiale, Ric. Romano.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 3/02/2011 (Ud. 22/10/2010) Sentenza n.
3885
DIRITTO URBANISTICO - AREE PROTETTE - Immobili ricadenti in parchi - Modesti
aumenti di cubatura - Interventi in totale difformità dal titolo - Art. 32,
u.c., d.P.R. n. 380/2001 - Ordine di demolizione. Rispetto agli immobili
ricadenti nei parchi o in aree protette nazionali e regionali, anche modesti
aumenti di cubatura e di superficie sono comunque considerati in totale
difformità dal permesso di costruire (art. 32 u.c. D.P.R. n. 380/2001; in tal
senso è anche la legislazione regionale, cfr. l’art. 44 u.c. L.R. Liguria n.
6/2008), e quindi sanzionati con l’ordine di demolizione (artt. 31 D.P.R. n.
380/2001), anche se relativi ad interventi di ristrutturazione (art. 46 comma 1
L.R. n. 6/2008). Pres. Balba, Est. Vitali - E.D. (avv. Damonte) c. Comune di
Monterosso al Mare e altro (n.c.) -
TAR LIGURIA, Sez. I - 22 gennaio 2011, n. 150
DIRITTO URBANISTICO - Manufatto abusivo - Ordine di demolizione impartito con
sentenza di condanna - Sospensione dell'esecuzione - Presupposti e poteri del
giudice. In sede di esecuzione dell'ordine di demolizione dei manufatto
abusivo, impartito con la sentenza di condanna, il giudice, al fine di
pronunciarsi sulla sospensione dell'esecuzione a seguito dell'avvenuta
presentazione della domanda di condono edilizio, deve accertare la esistenza
delle seguenti condizioni: a) la tempestività e proponibilità della domanda; b)
la effettiva ultimazione dei lavori entro il termine previsto per l'accesso al
condono; c) il tipo di intervento e le dimensioni volumetriche; d) la
insussistenza di cause di non condonabilità assoluta; e) l'avvenuto integrale
versamento della somma dovuta ai fini dell'oblazione; f) l'eventuale rilascio di
un permesso in sanatoria o la sussistenza di un permesso in sanatoria tacito.
(Cass. sez. III, 12.12.2003 n. 3992 del 2004, Russetti; Cass. sez. IV, 5.3.2008
n. 15210, Romano; Cass. sez. III, 26.9.2007 n. 38997, Di Somma). (annulla con
rinvio ordinanza del 13.1.2010 del Tribunale di Napoli, sez. dist. di Portici)
Pres. Ferrua, Est. Lombardi, Ric. Terracciano.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 14/01/2011 (Cc. 2 /12/2010), Sentenza n.
761
Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni
2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 - 2000 - 1999-94
(N.B.: queste pagine continueranno ad essere aggiornate)