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Urbanistica
2005
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P.R.G. - concessione - autorizzazione - comunicazione - D.I.A. lottizzazione - occupazione - zonizzazione - urbanizzazione - condono...
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Urbanistica e edilizia - Cave e Torbiere - Attività di cava e torbiere - Apertura e coltivazione - Autorizzazione regionale - Attività estrattiva - Concessione edilizia - Art. 44 lett. A) D.P.R. n. 380/2001. Per l’apertura e la coltivazione di una cava non è richiesta la concessione edilizia perché la materia delle cave e torbiere è sottoposta al controllo regionale competente a concedere l’autorizzazione per il loro sfruttamento. Mentre, l’attività estrattiva, determinando un mutamento dell’assetto territoriale non è avulsa dalla normativa urbanistica e deve svolgersi nel rispetto della pianificazione territoriale comunale configurandosi, in difetto, la violazione dell’articolo 44 lettera A) del d.p.r. n. 380/2001 (Cass. sezione III, n. 26140/2002 RV.222415; Sezione III n. 460/1996; RV. 203552). Inoltre, "quando l'immutazione dell'assetto territoriale deriva dall'esercizio di una cava, la disciplina urbanistica deve trovare applicazione insieme con la normativa di settore che regola - ad altri fini - questa attività economica" (Cassazione Sezione I11 n. 646/1993, RV. 194685; conf Corte Cost. 12 marzo 1993, n. 645, Salesi). Pres. Postiglione - Est. Teresi - Imp. Mazzei. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 29 dicembre 2005 (Ud. 7 dicembre 2005), Sentenza n. 47281 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Cave e Torbiere - Controllo urbanistico per l'esercizio - Necessità - Contrasto con gli strumenti urbanistici - Reato urbanistico - Sussistenza. In tema di cava, la necessità del controllo urbanistico per l'esercizio della stessa deriva dalla coesistenza di discipline giuridiche diverse aventi diverso oggetto, finalizzate a scopi distinti, egualmente degni di protezione giuridica e affidate alla cura di enti diversi (Comuni e Regioni). Pertanto, se la cava risulti in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti è configurabile il reato urbanistico (Cassazione SU n. 45101/2001). Pres. Postiglione - Est. Teresi - Imp. Mazzei. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 29 dicembre 2005 (Ud. 7 dicembre 2005), Sentenza n. 47281 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Impianto produttivo - Conformità della disciplina previgente - Destinazione di zona derivante dall’esistenza della concessione edilizia - Fattispecie. Deve trovare applicazione il principio per il quale le opere, già eseguite in conformità della disciplina previgente, conservano la loro precedente e legittima destinazione, senza che sia possibile impedire gli interventi necessari per integrarne o mantenerne la funzione (Cons. St. Sez. V, 19 febbraio 1997, n. 176). Fattispecie: progetto di copertura e recinzione dei “piazzali” dell’impianto finalizzati a minimizzare la diffusione degli odori. Pres. Iannotta - Est. Farina - Comune di Modugno (avv. Menchise) ed altri c. S.p.a. Tersan Puglia & Sud Italia (avv. Paccione) ed altri (conferma TAR Puglia - sede di Bari, Sez. III, n. 4676/2004). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 7 novembre 2005 (c.c. 21/06/2005), Sentenza n. 6201 (vedi: sentenza per esteso)
Aree protette - Urbanistica - Costruzione ricadente entro i confini dell’area protetta - Accorpamento di fondi omogenei ex art. 2 L.R. Veneto n. 24/85 - Superamento del limite di copertura di cui al mappale ricompreso nell’area protetta - Preclusione. Il ricorso all’accorpamento di fondi omogenei a fine edificatorio, ex art. 2 della Legge Regionale Veneto n. 24/85 deve ritenersi precluso ove esso determini la violazione di una prescrizione della normativa speciale istitutiva di un’area protetta, diretta a contenere il carico edificatorio nelle aree comprese nel perimetro del Parco (Nella specie, la disciplina urbanistica del Comune di Casale sul Sile, per i fondi compresi in Sottozona E2, prevede il limite del 3%; la norma di cui all’art. 10 della L.r. 8/91, istitutiva del Parco Sile, prevede un limite del 2%, con volumetria non superiore a 300 mq, per quei fondi che, pur compresi in sottozona E2, ricadano in area tutelata; la costruzione progettata dagli istanti, pur rimanendo nell’ambito della volumetria massima assentibile, non rispettava il limite del rapporto di copertura relativo al mappale, ricompresso entro i confini del Parco, sul quale la costruzione avrebbe dovuto essere realizzata. In questo caso, il ricorso all’accorpamento con altri due mappali omogenei situati al di fuori del perimetro dell’area protetta, è stato ritenuto dal T.A.R. contrastante con le finalità della legge regionale istitutiva del Parco). Pres. Stevanato, Est. Farina - T.L. (Avv.ti Ronfini e Zambelli) c. Comune di Casale sul Sile (Avv. Sartorato) - T.A.R. VENETO, Sez. II - 4 novembre 2005, n. 3839 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Variante generale del PRG - Osservazioni regionali aventi indicazioni di larga massima - Potestà comunale di non seguirle - Legittimità. In materia di variante generale del p.r.g., il mancato adeguamento alle osservazioni regionali non determina illegittimità procedimentale del Comune, qualora queste siano pervenute oltre il termine dei sessanta giorni previsto dalla normativa regionale e comunque non contengano precise indicazioni contrarie nei confronti della variante predisposta dal Comune, limitandosi soltanto ad individuare l’opportunità di diverse dislocazioni: esse infatti non possono considerarsi precise indicazioni contrarie, ma solo indicazioni di larga massima, lasciate alla valutazione comunale. Pres. Patroni Griffi - Est. Mele - Hichem Pharma S.p.A. (avv.ti Sorrentino e Bucello) c. Comune di Marudo (avv. Ferrari) ed altri (conferma TAR Lombardia, sez. II, n. 4623 del 23 giugno 2000). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 27 ottobre 2005 (c.c. 5 luglio 2005), sentenza n. 6052 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Inquinamento - Industria insalubre di prima classe - Spostamento dell’azienda - Modifica della destinazione urbanistica di un’area - Normativa sanitaria - Variante generale del PRG - Legittimità. Non è riscontrabile violazione della normativa sanitaria nella variante generale del p.r.g. di modifica della destinazione urbanistica (con classificazione residenziale) di un’area ove ha sede uno stabilimento di produzione chimica, classificato come industria insalubre di prima classe, qualora sia stata precedentemente concordata, in maniera consensuale, la delocalizzazione dell’impianto. La qualificazione residenziale della zona è consentita infatti dalla previsione di delocalizzazione dello stabilimento. Pres. Patroni Griffi - Est. Mele - Hichem Pharma S.p.A. (avv.ti Sorrentino e Bucello) c. Comune di Marudo (avv. Ferrari) ed altri (conferma TAR Lombardia, sez. II, n. 4623 del 23 giugno 2000). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 27 ottobre 2005 (c.c. 5 luglio 2005), sentenza n. 6052 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Piano Territoriale di Coordinamento degli Insediamenti Produttivi dell’Area Centrale Ligure - P.T.C.I.P. - Dichiarazione di pubblica utilità, nonché indifferibilità ed urgenza dei lavori previsti - Potestà regionale - Legittimità - Presupposti e limiti. Il legislatore regionale, con disposizione non arbitraria, né illogica o irrazionale, (delibera del Consiglio regionale della Liguria n. 95 del 31 luglio 1992, concernente il Piano Territoriale di Coordinamento degli Insediamenti Produttivi dell’Area Centrale Ligure - P.T.C.I.P.) pur riconoscendo in via generale il potere dovere dei comuni, nell’esercizio della propria funzione fondamentale di governo e cura del proprio territorio e nel rispetto delle proprie prerogative istituzionali, di adeguare i propri strumenti urbanistici alle previsioni dei piani territoriali di coordinamento, in relazione ad alcuni specifici e peculiari contenuti di quest’ultimo ne ha espressamente previsto non solo la immediata prevalenza sugli strumenti urbanistici comunali, ma addirittura la idoneità a costituire, ricorrendone i presupposti e le condizioni, dichiarazione di pubblica utilità, nonché indifferibilità ed urgenza dei lavori previsti. Pres./Est. Saltelli - Regione Liguria (avv. Gerbi) c. Pippert (n.c.) ed altri (riforma TAR Liguria, sez. I, n. 531 del 18 dicembre 1996). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 27 ottobre 2005 (c.c. 18/05/2005), Sentenza n. 6047 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Contenuto specifico della concessione o del progetto edilizio - Termine dell’impugnazione - Piena conoscenza - Individuazione. E' necessario la piena conoscenza del provvedimento ai fini della decorrenza del termine dell’impugnazione: detta conoscenza si identifica nella consapevolezza del contenuto specifico della concessione o del progetto edilizio ovvero quando la costruzione realizzata rivela in modo certo ed univoco le essenziali caratteristiche dell'opera e l'eventuale non conformità della stessa alla disciplina urbanistica giurisdizionale (Cons. Stato, V, 8 ottobre 2002, n. 5312; IV, 8 luglio 2002, n. 3805). Pres. Santoro - Est. Lamberti - Boscariol ed altro (avv.ti Gambato e Vitucci) c. Socal ed altri (avv ti Ronfini e Verino), (conferma T.A.R. Veneto, Venezia, Sezione II, 31 marzo 2003, n. 2165). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 23 settembre 2005, (C.C.5/04/2005), Sentenza n. 5033 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Cambio di destinazione d'uso dei locali da residenza ad attività produttiva - Prescrizioni urbanisti che salvaguardano la qualità della vita e la salubrità dell'ambiente - Legittimazione ad impugnare - Residenti o proprietari di immobili - Sussiste. Nel processo amministrativo l'interesse a ricorrere va valutato dalla prospettazione del ricorrente e dai relativi motivi del ricorso: in quanto le prescrizioni urbanisti che tutelano anche la salubrità delle zone e la loro idoneità a permettere la realizzazione di insediamenti abitativi, coloro che risiedono o sono proprietari di immobili in una zona disciplinata dal piano regolatore, sono legittimati ad impugnare gli eventuali provvedimenti difformi dalle prescrizioni urbanistiche ivi contenute a salvaguardia della qualità della vita e della salubrità dell'ambiente che le norme urbanistiche e primarie mirano a garantire (Cons. Stato, IV, 1 agosto 2001, n. 4206). Pres. Santoro - Est. Lamberti - Boscariol ed altro (avv.ti Gambato e Vitucci) c. Socal ed altri (avv ti Ronfini e Verino), (conferma T.A.R. Veneto, Venezia, Sezione II, 31 marzo 2003, n. 2165). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 23 settembre 2005, (C.C.5/04/2005), Sentenza n. 5033 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Conoscenza del mutamento della destinazione d'uso e piena conoscenza di un provvedimento autorizzatorio - Differenza. La conoscenza del mutamento della destinazione d'uso non comporta necessariamente la conoscenza della relativa concessione edilizia anche in relazione alle più o meno modeste dimensioni del centro abitato in cui si realizza l'intervento edilizio (Cons. Stato, V, 21 gennaio 1997, n. 68). Peraltro, la piena conoscenza di un provvedimento autorizzatorio non è nemmeno desumibile dagli effetti dell’attività autorizzata. Pres. Santoro - Est. Lamberti - Boscariol ed altro (avv.ti Gambato e Vitucci) c. Socal ed altri (avv ti Ronfini e Verino), (conferma T.A.R. Veneto, Venezia, Sezione II, 31 marzo 2003, n. 2165). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 23 settembre 2005, (C.C.5/04/2005), Sentenza n. 5033 (vedi: sentenza per esteso)
Inquinamento elettromagnetico - Edilizia e urbanistica - Installazione di
stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS -
Titolo abilitativo e regime sanzionatorio - D. Lgs. n. 259/2003 (Codice
delle comunicazioni elettroniche) - Testo unico dell’edilizia. A seguito
dell’entrata in vigore del D. Lgs. 1° agosto 2003 n. 259 (Codice delle
comunicazioni elettroniche), l’installazione di stazioni radio base per reti
di comunicazione mobili GSM/UMTS è subordinata al rilascio di apposita
autorizzazione dell’ente locale territorialmente interessato in quanto
trattasi di opere di urbanizzazione primaria. Il rilascio di tale
autorizzazione, conseguente ad una procedura di inizio attività ai sensi
dell'art. 87 stesso decreto legislativo, ha come contenuto imprescindibile
anche la verifica della compatibilità urbanistico-edilizia dell’intervento e
pertanto non è richiesta la necessità del distinto titolo abilitativo a fini
edilizi previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico
dell’edilizia). L’autorizzazione avrà quindi un carattere unitario, con la
conseguenza che il regime sanzionatorio penale rimane quello previsto
dall’art. 44 del Testo unico dell’edilizia, in quanto il mutamento della
disciplina per l’abilitazione all’intervento edilizio non incide sulla
disciplina sanzionatoria penale che non è correlata alla tipologia del
titolo abilitativo ma alla consistenza concreta dell’intervento. Presidente
C. Vitalone, Relatore A. Fiale. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III,
16 settembre 2005 (Ud. 8 luglio 2005), Sentenza n. 33735 (vedi:
sentenza per esteso)
Urbanistica - Opera pubblica di interesse statale - Scansione procedimentale - Conferenza di servizi - Decreto di approvazione definitiva - Associazioni ambientaliste - Onere di immediata impugnazione - Sussiste con riferimento al solo esito della conferenza di servizi - Atto con valenza modificativa dell’assetto del territorio. Il decreto di definitiva approvazione del progetto di per l’esecuzione di un’opera pubblica di interesse statale - che ai sensi dell’art. 16, primo comma, della legge n. 109/1994 presuppone la compatibilità ambientale ed urbanistica dei lavori - costituisce conferma dell’attualità dell’interesse ad insorgere contro l’esito della conferenza di servizi che ha inciso sulle modalità e limiti di utilizzazione della porzione di territorio interessata dai lavori. Detto decreto resta del tutto distinto sul piano procedimentale dalla precedente fase di acquisizione in conferenza di servizi di ogni necessario atto autorizzatorio e assenso all’esecuzione dei lavori che, quanto alla conformità alle norme che regolano l’ azione amministrativa ed al corretto esercizio del potere, possono formare oggetto di autonoma tutela in sede giurisdizionale da parte dei soggetti le cui posizioni di interesse vengono ad essere lese dall’esito della conferenza di servizi. Ne consegue che l’onere di immediata impugnazione da parte delle associazioni ambientaliste, sussiste solo con riferimento all’esito della conferenza di servizi, in quanto atto con valenza modificativa dell’assetto del territorio (che consente l’edificazione di un’opera per l’ordine e la sicurezza pubblica in zona destinata a verde e parco pubblico, oltreché oggetto di specifica tutela paesistica) e lesivo in via diretta dell’interesse delle associazioni alla salvaguardia dei valori ambientali e paesaggistici della zona. Pres. Giovannini, Est. Rosario - Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti (Avv. Stato) c. Italia Nostra O.N.L.U.S. (n.c.) e Associazione Ambientalista Marevivo (Avv.ti Stella Richter e Civitarese Matteucci) - (Conferma, con integrazione della motivazione, T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, n. 970/2003) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 5 settembre 2005 (c.c. 12 aprile 2005), n. 4520 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica - Opera pubblica di interesse statale - Conferenza di servizi
con valenza di modifica del p.r.g. - Rappresentante del comune -
Designazione - Delibera del Consiglio comunale - Necessità - Delega
conferita dal Sindaco - Insufficienza - Invalida partecipazione alla
conferenza di servizi - Acquisizione dell’assenso per mancata notificazione
del dissenso entro trenta giorni - Art. 14 ter, comma settimo, L. 241/1990 -
Inapplicabilità. La designazione del rappresentante del Comune - in
ipotesi di conferenza di servizi convocata ai sensi dell’art. 3 del d.P.R.
n. 383/1994 con valenza di modifica dello strumento urbanistico generale
quanto alla localizzazione di un’opera pubblica di interesse statale - deve
avvenire su deliberazione del Consiglio Comunale, al quale l’art. 42, comma
secondo, lett. b), del d.lgs. 18.08.2002, n. 267/2000, riserva la competenza
a deliberare sui piani territoriali ed urbanistici e su ogni successiva
variante. Ne consegue che la determinazione della conferenza di servizi cui
abbia partecipato il rappresentante comunale in virtù di delega conferita
dal sindaco, è assunta senza il valido concorso della volontà di un
rappresentate comunale a ciò abilitato. Non può, in simile ipotesi,
considerasi acquisito, in base al disposto di cui all’art. 14 ter, comma
settimo, della legge n. 241/1990, l’assenso del Comune per non aver quest’ultimo
notificato all’ Amministrazione procedente il proprio dissenso entro trenta
giorni dalla cognizione dell’ atto conclusivo del procedimento, ovvero
proposto impugnativa avverso la stesso. Tale disposizione trova, invero,
applicazione nei casi in cui “il rappresentante non abbia espresso
definitivamente la volontà dell’ amministrazione rappresentata” e
presuppone, quindi, che ci sia stata una valida partecipazione dell’ente
alla conferenza di servizi tramite un soggetto validamente designato
dall’organo competente. Pres. Giovannini, Est. Rosario - Ministero per le
Infrastrutture e i Trasporti (Avv. Stato) c. Italia Nostra O.N.L.U.S. (n.c.)
e Associazione Ambientalista Marevivo (Avv.ti Stella Richter e Civitarese
Matteucci) - (Conferma, con integrazione della motivazione, T.A.R. Abruzzo,
L’Aquila, n. 970/2003) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 5 settembre 2005
(c.c. 12 aprile 2005), n. 4520 (vedi:
sentenza
per esteso)
Urbanistica - Opera di interesse statale difforme dallo strumento
urbanistico - Iter di approvazione - Studio sull’incidenza urbanistico
territoriale e ambientale - Previsione delle misure di compatibilizzazione -
Fase necessariamente prodromica al momento deliberativo in sede di
conferenza di servizi. Ai sensi dell’art. 55 del d. Lgs. 31.03.1998, n.
112, l’attività di studio sulla incidenza urbanistico/territoriale e
ambientale di un’opera di interesse statale difforme dallo strumento
urbanistico e sulla contestuale previsione di ogni misura di
compatibilizzazione ed inserimento nell’assetto del territorio si configura
necessariamente prodromica al momento deliberativo in seno alla conferenza
di servizi cui, secondo il modulo procedimentale disciplinato dall’art. 3
del d.P.R. n. 383/1994, segue in via diretta l’effetto di variante al
vigente strumento urbanistico. Pres. Giovannini, Est. Rosario - Ministero
per le Infrastrutture e i Trasporti (Avv. Stato) c. Italia Nostra O.N.L.U.S.
(n.c.) e Associazione Ambientalista Marevivo (Avv.ti Stella Richter e
Civitarese Matteucci) - (Conferma, con integrazione della motivazione,
T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, n. 970/2003) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 5 settembre 2005 (c.c. 12 aprile 2005), n.
4520 (vedi:
sentenza
per esteso)
Urbanistica e edilizia - Oneri concessori - Natura - Obbligazione di diritto pubblico - Elementi accidentali. In tema di oneri concessori bisogna considerare il carattere del contributo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione, quale obbligazione di diritto pubblico collegato all’emanazione da parte del comune del titolo edilizio (Cons. Stato, V, 6 dicembre 1999, n. 2056). Sia pure escludendo la connotazione negoziale e il carattere sinallagmatico del contributo medesimo rispetto al rilascio della concessione, la costante giurisprudenza lo ha definito come un corrispettivo di natura non tributaria, posto a carico del costruttore a titolo di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione in proporzione all'insieme dei benefici che la nuova costruzione ne trae (Consiglio Stato, sez. V, 27 febbraio 1998, n. 201; Cass. sez. I, 27 settembre 1994, n. 7874). Come tutti i rapporti obbligatori, quello afferente il contributo è soggetto ad elementi accidentali. Il carattere pubblicistico del contributo, fa sì che detti elementi accidentali dipendano dalla volontà del legislatore e siano sottratti alla volontà delle parti. Pres. Santoro - Est. Lamberti - S.p.A. Pensieri Costruzioni Genova (avv. Cocchi) c. Comune di Genova (avv.ti Germani e Romanelli) (conferma TAR Liguria sentenza 18 dicembre 1996, n. 535). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 5 settembre 2005 (C.c. 05/04/2005), Sentenza n. 4483 (vedi: sentenza per esteso)
Edilizia e urbanistica - Concessione edilizia in sanatoria - Acquisizione del parere della Commissione edilizia - Obbligo - Sussiste. E’ necessaria l’acquisizione del previo parere della Commissione edilizia anche in sede di emanazione della concessione edilizia in sanatoria. Proprio in questi casi è necessario l'avviso tecnico della Commissione perché la valutazione di un'attività edilizia eseguita sine titulo esige maggior rigore e particolare competenza tecnica nell'accertamento delle possibilità di legittimazione postuma dell'opera abusiva, onde evitare la conseguenza di sottrarre le determinazioni sindacali al filtro tecnico con riduzione della garanzia di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa. Nuzzo Ferriello (avv. Abbamonte) c. Comune di San Felice a Cancello ed altri (conferma Tar della Campania - Napoli - Seconda Sezione in data 10 settembre 1996, n. 368). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 5 settembre 2005 (C.c. 18/03/2005), Sentenza n. 4480
Urbanistica e edilizia - Contratto di opera professionale - Casi di annullamento in autotutela - Diritto al compenso - Esclusione - Estinzione delle obbligazioni con effetto retroattivo - Fondamento - Fattispecie. Nell’ipotesi in cui l'Amministrazione comunale proceda in autotutela ad annullare, in specie, la delibera consiliare con la quale era stato affidato con contratto al professionista l'incarico di redigere il piano regolatore generale, quello particolareggiato e il regolamento edilizio), non spetta nessun compenso per l'opera professionale. Il provvedimento di annullamento per vizi di legittimità dell'atto amministrativo produce l’effetto di eliminare in radice la manifestazione di volontà del Comune di giungere alla conclusione del contratto di opera professionale, facendone venir meno ab origine l'efficacia e determinando l'estinzione delle obbligazioni che da esso derivano a carico di entrambe le parti con effetto retroattivo, con la conseguenza che non può configurarsi alcun diritto al compenso da parte del professionista. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. I, 02/09/2005, Sentenza n. 17697
Urbanistica - Classificazione di una zona ad area agricola - Destinazione effettiva ad attività agricola - Necessità - Esclusione - Realizzazione del migliore equilibrio tra aree edificate ed aree libere. La classificazione di una zona ad area agricola non presuppone necessariamente che il terreno ivi inserito sia effettivamente destinato ad un’attività agricola, potendo insistere sulla predetta area manufatti aventi destinazione commerciale o addirittura industriale. Nella pianificazione urbanistica, infatti, il vincolo a verde agricolo è preordinato non tanto alla mera salvaguardia degli interessi dell’agricoltura, quanto piuttosto alla realizzazione di un migliore equilibrio tra aree edificate ed aree libere, ovvero a preservare una determinata area da un’eccessiva espansione edilizia che ne comprometta i valori ambientali e, dunque, anche a consentire la realizzazione di manufatti nei limiti delle previsioni di PRG ad essa relative. (Nella specie, la scelta dell’amministrazione di imprimere alla zona destinazione agricola era preordinata non alla fruibilità del terreno a fini agricoli, quanto al contenimento dell’espansione dell’aggregato urbano, nel rispetto degli obiettivi di tutela del sistema culturale-ambientale del territorio). Pres. Vacirca, Est. Di Santo - F.G. (Avv.ti Scripelliti e Bellandi) c. Comune di Firenze (Avv. Visciola) e Regioen Toscana (Avv. Bora) - T.A.R. TOSCANA, Sez. I - 1 settembre 2005, n. 4278 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Espropriazione - Piano regolatore generale scaduto - Nuova pianificazione - Decadenza dei vincoli - Impossibilità di adottare la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’intervento o delle opere - Meccanismo della variante - Verifica della persistente compatibilità - Complessiva riconsiderazione dell’assetto urbanistico comunale - L. Art. 2 c. 1, n. 1187/1968 - L. n. 10/1977. Ai fini della sottoposizione ad esproprio di un bene di proprietà privata, qualora il vincolo del piano regolatore generale sia scaduto senza che, a termini dell’articolo 2, comma 1, della legge 19 novembre 1968, n. 1187, si sia provveduto all’approvazione del piano particolareggiato ovvero all’approvazione del progetto esecutivo o definitivo di opera pubblica, è necessario procedere ad una nuova pianificazione delle aree attraverso il meccanismo della variante che consente di verificare la persistente compatibilità delle destinazioni, già impresse ad aree situate in zone diverse del territorio comunale nel contesto di una complessiva riconsiderazione dell’assetto urbanistico comunale (C.d.S., sez. IV, 23 novembre 2002, n. 6442); la sopravvenuta decadenza dei predetti vincoli implica, quindi, l’impossibilità di adottare la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’intervento o delle opere per cui il vincolo stesso fu a suo tempo apposto (C.d.S., sez. V, 19 febbraio 1996, n. 211), anche in ragione della nuova disciplina edificatoria applicabile all’area interessata, corrispondente a quella stabilita dall’articolo 4, ultimo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (C.d.S., sez. V, 18 marzo 2003, n. 1443; 3 ottobre 1992, n. 924). Pres. ed Est. SALTELLI - MORONI (avv.ti Romano e Ferrari) c. COMUNE DI LEGNANO (avv.ti Lorenzoni e Sala) (annulla TAR Lombardia, sede di Milano, sez. III, n. 1390 del 25 novembre 1995). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 12 agosto 2005 (c.c. 16.03.2005), Sentenza n. 4368 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Espropriazione - Approvazione del progetto definitivo di opere pubbliche - Variante al piano regolatore generale - Competenza consiglio comunale - Inesatta o inesistenza liquidazione della giusta indennità - Provvedimenti espropriativi e di occupazione d’urgenza - Fissazione del termine massimo di cinque anni. Spetta al consiglio comunale l’approvazione del progetto definitivo di opere pubbliche, qualora costituiscano variante al piano regolatore generale, mentre non costituisce motivo di illegittimità dei provvedimenti espropriativi e di occupazione d’urgenza la inesatta o inesistenza liquidazione della giusta indennità, essendo quest’ultima sganciata da tali atti (C.d.S., sez. IV, 22 settembre 2003, n. 5395; 27 maggio 2002, n. 2909; 4 dicembre 1998, n. 1599); inoltre la fissazione del termine massimo di cinque anni previsto dall’articolo 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per l’occupazione d’urgenza del bene soggetto ad espropriazione costituisce scelta latamente discrezionale dell’amministrazione che non necessita di motivazione (C.d.S., sez. IV, 23 dicembre 2002, n. 7279; 31 luglio 2000, n. 4215; 10 giugno 1999, n. 982; 4 febbraio 1997, n. 81; 16 settembre 1993, n. 775). Pres. ed Est. SALTELLI - MORONI (avv.ti Romano e Ferrari) c. COMUNE DI LEGNANO (avv.ti Lorenzoni e Sala) (annulla TAR Lombardia, sede di Milano, sez. III, n. 1390 del 25 novembre 1995). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 12 agosto 2005 (c.c. 16.03.2005), Sentenza n. 4368 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Espropriazione - Opere da realizzare - Approvazione del progetto esecutivo - Contestuale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori - Vincolo espropriativo impresso all’area - Necessità - Scadenza del vincolo quinquennale. E’ necessario l’approvazione del progetto esecutivo (ovvero definitivo, secondo le disposizione della legge 11 febbraio 1994, n. 109) delle opere da realizzare, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori, in modo da rendere concreta ed attuale la previsione del piano ed il vincolo espropriativo impresso all’area (C.d.S., sez. IV, 30 maggio 2002, n. 3007). Sicché, la semplice delibera consiliare, non può essere considerata atto idoneo ad evitare la scadenza del vincolo quinquennale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187, impresso dal piano regolatore generale vigente sul bene di proprietà privata. (C.d.S., sez. V, 8 agosto 2003, n. 4595). Pres. ed Est. SALTELLI - MORONI (avv.ti Romano e Ferrari) c. COMUNE DI LEGNANO (avv.ti Lorenzoni e Sala) (annulla TAR Lombardia, sede di Milano, sez. III, n. 1390 del 25 novembre 1995). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 12 agosto 2005 (c.c. 16.03.2005), Sentenza n. 4368 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Rilascio di concessioni edilizie (oggi: permessi di costruire) - Interventi costruttivi in zone prive della necessaria disciplina (urbanistica ed edilizia) - P.r.g. - Piano attuativo - Decadenza - Art.4, u.c., l. n.10/77 - Applicabilità - Presupposti - Diniego - Vizi di difetto di istruttoria e di motivazione. L’art.4, u.c., l. n.10/77 postula, per la sua diretta applicabilità, l’inesistenza di un regime pianificatorio idoneo a consentire l’esame e la definizione delle istanze intese ad ottenere il rilascio di concessioni edilizie (oggi: permessi di costruire) e serve proprio ad offrire parametri edilizi alla cui stregua verificare l’assentibilità di interventi costruttivi in zone prive della necessaria disciplina (urbanistica ed edilizia), in caso di decadenza di un piano attuativo le amministrazioni, prima di applicare il regime supplementare contenuto nella suddetta disposizione, hanno l’obbligo di verificare preliminarmente l’idoneità dello strumento pianificatorio generale a premettere il compiuto scrutinio del merito della domanda. In presenza, della vigenza di un documento di pianificazione generale, l’applicazione dei criteri di cui all’art. 4, u.c., l. n.10/77 si rivela del tutto residuale e postula il preliminare accertamento della necessità di uno strumento attuativo, della carenza, quindi, dell’urbanizzazione dell’area e, in definitiva, dell’insufficienza del regime dell’area stabilito nel p.r.g. (Cons. St., sez.V, 9 ottobre 2003, n.6071). Ne consegue che un diniego fondato sull’esclusivo rilievo del contrasto del progetto con i criteri edilizi stabiliti dall’art.4, u.c., l. n.10/77 e privo, quindi, di ogni riferimento alla necessaria e preliminare verifica dell’utilizzabilità, come paradigma di assentibilità dell’intervento, della disciplina contenuta nel p.r.g. resta affetto dai vizi di difetto di istruttoria e di motivazione. Pres. Patroni Griffi - Est. Deodato - Comune di Roma (avv. Manganelli) c. Mazzatosta e altri (avv. Santarelli) - (conferma TAR per il Lazio, Roma, sez. II bis, n.7479/96 in data 27 luglio 2004). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 9 agosto 2005 (c.c. 21 giugno 2005), Sentenza n. 4232
Urbanistica e edilizia - Concessione edilizia per lavori di risanamento conservativo del rustico - Entità del contributo di concessione - Determinazione - Caratteristiche costruttive - Fattispecie: dichiarazione di diversa utilizzazione dell’immobile rispetto alla classificazione comunale. In tema di determinazione del contributo di concessione, il Comune non può applicare il contributo in una misura diversa da quella collegabile alla destinazione d’uso denunciata dall’interessato con la istanza di concessione edilizia, restando salva la facoltà per esso di verificare, a costruzione realizzata e in uso, la sua effettiva utilizzazione in conformità con la destinazione dichiarata e, in caso negativo, applicare e richiedere il maggiore contributo eventualmente stabilito per tale diversa, effettiva destinazione. Infatti, non rientra nella facoltà del Comune applicare il maggiore contributo, come è avvenuto nella specie, anteponendo a tale determinazione delle valutazioni di attendibilità aprioristiche in ordine alla utilizzazione degli immobili dichiarata dagli interessati. Ed invero, una volta che questi abbiano dichiarato che l’immobile non è destinato alla locazione turistica ogni altra e diversa utilizzazione dichiarata dagli interessati non è sindacabile da parte dell’amministrazione. (Nella specie, il Comune ha addirittura negato che le abitazioni potessero essere destinate ai figli degli interessati, perché minorenni e, di fronte alla dichiarazione di volere cedere gli appartamenti per eventuali locazioni tendenzialmente stabili, ad affermare che, stante la vocazione altamente turistica del territorio comunale “è sin troppo noto che a Moena non vi è un mercato immobiliare degli affitti che non sia destinato ad ospitare turisti, essendo quest’ultimo particolarmente remunerativo rispetto a quello inesistente della popolazione stanziale”. Il carattere congetturale al massimo grado di tale motivazione e quindi la sua inidoneità a sostenere la legittimità del provvedimento impugnato in prime cure è di tutta evidenza). Pres. Elefante - Est. Marchitiello - Dellantonio ed altri (Avv.ti Amadori ed Olivo) c. Comune di Moena (Avv.ti Dalla Fior e Stella Richter) (annulla T.R. di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige, Sede di Trento, del 19.3.2002, n. 113). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 5 luglio 2005 (C.C. 18.1.2005) Sentenza n. 3702 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Incendi - L. 353/2000 - Art. 10 - Catasto dei
terreni percorsi da incendio - Possibilità di subordinare l’operatività dei
divieti all’effettiva redazione del catasto - Esclusione - Mera attività di
certificazione.
L’operatività dei divieti di cui all’art. 10 della legge quadro sugli
incendi boschivi (L. 353/2000) e, più in generale, delle prescrizioni
fondamentali della norma, peraltro caratterizzati dalla sanzione penale in
caso di violazione, non può essere subordinata all’effettivo adempimento
dell’attività di censimento dei soprassuoli percorsi dal fuoco tramite
apposito catasto, attività amministrativa di mera certificazione ed
elencazione, e perciò di carattere dichiarativo e non costitutivo. Pres.
Santoro, Est. Cerreto - M. s.r.l. (Avv.ti Chiti e Giannini) c. T.M. e altri
(Avv.ti Maceri e Romanelli) e altri (n.c.) - (Conferma T.A.R. Liguria, Sez.
I, n. 225/2003) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 1 luglio 2005 (C.C.
18.3.2005), Sentenza n. 3674 (vedi:
sentenza
per esteso)
Urbanistica e edilizia - Incendi - L. 353/2000 - Prevalenza rispetto alla
normativa regionale - Fondamento - Valore ambiente.
Le norme di cui alla L. 353/2000, sono prevalenti rispetto alle disposizioni
regionali, atteso che la materia degli incendi boschivi appare
riconducibile, da un lato, alla tutela dell’ambiente (rappresentato in
particolare dal patrimonio boschivo nazionale), di esclusiva competenza
statale ai sensi dell’art. 117, comma 2 lett. s), Cost., dall’altro
costituisce principio fondamentale ex art. 117, comma 3, Cost. per gli
ambiti di competenza concorrente (in quanto incidente anche su governo del
territorio e valorizzazione dei beni ambientali). Il valore ambiente
protetto con la disposizione in esame, dettata nell’ambito delle scelte
discrezionali del legislatore, ed i relativi principi, non possono che
investire anche gli ambiti eventualmente rimessi alla potestà normativa
regionale: quest’ultima non può pertanto derogare alle indicazioni
fondamentali connesse alla tutela del valore suddetto. Pres. Santoro, Est.
Cerreto - M. s.r.l. (Avv.ti Chiti e Giannini) c. T.M. e altri (Avv.ti Maceri
e Romanelli) e altri (n.c.) - (Conferma T.A.R. Liguria, Sez. I, n. 225/2003)
- CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 1 luglio 2005 (C.C. 18.3.2005), Sentenza
n. 3674 (vedi:
sentenza
per esteso)
Urbanistica e edilizia - Piano regolatore generale - Osservazioni nel procedimento di formazione del P.R.G. - Funzione. Le osservazioni nel procedimento di formazione del P.R.G., hanno il carattere di mero apporto collaborativo e non costituiscono in alcun modo un onere per l’interessato, sì che la mancata sua partecipazione a detto procedimento non rappresenta in alcun modo acquiescenza e non determina preclusione alcuna quanto alla futura impugnazione dello strumento urbanistico stesso e/o di suoi atti applicativi. CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 30 giugno 2005, Sentenza n. 3608
Urbanistica e edilizia - Promissario acquirente di terreni interessati da una richiesta di concessione edilizia - Diniego della concessione - Impugnazione - Processo amministrativo - Intervento nel processo - Termine. La figura di promissario acquirente di terreni interessati da una richiesta di concessione edilizia, se non implica l’esistenza di una posizione di interesse legittimo utile a rendere ammissibile l’impugnazione di un provvedimento di diniego della concessione stessa, radica comunque una posizione dipendente da quella del ricorrente principale, ad adiuvandum del quale può dunque essere legittimamente dispiegato intervento in giudizio, che, se ed in quanto non miri ad eludere i términi di impugnazione da parte di chi risulti titolare di una posizione tutelabile con una propria autonoma impugnativa non è soggetto ad alcun términe decadenziale, che non sia quello, di cui all’art. 23, comma 4, della l. T.A.R., fissato per la produzione di documenti ad opera delle parti. CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 30 giugno 2005, Sentenza n. 3608
Urbanistica e edilizia - Commissione edilizia comunale - Parere - Effetti - Atti preparatori. Secondo la giurisprudenza formatasi dopo l’entrata in vigore della legge n.10/1977, la comunicazione del parere favorevole espresso dalla Commissione comunale edilizia è inidonea a produrre gli effetti giuridici proprii della concessione edilizia. A differenza, infatti, che nel previgente ordinamento - ove il principio di libertà delle forme consentiva la sostanziale equiparazione della comunicazione del parere favorevole della commissione edilizia comunale al rilascio della licenza edilizia - nel regime introdotto dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, non possono essere considerati equipollenti al rilascio della concessione meri atti interlocutori del procedimento, quale la comunicazione del parere della commissione edilizia. Per costante giurisprudenza amministrativa, l'art. 4, comma 3, della legge n. 10 del 1977 (che prescrive per la concessione edilizia il requisito formale dell'indicazione dei termini di inizio e fine dei lavori) e l'art. 11 della stessa legge (che fissa al momento del rilascio della concessione la determinazione e la parziale corresponsione del contributo di costruzione) costituiscono disposizioni tali da escludere che nel nuovo regime normativo, a differenza di quanto ritenuto nel vigore del precedente regime, l'emissione del parere favorevole della commissione edilizia sull'istanza di concessione e la sua comunicazione da parte del sindaco possano equivalere a rilascio del titolo (Cass. civ., Sez. III, 11 dicembre 2000, n. 15578; Cass. pen., Sez. III, 10 febbraio 1999, n. 559). E' stato in particolare ritenuto che la mera comunicazione del parere favorevole espresso dalla Commissione edilizia comunale non può considerarsi equivalente al rilascio della concessione edilizia, che è un atto formale di competenza del sindaco e conclusivo di un procedimento avviato con la domanda dell'interessato; l'autorizzazione di altri organi ed il parere favorevole della Commissione edilizia comunale hanno soltanto valore di atti preparatorii, che non possono sostituire la concessione edilizia, né possono giustificare una pretesa buona fede di colui che costruisca. CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 30 giugno 2005, Sentenza n. 3608
Urbanistica e edilizia - Parere della commissione edilizia comunale - Funzione - Giurisprudenza. Nella giurisprudenza amministrativa è orientamento costante e consolidato quello che ravvisa nel parere della commissione edilizia comunale un atto interno al procedimento amministrativo di rilascio della concessione di costruzione, la comunicazione del quale all'interessato non equivale all'adozione di quest'ultima, che può essere rilasciata dal sindaco solo in esito alla procedura specifica sancita dagli artt. 4 e 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e tale da non ammettere equipollenti; ciò in quanto il parere de quo non contiene alcuni elementi essenziali, quali i termini di inizio ed ultimazione dei lavori o la determinazione della quota del contributo di costruzione, per cui la semplice comunicazione di tale parere costituisce un mero atto informativo di un iter procedimentale ancora non concluso (Sez. V, 20 aprile 2000, n. 2424; Sez. V, 29/09/1999, n. 1205; Sez. IV, 22 febbraio 1999, n. 209; Sez. VI, 09 ottobre 1998, n. 1368; CGARS 08/08/1998, n. 459; Sez. IV, 12 dicembre 1997, n. 1409; Sez. V, 07 marzo 1997, n. 219; Sez. V, 09 dicembre 1996, n. 1492; Sez. V, 19 febbraio 1996, n. 211; CGARS 31/05/1995, n. 214; Sez. V, 16 dicembre 1994, n. 1512; Sez. V, 16/09/1993, n. 895; Sez. V, n. 775/92; n. 710/90; da ultimo, Sez. V, 16 dicembre 2004, n. 8094 e 29 luglio 2003, n. 4325). Dunque, la mera comunicazione del parere favorevole espresso dalla Commissione edilizia comunale non può avere, né formalmente, né sostanzialmente, il valore provvedimentale di un atto di assentimento della concessione edilizia richiesta, ma, semmai, solo di un mero atto informativo di una fase dell'iter procedimentale, non ancora perfezionato. CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 30 giugno 2005, Sentenza n. 3608
Urbanistica e edilizia - Atto formale di concessione edilizia - Contenuto - Art. 4 c.3° L. n. 10/1977. Ai sensi dell'art. 4, comma terzo, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, l'atto formale di concessione deve contenere (anche) l'indicazione dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori e, ai sensi dell'art. 11 della stessa legge, all'atto del rilascio della concessione, deve essere corrisposta, quanto meno, la quota parte di contributo afferente agli oneri di urbanizzazione; per cui la comunicazione pura e semplice del parere della Commissione edilizia comunale non comprendendo o prescindendo da tali elementi (fissazione dei termini dei lavori; avvenuto pagamento degli oneri di urbanizzazione) non può equivalere a rilascio della concessione. CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 30 giugno 2005, Sentenza n. 3608
Urbanistica e edilizia - Domanda di concessione - Atto formale di rilascio - Atto esecutivo - Efficacia. Nel caso in cui la determinazione dell'Amministrazione comunale abbia un contenuto complesso, riferito non solo al parere favorevole della Commissione edilizia comunale ma anche alla manifestazione di volontà di accoglimento della domanda di concessione, il rilascio del documento formale di concessione edilizia, pur necessario, diventa atto esecutivo e dovuto, a contenuto ricognitivo, che conterrà altresì quegli elementi secondarii quali la determinazione degli òneri dovuti ai sensi dell’art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e l’indicazione dei términi di inizio e fine lavori ex art. 4, comma 3, della stessa legge, che incidono sull’efficacia della concessione medesima. CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 30 giugno 2005, Sentenza n. 3608
Urbanistica - Aree agricole - Insediamenti produttivi previsti dai patti territoriali - Art. 35 L.R. Sicilia n. 30/1997 - Deroga alle disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 71/78 - Interpretazione costituzionalmente orientata - Errore materiale del legislatore nel riportare il comma 2 dell'art. 6 L.R. 17/94, piuttosto che il comma 2 dell'art. 22 L. 71/78. Con riferimento all'art. 35 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 (che ammette gli insediamenti produttivi - previsti dai patti territoriali - in aree a verde agricolo), deve escludersi che l'inciso "anche in deroga a quanto previsto dall’art. 22 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 così come sostituito dall’articolo 6 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, fermo restando il rispetto delle condizioni previste dal comma 2 dello stesso articolo 6", consenta ogni sorta di insediamento produttivo in zone destinate a verde agricolo, esentandoli dal rispetto di ogni standard. Siffatta interpretazione sarebbe infatti gravemente e ingiustificatamente lesiva di valori preminenti quali la tutela dell'ambiente e del paesaggio (art. 9 Cost.), della salute dei cittadini (Art. 32) e del rispetto delle competenze pianificatorie degli enti locali. Un'interpretazione costituzionalmente orientata impone piuttosto di ritenere che il Legislatore regionale sia incorso in un errore materiale nel riferire il rispetto delle condizioni al comma 2 dell'art. 6 L.R. 17/94 anziché dell'art. 22 della L.R. 71/78: ne deriva che la deroga in questione attiene unicamente alle tipologie edilizie allocabili secondo il primo comma dell'art. 22 (impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione o trasformazione di prodotti agricoli o zootecnici locali ovvero allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali locali), ferma restando l'applicabilità degli standard di cui al comma 2. Pres. Zingales, Est. Boscarino - E. s.r.l. (Avv.ti Raimondi, Starvaggi e Bonfiglio) c. Comune di Naso (Avv. Tommasini) - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I, ord. 30 giugno 2005, n. 1029 (vedi: ordinanza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Insegne e pubblicità - Autorizzazioni e concessioni - Assetto del territorio delle caratteristiche abitative, estetiche, ambientali e di viabilità - Verifica - Diniego - Legittimità - Fondamento. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 355 del 2002, ha ritenuto che deve “escludersi che i privati possano essere autorizzati alla installazione di cartelli pubblicitari in mancanza di pianificazione territoriale”. A tale conclusione la Corte perviene sulla base del rilievo centrale il riconoscimento della duplicità dei livelli di intervento di tutela degli interessi pubblici presenti nell’attività pubblicitaria, quale disciplinata dal D.lgs. n. 507 del 1993: l’uno di carattere generale e pianificatorio, mirante ad escludere che le autorizzazioni possano essere rilasciate in maniera casuale, arbitraria e comunque senza una chiara visione dell’assetto del territorio e delle sue caratteristiche abitative, estetiche, ambientali e di viabilità; l’altro, a contenuto particolare e concreto, in sede di provvedimento autorizzatorio con il quale le diverse istanze dei privati vengono ponderate alla luce delle previsioni di piano e vengono soddisfatte solo se conformi a dette previsioni. E’ pertanto legittimo un diniego di autorizzazione, motivato dal Comune con riguardo alla mancata adozione del necessario strumento pianificatorio tuttora in fase di elaborazione. CGARS, 24 giugno 2005, n. 399
Urbanistica e edilizia - Art.136 del D.P.R. n. 380/2001 - Continuità
normativa tra la vecchia e la nuova disciplina - Art. 2 c.3 c.p. - Fatti
pregressi - Disciplina applicabile più favorevole. La vigenza delle
norme abrogate dall'art.136 del D.P.R. n. 380/2001 è da considerare venuta
meno solo a partire dalla definitiva entrata in vigore di detto D.P.R., che
continua a prevedere come reato le stesse condotte già previste e punite
dall'art. 20 della legge n. 47/1985 (in tal senso, fra le numerose altre:
Cass. III, 15 marzo - 20 maggio 2002 n. 19378, Catalano, RV 221950; Cass.
III, 20 settembre - 14 novembre 2002 n. 38182, Ameli, RV 222641; Cass. III,
3 dicembre 2002 - 28 marzo 2003 n. 14452, D'Ospina, RV 224452; Cass. III, 24
gennaio - 3 marzo 2003 n. 9534, Ruga, RV 224176; Cass. III, 20 novembre 2002
- 15 gennaio 2003 n. 1572, Alberti, 223290). Esistendo, quindi, continuità
normativa tra la vecchia e la nuova disciplina, deve farsi richiamo non al
secondo, ma al terzo comma dell'art. 2 cod. pen., con la conseguenza che,
per i fatti pregressi, deve continuare a trovare applicazione la vecchia
disciplina, in quanto più favorevole. Pres. G. Lattanzi, Rel. P. Dubolino -
Imp. GIORDANO (annulla senza rinvio la sentenza Corte d'appello di Napoli 21
maggio 2002). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. V, 23 giugno 2005 (Ud. 26
aprile 2005) Sentenza n. 23668 (vedi:
sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Illeciti edilizi - Esecutore delle opere abusive
- Responsabilità penale. In materia di illeciti edilizi, la penale
responsabilità può estendersi anche all'esecutore delle opere abusive (in
tal senso: Cass. III, 5 luglio - 9 novembre 1983 n. 9369, Ori, RV 161057;
Cass. II, 13 dicembre 1983 - 12 aprile 1984 n. 3379, Cirelli, RV 163674;
Cass. III, 13 maggio - 17 giugno 1997 n. 5738, Petroni, RV 208298; Cass. III,
27 aprile - 14 giugno 1999 n. 7626, Iacovelli, RV 213998). Pres. G. Lattanzi,
Rel. P. Dubolino - Imp. GIORDANO (annulla senza rinvio la sentenza Corte
d'appello di Napoli 21 maggio 2002). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. V,
23 giugno 2005 (Ud. 26 aprile 2005) Sentenza n. 23668 (vedi:
sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Reati urbanistici - Immobile abusivo - Illecito commesso da altri - Proprietario del suolo - Responsabilità - Limiti - Presupposti. In materia di illeciti urbanistici, il solo fatto che taluno sia proprietario del suolo su cui venga realizzato un immobile abusivo (situazione cui appare del tutto assimilabile quella del proprietario di un edificio preesistente, sul quale vengano operati interventi abusivi), non comporta che egli possa essere automaticamente considerato corresponsabile dell'illecito da altri commesso, pur quando ne sia in ipotesi, consapevole, richiedendosi, per l'affermazione di responsabilità, che possa essergli attribuita la specifica veste di "committente" dei lavori o, quanto meno, che possa ritenersi provata una sua compartecipazione, almeno morale, secondo le ordinarie regole sul concorso di persone nel reato, alla realizzazione dell'opera abusiva, da lui conosciuta come tale (in tal senso: Cass. III, 20 maggio - 15 luglio 1994 n. 8096, Castellaneta, RV 199823; Cass. III, 17 novembre 1998 - 13 gennaio 1999 n. 294,Baccani, RV 212848;Cass. II, 7 - 27 settembre 2000 n. 10284, Cutaia, RV 216945; Cass. III, 3 ottobre - 14 novembre 2002 n. 38193, RV 222658; Cass. III, 22 gennaio - 7 marzo 2003 n. 10632, Di Stefano, RV 224334). Pres. G. Lattanzi, Rel. P. Dubolino - Imp. GIORDANO (annulla senza rinvio la sentenza Corte d'appello di Napoli 21 maggio 2002). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. V, 23 giugno 2005 (Ud. 26 aprile 2005) Sentenza n. 23668 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Planimetrie attestanti l'obiettivo stato dei luoghi presentate a corredo di una pratica edilizia - Natura di "certificato" - Esclusione - D.I.A. - Falsità delle planimetrie - Giurisprudenza. In materia urbanistica, le planimetrie attestanti l'obiettivo stato dei luoghi, presentate a corredo di una pratica edilizia (Cass. V, 8 marzo - 28 aprile 2000 n. 5098, Stenico, RV 216056), ed in linea con quanto parimenti già affermato con riguardo al mero progetto di realizzazione edilizia (Cass. V, 28 giugno - 2 ottobre 1978 n. 11565, Ortenzi), deve escludersi che abbia natura di "certificato", destinato, come tale, a provare la oggettiva verità di quanto in esso affermato, la relazione allegata alla denuncia di inizio di attività edilizia, riflettendo essa, per la parte progettuale, non una realtà oggettiva ma una semplice intenzione e, per quanto riguarda l'eventuale attestazione dell'assenza di vincoli, un giudizio espresso dall'agente, non necessariamente fondato su dati di fatto certi e sicuri (che, in quanto tali, dovrebbero già essere, tuttavia, nella disponibilità della pubblica amministrazione competente), ma suscettibile di derivare soltanto - come verificatosi nella specie - da un convincimento meramente soggettivo, poco importa, ai fini penalistici, se dovuto o meno a difetto di diligenza nella effettuazione delle opportune verifiche fattuali e normative. (In controtendenza rispetto all’orientamento giurisprudenziale prevalente che qualifica invece come reato ex art. 481 cod. pen. la falsità delle planimetrie presentate a corredo della richiesta di certificazioni o autorizzazioni, redatte, secondo le vigenti disposizioni, dall'esercente una professione necessitante speciale autorizzazione dello Stato. Secondo tale indirizzo esse hanno natura di certificato, poichè assolvono la funzione di dare alla pubblica amministrazione una esatta informazione dello stato dei luoghi), (Cass. sez. V, 8 marzo 2000, Scenico ed altro, rv 216056). Pres. G. Lattanzi, Rel. P. Dubolino - Imp. GIORDANO (annulla senza rinvio la sentenza Corte d'appello di Napoli 21 maggio 2002). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. V, 23 giugno 2005 (Ud. 26 aprile 2005) Sentenza n. 23668 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Concessione edilizia - Rapporti tra richiedente e pubblica amministrazione - Tutela dei diritti dei terzi lesi dalla realizzazione delle opere assentite - Pregiudizio - Esclusione. Il rilascio della concessione edilizia, esaurendo i propri effetti nell'esclusivo ambito dei rapporti tra il richiedente e la pubblica amministrazione competente, non può in alcun modo pregiudicare gli eventuali diritti dei terzi i quali, pertanto, ben possono agire a tutela di tali diritti, quando essi risultino in concreto lesi dalla realizzazione delle opere assentite (in tal senso: Cass. civ. 28 maggio 1984 n. 3260; Cass. civ. 14 dicembre 1994 n. 10702; Cass. civ. 14 ottobre 1998 n. 10173; Cass. Il, 13 ottobre 2000 n. 13639). Pres. G. Lattanzi, Rel. P. Dubolino - Imp. GIORDANO (annulla senza rinvio la sentenza Corte d'appello di Napoli 21 maggio 2002). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. V, 23 giugno 2005 (Ud. 26 aprile 2005) Sentenza n. 23668 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Interventi edilizi - Adeguamenti tecnologici -
Qualificazione. Gli interventi edilizi, qualificabili in termine di
adeguamento tecnologico, devono essere valutati anche con riferimento al
tipo di edificio ed alla sua destinazione d’uso e, poiché, nella specie, gli
interventi sono finalizzati al miglioramento del ciclo produttivo di un
laboratorio di pasticceria, correttamente il Comune li ha fatti rientrare
nel novero degli adeguamenti tecnologici. Pres. Venturini - Est. Salvatore -
Francesco Panarello Biscotti e Panettoni S.p.a. (Avv. ti Budello e Molè) c
MIGNONE (avv. Clarizia) ed altri (riforma TAR Liguria (Sezione I), 12
dicembre 2003, n. 1651). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 21/06/2005, Sentenza
n. 3250
Urbanistica e edilizia - Inquinamento acustico - Tutela astratta in sede di rilascio del titolo edilizio - Esclusione. La tutela dell'interesse al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico potrà realizzarsi - siccome presidiato da specifiche norme - non già astrattamente in sede di contestazione del rilascio di titolo edilizio, ma allorché, in corso di attività, si verifichino le condizioni previste dalla disciplina vigente in materia. Pres. Venturini - Est. Salvatore - Francesco Panarello Biscotti e Panettoni S.p.a. (Avv. ti Budello e Molè) c MIGNONE (avv. Clarizia) ed altri (riforma TAR Liguria (Sezione I), 12 dicembre 2003, n. 1651). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 21/06/2005, Sentenza n. 3250
Urbanistica e edilizia - Piano di lottizzazione - Configurabilità - Strumento urbanistico “attuativo” - Rilascio delle singole concessioni edilizie - Potere discrezionale dell’amministrazione - Limiti. Il vigente ordinamento configura il piano di lottizzazione come strumento urbanistico “attuativo” a tutti gli effetti: così specifico nei dettagli da azzerare del tutto il potere discrezionale dell’amministrazione nel momento successivo del rilascio delle singole concessioni edilizie. Pres. Virgilio - Est. Salvia - MINORE ed altri (avv.ti Magazzù e Mangione) c. Assessorato per il Territorio e l’Ambiente della regione siciliana (Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo) e Comune di S. Vito Lo Capo (n.c.), (conferma T.A.R. per la Sicilia - sede di Palermo (sez. I) - n. 1626/01, depositata il 29 novembre 2001). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA REGIONE SICILIA, 13 giugno 2005, n. 372 (vedi:sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Annullamento della concessione edilizia - Provvedimenti sindacali derivati emessi in conseguenza dell’annullamento. La pretesa illegittimità di taluni provvedimenti sindacali derivati emessi in conseguenza dell’annullamento della concessione edilizia perde di consistenza, una volta ritenuto legittimo il provvedimento di annullamento della concessione edilizia. Pres. Virgilio - Est. Salvia - MINORE ed altri (avv.ti Magazzù e Mangione) c. Assessorato per il Territorio e l’Ambiente della regione siciliana (Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo) e Comune di S. Vito Lo Capo (n.c.), (conferma T.A.R. per la Sicilia - sede di Palermo (sez. I) - n. 1626/01, depositata il 29 novembre 2001). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA REGIONE SICILIA, 13 giugno 2005, n. 372 (vedi:sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Piano regolatore generale - Approvazione - Termine - Funzione - Iter procedimentale - Disciplina. L’art. 2 del decreto legge 20 novembre 1987, n. 474 (convertito con modificazioni dall'art. 1, L. 21 gennaio 1988, n. 12), (commi 2 e 3) in caso di inutile decorso del termine ivi previsto, per l’approvazione del piano regolatore, attribuisce al sindaco il compito di attestare con apposito decreto, affisso per quindici giorni all'albo comunale, l’intervenuto silenzio-approvazione. Né la legge nazionale, né quella regionale, attribuiscono all’esecutività dell’approvazione da parte dell’amministrazione delegata un effetto idoneo a definirne l’iter procedimentale del Piano regolatore generale, per quanto attiene la fase integrativa dell’efficacia. Con la proposizione secondo cui “il silenzio-approvazione è attestato dal sindaco con apposito decreto affisso per quindici giorni all'albo comunale”, la norma statale non chiarisce se acquisti esecutività, puramente e semplicemente l’approvazione in sé, o se debba anche intendersi esecutivo il piano regolatore generale, che, in base a quanto disposto dall’ art. 5 del Titolo II dell’allegato alla legge regionale n. 14 del 1982, “è reso esecutivo a mezzo di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania” dopo che la deliberazione di approvazione dello strumento urbanistico generale è stata trasmessa (entro cinque giorni dalla sua esecutività) alla Giunta regionale, unitamente ai pareri ed alle osservazioni ed opposizioni presentate, per l’accertamento di conformità e che la Regione abbia esercitato, entro i prescritti novanta giorni, i relativi poteri, o sia rimasta inerte. Confrontando la fonte statale con la legge regionale, l’interpretazione della prima deve essere nel senso che il legislatore nazionale non ha inteso sovvertire l’ordine delle attribuzioni fissato dalla legge regionale, né espropriare la Regione di una fase dalla stessa ritenuta essenziale, ovvero del controllo sulla osservanza degli indirizzi programmatici e delle direttive fondamentali, da parte delle amministrazioni delegate ad esercitare il potere di approvazione degli strumenti urbanistici generali. Ed infatti, la disciplina nazionale del procedimento, pur contraendo i termini e semplificando le modalità di approvazione degli strumenti urbanistici, si arresta nel punto in cui fissa lo strumento necessario a rendere evidente le conseguenze dell’inerzia dell’Autorità deputata alla approvazione (attestato del Sindaco) lasciando invece alla norma regionale ordinaria (L. n. 14 del 1982, allegato, Titolo II, art. 5) la regolamentazione della fase integrativa della efficacia, che non doveva mancare, dunque, neanche nella ipotesi di applicazione dell’art. 2 del decreto legge del 1987. Pres. Santoro - Est. Millemaggi Cogliani - società GI.GA. S.r.l. (avv. Romano) c. Regione Campania (avv. d’Elia dell’Avvocatura regionale), (conferma TAR Campania, Sez. II. n. 4459/200 del 27/11/2000). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 10 giugno 2005 (c.c. 15/02/2005), Sentenza n. 3058 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Piano di lottizzazione - Pianificazione urbanistica - P.R.G. - Piano particolareggiato - Inefficacia - Effetti. Il piano di lottizzazione è piano attuativo appartenente al secondo livello della pianificazione urbanistica e presuppone, pertanto, l'esistenza e la vigenza di un piano regolatore generale (Sez. IV, 1769 del 2 dicembre 1999). Pertanto l’inefficacia del piano regolatore generale, ancorché soltanto successivamente accertata, si risolve nell’inefficacia, altresì del piano particolareggiato ovvero anche del piano di lottizzazione e nella relativa convenzione che hanno avuto nel piano regolatore generale il loro essenziale ed indefettibile presupposto. Pres. Santoro - Est. Millemaggi Cogliani - società GI.GA. S.r.l. (avv. Romano) c. Regione Campania (avv. d’Elia dell’Avvocatura regionale), (conferma TAR Campania, Sez. II. n. 4459/200 del 27/11/2000).CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 10 giugno 2005 (c.c. 15/02/2005), Sentenza n. 3058 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Piano regolatore generale - Poteri di controllo della Regione (Campania) - Direttive di pianificazione territoriale - Termine - Effetti. I poteri di controllo della Regione Campania sul piano regolatore generale sono definiti dall’art. 5 del Titolo II dell’allegato alla legge regionale n. 14 del 1982, al cui interno sono state fissate le direttive in tema di pianificazione territoriale. La volontà legislativa regionale è stata nel senso di un penetrante controllo nella materia delegata alle Province, in assenza del quale il Piano regolatore approvato può acquistare efficacia soltanto a seguito del silenzio serbato dalla Regione oltre il termine di novanta giorni fissato dal secondo comma, e divenire esecutivo con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, come si è già avuto modo di precisare. Pres. Santoro - Est. Millemaggi Cogliani - società GI.GA. S.r.l. (avv. Romano) c. Regione Campania (avv. d’Elia dell’Avvocatura regionale), (conferma TAR Campania, Sez. II. n. 4459/200 del 27/11/2000). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 10 giugno 2005 (c.c. 15/02/2005), Sentenza n. 3058 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Provincia autonoma di Bolzano - Zone produttive per la realizzazione di impianti idroelettrici - Limitazioni - Perseguimento di finalità di indole non strettamente urbanistica - Illegittimità - Art. 4, c. 44 bis L.P. 13/97 - RD 1175/93. Ai sensi dell’art. 4, c. 44 bis della legge urbanistica della Provincia di Bolzano (n. 13/1997), il Comune è investito della competenza di valutare e deliberare l’esistenza dei presupposti di idoneità urbanistica per destinare un’area a zona produttiva per la realizzazione di un impianto idroelettrico. All’Amministrazione civica, però, non compete valutare se il soggetto che intenderà realizzare tale impianto abbia determinati presupposti soggettivi o oggettivi, in quanto tale idoneità viene valutata dalla Provincia Autonoma di Bolzano in sede di rilascio della concessione di derivazione d’acqua per lo scopo di produzione di energia elettrica (RD 11 dicembre 1933 n. 1775). Ne deriva che è inibito al Comune di limitare o respingere le modifiche al PUC per la previsione delle zone produttive per la realizzazione di impianti idroelettrici o fissare criteri di massima o di indirizzo con motivazioni di indole non strettamente urbanistica. (Nella specie, il comune aveva approvato i criteri per l’adozione di varianti al PUC relative alle aree produttive per la costruzione di impianti idroelettrici di potenza superiore a 50 Kw, limitando tale possibilità alle ipotesi di: impossibilità di allacciarsi alla rete generale esistente; impianti idroelettrici costruiti da interessenze e cooperative per l'uso proprio; impianti idroelettrici realizzati da cooperative e società di interesse pubblico; impianti idroelettrici già previsti nel piano urbanistico comunale; impianti idroelettrici realizzati dal Comune). Pres. Demattio, Est. Zelger - T.R.K.G. (Avv. Miori) c. Comune di Moso in Passiria (n.c.) - T.R.G.A. Sez. Aut. BOLZANO, 7 giugno 2005, n. 220
Urbanistica e edilizia - Denuncia di inizio di attività (DIA) - Effetto -
Fattispecie anteriori alla vigenza del Testo unico edilizia. Nelle
fattispecie anteriori alla vigenza del Testo unico edilizia, l’inutile
decorso del termine di venti giorni dalla denuncia di inizio attività ha
come unico effetto quello di consentire l’inizio dell’attività edilizia al
privato, non anche quello di precludere il potere inibitorio
dell’amministrazione, quanto meno nel successivo temine di sessanta giorni
(Sez. V, 29 gennaio 2004 n. 308). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 30 maggio
2005, n. 2822
Urbanistica e edilizia - Opere abusive - Richiesta di sanatoria art. 35, c. 14, L. 47/85 - Sequestro preventivo - Compatibilità del condono edilizio con le opere sottoposte a sequestro - Necessità - Istanza di concessione o autorizzazione in sanatoria - Procedura amministrativa - Fondamento e limiti. In tema di sanatoria, l'attivazione della procedura amministrativa disciplinata dalla normativa contenuta all'art. 35, comma 14, Legge 47/85 non determina automaticamente la cessazione delle esigenze cautelari poste a base del sequestro preventivo relativo alle opere abusive. Ma rende necessario, valutare in concreto la compatibilità del condono edilizio con le opere sottoposte a sequestro. (L'attivazione della procedura ex art. 35 c. 14 L. 47/85, prevede che il presentatore dell'istanza di concessione o autorizzazione in sanatoria, (decorsi 120 giorni dalla presentazione della domanda e, comunque, dopo il versamento della seconda rata dell'oblazione) può completare sotto propria responsabilità, le opere abusive. Trattasi, tuttavia, di una procedura che non accerta la legittimità della richiesta di sanatoria, ma consente unicamente, sotto responsabilità dell'interessato, di completare le opere. Detta procedura non determina, in capo al richiedente, alcun diritto o interesse legittimo, definitivamente acquisiti, al completamento dell'opera). Pres. Savignano - Rel. Gentile - P.M. Izzo - Ric. Catone - (conferma Ordinanza del Gip del Tribunale di Napoli in data 08/10/04). CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III - 27 maggio 2005 (Ud. 13 aprile 2005), Sentenza n. 19953 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Costruzione abusiva - Responsabilità del proprietario (o comproprietario) - Concorso con il committente o l'esecutore dei lavori abusivi - Elementi - Principio del "cui prodest". La responsabilità del proprietario (o comproprietario) non può essere attribuita ad un soggetto, per l'esecuzione di una costruzione priva di un necessario titolo abilitante (nella specie l'autorizzazione paesaggistica), in quanto, non sussiste, per il solo fatto di essere proprietario di un'area, un dovere di controllo dalla cui violazione derivi una responsabilità penale per costruzione abusiva. Il semplice fatto di essere proprietario o comproprietario del terreno sul quale vengono svolti lavori edili illeciti, pur potendo costituire un indizio grave, non è sufficiente da solo ad affermare la responsabilità penale, nemmeno qualora il soggetto che riveste tali qualità sia a conoscenza che altri eseguano opere abusive sul suo fondo, essendo necessario, a tal fine, rinvenire altri elementi in base ai quali possa ragionevolmente presumersi che egli abbia in qualche modo concorso, anche solo moralmente, con il committente o l'esecutore dei lavori abusivi (vedi Cass., Sez. III, 29.3.2001, Bertin). Infatti, legittimato a richiedere il titolo abilitante è, in primo luogo, il proprietario del fondo ed occorre considerare, in sostanza, la situazione concreta in cui si è svolta l'attività incriminata, tenendo conto non soltanto dalla piena disponibilità, giuridica e di fatto, del suolo e dall'interesse specifico ad effettuare la nuova costruzione (principio del "cui prodest") bensì pure: dei rapporti di parentela o di affinità tra l'esecutore dell'opera abusiva ed il proprietario; dell'eventuale presenza "in loco" di quest'ultimo; dello svolgimento di attività di materiale vigilanza dell'esecuzione dei lavori; della richiesta di provvedimenti abilitativi anche in sanatoria; del regime patrimoniale fra coniugi e, in definitiva, di tutte quelle situazioni e quei comportamenti, positivi o negativi, da cui possano trarsi elementi integrativi della colpa e prove circa la compartecipazione, anche morale, all'esecuzione delle opere, tenendo presente pure la destinazione finale della stessa (cfr. in proposito Cass., Sez. III: 29.4.1999, n. 5476, Zarbo; 16.5.2000, Di Marco ed altro; 27.9.2000, n. 10284, Cutaia ed altro; 3.5.2001, n. 17752, Zorzi ed altri; 10.8,2001, n. 31130, Gagliardi; 26,11.2001, Sutera Sardo ed altra). Pres.Antonio Zumbo - Rel. Aldo Fiale - P.M.Vittorio Meloni -Ric. Benzo e Distinto. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III - 20 maggio 2005 (Ud. 15 febbraio 2004), Sentenza n. 19235 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Condono edilizio - Domanda di sanatoria - Art. 44 della legge n. 47/1985 - Mancata sospensione del procedimento sospendibile da parte del giudice - Effetti. In tema di condono edilizio, nel caso di operatività della sospensione ex art. 44 della legge n. 47/1985 (rivolta a consentire agli interessati di presentare la domanda di sanatoria), se il giudice, per errore, non sospende un procedimento sospendibile, non si produce per ciò alcuna nullità, essendo tale omissione - in relazione al principio di tassatività delle nullità - priva di sanzione processuale (vedi Cass., Sez. III: 3.7.1998, n. 7847, Tedesco ed altri; 27.7.1995, n. 8545, D'Apice e, con riferimento alla sospensione ex art. 38 della legge n. 47/1985, in seguito alla effettiva presentazione della domanda di condono, Cass., Sez. III.: 10.12.1997, n. 11334, Fede e 20.6.1995, n. 7021, Spettro). L'omissione della sospensione non comporta una incompetenza funzionale temporanea, ma solo un vizio "in procedendo", rilevante qualora sussista un interesse concreto ed attuale a dedurlo (Cass, Sez. III, n. 8545/95). Pres.Antonio Zumbo - Rel. Aldo Fiale - P.M.Vittorio Meloni - Ric. Benzo e Distinto. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III - 20 maggio 2005 (Ud. 15 febbraio 2004), Sentenza n. 19235 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Presentazione d’istanza di condono - Potere di sospensione del processo in sede di legittimità - Ex art. 38 della legge n. 47/1985 - Sussiste - Presupposti. In presenza di presentazione d’istanza di condono, anche la Corte di legittimità può sospendere il procedimento, ex art. 38 della legge n. 47/1985, previa effettuazione di un doveroso controllo riferito alla configurabilità dell'esistenza dei presupposti per conseguire la sanatoria (vedi Cass., Sez. Unite, 24.11.1999, n. 22, Sadini). Pres.Antonio Zumbo - Rel. Aldo Fiale - P.M.Vittorio Meloni - Ric. Benzo e Distinto. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III - 20 maggio 2005 (Ud. 15 febbraio 2004), Sentenza n. 19235 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Aree protette - Parco Nazionale d’Abruzzo - Interventi urbanistici - Potere di verificare la congruenza con le previsioni urbanistiche vigenti nel Comune di Pescasseroli - Sussistenza. L’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, all’interno del suo ambito territoriale ha il potere dovere di verificare la congruenza degli interventi sia con le norme istitutive del parco, sia con le previsioni urbanistiche vigenti nel Comune di Pescasseroli, in virtù del protocollo d’intesa stilato tra i due enti; tale potere ben può essere esercitato, in coerenza con i precetti costituzionali (art. 9) e le finalità della legislazione in materia ambientale, anche antecedentemente all’approvazione del piano e del regolamento del Parco di cui all’art. 13 delle legge n. 394 del 1991. Pres. Balba, Est. Mattei - D. s.n.c. (Avv. Agnelli) c. Ente Autonomo Parco Nazionale d’Abruzzo (Avv.ti Iannotta e Di Felice) - T.A.R. ABRUZZO, L’Aquila - 18 maggio 2005, n. 327
Urbanistica e edilizia - Immobile abusivo - C.d. inedificabilità relativa - Domanda di condono edilizio - Compravendita - Esito della domanda di sanatoria per "condono edilizio" - Sospensione del pagamento del prezzo - Inedificabilità c.d. assoluta - Art. 1460 cod. civ. - Formazione del silenzio-assenso. E' legittima la sospensione ex art. 1460 cod. civ. del pagamento del (residuo) prezzo di compravendita avente ad oggetto immobile abusivo, in presenza di obiettiva incertezza, al tempo dell'adempimento (nel caso, quello fissato per la ripetizione in forma pubblica -a fini di trascrizione- del contratto stipulato per scrittura privata), in ordine all'esito della domanda di sanatoria per "condono edilizio" presentata dal venditore (nella specie intervenuto solamente in corso di causa, che, se sfavorevole, preclude di farsi luogo alla stipula notarile (art. 40 L. n. 47 del 1985). La stipulazione previa presentazione della copia dei versamenti delle prime due rate dell'oblazione è invece consentita esclusivamente in ipotesi di opere abusive sicuramente sanabili (c.d. inedificabilità relativa), nel qual caso è peraltro onere del venditore allegare la prova del conseguimento dei prescritti pareri delle autorità preposte (art. 32, la cui mancanza comporta la parificazione ai casi di inedificabilità c.d. assoluta (art. 33), e dal cui rilascio decorre il termine biennale per la formazione del silenzio-assenso dell'amministrazione interessata. Presidente F. Pontorieri, Relatore L. Piccialli. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sezione II del 16 maggio 2005 (ud.17 marzo 2005), Sentenza n. 10276 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica - Area agricola - Perseguimento di tutela di valori ambientali e paesistici - Configurabilità - Provvedimenti amministrativi di natura urbanistica suscettibili di pregiudicare l’ambiente - Impugnazione - Associazioni ambientaliste - Legittimazione - Sussistenza. La destinazione di un’area a zona agricola riveste una finalità di tutela a valenza conservativa dei valori urbanistici, venendo a costituire il polmone dell’insediamento urbano, assumendo per tale via la funzione decongestionante e di contenimento dell’espansione dell’aggregato urbano: l’amministrazione comunale, avuto riguardo al valore costituzionale del paesaggio ai sensi dell’art. 9 Cost., può tutelare il valore ambientale, imprimendo, in sede di pianificazione urbanistica, ad un’area il connotato di area agricola o di verde privato o pubblico. Le associazioni ambientalistiche, coerentemente, sono legittimate ad impugnare provvedimenti amministrativi che, seppur presentando aspetti urbanistici, siano suscettibili di pregiudicare il bene dell’ambiente, compromettendone l’adeguata tutela. Pres. Adamo, Est. Giamportone - C. e altri e Legambiente com. reg. siciliano (Avv.ti Spallitta e Scrima) c. Assessorato Regionale Territorio e Ambiente (Avv. Stato) e altro (n.c.) riun. ad altro - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. II - 9 maggio 2005, n. 724 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Dissuasori di sosta - Autorizzazione per la loro istallazione sul suolo stradale - Obbligo - Sussiste - Garanzia della sicurezza stradale ed all’osservanza delle cautele necessarie a garantire la sicurezza della circolazione - Fondamento - Artt. 180, comma 6 e 192, D.P.R. n. 495/1992. La necessità che i “dissuasori”, siano muniti di preventiva autorizzazione risulta dagli artt. 180, comma 6 e 192, D.P.R. n. 495/1992, che obbligano l’interessato a richiedere l’autorizzazione per la loro istallazione sul suolo stradale, corredandola con una relazione tecnica ai fini dell'omologazione o dell'approvazione, non essendo sufficiente a soddisfare le prescrizioni normative la sola conformità dell’impianto alle normative UNI 10967 ed I-ETS-3000-674. Siffatta conformità attiene infatti al sistema di qualità aziendale (Cons. Stato, V, 3 giugno 2002, n. 3071) e non già alla garanzia della sicurezza stradale ed all’osservanza delle cautele necessarie a garantire la sicurezza della circolazione che soddisfa l’omologa ministeriale. Pres. Frascione - Est. Lamberti - Società Autostrade Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.a., (Avv. Clarizia) c. Comune di Foggia (avv. Paparella) ed altro (annulla Tar della Puglia - Bari del 12 gennaio 2004, n. 4). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 12 aprile 2005 (c.c. 26.10.2004), sentenza n. 1637
Urbanistica e edilizia - Distanza - Costruzione di muri in cemento armato
- Disciplina sulla distanza - Applicabilità. Le opere, se pur
autorizzate, per la costruzione di muri di sostegno in cemento armato, che
modificano l'assetto fisico naturale del terreno, devono farsi rientrare in
quelle di “nuova costruzione” soggette alle regole urbanistiche concernenti
le distanze fra costruzioni. Pres. Elefante - Est. Fera - Mazza e altro
(avv. Iuliano) c. Guido (avv.ti Torchia e Attinà) e Comune di San Pietro
Apostolo (n.c.), (conferma TAR Calabria, sezione di Catanzaro, 573 del 5
settembre 1997). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 12 aprile 2005 (c.c.
17/12/2004), sentenza n. 1619 (vedi:
sentenza
per esteso)
Urbanistica e edilizia - Distanze - Terrapieno e muro di contenimento -
Produzione di dislivello o aumento di quello esistente per natura dei luoghi
- Disciplina sulla distanza - Applicabilità. Ai fini dell'osservanza
delle norme sulle distanze dal confine costituiscono costruzioni, il
terrapieno ed il muro di contenimento che hanno prodotto un dislivello
oppure hanno aumentato quello già esistente per natura dei luoghi.
(Consiglio di Stato, sezione quinta, 28 giugno 2000, n. 3637). Pres.
Elefante - Est. Fera - Mazza e altro (avv. Iuliano) c. Guido (avv.ti Torchia
e Attinà) e Comune di San Pietro Apostolo (n.c.), (conferma TAR Calabria,
sezione di Catanzaro, 573 del 5 settembre 1997). CONSIGLIO DI STATO Sez.
V, 12 aprile 2005 (c.c. 17/12/2004), sentenza n. 1619 (vedi:
sentenza
per esteso)
Urbanistica e edilizia - Condono edilizio - Zone vincolate - Opere edilizie abusive - Assenza del titolo abilitativi - Sanatoria - Esclusione - Art 44 L. n. 47/1985 - D.L. n. 269/2003 - L. n. 326/2003. Non sono suscettibili di sanatoria (cosiddetto condono edilizio), ai sensi dell'articolo 32 del DL 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003 n. 326, le opere edilizie di nuova costruzione realizzate, in assenza del titolo abilitativo edilizio, in area assoggettata a vincolo imposto a tutela degli interessi paesistici (e, quindi, non è consentito applicare la sospensione del procedimento penale, ai sensi dell'articolo 44 della L. 28 febbraio 1985 n. 47, in attesa dell'eventuale definizione della relativa procedura amministrativa), trattasi, infatti, di ipotesi esclusa dal condono dal comma 26, lettera a), dell'articolo 32 citato. Pres. P. Fattori, Rel. P. Piccialli, Ric. Ricci. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. IV, 5 aprile 2005 (ud. 12 gennaio 2005), Sentenza n. 12577 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Condono edilizio - Entrata in vigore del DPR n. 380/2001 - Effetti - Sussistenza della continuità ed omogeneità normativa - Art. 44. DPR n. 380/2001 - Giurisprudenza. A seguito dell'articolo 5 bis del DL 23 novembre 2001 n. 411, convertito, con modificazioni, in L. 31 dicembre 2001 n. 463, che ha prorogato il termine di entrata in vigore del DPR 6 giugno 2001 n. 380, che già aveva avuto un primo periodo di vigenza dal 1° al 9 gennaio 2002, non vi è stato alcun temporaneo vuoto normativo in materia edilizia, giacchè detta proroga dell'entrata in vigore ha determinato anche la sospensione dell'efficacia dell'articolo 136 del DPR n. 380/2001, contenente l'abrogazione dell'articolo 20 della L. 28 febbraio 1985 n. 47: con la conseguenza che tale ultima norma è rimasta in vigore, medio tempore (dal 10 gennaio 2002 e fino all' entrata in vigore del DPR n. 380/2001, poi definitivamente avvenuta, dal 30 giugno 2003, per effetto dell'articolo 2 del DL legge 20 giugno 2002 n. 122, convertito in L. 1° agosto 2002 n. 185), derivandone la perdurante punibilità dei fatti commessi sotto la sua vigenza (Cass., Sez. III, 20 settembre 2002, Ameli ed altro). A ciò dovendosi aggiungere la sussistenza della continuità ed omogeneità normativa - a fronte dell'identità di formulazione e per la palese omogeneità strutturale - tra le previgenti fattispecie penali di cui all'articolo 20 della L. n. 47/85 e quelle, oggi in vigore, disciplinate dall'articolo 44 del DPR n. 380/2001 (Cass., Sez. III, 8 ottobre 2004, Ascone, la quale, proprio da tali premesse, ha ritenuto manifestamente infondato il motivo di ricorso con il quale si pretendeva che, a seguito dell'entrata in vigore del DPR n. 380/2001, non potessero considerarsi più previsti come reato i fatti già incriminati ex articolo 20 della L. n. 47/85). Pres. P. Fattori, Rel. P. Piccialli, Ric. Ricci. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. IV, 5 aprile 2005 (ud. 12 gennaio 2005), Sentenza n. 12577 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Appalti - Disciplina per la realizzazione delle opere pubbliche - Attività di progettazione per l’esecuzione dei lavori pubblici - tre livelli: progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo - Scansione procedimentale - Obbligatoria. In relazione alla disciplina per la realizzazione delle opere pubbliche introdotta dalla legge n. 109 del 1994 e dal richiamato regolamento di esecuzione, ha avuto più volte modo di chiarire che, ai sensi dell’articolo 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, l’attività di progettazione per l’esecuzione dei lavori pubblici si articola in tre livelli di successivi approfondimenti tecnici: progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo. La scansione procedimentale dei tre tipi successivi di progetto non può essere derogata o alterata perché risponde all’esigenza di assicurare una compiuta e consapevole programmazione dell’intervento pubblico, mediante un suo progressivo affinamento nel corso dell’iter progettuale e della sua realizzazione (IV, n. 6917 del 2002 e n. 6436 del 2002). Pres. Venturini - Est. Patroni Griffi - Comune di Vicenza (avv.ti Vaiano e Artale) c. BAZZAN ed altri (avv. Campesan, Mondin e Romanelli) (rigetta l’appello principale e accoglie limitatamente l'appello incidentale) TAR Veneto 14 aprile 2004 n. 1029) CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 31 marzo 2005 (c.c. 25.01.2005), sentenza n. 1417 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Inquinamento - Industrie insalubri - P.r.g. - Esclusione dalla zona agricola degli impiantii industriali - Legittmità. E’ legittima l’esclusione dalla zona agricola degli insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati, prevista dalle n.t.a. del piano regolatore generale. Difatti, se è vero che la classificazione di area come agricola non impone un obbligo di utilizzazione effettiva in tal senso e consente, di regola, interventi edilizi di vario genere, è altrettanto vero che ciò vale sul presupposto che lo strumento urbanistico non definisca puntualmente gli utilizzi ammessi e vietati in tale zona. D’altra parte, ferma restando l’ampia potestà discrezionale dell’amministrazione per quanto concerne la programmazione degli assetti del territorio, l’esclusione degli impianti industriali dalle zone agricole risponde alle prescrizioni del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, il quale, nel definire le zone territoriali omogenee, prevede per detti impianti (art. 2, lett. d) la collocazione in z.t.o. “D”, distinta dalla “E” (agricola). Pres. Zuballi, Est. Gabricci - G. s.n.c. (Avv.ti Zanchettin e Bottari) c. Comune di Roncade (Avv. Pellicani) - T.A.R. VENETO, Sez. III, 23 marzo 2005, n. 1117 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Lottizzazione abusiva - Confisca ex art. 19 L. n.
47/1985 - Sanzione amministrativa obbligatoria - Acquirenti in buona fede -
Fattispecie: beni appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato - Art.
44 D.P.R. n. 380/2001. La confisca di cui all'art. 19 L. n. 47/1985 ora
art. 44 D.P.R. n. 380/2001 è una sanzione amministrativa obbligatoria,
irrogata dal giudice penale in funzione di supplenza rispetto alla pubblica
amministrazione, connessa alla oggettiva illiceità della cosa, da colpire
perciò presso chiunque la detenga a qualsiasi titolo, e quindi anche presso
terzi i quali, se estranei al reato ed acquirenti in buona fede, possono far
valere i loro diritti in sede civile. Nella specie, trattandosi di beni
appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato, non destinati alla
soddisfazione diretta di interessi della collettivita' e suscettibili, come
tali, di formare oggetto dì rapporti privatistici, ben possono essere
oggetto della confisca. Pres. VITALONE - Est. GRILLO - Imp. Matarrese.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III - 22 marzo 2005, Sentenza n. 17424
(vedi:
sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Lottizzazione abusiva - Confisca dei terreni
lottizzati ex art. 18 L. n. 47/1985 - Area interessata dall' intervento
lottizzatorio - Concetto di unicità della lottizzazione. In tema di
lottizzazione abusiva, la confisca dei terreni lottizzati ex art. 18 L. n.
47/1985 deve estendersi a tutta l'area interessata dall' intervento
lottizzatorio, compresi i lotti non ancora edificati o addirittura neppure
ancora alienati al momento dell'accertamento del reato, in quanto anche tale
residua parte ha perso la propria originaria vocazione e destinazione a
seguito dell'intervenuta lottizzazione del comprensorio interessato alla
ripartizione abusiva, nel cui progetto generale comunque rientrava. Peraltro
questa interpretazione è 1'unica consentita dalla lettera della norma (art.
19 L. n. 47/1985, ora art. 44 D.P.R. n. 380/2001), che impone, in caso di
accertata lottizzazione abusiva, "la confisca dei terreni abusivamente
lottizzati e delle opere abusivamente costruite", proprio in virtù del
concetto di unicità della lottizzazione comprendente 1'intera area
interessata dalla stessa. Pres. VITALONE - Est. GRILLO - Imp. Matarrese.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III - 22 marzo 2005, Sentenza n. 17424
(vedi:
sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Lottizzazione abusiva - Modificazione d'uso di complessi immobiliari gia' edificati - Sussistenza - Fattispecie: modificazione illegittima della destinazione d’uso per scopi turistico-alberghieri. Il reato di lottizzazione abusiva previsto dagli artt. 30 e 44 del D.P.R. 380/2001 può avere ad oggetto non solo i terreni, ma anche i complessi immobiliari già edificati ogni qualvolta si sia verificata una modificazione illegittima della destinazione d’uso (fattispecie in cui l’edificazione era consentita solo per scopi turistico-alberghieri ed erano state invece create unità abitative destinate a privata residenza). (Cass. Pen. Sez. IIIn del 4 maggio 2004 ( c.c. 2 marzo 2004), n. 20661 imp. Repino). Presidente A. Postiglione, Relatore F. Mancini, Ric. Garbari - (Annulla con rinvio al tribunale di Sassari). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 21 marzo 2005 - (Ud. 21 gennaio 2005), Sentenza n. 10889 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Licenza di costruzione - Opere eseguite dai Comuni - Concessione edilizia - Necessità - Fattispecie: opere eseguite abusivamente dall’amministrazione comunale. Le opere eseguite dai Comuni necessitano di concessione edilizia, giacchè la speciale procedura di cui all'art. 81 del d.P.R. n. 616 del 1977, peraltro sostituita con il procedimento di localizzazione di cui all'art. 4 del d.P.R. n. 383 del 1994 - che prescrive la verifica della conformità dell'opera alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi - si applica solo agli interventi dello Stato e non a quelli di altri enti pubblici territoriali. (La Corte ha anzitutto osservato che l'art. 8 del D.L. n. 193 del 1995, non convertito in legge ma riprodotto in quelli successivi, secondo il quale "non sono soggette a concessione edilizia né a denuncia di inizio attività le opere pubbliche comunali", dimostra come una simile espressa previsione non sarebbe stata necessaria se dette opere non fossero state in precedenza soggette all'obbligo di concessione edilizia; e così ha confermato il carattere abusivo dell'edificio realizzato dal Comune e adibito a palazzo di giustizia, in quanto anche qualificando l'opera di interesse statale, sarebbe stato necessario un atto di accertamento della conformità urbanistica ed edilizia da parte dell'Amministrazione statale, mentre, nel caso concreto, l'originario titolo di legittimazione dell'opera era costituito da una delibera della Giunta municipale, il cui termine di efficacia triennale risultava scaduto). Pres. Papadia U. Est. Amoroso G. Rel. Amoroso G. Imp. Bonucci ed altro. P.M. Ciampoli L. (Conf.) - (Rigetta, Trib. Perugia, 13 Ottobre 2004). CORTE DI CASSAZIONE Penale, sez. III, 15/03/2005 (Cc. 01/02/2005), Sentenza n. 10049 (vedi: sentenza per esteso)
DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione - Nozione - Art.30, D.P.R. n.380/01. A norma dell'art.30 DPR 380/01, va qualificata come lottizzazione quell’insieme di opere o di atti giuridici che comportano una trasformazione urbanistica od edilizia di terreni a scopo edificatorio intesa quale conferimento all'area di un diverso assetto territoriale, attraverso impianti di interesse privato e di interesse collettivo, tali da creare una nuova maglia di tessuto urbano. CORTE DI CASSAZIONE Penale sez. 3 del 3/3/2005 Sentenza n.17663
Urbanistica e edilizia - Pubblica Amministrazione - Disciplina urbanistica - Obbligo del comune di provvedere - Silenzio serbato dall’Amministrazione - Termine - Nomina del commissario ad acta in caso inottemperanza. E’ illegittimo il silenzio serbato dall’Amministrazione, con conseguente declaratoria dell’obbligo del comune di provvedere a conferire all’area in questione una disciplina urbanistica congrua e appropriata, tenuto conto della sua collocazione e de livello di urbanizzazione della zona in cui la stessa è inserita, dando inizio al procedimento entro il termine di giorni 90 dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica a cura di parte, se più tempestiva, della presente sentenza, con riserva di nomina del commissario ad acta in caso inottemperanza. Pres. Amoroso - Est. Franco - R. c. Comune di Verona. TAR VENETO, Sez. I, 21/02/2005, n. 723
Urbanistica e edilizia - Rilascio di un titolo abilitativo edilizio - Permesso di costruire - DIA - Legittimazione sostanziale del richiedente - Verifica dei presupposti - Limiti. L’Amministrazione ha sempre l’obbligo di accertare, in occasione del rilascio di un titolo abilitativo edilizio, la legittimazione sostanziale del richiedente. Non vi è poi alcuna differenza tra l’esame del titolo di godimento che l’Amministrazione svolge in sede di rilascio del permesso di costruire e in sede di verifica dei presupposti della DIA poiché, in entrambi i casi, essa verifica soltanto l’esistenza di una posizione legittimante, sia pure all’esclusivo fine di assicurare un ordinato svolgimento dell’attività urbanistica, conforme all’assetto dei rapporti interprivati relativi all’area interessata dall’intervento. La giurisprudenza ha però anche chiarito che l’Amministrazione non è tenuta a svolgere complessi e laboriosi accertamenti e che, anzi, non deve entrare nel merito di possibili contestazioni o controversie tra privati (cfr. sul punto T.A.R. Lazio, Il, 12 aprile 2002, n. 3154 e T.A.R. Lazio; II-ter, n. 1922/2004). Pres. Scognamiglio - Est. Martino - R. c. Comune di Roma. T.A.R. LAZIO, Sez. II-ter, 18/02/2005, Sentenza n. 1408
Urbanistica e edilizia - Provvedimenti autorizzatori o concessori in ambito edilizio - Tutela delle situazioni soggettive dei terzi - Presupposti qualificanti - Mancanza di legittimazione del richiedente - Intervento in autotutela - Limiti. In materia urbanistica edilizia, la tutela delle situazioni soggettive dei terzi è sempre fatta salva da tutti i provvedimenti autorizzatori o concessori in ambito edilizio e su di essa non può prendere posizione l’Amministrazione, a meno che non emerga con chiarezza, al momento del rilascio del titolo, o della verifica della sussistenza dei presupposti qualificanti la DIA, la mancanza di legittimazione del richiedente. Sicché, la sopravvenuta incertezza circa l’assetto proprietario dell’area non giustifica di per sé un intervento in autotutela ovvero un intervento sanzionatorio che non sia determinato anche dalla necessità di tutela di interessi primari curati dall’Amministrazione (ad esempio quello urbanistico - edilizio, quello igienico - sanitario etc.). Pres. Scognamiglio - Est. Martino - R. c. Comune di Roma. T.A.R. LAZIO, Sez. II-ter, 18/02/2005, Sentenza n. 1408
Urbanistica e edilizia - Opere soggette a DIA - «Denuncia in luogo di autorizzazione» (cd. deregulation) - Potere di emettere l’ordine inibitorio - Presupposti - Svolgimento dell’attività in carenza dell’atto di assenso dell’Amministrazione o in difformità - Artt. 19, 20 e 21 c. 2 L. n. 241/1990. Per le opere soggette a mera DIA, decorso il termine di venti giorni previsto dall’art. 4, comma 15, del D.L. n. 398/93, conv. in L. n. 493/93, nel testo sostituito dall’art. 2, comma 60, L. n. 662/96, l’Amministrazione decade dal potere di emettere l’ordine inibitorio delle trasformazioni previste, fermo restando, ovviamente, il potere di accertamento e di repressione di opere abusive secondo la disciplina generale. La giurisprudenza ha infatti sottolineato che lo strumento della DIA in materia edilizia rientra nell’ambito del più generale istituto della «denuncia in luogo di autorizzazione» (cd. deregulation) delineato dall’art. 19 della L. 7 agosto 1990 n. 241 (nel testo sostituito dall’art. 2 della L. 24 dicembre 1993 n. 537), e che l’art. 21 comma 2 della medesima L. n. 241/1990 raccorda la procedura della denuncia di inizio di attività a tutto il sistema sanzionatorio già operante, contemplando un generale potere di intervento successivo della pubblica Amministrazione per l’ipotesi in cui l’inizio dell’attività ai sensi dell’art. 19 sia avvenuto in contrasto con la normativa di legge. (cfr. sul punto T.A.R. Lecce, n. 1419 del 31 marzo 2003). Recita infatti testualmente il menzionato art. 21 comma 2 della L. 7 agosto 1990 n. 241: «Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell’attività in carenza dell’atto di assenso dell’Amministrazione o in difformità di esso, si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all’attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente». Pres. Scognamiglio - Est. Martino - R. c. Comune di Roma. T.A.R. LAZIO, Sez. II-ter, 18/02/2005, Sentenza n. 1408
Urbanistica e edilizia - Diniego di concessione edilizia - Provvedimento ingiusto ed illecito dell’Amministrazione - Progetto di demolizione e ricostruzione di un fabbricato - Nesso di causalità con il nocumento arrecato e il comportamento illecito della p.a. - Danno da lucro cessante - Perdita della chance - Mancato guadagno - Risarcimento del danno - Calcolo - Modalità - Limiti. In materia di risarcimento del danno per la lesione di un interesse legittimo, occorre considerare come l’eliminazione dell’atto impugnato, che costituisce la reintegrazione in forma specifica della situazione giuridica tutelata, può lasciare un’area coperta ascrivibile alla nozione di danno ingiusto, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., ma è altrettanto vero che nella liquidazione del risarcimento del danno va applicato il principio dell’art. 1223 cod. civ. “in virtù del quale sono risarcibili i danni che siano conseguenza immediata e diretta della condotta illecita” (C.d.S., Sez. V, 10 febbraio 2004, n. 493). Sicché, nello specifico, deve escludersi che l’area del risarcimento si possa dilatare sino a comprendere l’utile ricavabile, ove dopo aver ricostruito il fabbricato, si fosse proceduto alla vendita. Essa, invece, deve essere limitata al mancato godimento dell’immobile, facendo esplicito riferimento alla “quantificazione del mancato guadagno”. Fattispecie: Diniego di concessione edilizia, danno per lucro cessante, rappresentata dal guadagno da essa non conseguito a causa della mancata realizzazione della progettata ricostruzione del fabbricato. Pres. Varrone - Est. Salemi - Consiglio di Stato Sez. VI, Bilotta (avv. Acone) c. Ministero per i Beni culturali ed Ambientali (n.c.) - (annulla parzialmente Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione II, n. 2624 del 9 maggio 2002). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 16 febbraio 2005, (C.C. 29 ottobre 2004), Sentenza n. 499 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Interesse a ricorrere - Proprietario di un fondo non direttamente interessato dalle prescrizioni di una variazione urbanistica - Interesse alla conservazione dell’assetto dell’ambiente - Sussiste. Va considerato qualificato, ai fini della legittimazione a ricorrere, l’interesse del proprietario di un fondo non direttamente interessato dalle prescrizioni di una variazione urbanistica, qualora la stessa incida, tuttavia, in qualche misura, sul godimento o sul valore di mercato del bene di sua proprietà o, in ogni caso, sull’interesse alla conservazione dell’assetto dell’ambiente in cui è inserito il suo immobile (Cons. St. Sez. V, 8 ottobre 2002, n. 5312). Pres. GIOVANNINI - società Dafne et Cloe Immobil s.a.s. (avv.ti Siniscalco, Montanaro e Vaiano) ed altri Comune di Carmagnola (avv. Piero Golinelli) ed altri (dichiara ammissibili i ricorsi riuniti respingendoli, Tribunale amministrativo regionale del Piemonte sez. 1, del 27 luglio 2000, n. 899). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 16.02.2005 (c.c.5.11.2004), sentenza n. 479 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Concessione edilizia in sanatoria - Demanio ferroviario - Zona di rispetto ferroviario - Vincoli - Valori paesaggistici, ambientali, della sicurezza dei luoghi e dello svolgimento della attività umane - Parere della Società Ferrovie dello Stato - Necessità - Costruzione edilizia realizzata anteriormente alla disciplina di vincolo - Irrilevanza. Nel procedimento finalizzato al c.d. condono edilizio delle opere realizzate in difetto del prescritto titolo abilitativo in zone sottoposte a vincolo, l’obbligo di acquisire il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, previsto dall’art. 32 della legge 28.02.1985, n. 47, sussiste anche nei casi in cui la disciplina di salvaguardia della zona sia intervenuta in data successiva al completamento dei lavori (cfr. anche Cons. St. VI^, n. 3186 del 06.06.2003; n. 4812 del 23.02.2002; n. 3143 del 04.06.2002). Consiglio di Stato Adunanza Plenaria del 22.07.1999, n. 20. Sicché tale orientamento non considera recessivi, al momento del rilascio del provvedimento di concessione edilizia postuma, quelli che con carattere di attualità attengono alla salvaguardia dei concorrenti valori paesaggistici, ambientali, della sicurezza dei luoghi e dello svolgimento della attività umane, coinvolti dalla consumazione dell’abuso edilizio. Nella specie, stante l’ubicazione del capannone in zona di rispetto ferroviario, il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, ai sensi dell’art. 31 e segg. della legge n. 47/1985, restava subordinato al favorevole parere della Società Ferrovie dello Stato, preposta alla tutela del vincolo i sensi degli artt. 60 e 61 del d.P.R. 10.07.1980, n. 753, a nulla rilevando la circostanza che la costruzione edilizia fosse stata realizzata anteriormente all’entrata in vigore della legge predetta introduttiva della disciplina di vincolo. Pres. VARRONE - Est. POLITO - Ferrovie dello Stato, Società Trasporti e Servizi per Azioni (avv.to Moscarini) Comune di Ravenna (avv. Barbantini Fedeli) c. Biasoli (avv.to Crisci) (annulla Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Emilia Romagna, Bologna, sez. II^, n. 456 del 07.12.1998). CONSIGLIO DI STATO Sezione VI, 16 febbraio 2005 (C.C 19 novembre 2004), sentenza n. 492 (vedi: sentenza per esteso)
DIRITTO URBANISTICO - Reato di lottizzazione abusiva – Integrazione. Il reato di lottizzazione abusiva può essere integrato anche quando vengano realizzate opere per le quali sia stato rilasciato un provvedimento di autorizzazione, ove dette opere comportino una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio in violazione delle prescrizioni espresse dagli strumenti urbanistici e dalla legge, restando a tal proposito indifferente se la violazione dipenda dalla carenza del necessario piano di lottizzazione o se piuttosto l'intervento risulti precluso in radice per le sue connotazioni obiettive, tali da porlo in contrasto con lo strumento generale di pianificazione. CORTE DI CASSAZIONE, 8/2/2005 Sentenza n. 4424
Urbanistica e edilizia - Attività costruttiva privata - Poteri del Comune
la possibilità d’imporre un limite minimo alla superficie netta di ciascuna
unità abitativa - Esclusione - Jus aedificandi - Limitazione arbitraria.
Nell’attività costruttiva privata, non rientra tra i poteri del Comune la
possibilità d’imporre un limite minimo alla superficie netta di ciascuna
unità abitativa. L’elenco di materie concernenti il contenuto dei
regolamenti edilizi comunali non includendo tale potere comporta, in caso di
prescrizione imposta dal comune, una limitazione arbitraria dello jus
aedificandi. Pres. Balba - Est. Rasola - Soc. D. srl (avv. Rapali) c. Comune
di Matinsicuro (avv. Scarpantoni) ed altro. TAR ABRUZZO 27 Gennaio 2005
Sentenza n. 27
Urbanistica e edilizia - PRG - Vincoli preordinati all’espropriazione - Efficacia - Presupposti - Verde urbano attrezzato - Vincolo soggetto a decadenza - Esclusione - Fondamento - Potestà comunale. L’art. 2 della L. 19 novembre 1968, n. 1187, dispone che i “vincoli preordinati all’espropriazione” o “che comportino l’inedificabilità perdono ogni efficacia qualora entro 5 anni dalla data di approvazione del P.R.G. non siano stati approvati i relativi piani particolareggiati od autorizzati i piani di lottizzazione convenzionati. Nella specie non si verte in tema di un vincolo espropriativo, sussistendo la facoltà dei proprietari dei relativi terreni di realizzare in proprio le dette attrezzature, previa approvazione di piano di lottizzazione, nonché di gestire direttamente le attrezzature realizzate, con evidenti utili economici. Infatti, la destinazione data dal P.R.G. ai terreni di “verde urbano attrezzato -giochi, attività e spettacoli sportivi al coperto, ecc. di interesse pubblico” non inibisce, la loro utilizzazione da parte dei proprietari, ma ne prescrive soltanto le modalità di utilizzo, da realizzarsi anche ad iniziativa degli stessi proprietari, avvalendosi del previsto strumento del piano di lottizzazione. Sicché, può essere escluso che la destinazione a verde urbano attrezzato data dal P.R.G. ai terreni comporti l’applicazione di un vincolo soggetto a decadenza ex art. 2 della L. 19 novembre 1968, n. 1187, e che il Comune sia tenuto a dare una nuova disciplina urbanistica a tali terreni, non essendo intervenuto alcun piano particolareggiato né alcun piano di lottizzazione entro i 5 anni dall’approvazione del P.R.G.. Né il fatto che la destinazione urbanistica “de qua” impedisce la facoltà dei proprietari di utilizzare i terreni attraverso la realizzazione di costruzioni diverse da quelle previste dal P.R.G. configura l’imposizione di un vincolo sostanziale incidente sul loro diritto di proprietà, costituzionalmente garantito. L’art. 42, comma 2, della Costituzione, nel riconoscere e garantire la proprietà privata, attribuisce, infatti, alla legge ordinaria la deteminazione dei relativi “modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti”. Ciò stante, i Comuni, tenuti, ex L. 6 agosto 1967, n. 765, a dotarsi di P.R.G., hanno la facoltà, in sede di redazione di tali Piani, di stabilire le modalità di utilizzo delle varie zone dei rispettivi territori, onde renderle funzionali agli interessi della collettività amministrata. Pres. Elefante - Est. Bellavia - Crocetta (procuratore) (avv.ti Colalillo e Crocetta) c. Comune di Chieti (n.c.), (conferma T.A.R. Abruzzo-Sez. di Pescara n. 928 del 10 ottobre 2002). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 25 gennaio 2005 (C.C. 27 gennaio 2004), Sentenza n. 144
Urbanistica e edilizia - Piano per l'edilizia economica e popolare -
Derogare alle disposizioni del piano regolatore generale - Presupposti -
Comuni che non dispongono di PEEP - Procedure - Condizioni - Interventi di
edilizia residenziale pubblica o d'interesse pubblico - Contributi. In
materia urbanistica la legge 18 aprile 1962, n. 167 prevede, all'art. 3 -
comma 4, che il piano per l'edilizia economica e popolare, formato dai
comuni, ai sensi dell'art. 1 della stessa legge, possa derogare alle
disposizioni del piano regolatore generale; in tal caso, costituisce
variante al piano regolatore stesso, come è ribadito dal successivo art. 8,
il quale stabilisce criteri diversi di approvazione a seconda che il piano
comporti, o meno, variante al piano regolatore generale. Inoltre, per la
realizzazione di programmi costruttivi nei comuni che non dispongono di
piani per l'edilizia economica e popolare l'art. 51 della legge 22 ottobre
1971, n. 865 prevede poi che gli stessi siano localizzati, su aree indicate
con deliberazione del consiglio comunale, nell'ambito delle zone
residenziali dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione, sempre
che questi risultino approvati o adottati e trasmessi per le approvazioni di
legge. Proseguendo sulla stessa linea acceleratòria, per la realizzazione
d'interventi di edilizia residenziale pubblica o d'interesse pubblico, il
legislatore ha introdotto, con l'art. 3 del d. l. n. 115/74, un'ulteriore
misura per facilitare gli interventi costruttivi: in base a tale
disposizione, gli interventi di edilizia residenziale a totale carico dello
Stato o della Regione, o comunque fruenti di contributo statale o regionale,
possono essere localizzati anche nell'ambito del piano di zona adottato e
non ancora approvato con le modalità di cui all'art. 51 citato (v. Cons. St.,
IV, 25 settembre 1998, n. 1205). Presupposto per il ricorso alla speciale
procedura di cui all'art. 51 cit., è che manchi un piano di zona (adottato o
approvato, cfr. Cons. St., sez. IV, 24 giugno 1991, n. 504). Pres. Venturini
- Est. Cacace - MONVISO s.n.c. (avv.ti Lugodoroff e Prosperi) c. COMUNE di
AOSTA (avv.ti Azzoni e Contaldi) ed altri (conferma TAR Valle d’Aosta n.
118/96). CONSIGLIO DI STATO sez. IV, 12 gennaio 2005 (c.c. 30 novembre
2004), sentenza n. 52 (vedi:
sentenza per
esteso)
Urbanistica e edilizia - Piano per l'edilizia economica e popolare -
Vincoli di destinazione a carattere espropriativo - Procedura acceleratoria.
Anche dopo le modifiche introdotte all'art. 51 della legge n. 865 del
1971 ad opera della legge 27 giugno 1974, n. 247, l'amministrazione è
obbligata al reperimento delle aree da destinare all'edilizia popolare
all'interno del piano di zona vigente, in quanto, per ragioni di certezza,
economicità ed imparzialità dell'azione amministrativa, finché vigono i
vincoli di destinazione a carattere espropriativo ivi previsti, questi
vincolano anche il comune ad esercitare i propri poteri pubblicistici
nell'ambito del piano, che non può essere semplicemente tralasciato per
indirizzare scelte urbanistiche diverse con la procedura acceleratoria
dell'art. 51 cit. (cfr. Cons. St., sez. IV, 23 gennaio 1992, n. 80); ciò
fatta eccezione per il caso in cui il piano, ancorché esistente, abbia
esaurito le proprie possibilità edificatorie ( cfr. Cons. giust. amm., 13
ottobre 1998, n. 607). Inoltre, deve esistere un programma di edilizia
residenziale pubblica, debitamente approvato e finanziato dallo Stato o
dalla Regione e quindi in fase operativa, che abbisogni solo della
localizzazione delle aree da parte del comune (cfr. Cons. St., sez. IV: 19
febbraio 1999, n. 176; 7 febbraio 1985, n. 37; 30 gennaio 1984, n. 39).
Pres. Venturini - Est. Cacace - MONVISO s.n.c. (avv.ti Lugodoroff e
Prosperi) c. COMUNE di AOSTA (avv.ti Azzoni e Contaldi) ed altri (conferma
TAR Valle d’Aosta n. 118/96). CONSIGLIO DI STATO sez. IV, 12 gennaio 2005
(c.c. 30 novembre 2004), sentenza n. 52 (vedi:
sentenza per
esteso)
Urbanistica e edilizia - P.E.E.P. - Localizzazione accelerativa -
Delibera di localizzazione ex art. 51 L. n. 865/1971 e s.m.. E’ da
ritenere, per sua natura, non soggetta all'approvazione regionale prevista
dall'art. 8 della legge n. 167-62 la delibera di localizzazione ex art. 51
della legge n. 865 del 1971 e s.m., rientrando nella logica di una
"localizzazione accelerativa" che può dar luogo alla sola assegnazione di
diritti di superficie. (v. Cons. St., sez. IV: 15.3.1986, n. 175; 22.5.1989,
n. 344; 27.2.1991, n. 137; 24 giugno 1991, n. 504; 3.2.1992, n. 139;
20.3.1992, n. 319; 10.4.1995, n. 228). Pres. Venturini - Est. Cacace -
MONVISO s.n.c. (avv.ti Lugodoroff e Prosperi) c. COMUNE di AOSTA (avv.ti
Azzoni e Contaldi) ed altri (conferma TAR Valle d’Aosta n. 118/96).
CONSIGLIO DI STATO sez. IV, 12 gennaio 2005 (c.c. 30 novembre 2004),
sentenza n. 52 (vedi:
sentenza per
esteso)
Urbanistica e edilizia - Approvazione del p.e.e.p. - Occupazione
d'urgenza - Localizzazione - Elemento autonomo - Potere espropriativi.
Agli effetti della legittimità dell'occupazione d'urgenza, la localizzazione
è elemento autonomo, necessario e sufficiente a conferire il potere
espropriativo, rispetto al quale in nessun modo è dato ricavare dal sistema
normativo che l’approvazione del p.e.e.p. ne costituisca atto presupposto
(così come non può ritenersi che la sua mancata approvazione possa agire da
condizione risolutiva della prima: v. Cass. civ., 4 luglio 2003, n. 10576).
Pres. Venturini - Est. Cacace - MONVISO s.n.c. (avv.ti Lugodoroff e
Prosperi) c. COMUNE di AOSTA (avv.ti Azzoni e Contaldi) ed altri (conferma
TAR Valle d’Aosta n. 118/96). CONSIGLIO DI STATO sez. IV, 12 gennaio 2005
(c.c. 30 novembre 2004), sentenza n. 52 (vedi:
sentenza per
esteso)
Urbanistica e edilizia - Energia - Impianti eolici - Proprietari di
immobili vicini ai realizzandi impianti - Impugnativa giurisdizionale -
Legittimazione - Sussistenza - Avvio del procedimento - Comunicazione -
Necessità - Esclusione. La posizione soggettiva di proprietari (o
possessori/detentori qualificati) di immobili vicini a realizzandi impianti
eolici, è sufficientemente qualificata ai fini dell’impugnativa
giurisdizionale, ma non è idonea a fondare la pretesa di ricevere previa
comunicazione di avvio del procedimento di approvazione del progetto
dell’intervento. Pres. f.f. Nappi, Est. Carpentieri - D. (Avv.ti Di Martino
e Adinolfi) c. Comune di Faeto (Avv. Mescia e Parco Eolico Faeto s.r.l.
(Avv. Abbamonte) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 10 gennaio 2005, n.
44
Urbanistica e edilizia - Agricoltura - Energia - Impianti eolici - Allocazione - Destinazione agricola dei terreni - Compatibilità. A mente dell’art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”, gli impianto eolici sono compatibili con la destinazione agricola dei terreni ove ne è prevista l’allocazione. Pres. f.f. Nappi, Est. Carpentieri - D. (Avv.ti Di Martino e Adinolfi) c. Comune di Faeto (Avv. Mescia e Parco Eolico Faeto s.r.l. (Avv. Abbamonte) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 10 gennaio 2005, n. 44
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