AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © AmbienteDiritto.it Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
Giurisprudenza
Urbanistica
2004
Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 - 2000 - 1999-94
Gli aggiornamenti successivi
sono reperibili sul nuovo sito della rivista AmbienteDiritto.it
Demolizione - ripristino - competenza - revoca - sanatoria - difformità - abusivismo pertinenze - competenze tecniche - sequestro - opere precarie...
< indice urbanistica |
|
Urbanistica e edilizia - Disciplina urbanistica - Reati edilizi - Impossibilità giuridica esecuzione ordine di demolizione - Sentenza di condanna - Ordine di demolizione - Inottemperanza - Acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale - Impossibilità giuridica di eseguire l'ordine di demolizione - Esclusione - Ragioni - D.P.R. n. 380/2001. L'effetto traslativo dell'opera edilizia realizzata abusivamente al patrimonio comunale, previsto dall'art. 7 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 ed attualmente dall'art. 31, comma quarto, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, consegue "ope legis" in caso di inottemperanza all'ingiunzione a demolire disposta dal giudice con la sentenza di condanna e non costituisce impedimento tecnico-giuridico alla possibilità di eseguire l'ordine di demolizione, in quanto il trasferimento dell'immobile nella disponibilità dell'ente locale è esclusivamente preordinato ad una sua più agevole demolizione - il cui onere economico va posto in ogni caso a carico dei responsabili dell'abuso edilizio - e non invece ad incrementare il patrimonio dell'ente locale con opere che contrastano con l'assetto urbanistico del territorio. Pres. Teresi A. Est. Lombardi AM. Rel. Lombardi AM. Imp. Sposato ed altro. P.M. Siniscalchi A. (Conf.) (Rigetta,Trib. Torino, 23 Luglio 2003). CORTE DI CASSAZIONE Penale, sez. III, dep. 23/12/2004 (ud. 16/11/2004), Sentenza n. 49397 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Richiesta di sanatoria - Titolare di concessione edilizia - Legittimità - Giurisprudenza. E’ legittima la richiesta di sanatoria da parte del titolare di concessione edilizia che nel corso della realizzazione delle opere abbia realizzato abusi. Secondo il combinato disposto dell'art. 38 comma 5 e dell'art. 6 l. 28 febbraio 1985 n. 47 - richiamati dall'art. 39 comma 6 l. 23 dicembre 1994 n. 724 - sono legittimati alla presentazione dell'istanza di concessione in sanatoria sono il proprietario della costruzione abusiva, il titolare della concessione edilizia, il committente delle opere, il costruttore ed il direttore dei lavori. Ciascuno di costoro, per ottenere la dichiarazione di estinzione dei reati edilizi e/o urbanistici contestatigli, deve presentare autonoma domanda di oblazione e versare le somme di denaro personalmente dovute. Soltanto l'istanza presentata da uno degli eventuali comproprietari dell'immobile abusivo estende i propri effetti all'altro o agli altri comproprietari, mentre ciascuno degli altri soggetti su indicati deve proporre autonoma istanza. (Corte di Cassazione penale, sez. III, 3 giugno 1997, n. 6333). Pres. Trivellato - Est. Antonelli. TAR VENETO Venezia, sez. II, 7.12.2004 n. 4268
Urbanistica e edilizia -
Manufatto precario - Nozione - Requisiti - Individuazione - Uso precario e
temporaneo - Fini specifici, contingenti e limitati nel tempo - Fattispecie:
casa in legno in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. In materia
edilizia, la natura "precaria" di un manufatto - (Cass., Sez. 3^: 12.7.1995,
ric. Bottai; 2.7.1996, ric. De Marco; 4.10.1996, ric. Di Meo; 28.1.1997, ric.
Arcucci; 20.6.1997, ric. Stile; 18.2.1999, ric. Bortolotti) - ai fini
dell'esenzione dalla concessione edilizia (oggi permesso di costruire), non può
essere desunta dalla temporaneità della destinazione subiettivamente data
all'opera dal costruttore ma deve ricollegarsi alla intrinseca destinazione
materiale di essa ad un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici,
contingenti e limitati nel tempo, non risultando peraltro sufficiente la sua
rimovibilità o il mancato ancoraggio al suolo. (nello stesso senso Consiglio di
Stato, Sez. 5^: 23.1.1995, n. 97 e 15.6.2000, n. 3321). Fattispecie: casa in
legno (mq. 8,62 x 8,10), in corso di costruzione, su platea in cemento, in zona
sottoposta a vincolo paesaggistico. Pres. Dell'Anno P. - Est.: Fiale A. - Rel.
Fiale A. - Imp. Mando'. - P.M. Ciampoli L. (Conf.), (Rigetta, Trib. Grosseto, 10
Febbraio 2004). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 27/09/2004
(03/06/2004 Cc.), Sentenza n. 37992 (vedi:
sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Sequestro preventivo - Presupposti. Ai fini
dell'adozione del provvedimento di sequestro preventivo non è necessario che
sussistano indizi di colpevolezza nei confronti di una determinata persona, ma è
sufficiente che esistano elementi tali da far configurare l'esistenza di un
reato e ritenere la relazione necessaria fra la cosa oggetto del sequestro ed il
reato stesso, relazione che non ha bisogno di dimostrazione allorché il
sequestro cade sul "corpo di reato", vale a dire sulle cose con le quali o
mediante le quali esso è stato commesso o che ne costituiscono il prodotto.
Pres. Dell'Anno P. - Est.: Fiale A. - Rel. Fiale A. - Imp. Mando'. - P.M.
Ciampoli L. (Conf.), (Rigetta, Trib. Grosseto, 10 Febbraio 2004). CORTE DI
CASSAZIONE Penale Sez. III, del 27/09/2004 (03/06/2004 Cc.), Sentenza n. 37992
(vedi:
sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia -
Interventi di integrale demolizione e fedele ricostruzione del manufatto -
Ristrutturazione edilizia - Nozione - Presupposti - Art. 31 c.1 lett. d) l. n.457/78
- Art. 3 lett. d) D. L.vo n. 378/2001. Il concetto di ristrutturazione
edilizia di cui all’art. 31 c.1 lett. d) l. n.457/78 comprende anche la
demolizione seguita dalla fedele ricostruzione del manufatto, (cfr. ex multis
C.S., Sez. IV, 2 aprile 2002, n.1824), con l’unica condizione che la
riedificazione assicuri la piena conformità di sagoma, di volume e di superficie
tra il vecchio ed il nuovo manufatto e che tale definizione del contenuto della
ristrutturazione edilizia risulta successivamente codificata dall’art. 3 lett.
d) del decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 378 (testo unico dell’edilizia),
sicchè non può dubitarsi dell’astratta ascrivibilità dell’assenso in questione
allo schema della ristrutturazione. Pres. Patroni Griffi - Est. Deodato
(riforma, TAR Piemonte, 12 novembre 2003, sez. I, n.1578/2003). CONSIGLIO DI
STATO Sez. IV, 07 settembre 2004 (Ud. 8 luglio 2004) Sentenza n. 5791
Urbanistica e edilizia - Concessioni edilizie annullate in sede
giurisdizionale - Caducazione dei titoli abilitativi - Disciplina - Riduzione in
pristino dell’edificio. L’eliminazione dei titoli con cui era stato
assentito il progetto che prevede la parziale demolizione e la ricostruzione
(con sopraelevazione) dell’edificio originario, non priva il proprietario della
disponibilità di quest’ultimo e della titolarità del diritto al suo
mantenimento, ma lo obbliga solo a demolire le parti ulteriori, edificate in
esecuzione delle concessioni edilizie annullate. Pertanto l’amministrazione deve
provvedere ad ingiungere e, se del caso, ad eseguire la riduzione in pristino
dell’edificio, ma può anche assumere l’edificio originario (la legittimità della
cui realizzazione risulta pacifica) a parametro di una nuova concessione
edilizia per ristrutturazione edilizia, restando la sua struttura immune dai
rilievi di illegittimità formulati in sede giurisdizionale ed estraneo alle
conseguenze dell’annullamento dei titoli rilasciati successivamente alla sua
edificazione. Pres. Patroni Griffi - Est. Deodato (riforma, TAR Piemonte, 12
novembre 2003, sez. I, n.1578/2003). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 07 settembre
2004 (Ud. 8 luglio 2004) Sentenza n. 5791
Urbanistica e edilizia - Interventi di integrale demolizione del manufatto -
Ristrutturazione edilizia - Nozione. Rientrano nella nozione di
ristrutturazione edilizia anche gli interventi di integrale demolizione del
manufatto, seguìti dalla sua fedele ricostruzione, a condizione che questa
assicuri il mantenimento della sagoma, del volume e della superficie del
manufatto preesistente. (cfr. ex plurimis Cons. St., sez.V, 9 ottobre 2002, n.5410).
Pres. Patroni Griffi - Est. Deodato (riforma, TAR Piemonte, 12 novembre 2003,
sez. I, n.1578/2003). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 07 settembre 2004 (Ud. 8
luglio 2004) Sentenza n. 5791
Urbanistica e edilizia - Costruzione abusiva - Disciplina urbanistica - Ordine di demolizione da parte dell'autorità comunale - Inottemperanza - Acquisizione automatica dell'immobile al patrimonio comunale - Sussistenza - Conseguenze in materia di restituzione a seguito di dissequestro. Ai sensi dell'art. 7, comma terzo, della legge 28 febbraio 1985 n.47 e dell'art. 31, comma terzo, del T.U. sull'edilizia approvato con d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, l'ingiustificata inottemperanza all'ordine di demolizione di una costruzione abusiva, emesso dall'autorità comunale, comporta l'automatica acquisizione dell'immobile al patrimonio del comune, in favore del quale deve quindi essere disposta la restituzione, qualora l'immobile stesso venga dissequestrato. Pres. Papadia U.- Est. Piccialli P.- Imp. P.G. e Di Meglio.- P.M. Izzo G. (Conf.) CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 2 settembre 2004, (ud. 9 giugno 2004), Sentenza n. 35785 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Sequestro preventivo - Fondato sulla ipotizzabilità di violazioni edilizie - Illegittimità - Fondamento. Il sequestro preventivo di un immobile in corso di realizzazione, e regolarmente assentito, effettuato sulla base della presunta e ipotizzata intenzione di contravvenire alla norme edilizie o urbanistiche, è illegittimo, atteso che non sussiste in tal caso il "fumus delicti". Pres. Vitalone C. - Est. Onorato P. - P.M. Passacantando G. (Diff.) - Imp. Nocentini ed altri. (Dichiara inammissibile, Trib. Livorno, 1 dicembre 2003). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 22 giugno 2004 (Cc. 25/03/2004), sentenza n. 27929 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Proprietario dell’appartamento sovrastante - Sanatoria - Legittimazione ad agire - Interesse sostanziale ad impugnare la sentenza - Appello incidentale proposto dall’interveniente ad opponendum nel giudizio di primo grado - Ammissibilità. E’ portatrice di un interesse qualificato alla conservazione dei provvedimenti impugnati, chi si trova come in specie, nella qualità di proprietario dell’appartamento sovrastante a quello ove è stata realizzata la copertura, dei cui dinieghi di sanatoria è causa: riveste, pertanto, la qualità di parte in senso tecnico dato l’indubbio vantaggio che consegue dalla demolizione di siffatte opere sotto l’aspetto della veduta come dimostra la documentazione allegata (Cons. Stato, IV, 29 marzo 2001, n. 1842). Pres. Iannotta - Est. Lamberti - Comune di Genova (avv.ti Odone e Romanelli) c. Imeldi e altro (riforma Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria 29 novembre 1999, n. 501) CONSIGLIO DI STATO, sez. V - 14 giugno 2004, n. 3808
Urbanistica e edilizia - Procedure e varie - Difetto di motivazione dell’atto amministrativo - Limiti. Non ricorre il vizio di difetto di motivazione dell’atto amministrativo quando le ragioni poste a base del provvedimento risultano enunciate in precedenti atti del procedimento e quando le medesime ragioni possano tuttavia essere colte dalla lettura degli atti ivi richiamati (Cons. Stato, IV, 4 febbraio 1997, n. 89). Infatti, è da escludere il difetto di motivazione dei relativi atti quando è possibile verificare, comunque, il percorso logico giuridico seguito dal Comune nell’operare le scelte rejettive delle domande del ricorrente. (Cons. Stato, 27 dicembre 2001, n. 6417). Pres. Iannotta - Est. Lamberti - Comune di Genova (avv.ti Odone e Romanelli) c. Imeldi e altro (riforma Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria 29 novembre 1999, n. 501) CONSIGLIO DI STATO, sez. V - 14 giugno 2004, n. 3808
Urbanistica e edilizia - Modificazioni
introdotte di lieve entità e compatibili con le caratteristiche del progetto
precedente - Qualificazione di nuovo progetto - Esclusione. Non può
qualificarsi un progetto come nuovo rispetto al precedente se le modificazioni
introdotte sono di lieve entità e sono compatibili con le caratteristiche del
progetto precedente (Cons. St. Sez. V, 2 aprile 2001 n. 1898; 22 gennaio 2003 n.
249). Pres. Iannotta - Est. Branca - Largaiolli (avv.ti Manzi, Mazzarolli e
Tosadori) c. Comune di Malé (avv.ti Giovannini e Stella Ricther) (Conferma
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per il Trentino-Alto Adige,
Sezione di Trento, 14 maggio 1996 n. 204). CONSIGLIO DI STATO, sez. V - 14
giugno 2004, n. 3800
Urbanistica e edilizia - Difformità
dal progetto originario - L’autorizzazione alla variante in corso d’opera va
richiesta prima della ultimazione dei lavori. Costituisce principio costante
della legislazione in materia urbanistica, anche nella Provincia di Trento (V.
L.P. 5 settembre 1991 n. 22, art. 86), che l’autorizzazione alla variante in
corso d’opera va richiesta prima della ultimazione dei lavori (l. 28 febbraio
1985 n. 47, art. 15), e, pertanto, si considerano lecite le difformità dal
progetto originario eseguite mentre è in corso il procedimento autorizzatorio
della variante. Pres. Iannotta - Est. Branca - Largaiolli (avv.ti Manzi,
Mazzarolli e Tosadori) c. Comune di Malé (avv.ti Giovannini e Stella Ricther)
(Conferma Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per il Trentino-Alto
Adige, Sezione di Trento, 14 maggio 1996 n. 204). CONSIGLIO DI STATO, sez. V
- 14 giugno 2004, n. 3800
Urbanistica e edilizia - Diniego di concessione in sanatoria - Demolizione opere abusive - Esecuzione dell’ordine di demolizione in pendenza di un ricorso al Tar avverso la delibera comunale - Legittimità Sospensione dell’ordine di demolizione - Presupposti - Esecuzione della sentenza di demolizione delle opere e trasmissione degli atti al Pm per le modalità esecutive - Poteri e limiti del Giudice di esecuzioni. La mera pendenza di un ricorso al Tar avverso il diniego di concessione in sanatoria non comporta la sospensione dell’ordine di demolizione. In tal senso Cass., Sezione terza, sentenza 11051/03 (Udienza 30 gennaio 2003) Ced Cassazione 224347, secondo cui «La sospensione dell’esecuzione dell’ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna, ex articolo 7 della legge 47/1985, in attesa della definizione della procedura relativa al rilascio di un provvedimento di sanatoria può essere disposta solo allorché sia ragionevolmente e concretamente prevedibile che in un breve lasso di tempo l’autorità amministrativa o quella giurisdizionale adottino un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con l’ordine di esecuzione. (Nell’occasione la Corte ha ulteriormente precisato che la mera eventualità di una tale conseguenza in ragione della semplice pendenza della procedura non giustifica, in difetto di ulteriori concomitanti elementi che consentano di fondare positivamente la valutazione prognostica, la sospensione dell’esecuzione)». Nello stesso senso Cassazione, Sez. III, sent. n. 1388/00 (CC 30 marzo 2000) Ced Cass. 216071, secondo cui «Il giudice dell’esecuzione al fine di disporre l’esecuzione dell’ordine di demolire, deve valutare la compatibilità dell’ordine adottato con i provvedimenti assunti dall’autorità amministrativa o dalla giurisdizione amministrativa, e deve revocare l’ordine di demolizione emesso con la sentenza di condanna o di patteggiamento soltanto se i nuovi atti amministrativi siano assolutamente incompatibili con esso. (Ha peraltro precisato la Corte che la sospensione di una statuizione di demolizione contenuta nella sentenza penale passata in giudicato, può essere concessa dal giudice dell’esecuzione solo quando sia razionalmente e concretamente prevedibile che, nel giro di brevissimo tempo, sia adottato dall’autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con il detto ordine di verificare in un futuro lontano o comunque entro un tempo non prevedibile. In tal senso non può essere ritenuta sufficiente la pendenza di ricorso al Tar contro il diniego amministrativo di sanatoria edilizia per giustificare l’invocata sospensione della demolizione)». Presidente Savignano - Relatore Zumbo Ricorrente Zampini - (Rigetto ric. avverso ordinanza del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Bari in data 12 agosto 2003 in esecuzione della sentenza emessa in data 14 marzo 1994). CORTE DI CASSAZIONE Penale, sez. III, 10 giugno 2004, sentenza n. 26105
Urbanistica e edilizia - Demolizione del manufatto abusivo - Reati edilizi - Sentenza di condanna - Ordine di demolizione - Successivi provvedimenti amministrativi o del giudice amministrativo - Valutazione - Obblighi e limiti. La sanzione della demolizione del manufatto abusivo, prevista dall'art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 ed ora sostituito dall'art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, è sottratta alla regola del giudicato ed è riesaminabile in fase esecutiva, atteso che compete al giudice dell'esecuzione valutare la compatibilità dell'ordine di demolizione con i provvedimenti eventualmente emessi dall'autorità o dalla giurisdizione amministrativa, disponendone la revoca in caso di contrasto insanabile o la sospensione se può ragionevolmente presumersi, sulla base di elementi concreti, che tali provvedimenti stanno per essere emessi in tempi brevi, non essendo peraltro sufficiente la mera possibilità di una loro adozione. Pres. Zumbo A. - Est. Squassoni C. - Imputato: Cena. (Conf.). (Rigetta, Trib.Torino, 29 maggio 2003). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 26 maggio 2004 (Cc. 16/04/2004), sentenza n. 23992 (vedi: sentenza per steso)
Edilizia e urbanistica - Sanatoria (condono edilizio) su interventi di restauro e risanamento conservativo - Presupposti - Limiti - Fattispecie. TU. n. 380/2001 L'art. 3, 1 comma - lett. c), del TU. n. 380/2001 (con definizione già fornita dall'art. 31, 1 comma - lett. c), della legge n. 457/1978) identifica gli interventi di restauro e risanamento conservativo come quelli "rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che - nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso - ne consentano destinazioni d'uso con esso compatibili. Tali interventi, in particolare, possono comprendere: - il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio; - l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso; - l'eliminazione di elementi estranei all'organismo edilizio. La finalità é quella di rinnovare l'organismo edilizio in modo sistematico e globale, ma essa deve essere attuata - poiché si tratta pur sempre di conservazione - nel rispetto dei suoi elementi essenziali "tipologici, formali e strutturali". Ne deriva che non possono essere mutati: - la "qualificazione tipologica" del manufatto preesistente, cioé i caratteri architettonici e funzionali di esso che ne consentono la qualificazione in base alle tipologie edilizie; - gli "elementi formali" (disposizione dei volumi, elementi architettonici) che distinguono in modo peculiare il manufatto, configurando l'immagine caratteristica di esso; gli "elementi strutturali", cioé quelli che materialmente compongono la struttura dell'organismo edilizio. (Nella fattispecie, non é stato ravvisabile un'attività di conservazione, recupero o ricomposizione di spazi, secondo le modalità e con i limiti dianzi delineati, bensì la realizzazione di un "edificio" al posto di una preesistente tettoia, con stravolgimento di elementi tipologici e formali e creazione "ex novo" di volumetria). Pres. A. Rizzo - Est A. Fiale - Imp. Paparusso. CORTE DI CASSAZIONE Penale, sez III, 7 maggio 2004, (Ud. 6/4/2004) sentenza n. 21679 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Disciplina urbanistica - Lottizzazione abusiva - Lotti fabbricabili - Piano di lottizzazione convenzionale - Assenza - Reato a consumazione alternativa - Attività materiale - Nozione - Fattispecie. Il reato di lottizzazione abusiva è ravvisabile non solo nel compimento di atti giuridici, come la suddivisione del terreno e l'alienazione dei lotti fabbricabili, ma anche nell'esplicazione di attività materiali, come la costruzione di edifici ovvero la realizzazione di opere di urbanizzazione, allorquando gli anzidetti atti ed attività risultano diretti ad utilizzare e pianificare il territorio a scopi edilizi, in mancanza di un piano di lottizzazione convenzionale e di altro strumento equipollente attuativo del piano regolatore generale. (Nel caso di specie è stata ritenuta attività materiale la modificazione di destinazione d'uso, senza concessione, delle unità immobiliari facenti parte di un "complesso alberghiero residenziale" e la vendita parcellizzata di alcune di esse). Pres. Raimondi R. - Est. Vangelista V. - P.M. Ciampoli L. (Conf.) - Imp. Repino. (Rigetta, Trib.Libertà Latina, 9 ottobre 2002). CORTE DI CASSAZIONE Penale, sez. III, 4 maggio 2004 (Cc. 02/03/2004), Sentenza n. 20661 (vedi: sentenza per steso)
Edilizia - Lottizzazione abusiva - Attività materiale - Nozione - Modificazione di una zona territoriale in violazione degli strumenti urbanistici - Necessità di realizzare opere di urbanizzazione - Fattispecie relativa alla realizzazione di un parcheggio. Il reato di lottizzazione abusiva si realizza mediante condotte anche materiali, quali una modificazione edilizia od urbanistica dei terreni, in una zona non adeguatamente urbanizzata, la quale conferisca ad una porzione di territorio comunale un assetto differente, che venga posta in essere senza autorizzazione, ovvero in totale difformità dalla stessa, ed in violazione delle prescrizioni stabilite dagli strumenti urbanistici vigenti od adottati, e tale da poter determinare l'insediamento di abitanti o lo svolgimento di attività, con conseguente necessità di predisporre od integrare le opere di urbanizzazione. (La S.C. ha ritenuto che potesse configurare il reato la realizzazione di un parcheggio per automezzi pesanti, che aveva comportato la trasformazione di un'area molto estesa, in assenza di qualunque intervento programmatorio sottoposto al controllo della P.A.) Pres. Rizzo AS. - Est. Novarese F. - P.M. Izzo G. (Diff.) - Imp. Casarin. (Rigetta, Trib.Libertà Treviso, 30 settembre 2003). CORTE DI CASSAZIONE Penale, sez. III, 30 aprile 2004 (Cc. 07/04/2004), Sentenza n. 20390 (vedi: sentenza per steso)
URBANISTICA E EDILIZIA - Costruzioni edilizie abusive - Sentenza di condanna - Sospensione condizionale della pena. In tema di costruzioni edilizie abusive, grava sul soggetto condannato la prova della impossibilità di adempimento, per cause allo stesso non imputabili, della demolizione del manufatto abusivo ordinata con la sentenza di condanna ed alla quale sia subordinata la sospensione condizionale della pena, atteso che compete al giudice dell'esecuzione la sola valutazione sull'adempimento e sulla esistenza o meno di cause che lo abbiano reso impossibile al momento della scadenza dell'adempimento stesso (CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 27 aprile 2004, Gioardina, m. 229.388). Conf. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 22 febbraio 2007 (Ud. 11/01/2007), Sentenza n. 7283
Beni Culturali e ambientali - Urbanistica e edilizia - Sanatoria delle concessioni edilizie - Estinzione dei soli "reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti" - Sussiste - Costruzioni in zona sismica o sottoposte a tutela delle zone di particolare interesse ambientale - Inapplicabilità della causa estintiva dei reati. Il rilascio in sanatoria delle concessioni edilizie, effettuato ai sensi degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come espressamente previsto al terzo comma del citato art. 22, determina l'estinzione dei soli "reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti" e quindi si riferisce esclusivamente alle contravvenzioni concernenti la materia che disciplina l'assetto del territorio sotto il profilo edilizio, ossia alle violazioni della stessa legge, in cui (art. 13) sono contemplate le ipotesi tipiche suscettibili di sanatoria (opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali, ecc). Ne deriva l'inapplicabilità della causa estintiva agli altri reati che riguardino altri aspetti delle costruzioni ed aventi oggettività giuridica diversa rispetto a quella della mera tutela urbanistica del territorio, come i reati relativi a violazioni di disposizioni dettate dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di costruzioni in zona sismica, o dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086, in materia di opere in conglomerato cementizio, ovvero dall'art. 1 sexies del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431, in materia di tutela delle zone di particolare interesse ambientale. (Corte di Cassazione penale, sez. III, 1 dicembre 1997, Agnesse n. 1658). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 8 aprile 2004, (Ud. 10/03/2004) sentenza n. 16713 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Domanda di sanatoria - Sospensione del procedimento penale per violazioni edilizie - Termine - Funzione - Decorrenza inutile dei sessanta giorni - Effetti - Silenzio rifiuto - Pubblica Amministrazione. La disciplina urbanistica all'art. 13 c. 2 L. 47/1985 prevede che, decorso inutilmente il periodo di giorni sessanta dalla data di presentazione della domanda di sanatoria, la stessa si intende respinta; l'art. 22 della stessa legge stabilisce che l'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimanga sospesa fino all'esaurimento dei procedimenti amministrativi. Dalla combinata esegesi delle due norme, si desume che la sospensione è limitata al periodo di giorni sessanta in esito al quale la procedura si intende esaurita per silenzio rifiuto. Il termine assolve ad una duplice funzione; da un lato, conferisce certezza alla aspettativa del privato consentendogli le opportune iniziative di tutela e, dall'altro, evita la sospensione del processo sine die. Poiché il termine non comporta la consunzione della potestà di decidere da parte della Pubblica Amministrazione sulla domanda di sanatoria, il procedimento amministrativo può proseguire oltre il sessantesimo giorno, ma tale situazione è inconferente ai fini della sospensione del processo penale che non può estendersi oltre il ricordato periodo. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 08/04/2004 (Ud. 18/02/2004). Sentenza n. 16706 (vedi: sentenza per esteso)
Edilizia - Costruzione edilizia - Costruzione abusiva - Domanda di sanatoria - Sospensione del procedimento penale - Condizioni e limiti. La sospensione del procedimento penale per violazioni edilizie, prevista dall'art. 22 della L. n. 47/85, oggi sostituito dall'art. 45 del d.P.R. n. 380/01 (in relazione all'art. 36 del citato d.P.R.), è limitata al termine di sessanta giorni dalla data del deposito della domanda di concessione in sanatoria, in quanto riguarda i tempi necessari per la definizione della procedura amministrativa, per la quale consumato detto termine senza che la domanda sia stata accolta , la stessa si intende esaurita per silenzio rifiuto. PRES: Savignano G. EST: Squassoni C. IMP: Brilla. P.M: Febbraro G. (Conf.). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 08/04/2004 (Ud. 18/02/2004 n.00300 ). Rv. 227960. Sentenza n. 16706 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Distacco dal ciglio stradale - Demolizione del fabbricato - Legittimità - Zona di completamento a carattere residenziale di interesse paesaggistico (Zona B4) - Annullamento della concessione edilizia - Legittimità. E' legittimo l'annullamento della concessione edilizia rilevandone il contrasto con le Norme Tecniche di Attuazione del Programma di Fabbricazione, (in specie art. 6, approvato nel 1978), che prescrive per i lotti liberi nelle Zone B4 un distacco dal ciglio stradale, ove non esistano allineamenti stradali, di almeno quattro metri. (Nella specie, è stata assentita la integrale demolizione di un fabbricato (ad eccezione di un muro sul confine) e la esecuzione di un edificio completamente differente dal primo anche per la diversa disposizione sul terreno). Pres. Frascione - Est. Marchitiello - Comune di Alliste (Avv. Liviello) c. Causo ed altri (avv. Zompì) - (Conferma Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Sede di Lecce, I Sezione del 5.6.2002, n. 4624). CONSIGLIO DI STATO Sez. V - 01/04/2004 - Sentenza n. 1811 (vedi: sentenza per esteso)
Edilizia ed urbanistica - Costruzioni nel sottosuolo - Sanatoria - Limiti - Piano Regolatore generale - Autorimesse fuori terra - Art. 9 L. n. 122/1989. Le autorimesse fuori terra, non rientrando nell’ambito di operatività dell’art. 9 della legge n. 122 del 1989, in base alla quale, se si tratta di costruzioni nel sottosuolo, è possibile la loro realizzazione anche in contrasto con le norme urbanistiche relative alla zona (non con quelle paesaggistiche), sono soggette alla disciplina urbanistica generale come ordinarie nuove costruzioni. Correttamente, pertanto, il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale ha ritenuto che le stesse non fossero sanabili, perché in contrasto con il Piano Regolatore Generale, qualora quest’ultimo ammetta, nella zona interessata, unicamente interventi edilizi di tipo conservativo e non nuove costruzioni. CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 29/03/2004, Sentenza n. 1662
Urbanistica e edilizia - Demolizioni del manufatto abusivo - Concessione edilizia - Modifica del manufatto - Annullamento - Esecuzione del Giudicato - Nuove domande di sanatoria - Esclusione. L’esecuzione di un giudicato d’annullamento di concessione edilizia deve di regola contemplare semplicemente la demolizione del manufatto, salva l’attivazione del concessionario per ricondurlo alla legittimità secondo le indicazioni del giudicato. Qualora si fosse seguita la diversa via, più favorevole al concessionario, di modificare il manufatto, ciò non significa che l’esecuzione debba essere protratta indefinitamente. Il giudicato rimane perciò insensibile a tutte le nuove domande di sanatoria e a tutte le conseguenti impugnazioni del concessionario, le quali potranno semmai regolare i rapporti e le edificazioni future, successive all’avvenuto adeguamento al giudicato. Pres. Elefante - Est. Carboni (richiesta di istruzioni formulata dal commissario ad acta). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 29 marzo 2004 (16 dicembre 2003), Decisione n. 1632 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica - Lottizzazione abusiva - Sentenza della Cassazione che dispone la confisca della costruzione - Successiva istanza rivolta al Comune in ordine alla conformità urbanistica e ambientale - Legittimazione - Insussistenza - Fattispecie: Punta Perotti. A seguito di confisca operata dalla Corte di cassazione, (fattispecie: sez. III pen., n. 256 del 2001), per effetto della quale la costruzione derivata da lottizzazione (fattispecie: “Punta Perotti”), insieme con l’area di sedime, è passata definitivamente nella proprietà del Comune di Bari, le società appellate non possono vantare alcun interesse diretto, concreto ed attuale a conoscere della conformità urbanistica ed ambientale di un manufatto sul quale non hanno alcuna pretesa, neppure futura, stante la intangibilità e la irrevocabilità del giudicato. Da ciò il difetto di legittimazione alla presentazione dell’istanza rivolta al Comune e l’inconfigurabilità consequenziale di alcuna formazione di silenzio significativo da parte della pubblica amministrazione. Pres. Barbagallo, Est. Mele - Comune di Bari (Avv.ti Verna e Baldassarra) c. Mabar s.r.l. e altro (Avv. Scoca) e Iema s.r.l. (Avv. Medina) - (Annulla T.A.R. Puglia, Bari, sez.II, nn. 3827 e 3955 2003. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 10 marzo 2004, n. 1126
Urbanistica e edilizia - Sanatoria edilizia - Istanza di conversione - Presupposti - Art. 13 L. n. 47/1985 - Art. 39 L. 724/1994. L'art. 39, 11° comma, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, prevede l'ipotesi di conversione dell'istanza di sanatoria presentata a norma dell'art. 13 legge n. 47 del 1985 in istanza da considerarsi prodotta a mente del successivo art. 31 ed, all'uopo, richiede che venga avanzata al comune apposita domanda, corredata dal pagamento all'erario degli oneri dovuti (Cassazione penale, sez. III, 1 dicembre 1997, Agnesse n.1658). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 8 aprile 2004, (Ud. 10/03/2004) sentenza n. 16713 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Procedure e varie - Esercizio di un potere amministrativo - Giurisdizione esclusiva - Art.34, d.lgs. n.80/1998 - Atti e comportamenti di soggetti privati - Esclusione. La giurisdizione esclusiva di cui all’art.34, d.lgs. n.80/1998, in materia urbanistica, investe provvedimenti, atti e comportamenti imputabili ad una pubblica amministrazione nell’esercizio di un potere amministrativo, e non riguarda, invece, atti e comportamenti di soggetti privati. Sicché, se l’amministrazione chiede ad un soggetto privato il risarcimento del danno derivante da un comportamento del soggetto privato medesimo, la controversia esula dall’ambito di applicazione dell’art. 34 citato. Pres. GIOVANNINI - Est. DE NICTOLIS - Consorzio del parco regionale Valle del Lambro (avv.ti Grella e Biagetti) c. Cementeria di Merone s.p.a. ed altri - (Conferma T.A.R. per la Lombardia - Milano, I, 27 marzo 2001, n. 2671). CONSIGLIO DI STATO Sezione VI, 03 marzo 2004, sentenza n. 1052 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica ed edilizia - Demolizione di opere edilizie asseritamente eseguite senza la prescritta concessione edilizia - Condono edilizio - Presentazione della domanda di sanatoria - Sospensione dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali e la loro esecuzione (31 marzo 2004) - Sospensione automatica - Ratio - L. n. 326/2003 - L. n. 47/1985. I provvedimenti adottati dal comune concernenti la demolizione di opere edilizie asseritamente eseguite senza la prescritta concessione edilizia, devono essere sospesi, in applicazione dell’articolo 32, comma 5, del decreto legge n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, recante disposizioni in materia di condono edilizio, il quale richiama le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge n. 47/1985, nonché l’articolo 39 della legge n. 724/1994. In particolare, l’articolo 44 della legge n. 47/1985 dispone che, dalla data di entrata in vigore della normativa sul condono edilizio e fino alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di sanatoria (31 marzo 2004), sono sospesi i procedimenti amministrativi e giurisdizionali e la loro esecuzione. Infine, la sospensione dei giudizi e dei procedimenti amministrativi prevista dalla legge statale non è condizionata dall’entrata in vigore della normativa regionale. Tale disciplina, che prevede la sospensione automatica dei giudizi e dei procedimenti amministrativi di carattere sanzionatorio, ha una sua giustificazione razionale, costituita dall’esigenza di assicurare comunque un congruo spazio temporale per valutare la portata della nuova normativa e i suoi effetti sui procedimenti sanzionatori amministrativi in corso. Pres. Frascione - Est. Lipari - Società Sant’Anna s.r.l. (avv.ti Blasigh e Giannaccari) c. Comune di Lignano Sabbiadoro ed altro (avv.ti Carlin e Manzi) - (Sosp.Giud. -Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, 21 dicembre 2002, n. 1081). CONSIGLIO DI STATO Sezione V, 3 marzo 2004, sentenza n. 1037 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica ed edilizia - Illegittimità del diniego di sanatoria - Ordinanza di demolizione - Effetti. L’illegittimità del diniego di sanatoria, atto presupposto, riverbera i suoi effetti, come è ovvio, anche sull’ordinanza di demolizione. Pres. Frascione - Est. Mastrandrea - Azienda agricola La Ghirlandina s.r.l. (avv.ti Comba, Comba e Contaldi) c. Comune di Varallo Pombia (avv.ti Santilli e Menghini) - (Annulla Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, I, 13 novembre 2002, n. 1850). CONSIGLIO DI STATO Sezione V, 3 marzo 2004, sentenza n. 1032
Urbanistica e edilizia - Sanatoria dell'opera abusiva - Compatibilità con gli strumenti urbanistici sopravvenuti alla notificazione della sentenza di annullamento del precedente diniego - Necessità - Effetti. Affinché gli strumenti urbanistici sopravvenuti possano ritenersi inopponibili all’interessato, occorre che gli stessi siano adottati in un momento successivo a quello di notificazione della sentenza di annullamento del precedente diniego, (Cons. Stato, Ad. Plen. 8 gennaio 1986, n.1, Cons. Stato, sez. IV, 2 giugno 2000, n.3177) nel caso di specie i ricorrenti, lungi dall’aver ottenuto un accertamento giurisdizionale dell’illegittimità del provvedimento negativo della concessione edilizia, avevano solo conseguito due ordinanze cautelari favorevoli che, tuttavia, per il loro carattere sommario ed interinale non possono in alcun modo essere equiparate, ai fini che qui interessano, ad una pronuncia decisoria di accoglimento del ricorso (che produce, come tale, gli effetti costitutivi dell’eliminazione del diniego). Per la sanatoria dell'opera abusiva non è sufficiente la compatibilità con gli strumenti urbanistici approvati o adottati al tempo della realizzazione, ma occorre la compatibilità anche con la pianificazione esistente nel momento in cui la sanatoria viene richiesta. Infatti, chi ha costruito senza concessione, ma in conformità allo strumento urbanistico vigente, non ha un'aspettativa alla sanatoria incondizionata e illimitata nel tempo, perché detta aspettativa può venire in ogni momento travolta e posta nel nulla da una sopravvenuta diversa pianificazione, nei confronti della quale il titolare dell'opera abusiva non è protetto. (Cons. Stato, Ad. Plen. 8 gennaio 1986, n.1). Pres. Frascione - Est. Deodato - Emmegi s.a.s. (Avv.ti Abbamonte e Sartorio) c. Comune di Frattaminore ed altri (Avv. Colacino) (Conferma Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. I, n.5323/01 in data 7.12.2001). CONSIGLIO DI STATO Sezione V, 3 marzo 2004, sentenza n. 1026
Urbanistica ed edilizia - Occupazione di suolo mediante deposito di materiali a cielo libero - Area sottoposta a vincolo paesaggistico - Sindaco - Ordinanza di rimozione del materiale depositato senza autorizzazione - Legittimità - Rientra nel potere di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, indipendentemente dall’applicabilità della normativa sui rifiuti. A norma dell’art. 7, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 (conv. dalla legge 25 marzo 1982, n. 94), le “occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero” [lett. b)] sono soggette ad una mera autorizzazione edilizia, sicché l’eventuale abuso imporrebbe l’irrogazione della sola sanzione pecuniaria. Tuttavia la medesima disposizione fa salva la specifica disciplina in tema di opere sottoposte ai vincoli previsti dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e legge 29 giugno 1939, n. 1497, per cui rimangono pienamente suscettibili di impiego gli strumenti di protezione e le sanzioni che il legislatore prevede per la cura degli interessi paesaggistici e ambientali coinvolti (v. Corte cost. 24 marzo 1994 n. 100). Ne consegue che il Sindaco può legittimamente ordinare la rimozione del materiale depositato senza autorizzazione su area tutelata dal piano paesistico regionale, nell’esercizio del generale potere di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia previsto dall’art. 4 della legge n. 47 del 1985, indipendentemente dalla sussistenza dei presupposti per la contestuale operatività della normativa in tema di rifiuti. Pres. Cicciò, Est. Caso - La Rinascente S.n.c. (Avv. Gallusi) c. Comune di Guastalla (Avv. Coffrini) - T.A.R. EMILIA-ROMAGNA, Parma - 26 febbraio 2004, n. 63
Urbanistica - Demolizione del manufatto abusivo - Sopravvenuta impossibilità di ottemperare - Acquisizione del bene al patrimonio comunale - Necessità - Esclusione - Immissione in possesso - Sufficienza. In materia edilizia, integra la fattispecie di impossibilità sopravvenuta per il condannato di ottemperare all'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna per reati edilizi non soltanto l'ipotesi nella quale il predetto abbia perso definitivamente la disponibilità giuridica dell'immobile per avere la pubblica amministrazione portato a termine la procedura di acquisizione del manufatto al patrimonio comunale mediante la trascrizione del provvedimento ablativo, ma altresì quella per la quale l'ente locale si sia immesso nel possesso del manufatto a seguito della deliberazione di acquisizione. Pres. Savignano G. - Est. Lombardi AM. - Imp. Bonanno (Parz. Diff.) - (Annulla con rinvio, Trib. Agrigento, 26 maggio 2003). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 25 febbraio 2004, (Ud. 29/01/2004) Rv. 227407, sentenza n. 8153 (vedi: sentenza per esteso)
URBANISTICA E EDILIZIA - Ordine di demolizione e di rimessione in pristino - Omissione - Procedura di correzione dell'errore materiale - Possibilità - Esclusione. Alla mancata inclusione nella sentenza dell'ordine di demolizione delle opere abusive e dell'obbligo di rimessione in pristino dello stato dei luoghi non può essere dato rimedio tramite la procedura di correzione dell'errore materiale, ma esclusivamente a mezzo di impugnazione proposta dal pubblico ministero. Alberti e altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE sez. III, 24 febbraio 2004, n. 21022
URBANISTICA E EDILIZIA - Immobile abusivo - Ordine di demolizione - Mancato adempimento. In tema di sospensione condizionale della pena, il mancato adempimento, entro il termine fissato, dell'obbligo di demolizione dell'immobile abusivo - cui sia subordinata la concessione del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen - determina la revoca della sospensione condizionale della pena, la quale opera di diritto, salva l'ipotesi di sopravvenuta impossibilità non dipendente da atto volontario. Infatti, il termine per l'adempimento, per il principio di obbligatorietà ed effettività della pena, costituisce un elemento essenziale della concessione del beneficio, ed entro tale termine, pena la revoca in sede esecutiva, deve essere assolto l'obbligo condizionante (CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 24 febbraio 2004, Borrello, m. 229.035). conf. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 22 febbraio 2007 (Ud. 11/01/2007), Sentenza n. 7283
Edilizia e urbanistica - Inerzia della Pubblica Amministrazione nell’adozione di sanzioni e misure repressive edilizie - Strumenti processuali contro il “silenzio-rifiuto” - Legittimazione del terzo interessato: proprietario limitrofo - Dovere della P.A. di provvedere sugli abusi accertati - Adozione delle sanzioni di legge. Quando l’Amministrazione competente ometta di adottare, secondo i suoi doveri di ufficio, i necessari provvedimenti di ripristino dello stato dei luoghi e di difesa del pubblico interesse, in relazione a costruzioni abusive, ovvero li ritardi senza giustificazione, il terzo interessato - come il proprietario limitrofo, che nei confronti del potere amministrativo di repressione degli abusi edilizi è tra l’altro sempre titolare di un interesse qualificato al mantenimento delle caratteristiche urbanistiche assegnate alla zona - può non solo spiegare le azioni civili di demolizione e, se ciò non sia possibile, quelle risarcitorie, ma è al tempo stesso legittimato a impugnare la mancata adozione di misure ripristinatorie, e quindi l’inerzia formalizzata degli Organi comunali preposti, ovvero finanche l’illegittima comminatoria di una sanzione pecuniaria anziché demolitoria. La P.A. ha il dovere di provvedere sugli abusi accertati, anche se talora ha la facoltà - piuttosto limitata - di scegliere le sanzioni da applicare e deve valutare situazioni particolari di fatto specie in relazione al tempo trascorso, sussiste un interesse del privato leso da opere abusive all’adozione delle sanzioni di legge. Il terzo interessato può pretendere quanto meno un provvedimento espresso sull’abuso circostanziatamente denunziato, in difetto del quale può costituire nei modi ordinari, come avvenuto nella fattispecie, un silenzio-rifiuto di provvedere che è impugnabile, fino a costringere l’Amministrazione comunale all’emissione di un provvedimento espresso, che a sua volta sarà impugnabile ove ritenuto illegittimo. Pres. Elefante - Est. Mastrandrea - Haus Sand di Mairhofer Maria Luisa & Co. O.H.G ( avv.ti Baur e Berruti) c. Comune di Campo Tures ed altro (avv.ti Kollensperger e Manzi) (Conferma T.R.G.A. di Bolzano n. 11/2001) CONSIGLIO DI STATO, sez. V 19 febbraio 2004, sentenza n. 677 (vedi: sentenza per esteso)
URBANISTICA E EDILIZIA - Immobile abusivo - Ordine di demolizione - Concessione in sanatoria, intervenuta successivamente alla scadenza del termine - Sospensione condizionale della pena - Effetti - Art. 163 cod. pen.. In tema di sospensione condizionale della pena, il mancato adempimento, entro il termine fissato, dell'obbligo di demolizione dell'immobile abusivo - cui sia subordinata la concessione del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. - determina la revoca della sospensione condizionale della pena, la quale opera di diritto, salva l'ipotesi di sopravvenuta impossibilità, con la conseguenza che il giudice dell'esecuzione, al quale non è attribuita alcuna discrezionalità al riguardo, non è tenuto a motivare su questioni diverse dall'adempimento e dalla inesistenza di cause che lo rendano impossibile. Ne deriva che la concessione in sanatoria, intervenuta successivamente alla scadenza del termine fissato per l'adempimento dell'obbligo di demolizione, non ha alcuna efficacia in ordine alla revoca del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. (CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 5 febbraio 2004, Raptus, m. 227.873). conf. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 22 febbraio 2007 (Ud. 11/01/2007), Sentenza n. 7283
Territorio - Edilizia e urbanistica - normativa di tutela urbanistica-edilizia e di tutela del paesaggio - Prescrizioni. La regola della prescrizione quinquennale, decorrente dal giorno della commissione della violazione, infatti, trova in astratto applicazione anche in materia di illeciti amministrativi puniti con la pena pecuniaria di cui alla normativa di tutela urbanistica-edilizia e di tutela del paesaggio (Cass., 1° Sez. civ. n. 6967 del 25 luglio 1997). Pres. Trotta - Est. Rulli - Regione Basilicata (avv.ti Viggiani e Santoro) c. Ruggiero (Avv. Montefusco) (Annulla - T.A.R. per la Basilicata, sentenza n. 617 del 10 novembre 1999). Conforme: CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 4 febbraio 2004, sentenze nn. 396 - 395. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 4 febbraio 2004, sentenza n. 397 (vedi: sentenza per esteso)
Edilizia e urbanistica - Condono
edilizio - Passaggio in giudicato della sentenza di condanna - Rilascio della
concessione sanante - Effetti: a) non produce l’estinzione dei reati e delle
pene; b) inapplicabilità o revoca dell'ordine di demolizione. Il rilascio
della concessione sanante, invero, dopo il passaggio in giudicato della sentenza
di condanna, mentre non ha effetto estintivo dei reati e delle pene (rendendo
operanti, rispetto ad essi, soltanto i particolari effetti di cui all'articolo
38, comma 3, della legge 47/1985), può comportare invece l'inapplicabilità ed
anche la revoca dell'ordine di demolizione disposto ai sensi dell'articolo 7,
ultimo comma, della stessa legge (vedi Cassazione, sezione terza, 2406/03,
Gugliandolo; 2475/97, Coppola; 2474/97, Morello; 2472/97, Filieri; 28 novembre
1996, Ilardi; 1264/96, Larosa; 5 febbraio 1996, Vanacore; 2 marzo 1995,
Francavilla. Decisioni tutte conformi alla motivazione della Su 24 luglio 1996,
ric. Pm in proc. Monterisi). Pres. Zumbo Est. Fiale Imp. Russetti. (Annulla con
rinvio Ordinanza Tribunale di Catanzaro). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 3
febbraio 2004, sentenza n. 3992 (vedi: sentenza
per esteso)
Edilizia e urbanistica - Applicabilità della normativa di "condono edilizio"
- Presupposti - Sussistenza - Necessità - Giudice penale - Compiti di verifica e
accertamento. Quanto all'applicabilità della normativa di "condono
edilizio", posta dall'articolo 39 della legge 724/94 e dagli artt. 35 e segg.
della legge 47/1985 deve rilevarsi che secondo la giurisprudenza costante di
questa Corte suprema, che va ribadita anche in relazione alle previsioni
normative di sanatoria introdotte dall'articolo 32 del Dl 269/03 convertito con
modificazioni nella legge 326/03 spetta al giudice penale verificare la
sussistenza dei presupposti affinché detta normativa possa essere applicata
(vedi Cassazione, sezione terza, 14625/02, Colao). Nell'ambito di tale potere di
controllo, il giudice deve accertare: 1) il tipo di intervento realizzato e le
dimensioni volumetriche dell'immobile; 2) la effettiva "ultimazione" dei lavori
(secondo la nozione fornita dall'articolo 31 della legge 47/1985) entro il
termine previsto per accedere al condono; 3) la insussistenza di cause di non
condonabilità assoluta dell'opera; 4) la tempestività della presentazione, da
parte dell'imputato (o di eventuali altri soggetti legittimati) di una domanda
di sanatoria, riferita puntualmente alle opere abusive contestate nel capo di
imputazione, avente tutti i requisiti di proponibilità e procedibilità; 5)
l'avvenuto "integrale versamento" della somma dovuta ai fini dell'oblazione,
ritenuta congrua dall'Amministrazione comunale; 6) l'eventuale rilascio di una
concessione in sanatoria (legittima, valida ed efficace); 7) l'eventuale
sussistenza di una concessione in sanatoria cd "tacita" (tenendo presente che,
comunque, il silenzio-assenso non può formarsi in carenza della documentazione
obbligatoria per legge). Trattasi di compiti propri dell'autorità
giurisdizionale conformi al dettato degli artt. 101, 2° comma, 102, 104, 1°
comma, e 112 Costituzione, che non possono essere demandati neppure con legge
ordinaria all'autorità amministrativa in un corretto rapporto delle sfere
specifiche di attribuzione. Il giudice dell'esecuzione penale, nell'eventualità
in cui i presupposti anzidetti (o anche uno solo di essi) siano inesistenti,
deve dichiarare non integrata la fattispecie comportante l'inapplicabilità
(ovvero la revoca) dell'ordine di demolizione disposto ai sensi dell'articolo 7,
ultimo comma, della legge 47/1985 ed adottare le conseguenti determinazioni.
Pres. Zumbo Est. Fiale Imp. Russetti. (Annulla con rinvio Ordinanza Tribunale di
Catanzaro). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 3 febbraio 2004, sentenza n.
3992 (vedi: sentenza
per esteso)
Edilizia e urbanistica -
Costruzione edilizia - Manufatto abusivo - Procedimento per violazione del
d.P.R. n. 380 del 2001 - Dichiarazione di prescrizione del reato - Ordine di
demolizione del manufatto - Legittimità - Esclusione - Fondamento.
L'estinzione per prescrizione del reato di costruzione abusiva non consente
l'emissione dell'ordine di demolizione previsto dall'art. 31, comma nono, del T.
U. in materia edilizia (d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380), atteso che trattasi di una
misura amministrativa di tipo ablatorio la cui catalogazione fra i provvedimenti
giurisdizionali trova la propria ragione giuridica nella accessività alla
sentenza di condanna, mentre resta fermo il potere dovere in merito
dell'autorità amministrativa. Pres. Zumbo - Est. Fiale - Imp. Calabria. (Conf.)
(Annulla in parte senza rinvio, Gip Trib.Palermo, 6 febbraio 2003).
CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 03 febbraio 2004, (ud. 12.12.2003), sentenza n.
3991 (vedi:
sentenza
per esteso)
Edilizia e urbanistica - Ordine di demolizione - Opere abusive
eseguite in assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni
essenziali - Sentenza di condanna - Fondamento - Sanzione amministrativa di tipo
ablatorio - Confisca dei terreni abusivamente lottizzati - Sentenza di
estinzione per prescrizione. Per le opere abusive eseguite in assenza di
concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali, art. 7 ultimo
comma della legge n. 47/1985 (con previsione riprodotta nell'art. 31, 9^ comma,
del T.U. 6.6.2001, n. 380) "il giudice, con la sentenza di condanna per il reato
di cui all'art. 17, lettera b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come
modificato dal successivo art. 20 della presente legge, ordina la demolizione
delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita". Tale ordine,
emanato dal giudice in caso di condanna e di mancata esecuzione della
demolizione, costituisce atto dovuto, nell'esercizio di un potere autonomo e non
attribuito in via di supplenza seppure coordinabile con quello amministrativo,
per cui non si pone in rapporto alternativo con l'ordine di demolizione
eventualmente già impartito dalla P.A., essendo finalizzato ad assicurare
comunque il funzionamento del meccanismo sanzionatorio dell'art. 7 della legge
n. 47/1985 (trasfuso nell'art. 31 del T.U. n. 380/2001). Trattasi di una
sanzione amministrativa di tipo ablatorio (non di una pena accessoria, ne' di
una misura di sicurezza patrimoniale), caratterizzata dalla natura
giurisdizionale dell'organo istituzionale al quale ne è attribuita
l'applicazione, la cui catalogazione fra i provvedimenti giurisdizionali trova
ragione giuridica proprio nella sua accessività alla "sentenza di condanna"
(vedi, in tal senso, Cass., Sez. Unite, 24.7.1996, ric. Monterisi). L'ordine di
demolizione in oggetto ha pertanto come presupposto - diversamente da quanto già
previsto dall'art. 19 della stessa legge n. 47/1985 (ed attualmente dall'art.
44, comma 2, del T.U. n. 380/2001) per la confisca dei terreni abusivamente
lottizzati - la pronuncia di una sentenza di condanna o ad essa equiparata e non
il mero accertamento della commissione dell'abuso edilizio, come nel caso di
sentenza di estinzione per prescrizione (vedi Cass., Sez. 3^, 16.2.1998, n.
4100, ric. Maniscalco). Ne consegue che l'estinzione per prescrizione del reato
di costruzione abusiva non consente di impartire l'ordine di demolizione delle
opere illecite, fermo restando l'autonomo potere-dovere dell'autorità
amministrativa. Pres. Zumbo - Est. Fiale - Imp. Calabria. (Conf.) (Annulla in
parte senza rinvio, Gip Trib.Palermo, 6 febbraio 2003). CORTE DI CASSAZIONE
Sez. III del 03 febbraio 2004, (ud. 12.12.2003), sentenza n. 3991 (vedi:
sentenza
per esteso)
Edilizia e urbanistica -
Costruzione edilizia - Reati edilizi - Ordine di demolizione - Domanda di
condono edilizio - Congruità dell'oblazione - Idoneità a determinare la revoca o
sospensione dell'esecuzione della demolizione - Esclusione. In tema di
condono edilizio, la determinazione da parte dell'amministrazione comunale di
congruità dell'oblazione versata non è idonea a determinare la revoca o la
sospensione dell'esecuzione dell'ordine di demolizione impartito con la sentenza
di condanna (ex art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, ora sostituito
dall'art. 31,comma nono, del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380), in quanto soltanto a
seguito del rilascio del permesso sorge in capo al giudice dell'esecuzione
l'obbligo di verifica della legittimità dello stesso e della compatibilità del
manufatto con gli strumenti urbanistici. Pres. Papa - Est. De Maio - Dionisi. (Conf.)
(Dichiara inammissibile, Trib.Rieti, 7 febbraio 2003). CORTE DI CASSAZIONE
Sez. III del 03 febbraio 2004, (Cc. 03 dicembre 2003) sentenza n. 3988
(vedi:
sentenza per esteso)
Edilizia e urbanistica - Ordine di demolizione - Revoca o sospensione
- Valutazione di compatibilità - Sanatoria dell'opera abusiva - Limiti. In
tema di esecuzione dell'ordine di demolizione, il giudice dell'esecuzione è
tenuto a valutare la compatibilità dell'ordine stesso con i provvedimenti nel
frattempo assunti dall'autorità o dalla giurisdizione amministrativa e deve
revocare o sospendere l'ordine di demolizione solo se risulti incompatibile con
atti amministrativi legittimi della competente autorità, che abbiano conferito
all'immobile altra destinazione o abbiano provveduto alla sanatoria dell'opera
abusiva (cfr., tra le molte, le sent., tutte di questa Sez., 9.7.2002, Prencipe;
30.3.2000, Ciconte; 19.11.1999, Basile)Pres. Papa - Est. De Maio - Dionisi. (Conf.)
(Dichiara inammissibile, Trib.Rieti, 7 febbraio 2003). CORTE DI CASSAZIONE
Sez. III del 03 febbraio 2004, (Cc. 03 dicembre 2003) sentenza n. 3988
(vedi:
sentenza per esteso)
Edilizia e urbanistica - Ordine di demolizione - Domanda di condono
edilizio - Congruità dell'oblazione - Idoneità a determinare la revoca o
sospensione dell'esecuzione della demolizione - Esclusione. In pendenza
della procedura di condono edilizio di opere abusive, la sola determinazione, da
parte dell'amministrazione comunale competente, di congruità dell'oblazione
versata non è idonea a determinare l'effetto della revoca o anche della sola
sospensione dell'esecuzione dell'ordine di demolizione, in quanto solo con il
rilascio della concessione sorge, in capo al giudice dell'esecuzione, l'obbligo
di verifica della legittimità della stessa e della compatibilità del manufatto
con lo strumento urbanistico (Cass. Sez. 3^, 13.2.2002 n. 5776, P.M. in c.
Martino). Pres. Papa - Est. De Maio - Dionisi. (Conf.) (Dichiara inammissibile,
Trib.Rieti, 7 febbraio 2003). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 03 febbraio
2004, (Cc. 03 dicembre 2003) sentenza n. 3988 (vedi:
sentenza
per esteso)
Edilizia e Urbanistica -
Costruzione edilizia - Reati edilizi - Domanda di condono - Opere abusive non
residenziali - Sospensione del procedimento - Esclusione - Art. 38 Legge n.
47/1985 - L. n. 326/2003. La domanda di condono edilizio per opere abusive
di natura non residenziale non può determinare la sospensione del procedimento
penale per l'accertamento del reato ex art. 38 della Legge 28 febbraio 1985 n.
47, atteso che ai sensi del comma 25 dell'art. 32 del D.L. 30 settembre 2003 n.
269, convertito con modificazioni in Legge 24 novembre 2003 n. 326, le
disposizioni sulla sanatoria prevista dal citato D.L. si applicano alle sole
nuove costruzioni residenziali. Pres. Zumbo - Est. Piccialli - Imputato Gentile
- Pm Gialanella A. (Diff.) (Annulla senza rinvio, App.Roma, 20 febbraio 2003).
CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 29 gennaio 2004, (Ud. 18/11/2003 n.01895 )
Rv. 227178 sentenza n. 3358 (vedi:
sentenza
per esteso)
Urbanistica e edilizia - Aree protette nazionali, regionali e provinciali - Tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici - Assenza o difformità del titolo abilitativo alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici - Opere abusive - Sanatoria - Conformità agli strumenti urbanistici le opere abusive - Necessità. Le opere realizzate, devono considerarsi non sanabili in forza di quanto disposto dall'art. 32, comma 27, lett. d), dei D.L. n. 269/2003, secondo cui le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora "siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici". Nelle aree sottoposte ai vincoli anzidetti solo nel caso di conformità agli strumenti urbanistici le opere abusive possono essere sanate, previo nulla-osta dell'autorità preposta al vincolo come disciplinato dal nuovo testo dell'art. 32 della legge n. 47/1985 nella formulazione introdotta dal comma 43 dell'art. 32 del D.L. n. 269/2003. PRES: Zumbo A. EST: Fiale A. IMP: Lasi. P.M: Fraticelli M. (Conf.) (Rigetta, App. Cagliari, 14 febbraio 2003). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 29 gennaio 2004 (Ud. 13 novembre 2003), Sentenza n. 3350 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Costruzione in assenza di concessione edilizia - Precedente rilascio del titolo sanante - Irrilevanza. In tema di costruzione in assenza di concessione edilizia e non assume alcuna rilevanza il precedente rilascio del titolo sanante in relazione all'esecuzione di un intervento avente caratteristiche assolute di novità rispetto all'approvato progetto dei lavori di completamento strettamente necessari alla funzionalità delle strutture già realizzate. PRES: Zumbo A. EST: Fiale A. IMP: Lasi. P.M: Fraticelli M. (Conf.) (Rigetta, App. Cagliari, 14 febbraio 2003). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 29 gennaio 2004 (Ud. 13 novembre 2003), Sentenza n. 3350 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica ed edilizia - Cambio di destinazione d’uso - Assenza di sconvolgimento dell’assetto dell’area - Concessione edilizia - Non occorre - Ordine di demolizione - Illegittimità. Il semplice cambio di destinazione d’uso, effettuato senza opere evidenti, non implica necessariamente un mutamento urbanistico - edilizio del territorio comunale e, come tale, non abbisogna di concessione edilizia qualora non sconvolga l’assetto dell’area in cui l’intervento edilizio ricade. Ne consegue che il diniego di sanatoria per la trasformazione d’uso senza opere, non può essere legittimamente seguito dall’adozione di una sanzione ai sensi dell’art. 7 l. 47\85, a tenore del quale va ingiunta la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi laddove sia accertata l’esecuzione di opere in assenza di concessione, in totale difformità dalla medesima ovvero con variazioni essenziali. Pres. Vivenzio, Est. Ponte - Petrilli (Avv.ti De Francisi e Carli) c. Comune di Ventimiglia (n.c.) - T.A.R. LIGURIA, Genova, Sez. I - 28 gennaio 2004, n. 102
Edilizia e urbanistica - "Superdia" e permesso di costruire - Costruzione edilizia - Realizzabile con denuncia di inizio attività alternativa al permesso di costruire - Omessa presentazione della d.i.a - Abusività dell'intervento - Sanzionabilità - Reato di cui all'art. 44 lett. b) d.P.R. n. 380 del 2001 - Sussistenza. In tema di costruzioni edilizie, la realizzabilità dell'intervento con denuncia di inizio attività alternativa al permesso di costruire, ai sensi del comma terzo dell'art. 22 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380), non esclude la sanzionabilità in caso di omessa dichiarazione di inizio attività, atteso che in tale ipotesi si configura un intervento edilizio abusivo, e come tale sanzionato ex art. 44 lett. b) del citato d.P.R. Pres. Savignano G. Est. Franco A. P.M. Geraci V. (Conf.) Imp. P.M. in proc.Tollon ed altri. (Annulla in parte con rinvio, Trib.Venezia, 30 gennaio 2003). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 26 gennaio 2004 (Ud. 14 luglio 2003 n. 01504 ) Rv. 227391, sentenza n. 2579 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Comune - Ordinanza di sospensione dei lavori - Mancanza di autorizzazione paesaggistico-ambientale o idraulica - Limiti. Il comune può intervenire per la mancanza di un’autorizzazione paesaggistico-ambientale o idraulica, solo a condizione che si tratti di un’opera di trasformazione edilizia o urbanistica del territorio comunale, necessitante di concessione o autorizzazione edilizia, e realizzata in assenza di quelle altre, distinte e preliminari autorizzazioni. (Nella specie, si è ritenuta illegittima l’ordinanza di sospensione dei lavori di sostituzione di coltura comportanti escavazione di materiale litoide in area golenale previamente autorizzati dalla competente autorità idraulica e per i quali non è richiesto alcun titolo abilitativo edilizio) Pres. Frascioni, Est. Carboni - Zago (Avv.ti Zimbelli e Manzi) c. Comune di Ponte di Piave (Avv.ti Garofalo e Romanelli) (Riforma T.A.R. Veneto, Sez. II, n. 597/1999) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 23 gennaio 2004, n. 189
Edilizia e urbanistica - Condono edilizio e ricorso in cassazione - Violazioni edilizie - Giudizio di cassazione - Inammissibilità del ricorso - L. n. 326/ 2003 - Sospensione del procedimento - Non applicabilità di disposizioni sopravvenute più favorevoli - Esclusione. Nel giudizio di cassazione per violazioni edilizie la inammissibilità del ricorso non consente, in pendenza dei termini per la proposizione del c.d. condono edilizio, la sospensione del procedimento ex art. 44 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, richiamato dall'art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003 n. 326, atteso che in caso di inammissibilità genetica dell'impugnazione resta preclusa la applicabilità di disposizioni sopravvenute più favorevoli quale l'estinzione del reato per intervenuta sanatoria. Pres. Savignano G.- Est. Fiale A.- Pm D'Angelo G. (Diff.) - Imp. Nappo. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 20 gennaio 2004, (ud. 27 novembre 2003) Rv. 227950 sentenza n. 979 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica ed edilizia - Condono edilizio - Formazione del silenzio assenso - Presupposti - Istanze di sanatoria presentate ex L. 47/1985 - Mancata allegazione della documentazione - Interpretazioni giurisprudenziali - Non preclude la formazione del silenzio assenso - Art. 39 L. 724/94 - La mancata allegazione della documentazione è causa di improcedibilità per il condono e preclude la formazione del silenzio assenso - Innovazione legislativa. Stante il tenore testuale dell’art.35 L. 47/1985, come vigente in Sicilia, ove non vengano in rilievo vincoli, presupposti per il silenzio assenso sulle istanze di sanatoria presentate ex L. 47 sono: la presentazione della domanda in termini; la provenienza della stessa da soggetto legittimato; la presentazione all’UTE della documentazione necessaria ai fini dell’accatastamento; il decorso di 24 mesi dalla presentazione della domanda. Quanto alla allegazione dei documenti contemplati dalla legge è stato a lungo dibattuto se la relativa assenza osti o meno alla formazione del silenzio accoglimento. Appare più convincente la tesi secondo cui l’allegazione della documentazione non è requisito per la formazione del silenzio assenso. Dal disposto dell’art.35, che riconnette il conseguimento della concessione per silenzio al semplice decorso del termine di 24 mesi dalla presentazione della domanda ovvero dal rilascio del n.o. (e salvo il caso della domanda dolosamente infedele: art.40), e dalla ratio della norma, che ha inteso eliminare ogni incertezza dovuta al protrarsi dei tempi di definizione del procedimento, deriva l’irrilevanza della eventuale incompletezza degli allegati all’istanza, salvo che la carenza sia tale da determinare incertezza assoluta sull’oggetto dell’istanza. Ciò è indirettamente confermato dal 4° comma dell’art.39 L. 724/94, che, innovando, ha espressamente condizionato il perfezionarsi del silenzio assenso all’esistenza della documentazione richiesta, fino a prevedere la sanzione della improcedibilità nell’ipotesi di mancata produzione decorsi 3 mesi dalla richiesta espressa del comune; disposizione estesa dalla L. 449/1997 alle sole domande ex L. 47/85 per le quali non si fosse perfezionato il silenzio assenso. Per il nuovo condono, quindi, il Legislatore ha determinato diversamente dal precedente i requisiti necessari per il formarsi del silenzio accoglimento, richiedendo la avvenuta allegazione della documentazione; la presentazione della denuncia al catasto fabbricati; il pagamento dell’intera oblazione dovuta e degli oneri concessori (Cass. Pen., III, 13.2.2001 n. 13896 e 18.1.2001 n. 10248). La carenza di uno solo di tali elementi preclude la formazione del silenzio assenso. Pres. Campanella, Est. Boscarino - Licciardello e altro (Avv. Merlino) c. Comune di Acireale (Avv. Senfett) - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 20 gennaio 2004, n. 49 (vedi: sentenza per esteso)
Urbanistica ed edilizia - Opere per le quali sia stato intrapreso il procedimento di sanatoria - Ingiunzione di demolizione - Illegittimità. E' illegittima l'ingiunzione di demolizione di opere per le quali sia stato già intrapreso il procedimento di sanatoria Pres. Campanella, Est. Salamone - Sturaci e altro (Avv. Carrabino Salvatore) c. Comune di Catania (Avv. Toscano) T.A.R SICILIA, Catania, Sez. I - 20 gennaio 2004, n. 47
Urbanistica ed edilizia - Sanatoria - Art. 44 L. 47/85 e art 32 D.L. 269/2003 - Sospensione dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali sino al 31 marzo 2004 - Sospensione ope legis - Opera indipendentemente dalla presentazione dell’istanza di sanatoria. La sospensione sino al 31 marzo 2004 dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali, nonché della loro esecuzione, prevista dal combinato disposto dell’ art. 44 L. 47/85 e dell’art.. 32, D.L. 30.09.2003 n. 269, relativamente alle opere edilizie ultimate entro il 31 marzo 2003, ha carattere automatico (ope legis) e come tale opera indipendentemente dalla presentazione, medio tempore, della istanza di sanatoria, nonchè, a fortiori, dal suo accoglimento. Pres. Vivenzio, Est. Bianchi - Matuzia s.r.l. e altri (Avv.ti Morsero, Gorlero e Govino) c. Comune di Sanremo (n.c.) T.A.R. LIGURIA, Genova, 9 gennaio 2003, n. 10
Urbanistica e edilizia - Inammissibilità sanatoria condizionata - In assenza di concessione - Successiva concessione in sanatoria parziale o subordinata all'esecuzione di opere - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Artt. 13 e 22 L. n. 47/1985, Artt. 36 e 45 D. P. R. n. 380/2001. In materia edilizia non è ammissibile il rilascio di una concessione in sanatoria, ex artt. 13 e 22 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47, ora ex artt. 36 e 45 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, relativa soltanto a parte degli interventi abusivi realizzati, ovvero parziale, o subordinata all'esecuzione di opere, atteso che ciò contrasta ontologicamente con gli elementi essenziali dell'accertamento di conformità, i quali presuppongono la già avvenuta esecuzione delle opere e la loro integrale conformità alla disciplina urbanistica. PRES. Grassi A REL. Novarese F COD.PAR.368 IMP. P.M. in proc. Fammiano PM. (Diff.) Passacantando G. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 09/01/2004 (CC. 26/11/2003), RV. 226871, Sentenza n. 00291
Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni
2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 - 2000 - 1999-94
(N.B.: queste pagine continueranno ad essere aggiornate)
AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review
Tutti i diritti sono riservati - Copyright © AmbienteDiritto.it