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Giurisprudenza
Urbanistica e Edilizia
(Demolizione - confisca - ripristino - competenza - revoca - sanatoria - difformità - abusivismo - pertinenze - competenze tecniche - sequestro - opere precarie...)
2008
Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 - 2000 - 1999-94
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< indice urbanistica
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URBANISTICA ED EDILIZIA - Ordine
di demolizione di costruzione abusiva - Ingiustificata inottemperanza - Scadenza
del termine - Acquisizione immobile al patrimonio del Comune - Art. 31, c. 3,
D.P.R. n. 380/2001 - Art. 7, c. 3 L. n. 47/1985 - Giurisprudenza. Ai sensi
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7 , comma 3, e del t.u. sull'edilizia
approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dell'art. 31, comma 3,
l'ingiustificata inottemperanza all'ordine di demolizione di costruzione
abusiva, emesso dall'autorità comunale, comporta l'automatica acquisizione
dell'immobile al patrimonio del Comune, in favore del quale deve quindi essere
disposta la restituzione, qualora l'immobile stesso venga dissequestrato (Cass.,
Sez. III, 9/06/2004 - 2/09/2004, n. 35785). Questo orientamento - non senza
qualche dissenso (Cass., sez. III, 22/09/2004 - 28/10/2004, n. 42192; Cass.,
sez. III, Sez. 3, 19/10/2004 - 18/11/2004, n. 44695) si è affermato come
maggioritario e prevalente (Cass., sez. III, 16/02/2005 - 20/04/2005, n. 14638;
Cass., sez. III, 16/03/2005 - 29/04/2005, n. 16283 e più recentemente Cass.,
sez. III, 28/11/2007 - 31/01/2008, n. 4962). In quest'ultima pronuncia è stato
ribadito che la acquisizione al patrimonio comunale del manufatto e dell'area di
sedime conseguente all'inottemperanza all'ordine di demolizione delle opere
abusive impartito al contravventore dallo stesso ente comunale si verifica "ope
legis" alla inutile scadenza del termine di giorni novanta fissato per detta
ottemperanza, senza che possa avere rilievo l'ulteriore adempimento della
notifica all'interessato dell'accertamento formale dell'inottemperanza,
unicamente idoneo a consentire all'ente l'immissione in possesso e la
trascrizione nei registri immobiliari del titolo dell'acquisizione. Inoltre, il
trasferimento al patrimonio comunale della proprietà dell'immobile abusivo,
automaticamente conseguente alla scadenza del termine di novanta giorni fissato
per l'ottemperanza all'ordinanza sindacale di demolizione, non costituisce
impedimento giuridico a che il privato responsabile esegua l'ordine di
demolizione impartitogli dal giudice con la sentenza di condanna, salvo che
l'autorità comunale abbia dichiarato l'esistenza di interessi pubblici
prevalenti rispetto a quello del ripristino dell'assetto urbanistico violato. La
conseguenza è che il manufatto abusivo dissequestrato dopo che il responsabile
non abbia ottemperato all'ingiunzione comunale di demolizione dello stesso, va
restituito non già al privato responsabile, quand'anche egli sia ancora in
possesso del bene, bensì allo stesso ente comunale, ormai divenutone
proprietario a tutti gli effetti a seguito dell'inutile decorso del termine di
legge di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 380 del 2001. Pres. Altieri, Rel.
Amoroso, Ric. Cafiero.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 23/12/2008 (Ud. 15/10/2008), Sentenza n.
48031
URBANISTICA ED EDILIZIA - Opere abusive - Ordine di demolizione - Domanda di
condono o di sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di
condanna - Revoca o sospensione - Valutazione del giudice - Limiti - Comune -
Art. 31, c. 3, D.P.R. n. 380/2001 - Art. 7, c. 3 L. n. 47/1985 - Art. 1. L. n.
326/03. Ai fini della revoca o sospensione dell'ordine di demolizione delle
opere abusive (art. 7, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, oggi
previsto dall'art. 31, comma nono, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) in presenza
di una istanza di condono o di sanatoria successiva al passaggio in giudicato
della sentenza di condanna, il giudice dell'esecuzione investito della questione
è sì tenuto a valutare i possibili esiti e dei tempi di definizione della
procedura ed, in particolare ad accertare il possibile risultato dell'istanza e
se esistono cause ostative al suo accoglimento; nonché nel caso di insussistenza
di tali cause, a valutare i tempi di definizione del procedimento amministrativo
e sospendere l'esecuzione solo in prospettiva di un rapido esaurimento dello
stesso. (cfr. Cass., sez. III, 26 settembre 2007 - 23 ottobre 2007, n. 38997).
Sicché, non è sufficiente la presentazione della domanda di condono ex L. n.
326/03. L'applicabilità dell'invocata normativa di sanatoria non è automatica e
generalizzata, ma è subordinata alla verifica della astratta condonabilità
dell'opera abusiva sotto il profilo temporale e vincolistico. Pres. Altieri,
Rel. Amoroso, Ric. Cafiero.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 23/12/2008 (Ud. 15/10/2008), Sentenza n.
48031
URBANISTICA ED EDILIZIA - Condono edilizio - C.d. sanatoria "amministrativa" - Limiti - Ricorrenza degli elementi per il rilascio - Verifica del giudice penale. Il controllo sulla ricorrenza degli elementi necessari al rilascio del condono edilizio non costituisce esercizio di una potestà riservata alla P.A., cui competono tutti gli accertamenti relativi alla sanatoria "amministrativa", spettando al giudice penale il potere-dovere di espletare ogni accertamento per stabilire l'applicabilità della causa di estinzione del reato, sicché, quando risulti che le opere edilizie abusive non siano state ultimate entro il termine stabilito e che vi sia stato un aumento della volumetria superiore del 30% della costruzione originaria, l'imputato non può beneficiare del condono edilizio. Nel suddetto ambito, il superamento dei limiti di tempo e di volume, che non sono propri della normativa urbanistica, stabiliti per la definizione agevolata delle violazioni edilizie esclude che il condono possa trovare applicazione anche nell'ipotesi in cui la P. A. dichiari congrua l'oblazione e rilasci la concessione in sanatoria. Pres. De Maio, Est. Teresi, Ric. Musso ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/10/2008 (Ud. 18/09/2008), Sentenza n. 40019
URBANISTICA ED EDILIZIA - Attività urbanistico-edilizia - Principi
fondamentali stabiliti dalla legislazione statale - Disciplina dei titoli
abilitativi - Attribuzioni di poteri allo Stato e alle Regioni - Art.117 Cost. -
Sent. C. Cost. n.303/2003. In ordine all'attività urbanistico-edilizia, "lo
Stato ha mantenuto la disciplina dei titoli abilitativi come appartenente alla
potestà di dettare i principi della materia" e che " costituisce un principio
dell'urbanistica che la legislazione regionale e le funzioni amministrative in
materia non risultino inutilmente gravose per gli amministrati e siano dirette a
semplificare le procedure e ad evitare la duplicazione di valutazioni
sostanzialmente già effettuate dalla pubblica amministrazione" (Corte
Costituzionale sentenza n.303/2003). Pertanto, le leggi Regionali (e perciò
anche le L. n.37 del 1985 e n.4 del 2003 della Regione Sicilia - non importa se
a Statuto speciale) devono (ex art.117 Cost., anche come modificato dalla Legge
Costituzionale n.3/2001) comunque rispettare i principi fondamentali stabiliti
dalla legislazione statale e quindi in ogni caso devono essere interpretate in
modo da non collidere con detti principi (Corte Cost. sent. n.187/1997; Cons.
Giust. Amm. Reg. Sic. 28.2.1995 n.73; Cass. sez.III, 9.12.2004, Garufi; Cass.
sez.3, 11.1.2002, Castiglia; Cass. sez.III n.2017 del 25.10.2007, Giangrasso).
Pres. De Maio, Est. Amoresano, Ric. Confettura.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/10/2008
(Ud. 18/09/2008), Sentenza n. 40018
URBANISTICA ED EDILIZIA - Opere precarie - Individuazione - Riferimento al
“criterio strutturale” (la facile rimovibilità) - Configurabilità del reato -
Criterio funzionale (I’uso temporaneo e provvisorio) - Corretta applicazione
disciplina - Fattispecie: Regione Sicilia. Nell'individuare alcune opere
precarie non soggette, in via di eccezione, a permesso di costruire la legge
regionale (art.20 L.R. Sicilia n.4/2003) fa erroneamente riferimento ad un
"criterio strutturale" (la facile rimovibilità) piuttosto che al "criterio
funzionale" (l’uso temporaneo e provvisorio). Sicché, le disposizioni contenute
nella L.R. Sicilia 16.4.2003 n.4, vanno interpretate in modo restrittivo in
ordine alla suscettibilità di facile rimozione (Cass. pen. sez. 3 n.35011 del
26.4.2007; Cass. pen. sez.3 n.2017 del 25.10.2007). Pres. De Maio, Est.
Amoresano, Ric. Confettura.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/10/2008
(Ud. 18/09/2008), Sentenza n. 40018
URBANISTICA ED EDILIZIA - Nozione di pertinenza urbanistica - Effetti penali
- Differenza con l’art. 817 c.c. - Strumentalità rispetto all'immobile
principale - Definizione - Destinazione oggettiva dell’opera - Unico criterio di
valutazione - Fattispecie: tettoia. La nozione di pertinenza urbanistica,
diversamente da quella dettata dall'art. 817 del codice civile, ha peculiarità
sue proprie, inerendo essa ad un'opera - che abbia comunque una propria
individualità fisica ed una propria conformazione strutturale - preordinata ad
un'esigenza oggettiva dell'edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente
inserita al servizio dello stesso, sfornita di un autonomo valore di mercato,
non valutabile in termini di cubatura o dotata di un volume minimo tale da non
consentire, in relazione anche alle caratteristiche dell'edificio principale una
destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede"
(Cass. Sez.III, 9.12.2004, Bufano). La strumentalità rispetto all'immobile
principale deve essere in ogni caso oggettiva, e non può desumersi, a differenza
di quanto consente la nozione civilistica di pertinenza, esclusivamente dalla
destinazione soggettivamente data dal proprietario o dal possessore. L'opera
pertinenziale inoltre, non deve essere parte integrante o costitutiva di altro
fabbricato, sicché non può considerarsi tale l'ampliamento di un edificio che,
per la relazione di congiunzione fisica con esso, ne costituisca parte..."
(Cass. pen. sez.3 n.2017 del 25.10.2007 - Giangrasso). Nella specie, non
costituisce "opera precaria e soggetta a facile demolizione" né pertinenza una
tettoia costituita da una struttura di metallo con sovrastante tetto di
copertura avente un'altezza di metri tre ed un'ampiezza di metri 47,00, di cui
mq 23,00 accorpati, mediante demolizione di muri portanti, ad attiguo immobile
adibito ad esercizio commerciale. Pres. De Maio, Est. Amoresano, Ric.
Confettura.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/10/2008
(Ud. 18/09/2008), Sentenza n. 40018
URBANISTICA ED EDILIZIA - Manufatto abusivo - Ordine di demolizione del
giudice - Natura di atto dovuto - Art. 31 c.9, DPR 380/2001 (ex art.7 L.47/85).
L'ordine di demolizione previsto dall'art.7 L.47/85 (ora dall'art. 31 comma
9 DPR 380/2001) costituisce atto dovuto in quanto obbligatoriamente previsto,
dalla normativa in vigore, in relazione alle opere abusivamente realizzate. Tale
sanzione, pur formalmente giurisdizionale, ha natura sostanzialmente
amministrativa di tipo ablatorio che il giudice deve disporre. Irrilevante
pertanto è che si sia fatto erroneamente riferimento, nel dispositivo della
sentenza di primo grado, alla "demolizione di quanto in sequestro" (nonostante
non sia stato disposto alcun sequestro), riguardando la demolizione,
evidentemente, il manufatto abusivamente realizzato. Pres. De Maio, Est.
Amoresano, Ric. Confettura.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/10/2008
(Ud. 18/09/2008), Sentenza n. 40018
URBANISTICA ED EDILIZIA - Rustico - Condono edilizio - Applicabilità della sanatoria - Completamento dell’immobile - Completamento di tutte le strutture essenziali - Necessità - Art. 31 c. 2° L. n. 47/1985. A norma dell'articolo 31 comma secondo della legge n 47 del 1985, richiamato dalla normativa sul condono edilizio, ai fini dell'applicabilità della sanatoria, si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura. Un immobile si considera ultimato al rustico dopo il completamento di tutte le strutture essenziali, tra le quali vanno ricompresse le tamponature esterne, posto che queste determinano l'isolamento dell'immobile dall'intemperie e configurano l'opera nella sua volumetria (Cass. 26119 del 2004). Pres. De Maio, Est. Petti, Ric. Vela (conferma corte d'appello di Roma del 18/06/ 2007). CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 9/10/2008 (Ud. 09/07/2008), Sentenza n. 38408
URBANISTICA ED EDILIZIA - Mappe catastali - Valore probatorio - Limiti. Le mappe catastali costituiscono "un sistema secondario e sussidiario rispetto all'insieme degli elementi acquisiti attraverso l'indagine istruttoria (tant'è che te risultanze di esse possono assumere rilevanza probatoria solo se espressamente richiamate nell’atto di acquisto o se non contraddette da specifiche determinazioni negoziali delle parti)" (Cass. civ. sez.3 n.711 dei 26.1.1998; Cass. civ. sez.2 n.6885 del 3.7.1999; n.9091 del 24.8.1991). Sicché, le risultanze catastali non possono avere, di per sé, decisivo valore probatorio per l'ovvia considerazione che non vi è alcuna certezza in ordine alla correttezza della indicazione. E' ben possibile, invero, che siffatta indicazione risulti ab origine frutto di errore o che abbia subito modificazioni in relazione alle successive vicende del bene (alienazione parziale o acquisto di terreno contiguo), pur non essendo state queste oggetto di tempestiva e corretta annotazione. Pres. Altieri, Est. Amoresano, Ric. Locci ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 6/10/2008 (Cc. 02/07/2008), Sentenza n. 38044
URBANISTICA E EDILIZIA - Ordine di demolizione - Inottemperanza - Acquisizione opera abusiva e sequestro penale - Automaticità dell’ablazione - Art.7 c.4 L.47/1985 (oggi art.31 c.4 TU 380/2001). L'art.7 c.4 L.47/1985 (ora art.31 c.4 TU 380/2001) determina l'effetto ablatorio ipso iure conseguente all'accertata inottemperanza all'ordine di demolizione del manufatto abusivo non è impedita dal sequestro penale del manufatto medesimo, ben potendosi richiedere all'autorità giudiziaria procedente l'autorizzazione ad accedere al luogo vincolato ed a quella amministrativa di procedere alla demolizione del manufatto. L'automaticità della ablazione comporta l'immediato trasferimento del manufatto sempre che non vi sia un proprietario incolpevole estraneo all’abuso edilizio, che i beni siano individuati in maniera particolareggiata, che non sia intervenuta una proroga da parte della Pubblica Amministrazione, che non siano in corso procedimenti amministrativi, che la inosservanza dell'ordine sia volontaria. Infine, la sopravvenuta domanda di sanatoria, in assenza dei necessari presupposti per il suo accoglimento, non comporta alcuna necessità di un riesame della pregressa e non modificata situazione, in fatto ed in diritto, che ha giustificato l'ordine di demolizione. Pres. Altieri - Est. Squassoni - Ric. Astone. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 5 agosto 2008 (Ud. 19/06/2008), Sentenza n. 32709
URBANISTICA E EDILIZIA - Pertinenze - Requisiti - Art. 3 del D.P.R. n. 380/2001. Per aversi "pertinenza", anche ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, che non prevede più il riferimento all'edilizia residenziale come desumibile dalla legge n. 94 del 1992, si richiede: a) un nesso oggettivo strumentale e funzionale con la cosa principale; b) che non sia consentita, per natura e struttura, una pluralità di destinazioni; c) un carattere durevole; d) la non utilizzabilità economica in modo diverso; e) una ridotta dimensione; t) una individualità fisica e strutturale propria; g) l'accessione ad un edificio preesistente, edificato legittimamente; h) l'assenza di un autonomo valore di mercato (cfr., ex multis, Cass. Sez. 3, 5/11/2002 n. 239, Cipolla). Pertanto, tra i requisiti della nozione di "pertinenza", vi è quello della accessione dell'opera ad un edificio preesistente legittimamente costruito, in quanto non può prescindersi dal collegamento tra la pertinenza ed un edificio, quantunque non necessariamente residenziale (cfr. Cass. Sez. 3, 8/1/2008 n. 6109, Berretti). Nella specie, nessuno dei requisiti sopra esposti può ritenersi sussistente, trattandosi di una strada e di una piazzola a servizio di un terreno agricolo, in zona, tra l'altro, vincolata paesaggisticamente. Pres. Altieri - Est. Sensini - Ric. Barbieri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 19/06/2008 (Ud. 16/04/2008), Sentenza n. 25124
URBANISTICA E EDILIZIA - Immobile abusivo - Ordinanza di demolizione -
Ottemperanza - Scadenza del termine di 90 gg. - Dichiarazione di esistenza di
interessi pubblici - Trasferimento al patrimonio comunale. Il trasferimento
al patrimonio comunale della proprietà dell'immobile abusivo, automaticamente
conseguente alla scadenza del termine di novanta giorni fissato per
l'ottemperanza all'ordinanza di demolizione, non costituisce impedimento
giuridico a che il privato responsabile esegua l'ordine di demolizione
impartitogli dal giudice con la sentenza di condanna, salvo che l'autorità
comunale abbia dichiarato l'esistenza di interessi pubblici prevalenti rispetto
a quello del ripristino dell'assetto urbanistico violato. Il soggetto condannato
può richiedere al Comune, divenuto medio tempore proprietario, l'autorizzazione
a procedere alla demolizione a proprie spese, così come può provvedervi, a spese
del condannato, l'autorità giudiziaria. Pres. Altieri, Est. Marmo, Ric. Di
Corrado. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 19/06/2008 (Ud. 20/03/2008),
Sentenza n.25117
URBANISTICA E EDILIZIA - Presentazione della domanda di condono - Sospensione del processo - Verifica delle condizioni di applicabilità - Poteri del giudice. Il giudice di merito ha il dovere di controllare la sussistenza delle condizioni di applicabilità del condono in quanto si tratta di un potere di controllo strettamente connesso all’esercizio della giurisdizione. Cass. Pen. 19/09/2007, n. 38072). Pres. Altieri, Est. Marmo, Ric. Di Corrado. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 19/06/2008 (Ud. 20/03/2008), Sentenza n.25117
URBANISTICA E EDILIZIA - Bene soggetto a sequestro preventivo - Richiesta di immissione in possesso - Rigetto. Il provvedimento con cui il Pubblico Ministero, nell'esercizio del potere di fissazione delle modalità esecutive del sequestro preventivo, rigetta la richiesta di immissione nella disponibilità di un immobile oggetto di sequestro, è impugnabile con la procedura dell'incidente di esecuzione e non già con lo strumento dell'opposizione di cui all'art. 263, comma quinto, cod. proc. pen, riservato al solo sequestro probatorio. Pres.Vitalone Est. Squassoni Ric. Calia. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 4/06/2008 (C.c. 24/04/2008), Ordinanza n. 22250
URBANISTICA E EDILIZIA - Legittimazione alla costituzione di parte civile del vicino - Ipotesi. Nei procedimenti per violazioni urbanistico-edilizie è essenzialmente il Comune ad essere legittimato alla costituzione di parte civile, atteso che nell'ente locale è identificabile una situazione di interesse personale e differenziato distinto dall'interesse diffuso all'osservanza delle norme urbanistiche comune alla generalità dei cittadini; ed in tal caso il danno discende dall'offesa al bene specifico individuato proprio nel territorio il cui assetto urbanistico viene ad essere pregiudicato dall'intervento abusivo, ma anche se la realizzazione di un manufatto senza provvedimento concessorio, non fa sorgere di per sé solo a favore del privato confinante alcuna azione di risarcimento del danno, allorché la costruzione abusiva costituisca violazione anche di norme di natura civilistica, quali quelle che impongono limiti al diritto di proprietà, che stabiliscono distanze, volumetria, altezza delle costruzioni, previste dal codice civile e dai piani regolatori, è ipotizzabile un danno patrimoniale che legittima la costituzione di parte civile del vicino. Per un'ipotesi di costituzione di parte civile del proprietario confinante nei procedimenti penali aventi ad oggetto abusi edilizi (si veda anche Corte europea dei diritti dell'uomo 17/07/2007, c. 6970/03, Vitello). Pres. Vitalone, Est. Amoroso, Ric. Chianese. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III del 28/05/2008 (Ud. 04/04/2008), Sentenza n. 21222
URBANISTICA E EDILIZIA - Ordine di demolizione non disposta con sentenza -
Giudice dell'esecuzione - Elencazione delle “altre competenze” (art. 676 cod.
proc. pen.) - Demolizione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. La
demolizione non disposta con la sentenza non può essere ordinata successivamente
alla formazione del giudicato in sede esecutiva. Inoltre, l’elencazione delle
“altre competenze” del G.E. indicate dall’art. 676 cod. proc. pen. deve
intendersi tassativa, sicché non rientra in queste ultime la facoltà di
surrogarsi al giudice della cognizione per esercitare il potere dispositivo di
ordinare la demolizione, né tale potere può intendersi ricompreso in quello di
statuire sulla restituzione e confisca dei beni. Fattispecie nella quale il G.E.
adito ex art. 676 cod. proc. pen. aveva respinto una richiesta di dissequestro
di un manufatto abusivo contestualmente accogliendo la richiesta del P.M. di
ordinarne la demolizione. La Corte, dopo aver ricordato che, per giurisprudenza
consolidata, l’omissione di tale ordine da parte del giudice di merito non è
emendabile con la procedura di correzione degli errori materiali (art. 130 cod.
proc. pen.). Presidente Vitalone, Relatore Squassoni, Ric. Salata.
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 05/05/2008 (Ud. 25/03/2008), Sentenza n.
17858
URBANISTICA E EDILIZIA - Ordine di demolizione - Omissione - Vitium in iudicando non rettificabile a sensi dell'art.130 cpp. L'omissione dell'ordine di demolizione costituisce una vitium in iudicando non rettificabile a sensi dell'art.130 cpp. Presidente Vitalone, Relatore Squassoni, Ric. Salata. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 05/05/2008 (Ud. 25/03/2008), Sentenza n. 17858
URBANISTICA E EDILIZIA - Abuso edilizio - Rimozione dei vizi - Compatibilità con il regime edilizio - Rispetto della sentenza di annullamento del titolo originario - Art. 38 d.P.R. n.380/2001. Nelle ipotesi in cui sia possibile, eliminare la violazione riscontrata dal giudice, per mezzo di un nuovo intervento che restituisca all’opera piena compatibilità con il regime edilizio inizialmente inosservato, il Comune deve astenersi dal provvedere, comunque, alla repressione dell’abuso e deve, al contrario, consentire la conformazione dei lavori ai parametri costruttivi giudicati violati (come, peraltro, chiarito dal primo comma dell’art. 38 d.P.R. 6 giugno 2001, n.380, là dove assegna priorità - rispetto all’adozione di atti repressivi - alla rimozione dei vizi). Pres. Vacirca - Est. Deodato - Società SOL & CO s.r.l. (avv. Mantero) c. Comune di Rimini (avv. Fontemaggi) ed altro (conferma T.A.R. per l’Emilia Romagna, sede di Bologna, sez. II, n.647/2006 in data 26/05/2006). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 10/04/2008 (Ud. 19/02/2008) Decisione n. 1546
URBANISTICA E EDILIZIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Nuove costruzioni in aree vincolate - Sanatoria - Esclusione - Art. 32 del D.L. n. 269/2003. Non sono suscettibili di sanatoria, ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 269/2003, le nuove costruzioni realizzate, in assenza del titolo abilitativo edilizio, in area assoggettata a vincolo imposto a tutela degli interessi paesistici (Cass., Sez. III, 12.1.2007, n. 6431; Sicignano ed altra; 5.4.2005, n. 12577, Ricci; 1.10.2004, n. 38694, Canu ed altro; 24.9.2004, n. 37865, Musio). Nella specie è stato accertata, l'esecuzione di opere costituenti "vere e proprie addizioni edilizie di notevole entità". Pres. Altieri - Est. Fiale - Ric. Barbi ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 07/04/2008 (Ud. 10/01/2008), Sentenza n. 14333
URBANISTICA E EDILIZIA - Condono - Onere della prova - Concessione in sanatoria - Termine utile - L. n. 326/2003 - Art. 31, L. n. 47/1985. In tema di condono edilizio previsto dall'art. 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (conv. con mod. in L. 30 novembre 2003, n. 326), ove il reato sia stato accertato in data successiva al 31 marzo 2003, termine utile ai fini della condonabilità dell'opera, fermo restando il potere-dovere del giudice di accertare la data effettiva del completamento dell'edificio abusivo, spetta all'imputato, che voglia giovarsi della speciale causa estintiva, secondo le regole generali della distribuzione dell'onere probatorio, fornire la prova che l'opera per cui si chiede la concessione in sanatoria è stata ultimata entro il termine indicato. Pres. Altieri, Est. De Maio, Ric. Cedroni. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 27/03/2008 (Ud. 20/02/2008), Sentenza n. 12918
URBANISTICA E EDILIZIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Demolizione - Esecuzione del provvedimento di demolizione - Dichiarazione di compatibilità ambientale - Inidoneità - Condono edilizio e condono paesaggistico - Interdisciplinarietà - Esclusione. La dichiarazione di compatibilità ambientale non è idonea ex se a determinare la revoca o la sospensione dell'esecuzione del provvedimento di demolizione, così come la presentazione dell'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica per gli abusi commessi entro il 30.9.2004 non determina la sospensione del procedimento penale in difetto di un'espressa previsione legislativa, non potendosi nemmeno estendere alla disciplina del condono paesaggistico l'effetto sospensivo previsto dalla disciplina del condono edilizio dalla L. n. 326 del 2003, attesa la mancanza di qualsiasi collegamento tra le due discipline (giurisprudenza consolidata Cass. sez. III, 3.7.2007 n. 37311; 13459/2007; n. 19719/2007). Pres. Altieri, Est. De Maio, Ric. Chiofalo. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 26/03/2008 (Cc 20/02/2008) Sentenza n. 12746
URBANISTICA E EDILIZIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Danno da alterazione della bellezza di luoghi sottoposti a speciale tutela paesaggistica - Autorizzazioni illegittimamente concesse - Azione di risarcimento danni proposta contro un sindaco - Risarcimento - Limiti - Fattispecie. In materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici, il danno da alterazione delle bellezze naturali di luoghi sottoposti a tutela ambientale è in re ipsa solo se lamentato dalla pubblica amministrazione, per espressa disposizione di legge. E’ tenuto invece, a dimostrare l'esistenza e l'entità del danno il privato che affermi di aver subito un vulnus nel godimento del proprio fondo, sottoposto a tutela, quale conseguenza degli illeciti edilizi eseguiti sul fondo del vicino grazie ad autorizzazioni illegittimamente concesse. (Nella specie, l'azione di risarcimento danni proposta contro un sindaco, condannato nel giudizio penale anche al pagamento di una provvisionale, è stata rigettata perché priva di prova del pregiudizio concretamente arrecato al fondo dell'attore dalle costruzioni abusive erette sul terreno confinante ed a distanza significativa dal confine). Presidente M. Varrone, Relatore R. Lanzillo. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. III, 21/03/2008, Sentenza n. 7695
URBANISTICA E EDILIZIA - RIFIUTI - Demolizione di edifici - Residui di attività di demolizione - Reimpiego e operazioni di recupero - Disciplina delle materie prime secondarie - Trasformazione in prodotti finiti del processo cui sono destinati - Necessità - Art.181 D.L.vo n. 152/2006. I rifiuti da demolizione di edifici presentano caratteristiche di disomogeneità in quanto sono rappresentati da una congerie di materiali di vario tipo che necessitano, prima del loro nuovo uso, di preventivi trattamenti (vagliatura, cernita, separazione, rimozione di eventuali sostanze inquinanti, recupero di metalli e composti metallici, frantumazione etc.). In particolare, i residui di attività di demolizione richiedono, prima del loro reimpiego, operazioni di recupero, per cui sono disciplinati dalla normativa sui rifiuti (oggi D. L.vo n.152/2006 e s.m.). Inoltre, non può applicarsi neanche la disciplina delle materie prime secondarie che, a sensi dell'art.181 D.L.vo 152/2006, diventano tali all'esito delle operazioni di recupero tra le quali sono espressamente incluse la cernita e la selezione; i materiali, pur riutilizzabili, conservano la loro qualifica di rifiuti finché non costituiscono prodotti finiti del processo di trasformazione cui sono destinati. Pres. Lupo, Est. Squassoni, Ric. Baruzzi. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 19/02/2008 (Ud. 15/01/2008), Sentenza n. 7465
URBANISTICA E EDILIZIA - CAVE - Attività di cava abusiva - Sequestro mezzi meccanici - C.d. periculum in mora - Art. 321, c. 1°, c.p.p. - Fattispecie. Il "periculum in mora" che, ai sensi dell'art. 321, comma primo, cod. proc. pen., legittima il sequestro preventivo, deve intendersi non come generica ed astratta eventualità, ma come concreta possibilità, desunta dalla natura del bene e da tutte le circostanze del fatto, che il bene assuma carattere strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o all'agevolazione della commissione di altri reati (Cass. Sez. 4^, 10/02/2004, n. 5302, Sgherri ed altro; Sez. 5^, 27/06/2000, n. 2899, PM/Strazzari ed altro). Nella fattispecie, relativa al sequestro di mezzi meccanici per l'effettuazione di lavori relativi ad una cava, è stata ritenuta l'insussistenza del "periculum" a fronte del già disposto sequestro dell'area oggetto dell'attività abusiva. Pres. De Maio, Est. Grillo, Ric. Trulli. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 17/03/2008 (CC 23/01/2008), Sentenza n. 11769
URBANISTICA E EDILIZIA - Manufatto abusivo - Soggetti terzi proprietari del
suolo estranei all'abuso - Irrilevanza - Ordine di demolizione - Esecuzione -
Possibilità di utilizzare gli strumenti privatistici contro i responsabili
dell'abuso - Sussistenza - Art. 7 L. n. 47/1985 ora art. 31, n. 9, D. L.vo n.
380/2001. In materia di esecuzione dell'ordine di demolizione del manufatto
abusivo, non assume rilievo la posizione di soggetti terzi rispetto alla
commissione dell'abuso che vantino la qualità di proprietari del suolo ove
insista l'opera, (articolo 7, Legge 28 febbraio 1985. n. 47 ora Decreto
Legislativo n. 380 del 2001, articolo 31, n. 9), attesa la natura di sanzione
amministrativa a contenuto ripristinatorio dell'ordine di demolizione e la
possibilità da parte di costoro di utilizzare gli strumenti privatistici per far
ricadere in capo ai soggetti responsabili dell'attività abusiva gli eventuali
effetti negativi sopportati in via pubblicistica (Cass. Sez. III, n. 35525/2001,
Cunsolo). Pres. Altieri - Est. Teresi - Ric. D. G. (Dichiara inammissibile il
ricorso).
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 13/02/2008 Sentenza, n. 6812
URBANISTICA E EDILIZIA - Ordine di demolizione - Natura - Atto dovuto -
Indisponibilità in sede di patteggiamento - Art. 444 c.p.p. - Art. 7 L. n.
47/1985 ora art. 31, n. 9, D. L.vo n. 380/2001. L'ordine di demolizione é un
provvedimento dovuto, privo di contenuto discrezionale e necessariamente
consequenziale alla sentenza di condanna o ad altra alla stessa equiparata.
Pertanto non é disponibile dalle parti in sede di patteggiamento.
Conseguentemente detto ordine va disposto anche se mancante nella richiesta.
(Cass. Sez. 3, n. 64/1998, Corrado). Pres. Altieri - Est. Teresi - Ric. D. G.
(Dichiara inammissibile il ricorso).
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 13/02/2008 Sentenza, n. 6812
URBANISTICA E EDILIZIA - PROCEDURE E VARIE - Sentenza di patteggiamento -
Effetti - Verifica della legittimità - Fattispecie: abusivismo edilizio e
conseguente ordine di demolizione - Art. 444 c.p.p. - Art. 129 c.p.p.. Col
patteggiamento, l'imputato non può più dolersi di quanto ha concordato sulla
qualificazione giuridica del fatto e sulla quantificazione della pena perché una
volta che le parti abbiano sottoposto all'organo giudicante le loro richieste,
queste non possono essere più revocate; il che implica che ogni questione
concernente la prova in ordine alla sussistenza del fatto e alla sua soggettiva
attribuzione, le eventuali nullità verificatesi nella fase procedimentale,
l'entità e le modalità di determinazione della pena non possono costituire
motivo di impugnazione della sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p.
Inoltre, nei casi di sentenza di patteggiamento deve essere controllata la
legittimità dell'accordo e del suo contenuto, sicché il giudice deve motivare,
sia pure succintamente, data la peculiarità del giudizio, sui punti concordati
che costituiscono il presupposto della decisione, nonché sull'insussistenza
delle condizioni d'applicabilità dell'articolo 129 c.p.p.. Pres. Altieri - Est.
Teresi - Ric. D. G. (Dichiara inammissibile il ricorso).
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 13/02/2008 Sentenza, n. 6812
URBANISTICA E EDILIZIA - Abuso edilizio - Garanzia della demolizione o dei
provvedimenti amministrativi - Sequestro preventivo - Sentenza penale e
dissequestro - Art. 323 cod. proc. pen.. Il sequestro preventivo del bene
oggetto di abuso edilizio per il quale sia pronunciata condanna deve cessare con
la sentenza definitiva, perché il vincolo non può essere mantenuto oltre la
decisione definitiva a garanzia della demolizione o dei provvedimenti
amministrativi. Al di fuori delle ipotesi di proscioglimento, il bene oggetto
dell'abuso edilizio, può essere restituito prima della pronuncia di condanna
definitiva solo allorché siano cessate le esigenze cautelari che hanno
giustificato l'imposizione del vincolo. Pres. De Maio, Est. Petti, Ric. Oriente.
(conferma Tribunale di Napoli sentenza del 29 marzo del 2007).
CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 11/02/2008 (Ud. 14/12/2007), Sentenza n. 6462
URBANISTICA E EDILIZIA - Sequestro preventivo - Perdita di efficacia -
Ipotesi di sentenze - Art. 323 c.p.p.. L'articolo art. 323 cod. proc. pen.,
al comma primo dispone che con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a
procedere, ancorché soggetta ad impugnazione, le cose sequestrate devono essere
restituite a chi ne abbia diritto, quando non deve essere disposta la confisca a
norma dell'articolo 240 c.p.. Il provvedimento è immediatamente esecutivo.
Sicché, il legislatore ha fissato l'immediata esecutività per le sole sentenze
di proscioglimento. Per quelle di condanna ha stabilito che il sequestro deve
essere mantenuto quando è disposta la confisca (art 323 comma terzo).
Fattispecie: abuso edilizio. Pres. De Maio, Est. Petti, Ric. Oriente. (conferma
Tribunale di Napoli sentenza del 29 marzo del 2007).
CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 11/02/2008 (Ud. 14/12/2007), Sentenza n. 6462
URBANISTICA E EDILIZIA - Esecuzione del provvedimento di dissequestro -
Cessazione della permanenza - Effetti. La cessazione della permanenza non fa
venir meno di per sé il pericolo che possa essere reiterato l'abuso edilizio,
giacché il sequestro cautelare può essere disposto non solo per evitare
l'aggravamento del medesimo reato ma anche l'agevolazione di altri reati anche
se della stessa specie. Pertanto la cessazione della permanenza con la sentenza
di primo grado non costituisce elemento di per sé idoneo a fare ritenere cessate
le esigenze cautelari. L’esecuzione del provvedimento di dissequestro, in
ipotesi di sentenza di condanna, è strettamente collegata al venir meno delle
esigenze cautelari posto che, se le stesse permangono, la restituzione effettiva
potrà avvenire solo al momento della sentenza definitiva, non potendo in ogni
caso permanere successivamente ad esso. Fattispecie: abuso edilizio. Pres. De
Maio, Est. Petti, Ric. Oriente. (conferma Tribunale di Napoli sentenza del 29
marzo del 2007).
CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 11 Febbraio 2008 (Ud. 14/12/2007), Sentenza n.
6462
URBANISTICA E EDILIZIA - Condono - Insanabilità delle opere - Pagamento dell’oblazione - Rilascio del condono - Esclusione. L’adempimento del pagamento dell’oblazione, non può sopperire all’insanabilità delle opere. Pres. Iannotta - Est. Lamberti - Porfid Strade S.a.s. (avv. Papa) c. Comune di Bolzano (conferma Trib. Reg. giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige, sentenza 3 settembre 2002 n. 408, sezione autonoma per la provincia di Bolzano) - (conf.: C.d.S. 2008 n.350). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 6-02-2008 (Ud. 10/07/2007), Sentenza 351
URBANISTICA - MARE E COSTE - Aree comprese nel demanio marittimo - Condono - Condizioni - Doppio parere - Amministrazione comunale e amministrazione preposta alla tutela del vincolo. L’art. 32, c. 6, L. 47/85 subordina il condono edilizio su aree di proprietà dello stato (nella specie, “discesa a mare”) "anche" alla disponibilità dell'ente proprietario delle aree medesime e non "in alternativa" alla disponibilità delle Amministrazioni comunali e di quelle proposte alla tutela del vincolo ambientale. In altri termini, il doppio parere è necessario per rilasciare il condono ma è sufficiente un solo parere negativo per respingerlo. Pres. Radesi , Est. Di Nunzio - G.F. e altri (avv.ti Piemontese, Medugno e Chiurazzi) c. Comune di Orbetello (n.c.). TAR TOSCANA, Sez. III - 6 febbraio 2008, n. 102
URBANISTICA E EDILIZIA - Demolizione delle opere abusive - Inottemperanza
all’ordine di demolizione dell’ente comunale - Conseguenze - Acquisizione
immobile abusivo e dissequestro. Laddove il giudice disponga il dissequestro
dell’immobile abusivo dopo che il responsabile non abbia ottemperato
all’ingiunzione comunale di demolizione, tale manufatto andrà restituito non già
al privato responsabile, che per avventura sia ancora in possesso del bene,
bensì allo stesso ente comunale, ormai divenutone proprietario a tutti gli
effetti. Per individuare l'avente diritto alla restituzione, infatti, non è
sufficiente il favor possessionis, occorrendo invece la prova positiva
dello jus possidendi, che non compete più al privato inottemperante. Non
può quindi essere condiviso quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui il
giudice può restituire all'ente comunale l'immobile dissequestrato solo quando
l'autorità comunale abbia provveduto alla trascrizione dell'acquisto nei
registri immobiliari. Presidente E. Papa, Relatore P. Onorato, Ric. Mancini.
CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 31/01/2008 (Ud. 28/11/2007), Sentenza n. 4962
URBANISTICA E EDILIZIA - Trasferimento automatico dell'immobile abusivo al
patrimonio comunale - Privato responsabile - Esecuzione dell'ordine di
demolizione - Limiti. Il trasferimento automatico dell'immobile abusivo al
patrimonio comunale non costituisce impedimento giuridico alla possibilità del
privato responsabile di eseguire l'ordine di demolizione impartitogli. Sicché,
il privato, ancora nel possesso dell'immobile, benché privato della sua
proprietà, potrà ottenere dall'ente comunale la facoltà di eseguire proprio
quella demolizione a cui è preordinato il trasferimento della proprietà all'ente
medesimo. (Cass. Sez. III, n. 49397 del 16.11.2004, Sposato rv. 230652, nonché
da Cass. Sez. III, n. 43294 del 29.9.2005, Gambino, rv. 23246). Solo se e quando
l'autorità comunale competente, a norma del citato quinto comma dell'art. 31,
del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 avrà dichiarato l'esistenza di interessi pubblici
prevalenti rispetto a quello del ripristino dell'assetto urbanistico violato (ma
sempre che l'opera abusiva non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o
ambientali), la demolizione diventerà giuridicamente impossibile anche per il
privato responsabile dell'abuso, con ogni necessaria conseguenza in relazione
alla esecuzione dell'ordine di demolizione disposto a suo carico dal giudice
penale. Presidente E. Papa, Relatore P. Onorato, Ric. Mancini.
CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 31/01/2008 (Ud. 28/11/2007), Sentenza n. 4962
URBANISTICA E EDILIZIA - Ingiunzione di demolire - Scadenza del termine -
Effetto ablatorio - Art. 31, c. 3°, d.p.r. n. 380/ 2001 (Testo unico in materia
edilizia) - Sequenza amministrativa. Sulla base dell’esegesi del testo
dell’art. 31, comma terzo, del d.p.r. n. 380 del 2001, l’effetto ablatorio si
verifica ope legis alla inutile scadenza del termine fissato per
ottemperare all’ingiunzione di demolire, senza che possano avere rilievo gli
ulteriori adempimenti della notifica all’interessato dell’accertamento
dell’inottemperanza e della trascrizione nei registri immobiliari del titolo
dell’acquisizione. (La procedura disciplinata prima dall'art. 7 della legge
28.2.1985 n. 47 e ora dall'art. 31 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 (testo unico in
materia edilizia), prevede questa sequenza amministrativa: a) l'autorità
comunale, accertato l'abuso edilizio, ingiunge al proprietario e al responsabile
dell'abuso la demolizione dell'immobile abusivo; b) se il responsabile non
provvede alla demolizione nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione,
l'immobile è acquisito di diritto gratuitamente al patrimonio comunale; c)
l'autorità comunale accerta formalmente l'inottemperanza all'ordine di
demolizione e notifica detto accertamento all'interessato; d) la notifica
dell'accertamento costituisce titolo per l'immissione nel possesso da parte del
comune e per la trascrizione nei registri immobiliari). Presidente E. Papa,
Relatore P. Onorato, Ric. Mancini.
CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 31/01/2008 (Ud. 28/11/2007), Sentenza n. 4962
URBANISTICA E EDILIZIA - Art. 1, c. 88 L. n. 266/2005 - Beni immobili appartenenti alle Ferrovie dello Stato - Sanatoria edilizia di tipo straordinario - Illegittimità costituzionale - Artt. 117 e 118 Cost. L’art. 1, c. 88 della L. n. 266/2005 (finanziaria 2006), riferito ai beni appartenenti a Ferrovie dello Stato S.p.A. ed alle società dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate si caratterizza per la netta prevalenza di elementi propri di una procedura di sanatoria edilizia di tipo straordinario, come d’altra parte confermano i lavori parlamentari relativi alla disposizione impugnata. La giurisprudenza della Corte Costituzionale successiva alla modificazione del Titolo V e formatasi in relazione al recente condono edilizio previsto dal decreto-legge n. 269 del 2003 (si vedano le sentenze n. 49 del 2006; n. 304, n. 71 e n. 70 del 2005 e n. 196 del 2004), è ferma, in primo luogo, nell’affermare che il legislatore statale può prevedere una sanatoria edilizia straordinaria solo in presenza di gravi situazioni di interesse generale; in secondo luogo, nella riconduzione della competenza legislativa in tema di condono, salvi i soli profili di ordine penale che sono di esclusiva competenza statale, essenzialmente alla materia «governo del territorio», di cui all’art. 117, comma terzo, Cost. ovvero alla materia “urbanistica” per le Regioni a statuto speciale che hanno tale competenza. La disposizione di cui all’art. 1, c. 88 della L. n. 266/2005 non supera quello «stretto esame di costituzionalità» indispensabile per legittimare un condono edilizio straordinario: anzitutto, perché non sono ravvisabili esigenze che costituiscano un «ragionevole fondamento» alla reiterazione di un istituto «a carattere contingente e del tutto eccezionale» (sentenze n. 196 del 2004 e n. 427 del 1995), che determina la compressione di valori come «quelli del paesaggio, della cultura, della salute, della conformità dell’iniziativa economica privata all’utilità sociale, della funzione sociale della proprietà» (sentenza n. 427 del 1995), tanto più che la disposizione impugnata segue - quasi senza soluzione di continuità - una sanatoria straordinaria di portata generale appena conclusa. In secondo luogo, la sua disciplina del tutto analitica contrasta con la natura della potestà legislativa delle Regioni ad autonomia ordinaria in tema di «governo del territorio» ed, a maggior ragione, con quella di una Regione ad autonomia speciale, come il Friuli-Venezia Giulia, dotata in materia di potestà legislativa di tipo primario, e con il conseguente «doveroso riconoscimento alla legislazione regionale di un ruolo specificativo - all’interno delle scelte riservate al legislatore nazionale - delle norme in tema di condono» (sentenza n. 196 del 2004 - punto 23 del diritto). Infine, viene del tutto negata l’autonomia amministrativa in una materia del genere dei Comuni e delle Regioni. Ne consegue la sua illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 117 e 118 della Costituzione e agli artt. 4, numero 12, e 8 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia. Pres. Bile, Red. De Siervo - Regioni Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia c. Presidente del Consiglio dei Ministri - CORTE COSTITUZIONALE - 25 gennaio 2008 (Ud. 14 gennaio 2008), n. 9
URBANISTICA E EDILIZIA - Manufatto abusivo - Sequestro - Violazione dei sigilli e continuazione dei lavori - Divieto di residenza imposto al custode-indagato - Legittimità. In materia di reati urbanistici, è legittimo il divieto di residenza imposto al custode che vìola ripetutamente i sigilli apposti al manufatto abusivo sottoposto a sequestro da parte della polizia giudiziaria. (Nella specie il custode era l'indagato). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 17 Gennaio 2008, Sentenza n. 2461
URBANISTICA E EDILIZIA - Zona sismica - Abusi edilizi - Assenza della concessione edilizia e nulla osta del Genio Civile - Demolizione del manufatto abusivo - Richiesta di rinnovazione parziale - Nuova valutazione del fatto ed escussioni di testi - Sede di legittimità - Esclusione. E’ inammissibile la richiesta di rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale, al fine di escutere testi a discolpa (e, nel merito, l'assoluzione dai reati ascrittile), quando questa mira ad una nuova valutazione del fatto, delle risultanze processuali, non consentita in sede di legittimità. Pres. Postiglione - Est. Grassi - P.M. Izzo - Ric. L. S.. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 7/01/2008, Sentenza n. 191
Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni
2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 - 2000 - 1999-94
(N.B.: queste pagine continueranno ad essere aggiornate)