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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562

Giurisprudenza

 

Urbanistica e Edilizia

 

 (Demolizione - confisca - ripristino - competenza - revoca - sanatoria - difformità - abusivismo

 - pertinenze - competenze tecniche - sequestro - opere precarie...)

 

 

2009

Diritto Urbanistico

 

 Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni

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DIRITTO URBANISTICO - Muro di cinta e muro di contenimento - Differenza - Assimilabilità del muro di cinta alle pertinenze - Assimilabilità del muro di contenimento alle costruzioni - Necessità di titolo abilitativo edilizio - Rispetto delle distanze dai confini. Mentre il muro di cinta può essere ricondotto alla categoria delle pertinenze, non così il muro di contenimento che viene assimilato alla categoria delle costruzioni. Nel caso in cui lo scopo della realizzazione sia la delimitazione della proprietà si ricade infatti nell'ipotesi della pertinenza, per cui non è necessario il rilascio della concessione (TAR Emilia Romagna, Parma, 12 marzo 2001, n. 106; TAR Liguria, sez. I, 14 novembre 1996, n. 492; TAR Liguria, 19 ottobre 1994, n. 345). Diversa è la situazione, allorché il muro è destinato non solo a recingere un fondo, ma contiene o sostiene esso stesso dei volumi ulteriori (tar Emilia Romagna, Parma, 27 aprile 2001, n. 246; tar Lazio, sez. II, 4 novembre 2000, n. 8923); in tal caso il manufatto ha una funzione autonoma, dal punto di vista edilizio e da quello economico (TAR Piemonte 7 maggio 2003 n. 657). Avendo il muro di contenimento la natura di costruzione, deve, tendenzialmente, rispettare le distanze dai confini stabilite dalle n.t.a. del p.r.g. Pres. Balba, Est. Morrelli - P.F. (avv. Maoli) c. Comune di Torriglia (avv. Vallerga). TAR LIGURIA, Sez. I - 31 dicembre 2009, n. 4131

 

DIRITTO URBANISTICO - Concetto di pertinenza - Diritto civile - Diritto urbanistico ed edilizio - Differenza - Funzione autonoma rispetto ad altra costruzione - Regime concessorio. Il concetto di pertinenza, previsto dal diritto civile, va distinto dal più ristretto concetto di pertinenza inteso in senso edilizio e urbanistico, che non trova applicazione in relazione a quelle costruzioni che, pur potendo essere qualificate come beni pertinenziali secondo la normativa privatistica, assumono tuttavia una funzione autonoma rispetto ad altra costruzione, con conseguente loro assoggettamento al regime concessorio, come nel caso di un intervento edilizio che non sia coessenziale al bene principale e che possa essere utilizzato in modo autonomo e separato (cfr., Cons. St., sez. IV, 23 luglio 2009, n. 4636; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 01 settembre 2009, n. 4848). Pres. Di Nunzio, Est. Bruno - G.P. (avv.ti Ronfni e Zambelli) c. Comune di Volpago del Montello (n.c.). TAR VENETO, Sez. II - 18 dicembre 2009, n.3638

 

DIRITTO URBANISTICO - Piano o porzione di piano abusivi situati in un edificio composto da abitazioni regolari - Acquisizione al patrimonio comunale - Proprietà esclusiva degli appartamenti abusivi e comproprietà delle parti comuni - Sedime e area pertinenziale - Acquisto pro quota. Qualora l’opera abusiva consista in un piano (o in una porzione di piano) situato in un edificio composto anche da abitazioni regolari il Comune acquisisce non un diritto di superficie ma la proprietà esclusiva degli appartamenti abusivi e la comproprietà delle parti comuni dell’intero edificio (come definite dall’art. 1117 c.c.). Se l’edificio era in origine di un solo proprietario, con il provvedimento di acquisizione si forma un condominio. Tra le parti comuni rientra anche il sedime dell’edificio, che quindi viene acquisito pro quota, in proporzione ai millesimi dei piani oggetto del provvedimento di acquisizione. Per quanto riguarda l’area pertinenziale vale lo stesso principio dell’acquisto pro quota. Pres. Petruzzelli, Est. Pedron - D.L. (avv. Orlandi) c. Comune di Almenno San Salvatore (avv. Benedetti) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 14 dicembre 2009, n. 2565

 

DIRITTO URBANISTICO - Ordinanza di demolizione - Esistenza di un sequestro penale - Circostanza scriminante nei riguardi dell'autore dell'abuso - Esclusione - Istanza di dissequestro. L’esistenza di un sequestro penale non rende di per sé illegittima l’ordinanza di demolizione, sul presupposto che la eventuale manomissione dell’immobile configurerebbe il reato di cui all’art. 349 c.p., essendo fatto divieto a chicchessia di alterare o distruggere il “corpo del reato”. In tali casi, infatti, ben può il soggetto interessato chiedere all'Autorità giudiziaria l'autorizzazione ad effettuare la demolizione e, in caso di diniego (connesso a necessità di carattere probatorio nel procedimento penale), potrà addurre l'impossibilità giuridica di adempiere all'ingiunzione di demolizione per escludere le ulteriori conseguenze della mancata demolizione (T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 09 novembre 2007, n. 2040). Pertanto, solo tale ultimo evento, ossia istanza di dissequestro negata, può rilevare come scriminante nei riguardi dell’autore dell’abuso edilizio che non ottemperi all’ordine del Comune, per il noto principio “ad impossibilia nemo tenetur”. Pres. Cavallari, Est. Caprini - D.A. (avv. Bonsegna) c. Comune di Nardò (n.c.) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. III - 26 novembre 2009, n. 2854

DIRITTO URBANISTICO - Ordinanza di demolizione - Omessa indicazione dell'immobile e dell'area di sedime ai fini dell'acquisizione al patrimonio comunale - Ordinanza atipica illegittima - Fondamento.
Un’ordinanza di demolizione priva di una completa e precisa individuazione del bene, dell’area di sedime ai fini dell'acquisizione al patrimonio comunale in caso di inottemperanza, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, deve considerarsi atipica illegittima sia perchè differente dal modello legale previsto,sia perché inidonea a determinare il corretto svolgersi del procedimento. Tale omissione, infatti, lungi dall’atteggiarsi a vizio meramente formale, è tale da pregiudicare dal punto di vista sostanziale gli interessi dell'autore dell'abuso, il quale, in primo luogo, deve essere messo in condizione di valutare, in termini di “costo-beneficio”, l’opportunità di adempiere o meno all’ordine di demolizione. L’esatta indicazione appare, inoltre, necessaria, posto che l’effetto ablatorio si verifica immediatamente ed “ope legis” alla scadenza del termine legale o a quello prorogato dall’autorità competente per ottemperare all’ingiunzione a demolire, con acquisto a titolo originario della proprietà libera da eventuali pesi e vincoli preesistenti. L’atto di accertamento dell’inottemperanza e la trascrizione hanno allora solo natura dichiarativa: il primo, per opporre il trasferimento al proprietario responsabile dell’abuso ed immettersi nel possesso, il secondo, per opporre il trasferimento ai terzi (ex multis Tar Puglia Bari, sez. III, n. 538/2006, Cass. Pen. Sez. pen. n. 33297/2003). Pres. Cavallari, Est. Caprini - D.A. (avv. Bonsegna) c. Comune di Nardò (n.c.) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. III - 26 novembre 2009, n. 2854

 

DIRITTO URBANISTICO - Nozione di ristrutturazione edilizia - Art. 31, c. 1, lett. d) L. n. 457/78 - Art. 3, co. 1, lett. d) d.P.R. n. 380/2001 - Totale demolizione e ricostruzione - Limiti. Nella nozione di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 31 co. 1 lett. d) L. n. 457/78, vanno ricomprese anche le ipotesi di totale demolizione e ricostruzione del fabbricato, a condizione che la ricostruzione porti alla realizzazione di un edificio sostanzialmente identico a quello preesistente, per sagoma, volume, superficie e caratteristiche tipologiche, potendosi giustificare la parziale diversità solo con riferimento ad elementi costitutivi secondari e tali comunque in concreto da non comportare una significativa alterazione strutturale o estetica. Anche ai sensi della nuova normativa di cui al D.P.R. n. 380/01 (art. 3 co. 1 lett. d), rientrano nell’ambito della ristrutturazione edilizia gli interventi volti alla trasformazione dell’edificio che portino alla realizzazione di un edificio anche in tutto o in parte diverso dal precedente, attraverso la demolizione e ricostruzione, nel rispetto dei limiti di volumetria e di sagoma, oltre che ovviamente delle caratteristiche strutturali e tipologiche fondamentali e necessarie ad assicurare una continuità con la situazione preesistente. Tutte le volete in cui tali limiti non vengano rispettati, l’intervento non può che ricondursi nell’ambito della previsione di cui alla successiva lettera e) della norma citata (nuova costruzione). Pres. Morea, Est.Pasca - M.F. (avv. Palieri) c. Comune di Gioia del Colle (avv. Matarrese), Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (Avv. Stato), Azienda Sanitaria Locale Provincia di Bari (avv.ti Di Girolamo e Trotta) e altro (n.c.). TAR PUGLIA, Bari, Sez. II - 23/11/2009, n. 2898

 

DIRITTO URBANISTICO - Confisca - Funzione e applicazione - Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo - Art. 44, 2° c. T.U. sull'edilizia n. 380/2001. La confisca già prevista dall'art. 19 della legge n. 47/1955 ed attualmente collocata tra le "sanzioni penali" dall'art. 44, 2° comma del T.U. sull'edilizia n. 380/2001: "non tende alla riparazione pecuniaria di un danno, ma mira nella sua essenza a punire per impedire la reiterazione di trasgressioni a prescrizioni stabilite dalla Legge". Quindi, una "pena" ai sensi dell'art. 7 della Convenzione e la irrogazione di tale "pena" senza che sia stata stabilita l'esistenza di dolo o colpa dei destinatari di essa, costituisce infrazione dello stesso art. 7, una corretta interpretazione del quale "esige, per punire, un legame di natura intellettuale (coscienza e volontà) che permetta di rilevare un elemento responsabilità nella condotta dell'autore materiale del reato". (Corte europea dei diritti dell'uomo, 30.8.2007 ed il 20.1.2009, ricorso n. 75909/01 proposto contro l'Italia dalla s.r.l. "Sud Fondi" ed altri). Pres. Grassi, Est. Fiale, Ric. Apponi ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 8/10/2009 (Cc. 13/07/2009), Sentenza n. 39078

 

DIRITTO URBANISTICO - Ordine di demolizione - Presentazione di un’istanza di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 - Effetti sull’ordine di demolizione - Sospensione - Rigetto dell’istanza - Necessità di nuovo provvedimento di demolizione - Esclusione - Termini per l’esecuzione spontanea - Decorrenza. La validità ovvero l’efficacia dell’ordine di demolizione non risultano pregiudicate dalla successiva presentazione di un’istanza ex art. 36 del d.p.r. 380/2001. Nel sistema non è infatti rinvenibile una previsione dalla quale possa desumersi un tale effetto, sicché, se, da un lato, la presentazione dell’istanza ex art. 36 D.P.R. 380/2001 determina inevitabilmente un arresto dell’efficacia dell’ordine di demolizione, all’evidente fine di evitare, in caso di accoglimento dell’istanza, la demolizione di un’opera che, pur realizzata in assenza o difformità dal permesso di costruire, è conforme alla strumentazione urbanistica vigente, dall’altro, occorre ritenere che l’efficacia dell’atto sanzionatorio sia soltanto sospesa, cioè che l’atto sia posto in uno stato di temporanea quiescenza. All’esito del procedimento di sanatoria, in caso di accoglimento dell’istanza, l’ordine di demolizione rimarrà privo di effetti in ragione dell’accertata conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso sia al momento della presentazione della domanda, con conseguente venir meno dell’originario carattere abusivo dell’opera realizzata. Di contro, in caso di rigetto dell’istanza, l’ordine di demolizione riacquista la sua efficacia, con la sola precisazione che il termine concesso per l’esecuzione spontanea della demolizione deve decorrere dal momento in cui il diniego di sanatoria perviene a conoscenza dell’interessato, che non può rimanere pregiudicato dall’avere esercitato una facoltà di legge, quale quella di chiedere l’accertamento di conformità urbanistica, e deve pertanto poter fruire dell’intero termine a lui assegnato per adeguarsi all’ordine, evitando così le conseguenze negative connesse alla mancata esecuzione dello stesso. La necessità di un nuovo procedimento sanzionatorio, d’altra parte, si rivelerebbe un’inutile ed antieconomica duplicazione dell’agere amministrativo. Pres. d’Alessandro, Est. Maiello - D.A.G. (avv.Schettino) c. Comune di Comiziano (avv. Papa) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez II. - 14 settembre 2009, n.4961

 

DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Vincolo paesaggistico - Diniego di sanatoria con motivazione succinta - Legittimità - Fattispecie - Art. 9 Cost.. Non è illegittima una motivazione anche succinta di un diniego di sanatoria di opere in quanto nel sistema non è ravvisabile a carico della p.a. l'obbligo di indicare, in una logica comparativa degli interessi in gioco, prescrizioni tese a rendere l'intervento compatibile con la bellezza di insieme tutelata, la cui protezione risponde ad un interesse pubblico normalmente prevalente su quello privato, anche per la rilevanza costituzionale che il primo presenta ex art. 9 Cost. (Cons. Stato, V, 19.10.1999 n.1587). Nella specie, la motivazione resa dalla commissione edilizia integrata in zona vincolata è pertinente ed idonea a giustificare il diniego tenuto conto della tipologia costruttiva e dell’accostamento dei materiali utilizzati per la realizzazione dei manufatti (cemento a vista, legno ed ondulato plastico), incongrui rispetto a quelli tipici locali, in una zona di particolare pregio ambientale. Pres. La Medica - Rel. Capuzzi - D’Antonio (avv.ti Orlando e Beltrametti) c. Comune di Bergeggi (n.c.) - conferma T.A.R. Liguria, sez. I, 20/01/2003, n.93. CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 07/09/2009, n.5232

DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Vincolo paesaggistico - Concessione edilizia in sanatoria - Inedificabilità assoluta - Esclusione - Parere negativo - Obbligo di motivazione - Artt. 31 e seguenti L. 47/1985. Il vincolo paesaggistico non comporta normalmente la inedificabilità assoluta, sicché non ogni opera edilizia in zona vincolata deve ritenersi preclusa ma solo quelle opere che, a seguito di accertamento, risultino in contrasto con il valore tutelato rappresentato dall’interesse ambientale-paesaggistico, deve sottolinearsi che nel sistema delineato dagli artt. 31 e seguenti L. 47/1985 il parere negativo formulato dalla autorità preposta alla tutela del vincolo (nella specie paesaggistico) ha valore vincolante nel procedimento di condono edilizio, impedendo definitivamente il rilascio della concessione edilizia in sanatoria (Cons. Stato, Sez. IV, 15.5.2008 n.2233). Pres. La Medica - Rel. Capuzzi - D’Antonio (avv.ti Orlando e Beltrametti) c. Comune di Bergeggi (n.c.) - conferma T.A.R. Liguria, sez. I, 20/01/2003, n.93. CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 07/09/2009, n.5232

 

DIRITTO URBANISTICO - Pertinenze soggette a permesso di costruire - Criteri di individuazione - Art.3 c. 1, lett. e) e punto 6 del D.P.R. n 380/2001 - Art. 10, D.P.R. n 380/2001 T.U.E.. La norma per individuare le pertinenze soggette a permesso di costruire indica due criteri: uno qualitativo, che si sostanzia nella possibilità concessa ai Comuni di restringere ulteriormente l'area delle opere pertinenziali, realizzabili con la semplice denuncia di inizio attività, sottoponendo a permesso di costruire tutti gli interventi che, in ragione delle caratteristiche delle aree in cui si intende operare, richiedono un più penetrante controllo; ed uno quantitativo,che si concreta nel considerare comunque nuova costruzione l'intervento pertinenziale che determina un aumento del 20% del volume dell'edificio principale. In questo caso, dunque, il legislatore presume che un volume superiore al limite quantitativo prefissato determini senz'altro un aggravio al carico urbanistico esistente. Pres. De Maio, Est. Petti, Ric. Morandin. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 26/06/2009 (Ud. 19/05/2009), Sentenza n. 26573

DIRITTO URBANISTICO - Pertinenze - Valutazione dell'ente territoriale e legislazione statale - Fattispecie. La valutazione dell'ente territoriale di qualificare un intervento pertinenziale come nuova costruzione a prescindere dalla sue dimensioni allorché ricade in determinate zone degne di maggiore tutela da parte dell'ente territoriale, non si pone in contrasto con la legislazione statale, posto che questa riconosce all'ente territoriale tale facoltà. Nella specie, il tecnico comunale ha precisato che l'opera non era sanabile e che richiedeva il permesso di costruire in base agli strumenti urbanistici del comune perché ricadente in zona agricola. Pres. De Maio, Est. Petti, Ric. Morandin. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 26/06/2009 (Ud. 19/05/2009), Sentenza n. 26573

DIRITTO URBANISTICO - Natura precaria di un manufatto - Uso realmente precario per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo. In materia edilizia, la natura precaria di un manufatto, ai fini della sua non sottoposizione al preventivo rilascio del permesso di costruire, non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera dall'utilizzatore, né dal dato che si tratti di un manufatto smontabile e non infisso al suolo, ma deve riconnettersi ad una intrinseca destinazione materiale dell'opera stessa ad un uso realmente precario per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con la conseguente e sollecita eliminazione del manufatto alla cessazione dell'uso (Cass nn.. 24898/2003 e 46172/2002). Pertanto, non riveste alcuna rilevanza stabilire se il manufatto fosse o no stabilmente ancorato al suolo, posto che l' uso precario non risulta dalla natura dell'opera, non è stato peraltro indicato dal ricorrente ed è stato negato dal tecnico comunale. Pres. De Maio, Est. Petti, Ric. Morandin. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 26/06/2009 (Ud. 19/05/2009), Sentenza n. 26573

 

DIRITTO URBANISTICO - Sicilia sanatoria speciale - Art. 18 c.4, L. R. Sicilia n. 4/2003 - Effetto estintivo del reato edilizio - Esclusione - Permesso di costruire in sanatoria - Artt. 13 e 22 L. n. 47/1985. In materia edilizia la speciale sanatoria prevista dall'art. 18 comma quarto della Legge Regionale Sicilia 16 aprile 2003, n. 4 per taluni interventi edilizi (norma che consente il recupero abitativo dei sottotetti, delle pertinenze, dei locali accessori e dei seminterrati degli edifici esistenti, previa concessione edilizia, anche tacitamente assentita o denuncia di inizio attività) è inidonea a produrre l'effetto estintivo del reato edilizio, in quanto tale effetto consegue unicamente al rilascio della concessione o permesso di costruire, in sanatoria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, (Cass. pen. sez. III sent. 15/02/2008, n. 11132). Pres. Onorato, Est. Marmo, Ric. Bisulca ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/06/2009 (Ud. 25/03/2009), Sentenza n. 25965

 

DIRITTO URBANISTICO - Tettoia di un edificio - Nozione tecnico-giuridica di pertinenza - Esclusione - Nozione di pertinenza in urbanistica. In tema di reati edilizi, deve ritenersi che la tettoia di un edificio non rientra nella nozione tecnico-giuridica di pertinenza, ma costituisce piuttosto parte dell'edificio cui aderisce: ciò in quanto in urbanistica il concetto di pertinenza ha caratteristiche sue proprie, diverse da quelle definite dal cod. civ., riferendosi ad un'opera autonoma dotata di una propria individualità, in rapporto funzionale con l'edificio principale, laddove la parte dell'edificio appartiene senza autonomia alla sua struttura. (Cass. Sez. III, 7.4.2006, Miranda, m. 234193). Pres. Lupo, Est. Franco, Ric. De Santi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 18/06/2009 (Ud. 30/04/2009), Sentenza n. 25530

 

DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Immobile abusivamente realizzato - Esecuzione di un decreto di sequestro preventivo - P.M. - Poteri - Art.655 c.p.p.. In materia edilizia, il provvedimento con cui, in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo di un immobile abusivamente realizzato, il P.M. ne ordini lo sgombero da persone o case, non può dirsi affetto da abnormità atteso che rientra nei poteri che la legge processuale (art.655 cod.proc.pen.) attribuisce al pubblico ministero per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali (Cass. Pen. sez. III, del 16.11.2007 n.47326). Pres. De Maio, Est. Amoresano, Ric. Orlando ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/06/2009 (Ud. 15/04/2009), Sentenza n. 24662

DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Sequestro d’immobile abusivo - Provvedimento di sgombero emesso dal P.M. - Controlli, verifiche e garanzie - Esecuzione dei provvedimenti - Rimedio dell'incidente di esecuzione e riesame ex art.322 c.p.p. - Funzioni e limiti - Art. 655 c.p.p. - Fattispecie. Il P.M. ha il potere di ordinare lo sgombero dell'immobile, laddove esso costituisca una “ineliminabile modalità di attuazione del sequestro medesimo”. Inoltre, a norma dell'art.655 c.p.p., compete al P.M. curare l'esecuzione dei provvedimenti. Tuttavia, il provvedimento di sgombero emesso dal P.M. è suscettibile, però di controllo, attraverso il rimedio dell'incidente di esecuzione, in relazione alla sua indispensabilità ai fini dell'attuazione della misura cautelare. In questi casi, il giudice deve accertare se le finalità cautelari del provvedimento di sequestro possano essere attuate con modalità diverse e tale accertamento, se motivato congruamente ed esente da vizi logici, non è censurabile in sede di legittimità. Nella specie, non c'è dubbio alcuno che, nell'ipotesi di immobili già ultimati, l'esigenza cautelare che il sequestro intende perseguire è che essi non vengano abitati per evitare l'aggravio (in modo apprezzabile ) del carico urbanistico. Infine, le censure riguardanti il fumus ed il periculum in mora non sono proponibili in sede di incidente di esecuzione (potendo essere sollevate solo con richiesta di riesame ex art.322 c.p.p.). Pres. De Maio, Est. Amoresano, Ric. Orlando ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/06/2009 (Ud. 15/04/2009), Sentenza n. 24662

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Istanza di sanatoria - Silenzio dell’amministrazione - Silenzio rigetto. A fronte di un'istanza di sanatoria, il silenzio dell'amministrazione costituisce una ipotesi di silenzio significativo, al quale vengono collegati gli effetti di un provvedimento di rigetto dell'istanza, così determinandosi una situazione del tutto simile a quella che si verificherebbe in caso di un provvedimento espresso; ne deriva che tale provvedimento, in quanto tacito, è già di per sé privo di motivazione, tant'è che l'art. 13, l. 28 febbraio 1985 n. 47 attribuisce al silenzio dell'amministrazione il valore di diniego vero e proprio ed è impugnabile non per il difetto di motivazione, bensì per il contenuto reiettivo dell'atto. Pres. Guerriero, Est. Pagano - B.M.A. (avv. Molinaro) c. Comune di Forio. T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. VI - 11/06/2009, n. 3236

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Abuso edilizio - Trasferimento dell’immobile - Permanenza dell’illecito. L’illecito edilizio ha carattere permanente. Ne consegue che l’illecito permane nel caso di trasferimento dell’immobile. Pres. Di Nunzio, Est. Morgantini - S.R. (avv. verdi) c. Comune di Venezia (avv.ti Ballarin, Gidoni, Morino e Venezian). T.A.R. VENETO, Sez. II - 10/06/2009, n. 1723

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Acquisizione del bene al patrimonio comunale - Atto amministrativo di accertamento della inottemperanza - Natura dichiarativa - Scadenza del termine per ottemperare - Trasferimento automatico al patrimonio comunale - Valutazione se demolirlo o mantenerlo - Prevalenza dell'interessi pubblico - Art.31 c.5 T.U.E., D. L.vo n. 380/2001. Il dettato normativo del testo unico sull'edilizia puntualizza, salvo specifiche eccezioni, come all'inutile decorso del termine consegue "di diritto" l'effetto ablatorio di acquisizione del bene al patrimonio pubblico. Sicché, l'atto amministrativo di accertamento della inottemperanza assume natura dichiarativa nel senso che rileva un effetto già prodotto ipso jure (ex plurimis: Cassazione sezione III, sentenze 4962/2008; n. 43031/2008; n. 1222/2004; n. 33297/2003). Pertanto, la scadenza del termine per ottemperare determina in modo automatico il trasferimento al patrimonio comunale del manufatto che sarà demolito o conservato in caso di accertati e prevalenti interessi pubblici al suo mantenimento (art.31 c.5 TU 380/2001). Pres. Altieri, Est. Squassoni, Ric. PM in proc. Morichetti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 28/05/2009 (Ud. 16/04/2009), Sentenza n. 22440

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Reato di costruzione abusiva - Asservimento di terreno per scopi edificatori - Cessione di cubatura - Efficacia al momento del rilascio del titolo abilitativo - Conseguenze. Gli effetti derivanti dall’istituto del c.d. “vincolo di asservimento di terreno per scopi edificatori” (o “cessione di cubatura”), decorrono dal momento del rilascio del titolo abilitativo edilizio, hanno carattere definitivo ed irrevocabile ed integrano una qualità oggettiva dei terreni, producendo una minorazione permanente della loro utilizzazione da parte di chiunque ne sia il proprietario. Ne consegue che è preclusa la possibilità di richiedere ed assentire ulteriori interventi eccedenti i volumi costruttivi sul fondo asservito, attesa la perdita definitiva delle potenzialità edificatorie dell’area asservita, rendendosi configurabile il reato edilizio anche in presenza di un titolo abilitativo erroneamente rilasciato. Fattispecie avente ad oggetto il sequestro preventivo di un’area interessata da attività edificatoria a seguito di rilascio di permesso di costruire. Pres. E. Lupo, Rel. A. Fiale, Ric. Guardiano ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 20/05/2009 (Ud. 30/04/2009), Sentenza n. 21177

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Potere di irrogazione delle sanzioni edilizie - Ordine di demolizione - Atto dovuto - Motivazione - Accertamento dell’irregolarità dell’intervento. Per non essere sottoposto dalla legge a termini di decadenza e per riguardare anzi situazioni di illiceità permanente, il potere di irrogazione delle sanzioni in materia edilizia si presenta suscettibile di esercizio in ogni tempo, anche in ragione della sua natura rigidamente vincolata. Pertanto, al concorrere delle condizioni di legge, l'ordine di demolizione di opere abusive va inteso come atto dovuto ed è sufficientemente motivato con l'affermazione dell'accertata irregolarità dell'intervento, essendo in re ipsa l'interesse pubblico alla rimozione dell'abuso - anche se risalente nel tempo - senza necessità di una specifica comparazione con gli interessi privati coinvolti o sacrificati (così T.A.R. Emilia Romagna Parma, I, 21 maggio 2008 , n. 260). Pres. Di Nunzio, Est. Morgantini - V.V. (avv.ti Faggiolo e Maggiolo) c. Comune di Grada (n.c.). T.A.R. VENETO, Sez. II - 13/05/2009, n. 1454

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Nozione di pertinenza urbanistica - Caratteristiche tecnico-giuridiche. La nozione di pertinenza urbanistica ha peculiarità sue proprie, che la distinguono da quella civilistica; deve trattarsi di un'opera preordinata a un'oggettiva esigenza dell'edificio principale, funzionalmente e oggettivamente inserita al servizio dello stesso, sfornita di un autonomo valore di mercato e dotata di un volume minimo, tale da non consentire , anche in relazione alle caratteristiche dell'edificio principale, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede (Cassazione Sez. III n. 4134, 19.02.1998, Portelli). Pres. Onorato, Est. Teresi, Ric. Iammella. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/05/2009 (Ud. 24/03/2009), Sentenza n. 19078

URBANISTICA ED EDILIZIA - Pertinenza - Definizione. In tema di urbanistica, è pertinenza un'opera autonoma, dotata di propria individualità, che esaurisce la propria destinazione d'uso nel rapporto funzionale con l'edificio principale senza incidere sul c.d. carico urbanistico. Pres. Onorato, Est. Teresi, Ric. Iammella. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/05/2009 (Ud. 24/03/2009), Sentenza n. 19078
 

URBANISTICA ED EDILIZIA - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Reati edilizi - Trattamento sanzionatorio - Cognizione esclusiva del giudice del merito - Necessità di motivazione - Art. 133 c.p. - Fattispecie: attività edificatoria in spregio a quanto prescritto nel provvedimento in sanatoria. In materia di reati edilizi, il trattamento sanzionatorio rientra nella cognizione esclusiva del giudice del merito e si sottrae al sindacato di legittimità se adeguatamente motivato anche con riferimento ad uno solo degli elementi di cui all'articolo 133 c.p.. Nella fattispecie, sia pure sinteticamente, si è dato conto del trattamento sanzionatorio sottolineando che i prevenuti avevano continuato nell'attività edificatoria in spregio a quanto prescritto nel provvedimento in sanatoria. Pres. Onorato, Est. Petti, Ric. Aberharm. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/05/2009 (Ud. 24/03/2009), Sentenza n. 19077

 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Titolo abilitativo ritenuto valido dalla P.A. - Corretta interpretazione della norma - Poteri del giudice. Il giudice penale nel caso in cui l'estinzione del reato sia subordinata al rilascio di un atto amministrativo, in assenza del quale, l'estinzione non si verifica, non deve limitarsi a verificare l'esistenza ontologica dell'atto, ma deve accertare l'integrazione o meno della fattispecie penale estintiva, in vista dell'interesse sostanziale che tale fattispecie tutela. E' la stessa descrizione normativa della fattispecie estintiva che impone al giudice un riscontro diretto di tutti gli elementi che concorrono a determinare la sanatoria. Deve quindi riaffermarsi il principio in forza del quale il giudice penale non esercita alcun sindacato sull'attività della pubblica amministrazione allorché accerta (nella fattispecie conformemente all'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale e dalla stessa giustizia amministrativa) che per un determinato intervento occorre il permesso di costruire in luogo del diverso titolo ritenuto sufficiente dall'amministrazione. Pres. Onorato, Est. Petti, Ric. Piparo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/05/2009 (Ud. 24/03/2009), Sentenza n. 19076

 

DIRITTO URBANISTICO - DIA (denunzia di inizio dell'attività) - Mancanza o difformità delle opere eseguite rispetto alla DIA - Effetti - Art. 22 cc.. 1, 2 e 3; 37, 6° c.; 44, lett. b) T.U. n. 380/2001 - D.Lgs n. 301/2002. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 22 del T.U. n. 380/2001 come modificato dal D.Lgs 27.12.2002, n. 301 - in cui la DIA, si pone come titolo abilitativo esclusivo (non alternativo, cioè, al permesso di costruire) - la mancanza della denunzia di inizio dell'attività o la difformità delle opere eseguite rispetto alla DIA effettivamente presentata non comportano l'applicazione di sanzioni penali ma sono sanzionate soltanto in via amministrativa (art. 37, 6° comma, del T.U. n. 380/2001). Dovendo ritenersi, però, che sia comunque punibile ai sensi dell'art. 44, lett. a), del T.U. n. 380/2001 - pure se preceduta da rituale denuncia d'inizio l'esecuzione di interventi sostanzialmente difformi da quanto stabilito da strumenti urbanistici e regolamenti edilizi. Nei casi previsti dal 3° comma, dell'art. 22 del T.U. n. 380/2001, invece - in cui la DIA si pone come alternativa al permesso di costruire (ai sensi del comma 2 bis del successivo art. 44) l'assenza sia del permesso di costruire sia della denunzia di inizio dell'attività ovvero la totale difformità delle opere eseguite rispetto alla DIA effettivamente presentata integrano il reato di cui al successivo art. 44, lett. b) [vedi Cass.: Sez. V, 26.4.2005, Giordano; Sez. III 9/03/2006, n. 8303; 26/01/2004, n. 2579, Tollon]. Non trova comunque sanzione penale la difformità parziale (vedi Cass., Sez. III, 23/09/2004, roattini). Ciò che conta non è la qualificazione dell'intervento data dal privato nella DIA presentata ma la esatta indicazione e descrizione, in tale denuncia, delle opere poi effettivamente eseguite. Pres. Lupo, Est. Petti, Ric. Stirpe. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 05/03/2009 (Ud. 20/01/2009), Sentenza n. 9894

 

DIRITTO URBANISTICO - Denuncia di inizio attività (DIA) - Mutamento di destinazione d'uso senza opere - Mutamento di destinazione d'uso, con opere incidenti - Disciplina applicabile - Regione Campania - Art. 2 L.R. Campania n. 19/2001, mod. L.R.C. , n.16/2004. Nella Regione Campania - ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 28-11-2001, n. 19, modificata dalla legge regionale 22-12-2004, n. 16 - possono essere realizzati in base a semplice denuncia di inizio attività "i mutamenti di destinazione d'uso di immobili o loro parti, che non comportino interventi di trasformazione dell'aspetto esteriore, e di volumi e di superfici; la nuova destinazione d'uso deve essere compatibile con le categorie consentite dalla strumentazione urbanistica per le singole zone territoriali omogenee". Il mutamento di destinazione d'uso senza opere, nell'ambito di categorie compatibili alle singole zone territoriali omogenee, è libero. Il mutamento di destinazione d'uso, con opere che incidano sulla sagoma dell'edificio o che determinano un aumento piano volumetrico, che risulti compatibile con le categorie edilizie previste per le singole zone omogenee è soggetto a permesso di costruire. Il mutamento di destinazione d'uso, con opere che incidano sulla sagoma, sui volumi e sulle superfici, con passaggio di categoria edilizia, purché tale passaggio sia consentito dalla norma regionale, è soggetto a permesso di costruire. Pres. Lupo, Est. Petti, Ric. Stirpe. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 05/03/2009 (Ud. 20/01/2009), Sentenza n. 9894
 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Recinzione di dimensioni limitate - "Ius excludendi alios" - Autorizzazione - Disciplina anteriore al T.U. Edilizia - Normativa vigente. La realizzazione di una recinzione di dimensioni limitate, già prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 era considerata manifestazione dello "ius excludendi alios", quale facoltà insita nel diritto di proprietà e comunque come opera minore di carattere pertinenziale, non assoggettata a concessione edilizia (ora permesso di costruire), ma ad autorizzazione e, in assenza di quest’ultima, a sanzione meramente pecuniaria, a norma dell’articolo 10 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Siffatta disciplina non appare sostanzialmente mutata, anche in base al citato T.U. dell’Edilizia, che non include le recinzioni fra le attività che non richiedono alcun titolo abilitativo (articolo 6), ma nemmeno fra quelle soggette a permesso di costruire (articolo 10), con conseguente riconducibilità delle stesse alla nozione residuale degli “interventi subordinati a denuncia di inizio attività” (articolo 22) che, ove assente, comporta l’irrogazione di una “sanzione pecuniaria, pari al doppio dell'aumento di valore venale dell'immobile, conseguente alla realizzazione degli interventi stessi, e comunque in misura non inferiore a 516 euro” (articolo 37, comma 1). Pres. Corsaro, Est. Scudeller - L.B. e altro (avv. Federico) c. Comune di Serrone (n.c.). T.A.R. LAZIO, Latina, Sez. I - 04 maggio 2009, n. 390

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Regione Siciliana - Art. 9 L.R. n. 37/85 - Chiusura di verande e balconi con strutture precarie - Applicabilità ai porticati - Esclusione - Necessità di concessione edilizia. L'art. 9 della legge reg. Sicilia 10 agosto 1985, n. 37, secondo cui non costituisce aumento di volume la chiusura di verande e balconi con strutture precarie (cfr. T.A.R. Sicilia, sez. I, 25 febbraio 2005, n. 232 ), non è invocabile nel caso in cui a servizio del fabbricato sia stato realizzato un porticato, che, non costituendo intervento di manutenzione straordinaria né opera pertinenziale, stante la prevalenza del momento trasformativo innovativo rispetto a quello conservativo, è soggetto a concessione edilizia, difettando del requisito dell'individualità e dell'autonoma utilizzabilità (in tal senso, Cassazione penale, sez. III, 21 marzo 1997, n. 4056; T.A.R. Toscana Firenze, sez. III, 17 luglio 2003 , n. 2850; T.A.R. Lazio, 19 gennaio 2007 , n. 44). Né il porticato può farsi rientrare nella previsione dell’art. 20 L.R. 4/2003 che, liberalizzando tutta una serie di opere interne, dispone che “in deroga ad ogni altra disposizione di legge, non sono soggette a concessioni e/ o autorizzazioni, né sono considerate aumento di superficie utile o di volume, né modifica della sagoma della costruzione, la chiusura di terrazze di collegamento oppure di terrazze non superiori a metri quadrati 50 e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie”. Pres. ed Est. Monteleone - N.A. (avv. Tinaglia) c. Comune di Palma di Montechiaro (n.c.). T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. II - 29/04/2009, n. 806

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Pertinenza - Nozione - Permesso di costruire. La nozione di pertinenza quale risulta dall'art. 7 comma 2 lett. a) d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, convertito dalla l. 25 marzo 1982 n. 94, debba essere interpretata in modo compatibile con i principi della materia e non può quindi valere a sottrarre al regime del permesso di costruire la realizzazione di opere di rilevante consistenza urbanistica solo perché destinate a servizio ed ornamento del bene principale; proprio con riferimento ad un nuovo manufatto si afferma che il rapporto pertinenziale non può esonerare dalla concessione di opere che, da un punto di vista edilizio ed urbanistico, si pongono come ulteriori, in quanto occupano aree e volumi diversi rispetto alla "res principalis" (Consiglio Stato sez. II, 21 febbraio 1996, n. 1895). E’ infatti soggetta a concessione edilizia (ora permesso di costruire) ed al conseguente rispetto delle prescrizioni urbanistiche relative al tipo d'intervento, la realizzazione di un manufatto edilizio destinato a soddisfare esigenze non temporanee del soggetto attuatore e, al contempo, ad alterare in modo permanente l'assetto urbanistico di zona, indipendentemente dalla natura dei materiali adoperati (Cons. Stato, sez. V, 20 marzo 2000, n. 1507; T.A.R. Campania, sez. IV, 22 febbraio 2003, n. 1398). Pres. Nappi, Est. Perna - D.P.R. (avv. Costagliola) c. Comune di Napoli (avv.ti Accattatis Chalons D'Oranges, Andreottola, Crimaldi, Cuomo, Pizza, Pulcini, Ricci, Tarallo, Carpentieri e Furnari). T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. IV - 23/04/2009, n. 2142

 

DIRITTO URBANISTICO - Abusi edilizi - Sequestro preventivo - Condizioni di legittimità - Fumus ed esigenze cautelari - Art. 44, lett. b), D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico sull'edilizia) - Abuso di ufficio (art. 323 c.p.) - Art. 324 c. 7 c.p.p. - Fattispecie. Il provvedimento di sequestro preventivo non deve essere inutilmente vessatorio, ma deve essere limitato alle cose o alla parte della cosa effettivamente pertinente al reato ipotizzato e deve essere disposto nei limiti in cui effettivamente il vincolo imposto sulla cosa serve a garantire la confisca del bene o ad evitare la perpetuazione del reato. La riprova è costituita dal fatto che a norma dell'art. 324 c.p.p., comma 7, il giudice del riesame ha il potere di revocare parzialmente il sequestro qualora ovviamente le sue condizioni di legittimità sussistano solo con riguardo ad alcuni beni sottoposti alla misura cautelare. (Nella fattispecie, il sequestro per abusi edilizi, di intere unità abitative, a fronte di difformità riguardanti le sole mansarde è stato ritenuto sproporzionato sia con riferimento al fumus che alle esigenze cautelari). Pres. Onorato Est. Petti Ric. Bianchi e altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/04/2009 (Ud. 11/02/2009), Sentenza n. 15717

DIRITTO URBANISTICO - Abusi edilizi - Misura di sicurezza - Demolizione - Confisca - Applicazione - Limiti. In linea di principio, in materia edilizia, fatta eccezione per la lottizzazione, la confisca quale misura di sicurezza non è prevista, essendo invece prevista la demolizione. Pres. Onorato Est. Petti Ric. Bianchi e altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/04/2009 (Ud. 11/02/2009), Sentenza n. 15717

 

DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Sequestro d'urgenza ordinato dal P.M. o disposto d c.p.p. alla P.G. - Criteri e limiti - Art. c. 3 bis 321 c.p.p. - Sequestro con efficacia ex nunc - Decisione nei dieci giorni - Mancata trasmissione degli atti processuali nel termine - Art. 324 c. 3 c.p.p. - Inefficacia del sequestro - Esclusione - L. n. 332/1995 - Art. 309 c. 9 e 10 c.p.p.. In materia di sequestro d'urgenza ordinato dal pubblico ministero o disposto dalla polizia giudiziaria l'inosservanza del termine di 48 ore stabilito dall'art. 321, comma 3 bis, non preclude al giudice il potere, attribuitogli in via ordinaria, di imporre ugualmente il vincolo reale per cui è possibile che il giudice neghi la convalida e disponga autonomamente il sequestro con efficacia ex nunc, stante la netta distinzione tra i due provvedimenti. Pertanto, la mancata trasmissione degli atti processuali nel termine fissato dall'articolo 324 terzo comma non determina l'inefficacia del sequestro e ciò perché in tema di misure cautelari reali tale sanzione consegue soltanto alla mancata decisione nei dieci giorni e non anche alla mancata trasmissione nel termine previsto degli atti perché, a causa dell'omesso coordinamento dopo l'emanazione della novella di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 332, il richiamo all'art. 309, commi 9 e 10, deve intendersi riferito al testo previgente di dette norme. Pres. Onorato Est. Petti Ric. Bianchi e altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/04/2009 (Ud. 11/02/2009), Sentenza n. 15717

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Concetto di pertinenza e ampliamento di parte dell'edificio - Differenza - Autonomia strutturale - Intervento pertinenziale - Permesso di costruire - Profilo quantitativo e qualitativo - Art. 3, c. 1°, lett. e.) testo unico sull'edilizia D.P.R. n 380/2001 e s. m.. In edilizia per pertinenza deve intendersi un'opera che non sia parte integrante o costitutiva di un altro fabbricato, così che deve escludersi tale qualifica all'ampliamento di un edificio anche se finalizzato al completamento o miglioramento dei bisogni cui l'immobile principale è destinato (Cass. n. 33657/2006). Il concetto di pertinenza non va confuso con quello di parte dell'edificio. In materia di reati edilizi, l'ampliamento di un fabbricato preesistente non può considerarsi pertinenza, ma diventa parte dell'edificio perché, una volta realizzato, ne completa la struttura per meglio soddisfare i bisogni cui è destinato in quanto privo di autonomia rispetto all'edificio medesimo. Invece la pertinenza, ancorché posta a servizio dell'edificio principale, deve avere una propria autonomia strutturale (Cass. nn. 3160/2003; 18299/2003; 36941/2005). D'altra parte, non ogni intervento pertinenziale è esonerato dal permesso di costruire, ma esclusivamente quelli di scarsa rilevanza, non solo sotto il profilo quantitativo (ossia, quelli con volumetria non superiore al quinto di quella dell'edificio principale), ma anche sotto quello qualitativo (e, cioè, sempre che le norme tecniche degli strumenti urbanistici non li considerino comunque "interventi di nuova costruzione", tenuto conto della zonizzazione e del loro impatto ambientale e paesaggistico), come risulta dalla previsione dell'art. 3, comma primo, lett. e.) del testo unico sull'edilizia D.P.R. n 380 del 2001. Pres. Onorato, Est. Petti, Ric. Scalici. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 09/04/2009 (Ud. 11/02/2009), Sentenza n. 15260

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Permesso di costruire in sanatoria - Costruzione ultimata dopo la data del 31 marzo del 2003 - Poteri del giudice - Controllo di legalità sugli atti amministrativi - Fattispecie - L. n. 326/2003. Il giudice ordinario deve esercitare il controllo di legalità sugli atti amministrativi, pur non potendo sindacare il merito. In materia edilizia la data ultima del 31 marzo del 2003, ai fini del rilascio di concessione in sanatoria ex artt. 35 e 38 legge 28 febbraio 1985, n. 47, richiamati dalla legge n. 326 del 2003, costituisce un presupposto di legittimità in assenza del quale manca in radice il potere della pubblica amministrazione di concedere il permesso in sanatoria. Ne deriva che il giudice non può dichiarare estinto il reato se la costruzione risulti ultimata dopo la data del 31 marzo del 2003. Il permesso di costruire in sanatoria qualora venga dato per un'opera realizzata posteriormente a tale data non è idoneo ad estinguere il reato. Nella fattispecie, l’autorità amministrativa non ha compiuto alcun accertamento sulla data di ultimazione dell’opera, ma ha rilasciato il permesso in sanatoria sulla base della dichiarazione rilasciata dagli interessati in merito alla data di ultimazione delle opere. Mentre, l'accusa ha, invece, dimostrato che nel mese di dicembre del 2004 i lavori non erano completi come emergeva dalle tracce rinvenute sul posto e più precisamente dai segni del recente getto del solaio ancora puntellato e dalla foto allegata nella sentenza di primo grado. Pres. Onorato, Est. Petti, Ric. Giunta. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 09/04/2009 (Ud. 11/02/2009), Sentenza n. 15231

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Realizzazione di un’opera in assenza del titolo abilitativo - Ingiunzione demolitoria - Atto dovuto - Decorso di un lungo lasso di tempo tra la realizzazione dell’opera e l’ingiunzione demolitoria - Affidamento del privato - Obbligo di adeguata motivazione. Se è vero che la constatata realizzazione dell’opera in assenza del titolo abilitativo (o in totale difformità da esso), fa sì che l’ingiunzione demolitoria sia un atto dovuto, ed è sufficientemente motivata con l’affermazione dell’accertata abusività dell’opera, tuttavia il lungo lasso di tempo trascorso deve essere considerato al fine di verificare se si sia ingenerata, causa appunto il protrarsi dell’inerzia dell’Amministrazione preposta, una posizione di affidamento nel privato. Sussiste pertanto l’obbligo di fornire adeguata motivazione quando il provvedimento sanzionatorio intervenga a distanza di molti anni dall'ultimazione dell'opera e il lungo lasso di tempo intercorso per inerzia dell'Amministrazione abbia creato un qualche affidamento nel privato (Cfr. T.A.R. Lazio sez, II 27 aprile 2005 n. 3120; Cons. Stato, Sez. V, 11 febbraio 1999 n. 144, 25 giugno 2002 n. 3443 e TAR Piemonte 18 dicembre 2002 n. 2059). Pres. Papiano, Est. Loria - B.A. (avv. Vincenti) c. Comune di Pellegrino Parmense (n.c.). T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 07/04/2009, n. 97

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Immobili abusivi - Mancata ottemperanza all’ingiunzione di demolizione - Acquisizione gratuita al patrimonio comunale - Provvedimento di accertamento dell’inottemperanza - Titolo per l’immissione in possesso e la trascrizione nei registri immobiliari - Specifica indicazione delle aree oggetto di acquisizione - Necessità - Esclusione. L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale degli immobili abusivi e della relativa area di sedime costituisce effetto automatico della mancata ottemperanza all’ordinanza di ingiunzione della demolizione, sicchè il provvedimento di accertamento dell’inottemperanza, costituente titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, può essere adottato anche senza la specifica indicazione delle aree oggetto di acquisizione, potendosi a tale individuazione procedere anche con successivo, separato atto ( cfr Cons Stato Sez. VI 8/4/2004 n.1998; TAR Lazio Sez II 12/4/2002 n.3160; Tar Calabria Sez. II 8/3/2007 n.161). Pres. Papiano, Est. Loria - C.G. (avv.ti Allegri e Ferrari) c. Comune di Parma (avv. Abbati). T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 01/04/2009, n. 93

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Condominio - Opere strettamente pertinenziali all’unità immobiliare del singolo condomino - Concessione edilizia - Consenso degli altri partecipanti alla comunione - Necessità - esclusione. Il singolo condomino, in virtù del combinato disposto degli artt. 1102 c.c. (facoltà del comunista di servirsi delle cose comuni), 1105 c.c. (concorso di tutti i condomini alla cosa comune) e 1122 c.c. (divieto al condomino di realizzare opere che danneggino le cose comuni), può ottenere a proprio nome la concessione edilizia per un'opera da realizzare sulle parti comuni di un edificio senza chiedere il consenso degli altri condomini, sempre che le opere siano strettamente pertinenziali all'unità immobiliare. Pertanto in tali casi il condòmino può apportare al muro perimetrale, senza bisogno del consenso degli altri partecipanti alla comunione, tutte le modificazioni che consentano di trarre dal bene comune una particolare utilità aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri condòmini, ivi compreso l’inserimento nel muro di elementi ad esso estranei e posti al servizio esclusivo della sua porzione, purché non impedisca agli altri condòmini l’uso del muro comune e non ne àlteri la normale destinazione con interventi di eccessiva vastità. Pres. Catoni, Est. Passoni - R.V. (avv. Consorti) c. Comune di Montefino (avv. Scarpantoni). T.A.R. ABRUZZO, L’Aquila, Sez. I - 24/03/2009, n. 221

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Permesso in sanatoria - C.d. doppia conformità dell'opera - Effetto estintivo del reato - Presupposti - Art. 36, d.P.R. 380/01. Nessun effetto produce nella sfera dell'illecito penale il permesso in sanatoria, ex art. 36, d.P.R. 380/01, se non nel caso in cui venga accertata la c.d. doppia conformità dell'opera realizzata: il manufatto abusivo deve essere conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda. In mancanza di tale conformità, la concessione non estingue i reati ed il mancato effetto estintivo non si ricollega ad una valutazione di illegittimità del provvedimento della P.A., cui consegua la disapplicazione dello stesso, ex art. 5, L. 2248/1865, all. E), bensì alla effettuata verifica della inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto della estinzione del reato in sede di esercizio del doveroso sindacato della legittimità del fatto estintivo, incidente sulla fattispecie tipica penale. Pres. De Maio, Est. Gazzara, Ric. PM in proc. Fulginiti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/03/2009 (Ud. 05/02/2009), Sentenza n. 12869

URBANISTICA ED EDILIZIA - Violazione della normativa urbanistica - Sanatoria - Reato urbanistici e altri reati di diversa natura (es. violazione antisismica) - Effetti. In tema di violazione della normativa urbanistica, la estinzione delle contravvenzioni, a seguito di rilascio di concessione in sanatoria opera solo in ordine al reato urbanistico, per il quale la concessione stessa è prevista. Ne consegue che, se con il reato urbanistico concorrono altri reati di diversa natura, come la violazione antisismica o della normativa sulle opere in cemento armato, tali ultime contravvenzioni non possono ritenersi estinte, ciò perché la detta sanatoria attiene alla materia che disciplina l'assetto del territorio sotto il profilo edilizio e la causa estintiva da essa prodotta non è applicabile agli altri reati che riguardano ulteriori aspetti delle costruzioni, aventi oggettività giuridica diversa rispetto a quella, predetta, della mera tutela urbanistica del territorio. Pres. De Maio, Est. Gazzara, Ric. PM in proc. Fulginiti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/03/2009 (Ud. 05/02/2009), Sentenza n. 12869

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Differenza tra tettoia e pergolato - Trasformazione urbanistica del territorio - Permesso di costruire, DIA e normativa antisismica. La realizzazione di una tettoia in quanto opera di trasformazione urbanistica del territorio non rientrante nella categoria delle pertinenze è subordinata al rilascio della concessione edilizia ed attualmente del permesso di costruire (Cass. pen. sez.3 n.22126 del 3.6.2008). A differenza del pergolato che è una struttura aperta sia lateralmente che nella parte superiore, la tettoia, invero, può essere utilizzata anche come riparo ed aumenta quindi l’abitabilità dell'immobile (Cass. sez.3 n.19973 del 19.5.2008). Non c'è dubbio, comunque, che il rilascio di una DIA o anche del permesso di costruire non escluda gli adempimenti richiesti dalla normativa antisismica. Pres. Lupo, Est. Amoresano, Ric. Sorrentino ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 10/03/2009 (Ud. 25/02/2009), Sentenza n. 10534

URBANISTICA ED EDILIZIA - Tettoie - Permesso di costruire - Equiparazione di una tettoia ad un pergolato - Esclusione. E' pacifico che il titolo abilitativo richiesto per le tettoie è il permesso di costruire (a differenza del pergolato essa può essere utilizzata anche come riparo). E' illegittima pertanto l'equiparazione della tettoia ad un pergolato e conseguentemente la ritenuta validità della DIA rilasciata. Pres. Lupo, Est. Amoresano, Ric. Sorrentino ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 10/03/2009 (Ud. 25/02/2009), Sentenza n. 10534

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Rilascio del permesso in sanatoria - Presupposti - Conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente - Contributo di costruzione - Art. 36 del T.U. n. 380/2001. Per il rilascio del permesso in sanatoria previsto dall'art. 36 del T.U. n. 380/2001 è richiesto, quale presupposto, che l'opera abusiva sia "conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento sia al momento della presentazione della domanda". Il rilascio è altresì subordinato (sicché nel provvedimento deve farsi espressa menzione dell'avvenuto versamento) al pagamento di una somma di danaro determinata, per le opere soggette a permesso oneroso, con riferimento al contributo di costruzione da corrispondersi (eventualmente per le sole parti difformi) in misura doppia a quella dovuta per il rilascio del titolo in via ordinaria. Pres. De Maio Est. Fiale Ric. Gelosi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 05/03/2009 (Ud. 20/01/2009), Sentenza n. 9922

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - URBANISTICA ED EDILIZIA - DIRITTO PROCESSUALE - Contravvenzioni urbanistiche - Sospensioni del processo e della prescrizione - Concessione in sanatoria previo ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica - Artt. 44 e 38 L. n. 47/1985 e s.m. - Art. 39, 8° c., L. n. 724/1994. Le sospensioni del processo e della prescrizione - ai sensi degli artt. 44 e 38 della legge n. 47/1985 - si applicano a tutti i procedimenti relativi alle contravvenzioni urbanistiche ed a quelle connesse indicate dall'art. 38 della stessa legge, e quindi anche alle violazioni dei vincoli paesistici previsti dalle legge n. 431/1985, poiché l'art. 39, 8° comma, della legge n. 724/1994 prevede l'estinzione pure del reato riferito a tali violazioni in caso di rilascio della concessione in sanatoria previo ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica [vedi Cass., Sez III: 13.11.1995, n. 11085; 3.10.1996, n. 1296 (cam. cons.); 3.2.1999, n. 2289]. Pres. De Maio, Est. Fiale, Ric. Maresca. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 05/03/2009 (Ud. 20/01/2009), Sentenza n. 9921

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Ingiunzione a demolire - Richiesta all'autorità giudiziaria il dissequestro al solo fine di eliminare l'abuso - Acquisizione immobile abusivo - Disciplina applicabile e sequestro - Art. 31 c. 3 DPR 380/01. La mera presenza del sequestro penale non determina, di per sé, la sospensione del termine dei novanta giorni per l'acquisizione dell'immobile al patrimonio del Comune. In quanto, lo stesso indagato/imputato ben può chiedere all'autorità giudiziaria il dissequestro al solo fine di eliminare l'abuso in ottemperanza dell'ingiunzione a demolire notificatagli dal Comune, ovviamente, ciò può avvenire sempre che "il sequestro non sia più necessario per fini probatori". (Cass. sez.3, 13.6.2000 n.2403-Galli). Pres. Onorato, Est. Amoresano, Ric. PM in proc. Mancini ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 02/03/2009 (Ud. 14/01/2009), Sentenza n. 9186

URBANISTICA ED EDILIZIA - Ingiunzione a demolire - Inottemperanza - Scadenza del termine - Effetto ablatorio - Notifica - Effetti - Trascrizione nei registri immobiliari - Art. 31 c. 3 DPR 380/01 - Poteri e compiti del giudice. L'effetto ablatorio, dell’art. 31 comma 3 DPR 380/01, si verifica ope legis alla inutile scadenza del termine fissato per ottemperare all'ingiunzione di demolire, mentre la notifica dell'accertamento formale dell'inottemperanza si configura solo come titolo necessario per l'immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari... (Cass. pen. sez. n.4962/2008). Evidente corollario dei principi sopra esposti è che il giudice che dispone il dissequestro di un immobile abusivo, dopo che il responsabile dell'abuso non ha ottemperato nel termine di legge all'ingiunzione comunale di demolire, e quindi dopo che si è verificato l'effetto ablativo a favore dell'ente comunale, deve disporre la restituzione dell'immobile allo stesso ente comunale e non al privato responsabile , che per avventura sia ancora in possesso del bene. Per individuare l'avente diritto alla restituzione, infatti, non è sufficiente il favor possessionis, occorrendo invece la prova positiva dello ius possidenti, che non compete più al privato ottemperare. Il giudice quindi è tenuto a verificare se, per il decorso del termine di novanta giorni, senza che sia stato ottemperato all'ordinanza di demolizione, si sia verificato l'effetto ablatorio. Sarebbe conseguentemente illegittimo disporre la restituzione dell'immobile al privato in presenza di siffatto intervenuto effetto ablatorio. Pres. Onorato, Est. Amoresano, Ric. PM in proc. Mancini ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 02/03/2009 (Ud. 14/01/2009), Sentenza n. 9186

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Ordine di demolizione - Competenza del giudice della cognizione - Natura di atto dovuto - Art. 676 c.p.p. - Competenze del giudice della esecuzione - Esclusione. L'ordine di demolizione di opere abusivamente realizzate, essendo atto dovuto, non è suscettibile di valutazione discrezionale ed è sottratto alla disponibilità delle parti. Tuttavia, non è possibile, in caso di omissione, provvedervi in sede esecutiva. L'art. 676 c.p.p. fa una elencazione tassativa delle altre competenze del giudice della esecuzione e tra di esse non rientra quella di surrogarsi al giudice della cognizione per esercitare il potere dispositivo di ordinare la demolizione, né tale potere può intendersi ricompreso in quello di statuire sulla restituzione e confisca dei beni (Cass. pen. sez.3 n.17858 del 25.3.2008). Pertanto la competenza ad applicare la sanzione accessoria in questione appartiene esclusivamente al giudice che ha deliberato la sentenza ed alla eventuale omissione può porsi riparo soltanto con il rimedio della impugnazione (Cass. sez.3 n.4751 del 13.12.2007). Pres. Onorato, Est. Amoresano, Ric. Lombardo ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 02/03/2009 (Ud. 14/01/2009), Sentenza n. 9182

URBANISTICA ED EDILIZIA - Opere abusive - Ordine di demolizione - Natura - Scelta del patteggiamento - Effetti - Art. 444 c.p.p..
L'ordine di demolizione costituisce un atto dovuto in quanto obbligatoriamente previsto, dalla normativa in vigore, in relazione alle opere abusivamente realizzate. Tale sanzione, pur formalmente giurisdizionale, ha natura sostanzialmente amministrativa di tipo ablatorio che il giudice deve disporre, non trattandosi di pena accessoria né di misura di sicurezza, perfino nella sentenza applicativa di pena concordata tra le parti ex art. 444 c.p.p. a nulla rilevando che l'ordine medesimo non abbia formato oggetto dell'accordo intercorso tra le parti; di tale obbligatoria sanzione l'imputato, pertanto, deve tener conto nell'operare la scelta del patteggiamento. (Cass. pen. sez.3 n.3123 del 28.9.1995; conf. Cass. sez.3 n.2896 del 13.10.1997; Cass. sez.3 n.3107 del 25.10.1997). Pres. Onorato, Est. Amoresano, Ric. Lombardo ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 02/03/2009 (Ud. 14/01/2009), Sentenza n. 9182

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Destinazione d’uso - Modifica mediante opere - Interventi soggetti a permesso di costruire - Disciplina applicabile - Art.3, c. 1, lett. d); b); c); ed e) del T.U. n.380/2001. In ordine al mutamento di destinazione d'uso di un immobile attraverso la realizzazione di opere edilizie si configura in ogni caso un'ipotesi di ristrutturazione edilizia (secondo la definizione fornita dall'art.3, comma 1, lett. d) del T.U. n.380/2001), in quanto l'esecuzione dei lavori, anche se di modesta entità, porta pur sempre alla creazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. L'intervento rimane assoggettato, pertanto, al previo rilascio del permesso di costruire con pagamento del contributo di costruzione dovuto per la diversa destinazione. Non ha rilievo l'entità delle opere eseguite, allorché si consideri che la necessità del permesso di costruire permane per gli interventi: - di manutenzione straordinaria, qualora comportino modifiche delle destinazioni d'uso (art.3 comma 1 lett. b) T.U.380/200l; - di restauro e risanamento conservativo, qualora comportino il mutamento degli "elementi tipologici" dell'edificio, cioè di quei caratteri non soltanto architettonici ma anche funzionali che ne consentano la qualificazione in base alle tipologie edilizie (art.3 comma 1 lett. c T.U. n.380/2001). Gli interventi anzidetti, invero, devono considerarsi "di nuova costruzione" ai sensi dell'art.3 comma 1 lett. e) del T.U. n.380/2001. Ove il necessario permesso di costruire non sia stato rilasciato, sono applicabili le sanzioni amministrative di cui all'art.31 del T.U. n.380/2001 e quella penale di cui all'art.44 lett. b). Pres. Onorato, Est. Amoresano, Ric. Pirozzi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/02/2009 (Ud. 13/01/2009), Sentenza n. 8847

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Organismo edilizio abusivamente realizzato separato dal principale - Nozione di “autonoma utilizzabilità” - T.U. n.380/2001. Nella previsione normativa del T.U. n.380/2001 il riferimento alla "autonoma utilizzabilità" non impone, che l'organismo edilizio abusivamente realizzato sia separato dal principale, ma soltanto che determini la creazione di una struttura precisamente individuabile e suscettibile di uso indipendente, anche se l'accesso sia comune (Cass. sez.3 n.34142 del 5.7.2005). Pres. Onorato, Est. Amoresano, Ric. Pirozzi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/02/2009 (Ud. 13/01/2009), Sentenza n. 8847

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Dissequestro temporaneo per eseguire la demolizione - Aggravamento delle conseguenze del reato - Sequestro preventivo - Disciplina applicabile - Art. 7 L. n. 47/1985 - ora 31 DPR 380/01. L'esecuzione della demolizione non si pone in alcuna contraddizione con le esigenze proprie del sequestro preventivo che sono proprio quelle di evitare l'aggravamento delle conseguenze del reato. Inoltre, l'esistenza di un (nuovo) sequestro preventivo non fa di per sé venire meno l'obbligo del P.M. di dare esecuzione all'ordine di demolizione ex art. 7 ultimo comma legge n. 47 del 1985 - ora 31 DPR 380/01 - (Cass. Sez. 3, n. 2870 del 02/07/1996). Pres. Onorato, Est. Sarno, Ric. Valle. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/02/2009 (Ud. 13/01/2009), Sentenza n. 8846

URBANISTICA ED EDILIZIA - Abusivismo edilizio - Provvedimenti repressivi dell'Amministrazione - Ordine di demolizione del Comune - Indipendenza dall’Autorità giudiziaria penale. L'iniziativa dell'Amministrazione, in materia di adozione dei provvedimenti repressivi, e del tutto svincolata da quella dell'autorità giudiziaria penale, sicché l'ordine di demolizione del Comune può essere adottato anche nella pendenza del giudizio penale. Pres. Onorato, Est. Sarno, Ric. Valle. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/02/2009 (Ud. 13/01/2009), Sentenza n. 8846

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Immobile abusivo - Completamento delle opere - Sequestro - Fattispecie.  Anche dopo il completamento delle opere è consentito il sequestro, purché il pericolo della libera disponibilità dell'immobile presenti i requisiti della concretezza e dell'attualità e le conseguenze del reato, ulteriori rispetto alla sua consumazione, abbiano connotazione di antigiuridicità consistendo nel protrarsi dell'offesa al bene protetto che sia in rapporto di connessione con la condotta penalmente illecita e possano essere definitivamente rimosse con l'accertamento irrevocabile del reato (Cass. sez. un. sent. n.12878 del 2003). Nella specie è stato ritenuto che ampliando le capacità ricettive di una struttura alberghiera si vada inevitabilmente ad incidere sul regolare assetto del territorio, perpetuando l'offesa al bene giuridico protetto. Pres. Onorato, Est. Amoresano, Ric. Pisani. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/02/2009 (Ud. 13/01/2009), Sentenza n. 8850

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Abusi urbanistici - Sanatoria straordinaria - Requisito temporale del c.d. condono edilizio - Art. 32, c. 25, L. n.326/2003 - Art. 31 L. n.47/1985. L'art. 31 della legge 47/1985, al quale rinvia l'art. 32, comma 25, della legge 24.11.2003 n. 326, precisa che, al fine di accertare il requisito temporale per l'accesso alla sanatoria straordinaria degli abusi urbanistici (c.d. condono edilizio), si deve aver riguardo alla ultimazione delle opere abusive, e che "si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura" (comma 2). Pres. Grassi, Est. Onorato, Ric. PG in proc. Dominelli ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/02/2009 (Ud. 02/12/2008), Sentenza n. 8064
 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Permesso in sanatoria rilasciato in contrasto con l'art. 36 DPR 380/01 - Inammissibilità sanatoria parziale o condizionata – C.d. doppia conformità - Fattispecie. E’ illegittimo il permesso in sanatoria rilasciato (in contrasto con l'art. 36 DPR 380/01 - in assenza della doppia conformità) perché subordinato alla demolizione della parte della nuova costruzione eccedente il limite volumetrico consentito. Sicché, non è consentito il rilascio di un permesso in sanatoria parziale o subordinato all'esecuzione di opere: l'accertamento della doppia conformità presuppone infatti che le opere siano state già realizzate e che esse siano integralmente corrispondenti alla disciplina urbanistica vigente. Nella specie, il Tribunale, accertata l’illegittimità del rilasciato permesso in sanatoria (ha trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica, potendo essere integrati gli estremi del reato di cui all'art. 323 c.p.), lo disapplica, rigettando la richiesta di sospensione a revoca dell'ordine di demolizione. Pres. De Maio, Est. Amoresano, Ric. La Rocca. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 18/02/2009 (Ud. 12/12/2008), Sentenza n. 6910

URBANISTICA ED EDILIZIA - Permesso in sanatoria – Condizioni ed effetti - Giudice dell'esecuzione - Poteri di disapplicazione del titolo sanante - Legittimità sostanziale del titolo – Verifica – Necessità. Il permesso in sanatoria, purché legittimo, valido ed efficace esclude l'applicazione dell'ordine di demolizione o di riduzione in pristino, eliminando esso ogni "vulnus". Ne discende ulteriormente che tale ordine deve intendersi emesso allo stato degli atti, tanto che anche il giudice dell'esecuzione deve verificare il permanere della incompatibilità degli ordini in questione con atti amministrativi. Nondimeno, il rilascio del permesso in sanatoria non determina automaticamente la revoca dell'ordine di demolizione o di riduzione in pristino, dovendo il giudice, comunque, accertare la legittimità sostanziale del titolo sotto il profilo della sua conformità alla legge ed eventualmente disapplicarlo ove siano insussistenti i presupposti per la sua emanazione (Cass. pen. sez. 3 n. 144 del 30.1.2003 - P.M. c/o Ciavarella). Pres. De Maio, Est. Amoresano, Ric. La Rocca. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 18/02/2009 (Ud. 12/12/2008), Sentenza n. 6910

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - La demolizione del manufatto abusivo non equivale a ripristino dello stato dei luoghi. In linea di diritto, la demolizione del manufatto abusivo non equivale al ripristino dello stato dei luoghi, giacché questo viene alterato non solo dalla realizzazione di fabbricati, ma anche da sbancamenti, estirpazione di piante, o da opere infrastrutturali che comunque modifichino l'assetto del territorio e del paesaggio. Ne consegue che la mera demolizione del fabbricato abusivo, ove sussistano anche altri interventi che alterano l'assetto del territorio, non perfeziona quella riduzione in pristino dello stato dei luoghi che il legislatore ha imposto come sanzione accessoria di tipo amministrativo ogni qual volta intervenga una condanna per reato paesaggistico. Nella specie, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto che lo stato dei luoghi non era stato ripristinato attraverso la semplice demolizione del manufatto abusivo. Pres. De Maio, Est. Onorato, Ric. Napolitano. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 18/02/2009 (Ud. 18/11/2008), Sentenza n. 6902

 

URBANISTICA E EDILIZIA - Condono edilizio - Termine di ultimazione dei lavori - Sanatoria straordinaria - Norme tecniche antisismiche - Lavori di adeguamento - Termini. Il comma ottavo dell'art. 35, va interpretato in coordinamento con l'art. 31, comma 1, legge 47/1985 (entrambi richiamati dall'art. 32, comma 25, del D.L. 269/2003), che prevede un termine di ultimazione dei lavori come condizione imprescindibile per la sanatoria straordinaria. Ciò significa che solo l'immobile ultimato (al rustico e nella copertura) entro il termine prescritto può accedere al c.d. condono edilizio; e che, solo nel caso in cui l'immobile condonabile era costruito in violazione delle norme tecniche antisismiche, il contravventore ha tempo tre anni dalla presentazione della istanza di sanatori a per eseguire i lavori di adeguamento alle medesime norme antisismiche. Pres. Grassi, Est. Onorato, Ric. Isola ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 9/02/2009 (Ud. 02/12/2008), Sentenza n. 5498

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Sanabilità delle opere in relazione allo stato dei lavori - Art. 32, c. 28, L. n. 326/2003 - Art. 43 L. n. 47/1985. Al fine di definire il quadro della sanabilità delle opere in relazione allo stato dei lavori, deve farsi riferimento al disposto dell'ultimo comma dell'art. 43 della legge n. 47/1985 (la cui perdurante applicabilità discende dalla previsione dell'art. 32, comma 28, della legge n. 326/2003), norma secondo la quale possono conseguire la sanatoria anche le opere non ultimate per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali ed in tal caso il completamento è consentito nei soli limiti strettamente necessari a dare identità edilizia alle strutture realizzate e funzionalità per il loro utilizzo. Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Puddu ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/01/2009 (Ud. 25/11/2008), Sentenza n. 3593

 

URBANISTICA ED EDILIZIA – PROCEDURE E VARIE - Reato urbanistico per sanatoria - Art. 578 c.p.p. - Applicabilità – Esclusione. Presupposto per l'applicazione dell'art. 578 c.p.p. - ove è previsto che, quando è stata pronunciata condanna dell'imputato al risarcimento dei danni cagionati dal reato, il giudice dell'impugnazione che dichiari estinto il reato decide tuttavia sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili - è che l'estinzione del reato sia stata dichiarata per amnistia o per prescrizione, non potendosi estendere tale presupposto, in via analogica, all'estinzione del reato urbanistico per sanatoria (Cass., Sez. III, 30.5.1995, n. 6198). Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Puddu ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/01/2009 (Ud. 25/11/2008), Sentenza n. 3593

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Condono edilizio - Domanda di oblazione e versamento della somma dovuta effettuate da persona diversa dall'imputato - Effetti – Esclusione - Caratteristiche "fiscali" della sanatoria edilizia - Art. 32, c. 28 L. n. 326/2003 - L. n. 47/1985. In tema di c.d. "condono edilizio", nessuna efficacia può riconoscersi alla procedura di condono instaurata dal committente dei lavori abusivi nei confronti dell’esecutore dei lavori poiché qualora la domanda di oblazione ed il versamento della somma dovuta siano effettuate da persona diversa dall'imputato, quest'ultimo non può trarre vantaggio dall'iniziativa di altro soggetto (salvo che si tratti di comproprietario e tale qualità venga dimostrata in maniera incontrovertibile), sia per il carattere personale della causa estintiva (art. 182 cod. pen.) sia per l'espresso disposto dell'art. 38, 5° comma, della legge n. 47/1985 (la cui perdurante applicabilità discende dalla previsione dell'art. 32, comma 28 della legge n. 326/2003), che ha ribadito il principio codicistico, quanto ai limiti personali del beneficio della oblazione, prevedendo un'unica eccezione per il solo comproprietario, con una disposizione che è di stretta interpretazione proprio perché derogatoria della regola generale. Tale interpretazione è avvalorata dalle caratteristiche "fiscali" della sanatoria edilizia e dalla possibilità di fruire di sconti e dilazioni collegati a qualità o condizioni personali dell'istante. Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Accursio. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/01/2009 (Ud. 25/11/2008), Sentenza n. 3584

 

DIRITTO URBANISTICO - Reati edilizi - Condono edilizio - P.A. richiesta d’integrazione sostanziale della documentazione - Scadenza del termine - Improcedibilità - Ordine di demolizione delle opere abusive - Art. 39, c. 4, L. n. 724/1994. La domanda di "condono", ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 39, comma 4, è improcedibile quando l'Amministrazione comunale richiede l'integrazione sostanziale della documentazione, con atto ritualmente notificato, e detto adempimento non venga compiuto nel termine perentorio di tre mesi dalla richiesta. Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Cena. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/01/2009 (Ud. 25/11/2008), Sentenza n. 3583

 

DIRITTO URBANISTICO - Nozione di "pertinenza urbanistica" - Presupposti giuridici - Carattere di strumentalità funzionale - Fattispecie. La nozione di "pertinenza urbanistica" ha peculiarità che la distinguono da quella civilistica, trattandosi di un'opera preordinata ad un'oggettiva esigenza di un edificio principale, sfornita di un autonomo valore di mercato, non valutabile in termini di cubatura o comunque dotata di un volume minimo tale da non consentire, in relazione anche alle caratteristiche dell'edificio principale, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede. Il “c.d. durevole rapporto di subordinazione” deve instaurarsi con una costruzione preesistente e la relazione con detta costruzione deve essere, in ogni caso, "di servizio", allo scopo di renderne più agevole e funzionale l'uso (carattere di strumentalità funzionale). Nella fattispecie in oggetto, invece, sono stati realizzati "ex novo" più manufatti aventi inequivoca destinazione residenziale in un luogo ove non esisteva alcun edificio principale (non avendo razionalmente i giudici del merito considerata tale una roulotte già installata nel fondo). Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Cena. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/01/2009 (Ud. 25/11/2008), Sentenza n. 3583

DIRITTO URBANISTICO - Natura "precaria" di un manufatto - Nozione - Fattispecie. La natura "precaria" di un manufatto ai fini dell'esenzione dal permesso di costruire (già concessione edilizia), non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera dal costruttore, né dalla natura dei materiali utilizzati ovvero dalla più o meno facile rimovibilità della stessa, ma deve ricollegarsi alla intrinseca destinazione materiale di essa ad un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente e sollecita eliminazione, non essendo sufficiente che si tratti eventualmente di un manufatto smontabile e/o non infisso al suolo. Nella fattispecie in esame i giudici del merito hanno escluso il preteso requisito della temporaneità, non ravvisando un uso realmente precario dei manufatti abusivamente realizzati per fini specifici e cronologicamente delimitabili "ab origine". Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Cena. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/01/2009 (Ud. 25/11/2008), Sentenza n. 3583

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Modifica della destinazione d’uso - Permesso di costruire e/o denuncia d'inizio attività - Potere regionale - Immobili compresi nelle zone omogenee A) - Disciplina applicabile - Art. 44 lett. c) D.P.R. 380/2001. Per la modifica della destinazione d'uso, a parte il potere attribuito alle regioni di stabilire quali mutamenti debbano essere sottoposti al permesso di costruire e quali alla denuncia d'inizio attività, è comunque richiesto il permesso di costruire allorché il mutamento si riferisce ad immobili compresi nelle zone omogenee A) o comunque allorché comportino interventi che modifichino la sagoma o il volume del manufatto preesistente. Pres. Altieri, Est. Petti, Ric. Criscuolo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 26/01/2009 (Ud. 17/12/2008), Sentenza n. 3445

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Permesso di costruire - Mutamento di destinazione d'uso - Mutamento degli "elementi tipologici" dell'edificio - Nuova costruzione - Art. 3, c. 1, lett. e; c; e b;, D.P.R. n. 380/2001. In materia urbanistica, la necessità del permesso di costruire permane per gli interventi: a) di manutenzione straordinaria, qualora comportino modifiche delle destinazioni d'uso (D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. b); b) di restauro e risanamento conservativo, qualora comportino il mutamento degli "elementi tipologici" dell'edificio, cioè di quei caratteri non soltanto architettonici ma anche funzionali che ne consentano la qualificazione in base alle tipologie edilizie (D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. c). Questo tipo d’interventi, devono considerarsi "di nuova costruzione" ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. e). Ove il necessario permesso di costruire non sia stato rilasciato, sono applicabili le sanzioni amministrative di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31 e quella penale di cui all'art. 44, lett. b)". (cfr. Cass. pen. Sez. 3 n. 24096 del 7.3.2008 Desimine ed altri). Pres. Vitalone, Est. Amoresano, Ric. Zaccari. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/01/2009 (Ud. 11/12/2008), Sentenza n. 2877

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Forme di abusivismo, funzionali ad impedire o a ritardare a tempo indefinito la demolizione di opere in precedenza illegalmente realizzate - Estensione ordine di demolizione ad altri manufatti - Presupposti - Fondamento - Artt. 7 L. n. 47/85 e 31, DPR n. 380/01. L'estensione di un ordine di demolizione, disposto con una sentenza passata in giudicato, ad altri manufatti è consentito a condizione che questi ultimi siano stati realizzati successivamente e, per la loro accessorietà all'opera abusiva, rendano ineseguibile l'ordine medesimo. Non può, invero, consentirsi che un qualunque intervento additivo, abusivamente realizzato, possa in qualche modo ostacolare l'integrale attuazione dell'ordine giudiziale di demolizione dell'opera cui accede e, quindi, impedire la completa "restitutio in integrum" dello stato dei luoghi disposta dal giudice con sentenza definitiva. Se così non fosse si finirebbe per incentivare le più diverse forme di abusivismo, funzionali ad impedire o a ritardare a tempo indefinito la demolizione di opere in precedenza ed illegalmente realizzate (cfr. Cass. sez. 3, 20.1.2002 - Corbi). Pres. Vitalone, Est. Amoresano, Ric. PM in proc. Corimbi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/01/2009 (Ud. 11/12/2008), Sentenza n. 2872

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Costruzione abusiva - Inottemperanza all'ordine di demolizione - Archiviazione e restituzione immobile all’amministrazione comunale - Sequenza amministrativa - Notifica all'interessato - Effetti - Art. 7 L. n. 47/1985 e ora dall'art. 31, D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico in materia edilizia). La procedura disciplinata prima dall'art. 7 della legge 28.2.1985 n. 47 e ora dall'art. 31 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 (testo unico in materia edilizia), prevede questa sequenza amministrativa: a) l'autorità comunale, accertato l'abuso edilizio, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la demolizione dell'immobile abusivo; b) se il responsabile non provvede alla demolizione nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, l'immobile è acquisito di diritto gratuitamente al patrimonio comunale; c) l'autorità comunale accerta formalmente l'inottemperanza all'ordine di demolizione e notifica detto accertamento all'interessato; d) la notifica dell'accertamento costituisce titolo per l'immissione nel possesso da parte del comune e per la trascrizione nei registri immobiliari. Pertanto, la ingiustificata inottemperanza all'ordine di demolizione di una costruzione abusiva, emesso dall'autorità comunale, comporta l'automatica acquisizione dell'immobile, indipendentemente dalla notifica all'interessato dell'accertamento formale della inottemperanza Cass. sent. n. 35785 del 9.6.2004, PG e Di Meglio; Cass. sent. n. 14638 del 16.2.2005, P.G. in proc. Di Giacomo; Cass. sent. n. 16283 del 16.3.2005, Greco; Cass. sent. n. 4962 del 28.11.2007, P.G. in proc. Manicni e altri). Pres. Grassi, Est. Onorato, Ric. P.M. in proc. Ercoli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/01/2009 (Ud. 21/10/2008), Sentenza n. 1819

URBANISTICA ED EDILIZIA - Ordine di demolizione - Inottemperanza - Effetti - Rapporti con i terzi - D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico in materia edilizia) - Art. 2644 cod. civ.. L'effetto ablatorio si verifica "ope legis" alla inutile scadenza del termine fissato per ottemperare all'ingiunzione di demolire, mentre la notifica dell'accertamento formale dell'inottemperanza si configura solo come titolo necessario per l'immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari (art. 31 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 (testo unico in materia edilizia). Sicché, è la scadenza del termine per ottemperare a configurare il presupposto per l'applicazione automatica della sanzione amministrativa, che consiste nel trasferimento coattivo all'ente comunale della proprietà sull'immobile non demolito. Scopo evidente di questa sanzione è quello di consentire all'ente pubblico di provvedere d'ufficio alla demolizione dell'immobile a spese del responsabile dell'abuso, salvo che si accerti in concreto un prevalente interesse pubblico alla conservazione dell'immobile stesso (comma 5 dell'art. 31 D.P.R. 6.6.2001 n. 380). Per quanto invece riguarda i rapporti con i terzi, la predetta notifica dell'accertamento di inottemperanza consente all'ente comunale di trascrivere il trasferimento della proprietà nei registri immobiliari al fine di poter opporre ai sensi dell'art. 2644 cod. civ. il trasferimento stesso ai terzi che abbiano acquistato diritti sull'immobile. Pres. Grassi, Est. Onorato, Ric. P.M. in proc. Ercoli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/01/2009 (Ud. 21/10/2008), Sentenza n. 1819

URBANISTICA ED EDILIZIA - PROCEDURE - Dissequestro dell'immobile abusivo - Avente diritto alla restituzione - Individuazione - Poteri del giudice - Artt. 2643 ss. Cod - Trascrizione immobiliare - Funzione. Il giudice penale che decide sul dissequestro dell'immobile abusivo resta estraneo al regime di pubblicità dichiarativa della trascrizione immobiliare, che è disciplinato dagli artt. 2643 ss. cod. civ. al solo fine di dirimere eventuali conflitti tra più soggetti aventi causa da un medesimo dante causa. In altri termini, il provvedimento giudiziale sulla restituzione dell'immobile abusivo non ha nulla a che vedere con le esigenze di certezza nella circolazione dei beni nel mercato, che ispirano l'istituto della trascrizione. Per individuare l'avente diritto alla restituzione, non è sufficiente il "favor possessionis", occorrendo invece la prova positiva dello "jus possidendi", che non compete più al privato inottemperante. Pres. Grassi, Est. Onorato, Ric. P.M. in proc. Ercoli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/01/2009 (Ud. 21/10/2008), Sentenza n. 1819

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Opere abusive - Aggravamento del carico urbanistico - Misure cautelari - Sequestro e facoltà d’uso - Giustificazione della misura - Necessità. Se con il sequestro preventivo si vuole evitare l'aggravamento del carico urbanistico, non si può poi consentire, sia pure per ragioni umanitarie, l'utilizzazione del bene, giacché siffatta utilizzazione neutralizza quella posta a base del sequestro. In tali circostanze o si evita l'utilizzazione dell'immobile per non aggravare il carico urbanistico o, se si ritiene necessario imporre il vincolo, si deve giustificare il sequestro in base ad altre esigenze cautelari, attuali e concrete, diverse dall'aggravamento del carico urbanistico. Pres. Lupo Est. Petti Ric. Violante. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 13/01/2009 (Ud. 04/12/2008), Sentenza n. 825

URBANISTICA ED EDILIZIA - Abusivismo - Carico urbanistico - Aggravamento - Sequestro - Valutazione del giudice. Nel caso sia ipotizzato un aggravamento del cosiddetto carico urbanistico, occorre che la consistenza reale e l'intensità del pregiudizio siano valutati tenendo conto della situazione esistente al momento dell'adozione del provvedimento (Cass. n. 34142/2005). Inoltre, è necessaria la motivazione dell’adozione delle esigenze cautelari che dovrebbero giustificare la misura (nella specie del sequestro). Pres. Lupo Est. Petti Ric. Violante. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 13/01/2009 (Ud. 04/12/2008), Sentenza n. 825

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Sbancamento di roccia e movimenti di terreno - Sanzione amministrativa - Opposizione all’ordinanza ingiunzione - Uso del territorio - Giurisdizione esclusiva del g.a. L'opposizione all'ordinanza-ingiunzione con la quale sia stata irrogata una sanzione amministrativa in conseguenza della realizzazione di uno sbancamento di roccia e di movimenti di terreno maggiori di quelli autorizzati - rientrando tale attività nella nozione di "uso del territorio" e, quindi, nella materia dell'urbanistica, non potendosi distinguere tra provvedimenti autorizzativi e sanzionatori, stante la strumentalità dei secondi rispetto ai primi - è devoluta alla giurisdizione esclusiva del g.a. ai sensi dell'art. 34 del d.lg. n. 80 del 1998, come modificato dall'art. 7 l. n. 205 del 2000; né vale in contrario il fatto che si tratti di sanzione amministrativa, poiché l'art. 22 bis della l. n. 689 del 1981 - che prevede la devoluzione al tribunale ordinario del giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione in materia di urbanistica ed edilizia - fa salve, all'ultimo comma, le diverse competenze stabilite dalla legge, fra le quali certamente rientra quella di cui al menzionato art. 34 (Cassazione civile SS.UU. 12 marzo 2008 n. 6525). Pres. Corsaro, Est. Bucchi - P.V. (avv. ferrante) c. Comune di Sora (avv.ti Quadrini e Tatangelo) - T.A.R. LAZIO, Latina - 13 gennaio 2009, n. 23

 

URBANISTICA ED EDILIZIA – Ordine di demolizione - Inottemperanza - Archiviazione e restituzione immobile all’amministrazione comunale – Provvedimento del GIP - Presupposti – Fattispecie - Violazione del diritto di difesa - Esclusione - Art. 7 legge n. 47/85 (ora art. 31 del TU sull'edilizia d.P.R. n. 380/2001). In materia edilizia, qualora debba procedersi alla restituzione di un manufatto abusivo per il venire meno dell'efficacia del sequestro, dovendo la restituzione essere effettuata a favore di chi "ne abbia il diritto" è necessario accertare se si sia verificata l'acquisizione del bene al patrimonio del Comune, quale effetto di diritto dell'inottemperanza, nel termine di giorni novanta dalla notificazione, all'ingiunzione a demolire emessa dal sindaco ex art. 7 legge n. 47/85 (ora art. 31 del TU sull'edilizia d.P.R. n. 380/2001) [Cassazione Sezione III n. 37883/2001]. L'automatismo della fattispecie ablatoria, a formazione progressiva, configurata dalla norma indicata, per effetto della quale l'acquisizione da parte del Comune dell'immobile abusivo e dell'area di sedime avviene ipso lure, a seguito dell'emissione dell'ordinanza sindacale di demolizione di cui al secondo comma, allo spirare del novantesimo giorno dalla notifica della stessa all'intimato, ove questi non vi abbia prestato ottemperanza. Nella specie, è legittimo il provvedimento del GIP con il quale viene disposta l’archiviazione del procedimento relativo al reato edilizio e disposta la restituzione delle opere e dell’area di sedime al Comune divenuto proprietario a seguito di inottemperanza all’ordinanza di demolizione. Inoltre, non sussiste alcuna violazione del diritto di difesa perché - con la richiesta d'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, avanzata dal PM, - il GIP non è tenuto a darne avviso all'indagato, come, invece, è espressamente previsto per la persona offesa che abbia dichiarato di volere essere informata della richiesta. Pres. Onorato, Est. Teresi, Ric. Vangone. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/01/2009 (Ud. 19/11/2008), Sentenza n. 143

 

 

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(N.B.: queste pagine continueranno ad essere aggiornate)