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Giurisprudenza

 

Urbanistica e Edilizia

 

 (Demolizione - confisca - ripristino - competenza - revoca - sanatoria - difformità  - abusivismo

 - pertinenze - competenze tecniche - sequestro - opere precarie...)

 

 

2007

 

 

 Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni

2011 - 2010 - 2009 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 - 2000 - 1999-94

 

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 <  indice urbanistica

 

 

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Abuso edilizio - Ordinanza di demolizione - Decorso di un lungo periodo di tempo dalla commissione dell'abuso - Affidamento del privato sulla legittimità dell’opera - Esclusione - Necessità di specifica motivazione in ordine alla prevalenza dell’interesse pubblico al ripristino dell’assetto del territorio - Esclusione. Il mero decorso del tempo non è sufficiente a far insorgere un affidamento sulla legittimità di un abuso edilizio, o comunque sul consolidamento dell’interesse del privato alla conservazione dell’opera, né, per conseguenza, ad imporre la necessità di una specifica motivazione, nell’ordinanza di demolizione, circa l’esistenza di un interesse pubblico prevalente, atteso che il ripristino dell’assetto del territorio preesistente all’abuso, connesso alla sanzione demolitoria, è tipizzato come prevalente dallo stesso Legislatore. Ciò neanche nell’ipotesi in cui l’abuso sia stato commesso parecchi anni prima (nella specie, oltre 40 anni prima dell’emanazione del provvedimento sanzionatorio), non essendo configurabile nessun legittimo affidamento del contravventore a vedere conservata una situazione di fatto che rimane contra ius. Il potere di irrogare delle sanzioni in materia edilizia ed urbanistica, riguardando una situazione di illiceità permanente, può quindi essere esercitato in ogni tempo, posto che la legge non lo sottopone a termini di prescrizione, né di decadenza. A sostegno di siffatta interpretazione vi è il confronto tra la sanzione demolitoria in materia edilizia e le sanzioni previste per l’illecito amministrativo dalla l. n. 689/1981. Infatti, ad escludere la sanzione ex l. n. 689/1981 occorre la buona fede del contravventore, che è desumibile non già dalla semplice inerzia dell’Amministrazione, ma dalla sussistenza di elementi positivi, idonei ad ingenerare nell’autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta, e deve, inoltre, risultare che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, in modo che nessun rimprovero possa essergli mosso (Cass. civ., Sez. I, 28 aprile 2006, n. 9862). Pres. Arosio, Est. De Bernardinis - M.C. (avv.ti Villata, Degli Espositi e De Marini) c. Comune di Cogliate (avv. Albè) - T.A.R. LOMBARDIA, Milano, sez. II - 8 novembre 2007, n. 6200

 

URBANISTICA E EDILIZIA - Annullamento dei pareri paesaggistici in sanatoria - Provvedimenti consequenziali - Ripristino dello stato dei luoghi mediante ingiunzione di demolizione - Avviso di inizio del procedimento - Necessità - L. n.241/1990 e s.m. - D. Lgs. n.42/2004. La disciplina dell’art. 183, comma 7, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22.1. 2004, n.42), è quella stabilita dall’art. 159 del medesimo Codice, è riferita al regime dell’avviso di inizio del procedimento, di conseguenza, nella fase di competenza dell’Autorità statale dopo l’avvenuto esame da parte dell’ente territoriale sub-delegato (nella specie Comune di Taranto) della domanda dell’interessato, va fatto riferimento anche al momento di adozione dei provvedimenti comunali annullati, adottati pur’essi nella vigenza della nuova normativa. In questi casi, la comunicazione, da parte dell’ente sub-delegato competente, delle autorizzazioni rilasciate, deve essere inviata “contestualmente……agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n.241”. In termine, dal tenore della disposizione emerge chiaramente la scelta operata in sede legislativa nel senso di una sorta di “dualità” del procedimento riguardante l’esame complessivo della conformità paesaggistica dell’iniziativa edilizia del richiedente il provvedimento comunale in sanatoria. Pres. Varrone - Est. Cafini - Sabatelli (avv. Caricato) c. Ministero per i beni e le attività culturali nonché Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico, per le province di Lecce, Taranto e Brindisi (Avvocatura Generale dello Stato) ed altro (annulla T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I n.123/06 11/01/2006, resa tra le parti). CONSIGLIO DI STATO Sez.VI, 02/11/2007 (C.C. 26/06/2007), Sentenza n. 5682

 

URBANISTICA E EDILIZIA - Trasformazione di edificio preesistente - Demolizione radicale e ricostruzione - Qualificazione dell’intervento - Ricostruzione - Piena conformità di sagoma, volume, e superficie, tra il vecchio ed il nuovo manufatto - Concetto di “recupero del volume preesistente” - Concetto della “ristrutturazione edilizia” - Concetto di “nuova edificazione”- D.p.r, 380/2001 mod. dall'art. 1 del d.lgs. n. 301/2002 - Giurisprudenza . La trasformazione di un edificio preesistente, finalizzata al suo recupero funzionale, può essere compiuta anche attraverso la demolizione radicale e la ricostruzione di parti rilevanti del manufatto, specie quando ciò risulti più conveniente sotto il profilo tecnico od economico, anche nelle ipotesi di totale demolizione e ricostruzione dell'edificio, purché il nuovo edificio corrisponda pienamente a quello preesistente. (Al riguardo, la giurisprudenza, impone la piena conformità di sagoma, volume, e superficie, tra il vecchio ed il nuovo manufatto. Nello specifico contesto del recupero del patrimonio edilizio esistente, la demolizione rappresenta lo strumento necessario per la realizzazione del risultato finale, costituito dal pieno ripristino del manufatto. Tale orientamento resta confermato anche in seguito alla modifica del d.p.r, 380/2001 introdotta dall'art. 1 del d.lgs. 27 dicembre 2002 n. 301, che ha fatto venir meno il vincolo della “fedele ricostruzione”, così estendendosi ulteriormente il concetto della ristrutturazione edilizia. Tale innovazione non fa comunque venir meno i limiti che condizionano le caratteristiche della ristrutturazione e consentono di distinguerla dall'intervento di nuova costruzione: vale a dire la necessità che la ricostruzione corrisponda, quanto meno nel volume e nella sagoma, al fabbricato demolito, C.d.S. sez. V 30.08.2006 n. 5061; C.d.S. sez. IV, 28.07. 2005 n. 4011). Pres. Pasanisi, Est. Ianigro - Stefanelli (avv.ti Capone e De Fazio) c. Comune di Napoli (avv.ti Tarallo, Accattatis Chalons D’Oranges, Andreottola, Carpentieri, Crimaldi, Cuomo, Furnari, Pizza, Pulcini, Ricci, e Romano). TAR CAMPANIA Napoli, Sez. IV, 31 ottobre 2007, n. 15615

 

URBANISTICA E EDILIZIA - Opera abusiva - Ordine di demolizione - Subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione - Funzione di eliminare le conseguenze dannose del reato. In materia urbanistica, deve ritenersi definitivamente superata, la visione di un giudice supplente della pubblica Amministrazione, in quanto è il territorio a costituire l’oggetto della tutela posta dalle relative norme penali: non può affermarsi, pertanto, che la legge riserva all’autorità amministrativa ogni tipo di intervento nella materia e, avendo l’ordine di demolizione la funzione di eliminare le conseguenze dannose del reato, ben può trovare applicazione l’art. 165 cod. pen. Pertanto, è legittima la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell’opera abusiva. (Cass. Sezioni Unite sentenza 3.2.1997, n. 714, ric. Luongo). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 16 Ottobre 2007 (Ud. 19/09/2007), Sentenza n. 38071

 

URBANISTICA E EDILIZIA - Area assoggettata a vincolo imposto a tutela degli interessi paesistici - Assenza del titolo abilitativo edilizio - Domanda di condono - Sospensione del processo - Assenza dei presupposti di legge - Effetti. E' irrilevante, in ipotesi di opere abusive non suscettibili di sanatoria ai sensi dell'art 32 del D.L. n. 269/2003, l'effettiva ultimazione dell'opera nel termine massimo in cui la legge consente la sanabilità. Pertanto, nel caso in cui il giudice sospenda il processo (ex artt. 44 o 38 della legge n. 47/1985) in assenza dei presupposti di legge, la sospensione è inesistente ed il corso della sospensione non è interrotto. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 16 Ottobre 2007 (Ud. 19/09/2007), Sentenza n. 38071
 

URBANISTICA E EDILIZIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Potenziale compromissione dei valori del paesaggio - Art. 181, c. 1, D.Lgs. n. 42/2004 - Configurabilità dell'illecito - Reato di pericolo - Effettivo pregiudizio per l’ambiente - Necessità - Esclusione. Il reato di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 490/1999 (già art. 1 sexies della legge n. 431/1985 ed attualmente art. 181, comma 1, del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42) è reato di pericolo astratto e, pertanto, per la configurabilità dell'illecito, non è necessario un effettivo pregiudizio per l’ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspettò esteriore degli edifici (Cass., Sez. III: 16.11.2001, a 40862, Fara; 23.1.2002, n. 2398, Zecca ed altro; 28.3.2003, n. 14461, Carparelli; 29.4.2003, n. 19761, Greco ed altri; 28.9.2004, n. 38051, Coletta; Corte Cost., sent. n. 247 del 1997 ed ord. n. 68 del 1988). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 16 Ottobre 2007 (Ud. 19/09/2007), Sentenza n. 38071

 

URBANISTICA E EDILIZIA - Nozione di pertinenza urbanistica e art. 817 cod. civ.. La nozione di pertinenza urbanistica, diversamente da quella dettata dall'art. 817 del codice civile, ha peculiarità sue proprie, dovendo trattarsi di un’opera - che abbia comunque una propria individualità fisica ed una propria conformazione strutturale - preordinata ad una oggettiva esigenza dell'edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio dello stesso, sfornita di un autonomo valore di mercato, non valutabile in termini di cubatura o dotata di un volume minimo tale da non consentire, in relazione anche alle caratteristiche dell'edificio principale, una sua destinazione autonoma e diverga da quella a servizio dell'immobile cui accede (Cass.. Sez. III, 9.12.2004, Bufano). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 16 Ottobre 2007 (Ud. 19/09/2007), Sentenza n. 38071
 

URBANISTICA E EDILIZIA - Opera pertinenziale - Nozione. L'opera pertinenziale, non deve essere parte integrante o costitutiva di altro fabbricato, sicché non può considerarsi tale l'ampliamento di un edificio che, per la relazione di congiunzione fisica con esso, ne costituisca parte, come elemento che diviene essenziale all'immobile o lo completa affinché esso meglio soddisfi ai bisogni cui è destinato (Cass., Sez. III: 11.5.2005, Grida; 17.1.2003, Chiappalone). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 16 Ottobre 2007 (Ud. 19/09/2007), Sentenza n. 38071

 

URBANISTICA E EDILIZIA - Nozione di pertinenza - Concetto urbanistico di pertinenza - Configurabilità. Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ornamento di altra cosa senza diventare parte integrante della stessa e senza rappresentare elemento indispensabile per la sua esistenza. Il concetto urbanistico di pertinenza differisce in parte da quello civilistico perché nel settore urbanistico acquistano preminente rilievo le esigenze di tutela del territorio. Per la configurabilità della pertinenza urbanistica, l'opera deve essere preordinata a soddisfare un'oggettiva esigenza dell'edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita a servizio dello stesso, sfornita di autonomo valore di mercato e dotata di un volume minimo, tale da non consentire anche in relazione alle caratteristiche dell'edificio principale una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede (Cass. n. 4134/1998). Pres. Postiglione Est. Petti Ric. Rossi. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 18 luglio 2007 (U.p. 29/05/2007), Sentenza n. 28504
 

URBANISTICA E EDILIZIA - Pertinenza urbanistica e pertinenza civilistica - Differenza - D.P.R. n. 380/2001 - Art. 817 cod.civ.. La pertinenza urbanistica si distingue da quella civilistica perché, mentre in quest'ultima rilevano sia l'elemento obiettivo che quello soggettivo, nella prima acquista rilevanza solo l'elemento oggettivo. Il legislatore, con il testo unico dell'edilizia approvato con D.P.R. n. 380 del 2001, per superare le incertezze derivanti dal criterio quantitativo indicato dalla giurisprudenza per le pertinenze, ha fissato due criteri per precisare quando l'intervento perde le caratteristiche della pertinenza per assumere i caratteri della nuova costruzione: il primo rinvia alla determinazione delle norme tecniche degli strumenti urbanistici, che dovranno tenere conto della zonizzazione e del pregio ambientale e paesistico delle aree; il secondo, alternativo al primo, qualifica come nuova opera gli interventi che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% di quello dell'edificio principale. In ogni caso non bisogna confondere il concetto di pertinenza con quello di parte dell'edificio. Da ciò consegue che l'ampliamento di un edificio preesistente non può considerarsi pertinenza ma diventa parte dell'edificio stesso perché, una volta realizzato, completa l'edificio preesistente affinché soddisfi meglio ai bisogni cui è destinato. Pres. Postiglione Est. Petti Ric. Rossi. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 18 luglio 2007 (U.p. 29/05/2007), Sentenza n. 28504
 

URBANISTICA E EDILIZIA - Elemento distintivo tra la parte e la pertinenza - Congiunzione fisica - Collegamento funzionale. L'elemento distintivo tra la parte e la pertinenza non consiste solo in una relazione di congiunzione fisica, normalmente presente nella prima ed assente nella seconda, ma anche e soprattutto in un diverso atteggiamento del collegamento funzionale della parte al tutto e della pertinenza alla cosa principale: tale collegamento si esprime per la parte come necessità di questa per completare la cosa affinché essa soddisfi ai bisogni cui è destinata: la parte quindi è elemento della cosa. Nella pertinenza, invece, il collegamento funzionale consiste in un servizio o ornamento che viene realizzato in una cosa già completa ed utile di per sé: la funzione pertinenziale attiene non all'essenza della cosa ma alla sua gestione economica ed alla sua forma estetica. Inoltre -ed è questo l'elemento più rilevante ai fini della distinzione- la pertinenza si riferisce ad un opera autonoma dotata di propria individualità mentre la parte di un edificio è compresa nella struttura di esso ed è quindi priva di autonomia. Da ciò consegue che l'ampliamento di un edificio preesistente non può considerarsi pertinenza ma diventa parte dell'edificio stesso perché, una volta realizzato, completa l'edificio preesistente affinché soddisfi meglio ai bisogni cui è destinato (Cass. sez. III 17 gennaio del 2003 Chiappalone; 3160 del 2003; nn 36941 e 40843 del 2005). Pres. Postiglione Est. Petti Ric. Rossi. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 18 luglio 2007 (U.p. 29/05/2007), Sentenza n. 28504

 

URBANISTICA E EDILIZIA - Art.44 lett. b) D.P.R. n. 380/2001 - Momento di cessazione della condotta criminosa. La contravvenzione già prevista dall'art. 20 lett. B) legge n. 47 del 1985 ora dall'art.44 lett. b) D.P.R. n. 380 del 2001, si realizza al momento dell'inizio dei lavori e perdura per tutta la durata degli stessi. La condotta criminosa cessa con l'ultimazione dell'opera o con la cessazione dell'attività criminosa per fatto proprio, per imposizione dell'autorità o al limite con la sentenza di primo grado. Pres. Postiglione Est. Petti Ric. Rossi. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 18 luglio 2007 (U.p. 29/05/2007), Sentenza n. 28504

 

URBANISTICA E EDILIZIA - Abusivismo edilizio - Disagiate condizioni economiche e sociali - Scriminante dello stato di necessità - Inammissibilità - Tutela del paesaggio e dell'ambiente - Prevalenza. In materia di abusivismo edilizio o ambientale, lo stato di necessità è difficilmente ipotizzabile quando il pericolo di restare senza abitazione è concretamente evitabile attraverso i meccanismi del mercato o dell'assistenza sociale (Cass. Sez III 4 dicembre 1987 Iudicello; Cass 17 maggio 1990 n. 7015;22 settembre 2001, Riccobono; 22 febbraio 2001, Bianchi). In tale materia manca, non solo e non tanto il danno grave alla persona (secondo qualche decisione di legittimità per danno grave alla persona deve intendersi ogni danno grave ai suoi diritti fondamentali ivi compreso quello all'abitazione cfr Cass. 11030 del 1997), ma anche e soprattutto l'inevitabilità del pericolo: infatti l'attività edificatoria non è vietata in modo assoluto, ma è consentita nei limiti imposti dalla legge a tutela di beni di rilevanza collettiva, quali il territorio, l'ambiente ed il paesaggio, che sono tutelati anche dall’articolo 9 della Costituzione. Di conseguenza, se il suolo è edificabile, le disagiate condizioni economiche non impediscono al cittadino di chiedere il permesso di costruire. Se il suolo non è edificabile, il diritto del cittadino a disporre di un'abitazione non può prevalere sull'interesse della collettività alla tutela del paesaggio e dell'ambiente. Pres. Postiglione Est. Petti Ric. Chiarabini. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 10/07/2007 (Ud. 29/05/2007), Sentenza n. 28499
 

URBANISTICA E EDILIZIA - Abusivismo edilizio - Applicabilità estensiva del concetto di danno alla persona - Effettiva sussistenza dei requisiti dell'esimente - Limiti. In materia di abuso edilizio, l’applicabilità estensiva del concetto di danno alla persona fino a comprendervi il diritto all'abitazione si risolvono in mere affermazioni di principio sull'astratta attuazione di tale esimente anche posto che richiedono comunque un'indagine rigorosa sull'effettiva sussistenza dei requisiti dell'esimente, i quali requisiti difficilmente o eccezionalmente sono stati riscontrati in concreto (cfr ad esempio Cass. 19811/2006). Pres. Postiglione Est. Petti Ric. Chiarabini. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 10/07/2007 (Ud. 29/05/2007), Sentenza n. 28499
 

URBANISTICA E EDILIZIA - Demolizione del fabbricato abusivo - Poteri del Giudice - Acquisizione del bene al patrimonio comunale - Disciplina. In materia di abuso edilizio, la potestà attribuita autonomamente al giudice penale di disporre la demolizione del fabbricato abusivo non trova un limite nell'avvenuta acquisizione del bene al patrimonio comunale, giacché la stessa acquisizione è finalizzata alla demolizione. Il contrasto tra i due poteri -giurisdizionale ed amministrativo-, diretti entrambi al medesimo risultato ossia alla demolizione del manufatto abusivo, non si verifica quindi al momento dell'acquisizione del bene al patrimonio comunale, bensì nel momento in cui il Consiglio comunale, per l'esistenza di prevalenti interessi pubblici, manifesti la volontà di non procedere alla demolizione,sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali. Sicché, il potere dovere del giudice penale di eseguire la demolizione dell'opera edilizia abusiva, disposta ex art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 con la sentenza di condanna, opera anche nel caso in cui le opere siano state acquisite al patrimonio del Comune, con la sola esclusione del caso in cui sia intervenuta la deliberazione del consiglio comunale che abbia dichiarato l'esistenza di prevalenti interessi pubblici (Cass sez III n. 3489 del 2000; n.2406 del 2003;37120 del 2003; nn. 26149; 37120; 43294 del 2005). In base all'art. 7 della legge n. 47 del 1985 (ora art. 31 T.U.) il consiglio comunale può dichiarare legittimamente la prevalenza di interessi pubblici ostativi alla demolizione alle seguenti condizioni: 1) assenza di contrasto con rilevanti interessi urbanistici e, nell'ipotesi di costruzione in zona vincolata, assenza di contrasto con interessi ambientali: in quest'ultimo caso l'assenza di contrasto deve essere accertata dall'amministrazione preposta alla tutela del vincolo; 2) adozione di una formale deliberazione del Consiglio con cui si dichiari formalmente la sussistenza di entrambi i presupposti; 3) la dichiarazione di contrasto della demolizione con prevalenti interessi pubblici, quali ad esempio la destinazione del manufatto abusivo ad edificio pubblico, ecc.. Inoltre, l'incompatibilità dell'esecuzione dell'ordinanza di demolizione con la delibera consiliare presuppone che questa sia attuale e non meramente eventuale, perché non è consentito fermare l'esecuzione penale per tempi imprevedibili senza la concreta esistenza di una delibera consiliare avente i requisiti anzidetti, giacché l'ordinamento non può attendere sine die l'adozione di una eventuale deliberazione. Solo a partire dall'adozione della delibera è preclusa al giudice la potestà di disporre la demolizione del manufatto o di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione e solo a partire da tale momento l'inottemperanza dell'ingiunto all'ordine di demolizione impartito dall'autorità giudiziaria è giustificata. Pres. Postiglione Est. Petti Ric. Chiarabini. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 10/07/2007 (Ud. 29/05/2007), Sentenza n. 28499
 

URBANISTICA E EDILIZIA - Abusivismo edilizio - Ordine di demolizione - Sospensione condizionale della pena Condotta del condannato - Demolizione avvenuta dopo il decorso del termine - Effetti. Non può considerarsi illecita la condotta del condannato, il quale in esecuzione dell'ordine impartito dal giudice, provveda a demolire il manufatto anche dopo il decorso del termine fissato nell'ingiunzione dall'autorità amministrativa, giacché con la demolizione si realizza proprio il fine al quale è diretta l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale. Quindi, quand'anche si fosse già verificata l'acquisizione del bene al patrimonio comunale, la circostanza non sarebbe ostativa alla demolizione o alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione stessa o all'esecuzione dell'ordine di demolizione contenuto nella sentenza di condanna, giacché entrambe le ingiunzioni sono dirette a realizzare lo stesso risultato ossia l'eliminazione dal territorio di un manufatto abusivo. Pres. Postiglione Est. Petti Ric. Chiarabini. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 10/07/2007 (Ud. 29/05/2007), Sentenza n. 28499
 

URBANISTICA E EDILIZIA - Abuso edilizio di lieve entità - Modesto ampliamento di un balcone preesistente - Ordine di demolizione - Illegittimità - Fondamento - Fattispecie. L’ordine di demolizione dell’Amministrazione è viziato da eccesso di potere, quando la portata scarsamente rilevante dell’abuso unitamente alla mancata deduzione nel provvedimento gravato di specifiche e ulteriori circostanze atte a sorreggere l’impianto motivazionale dell’ordine risulti carente, sia per la mancanza di un congruo presupposto all’esercizio dell’azione amministrativa, (tale non potendo ritenersi la parva res oggetto dell’abuso), in sé inidonea ad esercitare l’esercizio del potere sanzionatorio della p.a., sia per l’assenza di una qualsivoglia ponderazione degli interessi complessivamente coinvolti nella vicenda in esame, da cui possa indursi la sussistenza e considerazione di elementi diversi e ulteriori, atti a controbilanciare la modestia entità dell’intervento edilizio. (Fattispecie: ampliamento modesto della superficie del preesistente balcone al fine di ottenere l’effetto di rendere il balcone equivalente ad altri presenti nello stesso edificio e fatti oggetto di tolleranza da parte della amministrazione procedente). Pres. Pugliese, Est. Perna - Caliendo (avv. Viparelli) c. Comune di Napoli (Avvocatura Municipale). TAR CAMPANIA Napoli, Sez. IV, 6 Luglio 2007 (C.C. 23/05/2007), n. 6531

 

URBANISTICA E EDILIZIA - Centro storico - Piano di recupero senza demolizioni - Avvenuta demolizione dell'edificio in corso d'opera - Richiesta di concessione in sanatoria - Oneri urbanistici - Oblazione. Una volta pagata la somma determinata ai sensi dell’art.13 comma terzo della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (ottenendo così la concessione in sanatoria e la conseguente estinzione del reato) non è più possibile contestare dinanzi al giudice amministrativo l’ammontare della somma in questione. Deve invero considerarsi che tale somma, benché commisurata al contributo di concessione, è corrisposta a titolo di oblazione. Pres. Santoro - Est. Monticelli - Società il Mattone s.p.a. (Avv.ti Pillitteri e Pratesi) c. Comune di Varese (Avv.ti Ferrari, Cutrera e Soncini), (conferma T.A.R. Lombardia- seconda sezione 15 luflio 1996 n. 1105). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 5/07/07 (C.C. 19/12/2006), Sentenza n. 3821
 

URBANISTICA E EDILIZIA - Oblazione - Natura - Effetti. L’oblazione, consiste in un negozio giuridico unilaterale, processuale o extra processuale, produttivo di effetti giuridici di diritto pubblico costituiti dal riconoscimento della sussistenza dell’illecito con conseguente rinuncia irretrattabile alla garanzia giurisdizionale e da cui deriva la rinuncia dello Stato all’applicazione di una sanzione superiore, sicchè va esclusa la ripetibilità della somma pagata ed è irrilevante ogni riserva fatta a tal fine, (Cass, civ., sez. I, 24 aprile 1979 n. 2319; Cass, pen., sez. I, 18 marzo 1988). Né può sostenersi che in tal modo sarebbe compresso il diritto di difesa di fronte ad una richiesta esorbitante dell’amministrazione, giacchè l’interessato può far valere le proprie ragioni di fronte al giudice amministrativo prima di corrispondere la somma. Pres. Santoro - Est. Monticelli - Società il Mattone s.p.a. (Avv.ti Pillitteri e Pratesi) c. Comune di Varese (Avv.ti Ferrari, Cutrera e Soncini), (conferma T.A.R. Lombardia- seconda sezione 15 luflio 1996 n. 1105). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 5/07/07 (C.C. 19/12/2006), Sentenza n. 3821
 

URBANISTICA E EDILIZIA - Violazioni edilizie - Concessione in sanatoria - Azione penale - Sospensione. Il possibile allungamento dei tempi della procedura amministrativa sulla richiesta di concessione in sanatoria non può avere alcuna conseguenza negativa sul piano penale, perché l’art.22 della legge n. 47/1985 prevede che l’azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finchè non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria. Pres. Santoro - Est. Monticelli - Società il Mattone s.p.a. (Avv.ti Pillitteri e Pratesi) c. Comune di Varese (Avv.ti Ferrari, Cutrera e Soncini), (conferma T.A.R. Lombardia- seconda sezione 15 luflio 1996 n. 1105). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 5/07/07 (C.C. 19/12/2006), Sentenza n. 3821

 

URBANISTICA E EDILIZIA - Abusivismo edilizio - Decreto penale - Ordine di demolizione - Obbligo. In materia urbanistica, l'ordine di demolizione rappresenta una sanzione amministrativa e non già una pena accessoria, una misura di sicurezza o, comunque, un effetto penale della condanna (tra le tanti, Cass. Sez. 3, n. 991 del 11/06/1992 Rv. 190966; Sez. 3, n. 3107 del 02/10/1997 Rv. 208837). L'estensione della statuizione sulla demolizione anche alle sentenze equiparate a quelle di condanna - come accade per il patteggiamento - rende a fortiori necessario procedere nello stesso senso nel caso del decreto penale che, a prescindere dalle peculiarità che pure lo contraddistinguono, rappresenta comunque una pronuncia di condanna; e dall'altro che, diversamente opinando, la condanna per decreto si convertirebbe in un anomalo meccanismo processuale elusivo dell'applicazione della sanzione amministrativa in questione. Nel caso di decreto penale, l'ordine deve essere necessariamente impartito dal GIP, anche d'ufficio, e, quindi, a prescindere dalla esistenza di una specifica istanza del PM nella richiesta di decreto penale. Pres. Grassi Est. Sarno Ric. De Pasquale. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 20/06/2007, (Ud. 22/05/2007), Sentenza n. 24265

 

URBANISTICA E EDILIZIA - Abusivismo edilizio - Patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. - Ordine di demolizione - Necessità. L'ordine di demolizione deve essere disposto anche in sede di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. ancorché non sia stato oggetto dell'accordo. (Sez. 3, n. 3107 del 02/10/1997 Rv. 208837). Inoltre, l'ordine di demolizione va disposto anche se mancante nella richiesta di patteggiamento (Sez. 3, n. 3123 del 28/09/1995; Rv. 202794; Sez. 3, n. 64 del 14/01/1998 Rv. 210128). Pres. Grassi Est. Sarno Ric. De Pasquale. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 20/06/2007, (Ud. 22/05/2007), Sentenza n. 24265

 

URBANISTICA E EDILIZIA - Opere abusive - Ordine di demolizione e rimessione in pristino dello stato dei luoghi - Sanzioni amministrative obbligatorie - Mancata inclusione nella sentenza - Rimedio e procedura. In fase di cognizione, alla mancata inclusione nella sentenza dell'ordine di demolizione delle opere abusive e dell'obbligo di rimessione in pristino dello stato dei luoghi non può essere dato rimedio tramite la procedura di correzione dell'errore materiale, ma si rende necessaria l'impugnazione del pubblico ministero (Sez. 3, n. 21022 del 24/02/2004 Rv. 229039). Inoltre, nel caso, in cui la sentenza sia divenuta definitiva l'ordine di demolizione potrà ugualmente essere disposto dal giudice dell'esecuzione su richiesta dello stesso pubblico ministero (sulla applicabilità delle sanzioni amministrative obbligatorie in sede di esecuzione si richiamano le argomentazioni già svolte da Sez. 3, n. 1880 del 18/05/1999 Rv. 213851). Pres. Grassi Est. Sarno Ric. De Pasquale. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 20/06/2007, (Ud. 22/05/2007), Sentenza n. 24265

 

URBANISTICA E EDILIZIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - BOSCHI E FORESTE - Nozione di bosco - Aree assimilate al bosco - Presupposti - Art. 2 c. 6 d.lgs. n. 227/2001 - Reato di cui agli art. 44 letto c) d.P.R. n. 380/2001 e 142 lett. g) del d. lgs. n. 42/2004. Il bosco è definito nel comma 6 dell'art. 2 del d.lgs.18.05.2001 n. 227 e coincide con ogni terreno coperto da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, da castagneti, sughereti o da macchia mediterranea, purché avente estensione non inferiore ai 2.000 metri quadrati, larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento. Al bosco sono assimilate anche altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco medesimo. Fattispecie: lavori edilizi d'urbanizzazione primaria, su un terreno sottoposto a vincolo paesaggistico, senza avere preventivamente ottenuto il prescritto nulla osta dalla competente autorità e conseguente sequestro preventivo dell'area soggetta avente le caratteristiche di area boscata. Pres. Postiglione Est. Teresi Ric. Rosati. (Conferma Ordinanza del Tribunale di Roma in data 30.10.2006). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 20/06/2007, (Cc 10/05/2007), Sentenza n. 24258

 

URBANISTICA E EDILIZIA - PROCEDURE E VARIE - Misure cautelari reali - Sequestro preventivo nella fase delle indagini preliminari - Mantenimento del sequestro - Presupposti - Limiti - Fattispecie. In tema di misure cautelari reali e di sequestro preventivo l'ipotesi accusatoria deve corrispondere ad una fattispecie astratta sicuramente prevista dalla legge come reato, sicché, quando nella fase delle indagini preliminari sia stato indicato un fatto inquadrabile nel reato in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in sede di riesame del provvedimento, l'ipotesi di reato, verificabile sotto il profilo probatorio soltanto nel giudizio di merito, deve essere valutata sul piano dell'astrattezza. Pertanto, per il mantenimento del sequestro basta, quindi, la puntuale enunciazione di un'ipotesi di reato che renda necessaria la limitazione o l'esclusione della disponibilità delle cose che siano pertinenti a tale reato. Soltanto quando l'enunciazione sia manifestamente illogica oppure quando la configurabilità del reato appaia impossibile il giudice del riesame, cui è attribuita pienezza di cognizione che gli consente di prendere in considerazione anche elementi sopravvenuti, è tenuto a revocare il sequestro. Fattispecie: lavori edilizi d'urbanizzazione primaria, su un terreno sottoposto a vincolo paesaggistico, senza avere preventivamente ottenuto il prescritto nulla osta dalla competente autorità e conseguente sequestro preventivo dell'area soggetta avente le caratteristiche di area boscata. Pres. Postiglione Est. Teresi Ric. Rosati. (Conferma Ordinanza del Tribunale di Roma in data 30.10.2006). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 20/06/2007, (Cc 10/05/2007), Sentenza n. 24258

 

URBANISTICA E EDILIZIA - Direttore dei lavori - Responsabilità - Art. 29, c. 2°, D.P.R. n. 380/2001. In tema di reati edilizi, il direttore dei lavori riveste una posizione di garanzia circa la regolare esecuzione delle opere, con la conseguente responsabilità per le ipotesi di reato configurate, dalla quale può andare esente solo ottemperando agli obblighi di comunicazione e rinuncia all'incarico previsti dall'art. 29, comma secondo, D.P.R. n. 380/2001, sempre che il recesso dalla direzione dei lavori sia stato tempestivo, ossia sia intervenuto non appena l'illecito edilizio si sia evidenziato in modo obiettivo, ovvero non appena abbia avuto conoscenza che le direttive impartite erano state disattese o violate (cfr., ex multis, Cass. Sez. 3, 10/5/2005 n. 34376, Scimone ed altri). Proprio per la posizione di "garante" assunta dal direttore dei lavori e per il suo precipuo obbligo di vigilare sulla corretta esecuzione delle opere, questi risponde penalmente anche allorché si disinteressi dei lavori, pur senza formalizzare o formalizzandole in ritardo, le proprie dimissioni (cfr. Sez. 3, 7/11/2006 n.38924, Pignatelli). Alcuna efficacia liberatoria può riconoscersi ad una rinuncia comunicata mediante lettera diretta ai committenti, posto che tale atto è ontologicamente inidoneo a fornire la prova che vi sia stata reale rinuncia nella data indicata. Pres. Onorato, Est. Sensini, Ric. Margarito ed altro. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III Penale, 14/06/2007 (Ud. 26/04/2007), Sentenza n. 23129

 

URBANISTICA E EDILIZIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Sanatoria di costruzioni abusivamente realizzate - Parere della commissione edilizia - Tutela paesistica - Motivazione scarna e sintetica - Sufficienza. Il parere della commissione edilizia integrata in ordine alla sanatoria di costruzioni abusivamente realizzate è da ritenersi sufficientemente motivato dall'indicazione delle ragioni assunte a fondamento della valutazione di compatibilità dell'intervento edilizio con le esigenze di tutela paesistica poste a base del relativo vincolo. Anche una motivazione scarna e sintetica, laddove rilevi gli estremi logici dell'apprezzamento negativo è, quindi, da ritenersi sufficiente. (Consiglio Stato, sez. IV, 30 giugno 2005, n. 3542). Pres. Pugliese, Est. Pasanisi, Ric. Pesacane (avv. Di Lorenzo) c. Comune di Napoli (avv.ti Tarallo, Accattatis Chalons D’Oranges, Andreottola, Carpentieri, Crimaldi, Cuomo, Furnari, Pizza, Pulcini, Ricci e Romano). TAR CAMPANIA Napoli, Sez. IV, 13 Giugno 2007 (C.C. 23/05/ 2007), n. 6142

 

URBANISTICA E EDILIZIA - AREE DEMANIALI - Interventi precari - Nozione - Fattispecie - D.P.R. n. 380/2001 - Cod. pen., 54, 55 e 1161 cod. nav. - D. Lgs. n. 490/1999. In materia edilizia, richiedono il permesso di costruire non solo i manufatti tradizionalmente compresi nelle attività murarie ma anche le opere di qualsiasi genere stabilmente connesse al suolo o nel suolo, quale che sia il modo in cui si esprima tale connessione, dovendosi intendere per stabilità non l'inamovibilità della struttura, ma l'oggettiva destinazione della stessa a soddisfare un bisogno non provvisorio, temporaneo o contingente, (Cass. 15/04/2005 n. 14044). Nella specie, si tratta di un’opera realizzata in una zona demaniale e sottoposta a vincolo ambientale avente natura stabile. Stabilità desunta dalla sua funzione (non provvisoria, temporanea o contingente) e quindi in ordine a quella stabile modificazione del territorio si rende necessario sia il permesso di costruire che l'autorizzazione ambientale. Pres. De Maio - Est. Ianniello - Ric. Vitali. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 30/05/2007 (Ud. 11/04/2007), Sentenza n. 21220

 

URBANISTICA E EDILIZIA - Reato di lottizzazione abusiva - Sanatoria delle violazioni edilizie - Estinzione del reato - Esclusione - Confisca dei terreni abusivamente lottizzati - Legittimità - Art. 36 Testo Unico Edilizia n. 380/2001 (art. 13 L. n. 47/1985). La sanatoria delle violazioni edilizie che, ai sensi dell'art. 36 del Testo unico n. 380 del 2001 (che ha sostituito l'art. 13 della legge n. 47 del 1985), determina l'estinzione del reato, non è applicabile alla lottizzazione abusiva per la negatività dell'accertamento della cosiddetta doppia conformità delle opere eseguite, le quali non possono mai considerarsi conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della loro realizzazione. Pertanto la confisca dei terreni abusivamente lottizzati, e delle opere abusivamente realizzate, è legittima - in quanto obbligatoria ai sensi dell'art. 19 della legge n. 47 del 1985 - anche quando risulti concessa una sanatoria delle opere edilizie ex art. 13 della stessa legge; quanto alla confisca dei manufatti abusivi, il giudice deve invece valutarne in concreto i presupposti, quando sia stato effettuato il condono edilizio ai sensi dell'art.37 comma settimo della citata legge n.47 per la presenza dei requisiti legittimanti, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt.29 e 35,comma tredicesimo della predetta legge. (Cass. Terza Sezione Penale con la sentenza n.39916 del 2004, La medica e altri (rv 230085), Cass. sentenza 18 giugno-28 settembre 2004, n.38064, Semeraro, (rv 230039)). Pres. Lupo, Est. Marini, Ric. Licciardello. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, del 29 maggio 2007 (Ud. 12/04/2007), Sentenza n. 21125

 

URBANISTICA E EDILIZIA - Confisca di un’opera abusiva - Natura non sanzionatoria della demolizione - Fondamento. La natura non sanzionatoria della demolizione può ricavarsi dal fatto che in tal caso l'azione amministrativa "non ha come obiettivo l'accertamento della responsabilità o l'identificazione e la punizione degli autori dell'abuso, ma ha come obiettivo la restaurazione di una situazione materiale di legalità; di conseguenza, la demolizione è disposta anche nei confronti del titolare del diritto sull'opera abusiva, anche se questi non ha avuto alcun ruolo nella commissione della violazione (si pensi, per esempio, al caso del terzo che abbia acquistato l'opera abusiva)". Pres. Lupo, Est. Marini, Ric. Licciardello. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, del 29 maggio 2007 (Ud. 12/04/2007), Sentenza n. 21125

 

URBANISTICA E EDILIZIA - Reato di lottizzazione abusiva - Confisca dei terreni abusivamente lottizzati - Estinzione del reato per prescrizione - Patteggiamento ex art.444 cod. proc. pen. - Terzi acquirenti in buona fede - Effetti. La confisca non presuppone necessariamente la condanna dei proprietari dell'area lottizzata, ammettendosi che la sanzione venga disposta anche in caso di estinzione del reato per prescrizione e nella ipotesi di applicazione della pena ex art.444 cod. proc. pen.. E non solo, perché il ricorso allo strumento radicale della confisca è stato dalla giurisprudenza ritenuta non evitabile neppure a tutela dei terzi acquirenti in buona fede, (Cass. Sezione Terza Penale, tra cui la sentenza 7 luglio-4 ottobre 2004, n.38727, Bennici (rv 229607) e la sentenza 27 gennaio-15 marzo 2005, n.10037, Vitone e altri, la cui massima recita (rv 320979); (fra le altre, Sezione Terza Penale, sentenza n.16483 del 12 novembre-18 dicembre 1990, Licastro, rv 186011; sentenza n.3900 del 18 novembre-23 dicembre 1997, Farano, rv 209201; sentenza n.12989 dell'8 novembre-14 dicembre 2000, Petracchi F, rv 218013)). Pres. Lupo, Est. Marini, Ric. Licciardello. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, del 29 maggio 2007 (Ud. 12/04/2007), Sentenza n. 21125

 

URBANISTICA E EDILIZIA - Nozione di “pertinenza urbanistica” - Relazione "di servizio" con la costruzione preesistente - Fattispecie. La nozione di “pertinenza urbanistica” ha peculiarità sue proprie, che la distinguono da quella civilistica: deve trattarsi, invero, di un’opera preordinata ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale, sfornita di un autonomo valore di mercato, non valutabile in termini di cubatura o comunque dotata di un volume minimo tale da non consentire, in relazione anche alle caratteristiche dell'edificio principale, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede. La relazione con la costruzione preesistente deve essere, in ogni caso, "di servizio", allo scopo di renderne più agevole e funzionale l'uso (carattere di strumentalità funzionale), cosicché non può ricondursi alla nozione in esame la realizzazione di due vani che non hanno una propria autonomia individuale e funzionale ma si uniscono ad un preesistente edificio ed entrano a far parte di esso, costituendone ampliamento. (vedi Cass., Sez. !Il: 11.10.2005, ric. Daniele; 11.52005, ric. Gricia; 9.12.2004, ric. Bufano; 18.12.2000, ric, Privitera; 18.3.1999, ric. Vigliotti; 27.11.1997, rie. Spanò). Pres. Lupo Est. Fiale Ric. Bortune. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 29/05/2007 (Ud. 12/04/2007), Sentenza n. 21111
 

URBANISTICA E EDILIZIA - Nozione dei "c.d. volumi tecnici" - Inutilizzabilità né adattabilità ad uso abitativo. Sono "volumi tecnici" quelli - non utilizzabili né adattabili ad uso abitativo - strettamente necessari a contenere ed a consentire l'eccesso di quelle parti degli impianti tecnici che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare allocazione all'interno della parte abitativa dell'edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche. Pres. Lupo Est. Fiale Ric. Bortune. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 29/05/2007 (Ud. 12/04/2007), Sentenza n. 21111

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Immobile abusivo - Organi amministrativi - Omessa esecuzione dell'ordine di demolizione - Violazione dei diritti dell'uomo - Art. 1, par. n. 1 C.E.D.U. L'omissione da parte degli organi amministrativi della demolizione di un immobile abusivo, ordinata dal giudice penale in sede di condanna del responsabile, costituisce violazione dell'art. 1, prot. n° 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, non potendosi ammettere che dal comportamento degli organi amministrativi interni di uno stato derivi l'inoperatività di una sentenza definitiva a detrimento di una delle parti. Pres. Tulkens, Est. Passos - Paudicio c. Italia - CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, 24 maggio 2007, n. 77606/01

 

URBANISTICA E EDILIZIA - Lavori non autorizzati di minima entità - Accertamento di compatibilità paesaggistica rilasciato dall'autorità tutoria - Causa di non punibilità - Ipotesi di sanatoria - C. 1 ter, 1 quater e 1 quinques all'art. 181 del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42 - L. n. 308/2004. In virtù dell'art. 1, comma 36, letto c), della legge 15.12.2004 n. 308 (delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione), nella parte in cui ha introdotto i commi 1 ter, 1 quater e 1 quinques all'art. 181 del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42, l'accertamento di compatibilità paesaggistica rilasciato dall'autorità tutoria, previo parere vincolante della soprintendenza, configura una causa di non punibilità della contravvenzione ambientale prevista dal comma primo del predetto art. 181, quando questa consista in lavori non autorizzati di minima entità (in particolare: a) non comportanti la creazione di superfici utili o volumi; b) o consistenti in impiego di materiali difformi da quelli autorizzati; c) o di manutenzione ordinaria o straordinaria). Ove poi si tratti di lavori ultimati prima del 30.9.2004, in virtù della norma transitoria di cui al comma 37 dell'anzidetto art. 1, l'accertamento di compatibilità paesaggistica comporta l'estinzione del menzionato reato contravvenzionale e di ogni altro reato in materia paesaggistica, purché si tratti di tipologie edilizie assentite dagli strumenti di pianificazione paesaggistica o comunque compatibili con il contesto paesaggistico, e purché il contravventore abbia provveduto al versamento di determinate sanzioni pecuniarie previste dalla legge (c.d. minicondono ambientale). Pres. Grassi Est. Onorato Ric. Arcamone. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 11/05/2007 (Ud. 17/01/2007), Sentenza n. 18047

 

URBANISTICA E EDILIZIA - Costruzione abusiva - Ordine di sospensione dei lavori - Termine di giorni 45 per l'adozione dei provvedimenti definitivi - Scadenza - Rilevanza sull'ordine di sospensione - Esclusione - Art. 27 d.P.R. n. 380/2001. La sospensione di lavori edilizi abusivi, disposta attraverso l’ordine dell'autorità comunale ex art. 27 d.P.R. n. 380 del 2001, ha effetto sino alla emanazione dei provvedimenti definitivi, indipendentemente dallo scadere del termine di giorni quarantacinque fissato nel citato art. 27, trattandosi di un termine ordinatorio che ha il solo scopo di sollecitare la P.A. all'adozione dei provvedimenti definitivi. Pres. Papa - Est. Squassoni - Imp. Rosario (Rigetta, App. Lecce, 3 luglio 2006). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, del 7 maggio 2007 (Ud. 21/03/2007), Sentenza n. 17278
 

URBANISTICA E EDILIZIA - Natura precaria di un manufatto - Destinazione oggettiva dell’opera - Elemento - Disciplina urbanistica - Fattispecie. La natura precaria di un manufatto non dipende dal tipo di materiali usati o dalla tecnica costruttiva o dalla facile rimovibilità della struttura, ma dalla destinazione oggettiva della opera. Pertanto, i manufatti di assoluta ed evidente precarietà destinati a soddisfare esigenze contingenti, specifiche, cronologicamente determinate ed a essere rimossi dopo l'uso non necessitano di concessione edilizia (ora permesso di costruire). I manufatti nella specie, una costruzione con copertura in lamiera zincata adibita a pollaio, per il loro utilizzo, (e sul quale il ricorrente non ha formulato censure), non erano destinati ad essere eliminati dopo il momentaneo uso e, di conseguenza, non possono essere qualificati precari. Pres. Papa - Est. Squassoni - Imp. Rosario (Rigetta, App. Lecce, 3 luglio 2006). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, del 7 maggio 2007 (Ud. 21/03/2007), Sentenza n. 17278

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - URBANISTICA E EDILIZIA - Obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive - Violazione del codice della strada Sanzione accessoria del ripristino - Inottemperanza dell'ordinanza-ingiunzione - Effetti - Fattispecie: rimozione di cartelloni pubblicitari. Nel caso in cui ad una violazione del codice della strada consegua anche la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive, da eseguire entro un determinato termine, nell'ipotesi di inottemperanza del trasgressore l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto nei suoi confronti a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione per il ripristino dei luoghi o la rimozione delle opere è un provvedimento amministrativo, funzionalmente collegato a quello impositivo della sanzione accessoria rimasto ineseguito, che attua la pretesa sanzionatoria dell'amministrazione; ne consegue che anche l’ordinanza-ingiunzione contenente solo l’ordine di pagamento delle spese è opponibile nelle forme previste dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981. (Fattispecie avente ad oggetto l'ordine di rimborso all'amministrazione delle spese sostenute per la rimozione di cartelloni pubblicitari, collocati abusivamente, con pregiudizio per la circolazione stradale). Presidente F. Pontorieri, Relatore F. P. Fiore. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. II, del 09/05/2007, Sentenza n. 10650

 

URBANISTICA E EDILIZIA - Ordine di demolizione - Successiva domanda di sanatoria - Invalidità dell'ordine di demolizione - Esclusione. La domanda di sanatoria intervenuta successivamente all'ordine di demolizione è senza conseguenze sulla validità del suddetto ordine, dovendo verificarsi la legittimità di quest’ultimo in base alle circostanze di fatto e alla situazione di diritto esistente al momento della sua adozione. Pres. e est. Urbano, P. C. e altro (Avv. P. A.) c. Comune di Monopoli (Avv. F. P.) (respinge il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale). TAR PUGLIA, Bari, Sez. III - 7 maggio 2007 (C.c. 11/04/2007), Sentenza n. 1255

 

URBANISTICA E EDILIZIA - Opere precarie - Requisito della temporaneità - Criterio oggettivo - Fini specifici e cronologicamente delimitabili - Giurisprudenza. In tema di opere precarie, il requisito della temporaneità va apprezzato con criterio oggettivo avuto riguardo all’oggetto della costruzione nei suoi obiettivi dati tecnici e deve, dunque, ricollegarsi alla sua destinazione materiale, che ne evidenzi un uso realmente precario o temporaneo, per fini specifici e cronologicamente delimitabili (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 24 febbraio 2003, n. 986; Consiglio di Stato, Sez. V, n°5828 del 30 ottobre 2000; Consiglio Stato, sez. V, 24 febbraio 1996, n. 226; CdS Sez. V 23.1.1995; Cass. Sez. III 28.1.1997; Cass. Sez. III 4.10.1996). Pres. D'Alessandro, Est. Maiello, Somma (avv. Torrese) c. Comune di Pimonte (avv. Sciotto). TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. II, 23 aprile 2007 (15/03/2007) n. 4217

 

URBANISTICA E EDILIZIA - Permesso di costruire - Cd. opere precarie, funzionali - Disciplina - Artt. 3 e 10 del d.p.r. 380/2001. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 10 del d.p.r. 380/2001, è richiesto il permesso di costruire per tutte le attività qualificabili come interventi di nuova costruzione che comportano la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio. Tanto, però, deve ritenersi necessario solo in riferimento alle ipotesi di trasformazioni potenzialmente durevoli e non già nel caso di costruzioni provvisorie. Restano, invece, sottratte al regime autorizzatorio le opere cd. precarie, funzionali cioè ad esigenze contingenti e temporalmente circoscritte, cessate le quali sono destinate ad essere rimosse. Pres. D'Alessandro, Est. Maiello, Somma (avv. Torrese) c. Comune di Pimonte (avv. Sciotto). TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. II, 23 aprile 2007 (15/03/2007) n. 4217

 

URBANISTICA E EDILIZIA - P.R.G. - Deroga allo strumento urbanistico - Clausola di “precarieta” di un’opera - Esclusione - Profilo cd. Funzionale - Oggettiva destinazione impressa al manufatto - Permesso di costruire. E’ escluso dall’ordinamento la possibilità di apporre una clausola di “precarieta” ad un titolo autorizzatorio operante in deroga allo strumento urbanistico vigente ed alle sue previsioni. Diversamente opinando, anche la realizzazione di un consistente fabbricato potrebbe paradossalmente ottenere la qualificazione di opera precaria per il solo fatto che il relativo titolo di legittimazione venga rilasciato sotto l’irrituale condizione di un successivo riesame da condurre alla stregua dell’esito (peraltro del tutto incerto) del procedimento di approvazione di uno strumento urbanistico in itinere. Sicché, neppure valgono, a reggere il permesso di costruire oggetto di gravame le prescrizioni - ancorchè favorevoli - del P.R.G. in itinere. Pres. D'Alessandro, Est. Maiello, Somma (avv. Torrese) c. Comune di Pimonte (avv. Sciotto). TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. II, 23 aprile 2007 (15/03/2007) n. 4217

 

URBANISTICA E EDILIZIA - Costruzione abusiva - Proprietario o comproprietario del terreno (o comunque della superficie) - Responsabilità - Individuazione - Limiti. Il semplice fatto di essere proprietario o comproprietario del terreno (o comunque della superficie) sul quale vengono svolti lavori illeciti di edificazione, pur potendo costituire un indizio grave, non è sufficiente da solo ad affermare la responsabilità penale, nemmeno qualora il soggetto che riveste tali qualità sia a conoscenza che altri eseguano opere abusive sul suo fondo, essendo necessario, a tal fine, rinvenire altri elementi in base ai quali possa ragionevolmente presumersi che egli abbia in qualche modo concorso, anche solo moralmente, con il committente o l'esecutore dei lavori abusivi. Sicché, occorrre considerare, la situazione concreta in cui si è svolta l'attività incriminata, tenendo conto non soltanto della piena disponibilità, giuridica e di fatto, della superficie edificata e dell'interesse specifico ad effettuare la nuova costruzione (principio del "cui prodest") bensì pure: dei rapporti di parentela o di affinità tra l'esecutore dell'opera abusiva ed il proprietario; dell'eventuale presenza "in loco" di quest'ultimo durante l'effettuazione dei lavori; dello svolgimento di attività di materiale vigilanza sull'esecuzione dei lavori; della richiesta di provvedimenti abilitativi anche in sanatoria; del regime patrimoniale fra coniugi o comproprietari e, in definitiva, di tutte quelle situazioni e quei comportamenti, positivi o negativi, da cui possano trarsi elementi integrativi della colpa e prove circa la compartecipazione, anche morale, all'esecuzione delle opere, tenendo presente pure la destinazione finale delle stesse [vedi, Cass., Sez. III: 27.9.2000, n. 10284, Cutaia ed altro; 3.5,2001, n. 17752, Zorzi ed altri; 10.8.2001, n. 31130, Gagliardi; 18.4.2003, n 18756, Capasso ed altro; 2.3.2004, n. 9536, Mancuso ed altro; 28.5.2004, n. 24319, Rizzato ed altro; 12.1.2005, n. 216, Fucciolo; 15.7.2005, n. 26121, Rosato; 2.9,2005, n. 32856, Farzone]. Pres. De Maio - Est. Fiale - Ric. Meli ed altro. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 13 Aprile 2007 (Ud. 23/01/ 2007), Sentenza n. 15054

 

URBANISTICA E EDILIZIA - Costruzione abusiva - Proprietario dell'area interessata dal manufatto - Responsabilità - Onere della prova. La responsabilità per la realizzazione di una costruzione abusiva non prescinde, per il proprietario dell'area interessata dal manufatto, dall'esistenza di un consapevole contributo all'integrazione dell'illecito, ma grava sull'interessato l'onere di allegare circostanze utili a convalidare la tesi che, nella specie, si tratti di opere realizzate da terzi a sua insaputa e senza la sua volontà (vedi Cass.: Sez. feriale, 16.9.2003, n. 35537, Vitale ed altro; Sez. III, 12.1.2007, Catanese). Pres. De Maio - Est. Fiale - Ric. Meli ed altro. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 13 Aprile 2007 (Ud. 23/01/ 2007), Sentenza n. 15054

 

URBANISTICA E EDILIZIA - Sequestro e sgombero di manufatto abusivo - Poteri del P.M. - Esecuzione della misura di cautela. Il potere di ordinare lo sgombero dell'immobile laddove esso costituisca una ineliminabile modalità di attuazione del sequestro spetta al P.M., rappresentando tale ordine un atto di esercizio del potere di determinare le modalità esecutive della misura cautelare, come tale di competenza esclusiva del pubblico ministero. E’ evidente che l'evacuazione del manufatto costituisca una ineliminabile modalità di esecuzione della misura di cautela applicata, diretta proprio ad impedire che gli indagati possano occupare ed abitare un immobile edificato ed ultimato con modalità illecite. Pres. Papa, Est. Fiale, Ric. Tortora ed altro. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, del 5/04/2007 (Cc. 13/12/2006) Sentenza n. 14187
 

URBANISTICA E EDILIZIA - Sgombero di un edificio sequestrato - Poteri P.M. - Competenza Sussistenza - Art. 655 c.p.p.. Non è abnorme il provvedimento con il quale il pubblico ministero disponga lo sgombero di un edificio sequestrato, (Cass. Sez. 16.5.2003, n. 21735, Massa) trattandosi di atto di esercizio del potere di determinare le modalità esecutive del sequestro ai sensi dell'art. 655 c.p.p., come tale assoggettabile alla procedura dì incidente di esecuzione (vedi pure, nello stesso senso, Cass., Sez. 4.6.2001, n. 22665, P.M. in proc. Bagnasco). Pres. Papa, Est. Fiale, Ric. Tortora ed altro. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, del 5/04/2007 (Cc. 13/12/2006) Sentenza n. 14187

 

URBANISTICA E EDILIZIA - Manufatti prefabbricati destinati a soddisfare esigenze durature nel tempo - Opera precaria - Esclusione - Permesso di costruire - Necessità - Art. 20 L. n. 47/85 (oggi art. 44 DPR n. 380/2001) - Art. 31 L. n. 457/78. In applicazione dell'art. 20 della L. n. 47/85 (oggi art. 44 del DPR n. 380/2001), rientra nella previsione della fattispecie sanzionata penalmente dalla norma l’installazione, senza concessione edilizia, di manufatti prefabbricati destinati a soddisfare esigenze durature nel tempo. L'art. 3 del DPR n. 380/2001, attualmente vigente, nel riprodurre le definizioni di cui all'art. 31 della L. n. 457/78, con riferimento alle tipologie di interventi edilizi, ha, nel punto 3 del primo comma, specificato quali interventi, diversi da quelli elencati in precedenza, devono qualificarsi di nuova costruzione e, pertanto, subordinati al rilascio del permesso di costruire, ai sensi del successivo art. 10, comma I lett. a), del DPR. Pertanto, non appare dubbio che la successiva specificazione degli interventi di nuova costruzione non ha affatto valore aggiuntivo rispetto alla previsione generale, avente carattere onnicomprensivo, con la quale si subordina al rilascio del permesso di costruire e precedentemente della concessione l'attività di trasformazione edilizia del territorio. Pres. Lupo, Est. Lombardi, Ric. Scorrano (conferma Corte di Appello di Lecco sentenza dell’11.11.2005). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, del 4/4/2007 (Ud. 6/3/2007), Sentenza n. 13761

 

URBANISTICA E EDILIZIA - Opere precarie - Individuazione - Criterio - Oggettiva destinazione dell'opera “temporanea o contingente”. Rientrano nella previsione delle norme urbanistiche e richiedono la concessione dell'autorità comunale non solo i manufatti tradizionalmente compresi nelle attività murarie, ma anche le opere di qualsiasi genere, nel suolo o sul suolo, senza che abbia rilevanza giuridica il mezzo tecnico con cui si sia assicurata la stabilità del manufatto (infissione o appoggio al suolo), in quanto la stabilità non va confusa con l'inamovibilità della struttura o con la perpetuità della finzione ad essa assegnata dal costruttore, ma si estrinseca nell'oggettiva destinazione dell'opera a soddisfare un bisogno non provvisorio, ossia nell'attitudine ad una destinazione che non abbia il carattere della precarietà, cioè non sia temporanea o contingente." (cfr. sez. III, 199405326, Alzetta, RV 197451 ed altre). Pres. Lupo, Est. Lombardi, Ric. Scorrano (conferma Corte di Appello di Lecco sentenza dell’11.11.2005). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, del 4/4/2007 (Ud. 6/3/2007), Sentenza n. 13761
 

URBANISTICA E EDILIZIA - Opere precarie - Definizione. Una costruzione può definirsi precaria e, quindi, non soggetta a concessione edilizia, solo se viene realizzata per motivi di carattere contingente, a prescindere dal materiale adoperato e dalla più o meno facile rimovibilità, e cioè quando sia destinata oggettivamente ad uso temporaneo e limitato. (Cass. sez. III, 198711420, Albaione, RV 176966). Pres. Lupo, Est. Lombardi, Ric. Scorrano (conferma Corte di Appello di Lecco sentenza dell’11.11.2005). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, del 4/4/2007 (Ud. 6/3/2007), Sentenza n. 13761
 

URBANISTICA E EDILIZIA - Installazione di manufatti prefabbricati dirette a soddisfare esigenze durature nel tempo - Opere precarie - Esclusione - Art. 44 DPR n. 380/2001 e art 20 L. n. 47/85 - Continuità normativa. L’installazione di manufatti prefabbricati, rientrano tra le attività di trasformazione urbanistica del territorio allorché risultino dirette a soddisfare esigenze durature nel tempo, così come puntualmente specificato dalla norma attualmente vigente e, pertanto, subordinati al rilascio del permesso di costruire. Sicché, si palesa evidente che sussiste piena continuità normativa tra la previsione di cui all'art. 44 del DPR n. 380/2001 e quella dell'art 20 della L. n. 47/85. Pres. Lupo, Est. Lombardi, Ric. Scorrano (conferma Corte di Appello di Lecco sentenza dell’11.11.2005). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, del 4/4/2007 (Ud. 6/3/2007), Sentenza n. 13761

 

URBANISTICA E EDILIZIA - Opere precarie - Qualificazione - Elemento - Destinazione d’uso - Fattispecie: gazebi utilizzati per l'esercizio di attività di ristorazione. E’ da escludere la natura precaria delle opere consistenti, nella specie, nella realizzazione/sostituzione di due gazebi utilizzati per l'esercizio di attività di ristorazione in quanto dette opere, ma in genere qualsiasi opera, indipendentemente dai materiali con i quali è stata realizzata, necessita del permesso di costruire allorché risulti destinata a soddisfare esigenze durature nel tempo. Pres. Lupo, Est. Lombardi, Ric. Pomarolli. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 4 aprile 2007 (Ud. 6 mar. 2007), Sentenza n. 13758

 

URBANISTICA E EDILIZIA - Violazione normativa antisismica - Contestazione della permanenza del reato - Onere della prova - Accertamento - Principio "in dubio pro reo" - Fattispecie - L. n. 64/74. Anche in materia urbanistica, deve assegnarsi valore esclusivamente processuale e non di inversione dell'onere della prova alla regola secondo cui, qualora la contestazione di un reato permanente, sia formulata con il semplice richiamo alla data di accertamento dell'illecito, non occorre che vengano specificati gli ulteriori momenti di verifica della violazione. Mentre, in base a detta regola, qualora dagli atti emerga la prova che la condotta illecita è proseguita anche dopo la data dell'accertamento, il giudice può tenerne conto, anche in assenza di ulteriore contestazione, lo stesso giudice non può, invece, mancando la suddetta prova, assegnare all'imputato il compito di dimostrare che egli non ha perseverato nell'illecito, ma deve piuttosto ritenere, per il principio "in dubio pro reo", che vi sia stata desistenza, assumendo quindi, come data di consumazione del reato, anche ai fini della prescrizione, quella dell'accertamento. (Fattispecie: costruzione senza l'osservanza delle disposizioni tecniche previste dalla normativa antisismica) (sez. III, 199910640, Valerio, RV 214039; conf. Sez. I, 200213265, Gambardella, RV 221223; sez. 111, 200304273, Nasca, RV 223556). Pres. Papa, Est. Lombardi, Ric. Cappanelli. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 28 marzo 2007 (Ud. 22/02/ 2007), Sentenza n. 12735

 

URBANISTICA E EDILIZIA - Violazione normativa antisismica - Permanenza del reato - Accertamento - L. n. 64/74. Il reato contenuto nella L. n. 64/74 ha natura permanente, persistendone la commissione finché dura l'esecuzione dei lavori in violazione della normativa antisismica (sez. un. 23.7.1999 n. 18, P.G. in proc. Lauriola ed altri, RV 213932). Non appare dubbio, però, che la prosecuzione della condotta di cui alla contestazione, avendo natura commissiva, deve formare oggetto di prova al fine poter affermare la prosecuzione della permanenza della violazione successivamente alla data dell'accertamento della stessa. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 28 marzo 2007 (Ud. 22/02/ 2007), Sentenza n. 12735 
 

URBANISTICA E EDILIZIA - Opera abusiva - Irrogazione della sanzione pecuniaria in luogo della demolizione - Presupposti e limiti - Demolizione tecnicamente impossibile - Costosità della demolizione - Ininfluenza - Fattispecie. L’irrogazione della sanzione pecuniaria in luogo della demolizione è consentita dalla legge solo quando la demolizione sia impossibile, s’intende tecnicamente, e non quando sia costosa. Nella specie, l’autorità comunale ha giustificato la sanzione pecuniaria con la costosità della demolizione, tale motivazione stata ritenuta illogica e illegittima, sia perché essa vanifica la sanzione della demolizione prevista dalla legge (tutte le demolizioni essendo costose), sia perché la demolizione è a spese del contravventore e non già del comune. Pres. Iannotta - Est. Carboni - Comune di Orte (avv. Picozza) c. Sacchetti (avv.ti Sanino ed Anelli) (conferma TAR Lazio Sez. seconda-ter, sentenza 2 maggio 1996 n. 745). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 20 Marzo 2007 (C.c. 17/11/06), Sentenza n. 1325

 

URBANISTICA E EDILIZIA - Difformità parziale e totale - Differenza e qualificazione - Duplice requisito - Autonoma utilizzabilità e specifica rilevanza - Nozione - Art. 31, D.P.R. n. 380/2001. A norma dell'articolo 31 del testo unico edilizia (D.P.R. n. 380/2001), si verifica la difformità totale allorché l'opera realizzata è diversa per caratteristiche topologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quella oggetto del permesso stesso ovvero allorché vengono realizzati volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile. In linea di massima sussiste la totale difformità allorché i lavori riguardino un'opera diversa per conformazione, struttura, destinazione o ubicazione rispetto a quella assentita ovvero allorché vengono realizzati volumi edilizi oltre i limiti del progetto approvato. In quest'ultimo caso però l'opera abusiva deve presentare il duplice requisito dell'autonoma utilizzabilità e della specifica rilevanza. Per l'autonoma utilizzabilità non si richiede però che la struttura difforme sia separata da quella assentita, ma solo che sia suscettibile di un uso diverso o indipendente da quello dell'opera autorizzata (ad esempio trasformazione di un sottotetto in mansarda - Cass. 5891 del 1990). Con riferimento alla specifica rilevanza la norma si riferisce non ad una qualsiasi difformità ma a quella che abbia una rilevanza apprezzabile, sia in modo oggettivo che con riferimento alla struttura realizzata (Cfr. Cass. sez. III 3350 del 2004). Pres. Papa, Est. Petti, Ric. Sasso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12 marzo 2007 (C.c. 18/01/2007), Sentenza n. 10478

 

URBANISTICA E EDILIZIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Riesame del nulla osta paesaggistico - Tutela paesistico/ambientale e di vincolo della zona - Esercizio dei poteri di riscontro della legittimità - Limiti - Iniziativa istruttoria abnorme - Illegittimità - Sanatoria “ex post” - Compatibilità urbanistica ed edilizia dei lavori - Fattispecie. In materia di riesame del nulla osta paesaggistico, non è legittima la richiesta da parte della Soprintendenza di conoscere, a mezzo di dichiarazione per atto notorio, di un dato temporale che, costituisce elemento del tutto ininfluente agli effetti dell’esercizio dei poteri di riscontro della legittimità del nulla osta sindacale in raffronto alle disposizioni di tutela paesistico/ambientale e di vincolo della zona. (Nella specie, è stata richiesta la data in cui è stato consumato l’abuso edilizio, pretesa, che assume esclusivo rilievo ai fini del controllo sulla compatibilità urbanistica ed edilizia dei lavori - in base alla successione nel tempo delle disposizioni che consentono la sanatoria “ex post” - riservato all’esclusiva competenza dell’Autorità comunale. Si versa, quindi, a fronte di un’iniziativa istruttoria che non trae serio fondamento in effettive carenze della documentazione annessa al nulla osta paesistico, tali da precludere il controllo di legittimità entro il termine di legge che non può, quindi, considerarsi interrotto per l’esercizio dell’attività istruttoria). Pres. Varrone - Est. Polito - MILO (avv.to Nicolardi) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Soprintendente per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici della Puglia (Avv. Stato) (annulla T.A.R. Puglia, Sezione Staccata di Lecce, Sez. I^, n. 3125 del 25.06.2001). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 03/03/2007 (C.C. 12/01/2007), Sentenza n. 1019

 

URBANISTICA E EDILIZIA - Opere edilizie abusive - Responsabilità del proprietario o comproprietario dell'area - Individuazione della responsabilità penale - Elementi. In ordine alla individuazione della responsabilità per l'esecuzione di opere edilizie abusive, il semplice fatto di essere proprietario o comproprietario del terreno (o comunque della superficie) sul quale vengono svolti lavori illeciti di edificazione, pur potendo costituire un indizio grave, non è sufficiente da solo ad affermare la responsabilità penale, nemmeno qualora il soggetto che riveste tali qualità sia a conoscenza che altri eseguano opere abusive sul suo fondo, essendo necessario, a tal fine, rinvenire altri elementi in base ai quali possa ragionevolmente presumersi che egli abbia in qualche modo concorso, anche solo moralmente, con il committente o l'esecutore dei lavori abusivi. Pres. De Maio - Est. Fiale - Ric. Martino ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 28 febbraio 2007 (Ud. 30/11/2006), Sentenza n. 8408
 

URBANISTICA E EDILIZIA - Responsabilità del proprietario del terreno (o comunque della superficie) - Responsabilità penale - Presupposti. Ai fini della responsabilità del proprietario dell'area per l'esecuzione di opere edilizie abusive occorre considerare, la situazione concreta in cui si è svolta l'attività incriminata, tenendo conto non soltanto della piena disponibilità, giuridica e di fatto, della superficie edificata e dell'interesse specifico ad effettuare la nuova costruzione (principio del "cui prodest") bensì pure: dei rapporti di parentela o di affinità tra l'esecutore dell'opera abusiva ed il proprietario; del eventuale presenza "in loco" di quest'ultimo durante l'effettuazione dei lavori; dello svolgimento di attività di materiale vigilanza sull'esecuzione dei lavori; della richiesta di provvedimenti abilitativi anche in sanatoria; del regime patrimoniale fra coniugi o comproprietari e, in definitiva, di tutte quelle situazioni e quei comportamenti, positivi o negativi, da cui possano trarsi elementi integrativi della colpa e prove circa la compartecipazione, anche morale, all'esecuzione delle opere, tenendo presente pure la destinazione finale delle stesse [vedi, tra, le decisioni più recenti, Cass., Sez. III 27.9.2000, n. 10284, Cutaia ed altro; 3.5.2001, n. 17752, Zorzi ed altri; 10.8.2001, n. 31130, Gagliardi; 18.4.2003, n. 18756, Capasso ed altro; 2.3.2004, n. 9536, Mancuso ed altro; 28.5.2004, n. 24319, Rizzuto ed altro; 12.1.2005, n. 216, Fucciolo; 15.7.2005, n. 26121, Rosato; 2.9.2005, n. 32856, Farzone; 12.1.2007, Catanese]. Pres. De Maio - Est. Fiale - Ric. Martino ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 28 febbraio 2007 (Ud. 30/11/2006), Sentenza n. 8408
 

URBANISTICA E EDILIZIA - Costruzione abusiva - Responsabilità per la realizzazione - Onere della prova. La responsabilità per la realizzazione di una costruzione abusiva non prescinde, per il proprietario dell'area interessata dal manufatto, dall'esistenza di un consapevole contributo all'integrazione dell'illecito, ma grava sull'interessato l'onere di allegare circostanze utili a convalidare la tesi che, nella specie, si tratti di opere realizzate da terzi a sua insaputa e senza la sua volontà (vedi Cass., Sez. feriale, 16.9.2003, n, 35537, Vitale ed altro). Pres. De Maio - Est. Fiale - Ric. Martino ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 28 febbraio 2007 (Ud. 30/11/2006), Sentenza n. 8408
 

URBANISTICA E EDILIZIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Abusivismo in zona sottoposta a vincolo paesaggistico - Principio della subordinazione della sospensione condizionale della pena - Rimessione in pristino - Art. 181, 2° c., D.Lgs. n. 42/2004 - Art. 165 cod. pen.. Il principio della subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusiva [rivolta a rafforzare il ravvedimento del condannato indipendentemente della circostanza che egli sia o meno gravato da precedenti penali], (Cass. Sezioni Unite sentenza 3.2.1997, n. 714, ric. Luongo) a maggior ragione, deve applicarsi all'ordine di rimessione in pristino già previsto dagli art. 1 sexies della legge n. 431/1985 e 164 del D.Lgs. 29.10,1999, n. 490 (ed attualmente dall'art. 181, 2° comma, del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42), allorché si consideri che: è sicuramente possibile l'utilizzazione del disposto dell'art. 165 cod. pen., poiché la non autorizzata immutazione dello stato dei luoghi, in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, ben può comportare "conseguenze dannose o pericolose"; la sanzione specifica della rimessione ha una funzione direttamente ripristinatoria del bene offeso e quindi si riconnette al preminente interesse di giustizia sotteso all'esercizio stesso dell'azione penale; in relazione a tale peculiare sanzione la Corte Costituzionale ha affermato che essa costituisce un obbligo a carico del giudice - imposto per la più incisiva tutela di un interesse primario della collettività per la salvaguardia del valore ambientale predestinato dalla norma che lo prevede - e si colloca su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello dei poteri della Pubblica Amministrazione e delle valutazioni della stessa, configurandosi quale conseguenza necessaria sia dell'esigenza di recuperare l'integrità dell'interesse tutelato, sia del giudizio di che il legislatore ha dato all'attuazione di interventi modificativi del territorio in zone di particolare interesse ambientale. (Corte Cost., Sent. 20.7.1994, n. 318). Pres. De Maio - Est. Fiale - Ric. Martino ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 28 febbraio 2007 (Ud. 30/11/2006), Sentenza n. 8408

 

URBANISTICA E EDILIZIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Costruzione abusiva - Zona costiera assoggettata a vincolo paesaggistico - Concorso colposo - ammissibilità - Condizioni - Direttore dei lavori - Mancanza del permesso di costruire - Esecutori materiali dei lavori. In tema di reati edilizi, gli esecutori materiali dei lavori, che prestano la loro attività alle dipendenze del costruttore, possono concorrere, per colpa, nella commissione dell’illecito per il caso di mancanza del permesso di costruire, se non adempiono all’onere di accertare l’intervenuto rilascio del provvedimento abilitante, ma vanno esenti da responsabilità sia in caso di lavori eseguiti in difformità dal titolo, dal momento che la legge ha attribuito espressamente al direttore dei lavori l’obbligo di curare la corrispondenza dell’opera al progetto, sia in caso di mancato rispetto colposo delle nome urbanistiche e di piano, perché dalla responsabilità è esonerato già il direttore dei lavori, che è organo tecnico ben più qualificato. Presidente G. De Maio, Relatore A. Fiale - Ric. Roberto ed altri. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, Dep. 28/02/2007 (UD.30/11/2006) Sentenza n. 8407

 

URBANISTICA E EDILIZIA - Mancato adempimento dell'obbligo di demolizione - Domanda di condono edilizio - Sospensione condizionale - Revoca del beneficio - Irrilevanza - Obbligo condizionante. Ai fini della revoca del beneficio della sospensione condizionale, non assume alcuna rilevanza il fatto che sia stata presentata domanda di condono edilizio, e ciò anche qualora il permesso di costruire in sanatoria fosse stato nel frattempo rilasciato, in quanto i1 mancato adempimento dell'obbligo di demolizione determina la revoca della sospensione condizionale della pena, la quale opera di diritto, salvo il caso di sopravvenuta impossibilità. Infatti, il termine per l'adempimento, per il principio di obbligatorietà ed effettività della pena, costituisce elemento essenziale della concessione del beneficio, ed entro tale termine, pena le revoca del beneficio, deve essere assolto l'obbligo condizionante. Pres. Vitalone Est. Franco Ric. PM in proc. Faralla. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 22 febbraio 2007 (Ud. 11/01/2007), Sentenza n. 7283

 

URBANISTICA E EDILIZIA - Condono edilizio di opere abusive - Ordine di demolizione - Sospensione - Presupposti - Poteri del giudice dell'esecuzione. In materia di condono edilizio di opere abusive, il giudice dell'esecuzione può sospendere una statuizione di demolizione contenuta nella sentenza penale passata in giudicato solo quando sia razionalmente e concretamente prevedibile che, nel giro di brevissimo tempo, sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un valido provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con il detto ordine di demolizione, restando escluso che a tal fine sia sufficiente la semplice pendenza della procedura di sanatoria o la mera presentazione della domanda di condono edilizio, sia pure accompagnata dal versamento della congrua somma dovuta a titolo di oblazione (Sez. III, 30 marzo 2000, Ciconte, m. 216.071; Sez. III, 30 gennaio 2003, Ciavarella, m. 224.347; Sez. III, 28 settembre 2006, Mariani). Pres. Vitalone Est. Franco Ric. PM in proc. Faralla. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 22 febbraio 2007 (Ud. 11/01/2007), Sentenza n. 7283

 

URBANISTICA E EDILIZIA - Opere abusive insanabili - L. n. 47/1985 e s.m.. Ai sensi degli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono suscettibili di sanatoria, qualora: siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;''. Pres. Lupo - Est. Fiale - Ric. Sicignano ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 15 febbraio 2007 (Ud. 12/01/2007), Sentenza n. 6431
 

URBANISTICA E EDILIZIA - Ordine di demolizione - Funzione - Sanatoria ed estinzione dei reati edilizi - Poteri del Giudice. In materia di sanatoria ed estinzione dei reati edilizi, sussiste in capo al giudice penale la competenza istituzionale per compiere l'accertamento di conformità alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. Di conseguenza, risulta legittima la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusiva [Cass. Sez. III, 17.4.2003, n. 18304, Guido; Sez.III, 7.4.2000, n, 4086, Pagano; Sez. V, 30.9.1498, n. 10309, Licata; Cass. Sezioni Unite 3.2.1997, sentenza n, 714, ric. Luongo. Cosicché, deve ritenersi definitivamente superata, in materia urbanistica, la visione di un giudice supplente della pubblica Amministrazione, in quanto è il territorio a costituire l'oggetto della tutela posta dalle relative norme penali: non può affermarsi, pertanto, che la legge riserva all'autorità amministrativa ogni tipo di intervento nella materia e, avendo l'ordine di demolizione la funzione di eliminare le conseguenze dannose del reato, ben può trovare applicazione l'art. 165 cod. pen.. Pres. Lupo - Est. Fiale - Ric. Sicignano ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 15 febbraio 2007 (Ud. 12/01/2007), Sentenza n. 6431

 

URBANISTICA E EDILIZIA - Concessione in sanatoria - Rilascio - Conformità urbanistica - Verifica - Attività vincolata della P.A. - Art. 36 T.U. n. 380/2001. Ai fini del corretto esercizio della conformità alla normativa urbanistica si pone quale presupposto indispensabile, per il rilascio della concessione in sanatoria ex art. 13 della legge n. 47/1985, la necessità che l'opera sia "conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati, sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda" (secondo l'attuale formulazione dell'art. 36 T.U. n. 380/2001, l'intervento deve risultare "conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda"). Il rilascio del provvedimento sanante, inoltre, consegue ad un'attività vincolata della PA, consistente nell'applicazione alla fattispecie concreta di previsioni legislative ed urbanistiche a formulazione compiuta e non elastica, che non lasciano all'Amministrazione medesima spazi per valutazioni di ordine discrezionale. Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Pacella Coluccia. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 15 febbraio 2007 (Ud. 12/01/2007), Sentenza n. 6415

 

URBANISTICA E EDILIZIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Sanatoria di un'opera diversa da quella effettivamente realizzata - Poteri del giudice penale - Mancanza della conformità alla normativa urbanistica - Concessione - Estinzione reati - Esclusione - Art. 36 del T.U. n. 380/2001 (già art. 13 L. n. 47/1985) - Art. 22 e 13 della legge n. 47/1985 (già artt. 36 e 45 del T.U. 380/2001) - Fattispecie. Gli art. 22 e 13 della legge n. 47/1985 (le cui previsioni sono state trasfuse negli art. 36 e 45 del T.U. 380/2001) vanno interpretati in stretta connessione ai fini della declaratoria di estinzione dei "reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti" e il giudice penale, pertanto, ha il potere-dovere di verificare la legittimità della concessione edilizia rilasciata "in sanatoria" e di accertare che l'opera realizzata sia conforme alla normativa urbanistica. In mancanza di tale conformità, infatti, la concessione non estingue i reati ed il mancato effetto estintivo non si ricollega ad una valutazione di illegittimità del provvedimento della P.A. cui consegua la disapplicazione dello stesso ex art. 5 della legge 20.3.1865, n. 2248, all. E), bensì alla effettuata verifica della inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'estinzione del reato in sede di esercizio del doveroso sindacato della legittimità del fatto estintivo incidente sulla fattispecie tipica penale (vedi Cass., Sez. III. 30.5.2000, Marinaro; 7.3.1997, n. 2256, Tessari e altro; 24.5.1996, Buratti e altro). Fattispecie: opera realizzata, in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, in assenza di concessione edilizia, la sopraelevazione di un manufatto in muratura con annessa pensilina parapioggia. Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Pacella Coluccia. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 15 febbraio 2007 (Ud. 12/01/2007), Sentenza n. 6415

URBANISTICA E EDILIZIA - Immobile abusivo - Acquisizione al patrimonio comunale - Ordine di demolizione - Interesse a sospendere o paralizzare l'esecuzione - Limiti. Dopo l'acquisizione del bene al patrimonio comunale, viene di regola comunque meno per il condannato l'interesse a sospendere o paralizzare l'esecuzione dell'ordine di demolizione in quanto nel frattempo è il Comune ad essere divenuto proprietario del bene. Pres. Papa - Est. Sarno - Ric. Turianelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23 gennaio 2007 (cc. 18 dicembre 2006), Sentenza n. 1904
 

URBANISTICA E EDILIZIA - Demolizione del manufatto abusivo - Esecuzione dell'ordine - Domanda di condono edilizio - Presupposti - Verifiche del giudice. In sede di esecuzione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito con la sentenza di condanna, il giudice, al fine di pronunciarsi sulla sospensione dell'esecuzione a seguito dell'avvenuta presentazione della domanda di condono edilizio ex art. 32 del D.L. 30 settembre 2003 n. 289, convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2003 n. 326, deve accertare l’esistenza delle seguenti condizioni: a) la tempestività e proponibilità della domanda; b) la effettiva ultimazione dei lavori entro il termine previsto per l'accesso al condono; c) il tipo di intervento e le dimensioni volumetriche; d) la insussistenza di cause di non condonabilità assoluta; e) l'avvenuto integrale versamento della somma dovuta ai fini dell'oblazione; f) l'eventuale rilascio di un permesso in sanatoria o la sussistenza di un permesso in sanatoria tacito. (Cass. Sez. 3, n. 3992 del 12/12/2003 Rv. 227558) e che, quindi, non può essere disposta in sede di esecuzione la sospensione dell'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna in attesa della definizione della procedura relativa al rilascio della concessione in sanatoria qualora l'opera non rientri tra quelle condonabili (Cass. Sez. 3, n. 49399 del 16/11/2004 Rv. 230798). Pres. Papa - Est. Sarno - Ric. Turianelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23 gennaio 2007 (cc. 18 dicembre 2006), Sentenza n. 1904
 

URBANISTICA E EDILIZIA - Ordine di demolizione accessivo alla condanna principale - Autonomia funzionale - Finalità - Ristoro dell'offesa al territorio. In materia urbanistica, sussiste l’autonomia funzionale dell'ordine di demolizione accessivo alla condanna principale. Lo stesso persegue la finalità di ristoro dell'offesa al territorio e che le modalità di applicazione e di esecuzione del provvedimento ripristinatorio devono trovare esatta corrispondenza nella situazione lesiva da rimuovere (Cass. S.U. n. 15 del 1996, RV 205336). Pres. Papa - Est. Sarno - Ric. Turianelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23 gennaio 2007 (cc. 18 dicembre 2006), Sentenza n. 1904
 

URBANISTICA E EDILIZIA - Manufatto abusivo - Demolizione - Sanzione - Riesamina in fase esecutiva - Art. 31 D.P.R. n. 380/2001. La sanzione della demolizione del manufatto abusivo, prevista dall'art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 ed ora sostituito dall'art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, è sottratta alla regola del giudicato ed è riesaminabile in fase esecutiva (Cass. Sez. 3, n. 23992 del 16/04/2004 Rv 228691). Pres. Papa - Est. Sarno - Ric. Turianelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23 gennaio 2007 (cc. 18 dicembre 2006), Sentenza n. 1904
 

URBANISTICA E EDILIZIA - Opera abusiva - Ordine di demolizione emesso dal giudice penale - Acquisizione gratuita nel patrimonio indisponibile del comune - Incompatibilità - Esclusione - Deliberazione consiliare - Condizioni. L'acquisizione gratuita dell'opera abusiva patrimonio indisponibile del comune non è incompatibile con l'ordine di demolizione emesso dal giudice penale ed eseguito dal pubblico ministero, potendosi ravvisare un'ipotesi di incompatibilità soltanto se la deliberazione consiliare abbia statuito di non dover demolire l'opera acquisita ravvisando l'esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive. (ex plurimis Cass. Sez. 3, n. 37120 del 08/07/2003 Rv. 226321; Cass. Sez. 3, n. 26149 del 09/06/2005 Rv. 231941; Cass. Sez. III, n. 37120 del 11/05/2005 Rv. 232174). Pres. Papa - Est. Sarno - Ric. Turianelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23 gennaio 2007 (cc. 18 dicembre 2006), Sentenza n. 1904
 

URBANISTICA E EDILIZIA - Ordine di demolizione impartito dal giudice penale - Natura - Autonoma funzione ripristinatoria - Art. 31, ultimo c., T.U. n. 380/2001. L'ordine di demolizione impartito dal giudice penale ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della legge n. 47/1985 (attualmente previsto dell'art. 31, ultimo comma, del T.U. n. 380/2001), assolvendo ad un'autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, ha natura di provvedimento accessorio rispetto alla condanna principale e costituisce esplicitazione di un potere sanzionatorio, non residuale o sostitutivo ma autonomo rispetto a quelli dell'autorità amministrativa, attribuito dalla legge al giudice penale (vedi: Cass. sentenza n. 37120/2005; Cass., Sez. Unite, 24.7.1996, n. 15, ric. PM in proc. Monterisi). Pres. Papa - Est. Sarno - Ric. Turianelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23 gennaio 2007 (cc. 18 dicembre 2006), Sentenza n. 1904
 

URBANISTICA E EDILIZIA - Opera abusiva - Ordine demolitorio impartito dal giudice penale - Acquisizione gratuita - Patrimonio indisponibile del comune - Finalità - Consiglio Comunale - Poteri e limiti. L'acquisizione gratuita, in via amministrativa, è finalizzata essenzialmente alla demolizione, per cui non si ravvisa alcun contrasto con l'ordine demolitorio impartito dal giudice penale, che persegue lo stesso obiettivo: il destinatario di tale ordine, a fronte dell'ingiunzione del P.M., allorquando sia intervenuta l'acquisizione amministrativa a suo danno, non potrà ottemperare all'ingiunzione medesima allorquando il Consiglio Comunale abbia già ravvisato (ovvero sia sul punto di deliberare) l'esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive. Ove il Consiglio comunale non abbia deliberato il mantenimento dell'opera, il procedimento sanzionatorio amministrativo (per le opere realizzate in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali) ha come sbocco unico ed obbligato la demolizione a spese del responsabile dell'abuso. Pres. Papa - Est. Sarno - Ric. Turianelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23 gennaio 2007 (cc. 18 dicembre 2006), Sentenza n. 1904
 

URBANISTICA E EDILIZIA - Ordine di demolizione - Fase di esecuzione - Provvedimenti concorrenti - Risoluzione - Incompatibilità. Nella fase di esecuzione dovranno risolversi le questioni riguardanti i rapporti con i provvedimenti concorrenti della pubblica Amministrazione e potrà disporsi la revoca dell'ordine di demolizione (statuizione sanzionatoria giurisdizionale, che, avendo natura amministrativa, non è suscettibile di passare in giudicato) che risulti non compatibile con situazioni di fatto o giuridiche sopravvenute, quali atti amministrativi della competente autorità, che abbia conferito all'immobile altra destinazione o abbia provveduto alla sua sanatoria. Tale incompatibilità, però, oltre che assoluta, deve essere già esistente ed insanabile e non invece futura e meramente eventuale (Cass., Sez. 3^: 17.12.2001, Musumeci ed altra; 30.3.2000, Ciconte; 14.2.2000, Cucinella; 4.2.2000, Le Grottaglie; 7.3.1994, Iannelli e 7.3.1994, Acquafredda). Pres. Papa - Est. Sarno - Ric. Turianelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23 gennaio 2007 (cc. 18 dicembre 2006), Sentenza n. 1904
 

URBANISTICA E EDILIZIA - Manufatto abusivo - Ordine di demolizione adottato dal giudice penale - Efficacia e limiti - Acquisizione al patrimonio del Comune - T.U. n. 380/2001. L'ordine di demolizione del manufatto abusivo, adottato dal giudice penale ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, (attualmente previsto dell'art. 31, ultimo comma, del T.U. n. 380/2001) conserva efficacia fino a quando la Pubblica Amministrazione rimanga inerte, omettendo sia di ingiungere la demolizione, sia di procedere all'acquisizione di diritto del manufatto al patrimonio del Comune (in questo senso Sez. III, n. 22743 del 15/04/2004 Rv. 228721). Pertanto, una volta esauritasi la procedura ablatoria con il provvedimento di acquisizione del bene al patrimonio comunale - provvedimento che costituisce titolo per la successiva immissione in possesso e la trascrizione nei registri immobiliari - il condannato è privato della titolarità e disponibilità del bene stesso e, quindi, viene a trovarsi nella condizione dell'impossibilità di eseguire l'ordine giudiziale di demolizione, se non compiendo un atto di intervento su cosa altrui. Pres. Papa - Est. Sarno - Ric. Turianelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23 gennaio 2007 (cc. 18 dicembre 2006), Sentenza n. 1904

 

Urbanistica e edilizia - Immobile abusivo - Confisca - Inammissibilità - Demolizione - Art. 44 lett. b) D.P.R. n. 380/2001 Testo unico dell'edilizia - L. n. 47/1985 - Art. 240 c. p. - Art. 444 e ss. c.p.p.. Allorché viene contestata l'ipotesi di cui all'articolo 44 lettera b) del D.P.R. n. 380 del 2001, già ipotesi prevista dalla lettera b) dell'articolo 20 della legge n. 47 del 1985, non può essere disposta la confisca, né obbligatoria né facoltativa, ai sensi dell'art. 240 c. p., giacché questa norma generale è derogata dalla disciplina speciale di cui all'art. 31 comma 9 e 9 bis del D.P.R. citato (già articolo 7 della legge n. 47 del 1985), il quale prevede per i reati di cui all'articolo 44 e per gli interventi di cui all'articolo 22 comma terzo, una sanzione amministrativa ripristinatoria affidata all'autorità comunale (con ordine sindacale di demolizione, salva delibera consiliare di acquisizione gratuita al patrimonio del comune) o in via subordinata all'autorità giurisdizionale (con ordine giudiziale di demolizione, se non contrastante con le determinazioni dell'autorità comunale - Cass. n. 4089 del 2002). Nella specie, il giudice dell'udienza preliminare non avrebbe potuto disporre la confisca del manufatto costruito in violazione dell'art. 44 lett. b) e 64, 65, 71 del Testo unico dell'edilizia. Anzi, pronunciando una sentenza ex art. 444 e ss. c.p.p., che è espressamente equiparata a una decisione di condanna, doveva restituire all'avente diritto il manufatto sequestrato (ex art. 262/4 o ex art. 323/3 c.p.p.) e contestualmente disporne la demolizione, essendo quest'ultima una sanzione amministrativa atipica che il magistrato ha l'obbligo d'irrogare anche se estranea al patteggiamento della pena (cfr per tutte Cass. Sez. Un. 15 maggio 2002 n. 5777). Pres. Lupo - Est. Petti - Ric. Teti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 15 gennaio 2007 (Ud. 07/12/2006), Sentenza n. 591

 

Urbanistica e edilizia - Confisca giudiziaria ex art. 240 c.p. - Espropriazione a favore dello Stato - Ratio. La confisca giudiziaria ex art. 240 c. p., come misura di sicurezza patrimoniale che attua l'espropriazione a favore dello Stato di cose che servirono a commettere un reato o che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo o che sono intrinsecamente criminose, è oggettivamente incompatibile con la disciplina speciale di cui all’art. 7 legge n. 47 del 1985, (con previsione riprodotta nell'art. 31, 9^ comma, del T.U. 6.6.2001, n. 380), che affida invece all'autorità comunale la facoltà di scegliere tra la demolizione e la conservazione del manufatto sequestrato nel patrimonio immobiliare del comune in considerazione di prevalenti interessi pubblici. Pres. Lupo - Est. Petti - Ric. Teti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 15 gennaio 2007 (Ud. 07/12/2006), Sentenza n. 591

 

Urbanistica e edilizia - Demolizione - Potere giurisdizionale - Giurisprudenza. Solo il potere giurisdizionale di demolizione, che la stessa disciplina speciale affida in via subordinata al giudice penale, resta coordinato al potere amministrativo spettante al sindaco e al consiglio comunale, sia per espressa disposizione della legge (laddove prevede che il giudice ordina la demolizione "se ancora non sia stata altrimenti eseguita"), sia per consolidata interpretazione giurisprudenziale. (Cfr. Cass. n. 104/1995; Cass. n.12288/2000; Cass. n. 4089/2002; Cass. n. 45674/2003). Pres. Lupo - Est. Petti - Ric. Teti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 15 gennaio 2007 (Ud. 07/12/2006), Sentenza n. 591

 

Urbanistica e edilizia - Ordine di ripristino e demolizione - Lottizzazione abusiva - Proscioglimento con formula diversa dall'insussistenza del fatto - Confisca - Obbligatoria. Nessun coordinamento è previsto dal sistema codicistico tra il potere della pubblica amministrazione del ripristino e l'ordine giurisdizionale di confisca, giacché questo, per espressa disposizione di legge (art. 86 disp. att. c.p.p.), sfocia nella vendita delle cose confiscate e in via subordinata nella loro distruzione. Vero è che la distruzione può equipararsi sostanzialmente alla demolizione; ma è altrettanto certo che essa, a differenza della demolizione disposta ai sensi dell'art. 31, comma 9 e 9 bis, del T.U. n. 380/2001 resterebbe sottratta all'eventualità di una diversa determinazione da parte dell'autorità che ha la competenza in materia edilizia e urbanistica. Solo nell'ipotesi di lottizzazione abusiva, la confisca è prevista obbligatoriamente anche in caso di proscioglimento con una formula diversa dall'insussistenza del fatto. Pres. Lupo - Est. Petti - Ric. Teti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 15 gennaio 2007 (Ud. 07/12/2006), Sentenza n. 591

 

Urbanistica e edilizia - Natura precaria di una costruzione - Nozione - Destinazione oggettiva della opera - Fattispecie - Realizzazione abusiva di una veranda - Reato edilizio -  Demolizione del manufatto. La natura precaria di una costruzione non dipende dal tipo di materiali usati o dalla tecnica costruttiva o dalla facile rimovibilità della struttura, ma dalla destinazione oggettiva della opera. (Nella specie, è stato ritenuto esistente il reato edilizio ed ordinata la demolizione del manufatto, in relazione all’edificazione abusiva di una veranda, presentata come una struttura volante fatta con un cannucciato ed un telo di limitate dimensioni avente l'unica funzione di riparare dal sole). Pres. Vitalone - Est. Squassoni - Ric. Ferraro. (conferma, Tribunale di Grosseto, sentenza 21 aprile 2004). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12 gennaio 2007 (Ud. 23/11/2006), Sentenza n. 455

 

Urbanistica e edilizia - Natura precaria di una costruzione - Nozione - Manufatti di assoluta ed evidente precarietà - Permesso di costruire - Necessità - Esclusione. In materia edilizia, le costruzioni di natura precaria, non necessitino di permesso di costruire i manufatti di assoluta ed evidente precarietà destinati a soddisfare esigenze contingenti, specifiche, cronologicamente delimitate e ad essere rimossi dopo il momentaneo uso. Pres. Vitalone - Est. Squassoni - Ric. Ferraro. (conferma, Tribunale di Grosseto, sentenza 21 aprile 2004). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12 gennaio 2007 (Ud. 23/11/2006), Sentenza n. 455

 

Urbanistica e edilizia - Inottemperanza all'ordine di demolizione - Acquisizione gratuita delle opere abusive e dell'area di sedime - Provvedimento di accertamento - Trascrizione della acquisizione dell’area al patrimonio comunale - Atti consequenziali - Impugnazione autonoma - Esclusione. Il provvedimento di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e quello successivo di acquisizione gratuita delle opere abusive e dell'area di sedime (ed il provvedimento che dispone, come quello in esame, l’occupazione dell’opera abusiva e dell’area di sedime in vista della trascrizione della acquisizione dell’area al patrimonio comunale) debbono considerarsi consequenziali, connessi e conseguenti all'ordine di demolizione delle opere e ripristino dello stato primitivo dei luoghi, con la conseguenza che non sono autonomamente impugnabili, in mancanza di impugnazione dell'atto con cui si ingiunge la demolizione (o come, nella specie, nel caso di irricevibilità dell’impugnazione tardivamente proposta avverso tale atto) (Cons. Stato, Sez. V, 26 maggio 2003, n. 2850). Pres. Iannotta - Est. Millemaggi Cogliani - Antichi (Avv. Hofer) c. Comune di Sesto Fiorentino (Avv.ti Lorenzoni e Giallongo) (conferma T.A.R. Toscana, Sezione III - n. 344/1997 del 29 dicembre 1997). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 10 Gennaio 2007 (C.C. 20/06/2006), Sentenza n. 40

 

Urbanistica e edilizia - Abusivismo - Sentenza di condanna - Sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione del manufatto - Legittimità. In materia edilizia legittimamente il giudice, nel concedere con la sentenza di condanna la sospensione condizionale della pena, può subordinare detto beneficio alla eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante la demolizione dell’opera abusiva disposta con la stessa condanna ai sensi dell’an. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47. (cfr. Cass. Sez. Un. n. 714 del 1997; Cass. 15 giugno 1998, n. 7148 Dionisi; Cass. 30 settembre 1998, 10309 Licata; Cass. 7 aprile 2000, 4086, Pagano; Cass. n.18304 del 2003). Pres. Vitalone - Est. Petti - Ric. Ariano. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 12 gennaio 2007 (Ud. 22/11/2006), Sentenza n. 451

 

URBANISTICA E EDILIZIA - Sequestro preventivo - Prosecuzione dei lavori - Nuova ipotesi di reato - Valutazione del P.M. - Sussistenza - Condizioni. Nell'ipotesi che successivamente al provvedimento di sequestro preventivo vengano eseguiti sull'immobile ulteriori e diversi lavori (anche se ritenuti "non sostanziali") possono sussistere gli estremi di una autonoma violazione di legge, così che spetta, correttamente, al Pubblico Ministero promuovere un nuovo procedimento penale, valutando la presenza dei presupposti per l'iscrizione di separata notizia di reato. Pres. Lupo, Est. Tardino, Imp. P.M. in proc. Pagliuca. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, del 11/01/2007 (C.c. 26/09/2006), Sentenza n. 340

 

URBANISTICA E EDILIZIA - Abuso edilizio - Risarcimento del danno del confinante - Costituzione di parte civile - Legittimazione ad causam ossia legittimazione sostanziale - Sussistenza. In materia di abuso edilizio, può costituirsi parte civile non solo il comune, che è la persona offesa dal reato, ma anche il confinante che abbia subito un danno dal reato, ma occorre pur sempre che il danno sia una conseguenza diretta del reato. Pres. Vitalone, Est. Petti, Ric. Ferrari. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 10 gennaio 2007 (Ud. 09/11/2006), Sentenza n. 234
 

URBANISTICA E EDILIZIA - Abuso edilizio - Diminuizione della visuale, della panoramicità o del soleggiamento - Costituzione di parte civile del confinante - Legittimità. Quando il danno sia una conseguenza diretta ed immediata dell'abuso edilizio, il confinante può costituirsi parte civile a prescindere dal mancato rispetto delle distanze, altezze, ecc. e si deve riconoscere la legittimazione a costituirsi anche per fare valere ad esempio il danno derivante da una diminuizione della visuale, della panoramicità o del soleggiamento (cfr Cass Sez III 14 luglio 1997 n 6875, Cass sez. V 12 maggio del 2000 n 5613). Pres. Vitalone, Est. Petti, Ric. Ferrari. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 10 gennaio 2007 (Ud. 09/11/2006), Sentenza n. 234
 

URBANISTICA E EDILIZIA - Abuso edilizio - Risarcimento - Rapporto causale immediato e diretto fra il fatto illecito ed il danno - Danno mediato o indiretto - Condizioni per la risarcibilità - Legame giuridicamente rilevante tra fatto originario e danno - Rapporto di derivazione causale. Il risarcimento esige un rapporto causale immediato e diretto fra il fatto illecito ed il danno. Questa limitazione normativa si fonda sulla necessità di delimitare l'estensione temporale e spaziale degli effetti degli eventi illeciti ed è orientata, perciò, ad escludere dalla connessione giuridicamente rilevante ogni conseguenza dell'illecito che non sia propriamente diretta ed immediata. Utilizzando tale criterio talvolta in giurisprudenza si è affermato che è risarcibile anche il danno mediato o indiretto, purché sia prodotto da una sequela normale di eventi che traggono origine dal fatto originario. Tale enunciati solo apparentemente contrastano con il significato letterale della norma che esige il rapporto diretto ed immediato, giacché se la sequela del fattore causativo sia regolare e normale rispetto alla vicenda sulla quale decidere, significa che vi è un legame giuridicamente rilevante tra fatto originario e danno. Sulla base di tali principi si è ritenuto risarcibile il danno subito dai prossimi congiunti della vittima ancorché mediato (Cfr. Cass. Sez. Un civili 1° luglio 2002 n 9556). Il giudizio sul rapporto di derivazione causale deve effettuarsi caso per caso in quanto non esistono danni che per loro natura si possono qualificare diretti o indiretti, mediati o immediati. Pres. Vitalone, Est. Petti, Ric. Ferrari. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 10 gennaio 2007 (Ud. 09/11/2006), Sentenza n. 234
 

URBANISTICA E EDILIZIA - Costruzione abusiva - Spontanea demolizione del manufatto - Estinzione del reato per autodemolizione - Reato paesaggistico - Reato di abuso edilizio - Concorso tra i due reati - Disciplina applicabile - D.P.R n. 380/2001 - L. n. 47/1985 - Art. 1 c. 36, 1 quinquies L. n. 308/2004. La spontanea demolizione del manufatto ad opera dell'agente non estingue il reato di abuso edilizio, giacché tale causa estintiva non è prevista dalla legge n. 47 del 1985 né dal testo unico approvato con D.P.R. n. 380 del 2001. L'estinzione del reato come conseguenza della spontanea demolizione del manufatto da parte dell'agente, prima che venga disposta dall'ufficio o comunque prima che intervenga la condanna, e stata prevista con il comma 36, 1 quinquies dell'art. 1 della legge n. 308 del 2004, ma riguarda i soli manufatti realizzati su beni paesaggisticamente vincolati ed estingue solo il reato paesaggistico. Tale norma non può essere applicata analogicamente al reato urbanistico trattandosi di fatto che offende un bene giuridico diverso da quello paesaggistico, tanto è vero che è configurabile il concorso tra i due reati proprio perché sono diversi i beni giuridici violati. Il fatto che siano entrambi sanzionati con la medesima pena prevista nella stessa norma penale non fa venire meno la loro autonomia. Pres. Vitalone, Est. Petti, Ric. Bollino. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 10 gennaio 2007 (Ud. 9/11/2006), Sentenza n. 231

 

URBANISTICA E EDILIZIA - Reati urbanistici-edilizi - Autodemolizione delle opere abusive - Estinzione del reato - Esclusione. In materia di reati urbanistici-edilizi, l'autodemolizione delle opere abusive non comporta l'estinzione del reato commesso con la loro costruzione, in quanto nei reati urbanistici, prima ancora dell'alterazione dell'assetto urbanistico, assume rilevanza penale l'elusione del controllo che l'autorità amministrativa è chiamata ad esercitare, in via preventiva e generale, sull'attività edilizia assoggettata a regime concessorio. Inoltre con l'ultimazione dei lavori il reato si è già perfezionato in tutti i suoi elementi per cui il ripristino dello stato dei luoghi è elemento del tutto estraneo alla fattispecie (Cass. Sez. III 9 giugno 1998 n 10199; Cass. sez. III 17 novembre 1995 Caputo; Cass. Sez. III n 2706 del 1992 Cass. n 4569 del 1989). Pres. Vitalone, Est. Petti, Ric. Bollino. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 10 gennaio 2007 (Ud. 9/11/2006), Sentenza n. 231
 

URBANISTICA E EDILIZIA - Opera abusiva - Autodemolizione come causa di non perseguibilità dell'autore - Limiti - Artt. 13 e 22 L. n. 47/1985 ed ora in base all'art. 36 del Testo unico. L'autodemolizione come causa di non perseguibilità dell'autore rileva nei soli casi espressamente previsti dalla legge (ad esempio nell'ipotesi di cui all'art 8 quater della legge 21 giugno 1985 n 298 in base al quale non erano perseguibili coloro che avevano eliminato le opere abusive entro la data stabilita nella norma stessa). Al di fuori delle ipotesi di non perseguibilità espressamente previste, l'autodemolizione estingue il reato solo se accompagnata dal certificato di conformità dell'opera rilasciato in base agli artt. 13 e 22 della legge n. 47 del 1985 ed ora in base all'articolo 36 del Testo unico. Pres. Vitalone, Est. Petti, Ric. Bollino. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 10 gennaio 2007 (Ud. 9/11/2006), Sentenza n. 231
 

URBANISTICA E EDILIZIA - Costruzione abusiva sanabile - Spontanea demolizione - Certificato di conformità - Richiesta e rilascio - Effetti - Estinzione del reato. L'autodemolizione non impedisce la richiesta ed il rilascio del certificato di conformità secondo l'orientamento espresso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 167 del 29 marzo 1989, ribadito in qualche decisione di questa stessa sezione (cfr. Cass. n. 35011 del 2003) nella quale si è statuito che " l'estinzione del reato di costruzione abusiva, per effetto del combinato disposto degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985 n 47, si verifica anche a favore di chi abbia demolito manufatto sempre che si tratti di costruzione che, se non demolita, avrebbe potuto ottenere la concessione in sanatoria; in tal caso l'accertamento e la certificazione di conformità effettuata dal Sindaco ai sensi dei citati artt. 13 e 22 legge n, 47 del 1985 tiene luogo della sanatoria rilasciata per i manufatti ancora esistenti". Pres. Vitalone, Est. Petti, Ric. Bollino. CCORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 10 gennaio 2007 (Ud. 9/11/2006), Sentenza n. 231
 

URBANISTICA E EDILIZIA - Condono - Opere sanabili e provvedimento di sequestro - Termini prescritti per la sanatoria - Art. 32 c. 25 L. n. 326/2003 - Art. 43 L. n. 47/1985. In materia di sanatoria, l'articolo 43 della legge n. 47 del 1985, richiamato dall'articolo 32 comma 25 della legge 326 del 2003, dispone che possono ottenere la sanatoria le opere non ultimate per provvedimenti amministrativi o giurisdizionali, limitatamente al completamento delle opere necessarie per rendere funzionali le strutture gia realizzate, non può essere circoscritto ai soli provvedimenti di organi giurisdizionali amministrativi, ma deve essere inteso quale norma di favore per chi abbia rispettato i provvedimenti giurisdizionali anche del giudice penale non ultimando per tale ragione la costruzione nei termini prescritti (Cass. sez. III 2 settembre 2005 n 3284;13 dicembre 1999 n. 14148; 3 luglio 1998 n 7847). Opinando diversamente, si verificherebbero ingiustificate disparità tra chi ha osservato il provvedimento di sequestro,e per tale ragione non ha potuto quindi completare l'opera, e chi, invece, violando i sigilli, ha completato l'opera nei termini prescritti e quindi potrebbe usufruire del condono. Pres. Vitalone, Est. Petti, Ric. Bollino. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 10 gennaio 2007 (Ud. 9/11/2006), Sentenza n. 231

 

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(N.B.: queste pagine continueranno ad essere aggiornate)