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Giurisprudenza
Urbanistica e Edilizia
(Demolizione - confisca - ripristino - competenza - revoca - sanatoria - difformità - abusivismo - pertinenze - competenze tecniche - sequestro - opere precarie...)
2007
Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 - 2000 - 1999-94
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< indice urbanistica
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URBANISTICA ED EDILIZIA - Abuso edilizio - Ordinanza di demolizione - Decorso
di un lungo periodo di tempo dalla commissione dell'abuso - Affidamento del
privato sulla legittimità dell’opera - Esclusione - Necessità di specifica
motivazione in ordine alla prevalenza dell’interesse pubblico al ripristino
dell’assetto del territorio - Esclusione. Il mero decorso del tempo non è
sufficiente a far insorgere un affidamento sulla legittimità di un abuso
edilizio, o comunque sul consolidamento dell’interesse del privato alla
conservazione dell’opera, né, per conseguenza, ad imporre la necessità di una
specifica motivazione, nell’ordinanza di demolizione, circa l’esistenza di un
interesse pubblico prevalente, atteso che il ripristino dell’assetto del
territorio preesistente all’abuso, connesso alla sanzione demolitoria, è
tipizzato come prevalente dallo stesso Legislatore. Ciò neanche nell’ipotesi in
cui l’abuso sia stato commesso parecchi anni prima (nella specie, oltre 40 anni
prima dell’emanazione del provvedimento sanzionatorio), non essendo
configurabile nessun legittimo affidamento del contravventore a vedere
conservata una situazione di fatto che rimane contra ius. Il potere di irrogare
delle sanzioni in materia edilizia ed urbanistica, riguardando una situazione di
illiceità permanente, può quindi essere esercitato in ogni tempo, posto che la
legge non lo sottopone a termini di prescrizione, né di decadenza. A sostegno di
siffatta interpretazione vi è il confronto tra la sanzione demolitoria in
materia edilizia e le sanzioni previste per l’illecito amministrativo dalla l.
n. 689/1981. Infatti, ad escludere la sanzione ex l. n. 689/1981 occorre la
buona fede del contravventore, che è desumibile non già dalla semplice inerzia
dell’Amministrazione, ma dalla sussistenza di elementi positivi, idonei ad
ingenerare nell’autore della violazione il convincimento della liceità della sua
condotta, e deve, inoltre, risultare che il trasgressore abbia fatto tutto
quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, in modo che nessun
rimprovero possa essergli mosso (Cass. civ., Sez. I, 28 aprile 2006, n. 9862).
Pres. Arosio, Est. De Bernardinis - M.C. (avv.ti Villata, Degli Espositi e De
Marini) c. Comune di Cogliate (avv. Albè) -
T.A.R. LOMBARDIA, Milano, sez. II - 8 novembre 2007, n. 6200
URBANISTICA E EDILIZIA - Annullamento dei pareri paesaggistici in sanatoria -
Provvedimenti consequenziali - Ripristino dello stato dei luoghi mediante
ingiunzione di demolizione - Avviso di inizio del procedimento - Necessità - L.
n.241/1990 e s.m. - D. Lgs. n.42/2004. La disciplina dell’art. 183, comma 7,
del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22.1. 2004, n.42), è
quella stabilita dall’art. 159 del medesimo Codice, è riferita al regime
dell’avviso di inizio del procedimento, di conseguenza, nella fase di competenza
dell’Autorità statale dopo l’avvenuto esame da parte dell’ente territoriale
sub-delegato (nella specie Comune di Taranto) della domanda dell’interessato, va
fatto riferimento anche al momento di adozione dei provvedimenti comunali
annullati, adottati pur’essi nella vigenza della nuova normativa. In questi
casi, la comunicazione, da parte dell’ente sub-delegato competente, delle
autorizzazioni rilasciate, deve essere inviata “contestualmente……agli
interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi
e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n.241”. In termine, dal tenore
della disposizione emerge chiaramente la scelta operata in sede legislativa nel
senso di una sorta di “dualità” del procedimento riguardante l’esame complessivo
della conformità paesaggistica dell’iniziativa edilizia del richiedente il
provvedimento comunale in sanatoria. Pres. Varrone - Est. Cafini - Sabatelli
(avv. Caricato) c. Ministero per i beni e le attività culturali nonché
Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e il patrimonio
storico artistico ed etnoantropologico, per le province di Lecce, Taranto e
Brindisi (Avvocatura Generale dello Stato) ed altro (annulla T.A.R. Puglia,
Lecce, Sez. I n.123/06 11/01/2006, resa tra le parti).
CONSIGLIO DI STATO Sez.VI, 02/11/2007 (C.C. 26/06/2007), Sentenza n. 5682
URBANISTICA E EDILIZIA - Trasformazione di edificio preesistente -
Demolizione radicale e ricostruzione - Qualificazione dell’intervento -
Ricostruzione - Piena conformità di sagoma, volume, e superficie, tra il vecchio
ed il nuovo manufatto - Concetto di “recupero del volume preesistente” -
Concetto della “ristrutturazione edilizia” - Concetto di “nuova edificazione”-
D.p.r, 380/2001 mod. dall'art. 1 del d.lgs. n. 301/2002 - Giurisprudenza .
La trasformazione di un edificio preesistente, finalizzata al suo recupero
funzionale, può essere compiuta anche attraverso la demolizione radicale e la
ricostruzione di parti rilevanti del manufatto, specie quando ciò risulti più
conveniente sotto il profilo tecnico od economico, anche nelle ipotesi di totale
demolizione e ricostruzione dell'edificio, purché il nuovo edificio corrisponda
pienamente a quello preesistente. (Al riguardo, la giurisprudenza, impone la
piena conformità di sagoma, volume, e superficie, tra il vecchio ed il nuovo
manufatto. Nello specifico contesto del recupero del patrimonio edilizio
esistente, la demolizione rappresenta lo strumento necessario per la
realizzazione del risultato finale, costituito dal pieno ripristino del
manufatto. Tale orientamento resta confermato anche in seguito alla modifica del
d.p.r, 380/2001 introdotta dall'art. 1 del d.lgs. 27 dicembre 2002 n. 301, che
ha fatto venir meno il vincolo della “fedele ricostruzione”, così estendendosi
ulteriormente il concetto della ristrutturazione edilizia. Tale innovazione non
fa comunque venir meno i limiti che condizionano le caratteristiche della
ristrutturazione e consentono di distinguerla dall'intervento di nuova
costruzione: vale a dire la necessità che la ricostruzione corrisponda, quanto
meno nel volume e nella sagoma, al fabbricato demolito, C.d.S. sez. V 30.08.2006
n. 5061; C.d.S. sez. IV, 28.07. 2005 n. 4011). Pres. Pasanisi, Est. Ianigro -
Stefanelli (avv.ti Capone e De Fazio) c. Comune di Napoli (avv.ti Tarallo,
Accattatis Chalons D’Oranges, Andreottola, Carpentieri, Crimaldi, Cuomo, Furnari,
Pizza, Pulcini, Ricci, e Romano).
TAR CAMPANIA Napoli, Sez. IV, 31 ottobre 2007, n. 15615
URBANISTICA E EDILIZIA - Opera abusiva - Ordine di demolizione -
Subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione -
Funzione di eliminare le conseguenze dannose del reato. In materia
urbanistica, deve ritenersi definitivamente superata, la visione di un giudice
supplente della pubblica Amministrazione, in quanto è il territorio a costituire
l’oggetto della tutela posta dalle relative norme penali: non può affermarsi,
pertanto, che la legge riserva all’autorità amministrativa ogni tipo di
intervento nella materia e, avendo l’ordine di demolizione la funzione di
eliminare le conseguenze dannose del reato, ben può trovare applicazione l’art.
165 cod. pen. Pertanto, è legittima la subordinazione della sospensione
condizionale della pena alla demolizione dell’opera abusiva. (Cass. Sezioni
Unite sentenza 3.2.1997, n. 714, ric. Luongo).
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 16 Ottobre 2007 (Ud. 19/09/2007), Sentenza
n. 38071
URBANISTICA E EDILIZIA - Area assoggettata a vincolo imposto a tutela degli
interessi paesistici - Assenza del titolo abilitativo edilizio - Domanda di
condono - Sospensione del processo - Assenza dei presupposti di legge - Effetti.
E' irrilevante, in ipotesi di opere abusive non suscettibili di sanatoria ai
sensi dell'art 32 del D.L. n. 269/2003, l'effettiva ultimazione dell'opera nel
termine massimo in cui la legge consente la sanabilità. Pertanto, nel caso in
cui il giudice sospenda il processo (ex artt. 44 o 38 della legge n. 47/1985) in
assenza dei presupposti di legge, la sospensione è inesistente ed il corso della
sospensione non è interrotto.
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 16 Ottobre 2007 (Ud. 19/09/2007), Sentenza
n. 38071
URBANISTICA E EDILIZIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Potenziale
compromissione dei valori del paesaggio - Art. 181, c. 1, D.Lgs. n. 42/2004 -
Configurabilità dell'illecito - Reato di pericolo - Effettivo pregiudizio per
l’ambiente - Necessità - Esclusione. Il reato di cui all'art. 163 del D.Lgs.
n. 490/1999 (già art. 1 sexies della legge n. 431/1985 ed attualmente art. 181,
comma 1, del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42) è reato di pericolo astratto e, pertanto,
per la configurabilità dell'illecito, non è necessario un effettivo pregiudizio
per l’ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente
rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a
compromettere i valori del paesaggio e l'aspettò esteriore degli edifici (Cass.,
Sez. III: 16.11.2001, a 40862, Fara; 23.1.2002, n. 2398, Zecca ed altro;
28.3.2003, n. 14461, Carparelli; 29.4.2003, n. 19761, Greco ed altri; 28.9.2004,
n. 38051, Coletta; Corte Cost., sent. n. 247 del 1997 ed ord. n. 68 del 1988).
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 16 Ottobre 2007 (Ud. 19/09/2007), Sentenza
n. 38071
URBANISTICA E EDILIZIA - Nozione di pertinenza urbanistica e art. 817 cod.
civ.. La nozione di pertinenza urbanistica, diversamente da quella dettata
dall'art. 817 del codice civile, ha peculiarità sue proprie, dovendo trattarsi
di un’opera - che abbia comunque una propria individualità fisica ed una propria
conformazione strutturale - preordinata ad una oggettiva esigenza dell'edificio
principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio dello stesso,
sfornita di un autonomo valore di mercato, non valutabile in termini di cubatura
o dotata di un volume minimo tale da non consentire, in relazione anche alle
caratteristiche dell'edificio principale, una sua destinazione autonoma e
diverga da quella a servizio dell'immobile cui accede (Cass.. Sez. III,
9.12.2004, Bufano).
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 16 Ottobre 2007 (Ud. 19/09/2007), Sentenza
n. 38071
URBANISTICA E EDILIZIA - Opera pertinenziale - Nozione. L'opera
pertinenziale, non deve essere parte integrante o costitutiva di altro
fabbricato, sicché non può considerarsi tale l'ampliamento di un edificio che,
per la relazione di congiunzione fisica con esso, ne costituisca parte, come
elemento che diviene essenziale all'immobile o lo completa affinché esso meglio
soddisfi ai bisogni cui è destinato (Cass., Sez. III: 11.5.2005, Grida;
17.1.2003, Chiappalone).
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 16 Ottobre 2007 (Ud. 19/09/2007), Sentenza
n. 38071
URBANISTICA E EDILIZIA - Nozione di pertinenza - Concetto urbanistico di
pertinenza - Configurabilità. Sono pertinenze le cose destinate in modo
durevole a servizio o ornamento di altra cosa senza diventare parte integrante
della stessa e senza rappresentare elemento indispensabile per la sua esistenza.
Il concetto urbanistico di pertinenza differisce in parte da quello civilistico
perché nel settore urbanistico acquistano preminente rilievo le esigenze di
tutela del territorio. Per la configurabilità della pertinenza urbanistica,
l'opera deve essere preordinata a soddisfare un'oggettiva esigenza dell'edificio
principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita a servizio dello stesso,
sfornita di autonomo valore di mercato e dotata di un volume minimo, tale da non
consentire anche in relazione alle caratteristiche dell'edificio principale una
sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui
accede (Cass. n. 4134/1998). Pres. Postiglione Est. Petti Ric. Rossi.
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 18 luglio 2007 (U.p. 29/05/2007),
Sentenza n. 28504
URBANISTICA E EDILIZIA - Pertinenza urbanistica e pertinenza civilistica -
Differenza - D.P.R. n. 380/2001 - Art. 817 cod.civ.. La pertinenza
urbanistica si distingue da quella civilistica perché, mentre in quest'ultima
rilevano sia l'elemento obiettivo che quello soggettivo, nella prima acquista
rilevanza solo l'elemento oggettivo. Il legislatore, con il testo unico
dell'edilizia approvato con D.P.R. n. 380 del 2001, per superare le incertezze
derivanti dal criterio quantitativo indicato dalla giurisprudenza per le
pertinenze, ha fissato due criteri per precisare quando l'intervento perde le
caratteristiche della pertinenza per assumere i caratteri della nuova
costruzione: il primo rinvia alla determinazione delle norme tecniche degli
strumenti urbanistici, che dovranno tenere conto della zonizzazione e del pregio
ambientale e paesistico delle aree; il secondo, alternativo al primo, qualifica
come nuova opera gli interventi che comportino la realizzazione di un volume
superiore al 20% di quello dell'edificio principale. In ogni caso non bisogna
confondere il concetto di pertinenza con quello di parte dell'edificio. Da ciò
consegue che l'ampliamento di un edificio preesistente non può considerarsi
pertinenza ma diventa parte dell'edificio stesso perché, una volta realizzato,
completa l'edificio preesistente affinché soddisfi meglio ai bisogni cui è
destinato. Pres. Postiglione Est. Petti Ric. Rossi.
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 18 luglio 2007 (U.p. 29/05/2007),
Sentenza n. 28504
URBANISTICA E EDILIZIA - Elemento distintivo tra la parte e la pertinenza -
Congiunzione fisica - Collegamento funzionale. L'elemento distintivo tra la
parte e la pertinenza non consiste solo in una relazione di congiunzione fisica,
normalmente presente nella prima ed assente nella seconda, ma anche e
soprattutto in un diverso atteggiamento del collegamento funzionale della parte
al tutto e della pertinenza alla cosa principale: tale collegamento si esprime
per la parte come necessità di questa per completare la cosa affinché essa
soddisfi ai bisogni cui è destinata: la parte quindi è elemento della cosa.
Nella pertinenza, invece, il collegamento funzionale consiste in un servizio o
ornamento che viene realizzato in una cosa già completa ed utile di per sé: la
funzione pertinenziale attiene non all'essenza della cosa ma alla sua gestione
economica ed alla sua forma estetica. Inoltre -ed è questo l'elemento più
rilevante ai fini della distinzione- la pertinenza si riferisce ad un opera
autonoma dotata di propria individualità mentre la parte di un edificio è
compresa nella struttura di esso ed è quindi priva di autonomia. Da ciò consegue
che l'ampliamento di un edificio preesistente non può considerarsi pertinenza ma
diventa parte dell'edificio stesso perché, una volta realizzato, completa
l'edificio preesistente affinché soddisfi meglio ai bisogni cui è destinato
(Cass. sez. III 17 gennaio del 2003 Chiappalone; 3160 del 2003; nn 36941 e 40843
del 2005). Pres. Postiglione Est. Petti Ric. Rossi.
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 18 luglio 2007 (U.p. 29/05/2007),
Sentenza n. 28504
URBANISTICA E EDILIZIA - Art.44 lett. b) D.P.R. n. 380/2001 - Momento di
cessazione della condotta criminosa. La contravvenzione già prevista
dall'art. 20 lett. B) legge n. 47 del 1985 ora dall'art.44 lett. b) D.P.R. n.
380 del 2001, si realizza al momento dell'inizio dei lavori e perdura per tutta
la durata degli stessi. La condotta criminosa cessa con l'ultimazione dell'opera
o con la cessazione dell'attività criminosa per fatto proprio, per imposizione
dell'autorità o al limite con la sentenza di primo grado. Pres. Postiglione Est.
Petti Ric. Rossi.
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 18 luglio 2007 (U.p. 29/05/2007),
Sentenza n. 28504
URBANISTICA E EDILIZIA - Abusivismo edilizio - Disagiate condizioni
economiche e sociali - Scriminante dello stato di necessità - Inammissibilità -
Tutela del paesaggio e dell'ambiente - Prevalenza. In materia di abusivismo
edilizio o ambientale, lo stato di necessità è difficilmente ipotizzabile quando
il pericolo di restare senza abitazione è concretamente evitabile attraverso i
meccanismi del mercato o dell'assistenza sociale (Cass. Sez III 4 dicembre 1987
Iudicello; Cass 17 maggio 1990 n. 7015;22 settembre 2001, Riccobono; 22 febbraio
2001, Bianchi). In tale materia manca, non solo e non tanto il danno grave alla
persona (secondo qualche decisione di legittimità per danno grave alla persona
deve intendersi ogni danno grave ai suoi diritti fondamentali ivi compreso
quello all'abitazione cfr Cass. 11030 del 1997), ma anche e soprattutto
l'inevitabilità del pericolo: infatti l'attività edificatoria non è vietata in
modo assoluto, ma è consentita nei limiti imposti dalla legge a tutela di beni
di rilevanza collettiva, quali il territorio, l'ambiente ed il paesaggio, che
sono tutelati anche dall’articolo 9 della Costituzione. Di conseguenza, se il
suolo è edificabile, le disagiate condizioni economiche non impediscono al
cittadino di chiedere il permesso di costruire. Se il suolo non è edificabile,
il diritto del cittadino a disporre di un'abitazione non può prevalere
sull'interesse della collettività alla tutela del paesaggio e dell'ambiente.
Pres. Postiglione Est. Petti Ric. Chiarabini.
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 10/07/2007 (Ud. 29/05/2007), Sentenza n.
28499
URBANISTICA E EDILIZIA - Abusivismo edilizio - Applicabilità estensiva del
concetto di danno alla persona - Effettiva sussistenza dei requisiti
dell'esimente - Limiti. In materia di abuso edilizio, l’applicabilità
estensiva del concetto di danno alla persona fino a comprendervi il diritto
all'abitazione si risolvono in mere affermazioni di principio sull'astratta
attuazione di tale esimente anche posto che richiedono comunque un'indagine
rigorosa sull'effettiva sussistenza dei requisiti dell'esimente, i quali
requisiti difficilmente o eccezionalmente sono stati riscontrati in concreto
(cfr ad esempio Cass. 19811/2006). Pres. Postiglione Est. Petti Ric. Chiarabini.
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 10/07/2007 (Ud. 29/05/2007), Sentenza n.
28499
URBANISTICA E EDILIZIA - Demolizione del fabbricato abusivo - Poteri del
Giudice - Acquisizione del bene al patrimonio comunale - Disciplina. In
materia di abuso edilizio, la potestà attribuita autonomamente al giudice penale
di disporre la demolizione del fabbricato abusivo non trova un limite
nell'avvenuta acquisizione del bene al patrimonio comunale, giacché la stessa
acquisizione è finalizzata alla demolizione. Il contrasto tra i due poteri
-giurisdizionale ed amministrativo-, diretti entrambi al medesimo risultato
ossia alla demolizione del manufatto abusivo, non si verifica quindi al momento
dell'acquisizione del bene al patrimonio comunale, bensì nel momento in cui il
Consiglio comunale, per l'esistenza di prevalenti interessi pubblici, manifesti
la volontà di non procedere alla demolizione,sempre che l'opera non contrasti
con rilevanti interessi urbanistici o ambientali. Sicché, il potere dovere del
giudice penale di eseguire la demolizione dell'opera edilizia abusiva, disposta
ex art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 con la sentenza di condanna, opera
anche nel caso in cui le opere siano state acquisite al patrimonio del Comune,
con la sola esclusione del caso in cui sia intervenuta la deliberazione del
consiglio comunale che abbia dichiarato l'esistenza di prevalenti interessi
pubblici (Cass sez III n. 3489 del 2000; n.2406 del 2003;37120 del 2003; nn.
26149; 37120; 43294 del 2005). In base all'art. 7 della legge n. 47 del 1985
(ora art. 31 T.U.) il consiglio comunale può dichiarare legittimamente la
prevalenza di interessi pubblici ostativi alla demolizione alle seguenti
condizioni: 1) assenza di contrasto con rilevanti interessi urbanistici e,
nell'ipotesi di costruzione in zona vincolata, assenza di contrasto con
interessi ambientali: in quest'ultimo caso l'assenza di contrasto deve essere
accertata dall'amministrazione preposta alla tutela del vincolo; 2) adozione di
una formale deliberazione del Consiglio con cui si dichiari formalmente la
sussistenza di entrambi i presupposti; 3) la dichiarazione di contrasto della
demolizione con prevalenti interessi pubblici, quali ad esempio la destinazione
del manufatto abusivo ad edificio pubblico, ecc.. Inoltre, l'incompatibilità
dell'esecuzione dell'ordinanza di demolizione con la delibera consiliare
presuppone che questa sia attuale e non meramente eventuale, perché non è
consentito fermare l'esecuzione penale per tempi imprevedibili senza la concreta
esistenza di una delibera consiliare avente i requisiti anzidetti, giacché
l'ordinamento non può attendere sine die l'adozione di una eventuale
deliberazione. Solo a partire dall'adozione della delibera è preclusa al giudice
la potestà di disporre la demolizione del manufatto o di subordinare il
beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione e solo a
partire da tale momento l'inottemperanza dell'ingiunto all'ordine di demolizione
impartito dall'autorità giudiziaria è giustificata. Pres. Postiglione Est. Petti
Ric. Chiarabini.
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 10/07/2007 (Ud. 29/05/2007), Sentenza n.
28499
URBANISTICA E EDILIZIA - Abusivismo edilizio - Ordine di demolizione -
Sospensione condizionale della pena Condotta del condannato - Demolizione
avvenuta dopo il decorso del termine - Effetti. Non può considerarsi
illecita la condotta del condannato, il quale in esecuzione dell'ordine
impartito dal giudice, provveda a demolire il manufatto anche dopo il decorso
del termine fissato nell'ingiunzione dall'autorità amministrativa, giacché con
la demolizione si realizza proprio il fine al quale è diretta l'acquisizione
gratuita al patrimonio comunale. Quindi, quand'anche si fosse già verificata
l'acquisizione del bene al patrimonio comunale, la circostanza non sarebbe
ostativa alla demolizione o alla subordinazione del beneficio della sospensione
condizionale della pena alla demolizione stessa o all'esecuzione dell'ordine di
demolizione contenuto nella sentenza di condanna, giacché entrambe le
ingiunzioni sono dirette a realizzare lo stesso risultato ossia l'eliminazione
dal territorio di un manufatto abusivo. Pres. Postiglione Est. Petti Ric.
Chiarabini.
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 10/07/2007 (Ud. 29/05/2007), Sentenza n.
28499
URBANISTICA E EDILIZIA - Abuso edilizio di lieve entità - Modesto ampliamento
di un balcone preesistente - Ordine di demolizione - Illegittimità - Fondamento
- Fattispecie. L’ordine di demolizione dell’Amministrazione è viziato da
eccesso di potere, quando la portata scarsamente rilevante dell’abuso unitamente
alla mancata deduzione nel provvedimento gravato di specifiche e ulteriori
circostanze atte a sorreggere l’impianto motivazionale dell’ordine risulti
carente, sia per la mancanza di un congruo presupposto all’esercizio dell’azione
amministrativa, (tale non potendo ritenersi la parva res oggetto
dell’abuso), in sé inidonea ad esercitare l’esercizio del potere sanzionatorio
della p.a., sia per l’assenza di una qualsivoglia ponderazione degli interessi
complessivamente coinvolti nella vicenda in esame, da cui possa indursi la
sussistenza e considerazione di elementi diversi e ulteriori, atti a
controbilanciare la modestia entità dell’intervento edilizio. (Fattispecie:
ampliamento modesto della superficie del preesistente balcone al fine di
ottenere l’effetto di rendere il balcone equivalente ad altri presenti nello
stesso edificio e fatti oggetto di tolleranza da parte della amministrazione
procedente). Pres. Pugliese, Est. Perna - Caliendo (avv. Viparelli) c. Comune di
Napoli (Avvocatura Municipale).
TAR CAMPANIA Napoli, Sez. IV, 6 Luglio 2007 (C.C. 23/05/2007), n. 6531
URBANISTICA E EDILIZIA - Centro storico - Piano di recupero senza demolizioni
- Avvenuta demolizione dell'edificio in corso d'opera - Richiesta di concessione
in sanatoria - Oneri urbanistici - Oblazione. Una volta pagata la somma
determinata ai sensi dell’art.13 comma terzo della legge 28 febbraio 1985 n. 47
(ottenendo così la concessione in sanatoria e la conseguente estinzione del
reato) non è più possibile contestare dinanzi al giudice amministrativo
l’ammontare della somma in questione. Deve invero considerarsi che tale somma,
benché commisurata al contributo di concessione, è corrisposta a titolo di
oblazione. Pres. Santoro - Est. Monticelli - Società il Mattone s.p.a. (Avv.ti
Pillitteri e Pratesi) c. Comune di Varese (Avv.ti Ferrari, Cutrera e Soncini),
(conferma T.A.R. Lombardia- seconda sezione 15 luflio 1996 n. 1105).
CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 5/07/07 (C.C. 19/12/2006), Sentenza n. 3821
URBANISTICA E EDILIZIA - Oblazione - Natura - Effetti. L’oblazione,
consiste in un negozio giuridico unilaterale, processuale o extra processuale,
produttivo di effetti giuridici di diritto pubblico costituiti dal
riconoscimento della sussistenza dell’illecito con conseguente rinuncia
irretrattabile alla garanzia giurisdizionale e da cui deriva la rinuncia dello
Stato all’applicazione di una sanzione superiore, sicchè va esclusa la
ripetibilità della somma pagata ed è irrilevante ogni riserva fatta a tal fine,
(Cass, civ., sez. I, 24 aprile 1979 n. 2319; Cass, pen., sez. I, 18 marzo 1988).
Né può sostenersi che in tal modo sarebbe compresso il diritto di difesa di
fronte ad una richiesta esorbitante dell’amministrazione, giacchè l’interessato
può far valere le proprie ragioni di fronte al giudice amministrativo prima di
corrispondere la somma. Pres. Santoro - Est. Monticelli - Società il Mattone
s.p.a. (Avv.ti Pillitteri e Pratesi) c. Comune di Varese (Avv.ti Ferrari,
Cutrera e Soncini), (conferma T.A.R. Lombardia- seconda sezione 15 luflio 1996
n. 1105).
CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 5/07/07 (C.C. 19/12/2006), Sentenza n. 3821
URBANISTICA E EDILIZIA - Violazioni edilizie - Concessione in sanatoria -
Azione penale - Sospensione. Il possibile allungamento dei tempi della
procedura amministrativa sulla richiesta di concessione in sanatoria non può
avere alcuna conseguenza negativa sul piano penale, perché l’art.22 della legge
n. 47/1985 prevede che l’azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane
sospesa finchè non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di
sanatoria. Pres. Santoro - Est. Monticelli - Società il Mattone s.p.a. (Avv.ti
Pillitteri e Pratesi) c. Comune di Varese (Avv.ti Ferrari, Cutrera e Soncini),
(conferma T.A.R. Lombardia- seconda sezione 15 luflio 1996 n. 1105).
CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 5/07/07 (C.C. 19/12/2006), Sentenza n. 3821
URBANISTICA E EDILIZIA - Abusivismo edilizio - Decreto penale - Ordine di
demolizione - Obbligo. In materia urbanistica, l'ordine di demolizione
rappresenta una sanzione amministrativa e non già una pena accessoria, una
misura di sicurezza o, comunque, un effetto penale della condanna (tra le tanti,
Cass. Sez. 3, n. 991 del 11/06/1992 Rv. 190966; Sez. 3, n. 3107 del 02/10/1997
Rv. 208837). L'estensione della statuizione sulla demolizione anche alle
sentenze equiparate a quelle di condanna - come accade per il patteggiamento -
rende a fortiori necessario procedere nello stesso senso nel caso del decreto
penale che, a prescindere dalle peculiarità che pure lo contraddistinguono,
rappresenta comunque una pronuncia di condanna; e dall'altro che, diversamente
opinando, la condanna per decreto si convertirebbe in un anomalo meccanismo
processuale elusivo dell'applicazione della sanzione amministrativa in
questione. Nel caso di decreto penale, l'ordine deve essere necessariamente
impartito dal GIP, anche d'ufficio, e, quindi, a prescindere dalla esistenza di
una specifica istanza del PM nella richiesta di decreto penale. Pres. Grassi
Est. Sarno Ric. De Pasquale.
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 20/06/2007, (Ud. 22/05/2007), Sentenza n.
24265
URBANISTICA E EDILIZIA - Abusivismo edilizio - Patteggiamento ex art. 444
cod. proc. pen. - Ordine di demolizione - Necessità. L'ordine di demolizione
deve essere disposto anche in sede di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen.
ancorché non sia stato oggetto dell'accordo. (Sez. 3, n. 3107 del 02/10/1997 Rv.
208837). Inoltre, l'ordine di demolizione va disposto anche se mancante nella
richiesta di patteggiamento (Sez. 3, n. 3123 del 28/09/1995; Rv. 202794; Sez. 3,
n. 64 del 14/01/1998 Rv. 210128). Pres. Grassi Est. Sarno Ric. De Pasquale.
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 20/06/2007, (Ud. 22/05/2007), Sentenza n.
24265
URBANISTICA E EDILIZIA - Opere abusive - Ordine di demolizione e rimessione
in pristino dello stato dei luoghi - Sanzioni amministrative obbligatorie -
Mancata inclusione nella sentenza - Rimedio e procedura. In fase di
cognizione, alla mancata inclusione nella sentenza dell'ordine di demolizione
delle opere abusive e dell'obbligo di rimessione in pristino dello stato dei
luoghi non può essere dato rimedio tramite la procedura di correzione
dell'errore materiale, ma si rende necessaria l'impugnazione del pubblico
ministero (Sez. 3, n. 21022 del 24/02/2004 Rv. 229039). Inoltre, nel caso, in
cui la sentenza sia divenuta definitiva l'ordine di demolizione potrà ugualmente
essere disposto dal giudice dell'esecuzione su richiesta dello stesso pubblico
ministero (sulla applicabilità delle sanzioni amministrative obbligatorie in
sede di esecuzione si richiamano le argomentazioni già svolte da Sez. 3, n. 1880
del 18/05/1999 Rv. 213851). Pres. Grassi Est. Sarno Ric. De Pasquale.
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 20/06/2007, (Ud. 22/05/2007), Sentenza n.
24265
URBANISTICA E EDILIZIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - BOSCHI E
FORESTE - Nozione di bosco - Aree assimilate al bosco - Presupposti - Art. 2 c.
6 d.lgs. n. 227/2001 - Reato di cui agli art. 44 letto c) d.P.R. n. 380/2001 e
142 lett. g) del d. lgs. n. 42/2004. Il bosco è definito nel comma 6
dell'art. 2 del d.lgs.18.05.2001 n. 227 e coincide con ogni terreno coperto da
vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, da
castagneti, sughereti o da macchia mediterranea, purché avente estensione non
inferiore ai 2.000 metri quadrati, larghezza media non inferiore a 20 metri e
copertura non inferiore al 20 per cento. Al bosco sono assimilate anche altre
superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la
continuità del bosco medesimo. Fattispecie: lavori edilizi d'urbanizzazione
primaria, su un terreno sottoposto a vincolo paesaggistico, senza avere
preventivamente ottenuto il prescritto nulla osta dalla competente autorità e
conseguente sequestro preventivo dell'area soggetta avente le caratteristiche di
area boscata. Pres. Postiglione Est. Teresi Ric. Rosati. (Conferma Ordinanza del
Tribunale di Roma in data 30.10.2006).
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 20/06/2007, (Cc 10/05/2007), Sentenza n.
24258
URBANISTICA E EDILIZIA - PROCEDURE E VARIE - Misure cautelari reali -
Sequestro preventivo nella fase delle indagini preliminari - Mantenimento del
sequestro - Presupposti - Limiti - Fattispecie. In tema di misure cautelari
reali e di sequestro preventivo l'ipotesi accusatoria deve corrispondere ad una
fattispecie astratta sicuramente prevista dalla legge come reato, sicché, quando
nella fase delle indagini preliminari sia stato indicato un fatto inquadrabile
nel reato in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in sede di
riesame del provvedimento, l'ipotesi di reato, verificabile sotto il profilo
probatorio soltanto nel giudizio di merito, deve essere valutata sul piano
dell'astrattezza. Pertanto, per il mantenimento del sequestro basta, quindi, la
puntuale enunciazione di un'ipotesi di reato che renda necessaria la limitazione
o l'esclusione della disponibilità delle cose che siano pertinenti a tale reato.
Soltanto quando l'enunciazione sia manifestamente illogica oppure quando la
configurabilità del reato appaia impossibile il giudice del riesame, cui è
attribuita pienezza di cognizione che gli consente di prendere in considerazione
anche elementi sopravvenuti, è tenuto a revocare il sequestro. Fattispecie:
lavori edilizi d'urbanizzazione primaria, su un terreno sottoposto a vincolo
paesaggistico, senza avere preventivamente ottenuto il prescritto nulla osta
dalla competente autorità e conseguente sequestro preventivo dell'area soggetta
avente le caratteristiche di area boscata. Pres. Postiglione Est. Teresi Ric.
Rosati. (Conferma Ordinanza del Tribunale di Roma in data 30.10.2006).
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 20/06/2007, (Cc 10/05/2007), Sentenza n.
24258
URBANISTICA E EDILIZIA - Direttore dei lavori - Responsabilità - Art. 29, c.
2°, D.P.R. n. 380/2001. In tema di reati edilizi, il direttore dei lavori
riveste una posizione di garanzia circa la regolare esecuzione delle opere, con
la conseguente responsabilità per le ipotesi di reato configurate, dalla quale
può andare esente solo ottemperando agli obblighi di comunicazione e rinuncia
all'incarico previsti dall'art. 29, comma secondo, D.P.R. n. 380/2001, sempre
che il recesso dalla direzione dei lavori sia stato tempestivo, ossia sia
intervenuto non appena l'illecito edilizio si sia evidenziato in modo obiettivo,
ovvero non appena abbia avuto conoscenza che le direttive impartite erano state
disattese o violate (cfr., ex multis, Cass. Sez. 3, 10/5/2005 n. 34376, Scimone
ed altri). Proprio per la posizione di "garante" assunta dal direttore dei
lavori e per il suo precipuo obbligo di vigilare sulla corretta esecuzione delle
opere, questi risponde penalmente anche allorché si disinteressi dei lavori, pur
senza formalizzare o formalizzandole in ritardo, le proprie dimissioni (cfr.
Sez. 3, 7/11/2006 n.38924, Pignatelli). Alcuna efficacia liberatoria può
riconoscersi ad una rinuncia comunicata mediante lettera diretta ai committenti,
posto che tale atto è ontologicamente inidoneo a fornire la prova che vi sia
stata reale rinuncia nella data indicata. Pres. Onorato, Est. Sensini, Ric.
Margarito ed altro.
CORTE DI CASSAZIONE Sez. III Penale, 14/06/2007 (Ud. 26/04/2007), Sentenza n.
23129
URBANISTICA E EDILIZIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Sanatoria di
costruzioni abusivamente realizzate - Parere della commissione edilizia - Tutela
paesistica - Motivazione scarna e sintetica - Sufficienza. Il parere della
commissione edilizia integrata in ordine alla sanatoria di costruzioni
abusivamente realizzate è da ritenersi sufficientemente motivato
dall'indicazione delle ragioni assunte a fondamento della valutazione di
compatibilità dell'intervento edilizio con le esigenze di tutela paesistica
poste a base del relativo vincolo. Anche una motivazione scarna e sintetica,
laddove rilevi gli estremi logici dell'apprezzamento negativo è, quindi, da
ritenersi sufficiente. (Consiglio Stato, sez. IV, 30 giugno 2005, n. 3542).
Pres. Pugliese, Est. Pasanisi, Ric. Pesacane (avv. Di Lorenzo) c. Comune di
Napoli (avv.ti Tarallo, Accattatis Chalons D’Oranges, Andreottola, Carpentieri,
Crimaldi, Cuomo, Furnari, Pizza, Pulcini, Ricci e Romano).
TAR CAMPANIA Napoli, Sez. IV, 13 Giugno 2007 (C.C. 23/05/ 2007), n. 6142
URBANISTICA E EDILIZIA - AREE DEMANIALI - Interventi precari - Nozione
- Fattispecie - D.P.R. n. 380/2001 - Cod. pen., 54, 55 e 1161 cod. nav. - D. Lgs.
n. 490/1999. In materia edilizia, richiedono il permesso di costruire non
solo i manufatti tradizionalmente compresi nelle attività murarie ma anche le
opere di qualsiasi genere stabilmente connesse al suolo o nel suolo, quale che
sia il modo in cui si esprima tale connessione, dovendosi intendere per
stabilità non l'inamovibilità della struttura, ma l'oggettiva destinazione della
stessa a soddisfare un bisogno non provvisorio, temporaneo o contingente, (Cass.
15/04/2005 n. 14044). Nella specie, si tratta di un’opera realizzata in una zona
demaniale e sottoposta a vincolo ambientale avente natura stabile. Stabilità
desunta dalla sua funzione (non provvisoria, temporanea o contingente) e quindi
in ordine a quella stabile modificazione del territorio si rende necessario sia
il permesso di costruire che l'autorizzazione ambientale. Pres. De Maio - Est.
Ianniello - Ric. Vitali.
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del
30/05/2007 (Ud. 11/04/2007), Sentenza n. 21220
URBANISTICA E EDILIZIA - Reato di lottizzazione abusiva - Sanatoria delle
violazioni edilizie - Estinzione del reato - Esclusione - Confisca dei terreni
abusivamente lottizzati - Legittimità - Art. 36 Testo Unico Edilizia n. 380/2001
(art. 13 L. n. 47/1985). La sanatoria delle violazioni edilizie che, ai
sensi dell'art. 36 del Testo unico n. 380 del 2001 (che ha sostituito l'art. 13
della legge n. 47 del 1985), determina l'estinzione del reato, non è applicabile
alla lottizzazione abusiva per la negatività dell'accertamento della cosiddetta
doppia conformità delle opere eseguite, le quali non possono mai considerarsi
conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della loro
realizzazione. Pertanto la confisca dei terreni abusivamente lottizzati, e delle
opere abusivamente realizzate, è legittima - in quanto obbligatoria ai sensi
dell'art. 19 della legge n. 47 del 1985 - anche quando risulti concessa una
sanatoria delle opere edilizie ex art. 13 della stessa legge; quanto alla
confisca dei manufatti abusivi, il giudice deve invece valutarne in concreto i
presupposti, quando sia stato effettuato il condono edilizio ai sensi
dell'art.37 comma settimo della citata legge n.47 per la presenza dei requisiti
legittimanti, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt.29 e
35,comma tredicesimo della predetta legge. (Cass. Terza Sezione Penale con la
sentenza n.39916 del 2004, La medica e altri (rv 230085), Cass. sentenza 18
giugno-28 settembre 2004, n.38064, Semeraro, (rv 230039)). Pres. Lupo, Est.
Marini, Ric. Licciardello.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, del 29 maggio 2007 (Ud. 12/04/2007),
Sentenza n. 21125
URBANISTICA E EDILIZIA - Confisca di un’opera abusiva - Natura non
sanzionatoria della demolizione - Fondamento. La natura non sanzionatoria
della demolizione può ricavarsi dal fatto che in tal caso l'azione
amministrativa "non ha come obiettivo l'accertamento della responsabilità o
l'identificazione e la punizione degli autori dell'abuso, ma ha come obiettivo
la restaurazione di una situazione materiale di legalità; di conseguenza, la
demolizione è disposta anche nei confronti del titolare del diritto sull'opera
abusiva, anche se questi non ha avuto alcun ruolo nella commissione della
violazione (si pensi, per esempio, al caso del terzo che abbia acquistato
l'opera abusiva)". Pres. Lupo, Est. Marini, Ric. Licciardello.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, del 29 maggio 2007 (Ud. 12/04/2007),
Sentenza n. 21125
URBANISTICA E EDILIZIA - Reato di lottizzazione abusiva - Confisca dei
terreni abusivamente lottizzati - Estinzione del reato per prescrizione -
Patteggiamento ex art.444 cod. proc. pen. - Terzi acquirenti in buona fede -
Effetti. La confisca non presuppone necessariamente la condanna dei
proprietari dell'area lottizzata, ammettendosi che la sanzione venga disposta
anche in caso di estinzione del reato per prescrizione e nella ipotesi di
applicazione della pena ex art.444 cod. proc. pen.. E non solo, perché il
ricorso allo strumento radicale della confisca è stato dalla giurisprudenza
ritenuta non evitabile neppure a tutela dei terzi acquirenti in buona fede,
(Cass. Sezione Terza Penale, tra cui la sentenza 7 luglio-4 ottobre 2004,
n.38727, Bennici (rv 229607) e la sentenza 27 gennaio-15 marzo 2005, n.10037,
Vitone e altri, la cui massima recita (rv 320979); (fra le altre, Sezione Terza
Penale, sentenza n.16483 del 12 novembre-18 dicembre 1990, Licastro, rv 186011;
sentenza n.3900 del 18 novembre-23 dicembre 1997, Farano, rv 209201; sentenza
n.12989 dell'8 novembre-14 dicembre 2000, Petracchi F, rv 218013)). Pres. Lupo,
Est. Marini, Ric. Licciardello.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, del 29 maggio 2007 (Ud. 12/04/2007),
Sentenza n. 21125
URBANISTICA E EDILIZIA - Nozione di “pertinenza urbanistica” - Relazione "di
servizio" con la costruzione preesistente - Fattispecie. La nozione di
“pertinenza urbanistica” ha peculiarità sue proprie, che la distinguono da
quella civilistica: deve trattarsi, invero, di un’opera preordinata ad
un'oggettiva esigenza dell'edificio principale, sfornita di un autonomo valore
di mercato, non valutabile in termini di cubatura o comunque dotata di un volume
minimo tale da non consentire, in relazione anche alle caratteristiche
dell'edificio principale, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a
servizio dell'immobile cui accede. La relazione con la costruzione preesistente
deve essere, in ogni caso, "di servizio", allo scopo di renderne più agevole e
funzionale l'uso (carattere di strumentalità funzionale), cosicché non può
ricondursi alla nozione in esame la realizzazione di due vani che non hanno una
propria autonomia individuale e funzionale ma si uniscono ad un preesistente
edificio ed entrano a far parte di esso, costituendone ampliamento. (vedi Cass.,
Sez. !Il: 11.10.2005, ric. Daniele; 11.52005, ric. Gricia; 9.12.2004, ric.
Bufano; 18.12.2000, ric, Privitera; 18.3.1999, ric. Vigliotti; 27.11.1997, rie.
Spanò). Pres. Lupo Est. Fiale Ric. Bortune.
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 29/05/2007 (Ud. 12/04/2007), Sentenza n.
21111
URBANISTICA E EDILIZIA - Nozione dei "c.d. volumi tecnici" - Inutilizzabilità
né adattabilità ad uso abitativo. Sono "volumi tecnici" quelli - non
utilizzabili né adattabili ad uso abitativo - strettamente necessari a contenere
ed a consentire l'eccesso di quelle parti degli impianti tecnici che non
possono, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare
allocazione all'interno della parte abitativa dell'edificio realizzabile nei
limiti imposti dalle norme urbanistiche. Pres. Lupo Est. Fiale Ric. Bortune.
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 29/05/2007 (Ud. 12/04/2007), Sentenza n.
21111
URBANISTICA ED EDILIZIA - Immobile abusivo - Organi
amministrativi - Omessa esecuzione dell'ordine di demolizione - Violazione dei
diritti dell'uomo - Art. 1, par. n. 1 C.E.D.U. L'omissione da parte degli
organi amministrativi della demolizione di un immobile abusivo, ordinata dal
giudice penale in sede di condanna del responsabile, costituisce violazione
dell'art. 1, prot. n° 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, non
potendosi ammettere che dal comportamento degli organi amministrativi interni di
uno stato derivi l'inoperatività di una sentenza definitiva a detrimento di una
delle parti. Pres. Tulkens, Est. Passos - Paudicio c. Italia -
CORTE
EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, 24 maggio 2007, n. 77606/01
URBANISTICA E EDILIZIA - Lavori non autorizzati di minima entità -
Accertamento di compatibilità paesaggistica rilasciato dall'autorità tutoria -
Causa di non punibilità - Ipotesi di sanatoria - C. 1 ter, 1 quater e 1 quinques
all'art. 181 del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42 - L. n. 308/2004. In virtù dell'art.
1, comma 36, letto c), della legge 15.12.2004 n. 308 (delega al Governo per il
riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia
ambientale e misure di diretta applicazione), nella parte in cui ha introdotto i
commi 1 ter, 1 quater e 1 quinques all'art. 181 del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42,
l'accertamento di compatibilità paesaggistica rilasciato dall'autorità tutoria,
previo parere vincolante della soprintendenza, configura una causa di non
punibilità della contravvenzione ambientale prevista dal comma primo del
predetto art. 181, quando questa consista in lavori non autorizzati di minima
entità (in particolare: a) non comportanti la creazione di superfici utili o
volumi; b) o consistenti in impiego di materiali difformi da quelli autorizzati;
c) o di manutenzione ordinaria o straordinaria). Ove poi si tratti di lavori
ultimati prima del 30.9.2004, in virtù della norma transitoria di cui al comma
37 dell'anzidetto art. 1, l'accertamento di compatibilità paesaggistica comporta
l'estinzione del menzionato reato contravvenzionale e di ogni altro reato in
materia paesaggistica, purché si tratti di tipologie edilizie assentite dagli
strumenti di pianificazione paesaggistica o comunque compatibili con il contesto
paesaggistico, e purché il contravventore abbia provveduto al versamento di
determinate sanzioni pecuniarie previste dalla legge (c.d. minicondono
ambientale). Pres. Grassi Est. Onorato Ric. Arcamone.
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 11/05/2007 (Ud. 17/01/2007), Sentenza n.
18047
URBANISTICA E EDILIZIA - Costruzione abusiva - Ordine di sospensione dei
lavori - Termine di giorni 45 per l'adozione dei provvedimenti definitivi -
Scadenza - Rilevanza sull'ordine di sospensione - Esclusione - Art. 27 d.P.R. n.
380/2001. La sospensione di lavori edilizi abusivi, disposta attraverso
l’ordine dell'autorità comunale ex art. 27 d.P.R. n. 380 del 2001, ha effetto
sino alla emanazione dei provvedimenti definitivi, indipendentemente dallo
scadere del termine di giorni quarantacinque fissato nel citato art. 27,
trattandosi di un termine ordinatorio che ha il solo scopo di sollecitare la
P.A. all'adozione dei provvedimenti definitivi. Pres. Papa - Est. Squassoni -
Imp. Rosario (Rigetta, App. Lecce, 3 luglio 2006).
CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, del 7 maggio 2007 (Ud. 21/03/2007), Sentenza n.
17278
URBANISTICA E EDILIZIA - Natura precaria di un manufatto - Destinazione
oggettiva dell’opera - Elemento - Disciplina urbanistica - Fattispecie. La
natura precaria di un manufatto non dipende dal tipo di materiali usati o dalla
tecnica costruttiva o dalla facile rimovibilità della struttura, ma dalla
destinazione oggettiva della opera. Pertanto, i manufatti di assoluta ed
evidente precarietà destinati a soddisfare esigenze contingenti, specifiche,
cronologicamente determinate ed a essere rimossi dopo l'uso non necessitano di
concessione edilizia (ora permesso di costruire). I manufatti nella specie, una
costruzione con copertura in lamiera zincata adibita a pollaio, per il loro
utilizzo, (e sul quale il ricorrente non ha formulato censure), non erano
destinati ad essere eliminati dopo il momentaneo uso e, di conseguenza, non
possono essere qualificati precari. Pres. Papa - Est. Squassoni - Imp. Rosario
(Rigetta, App. Lecce, 3 luglio 2006).
CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, del 7 maggio 2007 (Ud. 21/03/2007), Sentenza n.
17278
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - URBANISTICA E EDILIZIA - Obbligo di ripristino
dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive - Violazione del
codice della strada Sanzione accessoria del ripristino - Inottemperanza
dell'ordinanza-ingiunzione - Effetti - Fattispecie: rimozione di cartelloni
pubblicitari. Nel caso in cui ad una violazione del codice della strada
consegua anche la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei
luoghi o di rimozione delle opere abusive, da eseguire entro un determinato
termine, nell'ipotesi di inottemperanza del trasgressore l'ordinanza-ingiunzione
emessa dal Prefetto nei suoi confronti a titolo di rimborso delle spese
sostenute dall'amministrazione per il ripristino dei luoghi o la rimozione delle
opere è un provvedimento amministrativo, funzionalmente collegato a quello
impositivo della sanzione accessoria rimasto ineseguito, che attua la pretesa
sanzionatoria dell'amministrazione; ne consegue che anche
l’ordinanza-ingiunzione contenente solo l’ordine di pagamento delle spese è
opponibile nelle forme previste dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981.
(Fattispecie avente ad oggetto l'ordine di rimborso all'amministrazione delle
spese sostenute per la rimozione di cartelloni pubblicitari, collocati
abusivamente, con pregiudizio per la circolazione stradale). Presidente F.
Pontorieri, Relatore F. P. Fiore.
CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. II, del 09/05/2007, Sentenza n. 10650
URBANISTICA E EDILIZIA - Ordine di demolizione - Successiva
domanda di sanatoria - Invalidità dell'ordine di demolizione - Esclusione.
La domanda di sanatoria intervenuta successivamente all'ordine di demolizione è
senza conseguenze sulla validità del suddetto ordine, dovendo verificarsi la
legittimità di quest’ultimo in base alle circostanze di fatto e alla situazione
di diritto esistente al momento della sua adozione. Pres.
e est. Urbano, P. C. e altro (Avv. P. A.) c. Comune di Monopoli (Avv. F. P.) (respinge il ricorso principale; accoglie il
ricorso incidentale).
TAR
PUGLIA, Bari, Sez. III - 7 maggio 2007 (C.c. 11/04/2007), Sentenza n. 1255
URBANISTICA E EDILIZIA - Opere precarie - Requisito della temporaneità -
Criterio oggettivo - Fini specifici e cronologicamente delimitabili -
Giurisprudenza. In tema di opere precarie, il requisito della temporaneità
va apprezzato con criterio oggettivo avuto riguardo all’oggetto della
costruzione nei suoi obiettivi dati tecnici e deve, dunque, ricollegarsi alla
sua destinazione materiale, che ne evidenzi un uso realmente precario o
temporaneo, per fini specifici e cronologicamente delimitabili (cfr. Consiglio
Stato, sez. V, 24 febbraio 2003, n. 986; Consiglio di Stato, Sez. V, n°5828 del
30 ottobre 2000; Consiglio Stato, sez. V, 24 febbraio 1996, n. 226; CdS Sez. V
23.1.1995; Cass. Sez. III 28.1.1997; Cass. Sez. III 4.10.1996). Pres.
D'Alessandro, Est. Maiello, Somma (avv. Torrese) c. Comune di Pimonte (avv.
Sciotto).
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. II, 23 aprile 2007 (15/03/2007) n. 4217
URBANISTICA E EDILIZIA - Permesso di costruire - Cd. opere precarie, funzionali -
Disciplina - Artt. 3 e 10 del d.p.r. 380/2001. Ai sensi del combinato
disposto degli artt. 3 e 10 del d.p.r. 380/2001, è richiesto il permesso di
costruire per tutte le attività qualificabili come interventi di nuova
costruzione che comportano la trasformazione urbanistica ed edilizia del
territorio. Tanto, però, deve ritenersi necessario solo in riferimento alle
ipotesi di trasformazioni potenzialmente durevoli e non già nel caso di
costruzioni provvisorie. Restano, invece, sottratte al regime autorizzatorio le
opere cd. precarie, funzionali cioè ad esigenze contingenti e temporalmente
circoscritte, cessate le quali sono destinate ad essere rimosse. Pres.
D'Alessandro, Est. Maiello, Somma (avv. Torrese) c. Comune di Pimonte (avv.
Sciotto).
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. II, 23 aprile 2007 (15/03/2007) n. 4217
URBANISTICA E EDILIZIA - P.R.G. - Deroga allo strumento urbanistico -
Clausola di “precarieta” di un’opera - Esclusione - Profilo cd. Funzionale -
Oggettiva destinazione impressa al manufatto - Permesso di costruire. E’
escluso dall’ordinamento la possibilità di apporre una clausola di “precarieta”
ad un titolo autorizzatorio operante in deroga allo strumento urbanistico
vigente ed alle sue previsioni. Diversamente opinando, anche la realizzazione di
un consistente fabbricato potrebbe paradossalmente ottenere la qualificazione di
opera precaria per il solo fatto che il relativo titolo di legittimazione venga
rilasciato sotto l’irrituale condizione di un successivo riesame da condurre
alla stregua dell’esito (peraltro del tutto incerto) del procedimento di
approvazione di uno strumento urbanistico in itinere. Sicché, neppure valgono, a
reggere il permesso di costruire oggetto di gravame le prescrizioni - ancorchè
favorevoli - del P.R.G. in itinere. Pres. D'Alessandro, Est. Maiello, Somma
(avv. Torrese) c. Comune di Pimonte (avv. Sciotto).
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. II, 23 aprile 2007 (15/03/2007) n. 4217
URBANISTICA E EDILIZIA - Costruzione abusiva - Proprietario o comproprietario
del terreno (o comunque della superficie) - Responsabilità - Individuazione -
Limiti. Il semplice fatto di essere proprietario o comproprietario del
terreno (o comunque della superficie) sul quale vengono svolti lavori illeciti
di edificazione, pur potendo costituire un indizio grave, non è sufficiente da
solo ad affermare la responsabilità penale, nemmeno qualora il soggetto che
riveste tali qualità sia a conoscenza che altri eseguano opere abusive sul suo
fondo, essendo necessario, a tal fine, rinvenire altri elementi in base ai quali
possa ragionevolmente presumersi che egli abbia in qualche modo concorso, anche
solo moralmente, con il committente o l'esecutore dei lavori abusivi. Sicché,
occorrre considerare, la situazione concreta in cui si è svolta l'attività
incriminata, tenendo conto non soltanto della piena disponibilità, giuridica e
di fatto, della superficie edificata e dell'interesse specifico ad effettuare la
nuova costruzione (principio del "cui prodest") bensì pure: dei rapporti
di parentela o di affinità tra l'esecutore dell'opera abusiva ed il
proprietario; dell'eventuale presenza "in loco" di quest'ultimo durante
l'effettuazione dei lavori; dello svolgimento di attività di materiale vigilanza
sull'esecuzione dei lavori; della richiesta di provvedimenti abilitativi anche
in sanatoria; del regime patrimoniale fra coniugi o comproprietari e, in
definitiva, di tutte quelle situazioni e quei comportamenti, positivi o
negativi, da cui possano trarsi elementi integrativi della colpa e prove circa
la compartecipazione, anche morale, all'esecuzione delle opere, tenendo presente
pure la destinazione finale delle stesse [vedi, Cass., Sez. III: 27.9.2000, n.
10284, Cutaia ed altro; 3.5,2001, n. 17752, Zorzi ed altri; 10.8.2001, n. 31130,
Gagliardi; 18.4.2003, n 18756, Capasso ed altro; 2.3.2004, n. 9536, Mancuso ed
altro; 28.5.2004, n. 24319, Rizzato ed altro; 12.1.2005, n. 216, Fucciolo;
15.7.2005, n. 26121, Rosato; 2.9,2005, n. 32856, Farzone]. Pres. De Maio - Est.
Fiale - Ric. Meli ed altro.
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 13 Aprile 2007 (Ud. 23/01/ 2007),
Sentenza n. 15054
URBANISTICA E EDILIZIA - Costruzione abusiva - Proprietario dell'area
interessata dal manufatto - Responsabilità - Onere della prova. La
responsabilità per la realizzazione di una costruzione abusiva non prescinde,
per il proprietario dell'area interessata dal manufatto, dall'esistenza di un
consapevole contributo all'integrazione dell'illecito, ma grava sull'interessato
l'onere di allegare circostanze utili a convalidare la tesi che, nella specie,
si tratti di opere realizzate da terzi a sua insaputa e senza la sua volontà
(vedi Cass.: Sez. feriale, 16.9.2003, n. 35537, Vitale ed altro; Sez. III,
12.1.2007, Catanese). Pres. De Maio - Est. Fiale - Ric. Meli ed altro.
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 13 Aprile 2007 (Ud. 23/01/ 2007),
Sentenza n. 15054
URBANISTICA E EDILIZIA - Sequestro e sgombero di manufatto abusivo - Poteri
del P.M. - Esecuzione della misura di cautela. Il potere di ordinare lo
sgombero dell'immobile laddove esso costituisca una ineliminabile modalità di
attuazione del sequestro spetta al P.M., rappresentando tale ordine un atto di
esercizio del potere di determinare le modalità esecutive della misura
cautelare, come tale di competenza esclusiva del pubblico ministero. E’ evidente
che l'evacuazione del manufatto costituisca una ineliminabile modalità di
esecuzione della misura di cautela applicata, diretta proprio ad impedire che
gli indagati possano occupare ed abitare un immobile edificato ed ultimato con
modalità illecite. Pres. Papa, Est. Fiale, Ric. Tortora ed altro.
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, del 5/04/2007 (Cc. 13/12/2006) Sentenza n.
14187
URBANISTICA E EDILIZIA - Sgombero di un edificio sequestrato - Poteri P.M. -
Competenza Sussistenza - Art. 655 c.p.p.. Non è abnorme il provvedimento con
il quale il pubblico ministero disponga lo sgombero di un edificio sequestrato,
(Cass. Sez. 16.5.2003, n. 21735, Massa) trattandosi di atto di esercizio del
potere di determinare le modalità esecutive del sequestro ai sensi dell'art. 655
c.p.p., come tale assoggettabile alla procedura dì incidente di esecuzione (vedi
pure, nello stesso senso, Cass., Sez. 4.6.2001, n. 22665, P.M. in proc.
Bagnasco). Pres. Papa, Est. Fiale, Ric. Tortora ed altro.
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, del 5/04/2007 (Cc. 13/12/2006) Sentenza n.
14187
URBANISTICA E EDILIZIA - Manufatti prefabbricati destinati a soddisfare
esigenze durature nel tempo - Opera precaria - Esclusione - Permesso di
costruire - Necessità - Art. 20 L. n. 47/85 (oggi art. 44 DPR n. 380/2001) -
Art. 31 L. n. 457/78. In applicazione dell'art. 20 della L. n. 47/85 (oggi
art. 44 del DPR n. 380/2001), rientra nella previsione della fattispecie
sanzionata penalmente dalla norma l’installazione, senza concessione edilizia,
di manufatti prefabbricati destinati a soddisfare esigenze durature nel tempo.
L'art. 3 del DPR n. 380/2001, attualmente vigente, nel riprodurre le definizioni
di cui all'art. 31 della L. n. 457/78, con riferimento alle tipologie di
interventi edilizi, ha, nel punto 3 del primo comma, specificato quali
interventi, diversi da quelli elencati in precedenza, devono qualificarsi di
nuova costruzione e, pertanto, subordinati al rilascio del permesso di
costruire, ai sensi del successivo art. 10, comma I lett. a), del DPR. Pertanto,
non appare dubbio che la successiva specificazione degli interventi di nuova
costruzione non ha affatto valore aggiuntivo rispetto alla previsione generale,
avente carattere onnicomprensivo, con la quale si subordina al rilascio del
permesso di costruire e precedentemente della concessione l'attività di
trasformazione edilizia del territorio. Pres. Lupo, Est. Lombardi, Ric. Scorrano
(conferma Corte di Appello di Lecco sentenza dell’11.11.2005).
CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, del 4/4/2007 (Ud. 6/3/2007), Sentenza n. 13761
URBANISTICA E EDILIZIA - Opere precarie - Individuazione - Criterio -
Oggettiva destinazione dell'opera “temporanea o contingente”. Rientrano
nella previsione delle norme urbanistiche e richiedono la concessione
dell'autorità comunale non solo i manufatti tradizionalmente compresi nelle
attività murarie, ma anche le opere di qualsiasi genere, nel suolo o sul suolo,
senza che abbia rilevanza giuridica il mezzo tecnico con cui si sia assicurata
la stabilità del manufatto (infissione o appoggio al suolo), in quanto la
stabilità non va confusa con l'inamovibilità della struttura o con la perpetuità
della finzione ad essa assegnata dal costruttore, ma si estrinseca
nell'oggettiva destinazione dell'opera a soddisfare un bisogno non provvisorio,
ossia nell'attitudine ad una destinazione che non abbia il carattere della
precarietà, cioè non sia temporanea o contingente." (cfr. sez. III, 199405326,
Alzetta, RV 197451 ed altre). Pres. Lupo, Est. Lombardi, Ric. Scorrano (conferma
Corte di Appello di Lecco sentenza dell’11.11.2005).
CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, del 4/4/2007 (Ud. 6/3/2007), Sentenza n. 13761
URBANISTICA E EDILIZIA - Opere precarie - Definizione. Una costruzione
può definirsi precaria e, quindi, non soggetta a concessione edilizia, solo se
viene realizzata per motivi di carattere contingente, a prescindere dal
materiale adoperato e dalla più o meno facile rimovibilità, e cioè quando sia
destinata oggettivamente ad uso temporaneo e limitato. (Cass. sez. III,
198711420, Albaione, RV 176966). Pres. Lupo, Est. Lombardi, Ric. Scorrano
(conferma Corte di Appello di Lecco sentenza dell’11.11.2005).
CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, del 4/4/2007 (Ud. 6/3/2007), Sentenza n. 13761
URBANISTICA E EDILIZIA - Installazione di manufatti prefabbricati dirette a
soddisfare esigenze durature nel tempo - Opere precarie - Esclusione - Art. 44
DPR n. 380/2001 e art 20 L. n. 47/85 - Continuità normativa. L’installazione
di manufatti prefabbricati, rientrano tra le attività di trasformazione
urbanistica del territorio allorché risultino dirette a soddisfare esigenze
durature nel tempo, così come puntualmente specificato dalla norma attualmente
vigente e, pertanto, subordinati al rilascio del permesso di costruire. Sicché,
si palesa evidente che sussiste piena continuità normativa tra la previsione di
cui all'art. 44 del DPR n. 380/2001 e quella dell'art 20 della L. n. 47/85.
Pres. Lupo, Est. Lombardi, Ric. Scorrano (conferma Corte di Appello di Lecco
sentenza dell’11.11.2005).
CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, del 4/4/2007 (Ud. 6/3/2007), Sentenza n. 13761
URBANISTICA E EDILIZIA - Opere precarie - Qualificazione - Elemento -
Destinazione d’uso - Fattispecie: gazebi utilizzati per l'esercizio di attività
di ristorazione. E’ da escludere la natura precaria delle opere consistenti,
nella specie, nella realizzazione/sostituzione di due gazebi utilizzati per
l'esercizio di attività di ristorazione in quanto dette opere, ma in genere
qualsiasi opera, indipendentemente dai materiali con i quali è stata realizzata,
necessita del permesso di costruire allorché risulti destinata a soddisfare
esigenze durature nel tempo. Pres. Lupo, Est. Lombardi, Ric. Pomarolli.
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 4 aprile 2007 (Ud. 6 mar. 2007),
Sentenza n. 13758
URBANISTICA E EDILIZIA - Violazione normativa antisismica - Contestazione della
permanenza del reato - Onere della prova - Accertamento - Principio "in dubio
pro reo" - Fattispecie - L. n. 64/74. Anche in materia urbanistica, deve
assegnarsi valore esclusivamente processuale e non di inversione dell'onere
della prova alla regola secondo cui, qualora la contestazione di un reato
permanente, sia formulata con il semplice richiamo alla data di accertamento
dell'illecito, non occorre che vengano specificati gli ulteriori momenti di
verifica della violazione. Mentre, in base a detta regola, qualora dagli atti
emerga la prova che la condotta illecita è proseguita anche dopo la data
dell'accertamento, il giudice può tenerne conto, anche in assenza di ulteriore
contestazione, lo stesso giudice non può, invece, mancando la suddetta prova,
assegnare all'imputato il compito di dimostrare che egli non ha perseverato
nell'illecito, ma deve piuttosto ritenere, per il principio "in dubio pro reo",
che vi sia stata desistenza, assumendo quindi, come data di consumazione del
reato, anche ai fini della prescrizione, quella dell'accertamento. (Fattispecie:
costruzione senza l'osservanza delle disposizioni tecniche previste dalla
normativa antisismica) (sez. III, 199910640, Valerio, RV 214039; conf. Sez. I,
200213265, Gambardella, RV 221223; sez. 111, 200304273, Nasca, RV 223556). Pres.
Papa, Est. Lombardi, Ric. Cappanelli.
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 28 marzo 2007 (Ud. 22/02/ 2007),
Sentenza n. 12735
URBANISTICA E EDILIZIA - Violazione normativa antisismica - Permanenza del
reato - Accertamento - L. n. 64/74. Il reato contenuto nella L. n. 64/74 ha
natura permanente, persistendone la commissione finché dura l'esecuzione dei
lavori in violazione della normativa antisismica (sez. un. 23.7.1999 n. 18, P.G.
in proc. Lauriola ed altri, RV 213932). Non appare dubbio, però, che la
prosecuzione della condotta di cui alla contestazione, avendo natura commissiva,
deve formare oggetto di prova al fine poter affermare la prosecuzione della
permanenza della violazione successivamente alla data dell'accertamento della
stessa.
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 28 marzo 2007 (Ud. 22/02/ 2007),
Sentenza n. 12735
URBANISTICA E EDILIZIA - Opera abusiva - Irrogazione della sanzione
pecuniaria in luogo della demolizione - Presupposti e limiti -
Demolizione tecnicamente impossibile - Costosità della demolizione -
Ininfluenza - Fattispecie. L’irrogazione della sanzione pecuniaria
in luogo della demolizione è consentita dalla legge solo quando la
demolizione sia impossibile, s’intende tecnicamente, e non quando sia
costosa. Nella specie, l’autorità comunale ha giustificato la sanzione
pecuniaria con la costosità della demolizione, tale motivazione stata
ritenuta illogica e illegittima, sia perché essa vanifica la sanzione
della demolizione prevista dalla legge (tutte le demolizioni essendo
costose), sia perché la demolizione è a spese del contravventore e non
già del comune. Pres. Iannotta - Est. Carboni - Comune di Orte (avv.
Picozza) c. Sacchetti (avv.ti Sanino ed Anelli) (conferma TAR Lazio Sez.
seconda-ter, sentenza 2 maggio 1996 n. 745).
CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 20 Marzo
2007 (C.c. 17/11/06), Sentenza n. 1325
URBANISTICA E EDILIZIA - Difformità parziale e totale - Differenza e
qualificazione - Duplice requisito - Autonoma utilizzabilità e specifica
rilevanza - Nozione - Art. 31, D.P.R. n. 380/2001. A norma
dell'articolo 31 del testo unico edilizia (D.P.R. n. 380/2001), si
verifica la difformità totale allorché l'opera realizzata è diversa per
caratteristiche topologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da
quella oggetto del permesso stesso ovvero allorché vengono realizzati
volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire
un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed
autonomamente utilizzabile. In linea di massima sussiste la totale
difformità allorché i lavori riguardino un'opera diversa per
conformazione, struttura, destinazione o ubicazione rispetto a quella
assentita ovvero allorché vengono realizzati volumi edilizi oltre i
limiti del progetto approvato. In quest'ultimo caso però l'opera abusiva
deve presentare il duplice requisito dell'autonoma utilizzabilità e
della specifica rilevanza. Per l'autonoma utilizzabilità non si richiede
però che la struttura difforme sia separata da quella assentita, ma solo
che sia suscettibile di un uso diverso o indipendente da quello
dell'opera autorizzata (ad esempio trasformazione di un sottotetto in
mansarda - Cass. 5891 del 1990). Con riferimento alla specifica
rilevanza la norma si riferisce non ad una qualsiasi difformità ma a
quella che abbia una rilevanza apprezzabile, sia in modo oggettivo che
con riferimento alla struttura realizzata (Cfr. Cass. sez. III 3350 del
2004). Pres. Papa, Est. Petti, Ric. Sasso.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12 marzo 2007 (C.c. 18/01/2007),
Sentenza n. 10478
URBANISTICA E EDILIZIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Riesame
del nulla osta paesaggistico - Tutela paesistico/ambientale e di vincolo
della zona - Esercizio dei poteri di riscontro della legittimità -
Limiti - Iniziativa istruttoria abnorme - Illegittimità -
Sanatoria “ex post” - Compatibilità urbanistica ed edilizia dei
lavori - Fattispecie. In materia di riesame del nulla osta
paesaggistico, non è legittima la richiesta da parte della
Soprintendenza di conoscere, a mezzo di dichiarazione per atto notorio,
di un dato temporale che, costituisce elemento del tutto ininfluente
agli effetti dell’esercizio dei poteri di riscontro della legittimità
del nulla osta sindacale in raffronto alle disposizioni di tutela
paesistico/ambientale e di vincolo della zona. (Nella specie, è stata
richiesta la data in cui è stato consumato l’abuso edilizio, pretesa,
che assume esclusivo rilievo ai fini del controllo sulla compatibilità
urbanistica ed edilizia dei lavori - in base alla successione nel tempo
delle disposizioni che consentono la sanatoria “ex post” -
riservato all’esclusiva competenza dell’Autorità comunale. Si versa,
quindi, a fronte di un’iniziativa istruttoria che non trae serio
fondamento in effettive carenze della documentazione annessa al nulla
osta paesistico, tali da precludere il controllo di legittimità entro il
termine di legge che non può, quindi, considerarsi interrotto per
l’esercizio dell’attività istruttoria). Pres. Varrone - Est. Polito -
MILO (avv.to Nicolardi) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali
ed il Soprintendente per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e
Storici della Puglia (Avv. Stato) (annulla T.A.R. Puglia, Sezione
Staccata di Lecce, Sez. I^, n. 3125 del 25.06.2001).
CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 03/03/2007 (C.C. 12/01/2007), Sentenza n.
1019
URBANISTICA E EDILIZIA - Opere edilizie abusive - Responsabilità del
proprietario o comproprietario dell'area - Individuazione della
responsabilità penale - Elementi. In ordine alla individuazione
della responsabilità per l'esecuzione di opere edilizie abusive, il
semplice fatto di essere proprietario o comproprietario del terreno (o
comunque della superficie) sul quale vengono svolti lavori illeciti di
edificazione, pur potendo costituire un indizio grave, non è sufficiente
da solo ad affermare la responsabilità penale, nemmeno qualora il
soggetto che riveste tali qualità sia a conoscenza che altri eseguano
opere abusive sul suo fondo, essendo necessario, a tal fine, rinvenire
altri elementi in base ai quali possa ragionevolmente presumersi che
egli abbia in qualche modo concorso, anche solo moralmente, con il
committente o l'esecutore dei lavori abusivi. Pres. De Maio - Est. Fiale
- Ric. Martino ed altro.
CORTE DI
CASSAZIONE PENALE Sez. III, 28 febbraio 2007 (Ud. 30/11/2006), Sentenza
n. 8408
URBANISTICA E EDILIZIA - Responsabilità del proprietario del terreno
(o comunque della superficie) - Responsabilità penale - Presupposti.
Ai fini della responsabilità del proprietario dell'area per l'esecuzione
di opere edilizie abusive occorre considerare, la situazione concreta in
cui si è svolta l'attività incriminata, tenendo conto non soltanto della
piena disponibilità, giuridica e di fatto, della superficie edificata e
dell'interesse specifico ad effettuare la nuova costruzione (principio
del "cui prodest") bensì pure: dei rapporti di parentela o di
affinità tra l'esecutore dell'opera abusiva ed il proprietario; del
eventuale presenza "in loco" di quest'ultimo durante l'effettuazione dei
lavori; dello svolgimento di attività di materiale vigilanza
sull'esecuzione dei lavori; della richiesta di provvedimenti abilitativi
anche in sanatoria; del regime patrimoniale fra coniugi o comproprietari
e, in definitiva, di tutte quelle situazioni e quei comportamenti,
positivi o negativi, da cui possano trarsi elementi integrativi della
colpa e prove circa la compartecipazione, anche morale, all'esecuzione
delle opere, tenendo presente pure la destinazione finale delle stesse
[vedi, tra, le decisioni più recenti, Cass., Sez. III 27.9.2000, n.
10284, Cutaia ed altro; 3.5.2001, n. 17752, Zorzi ed altri; 10.8.2001,
n. 31130, Gagliardi; 18.4.2003, n. 18756, Capasso ed altro; 2.3.2004, n.
9536, Mancuso ed altro; 28.5.2004, n. 24319, Rizzuto ed altro;
12.1.2005, n. 216, Fucciolo; 15.7.2005, n. 26121, Rosato; 2.9.2005, n.
32856, Farzone; 12.1.2007, Catanese]. Pres. De Maio - Est. Fiale - Ric.
Martino ed altro.
CORTE DI
CASSAZIONE PENALE Sez. III, 28 febbraio 2007 (Ud. 30/11/2006), Sentenza
n. 8408
URBANISTICA E EDILIZIA - Costruzione abusiva - Responsabilità per la
realizzazione - Onere della prova. La responsabilità per la
realizzazione di una costruzione abusiva non prescinde, per il
proprietario dell'area interessata dal manufatto, dall'esistenza di un
consapevole contributo all'integrazione dell'illecito, ma grava
sull'interessato l'onere di allegare circostanze utili a convalidare la
tesi che, nella specie, si tratti di opere realizzate da terzi a sua
insaputa e senza la sua volontà (vedi Cass., Sez. feriale, 16.9.2003, n,
35537, Vitale ed altro). Pres. De Maio - Est. Fiale - Ric. Martino ed
altro.
CORTE DI
CASSAZIONE PENALE Sez. III, 28 febbraio 2007 (Ud. 30/11/2006), Sentenza
n. 8408
URBANISTICA E EDILIZIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Abusivismo in
zona sottoposta a vincolo paesaggistico - Principio della subordinazione
della sospensione condizionale della pena - Rimessione in pristino -
Art. 181, 2° c., D.Lgs. n. 42/2004 - Art. 165 cod. pen.. Il
principio della subordinazione della sospensione condizionale della pena
alla demolizione dell'opera abusiva [rivolta a rafforzare il
ravvedimento del condannato indipendentemente della circostanza che egli
sia o meno gravato da precedenti penali], (Cass. Sezioni Unite sentenza
3.2.1997, n. 714, ric. Luongo) a maggior ragione, deve applicarsi
all'ordine di rimessione in pristino già previsto dagli art. 1 sexies
della legge n. 431/1985 e 164 del D.Lgs. 29.10,1999, n. 490 (ed
attualmente dall'art. 181, 2° comma, del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42),
allorché si consideri che: è sicuramente possibile l'utilizzazione del
disposto dell'art. 165 cod. pen., poiché la non autorizzata immutazione
dello stato dei luoghi, in zona assoggettata a vincolo paesaggistico,
ben può comportare "conseguenze dannose o pericolose"; la sanzione
specifica della rimessione ha una funzione direttamente ripristinatoria
del bene offeso e quindi si riconnette al preminente interesse di
giustizia sotteso all'esercizio stesso dell'azione penale; in relazione
a tale peculiare sanzione la Corte Costituzionale ha affermato che essa
costituisce un obbligo a carico del giudice - imposto per la più
incisiva tutela di un interesse primario della collettività per la
salvaguardia del valore ambientale predestinato dalla norma che lo
prevede - e si colloca su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello
dei poteri della Pubblica Amministrazione e delle valutazioni della
stessa, configurandosi quale conseguenza necessaria sia dell'esigenza di
recuperare l'integrità dell'interesse tutelato, sia del giudizio di che
il legislatore ha dato all'attuazione di interventi modificativi del
territorio in zone di particolare interesse ambientale. (Corte Cost.,
Sent. 20.7.1994, n. 318). Pres. De Maio - Est. Fiale - Ric. Martino ed
altro.
CORTE DI
CASSAZIONE PENALE Sez. III, 28 febbraio 2007 (Ud. 30/11/2006), Sentenza
n. 8408
URBANISTICA E EDILIZIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Costruzione
abusiva - Zona costiera assoggettata a vincolo paesaggistico - Concorso
colposo - ammissibilità - Condizioni - Direttore dei lavori - Mancanza
del permesso di costruire - Esecutori materiali dei lavori. In tema
di reati edilizi, gli esecutori materiali dei lavori, che prestano la
loro attività alle dipendenze del costruttore, possono concorrere, per
colpa, nella commissione dell’illecito per il caso di mancanza del
permesso di costruire, se non adempiono all’onere di accertare
l’intervenuto rilascio del provvedimento abilitante, ma vanno esenti da
responsabilità sia in caso di lavori eseguiti in difformità dal titolo,
dal momento che la legge ha attribuito espressamente al direttore dei
lavori l’obbligo di curare la corrispondenza dell’opera al progetto, sia
in caso di mancato rispetto colposo delle nome urbanistiche e di piano,
perché dalla responsabilità è esonerato già il direttore dei lavori, che
è organo tecnico ben più qualificato. Presidente G. De Maio, Relatore A.
Fiale - Ric. Roberto ed altri.
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III,
Dep. 28/02/2007 (UD.30/11/2006) Sentenza n. 8407
URBANISTICA E EDILIZIA - Mancato adempimento dell'obbligo di demolizione
- Domanda di condono edilizio - Sospensione condizionale - Revoca del
beneficio - Irrilevanza - Obbligo condizionante. Ai fini della
revoca del beneficio della sospensione condizionale, non assume alcuna
rilevanza il fatto che sia stata presentata domanda di condono edilizio,
e ciò anche qualora il permesso di costruire in sanatoria fosse stato
nel frattempo rilasciato, in quanto i1 mancato adempimento dell'obbligo
di demolizione determina la revoca della sospensione condizionale della
pena, la quale opera di diritto, salvo il caso di sopravvenuta
impossibilità. Infatti, il termine per l'adempimento, per il principio
di obbligatorietà ed effettività della pena, costituisce elemento
essenziale della concessione del beneficio, ed entro tale termine, pena
le revoca del beneficio, deve essere assolto l'obbligo condizionante.
Pres. Vitalone Est. Franco Ric. PM in proc. Faralla.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 22 febbraio 2007 (Ud. 11/01/2007),
Sentenza n. 7283
URBANISTICA E EDILIZIA - Condono edilizio di opere abusive - Ordine
di demolizione - Sospensione - Presupposti - Poteri del giudice
dell'esecuzione. In materia di condono edilizio di opere abusive, il
giudice dell'esecuzione può sospendere una statuizione di demolizione
contenuta nella sentenza penale passata in giudicato solo quando sia
razionalmente e concretamente prevedibile che, nel giro di brevissimo
tempo, sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un
valido provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con il detto
ordine di demolizione, restando escluso che a tal fine sia sufficiente
la semplice pendenza della procedura di sanatoria o la mera
presentazione della domanda di condono edilizio, sia pure accompagnata
dal versamento della congrua somma dovuta a titolo di oblazione (Sez.
III, 30 marzo 2000, Ciconte, m. 216.071; Sez. III, 30 gennaio 2003,
Ciavarella, m. 224.347; Sez. III, 28 settembre 2006, Mariani). Pres.
Vitalone Est. Franco Ric. PM in proc. Faralla.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 22 febbraio 2007 (Ud. 11/01/2007),
Sentenza n. 7283
URBANISTICA E EDILIZIA - Opere abusive insanabili - L. n. 47/1985 e
s.m.. Ai sensi degli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985,
n. 47, le opere abusive non sono suscettibili di sanatoria, qualora:
siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base
di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e
delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei
parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora
istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in
difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme
urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;''. Pres.
Lupo - Est. Fiale - Ric. Sicignano ed altro.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 15 febbraio 2007 (Ud. 12/01/2007),
Sentenza n. 6431
URBANISTICA E EDILIZIA - Ordine di demolizione - Funzione - Sanatoria
ed estinzione dei reati edilizi - Poteri del Giudice. In materia di
sanatoria ed estinzione dei reati edilizi, sussiste in capo al giudice
penale la competenza istituzionale per compiere l'accertamento di
conformità alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti
urbanistici. Di conseguenza, risulta legittima la subordinazione della
sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusiva
[Cass. Sez. III, 17.4.2003, n. 18304, Guido; Sez.III, 7.4.2000, n, 4086,
Pagano; Sez. V, 30.9.1498, n. 10309, Licata; Cass. Sezioni Unite
3.2.1997, sentenza n, 714, ric. Luongo. Cosicché, deve ritenersi
definitivamente superata, in materia urbanistica, la visione di un
giudice supplente della pubblica Amministrazione, in quanto è il
territorio a costituire l'oggetto della tutela posta dalle relative
norme penali: non può affermarsi, pertanto, che la legge riserva
all'autorità amministrativa ogni tipo di intervento nella materia e,
avendo l'ordine di demolizione la funzione di eliminare le conseguenze
dannose del reato, ben può trovare applicazione l'art. 165 cod. pen..
Pres. Lupo - Est. Fiale - Ric. Sicignano ed altro.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 15 febbraio 2007 (Ud. 12/01/2007),
Sentenza n. 6431
URBANISTICA E EDILIZIA - Concessione in sanatoria - Rilascio -
Conformità urbanistica - Verifica - Attività vincolata della P.A. - Art.
36 T.U. n. 380/2001. Ai fini del corretto esercizio della conformità
alla normativa urbanistica si pone quale presupposto indispensabile, per
il rilascio della concessione in sanatoria ex art. 13 della legge n.
47/1985, la necessità che l'opera sia "conforme agli strumenti
urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con
quelli adottati, sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al
momento della presentazione della domanda" (secondo l'attuale
formulazione dell'art. 36 T.U. n. 380/2001, l'intervento deve risultare
"conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento
della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione
della domanda"). Il rilascio del provvedimento sanante, inoltre,
consegue ad un'attività vincolata della PA, consistente
nell'applicazione alla fattispecie concreta di previsioni legislative ed
urbanistiche a formulazione compiuta e non elastica, che non lasciano
all'Amministrazione medesima spazi per valutazioni di ordine
discrezionale. Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Pacella Coluccia.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 15 febbraio 2007 (Ud. 12/01/2007),
Sentenza n. 6415
URBANISTICA E EDILIZIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Sanatoria di
un'opera diversa da quella effettivamente realizzata - Poteri del
giudice penale - Mancanza della conformità alla normativa urbanistica -
Concessione - Estinzione reati - Esclusione - Art. 36 del T.U. n.
380/2001 (già art. 13 L. n. 47/1985) - Art. 22 e 13 della legge n.
47/1985 (già artt. 36 e 45 del T.U. 380/2001) - Fattispecie. Gli
art. 22 e 13 della legge n. 47/1985 (le cui previsioni sono state
trasfuse negli art. 36 e 45 del T.U. 380/2001) vanno interpretati in
stretta connessione ai fini della declaratoria di estinzione dei "reati
contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti" e il
giudice penale, pertanto, ha il potere-dovere di verificare la
legittimità della concessione edilizia rilasciata "in sanatoria" e di
accertare che l'opera realizzata sia conforme alla normativa
urbanistica. In mancanza di tale conformità, infatti, la concessione non
estingue i reati ed il mancato effetto estintivo non si ricollega ad una
valutazione di illegittimità del provvedimento della P.A. cui consegua
la disapplicazione dello stesso ex art. 5 della legge 20.3.1865, n.
2248, all. E), bensì alla effettuata verifica della inesistenza dei
presupposti di fatto e di diritto dell'estinzione del reato in sede di
esercizio del doveroso sindacato della legittimità del fatto estintivo
incidente sulla fattispecie tipica penale (vedi Cass., Sez. III.
30.5.2000, Marinaro; 7.3.1997, n. 2256, Tessari e altro; 24.5.1996,
Buratti e altro). Fattispecie: opera realizzata, in zona assoggettata a
vincolo paesaggistico, in assenza di concessione edilizia, la
sopraelevazione di un manufatto in muratura con annessa pensilina
parapioggia. Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Pacella Coluccia.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 15 febbraio 2007 (Ud. 12/01/2007),
Sentenza n. 6415
URBANISTICA E EDILIZIA - Immobile
abusivo - Acquisizione al patrimonio comunale - Ordine di demolizione -
Interesse a sospendere o paralizzare l'esecuzione - Limiti. Dopo
l'acquisizione del bene al patrimonio comunale, viene di regola comunque meno
per il condannato l'interesse a sospendere o paralizzare l'esecuzione
dell'ordine di demolizione in quanto nel frattempo è il Comune ad essere
divenuto proprietario del bene. Pres. Papa - Est. Sarno - Ric. Turianelli.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23 gennaio 2007 (cc. 18 dicembre 2006),
Sentenza n. 1904
URBANISTICA E EDILIZIA -
Demolizione del manufatto abusivo - Esecuzione dell'ordine - Domanda di condono
edilizio - Presupposti - Verifiche del giudice. In sede di esecuzione
dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito con la sentenza di
condanna, il giudice, al fine di pronunciarsi sulla sospensione dell'esecuzione
a seguito dell'avvenuta presentazione della domanda di condono edilizio ex art.
32 del D.L. 30 settembre 2003 n. 289, convertito con modificazioni in legge 24
novembre 2003 n. 326, deve accertare l’esistenza delle seguenti condizioni: a)
la tempestività e proponibilità della domanda; b) la effettiva ultimazione dei
lavori entro il termine previsto per l'accesso al condono; c) il tipo di
intervento e le dimensioni volumetriche; d) la insussistenza di cause di non
condonabilità assoluta; e) l'avvenuto integrale versamento della somma dovuta ai
fini dell'oblazione; f) l'eventuale rilascio di un permesso in sanatoria o la
sussistenza di un permesso in sanatoria tacito. (Cass. Sez. 3, n. 3992 del
12/12/2003 Rv. 227558) e che, quindi, non può essere disposta in sede di
esecuzione la sospensione dell'ordine di demolizione impartito dal giudice con
la sentenza di condanna in attesa della definizione della procedura relativa al
rilascio della concessione in sanatoria qualora l'opera non rientri tra quelle
condonabili (Cass. Sez. 3, n. 49399 del 16/11/2004 Rv. 230798). Pres. Papa -
Est. Sarno - Ric. Turianelli.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23 gennaio 2007 (cc. 18 dicembre 2006),
Sentenza n. 1904
URBANISTICA E EDILIZIA - Ordine
di demolizione accessivo alla condanna principale - Autonomia funzionale -
Finalità - Ristoro dell'offesa al territorio. In materia urbanistica,
sussiste l’autonomia funzionale dell'ordine di demolizione accessivo alla
condanna principale. Lo stesso persegue la finalità di ristoro dell'offesa al
territorio e che le modalità di applicazione e di esecuzione del provvedimento
ripristinatorio devono trovare esatta corrispondenza nella situazione lesiva da
rimuovere (Cass. S.U. n. 15 del 1996, RV 205336). Pres. Papa - Est. Sarno - Ric.
Turianelli.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23 gennaio 2007 (cc. 18 dicembre 2006),
Sentenza n. 1904
URBANISTICA E EDILIZIA -
Manufatto abusivo - Demolizione - Sanzione - Riesamina in fase esecutiva - Art.
31 D.P.R. n. 380/2001. La sanzione della demolizione del manufatto abusivo,
prevista dall'art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 ed ora sostituito
dall'art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, è sottratta alla regola del
giudicato ed è riesaminabile in fase esecutiva (Cass. Sez. 3, n. 23992 del
16/04/2004 Rv 228691). Pres. Papa - Est. Sarno - Ric. Turianelli.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23 gennaio 2007 (cc. 18 dicembre 2006),
Sentenza n. 1904
URBANISTICA E EDILIZIA - Opera
abusiva - Ordine di demolizione emesso dal giudice penale - Acquisizione
gratuita nel patrimonio indisponibile del comune - Incompatibilità - Esclusione
- Deliberazione consiliare - Condizioni. L'acquisizione gratuita dell'opera
abusiva patrimonio indisponibile del comune non è incompatibile con l'ordine di
demolizione emesso dal giudice penale ed eseguito dal pubblico ministero,
potendosi ravvisare un'ipotesi di incompatibilità soltanto se la deliberazione
consiliare abbia statuito di non dover demolire l'opera acquisita ravvisando
l'esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento delle opere
abusive. (ex plurimis Cass. Sez. 3, n. 37120 del 08/07/2003 Rv. 226321; Cass.
Sez. 3, n. 26149 del 09/06/2005 Rv. 231941; Cass. Sez. III, n. 37120 del
11/05/2005 Rv. 232174). Pres. Papa - Est. Sarno - Ric. Turianelli.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23 gennaio 2007 (cc. 18 dicembre 2006),
Sentenza n. 1904
URBANISTICA E EDILIZIA - Ordine
di demolizione impartito dal giudice penale - Natura - Autonoma funzione
ripristinatoria - Art. 31, ultimo c., T.U. n. 380/2001. L'ordine di
demolizione impartito dal giudice penale ai sensi dell'art. 7, ultimo comma,
della legge n. 47/1985 (attualmente previsto dell'art. 31, ultimo comma, del
T.U. n. 380/2001), assolvendo ad un'autonoma funzione ripristinatoria del bene
giuridico leso, ha natura di provvedimento accessorio rispetto alla condanna
principale e costituisce esplicitazione di un potere sanzionatorio, non
residuale o sostitutivo ma autonomo rispetto a quelli dell'autorità
amministrativa, attribuito dalla legge al giudice penale (vedi: Cass. sentenza
n. 37120/2005; Cass., Sez. Unite, 24.7.1996, n. 15, ric. PM in proc. Monterisi).
Pres. Papa - Est. Sarno - Ric. Turianelli.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23 gennaio 2007 (cc. 18 dicembre 2006),
Sentenza n. 1904
URBANISTICA E EDILIZIA - Opera
abusiva - Ordine demolitorio impartito dal giudice penale - Acquisizione
gratuita - Patrimonio indisponibile del comune - Finalità - Consiglio Comunale -
Poteri e limiti. L'acquisizione gratuita, in via amministrativa, è
finalizzata essenzialmente alla demolizione, per cui non si ravvisa alcun
contrasto con l'ordine demolitorio impartito dal giudice penale, che persegue lo
stesso obiettivo: il destinatario di tale ordine, a fronte dell'ingiunzione del
P.M., allorquando sia intervenuta l'acquisizione amministrativa a suo danno, non
potrà ottemperare all'ingiunzione medesima allorquando il Consiglio Comunale
abbia già ravvisato (ovvero sia sul punto di deliberare) l'esistenza di
prevalenti interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive. Ove il
Consiglio comunale non abbia deliberato il mantenimento dell'opera, il
procedimento sanzionatorio amministrativo (per le opere realizzate in assenza di
permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali) ha come
sbocco unico ed obbligato la demolizione a spese del responsabile dell'abuso.
Pres. Papa - Est. Sarno - Ric. Turianelli.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23 gennaio 2007 (cc. 18 dicembre 2006),
Sentenza n. 1904
URBANISTICA E EDILIZIA - Ordine
di demolizione - Fase di esecuzione - Provvedimenti concorrenti - Risoluzione -
Incompatibilità. Nella fase di esecuzione dovranno risolversi le questioni
riguardanti i rapporti con i provvedimenti concorrenti della pubblica
Amministrazione e potrà disporsi la revoca dell'ordine di demolizione
(statuizione sanzionatoria giurisdizionale, che, avendo natura amministrativa,
non è suscettibile di passare in giudicato) che risulti non compatibile con
situazioni di fatto o giuridiche sopravvenute, quali atti amministrativi della
competente autorità, che abbia conferito all'immobile altra destinazione o abbia
provveduto alla sua sanatoria. Tale incompatibilità, però, oltre che assoluta,
deve essere già esistente ed insanabile e non invece futura e meramente
eventuale (Cass., Sez. 3^: 17.12.2001, Musumeci ed altra; 30.3.2000, Ciconte;
14.2.2000, Cucinella; 4.2.2000, Le Grottaglie; 7.3.1994, Iannelli e 7.3.1994,
Acquafredda). Pres. Papa - Est. Sarno - Ric. Turianelli.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23 gennaio 2007 (cc. 18 dicembre 2006),
Sentenza n. 1904
URBANISTICA E EDILIZIA - Manufatto abusivo - Ordine di demolizione adottato dal giudice penale - Efficacia e limiti - Acquisizione al patrimonio del Comune - T.U. n. 380/2001. L'ordine di demolizione del manufatto abusivo, adottato dal giudice penale ai sensi dell'art. 7, ultimo comma, della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, (attualmente previsto dell'art. 31, ultimo comma, del T.U. n. 380/2001) conserva efficacia fino a quando la Pubblica Amministrazione rimanga inerte, omettendo sia di ingiungere la demolizione, sia di procedere all'acquisizione di diritto del manufatto al patrimonio del Comune (in questo senso Sez. III, n. 22743 del 15/04/2004 Rv. 228721). Pertanto, una volta esauritasi la procedura ablatoria con il provvedimento di acquisizione del bene al patrimonio comunale - provvedimento che costituisce titolo per la successiva immissione in possesso e la trascrizione nei registri immobiliari - il condannato è privato della titolarità e disponibilità del bene stesso e, quindi, viene a trovarsi nella condizione dell'impossibilità di eseguire l'ordine giudiziale di demolizione, se non compiendo un atto di intervento su cosa altrui. Pres. Papa - Est. Sarno - Ric. Turianelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23 gennaio 2007 (cc. 18 dicembre 2006), Sentenza n. 1904
Urbanistica e edilizia - Immobile abusivo - Confisca - Inammissibilità - Demolizione - Art. 44 lett. b) D.P.R. n. 380/2001 Testo unico dell'edilizia - L. n. 47/1985 - Art. 240 c. p. - Art. 444 e ss. c.p.p.. Allorché viene contestata l'ipotesi di cui all'articolo 44 lettera b) del D.P.R. n. 380 del 2001, già ipotesi prevista dalla lettera b) dell'articolo 20 della legge n. 47 del 1985, non può essere disposta la confisca, né obbligatoria né facoltativa, ai sensi dell'art. 240 c. p., giacché questa norma generale è derogata dalla disciplina speciale di cui all'art. 31 comma 9 e 9 bis del D.P.R. citato (già articolo 7 della legge n. 47 del 1985), il quale prevede per i reati di cui all'articolo 44 e per gli interventi di cui all'articolo 22 comma terzo, una sanzione amministrativa ripristinatoria affidata all'autorità comunale (con ordine sindacale di demolizione, salva delibera consiliare di acquisizione gratuita al patrimonio del comune) o in via subordinata all'autorità giurisdizionale (con ordine giudiziale di demolizione, se non contrastante con le determinazioni dell'autorità comunale - Cass. n. 4089 del 2002). Nella specie, il giudice dell'udienza preliminare non avrebbe potuto disporre la confisca del manufatto costruito in violazione dell'art. 44 lett. b) e 64, 65, 71 del Testo unico dell'edilizia. Anzi, pronunciando una sentenza ex art. 444 e ss. c.p.p., che è espressamente equiparata a una decisione di condanna, doveva restituire all'avente diritto il manufatto sequestrato (ex art. 262/4 o ex art. 323/3 c.p.p.) e contestualmente disporne la demolizione, essendo quest'ultima una sanzione amministrativa atipica che il magistrato ha l'obbligo d'irrogare anche se estranea al patteggiamento della pena (cfr per tutte Cass. Sez. Un. 15 maggio 2002 n. 5777). Pres. Lupo - Est. Petti - Ric. Teti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 15 gennaio 2007 (Ud. 07/12/2006), Sentenza n. 591
Urbanistica e edilizia - Confisca giudiziaria ex art. 240 c.p. - Espropriazione a favore dello Stato - Ratio. La confisca giudiziaria ex art. 240 c. p., come misura di sicurezza patrimoniale che attua l'espropriazione a favore dello Stato di cose che servirono a commettere un reato o che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo o che sono intrinsecamente criminose, è oggettivamente incompatibile con la disciplina speciale di cui all’art. 7 legge n. 47 del 1985, (con previsione riprodotta nell'art. 31, 9^ comma, del T.U. 6.6.2001, n. 380), che affida invece all'autorità comunale la facoltà di scegliere tra la demolizione e la conservazione del manufatto sequestrato nel patrimonio immobiliare del comune in considerazione di prevalenti interessi pubblici. Pres. Lupo - Est. Petti - Ric. Teti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 15 gennaio 2007 (Ud. 07/12/2006), Sentenza n. 591
Urbanistica e edilizia - Demolizione - Potere giurisdizionale - Giurisprudenza. Solo il potere giurisdizionale di demolizione, che la stessa disciplina speciale affida in via subordinata al giudice penale, resta coordinato al potere amministrativo spettante al sindaco e al consiglio comunale, sia per espressa disposizione della legge (laddove prevede che il giudice ordina la demolizione "se ancora non sia stata altrimenti eseguita"), sia per consolidata interpretazione giurisprudenziale. (Cfr. Cass. n. 104/1995; Cass. n.12288/2000; Cass. n. 4089/2002; Cass. n. 45674/2003). Pres. Lupo - Est. Petti - Ric. Teti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 15 gennaio 2007 (Ud. 07/12/2006), Sentenza n. 591
Urbanistica e edilizia - Ordine di ripristino e demolizione - Lottizzazione abusiva - Proscioglimento con formula diversa dall'insussistenza del fatto - Confisca - Obbligatoria. Nessun coordinamento è previsto dal sistema codicistico tra il potere della pubblica amministrazione del ripristino e l'ordine giurisdizionale di confisca, giacché questo, per espressa disposizione di legge (art. 86 disp. att. c.p.p.), sfocia nella vendita delle cose confiscate e in via subordinata nella loro distruzione. Vero è che la distruzione può equipararsi sostanzialmente alla demolizione; ma è altrettanto certo che essa, a differenza della demolizione disposta ai sensi dell'art. 31, comma 9 e 9 bis, del T.U. n. 380/2001 resterebbe sottratta all'eventualità di una diversa determinazione da parte dell'autorità che ha la competenza in materia edilizia e urbanistica. Solo nell'ipotesi di lottizzazione abusiva, la confisca è prevista obbligatoriamente anche in caso di proscioglimento con una formula diversa dall'insussistenza del fatto. Pres. Lupo - Est. Petti - Ric. Teti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 15 gennaio 2007 (Ud. 07/12/2006), Sentenza n. 591
Urbanistica e edilizia - Natura precaria di una costruzione - Nozione - Destinazione oggettiva della opera - Fattispecie - Realizzazione abusiva di una veranda - Reato edilizio - Demolizione del manufatto. La natura precaria di una costruzione non dipende dal tipo di materiali usati o dalla tecnica costruttiva o dalla facile rimovibilità della struttura, ma dalla destinazione oggettiva della opera. (Nella specie, è stato ritenuto esistente il reato edilizio ed ordinata la demolizione del manufatto, in relazione all’edificazione abusiva di una veranda, presentata come una struttura volante fatta con un cannucciato ed un telo di limitate dimensioni avente l'unica funzione di riparare dal sole). Pres. Vitalone - Est. Squassoni - Ric. Ferraro. (conferma, Tribunale di Grosseto, sentenza 21 aprile 2004). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12 gennaio 2007 (Ud. 23/11/2006), Sentenza n. 455
Urbanistica e edilizia - Natura precaria di una costruzione - Nozione - Manufatti di assoluta ed evidente precarietà - Permesso di costruire - Necessità - Esclusione. In materia edilizia, le costruzioni di natura precaria, non necessitino di permesso di costruire i manufatti di assoluta ed evidente precarietà destinati a soddisfare esigenze contingenti, specifiche, cronologicamente delimitate e ad essere rimossi dopo il momentaneo uso. Pres. Vitalone - Est. Squassoni - Ric. Ferraro. (conferma, Tribunale di Grosseto, sentenza 21 aprile 2004). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12 gennaio 2007 (Ud. 23/11/2006), Sentenza n. 455
Urbanistica e edilizia - Inottemperanza all'ordine di demolizione - Acquisizione gratuita delle opere abusive e dell'area di sedime - Provvedimento di accertamento - Trascrizione della acquisizione dell’area al patrimonio comunale - Atti consequenziali - Impugnazione autonoma - Esclusione. Il provvedimento di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e quello successivo di acquisizione gratuita delle opere abusive e dell'area di sedime (ed il provvedimento che dispone, come quello in esame, l’occupazione dell’opera abusiva e dell’area di sedime in vista della trascrizione della acquisizione dell’area al patrimonio comunale) debbono considerarsi consequenziali, connessi e conseguenti all'ordine di demolizione delle opere e ripristino dello stato primitivo dei luoghi, con la conseguenza che non sono autonomamente impugnabili, in mancanza di impugnazione dell'atto con cui si ingiunge la demolizione (o come, nella specie, nel caso di irricevibilità dell’impugnazione tardivamente proposta avverso tale atto) (Cons. Stato, Sez. V, 26 maggio 2003, n. 2850). Pres. Iannotta - Est. Millemaggi Cogliani - Antichi (Avv. Hofer) c. Comune di Sesto Fiorentino (Avv.ti Lorenzoni e Giallongo) (conferma T.A.R. Toscana, Sezione III - n. 344/1997 del 29 dicembre 1997). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 10 Gennaio 2007 (C.C. 20/06/2006), Sentenza n. 40
Urbanistica e edilizia - Abusivismo - Sentenza di condanna - Sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione del manufatto - Legittimità. In materia edilizia legittimamente il giudice, nel concedere con la sentenza di condanna la sospensione condizionale della pena, può subordinare detto beneficio alla eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante la demolizione dell’opera abusiva disposta con la stessa condanna ai sensi dell’an. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47. (cfr. Cass. Sez. Un. n. 714 del 1997; Cass. 15 giugno 1998, n. 7148 Dionisi; Cass. 30 settembre 1998, 10309 Licata; Cass. 7 aprile 2000, 4086, Pagano; Cass. n.18304 del 2003). Pres. Vitalone - Est. Petti - Ric. Ariano. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 12 gennaio 2007 (Ud. 22/11/2006), Sentenza n. 451
URBANISTICA E EDILIZIA - Sequestro preventivo - Prosecuzione dei lavori - Nuova ipotesi di reato - Valutazione del P.M. - Sussistenza - Condizioni. Nell'ipotesi che successivamente al provvedimento di sequestro preventivo vengano eseguiti sull'immobile ulteriori e diversi lavori (anche se ritenuti "non sostanziali") possono sussistere gli estremi di una autonoma violazione di legge, così che spetta, correttamente, al Pubblico Ministero promuovere un nuovo procedimento penale, valutando la presenza dei presupposti per l'iscrizione di separata notizia di reato. Pres. Lupo, Est. Tardino, Imp. P.M. in proc. Pagliuca. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, del 11/01/2007 (C.c. 26/09/2006), Sentenza n. 340
URBANISTICA E EDILIZIA - Abuso edilizio - Risarcimento del danno del
confinante - Costituzione di parte civile - Legittimazione ad causam
ossia legittimazione sostanziale - Sussistenza. In materia di abuso
edilizio, può costituirsi parte civile non solo il comune, che è la persona
offesa dal reato, ma anche il confinante che abbia subito un danno dal reato, ma
occorre pur sempre che il danno sia una conseguenza diretta del reato. Pres.
Vitalone, Est. Petti, Ric. Ferrari.
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 10 gennaio 2007 (Ud. 09/11/2006), Sentenza n. 234
URBANISTICA E EDILIZIA - Abuso edilizio - Diminuizione della visuale, della
panoramicità o del soleggiamento - Costituzione di parte civile del confinante -
Legittimità. Quando il danno sia una conseguenza diretta ed immediata
dell'abuso edilizio, il confinante può costituirsi parte civile a prescindere
dal mancato rispetto delle distanze, altezze, ecc. e si deve riconoscere la
legittimazione a costituirsi anche per fare valere ad esempio il danno derivante
da una diminuizione della visuale, della panoramicità o del soleggiamento (cfr
Cass Sez III 14 luglio 1997 n 6875, Cass sez. V 12 maggio del 2000 n 5613).
Pres. Vitalone, Est. Petti, Ric. Ferrari.
CORTE
DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 10 gennaio 2007 (Ud. 09/11/2006), Sentenza n. 234
URBANISTICA E EDILIZIA - Abuso edilizio - Risarcimento - Rapporto causale
immediato e diretto fra il fatto illecito ed il danno - Danno mediato o
indiretto - Condizioni per la risarcibilità - Legame giuridicamente rilevante
tra fatto originario e danno - Rapporto di derivazione causale. Il
risarcimento esige un rapporto causale immediato e diretto fra il fatto illecito
ed il danno. Questa limitazione normativa si fonda sulla necessità di delimitare
l'estensione temporale e spaziale degli effetti degli eventi illeciti ed è
orientata, perciò, ad escludere dalla connessione giuridicamente rilevante ogni
conseguenza dell'illecito che non sia propriamente diretta ed immediata.
Utilizzando tale criterio talvolta in giurisprudenza si è affermato che è
risarcibile anche il danno mediato o indiretto, purché sia prodotto da una
sequela normale di eventi che traggono origine dal fatto originario. Tale
enunciati solo apparentemente contrastano con il significato letterale della
norma che esige il rapporto diretto ed immediato, giacché se la sequela del
fattore causativo sia regolare e normale rispetto alla vicenda sulla quale
decidere, significa che vi è un legame giuridicamente rilevante tra fatto
originario e danno. Sulla base di tali principi si è ritenuto risarcibile il
danno subito dai prossimi congiunti della vittima ancorché mediato (Cfr. Cass.
Sez. Un civili 1° luglio 2002 n 9556). Il giudizio sul rapporto di derivazione
causale deve effettuarsi caso per caso in quanto non esistono danni che per loro
natura si possono qualificare diretti o indiretti, mediati o immediati. Pres.
Vitalone, Est. Petti, Ric. Ferrari.
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DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 10 gennaio 2007 (Ud. 09/11/2006), Sentenza n. 234
URBANISTICA E EDILIZIA - Costruzione abusiva - Spontanea demolizione del manufatto - Estinzione del reato per autodemolizione - Reato paesaggistico - Reato di abuso edilizio - Concorso tra i due reati - Disciplina applicabile - D.P.R n. 380/2001 - L. n. 47/1985 - Art. 1 c. 36, 1 quinquies L. n. 308/2004. La spontanea demolizione del manufatto ad opera dell'agente non estingue il reato di abuso edilizio, giacché tale causa estintiva non è prevista dalla legge n. 47 del 1985 né dal testo unico approvato con D.P.R. n. 380 del 2001. L'estinzione del reato come conseguenza della spontanea demolizione del manufatto da parte dell'agente, prima che venga disposta dall'ufficio o comunque prima che intervenga la condanna, e stata prevista con il comma 36, 1 quinquies dell'art. 1 della legge n. 308 del 2004, ma riguarda i soli manufatti realizzati su beni paesaggisticamente vincolati ed estingue solo il reato paesaggistico. Tale norma non può essere applicata analogicamente al reato urbanistico trattandosi di fatto che offende un bene giuridico diverso da quello paesaggistico, tanto è vero che è configurabile il concorso tra i due reati proprio perché sono diversi i beni giuridici violati. Il fatto che siano entrambi sanzionati con la medesima pena prevista nella stessa norma penale non fa venire meno la loro autonomia. Pres. Vitalone, Est. Petti, Ric. Bollino. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 10 gennaio 2007 (Ud. 9/11/2006), Sentenza n. 231
URBANISTICA E EDILIZIA - Reati urbanistici-edilizi - Autodemolizione delle
opere abusive - Estinzione del reato - Esclusione. In materia di reati
urbanistici-edilizi, l'autodemolizione delle opere abusive non comporta
l'estinzione del reato commesso con la loro costruzione, in quanto nei reati
urbanistici, prima ancora dell'alterazione dell'assetto urbanistico, assume
rilevanza penale l'elusione del controllo che l'autorità amministrativa è
chiamata ad esercitare, in via preventiva e generale, sull'attività edilizia
assoggettata a regime concessorio. Inoltre con l'ultimazione dei lavori il reato
si è già perfezionato in tutti i suoi elementi per cui il ripristino dello stato
dei luoghi è elemento del tutto estraneo alla fattispecie (Cass. Sez. III 9
giugno 1998 n 10199; Cass. sez. III 17 novembre 1995 Caputo; Cass. Sez. III n
2706 del 1992 Cass. n 4569 del 1989). Pres. Vitalone, Est. Petti, Ric. Bollino.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 10 gennaio 2007 (Ud. 9/11/2006), Sentenza
n. 231
URBANISTICA E EDILIZIA - Opera abusiva - Autodemolizione come causa di non
perseguibilità dell'autore - Limiti - Artt. 13 e 22 L. n. 47/1985 ed ora in base
all'art. 36 del Testo unico. L'autodemolizione come causa di non
perseguibilità dell'autore rileva nei soli casi espressamente previsti dalla
legge (ad esempio nell'ipotesi di cui all'art 8 quater della legge 21 giugno
1985 n 298 in base al quale non erano perseguibili coloro che avevano eliminato
le opere abusive entro la data stabilita nella norma stessa). Al di fuori delle
ipotesi di non perseguibilità espressamente previste, l'autodemolizione estingue
il reato solo se accompagnata dal certificato di conformità dell'opera
rilasciato in base agli artt. 13 e 22 della legge n. 47 del 1985 ed ora in base
all'articolo 36 del Testo unico. Pres. Vitalone, Est. Petti, Ric. Bollino.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 10 gennaio 2007 (Ud. 9/11/2006), Sentenza
n. 231
URBANISTICA E EDILIZIA - Costruzione abusiva sanabile - Spontanea demolizione
- Certificato di conformità - Richiesta e rilascio - Effetti - Estinzione del
reato. L'autodemolizione non impedisce la richiesta ed il rilascio del
certificato di conformità secondo l'orientamento espresso dalla Corte
costituzionale con la sentenza n. 167 del 29 marzo 1989, ribadito in qualche
decisione di questa stessa sezione (cfr. Cass. n. 35011 del 2003) nella quale si
è statuito che " l'estinzione del reato di costruzione abusiva, per effetto del
combinato disposto degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985 n 47, si
verifica anche a favore di chi abbia demolito manufatto sempre che si tratti di
costruzione che, se non demolita, avrebbe potuto ottenere la concessione in
sanatoria; in tal caso l'accertamento e la certificazione di conformità
effettuata dal Sindaco ai sensi dei citati artt. 13 e 22 legge n, 47 del 1985
tiene luogo della sanatoria rilasciata per i manufatti ancora esistenti". Pres.
Vitalone, Est. Petti, Ric. Bollino. CCORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 10 gennaio 2007 (Ud. 9/11/2006), Sentenza
n. 231
URBANISTICA E EDILIZIA - Condono - Opere sanabili e provvedimento di sequestro - Termini prescritti per la sanatoria - Art. 32 c. 25 L. n. 326/2003 - Art. 43 L. n. 47/1985. In materia di sanatoria, l'articolo 43 della legge n. 47 del 1985, richiamato dall'articolo 32 comma 25 della legge 326 del 2003, dispone che possono ottenere la sanatoria le opere non ultimate per provvedimenti amministrativi o giurisdizionali, limitatamente al completamento delle opere necessarie per rendere funzionali le strutture gia realizzate, non può essere circoscritto ai soli provvedimenti di organi giurisdizionali amministrativi, ma deve essere inteso quale norma di favore per chi abbia rispettato i provvedimenti giurisdizionali anche del giudice penale non ultimando per tale ragione la costruzione nei termini prescritti (Cass. sez. III 2 settembre 2005 n 3284;13 dicembre 1999 n. 14148; 3 luglio 1998 n 7847). Opinando diversamente, si verificherebbero ingiustificate disparità tra chi ha osservato il provvedimento di sequestro,e per tale ragione non ha potuto quindi completare l'opera, e chi, invece, violando i sigilli, ha completato l'opera nei termini prescritti e quindi potrebbe usufruire del condono. Pres. Vitalone, Est. Petti, Ric. Bollino. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 10 gennaio 2007 (Ud. 9/11/2006), Sentenza n. 231
Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni
2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 -2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 - 2000 - 1999-94
(N.B.: queste pagine continueranno ad essere aggiornate)