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Giurisprudenza

 

 

Pubblica Amministrazione

Diritto amministrativo

 

anni  2002 -2001 - 2000-97

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Atti emanati dal Sindaco - esclusione dall'esercizio del controllo da parte dell'organo tutorio. Gli atti emanati dal Sindaco, in quanto organo monocratico, restano di conseguenza esclusi dall'esercizio del controllo da parte dell'organo tutorio (cfr., in termini, da ultimo, C.G.A.R.S., 28 gennaio 1998, n. 35). Consiglio di Stato Sezione IV del 23 dicembre 2002 sentenza n. 7279

 

L’esercizio del potere di autotutela - distinzione dell’atto confermativo a quello meramente confermativo. A seguito dell’esercizio del potere di autotutela, ancorchè sollecitato dalle opposizioni, l’Amministrazione può emanare un nuovo provvedimento amministrativo di conferma del precedente e come tale nuovamente lesivo (con conseguente onere da parte dell’interessato di una nuova impugnazione, pena l’improcedibilità dell’originario ricorso): occorre al riguardo distinguere dall’atto confermativo quello meramente confermativo, in quanto il primo consegue ad una rivalutazione attraverso una nuova istruttoria di ciò che ha determinato la precedente manifestazione di volontà, laddove con il secondo l’Amministrazione si limita a constatare che le ragioni poste a base dell’adozione del precedente atto sono già state esaminate e ponderate in quel procedimento. Consiglio di Stato, IV Sezione del 20/12/2002 sentenza n. 7258

 

Prg - la correlazione diretta ed immediata che impone agli amministratori comunali l’obbligo di astenersi. La previsione contenuta nell’articolo 19, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n. 265, successivamente trasfusa nell’articolo 78 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui in relazione ai piani urbanistici qualora sia dimostrata, con sentenza passata in giudicato, la correlazione diretta ed immediata che imponeva agli amministratori comunali l’obbligo di astenersi dal partecipare alla discussione e alla valutazione di delibere riguardanti interessi propri o dei propri parenti o affini entro il quarto grado, le parti dello strumento urbanistico oggetto della correlazione sono annullate e sostituite con una nuova variante urbanistica, in quanto norma finalizzata a favorire l’effettivo governo del territorio da parte dell’ente locale, non può escludersi che quest’ultimo, proprio nell’ambito della sua discrezionalità, in ragione della gravità o dell'estensione del vizio accertato, provveda ad una nuova complessiva regolamentazione del territorio, non limitandola alla sola parte viziata ed annullata. Consiglio di Stato, IV Sezione del 20/12/2002 sentenza n. 7257

 

Le mansioni superiori e l’art. 2126 c.c. - il diverso fenomeno dello svolgimento di attività lavorativa da parte di chi non è dipendente pubblico - trattamento giuridico ed economico dei pubblici dipendenti - l’atto di inquadramento. Non è invocabile, al fine di rendere rilevanti le mansioni superiori, l’art. 2126 c.c., il quale riguarda il diverso fenomeno dello svolgimento di attività lavorativa da parte di chi non è dipendente pubblico e non può quindi incidere sui principi e la portata dei provvedimenti che individuano il trattamento giuridico ed economico dei pubblici dipendenti e non consente di disapplicare l’atto di inquadramento, emanato in conformità di leggi o regolamenti specie se divenuto inoppugnabile. (cfr. Con. Stato Ad. Plen. 18 novembre 1992, n. 22). Consiglio di Stato Sezione VI, del 12 dicembre 2002, sentenza n. 6798

 

La percezione in buona fede di indebiti emolumenti retributivi non impedisce all’Amministrazione il loro recupero - obbligo di valutare la posizione del dipendente - obbligo dell’Amministrazione di disporre il recupero. La percezione in buona fede di indebiti emolumenti retributivi non impedisce all’Amministrazione il loro recupero (sulla base dell’art. 2033 c.c.: Sez. VI, 30 aprile 2002, n. 2318; Sez. IV, 22 ottobre 2001, n. 3540), anche se comporta il suo obbligo di valutare la posizione del dipendente, mediante una rateizzazione che comunque consenta la duratura percezione di una retribuzione tale da assicurare un’esistenza libera e dignitosa (Sez. VI, 28 maggio 2001, n. 2899). Del resto, configurandosi un obbligo dell’Amministrazione di disporre il recupero (Sez. VI, 22 aprile 2002, n. 2144; Sez. VI, 20 febbraio 2002, n. 1045; Cons. giust. Amm., 15 gennaio 2002, n. 8), il suo atto dovuto non necessita di una specifica motivazione in ordine all’interesse pubblico da realizzare, che è in re ipsa (Sez. VI, 3 giugno 2002, n. 3091), sia per esigenze di contabilità, sia per evitare disparità di trattamento. Consiglio di Stato Sezione VI, del 12 dicembre 2002 sentenza n. 6787

 

I Consorzi industriali - concetto-nozione di Pubblica Amministrazione. Che i Consorzi industriali siano immediatamente riferibili alla Pubblica Amministrazione (e non come pretende l’appellato) alla categoria degli enti pubblici economici, è stato più volte autorevolmente affermato anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. per tutte SS.UU. 16 novembre 1999, n. 781; idem 12 febbraio 1988, n. 1493). Ma è soprattutto la ratio finalistica della normativa di bando (rapportata al contesto normativo di riferimento concernente il personale di una provincia), che rende necessaria una lettura ed un’applicazione estensiva del concetto-nozione di Pubblica Amministrazione, nozione che deve essere collegata alle varie funzioni ed attività amministrative rilevanti per l’ente e non limitata (come erroneamente ritenuto dal Tribunale) all’apparato statale. Consiglio di Stato, Sezione V del 9 dicembre 2002, sentenza n. 6740

 

E’ legittimo per un direttore dei lavori ottenere l’onorario anche se tra il professionista e l’ente appaltante non era stato mai concluso un formale contratto d’incarico - la dimostrazione di una volontà reale di accordo di affidamento d’incarico. E’ legittimo per un direttore dei lavori ottenere l’onorario anche se tra il professionista e l’ente appaltante non era stato mai concluso un formale contratto d’incarico. E’ sufficiente per desumere l’esistenza di un accordo tra le parti l’esistenza di un fitto scambio di lettere tra il soggetto e l’ente appaltante. La Cassazione, ribaltando una giurisprudenza abbastanza consolidata, rimanda il tutto al riesame del Tribunale, evidenziando comunque che non è indispensabile l’esistenza di un contratto formale e sottoscritto per avere il diritto al compenso professionale, ma è sufficiente la dimostrazione di una volontà reale di accordo di affidamento d’incarico. Corte di Cassazione -Civile - 2002 Sentenza n. 4290

 

La nullità dell’atto costitutivo del rapporto di pubblico impiego comporta unicamente la sussistenza di un rapporto lavorativo di fatto con le conseguenze favorevoli di cui all’art. 2126 c.c. - l’elusione di cogenti norme legislative - la responsabilità personale degli amministratori. Come è noto, la questione dell’applicabilità o meno alle pubbliche amministrazione del principio secondo cui, in caso di appalto di mere prestazioni di lavoro, i prestatori di lavoro vengono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che abbia utilizzato le loro prestazioni lavorative, ha dato luogo ad orientamenti divergenti, ritenendosi solo inizialmente la piena applicabilità dell’art. 1 L. n.1369/1960 (V. le decisioni di questa Sezione n. 326 dell’8.5.1986, invocata dall’appellante, e n. 396 del 27.4.1990). Successivamente, tale applicabilità è stata limitata agli Enti pubblici economici o comunque in relazione alle attività imprenditoriali degli enti pubblici non economici (V. le decisioni di questa Sezione n. 1499 del 30.10.1995 e n. 1034 del 8.7.1998). L’indirizzo più recente, cui si aderisce, è nel senso che detto principio di favore del lavoratore non può avere la stessa portata nei confronti del datore di lavoro privato e di quello pubblico, anche se in entrambi i casi interviene l’elusione di cogenti norme legislative. Si deve tener conto nel settore pubblico della regola del pubblico concorso di cui all’art. 97 Cost. (V. recentemente, con riferimento anche ai concorsi interni, Corte cost. n.194 del 16.5.2002), a tutela non solo dell’interesse pubblico alla scelta dei migliori, mediante una selezione aperta alla partecipazione di coloro che siano in possesso dei prescritti requisiti, ma anche del diritto dei potenziali aspiranti a poter partecipare alla relativa selezione (V. le decisioni di questo Consiglio, A.P. n.2 del 29.2.1992; Sez. IV n. 4188 del 29.7.2000; Sez. V n.1859 del 4.4.2002; sez. VI n.2272 del 29.4.2002). La regola costituzionale del pubblico concorso viene poi concretamente salvaguardata con una serie di disposizioni legislative che espressamente comminano la nullità dell’assunzione effettuata senza osservanza delle prescritte procedure selettive e la responsabilità personale degli amministratori che vi hanno provveduto con riguardo sia alle Amministrazioni statali che alle altre amministrazioni pubbliche, comprese le USL (art. 3 D.P.R. 3.1.1957 n. 3; art.12 D. Leg. C.P.S. 4.4.1947 n. n.207; art. 5 L. 8.1.1979 n. 3; art.6 L. 20.3.1975 n.70; art.9 D.P.R. 20.12.1979 n.761 ed art. 14 L. 20.5.1985 n.207; art. 36 D. L.vo 3.2.1993 e successive modificazioni; art.36 D. L.vo 30.3.2001 n. 165). ). Per cui, la nullità dell’atto costitutivo del rapporto di pubblico impiego comporta unicamente la sussistenza di un rapporto lavorativo di fatto con le conseguenze favorevoli di cui all’art. 2126 c.c.. Consiglio di Stato, Sezione V del 9 dicembre 2002, sentenza n. 6717

 

La questione della retribuibilità o meno delle mansioni superiori svolte dal dipendente pubblico - presupposti. La questione della retribuibilità o meno delle mansioni superiori svolte dal dipendente pubblico ha dato luogo ad orientamenti giurisprudenziali non sempre univoci, ma ormai può ritenersi consolidato l'indirizzo di questo Consiglio nel senso che per la retribuibilità occorrono non solo un'espressa previsione normativa ma anche altri tre presupposti e cioè un preventivo provvedimento di incarico (senza alcuna valenza per attestati successivi), la disponibilità del relativo posto in organico (Sez. V n.1447 del 12.10.1999, sez. VI n.1119 del 18.7.1977, A.P. n.22 del 18.11.1999), e che l’incarico concerna mansioni della qualifica immediatamente superiore (V. la decisione di questa Sezione n.1188 del 27.9.1999), come del resto recentemente confermato dall'art. 52 D. L.vo 30.3.2001 n.165. Consiglio di Stato, Sezione V del 9 dicembre 2002, sentenza n. 6706

 

Pubblica Amministrazione - Diritto all'accesso agli atti - Parziale risposta dell'Amministrazione - Ricorso - Ammissibilità. È da considerarsi ammissibile il ricorso volto al riconoscimento del diritto all'accesso agli atti presentato dopo i trenta giorni dalla parziale risposta dell'Amministrazione. T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 5 dicembre 2002, Sentenza n. 2413
 

Dipendenti della pubblica amministrazione - nullità del rapporto - atti colpiti da nullità di diritto - rilevabilità d’ufficio dal giudice. La nullità di un rapporto sorto sulla base di atti colpiti da nullità di diritto (per i dipendenti degli Enti locali dall’art. 5 L. n. 3/79) è rilevabile d’ufficio dal giudice, con la conseguenza che, tra l’altro, il giudice amministrativo non potrebbe accertare un rapporto che non è sorto, non sussiste e non può giuridicamente sussistere. Consiglio di Stato, sez. V, 2 dicembre 2002, Sentenza n. 6627

 

La retribuibilità delle mansioni superiori affidate per un periodo di 60 giorni - preventivo provvedimento di incarico - dipendenti del servizio sanitario nazionale. La questione della retribuibilità o meno delle mansioni superiori svolte dal dipendente pubblico ha dato luogo ad orientamenti giurisprudenziali non sempre univoci, ma ormai può ritenersi consolidato l'indirizzo di questo Consiglio nel senso che per la retribuibilità occorrono non solo un'espressa previsione normativa ma anche altri tre presupposti e cioè un preventivo provvedimento di incarico, salvo gli obblighi sostitutivi posti dall'art. 7 D.P.R. 27.3.1969 n. 128 limitatamente al personale medico con qualifica di aiuto per la sostituzione del primario (V. Corte Cost. 19.6.1990 n. 296; Cons. di Stato, Sez. V, n. 1431 dell'11.12.1992, n. 1514 del 30.10.1995, n. 1723 del 15.12.1995, n. 614 del 5.6.1997 e n. 282 del 17.1.2000), la disponibilità del relativo posto in organico (Sez. V n. 1447 del 12.10.1999, sez. VI n. 1119 del 18.7.1977, A.P. n. 22 del 18.11.1999), e che l’incarico concerna mansioni della qualifica immediatamente superiore (V. la decisione di questa Sezione n. 1188 del 27.9.1999), come del resto recentemente confermato dall'art. 52 D. L.vo 30.3.2001 n. 165. L'art. 29 D.P.R. 20.12.1979 n. 761, nella parte in cui non prevede esplicitamente la retribuibilità delle mansioni superiori affidate per un periodo di 60 giorni, va interpretato nel senso che l'assegnazione a mansioni superiori non dà diritto a maggiorazioni retributive solo nel limite dei 60 giorni, onde il suo prolungamento oltre tale periodo produce a favore del datore di lavoro un arricchimento ingiustificato che va compensato in applicazione diretta dell'art. 36 Cost. (V. Corte Cost. n. 57 del 23.2.1989 e n. 296 del 19.6.1990; Cons.di Stato A.P. n. 2 del 16.5.1991). Per la retribuibilità delle mansioni superiori occorre un preventivo provvedimento di incarico, potendo l’Amministrazione adottare una pluralità di soluzioni organizzative, in quanto nulla impediva che le mansioni proprie dell’aiuto fossero esercitate dal primario con ampliamento dei propri compiti e responsabilità (V. la decisione di questa Sezione n. 100 del 29-1-1996. Consiglio di Stato, sez. V, 2 dicembre 2002, n. 6616

 

Le misure delle tariffe irrigue - impugnazione nel termine di decadenza decorrente dalla loro pubblicazione. La giurisprudenza ha costantemente affermato che le deliberazioni dei consorzi di bonifica che stabiliscono le misure delle tariffe irrigue, ragguagliate alla diversa ubicazione dei terreni inclusi nel comprensorio consortile e ai vari tipi di irrigazione previsti, pur se aventi carattere generale e latamente normativo, sono immediatamente lesive nei confronti dei contributi e, pertanto, vanno impugnate nel termine di decadenza decorrente dalla loro pubblicazione (C. Stato, sez. VI, 19-12-1997, n. 1867). Consiglio di Stato Sezione V del 2 dicembre 2002 Sentenza n. 6601

 

Le tariffe relative alla concessione di posteggi nei mercati ortofrutticoli all'ingrosso - impugnazione nel termine di decadenza decorrente dalla loro pubblicazione. Si è affermato che il provvedimento col quale vengono fissate le tariffe relative alla concessione di posteggi nei mercati ortofrutticoli all'ingrosso, a conclusione di una serie preordinata di atti procedimentali, ha portata immediatamente lesiva indipendentemente da singoli e specifici atti applicativi, dal momento che incide sulla posizione giuridica degli operatori, i quali devono adeguare la loro organizzazione imprenditoriale alle condizioni di economicità che le tariffe praticate dal comune, gestore dello stesso mercato, concorrono a formare; pertanto, tale provvedimento è impugnabile immediatamente (C. Stato, sez. VI, 18-02-1997, n. 289). Consiglio di Stato Sezione V del 2 dicembre 2002 Sentenza n. 6601

 

La responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d’ufficio e la riammissione in servizio sono regolati secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato - l’applicazione della normativa in materia. L’art. 51, comma 9, della legge n.142 del 1990, nel testo poi abrogato dall’art. 74 del d. lgs. n. 29 del 1993, come novellato dal d. lgs. N. 546 del 1993, stabilisce che “la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d’ufficio e la riammissione in servizio sono regolati secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato”. Il successivo comma 10 prevede, altresì, che “è istituita in ogni ente una commissione di disciplina, composta dal capo dell’amministrazione o da un suo delegato, che la presiede, dal segretario dell’ente e da un dipendente designato all’inizio di ogni anno dal personale dell’ente secondo le modalità stabilite dal regolamento”. In secondo luogo, il collegio è consapevole che l’art. 51, comma 9, è stato interpretato in maniera da riconoscergli l’effetto di regolare in via immediata l’intera materia disciplinare e di abrogare tutte le disposizioni incompatibili dei regolamenti degli enti locali (Cons. Stato, sez. V, 24 novembre 1997, n. 1361). Ma nel caso di specie il Comune ha approvato una normativa statutaria di segno contrastante, che non è stata affatto impugnata dal ricorrente, con cui si è disposta l’applicazione transitoria della disciplina regolamentare pregressa. Si aggiunga che il superamento del termine del 31.12.1992 per l’approvazione dei nuovi regolamenti non ha provocato l’immediata perdita di efficacia della disciplina in atto vigente, non potendosi evincere una conseguenza così netta in carenza di disposizioni specifiche sul punto. Oltretutto, come persuasivamente afferma il giudice di prime cure, la previsione di un regime transitorio ed il rinvio a successive norme regolamentari è coerente con l’esigenza di adattare le disposizioni dettate, in linea generale, per gli impiegati civili dello Stato alla peculiare realtà degli enti locali. Una scelta, dunque, che appare ragionevole e mirata ad un risultato di migliore efficienza organizzativa, piuttosto che di cristallizzazione delle vecchie garanzie procedimentali. Prova ne sia che lo stesso consiglio, con delibera n. 389 del 6.5.1991, ha riformato l’art. 112 del regolamento organico, stabilendo che la composizione della commissione di disciplina dovesse adeguarsi a quella prevista dall’art. 51, comma 10, della legge n. 142 del 1991: ossia, il capo dell’amministrazione od un suo delegato, che la presiede, il segretario dell’ente ed un dipendente designato dal personale dell’ente. La composizione della commissione di disciplina è stata così tempestivamente conformata alle previsioni legislative, con una delibera che appare legittima nei contenuti (v. Cons. Stato, sez. V, 24 marzo 1997, n. 294). Questa considerazione vale anche a giudicare infondato il motivo con cui l’appellante si duole della irregolare formazione della commissione disciplinare, nonché della irregolare designazione dei suoi componenti. Ed invero, la composizione della commissione rispondeva anzitutto a criteri di massima indicati dal legislatore e recepiti dal regolamento comunale; le forme di designazione dei suoi componenti, ivi compreso il segretario comunale, sono conformi a siffatti criteri, indicati, oltretutto, in una norma regolamentare che non è stata appositamente impugnata. Nello stesso senso: Consiglio di Stato Sezione V del 29.11.2002 nn. 6597 - 6596. Consiglio di Stato Sezione V del 29.11.2002 Sentenza n. 6598

 

Art. 3, legge n. 1034/1971 - competenza territoriale dei t.a.r. - criteri di ripartizione - regolamento preventivo di competenza innestato in un ricorso originariamente instaurato, da un pubblico dipendente, in materia di accesso agli atti e non in tema di pubblico impiego - criterio dell’ambito territoriale di efficacia dell’atto impugnato - legittimità - sussiste. In base all’art. 3, secondo comma, legge n. 1034/1971, per gli atti emessi da organi centrali dello Stato, la cui efficacia sia limitata territorialmente alla circoscrizione di un determinato Tribunale amministrativo regionale, la competenza appartiene a quest’ultimo, mentre deve applicarsi il secondo criterio generale (concernente l’ambito di efficacia dell’atto che si impugna) di ripartizione della competenza territoriale dei T.A.R. (e non quello relativo al foro speciale del pubblico impiego) quando risulti evidente che il prospettato regolamento di competenza si inserisca in un ricorso originariamente proposto in materia di accesso agli atti e non in tema d’impiego pubblico. Consiglio di Stato Sezione IV del 29.11.2002 Sentenza n. 6517.

 

Il principio dell’immediatezza della contestazione degli addebiti nel procedimento disciplinare - la ratio - falsità delle dichiarazioni - diritti difensivi. Il principio dell’immediatezza della contestazione degli addebiti nel procedimento disciplinare trova la sua ragion d’essere nella duplice esigenza di consentire all'amministrazione una ponderata valutazione del comportamento del dipendente sotto il profilo disciplinare e di evitare che l'eccessiva distanza di tempo dagli eventi renda più difficile per l'inquisito l'esercizio del diritto di difesa (Cons. Stato sez. IV, 28 maggio 1999, n. 888; Cons. Stato, sez. VI, 18 marzo 1994, n. 372). Nel caso di specie, gli atti di causa attestano che l’amministrazione ha avuto conoscenza della falsità delle dichiarazioni rese dal ricorrente solo in occasione degli accertamenti condotti in un altro procedimento disciplinare espletato nel corso del 1994. Sicché non vi è stato alcun ritardo imputabile all’amministrazione, né alcuna preclusione per l’esercizio dei poteri disciplinari. Il dipendente, peraltro, ha avuto modo di esercitare compiutamente i suoi diritti difensivi. Nello stesso senso: Consiglio di Stato Sezione V del 29.11.2002 nn. 6597 - 6596. Consiglio di Stato Sezione V del 29.11.2002 Sentenza n. 6598

 

L'attività lavorativa prestata dal vigile urbano - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - in genere - attività protette - lavoro prestato dal vigile urbano addetto, a piedi, alla viabilità stradale - inclusione - fondamento. L'attività lavorativa prestata dal vigile urbano addetto, a piedi, alla viabilità stradale rientra tra le attività protette dall'assicurazione generale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dovendosi riconoscere un carattere meramente esemplificativo all'elencazione contenuta nell'art. 1, terzo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965 (che considera il lavoro sulle strade intrinsecamente pericoloso e sottopone all'obbligo assicurativo le persone, ivi indicate, addette ai lavori stradali senza ausilio di macchine mosse dalla persona stessa) e dovendosi considerare che il rischio della strada grava sul vigile urbano "viabilista" in misura almeno uguale che sul vigile "automobilista" (e in maniera diversa che sul comune cittadino), sì da configurarsi anch'esso come di natura professionale e suscettibile, pertanto, della tutela antinfortunistica, in virtù del principio generale secondo cui a parità di rischio infortunistico deve corrispondere parità di tutela. Corte Cassazione, Sez. Lavoro, del 20.11.2002, Sent. n. 16364

 

La declaratoria giurisdizionale della illegittimità di un atto amministrativo - domanda di risarcimento del danno - rapporto di causa ed effetto tra atto illegittimo e danno - quantificazione - la colpa della pubblica amministrazione - violazione delle regole di normale diligenza e perizia amministrativa. Nel giudizio amministrativo, la declaratoria giurisdizionale della illegittimità di un atto amministrativo non costituisce un elemento sul quale la parte interessata può innestare una domanda di risarcimento del danno, senza dare puntuale e ragionevole dimostrazione del rapporto di causa ed effetto che si instaura tra atto illegittimo e danno, senza fornire una sua plausibile quantificazione (vedi: C.d S., V sez.n3863 dell’11 luglio 2001) e, quindi, senza cercare di ricostruire gli elementi che configurano un comportamento colpevole di tale gravità , tenuto anche conto del contesto in cui si sviluppa l’azione amministrativa, da rendere risarcibile il danno proprio in quanto sussiste la colpa della pubblica amministrazione, sul piano della violazione delle regole di normale diligenza e perizia amministrativa (C d S. n.6281,VI sez, del 18 dicembre 2001). In sostanza non è possibile costruire uno schema di automatica equivalenza giuridica tra annullamento di un atto amministrativo, comportamento illegittimo della pubblica amministrazione e risarcibilità del danno ingiusto ricevuto dal soggetto destinatario degli effetti lesivi dell’atto annullato. Il risarcimento presuppone la ricostruzione: a) del nesso causale tra atto annullato e danno, b) la ragionevole quantificabilità del danno; c) l’enucleazione di un elemento di colpa che emerge in quanto l’errore commesso dall’apparato amministrativo non sia scusabile, tenuto anche conto del contesto in cui si è sviluppata l’azione amministrativa (C.d S. n.3169,IV sez. 14 giugno 2001). Consiglio di Stato, Sezione V del 18.11.2002, sentenza n. 6393 (vedi: sentenza per esteso)

 

L’esercizio del potere di autotutela - la causale dell’atto demolitorio o di ritiro - ragioni di pubblico interesse - possesso della certificazione. L’esercizio del potere di autotutela risulta coerente, nel caso di specie, alla finalità di assicurare dall’interno della stessa compagine amministrativa il rispetto dei principi costituzionali in sede di azione amministrativa fissati dall’articolo 97 della Costituzione (C.d.S., IV, 23 marzo 2000, n. 1558). Va soggiunto che non si configurava neppure un obbligo di particolare motivazione, pure ampiamente esposta nel provvedimento impugnato, posto che dalla mancata rimozione dell’atto sarebbe derivato un indebito esborso di danaro per l’Amministrazione (C.d.S., VI, 30 ottobre 2000, n. 5817; 15 ottobre 1999, n. 1413), ravvisandosi quasi in re ipsa la causale dell’atto demolitorio o di ritiro (C.G.R.S., 2 maggio 2000, n. 205). Nella specie, il provvedimento contestato ha rilevato come la gara fosse stata configurata come semplice affidamento di un servizio, mentre, in realtà si era in presenza di una ipotesi di costruzione e di gestione. Inoltre si evidenziavano, in quel contesto, alcune anomalie che comportavano rilevanti incertezze sia sulla determinazione dell’oggetto dell’appalto sia sulla convenienza della gara stessa per il Comune appaltante anche con riferimento alla difformità dalla normativa vigente di alcuni requisiti di partecipazione richiesti in bando (possesso della certificazione UNI-ENM-9001 e l’aver espletato il servizio di distribuzione di gas in altro Comune con almeno 3000 utenti). In altre parole le specifiche ragioni di pubblico interesse, necessariamente preminenti su quelle fatte valere dal privato, sono state adeguatamente rappresentate (C.d.S., V, 24 ottobre 2000, n. 5710) anche ben oltre la mera sufficienza, idonea nel caso di specie a soddisfare l’onere del discorso giustificativo. Consiglio di Stato, Sezione V del 18/11/2002, sentenza n. 6389

 

Il sistema di democraticità delle decisioni amministrative. La giurisprudenza di questo Consiglio ha più volte ribadito il costante indirizzo secondo il quale il sistema di democraticità delle decisioni amministrative (al quale è, in definitiva, preordinato l’articolo 7 della legge n. 241 del 1990) va presidiato nella sostanza e non nella mera forma, sicché ogni qual volta l’interessato sia informato dalla stessa Amministrazione dell’esistenza di un procedimento diretto a incidere sulla sua sfera giuridica e sia messo in condizione di utilmente rappresentare il proprio punto di vista così da integrare la nozione di partecipazione, non si può ritenere violato alcun canone del giusto procedimento (C.d.S., VI, 24 ottobre 2000, n. 5693; IV, 22 giugno 2000, n. 3556; IV, 15 marzo 2000, n. 1398; I, 29 marzo 2000, n. 222/00; II, 3 novembre 1999, n. 1401/99; Comm. Spec., 12 gennaio 1998, n. 1404/97). Consiglio di Stato, Sezione V del 18 novembre 2002, sentenza n. 6389

 

L’esercizio del diritto di iniziativa economica del privato - la posizione soggettiva del privato - installazione di tabelle pubblicitarie - piano generale degli impianti pubblicitari e di un apposito regolamento. Con riferimento ad una ipotesi particolare di esercizio del diritto di iniziativa economica del privato, consistente nella installazione di tabelle pubblicitarie, la Corte costituzionale ( n.355 del 10- 17 luglio 2002 ), rileva che tale esercizio è subordinato alla preventiva emanazione del piano generale degli impianti pubblicitari e di un apposito regolamento volto a determinare numero e tipologie di quelli ammessi (d.lgvo.n.507/1993). Secondo la Corte, la posizione soggettiva del privato, prima della emanazione dei suddetti provvedimenti autorizzativi e programmatori, non perde la sua natura di diritto soggettivo costituzionalmente protetto, ma si caratterizza per il fatto che il suo esercizio è precluso in mancanza di atti conformativi , dal momento che altrimenti si avrebbe la "completa vanificazione di quel livello generale di tutela degli svariati interessi pubblici sui quali questo tipo di attività potenzialmente incide". Trattasi in altri termini di un limite non irragionevole, preordinato alla salvaguardia di una pluralità di beni di rilievo costituzionale, che non tocca la titolarità del diritto soggettivo nella sua globalità, ma comprime quelle sole facoltà di godimento che abbisognano del preventivo apprezzamento dell'amministrazione nei termini dianzi indicati. Consiglio di Stato, Sezione V del 18/11/2002, sentenza n. 6389

 

Potere dovere della P.A. di procedere in sede di autotutela all'eliminazione delle illegittimità verificatesi prima dell'adozione dell'atto terminale di un procedimento amministrativo - qualora l'aggiudicazione sia provvisoria, il suo annullamento in sede di autotutela non necessita di particolare motivazione. La giurisprudenza del giudice amministrativo è ferma nell’affermare l'esistenza del "potere dovere della p.a. di procedere in sede di autotutela all'eliminazione delle illegittimità verificatesi prima dell'adozione dell'atto terminale di un procedimento amministrativo " (Consiglio Stato sez. IV, 29 maggio 1998, n. 900), precisando ulteriormente, con riferimento particolare ai procedimenti di gara, che " qualora l'aggiudicazione sia provvisoria, il suo annullamento in sede di autotutela non necessita di particolare motivazione" (Consiglio Stato sez. IV, 12 settembre 2000, n. 4822). Quanto, poi, ai principi di continuità e di concentrazione della gara, la giurisprudenza (Consiglio Stato sez. V, 12 settembre 2000, n. 4822) ha di recente ribadito come esso non sia "assolutamente insuscettibile di eccezioni, potendo verificarsi situazioni particolari che obiettivamente impediscano la concentrazione e la conclusione delle operazioni di gara in un numero ristretto di sedute." Ora non vè dubbio che la necessità di eliminare le illegittimità verificatesi nel corso dell'istruttoria costituisca una situazione che legittima non solo la rinnovazione del procedimento ma anche lo svolgersi delle operazioni di gara in un arco di tempo maggiore del previsto. Consiglio di Stato, Sezione V del 18 novembre 2002, sentenza n. 6388

 

Dirigenti - rimozione per addebito di risultati negativi di gestione e inosservanza delle direttive impartite - revoca - accertamento della responsabilità dirigenziale - garanzie procedimentali - tutela reintegratoria. Costituendo le mancanze contestate cause di revoca dell’incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi dell’art. 29 CCNL 98/2001, non può che trovare applicazione la disciplina sulla revoca: per l’appunto, l’art. 29 CCNL 98/2001. La norma stabilisce che la revoca “avviene con atto scritto e motivato secondo le procedure e con gli effetti indicati nell’art. 34”. L’art. 34 prevede che “l’accertamento della responsabilità dirigenziale.. deve essere preceduto da un contraddittorio nel quale devono 3 essere acquisite le controdeduzioni del dirigente anche assistito da una persona di fiducia.” Tale procedimento non risulta essere stato rispettato nel caso in esame. Il provvedimento di rimozione dall’incarico è dunque illegittimo. L’art. 21 comma 1 TUPI predispone garanzie sostanziali e procedimentali che escludono possa ravvisarsi un potere di recesso ad nutum dall’incarico. Questo assunto è confermato da quanto statuito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 193 del 16/5/2002, in cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 20 comma 9 ultimo periodo del d. lgs. n. 29/93 nella parte in cui prevedeva la facoltà dell’amministrazione di collocare immediatamente a riposo il dirigente, senza il previo passaggio attraverso il periodo di messa a disposizione, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi previsti. La pronuncia è molto significativa nella parte in cui fa derivare anche dalla progressiva estensione della privatizzazione del rapporto un maggior rigore nella responsabilità dei dirigenti ed afferma che a tale maggior rigore corrisponde “un’esigenza di rafforzamento della posizione dei medesimi dirigenti attraverso la specificazione delle peculiari responsabilità dirigenziali.. nonché la previsione di adeguate garanzie procedimentali nella valutazione dei risultati e dell’osservanza delle direttive ministeriali…, mirate a presidiare il rapporto di impiego dei dirigenti generali.. Con ciò non si esclude - continua la Corte - sul piano costituzionale che il legislatore possa prevedere come misura sanzionatoria della condotta dirigenziale anche la rimozione dall’impiego nei casi di maggiore gravità; questa deve avvenire in base a previsione normativa e con le relative proprie garanzie procedimentali”. Non vi è dunque , in presenza della necessità costituzionale di adeguate garanzie procedimentali, spazio per potersi discorrere di recesso ad nutum. Dal conferimento dell’incarico sorge in capo al dirigente un diritto soggettivo all’esecuzione e conservazione del medesimo fino alla durata prefissata, salve le ipotesi legittimanti una revoca anticipata. Il fatto stesso che siano prestabilite determinate cause di revoca attesta la sussistenza del diritto. La Corte Costituzionale, nella sentenza prima richiamata, discorre esplicitamente di “qualificazione di diritto soggettivo” a proposito delle posizioni giuridiche spettanti ai dirigenti. Il recesso ad nutum argomentabile dall’art. 10 l. n. 604/66 attiene al rapporto e non all’incarico. Dunque, il diritto alla conservazione dell’incarico fino alla durata prefissata costituisce una situazione giuridica ulteriore rispetto al diritto alla protrazione del rapporto; e rispetto a questo dotata di propria consistenza e reclamante quindi una propria tutela. La regola generale , da far valere cioè salvo diverse espresse disposizioni, in tema di tutela delle situazioni giuridiche, è la tutela specifica, e non quella risarcitoria del diritto. Autorevolissima dottrina ha messo in rilievo “come il munire un diritto di sola tutela risarcitoria e per equivalente monetario e non anche di tutela specifica significa non solo porsi in contrasto con i valori della atipicità del diritto di azione e dell’effettività della tutela giurisdizionale, ma significa anche consentire che tali diritti, in ipotesi di violazione o in esecuzione, da diritti su di un bene o ad un bene si trasformino in diritti all’indennizzo, in obbligazioni di indennità: significa consentire una vera e propria espropriazione del titolare del diritto, espropriazione che il nostro ordinamento costituzionale, se consente negli art. 42 e 43 riguardo alla proprietà e all’impresa, di certo nell’art. 2 esclude riguardo ai cd. diritti inviolabili dell’uomo”. Tribunale, Reggio Calabria, sent. dell’8.11.2002

 

L'esercizio del potere di autotutela - elementi. In generale l'esercizio del potere di autotutela richieda la valutazione dell'esistenza di un interesse pubblico concreto all'annullamento, non identificabile nel mero ripristino della legalità violata, e la sua comparazione con gli interessi privati sacrificati. (ad es. IV Sez. 30.7.1993, n. 803). Consiglio di Stato Sezione IV del 7 novembre 2002 sentenza n. 6113

 

Il provvedimento di annullamento d'ufficio di un atto deve essere motivato - riferimento all'interesse pubblico - ripristino della legalità. Il provvedimento di annullamento d'ufficio di un atto deve essere motivato con riferimento all'interesse pubblico attuale solo quando, in relazione al tempo trascorso dall'adozione dell'atto viziato, si siano consolidate, in concreto, situazioni soggettive che al fine della loro rimozione necessitano dell'esistenza e dell'esternazione di ragioni di pubblico interesse diverse dal mero ripristino della legalità. (ad es. VI sez. 27.7.1994, n. 634). Consiglio di Stato Sezione IV del 7 novembre 2002 sentenza n. 6113

 

La forma di un atto revocato per illegittimità - la volontà  dell'Ente di revocare, annullare o, più genericamente, sostituire un precedente atto. Ricordato come la giurisprudenza delle Sezioni non abbia mai richiesto formule sacramentali ai  fini  del  rispetto  dell'art.  282  del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, essendosi sempre ritenuto all'uopo  sufficiente che nella nuova deliberazione risulti comunque chiara la volontà  del Comune di revocare, annullare o, più genericamente, sostituire la precedente (Sez.  IV,  27  maggio  1977,  n. 533; Sez. V, 17 novembre 1970, n. 939; Sez. V, 5 dicembre 1969, n. 1495; Sez. V, 10 novembre 1967, n. 1527). Da tale orientamento, confortato anche dall’Adunanza plenaria (cfr. A. P. 9 marzo 1982, n. 3) e ribadito anche di recente (cfr. Sez. V, n. 1225 del 25 agosto 1995), il Collegio non ha ragione  di  discostarsi. (Nella specie, la circostanza che l'amministrazione ha inteso sostituire il precedente atto, risulta in modo non equivoco dal decreto sindacale n. 11374 del 2 giugno 2001, che ha revocato per illegittimità il precedente decreto sindacale del 20 dicembre 1979, perché la materia rientra(va) nella competenza del Consiglio comunale. Consiglio di Stato, Sezione IV, del 7 novembre 2002 sentenza n. 6069

 

 

Il riconoscimento dell’esercizio di funzioni superiori - specifici ed imprescindibili presupposti. Sul possibile riconoscimento dell’esercizio di funzioni superiori, a partire dal D.P.R. n. 761 del 1979, la giurisprudenza ha individuato specifici ed imprescindibili presupposti (possesso della posizione immediatamente inferiore, esistenza del posto in pianta organica e formale provvedimento attributivo delle funzioni stesse) la cui mancanza è di ostacolo all’invocato riconoscimento ( in termini, tra le tante, V° Sezione, decisioni n. 587 e n.588 del 9 febbraio 2001,e n. 4286 del 31 luglio 2000). Consiglio di Stato, sez. IV, 18 ottobre 2002, n. 5730 (vedi: sentenza per esteso)

 

Il dipendente comunale non può sottrarsi ai turni di lavoro assegnati, abbandonando ad libitum il servizio - qualificazione come “insubordinato” il comportamento - ordine illecito - il reato di abuso di ufficio - differenza tra illegittimità ed illiceità - il lavoro straordinario può essere autorizzato in casi eccezionali e comunque di comprovate esigenze di servizio. Il dipendente comunale non può sottrarsi ai turni di lavoro assegnati, abbandonando ad libitum il servizio, in quanto l’ordine illegittimo può essere rimosso mediante rimostranza o impugnazione, ma deve essere eseguito fino a che non sia stato annullato o ne sia stata sospesa l’esecuzione. Pertanto, del tutto legittimamente l’amministrazione comunale ha contestato agli appellanti che non potevano sindacare la legittimità del lavoro loro assegnato, “fatta salva la facoltà di riferire in via gerarchica su inconvenienti e difficoltà … nei modi e nelle forme previste dall’art. 42 del regolamento generale per il personale”, ed abbia qualificato come “insubordinato” il comportamento dagli stessi tenuto. Sostengono, inoltre, gli appellanti che, nella specie, si trattava di un ordine illecito il quale poteva essere, perciò, disatteso. In proposito è appena il caso di osservare che il riferimento al reato di abuso di ufficio è del tutto errato, in quanto tale reato, così come configurato dal C.P. (v. art. 323), non è ravvisabile nella pretesa violazione, per mancanza dei presupposti, dell’art. 65 del regolamento generale del personale, il quale prevede che il lavoro straordinario può essere autorizzato in casi eccezionali e comunque di comprovate esigenze di servizio. In vero, l’ordinanza con la quale sono stati disposti i turni di lavoro notturno per il rifacimento della segnaletica (peraltro, non impugnata) poteva semmai essere illegittima ma non illecita. La circostanza, poi, che l’ordine era stato dato per iscritto non impediva certamente la facoltà di rimostranza, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 17 t.u. 10.1.1957 n. 3, la forma scritta dell’ordine da eseguire è richiesta solo per il rinnovo dello stesso, qualunque sia la forma in cui esso sia stato precedentemente dato. Gli appellanti non possono, infine, dolersi del fatto che la facoltà di rimostranza sia inidonea ad offrire una tutela e che essa si traduca in uno strumento utile solo a rimuovere difficoltà od inconvenienti relativi all’ordine da eseguire, in quanto l’ordinamento appresta una diversa forma di tutela, quella dell’impugnazione in sede giurisdizionale ovvero amministrativa (ove possibile), avverso gli atti (compresi gli ordini) che gli interessati ritengono lesivi dei loro interessi. Consiglio di Stato Sezione V, 16 ottobre 2002 n. 5602

 

Cessazione dello stato di detenzione del dipendente comunale - la protrazione dello stato di sospensione, provvedimento questo di natura facoltativa che in ipotesi avrebbe dovuto essere congruamente motivato in ordine alle ragioni che avevano rese opportune la reiterazione di misure cautelari inerenti alla mancata riassunzione. Ritiene il Collegio che al momento della cessazione dello stato di detenzione del dipendente (Comune di Pesaro), l’Amministrazione avesse l’obbligo di rivalutare il precedente provvedimento di sospensione obbligatoria (che aveva perduto il suo effetto automatico) revocandola o comunque commutandola in sospensione facoltativa; infatti, una volta venuti meno i presupposti (stato di detenzione) per l’adozione (e la permanenza) della sospensione obbligatoria, l’Amministrazione è tenuta a valutare, sempre in relazione e con riferimento all’interesse pubblico, se sussistano i presupposti per un’immediata riassunzione del dipendente oppure per la protrazione dello stato di sospensione, provvedimento questo di natura facoltativa che in ipotesi avrebbe dovuto essere congruamente motivato in ordine alle ragioni che avevano rese opportune la reiterazione di misure cautelari inerenti alla mancata riassunzione. Nel caso di specie, a seguito dell’intervenuta cessazione dello stato di detenzione, la sospensione cautelare obbligatoria cessava ipso jure e, in mancanza dell’adozione di una possibile norma di sospensione facoltativa, l’appellante poteva pretendere l'immediata riassunzione in servizio, o comunque gli andava riconosciuto il diritto di sindacare le eventuali motivazioni addotte dall’Amministrazione alla base dell’eventuale successiva attivata sospensione cautelare. Ne consegue l’illegittimità del comportamento dell’Amministrazione e l’erroneità sul punto della gravata sentenza. Consiglio di Stato Sezione V, 16 ottobre 2002 n. 5617

 

La normativa regolamentare comunale di polizia mortuaria e sui cimiteri - legittimità - le concessioni cimiteriali rilasciate dopo l'entrata in vigore del regolamento, non possono avere una durata superiore ai 99 anni - la facoltà di revoca trascorsi 50 anni - problemi di ampliamento o di costruzione di nuovo cimitero - obblighi del concessionario - potere discrezionale di revoca nell'interesse pubblico - abrogazione delle disposizioni regolamentari  comunali che imponevano il rinnovo della concessione ogni trentennio. La normativa regolamentare comunale di polizia mortuaria e sui cimiteri  in tanto è legittima in quanto non viene a porsi in contrasto con la normativa regolamentare adottata dal Governo,  in virtù di quanto previsto dall'art. 4 delle disposizioni preliminari al codice civile. Ciò premesso, contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, nel caso in esame la normativa comunale che impone, a pena di decadenza, il rinnovo della concessione cimiteriale perpetua al trascorrere di ogni trentennio è venuta a trovarsi  in contrasto con la disposizione di cui all'art. 93 del regolamento governativo approvato con D.P.R. n.803/1975 (il cui contenuto è stato poi ripetuto nell'art. 92 del D.P.R. 10.9.1990 .n.285). Detta disposizione statale, dopo aver precisato che le concessioni cimiteriali rilasciate dopo l'entrata in vigore del regolamento,  non possono avere una durata superiore ai 99 anni, salvo rinnovo, prevede per quelle anteriori, di durata superiore ai 99 anni, la facoltà di revoca da parte del Comune quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma e si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno e non sia possibile  provvedere tempestivamente  all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Consente poi al Comune, con l'atto di concessione, di imporre al concessionario determinati obblighi tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato, pena la decadenza della concessione.  Con la conseguenza che nella normativa statale, per le concessioni  di durata superiore ai 99 anni rilasciate anteriormente al D.P.R. n.803/1975, l'esercizio del potere discrezionale di revoca nell'interesse pubblico viene ancorato a  due precisi presupposti (superamento di 50 anni dall'ultima tumulazione e grave insufficienza del cimitero), che debbono concorrere entrambi per la legittimità del provvedimento di revoca, mentre la decadenza viene consentita rispetto all'inosservanza di determinati obblighi a carico del concessionario da precisare con l'atto di concessione (o con la convenzione che sovente l'accompagna). Per cui, il Comune alla data di adozione del provvedimento di decadenza (1990), trattandosi di concessione di durata  almeno superiore ai 99 anni ( in quanto nella convenzione del 1915 non era stato posto alcun termine alla relativa concessione) non aveva  il potere di imporre sulla base della propria normativa regolamentare  altri adempimenti, ai quali ricollegare la decadenza della concessione, potendo fare ciò solo con l'atto di concessione o con le modifiche successive (il che non era avvenuto nella specie). Invero, con l'entrata in vigore del D.P.R. n.803/1975, debbono  ritenersi abrogate in parte qua le disposizioni regolamentari  comunali che imponevano il rinnovo della concessione ogni trentennio (artt. 170 e 171 del Regolamento del Cimitero di Bergamo del 1960) e per l'effetto  deve ritenersi illegittimo il provvedimento di decadenza impugnato che si fondava sulla persistenza della vigenza di tali disposizioni comunali. Consiglio di Stato Sezione V, 11 ottobre 2002 n. 5505

 

Pubblico ufficiale - Omessa dolosa verbalizzazione di infrazioni al codice della strada - Responsabilità per l’omessa precezione delle sanzioni e per il danno all’immagine dell’Amministrazione - Criteri di quantificazione. I pubblici ufficiali che abbiano dolosamente omesso di verbalizzare le sanzioni pecuniarie per violazioni a norme del codice della strada rispondono solidalmente della mancata precezione di tali sanzioni e del danno arrecato al prestigio ed all’immagine della Amministrazione. Tale danno all’immagine va determinato non tanto sulla base del grado ricoperto dai convenuti nella gerarchia, quanto per il rilievo dato alla vicenda dagli organi di stampa e per la circostanza che, per il cittadino medio, l’attività di pattuglia pone sicuramente il pubblico ufficiale in una posizione di rappresentanza dello Stato. Il ripristino dei valori giuridici danneggiati dalla condotta illecita degli agenti può essere commisurato alla spesa sostenuta dall’Amministrazione per l’effettuazione dell’attività investigativa disposta per accertare la responsabilità dei convenuti. Pres. Topi - Rel. Aloisio - P.M. Coppola. CORTE DEI CONTI -Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana 16 maggio - 8 ottobre 2002 n. 1833

 

Licenziamento del dirigente - vizi di motivazione - violazione delle regole di ermeneutica contrattuale. Anche dopo l’entrata in vigore della legge n. 108/1990, la limitata tutela del licenziamento del dirigente trova fonte unicamente nella previsione generalmente contenuta nei contratti collettivi, attraverso il richiamo alla "giustificatezza" del provvedimento espulsivo, e cioè ad un requisito il cui contenuto, trattandosi di un istituto di origine contrattuale, va enucleato dal giudice di merito con indagine interpretativa della clausola collettiva ai sensi degli articoli 1362 e ss. del codice civile, censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale. Cassazione Sez. Lavoro del 5 ottobre 2002, sentenza n. 14310

 

L’attribuzione agli uffici tecnici comunali di compiti di progettazione delle opere pubbliche - la retribuzione - professionisti esterni incarichi di progettazione - la discrezionalità riservata all’Amministrazione. L’attribuzione agli uffici tecnici comunali di compiti di progettazione delle opere pubbliche, nel rispetto peraltro delle norme sui limiti delle competenze professionali, rientrerebbe tra i compiti istituzionali ai sensi dell’art. 285 t.u. com. prov., come modificato dall’art. 16 della l. 530/47; con la conseguenza che l’eventuale disimpegno di incombenze come tali caratterizzate, cioè dirette al perseguimento dei fini istituzionali dell’ente, ove esclusivamente pertinenti  all’attività di servizio e quindi non oggetto di compenso al di fuori della retribuzione per legge predeterminata, non può ex se rivelarsi inibito. Altrimenti opinandosi, verrebbe a delinearsi, soluzione alla quale - ad avviso del Tribunale di prima istanza - non può con ogni evidenza  in alcun modo accedersi, un vero e proprio obbligo di affidare - sempre e comunque - a professionisti esterni gli incarichi di progettazione onde trattasi, con riveniente preclusione per l’Amministrazione di risolvere in ambito interno (e con risorse proprie) le relative problematiche di carattere ideativo e configurativo. Le predette conclusioni non risulterebbero modificate dall’intervenuta abrogazione della rammentata disposizione di cui al citato art. 285 per effetto dell’art. 64 della l. 142/90, al riguardo dovendosi richiamare l’ampia latitudine discrezionale riservata all’Amministrazione dall’art. 51 del predetto testo normativo quanto allo svolgimento della potestà auto-organizzativa, nonché la configurazione in termini meramente facoltativi del ricorso allo strumento negoziale di diritto privato per lo svolgimento di attività a vario titolo connesse con il perseguimento dei fini istituzionali dell’ente. La disposizione impugnata non contrasterebbe neppure con l’art. 58, comma 2, del d.lg. 29/93, recante il divieto di conferire ai dipendenti pubblici incarichi non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o da altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati, trattandosi di legittimo esercizio di incombenze istituzionalmente rimesse all’ente. Consiglio di Stato, sezione V, 2 ottobre 2002, n. 5163 (vedi: sentenza per esteso)

La competenza dei dirigenti comunali riguardo a “tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale” - operatività dei poteri dirigenziali e cessazione dei poteri attribuiti al sindaco. Soltanto ad opera dell’art. 2, comma 12, della L. 16 giugno 1998 n. 191, è stata attribuita ai dirigenti comunali la competenza riguardo a “tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale” (disposizione ora trasfusa nell’art. 107, comma 3, lett. g), del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267). Alla data del 10 novembre 1997, in cui l’ingiunzione impugnata risulta adottata, quella competenza spettava, quindi, ancora al Sindaco; risulta dall’atto l’eventuale fonte provvedimentale dei poteri di chi l’ha sottoscritto. L’acclarata sussistenza del vizio d’incompetenza esime il Collegio dall’esame di ogni altra censura, restando salva ogni determinazione dell’autorità competente. Consiglio di Stato, sezione V, 2 ottobre 2002, n. 5159 (vedi: sentenza per esteso)

Il criterio più sicuro per individuare un “collegio perfetto” è costituito dalla previsione, in aggiunta ai componenti effettivi, di componenti supplenti. E’ condiviso il principio, per cui, nel silenzio della legge, il criterio più sicuro per individuare un collegio perfetto è costituito dalla previsione, in aggiunta ai componenti effettivi, di componenti supplenti (Cons. Stato, Sez. IV, 7 ottobre 1997, n.1100), potendosi agevolmente trarre, solo in questa ipotesi, il convincimento circa l’univoca volontà del legislatore che il valido funzionamento dell’organo richieda la presenza di tutti i membri del collegio. Consiglio di Stato, sezione V, 1 ottobre 2002, n. 5139 (vedi: sentenza per esteso)

L’esonero da responsabilità penale dell’imprenditore o del titolare del potere di gestione dell’impresa - conferimento di efficace delega - non persiste, in capo all’imprenditore, l’obbligo di sorveglianza sul concreto esercizio dei poteri delegati. Ai fini dell’esonero da responsabilità dell’imprenditore o del titolare del potere di gestione dell’impresa sociale, non necessario che il delegato sia dotato di capacità tecnica, intesa in senso specialistico, in quanto non vi sono ragioni per esigere che questi abbia una competenza diversa e superiore rispetto a quella che il Legislatore presuppone nel soggetto originariamente destinatario del precetto penale. Una volta conferita efficace delega, non persiste, in capo all’imprenditore, l’obbligo di sorveglianza sul concreto esercizio dei poteri delegati, giacchè ciò vanificherebbe la funzione della delega stessa. Cassazione Penale sezione III del 30 settembre 2002, sentenza n. 32524.

La responsabilità delle procedure d’appalto dei dirigenti (oltre alla presidenza delle relative Commissioni valutatrici) - la verifica tecnica e di legittimità degli atti di gara - la responsabilità piena del funzionario. Come ritenuto, in più occasioni, dalla Sezione, infatti, l’art. 6, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha novellato l’art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nel senso di rimettere ai dirigenti “la responsabilità delle procedure d’appalto” (oltre alla presidenza delle relative Commissioni valutatrici) e la stipula dei contratti; ebbene, se è rimessa ai dirigenti la responsabilità di tali procedure, ne segue che ai medesimi compete anche il correlativo potere di approvazione per quanto attiene alla verifica tecnica e di legittimità degli atti di gara, a questa ricollegandosi quel perfezionamento dell’iter procedimentale al quale solo può ricollegarsi la responsabilità piena del funzionario (cfr. le decisioni della Sezione 6 maggio 2002, n. 2408; 12 aprile 2001, n. 2293; 26 gennaio 1999, n. 64). Consiglio di Stato, sezione V, 26 settembre 2002, n. 4938

L’illegittimità della destituzione automatica dei pubblici dipendenti, in funzione di una condanna penale - termini del procedimento disciplinare di destituzione del dipendente - la decisione n. 197 del 28 maggio 1999 C. Cost.. L’illegittimità della destituzione automatica dei pubblici dipendenti, in funzione di una condanna penale, trova la sua ragione d’essere nella necessità di ponderare, con le garanzie del contraddittorio, la rilevanza disciplinare di fatti già accertati dal giudice penale, con riferimento anche alla personalità dell’incolpato, del suo rendimento in servizio e di ogni altro aspetto di interesse pubblico evidenziabile nel procedimento, la Corte Costituzionale, la quale si è pronunciata a tal proposito con decisione n. 197 del 28 maggio 1999, ha affermato che il richiamato art. 9, comma 2, della legge n. 19 del 1990 - nella parte in cui prevede che il procedimento disciplinare di destituzione del dipendente a seguito di condanna penale si concluda in novanta giorni - non contrasta con il principio di ragionevolezza, in considerazione dell’esigenza di definire in termini brevi una vicenda che altrimenti pregiudicherebbe, in danno dell’art. 97 della Costituzione, la certezza delle situazioni e la posizione del dipendente. Ciò anche perché l’Amministrazione - continua la stessa - ha a disposizione, prima di avviare il procedimento, altri 180 giorni per decidere sull’attivazione dell’azione disciplinare, e gli altri termini fissati per le fasi del procedimento disciplinare ex T.U. del 1957 ben possono essere congruamente ridotti. Il Giudice delle leggi ha perciò concluso che il termine di novanta giorni in argomento non contrasta, qualora trattasi di procedimento disciplinare di destituzione a seguito di condanna penale (conseguente a giudizio che abbia accertato i fatti), né con gli artt. 4 e 24 della Costituzione, né con l’art. 97. Ha però ravvisato che in presenza di sentenza penale di condanna che consegua ad accordo delle parti (c.d. patteggiamento), non verificandosi quella compiutezza nella raccolta degli elementi di prova tipica del rito ordinario, l’Amministrazione viene a trovarsi nella situazione di dover effettuare, nel procedimento disciplinare iniziato, autonomi accertamenti. Ha perciò ammesso - ma solo in tale caso - che il termine di 90 giorni di cui sopra non sia applicabile, valendo la disciplina generale posta dal T.U. 10 gennaio 1957,n. 3. Consiglio di Stato, sezione IV, 17 settembre 2002, n. 4665

Gli amministratori dell’aziende speciali - l’esercizio di potestà amministrative - poteri autoritativi o di funzioni pubbliche - disciplina applicabile. E’ indubbio che per amministratori dell’azienda si intendono tutti gli organi muniti di capacità gestionale e abilitati a manifestare la volontà dell’ente sia con atti iure privatorum sia con l’esercizio di potestà amministrative. Le aziende speciali, infatti, sono state ancor più nettamente delineate quali enti pubblici economici dall'art. 23 l. 8 giugno 1990 n. 142, sul nuovo ordinamento delle autonomie locali, e ciò comporta che riguardo alle dette aziende operi, sotto ogni profilo, la distinzione fra gli atti nei quali si esplica, con moduli imprenditoriali, l'attività gestionale, e quelli che sono espressioni, di poteri autoritativi o di funzioni pubbliche (Cass. Sez. Un. 15 dicembre 1997, n. 12564). In questo senso va interpretata la qualificazione, operata dal 1° comma dell’articolo 23 in esame, dell'azienda speciale come ente strumentale del comune in quanto soggetto istituzionalmente dipendente dall'ente locale, con il quale l’azienda stessa è  legata da vincoli così stretti (sul piano della formazione degli organi, degli indirizzi, dei controlli e della vigilanza) da farla ritenere elemento del sistema amministrativo facente capo allo stesso ente territoriale; pertanto, l'azienda, pur con l'accentuata autonomia derivantele dall'attribuzione della personalità giuridica, è parte dell'apparato amministrativo che fa capo al comune e ha, in questo senso, connotati pubblicistici (Cons. St. V, 19 settembre 2000, n. 4850). In mancanza di una nuova regolamentazione da parte delle aziende speciali continua a applicarsi, per i soli aspetti che riguardano l’ordinamento e il funzionamento, la previgente disciplina, legittimata a suo tempo dall’articolo 4 del regio decreto n. 2578 del 1925, come peraltro riaffermato (sia pure con disposizione ex post) dal terzo comma dell’articolo 123 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L’articolo 23 della legge sulle autonomie n. 142 del 1990, peraltro, ha immediata efficacia precettiva (C.d.S., V, 30 maggio 1995, n. 682; Cass. SS. UU. 6 giugno 1997, n. 5085): l’ambito di regolamentazione che sfugge all’operatività immediata di quella disposizione concerne  esclusivamente l'adeguamento delle aziende speciali alla disciplina della legge stessa. Ciò evidentemente non vale per la redazione dello statuto del comune e delle disposizioni che attengono all’ordinamento strutturale complessivo dell’ente locale (ivi compresa la nuova specie di enti strumentali costituiti dalle aziende speciali). Consiglio di Stato, sezione V, 6 settembre 2002, n. 4563 

L’amministrazione, in via generale, non ha alcun obbligo di riesaminare i propri atti divenuti inoppugnabili, una simile richiesta deve, comunque, essere diretta all’Autorità che ha emesso l’atto - l'annullamento o la revoca del vincolo imposto con D. M. 10 luglio 1962 - . Premesso che, in via generale, l’amministrazione non ha alcun obbligo di riesaminare i propri atti divenuti inoppugnabili, a maggior ragione allorché sia trascorso un notevole lasso di tempo dalla data di definitività del provvedimento, di cui si richiede il riesame. (In punto di fatto, non è in contestazione che il D.M. 10 luglio 1962, di cui il Consorzio ha chiesto l’annullamento o la revoca in sede di riesame, non sia stato, a suo tempo, impugnato. Rileva, peraltro, che la richiesta di riesame sia stata inoltrata il 24 maggio 1993, ovvero a 31 anni dal decreto impositivo ed a 26 anni dalla citata decisione di questa Sezione n. 438 del 1977.) Inoltre, una simile richiesta doveva essere diretta all’Autorità che ha emesso l’atto, nella specie, al Ministero per i beni culturali e ambientali e non alla Soprintendenza periferica. Nel caso in esame, comunque, la nota della Soprintendenza n. 3853 del 10 dicembre 1993 è meramente confermativa, in quanto non è preceduta da una rivalutazione del vincolo, di cui era chiesto l’annullamento o la revoca, mediante ulteriore o nuova motivazione del provvedimento. Né può assumere un qualche rilievo la circostanza che la nota stessa sia stata preceduta da un sopralluogo, considerato che, di seguito, non è stata svolta alcuna istruttoria in punto di fatto e di diritto, in ordine al chiesto riesame. Pertanto, il ricorso in primo grado era inammissibile, per carenza d’interesse. Per quanto precede, il ricorso in epigrafe specificato va accolto, con riforma della sentenza appellata. Consiglio di Stato Sezione VI, 27 agosto 2002, n. 4302. (vedi: sentenza per esteso)

Il ricorso deve essere notificato a tutte le autorità emananti che hanno partecipato al concerto, dovendo tutte essere poste in condizione di difendersi - l’integrazione postuma del contraddittorio solo con riferimento ai controinteressati, e non anche in relazione alle amministrazioni che emanano l’atto - disposizione eccezionale - la deroga alla decadenza - motivazione - l’integrità del contraddittorio - discarica di rifiuti - . Il decreto ministeriale impugnato è stato emanato in attuazione degli articoli 2 e 5, D.L. 8 luglio 1994, n. 438. L’art. 5, in particolare, contempla l’emanazione di un <<decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, della sanità e dell'interno>>. La giurisprudenza di questo Consesso, con orientamento da cui non c’è ragione di discostarsi nel caso di specie, ha ritenuto che l’atto <<di concerto>> sia riferibile a tutte le autorità da cui promana, con la conseguenza che, in applicazione dell’art. 21, L. TAR, e dell’art. 24, Cost., il ricorso va notificato a tutte le autorità che hanno partecipato al concerto, dovendo tutte essere poste in condizione di difendersi (C. Stato, sez. VI, 6 luglio 2000, n. 3785: <<Il ricorso proposto contro un atto emanato <<di concerto>> (nella specie, la domanda di accertamento della compatibilità ambientale per l’autorizzazione all’ampliamento di una discarica di rifiuti di seconda categoria di tipo C) deve essere notificato a tutte le autorità emananti, ai sensi dell’art. 21, L. TAR, attuativo dell’art. 24 Cost., che non consente che una pronuncia del giudice amministrativo rechi pregiudizio a chi non si sia potuto difendere, dovendosi garantire la difesa in giudizio anche all’amministrazione di cui sia contestata la legittimità di un atto o di un comportamento>>; cfr. anche C. Stato, sez. VI, 26 giugno 1990, n. 663:<<Nel caso in cui un atto che richiede il concerto di due autorità sia stato in concreto adottato in mancanza di accordo da una soltanto delle autorità interessate, l'impugnazione dell'atto medesimo deve essere notificata soltanto all'autorità che ha adottato il provvedimento (negativo) e non anche a quella che doveva esprimersi in sede di concerto>>, da cui si desume a contrario, la necessità di notifica del ricorso a tutte le autorità concertanti). E, invero, nel caso del concerto, vi sono una pluralità di amministrazioni che partecipano non solo all’istruttoria, ma anche alla decisione finale, di cui assumono oltre che l’imputazione anche la responsabilità. Ne consegue che, nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, tutte le autorità cui l’atto è imputabile devono essere evocate in giudizio. L’art. 21 L. TAR consente l’integrazione postuma del contraddittorio solo con riferimento ai controinteressati, e non anche in relazione alle amministrazioni che emanano l’atto. Trattasi di disposizione eccezionale, che non è suscettibile di applicazione al di fuori del caso specificamente contemplato. L’eccezionalità della disposizione discende dalla circostanza che il processo amministrativo ha di regola struttura impugnatoria di un provvedimento autoritativo, entro rigorosi termini di decadenza. La notifica del ricorso oltre il termine prescritto comporta, di regola, decadenza, a meno che non vi sia una regola speciale, come quella dettata per i controinteressati. La deroga alla decadenza ha, del resto, per i controinteressati una sua giustificazione razionale in due ordini di considerazioni: da un lato, non sempre i controinteressati sono agevolmente individuabili, sia in ordine alla loro identità, sia in ordine al loro indirizzo, sicché è corretto consentire una possibilità di sanatoria postuma degli errori di notifica; dall’altro lato, ragioni di economia processuale, connesse ai costi di notificazione, giustificano che il ricorso sia notificato solo ad un controinteressato, perché, ove il ricorso risulti infondato, lo stesso può essere respinto senza integrare il contraddittorio e dunque senza far sostenere ulteriori costi al ricorrente; e, d’altro canto, non sono i controinteressati i soggetti istituzionalmente deputati alla difesa dell’atto impugnato. Tali ordini di considerazioni non valgono per le autorità che emanano il provvedimento, sicché per le stesse occorre l’integrità del contraddittorio ab initio e non n è possibile l’integrazione successiva. E, invero: a differenza dei controinteressati, le autorità emananti sono immediatamente individuabili, sia quanto a identità, sia quanto a luogo della notificazione, specie per le autorità statali, che per legge sono domiciliate presso l’Avvocatura dello Stato; il ricorso deve essere notificato a tutte le autorità emananti perché tutte, a differenza dei controinteressati, sono istituzionalmente deputate alla difesa del provvedimento. Consiglio di Stato Sezione VI, 21 agosto 2002, n. 4245. (vedi: sentenza per esteso)

Procedimento amministrativo - onere di determinare il termine entro il quale deve essere concluso - art. 2 legge 241\1990 - termine suppletivo di trenta giorni - illegittimità del comportamento dell’amministrazione - (Revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei Comuni e delle Province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale). La tutela degli interessi pubblici presenti nella attività pubblicitaria effettuata mediante l’installazione di cartelloni si articola, nel decreto legislativo n. 507 del 1993, in un duplice livello di intervento: l’uno, di carattere generale e pianificatorio, mirante ad escludere che le autorizzazioni possano essere rilasciate dalle amministrazioni comunali in maniera casuale, arbitraria e comunque senza una chiara visione dell’assetto del territorio e delle sue caratteristiche abitative, estetiche, ambientali e di viabilità; l’altro, a contenuto particolare e concreto, in sede di provvedimento autorizzatorio, con il quale le diverse istanze dei privati vengono ponderate alla luce delle previsioni di piano e solo se sono conformi a tali previsioni possono essere soddisfatte. L’art. 2, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), applicabile anche agli atti amministrativi generali di pianificazione e di programmazione, impone alle pubbliche amministrazioni l’onere di determinare, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro il quale esso deve essere concluso, quando non siano la legge o il regolamento a stabilire tale termine. Nel caso in cui le pubbliche amministrazioni non operino questa scelta, il termine è di trenta giorni, decorrenti dall’inizio d’ufficio del procedimento o dal momento del ricevimento della domanda, se il procedimento è a iniziativa di parte. Nella specie, il dovere della amministrazione comunale di dotarsi del piano generale degli impianti pubblicitari è divenuto operante nel momento in cui è stato approvato il regolamento di cui all’art. 3 del decreto legislativo n. 507 del 1993; né risulta che l’amministrazione, avvalendosi del potere attribuitole dal richiamato art. 2 della legge n. 241 del 1990, abbia stabilito il termine entro il quale dovesse essere adottato il piano degli impianti concernente anche la cosiddetta pubblicità ferroviaria. E’ quindi applicabile il terzo comma dell’articolo 2 della legge n. 241 del 1990, che in via suppletiva pone a carico della pubblica amministrazione l’obbligo di concludere il procedimento entro trenta giorni, trascorsi i quali la medesima pubblica amministrazione è inadempiente. Questa Corte, attenendosi peraltro alla chiara lettera della legge n. 241 del 1990, ha già affermato che il termine di trenta giorni, stabilito in via suppletiva e in una misura tale da sollecitare l’amministrazione a provvedere, riguarda ogni tipo di procedimento, sia ad iniziativa d’ufficio che di parte, “a prescindere dall’efficacia ampliativa o restrittiva della sfera giuridica dei destinatari dell’atto” (sentenza n. 262 del 1997). La mancata osservanza del termine a provvedere non comporta la decadenza dal potere, ma vale a connotare in termini di illegittimità il comportamento della pubblica amministrazione, nei confronti del quale i soggetti interessati alla conclusione del procedimento possono insorgere utilizzando, per la tutela della propria situazione soggettiva, tutti i rimedi che l’ordinamento appresta in via generale in simili ipotesi (dal risarcimento del danno all’esecuzione del giudicato che abbia accertato l’inadempienza della pubblica amministrazione). Corte Costituzionale, Sentenza  del 17 luglio 2002, n. 355 (vedi: sentenza per esteso)

L’attività contrattuale della P. A. - condizioni ottimali di economicità e convenienza - l’Amministrazione non può consentire la rinnovazione tacita del contratto oltre il termine della prevista scadenza - in favore dell’Amministrazione, è sempre concessa la revisione periodica del prezzo dei contratti a esecuzione periodica o continuativa. L’art. 6 della legge n. 537 del 1993, sia nel testo originario, sia in quello modificato dall’art. 44 della successiva legge finanziaria (n. 724 del 1994) reca alcune norme destinate ad assicurare che l’attività contrattuale della Pubblica Amministrazione si svolga nel rispetto delle condizioni ottimali di economicità e convenienza. Mentre il comma 2 stabilisce che l’Amministrazione non può consentire la rinnovazione tacita del contratto oltre il termine della prevista scadenza, se non sulla base di una valutazione di convenienza espressa con provvedimento formale, il comma 4, con diverso istituto, sancisce il principio che, in favore dell’Amministrazione, è sempre concessa la revisione periodica del prezzo dei contratti a esecuzione periodica o continuativa (Cons. St., Sez. II, 8 febbraio 1995, n, 151; Corte Conti, Sez. contr. Stato, 27 aprile 2000 n. 37). Consiglio di Stato, Sezione IV dell' 08/07/2002, sentenza n. 3795 (vedi: sentenza per esteso)

Le sponsorizzazioni a favore degli enti locali - contratto di sponsorizzazione - riduzione del disavanzo - perseguimento di obiettivi di efficienza - l’art.769 c.c. e la nullità del contratto preliminare di donazione. Le sponsorizzazioni a favore degli enti locali sono, a loro volta, specificamente disciplinate dall’art.119 del citato T.U. n. 267/2000 che, richiamando la disciplina espressa dall’art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 - già operante, comunque, nei confronti degli stessi enti locali - dispone che “al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali……..possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti pubblici o privati”, sempreché tali accordi comportino “risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti….” e non diano luogo a conflitti tra interessi pubblici e privati. Si aggiunga che con l’art.28 della legge 23 dicembre 1998, n.448, è stato previsto (commi 2 e 2bis) che gli enti locali riducano il proprio disavanzo, tra l’altro, attraverso il perseguimento di obiettivi di efficienza, aumento della produttività e riduzione dei costi nella gestione dei servizi pubblici e delle attività di propria competenza, sviluppando, in quest’ambito, anche iniziative per la stipula di contratti di sponsorizzazione previsti dall'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, allo scopo di realizzare maggiori economie nella gestione. Né può condividersi la censura, svolta in primo grado e qui ribadita, di violazione e falsa applicazione dell’art.769 c.c. (norma a mente della quale, secondo l’appellante, l’impegno a donare potrebbe essere considerato solo quale contratto preliminare di donazione, peraltro, nullo, per pacifica giurisprudenza, in quanto si verrebbe a concretare un vincolo giuridico che sarebbe in conflitto con lo spirito di liberalità posto alla base della donazione); qui non si tratta, infatti, di mera liberalità, ma di puntuale assunzione di un’obbligazione pecuniaria che si colloca all’interno di una fattispecie contrattuale direttamente disciplinata dal legislatore - contratto di sponsorizzazione - e con determinazione della cui legittimità si è detto, resa accessoria ad altra fattispecie contrattuale, pure espressamente normata - contratto relativo al servizio di tesoreria. Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, sentenza 18 giugno 2002, n. 6.

Il dipendente infedele - tangenti - l'azione per il ristoro del danno patrimoniale - lesione del diritto all'immagine della P.A. - giurisdizione della Corte dei conti - pronuncia con cui il giudice penale condanna condanna genericamente al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede. L'azione per il ristoro del danno patrimoniale che consegue alla lesione del diritto all'immagine della P.A. spetta alla giurisdizione della Corte dei conti. Non verificandosi estinzione del danno contabile a seguito della pronuncia con cui il giudice penale condanna genericamente al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede all'ente pubblico costituitosi parte civile, nessuna preclusione viene a configurarsi, in tal caso, per il processo contabile. Quando un atto processuale, malgrado errori materiali nell'indicazione dei nomi dei destinatari, sia pervenuto nell'effettiva conoscenza degli stessi a seguito di notifica presso il procuratore domiciliatario, non sussiste alcun vizio di nullità della notificazione in questione. A seguito della riduzione da 10 a 5 anni del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativo-contabile, giusta quanto disposto dall'art. 1, co. 2° ter, L. 14 gennaio 1994, n. 20, la prescrizione per fatti posti in essere, in epoca anteriore al D.L. 15 novembre 1993 n. 453, da dipendenti statali si compie al 31 dicembre 1998. Il dipendente infedele non perde il diritto ad essere retribuito dall'amministrazione per il solo fatto di avere violato i propri doveri di servizio incassando tangenti, non importa se di tipo corruttivo o concussivo, di tal che l'ammontare delle sue retribuzioni nei periodi in cui ha commesso i delitti in questione non può essere riguardato come somme percepite indebitamente in ragione della rottura del sinallagma del suo rapporto d'impiego. Alla stregua del criterio dell'id quod plerumque accidit, la prassi delle tangenti nell'attività dell'amministrazione finanziaria ha come effetto certo la lesione dell'immagine degli uffici coinvolti, di tal che gli agenti che se ne rendano percettori non possono non rispondere dei danni in tal modo cagionati, anche se non sia provato che l'amministrazione abbia, nella circostanza, effettuato spese per il ripristino dei beni lesi. Corte dei Conti - Sezione I centrale, 17 giugno 2002 n. 195/A

Concorsi interni nelle Pubbliche Amministrazioni - assunzioni e promozioni - procedure attuative e criteri di selezione. Il controllo giurisdizionale sullo svolgimento delle procedure concorsuali è limitato a verificare che il datore di lavoro pubblico sia rispettoso dei canoni generali di correttezza e buona fede e non ponga in essere comportamenti manifestamente inadeguati o irragionevoli, senza entrare nella valutazione del bando di concorso, delle procedure attuative e dei criteri di selezione. Cassazione Civile Sez. Lavoro del 13/06/2002, sentenza n. 8488

Responsabilità amministrativa per colposa agevolazione di frodi. Non può esimersi da responsabilità amministrativa per colposa agevolazione di frodi doganali il funzionario che, addetto ad eseguire le prescritte visite doganali, non soltanto ometta di effettuare serie verifiche sull'effettivo contenuto degli imballaggi presentati in dogana, ma non si avveda neppure di grossolane falsificazioni della documentazione presentata dagli importatori. Corte dei Conti - Sezione I centrale, 13 giugno 2002 n. 193/A

Autorizzazione provvisoria e danni irreversibili. Per effetto dell'autorizzazione provvisoria e del conseguente avvio dei lavori, possono verificarsi danni irreversibili, non sempre completamente riparabili o risarcibili (C.S. IV, 15 marzo 2000, n.1408). TAR Campania-Napoli, Sez. V  dell' 11 giugno 2002 Sentenza n. 3386  (vedi: sentenza per esteso)

Responsabilità amministrativo-contabili correlate a gestioni anteriori alla privatizzazione di un ente pubblico - giurisdizione della Corte dei conti. La cognizione di fattispecie di responsabilità amministrativo-contabili correlate a gestioni anteriori alla privatizzazione di un ente pubblico spetta alla giurisdizione della Corte dei conti. La proroga del termine per le deduzioni, anche se disposta dal Procuratore regionale ad istanza e nell'interesse del presunto responsabile, non comporta l'automatico differimento del dies a quo del termine di 120 giorni per l'emissione della citazione, che va infatti chiesto alla Sezione giurisdizionale ai sensi dell'art. 5, co. 1°, D.L. 15 novembre 1993 n. 453, convertito dalla L. 14 gennaio 1994 n. 19. Corte dei Conti - Sezione I centrale, 11 giugno 2002 n. 185/A

Nullità di tutti i contratti stipulati dalla P.A. - anche quando agisca iure privatorum - se manca la forma scritta ad substantiam es. conferimento dell’incarico, dell’appalto o della fornitura. Tutti i contratti stipulati dalla P.A. - anche quando agisca iure privatorum - richiedono la forma scritta ad substantiam, non rilevando a tal fine la deliberazione dell’organo collegiale dell’ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell’incarico, dell’appalto o della fornitura ove tale deliberazione - costituente mero atto interno e preparatorio del negozio - non risulti essersi tradotta in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguirsi e al compenso da corrispondersi; il contratto privo della forma richiesta ad substantiam è nullo e pertanto insuscettibile di qualsivoglia forma di sanatoria, dovendosi quindi escludere l’attribuzione di rilevanza ad eventuali convalide o ratifiche successive. (Cassazione Civile Sez. I sent. n. 59 del 03-01-2001). Tribunale di Brindisi, Sez. Distaccata di Fasano Sentenza 10 giugno 2002 n. 82 (vedi: sentenza per esteso)

I contratti della Pubblica Amministrazione debbono essere stipulati per iscritto ad substantiam, mediante la redazione di un apposito documento contrattuale distinto dagli atti amministrativi facenti parte del procedimento della c.d. evidenza pubblica - l’obbligo di estendere le esigenze particolari di cura dell’interesse pubblico - instaurazione del rapporto giuridico iure privatorum - il contratto d’opera professionale ex artt. 2229 e ss. del cod. civ.. Per principio generale sancito dal R.D. n. 2440 del 18-11-1923, e dal regolamento di esecuzione contenuto nel R.D. n. 827/24, oltrechè dalla numerosa normativa a carattere speciale succedutasi nella materia, i contratti della Pubblica Amministrazione debbono essere stipulati per iscritto ad substantiam, mediante la redazione di un apposito documento contrattuale distinto dagli atti amministrativi facenti parte del procedimento della c.d. evidenza pubblica, che hanno la diversa funzione di far emergere le ragioni di pubblico interesse poste alla base dello stipulando contratto, e sono elementi costitutivi della c.d. sequenza pubblicistica destinata a sfociare nell’atto di approvazione del contratto vero e proprio, stipulato a sua volta a conclusione della sequenza negoziale sviluppata nel rispetto dei comuni principi civilistici in materia di rapporti obbligatori e contrattuali. La P.A., infatti, nel perseguimento degli interessi pubblici di cui è attribuita in forza della normazione primaria dell’ordinamento, può avvalersi in alternativa allo strumento provvedimentale, anche degli ordinari negozi giuridici elaborati dalla scienza giusprivatistica. Quando ciò faccia, tuttavia, ha l’obbligo di estendere le esigenze particolari di cura dell’interesse pubblico settoriale e puntuale, di cui è attributaria, che, in concreto esigono il soddisfacimento mediante la conclusione di quel tipo di negozio giuridico, evidenziandone altresì gli aspetti finanziari connessi all’impiego delle risorse pubbliche, ed il contemperamento con altri interessi concorrenti pubblici e privati, mediante il c.d. giudizio di recessività degli interessi secondari rispetto allo interesse primario prevalente; giudizio che è frutto di una ponderazione tra gli interessi configgenti, e che trova il momento di equilibrio nella decisione amministrativa sorretta da adeguata motivazione. Così astretta nell’ambito pubblicistico la decisione sul "se" e "perché" contrahendum est, alla concreta instaurazione del rapporto giuridico iure privatorum è demandato il vero e proprio contratto il quale, pur accestivo alla serie procedimentale destinata a dar contezza delle motivazioni pubblicistiche sottese allo stipulando negozio, conserva quasi intatte le proprie prerogative con il correttivo costituito dalla presenza di poteri pubblicistici attribuiti dalla normazione positiva alla P.A. in ragione della posizione di preminenza che questa continua a rivestire in ragione della valenza degli interessi di cui è portatrice, nonostante la struttura giuridica del rapporto sia ex se quella tipica delle relazioni intersoggettive tra soggetti di diritto privato. Il principio in parola è consolidato in giurisprudenza: "Tutti i contratti stipulati dalla P.A. ed in genere dagli enti pubblici, devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, rispondendo tale requisito all’esigenza di identificare con precisione il contenuto negoziale e di rendere possibili i controlli dell’autorità tutoria". (Cass. Civ., Sez. I sent. n. 3662 dell’08-04-1998). I contratti di cui sia parte una Pubblica Amministrazione - anche se agente iure privatorum richiedono la forma scritta ad substantiam, con la conseguenza che non può ritenersi sufficiente che la forma scritta riguardi la sola dichiarazione negoziale della Pubblica Amministrazione e che, pertanto deve escludersi la conclusione di contratti per facta concludentia, ossia mediante inizio dell’esecuzione - della prestazione da parte del privato - secondo il modello di cui all’art. 1327 cod. civ." (Cass. Civ. Sez. I sent. 12942 del 29-09-2000). "Tutti i contratti stipulati dalla P.A. - anche quando agisca iure privatorum - richiedono la forma scritta ad substantiam, non rilevando a tal fine la deliberazione dell’organo collegiale dell’ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell’incarico, dell’appalto o della fornitura ove tale deliberazione - costituente mero atto interno e preparatorio del negozio - non risulti essersi tradotta in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguirsi e al compenso da corrispondersi; il contratto privo della forma richiesta ad substantiam è nullo e pertanto insuscettibile di qualsivoglia forma di sanatoria, dovendosi quindi escludere l’attribuzione di rilevanza ad eventuali convalide o ratifiche successive." (Cass. Cisv. Sez. I sent. n. 59 del 03-01-2001). "La volontà di obbligarsi della Pubblica Amministrazione non può desumersi per implicito da fatti o atti, dovendo esser manifestata nelle forme richieste dalla legge, tra le quali l’atto scritto ad substantiam." (Cass. Civ. Sezioni Unite sent. n. 12769 del 28-11-1991, Cass. Civ. Sez. I sent. n. 9246 del 12-07-2000, Cass. Civ. Sez. III sent. n. 188 dell’11-01-2000, Cass. Civ. Sez. III sent. n. 6406 del 30-06-1998). A siffatta regola generale non si sottrae il contratto d’opera professionale ex artt. 2229 e ss. del cod. civ.: "Il contratto di opera professionale, quando ne sia parte la Pubblica Amministrazione, anche se questa agisca iure privatorum, richiede ad substantiam la forma scritta e a tal fine è irrilevante l’esistenza di una deliberazione dell’organo collegiale dell’ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell’incarico al professionista, ove tale deliberazione non risulti essersi tradotta in una atto contrattuale sottoscritto dal rappresentante esterno dell’ente stesso e dal professionista, da cui possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da svolgersi e al compenso da corrispondersi." (Cass. Civ. Sez. II sent. n. 6182 del 27-06-1994, Cass Civ. Sez. II sent. N. 7149 del 23-06-1995, Cass. Civ. Sez. I sent. n. 1117 del 01-02-1997, Cass. Civ. Sez. I sent. n. 2772 del 14-03-1998). Tribunale di Brindisi, Sez. Distaccata di Fasano Sentenza 10 giugno 2002 n. 82 (vedi: sentenza per esteso)

Il contratto di opera professionale - richiede ad substantiam la forma scritta e a tal fine è irrilevante l’esistenza di una deliberazione dell’organo collegiale dell’ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell’incarico al professionista - prestazioni da svolgersi e al compenso da corrispondersi. Il contratto di opera professionale, quando ne sia parte la Pubblica Amministrazione, anche se questa agisca iure privatorum, richiede ad substantiam la forma scritta e a tal fine è irrilevante l’esistenza di una deliberazione dell’organo collegiale dell’ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell’incarico al professionista, ove tale deliberazione non risulti essersi tradotta in una atto contrattuale sottoscritto dal rappresentante esterno dell’ente stesso e dal professionista, da cui possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da svolgersi e al compenso da corrispondersi." (Cass. Civ. Sez. II sent. n. 6182 del 27-06-1994, Cass Civ. Sez. II sent. N. 7149 del 23-06-1995, Cass. Civ. Sez. I sent. n. 1117 del 01-02-1997, Cass. Civ. Sez. I sent. n. 2772 del 14-03-1998). Tribunale di Brindisi, Sez. Distaccata di Fasano Sentenza 10 giugno 2002 n. 82 (vedi: sentenza per esteso)

L’azione generale di arricchimento - natura. L’azione generale di arricchimento ha natura complementare e sussidiaria, potendo esser esercitata solo quando manchi un titolo specifico sul quale possa essere fondato un diritto di credito; essa si differenzia quindi da ogni altra azione, sia nei presupposti, sia nei limiti oggettivi, ed integra una azione autonoma per diversità di causa petendi, rispetto alle azioni fondate su titolo negoziale. Questa specificità del titolo dell’azione fa si che la questione della sua individuazione esorbiti dai limiti della mera qualificazione della domanda originalmente proposta, ed esclude che essa possa ritenersi formulata, per implicito, in una domanda fondata su altro titolo." (Cass. Civ. Sez. II sent. n. 381 del 1977 Instel Ditta c. Usl Roma 34). Tribunale di Brindisi, Sez. Distaccata di Fasano Sentenza 10 giugno 2002 n. 82 (vedi: sentenza per esteso)

La volontà di obbligarsi della Pubblica Amministrazione non può desumersi per implicito da fatti o atti, dovendo esser manifestata nelle forme richieste dalla legge - l’atto scritto ad substantiam. La volontà di obbligarsi della Pubblica Amministrazione non può desumersi per implicito da fatti o atti, dovendo esser manifestata nelle forme richieste dalla legge, tra le quali l’atto scritto ad substantiam." (Cass. Civ. Sezioni Unite sent. n. 12769 del 28-11-1991, Cass. Civ. Sez. I sent. n. 9246 del 12-07-2000, Cass. Civ. Sez. III sent. n. 188 dell’11-01-2000, Cass. Civ. Sez. III sent. n. 6406 del 30-06-1998). Tribunale di Brindisi, Sez. Distaccata di Fasano Sentenza 10 giugno 2002 n. 82  (vedi: sentenza per esteso)

Tutti i contratti stipulati dalla P.A. ed in genere dagli enti pubblici, devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta - i controlli dell’autorità tutoria. Tutti i contratti stipulati dalla P.A. ed in genere dagli enti pubblici, devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, rispondendo tale requisito all’esigenza di identificare con precisione il contenuto negoziale e di rendere possibili i controlli dell’autorità tutoria. (Cass. Civ., Sez. I sent. n. 3662 dell’08-04-1998). Tribunale di Brindisi, Sez. Distaccata di Fasano Sentenza 10 giugno 2002 n. 82 (vedi: sentenza per esteso)

I contratti di cui sia parte una Pubblica Amministrazione anche se agente iure privatorum richiedono la forma scritta ad substantiam - deve escludersi la conclusione di contratti per facta concludentia. I contratti di cui sia parte una Pubblica Amministrazione - anche se agente iure privatorum richiedono la forma scritta ad substantiam, con la conseguenza che non può ritenersi sufficiente che la forma scritta riguardi la sola dichiarazione negoziale della Pubblica Amministrazione e che, pertanto deve escludersi la conclusione di contratti per facta concludentia, ossia mediante inizio dell’esecuzione - della prestazione da parte del privato - secondo il modello di cui all’art. 1327 cod. civ." (Cass. Civ. Sez. I sent. 12942 del 29-09-2000). Tribunale di Brindisi, Sez. Distaccata di Fasano Sentenza 10 giugno 2002 n. 82 (vedi: sentenza per esteso)

La responsabilità amministrativa del direttore dei lavori per illegittimità dei pagamenti per stati di avanzamento di un'opera pubblica comunale - invito a dedurre - le garanzie del contraddittorio nel giudizio contabile - l'emissione della citazione - termine perentorio. Le garanzie del contraddittorio non debbono essere rispettate nell'ambito del procedimento camerale per la proroga del termine di 120 giorni per l'emissione della citazione, posto dall'art. 5 co. 1° D.L. 15 novembre 1993 n. 453, convertito dalla L. 14 gennaio 1994 n. 19 e successivamente modificato dalla L. 20 dicembre 1996 n. 639; nessuna inammissibilità è dato, quindi, rilevare per il fatto che il P.M. contabile non abbia previamente notificato il proprio ricorso con pedissequo decreto di fissazione della camera di consiglio. Nel giudizio contabile l'impedimento del termine perentorio di 120 giorni posto al P.M., per emettere l'atto di citazione, dall'art. 5, co. 1°, D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla L. 14 gennaio 1994 n. 19 e ulteriormente modificato dalla L. 20 dicembre 1996, n. 639, si verifica a seguito del deposito di tale atto nella segreteria della Sezione giurisdizionale competente. Anche se è con il collaudo definitivo che sono individuati in termini certi i rapporti di dare e avere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, è dal momento in cui sono effettuati i singoli pagamenti che va individuata la decorrenza della prescrizione in fattispecie di indebiti pagamenti anticipati per stati di avanzamento. La responsabilità amministrativa del direttore dei lavori per illegittimità dei pagamenti per stati di avanzamento di un'opera pubblica comunale non si correla alla violazione di norme giuscontabilistiche, ma di generici obblighi di ufficio, di tal che essa, nella vigenza del sistema normativo anteriore all'art. 58 L. 8 giugno 1990, n. 142, si prescriveva in cinque anni. L'invito a dedurre, se non contestuale ad una costituzione in mora dei presunti responsabili, è inidoneo a conseguire effetti interruttivi della prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativo-contabile. Corte dei Conti Sezione II centrale, 5 giugno 2002, sentenza, n. 180/A

False attestazioni di lavori inesistenti, formate dal funzionario responsabile - dolo - fatti materiali e loro illiceità accertati da sentenza pronunciata dal giudice penale a seguito di dibattimento. Nel processo contabile fanno stato, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., i fatti materiali e la loro illiceità penale, se accertati da sentenza pronunciata dal giudice penale a seguito di dibattimento. Le false attestazioni di lavori inesistenti, formate dal funzionario responsabile della manutenzione degli edifici di proprietà di una provincia al fine di consentire, nel quadro di un accordo corruttivo, un'illecita locupletazione propria e di alcuni appaltatori, non possono che essere scritte a dolo e comportano la responsabilità amministrativa per quanto in tal modo frodato in pregiudizio dell'amministrazione. Corte dei Conti Sezione II centrale, 5 giugno 2002, sentenza, n. 178/A

L'ufficiale giudiziario è tenuto, per specifico dovere ordinamentale a corrispondere all'erario la tassa del 10% su diritti ed indennità percepiti per l'effettuazione di servizi a richiesta di privati - il mancato versamento evidenzia un danno pubblico conseguente ad una violazione di doveri di servizio - giurisdizione della Corte dei conti - la sentenza penale recante condanna - la costituzione dell'amministrazione danneggiata come parte civile nel processo penale - limiti - il processo contabile - fatti materiali e loro illiceità penale. Stante che l'ufficiale giudiziario è tenuto, per specifico dovere ordinamentale a corrispondere all'erario la tassa del 10% su diritti ed indennità percepiti per l'effettuazione di servizi a richiesta di privati, l'eventuale mancato versamento evidenzia un danno pubblico conseguente ad una violazione di doveri di servizio e non già soltanto l'inadempimento di un'obbligazione tributaria, di tal che va riconosciuta nella fattispecie la giurisdizione della Corte dei conti. La sentenza penale recante condanna - pur se per gli stessi fatti materiali - dei responsabili di danno contabile a generico risarcimento del danno non esclude la giurisdizione della Corte dei conti sulla concorrente fattispecie di responsabilità amministrativo-contabile. L'allegata preclusione dell'azione di responsabilità amministrativo-contabile, che conseguirebbe alla costituzione dell'amministrazione danneggiata come parte civile nel processo penale, non è prospettabile neppure come difetto di giurisdizione. Atteso che il Pubblico ministero contabile non è legittimato nel giudizio penale, l'azione di responsabilità amministrativo-contabile non può essere esercitata in quel giudizio, risultando quindi inapplicabile l'art. 75 c.p.p.. Nel processo contabile fanno stato, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., i fatti materiali e la loro illiceità penale, se accertati da sentenza pronunciata dal giudice penale a seguito di dibattimento. Corte dei Conti - Sezione I centrale, 4 giugno 2002 n. 178/A

Le controversie promosse da ex dipendenti in quiescenza nei confronti di enti pubblici eroganti un trattamento integrativo in aggiunta alla pensione - la riliquidazione del trattamento integrativo sorto in un periodo antecedente al 30 giugno 1998 - giurisdizione del giudice amministrativo. Le controversie promosse da ex dipendenti in quiescenza nei confronti di enti pubblici eroganti un trattamento integrativo in aggiunta alla pensione ( come avviene, ad esempio, per i dipendenti dell'INPS e dell'INAIL ), che abbiano per oggetto la riliquidazione di tale trattamento integrativo con l'inclusione nello stesso di competenze retributive non conteggiate, sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, se sorte in un periodo antecedente al 30 giugno 1998, essendo le stesse relative a prestazioni che, in quanto corrisposte da un fondo costituito dal medesimo ente pubblico datore di lavoro per mezzo dell'accantonamento di una parte della retribuzione ed alimentato anche da contributi dei dipendenti, ineriscono strettamente al pregresso rapporto di pubblico impiego, con la conseguenza che non sussiste la giurisdizione della Corte dei conti, non essendo in discussione un rapporto previdenziale diverso da quello di lavoro. Corte di Cassazione Sezioni unite civili, 3 giugno 2002 n. 7981.

La discrezionalità di merito, esente da colpa grave - transazione effettuata dal direttore amministrativo di un'università su conforme parere dell'Avvocatura dello Stato. Costituisce atto che esprime discrezionalità di merito ed è, comunque, esente da colpa grave, la stipula di una transazione effettuata dal direttore amministrativo di un'università su conforme parere dell'Avvocatura dello Stato. Corte dei Conti - Sezione I centrale, 31 maggio 2002 n.173/A

Corresponsabilità del dirigente per i danni ingiusti cagionati dal dipendente - potere di costituire in mora, dell'amministrazione danneggiata, il presunto responsabile del danno contabile per mantenimento di illegittime situazioni - dipendente in posizione di sospensione cautelativa dal servizio - mancato avvio delle procedure di licenziamento. In fattispecie di danno contabile che emerge a seguito del mantenimento di illegittime situazioni, la cessazione delle funzioni da parte di chi avrebbe dovuto rimuovere le situazioni in questione può rilevare in termini d'imputabilità del danno ingiusto, ma non in termini di decorrenza della prescrizione dell'azione di responsabilità, che invero va individuata a partire dagli esborsi avvenuti in pregiudizio delle finanze dell'ente pubblico. Dal momento che al P.M. contabile non può essere riconosciuta, neppure in quanto sostituto processuale necessario dell'amministrazione danneggiata, il potere di costituire in mora il presunto responsabile, alla notifica di invito a dedurre con contestuale costituzione in mora non può essere attribuita efficacia interruttiva della prescrizione. In situazione d'illegittimità consistente nel mantenimento, per ben 14 anni oltre la scadenza dei termini di legge, di un dipendente in posizione di sospensione cautelativa dal servizio e nel mancato avvio delle procedure di licenziamento, con successiva corresponsione - per i periodi eccedenti il termine in questione - dello stipendio in favore del dipendente stesso, il dirigente preposto all'amministrazione del personale ha il dovere di attivarsi direttamente per la rimozione della suddetta illegittima situazione, non limitandosi a segnalazioni dirette alla presidenza dell'ente, ma anche denunciando i fatti alla competente Procura regionale della Corte dei conti; di tal che deve ritenersi in colpa grave, nonché corresponsabile dei danni ingiusti in tal modo cagionati, il dirigente che, nella situazione dinanzi indicata, si sia limitato ad informare il presidente ed il comitato di gestione dell'ente - nella specie, una U.S.L. - rappresentando l'opportunità di un parere legale al riguardo, senza ottemperare all'obbligo di denuncia dei fatti alla magistratura contabile. Corte dei Conti Sezione III centrale, 22 maggio 2002, sentenza, n. 172/A

Competenze dei dirigenti - ordinanze in materia di circolazione stradale - adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno - D.Lgs 267/2000 - competenze del Sindaco - limiti. L'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 attribuisce ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale. Pertanto il motivo di ricorso, con cui viene dedotta l'incompetenza del Sindaco ad adottare il provvedimento impugnato (nella specie ordinanze per regolamentare la circolazione e la sosta nel centro abitato per ragioni di sicurezza e di ordinato flusso del traffico) è fondato. T.A.R. Veneto - Sentenza del 22/05/2002, n. 2462

Ordinanze in materia di circolazione stradale - competenze dei dirigenti - D.Lgs. 285/1992 - D.Lgs 267/2000. Rientrano nelle competenze dei dirigenti anche i provvedimenti che gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 285/1992 attribuiscono espressamente al sindaco, trattandosi di atti che per un verso non implicano l'esercizio di funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo ma di gestione ordinaria (nella specie per regolamentare la circolazione e la sosta nel centro abitato per ragioni di sicurezza e di ordinato flusso del traffico) e per altro verso non rientrano nelle deroghe di cui all'art. 50 e 54 dello stesso D.Lgs 267/2000. T.A.R. Veneto - Sentenza del 22/05/2002, n. 2462

Gli amministratori ed i dipendenti dell'Unioncamere non sono assimilabili agli amministratori ed ai dipendenti degli enti locali - riduzione da 10 a 5 anni del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativo-contabile - retribuzione del personale docente con compensi superiori. Ai fini dell'applicazione della L. 8 giugno 1990, n. 142, gli amministratori ed i dipendenti dell'Unioncamere non sono assimilabili agli amministratori ed ai dipendenti degli enti locali, con la conseguenza che la riduzione da 10 a 5 anni del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativo-contabile trova base normativa non nell'art. 58 della L. n. 142 del 1990, ma nell'art. 1 co. 2° L. 14 gennaio 1994, n. 20 e che, con riferimento alle fattispecie di prescrizione in corso al momento dell'entrata in vigore della L. n. 20 in questione, la prescrizione si compie al 31 dicembre 1998, giusta quanto disposto dall'art. 1 co. 2° ter della L. n. 20 (2). Stante la piena liceità, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, co. 9°, D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla L. 19 marzo 1993 n. 68, della costituzione e del correlato finanziamento, da parte dell'Unioncamere, di enti strumentali finalizzati allo svolgimento di attività nell'interesse delle categorie imprenditoriali rappresentate, le delibere di finanziamento di master di specializzazione post-universitaria organizzati dall'istituto strumentale Guglielmo Tagliacarne e caratterizzati dalla retribuzione del personale docente con compensi superiori a quelli corrisposti dalle amministrazioni statali esprimono scelte discrezionali non sindacabili nel giudizio contabile. Corte dei Conti - Sezione I centrale, 22 maggio 2002 n. 164/A

Danno contabile - perdita di diritti in pregiudizio dell'amministrazione - la decorrenza della prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativo-contabile. In fattispecie di danno contabile che si concreta nella perdita di diritti in pregiudizio dell'amministrazione, la decorrenza della prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativo-contabile va individuata nel momento in cui tale effetto pregiudizievole diviene certo ed attuale, il che - nel caso di contestazione giudiziale - si verifica quando la perdita in questione sia stata affermata dall'a.g.o. con pronuncia passata in giudicato. Corte dei Conti Sezione II centrale, 15 maggio 2002, sentenza, n.160/A

Le misure sanzionatorie relative alla responsabilità dirigenziale - la facoltà di comminare l'immediato collocamento a riposo del dirigente generale, ritenuto responsabile di non aver conseguito gli obiettivi programmati. E' in contrasto con gli artt. 76 e 77, co. 1°, Cost. l'art. 20, co. 9°, ultima parte, del D.Lvo n. 29 del 3 febbraio 1993, nel testo sostituito dall'art. 6 del D.Lvo n. 470 del 18 novembre 1993, nella parte in cui, individuando le misure sanzionatorie relative alla responsabilità dirigenziale, ha ecceduto la delega ex L.n. 421 del 1992, prevedendo la facoltà di comminare l'immediato collocamento a riposo del dirigente generale, ritenuto responsabile di non aver conseguito gli obiettivi programmati, senza il previo passaggio attraverso il periodo di messa a disposizione, che rappresenta misura di garanzia per il dipendente di essere posto nella possibilità di cercare ed ottenere una diversa utilizzazione. Corte Costituzionale 9-16 maggio 2002 n. 193

La retribuzione dei dirigenti comunali ha carattere onnicomprensivo - la liquidazione di compensi straordinari - colpa grave. Stante che, giusta quanto chiaramente disposto dall'art. 37, co. 2°, D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333, la retribuzione dei dirigenti comunali ha carattere onnicomprensivo, non possono non ravvisarsi profili, quanto meno di colpa grave, sia nella presentazione di un'istanza per la liquidazione di compensi straordinari per il compimento di operazioni elettorali che per l'espressione di parere favorevole su tale istanza. Corte dei Conti Sezione II centrale, 13 maggio 2002, n.158/A

L’art. 1 della legge n. 241/90 - il principio di buon andamento dell’azione amministrativa - art. 97 Cost.. L’art. 1 della legge n. 241/90 detta una enunciazione astratta di principio volta a riaffermare l’esigenza di buon andamento dell’azione amministrativa in coerenza con l’art. 97 Cost., i cui contenuti vanno, però, individuati, come precisato dalla stessa disposizione, o nella medesima legge o nelle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, onde è da escludere che essa, anche in considerazione della sua generica enunciazione, sia idonea a costituire parametro di riferimento per valutare l’illegittimità del provvedimento finale. Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 maggio 2002, n. 2518.

L’obbligo imposto dall’art. 7 della legge n. 241/90 di coinvolgere gli interessati in detto procedimento, tramite la comunicazione di avvio dello stesso, allo scopo di consentire loro di rappresentare le proprie ragioni - il vizio di difetto di istruttoria e di motivazione. La preesistente titolarità di una concessione ancora in atto, insistente sul medesimo specchio d’acqua oggetto di concessione a terzi, rendeva i ricorrenti in primo grado destinatari (oltre tutto, individuati o facilmente individuabili) degli effetti dell’atto finale che l’amministrazione si apprestava ad adottare nei confronti dei sigg.ri D’A., M., C. e G., onde l’amministrazione stessa non poteva sottrarsi, in assenza, peraltro, di motivate ragioni di urgenza, all’obbligo imposto dall’art. 7 della legge n. 241/90 di coinvolgere gli stessi in detto procedimento, tramite la comunicazione di avvio dello stesso, allo scopo di consentire loro di rappresentare le proprie ragioni. Oltre tutto, la mancata acquisizione di tutti gli elementi del caso concreto induce, nel provvedimento impugnato, anche, rilevato dal primo giudice, posto che dallo stesso provvedimento non è dato evincere in alcun modo che l’amministrazione abbia valutato l’esistenza di altro uso pregresso sulla medesima area demaniale e le possibili interferenze fra gli usi particolari assentiti, con riguardo soprattutto alla sicurezza della navigazione. Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 maggio 2002, n. 2512.

L’Amministrazione è sempre tenuta ad eseguire il giudicato e per nessuna ragione, di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica, può sottrarsi a tale obbligo. L’Amministrazione è sempre tenuta ad eseguire il giudicato e per nessuna ragione, di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica, può sottrarsi a tale obbligo, non avendo in proposito alcuna discrezionalità per quanto concerne l’an ed il quando, ma al più e non necessariamente una limitata discrezionalità per il quomodo (ex plurimis: Cons. Stato, ad. pl., 9 marzo 1973, n. 1, sez. VI, 22 maggio 1990, n.416; 30 gennaio 1981, n. 17 e 30 luglio 1976, n. 308; Cons. giust. amm. Reg. sic., 25 febbraio 1981, n. 1); non può, quindi, invocare asserite difficoltà finanziarie per sottrarsi alla necessità del puntuale adempimento delle obbligazioni pecuniarie nascenti a suo carico dal giudicato (Cons. Stato, sez. IV, 3 marzo 1987, n. 125). Peraltro, la richiesta di finanziamento alla Cassa depositi e prestiti non costituiva per il Comune l’unica possibilità di esecuzione del giudicato, per cui torna ad emergere la perdurante inottemperanza dell’Amministrazione. Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza del 7 maggio 2002, n. 2439.

Pubblico dipendente cautelarmente sospeso dal servizio - condanna in sede penale - procedimento disciplinare - retribuzioni perse durante il periodo di sospensione cautelare - restitutio in integrum. In base alla previsione dell’art. 96, 2° comma, del d.P.R. n. 3/1957, deve ritenersi che un pubblico dipendente che - già cautelarmente sospeso dal servizio - sia stato in seguito, per i medesimi fatti, condannato in sede penale e sottoposto a procedimento disciplinare definito con l’irrogazione di una sanzione diversa dalla destituzione dall’impiego, ha diritto alla restitutio in integrum, e, in particolare, alla restituzione delle retribuzioni perse durante il periodo di sospensione cautelare, limitatamente all’eventuale maggior periodo di sospensione cautelare subita rispetto a quello di effettiva sospensione dalla qualifica irrogatagli all’esito del procedimento disciplinare. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria Adunanza Plenaria 2 maggio 2002, n. 4

La restituzione delle retribuzioni perse durante il periodo di sospensione cautelare - sospensione condizionale della pena - i periodi di detenzione, anche se non scontati, vanno esclusi dal riconoscimento dei benefici economici al dipendente condannato in sede penale. Dal quantum dovuto a titolo di restituzione delle retribuzioni perse durante il periodo di sospensione cautelare va anche dedotto l’importo delle retribuzioni corrispondenti al tempo della condanna penale detentiva, quand’anche questa non sia stata effettivamente scontata per intervenuta sospensione condizionale della pena, atteso che i periodi di detenzione, anche se non scontati, vanno esclusi dal riconoscimento dei benefici economici al dipendente condannato in sede penale. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria Adunanza Plenaria 2 maggio 2002, n. 4

Motivazioni dei provvedimenti - obbligo - ragioni di urgenza - omissione da parte dell’amministrazione dell’avviso di avvio del procedimento - l’interesse pubblico - l’integrazione della motivazione sul punto in sede contenziosa - illegittimità. Devono essere enunciate nel provvedimento e motivate, sia pur sinteticamente, tutte le ragioni di urgenza che legittimano l’omissione da parte dell’amministrazione dell’avviso di avvio del procedimento con riferimento ad esigenze di tutela immediata dell’interesse pubblico, altrimenti compromesso a causa di un qualsiasi ritardo. E’ pertanto illegittimo un provvedimento (nella specie impositivo di un vincolo ambientale) non preceduto da apposita comunicazione agli interessati, ove il provvedimento stesso non rechi alcuna enunciazione delle ragioni urgenza che hanno impedito l’invio della comunicazione agli interessati; nè è comunque consentita l’integrazione della motivazione sul punto in sede contenziosa). Consiglio di Stato, sez. VI, 8 aprile 2002 n. 1901

Tangenti - Patto corruttivo per spartire appalti pubblici - Danno per corrispondente aumento dei prezzi di aggiudicazione - Danno all’immagine - Valutazione equitativa - Responsabilità. Dalla percezione, da parte di agenti pubblici, di tangenti in attuazione di un patto corruttivo per spartire, mediante la rivelazione dei prezzi-base delle gare, appalti pubblici tra un ristretto gruppo di appaltatori, escludendone gli altri mediante fittizi inviti alle aste, emergono sia danni correlati all’aumento dei prezzi di aggiudicazione e sui costi delle opere, sui quali gli appaltatori trasferivano gli oneri della corruzione, che danni all’immagine e alla reputazione dell’ente pubblico appaltante. Corte dei Conti Sezione I centrale Sentenza n. 102 - 3 aprile 2002.

Comune - Sindaco - Ritardato compimento di procedimento espropriativo - Inerzia - Illiceità e colpa grave - Mancanza di personale - Responsabilità - Irrilevanza. Il comportamento di sostanziale inerzia, mantenuto dal sindaco sino alla scadenza dei termini di legge malgrado le sollecitazioni a condurre avanti un procedimento di espropriazione, non soltanto manifesta carattere di evidente illiceità e di grave dispregio nell’assolvimento dei doveri posti dal mandato elettivo in questione, ma, specialmente se l’ente poteva - nella circostanza - disporre dei mezzi finanziari occorrenti, costituisce comportamento causalmente rilevante e determinante del danno indirettamente cagionato all’ente locale in conseguenza del risarcimento chiesto ed ottenuto dal terzo danneggiato, non rilevando poi la mancanza di personale dotato di specifica professionalità. Corte dei Conti Sezione II centrale Sentenza n. 105 - 28 marzo 2002.

Sindaco - Ritardato compimento di procedimento espropriativo - Inerzia - Illiceità e colpa grave - Responsabilità. Il comportamento di sostanziale inerzia, mantenuto dal sindaco sino alla scadenza dei termini di legge malgrado le sollecitazioni a condurre avanti un procedimento di espropriazione, non soltanto manifesta carattere di evidente illiceità e di grave dispregio nell’assolvimento dei doveri posti dal mandato elettivo in questione, ma, specialmente se l’ente poteva - nella circostanza - disporre dei mezzi finanziari occorrenti e di una struttura amministrativa tecnica, costituisce fatto causalmente rilevante e determinante del danno indirettamente cagionato all’ente locale in conseguenza del risarcimento chiesto ed ottenuto dal terzo danneggiato. Corte dei Conti Sezione II centrale Sentenza n. 100 - 27 marzo 2002.

Giunta comunale - Responsabilità - Servizio di tesoreria - Aggiudicazione a soggetto non legittimato - Condizioni più onerose di quelle correnti - Norme di dubbia interpretazione - Mancanza di altre offerte - Colpa grave - Esclusione.  Va esclusa la colpa grave di una giunta comunale tratta a giudizio contabile per avere aggiudicato il servizio di tesoreria a soggetto privo dei requisiti di legge, nonché a condizioni economiche molto svantaggiose e peggiori di quelle corrispondenti ai prezzi di mercato, quando, nella circostanza, la delibera sia stata adottata in mancanza di altre offerte e in presenza di una non univoca interpretazione giurisprudenziale delle leggi applicabili. Corte dei Conti Sezione II centrale Sentenza n. 97 - 26 marzo 2002.

Assessore comunale - Ordinazione di spese senza impegno contabile - Illiceità e colpa grave - Ritardato pagamento - Danno ingiusto per oneri accessori e spese legali - Vantaggi per ente o comunità amministrata - Responsabilità - Esclusione. L’ordinazione irregolare di spese non deliberate nei modi di legge e prive altresì di impegno contabile costituisce per un amministratore comunale una violazione di elementari doveri di servizio, connotata altresì da colpa di rilevante gravità, di tal che, quando comporti anche l’impossibilità di un tempestivo pagamento in ragione della necessità di seguire una procedura di riconoscimento di debiti formati fuori del bilancio; ne consegue l’emersione, a seguito di vittorioso giudizio avviato dal creditore insoddisfatto, di danni pubblici corrispondenti alle spese aggiuntive per oneri accessori del credito e per la rifusione delle spese legali e che non possono, quindi, non fare carico all’irregolare ordinatore della spesa e che sono, d’altra parte, prive di una qualche utilità per l’ente locale ovvero per la sua comunità. Corte dei Conti Sezione II centrale Sentenza n. 85 - 18 marzo 2002.

Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità - inottemperanza all'ordine del sindaco con la quale viene imposta per ragioni di tutela della salute pubblica la disattivazione degli impianti di radiodiffusione generatori di flussi elettromagnetici che superano i valori - emissioni - superamento dei limiti - il principio di specialità - art. 674 c. p.. E’ astrattamente riconducibile alla ipotesi contravvenzionale prevista dall'art. 674 c. p. (Getto pericoloso di cose) il fenomeno della propagazione delle onde elettromagnetiche ed il concreto pericolo di nocività delle emissioni deve ritenersi sussistente per il solo fatto che sono stati superati i limiti fissati dalla normativa vigente in materia (nella fattispecie, i valori accertati in alcuni casi superavano i parametri prescritti sino al triplo). Deve esludersi che, nella specie, sia applicabile il principio di specialità di cui all'art. 15 c. p. tra le norme previste dagli artt. 15 e 16 legge n. 36/2001 e quella prevista dall'art. 674 c. p. trattandosi di norme non solo dirette alla tutela di beni giuridici diversi, ma che presuppongono anche il verificarsi di eventi diversi. Infatti nel primo caso la condotta è punita con sanzione amministrativa solo se sono superati i limiti previsti dalla legge, mentre nel secondo caso la condotta è punibile a prescindere dal superamento dei predetti limiti per il solo fatto di aver cagionato offesa o molestia alle persone. Infine, in tema di contravvenzioni concernenti l'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, l'inottemperanza all'ordine del sindaco con la quale viene imposta per ragioni di tutela della salute pubblica la disattivazione degli impianti di radiodiffusione generatori di flussi elettromagnetici che superano i valori di cui al D.M. n. 381/1998, integra il reato di cui all'art. 650 c. p. (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità). Cassazione  penale, sez. I, 12 marzo 2002, Sentenza n. 120302

Dipendente pubblico condannato in sede penale e sospeso dal servizio - diritto al reintegro. Il dipendente pubblico condannato in sede penale e sospeso dal servizio nei cui confronti non viene attivato il procedimento disciplinare ha diritto al reintegro nella sua posizione col computo dell’intero periodo di sospensione cautelare facoltativa (che, nella specie, esorbitava il termine quinquennale di legge). Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 28 febbraio 2002, n. 2

Opera pubblica - Progettista - Danni per erroneità del progetto - Giurisdizione - Contabilità pubblica - Corte dei conti. In tema di danni contabili che su assumono conseguiti ad erroneità del progetto di un’opera pubblica va ravvisata giurisdizione della Corte dei conti, in quanto il progettista di opera pubblica è in rapporto di servizio con l’ente pubblico appaltante. Corte dei Conti Sezione III centrale Sentenza n. 63 - 27 febbraio 2002

Pubblica Amministrazione - Accesso - Rifiuto dell’amministrazione - Credito preteso dal concessionario di costruzione e gestione - Giurisdizione. Nella controversia concernente il rifiuto dell'amministrazione di riconoscere il diritto di credito preteso dal concessionario di costruzione e gestione, in quanto attinente al contenuto della concessione, ossia ai diritti ed obblighi delle parti del rapporto sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo. CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 11 gennaio 2002, n. 132

Abuso d’ufficio - Danno all’immagine - Prescrizione penale - Illiceità sotto il profilo dell’eccesso di potere - Dimostrazione - Responsabilità - Necessità. A seguito del proscioglimento per prescrizione del delitto di abuso d’ufficio, che comporta la necessità di configurare l’illiceità del comportamento addebitato esclusivamente sul piano dell’illegittimità di atti amministrativi sotto il profilo dell’eccesso di potere, il danno all’estimazione e alla reputazione dell’ente pubblico di appartenenza del presunto responsabile è ravvisabile soltanto dimostrando l’autonoma idoneità di tale comportamento a ledere i beni in questione. Corte dei Conti Sezione I centrale Sentenza n. 6 - 11 gennaio 2002.

Silenzio serbato da una pubblica amministrazione sull’istanza del privato - poteri del giudice - termine per all’amministrazione di provvedere sull’istanza. Il giudizio disciplinato dall’art. 2 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dall’art. 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205, è diretto ad accertare se il silenzio serbato da una pubblica amministrazione sull’istanza del privato violi l’obbligo di adottare il provvedimento esplicito richiesto con l’istanza stessa; pertanto, il giudice, pur se il provvedimento de quo abbia natura vincolata, non può sostituirsi all’amministrazione in alcuna fase del giudizio, ma può (e deve) accertare esclusivamente se il silenzio sia illegittimo o no, imponendo all’amministrazione, nel caso di accoglimento del ricorso, di provvedere sull’istanza entro il termine assegnato. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 9 gennaio 2002, n. 1

Assenze dall’ufficio - Mancata prestazione lavorativa - Prova - Responsabilità - Sovrintendente scolastico - Insufficienza. Fermo restando che le funzioni dirigenziali possono essere assolte, in linea di principio, assicurando una presenza fattiva in ufficio, tuttavia le assenze, anche abituali, non dimostrano di per sé soltanto che, nella circostanza, il dirigente non ha reso la prestazione lavorativa cui era obbligato. Corte dei Conti Sezione I centrale 8 gennaio 2002 Sentenza n. 2.  

Copia di atti pubblici - equivalenza dell’originale. E’ corretto il richiamo sia all’art. 2714 c.c., sia agli artt. 7 e 14 della L. 4 gennaio 1968, n. 15. La prima delle dette disposizioni infatti recita “le copie degli atti pubblici …..fanno fede come l’originale”, mentre la legge del 1968 precisa ancora che le “copie autentiche ottenute ai sensi dell’art. 14 possono essere validamente prodotte in luogo degli originali…” ed ancora che “l’autenticazione può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l’originale…” affermando così la perfetta equivalenza dell’originale con la sua copia dichiarata conforme nelle forme previste dal codice di rito. Consiglio di Stato Sent. del 3/10/2001, n. 5202.

Sindaco - Responsabilità - Indennità di carica cumulata con compenso di presidente dell’IACP - Divieto ai sensi dell’artt. 13 L. Reg. Friuli n. 1/87 - Violazione - Colpa grave - Successiva legittima percezione ai sensi dell’artt. 14 L. Reg. Friuli n. 46/96. La violazione dell’art. 13 L. Reg. Friuli Venezia Giulia 8 gennaio 1987 n. 1 - nella specie, del divieto di cumulare l’indennità di sindaco con il compenso percepito in qualità di presidente dell’IACP provinciale - va addebitata a colpa grave, atteso che con tale divieto il legislatore regionale ha posto un indiscutibile ed inequivoco divieto di percepire, in aggiunta al compenso più favorevole erogato da qualsiasi ente pubblico per lo svolgimento di incarichi politico-amministrativi, le indennità correlate all’assolvimento di cariche elettive negli Enti locali. Per i periodi successivi all’abrogazione del divieto di cui all’art. 13 L. reg. n. 1/87, la sezione di appello ha affermato che deve ritenersi ormai possibile il cumulo dell’indennità di carica del sindaco con il compenso di presidente dell’IACP, atteso che con l’art. 14 L. reg. Friuli Venezia Giulia 11 novembre 1996, n. 46, è stata limitata alle indennità corrisposte per le cariche elettive negli enti locali, nella Regione o nel Parlamento la sfera del divieto che, secondo l’abrogato art. 13 L. Reg. Friuli Venezia Giulia 8 gennaio 1987, n. 1, concerneva qualsiasi compenso corrisposto da enti pubblici per cariche amministrative o politiche. Corte dei Conti Sezione III centrale Sentenza n. 333 - 28 dicembre 2001

Reati di interesse privato - responsabilità solidale del segretario comunale - non rimborsabilità delle spese legali conclusisi con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato - limiti del rimborso agli amministratori - interessi confliggenti tra i medesimi e l’ente. Nel procedimento penale de quo era stata coinvolta la maggioranza del Consiglio Comunale di RX per fatti risalenti al 1975, contestandosi la commissione di reati di interesse privato (in seguito al 1990 assorbito nel reato di abuso d’ufficio) in occasione dell’approvazione del PRG di RX, avendo la maggioranza consiliare consentito l’inclusione in zona residenziale edificabile di un terreno appartenente ad alcuni consiglieri ed assessori, con consistente vantaggio patrimoniale dovuto all’incremento del valore delle aree, per le quali era stato altresì approvato un piano di attuazione ad iniziativa privata. Appare dunque evidente, dal semplice esame della sentenza di primo grado, che i consiglieri dell’epoca agirono in palese conflitto di interesse con l’ente locale, trascurando e pretermettendo i generali interessi dei quali erano istituzionali rappresentanti, venendo meno all’obbligo dell’esercizio delle funzioni con il dovere assoluto dell’imparzialità e del solo fine del bene della comunità locale, dando luogo ad una modificazione del PRG, in precedenza negato anche all’opera pia che gestiva un ricovero per anziani, al solo scopo di favorire gli interessi privati dei colleghi del Consiglio divenuti proprietari delle aree. Il giudizio di rimproverabilità della condotta nei confronti degli odierni convenuti si compendia quindi nell’aver dato deliberatamente luogo al rimborso mediante la delibera di giunta n° 163/96, nonostante l’evidente conclusione del processo penale lo impedisse, senza alcuna verifica dell’esistenza del conflitto di interesse, corredando la delibera stessa di giustificazioni contraddittorie. Tanto più censurabile, afferma il Procuratore Regionale, è la condotta del Sindaco Sig. R., per il suo trascorso coinvolgimento nel procedimento penale e per la sua posizione di principale beneficiario della decisione assumenda, avendo egli violato l’obbligo di astensione posto dagli articoli 290 del T.U. n°148/1915 e 279 del T.U. n°383/34. Ma altrettanto censurabile è la condotta del Segretario Comunale Dott.ssa T., la quale predispose la delibera n. 163/96 e manifestò parere favorevole di legittimità, ai sensi dell’art.53 della legge n. 142/90, agevolando così l’approvazione della medesima. Pertanto, conclude il Procuratore Regionale, appare evidente nei confronti dei convenuti la sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo, inteso nel senso gius-contabile della cosciente violazione dei doveri connessi al munus publicum esercitato, con conseguente responsabilità solidale ex art. 1 comma 1 quinquies della legge n.°20/1994, salva in subordine la condanna dei medesimi per colpa grave, ciascuno per la parte che ha presa. Il CO.RE.CO., in sede di controllo di legittimità della deliberazione del Consiglio Comunale n°30/1995, "avesse evidenziato, come doveroso, la non rimborsabilità della spesa in presenza della formula del "non doversi procedere", invece implicitamente ma chiaramente avvallata come idonea allo scopo dal predetto organo" e, per altro verso, se il Segretario Comunale "avesse manifestato la propria contrarietà all’impegno" invece di esprimere il proprio parere favorevole di legittimità. Con sentenza n.214 del 20.01/4.2.94 (passata in giudicato) la Corte d’Appello di Bologna ha confermato la sentenza, emessa dal Tribunale di Piacenza il 5/02/88, di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, nei confronti di R. Mauro, C. Vincenzo ed altri amministratori del Comune di RX, imputati del delitto p.e p. dell’art. 324 c.p. (ora 323 c.p.) per aver preso un interesse privato in una delibera di approvazione del P.R.G. di detto Comune. Con la deliberazione n. 163 del 6.5.1996, i convenuti, hanno disposto di rimborsare ai sigg. R. Mauro e C. Vincenzo - dietro richiesta dei medesimi - le spese legali da loro sostenute quali amministratori comunali per la loro difesa nel giudizio penale conclusosi con la predetta sentenza di non doversi procedere emessa dalla Corte d’Appello in data 20.01.1994. Nella motivazione della citata deliberazione n. 163, assunta con il parere favorevole di legittimità espresso dal Segretario Comunale, si dà atto espressamente di aver verificato che la giurisprudenza ha affermato il principio, ormai consolidato, della rimborsabilità nella specie delle spese legali soltanto se il procedimento penale si è risolto "con assoluzione con formula piena", precisandosi altresì che tale rimborso agli amministratori "è precluso nel caso di interessi confliggenti tra i medesimi e l’ente", potendo essere consentito solo "qualora, per effetto dell’assoluzione penale l’esistenza del conflitto d’interessi sia da escludere" (vengono anche citate a sostegno del richiamato principio giurisprudenziale alcune sentenze della Corte dei Conti e del Consiglio di Stato). Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale - Emilia-Romagna Sentenza del 25 giugno 2001, n. 1213.

Appalto di opere pubbliche - Sospensione dei lavori per incompatibilità ambientale - Pareri CIPE e Comitato tecnico regionale su progetto di massima - Irrilevanza causale - Colpa grave - Responsabilità - Esclusione. In fattispecie di danno ingiusto cagionato all’amministrazione appaltante a causa della condanna al risarcimento dei danni cagionati all’appaltatore a seguito della sospensione dei lavori per incompatibilità ambientale, non sono individuabili una preponderante rilevanza causale, né - comunque - colpe di rilevante gravità, nell’emissione di pareri favorevoli da parte del Nucleo del CIPE per la valutazione degli investimenti pubblici e del Comitato tecnico-amministrativo della Regione interessata, quando - nel caso concreto - siano stati espressi soltanto sugli aspetti finanziari del progetto di massima, peraltro poi ampiamente trasformato in sede di redazione del progetto esecutivo. Corte dei Conti Sezione III centrale Sentenza n. 331 - 28 dicembre 2001

Comune - Danno - Interessi dilatori corrisposti con agevolazioni regionali - Morosità nei pagamenti di consumi idrici in vertenza con ente gestore - Scelta discrezionale di merito - Causalità - Esclusione - Colpa grave - Responsabilità - Esclusione. Tra la scelta politica di contestare - non a torto né come mero espediente dilatorio - i metodi di rilevazione dei consumi idrici cittadini, non pagando immediatamente le relative fatture emesse dall’ente gestore dell’acquedotto, e la successiva accettazione di un piano di estinzione della morosità con le agevolazioni regionali per la definizione dei debiti fuori bilancio non è dato individuare un bastevole nesso di causalità, né propriamente profili di colpa grave, tali da far emergere una responsabilità amministrativa degli amministratori comunali che in tal modo operarono, a ciò sollecitati anche dalle generali proteste dei concittadini verso la gestione dell’acquedotto. Corte dei Conti Sezione II centrale Sentenza n. 399 - 21 dicembre 2001  

Appalto di opere pubbliche - Stravolgimento per uso abnorme di perizie di suppletive di variante - Eccessiva lievitazione dei prezzi - Responsabilità - Colpa grave del direttore dei lavori e degli amministratori della stazione appaltante. Dopo avere ribadito la giurisdizione contabile sul direttore dei lavori preposto alla gestione di un appalto di opere pubbliche, la sezione di appello ha affermato che l’utilizzazione eccessiva di perizie suppletive di variante al punto da stravolgere completamente i contenuti economici del contratto di appalto di opere pubbliche, che restano così sottratti ad una determinazione in regime di sana concorrenza, non può non essere ascritta che alla colpa grave del direttore dei lavori e degli amministratori della stazione appaltante, i quali non possono non rispondere del danno in tal modo cagionato. Corte dei Conti Sezione II centrale Sentenza n. 397 - 21 dicembre 2001

Dipendente comunale - Gestione contabile - Ammanchi - Responsabilità - Dolo del contabile. Risponde a titolo di responsabilità contabile per dolo il dipendente comunale appropriatosi delle somme incassate a nome del Comune, ma successivamente non  riversate in Tesoreria. Corte dei Conti Sezione II centrale Sentenza n. 394 - 20 dicembre 2001

Personale inquadrato ai sensi del d.P.R. n. 347/83 per l’esercizio di fatto di mansioni superiori - Responsabilità - Comune - Colpa grave della giunta - Arricchimento Amministrazione - Esclusione - Sanatoria ai sensi dell’art. 6, comma 17, l. n. 127/99 - Non configurabilità. Nell’inquadramento di dipendenti comunali in qualifiche superiori in ragione dell’esercizio di fatto delle corrispondenti mansioni superiori, emergono, alla stregua del D.P.R. 23 giugno 1983, n. 347, profili di illegittimità di tale evidenza che gli amministratori che in tal senso abbiano deliberato debbono senz’altro ritenersi gravemente colpevoli, non giovando poi opporre in compensazione l’arricchimento dell’Ente, evenienza questa che va esclusa radicalmente in riferimento a mansioni svolte nel contesto di posizioni illegittimamente attribuite nel contesto del rapporto d’impiego pubblico, ovvero l’avvenuta “sanatoria” ai sensi dell’art. 6, comma 17, l. 15 maggio 1997, n. 127, che invero ha soltanto disposto la preclusione di eventuali recuperi in favore del personale beneficiario dei suddetti inquadramenti illegittimi. Corte dei Conti Sezione II centrale Sentenza n. 393 - 20 dicembre 2001

Peculato di somme incassate a nome dell’ente - Responsabilità - Contabile comunale - Dolo del contabile. Dopo aver ribadito che, in fattispecie di responsabilità per atti fraudolenti, la prescrizione dell’azione di responsabilità inizia a decorrere soltanto dalla loro scoperta, la sezione di appello ha affermato che risponde a titolo di responsabilità contabile per dolo il dipendente comunale appropriatosi di somme incassate a vario titolo in nome dell’ente locale, ma successivamente non riversate in Tesoreria. Corte dei Conti Sezione II centrale Sentenza n. 391 - 20 dicembre 2001

Spesa ordinata senza impegno contabile - Incarico privo di convenzione attuativa - Risarcimento dei danni per ritardato pagamento - Responsabilità - Sindaco - Colpa grave del sindaco. Ribadito che, secondo principi consolidati, la prescrizione dell’azione di responsabilità amministrativa indiretta decorre dall’eventuale transazione e che nel processo contabile non è ammesso l’intervento su chiamata di parte, la sezione di appello ha affermato che in fattispecie di responsabilità amministrativa indiretta in ragione del risarcimento in favore di creditore danneggiato dalla ritardata liquidazione di crediti, emerge con indiscutibile evidenza la colpa grave del sindaco che tali ritardi abbia cagionato ordinando spese senza alcun contestuale impegno contabile e non accompagnando il conferimento di incarichi professionali con la stipula di convenzioni attuative. Corte dei Conti Sezione II centrale Sentenza n. 389 - 18 dicembre 2001

Pubblica Amministrazione - Accesso documenti - Controversia introdotta dal privato contro la p.a. - L. n. 241/1990. In tema di accesso, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241 del 1990, la controversia introdotta dal privato contro la p.a. per dedurre l'inadempimento di un accordo stipulato tra le parti e volto a determinare il contenuto discrezionale di un provvedimento amministrativo. Soc. Sistema Parcheggi c. Com. Genova. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. Un., 10 dicembre 2001, Sentenza n. 15608

Competenza a decidere il ricorso per ottemperanza. Sussiste la competenza del Tar, in sede di ottemperanza e quale giudice di esecuzione del giudicato, allorché l’Amministrazione sia chiamata ad adeguare il suo operato ad una pronuncia del Tar medesimo non impugnata, ovvero ritenuta corretta e confermata dal Consiglio di Stato in sede di appello; la competenza di che trattasi spetta invece, in via funzionale ed in unico grado, al Consiglio di Stato, qualora l’Amministrazione debba adeguarsi a statuizioni rese per la prima volta in sede di appello. Con l’art. 37, commi 3° e 4° della legge 1034/1971 il legislatore, attribuendo rilievo - ai fini della competenza a decidere il ricorso per ottemperanza - alla sentenza del giudice amministrativo "della cui esecuzione si tratta", ha inteso riferirsi alla sentenza (di primo grado o di appello) dalla quale si evincono le regole cui deve uniformarsi la P.A. Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 11 giugno 2001, n. 4

Ricorso per ottemperanza - quid e modus dell’ottemperanza. In materia di ricorso per ottemperanza, sono da considerarsi statuizioni rese per la prima volta in sede di appello anche quelle riconducibili ad una pronuncia che abbia confermato la sentenza di prime cure, ma con integrazioni e modifiche alla relativa motivazione: ciò si ravvisa allorché dalla motivazione della decisione di secondo grado emerga un autonomo contenuto precettivo, sia quanto al quid che quanto alle modus dell’ottemperanza. Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 11 giugno 2001, n. 4

Il motivo di revocazione previsto dall’art. 395, n. 5, c.p.c - configurazione. Il motivo di revocazione previsto dall’art. 395, n. 5, c.p.c. si configura quando vi sia un contrasto tra la decisione contro la quale si agisce e una precedente decisione pronunciata in un processo diverso, ormai passata in giudicato, intervenuta tra le stesse parti ed avente lo stesso oggetto, e cioè per consentire ad una parte, già risultata vincitrice in una lite, di proporre una exceptio rei judicatae tardiva; pertanto, esso si riferisce, esclusivamente, ad una sentenza antecedente a quella revocanda, di cui il giudice non aveva avuto la possibilità di avere conoscenza, situazione che non ricorre nel caso dei rapporti intercorrenti tra la sentenza di primo grado e quella resa in appello. Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 11 giugno 2001, n. 3

Le ipotesi di revocazione previste dall’art. 395, n. 5, c.p.c. - la richiesta di riesame - esclusione. Non rientra tra le ipotesi di revocazione previste dall’art. 395, n. 5, c.p.c. la richiesta di riesame di una tesi di diritto o di un punto controverso su cui la sentenza di cui si chiede la revocazione si è espressamente pronunciata. Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 11 giugno 2001, n. 3

L’ipotesi di revocazione per errore di fatto - esclusione. Non ricorre l’ipotesi di revocazione per errore di fatto, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. quando si lamenti una presunta erronea valutazione delle risultanze processuali o una anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio (in quanto ciò si risolve in un errore di giudizio) nonché quando una questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni di ermeneutica o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita. Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 11 giugno 2001, n. 3

Inoppugnabilità dei verbali che non hanno acquistato valore di atti amministrativi. Non può ritenersi atto impugnabile quello riferito ad un verbale dei VV.UU. relativo alla effettuazione delle mere operazioni di rilevazione della mancata demolizione o rimozione delle opere di cui dovevasi attuare la demolizione giacchè le stesse operazioni tecniche non possono acquistare valore di atto amministrativo, suscettibile di impugnazione, sino a quando non sia emesso, da parte delle competenti autorità amministrative, nell’esercizio delle attribuzioni loro devolute dalla legge, un ulteriore atto che faccia proprie le rilevazioni dei Vigili Urbani. T.A.R. Lazio Sezione II Ter 02.05.2001 n. 3590.  (vedi: sentenza per esteso)  

Pubblica Amministrazione - Provvedimenti adottati dal sindaco - Art. 38, 2° c, l. n.142/1990 - Giurisdizione giudice amministrativo. Sussiste giurisdizione estesa al merito per i provvedimenti adottati dal sindaco ai sensi dell'art. 38, 2° comma, l. 8 giugno 1990 n. 142, per cui tali provvedimenti possono essere pienamente sindacati dal giudice amministrativo con riferimento non solo a tutti gli aspetti concernenti la legittimità, ma anche ai profili relativi alla sufficienza ed alla attendibilità delle disposte istruttorie ed alla convenienza, opportunità ed equità delle determinazioni adottate (C. Stato, sez. V, 19-02-1996, n. 220). CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 2 aprile 2001, Sentenza n. 1904 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica Amministrazione - Ordinanza contingibile ed urgente emessa dal sindaco - Fondamento - Necessità di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni di natura eccezionale e imprevedibili - Art. 153 T.U. n.148/1915. L'esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente attribuito al sindaco dall'art. 153 t.u. 4 febbraio 1915 n. 148 presuppone la necessità di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni di natura eccezionale e imprevedibili, cui non si potrebbe far fronte col ricorso agli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento; né la circostanza che la situazione di pericolo duri da tempo rende illegittimo l'esercizio di tale potere, atteso che la situazione di pericolo, quale ragionevole probabilità che l'evento dannoso accada, può protrarsi anche per un lungo periodo senza cagionare il fatto temuto (C. Stato, sez. V, 04-02-1998, n. 125). CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 2 aprile 2001, Sentenza n. 1904 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica Amministrazione - Rifiuti - Adozione di ordinanze contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene da parte del sindaco - Presupposti. L'adozione di ordinanze contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene da parte del sindaco, ai sensi dell'art. 38, 2° comma, l. 8 giugno 1990 n. 142, presuppone la ricorrenza di un grave pericolo di danno imminente e necessita di una congrua motivazione; la situazione di danno o di pericolo attuale e concreto per la salute pubblica che giustifica l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti deve risultare da inequivoci accertamenti tecnici. CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 2 aprile 2001, Sentenza n. 1904 (vedi: sentenza per esteso)

Mandati di pagamento per prestazioni convenzionate - Rimborsi deliberati da comitato di gestione - Potere di controllo nel merito - Responsabilità - ASL - Ragioniere capo - Esclusione - Violazione di doveri di servizio. Le spese deliberate dal comitato di gestione di una ASL non sono suscettibili di essere controllate nel merito dal dirigente del servizio di ragioneria dell'ente, il quale non può quindi essere chiamato a rispondere dei danni conseguiti all'emissione dei mandati di pagamento di falsi rimborsi deliberati dal comitato di gestione. Corte dei Conti Sezione III centrale Sentenza n. 109 - 21 marzo 2002.

 Abuso d’ufficio - omissione dell’attività di vigilanza - colpevolezza del Sindaco. Il reato di abuso d'ufficio ipotizzato a carico del sindaco di un comune, per avere omesso consapevolmente di svolgere l'attività di vigilanza sul territorio e di adottare tutti i provvedimenti di sua competenza per reprimere un abuso edilizio, la violazione di una norma di legge, richiesta dalla norma incriminatrice, è ravvisabile nell'articolo 4 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 sul "controllo dell'attività urbanistico-edilizia", dettando precise disposizioni che fanno obbligo al sindaco, appunto, di esercitare la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale e di ordinare, tra l'altro, l'immediata sospensione dei lavori in caso di attività in contrasto con norme di legge e/o di regolamento e con le prescrizioni degli strumenti urbanistici. Cassazione Penale - Sezione VI - Sentenza del 15 febbraio 2001 n. 6192.

La notificazione a mezzo del servizio postale - momento del perfezionamento dell’atto - legittimità di altri e più sicuri mezzi di notificazione - errori o ritardi dell’Ufficiale giudiziario o degli addetti agli uffici postali. La notificazione a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, per cui la tempestività del ricorso è esclusivamente rilevabile dalla data della consegna di tale plico da parte dell’agente postale, essendo l’utilizzazione del servizio postale a rischio di chi lo richiede: pertanto, il notificante, che pure può avvalersi di altri e più sicuri mezzi di notificazione, non può dolersi di tale sua scelta e chiedere il beneficio dell’errore scusabile qualora la notificazione avvenga, per errori o ritardi dell’Ufficiale giudiziario o degli addetti agli uffici postali, dopo che sia decorso il termine prescritto per portare a conoscenza tempestivamente il ricorso al destinatario (nella specie, il dubbio sul quale si basava l’ordinanza di rimessione della controversia all’Adunanza Plenaria muoveva essenzialmente dalla compresenza, nella vicenda per cui era causa, di una pluralità di circostanze, alcune delle quali inducevano la giurisprudenza ad ammettere e a negare l’ammissione al beneficio). Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 14 febbraio 2001, nn. 1 - 2

La riduzione alla metà dei termini processuali - applicazione nelle controversie relative, tra le altre materie, alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità - applicazione anche al termine per la notificazione del ricorso - effetti - immediata applicazione e priva di efficacia retroattiva. La riduzione alla metà dei termini processuali, prevista dall’art. 19 del D.L. n. 67 del 1997, conv. in legge n. 135 del 1997, e che concerne anche il termine per proporre ricorso, si applica anche ai ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della Legge n. 205 del 2000: la norma di cui all’art. 23 bis della Legge n. 1034 del 1971, introdotto dall’art. 4 della citata Legge n. 205 del 2000, secondo cui nelle controversie relative, tra le altre materie, alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, i termini processuali previsti sono ridotti alla metà, salvo quello per la proposizione del ricorso, è norma di carattere processuale, come tale di immediata applicazione e priva di efficacia retroattiva. L’art. 19, comma 3, del D.L. n. 67 del 1997, conv. in legge n. 135 del 1997, recante la riduzione alla metà di tutti i termini processuali nelle materie ivi previste, si applica anche al termine per la notificazione del ricorso. Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 14 febbraio 2001, n. 1

La riduzione alla metà dei termini processuali - applicazione. La riduzione alla metà dei termini processuali, prevista dall’art. 19 del D.L. n. 67 del 1997, conv. in legge n. 135 del 1997, e che concerne anche il termine per proporre ricorso, si applica anche alle liti aventi a oggetto provvedimenti di secondo grado, vale a dire atti di annullamento, ritiro o revoca di tutti i provvedimenti espressamente individuati dal legislatore. Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 14 febbraio 2001, n. 1

La mancata indicazione, nel provvedimento impugnato, del termine per proporre l’impugnazione e dell’organo - effetti - la concessione del beneficio dell’errore scusabile - limiti. La mancata indicazione, nel provvedimento impugnato, del termine per proporre l’impugnazione e dell’organo avanti al quale l’impugnazione deve essere proposta non giustifica, di per sé sola, la concessione del beneficio dell’errore scusabile per ricorrere: la scusabilità dell’errore presuppone, infatti, una qualche giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario dell’atto. Ritenere diversamente vorrebbe dire tramutare un inadempimento formale in una assoluzione indiscriminata dall’onere (anch’esso gravante sul destinatario dell’atto amministrativo) di ottemperare alle prescrizioni vincolanti delle leggi dello Stato. Nella specie, l’Adunanza Plenaria ha ritenuto che non sussistessero ragioni tali da giustificare la concessione, a favore del ricorrente in primo grado, del beneficio dell’errore scusabile, in relazione alla omessa indicazione dei termini e dell’autorità cui ricorrere nel comunicare l’atto di annullamento dell’aggiudicazione, atteso che la nuova disciplina sul termine per proporre ricorso, introdotta dall’art. 19 del D.L. n. 67 del 1997, conv. in Legge n. 135 del 1997, al momento della instaurazione della controversia era già in vigore da quasi due anni e a tale data l’orientamento del Consiglio di Stato sulla riduzione a trenta giorni anche del termine per ricorrere era abbastanza omogeneo e tale, quindi, da non dare adito a dubbi interpretativi. Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 14 febbraio 2001, n. 1

Peculato d’uso - utilizzo del telefono di ufficio a fini privati - integrazione del delitto, quando l’uso non sia episodico o dipendente da esigenze del tutto contingenti. Il concorso apparente tra l'articolo 314 e l'articolo 323 del codice penale va, risolto nel senso dell'applicazione della prima norma, anche se i due reati sono attualmente puniti con pene di identica gravità, trattandosi di norma speciale, in quanto distinta dall'elemento dell'appropriazione, rispetto all'articolo 323 del codice penale che prevede genericamente il conseguimento di un ingiusto vantaggio patrimoniale come conseguenza di una condotta posta in essere dal pubblico ufficiale attraverso la violazione di norme di legge o di regolamento. Non esisteva alcun obbligo di adottare una decisione, per così dire, simmetrica a quella con la quale il giudice di primo grado aveva a suo tempo disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero nella situazione opposta (contestazione del reato di cui all'articolo 314, capoverso, del codice penale e ritenuta conformità del fatto alla diversa ipotesi di cui all'articolo 323 del codice penale); ed anzi, una decisione del genere sarebbe stata illegittima, avendo i giudici di appello ritenuto che non di diversità del fatto si trattasse, ma di semplice diversità della sua qualificazione giuridica. Ed invero, era stato contestato all'imputato di aver abusato del proprio ufficio utilizzando a fini personali l'apparecchio telefonico che aveva in dotazione; ed è esattamente questa la condotta ritenuta in sentenza, anche se ricondotta alla previsione dell'articolo 314, capoverso, del codice penale. Quanto all'oggettiva configurabilità di quest'ultima ipotesi delittuosa, è ben vero che questa Corte (Cassazione, sezione VI penale, sentenza 23 ottobre 2000, ricorrente Di Maggio) la ha esclusa nel caso di "uso del telefono dell'ufficio fatto in via episodica per contingenti esigenze personali e con incidenza economica minima per l'ente intestatario dell'utenza", ravvisando in tale condotta una deviazione irrilevante dalla destinazione tipica del bene, come tale penalmente indifferente. Non può infine essere posto ragionevolmente in dubbio, sulla base delle considerazioni contenute nel ricorso, l'elemento soggettivo del reato. L'intenzione della restituzione, che il ricorrente invoca, non esclude di certo il dolo, ma è anzi l'elemento che distingue l'ipotesi delittuosa prevista dal secondo comma dell'art. 314 c.p. dall'ipotesi più grave prevista dal primo comma. Corte di cassazione - Sezione VI penale - Sentenza 7 novembre 2000-18 gennaio 2001 n. 353.

Incaricati di pubblico servizio - contraffazione di timbratura del cartellino - applicabilità del reato di truffa e non del reato di falso in atto pubblico. Sono incaricati di pubblico servizio e rivestono questa qualifica anche dopo la privatizzazione delle municipalizzate i dipendenti delle aziende municipali che si occupano della raccolta dei rifiuti urbani. Nei loro confronti, peraltro, non è ipotizzabile l'accusa di falsità in atto pubblico (nella fattispecie, i netturbini contraffacevano i cartellini di timbratura dell'orario di lavoro), ma solo quella di truffa, poiché l'operatore ecologico in senso stretto "svolge in sostanza operazioni manuali meramente materiali" e non compie atti che rivestono la forma "documentale", elemento essenziale per il delitto di falsità in atto pubblico. Cass., Sez. III Pen., 15 gennaio 2001, n. 3901.

Concorso dei reati - falsità in atto pubblico - abuso di ufficio. Il reato di falsità in atto pubblico, commesso da un pubblico ufficiale, e quello di abuso di ufficio sono volti a tutelare beni giuridici differenti, pertanto, possono concorrere tra loro. Si ha concorso di reati allorché, in relazione ad una medesima fattispecie, trovano applicazione congiunta due diverse norme penali. Infatti, il reato di falsità in atto pubblico, commesso da un pubblico ufficiale, e quello di abuso di ufficio sono volti a tutelare beni giuridici differenti, pertanto, possono concorrere tra loro. Cassazione penale sez. V, 16 marzo 2000, n. 3349.

Incaricati di pubblico servizio - contraffazione di timbratura del cartellino - applicabilità del reato di truffa e non del reato di falso in atto pubblico. Sono incaricati di pubblico servizio e rivestono questa qualifica anche dopo la privatizzazione delle municipalizzate i dipendenti delle aziende municipali che si occupano della raccolta dei rifiuti urbani. Nei loro confronti, peraltro, non è ipotizzabile l'accusa di falsità in atto pubblico (nella fattispecie, i netturbini contraffacevano i cartellini di timbratura dell'orario di lavoro), ma solo quella di truffa, poiché l'operatore ecologico in senso stretto "svolge in sostanza operazioni manuali meramente materiali" e non compie atti che rivestono la forma "documentale", elemento essenziale per il delitto di falsità in atto pubblico. Cass., Sez. III Pen., 15 gennaio 2001, n. 3901.

Normativa antinfortunistica - la responsabilità penale del sindaco e del dirigente - obblighi concernenti la sicurezza in locali ed edifici in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici. In tema di obblighi concernenti la sicurezza in locali ed edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, dall'art. 4 comma 12 d.lg. 19 settembre 1994 n. 626, e tenuto conto anche della normativa successiva, con particolare riguardo a quella in materia di attribuzione delle rispettive competenze agli organi elettivi comunali ed a quelli amministrativi preposti alla dirigenza degli uffici (d.l. n. 267 del 2000), deve ritenersi correttamente affermata la penale responsabilità tanto del sindaco quanto del dirigente dell'ufficio tecnico comunale in ordine alle violazioni della normativa antinfortunistica riscontrate negli impianti elettrici di taluni edifici scolastici quando entrambi i suindicati soggetti, debitamente informati dell'esistenza di tali violazioni, abbiano omesso di attivarsi, nell'ambito delle rispettive competenze, per la realizzazione anche degli interventi minimali necessari ad eliminarle. Cassazione penale, sez. III, 24 novembre 2000

Abuso d’ufficio, art. 323 c.p. - configurabilità del reato nel caso di concessione edilizia in assenza della prescritta autorizzazione ambientale. Integra il reato di abuso d'ufficio il rilascio da parte degli amministratori comunali di una concessione edilizia in assenza della prescritta autorizzazione ambientale: l'autorità amministrativa, infatti, non è svincolata, nel concedere la concessione edilizia, dalle disposizioni relative alle limitazioni poste dalle norme in tema in tema di tutela dell'ambiente, in quanto queste ultime costituiscono uno dei presupposti necessari per la legittimazione della concessione stessa; conseguendone che una tale condotta si configura come in "violazione di legge" (sub specie, della violazione delle leggi che presiedono ai vincoli ambientali), rilevante ai fini e per gli effetti dell'articolo 323 del codice penale. Cassazione Penale - Sezione VI - Sentenza del 4 ottobre 2000 n. 10441.

 Abuso d’ufficio, art. 323 c.p. - configurabilità del reato nel caso di concessione edilizia senza il rispetto del piano regolatore generale. Deve ritenersi che la concessione edilizia senza rispetto del prg integra una violazione di legge rilevante al fine della configurabilità del reato di cui all’articolo 323 c.p..Nella specie, concessione edilizia in zona inedificabile, ha ritenuto la Corte di Cassazione che il piano regolatore generale contiene prescrizioni d’immediata applicazione. Ne consegue - sotto il profilo del soddisfacimento del principio della determinatezza della fattispecie incriminatrice - la sussistenza del dovere da parte della competente autorità amministrativa di provvedere ai sensi dell’articolo 4 L. n.10/77 ( caratteristiche della concessione edilizia) e dell’art. 31 L. n. 1150/42, dati normativi che costituiscono il principio discriminante della condotta lecita da quella illecita. Cassazione penale sez. VI,Sentenza n. 6247/2000.

Giudizio di responsabilità - Nei confronti di liberi professionisti esterni alla pubblica amministrazione danneggiata - Sussiste. Giudizio di responsabilità - Giurisdizione della Corte dei conti - Nei confronti del progettista esterno di opera pubblica - Giurisdizione della Corte dei conti - Sussiste. Responsabilità - Danno erariale - Progettista esterno di opera pubblica - Fattispecie. Va affermata la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti dei liberi professionisti che solo temporaneamente e in forza di un rapporto occasionale partecipino all'attività dell'ente pubblico, quali, ad esempio, il progettista, il direttore dei lavori o i collaudatori di opere pubbliche, ancorché legati alla pubblica amministrazione da un rapporto libero-professionale delimitato nel tempo e finalizzato ad una specifica prestazione, con le conseguenze che al riconoscimento di tale qualità vengono riconnesse, in tema di responsabilità patrimoniale e di giurisdizione, dall'art. 52 del t.u. 12 luglio 1934, n. 1214; ciò in quanto, per la configurazione del rapporto di servizio, che rileva ai fini della incardinazione della giurisdizione della Corte dei conti, è necessario che il soggetto partecipi allo svolgimento di attività anche materiali, imputabili alla pubblica amministrazione, così che ne derivi una posizione latu sensu di appartenenza del soggetto alla pubblica amministrazione, tale cioè da collocare il soggetto medesimo in relazione funzionale con l'ente medesimo, rendendolo compartecipe dell'attività amministrativa dell'ente medesimo. Sussiste la giurisdizione del giudice contabile nei confronti del progettista esterno, in quanto l'attività dello stesso viene in rilievo non solo per i suoi aspetti tecnici (progettazione esecutiva), ma anche come studio concettuale per mettere a punto le caratteristiche funzionali dell'opera, accertarne la fattibilità e la costruibilità e guidare le scelte di investimento pubblico degli amministratori, al fine di soddisfare concrete esigenze di interesse pubblico mediante un ottimale utilizzo delle risorse finanziarie, con ciò collocandosi all'interno della fase pubblicistica della programmazione e delle procedure di aggiudicazione. Non configurano, nella specie, ipotesi di danno erariale: l'esborso, da parte dell'ente, di maggiori somme corrisposte per perizie di variante resesi necessarie in relazione allo spostamento dell'opera, in quanto non rapportabile alla condotta del progettista medesimo; la maggiorazione della parcella professionale presentata dal progettista essendo la predetta parcella asseverata dal competente Ordine degli architetti; le spese sostenute dal giudice penale e dalla Procura regionale della Corte dei conti per consulenze di ufficio, per difetto dell'apporto causale dello stesso progettista a dette spese; configura, invece, danno l'avvenuta contabilizzazione di palificazioni non eseguite per l'importo corrispondente. Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per la Regione Molise. Corte dei Conti Sentenza n.45 del 31 maggio 2000. 

Configurabilità del reato di abuso d’ufficio nel caso di rilascio di concessione edilizia in difformità al prg. Ai fini della configurabilita' del reato di abuso d'ufficio nel caso di rilascio di concessione edilizia in difformità delle previsioni del piano regolatore generale del comune, detto rilascio e' qualificabile non come violazione di regolamento (non rientrando il piano regolatore nella categoria dei regolamenti), ma come violazione di legge, atteso che è la legge a disporre che la concessione edilizia deve conformarsi alle previsioni degli strumenti urbanistici. Il pubblico amministratore di estrazione politica accusato di abuso d'ufficio non può invocare a propria scusante la mancata conoscenza di norme disciplinanti l'attività cui egli è preposto, assumendo di aver fatto affidamento, nell'adottare il provvedimento risultato in contrasto con dette norme, su parere favorevole di organi tecnici (principio affermato in relazione al rilascio di concessione edilizia illegittima, sulla base di parere favorevole rilasciato dalla commissione edilizia comunale). Cassazione penale sez. VI, 11 maggio 1999, n. 8194.

Divieto di delega delle proprie funzioni pubbliche da parte del sindaco a tecnici. E’ fatto divieto al  sindaco di delegare ai tecnici le decisioni su questioni che  riguardano con immediatezza la sua funzione pubblica senza assunzione  di responsabilità diretta.  Cassazione penale sez. VI, 11 maggio 1999, n. 8194.

Abuso d’ufficio - violazione prg - principio di legalità - violazione piani comprensoriali. Incorre nel reato di abuso d'ufficio l'amministratore che rilascia una concessione edilizia in violazione delle previsioni del piano regolatore generale del Comune. "E' configurabile il reato di abuso d'ufficio, in caso di rilascio di concessione edilizia in violazione del piano comprensoriale, il cui rispetto e' imposto dal combinato disposto degli art. 1 e 4 l. 28 gennaio 1977 n. 10 ed art. 31 l. 17 agosto 1942 n. 1150. E' compatibile con il principio di legalità la circostanza per cui un provvedimento amministrativo possa qualificare la condotta dell'agente, al fine di integrare quei presupposti per la sussistenza del fatto di reato, che sfuggano ad una preventiva individuazione legislativa. Infatti, i provvedimenti amministrativi - di cui la legge stabilisce presupposti, contenuti e limiti - si atteggiano come atti di normazione secondaria che, pur non potendo determinare la condotta delittuosa, concorrono ad individuare la ricorrenza dei presupposti di fatto richiesti per la ricorrenza della condotta penalmente sanzionata. Cassazione penale sez. VI, 16 ottobre 1998, n. 3090". “E' configurabile, anche nella nuova formulazione dell'art. 323 c.p. introdotta dall'art. 1 l. 16 luglio 1997 n. 234, il reato di abuso di ufficio nel caso di rilascio, da parte del sindaco, di una concessione edilizia in difformità al piano urbanistico regionale alla cui osservanza i comuni siano tenuti, dando ciò luogo ad una tipica violazione di legge dalla quale discende, con nesso di causalità, l'ingiusto vantaggio patrimoniale costituito dall'accresciuta potenzialità edificatoria del suolo sul quale deve sorgere l'immobile oggetto di detta concessione. Cassazione penale sez. VI, 9 luglio 1998, n. 12320”. Cassazione penale sez. VI, 26 aprile 1999, n. 8191.

Dirigente tecnico di un Comune - Mancata realizzazione di un progetto di mappatura termica delle strade - Colpa grave - Non sussiste. La sentenza della sezione giurisdizionale per il Piemonte dispone che non sussiste la responsabilità del dirigente tecnico di un comune per il danno derivante alle casse dell’ente dal pagamento di un progetto di mappatura termica  delle strade della città che poi non è stato realizzato. Non c’è , infatti, la prova che la mancata realizzazione del progetto sia da imputare ad un omessa valutazione da parte del dirigente circa la fattibilità del progetto. Ciò anche perchè il progetto appare pertinente e complementare alla fase di riorganizzazione del sistema di viabilità invernale, in quanto avrebbe consentito di acquisire dati metereologici necessari ad indirizzare l’intervento dei mezzi spandisale nel momento in cui si fossero create le condizioni climatiche tali da provocare fenomeni gelivi. A prescindere, comunque, dal punto di diritto, la sentenza ha peculiare rilevanza perchè espone con chiarezza le differenze tra responsabilità dirigenziale e le altre responsabilità  e, in particolare, quella amministrativa contabile. Corte dei Conti Sezione giurisdizionale Regione Piemonte Sentenza n. 1192/EL - 13 aprile 2000.

Accesso documenti - diritto alla riservatezza. Quando, l'accertamento di un abuso edilizio è fondato su autonomi atti di ispezione dell'autorità amministrativa, l'esposto del privato ha il solo effetto di sollecitare il promovimento d'ufficio del procedimento, senza acquisire efficacia probatoria. Ne consegue che in tali evenienze, di regola, per il destinatario del provvedimento finale non sussiste la necessità dì conoscere gli esposti al fine di difendere i propri interessi giuridici, a meno che non siano esibite particolari esigenze. Pertanto, la domanda di accesso ai documenti avanzata dal destinatario di una ordinanza di demolizione tendente ad ottenere copia della denuncia di alcuni condomini, da cui era scaturito il procedimento sanzionatorio non può essere accolta, ove risulti, espressamente, che l’ordinanza di demolizione sia fondata su specifici ed autonomi atti di ispezione dell'autorità amministrativa. Infatti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogniqualvolta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente (Cons. Stato, Ad. plen., 4 febbraio 1997, n. 5). Va peraltro osservato che la preordinazione dell'accesso alla cura e alla difesa di interessi giuridici, dalla quale soltanto dipende la prevalenza del diritto di accesso sul diritto alla riservatezza dei terzi, non può risolversi in una clausola dì stile, ma deve essere effettiva, in relazione alla situazione di fatto e di diritto nella quale la domanda di accesso si inserisce e che tale effettività deve essere controllabile dal giudice dell'accesso. Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 3 aprile 2000 n. 1916.

Accesso alle informazioni. Il d.lg. 24 febbraio 1997 n. 39 ha lo scopo d'assicurare a chiunque la libertà d'accesso alle informazioni relative all'ambiente, in possesso delle autorità pubbliche e, in particolare, quelle che incidono o possono incidere negativamente sulle componenti (acqua, aria, suolo, fauna, flora, ecc.) dell'ambiente, per cui non sussiste il diritto a tale accesso nei confronti di uno strumento urbanistico adottato da un comune, ma restituitogli dalla regione per essere rielaborato, in quanto tale evento ha posto in quiescenza tale provvedimento, e, quindi, ne esclude ogni effetto anche potenzialmente pregiudizievole verso l'ambiente. Consiglio Stato sez. V, 22 febbraio 2000, n. 939

Pubblica Amministrazione - Domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. nei confronti della p.a. - Giudice di merito - Criteri. I criteri cui deve attenersi il giudice di merito avanti al quale sia dedotta una domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. nei confronti della p.a. attengono: a) la sussistenza di un evento dannoso; b) la incidenza del danno su un interesse rilevante per l'ordinamento; sia esso un interesse indifferenziatamente tutelato nelle forme del diritto soggettivo (assoluto o relativo) ovvero nelle forme dell'interesse legittimo o altro interesse giuridicamente rilevante e quindi non riconducibile a mero interesse di fatto; c) la riferibilità dell'evento dannoso ad una condotta positiva od omissiva della p.a.; d) la imputazione a titolo di dolo o di colpa della p.a., non già sulla base del mero dato obiettivo della semplice adozione e/o alla esecuzione di un atto illegittimo, ma della violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione, alle quali deve ispirarsi l'esercizio della funzione amministrativa. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. Un., 22 luglio 1999, n. 500

Danno arrecato ad ente diverso da quello di appartenenza - Dipendenti di un consorzio concessionario di un’opera pubblica per conto della regione - Sussistenza - Competenze e giurisdizione - Corte dei conti - Giudizio di responsabilità - Cosa giudicata e rapporto con altri giudizi - Sentenza irrevocabile di assoluzione - Perché il fatto non sussiste - Effetti sul giudizio di responsabilità - Accertamento della corrispondenza fra la formula assolutoria e il contenuto effettivo della sentenza - Necessità - Colpa - Colpa grave - Progetto di un’opera pubblica influenzato dalla prevista disponibilità in loco dei materiali - Mancata disponibilità degli stessi - Funzionari tecnici di un consorzio concessionario di un’opera pubblica - Accettazione di un nuovo prezzo di trasporto non in linea con i valori di mercato - Sussistenza - Membri di un organo collegiale diversi dal relatore - Presidente del consorzio e assessore regionale - Danno derivante dalla necessità di reperire materiali a distanza maggiore di quanto ipotizzato - Quantificazione - Modalità.  Ai fini della sussistenza della giurisdizione di responsabilità presso la Corte e dei conti, la sentenza massimata afferma l’esistenza di un rapporto di servizio fra gli organi di un consorzio comprendente comuni e province e la regione, allorché quest’ultima abbia affidato in concessione proprio al consorzio l’esecuzione di un’opera pubblica; pertanto, il danno derivante da una non regolare esecuzione dell’opera va qualificato come riferibile in senso lato all’ente (la regione) con il quale i soggetti hanno un rapporto di servizio. L’articolo 652 del Codice di procedura penale in base al quale “la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento che il fatto non sussiste…” è applicabile anche al giudizio di responsabilità amministrativa presso la Corte dei conti; tuttavia va escluso qualunque automatismo fra la formula assolutoria adottata dal giudice penale ed il predetto effetto extrapenale della condanna, dovendosi, in sede di giudizio di responsabilità, valutare, caso per caso, l’effettiva portata dell’accertamento contenuto nella sentenza di assoluzione. Non costituisce colpa grave il comportamento dei soggetti, che, incaricati di progettare e di costruire una diga per conto della regione, abbiano adottato soluzioni tecniche basate sulla ipotizzata, prevedibile disponibilità tecnico-amministrativa di materiali nelle vicinanze del cantiere, allorché la predetta disponibilità non sia divenuta effettiva anche a causa del comportamento quasi ostruzionistico degli enti locali, con conseguente maggior costo dell’opera. La fissazione di un nuovo prezzo, decisamente non in linea con il mercato, per il trasporto di materiali divenuto indispensabile a causa della mancata disponibilità in loco degli stessi, rappresenta danno erariale, imputabile a titolo di colpa grave ai funzionari tecnici del consorzio incaricato di progettare e di costruire una diga per conto della regione, e in particolare all’ingegnere incaricato di relazionare presso il competente organo collegiale. Analoga responsabilità, viceversa, non può essere imputata a tutti i componenti della commissione incaricata di esprimere il giudizio, influenzati dalla prospettazione del relatore, né all’assessore regionale e al presidente del consorzio, privi di specifiche conoscenze tecniche in materia. Il danno derivante dall’accettazione di un eccessivo prezzo per il trasporto di materiali necessari alla costruzione di un’opera pubblica, va quantificato raffrontandolo con ciò che l’amministrazione avrebbe comunque speso se, come previsto, fosse stato possibile reperire i materiali in località più vicina e, comunque, attraverso il raffronto con il giusto prezzo praticato sul mercato in relazione a un corretto svolgimento delle trattative.  Corte dei Conti   Sezione giurisdizionale regione Toscana Sentenza n. 1516 - 15 luglio 1999

Abuso di ufficio in casi non preveduti specificamente dalla legge - elemento materiale Codice penale art. 323.  Integra il reato di abuso d'ufficio ai sensi dell'art. 323 c.p. la condotta del pubblico amministratore che, pur in assenza della conformità alla disciplina urbanistica di un locale, rilasci per esso una licenza di commercio. Ed invero, nel procedimento amministrativo per il rilascio della licenza di commercio l'indagine su detta conformità si pone come momento istruttorio ineludibile, in quanto il collegamento fra distinti settori normativi (nella specie, quello annonario e urbanistico) e' imposto non solo dai principi generali dell'ordinamento, ma anche da precise norme di legge, sicchè il mancato coordinamento dei relativi procedimenti concreta il vizio di violazione di legge, la cui ricorrenza ha l'effetto di procurare un ingiusto vantaggio al destinatario del provvedimento amministrativo. Cassazione penale sez. VI, 12 gennaio 1999, n. 144.

Abuso d’ufficio commesso dall’assessore delegato dal sindaco - verde agricolo. Si deve ritenere responsabile del reato di cui all'art. 323 c.p. l'assessore comunale delegato dal sindaco che, nella sua qualità, abbia abusato del suo ufficio, rilasciando una concessione edilizia relativa all'edificazione di un immobile su un suolo destinato a verde agricolo e per una volumetria superiore all'indice di edificabilità consentito dal piano comprensoriale, a tal fine ritenendo asserviti al vincolo altri fondi non contigui, situati in zone opposte del territorio comunale e distanti diversi chilometri rispetto all'erigendo fabbricato.  Cassazione penale sez. VI, 16 ottobre 1998, n. 1354.

Configurabilità del reato di abuso d'ufficio. L'art. 323 c.p. richiede, per la sanzionabilità della condotta del pubblico ufficiale, che la stessa sia caratterizzata dall'inosservanza sostanziale di norme introdotte da leggi o regolamenti, mentre non è sufficiente un'inosservanza formale o procedimentale. Nella nuova formulazione dell'art. 323 c.p., il reato è caratterizzato dalla necessità dell'evento e l'abuso è punito a titolo di dolo generico. (Nella fattispecie, è responsabile del reato di cui all'art. 323 c.p.- l'assessore comunale delegato dal sindaco che, nella sua qualità, abbia abusato del suo ufficio, rilasciando una concessione edilizia relativa all'edificazione di un immobile su un suolo destinato a verde agricolo e per una volumetria superiore all'indice di edificabilità consentito dal piano comprensoriale, a tal fine ritenendo asserviti al vincolo altri fondi non contigui, situati in zone opposte del territorio comunale e distanti diversi chilometri rispetto all'erigendo fabbricato). Cassazione penale sez. VI, 16 ottobre 1998, n. 1354.

Interesse personale di uno dei componenti del consiglio comunale - illegittimità della delibera. E' illegittima per contrasto con il principio costituzionale d'imparzialità la delibera consiliare di adozione di variante al p.r.g. quando e' configurabile un interesse personale e diretto in capo ad uno dei componenti dell'organo collegiale, al tempo stesso assessore comunale e amministratore delegato della società avvantaggiata dalla nuova previsione di destinazione urbanistica. Consiglio Stato sez. IV, 7 ottobre 1998, n. 1291.

Il comportamento illegittimo dell’Amministrazione non può essere invocato a sostegno della “disparità di trattamento” causato dal successivo corretto esercizio del medesimo potere. Un precedente comportamento illegittimo dell'Amministrazione - perché in contrasto con le norme applicabili in una determinata materia - non può essere invocato per sostenere l'illegittimità, sotto il profilo della disparità di trattamento, del successivo corretto esercizio del medesimo potere. Consiglio Stato sez. III, 2 dicembre 1997, n. 1179.

Sequestro e confisca - autonomia dei provvedimenti - sopravvenuta inefficacia - legittimità della confisca. La confisca, in tema di applicazioni di sanzioni amministrative, integra una sanzione autonoma e distinta rispetto alla misura del sequestro e, pertanto, le vicende inerenti a questo - ivi inclusa la sua sopravvenuta inefficacia - non spiegano influenza sulla legittimità della confisca stessa. Cassazione Civile - Sez. I, del 30 dicembre 1994 sent. n. 11293

L'atto di alta amministrazione - presupposti per l’emanazione - motivazione - necessaria. L'atto di alta amministrazione è un atto amministrativo, da emanarsi pur sempre sulla base di una conoscenza adeguata dello stato dei fatti, di un'esatta interpretazione della volontà della legge nonchè di un soppesamento non irragionevole delle situazioni soggettive rilevanti. Pertanto, anche prima dell'entrata in vigore della l. 7 agosto 1990 n. 241, la motivazione è da ritenersi necessaria anche per gli atti di alta amministrazione, in quanto vale a dar conto della sussistenza dei predetti necessari elementi. Consiglio Stato sez. IV, 22 dicembre 1993, n. 1137

Pubblica Amministrazione - Falsità ideologica in atto pubblico - Gli atti interni rientrano nella disciplina degli atti pubblici - Presupposti. Sono atti pubblici anche i cosiddetti atti interni, destinati ad inserirsi con un contributo di conoscenza o di determinazione nel procedimento amministrativo. Tra gli atti interni, a titolo di esempio, vanno annoverati anche i pareri espressi per iscritto da un organo della pubblica amministrazione nell'ambito della competenza specifica del proprio ufficio, tra i quali rientrano i pareri del tecnico comunale su un progetto edilizio, (Fattispecie: falsità ideologica in atto pubblico). CORTE DI CASSAZIONE Penale - Sez. III, 30 maggio 1990

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