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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

Giurisprudenza

 

Pubblica Amministrazione

Diritto amministrativo

 

2008

 

Si veda anche: Appalti - Urbanistica - Procedure e Varie - Espropriazione - Lavoro - Giurisprudenza

 

 

 Vedi: Pubblica Amministrazione anni

 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 -1999 -1998 -1997-92

 

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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Comunicazione del provvedimento - Art. 21 bis L. n. 241/90 - Applicabilità nel rapporto procedimentale tra pubbliche amministrazioni - Art. 97 Cost. - Principio di leale collaborazione. in un sistema costituzionale improntato alla tutela ed alla promozione delle Autonomie, sarebbe illogico negare alle formazioni territoriali costituite in persone giuridiche le medesime garanzie di tutela che sono riconosciute ai singoli cittadini o alle formazioni sociali di natura privata che ne compongono la Comunità, garanzie che sono a loro volta espressive di principi generali aventi rilievo costituzionale: così nella disposizione di cui all’art. 21 bis della l. 241/90, va riconosciuta la concretizzazione, al contempo, di un principio generale di efficienza dell’azione della P.A. (fondato sull’art. 97 della Costituzione) e di un correlativo principio di tutela sostanziale dell’effettività del rapporto tra pubblici poteri e destinatari degli effetti dei provvedimenti di questi ultimi, che si ricollega direttamente al diritto di difesa (art. 24 della Costituzione), specie in relazione al fatto che la tutela degli interessi legittimi di fronte al giudice amministrativo è soggetta a rigorosi termini decadenziali che decorrono dalla conoscenza effettiva del provvedimento e che le persone giuridiche pubbliche sono a loro volta titolari di situazioni giuridiche attive e passive, come i privati. In ogni caso, anche a non voler ritenere direttamente applicabile la disposizione di cui all’art. 21 bis della l. 241/90 al rapporto procedimentale tra pubbliche amministrazioni, si perviene alla conclusione che un atto che incide sulle posizioni giuridiche di un Comune deve comunque essergli comunicato egualmente in maniera diretta, in forza del principio di leale collaborazione tra Enti che connota il sistema di relazioni tra le Autonomie e le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 97 della Costituzione. Pres. Zingales, Est. Gatto Costantino - Comune di Vittoria (avv.ti Bruno e Giurdanella) c. Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente e altri (Avv. Stato). T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 24 novembre 2008, n. 2241

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Lesione potenziale della salute - Erogazione di un servizio pubblico - Ininfluenza - Rimozione della causa e risarcimento dell’eventuale danno. A fronte di un pregiudizio attuale al bene fondamentale della salute, nessuna incidenza sull'accoglimento o meno della domanda può essere attribuito al fatto che detto accoglimento possa incidere sulle concrete modalità di erogazione del servizio: nel caso di specie, quindi, a nulla rileva il richiamo operato dal Ministero convenuto a quegli "svariati inconvenienti tecnici nell'utilizzo delle ricetrasmittenti da parte delle Forze dell'Ordine", lamentati ma non dimostrati come ricollegabili alla ordinata dismissione delle antenne oggetto di causa (Cass. sez. un. 20/2/1992 n. 2092: "qualora la Pubblica amministrazione, nell'installazione di un impianto di depurazione con inosservanza delle distanze minime prescritte, leda il diritto di salute del proprietario del fondo vicino, a quest'ultimo deve riconoscersi la facoltà di adire il giudice ordinario non soltanto con azione risarcitoria, ma anche con richiesta di condanna alla rimozione dell'opera, atteso che quel fatto lesivo, rispetto ad un diritto non suscettibile di affievolimento, non è ricollegabile ad atti o provvedimenti amministrativi e si configura come attività materiale illecita"). Giud. Mon. Galazzi - Sarno ed altri (avv.ti G. ed A. Palmigiano) c. Ministero dell'Interno (Avvocatura dello Stato). TRIBUNALE DI PALERMO, Sez. III CIVILE - 12/11/2008 (Ud. 7/05/2008), sentenza n. 5953

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Esposizione ai campi elettrici - Specifica disciplina (Legge Quadro n. 36/2001) - Tutela giudiziaria del diritto alla salute nei confronti della pubblica amministrazione. In materia d’inquinamento elettromagnetico, proprio l'esistenza di una specifica disciplina (Legge Quadro 22.2.2001 n. 36) dimostra inequivocabilmente che, allo stato delle conoscenze scientifiche, l'esposizione ai campi elettrici, se siano superati determinati limiti massimi, è considerata fonte di possibili effetti negativi sulla conservazione dello stato, detta disciplina ha quindi lo scopo di impedire che possa essere tenuta una condotta che vi contrasti (ed a tal fine sono previste anche sanzioni amministrative per i trasgressori). Inoltre, la giurisprudenza prevalente ritiene, che il rispetto dei limiti normativi, anche per il loro carattere pubblicistico, non implichi una presunzione assoluta di liceità delle immissioni, ben potendo sussistere una situazione che, pur rispettosa dei limiti, si riveli in concreto lesiva, anche solo potenzialmente, del diritto alla salute - ed il principio é stato affermato dalla sentenza Cass. 27/7/2000 n. 9893 riguardante proprio un caso di inquinamento elettromagnetico -. La tutela giudiziaria del diritto alla salute nei confronti della pubblica amministrazione può, infatti, essere preventiva e dare luogo a pronunce inibitorie se, prima ancora che l'opera pubblica venga messa in esercizio nei modi previsti, sia possibile accertare, considerando la situazione che si avrà una volta iniziato l'esercizio, che nella medesima situazione è insito un pericolo di compromissione per la salute di chi agisce in giudizio. Giud. Mon. Galazzi - Sarno ed altri (avv.ti G. ed A. Palmigiano) c. Ministero dell'Interno (Avvocatura dello Stato). TRIBUNALE DI PALERMO, Sez. III CIVILE - 12/11/2008 (Ud. 7/05/2008), sentenza n. 5953

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Conferenza di servizi - Determinazione conclusiva - Rapporti con il provvedimento finale - Carattere endoprocedimentale. All’indomani della novella normativa introdotta ad opera della l. 340 del 2000 (sul punto sostanzialmente riconfermata dalla L. n. 15/2005) tra le differenti tesi in ordine alla valenza lesiva della determinazione conclusiva della conferenza di servizi, appare maggiormente persuasiva la tesi secondo cui sussiste ancora uno iato sistematico fra la determinazione conclusiva della Conferenza (anche se di tipo decisorio) ed il successivo provvedimento finale, nonché la tesi secondo cui solo al secondo di tali atti può essere riconosciuta una valenza effettivamente determinativa della fattispecie (con conseguente sorgere dell’onere di immediata impugnativa), mentre alla determinazione conclusiva deve essere riconosciuto un carattere meramente endoprocedimentale. Pres. Barbagallo, Est. Contessa - F. s.p.a. (avv. Giampietro) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e altri (n.c.) riunito ad altro ricorso (Conferma TAR Toscana n. 383/07). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 11 novembre 2008, n. 5620

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Antimafia - Informazioni prefettizie - Contrasto con l’accertamento del giudice penale - P.A. - Pericolo di condizionamento mafioso - Obbligo di motivazione. A fronte di un accertamento del giudice penale tale, addirittura, da ritenere l’accusa neppure sostenibile in giudizio, le informazioni prefettizie interdittive alla partecipazione ad una gara d'appalto per presunto collegamento con organizzazioni criminali, sono da ritenersi di scarso significato. E’ ben vero che il giudizio penale, anche quando nettamente formulato in senso contrario, non esclude che l’Amministrazione possa individuare elementi di sospetto a carico dell’interessato, ma questa ha il dovere di motivare con il massimo rigore la sua valutazione sul pericolo di condizionamento mafioso. Pres. Varrone - Est. Bellomo - Ministero dell’Interno (Avvocatura generale dello Stato) c. E.P.M. srl (avv.ti Clarizia, Lentini, Senese) (conferma T.A.R. Lazio, sede di Roma n. 10661 del 10/10/2007). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 09/09/2008 (Ud. 6/06/2008), Sentenza n. 4306

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Provvedimento amministrativo - Nullità - Limiti. La nullità del provvedimento amministrativo, deve essere circoscritta alla mancanza di un elemento essenziale dell’ atto (in particolare inerente all’assenza della sottoscrizione del titolare dell’ ufficio o della forma), nonché alla carenza di potere intesa come difetto assoluto di attribuzione (e non violazione delle regole di competenza) nella materia oggetto del provvedere (cfr. Cons. St., Sez. VI^, 26.11.1991, n. 885; Sez. V^, n. 552 del 16.07.1984; Sez. V^ n. 296 del 08.06.1979). Pres. Varrone - Est. Polito - Future 3 Invest S.r.l. (avv.ti Stella Richter e Serafini) c. Comune di Barletta (avv. Palmiotti) (conferma T.A.R. Puglia, sede di Bari, Sez. III^, n. 2394/2007 del 26.09.2007) (conf. Consiglio Di Stato Sez. VI, 09/09/2008, Sent. n. 4303). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 09/09/2008 (Ud. 29/04/2008), Sentenza n. 4304

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Arresto irreversibile dell’iter procedimentale - Responsabilità della P.A. (nella specie Comune) - Sussistenza - Risarcimento del danno. Sussiste la responsabilità della P.A. (in specie Comune), quando la disciplina considerata non risulta di particolare difficoltà interpretativa e ingiustificatamente l’Ente impone l’arresto procedimentale (nella specie “contratto di quartiere”) e per tale l’effetto l’iniziativa non può avere più seguito (stante l’esistenza di termini rigorosi di inoltro da parte del Comune medesimo) arrecando un prevedibile danno. In tali casi, non si può discutere dell’esistenza di un nesso eziologico tra azione del Comune e pregiudizio della sfera patrimoniale del proponente. Né si può discutere oggi dell’esistenza di una responsabilità patrimoniale in capo alla pubblica amministrazione al di fuori della specifica materia contrattuale. Pres. La Medica - Est. Russo - Consorzio ARACNE S.c. a r.l. e Soc. G.I.N. S.r.l. (avv.ti Sica, Castaldi e Fortunato) c. Comune di Eboli (avv. Rizzo) (annulla Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sez. stacc. di Salerno, Sez. I, sentenza n. 1311/2006 del 5/09/2006). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 1 Settembre 2008 (Ud. 24/06/2008), Sentenza n. 4104

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - LAVORO - Processo civile - Avvocato dipendente di ente pubblici - Cessazione del rapporto di impiego - Interruzione del processo - Decorrenza del termine per la riassunzione. La cessazione del rapporto di impiego degli avvocati dipendenti di enti pubblici, comporta il totale venir meno dello "ius postulandi" per una causa equiparabile a quelle elencate dall'art. 301 cod. proc. civ., con conseguente interruzione dei processi in cui gli stessi siano costituiti. In tal caso, il termine per la prosecuzione del processo da parte dell'ente pubblico rappresentato in giudizio rimasto privo di procuratore, decorre dalla data in cui l’ente stesso ha avuto conoscenza legale dell'evento, senza che possa attribuirsi rilievo ad una conoscenza di fatto acquisita attraverso l'organizzazione dei propri uffici. Presidente G. Losavio, Relatore S. Del Core. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. I, 23/07/2008, Sentenza n. 20361

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Delibera consiliare - Partecipazione di un soggetto estraneo all’amministrazione - Legittimità dell’atto - Atto formalmente riferibile all’ente. La partecipazione di un soggetto estraneo all’amministrazione alla fase pubblica della discussione consiliare non incide sulla legittimità dell’atto, posto che è l’amministrazione che recependo e facendo proprie le affermazioni di un soggetto terzo le erige ad atto formalmente riferibile all’ente. W.W.F. (avv.ti Cecchinato e Geremia) c. Comune di San Michele al Tagliamento (avv.ti Borella, Piovesan e Stivanello Gussoni), Regione Veneto (avv. Zanon e Ligabue), Ministero dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Venezia (Avv. Stato) e altri (n.c.). T.A.R. VENETO, Sez. II - 11 luglio 2008, n. 1993
 

APPALTI - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Azione amministrativa illegittima - Interpretazione di norme giuridiche - Responsabilità per danni - Criterio soggettivo di imputazione - Colpa lieve - Calcolo del risarcimento - Obbligo dell’impresa di documentare - Fattispecie: erronea individuazione dell’aggiudicatario nella gara - Art. 345, l. n. 2248/1865, all. F e dell'art. 37 septies c. 1 lett. c), l. n. 109/1994, aggiunto dall'art. 11, l. n. 415/1998. Il criterio soggettivo di imputazione necessario per configurare a carico della pubblica amministrazione la responsabilità per danni da azione amministrativa illegittima è costituito dalla colpa lieve. L’esclusione di responsabilità in presenza di mera culpa levis, concernendo soltanto le prestazioni che possano implicare la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, non può comunque riferirsi all’attività di mera interpretazione di norme giuridiche. Fattispecie: erronea individuazione dell’aggiudicatario nella gara. Quanto alla misura del risarcimento del danno, l'utile economico che sarebbe derivato dall'esecuzione dell'appalto in caso di aggiudicazione non avvenuta per illegittimità dell'azione amministrativa, può essere risarcito riconoscendo la spettanza dell'utile di impresa nella misura del 10% del prezzo offerto, ai sensi dell'art. 345, l. 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F e dell'art. 37 septies comma 1 lett. c), l. 11 febbraio 1994, n. 109, aggiunto dall'art. 11, l. 18 novembre 1998, n. 415. A tal fine, l'impresa deve documentare di non aver potuto utilizzare le maestranze ed i mezzi lasciati disponibili, per l'espletamento di altri servizi; mentre ove tale dimostrazione non sia stata offerta è da ritenere che l'impresa possa aver ragionevolmente riutilizzato mezzi e manodopera per lo svolgimento di altri analoghi lavori o di servizi o di forniture, così vedendo in parte ridotta la propria perdita di utilità; in tal caso, il risarcimento può essere ridotto in via equitativa, in misura pari al 5% dell'offerta dell'impresa (Cons. Stato, sez. IV, 31/10/2006, n. 6456). Pres. Virgilio, Est. Falcone, P.P.P. s.r.l. (avv. Cittadino) c. Comune di Ficarazzi (avv.ti Pirri e Gallo) ed altro - (Riforma T.A.R. per la Sicilia - sede di Palermo (sez. III) del 19/01/2007- n. 165). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per la Regione Siciliana 04/07/2008, Sentenza n. 591

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Responsabilità patrimoniale della p.a. - Azione di risarcimento del danno - Presupposti - Art. 2043 c.c.. Ai fini dell'ammissibilità dell'azione di risarcimento del danno, deve valutarsi la sussistenza dell'elemento psicologico, quanto meno della colpa, in quanto la responsabilità patrimoniale della p.a. conseguente all'annullamento di provvedimenti illegittimi deve essere inserita nel sistema delineato dall'art. 2043 c.c., in base al quale l'imputazione non può avvenire sulla base del mero dato oggettivo dell'illegittimità del provvedimento, dovendo verificarsi che la predetta adozione (e l'esecuzione dell'atto impugnato) sia avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione alle quali l'esercizio della funzione deve costantemente ispirarsi (Cons. Stato, sez. V, 6/03/2007, n. 1049). Pres. Virgilio, Est. Falcone, P.P.P. s.r.l. (avv. Cittadino) c. Comune di Ficarazzi (avv.ti Pirri e Gallo) ed altro - (Riforma T.A.R. per la Sicilia - sede di Palermo (sez. III) del 19/01/2007- n. 165).  CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per la Regione Siciliana 04/07/2008, Sentenza n. 591

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Interpretazione di norme giuridiche - Errore esegetico - Responsabilità della p.a. - Sussistenza - Normale prudenza e diligenza - Necessità. L’Amministrazione interpreta a proprio rischio le norme giuridiche, al pari di come del resto avviene per ogni altro soggetto dell’ordinamento; cioè senza alcuna certezza dell’esattezza di tale propria esegesi, e - soprattutto - senza poter vantare alcuna speciale irresponsabilità per le conseguenze economicamente pregiudizievoli dell’esegesi eventualmente erronea della nuova norma (in altri termini, essa non può trasferire sui terzi il danno ingiusto cagionato da un proprio eventuale errore esegetico). A fronte delle perplessità scaturenti dall’interpretazione di una norma, su cui non si sia ancora consolidato un sicuro orientamento giurisprudenziale, l’Amministrazione che agisca con la normale prudenza e diligenza al fine di evitare di produrre danni di cui sarebbe, altrimenti, responsabile, deve piuttosto adottare specifiche cautele, adeguate al contesto dello specifico caso (C.G.A. 12/04/2007, n. 361 e 18/04/2006, n. 153). Pres. Virgilio, Est. Falcone, P.P.P. s.r.l. (avv. Cittadino) c. Comune di Ficarazzi (avv.ti Pirri e Gallo) ed altro - (Riforma T.A.R. per la Sicilia - sede di Palermo (sez. III) del 19/01/2007- n. 165).  CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per la Regione Siciliana 04/07/2008, Sentenza n. 591

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Cd. “leggi provvedimento” - Tutela dei soggetti incisi - Preclusione del sindacato amministrativo - Giustizia costituzionale. In caso di leggi-provvedimento volte a “legificare” scelte che di regola spettano alla autorità amministrativa, la tutela dei soggetti incisi da tali atti verrà a connotarsi, stante la preclusione di un sindacato da parte del giudice amministrativo, «secondo il regime tipico dell’atto legislativo adottato, trasferendosi dall’ambito della giustizia amministrativa a quello proprio della giustizia costituzionale» (sentenza n. 62 del 1993). Pres. Bile, Red. Napolitano - Giudizio promosso con ordinanze del T.A.R. PUGLIA, Lecce - CORTE COSTITUZIONALE - 2 luglio 2008, n. 241

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - AREE PROTETTE - Iter procedimentale legislativo - Invocabilità dell’art. 97 Cost. quale parametro di legittimità costituzionale - Esclusione - Fattispecie: leggi regionali istitutive di aree protette.
L’art. 97 Cost. costituisce parametro di legittimità costituzionale di una disposizione legislativa che venga a regolare una procedura amministrativa, ma non può essere invocato per valutare il corretto svolgimento di un iter procedimentale legislativo (nella specie, il giudice rimettente dubitava della legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., di tre leggi regionali istitutive di aree protette, sul presupposto che il Consiglio regionale, nell’approvarle, non avrebbe tenuto conto che la propedeutica fase amministrativa non si era svolta nel rispetto delle regole procedimentali dettate con sentenza del Tar). Pres. Bile, Red. Napolitano - Giudizio promosso con ordinanze del T.A.R. PUGLIA, Lecce - CORTE COSTITUZIONALE - 2 luglio 2008, n. 241

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - cd. Leggi-provvedimento - Scrutinio di costituzionalità - Profili dell’arbitrarietà e dell’irragionevolezza.
Non è preclusa alla legge ordinaria (sentenza n. 267/2007) la possibilità di attrarre nella propria sfera di disciplina oggetti o materie normalmente affidati all’autorità amministrativa, non sussistendo un divieto di adozione di leggi a contenuto particolare e concreto, ossia di leggi-provvedimento (sentenza n. 347 del 1995). La legittimità di questo tipo di leggi deve, quindi, essere valutata in relazione al loro specifico contenuto. In considerazione del pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di tipo particolare o derogatorio (sentenze n. 185 del 1998, n. 153 del 1997), la legge-provvedimento è, conseguentemente, soggetta ad uno scrutinio stretto di costituzionalità (sentenze n. 429 del 2002, n. 364 del 1999, nn. 153 e 2 del 1997), essenzialmente sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta del legislatore. Pres. Bile, Red. Napolitano - Giudizio promosso con ordinanze del T.A.R. PUGLIA, Lecce - CORTE COSTITUZIONALE - 2 luglio 2008, n. 241

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - APPALTI - Procedura di gara - Potere di annullamento d'ufficio - Principio di conservazione degli atti amministrativi e conformità all'accertamento giurisdizionale - Riedizione della sola fase procedurale colpita dal "dictum" di illegittimità e potere di annullamento d'ufficio dell'intera procedura. In ossequio alla necessità di coniugare l'esigenza di ripristinare la legalità amministrativa, in conformità al pertinente accertamento giurisdizionale, con il principio di conservazione degli atti amministrativi laddove l'azione amministrativa “si articoli in diversi segmenti procedimentali, ciascuno connotato dall'emanazione di veri e propri provvedimenti (come ad esempio le esclusioni, nel caso delle procedure di affidamento di appalti pubblici), il vincolo derivante dalla statuizione di annullamento consiste nella riedizione della sola fase procedurale colpita dal "dictum" di illegittimità, fatto, comunque, salvo il potere di annullamento d'ufficio dell'intera procedura, e quindi nella ripetizione delle operazioni di gara affette dal vizio riscontrato in sede giudiziaria (Consiglio Stato , sez. IV, 28/02/2005, n. 692, C.d.S., sez. IV, 22/09/2003, n. 5356). Pres. Ruoppolo, Est. Taormina - I. s.p.a. (avv.ti Cocchi e Vaiano) c. G. s.p.a. (avv.ti Inglese e Vinti) (annulla T.A.R. Liguria, Sez. I, n. 546/2004). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 1/07/2008 (6 maggio 2008), sentenza n. 3326

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Consiglio comunale - Cause di ineleggibilità - Azione popolare - Art. 70 T.U.E.L. - Proposizione del ricorso - Termine di trenta giorni - Natura perentoria - Esclusione - Ragioni. L’art. 82, c. 2 del d.P.R. 570/60, espressamente richiamato dall’art. 70 del T.U.E.L., dettato in materia di ricorsi elettorali, prevede che l’azione popolare per l’impugnazione delle deliberazioni adottate in materia di eleggibilità del Consiglio Comunale possa essere proposta con ricorso entro trenta giorni dalla data finale di pubblicazione della delibera. La ratio della norma non consente però di intendere tale termine come perentorio. E’ ben vero che esiste un generale interesse a che il risultato delle elezioni (frutto di scelta dei cittadini e dunque espressione della sovrana volontà popolare) abbia un consolidamento temporale che dia certezza della scelta e consenta l’ordinato svolgimento dell’attività amministrativa, ma è altrettanto vero che non può consentirsi, per il solo fatto del decorso del tempo, che il raggiungimento di dette finalità possa essere conseguito a cagione e a discapito del più alto interesse ad escludere il consolidamento di situazioni anche solo potenzialmente dannose all’Ente territoriale e alla comunità di esponenza (cfr. Cass. 3473/00; 18128/02; 14199/04; 15104/05, secondo cui ai fini della proponibilità dell’Azione popolare non esiste alcun termine di decadenza). Pres. Bartoli, Est. Crespi - D.D.R. (avv. Rago) c. L.R. (avv. Romeo) -  CORTE D’APPELLO DI SALERNO - 25 giugno 2008, n. 620

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Ineleggibilità e incompatibilità - Contemporanea assunzione della carica elettiva e della carica “funzionale” - Art. 67 T.U.E.L. - Interpretazione.
L’art. 67 T.U.E.L. deve essere interpretato nel senso che la contemporanea assunzione della carica elettiva e della carica “funzionale” sia giustificata qualora la seconda venga attribuita in ragione della prima nei soli casi in cui lo scopo dell’Ente funzionale coincida con interessi primari della collettività locale. Non può pertanto ritenersi che tale disposizione consenta al soggetto fisico che già ricopre una carica tra quelle elencate agli artt. 60 e 63 T.U.E.L. di accedere alla competizione elettorale in situazione di potenziale squilibrio, dato proprio dalla sua carica in seno ad Ente o Società, o anche di continuare a mantenere entrambe le cariche con ciò realizzandosi conflitto di interessi da alcunché giustificato (nella specie, il consigliere comunale al momento della candidatura e della elezione era componente del Consiglio di amministrazione di un’Azienda speciale - ente strumentale dell’Ente locale - istituita ai sensi degli artt. 113 e 114 T.U.E.L.) Pres. Bartoli, Est. Crespi - D.D.R. (avv. Rago) c. L.R. (avv. Romeo) -  CORTE D’APPELLO DI SALERNO - 25 giugno 2008, n. 620

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Materia elettorale - Potestà esclusiva statale - Art. 117, c. 2, lett. p) Cost. - Potestà regolamentare e statutaria degli Enti locali - Limiti - Introduzione di deroghe alle disposizioni in materia di ineleggibilità e incompatibilità - Potere - Carenza.
Nella materia elettorale, ai sensi dell’art. 117, c.2 lett. p) Cost., residua alla potestà regolamentare o statutaria degli Enti locali solo il compito di attuare e adeguare allo specifico assetto organizzativo dell’ente disposizioni adottate dal legislatore primario. Lo statuto comunale non può pertanto introdurre deroghe a principi sanciti da norma di legge a potestà esclusiva, escludendo in maniera illegittima l’applicazione delle disposizioni relative a ineleggibilità e incompatibilità, e intervenendo in materia sottratta alla potestà regolamentare e statutaria degli Enti Locali. Senza considerare che se fosse lasciato alla discrezionalità degli Enti locali di stabilire in via autonoma siffatte deroghe, risulterebbe eluso anche il fine voluto dall’art. 51 Cost. di assicurare a tutti i cittadini “condizioni di eguaglianza nell’accesso alle cariche elettive”. Pres. Bartoli, Est. Crespi - D.D.R. (avv. Rago) c. L.R. (avv. Romeo) - CORTE D’APPELLO DI SALERNO - 25 giugno 2008, n. 620
 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Conferenza di servizi decisoria - Singole amministrazioni dissenzienti - Legittimazione ad impugnare il provvedimento finale - Sussistenza. La conferenza di servizi decisoria integra un modulo procedimentale, che si conclude con una decisione pluristrutturata, che assorbe le determinazioni rimesse dalla legge ai singoli soggetti che vi partecipano. Ne deriva che i singoli partecipanti non perdono la titolarità dei poteri che la legge gli attribuisce e mantengono la funzione di cura degli interessi pubblici di cui sono portatori, con la conseguenza che le singole amministrazioni dissenzienti sono titolari della legittimazione ad impugnare il provvedimento adottato all’esito della conferenza cui hanno partecipato (cfr. in argomento C.d.S. sez. IV, 06 ottobre 2001, n. 5296; C.d.S., sez. V, 20.02.2006, n. 695). Pres. Calvo, Est. Fornataro - Legambiente ONLUS e altri (avv. Dal Piaz) c. Provincia di Biella (avv. Scaparone). T.A.R. PIEMONTE, Sez. II - 26/05/2008, n. 1217

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Consultazioni elettorali politiche - anticipazione delle spese da parte del comune - Obbligo di rimborso da parte dell'amministrazione statale - Limiti - Controllo da parte del Ministero dell'Interno - Fondamento - Effetti. In materia di consultazioni elettorali politiche, il Comune, che a norma dell’art. 17, commi 1 e 6 della legge 23 aprile 1976 n. 136, è autorizzato ad anticipare le relative spese con diritto al rimborso da parte dello Stato, opera quale organo periferico dell’Amministrazione statale e non esercita le funzioni proprie di ente autonomo territoriale. In effetto di ciò, è stato affermato che nei rapporti con il Ministero dell’Interno vige un sistema di controllo, da parte del dicastero, di tipo repressivo-sostitutorio, sicché l’Amministrazione statale, non si limita al mero riscontro delle spese anticipate, ma le esamina nel merito, anche attraverso valutazioni discrezionali sull’opportunità degli impegni di spesa assunti dall’ente delegato, verificandone la funzionalizzazione alle attività connesse all’esercizio del diritto di voto e procedendo, in caso di esito negativo, alla riduzione. Pres. R. De Musis, Rel. S. Del Core. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. I, 18/06/2008, Sentenza n. 16595

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - C.d. silenzio-rifiuto della P.A. - Violazione dell'obbligo di provvedere ed ambito del ricorso - Art. 21-bis l. n.1034/71. Il giudizio introdotto con ricorso avverso il silenzio dell’Amministrazione, secondo le modalità del rito speciale di cui all’art. 21-bis l. n.1034/71, deve intendersi circoscritto al solo accertamento dell’illegittimità dell’inerzia dell’Amministrazione e non anche esteso alla disamina della fondatezza della pretesa sostanziale del privato (restando, quest’ultima, una mera facoltà del Giudice, secondo il chiaro disposto dell’art. 2, comma 5, della legge n. 241 del 1990) (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 9/01/2002 decisione n. 1. Pres. Trotta - Est. Deodato Iezzi Pellicciotta (avv. Contardi) ed altri c. Ufficio Territoriale di Governo di Roma (n.c.) ed altri (riforma T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II, n. 10621/06 del 19/10/2006). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 22/05/2008 (Ud. 3/01/2008), Decisione n. 2462

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Utilizzo del computer dell'ufficio per fini personali - Reato di peculato - Configurabilità - Art. 314 c.p.. Si configura il reato di peculato, sia in caso danno patrimoniale all'ente pubblico, sia nel caso di violazione del buon andamento degli uffici della pubblica amministrazione in quanto basato sul rapporto di fiducia e lealtà col personale dipendente. Appare evidente che la mancanza di danno patrimoniale non esclude automaticamente la sussistenza del reato in questione, allorché l'uso del bene pubblico da parte del dipendente che ne abbia la disponibilità sia tale da ledere comunque il buon andamento degli uffici. Fattispecie: utilizzo da parte di un dipendente pubblico, del computer dell'ufficio, per uso personale usufruendo della rete elettrica e informatica del Comune, navigando in internet su siti non istituzionali, scaricando e masterizzando su archivi personali dati e immagini non inerenti alla pubblica funzione. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. VI, 21/05/2008 (Ud. 15/04/2008), Sentenza n. 20326
 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Silenzio della P.A. - Verifica dell’illegittimità del silenzio - Art. 2 L. n.241/1990. La verifica dell’illegittimità del silenzio postula il preliminare accertamento della violazione dell’obbligo di provvedere, ravvisabile nelle ipotesi nelle quali l’Amministrazione sia rimasta inadempiente al dovere di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, nei casi in cui esso consegua obbligatoriamente ad una istanza ovvero debba essere iniziato d’ufficio, secondo il precetto contenuto nell’art. 2 della legge n.241 del 1990. Pres. Trotta - Est. Deodato Iezzi Pellicciotta (avv. Contardi) ed altri c. Ufficio Territoriale di Governo di Roma (n.c.) ed altri (riforma T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II, n. 10621/06 del 19/10/2006). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 22/05/2008 (Ud. 3/01/2008), Decisione n. 2462
 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ESPROPRIAZIONE - P. A. obbligo di provvedere sull’istanza del privato - Verifica - Elementi - Fattispecie: retrocessione di un terreno espropriato. La sussistenza dell’obbligo provvedimentale esige, perché quest’ultimo sia integrato nei suoi elementi costitutivi, che il provvedimento amministrativo richiesto dall’interessato sia previsto dalla legge come atto nominato e, cioè, che l’istanza sia idonea ad attivare la sequenza procedimentale che deve ineluttabilmente definirsi con l’adozione di quest’ultimo. Nella specie, l’istanza diretta ad ottenere la retrocessione di un terreno espropriato, ma non utilizzato, presenta i caratteri che costituiscono, in capo all’amministrazione, l’obbligo di provvedere, in quanto contemplata da una disposizione legislativa (art. 60 legge n.2359 del 1865) come idonea ad investire l’amministrazione del dovere di verificare la ricorrenza delle condizioni che impongono il trasferimento al privato dell’immobile che non è servito alla realizzazione dell’opera e di determinarsi conformemente con un provvedimento espresso. Pres. Trotta - Est. Deodato Iezzi Pellicciotta (avv. Contardi) ed altri c. Ufficio Territoriale di Governo di Roma (n.c.) ed altri (riforma T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II, n. 10621/06 del 19/10/2006). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 22/05/2008 (Ud. 3/01/2008), Decisione n. 2462

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Concorsi pubblici - Profilo professionale di “geometra” - Laurea in architettura - Esclusione dalla procedura concorsuale - Illegittimità. E’ illegittima l’esclusione dalla procedura concorsuale per l’assunzione di personale a tempo determinato con il profilo professionale di “geometra” del soggetto in possesso di laurea in architettura e non del diploma di geometra. Pres. Zuballi - Est. Eliantonio - M. c. Comune di Chieti ed altri. T.A.R. ABRUZZO, Pescara, sez.I, 9/05/2008, n.463

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Richiesta di proroga dell’autorizzazione allo scarico via fax - Efficacia - Fondamento. Non è adeguatamente motivata l’ordinanza con la quale il Tribunale del riesame si limiti ad affermare l’insufficienza e la parzialità del fax come mezzo prescelto per la richiesta di proroga di autorizzazione allo scarico. Usualmente si ritiene che il mezzo prescelto (fax) implica normalmente la conoscenza o la conoscibilità del contenuto di una comunicazione, tant'è che, ad esempio, il DPR 28.12.2000 n. 45 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) all'art. 43 u.c. contempla che "I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale" e lo stesso codice di procedura penale, allorquando ovviamente non sia contemplato il ricorso ad un atto a forma vincolata, ne contempla, sia pure a determinate condizioni, l'utilizzo. Pres. Grassi - Est. Sarno - Ric. Caniello ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 07/05/2008 (Cc. 11/03/2008), Sentenza n. 18353

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - V.I.A. - D.L. n. 223/2006 - Riordino di spesa - D.P.R. n. 90/2007 - Soppressione delle Commissioni VIA e VIA speciale - Istituzione del nuovo organo CFVIA-VAS - Componenti delle commissioni accorpate - Decadenza ex lege - Spoil system - Configurabilità - Esclusione - Art. 49 d.lgs. n. 152/2006 - Abrogazione. L’istituzione, al fine del riordino di spesa di cui al D.L. 223/2006 e ad opera dell’art. 9 del D.P.R. n. 90/2007, di un nuovo organo (la CTVIA-VAS) sostitutivo, con integrazione delle funzioni, delle precedenti Commissioni VIA e VIA speciale, comporta che queste ultime devono ritenersi soppresse dalla data di entrata in vigore della disposizione medesima, con la ulteriore conseguenza che i componenti delle Commissioni accorpate sono decaduti ex lege dalla carica (cfr. in relazione al comitato di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, la sentenza Tar Lazio Roma, n. 11921 del 29.11.2007). La cessazione del mandato esclude la configurabilità, per i componenti decaduti, di un provvedimento di “revoca” conseguente all’applicazione del c.d. spoil system: essa è piuttosto la conseguenza immediata e diretta dell’entrata in vigore del regolamento, completamente estraneo al menzionato sistema di spoil system. Né a conclusioni diverse induce il richiamo all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152, nel quale era espressamente previsto che i componenti delle precedenti commissioni VIA, VIA speciale e IPPC, le cui funzioni erano attribuite alla unica Commissiona tecnico-consultiva istituita con il precedente art. 6, “restano in carica, in continuità con le attività svolte nelle commissioni di provenienza, assumendo le funzioni di componenti della commissione di cui all’art. 6 fino alla scadenza del quarto anno dall’entrata in vigore della parte seconda del presente decreto”. Ciò nella considerazione che analoga previsione non è contenuta nel D.L. n. n. 223/2006: al contrario, all’art. 14, comma 1, lett. l), il richiamato art. 49 del D.Lgs. n. 152/2006 è stato espressamente abrogato. Pres. Tosti, Est. Conti - C.P. e altri (avv.ti Sanino e Celani) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero per l’Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Stato) e altro (n.c.) - T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. II quater - 16 aprile 2008, n. 3235

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Conferimento incarico - Professionista esterno all’Ente - Forma scritta - Necessità - Pena di nullità - Sussitenza. Il contratto con il quale l'amministrazione pubblica - anche quando agisce iure privato rum - conferisce un incarico professionale, deve essere redatto a pena di nullità in forma scritta. Sicché, è irrilevante l'esistenza di una deliberazione dell'organo collegiale dell'ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico al professionista, ove tale deliberazione non si sia tradotta in un unico atto contrattuale coevamente sottoscritto dal rappresentante esterno dell'ente e dal professionista, da cui possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da svolgersi e al compenso da corrispondersi. (Cass. Sez. I civile n. 1752/2007). Pres. Catoni - Est. Passoni - Sulli Silvestro e Piero (avv.Ciucci) c. Comune di Capitignano (Pettinicchio). T.A.R. ABRUZZO Sez. I, 14/04/2008, Sentenza n. 554
 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Conferimento incarico - Professionista non inserito nella struttura organica dell'Ente - Natura - C.d. amministrazione iure privatorum - C.d. parasubordinazione - Giurisdizione - G.O.. Il conferimento, da parte di un Ente pubblico, di un incarico ad un professionista non inserito nella struttura organica dell'Ente medesimo (e che mantenga, pertanto, la propria autonomia organizzativa e l'iscrizione al relativo albo) costituisce espressione non di una potestà amministrativa, bensì di semplice autonomia privata, ed è funzionale all'instaurazione di un rapporto di cosiddetta parasubordinazione - da ricondurre pur sempre al lavoro autonomo - pur nell'ipotesi in cui il professionista riceva direttive ed istruzioni dall'Ente, per cui anche la successiva delibera di revoca dell'incarico riveste natura non autoritativa di recesso contrattuale, con conseguente attribuzione della controversia alla cognizione del giudice ordinario (Cass. Sez. Un. n. 10370 del 19 ottobre 1998). Catoni - Est. Passoni - Sulli Silvestro e Piero (avv.Ciucci) c. Comune di Capitignano (Pettinicchio). T.A.R. ABRUZZO Sez. I, 14/04/2008, Sentenza n. 554

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INQUINAMENTO - Pericolo per la salute - Ordinanza contingibile e urgente - Principio della immediata prevenzione - Necessità di attendere l’esito delle indagini chimiche - Esclusione. La sussistenza di un potenziale pericolo per la salute (nella specie, inquinamento da fuoriusicita di idrocarburi) è sufficiente a legittimare l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente, in quanto i presupposti della pericolosità ed urgenza - di cui all’art. 18 della L.R. Trentino n. 3/91 citato art. 18 - vanno valutati con riferimento alla possibilità del verificarsi dell’evento di pericolo, senza dover attendere l’espletamento di indagini chimiche, il cui esito, per la loro intrinseca complessità, avrebbe richiesto parecchio tempo. Infatti, la tutela di un bene pubblico primario, quale è quello della salute, impone all’Amministrazione di applicare il principio della immediata prevenzione, principio che mal si concilia con l’espletamento di una complessa istruttoria, con prelievo di campionature ed esami di laboratorio. Pres. Rossi Dordi, Est. Mosna - B.G. (avv. Miori) c. Comune di Castelrotto (avv. Frei). T.R.G.A. BOLZANO - 03/04/2008, n. 117

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Accesso - Riconducibilità delle sentenze alla nozione di “documento amministrativo”, ai fini dell’esercizio del diritto di accesso - Esclusione. Le sentenze non possono essere ricondotte al genere dei “documenti amministrativi”, formati dall’amministrazione: qualunque possa essere l’accezione di “documento amministrativo” e quale che sia la latitudine della tutela che si vuole garantire al (e con il) diritto di accesso, al fine di “assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale” (art. 22, comma 2, della legge n. 241/1990), le “sentenze” (peraltro pubbliche) non possono essere ricomprese tra gli atti nei cui confronti sia esercitabile il diritto di accesso. Sono di ostacolo sia la formulazione letterale dell’art. 22, che si riferisce ad “atti, anche interni, formati, dalla pubblica amministrazione”, che siano espressione di una “attività amministrativa”, sia la finalità della previsione che vuole garantire la imparzialità e la trasparenza della pubblica amministrazione. Pres. Vacirca, Est. Romeo - W. (avv. Lucisano) c. Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avv. Stato) - (Conferma TAR Piemonte n. 3500/2007). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 31/03/2008, n. 1363

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Ufficiale giudiziario - Appropriazione di somme - Peculato continuato - Configurabilità - Differenze con i reati di truffa e abuso d'ufficio. Configura la fattispecie incriminatrice del peculato continuato, e non quelle di truffa o di abuso di ufficio, la condotta dell'ufficiale giudiziario che nel corso di una procedura di pignoramento versa sul proprio corrente bancario le somme di denaro portate da assegni bancari sottoscritti dai debitori esecutati e, successivamente, tramuta le relative somme in assegni circolari versati in favore dei legittimi destinatari (Ufficio del registro, creditori, U.N.E.P.). Presidente G. De Roberto, Relatore L. Lanza. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. VI, 19/03/2008 (Ud. 26/02/2008) Sentenza n. 12306

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Art. 117 Cost. - Rapporti Stato-Regioni - Legislazione regionale concorrente - Adeguamento ai principi fondamentali stabiliti dallo Stato - Fattispecie: L.R. Veneto nn. 27/93. L’assetto delineato dal nuovo testo dell'art. 117 della Costituzione, pur valorizzando ed ampliando la potestà legislativa regionale, non risulta aver sostanzialmente mutato i rapporti fra Stato e Regioni per quanto riguarda la legislazione regionale concorrente, che deve sempre adeguarsi ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. Ciò per evidenti ragioni di uniformità di disciplina per quanto concerne, tra l’altro, i rapporti internazionali e la tutela di esigenze fondamentali attinenti alla salute ed alla sicurezza delle persone ed al corretto espletamento delle diverse attività lecite che si svolgono sul territorio nazionale. Pres. f.f. Salvatore, Est. Lodi - Regione Veneto (avv.ti Morra e Caprifoglio) c. P. s.n.c. (avv.ti Michelian e Di Morra) - (Conferma TAR Veneto n. 1735/2005). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 18 marzo 2008 (Ud. 26 febbraio 2008), sentenza n. 1159

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Immediata operatività delle norme applicabili sul territorio nazionale - Elettrosmog - Limiti precauzionali regionali più severi o meno restrittivi. Il principio della l'immediata operatività delle norme applicabili per l'intero territorio nazionale vale non solo per l'ipotesi in cui queste risultino meno restrittive rispetto a quelle regionali, ma ugualmente anche nel caso in cui la normativa nazionale, che si conforma alle direttive ed alle prescrizioni emanate in sede sopranazionale, risulti volta ad imporre limiti precauzionali di più severa e rigorosa salvaguardia della sicurezza e della salute delle persone, in considerazione di più aggiornate conoscenze scientifiche in materia, rispetto alla normativa regionale preesistente. L’eventuale presenza di norme regionali finalizzate ad una più ampia tutela della salute, pur rispondendo ad intenzioni certamente apprezzabili sotto vari profili, comporta tuttavia inevitabilmente il sacrificio di altri valori costituzionalmente tutelati, attinenti ad esempio al libero esercizio di lecite attività economiche ed imprenditoriali, che potrebbero venire limitate od impedite senza la effettiva sussistenza (in base ai dati scientifici generalmente riconosciuti in materia) di superiori e preminenti esigenze di interesse pubblico, ponendo gli interessati in una situazione di ingiustificato pregiudizio e di disparità di trattamento rispetto ai soggetti operanti in altre Regioni. Pres. f.f. Salvatore, Est. Lodi - Regione Veneto (avv.ti Morra e Caprifoglio) c. P. s.n.c. (avv.ti Michelian e Di Morra) - (Conferma TAR Veneto n. 1735/2005). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 18 marzo 2008 (Ud. 26 febbraio 2008), sentenza n. 1159

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PROCEDURE E VARIE - Costituzione di parte civile nel giudizio penale - Effetti nel giudizio amministrativo della sentenza penale di cosa giudicata - Art. 654 c.p.p. - Vincolo del giudice civile e amministrativo al rispetto della cosa giudicata penale - Sussistenza. Ai sensi dell’art. 654 c.p.p., nel giudizio amministrativo la sentenza penale che ha accertato la sussistenza di fatti materiali ha autorità di cosa giudicata quanto ai fatti accertati, solo se l'amministrazione in esso intimata si sia costituita parte civile nel giudizio penale e in quella sede abbia potuto formulare le proprie difese, mentre se non è intervenuta i suoi poteri istituzionali non possono essere incisi da accertamenti o da valutazioni del giudice penale resi in un processo nel quale è rimasta estranea (C.d.S., V, 31/01/2006, n. 357; C.d.S., V, 12/10/1999, n. 1440, C.d.S., V, 19/03/1996, n. 284). Il codice di procedura penale, quindi, vincola il giudice civile e amministrativo al rispetto della cosa giudicata penale in relazione all’accertamento dei fatti che sulla base della loro rilevanza siano stati accertati in quel giudizio e siano stati quindi rilevanti per la decisione. Pres. Ruoppolo - Est. Giovagnoli - Sanitas Laboratorio Chimico Farmaceutico s.r.l. (avv.ti Sciolla, Liuzzo, Contaldi) c. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Avvocatura Generale dello Stato) (riforma Tribunale Amministrativo per il Lazio, sede di Roma, Sezione I, n. 4123/2007 dell'8/05/2007). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 07/03/2008 (Ud. 11/12/2007) Sentenza n. 1009

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PROCEDURE E VARIE - Giudicato penale - Rapporto con le altre giurisdizioni - Art. 654 c.p.p.  Il giudicato penale, ai sensi dell’art. 654 c.p.p., si impone alle altre giurisdizioni principalmente sotto il profilo relativo all’accertamento dei fatti. Pres. Ruoppolo - Est. Giovagnoli - Sanitas Laboratorio Chimico Farmaceutico s.r.l. (avv.ti Sciolla, Liuzzo, Contaldi) c. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Avvocatura Generale dello Stato) (riforma Tribunale Amministrativo per il Lazio, sede di Roma, Sezione I, n. 4123/2007 dell'8/05/2007). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 07/03/2008 (Ud. 11/12/2007) Sentenza n. 1009

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Reato di concussione - Nozione di profitto - Misure cautelari - Sequestro preventivo - Art. 322 ter c.p. - Fattispecie. Rientrano nella nozione di profitto, in senso lato, anche le trasformazioni che il denaro illecitamente conseguito subisce per effetto del suo investimento, quando queste siano collegabili casualmente al reato stesso e al profitto immediato conseguito (il denaro) e siano “soggettivamente” attribuibili all’’autore del reato che quelle trasformazioni abbia voluto. Nella specie, si trattava di stabilire se il bene in sequestro potesse correttamente qualificarsi come profitto, ancorché indiretto, del reato e rientrare pertanto nella prima parte dell’art. 322 ter comma 1 c.p., che prevede la confisca obbligatoria del profitto di taluni delitti contro la P.A.. Presidente M. Battisti, Relatore G. Marasca. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Penali, 06/03/2008 (Ud. 25/10/2007), Sentenza n. 10280

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Concorsi pubblici - Profilo professionale di “geometra” - Titoli di studio assorbenti - Laurea in architettura e ingegneria - Titoli di studio equivalenti. Nel caso in cui il bando di concorso preveda quale requisito di partecipazione il solo diploma di geometra, deve intendersi legittima l’ammissione di un candidato in possesso della laurea in architettura, in quanto il possesso di un titolo superiore e assorbente consente in via generale la partecipazione ai pubblici concorsi per i quali sia richiesta un titolo inferiore, in considerazione che le materie di studio del primo comprendono, con maggiore completezza e approfondimento quelle del secondo. (T.A.R. Piemonte, sez. II, 08/11/2004, n.3028; C.d.S., sez. V, 22/02/2000, n. 931 ; C.d.S. sez. VI, 14/04/1999, n.432). Inoltre costante giurisprudenza riconosce carattere assorbente della laurea in ingegneria rispetto al diploma di geometra (T.A.R. Sardegna, 15/09/2000, n. 840) e l’equivalenza tra laurea in ingegneria e la laurea in architettura (C.d.S., Sez. V, 22/11/1991, n.1329; T.A.R. Piemonte, sez. II, 20/03/2004, n.469). T.A.R. ABRUZZO, Pescara, 21/03/2008, n. 166

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Autotutela - Violazione del diritto comunitario - Deroga al principio del consolidamento dei provvedimenti non impugnati - Inconfigurabilità. Il principio del consolidamento dei provvedimenti non impugnati e della non doverosità dell'attivazione del procedimento di autotutela non viene derogato quando il vizio dedotto è costituito dalla violazione del diritto comunitario. Anche nell'ordinamento comunitario la sola illegittimità dell’atto non è elemento sufficiente per giustificare la sua rimozione in via amministrativa, in quanto è necessaria una attenta ponderazione degli altri interessi coinvolti, tra cui quello del destinatario che ha fatto affidamento sul provvedimento illegittimo. Né si può sostenere che il provvedimento adottato in violazione del diritto comunitario sia nullo, in quanto l'entrata in vigore dell'art. 21 septies della Legge 241 del 1990, introdotto dalla L. 11 febbraio 2005 n. 15, ha codificato le ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo, che costituiscono quindi un numero chiuso e all'interno delle quali non rientra il vizio consistente nella violazione del diritto comunitario (Cons. Stato, Sez. VI, 3 marzo 2006 n. 1023). Pres. Amoroso, Est. Rocco - A.M. e altri (avv.ti Ceruti e Acerboni) c. Provincia di Vicenza (avv.ti Balzani, Molisani, Mistrorigo e Fracasso) - T.A.R. VENETO, Sez. I - 28 febbraio 2008, n. 493


PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Reati elettorali - Turbativa dello svolgimento delle operazioni elettorali ed alterazione dei risultati della votazione - Art. 100, c. 1°, d.P.R. n. 361/1957 - Configurabilità - Leggi penali speciali - Fattispecie. In tema di turbativa dello svolgimento delle operazioni elettorali e di alterazione del risultato della votazione (art. 100, comma primo, d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361), gli atti di violenza idonei ad integrare la fattispecie di cui al comma primo della richiamata disposizione non devono avere necessariamente come destinatari le persone ma anche le cose. Inoltre, (con riferimento alla condotta di alterazione del risultato della votazione), ai fini della configurabilità del reato in esame, è irrilevante la circostanza che i risultati elettorali del seggio ove si erano verificati i fatti non fossero stati oggetto di annullamento. Nella specie gli imputati avevano avuto illegittimamente accesso ai seggi elettorali dopo l’orario di loro chiusura, forzando i cancelli di ingresso della scuola ove era costituito il seggio, così alterando il voto. Presidente E. Lupo, Relatore A. M. Lombardi. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 28/02/2008 (Ud.18/01/2008), Sentenza n. 9112

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - AGRICOLTURA - INQUINAMENTO LUMINOSO - Realizzazione/manutenzione di un’opera pubblica - Risarcimento del danno cagionato - Responsabilità civile della P.A. - Sussistenza - Art. 2043 c.c. - Principio del neminem laedere - Applicazione - Fattispecie: impianto d’illuminazione che alterava la fotosintesi nei campi limitrofi, danneggiando i raccolti. Nella realizzazione o manutenzione di un’opera pubblica anche la P.A., ai sensi dell'art. 2043 c.c., deve rispettare il generale principio del neminem laedere, ed adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare di recare pregiudizio a terzi. La violazione di tale principio comporta l'obbligo del risarcimento del danno cagionato, indipendentemente dal fine pubblico dell'opera. Nella specie è stata confermata la condanna all’ente gestore delle strade per aver posto in essere lungo una strada consolare un sistema di illuminazione che alterava la fotosintesi nei campi limitrofi, danneggiando i raccolti. Presidente R. Preden, Relatore M. Fantacchiotti. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. III, 08/02/2008 (Ud. 30/11/2007), Sentenza n. 3130
 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Responsabilità civile - Tutela dell'incolumità dei cittadini e dell'integrità del loro patrimonio - Inosservanza di norme di diligenza e prudenza o di specifiche disposizioni di legge e di regolamento. La discrezionalità e la conseguente insindacabilità da parte del giudice ordinario dei criteri e dei mezzi con i quali l'amministrazione realizza e mantiene un'opera pubblica trovano un limite nell'obbligo dell'amministrazione medesima di osservare, a tutela dell'incolumità dei cittadini e dell'integrità del loro patrimonio, le specifiche disposizioni di legge e di regolamento disciplinanti quelle attività, nonché le comuni norme di diligenza e prudenza, con la conseguenza che l'inosservanza di dette disposizioni e norme comporta la responsabilità dell'amministrazione per i danni arrecati a terzi. (Cass. Civ. Sez. III, sentenza n.19359 del 18/09/2007). Presidente R. Preden, Relatore M. Fantacchiotti. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. III, 08/02/2008 (Ud. 30/11/2007), Sentenza n. 3130

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale (Reg. Calabria) - Contratti di patrocinio stipulati con avvocati di libero foro - Nullità - Sussistenza - R.D. 30/10/1933, n. 1611 Avvocatura dello Stato - Diritto al pagamento delle prestazioni rese - Esclusione - Art. 2231 c.c.. Sono colpiti da assoluta e radicale nullità, per contrasto con le norme imperative in materia, gli incarichi professionali (in specie contratti di patrocinio stipulati con avvocati di libero foro), conferiti dal Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale nella regione Calabria, in quanto ad esso è riconosciuta la natura di “organo dello Stato”, con conseguente operatività dell’obbligo della difesa ex lege dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato. Inoltre, ai sensi dell’art. 2231 del c.c. ai professionisti non è data alcuna azione per il pagamento delle prestazioni rese. (si veda: Cass. 16/06/2006 n. 13963; T.A.R. Calabria, sez. I 1°/03/2006, n. 236; Cons. di Stato Sez. IV, 28/04/2005, n.2576). Giud. Arcuri - V.Z. c. Uff. del Comm. Del. Per l’Emergenza Ambientale nella Reg. Calabria. TRIBUNALE DI CATANZARO 1/02/2008

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Discrezionalità tecnica - Merito amministrativo - Differenza - Sindacato del giudice amministrativo - Limiti. La discrezionalità tecnica della Pubblica amministrazione non sfugge, aprioristicamente, al sindacato del giudice amministrativo, perché riguarda una ipotesi diversa dal merito amministrativo, ossia la ipotesi in cui, in relazione a particolari materie, l'operato dell' Amministrazione deve svolgersi secondo criteri, regole e parametri tecnici scientifici, direttamente o indirettamente richiamati dalla norma giuridica che disciplina il potere esercitato: la discrezionalità è, però, sindacabile in sede giurisdizionale solo in presenza di elementi sintomatici di scorretto esercizio del potere, quali il difetto e la incongruità della motivazione, l’illogicità manifesta, l’errore di fatto, la evidente irragionevolezza, dovendo apparire le valutazioni delle Autorità adeguatamente motivate, corrette, ragionevoli, proporzionate ed attendibili (Cfr., ex permultis, Cons. St., VI, 22 agosto 2003, n. 4762; IV, 30 luglio 2003, n. 4409; T.A.R. Toscana, 20 settembre 2002, n. 2055).Pres. Borea, Est. Farina - C.s.r.l. (avv.ti Pollino, Sala, Sala e Sala) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato), Regione Friuli-Venezia Giulia (avv.ti Bevilacqua e Di Danieli) e altri (n.c.) - T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 28 gennaio 2008, n. 90

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Provvedimento amministrativo - Discrezionalità tecnica - Accertamento tecnico - Differenza. Non può parlarsi di discrezionalità tecnica (e degli eventuali connessi limiti del sindacato giurisdizionale) nei casi in cui il presupposto del provvedimento da adottare non sia una valutazione di fatti suscettibili di vario apprezzamento alla stregua delle attuali conoscenze scientifiche e specialistiche, ma semplicemente un accertamento tecnico, e cioè l' accertamento di un fatto verificabile in modo non opinabile in base a conoscenze di strumenti tecnici di sicura acquisizione; in tali casi, per quanto sia necessario riferirsi a criteri di ordine tecnico, il provvedimento è soggetto alla sindacabilità piena del giudice amministrativo, in particolare sotto il profilo del travisamento dell'accertamento stesso (Cfr. Cons. St., IV, 12 dicembre 1996, n. 1299 e IV, 25 luglio 2003, n. 4251). Pres. Borea, Est. Farina - C.s.r.l. (avv.ti Pollino, Sala, Sala e Sala) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato), Regione Friuli-Venezia Giulia (avv.ti Bevilacqua e Di Danieli) e altri (n.c.) - T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 28 gennaio 2008, n. 90


PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PROCEDURE E VARIE - Giudizio relativo al silenzio-rifiuto - Comportamento dell’amministrazione a carattere vincolato - Giudice amministrativo pronuncia sul merito. Nel giudizio relativo al silenzio-rifiuto, (anche precedentemente alle previsioni espresse in materia contenute nell’art.2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, così come sostituito dall’art.3, comma 6 bis del D.L. 14 marzo 2005 n. 35), allorquando il comportamento dell’amministrazione abbia carattere vincolato, il giudice amministrativo, per evitare un ingiustificato ritardo nella definizione della posizione degli interessati, deve pronunciare sul merito del rapporto in contestazione. Nella specie, l’amministrazione era comunque tenuta a negare la concessione edilizia, in quanto mancava il necessario presupposto per il suo rilascio: la sussistenza di un piano di lottizzazione, essendo allora pienamente operante la revoca disposta dalla Giunta. Pres. Frascione - Est. Monticelli - SA.SA. s.r.l. (avv. Marenghi) c. Comune di Battipaglia (n.c.) (conferma T.A.R. Campania, sezione staccata di Salerno, sentenza n.81/1998). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 23/01/2008 (C.C. 05/06/2007), Sentenza n. 161

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Amministrazione/Commissario - Ottemperanza al giudicato - Ricorso - Finalità. Il ricorso per l’ottemperanza al giudicato ha la finalità di ovviare a forme di elusione del giudicato medesimo nell’ipotesi in cui siano state formulate puntuali prescrizioni alle quali l’amministrazione o il Commissario non si sono attenuti. Pres. Iannotta - Est. Metro - Rossetti (Avv. Marvasi) C. Regione Emila-Romagna (Avv.Ti Falcon E Manzi), (Conferma Tar Emilia Romagna - Bologna: Sezione II, n.1436/2005). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 23/01/2008 (ud. 17/10/2006), Sentenza n.131

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Atto pubblico - Falsità ideologica - Relazione di servizio di un agente di p.g. - “Nemo tenetur se detegere” - Irrilevanza - Art. 479 c.p. - Fattispecie. La relazione di servizio dell’agente di polizia giudiziaria (nella specie, un appartenente al Corpo della Guardia di Finanza), anche quando è redatta in riferimento ad un episodio accaduto fuori dell’ordinario orario di servizio è atto pubblico fidefaciente (i militari appartenenti alla Guardia di Finanza debbono essere considerati sempre in servizio , non cessando dalla loro qualità di pubblici ufficiali anche quando non sono comandati in servizio, così Cass. Pen. 5/02/2003, Scaramuccia, in CED Cass. N. 224049 a proposito di appartenenti all'Arma dei Carabinieri). Pertanto, ipotizzabili falsità del suo contenuto sono penalmente rilevanti senza che possa essere invocato, quale esimente, la regola del nemo tenetur se detegere per avere l’autore attestato il falso al fine di non fare emergere la sua penale responsabilità in riferimento all’episodio oggetto della relazione di servizio. Pres. E. Fazzioli, Rel. G. Marasca, Ric. D’Alba. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. V, 23/01/2008 (UD.31/10/2007), Sentenza n. 3557

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Atto pubblico - Delitto di falso ideologico - Relazione di servizio di un agente di p.g. - Art. 479 c.p.. Non è possibile affermare che la relazione di servizio di un agente di p.g. costituisce una mera comunicazione interna trattandosi, invece, di un atto pubblico, cosicché se vi è immutatio veri è ravvisabile il delitto di falso di cui all'articolo 479 c.p., reato che è stato contestato nel caso di specie e che è certamente ravvisabile tenuto conto di quanto sul punto precisato dai giudici di merito e di quanto si dirà in seguito. Al pari degli agenti di polizia e dei Carabinieri, anche se in congedo, in vacanza, in ferie o semplicemente liberi da impegni di ufficio per fine del servizio (vedi Cass., Sez. I, 11 maggio 1971 - 30 settembre 1971, n. 452, in CPMA, 1972), hanno sempre il dovere di compiere gli atti compresi nel generico dovere di cooperare nel modo più efficace al conseguimento degli scopi del proprio ufficio, come quello, ad esempio, di sedare una lite, come è accaduto nel caso di specie (Cass. 18 novembre 1982, Miele, in CP 84, 557). Pres. E. Fazzioli, Rel. G. Marasca, Ric. D’Alba. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. V, 23/01/2008 (UD.31/10/2007), Sentenza n. 3557

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Accesso agli atti - Oggetto della domanda - Atti meramente ricognitivi - Esclusione. L’azione per l’accesso agli atti ha per oggetto la visione ed estrazione di copia di documenti in possesso dell’amministrazione, mentre non rientra nel suo ambito la pretesa alla formazione di atti, anche meramente ricognitivi. Pres. Varrone - Est. Atzeni - Salvatore (avv. Torrelli) c. Provveditorato agli Studi, ora Ufficio Scolastico Provinciale, di Teramo (n.c.), (conferma Tribunale Amministrativo per l’Abruzzo sentenza n. 139/2002 del 27/03/2002, resa inter partes). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 17/01/2008 (C.c. 27/11/2007), Sentenza n. 82

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Istanza di accesso agli atti - Silenzio rifiuto - Formazione - Termine decadenziale - Art. 25 c. 5° L. n. 241/1990. E' inammissibile il ricorso, il cui oggetto è stato qualificato come accesso agli atti, per violazione del termine decadenziale di cui all’art. 25, quinto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, decorrente dalla formazione del silenzio rifiuto sulla relativa istanza. Pres. Varrone - Est. Atzeni - Salvatore (avv. Torrelli) c. Provveditorato agli Studi, ora Ufficio Scolastico Provinciale, di Teramo (n.c.), (conferma Tribunale Amministrativo per l’Abruzzo sentenza n. 139/2002 del 27/03/2002, resa inter partes). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 17/01/2008 (C.c. 27/11/2007), Sentenza n. 82

 

URBANISTICA E EDILIZIA - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Strada privata, destinata ad uso pubblico - Realizzazione della rete pubblica di illuminazione e la posa di asfalto - Inversione del possesso - Esclusione - Fondamento - Occupazione usurpativa - Esclusione - Art. 43 t.u. n. 327/2001. La realizzazione della rete pubblica di illuminazione e la posa di asfalto (interventi che non possono essersi tradotti in una occupazione della strada privata da parte della p.a. ma più semplicemente a delle attività di manutenzione e sistemazione di una strada privata, destinata ad uso pubblico; attività necessarie al fine di scongiurare pericoli per la pubblica incolumità), costituiscono delle utilità per il proprietario ricorrente e, oltre a non essere idonee a stravolgere l'identità del bene, sono conformi al contenuto del diritto di uso pubblico, con l'ulteriore conseguenza che non costituiscono opere pubbliche tali da determinare un'inversione del possesso, da contenuto del diritto reale pubblico di passaggio a diritto reale di proprietà pubblica. Nella specie, non si è verificata, alcuna ipotesi di occupazione usurpativa (la quale, tra l'altro, ex articolo 43 del t.u. n. 327 del 2001, non determinerebbe da sola il trasferimento alla p.a. del diritto di proprietà, in difetto di un atto formale, benché postumo, di trasferimento da parte dell'Autorità amministrativa o giurisdizionale). Pres. Ravalli - Rel. Balloriani - Carracciolo (avv. Del Cuore) c. Comune di Lecce (avv. De Salvo). TAR PUGLIA, Lecce Sez. I, 9 Gennaio 2008, Sentenza n. 48

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Servitù pubblica di passaggio - Elementi per l’esistenza - Fattispecie: diritto reale d'uso pubblico ultraventennale. Ai fini dell'esistenza di una servitù pubblica di passaggio, non è determinante l'inclusione negli elenchi delle strade pubbliche, atteso che, perché una strada possa rientrare nella categoria delle vie vicinali pubbliche, devono sussistere i requisiti del passaggio (esercitato "iure servitutis pubblicae" da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad una comunità territoriale); della concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze di generale interesse (anche per il collegamento con la pubblica via); nonché il titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico (che può identificarsi anche nella protrazione dell'uso stesso da tempo immemorabile) (Consiglio di Stato 24/10/2002, n. 5692). Nella specie, il comune deve ritenersi titolare di un diritto reale d'uso pubblico ultraventennale delle aree in questione che ne legittimano l'utilizzo e la manutenzione da parte dello stesso per soddisfare specifici interessi pubblicistici di cui è portatore (garantire la sicurezza della viabilità) e primario responsabile (Consiglio di Stato, sentenza n. 373 del 2004). Pres. Ravalli - Rel. Balloriani - Carracciolo (avv. Del Cuore) c. Comune di Lecce (avv. De Salvo). TAR PUGLIA, Lecce Sez. I, 9 Gennaio 2008, Sentenza n. 48

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ESPROPRIAZIONE - Diritto all'indennizzo espropriativo - Evasione totale o parziale dell’imposta I.C.I. - Effetti - Sanzioni e recupero del tributo I.C.I. - Accertamento da parte dell'Amministrazione. In materia di espropriazione, l'evasore totale dell’imposta I.C.I. non perde il suo diritto all'indennizzo espropriativo (Cass. sentenza n. 24509/06), ma è unicamente "destinato a subire le sanzioni per la omessa dichiarazione e l'imposizione per l'I.C.I. che aveva tentato di evadere", potendo l'erogazione della indennità di espropriazione "intervenire solo dopo la verifica che essa non superi il tetto massimo ragguagliato al valore accertato per l'I.C.I., ed a seguito della regolarizzazione della posizione tributaria con concreto avvio del recupero dell'imposta e delle sanzioni" (così testualmente, Corte Cost. n. 351/00). Mentre, "l'evasore parziale resta soggetto alle stesse conseguenze per il minor valore dichiarato", potendo quindi il Comune procedere ad accertamento del maggiore valore dei fondo agli effetti tributari e sulla base di questo commisurare consequenzialmente, in via definitiva, l'indennità espropriativa (ivi) e non già liquidarla (come nella specie) in misura irrisoria, con ancoraggio alla dichiarazione infedele. Nella seconda evenienza, in particolare, va da sè che il previo recupero del tributo I.C.I., parzialmente evaso, possa avvenire, agli effetti indicati, oltre che per accertamento da parte dell'Amministrazione, a seguito di rettifica, in termini, da parte dello stesso proprietario (argomentando L. n. 413 del 1991, ex artt. 32, 49 e 53; D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 13; D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. l; e considerando che la dichiarazione tributaria è atto di scienza e di non di volontà). Pres. Losavio - Est. Morelli - Ric. Comune di Sesto Fiorentino (avv. Pecchioli) c. V.R. (Avv. Manfredini) (conferma Corte d'Appello di Firenze, sentenza n. 845/02 depositata il 03/07/02). CORTE DI CASSAZIONE Civile Sez. I, 3/01/2008 (Ud. 30/11/2007), Sentenza n. 19