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Giurisprudenza

 

Pubblica Amministrazione

Diritto amministrativo

 

2005

 

Si veda anche: Appalti - Urbanistica - Procedure e Varie - Espropriazione - Lavoro - Giurisprudenza

 

 

 Vedi: Pubblica Amministrazione anni

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Pubblica Amministrazione - Circolazione stradale - Divieto di transito - Sicurezza della circolazione - Competenza - Dirigenti - D.Lgs. 267/2000. Il provvedimento con il quale è istituito un divieto assoluto e permanente di transito per la salvaguardia della sicurezza della circolazione, non costituisce espressione di indirizzo e controllo politico-amministrativo, bensì di gestione amministrativa, la cui adozione, in applicazione il combinato disposto di cui ai commi 2 e 5 dell’art. 107 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rientra tra le attribuzioni dei dirigenti e non del sindaco. Pres. Amoroso, est. Buricelli - C.F. e altri (Avv. Curato) c. Comune di Bassano del Grappa (Avv. Piva) - T.A.R. VENETO, Sez. I - 21 dicembre 2005, n. 4361

Pubblica Amministrazione - Contratti stipulati dalla P.A. - Forma scritta ad substantiam - Necessità - Fondamento. Tutti i contratti stipulati dalla PA. (anche quando questa agisca jure privatorum) richiedono la forma scritta ad substantiam. Tale indirizzo ha anche avuto modo di specificare come non abbia alcuna rilevanza l’eventuale deliberazione collegiale dell’ente pubblico, che sia prodromica alla stipulazione del contratto, atteso che un simile atto deliberativo si connota come mero atto interno e preparatorio del negozio, avente come destinatario solo l’organo rappresentativo legittimato ad esprimere all’esterno la volontà dell’ente. In particolare si è precisato come la delibera autorizzatoria a contrarre non possa essere sintomatica della reale volontà dell’ente, che deve invece risultare da un atto contrattuale sottoscritto dal rappresentante esterno dell’ente e dal privato e da cui possa desumersi la definitiva e concreta sistemazione del rapporto negoziale con le indispensabili determinazioni del contenuto del contratto. Sul punto la Suprema Corte ha affermato che il requisito della forma scritta a pena di nullità può ritenersi osservato solo in presenza di un documento che contenga in modo diretto la volontà contrattuale, perché redatto al precipuo scopo di renderla manifesta, così da impegnare contestualmente sia il privato che la P.A. in ordine al contenuto concreto del negozio (cfr. Cass. Civ., sez. II, 25 novembre 2003, n. 17891). Pres. Elefante - Est. Russo - CARRINO (avv.ti Schiano, Fasano) c. COMUNE di GALLIPOLI (avv. Garrisi) (conferma TAR PUGLIA - LECCE, Sezione II, n. 5/2004). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 15 DICEMBRE 2005 (c.c. 8/08/2005), Sentenza n. 7147 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica Amministrazione - Contratti di locazione - Validità del vincolo contrattuale - Forma - Durata ultranovennale - Modificazioni soggettive senza preventiva autorizzazione della P.A.. Ai contratti di locazione conclusi dalla PA. non può nemmeno applicarsi l’istituto della rinnovazione tacita, oltre che per l’evidente incompatibilità con il procedimento previsto per la manifestazione della volontà di obbligarsi da parte della PA., anche per il fatto che la intenzione di reiterare la validità del vincolo contrattuale non può desumersi da fatti concludenti (come il percepimento di canoni locativi dopo la scadenza del contratto), ma deve essere espressa nelle forme previste dalla legge (in termini Cass. Civ., sez. III, 9 agosto 2002, n. 12087). Inoltre, un contratto di locazione stipulato con una PA. locatrice non può avere durata ultranovennale, né può subire modificazioni soggettive senza preventiva autorizzazione della P.A.. Pres. Elefante - Est. Russo - CARRINO (avv.ti Schiano, Fasano) c. COMUNE di GALLIPOLI (avv. Garrisi) (conferma TAR PUGLIA - LECCE, Sezione II, n. 5/2004). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 15 DICEMBRE 2005 (c.c. 8/08/2005), Sentenza n. 7147 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica Amministrazione - Prelazione c.d. urbana - Art. 38 L. n. 392/78. E’ pacifico in giurisprudenza che la prelazione c.d. urbana ex art. 38 della L. n. 392/78 possa essere fatta valere soltanto da colui che detenga l’immobile posto in vendita in forza di un rapporto locativo valido, in corso e de jure (cfr. Cass. Civ. sentt. nn. 10174 e 10115/97). Pres. Elefante - Est. Russo - CARRINO (avv.ti Schiano, Fasano) c. COMUNE di GALLIPOLI (avv. Garrisi) (conferma TAR PUGLIA - LECCE, Sezione II, n. 5/2004). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 15 DICEMBRE 2005 (c.c. 8/08/2005), Sentenza n. 7147 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica Amministrazione - Documento informatico - Cancellazione o manipolazione di dati inseriti in computer - Delitti di falso materiale e soppressione di atto pubblico - Configurabilità. La cancellazione e la manipolazione di dati inseriti in un computer della P.A. configura i delitti di falso materiale e soppressione di atto pubblico. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. V, 14 DICEMBRE 2005, Sentenza n. 45313

Pubblica Amministrazione - Documento informatico - Alterazione - Nozione penalmente rilevante - Agente di polizia municipale - Fattispecie. L’agente di polizia municipale addetto al servizio di inserimento dati nel sistema di verbalizzazione informatica che cancellati i documenti informatici relativi alla predisposizione dei verbali di accertamento di violazione delle norme del c.d.s. commette il delitto di cui agli artt. 476, 490, 491-bis c.p.. Rimanendo ininfluente la circostanza che i dati archiviati, oggetto di alterazione, fossero anche presenti su supporti cartacei, valorizzando la definizione di “documenti informatici” racchiusa nell’art. 491-bis c.p. Infatti, la previsione normativa riguarda tanto l’ipotesi in cui il sistema informatico sia supportato da riscontro cartaceo quanto quella in cui sia del tutto sostitutivo dello stesso, ricomprendendo, in entrambi i casi, le due distinte articolazioni della fattispecie penale: l’ipotesi che la falsità riguardi direttamente i dati o le informazioni dotati, già in sé, di rilevanza probatoria e l’ipotesi che riguardi, invece, contesti programmatici specificamente destinati ad elaborare dati ed informazioni, come prescritto dall’ultima parte della stessa norma sostanziale. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. V, 14/12/2005, Sentenza n. 45313

Pubblica Amministrazione - Lavoro - Indennità di fine rapporto - dipendenti degli enti pubblici diversi dallo Stato - Sequestro e pignomento dell'indennità di fine rapporto - Disciplina - Incostituzionalità. E’ costituzionalmente illegittimo l'art. 4 della legge 8 giugno 1966, n. 424, (attinente all'abrogazione delle norme che prevedono la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni a carico dello Stato o di altro ente pubblico) nella porzione in cui prevede, per i dipendenti degli enti pubblici diversi dallo Stato, la sequestrabilità e la pignorabilità delle indennità di fine rapporto di lavoro, per crediti da danno erariale, senza osservare i limiti stabiliti dall'articolo 545 del codice di procedura civile. CORTE COSTITUZIONALE, 09/12/2005, Sentenza n. 438

Pubblica Amministrazione - Art. 7 L. n. 241/90 - Azione amministrativa - Partecipazione dei destinatari dell'atto finale - Omissione - Presupposti - Fondamento. La finalità della regola procedimentale stabilita dalla norma di cui all’art. 7 della legge 241/90 va individuata nelle esigenze, da un lato, di assicurare piena visibilità all'azione amministrativa nel momento della sua formazione e, dall’altro, di garantire la partecipazione dei destinatari dell'atto finale alla fase istruttoria preordinata alla sua adozione, in modo che, attraverso l’acquisizione anche delle ragioni esposte da questi ultimi, l’amministrazione sia posta in condizione di esercitare il proprio potere con la piena cognizione di tutti gli elementi di fatto e di diritto. Pertanto, il mancato rispetto del principio sancito dall’art. 7 cit. non vizia il provvedimento finale nei casi in cui l’omissione si riveli, in concreto, irrilevante, giacché il procedimento non potrebbe avere esito diverso anche con l’intervento degli interessati, ovvero, come nella specie, questi ultimi siano stati, comunque, posti in condizione di partecipare per avere avuto conoscenza “aliunde” del procedimento stesso (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 13 febbraio 2004, n. 580). Pres. Farina - Est. Corradino - Sperotto (Avv. Manzi) c. Faccin e Comune di Zugliano (nn.cc.), (annulla T.A.R. Veneto, Sezione III, n. 4148/04, pubb. 26/11/2004). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 7 dicembre 2005 (c.c. 28.6.2005), Sentenza n. 6990

Pubblica Amministrazione - Lavoro - Pubblici dipendenti - Mansioni superiori - Compenso - Presupposti. Il compenso per lo svolgimento, da parte dei pubblici dipendenti, di mansioni superiori a quella della loro qualifica, che sia previsto dalle norme regolatrici dell’impiego (che, per i dipendenti delle unità sanitarie locali, è l’articolo 29 dello stato giuridico emanato con decreto del presidente della repubblica 20 dicembre 1979 n. 761, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale), spetta solo quando le mansioni superiori siano svolte, per espresso incarico dell’organo d’amministrazione, in un posto della pianta organica dell’ente o ufficio d’appartenenza (rimasto scoperto, naturalmente), e non già quando si tratti semplicemente delle attività lavorative concretamente svolte nel proprio posto d’impiego; perché ciò equivarrebbe ad introdurre una valutazione delle mansioni concretamente svolte nel posto occupato, tale da vanificare la previsione di piante organiche e della normativa di accesso ai posti delle varie qualifiche. (Conf.: C.d.S. Sez. V, 21/11/2005 Sent. n. 6422) Pres. Santoro - Est. Carboni - DE NICHILO (avv. Avolio) c. REGIONE LOMBARDIA (n.c.) (conferma TAR Lombardia sez. II, sentenza 4 agosto 1992 n. 536). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 21 novembre 2005 (c.c. 31 maggio 2005), Sentenza n. 6423

Pubblica Amministrazione - Responsabilità disciplinare dei magistrati - C.d. diritto di critica politica - Imparzialità del magistrato - Abuso. Costituisce illecito disciplinare del magistrato l’abuso del diritto di critica politica, che si ha quando, per il carattere denigratorio delle espressioni usate, venga violata l’immagine di imparzialità del magistrato. Presidente G. Ianniruberto, Relatore F. Sabatini. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 17 novembre 2005, Sentenza n. 23235

Pubblica amministrazione - Accesso ai documenti - Silenzio della P.A. - Fondatezza della pretesa - Verifica - Giudice amministrativo - Competenza, condizioni e limiti - Disciplina applicabile - L. n. 241/1990 - L. n. 80/2005 - D.L. n. 35/2005. In materia di accesso ai documenti, l’art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 modificato dalla legge 14 maggio 2005 n. 80 (conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 14 marzo 2005 n. 35), prevede, in caso di ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, che: ”Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza”. Inoltre, stante la sua natura processuale, essa è immediatamente applicabile (T.A.R. Liguria, sez.I, 17 giugno 2005, n. 922). In concreto, tale applicazione deve però tener conto del contenuto dell’atto introduttivo del giudizio e, della disposizione dell’art. 21 bis, come interpretata dal Consiglio di Stato (A.P., 9 gennaio 2002 n. 1). Di conseguenza, un’eventuale pronuncia sulla fondatezza della pretesa sarebbe irrispettosa del diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione. In ogni caso, poiché il legislatore non ha modificato la procedura di cui all’art. 21 bis, la locuzione “può conoscere della fondatezza dell'istanza” deve essere interpretata nel senso che ciò è in effetti consentito quando i profili di discrezionalità dell’atto da emanare siano ristretti e, in generale, non siano necessari accertamenti, anche tecnici, e valutazioni di una certa complessità; altrimenti, una pronuncia sul silenzio, che affrontasse sempre (senza i limiti indicati) il nodo della fondatezza della pretesa, risulterebbe del tutto inconciliabile con il rito assai concretato, delineato dall’art. 21 bis, evidentemente inadatto a tale scopo (similmente: Tar Toscana, sez. I, 20 giugno 2005 n. 3044). Pres. GIAMBARTOLOMEI - Rel. ADAMO - Industria Nazionale Edile Strade (I.N.E.S.) (avv. Vito Pappalepore) c. Regione Puglia e Dirigente dell'Ufficio Minerario Regionale della Puglia (n.c.). TAR PUGLIA, Bari sez. II, 17/11/2005 (c.c. 14/07/2005), sentenza n. 4905 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica Amministrazione - Peculato - Qualificazione giuridica del reato - Delitti contro la P.A. - Fattispecie. L’ utilizzo per uso personale da parte del dipendente pubblico, di linee telefoniche e fax in dotazione dell'ufficio configura il delitto di peculato (art. 314 comma 1 c.p.), anziché la meno grave ipotesi di peculato d'uso (art. 314 comma 2 c.p.). (conf. Cass., Sez. VI, 14 novembre 2001, Chirico). Infatti, il peculato d'uso presuppone che la cosa oggetto del reato possa essere restituita dopo l'uso, mentre nella fattispecie astratta del peculato ordinario (che ricorre nella specie trattandosi, anche, di consumo di energie non più restituibili dopo l'uso) si riscontra un’appropriazione della cosa che esaurisce la risorsa della pubblica amministrazione di cui il pubblico ufficiale abbia la disponibilità, risorsa che pertanto non può essere restituita. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. VI, 15 novembre 2005, Sentenza n. 41248

Pubblica amministrazione - Procedure e varie - Responsabilità amministrativa - Atto illecito - Risarcimento del danno - Prescrizione - Decorrenza dei termini. La prescrizione del diritto al risarcimento del danno comincia a decorrere dal momento in cui il danno stesso si è verificato e non da quello eventualmente diverso in cui è stato posto in essere l’atto illecito, giacché l’affermazione della responsabilità amministrativa presuppone ontologicamente la sussistenza di un evento di danno che ha negativamente inciso sul patrimonio dell’Ente depauperandolo. (Corte dei Conti v. SS.RR. n. 7/2000 - Corte di Cassazione n. 875/90). Pres. NICOLETTI - Rel. ATELLI. CORTE DEI CONTI Sez. Giurisd.le Reg. LOMBARDIA 14 novembre 2005 (ud.13.1.2005), Sentenza n. 695 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica Amministrazione - Deliberazioni assunte dai comuni - Servizi non espressamente previsti per legge - Nullità - Liquidazione effettiva degli onorari - Limiti. Le deliberazioni assunte dai comuni che comportino impegno al pagamento di spese per servizi non espressamente previsti per legge sono tutte nulle, con salvezza delle sole spese da sostenere a fronte di impegni già assunti in precedenti esercizi (ante 1989). Sono anche nulle le previsione di “liquidazione effettiva degli onorari” prive di copertura finanziaria nell'esercizio in cui avrebbe dovuto provvedersi al saldo delle spettanze dei professionisti. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. I, 11/11/2005, Sentenza n. 21866

Pubblica Amministrazione - Tutela del regolare e democratico svolgimento delle campagne elettorale - Leggi penali speciali - Reati elettorali - Art. 97 D.P.R. 30/3/1957 n. 361 - Elementi costitutivi - Fattispecie. Il reato previsto dall’art. 97 D.P.R. 30/3/1957 n. 361 è posto a tutela del regolare e democratico svolgimento delle campagne elettorali e sanziona ogni comportamento che comporti o possa comportare una forma di pressione sulla libera determinazione della volontà degli elettori, ha natura di reato di pericolo e si realizza con la mera messa in pericolo del bene tutelato, e è un reato comune e non proprio e può essere commesso da chiunque, sia il candidato che altri soggetti i quali agiscano in suo favore, che ne rispondono a titolo di concorso ai sensi dell’art. 110 cod. pen. (Fattispecie in cui era stata ipotizzata una illecita pressione sul corpo elettorale, in occasione delle elezioni alla Camera dei Deputati e al Senato del 1992, esercitata mediante l’intervento di un’organizzazione mafiosa). Presidente E. Lupo, Relatore G. De Maio. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sezione III, 28 ottobre 2005 (ud. 23/09/2005), Sentenza n. 39554

Pubblica Amministrazione - Responsabilità amministrativa - Risarcimento danni da reato - Giurisdizione dell'A.G.O. - Giurisdizione della Corte dei conti - Deroghe - Disciplina. Atteso che - alla luce della giurisprudenza costituzionale (sent. n. 641 del 1987 e sent. n. 773 del 1988) - la giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità amministrativa è solo tendenzialmente generale, con la conseguenza che sono possibili espresse deroghe legislative, la giurisdizione in materia di risarcimento dei danni, anche non patrimoniali, da reato spetta al giudice ordinario, ponendosi gli artt. 74 e ss. c.p.p. in rapporto di specie a genere rispetto alla disciplina della responsabilità amministrativa. Presidente G. Ianniruberto, Relatore F. Roselli. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 24 ottobre 2005, Sentenza n. 20476

Pubblica Amministrazione - Responsabilità della Pubblica Amministrazione nei confronti del privato dei danni provocati dall’atto amministrativo illegittimo - Elemento soggettivo - Responsabilità Civile - Art. 2236 c.c.. Affinché la Pubblica Amministrazione risponda nei confronti del privato dei danni provocati dall’atto amministrativo illegittimo, l’accertamento della colpa non si esaurisce nell’aver l’amministrazione emanato e dato volontaria esecuzione all’atto illegittimo, in quanto l’illegittimità dell’atto è solo un elemento concorrente ad integrare la illiceità della condotta dell’amministrazione, che deve essere verificata in base al rispetto delle regole proprie dell’azione amministrativa, posta da norme costituzionali (imparzialità, buon andamento), da norme di legge ordinaria (celerità, efficienza, efficacia, trasparenza) o da principi generali dell’ordinamento (ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza). Nel caso in cui nell’adozione e nell’esecuzione dell’atto illegittimo siano violati tali principi sussiste la responsabilità dell’amministrazione, che non può ritenersi limitata, ex art. 2236 c.c., all’ipotesi di colpa grave, perché l’attività di applicazione della legge da parte dell’amministrazione non è qualificabile come attività professionale che presupponga un elevamento del grado di perizia richiesto dalla particolare natura dell’attività prestata. Presidente R. Preden, Relatore L. F. Di Nanni. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. III, 21/10/2005 (Ud 29/9/2005), Sentenza n. 20358 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica Amministrazione - Azione amministrativa - Responsabilità - Illegittimità dell'atto amministrativo - Illiceità della condotta - Fondamento. L'illegittimità dell'atto amministrativo è solo un fattore concorrente ad integrare l'illiceità della condotta, la quale deve essere verificata in base al rispetto delle regole proprie dell'azione amministrativa, poste con norme costituzionali (imparzialità e buon andamento), con norme di legge ordinaria (celerità, efficienza, efficacia, trasparenza), o da principi generali dell'ordinamento, come applicati dall'interprete (ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza). Presidente R. Preden, Relatore L. F. Di Nanni. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. III, 21/10/2005 (Ud 29/9/2005), Sentenza n. 20358 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica Amministrazione - Responsabilità - Accertamento della colpa - Giudice del merito. “Ai fini della configurabilità della responsabilità aquiliana in capo all'autore di un fatto lesivo di interessi giuridicamente rilevanti non assume rilievo determinante la qualificazione formale della posizione giuridica vantata dal soggetto danneggiato, ma va affermata la risarcibilità degli interessi legittimi, quante volte risulti leso, per effetto dell'attività illegittima e colpevole della p.a., l'interesse al bene in relazione al quale si correla l'interesse legittimo e sempre che il detto interesse risulti meritevole di tutela alla luce dell'ordinamento positivo. Inoltre, non è invocabile, ai fini dell'accertamento della colpa, il principio secondo il quale la colpa della struttura pubblica sarebbe in re ipsa nel caso di esecuzione volontaria di atto amministrativo illegittimo, poiché tale principio [...] non è conciliabile con la più ampia lettura della suindicata disposizione, svincolata dalla lesione di un diritto soggettivo; l'imputazione non potrà quindi avvenire sulla base del mero dato obbiettivo della illegittimità dell'azione amministrativa, ma il giudice ordinario dovrà svolgere una più penetrante indagine, non limitata al solo accertamento dell'illegittimità del provvedimento in relazione alla normativa ad esso applicabile, bensì estesa anche alla valutazione della colpa, non del funzionario agente (da riferire ai parametri della negligenza o imperizia), ma della P.A. intesa come apparato [...] che sarà configurabile nel caso in cui l'adozione e l'esecuzione dell'atto illegittimo (lesivo dell'interesse del danneggiato) sia avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione alle quali l'esercizio della funzione amministrativa deve ispirarsi e che il giudice ordinario può valutare, in quanto si pongono come limiti esterni alla discrezionalità (così nella motivazione della decisione)”. Cass. Ss. Uu. 22 luglio 1999, n. 500. Naturalmente, la verifica circa la sussistenza di tali condizioni in concreto impone un accertamento di fatto, riservato al giudice del merito, il cui apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivate. Presidente R. Preden, Relatore L. F. Di Nanni. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. III, 21/10/2005 (Ud 29/9/2005), Sentenza n. 20358 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica Amministrazione - Responsabilità civile della pubblica amministrazione - Elemento soggettivo - Valutazione. Sotto il profilo dell'elemento soggettivo della responsabilità civile della pubblica amministrazione, è ben vero che la colpa è l'elemento fondante la fattispecie risarcitoria, giacché non è sostenibile che la colpa della struttura pubblica sarebbe in re ipsa nel caso di esecuzione volontaria di atto amministrativo illegittimo. In altri termini, l'imputazione della responsabilità non può avvenire sulla base del mero dato obiettivo della illegittimità dell'azione amministrativa, poiché il giudice ordinario, davanti al quale si svolge il giudizio risarcitorio, deve svolgere una penetrante indagine, non limitata al solo accertamento dell'illegittimità del provvedimento in relazione alla normativa ad esso applicabile, estesa alla valutazione della colpa dell'amministrazione. Questa colpa è configurabile quando l'adozione e l'esecuzione dell'atto illegittimo siano avvenute in violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione, alle quali l'esercizio della funzione amministrativa deve ispirarsi e che il giudice ordinario può valutare, poiché si pongono come limiti esterni alla discrezionalità. Il sistema vigente prevede che, nelle prestazioni rese nell'esercizio di attività professionali, al professionista è richiesta la diligenza corrispondente alla natura dell'attività esercitata (art. 1176, secondo comma cod. civ.); vale a dire che è richiesta una diligenza qualificata dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati ai tipi di prestazione dovuta e comporta solo che la diligenza richiesta è quella normale. Il sistema stesso, nondimeno, dispone che, se la prestazione richiede la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (in altri termini, la prestazione richiede una perizia superiore a quella ordinaria della categoria), il professionista non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave (art. 2236 cod. civ.). La norma non deve essere interpretata come autorizzazione al professionista di usare una diligenza minore del normale, ma come esonero di responsabilità per l'imperizia che trascende la preparazione media dei professionisti del settore, come nel caso in cui si richiede notevole abilità perché la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici nuovi o di speciale complessità e comporta un largo margine dì rischi: in questo senso, Cass. 28 maggio 2004, n 10297, tra le più recenti. Presidente R. Preden, Relatore L. F. Di Nanni. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. III, 21/10/2005 (Ud 29/9/2005), Sentenza n. 20358 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica Amministrazione - Procedimenti penali - Spese di difesa sostenute dai funzionari degli enti locali - Rimborsi - Limite - Interessi del Comune. Le spese di difesa sostenute dai funzionari degli enti locali nel corso di procedimenti penali in cui essi siano stati coinvolti vanno rimborsate dall’ente quando i fatti contestati non integrino una condotta contraria agli interessi del Comune e quando gli stessi siano direttamente connessi alle funzioni o alla carica rivestita. Pres. Nicoletti - Est. Atelli - P.M. Berretta. CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale Regione LOMBARDIA 19 ottobre 2005 (Ud. 6.7.2005), Sentenza n. 641 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica Amministrazione - Procedimenti penali - Spese per l’assistenza processuale sostenute dai dipendenti degli enti locali - Art. 28 C.C.N.L. 14.9.2000 - Amministratori - Status di pubblici funzionari - Applicabilità - Sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave - Ripetizione degli oneri sostenuti. In materia di spese per l’assistenza processuale sostenute dai dipendenti degli enti locali a causa di procedimenti penali, l’art. 28 del C.C.N.L. del 14.9.2000 (e in precedenza, in termini pressoché analoghi, dagli artt.16 del D.P.R 1.6.1979, n. 191, 22 del D.P.R. 25.6.1983, n. 347 e 67 del D.P.R. 13.5.1987, n. 268) prevede che “ il Comune, a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento…. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l’ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa….” La previsione del C.C.N.L. del 14.9.2000, come del resto quella dei decreti precedenti, è stata peraltro ritenuta dalla giurisprudenza applicabile anche agli amministratori, “in considerazione del loro status di pubblici funzionari” (cfr., ex multis, Corte dei conti: SS.RR.18.6.1986, n.501 e Sez.II, 15.7.1985, n.141; T.A,R. Abruzzo- Sez. Pescara, 3.6.2000, n. 438; Cons. Stato, Sez. V, 17. 7. 2001, n. 3946 e, più di recente, Cons. Stato, sez. VI, 2.8.2004 n. 5367). Pres. Nicoletti - Est. Atelli - P.M. Berretta.  CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale per la Regione LOMBARDIA 19 ottobre 2005 (ud.6.7.2005), Sentenza n. 641 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica Amministrazione - Rimborso delle spese sostenute nell’esercizio del diritto di difesa - Diritto di credito dell’amministratore o del dipendente nei confronti dell'amministrazione - Art. 67 D.P.R. n. 268/1987. Le disposizioni contenute nell’art. 67 D.P.R. n. 268 del 1987 valevano e valgono a fondare - sempreché ricorrano tutte le condizioni da esse previste (v. anche, da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 2041 del 29.4.2005) - un diritto di credito dell’amministratore o del dipendente nei confronti di una data amministrazione ai fini del rimborso delle spese sostenute nell’esercizio del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., ma non sono idonee a trasformare questo credito in una pretesa a contenuto patrimoniale nel cui esercizio sia consentita la surroga del debitore che abbia pagato (cioè l’amministrazione) al fine di rivalersi sull’autore della condotta di denunzia occasionante l’esborso per spese legali da cui il credito a titolo di rimborso (mediatamente) deriva. Pres. Nicoletti - Est. Atelli - P.M. Berretta.  CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale per la Regione LOMBARDIA 19 ottobre 2005 (ud.6.7.2005), Sentenza n. 641 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica Amministrazione - Risarcimento dal reato di calunnia - Debito di valore - Rimborso delle spese legali - Debito di valuta - Differenza - Natura giuridica - Finalità. Il diritto al rimborso dall’affermazione della responsabilità civile del calunniatore, tende alla riparazione del pregiudizio inferto ad un attributo della personalità della vittima, mentre il diritto al rimborso delle spese legali mira al diverso risultato di impedire un depauperamento del dipendente o dell’amministratore prosciolto o assolto, ed è quindi previsto a garanzia dell’integrità della sfera patrimoniale di questo soggetto (cfr. anche Cass., SS.UU., sent. n. 10680 del 14.12.1994). L’uno è dunque un diritto al risarcimento; l’altro, un diritto al rimborso (fondato non già sull’art. 2043 c.c., bensì sul divieto di arricchimento senza causa sancito con norma di chiusura dall’art. 2041 cod. civ.: si v. la già menzionata decisione Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 2630 del 24.5.2005). E la diversa natura giuridica si riflette invariabilmente anche sulle tecniche di computo della rispettiva misura, atteggiandosi il primo a debito di valore, come tutte le obbligazioni pecuniarie di origine risarcitoria, e il secondo, invece, a debito di valuta. Pres. Nicoletti - Est. Atelli - P.M. Berretta.  CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale per la Regione LOMBARDIA 19 ottobre 2005 (ud.6.7.2005), Sentenza n. 641 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica Amministrazione - Incompatibilità/ineleggibilità da una sentenza passata in giudicato - Art. 63, c. 1, n. 5, d.lgs. n. 267/2000 - Ripristino delle libertà politiche e dei diritti di cittadinanza. L’art. 63, comma 1, n. 5, del d.lgs. n. 267 del 2000 introduce un elemento di garanzia nel far dipendere l’incompatibilità/ineleggibilità da una sentenza passata in giudicato, assumendo quindi importanza non già il debito erariale comunque determinato, bensì solamente quello definito dal giudice contabile, anche nel quantum, mediante sentenza passata in giudicato, previa dichiarazione di responsabilità verso l'ente. Ed è quindi solamente l’estinzione integrale di un simile debito verso l’erario che può produrre un effetto di ripristino delle libertà politiche e dei diritti di cittadinanza individuali medio tempore compressi nella forma dell’incompatibilità/ineleggibilità. Pres. Nicoletti - Est. Atelli - P.M. Berretta.  CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale per la Regione LOMBARDIA 19 ottobre 2005 (ud.6.7.2005), Sentenza n. 641 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica Amministrazione - Procedure e varie - Corte dei conti - Giurisdizione in materia di responsabilità - Discrimen tra la giurisdizione ordinaria e quella contabile - Qualità del soggetto passivo - Natura delle risorse finanziarie. Il nuovo assetto della Corte dei conti, quale emerso dalla legislazione di riforma del 1994 - 1996, ha comportato la configurazione della stessa come giudice naturale della responsabilità amministrativa, sia per gli amministratori che per i dipendenti di tutta la Pubblica Amministrazione: ciò comporta l’esclusività della relativa giurisdizione nel senso che la Corte dei conti è l’unico organo giudiziario che può decidere nelle materie devolute alla sua cognizione, con conseguente esclusione di una concorrente giurisdizione del giudice ordinario, adito secondo le regole normali applicabili in tema di responsabilità e di rivalsa (Cass. civ. SS. UU. 22 dicembre 1999 n. 933) Corte dei conti, Sezione III centrale, n. 490/A del 21.7.2005. A tale progressivo ampliamento della giurisdizione contabile in materia di responsabilità, l’ambito della quale investe ora anche la responsabilità extracontrattuale nei confronti di amministratori e dipendenti di pubbliche amministrazioni, anche se diverse da quelle di appartenenza (Cass. civ. SS.UU. ord. n. 10973 del 25 maggio 2005), consegue che il discrimen tra la giurisdizione ordinaria e quella contabile risiede unicamente nella qualità del soggetto passivo e, quindi, nella natura delle risorse finanziarie di cui esso si avvale. Il ricordato carattere di generalità che investe la giurisdizione della Corte dei conti, è, quindi, idoneo a dirimere in radice la possibilità del conflitto con la giurisdizione civile, atteso che l’Amministrazione - considerata, appunto, l’esclusività in materia della giurisdizione della Corte dei conti e, conseguentemente, dell’azione intestata al Procuratore contabile - non ha ormai azione verso i propri dipendenti ed amministratori per i danni ad essa arrecati in violazione dei loro doveri di servizio: il solo giudizio configurabile al riguardo è quello di responsabilità amministrativa, e non c’è possibilità di bis in idem se ci si attiene a questo criterio (v. Sez. II^ centrale d’appello, sent. 1.7.2004, n. 215). Pres. Nicoletti - Est. Atelli - P.M. Berretta. CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale per la Regione LOMBARDIA 19 ottobre 2005 (ud.6.7.2005), Sentenza n. 641 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica amministrazione - Contrasto tra la normativa nazionale o regionale ed il diritto comunitario - Disapplicazione della disciplina interna e la conseguente invalidità degli atti applicativi. In coerenza al consolidato insegnamento giurisprudenziale comunitario e nazionale, per il quale il contrasto tra la normativa nazionale o regionale ed il diritto comunitario si risolve con la disapplicazione della disciplina interna e la conseguente invalidità degli atti applicativi (Corte di Giustizia CE 9 settembre 2003 causa 198/01; CdS IV 29 ottobre 2001 n. 5630; CdS VI 5 giugno 1998 n. 918; CdS VI 20 giugno 1996 n. 843; Cga 13 giugno 1995 n. 348). Pres. VARRONE - Est. MONTEDORO - VODAFONE OMNITEL N.V. (avv. Merusi) c. AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (Avvocatura Generale dello Stato) e TELECOM ITALIA S.P.A. (avv.ti Lattanzi e Satta) (annulla TAR Lazio - Roma Sez. I n. 3148/2004). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 17 ottobre 2005 (c.c. 05/04/2005), sentenza n. 5826

Pubblica Amministrazione - Lavoro - Recupero delle somme corrisposte indebitamente al proprio dipendente - Art. 2033 c.c.. Con atti di natura paritetica l’Amministrazione può esercitare il proprio diritto - sancito dall’art. 2033 del codice civile - e può procedere al recupero delle somme corrisposte indebitamente al proprio dipendente, anche se questi versi in una situazione di buona fede (Sez. VI, 5 agosto 2004, n. 5445; Sez. VI, 12 luglio 2004, n. 5067; Sez. VI, 15 giugno 2004, n. 3878; Sez. IV, 10 dicembre 2003, n. 8118; Sez. V, 8 settembre 2003, n. 5025; Sez. VI, 9 aprile 2001, n. 2153; Sez. VI, 4 maggio 1999, n. 574; Sez. VI, 20 febbraio 1998, n. 155). Pres. Schinaia - Est. Maruotti - C.O.N.I. (avv. Angeletti) c. Serni e altri (n.c.) (riforma TAR Lazio, Sez. III, 24 maggio 1999, n. 1535, e per la integrale reiezione del ricorso di primo grado n. 2244 del 1988). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 17/10/2005 (c.c. 7/06/2005), sentenza n. 5813

Pubblica Amministrazione - Riammissione in servizio del dipendente - Discrezionalità - Limiti - Esigenze dell’apparato burocratico - Giurisprudenza. La riammissione in servizio costituisce il frutto di una valutazione ampiamente discrezionale della p.a. circa la rispondenza della reintegrazione del dipendente alle esigenze dell’apparato burocratico, (cfr. Cons. St., VI, 21 gennaio 1993, n. 64; V, 22 novembre 1991, n. 1332; IV, 16 dicembre 1980, n. 1207), valutazione che sfugge al sindacato di legittimità, purché non inficiata da vizi logici (cfr. Cons. St., IV, 22 maggio 1989, n. 343 e, più di recente, stessa Sezione, 25 settembre 2002, n. 4893). Pres. Varrone - Est. Salemi - Proietti Rocchi (avv.ti Visconti e Solazzi) c. Ministero dell’Interno (Avvocatura Generale dello Stato) (conferma T.A.R. Emilia Romagna - Sezione I - n. 348 del 12 luglio 1999). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 17/10/2005 (C.C. 24/06/2005), Sentenza n. 5810

Pubblica Amministrazione - Concorso - Prova orale - Giudizio negativo - Termine per l’impugnazione - Decorrenza - Data della seduta d’esame - Affissione dei risultati. L’articolo 6 del testo unico sugl’impiegati civili dello Stato emanato con decreto del presidente della repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, assolve a una funzione di trasparenza dell’azione amministrativa, istituisce altresì, inscindibilmente, una conoscenza legale delle decisioni adottate dalla commissione giudicatrice, creando per i concorrenti l’onere, per la verità minimo, di attendere l’affissione o d’informarsi dell’esito della prova. Il giudizio negativo della prova orale, che esclude il candidato dalla possibilità di utile inserimento in graduatoria, costituisce, per l’interessato, l’atto conclusivo e lesivo, che egli ha l’onere d’impugnare; con la conseguenza che il termine per l’impugnazione decorre dalla data della seduta d’esame e dell’affissione dei risultati (sesta Sezione, 8 maggio 2001 n. 2573). Pres. Elefante - Est. Carboni - A. U. S. L. LE/1 con sede in Lecce (avv.to Pappalepore) c. GRASSO (n.c.). (irricevibile TAR Puglia sezione staccata di Lecce, Sez. II 2 ottobre 2004 sentenza n. 6837). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 11 OTTOBRE 2005, Sentenza n. 5507

Pubblica Amministrazione - Formazione delle graduatorie - Richiesta dei candidati di accesso all'intera documentazione amministrativa - Legittimità. E’ legittima la richiesta di accesso all'intera documentazione amministrativa riguardante le domande di iscrizione, aggiornamento o trasferimento della graduatoria permanente definitiva avanzata da un docente precario relativamente alla posizione dei candidati che lo precedono in graduatoria. TAR Friuli Venezia Giulia, 20/10/2005, Sentenza n. 829

Pubblica Amministrazione - Atti amministrativi collegati al procedimento principale - Diritto d'accesso - Sussiste - Fondamento. Il diritto di accesso agli atti amministrativi sussiste sia per il procedimento principale sia per quello collegato agli atti da questo richiamati, pertanto è insito l'interesse al controllo della veridicità e completezza di tutta la documentazione utilizzata per l'adesione dell'atto finale del procedimento. TAR Toscana, 14/10/2005, Sentenza n. 4679

Pubblica Amministrazione - Abuso d'ufficio - Delitti contro l'amministrazione della giustizia - Diniego di agevolazioni ad insegnante con figlio minore portatore di handicap in attesa di accertamenti medici - Ravvisabilità - Sussistenza. Secondo la Corte Suprema, la tutela delle persone handicappate poggia su esigenze di celerità e di urgenza, con la conseguenza che, ove richiesto da un dipendente, genitore di minore portatore di handicap, un permesso ai sensi dell’art. 33 della l. 5 febbraio 1992, n. 104, non è consentito al datore di lavoro rifiutarne il rilascio, in attesa di accertamenti sulla permanenza della patologia. Costui, ad avviso dei giudici di legittimità, deve concedere il permesso richiesto, riservandosi eventualmente di negarlo, una volta appurato il regresso della patologia. Sulla base di tali principi, la Corte ha ravvisato il reato di abuso d'ufficio nel comportamento del Direttore del circolo didattico, che aveva negato il suddetto permesso ad un insegnante, ponendo in dubbio l’irreversibilità dell’affezione del minore, in merito alla quale erano in corso accertamenti da parte della Unità sanitaria locale. Presidente P. Troiano, Relatore G. Colla. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. VI, 10 ottobre 2005 (Ud. 7/07/2005), Sentenza n. 36597

Pubblica Amministrazione - Abuso d'ufficio - Delitti contro l'amministrazione della giustizia - Ispettore di polizia che impartisca consigli sulla nomina del difensore di fiducia - Ravvisabilita' del reato - Sussistenza - C.d. accaparramento di clientela. E’ ravvisabile il delitto di abuso d'ufficio nel comportamento di un ispettore di polizia che aveva impartito ai cittadini, con i quali aveva intrattenuto rapporti per ragioni del suo ufficio, consigli sulla nomina del difensore di fiducia, avviandoli presso uno studio di un avvocato. (nella specie: la Corte, così decidendo, ha annullato con rinvio la sentenza dei giudici di appello che avevano assolto l’ispettore, ritenendo che il suo comportamento, pur costituendo una grave infrazione disciplinare (artt. 25 disp. att. c.p.p.; 50 d.p.r. 335/1982; 24 d.p.r. 782/1985), non integrasse tuttavia la fattispecie di cui all’art. 323 c.p., difettando l’ingiustizia del profitto procurato allo studio legale. La Corte Suprema ha invece affermato che l’ingiustizia del profitto può derivare anche dalla violazione di doveri giuridici imposti da un codice deontologico e che nella specie ricorreva la violazione dell’art. 19 del Codice deontologico forense, approvato il 17 aprile 1997, che fa divieto del c.d. accaparramento di clientela). Presidente G. Ambrosini, Relatore G. Colla. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. VI, 10/10/2005 (Ud.06/07/2005), Sentenza n. 36592

Pubblica Amministrazione - Elezioni - Elemento della riconoscibilità del voto - Giurisprudenza - Principio della massima semplificazione dei segni grafici contemplati dall’ordinamento elettorale. L’elemento della riconoscibilità del voto, deve essere valutato caso per caso, al fine di stabilire se l’anomalia del voto possa giustificarsi ragionevolmente con cause diverse da quella della volontà di far identificare il consenso attribuito alla lista o al candidato. La giurisprudenza, ha avuto modo di affermare l’irrilevanza delle incertezze grafiche, degli errori, e dei segni superflui (Cons. St., Sez. V, 4 febbraio 2004 n. 374;18 novembre 2004 n. 7561; 28 maggio 2004 n. 3459), ma ha considerato riconoscibile il voto per una lista accompagnato dall’indicazione di un nominativo non corrispondente ad alcun candidato di quella lista (Cons. St. Sez. V, 2 settembre 2004, 5742), oppure la scrittura del nome del candidato sindaco in aggiunta al nominativo prestampato, e ciò in relazione al principio della massima semplificazione dei segni grafici contemplati dall’ordinamento elettorale (C.G.A. 11 febbraio 2005 n. 40). Pres. Elefante - Est. Branca - Contri ed altri (avv.ti Biondaro, Rigobello e Clarich) c. Comune di Cazzano di Tramigna (conferma TAR Veneto, Sez. I, 27 ottobre 2004 n. 3788). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 21 settembre 2005, (c.c. 27/05/2005), Sentenza n. 4933

Pubblica Amministrazione - Elezioni - C.d. inquinamento delle consultazioni - Mero sospetto - Caducazione del risultato elettorale - Esclusione - Effettiva volontà dell'elettore - Voto di preferenza viziato - Effetti. Il mero sospetto del c.d. inquinamento delle consultazioni, in mancanza di qualsivoglia riscontro probatorio e nella pacifica impossibilità di ricostruire dall'esterno il processo psicologico formativo della volontà dell'elettore, non consente la caducazione del risultato elettorale, ma impone la conservazione degli atti del procedimento elettorale non direttamente colpiti dall'invalidità dell'elezione del singolo candidato e, nel dubbio, circa l'incidenza della candidatura di questi sull'esito delle elezioni, la conferma della legittimità della consultazione. Ne consegue che l'eventuale vizio del voto di preferenza comporta la nullità di questo ma non determina la nullità del voto di lista, ove quest'ultimo risulti corrispondere all'effettiva volontà dell'elettore” (Consiglio di Stato, sezione quinta, 21 novembre 2003, n. 7635). Pres. Santoro - Est. Fera - Terracciano ed altri (avv. Rustignoli e Pastore) c. Comune di Levone (n.c.) (conferma TAR per il Piemonte, sezione seconda, 24 gennaio 2005, n. 75). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 21 settembre 2005 (c.c. 17/05/2005), Sentenza n. 4920

Pubblica Amministrazione - Urbanistica e edilizia - Contratto d’opera professionale - Compenso - Finanziamento - Condizione - Fattispecie. E’ valida la clausola con cui, in una convenzione tra un ente pubblico territoriale e un ingegnere al quale il primo abbia affidato la progettazione di un’opera pubblica, il pagamento del compenso per la prestazione resa viene condizionato alla concessione di un finanziamento per la realizzazione dell’opera. Presidente V. Carbone, Relatore A. Criscuolo. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, del 19 settembre 2005, Sentenza n. 18450  (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica amministrazione - Impianti di energia elettrica - D.L. 7/2002 conv. in L. 55/2002 - Procedimento autorizzatorio - L. 241/1990 - Soggetti nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre effetti diretti, ai fini della comunicazione di avvio del procedimento - Individuazione. Il d.l. n. 7/2002, conv. in l.n. 55/2002, chiarisce le procedure autorizzatorie per la costruzione e l’esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all’esercizio degli impianti in questione (procedimento unico, al quale partecipano le Amministrazioni statali e locali interessate, che sostituisce le singole autorizzazioni di competenza delle Amministrazioni interessate e degli enti pubblici territoriali). Ai fini dell’applicazione dell’art. 7 l.n. 241/1990, i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti sono quelli che beneficiano dell’autorizzazione unica, vale a dire, quelli che hanno avanzato la richiesta di costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW, essendo l’autorizzazione, come noto, un provvedimento ampliativo della sfera giuridica del richiedente. Il potere autorizzatorio, ampliativo di diritti omogenei altrui, può determinare, a sua volta, una compressione del contenuto dei diritti dei titolari di precedenti provvedimenti ampliativi, quando i campi di intervento sono coincidenti, ma ciò comporta un mero effetto riflesso che può solo legittimare il ricorso al vaglio in sede giurisdizionale di tali nuovi provvedimenti ma non l’obbligo di ricevere anche la comunicazione di avvio del procedimento. Pres. Calvo, Est. Correale - E.N.E.L. Produzione s.p.a. (Avv. Yeuillaz e Vaccari) c. Ministero delle Attività Produttive (Avv. Stato) e Regione Piemonte (Avv. Maina) - T.A.R. PIEMONTE, Sez. II - 17 settembre 2005, n. 2831 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica amministrazione - Settore energetico - Nuovo assetto - Liberalizzazione - Autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di centrali elettriche - Effetti economici nei confronti di atri operatori di mercato - Rilevanza - Esclusione. Il nuovo assetto del settore energetico, di cui al d.lgs n. 79/1999 in attuazione dei principi di cui alla Direttiva 96/92/CE, confermata dalla Direttiva 2003/54/CE, ha liberalizzato l’attività di produzione dell’energia elettrica, creando il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale, cui sono concesse le attività di trasmissione e dispacciamento nel rispetto unicamente dei principi di imparzialità, trasparenza e neutralità, garantendo così a tutti i soggetti operanti nel settore l’immissione di energia nella rete gestita da un soggetto indipendente, mediante meccanismi appositi e oggettivi (c.d. “borsa elettrica”). Non vi sono, di conseguenza, diritti di priorità nell’accesso alla rete né situazioni consolidate di usufrutto della stessa ma ogni soggetto del settore, anche preesistente, entra in un nuovo mercato liberalizzato di competizione in cui tutti usufruiscono delle medesime regole. Sulla base di tali premesse, la struttura legislativa vigente, di cui al d.l. n. 7/2002, conv. in l.n. 55/2002, esprimendo un quadro confermato definitivamente dal d.l. 29 agosto 2003, n. 239, conv. in l. 27 ottobre 2003, n. 209 e dalla l. 23 agosto 2003 2004, n. 239, ha previsto che l’autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di centrali elettriche è rilasciata su presupposti legati unicamente a parametri ambientali, sanitari e di tutela del territorio, ma non sugli effetti economici nei confronti degli altri operatori di mercato, che non vantano diritti specifici nel contesto della introdotta liberalizzazione. Pres. Calvo, Est. Correale - E.N.E.L. Produzione s.p.a. (Avv. Yeuillaz e Vaccari) c. Ministero delle Attività Produttive (Avv. Stato) e Regione Piemonte (Avv. Maina) - T.A.R. PIEMONTE, Sez. II - 17 settembre 2005, n. 2831 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica amministrazione - Parchi eolici - Elaborati progettuali - Diritto di accesso - Sussistenza. Gli elaborati progettuali presentati per conseguire l’autorizzazione all’installazione di parchi eolici sul territorio regionale, poiché risultano connessi ad una domanda inoltrata ad una Pubblica Amministrazione, sebbene trattasi di atti non formati dalla Pubblica Amministrazione, nel momento stesso in cui entrano a far parte di un procedimento amministrativo assumono automaticamente la configurazione di atti amministrativi; sussiste pertanto il diritto all’eccesso, senza che possano essere opposti problemi di riservatezza personale. Pres. Camozzi, Est. Mastrantuono - B. s.r.l. (Avv. Della Valle) c. Regione Basilicata Potenza (avv. Santoro) - T.A.R. BASILICATA - 14 settembre 2005

Pubblica Amministrazione - Delitti contro la pubblica amministrazione - Violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario - Oggetto della tutela - Fattispecie. Oggetto della tutela penale di cui all'art. 338 c.p. (violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario) è il funzionamento ed il prestigio della pubblica amministrazione in senso lato, al fine di garantire la sicurezza e la libertà di determinazione e di azione dei pubblici uffici impersonalmente e collegialmente considerati, contro la violenza o la minaccia diretta ad impedire, a turbare o a coartare l'esercizio delle loro funzioni (nella specie è stato escluso che l'organizzazione e la realizzazione di una violenta campagna di continua aggressione mediatica nei confronti di singoli magistrati, appartenenti agli stessi uffici, consistita in accuse calunniose, false e allusive, nonché nel riportare su giornali notizie riservate sul loro conto, potesse configurare il reato di cui all'art. 338 c.p., che si realizza solo nei confronti dei soggetti costituiti in collegio). Presidente R. Fulgenzi, Relatore R. Legnasi. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. VI, 12/09/2005 (Ud.18/05/2005), Sentenza n. 33067

Pubblica amministrazione - Atipicità del rapporto di lavoro con gli organismi di informazione e sicurezza - Deroga al principio costituzionale del pubblico concorso - Natura fiduciaria e per ciò stesso precaria. L’effettiva atipicità del rapporto di lavoro con gli organismi di informazione e sicurezza, anche a voler prescindere dai delicati e particolari compiti istituzionali ad essi assegnati, si apprezza con riferimento alla provvista del relativo personale, il cui reclutamento può avvenire anche in deroga al principio costituzionale del pubblico concorso, nonché per la sua natura eminentemente fiduciaria e per ciò stesso precaria (C.d.S., sez. VI, 16 aprile 2003, n. 1953). Pres. SALVATORE - Est. SALTELLI - ALGERI (avv.ti Tonucci e Troiano) c. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Avvocatura generale dello Stato) ed altro (conferma TAR Lazio, Roma, sez. I, n. 1809 dell’11 marzo 2003). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 08 settembre 2005 (C.C. 15/03/2005), Sentenza n. 4634

Pubblica Amministrazione - Regione Umbria - Decadenza dall'assegnazione di alloggio popolare - Presupposti. La decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica consegue, nella regione Umbria, ai sensi dell'art. 33, L. reg. n. 44/83, all'accertamento della condizione che l'assegnatario non abiti stabilmente l'alloggio assegnato. Pres. Venturini - Est. Mollica - Peraio (avv. Bisazza Terracini) c. Comune di Castiglione del Lago (avv. Cesarini) (conferma T.A.R. Umbria, n. 245 del 1° aprile 1998). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 06 settembre 2005 (C.C. 26/04/2005), Sentenza n. 4567

Pubblica Amministrazione - Commissione di disciplina - Obbligo di astensione dei componenti - Presupposti - Principio di imparzialità - Fattispecie: procedimento disciplinare originato da dissidi personali insorti fra l’incolpato e il sindaco. L'obbligo di astensione dei componenti della commissione di disciplina non consegue automaticamente alle sole affermazioni e richieste formulate dall'inquisito (Cons. Stato, V, 28 luglio 1987, n. 486) e la circostanza che l'incolpato disciplinarmente abbia proposto denunce e querele nei confronti di funzionari investiti della potestà disciplinare, non determina di per sè una situazione d'incompatibilità (Cons. Stato, sez. V, 3 marzo 1988, n. 114). Più che su di una rigorosa applicazione dell’obbligo di astensione e la ricusazione del giudice desumibili dagli artt. 51 e 52 c.p.c., il procedimento disciplinare nel confronti dei dipendenti della p.a. è governato dal principio di imparzialità di cui all'art. 97 cost.: qualora l'autorità agente sia un organo collegiale, l'obbligo di astenersi del singolo componente trova perciò espressione nell’interesse a partecipare alla deliberazione cui questi sia direttamente interessato, per la presunzione che il soggetto coinvolto nella situazione oggetto del provvedimento non possa determinarsi con la dovuta serenità (Cons. Stato, V, 16 novembre 1998, n. 1617). Nella specie il procedimento disciplinare aveva tratto origine da dissidi personali insorti fra l’incolpato e il sindaco: ne era perciò doverosa l’astensione perché la vicenda, come si era svolta, poteva lasciar supporre un suo interesse alla deliberazione, per la presunzione che il coinvolgimento nella situazione oggetto del provvedimento non lo inducesse a determinarsi con la dovuta imparzialità in relazione a circostanze concernenti i rapporti personali con l'interessato (Cons. Stato, sez. VI, 18 gennaio 1977, n. 7). Pres. Elefante - Est. Lamberti - Comune di Magliano in Toscana (avv.ti Salimbeni e Nunzi) c. Neri (avv.ti Bastianini e Scoccini), (conferma T.A.R. della Toscana del 19 settembre 1997,sentenza n. 635/1997). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 5 settembre 2005 (C.c. 08/03/2005), Sentenza n. 4486

Pubblica Amministrazione - Provvedimento di sospensione cautelare dal servizio nei confronti di un pubblico impiegato sottoposto a procedimento penale - Art. 91, c. 1, T.U. n. 3/1957 - Obbligo di motivazione - Esclusione - Fondamento. Ai fini della sospensione cautelare, il giudizio sulla compatibilità dei fatti sottoposti all’accertamento del giudice penale con la permanenza in servizio dell’imputato non richiede particolari spiegazioni quando sia implicito nella gravità del reato (cfr., ad es., Cons. Stato, Sez. V, 16 marzo 1999, n. 262). E’ stato, altresì, esplicitato che il provvedimento di sospensione cautelare di un pubblico impiegato sia adeguatamente motivato con il solo riferimento al titolo dei reati contestatigli, quando questi ultimi si riferiscono a fatti specificamente attinenti alla sfera dell’Amministrazione e trovano origine proprio dalle funzioni esercitate dall’impiegato (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 15 novembre 2001, n. 5832). Pres. Iannotta - Est. Corradino - Le Donne (Avv. Frascaroli) c. Comune di Latina (Avv. Di Leginio), (conferma T.A.R. per il Lazio - Latina, n. 952/95, pubblicata in data 23.12.1995). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 23 AGOSTO 2005 (C.C. 23.11.2004), Sentenza n. 4384

Pubblica Amministrazione - Dipendente sottoposto a procedimento penale - Sospensione cautelare - Riammissione in servizio - Preclusione - Costituzione di parte civile nel processo penale dell’Amministrazione. E' rilevante ai fini della preclusione della riammissione in servizio del dipendente, la conflittualità determinata dalla decisione dell’Amministrazione di costituirsi parte civile nel processo penale (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 15 novembre 2001, cit.). Pres. Iannotta - Est. Corradino - Le Donne (Avv. Frascaroli) c. Comune di Latina (Avv. Di Leginio), (conferma T.A.R. per il Lazio - Latina, n. 952/95, pubblicata in data 23.12.1995). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 23 AGOSTO 2005 (C.C. 23.11.2004), Sentenza n. 4384

Pubblica amministrazione - Elettorato passivo - Consigliere comunale - Incompatibilità. In tema di incompatibilità alla carica di consigliere comunale, l'art. 63 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel prevedere, tra le cause che impediscono di ricoprire detta carica, anche la pendenza di una lite civile od amministrativa con il Comune, contempla una deroga nell'ipotesi in cui la lite riguardi un fatto connesso con l'esercizio del mandato. Secondo la Corte, tale deroga sussiste ogniqualvolta la controversia attenga all'agire dell'amministratore nell'interesse pubblico, indipendentemente dal mandato per il quale è insorta la controversia, ben potendo questo essere diverso da (e successivo a) quello di consigliere comunale. Pertanto, non sussiste l'incompatibilità alla carica di consigliere comunale, e ricorre la detta deroga, allorché l'oggetto della lite pendente riguardi l'impugnazione, dinanzi al giudice amministrativo, della revoca del mandato di assessore conferito al consigliere (in Comune con popolazione inferiore a quindicimila abitanti) successivamente alla sua elezione, trattandosi di controversia che trascende l'interesse personale del soggetto in quanto finalizzata ad assicurare il corretto funzionamento della P.A. e, con esso, l'interesse della comunità locale o, comunque, della parte rappresentata. Presidente U.R. Panebianco, Relatore O. Fittipaldi. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sezione I, del 16 agosto 2005, Sentenza n. 16956

Pubblica Amministrazione - Enti locali - Aumento della spesa - Modifica, generale o parziale, di pianta organica, generale o pattizia degli enti locali - Inquadramento obbligatorio del personale - Controllo della Commissione Centrale per la Finanza Locale - Sussiste - L. n. 299/1980. L’articolo 7 del D.L. 7 maggio 1980, n. 153, convertito con modificazione dalla legge 7 luglio 1980, n. 299, assoggetta a controllo della Commissione Centrale per la Finanza Locale ogni modifica, generale o parziale, di pianta organica, generale o pattizia, degli enti locali che determini un aumento della spesa (C.d.S., sez. IV, 13 settembre 2001, n. 4794; 3 novembre 1999, n. 1655; sez. V, 13 aprile 1999, n. 407), ivi comprese le ipotesi di inquadramento obbligatorio del personale per adeguamento alle nuove disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto (a nulla rilevando l’assenza di profili di discrezionalità) che, determinando una trasformazione dei posti in organico, incidono immediatamente anche sulle spese degli enti (C.d.S., sez. V, 6 ottobre 1999, n. 1330; 24 settembre 1999, n. 1159; 13 aprile 1999, n. 407). Pres. - Est. SALTELLI - MINISTERO DELL’INTERNO (Avvocatura di Stato) c. COMUNE DI CAMERINO (avv.ti Felici e Del Vecchio) (riforma TAR Marche, n. 199 del 9 maggio 1996). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 12 agosto 2005 (c.c. 16.03.2005), Sentenza n. 4372

Pubblica Amministrazione - Inquadramento dei dipendenti degli enti locali - Lavoro - Pubblico impiego - Qualifiche funzionali e profili professionali - Inquadramento ottenuto in virtù di precedenti contratti collettivi di categoria - Diverse mansioni svolte in virtù di incarichi formali, ma non inerenti allo status giuridico ed economico rivestito dal dipendente - Disciplina - Art. 40 D.P.R. n. 347/1983. L’inquadramento dei dipendenti degli enti locali in applicazione dell’articolo 40 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, deve avvenire non già in relazione alle qualifiche corrispondenti alle mansioni effettivamente svolte o con riguardo alle mansioni superiori eventualmente prestate in via di fatto, bensì sulla base della declaratoria delle qualifiche funzionali e dei profili professionali corrispondenti al contenuto della qualifica rivestita da ciascun impiegato (C.d.S., sez. V, 20 ottobre 2004, n. 6822; 6 febbraio 2003, n. 627), prescindendo dal livello di inquadramento ottenuto in virtù di precedenti contratti collettivi di categoria, a nulla rilevando l’eventuale inquadramento più favorevole conseguito da altri dipendenti per le medesime mansioni (fra le tante, C.d.S., sez. V, 12 ottobre 1999, n. 1432). In particolare, è stato precisato che l’articolo 40 non ha attribuito alcun rilievo alle mansioni superiori svolte dai dipendenti degli enti locali rispetto alle quelle delle qualifiche formalmente rivestite (e ai livelli attribuiti in base agli atti applicativi del predicente D.P.R. 1 giugno 1979, n. 191), dovendo l’amministrazione tener conto esclusivamente delle mansioni proprie della qualifica formale posseduta dal dipendente, prescindendo dalle eventuali diverse mansioni svolte in virtù di incarichi formali, ma non inerenti allo status giuridico ed economico rivestito dal dipendente (C.d.S., sez. V, 18 novembre 2003, n. 7316; 18 giugno 1996, n. 720; 27 settembre 1996, n. 1166). Pres. - Est. SALTELLI - CARNEVALE ed altri (avv. Morcavallo) c. MINISTERO DELL’INTERNO (conferma TAR Calabria, Catanzaro, n. 51 del 12 gennaio 1996). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 12 agosto 2005 (c.c. 16.03.2005), Sentenza n. 4371

Pubblica Amministrazione - Atti di inquadramento - Natura. Gli atti di inquadramento hanno notoriamente natura autoritativa, essendo vincolati ex lege nell’esclusivo interesse pubblico e quindi privi di discrezionalità: come tali, essi non tollerano, pertanto, le censure di eccesso di potere per difetto di motivazione, disparità di trattamento ed illegittimità (ex plurimis, C.d.S., sez. IV, 14 dicembre 2004, n. 7951; 16 marzo 2004, n. 1370; 30 dicembre 2003, n. 9152; 4 febbraio 2003, n. 541; 30 luglio 2002, n. 4072; 8 marzo 2000, n. 1136), mentre le norme che li contemplano sono soggette a stretta interpretazione per evidenti ragioni di contenimento della spesa pubblica (C.d.S., IV 14 dicembre 2004, n. 7951; 8 marzo 2000, n. 1136; 9 marzo 1998, n. 454, tutte in tema di inquadramento di dipendenti regionali). Pres. - Est. SALTELLI - CARNEVALE ed altri (avv. Morcavallo) c. MINISTERO DELL’INTERNO (conferma TAR Calabria, Catanzaro, n. 51 del 12 gennaio 1996). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 12 agosto 2005 (c.c. 16.03.2005), Sentenza n. 4371

Pubblica Amministrazione - Commissione Centrale per la Finanza Locale - Tutela dell’interesse pubblico generale alla corretta gestione delle risorse finanziarie dell’ente locale - Funzione di controllo - Fondamento. La funzione di controllo della Commissione Centrale per la Finanza Locale, com’è evidente, è una forma di sostanziale controllo molto ampio, esteso anche al merito delle scelte adottate dall’ente con il solo limite della sua autonomia organizzativa (C.d.S., sez. V, 1 aprile 1996, n. 318), finalizzato in modo diretto ed esclusivo alla tutela dell’interesse pubblico generale alla corretta gestione delle risorse finanziarie dell’ente locale nell’ambito di un coordinamento generale della spesa pubblica, e rispetto al quale non vengono assolutamente in rilievo le aspettative dei dipendenti dell’ente ad ottenere un più favorevole inquadramento in relazione ai nuovi posti previsti in pianta organica. Pres. - Est. SALTELLI - CARNEVALE ed altri (avv. Morcavallo) c. MINISTERO DELL’INTERNO (conferma TAR Calabria, Catanzaro, n. 51 del 12 gennaio 1996). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 12 agosto 2005 (c.c. 16.03.2005), Sentenza n. 4371

Pubblica Amministrazione - Pubblico impiego - Assenza dal servizio non autorizzata (15 g.g.) - Provvedimento di decadenza dall’impiego - Presupposti - Atto di diffida - Necessità. Il provvedimento di decadenza dall’impiego, ai sensi dell’articolo 127, lett. c) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 è collegato all’accertamento dell’esistenza della mera situazione di fatto dell’assenza dal servizio dell’impiegato per un periodo di tempo superiore a quindici giorni non autorizzata dall’amministrazione e accompagnata dal rilevabile chiaro intento di abbandono dal servizio, senza che siano possibili tardive giustificazioni del ritardo nella dovuta prestazione della propria opera (C.d.S., sez. VI, 10 luglio 1996, n. 945; sez. V, 18 gennaio 1995, n. 85), trattandosi, pertanto, di un atto vincolato (C.d.S., sez. VI, 17 maggio 2004, n. 3153), deve tuttavia rilevarsi che la necessità di un previo atto di diffida è da ritenersi necessario quando dal comportamento dell’impiegato non possa desumersi con certezza l’intenzione di sottrarsi all’obbligo di prestare il servizio (C.d.S., sez. V, 7 aprile 2003, n. 1833) ovvero possano sussistere dubbi sulla effettiva volontà del dipendente di abbandonare il posto di lavoro (C.d.S., sez. V, 30 agosto 2004, n. 5634). Pres. - Est. SALTELLI - REGIONE CAMPANIA (avv. Baroni) - IACCARINO (avv. Cirillo). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 9 agosto 2005 (c.c. 16 marzo 2005), Sentenza n. 4253

Pubblica Amministrazione - Lavoro - Sanzioni amministrative - Procedimento - Opposizione - Tempi di accertamento della p.a. - Valutazione giudiziale. In tema di sanzioni amministrative, il giudice dell'opposizione - dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione - nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse, dalla quale decorre il termine per l’opposizione, deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dalla amministrazione procedente e la congruità del tempo impiegato in relazione alla complessità degli accertamenti compiuti, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per violazioni connesse, ma non può sostituirsi alla stessa amministrazione nel valutare l'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e compiuti senza apprezzabile intervallo temporale. Presidente E. Mercurio, Relatore A. Cementano. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro, 8 agosto 2005, Sentenza n. 16642

Pubblica Amministrazione - Procedimento amministrativo - Ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione - Inadempienza all’ordine del giudice di provvedere - Nomina del commissario - Urbanistica e edilizia - Fattispecie: rimozione di opere edilizie abusive realizzate a seguito dei lavori di ristrutturazione di un piccolo capannone. Solo ove l’amministrazione resti inadempiente all’ordine del giudice di provvedere (di norma entro un termine non superiore a trenta giorni) il Giudice, su richiesta della parte interessata, nomina un commissario che provvede in luogo della stessa (Comma 2 dell’articolo 21 bis della legge 6 dicembre 1071 n. 1034, introdotto con l’articolo 2 della legge 21 luglio 2000 n. 205). Fattispecie: dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal Comune sulla diffida volta ad ottenere l’annullamento in autotutela dell’autorizzazione rilasciata e la rimozione di opere edilizie abusive realizzate a seguito dei lavori di ristrutturazione di un piccolo capannone sito nel cortile del fabbricato attiguo alla ricorrente, oltre al ristoro del danno ingiustamente subito. L'amministrazione a fronte della circostanziata denunzia l’Amministrazione non si è in alcun modo espressa, né ha dato conto di aver avviato, almeno, un’attività istruttoria volta a verificare l’effettiva sussistenza degli abusi lamentati. Pres. Iannotta - Est. Corradino - Goglia (avv. Laurenza) c. Comune di Caserta (n.c.). CONSIGLIO DI STATO Sezione V, 28 luglio 2005 (c.c. 4/05/2004), Sentenza n. 4059 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica amministrazione - Procedimento amministrativo - Emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento - Presupposti - Responsabile del procedimento - Autonomia - Limiti - Principio di neutralità del comportamento. A fronte di una precisa domanda del cittadino l’Amministrazione può negare o limitare la concessione richiesta soltanto in seguito a una approfondita verifica della mancanza dei relativi presupposti. E’ opportuno ricordare che sotto il profilo probatorio il richiedente un atto amministrativo ha oneri minori rispetto a quelli previsti in ambito processuale e ciò comporta l’ampliamento dei doveri del responsabile del procedimento, il quale deve attivarsi - in ossequio al principio inquisitorio applicabile nell’ambito dell’ordinamento amministrativo - al fine di acquisire tutti gli elementi di valutazione necessari o comunque, utili per consentire l’emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento. Qualora la normativa applicabile sia dettagliata e specifica, il margine di autonomia del responsabile del procedimento sarà ridotto ed egli non potrà fare altro che seguire la strada tracciata dalla disciplina applicabile al caso concreto sotto il profilo dei requisiti e dei fatti da accertare (sono un esempio le procedure concorsuali caratterizzate dalla salvaguardia della par condicio dei concorrenti). Nei relativi procedimenti il rapporto fra istante e Autorità amministrativa è condizionato da criteri che impongono all’Amministrazione comportamenti neutri, tali da precluderle addirittura, in certi casi, di interloquire attivamente con l’istante stesso. Pres. Frascione - Est. Bernabè - Cora (avv.ti Jürgen e Lubrano) c. Comune di Bolzano (avv.ti Giambò, Cappello e Prosperi), (annulla Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano n. 270/99 del 14.07.1999 - 05.10.1999).CONSIGLIO DI STATO Sezione V, 28 luglio 2005 (c.c. 13/07/2004), Sentenza n. 4057 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica amministrazione - Procedimento amministrativo - Procedimenti che si concludono con un atto concessorio - Garanzia del buon funzionamento dell’azione amministrativa - Criteri di massima cooperazione - Istruttoria - Principio della iniziativa d’ufficio - Principio d’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa. Nei procedimenti che si concludono con un atto concessorio, soltanto la massima apertura e disponibilità dell’Amministrazione al dialogo con il richiedente, nonché la spontanea istruttoria d’ufficio saranno sufficiente garanzia del buon funzionamento dell’azione amministrativa. E’ quindi a criteri di massima cooperazione che dovrà essere informato il comportamento dell’Amministrazione nell’esercizio dei relativi poteri al fine di dare al richiedente tutte le possibilità per esporre, illustrare e chiarire le proprie ragioni e per dimostrare il proprio diritto alla concessione. Sono questi i principi che discendono dalla lettura della normativa sul procedimento amministrativo e della relativa giurisprudenza. Nella fattispecie, pertanto, dovendo essere informata l’istruttoria al principio della iniziativa d’ufficio, il responsabile del procedimento aveva il potere-dovere di acquisire d’ufficio, (nell’ottica della tutela della buona fede e dell’affidamento del cittadino) ogni elemento utile e di invitare l’interessato a regolarizzare a sua volta la documentazione prodotta, in ossequio ai principi generali di leale cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa. . Pres. Frascione - Est. Bernabè - Cora (avv.ti Jürgen e Lubrano) c. Comune di Bolzano (avv.ti Giambò, Cappello e Prosperi), (annulla Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano n. 270/99 del 14.07.1999 - 05.10.1999). CONSIGLIO DI STATO Sezione V, 28 luglio 2005 (c.c. 13/07/2004), Sentenza n. 4057 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica amministrazione - Giusto procedimento amministrativo - Dichiarazioni ritenute insufficienti - Richiesta d’integrazione documentale o precisazioni - Necessità - Urbanistica e edilizia - Fattispecie: cambiamento della destinazione d’uso di un immobile, con contestazione delle barriere architettoniche. In tema di corretto procedimento, l'Amministrazione, prima di adottare un provvedimento, deve interpellare il richiedente e chiedere precisazioni documentali atte a integrare le dichiarazioni ritenute insufficienti. Nello specifico, il Comune avrebbe potuto, anzi dovuto, fare accertamenti sul posto, essendo il sopralluogo un mezzo istruttorio da adottarsi d’ufficio in caso di incertezze e dubbi sulla portata della documentazione prodotta. Infine l’Ufficio comunale avrebbe dovuto dare le opportune spiegazioni, con apposita comunicazione e a procedimento ancora aperto, circa la effettiva realizzabilità o meno delle intenzioni del richiedente invitandolo a una nuova valutazione della richiesta stessa. Trattasi di misure che rientrano tutte nei poteri-doveri del responsabile del procedimento come delineati dalla legge n. 241/90 e dalle norme ad essa corrispondenti, ai fini di un’azione amministrativa coerente con i principi della massima cooperazione fra Amministrazione e cittadini. Fattispecie: cambiamento della destinazione d’uso di un immobile, con contestazione delle barriere architettoniche. . Pres. Frascione - Est. Bernabè - Cora (avv.ti Jürgen e Lubrano) c. Comune di Bolzano (avv.ti Giambò, Cappello e Prosperi), (annulla Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano n. 270/99 del 14.07.1999 - 05.10.1999). CONSIGLIO DI STATO Sezione V, 28 luglio 2005 (c.c. 13/07/2004), Sentenza n. 4057 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica amministrazione - Giusto procedimento - Garanzie. Il giusto procedimento deve garantire, al cittadino la facoltà di disporre, in qualsiasi momento, della propria iniziativa. Tale facoltà e la possibilità di adeguare le proprie scelte a situazioni mutate nel corso del procedimento, risultano vanificate quando l’Autorità amministrativa omette di rendere il procedimento sufficientemente trasparente, con le dovute comunicazioni interlocutorie. Pres. Frascione - Est. Bernabè - Cora (avv.ti Jürgen e Lubrano) c. Comune di Bolzano (avv.ti Giambò, Cappello e Prosperi), (annulla Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano n. 270/99 del 14.07.1999 - 05.10.1999). CONSIGLIO DI STATO Sezione V, 28 luglio 2005 (c.c. 13/07/2004), Sentenza n. 4057 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica Amministrazione - Tutela risarcitoria nei confronti della P.A. - Riparto di giurisdizione - Azione di risarcimento del danno nei confronti della P.A. - Interpretazione dell’art. 35 d.lgs. n. 80/1998, (come sostituito dall’art. 7 L. n. 205/2000). Il risarcimento del danno può essere disposto dal giudice amministrativo non soltanto se investito anche della domanda di annullamento dell’atto amministrativo, quale effetto ulteriore della riscontrata illegittimità di esso e nell’esercizio della giurisdizione piena attribuitagli dal legislatore della riforma, ma anche quando la parte interessata si limiti a invocare la sola tutela risarcitoria nei confronti della P.A., sempre che ricorra la giurisdizione esclusiva o di legittimità del giudice amministrativo. Presidente V. Carbone, Relatore F. Sabatini. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, del 27 luglio 2005, Ordinanza n. 15660

Pubblica Amministrazione - Illecita percezione di contributi di natura assistenziale - Configurabilità del reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello stato - Esclusione. Non è configurabile il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.), né quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), nella condotta dell'agente che renda dichiarazioni mendaci in ordine alle proprie condizioni personali, familiari e patrimoniali al fine di ottenere l'erogazione dell'indennità da "reddito minimo di inserimento", in quanto si tratta di un tipo di contributo che rientra nell'ambito delle erogazioni pubbliche di natura assistenziale, che come tali non sono prese in considerazione dalle norme incriminatrici sopra citate, che si riferiscono esclusivamente ai casi di illecita o fraudolenta percezione di contributi pubblici di carattere economico-finanziario a sostegno dell'economia e delle attività produttive. Pres. P. Trojano, Rel. A. Rossi. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. VI, 20 luglio 2005 (ud. 11/05/2005), Sentenza n. 26919

Pubblica amministrazione - Silenzio rifiuto - Giudizio disciplinato dall’art. 21 bis L. n. 205/2000 - Obbligo di provvedere - Accertamento. Il giudizio disciplinato dall’articolo 21 bis della legge 21 luglio 2000, n. 205, benché collegato, sul piano logico - sistematico, al dovere imposto a tutte le amministrazioni pubbliche di concludere tutti i procedimenti mediante l’adozione di provvedimenti espressi, nei casi in cui essi conseguano obbligatoriamente ad una istanza ovvero debbano essere iniziati d’ufficio (secondo la previsione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241), postula pur sempre l’esercizio di una potestà amministrativa, rispetto alla quale la posizione del privato si configura come un interesso legittimo: solo in tale prospettiva, infatti, trova razionale giustificazione la ratio del predetto giudizio, volto - com’è noto - ad accertare se l’amministrazione abbia, con il silenzio, violato il predetto obbligo di provvedere (sul punto, ex multis, Sez. IV, 27 gennaio 2003, n. 426; 10 febbraio 2003, n. 672; 24 marzo 2003, n. 1521). Consiglio di Stato Adunanza Plenaria, del 9 gennaio 2002, decisione n. 1. Pres. VENTURINI - Est. SALTELLI - ARIOSTO (avv. Verrenti) c. COMUNE DI CANNOBIO (avv. Scaparone), (conferma TAR Piemonte, sez. I, n. 1635 del 2 settembre 2004). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 20 luglio 2005 (C.c. 1/03/2005), Sentenza n. 3909 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica amministrazione - Sienzio rifiuto - Ricorso - Funzione - Sindacato del giudice - Limiti.
Scopo del ricorso avverso il silenzio rifiuto è, quello di ottenere un provvedimento esplicito dell’amministrazione che elimini lo stato di inerzia e assicuri al privato una decisione che investe la fondatezza o meno della sua pretesa (C.d.S., sez. IV, 15 febbraio 2002, n. 926), fermo restando, in ogni caso, che al giudice adito non è concesso di sindacare il merito del procedimento amministrativo non portato a compimento, dovendo egli limitarsi a valutare l’astratta accoglibilità della domanda del privato, senza sostituirsi agli organi di amministrazione attiva circa gli apprezzamenti e le scelte discrezionali, che restano di esclusiva competenza di questi ultimi (C.d.S., sez. V, 13 marzo 2001, n. 1431). Pres. VENTURINI - Est. SALTELLI - ARIOSTO (avv. Verrenti) c. COMUNE DI CANNOBIO (avv. Scaparone), (conferma TAR Piemonte, sez. I, n. 1635 del 2 settembre 2004). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 20 luglio 2005 (C.c. 1/03/2005), Sentenza n. 3909 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica amministrazione - Silenzio rifiuto - Riapertura di procedimenti divenuti inoppugnabili - Esclusione - Esercizio del potere di autotutela - Mancanza di un obbligo dell’Amministrazione di attivarsi in via di autotutela.
Sulla scorta di tali principi è stato escluso che la procedura per la constatazione del silenzio - rifiuto possa essere utilizzata per ottenere la riapertura di procedimenti già definiti in sede amministrativa ovvero per rimettere in discussione provvedimenti ormai divenuti inoppugnabili (ex pluribus, C.d.S., sez. IV, 20 novembre 2000, n. 6181; 6 ottobre 2001, n. 5307) ed è stato, altresì, precisato che non sussiste obbligo dell’amministrazione di provvedere (e che, di conseguenza, non si è in presenza di un silenzio rifiuto) allorquando l’interessato, attraverso la procedura del silenzio - rifiuto, abbia sollecitato l’esercizio del potere di autotutela, non sussistendo rispetto a questo una posizione di interesse legittimo, ma di mero interesse di fatto (C.d.S., sez. VI, 19 dicembre 2000, n. 6838), anche per la mancanza di un obbligo dell’Amministrazione di attivarsi in via di autotutela (C.d.S., sez. IV, 10 novembre 2003, n. 7136). Pres. VENTURINI - Est. SALTELLI - ARIOSTO (avv. Verrenti) c. COMUNE DI CANNOBIO (avv. Scaparone), (conferma TAR Piemonte, sez. I, n. 1635 del 2 settembre 2004). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 20 luglio 2005 (C.c. 1/03/2005), Sentenza n. 3909 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica amministrazione - Provvedimenti di autotutela - Natura - Obbligo di buona amministrazione - Certezza delle situazioni giuridiche definite.
I provvedimenti di autotutela, sono manifestazione dell’esercizio di un potere tipicamente discrezionale della pubblica amministrazione che non ha alcun obbligo di attivarlo e, qualora intenda farlo, deve valutare la sussistenza o meno di un interesse che giustifichi la rimozione dell’atto, valutazione di cui essa sola è titolare e che non può ritenersi dovuta nel caso di una situazione già definita con provvedimento inoppugnabile, neppure in presenza di un indirizzo giurisprudenziale sfavorevole ad analoghi provvedimenti adottati dalla stessa amministrazione nei riguardi di altri soggetti (e da questi tempestivamente impugnati), salvo l’obbligo generale di buona amministrazione che, tuttavia, non si concreta nel dovere giuridico di rispondere alla richiesta del privato, se non in presenza di procedimenti per i quali sussista l’obbligo di conclusione con provvedimento espresso (C.d.S., sez. IV, 10 novembre 2003, n. 7136). Ciò, d’altra parte, non può ritenersi contrastante con esigenze di diritto sostanziale, perché la certezza delle situazioni giuridiche definite è essa stessa un bene irrinunciabile posto a tutela dei cittadini (C.d.S., sez. IV, 1° aprile 1992, n. 201) e non può essere elusa mediante l’impugnazione del silenzio - rifiuto formatosi su un’istanza diretta a sollecitare l’adozione di provvedimenti di annullamento o di modifica di precedenti determinazioni, non impugnate nei termini e nelle forme di rito (C.G.A., 27 giugno 1978, n. 120). Pres. VENTURINI - Est. SALTELLI - ARIOSTO (avv. Verrenti) c. COMUNE DI CANNOBIO (avv. Scaparone), (conferma TAR Piemonte, sez. I, n. 1635 del 2 settembre 2004). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 20 luglio 2005 (C.c. 1/03/2005), Sentenza n. 3909 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica amministrazione - Elettorato passivo - Sindaco - Ineleggibilità - D.Lgs. n. 267/2000. In tema di elettorato passivo, la causa di ineleggibilità a sindaco di cui all'art. 60, primo comma, numero 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevista per i legali rappresentati ed i dirigenti delle società per azioni con capitale del Comune superiore al 50 per cento, non è estensibile nei confronti di amministratori o legali rappresentanti di società delle quali il Comune detenga un capitale inferiore alla maggioranza assoluta e tuttavia tale da assicurargli, sulla stessa, una posizione di controllo o di influenza dominante. Presidente R. De Musis, Relatore M.R. Morelli. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sezione I, del 16 luglio 2005, Sentenza n. 15104

Pubblica Amministrazione - Elezioni - Disciplina del voto assistito - Autonoma manifestazione del voto - Verifica dell’impedimento dell’elettore - Presidente di seggio - Poteri - Falsa o inattendibile certificazione medica - Funzionario medico - Compiti di accertamento - Tutela della riservatezza e della privacy. Il presidente di seggio ha la mera facoltà, e non l’obbligo, di verificare l’impedimento dell’elettore, facoltà che va esercitata nei soli casi in cui ritenga falsa od inattendibile la certificazione medica da questi esibita. In base alla legge è il funzionario medico designato dai competenti organi dell’unità sanitaria locale che deve svolgere uno specifico accertamento anche sulla attitudine dell’infermità fisica, da cui è affetto l’elettore, ad impedire l’autonoma manifestazione del voto e di tanto deve dare "attestazione". Conseguentemente, il presidente del seggio elettorale non è tenuto in ogni caso alla cosiddetta prova empirica, volta ad accertare se l’impedimento lamentato dell’elettore rientri tra quelli elencati dalla legge o che la stessa permette di equiparare (Sezione V, 15 marzo 2004, n. 1265). Con una recente modifica normativa introdotta con l’art. 1, II comma, della L. 5 febbraio 2003, n. 17, è stato aggiunto un’ulteriore comma al predetto art. 41 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, che disciplina il voto assistito; e che in base a tale modifica la normativa in materia è stata nella sostanza adeguata alle disposizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza e della privacy, per cui nei certificati attestanti l’impedimento dell’elettore non deve più essere descritta l’infermità, bastando in merito l’inserimento di un semplice simbolo o codice sulla scheda elettorale, impedendo così ogni possibile intervento da parte del presidente del seggio; con la conseguenza che, alla luce delle normativa vigente le predette certificazioni che riportavano la semplice indicazione di una “impossibilità di votare da solo”, da un lato fossero adeguatamente motivate e dall’altro certamente non consentivano interventi di sorta da parte del presidente del seggio. Né ugualmente, le certificazioni recanti l’indicazione di una “grave riduzione visus”, avrebbero potuto consentire al presidente del seggio di impedire a tali elettori di servirsi di un accompagnatore, in quanto in base alla legge è soltanto il funzionario medico designato dai competenti organi dell’Azienda USL che può svolgere gli accertamenti in ordine all’infermità fisica da cui è affetto l’elettore ed alla idoneità di tale infermità ad impedire l’autonoma manifestazione del voto. Pres. Elefante - Est. Buonvino - RICCITELLI (avv. Tonno) ed altri c. COMUNE DI VICOLI (avv. Cerceo) ed altri - (conferma TAR ABRUZZO - PESCARA n.835/2004). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 5 luglio 2005 (C.c. 26.04.2005), Sentenza n. 3716

Pubblica Amministrazione - Elezioni - Procedimento elettorale - Valutazione legale tipica di nullità -Esclusione - Accertamento della volontà degli elettori - Anormalità, quali omissioni di prescritti adempimenti formali - Effetti - Mere irregolarità - Verbale delle operazioni elettorali - Requisiti - C.d. principio di strumentalità delle forme - Fattispecie: mancata o irregolare sottoscrizione di alcune pagine del verbale. Nel procedimento elettorale non vige la regola della tassatività delle nullità di cui agli artt. 156 comma 1 e 127 c.p.c. (C.d.S. 23 marzo 2004, n. 1542). Sicché nelle ipotesi in cui non esista una valutazione legale tipica di nullità connessa alla violazione di una norma che disciplina le operazioni elettorali, è rimessa all'interpretazione del giudice la valutazione delle conseguenze di tale violazione. Ora, essendo il procedimento elettorale preordinato alla formazione e all'accertamento della volontà degli elettori (anche in considerazione della rilevanza costituzionale della disciplina del diritto di voto - art. 48 Cost.), è da ritenere che producano tale effetto invalidante solo quelle anormalità procedimentali che impediscano l'accertamento della regolarità delle operazioni elettorali con diminuzione della garanzia di legge (cfr. Cons. Giust. Amm. Sic., Sez. Giurisdiz., 6 maggio 1992, n. 112). Differenti anormalità, quali omissioni di prescritti adempimenti formali, costituiscono invece delle mere irregolarità tutte le volte in cui esse non incidano negativamente sulla finalità che il procedimento persegue, id est l'autenticità, la genuinità e la correttezza degli eseguiti adempimenti. Alla luce di tali considerazioni può ritenersi che l'art. 66 comma 3, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, nel disporre che il verbale delle operazioni elettorali deve essere firmato in ogni suo foglio e sottoscritto seduta stante da tutti i membri dell'ufficio elettorale di sezione, va interpretato alla luce del c.d. principio di strumentalità delle forme (Sez. V, 6 febbraio 1999, n. 135), in base al quale la nullità è determinata solo dalla mancanza di quegli elementi o requisiti che impediscono il raggiungimento dello scopo al quale l'atto è prefigurato e quindi, nel caso di specie, qualora vi siano vizi tali da pregiudicare le garanzie o da comprimere la libera espressione del voto. Sulla base di tali premesse, in specie, è stato ritenuto, che la mancata o irregolare sottoscrizione di alcune pagine del verbale non è di per sé motivo idoneo a determinare la nullità delle operazioni elettorali tutte le volte in cui non sussistano dubbi sul corretto esercizio e sulla corretta rappresentazione della volontà del corpo elettorale. Pres. Elefante - Est. Buonvino - RICCITELLI (avv. Tonno) ed altri c. COMUNE DI VICOLI (avv. Cerceo) ed altri - (conferma TAR ABRUZZO - PESCARA n.835/2004). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 5 luglio 2005 (C.c. 26.04.2005), Sentenza n. 3716

Pubblica Amministrazione - Procedure e varie - procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità - Termini per la proposizione dell’appello - Art. 4 L. n. 205/2000 - Art. 23 bis, c. 7, L. n. 1034/1971. Il termine per la proposizione dell’appello per le controversie concernenti i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, secondo l’art. 23 bis, comma 7, della legge 6.12.1971, n. 1034, inserito dall’art. 4 della legge 21.7.2000, n. 205, “è di trenta giorni dalla notificazione o di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza”. Pres. Iannotta - Est. Marchitiello - Comune di Castel Volturno (Avv. Sarro) c. Fontana (Avv.ti Perla e Rispoli). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 5 luglio 2005 (c.c. 8.2.2005), sentenza n. 3709

Pubblica Amministrazione - Nozione di rifiuto - Art. 328 c.p. - Atteggiamento omissivo - Inerzia "inattuosa" - Diniego dinanzi ad una sollecitazione esterna. Con riferimento all'art. 328 c.p., la nozione di rifiuto corrisponde ad un diniego dinanzi ad una sollecitazione esterna, tale diniego può anche concretarsi in un atteggiamento omissivo a fronte di tale sollecitazione (Corte Cass. Sez. VI, 20.2.98 Buzzanca). In altri termini è stato considerato che il legislatore penale, con l'espressione "rifiuto", equipara in linea di massima alla negazione esplicita l'inerzia "inattuosa", perché questa può essere immediatamente intesa come risposta negativa. Presidente F. Romano, Relatore A. S. Agrò - Ric. Fondacaro (annulla senza rinvio Corte d'Appello di Reggio Calabria). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. VI, 2 luglio 2005 (ud. 26 maggio 2005), Sentenza n. 26925 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica Amministrazione - Accesso ai documenti - Natura autonoma rispetto alla posizione giuridica. Il diritto di accesso ha natura autonoma rispetto alla posizione giuridica posta a base della relativa istanza (Sez. VI, 31 luglio 2003, n. 4436; Sez. VI, 12 aprile 2000, n. 2190; Sez. IV, 6 marzo 1995, n. 158). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 27 giugno 2005, Sentenza n. 3417

Pubblica Amministrazione - Normativa sull’accesso - S.p.a. Poste Italiane - Gestione d’interessi pubblici - Applicabilità - Artt. 23 ss. L. n. 241/1990. La normativa sull’accesso, di cui agli articoli 23 ss. della legge n. 241 del 1990, si applica anche nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, senza che, in contrario, abbia rilievo il fatto che il servizio sia svolto in regime di concorrenza, ovvero che la società svolga attività di diritto privato, poiché essa gestisce interessi pubblici, oltre che nell’interesse proprio, anche per soddisfare quelli della collettività (Sez. VI, 7 agosto 2002, n. 4152; Sez. VI, 24 maggio 2002, n. 2855; Sez. VI, 5 marzo 2002, n. 1303; Sez. VI, 8 gennaio 2002, n 67). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 27 giugno 2005, Sentenza n. 3417

Pubblica Amministrazione - Accesso ai documenti - Atti di cui ordina l’esibizione - Indicazione del Giudice - Necessità. Nel caso di accoglimento di un ricorso proposto ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990, il giudice amministrativo deve indicare con precisione gli atti di cui ordina l’esibizione, al fine di evitare che la sentenza si limiti alla enunciazione di un principio, la cui interpretazione sia rimessa alle determinazioni del soccombente (con il possibile insorgere di ulteriori controversie tra le parti). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 27 giugno 2005, Sentenza n. 3417

Pubblica Amministrazione - Accesso ai documenti - Atti materialmente esistenti. L’accesso ai documenti amministrativi è finalizzato a consentire la conoscenza di atti materialmente esistenti, e non già ad imporre - all’Amministrazione o al gestore del servizio - un’attività di elaborazione dei dati e dei documenti in suo possesso (Sez. VI, 10 aprile 2003, n. 1925; Sez. VI, V, 19 settembre 2000 n. 4882; Sez. VI, 16 dicembre 1998. n. 1683; Sez. V, 1° giugno 1998, n. 718; Sez. V, 6 aprile 1998, n. 438; Sez. V, 14 novembre 1997 n. 1314). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 27 giugno 2005, Sentenza n. 3417

Pubblica amministrazione - Atto e procedimento amministrativo - Silenzio della P.A. - L. n. 241/1990 - Inadempimento dell’amministrazione - Nomina del commissario ad acta - Silenzio rifiuto. L’interesse tutelato dall’ordinamento mediante la tipizzazione del silenzio-rifiuto, è esclusivamente, quello alla definizione del procedimento con il provvedimento esplicito, ed in questi limiti è accordata la tutela giurisdizionale, direttamente rivolta a sindacare l’inerzia dell’Amministrazione. (Ad. Plen. del 9 gennaio 2002, n. 1). L’interesse anzidetto si correla al dovere dell’Amministrazione di provvedere, immanente nell’ordinamento, già in forza del dettato costituzionale; desunto, come norma di azione, in via generale, dall’art. 25 T.U. n. 3 del 1957; fissato come regola giuridica puntale, prima della legge generale sul procedimento, soltanto per alcune materie, fra cui quella edilizia; ed ora reso esplicito, per tutte le categorie di procedimenti, dall’art. 2, comma 2, della L. 7 agosto 1990 n. 241. La circostanza che il giudizio avverso il silenzio rifiuto si avvalga dello schema del giudizio impugnatorio non giustifica, una volta accertati i presupposti della tipizzazione dell’inerzia, l'accertamento immediato, da parte del giudice, della fondatezza della sua pretesa sostanziale. Anche l’inadempimento dell’amministrazione costituisce condizione per la decisione di accoglimento, il cui contenuto consiste nell’ordine di provvedere impartito all’Amministrazione, restando fuori dal giudizio sul silenzio-rifiuto il contenuto concreto del provvedimento, rispetto al quale l’Amministrazione mantiene integro il suo potere, anche nel caso in cui si perviene alla nomina del commissario ad acta. Le linee e gli obiettivi del nuovo procedimento giurisdizionale sul silenzio rifiuto, segnano dunque, anche, in via interpretativa, i limiti della tutela sostanziale, difformemente dal filone giurisprudenziale (Sez. IV, 22 giugno 2000, n. 3526; Sez. V, 12 ottobre 1999, n. 1446) orientato nel senso della possibilità di una penetrante indagine del giudice in ordine al fondatezza della istanza presentata dal ricorrente all'Amministrazione. Con la conseguenza ulteriore che, una volta adottato il provvedimento, nel corso del giudizio promosso contro il silenzio-rifiuto, non restano margini di interesse alla decisione giurisdizionale, in capo al ricorrente, ed il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. Pres. Santoro - Est. Millemaggi Cogliani - società GI.GA. S.r.l. (avv. Romano) c. Regione Campania (avv. d’Elia dell’Avvocatura regionale), (conferma TAR Campania, Sez. II. n. 4459/200 del 27/11/2000). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 10 giugno 2005 (c.c. 15/02/2005), Sentenza n. 3058 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica amministrazione - Soccombente nel giudizio di primo grado - Ottemperanza - Acquiescenza per l'esecuzione della sentenza - Esclusione - Appello - Legittimità. Non è ravvisabile alcuna contraddittorietà nel comportamento dell'Amministrazione, che, rimasta soccombente nel giudizio di primo grado, utilizzi gli strumenti a sua disposizione per ottemperare, in via provvisoria, a quella statuizione, ma al tempo stesso organizzi la propria difesa per ottenere una diversa decisione del giudice di appello (C.d.S., sez. IV, 10 settembre 1999, n. 1439), mentre, d'altra parte, non è elemento sintomatico di acquiescenza l'esecuzione della sentenza di primo grado non accompagnata da riserva circa l'obbligatorietà del comportamento tenuto (C.d.S., sez. VI, 23 giugno 1995, n. 616; C.G.A., Sicilia, 19 settembre 1994, n. 303). Pres. Salvatore - Est. Cacace - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI (Avv. Stato) c. PRORAS ENGINEERING & CONTRACTING s.r.l. (avv. Marvasi) (annulla TAR Lazio, Roma, n. 6567/2004). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 23 giugno 2005 (C.C. 10/05/2005), Sentenza n. 3352

Pubblica amministrazione - Pagamento delle spese di giudizio - Compensi recuperati a seguito di condanna - Enti locali - Erogazione ai propri dipendenti professionisti legali - Compensazione delle spese di giudizio - Art. 69, 2° c., D.P.R. n. 268/1987. L’art. 69, 2° comma, del D.P.R. 13.5.1987 n. 268, nel consentire agli Enti locali di erogare ai propri dipendenti professionisti legali i soli compensi recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente al pagamento delle spese di giudizio (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 12 marzo 1992, n. 272 e 29 gennaio 1998, n. 110), demanda ad una apposita deliberazione comunale la concreta operatività della norma regolamentare. Ciò in considerazione di quanto disposto dall’art. 8, co. 3, della l. 93/83, secondo cui l’applicazione dei regolamenti disciplinanti lo stato giuridico ed economico dei dipendenti degli enti locali necessita di un atto di recepimento ad opera dell’Amministrazione. Inoltre, l’entrata in vigore del menzionato art. 69 non ha comportato l’immediata inapplicabilità delle delibere degli Enti che, prevedendo i compensi professionali anche nel caso di compensazione delle spese di giudizio o di mancata pronuncia su di esse, si ponevano in contrasto con esso, occorrendo comunque una nuova determinazione al riguardo (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 30 agosto 2004, n. 5644). Pres. Elefante - Est. Corradino - D’Anna (avv. Di Gioia) c. Comune di Napoli (Avv. Barone, Tarallo e Ricci), (conferma T.A.R. per la Campania, Napoli, Sez. V, n. 3280/01). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 23 GIUGNO 2005 (c.c. 1.2.2005), Sentenza n. 3349

Pubblica Amministrazione - Omissione di atti di ufficio - Inerzia dell'agente - Rilievo del comportamento omissivo dell'agente. Nel delitto di omissione di atti d'ufficio il comportamento omissivo del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio rileva solo nei casi in cui, in conseguenza e per l'effetto dell'inerzia dell'agente, non sia stato posto in essere un atto amministrativo in senso proprio ovvero un'attività di diritto privato o di altra natura che si aveva il dovere di compiere. Pres. F. Romano, Rel. A. Rossi. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sezione VI, 14 giugno 2005 (ud. 4/05/2005), Sentenza n. 22422

Pubblica Amministrazione - Interruzione di pubblico servizio o di pubblica necessità - Interruzione temporanea o mero turbamento al regolare svolgimento del servizio - Rilevanza - Fattispecie. Il reato previsto dall'art. 340 c.p. tutela non solo l'effettivo funzionamento di un ufficio ovvero di un servizio pubblico o di pubblica necessità, ma anche l'ordinato e regolare svolgimento di esso, sicché ai fini della sussistenza dell'elemento oggettivo non ha rilievo che la interruzione sia stata temporanea o che si sia trattato di un mero turbamento nel regolare svolgimento dell'ufficio o del servizio. (Nella specie è stata confermata la sentenza dei giudici di merito che avevano considerato interruzione di pubblico servizio la condotta di un collaboratore amministrativo del Ministero degli interni che, nel luogo di lavoro, aveva agganciato alla scrivania un cartello stradale con segnale di pericolo). Presidente L. Sansone, Relatore F. Serpico. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. VI, 14 giugno 2005 (ud. 2 maggio 2005), Sentenza n. 22422

Pubblica amministrazione - Operazioni elettorali - Preferenza scritta in maniera atipica (e non corretta) - Richiesta al seggio una nuova scheda - Presupposti e limiti. Allorché la preferenza, oltre ad essere espressa in spazio improprio, è altresì scritta in maniera atipica (e non corretta), appare evidente l’intenzione dell’elettore di farsi riconoscere; altrimenti l’interessato ben avrebbe potuto richiedere al seggio una nuova scheda. CGARS, 13 giugno 2005, n. 381

Pubblica amministrazione - Operazioni elettorali - Atti di nascita e certificati di battesimo - Contrasto - Prevale l’atto di nascita. Fermo restando il principio di carattere generale per il quale, in presenza di un preciso contrasto tra le risultanze degli atti di nascita esistenti presso l’anagrafe comunale ed i certificati di battesimo relativi all’unico nominativo di una persona, prevalgono i primi, l’indicazione di preferenza del secondo nome del candidato può non costituire un chiaro mezzo di identificazione dell’elettore. Consiglio Giustizia Amministrativa Regione Sicilia, 13 giugno 2005, n. 381

Pubblica amministrazione - Candidato sindaco - Voto - Segno di riconoscimento - Fattispecie. La trascrizione del solo nome di battesimo del candidato sindaco nello spazio riservato, invece, alla preferenza per il Consiglio comunale, non induce a ritenere che si sia in presenza di una mera imprecisione, interpretabile come volontà di votare comunque il candidato sindaco, bensì denota una chiara volontà di farsi riconoscere. C.G.A.R.S., 13 giugno 2005, n. 381

Pubblica amministrazione - Operazioni elettorali - Uso del soprannome - Consentito soltanto in presenza di due candidati aventi lo stesso nome e cognome - palese segno di riconoscimento - Annullamento del voto. L’uso del soprannome nell’espressione di voto è consentito soltanto in presenza, nella medesima lista, di due candidati aventi lo stesso nome e cognome, per i quali, quindi, appare necessaria una diversificazione mediante l’utilizzo del soprannome; in ogni altro caso, il voto va annullato in quanto costituisce palese segno di riconoscimento. CGARS, 13 giugno 2005, sentenza n. 381

Pubblica Amministrazione - Pubblico impiego - Attribuzione di una qualifica superiore - Accesso del personale dipendente a un'area o fascia funzionale superiore - Rapporto di lavoro dipendenti pubblici - D.Lgs. n. 165/2001. L'art. 35, primo comma, D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 prevede che per accedere nella pubblica amministrazione devono superarsi procedure selettive, dirette ad accertare la professionalità richiesta e che garantiscono in misura adeguata l'accesso dall'esterno. Questa regola deve ritenersi applicabile, in via generale, anche con riferimento all'attribuzione al dipendente di una qualifica superiore (in base alle disposizioni contenute nei contratti collettivi cui rinvia l'art. 40, primo comma, del medesimo decreto legislativo), dato che, a norma del successivo art. 52, primo comma, la qualifica superiore viene acquisita dal lavoratore "per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive". Pertanto, le procedure che consentono il passaggio da un'area inferiore a quella superiore integrano un vero e proprio concorso tali essendo anche le procedure che vengono denominate "selettive" qualunque sia l'oggetto delle prove che i candidati sono chiamati a sostenere. In materia di impiego pubblico il legislatore è dotato di un'ampia discrezionalità, limitata soltanto dal principio di non arbitrarietà e di non manifesta irragionevolezza (Corte Cost. 30 ottobre 1997 n. 320), e come ha rilevato la stessa Corte costituzionale, argomentando dall'art. 97 della Costituzione, il concorso costituisce, di norma, la regola generale per l'accesso ad ogni tipo di pubblico impiego, anche a quello inerente ad una fascia funzionale superiore, essendo lo stesso "il mezzo maggiormente idoneo ed imparziale per garantire la scelta dei soggetti più capaci ed idonei ad assicurare il buon andamento della pubblica amministrazione" (Corte Cost. 27 dicembre 1991 n. 487). L'accesso del personale dipendente a un'area o fascia funzionale superiore deve avvenire per mezzo di una selezione costituente un pubblico concorso al quale, di norma, deve essere consentita anche la partecipazione di candidati esterni, e pertanto si deve affermare, in coerenza con l’orientamento più recente della Corte di cassazione, che l'art. 63 comma 4 d.lg. n. 165 del 2001, che riserva alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti pubblici, fa riferimento non solo alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto di lavoro, ma anche alle prove selettive dirette a permettere l'accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore (Cass., Sez. un. 15 ottobre 2003, n. 15403, 26 febbraio 2004, n. 3948 e 26 maggio 2004, n. 10183). CONSIGLIO GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA REGIONE SICILIA, 13 giugno 2005, Sentenza n. 369

Pubblica Amministrazione - Dipendenti - Trattamento economico e indennità - Fattispecie: impiegato assunto a termine. Il divieto della reformatio in pejus, non può essere invocato nell’ipotesi dell’impiegato assunto a termine e successivamente immesso in ruolo (Sez. VI, 12 marzo 2002, n. 1482 e IV, 30 settembre 2002, n. 4992). CONSIGLIO GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA REGIONE SICILIA 13 giugno 2005, n. 368

Pubblica Amministrazione - Pubblico impiego - Mansioni diverse - Inquadramento. La circostanza che al pubblico dipendente, prima dell’inquadramento in ruolo, siano state affidate mansioni diverse, non può far sorgere una pretesa tutelata dal mantenere tale status nel successivo inquadramento in ruolo (C.d.S., 17 aprile 2003, n. 2039). Consiglio di Giustizia Amministrativa Regione Sicilia 13 giugno 2005, n. 368

Pubblica Amministrazione - Dipendenti comunali e provinciali - Svolgimento di attività avente carattere di imprenditorialità - Decadenza dall’impiego. E’ legittimo un provvedimento di decadenza dall’impiego pronunciato dal comune nei confronti di un proprio dipendente che abbia partecipato ad una associazione che svolge attività avente carattere di imprenditorialità. C.G.A.R.S., 13 giugno 2005, Sentenza n. 362

Pubblica Amministrazione - Contratti della pubblica amministrazione - Rinnovazione procedimentale - Utile presuntivo d'impresa - Risarcimento del danno. Per il mancato guadagno va riconosciuto un risarcimento pari all'utile presuntivo d'impresa, corrispondente al dieci per cento del prezzo a base d'asta, come ribassato dalla offerta della impresa interessata, da decurtarsi poi in relazione ad indici significativi delle potenzialità di successo del ricorrente in caso di rinnovazione procedimentale (Sez. IV, 10 agosto 2004, n. 5500 e V, 11 maggio 2004, n. 2962). CGARS, 13 giugno 2005, n. 356

Pubblica Amministrazione - Circolazione stradale - Sanzioni amministrative - Opposizione contro il verbale di contravvenzione - Termine - Opposizione avverso l'emessa ordinanza-ingiunzione prefettizia - Codice della strada. L'atto di opposizione contro il verbale di contravvenzione al codice della strada deve, a pena di inammissibilità, essere depositato nella cancelleria del giudice non già nel termine di trenta giorni stabilito dall'art. 22 della legge n. 689 del 1981, bensì in quello più lungo di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione della contravvenzione medesima, atteso che quest'ultimo meglio si armonizza con le altre previsioni dell'ordinamento che, nello stesso termine di sessanta giorni, consentono al contravventore sia il pagamento della sanzione in misura ridotta (art. 202 del codice della strada) sia la proposizione del ricorso amministrativo al Prefetto (art. 203 dello stesso codice). Diversamente, dovrebbe trarsene la possibilità di decadere dall'azione giudiziaria prima ancora del decorso dello "spatium deliberandi" a tali fini concesso al trasgressore, conseguenza tanto più incongruente ove si consideri che, esperito il rimedio amministrativo, è quindi ex art. 205 cod. strada in sede giurisdizionale proponibile opposizione avverso l'emessa ordinanza-ingiunzione prefettizia. Presidente A. Saggio, Relatore F. Felicetti. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. I, 13 giugno 2005, Sentenza n. 12626

Pubblica amministrazione - Responsabilità precontrattuale della p.a. - Trattative negoziali - Dovere di buona fede - Sussiste - Giudice ordinario - Competenza. Sussiste la responsabilità precontrattuale della p.a. ammettendo che il sindacato sul dovere di buona fede che le parti debbono tenere nel corso delle trattative negoziali rientra nelle prerogative del giudice ordinario anche quando una delle parti è una p.a., attenendo alla valutazione del dovere civilistico di agire da corretto contraente. CORTE DI CASSAZIONE civile Sentenza, Sez. III, 10 giugno 2005, Sentenza n. 12313

Pubblica Amministrazione - Dipendenti abilitati all'uso delle armi - Responsabilità civile - Limiti - Interesse prevalente - Fattispecie. La Pubblica amministrazione risponde del danno provocato a terzi dal suo dipendente abilitato all’uso delle armi nel tentativo di catturare un rapinatore solo in presenza di una situazione in cui la tutela dell’incolumità fisica e della vita delle persone presenti debba prevalere sull’interesse alla cattura del rapinatore ed al recupero della refurtiva. Pres. G. Fiduccia, Rel. A. Spirito. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. III, 8 giugno 2005, Sentenza n. 11998

Pubblica Amministrazione - Concorso a posti di pubblico impiego - Regolamento di competenza - Foro dell’efficacia territoriale. L’atto di esclusione da concorso a posti di pubblico impiego, se emesso da organo centrale dello Stato, ha efficacia non limitata territorialmente alla circoscrizione del Tribunale in cui è il luogo di residenza del candidato escluso, atteso che l’esclusione (o la non ammissione alle prove) del candidato incide sulla graduatoria nazionale in modo diretto e non riflesso. Va pertanto affermata la competenza del TAR del Lazio. CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 31 maggio 2005, n. 2869

Pubblica Amministrazione - Comune - Conoscenza legale - Determinazioni dirigenziali - Albo pretorio - Utilizzo - Art. 124 D. Lgs. n. 267/2000. Il fatto che l’art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 preveda che le delibere degli organi di governo debbano essere pubblicate all’albo pretorio, non esclude che tale mezzo di conoscenza legale possa essere utilizzato anche per le determinazioni dirigenziali. CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 31 maggio 2005, n. 2865

Pubblica Amministrazione - Interessi e rivalutazione monetaria - Conteggio - Funzione risarcitoria del danno da svalutazione e compensativa della perdita subita. La rivalutazione monetaria e gli interessi legali vanno conteggiati separatamente sull’originario importo nominale del credito, stante la diversa funzione che detti corrispettivi accessori sono chiamati ad assolvere, nel primo caso risarcitoria del danno da svalutazione; nel secondo compensativa della perdita subita da chi riceve tardivamente una somma di danaro fruttifera per definizione. Sulla somma dovuta per rivalutazione monetaria non vanno calcolati interessi legali in base ad una progressiva e frazionata valutazione del danno da svalutazione nel periodo afferente al ritardato pagamento (Ad. Plen. 15 giugno 1998, n. 3). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 31 maggio 2005, n. 2856

Pubblica Amministrazione - Interessi e rivalutazione monetaria - Conteggio - Detrazione. Ai sensi dell’art. 22, comma 36°, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante disposizioni sul cumulo fra credito per interessi e rivalutazione monetaria, l’importo dovuto per interessi va portato in detrazione della somma spettante a ristoro del danno sofferto per svalutazione monetaria (regolamento applicativo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, n. 352 del 1° settembre 1998). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 31 maggio 2005, n. 2856

Pubblica amministrazione - Conflitto di interesse - Ordinamento civile ed ordinamento pubblico - Differenza. In tema di conflitto di interessi, nell’ordinamento civile si rimanda ai portatori degli interessi potenzialmente in conflitto una verifica dell’effettiva esistenza di un danno derivante dal conflitto di interessi, non essendo sufficiente la mera duplicità di interesse in capo al socio, se questa non si traduce in un danno (attuale o potenziale, ma comunque dimostrato) alla società; da ciò deriva anche l’esperibilità della c.d. “prova di resistenza” in ordine al voto assembleare. In diritto pubblico, invece, la indisponibilità degli interessi generali affidati ai titolari degli organi investiti del relativo munus è tale da non consentire una indagine in concreto sulla esistenza di un danno, sia esso reale che potenziale, ossia di una approfittamento in concreto della posizione di conflitto. E’ sufficiente l’esistenza di una obiettiva situazione di conflitto di interessi per determinare in capo al titolare del potere un obbligo di astensione la cui violazione è causa di invalidità degli atti posti in essere: l’invalidità prevale sull’affidamento dei terzi, sulle effettive possibili ed ipotetiche convenienze che dall’atto potevano derivare all’Ente ed anche dalla c.d. prova di resistenza. Pres. Gatto Costantino, Est. Zingales - D. spa (Avv.ti Frontoni e Abenavoli) c. Consorzio ATO n. 5 di Enna (Avv. Pitruzzella) e altri (n.c.) T.A.R. SICILIA, Catania, Sez.II - 30 maggio 2005, n. 953

Pubblica amministrazione - Obbligo di astensione - RUP - Mancata ottemperanza - Conseguenze. La mancata ottemperanza del funzionario chiamato ad esercitare le funzioni di RUP (per la verifica dell’anomalia dell’offerta di gara) all’obbligo di astensione determina causa di invalidità della procedura - considerata la particolare tutela apprestata dal sistema normativo alla posizione di terzietà e di imparzialità del funzionario pubblico in generale (e del responsabile di un procedimento amministrativo a maggior ragione), a presidio della “fede pubblica” ossia della (necessaria) attitudine del procedimento ad ottenere il pieno credito dei terzi e dei partecipanti circa le ragioni del suo andamento e della sua conclusione come aderenti solo agli interessi pubblici - la quale non può che esplicare effetti invalidanti degli atti posti in essere, con effetti caducanti anche per il prosieguo del procedimento. Pres. Gatto Costantino, Est. Zingales - D. spa (Avv.ti Frontoni e Abenavoli) c. Consorzio ATO n. 5 di Enna (Avv. Pitruzzella) e altri (n.c.) T.A.R. SICILIA, Catania, Sez.II - 30 maggio 2005, n. 953

Pubblica amministrazione - Accesso ai documenti - Silenzio della P.A. - Omissione di pronuncia - Cognizione del giudice - Limite - Istanza non sia palesemente inammissibile o abnorme. Nel giudizio avverso il silenzio la cognizione del giudice è limitata all’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione a pronunciarsi sull’istanza, indipendentemente dalla fondatezza della richiesta avanzata dal privato (Consiglio di Stato Adunanza plenaria dec. 9 gennaio 2002 n. 1). In altre parole, non è la fondatezza dell’istanza a qualificare illegittimo il silenzio, ma la semplice omissione di pronuncia sull’istanza del privato; con il solo limite che l’istanza non sia palesemente inammissibile (per esempio, perché la legge invocata non sia più vigente, o perché l’istante non ha alcun collegamento con il provvedimento richiesto) o abnorme. Pres. Venturini - Est. Patroni Griffi - Piedepalumbo (avv. Ricciardelli) c. Comune di Pompei (avv. Iodice) (TAR Campania, Napoli, 3 novembre 2004 n. 16253). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 7 giugno 2005 (C.C. 26.04.2005), Sentenza n. 2984

Pubblica amministrazione - Dipendenti - Concorso - Commissione esaminatrice. In sede di legittimità, il giudice amministrativo non può sindacare il giudizio formulato dalla commissione esaminatrice, poiché solo questa può valutare le esigenze della selezione, il metro di valutazione da adoperare anche in relazione al numero dei posti disponibili, il grado di difficoltà della prova e la qualità del singolo elaborato, nella dovuta considerazione comparativa degli altri. CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 31 maggio 2005, n. 2846

Pubblica Amministrazione - Appalti - Qualifica dell’oggetto della gara - Indeterminatezza dell’oggetto - Appalto di servizio - Normativa sui lavori pubblici. In tema di appalti, è corretta la scelta dell’Amministrazione di qualificare l’oggetto della gara (servizio di recupero dei rifiuti, rispetto al quale la realizzazione degli impianti infrastrutturali - per CDR o termovalorizzazione, a scelta degli offerenti - costituisce elemento accessorio), come appalto di servizio piuttosto che come concessione di costruzione e gestione e disattendendo per conseguenza tutte le doglianze volte a lamentare violazioni della normativa sui lavori pubblici nonché quelle volte a denunciare una presunta indeterminatezza dell’oggetto dell’appalto. Pres. Salvatore - Est. Anastasi - Confindustria Puglia (avv. Sticchi Damiani) c. Presidente p.t. della Regione Puglia, n.q. di Commissario delegato per l’emergenza ambientale (Avvocatura Generale dello Stato) - (conferma T. A. R. Puglia - Sez. II di Bari 9.6.2004 n. 2484). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 30 maggio 2005, (C.C.1/02/2005), Sentenza n. 2811 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica Amministrazione - Comune - Atto comunale - Invio al controllo della Commissione centrale della finanza locale - Esecutività - Condizioni. Ai sensi dell’art. 7 del d.l. 7 maggio 1980 n. 153, convertito dalla l. 7 luglio 1980 n. 299, il termine di novanta giorni, decorso il quale l’atto comunale inviato al controllo della Commissione centrale della finanza locale diventa esecutivo, si interrompe nel caso in cui la Commissione si attivi per disporre un’istruttoria relativa all’atto in questione, riprendendo a decorrere nella sua interezza dopo il compimento dell’istruttoria stessa; tale istruttoria può essere disposta anche oltre il termine di trenta giorni assegnato alla Commissione dall’art. 7, comma 2, cit. per la richiesta di meri chiarimenti, purché appunto l’organo di controllo si attivi nei suddetti novanta giorni. Pres. VENTURINI, Est. POLI; Ministero dell’Interno (avv. gen. Stato) c. Mangiaruga ed altri (n.c.). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 25 maggio 2005, Sentenza n. 2698 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica Amministrazione - Ricorsi avverso il silenzio dell'amministrazione - Presupposto per l’azione di condanna dell’Amministrazione - Meccanismo del c.d. silenzio-rifiuto - Evidente incongruità del termine assegnato per l’adempimento - Art. 21-bis L. n. 1034/1971. L’adozione di qualsivoglia atto da parte dell’Amministrazione, in risposta della diffida dell’interessato, fa venir meno il presupposto per l’azione di condanna dell’Amministrazione stessa, ai sensi dell’art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, indipendentemente dal soddisfacimento dell’interesse sostanziale sottostante (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 10 giugno 2004, n. 3741). Rimane all'interessato la possibilità di concreto soddisfacimento attraverso la specifica e tempestiva contestazione attivabile con il meccanismo del c.d. silenzio-rifiuto. (Fattispecie: invito formale all’Amministrazione comunale ad adottare una nuova zonizzazione per l’area privata indicata verde quartierale e urbano in Piano regolatore generale adottato e successivamente annullato con sentenza del T.A.R. Lombardia n. 3700/2003 nella parte in cui non prevedeva la corresponsione di un indennizzo ai proprietari). Pres. Salvatore - Est. Lodi - Comune di Busto Arsizio (avv.ti Lucchetti e Manzi) c. Brugnoli (avv.ti Scrosati e Corselli) (riforma TAR Lombardia - Sez. II , n. 3171/2004). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 25 maggio 2005 (c.c. 9.03.2005) Sentenza n. 2687

Pubblica Amministrazione - Atti pubblici - Dichiarazioni rese al pubblico ufficiale - Querela di falso - Necessità - Circostanze di fatto apprese da terzi o a seguito di altre indagini - Specifica prova contraria - Sufficienza. Gli atti pubblici fanno fede fino a querela di falso solo relativamente alla loro provenienza, alle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale e agli altri fatti che questi attesti essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli indichi come apprese da terzi o a seguito di altre indagini, l'attendibilità dell'atto pubblico può essere infirmata solo da specifica prova contraria. Presidente V. Calfapietra , Relatore U. Goldoni. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. II, 20 maggio 2005, Sentenza n. 10702

Urbanistica e edilizia - Inquinamento elettromagnetico - Installazione delle infrastrutture necessarie per l’attivazione di impianti radioelettrici - Permesso di costruire - Disciplina - D.P.R. n. 380/01 - Art. 87 del D.Lgs. 259/2003. In materia urbanistica, mal si concilia con il sistema disegnato dal legislatore per il rilascio degli atti di assenso alla installazione delle infrastrutture necessarie per l’attivazione di impianti radioelettrici, l’imposizione da parte del Comune, per la realizzazione delle opere de quibus, anche del distinto titolo edilizio di cui al D.P.R. n. 380/01, in quanto ciò comporterebbe un aggravio della procedura priva di utilità pratica, conside¬rato che l’Amministrazione può svolgere all’interno dello stesso procedimento di cui all’art. 87 del D.Lgs. 259/2003, anche la necessaria fase istruttoria inerente al giudi¬zio di conformità urbanistica del progetto presentato, con assorbimento, quindi, del permesso di costruire. Pres Urbano - Est. Bucchi - H3G S.p.a. c. Comune di Triggiano. T.A.R. PUGLIA, Bari sez. III, 13/05/2005, sentenza n. 2143

Pubblica amministrazione - Rapporti regione/enti locali - Principi ex art. 118 e 120 Cost. - Trovano applicazione - Programmazione urbanistica - Commissariamento per l’approvazione dei programmi costruttivi - Limiti. I principi delineati dall’art. 120 della Costituzione, come riscritto dall’art. 6 della legge cost. n. 3/2001, espressamente dettati per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, trovano applicazione anche nei rapporti tra le Regioni e gli enti minori: il controllo sostitutivo delle regioni sugli organi degli enti locali, deve pertanto essere adeguato ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza ex art. 118 Cost. nonché di leale collaborazione ex art. 120 Cost. Ne deriva che il commissariamento regionale relativo all’approvazione dei programmi costruttivi ex art. 25 della L.r. n. 22/1996 non può spogliare i Comuni siciliani dei poteri propri in tema di programmazione urbanistica fino al punto da rendere irrilevante il contrasto di tali programmi con gli strumenti urbanistici vigenti e con le delibere consiliari. Pres. Adamo, Est. Giamportone - C. e altri e Legambiente com. reg. siciliano (Avv.ti Spallitta e Scrima) c. Assessorato Regionale Territorio e Ambiente (Avv. Stato) e altro (n.c.) riun. ad altro - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. II - 9 maggio 2005, n. 724 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica amministrazione - Nomina commissario ad acta - Atto a valenza politica - Competenza - Assessore regionale - Sussistenza - L.r. Sicilia n. 71/1978. La nomina del commissario ad acta per sostituire l’amministrazione locale inadempiente, si sensi della l.r. n. 71/1978, non compete ai dirigenti, ma agli assessori regionali, atteso che la nomina esprime funzioni e potestà, anche di natura politica, dell’organo sovraordinato. Il riparto di competenze introdotto in Sicilia dalla l.r. n. 10/2000 non introduce alcuna deroga a detto principio. Pres. Adamo, Est. Giamportone - C. e altri e Legambiente com. reg. siciliano (Avv.ti Spallitta e Scrima) c. Assessorato Regionale Territorio e Ambiente (Avv. Stato) e altro (n.c.) riun. ad altro - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. II - 9 maggio 2005, n. 724

Pubblica Amministrazione - Procedure e varie - Processo amministrativo - eccezioni alla regola della sospensione feriale - Termini processuali - sospensione dell'efficacia degli atti impugnati. Le eccezioni alla regola della sospensione feriale dei termini processuali sono tassative e, per i giudizi amministrativi, riguardano esclusivamente il procedimento per la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati (Sez. V, 27.4.1997, n. 397; Sez. VI, 17.2.2000, n. 901; CGARS 30.11.1992, n. 369; ID., 30.3.1995 n. 83). CGARS, 9 maggio 2005, n. 330

Pubblica Amministrazione - Contratti della P.A. - Rilascio della cauzione provvisoria -Fideiussore diverso - Disciplina. La novella recata dal comma 1 dell’art. 24 della legge regionale Sicilia 2 agosto 2002, n. 7, ha avuto carattere innovativo, e non già interpretativo, sicché solo a partire dall’entrata in vigore della citata L.R. n. 7/2003 l’impegno al rilascio della cauzione definitiva può essere assunto anche da un fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la cauzione provvisoria. Anteriormente a tale data, invece, l’impegno al rilascio della cauzione definitiva doveva necessariamente essere assunto dallo stesso fideiussore (cioè da quel medesimo soggetto) che aveva rilasciato la cauzione provvisoria. C.G.A.R.S., 9 maggio 2005, n. 324

Pubblica Amministrazione - Contratti della P.A. - Fideiussione bancaria - Fideiussione definitiva. Posto che, nei casi di cui al comma 1-bis dell’art. 30 (vigente nella sola Sicilia, perché introdotto dal comma 1 del succitato art. 24 della L.R. n. 7/02) della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il soggetto che prestava la cauzione non poteva che essere un banchiere (dovendo “la cauzione di cui al comma 1 … ridotta allo 0,50 %” necessariamente “prestarsi a mezzo di fideiussione bancaria”), ne conseguiva che, in tali casi, anche la fideiussione definitiva finiva col dover essere una fideiussione bancaria pressoché in ogni caso (eccettuato, cioè, il solo caso in cui la cauzione provvisoria fosse versata in denaro contante, ossia “in numerario, od in titoli di Stato, o garantiti dello Stato”, ai sensi dell’art. 54, comma 1, R.D. 23 maggio 1924, n. 827). 8 . (CGARS. 15.2.2005, n. 68/05). CGARS, 9 maggio 2005, n. 324

Pubblica Amministrazione - Lavoro - Mansioni superiori - Dipendenti della pubblica amministrazione. Nell’ambito del pubblico impiego le norme sul riconoscimento di funzioni superiori o di “incarichi” capaci di far maturare nei destinatari pretese patrimoniali di qualsiasi tipo, debbono essere interpretate in senso restrittivo. Ciò, non solo per le evidenti implicazioni sulla finanza pubblica (di cui nessun organo monocratico o collegiale ha la piena disponibilità), ma anche per lo stretto legame esistente tra la struttura organizzatoria degli uffici e quella del pubblico impiego (che non consente di dissociare disinvoltamente i due momenti). C.G.A.R.S., 9 maggio 2005, n. 318

Pubblica Amministrazione - Lavoro - Mansioni superiori - Dipendenti della pubblica amministrazione. Nel pubblico impiego (a differenza che nel lavoro privato), l’espletamento da parte del dipendente di funzioni superiori rispetto a quelle proprie della qualifica di appartenenza, non ha mai di regola comportato il diritto a conseguire passaggi a qualifiche superiori, né a differenze retributive (art. 31 T.U. n. 3/1957). Una eccezione a tale principio è tuttavia contenuta nell’art. 29 D.P.R. 20.12. 1979, n. 761, limitatamente al settore della sanità e in presenza di determinati presupposti (C.C. sent. n. 236/92). La suddetta impostazione restrittiva era stata mantenuta, in un primo momento, anche nel nuovo pubblico impiego “privatizzato”. Infatti, l’art. 56 del d. lgs. n. 29/1993 (sostituito poi dall’art. 25 d. lgs. n. 80/1998) vietava, nella sua formulazione originaria, non solo qualsiasi ipotesi di passaggio verticale da una qualifica all’altra connessa all’espletamento di funzioni superiori, ma anche il riconoscimento di “differenze retributive”, fino (almeno) alla “nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi”. Ma, successivamente l’art. 15 del d. lgs. n. 387/1998 ha soppresso dall’anzidetto testo normativo l’inciso “differenze retributive”. Ciò ha fatto maturare tutto un filone giurisprudenziale favorevole al riconoscimento delle anzidette “differenze retributive”, in presenza di talune condizioni: la vacanza del posto in organico; l’atto formale di incarico; o comunque la effettività dello svolgimento delle anzidette funzioni superiori (CGARS n. 583/02 del 23 marzo 2000; Cass. Civ. Sez. Lavoro, 8 gennaio 2004, n. 91). CGARS, 9 maggio 2005, n. 315

Pubblica Amministrazione - Lavoro - Rapporto di lavoro dipendenti pubblici - Indennità di amministrazione di dipendenti - Peculiarità del servizio prestato - Giurisdizione del giudice amministrativo. Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo su una controversia relativa l’accertamento del diritto a percepire l’adeguamento della indennità di amministrazione di dipendenti dall’Ente Poste s.p.a. hanno prestato servizio presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato. Il criterio decisivo per il riconoscimento dell’indennità giudiziaria (e quindi anche per la individuazione della giurisdizione) è dato dalla peculiarità del servizio prestato presso le amministrazioni giudiziarie che sono pubbliche amministrazioni; non rilevando al riguardo la posizione del soggetto nei confronti dell’ente di appartenenza (Ente Poste s.p.a.) (CGARS 2.10.1997, n. 386; Cons. St., IV, 15.2.2002, n. 942). Inoltre ai fini dell’accesso alla giurisdizione del giudice amministrativo può essere rilevante accertare la natura pubblica o privata del soggetto da cui l’atto promana; non è invece assolutamente significativa la natura pubblica o privata del soggetto che accede alla giurisdizione. CGARS, 9 maggio 2005, n. 314

Pubblica Amministrazione - Dipendenti della pubblica amministrazione in genere - Trattamento economico e indennità - Impiegato in missione - Rendiconto delle spese sostenute - Fattispecie. La ratio del trattamento di missione è quella di indennizzare il pubblico dipendente dai disagi sopportati ogni qualvolta sia chiamato a svolgere le proprie prestazioni lavorative in località diversa dalla normale sede di servizio. Presupposto essenziale per corrispondere il trattamento in discussione è l’effettività dei sacrifici sostenuti dal medesimo, com’è provato tra l’altro chiaramente dalla circostanza che l’impiegato in missione, nel caso soprattutto di spostamenti in luoghi distanti (che implicano l’uso di aerei, treni o altro), deve rendicontare le spese sostenute, mediante l’esibizione di biglietti, fatture d’albergo o altro. Questa circostanza, comporta che, non basta guardare alla sede ufficiale dell’impiegato, dovendosi invece far riferimento alla effettività degli spostamenti. (Fattispecie relativa a dipendente che ha prestato servizio presso un Ufficio e che, a seguito di promozione, è stato assegnato Ufficio di altra città e contestualmente confermato, in via transitoria, presso la prima sede). CGARS, 9 maggio 2005, n. 313

Pubblica Amministrazione - Dirigenti - L. n. 808/1977 - Estensione dei benefici - Dipendenti civili dello stato. L’art. 16, 7°comma, della legge n. 808/1977, stabilisce che l’estensione dei benefici di cui ai commi 4° e 5° del predetto articolo 16 al personale nominato in carriera superiore a quella di appartenenza è subordinata alla condicio sine qua non che detto personale abbia conseguito l’anzidetta nomina a seguito di “pubblico concorso”. Il che non è nel caso in cui l’accesso alla qualifica di primo Dirigente, sia avvenuto non in virtù di un “concorso pubblico” (aperto a tutti), ma in base ad uno scrutinio per “merito comparativo” (limitato a determinate categorie). C.G.A.R.S., 9 maggio 2005, n. 311

Pubblica amministrazione - Titolare di un organo amministrativo - Annullamento dell’atto di nomina - Atti emanati durante la permanenza in carica - Impugnazione - Termini. L’annullamento dell’atto di nomina del titolare di un organo amministrativo non travolge automaticamente tutti gli atti emanati dal medesimo durante la sua permanenza in carica, ma ha un effetto meramente invalidante. Ne consegue che i soggetti interessati all’annullamento di un atto adottato dall’organo illegittimamente nominato hanno l’onere di impugnare, tempestivamente e ritualmente, il provvedimento di nomina congiuntamente agli atti lesivi, contro i quali vanno dedotti, in via di illegittimità derivata, i vizi che inficiano la nomina stessa. Pres. Coraggio, Est. Donadono - Comune di Moiano (Avv. Supino L.) c. Presidente della Giunta Regionale per la Campania e altri (n.c.) riunito a Comune di Moiano (Avv. Supino L.) c. Ester Contrada (n.c.) (respinge) (sulla legittimità dell’intervento sostitutivo del Commissario ad acta volto all’approvazione dello statuto di un ente d’ambito per la gestione del servizio idrico integrato nel caso di inerzia di un Comune). TAR CAMPANIA - NAPOLI SEZ I - 5 maggio 2005, Sentenza n. 5410 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica amministrazione - Libertà di accesso all’informazione in materia di ambiente - Richiesta di informazioni - Obbligo di motivazione in caso di rifiuto - Sussiste - Silenzio di un’autorità pubblica durante la decorrenza del termine per la risposta - Termine perentorio - Silenzio rigetto senza motivazione - Illegittimità - Diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva - Art. 3, n. 4, e dell’art. 4 Dir. 90/313. Il combinato disposto dell’art. 3, n. 4, e dell’art. 4 della direttiva 90/313 non si oppone, in una situazione quale quella di cui alla causa principale, a una normativa nazionale secondo la quale, ai fini della concessione di una tutela giurisdizionale effettiva, si ritiene che il silenzio dell’autorità pubblica per un periodo di due mesi faccia sorgere una decisione implicita di rigetto che può costituire oggetto di un ricorso giurisdizionale o amministrativo in conformità dell’ordinamento giuridico nazionale. Tuttavia, detto art. 3, n. 4, si oppone a che una tale decisione non sia accompagnata da una motivazione al momento della scadenza del termine di due mesi. In tale contesto la decisione implicita di rigetto dev’essere considerata viziata da illegittimità. CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA Sezione II, sent. 21 aprile 2005 Nel procedimento C-186/04

P.A. - Libertà di accesso all’informazione in materia di ambiente - Obbligo di motivazione in caso di rifiuto - Silenzio di un’autorità pubblica durante la decorrenza del termine per la risposta - Silenzio - Rigetto - Diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva - Ricorso giurisdizionale o amministrativo - Artt. 3, n. 4 e 4 Dir. 90/313. Considerato che il termine di due mesi previsto dall’art. 3, n. 4, della direttiva del Consiglio 7 giugno 1990, 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso all’informazione in materia di ambiente, è un termine perentorio, e che la decisione di cui all’art. 4 della direttiva 90/313, nei confronti della quale può essere proposto un ricorso giurisdizionale o amministrativo dall’autore della richiesta di informazioni, è la decisione implicita di rigetto che risulta dal silenzio mantenuto per un periodo di due mesi dall’autorità pubblica competente a pronunciarsi su tale richiesta, tale procedura priva di necessaria motivazione dev’essere considerata viziata da illegittimità. CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA Sezione II, sent. 21 aprile 2005 Nel procedimento C-186/04

Pubblica Amministrazione - Accesso ai documenti - Cittadino residente - Sussiste - Principio della generale pubblicità degli atti amministrativi - Art. 10, 1° c. T.U.E.L. (D.L.vo n. 267/2000) - Art. 22 L. N. 241/1990 - Fattispecie. In tema di accesso ai documenti, il 1° c. dell’art. 10 del T.U.E.L., sancendo il principio della generale pubblicità degli atti delle amministrazioni locali riconosce direttamente a favore di una certa categoria di soggetti il diritto all’accesso senza alcuna necessità da parte del richiedente di comprovare di avere un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento” (art. 22 L. n. 241/1990). Sicché, in assenza di atti segreti o riservati, non avrebbe senso stabilire la pubblicità di un atto e poi impedire di fatto che l’accesso sia precluso ad un soggetto che, in forza di una legittimazione riveniente da una norma di legge, voglia prendere visione di quell’atto. Fattispecie: richiesta di accesso agli atti da parte di un cittadino residente nel territorio dell’Unione dei Comuni. Pres. Cavallai - Est. Capitanio P. c. Unione dei Comuni di Alliste, Melissano, Racale, Traviano. T.A.R. PUGLIA Lecce sez. II, 12 aprile 2005 n. 2067

Pubblica Amministrazione - Sanzioni amministrative - Circolazione stradale - Ausiliari del traffico - Competenza - Limiti. Gli ausiliari del traffico possono legittimamente accertare soltanto le violazioni relative alla sosta dei veicoli nelle aree oggetto di parcheggio a pagamento ed in quelle limitrofe necessarie alla manovra, mentre non possono accertare la sussistenza di tutte le altre ipotesi di sosta o fermata vietata (come, nel caso di specie, la sosta di un motorino sul marciapiede). Presidente A. Criscuolo, Relatore L. Salvato. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. I, del 7 aprile 2005, Sentenza n. 7336

Pubblica amministrazione - Urbanistica e edilizia - Procedure e varie - Disposizioni della legge regionale - Interpretazione e applicazione. Le disposizioni della legge regionale, in conformità ai principi affermati dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn. 196, 198 e 199 del 2004, devono essere interpretate alla luce dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa statale (v. anche Cass. Sez. 111,11.3.2003, Leccese). Pres. P. Fattori, Rel. P. Piccialli, Ric. Ricci. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. IV, 5 aprile 2005 (ud. 12 gennaio 2005), Sentenza n. 12577 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica Amministrazione - Procedure e varie - Impugnazione di un atto amministrativo - Decorrenza del termine - Piena conoscenza dello stesso da parte dell'interessato - Artt. 24 e 113 Cost.. Ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione di un atto amministrativo, per il quale non è vi è stata la notifica o comunicazione, occorre la piena conoscenza dello stesso da parte dell'interessato. Tale piena conoscenza deve essere provata in modo certo ed inequivocabile da parte di chi eccepisce la tardività del ricorso ed il relativo onere non può ritenersi adempiuto sulla base della prospettazione di mere presunzioni che non assurgono a dignità di prova (C.d.S., Sez. V, 12 marzo 1996, n. 243; 27 novembre 1989, n. 779). Infatti, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione di un atto o provvedimento amministrativo, non può essere sufficiente la probabibilità che l'interessato in un determinato momento abbia avuto cognizione dell'atto contro il quale ha prodotto ricorso (V, 14 aprile 1993, n. 490), altrimenti risulterebbero violati i principi costituzionali stabiliti dagli artt. 24 e 113, secondo cui tutti possono agire in giudizio contro gli atti della pubblica amministrazione a tutela dei propri diritti e interessi legittimi. Pres./Est. SALTELLI - COMMISSIONE GOVERNATIVA DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA REGIONE PUGLIA (Avvocatura generale dello Stato) c. PASANISI (n.c.) (conferma TAR Puglia, sede di Lecce, sez. II^, n. 596 del 4 luglio 1994). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 31 marzo 2005, (C.C. 19/01/2005) Sentenza n. 1445 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica Amministrazione - Rapporto di pubblico impiego - Prestazioni di lavoro straordinario - Improcrastinabili esigenze di servizio - Sanatoria - Limiti e condizioni. Nel rapporto di pubblico impiego non può essere liquidato legittimamente alcun compenso per lavoro straordinario quando manchi una preventiva e formale autorizzazione al relativo svolgimento da parte dell'amministrazione, perché solo in questo modo è possibile controllare, nel rispetto dell'art. 97 della Costituzione, la reale esistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono opportuno il ricorso a tali prestazioni (C.d.S., sez. IV, 17 ottobre 1998, n. 1813; 14 settembre 1994, n.. 139; sez. V, 15 marzo 1993, n. 363, 13 settembre 1991, n. 1154). È stato, tuttavia, precisato che la predetta autorizzazione può intervenire anche in sanatoria, nel caso di prestazioni di lavoro straordinario espletate per improcrastinabili esigenze di servizio (C.d.S., sez. IV, 14 febbraio 1994 n. 139; 7 settembre 1988 n. 721; 18 dicembre 1987 n. 778) e che l'autorizzazione stessa è implicita nello svolgimento dell'attività cui il dipendente deve obbligatoriamente partecipare oltre il normale orario d'ufficio (C.d.S., sez. V, 28 febbraio 1995 n. 287; 29 maggio 1995 n. 843). Pres./Est. SALTELLI - COMMISSIONE GOVERNATIVA DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA REGIONE PUGLIA (Avvocatura generale dello Stato) c. PASANISI (n.c.) (conferma TAR Puglia, sede di Lecce, sez. II^, n. 596 del 4 luglio 1994). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 31 marzo 2005, (C.C. 19/01/2005) Sentenza n. 1445 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica Amministrazione - Occupazione abusiva di un’area appartenente al patrimonio statale - Controversia concernente questioni di debito e credito correlabili a situazioni di diritto soggettivo - Natura risarcitoria - Cognizione del giudice civile. La controversia concernente questioni di debito e credito correlabili a situazioni di diritto soggettivo ed attinenti all’an ed al quantum di una prestazione pecuniaria di natura risarcitoria, asseritamente pretesa per la ritenuta occupazione abusiva di un’area appartenente al patrimonio statale, appartine alla cognizione del giudice civile (Corte Costituzionale, sentenze n. 204/2004 e n. 281/2004). Pres. Salvatore - Est. Scola - Corazza (avv. Pizzilli) c Ministero delle Finanze (ora: dell’Economia e delle Finanze) (Avvocatura generale dello Stato) (conferma T.A.R. Basilicata, n. 313/1998). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 31 marzo 2005 (c.c. 11 gennaio 2005), sentenza n. 1421

Urbanistica e edilizia - Pubblica amministrazione - Disciplina per la realizzazione delle opere pubbliche - Responsabile del procedimento - Poteri e limiti - Approvazione del progetto definitivo equivale a dichiarazione di pubblica utilità. Ai sensi dell’articolo 16, comma 2, della legge n. 109, il responsabile del procedimento può integrare o modificare le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici previsti per i ciascuno dei tre tipi di progetto (preliminare, definitivo ed esecutivo), deve ritenersi che, al fine di evitare che tali prescrizioni siano inutiliter datae, l’intervento del responsabile avvenire, con riferimento alla progettazione preliminare e a quella definitiva, almeno immediatamente prima dell’approvazione del progetto definitivo, che equivale a dichiarazione di pubblica utilità, in modo che l’autorità decidente sia in grado di effettuare consapevolmente la scelta sulla base di una progettazione concreta e assistita delle informazioni che la norma richiede (articolo 16 della legge e articolo 18 del regolamento). Pres. Venturini - Est. Patroni Griffi - Comune di Vicenza (avv.ti Vaiano e Artale) c. BAZZAN ed altri (avv. Campesan, Mondin e Romanelli) (rigetta l’appello principale e accoglie limitatamente l'appello incidentale) TAR Veneto 14 aprile 2004 n. 1029) CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 31 marzo 2005 (c.c. 25.01.2005), sentenza n. 1417 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica Amministrazione - Concessione di lavori pubblici - Annullamento per illegittimità - Petitum risarcitorio della domanda - Istanza risarcitoria - Riparto di giurisdizione - Art. 7 L. n. 205/2000 - Fattispecie: convenzione per lavori di sfangamento di un lago risoluzione, per impossibilità sopravvenuta. Spetta al giudice ordinario conoscere della domanda con cui la società concessionaria di lavori pubblici chieda l'annullamento per illegittimità (ed il risarcimento dei danni subiti per effetto) del decreto dell'assessore regionale, adottato senza rimettere in discussione la precedente aggiudicazione, recante la risoluzione, per impossibilità sopravvenuta, della convenzione, relativa a lavori di sfangamento di un lago, in precedenza stipulata con essa società. Nel pervenire a tale soluzione, fondata sulla natura di diritto soggettivo della posizione soggettiva incisa dal provvedimento impugnato, le Sezioni Unite hanno escluso che, in relazione al concorrente petitum risarcitorio della domanda, possa venire in rilievo, al fine di incardinare la giurisdizione del giudice amministrativo, la disposizione di cui all'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205: questa disposizione infatti - nel prevedere che il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva o generale di legittimità, dispone il risarcimento del danno ingiusto - è, secondo la Corte, norma che non attiene alla giurisdizione, ma alla estensione dei poteri del giudice amministrativo, nel senso che, per un principio di concentrazione, essa configura ora come piena la giurisdizione, sia esclusiva che generale di legittimità, del giudice amministrativo, autorizzando quel giudice a conoscere, quindi, anche delle domande risarcitorie, connesse alla impugnazione dell'atto, ma ove appunto sussista, in relazione a questo, la sua giurisdizione, e non già in relazione a qualsiasi istanza risarcitoria formulata nei confronti della P.A.. Presidente G. Prestipino, Relatore M. R. Morelli. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 31 marzo 2005 Sentenza n. 6743

Pubblica Amministrazione - Sovvenzioni o finanziamenti erogati da parte della P.A. - Esercizio del potere di autotutela per vizi di legittimità del provvedimento - Riduzione di finanziamenti - Riparto di giurisdizione. In tema di sovvenzioni o finanziamenti erogati da parte della P.A. a privati per la promozione di attività di formazione professionale, la controversia insorta a seguito delle determinazioni dell'amministrazione di riduzione dell'importo del disposto finanziamento in ragione dell'inosservanza, da parte del beneficiario, degli obblighi relativi alla rendicontazione, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, giacché quelle determinazioni non si pongono come esercizio del potere di autotutela per vizi di legittimità del provvedimento attributivo ovvero per il suo contrasto, sin dall'origine, con il pubblico interesse, e non sono pertanto idonee a degradare il diritto soggettivo del beneficiario a interesse legittimo. Nell’affermare il detto principio, le Sezioni Unite (discostandosi da una precedente pronuncia, la n. 7446 del 2002) hanno escluso che la riconducibilità di dette determinazioni al potere di autotutela possa fondarsi sulla circostanza che tali provvedimenti amministrativi di riduzione del finanziamento siano adottati nell'esercizio dei poteri di verifica e di controllo demandati al soggetto pubblico erogatore (e nella specie sollecitati da organismi comunitari). Ad avviso delle Sezioni Unite, infatti, tale attività di verifica e di controllo attiene unicamente alla fase di adempimento degli obblighi assunti dal privato una volta ottenuto il finanziamento. Presidente R. Corona, Relatore M. G. Luccioli. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili del 30 marzo 2005, Sentenza n. 6639

Pubblica Amministrazione - Fasce dirigenziali - Individuazione - C.d. indennità di posizione - Facoltà di graduazione delle posizioni - Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti degli enti locali - Decreto del P.C.M. del 1.12.1995. Le norme contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti degli enti locali approvato con decreto del P.C.M. del 1.12.1995, stabiliscono, che l’amministrazione deve individuare le “posizioni dirigenziali” e inserire queste, in relazione alla tipologia delle funzioni che vi sono collegate e al loro livello di responsabilità (“collocazione della struttura, complessità organizzativa, responsabilità gestionali interne ed esterne della relativa funzione”), in una delle tre fasce di valori in cui la normativa ripartisce la cd. indennità di posizione (a,b,c). Sicché, legittimamente la Provincia può suddividere, ulteriormente, le tre fasce previste dall’art. 40 della normativa, realizzando due fasce per ciascuna di esse. E’ evidente che, con tale suddivisione, la Provincia ha inteso esercitare quella facoltà di graduazione delle posizioni che la normativa del contratto nazionale le consentiva di effettuare e che, invece, di riferirla alle singole posizioni l’ha operata per gruppi, inserendo le singole posizioni dirigenziali, ai fini della indennità di posizione, in due ulteriori fasce per ciascuna delle fasce previste dalla normativa esaminata, ritenendo omogenee o quanto meno analoghe le funzioni collegate a ciascuna di dette posizioni. L’indennità, pertanto, può essere corrisposta in misura diversa per le varie posizioni dirigenziali anche di una stessa fascia. La normativa in esame ha considerato che alcune posizioni, pur avendo funzioni genericamente caratterizzate da uno stesso ambito di responsabilità, potessero essere ulteriormente specificate e graduate e ha di conseguenza diversificato anche la corresponsione della relativa indennità. La norma ha pertanto stabilito per la concreta attribuzione di tale indennità un limite minimo ed un limite massimo entro i quali collocare concretamente le singole posizioni dirigenziali. Pres. Frascione - Est. Marchitiello - Provincia di Milano (Avv.ti Baroni e Merlino) c. Voltini e altro (nn.cc.) (annulla Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, II Sezione, del 24.11.2000, n. 6619). Conf.: Cds sez. V 30.03.2005 nn. 1352-1351-1350-1349-1348-1347-1346-1345-1344-1343-1342-1341-1340-1339-1338-1337-1336-1335-1334. CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 30 marzo 2005 (C.C. 26.11.2004), Sentenza n. 1353 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica Amministrazione - Messi comunali - Nozione di pubblico servizio - Art. 33, 2° c., lett. f) D.Lgs. n. 80/1998 - Esclusione - Notificazione di atti di una diversa amministrazione - Riparto di giurisdizione - D.Lgs. n. 165/2001. Ove una P.A. (a ciò autorizzata dalla legge) scelga di richiedere al Comune la notificazione di propri atti e si avvalga, a tal fine, dei messi comunali (personale dipendente del Comune), l'attività notificatoria esplicata da costoro non è riconducibile alla nozione di pubblico servizio recepita nell'art. 33, secondo comma, lett. f), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, non rientrando in tale nozione le prestazioni che rivestono un rilievo soltanto strumentale alla erogazione del servizio e che restano, comunque, interne alla struttura organizzativa del gestore del medesimo. I messi comunali agiscono nell'adempimento degli obblighi di prestazione che derivano dal rapporto di impiego pubblico che li lega all'ente territoriale, nella cui struttura sono inseriti, e in questo stesso rapporto trova titolo e giuridico fondamento ogni loro pretesa - comprese quelle di carattere patrimoniale - connessa con l'esercizio dell'attività notificatoria, ancorché svolta nell'interesse e per conto di altra Amministrazione. Ne consegue che la questione di giurisdizione, in relazione a controversia avente ad oggetto il pagamento di somme reclamate come corrispettivo dell'attività di notificazione di certificati elettorali richiesto al Comune di appartenenza dal Ministero dell'interno in occasione delle elezioni del 1995, va risolta alla stregua della disciplina transitoria di cui all'art. 69, settimo comma, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il quale conserva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie che, sebbene introdotte successivamente al 30 giugno 1998, abbiano ad oggetto questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data. Pres. V. Carbone, Rel. G. Coletti. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili 25 marzo 2005 Sentenza n. 6409

Pubblica Amministrazione - Fauna e flora - Risarcimento dei danni subiti dall'attraversamento della sede stradale da parte di fauna selvatica - Domanda risarcitoria nei confronti della P.A. - Riparto di giurisdizione. Spetta al giudice ordinario la cognizione della domanda promossa dal privato per conseguire dalla P.A. il risarcimento dei danni da esso subiti dall'improvviso attraversamento della sede stradale da parte di fauna selvatica. La giurisdizione del giudice amministrativo in ordine a detta domanda risarcitoria non può trovare fondamento nel testo novellato dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034: infatti detta norma - la quale prevede che quando è chiesto al giudice amministrativo, facendosi valere un interesse legittimo, l'annullamento del provvedimento amministrativo, alla domanda principale di annullamento può essere cumulata una domanda di risarcimento del danno, in tal modo evitandosi la necessità del doppio processo (il primo, dinanzi al giudice amministrativo, per l'annullamento dell'atto; il secondo, dinanzi al giudice ordinario, per il risarcimento del danno) - non opera allorché, come nella specie, difettando un provvedimento amministrativo, manchi una domanda di annullamento, ed il privato proponga esclusivamente una domanda di risarcimento del danno nei confronti della P.A., nella quale ciò che rileva è la liceità e non la legittimità dell'azione amministrativa. Pres. R. Corona, Rel. L. F. Di Nanni. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 24 marzo 2005, Sentenza n. 6332

Pubblica Amministrazione - Sanzioni amministrative - Circolazione stradale - Ricorso al Prefetto - Obblighi del Prefetto. Se avverso il verbale di accertamento in materia di circolazione stradale viene proposto ricorso al Prefetto, il mancato rispetto da parte del Prefetto del termine per l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione fissato dal codice della strada configura una violazione di legge, e comporta l’annullamento del provvedimento sanzionatorio emesso. Presidente G. Losavio, Relatore V. Ragonesi CORTE DI CASSAZIONE Sezione Civile, del 17 marzo 2005, Sentenza n. 5813

Pubblica Amministrazione - Sanzioni amministrative - Procedure - Giudizi di opposizione a sanzione amministrativa - Giudice di pace - Decisione secondo diritto e non secondo equità - Liquidazione delle spese - Minimi inderogabili - Necessità. I giudizi di opposizione a sanzione amministrativa, anche se pendenti davanti al giudice di pace, devono essere decisi secondo diritto e non secondo equità; ne consegue che nel liquidare le spese il giudice di pace deve attenersi alle disposizioni tariffarie vigenti, rispettando in particolare i minimi inderogabili. Presidente G. Losavio, Relatore V. Ragonesi - CORTE DI CASSAZIONE Sez. I Civile, 16 marzo 2005, Sentenza n. 5717

P.A. - Elettorato passivo - Carica di consigliere comunale - Ineleggibilità - Regione Sicilia - Impresa esterna - Contratto di fornitura di prestazione di lavoro temporaneo - Art. 9, 1° c., n. 7, L.R.Sicilia n. 31/1986 - Inapplicabilità - Fattispecie. La disposizione di cui all'art. 9, primo comma, numero 7, della legge della Regione Sicilia n. 31 del 1986 - che prevede l'ineleggibilità alla carica di consigliere comunale di coloro che, al momento dell'accettazione della candidatura, sono dipendenti del Comune - non è applicabile a colui il quale svolge attività in favore del Comune in virtù di un contratto di fornitura di prestazione di lavoro temporaneo, in quanto egli è formalmente dipendente dell'impresa fornitrice e non è inserito nell'organico della P.A. utilizzatrice dell'opera, restando inoltre la detta impresa esclusiva titolare del potere disciplinare nei suoi confronti ed essendo la medesima obbligata alla corresponsione del trattamento economico e previdenziale, con la conseguenza che, non sussistendo un rapporto di lavoro subordinato tra detto lavoratore ed il Comune, egli non può essere considerato dipendente dell'ente pubblico locale. Presidente G. Losavio, Relatore S. Di Palma. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. I, dell'11 marzo 2005, Sentenza n. 5449

Pubblica Amministrazione - Sanzioni amministrative - Trasformazione di illeciti penali in illeciti amministrativi - Depenalizzazione - Norma sopravvenuta più favorevole al reo. In caso di trasformazione di illeciti penali in illeciti amministrativi, i fatti commessi nel vigore della precedente disciplina non restano, anche in difetto di apposite norme transitorie, sottratti a qualsiasi sanzione, ma - in considerazione della ratio legis, che è quella di attenuare, non già di eliminare, la sanzione per un fatto che rimane illecito - trova comunque applicazione quella amministrativa. Infatti, per un verso, il principio dell'applicazione della norma sopravvenuta più favorevole al reo (art. 2, terzo comma, cod. pen.) si riferisce anche al caso di trasformazione dell'illecito penale in illecito amministrativo; per altro verso, l'art. 40 della legge 24 novembre 1981, n. 689 esprime un principio di carattere generale, non limitato alle violazioni contemplate nella legge stessa, ma applicabile a tutti i provvedimenti di depenalizzazione, anche successivi, in difetto di apposita disciplina transitoria. Presidente U.R. Panebianco, Relatore C. De Chiara. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. I, del 7 marzo 2005, Sentenza n. 4924

Pubblica Amministrazione - Diritto di accesso ai documenti amministrativi - Trasparenza dell’attività amministrativa. La norma di cui al primo comma dell’art. 22 della L. 7 agosto 1990 n. 241, pur riconoscendo il diritto di accesso ai documenti amministrativi a “chiunque vi abbia interesse”, non ha, tuttavia, introdotto alcun tipo di azione popolare, dal momento che ha successivamente ricollegato siffatto interesse all’esigenza di tutela di situazioni soggettive “giuridicamente rilevanti”. Il diritto in questione è stato, in tal modo, configurato come pretesa strumentale per l’eventuale tutela di posizioni normativamente qualificate; pur conseguendo, quindi, al proclamato intento di “assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e favorirne lo svolgimento imparziale”, l’accesso agli atti della pubblica amministrazione è consentito soltanto a coloro ai quali gli atti stessi direttamente o indirettamente, pervengono e che se ne possano, eventualmente, avvalere per la tutela di una posizione soggettiva di interesse legittimo. Pres. Giovannini - Est. Salemi - S.I.A.E. - Società Italiana degli Autori ed Editori (avv.ti Mandel, Astorri e Grisostomi) c. Poma Athos (avv. Recca) ed altri (conferma TAR Lazio - Sezione Terza Ter - n. 12631 del 5 novembre 2004). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 24 febbraio 2005 (c.c. 17/12/2004), sentenza n. 658 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica Amministrazione - Diritto di accesso ai documenti amministrativi - Atti interni - Diritto di accesso - Sussiste - Nozione di documenti amministrativi. Va escluso, che i verbali (non incidenti in alcun modo sulla vita della P.A. e non costituenti in senso tecnico documenti amministrativi), non possano formare oggetto di accesso in ragione della loro natura di atti interni, giacché l’art. 22, 2° comma, della legge n. 241 del 1990, statuisce espressamente che, nella nozione di documenti amministrativi, che formano oggetto del diritto di accesso, rientra “qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa” (cfr., di recente, C.d.S., Sez. IV, 15 novembre 2004, n. 7349). Pres. Giovannini - Est. Salemi - S.I.A.E. - Società Italiana degli Autori ed Editori (avv.ti Mandel, Astorri e Grisostomi) c. Poma Athos (avv. Recca) ed altri (conferma TAR Lazio - Sezione Terza Ter - n. 12631 del 5 novembre 2004). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 24 febbraio 2005 (c.c. 17/12/2004), sentenza n. 658 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica Amministrazione - Accesso agli atti dell’Amministrazione - Espletamento del mandato elettivo - Istanza non motivata - Ininfluenza - D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. E’ legittimo il diritto di accesso agli atti dell’Amministrazione in applicazione dell’art. 43, 2° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, nei fatti, la previsione normativa riconosce l’accesso a motivo dell’espletamento del mandato elettivo giustifica un’istanza non motivata. Pres. Giovannini - Est. Salemi - S.I.A.E. - Società Italiana degli Autori ed Editori (avv.ti Mandel, Astorri e Grisostomi) c. Poma Athos (avv. Recca) ed altri (conferma TAR Lazio - Sezione Terza Ter - n. 12631 del 5 novembre 2004). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 24 febbraio 2005 (c.c. 17/12/2004), sentenza n. 658 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica Amministrazione - Disciplina urbanistica - Obbligo del comune di provvedere - Silenzio serbato dall’Amministrazione - Termine - Nomina del commissario ad acta in caso inottemperanza. E’ illegittimo il silenzio serbato dall’Amministrazione, con conseguente declaratoria dell’obbligo del comune di provvedere a conferire all’area in questione una disciplina urbanistica congrua e appropriata, tenuto conto della sua collocazione e de livello di urbanizzazione della zona in cui la stessa è inserita, dando inizio al procedimento entro il termine di giorni 90 dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica a cura di parte, se più tempestiva, della presente sentenza, con riserva di nomina del commissario ad acta in caso inottemperanza. Pres. Amoroso - Est. Franco - R. c. Comune di Verona. TAR VENETO, Sez. I, 21/02/2005, n. 723

Pubblica Amministrazione - Inviti bonari al pagamento - Effetti - Limiti - Fattispecie: tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Nel processo tributario, nell'elenco tassativo degli "atti impugnabili" contenuto nell'art. 19 d.lg. 31 dicembre 1992 n. 546, non sono compresi gli inviti bonari al pagamento, in quanto la sfera del privato viene incisa autoritativamente soltanto per effetto di un provvedimento concretamente impositivo, e non anche di un atto che lo "preannunci" in caso di mancato spontaneo pagamento. (Nella specie, l'avviso di pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani impugnato dal contribuente, recante l'avvertimento che solo in caso d'inottemperanza sarebbe seguita l'iscrizione a ruolo, era un puro e semplice invito amichevole al pagamento del tributo). Chiapino c. Com. Casalborgone. CORTE DI CASSAZIONE Civile, sez. trib., 4 febbraio 2005, n. 2302

Pubblica Amministrazione - Rifiuti - Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani - Esecuzione del rapporto contrattuale con la p.a. - Domanda di risarcimento del danno subito dal gestore di un servizio pubblico - Giudice competente - G.A. - Sussiste - D.lg. n. 80/1998 - Art. 5 c. 1 L. n. 1034/1971. La cognizione giurisdizionale sulle controversie avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno subito dal gestore di un servizio pubblico (nella specie, smaltimento rifiuti solidi urbani) in conseguenza e durante l'esecuzione del rapporto contrattuale con la p.a. afferente il medesimo servizio, nel caso in cui detta domanda, pur avendo come "petitum" immediato il risarcimento dei danni, è volta ad accertare previamente l'inadempimento, da parte della p.a., di obblighi asseritamente strumentali rispetto all'esecuzione del rapporto contrattuale medesimo, di tal che la controversia attiene al rapporto di concessione visto nel suo momento funzionale, con la conseguenza che la richiesta risarcitoria, essendo intimamente connessa a tale accertamento, esula dalla giurisdizione del Giudice ordinario per rientrare in quella del Giudice amministrativo. TRIBUNALE BARI, 3 febbraio 2005

Pubblica Amministrazione - Autotutela - Esercitabilità nei confronti di altra p.a. - Esclusione - Fondamento. L'autotutela della P.A. è espressione della sua supremazia, e conseguentemente può essere esercitata solo nei confronti di soggetti privati, non anche nei confronti di soggetti che fanno parte anch'essi della P.A., e che, in quanto tali, sono nella medesima condizione giuridica. Pertanto, un Comune non può esercitare i propri poteri di autotutela a difesa della proprietà demaniale, secondo la previsione dell'art. 823, secondo comma, cod. civ., nei confronti di una Regione. Presidente V. Carbone, Relatore C. Cioffi - Ric. Regione Campania. CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI, 1 febbraio 2005, Sentenza n. 1864 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica Amministrazione - Accesso ai documenti amministrativi - Accoglimento della richiesta - Facoltà di accesso agli altri documenti appartenenti al medesimo procedimento - Sussiste - Limiti - Fattispecie - Art. 5 del D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352. In tema di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352, che regolamenta le modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso, l’accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o regolamento. Pres. Frascione - Est. Allegretta - PIROVANO c. Comune di San Giuliano Milanese (annulla TAR Lombardia Sede di Milano, Sez. II, 22 luglio 2004, sentenza n. 3174). CONSIGLIO DI STATO sez. V, 28 gennaio 2005 (c.c. 26/10/2004), sentenza n. 188 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica amministrazione - Rappresentanza in giudizio dell’ente - Spetta al Sindaco in via esclusiva - Dirigente titolare della direzione di un ufficio o di un servizio - Esclusione - Dirigenti - Legittimazione processuale di promuovere o resistere alle liti - Sussiste. La rappresentanza in giudizio del comune è riservata, in via esclusiva, al Sindaco e non può essere esercitata dal dirigente titolare della direzione di un ufficio o di un servizio neppure se così preveda lo statuto comunale (cfr., tra le sentenze più recenti, Cass. civ., Sez. Trib.,7.6.2004 n. 10787) - il riconosciuto potere dei dirigenti di promuovere o resistere alle liti riguarda la loro legittimazione processuale e non già la rappresentanza dell’ente, che è l’elemento rilevante in materia di notifica degli atti. Pres. ELEFANTE - Est. PULLANO - Comune di Roma (avv.ti Magnanelli e Rossi) c. Rizzacasa (avv. Chiola), (annulla con rinvio TAR Lazio-Roma, Sezione seconda n. 1922 del 12.3.2003). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 25 gennaio 2005 (cc 24 settembre 2004), Sentenza n. 155 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica amministrazione - Determinazione del dirigente in ordine alla opportunità di promuovere una lite o resistere in giudizio - Necessità - Funzione di gestione amministrativa - Dirigente - Compiti - Limiti - Fondamento - d.lg. 18.8.2000 n. 267. Nel vigore dell’ordinamento degli enti locali approvato con il d.lg. 18.8.2000 n. 267, la norma dello statuto comunale che attribuisce al dirigente la funzione di gestione amministrativa deve ritenersi comprensiva dell’attribuzione al medesimo del potere di determinazione - in luogo della delibera autorizzativa della giunta municipale - in ordine alla opportunità di promuovere o resistere ad una lite, atteso che tale determinazione non appartiene all’attuazione dell’indirizzo politico-amministrativo generale del Comune (spettante al sindaco ed alla giunta), ma alla gestione amministrativa del singolo caso, ed assume il carattere di una proposta e di una valutazione di natura tecnica, la quale viene accolta discrezionalmente dal sindaco, quale capo dell’amministrazione ed esclusivo rappresentante dell’ente locale dinanzi agli organi giudiziari. Pertanto, l’eccezione di inammissibilità dell’appello, per essere stato proposto dal sindaco senza la previa delibera del competente dirigente comunale è legittima, in quanto, occorre la precedente determinazione del dirigente in ordine alla opportunità di promuovere una lite o resistere in giudizio. (Sez. IV, 5.7.1999 n. 1164), (cfr. Cass. Civ., Sez. Trib., 17.12.2003 n. 19380). Pres. ELEFANTE - Est. PULLANO - Comune di Roma (avv.ti Magnanelli e Rossi) c. Rizzacasa (avv. Chiola), (annulla con rinvio TAR Lazio-Roma, Sezione seconda n. 1922 del 12.3.2003). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 25 gennaio 2005 (cc 24 settembre 2004), Sentenza n. 155 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica amministrazione - Operazioni elettorali - Garanzia - Scrupoloso e rigido rispetto delle regole del procedimento - Necessità. Nella materia elettorale lo scrupoloso e rigido rispetto delle regole del procedimento rappresenta la garanzia indispensabile per la certezza del diritto costantemente richiesta dalla giurisprudenza (precisamente in termini, TAR Lombardia, Milano, 17 maggio 2002 n. 2104). Pres. Frascione - Est. Branca - Beltrame (avv.ti Paoletti e Mussato) c. Commissione Elettorale Circondariale di Cividale del Friuli (n.c.) ed altri (conferma TAR Friuli Venezia Giulia, 27 settembre 2003, n. 693). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 25 gennaio 2005 (cc 26 ottobre 2004), Sentenza n. 150

Pubblica amministrazione - Disposizione regolamentare in contrasto con lo statuto comunale - Prevalenza della disposizione dello statuto e la disapplicazione di quella regolamentare - Gerarchia delle fonti - Fattispecie. Nel rapporto di gerarchia in cui si trovano le fonti delle norme, (nella specie disposizione regolamentare in contrasto con lo statuto comunale) l’antinomia si risolve con la prevalenza della disposizione dello statuto e la disapplicazione di quella regolamentare (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 12 aprile 2000, n. 2183). Fattispecie: materia elettorale. Pres. Iannotta - Est. Allegretta - TESTA (avv. Colalillo) c.Comune di Formia (n.c.) ed altri (annulla TAR Lazio sentenza n. 910 in data 7 novembre 2003). Conf. CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 25 gennaio 2005 (cc 1 giugno 2004), Sentenza n. 147. CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 25 gennaio 2005 (cc 1 giugno 2004), Sentenza n. 148

Pubblica amministrazione - Operazioni elettorali - Quoziente elettorale - Cessione di un seggio da parte di una delle liste del raggruppamento. La nomina a consigliere del candidato sindaco non eletto non dà luogo alla cessione di un seggio da parte di una delle liste del raggruppamento, perché il seggio viene detratto dal numero dei consiglieri spettanti al raggruppamento, senza tener conto, dal punto di vista giuridico, della appartenenza politica del candidato sindaco non eletto. La sottrazione del seggio quindi incide, proporzionalmente alle rispettive cifre elettorali, su tutte le liste raggruppate, che, nel loro insieme, dispongono di un minor numero di seggi. Pres. Frascione - Est. Branca - Pantalone (avv. Di Campli) c.Comune di Pescara (n.c.) ed altro (conferma TAR Abruzzo 6 novembre 2003 n. 971). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 25 gennaio 2005 (cc 26 ottobre 2004), Sentenza n. 146

Pubblica amministrazione - Rifiuti - Smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Esercizio dell’impianto - Misura della tariffa - Fondamento. Il profilo della fissazione autoritativa (nella specie attuata mediante provvedimenti prefettizi), della misura della tariffa in parola non ne muta la natura di vero e proprio “corrispettivo” (quantunque sottratto alla libera contrattazione di mercato). Invero la tariffa, sebbene “imposta”, è a tutti gli effetti un “prezzo” richiesto agli utenti del servizio e non può esser confusa con gli ulteriori contributi pubblici - eventualmente erogati al gestore della discarica, ai fini di integrarne la provvista finanziaria necessaria all’esercizio dell’impianto - che consistono piuttosto in prestazioni patrimoniali incombenti alla sola p.a. concedente (e, quindi, non gravanti sull’utenza) e che geneticamente si innestano nel rapporto intercorrente tra la stessa amministrazione ed il concessionario, al precipuo scopo di indennizzare quest’ultimo per i costi sostenuti a fronte della prestazione del servizio. Pres. Farina - Est. Carlotti - S.A.T.E.S. S.A.S. (avv. Capunzo) c. CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO NAPOLI 1 (avv. Sasso), (annulla TAR Campania, Napoli, sez. I sentenza n. 6791 del 3.4.2002/30.10.2002). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 25 gennaio 2005 (cc 29 ottobre 2004), Sentenza n. 145 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica Amministrazione - V.I.A. - Principio della separazione tra politica e amministrazione - Dirigenti - Atti di competenza - D.lgs. n. 165/2001 - D.lgs. n. 267/2000, (t.u. enti locali). Il d.lgs. n. 29 del 1993 (ora trasfuso nel d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e, segnatamente, art. 4), e il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (t.u. enti locali) (art. 107), hanno dato attuazione al principio della separazione tra politica e amministrazione, individuando gli atti di competenza dei dirigenti, e riservando agli organi politici solo gli atti politici, di indirizzo politico - amministrativo, e di alta amministrazione. In tale prospettiva, rientrano nelle competenze dirigenziali i provvedimenti autorizzatori e quelli che applicano sanzioni per l’inosservanza delle autorizzazioni rilasciate (art. 107, t.u. n. 267 del 2000). Pres. VARRONE - Est. DE NICTOLIS - Provincia di Novara ( avv. Scaparone) c. IMCO Progetti e Costruzioni s.r.l. ( avv.ti Giardini, Mazza, Marzano) (conferma T.A.R. per il Piemonte, sez. I, 12 novembre 2003, n. 1582). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 24 gennaio 2005 (c.c. 19 novembre 2004), Sentenza n. 127 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica amministrazione - Accesso agli atti - Consulenza legale - Nell’ambito di un’istruttoria procedimentale - Diritto all’accesso - Sussistenza - A seguito di avvio di procedimento contenzioso o in vista dell’instaurazione di un giudizio - Diritto all’accesso - Esclusione. La consulenza legale rilasciata all’ente pubblico da un professionista esterno è soggetta all’accesso ove si inserisca nell’ambito di un’istruttoria procedimentale, in quanto oggettivamente correlata ad un procedimento amministrativo. Viceversa, allorché la consulenza si manifesta dopo l'avvio di un procedimento contenzioso (giudiziario, arbitrale, od anche meramente amministrativo), dopo l'inizio di tipiche attività precontenziose oppure in fase successiva al perfezionamento del procedimento, ma anteriore all’instaurazione del giudizio, l’accesso deve ritenersi escluso, dovendosi garantire la riservatezza finalizzata a tutelare l'opera intellettuale del legale e il diritto di difesa dell’amministrazione, protetto costituzionalmente. Pres. Zingales, Est. Francavilla - G.F. (Avv. Furnari) c. Comune di Santa Maria di Licodia (Avv. Consoli Xibilia) - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. II - 18 gennaio 2005, n. 37

Pubblica Amministrazione - Sistemazione e manutenzione di una strada - Inosservanza da parte della P.A. - Condanna ad un facere - Risarcimento del danno patrimoniale - Principio del neminem laedere - Giurisdizione del giudice ordinario. L’inosservanza da parte della P.A., nella sistemazione e manutenzione di una strada, delle regole tecniche o dei comuni canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario, sia quando tenda a conseguire la condanna ad un facere, sia quando abbia per oggetto la richiesta del risarcimento del danno patrimoniale, giacché una siffatta domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell’amministrazione, ma un’attività soggetta al rispetto del principio del neminem laedere. Presidente V. Carbone, Relatore L. F. Di Nanni - Ric. Postiglione. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, del 14 gennaio 2005, Ordinanza n. 599 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica Amministrazione - Accesso ai documenti - Presupposti - Giurisprudenza. L’istanza di accesso ai documenti deve indicare gli atti di cui si vuole prendere visione o estrarre copia. In senso contrario Tar Napoli 25 giugno 2002 n. 3752 Codacons c. Com. S. Martino Sannita “il diritto di accesso per sua natura presuppone in chi lo esercita una situazione di totale o parziale ignoranza, conseguentemente il comune destinatario dell'istanza deve, se tali atti esistono, esibirli; se non risultano esistenti, è tenuto a negare l'accesso con atto espresso, dando notizia appunto dell'inesistenza degli atti richiesti”. Conf. Consiglio Stato, sez. II, 20 maggio 1998, n. 548. Pres. Baccarini - Est. Proietti - Soc. Cartolarizzazione crediti c. Regione Lazio e altri. T.A.R. LAZIO Roma, Sez. III, 11 gennaio 2005, Sentenza n.152

Pubblica Amministrazione - Diritto di accesso ai documenti amministrativi - Diritto di autore - Conflitto - Inconfigurabilità - Fattispecie. l diritto di accesso ai documenti amministrativi non confligge con la tutela che, in sede civile e penale, l’ordinamento appresta al diritto di autore. Fattispecie: diniego dell'accesso ad elaborati progettuali, sul presupposto della ritenuta preclusione derivante dalla loro natura di opera dell’ingegno e dalla mancanza di autorizzazione da parte del progettista. Pres. Iannotta - Est. Allegretta - Comune di Branzi (avv.ti Sonzogni e Giove) c. Del Cane (De Rosa e Sandulli) - (conferma TAR Lombardia, Sez. di Brescia 10/09/2003 sent. n. 1204  ). CONSIGLIO DI STATO Sezione V, 10 gennaio 2005 (cc 26 marzo 2004), Sentenza n. 34

Pubblica Amministrazione - Acquisizione di immobili da parte di pubbliche amministrazioni - Ricorso alla compravendita - Limiti - Procedure ordinarie di realizzazione delle opere pubbliche - Verifica preventiva - Necessità. L’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, con deliberazione n. 105 del 9 giugno 2004, ha rilevato che “deve ritenersi che il ricorso alla compravendita di cosa futura, disciplinato dall’art. 1472 del codice civile, costituisce un’ipotesi eccezionale e marginale per l’acquisizione di immobili da parte di pubbliche amministrazioni, dovendo queste ultime sempre valutare preventivamente la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie di realizzazione delle opere pubbliche di cui alla legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m. e, solo ove ne verifichino la non praticabilità in relazione a specialissime, motivate e documentate esigenze di celerità, funzionalità ed economicità, scelgano di acquisire l’immobile secondo la procedura della compravendita di cosa futura. Valutazioni, queste, indispensabili affinché l’agire amministrativo possa considerarsi conforme ai principi costituzionali del buon andamento, della trasparenza, dell’efficienza ed economicità”. Tale deliberazione riprende, peraltro, quanto già affermato sull’argomento anche dall’Adunanza Generale del Consiglio di Stato del 17 febbraio 2000, che con parere n. 38/99 ha individuato le circostanze eccezionali, non ricorrenti nel caso di specie, in presenza delle quali appare possibile ricorrere a tale tipologia contrattuale. Pres. Iannotta - Est. Corradino - Provincia di Cosenza (Avv. Gentile) c. Impresa Costruzioni Ing. Penzi s.p.a., nonché Impresa Clausi s.r.l. (Avv.ti Cancrini e Piselli) ed altri. (coferma T.A.R. per la Calabria, Sez. I, Catanzaro, 16 settembre 2003, n. 2685). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 10 gennaio 2005 (c.c. 4.5.2004), sentenza n. 31

Pubblica amministrazione - Ingiunzione di pagamento - Controversia - Vizi formali dell’ingiunzione o contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata - Giurisdizione - A.G.O. - Contestazione della legittimità della pretesa creditoria - Giurisdizione esclusiva del tribunale amministrativo. La richiesta di rifusione di una determinata somma da parte della pubblica Amministrazione, emessa nelle forme dell'ingiunzione di pagamento di cui all’art. 2 R.D. n. 639 del 1910, non costituisce un mezzo di accertamento del credito da essa vantato, ma semplicemente lo strumento a sua disposizione per procedere ad esecuzione forzata. La giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria, pertanto, è ravvisabile soltanto ove la controversia attenga ai vizi formali dell’ingiunzione e del relativo procedimento o al diritto dell’Ente pubblico di procedere all’esecuzione forzata. Nel caso invece di contestazione della determinazione dell’ammontare della somma posta a carico dell’ingiunto e, pertanto, della stessa legittimità della pretesa creditoria dell’Amministrazione, la causa rientra nella giurisdizione esclusiva attribuita al Giudice amministrativo dall’art. 16 della L. 28 gennaio 1977 n. 10. Pres. Iannotta - Est. Allegretta - Comune di Napoli (Avv.ti Barone e Tarallo) c. Saggiomo (n.c.) - (Annulla T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, n. 524/1985) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 10 gennaio 2005, (c.c. 1 giugno 2004), sentenza n. 19

Pubblica Amministrazione - Sindaco - Cause di decadenza dalla carica - Condanna per peculato d’uso - L. n. 140/2004. La Corte costituzionale restituisce, per una nuova valutazione della rilevanza, gli atti alla Corte di cassazione, la quale aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali), sul rilievo che la norma, nel sottrarre il delitto di peculato d’uso dal novero delle previsioni ostative alla candidatura di sindaco e comunque dalle cause di decadenza dalla carica, ove sia passata in giudicato la sentenza di condanna successivamente all’elezione, difetterebbe in modo evidente del requisito della straordinaria necessità e urgenza, con conseguente violazione dell’art. 77, secondo comma, della Costituzione. I giudici della Consulta hanno motivato la restituzione degli atti osservando che, successivamente all’emissione dell’ordinanza di rimessione, il citato decreto-legge è stato convertito nella legge 28 maggio 2004, n. 140, e che tale legge sono state apportate modificazioni al testo del decreto e sono state altresì enunciate le ragioni della emanazione della norma censurata. Presidente V. Onida - Relatore F. Amirante. CORTE COSTITUZIONALE dell'11 gennaio 2005 Ordinanza n. 2