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Giurisprudenza
Pubblica Amministrazione Diritto amministrativo
2007
Si veda anche: Appalti - Urbanistica - Procedure e Varie - Espropriazione - Lavoro - Giurisprudenza
Vedi: Pubblica Amministrazione anni 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 -1999 -1998 -1997-92
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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -
Designazione - Natura - Annullamento della revoca della precedente designazione
- Motivazione - Necessità. La “designazione” si deve qualificare come atto
endoprocedimentale, per cui le modalità del suo eventuale ritiro, non possono
ritenersi sottratte a qualsiasi onere di motivazione. Ciò non solo per la
potenzialità lesiva di quest’atto, ma anche per il suo rilievo organizzatorio,
incidente sul principio di buona amministrazione. Tutto ciò esige che la
decisione amministrativa - frutto di un procedimento (non di un atto volitivo
istantaneo) - assuma trasparenza in tutte le fasi della sua formazione. Pres.
Barbagallo - Est. Salvia - Consoli (avv. Francese) c. Ministero della Salute
(Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo) ed altri (annulla T.A.R. per la
Sicilia - sezione staccata di Catania (sez. IV) - n. 2322/05 del 6/12/2005).
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per la Regione siciliana del
31/12/2007 (C.c. 12/07/2007), Sentenza n. 1203
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Accesso agli atti preliminari dei procedimenti
tributari - Esclusione - Art. 15 L. n. 15/2005. Ai sensi dell'art. 15 della
legge 11 febbraio 2005 n. 15, non sono accessibili le informazioni in possesso
della pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento
amministrativo, quali gli atti preliminari ai procedimenti tributari. TAR
LAZIO 20/12/2007, Sentenza n. 5143
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Convenzioni - Competenza consiliare -
Individuazione - Artt. 42 e 30 T.U.E.L.. La competenza consiliare in materia
di convenzioni, ai sensi dell’art. 42, c. 2, lett. c), del d.lgs. n. 267/2000, è
circoscritta ai soli accordi che presentino le caratteristiche di cui all’art.
30, c. 2 del medesimo d.lgs. : “Le convenzioni devono stabilire i fini, la
durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti
finanziari ed i reciprochi obblighi e garanzie” (nella specie, all’accordo
avente ad oggetto l’individuazione del sito potenzialmente idoneo ad ospitare un
nuovo termovalorizzatore, è stata riconosicuta natura di mera individuazione di
comuni intenti, come tale rientrante nella competenza della giunta). Pres.
Calvo, Est. Plaisant - B.P. e altri (avv. Reineri) c. Provincia di Torino (avv.
Enrichens), Comune di Torino (avv.ti Caldo e Lacognata), TRM s.p.a. (avv.
Buscaglino) e altri (nn.cc.) - T.A.R. PIEMONTE, Sez. II - 1 dicembre 2007, n.
3607
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Chiusura settimanale del sabato degli uffici di
segreteria delle Commissioni tributarie - Impugnazione - Competenza T.A.R. del
Lazio. Il provvedimento ministeriale che dispone la chiusura degli uffici di
segreteria nel giorno del sabato ha efficacia su tutto il territorio nazionale
ed è determinato da esigenze organizzative di carattere generale. La sua
impugnazione, pertanto, rientra nella competenza del T.A.R. del Lazio con sede
in Roma in applicazione dell’art. 3 della legge n. 1034 del 1971 (Cons. Stato,
VI, 27 giugno 2006, n. 4110; Cons. Stato, VI, 26 gennaio 2006, n. 234). Pres. ed
Est. Vacircaù - Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avvocatura Generale
dello Stato) c. Paracampo (avv.ti Paparella e Del Prete) (accoglie ricorso per
regolamento di competenza T.A.R. Puglia - Bari, Sezione II, n. 601/2007).
CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 16/11/2007 (C.C. 13/11/2007), Sentenza n. 5848
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Provvedimenti amministrativi - Efficacia -
Esecuzione immediata - Esistenza di altre impugnazioni pendenti - Decisione
passata in giudicato - Arresto dell’esecuzione - Necessità - Esclusione.
L’articolo 21 quater della L. 7/8/1990 n. 241, aggiunto dall'art. 14, L. 11
febbraio 2005, n. 15, riprendendo e coordinando principi già elaborati dalla
giurisprudenza ha stabilito ( comma 1) che “ i provvedimenti amministrativi
efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito
dalla legge o dal provvedimento medesimo “ aggiungendo poi ( comma 2) che “
l'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere
sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso
organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine
della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può
essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute
esigenze.” Né l’esistenza di altre impugnazioni pendenti può costituire di per
se una grave ragione, nel senso indicato dalla legge, poiché l’interesse dei
soggetti che, ad altro titolo, ritengono di aver subito lesioni dall’atto
annullato è tutelato dall’ordinamento giuridico attraverso lo strumento
specifico dell’opposizione di terzo e, pertanto, la pendenza di altri giudizi
non comporta la necessità di arrestare le operazioni per conformare l’attività
amministrativa ai principi affermati dalla decisione passata in giudicato. Pres.
Iannotta - Est. Fera - Cooperativa Edilizia Novanta s.c.a.r.l. (avv. Rodio) c.
Comune di Monopoli (avv. Pinto) (ottemperanza alla decisione del Consiglio di
Stato, quinta sezione, 19/2/2007, n. 825).
CONSIGLIO DI STATO Sez.V, 13/11/2007 (C.C. 16/10/2007), Decisione n. 5810
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Atti discrezionali
(nella specie nulla osta paesaggistico) - Provvedimenti positivi - Motivazione -
Necessità - Principi di trasparenza e buona amministrazione - Art. 3, c. 1 L. n.
241/90. I principi di trasparenza e buona amministrazione impongono che
anche i provvedimenti positivi siano motivati, soprattutto in presenza di atti
discrezionali da cui discenda, come nel caso di specie, una irreversibile
alterazione dello stato dei luoghi, con incidenza non solo sugli interessi dei
privati proprietari, ma anche sull’interesse pubblico alla tutela del territorio
in aree vincolate (Cons. St., sez. VI, 13.2.2001, n. 685); non può, dunque, non
applicarsi anche al parere ex art. 7 L. n. 1497/1939 la prescrizione, di cui
all’art. 3, comma 1 della legge n. 241/90, a norma del quale il difetto di
motivazione deve considerarsi violazione di legge. Pres. Varrone - Est. De
Michele - Biagi (Avv.ti Scavone e Bovelacci) c. Ministero per i beni culturali
ed ambientali (Avvocatura generale dello Stato) (conferma Tribunale
Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna, sede di Bologna, sez. II, n.
189/2002 del 30.1.2002).
CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 02/11/2007 (C.C. 13/07/07), Sentenza n. 5669
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Rivelazione del segreto d’ufficio da parte del
pubblico ufficiale dietro compenso in denaro o altra utilità - Art. 326 c.p. -
Fattispecie di cui al primo e al terzo comma - Differenze. Integra l’ipotesi
prevista dal primo comma dell’art. 326 c.p., la rivelazione del segreto
d’ufficio da parte del pubblico ufficiale dietro compenso in denaro o di altra
utilità, eventualmente in concorso con il reato di corruzione, mentre, perché si
realizzi la condotta prevista dal terzo comma dello stesso articolo, è
necessario che si realizzi una condotta di autonomo e diretto sfruttamento o
impiego della notizia coperta da segreto d’ufficio da parte dell’intraneus,
pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Presidente P. Mocali,
Relatore E.G. Gironi.
CORTE DI CASSAZIONE Sez. Prima Penale, 25/10/2007 (Ud. 03/10/2007), Sentenza n.
39514
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Pubblico ufficiale - Rivelazioni di notizie di cui
sia stata vietata la divulgazione - Notizie coperte dal segreto di Stato - Art.
262 c.p. - Oggetto. Il reato di cui all’art. 262 c.p.(Rivelazioni di notizie
di cui sia stata vietata la divulgazione) ha ad oggetto non solo le notizie
coperte dal segreto di Stato, ai sensi dell’art. 39 legge 3 agosto 2007 n. 124,
ma anche quelle, diverse dalle prime, di cui sia stata vietata dall’Autorità
competente la divulgazione per la tutela di interessi generali di natura
assimilabile a quelli tutelati dal segreto di Stato. Presidente P. Mocali,
Relatore E.G. Gironi.
CORTE DI CASSAZIONE Sezione I Penale, 25/10/2007 (Ud. 03/10/2007), Sentenza n.
39514
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RIFIUTI - DANNO AMBIENTALE - PROCEDURE E VARIE -
Enti locali - Localizzazione di una discarica di rifiuti - Legittimazione a
ricorrere - Presupposti - Fattispecie. Anche se la legittimazione
all'impugnazione del provvedimento di localizzazione di una discarica di rifiuti
viene normalmente riconosciuta ai Comuni nel cui territorio l'impianto dovrebbe
essere collocato (cfr. Sez. V, 2 ottobre 2006 , n. 5713; Sez. VI, 5 dicembre
2002, n. 6657; Sez. V, 2 aprile 2002, n. 1797), valgono, non di meno, anche per
essi, i principi in merito alla necessità che gli enti in parola dimostrino il
concreto pregiudizio che la realizzazione dell’impianto sarebbe in grado di
produrre negli ambiti territoriali di rispettiva competenza. Nella specie, i
Comuni ricorrenti in primo grado non si sono dati cura della richiesta
dimostrazione e, in particolare di fornire elementi concreti e dimostrabili
utili a confortare l’assunto secondo cui la semplice vicinanza dell’impianto ai
rispettivi territori comunali avrebbe potuto produrre il pregiudizio
genericamente lamentato; donde il difetto di legittimazione attiva a ricorrere
anche dei predetti enti locali. Pres. Varrone - Est. Buonvino - A.GE.CO.S.
(Azienda Generale Costruzioni e Servizi) S.P.A. (avv. Paparella e Palieri) c.
PATETTA ed altri (conferma sentenze del T.A.R. della Puglia, sede di Bari,
sezione terza, 10/05/2006, rispettivamente, nn. 1639 (appello n. 5519/2006),
1640 (appello n. 5520/2006) e 1638 (appello n. 5521/2006)).
CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 19/10/2007 (Cc. del 26/06 e 13/09 - 2007) Sentenza
n. 5453
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Abuso in atti d'ufficio - Carenza di potere -
Perseguimento di un interesse pubblico - Dolo - Esclusione.
Il presidente di
un Ente pubblico il quale, nonostante la carenza di potere, requisisca degli
immobili per il perseguimento di una finalità di preminente interesse sociale,
non commette il delitto di abuso d'ufficio. CORTE DI CASSAZIONE Sez. VI,
16/10/2007, Sentenza n. 38259
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -
PROCEDURE E VARIE - Opera abusiva - Ordine di demolizione -
Subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione -
Funzione di eliminare le conseguenze dannose del reato. In materia
urbanistica, deve ritenersi definitivamente superata, la visione di un giudice
supplente della pubblica Amministrazione, in quanto è il territorio a costituire
l’oggetto della tutela posta dalle relative norme penali: non può affermarsi,
pertanto, che la legge riserva all’autorità amministrativa ogni tipo di
intervento nella materia e, avendo l’ordine di demolizione la funzione di
eliminare le conseguenze dannose del reato, ben può trovare applicazione l’art.
165 cod. pen. Pertanto, è legittima la subordinazione della sospensione
condizionale della pena alla demolizione dell’opera abusiva. (Cass. Sezioni
Unite sentenza 3.2.1997, n. 714, ric. Luongo).
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 16 Ottobre 2007 (Ud. 19/09/2007), Sentenza
n. 38071
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Accesso alle
informazioni ambientali - Art. 2, n. 5, D.Lgs. n. 195/2005 - Accesso alle
analisi e ai dati di carattere economico e contabile - Limiti.
Le analisi e
i dati di carattere economico e contabile di cui all’art. 2, n. 5 del D.Lgs. n.
195/2005 possono integrare un’informazione ambientale soltanto qualora vengano
utilizzati nell’ambito dell’esercizio di un’attività amministrativa (n. 3) che
incida o possa incidere concretamente sugli elementi dell’ambiente di cui al n.
1 (aria, atmosfera, acqua, suolo, etc.) o sui fattori dell’ambiente di cui al n.
2 (energia, rumore, radiazioni, etc.). Al fine di evitare forme di controllo
sistematico e generalizzato sull’attività amministrativa, la latitudine del
riferimento alle misure amministrative è stata dunque temperata dalla necessità
che, per integrare propriamente un’informazione ambientale, l’attività
amministrativa incida concretamente, in positivo (tutelandoli) o in negativo
(compromettendoli) sugli elementi o sui fattori ambientali come individuati ai
nn. 1 e 2 dell’art. 2 D.Lgs. n. 195/2005: spetta ovviamente a colui che chiede
l’accesso la precisa definizione dell’oggetto dell’istanza, mediante la chiara
indicazione del nesso concreto dal quale sia possibile desumere l’incidenza
della misura amministrativa su detti elementi o fattori ambientali. Pres. Di
Sciascio, Est. Vitali - V.A.S. (avv. Granara) c. Ente Parco Nazionale delle
Cinque Terre (avv.ti Gerbi e Zanobini) -
T.A.R. LIGURIA, Sez. I - 12 ottobre 2007, n. 1759
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Danno
causato da pubblici dipendenti - Rapporto organico fra l'attività del dipendente
e la P.A. - Responsabilità civile della p.a. - Configurabilità - Nesso di
causalità fra il comportamento e l'evento dannoso. Affinché ricorra la
responsabilità della P.A. per un fatto lesivo posto in essere dal proprio
dipendente - responsabilità il cui fondamento risiede nel rapporto di
immedesimazione organica - deve sussistere, oltre al nesso di causalità fra il
comportamento e l'evento dannoso, anche la riferibilità all'amministrazione del
comportamento stesso, la quale presuppone che l'attività posta in essere dal
dipendente sia e si manifesti come esplicazione dell'attività dell'ente
pubblico, e cioè tenda, pur se con abuso di potere, al conseguimento dei fini
istituzionali di questo nell'ambito delle attribuzioni dell'ufficio o del
servizio cui il dipendente è addetto. Tale rifèribilità viene meno, invece,
quando il dipendente agisca come un semplice privato per un fine strettamente
personale ed egoistico che si riveli assolutamente estraneo all'amministrazione
- o addirittura contrario ai fini che essa persegue - ed escluda ogni
collegamento con le attribuzioni proprie dell'agente, atteso che in tale ipotesi
cessa il rapporto organico fra l'attività del dipendente e la P.A.. (Cass.
Sentenza n. 24744 del 21/11/2006; cfr. anche Cass. n. 10803 del 12 .08.2000).
Presidente L. F. Di Nanni, Relatore A. Talevi, Ric. De Nuzzo.
CORTE DI CASSAZIONE Civile
Sez. III, 08/10/2007 (Ud. 25/5/2007), Sentenza n. 20986
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Esercizio del potere di autotutela -
“Dequotazione” dei vizi procedimentali e formali - Tutela giurisdizionale del
terzo - Poteri del giudice amministrativo - Caso di attività vincolata e
provvedimento discrezionale - Differenza - L. n. 241/1990. La vera portata
innovativa della vigente previsione dell’art. 19, comma 3, della legge n.
241/1990 non deve essere colta nel generico riferimento al potere
dell’Amministrazione di “assumere determinazioni in via di autotutela”, ma
nell’esplicito rinvio agli articoli 21 quinquies e 21 nonies della legge n.
241/1990, che disciplinano i presupposti cui è subordinato l’esercizio del
potere di autotutela, (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, n. 3200/2006 cit.).
Sicché, in caso di attività vincolata, per effetto della generalizzata
“dequotazione” dei vizi procedimentali e formali prodotta dalla introduzione
della regola del raggiungimento dello scopo, si può affermare che il giudice
amministrativo è oggi chiamato a conoscere della legittimità complessiva
dell’azione amministrativa, per cui l’oggetto del processo amministrativo non è
più costituito dalla legittimità del provvedimento impugnato (nei limiti delle
censure dedotte dal ricorrente), ma dal rapporto pubblicistico tout court,
tali affermazioni non possono evidentemente valere nel caso in cui il processo
amministrativo riguardi un provvedimento discrezionale. Infatti, in caso di
attività discrezionale l’introduzione della regola del raggiungimento dello
scopo si traduce soltanto nella limitata possibilità offerta all’Amministrazione
di sanare, attraverso la propria condotta processuale, il vizio derivante
dall’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento. Pres. Guerriero, Est.
Polidori - AMATO (avv. Vitale) c. Comune di Castellammare di Stabia (avv.
Cancelmo).
TAR CAMPANIA - Napoli, Sez. VII, 04 Ottobre 2007 (C.c. 20/06/2007), n. 8951
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PROCEDURE E VARIE - Annullabilità
del provvedimento amministrativo in violazione di norme sul procedimento -
Limiti - L. n. 241/1990 e s.m.. L’art. 21 octies, comma 2, della
Legge n. 241/1990 e s.m. si articola in due distinte previsioni. La prima, a
carattere generale, dispone che “non è annullabile il provvedimento adottato in
violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la
natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo
non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”. La seconda,
dedicata ad una specifica norma sul procedimento amministrativo - l’art. 7 della
legge n. 241/1990 - afferma che “il provvedimento amministrativo non è comunque
annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora
l’Amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non
avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”. Pres. Guerriero,
Est. Polidori, Silvestri, leg. rappr. della Geofonda s.r.l. (avv.Vitale) c.
Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza per i beni
architettonici e per il paesaggio di Napoli e Provincia (Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Napoli).
T.A.R. CAMPANIA - Napoli, Sez. VII, 04 Ottobre 2007 (11/07/2007), n. 8943
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PROCEDURE E VARIE - Attività
vincolata della P.A. - Poteri del giudice - Verifica d’ufficio del
raggiungimento dello scopo - Attività discrezionale - L. n. 241/1990 e s.m..
Solo in caso di attività vincolata dell’Amministrazione, il giudice può
effettivamente verificare la corrispondenza del contenuto dispositivo del
provvedimento finale al contenuto prescritto dalla legge, prescindendo da una
verifica degli effetti delle eventuali violazioni di carattere procedimentale e
formale sul contenuto dispositivo del provvedimento, perché tale contenuto è
rigidamente predeterminato dalla legge e, quindi, attraverso l’esame dei motivi
di ricorso può risultare palese che, nonostante l’esistenza di vizi
procedimentali o formali, lo scopo dell'azione amministrativa è stato raggiunto
(T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 20 novembre 2006, n. 9983). Pertanto, proprio
in ragione della predeterminazione normativa del contenuto del provvedimento
finale il giudice può procedere d’ufficio alla verifica del raggiungimento dello
scopo senza che ciò si traduca in un vero e proprio stravolgimento dei rapporti
tra Giudice amministrativo e Amministrazione, regolati dal principio della
separazione dei rispettivi poteri. Viceversa, laddove sussista discrezionalità
amministrativa, perché la legge si è limitata ad indicare obiettivi e criteri
lasciando all’Amministrazione il compito di individuare il contenuto dispositivo
del provvedimento finale, si deve escludere in radice che possa emergere in modo
palese il raggiungimento dello scopo dell’azione amministrativa, proprio perché
le violazioni di carattere procedimentale e formale sono presumibilmente
destinate ad incidere sul contenuto dispositivo del provvedimento finale. Ed è
questa la ragione per cui il legislatore ha previsto - seppure limitatamente
alla violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 - che sia la stessa
Amministrazione a dimostrare in giudizio che lo scopo dell’azione amministrativa
è stato comunque raggiunto. Pres. Guerriero, Est. Polidori, Silvestri, leg.
rappr. della Geofonda s.r.l. (avv.Vitale) c. Ministero per i beni e le attività
culturali - Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di
Napoli e Provincia (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli).
T.A.R. CAMPANIA - Napoli, Sez. VII, 04 Ottobre 2007 (11/07/2007), n. 8943
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PROCEDURE E VARIE - Azione
amministrativa - Raggiungimento dello scopo - Domanda riconvenzionale,
debitamente notificata alla controparte - Necessità - Esclusione - Artt. 7 e 21
octies, c. 2, L. n. 241/1990 e s.m.. Il raggiungimento dello scopo
dell’azione amministrativa, in caso di acclarata violazione dell’art. 7 della
legge n. 241/1990, può costituire oggetto di un’apposita eccezione contenuta in
una memoria senza la necessità di proporre apposita domanda riconvenzionale,
debitamente notificata alla controparte. Pres. Guerriero, Est. Polidori,
Silvestri, leg. rappr. della Geofonda s.r.l. (avv.Vitale) c. Ministero per i
beni e le attività culturali - Soprintendenza per i beni architettonici e per il
paesaggio di Napoli e Provincia (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli).
T.A.R. CAMPANIA - Napoli, Sez. VII, 04 Ottobre 2007 (11/07/2007), n. 8943
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - URBANISTICA E EDILIZIA - ESPROPRIAZIONE -
Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere -
Annullamento - Effetti - Occupazione “usurpativa e occupazione appropriativa -
Distinzione. L’annullamento della dichiarazione di pubblica utilità comporta
che l’attività esecutiva della pubblica amministrazione di apprensione del bene
e di irreversibile trasformazione dello stesso sia qualificabile come
comportamento materiale riconducibile nell’ambito dell’occupazione “usurpativa”
(Cass. n. 1814/00) che si distingue dall’occupazione appropriativa la quale
presuppone l’esistenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità. Il venir
meno degli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e
indifferibilità delle opere, la cui eliminazione, per il peculiare nesso
procedimentale ivi configurabile, si riverbera con effetto caducante sul decreto
di esproprio (così Cons. Stato sez. IV n. 3984/07; Cons. Stato sez. IV n.
3040/03; Cons. Stato sez. V n. 3833/02). Pres. Onorato - Est. Francavilla - DE
FRANCISCIS GIULIA (avv. Branca) c. CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DI CASERTA (avv. Sorgente).
TAR CAMPANIA - NAPOLI, Sez. V, 03 Ottobre 2007 (C.c. 05/07/2007), Sentenza n.
8822
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - False attestazioni del privato in atto pubblico
(art. 483 c. p.) - Pubblico ufficiale - Falso ideologico in atto pubblico ex
artt. 48 e 479 c.p. - Concorso formale - Condizioni. Tutte le volte in cui
il pubblico ufficiale adotti un provvedimento, a contenuto sia descrittivo sia
dispositivo, dando atto in premessa, anche implicitamente, della esistenza delle
condizioni richieste per la sua adozione, desunte da atti o attestazioni non
veri prodotti dal privato, si è in presenza di un falso del pubblico ufficiale
del quale risponde, ai sensi dell’art. 48 cod. pen., colui che ha posto in
essere l’atto o l’attestazione non vera (Cass. Sezioni unite sentenza 24
febbraio 1995, n. 1827/95, P.G. in proc. Proietti). Sicché, il delitto di falsa
attestazione del privato (di cui all’art. 483 cod. pen.) può concorrere - quando
la falsa dichiarazione del mentitore sia prevista di per sé come reato - con
quello della falsità per induzione in errore del pubblico ufficiale nella
redazione dell’atto al quale l’attestazione inerisca (di cui agli artt. 48 e 479
cod. pen.), sempreché la dichiarazione non veridica del privato concerna fatti
dei quali l’atto del pubblico ufficiale è destinato a provare la verità.
CORTE DI CASSAZIONE Sez. Un. Pen. del 24/09/2007 (Ud. 28/06/2007), Sentenza n.
35488
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - LAVORO - Violazione della normativa
antinfortunistica - Infortunio sul lavoro - Soggetto titolare della
responsabilità - Individuazione all’interno dell’Ente. La mancata o puntuale
indicazione del datore di lavoro all’interno dell’Ente non può che avere come
conseguenza il permanere in capo al soggetto titolare della responsabilità
politica - nella specie il sindaco - della qualità di datore di lavoro e ciò
ovviamente anche ai fini della responsabilità per la violazione della normativa
antinfortunistica. (Conf. Cass. Sez. IV, sent. n. 38840 del 2005 Rv 232418).
Pres.Postiglione - Rel. Mancini Pm Izzo, Ric. Lo T.
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 20 settembre 2007, ( Ud. 13/06/2007),
Sentenza n. 35137
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -
Responsabilità civile - Tutela dell'incolumità dei cittadini e dell'integrità
del loro patrimonio - Inosservanza di norme di diligenza e prudenza o di
specifiche disposizioni di legge e di regolamento. La discrezionalità e la
conseguente insindacabilità da parte del giudice ordinario dei criteri e dei
mezzi con i quali l'amministrazione realizza e mantiene un'opera pubblica
trovano un limite nell'obbligo dell'amministrazione medesima di osservare, a
tutela dell'incolumità dei cittadini e dell'integrità del loro patrimonio, le
specifiche disposizioni di legge e di regolamento disciplinanti quelle attività,
nonché le comuni norme di diligenza e prudenza, con la conseguenza che
l'inosservanza di dette disposizioni e norme comporta la responsabilità
dell'amministrazione per i danni arrecati a terzi. CORTE DI CASSAZIONE Civ.
Sez. III, del 18/09/2007, Sentenza n.19359
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - URBANISTICA E EDILIZIA - ESPROPRIAZIONE - Tributi (I.C.I.) - Assoggettamento
delle aree edificabili destinate ad espropriazione - Fondamento. Un’area
edificabile assoggettata a vincolo urbanistico che la destini ad espropriazione
non è, per ciò stesso, esente dall’I.C.I., in quanto il presupposto di detta
imposta non è in alcun modo ricollegabile alla idoneità del bene a produrre
reddito o alla sua attitudine ad incrementare il proprio valore o il reddito
prodotto, assumendo, invece, rilievo il valore dell’immobile ai soli fini della
determinazione della base imponibile (cfr. Cass. 19750/04; per analoghe
considerazione in tema nozione di edificabilità in materia di imposta di
registro: v. Cass. 7676/02). Presidente F. Lupi, Relatore A. Cappabianca, Ric.
Gid s.a.s..
CORTE DI CASSAZIONE Sezione Tributaria, del 12 Settembre 2007
(C.C. 06/07/07), Sentenza n. 19131
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Accesso - R.I.Na. s.p.a. - Certificazioni
rilasciate su nave battente bandiera straniera - Possibilità di ricondurre
l’ente certificatore alla nozione di “pubblica amministrazione” ex art. 22 L. n.
241/1990 - Esclusione. L’incontestata rilevanza ai fini della legge italiana
e/o comunitaria delle certificazioni rilasciate da R.I.Na. S.p.a. per conto
della Repubblica di Panama non rende per ciò solo l’organismo certificatore
equiparabile ad un soggetto esercente attività di interesse pubblico secondo il
diritto italiano. Nell’attività dell’ente certificatore, riconosciuto secondo la
normativa internazionale e delegato dalla repubblica di Panama (cfr. accordo
ufficiale del 20 gennaio 1998) al servizio di visita e rilascio di
certificazioni tecniche e alla collaborazione con gli stati costieri ai fini dei
controlli ad essi riservati, non può che ravvisarsi una manifestazione della
potestà o capacità pubblicistica di un’amministrazione statuale straniera, ciò
che rende irriducibile alla nozione di “pubblica amministrazione” ai sensi
dell’art. 22 della L. n. 241/1990 passibile di accesso agli atti secondo la
legge nazionale italiana: in altri termini, se non vi è dubbio che R.I.Na.
S.p.a. sia così qualificabile quando agisce per lo Stato italiano o in suo
ausilio, lo stesso non può dirsi quando essa spenda la propria attività nel
diretto interesse di altri Stati, in relazione alla cui attività non sussistono
del resto quelle esigenze di rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, e
buon andamento cui la disciplina interna sull’accesso presiede. Pres. Vivenzio,
Est. Grauso - A.N.H.M.A. (avv.ti Ambrosio, Bertone, Comodo e Quaglia) c. R.I.Na.
s.p.a. (avv. Damonte) e Ministerio de Economia y Finanzas, Autoridad Maritima de
Panamà (n.c.)
-
T.A.R. LIGURIA, Sez. I - 12 settembre 2007, n. 1569
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Conferenza di
servizi decisoria - Dissenso manifestato dalla Regione - Ente titolare di
competenze in materia di salute e governo del territorio - Art. 117 c. 3 Cost -
Remissione della decisione alla Conferenza Stato-Regioni - Necessità - Art. 14
quater, c. 3 L. 241/1990. Il dissenso manifestato dalla Regione in sede di
conferenza di servizi decisoria, provenendo da un’amministrazione sicuramente
titolare di competenzein materia di salute e di governo del territorio (art.
117, comma 3, Cost.), determina la necessità di rimettere la decisione alla
Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell’art. 14 quater, comma 3, della L. 241/90
(fattispecie intervenuta in seno al procedimento inerente il terminale di
rigassificazione da ubicare nel porto di Brindisi). Pres. Ravalli, Est. Manca -
Provincia di Brindisi (avv.ti Giampietro e Durano) c. Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del territorio e altri (Avv. Stato) e altro (n.c.) -
T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 13 agosto 2007, n. 3068
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Richiesta di riesame
di un pronunciamento della P.A. - Silenzio assenso - Operatività - Esclusione -
Atto confermativo e atto meramente confermativo. A fronte della
presentazione di una mera richiesta di riesame rispetto ad un pronunciamento
esplicito dell’amministrazione sul medesimo oggetto, non opera il meccanismo del
silenzio-assenso, anche nei casi in cui la domanda di riesame si inserisca in un
procedimento nel quale operi tale istituto. Per ineludibili esigenze di
economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, salvaguardate dalla
medesima legge n. 241 del 1990, infatti, può ritenersi che l'obbligo della P.A.
di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, venga meno in
presenza di richieste aventi il medesimo contenuto, qualora sia già stata
adottata una formale risoluzione amministrativa inoppugnata (cfr. ex plurimis e
da ultimo Cons. Stato, sez. IV, 11 giugno 2002, n. 3256; 20 novembre 2000, n.
6181, secondo cui non sussiste alcun obbligo per l'amministrazione di
riesaminare i propri atti divenuti inoppugnabili, con la conseguenza che
sull'istanza di riesame presentata dal privato non si può formare il silenzio
rifiuto), e non siano sopravvenuti mutamenti della situazione di fatto o di
diritto (cfr. sez. IV, n. 3256 del 2002 cit.). Quanto precede, naturalmente, non
esclude l’autonoma impugnabilità dell’eventuale nuovo provvedimento nel caso in
cui quest’ultimo possa qualificarsi come atto “confermativo” e non “meramente
confermativo”. Pres. Giallombardo, Est. Valenti - P.E. s.r.l. (avv.ti Piazza e
Raimondi) c. Assessorato regionale Territorio e Ambiente e altro (Avv. Stato) e
altri (n.c.) -
T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 20 agosto 2007, n. 1959
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Conferenza di Servizi - L. n. 241/90, art. 14 ter,
c. 6 bis - Adozione del provvedimento finale da parte dell’Amministrazione
responsabile del procedimento - Valenza - Determinazioni della conferenza e atto
conclusivo - Impugnazione. Nel configurare il modulo procedimentale della
Conferenza dei servizi, il legislatore della riforma della l. 241/90, operata
con la l. 15/2005, ha previsto (art. 14 ter, c. 6) che, all’esito dei lavori
della Conferenza l’Amministrazione responsabile del procedimento adotti un
“provvedimento finale” che “adotti”, con valenza costitutiva, le determinazioni
conclusive del procedimento: non è escluso nella decisione finale il
rappresentante dell’Amministrazione decidente possa disattenderne motivatamente
in tutto o in parte il contenuto, naturalmente fatto salvo il riferimento agli
orientamenti “prevalenti” che sono elemento necessario della motivazione e che
quindi non vincolano, ma obbligano (in caso di decisione difforme) ad una
penetrante motivazione. Conseguentemente, laddove accada che le determinazioni
della conferenza dei servizi siano in sé vincolanti ed autoesecutive (per come
formulate), ferma restando la loro immediata impugnabilità, ciò non esclude che
debbano comunque tradursi nel provvedimento finale. Quest’ultimo, anche laddove
recepisca (anche se mediante un mero rinvio e quindi senza autonomia di
giudizio) le determinazioni delle conferenze dei servizi, costituisce atto
autonomamente lesivo, e inoltre sostituisce interamente le determinazioni (già)
autoesecutive delle conferenze richiamate, ne rinnova il contenuto facendo
decorrere nuovamente i termini per l’esecuzione degli obblighi imposti e,
correlativamente, obbliga i destinatari a riproporre un nuovo gravame, a pena di
acquiescenza e conseguente inammissibilità dei ricorsi proposti avverso le
determinazioni della conferenza dei servizi. Pres. Zingales, Est. Gatto - D.P.I.
s.r.l. (avv.ti Florio, Capria e Marocco) c. Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato), Comuni di Priolo Gargallo e Siracusa
e altri (n.c.), Comune di Augusta e Melilli (avv. Coppa), riunito ad altri ric.
-
T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 20 luglio 2007, n. 1254
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Contratto di garanzia c.d. autonoma - Garanzia "a
semplice richiesta" del creditore garantito - Onere di diligenza - Limiti.
Pur in presenza di un contratto di garanzia cosiddetta autonoma, con il quale il
garante si obbliga ad eseguire la prestazione oggetto della garanzia "a semplice
richiesta" del creditore garantito, senza opporre eccezioni attinenti alla
validità, all'efficacia ed alla vicenda del rapporto principale, anche in questa
ipotesi il meccanismo dell'adempimento del garante "a prima richiesta" scatta a
seguito dell'inadempimento dell'obbligazione principale, ancorché resti vietato
al garante di chiedere la preventiva escussione del debitore principale (Cass.
18 novembre 1992 n. 12341 , 3 novembre 1993 n. 10850, 17 maggio 2001 n.6757).
Pertanto, l'onere di diligenza (art. 1227 cod. civ.) che questa norma fa gravare
sul creditore non si estende alla sollecitudine nell'agire a tutela del proprio
credito onde evitare maggiori danni, i quali viceversa sono da imputare
esclusivamente alla condotta del debitore, tenuto al tempestivo adempimento
della sua obbligazione (V. Corte cost. n.308 del 14.7.1999). Pres. Santoro -
Est. Cerreto - COOPSETTE s.c.r.l. (avv.ti Cugurra, Pellegrino) c. Comune di
Genova (avv.ti Odone e Pafundi) - (conferma TAR Liguria, sez. I, n. 34/2005).
CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 16/7/2007 (c.c. 19/12/2006), Sentenza n. 4025
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Obbligazioni “portable” - Termine di adempimento -
Preventiva doverosa escussione del fideiussore - Necessità - Esclusione - Artt.
1936 ss. cod. civ.. Non è dato ravvisare nel sistema di cui agli artt. 1936
ss. cod. civ. alcun principio di preventiva doverosa escussione del fideiussore
alla scadenza del termine fissato per l'adempimento dell'obbligazione garantita,
che peraltro colliderebbe con le finalità dell'istituto, inteso a rafforzare la
garanzia del credito in funzione di un interesse proprio e specifico del
creditore. In altri termini, ed in materia di obbligazioni “portable” quali
quelle pecuniarie, e con termine di adempimento che esonera dalla costituzione
in mora del debitore, il creditore è soltanto facultato ad attivare la solidale
responsabilità del fideiussore, senza che possa invece ritenersi tenuto ad
escutere il coobbligato piuttosto che attendere il pagamento, ancorché tardivo,
salva l'esistenza di apposita clausola in tal senso (che dovrebbe essere
accettata dall’Amministrazione), nella specie non prevista. Pres. Santoro - Est.
Cerreto - COOPSETTE s.c.r.l. (avv.ti Cugurra, Pellegrino) c. Comune di Genova
(avv.ti Odone e Pafundi) - (conferma TAR Liguria, sez. I, n. 34/2005).
CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 16/7/2007 (c.c. 19/12/2006), Sentenza n. 4025
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -
Provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale - Motivazione -
Necessità. Ai fini della legittimità del provvedimento di trasferimento per
incompatibilità ambientale è necessaria, ma anche sufficiente, una congrua
motivazione circa la sussistenza di un nesso di correlazione tra la situazione
di incompatibilità e il comportamento o la situazione del dipendente lesivo del
prestigio dell’ufficio, tale da poter essere risolta solo con il suo
allontanamento, sia pure unitamente ad altri colleghi che si trovino nella
medesima situazione, pur incolpevole (in tal senso, C. Stato, IV, 2/08/2000, n.
4256 v. anche dec. n. 1489/2005). Pres. Saltelli - Est. Cacace - De Padova
(avv.ti Massa, Barilati, Chiarolini e Di Gioia) c. Ministero della Difesa ed
altri Finanze (Avv Ge. Stato), (conferma TAR Liguria, Sezione Prima, n.
27/05/1999, n. 236). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 10/07/2007, Sentenza n. 3902
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -
Pubblico dipendente - Trasferimento per incompatibilità ambientale - Potestà
discrezionale. Il trasferimento per incompatibilità ambientale di un
pubblico dipendente è espressione di potestà ampiamente discrezionale, seppure
non sottratto al sindacato del giudice amministrativo sotto il profilo della
logicità, della completezza di motivazione e dell’eventuale travisamento dei
presupposti; è sufficiente che esso non prescinda da un nesso di riferibilità
dello stato di disordine e di disagio al comportamento o alla condizione del
dipendente stesso o anche di un intero gruppo di dipendenti (la fattispecie
riguarda un intero corpo di collaboratori della Direzione Investigativa
Antimafia, dopo fatti penali riguardanti soltanto tre di essi, ma che avevano
determinato un generalizzato clima di sfiducia da parte della Autorità
Giudiziaria), ancorché incolpevole ed è legittimo quando il trasferimento
costituisca misura adeguata al fine di restituire all’ufficio pubblico il
perduto prestigio o la perduta funzionalità (Consiglio di Stato, VI, 2 settembre
2002, n. 4406). Pres. Saltelli - Est. Cacace - De Padova (avv.ti Massa,
Barilati, Chiarolini e Di Gioia) c. Ministero della Difesa ed altri Finanze (Avv
Ge. Stato), (conferma TAR Liguria, Sezione Prima, n. 27/05/1999, n. 236).
CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 10/07/2007, Sentenza n. 3902
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -
Incompatibilità ambientale - Trasferimento - Valutazione discrezionale dei fatti
- Tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio
dell’amministrazione. Il trasferimento per incompatibilità ambientale consegue
ad una valutazione ampiamente discrezionale dei fatti che possono sconsigliare
la permanenza in una determinata sede, senza per ciò assumere carattere
sanzionatorio, sì che la sua adozione non presuppone né una valutazione
comparativa della amministrazione in ordine alle esigenze organizzative dei
propri uffici, né la espressa menzione dei criteri in base ai quali vengono
determinati i limiti geografici della incompatibilità ai fini della
individuazione della sede più opportuna, né può essere condizionata alle
condizioni personali e familiari del dipendente, che ovviamente recedono di
fronte all’interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e
del prestigio dell’amministrazione stessa (Consiglio di Stato, IV, 15 giugno
2004, n. 3926). Pres. Saltelli - Est. Cacace - De Padova (avv.ti Massa,
Barilati, Chiarolini e Di Gioia) c. Ministero della Difesa ed altri Finanze (Avv
Ge. Stato), (conferma TAR Liguria, Sezione Prima, n. 27/05/1999, n. 236).
CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 10/07/2007, Sentenza n. 3902
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DANNO AMBIENTALE - Accesso del pubblico
all'informazione in materia d'ambiente - Mancata trasposizione entro il termine
prescrive - Inadempimento di Stato (Austria) - Direttiva 2003/4/CE. Non
avendo adottato, entro il termine prescritto, tutte le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva
2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, che
riguarda l'accesso del pubblico all'informazione in materia d'ambiente e che
abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, la repubblica dell'Austria è
venuta meno agli obblighi che gli incombono ai sensi di questa direttiva. La
repubblica dell'Austria è condannata alle spese. (Testo uff.: En n’adoptant
pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive
2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l’accès
du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive
90/313/CEE du Conseil, la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui
incombent en vertu de cette directive. La République d’Autriche est condamnée
aux dépens).
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. VI, 5 luglio 2007, Causa
C-340/06
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -
DANNO AMBIENTALE - URBANISTICA E EDILIZIA - Inizio attività della «terza linea»
di un inceneritore - Pubblicità della domanda di autorizzazione - Comunicazione
- Osservazioni - Inadempimento di uno Stato (Repubblica italiana) - Direttive
75/442/CEE, 85/337/CEE e 2000/76/CE. Non avendo reso accessibile in uno o
più luoghi aperti al pubblico la comunicazione di inizio attività della «terza
linea» del detto inceneritore per un adeguato periodo di tempo affinché il
pubblico potesse esprimere le proprie osservazioni prima della decisione
dell’autorità competente e non avendo messo a disposizione del pubblico stesso
le decisioni relative a tale comunicazione insieme ad una copia
dell’autorizzazione, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa
incombenti in forza dell’art. 12, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio 4 dicembre 2000, 2000/76/CE, sull’incenerimento dei rifiuti.
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. II, 5 luglio 2007, causa
C‑255/05
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - URBANISTICA E EDILIZIA - Concessione
edilizia in sanatoria - Iniziativa ad istanza di parte - Rigetto dell'istanza -
Avviso dell'inizio del procedimento - Necessità - Esclusione. Il rigetto
dell'istanza di concessione edilizia in sanatoria non deve essere preceduto
dall'avviso dell'inizio del procedimento, essendo questo iniziato ad istanza di
parte (T.A.R. Campania, sez. IV, 24 luglio 2001, n. 3540). Pres. Pugliese, Est.
Pasanisi, Ric. Pesacane (avv. Di Lorenzo) c. Comune di Napoli (avv.ti Tarallo,
Accattatis Chalons D’Oranges, Andreottola, Carpentieri, Crimaldi, Cuomo, Furnari,
Pizza, Pulcini, Ricci e Romano).
TAR CAMPANIA Napoli, Sez. IV, 13 Giugno 2007 (C.C. 23/05/ 2007), n. 6142
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Silenzio dell'amministrazione -
Obbligo di provvedere - Nota avente un contenuto chiaramente soprassessorio ed
elusivo dell'obbligo di provvedere - Proposizione del ricorso - Art. 2 l. n.
205/2000. A seguito delle modifiche introdotte dalla legge sul procedimento,
in relazione all’obbligo di provvedere, e non più solo di procedere, la
proposizione del ricorso avverso il silenzio dell' amministrazione, ai sensi
dell'art. 21 bis legge T.A.R., introdotto dall'art. 2 l. 21 luglio 2000 n. 205,
non è preclusa dal fatto che l’amministrazione abbia risposto alla diffida con
una nota avente un contenuto chiaramente soprassessorio ed elusivo dell'obbligo
di provvedere (in termini, T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 24 dicembre 2001 , n.
4410; T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 19 novembre 2002 , n. 7282; T.A.R.
Campania Napoli, sez. V, 23 gennaio 2003 , n. 382). Pres. Speranza, Est.
Sabatino, Pontillo (avv. Abbate) c. Comune di Capodrise (avv. Santonastaso).
T.A.R. CAMPANIA Napoli, Sez. VIII, 13 giugno 2007, (30 aprile 2007) n. 6110
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Accesso alle
informazioni ambientali - D.Lgs. n. 195/2005 - Strumento di controllo
sistematico e generalizzato sulla gestione dei procedimenti in itinere -
Esclusione. Per quanto esteso sia - in forza della definizione di cui
all’art. 2 - l'ambito applicativo del D.Lgs. n. 195/2005, esso non può dare
titolo ad una forma di indiscriminato accesso a tutte le pratiche inerenti ad un
determinato settore di attività amministrativa, non potendosi il diritto
all’informazione in materia ambientale, al pari del diritto di accesso in genere
(cfr. l’art. 16 della legge n. 15 del 11 febbraio 2005), tradursi in uno
strumento di controllo sistematico e generalizzato sulla gestione di tutti i
procedimenti amministrativi in itinere e, più in generale, sull'intero operato
di un ente pubblico, che finirebbe per conferire ad un’associazione privata
poteri ispettivi, che non le competono (nello stesso senso, recentemente, T.A.R.
Puglia, III, 5.7.2006, n. 2725; T.A.R. Lombardia, I, 26.5.2004, n. 1770). Pres.
Di Sciascio, Est. Vitali - V.A.S. (avv. Granara) c. Ente Parco Nazionale delle
Cinque Terre (avv.ti Gerbi e Zanobini) -
T.A.R. LIGURIA, Sez. I - 12 ottobre 2007, n. 1759
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Navi - Sicurezza - Stato di bandiera - Rilascio di
certificazione mediante affidamento ad organismi riconosciuti - Stato costiero -
Poteri di controllo - Certificati emessi da altri Stati - Rilevanza -
Riferibilità allo Stato costiero dell’attività amministrativa sottostante alla
certificazione - Esclusione. Lo Stato di bandiera ha il primario interesse
di assicurarsi ed assicurare alla comunità internazionale la sicurezza delle
proprie navi, e a tale interesse risponde - sotto il profilo
dell’amministrazione attiva - il rilascio delle certificazioni di sicurezza
delle proprie navi attraverso organi interni o mediante affidamento ad organismi
riconosciuti; lo speculare interesse degli altri Stati, e segnatamente di quelli
costieri, al rispetto delle norme sovranazionali di sicurezza marittima è invece
garantito - sempre sotto il profilo dell’amministrazione attiva - dai penetranti
poteri di controllo che sono ad essi attribuiti sul naviglio straniero in ordine
alle certificazioni possedute ed alle condizioni generali della nave (si vedano
ad esempio, oltre alle Convenzioni IMO, la Direttiva comunitaria 95/21/CE in
materia di controlli delle navi da parte degli Stati di approdo, con le
modifiche apportate dalla Direttiva 98/25/CE). L’esistenza di poteri di
controllo e la circostanza che, in determinate ipotesi, la mancanza di
certificazioni rilasciate da organismi riconosciuti possa determinare il fermo
della nave, ovvero la priorità in caso di ispezione (artt. 5 e 9-bis della
citata Direttiva 95/21/CE), non equivale tuttavia ad affermare che l’attività
amministrativa sottostante al rilascio di quei certificati sia in qualche modo
riferibile allo Stato costiero: per quest’ultimo, la rilevanza delle
certificazioni non presuppone alcun rapporto funzionale con l’organismo
certificatore del quale lo Stato di bandiera si sia eventualmente avvalso, ma è
un portato della medesima normativa che, annettendo efficacia a tali
certificazioni in un determinato contesto internazionale o sovranazionale,
obbliga poi ciascuno degli Stati suoi destinatari ad accettare i certificati
emessi da altri Stati ed a assegnare ad essi la medesima efficacia che ai propri
(cfr. ad esempio la regola 17 della Convenzione SOLAS 74). Pres. Vivenzio, Est.
Grauso - A.N.H.M.A. (avv.ti Ambrosio, Bertone, Comodo e Quaglia) c. R.I.Na.
s.p.a. (avv. Damonte) e Ministerio de Economia y Finanzas, Autoridad Maritima de
Panamà (n.c.) -
T.A.R. LIGURIA, Sez. I - 12 settembre 2007, n. 1569
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Comunicazione di avvio del procedimento - Provvedimento finale - Effetti diretti - Necessità - Effetti riflessi - Esclusione - Fattispecie: apertura di un’attività commerciale concorrente - Art. 7 L. n. 241/1990. Ai fini della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art.7 della legge n.241 del 1990, l’adempimento procedurale deve intendersi dovuto nei soli riguardi dei soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti (diretti) in via immediata e non meramente riflessa e derivata (Cons. St., sez. VI, 10 marzo 2006, n.1271), come nel caso dell’esercente che patisce un pregiudizio (solamente indiretto) dall’apertura di un’attività commerciale concorrente. Pres. Saltelli - Est. Deodato - Risso (avv. Sgueglia) c. Ministero delle Finanze (Avv. Gen. Stato) (conferma T.A.R. Liguria, sez. II, n.356/00 in data 12 aprile 2000). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 8/06/2007 (C.C. 20/03/2007), Sentenza n. 3023
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Esercizio illegittimo della funzione pubblica - Responsabilità civile della P.A. - Atto amministrativo - Annullamento - Configurabilità - Condizioni. La responsabilità della P.A. per l'esercizio illegittimo della funzione pubblica non consegue al dato obiettivo dell’emissione di un provvedimento illegittimo, dovendo il giudice ordinario svolgere una più penetrante indagine estesa anche alla condotta e alla sua qualificabilità in termini di colpa, non già del funzionario agente (da riferire ai parametri della negligenza o imperizia), quanto della P.A. intesa come apparato, configurabile là dove l’adozione e l'esecuzione dell'atto illegittimo (lesivo dell'interesse del danneggiato) risulti avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione. Nell’affermare il suindicato principio, conforme all’orientamento seguito in giurisprudenza di legittimità sin dalla pronunzia Cass., Sez. Un., 22/7/1999, n. 500, che ha disatteso il contrario principio secondo cui la colpa della struttura pubblica sussiste in re ipsa in ragione del mero dato obiettivo della illegittimità dell'azione amministrativa, e nel ribadire che non può conseguentemente escludersi la rilevanza dell'errore scusabile commesso dalla P.A., la S.C. ha confermato la sentenza della corte di merito che aveva escluso la configurabilità di una condotta negligente della Ausl Avezzano-Sulmona, la quale, facendo riferimento ai dati ufficialmente comunicati dalle Amministrazioni Comunali all’uopo specificamente preposte, in assenza di elementi idonei a far insorgere dubbi circa la attendibilità dei medesimi o deponenti per la necessità di particolari verifiche e controlli al riguardo aveva adottato una delibera di determinazione di zona carente per un posto di medicina generale convenzionata nell’ambito territoriale di alcuni Comuni dell’Abruzzo, successivamente annullata dal Consiglio di Stato per vizio di eccesso di potere, essendo il dato concernente la popolazione di uno dei medesimi Comuni risultato erroneo. Presidente G. Fiduccia, Relatore L. A. Scarano. CORTE DI CASSAZIONE Civile Sez. III, 05/06/2007 (Ud. 16/02/2007), Sentenza n. 13061
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Edilizia residenziale pubblica - Alloggi in locazione semplice - Assegnazione in proprietà dell’alloggio - Presupposti. L’assegnatario in locazione semplice non ha un diritto potestativo al trasferimento della proprietà dell’alloggio, pertanto, è da escludere che la mera domanda di cessione in proprietà produca un effetto obbligatorio corrispondente a quello derivante dalla stipulazione di un preliminare di compravendita. CORTE DI CASSAZIONE Civile Sez. Un. Civ. del 17/05/2007, Sentenza n. 11334
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Diritto di accesso - Finalità - Controllo generalizzato sull'attività della P.A. - Esclusione - Art. 24, c. 3, L. n. 241/90. Ai sensi dell’art. 24, comma 3, della legge n. 241 del 7 agosto 1990, come modificato dall’art. 16 della legge n. 15 dell’11 febbraio 2005, “non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni”. Infatti, il diritto di accesso è sempre fondato sull'interesse sostanziale collegato ad una specifica situazione soggettiva giuridicamente rilevante ed è, altresì, strumentale ad acquisire la conoscenza necessaria a valutare la portata lesiva di atti o comportamenti, mentre, va escluso che il diritto medesimo garantisca un potere esplorativo di vigilanza da esercitare attraverso il diritto all'acquisizione conoscitiva di atti o documenti, al fine di stabilire se l'esercizio dell'attività amministrativa possa ritenersi svolto secondo i canoni di trasparenza. Ciò in quanto l'interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi è destinato alla comparazione con altri interessi rilevanti, fra cui quello dell'Amministrazione a non subire eccessivi intralci nella propria attività gestoria, garantita anche a livello costituzionale; in altre parole, la disciplina sull'accesso tutela solo l'interesse alla conoscenza e non l'interesse ad effettuare un controllo sull'amministrazione, allo scopo di verificare eventuali e non ancora definite forme di lesione della sfera dei privati. (cfr. Sezione V, n. 5636 del 25 settembre 2006). Pres. Varrone, Est. Buonvino - CODACONS (avv. Rienzi) c. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (avv. Avvocatura Generale dello Stato), ENAC (avv. Avvocatura Generale dello Stato) e altro (avv. Pierallini). (Conferma TAR Lazio, Roma n. 13252/2005). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI 11 maggio 2007 - (C.c. 20 marzo 2007), Sentenza n. 2314
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Responsabilità P.A. - Esercizio illegittimo
dell'attività amministrativa - Responsabilità aquiliana. Nei casi di
responsabilità della pubblica amministrazione per i danni causati dall’esercizio
illegittimo dell’attività amministrativa, si verte all'interno dei più sicuri
confini dello schema e della disciplina della responsabilità aquiliana, che
rivelano una maggiore coerenza della struttura e delle regole di accertamento
dell'illecito extracontrattuale con i caratteri oggettivi della lesione di
interessi legittimi e con le connesse esigenze di tutela, (Cons. Stato, VI, 3
aprile 2007,n. 1514; 23 marzo 2007, n. 1114; 23 giugno 2006 n. 3981; 9 novembre
2006 n. 6607; IV, 6 luglio 2004 n. 5012; 10 agosto 2004 n. 5500). Pres. Varrone,
Est. Giovagnoli - Restauri & Restauri s.r.l. (avv. Staraci e Allodi) c.
Ministero per i beni e le attività culturali (avv. Avvocatura generale dello
Stato) e altro Istituto psicoanalitico per le ricerche sociali (avv. Videtta)
(Riforma TAR Piemonte n. 4002/2005).
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI 11 maggio 2007 - (C.c. 20 marzo 2007), Sentenza n.
2306
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Privato danneggiato da un provvedimento amministrativo illegittimo - Onere probatorio - Presunzione relativa di colpa della P.A. - La P.A. deve dimostrare la scusabilità dell'errore. Non è richiesto al privato danneggiato da un provvedimento amministrativo illegittimo un particolare impegno probatorio per dimostrare la colpa della p.a.. Infatti, pur non essendo configurabile, in mancanza di una espressa previsione normativa, una generalizzata presunzione (relativa) di colpa dell'amministrazione per i danni conseguenti ad un atto illegittimo o comunque ad una violazione delle regole, possono invece operare regole di comune esperienza e la presunzione semplice, di cui all'art. 2727 c.c., desunta dalla singola fattispecie. Il privato danneggiato può, quindi, invocare l’illegittimità del provvedimento quale indice presuntivo della colpa o anche allegare circostanze ulteriori, idonee a dimostrare che si è trattato di un errore non scusabile. Spetterà a quel punto all’amministrazione dimostrare che si è trattato di un errore scusabile, configurabile in caso di contrasti giurisprudenziali sull’interpretazione di una norma, di formulazione incerta di norme da poco entrate in vigore, di rilevante complessità del fatto, di influenza determinante di comportamenti di altri soggetti, di illegittimità derivante da una successiva dichiarazione di incostituzionalità della norma applicata. Pres. Varrone, Est. Giovagnoli -Restauri & Restauri s.r.l. (avv. Staraci e Allodi) c. Ministero per i beni e le attività culturali (avv. Avvocatura generale dello Stato)e altro Istituto psicoanalitico per le ricerche sociali (avv. Videtta ) (Riforma TAR Piemonte n. 4002/2005). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI 11 maggio 2007 - (C.c. 20 marzo 2007), Sentenza n. 2306
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PROCEDURE E VARIE - Ricorso avverso il silenzio - Conversione in ricorso ordinario - Ammissibilità - Art. 2 L. 205/2000 - Art. 2, L. 241/1990. In materia di ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione, a seguito dell’intervenuta modifica dell’art. 2, comma 5 della L. 241/1990 ad opera dell’art. 3 del D.L. 35/2005, convertito con modifiche nella L. 8/2005, il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza della istanza (vedi C.g.a 726/05). Conseguentemente, ad oggi, appare possibile la conversione del ricorso suddetto, ex art. 2 L. 205/2000, in ricorso ordinario. Né, a ciò, costituisce ostacolo la considerazione che così si favorirebbe l’elusione dei tempi ordinari di trattazione delle controversie, prevalendo invece l’interesse alla sollecita definizione del ricorso per attuare una tutela piena, principio costituzionalmente garantito. Pres. Barbagallo, Est. Corsaro, D. S. (Avv. IAlbano e Messina) c. Comune di Pantelleria (n. c.) (riforma T.A.R. Sicilia - Palermo (sez. III) - n. 2292/05 del 9 febbraio 2006). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per la Regione Siciliana - 10 Maggio 2007 (c.c. 28/06/2006), Sentenza n. 364
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - URBANISTICA E EDILIZIA - Obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive - Violazione del codice della strada Sanzione accessoria del ripristino - Inottemperanza dell'ordinanza-ingiunzione - Effetti - Fattispecie: rimozione di cartelloni pubblicitari. Nel caso in cui ad una violazione del codice della strada consegua anche la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive, da eseguire entro un determinato termine, nell'ipotesi di inottemperanza del trasgressore l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto nei suoi confronti a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione per il ripristino dei luoghi o la rimozione delle opere è un provvedimento amministrativo, funzionalmente collegato a quello impositivo della sanzione accessoria rimasto ineseguito, che attua la pretesa sanzionatoria dell'amministrazione; ne consegue che anche l’ordinanza-ingiunzione contenente solo l’ordine di pagamento delle spese è opponibile nelle forme previste dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981. (Fattispecie avente ad oggetto l'ordine di rimborso all'amministrazione delle spese sostenute per la rimozione di cartelloni pubblicitari, collocati abusivamente, con pregiudizio per la circolazione stradale). Presidente F. Pontorieri, Relatore F. P. Fiore. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. II, del 09/05/2007, Sentenza n. 10650
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Diritto alla salute ed incolumità fisica dei cittadini - Ente comunale - Legittimazione processuale - Sussistenza - Art. 32 Cost.. E’ riconosciuta al Comune, in quanto ente esponenziale della comunità territoriale, la legittimazione a far valere, dinanzi al giudice ordinario, il diritto alla salute ed all'incolumità fisica dei cittadini, ex art. 32 Cost. (cfr., in termini, Cass. S.U. 17.11.92 a 12.3.07, che ha riconosciuto la legittimazione del Comune proprio con riferimento all'istallazione, da parte di un altro ente pubblico, di una discarica di rifiuti; Cass. S.U. 17.1.91 n. 400; Cass. S.U. 12.2.88 n. 1491). Ric. Comune di Serre. TRIBUNALE DI SALERNO, Sez. I, 28 aprile 2007, Ordinanza n. 1189
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Diritti assoluti garantiti dalla Costituzione ai cittadini Diritti incomprimibili da parte della p.a. - Diritto alla salute - Domanda di risarcimento del danno nei confronti della p.a. - Sussistenza - Giurisdizione - Art. 32 Cost.. Nell'ambito dei diritti incomprimibili da parte della p.a., non può non essere occupato dal diritto alla salute, garantito - quale bene essenziale dell'individuo - dall'art. 32 Cost., a fronte del quale dunque, la p.a. è del tutto priva del potere di affievolimento della relativa posizione soggettiva, ancorché agisca per motivi di interesse pubblico. Con la conseguenza che la domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti della p.a., e l'eventuale pretesa cautelare ad essa connessa, sono devolute alla cognizione del giudice ordinario, vertendosi in materia di diritti soggettivi costituzionalmente garantiti, che non tollerano interferenze esterne (v., ex plurimis, Cass. S.U. 8.11.06 n. 23735; Cass. S.U. 13.6.06 n. 13659; Cass. S.U. 8.3.06 n. 4908; Cass. 27.7.00 n. 9893; Cass.S.U. 17.11.92 n. 12307: Cass. S.U. 21.12.90 n. 12133). Ric. Comune di Serre. TRIBUNALE DI SALERNO, Sez. I, 28 aprile 2007, Ordinanza n. 1189
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Risarcimento del danno ambientale - Legittimazione esclusiva del Ministero dell'Ambiente - Legittimazione degli enti territoriali - Fattispecie - D. L.vo n. 156/06 c.d. Codice dell'ambiente - Art. 18, c. 3°, L. n. 349/86. L’art. 18, co. 3°, della L. n. 349/86, che prevedeva la legittimazione anche degli enti territoriali, sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo, all'azione per il risarcimento del danno ambientale è stato abrogato dall'art. 318 d.lg. 3.4.06.n.152 (c.d. codice dell'ambiente), che ha lasciato in vigore solo il co. 5° dell'art. 18 L 349/86 (relativo al diritto di intervento delle associazioni ambientaliste nei giudizi per il risarcimento del danno). Lo stesso d.lg. n. 152/06 ha previsto, quindi, la legittimazione esclusiva del Ministro dell'Ambiente a far valere in giudizio il danno ambientale (art 311), attribuendo al medesimo anche penetranti poteri di intervento e di tutela dell'ambiente, sia in via preventiva e ripristinatoria (artt. 311-310), che in via sanzionatoria e riparatoria (artt. 311-316). Tuttavia al fine di chiarire l'effettiva portata di detta legittimazione esclusiva del Ministero dell'Ambiente, deve farsi riferimento alla nozione di danno ambientale annunciata nel art. 300 comma 1° del d.lg. n. 152/06, a tenore del quale tale pregiudizio si concreta in "qualsiasi deterioramento significativo o misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima". Nella specie, è stato ritenuto che un evento pericoloso per la salute dell'intera comunità territoriale, come l'installazione di una unica discarica, per le possibili ripercussioni sul territorio e per le potenziali devastazioni ambientali che possono scaturirne, possa configurare una lesione allo stesso diritto costituzionale dell'ente territoriale esponenziale alla propria identità culturale, politica ed economica alla cui tutela Comune è sicuramente legittimato (Cass. 15.4.98 n. 3807). Ric. Comune di Serre. TRIBUNALE DI SALERNO, Sez. I, 28 aprile 2007, Ordinanza n. 1189
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PROCEDURE E VARIE - Reati in materia ambientale -
Illegittimità sostanziale di un titolo autorizzatorio amministrativo - Poteri
del giudice penale. Il giudice penale, allorquando accerta profili di
illegittimità sostanziale di un titolo autorizzatorio amministrativo, procede ad
un'identificazione in concreto della fattispecie sanzionata e non pone in essere
alcuna "disapplicazione" del provvedimento medesimo, né incide, con indebita
ingerenza, sulla sfera riservata alla Pubblica Amministrazione, poiché esercita
un potere che trova fondamento e giustificazione nella stessa previsione
normativa incriminatrice. Pres. Vitalone Est. Fiale Ric. Lovato ed altri.
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 3 Aprile 2007 (c.c. 15 dic. 2007),
Sentenza n. 13676
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Accesso agli atti - Informazione ambientale - Art.
2 L. n. 195/2005 - Ambito oggettivo - Fattispecie in materia di gara di appalto.
Il diritto all’informazione ambientale (art. 2 L. n. 195/2005) investe qualsiasi
informazione circa lo stato dell’ambiente (aria, suolo, territorio, siti
naturali ecc.), nonchè i fattori (sostanze, energia, rumore, radiazioni,
emissioni ecc.) che possono incidere sull’ambiente. Con riferimento agli atti di
gara per la realizzazione di un impianto RTL elettrificato, pertanto, sono
ricompresi nell’ambito dell’informazione ambientale lo studio di fattibilità
dell’opera ed il progetto esecutivo, non invece gli altri documenti (capitolato
di gara, bando e verbali), attinenti al momento procedimentale. Pres. Catoni,
Est. Nazzaro - D.G. (avv.ti Del Peschio Liberatore e Mancuso) c. G.T.M. s.p.a.
(avv. Marchese) e altro (n.c.) -
T.A.R. ABRUZZO, Pescara - 11 aprile 2007, n. 450
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PROCEDURE E VARIE - Esecuzione del contratto di appalto - Contenzioso scaturito dalla esecuzione dell’appalto - Fase di transazione - Cognizione del giudice amministrativo - Fattispecie. Non sono sottratte alla cognizione del giudice amministrativo le controversie concernenti le determinazioni adottate dall’Amministrazione in relazione al contratto di transazione, quando è in discussione la legittimità dei provvedimenti con i quali il Ministero delle Infrastrutture ha dapprima approvato e poi annullato la transazione stessa. Fattispecie: appalti, diniego di registrazione della Corte dei Conti provvedimento di annullamento. Impresa A.I.A. Costruzioni S.p.a. (avv.ti Biagetti e Vaccarella) c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avv. Gen. Stato), (annulla con rinvio TAR Lazio, sede di Roma Sez. III 4/01/2006, n. 40). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 22/03/2007 (C.C. 28/11/2006), Sentenza n. 1364
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Dirigenti delle
asl e dirigenti regionali - Spoils system. La Corte costituzionale ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale del «combinato disposto» dell’articolo
71, commi 1, 3 e 4, lettera a), della legge della Regione Lazio 17 febbraio
2005, n. 9 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005), e dell’articolo
55, comma 4, della legge della Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo
Statuto della Regione Lazio), nella parte in cui prevede che i direttori
generali delle Asl decadono dalla carica il novantesimo giorno successivo alla
prima seduta del Consiglio regionale, salvo conferma con le stesse modalità
previste per la nomina; che tale decadenza opera a decorrere dal primo rinnovo,
successivo alla data di entrata in vigore dello Statuto; che la durata dei
contratti dei direttori generali delle Asl viene adeguata di diritto al termine
di decadenza dall’incarico. Con la stessa sentenza, riferita agli incarichi
dirigenziali non di vertice nell’amministrazione regionale, la Corte ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 96 della legge della Regione
Siciliana 26 marzo 2002, n. 2 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per
l’anno 2002), nella parte in cui prevede che gli incarichi già conferiti con
contratto possono essere revocati entro novanta giorni dall’insediamento del
dirigente generale nella struttura cui lo stesso è preposto. Presidente F. Bile
- Relatore S. Cassese. CORTE COSTITUZIONALE del 23 marzo 2007, Sentenza n.
104
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Incarichi
dirigenziali - C.d. spoils system una tantum - L. n. 145/2002 - Artt. 97
e 98 Cost.. Cade il meccanismo di c.d. spoils system una tantum, prevedente
la cessazione automatica, ex lege e generalizzata, degli incarichi
dirigenziali di livello generale al momento dello spirare del termine di
sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge 15 luglio 2002, n. 145. La
Corte costituzionale ne ha riconosciuto il contrasto con gli artt. 97 e 98 Cost.
La sentenza ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 7,
della legge 15 luglio 2002, n. 145 (Disposizioni per il riordino della dirigenza
statale e per favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e
privato), nella parte in cui dispone che «i predetti incarichi cessano il
sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
esercitando i titolari degli stessi in tale periodo esclusivamente le attività
di ordinaria amministrazione». Presidente F. Bile - Relatore A. Quaranta.
CORTE COSTITUZIONALE del 23 marzo 2007 Sentenza n. 103
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - APPALTI - PROCEDURE E VARIE - Giurisdizione in tema di contratti della P.A. - C.d. serie negoziale e cd. serie procedimentale - Fattispecie. Con riguardo al riparto della giurisdizione in tema di contratti della P.A. costituisce “ius receptum”, il procedimento di volontà contrattuale dell’Amministrazione che non si svolge integralmente ed esclusivamente sul piano del diritto privato, articolandosi invece attraverso due serie di atti: la c.d. serie negoziale, che consta di atti privatistici, e la cd. serie procedimentale, quali la deliberazione a contrarre, l’approvazione o il diniego o la revoca dell’approvazione, la registrazione e il visto, ovvero il diniego degli stessi; e che gli atti della serie procedimentale, avendo natura provvedimentale e costituendo esercizio di poteri pubblicistici, a fronte dei quali sono configurabili solo posizioni d’interesse legittimo, sindacabili dal giudice amministrativo. Inoltre, è pacifico, che la circostanza che gli atti di approvazione e controllo della procedura contrattuale si pongano come “condiciones iuris” di efficacia del contratto, sul piano negoziale, con la conseguente giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle controversie risarcitorie connesse al mancato avveramento di dette condizioni, non esclude la loro rilevanza e sindacabilità anche come atti amministrativi, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. in tal senso Cons. St. IV, 26 giugno 1998, n. 990). Fattispecie: appalti, contratto di transazione, diniego di registrazione della Corte dei Conti provvedimento di annullamento. Impresa A.I.A. Costruzioni S.p.a. (avv.ti Biagetti e Vaccarella) c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avv. Gen. Stato), (annulla con rinvio TAR Lazio, sede di Roma Sez. III 4/01/2006, n. 40). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 22/03/2007 (C.C. 28/11/2006), Sentenza n. 1364
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CACCIA - Esercizio della caccia con rete - Revoca della licenza di porto d’armi per uso di caccia - Abuso delle armi e mancato affidamento di buona condotta - Autonoma valutazione - Guardie venatorie - Procedimento contravvenzionale - Comunicazione dell’avvio del procedimento - Necessità - Fattispecie - L.R. Toscana n. 17/1980 - T.U. n. 773/1931, (Pubblica Sicurezza). Deve escludersi ogni automatismo tra la sanzione disposta ai sensi dell’art. 37 della legge regionale toscana 15 marzo 1980 n. 17 e la revoca dell’autorizzazione a portare armi da caccia ai sensi dell’art. 43, ultimo comma, del T.U. del leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, a mente del quale la “licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi”. Infatti, l’organo statale preposto ad adottare l’atto di revoca deve pur sempre svolgere un’autonoma valutazione del presupposto e dare contezza dei fatti integranti l’abuso. Nella specie, rettamente il giudice di prime cure ha annullato l’atto di revoca per omessa comunicazione al soggetto titolare dell’autorizzazione di polizia dell’avvio del procedimento. Pres. Giovannini - Est. Salemi - Questura di Lucca (Avvocatura Generale dello Stato) c. Adami Marino (avv. Colzi) (TAR Toscana - Sezione II - n. 117 del 29 marzo 1995). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 22/03/2007 (c.c. 29/04/2005), Sentenza n. 1347
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - URBANISTICA E EDILIZIA - Area interessata ad un intervento edilizio - Deliberazione del Consiglio Comunale sulla localizzazione - Atto provvedimentale di contenuto potenzialmente lesivo - Configurazione - Fattispecie. Una deliberazione del Consiglio Comunale, determinata in considerazione di pareri istruttori, dai quali si evince la necessità della localizzazione di un'area interessata all’intervento edilizio costituisce a tutti gli effetti atto provvedimentale, di contenuto potenzialmente lesivo, collegabile all’esercizio dell’espressione di una precisa volontà politica. Fattispecie: diniego espresso dal Consiglio Comunale all'approvazione degli atti relativi alla realizzazione di una centrale termoelettrica alimentata da combustibile derivato da rifiuti e biomasse. Pres. Iannotta - Est. Corradino - Comune di Canosa di Puglia (Avv.ti Amatucci, Giotta e Paccione) c. Solvic s.r.l. (Avv. Paparella) (riunisce ed annulla T.A.R. per la Puglia, Bari, Sezione II, n. 1958/02, pubblicata in data 16 aprile 2002 e n. 3605/03, pubblicata in data 29 settembre 2003). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 20 Marzo 2007 (C.c. 11.4.2006), Sentenza n. 1345
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Obbligo di motivazione - Contenuto nella valutazione complessiva dell’atto - Sufficienza. L’obbligo di motivazione può ritenersi adeguatamente assolto quando la stessa emerga agevolmente dalla valutazione complessiva dell’atto (Cons. St., Sez. V, 20 ottobre 2004, n. 6814; Sez. IV 6 ottobre 2003, n. 6814). Pres. Iannotta - Est. Branca - Impresa costruzioni De Cesare in proprio e quale mandataria in a.t.i. (avv.ti Clarizia e Paolantonio) e Azienda Sanitaria Locale di Chieti (avv.ti Cerulli Irelli e Marcone) c. Di Vincenzo Dino e C. s.p.a., (avv.ti Segato, Di Francesco e Annoni) (annulla T.A.R. Abruzzo, Pescara, 3 maggio 2006 n. 276 resa tra le parti). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 20 Marzo 2007 (C.c. 17/10/2006), Sentenza n. 1343
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -
Inosservanza di provvedimenti emessi dall’autorità comunale Definizione di
“autorità” - Art. 650 c.p. L'articolo 650 codice penale punisce chiunque non
osservi un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia,
di sicurezza pubblica, di ordine pubblico o di igiene. Per autorità deve
intendersi qualsiasi ufficio o funzionario al quale è conferito il potere di
adottare provvedimenti aventi efficacia coercitiva per una delle ragioni dianzi
indicate L'autorità legittimata ad adottare tali provvedimenti è sia quella
centrale che quella periferica o territoriale avente competenza nello specifico
settore. La sanzione di cui all'articolo 650 cod pen. trova applicazione quando
la violazione non è prevista da altra specifica norma. Pres. Papa, Est. Petti,
Ric. Albertani.
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 9/3/2007 (Ud. 26/01/2007), Sentenza n.
10257
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -
Dirigenti comunali - Compiti - Poteri del sindaco - Artt. 107, 2°c e 54 D.L.vo
n. 267/2000. L'articolo 107 comma secondo decreto legislativo n 267 del 2000
attribuisce ai dirigenti comunali tutti i compiti, compresa l'adozione di atti e
provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno,
non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di
indirizzo politico amministrativo degli organi di governo dell'ente e non
rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale.
L'elencazione di cui al terzo comma dell'articolo 107 non è tassativa ma
esemplificativa. Sono riservate al sindaco solo le ordinanze in materia di
ordine e sicurezza pubblica indicate dall'articolo 54 del decreto legislativo n
267 del 2000, le quali tuttavia possono essere delegate ai soggetti indicati nel
medesimo articolo. Pres. Papa, Est. Petti, Ric. Albertani.
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 9/3/2007 (Ud. 26/01/2007), Sentenza n.
10257
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Azioni
nunciatorie nei confronti della P.A. - Giurisdizione. In relazione alle
azioni nunciatorie proposte nei confronti della P.A., sussiste la giurisdizione
del giudice ordinario quando si denuncino mere attività materiali della P.A.,
che possano recare pregiudizio a beni di cui il privato assume essere
proprietario o possessore, e quando la domanda risulti diretta a tutelare una
posizione di diritto soggettivo del privato, mentre non rileva in contrario il
contenuto concreto del provvedimento richiesto per rimuovere lo stato di
pericolo denunciato,che può andare incontro soltanto al limite interno alle
attribuzioni del giudice ordinario nei confronti dell’autorità amministrativa.
Presidente V. Carbone, Relatore E. Malpica.
CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 28/02/2007 (C.c. 11/01/2007), Sentenza
n. 4633
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Azioni a tutela del possesso nei confronti della pubblica amministrazione. In tema di azioni a tutela del possesso, la cui piena ammissibilità nei confronti della pubblica amministrazione è pacifica tutte le volte in cui l'attività della P.A. denunciata non si ricolleghi ad atti o provvedimenti amministrativi, emessi nell'ambito e nell'esercizio di poteri discrezionali ad essa spettanti, di contenuto ablativo (sia pure in senso lato), idonei ad incidere nella sfera giuridica del privato, ma si concreti in una mera attività materiale che invada la sfera giuridica e patrimoniale del privato, ledendo beni di cui questi assuma di essere proprietario o possessore. (cfr, Cass. 27.10.1995, n. 11170). Presidente V. Carbone, Relatore E. Malpica. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 28/02/2007 (C.c. 11/01/2007), Sentenza n. 4633
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Azioni possessori nei confronti della P.A.. La sussistenza della giurisdizione in tema di azioni possessori nei confronti della pubblica amministrazione va esaminata in relazione al "petitum" sostanziale della sottostante pretesa di merito, nel senso che la domanda risulti diretta a tutelare una posizione di diritto soggettivo, "senza, che possa rilevare in contrario il contenuto concreto del provvedimento dalla parte richiesto a difesa del possesso, il quale può implicare soltanto un limite interno alle attribuzioni di quel giudice, giustificato dal divieto di annullamento, revoca o modifica dell'atto amministrativo ai sensi dell'art. 4 della legge 29 marzo 1865 n.2248, all. E." (Cass. s.u. 26.8.1993, n. 9005). Presidente V. Carbone, Relatore E. Malpica. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 28/02/2007 (C.c. 11/01/2007), Sentenza n. 4633
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Riparto di attribuzione tra organi - Artt. 42 e 48 del d.lgs. n. 267/2000 - Convenzioni tra soggetti pubblici - Competenza consiliare - Strumenti convenzionali con soggetti privati - Competenza residuale della giunta. In base ai generali principi in tema di riparto di attribuzione fra gli organi (anche) provinciali rinvenibili agli articoli 42 e 48 del d.lgs. 267/2000, spettano alla competenza consiliare le convenzioni concluse tra soggetti pubblici, mentre sono correttamente attribuite alla competenza residuale della giunta le diverse ipotesi di strumenti convenzionali con soggetti privati riconducibili alla figura degli accordi ex art. 11, l. n. 241 del 1990 Pres. Ravalli, Est. Contessa - E.P. s.p.a. (avv. Sticchi Damiani) c. Provincia di Brindisi (avv.ti Durano, Giampietro e Portaluri) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, sez. I - 22 febbraio 2007, n. 617
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Urbanistica - Piano di recupero - Delibera consiliare di approvazione - Impugnazione da parte del consigliere comunale - Limiti. E’ da escludere la legittimazione dei consiglieri comunali ad impugnare in sede giurisdizionale le delibere dell’organo di appartenenza per tutto quanto non inerisca alla denuncia di vizi che si sostanzino nella lesione del diritto all’ufficio (ad esempio irritualità della convocazione dell’organo, violazione dell’ordine del giorno, difetto di costituzione del collegio); pertanto, i vizi che investono la deliberazione nei contenuti sostanziali sono sottratti all’azione giurisdizionale dei componenti del collegio, essendo a ciò legittimati solo i soggetti destinatari dell’atto (TAR Veneto, Venezia, sez. I, 12 marzo 2004, n. 640 e TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 28 giugno 2004, n. 2300) (fattispecie in materia di impugnazione della delibera consiliare di approvazione di un piano di recupero di iniziativa pubblica, adottata con il voto contrario del ricorrente). Pres. Zuballi, Est. Antonelli - N.C. (avv. Michielan) c. Comune di Mogliano Veneto - T.A.R. VENETO, Sez. II - 17 febbraio 2007, n. 466
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Sindaco eletto al Consiglio regionale - Decadenza dalla carica di Sindaco - Dies a quo. Il Sindaco che sia stato eletto Consigliere regionale non perde la sua carica dalla data di proclamazione di eletto al Consiglio, bensì solo dal momento in cui sia stato dichiarato decaduto dal Consiglio comunale a seguito del procedimento di contestazione ex art. 69 D. L.vo 267/2000. Pres. Zuballi, Est. Antonelli - N.C. (avv. Michielan) c. Comune di Mogliano Veneto - T.A.R. VENETO, Sez. II - 17 febbraio 2007, n. 466
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ESPROPRIAZIONE - Ragione di pubblica utilità - Assenza - Lesione del diritto soggettivo - Risarcibilità con criteri di integralità. L'ingerenza dell'amministrazione nella proprietà altrui in assenza di una ragione di pubblica utilità legalmente dichiarata, integra un comportamento del tutto avulso dall'esercizio del potere, immediatamente lesivo del diritto soggettivo, e qualificabile come fatto illecito generatore di danno, risarcibile con criteri di integralità. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE SS. UU., 13 febbraio 2007 (Ud. 18/1/2007) Sentenza n. 3043
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PROCEDURE E VARIE - Tutela nei confronti della pubblica amministrazione - Nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva - Presupposti. La creazione di nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva è da ritenere conforme al sistema costituzionale - nelle indicazioni date da Corte cost. 6.7.2004, n. 204 -, ove le controversie che vi vengano assoggettate siano inquadrabili in "particolari materie" (art. 103, primo comma, Cost.), nelle quali la tutela nei confronti della pubblica amministrazione investe "anche" diritti soggettivi. Il necessario collegamento delle "materie" assoggettabili alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con la natura delle situazioni soggettive - e cioè con il parametro adottato dal costituente come ordinario discrimine tra le giurisdizioni ordinaria ed amministrativa - comporta che per essere "particolari", dette materie devono partecipare della medesima natura di quelle devolute alla giurisdizione generale di legittimità, che è contrassegnata della circostanza che la pubblica amministrazione agisce come autorità nei confronti della quale è accordata tutela al cittadino davanti al giudice amministrativo. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE SS. UU., 13 febbraio 2007 (Ud. 18/1/2007) Sentenza n. 3043
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Illeciti disciplinari dei magistrati - Retroattività della legge piu’ favorevole - Esclusione. E’ da escludersi, l’applicabilità, agli illeciti disciplinari dei magistrati, il principio di retroattività della lex mitior, sancito dall'art. 2, secondo e terzo comma, cod. pen. Tale principio non può ritenersi codificato dall'art. 32-bis del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 (inserito dall'art. 1, comma 3, lett. q, della legge 24 ottobre 2006, n. 269), giacché tale disposizione transitoria, nel prevedere (al primo comma) l'applicabilità della nuova normativa solo ai procedimenti disciplinari promossi a decorrere dalla sua entrata in vigore, ha (al secondo comma) il significato di rendere applicabile - ma limitatamente ai procedimenti disciplinari promossi successivamente, ed aventi ad oggetto fatti commessi in epoca anteriore - la normativa precedente, contenuta negli artt. da 17 a 38 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, solo se più favorevole. La conclusione cui pervengono le Sezioni Unite è pertanto nel senso che i procedimenti disciplinari promossi in epoca precedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 109 del 2006 restano sottratti alla disciplina di cui al citato art. 32-bis. Presidente G. Nicastro, Relatore A. Mensitieri. CORTE DI CASSAZIONE Civile Sez. Un., del 07/02/2007, Sentenza n. 2685
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Pubblico impiego - Rapporto dirigenziale privato e pubblico - Dirigenti pubblici - Licenziamento illegittimo - Tutela reale - D.lgs. n. 165/2001 - L. n. 300/1970. In tema di licenziamento illegittimo del dirigente pubblico, ha esteso al rapporto fondamentale sottostante tra PA e dirigente l’applicabilità della disciplina dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970, argomentando dall’art. 51, secondo comma del d.lgs. n. 165 del 2001, e ribadito l’applicabilità, all’incarico dirigenziale, della relativa disciplina del rapporto a termine. Pertanto, la diversità di disciplina del recesso nel rapporto dirigenziale privato e pubblico trova conferma nella giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 313 del 1996) e che la disciplina del recesso dal rapporto di lavoro dei dirigenti pubblici, in coerenza con la tradizionale stabilità del rapporto di pubblico impiego, segue i canoni del rapporto di lavoro dei dipendenti privati con qualifica impiegatizia. CORTE DI CASSAZIONE Sez. Lavoro, del 01/02/2007, Sentenza n. 2233
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INQUINAMENTO ACUSTICO - Attività valutativa ed elaborativa - Istanza generica di accesso agli atti - Limiti - Diniego di accesso - Fattispecie. Quando l'istanza di accesso agli atti postuli un'attività valutativa ed elaborativa dei dati in possesso dell'amministrazione, è precluso il suo accoglimento, poiché rivela un fine di generale controllo sull'attività amministrativa che non risponde alla finalità per la quale lo specifico strumento in parola può venire azionato, che è solo quella della tutela di un ben specifico interesse (Consiglio Stato, sez. IV, 9 agosto 2005, n. 4216). Fattispecie: lesioni da inquinamento acustico, accesso alla documentazione concernente il procedimento avviato dall’ARPA Lazio per il risanamento acustico dell’area. Quanto al procedimento sanzionatorio a carico dell’Impresa in relazione all’inquinamento acustico lamentato, la nota del Comune informava l’interessato che il procedimento era in corso di svolgimento, procedendosi alle verifiche richieste. Pertanto, l’auspicato intervento sanzionatorio si trovava in una fase interlocutoria, destinata all’accertamento dei presupposti legali per l’adozione del provvedimento, quindi, l’Amministrazione non era in condizioni di esibire un documento di natura provvedimentale, che integrava in modo compiuto l’esito delle valutazioni necessarie. Pres. Santoro - Est. Branca - Comune di Arpino (avv. ti De Rubeis e Cocco) c. Merolle (n.c.) (annulla, TAR Lazio, Latina, 27 febbraio 2006 n. 167, resa tra le parti). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 31/01/2007 sentenza n. 408
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Svolgimento di pubbliche funzioni - Responsabilità dell’ufficio - Spese legali sostenute per fatti connessi allo svolgimento di pubbliche funzioni - Reato di abuso d’ufficio - Rimborso da parte dell’amministrazione - Condizioni - Fattispecie - L. n. 135/1997. In tema di rimborso da parte dell’amministrazione di appartenenza delle spese legali sostenute a causa di fatti connessi allo svolgimento di pubbliche funzioni, “nei limiti riconosciuti congrui dell’Avvocatura dello Stato” (art. 18 d.l. n. 67 del 1997, conv. in l. n. 135 del 1997), il dipendente, ingiustamente accusato per fatti inerenti a compiti e responsabilità dell’ufficio, ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la sua difesa entro i limiti di quanto strettamente necessario (trattandosi di erogazioni gravanti sulla finanza pubblica) secondo il parere di un organo tecnico altamente qualificato - l’Avvocatura erariale - per valutare sia le necessità difensive del funzionario, in relazione alle accuse che gli vengono mosse ed ai rischi del giudizio penale, sia la conformità della parcella presentata dal difensore alla tariffa professionale. Tale parere, espressione di discrezionalità tecnica, è soggetto al vaglio del giudice ordinario per il necessario controllo del rispetto dei principi di affidamento, ragionevolezza e tutela effettiva dei diritti riconosciuti dalla Costituzione. Nella specie, è stata confermata la decisione della corte territoriale che, in applicazione del principio di cui in massima, aveva ritenuto corretto il parere espresso dall’Avvocatura erariale, sul presupposto che il processo penale per il reato di abuso d’ufficio, per quanto delicato e non semplice, non era di tale importanza da consigliare la nomina di due difensori. CORTE DI CASSAZIONE Sez. lavoro, 23/01/2007, Sentenza n. 1418
Pubblica Amministrazione - Urbanistica e edilizia - Ordinanza contingibile ed urgente - Materie di competenza esclusiva del Sindaco - C.d. potere "extra ordinem" - Art. 54 comma 2 D.L.vo 267/2000 - Art. 38 comma 2 L. n. 142/1990. Ai sensi dell'art. 38 comma 2 l. 8 giugno 1990 n. 142 (al pari del vigente art. 54 comma 2 del D.L.vo 267/2000 cit. ), è demandato esclusivamente al sindaco il potere "extra ordinem" di emanare i provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale, individuando tale potere come una prerogativa tipica del sindaco, quale Ufficiale di Governo, non delegabile ad altri (cfr. ad es. T.A.R. Abruzzo L'Aquila, 3 ottobre 2003, n. 835, T.A.R. Campania Napoli, sez. 3 maggio 2006 n. 3905, Consiglio Stato sez. IV 24 marzo 2006 n. 1537). Pres., Est. Onorato - Petrella (avv.ti Nicola, Scotto Galletta e Pastore Carbone) c. Comune di Castellammare di Stabia. T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. V, 15 gennaio 2007 (11/01/2007), n. 276
Pubblica Amministrazione - Ordinanze contingibili ed urgenti - Utilizzo per esigenze prevedibili e permanenti - Esclusione - Presupposti - Efficacia temporalmente limitata. Le ordinanze contingibili ed urgenti, per essere legittime, debbono possedere i caratteri non solo della <contingibilità>, intesa come urgente necessità di provvedere con efficacia ed immediatezza in casi di pericolo attuale od imminente, ma anche della <provvisorietà>, intesa nel duplice senso di imposizione di misure non definitive e di efficacia temporalmente limitata. Ne consegue che le ordinanza in questione non possono essere emanate per fronteggiare esigenze prevedibili e permanenti ovvero per regolare stabilmente una situazione od assetto di interessi (Cons. Stato IV Sez. 13 dicembre 1999 n. 1844; V Sez. 30 novembre 1996 n. 1448). Pres. Est. Onorato - S.p.A. Molino S. Felice (avv.ti Abbamonte e Carbone) c. Comune di Cimitile (avv. Papa). T.A.R. CAMPANIA Sez. V, 15 Gennaio 2007 (C.C. 11/01/2007), n. 273
Pubblica Amministrazione - Ordinanze di necessità ed urgenza - Effetti non provvisori - Termini di atipicità. Le ordinanze di necessità ed urgenza in alcuni casi, possono produrre effetti non provvisori. In questi casi, è stato ritenuto che non sia la provvisorietà a connotarle, ma la necessaria idoneità delle misure imposte ad eliminare la situazione di pericolo che ne giustifica l'adozione, e che, in definitiva, tali misure possano essere tanto definitive quanto provvisorie, a seconda del tipo di rischio da fronteggiare (Cons. Stato, V Sez. 29 luglio 1998 n. 1128). L’affermazione non è un segnale di incoerenza con i principi generali in materia, bensì la conferma della elasticità che caratterizza necessariamente questi provvedimenti, congegnati dal Legislatore in termini di atipicità proprio allo scopo di renderli adeguati a provvedere al caso di urgenza. In conclusione, la regola è quella per cui l'ordinanza deve contenere l'apposizione di un termine, ma tale regola potrebbe anch'essa venir derogata quando, per la peculiarità del caso concreto, la misura urgente presenta l'eccezionale attitudine a produrre conseguenze non provvisorie. Pres. Est. Onorato - S.p.A. Molino S. Felice (avv.ti Abbamonte e Carbone) c. Comune di Cimitile (avv. Papa). T.A.R. CAMPANIA Sez. V, 15 Gennaio 2007 (C.C. 11/01/2007), n. 273
Pubblica Amministrazione - Energia - L. n. 55/2002 - Garanzie partecipative - Regione, comune, Provincia - Altri enti - Mera facoltà di intervento. La normativa di cui alla L. n. 55/2002, in tema di procedure autorizzatorie per la realizzazione di centrali elettriche di potenza superiore a 300 MW, appare rispettosa dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione e buon andamento; le necessarie garanzie partecipative sono ragionevolmente riferite solo alla intesa (forte) con la Regione ed al coinvolgimento (in sede consultiva o, si paret¸ alla stregua di intesa c.d. debole, di rilievo esclusivamente istruttorio: cfr. Cons. Stato, sez. VI, 4 giugno 2004. n. 3502) del Comune e della Provincia (individuati quali enti locali istituzionalmente interessati: e si noti che l’originario riferimento, previsto nel decreto legge n. 7/2002, agli enti locali competenti, risulta significativamente sostituito, in sede di conversione in legge, dal riferimento al Comune e alla Provincia nel cui territorio ricadono le opere); per altri soggetti (nella specie: Comunità montana ed Ente Parco) la partecipazione procedimentale potrebbe, al più e semmai, atteggiarsi a mera facoltà di intervento, secondo le modalità di cui all’art. 9 della l. n. 241/90 (cfr. Sent. Corte Cost. n. 6/2004) Pres. Fedullo, Est. Grasso - Italia Nostra ONLUS (avv. Cantillo) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato), Ente Parco Regionale dei Monti Picentini (avv. Laperuta), Regione Campania (avv. Consolazio) - T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. I - 12 gennaio 2007, n. 12
Pubblica Amministrazione - Energia - L. n. 55/2002 - Autorizzazione unica - Programmazione energetica regionale - Provvedimenti Indipendenti - Scelta localizzativa dell’impianto - Spetta al privato. La cd. autorizzazione unica di cui alla L. n. 55/2002 deve ritenersi del tutto indipendente dalla programmazione energetica regionale (Cons. Stato, n. 3502/2004); nel relativo procedimento non spetta all’Amministrazione selezionare il sito per l’intervento, ma solo sottoporre ad adeguata ed esaustiva valutazione di compatibilità la scelta localizzativi rimessa all’iniziativa del soggetto privato richiedente. Pres. Fedullo, Est. Grasso - Italia Nostra ONLUS (avv. Cantillo) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato), Ente Parco Regionale dei Monti Picentini (avv. Laperuta), Regione Campania (avv. Consolazio) - T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. I - 12 gennaio 2007, n. 12
Pubblica Amministrazione - Zone di parcheggio a pagamento - Limiti - Zone di parcheggio libero - C.d. “strisce blu” - Sanzioni amministrative irrogate per la mancata esposizione del tagliando - Giurisprudenza. La Corte, su pronuncia a Sezioni Unite (era stata sollevata eccezione di difetto di giurisdizione), conferma la sentenza di merito di accoglimento dell’opposizione avverso alcune sanzioni amministrative in materia di circolazione stradale, irrogate per la mancata esposizione del tagliando attestante il pagamento delle somme dovute per la sosta all’interno delle “strisce blu” , rilevando l’esistenza di vizi di legittimità nei provvedimenti amministrativi istitutivi delle zone di parcheggio a pagamento, qualora non rispettino l’obbligo, imposto dall’art 7, ottavo comma, del codice della strada, di prevedere zone di parcheggio libero in prossimità di esse (in questo senso già Cass. S.U. n. 6348 del 1984). Presidente V. Carbone, Relatore M. Bonomo. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 9 gennaio 2007 (Ud. 16/11/2006), Sentenza n. 116
Pubblica Amministrazione - Procedura e varie - Pagamento di sanzioni amministrative - CdS - Giurisdizione sulle controversie - giudice ordinario. La giurisdizione, sulle controversie aventi per oggetto il pagamento di sanzioni amministrative per violazione delle norme che regolano la sosta dei veicoli, spettano al giudice ordinario essendo in contestazione il diritto del cittadino di non essere sottoposto al pagamento di somme al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, ferma restando la possibilità per il giudice ordinario di sindacare incidentalmente, ai fini della disapplicazione, gli atti amministrativi posti a base della pretesa sanzionatoria. Presidente V. Carbone, Relatore M. Bonomo. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 9 gennaio 2007 (Ud. 16/11/2006), Sentenza n. 116
Pubblica Amministrazione - Urbanistica e edilizia - Marciapiede - Parte integrante della strada - Pertinenza d’esercizio - Proprietà - Ente proprietario della strada - Art. 24 C.d.S.. Il marciapiede costituisce parte integrante della strada ed è una pertinenza d’esercizio (articolo 24 del codice della strada emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285), che pertanto si presume di proprietà dell’ente proprietario della strada. Pres. Frascione - Est. Carboni - Bergese (avv. Santoro) c. comune di Pancalieri (Avv.ti Gallo e Romano) (annulla TAR Piemonte sentenza 12 ottobre 2005 n. 2889). CONSIGLIO DI STATO 8 Gennaio 2007 (11 luglio 2006) sentenza n. 7
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Responsabilità disciplinare dei magistrati - Procedimento disciplinare - Favor rei - Nuova disciplina - Limiti - Art. 32 bis d.lgs. n. 109/2006. In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, dal combinato disposto dei commi primo e secondo dell'art. 32 bis del d.lgs. n. 109 del 2006 deriva che soltanto se il procedimento disciplinare nei confronti del magistrato sia stato promosso dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina, ma per fatti commessi precedentemente, continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti in tema di procedimento disciplinare, contenute nel R. D. lgs. n. 511 del 1946 soltanto ove più favorevoli; se invece non solo la commissione del fatto, ma anche l’inizio dell’azione disciplinare si collocano prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, continua ad applicarsi la disciplina previgente, anche se meno favorevole. Presidente G. Prestipino, Relatore E. Buccianti. CORTE DI CASSAZIONE Civile Sez. Un., 04/01/2007, Sentenza n. 17
Pubblica Amministrazione - Conferimento di incarichi da parte degli enti pubblici a professionisti esterni - Revoca dell'incarico - Giurisdizione - Giudice ordinario - P.A. - Limiti. Il rapporto conseguente al conferimento di incarichi, da parte degli enti pubblici, a professionisti esterni, (quindi non inseriti nella struttura organica dell'ente) costituisce espressione non di una potestà amministrativa, bensì di semplice autonomia privata, anche nell'ipotesi in cui assuma una connotazione essenzialmente di tipo continuativo, è riconducibile sostanzialmente alla sfera della parasubodinazione e, pertanto, le correlate controversie sono da ritenersi attribuite alla cognizione del giudice ordinario, anche quando esse investano la revoca dell'incarico medesimo, restando la P.A. obbligata al rispetto dei soli principi di imparzialità e buon andamento, ex art. 97 Cost., in una scelta soggetta a valutazioni che ben potrebbero essere compiute da un privato committente. Precedenti in materia cfr., Cass. SS.UU. n. 10370 del 1998 e, da ultimo, Cass. SS.UU. 3 luglio 2006, n. 15199. CORTE DI CASSAZIONE Civile 03/01/2007, Sentenza n. 4
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento disciplinare a carico di magistrati - Capo di incolpazione - Specifiche contestazioni. In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, è validamente redatto e non è affetto da assoluta indeterminatezza il capo di incolpazione in cui il comportamento ascritto all'incolpato faccia riferimento ad una serie di episodi stralciati, a mero titolo esemplificativo, da quelli ben più numerosi evidenziati dalla relazione ispettiva, non derivando da tale modalità di redazione alcuna limitazione dell'esercizio del diritto di difesa dell'incolpato, al quale vengono rivolte specifiche contestazioni, anche se relative ad un numero di episodi più ristretto rispetto a quelli risultanti dai verbali di ispezione. Presidente A. Vella, Relatore U. Vitrone. CORTE DI CASSAZIONE Civile Sez. Un., del 03/01/2007, Sentenza n. 1