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Giurisprudenza

 

 

Pubblica Amministrazione

Diritto amministrativo

 

2006

 

Si veda anche: Appalti - Urbanistica - Procedure e Varie - Espropriazione - Lavoro - Giurisprudenza

 

 

 Vedi: Pubblica Amministrazione anni

  2011 - 2010  - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 -1999 -1998 -1997-92

 

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Pubblica Amministrazione - Autorizzazione in sanatoria - Annullamento del nulla osta paesaggistico - Comunicazione dell’avvio del procedimento - Mancanza - Illegittimità della procedura - Artt. 7 e 11 L. n. 241/1990 - D.M. n. 495/94. La violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento sancito dagli artt. 7 e 11 della L. n. 241 del 1990 e, segnatamente, per l’annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche, anche dal regolamento del Ministero per i beni culturali ed ambientali (d.m. 13 giugno 1994 n. 495), rende illegittimo l’atto di annullamento (in specie della Sovrintendenza) dell’autorizzazione in sanatoria, non contenendo nessuna di quelle clausole che possono considerarsi equipollenti, ossia la notizia della trasmissione della pratica al Ministero dei beni e delle attività culturali e sia la ricezione di una richiesta istruttoria ai fini del controllo. Nella specie, il soggetto interessato dal provvedimento di diniego non è stato messo nella condizione di far valere i propri diritti di accesso e di partecipazione, nonché di consentire all’amministrazione di meglio comparare gli interessi coinvolti nel procedimento. Nei fatti, l’amministrazione non ha predisposto nessun meccanismo procedurale o atto equipollente alla formale comunicazione dell’avvio del procedimento, che potesse assicurare il raggiungimento dello scopo di consentire all’interessato la chiara percezione dell’avvio della fase del procedimento di annullamento del nulla osta paesaggistico. Pres. Varrone - Est. Cirillo - Signorelli (avv. Pittori) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura Generale dello Stato), (riforma Campania sede di Salerno Sez. II n. 1145/2001). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 27/12/2006 (C.C. 31/10/2006), Sentenza n. 7960 (vedi: sentenza per esteso)

 

Pubblica Amministrazione - Partecipazione al procedimento amministrativo - Comunicazione - Mancanza - Illegittimità - Artt. 7 e 11 L. n. 241/1990 - D.M. n. 495/94 - Giurisprudenza. In materia di partecipazione al procedimento amministrativo, la mancanza di comunicazione dell’avvio del procedimento sancito dagli artt. 7 e 11 della L. n. 241 del 1990 esime dall’obbligo di aderire ai diversi indirizzi che si erano avuti in precedenza, ossia quello in cui si riteneva necessaria la formale comunicazione (Cons. St. VI n. 2984/1992; VI n. 2176/2003) e quello in cui si riteneva sufficiente una conoscenza dell’inizio del procedimento comunque acquisita, nonostante la presenza degli artt. 4 e 9 del d.m. 13 giugno 1994 n. 495 del Ministero beni culturali ed ambientali (Cons. St. VI; n. 6001/2002, n. 1909 2003; VI n. 6342/2003). Pres. Varrone - Est. Cirillo - Signorelli (avv. Pittori) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura Generale dello Stato), (riforma Campania sede di Salerno Sez. II n. 1145/2001). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 27/12/2006 (C.C. 31/10/2006), Sentenza n. 7960 (vedi: sentenza per esteso)

 

Pubblica Amministrazione - Esecuzione dei contratti di diritto privato - Autotutela della p.a. mediante lo strumento autoritativo - Limiti - Fattispecie: contratto di fornitura ad evidenza pubblica - Truffa in danno dello Stato - Procedimento penale - Sospensione del pagamento - Ipotesi di autotutela privata - Art. 1460 cod. civ.. L'autotutela della P.A. attuata mediante lo strumento autoritativo con effetti sulla esecuzione di contratti di diritto privato non costituisce un principio generale dell’ordinamento, essa si riferisce, invece, ad ipotesi tassativamente previste per legge, non estensibili in via di analogia a casi diversi. Ne deriva che, in tema di rapporto scaturente da un contratto di fornitura ad evidenza pubblica, la sospensione del pagamento del corrispettivo disposta in via cautelare dalla P.A. (nella specie, a seguito della instaurazione di un procedimento penale in ordine al delitto di truffa in danno dello Stato a carico del fornitore) in tanto è legittima, in quanto rientri tra le ipotesi di autotutela privata che, in caso di inesatto adempimento, legittimano la controparte, ex art. 1460 cod. civ., alla sospensione del pagamento del prezzo. Presidente V. Carbone, Relatore F. Trifone. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 20/12/2006, Sentenza n. 27170

 

Pubblica Amministrazione - Comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo - Partecipazione al procedimento e accesso - L. n. 15/2005 - L. n. 241/1990. In materia di partecipazione e accesso, l’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s. m. nell’imporre alle Pubbliche Amministrazioni l’obbligo della comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre l’effetto finale, ha recepito un nuovo criterio di regolamentazione dell’azione dei pubblici poteri, incentrato sulla valorizzazione del metodo dialettico come forma inderogabile di esercizio della funzione amministrativa. In ragione dell’auspicata partecipazione al procedimento dei soggetti direttamente interessati, con evidenti positive ricadute in relazione all’attuazione degli obiettivi di massima trasparenza nei rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione, garantita dalla piena ed immediata ostensione del potere amministrativo nello stesso momento della sua formazione. Pres. Onorato, est. Maiello - soc. CLP Project - Clean Power Project s.r.l. (Avv. Chiarizio) c. Comune di ROCCARAINOLA (n.c.). T.A.R. CAMPANIA Napoli, Sez. II, 4 dicembre 2006, (C.c. 23/11/2006), n. 10359 (vedi: sentenza per esteso)

 

Pubblica Amministrazione - Comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo - Omissione - Limiti di esclusione - Evidente superfluità - Dimostrazione da parte della P.A. - Necessità - L. n. 15/2005 - L. n. 241/1990. In materia di partecipazione del cittadino, l’applicazione del regime procedimentale definito agli artt. 7 e ss. della legge 241/1990 e s.m. va esteso in via ordinaria, anche agli atti a contenuto vincolato, rimanendo ininfluente un’eventuale violazione delle garanzie di partecipazione nei soli casi di evidente superfluità, da un punto di vista fattuale e/o giuridico, di ogni apporto collaborativo rispetto al contenuto precettivo delle determinazioni da assumere. Nella specie, l'amministrazione intimata, nemmeno costituita in giudizio, non ha dimostrato - in ossequio al nuovo schema probatorio introdotto dal legislatore con la recente novella normativa (legge 15/2005) - che “il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” (cfr. Tar Campania, Seconda Sezione, 20463/2005). Pres. Onorato, est. Maiello - soc. CLP Project - Clean Power Project s.r.l. (Avv. Chiarizio) c. Comune di ROCCARAINOLA (n.c.). TAR CAMPANIA Napoli, Sez. II, 4 dicembre 2006, (C.c. 23/11/2006), n. 10359 (vedi: sentenza per esteso)
 

Pubblica amministrazione - Accesso - Informazione ambientale - Art. 117 Cost. - Tutela dell’ambiente - Non rientra - Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Competenza dello Stato - Competenze Regionali - Rapporti - L. 241/90 e ss. mm. - D. Lgs. 195/2005 - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza. La disciplina delle informazioni in tema di ambiente non appartiene alla materia «tutela dell’ambiente», di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., ma si inserisce nel vasto ambito della tutela del diritto di accesso del pubblico ai documenti amministrativi. Ciò non vale tuttavia ad escludere la competenza legislativa dello Stato in materia, giacché l’accesso ai documenti amministrativi attiene, di per sé, ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. In questo senso si esprime l’art. 22, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 (Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull’azione amministrativa), che fa salva «la potestà delle regioni e degli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela». Dalla norma costituzionale e dalla legge statale citate emerge un sistema composito di tutela del diritto all’accesso, che si articola nella necessaria disciplina statale dei livelli essenziali e nella eventuale disciplina regionale o locale di livelli ulteriori. Su questi presupposti, si deve escludere che non spettasse allo Stato dare attuazione alla direttiva comunitaria 2003/4/CE in materia di informazione ambientale, proprio perché sullo Stato incombe il dovere di fissare i livelli essenziali di tutela, validi per l’intero territorio nazionale, anche in questo settore. Ne deriva l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento allo Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia (legge cost. n. 1/63) e all’art. 117 Cost., del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195. Pres. Bile, Red. Silvestri - Regione Friuli Venezia Giulia c. Presidente del Consiglio dei Ministri - CORTE COSTITUZIONALE - 1 dicembre 2006 (Ud. 20 novembre 2006), sentenza n. 399 (vedi: sentenza per esteso)

 

Pubblica amministrazione - Accesso - Informazione ambientale - Art. 117 Cost. - Tutela dell’ambiente - Non rientra - Competenze regionali - Limiti di cui alla L. 241/90 e ss. mm. - L.R. Friuli Venezia Giulia n. 11/2005 - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza. L’accesso all’informazione ambientale non rientra propriamente nell’ambito della materia “tutela dell’ambiente”, trattandosi di un aspetto specifico della più generale tematica del diritto di accesso del pubblico ai dati ed ai documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni. L’art. 22, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 (Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull’azione amministrativa), dopo aver stabilito che l’accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell’attività amministrativa ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., precisa: «Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela». L’art. 29, comma 2, della medesima legge aggiunge: «Le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge». Sicchè è infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 117 della Cost., del capo II della L.R. Friuli Venezia Giulia n. 11/2005 che si attiene ai limiti tracciati dalla legislazione statale in materia di diritto di accesso del pubblico alle informazioni, prevedendo specifiche norme sull’informazione ambientale, non rivolte alla tutela dell’ambiente, ma ad una migliore conoscenza, da parte dei cittadini, dei problemi ambientali concreti. Pres. Bile, Red. Silvestri - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Friuli Venezia Giulia - CORTE COSTITUZIONALE - 1 dicembre 2006 (Ud. 20 novembre 2006), sentenza n. 398 (vedi: sentenza per esteso)

 

Pubblica Amministrazione - Partecipazione procedimentale - Osservazioni di parte disattese - Ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza - Adozione dell’atto finale - Motivazioni - Obbligo - Provvedimento a contenuto vincolato - Ininfluenza - Art. 10 bis L. n. 241/1990 e s.m.. Nell’ipotesi in cui la dialettica fra le parti, favorita dallo strumento della partecipazione procedimentale, non valga a comporre le divisate ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza dell’interessato, l’Amministrazione è tenuta nel corpo del provvedimento reiettivo ad esplicitare con congrue argomentazioni i motivi in considerazione dei quali ha disatteso le osservazioni di parte. La necessità di assicurare effettività alle garanzie di partecipazione al procedimento è stata prevista in generale dal legislatore non soltanto per i procedimenti complessi che si articolano in più fasi (preparatoria, costitutiva ed integrativa dell’efficacia), ma anche per i procedimenti semplici che si esauriscono direttamente con l’adozione dell’atto finale, i quali comunque comportano una fase istruttoria da parte della stessa autorità emanante (cfr. Tar Campania, Napoli, Seconda Sezione, 1460/2006). Nè la fase procedimentale indicata può essere omessa o compressa per il fatto che si sia in presenza di provvedimento a contenuto vincolato, ben potendo la pretesa partecipativa del privato esplicarsi rispetto all'accertamento ed alla valutazione dei presupposti, di fatto e di diritto, sui quali si deve comunque fondare la determinazione amministrativa (cfr. CdS sez. VI 20.4.2000 n. 2443; CdS 2953/2004; 2307/2004 e 396/2004). Pres. Onorato, Est. Maiello - Russo (avv. Costagliola) c. Comune di SANT’AGNELLO (Avv.ti Pinto, Renditiso e Persico). T.A.R.CAMPANIA Napoli, Sez. II, 1 dicembre 2006 (9/11/2006), n. 10348 (vedi: sentenza per esteso)
 

Pubblica amministrazione - Gestore privato del servizio idrico integrato - Disciplina in materia di accesso ex art. 22 L. n. 241/90 - Applicabilità. I gestori privati di pubblici servizi (nella specie: gestore del servizio idrico integrato) sono assoggettati alla disciplina in materia di accesso di cui all’art. 22 della L. n. 241/1990. L’affermazione vale a maggior ragione oggi dopo che l’art. 15 della L. n. 15 del 2005 ha sostituito l’art. 22 della L. 241/90, prevedendo, alla lettera e), che, ai fini dell’accesso, per “pubblica amministrazione” si intendono anche “i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario” (CdS, Ad. plen. n. 4 del 1999; sez. VI n. 1303 del 2002; Ad. plen. n. 5 del 2005) Pres. Amoroso, Est. Buricelli - C. s.p.a. (avv. Pavarin) c. A s.p.a. (avv. Marzola) - T.A.R. VENETO, Sez. I - 23 novembre 2006, n. 3899 (vedi: sentenza per esteso)

 

Pubblica amministrazione - Separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di gestione amministrativa - D.Lgs. n. 165/2001. Con il completamento della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di gestione amministrativa stabilito dall’art. 11, co. 4 della legge n. 59 del 1997, prima il D.Lgs. n. 80 del 1998 e poi il D.Lgs. n. 165 del 2001 hanno attribuito ai dirigenti generali tutti i provvedimenti amministrativi ancora di competenza dell’organo politico e ne hanno escluso lo svolgimento delle funzioni solamente gestionali che hanno riservato agli Uffici burocratici. Pres. Santoro - Est. Lamberti - Systema Ambiente a r.l. (avv.ti Ciampoli, Vaiano) C. Comune di Pozzo D’Adda (avv. Orlandi) (riforma T.A.R. Lombardia - Milano - Sezione II del 5 maggio 2006, n. 1140). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 21 Novembre 2006 (C.C. 12/09/2006), Sentenza n. 6809 (vedi: sentenza per esteso)

 

Pubblica Amministrazione - Procedimenti ad istanza di parte - Comunicazione di avvio del procedimento - Art. 8 L. n. 241/1990 - Interpretazione. L’art. 8 della legge n. 241/1990 deve essere interpretato unitamente all’art. 7 della stessa legge (che tra i destinatari della comunicazione di avvio del procedimento indica non solo i soggetti nei cui confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ma anche quelli che per legge debbono intervenirvi e quelli, diversi dai destinatari del provvedimento finale, individuati o facilmente individuabili, che da esso possano subire pregiudizio) e si deve quindi ritenere che nei procedimenti ad istanza di parte la predetta comunicazione debba essere effettuata solo nei confronti dei soggetti che per legge debbono intervenire al procedimento e dei soggetti diversi dai destinatari del provvedimento finale che da esso possano subire un pregiudizio. Pres. Pugliese - Est. Pisano - Ruspantini (avv. Covino) c. COMUNE DI NAPOLI (avv.ti Tarallo, Accattatis Chalons d'Oranges e Crimaldi). T.A.R. CAMPANIA Napoli, Sez. IV, 21 novembre 2006, (C.C. 19/07/2006) n. 10122 (vedi: sentenza per esteso)

 

Pubblica amministrazione - Accesso alle informazioni ambientali - D.Lgs. 195/05 - Manutenzione dei canili e randagismo - Non rientra. Le informazioni richieste in ordine alla manutenzione dei canili ed al fenomeno del randagismo non possono ricondursi alla nozione di informazione ambientale di cui al D. L.vo 195/05 (così T.A.R. Puglia, sede Bari, III, 16 novembre 2005, n. 3929, e 5 luglio 2006, n. 2725, e I, 13 gennaio 2006, nn. 118, 120, 121 e 122). Pres. Catoni, Est. Eliantonio - A.I.D.A.A. (avv. Clemente) c. Comune di Catignano (avv. Russi) - T.A.R. ABRUZZO, Pescara - 18 novembre 2006, n. 714 (vedi: sentenza per esteso)

 

Pubblica Amministrazione - Accesso ai documenti amministrativi - Appello - Termini - Art. 25, l. n. 241/1990. In materia di accesso ai documenti amministrativi, l’appello, ai sensi dell’art. 25, l. n. 241/1990, va proposto entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Pres. Giovannini - Est. De Nictolis - A.I.D.A.A. (associazione italiana difesa animali e ambiente) (avv. Masciocco) c. Comune di Ariccia (avv. Magistri) ( Ric. irricevibile T.A.R. per il Lazio - Roma, sez. I quater, 27 aprile 2006, n. 2979). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 14/11/2006 (C.C. 10/10/2006), Sentenza n. 6709 (vedi: sentenza per esteso)

 

Pubblica Amministrazione - Accesso ai documenti - Esclusione del diritto - Limiti - R.A.I., regolamento sull’accesso dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Art. 24, c. 1, lett. c), L. n. 241/1990. L’art. 24, comma 1, lett. c), della l. n. 241/1990, prevede l’esclusione del diritto di accesso “nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione”. Nella specie, è stata esclusa l’applicazione di quanto previsto dal primo periodo del comma 7 dell’art. 24 della l. n. 241/1990, poiché, vertendosi nell’ambito di un procedimento ancora in corso presso l’Autorità, non si è formato alcun provvedimento nei confronti del quale configurare la cura o la difesa dei propri interessi giuridici. Quanto prescritto con l’art. 4, comma 1, lett. a), del regolamento sull’accesso dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, appare quindi in linea, oltre che con l’art. 24, comma 1, lett. c), della l. n. 241/1990, anche con l’art. 23 della medesima legge nella parte in cui prevede che “Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24”. Non è applicabile, invece, l’art. 4, comma 1, lett. d), del citato regolamento sull’accesso, il quale sottrae all’accesso “i pareri legali relativi a controversie in atto o in potenza e l’inerente corrispondenza, salvo che gli stessi costituiscano presupposto logico giuridico di provvedimenti assunti dall’Autorità e siano in questi ultimi richiamati”, in quanto l’Autorità non ha ancora emesso provvedimenti conclusivi del procedimento. Pres. Varrone - Est. Volpe - RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (avv.ti Esposito e Morbidelli) c. AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (Avvocatura generale dello Stato) (conferma T.A.R. Lazio, sezione terza ter, 14 marzo 2006, n. 1931). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 14/11/2006 (C.C. 29/09/2006), Sentenza n. 6706 (vedi: sentenza per esteso)

 

Pubblica amministrazione - Consiglieri comunali - Delibera consiliare di affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti - Impugnazione - Legittimazione - Esclusione - Ragioni. I consiglieri comunali non sono legittimati a impugnare in sede giurisdizionale un atto emesso da un organo dello stesso ente al quale appartengono (Sindaco, Giunta comunale e Consiglio comunale), a eccezione dei casi in cui le censure proposte siano rivolte a contestare lesioni della propria sfera giuridica o della propria posizione all’interno dell’organo o dell’ente medesimo, ovvero a contestare la modifica della composizione dell’organo e il relativo funzionamento, ma sempre in relazione a un interesse connesso alla propria sfera giuridica o alla propria posizione all’interno dell’organo o dell’ente. Sicchè è inammissibile il ricorso proposto avverso la risoluzione di un contratto e il nuovo affidamento ad altra ditta del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti e spazzamento, atteso che il provvedimento non incide in via immediata e diretta né sul diritto all’ufficio di consigliere comunale né su un diritto spettante alla persona fisica investita della carica di consigliere. Pres. Amoroso, Est. Buricelli - G.M. e altri (avv. Targa) c. Comune di Rubano (avv.ti Domenichelli e Zambelli) - T.A.R. VENETO, Sez. I - 8 novembre 2006, n. 3749 (vedi: sentenza per esteso)

 

Pubblica Amministrazione - Certificato di morte - Falsità ideologica - Autore - Medico curante - Fattispecie - Falso in certificati ex art. 481 c.p. - Ragioni. Mentre il certificato di morte redatto dal medico necroscopo, delegato dell’ufficiale dello stato civile, è atto pubblico, siccome proveniente da un pubblico ufficiale che attesta fatti di sua diretta percezione (effettività del decesso, eventuali indizi di reato ecc.), quello redatto dal medico curante in ordine al momento e alle cause della morte - come risultano dall’attività sanitaria espletata prima del decesso - è qualificabile come atto pubblico soltanto se il sanitario opera all’interno di una struttura pubblica e se, con tale atto, concorre a formare la volontà della P.A. in materia di assistenza sanitaria o esercita in sua vece poteri autorizzativi e certificativi: in questi casi, infatti, il medico opera come pubblico ufficiale. Qualora invece il medico curante, nell’immediatezza dell’evento, rilasci il certificato di morte, non destinato all’utilizzazione da parte dell’ufficiale dello stato civile, egli opera come semplice esercente una professione sanitaria, essendo indifferente che egli sia anche un funzionario del Servizio sanitario nazionale. Ne consegue che, in caso di falsità ideologica del certificato, il reato ipotizzabile è quello di cui all’art. 481 c.p., la cui pena edittale è preclusiva dell’applicazione di misure cautelari, anche soltanto interdittive. Presidente R. L. Calabrese, Relatore A. Amato. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. V, 07/11/2006 (Ud. 03/10/2006), Sentenza n. 36769

 

Pubblica Amministrazione - Potestà di annullamento in autotutela - Principio costituzionale di buon andamento. La potestà di annullamento in autotutela (anche in materia di appalti), si fonda sul principio costituzionale di buon andamento che, com'è noto, impegna la pubblica amministrazione ad adottare atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire (C.d.S., sez. V, 20 settembre 2001, n. 4973; C.d.S., sez. IV, 22 ottobre 2004, n. 6931). Pres. Salvatore - Est. Saltelli - LA GIARDINA s.a.s. (avv. Patané) c. SIMA IMPIANTI s.r.l. (avv.ti Pettinelli e Manzi) (riforma T.A.R. Friuli - Venezia Giulia, n. 13 del 26/01/2004).  CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 31 ottobre 2006 (C.C. 4/7/2006), Sentenza n. 6456 (vedi: sentenza per esteso)

 

Pubblica Amministrazione - Potere di autotutela - Comunicazione di avvio del procedimento - Appalti - Aggiudicazione provvisoria - Natura - Atto endoprocedimentale - Aggiudicazione definitiva - Posizione giuridica qualificata - Disciplina applicabile. In tema di appalti, l’aggiudicazione provvisoria ha natura di atto endoprocedimentale, inserendosi nell’ambito della procedura di scelta del contraente come momento necessario, ma non decisivo, atteso che la definitiva individuazione del contraente risulta consacrata soltanto con l’aggiudicazione definitiva, con la conseguenza che, allorquando l’amministrazione intende esercitare il proprio potere di autotutela rispetto all’aggiudicazione provvisoria non è tenuta a dare comunicazione dell’avvio del relativo procedimento, versandosi ancora nell’unico procedimento iniziato con l’istanza di partecipazione alla gara (C.d.S., sez. IV, 25 luglio 2001, n. 4065, 29 ottobre 2002, n. 5903), vantando l’aggiudicatario provvisorio una mera aspettativa alla conclusione del procedimento; per contro, in presenza di un provvedimento di aggiudicazione definitivo l’esercizio del potere di autotutela deve essere necessariamente preceduto, a pena di illegittimità, dalla comunicazione di avvio del procedimento, dovendo darsi modo all’aggiudicatario definitivo, titolare di una posizione giuridica evidentemente qualificata, di poter interloquire con l’amministrazione, rappresentando fatti e prospettando osservazioni e valutazioni finalizzate alla migliore individuazione dell’interesse pubblico, concreto ed attuale, alla cui unica cura deve indirizzata la potestà pubblica. Pres. Salvatore - Est. Saltelli - LA GIARDINA s.a.s. (avv. Patané) c. SIMA IMPIANTI s.r.l. (avv.ti Pettinelli e Manzi) (riforma T.A.R. Friuli - Venezia Giulia, n. 13 del 26/01/2004).  CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 31 ottobre 2006 (C.C. 4/7/2006), Sentenza n. 6456 (vedi: sentenza per esteso)

 

Pubblica Amministrazione - Contratti della P.A. - Appalti - Aggiudicazione - Scelta del contraente - Annullamento dell'aggiudicazione - Revoca d'ufficio - Obbligo di motivazione - Presupposti. Nonostante nei contratti della Pubblica Amministrazione l'aggiudicazione, in quanto atto conclusivo del procedimento di scelta del contraente, segna di norma il momento dell'incontro della volontà della pubblica amministrazione di concludere il contratto e della volontà del provato manifestata con l'offerta ritenuta migliore (con la conseguenza che da tale momento sorge il diritto soggettivo dell'aggiudicatario nei confronti della stessa pubblica amministrazione), non è precluso all'amministrazione stessa di procedere, con atto successivo, purché adeguatamente motivato con richiamo ad un preciso e concreto interesse pubblico, alla revoca d'ufficio ovvero all'annullamento dell'aggiudicazione (ex multis, C.d.S., sez. IV, 12 settembre 2000, n. 4822; sez. V, 20 settembre 2001, n. 4973; sez. VI, 14 gennaio 2000, n. 244). Pres. Salvatore - Est. Saltelli - LA GIARDINA s.a.s. (avv. Patané) c. SIMA IMPIANTI s.r.l. (avv.ti Pettinelli e Manzi) (riforma T.A.R. Friuli - Venezia Giulia, n. 13 del 26/01/2004).  CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 31 ottobre 2006 (C.C. 4/7/2006), Sentenza n. 6456 (vedi: sentenza per esteso)

 

Pubblica amministrazione - Accordo di programma - Rappresentanza del Comune - Sindaco - Legittimità - Contrasto con il principio di separazione tra funzione di indirizzo politico e atti di gestione - Inconfigurabilità - Ragioni. La rappresentanza del Comune da parte del Sindaco in sede di Accordo di programma discende dalla norma di principio contenuta al riguardo nell’art. 34 del T.U. approvato con D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267; la norma stessa vincola, in quanto tale, anche l’istituto che all’art. 32 della L.R. 35 del 2001 il legislatore veneto ha fatto derivare da quello contemplato dalla legge statale e nei confronti del quale sono, quindi, agevolmente riconoscibili i crismi di disciplina generale della materia. Va opportunamente soggiunto che la consapevole scelta del legislatore statuale di mantenere comunque, pur dopo l’abrogazione della corrispondente disciplina a suo tempo introdotta con L. 142 del 1990 e la recezione - sempre in sede di D.L.vo 267 del 2000 - del principio di separazione tra funzione di indirizzo politico e atti di gestione, introdotto a sua volta in via generale dalla L. 15 maggio 1997 n. 127 e succ. modd. e intt., è giustificata non soltanto dall’intrinseca valenza, concomitantemente politica, assunta dagli Accordi medesimi laddove si possono pure prefigurare ipotesi di mutamenti dell’assetto territoriale e della conseguente destinazione urbanistica delle aree a ciò destinate, ma anche dall’evidente esigenza di assicurare una rappresentanza unitaria delle Amministrazioni da parte del loro legale rappresentante pro tempore: e ciò in dipendenza del fatto che negli Accordi di cui trattasi ben possono essere coinvolte una pluralità di funzioni amministrative, non tutte necessariamente svolte dallo stesso dirigente o funzionario apicale, ma il cui coordinato esercizio sicuramente può essere riferito alla competenza del vertice politico delle Amministrazioni medesime (cfr. artt. 36 e 50 del T.U. 267 cit.). Pres. Amoroso, Est. Rocco - Italia Nostra onlus e altri (avv.ti Ceruti e Acerboni) c. Regione Veneto (avv.ti Morra e Cusin), Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) e Comune di Porto Viro (avv. Barzazi) - T.A.R. VENETO, Sez. I - 27 ottobre 2006, n. 3587 (vedi: sentenza per esteso)

 

Pubblica amministrazione - Procedimento amministrativo - Conferenza di servizi - Mancata partecipazione di un soggetto previamente invitato - Non inficia la validità della conferenza. Il venir meno della partecipazione di un soggetto previamente invitato alla Conferenza istruttoria o decisoria di servizi prodromiche alla conclusione dell’Accordo di programma non inficia la validità delle Conferenze medesime e dello stesso Accordo (nella specie, l’Ente Parco aveva ritenuto di provvedere al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di sua competenza in forma separata dalla Conferenza). Pres. Amoroso, Est. Rocco - Italia Nostra onlus e altri (avv.ti Ceruti e Acerboni) c. Regione Veneto (avv.ti Morra e Cusin), Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) e Comune di Porto Viro (avv. Barzazi) -T.A.R. VENETO, Sez. I - 27 ottobre 2006, n. 3587 (vedi: sentenza per esteso)

 

Pubblica amministrazione - Procedimento amministrativo . Conferenza di servizi - Partecipazione del soggetto privato proponente - Legittimità. La partecipazione del soggetto privato proponente l’iniziativa alla conferenza di servizi decisoria sul contenuto dell’accordo di programma non risulta soltanto contemplato dall’art. 32 della L.R. 35 del 2001, ma anche dalla disciplina di principio di fonte statuale contenuta, in questo caso, nell’art. 2, comma 203 e ss., della L. 23 dicembre 1996 n. 662 e che promana, del resto, dalla parimenti generale disciplina contenuta nell’art. 11 della L. 241 del 1990 e succ. modd. e intt.  (fattispecie in tema di terminale di rigassificazione di GNL e metanodotto). Pres. Amoroso, Est. Rocco - Italia Nostra onlus e altri (avv.ti Ceruti e Acerboni) c. Regione Veneto (avv.ti Morra e Cusin), Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) e Comune di Porto Viro (avv. Barzazi) - T.A.R. VENETO, Sez. I - 27 ottobre 2006, n. 3587 (vedi: sentenza per esteso)

 

Pubblica Amministrazione - Sanzioni amministrative - Esimenti - Fattispecie. Non configura nessuna causa di esclusione della responsabilità, ed in particolare non integra l'esimente di aver agito nell'adempimento di un dovere derivante da un ordine dell'autorità l'aver parcheggiato in zona vietata su autorizzazione del presidente del tribunale (per provvedere al trasporto presso gli uffici giudiziari di numerosi registri per la vidimazione annuale), non avendo il presidente del tribunale alcun potere di deroga ai divieti di sosta stabiliti dalla competente autorità amministrativa. Presidente G. Losavio, Relatore C. De Chiara. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. I, 26/10/2006, Sentenza n. 23016

 

Pubblica Amministrazione - Opera abusiva - Ordine di demolizione - Comunicazione dell’avvio del procedimento - Necessità - Esclusione. La comunicazione dell’avvio del procedimento, non è necessaria nel caso di ordine di demolizione di opere abusive, in quanto trattasi di provvedimento alla cui adozione l'Amministrazione comunale è vincolata per legge, a seguito dell'accertata abusività delle opere, cioè in virtù di un presupposto di fatto di cui il ricorrente doveva essere ragionevolmente a conoscenza, rientrando nella propria sfera di controllo” (T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 10 luglio 2004, n. 4974; conformi Consiglio di Stato, sez. IV, 30 marzo 2000 n.1814; T.A.R. Campania, sez IV, 28 marzo 2001 n.1404; Id., 14 giugno 2002, n.3499; Id.12 febbraio 2003 n.797). Pres. Pagano, Est. Raiola - Ric. Cozzo (avv. Marino) c. Comune di Pozzuoli (avv. Storace). T.A.R. Napoli, Sez. VI, 23 ottobre 2006, n. 8980 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica Amministrazione - Procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti - Silenzio della P.A. superiore a 30 gg. - Ricorso avverso il silenzio - Diffida - Necessità - Esclusione - Nuova disciplina - Immediata applicazione - L. n. 15/2005 e s.m. (d.l. n. 35/2005, come mod. dalla L. di conv.ne n. 80/2005) - L. n. 241/1990 - L. n.1034/1971. In materia di nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti, la L. n. 15/2005 trova immediata applicazione, dal giorno della sua entrata in vigore, anche nei confronti delle istanze presentate anteriormente, alla data di entrata in vigore della nuova disciplina. Pertanto, si deve riconoscere che il silenzio della P.A. superiore a trenta giorni (o al diverso termine specificamente stabilito per il singolo caso) facoltizza il privato ad esperire il rimedio di cui all’art. 21 bis l. n. 1034/1971, senza necessità di ricorrere alla diffida. Oltretutto, la perpetuazione della necessità della diffida, con concessione di un ulteriore termine dilatorio all’Amministrazione, urta apertamente con gli intenti di semplificazione ed accelerazione del procedimento perseguiti dal legislatore del 2005, rivelandosi, anche per questo, un’interpetazione ermeneutica in contrasto con i canoni di cui all’art. 12 delle disp. prel. al c.c.. Pres. Santoro - Est. Russo - S.a.S. Studio Radiologico Fisioterapico Casalpalocco di A. Ronconi (avv.ti Chiola e Ferrajuolo) c. Regione Lazio (avv. Salis dell’Avv. Reg.) (accoglie T.A.R. Lazio, sez. III n. 11317 del 16 novembre 2005). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 19 ottobre 2006 (C.C. 28/04/2006), Sentenza n. 6211 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica Amministrazione - Provvedimenti amministrativi - Inserimento su sito internet - Conoscenza legale - Esclusione - Pubblicità notizia. L’inserimento su un sito Internet dei provvedimenti amministrativi non è elevato dalla legge a strumento diretto ad assicurare la legale conoscenza degli stessi, per cui la pubblicazione di detti atti in Internet ha solo valore di pubblicità notizia. Pres. Zuballi, Est. Farina - LAC (avv. Rizzato) c. Provincia di Verona (avv.ti Fratta Pasini e Pinello) - T.A.R. VENETO, Sez. II - 19 ottobre 2006, n. 3514

Pubblica Amministrazione - Violazione di una regola procedimentali - Effetti - Natura del vizio - L. n. 241/1990 e art. 14 L. n. 15/2005 e s.m. - Fattispecie. La violazione di una regola procedimentale non si traduce - secondo il principio stabilito dall’art. 21, octies, della legge n. 241/1990, nel testo introdotto dall’art. 14 della legge n. 15/2005 - in vizio che possa fondare la pronunzia di annullamento dell’atto di natura vincolata impugnato, risultando palese che il contenuto dello stesso non poteva differenziarsi da quello in concreto adottato (in specie, mancata allegazione dell’atto di rettifica dell’Ordine degli Ingegneri alla comunicazione dell’Università degli Studi “la Sapienza” di Roma in osservanza del disposto di cui all’art. 3, comma terzo, della legge n. 241/1990). Pres. Varrone - Est. Polito - Spagnuolo (avv.to Martire) c. Università degli Studi “la Sapienza” di Roma (Avvocatura dello Stato), (conferma T.A.R. Lazio, Sez. III^, n. 9971/05 del 27.10.2005). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 12/10/2006 (C.C. 14/07/2006), Sentenza n. 6091

Pubblica Amministrazione - Avvio del procedimento - Preavviso procedimentale - Implicito nella contestazione - Ragioni d’urgenza - Necessità - Insussistente - Fattispecie: stagione venatoria, revoca del tesserino esperto selezionatore. Ferma restando l’operatività dell’art. 21-octies, legge n. 241/1990, così come modificato dall'art. 14, della L. 11 febbraio 2005, n. 15, opera comunque l’invocato preavviso procedimentale, quando esso è tuttavia ravvisabile (nella specie in forma di una ricevuta firmata dall’interessato, cui erano stati consegnati tutti gli atti procedurali da lui richiesti, compreso il provvedimento dirigenziale, congruamente motivato e dallo stesso depositato in atti, dopo che gli erano state contestate tutte le irregolarità commesse - uscite da accompagnatore non annotate; uscite da cacciatore annotate come da accompagnatore; cervi abbattuti annotati e poi cancellati - in rapporto alle ragioni d’urgenza esplicitate per l’imminenza dell’inizio della stagione venatoria di selezione). Conf.: C.d.S. Sez. VI, 12/10/2006, n. 6084. Pres. Giovannini - Est. Scola - Provincia di Treviso (avv.ti Verino e Botteon) c. Berton e Riserva di caccia di Valdobbiadene (nn.cc.), (annulla T.a.r. Veneto, Venezia, sezione II, n. 354/2006). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 12/10/2006 (C.c. 11/07/2006), Sentenza n. 6085

Pubblica Amministrazione - Procedura e varie - Istruttoria amministrativa - Nozione - Finalità - Carenza d’istruttoria. L’istruttoria amministrativa non è fine a se stessa, ma è finalizzata ad acquisire la cognizione dei fatti rilevanti ai fini dell’applicabilità delle norme; quando risulti che queste ultime sono state rispettate, non ha neppur senso denunciare una carenza d’istruttoria, ed è arbitrario affermare che l’autorità non ha preso cognizione di presupposti che, in fatto, sussistono. Pres. Frascione - Est. Carboni - Provincia di Roma (avv.ti Fancellu e Sieni) c. Ecofer Ambiente e Italferro ed altri (avv. Amorosino), (Conferma TAR Lazio, sezione prima-ter, sentenza 2005 n. 11218, notificata il 28/11/2005). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 10 ottobre 2006 (Ud. 11/07/2006), Sentenza n. 6029 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica Amministrazione - Scioglimento di un Consiglio Comunale - Elementi - Ambito di applicazione della disciplina in materia - Ratio. La normativa in materia di scioglimento del Consiglio comunale, essendo preordinata alla difesa preventiva da un fenomeno criminale peculiare, invasivo delle articolazioni della vita economica e sociale, non richiede, per la sua applicazione né che i fatti considerati si traducano necessariamente in fattispecie delittuose né che, in ordine ad essi, sia raggiunta la certezza probatoria, essendo sufficiente che gli elementi raccolti siano, da un lato, significativi di un condizionamento dell’attività degli organi di amministrazione; dall’altro, che tale condizionamento si ricolleghi all’influenza di gruppi di criminalità mafiosa o camorristica. A tal fine, non è neppure necessario che la volontà dei singoli amministratori sia coartata con la violenza, giacché il condizionamento, idoneo a determinare lo scioglimento dell’organo, può essere anche frutto di spontanea adesione culturale o di timore o di esigenza di quieto vivere, risultando, in tutti i casi, l’attività amministrativa deviata dai suoi canoni costitutivi per essere rivolta a soddisfare interessi propri della criminalità organizzata. Pres. Varrone - Est. Minicone - ESPOSITO ed altri (avv. Marone) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Interno (Avv. Stato), (conferma T.A.R. Campania - Napoli, Sez. I, n. 1622 del 6/2/2006). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 5/10/2006 (C.C. 27/06/2006), Sentenza n. 5948 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica Amministrazione - Deviazioni dai principi di trasparenza, imparzialità e correttezza - Organo elettivo - Scioglimento - Legittimità - Perseguimento dell’interesse collettivo - Involontarietà della collusione - Irrilevanza - Indizi di infiltrazioni mafiose o camorristiche. E’ legittimo lo scioglimento dell’organo elettivo che prescinde anche dalla volontarietà della collusione, tendendo, in via principale, a consentire il ripristino di una attività amministrativa volta al perseguimento dell’interesse collettivo e non di quello di soggetti appartenenti alla criminalità organizzata. (Nella specie, è stato sciolto il c.c. per la semplice rilevanza di precise e stringenti consequenzialità tra il contesto socio-criminale locale e i collegamenti diretti e indiretti con esponenti della criminalità organizzata di singoli componenti l’organo elettivo e di dipendenti comunali e le attività amministrative da costoro poste in essere, che, per le loro deviazioni dai principi di trasparenza, imparzialità e correttezza, mostrano chiari e non casuali indizi di infiltrazioni mafiose o camorristiche). Pres. Varrone - Est. Minicone - ESPOSITO ed altri (avv. Marone) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Interno (Avv. Stato), (conferma T.A.R. Campania - Napoli, Sez. I, n. 1622 del 6/2/2006). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 5/10/2006 (C.C. 27/06/2006), Sentenza n. 5948 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica Amministrazione - Infiltrazioni mafiose o camorristiche - Scioglimento di un Consiglio Comunale - Legittimità - Commissione di accesso - Rapporti parentali, frequentazioni e collegamenti di taluni amministratori e dipendenti comunali con la criminalità organizzata. I presupposti per l’esercizio del potere di scioglimento di un Consiglio Comunale, sono legittimamente esercitati, quando, la Commissione di accesso, con articolata relazione, ha fondamento del provvedimento di scioglimento, tratteggia il profilo socio-criminale del territorio e delinea la figura, i rapporti parentali, le frequentazioni e i collegamenti di taluni amministratori e dipendenti comunali con la criminalità organizzata, individuando le principali attività amministrative indiziate di infiltrazioni camorristiche. Pres. Varrone - Est. Minicone - ESPOSITO ed altri (avv. Marone) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Interno (Avv. Stato), (conferma T.A.R. Campania - Napoli, Sez. I, n. 1622 del 6/2/2006). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 5/10/2006 (C.C. 27/06/2006), Sentenza n. 5948 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica Amministrazione - Ordinanza del sindaco - Provvedimento viziato da eccesso di potere - Disapplicabilità - Sanzioni amministrative - Fattispecie. E’ viziata da eccesso di potere - in quanto emessa per motivi estranei alla regolamentazione del traffico stradale -, e può legittimamente essere disapplicata dal giudice ordinario, l’ordinanza del sindaco che vieti a chiunque circoli con la vettura all’interno del territorio comunale di fermarsi per contrattare prestazioni sessuali. Presidente R. De Musis, Relatore B. Spagna Musso. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. 05/10/2006, Sentenza n. 21432

Pubblica Amministrazione - Consigliere comunale - Accesso ai documenti - Esercizio delle funzioni - Nessuna limitazione opponibile da parte dell'Ente. Al Consigliere comunale nell'esercizio delle funzioni connesse al diritto-dovere riveniente dal mandato, non può essere opposta da parte dell'ente locale alcuna limitazione, neanche se lo stesso richieda l'ostensione di documentazione essenziale per il funzionamento dell'Ente. T.A.R. Piemonte, 04/10/2006, Sentenza, n. 3324

Pubblica Amministrazione - Urbanistica e edilizia - Conferimento incarico a progettista - Notevole incremento di valore dei terreni di un parente entro il terzo grado - Violazione del principio di imparzialità dell’azione amministrativa. Sussiste, la censura di violazione di legge, riferita alla violazione del principio di imparzialità dell’azione amministrativa quando (come nel caso in specie) il progettista incaricato era, all’epoca del conferimento dell’incarico, parente entro il terzo grado (in violazione dell’art. 51 c.p.c.) in quanto figlio di proprietaria di terreni che dal medesimo tracciato hanno subito un notevole incremento di valore (si tratta di circa 20 ettari che si trovano al termine della infrastruttura viaria in questione). Pres. Venturini - Est. De Felice - Agazzani ed altri (avv.ti Ceruti e Petretti) c. PROVINCIA DI MANTOVA ed altri (avv.ti Sperati e Colombo) (riforma TAR Lombardia sentenza n. 738/2004, dep. in data 8/07/2004). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 2 ottobre 2006 (C.C. 11/07/2006), Sentenza n. 5760 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica Amministrazione - Urbanistica e edilizia - Funzioni di progettazione, costruzione, manutenzione di rilevanti opere di interesse interregionale - Asse viario interregionale - Preventivo accordo di programma - Mancata conclusione - Sanatoria - Esclusione - Art. 99, c. 4 D.L.vo n. 112/98. Nessuna diversa determinazione regionale o provinciale di assenso, espressa inoltre a posteriori, può sanare la mancata conclusione di un preventivo accordo di programma tra le due Regioni interessate, soprattutto nel caso in cui l’opera oltre ad interessare il territorio di entrambe le regioni assurga anche ad un’importante funzione viaria in ambito interregionale. Pres. Venturini - Est. De Felice - Agazzani ed altri (avv.ti Ceruti e Petretti) c. PROVINCIA DI MANTOVA ed altri (avv.ti Sperati e Colombo) (riforma TAR Lombardia sentenza n. 738/2004, dep. in data 8/07/2004). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 2 ottobre 2006 (C.C. 11/07/2006), Sentenza n. 5760 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica Amministrazione - Associazione, comitati e popolazioni residenti - Legittimazione ad agire   Riconoscimento - Tutela della salute pubblica e/o all'ambiente - Portatori di interessi diffusi - La partecipazione al procedimento genera la legittimazione processuale - Criterio della "vicinitas" - Legittimazione ad agire dei singoli   Sussiste - Artt. 13 e 18 l. n. 349/1986 - Artt. 9 e 10 l. n. 241/1990. L'esplicita legittimazione, ai sensi degli artt. 13 e 18 l. 8 luglio 1986 n. 349, delle associazioni ambientalistiche di dimensione nazionale e ultraregionale all'azione giudiziale non esclude, di per sè sola, analoga legittimazione ad agire ai sensi della stessa normativa, in un ambito territoriale e comunitario ben circoscritto, agli organismi - comitato o associazioni - che si costituiscono al precipuo scopo di proteggere l'ambiente, la salute e/o la qualità della vita delle popolazioni residenti su tale circoscritto territorio e non intendano estendere il raggio della propria azione oltre la comunità e l'ambito territoriale ove si collocano e cui riferiscono i loro programmi e la propria attività, altrimenti verificandosi che le località e le relative popolazioni, interessate da "attentati" alla salute pubblica e/o all'ambiente di ambito locale e circoscritto, ove questi ultimi non siano presi in considerazione da associazioni riconosciute ma assenti "in loco", rimarrebbero prive di quelle suscettibilità di protezione che possono assicurare le associazioni ambientalistiche e similari. Inoltre, ai sensi degli artt. 9 e 10 l. 7 agosto 1990 n. 241, i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati hanno facoltà di intervenire nel procedimento, di prendere visione degli atti dello stesso, di presentare memorie scritte e documenti; pertanto, poiché la partecipazione al procedimento genera la legittimazione processuale, deve riconoscersi la legittimazione ad agire ai sensi della l. 7 luglio 1986 n. 349, dell'associazione ambientalistica che opera localmente in ambito circoscritto, la quale abbia partecipato al procedimento poi oggetto della controversia. Anche sulla base del criterio della "vicinitas", sussiste, la legittimazione ad agire dei singoli per la tutela del bene ambiente, in particolare a tutela di interessi incisi da atti e comportamenti dell'amministrazione che li ledono direttamente e personalmente, unitamente all'intera collettività che insiste sul territorio locale. Pres. Venturini - Est. De Felice - Agazzani ed altri (avv.ti Ceruti e Petretti) c. PROVINCIA DI MANTOVA ed altri (avv.ti Sperati e Colombo) (riforma TAR Lombardia sentenza n. 738/2004, dep. in data 8/07/2004). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 2 ottobre 2006 (C.C. 11/07/2006), Sentenza n. 5760 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica amministrazione - Procedimento amministrativo - Amministrazione procedente - Fissazione di un termine di decadenza non previsto dalla legge - Violazione del principio di tipicità - Esclusione - Limite del divieto di aggravio del procedimento. Non viola il principio di tipicità degli atti amministrativi la fissazione, da parte dell’amministrazione procedente, di un termine di decadenza non espressamente previsto dalla legge. Un termine perentorio per effettuare un determinato adempimento nel corso di un procedimento amministrativo può infatti essere fissato sia dalla legge che dalla stessa amministrazione procedente (Consiglio Stato, sez. VI, 11 marzo 2004, n. 1248 e sez. VI, 30 maggio 2003, n. 2999). Naturalmente, tale facoltà della amministrazione procedente deve trovare un raccordo nella normativa e incontra il limite del divieto di aggravio del procedimento, se non per straordinaria e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria, di cui all’art. 1 della l. n. 241 del 1990. In particolare, in materia di procedimenti volti all’erogazione di contributi alle imprese, l’esigenza di garantire la celere conclusione della procedura può giustificare l’introduzione di termini perentori per l’effettuazione di adempimenti istruttori da parte delle imprese. Pres. de Leo, Est. Maddalena - A. s.r.l. (avv.ti Polito e Fiorito) c. Sviluppo Italia s.p.a. (avv.ti D’Amelio e Russo) e Ministero delle Attività Produttive (Avv. Stato) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. III - 28 settembre 2006, n. 8360

Pubblica Amministrazione - Gestore di un locale aperto al pubblico - Ballo in locale non autorizzato - Sanzioni amministrative - Autorizzazione - Necessità - Incolumità pubblica. Non va esente da sanzione amministrativa il gestore di un locale aperto al pubblico che non sia riuscito a porre in essere le cautele idonee ad impedire ai clienti di ballare all’interno del locale, privo dell’idonea autorizzazione a salvaguardia dell’incolumità pubblica. Presidente V. Proto, Relatore U. R. Panebianco. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. I, 27/09/2006, Sentenza n. 21012

Pubblica Amministrazione - Urbanistica e edilizia - Riduzione in pristino di pretese opere edilizie abusive - Violazione del giusto procedimento - Effetti - Termine concesso dall’amministrazione per presentare osservazioni - Art. 10 L. 241/1990. Nonostante la legge sul procedimento non indichi espressamente che la comunicazione di avvio del procedimento deve contenere un termine entro il quale l’interessato può presentare memorie scritte e documenti; tale diritto (riconosciuto dall’art. 10 della legge 241/1990) deve pur essere esercitato in un termine congruo; e tale termine, in analogia con quanto espressamente previsto dall’articolo 10 bis della legge 241/1990 (introdotto dall’articolo 6 della legge 11 febbraio 2005, n. 15), non può essere inferiore a dieci giorni. Nella specie è stata annullata l’ordinanza di riduzione in pristino di pretese opere edilizie abusive su un lastrico solare, assegnando a parte ricorrente il termine di giorni trenta, decorrenti dal deposito in segreteria della presente sentenza, per esercitare i diritti di cui all’a. 10 della legge 241/1990. Pres. Onorato - Rel. Pannone - CIRINO POMICINO (avv. Angelone) c. Comune di Massa Lubrense (NA). T.A.R. CAMPANIA Sez. II, 21/09/2006 (27/07/2006) n. 8192 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica Amministrazione - Leggi e Sanzioni amministrative - Inevitabile ignoranza dei precetti - Presupposti - Dovere di informazione. Nella materia dell'illecito amministrativo disciplinato dalla legge n. 689/81 possano aver rilievo i principi affermati nella sentenza della Corte costituzionale n. 364 del 1988 secondo la quale l'inevitabile ignoranza del precetto da parte di chi commette l'illecito fa venir meno l'elemento soggettivo della colpa, che, ai fini dell'affermazione della responsabilità, deve necessariamente presidiare l'elemento oggettivo della violazione (Cass. sez. II, n. 5615/2003; Cass. n. 6111/2000). Tuttavia, per potersi configurare l'ignoranza inevitabile del precetto occorre tenere presente la posizione soggettiva di colui che, essendo professionalmente dedito ad uno specifico campo di attività, regolata della legge e da norma sanzionatorie, è tenuto non solo all'obbligo generico di conoscenza ed informazione gravante su ogni cittadino, ma ha un dovere di informazione più incisivo e specifico circa le norme che disciplinato la sua attività cosi che l'errore sulla liceità della sua condotta deve essere stato determinato da un elemento positive estraneo all'agente ed idoneo a determinare in lui la positiva convinzione della liceità della sua condotta. Presidente A. Elefante, Relatore V. Colarusso. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. II, 13 settembre 2006 (Ud. 11/07/2006), Sentenza n. 19643 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica Amministrazione - Procedure e varie - Modifiche al provvedimento di diniego in senso favorevole - Interesse del ricorrente al ricorso in appello - Sussiste. A seguito dell’entrata in vigore del d.m. 23/5/2002 e del D. Lgs. n. 96/2005, permane l’interesse del ricorrente al ricorso in appello, nonostante le invocate modifiche siano intervenute, e da questo riconosciute, in quanto l’eventuale accertamento dell’illegittimità dell’impugnato provvedimento di diniego potrebbe costituire il presupposto su cui fondare eventuali pretese risarcitorie. Pres. Schinaia - Est. Chieppa - Torno K s.p.a. (avv. Delli Santi) c. Ministero dei trasporti e della navigazione (Avvocatura Generale dello Stato), (conferma TAR del Lazio, Sezione III ter, n. 8233/2000). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 11/09/2006 (C.C. 5/5/2006), Sentenza n. 5241 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica Amministrazione - Sanzioni amministrative - Opposizione a sanzione pecuniaria per violazione amministrativa in materia di navigazione - Errata individuazione dell'autorità passivamente legittimata - Conseguenze. In tema di opposizione a ordinanza-ingiunzione per sanzione amministrativa irrogata dalla competente Capitaneria di porto per violazioni in tema di navigazione, qualora il ricorso introduttivo unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza non sia stato notificato, ai sensi dell'art. 23, comma secondo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, all'effettiva autorità amministrativa passivamente legittimata (identificantesi, in tal caso, con Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, quale autorità centrale di riferimento delle Capitanerie di porto), bensì a diversa autorità (nella specie, il Prefetto), si configura la nullità, per violazione del principio del contraddittorio, della stessa udienza di comparizione illegittimamente celebrata e di tutti gli atti successivi conseguenti, ivi compresa la sentenza. Pres. V. Proto, Rel. L. Salvato. CORTE DI CASSAZIONE Sez. I Civile, 29/08/2006, Sentenza n. 18663

Pubblica Amministrazione - Sanzioni amministrative - Sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza. In caso di condotta contemplata dall'art. 186 del codice della strada, consistente nella guida di autoveicolo in stato di ebbrezza, che costituisce fatto penalmente rilevante, può conseguire, ai sensi della stessa disposizione normativa, la sospensione della patente di guida, a titolo di sanzione amministrativa accessoria in seguito all'accertamento del reato, e la stessa sospensione della patente ai sensi, però, dell'art. 223 di detto codice, nel qual caso, tuttavia, la misura, di carattere preventivo ed irrogabile dal Prefetto, ha natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo, nei cui confronti sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui, continui a tenere una condotta che può arrecare pericolo ad altri soggetti. Pertanto, risulta diversa la natura della sanzione nell'uno e nell'altro caso, così come differente si prospetta la finalità perseguita dal legislatore con la previsione di una sanzione adottata dal Prefetto in via cautelare. Ai fini dell'irrogazione della sanzione disposta ai sensi dell'art. 223 del codice della strada, pur non essendo necessario che l'accertamento dello stato di ebbrezza sia risultato a seguito della rilevazione effettuata tramite etilometro, tuttavia, quando questa operazione sia stata eseguita, il giudice, investito della relativa opposizione, non può prescindere dall’inerente riscontro e, in virtù del principio del libero convincimento, disattenderlo. Pres. G. Cappuccio, Rel. S. Petitti. CORTE DI CASSAZIONE Sez. I Civile, 28/08/2006, Sentenza n. 18617

Pubblica Amministrazione - Procedimento amministrativo - Garanzie effettive della partecipazione del privato - Adozione dell'atto finale negativo - Comunicazione del c.d. "preavviso di rigetto" - Necessità - Esclusione. In tema di partecipazione al procedimento amministrativo, il soggetto che ha preso parte fattivamente alle varie fasi conducente all'adozione dell'atto finale negativo, non ha diritto alla comunicazione del c.d. "preavviso di rigetto". T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 24/08/2006, Sentenza n. 4281

Pubblica Amministrazione - Sanzioni amministrative - Auto ferma in doppia fila col motore acceso - Multa per divieto di sosta - Esclusione. L'opposizione amministrativa proposta avverso sanzione irrogata per violazione dell'art. 158, comma 2, cod. strada, laddove la marcia del veicolo non si protragga nel tempo ma rimanga circoscritta a brevissimo lasso di tempo, è fondata configurandosi la diversa fattispecie della mera fermata. Nella specie, non è stata convalidata la multa per divieto di sosta per l'auto ferma in doppia fila col motore acceso. CORTE DI CASSAZIONE Civile, 22/08/2006, Sentenza n. 18257

Pubblica Amministrazione - Ineleggibilità a consigliere regionale - Amministratore di società partecipata dalla regione. Qualora una Regione non abbia ancora provveduto a disciplinare con legge i casi di ineleggibilità a consigliere regionale, ai sensi dell’art. 122, primo comma, Cost. e dell’art. 2 della legge 2 luglio 2004, n. 165, è applicabile, nei confronti dell’amministratore di una società interamente partecipata dalla Regione, la causa di ineleggibilità a consigliere regionale prevista dall’art. 2 n. 10 della legge 23 aprile 1981, n. 154, la quale non è esclusa dalla circostanza che il candidato venga eletto nella quota maggioritaria mediante inserimento nel c.d. listino del Presidente (art. 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43). Presidente V. Carbone, Relatore M. Bonomo. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 25/07/2006, Sentenza n. 16898

Pubblica Amministrazione - Elettorato - Ineleggibilità o incompatibilità alla carica di consigliere regionale - Regione Sardegna. Nell'ambito della Regione Sardegna, la quale non ha ancora provveduto a disciplinare, con propria legge, i casi di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere regionale, trovano applicazione in via sussidiaria le disposizioni della legge statale 23 aprile 1981, n. 154, relativa all'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario; e ciò in forza dell'art. 57 dello Statuto speciale di autonomia, che - letto in coerenza e in funzione dell'esigenza costituzionale di completezza del regime di disciplina dell'accesso alle cariche elettive - consente l'applicazione della legge statale, se e fin quando la Regione non abbia legiferato nelle materie di sua competenza. Presidente e Relatore M. R. Morelli. CORTE DI CASSAZIONE Sez. I Civile, 24/07/2006, Sentenza n. 16889

Pubblica amministrazione - Procedimento amministrativo - Accesso in materia ambientale - D. Lgs. n. 195/2005 - Portata - Fattispecie speciale di accesso - Disciplina generale ex L. n. 241/1990 - Rapporti - Soggetti legittimati all’accesso - Puntuale indicazione degli atti - Necessità - Esclusione - Attività elaborativa dell’amministrazione debitrice. Ai fini dell’accesso agli atti del procedimento amministrativo in materia di tutela ambientale, non solo non è necessaria la puntuale indicazione degli atti, ma è sufficiente una generica richiesta di informazioni sulle condizioni di un determinato contesto, che deve essere specificato, per costituire in capo all’amministrazione l’obbligo di acquisire tutte le notizie relative allo stato della conservazione e della salubrità dei luoghi interessati dall’istanza, elaborarle e comunicarle al richiedente. L’art. 3 del D.Lgs. 195/2005, ha infatti introdotto una fattispecie speciale di accesso in materia ambientale, che si connota, rispetto a quella generale prevista nella L. n. 241 del 1990, per due particolarità: l’estensione del novero dei soggetti legittimati all’accesso ed il contenuto delle cognizioni accessibili. Sotto il primo profilo l’art. 3 del D.Lgs. n. 195/2005 chiarisce che le informazioni ambientali spettano a chiunque le richieda, senza necessità di dimostrare un suo particolare e qualificato interesse; quanto al secondo aspetto, la medesima disposizione estende il contenuto delle notizie accessibili alle “informazioni ambientali” (che implicano anche un’attività elaborativa da parte dell’Amministrazione debitrice delle comunicazioni richieste), assicurando così, al richiedente, una tutela più ampia di quella garantita dall’art. 22 L. n. 241/1990, oggettivamente circoscritta ai soli documenti amministrativi già formati e nella disponibilità dell’Amministrazione. Pres. Corsaro, Est. Ferrari - C.s.r.l. (avv.ti Sala e Gattamelata) c. E.N.E.A. e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (Avv. Stato) - T.A.R. LAZIO, Sez. III ter - 28 giugno 2006, n. 5272 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica Amministrazione - Atti di governo del territorio - Impugnazione di un provvedimento - Atti complessi di amministrazioni - Mancato raggiungimento dell’intesa - Ricorso - Procedura - Fattispecie. Anche in materia relative al governo del territorio, quando viene impugnato un provvedimento che la legge considera riferibile all’accordo di più autorità, (nella specie realizzazione di una centrale termoelettrica da 800 megawatt, alimentata a gas naturale) il ricorso va notificato a ciascuna di esse. Tale principio trova applicazione anche nel caso di impugnazione dell’autorizzazione statale, emessa previa intesa con la Regione, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto legge 7 febbraio 2002 n. 7, convertito nella legge 9 aprile 2002 n. 55 (per il quale l’autorizzazione “è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le Amministrazioni statali e locali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, d’intesa con la Regione interessata”). Come ha evidenziato la Corte Costituzionale con la sentenza n. 6 del 13 gennaio 2004, e considerato che l’autorizzazione “ha effetto di variante degli strumenti urbanistici” (comma 3, ultimo periodo), il mancato raggiungimento dell’intesa “costituisce ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento”, in ragione delle “funzioni regionali relative al governo del territorio”. Poiché l’invocato annullamento in sede giurisdizionale dell’autorizzazione, emessa previa intesa, inciderebbe anche sugli effetti dell’atto regionale e sui suoi poteri istituzionali in sede di rinnovazione del procedimento. Pres. Varrone - Est. Maruotti - Parco Fluviale del Po e dell’Orba ed altri (avv.ti Ceci, Ferrari e Carrubba) c. Ministero delle attività produttive ed altri (Avvocatura Generale dello Stato) (annulla T.A.R. Piemonte, Sez. II, 15/04/2005, n. 1028). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 07/06/2006 (c.c. 14/02/2006), Sentenza n. 3423 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica Amministrazione - Decentramento istituzionale - Atti complessi di amministrazioni - Ricorso - Procedura - Provvedimento riferibile all’accordo di più autorità - Notifica del ricorso all’autorità emanante - Necessità. L’articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, dispone che “il ricorso deve essere notificato … all’organo che ha emesso l’atto impugnato” e cioè all’autorità emanante. Tale disposizione è attuativa dell’art. 24 della Costituzione, che non consente che una pronuncia del giudice amministrativo arrechi diretto pregiudizio a chi non si sia potuto difendere, anche quando si tratti dell’amministrazione di cui sia contestata la legittimità di un atto o di un comportamento (Ad. Plen., 24 giugno 1999, n. 16; Sez. VI, 6 luglio 2000, n. 3785; Sez. V, 28 febbraio 1995, n. 304; Sez. V, 7 maggio 1994, n. 447; Sez. IV, 28 febbraio 1992, n. 209). Essa va interpretata nel senso che, quando è impugnato un provvedimento che la legge considera riferibile all’accordo di più autorità, il ricorso va notificato a ciascuna di esse, come nel caso di concerto tra amministrazioni statali (Sez. VI, 21 agosto 2002, n. 4245; Sez. VI, 6 luglio 2000, n. 3785), di atti complessi di amministrazioni del decentramento istituzionale (Sez. V, ord., 12 febbraio 2002, n. 592; Sez. V, 28 febbraio 1995, n. 304; Sez. II, 12 dicembre 1990, n. 358/90; Cons. giust. amm., 29 aprile 1988, n. 82; Sez. VI, 15 giugno 1983, n. 493; Sez. V, 13 maggio 1977, n. 447), ovvero di intesa tra l’amministrazione statale e quella regionale. Pres. Varrone - Est. Maruotti - Parco Fluviale del Po e dell’Orba ed altri (avv.ti Ceci, Ferrari e Carrubba) c. Ministero delle attività produttive ed altri (Avvocatura Generale dello Stato) (annulla T.A.R. Piemonte, Sez. II, 15/04/2005, n. 1028). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 07/06/2006 (c.c. 14/02/2006), Sentenza n. 3423 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica Amministrazione - Diritto di accesso agli atti - Interesse del controinteressato al procedimento - Generico riferimento a motivi di privacy - Insufficienza - Presentazione di memorie e documenti, ex art. 10 l. n. 241/1990 - Dimostrazione esauriente e circostanziato delle ragioni di diniego - Necessità. In tema di accesso ai documenti, anche il controinteressato al procedimento può presentare memorie e documenti, ex art. 10 l. n. 241/1990, che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare. Tuttavia, ne consegue che le memorie debbono illustrare in modo esauriente e circostanziato le ragioni che il terzo intende far valere, perché in caso contrario la partecipazione darebbe luogo ad un inutile aggravio procedimentale, traducendosi essa in comportamenti meramente emulativi. Inoltre, se le memorie non sono circostanziate, l’Amministrazione non può nemmeno tenerne proficuamente conto nella redazione del provvedimento terminale. Nel caso di specie, la controinteressata ha fatto generico riferimento a motivi di privacy, senza specificare in alcun modo sotto quale profilo il diritto alla riservatezza potrebbe essere leso dal fatto che si possa prendere conoscenza degli atti inerenti la pratica autorizzatoria per cui è causa. Pres. CAVALLARI - Rel. CAPITANIO - Buccarella Carburanti S.n.c. (avv. Paladini) c. Comune di Muro Leccese (n.c.) ed altro. T.A.R. PUGLIA, Lecce,  sez. II, 27/05/2006, Sentenza n. 3080 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica Amministrazione - Abuso d'ufficio - Ingiusta detenzione - Nuova formulazione del delitto di abuso d'ufficio - Effetti. Nulla è dovuto per ingiusta detenzione, nell’ipotesi integrata con la nuova formula ex art. 323 c.p., L. 16 luglio 1997, n. 234, di parziale abolitio criminis, in caso di assoluzione dal delitto di abuso d'ufficio nella versione previgente, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. IV, 26/05/2006, Sentenza n. 18700

Pubblica Amministrazione - Procedimento d'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione per il pagamento di sanzione amministrativa - Costituzione dell'Amministrazione. Nel procedimento d'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione per il pagamento di sanzione amministrativa, il semplice invio della documentazione relativa al procedimento che vi ha dato luogo non integra una rituale costituzione in giudizio da parte dell'Amministrazione opposta. Presidente G. Cappuccio, Relatore M. R. San Giorgio. CORTE DI CASSAZIONE Sez. I Civile, 26/05/2006, Sentenza n. 12617

Pubblica Amministrazione - Sanzioni amministrative - Guida con patente ritirata - Art. 216, sesto c., del codice della strada - Ablazione - Sopravvenuta verifica della illegittimità - Disciplina. La disposizione contenuta nell'art. 216, sesto comma, del codice della strada, punisce, tra l'altro, la condotta di chi guida un veicolo dopo che gli sia stata ritirata la patente di guida, rimanendo irrilevante, ai fini della legittimità del provvedimento sanzionatorio, la sopravvenuta verifica della illegittimità della già disposta ablazione. Presidente G. Cappuccio, Relatore M. R. San Giorgio. CORTE DI CASSAZIONE Sez. I Civile, 26/05/2006, Sentenza n. 12617

Pubblica Amministrazione - Elettorato - Elezione del sindaco al terzo mandato consecutivo - Divieto - Sanzione - Decadenza dalla carica - T.U. sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs. n. 267/2000. L’art. 51, comma 2, del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il d.lgs. n. 267 del 2000, nel prevedere che chi ha ricoperto per due mandati successivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è immediatamente rieleggibile alle medesime cariche, pone un divieto - la cui finalità è quella di favorire il ricambio ai vertici dell’amministrazione locale - che contiene in sé la sanzione per la violazione, consistente, ove l’elezione venga nondimeno convalidata, nella declaratoria della decadenza. Milita in tal senso, secondo la Corte, la lettura sistematica delle disposizioni del T.U. in materia di ineleggibilità, e, in particolare, l’art. 41, il quale prevede che <<nella prima seduta il Consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II del titolo III, e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste>>. (Presidente U. R. Panebianco, Relatore M. R. Cultrera). CORTE DI CASSAZIONE Civile Sezione I, 20/05/2006, Sentenza n. 11895

Pubblica Amministrazione - Atti amministrativi emanati dal consiglio regionale - Difetto assoluto di giurisdizione - Configurabilità - Esclusione. Gli atti amministrativi emanati dal Consiglio regionale sono impugnabili dinanzi al giudice amministrativo. Le Sezioni Unite escludono che il nuovo e più ampio ruolo riconosciuto alle Regioni dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione, comporti la sottrazione di tali atti al sindacato giurisdizionale, ossia alla garanzia della tutela giurisdizionale contro gli atti dell'amministrazione pubblica. Secondo la Corte, un difetto di giurisdizione del giudice, amministrativo ma anche ordinario, può al più configurarsi nei confronti di atti del Consiglio regionale che non rivestano carattere amministrativo, ma siano espressione diretta di autonomia politica. Nel caso all’esame delle Sezioni Unite, era in discussione l’impugnabilità dinanzi al TAR dell'atto di nomina, adottato dal Consiglio regionale, dei componenti dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. La questione è stata risolta con l’affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo. Presidente V. Carbone, Relatore M. Cicala. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 18/05/2006, Ordinanza n. 11623

Espropriazioni per pubblica utilità - Occupazioni illegittime - Comportamenti della P.A. - Risarcimento del danno - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Illegittimità costituzionale - Portata. E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 325 del 2001 (T.U. delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità - Testo B), trasfuso nell’art. 53, comma 1, del d.P.R. n. 327 del 2001, nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie concernenti << i comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati>>, non esclude i comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere. La Corte costituzionale era stata investita della questione con due ordinanze emesse nel corso di giudizi aventi ad oggetto il risarcimento del danno da occupazione appropriativa: fenomeno che si verifica quando il fondo, occupato a seguito di dichiarazione di pubblica utilità, abbia subito una irreversibile trasformazione in esecuzione dell’opera di pubblica utilità senza che sia, tuttavia, intervenuto il decreto di esproprio o altro atto idoneo a produrre l’effetto traslativo della proprietà; fenomeno che viene contrapposto a quello c.d. di occupazione usurpativa, caratterizzato dall’apprensione materiale del fondo altrui in carenza di titolo. Il Giudice delle leggi ha richiamato la propria sentenza n. 204 del 2004, con la quale, investito della questione di legittimità costituzionale della devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dei <> relative ai servizi pubblici ed all’edilizia ed urbanistica, ed altresì del potere di giudicare di azioni risarcitorie, riconosciutogli come attributo della giurisdizione esclusiva, da un lato, aveva dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 33, commi 1 e 2, e dell’art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 80 del 1998, come sostituiti dall’art. 7 della legge n. 205 del 2000, nella parte in cui prevedevano la devoluzione a detta giurisdizione esclusiva anche delle controversie nelle quali risultasse assente ogni profilo riconducibile alla pubblica amministrazione-autorità; dall’altro, aveva statuito che il potere di disporre, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto non costituisce, sotto alcun profilo, una nuova materia attribuita alla giurisdizione del giudice amministrativo, bensì uno strumento di tutela ulteriore rispetto a quello classico, demolitorio e/o conformativo, da utilizzare per rendere giustizia al cittadino nei confronti della p.a. Con la conseguenza che è da escludere che, sol perché la domanda proposta abbia ad oggetto solo il risarcimento del danno, la giurisdizione competa al giudice ordinario. In sostanza, al precedente sistema, che attribuiva al giudice ordinario le controversie sul risarcimento del danno conseguente all’annullamento di atti amministrativi, il legislatore, con l’art. 35 del d.lgs. n. 80 del 1998, sostituito dall’art. 7 della legge n. 205 del 2000, ha contrapposto un sistema che riconosce al solo giudice naturale della legittimità dell’esercizio della funzione pubblica poteri idonei ad assicurare piena tutela, e, quindi, anche il potere di risarcire il danno sofferto per l’illegittimo esercizio della funzione, a prescindere dalla circostanza che la pretesa risarcitoria abbia, oppur no, intrinseca natura di diritto soggettivo. Presidente A. Marini - Relatore R. Vaccarella. CORTE COSTITUZIONALE, 11/05/2006, Sentenza n. 191

Pubblica Amministrazione - Sanzioni amministrative - Fermo amministrativo - Opposizione - Legittimazione passiva. Nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo, che costituisce una sanzione accessoria rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria autonomamente impugnabile, legittimato passivo è l'organo di vertice dell’amministrazione periferica che ha irrogato la sanzione accessoria. Nel caso in cui l'autorità irrogante sia,come nella specie, la Polizia stradale, legittimato passivo è il Ministero dell'Interno. Presidente G. Cappuccio, Relatore L. Panzani. CORTE DI CASSAZIONE Sezione I Civile, 11/05/2006, Sentenza n. 10875

Pubblica Amministrazione - Pubblici dipendenti - Cartellino marcatempo e fogli di presenza - Reato di falso ideologico in atto pubblico - Atti pubblici - Esclusione - Natura. Sia il cartellino marcatempo sia fogli di presenza dei pubblici dipendenti non sono atti pubblici. Sicché, in occasione di brevi allontanamenti dal luogo di lavoro, la mancata timbratura del cartellino segnatempo da parte del dipendente pubblico, non integra il reato di falso ideologico in atto pubblico. Presidente N. Marvulli, Relatore F. Marzano. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. SS.UU., 10/05/2006, Sentenza n. 15983

Pubblica Amministrazione - Falso ideologico ex art. 479 c.p. - Pubblico dipendente - Allontanamento dal luogo di lavoro - Omessa timbratura del cartellino segnatempo - Insussistenza del reato. Le Sezioni unite non riconoscono natura di atto pubblico al cartellino segnatempo, ed in generale ai fogli di presenza dei pubblici dipendenti, e pertanto negano che integri il delitto di cui all’art. 479 c.p. la mancata timbratura del cartellino, da parte del pubblico dipendente, in occasione di brevi allontanamenti dal luogo di lavoro. Il cartellino segnatempo ed i fogli di presenza, infatti, sono destinati ad attestare soltanto una circostanza materiale che attiene al rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione (oggi soggetto a disciplina privatistica), e le annotazioni ivi contenute non involgono affatto manifestazioni dichiarative, attestative o di volontà riferibili alla pubblica amministrazione. Le Sezioni unite precisano però che, ove le attestazioni del pubblico dipendente siano utilizzate o recepite in atti della pubblica amministrazione, a loro volta attestativi, dichiarativi o di volontà della stessa, si configura l’ipotesi criminosa del falso per induzione, ai sensi dell’art. 48 c.p.. Presidente N. Marvulli, Relatore F. Marzano. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Penali, 10/05/2006 (Ud. 11/04/2006), Sentenza n. 15983

Pubblica Amministrazione - Licenza di pubblica sicurezza - Tariffa del servizio di vigilanza - Rilascio autorizzazione - Mancato rispetto dei minimi tariffari - Conseguenze - C.d. “liberalizzazione” del sistema di determinazione delle tariffe - Limiti applicativi. Il Prefetto, stabilisce la tariffa del servizio di vigilanza, caso per caso, all’atto del rilascio della singola autorizzazione. Ne consegue che l'approvazione delle tariffe “individuali”, oltre ad essere un elemento costitutivo indefettibile della licenza di pubblica sicurezza rilasciata ai sensi degli artt. 9 e 134 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza (approvato con R.D. n. 773 del 18.6.1931), condiziona pure l’espletamento della stessa attività di vigilanza, al punto che il mancato rispetto dei minimi tariffari può comportare conseguenze sanzionatorie a carico degli istituti (tra le quali la revoca dell’assenso all’esercizio). La c.d. “liberalizzazione” del sistema di determinazione delle tariffe, introdotta con le circolari del 1997 e del 1999, non ha pertanto comportato alcuna eliminazione della necessità di approvare le tariffe individuali, in occasione del rilascio dei singoli provvedimenti di autorizzazione. Pres. Santoro - Est. Carlotti - Istituto di vigilanza Europol s.r.l. (avv. Cocozza) c. La vigilanza Partenopea” s.r.l. (avv. Porzio) ed altri (riforma T.A.R. Campania, sede di Napoli, sez. I sentenza n. 8366 del 13.4-8.6.2005/21.6.2005). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 21/04/2006 (c.c. 29.11.2005), Sentenza 2266

Pubblica Amministrazione - Appalto di opere pubbliche comunali - Omicidio colposo - Sindaco e Assessore - Responsabilità - Presupposti - Reati omissivi impropri. In tema di opere pubbliche da eseguire nel Comune, il Sindaco assume, la posizione di committente, e tre presupposti costituiscono la sua fonte di responsabilità collegata ad una posizione di garanzia, per così dire limitata dalla presenza dell'appaltatore, ma non certamente esclusa. Tali fonti di responsabilità sono la conoscenza del pericolo, l’evitabilità dell'evento lesivo, e l'omesso intervento di eliminazione del pericolo, trattandosi di reati omissivi impropri (Cass. 18.11.1997 n. 478). Ne consegue che il Sindaco e l'Assessore competente assumono, nei reati colposi, una posizione di garanzia nel caso che non adottino alcun provvedimento urgente atto ad eliminare una situazione di pericolo di cui sono consapevoli. Essendo infatti dotati di poteri autoritativi sia per allestire un intervento atto ad eliminare il pericolo, ovvero per disporre le cautele necessarie, non si ravvisa la colpa omissiva impropria ex art. 40, 2° comma, c.p., solo nei casi in cui non si abbia conoscenza di tale situazione di pericolo, ovvero non si abbia la possibilità concreta, anche con la normale diligenza, di porre in atto i rimedi utili per sanare la fonte del medesimo pericolo. Presidente M. Battisti, Relatore S. Visconti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. IV, 21/04/2006 (UD.29/11/2005), Sentenza n. 14180 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica Amministrazione - Situazione paritetica tra cittadino ed Amministrazione - Giurisdizione - Termini. Nelle materie devolute alla giurisdizione esclusiva, ove la controversia si riferisca a diritti patrimoniali che non dipendono dall’esercizio di una potestà autoritativa e discrezionale, ma ineriscono ad una situazione paritetica tra cittadino ed Amministrazione, concretantesi nella precisa determinazione di un credito patrimoniale che trova la sua base nella legge, il termine per adire il Giudice Amministrativo non è l’ordinario termine di decadenza, ma l’assai più ampio termine di prescrizione del diritto. Pres. Santoro - Est. Russo - Comune di Cittadella (avv. Cacciavillani) c. Rebellato (avv.ti Segantini e Lorenzoni) ed altri (conferma T.A.R. Veneto 27 gennaio 1988 n. 12/88). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 21/04/2006 (C.c. 24/06/2005), Sentenza n. 2258 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica Amministrazione - Cartelloni stradali collocati ai margini del raccordo autostradale - Nullità del contratto per violazione del codice della strada. Il contratto avente ad oggetto l'installazione e la concessione in godimento di cartellonistica pubblicitaria lungo tangenziali extraurbane, deve essere dichiarato nullo per contrarietà a norma imperativa. Tribunale Bergamo, Sez. III, Sentenza del 19/04/2006

Pubblica Amministrazione - Accesso ai documenti - Limiti a reiterare l’originaria istanza precedentemente respinta - Assenza di elemento di novità - Fattispecie. Qualora non ricorrano elementi di novità e il cittadino si limiti a reiterare l’originaria istanza precedentemente respinta o, al più, a illustrare ulteriormente le sue ragioni, l’amministrazione ben potrà limitarsi a ribadire la propria precedente determinazione negativa, non potendosi immaginare, anche per ragioni di buon funzionamento dell’azione amministrativa in una cornice di reciproca correttezza dei rapporti tra privato e amministrazione, che l’amministrazione sia tenuta indefinitamente a prendere in esame la medesima istanza che il privato intenda ripetutamente sottoporle senza addurre alcun elemento di novità. Nella specie, il titolare di una licenza di taxi, ha presentato alla società appellante, sottoposta alla disciplina in tema di accesso ai documenti, due istanze di uguale contenuto, volte a ottenere copia degli atti inerenti agli appalti stipulati dalla società appellante con imprese di autolinee per il collegamento con l’aeroporto. Pres.De Roberto - Est. Patroni Griffi - Ric. Aeroporto Gabriele D’Annunzio Spa. CONSIGLIO DI STATO Adunanza plenaria, 18/04/2006, Decisione n. 6 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica Amministrazione - Accesso ai documenti - Principi di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa - Tutela degli interessi giuridicamente rilevanti - Tutela della posizione soggettiva - Tutela dell’interesse all’accesso - Tutela giurisdizionale dell’accesso. L’accesso ai documenti è collegato a una riforma di fondo dell’amministrazione, informata ai principi di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa, che si inserisce a livello comunitario nel più generale diritto all’informazione dei cittadini rispetto all’organizzazione e alla attività amministrativa. Ed è evidente in tale contesto, che si creino ambiti soggettivi normativamente riconosciuti di interessi giuridicamente rilevanti, anche in contrapposizione tra di loro: interesse all’accesso; interesse alla riservatezza di terzi; tutela del segreto. Trattasi, a ben vedere, di situazioni soggettive che, più che fornire utilità finali (caratteristica da riconoscere, oramai, non solo ai diritti soggettivi ma anche agli interessi legittimi), risultano caratterizzate per il fatto di offrire al titolare dell’interesse poteri di natura procedimentale volti in senso strumentale alla tutela di un interesse giuridicamente rilevante (diritti o interessi). Il carattere essenzialmente strumentale di tali posizioni si riflette inevitabilmente sulla relativa azione, con la quale la tutela della posizione soggettiva è assicurata. In altre parole, la natura strumentale della posizione soggettiva riconosciuta e tutelata dall’ordinamento caratterizza marcatamente la strumentalità dell’azione correlata e concentra l’attenzione del legislatore, e quindi dell’interprete, sul regime giuridico concretamente riferibile all’azione, al fine di assicurare, al tempo stesso, la tutela dell’interesse ma anche la certezza dei rapporti amministrativi e delle posizioni giuridiche di terzi controinteressati. Sotto tale punto di vista, il giudizio a struttura impugnatoria consente alla tutela giurisdizionale dell’accesso di assicurare la protezione dell’interesse giuridicamente rilevante e, al contempo, quell’esigenza di stabilità delle situazioni giuridiche e di certezza delle posizioni dei controinteressati che si è visto essere pertinenti ai rapporti amministrativi scaturenti dai principi di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa. Pres.De Roberto - Est. Patroni Griffi - Ric. Aeroporto Gabriele D’Annunzio Spa.  CONSIGLIO DI STATO Adunanza plenaria, 18/04/2006, Decisione n. 6 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica Amministrazione - Accesso ai documenti - Silenzio serbato sull’accesso - Termine di 30 gg. - Mancata impugnazione del diniego nel termine - Effetti - Reiterabilità dell’istanza a carattere meramente confermativa - Esclusione. In materia di accesso ai documenti amministrativi, il disposto legislativo (articolo 25, commi 5 e 4) - che, rispettivamente, fissa il termine di trenta giorni (evidentemente decorrente dalla conoscenza del provvedimento di diniego o dalla formazione del silenzio significativo) per la proposizione dei ricorsi e qualifica in termini di diniego il silenzio serbato sull’accesso - pone un termine all’esercizio dell’azione giudiziaria da ritenere necessariamente posto a pena di decadenza, a meno di non volerne sostenere l’assoluta irrilevanza, pur a fronte del chiaro tenore della norma e della sua coerenza con la rilevata esigenza di certezza che ha anzi indotto il legislatore a delineare un giudizio abbreviato che mal si concilierebbe con la proponibilità dell’azione nell’ordinario termine di prescrizione. Il carattere decadenziale del termine reca in sé che la mancata impugnazione del diniego nel termine non consente la reiterabilità dell’istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego laddove a questo possa riconoscersi carattere meramente confermativo del primo. In altre parole, il cittadino potrà reiterare l’istanza di accesso e pretendere riscontro alla stessa in presenza di fatti nuovi, sopravvenuti o meno, non rappresentati nell’originaria istanza o anche a fronte di una diversa prospettazione dell’interesse giuridicamente rilevante, cioè della posizione legittimante all’accesso; e, in tal caso, l’originario diniego, da intendere sempre rebus sic stantibus, ancorché non ritualmente impugnato, non spiegherà alcun rilievo nella successiva vicenda procedimentale e processuale. Ma qualora non ricorrano tali elementi di novità e il cittadino si limiti a reiterare l’originaria istanza precedentemente respinta o, al più, a illustrare ulteriormente le sue ragioni, l’amministrazione ben potrà limitarsi a ribadire la propria precedente determinazione negativa, non potendosi immaginare, anche per ragioni di buon funzionamento dell’azione amministrativa in una cornice di reciproca correttezza dei rapporti tra privato e amministrazione, che l’amministrazione sia tenuta indefinitamente a prendere in esame la medesima istanza che il privato intenda ripetutamente sottoporle senza addurre alcun elemento di novità. Ne consegue che la determinazione successivamente assunta dall’amministrazione, a meno che questa non proceda autonomamente a una nuova valutazione della situazione, assume carattere meramente confermativo del precedente diniego e non è perciò autonomamente impugnabile. Pres.De Roberto - Est. Patroni Griffi - Ric. Aeroporto Gabriele D’Annunzio Spa. CONSIGLIO DI STATO Adunanza plenaria, 18/04/2006, Decisione n. 6 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica Amministrazione - Opinioni espresse da membri del consiglio comunale - Libertà di espressione - Procedimento penale per diffamazione - Limiti. La libertà di espressione di esponenti politici nel corso di un consiglio comunale, anche se non tutelata, come per i parlamentari, da particolari immunità, non può essere limitata se non in modo ragionevolmente proporzionato in vista di uno scopo legittimo. Ha così ravvisato la violazione dell’art. 10 della Cedu nella condanna subita da un sindaco per le affermazioni, ritenute diffamatorie, fatte nei confronti di un consigliere comunale nel corso di una seduta del consesso. Roseiro Bento c. Portogallo. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE, 18/04/2006, Sentenza nel procedimento n. 29288/02

Procedura e varie - Procedura penale - Impugnazioni - Ricorso per cassazione - Vizi della motivazione - L. n. 46/06 - Incidenza sulla natura del sindacato di legittimita’ - Esclusione. Pur dopo la modifica della disposizione dell’art. 606 lett. e) c.p.p., novellata dalla legge n. 46 del 2006 con il riferimento agli “altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame” per la rilevazione dei vizi della motivazione, resta immutata la natura del giudizio di legittimità, che non è esteso al controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali. La Corte precisa che anche nel vigore del codice abrogato, che non imponeva che il vizio della motivazione risultasse dal testo del provvedimento impugnato, non si dubitava che all’ambito del giudizio di legittimità restassero estranee le questioni della rilevanza e dell’attendibilità delle fonti di prova, riservate esclusivamente alla cognizione del giudice di merito. Presidente R.L. Calabrese, Relatore A. Didone. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. V, 14/04/2006 (Ud.03/04/2006), Sentenza n. 13648

Pubblica amministrazione - Fermo amministrativo - Art. 69 r.d. 2440/1923 e d.p.r. 602/1973 - Distinzione. Il fermo amministrativo in materia di contabilità dello Stato previsto dall’art. 69 r.d. 2440/1923 va tenuto distinto dall’omonimo provvedimento disciplinato dal d.p.r. 602/1973. Quest’ultimo è (Cass. SS.UU., sent. n. 2053 del 31.1.2006; Cons. Stato sez. V, n. 4869/2005) atto funzionale alla esecuzione, che - pure con le connotazioni particolari derivanti dalla natura del rapporto obbligatorio in forza del quale il debitore è tenuto al pagamento e della legislazione speciale che lo prevede, accordando poteri extra ordinem al creditore ed allo stesso incaricato della riscossione - deve comunque essere inquadrato fra gli strumenti di conservazione dei cespiti patrimoniali sui quali può essere soddisfatto coattivamente il credito, che l'ordinamento ordinariamente appresta alla generalità dei creditori. Il fermo amministrativo previsto dall’art. 69 del r.d. 2440/1923, invece, attribuisce il potere di richiedere il fermo amministrativo da parte dell'amministrazione dello Stato sulla base del presupposto oggettivo consistente nel fatto di vantare nei confronti del privato una ragione di credito(Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 1441 del 2004). La legittimità del provvedimento, di indubbia natura cautelare, è fondata sull'esistenza del c.d. fumus boni iuris, ossia sulla ragionevole apparenza di fondatezza della pretesa. Questa situazione richiede l'esistenza di una prova dimostrativa certa, che determini nell'amministrazione non la certezza nella fondatezza della pretesa (ché altrimenti verrebbe meno la natura cautelare del provvedimento), ma la convinzione che esiste un motivo sicuro del suo diritto, che giustifica e legittima la soggezione del debitore all'adempimento (Cons. Stato, sez. VI, sent. 26.6.2003, n. 3850). In tal senso è la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. IV, 27.2.1998, n. 350), secondo cui ai sensi dell'art. 69, r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, il fermo amministrativo è provvedimento di autotutela cautelare, che, proprio per la sua natura, cautelare e intrinsecamente provvisoria, può essere adottato non solo quando il diritto di credito a cautela del quale è disposto sia già definitivamente accertato, ma anche quando il credito sia contestato, ma sia ragionevole ritenerne l'esistenza, posto che suo presupposto normativo è la mera «ragione di credito», e non la provata esistenza del credito stesso (si veda anche Cons. Stato, sez. IV, 14.1.1999, n. 23). Pres. Nicoletti, Est. Atelli - Procura Regionale c. E.S. - CORTE DEI CONTI, Sezione Giurisdizionale per la Lombardia - 13 aprile 2006, n. 248 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica amministrazione - Fermo amministrativo ex art. 69 r.d. 2440/1923 - Natura. Il fermo amministrativo di cui all’art. 69 del r.d. 2440/1923 è un provvedimento di autotutela cautelare avente struttura di atto impeditivi del pagamento, preordinato al fine di consentire ed agevolare la compensazione nell’adempimento da parte dello Stato delle sue obbligazioni pecuniarie (Cons, Stato in sede consultiva, 20.1.97 n. 1420). Pres. Nicoletti, Est. Atelli - Procura Regionale c. E.S. - CORTE DEI CONTI, Sezione Giurisdizionale per la Lombardia - 13 aprile 2006, n. 248 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica amministrazione - Fermo amministrativo ex art. 69 r.d. 2440/1923 - Effetto interruttivo di carattere permanente. L’emanazione del provvedimento di fermo amministrativo di cui all’art. 69 del r.d. 2440/1923 produce un effetto interruttivo di carattere permanente, sino all’emanazione di quel(l’ulteriore) provvedimento <<definitivo>> di cui è parola nel citato art. 69 del r.d. n. 2440, che ne disponga la revoca, il che può avvenire per adempimento da parte del privato, per successivo accertamento dell’insussistenza del credito dello Stato o per incameramento delle somme dovute dallo Stato al privato a soddisfazione del controcredito dello Stato azionato con il fermo (Cons. Stato, sent. 1441/2004). Pres. Nicoletti, Est. Atelli - Procura Regionale c. E.S. - CORTE DEI CONTI, Sezione Giurisdizionale per la Lombardia - 13 aprile 2006, n. 248 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica Amministrazione - Sentenza di condanna della P.A. - Esecuzione forzata nei confronti della P.A. - Giurisdizione del giudice ordinario. Anche quando sia posta in esecuzione una sentenza di condanna della P.A. pronunciata da un giudice speciale ( nella specie, Corte dei Conti) sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, che è l’unico organo giurisdizionale dinanzi al quale si può svolgere il processo di esecuzione civile. A ciò non osta che sia anche possibile la proposizione del giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, trattandosi di un rimedio complementare, che il creditore può alternativamente esperire. Presidente G. Nicastro, Relatore P. Picone. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 31/03/2006, Sentenza n. 7578

Pubblica Amministrazione - Danni derivanti da condotta illecita dell’amministrazione - Giurisdizione del giudice ordinario - Fattispecie. La controversia avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta da un cliente nei confronti di una banca, a causa dell’erronea segnalazione del proprio nominativo alla “Centrale dei rischi” della Banca d’Italia per un credito “ in sofferenza”, è devoluta alla cognizione del giudice ordinario, in quanto l’interesse del cliente a non essere leso dal comportamento della banca in violazione delle disposizioni dell’autorità di vigilanza si configura come diritto soggettivo, restando irrilevante l’inosservanza da parte della banca delle istruzioni impartite in materia dalla Banca d’Italia, giacchè l’interesse del cliente è del tutto indipendente dall’esercizio dei poteri di vigilanza dell’Istituto centrale sulle altre banche. Presidente V. Carbone, Relatore A. Amatucci. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 28/03/2006, Sentenza n. 7037

Pubblica amministrazione - Controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni - Accesso ai documenti - Inammissibilità. L’articolo 24, comma 3, della legge n. 241 del 1990, nel nuovo testo introdotto dall’articolo 16 della legge n. 15 del 2005, recependo un costante indirizzo giurisprudenziale, ha statuito inequivocamente che “Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni”. Nel contempo l’articolo 22 della legge n. 241 citata, come sostituito dall’articolo 15 della legge n. 15 del 2005, al comma 1, lettera d) ha chiarito che per «documento amministrativo», si intende “ogni rappresentazione . . . del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”. Il successivo comma 4 ha quindi stabilito che “Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono”. Pres. D'Alessandro - Est. Carpentieri - Associazione “Lega Animalista protezione animali (avv. Perla) c. Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 (avv. Florio). T.A.R. NAPOLI, Sez. V, 23 marzo 2006, n. 3993

Pubblica amministrazione - Procedimento amministrativo - Accesso ai documenti - Limiti - L. n. 241/90 e L. n. 15/2005. E' inammissibile, per carenza di oggetto e inapplicabilità della specifica tutela di cui al Capo V della legge generale sul procedimento amministrativo, ogni domanda di accesso che abbia riferimento non già a documenti, intesi come forma del contenuto di atti amministrativi già formati [legge n. 241/90, come modificata dalla legge n. 15/2005, art. 22, comma 1, lettera d)], nonché ogni domanda che miri direttamente alla conoscenza di informazioni possedute dall’amministrazione, ma che non siano state già tradotte in atti amministrativi (art. 22, comma 4, cit.), così come, conseguentemente, le domande volte non già alla visione o alla copia di documenti (contenenti atti) amministrativi, bensì all’acquisizione di informazioni che la stessa amministrazione dovrebbe appositamente raccogliere, compilare ed esporre in atti e documenti esclusivamente formati allo scopo (art. 24, comma 3, cit.). Pres. D'Alessandro - Est. Carpentieri - Associazione “Lega Animalista protezione animali (avv. Perla) c. Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 (avv. Florio). T.A.R. NAPOLI, Sez. V, 23 marzo 2006, n. 3993

Pubblica amministrazione - Prestazioni lavorative di fatto rese da un medico convenzionato in favore di pazienti eccedenti il numero massimo consentito dalla legge - Obbligazioni - Arricchimento senza causa - Esclusione. L'arricchimento senza causa della P.A., che giustifica ai sensi dell'art. 2041 cod.civ. l'erogazione di un indennizzo in favore del soggetto privato depauperato, deve consistere nell'acquisto di un bene o di una somma di denaro o, se trattasi di un pubblico servizio, in un miglioramento dello stesso oppure nel mantenimento della sua qualità con una spesa minore. Ne consegue che non ha diritto all'indennizzo ex art. 2041 cod.civ. il medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale che abbia assistito pazienti in un numero eccedente rispetto a quello previsto dall'accordo nazionale di cui all'art. 48 della legge n. 833 del1978, in quanto superamento il limite massimo consentito dalla legge si è posto in condizione di non poter assicurare a ciascun paziente il livello minimo qualitativo, oltre che quantitativo, di assistenza che gli è dovuto. Presidente S. Mattone, Relatore F. Roselli. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro, 21 marzo 2006, Sentenza n. 6260

Pubblica Amministrazione - Elettorato - Ineleggibilita' alla carica di sindaco (o decadenza dalla stessa) - Azione popolare - Legittimazione. A norma degli artt. 70 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e 82 del d.P.R. n. 560 del 1970, l’azione popolare in tema di ineleggibilità alle cariche di sindaco o ad altre cariche elettive comunali (ovvero di decadenza dalle stesse) può essere promossa, oltre che da qualsiasi cittadino elettore del comune o da chiunque vi abbia interesse, anche dal prefetto. Il conferimento espresso di tale autonoma legittimazione in capo alla predetta autorità amministrativa ne esclude ogni altra dal novero dei soggetti legittimati. Alla stregua del riferito principio, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Ministero dell’Interno nei confronti della elezione a sindaco di un soggetto il quale aveva già ricoperto la stessa carica per i due precedenti mandati, venendosi così a trovare nella condizione di ineleggibilità prevista dall’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 2000. Presidente R. De Musis, Relatore G. Gilardi. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Prima Civile, del 24 febbraio 2006, Sentenza n. 4254

Pubblica amministrazione - Accesso ai documenti - Enti esponenziali di interessi collettivi e diffusi - Legittimazione - Fattispecie: in relazione ad interessi dei consumatori e degli utenti di servizi pubblici. Il diritto di accesso, oltre che alle persona fisiche, spetta anche ad enti esponenziali di interessi collettivi e diffusi, ove corroborati dalla rappresentatività dell’associazione o ente esponenziale e dalla pertinenza dei fini statutari rispetto all’oggetto dell’istanza. Nella specie, il Codacons è legittimato ad esercitare il diritto di accesso ai documenti della Pubblica Amministrazione in relazione ad interessi dei consumatori e degli utenti di servizi pubblici (cfr. Cons. Stato, VI, 2.3.2000 n. 1122). Pres. D'Alessandro - Est. De Maio - Codacons Campania Onlus (avv. Sarracino) c. Comune di Frasso Telesino (n.c.). T.A.R. NAPOLI, Sez. V, 23 febbraio 2006, n. 3652

Pubblica Amministrazione - Azione del pubblico dipendente - Funzioni e responsabilità dei soggetti pubblici - Precetto del neminem laedere - Danno all’immagine dell’amministrazione - Risarcibilità - Condotta delittuosa. Ogni azione del pubblico dipendente che, violando il precetto del neminem laedere, offende al contempo anche l’interesse costituzionalmente garantito dal secondo comma dell’art.97 Cost. (eludendo le disposizioni poste a tutela delle competenze, delle funzioni e delle responsabilità dei soggetti pubblici), si traduce in un’alterazione dell’identità della pubblica amministrazione, facendola apparire quale struttura organizzata confusamente, gestita in maniera inefficiente, non responsabile né responsabilizzata, (C. conti, S.S.R.R., 23 aprile 2003, 10/SR/QM). In altri termini, si ritiene economicamente valutabile e giuridicamente risarcibile il danno all’immagine dell’amministrazione, inteso come diritto al conseguimento, mantenimento e riconoscimento della propria identità giuridica pubblica. Inoltre, dalla prova della realizzazione della condotta delittuosa de qua (che implica necessariamente la lesione della normativa in tema di competenze, funzioni e responsabilità dei soggetti pubblici) sorge ex se la prova del danno all’immagine dell’amministrazione nonché del relativo nesso causale. CORTE DEI CONTI, Sez. Giur. Lombardia - 22 Febbraio 2006 (c.c. 09.11.2005), n. 114 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica Amministrazione - Trasformazione di amministrazioni pubbliche in enti pubblici economici e poi in società per azioni - Natura pubblicistica - Sussiste. La trasformazione di amministrazioni pubbliche in enti pubblici economici e poi in società per azioni non ne fa venir meno la natura pubblicistica (Cass., sez. I pen., 22 giugno 2000 n.10027, Aalam, per l'Ente Ferrovie dello Stato, e Cass. sez. VI pen., 8 marzo 2001 n.20118, Di Bartolo, per l'Ente Poste), con il conseguente persistere, per i rispettivi dipendenti, della qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. CORTE DEI CONTI, Sez. Giur. Lombardia - 22 Febbraio 2006 (c.c. 09.11.2005), n. 114 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica Amministrazione - Natura pubblica di ENEL s.p.a. - Fondamento. La natura pubblica di ENEL s.p.a. è confermata (e non già semplicemente affermata) anche dalla circostanza che la società è qualificabile come organismo di diritto pubblico, poiché ne possiede i tre requisiti: a) il requisito della personalità giuridica, soddisfatto dalla veste di società per azioni; b) la sottoposizione ad una influenza pubblica, trattandosi di s.p.a. a prevalente partecipazione pubblica; c) il requisito del soddisfacimento di bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale - che non determina la non imprenditorialità della gestione, ma la sua funzionalizzazione per il soddisfacimento di bisogni generali della collettività che lo Stato preferisce soddisfare direttamente ovvero nei confronti dei quali intende mantenere un'influenza determinante - soddisfatto dalla circostanza che si tratta di società costituita per il principale fine di gestire, anche attraverso le società controllate, le attività di produzione e distribuzione dell'energia elettrica. CORTE DEI CONTI, Sez. Giur. Lombardia - 22 Febbraio 2006 (c.c. 09.11.2005), n. 114 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica amministrazione - Influenza pubblica dominante - Ente sottoposto a controllo di altro ente sottoposto a sua volta all’influenza pubblica dominante - Natura di organismo di diritto pubblico - Sussistenza. L’ente con personalità giuridica (nella specie: ENELPOWER), sottoposto ad influenza pubblica dominante - in quanto controllata da un soggetto a sua volta posto sotto un’influenza pubblica dominante - e partecipante, unitamente alla controllante, al soddisfacimento dei predetti compiti di interesse generale, ha natura di organismo di diritto pubblico. CORTE DEI CONTI, Sez. Giur. Lombardia - 22 Febbraio 2006 (c.c. 09.11.2005), n. 114 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica Amministrazione - Rapporto di servizio in senso lato - potere di cognizione del giudice contabile - Sussiste - Rapporto tra professionista e amministrazione. Sussiste il potere di cognizione del giudice contabile anche in presenza di un rapporto di servizio in senso lato, tale cioè da collocare comunque il soggetto in relazione funzionale con l'ente pubblico rendendolo compartecipe fattivo dell'Ente medesimo, posto che, in tal caso, viene comunque ad instaurarsi un rapporto di pubblico servizio, seppure temporaneo quale organo straordinario, fra professionista e amministrazione (Corte Conti, sez. III, 79/2001; sez. III, 19 maggio 1997, n.153/A; sez. II, n.40 del 27 gennaio 1994; SS.RR. n.817, 4 gennaio 1993). CORTE DEI CONTI, Sez. Giur. Lombardia - 22 Febbraio 2006 (c.c. 09.11.2005), n. 114 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica Amministrazione - “Retrocessione” da parte del consulente - Automatica traslazione del pretium sceleris sull’importo della controprestazione contrattuale - Onere Probatorio. La “retrocessione” da parte del consulente di quota-parte del proprio guadagno al dipendente dell’ente non costituisce di per sé illecito erariale (ma semmai disciplinare) se non si provi che ciò abbia contestualmente comportato un aumento del prezzo del servizio pagato dall’ente medesimo; tale meccanismo di automatica traslazione del pretium sceleris sull’importo della controprestazione contrattuale, pur apparendo logicamente probabile, deve essere provato e non meramente supposto. CORTE DEI CONTI, Sez. Giur. Lombardia - 22 Febbraio 2006 (c.c. 09.11.2005), n. 114 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica Amministrazione - Giusto procedimento - Violazione delle regole - Riesame dell’atto abilitativi - Comunicazione di inizio del procedimento - Necessità - Atto di annullamento d’ufficio - Motivazione - Obbligo. Configura la violazione delle regole del giusto procedimento, l’assenza di una valida comunicazione di inizio del procedimento di riesame dell’atto abilitativo, e in carenza in fatto ed in diritto dei presupposti a sostegno dell’atto di annullamento d’ufficio. Pres. Schinaia - Est. Polito - Comune di Modugno ( avv.ti Petretti e Campanile) c. S.r.l. Ecoenergia (avv.to Damato) ed altro (conferma T.A.R. Puglia, Sez. III^, n. 996/2005 del 10.03.2005). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 17/02/2006 (C.c. 22/11/2005), Sentenza n. 671 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica Amministrazione - Provvedimento di autotutela - Motivazione - Obbligo - Corretto sviluppo urbanistico ed edilizio - Rilievo pubblico - Valutazione. Il provvedimento di autotutela non si sottrae, in parte “de qua”, alla censura di insufficienza ed inadeguatezza della motivazione, ove si consideri che esso interviene a salvaguardia dell’interesse di rilievo pubblico al corretto sviluppo urbanistico ed edilizio del territorio, la cui compromissione, prima di pervenire alla statuizione di annullamento d’ufficio, va valutata sul piano dell’effettività, in raffronto alle posizioni soggettive del privato beneficiario del provvedimento autorizzatorio. Pres. Schinaia - Est. Polito - Comune di Modugno ( avv.ti Petretti e Campanile) c. S.r.l. Ecoenergia (avv.to Damato) ed altro (conferma T.A.R. Puglia, Sez. III^, n. 996/2005 del 10.03.2005). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 17/02/2006 (C.c. 22/11/2005), Sentenza n. 671 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica Amministrazione - Urbanistica e edilizia - Condono edilizio “ambientale” - Diniego - C.d. “Preavviso di rigetto” - Mancata comunicazione ex art. 10 bis L. n. 241/1990 - Illegittimità - Fattispecie - L. n. 308/2004 - L. n. 15/2005. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, deve comunicare tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Sicché, ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 introdotto dall’art. 6 L. n. 15/2005, la mancata comunicazione del preavviso di rigetto, comporta l’illegittimità del provvedimento di rigetto della domanda (Nella specie di condono edilizio “c.d. ambientale” diretto a sanare opere edilizie abusive soggette ad ingiunzione di demolizione ex art. 34 del D.P.R. n. 380/2001). Pres. Onorato - Est. Pannone - M. c. Comune di Marano. T.A.R. CAMPANIA, Napoli sez. II, 15/02/2006, Sentenza n. 2116

Pubblica Amministrazione - Accesso ai documenti - Modalità. In materia di accesso la domanda deve riferirsi a specifici documenti e non può pertanto comportare la necessità di un’attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta (C. Stato, sez. VI, 20-05-2004, n. 3271; C. Stato, sez. VI, 10-04-2003, n. 1925; C. Stato, sez. V, 01-06-1998, n. 718). Sicché, la domanda di accesso deve essere finalizzata alla tutela di uno specifico interesse giuridico di cui il richiedente è portatore (C. Stato, sez. VI, 30-09-1998, n. 1346) e la stessa richiesta di accesso non può essere uno strumento di controllo generalizzato dell’operato della pubblica amministrazione ovvero del gestore di pubblico servizio nei cui confronti l’accesso viene esercitato (C. Stato, sez. IV, 29-04-2002, n. 2283; C. Stato, sez. VI, 17-03-2000, n. 1414, resa sulla domanda di accesso esercitata da CONDACONS per ottenere dalla OMNITEL la documentazione relativa alla collocazione e potenza degli impianti fissi della rete di telefonia mobile della città di Bologna). Pres. Schinaia - Est. De Nictolis - CODACONS (avv. Rienzi) c. Ministero della giustizia (Avvocatura Generale dello Stato) (conferma T.A.R. per il Lazio - Roma, sez. I, 3 settembre 2004, n. 8325). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 10/02/2006 (c.c. 22/11/2005), Sentenza n. 555 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica Amministrazione - Accesso ai documenti - Mezzo sostitutivo per compiere un’indagine o un controllo ispettivo - Esclusione. La domanda di accesso ai documenti non può essere utilizzata quale mezzo sostitutivo per compiere una indagine o un controllo ispettivo, cui sono ordinariamente preposti organi pubblici, perché in tal caso nella domanda di accesso è assente un diretto collegamento con specifiche situazioni giuridicamente rilevanti (C. Stato, sez. IV, 29-04-2002, n. 2283; T.a.r. Lazio, sez. II, 22-07-1998, n. 1201, resa sulla domanda di accesso del CONDACONS mirante a prendere conoscenza di tutto il materiale - reclami, denunce, provvedimenti disciplinari, spese per risarcimento - inerente a casi di smarrimento o furto verificatisi in occasione di spedizioni postali nell’arco di più anni). Pres. Schinaia - Est. De Nictolis - CODACONS (avv. Rienzi) c. Ministero della giustizia (Avvocatura Generale dello Stato) (conferma T.A.R. per il Lazio - Roma, sez. I, 3 settembre 2004, n. 8325). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 10/02/2006 (c.c. 22/11/2005), Sentenza n. 555 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica Amministrazione - Tutela della privacy - Tutela dei consumatori - Codice della protezione dei dati personali e codice del consumo - Disciplina applicabile - Tutela della privacy indifferenziata dei consumatori - Condizioni e limiti - D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - d.lgs. n. 206/2005. Il codice della protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) dispone che chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano (art. 1), e tale diritto può essere esercitato o in prima persona, o tramite terzi soggetti (ivi compresi enti o associazioni), purché muniti di specifica delega o procura scritta (art. 7). Il codice citato detta inoltre specifiche disposizioni relative al trattamento dei dati personali giudiziari (artt. 20, 21, 22). Coerentemente, lo statuto dei consumatori non riconosce ai consumatori in quanto tali, né a loro associazioni, il diritto alla privacy (art. 2 codice del consumo approvato con d.lgs. n. 206/2005), proprio perché si tratta di diritto individuale del soggetto (persona fisica o anche ente giuridico), insuscettibile di una azione di categoria, e dunque di una azione da parte del Codacons, in difetto di specifica delega o procura scritta da parte degli interessati. In conclusione su tale questione, dagli artt. 1 e 7 d.lgs. n. 196 del 2003 (codice della privacy) e dall’art. 2, d.lgs. n. 206/2005 (codice del consumo) si desume che le associazioni di tutela dei consumatori non possono agire a tutela della privacy indifferenziata dei consumatori, ma solo: a tutela di un proprio specifico interesse alla privacy, o a tutela della privacy di soggetti determinati da cui abbiano ricevuto specifica procura scritta. Deve inoltre rimarcarsi che il codice della privacy ha modificato la disciplina delle notificazioni a mezzo del servizio postale, imponendo che l’atto da notificare sia inserito in plico chiuso, su cui non possono essere apposti segni o indicazioni di alcun genere dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto (art. 1, l. 20 novembre 1982, n. 890, come modificato dal d.lgs. n. 196/2003). Pres. Schinaia - Est. De Nictolis - CODACONS (avv. Rienzi) c. Ministero della giustizia (Avvocatura Generale dello Stato) (conferma T.A.R. per il Lazio - Roma, sez. I, 3 settembre 2004, n. 8325). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 10/02/2006 (c.c. 22/11/2005), Sentenza n. 555 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica Amministrazione - Tutela dei consumatori - Disciplina sull’accesso - Potere esplorativo - Esclusione. La normativa a tutela dei consumatori non attribuisce alle associazioni dei consumatori un potere di vigilanza a tutto campo da esercitare a mezzo del diritto all’acquisizione conoscitiva di atti e documenti che consentano le necessarie verifiche al fine di stabilire se l’esercizio del servizio pubblico possa ritenersi svolto secondo le prescritte regole di efficienza. Siffatto potere di controllo, generale e preliminare, è del tutto ultroneo alla norma sull’accesso, che non conferisce ai singoli funzioni di vigilanza, ma solo la pretesa individuale a conoscere dei documenti collegati a situazioni giuridiche soggettive. L’associazione non è titolare di una situazione soggettiva che valga a conferirle un potere di vigilanza sull’ente che offre il pubblico servizio, ma solo della legittimazione ad agire perché vengano inibiti comportamenti od atti che siano effettivamente lesivi. Immaginare un «potere esplorativo» significa non solo eccedere la dimensione comunque soggettiva del diritto di accesso, aprendo gli orizzonti a fenomeni di giurisdizione di diritto oggettivo, ma soprattutto trascurare gli equilibri sottesi alla disposizione dell’art. 22; ciò perché l’interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi è destinato alla comparazione con altri interessi rilevanti, tra i quali anche l’interesse dell’amministrazione a non subire eccessivi intralci nella propria azione gestoria, che, nei limiti del predetto equilibrio tra valori, trova rispondenza anche nel catalogo dei principî costituzionali, in particolare quelli previsti dagli artt. 41 e 97 Cost.. La disciplina sull’accesso tutela solo l’interesse alla conoscenza e non l’interesse ad effettuare un controllo sull’impresa o sull’amministrazione, allo scopo di verificare eventuali (e non ancora definite) forme di lesione all’interesse dei consumatori (C. Stato, sez. IV, 6-10-2001, n. 5291). Pres. Schinaia - Est. De Nictolis - CODACONS (avv. Rienzi) c. Ministero della giustizia (Avvocatura Generale dello Stato) (conferma T.A.R. per il Lazio - Roma, sez. I, 3 settembre 2004, n. 8325). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 10/02/2006 (c.c. 22/11/2005), Sentenza n. 555 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica Amministrazione - Imprese di servizi di trasporto pubblico locale - Diritto patrimoniale ai contributi di esercizio - Poteri autoritativi e discrezionali - Giurisdizione - Fattispecie. Il diritto patrimoniale ai contributi di esercizio spettanti alle imprese che gestiscono i servizi di trasporto pubblico locale non nasce direttamente dalla legge, ma da una manifestazione di volontà della regione espressa nell’esercizio di poteri autoritativi e discrezionali; pertanto, la posizione delle suddette imprese, che lamentino la insufficiente espansione del proprio diritto, in conseguenza dell’illegittima determinazione del contributo, ha consistenza di interesse legittimo e la relativa azione rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo (T.a.r. Puglia, sez. I, 26-06-1995, n. 664) ora divenuta, nel settore del servizio pubblico dei trasporti, un campo di giurisdizione esclusiva. La Corte di Cassazione ha confermato indirettamente tale principio quando ha statuito che in materia assegnazione di contributi e di sovvenzioni, previsti da leggi regionali a favore delle imprese concessionarie di servizi pubblici di trasporto, l’amministrazione regionale diviene titolare di un debito correlato ad un credito in capo alla impresa concessionaria, solo a partire dal momento in cui emana la delibera che determina l’entità del contributo spettante alla impresa medesima; tale credito dell’impresa è azionabile soltanto davanti al giudice ordinario (Cass., sez. un., 26-04-2000, n. 288). Nella specie, non trattandosi di esigere un contributo deliberato e non corrisposto ma di accertare l’ammontare del giusto prezzo dovuto, non sussiste (già in astratto) alcun diritto soggettivo dell’azienda appellante. Pres. VARRONE - Est. SALEMI - AUTOLINEE F. & G. MANSI SNC, (Avv.ti Colapinto e Iacobelli) c. REGIONE CAMPANIA (Avv. Baroni) (conferma TAR Campania sede di Napoli Sez. III n. 2848 dell’11 marzo 2004). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 09/02/2006 (C.c. 28/10/2005), Sentenza n. 521

Pubblica Amministrazione - Commissario ad acta - Termine per provvedere - Natura ordinatoria - Intervento tardivo - Effetti. Il termine assegnato dal giudice al Commissario ad acta per provvedere, possiede natura ordinatoria, con la conseguenza che l’intervento tardivo dello stesso commissario non avviene in carenza di potere. (C.d.S., sez. V, 30/06/98, n. 987; T.A.R. Catania, 2004 n. 2032). Pres. Baccarini - Est. De Leoni - I.R.C.C.S. S. Raffaele Piasana c. Regione Lazio. T.A.R. LAZIO, Roma Sez. III, 9/02/2006, Sentenza n. 984

Pubblica Amministrazione - Rifiuti - Adeguamento e l’ampliamento discarica controllata per r.s.u. e realizzazione di un impianto collegato di trattamento, recupero e smaltimento di tali rifiuti - Perizia di variante al progetto dei lavori - Risarcimento dei danni conseguenti alla ritardata realizzazione - Esclusione - Fondamento. L'impugnazione di una delibera di Giunta (Regione Molise), e i relativi atti pregressi, con la quale era stata approvata la perizia di variante al progetto dei lavori per l’adeguamento e l’ampliamento della discarica controllata per r.s.u. e per la realizzazione di un impianto collegato di trattamento, recupero e smaltimento di tali rifiuti, non integra ope juris al risarcimento dei danni conseguenti alla ritardata realizzazione dell’intervento nonché alla contrazione dei futuri introiti per la riduzione del bacino d’utenza dell’impianto di cui è soggetto attuatore, non trovando (nella specie) tale domanda fondamento negli atti impugnati in sede di giudizio, ma in fattori diversi estranei agli atti del relativo giudizio. Pres. Elefante - Est. Bellavia - Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione di Campobasso - Bojano (avv. Ruta) c. Regione Molise (Avvocatura Generale dello Stato) (conferma T.A.R. Molise n. 79 del 2002). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 7/02/2006 (C.C. 27/02/2004), Sentenza n. 502

Pubblica Amministrazione - Lavoro - Pubblico impiego - Mansioni superiori - Retribuibilità - Disciplina - Artt. 36, 97, 98 Cost. - Art. 2126 c.c. - Giurisprudenza amministrativa. Nessuna norma o principio generale dell’ordinamento consente, la retribuibilità, in via di principio, delle mansioni superiori comunque svolte nel campo del pubblico impiego, le quali, salvo che una disposizione di legge non disponga altrimenti (come in campo sanitario) sono del tutto irrilevanti, sia dal punto di vista giuridico che da quello economico. L’art. 36 Cost., che sancisce il principio della corrispondenza della retribuzione dei lavoratori alla qualità e quantità del lavoro prestato, non può trovare incondizionata applicazione nel rapporto di pubblico impiego, concorrendo in detto ambito altri principi di pari rilevanza costituzionale, quali quelli previsti dall’art. 98 Cost. e dall’art. 97 Cost., contrastando l’esercizio di mansioni superiori rispetto alla qualifica rivestita con il buon andamento e imparzialità dell’amministrazione, nonchè con la rigida determinazione delle sfere di competenza, attribuzioni e responsabilità proprie dei funzionari. Anche l’art. 2126 c.c. non è invocabile in tema di esercizio di mansioni superiori svolte in via di fatto nel pubblico impiego, atteso che esso riguarda il principio di retribuibilità del lavoro prestato sulla base di un contratto o di un atto nullo o annullato (da ultimo in tal senso Consiglio di Stato, V, 5 aprile 2005, n.1534). In proposito (C.d.S. Sez. IV, n.1213 del 22 marzo 2005), si ritiene che nel pubblico impiego (Ad. Pl. C. di Stato, n.22 del 18 novembre 1999) sia “la qualifica e non le mansioni, il parametro al quale la retribuzione è ….riferita, considerato anche l’assetto rigido della p.a. sotto il profilo organizzatorio….con la conseguenza che la amministrazione è tenuta ad erogare la retribuzione corrispondente alle mansioni superiori solo quando una norma speciale consenta tale assegnazione e tale maggiorazione”. Pres. SALTELLI - Est. DE FELICE - Pritoni (avv.ti Clarizia, Carullo e Belli) c. Ministero delle Finanze (Avvocatura Generale dello Stato) (conferma T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sezione prima, sentenza n.245/1999). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 3 febbraio 2006 (c.c. 28/10/2005), Sentenza n. 474

Pubblica Amministrazione - Procedure e varie - Corte dei Conti - Conferimento di incarichi a personale esterno - Giurisdizione - C.d. riserva di amministrazione - Fattispecie: assessori e funzionari comunali, condannati per l’avvenuto conferimento di incarichi a personale esterno all’amministrazione comunale. In relazione a giudizio innanzi alla Corte dei conti per responsabilità amministrativa nei confronti di sindaco, assessori e funzionari comunali, condannati per l’avvenuto conferimento di incarichi a personale esterno all’amministrazione comunale, chiamato a far parte dei cosiddetti “uffici di staff” del Sindaco, della Giunta e degli assessori comunali, le Sezioni unite hanno confermato la giurisdizione del giudice contabile rilevando che, anche dopo l’inserimento della garanzia del giusto processo nell’art. 111 Cost., il sindacato di giurisdizione sulle decisioni della Corte dei conti resta circoscritto al controllo della eventuale violazione dei limiti esterni della giurisdizione, e della c.d. riserva di amministrazione. Nella specie, il giudice contabile non ha esorbitato dal suo potere giurisdizionale, essendosi limitato a valutare se i mezzi, liberamente scelti da sindaco e assessori, fossero adeguati oppure esorbitanti ed estranei al fine pubblico da perseguire, identificabile nel potere-dovere di conferire incarichi o consulenze nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge, (ed anche da disposizioni regolamentari interne del Comune) e tenendo conto delle risorse di personale comunque a disposizione, nel senso che si sarebbe potuto ricorrere alla collaborazione di estranei all’amministrazione solo nel caso di inadeguatezza del personale in servizio. (Conf. Cass. Sez. Un. 25/01/2006 Sentenza n. 1378) Presidente V. Carbone, Relatore M. Marrone - IRic. Rutelli ed altri. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 25 gennaio 2006, Sentenza n. 1379 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica amministrazione - Organi collegiali - Atti deliberativi - Partecipazione di soggetti estranei - Vizio di composizione - Effetti - Fattispecie. Nei collegi, sia perfetti che imperfetti, la partecipazione di soggetti estranei, ovvero di persone che non fanno parte della loro composizione quale prevista tassativamente dalla normativa di riferimento, costituisce vizio di composizione degli organi e ne inficia gli atti deliberativi, per la possibilità che tali soggetti siano in grado di influenzare in qualche modo la volontà dei Collegi e dei suoi membri (fattispecie relativa alla nomina degli organi di un Ambito territoriale di Caccia di Taranto, effettuata a fronte dell’indebita presenza fisica alle operazioni di voto di soggetti non legittimati a presenziare). Pres. Cavallari, Est. Castriota Scanderbeg - M.F. (avv. Martellotta) c. Provincia di Taranto (avv. Caricato) e A.T.C. di Taranto (avv. Cecinato) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. II - 24 gennaio 2006. n. 470

Pubblica Amministrazione - Procedure e varie - Risarcimento dei danni nei confronti della p.a. - Riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo - Giurisdizione. E’ esclusa dalla giurisdizione del giudice ordinario l’azione risarcitoria avente a oggetto il pregiudizio derivante da un atto amministrativo definitivo per difetto di tempestiva impugnazione, al giudice ordinario essendo precluso il sindacato in via principale sull’atto o sul provvedimento amministrativo. Ma quando non venga in contestazione il legittimo esercizio dell’attività amministrativa - come avviene nel caso in cui l’atto amministrativo sia stato annullato o revocato dall’Amministrazione nell’esercizio del suo potere di autotutela, ovvero sia stato rimosso a seguito di pronuncia definitiva del giudice amministrativo, ovvero ancora abbia esaurito i suoi effetti per il decorso del termine di efficacia ad esso assegnato dalla legge - l’azione risarcitoria rientra nella giurisdizione generale del giudice ordinario, non operando la connessione legale tra tutela demolitoria e tutela risarcitoria. Presidente V. Carbone, Relatore U. Vitrone. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, del 23 gennaio 2006, Sentenza n. 1207 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica Amministrazione - Abuso d’ufficio - Illegittimità degli atti amministrativi per violazione di legge. In materia di abuso d’ufficio, la rispondenza di un comportamento amministrativo illegittimo alla prassi di un ente o di un ufficio non basta di per sé ad escludere il dolo intenzionale di abuso. Così ragionando si perverrebbe a conferire alla sistematizzazione dell’illecito valore di scusante per il pubblico amministratore. TRIBUNALE Santa Maria Capua Vetere, 11/01/2006, Decreto n. 5148 (vedi: decreto per esteso)

Pubblica Amministrazione - Assessore e vicesindaco comunale - Controversia concernente il rimborso di spese legali sostenute a causa di fatti connessi allo svolgimento di pubbliche funzioni - Giurisdizione del giudice ordinario. In tema di rimborso delle spese legali sostenute a causa di fatti connessi allo svolgimento di pubbliche funzioni, e di pretesa patrimoniale fondata sull’esercizio di una funzione onoraria, con riferimento ai funzionari onorari del comune, che prestano, la propria opera per conto dell’ente pubblico non a titolo di lavoro subordinato, quale, nella specie, assessore e vicesindaco comunale, la pretesa di rimborso delle spese processuali, in mancanza di specifica disposizione che regoli i rapporti patrimoniali con l’ente rappresentato, non può che assumere la consistenza del diritto soggettivo perfetto, da esercitare davanti al giudice ordinario. (Il Consiglio di Stato ha assimilato sindaco ed assessori al mandatario, riconducendo così, ma solo in via di astratta ipotesi, la pretesa in questione all'art. 1720 cod. civ. Cons. Stato, Sez. V^, 14 aprile 2000 n. 2242; Sez. III^, parere 16 marzo 2004 n. 792). Presidente G. Nicastro, Relatore F. Roselli. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, del 10 gennaio 2006, Sentenza n. 478 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica amministrazione - Legge obiettivo - Grandi opere di preminente interesse nazionale - Iter procedimentale - Violazione delle attribuzioni regionali e degli enti locali - Inconfigurabilità. Il complesso iter procedimentale volto alla definizione di un’opera quale intervento di preminente interesse nazionale, prefigurato dal legislatore statale non è ex se invasivo delle attribuzioni regionali, avendo egli titolo ad assumere e regolare l’esercizio di funzioni amministrative su materie in relazione alle quali esso non vanti una potestà legislativa esclusiva, ma solo una potestà concorrente. Limitare l’attività unificante dello Stato alle sole materie espressamente attribuitegli in potestà esclusiva o alla determinazione dei principi nelle materie di potestà concorrente, come ha rilevato la Corte Costituzionale (sent. n. 303/2003) “significherebbe bensì circondare le competenze legislative delle Regioni di garanzie ferree, ma vorrebbe anche dire svalutare oltremisura istanze unitarie che pure in assetti costituzionali fortemente pervasi da pluralismo istituzionale giustificano, a determinate condizioni, una deroga alla normale ripartizione di competenze (…) in ambiti nei quali coesistono, intrecciate, attribuzioni e funzioni diverse”, tant’è che “un elemento di flessibilità è indubbiamente contenuto nell’art. 118, primo comma, Cost., il quale si riferisce esplicitamente alle funzioni amministrative, ma introduce per queste un meccanismo dinamico che finisce col rendere meno rigida (…) la stessa distribuzione delle competenze legislative, là dove prevede che le funzioni amministrative, generalmente attribuite ai Comuni, possano essere allocate ad un livello di governo diverso per assicurarne l’esercizio unitario, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Pres. Corsaro, Est. Dell’Utri - Comune di Sona (avv.ti Scappini e Sonino) c. CIPE e altri (Avv. Stato) - T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. III ter - 4 gennaio 2006 (c.c. 1°/12/2005), n. 82 (vedi: sentenza per esteso)

Pubblica amministrazione - Legge obiettivo - Localizzazione dell’opera di preminente interesse - Parere dei comuni - Obbligatorietà - Inerzia dei comuni - Conseguenze. Il parere dei comuni nel cui territorio si realizza l’opera, di cui all’art. 3 della legge obiettivo, ai fini dell’intesa sulla localizzazione, è obbligatorio e non facoltativo, poiché non si può prescindere dalla sua richiesta, bensì solo dalla sua acquisizione entro il termine di legge, da reputarsi congruo e ragionevole; tale norma non è suscettibile di dubbi di costituzionalità, dal momento che “essa permette, dinanzi al contegno di inerzia degli enti locali interessati, di prescindere dall’acquisizione delle osservazioni invano loro richieste. Poiché, infatti, a tali enti è comunque normativamente assicurata - sol che essi intendano avvalersene - la possibilità di una partecipazione attiva al procedimento, ciò si presenta sufficiente al rispetto del ruolo loro riconosciuto dalla Costituzione. Laddove, per converso, se la disciplina positiva dovesse imporre al procedimento di attendere comunque e senza limiti di tempo un’espressa presa di posizione da parte loro, un simile assetto, traducendosi in una inammissibile subordinazione degli interessi statali a quelli locali, anche in conflitto con il valore del buon andamento, sarebbe esso, allora sì, incompatibile con la Carta” (cfr. cit. TAR Lazio, Sez. I, n. 5118/04). Pres. Corsaro, Est. Dell’Utri - Comune di Sona (avv.ti Scappini e Sonino) c. CIPE e altri (Avv. Stato) - T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. III ter - 4 gennaio 2006 (c.c. 1°/12/2005), n. 82 (vedi: sentenza per esteso)