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Giurisprudenza
Pubblica Amministrazione Diritto amministrativo
2009
Si veda anche: Appalti - Urbanistica - Procedure e Varie - Espropriazione - Lavoro - Giurisprudenza
Vedi: Pubblica Amministrazione anni 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 -1999 -1998 -1997-92
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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -
Silenzio rifiuto - Configurabilità - Obbligo di provvedere - Necessità -
Procedimento per la formazione del silenzio inadempimento - Giurisdizione -
Competenza. Il silenzio-rifiuto è istituto riconducibile a inadempienza
dell'Amministrazione, in rapporto ad un sussistente obbligo di provvedere (Cons.
St., Ad. Plen., 10.3.1978, n. 10), tale obbligo può discendere dalla legge, da
un regolamento o anche da un atto di autolimitazione dell'Amministrazione
stessa, ed in ogni caso deve corrispondere ad una situazione soggettiva
protetta, qualificata come tale dall'ordinamento(cfr. art. 21 bis L. n. 1034/71,
nel testo introdotto dall'art. 2 L. 21.7.2000, n. 205, nonché, per il principio
Cons. St., sez. IV, 4.9.1985, n. 333 e 6.2.1995, n. 51; sez. V, 6.6.1996, n. 681
e 15.9.1997, n. 980, Consiglio Stato , sez. VI, 11 novembre 2008 , n.
5628,Consiglio Stato , sez. IV, 22 giugno 2006 , n. 3883). Inoltre, il
procedimento per la formazione del silenzio inadempimento previsto dal rito
speciale dell'art. 21 bis della L. 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dall'art.
2 della L. 21 luglio 2000 n. 205, è attivabile nei confronti dei procedimenti
amministrativi ad emanazione vincolata e di contenuto sia vincolato che
discrezionale e, quindi, nel cui ambito sia identificabile in capo al privato
una posizione di interesse legittimo, mentre, nei riguardi di una posizione di
diritto soggettivo, in cui il sostanziale petitum originario riguarda
l'accertamento di un diritto, l'esperimento della tutela giurisdizionale si deve
esplicare a mezzo di un'azione di accertamento e condanna attinente
all'esercizio di detto diritto (Consiglio Stato, sez. V, 30/11/2007, n. 6138;
T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 4/02/2008, n. 509). Sicché, la contestazione del
silenzio-inadempimento non è compatibile con le controversie che solo
apparentemente abbiano per oggetto una situazione di inerzia, come i casi dei
giudizi incentrati sull'accertamento dell'esistenza di un diritto soggettivo e/o
di pretese patrimoniali, e ciò in quanto in tali ipotesi non occorre
l'attivazione della procedura del silenzio inadempimento e le relative azioni
sono esperibili dinanzi al Giudice competente entro il termine di prescrizione.
Pres. Cavallari, Est. Moro - C. s.p.a. (avv.ti Quinto) c. Autorita' di Gestione
Bacino Ta/1 (n.c.).
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. III - 18/12/2009, n. 3184
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Accesso - Esercizio del
diritto - Difesa in giudizio della situazione giuridica sottostante- Rilevanza
autonoma - Ragioni. Il diritto di accesso non assume carattere meramente
strumentale alla difesa in giudizio della situazione giuridica sottostante, ma
ha un rilevanza autonoma, non dipendente dalla possibilità di instaurazione del
giudizio medesimo; la ratio legis delle norme sull’accesso, invero, è
rivolta ad assicurare al privato la trasparenza dell’agire amministrativo,
indipendentemente dalla lesione in concreto di una determinata posizione di
diritto o di interesse legittimo; a ciò si aggiunga che la tutela apprestata al
diritto di accesso è esperibile in relazione anche ad atti divenuti ormai
inoppugnabili a causa della decorrenza del termine utile per l’impugnazione, ben
potendo l’interessato, una volta conosciuti tali atti, valutare l’opportunità di
percorrere altre strade a tutela delle proprie situazioni giuridiche
eventualmente vulnerate (cfr. Cons. St., sez. VI, 7 giugno 2006, n. 3418; Cons.
St., sez. V, 7 novembre 2005, n. 6195). Pres. Adamo, Est. Pignataro - G.G. (avv.
Scaminaci) c. Presidenza della Regione Siciliana e altro (Avv. Stato).
TAR SICILIA, Palermo, Sez. III - 11 dicembre 2009, n. 1907
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DIRITTO SANITARIO - Dispersione delle ceneri
derivanti da cremazione di defunti - Autorizzazione - Competenza - Ufficiale di
Stato civile del Comune in cui va effettuata la dispersione - Ragioni di natura
igienico sanitaria - Criterio di collegamento con il Comune ove si è verificato
il decesso - Inapplicabilità. Competente al rilascio dell’autorizzazione
alla dispersione delle ceneri è l’Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui la
dispersione va effettuata. Ed invero, è nel territorio di detto Comune che si
verificano gli effetti dell’operazione materiale di dispersione: dunque è per
siffatto territorio che si pone la necessità della previa verifica
dell’insussistenza di ragioni ostative di natura igienico-sanitaria, essendo
l’inesistenza di motivi ostativi di ordine pubblico o di giustizia già stata
accertata, a monte, nel distinto procedimento di cremazione. Non ha, invece,
alcun senso l’utilizzo degli altri criteri di collegamento quale quello del
Comune dove si è verificato il decesso, qualora diverso da quello dove deve
eseguirsi la dispersione. Pres. Nicolosi, Est. De Berardinis -D.C. (avv.ti
Baronti e Bartalucci) c. Comune di Firenze (avv.ti Peruzzi e Fiore).
TAR TOSCANA, Sez. II - 2 dicembre 2009, n.2583
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -
Rilascio di licenze di autonoleggio senza bando di gara - Abuso d’ufficio -
reato - Sussistenza - Art. 8 L. n. 21/1992 e i principi sanciti dal Trattato CE.
E' legittimo il sequestro preventivo di una licenza di autonoleggio rilasciata
dagli organi comunali senza la preventiva adozione di un bando di pubblico
concorso, come previsto dall’art. 8 della l. 15 gennaio 1992 n. 21, riconoscendo
nella fattispecie il “fumus” del delitto di abuso d’ufficio, rilevando
che la norma menzionata non contrasta con i principi sanciti dal Trattato CE,
atteso che il contingentamento delle autorizzazioni non determina alcuna
discriminazione nell’accesso al mercato tra vettori comunitari e vettori
nazionali. (Presidente A. Agrò, Relatore G. Fidelbo). CORTE DI CASSAZIONE
Sezione VI Penale, 19 novembre 2009 (Ud. 30/09/2009), Sentenza n.44516
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ENERGIA - Comune - Riduzione della partecipazione
azionaria in un’azienda municipale trasformata in spa - Natura della
deliberazione - Provvedimento autoritativo. Le deliberazioni con le quali il
Comune decide di ridurre la propria partecipazione azionaria in un’azienda
municipale (nella specie, energetica) trasformata in società per azioni,
operandone la privatizzazione ai sensi della legge n. 474 del 1994, e di
adottare modifiche allo statuto della società stessa, costituiscono
provvedimenti di natura autoritativa (preliminari e prodromici rispetto alle
successive deliberazioni societarie), espressione della funzione di indirizzo e
di governo che la normativa (d.lgs. n. 267/2000) assegna al Comune rispetto agli
organismi preposti alla produzione, gestione ed erogazione dei servizi pubblici
di pertinenza del medesimo ente (per la distinzione tra fase privatistica e fase
pubblicistica nelle procedure di cartolarizzazione e privatizzazione, cfr. Cass.
sez. un. 5593/07 e 1447/02). Pres. Carbone - Comune di Milano (avv.ti Santa
Maria, Surano, Perfetti e Croff) c. S.A.M. e altri (avv.ti Nespor, De Cesaris e
Angiolini) -
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Unite civili - 3 novembre 2009, ordinanza n. 23200
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -
Procedimento amministrativo - Informazione ambientale - Accesso - Art. 3 d.lgs.
n. 195/2005 - Oggetto e finalità - Art. 22 L. n. 241/1990 - Rapporti - Controllo
diffuso sulla qualità ambientale - Limitazioni all’accesso - Preclusione.
L'art. 3 D.L. vo n. 195 del 2005 chiarisce che le informazioni ambientali
spettano a chiunque le richieda, senza necessità, in deroga alla disciplina
generale sull'accesso ai documenti amministrativi, di dimostrare un suo
particolare e qualificato interesse. La medesima disposizione estende il
contenuto delle notizie accessibili alle «informazioni ambientali» (che
implicano anche un'attività elaborativa da parte dell'Amministrazione debitrice
delle comunicazioni richieste), assicurando, così, al richiedente una tutela più
ampia di quella garantita dall'art. 22 L. n. 241 del 1990, circoscritta ai soli
documenti amministrativi già formati e nella disponibilità dell'Amministrazione.
Detta disciplina speciale della libertà d'accesso alle informazioni ambientali
risulta, quindi, preordinata, in coerenza con le finalità della direttiva
comunitaria di cui costituisce attuazione, a garantire la massima trasparenza
sulla situazione ambientale e a consentire un controllo diffuso sulla qualità
ambientale. Tale esigenza viene, in particolare, realizzata mediante la
deliberata eliminazione di ogni ostacolo, soggettivo od oggettivo, al completo
ed esauriente accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente. Ogni indebita
limitazione, per via ermeneutica, della legittimazione a pretendere l'accesso
alle informazioni ambientali risulta pertanto preclusa sia dal tenore letterale
della disposizione, sia dalla sua finalità (così anche T.A.R. Lazio Roma, sez.
III, 28 giugno 2006 , n. 5272).(fattispecie relativa alla richiesta di accesso
alla documentazione relativa agli impianti per la depurazione delle acque
reflue). Pres. Vitellio, Est. Zonno - U.N.C. (avv. Messineo) c. Comune di Reggio
Calabria.
TAR CALABRIA, Reggio Calabria - 3 novembre 2009, n.818
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -
Procedimento amministrativo - Accesso - Atti del procedimento elettorale -
Qualifica di “documenti detenuti dall’amministrazione” - Esclusione - Ragioni -
Sottrazione all’accesso. Gli atti del procedimento elettorale, in base ai
quali è stata effettuata pubblicamente la lettura e la registrazione dei voti
(e, quindi, le schede e le tabelle di scrutinio), non costituiscono oggetto del
diritto di accesso e della relativa azione giurisdizionale disciplinata
dall'art. 25, l. 7 agosto 1990 n. 241 e ciò in quanto, essendo affidati in
deposito in plichi sigillati alla Cancelleria del Tribunale, non possono essere
considerati documenti detenuti dall'Amministrazione ex art. 22 comma 1, cit. l.
n. 241 del 1990, e, conseguentemente, devono ritenersi sottratti all'accesso non
solo del pubblico, ma anche dell'Amministrazione depositaria, perché da questa
tenuti a disposizione dell'autorità giudiziaria preposta a dirimere le eventuali
controversie elettorali, che deve trovare i plichi intatti. (C.d.S. , sez. V, 04
agosto 2009 , n. 4882; C.d.S., sez. V, 19 giugno 2006 n. 3593). Pres. Calvo,
Est. Fratamico - P.D. (avv.ti Ingicco, Magnani e Montanaro) c. Ministero della
Giustizia (Avv. Stato) e altri (n.c.).
T.A.R. PIEMONTE, Sez. II - 30 ottobre 2009, n. 2355
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Giunta comunale o provinciale - Assessore - Revoca -
Motivazione - Discrezionalità dell’organo di governo. Il riferimento al
venir meno dl rapporto fiduciario, nel provvedimento di revoca dell’assessore,
costituisce motivazione adeguata, in ragione del’ampio potere discrezionale di
cui gode l’organo di governo titolare del potere di revoca (cfr. Consiglio di
Stato, sez. V, 21 gennaio 2009, n. 280). L’obbligo della motivazione può infatti
senz’altro ritenersi assolto ove l'atto si fondi sulle più ampie valutazioni di
opportunità politico-amministrative, rimesse in via esclusiva al sindaco o
presidente della provincia, attinenti ad esigenze sia di carattere generale
(quali i rapporti con l’opposizione od i rapporti interni alla maggioranza
consiliare), sia di carattere particolare (quali la necessità di maggiore
operosità ed efficienza in specifici settori dell’amministrazione locale o
l’affievolirsi del rapporto fiduciario tra il capo dell’amministrazione e
singolo assessore), senza che occorra specificare i singoli comportamenti
addebitati all’interessato; tanto avuto riguardo alla natura del procedimento,
non tipico sanzionatorio bensì di revoca di un incarico fiduciario,
insindacabile in sede di legittimità - se non sotto profili formali e di
manifesta irragionevolezza od illogicità. Pres. Fiorentino, Est. Lopilato - N.S.
(avv. Bocchinfuso) c. Comune di Cirò Marina (avv. Aloi) -
TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 8 ottobre 2009, n. 1036
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Enti locali - Consiglio comunale - Gettone di
presenza - Trasformazione in indennità di funzione - Art. 82 d.lgs. n. 267/2000
- Cautele necessarie ad evitare un aggravio di spesa per l’ente - Rimedi -
Conguaglio - Circolare del Ministero degli interni n. 8/2001 - Parere Corte dei
Conti n. 17/2007 - Fattispecie. L’art. 82 del d.l.vo n. 267/2000 stabilisce
al comma 4 che gli statuti e i regolamenti degli enti possano prevedere, a
richiesta di ciascun consigliere, la trasformazione del gettone di presenza in
un’indennità di funzione, sempre che tale regime comporti per l’ente pari o
minori oneri finanziari. Con la circolare n. 8 del 5.11.01, il Ministero degli
Interni ha chiarito le cautele da adottare al fine di evitare che detta
trasformazione possa tradursi per l’ente in una spesa superiore (“….. si ritiene
che in sede di bilancio di previsione ciascun ente possa tener conto, con
eventuale conguaglio a fine anno, del numero delle sedute del consiglio delle
commissioni che si ritiene necessario tenere nell’esercizio successivo per la
realizzazione dei programmi e dei piani da attuare, anche tenendo presente, come
base di riferimento, il numero di sedute svoltesi nell’anno in corso”).
L’argomento presenta tuttavia profili controversi in relazione alla possibilità
di effettuare, ex ante, una corretta previsione del numero di sedute consiliari
e agli eventuali rimedi in caso di determinazione di un aggravio di spese per
l’ente. In proposito, la Corte dei Conti si è espressa nei seguenti termini
(cfr. parere n. 17 del 13 dicembre 2007): “La determinazione dell’indennità
potrà avvenire con riferimento al dato della spesa sostenuta nell’anno
precedente - eventualmente e prudentemente depurata di situazioni eccezionali -
e sarà corrisposta per dodici mensilità. Per il rispetto dei limiti di cui si è
detto potrebbe rendersi necessario un conguaglio che sarà sempre negativo. Si
vuol dire che a fine esercizio si dovrà effettuare il calcolo della spesa che si
sarebbe sostenuta per retribuire a gettone il consigliere che ha optato per
l’indennità; se l’importo corrisposto risulterà inferiore, la questione è
chiusa; se invece quanto corrisposto a titolo di indennità fosse superiore a
quanto si sarebbe corrisposto per gettoni, l’indennità dovrà essere conguagliata
con recupero degli importi eccedenti quello dei gettoni virtuali. Su tale base
dovrà poi essere effettuato il recupero delle assenze ingiustificate dalle
riunione”.(fattispecie relativa all’iter “contorto” con cui il Comune di
Battipaglia ha dapprima deliberato la possibilità per i consiglieri comunali di
optare per l’indennità in luogo del gettone di presenza, quindi ne ha
determinato l’ammontare in misura incongrua, senza prevedere le cautele
necessarie ad evitare aggravi di spesa, infine, preso atto della misura
superiore dell’esborso, ha, con una terza delibera, previsto il criterio del
conguaglio: il GIP ha ritenuto che, pur essendo la seconda delibera adottata in
violazione di legge, il carattere controverso dell’argomento e la successiva
adozione della terza delibera escludessero l’elemento psicologico del reato di
cui all’art. 323 cp). GIP Di Matteo - Imp. Adesso e altri -
TRIBUNALE PENALE DI SALERNO, GIP - 6 ottobre 2009, sentenza n. 556
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Provvedimento - Contenuto determinativo - Parte
dispositiva e parte prescrittiva - Beneficiario del provvedimento ampliativo -
Mancata ottemperanza alla prescrizioni - Effetti sul provvedimento -
Fattispecie. Il contenuto determinativo di un provvedimento è costituito non
solo dalla parte dispositiva ma anche dalla parte prescrittiva, rappresentata
dall’insieme delle prescrizioni che circondano il rilascio di un titolo
autorizzatorio ed entrano a far parte del dispositivo dell’atto, il quale va
giudicato, in rapporto al parametro normativo di riferimento, nella sua
integralità determinativa, costituita anche dalle prescrizioni imposte al
soggetto beneficiario del provvedimento ampliativo, conseguendone la legittimità
di un’autorizzazione alla realizzazione di un impianto alimentato da FER qualora
la stessa rechi la tassativa e vincolante prescrizione che per l’alimentazione e
il funzionamento della centrale debbano essere impiegate solo biomasse vegetali
trattate meccanicamente, con esclusione di prodotti qualificabili come rifiuto.
Poco importa poi se in fase di attuazione del provvedimento autorizzatorio il
beneficiario non ottemperi alla riferita prescrizione: il comportamento
divergente ed inadempiente del destinatario non si riverbera ex post sulla
legittimità del provvedimento amministrativo autorizzatorio, che riamane
invulnerata, potendo e dovendo l’inottemperanza de qua rilevare in occasione e
sede di controlli che l’Amministrazione potrà effettuare, il cui negativo esito
potrà condurre anche alla revoca sanzionatoria dell’autorizzazione. Pres.
Bianchi, Est. Graziano - Associazione F. e altri (avv.ti Sommovigo e Verrienti)
c. Provincia di Alessandria (avv.ti Sannazzaro, Vella e Fortuna), Comune di
Voltaggio (avv. De Bartolo) e altro (n.c.) -
TAR PIEMONTE, Sez. I - 25 settembre 2009, n. 2292
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Atti amministrativi - Adozione - Conflitto di
interessi - Obbligo di astensione ex art. 78 d.lgs. n. 267/2000 - Piccoli comuni
- Deroga - Inconfigurabilità - Votazioni frazionate. L’obbligo di astensione
del titolare di un pubblico ufficio dal procedimento di adozione di atti nei
quali sia interessato egli stesso o un suo prossimo congiunto, sancito d
all’art. 78 del d.lgs. n. 267/2000, non ammette deroghe neppure con riferimento
alla realtà dei piccoli comuni, nei quali, può, al più, ammettersi la
possibilità di dare luogo a votazioni frazionate su singole componenti di un
progetto, che possano evitare il ricorso costante al commissario ad acta. Pres.
Papiano, Est. Loria - A.A. e altri (avv. Ollari) c. Comune di Canossa (avv.
Coli) e altri (n.c.) -
TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 22 settembre 2009, n. 675
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Accesso - Soggetto
privato gestore di un pubblico servizio - Accesso a documenti di diritto privato
- Esclusione - Art. 2, c. 1, D.P.R. n. 184/2006. Il nuovo regolamento
recante la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi,
introdotto con il D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 contiene, all’art. 2, comma 1
(“Ambito di applicazione”), una previsione aggiuntiva rispetto al testo della
legge n. 241/1990 e più restrittiva, secondo la quale: “Il diritto di accesso
……è esercitabile nei confronti di tutti i soggetti…..di diritto privato
limitatamente alla loro attività disciplinata dal diritto nazionale o
comunitario”. Tale locuzione aggiuntiva autorizza a ritenere escluso, nei
confronti di un soggetto privato gestore di un pubblico servizio, l’accesso ai
documenti ricadenti esclusivamente nel diritto privato (nella specie, atti
contrattuali successivi all’aggiudicazione dei lavori). Pres. f.f. Pannone, Est.
Cernese - N. (avv. Zuppardi) c. G.s.p.a. (avv.ti Vosa eVosa) -
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 18 settembre 2009, n. 5026
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Art. 50 d.lgs. n. 267/2000 - Ordinanze contingibili
e urgenti - Presupposti - Pericolo concreto e attuale di danno grave e imminente
per la salute pubblica - Attività istruttoria. Il potere di emanare
ordinanze contingibili ed urgenti, spettante al sindaco, in qualità di ufficiale
di governo, ai sensi dell'art. 50 comma 5, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è
correlato all'urgente necessità di dare risposta immediata a situazioni
assolutamente eccezionali e non prevedibili e deve specificamente fondarsi, non
già su generiche esigenze di sicurezza o di igiene o di tutela della salute
pubblica, ma sull'esistenza concreta di "gravi pericoli" incombenti, di
dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per
l'incolumità dei cittadini; le ordinanze contingibili ed urgenti si atteggiano,
pertanto, come rimedi extra ordinem, da utilizzare quando non si possa ricorrere
ai rimedi ordinari (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 8 maggio 2007, n. 1832; cfr.
anche T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 13 marzo 2008, n. 593). Se, dunque, per
l'esercizio di tale potere sindacale non si può prescindere dalla ricorrenza di
un pericolo concreto e attuale di danno grave e imminente per la salute
pubblica, la conseguenza è che tali provvedimenti devono normalmente essere
preceduti da un'adeguata attività istruttoria finalizzata all'accertamento del
predetto requisito (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 5 febbraio 2008, n. 555).
Pres. Leo, Est. Marzano - A. s.r.l. (avv.ti Razeto, Greppi e Capurro) c. Comune
di Mozzate (n.c.) -
T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 2 settembre 2009, n. 4598
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Atto amministrativo - Convalida - Rinnovazione
dell’atto viziato - Differenza - Valutazione discrezionale. L'istituto della
convalida si distingue dalla rinnovazione dell'atto viziato e altresì della
successiva integrazione di un atto, originariamente incompleto, con la
disposizione o clausola mancante; infatti, nel primo caso (convalida), tutti gli
effetti giuridici si imputano all'atto convalidato, rispetto al quale quello
convalidante si pone soltanto come causa ostativa dell'eventuale annullamento
per illegittimità (retroattività della convalida), negli altri casi, gli effetti
giuridici s'imputano invece interamente all'atto sostitutivo, oppure, quando si
tratti d'integrazione, s'imputano all'insieme dei due atti, quello integrato e
quello integrante (C. Stato, sez. IV, 13-04-1987, n. 223). il provvedimento di
convalida non ha carattere assolutamente doveroso e vincolato, ma esprime,
anche, una valutazione discrezionale legata all’interesse pubblico
dell’amministrazione alla conservazione dell’atto invalido, correlata alla
protezione dell’affidamento del privato. Pres. Esposito, Est. Gaudieri - E.L. e
altri (avv. Fortunato) c. Comune di Sanza (avv.ti Paolino e Forrisi).
TAR CAMPANIA, Salerno, sez. II - 13/07/2009, n. 3998
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -
Convocazione irrituale di un organo collegiale (Consiglio Comunale) - Convalida
- Applicabilità. L'istituto dalla convalida è applicabile in riferimento
anche all’irrituale convocazione della seduta di un organo collegiale (nella
specie, Consiglio Comunale): non può infatti disconoscersi alla Pubblica
Amministrazione la facoltà di convalidare i propri atti affetti da vizi di
legittimità, con una manifestazione di volontà, intesa ad eliminare il vizio da
cui l'atto stesso è inficiato, e cioè con l'emanazione di un provvedimento,
nuovo ed autonomo rispetto al precedente da convalidare, di carattere
costitutivo, il quale, tuttavia, si ricollega all'atto convalidato, al fine di
mantenere fermi gli effetti fin dal momento in cui esso venne emanato (efficacia
ex tunc della convalida), per cui gli effetti giuridici si imputano all'atto
convalidato, rispetto al quale quello convalidante si pone soltanto come causa
ostativa all'eventuale annullamento per illegittimità (C.D.S. IV Sez. 20 maggio
1996 n. 625, Ap. 9 marzo 1984 n. 5). Pres. Esposito, Est. Gaudieri - E.L. e
altri (avv. Fortunato) c. Comune di Sanza (avv.ti Paolino e Forrisi).
TAR CAMPANIA, Salerno, sez. II - 13/07/2009, n. 3998
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CIRCOLAZIONE STRADALE - Ordinanza di limitazione al traffico
- Art. 7, c. 9
C.d.S. - Competenza - Giunta comunale. Le ordinanze di limitazione al
traffico dei veicoli di trasporto merci sottendono la finalità di garantire la
sicurezza della circolazione e la pubblica incolumità, dipendendo dalla
considerazione di esigenze di stabilità strutturale delle strade interessate. E'
quindi evidente che ricadono tra quelle contemplate al comma 9 dell'art. 7 del
Codice della Strada, che attribuisce la competenza all'adozione del
provvedimenti in analisi non al Sindaco ma alla Giunta. E' vero, peraltro, che
il Sindaco può assumere siffatti provvedimenti con ordinanza, ma ciò è
unicamente consentito in caso di urgenza della quale necessita esternare e
indicare adeguatamente e compiutamente i fattori fondanti. Pres. Bianchi, Est.
Graziano - S. s.r.l. (avv. Ludogoroff) c. Comune di Villafranca Piemonte (avv.ti
Rossini e Avola Faraci).
T.A.R. PIEMONTE, Sez.
I -
20/06/2009, n. 1816
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -
CIRCOLAZIONE STRADALE -
Provvedimenti di limitazione del traffico - Competenza della giunta - Principio
di separazione delle funzioni amministrative - Art. 7, c. 9, C.d.S. -
Disposizione speciale e successiva alla L. n. 142/1990. Non osta
all'individuazione nella Giunta dell'organo competente ad adottare provvedimenti
di limitazione del traffico per qualsivoglia esigenza, diversa da quella volta
alla tutela del patrimonio artistico, dell'ambiente e dalla prevenzione degli
inquinamenti, il principio di separazione delle funzioni di amministrazione e
gestione da quelle di indirizzo politico. La norma dell'art. 7, comma 9 del
d.lgs. n. 285/2002 è infatti disposizione speciale rispetto all'impianto
generale di cui alla L. n. 142/1990 e oltretutto successiva ad essa,
conseguendone la sua prevalenza. Pres. Bianchi, Est. Graziano - S. s.r.l. (avv. Ludogoroff) c. Comune di Villafranca Piemonte (avv.ti Rossini e Avola Faraci).
T.A.R. PIEMONTE, Sez.
I -
20/06/2009, n. 1816
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Uso improprio dei bei pubblici (fattispecie: auto
blu) - Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.) - Peculato (Art. 314 c.p.) - Concorso
formale (Art. 81 c.p.) - Reato continuato - Configurabilità. Si configurano
i reati di abuso d’ufficio e peculato nei casi in cui si usi un bene pubblico
(nella specie auto blu) per fini personali o avulsi dall’espletamento delle
funzioni pubbliche. Pertanto, non rileva le disfunzioni o l'entità del danno in
sé, causato o causabile alla P.A., ma solo un “ingiusto” vantaggio patrimoniale
procurato dall'agente a sé o a terzi. Nella specie, il Prefetto pro tempore
della Provincia di Livorno, con più azioni esecutive del medesimo disegno
criminoso, ha disposto e consentito l'utilizzo di autovetture e personale di
servizio per scopi estranei ai compiti d'istituto, in particolare per
accompagnamenti della moglie in vari viaggi. (Conf. Cass. n.25541/2009 -
condanna un consigliere comunale per avere fatto momentaneamente uso personale
dell’auto del Comune). Pres. Milo, Rel. Cortese, Ric. Gallitto.
CORTE DI
CASSAZIONE Penale, Sez. VI, 18/06/2009, (Ud. 15/04/2009), Sentenza n.25537
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Esposizione di mezzi pubblicitari su suolo
pubblico - Natura del provvedimento abilitativo - Concessione - Provvedimento
autorizzatorio. L’esposizione di mezzi pubblicitari sul suolo pubblico comporta
l’uso di questo da parte del privato: essa pertanto richiede
all’Amministrazione, nella cui disponibilità il suolo stesso si trova, una
valutazione complessa, che non si limita alla compatibilità di tale uso con
l’interesse pubblico (come nell’ipotesi in cui il suolo si trovi nella
disponibilità dell’interessato), ma si estende alla verifica che, attraverso
detto uso privato della risorsa pubblica, si realizzino quegli interessi
collettivi, di cui l’Amministrazione stessa è portatrice. Ne consegue che essa
postula un provvedimento di concessione dell’uso del suolo pubblico, non
bastando a tale scopo il solo provvedimento autorizzatorio. Pres. Adamo, Est.
Cappellano - S.D. s.r.l. (avv. Zappalà) c. Comune di Agrigento (avv. Salvago).
T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. III
- 15/06/2009,
n.
1081
URBANISTICA ED EDILIZIA - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Competenza ad adottare
atti in materia edilizia - Dirigente comunale. La competenza ad adottare
atti in materia edilizia, ai sensi degli art. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, è del dirigente comunale - ovvero nei comuni sprovvisti di detta
qualifica, dei responsabili degli uffici e dei servizi - al quale spetta di
risolvere le questioni interpretative attinenti al rispetto delle norme
urbanistiche - e non del Sindaco, trattandosi di un tipico potere gestionale (cfr.
Cons. Stato, sez. V, 4 maggio 2004, n. 2694; Tar Abruzzo, L'Aquila, 2 dicembre
2002, n. 879; Tar Lazio, Roma, sez. II, 28 giugno 2005, n. 5370; idem, sez. I,
17 aprile 2007, n. 3321), né tanto meno del Presidente del Consiglio comunale al
quale, a mente dell’art.39 del d.legs. 267/2000, è attribuito il solo compito di
riunire il Consiglio comunale,” in un termine non superiore ai venti giorni,
quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente
della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste”,
assicurando ”una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai
singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio”. Pres. Cavallari,
Est. Moro - D.N.G. e altri (avv. Liviello) c. Comune di Ugento (n.c.).
T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. III
- 05/06/2009, n. 1445
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DIRITTO DELL’INTERNET Negozio virtuale (sito web) -
Vendita
on line
- Comunicazione inizio attività al comune di residenza - Obbligo - Art.5 del
D.L.vo n.114/1998. Incombe l'obbligo per il titolare di un’attività
commerciale di fare la preventiva comunicazione e dichiarazione del possesso dei
requisiti di cui all'art.5 del D.L.vo n.114/1998 (Riforma della disciplina
relativa al settore del commercio), anche per l'esercizio dell'attività di
vendita on line. Pres. Elefante, Est. Schettino.
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. II, 27/05/2009 (Ud. 24/03/2009), Sentenza n.
12355
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -
Procedimento amministrativo - Conferenza di servizi - Pareri delle
amministrazioni partecipanti - Unicità - Dissenso. Alla luce della vigente
disciplina della legge 7 agosto 1990, n. 241, non è possibile duplicare il
significato da attribuire ai pareri delle amministrazioni (nella specie:
favorevole dal putno di vista tecnico e contrario dal punto di vista politico).
Ogni amministrazione deve partecipare alla conferenza di servizi, infatti,
attraverso un unico rappresentante (cfr. l’art 14 ter comma 6 della legge n. 241
del 1990); il dissenso, a pena di inammissibilità, deve essere congruamente
motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto
della conferenza e deve contenere le specifiche indicazioni delle modifiche
progettuali necessarie ai fini dell'assenso (cfr. l’art. 14 quater comma 1);
l’amministrazione procedente, nell’adottare la determinazione conclusiva, deve,
infine, motivare valutando le specifiche risultanze della conferenza e tenendo
conto delle posizioni prevalenti espresse (cfr. art. 14 ter comma 6 bis), non
potendo omettere di far emergere gli elementi per i quali ritiene di superare o
non tener conto delle indicazioni contrarie emerse in seno alla conferenza.
Pres. De Zotti, Est. Mielli - Comune di Rovigo (avv. Lembo) c. Provincia di
Rovigo (avv.ti Bernecoli, Paparella, Sartori e Varvara), Regione Veneto (avv.ti
Ligabue e Zanon) e altri (n.c.), riunito ad altri ricorsi.
T.A.R. VENETO,
Sez. III - 22/05/2009, n. 1539
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Art. 78, c. 2 d.lgs. n. 267/2000 - Amministratori
- Delibere afferenti interessi propri o di prossimi congiunti - Obbligo di
astensione - Presupposti - Materia urbanistica. Ai fini dell’obbligo di
astensione degli amministratori di cui all’art. 78 comma 2 del D. Lgs. 267/2000,
occorre in primo luogo che il consigliere versi in una condizione di conflitto
di interessi in quanto l’atto riguarda interessi propri o di loro parenti o
affini sino al quarto grado. La giurisprudenza ha chiarito che il concetto di «
interesse » del consigliere alla deliberazione comprende ogni situazione di
conflitto o di contrasto di situazioni personali, comportante una tensione della
volontà, verso una qualsiasi utilità che si possa ricavare dal contribuire
all'adozione di una delibera. (Cons. Stato, sez. IV, 23 settembre 1996, n.
1035). La violazione dell’obbligo di astensione sussiste non solo nel caso di
partecipazione alla votazione del consigliere in conflitto di interessi, ma
anche nel caso di partecipazione alla discussione. Infatti anche coloro che si
limitano a partecipare alla discussione contribuiscono alla formazione della
volontà dell’organo collegiale e possono incidere anche sulla votazione
integrando il quorum costitutivo della seduta. Deve inoltre sussistere un
collegamento tra il contenuto della deliberazione e l’interesse del consigliere
che, con riferimento agli atti pianificatori e generali la legge definisce come
correlazione immediata e diretta. Tale correlazione deve avere carattere
oggettivo, tale da manifestare o comunque rendere logicamente ipotizzabile la
possibilità di un conflitto di interesse ovvero la non estraneità di propri
interessi rispetto ai fatti sui quali si concorre a deliberare. Con riferimento
alla materia urbanistica, il conflitto di interessi non è peraltro escluso
nell’ipotesi che nessun concreto beneficio economico scaturisca per gli immobili
di proprietà dei consiglieri o dei loro prossimi congiunti, ai fini
dell’incompatibilità essendo sufficiente che sussista una relazione personale
fra l'oggetto dell'atto e l'amministratore, secondo una regola di carattere
generale che non ammette eccezioni e ricorre anche qualora la scelta
discrezionale adottata sia in concreto la più utile e la più opportuna per lo
stesso interesse pubblico (cfr. T.A.R. Liguria n. 818/04, cit.; Cons. Stato,
sez. IV, 26 maggio 2003, n. 2826; T.A.R. Liguria, I, 19 ottobre 2007 n. 1773) in
quanto la condotta di un amministratore che utilizza il suo incarico pubblico
per regolare gli interessi propri e dei propri parenti comporta comunque una
lesione dell’imparzialità dell’amministrazione e della sua immagine che la legge
intende evitare con un giudizio ex ante in astratto. Pres. Arosio, Est.
Di Mario - L.L. e altro (avv. Marchesi) c. Comune di Caselle Lurani (avv.
Cardamone).
T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez.II - 19/05/2009, n.
3782
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Accesso - Dati
sensibili relativi alla salute - Scioglimento del vincolo matrimoniale - Diritto
della personalità di pari rango - Fattispecie. Il fine dello scioglimento
del vincolo matrimoniale costituisce certamente una situazione giuridica di
rango almeno pari alla tutela del diritto alla riservatezza dei dati sensibili
relativi alla salute, in quanto involgente un significativo diritto della
personalità: di tali dati sensibili deve ritenersi consentito il trattamento,
come prevede l’art. 60 del decreto legislativo n. 196/2003, che espressamente lo
subordina alla condizione che la situazione giuridicamente rilevante che si
intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi sia di
rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consista in un diritto
della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile (cfr.:
C.S., V, n. 6681/2006 e n. 5374/2008) (nella specie il ricorrente aveva chiesto
l’accesso alla cartella clinica della moglie per dimostrare dinanzi all’autorità
giudiziaria competente che la stessa era affetta da disturbi psichici, al fine
dell’annullamento del matrimonio per errore sulle qualità personali della
consorte, ai sensi dell’art. 122, comma 3, n. 1 C.c.). M.R.H. (avv.ti Padalino e
Velardita) c. Azienda Unita' Sanitaria Locale N. 5 di Messina (avv. Cardile).
T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. IV - 07/05/2009,
n. 878
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Enti locali - Consiglieri comunali - Azione contro
l’amministrazione di appartenenza - Legittimazione - Limiti. I consiglieri
comunali non sono legittimati, in quanto tali, ad agire contro l’Amministrazione
di appartenenza, dato che il giudizio amministrativo non è di regola aperto alle
controversie tra organi o componenti di organi di uno stesso ente, ma diretto a
risolvere controversie intersoggettive; sicché, un ricorso di singoli
consiglieri (in particolare contro l’Amministrazione di appartenenza) può
ipotizzarsi soltanto allorché vengano in rilievo atti incidenti in via diretta
sul diritto all’ufficio dei medesimi, e quindi su un diritto spettante alla
persona investita della carica di consigliere (cfr. Cons. St., sez. V, 15
dicembre 2005 n. 7122). Pres. Ferlisi, Est.Trebastoni - M.G. e altri (avv.
Coppola) c. Comune di Gaggi (n.c.).
T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. III - 29/04/2009,
n. 812
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Provvedimenti contingibili e urgenti - Competenza
del Sindaco - Regione Siciliana - Normativa. Dapprima l’art. 69 l.r. n.
16/63, recante l’Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana e, successivamente, tanto l’art. 38 l. n. 142/1990 che l’art. 54
d.lgs. n. 267/2000, per come recepiti nella Regione Siciliana (v., da ultimo,
l’art. 679 del Testo coordinato delle disposizioni regionali relative
all’ordinamento degli enti locali), sia pur con formulazioni leggermente
diversificate, riconoscono al Sindaco il potere di adottare provvedimenti
contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che
minacciano l’incolumità dei cittadini. Pres. Adamo, Est. Cabrini - G.C.G. (avv.ti
Cutaia e Cutaia) c. Comune di Palma di Montechiaro e altro (n.c.).
T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. III
- 29/04/2009, n.
804
Pubblica amministrazione -
Provvedimento amministrativo - Diritto d’accesso - Atti giurisdizionali del
processo penale - Assimilabilità al concetto di documento amministrativo -
Esclusione - Ragioni. Qualunque possa essere l’accezione di “documento
amministrativo” e quale che sia la latitudine della tutela che si vuole
garantire al (e con il) diritto di accesso, , gli atti giurisdizionali del
processo penale non possono essere ricompresi tra i documenti nei cui confronti
sia esercitabile il diritto di accesso di cui alla Legge 7 Agosto 1990 n° 241 (Cfr.:
C.d.S. n° 1363/2008). Sono di ostacolo sia la formulazione letterale dell’art.
22, che si riferisce ad atti, anche interni, formati o detenuti dalla Pubblica
Amministrazione, che siano espressione di una “attività amministrativa”, sia la
finalità della previsione che vuole garantire la imparzialità e la trasparenza
della P.A., nonché la dizione dell’art. 23, che specifica i soggetti passivi
dell’accesso, tra i quali non sono previsti gli organi giurisdizionali, che
emettono atti con un regime definito (anche di pubblicità), che è completamente
estraneo e non assimilabile alla disciplina in tema di accesso amministrativo.
Peraltro, alla sindacabilità da parte del G.A. del diniego opposto dal Giudice
Penale (ex art. 116 primo comma c.p.p.) alla domanda di ottenere copia di atti
emanati nel corso del procedimento penale osta anche il principio generale in
forza del quale l’esame di tutte le posizioni soggettive che emergono
nell’ambito del processo penale va realizzato esclusivamente in tale ordinamento
processale. Pres. Costantini, Est. d’Arpe - Associazione Legambiente Onlus,
Comitato Regionale Puglia (avv.ti Barone e D’Ambrosio) c. Ministero della
Giustizia, Tribunale di Lecce, Tribunale di Lecce - Sezione Distaccata di
Tricase (Avv. Stato).
T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. II
- 28/04/2009, n. 833
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - URBANISTICA ED EDILIZIA - ELETTROSMOG - Emissione
campi elettromagnetici - Piano regionale di risanamento o delocalizzazione
Poteri della P.A.. L’autorità amministrativa ha tutti i poteri e le
possibilità per coordinare e regolare le modalità di trasmissione di tutti gli
impianti televisivi e radiofonici che operano in una determinata località, anche
in assenza di un piano regionale di risanamento o delocalizzazione, in quanto le
singole emittenti debbono essere munite dei decreti di concessione del ministero
delle comunicazioni (ora ministero dello sviluppo economico), i quali devono
contenere l’analitica esposizione di tutti i parametri tecnico operativi. Pres.
Lupo, Est. Franco, Ric. Abbaneo.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/04/2009 (Ud. 09/01/2009), Sentenza n.
15707
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Sottoposizione a
sequestro penale della documentazione inerente il procedimento amministrativo -
Arresto procedimentale - Oggettiva impossibilità di portare a conclusione il
procedimento. La sottoposizione a sequestro penale della documentazione
costituente parte integrante del procedimento amministrativo costituisce
circostanza idonea a determinare un arresto procedimentale che preclude
all’Amministrazione intimata la prosecuzione del procedimento. Ciò in quanto il
sequestro penale, sottraendo la disponibilità materiale e giuridica della
documentazione, quale rappresentazione degli atti e provvedimenti assunti nel
procedimento amministrativo, determina una oggettiva impossibilità di portare a
conclusione il procedimento medesimo. Pres. Amodio, Est. Di Vita - F. s.r.l.
(avv.ti Romano) c. Comune di Caserta (avv. Perone).
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VIII - 22 dicembre 2009, n. 9301
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Accesso - Estensione
- Imposizione di un facere specifico alla P.A. - Esclusione.
La tutela riconosciuta con la normativa sull’accesso non può dilatarsi al punto
tale da imporre alla Pubblica Amministrazione un vero e proprio facere
specifico; ciò, invero, esula completamente dal concetto di accesso configurato
dalla legge, consistente solo nel lasciare prendere visione - quindi in un
pati - o, tutt’al più, in un facere strumentale, cioè una semplice
attività materiale di estrazione dei documenti richiesti, al fine di metterli a
disposizione del richiedente (Consiglio di Stato, Sez. V, 27 settembre 2004,
n.6326; Sez. V, 24 maggio 2004, n.3364). Pres. Adamo, Est. Pignataro - G.G.
(avv. Scaminaci) c. Presidenza della Regione Siciliana e altro (Avv. Stato).
TAR SICILIA, Palermo, Sez. III - 11 dicembre 2009, n. 1907
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Art. 14 ter, c. 8, L.
n. 241/90 - Richiesta di integrazioni e chiarimenti - Finalità della norma -
Rapida conclusione del procedimento - Legittimazione ad agire contro la
violazione della norma - Soggetto richiedente l’atto ampliativo. La
prescrizione di cui all’art. 14 ter, c. 8, della L. n. 241/90, ai sensi del
quale le integrazioni e i chiarimenti possono essere domandati
dall’Amministrazione una sola volta, come pure quella che fissa a trenta giorni
il termine entro il quale le stesse debbono essere prodotte è finalizzata a
consentire la rapida conclusione del procedimento e la più celere evasione
del’istanza presentata dal privato e sottoposta al contestuale esame tipico
tratto del conferenza di servizi. Celerità e snellezza che intuitivamente
avvantaggiano solo il soggetto richiedente l’atto ampliativo. Ne consegue che
legittimato a dolersi della sua violazione è dunque unicamente il soggetto
privato che abbia presentato un’istanza soggetta alla fase di valutazione
contestuale tipica della conferenza di sevizi. Pres. Bianchi, Est. Graziano -
Associazione F. e altri (avv.ti Sommovigo e Verrienti) c. Provincia di
Alessandria (avv.ti Sannazzaro, Vella e Fortuna), Comune di Voltaggio (avv. De
Bartolo) e altro (n.c.) -
TAR PIEMONTE, Sez. I - 25 settembre 2009, n. 2292
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Accesso - Art. 24, c. 7 l. n. 241/90 - Documentazione utilizzabile a fini di difesa - Termine di decadenza per l’esercizio del diritto di accesso - Inconfigurabilità. La disposizione di cui all'art. 24, comma 7, della Legge n.241/1990, secondo cui “deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”, non prevede un momento preciso in cui il diritto di accesso deve essere esercitato, essendo sufficiente per il giudice accertare che la conoscenza della documentazione amministrativa richiesta è potenzialmente utilizzabile a fini di difesa, giudiziale o stragiudiziale, di interessi giuridicamente rilevanti. Né tantomeno rileva il fatto che l'interessato non dia poi corso all'azione giudiziale; si deve ritenere, infatti, che l'anticipazione del momento della conoscenza degli atti è funzionale anche ad una riduzione del contenzioso, in quanto, a seguito della visione dei documenti, la parte ricorrente potrebbe convincersi della correttezza dell'operato della P.A. e rinunciare all'azione giurisdizionale, laddove un differimento nel tempo dell'accesso può indurre l'interessato a proporre l’azione giurisdizionale, anche “al buio”, per timore di incorrere nella decadenza. Pres. Onorato, Est. Nunziata - L. s.r.l. (avv. Magaldi) c. Comune di Faicchio (avv. Soprano) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. V- 14/04/2009, n. 1968
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Conferenza di servizi - Artt. 14, 14 bis e 14 ter L. n. 241/90 - Partecipazione necessaria e partecipazione eventuale. Ai sensi degli artt. 14, 14-bis e 14-ter della L. 241 del 1990 e successive modifiche risulta necessaria la partecipazione alle Conferenze di servizi soltanto delle Amministrazioni pubbliche che sarebbero tenute a rilasciare, nell’ambito del procedimento, atti di assenso comunque denominati, se ed in quanto previsti dalla normativa al riguardo vigente. Un’eventuale, non obbligatoria, partecipazione di altri soggetti istituzionali è rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione procedente, ma il mancato esercizio della relativa scelta non inficia per certo il risultato della Conferenza (cfr.T.A.R. Liguria, Sez. I, 26 maggio 2008 n. 1079) . Pres. Borea, Est. Rocco - B.A. e altri (avv. Ceruti) c. Regione Veneto (avv.ti Zanon e Cusin), Provincia di Rovigo (avv.ti Bernecoli e Paparella), Comune di Rovigo (avv. Lembo) e V.S. s.p.a. (avv. Biagini). T.A.R. VENETO, Sez. I - 09/04/2009, n. 1207
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Silenzio assenso - Potere di annullamento - Art. 20 L.n. 241/1990 - Art. 21 nonies L. n.241/1990. Il nuovo testo dell’art. 20 della L.n. 241/1990, al comma 3, esplicitamente accoglie il principio che il silenzio assenso, formatosi per decorso del tempo prescritto dall'inoltro dell'istanza, non può essere considerato dall'Amministrazione tamquam non esset, ma può formare oggetto di provvedimenti caducatori nella via dell'autotutela (cfr. Cons. Stato n.1339/2007). Pertanto, in una fase successiva alla formazione del silenzio-assenso, l’amministrazione resistente può intervenire soltanto attraverso l’esercizio di un potere di annullamento (o di revoca, art. 21-quinquies, della legge n. 241/90), così come previsto dall’art. 20, con l’avvertenza che tale forma di potere, in sede di autotutela decisoria, deve essere esercitata secondo il dettato del nuovo art. 21 nonies (richiamato dal 3° comma dell’art. 20), entro un ragionevole lasso di tempo, tenendo altresì conto di uno specifico interesse pubblico alla rimozione della situazione delineatasi con il silenzio-assenso, nonché degli interessi dei destinatari e dei controinteressati. Pres. De Zotti, Est. Perrelli - Z. s.a.a. (avv.ti Zuccolo e Sacchetto) c. Comune di Venezia (avv.ti Gidoni, Morino, Iannotta, Ballarin, Ongaro e Venezian). T.A.R. VENETO, Sez. III - 13/03/2009, n. 596
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Accesso - Istanza - Legale dell’interessato - Sottoscrizione congiunta o procura speciale - Allegazione - Necessità - Imputabilità della richiesta di accesso - Verifica dell’interesse concreto. La domanda di accesso deve essere avanzata dalla parte che vi ha interesse; può anche essere presentata da un suo legale, ma, in tale caso, deve essere accompagnata, per asseverare l’effettiva provenienza della richiesta da parte del soggetto interessato, da copia di apposito mandato od incarico professionale, ovvero dalla sottoscrizione congiunta dell’interessato stesso (in termini Cons. Stato, Sez. V 5/9/2006, n. 5116). Tali requisiti formali costituiscono elementi di certezza essenziali ai fini dell’imputabilità della richiesta di accesso ed assunzione delle eventuali relative responsabilità (sia da parte del richiedente, che del funzionario chiamato all’ostensione di quanto richiesto), nonché ai fini della verifica della sussistenza di un concreto interesse alla richiesta medesima. In assenza di una sottoscrizione congiunta o di una procura speciale, l’istanza di accesso è irrituale e non fa sorgere in capo all’Amministrazione ed ai soggetti alla stessa equiparati un obbligo di provvedere. Pres. ed Est. Onorato - I.s.r.l. (avv.ti Roselli e Balato) c. Ufficio Scolastico Regionale di Napoli e altro (Avv. Stato). T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez.V - 9 marzo 2009, n. 1331
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Conferenza di servizi - Valenza acceleratoria e valutazione integrata degli interessi pubblici e privati. La conferenza di servizi non può essere intesa quale mera occasione di raccolta contestuale, o entro un termine prefissato, di atti e valutazioni adottati autonomamente dalle diverse amministrazioni interessate. Oltre alla valenza acceleratoria, il significato di questo modello procedimentale sta nel consentire una valutazione integrata degli interessi pubblici e privati implicati nella scelta amministrativa, facendo emergere le reciproche interrelazioni. Sia che si acceda alla configurazione della conferenza di servizi come “luogo” deputato al “bilanciamento” degli interessi pubblici e privati sottesi ad una decisione amministrativa (nel senso della ponderazione, discrezionale, del peso di interessi contrapposti); sia che, invece, si ritenga la conferenza uno strumento di scambio di informazioni e valutazioni, volto a migliorare la completezza e consapevolezza delle decisioni che ogni amministrazione assumerà nell’esercizio della discrezionalità tecnica, con riferimento esclusivo alla cura dell’interesse pubblico primario affidato alla sua cura; in ogni caso, la necessità che tutti i partecipanti dispongano degli atti e degli elementi rilevanti e possano esprimere la propria opinione al riguardo, costituisce principio indefettibile del modello procedimentale. Pres. Lignani, Est. Ungari - G. s.p.a. (avv. Pianesi) c. Comune di spoleto (avv. Marcucci) e altri (n.c.), riunito ad altro ricorso. T.A.R. UMBRIA, Sez. I - 4/03/2009, n. 71
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RIFIUTI - Discarica e abuso in atti d’ufficio - Art. 323 c.p. - Configurabilità - Presupposti - C.d. doppia ingiustizia - Necessità. Ai fini dell'integrazione del reato di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) è necessario che sussista la c.d. doppia ingiustizia, nel senso che ingiusta deve essere la condotta, in quanto connotata da violazione di legge, ed ingiusto deve essere l'evento di vantaggio patrimoniale, in quanto non spettante in base al diritto oggettivo regolante la materia. Ne consegue che occorre una duplice distinta valutazione in proposito, non potendosi far discendere l’ingiustizia del vantaggio conseguito dalla illegittimità del mezzo utilizzato e quindi dalla accertata esistenza dell'illegittimità della condotta" (Cass. sez. VI, 2003/00062, De Lucia ed altro; conf. Cass. sez. VI, 2003/11415, Gianazza). (Fattispecie in tema di discarica di rifiuti contenenti amianto). Pres. Onorato, Est. Lombardi, Ric. Puccio. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 04/03/2009 (Ud. 29/01/2009), Sentenza n. 9847