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Giurisprudenza

 

Pubblica Amministrazione

Diritto amministrativo

 

2009

 

Si veda anche: Appalti - Urbanistica - Procedure e Varie - Espropriazione - Lavoro - Giurisprudenza

 

 

 Vedi: Pubblica Amministrazione anni

 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 -1999 -1998 -1997-92

 

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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Sottoposizione a sequestro penale della documentazione inerente il procedimento amministrativo - Arresto procedimentale - Oggettiva impossibilità di portare a conclusione il procedimento.
La sottoposizione a sequestro penale della documentazione costituente parte integrante del procedimento amministrativo costituisce circostanza idonea a determinare un arresto procedimentale che preclude all’Amministrazione intimata la prosecuzione del procedimento. Ciò in quanto il sequestro penale, sottraendo la disponibilità materiale e giuridica della documentazione, quale rappresentazione degli atti e provvedimenti assunti nel procedimento amministrativo, determina una oggettiva impossibilità di portare a conclusione il procedimento medesimo. Pres. Amodio, Est. Di Vita - F. s.r.l. (avv.ti Romano) c. Comune di Caserta (avv. Perone). TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VIII - 22 dicembre 2009, n. 9301

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Silenzio rifiuto - Configurabilità - Obbligo di provvedere - Necessità - Procedimento per la formazione del silenzio inadempimento - Giurisdizione - Competenza. Il silenzio-rifiuto è istituto riconducibile a inadempienza dell'Amministrazione, in rapporto ad un sussistente obbligo di provvedere (Cons. St., Ad. Plen., 10.3.1978, n. 10), tale obbligo può discendere dalla legge, da un regolamento o anche da un atto di autolimitazione dell'Amministrazione stessa, ed in ogni caso deve corrispondere ad una situazione soggettiva protetta, qualificata come tale dall'ordinamento(cfr. art. 21 bis L. n. 1034/71, nel testo introdotto dall'art. 2 L. 21.7.2000, n. 205, nonché, per il principio Cons. St., sez. IV, 4.9.1985, n. 333 e 6.2.1995, n. 51; sez. V, 6.6.1996, n. 681 e 15.9.1997, n. 980, Consiglio Stato , sez. VI, 11 novembre 2008 , n. 5628,Consiglio Stato , sez. IV, 22 giugno 2006 , n. 3883). Inoltre, il procedimento per la formazione del silenzio inadempimento previsto dal rito speciale dell'art. 21 bis della L. 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dall'art. 2 della L. 21 luglio 2000 n. 205, è attivabile nei confronti dei procedimenti amministrativi ad emanazione vincolata e di contenuto sia vincolato che discrezionale e, quindi, nel cui ambito sia identificabile in capo al privato una posizione di interesse legittimo, mentre, nei riguardi di una posizione di diritto soggettivo, in cui il sostanziale petitum originario riguarda l'accertamento di un diritto, l'esperimento della tutela giurisdizionale si deve esplicare a mezzo di un'azione di accertamento e condanna attinente all'esercizio di detto diritto (Consiglio Stato, sez. V, 30/11/2007, n. 6138; T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 4/02/2008, n. 509). Sicché, la contestazione del silenzio-inadempimento non è compatibile con le controversie che solo apparentemente abbiano per oggetto una situazione di inerzia, come i casi dei giudizi incentrati sull'accertamento dell'esistenza di un diritto soggettivo e/o di pretese patrimoniali, e ciò in quanto in tali ipotesi non occorre l'attivazione della procedura del silenzio inadempimento e le relative azioni sono esperibili dinanzi al Giudice competente entro il termine di prescrizione. Pres. Cavallari, Est. Moro - C. s.p.a. (avv.ti Quinto) c. Autorita' di Gestione Bacino Ta/1 (n.c.). TAR PUGLIA, Lecce, Sez. III - 18/12/2009, n. 3184

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Accesso - Esercizio del diritto - Difesa in giudizio della situazione giuridica sottostante- Rilevanza autonoma - Ragioni. Il diritto di accesso non assume carattere meramente strumentale alla difesa in giudizio della situazione giuridica sottostante, ma ha un rilevanza autonoma, non dipendente dalla possibilità di instaurazione del giudizio medesimo; la ratio legis delle norme sull’accesso, invero, è rivolta ad assicurare al privato la trasparenza dell’agire amministrativo, indipendentemente dalla lesione in concreto di una determinata posizione di diritto o di interesse legittimo; a ciò si aggiunga che la tutela apprestata al diritto di accesso è esperibile in relazione anche ad atti divenuti ormai inoppugnabili a causa della decorrenza del termine utile per l’impugnazione, ben potendo l’interessato, una volta conosciuti tali atti, valutare l’opportunità di percorrere altre strade a tutela delle proprie situazioni giuridiche eventualmente vulnerate (cfr. Cons. St., sez. VI, 7 giugno 2006, n. 3418; Cons. St., sez. V, 7 novembre 2005, n. 6195). Pres. Adamo, Est. Pignataro - G.G. (avv. Scaminaci) c. Presidenza della Regione Siciliana e altro (Avv. Stato). TAR SICILIA, Palermo, Sez. III - 11 dicembre 2009, n. 1907

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Accesso - Estensione - Imposizione di un facere specifico alla P.A. - Esclusione. La tutela riconosciuta con la normativa sull’accesso non può dilatarsi al punto tale da imporre alla Pubblica Amministrazione un vero e proprio facere specifico; ciò, invero, esula completamente dal concetto di accesso configurato dalla legge, consistente solo nel lasciare prendere visione - quindi in un pati - o, tutt’al più, in un facere strumentale, cioè una semplice attività materiale di estrazione dei documenti richiesti, al fine di metterli a disposizione del richiedente (Consiglio di Stato, Sez. V, 27 settembre 2004, n.6326; Sez. V, 24 maggio 2004, n.3364). Pres. Adamo, Est. Pignataro - G.G. (avv. Scaminaci) c. Presidenza della Regione Siciliana e altro (Avv. Stato). TAR SICILIA, Palermo, Sez. III - 11 dicembre 2009, n. 1907

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DIRITTO SANITARIO - Dispersione delle ceneri derivanti da cremazione di defunti - Autorizzazione - Competenza - Ufficiale di Stato civile del Comune in cui va effettuata la dispersione - Ragioni di natura igienico sanitaria - Criterio di collegamento con il Comune ove si è verificato il decesso - Inapplicabilità. Competente al rilascio dell’autorizzazione alla dispersione delle ceneri è l’Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui la dispersione va effettuata. Ed invero, è nel territorio di detto Comune che si verificano gli effetti dell’operazione materiale di dispersione: dunque è per siffatto territorio che si pone la necessità della previa verifica dell’insussistenza di ragioni ostative di natura igienico-sanitaria, essendo l’inesistenza di motivi ostativi di ordine pubblico o di giustizia già stata accertata, a monte, nel distinto procedimento di cremazione. Non ha, invece, alcun senso l’utilizzo degli altri criteri di collegamento quale quello del Comune dove si è verificato il decesso, qualora diverso da quello dove deve eseguirsi la dispersione. Pres. Nicolosi, Est. De Berardinis -D.C. (avv.ti Baronti e Bartalucci) c. Comune di Firenze (avv.ti Peruzzi e Fiore). TAR TOSCANA, Sez. II - 2 dicembre 2009, n.2583

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Rilascio di licenze di autonoleggio senza bando di gara - Abuso d’ufficio - reato - Sussistenza - Art. 8 L. n. 21/1992 e i principi sanciti dal Trattato CE. E' legittimo il sequestro preventivo di una licenza di autonoleggio rilasciata dagli organi comunali senza la preventiva adozione di un bando di pubblico concorso, come previsto dall’art. 8 della l. 15 gennaio 1992 n. 21, riconoscendo nella fattispecie il “fumus” del delitto di abuso d’ufficio, rilevando che la norma menzionata non contrasta con i principi sanciti dal Trattato CE, atteso che il contingentamento delle autorizzazioni non determina alcuna discriminazione nell’accesso al mercato tra vettori comunitari e vettori nazionali. (Presidente A. Agrò, Relatore G. Fidelbo). CORTE DI CASSAZIONE Sezione VI Penale, 19 novembre 2009 (Ud. 30/09/2009), Sentenza n.44516

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ENERGIA - Comune - Riduzione della partecipazione azionaria in un’azienda municipale trasformata in spa - Natura della deliberazione - Provvedimento autoritativo. Le deliberazioni con le quali il Comune decide di ridurre la propria partecipazione azionaria in un’azienda municipale (nella specie, energetica) trasformata in società per azioni, operandone la privatizzazione ai sensi della legge n. 474 del 1994, e di adottare modifiche allo statuto della società stessa, costituiscono provvedimenti di natura autoritativa (preliminari e prodromici rispetto alle successive deliberazioni societarie), espressione della funzione di indirizzo e di governo che la normativa (d.lgs. n. 267/2000) assegna al Comune rispetto agli organismi preposti alla produzione, gestione ed erogazione dei servizi pubblici di pertinenza del medesimo ente (per la distinzione tra fase privatistica e fase pubblicistica nelle procedure di cartolarizzazione e privatizzazione, cfr. Cass. sez. un. 5593/07 e 1447/02). Pres. Carbone - Comune di Milano (avv.ti Santa Maria, Surano, Perfetti e Croff) c. S.A.M. e altri (avv.ti Nespor, De Cesaris e Angiolini) - CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Unite civili - 3 novembre 2009, ordinanza n. 23200

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Informazione ambientale - Accesso - Art. 3 d.lgs. n. 195/2005 - Oggetto e finalità - Art. 22 L. n. 241/1990 - Rapporti - Controllo diffuso sulla qualità ambientale - Limitazioni all’accesso - Preclusione. L'art. 3 D.L. vo n. 195 del 2005 chiarisce che le informazioni ambientali spettano a chiunque le richieda, senza necessità, in deroga alla disciplina generale sull'accesso ai documenti amministrativi, di dimostrare un suo particolare e qualificato interesse. La medesima disposizione estende il contenuto delle notizie accessibili alle «informazioni ambientali» (che implicano anche un'attività elaborativa da parte dell'Amministrazione debitrice delle comunicazioni richieste), assicurando, così, al richiedente una tutela più ampia di quella garantita dall'art. 22 L. n. 241 del 1990, circoscritta ai soli documenti amministrativi già formati e nella disponibilità dell'Amministrazione. Detta disciplina speciale della libertà d'accesso alle informazioni ambientali risulta, quindi, preordinata, in coerenza con le finalità della direttiva comunitaria di cui costituisce attuazione, a garantire la massima trasparenza sulla situazione ambientale e a consentire un controllo diffuso sulla qualità ambientale. Tale esigenza viene, in particolare, realizzata mediante la deliberata eliminazione di ogni ostacolo, soggettivo od oggettivo, al completo ed esauriente accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente. Ogni indebita limitazione, per via ermeneutica, della legittimazione a pretendere l'accesso alle informazioni ambientali risulta pertanto preclusa sia dal tenore letterale della disposizione, sia dalla sua finalità (così anche T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 28 giugno 2006 , n. 5272).(fattispecie relativa alla richiesta di accesso alla documentazione relativa agli impianti per la depurazione delle acque reflue). Pres. Vitellio, Est. Zonno - U.N.C. (avv. Messineo) c. Comune di Reggio Calabria. TAR CALABRIA, Reggio Calabria - 3 novembre 2009, n.818

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Accesso - Atti del procedimento elettorale - Qualifica di “documenti detenuti dall’amministrazione” - Esclusione - Ragioni - Sottrazione all’accesso. Gli atti del procedimento elettorale, in base ai quali è stata effettuata pubblicamente la lettura e la registrazione dei voti (e, quindi, le schede e le tabelle di scrutinio), non costituiscono oggetto del diritto di accesso e della relativa azione giurisdizionale disciplinata dall'art. 25, l. 7 agosto 1990 n. 241 e ciò in quanto, essendo affidati in deposito in plichi sigillati alla Cancelleria del Tribunale, non possono essere considerati documenti detenuti dall'Amministrazione ex art. 22 comma 1, cit. l. n. 241 del 1990, e, conseguentemente, devono ritenersi sottratti all'accesso non solo del pubblico, ma anche dell'Amministrazione depositaria, perché da questa tenuti a disposizione dell'autorità giudiziaria preposta a dirimere le eventuali controversie elettorali, che deve trovare i plichi intatti. (C.d.S. , sez. V, 04 agosto 2009 , n. 4882; C.d.S., sez. V, 19 giugno 2006 n. 3593). Pres. Calvo, Est. Fratamico - P.D. (avv.ti Ingicco, Magnani e Montanaro) c. Ministero della Giustizia (Avv. Stato) e altri (n.c.). T.A.R. PIEMONTE, Sez. II - 30 ottobre 2009, n. 2355

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Giunta comunale o provinciale - Assessore - Revoca - Motivazione - Discrezionalità dell’organo di governo. Il riferimento al venir meno dl rapporto fiduciario, nel provvedimento di revoca dell’assessore, costituisce motivazione adeguata, in ragione del’ampio potere discrezionale di cui gode l’organo di governo titolare del potere di revoca (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 21 gennaio 2009, n. 280). L’obbligo della motivazione può infatti senz’altro ritenersi assolto ove l'atto si fondi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrative, rimesse in via esclusiva al sindaco o presidente della provincia, attinenti ad esigenze sia di carattere generale (quali i rapporti con l’opposizione od i rapporti interni alla maggioranza consiliare), sia di carattere particolare (quali la necessità di maggiore operosità ed efficienza in specifici settori dell’amministrazione locale o l’affievolirsi del rapporto fiduciario tra il capo dell’amministrazione e singolo assessore), senza che occorra specificare i singoli comportamenti addebitati all’interessato; tanto avuto riguardo alla natura del procedimento, non tipico sanzionatorio bensì di revoca di un incarico fiduciario, insindacabile in sede di legittimità - se non sotto profili formali e di manifesta irragionevolezza od illogicità. Pres. Fiorentino, Est. Lopilato - N.S. (avv. Bocchinfuso) c. Comune di Cirò Marina (avv. Aloi) - TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 8 ottobre 2009, n. 1036

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Enti locali - Consiglio comunale - Gettone di presenza - Trasformazione in indennità di funzione - Art. 82 d.lgs. n. 267/2000 - Cautele necessarie ad evitare un aggravio di spesa per l’ente - Rimedi - Conguaglio - Circolare del Ministero degli interni n. 8/2001 - Parere Corte dei Conti n. 17/2007 - Fattispecie. L’art. 82 del d.l.vo n. 267/2000 stabilisce al comma 4 che gli statuti e i regolamenti degli enti possano prevedere, a richiesta di ciascun consigliere, la trasformazione del gettone di presenza in un’indennità di funzione, sempre che tale regime comporti per l’ente pari o minori oneri finanziari. Con la circolare n. 8 del 5.11.01, il Ministero degli Interni ha chiarito le cautele da adottare al fine di evitare che detta trasformazione possa tradursi per l’ente in una spesa superiore (“….. si ritiene che in sede di bilancio di previsione ciascun ente possa tener conto, con eventuale conguaglio a fine anno, del numero delle sedute del consiglio delle commissioni che si ritiene necessario tenere nell’esercizio successivo per la realizzazione dei programmi e dei piani da attuare, anche tenendo presente, come base di riferimento, il numero di sedute svoltesi nell’anno in corso”). L’argomento presenta tuttavia profili controversi in relazione alla possibilità di effettuare, ex ante, una corretta previsione del numero di sedute consiliari e agli eventuali rimedi in caso di determinazione di un aggravio di spese per l’ente. In proposito, la Corte dei Conti si è espressa nei seguenti termini (cfr. parere n. 17 del 13 dicembre 2007): “La determinazione dell’indennità potrà avvenire con riferimento al dato della spesa sostenuta nell’anno precedente - eventualmente e prudentemente depurata di situazioni eccezionali - e sarà corrisposta per dodici mensilità. Per il rispetto dei limiti di cui si è detto potrebbe rendersi necessario un conguaglio che sarà sempre negativo. Si vuol dire che a fine esercizio si dovrà effettuare il calcolo della spesa che si sarebbe sostenuta per retribuire a gettone il consigliere che ha optato per l’indennità; se l’importo corrisposto risulterà inferiore, la questione è chiusa; se invece quanto corrisposto a titolo di indennità fosse superiore a quanto si sarebbe corrisposto per gettoni, l’indennità dovrà essere conguagliata con recupero degli importi eccedenti quello dei gettoni virtuali. Su tale base dovrà poi essere effettuato il recupero delle assenze ingiustificate dalle riunione”.(fattispecie relativa all’iter “contorto” con cui il Comune di Battipaglia ha dapprima deliberato la possibilità per i consiglieri comunali di optare per l’indennità in luogo del gettone di presenza, quindi ne ha determinato l’ammontare in misura incongrua, senza prevedere le cautele necessarie ad evitare aggravi di spesa, infine, preso atto della misura superiore dell’esborso, ha, con una terza delibera, previsto il criterio del conguaglio: il GIP ha ritenuto che, pur essendo la seconda delibera adottata in violazione di legge, il carattere controverso dell’argomento e la successiva adozione della terza delibera escludessero l’elemento psicologico del reato di cui all’art. 323 cp). GIP Di Matteo - Imp. Adesso e altri - TRIBUNALE PENALE DI SALERNO, GIP - 6 ottobre 2009, sentenza n. 556

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Provvedimento - Contenuto determinativo - Parte dispositiva e parte prescrittiva - Beneficiario del provvedimento ampliativo - Mancata ottemperanza alla prescrizioni - Effetti sul provvedimento - Fattispecie. Il contenuto determinativo di un provvedimento è costituito non solo dalla parte dispositiva ma anche dalla parte prescrittiva, rappresentata dall’insieme delle prescrizioni che circondano il rilascio di un titolo autorizzatorio ed entrano a far parte del dispositivo dell’atto, il quale va giudicato, in rapporto al parametro normativo di riferimento, nella sua integralità determinativa, costituita anche dalle prescrizioni imposte al soggetto beneficiario del provvedimento ampliativo, conseguendone la legittimità di un’autorizzazione alla realizzazione di un impianto alimentato da FER qualora la stessa rechi la tassativa e vincolante prescrizione che per l’alimentazione e il funzionamento della centrale debbano essere impiegate solo biomasse vegetali trattate meccanicamente, con esclusione di prodotti qualificabili come rifiuto. Poco importa poi se in fase di attuazione del provvedimento autorizzatorio il beneficiario non ottemperi alla riferita prescrizione: il comportamento divergente ed inadempiente del destinatario non si riverbera ex post sulla legittimità del provvedimento amministrativo autorizzatorio, che riamane invulnerata, potendo e dovendo l’inottemperanza de qua rilevare in occasione e sede di controlli che l’Amministrazione potrà effettuare, il cui negativo esito potrà condurre anche alla revoca sanzionatoria dell’autorizzazione. Pres. Bianchi, Est. Graziano - Associazione F. e altri (avv.ti Sommovigo e Verrienti) c. Provincia di Alessandria (avv.ti Sannazzaro, Vella e Fortuna), Comune di Voltaggio (avv. De Bartolo) e altro (n.c.) - TAR PIEMONTE, Sez. I - 25 settembre 2009, n. 2292

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Art. 14 ter, c. 8, L. n. 241/90 - Richiesta di integrazioni e chiarimenti - Finalità della norma - Rapida conclusione del procedimento - Legittimazione ad agire contro la violazione della norma - Soggetto richiedente l’atto ampliativo.
La prescrizione di cui all’art. 14 ter, c. 8, della L. n. 241/90, ai sensi del quale le integrazioni e i chiarimenti possono essere domandati dall’Amministrazione una sola volta, come pure quella che fissa a trenta giorni il termine entro il quale le stesse debbono essere prodotte è finalizzata a consentire la rapida conclusione del procedimento e la più celere evasione del’istanza presentata dal privato e sottoposta al contestuale esame tipico tratto del conferenza di servizi. Celerità e snellezza che intuitivamente avvantaggiano solo il soggetto richiedente l’atto ampliativo. Ne consegue che legittimato a dolersi della sua violazione è dunque unicamente il soggetto privato che abbia presentato un’istanza soggetta alla fase di valutazione contestuale tipica della conferenza di sevizi. Pres. Bianchi, Est. Graziano - Associazione F. e altri (avv.ti Sommovigo e Verrienti) c. Provincia di Alessandria (avv.ti Sannazzaro, Vella e Fortuna), Comune di Voltaggio (avv. De Bartolo) e altro (n.c.) - TAR PIEMONTE, Sez. I - 25 settembre 2009, n. 2292

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Atti amministrativi - Adozione - Conflitto di interessi - Obbligo di astensione ex art. 78 d.lgs. n. 267/2000 - Piccoli comuni - Deroga - Inconfigurabilità - Votazioni frazionate. L’obbligo di astensione del titolare di un pubblico ufficio dal procedimento di adozione di atti nei quali sia interessato egli stesso o un suo prossimo congiunto, sancito d all’art. 78 del d.lgs. n. 267/2000, non ammette deroghe neppure con riferimento alla realtà dei piccoli comuni, nei quali, può, al più, ammettersi la possibilità di dare luogo a votazioni frazionate su singole componenti di un progetto, che possano evitare il ricorso costante al commissario ad acta. Pres. Papiano, Est. Loria - A.A. e altri (avv. Ollari) c. Comune di Canossa (avv. Coli) e altri (n.c.) - TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 22 settembre 2009, n. 675

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Accesso - Soggetto privato gestore di un pubblico servizio - Accesso a documenti di diritto privato - Esclusione - Art. 2, c. 1, D.P.R. n. 184/2006. Il nuovo regolamento recante la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, introdotto con il D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 contiene, all’art. 2, comma 1 (“Ambito di applicazione”), una previsione aggiuntiva rispetto al testo della legge n. 241/1990 e più restrittiva, secondo la quale: “Il diritto di accesso ……è esercitabile nei confronti di tutti i soggetti…..di diritto privato limitatamente alla loro attività disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”. Tale locuzione aggiuntiva autorizza a ritenere escluso, nei confronti di un soggetto privato gestore di un pubblico servizio, l’accesso ai documenti ricadenti esclusivamente nel diritto privato (nella specie, atti contrattuali successivi all’aggiudicazione dei lavori). Pres. f.f. Pannone, Est. Cernese - N. (avv. Zuppardi) c. G.s.p.a. (avv.ti Vosa eVosa) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 18 settembre 2009, n. 5026

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Art. 50 d.lgs. n. 267/2000 - Ordinanze contingibili e urgenti - Presupposti - Pericolo concreto e attuale di danno grave e imminente per la salute pubblica - Attività istruttoria. Il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti, spettante al sindaco, in qualità di ufficiale di governo, ai sensi dell'art. 50 comma 5, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è correlato all'urgente necessità di dare risposta immediata a situazioni assolutamente eccezionali e non prevedibili e deve specificamente fondarsi, non già su generiche esigenze di sicurezza o di igiene o di tutela della salute pubblica, ma sull'esistenza concreta di "gravi pericoli" incombenti, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per l'incolumità dei cittadini; le ordinanze contingibili ed urgenti si atteggiano, pertanto, come rimedi extra ordinem, da utilizzare quando non si possa ricorrere ai rimedi ordinari (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 8 maggio 2007, n. 1832; cfr. anche T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 13 marzo 2008, n. 593). Se, dunque, per l'esercizio di tale potere sindacale non si può prescindere dalla ricorrenza di un pericolo concreto e attuale di danno grave e imminente per la salute pubblica, la conseguenza è che tali provvedimenti devono normalmente essere preceduti da un'adeguata attività istruttoria finalizzata all'accertamento del predetto requisito (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 5 febbraio 2008, n. 555). Pres. Leo, Est. Marzano - A. s.r.l. (avv.ti Razeto, Greppi e Capurro) c. Comune di Mozzate (n.c.) - T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 2 settembre 2009, n. 4598

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Atto amministrativo - Convalida - Rinnovazione dell’atto viziato - Differenza - Valutazione discrezionale. L'istituto della convalida si distingue dalla rinnovazione dell'atto viziato e altresì della successiva integrazione di un atto, originariamente incompleto, con la disposizione o clausola mancante; infatti, nel primo caso (convalida), tutti gli effetti giuridici si imputano all'atto convalidato, rispetto al quale quello convalidante si pone soltanto come causa ostativa dell'eventuale annullamento per illegittimità (retroattività della convalida), negli altri casi, gli effetti giuridici s'imputano invece interamente all'atto sostitutivo, oppure, quando si tratti d'integrazione, s'imputano all'insieme dei due atti, quello integrato e quello integrante (C. Stato, sez. IV, 13-04-1987, n. 223). il provvedimento di convalida non ha carattere assolutamente doveroso e vincolato, ma esprime, anche, una valutazione discrezionale legata all’interesse pubblico dell’amministrazione alla conservazione dell’atto invalido, correlata alla protezione dell’affidamento del privato. Pres. Esposito, Est. Gaudieri - E.L. e altri (avv. Fortunato) c. Comune di Sanza (avv.ti Paolino e Forrisi). TAR CAMPANIA, Salerno, sez. II - 13/07/2009, n. 3998
 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Convocazione irrituale di un organo collegiale (Consiglio Comunale) - Convalida - Applicabilità. L'istituto dalla convalida è applicabile in riferimento anche all’irrituale convocazione della seduta di un organo collegiale (nella specie, Consiglio Comunale): non può infatti disconoscersi alla Pubblica Amministrazione la facoltà di convalidare i propri atti affetti da vizi di legittimità, con una manifestazione di volontà, intesa ad eliminare il vizio da cui l'atto stesso è inficiato, e cioè con l'emanazione di un provvedimento, nuovo ed autonomo rispetto al precedente da convalidare, di carattere costitutivo, il quale, tuttavia, si ricollega all'atto convalidato, al fine di mantenere fermi gli effetti fin dal momento in cui esso venne emanato (efficacia ex tunc della convalida), per cui gli effetti giuridici si imputano all'atto convalidato, rispetto al quale quello convalidante si pone soltanto come causa ostativa all'eventuale annullamento per illegittimità (C.D.S. IV Sez. 20 maggio 1996 n. 625, Ap. 9 marzo 1984 n. 5). Pres. Esposito, Est. Gaudieri - E.L. e altri (avv. Fortunato) c. Comune di Sanza (avv.ti Paolino e Forrisi). TAR CAMPANIA, Salerno, sez. II - 13/07/2009, n. 3998

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CIRCOLAZIONE STRADALE - Ordinanza di limitazione al traffico - Art. 7, c. 9 C.d.S. - Competenza - Giunta comunale. Le ordinanze di limitazione al traffico dei veicoli di trasporto merci sottendono la finalità di garantire la sicurezza della circolazione e la pubblica incolumità, dipendendo dalla considerazione di esigenze di stabilità strutturale delle strade interessate. E' quindi evidente che ricadono tra quelle contemplate al comma 9 dell'art. 7 del Codice della Strada, che attribuisce la competenza all'adozione del provvedimenti in analisi non al Sindaco ma alla Giunta. E' vero, peraltro, che il Sindaco può assumere siffatti provvedimenti con ordinanza, ma ciò è unicamente consentito in caso di urgenza della quale necessita esternare e indicare adeguatamente e compiutamente i fattori fondanti. Pres. Bianchi, Est. Graziano - S. s.r.l. (avv. Ludogoroff) c. Comune di Villafranca Piemonte (avv.ti Rossini e Avola Faraci). T.A.R. PIEMONTE, Sez. I - 20/06/2009, n. 1816

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CIRCOLAZIONE STRADALE - Provvedimenti di limitazione del traffico - Competenza della giunta - Principio di separazione delle funzioni amministrative - Art. 7, c. 9, C.d.S. - Disposizione speciale e successiva alla L. n. 142/1990. Non osta all'individuazione nella Giunta dell'organo competente ad adottare provvedimenti di limitazione del traffico per qualsivoglia esigenza, diversa da quella volta alla tutela del patrimonio artistico, dell'ambiente e dalla prevenzione degli inquinamenti, il principio di separazione delle funzioni di amministrazione e gestione da quelle di indirizzo politico. La norma dell'art. 7, comma 9 del d.lgs. n. 285/2002 è infatti disposizione speciale rispetto all'impianto generale di cui alla L. n. 142/1990 e oltretutto successiva ad essa, conseguendone la sua prevalenza. Pres. Bianchi, Est. Graziano - S. s.r.l. (avv. Ludogoroff) c. Comune di Villafranca Piemonte (avv.ti Rossini e Avola Faraci). T.A.R. PIEMONTE, Sez. I - 20/06/2009, n. 1816

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Uso improprio dei bei pubblici (fattispecie: auto blu) - Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.) - Peculato (Art. 314 c.p.) - Concorso formale (Art. 81 c.p.) - Reato continuato - Configurabilità. Si configurano i reati di abuso d’ufficio e peculato nei casi in cui si usi un bene pubblico (nella specie auto blu) per fini personali o avulsi dall’espletamento delle funzioni pubbliche. Pertanto, non rileva le disfunzioni o l'entità del danno in sé, causato o causabile alla P.A., ma solo un “ingiusto” vantaggio patrimoniale procurato dall'agente a sé o a terzi. Nella specie, il Prefetto pro tempore della Provincia di Livorno, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, ha disposto e consentito l'utilizzo di autovetture e personale di servizio per scopi estranei ai compiti d'istituto, in particolare per accompagnamenti della moglie in vari viaggi. (Conf. Cass. n.25541/2009 - condanna un consigliere comunale per avere fatto momentaneamente uso personale dell’auto del Comune). Pres. Milo, Rel. Cortese, Ric. Gallitto. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. VI, 18/06/2009, (Ud. 15/04/2009), Sentenza n.25537

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Esposizione di mezzi pubblicitari su suolo pubblico - Natura del provvedimento abilitativo - Concessione - Provvedimento autorizzatorio. L’esposizione di mezzi pubblicitari sul suolo pubblico comporta l’uso di questo da parte del privato: essa pertanto richiede all’Amministrazione, nella cui disponibilità il suolo stesso si trova, una valutazione complessa, che non si limita alla compatibilità di tale uso con l’interesse pubblico (come nell’ipotesi in cui il suolo si trovi nella disponibilità dell’interessato), ma si estende alla verifica che, attraverso detto uso privato della risorsa pubblica, si realizzino quegli interessi collettivi, di cui l’Amministrazione stessa è portatrice. Ne consegue che essa postula un provvedimento di concessione dell’uso del suolo pubblico, non bastando a tale scopo il solo provvedimento autorizzatorio. Pres. Adamo, Est. Cappellano - S.D. s.r.l. (avv. Zappalà) c. Comune di Agrigento (avv. Salvago). T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. III - 15/06/2009, n. 1081

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Competenza ad adottare atti in materia edilizia - Dirigente comunale. La competenza ad adottare atti in materia edilizia, ai sensi degli art. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è del dirigente comunale - ovvero nei comuni sprovvisti di detta qualifica, dei responsabili degli uffici e dei servizi - al quale spetta di risolvere le questioni interpretative attinenti al rispetto delle norme urbanistiche - e non del Sindaco, trattandosi di un tipico potere gestionale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 4 maggio 2004, n. 2694; Tar Abruzzo, L'Aquila, 2 dicembre 2002, n. 879; Tar Lazio, Roma, sez. II, 28 giugno 2005, n. 5370; idem, sez. I, 17 aprile 2007, n. 3321), né tanto meno del Presidente del Consiglio comunale al quale, a mente dell’art.39 del d.legs. 267/2000, è attribuito il solo compito di riunire il Consiglio comunale,” in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste”, assicurando ”una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio”. Pres. Cavallari, Est. Moro - D.N.G. e altri (avv. Liviello) c. Comune di Ugento (n.c.). T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. III - 05/06/2009, n. 1445

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DIRITTO DELL’INTERNET Negozio virtuale (sito web) - Vendita on line - Comunicazione inizio attività al comune di residenza - Obbligo - Art.5 del D.L.vo n.114/1998. Incombe l'obbligo per il titolare di un’attività commerciale di fare la preventiva comunicazione e dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'art.5 del D.L.vo n.114/1998 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio), anche per l'esercizio dell'attività di vendita on line. Pres. Elefante, Est. Schettino. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. II, 27/05/2009 (Ud. 24/03/2009), Sentenza n. 12355

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Conferenza di servizi - Pareri delle amministrazioni partecipanti - Unicità - Dissenso. Alla luce della vigente disciplina della legge 7 agosto 1990, n. 241, non è possibile duplicare il significato da attribuire ai pareri delle amministrazioni (nella specie: favorevole dal putno di vista tecnico e contrario dal punto di vista politico). Ogni amministrazione deve partecipare alla conferenza di servizi, infatti, attraverso un unico rappresentante (cfr. l’art 14 ter comma 6 della legge n. 241 del 1990); il dissenso, a pena di inammissibilità, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza e deve contenere le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso (cfr. l’art. 14 quater comma 1); l’amministrazione procedente, nell’adottare la determinazione conclusiva, deve, infine, motivare valutando le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse (cfr. art. 14 ter comma 6 bis), non potendo omettere di far emergere gli elementi per i quali ritiene di superare o non tener conto delle indicazioni contrarie emerse in seno alla conferenza. Pres. De Zotti, Est. Mielli - Comune di Rovigo (avv. Lembo) c. Provincia di Rovigo (avv.ti Bernecoli, Paparella, Sartori e Varvara), Regione Veneto (avv.ti Ligabue e Zanon) e altri (n.c.), riunito ad altri ricorsi. T.A.R. VENETO, Sez. III - 22/05/2009, n. 1539

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Art. 78, c. 2 d.lgs. n. 267/2000 - Amministratori - Delibere afferenti interessi propri o di prossimi congiunti - Obbligo di astensione - Presupposti - Materia urbanistica. Ai fini dell’obbligo di astensione degli amministratori di cui all’art. 78 comma 2 del D. Lgs. 267/2000, occorre in primo luogo che il consigliere versi in una condizione di conflitto di interessi in quanto l’atto riguarda interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. La giurisprudenza ha chiarito che il concetto di « interesse » del consigliere alla deliberazione comprende ogni situazione di conflitto o di contrasto di situazioni personali, comportante una tensione della volontà, verso una qualsiasi utilità che si possa ricavare dal contribuire all'adozione di una delibera. (Cons. Stato, sez. IV, 23 settembre 1996, n. 1035). La violazione dell’obbligo di astensione sussiste non solo nel caso di partecipazione alla votazione del consigliere in conflitto di interessi, ma anche nel caso di partecipazione alla discussione. Infatti anche coloro che si limitano a partecipare alla discussione contribuiscono alla formazione della volontà dell’organo collegiale e possono incidere anche sulla votazione integrando il quorum costitutivo della seduta. Deve inoltre sussistere un collegamento tra il contenuto della deliberazione e l’interesse del consigliere che, con riferimento agli atti pianificatori e generali la legge definisce come correlazione immediata e diretta. Tale correlazione deve avere carattere oggettivo, tale da manifestare o comunque rendere logicamente ipotizzabile la possibilità di un conflitto di interesse ovvero la non estraneità di propri interessi rispetto ai fatti sui quali si concorre a deliberare. Con riferimento alla materia urbanistica, il conflitto di interessi non è peraltro escluso nell’ipotesi che nessun concreto beneficio economico scaturisca per gli immobili di proprietà dei consiglieri o dei loro prossimi congiunti, ai fini dell’incompatibilità essendo sufficiente che sussista una relazione personale fra l'oggetto dell'atto e l'amministratore, secondo una regola di carattere generale che non ammette eccezioni e ricorre anche qualora la scelta discrezionale adottata sia in concreto la più utile e la più opportuna per lo stesso interesse pubblico (cfr. T.A.R. Liguria n. 818/04, cit.; Cons. Stato, sez. IV, 26 maggio 2003, n. 2826; T.A.R. Liguria, I, 19 ottobre 2007 n. 1773) in quanto la condotta di un amministratore che utilizza il suo incarico pubblico per regolare gli interessi propri e dei propri parenti comporta comunque una lesione dell’imparzialità dell’amministrazione e della sua immagine che la legge intende evitare con un giudizio ex ante in astratto. Pres. Arosio, Est. Di Mario - L.L. e altro (avv. Marchesi) c. Comune di Caselle Lurani (avv. Cardamone). T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez.II - 19/05/2009, n. 3782

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Accesso - Dati sensibili relativi alla salute - Scioglimento del vincolo matrimoniale - Diritto della personalità di pari rango - Fattispecie. Il fine dello scioglimento del vincolo matrimoniale costituisce certamente una situazione giuridica di rango almeno pari alla tutela del diritto alla riservatezza dei dati sensibili relativi alla salute, in quanto involgente un significativo diritto della personalità: di tali dati sensibili deve ritenersi consentito il trattamento, come prevede l’art. 60 del decreto legislativo n. 196/2003, che espressamente lo subordina alla condizione che la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi sia di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consista in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile (cfr.: C.S., V, n. 6681/2006 e n. 5374/2008) (nella specie il ricorrente aveva chiesto l’accesso alla cartella clinica della moglie per dimostrare dinanzi all’autorità giudiziaria competente che la stessa era affetta da disturbi psichici, al fine dell’annullamento del matrimonio per errore sulle qualità personali della consorte, ai sensi dell’art. 122, comma 3, n. 1 C.c.). M.R.H. (avv.ti Padalino e Velardita) c. Azienda Unita' Sanitaria Locale N. 5 di Messina (avv. Cardile). T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. IV - 07/05/2009, n. 878

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Enti locali - Consiglieri comunali - Azione contro l’amministrazione di appartenenza - Legittimazione - Limiti. I consiglieri comunali non sono legittimati, in quanto tali, ad agire contro l’Amministrazione di appartenenza, dato che il giudizio amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti di organi di uno stesso ente, ma diretto a risolvere controversie intersoggettive; sicché, un ricorso di singoli consiglieri (in particolare contro l’Amministrazione di appartenenza) può ipotizzarsi soltanto allorché vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul diritto all’ufficio dei medesimi, e quindi su un diritto spettante alla persona investita della carica di consigliere (cfr. Cons. St., sez. V, 15 dicembre 2005 n. 7122). Pres. Ferlisi, Est.Trebastoni - M.G. e altri (avv. Coppola) c. Comune di Gaggi (n.c.). T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. III - 29/04/2009, n. 812

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Provvedimenti contingibili e urgenti - Competenza del Sindaco - Regione Siciliana - Normativa. Dapprima l’art. 69 l.r. n. 16/63, recante l’Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana e, successivamente, tanto l’art. 38 l. n. 142/1990 che l’art. 54 d.lgs. n. 267/2000, per come recepiti nella Regione Siciliana (v., da ultimo, l’art. 679 del Testo coordinato delle disposizioni regionali relative all’ordinamento degli enti locali), sia pur con formulazioni leggermente diversificate, riconoscono al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini. Pres. Adamo, Est. Cabrini - G.C.G. (avv.ti Cutaia e Cutaia) c. Comune di Palma di Montechiaro e altro (n.c.). T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. III - 29/04/2009, n. 804

 

Pubblica amministrazione - Provvedimento amministrativo - Diritto d’accesso - Atti giurisdizionali del processo penale - Assimilabilità al concetto di documento amministrativo - Esclusione - Ragioni. Qualunque possa essere l’accezione di “documento amministrativo” e quale che sia la latitudine della tutela che si vuole garantire al (e con il) diritto di accesso, , gli atti giurisdizionali del processo penale non possono essere ricompresi tra i documenti nei cui confronti sia esercitabile il diritto di accesso di cui alla Legge 7 Agosto 1990 n° 241 (Cfr.: C.d.S. n° 1363/2008). Sono di ostacolo sia la formulazione letterale dell’art. 22, che si riferisce ad atti, anche interni, formati o detenuti dalla Pubblica Amministrazione, che siano espressione di una “attività amministrativa”, sia la finalità della previsione che vuole garantire la imparzialità e la trasparenza della P.A., nonché la dizione dell’art. 23, che specifica i soggetti passivi dell’accesso, tra i quali non sono previsti gli organi giurisdizionali, che emettono atti con un regime definito (anche di pubblicità), che è completamente estraneo e non assimilabile alla disciplina in tema di accesso amministrativo. Peraltro, alla sindacabilità da parte del G.A. del diniego opposto dal Giudice Penale (ex art. 116 primo comma c.p.p.) alla domanda di ottenere copia di atti emanati nel corso del procedimento penale osta anche il principio generale in forza del quale l’esame di tutte le posizioni soggettive che emergono nell’ambito del processo penale va realizzato esclusivamente in tale ordinamento processale. Pres. Costantini, Est. d’Arpe - Associazione Legambiente Onlus, Comitato Regionale Puglia (avv.ti Barone e D’Ambrosio) c. Ministero della Giustizia, Tribunale di Lecce, Tribunale di Lecce - Sezione Distaccata di Tricase (Avv. Stato). T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. II - 28/04/2009, n. 833

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - URBANISTICA ED EDILIZIA - ELETTROSMOG - Emissione campi elettromagnetici - Piano regionale di risanamento o delocalizzazione Poteri della P.A.. L’autorità amministrativa ha tutti i poteri e le possibilità per coordinare e regolare le modalità di trasmissione di tutti gli impianti televisivi e radiofonici che operano in una determinata località, anche in assenza di un piano regionale di risanamento o delocalizzazione, in quanto le singole emittenti debbono essere munite dei decreti di concessione del ministero delle comunicazioni (ora ministero dello sviluppo economico), i quali devono contenere l’analitica esposizione di tutti i parametri tecnico operativi. Pres. Lupo, Est. Franco, Ric. Abbaneo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/04/2009 (Ud. 09/01/2009), Sentenza n. 15707

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Accesso - Art. 24, c. 7 l. n. 241/90 - Documentazione utilizzabile a fini di difesa - Termine di decadenza per l’esercizio del diritto di accesso - Inconfigurabilità. La disposizione di cui all'art. 24, comma 7, della Legge n.241/1990, secondo cui “deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”, non prevede un momento preciso in cui il diritto di accesso deve essere esercitato, essendo sufficiente per il giudice accertare che la conoscenza della documentazione amministrativa richiesta è potenzialmente utilizzabile a fini di difesa, giudiziale o stragiudiziale, di interessi giuridicamente rilevanti. Né tantomeno rileva il fatto che l'interessato non dia poi corso all'azione giudiziale; si deve ritenere, infatti, che l'anticipazione del momento della conoscenza degli atti è funzionale anche ad una riduzione del contenzioso, in quanto, a seguito della visione dei documenti, la parte ricorrente potrebbe convincersi della correttezza dell'operato della P.A. e rinunciare all'azione giurisdizionale, laddove un differimento nel tempo dell'accesso può indurre l'interessato a proporre l’azione giurisdizionale, anche “al buio”, per timore di incorrere nella decadenza. Pres. Onorato, Est. Nunziata - L. s.r.l. (avv. Magaldi) c. Comune di Faicchio (avv. Soprano) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. V- 14/04/2009, n. 1968

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Conferenza di servizi - Artt. 14, 14 bis e 14 ter L. n. 241/90 - Partecipazione necessaria e partecipazione eventuale. Ai sensi degli artt. 14, 14-bis e 14-ter della L. 241 del 1990 e successive modifiche risulta necessaria la partecipazione alle Conferenze di servizi soltanto delle Amministrazioni pubbliche che sarebbero tenute a rilasciare, nell’ambito del procedimento, atti di assenso comunque denominati, se ed in quanto previsti dalla normativa al riguardo vigente. Un’eventuale, non obbligatoria, partecipazione di altri soggetti istituzionali è rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione procedente, ma il mancato esercizio della relativa scelta non inficia per certo il risultato della Conferenza (cfr.T.A.R. Liguria, Sez. I, 26 maggio 2008 n. 1079) . Pres. Borea, Est. Rocco - B.A. e altri (avv. Ceruti) c. Regione Veneto (avv.ti Zanon e Cusin), Provincia di Rovigo (avv.ti Bernecoli e Paparella), Comune di Rovigo (avv. Lembo) e V.S. s.p.a. (avv. Biagini). T.A.R. VENETO, Sez. I - 09/04/2009, n. 1207

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Silenzio assenso - Potere di annullamento - Art. 20 L.n. 241/1990 - Art. 21 nonies L. n.241/1990. Il nuovo testo dell’art. 20 della L.n. 241/1990, al comma 3, esplicitamente accoglie il principio che il silenzio assenso, formatosi per decorso del tempo prescritto dall'inoltro dell'istanza, non può essere considerato dall'Amministrazione tamquam non esset, ma può formare oggetto di provvedimenti caducatori nella via dell'autotutela (cfr. Cons. Stato n.1339/2007). Pertanto, in una fase successiva alla formazione del silenzio-assenso, l’amministrazione resistente può intervenire soltanto attraverso l’esercizio di un potere di annullamento (o di revoca, art. 21-quinquies, della legge n. 241/90), così come previsto dall’art. 20, con l’avvertenza che tale forma di potere, in sede di autotutela decisoria, deve essere esercitata secondo il dettato del nuovo art. 21 nonies (richiamato dal 3° comma dell’art. 20), entro un ragionevole lasso di tempo, tenendo altresì conto di uno specifico interesse pubblico alla rimozione della situazione delineatasi con il silenzio-assenso, nonché degli interessi dei destinatari e dei controinteressati. Pres. De Zotti, Est. Perrelli - Z. s.a.a. (avv.ti Zuccolo e Sacchetto) c. Comune di Venezia (avv.ti Gidoni, Morino, Iannotta, Ballarin, Ongaro e Venezian). T.A.R. VENETO, Sez. III - 13/03/2009, n. 596

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Accesso - Istanza - Legale dell’interessato - Sottoscrizione congiunta o procura speciale - Allegazione - Necessità - Imputabilità della richiesta di accesso - Verifica dell’interesse concreto. La domanda di accesso deve essere avanzata dalla parte che vi ha interesse; può anche essere presentata da un suo legale, ma, in tale caso, deve essere accompagnata, per asseverare l’effettiva provenienza della richiesta da parte del soggetto interessato, da copia di apposito mandato od incarico professionale, ovvero dalla sottoscrizione congiunta dell’interessato stesso (in termini Cons. Stato, Sez. V 5/9/2006, n. 5116). Tali requisiti formali costituiscono elementi di certezza essenziali ai fini dell’imputabilità della richiesta di accesso ed assunzione delle eventuali relative responsabilità (sia da parte del richiedente, che del funzionario chiamato all’ostensione di quanto richiesto), nonché ai fini della verifica della sussistenza di un concreto interesse alla richiesta medesima. In assenza di una sottoscrizione congiunta o di una procura speciale, l’istanza di accesso è irrituale e non fa sorgere in capo all’Amministrazione ed ai soggetti alla stessa equiparati un obbligo di provvedere. Pres. ed Est. Onorato - I.s.r.l. (avv.ti Roselli e Balato) c. Ufficio Scolastico Regionale di Napoli e altro (Avv. Stato). T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez.V - 9 marzo 2009, n. 1331

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Conferenza di servizi - Valenza acceleratoria e valutazione integrata degli interessi pubblici e privati. La conferenza di servizi non può essere intesa quale mera occasione di raccolta contestuale, o entro un termine prefissato, di atti e valutazioni adottati autonomamente dalle diverse amministrazioni interessate. Oltre alla valenza acceleratoria, il significato di questo modello procedimentale sta nel consentire una valutazione integrata degli interessi pubblici e privati implicati nella scelta amministrativa, facendo emergere le reciproche interrelazioni. Sia che si acceda alla configurazione della conferenza di servizi come “luogo” deputato al “bilanciamento” degli interessi pubblici e privati sottesi ad una decisione amministrativa (nel senso della ponderazione, discrezionale, del peso di interessi contrapposti); sia che, invece, si ritenga la conferenza uno strumento di scambio di informazioni e valutazioni, volto a migliorare la completezza e consapevolezza delle decisioni che ogni amministrazione assumerà nell’esercizio della discrezionalità tecnica, con riferimento esclusivo alla cura dell’interesse pubblico primario affidato alla sua cura; in ogni caso, la necessità che tutti i partecipanti dispongano degli atti e degli elementi rilevanti e possano esprimere la propria opinione al riguardo, costituisce principio indefettibile del modello procedimentale. Pres. Lignani, Est. Ungari - G. s.p.a. (avv. Pianesi) c. Comune di spoleto (avv. Marcucci) e altri (n.c.), riunito ad altro ricorso. T.A.R. UMBRIA, Sez. I - 4/03/2009, n. 71

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RIFIUTI - Discarica e abuso in atti d’ufficio - Art. 323 c.p. - Configurabilità - Presupposti - C.d. doppia ingiustizia - Necessità. Ai fini dell'integrazione del reato di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) è necessario che sussista la c.d. doppia ingiustizia, nel senso che ingiusta deve essere la condotta, in quanto connotata da violazione di legge, ed ingiusto deve essere l'evento di vantaggio patrimoniale, in quanto non spettante in base al diritto oggettivo regolante la materia. Ne consegue che occorre una duplice distinta valutazione in proposito, non potendosi far discendere l’ingiustizia del vantaggio conseguito dalla illegittimità del mezzo utilizzato e quindi dalla accertata esistenza dell'illegittimità della condotta" (Cass. sez. VI, 2003/00062, De Lucia ed altro; conf. Cass. sez. VI, 2003/11415, Gianazza). (Fattispecie in tema di discarica di rifiuti contenenti amianto). Pres. Onorato, Est. Lombardi, Ric. Puccio. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 04/03/2009 (Ud. 29/01/2009), Sentenza n. 9847