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Giurisprudenza

  

 

Acqua

Inquinamento idrico

 

Inquinamento idrico, acque, tariffe, ATO ed altro...

 

Giurisdizione e competenze... 

 

 

Anno 2006

 

Vedi gli anni:  2011-  2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 -  2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 -2000-87

 

Si veda anche: Urbanistica Vincoli - Aree Protette - Inquinamento - Demanio - Inquinamento - atmosferico

 

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          Argomenti:

         Inquinamento idrico, acque, tariffe, ATO ed altro...

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 Inquinamento idrico, acque in genere, tariffe, ATO ed altro  ^ 

 

INQUINAMENTO IDRICO - ACQUE - Autorizzazione allo scarico - Semplice presentazione della domanda - Effetti - Rilascio della autorizzazione espressa e specifica - Presupposti - Fattispecie. La presentazione di una domanda di autorizzazione allo scarico non conforme alle prescrizioni di legge equivale alla mancata presentazione della domanda stessa, perché l'Autorità Amministrativa non viene resa edotta in ordine alle dimensione e caratteristiche dei rifiuti e non è posta in grado di valutare se sussistono i presupposti per il rilascio della autorizzazione, che deve essere espressa e specifica. In specie, il ricorrente non poteva, ritenersi legittimato allo scarico, pur avendo presentato istanza all'Amministrazione Provinciale e pur non essendo questa intervenuta con un specifico divieto. Pres. Postiglione - Est. Sensini - Ric. Zitelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 18 dicembre 2006 (c.c. 19/10/2006), Sentenza n. 41285

INQUINAMENTO IDRICO - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ACQUE - Autorizzazione allo scarico - Comportamento omissivo o irregolare - Art. 59 c. I D.Lvo. n. 152/1999. Il comportamento omissivo o irregolare tenuto dalla Pubblica Amministrazione è del tutto irrilevante ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 59 comma I D.Lvo. n. 152/1999, in quanto i soggetti interessati devono avere quale unico parametro di riferimento la legge penale. Oltretutto, versandosi in materia contravvenzionale, l'eventuale affidamento riposto dal ricorrente nell'inerzia della Pubblica Amministrazione non rende di certo configurabile la buona fede, ma, al contrario, evidenzia in discusso profilo di colpa, di per sé sufficiente al perfezionarsi del reato. Pres. Postiglione - Est. Sensini - Ric. Zitelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 18 dicembre 2006 (c.c. 19/10/2006), Sentenza n. 41285

 

Acqua - Acque meteoriche pertinenti le strade - Disposizioni in materia di scarichi provenienti da insediamenti produttivi - Applicabilità - Esclusione. Non è possibile riferire le acque meteoriche pertinenti le strade alle disposizioni in materia di scarichi provenienti da insediamenti produttivi, atteso che ai sensi della L. 10 maggio 1976, n. 319 (poi abrogata dal d. lgs. 11 maggio 1999, n. 152, e quest’ultimo, a sua volta, dal d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152) non possono definirsi rifiuti le acque piovane, né l’autostrada un insediamento civile o produttivo. Pres. De Zotti, Est. Gabricci - Società autostrade per l’Italia (avv.ti Sanino e Orsoni) c. Comune di Vittorio Veneto (avv.ti Borella e Pastorelli) - T.A.R. VENETO, Sez. III - 4 dicembre 2006, n. 3991

 

Acqua - Scarico al suolo delle acque meteoriche dal piano stradale - Ordinanza di divieto - Caratteri della necessità e dell’urgenza - Difetto. Non riveste i caratteri di necessità e urgenza, in difetto di una concreta situazione di rischio, l’ordinanza con la quale venga vietato al gestore dell’autostrada lo scarico al suolo delle acque provenienti sia dal dilavamento causato dagli agenti meteorici sul manto stradale, sia dall’accidentale sversamento di liquidi da parte degli automezzi in transito e venga ordinato di realizzare le opere necessarie al collettamento e alla regimazione di dette acque. Pres. De Zotti, Est. Gabricci - Società autostrade per l’Italia (avv.ti Sanino e Orsoni) c. Comune di Vittorio Veneto (avv.ti Borella e Pastorelli) - T.A.R. VENETO, Sez. III - 4 dicembre 2006, n. 3991

 

Acqua - Scarico dei reflui depurati - Autorizzazione - Prescrizioni dirette all’attivazione di metodologie finalizzate alla prevenzione del rischio ambientale - Artt. 1 e 45, c. 9 D.Lgs. n. 152/99. Le prescrizioni contenute nell’autorizzazione allo scarico dei reflui depurati rientrano nell’esercizio del potere tecnico discrezionale dell’amministrazione, che può essere oggetto di sindacato giurisdizionale solamente sotto il profilo dell’erroneità, illogicità o contraddittorietà manifesta. Sfuggono ai vizi sopraindicati le condizioni e le prescrizioni in linea con le finalità perseguite dal D. L.vo n. 152/1999 (ora D.L.vo n. 152/2006), che richiedano l’attivazione di metodologie finalizzate alla prevenzione del rischio ambientale, di fronte alla potenziale pericolosità dei reflui della produzione industriale dell’azienda interessata. (cfr. artt. 1 e D.Lgs. 152/1999, per il quale l’obiettivo principale di detto corpo normativo è quello di “prevenire e ridurre l’inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati” anche attraverso “l’individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili” e l’art. 45, c.9, il quale prevede che: “in relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell’ambiente interessato, l’autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che gli scarichi, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, siano effettuati in conformità alle disposizioni del presente decreto e senza pregiudizio del corpo ricettore, per la salute pubblica e per l’ambiente”) Pres. Giallombardo, Est. Giamportone - B. s.p.a. (avv. Genna) c. Comune di Partitico (avv. Ursi) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 1 dicembre 2006, n. 3254
 

Acqua - Reflui - Autorizzazione allo scarico - Prescrizione che imponga la sospensione dell’attività per il caso di mancato funzionamento degli strumenti di controllo - Illegittimità - Ragioni. E’ illegittima la prescrizione che imponga la sospensione dell’attività industriale nel caso di mancato funzionamento degli strumenti e delle apparecchiature di controllo dei reflui, dal momento che l’eventuale anomalia dei dispositivi di controllo non produce alcun effetto sulla qualità del refluo e quindi sul rispetto dell’ambiente e della salute. In altri termini, il pericolo di danno all’ambiente ed alla salute non è correlato alle avarie degli strumenti ed apparecchiature di controllo bensì al funzionamento dell’impianto di depurazione, in ordine al quale l’Amministrazione ben può effettuare i relativi controlli. Pres. Giallombardo, Est. Giamportone - B. s.p.a. (avv. Genna) c. Comune di Partitico (avv. Ursi) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 1 dicembre 2006, n. 3254
 

Acqua - Scarico - Inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione - Art. 51 D.Lgs. 152/99 - Sospensione dell'autorizzazione - Preventiva diffida al titolare dello scarico - Necessità. L’art. 51 del D.L.vo n. 152/1999 stabilisce che l’autorità competente al controllo, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico, provveda a diffidare il titolare dello scarico, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità. E’ pertanto illegittimo il provvedimento di sospensione del rinnovo dell’autorizzazione allo scarico adottato dal Comune in difetto di una preventiva diffida ad eliminare le irregolarità riscontrate. Pres. Giallombardo, Est. Giamportone - B. s.p.a. (avv. Genna) c. Comune di Partitico (avv. Ursi) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 1 dicembre 2006, n. 3254

 

INQUINAMENTO IDRICO - ACQUE - Fanghi provenienti da perforazione - Natura di reflui industriali - Scarico in difetto di autorizzazione - Reato di cui all'art. 59 D.Lgs. n. 152/1999 ora art. 137, D.Lgs. n. 152/2006 - Configurabilità - Fattispecie: lavori di trivellazione del suolo e costruzione di un pozzo artesiano. I reflui di attività di perforazione (costituiti da acqua e inerti naturali), costituiscono acque reflue industriali, in quanto non provenienti dal metabolismo umano e da attività domestiche, per cui il loro sversamento richiede il preventivo rilascio dell'autorizzazione, in difetto della quale si configura il reato di cui all'art. 59 del D.Lgs. n. 152 del 1999 (ora sostituito dall'art. 137 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152). Fattispecie: realizzazione di un pozzo artesiano. Presidente: Papa, Estensore: Squassoni, Imputato: P.M. in proc. Cogito. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 1 Dicembre 2006 (C.c. 17/10/2006), Sentenza n. 39854
 

Inquinamento idrico - Trattamento delle acque reflue urbane - Provincia di Varese - Inquinamento e danni - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 91/271/CEE. Non avendo adottato le misure per assicurare che al 31 dicembre 1998 le acque reflue urbane dell’agglomerato formato da vari comuni della provincia di Varese situati nel bacino del fiume Olona fossero soggette ad un trattamento più spinto di quello secondario o equivalente previsto dall’art. 4 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell’art. 5, nn. 2 e 5, di tale direttiva. Commissione delle Comunità europee c. Repubblica italiana. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. VI, 30 novembre 2006, Causa C-293/05

 

Acqua - Corpi idrici utilizzati per l’estrazione di acque destinate al consumo umano - Ambiente - Omessa comunicazione delle misure di trasposizione - Obbligo di adottare una normativa-quadro nazionale - Omissione - Incompleta od omessa trasposizione degli artt. 2, 7, n. 2, e 14 Direttiva 2000/60/CE - Inadempimento di uno Stato membro (Lussemburgo). Non avendo comunicato alla Commissione delle Comunità europee le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, eccezion fatta per quelle concernenti l’art. 3 della stessa, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’art. 24 di tale direttiva. Avendo omesso di adottare entro il termine impartito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli artt. 2, 7, n. 2, e 14 della direttiva 2000/60, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’art. 24 di tale direttiva. Commissione delle Comunità europee c. Granducato di Lussemburgo. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. III, 30 novembre 2006, Causa C-32/05

 

Inquinamento idrico - Acque reflui da allevamento - Ammassi d'effluenti zootecnici provenienti dall'azienda agricola - D.lgs. n. 152/1999 - Fattispecie. Lo scarico non autorizzato di liquami provenienti da un'azienda di allevamento (normalmente qualificabile come insediamento produttivo quando manchi il nesso funzionale con l'attività agricola), ancorché sia effettuato in vasche impermeabilizzate, costituisce reato, nulla rilevando in contrario l'esistenza di autorizzazione alla pratica della fertirrigazione la quale si riferisce soltanto alla successiva eventuale fase di utilizzazione dei suddetti liquami. Nella specie, il Tribunale ha accertato con congrua motivazione che l'imputato ha creato sul terreno della propria azienda agricola un deposito irregolare di liquami provenienti dall'allevamento di bovini, che sono percolati sul terreno, senza effettuare gli adempimenti previsti dall'art. 38 del d.lgs. n. 152/1999 (comunicazione alla autorità competenti almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di sversamento al terreno degli effluenti d'allevamento zootecnico) e senza conseguire alcuna autorizzazione, sicché non è ravvisabile nesso funzionale tra lo scarico e la attività agricola. Pres. Vitalone - Est. Teresi - Ric. Cramaro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 29 novembre 2006 (Ud. 26/10/2006) Sentenza n. 39361

 

Inquinamento idrico - Azienda d'allevamento - Scarico non autorizzato di liquami effettuato in vasche impermeabilizzate - Costituisce reato - Art. 62, c. 10, 38 e 59 ter d.lgs. n. 152/1999. Lo scarico non autorizzato di liquami provenienti da un'azienda d'allevamento (normalmente qualificabile come insediamento produttivo quando manchi il nesso funzionale con l'attività agricola), ancorché sia effettuato in vasche impermeabilizzate, costituisce reato anche in contrario l'esistenza d'autorizzazione alla pratica della fertirrigazione la quale si riferisce soltanto alla successiva eventuale fase d'utilizzazione dei suddetti liquami (Cassazione n. 12174/1999, Luna, RV. 215079). Pres. Vitalone - Est. Teresi - Ric. Cramaro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 29 novembre 2006 (Ud. 26/10/2006) Sentenza n. 39361

 

Inquinamento idrico - Attività d'allevamento del bestiame - Connessione funzionale con la coltivazione della terra 915/82 Assenza - Carattere industriale - L. n. 152/1999. In tema d'inquinamento idrico, anche dopo l'entrata in vigore della legge 11 maggio 1999 n. 152 l'attività d'allevamento del bestiame deve svolgersi in connessione funzionale con la coltivazione della terra, la stessa ha carattere industriale tutte le volte in cui si perda tale collegamento con la coltivazione del terreno, per uno o più elementi, costituiti dalle dimensioni dell'impresa, dal numero dei capi, dalla rilevanza delle strutture produttive, organizzative, tecnologiche (Cassazione Sezione III n. 9422/2001, Pistonesi, RV. 218715). Pres. Vitalone - Est. Teresi - Ric. Cramaro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 29 novembre 2006 (Ud. 26/10/2006) Sentenza n. 39361

Inquinamento idrico - Reflui provenienti da un'azienda d'allevamento zootecnico - Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali - Obbligo - L. n. 152/1999 915/82 D. L.vo n. 258/2000. I reflui provenienti da un'azienda d'allevamento zootecnico sono da classificare come "acque reflue industriali", alla luce sia dall'art. 2 lettera h, della legge n. 152 del 1999 che del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 258, sicché alla richiesta, alla luce sia dell'art. 2, lettera h, della legge n. 152 del 1999 che del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 258, sicché alla richiesta d'utilizzazione agronomica dell'allevamento si accompagna l'obbligo, penalmente sanzionato, di munirsi dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali provenienti dall'installazione produttiva dell'allevamento. ( Cassazione Sezione III n. 11538/2000, Vecchiolini RV. 217761). Pres. Vitalone - Est. Teresi - Ric. Cramaro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 29 novembre 2006 (Ud. 26/10/2006) Sentenza n. 39361

 

Acqua - Corsi d’acqua - Mancanza attuale di acqua - Irrilevanza - Sussistenza del vincolo - Iscrizione negli elenchi di cui al r.d. n. 1775/1933 - Sufficienza. La circostanza che un fosso sia attualmente privo di acqua non rileva ai fini della qualificazione dello stesso come corso d’acqua e, conseguentemente, della sussistenza del vincolo di cui all’art. 146, primo comma, lett. c), del D.Lgs 29.10.1999 n. 490, secondo il quale sono comunque sottoposti alle disposizioni del Testo unico “i fiumi, i torrenti ed i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal…regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”. Ciò che rileva, ai fini della sussistenza del vincolo rispetto ai corsi d’acqua è quindi la loro iscrizione nei predetti elenchi. Pres. Raggio, Est. Conti - L.M. (avv. Piccinni) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali e altro (Avv. Stato) - T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. II - 28 novembre 2006, n. 13358

 

Acqua - Corso d’acqua - Autorizzazione comunale per un fabbricato realizzato nella fascia di inedificabilità assoluta - Annullamento ministeriale - Legittimità - Non è valutazione di merito. E’ legittimo l’annullamento da parte della Soprintendenza dell’autorizzazione comunale nel caso di un fabbricato realizzato ad una distanza di soli 44 metri da un corso d’acqua. Il vizio di violazione degli artt. 145 e 146 del D.Lgs. n. 490/1999 attiene infatti alla legittimità dell’atto annullato e non alla valutazione di merito spettante al Comune. Pres. Raggio, Est. Conti - L.M. (avv. Piccinni) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali e altro (Avv. Stato) - T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. II - 28 novembre 2006, n. 13358

 

Inquinamento idrico - Trattamento delle acque urbane di scarico - Inquinamento e seccature - Direttiva 91/271/CEE - Inadempimento di Stato (Lussemburgo). Non essendo in grado di provare che la percentuale minima di riduzione del carico globale che entra in tutte le stazioni di depurazione raggiunge almeno il 75% per la quantità totale d'azoto, il Granducato di Lussemburgo ha mancato agli obblighi che gli incombono ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, relativa al trattamento delle acque urbane di scarico. Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese. (Lingue originale emissione sentenza: En n’étant pas en mesure de prouver que le pourcentage minimal de réduction de la charge globale entrant dans toutes les stations d’épuration atteint au moins 75 % pour la quantité totale d’azote, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphe 4, de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires. Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens. Commission des Communautés européennes c. Grand-Duché de Luxembourg. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. VI, 23 novembre 2006, Causa C-452/05

 

ACQUE - VINCOLI (IDROGEOLOGICI) - Corso d'acqua - Esecuzione di opere di difese spondili - Testo unico delle leggi sulle opere idrauliche R.D. 523/1904 - Divieti di cui all’art. 96 c. 1 lett. f) e lett. G) - Reato di pericolo e di danno - Differenza - Accertamento - Configurabilità - Fondamento. Ha natura di reato di pericolo, il reato di cui all'art. 96 lett. f) del R.D. 25 luglio 1904 n. 523 che vieta “le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi”. Sicché, per la sussistenza della fattispecie contravvenzionale, essendo puniti comportamenti ritenuti dal legislatore potenzialmente lesivi dell'assetto idrogeologico del territorio e, quindi, del corrispondente interesse pubblico, non occorre l'ulteriore verifica che l'azione illecita abbia recato nocumento all'alveo del corso d'acqua o alle sue sponde. Mentre, configura un'ipotesi di reato di danno, ai sensi del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, art. 96, comma 1, lett. g), del cui disposto è sanzionata l'esecuzione di "qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori, e manufatti attinenti". In questi casi, per la configurazione del reato, sussiste la necessità di un concreto accertamento del danno arrecato agli argini e loro accessori, dovendosi escludere la sussistenza del reato ogniqualvolta l'esecuzione delle opere non abbia alterato in alcun modo il regime del corso d'acqua. Pres. Teresi A., Est. Lombardi AM., Imp. Ranzuglia, (Rigetta, App. Ancona, 24 Novembre 2005). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 3/11/2006 (Ud. 21/9/2006), Sentenza n. 36502

 

Acque - Gestione dei rifiuti liquidi - Attività di raccolta e smaltimento di rifiuti non pericolosi (liquami) in assenza della prescritta autorizzazione - D. Lgs. n. 22/1997 - Ordinanze contingibili e urgenti - Competenza - Fattispecie: sindaco presidente di un consorzio intercomunale. Non compete al sindaco nella sua qualità di presidente di un consorzio intercomunale titolare di un depuratore il potere di ordinanza. Questo potere extra ordinem compete al sindaco, al presidente provinciale o a quello regionale per le necessità dell'ambito territoriale e funzionale di rispettiva competenza. Nella specie, il sindaco (presidente di un consorzio intercomunale) poteva emanare un'ordinanza contingibile ed urgente solo limitatamente alle necessità straordinarie del comune da lui amministrato; ma non poteva emanarla come presidente del consorzio in relazione alle asserite necessità dei numerosi comuni non consorziati. Pres. De Maio - Est. Onorato - Ric. Caracciolo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12 ottobre 2006 (Ud. 23/05/2006), Sentenza n. 34131 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento idrico - Agricoltura - Reflui da allevamento zootecnico - Utilizzazione esclusiva dei residui dell'attività agricola - Presupposti - Codice dell’ambiente - Rapporto tra vecchia e nuova disciplina - Art. 101 c. 7° D. L.vo n. 152/2006 - Leggi nn. 319/1976, 690/1976 e D. L.vo 152/1999. L’articolo 101 comma settimo del D. L.vo n. 152/2006 non introduce, rispetto alla previgente disciplina regolata dalle leggi nn. 319/1976, 690/1976 e D. L.vo 152/1999, norme pro reo. Sicché, solo quando un allevamento, per il numero dei suoi capi e l'estensione del fondo disponibile, consente l'utilizzazione esclusiva dei residui dell'attività agricola, può, in considerazione del limitato impatto ambientale, invocarsi il regime giuridico relativo alle acque domestiche (ex plurimis sentenza 13345/1998). Pres. Postiglione - Est. Squassoni - Ric. Bruni. (conferma, Tribunale di Viterbo sentenza del 11/02/2005). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 9 ottobre 2006 (Ud. 9/06/2006), Sentenza n. 33896 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento idrico - Acque - Analisi dei reflui - Metodica di prelievo e campionamento - Disciplina. La disciplina sulla metodica di prelievo e campionamento non solo non integra la fattispecie penale, di cui all'art. 59, comma 5, D.Lgs. 152/1999, perchè non fornisce alcun elemento aggiuntivo o specificativo della materialità del reato, ma neppure indica un criterio legale di valutazione della prova, proprio perchè lascia aperta la possibilità di utilizzare metodiche diverse (normali o derogatorie), tutte idonee ad assicurare la rappresentatività del campione a condizione di una adeguata motivazione sul punto. Pres. Vitalone Est. Onorato Ric. Ripamonti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 11 settembre 2006 (Ud. 06/07/2006), Sentenza n. 29884 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento idrico - Prelievo e campionamento degli scarichi idrici - Carattere amministrativo - Fonte di prova legale del carattere extratabellare degli scarichi - Effetti, limiti e disciplina - Campionamento diverso - Caratteristiche del ciclo produttivo - Scarico (continuo, discontinuo, istantaneo). La metodologia indicata dal legislatore per il prelievo e il campionamento degli scarichi idrici ha carattere amministrativo e, come tale, non assurge a fonte di prova legale del carattere extratabellare degli scarichi, salva Ia ovvia facoltà del giudice di valutare l'attendibilità tecnica delle analisi compiute su campioni prelevati con metodiche diverse da quelle suggerite dal legislatore. In altri termini, il legislatore indica come metodica normale, in quanto più rappresentativa, quella del campionamento medio nell'arco di tre ore; ma non esclude che l'organo di controllo possa discrezionalmente procedere a un campionamento diverso, anche istantaneo, in considerazione delle caratteristiche del ciclo produttivo, del tipo di scarico (continuo, discontinuo, istantaneo), del tipo di accertamento (di routine, di emergenza), purché ne dia espressa giustificazione nel verbale di prelievo. Pres. Vitalone Est. Onorato Ric. Ripamonti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 11 settembre 2006 (Ud. 06/07/2006), Sentenza n. 29884 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento idrico - Metodo di campionamento - Criterio tecnico ordinario per il prelevamento - Valutazione del giudice. La norma sul metodo di campionamento dello scarico ha carattere procedimentale, non sostanziale, sicché non può configurarsi come norma integratrice della fattispecie penale: essa indica il criterio tecnico ordinario per il prelevamento, ma non esclude che il giudice possa motivatamente valutare la rappresentatività di un campione che, per qualsiasi causa, non è stato potuto prelevare secondo il criterio ordinario (Cass. Sez. III, n. 14425 del 21.1. 2004, dep. il 24.3.2004, Lecchi). Pres. Vitalone Est. Onorato Ric. Ripamonti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 11 settembre 2006 (Ud. 06/07/2006), Sentenza n. 29884 (vedi: sentenza per esteso)

 

Acqua - Cave e miniere - D.P.R. n. 236/1988 - Tutela delle risorse idriche - Assimilazione delle miniere alle cave - Legittimità. E’ legittima l’assimilazione dell’attività mineraria all’apertura di cave e pozzi ai fini dell’applicazione della disciplina a tutela delle risorse idriche di cui al D.P.R. n. 236/1988. Il divieto di aprire cave nel raggio di 200 mt dai punti di captazione delle acque destinate al consumo umano risponde infatti all’intento di non cagionare l’inquinamento delle acque con l’attività estrattiva, comune sia alle cave che alle miniere perché comunque impattanti il territorio. La comunanza d’intenti giustifica pertanto l’assimilazione delle due categorie (“miniere” e “cave e torbiere”). Pres. Elefante, Est. Lamberti - S. s.r.l. (avv.ti Manzi e Zambelli) c. Comune di Posina (n.c.) - (Conferma TA.R. Veneto n. 1612/96) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 30 agosto 2006 (c.c. 14 marzo 2006), sentenza n. 5077 (vedi: sentenza per esteso)

 

Acqua - Cave e miniere - Autorizzazione a fini idrogeologici - Potestà dell’ente locale a salvaguardare le acque destinate al consumo umano - Permanenza. L’autorizzazione, a fini idrogeologici, ad ampliare un cantiere minerario, non implica alcuna limitazione alla potestà di salvaguardare la captazione di acque destinate al consumo umano, esercitata dall’ente locale. Pres. Elefante, Est. Lamberti - S. s.r.l. (avv.ti Manzi e Zambelli) c. Comune di Posina (n.c.) - (Conferma TA.R. Veneto n. 1612/96) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 30 agosto 2006 (c.c. 14 marzo 2006), sentenza n. 5077 (vedi: sentenza per esteso)

 

Acqua - Corsi d’acqua - Art. 632 c.p. - Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi - Bene giuridico tutelato - Individuazione. Il bene giuridico tutelato dall'art. 632 c.p. è l'integrità dell'altrui proprietà immobiliare e del possesso contro ogni arbitraria modificazione dello stato dei luoghi che possa renderne incerta la posizione giuridica o alterarne le condizioni di pacifico godimento; costituisce immutazione qualunque alterazione dello stato dei luoghi, della loro fisionomia ed andamento planimetrico ed altimetrico, in modo che vengano ad assumere, sia pure in parte, forme o condizioni diverse da quelle originarie; pertanto per la sussistenza del reato non è essenziale che l'azione sia rivolta all'appropriazione, totale o parziale, dell'altrui immobile o all'acquisizione dei diritti reali di godimento su di esso, essendo vietata qualsiasi modificazione materiale, purchè questa abbia tale entità da determinare conseguenze dannose sull'integrità dell'immobile e sull'accertamento dei relativi diritti (Cass., 6-04-1983). Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Sez. I penale - 24 luglio 2006, Sentenza n. 1104 (vedi: sentenza per esteso)

Acqua - Consumatori e utenti - Gestore del servizio idrico integrato - Mancata informazione degli utenti sulla vigenza di nuove condizioni contrattuali - Violazione dell’art. 33 c. 2, lett. m) ed o) del D.Lgs. n. 206/2005 - Vessatorietà - Oggettivo squilibrio di posizioni giuridiche in danno e/o a carico del consumatore - Buona o mala fede del “professionista” - Irrilevanza. La mancata informazione degli utenti sulla vigenza del nuovo contratto e delle nuove condizioni contrattuali da parte del gestore del servizio idrico integrato, in dispregio degli obblighi previsti dal regolamento di gestione del servizio, configura violazione dell’articolo dell'art. 33 co 2, lett. m) ed o) D. Lgs. n. 206/2005, - che espressamente vietano la modifica unilaterale di clausole o delle condizioni contrattuali (somministrazione, nel caso di specie, della fornitura di acqua); il medesimo comportamento assume ulteriore rilievo anche in termini di vessatorietà e/o abusività sotto il profilo di un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto - squilibrio che prescinde dalla buona o mala fede del professionista, valutandosi l’abusività delle clausole in sé considerate da un punto di vista meramente oggettivo caratterizzato dallo squilibrio di posizioni giuridiche in danno e/o a carico del consumatore, non necessariamente economiche e, se tali, solo in conseguenza di uno squilibrio giuridico tra vincoli obbligatori rispettivamente assunti dalle parti contrattuali. Giudice Lollo - Movimento Cittadinanza Onlus c. Acqualatina s.p.a. - TRIBUNALE DI LATINA, Sez. I civile - Ordinanza 13 luglio 2006 (vedi: ordinanza per esteso)

Acqua - Consumatori e utenti - Essenzialità del bene - Gestore del servizio idrico integrato - Contratto di somministrazione - Clausola che prevede la sospensione della fornitura per il caso di mancato pagamento di 2 fatture - Vessatorietà - Fondamento. La clausola che prevede in favore del gestore del servizio idrico integrato la possibilità di sospendere la fornitura qualora "non risultino pagate n. 2 fatture", prescindendo dai motivi di tale mancato pagamento e che prevede, prescindendo da ogni motivo in caso di sospensione della fornitura, l'addebito a carico del cliente delle spese di sospensione, di riattivazione, gli eventuali interessi di mora ... nonchè una penale pari a lire 200.000....", considerata peraltro l'essenzialità del bene oggetto del contratto, appare vessatoria in quanto consente al Gestore di risolvere il contratto e comunque di sospendere la fornitura di acqua anche in caso di inadempimenti dell'utente privi dei necessari requisiti di gravità, addossandogli inoltre i rischi derivanti da inadempimenti non imputabili ed impedendogli l'esperimento delle azioni risarcitorie, così violando l'art. 33 n. 1 e n. 2 lett. a) e b) cod. consumo. Giudice Lollo - Movimento Cittadinanza Onlus c. Acqualatina s.p.a. - TRIBUNALE DI LATINA, Sez. I civile - Ordinanza 13 luglio 2006 (vedi: ordinanza per esteso)

Acqua - Consumatori e utenti - Gestore del servizio idrico integrato - Contratto di somministrazione - Clausola che prevede la possibilità di formulare prescrizioni discrezionali prima della posa in esercizio degli impianti interni nonchè la possibilità di sospensione della somministrazione con esonero di ogni responsabilità - Vessatorietà - Fondamento. La clausola che prevede che il gestore del servizio idrico integrato possa riservarsi di "... formulare eventuali ulteriori prescrizioni che riterrà necessarie prima che siano posti in esercizio gli impianti interni", rimettendo tale possibilità alla esclusiva discrezionalità dello stesso e che prevede la possibilità di "... sospensione della somministrazione...."in caso di adeguamento degli impianti senza predeterminare però i tempi massimi della sospensione, con esonero di ogni responsabilità ed addossando poi il relativo onere "...a cura e spese del cliente...", appare vessatoria, ex art. 33 n. 1 e n. 2 lett. a) e b), cod. consumo, per l'ampia formula utilizzata per esonerare il Gestore da sue responsabilità, escludendo la possibilità per il consumatore di agire per il risarcimento del danno anche per riduzioni o sospensioni della fornitura direttamente imputabili alla resistente e non giustificate da cosa fortuito, forza maggiore o latri motivi espressamente previsti dal contratto. Giudice Lollo - Movimento Cittadinanza Onlus c. Acqualatina s.p.a. - TRIBUNALE DI LATINA, Sez. I civile - Ordinanza 13 luglio 2006 (vedi: ordinanza per esteso)

Acqua - Consumatori e utenti - Servizio idrico integrato - Modifiche apportate al piano tariffario - Giurisdizione - G.O. - Difetto. La cognizione giurisdizionale delle modifiche apportate al piano tariffario del servizio idrico integrato non può essere demandata al G.O., neanche con riguardo alle variazioni della tariffa che impattano sul contratto con gli utenti: dette modifiche conseguono infatti ad atti dell’Autorità d’ambito, imposte in via provvedimentale e non negoziale, insuscettibili di scrutinio ai sensi della normativa sul consumatore e appartenenti alla giurisdizione del G.A.. Giudice Lollo - Movimento Cittadinanza Onlus c. Acqualatina s.p.a. - TRIBUNALE DI LATINA, Sez. I civile - Ordinanza 13 luglio 2006 (vedi: ordinanza per esteso)

Acqua - Vincoli - Fiumi e corsi d’acqua - Canali - Fascia di rispetto - Divieto di costruzione - Scopo - Condotta idrica infossata - Divieto - Insussistenza. Il divieto di realizzare qualunque costruzione nella fascia di rispetto lungo i canali, di cui all’art. 133 del RD n. 368 del 1904 è diretto a consentire le normali operazioni di ripulitura e manutenzione e di impedire le esondazioni delle acque, sicchè tale esigenza di tutela viene meno nell’ipotesi in cui il corso d’acqua abbia natura di mera condotta idrica infossata (corso d’acqua tombinato). Pres. Zuballi, Est. Rovis - C.S. (avv.ti Bucci e De Lazzari) c. Comune di Venezia (avv.ti Gidoni e Morino) - T.A.R. VENETO, Sez. II - 29 giugno 2006, n. 1937

 

Acqua e inquinamento idrico - D.Lgs. n. 152/99 - Situazione oggettivamente pericolosa per il corpo idrico - Sindaco - Diffida e sospensione ex art. 51, lett. b) - Atto dovuto - Approfondimenti tecnici - Necessità - Esclusione. La sussistenza di una situazione oggettivamente pericolosa per l’ambiente ed in particolare per il “corpo idrico” (nella specie: riversamento di una quantità di reflui industriali sproporzionata rispetto alla quantità limite autorizzata), legittima l’esercizio da parte del sindaco del potere di diffida e sospensione di cui all’art. 51 lett. b) del D.Lgs. n. 152/99. Trattasi peraltro di atto dovuto, la cui adozione non richiede particolari approfondimenti tecnici in merito ad eventuali cause di malfunzionamento delle apparecchiature che siano nella materiale disponibilità e gestiti dall’impresa responsabile dello sversamento. Pres. f.f. Restaino, Est. Rizzetto - G. s.p.a. (avv. Marenghi) c. Comune di Tarquinia (avv. Colagrande) - T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. II ter - 26 giugno 2006, n. 5164 (vedi: sentenza per esteso)

 

Acqua - Urbanistica e edilizia - Fognatura comunale - Autorizzazione allo scarico delle acque reflue - Art. 45 D.Lgs. n. 152/1999 - Valenza edilizia - Esclusione - Realizzazione delle opere necessarie al collegamento alla fognatura pubblica - D.I.A. - Necessità. L’autorizzazione ex art. 45 D.Lgs n. 152/1999 allo scarico nella fognatura comunale delle acque reflue non ha alcuna valenza edilizia poiché la valutazione circa la conformità urbanistica ed edilizia degli impianti a tal fine necessari e quella circa l’assentibilità degli scarichi provenienti dagli impianti medesimi costituiscono oggetto di procedimenti fra loro distinti ed indipendenti, ancorché coordinati (cfr., T.A.R. Piemonte, Sez. I, 21.4.2004 n. 647; T.A.R. Lombardia - Milano, ord. 6 marzo 2002, n. 553). Ne consegue che l’autorizzazione allo scarico non è idonea a consentire la realizzazione delle necessarie opere di collegamento alla fognatura pubblica, occorrendo, invece, secondo i generali principi, o il permesso di costruire o una D.I.A. valida ed efficace. Pres. d’Alessandro, Est. Palatiello - L.M. (avv. Kivel Mazuy) c. Comune di Arzano (n.c.) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 14 giugno 2006, n. 6996

 

Acque - Scarico dei liquami in apposite vasche - Stoccaggio degli effluenti - Autonoma autorizzazione - Utilizzazione agronomica effluenti da allevamento. Il mero stoccaggio degli effluenti è attività prodromica alla commissione del reato e, pertanto, non punibile, stante la non configurabilità del tentativo in relazione ai reati contravvenzionali o eventualmente punibile per diverso titolo di reato con riferimento alla necessità che l'interessato ottenga anche un'autonoma autorizzazione per lo scarico dei liquami in apposite vasche. Pres. Lupo Est. Lombardi Ric. Di Fabbio.  CORTE DI CASSAZIONE Penale, sez. III, 23/06/2006 (Ud. 19/05/2006), Sentenza n. 22044 (vedi: sentenza per esteso)

 

Acque - Inquinamento delle acque superficiali o sotterranee - Spargimento sul terreno degli effluenti di allevamento - Integrazione del reato - Presupposti - Attività prodromica - Non configurabilità del tentativo in relazione ai reati contravvenzionali - D. L.vo n. 152/99 - D. L.vo n. 258/2000. Anche con riferimento alla fattispecie prevista dall'art. 59, co. 11 ter, del D. L.vo n. 152/99, introdotto dall'art. 23, co. 1 lett. g), del D. L.vo 18.8.2000 n. 258, deve, affermarsi che la norma sanziona l'effettivo spargimento sul terreno degli effluenti di allevamento e delle altre sostanze citate dal predetto comma, derivando il pericolo di inquinamento delle acque superficiali o sotterranee, con le modalità previste dalla disposizione di cui alla contestazione, solo dall'effettivo compimento della descritta attività, sicché per integrare l'ipotesi di reato non é sufficiente il mero stoccaggio degli effluenti. Quest'ultimo deve qualificarsi quale attività prodromica alla commissione del reato non punibile, stante la non configurabilità del tentativo in relazione ai reati contrawenzionali, o eventualmente punibile per un diverso titolo di reato, con riferimento alla necessità che l'interessato ottenga anche un'autonoma autorizzazione per lo scarico dei liquami in apposite vasche (cfr. sez. 111, 16.10.1999 n. 12174). Nella vigenza della normativa precedente all'entrata in vigore del D. L.vo n. 152/99, la giurisprudenza: "In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, per fertirrigazione si intende la distribuzione uniforme e razionale di concimi organici o minerali sul terreno, di regola con impianto irriguo a pioggia...." (sez. III, 1.2.1993 n. 826, Cupelli ed altri; sez. III, 19.11.1994 n. 11555; sez. III, 30.1.1991 n. 1018). Pres. Lupo Est. Lombardi Ric. Di Fabbio. CORTE DI CASSAZIONE Penale, sez. III, 23/06/2006 (Ud. 19/05/2006), Sentenza n. 22044 (vedi: sentenza per esteso)
 

Acqua - Vincolo idrogeologico - Istanza di sanatoria - Parere dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo - Necessità - Art. 32 L. 47/85. Per la definizione delle istanze di sanatoria relative ad opere abusivamente eseguite su immobili soggetti alla legge n. 1089/1939, alla legge n. 1497/1939 ed al D.L. n. 431/85, nonché in relazione ai vincoli imposti da legge statali e regionali e dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi idrogeologici e delle falde idriche, occorre preventivamente acquisire ex art 32 l. n. 47/85 il parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo. Pres. Onorato, Est. Pappalardo - I.C. (avv. Sicignano) c. Comune di Castellammare di Stabia (avv.ti Cancelmo e Siragusa) - T.A.R CAMPANIA, Napoli, Sez. II - 22 maggio 2006, n. 5117

 

Inquinamento idrico - Metodo di campionamento dei reflui - Omessa adozione del campionamento medio - Discrezionalità - Nullità delle analisi - Esclusione - D.lgs. n. 15/1999 - D.lgs. n. 258/2000. Nella scelta del metodo di campionamento dei reflui sussiste una discrezionalità tecnica; la indicazione di effettuare l'analisi su un campione medio ha carattere direttivo e non precettivo, in quanto il tipo di campionamento è correlato non solo alle caratteristiche del ciclo produttivo, ma anche ai tempi, ai modi, alla portata ed alla durata dello scarico; le regole sul campionamento non devono considerarsi modificate alla luce della nuova normativa benché il decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 152 dedichi una più puntuale disciplina alle metodiche di campionamento; in ogni caso, l'omessa adozione del campionamento medio non determina la nullità delle analisi (cfr. Cass. pen. nn. 1773/2000, 32996/2003, 41487/2002, 14425/2004). Siffatto orientamento è stato normativamente confermato dalla modifica legislativa attuata dal D.lgs. n. 258/2000. In tal senso il disposto normativo si esprime letteralmente affermando che "le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità degli scarichi di acque reflue industriali sono di norma riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore". Inoltre, è consentito all'autorità preposta al controllo di effettuare il prelievo con modalità diverse, al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico. (Pres. Del Core, S.; Rel. Proto V.; Imp. A.s.m. s.p.a ed altro). CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. I, 16/05/2006 (Ud. 03/03/2006), Sentenza n. 11479 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento idrico - Rete fognaria - Campionamento - Sanzioni amministrative. La Corte affronta per la prima volta il tema della funzione degli scolmatori di piena, presenti all’interno della rete fognaria. Secondo i giudici di legittimità, il corretto funzionamento dello scolmatore, con la sua attivazione attraverso lo scarico di reflui in continuo, è solamente quello che si verifica in concomitanza con un anomalo ingresso di acque bianche nella rete fognaria, generalmente connesso a fenomeni di abbondanti piogge. Quando invece lo scolmatore scarica regolarmente reflui urbani nel corpo idrico recettore anche se non cade una goccia di pioggia, è necessario intervenire e far intervenire chi di dovere perché il disfunzionamento cessi: altrimenti, è giuridicamente corretto contestare l’ipotesi di scarico non autorizzato. La sentenza esamina anche il problema delle metodiche di campionamento; e lo risolve - analogamente all’orientamento che si è andato consolidando nella giurisprudenza penale (da ultimo, sentenza n. 14425 del 2004) - nel senso che il d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, recante la normativa di tutela delle acque dall’inquinamento idrico, non prevede alcuna sanzione di inutilizzabilità per l’effettuazione di prelievi in difformità dalle regole di campionamento medio previste dallo stesso decreto legislativo, con ciò implicitamente confermando il principio che l’attività relativa al prelevamento di campioni ha natura amministrativa e la scelta del metodo più appropriato al caso specifico è rimessa alla discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione. (Pres. Del Core, S.; Rel. Proto V.; Imp. A.s.m. s.p.a ed altro). CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. I, 16 maggio 2006 (Ud. 03/03/2006), Sentenza n. 11479 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento idrico - Agricoltura - Acque di vegetazione dei frantoi - Spandimento controllato su terreni adibiti ad usi agricoli - Disciplina applicabile - Legge n. 574 del 1996 - Condizioni - Individuazione. L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione residuate dalla lavorazione meccanica delle olive attraverso lo spandimento controllato su terreni adibiti ad usi agricoli è disciplinata dalla L. 11 novembre 1996, n. 574, a condizione che le acque di vegetazione utilizzabili per lo spandimento non abbiano subito alcun trattamento né ricevuto alcun additivo e che non possano identificarsi nelle acque per la diluizione delle paste ovvero per la lavatura degli impianti, restando in tal caso sottratta alla disciplina del D.Lgs. n. 22 del 1997. Pres. Papadia U. Est. Mancini F. Rel. Mancini F. Imp. Carlaccini ed altro. P.M. Ciampoli L. (Conf.), (Annulla senza rinvio, Trib. Terni, 20 Novembre 2003) CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 11/04/2006 (Cc. 14/02/2006), Sentenza n. 12660 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento idrico - Scarico non autorizzato di liquami - Utilizzazione agronomica effluenti di allevamento - Pratica della fertirrigazione - Autorizzazioni - Necessità. Lo scarico non autorizzato di liquami provenienti da un'azienda di allevamento (normalmente qualificabile come insediamento produttivo quando manchi il nesso funzionale con l'attività agricola) costituisce reato a nulla rilevando in contrario l'esistenza di autorizzazione alla pratica della fertirrigazione la quale si riferisce soltanto alla successiva eventuale fase di utilizzazione dei suddetti liquami. (Pres. Postiglione Est. Teresi Ric. Iannace). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 28/03/2006 (Ud 2/03/2006), Sentenza n. 10628 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento idrico - Tutela delle acque dall'inquinamento - Scarico impianto di depurazione - Regime transitorio - Sanzioni amministrative - Superamento limiti o parametri - Fattispecie. In relazione al regime transitorio legato all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 1999 che detta la nuova disciplina in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, la finalità perseguita dal legislatore è quella di evitare, durante il periodo di tempo entro il quale gli scarichi preesistenti devono adeguarsi alle nuove disposizioni, l'aumento, anche temporaneo, del fenomeno inquinatorio, imponendo a tale scopo un divieto generalizzato di aumento senza alcun riferimento a limiti o parametri. Al fine di accertare il verificarsi dell'aumento, deve farsi riferimento all'andamento del fenomeno mediante raffronto tra i due dati cronologicamente distinti, dei quali quello di partenza va individuato nella precedente situazione di fatto dello scarico, non coincidente necessariamente con i limiti della legge Merli. (Cass. S.U. sent. n.3798/2002). (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto presuntivamente coincidente con i limiti normativi della legge Merli la situazione dello scarico preesistente all'entrata in vigore della legge, senza effettuare un concreto raffronto tra la situazione attuale e la precedente). Presidente M. Spadone, Relatore G. Scherillo CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sezione II, del 23 marzo 2006 Sentenza n. 6566 (vedi: sentenza per esteso)

 

Acqua - Acqua destinata al consumo umano - Dir. 98/83/CE - D.lgs. 31/2001 - Deroghe ai valori limite - Violazione del principio di precauzione - Esclusione - D.M. 22/12/2004 - Modifica generalizzata dell’all. I d.lgs. 31/2001 - Difetto di preventivo puntuale esame istruttorio - Illegittimità - Possibilità di deroga solo in casi specifici. La mera applicazione del d. lgs. n. 31 del 2001, che consente, in presenza di determinate circostanze e ai sensi dell’art. 13, deroghe ai valori limite massimi fissati nell’allegato I per le acque destinate al consumo umano, non costituisce di per sé violazione del principio di precauzione di cui all’art. 174 del Trattato istitutivo della Comunità Europea. La possibilità, infatti, di introdurre deroghe ai valori di parametro fissati nell’allegato I, parte B, entro limiti predeterminati, è espressamente prevista dalla direttiva 98/83/CE, chiaramente ispirata al principio di precauzione. Tuttavia, il modus operandi di cui al dm 22 dicembre 2004, contraddistinto da un’autorizzazione ad un innalzamento dei valori di soglia ammissibili prima di ogni esame istruttorio puntuale, rischia di apparire come una generalizzata modificazione dell’allegato I del D.Lgs. n. 31/2001, non consentita dalla normativa riferita che prevede la possibilità di concessione di deroghe soltanto in relazione a casi specifici. Pres. Di Giuseppe, Est. Sandulli - Codacons (avv.yti Rienzi e Tabano) c. Ministero della Salute e altri (Avv. Stato), Regione Toscana (avv.ti Bora, Ciari e Lorenzoni), Regione Lombardia (avv. Tedesconi), Provincia Autonoma di Bolzano (avv.ti von Guggenberg, Fadanelli, Beikircher e Costa) e Provincia Autonoma di Trento (avv.ti Chiappetti, Pedrazzoli e Spinelli) - T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. III quater - 20 marzo 2006, n. 2001 (vedi: sentenza per esteso)

 

Acqua - Acqua destinata al consumo umano - D. Lgs. 31/2003 - Deroghe - D.M. 22/12/2004 - Industrie artigianali con distribuzione locale - Eccezione alla disciplina - Incongruenza. E’ incongruente l’obbligo, contenuto nel dm 22 dicembre 2004, del rispetto dei limiti previsti nel d. lgs. 31/2001 a carico delle industrie alimentari con l’eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Non solo, infatti, tale distinzione non si rinviene nell’articolo 13 del d.lgs. citato, ma non vi è ragione per escludere i rischi per la salute nel caso di prodotti alimentari con limitata distribuzione territoriale. Pres. Di Giuseppe, Est. Sandulli - Codacons (avv.yti Rienzi e Tabano) c. Ministero della Salute e altri (Avv. Stato), Regione Toscana (avv.ti Bora, Ciari e Lorenzoni), Regione Lombardia (avv. Tedesconi), Provincia Autonoma di Bolzano (avv.ti von Guggenberg, Fadanelli, Beikircher e Costa) e Provincia Autonoma di Trento (avv.ti Chiappetti, Pedrazzoli e Spinelli) - T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. III quater - 20 marzo 2006, n. 2001 (vedi: sentenza per esteso)

 

Acqua e inquinamento idrico - Risorse idriche - Interesse alla tutela dell’acqua destinata al consumo umano - Comparazione con altri interessi - Adeguata valutazione in concreto del conflitto fra i due interessi - Preservazione delle fonti idriche. La legislazione vigente in materia di risorse idriche, pur se non può essere letta in una chiave rigida di intangibilità radicale ed astratta delle acque avulsa da qualsiasi prospettiva di comparazione con interessi pubblici e con diritti anch’essi di dimensione costituzionale, impone un’adeguata valutazione in concreto della rilevanza e della necessità del sacrificio di una risorsa primaria ex se considerata in relazione alla cogenza degli interessi, pubblici e privati, antagonisti. La comparazione degli interessi in gioco al fine di verificare il rapporto costo/benefici dell’attività da autorizzare, deve essere ancora più attenta ove sia accertata l’impossibilità di soluzioni alternative a quella proposta, capaci di consentire il soddisfacimento dell’interesse privato - nella specie, coltivazione di una miniera, con ricadute sul piano occupazionale - e la preservazione delle fonti idriche. (La Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva ritenuto comparabile la qualità delle acque sotterranee che sarebbero state sacrificate per la coltivazione di una miniera, con quella delle acque superficiali che sarebbero state fornite da un acquedotto alternativo, le quali ultime presentavano nichel in misura superiore al limite massimo consentito; in sede istruttoria si era fatto riferimento alla disciplina previgente in materia di limiti di concentrazione di nichel, oggi fissato in 20 µg/l dal d. lgs. 31/2001 e dalla dir. 98/83/CE). Pres. Giovannini, Est. Chieppa - Cementir s.p.a. (avv.ti Manzia, Lavitola, Annesi e Capece Minatolo) c. Comune di Carrosio (avv.ti Ferrari e De Martini) e Legambiente (avv.ti Carruba e Sicher), riunito ad altro ric. (conferma T.A.R. PIEMONTE, Sez. I, sent. 2522/2004 e 2523/2004) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - (C.C. 13 gennaio 2006) 11 aprile 2006, sentenza n. 2001 (vedi: sentenza per esteso)

Acqua e inquinamento idrico - Risorse idriche - Acqua destinata al consumo umano - Ridotto numero di abitanti serviti dalla risorsa idropotabile - Prevalenza dell’interesse imprenditoriale privato - Esclusione.
Il numero ridotto di abitanti dei comuni che utilizzano risorse idriche a fini idropotabili non è elemento sufficiente a ritenere prevalente un interesse imprenditoriale privato, sia pure collegato ad esigenze occupazionali. La maggiore qualità delle acque sotterranee rispetto a quelle superficiali fa sì che esse costituiscano una risorsa da salvaguardare, alla stregua di componente dell’equilibrio ambientale e nella veste di risorsa scarsa, utile in una dinamica attenta alle esigenze future. Pres. Giovannini, Est. Chieppa - Cementir s.p.a. (avv.ti Manzia, Lavitola, Annesi e Capece Minatolo) c. Comune di Carrosio (avv.ti Ferrari e De Martini) e Legambiente (avv.ti Carruba e Sicher), riunito ad altro ric. (conferma T.A.R. PIEMONTE, Sez. I, sent. 2522/2004 e 2523/2004) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - (C.C. 13 gennaio 2006) 11 aprile 2006, sentenza n. 2001 (vedi: sentenza per esteso)

 

Acqua e inquinamento idrico - Principi normativi in tema di preservazione dell’acqua potabile - Giudizio di prevalenza operato dal legislatore tra l’uso dell’acqua per il consumo umano e ogni altro uso. Il complesso dei principi espressi dal legislatore in materia di acque destinate al consumo umano (Carta europea dell’acqua, direttive comunitarie n. 98/83 e n. 60/2000, d.lgs. 31/2001, da coordinare con il precedente d.lgs. 152/99), in vista della consapevolezza della limitata disponibilità della risorsa, nonchè dell’aumento dei fabbisogni residenziali, agricoli e produttivi, comporta che in sede amministrativa deve tenersi conto di un giudizio di prevalenza, già effettuato dal legislatore, tra l’uso dell’acqua per il consumo umano e ogni altro uso (tra cui rientra anche l’impossibilità di utilizzo delle acque). E’ vero che ciò non deve essere inteso in una chiave rigida di intangibilità radicale ed astratta delle acque avulsa da qualsiasi prospettiva di comparazione con interessi pubblici e con diritti anch’essi di dimensione costituzionale; ma è anche vero che tale comparazione deve avvenire sulla base di una attenta analisi di tutti i costi e i benefici di un’attività che presuppone il sacrificio della risorsa idrica. Pres. Giovannini, Est. Chieppa - Cementir s.p.a. (avv.ti Manzia, Lavitola, Annesi e Capece Minatolo) c. Comune di Carrosio (avv.ti Ferrari e De Martini) e Legambiente (avv.ti Carruba e Sicher), riunito ad altro ric. (conferma T.A.R. PIEMONTE, Sez. I, sent. 2522/2004 e 2523/2004) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - (C.C. 13 gennaio 2006) 11 aprile 2006, sentenza n. 2001 (vedi: sentenza per esteso)

 

Acqua - Contratti di fornitura di acqua potabile - Controversie - Contestazione della legittimità del provvedimento amministrativo di fissazione delle tariffe - Giurisdizione - Giudice Ordinario. La controversia avente ad oggetto un contratto di fornitura di acqua potabile per uso domestico deve ritenersi attribuita al giudice ordinario anche qualora il privato contesti la legittimità del provvedimento amministrativo di fissazione delle tariffe in base al quale deve essere determinato il corrispettivo, in quanto tale controversia ha ad oggetto diritti soggettivi di fonte contrattuale (Cass. civ. SS.UU., 10 marzo 2005, n. 5217); peraltro, nel regime scaturito a seguito della sentenza della Corte cost. n. 204 del 2004, pur essendo venuta meno la previsione della giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative a rapporti individuali di utenza (che determinava la giurisdizione ordinaria nel vigore della norma prima della declaratoria di illegittimità), non è configurabile una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo giustificata dall’inerenza della controversia ad una situazione di potere della p.a., bensì la giurisdizione ordinaria, dalla stessa sentenza ripristinata, per le controversie concernenti canoni, indennità e altri corrispettivi relativi a concessioni di pubblici servizi. Pres. Catoni, Est. Eliantonio - D.P.C. (avv. Di Francescantonio) c. Comune di Manoppello (avv. Di Campli) - T.A.R. ABRUZZO, Pescara - 4 marzo 2006, n. 151

 

Inquinamento idrico - Qualità delle acque destinate alla molluschicoltura - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 76/160/CEE - Qualità delle acque di balneazione - Designazione delle zone di balneazione - Direttiva 79/923/CEE - Adozione di un programma di riduzione dell'inquinamento. Non avendo adottato alcun programma di riduzione dell'inquinamento delle acque destinate alla molluschicoltura della Ría de Vigo, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 5 della direttiva del Consiglio 30 ottobre 1979, 79/923/CEE, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura. Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna. CORTE DI GIUSTIZIA delle Comunità Europee, (Prima Sezione) 10 febbraio 2006, (15/12/2005) nella causa C-26/04

 

Inquinamento idrico - Acque - Autorizzazione allo scarico, validità e rinnovo - Scarico di acque industriali. In materia di tutela delle acque dall'inquinamento, integra il reato di scarico di acque industriali senza autorizzazione la gestione di uno scarico di acque industriali dopo la scadenza dell'autorizzazione ottenuta in base alla disciplina previgente al D.Lgs. n. 152 del 1999, della quale è stato chiesto il rinnovo solo in epoca successiva alla scadenza, seppure entro i quattro anni dall'entrata in vigore del citato decreto n. 152 del 1999. Infatti, il regime transitorio per gli scarichi preesistenti autorizzati prevedeva l'obbligo per i titolari di presentare la richiesta di una nuova autorizzazione conforme alla normativa in vigore contestualmente alla data di scadenza della precedente autorizzazione, essendo puramente di carattere residuale il termine dei quattro anni dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 1999. Pres. Papadia Est. Postiglione Imp. Gatteschi. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 17/02/2006 (ud. 20/01/2006), Sentenza n. 6336 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento idrico - Controllo dei reflui degli scarichi - Campionamento - Metodologia - Disciplina vigente - D.lgs 152/99 - D.lgs 258/2000. In tema di controllo dei reflui degli scarichi, la precedente normativa (D.lgs 152/99) stabiliva che i limiti indicati per le acque reflue industriali erano riferiti ad un campione medio prelevato nell’arco di tre ore, salva la possibilità di effettuare il campionamento su tempi più lunghi. In seguito il D.lgs 258/2000 ha riformulato la norma, confermando come criterio ordinario il campionamento medio nell’arco di tre ore, ma prevedendo in aggiunta che l’autorità preposta al controllo può con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico qualora lo giustifichino particolari esigenze.  TRIBUNALE DI FROSINONE, sez. distaccata di Anagni, del 24/01/2006, Sentenza n. 2 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento idrico - Campionamento dello scarico - Inosservanza del metodo - Criteri derogatori - Caratteristiche del ciclo produttivo - Modalità temporali dello scarico - Criterio tecnico ordinario per il prelevamento - Deroga - Valutazione del giudice. L’eventuale inosservanza del metodo di campionamento non è assoggettata ad alcuna sanzione, sicchè, è lasciata all’autorità amministrativa procedente e in ultima istanza al giudice la valutazione della razionalità del metodo adottato, in relazione alle caratteristiche del ciclo produttivo e alle modalità temporali dello scarico, nonché la valutazione della attendibilità delle analisi. Infatti, la norma sul metodo di campionamento dello scarico ha carattere procedimentale e non sostanziale, sicchè non può configurarsi come norma integratrice della stessa fattispecie: essa indica il criterio tecnico ordinario per il prelevamento, ma non esclude che il giudice possa motivatamente valutare la rappresentatività di un campione che, per qualsiasi causa, non è stato potuto prelevare secondo il criterio ordinato. Viene applicata, pertanto, una metodica flessibile, in quanto accanto al criterio ordinario, prevede la possibilità di criteri derogatori in relazione alle specifiche esigenze del caso concreto, quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell’autorizzazione allo scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico così come dal tipo di accertamento, la cui valutazione spetta all’autorità amministrativa di controllo nonché, in sede processuale, al giudice penale (in tal senso si veda Cass. Sez. III, n. 32996 del 05.08.03, L., rv. 225547).  TRIBUNALE DI FROSINONE, sez. distaccata di Anagni, del 24/01/2006, Sentenza n. 2 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento idrico - Scarichi inquinanti - Fenomeno inquinante di breve durata - Campionamento istantaneo - Legittimità - Fondamento - Fattispecie. Il Campionamento istantaneo, in deroga al criterio ordinario di campionamento medio, rappresenta un metodo idoneo e funzionale a cristallizzare un fenomeno inquinante di breve durata. Nella specie (ricorso proposto da un’azienda a seguito di verbale elevato dal Corpo Forestale dello Stato per scarico inquinante nelle acque di un fiume) è stato ritenuto, che il prelievo effettuato nell’immediatezza sia comprensibile e giustificabile e, in ogni caso, comunque rappresentativo dello stato di fatto dello stesso scarico e quindi idoneo a provare il superamento dei valori tabellari, così come successivamente emerso dall’esame eseguito dal laboratorio ARPA. TRIBUNALE DI FROSINONE, sez. distaccata di Anagni, del 24/01/2006, Sentenza n. 2 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento idrico - Pubblica fognatura - Scarico senza autorizzazione - Fattispecie - D.lg.vo 152/99. Non è invocabile la buona fede da parte del titolare di uno scarico autorizzato con recapito nella pubblica fognatura allorché questi, dovendo eseguire lavori, non sospenda la propria attività effettuando lo scarico in acque superficiali senza la preventiva autorizzazione. (Pres. Vitalone Est. Postiglione, Imp. Bianchi). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 24 gennaio 2006 (ud. 13 dicembre 2005), Sentenza n. 2751 (vedi: sentenza per esteso)

 

Acqua e inquinamento idrico - Repubblica Italiana - Direttiva 2000/60/CE - Mancata trasposizione - Inadempimento. Non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi impostile dalla detta direttiva. Pres. Malenovsky, rel. Caoimh - Commissione delle Comunità Europee c. Repubblica Italiana - CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA’ EUROPEE, Sez. VI - 12 gennaio 2006, causa C-85/05 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento idrico - Responsabilità - Mansioni di fatto - Esclusione - Fondamento. L'individuazione in un'impresa del soggetto responsabile dell'ottemperanza della disciplina sulla tutela delle acque non può essere effettuata solo in base alle sue funzioni di fatto esercitate in assenza di una valida delega. Pres. Lupo - Est. Squassoni - (conferma Sentenza del 12/11/2004 CORTE APPELLO di LECCE). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 11 gennaio 2006 (Ud. 17/11/2005), Sentenza n. 560 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento idrico - Scarichi illegali di acque reflue - Responsabilità del legale rappresentante - Impianto di depurazione - Conduzione - Delega a terzi - Presupposti per la validità - Norme sulla tutela delle acque - Ottemperanza - Funzioni di fatto esercitate in assenza di una valida delega - Fattispecie. All'interno delle imprese, soprattutto di grandi dimensioni, il soggetto titolare è gravato da numerosi obblighi, la cui inosservanza è sanzionata penalmente, ai quali può non essere in grado di adempiere di persona. Pur in assenza di una specifica previsione normativa, dottrina e giurisprudenza ammettono la trasferibilità di funzioni imprenditoriali, e connesse responsabilità penali, da un soggetto ad un altro a condizione che vi sia una delega dotata di particolari requisiti. La delega è considerata ammissibile e rilevante alle seguenti condizioni: deve essere puntuale ed espressa senza che siano trattenuti in capo al delegante poteri discrezionali di tipo decisionale; il soggetto preposto deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli; il trasferimento di funzioni deve essere giustificato in base alle esigenze organizzative della impresa; unitamente alle funzioni devono essere trasferiti i poteri decisionali e di spesa; l'esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo; la delega non deve riguardare le attività concernenti l'assetto organizzativo della impresa, che fa capo ai vertici della stessa, e non sono trasferibili a soggetti diversi. Fattispecie: quale legale rappresentante, effettuava lo scarico delle acque reflue uscenti dal depuratore a servizio dello insediamento superando i limiti di accettabilità). Pres. Lupo - Est. Squassoni - (conferma Sentenza del 12/11/2004 CORTE APPELLO di LECCE). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 11 gennaio 2006 (Ud. 17/11/2005), Sentenza n. 560 (vedi: sentenza per esteso)

 

 

Giurisdizione e competenze  ^

 

Acqua - Tribunale superiore delle acque pubbliche - R.D. n. 1775/1933 - Giurisdizione - Provvedimenti incidenti in via immediata e diretta sulle acque pubbliche - Atti relativi al sistema degli scarichi delle acque meteoriche dal piano autostradale - Competenza del T.A.R. - Sussistenza. Il Tribunale superiore delle acque pubbliche è competente, ex art. 143 lett. a) del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, per i provvedimenti che incidano in via diretta ed immediata sulle acque pubbliche, nel senso che tali provvedimenti concorrono, in concreto, “a disciplinare la gestione, l’esercizio delle opere idrauliche, i rapporti con i concessionari o a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all’esercizio ed alla realizzazione delle opere stesse od a stabilire o modificare la localizzazione di esse od a influire nella loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti, mentre restano fuori da tale competenza giurisdizionale tutte le controversie che abbiano ad oggetto atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque pubbliche” (così Cass., s.u., 6 luglio 2005, n. 14195; conf. C.d.S., VI, 12 ottobre 2006, n. 6070). Rimane invece radicata presso il giudice amministrativo la competenza a conoscere degli atti correlati con le acque pubbliche soltanto in via indiretta ed eventuale (Nella specie: atti relativi al sistema degli scarichi delle acque meteoriche, nonché di altri liquidi, dal piano autostradale. Il Tar ha ritenuto la propria competenza, non trattandosi idrauliche, cioè afferenti le acque pubbliche, ché pacificamente tali non sono le acque piovane; e non risultando nessuno degli scarichi esistenti direttamente collegato con acque pubbliche - intese come acque sorgenti, fluenti o lacuali, idonee a soddisfare un pubblico e generale interesse). Pres. De Zotti, Est. Gabricci - Società autostrade per l’Italia (avv.ti Sanino e Orsoni) c. Comune di Vittorio Veneto (avv.ti Borella e Pastorelli) - T.A.R. VENETO, Sez. III - 4 dicembre 2006, n. 3991 (vedi: sentenza per esteso)

 

Acqua - Acque pubbliche - Giurisdizione del tribunale superiore delle acque pubbliche - Ambito. Rientra nella giurisdizione del tribunale superiore delle acque pubbliche , ai sensi dell'art. 143 r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, la cognizione dei ricorsi avverso provvedimenti di occupazione di fondi per l'esecuzione di opere idrauliche, ovvero avverso provvedimenti che, riguardando la realizzazione di opere pubbliche e il regime delle acque pubbliche, interferiscono con il sistema di utilizzazione delle acque stesse (Cassazione civile, sez. un., 11 luglio 2000, n. 479; Tribunale sup. acque, 1 ottobre 2002, n. 120; Consiglio Stato, sez. IV, 13 novembre 1998, n. 1523) Pres. ed Est. Vacirca - I. s.s. (avv. Bovecchi) c. Comune di Pietrasanta (avv.ti Dalle Luche e Orzalesi) - T.A.R. TOSCANA, Sez. I - 4 dicembre 2006, n. 7040
 

Gestore privato del servizio idrico integrato - Disciplina in materia di accesso ex art. 22 L. n. 241/90 - Applicabilità. I gestori privati di pubblici servizi (nella specie: gestore del servizio idrico integrato) sono assoggettati alla disciplina in materia di accesso di cui all’art. 22 della L. n. 241/1990. L’affermazione vale a maggior ragione oggi dopo che l’art. 15 della L. n. 15 del 2005 ha sostituito l’art. 22 della L. 241/90, prevedendo, alla lettera e), che, ai fini dell’accesso, per “pubblica amministrazione” si intendono anche “i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario” (CdS, Ad. plen. n. 4 del 1999; sez. VI n. 1303 del 2002; Ad. plen. n. 5 del 2005) Pres. Amoroso, Est. Buricelli - C. s.p.a. (avv. Pavarin) c. A s.p.a. (avv. Marzola) - T.A.R. VENETO, Sez. I - 23 novembre 2006, n. 3899 (vedi: sentenza per esteso)

 

Acqua - Interventi abusivi di intubamento di un corso d’acqua demaniale - Giurisdizione - Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. In materia di interventi abusivamente realizzati, interessanti l’intubamento di un corso d’acqua demaniale, sussiste la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi dell’art. 143 del R.D. n. 1775/1933. Pres. Est. H. s.r.l. (avv.ti Lana e Pinello) Pres. Zuballi, Est. Farina - H. s.r.l. (avv.ti Lana e Pinello) c. Comune di Vigasio (avv.ti Magrassi e Tonon) - T.A.R. VENETO, Sez. II - 6 ottobre 2006, n. 3308

 

Acqua - Procedimento espropriativi strumentale alle realizzazione di rete idrica - Controversia - Giurisdizione - T.R.A.P. - Art. 140, lett. d) T.U. 1775/1933. Il procedimento espropriativo strumentale alla realizzazione di una rete idrica, configurandosi come finalizzato all’esecuzione di un’opera idraulica caratterizzata dal pubblico interesse, rientra nella giurisdizione del tribunale regionale delle acque pubbliche. Ai sensi dell'art. 140 lettera d) del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, rientrano infatti nella competenza del Tribunale Regionale delle acque pubbliche tutte le controversie aventi ad oggetto un'occupazione di fondi che si renda necessaria per la costruzione di un'opera idraulica, senza che sia dato distinguere tra occupazioni formalmente e sostanzialmente legittime ed occupazioni privi dei requisiti di legittimità, come quelle che, pur essendo state attuate in base ad un provvedimento legittimo della competente autorità amministrativa, si siano protratte oltre i termini di legge ed abbiano altresì comportato, a seguito della irreversibile trasformazione del fondo, un'espropriazione sostanziale, ancorché l'interessato, denunciando siffatta illegittimità, chieda il risarcimento del danno che ne è conseguito (cfr Cass. n. 4704/1993; n. 7016/1999; n. 9277/1999; n. 15126/2002). Pres. D’Alessandro, Est. Palatiello - D.F.L. (avv. Iorio) c. Comune di Benevento (avv. Chiusolo) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 25 settembre 2006, n. 8299

 

Acqua - Riparto di giurisdizione fra T.R.A.P. e G.A. - Controversie relative all'aggiudicazione di un appalto-concorso dei lavori di salvaguardia idraulico-ambientale di un fiume - Art. 143 lett. a) r.d. n. 1775/1933 - Art. 6 L. n. 205/2000. Appartengono alla cognizione del tribunale superiore delle acque pubbliche i ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'Amministrazione in materia di acque pubbliche, (art. 143 lettera a) del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775). La norma va interpretata nel senso che la giurisdizione del detto tribunale, quale giudice amministrativo speciale, sussiste limitatamente alle controversie che concernono l'utilizzazione diretta e immediata di dette acque, con la conseguenza che le controversie relative agli atti del procedimento formativo della volontà dell'ente pubblico per la scelta dei soggetti esecutori di lavori per la realizzazione di opere concernenti le acque stesse, vanno devolute alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, concernendo solo in via mediata ed indiretta il regime delle acque pubbliche (Cassazione civile, sez. un., 24 aprile 1992, n. 4965; 13 gennaio 2003 n. 337; Cons. Stato, VI, n. 242/1994; Sez. IV 11 dicembre 2001, n. 6200; 30 maggio 2002 n. 3014). Pres. Iannotta - Est. Branca - Idresia s.r.l. (avv.ti Di Paolo e Scalera) c. Provincia di Teramo ed altri (avv. Cerulli Irelli), (annulla T.A.R. per l’Abruzzo, L’Aquila, 22 settembre 2005 n. 797). CONSIGLIO DI STATO Sez.V, 18/09/2006 (C.c. 21/04/2006), Sentenza n. 5442 (vedi: sentenza per esteso)

 

Acqua - Appalti - Lavori che incidono sul regime delle acque - Scelta del contraente per l’appalto di lavori - Giurisdizione - Art. 6 L. n. 205/2000. La sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alle procedure di scelta del contraente per l’appalto di lavori che incidono sul regime delle acque è confermata dalla generale previsione con cui il legislatore ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale (art. 6 della legge n. 205/2000) (Cons. St., Sez. VI, 16 febbraio 2005 n. 514). Pres. Iannotta - Est. Branca - Idresia s.r.l. (avv.ti Di Paolo e Scalera) c. Provincia di Teramo ed altri (avv. Cerulli Irelli), (annulla T.A.R. per l’Abruzzo, L’Aquila, 22 settembre 2005 n. 797). CONSIGLIO DI STATO Sez.V, 18/09/2006 (C.c. 21/04/2006), Sentenza n. 5442 (vedi: sentenza per esteso)

 

Acqua - Consumatori e utenti - Servizio idrico integrato - Modifiche apportate al piano tariffario - Giurisdizione - G.O. - Difetto. La cognizione giurisdizionale delle modifiche apportate al piano tariffario del servizio idrico integrato non può essere demandata al G.O., neanche con riguardo alle variazioni della tariffa che impattano sul contratto con gli utenti: dette modifiche conseguono infatti ad atti dell’Autorità d’ambito, imposte in via provvedimentale e non negoziale, insuscettibili di scrutinio ai sensi della normativa sul consumatore e appartenenti alla giurisdizione del G.A.. Giudice Lollo - Movimento Cittadinanza Onlus c. Acqualatina s.p.a. - TRIBUNALE DI LATINA, Sez. I civile - Ordinanza 13 luglio 2006 (vedi: ordinanza per esteso)

 

Acqua - Acque pubbliche - Provvedimenti incidenti sul regime delle acque pubbliche - Giurisdizione - T.S.A.P. - Fattispecie. Ai sensi dell’art. 143 lett. a) del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, i vizi di legittimità dei provvedimenti presi dall’amministrazione in materia di acque pubbliche e cioè sui provvedimenti amministrativi che abbiano “incidenza immediata e diretta” sul regime delle acque pubbliche, appartengono alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque (nella specie, la controversia verteva su provvedimenti ablatori funzionali alla realizzazione di interventi urgenti per il riassetto territoriale di aree a rischio idrogeologico nel bacino di una fiumara) Pres. Passanisi, Est. Crescenti - F.D. (avv. Laboccetta) c. Comune di Reggio Calabria (avv. De Tommasi) - T.A.R. CALABRIA, Reggio Calabria - 1 giugno 2006, n. 942

 

Inquinamento idrico - Responsabilità - Mansioni di fatto - Esclusione - Fondamento. L'individuazione in un'impresa del soggetto responsabile dell'ottemperanza della disciplina sulla tutela delle acque non può essere effettuata solo in base alle sue funzioni di fatto esercitate in assenza di una valida delega. Pres. Lupo - Est. Squassoni - (conferma Sentenza del 12/11/2004 CORTE APPELLO di LECCE). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 11 gennaio 2006 (Ud. 17/11/2005), Sentenza n. 560 (vedi: sentenza per esteso)

 

 

Inquinamento idrico - Acqua

Anni: 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 -2000-87