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Giurisprudenza

  

 

Acqua

Inquinamento idrico

 

Inquinamento idrico, acque, tariffe, ATO ed altro...

 

Giurisdizione e competenze... 

 

Anno 2007

 

Vedi gli anni:

2011- 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 -2000-87

 

Si veda anche: Urbanistica Vincoli - Aree Protette - Inquinamento - Demanio - Inquinamento - atmosferico

 

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          Argomenti:

         Inquinamento idrico, acque, tariffe, ATO ed altro...

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 Inquinamento idrico, acque in genere, tariffe, ATO ed altro  ^ 

 

INQUINAMENTO IDRICO - INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Abrogazione del d.p.r. n. 203/1988 - Nuova disciplina - D.lgs. n. 152/2006 - Continuità normativa con il c.d. Testo Unico ambientale. Il reato di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione (od imposte dall’autorità competente), prima previsto dall’art. 24, comma quarto, del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, si pone in rapporto di continuità normativa con la fattispecie penale oggi contemplata dall’art. 279, comma secondo, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Nel caso di specie, rimane ravvisabile la nullità della sentenza per difetto di contestazione ex art. 522 cod. proc. pen., avendo il giudice pronunciato condanna per il reato di inosservanza delle prescrizioni autorizzative, a fronte di una contestazione di omessa comunicazione dei dati relativi alle emissioni in atmosfera (reato prima previsto dall’art. 24, comma terzo, d.P.R. n. 203 del 1988, oggi contemplato dall’art. 279, comma quarto, D.Lgs. n. 152 del 2006), non ravvisandosi, alcun rapporto di continenza tra le due violazioni poiché il fatto contestato non era ricompreso in quello, più ampio, ritenuto in sentenza. Presidente C. Vitalone, Relatore C. Petti. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 19/12/2007 (Ud. 16/11/2007), Sentenza n. 47081

 

ACQUE - Politica comunitaria in materia di acque - Distretto idrografico - Relazione di sintesi e analisi - Comunicazione - Insussistenza - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2000/60/CE Artt. 5, n. 1, e 15, n. 2. Non avendo presentato la relazione sintetica delle analisi richieste a norma dell’art. 5, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, come previsto ai sensi dell’art. 15, n. 2, della medesima direttiva, e non avendo effettuato le analisi e l’esame di cui all’art. 5, n. 1, della stessa direttiva, per il distretto idrografico pilota del Serchio e una parte dei distretti idrografici delle Alpi orientali, dell’Appennino settentrionale, centrale e meridionale, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 5, n. 1, e 15, n. 2, della detta direttiva. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. VIII, 18/12/2007, C-85/07

 

ACQUA - URBANISTICA E EDILIZIA - Salvaguardia qualitativa delle acque destinate al consumo umano - Diniego di concessione edilizia - Zona di rispetto della sorgente - Art. 94, D. L.vo n. 152/2006. Le aree situate nella zona di rispetto delle risorse idriche non possono essere utilizzate a scopo edificatorio, in applicazione della normativa contenuta nel D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 e successive modifiche, normativa, (oggi contenuta nel D.L.vo n. 152/2006) essenzialmente finalizzata alla salvaguardia qualitativa delle acque destinate al consumo umano, in stretta conformità alle vigenti disposizioni dettate in sede europea su tale materia.(Cons. Stato, Sez. IV, 18/02/1992, n. 132). Pres. Salvatore - Est. Lodi - S.R.L. Immobiliare degli Aurunci (avv. Scipione) c. Comune di Formia (avv. Battaglia) e nei confronti della Regione Lazio (n.c.) (conferma Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione staccata di Latina, n. 34 del 19/01/1999). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 10/12/2007 (C.C. 30/10/2007) Sentenza n. 6337

 

INQUINAMENTO IDRICO - Inquinamento e seccature - Trattamento delle acque urbane di scarico - Inadempimento di Stato - Direttiva 91/271/CEE articoli 3 e 4. Non vigilando in modo che le agglomerazioni di Artemida, di Chrysoupoli, di Igoumenitsa, di Héraklion (Creta), di Katerini, di Koropi, di Lefkimmi, di Litochoro (Piérie), di Malia, di Markopoulo, di Mégare, di Nea Kydonia (Creta), di Naupacte, di Nea Makri, di Parikia (marmo di Paros), di Poros-Galatas, di Rafina, di Salonicco (zona turistica), di Tripoli, di Zante, di Alexandria (Émathie), di Édessa e di Kalymnos siano fornite, secondo il caso, di sistemi di raccolta delle acque urbane di scarico che rispondono alle prescrizioni dell'articolo 3 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, relativa al trattamento delle acque urbane di scarico, e/o di sistemi di trattamento delle acque urbane di scarico che soddisfanno le prescrizioni dell'articolo 4 di questa direttiva, la repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi che gli incombono. (Testo Uff. En ne veillant pas à ce que les agglomérations d’Artemida, de Chrysoupoli, d’Igoumenitsa, d’Héraklion (Crète), de Katerini, de Koropi, de Lefkimmi, de Litochoro (Piérie), de Malia, de Markopoulo, de Mégare, de Nea Kydonia (Crète), de Naupacte, de Nea Makri, de Parikia (Paros), de Poros-Galatas, de Rafina, de Thessalonique (zone touristique), de Tripoli, de Zante, d’Alexandria (Émathie), d’Édessa et de Kalymnos soient équipées, selon le cas, de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires répondant aux prescriptions de l’article 3 de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, et/ou de systèmes de traitement des eaux urbaines résiduaires satisfaisant aux prescriptions de l’article 4 de cette directive, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdits artiche). CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. V, 25 ottobre 2007 Provvedimento C‑440/06

 

INQUINAMENTO IDRICO - Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose – Inadempimento di uno Stato – Direttiva 80/68/CEE. Non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari per conformarsi agli artt. 4, 5, 7 e 10 della direttiva del Consiglio 17 dicembre 1979, 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose, per quanto riguarda il sito della discarica municipale di Ballymurtagh (contea di Wicklow), l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza della detta direttiva. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 25/10/2007, Procedimento C-248/05

 

ACQUA - Risorse idriche - Aree di salvaguardia ex art. 94 D.Lgs. n. 152/2006 - Mancata individuazione da parte della regione - Estensione della zona di rispetto - 200 metri. In assenza dell'individuazione da parte della regione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 152/1999 (ora art. art. 94, c. 1 del D.Lgs. n. 152/2006), la zona di rispetto, in applicazione del comma 6 della medesima norma, ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione. Pres. Urbano, Est. Bucchi - M.P. (avv.ti Modugno e Cornacchia) c. Azienda USL Bari 3 (avv. Benedetto) e altri (n.c.) - T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. III - 11 settembre 2007, n. 2108

 

INQUINAMENTO IDRICO - Acque reflue - Scarico in pubblica fognatura - Impianto per la lavorazione degli agrumi - Sanzione penale - Fondamento - Lesione dell'interesse della P.A. - Fattispecie. In materia d'inquinamento delle acque, gli scarichi non occasionali di acque reflue industriali, se effettuati in assenza dell'autorizzazione prescritta, costituiscono reato anche se operati nella rete fognaria e ciò, in aderenza al principio comunitario di prevenzione, indipendentemente dal superamento dei valori-limite fissati nelle tabelle allegate al D.Lgs. n. 152/1999 (ed attualmente al D.Lgs. n. 152/2006) [vedi Cass., Sez- III; 10-6-2003, n. 24892, Raffaelli; 19-12-2002, n. 42932, Barattoni; 1-2-2001, n. 4021, Arnaud; 26-10-1999, n. 12176, Di Liddo ed altro]. Sicché, la sanzione penale, si correla alla mancanza del controllo preventivo, da effettuarsi attraverso il rilascio, formale e specifico dell'autorizzazione (lesione dell'interesse della P.A. al controllo ed alla gestione degli scarichi), a prescindere dal recapito finale, che non è menzionato dalla norma sanzionatoria (in tal senso, Cass., Sez. III, 16.12.1999, n. 14247, Porcu; 15.1.2001, n. 248, Giovannelli; 17.1.2001, n. 324, Ciccottelli ed altro; 17.1.2001, 338, Padovani ed altri). Nella fattispecie è lo stesso ricorrente ad ammettere l'effettuazione di uno scarico di reflui, stabilmente collegato ad un determinato ciclo produttivo, ancorché di carattere non continuativo - discontinuo, dunque, ma non occasionale - (dopo l'accertamento della contravvenzione contestata egli ha istallato, infatti, un depuratore ed ha ottenuto autorizzazione amministrativa per l'allaccio alla rete fognaria e lo scarico in essa delle acque reflue depurate) ed il Tribunale ha accertato la esistenza di una stabile condotta di collegamento tra le vasche di raccolta site nell'impianto e la fognatura comunale. Pres. Vitalone, Rel. Fiale, P.m. Passacantando, Ricorrente B. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 3 Settembre 2007 (Ud. 8/6/2007), sentenza n. 33787

 

INQUINAMENTO IDRICO - Tutela delle acque - Controllo preventivo - Scarichi di acque reflue industriali e immissione occasionale - Differenza - D.Lgs. n. 152/1999 - D.Lgs. n. 152/2006. In materia di tutela delle acque, la logica giuridica che ispira il legislatore nazionale è quella di sottoporre sempre a controllo preventivo espresso e specifico tutti gli scarichi di acque reflue industriali, anche se recapitano in pubbliche fognature, sia per la loro maggiore pericolosità sia per evitare distorsioni e disparità di trattamento tra operatori economici distanti da fognature pubbliche o vicini” (Cass., Sez- III, 26.10.1999, n. 12176, Di Liddo). Sicché, il D.Lgs. n. 152/1999 ha distinto (art. 59) tra scarico di acque reflue industriali ed immissione occasionale. Il primo deve avvenire tramite condotta (art. 2, lett. bb) e, cioè, a mezzo di qualsiasi sistema stabile - anche se non esattamente ripetitivo e non necessariamente costituito da una tubazione di rilascio delle acque predette - il secondo ha il carattere dell'eccezionalità collegata con la menzionata “occasionalità”. Ne deriva che questo secondo comportamento non è più previsto come reato con riferimento alla mancanza di autorizzazione (Cass., Sez. III, 14.9.1999, n. 2774, Rivoli). Pres. Vitalone, Rel. Fiale, P.m. Passacantando, Ricorrente B. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 3 Settembre 2007 (Ud. 8/6/2007), sentenza n. 33787

INQUINAMENTO IDRICO - Disciplina degli scarichi - Scarico discontinuo di reflui e scarico occasionale - Differenza. In tema di disciplina degli scarichi, mentre lo scarico discontinuo di reflui, sia pure caratterizzato dai requisiti della irregolarità, intermittenza e saltuarietà, se collegato ad un determinato ciclo produttivo, ancorché di carattere non continuativo, trova la propria disciplina nel D.Lgs. n. 152/1999 e successive modificazioni, lo scarico occasionale effettuato in difetto di autorizzazione è privo di sanzione penale (Cass. Sez. III, 8.4.2004, n. 16720. Todesco). Pres. Vitalone, Rel. Fiale, P.m. Passacantando, Ricorrente B. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 3 Settembre 2007 (Ud. 8/6/2007), sentenza n. 33787

INQUINAMENTO IDRICO - Immissione occasionale di acque reflue industriali - Nozione legislativa di scarico. D.Lgs. n. 152/1999 - D.Lgs. n. 152/2006. La immissione occasionale di acque reflue industriali non è soggetta alla preventiva autorizzazione solo nel caso in cui sia del tutto estranea alla nozione legislativa di scarico, atteso che ogni immissione diretta tramite un sistema di convogliabilità, ovvero tramite condotta, è sottoposta alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 152/1999 (Cass., Sez. III, 8.4.2004, n. 16717, Rossi). Pres. Vitalone, Rel. Fiale, P.m. Passacantando, Ricorrente B. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 3 Settembre 2007 (Ud. 8/6/2007), sentenza n. 33787

 

INQUINAMENTO IDRICO - Acque - Metodo di campionamento istantaneo - Natura - Carattere procedimentale - Controlli "a sorpresa". Il metodo di campionamento ha carattere procedimentale e non integrativo della fattispecie penale, in quanto la scelta di eseguire quello istantaneo era dovuta dalle caratteristiche non continue dello scarico, per cui sarebbe stato difficile effettuare controlli "a sorpresa". Pres. Papa - Est. Cordova - Ric. Vilonna (conferma Corte d'appello di Milano). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 22/05/2007 (Ud. 4/4/2007), Sentenza n. 19715
 

INQUINAMENTO IDRICO - Trattamento acque industriali - Metodo di campionamento - Fattispecie - Art. 28 d. l.vo n. 152\99 (oggi D. Lvo 152/06). Il terzo comma dell'art. 28 d. l.vo n. 152\99 (oggi D. Lvo 152/06) prescrive che per le sostanze di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 il campione cui fare riferimento è quello immediatamente a valle dell'impianto di trattamento delle acque industriali, a nulla rilevando i campioni prelevati immediatamente a monte del punto di immissione nel corpo ricettore. Fattispecie, analisi dei campioni prelevati a valle dell'impianto di depurazione ed immediatamente prima del luogo di scarico (pubblica fognatura). Pres. Papa - Est. Cordova - Ric. Vilonna (conferma Corte d'appello di Milano). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 22/05/2007 (Ud. 4/4/2007), Sentenza n. 19715
 

INQUINAMENTO IDRICO - Campionamento di scarico “inattivo” da un pozzetto. Non assume nessuna rilevanza la circostanza che lo scarico sia inattivo al momento del campionamento quando l'acqua proveniente - nella specie da un pozzetto - non può essere che quella scaricata dall'impianto. Pres. Papa - Est. Cordova - Ric. Vilonna (conferma Corte d'appello di Milano). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 22/05/2007 (Ud. 4/4/2007), Sentenza n. 19715

 

INQUINAMENTO IDRICO - INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Esalazioni insalubri provenienti da un allevamento - Accorgimenti tecnici - Omissione - Reato di cui all'art. 674 c.p. - Configurabilità. In materia di inquinamento atmosferico e delle acque, il superamento del limite della normale tollerabilità delle emissioni provenienti da attività autorizzate, configura il reato di cui all'art. 674 cod. pen. quando il fatto è imputabile a negligenza del titolare dell'insediamento (in specie consistita nella mancata attuazione dei possibili accorgimenti tecnici idonei ed eliminare o contenere le emissioni di gas e vapori) e non alla natura dell'attività autorizzata svolta. Pertanto, per la configurabilità del reato, non rileva il dato del superamento dei valori limite di emissione eventualmente stabiliti dalla legge, se l'affermazione di responsabilità si fonda sull'apprezzamento di un profilo di negligenza del titolare dell'insediamento. Presidente E. Papa, Relatore C. Petti, Ric. Carani. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III 19/06/2007 (Ud. 16/06/2007), Sentenza n. 23796

 

INQUINAMENTO ACQUE - Qualità delle acque relative alla molluschicoltura - Designazione delle acque relative alla molluschicoltura - Programmi di riduzione dell'inquinamento - Fissazione dei parametri di controllo Inadempimento di Stato - direttiva 79/923/CEE. Omettendo: di designare tutte le acque relative alla molluschicoltura che richiedono una designazione, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 79/923/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1979, relativa alla qualità richiesta delle acque relative alla molluschicoltura; di fissare tutti i valori necessari che riguardano le acque relative alla molluschicoltura designate o che richiedono una designazione ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 79/923, ai sensi dell'articolo 3 di questa, e di adottare tutte le misure necessarie per stabilire programmi di riduzione dell'inquinamento delle acque che richiedono una designazione ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 79/923, ai sensi dell'articolo 5 di questa, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che gli incombono ai sensi di questa direttiva. L'Irlanda è condannata alle spese. (Testo ufficiale: En omettant: de désigner toutes les eaux conchylicoles nécessitant une désignation, conformément à l'article 4 de la directive 79/923/CEE du Conseil, du 30 octobre 1979, relative à la qualité requise des eaux conchylicoles; de fixer toutes les valeurs nécessaires concernant les eaux conchylicoles désignées ou nécessitant une désignation en vertu de l'article 4 de la directive 79/923, conformément à l'article 3 de celle-ci, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour établir des programmes de réduction de la pollution des eaux nécessitant une désignation en vertu de l'article 4 de la directive 79/923, conformément à l'article 5 de celle-ci. L'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. L'Irlande est condamnée aux dépens). CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEA Sez. IV, 14 Giugno 2007, causa C‑148/05

 

INQUINAMENTO IDRICO - Fanghi da attività di autolavaggio - RIFIUTI - Rifiuti speciali - Fattispecie. I fanghi di spurgo degli autolavaggi sono certamente riconducibili alla categoria dei fanghi da trattamento sul posto degli effluenti - recanti in origine il codice CER 07.06.02 - e, a seguito della Direttiva del Ministero dell'Ambiente 9.4.2002, i codici 07.06.11 (fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose) e 07.06.12 (fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070611). Sicché, è da escludere che, per quanto concerne gli autolavaggi, solo le soluzioni acquose possano rientrare nella categoria dei rifiuti. In quanto, oltre ad esse vanno certamente ricompresi, nella categoria dei rifiuti anche i fanghi prodotti. Fattispecie: fanghi derivanti dall'attività di autolavaggio e relativo materiale depositato per decantazione nelle vasche ove confluisce l'acqua utilizzata per il lavaggio. Pres. Onorato Est. Sarno Ric. Pizzotti ed altro (dich. inammissibile il ricorso contro Sentenza del 27/09/2005 Tribunale di Varese). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 05/06/2007, (Ud. 27/03/2007), Sentenza n. 21774

 

ACQUA - Inquinamento idrico - Scarichi - Laguna di Venezia - Disciplina speciale - DD.MM. 9.2.99 e 3.7.99 - Parametri delle acque di attingimento superiori ai valori limite - Utilizzo tale da non determinare variazioni nella qualità dell'acqua di attingimento - Possibilità di scarico in laguna - Esclusione. In materia di scarico di acque reflue, la laguna di Venezia - a causa della sua particolarità - è disciplinata da norme speciali in parte derogatorie alla disciplina generale di cui al D.Lgs. n. 152/06. Per cui, ove le acque prelevate da un corpo idrico presentino parametri superiori ai valori-limite di emissione, troverà applicazione non già l'art. 101, c. 6 del citato d.lgs., ma l'art. 28 del D.M. 9.2.99, in relazione agli obiettivi di qualità definiti dal D.M. 3.7.99. Ne deriva che nessuno scarico può sversare in laguna acque che superano la soglia limite determinata dalla disciplina da ultimo riferita, dipenda o meno il superamento dall'attività compiuta dai soggetti che tali acque utilizzano (nella specie, l'acqua utilizzata per il raffreddamento degli impianti del ricorrente presentava un eccesso di ferro rispetto ai limiti di legge già al momento dell'attingimento, a prescindere dal successivo impiego industriale: il collegio ha chiarito che la norma non ne impone la bonifica, ma ne vieta l'utilizzo, in quanto già inquinata e, come tale, non sversabile nel bacino lagunare). Pres. De Zotti, Est. De Piero - I. s.r.l. e altro (avv.ti Ribolzi, Invernizzi e Cesari) c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e altri (Avv. Stato) - TAR VENETO, Sez. III - 4 giugno 2007, n. 1753

 

ACQUE - Nozione di acque reflue industriali - Disciplina applicabile - Art. 2, lett. h) del d. lgs. n. 152/1999, come mod. dal d. l.vo n. 258/2000 ora art. 74, c. 1 lett. h) d. Lgs. n. 152/2006. L'art. 2, lettera h) del d. lgs. n. 152/1999, come modificato dal decreto legislativo n. 258/2000, (ora trasfuso nell'art. 74, comma 1 lettera h) del d. Lgs. n. 152/2006) definisce "acque reflue industriali" qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzioni di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche o di dilavamento. Il refluo deve essere considerato nell'inscindibile composizione dei suoi elementi, a nulla rilevando che parte di esso sia composta di liquidi non direttamente derivanti dal ciclo produttivo, come quelli delle acque meteoriche o dei servizi igienici, immessi in un unico corpo recettore. [Cassazione Sezione III n. 13376/1998, 10/11/1998 - 18/12/1998, Brivio, RV. 212541]. Ne consegue che rientrano tra le acque reflue industriali quelle che possiedono qualità, necessariamente legate alla composizione chimica-fisica, diverse da quelle proprie delle acque metaboliche e domestiche. Pres. Lupo Est. Teresi Ric. Bentivoglio. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 29 Maggio 2007 (Ud. 12/04/2007), Sentenza n. 21119

 

ACQUE - Disciplina degli scarichi - Scarico discontinuo di reflui e scarico occasionale - Differenza. In tema di disciplina degli scarichi, mentre lo scarico discontinuo di reflui, sia pure caratterizzato dai requisiti dell'irregolarità, intermittenza e saltuarietà, se collegato ad un determinato ciclo produttivo, ancorché di carattere non continuativo, trova la propria disciplina nel decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, e successive modificazioni, lo scarico occasionale, sia se effettuato in difetto di autorizzazione che con superamento dei valori limite, è privo di sanzione a seguito della eliminazione, ad opera dell'art. 23 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 258, del riferimento alle immissioni occasionali precedentemente contenuto negli art. 54 e 59 del citato decreto n.152" [Cassazione Sezione III n. 16720/2004, Todesco, RV.228208]. Quindi, quale che sia il suo carattere temporaneo, soltanto una condotta del tutto estranea alla nozione legislativa di scarico di acque reflue [le immissioni effettuate fuori dal ciclo produttivo senza il tramite di una condotta] non è soggetta alla preventiva autorizzazione perché ogni immissione diretta tramite un sistema di convogliabilità, ovvero tramite condotta, è sottoposta alla disciplina di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 [cfr. Cassazione Sezione III n.14425/2004, Lecchi, RV. 227781 e n. 16717, Rossi, RV. 228027]. Pres. Lupo Est. Teresi Ric. Bentivoglio. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 29 Maggio 2007 (Ud. 12/04/2007), Sentenza n. 21119

 

ACQUE - INQUINAMENTO - Nozione di acque reflue industriali - Fattispecie: versamento di sostanza chimica allo stato liquido destinata a fissare le fibre d'amianto che componevano la copertura di un capannone industriale. Nella nozione di acque reflue industriali rientrano tutti i reflui derivanti da attività che non attengono strettamente al prevalente metabolismo umano ed alle attività domestiche, atteso che a tal fine rileva la sola diversità del refluo rispetto alle acque domestiche. Conseguentemente rientrano tra le acque reflue industriali quelle provenienti da attività artigianali e da prestazioni di servizi. [Cassazione Sezione III, n. 42932/2002, 24/10/2002 - 19/12/2002, Ribattoni, RV. 222966]. Nella specie deve escludersi il carattere occasionale dello scarico essendo stato accertato che lo stesso è avvenuto nel corso di un'attività rientrante nel ciclo di lavorazione dell'impresa richiedente l'impiego di liquidi inquinanti. In tal contesto è stata versata una sostanza chimica allo stato liquido destinata a fissare le fibre d'amianto che componevano la copertura di un capannone industriale. Pres. Lupo Est. Teresi Ric. Bentivoglio. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 29 Maggio 2007 (Ud. 12/04/2007), Sentenza n. 21119

 

INQUINAMENTO IDRICO - Acque tutela dall'inquinamento - Scarico da cartiera - Degrado di un fiume - Conseguenza del reato - Successiva alluvione con mutamento dell'ecosistema - Stravolgimento dello stato dei luoghi e eliminazione delle tracce del reato - Obbligo risarcitorio - Permanenza - Quantificazione del danno in via equitativa. Nelle questioni di reati di inquinamento ambientale, l'obbligazione risarcitoria per il danno da reato consistente nella situazione di degrado di un fiume non viene meno nel caso in cui un successivo fatto alluvionale determini l'irreversibile modificazione dello stato dei luoghi, facendo venire meno addirittura la traccia del danno stesso. (Nella specie, data l'impossibilità di una puntuale quantificazione del danno, può procedersi ad una determinazione equitativa del risarcimento). Pres. Cosentino Rel. Zappia Ric. Cuzzi e altri. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. II, 25/05/2007 (Ud. 28/03/2007), Sentenza n. 20681

 

INQUINAMENTO IDRICO - Scarichi civili non autorizzati - Responsabilità del conduttore - Sanzioni amministrative - Artt. 15 e 21 L. n. 319/1976. In materia di sanzioni amministrative, incorre nella violazione degli artt. 15 e 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, chiunque si renda responsabile dell'apertura o, comunque, dell'effettuazione di uno scarico da un insediamento civile senza autorizzazione, non solo il proprietario dell'immobile o comunque chi, realizzando il relativo impianto, abbia aperto gli scarichi, ma anche chi, valendosi dell'impianto, in quanto lo gestisca o lo detenga di fatto, effettui gli scarichi, e quindi anche il conduttore. Presidente F. Pontorieri, Relatore M. Oddo. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. II, del 15 Maggio 2007 (C.C. 27/03/2007), Sentenza n. 11122
 

INQUINAMENTO IDRICO - Scarichi civili non autorizzati aperti da terzi in zona priva di fognatura - Immobile ad uso abitativo - Proprietario, locatore e conduttore - Responsabilità - Assenza di colpa nella violazione - Verifica del giudice - Necessità - L. n. 319/1976 - L.R. Lazio n. 41/82. In materia di scarichi civili, in assenza di autorizzazione non è consentita agli utenti l'effettuazione degli scarichi, neppure se aperti da terzi, e, se non può escludersi una responsabilità concorrente del proprietario dell'immobile ad uso abitativo o del locatore, nel caso in cui gli scarichi delle acque reflue domestiche non siano autorizzati, non può negarsi neppure quella del conduttore, sia perché costituito detentore e custode dello scarico nella parte in cui esso è destinato all'uso ed al godimento proprio e sia perché direttamente autore della violazione del divieto imposto. Tuttavia, l'espresso e specifico richiamo all'incolpevolezza della condotta impone, al giudice di pronunciarsi sulla questione sollevata e di verificare se la commissione dell'illecito è attribuibile ad un errore incolpevole sul fatto ovvero ad un errore sulla liceità del fatto indotto nell'agente da un comportamento positivo della p.a. e da lui non evitabile con l'ordinaria diligenza (nella specie rilascio da parte della P.A. del certificato di abitabilità). Presidente F. Pontorieri, Relatore M. Oddo. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. II, del 15 Maggio 2007 (C.C. 27/03/2007), Sentenza n. 11122

 

ACQUA - Consorzi di Bonifica - Gestione e custodia di fatto di un corso d'acqua - Difetto di manutenzione - Responsabilità per danni - Risarcimento. Nel caso in cui un consorzio di bonifica assuma di fatto l'onere della manutenzione di un canale, pur non essendo gravato del relativo obbligo, curando la custodia e la gestione del corso d'acqua, sullo stesso grava anche la relativa responsabilità e quindi l'obbligo di risarcire i danni derivanti da un difetto di manutenzione. CORTE DI CASSAZIONE Civile Sez. Un. Civ. del 5/04/2007 (Ud. 09/03/2007), Sentenza n. 5394

 

INQUINAMENTO IDRICO - Trattamento delle acque urbane di scarico - Zone costiere - Scarico in una zona sensibile senza trattamento - Inadempimento di Stato - Direttiva 91/271/CEE. Non adottando le misure necessarie per garantire che, al 31 dicembre 1998, le acque urbane di scarico dell'agglomerazione di Sueca, delle zone costiere di questa (El Perelló, les Palmeres, Mareny de Barrequetes, Playa del Rey et Boga de Mar) come pure di alcuni comuni della regione del Ribera (Benifaió, Sollana ed Almussafes) siano sottoposte ad un trattamento adeguato prima del loro rifiuto in una zona identificata come sensibile, il regno di Spagna ha mancato agli obblighi che gli incombono ai sensi degli articoli 3, paragrafo 1, secondo capoverso, e 5, paragrafo 2, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, di con l'articolo 4, paragrafo 4, della suddetta direttiva. Il regno di Spagna è condannato alle spese. (Testo uff.: Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 3, apartado 1, párrafo segundo, y 5, apartado 2, de la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, este último en relación con el artículo 4, apartado 4, de dicha Directiva, al no haber adoptado las medidas necesarias para garantizar que, a 31 de diciembre de 1998, las aguas residuales urbanas de la aglomeración de Sueca, de las pedanías costeras de ésta (El Perelló, Les Palmeres, Mareny de Barrequetes, Playa del Rey y Boga de Mar), así como de determinados municipios de la comarca de La Ribera (Benifaió, Sollana y Almussafes), fueran sometidas a un tratamiento adecuado antes de ser vertidas en una zona declarada sensible. Condenar en costas al Reino de España). CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. V, 19 Aprile 2007, Causa C-219/05

 

ACQUE - Attività agricole - Assimilazione delle acque reflue a quelle domestiche - Presupposti - Attività industriale - Esclusione - L. n. 319/76 - Art. 28 c. 7 D.Lv. 152/99 - Art. 101 c. 7 D.L.vo 152/2006. Attraverso l'art. 28 comma 7 D.Lv. 152/99 si è operata una scelta nell'ambito delle attività agricole distinguendo tra le attività propriamente riconducibili alla gestione fondo (impresa agricola) da quelle che assumono, invece, carattere per così dire "industriale". Questa chiave di lettura rimane confermata anche alla luce dell'art. 101 comma 7 del D.L.vo 152/2006 che, peraltro, significativamente alla lettera C) sostituisce la parola "fondi" con "terreno". E, solo per le prime si può ragionevolmente giustificare l'assimilazione delle acque reflue a quelle domestiche tenuto conto e della portata generalmente limitata degli scarichi provenienti da un impianto asservito in via esclusiva o prevalente al fondo agricolo, e della limitata capacità inquinante in relazione ai prodotti utilizzati ed alle tecnologie impiegate. Pres. Vitalone Est. Sarno Ric. Romano. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, del 4/4/2007 (Ud. 28/02/ 2007), Sentenza n. 13754

 

INQUINAMENTO IDRICO - Scarico dei liquami derivanti dalla molitura delle olive - Autorizzazione - Necessità - Eccezione - Artt. 28, c. settimo, lett. c) e 59 D.Lgs. n. 152/1999. In tema di scarico dei liquami derivanti dalla molitura delle olive, nessuna violazione ai principi costituzionali deriva dalla contestazione del reato previsto dall'art. 59 D.Lgs. n. 152 del 1999, qualora esso venga effettuato senza la prevista autorizzazione, salvo che, ricorrano le particolari condizioni di cui all'art. 28, comma settimo, lettera c) del citato D.Lgs., ossia si tratti di imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura (Sez. 3, n. 34141 del 05/07/2005 Rv. 232470). Pres. Vitalone Est. Sarno Ric. Romano. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, del 4/4/2007 (Ud. 28/02/ 2007), Sentenza n. 13754
 

ACQUE - Consorzi di bonifica - Custodia e gestione di un corso d'acqua - Responsabilità - Difetto di manutenzione di un canale - Obbligo di risarcire i danni - Sussiste. Qualora un consorzio di bonifica abbia di fatto provveduto, pur non essendo gravato del relativo obbligo, alla manutenzione di un canale, assumendo così la custodia e la gestione del corso d'acqua, sullo stesso grava anche la relativa responsabilità e quindi l'obbligo di risarcire i danni derivanti da un difetto di manutenzione. Presidente P. Vittoria, Relatore E. Bucciante. CORTE DI CASSAZIONE Civile SS.UU. del 9 marzo 2007 (Ud. 18/01/2007), Sentenza n. 5394
 

INQUINAMENTO IDRICO - ACQUE - AGRICOLTURA - Impresa agricola - Assimilabilità alle acque reflue domestiche dei reflui di allevamento - Disciplina vigente - Art. 101, 7° c. - lett. b), D.Lgs. n. 152/2006. La disciplina attuale, in materia di acque reflue domestiche dei reflui di allevamento, è posta dall'art. 101, 7° comma - lett. b), del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 (testo normativo che ha espressamente abrogato il D.Lgs. n. 152/1999, come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000), che assimila alle "acque reflue domestiche" quelle provenienti da "imprese dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'art. 112, comma 2, e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella Tabella 6 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto". In detta Tabella viene fissato il "peso vivo medio corrispondente ad una produzione di 340 kg. di azoto per anno, al netto delle perdite di rimozione e stoccaggio" e detto peso, per gli ovicaprini, viene determinato in tonnellate 3,4. Pertanto, l'assimilabilità alle acque reflue domestiche dei reflui di allevamento è ammissibile solo nel caso in cui si verifichino tutte le condizioni previste dall'articolo 101, comma settimo, lettera B) D.Lv. 152/2006. Pres. De Maio - Est. Fiale - Ric. Palazzolo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 28 febbraio 2007 (Ud. 28/11/2006), Sentenza n. 8403

 

ACQUA - RIFIUTI - Situazioni di emergenza - Art. 3, c. 2-bis del d.l. 245/2005 - Competenza territoriale funzionale del TAR Lazio - Limiti. La competenza territoriale funzionale del TAR Lazio individuata dall'art. 3, c. 2-bis del d.l. 30 novembre 2005, n. 245 (conv. in l. 27 gennaio 2006, n. 21), in materia di situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, non è riferita in modo indifferenziato ad ogni tipologia di atto posto in essere a seguito della dichiarazione di emergenza dal Presidente del Consiglio o dai Commissari delegati. Al contrario, dall'inequivoco disposto normativo di cui all'art. 3 del d.l. 245, cit., emerge che la devoluzione in questione resti limitata alle sole ipotesi di impugnativa “delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali”, poste in essere a seguito della dichiarazione di cui al comma 1 dell'art. 5, cit. (ci si riferisce, come è evidente, da un lato all'istituto delle c.d. ‘ordinanze in deroga', di cui al comma 2 dell'art. 5 e dall'altro alla diversa figura delle ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose, di cui è menzione al comma 3 del medesimo articolo). La deroga alla competenza territoriale non trova invece applicazione nelle ipotesi in cui l'impugnativa giurisdizionale concerna (non già le ordinanze di cui all'art. 5, cit., ovvero i provvedimenti ad esse conseguenti, bensì) atti e provvedimenti amministrativi di diversa natura costituenti esercizio di un'ordinaria attività gestionale, sia pure esplicantesi nell'ambito delle particolari situazioni di cui all'art. 2, comma 1,lettera c) della l. 225. Pres. Ravalli, Est. Contessa - Comune di Galatone (avv. Sticchi Damiani) c. Presidente della Regione Puglia, Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia (Avv. Stato), Regione Puglia (avv. Paccioni) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 22 febbraio 2007, n. 614

 

ACQUA - Impianti di depurazione - Adeguamento di un impianto esistente - Normativa sulla distanza dalle abitazioni - Applicabilità - Esclusione. Al mero adeguamento di un impianto di depurazione esistente, resosi necessario per garantire il rispetto degli standard richiesti dalle norme sotto il profilo della depurazione delle acque reflue urbane nonchè della salvaguardia dell'ambiente e della salute, non può ragionevolmente essere applicata la normativa sulle distanze dalle abitazioni di cui alla deliberazione 04.02.1977 del Comitato dei Ministri, prevista per gli impianti realizzati e localizzati ex novo. Pres. Vivenzio, Est. Bianchi - A.C. e altri (avv.ti Massa e Saguato) c. Comune di Carasco (avv. Granara) - T.A.R. LIGURIA, Sez. I - 30 gennaio 2007, n. 109

 

ACQUA - Impianti di depurazione - Realizzazione - Controversie - Proprietari degli immobili siti nella zona in cui è ubicato l'impianto - Legittimazione - Sussistenza. I proprietari degli immobili siti nella zona in cui è ubicato un impianto di depurazione e i residenti nella stessa, sono in linea di principio legittimati a impugnare il provvedimento che ne autorizza la realizzazione. Tale legittimazione, infatti, può ben collegarsi alla circostanza che le prescrizioni dettate dall'autorità competente, la localizzazione del manufatto, ovvero le modalità esecutive dello stesso, siano ritenute inidonee a salvaguardare l'ambiente e/o la salute di chi vive nelle vicinanze, sì da poter riconoscere al confinante, o a chi vive e lavora in prossimità dell'impianto, un interesse qualificato e differenziato a ricorrere per denunciare la presunta illegittimità delle scelte effettuate dall'amministrazione (T.A.R. Liguria, Sez. I^, 28 maggio 2002 n. 588). Pres. Vivenzio, Est. Bianchi - A.C. e altri (avv.ti Massa e Saguato) c. Comune di Carasco (avv. Granara) - T.A.R. LIGURIA, Sez. I - 30 gennaio 2007, n. 109

 

Inquinamento idrico - Acque - Nuova attività produttiva nel medesimo impianto - Autorizzazione allo scarico - Mutamento titolare dello scarico - Autonoma autorizzazione - Necessità - Valori limite di emissione - Fattispecie - Art. 45 D. L.vo n. 152/99 (ora art. 124 D.Lgs. n. 152/06. L'insediamento di una nuova attività produttiva nel medesimo capannone facente capo a diversa persona giuridica priva di ogni collegamento con quella precedentemente insediata, seppure avente non dissimile oggetto sociale, impone necessariamente l'acquisizione di autonoma autorizzazione allo scarico da emettersi a seguito di nuova valutazione dell'attività produttiva e delle caratteristiche dello scarico. Ciò in quanto l'autorizzazione allo scarico ex art. 45 D. Legislativo n. 152/99 (ora art. 124 del D. Lgs. n. 152/06) è necessariamente funzionale alle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico, alla indicazione dei mezzi tecnici indicati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico nonché all'indicazione dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione (art 46 D. Lgs.vo. 152/99). Fattispecie: nuovi scarichi di acque reflue industriali, mediante immissione in rete fognaria pubblica. (conferma, Tribunale di Modena sentenza del 3/10/2005). Pres. Vitalone - Est. Ianniello - Ric. Camurati. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 25 gennaio 2007 (Ud. 21/12/2006), Sentenza n. 2877
 

Inquinamento idrico - Tutela delle acque - Nuovi scarichi di acque reflue industriali, mediante immissione in rete fognaria pubblica - Controlli - Natura - Titolare dell'attività autorizzata - Mutamento del titolare - Autonoma autorizzazione - Necessità - Artt. 59, c. 1° e 45, D. Lgs. n. 152/1999 (ora artt. 137 e 124 D. Lgs. n. 152/2006). In materia di tutela delle acque, la natura temporanea dell'autorizzazione allo scarico è stabilita anche in funzione di un controllo circa l'affidabilità del relativo destinatario in ordine alla piena osservanza di tali prescrizioni. Sicché, non è indifferente per il legislatore l'identità del soggetto, persona fisica o giuridica, destinatario della autorizzazione allo scarico, che appunto l'art. 45 del D. Lgs. n. 152 (ora art. 124 del D. Lgs. n. 152/06) prevede che possa essere rilasciata unicamente "al titolare dell'attività da cui origina lo scarico". Un tale collegamento presuppone il controllo preventivo sulle caratteristiche e sulle qualità soggettive di affidabilità dell'impresa richiedente, a garanzia, già nella fase preliminare del procedimento di autorizzazione, dell'effettiva osservanza, da parte del destinatario di questa, delle prescrizioni imposte dalla legge e dall'autorità amministrativa in materia di scarichi. Pres. Vitalone - Est. Ianniello - Ric. Camurati, (conferma, Tribunale di Modena sentenza del 3/10/2005). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 25/01/2007 (Ud. 21/12/2006), Sentenza n. 2877

 

INQUINAMENTO IDRICO - Trattamento delle acque urbane di scarico - Assenza di misure volte a garantire un trattamento adeguato delle acque urbane di scarico di molte agglomerazioni - Inadempimento di Stato - Direttiva 91/271/CEE. Non adottando le misure necessarie per garantire che, entro il 31 dicembre 2000, le acque urbane di scarico degli agglomerati di Bangor, Brighton, Broadstairs, Carrickfergus, Coleraine, Donaghadee, Larne, Lerwick, Londonderry, Margate, Newtownabbey, Omagh e Portrush, siano oggetto di un trattamento adeguato, il Regno Unito della Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord ha mancato agli obblighi che gli incombono ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 1 e 3, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, relativa al trattamento delle acque urbane di scarico. Il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord è condannato alle spese. (Testo Uff.: Declares that, by failing to take the measures necessary to ensure that adequate treatment was provided for urban waste waters from the agglomerations of Bangor, Brighton, Broadstairs, Carrickfergus, Coleraine, Donaghadee, Larne, Lerwick, Londonderry, Margate, Newtownabbey, Omagh and Portrush by 31 December 2000 at the latest, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland has failed to fulfil its obligations under Article 4(1) and (3) of Council Directive 91/271/EEC of 21 May 1991 concerning urban waste-water treatment. Orders the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to pay the costs). CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. V, 25 gennaio 2007, Causa C-405-05

 

INQUINAMENTO IDRICO - Smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne - Disciplina regione Puglia - Adeguamento alle prescrizioni - Termine inferiore ai due anni. Le norme dettate dalla regione Puglia per disciplinare lo smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne ai sensi dell'art. 39, comma 3, del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 (modificato ed integrato dal d.Igs. 18 agosto 2000, n. 258), sono efficaci ed applicabili anche se detta disciplina non ha indicato - come invece previsto dall'art. 62. comma 3, del d.Igs. 11 maggio 1999, n. 152 - i tempi - da prevedere in termini non inferiori a due anni - di adeguamento alle prescrizioni regionali di adeguamento al d.Igs. 152/99 (ora D. Lgs. n. 152/2006). Pertanto, la disposizione di cui al citato art. 62, comma 3, deve comunque essere sistematicamente interpretata nel senso che, qualora le norme regionali di attuazione non indichino alcun termine per l'adeguamento alle prescrizioni in esse contenute o indichino un termine inferiore ai due anni, si deve in ogni caso applicare il detto termine di due anni previsto, in via generale, dalla norma statale. Pres. Vitalone - Est. Franco - Ric. Gigante. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23 gennaio 2007 (c.c. 26/10/2006), Sentenza n. 1869

 

Acqua - Beni culturali e ambientali - Tutela paesaggistica dei torrenti - Fascia di 150 m - Verifica di compatibilità dell'opera - Necessità - Art. 142, n. 1 codice dei beni culturali e del paesaggio. Nell'ambito della tutela paesaggistica, l'assoggettamento alle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio dei torrenti "per una fascia di 150 m", di cui all'articolo 142, n. 1, del medesimo non implica l'inedificabilità assoluta, ma solo l'assoggettamento dell'intervento alla verifica di compatibilità dell'opera in relazione alla tutela del paesaggio. Pres. Santoro - Est. Fera - Total Italia s.p.a. (già TOTAL FINA s.p.a.) (avv.ti Lovelli e Cavasola) c. Comune di Marsciano (avv. Ferretti) ed altro (conferma TAR dell'Umbria 3 ottobre 2005, n. 454). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 08/01/2007 (C.C. 23/06/2006), Sentenza n. 13

 

 

 

Giurisdizione e competenze  ^

 

ACQUE - Sentenze del T.S.A.P. - Ricorso per cassazione - Presupposti. Le sentenze del Tribunale superiore delle acque pubbliche, a norma degli art. 200 e 201 del citato t.u. acque, sono soggette a ricorso per cassazione, oltre che per ragioni attinenti alla giurisdizione, soltanto per violazione di legge e dunque, relativamente alla motivazione, esclusivamente nel caso di sua assenza, mera apparenza o irragionevolezza (v., tra le più recenti, Cass. 24 dicembre 2005 n. 20472). Presidente P. Vittoria, Relatore E. Bucciante. CORTE DI CASSAZIONE Civile SS.UU. del 9 marzo 2007 (Ud. 18/01/2007), Sentenza n. 5394

 

ACQUA - Provvedimenti incidenti sulla materia delle acque pubbliche - Giurisdizione TRAP e TSAP - Controversie - Carattere immediato e diretto sulla gestione delle acque. La giurisdizione del complesso T.R.A.P. - T.S.A.P. ex art. 143, R.D. 1175 del 1933 in tema di provvedimenti amministrativi incidenti sulla materia delle acque pubbliche vada intesa di guisa tale da ricomprendere non già qualunque tipo di controversia in cui venga in rilievo una questione di interesse per la gestione del c.d. ‘ciclo delle acque', bensì unicamente le controversie che, rispetto a tale gestione, rivestano un rilievo di carattere immediato e diretto (Cons. Stato, Sez. VI, sent. 16 febbraio 2005, n. 514; id., Sez. IV, sent. 30 maggio 2002, n. 3014; cass., Sez. Un, sent. 24 aprile 1992, n. 4965; id., sez. Un., sent. 29 dicembre 1990, n. 12222). Pres. Ravalli, Est. Contessa - Comune di Galatone (avv. Sticchi Damiani) c. Presidente della Regione Puglia, Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia (Avv. Stato), Regione Puglia (avv. Paccioni) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 22 febbraio 2007, n. 614

 

ACQUA - Impianti di depurazione - Realizzazione - Controversie - Proprietari degli immobili siti nella zona in cui è ubicato l'impianto - Legittimazione - Sussistenza. I proprietari degli immobili siti nella zona in cui è ubicato un impianto di depurazione e i residenti nella stessa, sono in linea di principio legittimati a impugnare il provvedimento che ne autorizza la realizzazione. Tale legittimazione, infatti, può ben collegarsi alla circostanza che le prescrizioni dettate dall'autorità competente, la localizzazione del manufatto, ovvero le modalità esecutive dello stesso, siano ritenute inidonee a salvaguardare l'ambiente e/o la salute di chi vive nelle vicinanze, sì da poter riconoscere al confinante, o a chi vive e lavora in prossimità dell'impianto, un interesse qualificato e differenziato a ricorrere per denunciare la presunta illegittimità delle scelte effettuate dall'amministrazione (T.A.R. Liguria, Sez. I^, 28 maggio 2002 n. 588). Pres. Vivenzio, Est. Bianchi - A.C. e altri (avv.ti Massa e Saguato) c. Comune di Carasco (avv. Granara) - T.A.R. LIGURIA, Sez. I - 30 gennaio 2007, n. 109

 

 

Inquinamento idrico - Acqua

2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 -2000-87

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