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Giurisprudenza Boschi
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sono reperibili sul nuovo sito della rivista AmbienteDiritto.it (Si veda anche: Incendi (x taglio boschi agg.) - vincoli (x vincoli in genere agg.) - aree protette - agricoltura)
Argomenti: Naturalizzazione del bosco - boschi pubblici e privati - Prescrizioni di Polizia forestale... Vincoli in genere - L. 8 agosto 1985, n. 431 (c.d. Legge Galasso) Informazioni per la pubblicità su AmbienteDiritto.it
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Definizione di Bosco ^
BOSCHI - DIRITTO URBANISTICO - Presenza del bosco - Esclusione del carattere agricolo dell’area - Inconfigurabilità. La presenza del bosco non esclude il carattere agricolo dell’area - e dell’attività in essa svolta - tanto è vero che l’art. 59 comma 3° lett. b), della l.r. Lombardia n.12/2005 riconosce un indice fondiario anche su <<terreni a bosco>>. Pres. De Zotti, Est. Zucchini - C. di G.A. e altro (avv. Chierichetti) c. Comune di Gorla Minore (avv. Ravizzoli) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 7 luglio 2011, n. 1843
BOSCHI - Salvaguardia delle aree boschive - Regione Lombardia - Competenza - Province, comunità montane e enti gestori di parchi. La salvaguardia delle aree boschive, nella Regione Lombardia, non appartiene in via esclusiva ai comuni, ma è riconosciuta in primo luogo alle province, alle comunità montane ed agli enti gestori di parchi e riserve regionali. Pres. De Zotti, Est. Zucchini - C. di G.A. e altro (avv. Chierichetti) c. Comune di Gorla Minore (avv. Ravizzoli) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 7 luglio 2011, n. 1843BOSCHI E FORESTE - Area boscata e aree assimilate - Definizione - Riferimenti normativi. La qualificazione di una zona come area boscata é rilevante ai fini della disciplina paesaggistica in quanto rientrante tra i beni soggetti a tutela in base alla legge, perché rientranti tra quelli individuati dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 142, comma 1, segnatamente, dalla lettera g) che contempla "i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227, articolo 2, commi 2 e 6".Il Decreto Legislativo 18 maggio del 2001, n. 227 articolo 2, comma 6 fornisce, a sua volta, una definizione di bosco ed assimila al bosco altre aree. Ciò posto si osserva che il bosco, così come definito, é caratterizzato dalla presenza di vegetazione e da un'estensione minima, mentre per le radure e le altre superfici che interrompono il bosco, rientranti tra le "aree assimilate", é previsto un limite massimo di estensione superato il quale viene meno l'assimilazione. Dette aree vengono, appunto, assimilate al bosco perché non posseggono le caratteristiche indicate nella definizione. Le radure, in particolare, presentano, evidentemente, l'assenza di vegetazione del tipo di quella che caratterizza il bosco altrimenti, come le altre aree indicate, non potrebbero interromperlo. Tale distinzione, peraltro, ha un senso evidente con riferimento alla tutela che la legge intende assicurare ad aree di particolare pregio paesistico che non sarebbe giustificata per superfici estranee, per caratteristiche, ai boschi ed alle foreste. Conferma sentenza emessa il 25 novembre 2009 dalla Corte d'Appello di Lecce. Pres. Ferrua - Est. Ramacci - P.M. Passacantando - Ric. Tu. Al. Gi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 10 marzo 2011, n. 9690
BOSCHI E FORESTE - Area boscata e aree assimilate - Macchia mediterranea - Distinzione tra "macchia alta" e "macchia bassa" - Irrilevanza. Non spetta al proprietario dell'area procedere ad una soggettiva valutazione delle caratteristiche della vegetazione al fine di individuarne la riconducibilità alla definizione di "macchia mediterranea". La formulazione letterale della definizione di cui al Decreto Legislativo 18 maggio del 2001, n. 227, fa rientrare nella nozione di bosco sia la vegetazione arborea, sia la macchia mediterranea come tale, indipendentemente dal suo carattere arboreo o arbustivo (Sez. 3, n. 1874, 23 gennaio 2007), sicché non si dovrebbe più distinguere tra "macchia alta", di predominanza arborea, e "macchia bassa", di natura arbustiva (contra Sez. 3 n. 6011, 14 dicembre 2001 e n. 48118, 4 novembre 2011). Conferma sentenza emessa il 25 novembre 2009 dalla Corte d'Appello di Lecce. Pres. Ferrua - Est. Ramacci - P.M. Passacantando - Ric. Tu. Al. Gi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 10 marzo 2011, n. 9690BOSCHI E FORESTE - Misure normative a tutela dei boschi - Estensione - Limitazione alle sole ipotesi riconducibili ad alberi di alto fusto - Esclusione - Lettura sistematica della normativa - Artt. 2 e 3 L. n. 353/2000 - Art. 2, c. 1 d.lgs. n. 227/2001 - Alberi di olivo - D.lt. 475/1945 - Divieto di abbattimento. Da una lettura sistematica della normativa in materia di boschi e dalle specifiche finalità di salvaguardia del territorio perseguite dalla legge, emerge con chiarezza che nell'ambito delle misure protettive dei boschi sono indubbiamente ricomprese numerose ipotesi di vegetazione non soltanto riconducibile a quella degli alberi di alto fusto, includendosi anche la vegetazione qualificabile come macchia, oltreché coltivazioni da frutto di vario genere (cfr. artt. 2 e 10 L. n. 353/2000, art. 2, c. 1 d.lgs. n. 227/2001): con specifico riferimento agli alberi di olivo, che come è noto possono raggiungere volumi ed altezze considerevoli e che, sotto tale profilo, possono già di per sé accomunarsi agli alberi di alto fusto, è tuttora vigente la disciplina dettata dal decreto luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, recante il divieto di abbattimento di tali alberi se non in numero limitato e con specifica autorizzazione delle autorità competenti. Pres. f.f. Maruotti, Est. Lodi - Comune di Ariccia (avv.ti Bellini, Brugnoletti e Michetti) c. A. s.r.l. (avv.ti Ragazzo, Sanino e Funari) - (Annulla T.a.r. Lazio,Roma, n. 11242/2009) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 9 luglio 2010, n. 4457
BOSCHI E FORESTE - INCENDI - Aree percorse dal fuoco - Divieto di modificazione della destinazione urbanistica -Uliveto - Zona arborata - Inapplicabilità del divieto di cui all’art. 10, c. 1 L. n. 353/2000 - Inconfigurabilità - Ragioni. Le finalità di salvaguardia del territorio e delle sue entità naturalistiche indispensabili alla vita (fattispecie relativa al divieto di modificazione della destinazione urbanistica, ai sensi dell’art. 10, c. 1 della L. n. 353/2000, di area coltivata ad uliveto percorsa dal fuoco) non possono essere ristrette a limitate ipotesi di particolari tipi di bosco e di pascoli, ponendosi una simile conclusione non solo in stridente contrasto, nella specie, con la normativa riguardante la speciale salvaguardia degli uliveti, ma pure in evidente contraddizione con la vigente disciplina generale in materia forestale, che ammette l'estensione della tutela addirittura alla sola sterpaglia, come ben messo in evidenza anche dalla giurisprudenza del giudice penale (cfr. Cass. Sez. I. penale, 4 marzo 2008, n. 14209). Pres. f.f. Maruotti, Est. Lodi - Comune di Ariccia (avv.ti Bellini, Brugnoletti e Michetti) c. A. s.r.l. (avv.ti Ragazzo, Sanino e Funari) - (Annulla T.a.r. Lazio,Roma, n. 11242/2009) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 9 luglio 2010, n. 4457BOSCHI E FORESTE - Monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nell’Unione - Definizioni - Nozioni di “foreste” e di “altre superfici boschive” - Ambito di applicazione - Art. 3, lett. a) e b), Reg. (CE) n. 2152/2003. Le disposizioni dell’art. 3, lett. a) e b), del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 17 novembre 2003, n. 2152, relativo al monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità (Forest Focus), che definiscono, ai fini di tale regolamento, le nozioni di «foreste» e di «superfici boschive», devono essere interpretate nel senso che non ostano a disposizioni nazionali contenenti definizioni diverse dalle citate nozioni relativamente a sistemi che non sono disciplinati dal regolamento in parola. Pres. Bonichot (rel.) - domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias (Grecia) - Dimos Agiou Nikolaou Kritis c. Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 22/04/2010, Sentenza C-82/09
BOSCHI E FORESTE - Disciplina normativa forestale - Disciplina paesaggistica - Tutela del bosco - Presupposti differenti - Costruzione in zona sottoposta a vincolo forestale e paesistico - Atti autorizzativi distinti. Mentre la disciplina normativa forestale (R.d.l. n. 3267/1923; d.lgs. n. 227/2001: L.r. Lombardia n. 27/2004) tutela il bosco in quanto tale, cioè quale elemento fondamentale per lo sviluppo socio-economico e per la salvaguardia ambientale del territorio della Repubblica italiana, la disciplina paesaggistica tutela il bosco in quanto espressione dei valori naturali ed estetici del territorio. Si comprende, allora, perché, in caso di costruzione che si trovi in zona sottoposta sia a vincolo forestale che a vincolo paesistico, occorrano tre distinti atti autorizzativi: l’autorizzazione forestale ex artt. 7 R.d. n.3267/1923, 4 d.lgs.n. 227/2001 e 4 legge regionale Lombardia n. 27/2004; l’autorizzazione paesaggistica da parte dell’ente preposto, ai sensi degli artt. 146 e 167 d.lgs. n. 42/2004 e 80 L.R. Lombardia n. 12/2005; il permesso di costruire da parte del Comune, che può essere rilasciato soltanto nel caso in cui siano state previamente rilasciate le predette autorizzazioni paesaggistiche e forestali che ne costituiscono il presupposto legale. Pres. Leo, Est. Plantamura - B.A. (avv. Bacchetta) c. Provincia di Como (avv. Grella) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 14 aprile 2010, n. 1078
BOSCHI E FORESTE - INCENDI - Aree percorse dal fuoco - Divieti, sanzioni e prescrizioni - Art. 10 L. n. 353/2000 - Ambito oggettivo di applicazione della norma - Zone boscate e pascoli - Zone arboratee cespugliate - Esclusione - Fattispecie - Coltivazione ad uliveto. Dalla lettura degli artt. 2 e 10, cc. 1 e 2 della legge quadro sugli incendi boschivi (L. n. 353 del 2000) emerge che la definizione di “incendio boschivo” di cui all’art. 2 si riferisce ad aree (boscate, cespugliate o arborate) più ampie di quelle richiamate nel comma 1 dell’art.10 che limita, invece, l’applicazione dei divieti, prescrizioni e sanzioni soltanto a “zone boscate e pascoli i cui soprassuoli” sono stati percorsi dal fuoco, cioè un insieme di aree naturali e vegetali più delimitato rispetto a quello di cui sopra. Ne deriva che l’ambito oggettivo di applicazione della norma speciale è più limitato e riguarda le sole zone boscate e pascoli (e non le zone arborate). A ciò va aggiunto che nella definizione di “bosco” il legislatore sia ha previsto una equiparazione dello stesso alla foresta e alla selva (art.2, comma 1, D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227) ed ha individuato alcune fattispecie assimilate a bosco (art.2, comma 3, D.Lgs. n. 227 del 2001), inoltre ha distinto la vegetazione forestale da quella arbustiva (art.3, commi 3 e 4, L.R. n. 39 del 2002), definendo così una disciplina unitaria e coordinata per i boschi e le aree boscate (fattispecie relativa ad area coperta da coltura agraria - oliveto e vigneto). Pres. Pugliese, Est. Caminiti - A. s.r.l. (avv.ti Ragazzo e Funari) c. Comune di Ariccia (avv.ti Bellini, Brugnoletti e Michetti) - TAR LAZIO, Roma, Sez. II bis - 17 novembre 2009, n. 11242
DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - BOSCHI E FORESTE - Taglio di bosco autorizzato - Danneggiamento ceppaie - Reato di cui all'art. 181 D.L.vo n 42/2004 - Configurabilità. In materia di tutela ambientale, qualsiasi modificazione del territorio, al di fuori delle ipotesi consentite, purché astrattamente idonea a ledere il bene protetto, configura il reato di cui all'articolo 181 del decreto legislativo n 42 del 2004. Quindi anche il decespugliamento, il disboscamento, il taglio o la distruzione di ceppaie, al di fuori di qualsiasi pratica colturale ed in assenza di autorizzazione o in difformità da essa, configura il reato di cui all'articolo 181 del decreto legislativo n 42 del 2004 (cfr Cass. n. 29483/2004, Cass. n. 35689/2004, Cass. n. 16036/2006). Il possesso dell’autorizzazione per il taglio di un bosco non legittima il danneggiamento delle ceppaie. Pres. Onorato, Est. Petti, Ric. Somà. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 13/05/2009 (Ud. 25/03/2009), Sentenza n. 20138
BOSCHI E FORESTE - URBANISTICA ED EDILIZIA - Nozione di bosco - Aree parzialmente boscata - Contesto forestale - Impianto di specie ornamentale ad opera del proprietario dell’area - Qualifica di bosco - Esclusione - Giardino privato. La nozione di bosco deve essere riferita non soltanto ai terreni completamente coperti da boschi o foreste, ma anche, per identità di ratio, a tutte le aree parzialmente boscate, a condizione che siano concretamente inserite in un contesto forestale (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 10.3.2007, n. 1174). Se il coefficiente minimo della natura boscata di un’area è quindi la sua caratteristica di area parzialmente boscata sempre che inserita in un contesto forestale, deve escludersi in radice la qualificabilità in termini di bosco di un terreno utilizzato per l’impianto di specie arboree ornamentali o di pregio ad opera dello stesso proprietario e dotato di dispositivi artificiali di irrigazione. Il terreno de quo presenta infatti le predette caratteristiche che lo pongono al di fuori di una nozione intrinseca e costitutiva di bosco per ascriverlo, invece, più correttamente, ad una nozione di giardino privato. Pres. Bianchi, Est. Graziano - V.P. (avv.ti Dorni Longo, Gaidano e Sarzotti) c. Comune di Verbania (n.c.) - T.A.R. PIEMONTE, Sez. I - 30 ottobre 2008, n. 2723
BOSCHI E FORESTE - INCENDI BOSCHIVI - Reato ex art. 423 bis c.p. - Tipo di vegetazione esistente sul terreno - Irrilevanza. Ai fini della configurazione del reato di cui all’art. 423 bis c.p. è irrilevante il tipo di vegetazione esistente sul terreno quando questo rientri in area boschiva. La norma, infatti, si riferisce a qualunque estensione di terreno sia che su di essa insista boscaglia, sterpaglia o altra vegetazione, dal momento che l’intento perseguito dal legislatore è quello di dare tutela ad entità naturalistiche la cui distruzione incide su un bene primario insostituibile della vita la cui natura determina per ciò stesso una maggiore pericolosità di diffusione delle fiamme. Del resto lo stesso art. 2 l. 21/11/2000 n. 353 (che ha introdotto la fattispecie dell’art. 423 bis c.p.) ha definito l’incendio boschivo come un fuoco con suscettività di espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, nonché su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle dette aree, così espressamente ricomprendendo nell’evento sanzionato non solo l’incendio che incida sulle piante da fusto, ma anche quello che riguardi qualunque forma di vegetazione ricadente nell’area boschiva (cfr. Cass. 30/4/2001, n. 25935). Giud. Arena - Imp. Lombardo Pontillo. TRIBUNALE DI MESSINA, Sez. GIP - 13 agosto 2008, n. 248
BOSCHI E FORESTE - INCENDI BOSCHIVI - Reato ex art. 423 bis c.p. - Proprietà del terreno - Irrilevanza. Ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 423 bis c.p. è irrilevante se la proprietà del terreno sia ascrivibile esclusivamente all’autore del fatto, o meno. Infatti, in presenza di incendio in area boschiva, la norma non fa alcuna distinzione in ordine alla proprietà. Del resto lo stesso art. 423 c.p. prevede la rilevanza penale dell’incendio della cosa propria, quando questo determini pericolo per la pubblica incolumità. Giud. Arena - Imp. Lombardo Pontillo. TRIBUNALE DI MESSINA, Sez. GIP - 13 agosto 2008, n. 248BOSCHI E FORESTE - URBANISTICA E EDILIZIA - Aree boschivi - Costruzione abusiva - Nozione di bosco - Vincolo ambientale - Fattispecie - D.Lgs n. 227/2001 - Art 44 lett. C d.p.r. n. 380/2001. Al fine di individuare i territori boschivi protetti da vincolo, dopo l'entrata in vigore del d.lgs 18 maggio 2001, n. 227, deve qualificarsi come bosco, ogni terreno coperto da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva, da castagneti, da sughereti o da macchia mediterranea (Cass. pen. sez. 1111 sent. 16/11/2006, n. 1874). Sicché, nei casi di riscontro positivo del vincolo è corretto applicare l'art 44 lettera C del d.p.r. n. 380 del 2001 che sanziona la violazione del vincolo ambientale. Nella specie, la zona in cui era stata eseguita la costruzione abusiva, in ragione delle colture arboree in esse esistenti, era naturalmente sottoposta a vincolo boschivo in quanto interamente coperta da sughereta, consociata con roverella, precisando che l'ispezione dei luoghi aveva evidenziato che erano stati eseguiti lavori sul terreno dal quale erano stati rimossi massi di basalto ed altro materiale roccioso e al contempo estirpati ceppi vitali di sughera, roverella, lentisco, olivastro ed altre piante tipiche della macchia mediterranea che, in precedenza, erano stati danneggiati da un violento incendio e che erano in fase di crescita. Pres. Altieri, Est. Marmo, P.M. Geraci, Ric. Oppo. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 10/06/2008 (Ud 03/04/2008), Sentenza n. 23071
BOSCHI E FORESTE - Nozione di bosco - Aree assimilate al bosco - Presupposti - Art. 2 c. 6 d.lgs. n. 227/2001 - URBANISTICA E EDILIZIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Reato di cui agli art. 44 letto c) d.P.R. n. 380/2001 e 142 lett. g) del d. lgs. n. 42/2004. Il bosco è definito nel comma 6 dell'art. 2 del d.lgs.18.05.2001 n. 227 e coincide con ogni terreno coperto da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, da castagneti, sughereti o da macchia mediterranea, purché avente estensione non inferiore ai 2.000 metri quadrati, larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento. Al bosco sono assimilate anche altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco medesimo. Fattispecie: lavori edilizi d'urbanizzazione primaria, su un terreno sottoposto a vincolo paesaggistico, senza avere preventivamente ottenuto il prescritto nulla osta dalla competente autorità e conseguente sequestro preventivo dell'area soggetta avente le caratteristiche di area boscata. Pres. Postiglione Est. Teresi Ric. Rosati. (Conferma Ordinanza del Tribunale di Roma in data 30.10.2006). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 20/06/2007, (Cc 10/05/2007), Sentenza n. 24258
BOSCHI E FORESTE - Nozione di bosco - Aree parzialmente boscate - Presenza di muri di cinta. In assenza di una più precisa definizione normativa, la nozione di bosco deve essere riferita non soltanto ai terreni completamente coperti da boschi o foreste, ma anche, per identità di ratio, a tutte le aree parzialmente boscate, a condizione che siano concretamente inserite in un contesto forestale e senza che possa assumere alcun rilievo la costruzione di eventuali muri di cinta o analoghi manufatti che delimitino una parte più o meno estesa del bosco medesimo (nella specie, è stato ritenuto che la zona oggetto di contestazione, limitrofa al bosco, ma caratterizzata da sporadici alberi di alto fusto in un contesto di edifici residenziali, non potesse essere considerata area boscata). Pres. Gomez de Ayala, Est. Goso - A.F. e altro (avv.ti Scialuga e Goria) c. Comune di Roletto (n.c.) - T.A.R. PIEMONTE, Sez. I - 10 marzo 207, n. 1174
BOSCHI E FORESTE - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Area boscata - Nozione - Qualifica di bosco - Presupposti - Inclusione negli elenchi - Necessità - Esclusione - Art. 163 D. Lgs n. 490/99 - Art. 181 D. Lgs n. 42/2004. Il taglio del bosco eseguito con tecnica a raso e non culturale configura il reato dell'articolo 163 d lgs n. 490/99, ora sostituito dall'articolo 181 del D. Lgs n. 42 della 2004 (Sez. 3 n 18695 dell'11.3.2004, rv 228452). Un’area boscata è qualificabile dalla presenza effettiva del bosco quando un terreno coperto da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, abbia i requisiti indicati dalla normativa in materia, (ad es. estensione, copertura, ecc). e ciò indipendentemente dal dato che la zona sia riportata come tale in specifici elenchi. Sicché, ai fini della sottoposizione a vincolo paesaggistico non può assumere una portata riduttiva la nozione di "territorio coperto da bosco". Pres. Grassi - Est. Sarno - Ric. P.M. in proc. Tozzi ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 25 gennaio 2007 (Ud. 14/12/2006), Sentenza n. 2864
BOSCHI E FORESTE - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Nozione di "territorio coperto da bosco" - Zona boscata - Natura. La nozione di "territorio coperto da bosco", ai fini della sottoposizione a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 1 lett. g) della legge 08/08/1985 n. 431 e s.m., non può assumere una portata riduttiva (Sez. 3, n. 1551 del 10/04/2000 Rv. 216980), sicché la natura di zona boscata è determinata dalla presenza effettiva di bosco fitto di alto fusto o di bosco rado indipendentemente dal dato che la zona sia riportata come tale dalla Carta tecnica regionale (Sez. 3, n. 17060 del 21/03/2006 Rv. 234318). Pres. Grassi - Est. Sarno - Ric. P.M. in proc. Tozzi ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 25 gennaio 2007 (Ud. 14/12/2006), Sentenza n. 2864
BOSCHI E FORESTE - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Macchia mediterranea - Zona boscata - Tutela. La macchia mediterranea interessata dalla predominanza, rispetto ai sottostanti cespugli, di alberi di medio fusto o di essenze arbustive di elevato sviluppo - e non avente, quindi, caratteristiche di macchia bassa o rada - rientra nella previsione dell'art. 1 lett. g) della legge 08/08/1985 n. 431 e s.m. (da ultimo Sez. 3, n. 48118 del 04/11/2004 Rv. 230483). Pres. Grassi - Est. Sarno - Ric. P.M. in proc. Tozzi ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 25 gennaio 2007 (Ud. 14/12/2006), Sentenza n. 2864
BOSCHI E FORESTE - FAUNA E FLORA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - INCENDI - Nozione di bosco - Tutela paesaggistica - Competenze dello Stato e delle Regioni - Lotta contro gli incendi boschivi - Art. 2 c. 6, D.Lgs. n. 227/2001. La definizione della nozione di bosco ai fini della tutela paesaggistica spetta solo allo Stato, che l'ha esercita attraverso il comma 6, dell'art. 2 del D.Lgs. 18.5.2001 n. 227, mentre spetta alle Regioni stabilire eventualmente un diverso concetto di bosco per i territori di loro appartenenza, solo per fini diversi, attinenti per esempio allo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste, alla lotta contro gli incendi boschivi, alla gestione dell'arboricoltura da legno etc.. E' evidente che se le Regioni formulassero una diversa definizione di bosco avente efficacia anche per la individuazione dei territori boschivi protetti dal vincolo paesaggistico finirebbero per interferire sulla estensione della tutela dell'ambiente, che per precisa scelta costituzionale è riservata allo Stato. (Legge costituzionale 18.10.2001 n. 3, che ha modificato la ripartizione delle competenze regionali tra Stato e Regioni). Pres. Lupo - Est. Onorato - Ric. Monni. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23 gennaio 2007 (c.c. 16/11/2006), Sentenza n. 1874
BOSCHI E FORESTE - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Individuazione dei territori boschivi protetti dal vincolo paesaggistico - Nozione di bosco. La nozione di bosco ai fini della individuazione dei territori boschivi protetti dal vincolo paesaggistico è stata definita nel comma 6 dell'art. 2 del D.Lgs. 18.5.2001 n. 227, e coincide con ogni terreno coperto da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, da castagneti, sugherete o da macchia mediterranea, purché avente estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati, larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento. Inoltre, sono assimilati al bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per fini di tutela ambientale, nonché le radure e le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco. Pres. Lupo - Est. Onorato - Ric. Monni. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23 gennaio 2007 (c.c. 16/11/2006), Sentenza n. 1874
Boschi e foreste - Urbanistica - Incendi - Beni culturali e ambientali - Zone boscate - Natura - Bosco fitto di alto fusto o di bosco rado - Carta tecnica regionale - Legge quadro in materia di incendi boschivi - Divieto di realizzazione di nuovi edifici - Art. 10 L. 353/2000. La natura di zona boscata è determinata dalla presenza effettiva di bosco fitto di alto fusto o di bosco rado e non dal fatto che la zona sia necessariamente riportata nella carta tecnica regionale. Peraltro, trattandosi di area boscata già percorsa da incendio, sussiste anche il divieto di realizzazione di nuovi edifici nei termini di cui all'art. 10 L. 353/2000 (Legge quadro in materia di incendi boschivi). (Pres. Postiglione - Est. Gentile - Imp. Bagnasco) CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 18/05/2006 (Cc. 21/03/2006), Sentenza n. 17060 (vedi: sentenza per esteso)
Boschi - Fascia di 200 metri dal bosco - Realizzazione di un fabbricato rurale - Autorizzazione - Ente Parco - Diniego - Anteriormente alle modifiche normative di cui alle L.R. 16/96, 13/99, 6/01 e 7/03 - Legittimità - Cd. “definizione naturalistica di bosco”. Il diniego opposto dall’Ente Parco ai sensi dell’art. 15 lett. e) della l. 78/1976 per la realizzazione di un fabbricato rurale a distanza inferiore dai mt. 200 da un querceto, è legittimo ove intervenuto prima delle modifiche normative di cui alle LL.RR. nn. 16/1996, 13/1999, 6/2001 e 7/2003, giacchè era sino ad allora operante la definizione “naturalistica” di bosco, comprendente un’estensione notevole di terreno ricoperta, totalmente o parzialmente, da alberi d’alto fusto (nella specie, trattatavasi di “area boscata governata ad alto fusto, della estensione di mq. 12670, con una copertura del suolo superiore al 50%). Pres. f.f. Salamone, Est. Boscarino - T.L. (Avv. Spampanato) c. Ente Parco dell’Etna (n.c.) - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 10 marzo 2005, n. 406
DEFINIZIONE DI BOSCO: Nel concetto di territorio coperto da bosco, cui fa riferimento la legge che tutela le bellezze naturali, rientra non solo la superficie sulla quale insistono i popolamenti arborei, ma anche le aree limitrofe che servono per la salvaguardia e l'ampliamento. (Nella specie, relativa, a rigetto di ricorso con il quale l'imputato, condannato per avere estirpato un bosco ceduo di robinia pseudoacacia di circa 600 mq. in zona soggetta a vincolo paesaggistico senza avere ottenuto l'autorizzazione prevista dall'art. 7 l. 29 giugno 1939 n. 1497, aveva incentrato la sua censura tenendo presente la nozione di "bosco" delineata dalla normativa regionale, la Corte ha osservato che non era consentito adottare, nel caso in esame, la restrittiva nozione di "bosco" contenuta in detta normativa, sicche' territorio coperto da bosco non era soltanto l'area di circa 600 mq., da cui l'imputato aveva estirpato le acacie senza autorizzazione, dovendosi, invece, considerare quella complessiva di mq. 700, tanto piu' che nella zona limitrofa vi era tale vegetazione). Cassazione penale sez. III, 26 marzo 1997, n. 3975.
DEFINIZIONE DI BOSCO: Il bosco, ai sensi della tutela imposta dal vincolo della l. n. 431 del 1985, e' quel terreno sul quale esista o venga comunque a costituirsi, per via naturale o artificiale, un popolamento di specie prevalentemente legnose forestali arboree e arbustive che crei un ecosistema tale che la superficie coperta dalle chiome risulti almeno meta' dell'area totale. Il pioppeto che, genericamente, rientra nella categoria della silvicoltura esente da vincoli, quando e' presente in formazioni spontanee e sorge su un'area territoriale gia' soggetta di per se' a vincoli paesaggistici, puo' costituire un vero e proprio bosco ripariale; in questo caso, il taglio dei pioppi e' sottoposto al vincolo della legge Galasso, poiche' pregiudicherebbe l'ambiente da un punto di vista paesaggistico (estetico) e ambientale (biologico), andando ad incidere sugli elementi costitutivi del paesaggio - ambiente. Pretura Terni, 16 aprile 1996.
Regione Lombardia - tutela dei boschi. Nella Regione Lombardia, la L. Regione Lombardia 27 gennaio 1977, n. 9 è indirizzata alla tutela dei boschi e ne disciplina l'eliminazione radicale, ma anche il taglio, sia pure parziale; pertanto, è illegittimo l'intervento edilizio che abbia comportato il taglio anche solo di pochi elementi di un bosco, compiuto in violazione della predetta legge. Consiglio di Stato, sez. VI, 04 dicembre 1996, n. 1679
DEFINIZIONE DI BOSCO: In relazione al concetto di territorio coperto da boschi e foreste, soggetto al vincolo paesaggistico - ambientale sulla base dell'art. 1 d.l. n. 431 del 1985, va ben differenziato il territorio coperto da alberi, che forma pertanto un bosco o una foresta, dal territorio coperto da elementi minori quali arbusti, seppur di notevole rilievocostitutivo e visivo: un albero e' una pianta legnosa con fusto perenne ben definito che a pieno sviluppo presenta un asse principale prevalente sulla massa delle ramificazioni, il quale raggiunga un diametro di almeno 5 centimetri ad altezza di petto ed un'altezza di almeno 5 metri mentre i rami si sviluppano in alto sul tronco; sono invece arbusti quelle piante legnose che si presentano ramificate per lo piu' sin dalla base, nelle quali la massa dei rami predomina sull'asse principale e il fusto primario puo' non superare indimensione i fusti secondari sicche' la pianta assume un aspetto cespuglioso. Conseguentemente i territori coperti da boschi e foreste ai fini della l. n. 431 del 1985 sono aree formate da soprassuoli di formazioni vegetali di piante soprattutto arboree, ma anche arbustiveed erbacee in equilibrio dinamico evolutivo tra loro in un ecosistema che comprenda in via principale gli alberi di una sola o piu' specie, e nel contempo gli arbusti, le piante erbacee, la crittogame, le foglie morte e gli altri detriti vegetali ed animali, nonche' la fauna e microfauna che trovano condizioni di vita nel territorio boscato stesso.Pretura Terni, 16 aprile 1996.
Intendendosi per bosco un ecosistema completo e complesso, ricomprendente in sé non solo alberi, ma anche arbusti, piante erbacee e crittogame, nonché la fauna e la microfauna che in tale ambiente trovano condizioni di vita, è da ricomprendere in questa nozione - ai fini dell`applicabilità dell`art. 1 sexies della L. n. 431/85 - una zona collinare in cui si trovino alcune robinie, nonché arbusti ed altre piante immediatamente a ridosso della medesima. Pret. pen. Piacenza, sez. dist. Fiorenzuola d`Arda, 10 novembre 1992, Gobbi e altro, in Riv. pen. 1994, 317.
DEFINIZIONE DI TERRITORIO RICOPERTO DA BOSCO: La nozione di territorio coperto da bosco nella legislazione paesaggistica ed, in particolare, nella c.d. legge Galasso (d.l. 27 giugno 1985 n. 312, conv. in l. 8 agosto 1985 n. 431), deve essere ricavata non solo in senso naturalistico, ma anche normativo, riferendosi a provvedimenti legislativi, nazionali e regionali, ed ad atti amministrativi generali o particolari, sicche' non e' possibile adottare, alla luce della "ratio" della l. 8 agosto 1985 n. 431, una concezione quantitativa e restrittiva di bosco, dovendosi includere anche le aree limitrofe che servono per la salvaguardia e l'ampliamento, attesa la significativa differenza tra bosco e territorio coperto da bosco, che implica un elemento tipizzante quella zona. Cassazione penale sez. III, 9 giugno 1994.
La nozione di territorio coperto da bosco nella legislazione paesaggistica ed in particolare nella legge n. 431 del 1985 ora inserita nel testo del D. Lgs. 1999 n. 490, deve essere ricavata non solo in senso naturalistico ma anche normativo, riferendosi a provvedimenti legislativi, nazionali e regionali, ed ad atti amministrativi generali o particolari, sicché non è possibile adottare, alla luce della "ratio" della legge n. 431 del 1985 (D. Lgs. 1999 n. 490), una concezione quantitativa e restrittiva di bosco, dovendosi includere anche le aree limitrofe che servono per la salvaguardia e l'ampliamento, attesa la significativa differenza tra bosco e territorio coperto da bosco, che implica un elemento tipizzante quella zona. Cassazione penale, sez. III, 09.06.1994, n. 7556.
Per "bosco" - ai sensi dei disposti della L. 8 agosto 1985, n. 431 - deve intendersi un ecosistema completo che comprende gli alberi di una sola o più specie, gli arbusti, le piante erbacee, crittogame, le foglie morte e gli altri detriti vegetali, nonché la fauna e la microfauna, che trovano condizione di vita in tale ambiente; inoltre, a configurare tale nozione, debbono ricomprendersi, accanto agli spazi ricoperti di vegetazione arborea, anche le eventuali radure racchiuse all`interno del perimetro boscato e le eventuali brughiere ad esso adiacenti, entrambe strettamente funzionali al perimetro medesimo. Pret. pen. Perugia, sez. dist. di Gubbio, 19 dicembre 1992, n. 94, Bellucci e altri, in Riv. pen. 1993, 839.
DEFINIZIONE DI BOSCO E LEGGE GALASSO: Intendendosi per bosco un ecosistema completo e complesso, ricomprendente in se' non solo alberi, ma anche arbusti, piante erbacee e crittogame, nonché la fauna e la microfauna che in tale ambiente trovano condizioni di vita, e' da ricomprendere in questa nozione - ai fini dell'applicabilita' dell'art. 1 "sexies" della legge n. 431 del 1985 - una zona collinare in cui si trovino alcune robinie, nonche' arbusti ed altre piante immediatamente a ridosso della medesima. Pretura Piacenza, 10 novembre 1992.
In relazione alla definizione e qualificazione dei "territori coperti da foreste e boschi" rilevanti ai fini dell`applicazione della L. n. 431 del 1985, il territorio boscato deve essere inteso e considerato come un ecosistema completo, e cioè come una formazione vegetale che comprende gli alberi di una sola o più specie, gli arbusti, le piante erbacee, le crittogame, le foglie morte e gli altri detriti vegetali ed animali, nonché la fauna e microfauna che trovano condizioni di vita nel territorio boscato stesso. Riguardo all`estensione, non si può parlare di territorio boscato se la superficie coperta dalle chiome è minore della metà dell`area totale, poiché, in tal caso, più che territorio boscato dovrà parlarsi di pascolo, di prato, o di altra qualsiasi coltura arborale. Pret. pen. Amelia 15 ottobre 1986, n. 102, Settimi, in Riv. pen. 1987, 155.
(Si veda anche: Incendi (x taglio boschi agg.) - vincoli (x vincoli in genere agg.)
BOSCHI - SICUREZZA SUL LAVORO - Obblighi del datore di lavoro - Operazioni di taglio alberi di alto fusto - Caduta anomala di un albero - Violazione della distanza di sicurezza dal raggio di caduta dell'albero - Infortunio e decesso del lavoratore - Mancata adozione di misure di protezione e di vigilanza - Responsabilità del datore di lavoro - Fondamento giuridico - Art. 2087 c.c. Il datore di lavoro deve sempre attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, assicurando anche l'adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all'attività lavorativa. Tale obbligo si riconduce, oltre che alle disposizioni specifiche, più generalmente, al disposto dell'articolo 2087 c.c., in forza del quale il datore di lavoro é comunque costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi all'obbligo di tutela, l'evento lesivo verificatosi in danno del lavoratore correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo previsto dall'articolo 40 c.p., comma 2, (Cass., Sez. IV, 8 luglio 2009, Fontanella). Fattispecie in tema di omicidio colposo di un lavoratore durante operazioni di taglio di alberi di alto fusto per caduta anomala di un albero e violazione della distanza di sicurezza dal raggio di caduta dell'albero. (conferma sentenza n. 3784/2007 della Corte di Appello di Firenze, del 03/05/2010). Pres. Zecca - Est. Piccialli - P.G. Monetti - Ric. Ma. Ma. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. IV, 7/04/2011, Sentenza n. 13777
BOSCHI - Sanatoria paesaggistica - Art. 1 c. 37 L. n. 308/2004 - Certificato di compatibilità paesaggistica - Opere particolarmente aggressive dell'ambiente - Autorizzazione preventiva - Necessità - Fattispecie: taglio di un bosco e sistemazione di serbatoi. Sono suscettibili di sanatoria paesaggistica a norma dell'articolo 1 comma 37 della legge n.308/2004 solo le opere che in origine sarebbero assentibili perché compatibili con il paesaggio. Nella fattispecie il certificato di compatibilità paesaggistica era subordinato alla sistemazione dei serbatoi in un luogo privo di vegetazione ed al rinverdimento delle zone di manovra al termine delle operazioni. Orbene, il taglio di un bosco non può considerarsi sanato per effetto dell' imposizione dell' obbligo del rinverdimento trattandosi d'intervento che ha già deturpato il paesaggio e quindi non si può parlare d'intervento "ab origine" compatibile con il paesaggio. Le opere particolarmente aggressive dell'ambiente devono essere autorizzate preventivamente, in quanto è prima della loro realizzazione che l'autorità amministrativa deve essere posta in condizione di valutare l'effettiva loro necessità. L'autorizzazione al taglio ed all'allargamento del sentiero doveva essere chiesta preventivamente e poteva essere accordata solo previa comparazione degli eventuali interessi contrapposti I ricorrenti, anziché chiedere la preventiva autorizzazione, hanno preferito porre l'autorità di fronte al fatto compiuto. Pres. Onorato, Est. Petti, Ric. Bucciarelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/05/2009 (Ud. 24/03/2009), Sentenza n. 19081
BOSCHI - Taglio di un bosco ceduo ed estirpazione di ceppaie - Differenza - Ignoranza inevitabile della legge - Esclusione - Fondamento - Fattispecie: terreno coperto da boschi, taglio, lavori di dissodamento, livellamento e sradicamento di ceppaie. L'ignoranza inevitabile della legge non può essere invocata quando colui il quale intraprende un'attività ha l'obbligo di informarsi con diligenza sulla normativa che disciplina quell'attività e, nel caso di dubbio, di astenersi dal porre in essere la condotta (cfr Cass. 28397 del 2004). Nella specie, non può essere invocata l'ignoranza inevitabile della legge in quanto l'assenso al taglio del bosco da parte degli agenti del Corpo forestale , dedotto come causa dell'errore, riguardava il taglio del legname in un bosco ceduo che è cosa diversa dall'estirpazione delle ceppaie e quindi non può giustificare la condotta ascritta. Pres. Lupo - Est. Petti - Ric. Fagnoni. (conferma, Corte d'appello di Torino del 23/02/2005). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, del 4/4/2007 (Ud. 6/3/2007), Sentenza n. 13759
BOSCHI E FORESTE - Taglio di alberi - Riserva naturale delimitazione del territorio - Decreto istitutivo - Notorietà dell'imposizione del vincolo - Ininfluenza. L'eventuale mancanza di cartelli di segnalazioni circa la presenza di un vincolo non esclude l'elemento psicologico del reato paesaggistico qualora la natura stessa dell'intervento (nella fattispecie, sbancamento di roccia e taglio di alberi su una superficie di 11.000 mq). Inoltre il decreto istitutivo di una riserva naturale viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della regione con l'indicazione della delimitazione del territorio e quindi deve ritenersi noto ai proprietari dei suoli siti nella zona. Pres. De Maio - Est. Petti - Ric. Greco ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 7 febbraio 2007 (Ud. 19/12/2006), Sentenza n. 5022
BOSCHI E FORESTE - URBANISTICA E EDILIZIA - AREE PROTETTE - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Lavori di sbancamento della roccia e taglio di alberi - Artt. 110 c.p. 146 lett. f) , 151 e 163 D. L.vo n 490/1999. Per la realizzazione di interventi in aree protette (parchi nazionali e regionali, riserve naturali ecc.) occorrono tre distinti ed autonomi provvedimenti autorizzativi: il permesso di costruire, l'autorizzazione paesaggistica e, ove necessario, il nulla osta dell'ente che gestisce la riserva naturale (nella specie, vincolo imposto da una riserva naturale alle prescrizioni urbanistiche). Invero il permesso di costruire é necessario tutte le volte che venga alterata la morfologia del territorio anche con scavi e sbancamenti diversi da quelli agricoli mentre gli le altre due autorizzazioni servono a valutare la compatibilità paesaggistica dell'intervento. Pres. De Maio - Est. Petti - Ric. Greco ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 7 febbraio 2007 (Ud. 19/12/2006), Sentenza n. 5022
Boschi e foreste - Area boscata - Nozione di bosco ai sensi della L.R. Siciliana n. 16/96 - Bosco artificiosamente diviso in due tronconi ciascuno di estensione inferiore ai 10.000 mq - Mantenimento della qualificazione di bosco - Programma costruttivo che consente la realizzazione di edifici entro la fascia di rispetto di 50 metri - Illegittimità. Ai sensi dell’art. 4 della Legge della Regione Siciliana n. 16/1996, i terreni su cui sorge un bosco, temporaneamente privi della vegetazione arborea sia per cause naturali compreso l’incendio, sia per l’intervento antropico, non perdono la qualificazione di bosco. Ne consegue che un’area coperta da vegetazione arborea artificiosamente frazionata in due tronconi (ciascuno di estensione inferiore a 10.000 mq) attraverso incendi “intelligenti” e taglio di alberi, al fine di eludere le disposizioni di cui alla L.R. n. 16/96, mantiene la qualità di bosco e di ciò va tenuto conto in sede di approvazione del piano regolatore generale e dei successivi strumenti di attuazione. Sicchè è illegittima l’approvazione di un programma costruttivo per l’insediamento di edifici entro la fascia di 50 metri dal limite esterno di detta area, per violazione dell’art.4 e dell’art.10 della l.r. Siciliana 6.4.1996 n. 16, nel testo sostituito dall'art. 3 della L.R. 13 del 1999, modificato e integrato dall'art. 89, comma 8, della L.R. n. 6 del 2001e dall'art. 42 della L.R. n. 7 del 2003. Pres. Leo, Est. Salamone - Legambiente Comitato Regionale Siciliano e altro (avv. De Luca) c. Comune di san Gregorio di Catania (avv. Leonardi), Assessorato regionale Territorio e Ambiente (Avv. Stato) e Provincia Regionale di Catania (avv. Salemi) - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. III - 5 ottobre 2006, n. 1632
Boschi e foreste - Taglio Alberi - Compromissione dei valori paesaggistici ed ambientali - Reato di pericolo - Condotte punibili - Art. 181 d. l.vo n. 42/2004. L'abbattimento di alberi integra l'ipotesi di reato di cui all'articolo 181 decreto legislativo n. 42 del 2004 posto che tale previsione ha natura di reato di pericolo ed esclude dal novero delle condotte punibili solo quelle che si prospettano inidonee pur in astratto a compromettere i valori paesaggistici. Pres. Postiglione Est. Petti Ric. Senesi. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 11 maggio 2006 (Ud. 7/4/2006), Sentenza n. 16036 (vedi: sentenza per esteso)
Boschi e foreste - Taglio irregolare di bosco vincolato - Sanzioni amministrative - Cumulabilità con le sanzioni penali - Configurabilità - Reati ambientali. Le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte da leggi regionali per il taglio irregolare di bosco vincolato (in difformità dalle autorizzazioni delle Comunità montane) si cumulano con le sanzioni penali, ove questi comportamenti integrino anche reati ambientali e le leggi regionali abbiano stabilito il cumulo (e non la sostituzione) delle sanzioni. (Cassazione, sentt. nn.: 3080 del 1988, 3479 del 1991, 7607 del 1996). Pres. G. Losavio, Est. F. A. Genovese. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE,, Sez. I, 22 novembre 2004, Sentenza n. 21967 (vedi: sentenza per esteso)
Boschi e foreste - Taglio del bosco - Protezione delle bellezze naturali - Sequestro preventivo - Fattispecie: compatibilità del taglio del bosco col Piano di Riassetto Forestale e mancata conformità del taglio al progetto redatto. In tema di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare, da parte del Tribunale del riesame e di questa Corte, non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito, dovendosi limitare alla verifica della compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale ipotizzata, mediante una valutazione prioritaria dell'antigiuridicità penale del fatto (SS.UU., 7 novembre 1992, Midolini), ne' sono estensibili alle misure cautelari reali le condizioni generali per l'applicabilità di quelle personali, indicate nell'art. 273 c.p.p., per cui è preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza, alla gravità di essi ed alla colpevolezza dell'indagato (S.S U.U., 23 aprile 1993, Giufuni). Nella specie, non essendo contestata la sussistenza del vincolo paesaggistico sull'area in questione, thema decidendum è stabilire che tipo di taglio boschivo sia stato in concreto effettuato, e specificatamente se il detto intervento sul lotto "Col Negher" sia compatibile col Piano di Riassetto Forestale del Comune di Vallada Agordina o in contrasto con esso, posto che non risulta dalla gravata ordinanza la conformità del taglio al progetto redatto, ex art. 23 L.R. n. 52/1978, dal servizio forestale regionale. Pres. Savignano - Est. Grillo - Imputato Cont ed altri - Pm Esposito V. (Conf.) (Rigetta, Trib. riesame Belluno, 26 novembre 2003). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 22 aprile 2004 (Ud. 11 marzo 2004), sentenza n. 18695 (vedi: sentenza per esteso)
DINIEGO DI AUTORIZZAZIONE AL TAGLIO DEL BOSCO: E' sufficientemente motivato il diniego di autorizzazione al taglio di bosco nel piano regionale con il richiamo alla disciplina del piano "in itinere" di cui all'art. 18 l. reg. Lombardia 30 novembre 1983 n. 86, come modificato dalla l. reg. lombardia 13 febbraio 1988 n. 6 che, tra l'altro, qualifica la zona interessata come boscata di pregio in cui non e' ammessa la realizzazione di nuovi insediamenti residenziali. Consiglio Stato sez. VI, 3 novembre 1998, n. 1509.
PARCHI E TAGLIO DI BOSCO: A norma dell'art. 6 l. reg. Lombardia 7 gennaio 1977 n. 9, sulla tutela della vegetazione dei parchi regionali, l'autorizzazione al taglio del bosco e' consentita eccezionalmente in considerazione degli interessi ambientali del parco. Consiglio Stato sez. VI, 3 novembre 1998, n. 1509.
TAGLIO DEL BOSCO E LEGGE GALASSO: Il taglio di piante, il dissodamento e successivo livellamento del terreno e l'estirpazione di ceppaie non possono ritenersi attivita' di mera conservazione del bosco; ne segue che esse, incidendo in zone paesisticamente vincolate, devono essere espressamente autorizzate, essendo in mancanza configurabile il reato di cui all'art. 1 sexies l. 8 agosto 1985 n. 431. Corte appello Torino, 21 marzo 1997.
TOTALE ESTIRPAZIONE DELLA VEGETAZIONE E LEGGE GALASSO: Nelle zone sottoposte a vincolo paesistico ai sensi della l. 8 agosto 1985 n. 431, perche' destinate a bosco (art. 1, lett. g), non e' consentito procedere all'aratura con totale estirpazione della vegetazione esistente per destinare l'area all'allevamento. L'aratura infatti, da annoverare a questi fini tra le opere civili inibite ai sensi dell'art. 1 comma 8 l. n. 431 del 1985, determina una profonda immutazione dello stato dei luoghi per il cui ripristino occorrono molti anni. Cassazione penale sez. III, 3 giugno 1997, n. 5961.
INTANGIBILITA' DELLE AREE BOSCHIVE: Nella reg. Lombardia, la l. reg. 27 gennaio 1977 n. 9, impone l'intangibilita' delle aree boschive, limitando le operazioni di taglio, anche se relative a singoli elementi, al fine di non compromettere l'unitarieta' e l'equilibrio dell'impianto, per cui e' illegittimo l'intervento edilizio che abbia comportato l'eliminazione di alcune essenze del bosco. Consiglio Stato sez. VI, 4 dicembre 1996, n. 1679
INTERVENTI NON CONSENTITI, SENZA AUTORIZZAZIONE, IN ZONE VINCOLATE A BOSCO: In tema di interventi senza autorizzazione in zone vincolate a bosco, non e' consentita l'attivita' agro - silvo - pastorale, volta all'allevamento di animali, consistente nell'aratura con la totale estirpazione della vegetazione. Cassazione penale sez. III, 3 giugno 1997, n. 5961.
PROTEZIONE EX LEGE DEL BOSCO ANCHE SE NON INSERITO DIRETTAMENTE NEL PIANO PAESISTICO: Il sistema di tutela ambientale delineato dalla l. n. 431 del 1985 prevede, per determinate categorie di beni, l'imposizione di un vincolo "ex lege". Pertanto, il piano paesistico regionale non e' in grado di costituire o escludere il vincolo ambientale, perche' questo deriva direttamente dalla legge. Un territorio coperto da bosco e' da ritenere sottoposto a vincolo, ancorche' non incluso tra i boschi dal piano paesistico regionale. L'intervento in tali zone senza la prescritta autorizzazione regionale integra pertanto il reato di cui all'art. 1 sexies l. n. 431 del 1985. L'esistenza del vincolo deve essere esclusa se il bosco risulta incluso come area edificabile nel piano triennale di attuazione del piano regolatore generale vigente prima dell'entrata in vigore della c.d. legge Galasso. Cassazione penale sez. III, 6 dicembre 1995, n. 4319.
Naturalizzazione del bosco - boschi pubblici e privati - Prescrizioni di Polizia forestale ^
Boschi - Aree a destinazione residenziale - Assoggettamento a vincolo forestale dell’area boscata - Preclusione - Inconfigurabilità - Ragioni - L.R. Veneto n. 52/1978. L’assoggettamento di un’area a vincolo forestale non è impedito, né è in contraddizione, con la classificazione residenziale del lotto, trattandosi di interessi (quello alla destinazione urbanistica residenziale e quello riferito al vincolo inerente alla qualità del bene) che possono trovare contemporaneo riconoscimento in forza di distinti ed autonomi poteri che non si escludono reciprocamente. Il riconoscimento della natura “boscata” dei terreni infatti discende dall’applicazione (vincolata) dell’art. 14 della l.r. Veneto n. 52/78, a tenore del quale sono da classificare a bosco, ai fini della tutela forestale, “i terreni che sono ricoperti da vegetazione forestale arborea o arbustiva di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo” ed i prati arborati “se il grado di copertura arborea supera il 30% o se è in atto rinnovazione forestale”. Ne consegue che l’essere o meno l’area “vocata all’edificazione” ovvero classificata come area residenziale nello strumento urbanistico è circostanza del tutto irrilevante ai fini della qualificazione boschiva del terreno e dell’imposizione del relativo vincolo in tutti i casi in cui l’area possieda le caratteristiche specifiche previste dalla legge (art. 14 l.r. 52/78) per essere classificata a bosco. Ed infatti la classificazione “boscata” dell’area ai sensi della legge forestale regionale non preclude ex se la possibilità di edificare, ove le previsioni del piano regolatore la consentano espressamente, salvo, in tal caso, l’obbligo per il proprietario dell’area così classificata di individuarne altra di pari superficie da destinare al rimboschimento compensativo, come previsto dal successivo art. 15 della l.r 52/1978. Pres. f.f. ed Est. De Zotto - B. s.r.l. (Avv.ti Steccanella, De Bertolis e Pinello) c. Regione Veneto (Avv. Stato) e altro (n.c.) - T.A.R. VENETO, Sez. I - 12 ottobre 2005, n. 3657
Lavori di miglioramento in un fondo sottoposto a vincolo idrogeologico senza autorizzazione - trasformazione culturale - estirpazione delle piante boschive e l'aratura del terreno. Secondo quanto previsto dal R.D. 3267-1923, costituisce bosco il terreno vincolato a scopi idrogeologici, nel quale si trovano piante forestali già adulte o in via di accrescimento in numero adeguato, a prescindere dalla densità delle medesime. Pertanto, concreta una trasformazione culturale rilevante a norma dell'art. 7 r.d.l. n. 3267 del 1923 l'estirpazione delle piante boschive e l'aratura del terreno, comportando sostituzione della coltura in atto con altra, che non deve necessariamente essere arborea, ma può ben essere di qualsiasi genere. (Nel caso di specie la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza del pretore che aveva respinto l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione con la quale era stata applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione consistente nell'avere eseguito lavori di miglioramento in un fondo sottoposto a vincolo idrogeologico senza autorizzazione, arandolo ed estirpando 420 piantine di sughera). Cassazione civile, sez. III, 25 maggio 2000, n. 6871
NATURALIZZAZIONE DI UN BOSCO ARTIFICIALE: Il taglio di un pioppeto, rientrando quest'ultimo nell'arboricultura da legno quando sia coltivato con regolare sesto di impianto per servire le esigenze relative alla produzione di materiale legnoso, va considerato attivita' agro - silvo - pastorale esente dal vincolo imposto dalla l. n. 431 del 1985, purche' insista su cultura arborea e non su bosco o foresta ai fini della legge citata. Quando, tuttavia, il pioppeto e' presente in formazioni spontanee puo' costituire veri e propri boschi ripariali; e in particolari situazioni anche una formazione impiantata artificialmente nel tempo puo' integrarsi nel paesaggio vegetale si' da assimilarsi ad una vera e propria formazione ripariale, il taglio della qualepregiudicherebbe da un punto di vista paesaggistico il valore estetico dell'ambiente. Pertanto, in quest'ultimo caso, se il pioppeto sorge su un'area territoriale gia' soggetta di per se stessa a vincolo paesaggistico - ambientale sulla scorta della legge Galasso, il vincolo assorbe i pioppi emergenti su detta area in quanto essi in quel punto rappresentano una struttura costitutiva del paesaggio visivo e dell'ambiente biologico tutelato nel suo insiemepaesaggistico (estetico) e ambientale (biologico). Pretura Terni, 16 aprile 1996.
BOSCHI PUBBLICI E PRIVATI, VINCOLO: Ai sensi del d.l. 27 giugno 1985 n. 312, convertito con modificazioni dalla l 8 agosto 1985 n. 431, le cui disposizioni costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica (e come tali sono diversamente applicabili in Sicilia), nella nozione di "bosco" rientrano non solo i consorzi vegetali a base di alberi e arbusti selvatici facenti parte del patrimonio indisponibile di enti pubblici o gravati da vincolo forestale permanente, ma anche i boschi cedui di proprieta' privata, i quali pertanto dal 1985 sono sottoposti al vincolo paesaggistico previsto dalle suindicate fonti normative. Cons.giust.amm. Sicilia 28 febbraio 1995, n. 34.PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA FORESTALE E LEGGE GALASSO: La l. 8 agosto 1985 n. 431 (c.d. legge Galasso) e le prescrizioni di massima e di polizia forestale (PMPF), pur incidendo ambedue sulle aree boscate, sono finalizzate a scopi e metodologie diverse (le prime inquadrano il bosco come entita' economico - produttiva e gestiscono il corretto utilizzo dello stesso in detta ottica mentre la legge Galasso tutela il bosco come paesaggio ed ecosistema naturale). Conseguentemente un'attivita' di taglio conforme alle PMPF non sempre e', automaticamente in regola con la l. n. 431 del 1985 ed i livelli di violazione delle due norme sono diversi e non sovrapponibili. La polizia giudiziaria dovra' dunque, in sede di controllo, operare due valutazioni tecniche diverse in relazione a ciascuna normativa con conseguente denuncia penale di ogni violazione parziale e/o totale. Pretura Terni, 18 giugno 1996.
Il trattamento "sistematico selettivo" in silvicoltura consiste nella eliminazione delle piante cimate, aduggiate, danneggiate e soprannumerarie, vale a dire in un tipo di taglio culturale che, mentre non mortifica le aspettative economiche del privato connesse con l'utilizzazione del legname, tende a riportare la struttura del bosco verso la fase dell'alto fusto-misto di specie vegetali diverse. L'autorizzazione alla effettuazione dei tagli annuali dei boschi non è prevista in Sicilia dalla l. reg. 8 maggio 1981 n. 98, bensì dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale contenute negli art. 8, 9 e 10 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3267 e nel relativo regolamento di esecuzione, alla stregua delle quali l'unico organo competente a provvedere alle modalità di governo ed utilizzazione dei boschi è l'ispettorato ripartimentale delle foreste. Cons. Giust. Amm. Sicilia, 18 ottobre 1986, n. 181
L. 8 agosto 1985, n. 431 (c.d. Legge Galasso) ^ (Si veda anche: Incendi (x taglio boschi agg.) - vincoli (x vincoli in genere agg.)
BOSCHI E FORESTE -INCENDI - Realizzazione di costruzioni in soprasuoli percorsi dal fuoco - Specifica localizzazione dell'area antecedente all'incendio dagli strumenti urbanistici - Art. 10 L. n. 353/2000. L'articolo 10 della Legge n. 353/2000, laddove consente la realizzazione di edifici, strutture ed infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive nei soprassuoli percorsi dal fuoco nei casi in cui la realizzazione sia stata prevista in data antecedente all'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data, si riferisce alla specifica localizzazione dell'area riservata all'intervento da parte dello strumento urbanistico e non anche alla previsione di zona, con la conseguenza che non rileva, ai fini della speciale deroga, la generica compatibilità dell'intervento con la destinazione dell'area, essendo al contrario richiesto che l'area medesima sia già riservata dallo strumento urbanistico alla realizzazione delle predette opere.(conferma ordinanza del 16/9/2010 dal Tribunale di Catanzaro) Pres. Gentile, Est. Ramacci, Ric. Siracusa. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 28/04/2011 (CC. 31/03/2011) Sentenza n. 16592
BOSCHI E FORESTE - DIRITTO URBANISTICO - INCENDI - Aree percorse dal fuoco - Divieto decennale di inedificabilità - Applicazione e limiti - Localizzazione di area e PRG - Art. 7 L. n. 1150/1942 - Art. 27 L. n. 457/1978 - Art. 10 L. n. 353/2000. In tema di aree percorse dal fuoco, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353, l'ipotesi di esclusione del divieto decennale di inedificabilità deve essere affrontata e risolta tenendo presente che il richiamo alla previsione della realizzazione delle infrastrutture, in data precedente l'incendio, dagli strumenti urbanistici vigenti - non si riferisce ad una previsione di zona, bensì ad una localizzazione di area (Cass. Sez. III n. 7608, 25/02/2010). In particolare, il riferimento riguarda l'articolo 7 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150, il quale indica i contenuti essenziali dello strumento urbanistico generale. Tali contenuti sono individuati, per quanto attiene alla localizzazione: - nella rete delle principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie e navigabili e dei relativi impianti; - nelle aree destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposte a speciali servitù; - nelle aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico nonché ad opere ed impianti di interesse collettivo o sociale. Sono invece contenuti riferiti alla zonizzazione: - la divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone destinate all'espansione dell'aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona; - i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale, paesistico; - le norme per l'attuazione del piano. Ad essi deve aggiungersi, inoltre, l'individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui tratta l'articolo 27 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 recante "Norme per l'edilizia residenziale". (conferma ordinanza del 16/9/2010 dal Tribunale di Catanzaro) Pres. Gentile, Est. Ramacci, Ric. Siracusa. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 28/04/2011 (CC. 31/03/2011) Sentenza n. 16592BOSCHI E FORESTE - INCENDI - DIRITTO URBANISTICO - Zona boscata - Natura e tutela - Art. 142, c.1°, lett. g) D. L.vo n. 42/2004. La natura di zona boscata, comporta la sua collocazione nelle aree tutelate per legge, in ragione di quanto disposto dall'articolo 142, comma primo, lettera g) D. L.vo n. 42/2004. (conferma ordinanza del 16/9/2010 dal Tribunale di Catanzaro) Pres. Gentile, Est. Ramacci, Ric. Siracusa. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 28/04/2011 (CC. 31/03/2011) Sentenza n. 16592
BOSCO - Costruzione abusiva in area boscata - Richiesta di rilascio di concessione sanatoria - Nulla-osta dell’organismo preposto alla tutela del vincolo - Necessità - Demolizione del manufatto e ripristino dello stato dei luoghi. In materia edilizia, una costruzione che insiste in area inclusa in zona di PRG classificata a bosco è sottoposta a vincolo di tutela ambientale e per ciò stesso, ogni richiesta di rilascio di concessione sanatoria deve necessariamente conseguire il nulla-osta dell’organismo preposto alla tutela del vincolo, (che nella specie, per quanto attiene alla Provincia di Trento, è da identificare nella Commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale (CTP) rivelandosi, l’acquisizione del relativo parere, una fase procedimentale del tutto insostituibile) (Cons Stato Sez. VI 3/5/2007 n.1944). Pertanto, il carattere abusivo delle opere, la non compatibilità ambientale delle stesse costituisce legittima giustificazione delle determinazioni di rigetto della chiesta sanatoria e di irrogazione della sanzione della completa demolizione del manufatto e ripristino dello stato dei luoghi. (conferma sentenza del T.R.G.A. - DELLA PROVINCIA DI TRENTO n. 00170/2002) - Pres. Trotta - Rel. Migliozzi - Nardelli (avv.ti Devigili e Romanelli) c. Provincia Autonoma di Trento (avv.ti Iemma, Pedrazzoli, Stella Richter). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 16/07/2010, Sentenza n. 4591
BOSCHI E FORESTE - INCENDI BOSCHIVI - DIRITTO URBANISTICO - Inedificabilità delle aree percorse dal fuoco - Art. 1 bis d.l. n. 332/1993 - Modifica all’art. 9, c. 4 della L. n. 47/75 - Funzione meramente ricognitiva di un principio immanente nell’ordinamento - Tutela del patrimonio boschivo - Tipizzazione urbanistica preesistente all’evento incendiario - Irrilevanza - L. n. 353/1990. La modifica apportata all’art. 9, c. 4 della L. n. 47/75 dall’art. 1 bis d. l. 30 agosto 1993 n. 332, convertito con l. 29 ottobre 1993 n. 428, a mente delle cui indicazioni “fino all’approvazione dei piani di cui all’articolo 1, in tutte le zone i cui soprassuoli boschivi siano stati distrutti o danneggiati dal fuco è vietato l’insediamento di qualsiasi tipo”, risulta meramente ricognitiva ed esplicativa di un principio immanente alle finalità conclamate di tutela del patrimonio boschivo, e cioè quello dell’assoluta inedificabilità delle aree in questione, a prescindere dalla loro tipizzazione urbanistica preesistente all’evento incendiario, siccome intesa a prevenire fenomeni speculativi e ad assicurare la rigenerazione del “bosco…considerato nella sua entità unitaria di ecosistema complesso” e la tutela del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita. Non a caso la successiva normativa di riforma (legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 1990) esclude in radice radice la possibilità di edificazione delle aree percorse da incendio sulla base della mera previsione che dette aree fossero edificabili prima dell’evento incendiario (art. 10 comma 1). Pres. Esposito, Est. Gaudieri - R.A. (avv.ti Brancaccio e Accarino) c. Comune di Montecorice (avv. Jovino), Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali (Avv. Stato) e altro (n.c.) - TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 25 marzo 2010, n. 2353
BOSCHI E FORESTE - URBANISTICA E EDILIZIA - Aree boschivi - Costruzione abusiva - Nozione di bosco - Vincolo ambientale - Fattispecie - D.Lgs n. 227/2001 - Art. 44 lett. C d.p.r. n. 380/2001. Al fine di individuare i territori boschivi protetti da vincolo, dopo l'entrata in vigore del d.lgs 18 maggio 2001, n. 227, deve qualificarsi come bosco, ogni terreno coperto da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva, da castagneti, da sughereti o da macchia mediterranea (Cass. pen. sez. 1111 sent. 16/11/2006, n. 1874). Sicché, nei casi di riscontro positivo del vincolo è corretto applicare l'art 44 lettera C del d.p.r. n. 380 del 2001 che sanziona la violazione del vincolo ambientale. Nella specie, la zona in cui era stata eseguita la costruzione abusiva, in ragione delle colture arboree in esse esistenti, era naturalmente sottoposta a vincolo boschivo in quanto interamente coperta da sughereta, consociata con roverella, precisando che l'ispezione dei luoghi aveva evidenziato che erano stati eseguiti lavori sul terreno dal quale erano stati rimossi massi di basalto ed altro materiale roccioso e al contempo estirpati ceppi vitali di sughera, roverella, lentisco, olivastro ed altre piante tipiche della macchia mediterranea che, in precedenza, erano stati danneggiati da un violento incendio e che erano in fase di crescita. Pres. Altieri, Est. Marmo, P.M. Geraci, Ric. Oppo. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 10/06/2008 (Ud 03/04/2008), Sentenza n. 23071
FLORA - Bosco - Realizzazione di recinzione in legno e rete metallica - Mancanza di autorizzazione - Reato di cui all'art. 181 D.Lgs. n. 42/2004 - Configurabilità. La realizzazione, all'interno di un bosco e in difetto della preventiva autorizzazione, di una recinzione con traverse di legno e rete metallica, incide in modo giuridicamente rilevante sull'assetto paesaggistico della zona, configurando il reato di esecuzione di lavori su beni paesaggistici, di cui all'art. 163 del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (ora sostituito dall'art. 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42). Sicché è necessario per la realizzazione dell’opera l'autorizzazione dell'Ente preposto alla tutela ambientale, ex art. 150 D.L.vo 490/99 (norma ora riprodotta nell'art. 146 comma 2° D.L.vo 42/04). Pres. Vitalone C., Est. Gentile M., Imp. Cocchi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 29 Novembre 2006 (Ud. 12/10/2006), Sentenza n. 39355
Boschi - Usi civici - L.R. Calabria n. 10/1997, art. 56, cc. 1, 2 e 3 - Mutamento di destinazione - Sufficienza della sola determinazione comunale - Esclusione dell’autorizzazione regionale - Illegittimità costituzionale - Interesse paesaggistico delle aree gravate da uso civico - Art. 142, c. 1, lett. h). E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 56, commi 1, 2 e 3 della legge della Regione Calabria 3 ottobre 1997, n. 10, che, operando un’assimilazione del tutto irragionevole tra il godimento di un terreno sottoposto ad uso civico e l’interesse alla realizzazione dello stesso di un’opera funzionale ad un impianto di rete per il trasporto di energia elettrica, ha modificato la procedura prevista dal legislatore statale per il mutamento di destinazione del bene. La legge regionale prevede infatti la necessità della sola determinazione dell’ente locale, a prescindere dall’autorizzazione della regione - o dell’ente locale al quale la Regione abbia delegato le relative funzioni - la quale è invece richiesta dall’ art. 66 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dall’art. 142, c. 1, lett. h) del d.lgs. n. 42/2004, in ragione dell’interesse paesaggistico riconosciuto alle zone gravate da usi civici. (cfr. sent. Corte Cost. n. 345/1997). Pres. Bile, Red. Quaranta - CORTE COSTITUZIONALE, 27 luglio 2006 (ud. 18 luglio 2006), sentenza n. 310 (vedi: sentenza per esteso)
Tutela del paesaggio - territori coperti da boschi - esecuzione di attivita' ed opere di bonifica, antincendio e conservazione in assenza di autorizzazione forestale - reato di cui all'art. 1 sexies d. l. n. 312 del 1985 - configurabilità - fondamento. In tema di tutela del paesaggio, il reato si cui all'art. 1 sexies del D. L. 27 giugno 1985 n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985 n. 431 (ora sostituito dall'art. 163 del D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490), ricomprende anche le ipotesi di esecuzione, in territori coperti da boschi ed in difetto della prescritta autorizzazione forestale prevista dal comma quarto del citato art. 1 sexies, di attivita' ed opere di bonifica, antincendio e di conservazione qualora tale intervento comporti una apprezzabile modificazione dello stato dei luoghi, non essendo richiesto un concreto pregiudizio del bene protetto, atteso che la "ratio" della disposizione e' quella di escludere la liceita' di qualsiasi intervento modificativo effettuato senza una preventiva valutazione dell'operazione da parte dell'autorita' preposta. Corte di Cassazione Sez. III del 15 aprile 2002, sentenza, n. 14292
Applicabilità della legge 8 agosto 1985, n. 431. In tema di tutela delle zone di particolare interesse ambientale, l`art. 1 D.L. 27 giugno 1985 n. 312, convertito nella legge 8 agosto 1985, n. 431 (e penalmente sanzionato dall`art. 1 sexies del medesimo decreto legge e dall`art. 20 lett. c), legge 28 febbraio 1985, n. 47) - che ha introdotto un vincolo generalizzato, discendente dalla stessa norma di legge, per i beni appartenenti alle categorie da esso individuate, che siano a priori determinabili per le loro caratteristiche fisiche senza necessità dell`adozione di un atto specificativo del vincolo stesso - è applicabile anche in Sicilia in ragione della sua natura di norma di grande riforma economico-sociale. (Fattispecie relativa a ritenuta infondatezza di motivo di ricorso, con il quale si deduceva violazione dell`art. 82, quinto comma, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dall`art. 1 D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito nella legge 8 agosto 1985, n. 431 e penalmente sanzionato dall`art. 1 sexies detto D.L. e dall`art. 20 lett. c), legge 28 febbraio 1985, n. 47, sull`assunto che erroneamente la sentenza impugnata aveva ritenuto applicabile nella specie tale normativa, poiché il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 non è applicabile in Sicilia, in quanto riguarda il trasferimento di funzioni alle regioni di diritto comune). Cass. pen., sez. III, 12 maggio 1997, n. 4389 (ud. 2 aprile 1997), Lima.
Il reato di cui all'art. 1 sexies della legge n. 431 del 1985 si consuma con la sola realizzazione di lavori, attività o interventi in zone vincolate senza la prescritta autorizzazione paesaggistica ed ha natura perciò di reato di pericolo, che prescinde dall`alterazione concreta del paesaggio. Cass. pen., sez. VI, 19 settembre 1997, n. 8520 (ud. 24 luglio 1997), Stanzione ed altro.
Le opere pubbliche di qualsiasi tipo,sono soggette al regime generale dell'autorizzazione paesaggistica. Le opere pubbliche di qualsiasi tipo, anche quelle statali (con l`unica eccezione di quelle destinate alla difesa nazionale, per il sopraordinato interesse ad esse connesso), sono soggette al regime generale dell`autorizzazione paesaggistica ed alla conseguente competenza delegata alle Regioni; per le sole opere pubbliche statali (e non, dunque, per quelle eseguite da enti pubblici non facenti parte dell`organizzazione dello Stato, ovvero da privati) è prevista, senza alterazione dello schema autorizzatorio, una competenza ministeriale concorrente con quella delegata e caratterizzata dall`attribuzione di valore prevalente alla decisione dell`organo statale in caso di valutazione difforme. Cass. pen., sez. III, 29 settembre 1997, n. 8774, Bussalai.
L'art. 1 legge 431/1985 impone ex lege vari vincoli ambientali per categorie di beni di particolare interesse, comprese le zone situate a 300 metri dalla linea di battigia anche per i territori elevati sul mare; il secondo comma della legge stabilisce che il vincolo non si applica alle zone A e B e, limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 (e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrali ai sensi dell`art. 18 legge 865/1071). Per scelta del legislatore statale dunque i vincoli di carattere generale non si applicano nelle zone urbanizzate, quindi già compromesse, ed in quelle oggetto di una pianificazione che ha ritenuto maturo il tempo dell`esecuzione di interventi sul territorio. (Nella fattispecie, la Corte ha negato la applicabilità della legge regionale Puglia n. 56 del 1980 sul presupposto che la legge statale introduce un vincolo già previsto dalla legge regionale, ma disciplina lo sgravio dallo stesso, per quanto concerne le zone differenti dalla A e B, in modo incompatibile con la legge 56/1980. Ne consegue che, in tale contesto, il principio generale regolatore della successione di leggi regionali e statali - artt. 9, 10 legge 62/1953 - prevede una abrogazione implicita della norma regionale inconciliabile con quella nazionale).Cass. pen., sez. III, 17 gennaio 1998, n. 3882 (c.c. 17 dicembre 1997), Matarrese.
Lavori senza la prescritta autorizzazione. La contravvenzione di cui all`art. 1 sexies ha natura di reato di pericolo, che prescinde dall`alterazione concreta del paesaggio, essendo sufficiente a consumare il reato l`esecuzione di lavori senza la prescritta autorizzazione, giacché a nulla rileva il successivo rilascio del provvedimento in sanatoria al fine di configurare la predetta violazione. Cass. pen., sez. III, 15 novembre 1995, n. 11203 (ud. 22 settembre 1995), Ottelli, in Riv. pen. 1996, 478.
L'occupazione disordinata senza le necessarie autorizzazioni con veicoli di un`area sottoposta a vincoli ambientali integra il reato di violazione delle norme a tutela del paesaggio, a nulla rilevando che le vetture possano essere rimosse perché il semplice stazionare di esse su superfici aventi diversa destinazione, con intrinseco valore ambientale, può cagionare una lesione del bene protetto. (Fattispecie relativa a ritenuta punibilità ex art. 20, lett. a), L. 28 febbraio 1985, n. 47 in relazione all`art. 1 sexies della L. 8 agosto 1985, n. 431).Cass. pen., sez. III, 23 aprile 1994, n. 4707 (ud. 15 febbraio 1994), Fanelli.
Il vincolo sui boschi è finalizzato non soltanto alla conservazione statica di un valore estetico-visivo, ma, sulla base di una più profonda evoluzione culturale e giuridica, alla protezione di un bene giuridico inteso come ecosistema, ossia ambiente biologico naturale, comprensivo di tutta la vita vegetale ed animale ed anche degli equilibri tipici di un habitat vivente, spesso vulnerabili anche per attività svolte nel sottosuolo, come trivellazioni, scavi, prelevamenti di materiali o di acqua. Cass. pen., sez. III, 6 aprile 1993, n. 3147 (ud. 4 febbraio 1993), P.M. in proc. De Lieto
Zona sottoposta a vincolo paesaggistico- taglio di alberi. Nell`ipotesi in cui in zona sottoposta a vincolo paesaggistico si proceda all`abbattimento di piante (nella specie robinie), sussiste il reato di cui all`art. 1 sexies L. 8 agosto 1985, n. 431 e non è configurabile una attività di manutenzione, quando si operi una eliminazione totale delle stesse. Detta manutenzione è invece ravvisabile nel caso di eliminazione parziale, a condizione che l`opera venga compiuta, al fine del miglioramento. Cass. pen., sez. III, 23 luglio 1993, n. 7169 (ud. 17 giugno 1993), Lojacono.
La L. 8 agosto 1985, n. 431 ("tutela delle zone di particolare interesse ambientale") prevede tre tipi fondamentali di vincoli. Il primo concerne le zone elencate nell`art. 1 (territori costieri, fiumi, torrenti, laghi, ecc.) ed è relativo, nel senso che in queste aree è sempre possibile realizzare opere, purché siano preventivamente autorizzate. Il secondo ed il terzo attengono alle aree individuate dalle regioni in quelle assoggettate a vincolo paesaggistico dalla legge stessa (lett. a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, dell`art. 1) ovvero nelle altre comprese negli elenchi redatti ai sensi della L. 29 giugno 1939, n. 1497 ("Protezione delle bellezze naturali") o nei decreti di applicazione del D.M. 21 settembre 1984 (cosiddetti "Galassini"). Questi ultimi vincoli fino alla adozione (artt. 1 ter e 1 quinquies L. n. 431 del 1985) dei piani paesistici regionali sono di inedificabilità assoluta, nel senso che è vietata qualsiasi opera (con le esclusioni legislativamente previste) e che non può ottenersi autorizzazione. Ne deriva che nelle zone di inedificabilità relativa (coste, fiumi, ecc.) il vincolo è operante a prescindere dalla adozione dei piani paesistici regionali: è quindi sempre necessaria l`autorizzazione paesistica per opere che possano stabilmente alterare l`ambiente. Cass. pen., sez. III, 1 marzo 1991, n. 2689 (ud. 7 gennaio 1991), Zona.
I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, sono assoggettati a vincolo paesaggistico a norma dell`art. 1 della L. 8 agosto 1985, n. 431 e su di essi è consentito soltanto il taglio colturale, la forestazione e altre opere conservative, sempreché autorizzati preventivamente. Cass. pen., sez. III, 29 dicembre 1988, n. 12974 (ud. 30 novembre 1988, n. 2383), Poletto.
Estirpazione di kg 1800 di muschio. Colui che estirpa kg 1800 di muschio da un`area estesa circa 3500 mq., provocando la messa a nudo della superficie sottostante e alterando abusivamente lo stato dei luoghi in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, cagiona una alterazione sostanziale e sulla cui rilevanza l`eventuale temporaneità della variazione dello stato dei luoghi, considerata la possibilità di riproduzione e di attecchimento del muschio, è del tutto ininfluente. Cass. pen., sez. V, 16 ottobre 1997, n. 10493 (ud. 16 ottobre 1997), Peluso e altri.
Nelle zone sottoposte a vincolo paesistico ai sensi del D.L. 27 giugno 1995, n. 312, convertito in L. 8 agosto 1985 n. 431, perché destinate a bosco (art. 1 lett. g), non è consentito procedere all`aratura con totale estirpazione della vegetazione esistente per destinare l`area all`allevamento. L`aratura infatti, da annoverare a questi fini tra le opere civili inibite ai sensi dell`art. 1 comma 8 della L. n. 431/1985 determina una profonda immutazione dello stato dei luoghi per il cui rispristino occorrono molti anni. Cass. pen., sez. III, 19 giugno 1997, n. 5961 (ud. 3 giugno 1997), Piras S.