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Giurisprudenza

 

 

Beni culturali e ambientali

Urbanistica - Vincoli in genere

 

2004

 

Codice dei beni culturali e del paesaggio - L. n. 431/1985, ( C.d. L. Galasso)...

 D. Lgs. n. 490/1999  - D. L.vo n.42/2004 - (D. L.vo n.41/2004) - Vincoli in genere demanio...

 

Vedi anche: aree protette - urbanistica - Juris

N.B.: La Legge 431/1985 è stata inserita in toto nel D. L.vo 1999 n. 490, che a sua volta è stato inglobato nel Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42:

Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio continuando a produrre sostanzialmente identici effetti legislativi e giurisprudenziali.

 

 

Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni

2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 - 2000 - 1999-88

 

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Urbanistica e edilizia - Notevole impatto ambientale della nuova opera - Lesione dell'equilibrio urbanistico del territorio - Condono edilizio - Demanio marittimo - Sequestro - Sospensione del procedimento - Riferibilità ad ogni tipo di fase - Esclusione - Applicabilità alla sola fase del giudizio - Fondamento - Fattispecie: Condono edilizio in area di demanio marittimo. La sospensione del procedimento penale prevista a seguito della presentazione della domanda di condono edilizio riguarda soltanto la fase del giudizio e non anche quella delle indagini preliminari, destinata a raccogliere mezzi di prova che potrebbero nelle more disperdersi, né quella delle misure cautelari, destinata ad impedire che il reato sia portato a conseguenze ulteriori. Sicché, la presentazione dell'istanza di condono ed il pagamento dell'oblazione non sono ostativi all'emissione del decreto di sequestro degli immobili abusivi e non comportano l'obbligo di restituzione di quelli già sequestrati: essi determinano infatti la sospensione del procedimento principale, ma non di quelli incidentali (in tal senso: Cass. Sez. 3^, 18 febbraio 1997, n. 668, Pajer; 4 dicembre 1995, n. 4262, Cascarino). Pres. Zumbo A.- Est. Grillo C.- Rel. Grillo C.- Imp. Cerasoli.- P.M. Passacantando G. (Conf.). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 22 dicembre 2004, (ud. 9 novembre 2004), Sentenza n. 48986 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Esercizio del diritto di prelazione - Termine di 60 giorni - Dies a quo - Ricezione della denuncia ex art. 59 D. Lgs. n. 42/04. Il diritto di prelazione deve essere esercitato dalla Soprintendenza entro il 60° giorno dalla data di ricezione della denuncia ex art. 59 D. Lgs. n. 42/04, a nulla rilevando la diversa data del protocollo. Pres. ff. Stevanato, Est. Antonelli - G.S.G. s.r.l. (Avv. Sartorelli) c. Comune di Pernumia (Avv. Carfagna) e altri (n.c.) - T.A.R. VENETO, Sez.II - 3 dicembre 2004, n. 4241

 

Beni culturali e ambientali - Vincolo paesaggistico - Regione Sardegna - Sospensione temporanea delle trasformazioni di destinazione d’uso e dell’edificazione - In attesa dell’approvazione degli strumenti di pianificazione paesistica - cd. “Decreto Salvacoste” - Legittimità  I provvedimenti che, ai sensi dell’art. 14 L.R. Sardegna  45/89, hanno imposto la sospensione temporanea delle trasformazioni di destinazione d’uso e l’edificazione, in attesa dell’approvazione degli strumenti di pianificazione paesistica conseguenti al T.U. 22 gennaio 2004, n. 42, appaiono giustificati dal protrarsi di una situazione di inerzia comportante l’oggettivo pericolo di un pregiudizio irreparabile dei beni pubblici da tutelare (beni paesistici), in assenza dell’esercizio del potere di pianificazione in tale materia. (Ricorso proposto avverso il cd. “Decreto Salvacoste” che ha disposto la temporanea sospensione delle attività edificatorie entro la fascia di 2 km dalla linea di battigia). Pres. ed Est. Tosti - P.d.S. s.r.l. (Avv.ti Contu e Roderi) c. Regione Autonoma della Sardegna (Avv.ti Campus e Contu), Consiglio regionale della Regione Autonoma della Sardegna (Avv.ti Falchi Delitala e Spano) e Comune di Valledoria (n.c.) -  T.A.R. SARDEGNA , Sez. II - 25 novembre 2004, ordinanza n. 533
 
Beni culturali e ambientali - Vincolo paesaggistico - Procedimenti autorizzatori - Temporaneo differimento - In vista del superiore interesse paesaggistico - Legittimità. Il temporaneo differimento, in vista della tutela del superiore interesse paesaggistico,  di fasi di procedimenti autorizzatori non ancora conclusi, rispetto ai quali i richiedenti sono titolari di aspettative, rientra nel potere dell’amministrazione di procedere a modifiche della propria pianificazione sino alla conclusione dei procedimenti stessi. Pres. ed Est. Tosti - P.d.S. s.r.l. (Avv.ti Contu e Roderi) c. Regione Autonoma della Sardegna (Avv.ti Campus e Contu), Consiglio regionale della Regione Autonoma della Sardegna (Avv.ti Falchi Delitala e Spano) e Comune di Valledoria (n.c.) -  T.A.R. SARDEGNA , Sez. II - 25 novembre 2004, ordinanza n. 533
 
Beni culturali e ambientali - Vincolo paesaggistico - Immobile senza concessione edilizia - Illecito permanente - L.689/1981 - Prescrizione quinquennale -  Decorrenza  - Cessazione della permanenza - Individuazione del dies a quo - Parere favorevole della Autorità preposta alla tutela del vincolo. Nelle ipotesi di illecito permanente, la prescrizione quinquennale di cui all’art.28 L.n.689 del 1981 comincia a decorrere solo dalla cessazione della permanenza. Detto momento, nella fattispecie di  immobile realizzato senza concessione edilizia in area sottoposta a vincolo paesaggistico, può individuarsi nel tempo in cui l'Autorità preposta alla tutela del vincolo ha espresso parere favorevole in ordine alla compatibilità tra il preminente valore paesaggistico e l’interesse al mantenimento dell'opera realizzata, giacché, è questo il momento in cui viene meno l'antigiuridicità del fatto e l'illecito ambientale cessa di essere tale. Non rileva la successiva concessione in sanatoria, che viene ad incidere sul più complessivo carattere abusivo della costruzione. Pres. Ravalli, Est. Buonauro - R.T. (Avv. Falconieri) c. Regione di Puglia (n.c.) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I -  10 novembre 2004, n. 7875

 

Beni culturali e ambientali - Imposizione di prescrizioni vincolistiche su aree private - Complesso monumentale - Art. 21 L. 1089/39 - Discrezionalità dell’amministrazione - Sindacato in sede di legittimità - Limiti. La valutazione sull’entità e sull’opportunità dell’imposizione di prescrizioni vincolistiche su aree private, nonché la determinazione dell’estensione dell’area da vincolare, ai fini della tutela dell’ambiente circostante un complesso monumentale, di cui all’art.21 della legge n. 1089/39, è rimessa esclusivamente alla discrezionalità dell’amministrazione, pertanto insindacabile in sede di legittimità, fatta salva la verificabilità di eventuali vizi di eccesso di potere per manifesta illogicità. Pres. Trivellato, Est. Farina - N.C. s.r.l. (Avv.ti Montresor, Pasetto e Codognato) c. Ministero per i beni e le attività culturali - Ufficio Centrale per i beni ambientali e architettonici archeologici artistici e storici (Avv. Stato) - T.A.R. VENETO, Sez. II - 4 novembre 2004, n. 3846

Beni culturali e ambientali - Imposizione di vincolo indiretto - Immobile non contiguo al monumento - Cornice ambientale - Apposizione del vincolo - Legittimità. Il vincolo indiretto è destinato a coinvolgere l’ambito costituente la cd. “fascia di rispetto”, che come tale non coincide con l’ambito materiale dei confini perimetrali dei singoli immobili, ma va stabilita in rapporto alla globale consistenza della cd. “cornice ambientale”, a differenza che per il vincolo diretto, il quale incide il bene avente valore artistico e storico, ma non oltrepassa i confini esterni dell’opera tutelata. Il che comporta che il vincolo indiretto può essere imposto anche su un immobile non contiguo al monumento, purchè detto immobile faccia parte dell’ambiente del monumento, come tutto ciò che si trova in vista o in prossimità dello stesso. Pres. Trivellato, Est. Farina - N.C. s.r.l. (Avv.ti Montresor, Pasetto e Codognato) c. Ministero per i beni e le attività culturali - Ufficio Centrale per i beni ambientali e architettonici archeologici artistici e storici (Avv. Stato) - T.A.R. VENETO, Sez. II - 4 novembre 2004, n. 3846

 

Beni culturali e ambientali - Parco Regionale dei Castelli Romani - Domanda di concessione edilizia per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato esistente - Tipologia e configurazione non consone all’alto pregio paesistico - Carenze elaborati progettuali - Richiesta di integrazione e/o completamento - Necessità - Opera architettonica e di mera cubatura - Irrilevanza - Nulla osta preventivo - Eccesso di potere per difetto di motivazione - Sussiste - L.R. Lazio n.29/1997. Le pretese carenze dell’elaborato grafico non sono sufficienti a giustificare il diniego di concessione edilizia, potendo, semmai, comportare una richiesta di integrazione e/o completamento degli elaborati progettuali. Parimenti inidonea a giustificare la reiezione della domanda, risulta l’affermazione che le opere progettate non si configurano come opera architettonica, ma come mera cubatura, in quanto tale, incompatibile con l’ambiente. Inoltre, non è stato tenuto in alcun conto che il Parco Regionale dei Castelli Romani (che avrebbe dovuto essere interpellato ai sensi della L. R. 6.10.1997 n. 29, trattandosi di opere da realizzare all’interno di un’area naturale protetta) si era pronunciato sul progetto in questione, rilasciando, ai sensi dell’art. 28 della citata legge, il nulla osta preventivo ai fini ambientali e paesaggistici. Infine, il diniego non poteva essere motivato con riferimento a generiche osservazioni di carattere estetico, dovendo essere espressamente indicate le norme urbanistiche con le quali il progetto si sarebbe posto in contrasto. Pres. ELEFANTE - Est. PULLANO - Amelia Poletta (Avv.ti Stella Richter e Serafini) c. Comune di Castel Gandolfo (avv. Novelliere) (riforma TAR Lazio, Sezione seconda bis, n. 8161 del 6.10.2001). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 4 novembre 2004 (25.05.2004), sentenza n. 7142

 

Beni culturali e ambientali - Nulla-osta della Sovrintendenza - Onere motivazionale “cd. Attenuato” - Piano di lottizzazione convenzionato già valutato in sede di piano attuativo - Esorbitanza del controllo - Illegittimità. E’ illegittima una valutazione della Sovrintendenza per i Beni Ambientali, che esorbita dal controllo di legittimità, e che finisce per sostituirsi interamente a quella comunale, sotto il pretesto del difetto di motivazione di quest’ultima, senza tenere, peraltro, in alcun conto che un giudizio sulla compatibilità dell’intervento con l’area interessata era già stato espresso in sede di approvazione del piano di lottizzazione ad opera dello stesso Ministero BB.CC. Nella specie, l’intervento edilizio de quo si trova all’interno di un piano di lottizzazione convenzionato, a suo tempo autorizzato dalla stessa Sovrintendenza, per cui “l’onere motivazionale a carico dell’amministrazione delegata all’espressione del nulla - osta è attenuato, in quanto la compatibilità dell’intervento con i valori paesistici è stata, quantomeno in linea di massima, già valutata in sede di esame del piano attuativo”. Pres. Giovannini - Est. Romeo - Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Sovrintendenza per i Beni Ambientali (Avvocatura generale dello Stato) c. Comune di Aglientu (n.c.) e altri (conferma TAR SARDEGNA del 31 ottobre 2003, sentenza n. 1387). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 29 ottobre 2004 (Cc. 09.07.2004), Sentenza n. 7046 (vedi: sentenza per esteso)
 

Beni culturali e ambientali - Rilascio attestato ex art. 66, co. 4, d. lgs. n. 490/1999 - Termine perentorio - Fattispecie: attestato di libera circolazione di un dipinto. Il rilievo della posizione soggettiva di cui è titolare chi insta per il rilascio dell’attestato ex art. 66, co. 4, d. lgs. n. 490/1999, ha indotto il legislatore ad utilizzare la formulazione testuale con un termine perentorio entro cui rilasciare l’attestato di libera circolazione (“non oltre quaranta giorni”). Il superamento del termine non consente quindi all’amministrazione di determinarsi in senso negativo sull’originaria istanza, potendo al più la stessa agire in autotutela. In specie, l’Amministrazione per i beni culturali ha ritenuto di non rilasciare l’attestato di libera circolazione con riferimento ad un dipinto presentato presso l’Ufficio esportazione di Venezia, tale provvedimento di diniego è stato adottato, però, oltre il termine di quaranta giorni. Pres. VARRONE - Est. GAROFOLI - Ditta Altomani & Sons S.r.l. (avv. Lemme) c. Ministero per i beni culturali- Soprintendenza speciale per il Polo museale veneziano, Ufficio esportazione di Venezia (Avvocatura Generale dello Stato) (annulla Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto 7 luglio 2003, n. 3594). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 29/10/2004 (Cc. 2.7.2004) Sentenza n. 7043

 

Beni culturali e ambientali - Vincolo paesaggistico - Autorizzazione - Annullamento ministeriale - Termine di 60 gg. - Decorrenza - Dalla data della concessione edilizia. Il termine di 60 giorni entro cui il Ministero deve pronunciarsi in ordine all’annullamento di autorizzazione paesistica decorre a far tempo dalla concessione edilizia rilasciata dal Comune e non dall’autorizzazione ambientale, la quale costituisce pur sempre un atto interno e preliminare rispetto a quello finale costituito dalla concessione. Pres. ed Est. Cicciò - D.C. e altro (Avv.ti Gruzza e Franchi) c. Ministero dei Beni Culturali e Ambientali (Avv. Stato) e Comune di Carpaneto Piacentino (n.c.) - T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Parma - 26 ottobre 2004, n. 709

 

Beni culturali e ambientali - Imposizione del vincolo indiretto - Presupposti - Continuità dell’area - Continuità storica fra i monumenti e gli insediamenti circostanti - Parco archeologico - Inclusione nell’area vincolata - Irrilevanza del mero rapporto di continuità fisica dei terreni. In tema di tutela dei beni culturali e ambientali, la continuità di un'area paesaggistica, e la relativa imposizione di un vincolo indiretto, può essere invocata anche a tutela della continuità storica fra i monumenti e gli insediamenti circostanti, e non deve necessariamente, essere intesa in senso strettamente fisico, né richiedere obbligatoriamente una continuità stilistica o estetica fra le aree. Sicché, non rileva il mero rapporto di continuità fisica dei terreni ai fini della loro inclusione nell'area vincolata. Fattispecie: inclusione di un’estesa porzione di territorio, di interesse paesistico, archeologico e culturale, riconducibile alla più ricca accezione di parco archeologico. Lolini C. Ministero per i Beni culturali e ambientali. CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 17 ottobre 2003, Sentenza n. 6344

 

Beni culturali e ambientali - Ministero per i beni e le attività culturali - D. Lgs. n. 3/2004 - Questione di legittimità costituzionale - Non manifesta infondatezza. Sono rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento al D. Lgs. 8 gennaio 2004, n. 3 (Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali) per violazione degli articoli 70, 76, 77, comma primo, nonchè 5, 97, 117 e 118 della Costituzione, ed in particolare in riferimento agli articoli 1, 4 e 5, per contrasto con gli articoli 1 e 10 della legge delega 6 luglio 2002, n.137; se ne rimette pertanto l’esame alla Corte Costituzionale. Pres. Amoroso, Est. Tacchi - Italia Nostra ONLUS (Avv. Pallottino) c. Ministero per i beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) e altri (n.c.) - T.A.R. Marche - ordinanza 15 ottobre 2004, n. 136 (vedi: ordinanza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Vincolo paesistico - Zona deturpata - Decadenza dell’esigenza di tutela - Inconfigurabilità. Il vincolo paesistico e l’esigenza di tutela ad esso sottesa non viene meno per il fatto che il vincolo è stato già in passato violato e la zona deturpata, imponendosi al contrario un maggior rigore per il futuro onde prevenire ulteriori danni all’ambiente e salvaguardare quel poco di integro che ancora residua. Pres. Urbano, Est. Durante - Italia Nostra O.N.L.U.S. (Avv. Colapinto) c. Commissario delegato per l’emergenza ambientale nella Regione Puglia (Avv. Stato) e altri (n.c.) - T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. III - 13 ottobre 2004, n. 4445 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Zone di interesse archeologico - Tutela del paesaggio per categorie legali ex L. 431/85 - Ratio della tutela. Le zone di interesse archeologico costituiscono uno dei casi di tutela del paesaggio per categorie legali introdotta dalla legge 431/85, derivante da valutazioni di tipologie paesistiche ubicazionali o morfologiche rispondenti a criteri direttamente operati dal legislatore (si veda Corte Cost. 151/86). Le categorie in questione trovano la causa della tutela direttamente nella forma del territorio che definiscono (tutela morfologica), sì che in essa si può individuare il particolare pregio meritevole di protezione; altre categorie trovano la ragione della tutela nella loro ubicazione (la relazione spaziale con particolari elementi localizzati di indubbio valore paesistico o naturale). Nello specifico, l’interesse archeologico è qualità sufficiente a connotare l’ambito territoriale come meritevole di tutela di tipo paesistico sia che questo ambito abbia sia che non abbia un intrinseco valore paesistico e morfologico. Il tipo di zona in questione è protetto, non per la sua facies ma per l’attitudine che il suo profilo presenta alla conservazione del contesto di giacenza del patrimonio archeologico nazionale, cioè quale territorio delle presenze di rilievo archeologico, qualità assunta come valore culturale meritevole di protezione. Pres. Urbano, Est. Durante - Italia Nostra O.N.L.U.S. (Avv. Colapinto) c. Commissario delegato per l’emergenza ambientale nella Regione Puglia (Avv. Stato) e altri (n.c.) - T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. III - 13 ottobre 2004, n. 4445 (vedi: sentenza per esteso)


Beni culturali e ambientali - Beni di interesse archeologico - Oggetto del vincolo ex L. 431/85 - Non sono i singoli beni, ma il territorio che li conserva. La legislazione vigente distingue il vincolo sul singolo bene dalla tutela del paesaggio per categorie legali introdotta dalla legge 431/85 che, con riferimento ai beni di interesse archeologico ha ad oggetto non i beni riconosciuti di interesse archeologico ai sensi della l. 1° giugno 1939, n.1089 quanto piuttosto il territorio che li conserva. Pres. Urbano, Est. Durante - Italia Nostra O.N.L.U.S. (Avv. Colapinto) c. Commissario delegato per l’emergenza ambientale nella Regione Puglia (Avv. Stato) e altri (n.c.) - T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. III - 13 ottobre 2004, n. 4445 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Nulla osta ambientale - Verifica di legittimità da parte dell’Autorità Statale - Obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento - Insussistenza - Ragioni. La verifica dell’Autorità statale sulla legittimità dei nulla osta ambientali degli Enti locali non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, poichè il procedimento autorizzativo all’esecuzione di lavori nelle aree sottoposte ad edificazione controllata sotto l’aspetto ambientale è complesso, ma unitario: prende avvio dalla domanda del privato e ha termine col provvedimento dell’Autorità statale deputata alla verifica di legittimità ovvero col decorso dei sessanta giorni assegnati all’Autorità statale per provvedere (così anche l’art. 151 D. Lgs. 490/99 che non disciplina la verifica del nulla osta come procedimento autonomo). A questa conclusione non ostano gli artt. 1 e 4 del D.M. 495/94, atteso che essi dettano l’obbligo della comunicazione solo ove il procedimento sia attivato d’ufficio o ad istanza di parte innanzi al Ministero e che dette norme vanno interpretate tenendo conto dei principi costituzionali in materia di tutela del paesaggio e dell’ambiente (art. 9 Cost.) e della priorità che l’ordinamento assegna alla loro protezione. Pres. Orrei, Est. Minichini - D.L.A. e altri (Avv. De Laurentis e Terrano) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantropologico di Salerno e Avellino (Avv. Stato) - T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 8 ottobre 2004, n. 1891

Beni culturali e ambientali - Nulla osta ambientale - Verifica di legittimità - Ipotesi di ristrutturazione mediante demolizione del preesistente e ricostruzione - Necessità. La verifica di legittimità del nulla osta ambientale si impone anche nella fattispecie di ristrutturazione mediante demolizione del preesistente e ricostruzione. Pres. Orrei, Est. Minichini - D.L.A. e altri (Avv. De Laurentis e Terrano) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantropologico di Salerno e Avellino (Avv. Stato) - T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 8 ottobre 2004, n. 1891

 

Beni ambientali e culturali - Patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale (cose d'antichità e d'arte) - Reato di esecuzione di opere su beni culturali senza autorizzazione - Reato di omessa denuncia del rinvenimento di beni culturali - Concorso - Possibilità - Fondamento. In tema di tutela dei beni culturali, il reato di cui agli artt. 87 e 124 del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, omessa denuncia e temporanea conservazione in caso di fortuita scoperta di beni culturali (ora sostituiti dagli artt. 90 e 175 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 41) può concorrere con il reato di cui all'art. 118 del citato decreto n. 490 (ora 169 del decreto n. 41/2004), esecuzione di opere su beni culturali in difetto di autorizzazione, atteso che i reati in questione hanno una diversa oggettività giuridica, tendendo il secondo ad impedire l'esecuzione di opere di qualunque genere che interessino beni culturali se non con una preventiva valutazione ed autorizzazione, mentre il primo prescinde dalla esecuzione di lavori, imponendo agli scopritori di beni culturali la loro denuncia e conservazione medio tempore. Pres. Dell'Anno P. - Est. Grillo C. - Imp. D'Agostino ed altro - P.M. D'Angelo G. (Conf.) (Rigetta, App. Milano, 9 Aprile 2003) CORTE DI CASSAZIONE Penale, sez III, 1 ottobre 2004, (Ud. 06/07/2004) sentenza n. 38666 (vedi: sentenza per esteso)

Beni ambientali e culturali - Beni culturali tutelati - Mura romane - Qualifica dell'interesse storico e etnoantropologico anche senza espressa dichiarazione - Sussiste. Le mura romane, precedentemente rientranti tra i beni culturali tutelati ex art. 2 del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, stante il loro interesse storico e etnoantropologico, vanno qualificati quali beni culturali senza necessità della dichiarazione ora prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 41, attesa la loro riconducibilità ai beni individuati dall'art.1, comma primo, del citato decreto n. 41. Pres. Dell'Anno P. - Est. Grillo C. - Imp. D'Agostino ed altro - P.M. D'Angelo G. (Conf.) (Rigetta, App. Milano, 9 Aprile 2003) CORTE DI CASSAZIONE Penale, sez III, 1 ottobre 2004, (Ud. 06/07/2004) sentenza n. 38666 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Apposizione del vincolo - Comunicazione di avvio del procedimento - Necessità - Art. 7 D. Lgs n. 490/1999 e art 14, c. 1 D. Lgs. n. 41/2004. L’art. 7 del D. Lgs n. 490/1999 riconosce al “proprietario, possessore o detentore” del bene sul quale si vuole imporre un vincolo il diritto di partecipare al relativo procedimento disponendo che ad essi deve essere comunicato l’avvio del procedimento. La norma è ribadita con formula pressoché analoga anche nel codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con D.Lgs n.41/2004 (art.14,c. 1) (rectius: D. Lgs. 42/2004). C.V. e altri (Avv. Bonellli) c. Ministero per i Beni e le Attività culturali e Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli e provincia (Avv. Stato) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 7 ottobre 2004, n. 13587

 

Beni culturali e ambientali - Imposizione vincolo indiretto - Beni di interesse artistico e storico - Manifestazione della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione - Sindacabilità - Limiti - Motivazione inadeguata e manifesta incongruenza o illogicità. Il vincolo indiretto disposto su beni di interesse artistico e storico è manifestazione della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, pertanto, solo nei termini di motivazione inadeguata e manifesta incongruenza o illogicità può essere impugnata innanzi al giudice amministrativo (conf.: C.d.S. Sez. VI, 26/01/2003 n. 1041). Pres. GIOVANNINI - Est. MARUOTTI - saba Italia S.p.A. (avv. Sticchi Damiani) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura di Stato) Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio della Puglia (n.c.), Comune di Lecce (n.c.), Provincia monastica dei Frati San Giuseppe (n.c.), Associazione Vivere Lecce (avv. Quinto). (conferma T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 9/01/2004 n. 117) CONSIGLIO DI STATO, Sezione VI, 5 ottobre 2004, Sentenza n. 6488

 

Beni ambientali e culturali - Patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale (cose d'antichità e d'arte) - Reato di esecuzione di opere su beni culturali senza autorizzazione - Reato di omessa denuncia del rinvenimento di beni culturali - Concorso - Possibilità - Fondamento. In tema di tutela dei beni culturali, il reato di cui agli artt. 87 e 124 del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, omessa denuncia e temporanea conservazione in caso di fortuita scoperta di beni culturali (ora sostituiti dagli artt. 90 e 175 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 41) può concorrere con il reato di cui all'art. 118 del citato decreto n. 490 (ora 169 del decreto n. 41/2004), esecuzione di opere su beni culturali in difetto di autorizzazione, atteso che i reati in questione hanno una diversa oggettività giuridica, tendendo il secondo ad impedire l'esecuzione di opere di qualunque genere che interessino beni culturali se non con una preventiva valutazione ed autorizzazione, mentre il primo prescinde dalla esecuzione di lavori, imponendo agli scopritori di beni culturali la loro denuncia e conservazione medio tempore. Pres. Dell'Anno P. - Est. Grillo C. - Imp. D'Agostino ed altro - P.M. D'Angelo G. (Conf.) (Rigetta, App. Milano, 9 Aprile 2003) CORTE DI CASSAZIONE Penale, sez III, 1 ottobre 2004, (Ud. 06/07/2004) sentenza n. 38666 (vedi: sentenza per esteso)
 

Beni ambientali e culturali - Beni culturali tutelati - Mura romane - Qualifica dell'interesse storico e etnoantropologico anche senza espressa dichiarazione - Sussiste. Le mura romane, precedentemente rientranti tra i beni culturali tutelati ex art. 2 del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, stante il loro interesse storico e etnoantropologico, vanno qualificati quali beni culturali senza necessità della dichiarazione ora prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 41, attesa la loro riconducibilità ai beni individuati dall'art.1, comma primo, del citato decreto n. 41. Pres. Dell'Anno P. - Est. Grillo C. - Imp. D'Agostino ed altro - P.M. D'Angelo G. (Conf.) (Rigetta, App. Milano, 9 Aprile 2003) CORTE DI CASSAZIONE Penale, sez III, 1 ottobre 2004, (Ud. 06/07/2004) sentenza n. 38666 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Vincolo paesaggistico - Annullamento dell’autorizzazione - Comunicazione di avvio del procedimento - Necessità - Esclusione - Art. 4 c. 1 bis D.M. 495/1994. Il D.M. n. 495 del 13/06/1994 aveva previsto l’obbligo, a carico dell’Amministrazione, di comunicare al privato l’avvio del procedimento finalizzato all’annullamento ministeriale dell’autorizzazione paesaggistica. Tale disposizione è stata tuttavia modificata con D.M. n. 165 del 19/06/2002: in forza del vigente art. 4 del D.M. n. 495 del 13/06/1994, cui è stato aggiunto il comma 1 bis, si deve definitivamente ritenere che il provvedimento che dispone l'annullamento dell'autorizzazione per la realizzazione di una costruzione edilizia in una zona vincolata non debba essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento da parte dell'amministrazione statale. Pres. Coraggio, Est. Passarelli Di Napoli - C.N.I. s.r.l. (Avv.ti Loffredo, Sallustio e Vecchio) c. Comune di Torre Annunziata (n.c.), Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Soprintendenza B.A.A.P.P.S.A. (Avv. Stato) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 27 settembre 2004, n. 12597

Beni culturali e ambientali - Piano territoriale paesistico - Strumento di pianificazione - Partecipazione al procedimento - Esclusione - Art. 13 L. 241/1990 - Obbligo di avviso di avvio del procedimento - Esclusione. L’art. 13 della L. 7.8.1990 n. 241 pone una deroga all’applicazione delle disposizioni di cui al capo III della medesima legge - riguardante la partecipazione al procedimento amministrativo - con riferimento all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le norme che ne regolano la formazione. Costituendo senz’altro il Piano Territoriale Paesistico uno strumento di pianificazione, ne discende che non s’impone affatto all’Amministrazione l’obbligo di dare avviso di avvio del procedimento in favore dei proprietari di aree poste all’interno del Piano. Pres. Coraggio, Est. Corciulo - R.P.G.M. (Avv. Della Morte) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Ministero dell’Ambiente (Avv. Stato) e altri (n.c.) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 27 settembre 2004, n. 12591

Beni culturali e ambientali - Piano territoriale paesistico - Visione complessiva dell’area tutelata - Valutazione delle specificità d’insieme - Inclusione di fondi che non presentano le medesime caratteristiche di zona - Legittimità. In sede di redazione di un P.T.P., la descrizione dei caratteri paesaggistici relativi alle singole zonizzazioni non deve essere intesa come elemento rigido e limitante della concreta definizione territoriale della zona medesima, dovendo farsi riferimento, a tal fine, non solo alle caratteristiche morfologiche e naturali delle singole aree, ma anche ad una visione complessiva della zona ed alla sua specificità d’insieme, elementi che possono senz’altro giustificare la sottoposizione a vincolo paesaggistico di ulteriori fondi quand’anche questi non presentino le medesime caratteristiche di zona. Pres. Coraggio, Est. Corciulo - R.P.G.M. (Avv. Della Morte) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Ministero dell’Ambiente (Avv. Stato) e altri (n.c.) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 27 settembre 2004, n. 12591

Beni culturali e ambientali - Vincolo paesaggisitico - Riesame del nulla osta - Comunicazione di avvio del procedimento - Necessità - Esclusione. Il riesame del nulla osta paesaggistico ad opera del Ministero per i Beni Ambientali e Culturali, è posto “ad estrema difesa del vincolo” e quindi appartiene ad una fase necessaria e inautonoma del medesimo (ed unico) procedimento autorizzatorio, il quale, essendo ad istanza di parte, non necessita di alcuna comunicazione di avvio del procedimento. Pres. Coraggio, Est. Corciulo - I.T. s.r.l. (Avv. D’Angiolella) c. Sovrintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Napoli (Avv. Stato) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 27 settembre 2004, n. 12569

 

Beni culturali e ambientali - Vincolo paesaggistico - Art. 82 d.p.r. 616/1977 - Esonero dal vincolo - E’ riferibile solo ai P.P.A. ancora efficaci. L’esonero dal vincolo paesaggistico previsto dall’art. 82, co. 5, d.p.r.24.7.1977, n.616, aggiunto, dall’art.1 legge n. 431/1985, è riferibile solo ai P.P.A. ancora efficaci, trattandosi di strumenti che, assicurando il coordinato e programmato svolgimento dell’attività edilizia anche in zone ritenute particolarmente sensibili sul piano paesaggistico, sono stati rivisti dal legislatore come espressione dei consapevoli apprezzamenti dell’autorità locale in tema di tutela del territorio e del paesaggio; laddove invece tali strumenti abbiano perduto la propria efficacia operativa, così da lasciare le aree di competenza prive delle garanzie offerte dagli strumenti attuativi stessi, deve ritenersi che la deroga medesima non possa più operare e le aree paesaggistiche vincolate tornino a soggiacere all’ordinario regime di vincolo ex lege 1497/1939. Pres. Varrone, Est. Garofali - C.L. e altri (Avv. Ventura) c. Comune di Bari (Avv. Lonero Baldassarra), Ministero per i Beni Ambientali e Culturali (Avv. Stato) e regione Puglia (n.c.) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 24 settembre 2004, n. 6254

 

Beni Culturali e ambientali - Edilizia e urbanistica - Opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincoli - Condono edilizio di cui al d.l. n. 269/2003 - Conformità agli strumenti urbanistici e nulla osta ambientale - Necessità - D.P.R. n. 380/2001, Art.44 - Art.32, L. n. 269/2003 - L. n. 47/1985 - L. n.326/2003. Le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincoli possono essere sanate con la procedura prevista dall'art. 32 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con l. 24 novembre 2003, n. 326, solo in caso di conformità agli strumenti urbanistici e previo nulla osta dell'autorità preposta alla tutela del vincolo. Pres. Dell'anno - Rel. Vitalone - P.M. Albano (Concl. Diff.) – Laudani. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 7/09/2004 (Ud. 15/07/2004), Sentenza n. 35984

 

Beni culturali e ambientali - Annullamento del nulla-osta paesaggistico - Obbligo dell’autorità statale di dare notizia all’interessato - Sussiste - Art. 151 D.Lgs. n. 490/1999. Sussiste l’obbligo dell’autorità statale di dare notizia all’interessato, dell’avvio del procedimento preordinato all’eventuale annullamento del nulla-osta paesaggistico rilasciato ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 29/10/1999 n. 490 (cfr., tra le tante, Cons. Stato, VI sez., 25.3.2004, n.1626; 20.1.2003, n.203; 17.9.2002 n.4709, 29.3.2002 n.1790). Pres. VARRONE - Est. CAFINI - Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura generale dello Stato) c. Comune di San Teodoro e altro (Conferma, TAR Sardegna, 28 gennaio 2003, n. 127/03). CONSIGLIO DI STATO, Sezione VI, 31.08.2004 (C.c. 28 maggio 2004), Sentenza n. 5728 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Autorizzazione paesaggistica comunale - Funzione e effetti - Comunicazione dell’avvio del procedimento da parte dell’Amministrazione statale - Obbligo - Responsabile del procedimento - L n. 241/1990. L’autorizzazione paesaggistica comunale costituisce l’oggetto della nuova fase procedimentale destinata ad aprirsi di fronte all’autorità statale, sicché la stessa non può, strutturalmente, essere considerata equivalente all’avviso dell’inizio di tale nuova fase, dal momento che esso non contiene alcuna generica informazione circa l’oggetto, il responsabile del procedimento, le modalità di partecipazione, ed in genere lo svolgimento della predetta nuova fase. Pres. VARRONE - Est. CAFINI - Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura generale dello Stato) c. Comune di San Teodoro e altro (Conferma, TAR Sardegna, 28 gennaio 2003, n. 127/03). CONSIGLIO DI STATO, Sezione VI, 31.08.2004 (C.c. 28 maggio 2004), Sentenza n. 5728 (vedi: sentenza per esteso)

Beni culturali e ambientali - Nulla-osta paesaggistico - Comunicazione dell’avvio del procedimento - Esercizio del potere di controllo - D.M. n.165/2002 - D.M. n. 495/1994. Il nulla-osta paesaggistico, nella disciplina antecedente all’entrata in vigore del D.M. 19 giugno 2002 n.165, che ha modificato l’art.4 del D.M. 13 giugno 1994 n. 495, deve essere preceduto dalla comunicazione dell’avvio del procedimento da parte dell’Amministrazione statale - non potendosi attribuirsi rilevanza, al fine di fondare un diverso avviso, alla circostanza che l’Ente autorizzante abbia già dato notizia alla parte della trasmissione del nulla-osta all’autorità statale per l’esercizio del potere di controllo (Cons. Stato, Sez.VI, 20 gennaio 2003 n.203; ord. 9 maggio 2003 n.1806; 25.3.2004, n.1626). Pres. VARRONE - Est. CAFINI - Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura generale dello Stato) c. Comune di San Teodoro e altro (Conferma, TAR Sardegna, 28 gennaio 2003, n. 127/03). CONSIGLIO DI STATO, Sezione VI, 31.08.2004 (C.c. 28 maggio 2004), Sentenza n. 5728 (vedi: sentenza per esteso)

Beni culturali e ambientali - Annullamento del nulla-osta paesaggistico - Fase procedimentale autonoma - Diverso responsabile del procedimento. L’iter, riguardante l’annullamento del nulla-osta paesaggistico, destinato a svolgersi presso l’autorità statale, è di fase procedimentale “diversa” e di secondo grado, rispetto a quello svoltosi dinanzi all’autorità regionale (o, come nel caso in esame, comunale), caratterizzato dalla presenza di una diversa autorità - quella statale rispetto a quella che ha rilasciato l’autorizzazione - e da un diverso responsabile del procedimento (Cons. Stato, Sez.VI, 13 febbraio 2003 n.790; 17 ottobre 2003 n.6342; 25 marzo 2004, n.1626). Pres. VARRONE - Est. CAFINI - Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura generale dello Stato) c. Comune di San Teodoro e altro (Conferma, TAR Sardegna, 28 gennaio 2003, n. 127/03). CONSIGLIO DI STATO, Sezione VI, 31.08.2004 (C.c. 28 maggio 2004), Sentenza n. 5728 (vedi: sentenza per esteso)

Beni culturali e ambientali - Avvio del procedimento - Obbligo dell’autorità statale di dare notizia all’interessato - Sussiste - Principio della proficua partecipazione - L. n.241/1990. L’onere di comunicare l’avvio del procedimento non può essere soddisfatto dalla semplice indicazione della soggezione al potere ministeriale contenuta nell’autorizzazione paesaggistica, nè dall’indicazione del Ministero tra i destinatari dell'atto medesimo, in quanto siffatte indicazioni non garantiscono né che la pratica sia stata effettivamente trasmessa all’autorità statale, né che questa l’abbia ricevuta, di modo che l’interessato dovrebbe esercitare la propria pretesa partecipativa senza sapere se l’autorizzazione rilasciatagli ed il relativo incartamento siano pervenuti a destinazione, col rischio di porre in essere un’attività che potrebbe, poi, rivelarsi prematura e inutile, ovvero inadeguata, se si considera il potere, riconosciuto all’autorità statale, di acquisire dall’organo di amministrazione attiva i chiarimenti e gli elementi integrativi ritenuti necessari ai fini del corretto esercizio delle funzioni di controllo, ed il correlativo diritto del privato (art. 10 lett. A) della legge n.241/1990) di prendere visione di tutti gli atti del procedimento ai fini di una proficua partecipazione. Pres. VARRONE - Est. CAFINI - Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura generale dello Stato) c. Comune di San Teodoro e altro (Conferma, TAR Sardegna, 28 gennaio 2003, n. 127/03). CONSIGLIO DI STATO, Sezione VI, 31.08.2004 (C.c. 28 maggio 2004), Sentenza n. 5728 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Provvedimento ministeriale di annullamento del nulla-osta paesaggistico - Avviso del procedimento - Necessità - Eccezione. Il provvedimento ministeriale di annullamento del nulla-osta paesaggistico sia preceduto necessariamente dall’avviso del procedimento, salvo che la conoscenza dell’inizio del medesimo procedimento sia avvenuta aliunde (Cons. Stato, Sez.VI, 17.10. 2003 n.6342; 29.4.2003 n.2176; 10.4. 2003 n.1909). Pres. VARRONE - Est. CAFINI - Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura generale dello Stato) c. Comune di San Teodoro e altro (Conferma, TAR Sardegna, 28 gennaio 2003, n. 127/03). CONSIGLIO DI STATO, Sezione VI, 31.08.2004 (C.c. 28 maggio 2004), Sentenza n. 5728 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Avvio del procedimento - Annullamento dell’autorizzazione paesaggistica - Obbligo dell’autorità statale di dare notizia all’interessato - Sussiste - L. n.241/1990. L’onere di cui all’art. 7, comma 1, della L. n. 241/1990, viene soddisfatto soltanto dalla formale comunicazione ad opera dell’autorità statale competente a pronunciare l’eventuale annullamento dell’autorizzazione paesaggistica, così come, del resto, esplicitamente previsto dalla normativa regolamentare attuativa della L. 241/1990 appositamente dettata dal Ministero dei Beni culturali ed ambientali, con D.M. n° 495 del 13.6.1994, art. 4 e Tabella A punto 4. Pres. VARRONE - Est. CAFINI - Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura generale dello Stato) c. Comune di San Teodoro e altro (Conferma, TAR Sardegna, 28 gennaio 2003, n. 127/03). CONSIGLIO DI STATO, Sezione VI, 31.08.2004 (C.c. 28 maggio 2004), Sentenza n. 5728 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Annullamento dell’autorizzazione paesaggistica - Avvio del procedimento - Comunicazione - Obbligo. L'amministrazione statale è obbligata a comunicare al privato l'avvio del procedimento di annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche allo scopo di consentire all'interessato di avvalersi degli strumenti di partecipazione e di accesso, previsti dalla l. n. 241 del 1990, (vedi Cons. Stato; VI n. 2983/2002; 2984/2002; 909/2000; 4546/2000). In mancanza di un atto di comunicazione dell'avvio della nuova fase, il destinatario del provvedimento di autorizzazione non è in grado di conoscere il preciso momento di perfezionamento o di integrazione dell'efficacia dell'atto autorizzatorio, decorrendo il termine di sessanta giorni solo dal momento in cui perviene all'amministrazione statale la documentazione completa, (Consiglio Stato, sez. VI, 13 febbraio 2003, n. 790). Pres. VARRONE - Est. CAFINI - Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura generale dello Stato) c. Comune di San Teodoro e altro (Conferma, TAR Sardegna, 28 gennaio 2003, n. 127/03). CONSIGLIO DI STATO, Sezione VI, 31.08.2004 (C.c. 28 maggio 2004), Sentenza n. 5728 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Avvio del procedimento - Annullamento dell’autorizzazione paesaggistica - Obbligo dell’autorità statale di dare notizia all’interessato - Sussiste - L. n.241/1990. L’onere di comunicare all’interessato l’avvio del procedimento (L. n. 241/1990), sussiste anche in capo all’autorità statale competente a pronunciare l’eventuale annullamento dell’autorizzazione paesaggistica. Pres. VARRONE - Est. CAFINI - Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura generale dello Stato) c. Comune di San Teodoro e altro (conferma, TAR Sardegna, 28 gennaio 2003, n. 125/03). CONSIGLIO DI STATO, Sezione VI, 31 agosto 2004, Sentenza n. 5727

 

Beni culturali e ambientali - Bellezza panoramica di insieme - Tutela - D.m. 17.05.1956 - Art. 1, n. 4, L. n. 1497/1939. Tutte le zone, dichiarate dal d.m. 17.05.1956 di notevole interesse paesaggistico (nella specie la costiera del Comune di Gaeta) sono assunte ad oggetto di tutela come quadro naturale che costituisce bellezza panoramica di insieme, secondo la categoria identificata dall’art. 1, n. 4, della legge n. 1497/1939. In conseguenza si configurano idonei ad incidere sui valori paesaggistici presi in considerazione sia gli interventi sulla terra ferma, sia quelli che dalla battigia si estendono verso il mare, sussistendo in entrambi i casi l’idoneità ad introdurre un effetto modificativo e possibile “vulnus” al quadro naturale e panoramico che caratterizza il bene protetto. Non assume quindi rilievo la circostanza che la linea della battigia si trovi su un diverso allineamento rispetto alla data di imposizione del vincolo, concorrendo come innanzi detto a costituire la bellezza panoramica di insieme sia la costa che il tratto di mare prospiciente. Pres. GIOVANNINI - Est. POLITO - Società “Base Nautica F. G.” S.p.a. (avv.ti Simeone e Zaza d’Aulisio) c. Comune di Gaeta (avv.to Santamaria) (Riforma, Lazio, Sezione Staccata di Latina, 22.12.2000, n. 909). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 31.08.2004 (C.c.16 aprile 2004), Sentenza n. 5723 (vedi: sentenza per esteso)

Beni culturali e ambientali - Il giudizio di compatibilità paesaggistico/ambientale può intervenire “ex post”- Art. 15 L. n. 1497/1939 - Art. 164 D. l.gs. n. 490/1999. Il giudizio di compatibilità paesaggistico/ambientale possa intervenire “ex post”, non rinvenendosi al riguardo preclusioni a livello normativo e tenuto conto che l’applicazione del regime sanzionatorio in via pecuniaria in luogo della rimessione in pristino - previsto dall’art. 15 della legge n. 1497/1939, poi tradotto nell’art. 164 del d.lgs. n. 490/1999 - presuppone in ogni caso la formulazione di detto giudizio di compatibilità (cfr. Cons. St., Sez. VI^, n. 2653 del 15.05.2003; n. 4192 del 21.07.2003; n. 5386 del 09.10.2000). Pres. GIOVANNINI - Est. POLITO - Società “Base Nautica F. G.” S.p.a. (avv.ti Simeone e Zaza d’Aulisio) c. Comune di Gaeta (avv.to Santamaria) (Riforma, Lazio, Sezione Staccata di Latina, 22.12.2000, n. 909). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 31.08.2004 (C.c.16 aprile 2004), Sentenza n. 5723 (vedi: sentenza per esteso)

Beni culturali e ambientali - Aree appartenenti al demanio dello Stato - Interventi di modifica del territorio - Il potere autorizzatorio statale non esclude il controllo comunale di conformità ai vigenti strumenti di pianificazione. Gli interventi di modifica del territorio che interessano aree appartenenti al demanio dello Stato non si sottraggono al controllo comunale di conformità ai vigenti strumenti di pianificazione ed, in particolare, all’esercizio della potestà repressiva del comune medesimo in presenza di accertati abusi. Il potere autorizzatorio alla realizzazione di opere che possa essere esercitato dall’Amministrazione statale nei confronti del privato concessionario dell’area demaniale si colloca all’interno del diverso rapporto concedente/concessionario ed attiene ai limiti di esercizio quali stabiliti nel disciplinare di concessione o da norme regolamentari, ma non esclude né fa venir meno la necessaria verifica da parte del Comune della compatibilità al vigente strumento urbanistico di interventi idonei a mutare l’assetto del territorio. Pres. GIOVANNINI - Est. POLITO - Società “Base Nautica F. G.” S.p.a. (avv.ti Simeone e Zaza d’Aulisio) c. Comune di Gaeta (avv.to Santamaria) (Riforma, Lazio, Sezione Staccata di Latina, 22.12.2000, n. 909). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 31.08.2004 (C.c.16 aprile 2004), Sentenza n. 5723 (vedi: sentenza per esteso)

 

Demanio - Aree demaniali - Interventi edilizi - Beni culturali e ambientali - Atto autorizzatorio - Necessità - Rilascio della concessione edilizia - Potestà comunale - Vigilanza del Sindaco sull’attività edilizia su tutto il territorio comunale - Sussiste - L. n. 1150/1942 - L. n. 10/1977 - L. n. 47/1985. L’art. 31, comma terzo, della legge n. 1150/1942 sottopone indistintamente ad atto autorizzatorio del Sindaco (ora dei funzionari investiti di compiti dirigenziali in relazione al riparto fra funzioni di indirizzo politico e compiti di amministrazione attiva) tutte “le opere da costruirsi da privati su aree demaniali”. Il secondo comma della disposizione citata, che fa eccezione alla regola anzidetta, è riferito alle opere da eseguirsi sulle aree in questione da pubbliche amministrazione che debbono procedervi di intesa con il comune interessato. L’art. 1 della legge n. 10/1977 assoggetta a concessione edilizia “ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale”, ed il successivo art. 4 ribadisce la potestà comunale di rilascio della concessione edilizia anche con riferimento agli immobili di proprietà dello Stato, previa verifica del “titolo, rilasciato dai competenti organi dell’Amministrazione al godimento del bene”. L’art. 4 della legge n. 47/1985 estende, infine, la vigilanza del Sindaco sull’attività edilizia nell’ambito di tutto il territorio comunale. Pres. GIOVANNINI - Est. POLITO - Società “Base Nautica F. G.” S.p.a. (avv.ti Simeone e Zaza d’Aulisio) c. Comune di Gaeta (avv.to Santamaria) (Riforma, Lazio, Sezione Staccata di Latina, 22.12.2000, n. 909). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 31.08.2004 (C.c.16 aprile 2004), Sentenza n. 5723 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - L. 1089/1939 - Immobile dichiarato di particolare interesse - L. 13/1989 - Eliminazione delle barriere architettoniche - Equilibrato bilanciamento - Diniego alla realizzazione dei lavori - E’ consentito solo ove non cagioni serio pregiudizio al bene tutelato - Specifica motivazione - Necessità. La legge 9 gennaio 1989, n. 13, all’articolo 4 tiene conto dell’interesse del portatore di handicap a svolgere una normale vita di relazione, anche nel caso in cui l’immobile ove risiede sia stato dichiarato di particolare interesse ai sensi della legge n. 1089/1939, realizzando un equilibrato bilanciamento dei diversi interessi costituzionalmente rilevanti potenzialmente in conflitto. Il diniego all’esecuzione di lavori diretti al superamento delle barriere architettoniche può essere pertanto opposto solo nei casi in cui non sia possibile realizzare le opere senza un serio pregiudizio del bene tutelato, e deve essere motivato con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l’opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall’interessato. Pres. Monteleone, Est. Polidori - M.L. e altri (Avv. Abbamonte) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio di Napoli e Provincia (Avv. Stato) - T.A.R. CAMPANIA, NAPOLI, Sez. IV - 5 agosto 2004, n. 11078

 

Urbanistica - Aree protette - Ristrutturazione edilizia - Definizione - Art. 3 D.P.R. 380/2001 - Piano d’Area del Parco - Divieto di demolizione e successiva ricostruzione - Ultrattività - Esclusione. L’art. 3 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a mente del quale sono ricompresi fra gli interventi di ristrutturazione edilizia “anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma (dell’edificio) preesistente, (…)”, deroga le disposizioni aventi valenza urbanistica generale ed esclude l’ultrattività di eventuali diverse definizioni contenute nelle Norme del Piano d’Area del Parco naturale. (Nella specie, la norma ritenuta dal T.A.R. non più operante, non consentiva la demolizione e successiva ricostruzione di edifici esistenti). Pres. Gomez de Ayala, Est. Baglietto - M.M.L. e altro (Avv.ti Borgna e Confente) c. Regione Piemonte (Avv. Lima), Settore di pianificazione aree protette (n.c.) ed Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve Naturali del Lago Maggiore (n.c.) - T.A.R. PIEMONTE, Sez. I - 22 luglio 2004, n. 1451

 

Urbanistica e edilizia - Beni culturali e ambientali - Edificazione nel centro urbano storicamente determinato ed edificazione al di fuori del centro abitato esistente - Distanze - Allineamento con più edifici preesistenti - Disciplina urbanistica - Margini di deroga - L. n. 1150/1942 - L. n. 765/1967 - DM n. 1404/1968. In tema della disciplina urbanistica generale, non può certamente evincersi l’intento di una modifica dell’ambito di applicazione della normativa ministeriale che alteri radicalmente il sistema cui all’art. 41 septies della L. 17-8-1942 n. 1150, introdotto dall’art. 19 L. 6.8.1967 n. 765. Sistema che opportunamente distingue tra l'edificazione al di fuori del centro abitato esistente, nell'ambito della quale la rete stradale dovendo essere disegnata ex novo può essere assoggettata a parametri predeterminati, dagli interventi da operare all'interno di un tessuto urbano storicamente determinato che necessariamente debbono adeguarsi agli schemi urbanistici ereditati dal passato. Nei fatti, una diversa lettura del sistema che forzasse la lettera della norma, produrrebbe un effetto distorsivo notevole, in quanto all'interno dei centri urbani esistenti le scelte dell'amministrazione si ridurrebbero all’alternativa tra l'intangibilità della rete viaria storicamente determinata e la necessaria demolizione degli edifici prospicienti le nuove strade che ricadano all'interno della fascia di rispetto stabilita dal decreto ministeriale (DM n. 1404 del 1968). Una alternativa tra due soluzioni estreme entrambe in contrasto con gli interessi urbanistici che la legge intende tutelare e, per di più, incoerenti rispetto all'impianto di una disciplina urbanistica, che presenta ampi margini di deroga. Pres. Iannotta - Est. Fera - Impresa Costruzioni G. Maltauro S.p.a. (Avv.ti Biagini e Clarizia) c. Comune di Caldogno (Vicenza) (Avv.ti Domenichelli e Manzi) ed altri. (Annulla TAR Veneto, sezione prima, 25 giugno 2003 n. 3412). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 30 Agosto 2004 (Ud. 16 aprile 2004), Sentenza n. 5653

 

Beni culturali e ambientali - Indagini archeologiche - Fasi del procedimento - Imposizione del vincolo - Presupposti. E’ legittima l’imposizione del vincolo quando è preceduta da una complessa ed analitica attività istruttoria (in specie, riferentesi anche alle puntuali risultanze dell’apposita e reiterata campagna di scavi svolta della competente Sovrintendenza). Pres. GIOVANNINI - Est. D’OTTAVI - DE VITO (Avv.ti Lombardi Comite e Ferro) ed altri c. Ministero per i beni Culturali ed Ambientali (Avvocatura generale dello Stato) (conferma TAR Calabria, n.142/01 del 5 febbraio 2001). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 27 luglio 2004 (C.c. 23 marzo 2004), sentenza n. 5278

Beni culturali e ambientali - Tutela di un interesse storico-archeologico - Affievolimento dei diritti del privato. Il legittimo esercizio del potere di tutela di un interesse storico-archeologico non è di per sé vincolato ad un immediato raffronto con l’interesse del privato, in quanto - anche con riferimento all’insieme dei principi fondamentali garantiti dalla carta costituzionale - al primo deve essere riconosciuto una oggettiva prevalenza qualitativa. Pres. GIOVANNINI - Est. D’OTTAVI - DE VITO (Avv.ti Lombardi Comite e Ferro) ed altri c. Ministero per i beni Culturali ed Ambientali (Avvocatura generale dello Stato) (conferma TAR Calabria, n.142/01 del 5 febbraio 2001). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 27 luglio 2004 (C.c. 23 marzo 2004), sentenza n. 5278

 

Urbanistica ed edilizia - Beni culturali ed ambientali -  Inquinamento elettromagnetico - Traliccio - Vincolo paesaggistico - Valutazione estetica negativa dell’amministrazione - Legittimità. E’ sorretta da motivazione esauriente e non illogica la valutazione estetica negativa circa l’impatto di un traliccio sul paesaggio collinare e lacuale protetto dal vincolo paesaggistico che protegge un valore primario dell’ordinamento. Pres. Trivellato, Est. Stevanato - A.I. S.p.A. (Avv. Cassola) c. Comune di Bardolino (Avv.ti Fratta Pasini e Pinello) - T.A.R. Veneto, Sez. II - 13 luglio 2004, n. 2313

 

Beni culturali e ambientali - Vincolo paesaggistico - Nulla osta comunale - Soprintendenza - Potere di controllo - Termine perentorio - 60 giorni dalla ricezione del nulla osta e della documentazione. Il potere di controllo di cui è investita la Soprintendenza deve essere esercitato nel termine perentorio di 60 giorni decorrente dalla ricezione del nulla osta comunale e della relativa documentazione. Pres. ed Est. Lazzeri - A.A. e altro (Avv.ti Rusconi e Rolfo) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali e altro (Avv. Stato) e Comune di Tavarnelle Val di Pesa (n.c.) - T.A.R. TOSCANA , Sez. III - 7 luglio 2004, n. 2420

 

Beni culturali e ambientali - Annullamento dell’autorizzazione paesaggistica - Autorità Ministeriale - Motivazione esorbitante - Controllo di legittimità - Limiti. Esorbita dal controllo di legittimità spettante all’Autorità Ministeriale, in sede di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica, quando la motivazione tende genericamente ad impedire ogni tipo d’intervento sull’assunto che qualunq ue alterazione dello stato dei luoghi verrebbe a snaturarne le caratteristiche. Pres. SCHINAIA - Est. MINICONE - Min. Beni e Att. Culturali e soprintendenza B.C.A. di Sassari e Nuoro (Avv. Stato) c. Gredos s.r.l. (avv. Gerbi e Villani). (conferma T.A.R. Sardegna 29/04/2003 n. 494) CONSIGLIO DI STATO, Sezione VI, 28 giugno 2004, Sentenza n. 4626

 

Beni culturali e ambientali - Reato di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 490/1999 - Reato di pericolo astratto - Configurabilità. Il reato di cui all'art. 1 sexies della legge n. 431/1985 (succesivamente art. 163 del D.Lgs. n. 490/1999) è reato di pericolo astratto e, pertanto, per la configurabilità dell'illecito, non è necessario un effettivo pregiudizio per l'ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici. (Cass., Sez. 3^: 27.11.1997, ric. Zauli ed altri; 7.5.1998, ric. Vassallo; 13.1.2000, ric. Mazzocco ed altro, 5.10.2000, ric. Lorenzi; 29.11.2001, ric. Zecca ed altro; 15.4.2002, ric. P.G. in proc. Negri; 14.5.2002, ric. Migliore; 4.10.2002, ric. Debertol). Pres. Savignano G. Est. Fiale A. Imputato: P.M. in proc. Signorini. P.M. Consolo S. (Conf.) (Annulla in parte con rinvio, Trib.riesame Napoli, 22 settembre 2003) CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III 26 giugno 2004 (Cc. 12/02/2004), Sentenza n. 23980 (vedi: sentenza per esteso)

Beni culturali e ambientali - Tutela delle zone paesisticamente vincolate - Esecuzione di opere - Nozione di opere - Individuazione. Nelle zone paesisticamente vincolate è inibita - in assenza dell'autorizzazione già prevista dall'art. 7 della legge n. 1497 del 1939, le cui procedure di rilascio sono state innovate dalla legge n. 431/1985 e sono attualmente disciplinate dall'art. 151 del D.Lgs. 29.10.1999, n. 490 - ogni modificazione dell'assetto del territorio, attuata attraverso qualsiasi opera non soltanto edilizia ma "di qualunque genere" (ad eccezione degli interventi consistenti: nella manutenzione, ordinaria e straordinaria, nel consolidamento statico o restauro conservativo, purché non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici; nell'esercizio dell'attività agro silvo-pastorale, che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie od altre opere civili e sempre che si tratti di attività ed opere che non alteralo l'assetto idrogeologico; nel taglio colturale, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste, purché previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia). Pres. Savignano G. Est. Fiale A. Imputato: P.M. in proc. Signorini. P.M. Consolo S. (Conf.) (Annulla in parte con rinvio, Trib. riesame Napoli, 22 settembre 2003) CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III 26 giugno 2004 (Cc. 12/02/2004), Sentenza n. 23980 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Tutela paesaggistica e idrogeologica del territorio - Attività agro-silvo-pastorale - Esercizio - Condizioni - Poteri della Provincia - Art. 1, c. 8, L. n. 431/1985 - L. n. 1497/1939. In tema di tutela paesaggistica e idrogeologica del territorio, il disposto contenuto nell’ottavo comma dell’art. 1 L. 8 agosto 1985, n. 431 che, riguardo all’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale, prevede la necessità del previo rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 7 della L. 29 giugno 1939, n. 1497, qualora la suddetta attività possa comportare alterazione permanente dello stato dei luoghi per opere civili e, comunque, dell’assetto idrogeologico del territorio. In specie, correttamente la Provincia di Padova esercita il controllo ad essa riservato nell’ambito della tutela dell’assetto idrogeologico. Pres. Elefante - Est. Carlotti - PROVINCIA DI PADOVA (avv.ti Pata e Ozzola) c. AGROITTICA VENETA S.R.L. (avv.ti Manzi e Grimani) (riforma TAR Veneto sez. II sentenza n. 1628 in data 5.10.1996). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 22 giugno 2004 (9 marzo 2004), sentenza n. 4341 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Interventi manutenzione straordinaria - Immobili sottoposti a vincolo paesaggistico - Autorizzazione dell'autorità preposta al vincolo - Condizioni. Gli interventi di manutenzione straordinaria su immobili sottoposti a vincolo non richiedono il preventivo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità preposta alla tutela solo nel caso in cui non alterino lo stato dei luoghi. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che si potesse ravvisare alterazione dello stato dei luoghi nella ricostruzione di un muro avente una maggiore altezza di un metro rispetto al precedente). Pres. Savignano G. Est. Franco A. Rel. Franco A. Imp. Rotella. P.M. Izzo G. (Conf.), (Dichiara inammissibile, App. Napoli, 25 Novembre 2003). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 16/06/2004 (ud. 05/05/2004), Sentenza n. 26929 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Interventi nell'alveo di un fiume - Preventiva autorizzazione - Necessità - Fondamento - Artt. 146, 163 e 164 D.L.vo 490/99 e 20 l. 47/85 - Correzione dell'inquadramento giuridico della fattispecie - Art. 309 c.p.p.. In tema di tutela dei beni paesaggistici, configura il reato di cui all'art. 163 del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, ora sostituito dall'art. 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, la esecuzione di lavori nell'alveo di un fiume, atteso che non può applicarsi la esclusione dall'autorizzazione prevista dall'art. 152 del citato decreto n. 490 per gli interventi di manutenzione o consolidamento e restauro atteso che gli stessi devono riferirsi esclusivamente agli edifici. Inoltre, il Tribunale, avvalendosi dei poteri di integrazione e rettifica attribuitigli dall'art. 309 c.p.p., può porre rimedio alla parziale inosservanza da parte del GIP dei canoni contenutistici del provvedimento impositivo richiesti dalla legge, non solo descrivendo ampiamente e compiutamente il fatto come in specie ("realizzazione di lavori in area sottoposta a vincolo in assenza delle prescritte autorizzazioni o concessioni", con ulteriore precisazione della concreta entità di tali lavori), ma anche indicando negli artt. 146, 163 e 164 D.L.vo 490/99 e 20 l. 47/85 le norme violate. (Cass. sez. 3^, 4.11.97 n. 3131, Tazzini; sez. 3^, 25.1.94 n. 2427). Pres. Savignano G.- Est. De Maio G.- Imp. Forte. - P.M. Passacantando G. (Conf.) (Rigetta, Trib.riesame S.M.Capua Vetere, 8 settembre 2003). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III del 10 giugno 2004, (Cc. 29/04/2004), Sentenza n. 26110 (vedi: sentenza per esteso)
 

Urbanistica ed edilizia - Beni culturali ed ambientali - Ricostruzione di fabbricato preesistente - Autorizzazione paesaggistica - Necessità - Esclusione. In tema di mera ricostruzione di un fabbricato preesistente, completamente distrutto da una slavina, esattamente nello stesso posto di quello precedente e con identiche dimensioni (situazione in cui altro non si fa se non ripristinare la situazione pregressa), non sussiste alcun un interesse pubblico ad una previa autorizzazione da parte degli organi preordinati alla tutela del paesaggio. Pres. Salvatore, Est. Dubis - Provincia Autonoma di Bolzano (Avv.ti Heiss e Costa) c. Losch (Avv. Dragogna) - (Conferma T.A.R. Bolzano 337/1990) - CONSIGLIO DI STATO, sez. IV - 7 giugno 2004, n. 3636

 

Beni culturali e ambientali - Vincolo paesaggistico - Concessione o autorizzazione edilizia in sanatoria - Parere dell’autorità preposta al vincolo - Necessità - Regione Siciliana - Solo ove il vincolo sia stato apposto antecedentemente alla realizzazione dell’opera - Art. 17, c. 11, l.r. 4/2003 - Novellazione di precedente intepretazione autentica - Questione di legittimità costituzionale - Non manifesta infondatezza. E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 17, comma 11, della legge regionale siciliana 16 aprile 2003, n. 4 (“Recupero risorse derivanti dalla definizione delle pratiche di sanatoria edilizia”), per contrasto con gli articoli 3, 117, 126 e 127 della Costituzione. La norma stabilisce che “Il parere dell'autorità preposta alla gestione del vincolo è richiesto, ai fini della concessione o autorizzazione edilizia in sanatoria, solo nel caso in cui il vincolo sia stato posto antecedentemente alla realizzazione dell'opera abusiva”: sotto una dichiarata novellazione di una precedente interpretazione autentica (art. 5 comma 3 l.r. 17/94, di interpretazione autentica dell’art. 23, c.10, l.r. 37/85), introduce una sostanziale modificazione della disciplina previgente, attribuendo al principio, peraltro, efficacia retroattiva. Essa, pertanto, sembra realizzare un'ipotesi di eccesso di potere legislativo, ponendosi in contrasto con i parametri costituzionali che regolano la formazione delle leggi (artt. 117, 123 e 127 Cost., relativi all'attività legislativa regionale), nonché con l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza. Pres. Adamo, Est. Guarracino - M.A. (Avv. Piscitello) c. Soprintendenza dei beni culturali e ambientali di Palermo (Avv. Stato) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. II - ordinanza 14 maggio 2004, n. 768 (vedi: ordinanza per esteso) (vedi anche: sent. Corte Cost. n. 39/2006)
 

Beni culturali e ambientali - Vincolo paesaggistico - Annullamento di autorizzazione paesaggistica -Cogestione Stato-Regione del vincolo - Principio di leale collaborazione - Difetto di motivazione nell’autorizzazione paesaggistica - Stato - Deve richiedere chiarimenti alla Regione e, solo in caso di non esauriente riscontro, può annullare l’autorizzazione. L’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica costituisce non già manifestazione di un potere di controllo, come tale finalizzato al mero riscontro della sussistenza o insussistenza di vizi dell’atto controllato, bensì espressione dell’attività di cogestione tra Stato e Regione del vincolo ad estrema difesa dello stesso (*). Per tale ragione, in osservanza del principio di leale collaborazione, lo Stato non può direttamente annullare l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Regione, solo perché vi abbia riscontrato un difetto di motivazione, essendo tenuto a disporne l’annullamento solo se l’intervento demolitorio si dimostri necessario per il raggiungimento sostanziale dei fini essenziali della tutela. Laddove ravvisi la presenza dell’anzidetto vizio formale, l’autorità statale dovrà limitarsi a richiedere alla Regione, nel prescritto termine di sessanta giorni, chiarimenti in ordine alle ragioni che l’hanno indotta a valutare l’intervento assentito compatibile con le esigenze di tutela del valore paesaggistico e solo in caso di non esauriente riscontro potrà, legittimamente, opporsi alle modifiche del paesaggio consentite dalla Regione. (*) cfr. Corte Cost. 18/10/1996 n° 341 e 27/6/1986 n° 151, nonché Cons. Stato A.P. 14/12/2001 n°9 e, da ultimo, VI sez., 20/1/2003 n° 204. Pres. Tosti, Est. Silvestri - I Gabbiani s.r.l. (Avv. Altana) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) - T.A.R. SARDEGNA, Cagliari - 4 maggio 2004, n. 571 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Proposta di vincolo paesaggistico - Avviso di avvio del procedimento - Necessità - Insussistenza. La formulazione della proposta di vincolo paesaggistico non deve essere preceduta dall’avviso dell’inizio del procedimento perché la disciplina dettata dagli articoli 2 e ss. della legge n.1497/39 (poi artt. 140 e ss. del T.U. n.490/99), col prevedere la pubblicazione dell’elenco delle località all’albo dei Comuni interessati e il deposito presso le segreterie dei comuni stessi, soddisfa l’interesse del privato a venire a conoscenza della pendenza del procedimento e ad interloquire, con la presentazione di atti di opposizione, reclami e proposte, all’amministrazione deputata all’imposizione del vincolo. Pres. Camozzi, Est. Pennetti - T.E.R.N.A. s.p.a (Avv.ti Passeggio, Bruno e Pedota) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali e altro (Avv. Stato) e Comune di Vaglio di Basilicata (n.c.) - T.A.R. BASILICATA, 3 maggio 2004, n. 315

Beni culturali e ambientali - Vincolo paesaggistico - Zone di interesse archeologico - Procedimento ricognitivo - Iniziativa della soprintendenza ambientale - Legittimità. L’avvio dei procedimenti ricognitivi di inclusione di aree fra le zone tutelate ai sensi dell’art. 146 comma 1 lett. m) (zone di interesse archeologico), può essere legittimamente rimessa all’autonoma iniziativa - congiunta o disgiunta - della soprintendenza ambientale o di quella archeologica. Pres. Camozzi, Est. Pennetti - T.E.R.N.A. s.p.a (Avv.ti Passeggio, Bruno e Pedota) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali e altro (Avv. Stato) e Comune di Vaglio di Basilicata (n.c.) - T.A.R. BASILICATA, 3 maggio 2004, n. 315

Beni culturali e ambientali - Vincolo archeologico - Proposta di vincolo - Pubblicazione presso il Comune - Nulla osta ai sensi del T.U. sugli impianti elettrici - Atto con cui si dispone la sospensione in attesa dell’autorizzazione regionale - Art. 151 D. L.vo 490/99 - Legittimità. La proposta di vincolo archeologico e la sua pubblicazione presso il Comune rende efficace il divieto di distruzione o modificazioni pregiudizievoli del bene proposto per il vincolo; conseguentemente l’atto con cui è disposta la sospensione dell’istanza di nulla osta presentato ai sensi del T.U. sugli impianti elettrici (t.u. n. 1775/33), in attesa dell’autorizzazione regionale ai sensi dell’art. 151 co. 2 del d. l.vo n.490/99, costituisce una legittima statuizione a carattere assolutamente vincolato. Pres. Camozzi, Est. Pennetti - T.E.R.N.A. s.p.a (Avv.ti Passeggio, Bruno e Pedota) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali e altro (Avv. Stato) e Comune di Vaglio di Basilicata (n.c.) - T.A.R. BASILICATA, 3 maggio 2004, n. 315
 

Urbanistica - Tutela degli interessi urbanistici - Tutela dei valori paesistici - Piani differenziati - Comune - Competenza a tutelare gli interessi ambientali e paesistici in sede di approvazione del P.R.G. - Va riconosciuta. La materia del paesaggio non è riconducibile in quella dell’urbanistica, anche dopo l’ampliamento della nozione di urbanistica sancito dall’art. 80 del d.p.r. n. 6161 del 1977; pertanto, nell’imporre vincoli per bellezze naturali le amministrazioni competenti non sono tenute ad accertare l’esistenza di previsioni contenute negli strumenti urbanistici, a tutela dell’interesse paesistico. E poiché la tutela degli interessi urbanistici non assorbe né preclude quella dei valori paesistici, la cui difesa assurge a valore primario dell’ordinamento, ne consegue che l’attività di pianificazione del territorio, in ordine alla quale la potestà primaria del comune concorre con quella regionale e statale, può essere esercitata anche in funzione della tutela paesistica. Invero, non solo allo Stato, ma anche autonomamente al comune, nell’ambito dei poteri di governo del territorio, esercitabili in sede di approvazione del piano regolatore generale, deve essere riconosciuta la competenza a tutelare gli interessi ambientali e paesistici (Cass., sez. un., 19-11-1996, n. 10098). Pres. La Medica, Est. Bottiglieri - Comune di Vallecorsa (Avv. Radice) c. Ministero per i beni culturali e ambientali (Avv. Stato) - T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. II - 1 aprile 2004, n. 2981

 

Beni culturali e ambientali - Protezione delle bellezze naturali - Taglio del bosco - Taglio a raso e non colturale - Reato di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 490 del 1999 - Configurabilità. In materia paesaggistica, il taglio del bosco eseguito con tecnica a raso e non colturale configura il reato di cui all'art. 163 del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, ora sostituito dall'art. 181 del D.Lgs. 24 gennaio 2004 n. 41, stante anche il contrasto con l'art. 6 del D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 227, disciplinante le attività selvicolturali. Pres. Savignano - Est. Grillo - Imputato Cont ed altri - Pm Esposito V. (Conf.) (Rigetta, Trib. riesame Belluno, 26 novembre 2003). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 22 aprile 2004 (Ud. 11 marzo 2004) Rv. 228452 sentenza n. 18695 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Paesaggio - Valore etico-culturale - Stato, Regioni, Enti Locali - Vincolo di reciproca collaborazione. Nel nostro sistema costituzionale, il paesaggio costituisce un valore etico-culturale che trascende la competenza della regione in materia urbanistica e nella cui realizzazione sono impegnate tutte le pubbliche amministrazioni, in primo luogo Stato e regioni, ordinarie e speciali, in un vincolo reciproco di leale cooperazione (Corte cost., 18-10-1996, n. 341). A seguito dell’attuazione dell’ordinamento regionale, la materia ambientale non è stata sottratta del tutto alla competenza statale, alla quale, anzi, ai sensi dell’art. 9 Cost., deve essere riconosciuta una competenza primaria in concorso con quella regionale, sopravanzando l’interesse ambientale l’ambito meramente locale e rilevando lo stesso per l’intera collettività nazionale (C. Stato, sez. VI, 30-04-1994, n. 637). Si può concludere, pertanto, che il mantenimento della competenza in parola, se non è suscettibile, per sua natura, di ledere la sfera di attribuzioni riservate agli enti territoriali, non può però ritenersi svincolato da un concorso con gli stessi. Pres. La Medica, Est. Bottiglieri - Comune di Vallecorsa (Avv. Radice) c. Ministero per i beni culturali e ambientali (Avv. Stato) - T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. II - 1 aprile 2004, n. 2981

Beni culturali e ambientali - Procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico - Partecipazione dell’amministrazione comunale interessata - Imprescindibilità. Il procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico non può prescindere dalla partecipazione dell’amministrazione comunale interessata dal vincolo. Depone in tal senso il d.p.r. 805/75, che, nel modificare la composizione delle commissioni provinciali, non oblitera il profilo partecipativo specificamente attinente all’ente territoriale, imponendo alle soprintendenze, al comma 4 dell’art. 31, di mantenere relazioni con le amministrazioni regionali e comunali. La ratio della disposizione non può che condurre alla considerazione della prevista partecipazione della programmazione vincolistica al soggetto in primis deputato alle scelte di programmazione territoriale, e comunque non estraneo anche alla tutela paesaggistica, quale partecipazione obbligatoria. Pres. La Medica, Est. Bottiglieri - Comune di Vallecorsa (Avv. Radice) c. Ministero per i beni culturali e ambientali (Avv. Stato) - T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. II - 1 aprile 2004, n. 2981

 

Beni culturali e ambientali - Tutela del patrimonio paesistico ed ambientale - Distruzione o deturpamento - Art. 734 cod. pen. - Accertamento - Competenza del giudice penale - Valutazione della pubblica amministrazione - Vincolatività per il giudice - Esclusione. In tema di tutela del patrimonio paesistico ed ambientale, ai fini della applicabilità della ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 734 cod. pen., l'accertamento della sussistenza della distruzione o alterazione delle bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità è demandata al giudice penale, atteso che trattasi di reato di danno per il quale l'accertamento dell'evento concretante la contravvenzione spetta al giudice, e ciò indipendentemente da ogni valutazione effettuata dalla pubblica amministrazione, il cui provvedimento può assumere rilevanza nella valutazione dell'elemento psicologico del reato. Pres. Savignano G. Est. Novarese F. Imputato: Dalla Fior. P.M. Albano A. (Diff.) (Rigetta, App.Firenze, 17 gennaio 2003). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III del 30 marzo 2004 (Ud. 03/03/2004), Sentenza n. 15299 (vedi: sentenza per esteso)

Beni culturali e ambientali - Alterazione dello stato dei luoghi - Protezione anticipata del paesaggio - Reato di pericolo - Principio di offensività - Necessità - Fondamento - Art. 1 sexies l. n. 431/1985 (reato di pericolo, meramente formale e c.d. di disubbidienza). In tema di tutela del paesaggio, la norma contenuta nell'art. 1 sexies l. n. 431 del 1985 (mod. con d. l.vo n. 490 del 1999 ora d. l.vo 22 gennaio 2004, n.42 ) configura un reato di pericolo, meramente formale e c.d. di disubbidienza, voluto per una protezione anticipata del paesaggio, ma applicabile anche in presenza di attività che comportano un'alterazione dello stato dei luoghi, sicché, per detta funzione di tutela anticipata del bene protetto, il precetto trova una sua giustificazione e razionalità, indipendentemente dalla considerazione che anche un reato di pericolo presunto deve rispondere al principio di offensività e, quindi, non è configurabile ove non sussista un vulnus anche minimo al paesaggio. Pres. Savignano G. Est. Novarese F. Imputato: Dalla Fior. P.M. Albano A. (Diff.) (Rigetta, App.Firenze, 17 gennaio 2003). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III del 30 marzo 2004 (Ud. 03/03/2004), Sentenza n. 15299 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Beni culturali e ambientali - Agricoltura - Zona sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale - Opere di manutenzione eseguite su terreno agricolo adiacente all’alveo di un torrente - Autorizzazione/comunicazione/concessione urbanistica - Esclusione - L.R.S. art.6 n. 37/85 - Fattispecie: Riparazione della galleria di captazione dell’acqua e relative pertinenze. La realizzazione di opere di manutenzione, come la sostituzione di una vecchia grata e la collocazione di malta cementizia per rendere più stabili la collocazione di alcune pietre tratte dallo stesso sito, non costituisce opera muraria in senso tecnico e non necessita, in base alla legge della Regione Sicilia art. 6 n. 37 del 1985, di alcuna autorizzazione o comunicazione. Nella fattispecie le opere eseguite, in terreno agricolo adiacente all’alveo di un torrente, consistevano in manutenzione della galleria di captazione dell’acqua e relative pertinenze (vasca per uso irriguo, pozzetti e muri). Ufficio del Tribunale in composizione monocratica - G.O.T. Mandanici V. - Imp. D. S. e altri. Tribunale di Patti, Sez. dist. di S. Agata Militello, 26 marzo 2004 n. 152

 

Beni culturali e ambientali - Isola di Lipari - Tutela ai sensi della l. n. 1497/39 - Natura di vulcano spento - Irrilevanza. L’isola di Lipari è tutelata ai sensi della l. n. 1497/39 (ex DPRS 5098/1966), a nulla rilevando la natura di vulcano spento posseduta dall’isola, giacché la normativa di cui alla l. n. 431/85, che ha esteso la tutela ambientale tra le altre categorie a quella dei vulcani, non contiene alcuna distinzione tra vulcani attivi e spenti. La tutela ambientale e il divieto di innovare l’assetto urbanistico territoriale si estendono pertanto a tutto il territorio dell’isola. Pres. Campanella, Est. Guzzardi - Grillo e altri (Avv. Saitta) c. Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina e altro (Avv. Stato) - T.A.R. SICILIA, Catania, sez. I - 23 marzo 2004, n. 705

Beni culturali e ambientali - Piano paesistico - Soprintendenza - Interventi edilizi - Parere di incompatibilità - Espresso senza distinguere tra interventi assentibili e interventi icompatibili - Illegittimità. E’ illegittimo il provvedimento della soprintendenza con il quale si esprime il parere di incompatibilità del progetto presentato dai ricorrenti con le prescrizioni dei regimi normativi allegati al piano paesistico, senza distinzione espressa degli interventi assentibili da quelli incompatibili, dovendo invece essere assentiti gli interventi che non determinano innovazioni strutturali o modifiche sostanziali tali da incidere sull’assetto territoriale ed urbanistico tutelato. Pres. Campanella, Est. Guzzardi - Grillo e altri (Avv. Saitta) c. Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina e altro (Avv. Stato) - T.A.R. SICILIA, Catania, sez. I - 23 marzo 2004, n. 705

 

Beni culturali e ambientali - Tutela dell’ambiente - Valore costituzionalmente protetto - Procedimenti amministrativi - Deve essere assicurata in via prioritaria rispetto ai diversi e configgenti interessi - Principio di portata generale. L’ambiente, come la Corte Costituzionale ha avuto modo di precisare, non può essere ritenuto semplicemente una materia, essendo piuttosto un “valore” costituzionalmente protetto, rinvenibile all’interno di molteplici settori dell’azione amministrativa. (cfr. per tutte sentenza 20 dicembre 2002 n. 536). Ne consegue che la tutela di detto valore deve essere assicurata in via prioritaria rispetto ai diversi e confliggenti interessi di minor rango, con cui venga a confrontarsi nell’ambito dei complessi procedimenti amministrativi. Tale tutela non può essere aprioristicamente limitata sul piano oggettivo a talune categorie di atti, ben potendo e dovendo, viceversa, essere perseguita con riguardo a qualsivoglia provvedimento se ed in quanto incisivo del valore protetto (cfr. Sezione I 13 marzo 2003 n. 309). Pres. Vivenzio, Est. Bianchi - Comitato per la Salvaguardia e lo Sviluppo del Golfo dei Poeti, WWF e Schiffini (Avv.Granara) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Ministero delle Attività Produttive e Ministero della Salute (Avv. Stato), Regione Liguria (Avv.ti Sommariva e Castagnoli) e altri (Avv. Stato) - T.A.R. LIGURIA, Genova, Sez. I - 18 marzo 2004, n. 267 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Tutela dell’ambiente - Legittimazione ad agire in materia di urbanistica e ambiente - Differenze - Provvedimenti incidenti sull’ambiente - Privato - Interesse astratto - Dimostrazione del danno derivante dall’opera contestata - Necessità. Diversamente dal caso dell’urbanistica, la possibilità di impugnare i provvedimenti adottati dalla P.A. che possano refluire sull’ambiente non è attribuita a “chiunque”. Ne consegue che i singoli individui possono agire in giudizio avverso provvedimenti di tale natura, solo qualora dimostrino di essere titolari di un interesse che non si atteggi come astratto o di mero fatto, ma che si qualifichi in ogni caso come differenziato da quello della collettività, in relazione all’oggetto della tutela ovvero al rapporto del singolo con il bene. A tal fine non può ritenersi sufficiente l’affermazione di avere la titolarità di un bene sito nelle immediate vicinanze dell’intervento contestato, ma occorre anche dimostrare il danno che dall’opera deriva specificatamente al soggetto in quanto titolare del bene. Pres. Vivenzio, Est. Bianchi - Comitato per la Salvaguardia e lo Sviluppo del Golfo dei Poeti, WWF e Schiffini (Avv.Granara) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Ministero delle Attività Produttive e Ministero della Salute (Avv. Stato), Regione Liguria (Avv.ti Sommariva e Castagnoli) e altri (Avv. Stato) - T.A.R. LIGURIA, Genova, Sez. I - 18 marzo 2004, n. 267 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Imposizione del vincolo paesaggistico su una cosa di interesse storico o artistico - Valutazioni estetiche - Criteri - Sindacato giurisdizionale e criterio tecnico assunto - Profili di legittimità e illegittimità. In tema di valutazioni estetiche, ai fini dell’imposizione di un vincolo su una cosa di interesse storico o artistico: non è possibile tradurre la valutazione estetica in operazioni puramente logiche, perché il punto di partenza dell’operazione amministrativa è costituito dai canoni (o criteri) di valutazione ed essi non sono uniformi. I canoni estetici sono differenti tra loro, riflettono sensibilità ed opinioni diverse, e la legge non ha operato alcuna scelta a favore dell’uno o dell’altro. Di conseguenza, salvo casi estremi in cui la rilevanza storica o artistica della cosa è riconosciuta pacificamente, o è negata altrettanto pacificamente, non è possibile stabilire a priori se una cosa debba essere vincolata; spetta all’Amministrazione applicare un canone estetico e conseguentemente, in base a tale canone, assoggettare o meno a vincolo quella certa certa cosa. Per i profili che riguardano il sindacato giurisdizionale, v’è da dire che se l’Amministrazione, assunto correttamente un criterio tecnico, assume provvedimenti incoerenti o incompatibili con esso, la sua attività è illegittima, perché affetta da contraddittorietà e illogicità; analogamente si deve ritenere che se l’Amministrazione applichi un criterio tecnico assurdo (si pensi al caso che ritenga insignificante un’opera d’arte unanimemente riconosciuta di valore assoluto), la sua attività sia illegittima, perché il principio di ragionevolezza esige che l’Amministrazione operi in base ad un criterio tecnicamente ammissibile, suffragato. Pres. Giovannini - Est. Salemi - Locatelli Geom. Gabriele s.p.a. (avv.ti Di Vita, Romano, Vaiano e Vaiano) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura Generale dello Stato) e Comune di Cavernago (n.c.) - (Conferma Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione I - n. 382 del 29 gennaio 2002). CONSIGLIO DI STATO Sezione VI, 10 marzo 2004, Sentenza n. 1213 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Vincolo Paesaggistico - Artt. 7, 13 e 15 L. 1497/1939 - Autorizzazione postuma - Costituisce legittimazione paesaggistica spendibile ai fini della favorevole definizione del condono - Art. 13 L. 47/1985. L'esame sistematico della disciplina di cui agli artt. 7 e 15 della legge n. 1497 del 1939 ed all'art. 13 della legge n. 1497 del 1939 consente di ritenere possibile la formalizzazione, attraverso un'autorizzazione postuma, in parte equipollente alla fattispecie di cui all'art. 7, della verifica di compatibilità ambientale implicita nel meccanismo sanzionatorio di cui all'art. 15, conferendo alla legittimazione paesaggistica una veste formale spendibile ai fini della favorevole definizione del procedimento di cui all'art. 13 della legge n. 47 del 1985. Pres. Giovannini, Est Minicone - Ministero per i Beni Culturali e Ambientali (Avv. Stato) c. Sabbioni (n.c.) - (Conferma T.A.R. Campania, Salerno, n. 598/1997) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 10 marzo 2004, n. 1205

 

Beni Culturali e ambientali - Urbanistica e edilizia - Sanatoria delle concessioni edilizie - Estinzione dei soli "reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti" - Sussiste - Costruzioni in zona sismica o sottoposte a tutela delle zone di particolare interesse ambientale - Inapplicabilità della causa estintiva dei reati. Il rilascio in sanatoria delle concessioni edilizie, effettuato ai sensi degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come espressamente previsto al terzo comma del citato art. 22, determina l'estinzione dei soli "reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti" e quindi si riferisce esclusivamente alle contravvenzioni concernenti la materia che disciplina l'assetto del territorio sotto il profilo edilizio, ossia alle violazioni della stessa legge, in cui (art. 13) sono contemplate le ipotesi tipiche suscettibili di sanatoria (opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali, ecc). Ne deriva l'inapplicabilità della causa estintiva agli altri reati che riguardino altri aspetti delle costruzioni ed aventi oggettività giuridica diversa rispetto a quella della mera tutela urbanistica del territorio, come i reati relativi a violazioni di disposizioni dettate dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di costruzioni in zona sismica, o dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086, in materia di opere in conglomerato cementizio, ovvero dall'art. 1 sexies del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431, in materia di tutela delle zone di particolare interesse ambientale. (Corte di Cassazione penale, sez. III, 1 dicembre 1997, Agnesse n. 1658). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 8 aprile 2004, (Ud. 10/03/2004) sentenza n. 16713 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni Culturali e ambientali - Violazioni paesaggistiche - Reato di cui all'art. 163 D.L.vo n. 490/1999 - Natura di reato formale di pericolo - Configurabilità - Condizioni e limiti - Individuazione. Il reato di cui all'art. 163 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490 (ora sostituito dall'art. 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 41), così come antecedentemente quello di cui all'art. 1 sexies del decreto legge 27 giugno 1985 n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985 n. 431, ha natura di reato formale di pericolo che si consuma con la sola realizzazione di lavori, attività o interventi in zone vincolate senza la prescritta autorizzazione paesaggistica, e prescinde dal verificarsi di un evento di danno e da ogni accertamento in ordine alla avvenuta alterazione del paesaggio, atteso che il vincolo posto su determinate parti del territorio nazionale ha una funzione prodomica al governo del territorio stesso; peraltro tale reato non è configurabile quando si tratti di interventi di entità talmente minima che non siano neppure astrattamente idonei a porre in pericolo il paesaggio ed a pregiudicare il bene paesaggistico-ambientale, ovvero si tratti di interventi ontologicamente estranei al paesaggio ed all'ambiente. Pres.Rizzo - Est. Franco - Imp. Di Muzio - Pm Izzo G. (Diff.) (Rigetta, App.Milano, 28 giugno 2001). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 8 aprile 2004, (Ud. 10/03/2004 n.00447 ) Rv. 227965 sentenza n. 16713  (vedi: sentenza per esteso)

Beni Culturali e ambientali - Art. 163 D.L.vo n. 490/1999 - Natura di reato formale di pericolo - Configurabilità - Condizioni e limiti - Individuazione. Ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 163 del d. lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, così come quello di cui all'art. 1 sexies del d.l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, è sufficiente la mera idoneità astratta di un intervento in zona vincolata a mettere in pericolo il bene ambientale, indipendentemente dal verificarsi o meno di un effettivo danno ambientale, non assumendo alcun rilievo il fatto che fosse "intervenuta certificazione di compatibilità ambientale da parte della autorità amministrativa", trattandosi di certificazione intervenuta ex post che non poteva tener luogo della necessaria autorizzazione preventiva. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 8 aprile 2004, (Ud. 10/03/2004) sentenza n. 16713 (vedi: sentenza per esteso)

Beni Culturali e ambientali - Art. 163 D.L.vo n. 490/1999 - Natura di reato formale di pericolo - Inconfigurabilità - Condizioni e limiti - Individuazione. Il reato di cui all'art. 163 del d. lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, così come quello di cui all'art. 1 sexies del d.l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, non è configurabile soltanto quando si tratta di un intervento sull'immobile di entità talmente minima che non sia neppure astrattamente idoneo a porre in pericolo il paesaggio e a pregiudicare il bene paesaggistico-ambientale, ossia che si tratti di un intervento ontologicamente estraneo al paesaggio ed all'ambiente (Sez. 3^, 3 marzo 2000, Faiola, m. 216.975; Sez. 3^, 26 novembre 1999, Gargiulo, m. 215.891; Sez. 3^, 2 ottobre 2001, Farà, m. 220.356; Sez. 3^, 17 marzo 1999, Zotti, m. 213.243). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 8 aprile 2004, (Ud. 10/03/2004) sentenza n. 16713 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Differenza tra urbanistica e paesaggio - Valenza del vincolo paesaggistico - Fattispecie: lavori di sistemazione di un sentiero in difformità dall'autorizzazione paesaggistica. In tema di tutela paesaggistica, sussiste una sostanziale differenza tra urbanistica e paesaggio, sicché non è possibile prevedere un regime graduato sulla base delle differenti tipologie di intervento edilizio per esecuzione di opere con diversità di scopi, di presupposti e di oggetto, mentre il d. l. vo n. 490 del 1999 per il suo carattere compilativo non è idoneo ad introdurre una nuova disciplina sanzionatoria in materia penale in mancanza di un'espressa norma o in contrasto con l'uniforme giurisprudenza della Corte Costituzionale sulla valenza del vincolo paesaggistico. (cfr. Cass. sez. 3^ 27 gennaio 1999 n. 1150, Galimberti rv. 212247; Cass. sez. 3^ 28 febbraio 2001 n. 8959, Giannone rv. 218034 e Cass. sez. 3^ 22 novembre 2002 dep. 30 gennaio 2003, Ferrari). Fattispecie: lavori di sistemazione di un sentiero di collegamento in difformità dall'autorizzazione paesaggistica “i lavori consistevano in una notevole quantità di materiale smosso, che, di fatto, veniva abbandonato lungo la scarpata distruggendo la vegetazione esistenza e, di conseguenza, rendendo instabile e soggetta a frane l'area". Pres. Rizzo AS. - Est. Novarese F. - P.M. Passacantando G. (Conf.) - Imp. Soldà ed altro. (Rigetta, Trib.Vicenza, 13 marzo 2002). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 30 marzo 2004 (Ud. 24/02/2004), sentenza n. 15283 (vedi: sentenza per esteso)

Beni culturali e ambientali - Nozione di alterazione dello stato dei luoghi - Art. 1, 4° e 8° c. L. n. 431/1985 - Reato di pericolo presunto - Interventi idonei a ledere il paesaggio o l'ambiente. La nozione di alterazione ricavabile dall’art. 1 quarto e ottavo comma Legge n. 431 del 1985 deve essere valutata in coerenza con il bene finale protetto in via diretta dal reato di pericolo presunto ed occorre ricavare da tutto il sistema attraverso la distinzione fra pregiudizio (art. 7 L. n. 1497 del 1939 poi art. 151 T.U. n. 490 del 1999) ed alterazione un contenuto limitato di detto termine, riferentesi alle modificazione, anche minime, ma apprezzabili del paesaggio. Pres. Rizzo AS. - Est. Novarese F. - P.M. Passacantando G. (Conf.) - Imp. Soldà ed altro. (Rigetta, Trib.Vicenza, 13 marzo 2002). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 30 marzo 2004 (Ud. 24/02/2004), sentenza n. 15283 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Divieto di "reformatio in pejus" - Applicabilità - limiti - Fondamento. Non viene violato il divieto di "reformatio in pejus" qualora venga fornito al fatto una diversa qualificazione giuridica più grave o sia individuata una pena diversa in presenza di un'impugnazione del solo imputato, al solo fine di determinare il tempo in cui maturerà la prescrizione. (Cass. sez. 5^ 26 novembre 1990 n. 15850, Bordoni e Cass. sez. 6^ 23 dicembre 1999 n. 14631, Possamai rv. 216323). Pres. Rizzo AS. - Est. Novarese F. - P.M. Passacantando G. (Conf.) - Imp. Soldà ed altro. (Rigetta, Trib.Vicenza, 13 marzo 2002). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 30 marzo 2004 (Ud. 24/02/2004), sentenza n. 15283 (vedi: sentenza per esteso)

Edilizia e urbanistica - Costruzione edilizia in violazione delle disposizioni di cui al d.P.R. n. 380/2001 - Direttore dei lavori - Responsabilità - Fondamento - Posizione di garanzia. In tema di costruzioni edilizie abusive sul direttore dei lavori grava una posizione di garanzia circa la regolare esecuzione dei lavori, con la conseguente responsabilità per le ipotesi di reato configurate, e dalle quali questi può andare esente soltanto ottemperando agli obblighi di comunicazione e rinuncia all'incarico prima previsti dall'art. 6 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 ed ora dall'art. 29 del d.P.R. n. 380 del 2001. Pres. Rizzo AS. - Est. Novarese F. - P.M. Passacantando G. (Conf.) - Imp. Soldà ed altro.(Rigetta, Trib.Vicenza, 13 marzo 2002). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 30 marzo 2004 (Ud. 24/02/2004) Rv. 227962, sentenza n. 15283 (vedi: sentenza per esteso)

Urbanistica - P.r.g.- L. 1150/1942 - Interessi paesaggistici e ambientali - Salvaguardia - Organi preposti all’adozione del p.r.g. - Compete - Classificazione di una zona quale E1 - Obbligo di specifica motivazione - Insussistenza. Gli organi preposti all’adozione del piano regolatore hanno il potere ai sensi dell’art. 7 n.5 l. n. 1150/1942, di salvaguardare anche gli interessi paesistici ed ambientali e possono pertanto classificare un’area quale zona E1 (zona di particolare interesse ambientale), senza obbligo di specifica motivazione in ordine a scelte effettuate per aree diverse, sia pure contigue. Pres. Delfa, Est. Guzzardi - Ferro (Avv. Piccione) c. Comune di Scicli (n.c.) - T.A.R. SICILIA, Catania, sez. I - 8 marzo 2004, n. 514

 

Beni culturali ed ambientali - Obbligo della notificazione - - Art. 31 L. n. 1034/1971. L'obbligo della notificazione dell'istanza a tutte le parti in causa, previsto dall'art. 31 della legge n. 1034 del 1971, riguarda, infatti, le parti diverse da quelle proponenti. Regione Siciliana e Sovrintendenza per i Beni Culturali ed ambientali della Regione Sicilia (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso) c. Blue s.r.l. (Avv. Di Pardo) CONSIGLIO DI STATO Sezione VI, 03/03/2004, Sentenza n. 1070

Beni culturali ed ambientali - Regolamento di competenza - Provvedimento emanato da un autorità locale avente sede in Sicilia - Art. 3 L. n. 1034/1971. Il diniego del nulla osta ambientale per la realizzazione di una strada di accesso e per i muretti di delimitazione di un antico fabbricato rurale in Pantelleria, trattandosi, di un provvedimento emanato da un autorità locale avente sede in Sicilia, con efficacia nel territorio della regione, implica che il giudice del ricorso che contesta la legittimità di tale provvedimento è, ai sensi dell'art. 3 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia. Regione Siciliana e Sovrintendenza per i Beni Culturali ed ambientali della Regione Sicilia (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso) c. Blue s.r.l. (Avv. Di Pardo) CONSIGLIO DI STATO Sezione VI, 03 marzo 2004, Sentenza n. 1070

 

Beni culturali e ambientali - Esame dell’istanza di autorizzazione paesistica - Verifiche obbligatorie dell’autorità delegata o subdelegata. In sede di esame dell’istanza di autorizzazione paesistica, l’autorità delegata o subdelegata per costante giurisprudenza (v. anche Ad. Plen., 14 dicembre 2001, n. 9): - deve manifestare la piena consapevolezza delle conseguenze derivanti dalla realizzazione delle opere, valutando se esse - anche per la loro visibilità - comportino una progressiva o ulteriore compromissione dell’area protetta; - deve valutare, a seconda dei casi, il particolare pregio dell’area e l’esigenza di evitare l’antropizzazione o sconvolgimenti per la fauna o la flora; - deve motivare l’autorizzazione in modo tale che emerga l’apprezzamento di tutte le rilevanti circostanze di fatto e la non manifesta irragionevolezza della scelta effettuata sulla prevalenza di un valore in conflitto diverso da quello tutelato in via primaria. Pres. GIOVANNINI - Est. MARUOTTI - s.p.a. Siemens Mobile Comunications (avv. Belvini) c. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per la Calabria-Cosenza (Avvocatura Generale dello Stato) (Conferma Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sede di Catanzaro, Sez. II, 10 marzo 2003, n. 553). CONSIGLIO DI STATO Sezione VI, 03 marzo 2004, Sentenza n. 1063 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Autorizzazione paesaggistica - Annullamento - Legittimità - Tutela del primario interesse ambientale - Assetto territoriale-paesaggistico - Motivazione - Fattispecie: realizzazione di una stazione radio base. E’ adeguatamente motivato l’atto di diniego del nulla osta della Soprintendenza con il quale sia stato diffusamente evidenziato come l’autorizzazione comunale abbia previsto la realizzazione di una stazione radio base senza alcuna motivazione, neppure verificando le conseguenze che essa - per le sue caratteristiche tipologiche e l’altezza - determinerebbe sull’area in questione, “di primario interesse ambientale, caratterizzato da vedute d’incomparabile bellezza e da quadri naturali incorniciati da zone boschive, lussureggianti suggestive”. In specie, la Sezione ha rilevato come non risulti “alcuna effettiva valutazione svolta dal Comune circa l’impatto delle opere da realizzarsi con l’assetto territoriale-paesaggistico”: l’autorizzazione si è basata unicamente su una generica frase di richiamo alla normativa “in materia di valutazione di impatto ambientale” e cioè risulta priva di qualsiasi motivazione. Essa neppure si può evincere dal richiamato nulla osta del Corpo forestale dello Stato poiché tale atto è limitato ad assentire l’opera sotto il profilo idrogeologico, senza formulare alcuna valutazione attinente agli aspetti ambientali e paesaggistici (peraltro di esclusiva competenza del Comune, quale autorità subdelegata dalla Regione Calabria). Pres. GIOVANNINI - Est. MARUOTTI - s.p.a. Siemens Mobile Comunications (avv. Belvini) c. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per la Calabria-Cosenza (Avvocatura Generale dello Stato) (Conferma Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sede di Catanzaro, Sez. II, 10 marzo 2003, n. 553). CONSIGLIO DI STATO Sezione VI, 03 marzo 2004, Sentenza n. 1063 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Autorizzazione paesistica - Subdelegati dalla Regione - Competenza dei dirigenti - Provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi - Potere tecnico-discrezionale - Dirigenti del Comune. L’art. 51, della legge n. 142 del 2000 (nel testo vigente ratione temporis alle date di emanazione delle autorizzazioni impugnate in primo grado, e poi trasfuso nell’art. 51 del testo unico approvato col decreto legislativo n. 267 del 2000): - al comma 2, ha attribuito i poteri di indirizzo e di controllo agli organi elettivi e quelli inerenti alla gestione amministrativa ai dirigenti; - al comma 3, lettera f), ha attribuito alla competenza dei dirigenti “i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, ... ivi compresi le autorizzazioni e le concessioni edilizie”. Da tali disposizioni, si evince la chiara volontà del legislatore di attribuire ai dirigenti dei Comuni - ove tali enti siano stati subdelegati dalla Regione - anche il potere di esaminare le domande di autorizzazione paesistica. Infatti, in sede di esame di tali domande, non hanno alcuna rilevanza gli aspetti inerenti all’indirizzo politico dell’Amministrazione, dovendo essa esercitare un potere tecnico-discrezionale, basato sulla piena consapevolezza delle conseguenze derivanti - sul piano ambientale - dalla eventuale realizzazione delle opere, qualora emergano ragioni tali da far prevalere in concreto un valore in conflitto, diverso da quello tutelato in via primaria (Ad. Plen., 14 dicembre 2001, n. 9). Ciò comporta che: - i commi 2 e 3 dell’art. 51 vanno interpretati nel senso che spetta ai dirigenti del Comune (e, in base ai relativi richiami normativi, della Comunità montana) l’esercizio dei poteri subdelegati dalla Regione in materia paesaggistica; - essi, in considerazione dell’art. 1, comma 1, della legge n. 142 del 1990 (per il quale “la presente legge detta i principi dell’ordinamento dei Comuni e delle Province e ne determina le funzioni”), hanno abrogato le contrarie disposizioni della legge della Regione Campania n. 10 del 1982, in base alla previsione di carattere generale dell’art. 10, primo comma, della legge n. 62 del 1953 (per il quale “le leggi della Repubblica che modificano i principi fondamentali ... abrogano le norme regionali che siano in contrasto con esse”). Pres. GIOVANNINI - Est. MARUOTTI - Consorzio per l’area di sviluppo industriale della provincia di Avellino (ASI) (Avv. Soprano) c. World Wide Fund for nature (WWF-Italia) - Ministero per i beni e le attività culturali e Regione Campania (n.c., Avvocatura Generale dello Stato, n.c.) (conferma Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sede di Napoli, Sez. I, 13 gennaio 2003, n. 86). CONSIGLIO DI STATO Sezione VI, 03 marzo 2004, sentenza n. 1060 (vedi: sentenza per esteso)

Beni culturali e ambientali - Domanda di autorizzazione paesistica - Presupposti - Motivazione inadeguata. Costante giurisprudenza ha chiarito (v. Ad. Plen., 14 dicembre 2001, n. 9), che l’autorità che esamina una domanda di autorizzazione paesistica: - deve manifestare la piena consapevolezza delle conseguenze derivanti dalla realizzazione delle opere nonché della visibilità dell’intervento progettato nel più vasto contesto ambientale e non può fondarsi su affermazioni apodittiche, da cui non si evincano le specifiche caratteristiche dei luoghi e del progetto; - deve verificare se la realizzazione del progetto comporti una compromissione dell’area protetta, accertando in concreto la compatibilità dell’intervento col mantenimento e l’integrità dei valori dei luoghi. In specie, poiché tali valutazioni sono mancate, correttamente la sentenza del TAR ha annullato le autorizzazioni, per inadeguata motivazione. Pres. GIOVANNINI - Est. MARUOTTI - Consorzio per l’area di sviluppo industriale della provincia di Avellino (ASI) (Avv. Soprano) c. World Wide Fund for nature (WWF-Italia) - Ministero per i beni e le attività culturali e Regione Campania (n.c., Avvocatura Generale dello Stato, n.c.) (conferma Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sede di Napoli, Sez. I, 13 gennaio 2003, n. 86). CONSIGLIO DI STATO Sezione VI, 03 marzo 2004, sentenza n. 1060 (vedi: sentenza per esteso)

 

Vincoli idrogeologici - L.R. Piemonte n. 45/1989, art. 3 - Volumi di scavo non superiori a 2.500 metri cubi - Relazione tecnico-amministrativa sulla compatibilità dell’opera - Necessità - Provvedimento di autorizzazione emanato sul presupposto della sola perizia di parte - Vizio di carenza di istruttoria. L’art. 3 della legge Regione Piemonte n. 45/1989 (contenente norme per i lavori da eseguirsi su terreni sottoposti a vincoli idrogeologici) impone al sindaco di acquisire una relazione tecnico-amministrativa sulla compatibilità dell’opera, avvalendosi dell’organo forestale competente e/o del settore prevenzione del rischio geologico, meteorologico e sismico della regione, anche per volumi di scavo non superiori a 2.500 metri cubi; solo per interventi di modesta rilevanza, comportanti la realizzazione di un volume non superiore a cento metri cubi la relazione tecnica può essere sostituita, a norma del terzo comma dell’art. 3 cit., e secondo la valutazione discrezionale dell’ente autorizzante, da una perizia asseverata allegata dal richiedente alla propria domanda. L’ammissibilità di un intervento superiore al limite suddetto deve pertanto essere accertata, con apposita relazione, da un organo tecnico (le cui eventuali prescrizioni hanno portata vincolante), integrando invece il vizio di carenza di istruttoria il provvedimento di autorizzazione alla trasformazione del suolo emanato sul presupposto della sola perizia di parte. Pres. Gomez de Ayala, Est. Vigotti - Pugliese e altro (Avv. Di Corato) c. Comune di Narzole (Avv. Dal Piaz) - T.A.R. PIEMONTE, Torino, Sez. I - 27 febbraio 2004, n. 339

 

Area sottoposta a vincolo paesaggistico - Urbanistica ed edilizia - Occupazione di suolo mediante deposito di materiali a cielo libero -  Sindaco - Ordinanza di rimozione del materiale depositato senza autorizzazione - Legittimità - Rientra nel potere di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, indipendentemente dall’applicabilità della normativa sui rifiuti. A norma dell’art. 7, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 (conv. dalla legge 25 marzo 1982, n. 94), le “occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo libero” [lett. b)] sono soggette ad una mera autorizzazione edilizia, sicché l’eventuale abuso imporrebbe l’irrogazione della sola sanzione pecuniaria. Tuttavia la medesima disposizione fa salva la specifica disciplina in tema di opere sottoposte ai vincoli previsti dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e legge 29 giugno 1939, n. 1497, per cui rimangono pienamente suscettibili di impiego gli strumenti di protezione e le sanzioni che il legislatore prevede per la cura degli interessi paesaggistici e ambientali coinvolti (v. Corte cost. 24 marzo 1994 n. 100). Ne consegue che il Sindaco può legittimamente ordinare la rimozione del materiale depositato senza autorizzazione su area tutelata dal piano paesistico regionale, nell’esercizio del generale potere di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia previsto dall’art. 4 della legge n. 47 del 1985, indipendentemente dalla sussistenza dei presupposti per la contestuale operatività della normativa in tema di rifiuti. Pres. Cicciò, Est. Caso - La Rinascente S.n.c. (Avv. Gallusi) c. Comune di Guastalla (Avv. Coffrini) - T.A.R. EMILIA-ROMAGNA, Parma - 26 febbraio 2004, n. 63

 

Acqua - Opere di regimazione di un torrente - Ordinanza contingibile ed urgente - Ricorso - Art. 143, 1°comma, lett. a) r.d. 1775/1933 - Ricorsi per eccesso di potere in materia di acque pubbliche - Rientra - Giurisdizione - Tribunale superiore delle acque pubbliche. In materia di ricorso contro un’ordinanza contingibile ed urgente, con cui il Sindaco abbia ingiunto al proprietario di uno stabilimento industriale, posto nei pressi della sponda di un torrente, di dar corso a opere di regimazione, necessarie per la tutela della pubblica incolumità, è applicabile l’art. 143, 1 comma lett. a) del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, che attribuisce alla competenza del tribunale superiore delle acque pubbliche i ricorsi per eccesso di potere avverso i provvedimenti definitivi presi dall’amministrazione in materia di acque pubbliche. Fim.co spa (Avv. Mantelli) c. Comune di Chiusa di Pesio (Avv.ti Golinelli, Morra e Martino) - Pres. Gomez de Ayala, Est. Peruggia - T.A.R. PIEMONTE, Torino, Sez. I - 25 febbraio 2004, n. 329

 

Beni culturali e ambientali - Vincolo paesistico ed ambientale - Interventi previamente assentiti su beni tutelati - Reato di cui all’art. 734 c.p. - Distruzione o Deturpamento di bellezze naturali - Configrabilità - Esclusione. Gli interventi su beni tutelati, patrimonio paesaggistico ed ambientale, previamente assentiti con provvedimento dell’autorità preposta alla tutela del vincolo non integrano il reato di cui all’art. 734 c.p., rimane salvo il giudizio di legittimità attribuito al giudice ordinario sulla comparazione tra i beni protetti e gli interessi in conflitto. Pres. ZUMBO - Est. PICCIALLI - P.M. SINISCALCHI (concl. Conf.) - Murano ed altri. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 24 marzo 2004 (ud. 17 febbraio 2004), sentenza n. 14433

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Collegamento e ampliamento tra due piste da sci preesistenti - Nulla osta ambientale - Necessità - Reato contravvenzionale - Reati ambientali - Art. 163 d.lg. n. 490/1999. La realizzazione senza autorizzazione, in zona paesaggistica di opere costituite dal collegamento tra due piste da sci preesistenti, mediante rettifica e livellamento dei terreni e scorticamento del manto erboso, integra la contravvenzione di cui all'art. 163 d.lg. n. 490 del 1999, punibile anche a titolo di colpa, per la consumazione della quale è sufficiente l'alterazione della morfologia ambientale. Alberti e altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE sez. III, 24 febbraio 2004, n. 21022
 

Beni culturali e ambientali - Demanio marittimo - Zone sottoposte a vincolo - Reato di cui all'art. 163 D.Lgs n. 490/1999 - Fascia di rispetto demaniale - Codice della navigazione (sicurezza della navigazione) - Autorizzazione Incidenza sul reato paesaggistico - Tutela paesaggistico-ambientale - Esclusione - Fondamento. In tema di tutela delle zone sottoposte a vincolo, in caso di realizzazione di opere nella cd. fascia di rispetto del demanio marittimo in difetto delle prescritte autorizzazioni, l'eventuale successivo rilascio della autorizzazione da parte del responsabile del compartimento marittimo non esplica alcun effetto sanante sul reato di cui all'art. 163 del D.Lgs n. 490/99, atteso che, anche se sussista coincidenza territoriale, l'interesse protetto dalle disposizioni del codice della navigazione (sicurezza della navigazione) è diverso da quello della tutela paesaggistico-ambientale recato dal citato decreto n. 490/99. PRES: Rizzo A. EST: Lombardi AM. IMP: Gargano. P.M: Albano A.. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 20/02/2004 (Ud. 27/01/2004 n.00113 ), Rv. 227568, Sentenza n. 7248

 

Beni culturali e ambientali - Opere di escavazioni a fini estrattivi in zona sottoposta a vincolo paesaggistico - Assenza nulla osta - Reato di pericolo - Artt. 163 e 151 D. L.vo n. 490/1999 - Configurabilità. Anche la singola opera, in un contesto di pluralità di escavazioni a fini estrattivi in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, eseguita in assenza della preventiva autorizzazione da parte dell’autorità competente, è di per sé da sola idonea, a configurare, per le sue rilevanti proporzioni e per il connesso impatto ambientale, il reato di cui all’art. 151 del Decreto Legislativo n 490 del 1999 dando luogo al reato di pericolo contenuto all’art. 163 del medesimo testo normativo. Pres. Zumbo - Est. Picciali - P.M. Izzo (conf.) - Imp. Quintili. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez.III, 19 febbraio 2004 (ud. 21 gennaio 2004), sentenza n. 6922

Rifiuti - Scavo finalizzato ad attività di smaltimento di rifiuti - Zona vincolata - Assenza autorizzazione paesistica - Autorizzazione comunale allo scavo - Insufficienza. L’autorizzazione comunale allo scavo, finalizzato ad attività di smaltimento di rifiuti, non esime dal munirsi del preventivo nulla osta alla modificazione dei luoghi sottoposti a vincolo da parte della diversa autorità amministrativa allo stesso preposta. Non essendo, in specie, l’ente Comunale competente in materia. Pres. Zumbo - Est. Picciali - P.M. Izzo (conf.) - Imp. Quintili. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez.III, 19 febbraio 2004 (ud. 21 gennaio 2004), sentenza n. 6922

 

Urbanistica ed edilizia - Protezione degli interessi ambientali, paesaggistici e storico-archeologici - Strumenti urbanistici inadeguati - Misure di salvaguardia - Trovano applicazione. Ai sensi dell’articolo 6 della legge Regione Calabria n. 23 del 1990, ove gli strumenti urbanistici siano del tutto inadeguati rispetto alle ragioni di protezione degli interessi ambientali, paesaggistici e storico-archeologici, le misure di salvaguardia devono essere rispettate fino alla definitiva approvazione di un piano adeguato. Pres. Elefante, Est Fera - Comune di Joppolo (Avv. Comite) c. Grillea (Avv.ti Perelli e Minasi) e Aruzzolo (Avv.ti Gualtieri e Verbaro) - riforma T.A.R. Calabria, n. 2796/2002 - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 10 febbraio 2004, n. 493

 

Urbanistica e edilizia - Vincolo paesaggistico - Procedimento di sanatoria edilizia - Parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo - Onere di immediata impugnazione - Insussistenza. Nel procedimento di sanatoria edilizia di cui all’art. 32 della legge n. 47/1985, non sussiste l’onere di immediata impugnazione del parere espresso dall’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, poiché la concreta lesività del provvedimento si manifesta solo nel momento in cui esso è trasposto o richiamato nell’atto finale che definisce la domanda di sanatoria edilizia. Pres. Elefante, Est. Lipari - Comune di Terni (Avv. Alessandro) c. Santoni (Avv. Neri) e n.c. A.I.C.T. (n.c.) - Conferma T.A.R. Umbria, n. 182/98 - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 10 febbraio 2004, n. 480

 

Beni culturali e ambientali - Tutela primaria del paesaggi - Bellezze naturali - Degrado del territorio e deturpamento delle bellezze naturali - Tutela costituzionale - L. n. 431/85 e D.lvo n. 490/1999 - Continuità normativa - Sussiste. La L. n. 431/85 contiene una disciplina vincolistica con carattere di inderogabilità, introdotta nell’ordinamento al precipuo scopo di arginare il crescente degrado del territorio ed il progressivo deturpamento delle bellezze naturali attuato attraverso una gestione delle risorse naturali non rispondente ai precetti costituzionali dettati in materia (cfr., al riguardo, Cass., sez. III, 21 gennaio ’97, Volpe). Quello di cui all’art. 1 sexies è un reato formale di pericolo che prescinde dal verificarsi di un evento di danno, essendo sufficiente per la sua esistenza che l’agente faccia del bene protetto dal vincolo paesaggistico un uso diverso da quello cui esso è destinato o ponga in essere sullo stesso interventi astrattamente idonei a metterlo in pericolo, talchè sono escluse dal novero delle condotte penalmente rilevanti solo quelle che si prospettano inidonee, pur in astratto, a compromettere i valori del paesaggio (così, Cass., sez. III, 26 febbraio-23 maggio 2003, PM Bergamo in proc. Invernici). Tra l’art. 1 sexies L. n. 431/85 ed il D.lvo n. 490/99 vi è una continuità normativa che investe sia l’oggetto della tutela che il regime sanzionatorio (ex plurimis, tra le più recenti, Cass., sez. III, 22 novembre 2002-30 gennaio 2003, Ferrari). Pres. Marrone - Rel. Putignano. TRIBUNALE DI BARI sezione del riesame, 6 febbraio 2004, Ordinanza n. 271 (vedi: sentenza per esteso)

Beni culturali e ambientali - Tutela primaria del paesaggio - Bellezze naturali - Tutela costituzionale - L. n. 431/85 - L. n. 1497/39. La ratio della L. n. 431/85 poggia sulla piena aderenza al precetto costituzionale di tutela primaria del paesaggio, sia attraverso il vincolo paesaggistico su zone e territori la cui individuazione è connessa non tanto a specifiche ed individuate bellezze naturali, come quelle su cui operava la L. n. 1497/39, ma al paesaggio inteso nella sua globalità e valorizzato per le valenze estetico-culturali che rappresenta. Graziani, CASSAZIONE, SS.UU., 15 marzo 1989. Pres. Marrone - Rel. Putignano. TRIBUNALE DI BARI sezione del riesame, 6 febbraio 2004, Ordinanza n. 271 (vedi: sentenza per esteso)


Beni culturali e ambientali - Ambiente - Definizione. Per ambiente deve intendersi il contesto delle risorse naturali e delle stesse opere più significative dell’uomo protetto dall’ordinamento perché la loro conservazione è ritenuta fondamentale per il pieno sviluppo della persona. L’ambiente è una nozione, oltrechè unitaria, anche generale, comprensiva delle risorse naturali e culturali, veicolata nell’ordinamento italiano dal diritto comunitario” (Cass., sez. III, 15 giugno-28 ottobre 1993, Benericetti). Pres. Marrone - Rel. Putignano. TRIBUNALE DI BARI sezione del riesame, 6 febbraio 2004, Ordinanza n. 271 (vedi: sentenza per esteso)

Beni culturali e ambientali - Cave - Prosecuzione dell’attività di coltivazione, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico - Autorizzazione espressa e specifica dell’autorità competente - Necessità - Attività di cava da lungo tempo - Ininfluenza - Art. 1 sexies L. n. 431/85 - Art. 734 c.p. - Art. 7 L. n. 1497/39 - Giurisprudenza. In materia di cave deve ritenersi, in ordine alla configurabilità del reato di cui all’art. 1 sexies L. n. 431/85, che la prosecuzione dell’attività di coltivazione, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, è possibile soltanto a seguito di autorizzazione espressa e specifica dell’autorità competente, che possa valutare l’interesse pubblico e la compatibilità con esso dell’attività economica espletata (Cass., sez. III, 1 ottobre-19 novembre ’96, Locatelli). Sempre, in materia di esercizio di cave in zone sottoposte a vincolo ai sensi della c.d. “legge Galasso”, il fatto che la cava sia in attività da lungo tempo (nel caso di specie dal ’61) non è sufficiente ad escludere di per sé la sussistenza delle ipotesi illecite previste dall’art. 1 sexies L. n. 431/85 e dell’art. 734 c.p. sul presupposto della già compiuta modificazione dell’ambiente, ma è necessario verificare in ogni caso se l’attività è stata legittimamente iniziata (essendo comunque necessaria l’autorizzazione ex art. 7 L. n. 1497/39 come regolata dalla L. n. 431/85), se siano state rispettate le prescrizioni della normativa regionale, se si sia verificato in fatto un’irreversibile compromissione dei valori paesaggistici, se la prosecuzione dell’attività estrattiva sia suscettibile, in astratto, di recare ulteriore pregiudizio al bene vincolato (Cass., sez. III, 16 aprile-17 maggio ’96, Buttitta). Ed ancora, nel caso di attività di coltivazione di cava in zona sottoposta a vincolo ex L. n. 1497/39 con autorizzazione rilasciata prima dell’apposizione del vincolo, si è esclusa la possibilità di proseguire nell’attività estrattiva in attesa dell’apposito titolo autorizzativo da parte dell’autorità preposta al vincolo, concretando la relativa attività svolta tanto la violazione dell’art. 1 sexies L. n. 431/85 che quella di cui all’art. 734 c.p. (così Cass., sez. III, 13 dicembre ’96-7 febbraio ’97, Mirto). Pres. Marrone - Rel. Putignano. TRIBUNALE DI BARI sezione del riesame, 6 febbraio 2004, Ordinanza n. 271 (vedi: sentenza per esteso)


Beni culturali e ambientali - Tutela del paesaggio - Zone gravate da usi civici - Vincolo ex lege - Sussiste - Preventiva autorizzazione - Necessità - Usi civici - Nozione - Art. 146 D.lvo n. 490/99 - Art. 1-sexies L. n. 431/85. In tema di tutela del paesaggio, le zone gravate da usi civici (ai sensi dell’art. 146 D.lvo n. 490/99 e dell’art. 1-sexies L. n. 431/85) costituiscono beni ambientali tutelati rientrando tra le zone vincolate ex lege. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di questi beni non possono distruggerli né introdurvi modificazioni, che rechino pregiudizio a quel loro esteriore aspetto che è oggetto di protezione ed hanno l’obbligo di sottoporre alla Regione i progetti delle opere di qualunque genere che intendano seguire, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione (art. 151). I territori gravati da usi civici sono quei fondi, sui quali si esercitano diritti risalenti ad epoca immemorabile, spettanti alla collettività e ai singoli che la compongono e consistenti nel trarre talune utilità dalle terre, dai boschi o dalle acque. L’accertamento di tale natura non discende da alcun atto costitutivo e, qualora esso venga compiuto, assume soltanto valore ricognitivo. Ne deriva che l’indagine relativa all’esistenza dell’uso stesso - ove necessaria - è demandata incidentalmente al giudice penale”. Pres. Marrone - Rel. Putignano. TRIBUNALE DI BARI sezione del riesame, 6 febbraio 2004, Ordinanza n. 271 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Area cimiteriale - Ampliamento che determina l’inclusione dei fabbricati esistenti entro la nuova fascia di rispetto - Sopravvenute esigenze di pubblico interesse - Non è viziato. Un ampliamento dell’area cimiteriale derivante da sopravvenute esigenze di pubblico interesse, tale da portare i fabbricati esistenti ad una distanza inferiore a quella di rispetto, non è illegittimo, posto che esso determina, semplicemente, una preclusione di far luogo a nuove costruzioni. Pres. Frascione, Est. Farina - Comune di Monza (Avv. Viviani) c. s.r.l. Immobiliari Grandi 81 (Avv.ti Santamaria e Liuzzo) - Annulla T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, n. 914/95 - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 10 febbraio 2004, n. 476

 

Beni culturali e ambientali - Annullamento di autorizzazione paesaggistica - Obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento - Sussistenza. Sussiste l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento di annullamento di autorizzazione paesaggistica, anche in applicazione del disposto dell’art.4 del D.M. 13 giugno 1994 n.495, allo scopo di consentire all’interessato di avvalersi degli strumenti partecipativi previsti dalla L. 7 agosto 1990 n.241 (cfr., tra le tante, T.A.R. Campania, IV Sezione, 18 febbraio 2003, n.925; Consiglio di Stato, VI Sezione, 22 agosto 2000 n.4546; 29 maggio 2002 n.2983; 10 giugno 2002 n.3220). Il potere di annullamento attribuito all’Amministrazione statale è, infatti, esercitato in una successiva fase endoprocedimentale, che ha natura di secondo grado ed è di competenza di un diverso organo rispetto a quello che ha rilasciato l’autorizzazione, rispetto alla quale sussiste l’esigenza di assicurare al destinatario del provvedimento la possibilità di interloquire, prendendo visione degli atti e fornendo il proprio apporto mediante presentazione di memorie ed osservazioni. Pres. Russo, Est. Monteleone - De Simone (Avv. Esposito) c. Ministero per i beni culturali e ambientali (n.c.) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. IV, 5 febbraio 2004, n. 1755

Beni culturali e ambientali - Annullamento di autorizzazioni paesistiche - Verifica di legittimità - Riesame delle valutazioni di merito - Preclusione - Motivazione - Requisiti. L’Autorità statale, nell’esercizio del potere di annullamento delle autorizzazioni paesistiche rilasciate dalla Regione o dall’Amministrazione delegata, ai sensi dell’art.7 della L. 29 giugno 1939 n.1497, poi trasfuso nell’art.151 del D. Lgs. 29 ottobre 1999 n.490, esercita un riesame sotto il profilo estrinseco, con riferimento cioè alla mera verifica di legittimità, ma non può rinnovare le valutazioni discrezionali di merito già compiute dall’organo delegato. E’ altrettanto pacifico che il decreto di annullamento dell’autorizzazione paesistica deve contenere una motivazione idonea a contestare la legittimità delle scelte operate dall’Ente delegato alla gestione del vincolo, che comprende anche il vizio di eccesso di potere nelle sue diverse figure sintomatiche, in relazione alle esigenze di tutela paesaggistica. Pres. Monteleone, Est. Russo - Segala (Avv. Fusco e Merolla) c. Ministero per i beni e le attività culturali (Avv. Stato) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. IV, 5 febbraio 2004, n.1754

 

Beni culturali e ambientali - Vincolo paesaggistico - Abusi edilizi in zone soggette a vincoli paesaggistici - Condonabilità degli abusi - Parere favorevole dell’autorità competente - Risarcimento del danno - Sanzione - Prescrizione (nel termine di cinque anni). L’art. 15 della L. 29 giugno 1939 n. 1497 va interpretato nel senso che l’indennità prevista per abusi edilizi in zone soggette a vincoli paesaggistici costituisce una vera e propria sanzione amministrativa che prescinde dalla sussistenza effettiva di un danno ambientale, non rappresentando una forma di risarcimento del danno. La condonabilità degli abusi commessi in zone soggette a tutela ambientale è possibile solo se sia intervenuto il parere favorevole dell’autorità competente, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 47 del 28 febbraio 1985. E' applicabile la sanzione di cui al predetto art. 15 anche in caso in cui sia intervenuto il previsto nulla osta, come precisato dall’art. 2, comma 46, della L. n. 662 del 23 dicembre 1996, norma di natura chiaramente interpretativa. E' applicabile, per espresso dettato legislativo, dell’art. 28, primo comma, della L. n. 689 del 24 novembre 1981 il quale espressamente dispone che il “diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”, sia pure con i temperamenti necessari attesa la particolare natura dell’illecito sanzionato dal ricordato art. 15.(cfr. Sez. IV°, n. 6279 del 12 novembre 2002; Sez. V,° n. 614 dell’8 giugno 1994, n. 3184 del 2 giugno 2000 e n. 5373 del 9 ottobre 2000). La regola della prescrizione quinquennale, decorrente dal giorno della commissione della violazione, infatti, trova in astratto applicazione anche in materia di illeciti amministrativi puniti con la pena pecuniaria di cui alla normativa di tutela urbanistica-edilizia e di tutela del paesaggio (Cass., 1° Sez. civ. n. 6967 del 25 luglio 1997). Pres. Trotta - Est. Rulli - Regione Basilicata (avv.ti Viggiani e Santoro) c. Ruggiero (Avv. Montefusco) (Annulla - T.A.R. per la Basilicata, sentenza n. 617 del 10 novembre 1999). Conforme: CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 4 febbraio 2004, sentenze nn. 396 - 395. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 4 febbraio 2004, sentenza n. 397 (vedi: sentenza per esteso)

 

Territorio - Edilizia e urbanistica - normativa di tutela urbanistica-edilizia e di tutela del paesaggio - Prescrizioni. La regola della prescrizione quinquennale, decorrente dal giorno della commissione della violazione, infatti, trova in astratto applicazione anche in materia di illeciti amministrativi puniti con la pena pecuniaria di cui alla normativa di tutela urbanistica-edilizia e di tutela del paesaggio (Cass., 1° Sez. civ. n. 6967 del 25 luglio 1997). Pres. Trotta - Est. Rulli - Regione Basilicata (avv.ti Viggiani e Santoro) c. Ruggiero (Avv. Montefusco) (Annulla - T.A.R. per la Basilicata, sentenza n. 617 del 10 novembre 1999). Conforme: CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 4 febbraio 2004, sentenze nn. 396 - 395. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 4 febbraio 2004, sentenza n. 397 (vedi: sentenza per esteso)

Edilizia e urbanistica - Beni culturali e ambientali - Vincolo paesaggistico - Concessione edilizia in sanatoria - Provvedimento sanzionatorio - Versamento dell’oblazione ed indennità risarcitoria. Non è esatto assumere a parametro di riferimento, l’intervenuto parere favorevole al mantenimento delle opere abusivamente realizzate posto in essere dalla Commissione regionale per la tutela del paesaggio e dall’Assessore al Dipartimento assetto del territorio in relazione al provvedimento rilascio della concessione edilizia in sanatoria. Siffatto parere, in mancanza di una qualsiasi norma positiva in tal senso, è da ritenere privo di un’autonoma rilevanza in quanto concorre a consentire il rilascio della concessione edilizia (o autorizzazione) in sanatoria inserendosi, secondo le previsioni contenute nell’art. 32 della L. n. 47 del 1985, nel diverso procedimento volto a sanare solo ed esclusivamente illeciti di natura edilizia-urbanistica in relazione ad immobili soggetti a vincoli paesaggistici e/o ambientali e non è, quindi, atto idoneo a far decorrere il termine di prescrizione previsto dal ricordato art. 28 della normativa del 1981. Al contrario, il provvedimento sanzionatorio impugnato trova la sua disciplina in una normativa diversa da quella prevista nella cd. legge di sanatoria, disciplina che delinea un autonomo procedimento in cui intervengono altre Amministrazioni in quanto titolari di interessi finalizzati alla tutela dell’ambiente, del paesaggio e del territorio, nonchè alla repressione di eventuali abusi. Come conferma della correttezza di quanto fin qui precisato si pone anche l’art. 2, comma 46, della L. n. 662 del 23 dicembre 1996 in base al quale il “versamento dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risarcitoria di cui all’art. 15 della L. n. 1457 del 1939”, attesa la peculiarità della sua funzione di riparare alla lesione di uno specifico interesse pubblico violato, lesione che perdura fintanto che esso non sia risarcito per equivalente. Infatti oblazione ed indennità risarcitoria hanno finalità diverse, perché diversi sono i profili su cui vanno ad incidere, così che il pagamento dell’una non fa venir meno il dovere di agire per la riscossione dell’altra con le ulteriori conseguenze connesse alle dette differenze, compresa quella di cui ora si discute. Pres. Trotta - Est. Rulli - Regione Basilicata (avv.ti Viggiani e Santoro) c. Ruggiero (Avv. Montefusco) (Annulla - T.A.R. per la Basilicata, sentenza n. 617 del 10 novembre 1999). Conforme: CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 4 febbraio 2004, sentenze nn. 396 - 395. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 4 febbraio 2004, sentenza n. 397 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento elettromagnetico - Installazione di impianto di radiotelecomunicazione - Vincolo paesaggistico-ambientale - D. Lgs. 490/1999 - Obbligo di valutazione - Sussistenza. In sede di esame di istanza di concessione edilizia pertinente il progetto di installazione di un impianto di radiotelecomunicazioni per telefonia cellulare G.S.M deve tenersi conto dell’esistenza di un vincolo paesaggistico-ambientale ai sensi dell’art.146 del D.Lgs. n. 490 del 29.10.1999 posto che il D.Lgs. n.198/2002, pur liberalizzando al massimo la localizzazione degli impianti di telecomunicazioni, fa espressamente salve le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel D.Lgs. n. 490/1999. Pres. Giambartolomei, Est. Tacchi - Blu spa (Avv.ti Clarizia e Paolantonio) c. Comune di Fabriano (Avv. Rossini) - T.A.R. MARCHE, Ancona, 3 febbraio 2004, n. 52

 

Beni culturali e ambientali - Individuazione dei beni di valenza storico-culturale e assoggettamento a vincolo - Poteri - Competono in via esclusiva al Soprintendente Regionale per i Beni e le Attività Culturali - Natura dei relativi provvedimenti - Atti definitivi - Ricorso gerarchico - Preclusione. Per effetto del sopravvenuto riordino delle competenze del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dei suoi organi periferici, di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n.300, in materia di individuazione dei beni di valenza storico-culturale e di assoggettamento degli stessi a vincolo o comunque a regime di tutela, al competente Soprintendente Regionale per i Beni e le Attività Culturali fanno carico in via esclusiva tutti i poteri attribuiti in precedenza al Ministero, con la conseguenza che i relativi provvedimenti, costituenti espressione delle accennate competenze funzionali, sono inquivocabilmente da qualificare come atti definitivi, rispetto ai quali gli organi ministeriali, cui compete la decisione dei ricorsi gerarchici avverso gli atti non definitivi adottati dai Dirigenti subordinati ex art.16 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, sono sforniti di qualsiasi potere di controllo e di autotutela d’ufficio, residuando al riguardo soltanto il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità ex art.14, III comma del Testo Unico sul Pubblico impiego di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165. Il che esclude, altresì, la possibilità di sindacare la loro validità ed opportunità sotto i profili della legittimità e del merito, su reclamo dei soggetti che si ritengono in qualche modo pregiudicati, attesa l’impossibilità di proporre ricorso gerarchico avverso atti amministrativi definitivi. Pres. Amoroso, Est. Manzi - Immobiliare Zeus (Avv.ti Camiciola e Lucchetti) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) e altri (n.c.) - T.A.R. MARCHE, Ancona, 3 febbraio 2004, n. 35 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Annullamento di autorizzazione paesaggistica - Comunicazione di avvio del procedimento - Necessità. Secondo l’ormai prevalente orientamento del C.S. (v. VI, n.1912/2002 e successive), la comunicazione di avvio del procedimento è necessaria anche per l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica, essendo la fase procedimentale di competenza della Regione e del Comune autonoma rispetto a quella di competenza statale, seppure inscindibilmente ad essa connessa. Pres ed Est. Cicciò - Belletti (Avv. Coffrini) c. Soprintendenza Beni Ambientali e Architettonici di Bologna (Avv. Stato) e altri (n.c.) - T.A.R. EMILIA-ROMAGNA, Parma - 2 febbraio 2004, n. 37

Beni culturali e ambientali - Annullamento di autorizzazione paesaggistica - Oggetto di tutela - Ambito naturale circostante - Provvedimento basato sulla turbativa estetica arrecata agli edifici rurali - Erroneità della motivazione. E’ motivato erroneamente il provvedimento di annullamento di autorizzazione paesaggistica che tenga conto della turbativa estetica apportata dall’intervento edilizio all’assieme degli edifici rurali, come se essi stessi - e non già invece il più ampio ambito naturale circostante - fossero oggetto di tutela. Pres ed Est. Cicciò - Belletti (Avv. Coffrini) c. Soprintendenza Beni Ambientali e Architettonici di Bologna (Avv. Stato) e altri (n.c.) - T.A.R. EMILIA-ROMAGNA, Parma - 2 febbraio 2004, n. 36
 

Beni culturali e ambientali - Annullamento di autorizzazione paesistica - Considerazioni tecnico-discrezionali o valutazioni di merito - Esclusione - Vizio di legittimità - Area di notevole interesse pubblico - Trasposizione del contenuto del D.M. - Non costituisce autonoma valutazione estetica del Ministero. E’ da escludersi che il ministero possa annullare l’autorizzazione paesistica sulla base di proprie considerazioni tecnico-discrezionali contrarie a quelle svolte dall’ente territoriale, e a maggior ragione sulla base di valutazioni di merito; tuttavia il potere ministeriale di annullamento ad “estrema difesa del vincolo” può avvenire per qualsiasi vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere), anche in considerazione della tendenzialmente irreversibile alterazione dei luoghi (arg. da Adunanza Plenaria C. Stato n.9/2001). Non è da ritenersi valutazione di merito il riferimento al fatto che l’area interessata ricade in area dichiarata di notevole interesse pubblico giusto D.M.10.2.1962, “perché ricca di quadri naturali di non comune bellezza panoramica aventi anche valore estetico e tradizionale, perché godibili da vari punti di vista accessibili al pubblico”, in quanto evidentemente tale motivo riporta per intero, virgolettato, il contenuto del suddetto decreto ministeriale, e non una autonoma valutazione estetica del Ministero. Pres. Coraggio, Est. De Felice - Comune di Sant’Agnello (Avv.ti Pinto, Renditiso e Persico) c. Ministero per i beni e le attività culturali (Avv. Stato) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 30 gennaio 2004, n. 1151

Beni culturali e ambientali - Annullamento di autorizzazione paesistica - Avviso al Comune di avvio del procedimento - Necessità - Insussistenza - Natura - Procedimento di controllo avviato ad iniziativa dell’ente controllato. In materia di annullamento ministeriale di autorizzazione paesistica, non è necessaria in termini generali la comunicazione di avvio del procedimento al comune, in considerazione della natura, di controllo, del procedimento posto in essere dal ministero. Esso si apre ad iniziativa dell’ente controllato con la comunicazione - obbligatoria - dell’autorizzazione rilasciata e dunque il suo “avvio” non costituisce una mera eventualità della cui concreta realizzazione si debba dare notizia. Pres. Coraggio, Est. De Felice - Comune di Sant’Agnello (Avv.ti Pinto, Renditiso e Persico) c. Ministero per i beni e le attività culturali (Avv. Stato) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 30 gennaio 2004, n. 1151

 

Beni culturali e ambientali - Apposizione di vincolo - Manomissione in atto della bellezza paesaggistica - Non costituisce motivo ostativo all’apposizione della misura di tutela. La manomissione in atto della bellezza paesaggistica oggetto di vincolo, lungi dal costituire motivo ostativo all’apposizione della misura di tutela, ne costituisce vieppiù un’efficace ragione giustificatrice. (Cons. St., sez. VI, 20 maggio 2002 n. 2724). Pres. ed Est. Coraggio - Amoroso (Avv. Fierro) c. Comune di Napoli (Avv.ti Tarallo e Contino) e Ministero per i beni ambientali e culturali (Avv. Stato) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 30 gennaio 2004, n. 1142

 

Urbanistica e edilizia - Aree protette nazionali, regionali e provinciali - Tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici - Assenza o difformità del titolo abilitativo alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici - Opere abusive - Sanatoria - Conformità agli strumenti urbanistici le opere abusive - Necessità. Le opere realizzate, devono considerarsi non sanabili in forza di quanto disposto dall'art. 32, comma 27, lett. d), dei D.L. n. 269/2003, secondo cui le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora "siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici". Nelle aree sottoposte ai vincoli anzidetti solo nel caso di conformità agli strumenti urbanistici le opere abusive possono essere sanate, previo nulla-osta dell'autorità preposta al vincolo come disciplinato dal nuovo testo dell'art. 32 della legge n. 47/1985 nella formulazione introdotta dal comma 43 dell'art. 32 del D.L. n. 269/2003. PRES: Zumbo A. EST: Fiale A. IMP: Lasi. P.M: Fraticelli M. (Conf.) (Rigetta, App. Cagliari, 14 febbraio 2003). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 29 gennaio 2004 (Ud. 13 novembre 2003), Sentenza n. 3350  (vedi: sentenza per esteso)
 

Beni culturali e ambientali - Agricoltura - Protezione - Beni paesaggistici e ambientali - Interventi agro-silvo-pastorali - Preventiva autorizzazione - Necessità - Condizioni. In tema di beni paesaggistici ed ambientali, gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che comportano un'alterazione permanente dell'assetto territoriale richiedono la preventiva autorizzazione di cui all'art. 151 del D.Lgs. n. 490/99, atteso che, se pure l'art. 152 del citato decreto richiede l'autorizzazione allorché l'intervento di alterazione permanente avvenga attraverso costruzioni ed altre opere civili, gli interventi che, pur avendo una finalità agro-silvo-pastorale, sono idonei a cagionare un mutamento permanente del paesaggio, tutelato dalla legge come forma estetica dell'assetto territoriale, assumono la natura di opera civile. PRES: Savignano G. EST: Onorato P. IMP: Pizzolato ed altro. P.M: Siniscalchi A. (Conf.). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 28/01/2004 (Ud. 12/11/2003), Rv. 227395, Sentenza n. 2950 (vedi: sentenza per esteso)

Beni culturali e ambientali - Agricoltura - Intervento agro-silvo-pastorale - Alterazione permanente dell'assetto territoriale - Autorizzazione - Necessità.
In tema di tutela dei beni paesaggistici ed ambientali, è necessaria l'autorizzazione regionale per ogni intervento agro-silvo-pastorale che comporta un'alterazione permanente dell'assetto territoriale, come lo sbancamento del terreno (Cass. Sez. 3^, n. 1172 del 14.1.2002, Totaro, rv. 220855, Sez. 3^, n. 4424 del 16.4.1994, Capparelli, rv. 197599), il taglio totale o lo sradicamento di alberi (Cass. Sez. 3^, n. 10964 del 13.11.1992, Pavese, rv. 192343, nonché sent. Capparelli cit.), la costruzione di una strada interpoderale (Cass. Sez. 3^, n. 2689 dell'1.3.1991, Zona, rv. 186678). PRES: Savignano G. EST: Onorato P. IMP: Pizzolato ed altro. P.M: Siniscalchi A. (Conf.). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 28/01/2004 (Ud. 12/11/2003), Rv. 227395, Sentenza n. 2950 (vedi: sentenza per esteso)

Beni culturali e ambientali - Ottenimento ex post dell'autorizzazione ambientale - Reato di cui all’art. 163 D.Lgs. 490/1999 - Sussiste - Fattispecie: Interventi agro-silvo-pastorali. In tema di tutela dei beni paesaggistici ed ambientali, l'ottenimento ex post dell'autorizzazione ambientale non esclude il reato di cui all'art. 1 sexie legge 431/1985 (e ora quello di cui all'art. 163 D.Lgs. 490/1999), giacché trattasi di reato formale che ha per oggetto giuridico la tutela dell'interesse della pubblica amministrazione al preventivo controllo di ogni immutazione del territorio, a prescindere dall'effettivo danneggiamento ambientale. PRES: Savignano G. EST: Onorato P. IMP: Pizzolato ed altro. P.M: Siniscalchi A.. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 28/01/2004 (Ud. 12/11/2003), Rv. 227395, Sentenza n. 2950 (vedi: sentenza per esteso)


Beni culturali e ambientali - L. 616/1977, art. 82 - Termine di 60 giorni - Perentorietà - Attiene al solo esercizio del potere di annullamento - Fase della comunicazione o notificazione - Estraneità alla prescrizione normativa. Il termine di sessanta giorni di cui all'art. 82 comma 9 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, nel testo modificato dall'art. 1 l. 8 agosto 1985 n. 431, assegnato al Ministero per i beni culturali ed ambientali, per l'annullamento dell'autorizzazione regionale (o delle autorità da queste delegate) prevista dall'art. 7 l. 29 giugno 1939 n. 1497, ancorché perentorio, attiene al solo esercizio del potere di annullamento, che sfocia nell’adozione tempestiva dell’atto; l'ulteriore fase della comunicazione o notificazione è estranea alla prescrizione normativa, e non può quindi assumere rilievo in termini di tardività. Genova urb n. 75. Pes. Vivenzio, Est. Ponte - Raso (Avv. Bertini) c. Ministero per i Beni Culturali e Ambientali (Avv. Stato) e altro (n.c.) - T.A.R. LIGURIA, Genova, Sez. I, 28 gennaio 2003, n. 75

 

Edilizia e urbanistica - "Superdia" e permesso di costruire - Costruzione edilizia - Realizzabile con denuncia di inizio attività alternativa al permesso di costruire - Omessa presentazione della d.i.a - Abusività dell'intervento - Sanzionabilità - Reato di cui all'art. 44 lett. b) d.P.R. n. 380 del 2001 - Sussistenza. In tema di costruzioni edilizie, la realizzabilità dell'intervento con denuncia di inizio attività alternativa al permesso di costruire, ai sensi del comma terzo dell'art. 22 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380), non esclude la sanzionabilità in caso di omessa dichiarazione di inizio attività, atteso che in tale ipotesi si configura un intervento edilizio abusivo, e come tale sanzionato ex art. 44 lett. b) del citato d.P.R. Pres. Savignano G. Est. Franco A. P.M. Geraci V. (Conf.) Imp. P.M. in proc.Tollon ed altri. (Annulla in parte con rinvio, Trib.Venezia, 30 gennaio 2003). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 26 gennaio 2004 (Ud. 14 luglio 2003 n. 01504 ) Rv. 227391, sentenza n. 2579 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Comune - Ordinanza di sospensione dei lavori - Mancanza di autorizzazione paesaggistico-ambientale o idraulica - Limiti. Il comune può intervenire per la mancanza di un’autorizzazione paesaggistico-ambientale o idraulica, solo a condizione che si tratti di un’opera di trasformazione edilizia o urbanistica del territorio comunale, necessitante di concessione o autorizzazione edilizia, e realizzata in assenza di quelle altre, distinte e preliminari autorizzazioni. (Nella specie, si è ritenuta illegittima l’ordinanza di sospensione dei lavori di sostituzione di coltura comportanti escavazione di materiale litoide in area golenale previamente autorizzati dalla competente autorità idraulica e per i quali non è richiesto alcun titolo abilitativo edilizio) Pres. Frascioni, Est. Carboni - Zago (Avv.ti Zimbelli e Manzi) c. Comune di Ponte di Piave (Avv.ti Garofalo e Romanelli) (Riforma T.A.R. Veneto, Sez. II, n. 597/1999) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 23 gennaio 2004, n. 189

 

Beni culturali e ambientali - Demanio marittimo - Protezione delle bellezze naturali - Art. 163 D. L.vo n. 490/1999 - Fascia di rispetto demaniale - Autorizzazione di cui al codice della navigazione - Incidenza sul reato paesaggistico - Effetto sanante - Esclusione - Fondamento. In tema di tutela delle zone sottoposte a vincolo, in caso di realizzazione di opere nella cd. fascia di rispetto del demanio marittimo in difetto delle prescritte autorizzazioni, l'eventuale successivo rilascio della autorizzazione da parte del responsabile del compartimento marittimo non esplica alcun effetto sanante sul reato di cui all'art. 163 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490, atteso che, anche se sussista coincidenza territoriale, l'interesse protetto dalle disposizioni del codice della navigazione (sicurezza della navigazione) è diverso da quello della tutela paesaggistico-ambientale recato dal citato decreto n. 490. Pres: Rizzo A. Est: Lombardi AM. Imp: Gargano. P.M. Albano A. (Conf.) (Rigetta, App.Lecce, 19 novembre 2001). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III , 20 febbraio 2004 (Ud. 27 gennaio 2004) sentenza n. 7248 (vedi: sentenza per esteso)

Demanio marittimo - Esecuzione di opere entro la linea di confine di trenta - Artt. 55 e 1161 del Codice della Navigazione - Vincoli paesaggistici o ambientali e vincoli demaniali - Differenze. Il reato di cui agli artt. 55 e 1161 del Codice della Navigazione si commette mediante l'esecuzione di opere entro la linea di confine di trenta metri dal demanio marittimo, senza l'autorizzazione della Autorità competente, di talché una volta perfezionatosi il reato lo stesso può venir meno solo per l'intervento di una causa estintiva. Il legislatore, però, non collega tale effetto alla autorizzazione demaniale ottenuta successivamente da chi ha commesso la violazione. Anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono infondati. Il vincolo di cui all'art. 55 del Codice della Navigazione esplica una funzione diversa (pericolo che la sicurezza della navigazione marittima sia messa a repentaglio dalla esecuzione di opere a ridosso della zona demaniale) rispetto a quello afferente ai beni di interesse paesaggistico o ambientale, di talché, anche se occasionalmente vi è coincidenza territoriale tra i due vincoli, sono diverse le amministrazioni competenti al rilascio della autorizzazione demaniale e di quella paesaggistica. La prima, pertanto, non esplica alcuna efficacia sanante in relazione al reato ambientale, ne' fa venir meno la necessità che sia disposta la rimessione in pristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 163, secondo comma del D. L.vo n. 490/99. Pres: Rizzo A. Est: Lombardi AM. Imp: Gargano. P.M. Albano A. (Conf.) (Rigetta, App.Lecce, 19 novembre 2001). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III , 20 febbraio 2004 (Ud. 27 gennaio 2004) sentenza n. 7248 (vedi: sentenza per esteso)

 

Vincoli urbanistici - Urbanistica e edilizia - Art. 2 L.1187/1968 - Destinazioni d’uso previste dal P.r.g. - Non concretizzano un vincolo a carattere espropriativo - Limite temporale di efficacia di un quinquennio - Inapplicabilità. La prescrizione di temporaneità dei vincoli urbanistici, di cui all’art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187, riguarda solo i piani attuativi preordinati all’espropriazione e non gli atti di pianificazione che conformano il territorio per l’ordinato sviluppo delle aree abitate e per la salvaguardia dei valori urbanistici ed ambientali esistenti. Le destinazioni d’uso previste nel piano regolatore generale non concretizzano un vincolo a contenuto espropriativo, in quanto rispondono all'esigenza di conformare il diritto di proprietà attraverso la definizione dell'utilizzazione del suolo consentita al proprietario; pertanto, la relativa prescrizione non solo non è indennizzabile ma non è neanche soggetta al limite temporale di efficacia di un quinquennio (cfr. ex plurimis Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 382, del 6 marzo 1998); in tale ottica, infatti, non si interviene su potestà ablatorie in capo al soggetto proprietario ma, diversamente, si produce una conformazione del territorio agli obiettivi prefissati dall’ente locale. Pres. Quaranta, Est. D’Ottavi - Costruzioni Mazziotti di Mazziotti A. & C. S.n.c. (Avv. D’Ambrosio) c. Comune di Battipaglia (n.c.) (Conferma T.A.R. Campania, Salerno, n. 709/97) CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 20 gennaio 2004, n. 148 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Rilascio del nulla osta paesaggistico successivamente alla concessione edilizia - Autorizzazione ex art.7 L. n.1497/39 - Annullamento della concessione edilizia - Legittimità - art.4, c. 5, L.R. Toscana n.52/79. La deduzione secondo cui l’avvenuto rilascio del nulla osta paesaggistico successivamente alla concessione edilizia comporta solo una mera irregolarità procedimentale, si scontra da un lato con l’antecedenza logica che deve essere comunque riconosciuta al primo procedimento autorizzativo e dall’altro e, soprattutto, con l’acclarata circostanza che nella fattispecie tra il rilascio della concessione e quello del nulla osta paesaggistico è passato un periodo di tempo (oltre due anni) comunque incompatibile con ogni potenziale successiva validazione. Nella specie l’elemento formale e sostanziale della specifica normativa applicabile e in particolare dell’art.4, comma 5, della L.R. Toscana n.52/79 e s.m., prevede testualmente che sulle domande relative al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche il Sindaco debba pronunciarsi prima dell’emanazione del provvedimento di concessione edilizia. Pres. Quaranta - Est. D’Ottavi - SO.P.E.TI. S.r.l.- (Avv. Feliziani) c. Soc. FINA ITALIANA S.p.A. e Comune di MASSA (Avv.ti Salimbeni e D’Amelio) - (Conferma Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana - Sez. III - n.121/95 del 23 maggio 1995). CONSIGLIO DI STATO Sezione V, 20 gennaio 2004, Sentenza n. 139

 

Beni culturali e ambientali - Art. 3 D.M. 420/2001 - Restauratori - Requisiti di qualificazione - Tutela dei beni culturali - Competenza esclusiva dello Stato - Art. 117, secondo comma, lett. s Cost. L’art. 3 del D.M. 24 ottobre 2001, n. 420 (Regolamento recante modificazioni e integrazioni al d.m. 3 agosto 2000, n. 294 del Ministro per i beni e le attività culturali concernente l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici) rientra nella materia della tutela dei beni culturali, perché essa concerne il restauro dei medesimi, ossia una delle attività fondamentali in cui la tutela si esplica; per tale ragione fa parte di un ambito riservato alla legislazione esclusiva dello Stato, ai sensi dell’ art. 117, secondo comma, lett. s, Cost. - Pres. CHIEPPA, Red. AMIRANTE CORTE COSTITUZIONALE Deposito del 13 gennaio 2004 (Decisione del 18 dicembre 2003), Sentenza n. 9

 

Beni culturali e ambientali - Provvedimento impositivo di vincolo indiretto - Art. 49 D. Lgs. 490/99 - Finalità - Preservazione della cornice ambientale - Godimento da parte della collettività del complesso monumentale protetto in via diretta globalmente considerato. Il provvedimento impositivo di vincolo indiretto ex art. 49 D. Lgs. 490/99 - tipizzato dalla legge quanto alle finalità di interesse pubblico da perseguire, nel cui rispetto l’amministrazione è chiamata a definirne discrezionalmente il contenuto con scelta congrua e razionale - è normativamente destinato a realizzare una integrale e complementare tutela di un immobile di interesse storico, artistico ed archeologico attraverso la creazione di una apposita fascia di rispetto idonea a preservare la circostante cornice ambientale ed ad assicurare il migliore godimento, da parte della collettività, del bene di pregio protetto in via diretta, mediante la salvaguardia della luce e della prospettiva del monumento, nonché delle relative condizioni di ambiente e di decoro. Tali valori - da riferire non esclusivamente alla struttura architettonica ma al complesso monumentale globalmente considerato - implicano il mantenimento rispettivamente del suo livello di visibilità complessiva, del suo significato storico-artistico e del contesto territoriale nel quale è stato ideato, costruito e conservato. Pres. Ravalli, Est. Buonauro - Saba Italia S.p.A. (Avv. Sticchi Damiani) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) e altri (n.c.) - T.A.R. PUGLIA, Lecce - 9 gennaio 2004, n. 117
 

Beni culturali e ambientali - Decreto di annullamento di autorizzazione edilizia in sanatoria - Immobile realizzato in parziale difformità da licenza edilizia rilasciata nel 1965 - Procedura di cui all’art 32 l.n. 47/1985 - Giudizio ex post - Motivazioni - Devono rendere conto delle ragioni attuali di incompatibilità. La procedura di cui all’art. 32 l. n. 47/1985, comporta un giudizio dell’amministrazione ex post, volto alla sanatoria di un’opera abusiva, mentre la procedura ex art. 82 D.P.R. 616/1977 postula una valutazione ex post di compatibilità delle opere realizzate. Ne consegue che, in tema di decreto della Soprintendenza di annullamento di autorizzazione edilizia in sanatoria per un immobile realizzato in parziale difformità dalla licenza edilizia rilasciata nel 1965, non è sufficiente accertare la presenza di un vincolo paesaggistico per ritenere illegittimo il provvedimento emesso dall’amministrazione comunale, ma è necessario, al fine di integrare la indispensabile motivazione dell’atto, esplicitare le ragioni che rendono l’immobile, nell’attualità e tenuto conto della disciplina vigente, incompatibile con le esigenze di tutela del paesaggio. Pres. De Leo, Est. Oberdan Forlenza - Esposito (Avv. Vitucci) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) e altro (n.c.) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. III, 9 gennaio 2004, n. 26

 

Beni culturali e ambientali - Vincolo paesistico - Intervento sottoposto al regime della D.I.A. - Comune - Deve provvedere in merito all’autorizzazione paesaggistica, se competente - Se incompetente, deve convocare la Conferenza di servizi - Ordine di non effettuare l’intervento - Illegittimità. Qualora l’immobile oggetto di intervento sottoposto al regime della D.I.A ricada in zona soggetta al vincolo paesistico ai sensi del Titolo II del D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, il Comune deve, se competente, provvedere in merito ovvero, se non competente, convocare Conferenza dei Servizi perché si provveda, ai sensi dell’art. 22, c.2 e 3 del del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. Il Comune, pertanto, ha l’obbligo di provvedere e non il potere di concludere il procedimento ordinando, ex art.6 del D.P.R. n. 380/2001, di non effettuare l’intervento. Ciò in ossequio ai noti principi di economicità, efficienza ed efficacia dell’attività amministrativa di cui all’art.1 della legge 7 agosto 1990 n.241,esplicativi del canone costituzionale del buon andamento dell’amministrazione ex art.97 Cost. Pres. Vivenzio, Est. Bianchi - Garaventa s.p.a. (Avv. Gerbi) c. Comune di Recca (Avv. Ghibellini) e Comune di Gramogli (Avv. Granara) - T.A.R. LIGURIA, Genova, Sez. I, 9 gennaio 2004, n. 2

 

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