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Giurisprudenza

 

 

Beni culturali e ambientali

Urbanistica - Vincoli in genere

 

2005

 

 

Vedi anche: aree protette - urbanistica - Juris

 

 

N.B.: La Legge 431/1985 è stata inserita in toto nel D. L.vo 1999 n. 490, che a sua volta è stato inglobato nel Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42:

Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio continuando a produrre sostanzialmente identici effetti legislativi e giurisprudenziali.

Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni

2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 - 2000 - 1999-88

 

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Codice dei beni culturali e del paesaggio - L. n. 431/1985, ( C.d. L. Galasso)  - D. Lgs. n. 490/1999  - D. L.vo n. 42/2004  -  Vincoli in genere demanio...

 

Beni culturale e ambientali - Aree dichiarate di notevole interesse pubblico - Esecuzione di lavori, senza la prescritta autorizzazione - Delitto di cui all’articolo 181 bis D.Lv. 42/2004 (Codice Urbani) e applicazione di misura cautelare personale - legittimità. E’ legittima l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari in presenza della violazione dell’articolo 181, comma 1bis del D.Lv. 42/2004 (Codice Urbani). La fattispecie criminosa di cui alla lettera a) della citata disposizione è configurabile anche nell’ipotesi di esecuzione di lavori, senza la prescritta autorizzazione, nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico in base a provvedimenti emessi ai sensi delle disposizioni previgenti al D.Lv. 42 del 2004 in quanto la procedura di dichiarazione prevista dagli articoli 136 e ss. È sostanzialmente analoga a quella già prevista dal D.Lv. 490 del 1999 e dalla legge n. 1497 del 1939. Pres. Lupo Est. Lombardi Ric. Pastore. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 16/12/2005 (C.c. 9/11/2005), Sentenza n. 45609

 

Vincoli in genere - Boschi - Aree a destinazione residenziale - Assoggettamento a vincolo forestale dell’area boscata - Preclusione - Inconfigurabilità - Ragioni - L.R. Veneto n. 52/1978. L’assoggettamento di un’area a vincolo forestale non è impedito, né è in contraddizione, con la classificazione residenziale del lotto, trattandosi di interessi (quello alla destinazione urbanistica residenziale e quello riferito al vincolo inerente alla qualità del bene) che possono trovare contemporaneo riconoscimento in forza di distinti ed autonomi poteri che non si escludono reciprocamente. Il riconoscimento della natura “boscata” dei terreni infatti discende dall’applicazione (vincolata) dell’art. 14 della l.r. Veneto n. 52/78, a tenore del quale sono da classificare a bosco, ai fini della tutela forestale, “i terreni che sono ricoperti da vegetazione forestale arborea o arbustiva di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo” ed i prati arborati “se il grado di copertura arborea supera il 30% o se è in atto rinnovazione forestale”. Ne consegue che l’essere o meno l’area “vocata all’edificazione” ovvero classificata come area residenziale nello strumento urbanistico è circostanza del tutto irrilevante ai fini della qualificazione boschiva del terreno e dell’imposizione del relativo vincolo in tutti i casi in cui l’area possieda le caratteristiche specifiche previste dalla legge (art. 14 l.r. 52/78) per essere classificata a bosco. Ed infatti la classificazione “boscata” dell’area ai sensi della legge forestale regionale non preclude ex se la possibilità di edificare, ove le previsioni del piano regolatore la consentano espressamente, salvo, in tal caso, l’obbligo per il proprietario dell’area così classificata di individuarne altra di pari superficie da destinare al rimboschimento compensativo, come previsto dal successivo art. 15 della l.r 52/1978. Pres. f.f. ed Est. De Zotto - B. s.r.l. (Avv.ti Steccanella, De Bertolis e Pinello) c. Regione Veneto (Avv. Stato) e altro (n.c.) - T.A.R. VENETO, Sez. I - 12 ottobre 2005, n. 3657

 

Beni culturali e ambientali - Cave - Autorizzazione ambientale - Necessità - Bellezze naturali - Zona sottoposta a vincolo paesaggistico - Parco Nazionale dell'Alta Murgia - Fattispecie. Le cave ubicate in zone sottoposte a vincoli paesistici, già coltivate al momento dell’apposizione del vincolo, possono proseguire l’attività solo richiedendo, in relazione alle singole normative regionali, un’autonoma autorizzazione paesaggistica, non essendo sufficiente la domanda di prosecuzione (Cass. Sez. III, 4.10.2004, sentenza n, 38707, ric. Fionda ed altri). (Fattispecie relativa al regime previsto dalle leggi 22/5/85 n. 37 e 9/6/87 n. 13 della Regione Puglia per le cave operanti in zone assoggettate a vincolo paesaggistico dal d.l. 27/6/1985 n. 312). Presidente A. Grassi, Relatore A. Fiale - Ric. Nardilli. (conferma Tribunale di Bari, con ordinanza del 19.7.2004) CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23 settembre 2005 (ud. 12 aprile 2005), Sentenza n. 34102 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Autorizzazioni paesaggistiche rilasciate ai sensi dell'art. 7L. n. 1497/1939 - Disciplina. In tema di autorizzazione paesaggistica, ipotizzare che la legge n, 431 del 1985 abbia fatto divenire illegittime le autorizzazioni in precedenza rilasciate ai sensi dell'art. 7 legge n. 1497 del 1939 è erroneo, poiché si tratta piuttosto di stabilire se esse abbiano o meno conservato efficacia (Cass. Sezioni Unite sentenza 27.3.1992, n, 6, Midolini). Sotto questo profilo, le Sezioni Unite hanno inteso esaminare la situazione delle "opere che, autorizzate, siano già state iniziate - anche se non ancora ultimate - alla data del 21 settembre 1985". Pres. A. Grassi, Rel. A. Fiale - Ric. Nardilli. (conferma Tribunale di Bari, con ordinanza del 19.7.2004) CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23 settembre 2005 (ud. 12 aprile 2005), Sentenza n. 34102 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Silenzio dell'amministrazione preposta al vincolo ambientale - Valore di assenso - Esclusione. In materia di tutela del paesaggio vige il principio fondamentale, ricavabile da una serie di disposizioni, da interpretarsi unitariamente nel sistema, secondo cui il silenzio dell'amministrazione preposta al vincolo ambientale non può avere valore di assenso (vedi le sentenze della Corte Costituzionale n. 404 del 1997, n. 26 del 1996 e n, 302 del 1988). Pres. A. Grassi, Rel. A. Fiale - Ric. Nardilli. (conferma Tribunale di Bari, con ordinanza del 19.7.2004) CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23 settembre 2005 (ud. 12 aprile 2005), Sentenza n. 34102 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Competenza legislativa statale esclusiva - Sussiste - Valorizzazione dei beni ambientali e culturali - Legislazione ripartita - Fattispecie: in materia "cave e torbiere". Alla stregua della nuova legge costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, e del nuovo testo dell'art. 117 della Costituzione, è di competenza legislativa statale esclusiva la "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" mentre sono attribuite alla legislazione ripartita la "valorizzazione dei beni ambientali e culturali" la stessa non contiene più alcun riferimento espresso alla materia "cave e torbiere" (vedi, al riguardo, le argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn. 407 e 536 del 2002 e un. 222, 226 e 227 del 2003). Pres. A. Grassi, Rel. A. Fiale - Ric. Nardilli. (conferma Tribunale di Bari, con ordinanza del 19.7.2004) CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23 settembre 2005 (ud. 12 aprile 2005), Sentenza n. 34102 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Cave e torbiere - Regione Puglia - Zone assoggettate a vincolo paesaggistico - Coltivazione di cave - Mera istanza di prosecuzione - Silenzio-assenso e silenzio-diniego - Incostituzionalità e fondamento. Il regime previsto dalle leggi n. 37/1985 e n. 13/1987 della Regione Puglia non consente, nelle zone assoggettate a vincolo paesaggistico dal D.L. n. 312/1985, di continuare a coltivare le cave già in esercizio sulla base della mera istanza di prosecuzione, essendo comunque richiesta l'autorizzazione ambientale. Un regime di silenzio-assenso (e non di silenzio-diniego, come previsto dalla Regione Lazio), escludente ogni intervento dello Stato, non è concepibile in materia di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, sicché alla norma regionale non può essere data un'interpretazione che ne comporterebbe l'incostituzionalità. Pres. A. Grassi, Rel. A. Fiale - Ric. Nardilli. (conferma Tribunale di Bari, con ordinanza del 19.7.2004) CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23 settembre 2005 (ud. 12 aprile 2005), Sentenza n. 34102 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Zone sottoposte a vincolo paesaggistico - Prosecuzione delle opere - Autorizzazione - Necessità - Il valore ambientale trova tutela prioritaria rispetto a qualsiasi interesse. Nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico per le quali sia stata rilasciata, prima dell'entrata in vigore del D.L. 27,6,1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge n, 431/1985, l'autorizzazione ex art. 7 della legge n. 1497/1939, demandata alle Regioni dal D.P.R. n, 616/1977, la stessa deve essere richiesta nuovamente soltanto per la prosecuzione delle opere che non abbiano raggiunto un'apprezzabile consistenza, tale da avere cagionato una irreversibile modificazione del territorio. (Cass. Sezioni Unite sentenza 27.3.1992, n, 6, Midolini). Ciò significa che, per le zone sottoposte "ex nova" a vincolo dal D.L. n. 312/1985, l'autorizzazione deve essere richiesta, secondo la disciplina del 1985, in tutti i casi in cui manchi una precedente valutazione della P.A. ai fini della tutela paesaggistica (vedi Casa., Sez. III, 4.11.1995., n. 10929, P.G. in proc. Fiore). Sicché, "il valore ambientale trova tutela prioritaria rispetto a qualsiasi interesse, pure di natura economica, ancorché previsto dalla Costituzione, come enunciato dalla Corte Costituzionale nelle sentenze nn. 94 e 359 del 1985 e n. 151 del 1986" e che "la tutela dei valori estetico-culturali dell'ambiente non ha il contenuto di vincolo e di limitazione delle utilità relative ai beni compresi nelle zone protette, ma condiziona la composita disciplina giuridica di tutti gli aspetti e le utilità ad essi relativi". Pres. A. Grassi, Rel. A. Fiale - Ric. Nardilli. (conferma Tribunale di Bari, con ordinanza del 19.7.2004). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23 settembre 2005 (ud. 12 aprile 2005), Sentenza n. 34102 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Vincolo paesaggistico - Istanza di condono ex art. 32, c. 43 L. 26/2003 - Parere di compatibilità paesaggistica - Sub-procedimento incidentale - L.R. Campania n. 10/2004 - Termine di 180 giorni per il rilascio del parere - Coordinamento con il termime di 24 mesi previsto per la definizione del procedimento. La richiesta del parere di compatibilità paesaggistica, ex art. 32, c. 43 della legge 26 del 2003, implicitamente formulata con l’istanza principale di condono edilizio, in quanto sub-procedimento incidentale, si inserisce in un arco procedimentale più ampio, in rapporto al quale può essere stabilita la tempestività della risposta dell’amministrazione. Pertanto, poiché, la L. n. 326 del 2003 (come integrata dalla legge 27.12.2004 n. 304, di conv. del d.l. 282/04) e la legge regionale della Campania n. 10 del 18.11.2004 hanno previsto per la definizione del procedimento un termine di 24 mesi dalla presentazione della domanda (decorso il quale scatta l’intervento sostitutivo della provincia ex art. 4 L.R. 19/2001), anche il sub-procedimento per il rilascio del parere paesaggistico dovrà esaurirsi nell’arco dei ventiquattro mesi previsti per il procedimento principale, dovendosi ritenere che il termine di 180 giorni (art. 32 L.47/85) decorra solo dal momento in cui è stata avanzata la relativa richiesta da parte dell’amministrazione comunale. Prima di tale momento non è configurabile alcun silenzio giuridicamente significativo, avendo l’amministrazione comunale un termine complessivo di 24 mesi per concludere il procedimento principale, con piena facoltà di attivare in qualsiasi momento il sub-procedimento in oggetto. Pres. Perrelli, Est. Abruzzese - B.V. (Avv. Iacono) c. Comune di Barano d’Ischia (n.c.) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. VI - 8 settembre 2005, n. 11261

 

Beni culturali e ambientali - Vincolo paesaggistico - Interventi di alterazione dello stato dei luoghi - Art. 151 D. Lgs. 490/1999 - Conferenza di servizi - Partecipazione dell’organo ministeriale preposto alla tutela del vincolo - Necessità. Ai sensi dell’art. 151 del d.lgs. 29.10.1999, n. 490, ogni intervento di alterazione dello stato dei luoghi oggetto di tutela paesistica è assoggettato alla valutazione discrezionale tecnica dell’ autorità regionale (o di quella eventualmente sub-delegata) ed al successivo riesame di legittimità da parte della Soprintendenza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali territorialmente competente. Ciò comporta che, affinché possa perfezionarsi l’assenso alla localizzazione dell’intervento in zona vincolata, deve garantirsi la presenza all’interno dalla conferenza dei servizi anche dell’organo ministeriale. Pres. Giovannini, Est. Rosario - Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti (Avv. Stato) c. Italia Nostra O.N.L.U.S. (n.c.) e Associazione Ambientalista Marevivo (Avv.ti Stella Richter e Civitarese Matteucci) - (Conferma, con integrazione della motivazione, T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, n. 970/2003) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 5 settembre 2005 (c.c. 12 aprile 2005), n. 4520 (vedi: sentenza per esteso)

Beni culturali e ambientali - Vincolo paesaggistico - Astratta ammissibilità di un intervento nell’ambito del vincolo - Esternazione dell’iter logico e valutativo in ordine alla comparazione del progetto con i valori naturalistici e ambientali - Necessità.
La circostanza che la tipologia di intervento risulti ammessa in astratto nell’ ambito della zona paesaggisticamente vincolata non esime l’organo preposto alla tutela dall’obbligo di esternare, in sede di autorizzazione dell’intervento modificativo, l’ “iter” logico e valutativo, osservato ai fini della comparazione del progetto, nelle sue dimensioni ed impatto, con i valori naturalistici e di ambiente di cui la zona è espressione, così che possa essere portato ad attuazione in armonia e senza radicale ablazione dei valori medesimi. Pres. Giovannini, Est. Rosario - Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti (Avv. Stato) c. Italia Nostra O.N.L.U.S. (n.c.) e Associazione Ambientalista Marevivo (Avv.ti Stella Richter e Civitarese Matteucci) - (Conferma, con integrazione della motivazione, T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, n. 970/2003) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 5 settembre 2005 (c.c. 12 aprile 2005), n. 4520 (vedi: sentenza per esteso)
 

Vincolo idrogeologico - Circolazione fuori strada di veicoli a motore - L.R. Toscana n. 48/1994 - Circuiti preesistenti - Verifica di compatibilità - E’ necessaria. La Legge della Regione Toscana n. 48/1994 ha regolamentato compiutamente l’attività di gestione e di esercizio dei circuiti fissi in cui sia consentita la circolazione fuori strada di veicoli a motore; dall’osservanza di tale disciplina non sono esclusi gli impianti preesistenti, che devono essere sottoposti ad una verifica di compatibilità alla luce della nuova normativa (cfr. art. 11 L.R. 48/94), tenuto conto che i divieti di installare impianti fissi e di allestire tracciati o percorsi per gare nelle zone ed aree individuate all’art. 2 (zone soggette a vincolo idrogeologico ex R.D. 3267/1923) della legge sono imposti per preservare dal dissesto ambientale territori di particolare valore, la cui salvaguardia resta affidata a precisi vincoli di tutela, che devono riguardare necessariamente tutti gli impianti esistenti. Pres. Vacirca, Est. Del Guzzo - S.I.V. s.a.s e Associazione Motociclistica Pontederese (Avv.ti Chiarini, Tortorella e Guardavaccaro) c. Comune di Palaia (Avv. Barese) - T.A.R. TOSCANA, Sez. I - 1 settembre 2005, n. 4287

 

Vincolo idrogeologico e forestale - R.D. 3267/23 - Inedificabilità assoluta - Inconfigurabilità - Diniego di autorizzazione - Idonea istruttoria in ordine alla compromissione dei valori ambientali - Necessità. Il vincolo idrogeologico e forestale disciplinato dal Regio Decreto n. 3267/23 (C.d.S. Sez. V decisione n. 832/1995; T.A.R. Toscana, Sez. III, nn. 158/97 e 251/97) non interdice in modo assoluto l’attività edificatoria, ma richiede soltanto che l'intervento progettato sia espressamente autorizzato dalla autorità preposta alla tutela del vincolo stesso, per cui non ogni opera edilizia in zona vincolata arreca pregiudizio all'interesse pubblico tutelato ma solo quelle che, a seguito di puntuale accertamento, da condursi caso per caso, risultino con esso pubblico interesse in effettivo contrasto. Ne deriva che, nell’esercizio dei poteri discrezionali, l’autorità è tenuta ad un’idonea istruttoria e ha l’obbligo di motivare le sue determinazioni in modo esauriente sull’eventuale compromissione della stabilità del terreno e sul depauperamento dell’ambiente. Pres. Ravalli, Est. Bini - T. s.r.l. (Avv. Fanelli) c. Regione Puglia (Avv. Salvatore) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 24 agosto 2005, n. 4122

 

Beni culturali e ambientali - Interventi realizzati prima dell’1.5.2004 - Assenza di nulla osta paesaggistico - Art. 146, comma 10, lett. c) D. Lgs. 42/2004 - Norma di immediata applicazione. L’art. 146, comma 10, lett. c), D.Lg.vo n. 42/2004 è norma di immediata applicazione anche con riferimento agli interventi, realizzati prima dell’1.5.2004, in assenza di nulla osta paesaggistico. Pres. Camozzi, Est. Mastrantuono - S.C. (Avv. Spanò) c. Comune di Nova Siri (n.c.) - T.A.R. BASILICATA - 2 agosto 2005, n. 737

 

Beni culturali e ambientali - Impianti lavorazione inerti - Violazione art. 181 D.Lv. 42/2004 e art. 44 lettera C) dpr 380/2001. Costituisce reato la realizzazione, in assenza della preventiva autorizzazione dell'ente preposto alla tutela del vincolo e del permesso di costruire, di lavori di ampliamento per circa 1000 mq di un preesistente piazzale utilizzato come area di lavoro per il posizionamento di impianti di frantumazione e deposito inerti. Pertanto, trattasi di principio non innovato dal T.U. n. 380/2001, nella vigenza della precedente normativa, già si era affermato che "la realizzazione di un piazzale per uso industriale, mediante spianamento del suolo e collocazione di brecciame compatto, configura una trasformazione del territorio subordinata a concessione edilizia" (Cass., Sez. III, 25.9.1991, n. 9978, Laviano ed altro). Pres. Savignano - Est. Fiale - Ric. P.M. in proc. Pedrini.  CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 15 luglio 2005 (C.C. 13 aprile 2005), Sentenza n. 26139 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Zone paesaggistiche - Reato di pericolo - Pregiudizio per l'ambiente in astratto - Configurabilità. Il reato di cui all'art. 1 sexies della legge n. 431/1985 (attualmente art, 181 del D.L.vo 22.1.2004, n. 42) è reato di pericolo e, pertanto, per la configurabilità dell'illecito, non è necessario un effettivo pregiudizio per l'ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici In giurisprudenza [si veda, tra le molteplici pronunzie, Cass., Sez. III: 27.11.1997, Zauli ed altri; 7.5.1998, Vassallo; 13.1.2000, Marzocco ed altro; 5.10.2000, Lorenzi; 29.11.2001, Zecca ed altro; 15.4.2002, P.G, in proc. Negri; 14.5.2002, Migliore; 4.10.2002, Debertol; 7.3.2003, Spinosa; 6.5.2003, Cassisa; 23.5.2003, P.M. in proc. Invernici; 26.5.2003, Sargentini; 5.8.2003, Mori; 7.10.2003, Fierro; 3.6.2004, Coletta]. (si veda pure, in proposito, Corte Cost., cent. n, 247 del 1997 ed ord. n. 68 del 1988). Pres. Savignano - Est. Fiale - Ric. P.M. in proc. Pedrini.  CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 15 luglio 2005 (C.C. 13 aprile 2005), Sentenza n. 26139 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Piano paesaggistico - Deroghe e divieti - Assenza dell'autorizzazione - D.Lgs, n. 42/2004. Nelle zone paesisticamente vincolate è inibita - in assenza dell'autorizzazione già prevista dall'art. 7 della legge n. 1497 del 1939; le cui procedure di rilascio sono state innovate dalla legge n, 431/1985 e sono attualmente disciplinate dall'art. 146 del D.Lgs, n. 42/2004 - ogni modificazione dell'assetto del territorio, attuata attraverso lavori di qualsiasi genere, non soltanto edilizi (con le deroghe eventualmente individuate dal piano paesaggistico, ex art. 143, 5° comma - lett. b, del D.Lgs, n. 42/2004, nonché ad eccezione degli interventi previsti dal successivo art. 149 e consistenti: nella manutenzione, ordinaria e straordinaria, nel consolidamento statico o restauro conservativo, purché non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici; nell'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale, che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie od altre opere civili e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico; nel taglio colturale, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste, purché previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia). Sicché, la fattispecie incriminatrice è rivolta a tutelare, dunque, sia l'ambiente sia, strumentalmente e mediatamente, l'interesse a che la P.A. preposta al controllo venga posta in condizioni di esercitare efficacemente e tempestivamente detta finzione: la salvaguardia del bene ambientale, in tal modo, viene anticipata mediante la previsione di adempimenti formali finalizzati alla protezione finale del bene sostanziale ed anche a tali adempimenti è apprestata tutela penale. Pres. Savignano - Est. Fiale - Ric. P.M. in proc. Pedrini. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 15 luglio 2005 (C.C. 13 aprile 2005), Sentenza n. 26139 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Estirpazione di 991 alberi di ulivo - Esonero dal regime autorizzatorio - Art. 149 D.Lgs. 42/2004 - Esclusione - Non rientra nel novero delle attività agro-silvo-pastorali. L’espianto di un numero consistente (nella specie: 991) di alberi di ulivo secolari in area sottoposta a vincolo paesaggistico non gode dell’esonero dal regime autorizzatorio di cui all’art. 149 del D. Lgs. 42/2004: l’abbattimento di detti alberi non rientra infatti nel normale esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale, bensì, tenuto conto dell’entità dell’intervento di estirpazione e della sua portata di alterazione permanente dello stato dei luoghi, nell’ampio concetto di “opere civili”, per le quali la norma stessa prevede la necessità dell’autorizzazione paesaggistica, in quanto oggettivamente idoneo a compromettere i valori dei paesaggio incidendo in maniera apprezzabile, sia in senso fisico che estetico, sull’assetto ambientale territoriale. Pres. Ravalli, Est. d’Arpe - F.D. (Avv. Marra) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 5 luglio 2005, n. 3611

 

Beni culturali e ambientali - Vincolo paesaggistico - Art. 146 d.lgs. 42/2004 - Divieto di sanatoria successiva alla realizzazione dell’opera - Applicabilità in costanza del regime transitorio di cui all’art. 159. La norma transitoria di cui all’art. 159 del D. Lgs. 42/2004, che, fino all’approvazione dei piani paesaggistici ed al conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici, ha mantenuto in vigore, con alcune modifiche, il previdente modulo procedimentale, non esclude l’applicabilità dell’art. 146, c. 10, lett. c). Tale norma, secondo cui “l’autorizzazione paesaggistica … non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi” deve considerarsi immediatamente applicabile “a regime”, in quanto si tratta di norma sostanziale che definisce le caratteristiche ed i limiti dell’autorizzazione ed è avulsa dal contesto procedimentale in cui è inserita. Pres. f.f. ed Est. Stevanato - T.s.r.l. (Avv. Zimbelli) c. Parco Regionale dei Colli Euganei (Avv.ti G. e M. Ceruti) e altro (n.c.) - T.A.R. VENETO, Sez. II - 1 luglio 2005, n. 2766

 

Beni culturali e ambientali - Sottoposizione al regime giuridico delle cose aventi interesse storico - Inserimento in elenchi o notificazione formale - Necessità - Esclusione in caso di appartenenza ad un ente pubblico o ad un istituto o ente morale legalmente riconosciuto senza fine di lucro - Condizioni e limiti - Fattispecie. Nell'ipotesi in cui i beni culturali, "appartengano ad un ente pubblico o ad un istituto o ente morale legalmente riconosciuto, vi è l'automatica sottoposizione degli stessi al regime giuridico delle cose aventi interesse storico, architettonico, archeologico ed etnografico, indipendentemente dalla circostanza che siano stati inseriti in elenchi o che vi sia stata una formale notificazione del loro valore storico - artistico" Cass. III, 9 ottobre - 20 novembre 1998 n. 12003, Ferrari, RV 211977. Vi è anzi da aggiungere che tale principio conserva, allo stato, la sua validità anche con riferimento alla normativa sopravvenuta, costituita dapprima dal T.U. emanato con D.L.vo n. 490/1999 e, successivamente, dal nuovo T.U. emanato con D.L.vo n. 42/2004. Il primo di questi testi unici, infatti, all'art. 5, conteneva una disciplina del tutto analoga a quella dettata dall'art. 4 della legge n. 1089 del 1939. Il secondo, dopo aver stabilito, all'art. 10, comma 1, che "sono beni culturali le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico" qualora appartengano, tra l'altro, a "persone giuridiche private senza fine di lucro", prevede, all'art. 12, comma 1, che dette cose, se la loro esecuzione sia dovuta ad autore non vivente o risalga ad oltre cinquanta anni, "sono sottoposte alle disposizioni del presente titolo fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2". L'operatività del principio in questione postula, tuttavia - come perspicuamente fatto osservare anche dal procuratore generale nel corso della discussione - che, quando trattisi di bene immobile la cui sottoposizione a tutela, in assenza di provvedimenti vincolanti dell'autorità o dall'inserimento negli appositi elenchi, venga fatta derivare esclusivamente dall'appartenenza ad un ente pubblico (o a taluno dei soggetti ad esso, per l'effetto, equiparati), tale appartenenza si estenda all'intero complesso dotato delle oggettive caratteristiche che lo rendono degno di tutela, salvo ché queste siano riconoscibilmente presenti soltanto nella frazione di proprietà esclusiva dell'ente e, pertanto, possano e debbano essere salvaguardate senza che la salvaguardia si estenda alle altre frazioni. Sarebbe infatti assurdo che, nel caso di proprietà frazionata di un immobile ritenuto, nel suo complesso, degno di tutela, soltanto le parti di proprietà pubblica fossero da considerare, per ciò solo, vincolate, e non le altre. Nè, peraltro, si vede come a queste ultime, potrebbe estendersi, in assenza di provvedimenti specifici dell'autorità, un vincolo ipoteticamente operante sulle prime solo in ragione della loro appartenenza a soggetti aventi determinate connotazioni. Pres. G. Lattanzi, Rel. P. Dubolino - Imp. GIORDANO (annulla senza rinvio la sentenza Corte d'appello di Napoli 21 maggio 2002). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. V, 23 giugno 2005 (Ud. 26 aprile 2005) Sentenza n. 23668 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e paesaggistici - Rinvenimenti di resti archeologici - Rilevanza - Valutazione del giudice - Esclusione. La rilevanza e l’interesse di rinvenimenti di resti archeologici non può essere messa in discussione dal giudice la cui valutazione non può sostituirsi a quella dell’amministrazione. CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 16 giugno 2005, Sentenza n. 3172

 

Beni culturali e ambientali - Corretto inserimento del manufatto nell’ambiente - Salvaguardia di un territorio di alto valore paesaggistico - Nulla-osta della Soprintendenza - Discordanza tra la rappresentazione grafica e lo stato effettivo dei luoghi - Un provvedimento contra legem non può costituire la base “legittima” di altro provvedimento. In tema di concessione edilizia, non è accettabile la tesi minimalista secondo cui “un’eventuale ed ipotetica discordanza tra la rappresentazione grafica e lo stato effettivo dei luoghi “non avrebbe alcun rilievo sulla concessione edilizia e sul nulla-osta della Soprintendenza”. Si disconosce, in tal modo, che proprio il corretto inserimento del manufatto nell’ambiente, costituisce una delle condizioni fondamentali per la salvaguardia di un territorio di alto valore paesaggistico come quello in discussione. A nulla vale il rilievo che nella zona siano stati in passato tollerati casi similari di infrazione, non ha risalto per l’ovvia ragione che un provvedimento contra legem non può costituire la base “legittima” di altro provvedimento. Pres. Virgilio - Est. Salvia - MINORE ed altri (avv.ti Magazzù e Mangione) c. Assessorato per il Territorio e l’Ambiente della regione siciliana (Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo) e Comune di S. Vito Lo Capo (n.c.), (conferma T.A.R. per la Sicilia - sede di Palermo (sez. I) - n. 1626/01, depositata il 29 novembre 2001). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA REGIONE SICILIA, 13 giugno 2005, n. 372 (vedi:sentenza per esteso)
 

Beni culturali e ambientali - Zona di alto valore paesaggistico - Risanamento ambientale - Provvedimento del sindaco - Legittimità - Fondamento. E’ legittimo il provvedimento del sindaco col quale ordina di risanare il terreno oggetto degli sbancamenti con vegetazione locale, anziché con gli eucalipti impiantati qualche anno prima e preesistenti al momento degli sbancamenti, trattandosi di una operazione di risanamento ambientale che interessa una zona di alto valore paesaggistico. Tale, determinazione sindacale non è irragionevole, né in contrasto col principio di proporzionalità, dati i costi prevedibili non rilevanti per le anzidette operazioni. Pres. Virgilio - Est. Salvia - MINORE ed altri (avv.ti Magazzù e Mangione) c. Assessorato per il Territorio e l’Ambiente della regione siciliana (Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo) e Comune di S. Vito Lo Capo (n.c.), (conferma T.A.R. per la Sicilia - sede di Palermo (sez. I) - n. 1626/01, depositata il 29 novembre 2001). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA REGIONE SICILIA, 13 giugno 2005, n. 372 (vedi:sentenza per esteso)
 

Beni culturali e ambientali - Parco archeologico dell'Area Flegrea - Poteri del Commissario straordinario - Adeguamento del sistema di trasporto - Zona del bradisismo flegreo - Legittimità. I poteri speciali affidati al Commissario straordinario dalla legge n. 219 del 1980, di cui può avvalersi anche per la realizzazione del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico (art. 11 L. 22 dicembre 1984, n. 887), comportano unicamente una semplificazione procedimentale nell’esercizio di poteri istituzionali spettanti che non subiscono obliterazione, onde manifestamente non si verifica né la violazione dell’art. 97, né quella dell’art. 117 della Costituzione. Pres. Riccio - Est. Aureli - Presidente della Giunta Regionale della Campania Commissario Straordinario di Governo (Avvocatura Generale dello Stato) c. Cavallaro (avv. Como e Sartorio) ed altri (TAR Campania, Napoli, Sezione V 12 luglio 1994 n. 286). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 7 giugno 2005 (C.C. 8.03.2005), Sentenza n. 2953

 

Beni culturali e ambientali - Art. 181 D.Lgs. n. 42/2004 - Reato di pericolo astratto - Configurabilità - Valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici. Il reato di cui all'art. 1 sexies della legge n. 431/1985 (previsto poi dall'art. 163 del D.Lgs. n. 490/1999 ed attualmente dall'art. 181 del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42) è reato di pericolo astratto e, pertanto, per la configurabilità dell'illecito, non è necessario un effettivo pregiudizio per l'ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici [vedi, in proposito, Corte Cost., sent. n. 247 del 1997 ed ord. n. 68 del 1988]. (Cass., Sez. III: 27.11.1997, Zauli ed altri; 7.5.1998, Vassallo; 13.1.2000, Mazzocco ed altro; 5.10.2000, Lorenzi; 29.11.2001, Zecca ed altro; 15.4.2002, P.G. in proc. Negri; 14.5.2002, Migliore; 4.10.2002, Debertol; 7.3.2003, Spinosa; 6.5.2003, Cassisa; 23.5.2003, P.M. in proc. Invernici; 26.5.2003, Sargentini; 5.8.2003, Mori; 7.10.2003, Fierro). Pres. Antonio Zumbo - Rel. Aldo Fiale - P.M.Vittorio Meloni - Ric.Benzo  e Distinto. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III - 20 maggio 2005 (Ud. 15 febbraio 2004), Sentenza n. 19235 (vedi: sentenza per esteso)
 

Beni culturali e ambientali - Zone paesisticamente vincolate - Tutela - Divieto di modificare il territorio - Piano paesaggistico, ex artt. 143, 5° c. - lett. b, e 149, D.Lgs. n. 42/2004 - Deroghe - Manutenzione, ordinaria e straordinaria, nel consolidamento statico o restauro conservativo - Presupposti - Necessità dell'autorizzazione. Nelle zone paesisticamente vincolate è inibita - in assenza dell'autorizzazione già prevista dall'art. 7 della legge n. 1497 del 1939, le cui procedure di rilascio sono state innovate dalla legge n. 431/1985 e sono attualmente disciplinate dall'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 - ogni modificazione dell'assetto del territorio, attuata attraverso lavori di qualsiasi genere, non soltanto edilizi (con le deroghe eventualmente individuate dal piano paesaggistico, ex art. 143, 5° comma - lett. b, del D.Lgs. n. 42/2004, nonché ad eccezione degli interventi previsti dal successivo art. 149 e consistenti - per quanto rileva nel presente procedimento - nella manutenzione, ordinaria e straordinaria, nel consolidamento statico o restauro conservativo, purché non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici). Sicché, il legislatore imponendo la necessità dell'autorizzazione, ha inteso assicurare una immediata informazione e la preventiva valutazione, da parte della pubblica Amministrazione, dell'impatto sul paesaggio nel caso di interventi (consistenti in opere edilizie ovvero in altre attività antropiche) intrinsecamente capaci di comportare modificazioni ambientali e paesaggistiche, al fine di impedire che la stessa PA., in una situazione di astratta idoneità lesiva della condotta inosservante rispetto al bene finale, sia posta di fronte al fatto compiuto. Pres. Antonio Zumbo - Rel. Aldo Fiale - P.M.Vittorio Meloni - Ric.Benzo  e Distinto. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III - 20 maggio 2005 (Ud. 15 febbraio 2004), Sentenza n. 19235 (vedi: sentenza per esteso)

 

Tutela ambientale e paesaggistica - Reati di pericolo presunto od astratto - Accertamento in concreto dell'offensività specifica della singola condotta - Sindacato del giudice penale - Sussiste. In tema di tutela ambientale e paesaggistica, anche per i reati ascritti alla categoria di quelli formali e di pericolo presunto od astratto è sempre devoluto al sindacato del giudice penale l'accertamento in concreto dell'offensività specifica della singola condotta, dal momento che, ove questa sia assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico tutelato, viene meno la riconducibilità della fattispecie concreta a quella astratta e si verte in tema di reato impossibile, ex art. 49 cod. pen. (Corte Costituzionale sentenza n. 247 del 1997; C. Cost. sentenza n. 360 del 1995). Pres. Antonio Zumbo - Rel. Aldo Fiale - P.M.Vittorio Meloni - Ric.Benzo  e Distinto. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III - 20 maggio 2005 (Ud. 15 febbraio 2004), Sentenza n. 19235 (vedi: sentenza per esteso)
 

Beni culturali e ambientali - Aree protette - Parco Nazionale d’Abruzzo - Interventi urbanistici - Potere di verificare la congruenza con le previsioni urbanistiche vigenti nel Comune di Pescasseroli - Sussistenza. L’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, all’interno del suo ambito territoriale ha il potere dovere di verificare la congruenza degli interventi sia con le norme istitutive del parco, sia con le previsioni urbanistiche vigenti nel Comune di Pescasseroli, in virtù del protocollo d’intesa stilato tra i due enti; tale potere ben può essere esercitato, in coerenza con i precetti costituzionali (art. 9) e le finalità della legislazione in materia ambientale, anche antecedentemente all’approvazione del piano e del regolamento del Parco di cui all’art. 13 delle legge n. 394 del 1991. Pres. Balba, Est. Mattei - D. s.n.c. (Avv. Agnelli) c. Ente Autonomo Parco Nazionale d’Abruzzo (Avv.ti Iannotta e Di Felice) - T.A.R. ABRUZZO, L’Aquila - 18 maggio 2005, n. 327

 

Beni culturali e ambientali - Tutela del paesaggio - Art. 181 del Codice dei beni culturali e del paesaggio - Abusivismo - Depenalizzazione - L. 15.12.2004 n. 308 - Condizioni e limiti. L'art. 181 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con il D. L.vo 22.1.2004 n. 41, che sostanzialmente riproduceva il testo dell'art. 163 del D. L.vo n. 490/99, è stato succesivamente modificato dall'art. 1, co. 36 lett. c), della L. 15.12.2004 n. 308. La disposizione, pertanto, ha operato una sostanziale depenalizzazione nelle varie ipotesi in essa contenute e ritenuti dal legislatore meno lesivi dell'interesse protetto dalla norma, a condizione che venga accertata la compatibilità paesaggistica dei lavori eseguiti. Sicché, risulta applicabile anche ai fatti pregressi, ai sensi dell'art. 2, co. 2, c.p., ricorrendo le condizioni in essa enunciate. Fattispecie: realizzazione di una serie di muri di recinzione in pietrame e malta, un complesso murario con piano di lavoro e lavabo, la pavimentazione prospiciente l'ingresso del fabbricato preesistente e modificazioni prospettiche di quest'ultimo in zona sottoposta a vincolo paesaggistico senza l'autorizzazione dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo. Pres.Grassi - Rel..Lombardi - P.M Izzo - Ric. Stubing. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III 17 maggio 2005 (Ud. 12/04/2005), Sentenza n. 18205 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali ed ambientali - Interventi in zone sottoposte a vincolo paesistico senza l'autorizzazione - Reato previsto dall'art. 163 D.Lgs. n. 490/90 (ora art. 181 D.Lgs. n. 42/2004)- Danno ambientale - Necessità - Esclusione - Fondamento. Il reato di cui all'art. 163 D.Lgs. n. 490/1999 (ora art. 181 D.Lgs. n. 41/2004) si perfeziona ponendo in essere interventi in zone sottoposte a vincolo paesistico senza l'autorizzazione amministrativa, condotta che, in quanto impedisce un controllo preventivo della P.A. sull'opera, mette in pericolo il paesaggio, bene tutelato in via mediata dalla disposizione, mentre non ha alcun rilievo la eventuale mancanza di danno ambientale, ancorché attestata dall'Ufficio Tutela del territorio. Presidente: Zumbo A. Estensore: Squassoni C. Relatore: Squassoni C. Imputato: Di Cesare ed altro. P.M. Salzano F. (Conf.) (Annulla senza rinvio, App. Sassari, 12 Giugno 2003). CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III - 17 marzo 2005 (Ud. 25/01/2005), Sentenza n. 10463 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Urbanistica - Area agricola - Perseguimento di tutela di valori ambientali e paesistici - Configurabilità - Provvedimenti amministrativi di natura urbanistica suscettibili di pregiudicare l’ambiente - Impugnazione - Associazioni ambientaliste - Legittimazione - Sussistenza. La destinazione di un’area a zona agricola riveste una finalità di tutela a valenza conservativa dei valori urbanistici, venendo a costituire il polmone dell’insediamento urbano, assumendo per tale via la funzione decongestionante e di contenimento dell’espansione dell’aggregato urbano: l’amministrazione comunale, avuto riguardo al valore costituzionale del paesaggio ai sensi dell’art. 9 Cost., può tutelare il valore ambientale, imprimendo, in sede di pianificazione urbanistica, ad un’area il connotato di area agricola o di verde privato o pubblico. Le associazioni ambientalistiche, coerentemente, sono legittimate ad impugnare provvedimenti amministrativi che, seppur presentando aspetti urbanistici, siano suscettibili di pregiudicare il bene dell’ambiente, compromettendone l’adeguata tutela. Pres. Adamo, Est. Giamportone - C. e altri e Legambiente com. reg. siciliano (Avv.ti Spallitta e Scrima) c. Assessorato Regionale Territorio e Ambiente (Avv. Stato) e altro (n.c.) riun. ad altro - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. II - 9 maggio 2005, n. 724 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale (cose d'antichità e d'arte) - Reato di cui all'art. 170 D.Lgs. n. 41 del 2004 - Uso illecito di bene culturale - Nozione - Individuazione. In tema di beni culturali, integra il reato di cui all'art. 170 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 41 (uso illecito dei beni culturali) l'uso del bene culturale che ne determini la distorsione dal godimento che gli è proprio, ovvero di studio, ricerca o piacere estetico complessivo. Pres. Onorato P. Est. Sarno G. Rel. Sarno G. Imp. P.M. in proc. Veneroso. P.M. Fraticelli M. (Diff.) - (Dichiara inammissibile, Trib.Lib. Roma, 12 Novembre 2004). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 19/04/2005 (Cc. 17/03/2005), Sentenza n. 14377 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Fiumi e corsi d'acqua - Vincolo paesaggistico - Acqua - Regione - Potere di escludere determinati corsi d'acqua dal vincolo - Natura - Sindacato del giudice amministrativo - Limiti - L. 431/85 - D.M. 21/9/1984. Il potere esercitato dalle Regioni ai sensi dell'art. 1 quater della L. 431/85 (determinazione dei corsi d'acqua pubblici che possono essere esclusi dal vincolo paesaggistico di cui al D.M. 21/9/1984) si caratterizza per una discrezionalità particolarmente ampia, rispetto alla quale il sindacato del giudice può essere esercitato nelle circoscritte ipotesi di macroscopiche illegittimità e di incongruenze manifeste dovute a vizi logici, ad errore di fatto, a travisamento dei presupposti ovvero ad un difetto di istruttoria o ad una cattiva applicazione delle regole tecniche. Pres. Mariuzzo, Est. Tenca - A.D. s.p.a. (Avv.ti Varischi, Viola, Bucello, Stella e Bertoli) c. Provincia di Bergamo (Avv.ti Codignola e Spinetti) e Regione Lombardia (Avv. Pujatti), riun. ad altri - T.A.R. LOMBARDIA, Brescia - 11 aprile 2005, n. 304

 

Beni culturali e ambientali - Edilizia - Assenza di concessione - Vincolo paesistico - Condono Edilizio - Esclusione - Effetti processuali. Le opere edilizie realizzate in assenza della concessione e in area assoggettata a vincolo paesistico non possono ottenere la sanatoria ai sensi dell'art. 32 d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (conv. in l. 24 novembre 2003, n. 326) e pertanto non è consentito disporre la sospensione del procedimento penale ex art. 44 l. 28 febbraio 1985, n. 47. Pres. P. Fattori, Rel. P. Piccialli, Ric. Ricci. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. IV, 5 aprile 2005 (ud. 12 gennaio 2005), Sentenza n. 12577 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Vincolo paesaggistico su bellezze di insieme - Efficacia - Decorrenza - Pubblicazione nell’albo comunale dell’elenco delle località assoggettate e vincolo. L'efficacia del vincolo paesaggistico su bellezze di insieme, nei confronti dei proprietari, possessori o detentori, ha inizio dal momento in cui, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge n. 1497/39, l'elenco delle località, predisposto dalla commissione ivi prevista e nel quale è compresa la bellezza di insieme, viene pubblicato nell'albo dei Comuni interessati (Corte Cost. n. 262/1997). Pres. Varrone, Est. Chieppa - I.s.r.l. (Avv.ti Romanelli e Bianchini) c. Regione Veneto (Avv. Stato) e Provincia di Venezia (Avv.ti Chinaglia e Pallottino) - (Conferma T.A.R. Veneto, Sez. II, n. 1751/99) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 21 marzo 2005, n. 1120

 

Beni culturali e ambientali - Vincolo paesaggistico - Abuso edilizio - Zona assoggettata a vincolo in epoca successiva alla commissione dell’abuso - Regione Siciliana - Art. 17 L.R. 4/03 - Sanatoria - Parere dell’autorità preposta al vincolo - Necessità - Esclusione - Carattere di norma di interpretazione autentica - Va escluso - Efficacia retroattiva della norma - Esclusione. All’art. 17 della L.R. 4/03, dal quale discende che in tutti i casi in cui gli abusi siano stati compiuti in zone vincolate successivamente alla commissione dell’abuso, la sanatoria rimane assoggettata alla sola valutazione degli aspetti urbanistici e di sanabilità dell’abuso che competono al Comune, ma non anche all’assunzione del parere positivo delle autorità preposte alla tutela, non può essere riconosciuta la natura di norma di interpretazione autentica che esso stesso formalmente reclama, dovendo, invece, tale disposizione essere qualificata come di carattere innovativo, come tale priva di efficacia retroattiva. Pres.f.f. Veneziano, Est. Bertagnolli - M.M. e altro (Avv. Lupo) c. Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta e altro (Avv. Stato) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 14 marzo 2005, n. 394 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Piano paesaggistico - Natura di atto complesso - Impugnazione - Va proposta nei confronti di tutte le amministrazioni partecipanti. Il piano paesaggistico, emanato ai sensi degli artt. 3 e 4 della L.P. 25.7.1970, n. 16, è un atto complesso formato da più manifestazioni di volontà, di pari dignità, tutte attinenti alla fase decisoria e convergenti verso un unico fine. Esso va pertanto impugnato nei confronti di tutte le Amministrazioni partecipanti. Pres. Mosna, Est. del Gaudio - W.W.F. (Avv. Zozin) c. Provincia Autonoma di Bolzano (Avv.ti Heiss e Cavallar) - T.R.G.A. TRENTINO ALTO ADIGE, Sez. Aut. Bolzano - 14 marzo 2005, n. 96

 

Beni culturali e ambientali - Annullamento di nulla osta paesistico - Partecipazione del privato - Omesso avviso di avvio del procedimento - Effetti - Salvaguardia del “bene ambiente”. L’omesso avviso di avvio del procedimento in relazione al provvedimento di annullamento di nulla osta paesistico non comporta l’annullamento dell’atto, se risulta che l’apporto partecipativo del privato non avrebbe consentito un esito diverso, in quanto <<Non si tratta di sottrarre il bene ambiente alla struttura del procedimento, introducendo una deroga all’obbligo (univocamente affermato dalla più recente giurisprudenza) di comunicare all’interessato l’avvio del procedimento. Più semplicemente, si tratta di salvaguardare il bene ambiente da istanze particolari, che non avrebbero potuto essere soddisfatte se le norme procedurali fossero state rispettate. Se all’interessata era precluso di conseguire alcuna utilità nel rispetto delle regole, non si vede come la stessa possa acquisire una qualche utilità attraverso la mediazione del giudice che appunto constata la violazione di quelle regole, la cui osservanza nulla avrebbe potuto garantirle>> (C. Stato, VI, 7 ottobre 2003, n. 5918 e n. 5919). Sicché, sarebbe del tutto irragionevole, e puramente formalistico, annullare il provvedimento per omesso avviso di avvio del procedimento, laddove il provvedimento si basa su ragioni giuridiche e fattuali sostanziali pienamente legittime, e non modificabili ove la partecipazione del privato vi fosse stata (C. Stato, sez. VI, 5 ottobre 2004, n. 6472). Pres. Varrone - Est. De Nictolis - Ricci Bitti (avv. Mengoli e Berruti) c. Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Bologna (Avvocatura Generale dello Stato) e Comune di Imola (n.c.), (conferma T.A.R. per l’Emilia - Romagna - Bologna, sez. II, 17 marzo 2000, n. 371). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 10/03/2005 (c.c. 3 dicembre 2004), Sentenza n. 992 (vedi: sentenza per esteso)

Beni culturali e ambientali - Annullamento dei nulla osta paesistici - Competenza - Riforma della dirigenza - Delega ai Soprintendenti - Legittimità. L’originaria competenza ministeriale a controllare e se del caso ad annullare i nulla osta paesistici, divisata dall’art. 82, d.P.R. n. 616 del 1977 e successive modificazioni, deve, dopo il d.lgs. n. 29 del 1993 e la riforma della dirigenza, intendersi attribuita al competente dirigente generale in seno all’amministrazione centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali. E’ pertanto legittimo che tale dirigente a sua volta deleghi ai Soprintendenti detto potere di controllo e annullamento, non trattandosi di subdelega di funzioni delegate, bensì di delega di funzioni proprie. Pres. Varrone - Est. De Nictolis - Ricci Bitti (avv. Mengoli e Berruti) c. Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Bologna (Avvocatura Generale dello Stato) e Comune di Imola (n.c.), (conferma T.A.R. per l’Emilia - Romagna - Bologna, sez. II, 17 marzo 2000, n. 371). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 10/03/2005 (c.c. 3 dicembre 2004), Sentenza n. 992 (vedi: sentenza per esteso)

Beni culturali e ambientali - Nulla osta paesistico - Atti di pianificazione territoriale - Competenza - Limiti. Il nulla osta paesistico di cui all’art. 7, l. n. 1497 del 1939, riguarda i concreti interventi edificatori posti in essere dai privati, e non gli atti di pianificazione territoriale. Nel caso di specie, non è alcun potere della Soprintendenza di controllare mediante annullamento il piano particolareggiato, ovvero una eventuale autorizzazione paesaggistica relativa a tale piano particolareggiato, ma solo il potere di esprimere, su tale piano, il proprio parere. In coerenza con tale parere negativo espresso sul piano particolareggiato, la Soprintendenza può, annullare il nulla osta paesaggistico volto ad autorizzare gli interventi edificatori da porre in essere in attuazione del piano particolareggiato. Pres. Varrone - Est. De Nictolis - Ricci Bitti (avv. Mengoli e Berruti) c. Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Bologna (Avvocatura Generale dello Stato) e Comune di Imola (n.c.), (conferma T.A.R. per l’Emilia - Romagna - Bologna, sez. II, 17 marzo 2000, n. 371). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 10/03/2005 (c.c. 3 dicembre 2004), Sentenza n. 992 (vedi: sentenza per esteso)

Beni culturali e ambientali - Urbanistica e edilizia - Concessioni edilizie conformi al piano paesistico - Compatibilità paesaggistica dell’intervento edilizio - Atti sfavorevoli e/o favorevoli al destinatario - Adeguata motivazione - Obbligo - Sussiste - Interesse della collettività - Salvaguardia del paesaggio - Preminenza. La equipollenza, ai sensi della l.r. n. 46 del 1988, delle concessioni edilizie conformi al piano paesistico ai nulla osta paesistici, non esonera, comunque, le concessioni edilizie, di dare conto, con adeguata motivazione, della compatibilità paesaggistica dell’intervento edilizio assentito. Quanto alla necessità di motivazione, la stessa sussiste non solo per gli atti sfavorevoli al destinatario, ma anche per quelli favorevoli, in quanto lo scopo della motivazione non è solo quello di tutelare le ragioni dei privati, ma anche di dare conto del bilanciamento operato tra interessi pubblici, generali e privati. Incidendo l’autorizzazione paesaggistica sull’ambiente e, in definitiva, sull’interesse della collettività, la stessa deve essere sempre analiticamente motivata affinché sia resa palese la piena compatibilità dell’intervento edilizio con le esigenze di salvaguardia del paesaggio. Pres. Varrone - Est. De Nictolis - Ricci Bitti (avv. Mengoli e Berruti) c. Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Bologna (Avvocatura Generale dello Stato) e Comune di Imola (n.c.), (conferma T.A.R. per l’Emilia - Romagna - Bologna, sez. II, 17 marzo 2000, n. 371). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 10/03/2005 (c.c. 3 dicembre 2004), Sentenza n. 992 (vedi: sentenza per esteso)

Beni culturali e ambientali - C.d. funzionario di fatto - Annullamento giurisdizionale dell’atto di nomina di un funzionario - Effetti sugli atti da questo adottati. Per il principio del c.d. funzionario di fatto, l’annullamento giurisdizionale dell’atto di nomina di un funzionario, reso inter partes, non travolge, in linea di principio, gli atti da questo adottati nell’esercizio della sua funzione, e riguardanti soggetti diversi da quelli che hanno impugnato l’atto di nomina. Pres. Varrone - Est. De Nictolis - Ricci Bitti (avv. Mengoli e Berruti) c. Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Bologna (Avvocatura Generale dello Stato) e Comune di Imola (n.c.), (conferma T.A.R. per l’Emilia - Romagna - Bologna, sez. II, 17 marzo 2000, n. 371). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 10/03/2005 (c.c. 3 dicembre 2004), Sentenza n. 992 (vedi: sentenza per esteso)
 

Beni culturali e ambientali - Boschi - Fascia di 200 metri dal bosco - Realizzazione di un fabbricato rurale - Autorizzazione - Ente Parco - Diniego - Anteriormente alle modifiche normative di cui alle L.R. 16/96, 13/99, 6/01 e 7/03 - Legittimità - Cd. “definizione naturalistica di bosco”. Il diniego opposto dall’Ente Parco ai sensi dell’art. 15 lett. e) della l. 78/1976 per la realizzazione di un fabbricato rurale a distanza inferiore dai mt. 200 da un querceto, è legittimo ove intervenuto prima delle modifiche normative di cui alle LL.RR. nn. 16/1996, 13/1999, 6/2001 e 7/2003, giacchè era sino ad allora operante la definizione “naturalistica” di bosco, comprendente un’estensione notevole di terreno ricoperta, totalmente o parzialmente, da alberi d’alto fusto (nella specie, trattatavasi di “area boscata governata ad alto fusto, della estensione di mq. 12670, con una copertura del suolo superiore al 50%). Pres. f.f. Salamone, Est. Boscarino - T.L. (Avv. Spampanato) c. Ente Parco dell’Etna (n.c.) - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 10 marzo 2005, n. 406

 

Beni culturali e ambientali - Istanza di autorizzazione paesistica - Motivazione dell’autorizzazione - Principio-cardine della leale collaborazione. In sede di esame dell’istanza di autorizzazione paesistica, ai sensi dell’art. 82, comma 9, del D.L.vo. n. 616 del 1977 (come trasfuso nell’art. 151 del testo unico n. 490 del 1999), la Regione (o l’autorità designata dalla legge regionale) deve rispettare il principio-cardine della leale collaborazione con gli organi del Ministero e gli altri consueti principi sulla legittimità dell’azione amministrativa, sicché dalla motivazione dell’autorizzazione si deve potere evincere che è essa è immune da profili di eccesso di potere, anche per quanto riguarda l’idoneità dell’istruttoria, l’apprezzamento di tutte le rilevanti circostanze di fatto e la non manifesta irragionevolezza della scelta effettuata sulla prevalenza di un valore in conflitto diverso da quello tutelato in via primaria. (Consiglio di Stato Adunanza Plenaria pronuncia 14 dicembre 2001 n. 9) (Conf. C. d. S. Sez. VI, 24/02/2005, Sentenza n. 680). Pres. Varrone - Est. Salemi - Enel Green Power s.p.a. (avv. Pennini) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (n.c.) e Regione Molise (avv. Colalillo) (riforma TAR n. 70 del 12 febbraio 2004).CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 09/03/2005 (Ud. 25 giugno 2004), Sentenza n. 971 (vedi: sentenza per esteso)

Beni culturali e ambientali - Contenuto dell’autorizzazione paesistica - Annullamento dell’autorizzazione illegittima - Motivazione - Obbligo. In sede di esame del contenuto dell’autorizzazione paesistica e prima della conclusione del procedimento, il Ministero può motivatamente valutare se la gestione del vincolo avviene con un atto legittimo, rispettoso di tutti tali principi, e annullare l’autorizzazione che risulti illegittima sotto qualsiasi profilo di eccesso di potere (senza il bisogno di ricorrere in sede giurisdizionale e ancor prima della modifica dei luoghi), ma non può sovrapporre le proprie eventuali difformi valutazioni sulla modifica dell’area, se l’autorizzazione non risulti viziata. (Consiglio di Stato Adunanza Plenaria pronuncia 14 dicembre 2001 n. 9) (Conf. C. d. S. Sez. VI, 24/02/2005, Sentenza n. 680). Pres. Varrone - Est. Salemi - Enel Green Power s.p.a. (avv. Pennini) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (n.c.) e Regione Molise (avv. Colalillo) (riforma TAR n. 70 del 12 febbraio 2004). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 09/03/2005 (Ud. 25 giugno 2004), Sentenza n. 971 (vedi: sentenza per esteso)


Beni culturali e ambientali - Autorizzazione paesistica - Parere di “fattibilità”, subordinando l’adozione del parere definitivo alla presentazione di un progetto - Cooperazione tra Stato e Regioni - Annullamento statale - Motivazione - Obbligo - Sussiste. Il provvedimento statale di annullamento dell’autorizzazione paesistica non può basarsi su una propria valutazione tecnico-discrezionale sugli interessi in conflitto e sul valore che in concreto deve prevalere, né può apoditticamente affermare che la realizzazione del progetto pregiudica i valori ambientali e paesaggistici, ma deve basarsi sull’esistenza di circostanze di fatto o di elementi specifici (da esporre nella motivazione), che non siano stati esaminati dall’autorità che ha emanato l’autorizzazione ovvero che siano stati da essa irrazionalmente valutati, in contrasto con la regola-cardine della leale cooperazione o con gli altri principio sulla legittimità dell’azione amministrativa. Ne caso di specie, è stato ritenuto illegittimo il formulato della Soprintendenza sulla non compatibilità dell’intervento con le esigenze di salvaguardia dell’area vincolata, attraverso osservazioni sul pregiudizio ambientale che non hanno evidenziato uno specifico vizio dell’autorizzazione regionale, ove si consideri che la Regione, proprio in relazione alla qualità paesaggistica del sito, si era limitata ad esprimere un parere di “fattibilità”, subordinando l’adozione del parere definitivo alla presentazione di un progetto che tenesse conto, “oltre che delle esigenze tecnologiche delle valenze del luogo, in modo da restituire una qualità paesaggistica al sito” e indicando le caratteristiche del progetto stesso. (Conf. C. d. S. Sez. VI, 24/02/2005, Sentenza n. 680). Pres. Varrone - Est. Salemi - Enel Green Power s.p.a. (avv. Pennini) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (n.c.) e Regione Molise (avv. Colalillo) (riforma TAR n. 70 del 12 febbraio 2004). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 09/03/2005 (Ud. 25 giugno 2004), Sentenza n. 971 (vedi: sentenza per esteso)


Beni culturali e ambientali - Realizzazione di un impianto eolico - Valutazione regionale - Finalità di interesse pubblico - Protocollo di Kyoto - Fattispecie. In tema di tutela paesistica, non si può validamente sostenersi, che la valutazione regionale si traduca “in un’obiettiva deroga al vincolo”, dovendosi considerare, da un lato, che la normativa di piano, nella specie, non impone un divieto assoluto di edificazione, tanto è vero che consente esplicitamente la collocazione di antenne e tralicci, e, dall’altro, che il progetto in questione, realizzazione di un impianto eolico, risponde a finalità di interesse pubblico (la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra attraverso la ricerca, promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e di tecnologie avanzate e compatibili con l’ambiente, tra i quali rientrano gli impianti eolici, costituisce un impegno internazionale assunto dallo Stato italiano e recepito nell’ordinamento statale dalla legge 1° giugno 2002, n. 120, concernente “Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997”). (Conf. C. d. S. Sez. VI, 24/02/2005, Sentenza n. 680). Pres. Varrone - Est. Salemi - Enel Green Power s.p.a. (avv. Pennini) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (n.c.) e Regione Molise (avv. Colalillo) (riforma TAR n. 70 del 12 febbraio 2004). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 09/03/2005 (Ud. 25 giugno 2004), Sentenza n. 971 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali ed ambientali - Annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche - Comunicazione dell’avvio del procedimento - Obbligo - Atto equipollente alla formale comunicazione. Sussiste l’obbligo dell’amministrazione dei beni culturali di comunicare al privato l’avvio del procedimento di annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche, il rispetto di tale obbligo deve essere verificato in concreto, tenendo presente che la disposizione di cui all’art. 7 della legge n. 241/90 non può essere applicata meccanicamente e formalisticamente, dovendosi escludere il vizio nei casi in cui lo scopo della partecipazione del privato sia stato comunque raggiunto o vi sia comunque un atto equipollente alla formale comunicazione (Cons. Stato, VI, n. 2984/2002). Pres. GIOVANNINI Est. CHIEPPA - Immobiliare Fortunato s.r.l. (avv.ti Colucci e D’Aries) c. Ministero per i beni e le attività culturali (Avvocatura Generale dello Stato) (conferma TAR Abruzzo, Sezione di Pescara, n. 123/2003). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 9.03.2005 (c.c. 26-11-2004), sentenza n. 968 (vedi: sentenza per esteso)

Beni culturali ed ambientali - Annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche - Termine di 60 giorni - Decorrenza - Funzione. La perentorietà del termine di 60 giorni (Cons. Stato, VI, n. 1267/94, n. 558/96, 1825/96 e n. 129/98), previsto per l’esercizio del potere di annullamento, ha ritenuto che tale termine decorra dalla ricezione da parte della Soprintendenza dell’autorizzazione rilasciata e della documentazione tecnico - amministrativa, sulla cui base il provvedimento è stato adottato; in caso di omessa o incompleta trasmissione di detta documentazione, il termine non decorre e la Soprintendenza legittimamente richiede gli atti mancanti (cfr. fra tutte, Cons. Stato, VI, n. 114/98). Con la sentenza n. 4182/2002, questa Sezione ha anche precisato: che tale richiesta istruttoria può essere effettuata nel solo caso di mancata trasmissione della documentazione, sulla cui base l’autorizzazione è stata rilasciata, senza che il termine possa essere interrotto da richieste istruttorie, relative a documenti diversi ed ulteriori, rispetto quelli acquisiti nel procedimento conclusosi con l’autorizzazione; che una diversa interpretazione attribuirebbe alla suddetta autorità un potere, che potrebbe agevolmente essere sospeso indefinitamente con richieste di elementi integrativi, che condurrebbero al concreto risultato dell’elusione del termine perentorio; che una siffatta elusione del termine perentorio finirebbe per porsi in contrasto con i principi affermati dalla Corte Costituzionale in materia di distribuzione legislativa, tra Stato e Regioni, dei poteri autorizzatori in ambito paesaggistico, alterando, attraverso un potere di annullamento in pratica esercitabile senza termine certo, quel principio di giusto equilibrio tra i poteri di varie autorità, valorizzato dal giudice delle leggi (Corte Cost., n. 359/85, n. 153/86, n. 302/88 e n. 1112/88). Pres. GIOVANNINI Est. CHIEPPA - Immobiliare Fortunato s.r.l. (avv.ti Colucci e D’Aries) c. Ministero per i beni e le attività culturali (Avvocatura Generale dello Stato) (conferma TAR Abruzzo, Sezione di Pescara, n. 123/2003). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 9.03.2005 (c.c. 26-11-2004), sentenza n. 968 (vedi: sentenza per esteso)

Beni culturali ed ambientali - Tutela del vincolo paesaggistico - Richiesta istruttoria - Avvio del procedimento - Comunicazione - Interruzione del termine. Qualora la Soprintendenza rilevi che nella documentazione trasmessa manchino elementi, che sono stati valutati dalla amministrazione preposta in prima battuta alla tutela del vincolo paesaggistico, può essere effettuata una richiesta istruttoria e tale richiesta è idonea ad interrompere il termine perentorio, ferma restando la necessità di portare gli interessati a conoscenza dell’avvio del procedimento. Pres. GIOVANNINI Est. CHIEPPA - Immobiliare Fortunato s.r.l. (avv.ti Colucci e D’Aries) c. Ministero per i beni e le attività culturali (Avvocatura Generale dello Stato) (conferma TAR Abruzzo, Sezione di Pescara, n. 123/2003). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 9.03.2005 (c.c. 26-11-2004), sentenza n. 968 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Vincolo paesaggistico - Art. 146 D. Lgs. 42/2004 - Divieto di autorizzazione paesaggistica in sanatoria - Immediata applicabilità - Fondamento. Il divieto di autorizzazione paesaggistica in sanatoria sancito dall'art.146 del D. Lgs. 42/2004 è immediatamente cogente: a fronte di tale disposizione, il regime transitorio dettato dal successivo art. 159 trova applicazione limitatamente ai profili procedurali (che, in quanto attinenti alle sole modalità di esercizio del potere, non ne possono incidere l’intrinseca conformazione). In altri termini, l’efficacia derogatoria di quest’ultima disciplina temporanea deve ritenersi allo stato (e cioè sino all’approvazione dei piani paesaggistici ai sensi dell’art. 156 ovvero ai sensi dell’art. 143 e dopo il conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi dell’art. 145 del D. Lgs. n. 42/2004) prevalente solo sulle corrispondenti norme che regolano il procedimento de quo nel suo regime ordinario, senza che ciò comporti alcuna interferenza con la nuova delimitazione e configurazione del potere autorizzatorio in questione, il quale risulta, con norma immediatamente applicabile, delineato dall’art. 146 nella sua sostanziale connotazione e nella sua estensione operativa: tale conclusione trova conferma nella lettera dello stesso art. 159, che, con un enunciato tipicamente ricognitivo di una situazione di divieto di autorizzazione ex post, ribadisce la preclusione di dar inizio ai lavori in difetto della stessa (comma 2); e, per altro verso, detta una disciplina speciale ed a carattere esplicitamente temporanea -che espressamente contempla il rilascio dell’autorizzazione solo dopo l’approvazione dei piani paesaggistici- per quelle fattispecie residuali oggetto di provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 1 quinquies del D. L. n. 312/1985 e pubblicati nella G.U in data anteriore al 6.9.1985 (comma 5) Pres. Ravalli, Est. Manca - M.S. e altri (Avv. Sticchi Damiani) c. Comune di Gagliano del Capo e altro (n.c.) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 24 febbraio 2005, n.871 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Provvedimento statale di annullamento dell’autorizzazione paesistica - Motivazione - Obbligo - Cooperazione tra Stato e Regioni - Bene tutelato in via primaria. Il provvedimento statale di annullamento dell’autorizzazione paesistica non può basarsi su una propria valutazione tecnico-discrezionale sugli interessi in conflitto e sul valore che in concreto deve prevalere, né può apoditticamente affermare che la realizzazione del progetto pregiudica i valori ambientali e paesaggistici, ma deve basarsi sull’esistenza di circostanze di fatto o di elementi specifici (da esporre nella motivazione), che non siano stati esaminati dall’autorità che ha emanato l’autorizzazione ovvero che siano stati da essa irrazionalmente valutati, in contrasto con la regola-cardine della leale cooperazione tra Stato e Regioni o con gli altri principi sulla legittimità dell’azione amministrativa. Sicché dalla motivazione dell’autorizzazione si deve potere evincere che essa è immune da profili di eccesso di potere, anche per quanto riguarda l’idoneità dell’istruttoria, l’apprezzamento di tutte le rilevanti circostanze di fatto e la non manifesta irragionevolezza della scelta effettuata sulla prevalenza di un valore in conflitto diverso da quello tutelato in via primaria. Consiglio di Stato Adunanza Plenaria pronuncia 14 dicembre 2001 n. 9. Pres. Varrone - Est. Salemi - Enel Green Power s.p.a. (avv.ti Napoleoni e Grassi) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura Generale dello Stato) e Regione Molise (riforma Tribunale Amministrativo Regionale del Molise n. 68 del 12 febbraio 2004). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 24 febbraio 2005 (c.c. 10 dicembre 2004), Sentenza n. 680 (vedi:sentenza per esteso)

Beni culturali e ambientali - Valutazione regionale - Finalità di interesse pubblico - Protocollo di Kyoto - Fattispecie: Realizzazione di un impianto eolico. In tema di tutela paesaggistica non si può validamente sostenersi, che la valutazione regionale si traduca “in un’obiettiva deroga al vincolo”, dovendosi considerare, da un lato, che la normativa di piano, nella specie, non impone un divieto assoluto di edificazione, tanto è vero che consente esplicitamente la collocazione di antenne e tralicci, e, dall’altro, che il progetto in questione, realizzazione di un impianto eolico, risponde a finalità di interesse pubblico (la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra attraverso la ricerca, promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e di tecnologie avanzate e compatibili con l’ambiente, tra i quali rientrano gli impianti eolici, costituisce un impegno internazionale assunto dallo Stato italiano e recepito nell’ordinamento statale dalla legge 1° giugno 2002, n. 120, concernente “Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997”). Pres. Varrone - Est. Salemi - Enel Green Power s.p.a. (avv.ti Napoleoni e Grassi) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura Generale dello Stato) e Regione Molise (riforma Tribunale Amministrativo Regionale del Molise n. 68 del 12 febbraio 2004). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 24 febbraio 2005 (c.c. 10 dicembre 2004), Sentenza n. 680 (vedi:sentenza per esteso)

Beni culturali e ambientali - Autorizzazione paesaggistica - Annullamento - Termine - Carattere - Fondamento - Decorrenza - Documentazione incompleta - Interruzione. In tema di tutela paesaggistica, il termine fissato dall’art. 82 D.P.R. n. 616/1977 per l’eventuale annullamento dell'autorizzazione paesaggistica decorre solo dal momento in cui l’Autorità ministeriale riceve la documentazione completa, ed è posta quindi in condizione di assumere una responsabile decisione di annullamento. Detto termine, stante il suo riconosciuto carattere perentorio, non può essere sospeso, interrotto o prorogato arbitrariamente al di fuori di una effettiva necessità istruttoria. Sicché, ove la documentazione inviata all'Autorità preposta ad annullare, eventualmente, l'autorizzazione risulti incompleta, il termine comincia a decorrere dal momento in cui è stata soddisfatta la richiesta istruttoria - che riveste perciò efficacia interruttiva del termine stesso (con la conseguente irrilevanza del tempo trascorso antecedentemente all’incombente istruttorio). Pres. CARINGELLA - Est. BALUCANI - Ministero per i beni culturali e ambientali (Avvocatura Generale dello Stato) c. Comune di Cervo (n.c.) (annulla TAR Liguria Sez. I, 29 maggio 1997, n. 234). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 21/02/2005 (c.c. 22 ottobre 2004), Sentenza n. 599 (vedi: sentenza per esteso)

Beni culturali e ambientali - Annullamento ministeriale - Termine - Effetto interruttivo e effetto sospensivo - Differenza. In tema di tutela paesaggistica, l’effetto interruttivo del termine potrebbe essere attribuito solo alla richiesta istruttoria volta ad acquisire una documentazione completa, dovendosi riconoscere invece l’effetto sospensivo quando si tratti di una semplice richiesta di chiarimenti avanzata in presenza di una documentazione già completa, e ciò al solo fine di decidere in modo più ponderato (in tal senso Cons. Stato VI, 6 febbraio 2003, n. 592). Pres. CARINGELLA - Est. BALUCANI - Ministero per i beni culturali e ambientali (Avvocatura Generale dello Stato) c. Comune di Cervo (n.c.) (annulla TAR Liguria Sez. I, 29 maggio 1997, n. 234). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 21/02/2005 (c.c. 22 ottobre 2004), Sentenza n. 599 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Fabbricato abusivo - Demolizione della nuova costruzione - Rimessione in pristino dello stato dei luoghi - Delega alla Soprintendenza da parte del giudice - Originaria autorizzazione per lavori di manutenzione straordinaria - Fattispecie: Abbattimento di un immobile e ricostruzione di un manufatto diverso. Nei casi in cui il giudice ha ordinato, ai sensi degli artt. 7, u.c., della legge n. 47/1985 e 1 sexies, secondo comma della legge n. 431/1985, la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, ovverosia la demolizione della nuova costruzione e la riedificazione di un edificio avente le identiche caratteristiche di quello demolito delegando alla Soprintendenza competente l’indicazione delle modalità con le quali procedere, in quanto l’immobile ricadeva in zona vincolata, l’Amministrazione dei Beni culturali non può esimersi dal farsi carico, da un lato, della verifica di fattibilità della demolizione parziale, in relazione alla concreta struttura del manufatto, dall’altra, in alternativa, dell’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 12 della legge n. 47/1985. Pres. GIOVANNINI - Est. MINICONE - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI e dalla SOPRINTENDENZA AI BB.AA.AA.AA.SS. di Salerno e Avellino (Avvocatura Generale dello Stato) c. Vassallo (n.c.) (TAR Campania, Sezione di Salerno, n. 505 del 22 settembre 1998). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 24 febbraio 2005 (c.c. 5 novembre 2004), Sentenza n. 666

 

Beni culturali e ambientali - Vincolo paesaggistico - Divieto di autorizzazione paesistica ex post - Applicabilità - Dies a quo - Entrata in vigore del d. lgs. 42/2004. Il divieto di rilasciare l’autorizzazione paesistica ex post sussiste solo dal momento dell’entrata in vigore della nuova disciplina normativa di cui al d. lgs. 42/2004. Pres. Monteleone, Est. Polidori - I.M. (Avv. De Lellis) c. Comune di Sant’Angelo d’Alife (n.c.) T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. IV - 14 febbraio 2005, n. 1009
 

Beni culturali e ambientali - Vincolo archeologico - Apposizione - Presupposti - Pregressi ritrovamenti sull’area da tutelare - Necessità - Esclusione - Adeguata istruttoria in ordine alla probabilità di interesse archeologico - Sufficienza. L’apposizione del vincolo archeologico non dipende da pregressi ritrovamenti sull’area da tutelare, bensì da un’adeguata istruttoria che permetta di evidenziare, con certezza o alta probabilità, l’interesse archeologico della citata area. E’ conseguentemente legittimo un provvedimento impositivo del vincolo su aree semplicemente adiacenti a quella ove sono stati effettuati ritrovamenti di reperti archeologici, purché adeguatamente motivato. Pres. f.f. Biancofiore, Est. Chinè - M.T. (Avv. Lombardi Comite) c. Ministeri per i Beni Culturali e Ambientali (n.c.) - T.A.R. CALABRIA, Catanzaro, Sez. II - 9 febbraio 2005, n. 91

 

Beni culturali e ambientali - Vincolo paesaggistico - Valutazione di compatibilità paesaggistica - Comparazione con gli altri interessi costituzionalmente rilevanti - Necessità - Fattispecie: impianto eolico. Nella valutazione della compatibilità paesaggistica degli interventi sul territorio l’amministrazione preposta alla tutela dei valori paesaggistici deve valutare la compatibilità dell’attività autorizzanda rispetto il vincolo, ponendo in comparazione detti valori con gli interessi antagonisti. La tutela del paesaggio non è l’unica forma di tutela territoriale costituzionalmente rilevante, affiancandosi alla tutela dell’ambiente, alla tutela della salute, al governo del territorio e ad altre ipotesi di poteri insistenti sul medesimo dato della realtà fisica, posti a presidio di altrettanti - distinti - interessi pubblici, a fronte dei quali, l’amministrazione preposta alla tutela del paesaggio non può, in forza di una concezione totalizzante dell’interesse pubblico primario (di cui è attributaria), limitarsi ad affermarne la rilevanza assoluta, paralizzando ogni altra attività e sacrificando ogni altro interesse. Pertanto, nel possibile conflitto fra le esigenze correlate all’esercizio dell’attività imprenditoriale, finalizzata alla produzione (con modalità non inquinanti) di energia elettrica da impianto eolico, e quelle sottese alla tutela di valori non economici (come la tutela del paesaggio), l’amministrazione deve ricercare non già il totale sacrificio delle une e la preservazione delle altre secondo una logica meramente inibitoria, ma deve piuttosto, (cfr. Corte cost. 10 luglio 2002, n. 355), ricercare una soluzione necessariamente comparativa della dialettica fra le esigenze dell’impresa e quelle afferenti valori non economici, tutte rilevanti in sede di esercizio del potere amministrativo di autorizzazione alla realizzazione di attività imprenditoriali. Il che non esclude che l’esito finale del giudizio comparativo privilegi il valore paesaggistico: ma solo all’esito di una ragionevole ponderazione, alla stregua di un canone di proporzionalità fra valore di tutela e intensità del vincolo (e della conseguente compressione dell’interesse antagonista) rispetto alla specifica attività considerata, e non già per una scontata prevalenza del primo. Pres. Adamo, Est. Tulumello - Enel Green Power s.p.a. (Avv.ti Schifino e Giuliano) c. Regioen Siciliana, Assessorato BB.CC. e AA. e Soprintendenza BB.CC. e AA. (Avv. Stato) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. II - 4 febbraio 2005, n. 150 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Trasformazione di mulattiera in strada sterrata - Reato di cui all'art. 181 D. L.vo n. 42/2004 - Configurabilità. In materia di tutela dei beni paesaggistici, la trasformazione di un preesistente sentiero “c.d. mulattiera” in una strada sterrata, integra la violazione dell'art. 163 d. lg. 29 ottobre 1999, n. 490, (sostituito dall'art. 181 D. L.vo n. 42/2004), atteso che tale trasformazione, idonea a consentire il passaggio di mezzi meccanici, da un lato non può essere ritenuta attività di manutenzione, dall'altro integra una modifica rilevante e stabile dello stato dei luoghi. Pres. Savignano - Rel. Zumbo - P.M. (Concl. Conf.) - Boscacci. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 3 febbraio 2005 (Ud. 13/01/2005), Sentenza n. 3725

 

Beni culturali e ambientali - Sanatoria abusi su aree di interesse ambientale - Urbanistica e edilizia - Sospensione del procedimento penale - Condono edilizio - Applicabilità a manufatti realizzati in assenza di concessione in zona sottoposta a vincolo paesistico - Esclusione - Reato continuato - Termine di prescrizione - Delega ambientale - L. 15/12/2004 n. 308. La sospensione del procedimento penale ai sensi dell’art. 38 L. 28/2/85 n. 47, in relazione ad una domanda di condono edilizio presentata ai sensi dell’art. 32 D.L. 30/9/2003 n. 269, non può essere disposta su immobili sottoposti a vincoli e realizzati su terreni sottoposti a vincoli (Sez. 3, n. 3350 del 29/01/2004 Rv. 227217); infatti solo con la L. 15/12/2004 n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione" agli artt. 37 e 38, è stata inserita, la possibilità di sanare gli abusi edilizi con conseguente estinzione dei reati ambientali (sempre che superino l'accertamento di compatibilità paesaggistica). Infine, con riferimento al reato continuato, l'inizio del termine di prescrizione coincide con l'esaurimento della condotta, come previsto dall'art. 158 cod.pen. anche nell'ipotesi in cui il vincolo della continuazione non sia stato formalmente contestato, ma sia stato successivamente riconosciuto in sentenza. (Sez. 2, Sentenza n. 42790 del 10/11/2003 Rv. 227616). Presidente U. Papadia, Relatore G. Sarno - Ric. Romano (conferma Corte di Appello di Roma). CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III - 1° febbraio 2005 (Ud. 11 dicembre 2004), Sentenza n. 3349 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e Ambientali - Istituzione del vincolo - C.d. provvedimento definitivo - Successione legislativa - Differenze - D. L.vo 490/1999 (oggi sostituito dal codice dei beni culturali e del paesaggio) e L. n. 1497/1939. Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante il testo unico delle leggi sui beni culturali e ambientali (oggi sostituito dal codice dei beni culturali e del paesaggio) a differenza della vecchia legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 4, terzo e quarto comma) non fa menzione di “provvedimento definitivo”, non essendo contemplata alcuna fase giustiziale in senso tecnico. Pres. Trotta - Est. Patroni Griffi - Antognolla (avv.ti Crisci e La Spina) c. Ministero per i beni e le attività culturali (Avvocatura generale dello Stato) e Comune di Perugia (avv. Cartasegna), (conferma Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria n. 508 del 2003) CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 31 gennaio 2005 (C.C. 28 ottobre 2004), Sentenza n. 232 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e Ambientali - Costituzione del vincolo - Mancata affissione del decreto all’albo pretorio - Rilevanza - Limiti - Diretti interessati - Nuovi proprietari - Impugnazione (dopo decenni) - Soluzioni di continuità - Esclusione. In tema di tutela dei beni culturali ed ambientali, il vincolo, una volta apposto, non tollera soluzioni di continuità, nel senso che esso inerisce al bene e lo assoggetta al particolare regime previsto dalla legge in via definitiva (Cass. Pen. 21 dicembre 1981: sicché non assumono rilevanza le successive alienazioni che il bene subisce). Ne consegue che, una volta costituito il vincolo, la mancata affissione del decreto all’albo pretorio per l’intero periodo di tre mesi, ai sensi del secondo comma dell’articolo 4, decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante il testo unico delle leggi sui beni culturali e ambientali (oggi sostituito dal codice dei beni culturali e del paesaggio) può rilevare ed essere fatta valere unicamente dai diretti interessati, esistenti all’epoca dell’imposizione del vincolo, ma non può essere utilizzata, alcuni decenni dopo, per impugnare il vincolo medesimo, invocando una sorta di mancato perfezionamento del dies a quo. (Nella specie, l’esistenza del vincolo era, peraltro, ben nota risultando il vincolo nel certificato di destinazione urbanistica allegato all’acquisizione della proprietà dei terreni). Pres. Trotta - Est. Patroni Griffi - Antognolla (avv.ti Crisci e La Spina) c. Ministero per i beni e le attività culturali (Avvocatura generale dello Stato) e Comune di Perugia (avv. Cartasegna), (conferma Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria n. 508 del 2003) CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 31 gennaio 2005 (C.C. 28 ottobre 2004), Sentenza n. 232 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Nulla osta paesaggistici - Termine dimezzato - Applicabilità - Esclusione. L’art. 19, d.l. n. 67 del 1997 non si applica ai c.d. provvedimenti autorizzatori che, comunque necessari per la realizzazione dell’opera, quali, p. es. i nulla osta paesaggistici e i relativi atti di controllo ministeriale, non rientrano, tuttavia, nell’ambito di una procedura di affidamento, finalizzata alla selezione del contraente privato e alla esecuzione dei lavori. CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 25 gennaio 2005, (c.c. 5/11/2004), Sentenza n. 161 (vedi: sentenza per esteso)
 

Beni culturali e ambientali - Nulla osta paesaggistico - Potere di annullamento ministeriale - Condizioni e limiti - Controllo di legittimità - Sussiste - Valutazione di merito - Esclusione - Fondamento. Il potere di annullamento ministeriale del nulla osta paesaggistico non comporta un riesame complessivo delle valutazioni discrezionali compiute dalla regione, tale da consentire la sovrapposizione o sostituzione di una propria valutazione di merito a quella compiuta in sede di rilascio dell’autorizzazione, ma si estrinseca in un controllo di mera legittimità che si estende a tutte le ipotesi riconducibili all’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione (C. Stato, sez. VI, 23 settembre 2002, n. 4812). Fattispecie: realizzazione di rete elettrica di modesta entità attraverso tralicci per la trasmissione della corrente elettrica. Pres. Giovannini - Est. De Nictolis - Ministero per i beni culturali e ambientali (Avvocatura Generale dello Stato) - ENEL s.p.a., (avv.ti Passeggio, Bruno, Palozzi e Iaccarino) ed altri (conferma T.A.R. per la Lombardia - Brescia, 5 agosto 1999, n. 734). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 25 gennaio 2005, (c.c. 5/11/2004), Sentenza n. 161 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Costruzione edilizia in zona protetta - Provvedimento ministeriale di annullamento di nulla osta paesistico - Termine - Decorrenza - Fase di comunicazione o notificazione. In tema di tutela dei beni culturali e ambientali, il termine di 60 giorni si riferisce solo all’adozione del provvedimento ministeriale di annullamento di nulla osta paesistico per la realizzazione di costruzione edilizia in zona protetta, e non anche alla successiva fase di comunicazione o notificazione. Pertanto, è irrilevante che la comunicazione dell’atto di annullamento avvenga dopo la scadenza del detto termine, trattandosi di incombente esterno rispetto al perfezionamento dell’iter procedurale relativo al controllo ministeriale (C.d.S., 14 gennaio 2004, n. 69 e 7 ottobre 2003, n. 5903). Esso, inoltre, inizia a decorrere dalla data in cui la documentazione relativa al procedimento conclusosi con il rilascio del nulla osta giunge, completa, all’amministrazione centrale; non essendo sufficiente a tal fine il ricevimento della documentazione stessa da parte dell’organo periferico dell’amministrazione statale (C.d.S., 14 gennaio 2004, n. 69, 8 marzo 2000, n. 1162 e 17 febbraio 2000, n. 885). Pres. GIOVANNINI - Est. VOLPE - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI (Avvocatura generale dello Stato) c. PEGORARO (conferma TAR Liguria, sezione prima, 12 novembre 1998, n. 535). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 25 gennaio 2005, Sentenza n. 160 (vedi: sentenza per esteso)
 

Urbanistica e edilizia - PRG - Vincoli preordinati all’espropriazione - Efficacia - Presupposti - Verde urbano attrezzato - Vincolo soggetto a decadenza - Esclusione - Fondamento - Potestà comunale. L’art. 2 della L. 19 novembre 1968, n. 1187, dispone che i “vincoli preordinati all’espropriazione” o “che comportino l’inedificabilità perdono ogni efficacia qualora entro 5 anni dalla data di approvazione del P.R.G. non siano stati approvati i relativi piani particolareggiati od autorizzati i piani di lottizzazione convenzionati. Nella specie non si verte in tema di un vincolo espropriativo, sussistendo la facoltà dei proprietari dei relativi terreni di realizzare in proprio le dette attrezzature, previa approvazione di piano di lottizzazione, nonché di gestire direttamente le attrezzature realizzate, con evidenti utili economici. Infatti, la destinazione data dal P.R.G. ai terreni di “verde urbano attrezzato -giochi, attività e spettacoli sportivi al coperto, ecc. di interesse pubblico” non inibisce, la loro utilizzazione da parte dei proprietari, ma ne prescrive soltanto le modalità di utilizzo, da realizzarsi anche ad iniziativa degli stessi proprietari, avvalendosi del previsto strumento del piano di lottizzazione. Sicché, può essere escluso che la destinazione a verde urbano attrezzato data dal P.R.G. ai terreni comporti l’applicazione di un vincolo soggetto a decadenza ex art. 2 della L. 19 novembre 1968, n. 1187, e che il Comune sia tenuto a dare una nuova disciplina urbanistica a tali terreni, non essendo intervenuto alcun piano particolareggiato né alcun piano di lottizzazione entro i 5 anni dall’approvazione del P.R.G.. Né il fatto che la destinazione urbanistica “de qua” impedisce la facoltà dei proprietari di utilizzare i terreni attraverso la realizzazione di costruzioni diverse da quelle previste dal P.R.G. configura l’imposizione di un vincolo sostanziale incidente sul loro diritto di proprietà, costituzionalmente garantito. L’art. 42, comma 2, della Costituzione, nel riconoscere e garantire la proprietà privata, attribuisce, infatti, alla legge ordinaria la deteminazione dei relativi “modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti”. Ciò stante, i Comuni, tenuti, ex L. 6 agosto 1967, n. 765, a dotarsi di P.R.G., hanno la facoltà, in sede di redazione di tali Piani, di stabilire le modalità di utilizzo delle varie zone dei rispettivi territori, onde renderle funzionali agli interessi della collettività amministrata. Pres. Elefante - Est. Bellavia - Crocetta (procuratore) (avv.ti Colalillo e Crocetta) c. Comune di Chieti (n.c.), (conferma T.A.R. Abruzzo-Sez. di Pescara n. 928 del 10 ottobre 2002). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 25 gennaio 2005 (C.C. 27 gennaio 2004), Sentenza n. 144

 

Beni culturali e ambientali - Autorizzazione paesaggistica - Art. 146, c. 10, D. Lgs. 42/2004 - Autorizzazione paesaggistica postuma - Illegittimità. A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 146, comma 10° del D. L.vo n. 42/2004 non è più possibile l’autorizzazione paesaggistica con riguardo ad opere edilizie realizzate senza titolo e ciò a prescindere da ogni qualificazione che si possa attribuire al relativo provvedimento (autorizzazione a sanatoria o autorizzazione postuma. Pres. Trivellato, Est. Antonelli - V.F. (Avv. Bucci) c. Comune di La Valle Agordina (Avv.ti Viel e Visconti) - T.A.R. VENETO, Sez. II - 17 gennaio 2005, n. 91

 

 

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