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Giurisprudenza
Diritto Urbanistico
Beni culturali e ambientali
Urbanistica - Vincoli in genere
(Codice dei beni culturali e del paesaggio - L. n. 431/1985, ( C.d. L. Galasso) -
D. Lgs. n. 490/1999 - D. L.vo n. 42/2004 - Vincoli in genere demanio...)
2011
Vedi anche: aree protette - urbanistica - Juris
N.B.: La Legge 431/1985 è stata inserita in toto nel D. L.vo 1999 n. 490, che a sua volta è stato inglobato nel
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42: Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni
2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 - 2000 - 1999-88
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Codice dei beni culturali e del paesaggio - L. n. 431/1985, ( C.d. L. Galasso) - D. Lgs. n. 490/1999 - D. L.vo n. 42/2004 - Vincoli in genere - demanio...
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Strutture turistiche ricettive e balneari - Art.
1, c. 13 l.r. Campania n. 2/2010 - Illegittimità costituzionale. L’art. 1,
c. 13 della L.r. Campania n. 2/2010 (poi abrogato con l. r. n. 4/2011), in tema
di strutture turistiche ricettive e balneari, ha violato l’art. 117, c. 2, lett.
s) Cost., con riferimento alla tutela del paesaggio. La legislazione regionale
non può infatti prevedere una procedura per l’autorizzazione paesaggistica
diversa da quella dettata dalla legislazione statale, perché alle Regioni «non è
consentito introdurre deroghe agli istituti di protezione ambientale che dettano
una disciplina uniforme valevole su tutto il territorio nazionale nel cui ambito
deve essere annoverata l’autorizzazione paesaggistica» (sentenze n. 101 del 2010
e n. 232 de 2008). Peraltro, la normativa censurata si pone in contrasto con
l’art. 146 - che regola il procedimento di autorizzazione paesaggistica - e con
l’art. 149 - che individua tassativamente le tipologie di interventi in aree
vincolate realizzabili anche in assenza di autorizzazione - del decreto
legislativo n. 42 del 2004, nonché con l’allegato 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, che reca un elenco tassativo degli
interventi di «lieve entità». Pres. Quaranta, Est. Cassese - Presidente del
Consiglio dei Ministri c. Regione Campania -
CORTE COSTITUZIONALE - 22 luglio 2011, n. 235
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Vincolo paesaggistico - Apposizione sull’intero
territorio di un comune - Motivazione. La giurisprudenza ha da tempo
riconosciuto allo Stato il potere di porre un vincolo paesaggistico sull'intero
territorio di un comune (Cons. Stato, IV, 6 dicembre 1985, n. 596; VI, 4 aprile
1997, n. 553, IV, 20 marzo 2006, n. 1470): il provvedimento deve però essere
motivato sulla base di concreti e specifici indici dell'interesse paesistico
dominante e non già con riferimento ad un mero rapporto di vicinanza delle aree
più urbanizzate rispetto a quelle di più diretto ed immediato rilievo
paesistico. In particolare, il decreto di vincolo non potrà imporre limiti su di
un intero territorio comunale, qualora il provvedimento sia motivato con
richiamo a ragioni ed apprezzamenti che, per la loro genericità, potrebbero
giustificare l'imposizione del vincolo in questione su qualsiasi territorio
dello Stato. Pres. Severini, Est. Malaschini - Ministero per i beni e le
attività culturali (Avv. Stato) c. Comune di Matrice (avv. Guida)- (Annulla
T.A.R. MOLISE, n. 569/2006) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 21 luglio 2011, n. 4429
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Vincolo archeologico diretto - Imposizione -
Identificazione del deposito archeologico - Precisa localizzazione dell’area.
In tema di imposizione di vincolo archeologico diretto, è ritenuta
indefettibile, affinchè siano evitati inutili sacrifici delle proprietà incise,
un’adeguata identificazione del deposito archeologico, accompagnata dalla
precisa localizzazione dell’area in cui lo stesso si presume esistente, di modo
che l’imposizione del vincolo cada su una superficie effettivamente interessata
dai reperti congruamente individuati, quanto a rilevanza, consistenza,
estensione e ubicazione del relativo deposito. (Cons. St., sez. VI, 5 ottobre
2001, n. 5247; Cons. St., sez. VI, 7 maggio 2001, n. 2522; Cons. St., sez. VI, 5
26 gennaio 2000, n. 357). Pres. Cavallari, Est. Lattanzi - Comune di Otranto
(avv. Finocchito) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) -
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 18 luglio 2011, n. 1358
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - DIRITTO DELL’ENERGIA - Filiere agro-energetiche
- Disposizioni regionali campane - Disposizioni statali - Tutela del paesaggio -
Rapporto. Le linee programmatiche regionali campane (delibera n. 500 del
20.3.2009), nonché le disposizioni statali (d.lgs. n. 387/03) e regionali (l.r.
Campania n. 1/08), laddove promuovono le filiere agro-energetiche, non possono
conculcare le competenze statali in materia di tutela del paesaggio al fine di
apprezzare la compatibilità dei progettati interventi con le caratteristiche
estetiche dello stato dei luoghi in zona sottoposta a vincolo. Pres. Esposito,
Est. Sabbato - I. s.p.a. (avv. Marenghi) c. Ministero Per i Beni e Le Attivita'
Culturali - Soprintendenza Baaas di Salerno ed Avellino (Avv. Stato)
-
TAR CAMPANIA, Salerno, Sez .II - 21 luglio 2011, n. 1346
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Vincolo archeologico diretto - Imposizione -
Estensione - Complesso unitario inscindibile dei ruderi. L’Amministrazione
può estendere il vincolo diretto ad intere aree in cui siano disseminati ruderi
archeologici particolarmente importanti, richiedendosi, tuttavia, che i ruderi
stessi costituiscano un complesso unitario inscindibile, tale da rendere
indispensabile il sacrificio totale degli interessi contrapposti, in modo tale
da evitare che l’imposizione della limitazione sia sproporzionata rispetto alle
finalità di pubblico interesse cui è preordinata (Cons. St., sez. VI, 27
settembre 2005, n. 5069). Pres. Cavallari, Est. Lattanzi - Comune di Otranto
(avv. Finocchito) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) -
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 18 luglio 2011, n. 1358
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Contraffazione opere d’arte - Inidoneità della
condotta - Art. 178, c.1, lett. b), D.L.vo n. 42/2004. In materia di
contraffazione di opere d'arte, l'inidoneità della condotta, tale da rendere
configurabile il reato impossibile, sussiste solo quando, per la grossolanità
della contraffazione, il falso risulti così evidente da escludere la stessa
possibilità, e non soltanto la probabilità, che lo stesso venga riconosciuto
come tale non già da un esperto d'arte, ma da un aspirante compratore, magari
neppure troppo esperto. Nel caso di specie, l'aver messo in commercio l'opera,
consegnandola alla Galleria d'arte, munita di falsa dichiarazione di expertise,
esclude in radice il carattere grossolano della falsificazione, in quanto tale
attestazione correda la realizzazione dell'esemplare contraffatto del dipinto e
consente il sicuro affidamento, da parte del futuro compratore, nell'autenticità
dell'opera stessa. (conferma sentenza n. 4254/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
27/05/2010) Pres. Petti, Est. Rosi, Ric. Comini.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 7/7/2011 (Ud. 24/3/2011), Sentenza n. 26710
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Artt. 146, 181 D.Lgs., n. 42/2004 e 44 lett. c)
D.P.R. n. 380/2001 - Art. 15 lett. a) L.R.Sicilia n. 76/78 (Divieto di
costruzione entro i 150 mt. dalla battigia) - Fattispecie - DIRITTO URBANISTICO
- Nozione di rudere - Ricostruzione su ruderi e concetto di ristrutturazione
edilizia - Demolizione e ricostruzione di un rudere - Nuova costruzione -
Concetti di ristrutturazione straordinaria o di risanamento conservativo. La
ricostruzione di un "rudere" costituisce nuova costruzione e non
ristrutturazione di edificio preesistente, atteso che il concetto di
ristrutturazione edilizia sottende necessariamente la preesistenza di un
fabbricato da ristrutturare, inteso quale organismo edilizio dotato delle mura
perimetrali, delle strutture orizzontali e della copertura (Cass. Sez. 3, n.
15054 del 23/01/2007). Pertanto, la ricostruzione su ruderi costituisce sempre
"nuova costruzione", in quanto il concetto di ristrutturazione edilizia postula
necessariamente la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare, cioè di un
organismo edilizio dotato delle murature perimetrali, strutture orizzontali e
copertura. In mancanza di tali elementi strutturali non è possibile valutare
l'esistenza e la consistenza dell'edificio da consolidare ed i ruderi non
possono che considerarsi alla stregua di un'area non edificata. E' in re ipsa,
dunque, che nel caso di demolizione e ricostruzione di un rudere non possa in
alcun modo farsi riferimento ai concetti di ristrutturazione straordinaria o di
risanamento conservativo in quanto manca la possibilità di riscontrare la
rispondenza di quanto realizzato a quanto demolito. (Nella specie, l’intervento
edilizio riguardava un’area di interesse Comunitario e sottoposta a vincolo
paesaggistico - Riserva dei Pantani della Sicilia Orientale). (conferma
ordinanza n. 48/2010 TRIB. LIBERTA' di RAGUSA, del 29/10/2010) Pres. Squassoni,
Est. Sarno, Ric. Grosso.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 6/7/2011 (Cc. 3/5/2011) Sentenza n. 26379
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - DIRITTO URBANISTICO
- Zona vincolata - Ampliamento di un preesistente fabbricato - Assenza: autorizzazione
paesaggistica, permesso di costruire e progetto esecutivo redatto da un tecnico
- Polizia Giudiziaria - Verbale di sequestro senza sentire il verbalizzante -
Attività irripetibile - Utilizzabilità - Artt. 44 lett. c) e 64, 65 e 72 d.P.R.
n. 380/2001 - Art. 181 D. L.vo n. 42/2004. Anche in materia urbanistica e di
tutele dei beni culturali ed ambientali, il verbale di sequestro compiuto dalla
polizia giudiziaria, entrando a fare parte del fascicolo del dibattimento,
relativamente alla descrizione della cosa sequestrata ed alla stato dei luoghi
ed in genere relativamente all'attività irripetibile compiuta dalla polizia
giudiziaria, può essere utilizzato anche senza sentire il verbalizzante (Cass.
6/04/2008, Giordano; Cass. 24/05/2007 De Filippo). Fattispecie: reati di cui
agli artt. 44 lettera c) e 64, 65 e 72 d.P.R. n. 380 del 2001; 181 decreto
legislativo n 42 del 2004, per avere, in zona vincolata, ampliato un
preesistente fabbricato con strutture in cemento armato senza l'autorizzazione
paesaggistica, senza il permesso di costruire e senza un progetto esecutivo
redatto da un tecnico. (dich. inamm. il ricorso avverso la sentenza della Corte
d'appello di Napoli del 4/5/2009) Pres. De Maio, Est.Petti, Ric. Sasso.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 6/07/2011 (Ud. 26/05/2011) Sentenza n.
26366
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Vincolo paesaggistico - Progetti originariamente
assentiti - Modificazioni - Nuova verifica di compatibilità - Presupposti. Non ogni modificazione del progetto edilizio originariamente assentito richiede
in via automatica un’ulteriore formale verifica di compatibilità con i valori
tutelati dal vincolo paesaggistico; quando, in relazione alla tipologia del
manufatto e alle valutazioni già compiute dall’Autorità investita del potere di
rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, emerge la modestia della consistenza
delle opere aggiuntive o la obiettiva inidoneità delle stesse a mutare il quadro
di riferimento a suo tempo oggetto di valutazione, la reiterazione del
procedimento ex art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 si risolve in un superfluo
accertamento dell’irrilevanza paesaggistica della “variante” al permesso di
costruire e quindi in un’inutile duplicazione di attività amministrativa,
incompatibile con il fondamentale principio di economicità codificato nell’art.
1 della legge n. 241 del 1990. Pres. Arosio, Est. Caso - E.s.p.a. (avv.ti De
Vergottini e Palladini) c. Comune di Casalgrande e altro (avv. Coli)
-
TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 28 giugno 2011, n. 223
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Autorizzazione paesaggistica - Soggetti
legittimati - Art. 146 d.lgs. n. 42/2004. La disposizione di cui all'art.
146, d.lg. n. 42 del 2004 individua i soggetti legittimati a richiedere
l'autorizzazione paesaggistica indicandoli nei "proprietari, possessori o
detentori a qualsiasi titolo di immobili di aree di interesse paesaggistico",
ovvero, in senso letterale, in tutti coloro che hanno con la "res", oggetto di
protezione vincolistica, una relazione dominicale e/o materiale, ovvero, secondo
un'interpretazione estensiva conforme al dettato costituzionale - a coloro che
del bene debbono avere la disponibilità materiale, pena l'inefficacia del
sistema di tutela giurisdizionale.(T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 09 novembre
2010 , n. 23672). Pres. Balba, Est. Pupilella - A. s.n.c. (avv. Chiocca) c.
Comune di Sestri Levante (avv. Cocchi) -
TAR LIGURIA, Sez. I - 28 giugno 2011, n. 1015
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - DIRITTO URBANISTICO - Opere mobili - Assenza del
prescritto permesso di costruire - Reato di costruzione edilizia abusiva - Zona
sottoposta a vincolo paesaggistico - Art. 181 D.Lgs. n. 42/2004 - Artt. 44,
lett. c) e 3, 1° c. - lett. e.5), T.U. n. 380/2001. Ai sensi dell'art. 3, 1°
comma - lett. e.5), del T.U. n. 380/2001, è configurabile il reato di
costruzione edilizia abusiva anche nell'ipotesi di installazione di roulotte,
camper e case mobili, sia pure montati su ruote e non incorporati al suolo,
aventi una destinazione duratura per soddisfare esigenze abitative. Pertanto,
devono ritenersi, pienamente equiparate alle "nuove costruzioni", ai fini della
necessità del rilascio del permesso di costruire, le strutture abitative mobili
(quali quelle che caratterizzano la vicenda in esame: descritte negli stessi
documenti di acquisto come furgoni attrezzati per uso abitazione") che, pure
avendo la parvenza della mobilità, hanno caratteristiche obiettive di stabilità
e capacita di trasformare in modo durevole l'area occupata ed utilizzata
definitivamente a scopo edilizio. (dichiara inammissibile il ricorso avverso
sentenza n. 2158/2009 CORTE APPELLO di PALERMO, del 20/04/2010) Pres. De Maio
Est. Fiale Ric. Di Rocco.
CORTE CASSAZIONE PENALE Sez. III, 22/06/2011 (Ud. 23/03/2011) Sentenza n. 25015
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Vincolo paesaggistico - Compromissione della
bellezza naturale ad opera di preesistenti realizzazioni - Nuove costruzioni -
Effettiva e reale tutela del paesaggio. Pur dovendo l’intervento della
Sovrintendenza tendere alla conservazione dei valori presidiati dal vincolo al
fine di evitare ulteriori interventi deturpanti, a prescindere dall’esistenza di
eventuali altre evidenze abusive, dal momento che la situazione di
compromissione della bellezza naturale ad opera di preesistenti realizzazioni,
anziché impedire, maggiormente richiede che nuove costruzioni non alterino
maggiormente l’ambito protetto, nondimeno, la prevenzione di ulteriori
deturpamenti deve essere effettiva e non solo teorica. La valutazione
dell’Amministrazione va necessariamente, quindi, riferita alla circostante,
anche se circoscritta, realtà dei luoghi nei quali il manufatto considerato
viene ad inserirsi, dal momento che l’effettiva tutela del paesaggio, e non
l’inutile evocazione di un valore astratto ed irreale, è l’obiettivo da
perseguire nell’esercizio della funzione di tutela: il giudizio di comparazione
dell’opera al contesto da difendere va compiuto, in conclusione, tenendo
presente le effettive e reali condizioni di sistema dell’area in cui il
manufatto è stato inserito (sul punto, cfr. Cons. Stato, VI, 29 dicembre 2010,
n. 9578). Pres. Severini, Est. Vigotti - D.P.A. (avv.ti De Giorgi Cezzi e
Nicolardi) c. Ministero per i beni e le attività culturali e altro (Avv. Stato)
e Comune di Taranto (avv. Relleva) - (Riforma T.a.r. Puglia, Lecce, Sez. I n.
6044/2005) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 21 luglio 2011, n. 4418
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - DIRITTO DELL’ENERGIA - Pannelli fotovoltaici -
Incisione negativa sulla fruibilità paesaggistica - Assenza di misure idonee a
mitigare l’impatto - Parere negativo della Soprintendenza- Illogicità -
Esclusione. Non è implausibile - potendo pertanto escludersi vizi di
illogicità del parere contrario dell’autorità tutoria - ritenere che la
disposizione dei pannelli fotovoltaici in maniera da costituire un unico piano
di rilevanti dimensioni e di altezza significativa possa incidere negativamente
sulla fruibilità paesaggistica dei luoghi, in assenza di misure, indicate dalla
Soprintendenza, idonee a mitigare l’impatto ambientale (nella specie,
frazionamento della struttura con chiome di alberi). Pres. Esposito, Est.
Sabbato - I. s.p.a. (avv. Marenghi) c. Ministero Per i Beni e Le Attivita'
Culturali - Soprintendenza Baaas di Salerno ed Avellino (Avv. Stato)
-
TAR CAMPANIA, Salerno, Sez .II - 21 luglio 2011, n. 1346
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Tutela del patrimonio artistico e culturale -
Mercato delle opere d'arte - Circolazione di falsi - Reato a consumazione
anticipata - Art. 127, D.lgs n.490/99 (ora trasfusa nell'art. 178, c.1, lett.
b), D.Lgs. n. 42/2004. La fattispecie di cui all'art. 127 D.lgs n.490/99
(ora trasfusa nell'art. 178, c.1, lett. b), del D.Lgs. n. 42 del 2004) è volta
innanzitutto a tutelare il mercato delle opere d'arte, e quindi il patrimonio
artistico e culturale, punendo la presenza e la circolazione in esso di "falsi",
per cui è reato a consumazione anticipata (Cass., Sez. 3, n. 19249 del 4/5/2006,
Iacca). (conferma sentenza n. 4254/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
27/05/2010) Pres. Petti, Est. Rosi, Ric. Comini.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 7/7/2011 (Ud. 24/3/2011), Sentenza n. 26710
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Opera abusiva in area protetta - Assoluzione dalla
responsabilità penale - Sanzione amministrativa - Carattere reale.
L’assoluzione dalla responsabilità penale non cancella il fatto storico della
realizzazione di un’opera abusiva in area protetta, venendo altrimenti
vanificato l’intento di maggiore protezione che l’ordinamento ha imposto a
difesa di detti beni. La giurisprudenza di questo Tribunale comunque si è già
espressa sul punto (I sezione n.137\2009) affermando il carattere reale della
sanzione proprio per garantire la tutela ambientale e paesaggistica,
costituzionalmente indicata come valore primario. Pres. Balba, Est. Pupilella -
A. s.n.c. (avv. Chiocca) c. Comune di Sestri Levante (avv. Cocchi) -
TAR LIGURIA, Sez. I - 28 giugno 2011, n. 1015
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Distruzione o l'alterazione delle bellezze
protette - Natura di reato di danno - Presupposto per la configurabilità del
reato - Art. 734 cod. pen.. La contravvenzione di cui all'art. 734 cod. pen.
si configura come un reato di danno, e non di pericolo (o di danno presunto),
richiedendo per la sua punibilità che si verifichi in concreto la distruzione o
l'alterazione delle bellezze protette. Non è sufficiente, pertanto, per
integrare gli estremi del reato, né l'esecuzione di un'opera né la semplice
alterazione dello stato naturale delle cose sottoposte a vincolo, ma occorre che
tale alterazione abbia effettivamente determinato la distruzione o il
deturpamento della bellezza naturale (Cass., Sez. Unite, 12.1.1993, n. 248).
(dichiara inammissibile il ricorso avverso sentenza n. 2158/2009 CORTE APPELLO
di PALERMO, del 20/04/2010) Pres. De Maio Est. Fiale Ric. Di Rocco.
CORTE CASSAZIONE PENALE Sez. III, 22/06/2011 (Ud. 23/03/2011) Sentenza n. 25015
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Vincolo paesaggistico ed idrologico - Sequestro
manufatto abusivo - Diniego delle circostanze attenuanti generiche - Art. 349 c.
2 c.p. - Art. 44 lett. b) e c) d.p.r. n. 380/01 - Art. 181 D. L.vo n. 42/04.
E’ legittimo il diniego delle circostanze attenuanti generiche nei casi in cui
la particolare gravità dei fatti, è tale da giustificare addirittura la misura
della custodia cautelare in carcere per la reiterazione del proposito di agire
in spregio alle normative vigenti edificando in una zona soggetta a vincolo
paesaggistico ed idrologico, con intervento protratto nel tempo a dimostrazione
di un'intensità del dolo fuori dal comune. (Fattispecie: violazione dei
sigilli). (conferma sentenza n. 748/2008 CORTE APPELLO di LECCE, del 12/05/2010)
Pres. Squasssoni, Est. Sarno, Ric. Trane.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 14/6/2011 (Ud. 13/4/2011) Sentenza n. 23955
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - RIFIUTI - Zona sottoposta a vincolo paesaggistico
ed a Protezione Speciale - Impianto di smaltimento rifiuti - Autorizzazione
integrata ambientale - Nulla-osta dell’Ente preposto alla gestione del vincolo
ambientale - Necessità - D.L.vo n. 152/06 - Artt. 5 e 7 del D.L.vo n. 59/05 - L.
n. 394/91 - Art. 181 D.L.vo n. 42/04. In tema di Autorizzazione Integrata
Ambientale, l’assunto secondo cui la stessa sostituisce ai fini della
realizzazione di laghetti artificiali connessi ad un impianto di smaltimento
rifiuti anche il nulla-osta dell’Ente preposto alla gestione del vincolo
ambientale è errato in diritto, poiché non conforme alla disciplina di cui agli
artt. 5 e 7 del D.L.vo n. 59/05. Detta Autorizzazione Integrata Ambientale,
sostituisce ed assorbisce tutte le autorizzazioni necessarie per l’installazione
ed il funzionamento degli impianti destinati allo smaltimento dei rifiuti, di
cui al D.L.vo n. 152/06, ma non sostituisce il nulla-osta richiesto dalla L. n.
394/91, stante la specifica funzione cui è connessa detta autorizzazione diretta
a tutelare le zone a protezione speciale avente una propria specifica
peculiarità. (conferma Ordinanza Tribunale di Roma, emessa il 20/09/010) Pres.
Squassoni, Est. Gentile, Ric. Baroni.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 1/06/2011 (Cc. 3/05/2011) Sentenza n. 21863
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Vincoli paesaggistici - Opere nel sottosuolo - Configurabilità del reato - Artt. 181 c. 1 bis e 149, D. Lg.vo n.42/04. Il reato di cui all'art. 181 comma 1 bis del D. L.vo n. 42/04 (che si pone come tipica ipotesi di reato di pericolo), si configura anche in caso di lavori realizzati, in difetto di autorizzazione, nel sottosuolo di zone sottoposte a determinati vincoli paesaggistici in quanto la norma in parola vieta l'esecuzione di lavori di qualunque genere su beni paesaggistici, dovendosi ritenere realizzata anche in tali casi una modificazione, anche se non immediatamente visibile, dell'assetto del territorio (Cass. Sez. 3^ 16.1.2007 n. 7292, Armenise ed altro). La ratio della norma incriminatrice è, quindi, la tutela massima del paesaggio, dovendosi escludere il reato solo nella residuale ipotesi che, nemmeno in via astratta, l'opera realizzata (o in corso di esecuzione) sia idonea a pregiudicare il bene paesaggistico protetto dalla norma (Cass. Sez. 3^ 24.5.202 nr. 26276). Ne consegue che la disposizione di cui all'art. 149 del menzionato D. L.vo in tanto può valere, in quanto l'opera realizzata non alteri lo stato dei luoghi. (conferma sentenza del 17/9/2010 Corte di Appello di Napoli) Pres. Gentile, Est. Grillo, Ric. Iacono. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III 1/06/2011 (Ud. 17/02/2011) Sentenza n. 21842
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Reato di cui all'art. 181, c. 1, D.L.vo n.
42/2004 - Configurabilità - Elementi - Reato di pericolo - C.d. "condono
paesaggistico" - Fattispecie - L. n. 308/2004 - Art. 167 D.Lgs. n. 42/2004.
Il reato di cui all'art. 181, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004 è reato di pericolo
e, pertanto, per la configurabilità dell'illecito, non è necessario un effettivo
pregiudizio per l'ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte
penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in
astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli
edifici. [C. Cost., sent. n. 247/1997 ed ord. n. 68/1988; Cass., Sez. III,
16.11.2001, n. 40862, Fara; 23.1.2002, n. 2398, Zecca ed altro; 28.3.2003, n.
14461, Carparelli; 29.4.2003, n. 19761, Greco ed altri; 28.9.2004, n. 38051,
Coletta; 11.1.2006, n. 564, Villa]. Tuttavia, la pronuncia favorevole sul
condono estingue il reato di cui all'art. 181 del D.Lgs. n. 42/2004 (già art.
163 del D.Lgs. n. 490/1999) e ogni altro reato in materia paesaggistica.
Fattispecie: esistenza del vincolo paesaggistico, riferito alla presenza di un
corso d'acqua oggetto di tutela e richiesta di c.d. condono paesaggistico.
(conferma sentenza n. 462/2008 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 17/03/2010) Pres.
Petti, Est. Fiale, Ric. Grop ed altro.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 31/05/2011 (Ud. 27/04/2011) Sentenza n.
21781
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - DIRITTO URBANISTICO - Zona sottoposta a
vincolo paesaggistico - Permesso di costruire - Variazioni essenziali - Nuova
valutazione del progetto da parte dell'amministrazione concedente - Necessità -
Artt. 32, lett. c) e 44 T.U. n. 380/2001. Ai sensi dell'art. 32, lett. c),
del T.U. n. 380/2001 - costituiscono variazioni essenziali le "modifiche
sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della
localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza". Ne consegue che la
modifica della localizzazione dell'edificio integra una variazione essenziale
rispetto al progetto qualora si sia in presenza di una traslazione tale da
comportare lo spostamento del fabbricato su un'area totalmente o pressoché
totalmente diversa da quella originariamente prevista. Pertanto, a detta
modifica, si connette la necessità di una nuova valutazione del progetto da
parte dell'amministrazione concedente, sotto il profilo della sua compatibilità
con i parametri urbanistici e con la considerazione dell'area. Inoltre, gli
interventi in variazione essenziale vengono ritenuti generalmente punibili con
la pena prevista dalla lettera a) dell'art. 44 del T.U. n. 380/2001. Essi, però,
"sono considerati in totale difformità dal permesso di costruire (già
concessione edilizia)" quando sono realizzati (come nella specie) in zona
sottoposta a vincolo paesaggistico (art. 32, 3° comma dello stesso T.U.).
(conferma sentenza n. 462/2008 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 17/03/2010) Pres.
Petti, Est. Fiale, Ric. Grop ed altro.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 31/05/2011 (Ud. 27/04/2011) Sentenza n.
21781
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - DIRITTO URBANISTICO - Realizzazione di una
pista in terra battuta - Titoli abilitativi - Necessità - Casi di esenzione -
Art. 149 d. lgs. n. 42/2004 - Art. 44, lett. c), d.p.R., n. 380/2001. Nei
casi in cui si esclude che la realizzazione di una pista in terra battuta possa
rientrare in uno dei casi esenti contemplati dall'art. 149 d. lgs. 22 gennaio
2004, n. 42, non trattandosi né di manutenzione, restauro o consolidamento
statico di edifici, né di intervento inerente l'esercizio di attività
agro-silvio-pastorale senza permanente alterazione dello stato dei luoghi, sono
necessari i titoli abilitativi sia sotto il profilo edilizio sia sotto quello
paesaggistico, la cui mancanza integra i reati di cui agli artt. 44, lett. c),
d.p.R. 6 giugno 2001, n. 380, e 181 d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. (conferma
sentenza del 20/11/2009 dalla Corte d'Appello di Lecce) Pres. Ferrua, Est.
Franco, Ric. Chiuri.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 18/5/2011 (Ud. 26/01/2011) Sentenza n.
19568
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - DIRITTO URBANISTICO - Zona sottoposta a
vincolo paesaggistico - Costruzione, allargamento o modificazione di una strada
- Permessi - Artt. 44, lett. c), D.P.R. n. 380/2001 e 181 d. lgs. n. 42/2004.
Per la costruzione o l'allargamento o la modificazione di una strada è
necessario il permesso di costruire, anche qualora l'allargamento o la
modificazione avvengano su una precedente pista in terra battuta o strada,
trattandosi di una trasformazione edilizia del territorio. Quando poi la
costruzione o l'allargamento o la modificazione di una strada avvengono in zona
paesisticamente vincolata, occorre, oltre il permesso di costruire, anche
l'autorizzazione paesistica, poiché viene posta in essere una trasformazione
ambientale, che rende indispensabile l'intervento e la valutazione delle
autorità preposte al controllo del paesaggio sotto i diversi profili urbanistico
e paesaggistico ambientale (Cass. Sez. III, 3/6/2004, n. 33186, Spano).
(conferma sentenza del 20/11/2009 dalla Corte d'Appello di Lecce) Pres. Ferrua,
Est. Franco, Ric. Chiuri.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 18/5/2011 (Ud. 26/01/2011) Sentenza n.
19568
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Installazione pannelli solari - Autorizzazione dell'ente preposto alla tutela del vincolo - Assenza - Reato paesaggistico - Configurabilità - Natura di reato formale e di pericolo - Art. 146, c. 9, D. L.vo n. 42/2004 - D.P.R. n. 139/2010 - Art. 2 D.M. n. 1444/1968 - D. L.vo n. 115/2008 - Art. 1, c. 289, L. n. 244/2007 - Dir. 2006/32/CE. L'installazione di pannelli solari è inequivocabilmente un intervento idoneo ad incidere negativamente sull'assetto paesaggistico e richiede l'autorizzazione dell'ente preposto alla tutela del vincolo. La mancanza di autorizzazione è idonea a configurare il reato paesaggistico che, ha natura di reato formale e di pericolo (Cass., Sez. III n. 2903, 22/01/2010). La necessità di tale autorizzazione è esplicitamente prevista dal D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni" il quale, nell'Allegato 1, indica tra gli interventi soggetti ad autorizzazione semplificata, al punto 25, i "pannelli solari, termici e fotovoltaici fino ad una superficie di 25 mq", specificando che la disposizione non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 ed in quelle ad esse assimilabili e nelle aree vincolate ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del D.Lv. 42\04, ferme restando le diverse e più favorevoli previsioni del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE", e dell'articolo 1, comma 289, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (Annulla l'ordinanza emessa il 6/6/2010 con rinvio al Tribunale di Gorizia) Pres. Petti Est. Ramacci Ric. Cuzzolin. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 17/05/2011 (Ud. 27/04/2011) Sentenza n. 19328
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - DIRITTO URBANISTICO - Reati paesaggisti ed urbanistici - Spontanea demolizione dell’abuso in zona vincolata - Estinzione dei reati - Effetti, presupposti e limiti - Art. 181, c. 1 quinquies D.L.vo n.42\2004 e s.m. apportate dalla "legge delega ambientale" n. 308\04 - Art. 44, D.P.R. n. 380\01 - Art. 81 C.P.. In tema di reati paesaggistici ed urbanistici, la spontanea demolizione dell'intervento abusivo in zona vincolata effettuata prima che venga disposta d'ufficio dall'autorità amministrativa e, comunque, prima che intervenga la condanna, comporta l'estinzione del solo reato paesaggistico di cui al comma 1 dell'articolo 181 D.Lv. n. 42\2004 ma non produce alcun effetto estintivo delle violazioni edilizie eventualmente concorrenti, pur potendo essere oggetto di valutazione da parte del giudice penale per la determinazione della pena e relativamente alla mancanza di un danno penalmente rilevante o alla buona fede dell'imputato. (Cass. Sez. III n. 3064, 21/1/2008; Cass. Sez. III n. 3945, 1/2/2006; Cass. Sez. III n. 35008, 18/9/2007). (annulla con rinvio sentenza emessa il 12/5/2010 dal Tribunale di Bergamo) Pres. Petti, Est. Ramacci, Ric. PG in proc. Medici ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 17/05/2011 (Ud. 27/04/2011) Sentenza n. 19317
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - VIA - Valutazioni di compatibilità ambientale - Ampiezza maggiore rispetto alle valutazioni miranti alla tutela paesaggistica. L’ottica che guida le valutazioni sulla compatibilità ambientale è più ampia di quella che invece caratterizza il punto di vista paesaggistico, per sua natura ancorato a presupposti valoriali diversi. Pres. Perrelli, Est. Pennetti - G. s.r.l. (avv. Tamburrino) c. Regione Basilicata e altri (n.c.) - TAR BASILICATA, Sez. I - 11 maggio 2011, n. 304
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - DIRITTO URBANISTICO - Trasformazione di balcone in veranda - Permesso di costruire - Necessità - Nulla osta paesaggistico - Necessità - Orientamento della giurisprudenza - Artt 44 lett. b) d.P.R. n 380/2001 e 181 d. l.vo n 42/ 2004.. La trasformazione di un balcone o di un terrazzino circondato da muri perimetrali in veranda, o di un terrapieno et similia mediante chiusura a mezzo di installazione di pannelli di vetro su intelaiatura metallica od altri elementi costruttivi, non costituisce intervento di manutenzione straordinaria, di restauro o pertinenziale, ma è opera già soggetta a concessione edilizia ed attualmente a permesso di costruire (Cass., Sez. n. 35011/2007; n.25588/2004). Il medesimo orientamento si rinviene nelle decisioni dei giudici amministrativi (Cons. Stato, Sez. 5^: 8.4.1999, n. 394 e 22.7.1992, n. 675, nonché Cons. giust. Amm. Sic. Sez. riunite, 15.10.1991, n. 345). In particolare, una veranda è da considerarsi, in senso tecnico- giuridico, un nuovo locale autonomamente utilizzabile e difetta normalmente del carattere di precarietà trattandosi di opera destinata, non a sopperire ad esigenze temporanee e contingenti, ma a durare nel tempo, ampliando così il godimento dell'immobile. Nella specie, non può sostenersi che, il manufatto realizzato, senza il permesso di costruire e senza il nulla osta paesaggistico, fosse destinato alla protezione dagli agenti atmosferici allorché si consideri che é stato ottenuto in concreto un nuovo vano adibito a deposito. (dic. inamm. il ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 25/3/2010) Pres. De Maio, Est. Petti, Ric. Ammirati. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 11/5/2011 (Ud. 23/3/2011), Sentenza n. 18507
DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Impianti di distribuzione carburante - Localizzazione - Area a verde attrezzato o zona agricola - Compatibilità con qualunque destinazione urbanistica - Limiti - Vincoli paesaggistici, ambientali - Conflitto tra la legislazione in materia di governo del territorio Regionale e statale - Principio di specialità - Art. 2, e c. 1 bis, D. Lgs n. 32/1998. La localizzazione di impianti di distribuzione di carburanti, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs n. 32/98, non è esclusa nemmeno dalla destinazione dell'area a verde attrezzato oppure a zona agricola. L'impianto di distribuzione di carburanti costituisce una infrastruttura compatibile con qualunque destinazione urbanistica, salvo espressi divieti, e non necessita, dunque, di una variante di piano, costituendo piuttosto la sua localizzazione un mero adeguamento degli strumenti urbanistici, (Cons. St., sez. V, 21/9/2005, n. 4945; Cons. St. sez. V, 19.9.2007 n. 4887; Cons. Stat., Sez. V, 9/6/2008, n. 2857; id. 23/1/2007, n. 192; id. 13/12/2006, n. 7377; Tar Veneto, Sez. III, 1/8/2007, n. 2626; Tar. Veneto, sez. III, 16.6.2009 n. 1805). Non sussiste, inoltre, conflitto tra la legislazione in materia di governo del territorio dettata dalla Regione e la legislazione statale in materia di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, dovendo trovare applicazione, per il principio di specialità, solo quest'ultima con riferimento alla installazione di tale tipo di struttura. Tuttavia, l'art. 2, comma 1 bis, del D. Lgs n. 32 del 1998 fa espressamente salvi i vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali esistenti sul territorio. (annulla con rinvio ordinanza dell'11.6.2010, Tribunale di Reggio Calabria) Pres. Ferrua, Est. Rosi, Ric. Lucà. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 9/05/2011 (Cc. 6/4/2011), Sentenza n. 17873
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - VIA - Soprintendenze di settore - Direttori
regionali - Autonomia di attribuzioni - DPR n. 173/2004 - Conferenza di servizi
di VIA - Partecipazione del Direttore regionale - Illegittimità. Nel disegno
organizzativo contenuto nell’art. 19 del DPR 10 giugno 2004 n.173, le
Soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio costituiscono organi
periferici del Ministero per i beni e le attività culturali, al pari delle
Direzioni regionali caratterizzate, rispetto a queste ultime, dall’essere uffici
di livello dirigenziale non generale, di cui rappresentano articolazioni dotate
di attribuzioni autonome rispetto a quelle delle direzioni regionali.
L’autonomia delle attribuzioni delle soprintendenze di settore rispetto a quelle
attribuite ai Direttori regionali è comprovata dalla necessità della delega
(prevista agli ultimi due commi dell’art. 20 DPR n. 173/2004) ai titolari delle
soprintendenze di settore da parte del direttore regionale sia per l’esercizio
di specifiche funzioni (quali l'esecuzione di opere e lavori su beni culturali,
l'occupazione temporanea di immobili a fini di ricerche archeologiche o
ritrovamento di beni culturali e l’uso di beni culturali) sia per le altre
funzioni di competenza del direttore regionale. Al Direttore regionale è
pertanto precluso l’esercizio di attribuzioni proprie dei titolari delle singole
soprintendenze di settore. Sia pure invitato alla conferenza dei servizi di VIA
il Direttore regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici non è pertanto in
grado di surrogare il titolare della locale Soprintendenza di settore ai Beni
Culturali e Paesaggistici. Consegue l’illegittimità della determina di
compatibilità ambientale assunta in esito alla conferenza di servizi, le cui
riunioni, si sono svolte in assenza di un rappresentante legittimato ad
esprimere definitivamente la volontà dell'amministrazione di appartenenza. Pres.
ed Est. Lamberti - Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali e altri (Avv.
Stato) c. Comune di S. Giustino (avv. Calzoni), Regione Umbria (avv.ti Iannotti
e Manuali) e altro (n.c.) -
TAR UMBRIA, Sez. I - 3 maggio 2011, n. 124
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Lottizzazione abusiva - Edifici eseguiti senza titolo abilitativo in zona agricola, soggetta a vincolo paesistico, sismico ed idrogeologico - Sequestro di urgenza disposto dal pubblico ministero - Articolo 321 C.P.P. - Fattispecie. In materia di sequestro preventivo disposto dal Pubblico Ministero in caso di urgenza, il termine di 48 ore, entro cui deve essere richiesta la convalida al giudice, decorre dall'esecuzione del sequestro e non dalla adozione del provvedimento ma non è preclusa al Pubblico Ministero la possibilità di richiedere la convalida contestualmente o comunque prima che detto termine inizi a decorrere, poiché la legge non prevede alcuna preclusione in tal senso (fattispecie: sequestro di alcuni edifici, nel Comune di Gaeta, oggetto di lottizzazione abusiva ed eseguiti senza titolo abilitativo in zona agricola, soggetta a vincolo paesistico, sismico ed idrogeologico, nonché violazione di sigilli. (conferma ordinanza emessa il 29/7/2010 dal Tribunale di Latina) Pres. Gentile, Est. Ramacci, Ric. Di Fazio. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 29/04/2011 (CC. 13/04/2011) n. 16728
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Autorizzazioni paesistiche - Controllo di
legittimità - Competenza - Direttore generale. La competenza circa il
controllo di legittimità sulle autorizzazioni paesistiche rilasciate dagli enti
locali è validamente incardinata nel direttore generale, sulla base
dell’ordinamento interno degli uffici ministeriali. Il fatto che l’art. 82 comma
9 del DPR 616/1977 indichi quale titolare del potere direttamente il ministro è
del tutto irrilevante. In un testo normativo dedicato al trasferimento di
funzioni amministrative dallo Stato alle regioni l’utilizzo di richiami alla
figura del ministro non identifica infatti la carica politica ma semplicemente
l’amministrazione statale in contrapposizione a quella regionale. Pres.
Calderoni. Est.Pedron - I.M. (avv. Calandrucci) c. Ministero per i Beni
Culturali e Ambientali, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di
Brescia (Avv. Stato) -
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. II - 29 aprile 2011, n. 654
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Autorizzazione paesaggistica - Caratteristiche
igienico sanitarie degli edifici - Rilevanza - Esclusione. Il fatto che la
costruzione si presenti esteticamente sgradevole per la scarsa qualità dei
materiali impiegati non può avere importanza decisiva nell’esame paesistico, in
quanto il vincolo riguarda la concatenazione delle forme che si presentano alla
vista e non le caratteristiche igienico-sanitarie degli edifici singolarmente
considerati (v. TAR Brescia Sez. I 17 gennaio 2011 n. 73). La sanatoria
paesistica non può quindi essere negata se la costruzione, pur non pregevole in
sé, esercita un impatto limitato rispetto al contesto; d’altra parte il Comune,
anche su segnalazione della Soprintendenza, può comunque formulare prescrizioni
che impongano il risanamento degli edifici oggetto di sanatoria, in modo da
renderli conformi al regolamento locale di igiene. Pres. Calderoni. Est.Pedron -
I.M. (avv. Calandrucci) c. Ministero per i Beni Culturali e Ambientali,
Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Brescia (Avv. Stato) -
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. II - 29 aprile 2011, n. 654
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici - Rilascio al di fuori dei casi previsti dalla legge - Violazione - Normativa antisimica e vincoli paesaggistici - Fattispecie - Artt. 14 e 44 lett. b) D.P.R. n.380/01 - Art. 146 D.L.vo n. 42/2004 - Art. 7 D.M. n. 1444/1968. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici è istituto di carattere eccezionale giustificato dalla necessità di soddisfare esigenze straordinarie rispetto agli interessi primari garantiti dalla disciplina urbanistica generale e, in quanto tale, applicabile esclusivamente entro i limiti tassativamente previsti dall'articolo 14 D.P.R. 380/01 e mediante la specifica procedura. Tale sua particolare natura porta ad escludere che possa essere rilasciato "in sanatoria" dopo l'esecuzione delle opere. Nella specie, l'intervento edilizio risultava eseguito sulla base di un permesso di costruire in deroga rilasciato al di fuori dei casi previsti dalla legge, mancanza di autorizzazione dell'ente preposto alla tutela del vincolo paesaggistico e violazione della disciplina antisismica e sul cemento armato. (Annulla ordinanza emessa l’8/7/2010 con rinvio al Tribunale di Cosenza) Pres. Gentile, Est. Ramacci, Ric. Mariotti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 28/04/2011 (CC. 31/03/2011) Sentenza n. 16591
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Costruzioni abusive - Stato di degrado
dell’area - Motivo di giustificazione dell’abuso - Esclusione. Lo stato di
degrado e disordine ambientale non può costituire motivo di giustificazione
della costruzione abusiva, atteso che diversamente opinando non avrebbe senso
neppure l’imposizione del relativo vincolo, finalizzato proprio a prevenire
l’aggravamento della situazione e di perseguire il possibile recupero, (C.d.S.,
sez. V, 27 marzo 2000, n. 1761; 27 aprile 2010, n. 2377). Pres. Piscitello, Est.
Saltelli - T.G. e altro (avv. D’Urso) c. Comune di Orbetello (n.c.) - (Conferma
T.A.R. TOSCANA - FIRENZE, Sez. I, n. 249/1997) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 27 aprile 2011, n. 2527
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Nulla osta paesaggistico - Verifica della
correttezza del giudizio espresso dall’amministrazione preposta - Sopralluogo -
Necessità - Esclusione. In tema di rilascio di nulla - osta paesaggistico,
l’attività di verifica della correttezza del giudizio espresso
dall’amministrazione preposta alla tutela del vincolo e del conseguente
provvedimento comunale non implica necessariamente il compimento di un effettivo
sopralluogo, ben potendo limitarsi alla valutazione documentale della condotta
tenuta dalle amministrazioni interessate (C.d.S., sez. VI, 27 aprile 2010, n.
2377). Pres. Piscitello, Est. Saltelli - T.G. e altro (avv. D’Urso) c. Comune di
Orbetello (n.c.) - (Conferma T.A.R. TOSCANA - FIRENZE, Sez. I, n. 249/1997) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 27 aprile 2011, n. 2527
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Amministrazione preposta alla tutela del vincolo
paesaggistico - Prescrizioni dirette ad assicurare la compatibilità delle opere
con il vincolo - Dovere - Esclusione. L’amministrazione preposta alla tutela
del vincolo e/o l’amministrazione comunale non è tenuta ad indicare gli
eventuali accorgimenti ed interventi volti a rendere compatibile le opere
abusivamente realizzate con l’ambiente circostante al fine di consentire la
sanabilità delle stesse. Un simile dovere di soccorso, invero, non solo non
trova alcun fondamento positivo specifico, ma neppure può trovare radicamento
nei principi costituzionali (art. 97 Cost.) cui deve improntarsi l’azione
amministrativa, ciò in quanto in ogni caso l’amministrazione deve esercitare il
potere conferitole dalla legge per il perseguimento dell’interesse pubblico, nel
caso di specie quello della tutela della bellezza del paesaggio dell’area
interessata, certamente prevalente rispetto a quello privato alla conservazione
delle opere realizzate abusivamente senza i necessari permessi richiesti dalla
legge. Pres. Piscitello, Est. Saltelli - T.G. e altro (avv. D’Urso) c. Comune di
Orbetello (n.c.) - (Conferma T.A.R. TOSCANA - FIRENZE, Sez. I, n. 249/1997) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 27 aprile 2011, n. 2527
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Vincolo paesaggistico - Abuso edilizio - Ordine di
demolizione - Atto vincolato - Affidamento del privato - Possibile sussistenza -
Esclusione. Come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, il
provvedimento di demolizione è atto vincolato che non richiede una specifica
valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di
quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una
motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla
demolizione, non potendo neppure ammettersi l’esistenza di alcun affidamento
tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo
non può giammai legittimare (C.d.S., sez. IV, 1° ottobre 2007, n. 5049; 10
dicembre 2007, n. 6344; 31 agosto 2010, n. 3955; sez. V, 7 settembre 2009, n.
5229). Pres. Piscitello, Est. Saltelli - T.G. e altro (avv. D’Urso) c. Comune di
Orbetello (n.c.) - (Conferma T.A.R. TOSCANA - FIRENZE, Sez. I, n. 249/1997)
-
CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 27 aprile 2011, n. 2527
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Autorizzazione paesaggistica - Conferenza di
servizi decisoria - Idoneità alla legittimazione dell’intervento - Esclusione -
Necessità di un autonomo provvedimento di autorizzazione da parte dell’ente
competente. Il modulo della conferenza di servizi c.d. decisoria, applicato
alle vicende di autorizzazione paesaggistica, per quanto possa essere utile ad
un esame contestuale e sollecito dell’istanza e possa comportare il raccordo con
gli altri procedimenti, non è di suo idoneo a legittimare dal punto di vista
paesaggistico l’intervento, se non è seguito da un autonomo, espresso e puntuale
provvedimento di autorizzazione da parte dell’ente competente e se la
soprintendenza non ha poi esercitato in senso favorevole all’istanza stessa la
sua susseguente funzione di cogestione del vincolo. Pres. Severini, Est. Vigotti
- Ministero per i beni e le attività culturali e altri (Avv. Stato) c. C.R.
(avv. Nicolardi) - (Riforma T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE I n.
01538/2009) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI -18 aprile 2011, n. 2378
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Termine di sessanta giorni per l’esercizio del
diritto di prelazione - Decorrenza - Ricezione del rogito notarile - Denuncia ex
art. 58 d.lgs. n. 490/1999 - Equivalenza. Ai fini della decorrenza del
termine di sessanta giorni per l’esercizio del diritto di prelazione, la formale
ricezione del rogito notarile produce i medesimi effetti della denuncia di cui
all’art. 58 del D.Lgs. n. 490/1999: scopo della normativa in esame è, infatti,
quello di consentire alle Autorità competenti di valutare l’opportunità di
acquisire al patrimonio pubblico determinati beni, in considerazione del
peculiare interesse storico o artistico dei medesimi. (Cons. St., Sez. VI, 27
febbraio 2008, n. 713). Pres. Mariuzzo, Est. Poppi - S.B. (avv. Sica) c.
Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali - Soprintendenza per i Beni
Architettonici e per il Paesaggio della Provincia di Como (Avv. Stato) e Comune
di Griante (avv.ti Famà e Spallino) -
TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. I- 9 aprile 2011, n. 935
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Annullamento dell’autorizzazione paesaggistica - Termine di sessanta giorni - Decorrenza - Individuazione. La decorrenza del termine di sessanta giorni, previsto dall'art. 82, nono comma, d.P.R. n.616 del 1977, per l'esercizio del potere di annullamento, da parte del Ministero dei beni culturali ed ambientali, dell'autorizzazione paesaggistica ex art.7 l. 29 giugno 1939, n.1497, inizia solo dal momento in cui la documentazione perviene, completa, all'organo competente a decidere, a meno che l'interruzione del termine non risulti pretestuosa e persegua fini meramente dilatori (Cons. Stato, VI, 19 giugno 2001, n.3233). Pres. Severini, Est. Vigotti - I.G. e altro (avv. barone) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (n.c.) - (Conferma T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. n. 77/2005) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 4 aprile 2011, n. 2087
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Ultimazione dell'opera - Ininfluenza - pregiudizio ambientale - Fattispecie - Artt. 44 lett. e) e 95 D.P.R. 380/01 e 181 D. L.vo 42/04. In tema di tutela di beni culturali ed ambientali, è ininfluente il dato fattuale della ultimazione dell'opera, in quanto si verifica un pregiudizio ambientale destinato a spiegare i suoi effetti pregiudizievoli anche dopo la realizzazione dell'opera (Cass. Sez. 3^ 19.5.2009 n. 30932). Fattispecie: costruzione realizzata in zona protetta da apposito vincolo paesaggistico. (conferma ordinanza dell'8.07.2010 del Tribunale di Latina quale Giudice del Riesame) Pres. Gentile, Est. Grillo, Ric. Piazza. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 30/03/2011 (Cc. 17/02/2011), Sentenza n. 13125
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Vincolo paesaggistico - Autorizzazione -
Diniego - Motivazione succinta - Legittimità. In tema di diniego di
autorizzazione paesaggistica, è legittima una motivazione anche succinta, in
quanto l’onere motivazionale può essere assolto mediante l’individuazione,
nell’opera abusiva, di caratteristiche che ne impediscono il corretto
inserimento nella zona tutelata (Tar Toscana, III, 27/11/2006, n. 6052; Tar
Campania, Napoli, VI, 4/8/2008, n. 9718). Pres. Radesi, Est. Bellucci - M.A.
(avv. Pozzolini) c. Comune di Firenze (avv.ti Minucci e Selvaggi) -
TAR TOSCANA, Sez. III - 25 marzo 2011, n. 535
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Vincolo paesaggistico - Autorizzazione -
Diniego - Obbligo di indicare le prescrizioni idonee a rendere l’intervento
compatibile con il paesaggio - Insussistenza. Il legislatore non impone
all’Ente pubblico l’obbligo di indicare le prescrizioni tese a rendere
l’intervento compatibile con il paesaggio tutelato (Tar Toscana, III,
27/11/2006, n. 6052; Tar Campania, Napoli, IV, 13/6/2007, n. 6142). Non sussiste
cioè a carico del Comune l’obbligo di proporre misure idonee ad assicurare un
corretto inserimento dell’abuso edilizio nel contesto paesaggistico di
riferimento, dovendo l’autorità adita limitarsi a valutare l’opera così come è,
ed essendo semmai compito del privato interessato proporre con l’istanza di
condono misure funzionali a ridimensionare l’impatto visivo dell’opera stessa.
Pres. Radesi, Est. Bellucci - M.A. (avv. Pozzolini) c. Comune di Firenze (avv.ti
Minucci e Selvaggi) -
TAR TOSCANA, Sez. III - 25 marzo 2011, n. 535
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Vincolo paesaggistico - Potere di annullamento
della Soprintendenza - Limiti - Fattispecie. La Soprintendenza è titolare di
un potere di annullamento strettamente correlato alla verifica del rispetto
delle prescrizioni di tutela del paesaggio, ma non può dilatarne l’esercizio al
punto da ingerirsi in aspetti procedurali che esulano dalle sue competenze.
(Nella fattispecie, il Giudice ha ritenuto spettante alla Regione Puglia e non
alla Soprintendenza la conduzione del procedimento preordinato al rilascio
dell’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003,
per la costruzione ed esercizio di impianti eolici). Pres. Allegretta, Est.
Picone - M. s.r.l. (avv.ti Mescia e Mescia) c. Soprintendenza per i Beni
Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Bari e Foggia (Avv. Stato)
e altro (n.c.) -
TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 24 marzo 2011, n. 478
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Nulla osta paesistico - Natura di atto
recettizio - Esclusione - Termine di sessanta giorni - Comunicazione ai
destinatari - Irrilevanza -Circolari - Inidoneità ad alterare la natura non
recettizia del provvedimento. Il provvedimento di annullamento del
nulla-osta paesistico non ha natura di atto recettizio, con la conseguenza che
il termine - perentorio - di sessanta giorni previsto per la sua adozione
attiene al solo esercizio del potere di annullamento da parte
dell'Amministrazione statale e non anche alla comunicazione o notificazione ai
destinatari del provvedimento stesso (in tal senso, ex plurimis, Cons. Stato,
Sez. VI, sent. 9 ottobre 2007, n. 5237; id., Sez. VI, sent. 5 marzo 2007, n.
1027). A diversa conclusione non può pervenirsi assegnando rilievo al decreto
direttoriale del 18 dicembre 1996, che, nel delegare alle locali soprintendenze
il potere di adottare i provvedimenti di annullamento dei nulla osta paesistici,
stabilisce che nel termine di legge di sessanta giorni il provvedimento va non
solo adottato, ma anche comunicato ai destinatari: la circolare non è infatti
idonea ad alterare la natura giuridica non recettizia del provvedimento di
annullamento di nulla osta paesistico, stabilita dalla legge (in termini, Cons.
Stato, sez. VI, 4 settembre 2001, n. 4639). Pres. Maruotti, Est. Garofoli -
Ministero per i beni e le attività culturali (avv. Stato) c. Z.C. e altro
(avv.ti Da Monte e Villani) - (Riforma T.A.R. Liguria, n. 1525/2004) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 18 marzo 2011, n. 1661
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Procedimento di controllo del nulla osta
paesaggistico - Termine di scadenza in giorno festivo - Artt. 155, c. 4 c.p.c. e
art. 2963 c.c. - Applicabilità. L'art. 155 comma 4 c.p.c. e l'art. 2963
c.c., secondo cui il termine in scadenza in giorno festivo è spostato al primo
giorno seguente non festivo, trovano applicazione anche nel procedimento di
controllo del nulla osta paesaggistico, essendo espressione di un principio di
carattere generale. Pres. Maruotti, Est. Garofoli - Ministero per i beni e le
attività culturali (avv. Stato) c. Z.C. e altro (avv.ti Da Monte e Villani) -
(Riforma T.A.R. Liguria, n. 1525/2004) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 18 marzo 2011, n. 1661
BOSCHI E FORESTE - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Area boscata e aree assimilate - Definizione -
Riferimenti normativi. La qualificazione di una zona come area boscata é
rilevante ai fini della disciplina paesaggistica in quanto rientrante tra i beni
soggetti a tutela in base alla legge, perché rientranti tra quelli individuati
dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 142, comma 1,
segnatamente, dalla lettera g) che contempla "i territori coperti da foreste e
da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a
vincolo di rimboschimento, come definiti dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001,
n. 227, articolo 2, commi 2 e 6".Il Decreto Legislativo 18 maggio del 2001, n.
227 articolo 2, comma 6 fornisce, a sua volta, una definizione di bosco ed
assimila al bosco altre aree. Ciò posto si osserva che il bosco, così come
definito, é caratterizzato dalla presenza di vegetazione e da un'estensione
minima, mentre per le radure e le altre superfici che interrompono il bosco,
rientranti tra le "aree assimilate", é previsto un limite massimo di estensione
superato il quale viene meno l'assimilazione. Dette aree vengono, appunto,
assimilate al bosco perché non posseggono le caratteristiche indicate nella
definizione.
Le radure, in particolare, presentano, evidentemente, l'assenza di vegetazione
del tipo di quella che caratterizza il bosco altrimenti, come le altre aree
indicate, non potrebbero interromperlo. Tale distinzione, peraltro, ha un senso
evidente con riferimento alla tutela che la legge intende assicurare ad aree di
particolare pregio paesistico che non sarebbe giustificata per superfici
estranee, per caratteristiche, ai boschi ed alle foreste. (conferma sentenza
emessa il 25/11/2009 dalla Corte d'Appello di Lecce). Pres. Ferrua - Est.
Ramacci - P.M. Passacantando - Ric. Tu. Al. Gi.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 10 marzo 2011, n. 9690
BOSCHI E FORESTE - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Area boscata e aree assimilate - Macchia
mediterranea - Distinzione tra "macchia alta" e "macchia bassa" - Irrilevanza.
Non spetta al proprietario dell'area procedere ad una soggettiva valutazione
delle caratteristiche della vegetazione al fine di individuarne la
riconducibilità alla definizione di "macchia mediterranea". La formulazione
letterale della definizione di cui al Decreto Legislativo 18 maggio del 2001, n.
227, fa rientrare nella nozione di bosco sia la vegetazione arborea, sia la
macchia mediterranea come tale, indipendentemente dal suo carattere arboreo o
arbustivo (Sez. 3, n. 1874, 23 gennaio 2007), sicché non si dovrebbe più
distinguere tra "macchia alta", di predominanza arborea, e "macchia bassa", di
natura arbustiva (contra Sez. 3 n. 6011, 14 dicembre 2001 e n. 48118, 4 novembre
2011). (conferma sentenza emessa il 25/11/2009 dalla Corte d'Appello di Lecce). Pres. Ferrua - Est. Ramacci - P.M. Passacantando - Ric. Tu. Al. Gi.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 10 marzo 2011, n. 9690
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Piano Urbanistico Territoriale Tematico della regione Puglia (PUTT/P) - Natura di intervento di pianificazione a carattere generale - Efficacia. Il Piano Urbanistico Territoriale Tematico della regione Puglia (PUTT/P) é riconducibile alla categoria dei piani urbanistico territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali e, pertanto, costituisce un intervento di pianificazione a carattere generale efficace su tutto il territorio regionale, non limitato alle aree e ai beni elencati nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1997, articolo 82, comma 5, ovvero alle aree già sottoposte a uno specifico vincolo paesistico (Sez. 3, n. 42916, 11 novembre 2009; Sez. 3, n. 41078, 6 novembre 2007). (conferma sentenza emessa il 25/11/2009 dalla Corte d'Appello di Lecce). Pres. Ferrua - Est. Ramacci - P.M. Passacantando - Ric. Tu. Al. Gi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 10 marzo 2011, n. 9690
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Opere eseguite in assenza di autorizzazione amministrativa - Necessità di autorizzazione paesaggistica - Valutazione ai fini di cui all'art. 181 D.Lgs. 42/2004 - Competenza dell'autorità giudiziaria penale - Artt. 146 e 149 D.Lgs. 42/2004. La valutazione del combinato disposto degli articoli 146 e 149 del Decreto Legislativo 22 gennaio del 2004, n. 42, circa la necessità o meno dell'autorizzazione paesaggistica allo scopo di verificare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'articolo 181 del medesimo decreto é di competenza dell'autorità giudiziaria penale e non subisce condizionamenti dall'eventuale difforme opinione dell'autorità amministrativa (Sez. 3 n. 35401, 24 settembre 2007). (conferma sentenza emessa il 25/11/2009 dalla Corte d'Appello di Lecce). Pres. Ferrua - Est. Ramacci - P.M. Passacantando - Ric. Tu. Al. Gi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 10 marzo 2011, n. 9690
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Interventi non soggetti ad autorizzazione - Valutazione sulla necessità o meno di autorizzazione paesaggistica - Tipologia di lavori - Soggettiva interpretazione da parte del privato - Esclusione - Art. 149 D.Lgs. 42/2004. Con riferimento specifico alle ipotesi contemplate dal Decreto Legislativo 22 gennaio del 2004, n. 42, articolo 149, la valutazione circa la non soggezione dell'intervento ad autorizzazione paesaggistica, in base alla tipologia dei lavori, non può essere lasciata ad una soggettiva interpretazione della normativa di settore da parte del privato che detti lavori intende eseguire, sottraendo ogni possibilità di controllo preventivo all'autorità amministrativa. Lo scopo della norma é infatti quello di evitare, per tale tipologia di interventi, lo specifico procedimento autorizzatorio normalmente previsto, però, é di tutta evidenza che vengono posti dei limiti precisi che tengono conto dell'impatto dei lavori, nelle lettere a) (i lavori non devono alterare lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici), b) (gli interventi non devono comportare l'alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili e deve trattarsi di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio) e nella lettera c), secondo cui i lavori ivi indicati devono essere previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia. (conferma sentenza emessa il 25/11/2009 dalla Corte d'Appello di Lecce). Pres. Ferrua - Est. Ramacci - P.M. Passacantando - Ric. Tu. Al. Gi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 10 marzo 2011, n. 9690
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Distruzione o deturpamento di bellezze naturali - Configurabilità - Successivo ripristino dello stato dei luoghi - Irrilevanza. Per la configurabilità della contravvenzione di cui all'articolo 734 c.p., é necessaria una effettiva distruzione o alterazione delle bellezze naturali dei luoghi protetti, attesa la sua natura di reato di danno. L'evento dannoso può essere determinato attraverso qualsiasi condotta attiva od omissiva in considerazione della natura di reato a forma libera. L'alterazione che tale condotta comporta non deve, tuttavia, essere necessariamente grave e irreparabile, non incidendo sulla configurabilità del reato la circostanza che l'intervento eseguito consenta il successivo ripristino dello stato dei luoghi preesistente attraverso la rimozione dell'opera o in altro modo. (conferma sentenza emessa il 25/11/2009 dalla Corte d'Appello di Lecce). Pres. Ferrua - Est. Ramacci - P.M. Passacantando - Ric. Tu. Al. Gi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 10 marzo 2011, n. 9690
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Distruzione o deturpamento di bellezze naturali - Interventi abusivi preesistenti - Configurabilità del reato - Art. 734 c.p.. La configurabilità del reato di cui all'articolo 734 c.p., non é esclusa dalla preesistenza di altri interventi, ben potendo un'opera abusiva seguire ad altre e concorrere all'alterazione dell'originaria conformazione del paesaggio (SS.UU. n. 72, 10 gennaio 1994), sempre che il giudice motivi adeguatamente in ordine al verificarsi della permanente menomazione della situazione di bellezza naturale attribuita al sito (Sez. 3, n. 46992, 9 novembre 2004). (conferma sentenza emessa il 25/11/2009 dalla Corte d'Appello di Lecce). Pres. Ferrua - Est. Ramacci - P.M. Passacantando - Ric. Tu. Al. Gi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 10 marzo 2011, n. 9690
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Opere eseguite in assenza di autorizzazione amministrativa - Estinzione del reato ex art. 181, c. 1 quinquies, D. Lgs. n. 42/2004 - Onere della prova. L'articolo 181, comma 1 quinquies del Decreto Legislativo 22 gennaio del 2004, n. 42 (introdotto dalla "legge delega ambientale" 15 dicembre del 2004, n. 308) prevede una forma di estinzione del reato paesaggistico conseguente alla spontanea rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del trasgressore, prima che venga disposta d'ufficio dall'autorità amministrativa e, comunque, prima che intervenga la condanna. Trattandosi di causa estintiva di un reato già perfezionato in tutti i suoi elementi essenziali, il relativo onere probatorio incombe sull'imputato(Sez. 3, n. 37371, 1 ottobre 2008). é peraltro evidente che anche lo spontaneo ripristino non può non essere preventivamente comunicato alle competenti autorità amministrative, non solo perché le effettive finalità potrebbero essere equivocate prima del completamento delle opere di ripristino, ma anche perché chi vi provvede ha sicuro interesse alla documentazione certa della spontaneità e tempestività dell'azione riparatoria, considerate le conseguenze favorevoli che, per legge, ne derivano. (conferma sentenza emessa il 25/11/2009 dalla Corte d'Appello di Lecce). Pres. Ferrua - Est. Ramacci - P.M. Passacantando - Ric. Tu. Al. Gi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 10 marzo 2011, n. 9690
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI -
DIRITTO URBANISTICO - SIC (siti di interesse comunitario) - Permesso di
costruire - Valutazione di incidenza - D.P.R. n. 357/1997. La valutazione di
incidenza prevista dal D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 per gli interventi da
eseguirsi nelle zone individuate come SIC (siti di interesse comunitario) avendo
ad oggetto l'analisi dei possibili effetti che gli interventi medesimi possono
avere su detti siti con riferimento agli obiettivi di conservazione, deve
necessariamente precedere il rilascio del titolo abilitativo edilizio del quale
costituisce requisito di efficacia. (conferma ordinanza emessa i16/7/2010 dal
Tribunale di Salerno) Pres. Ferrua, Est. Ramacci, Ric. Stanzione.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 9/03/2011 (Cc. 24/02/2011) Sentenza n.
9308
FAUNA E FLORA - DIRITTO URBANISTICO - VIA valutazione di incidenza ambientale -
SIC (siti di interesse comunitario) - Conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche - Principi comunitari
di precauzione e prevenzione dell'azione ambientale - Dir. n. 92/43/CEE. Ai
sensi del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 la valutazione di incidenza deve
precedere il rilascio del titolo abilitativo edilizio. La procedura ha lo scopo
di analizzare e valutare gli effetti di un determinato intervento o di una
particolare attività all'interno dei siti di importanza comunitaria,
individuando anche eventuali misure per contenerne l'impatto e favorirne la
conservazione. Si tratta, quindi, di un procedimento preventivo il cui scopo é,
evidentemente, quello di assicurare un adeguato equilibrio tra la conservazione
del sito ed un uso sostenibile del territorio anche in ossequio ai principi
comunitari di precauzione e prevenzione dell'azione ambientale.
Conseguentemente, deve certamente escludersi, proprio per la particolare natura
del procedimento, la possibilità che la valutazione di incidenza possa essere
rilasciata ex post, poiché un siffatto procedere da parte dell'amministrazione
competente vanificherebbe lo scopo della particolare procedura, che, come si é
detto, è quello di operare un bilanciamento tra le esigenze di conservazione
degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche e quelle di
sviluppo del territorio. Si tratta, pertanto, di una situazione del tutto
analoga a quella relativa agli interventi edilizi in zona sottoposta a vincolo
paesaggistico per i quali si è ritenuto che l'autorizzazione dell'ente preposto
alla tutela del vincolo costituisca atto autonomo e presupposto rispetto al
permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico
- edilizio con la conseguenza di condizionarne l'efficacia. (conferma ordinanza
emessa i16/7/2010 dal Tribunale di Salerno) Pres. Ferrua, Est. Ramacci, Ric.
Stanzione.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 9/03/2011 (Cc. 24/02/2011) Sentenza n.
9308
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Aree dichiarati di notevole interesse pubblico
- Esecuzione di lavori senza la prescritta autorizzazione - Delitto
paesaggistico - Art. 36, c.1° lett. c), L. n. 308/2004 - Art. 181 D. Lgs. n. 42/2004 succ. mod. L. n. 157/2006. In
materia di tutela del paesaggio, (anche prima dell'intervento della legge n.
157/2006, modificativa dell'art. 181 del D. Lgs. n. 42/2004), la fattispecie
delittuosa di cui all'art. 181, comma primo bis lett. a) del D.Lgs. 22 gennaio
2004 n. 42, esecuzione di lavori senza la prescritta autorizzazione su immobili
o aree dichiarati di notevole interesse pubblico, introdotta dall'art. 36, comma
primo lett. c), della legge 15 dicembre 2004 n. 308, è configurabile anche se la
dichiarazione è avvenuta con provvedimento emesso ai sensi delle disposizioni
previgenti. (Cass. sez. III, 9.11.2005 n. 45609, Pastore). (riforma sentenza del
5.3.2010 Corte di Appello di Firenze, con la quale, conferma Tribunale di
Grosseto, sezione distaccata di Orbetello, del 26.2.2009) Pres. Ferrua, Est.
Lombardi, Ric. Berti.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 9/03/2011 (Ud. 26/01/2011) Sentenza n. 9278
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - D.M. del 21/02/1958 - Continuità normativa -
Area dichiarata di interesse pubblico - Interventi in assenza di autorizzazione
- Art. 181, 1° c. lett. a), D. Lgs n. 42/2004 - Configurabiltà - Art. 139 e ss.,
D. Lgs n. 490/99 - L. n. 431/1985 - L. n. 1497/1939. Il riferimento ai beni
dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, contenuto
nell'art. 181, comma l lett. a), nella formulazione antecedente alla modifica di
cui al D. Lgs n. 157/2006, corrisponde all'analogo riferimento contenuto nella
lettera b) del predetto comma ai beni immobili tutelati per legge ai sensi
dell'art. 142 del medesimo decreto legislativo. Peraltro, vi è piena continuità
normativa sul piano procedimentale tra le disposizioni del D. Lgs 42/2004
(citato art. 136 e ss.) e quelle del D. Lgs n. 490/99 (art. 139 e ss.) in
materia di dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili ed aree;
disposizioni che, a loro volta, richiamavano quelle della L. 29 giugno 1939 n.
1497, art. l e seguenti. Cosi come vi è piena continuità normativa tra le
previsioni dell'art. 142 del D. Lgs n. 42/2004 e quelle contenute nell'art. 146
del D. Lgs n. 490/99, a loro volta riferibili a quelle degli art. 1 e 1 quater
del D.L. n. 312/1985, convertito con modificazioni nella L. n. 431/1985. Una
diversa interpretazione, risulta in contrasto con l'espresso disposto dell'art.
157, comma 1 lett. b), e), d bis) ed e) del medesimo D. Lgs n. 42/2004, ai sensi
del quale conservano efficacia a tutti gli effetti gli elenchi compilati e le
dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi della legge 29
giugno 1939 n. 1497, nonché gli elenchi compilati ovvero integrati e le
dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi del D. Lgs n. 490/99.
Sicché correttamente è stata configurata la fattispecie delittuosa di cui
all'art. 181, primo comma lett. a), del D. Lgs. n. 42/2004 in relazione alla
esecuzione di interventi, di qualsiasi natura essi siano, senza la prescritta
autorizzazione in un'area dichiarata di interesse pubblico con decreto
ministeriale del 21 febbraio 1958. (riforma sentenza del 5.3.2010 Corte di
Appello di Firenze, con la quale, conferma Tribunale di Grosseto, sezione
distaccata di Orbetello, del 26.2.2009) Pres. Ferrua, Est. Lombardi, Ric. Berti.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 9/03/2011 (Ud. 26/01/2011) Sentenza n. 9278
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti da fonti
rinnovabili - Tutela costituzionale del paesaggio - Libertà economica -
Funzionalizzazione alla salvaguardia delle bellezze naturali. La costruzione
e l’esercizio di impianti da fonti rinnovabili - soggetta ad autorizzazione
unica regionale - deve rispettare le normative vigenti in materia di tutela
dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, a tenore
dell’art. 12 comma terzo del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 (cfr.: Corte Cost.,
26.3.2010 n. 119).. Mentre la tutela costituzionale del paesaggio e dei beni
culturali è infatti incondizionata e assoluta, la garanzia della libertà
economica è subordinata alla sua <<funzione sociale>>, rientrando nella generale
accezione della funzionalizzazione anche la salvaguardia delle bellezze
naturali, del patrimonio pubblico e dei beni destinati alla fruizione
collettiva. (Cons. Stato V, 12.6.2009 n. 3770; Corte Cost. 22.5.2009 n. 162).
Ciò, tuttavia, non comporta che non debba tenersi conto l’utilità economica
delle opere progettate, secondo quanto previsto dell’art. 152 del D.Lgs. 22
gennaio 2004 n. 42. Pres. Zaccardi, Est. Ciliberti - E. s.r.l. (avv. ti Bassi e
Guida) c. Regione Molise e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.) -
TAR MOLISE, Sez. I - 8 marzo 2011, n. 99
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti di produzione
di energia da fonti rinnovabili - Interesse paesaggistico e interesse ambientale
- Possibile conflitto - Valutazione comparativa in concreto. E’ vero che la
riduzione delle emissioni nocive attraverso l’utilizzazione di fonti energetiche
rinnovabili costituisce oggetto di impegni internazionali assunti dallo Stato
italiano (come il Protocollo di Kyoto), ma è altresì vero che pure la
salvaguardia del paesaggio costituisce oggetto di impegni internazionali (come
la Convenzione europea del paesaggio). Pertanto, alla concezione totalizzante
dell’interesse paesaggistico non può sostituirsi una concezione totalizzante
dell’interesse ambientale, che ne postuli la tutela a ogni costo mediante lo
sviluppo di impianti di energia alternativa, che abbiano un grave e
irreversibile impatto paesaggistico. In altri termini, il conflitto tra tutela
del paesaggio e tutela dell’ambiente e della salute non può essere risolto in
forza di una nuova aprioristica gerarchia che inverta la scala dei valori, ma
deve essere operato in concreto mediante una ponderazione comparativa di tutti
gli interessi coinvolti, potendosi configurare una preminenza valoriale a favore
del paesaggio, o tutt’al più un’equivalenza ponderata tra il paesaggio,
l’ambiente e il diritto d’intrapresa economica (cfr.: T.A.R. Molise I, 8.4.2009
n. 115). Pres. Zaccardi, Est. Ciliberti - E. s.r.l. (avv. ti Bassi e Guida) c.
Regione Molise e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.) -
TAR MOLISE, Sez. I - 8 marzo 2011, n. 99
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Tutela - Principio di precauzione - Portata
generale - Aree non disciplinate dal piano paesaggistico - Sottoposizione a
vincolo - Operatività della tutela. La disciplina dei piani paesistici non
assorbe ogni profilo di tutela, atteso che la legge consente di utilizzare,
volta per volta, criteri discrezionali per verificare la compatibilità con il
paesaggio di una determinata opera o intervento sul territorio (cfr.: Cons.
Stato IV, 5.7.2010 n. 4244; T.A.R. Campania VII 3.11.2009 n. 6825; T.A.R.
Lombardia Brescia 12.1.2001 n. 2). Anche un’area non disciplinata da piano
paesistico può pertanto essere sottoposta a vincoli, dal che consegue che
l’autorità di tutela, operando il suo apprezzamento tecnico-amministrativo, deve
evitare il pregiudizio dei beni protetti. Il principio di precauzione, in virtù
del quale la legge individua gli strumenti per il perseguimento della tutela del
paesaggio e dei beni culturali, ha infatti portata generale (cfr.: T.A.R. Veneto
Venezia III, 8.3.2006 n. 565). Pres. Zaccardi, Est. Ciliberti - E. s.r.l. (avv.
ti Bassi e Guida) c. Regione Molise e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.) -
TAR MOLISE, Sez. I - 8 marzo 2011, n. 99
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - DIRITTO DELL’ENERGIA - Autorità tutoria -
Comparazione con gli interessi economici - Necessità - Esclusione. Se è vero
che i conflitti tra tutela del paesaggio e tutela dell’ambiente (e
indirettamente della salute) che si possono innescare nello sviluppo di fonti di
energia alternativa, in caso di grave e irreversibile impatto paesaggistico,
possono e devono essere risolti in concreto, attraverso una ponderazione
comparativa tra tutti gli interessi coinvolti, e ciò deve avvenire all’interno
della conferenza di servizi - non già nell’esercizio unilaterale dei vari poteri
pubblici implicati - nondimeno, all’autorità tutoria non compete - neppure in
virtù dei princìpi generali della normativa sul procedimento amministrativo, né
dell’ art. 152 del D.Lgs. n. 42 del 2004 - di comparare e ponderare, nel
procedimento, gli interessi tutelati con gli altri interessi economici e di
salvaguardia ambientale, intrinseci alle politiche di promozione delle energie
da fonti alternative, atteso che detta comparazione avviene in un momento e
nell’esercizio di un potere diverso, in sede di conferenza di servizi regionale
(cfr.: Corte Cost. 6.11.2009 n. 282). Pres. Zaccardi, Est. Ciliberti - E. s.r.l.
(avv. ti Bassi e Guida) c. Regione Molise e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.) -
TTAR
MOLISE, Sez. I - 8 marzo 2011, n. 99
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Reato di impossessamento illecito - "Culturalità"
dei beni - Provvedimento formale - Necessità - Esclusione - Art.176 D.L.gs.n.42/2004
- Art.10 d.Igs 42/04 come mod. dal D.Igs.62/08 - D.L.vo 29.10.1999 n.490. In
tema di beni culturali, per l'impossessamento illecito di oggetti appartenenti
allo Stato, non è necessario che gli stessi siano qualificati come tali da un
formale provvedimento della pubblica amministrazione, essendo sufficiente la
desumibilità della sua natura culturale dalle stesse caratteristiche
dell'oggetto, non essendo richiesto neppure un particolare pregio, (Cass. sez.3
2003/47922, Petroni; Cass. sez,.3, 2001/45814, Cricelli; Cass. sez.3 2001/42291,
Licciardello; Cass. sez.3 n.39109/2006, ric. Palombo). Non occorre quindi alcun
provvedimento formale che dichiari l'interesse artistico, storico, archeologico
e etnoantropologico delle cose di cui il privato sia stato trovato in possesso.
Ed è quindi sufficiente "un interesse culturale oggettivo, derivante da
tipologia, localizzazione, rarità o altri analoghi criteri, e la cui prova può
desumersi o dalla testimonianza di organi della P.A. o da una perizia disposta
dall'autorità giudiziaria (Cass. pen. sez.3 n.35226 del 28.6.2007 Signorella).
(conferma ordinanza del 24.3.2010 del Tribunale di Messina) Pres. Ferrua, Est.
Amoresano, Ric. Famà.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/03/2011 (Cc. 9/02/2011), Sentenza n.
8988
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Piano paesaggistico - Art. 134, lett. c),
d.lgs. n. 42/2004 - Diretta qualificazione di aree come beni paesaggistico -
Possibilità. Il piano paesaggistico può, ai sensi dell’art. 134, lett. c)
del d.lgs. n. 42/2004, direttamente qualificare come beni paesaggistici aree -
ulteriori rispetto a quelle dichiarate tali in via amministrativa o ex lege - il
cui valore specifico da tutelare è dato da caratteri simili, o di analogo
fondamento, rispetto a quelli considerati per i vincoli provvedimentali
dell’art. 136 o per quelli ex lege dall’art. 142, e il cui effetto ricognitivo è
quello proprio dei quei vincoli paesaggistici, cui si deve aggiungere un
contenuto prescrittivo, posto dal Piano stesso contestualmente alla loro
individuazione. Pres. Severini , Est. Meschino - Regione Sardegna (avv.ti
Carrozza, Cerulli Irelli e Contu) c. Comune di Cagliari (avv.ti Curreli, Marras,
Massa e Vignolo) - (Riforma T.A.R. SARDEGNA, Sez. II, n. 2241/2007) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 3 marzo 2011, n. 1366
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Regione - PPR e NTA - Imposizione di specifica
disciplina di tutela - Vincolo archeologico - Interesse archeologico - Tutela
distinta. La Regione attraverso il PPR e le NTA (come previsto dal D.lgs. n.
42/2004), ha il potere, dopo avere evidenziato determinate caratteristiche di
valore paesaggistico e storico culturale, di imporre ad un’area una specifica
disciplina di tutela. Tale potere, in quanto afferente alla dimensione
paesaggistica del patrimonio culturale (cfr. art. 1, comma 3, del Codice),
presuppone una valutazione specifica, diversa da quella alla base di un vincolo
di bene culturale (cfr. art. 1, comma 2, del Codice), qual è un vincolo
archeologico. Si tratta piuttosto di una valutazione afferente la qualità
dell’ambito paesaggistico archeologicamente contrassegnato, e non dei singoli
beni archeologici. Quella delle aree di interesse archeologico è invero una
“tutela distinta” da quella di cui alla l. 1 giugno 1939 n. 1089[oggi: Parte
seconda, cioè artt. 14 e ss. del Codice], avendo ad oggetto non già,
direttamente o indirettamente, i beni riconosciuti di interesse archeologico, ma
piuttosto il loro territorio. Pres. Severini , Est. Meschino - Regione Sardegna
(avv.ti Carrozza, Cerulli Irelli e Contu) c. Comune di Cagliari (avv.ti Curreli,
Marras, Massa e Vignolo) - (Riforma T.A.R. SARDEGNA, Sez. II, n. 2241/2007) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 3 marzo 2011, n. 1366
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - DIRITTO URBANISTICO - Aree paesaggisticamente vincolate - Condanna definitiva per opere abusive ex artt. 44 lett. c) D.P.R. 380/2001 e 181 comma 1 bis lett. a) D.Lgs. 42/2004 - Provvedimento amministrativo di determinazione di sanzione pecuniaria finalizzato a sanatoria - Illegittimità. In ipotesi di condanna definitiva intervenuta per i reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, articolo 44, lettera c), e Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 181, comma 1 bis, lettera a), l’eventuale provvedimento emesso dal Comune di semplice determinazione (ed ingiunzione di pagamento) della sanzione pecuniaria applicabile per la sanatoria di interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività, è del tutto inidoneo a costituire sanatoria di abuso realizzato, in mancanza del permesso di costruire, in area paesaggisticamente vincolata ed in assenza di autorizzazione paesaggistica. Di nessun effetto é, conseguentemente, l'illegittimo provvedimento amministrativo, anche nella parte in cui attesta che, pagata la sanzione, le opere possono essere mantenute. Pres. FERRUA - Est. AMOROSO - P.M. VOLPE - Ric. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. (Annulla ordinanza del 10.12.2009 del Tribunale di Napoli, Sezione dist. di Ischia) - CORTE DI CASSAZIONE, Sezione III penale, 25 febbraio 2011, n. 7223
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI -
Violazioni paesaggistiche e legittimità costituzionale - Opere eseguite in
assenza di autorizzazione o in difformità da essa - Principio di offensività e
valutazione di merito del giudice - Art. 181 c. 1-bis, lett. a) D. Lgs. n.
42/2004 - Artt. 13, 25 e 27 Cost.. Sul principio di offensività nel delitto
di cui all’art. 181 c. 1-bis, lett. a) del d.lgs. n. 42/2004, la Corte
Costituzionale, investita della questione di legittimità costituzionale
dell'originaria fattispecie ex art.1-sexies sotto il profilo dell'asserito
contrasto di detta norma con i principi costituzionali di cui agli artt. 13, 25
e 27 Cost. nella parte in cui sottopone a sanzione penale tutte le modifiche ed
alterazioni, con opere non autorizzate, di beni specificamente tutelati dal
vincolo paesaggistico, senza valutare la concreta incidenza dannosa per i beni
tutelati, pur rigettando la questione, ha tuttavia affermato (C. Cost. sentenza
n. 247/1997) che "anche per i reati formali o di pericolo presunto
l'accertamento in concreto dell'offensività è devoluta al giudice penale"
configurandosi in ciò non un vizio di incostituzionalità, ma una valutazione di
merito dello stesso giudice. (conferma sentenza n. 2469/2009 CORTE APPELLO di
FIRENZE, del 15/01/2010 e dichiara manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale) Pres. Ferrua, Est. Rosi, Ric. Zolesio ed altro.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/02/2011 (Ud. 17/11/2010), Sentenza n.
7216
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Compatibilità paesaggistica - Interventi
minori - Valutazione postuma - Non applicabilità delle sanzioni penali -
Presupposti - L. n. 308/2004 (previsioni confluite in seguito nel D.Lgs. n.
42/2004, art. 181, cc. 1-ter e quater e, succ., art. 167, cc. 4 e 5 del codice
dell'ambiente. Il principio generale per il quale l'autorizzazione
paesaggistica non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla
realizzazione, anche parziale, degli interventi è stato derogato a seguito della
legge n. 308 del 2004 (con previsioni confluite per l'appunto in seguito nel
D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, commi 1-ter e quater e, successivamente,
nell'art. 167, commi 4 e 5 del codice dell'ambiente), prevedendo la possibilità
di una valutazione postuma della compatibilità paesaggistica di alcuni
interventi minori, all'esito della quale non si applicano le sanzioni penali
stabilite per il reato contravvenzionale contemplato dall'art. 181, comma 1 dei
d.Lgs. n. n. 42 del 2004. Si tratta, in particolare dei lavori, realizzati in
assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano
determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli
legittimamente realizzati; dell'impiego di materiali in difformità
dall'autorizzazione paesaggistica; dei lavori configurabili quali interventi di
manutenzione ordinaria o straordinaria, ai sensi dell'art. 3 del testo unico. La
non applicabilità delle sanzioni penali è subordinata all'accertamento della
compatibilità paesaggistica dell'intervento, secondo l'art 181, comma 1-quater,
introdotto proprio dalla L. 15 dicembre 2004, n. 308 (presentazione di specifica
domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo, la quale deve
pronunciarsi entro il termine perentorio di 180 giorni, previo parere vincolante
della Soprintendenza, da rendersi entro il termine, anch'esso perentorio, di 90
giorni. Cass. Sez. 3, n. 15053 del 13/04/2007, Bugelli). In conclusione, il
reato può essere escluso solo in relazione ad interventi di minima rilevanza e
consistenza, non incidenti ovvero non idonei ad incidere sull'integrità del bene
ambiente. (conferma sentenza n. 2469/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
15/01/2010 e dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale) Pres. Ferrua, Est. Rosi, Ric. Zolesio ed altro.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/02/2011 (Ud. 17/11/2010), Sentenza n.
7216
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Tutela "reale" dei beni paesaggistici ed
ambientali - Ripristino del bene paesaggistico - Condono - Condizione di non
punibilità - Disposizione derogatoria ed eccezionale - Principi affermati dalla
Corte costituzionale - Art. 181-quinquies d.Lgs n. 42/2004 - Art. 44 lett.c)
D.P.R. n.380/2001. I principi affermati dalla Corte costituzionale, con
l'ordinanza n. 144 del 2007, rappresentano riferimenti essenziali in sede
interpretativa e non consentono, alcuna interpretazione estensiva delle leggi
che prevedono forme di condono, sia per i reati in materia urbanistica ed
edilizia ed ancor più per i casi in cui la violazione costituisce anche offesa
alla tutela delle aree soggette a vincoli di natura ambientale o paesaggistica.
Pertanto, qualora le disposizioni di legge si prestino ad interpretazioni non
uniformi, il giudice deve dare di quelle disposizioni una interpretazione che si
ponga in linea con l'assetto costituzionale (Cass. Sez. 3, n.37243 del
1/10/2008, Fregapane). (conferma sentenza n. 2469/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE,
del 15/01/2010 e dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale) Pres. Ferrua, Est. Rosi, Ric. Zolesio ed altro.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/02/2011 (Ud. 17/11/2010), Sentenza n.
7216
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - C.d. delitto paesaggistico - Figura autonoma
di reato - Fondamento - Art. 181, c. 1-bis, d.lgs. n. 42/2004. Il c.d.
delitto paesaggistico di cui all'art. 181, c. 1-bis, del d.lgs. n. 42/2004
rappresenta una figura autonoma di reato e non un'ipotesi di reato
circostanziato del reato base di cui al comma 1 del medesimo articolo. Di fatti
il legislatore ha ritenuto di sanzionare più severamente quelle condotte che
sono state ritenute maggiormente offensive, del bene tutelato dell'integrità
ambientale, consistenti o in lavori di qualsiasi genere eseguiti su immobili o
aree tutelate già in precedenza con apposito provvedimento di dichiarazione di
notevole interesse pubblico, ovvero in lavori di consistente entità (come
determinata con i parametri richiamati dalla lettera b) del citato comma) che
ricadono su immobile o aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 dello
stesso corpus normativo. (conferma sentenza n. 2469/2009 CORTE APPELLO di
FIRENZE, del 15/01/2010 e dichiara manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale) Pres. Ferrua, Est. Rosi, Ric. Zolesio ed altro.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/02/2011 (Ud. 17/11/2010), Sentenza n.
7216
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI -
Modificazione dell'assetto del territorio - Assenza di autorizzazione - Reato
paesaggistico - Configurabilità - Art. 181, 1° c., D.Lgs. n. 42/2004. In
tema di tutela delle zone paesistiche, configura il reato di cui all'art. 181,
1° comma, del D.Lgs. n. 42/2004 qualunque modificazione dell'assetto del
territorio, in assenza di autorizzazione, attuata attraverso interventi di
qualsiasi genere, in quanto con le disposizioni a tutela del paesaggio si è
inteso assicurare una immediata informazione ed una preventiva valutazione da
parte della pubblica Amministrazione dell'impatto sul paesaggio di ogni tipo di
attività intrinsecamente idonea a comportare modificazioni ambientali e
paesaggistiche. Nella specie, compromissione dei valori del paesaggio indotta
dall'insudiciamento evidente delle acque di un torrente e dell'invaso di una
diga attraverso lo scarico del percolato. Inoltre, l'esistenza del vincolo
paesaggistico non può porsi in dubbio allorché si consideri che l'attività
incriminata si è svolta all'interno del Parco nazionale del Pollino [area
tutelata ex lege già ai sensi della legge n. 431/1985 ed attualmente a
norma dell'art. 142, 1° comma - lett. f), del D.Lgs. n. 42/2004]. (conferma
sentenza n. 144/2009 CORTE APPELLO di POTENZA, del 22/10/2009) Pres. Ferrua,
Est. Fiale, Ric. Copeti.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/02/2011 (Ud. 17/11/2010), Sentenza n.
7214
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Vincolo storico-culturale su siti espressione
di archeologia industriale - Esistenza di edifici privi di pregio architettonico
- Irrilevanza - Ragioni. La tutela imposta sui siti espressione di
archeologia industriale non tende a salvaguardare un bene per la sua intrinseca
bellezza, quanto per il suo valore storico -culturale: il vincolo è funzionale
alla conservazione di significative testimonianze dei modi di essere degli
aggregati urbani e delle produzioni architettoniche, in una precisa connessione
con determinate attività di carattere economico - produttivo. Ne deriva
l’irrilevanza dell’esistenza, tra i beni vincolati, di edifici privi di pregio
architettonico, non dovendo il vincolo storico-culturale trovare la propria
giustificazione nel valore dei singoli elementi componenti l'insieme. Pres. De
Zotti, Est. Perrelli - I. s.a.s. (avv.ti Lambertini, Maccarrone e Venturi) c.
Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) -
TAR VENETO, Sez. II - 15 febbraio 2011, n. 235
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Valutazioni relative al pregio storico ,
culturale o artistico di un’area - Discrezionalità tecnica - Limiti del
sindacato giurisdizionale. Le valutazioni relative al pregio storico,
culturale o artistico di un'area, poste a fondamento della determinazione
vincolistica (diretta o indiretta), ai sensi della legge n. 1089/1939 (ora
d.lgs. n. 42/2004), sono espressioni di discrezionalità tecnica, sindacabili,
come tali, solo sotto il profilo della congruità e della logicità della
motivazione e non per considerazioni legate ad un diversificato apprezzamento di
valore. Pres. De Zotti, Est. Perrelli - I. s.a.s. (avv.ti Lambertini, Maccarrone
e Venturi) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) -
TAR VENETO, Sez. II - 15 febbraio 2011, n. 235
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Autorizzazione paesaggistica - Procedimento di
verifica della legittimità - Art. 10 bis L. n. 241/1990 - Applicabilità -
Esclusione - Ragioni. L’art. 10 bis della L. n. 241/1990 non è applicabile
al procedimento statale di verifica della legittimità dell’autorizzazione
paesaggistica, sia perché tale procedimento non è attivato su istanza di parte,
bensì su richiesta dell’Amministrazione comunale che ha rilasciato tale
autorizzazione, sia perché la comunicazione di cui all’art. 10 bis ha ad oggetto
“i motivi che ostano all’accoglimento della domanda”, mentre la funzione
esercitata dalla Soprintendenza nell’esercizio del potere di annullamento di
un’autorizzazione paesaggistica non è quella di verificare la sussistenza dei
presupposti legittimanti il rilascio del provvedimento, bensì quella di
scrutinare la legittimità dell’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione
comunale. Pres. Veneziano, Est. Polidori - D.S.F. e altro (avv. Cinque) c.
Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza per i beni
architettonici e per il paesaggio di Napoli e Provincia (Avv. Stato) e altro (n.c.)
-
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 11 febbraio 2011, n. 904
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Vincolo paesaggistico - Autorizzazione
paesaggistica - Potere di annullamento - Profili di eccesso di potere. Il
potere di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica attribuito alla
Soprintendenza non può comportare un riesame complessivo delle valutazioni
tecnico-discrezionali compiute dall’Ente locale, tale da consentire la
sovrapposizione o la sostituzione di una nuova valutazione di merito a quella
compiuta in sede di rilascio dell’autorizzazione, ma si estrinseca in un mero
controllo di mera legittimità, (ex multis, T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 19
febbraio 2009, n. 958). Tuttavia il controllo di legittimità della
Soprintendenza può riguardare anche tutti i possibili profili dell’eccesso di
potere (ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 11 settembre 2003, n. 5099), ivi
compresi il difetto di istruttoria ed il difetto di motivazione. Pertanto, posto
che la funzione dell’autorizzazione non è quella di rimuovere il vincolo, ma di
accertare in concreto la compatibilità dell’intervento prospettato con le
esigenze di tutela e di conservazione dei valori ambientali e paesistici,
l’annullamento dell’autorizzazione è giustificato quando la valutazione di
compatibilità si traduce in una obiettiva deroga e, quindi, in un’autorizzazione
illegittima per sviamento o travisamento. Pres. Veneziano, Est. Polidori -
D.S.F. e altro (avv. Cinque) c. Ministero per i beni e le attività culturali -
Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Napoli e
Provincia (Avv. Stato) e altro (n.c.) -
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 11 febbraio 2011, n. 904
BENI CULTURALI - Qualità dei
materiali utilizzati e caratteristiche esteriori del manufatto - Pregiudizio per
i valori estetici protetti - Motivazione succinta incentrata sulle
caratteristiche costruttive che impediscono il corretto inserimento nell’area
tutelata - Legittimità. Elementi come la qualità dei materiali utilizzati,
la conformazione del manufatto e le sue caratteristiche esteriori ben possono
costituire, anche secondo la comune esperienza, fattori di obiettivo pregiudizio
per i valori estetici protetti; tali connotazioni accomunano una vasta gamma di
interventi abusivi, sicchè non rileva che la motivazione addotta dall’Autorità
preposta alla tutela del vincolo si presenti pressoché identica per un gran
numero di casi (TAR Toscana, III, 26/2/2002, n.420; idem, 18/1/2010, n.43). Del
resto la giurisprudenza ha ribadito la legittimità della motivazione succinta
incentrata su caratteristiche della costruzione che ne impediscono il corretto
inserimento nella zona (TAR Toscana, III, 27/11/2006, n.6052). Pres. Radesi,
Est. Bellucci - C.P.A. (avv.ti De Donno Pecchioli e Pecchioli) c. Comune di
Firenze (avv.ti Minucci e Selvaggi) -
TAR TOSCANA, Sez. III - 11 febbraio 2011, n. 271
BENI CULTURALI - Autorizzazione paesaggistica - Diniego - Mancata indicazione
delle prescrizioni idonee a rendere l’intervento compatibile con il vincolo -
Illegittimità - Esclusione. L’amministrazione non è tenuta a dettare o
suggerire prescrizioni idonee a rendere l’intervento coerente con i valori
paesaggistici, con la conseguenza che la mancata valutazione circa la
possibilità di opere di adeguamento o modifica della costruzione abusiva non
inficia la validità del diniego. La particolare pregnanza dell’interesse
pubblico sotteso all’istituzione del vincolo de quo, costituzionalmente
rilevante (art.9, comma 2, della Costituzione), giustifica del resto un
approccio rigoroso dell’Ente alle pratiche edilizie, anche in relazione a
manufatti di non ampie dimensioni (TAR Toscana, III, 18/1/2010, n.43). Pres.
Radesi, Est. Bellucci - C.P.A. (avv.ti De Donno Pecchioli e Pecchioli) c. Comune
di Firenze (avv.ti Minucci e Selvaggi) -
TAR TOSCANA, Sez. III - 11 febbraio 2011, n. 271
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Vincolo paesaggistico - Esistenza legale del vincolo - Suolo inedificato - Permanente modificazione - Assetto urbanistico del territorio - Variazione - Mancanza di autorizzazione - Responsabilità penale - Sussistenza - Fattispecie: posa in opera di lampioni con destinazione ad impianto di illuminazione - Artt. 44, 83 e 95 D.P.R. n. 380/2001; Art 163, D. L.vo n. 490/1999 (oggi D.L.vo n.42/2004). La contestazione dell'esistenza legale del vincolo paesaggistico esclusivamente in considerazione del degrado della zona oggetto di un intervento edilizio non è azionabile (tanto meno in sede di legittimità), non potendo la situazione di fatto incidere sulla operatività del vincolo paesaggistico, finché lo stesso non venga normativamente eliminato. (conferma sentenza della Corte di Appello di Napoli del 6.4.2009, con la quale, confermava Tribunale di Napoli sentenza del 21.4.2008) Pres. Ferrua, Est. Lombardi, Ric.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 20/01/2011 Sentenza n. 1824
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Vincolo indiretto - Omessa notifica al
proprietario, possessore o detentore Inefficacia del provvedimento - Esclusione
- Art. 47 d.lgs. n. 42/2004. L’art. 47 del codice dei beni culturali (d.lgs.
22 gennaio 2004, n. 42), al primo comma, dispone che il provvedimento contenente
le prescrizioni di tutela indiretta è notificato al proprietario, possessore o
detentore a qualsiasi titolo degli immobili interessati, tramite messo comunale
o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, e doveva dunque essere
comunicato alla società ricorrente. Tale disposizione non vale tuttavia a
sancire il carattere recettizio del provvedimento contenente prescrizioni di
tutela indiretta, con la conseguenza che la sua comunicazione non è condizione
di efficacia del provvedimento. Pres. Lamberti, Est. Fantini - A.B. s.r.l. (avv.
Ranalli) c. Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali (Avv. Stato) -
TAR UMBRIA, Sez. I - 20 gennaio 2011, n. 16
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Vincolo indiretto - Differenza con il vincolo
diretto - Cornice ambientale - Imposizione del vincolo sull’area in vista o in
prossimità del bene culturale. A differenza del vincolo diretto, che
riguarda il bene culturale, il vincolo indiretto si caratterizza per coinvolgere
l’ambito costituente la “fascia di rispetto”, che non coincide con l’ambito
materiale dei confini perimetrali dei singoli immobili, ma va stabilita in
rapporto alla consistenza della c.d. “cornice ambientale”; ciò comporta che il
vincolo indiretto può essere imposto sull’area che si trova in vista od in
prossimità del bene culturale (tra le tante, T.A.R. Veneto, Sez. II, 4 novembre
2004, n. 3846). Pres. Lamberti, Est. Fantini - A.B. s.r.l. (avv. Ranalli) c.
Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali (Avv. Stato) -
TAR UMBRIA, Sez. I - 20 gennaio 2011, n. 16
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Imposizione del vincolo archeologico - Interventi
di bonifica o edificatori - Limitazioni - Manifestazioni di potestà
espropriativa - Esclusione. L'imposizione di vincolo archeologico su un
determinato terreno non esclude - ferma restando la necessità d'acquisizione
dell'autorizzazione da parte della competente Soprintendenza chiamata a
valutare, ai sensi degli art. 11 e 12 l. 1 giugno 1939 n. 1089, la compatibilità
della costruzione con la fruibilità dei beni assoggettati a vincolo - la
possibilità di eseguire eventuali interventi di bonifica o di contenimento dei
terreni né, in linea di principio, l’edificabilità essendo astrattamente
concepibile un particolare tipo di costruzione realizzato senza che i reperti
archeologici subiscano un uso incompatibile col loro carattere storico o
artistico. Ne deriva che il vincolo archeologico di norma ha carattere
conformativo della proprietà, per cui le limitazioni che ne conseguono non
costituiscono manifestazione della potestà espropriativa, bensì appunto di
quella conformativa della proprietà privata ammessa senza indennizzo dall'art.
42 comma 2 cost. (in senso conforme si veda TAR Puglia, Bari, Sez. II, 3
settembre 2002, n. 3815). Pres. Scafuri, Est. Tomassetti - C. s.r.l. (avv.ti
Diurni e Diurni) c. Ministero Per i Beni Culturali e Ambientali (Avv. Stato).
TAR LAZIO, Roma, Sez. II quater - 20 gennaio 2011, n. 551
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Imposizione del vincolo archeologico -
Sottoposizione a vincolo successivamente all’edificazione di manufatti -
Irragionevolezza - Esclusione. L’imposizione di un vincolo archeologico
necessita di indagini e approfondimenti che possono richiedere anche molto tempo
oltre che opportuni finanziamenti non sempre disponibili, con la conseguenza che
non appare illogica la scelta di sottoporre a vincolo una determinata zona anche
a distanza di vari anni ed anche successivamente alla edificazione di manufatti;
anzi, il vincolo indiretto si giustifica maggiormente con la esigenza di non
consentire o comunque regolare un siffatto sfruttamento una volta accertato
l'interesse archeologico del sito proprio al fine di preservare l’intera zona
(si veda, sul punto, Cons. Giust. Amm. Sicilia , Sez. giurisd., 29 dicembre 1997
, n. 579 e TAR Lazio, Sez. II, 23 gennaio 1997, n. 235). Pres. Scafuri, Est.
Tomassetti - C. s.r.l. (avv.ti Diurni e Diurni) c. Ministero Per i Beni
Culturali e Ambientali (Avv. Stato).
TAR LAZIO, Roma, Sez. II quater - 20/01/2011, n. 551
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Piano paesistico - Funzione conservative - Scelte di tipo urbanistico - Autonomia - Manufatti - Assenza di verticalizzazioni e di volumetria - Irrilevanza ai fini della tutela di zona. Il piano paesistico, a differenza di uno strumento urbanistico, non è volto al dimensionamento dei nuovi interventi, quanto alla valutazione ex ante della loro tipologia ed incidenza qualitativa. Il piano paesistico territoriale del resto - avendo una funzione conservativa degli ambiti reputati meritevoli di tutela - non può essere subordinato a scelte di tipo urbanistico, per loro natura orientate allo sviluppo edilizio e infrastrutturale (Cons. Stato, II, 4 febbraio 1998, n. 3018/97). Ne consegue che la disciplina di tutela della zona prescinde dall’assenza di verticalizzazioni e dall’inidoneità di un manufatto (nella specie: piscina) ad introdurre una nuova volumetria. Pres. Severini, Est. Giovagnoli - Ministero per i Beni e le Attività Culturali e altro (Avv. Stato) c. P.D.A. (avv. Fronzoni) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 19 gennaio 2011, n. 371
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Reati edilizi in area boschiva - Interventi di manutenzione straordinaria - Avvio del procedimento per il rilascio della autorizzazione in sanatoria - Compatibilità paesaggistica - Parere favorevole - Estinzione del reato - Artt. 167 e 181 D. L.vo n. 42/2004. Nei casi di compatibilità paesaggistica, si estingue il reato previsto dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 181 (capo D), quando, anche nel corso del processo, viene rilasciata per l'opera in questione l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 167. (riforma sentenza del 9/11/2009 dalla corte d'appello di Genova) Pres. Squassoni, Est. Franco, Ric. Ri. Lu.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/01/2011 Sentenza n. 1548
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Costruzione piano interrato - Permesso di costruire - Necessità - Trasformazione dell’assetto e sviluppo del territorio - Violazione delle prescrizioni urbanistiche delle zone agricole - Reato paesaggistico - Configurabilità - C.d. requisito della doppia conformità ex art. 36 DPR n.380/01 - Artt. 44 lett. b) e c) DPR n. 380/01 e 181 D.L.vo n. 42/04. In tema di reati paesaggistici-edilizi, la realizzazione di un piano interrato rientra tra gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio per i quali è necessario il permesso di costruire, trattandosi pur sempre di intervento in relazione al quale l'autorità amministrativa deve svolgere il proprio controllo sul rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie, anche tecniche, finalizzato ad assicurare il regolare assetto e sviluppo del territorio (Cass. Sez.3, 21/6/2007, n. 24464, Iacobone e altro). Ciò perché nel concetto di costruzione rientra ogni intervento edilizio, che abbia rilevanza urbanistica, in quanto incide sull'assetto del territorio ed aumenta il c.d. carico urbanistico, ivi compresi i locali interrati, cioè sottostanti il livello stradale, e seminterrati, funzionalmente asserviti, che devono essere computati a fini volumetrici (in tal senso, Cass. Sez. 3, del 27/9/1999, n. 11011, Boccellari) e per i quali è necessario il permesso a costruire con il rispetto degli indici e degli standards urbanistici. (Fattispecie: realizzazione di un seminterrato in difformità alle prescrizioni urbanistiche delle zone agricole e del permesso di costruire). (conferma, sentenza n. 1470 del 09/10/2009, CORTE APPELLO di LECCE) Pres. Ferrua, Est. Rosi, Ric. Greco ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/01/2011 (Ud. 17/11/2010) Sentenza n. 1522
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Reati paesaggistici-edilizi - Apposizione del sigillo - Funzione - Violazione di sigilli - Tutela penale riconosciuta a tale strumento - Finalità - Intangibilità della cosa - Art. 349 c.p.. Il reato contenuto all'art. 349 c.p. (violazione di sigilli) è configurabile anche nel caso in cui i sigilli siano stati apposti esclusivamente per impedire l'uso illegittimo della cosa, perché questa finalità deve ritenersi compresa in quella, menzionata nella disposizione, di assicurare la conservazione o la identità della cosa. (Cass. Sez. U., 10/2/2010, n. 5385, D'Agostino). Sicché, oggetto di tutela è l'intangibilità della cosa rispetto ad ogni atto di disposizione o di manomissione e pertanto anche l'interdizione dell'uso disposta dall'autorità ha la finalità di assicurarne la conservazione, a prescindere dalle ragioni del provvedimento di limitazione. Pertanto, l'apposizione del sigillo è un mezzo di portata generale destinato a rafforzare la protezione delle cose che l'autorità giudiziaria o amministrativa è autorizzata dalla legge a rendere indisponibili per il perseguimento dei suoi compiti istituzionali. (Fattispecie: reati di cui agli artt. 110 c.p., 44 lett. c), 64-65-71-72-93 e 95 d.P.R. 380/2001, art. 163 d.lgs 42/2004 e artt. 734 c.p.). (conferma sentenza n. 1746 del 23/11/2009, CORTE APPELLO di SALERNO) Pres. Ferrua, Est. Rosi, Ric. Di Paola ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/01/2011 (Ud. 17/11/2010) Sentenza n. 1521
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Vincolo paesaggistico - Soprintendenza - Verifica
della legittimità del titolo rilasciato - Verifica della documentazione
trasmessa. La Soprintendenza, prima di dare inizio al procedimento di
verifica della legittimità del titolo rilasciato, è, cioè, tenuta a vagliare la
documentazione trasmessale dall’ente territoriale, anche al fine di assicurarsi
previamente che gli interessati siano stati resi edotti dell'intervenuto invio
dell'autorizzazione paesaggistica per il controllo di sua competenza (TAR
Campania, Napoli, sez. VIII, 8 luglio 2009, n. 3820). Pres. Esposito, Est.
Sabbato - G.A. (avv. Nunziante Cesaro) c. Ministero Per i Beni e Le Attivita'
Culturali e altro (Avv. Stato).
TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. II 17 gennaio 2011, n.61
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Vincolo paesaggistico - Potere ministeriale di
annullamento - Termine di sessanta giorni - Provvedimento conclusivo - Natura
recettizia - Esclusione. Il termine perentorio di sessanta giorni per il
potere ministeriale di annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche -
decorrente dal momento in cui la documentazione perviene completa all'organo
competente a decidere - attiene solo all'esercizio del potere di annullamento e
non anche alla comunicazione o notificazione ai destinatari del provvedimento
stesso, in quanto il relativo provvedimento non ha natura di atto recettizio
(cfr. T.A.R Campania Napoli, sez. VI, 06 settembre 2010, n. 17310). Pres.
Esposito, Est. Sabbato - G.A. (avv. Nunziante Cesaro) c. Ministero Per i Beni e
Le Attivita' Culturali e altro (Avv. Stato).
TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. II 17/01/2011, n.61
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Immobili di interesse storico e artistico -
Interventi di edilizia civile - Competenza dell’architetto - Art. 52 R.D. n.
2537/25. E’ tuttora vigente la limitazione posta dall’art. 52 del
regolamento approvato con r.d. 2537/25, che riserva alla professione di
architetto «le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere
artistico, e il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla l.
364/1909», poi legge n. 1089/39. Alla stregua della anzidetta disposizione, non
la totalità degli interventi concernenti gli immobili di interesse storico e
artistico deve essere affidata alla specifica professionalità dell’architetto,
ma solo «le parti di intervento di edilizia civile che riguardino scelte
culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguita dagli
architetti nell’ambito del restauro e risanamento degli immobili di interesse
storico e artistico».(Consiglio Stato , sez. VI, 11 settembre 2006 , n. 5239;
Consiglio Stato , sez. IV, 16 maggio 2006 , n. 2776, T.A.R. Sardegna Cagliari,
sez. I, 24 ottobre 2009 , n. 1559). Pres. Ferlisi, Est.Puliatti - G.R.E. (avv.ti
Miracola e L'Abbate) c. Comune di Mistretta (avv. Scuderi).
TAR SICILIA, Catania, Sez. III - 17 gennaio 2011, n. 87
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Interventi su edifici esistenti di interesse
storico- artistico - Interesse pubblico alla tutela dei beni artistici -
Progetti di restauro e ripristino - Architetti. Ogni intervento - seppure
minimo - su edificio esistente che presenti dei particolari aspetti
architettonici, e che necessiti di particolari conoscenze tecniche idonee a
preservare il complesso di dette caratteristiche architettoniche, è di
competenza esclusiva dell'architetto, e ciò non solo in ipotesi di beni
sottoposti a vincolo, ma anche di quelli che, seppure non oggetto di uno
specifico provvedimento, presentino un interesse storico-artistico (T.A.R.
Veneto Venezia, sez. I, 28 giugno 1999 , n. 1098). Difatti gli architetti , in
ragione dello specifico corso di laurea che sono tenuti a percorrere e della
conseguente professionalità (e sensibilità) artistica ed estetica che
acquistano, devono ritenersi più idonei (rispetto agli ingegneri) a tutelare
l'interesse pubblico connesso alla tutela dei beni artistici e storici e,
quindi, a redigere i progetti di restauro e ripristino degli edifici che si
caratterizzano per la loro valenza culturale. (T.A.R. Veneto Venezia, sez. II,
28 gennaio 2005 , n. 381). Pres. Ferlisi, Est.Puliatti - G.R.E. (avv.ti Miracola
e L'Abbate) c. Comune di Mistretta (avv. Scuderi).
TAR SICILIA, Catania, Sez. III - 17 gennaio 2011, n. 87
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Riserva di competenza degli architetti ex art.
52 R.D. n. 2537/1925 -Attività di restauro e ripristino - Terminologia atecnica
- Corrispondenza con le definizioni di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 -
Esclusione. La riserva di competenza ex art. 52 R.D. n. 2537/1925, non può
essere negata solo per il fatto che i lavori da appaltare consistano in un mero
intervento di recupero e manutenzione straordinaria, e non di restauro in senso
stretto, non essendovi ragioni per escludere tali tipologie di intervento da
quelle riservate alla competenza degli architetti, tenuto anche conto che la
norma in questione contempla in maniera generica le attività di restauro e
ripristino. La terminologia utilizzata dal legislatore del 1925 deve quindi
essere considerata in senso atecnico, e non può essere riferita alle specifiche
categorie di interventi sul patrimonio edilizio esistente poi codificate
dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e oggi recepite nell'art. 3 del
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. L'espressione "restauro e ripristino" va quindi
intesa in senso omnicomprensivo, come relativa a qualsiasi attività di recupero
di una struttura edilizia che presenti peculiari caratteri storico-artistici
(T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 24 ottobre 2009 , n. 1559). Pres. Ferlisi,
Est.Puliatti - G.R.E. (avv.ti Miracola e L'Abbate) c. Comune di Mistretta (avv.
Scuderi).
TAR SICILIA, Catania, Sez. III - 17 gennaio 2011, n. 87
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - DIRITTO URBANISTICO - Sanatoria delle opere abusive ubicate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico - Esclusione - Ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi - Emissione, esecuzione e competenza - Autorità giudiziaria - Potere autonomo - Condono edilizio - Art. 32, L. n. 326/2003. La sanatoria prevista dalla normativa sul condono edilizio di cui alla Legge n. 326 del 2003, articolo 32, è inapplicabile all'immobile ubicato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Sul punto, la competenza dell'autorità giudiziaria in materia di emissione ed esecuzione dell'ordine di demolizione è concorrente ed autonoma rispetto a quella attribuita all'ente locale. Pertanto, eventuali problemi di natura tecnica relativi alla demolizione, devono essere risolti nel corso della concreta esecuzione dell'ingiunzione emessa dalla Procura Generale della Repubblica. (dich. inamm. Il ricorso avverso ordinanza in data 25.6.2007 della Corte di Appello di Napoli) Pres. Ferrua, Rel. Lombardi, Ric. Il. Ci. ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 14 gennaio 2011, Sentenza n. 766
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI -
DIRITTO URBANISTICO - Zona soggetta a vincolo paesaggistico - Palificazione in
legno coperta da una tettoia, aperta sui lati - Assenza di autorizzazione
paesaggistica e di permesso di costruire - Interventi di manutenzione
straordinaria - Esclusione - Manufatto abusivo - Richiesta di condono - Opere
insanabili - Art. 32, c. 37 L. n. 326/2003. Nei casi in cui il manufatto
abusivo è ubicato in zona soggetta a vincolo paesaggistico a nulla rileva, in
punto di diritto, la presentazione della domanda di condono ed il pagamento
degli oneri. (Cass. sez. 4, 5.3.2008 n. 15210, Romano). Inoltre, il silenzio
assenso, (invocato dal ricorrente), ai sensi della Legge n. 326 del 2003,
articolo 32, comma 37, esplica i suoi effetti esclusivamente nell'ipotesi di
domanda di condono che corrisponda ai requisiti previsti dalla medesima legge
(abusi minori, rappresentati dagli interventi di manutenzione straordinaria,
consolidamento e restauro conservativo, categorie nel cui ambito non è
inquadrabile il manufatto realizzato, in specie, palificazione in legno coperta
da una tettoia, aperta sui lati ed annessa ad un fabbricato preesistente).
Infine, l'esistenza di un vincolo paesaggistico su un territorio Comunale che
determini la inedificabilità assoluta, non fa venir meno i vincoli imposti dalla
Legge n. 431 del 1985 e s.m., sostituendoli con quelli previsti dal Piano
Paesistico. (conferma ordinanza in data 12.1.2009 della Corte di Appello di
Napoli) Pres. Ferrua, Rel. Lombardi, Ric. Co. Gi. Ba..
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 14 gennaio 2011, Sentenza n. 764
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - DIRITTO URBANISTICO - Opere abusive - Zona
soggetta a vincolo paesaggistico - Demolizione e ripristino dello stato dei
luoghi - Potere-dovere della A.G.. In materia inoltre il potere-dovere della
autorità giudiziaria di porre in esecuzione l'ordine di demolizione e di
ripristino dello stato dei luoghi è del tutto autonomo rispetto a quello
esercitato dalla pubblica amministrazione ed incontra un limite solo nella
concreta emanazione di provvedimenti da parte dell'ente locale con i quali la
demolizione del manufatto abusivo si ponga in insanabile contrasto. Va infine
osservato che l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi, che nel caso in
esame è stato disposto con la sentenza della Corte territoriale, divenuta
irrevocabile, costituisce un quid pluris rispetto all'ordine di
demolizione, comportando l'obbligo da parte del condannato non solo di rimuovere
le opere abusive ma anche di ripristinare i luoghi come erano prima
dell'intervento edilizio. (conferma ordinanza in data 12.1.2009 della Corte di
Appello di Napoli) Pres. Ferrua, Rel. Lombardi, Ric. Co. Gi. Ba..
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 14 gennaio 2011, Sentenza n. 764
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI -
DIRITTO URBANISTICO - Condono edilizio ed autorizzazione paesaggistica in
sanatoria - Art. 36 DPR n. 380/2001 - Art. 2, c.1 lett. s), D. Lgs n. 63/2008 -
Art. 146, c.4, D. Lgs. n. 42/2004 - L. n. 724/94 ovvero del D.L. n. 269/2003,
convertito in L. n. 326/03. La normativa sul condono edilizio assume
certamente carattere di specialità rispetto alle disposizioni che disciplinano
la possibilità di sanatoria degli abusi edilizi in via ordinaria (art. 36 del
DPR n. 380/2001), sicché il divieto di rilascio dell'autorizzazione
paesaggistica in sanatoria, di cui all'art. 146, comma 4, del D. Lgs n. 42/2004,
come sostituito dall'art. 2, comma 1 lett. s), del D. Lgs n. 63/2008, non si
applica alle ipotesi in cui la sanatoria stessa sia prevista da una normativa
speciale quale quella in materia di condono edilizio. Tuttavia, va osservato che
il predetto divieto deve ritenersi applicabile esclusivamente agli abusi
commessi successivamente all'entrata in vigore del D. Lgs n. 42/2004. Pertanto,
il giudice dell'esecuzione, ai fini dell'accoglimento o rigetto della domanda di
sospensione dell'esecuzione, deve accertare se nel caso in esame é stata
presentata domanda di condono ai sensi della L. n. 724/94 ovvero del D.L. n.
269/2003, convertito in L. n. 326/03, nonché la tempestività della domanda e
l'esistenza degli altri requisiti sopra precisati. (annulla con rinvio ordinanza
del 13.1.2010 del Tribunale di Napoli, sez. dist. di Portici) Pres. Ferrua, Est.
Lombardi, Ric. Terracciano.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 14/01/2011 (Cc. 2 /12/2010), Sentenza n.
761
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Autorizzazioni unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Valutazioni di carattere paesaggistico - Espressione nell’ambito della Conferenza di servizi - Parere reso al di fuori della conferenza - Illegittimità per incompetenza assoluta. L’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 prevede che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione elettrica alimentate da fonti rinnovabili sono soggetti ad un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione, che è tenuta a convocare la conferenza di servizi entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 578 del 20.1.2010, n. 578 ). L’autorizzazione unica sostituisce quindi tutti i pareri e le autorizzazioni altrimenti necessari, e in essa confluiscono anche le valutazioni di carattere paesaggistico, nonché quelle relative all’esistenza di vincoli di carattere storico-artistico, tramite il meccanismo della Conferenza di servizi. Pertanto, l'organo competente al rilascio dell'autorizzazione unica compie la valutazione comparativa di tutti gli interessi coinvolti, tenendo conto delle posizioni di dissenso espresse dai partecipanti alla Conferenza di servizi (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 22 febbraio 2010, n. 1020), mentre le Amministrazioni interessate dal progetto di realizzazione dell'opera, ivi compresa quella deputata alla tutela del paesaggio, sono tenute a partecipare alla predetta conferenza ed ad esprimere in tale sede i pareri di cui sono investiti per legge. Qualora, invece, il singolo parere sia reso al di fuori della conferenza esso è illegittimo per incompetenza assoluta alla stregua di un atto adottato da un'autorità amministrativa priva di potere in materia (C.G.A.R.S., ordinanza 14 ottobre 2009 n. 1032; C.G.A.R.S., 11 aprile 2008, n. 295; T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 02 febbraio 2010, n. 1297). Pres. f.f. Schillaci, Est. Barone - A.S. s.p.a. (avv.ti Consoli, Incorvaia, Torrani e Malanchini) c. Soprintendenza Ai Beni Culturali ed Ambientali di Messina e altri (Avv. Stato) - TAR SICILIA, Catania, Sez.I - 14 gennaio 2011, n. 35
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Istanza di sanatoria - Indicazione degli adattamenti idonei a rendere l’opera compatibile con l’ambiente - Necessità - Esclusione - Diversa ipotesi della preventiva richiesta di autorizzazione. L’organo preposto alla tutela del vincolo paesaggistico non è tenuto, in sede di esame di istanze di sanatoria, a fornire indicazioni circa gli adattamenti eventualmente idonei a rendere l’opera compatibile con l’ambiente, essendo la possibilità di indicare prescrizioni o accorgimenti prevista dalla normativa solo per la diversa ipotesi di preventiva richiesta di autorizzazione paesaggistica, allorchè oggetto della valutazione è un progetto; in sede di sanatoria si tratta, invece, di opere già realizzate abusivamente, che vanno valutate per come si presentano; restano, d’altra parte, irrilevanti, atteso il carattere permanente dell’abuso, il decorso del tempo e l’eventuale inerzia dell’Amministrazione nel sanzionarlo (cfr., TAR Toscana, III, 4 marzo 2010 n. 625 e n.626). Pres. Radesi, Est. Di Santo - S.F.M.G. (avv. Pozzi) c. Comune di Fiesole (avv. Falorni). TAR TOSCANA, Sez. III - 14 gennaio 2011, n. 75
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Complesso monumentale - Territorio adiacente -
Dichiarazione di interesse storico artistico. E’ legittimo il provvedimento
che dichiara l'interesse storico artistico del territorio adiacente un complesso
monumentale motivato dalla necessità di tutelare non solo il bene monumentale in
sé, inteso come manufatto d'interesse storico-artistico, ma anche, con idonee
misure di salvaguardia, l'habitat circostante in considerazione del carattere
d'insieme inscindibile che assume la struttura nel rapporto con i terreni
circostanti, i quali nel tempo ne hanno rappresentato "cornice e pertinenza"
(T.A.R. Sicilia Palermo, sez.I, 23 giugno 1999, n. 1289). Pres. Monteleone, Est.
Valenti - A.L. (avv.ti Campo e Piacentino) c. Assessorato Reg.Le Per i Bb.Cc.Aa.
e P.I. e altri (Avv. Stato).
TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 11/01/2011, n. 28
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Apposizione di vincolo indiretto - Consistenza
globale della “cornice ambientale” - Terreni sottoposti a vincolo - Assenza di
pregio storico-artistico - Irrilevanza. La legittimità delle misure
apprestate dalla Soprintendenza ai fini dell’apposizione di un vincolo indiretto
va stabilita con riguardo alla globale consistenza della cosiddetta cornice
ambientale, la quale si estende fino a ricomprendere ogni immobile, anche non
contiguo, ma pur sempre in prossimità del bene monumentale, che sia con questo
in tale relazione che la sua manomissione sia idonea, secondo una valutazione
ampiamente discrezionale dell’autorità, ad alterare il complesso delle
caratteristiche fisiche e culturali che connotano lo spazio e quello circostante
(cfr. consiglio di Stato sez.VI n.420 del 09/06/1993).Ciò in quanto occorre
preservare una continuità storico ed artistica con gli insediamenti che
circondano l’oggetto del vincolo diretto, indipendentemente, quindi, dalla
circostanza che i terreni sottoposti a vincolo non presentino alcun pregio e
siano in stato di abbandono. Pres. Monteleone, Est. Valenti - A.L. (avv.ti Campo
e Piacentino) c. Assessorato Reg.Le Per i Bb.Cc.Aa. e P.I. e altri (Avv. Stato).
TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 11 gennaio 2011, n. 28
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