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Giurisprudenza
Beni culturali e ambientali
Urbanistica - Vincoli in genere
(Codice dei beni culturali e del paesaggio - L. n. 431/1985, ( C.d. L. Galasso) -
D. Lgs. n. 490/1999 - D. L.vo n. 42/2004 - Vincoli in genere demanio...)
2007
Vedi anche: aree protette - urbanistica - Juris
N.B.: La Legge 431/1985 è stata inserita in toto nel D. L.vo 1999 n. 490, che a sua volta è stato inglobato nel
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42: Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni
2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 - 2000 - 1999-88
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Codice dei beni culturali e del paesaggio - L. n. 431/1985, ( C.d. L. Galasso) - D. Lgs. n. 490/1999 - D. L.vo n. 42/2004 - Vincoli in genere demanio...
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Complessi monumentali di appartenenza pubblica
- Attribuzione in uso a privati - Limiti - Art. 117 D.Lgs. n. 42/2004 -
Fattispecie. Per gli "istituti e luoghi della cultura" di appartenenza
pubblica, che costituiscono una categoria a sè stante nell'ambito dei "beni
culturali", non è consentita l'attribuzione in uso a terzi soggetti per lo
svolgimento di attività che, ferma restando l'accessibilità da parte della
generalità degli individui, abbiano il solo limite (in negativo) della non
compromissione dell'integrità del bene e dei valori storico-artistici di cui lo
stesso è espressione - concessione in uso prevista invece per le restanti
tipologie di beni -, in quanto l'esplicita previsione dei c.d. "servizi
aggiuntivi", escludendo implicitamente ogni altra modalità di impiego,
identifica in modo tassativo le ulteriori attività compatibili con la natura del
bene e conferma la necessità di un uso che, per la parte principale, si
caratterizzi per essere preordinato a finalità di interesse pubblico, per essere
coerente con il valore culturale oggetto di tutela e per essere strumentale al
pieno godimento di quest’ultimo da parte della collettività, in modo da
preservare l'identità storico-artistica del bene e renderne partecipe la
comunità attraverso la concreta adibizione ad una funzione che rispecchi la
natura del bene, in ciò realizzandosi - come prescritto dalle legge (art. 101,
comma 3, d.lgs. n. 42/2004) - la destinazione alla "pubblica fruizione" e
l'espletamento di un "servizio pubblico". (Nella fattispecie, è stato ritenuto
che la riqualificazione di un complesso monumentale, nel prevedere la
destinazione di parte della superficie complessiva ad uso privato, per l'adibizione
ad attività alberghiera, ad esercizi commerciali e ad uffici, non rispondesse
alla fondamentale esigenza di una destinazione d'uso coerente con il valore
culturale protetto e strumentale al suo pieno godimento da parte della
collettività, non assolvendo pertanto a quella funzione di "servizio pubblico"
prescritta per i "complessi monumentali" di appartenenza pubblica; nè che
tale destinazione fosse riconducibile alla tipologia dei "servizi aggiuntivi" di cui
all'art. 117 del d.lgs. n. 42 del 2004). Pres. Papiano, Est. Caso - Associazione
“Monumenta” (avv. Allegri) c. Comune di Parma (avv. Cugurra), Ministero per i
bene e le Atitvità Culturali (Avv. Stato) , Direttore Generale del Comune di
Parma e altri (nn.cc.) -
T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 4 dicembre 2007, n. 618
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Interventi su beni immobili tutelati ai sensi
del D.Lgs. n. 490/99 - Competenza esclusiva degli architetti - Art. 52 R.D. n.
2537/25 - Disapplicazione - Disparità di trattamento tra ingegneri civili
italiani e ingegneri appartenenti a stati membri - Equiparazione sul piano
comunitario dei titoli di ingegneri civile e architetto - Art. 3 Cost. - Dir.
348/85/CEE. L’art. 52 del RD n. 2537/25 - che la Corte Costituzionale ha
affermato avere natura regolamentare - in ordine agli interventi su beni
immobili sottoposti alla speciale tutela di cui al DLgs n. 490/99 preclusi agli
ingegneri civili, viola il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della
Costituzione: esso realizza una evidente, ingiusta e irragionevole, disparità di
trattamento, atteso che agli ingegneri civili che hanno conseguito il diploma di
laurea in Italia è impedito l’accesso ad attività professionali che
l’Amministrazione statuale non può, invece, per effetto della direttiva
comunitaria n. 384/85, vietare agli ingegneri civili che hanno ottenuto il
titolo in altri Stati membri. La norma va pertanto disapplicata in conformità al
principio di gerarchia delle fonti, che regola il conflitto tra fonte primaria
ed atto di normazione secondaria. Peraltro, la norma in questione, limitando
l’attività degli ingegneri che abbiano conseguito il titolo in Italia attraverso
un percorso formativo analogo a quello degli architetti, contrasta palesemente
con il principio comunitario (recepito dall’Italia con il DLgs n. 129/92) che
stabilisce la equiordinazione sul piano comunitario dei titoli di ingegnere
civile ed architetto, nonché con il principio di parità di trattamento tra
cittadini italiani e cittadini degli altri stati membri introdotto dall’art. 2,
I comma, lett. h) della legge comunitaria 2004 (legge 18.4.2005 n. 62). Pres.
Zuballi, Est. Rovis - M.A. e Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia
(avv.ti Sardos Albertini, Piva e Zambelli) c. Ministero per i Beni e le Attività
Culturali (Avv. Stato) -
T.A.R. VENETO, Sez. II - 15 novembre 2007, n. 3630
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - URBANISTICA E EDILIZIA - Annullamento dei
pareri paesaggistici in sanatoria - Provvedimenti consequenziali - Ripristino
dello stato dei luoghi mediante ingiunzione di demolizione - Avviso di inizio
del procedimento - Necessità - L. n.241/1990 e s.m. - D. Lgs. n.42/2004. La
disciplina dell’art. 183, comma 7, del Codice dei beni culturali e del paesaggio
(D.Lgs. 22.1. 2004, n.42), è quella stabilita dall’art. 159 del medesimo Codice,
è riferita al regime dell’avviso di inizio del procedimento, di conseguenza,
nella fase di competenza dell’Autorità statale dopo l’avvenuto esame da parte
dell’ente territoriale sub-delegato (nella specie Comune di Taranto) della
domanda dell’interessato, va fatto riferimento anche al momento di adozione dei
provvedimenti comunali annullati, adottati pur’essi nella vigenza della nuova
normativa. In questi casi, la comunicazione, da parte dell’ente sub-delegato
competente, delle autorizzazioni rilasciate, deve essere inviata
“contestualmente……agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di
procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n.241”. In
termine, dal tenore della disposizione emerge chiaramente la scelta operata in
sede legislativa nel senso di una sorta di “dualità” del procedimento
riguardante l’esame complessivo della conformità paesaggistica dell’iniziativa
edilizia del richiedente il provvedimento comunale in sanatoria. Pres. Varrone -
Est. Cafini - Sabatelli (avv. Caricato) c. Ministero per i beni e le attività
culturali nonché Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e
il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico, per le province di Lecce,
Taranto e Brindisi (Avvocatura Generale dello Stato) ed altro (annulla T.A.R.
Puglia, Lecce, Sez. I n.123/06 11/01/2006, resa tra le parti).
CONSIGLIO DI STATO Sez.VI, 02/11/2007 (C.C. 26/06/2007), Sentenza n. 5682
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Controllo dell’Autorità statale delle
autorizzazioni paesaggistiche -Comunicazione di avvio del procedimento ex art.7
L. n.241/1990 - Necessità - Art.4, c. 1 bis D.M. n.495/1994, come mod. dal D.M.
n.165/2002 - Art.151 T.U. n.490/1999 oggi D.Lgs. n.42/2004. Deve
considerarsi abrogato, per incompatibilità con una norma sopravvenuta di rango
superiore, l’art.4, comma 1 bis del D.M 13.6.1994, n.495, come modificato dal
D.M. 19.6.2002, n.165, secondo cui la comunicazione ex art.7 L. n.241/1990 non è
dovuta per i procedimenti disciplinati dall’art.151 del T.U. n.490/1999, (oggi
D.Lgs. 22.1. 2004, n.42), ritenendosi così non necessaria la comunicazione di
avvio del procedimento all’atto dell’invio al controllo dell’Autorità statale
delle autorizzazioni paesaggistiche. Pres. Varrone - Est. Cafini - Sabatelli
(avv. Caricato) c. Ministero per i beni e le attività culturali nonché
Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e il patrimonio
storico artistico ed etnoantropologico, per le province di Lecce, Taranto e
Brindisi (Avvocatura Generale dello Stato) ed altro (annulla T.A.R. Puglia,
Lecce, Sez. I n.123/06 11/01/2006, resa tra le parti).
CONSIGLIO DI STATO Sez.VI, 02/11/2007 (C.C. 26/06/2007), Sentenza n. 5682
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Annullamento delle autorizzazioni - Termine -
Fase di comunicazione o notificazione - Computo - Esclusione. Il termine del
potere di annullamento delle autorizzazioni, emesse ex art. 7 della legge n.
1497/1939, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta ha natura
perentoria, ed è riferito alla data di adozione del provvedimento e non anche
alla successiva fase di comunicazione o notificazione (fra le tante, Cons. St.,
sez. VI, 11.8.2000, n. 4465, 24.5.2000, n. 3010, 8.3.2000, n. 1162, 17.2.2000,
n. 885). Pres. Varrone - Est. De Michele - Biagi (Avv.ti Scavone e Bovelacci) c.
Ministero per i beni culturali ed ambientali (Avvocatura generale dello Stato)
(conferma Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna, sede di
Bologna, sez. II, n. 189/2002 del 30.1.2002).
CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 02/11/2007 (C.C. 13/07/07), Sentenza n. 5669
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Tutela ambientale, paesaggistico-territoriale -
Rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria - Motivato dissenso.
Il motivato dissenso, espresso da una amministrazione preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale” ovvero alla tutela “del patrimonio
storico artistico…preclude il rilascio del titolo abilitativo edilizio in
sanatoria (Cons. St., sez. VI, 26.1.2001, n. 249). Pres. Varrone - Est. De
Michele - Biagi (Avv.ti Scavone e Bovelacci) c. Ministero per i beni culturali
ed ambientali (Avvocatura generale dello Stato) (conferma Tribunale
Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna, sede di Bologna, sez. II, n.
189/2002 del 30.1.2002).
CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 02/11/2007 (C.C. 13/07/07), Sentenza n. 5669
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Sanatoria - Anteriorità dell’intervento abusivo
rispetto al vincolo - Vincolo d’inedificabilità relativa - Obbligo di acquisire
il parere. Sussiste l’obbligo di acquisire il parere, previsto dalla L. n.
47/85 per tutte le fattispecie di condono riferibili ad aree vincolate, in cui
l’inedificabilità sia relativa (ovvero, sottoposta ad una specifica valutazione
tecnico-discrezionale, che assicuri la compatibilità dell’edificazione ammessa a
sanatoria con i valori tutelati, indipendentemente dal fatto che il vincolo sia
antecedente o successivo all’edificazione Cons. St., Ad. Plen. 22.7.1999, n. 20;
Cons. St., sez. VI, 11.12.2001, n. 6210, 7.10.2003, n. 5918 e 6.6.2003, n.
3186). Pres. Varrone - Est. De Michele - Biagi (Avv.ti Scavone e Bovelacci) c.
Ministero per i beni culturali ed ambientali (Avvocatura generale dello Stato)
(conferma Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna, sede di
Bologna, sez. II, n. 189/2002 del 30.1.2002).
CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 02/11/2007 (C.C. 13/07/07), Sentenza n. 5669
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Nulla osta paesaggistico - Annullamento
ministeriale - Limiti del controllo - Amministrazione comunale - Atti
consequenziali al diniego di autorizzazione - Rinnovazione dell’istruttoria.
In ambito di annullamento ministeriale è da escludere che tale potestà possa
trascendere i limiti del controllo di mera legittimità, con sovrapposizione o
sostituzione di una valutazione di merito dell’Autorità centrale al giudizio
dell’Ente locale, cui è rimesso l’apprezzamento di compatibilità dell’intervento
edilizio con le esigenze di tutela del territorio, oggetto di vincolo
paesaggistico (Cons. St., sez. VI, 23.9.2002, n. 4812). Tuttavia, dopo
l’annullamento ministeriale del nulla osta paesaggistico l’Amministrazione
comunale può senz’altro procedere all’adozione degli atti consequenziali al
diniego di autorizzazione, ma può anche procedere alla rinnovazione
dell’istruttoria, ove ne ricorrano i presupposti (Cons. St., n. 4812/02 cit.).
Pres. Varrone - Est. De Michele - Biagi (Avv.ti Scavone e Bovelacci) c.
Ministero per i beni culturali ed ambientali (Avvocatura generale dello Stato)
(conferma Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna, sede di
Bologna, sez. II, n. 189/2002 del 30.1.2002).
CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 02/11/2007 (C.C. 13/07/07), Sentenza n. 5669
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Atti discrezionali
(nella specie nulla osta paesaggistico) - Provvedimenti positivi - Motivazione -
Necessità - Principi di trasparenza e buona amministrazione - Art. 3, c. 1 L. n.
241/90. I principi di trasparenza e buona amministrazione impongono che
anche i provvedimenti positivi siano motivati, soprattutto in presenza di atti
discrezionali da cui discenda, come nel caso di specie, una irreversibile
alterazione dello stato dei luoghi, con incidenza non solo sugli interessi dei
privati proprietari, ma anche sull’interesse pubblico alla tutela del territorio
in aree vincolate (Cons. St., sez. VI, 13.2.2001, n. 685); non può, dunque, non
applicarsi anche al parere ex art. 7 L. n. 1497/1939 la prescrizione, di cui
all’art. 3, comma 1 della legge n. 241/90, a norma del quale il difetto di
motivazione deve considerarsi violazione di legge. Pres. Varrone - Est. De
Michele - Biagi (Avv.ti Scavone e Bovelacci) c. Ministero per i beni culturali
ed ambientali (Avvocatura generale dello Stato) (conferma Tribunale
Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna, sede di Bologna, sez. II, n.
189/2002 del 30.1.2002).
CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 02/11/2007 (C.C. 13/07/07), Sentenza n. 5669
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Regione Sardegna - Norme Tecniche di attuazione
del Piano Paesaggistico regionale - Divieto di collocazione di cartelli e altri
mezzi pubblicitari - Tutela generalizzata di tutto il territorio regionale -
Illegittimità - L.R. Sardegna n. 8/2004 - Artt. 153 e 134 D.Lgs. n. 42/2004.
Dal complesso delle disposizioni di cui agli artt. 153 e 134 del D.Lgs. n.
42/2004, assunte a presupposto del piano paesaggistico della Regione Sardegna,
si ricava che il divieto di collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari è
limitato ad ambiti, aree od immobili previamente individuati nei loro confini e
nella loro entità :1) o da provvedimenti adottati dalle amministrazioni statali,
quali ad esempio i vari decreti di dichiarazione di interesse pubblico, 2) o
direttamente dalla legge; 3) o individuati e tipizzati dalla regione nel
contesto del piano paesaggistico. In coerenza con la tutela del diritto di
iniziativa economica privata, suscettibile di limitazioni solo per espressa
disposizione di legge in ossequio alla Costituzione ( art.41), la legge non
prescrive, inoltre, per nessuno di tali “beni” un divieto assoluto di
installazione di cartelli pubblicitari, neanche nell’ambito od in prossimità dei
beni stessi: la collocazione è subordinata alla verifica, caso per caso, della
compatibilità con la tutela di quella porzione di territorio, o di
quell’immobile o complesso di immobili, le cui qualità, intrinseche e
oggettivamente percepibili dalla generalità, siano state previamente evidenziate
e ritenute meritevoli di tutela all’esito dei processi ricognitivi compiuti nel
corso dell’istruttoria conclusa con l’approvazione del piano. Sulla scorta di
tali principi, è illegittima la previsione dell’art. 110 delle Norme Tecniche di
Attuazione del Piano Paesaggistico della Regione Sardegna nella parte in cui
impone una tutela generalizzata a tutto il territorio regionale, esorbitando non
solo dai confini degli ambiti entro i quali il piano è efficace, ma anche dai
limiti fissati dalla legge statale e da quella regionale (n. 8/2004); è
illegittimo altresì il riferimento, contenuto nella medesima norma, alle “aree
di elevata qualità paesaggistica”, quale parametro per sancire il divieto
assoluto di installazione di “pannelli di pubblicità commerciale, permanenti e
provvisori”: la categoria cui la norma si riferisce è assolutamente generica e
non idonea a circoscrivere l’ambito della discrezionalità delle amministrazioni
competenti al rilascio delle autorizzazioni. Pres. Tosti, Est. Flaim - F. e
altri (avv.ti Laruffa e Rossi) c. Regione Autonoma della Sardegna (avv.ti Contu,
Carrozza e Cerulli Irelli) -
T.A.R. SARDEGNA, Sez. II, 31 ottobre 2007, n. 2014
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Autorizzazione rilasciata in emergenza occorsa
in sede di esecuzione dei lavori ex art. 22 del d.p.r. n. 380/2001 - Ulteriore
autorizzazione paesaggistica - Necessità - Esclusione. Nei casi in cui, ai
sensi dell’art. 22 del d.p.r. n. 380/2001, l’autorizzazione è stata rilasciata
per ovviare ad una emergenza occorsa in sede di esecuzione dei lavori e non
persegue alcuna finalità innovativa rispetto alle previsioni del piano di
recupero, la modifica imposta dalla situazione di pericolo che si è venuta a
determinare nel corso dell’esecuzione dei lavori, non può comportare la
necessità di una ulteriore autorizzazione paesaggistica, essendo la precedente
esaustiva della valutazione positiva di compatibilità ambientale, che non può
dirsi compromessa da una limitata demolizione e fedele ricostruzione, dovuta al
fatto che “la funzionalità statica delle suddette murature è compromessa”. Pres.
Ruoppolo - Est. Romeo - Brezza s.r.l. (avv.ti Bassani e Adinolfi) c. Comune di
Annone Brianza (avv.ti Pisacane e Riccardo Delli Santi) (conferma sentenza n.
1922 del 31 luglio 2006 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia,
sez. II).
CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 19/10/2007 (C.c. 10/07/2007), Sentenza n. 5457
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - URBANISTICA E EDILIZIA - Area assoggettata a
vincolo imposto a tutela degli interessi paesistici - Assenza del titolo
abilitativo edilizio - Domanda di condono - Sospensione del processo - Assenza
dei presupposti di legge - Effetti. E' irrilevante, in ipotesi di opere
abusive non suscettibili di sanatoria ai sensi dell'art 32 del D.L. n. 269/2003,
l'effettiva ultimazione dell'opera nel termine massimo in cui la legge consente
la sanabilità. Pertanto, nel caso in cui il giudice sospenda il processo (ex
artt. 44 o 38 della legge n. 47/1985) in assenza dei presupposti di legge, la
sospensione è inesistente ed il corso della sospensione non è interrotto.
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 16 Ottobre 2007 (Ud. 19/09/2007), Sentenza
n. 38071
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Zone paesisticamente vincolate - Assenza
dell'autorizzazione ex art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 - Effetti. Nelle zone
paesisticamente vincolate è inibita - in assenza dell'autorizzazione già
prevista dall'art. 7 della legge n. 1497 del 1939, le cui procedure di rilascio
sono state innovate dalla legge n. 431/1985 e sono attualmente disciplinate
dall'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 - ogni modificazione dell'assetto del
territorio, attuata attraverso lavori di qualsiasi genere, non soltanto edilizi
(ad eccezione, quanto a questi ultimi lavori, dei soli interventi consistenti
nella manutenzione, ordinaria e straordinaria, e nel consolidamento statico o
restauro conservativo, purché non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto
esteriore degli edifici).
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 16 Ottobre 2007 (Ud. 19/09/2007), Sentenza
n. 38071
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Tutela paesistico-ambientale nella L.R.
Lombardia n. 18/1997 - Relazione dell’esperto ambientale. In base al
contenuto della normativa regionale, articoli 5 e 8 della legge regionale n.
18/1997 (riordino delle competenze e semplificazione delle procedure in materia
di tutela dei beni ambientali e di piani paesistici e di subdeleghe agli enti
locali), la relazione dell’esperto ambientale non è necessaria che preceda la
seduta della commissione edilizia, né che sia resa disponibile durante la seduta
medesima (dec. n. 2073/2005). Pres. Ruoppolo - Est. Romeo - Brezza s.r.l.
(avv.ti Bassani e Adinolfi) c. Comune di Annone Brianza (avv.ti Pisacane e
Riccardo Delli Santi) (conferma sentenza n. 1922 del 31 luglio 2006 del
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sez. II).
CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 19/10/2007 (C.c. 10/07/2007), Sentenza n. 5457
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Nulla osta paesaggistico - Provvedimento di
annullamento - Natura - Comunicazione o notificazione - Termine - Funzione.
E’, ormai, jus receptum che il provvedimento di annullamento del nulla osta
paesaggistico non ha natura di atto recettizio e, quindi, il termine perentorio
di sessanta giorni previsto per la sua adozione attiene al solo esercizio del
potere di annullamento da parte dell’amministrazione statale e non anche alla
comunicazione o notificazione ai destinatari del provvedimento stesso; e che,
sotto tale profilo, il termine risultava pienamente rispettato. Pres. Trotta -
Est. Buonvino - Erpici (avv.ti Anzisi, Imperatore e Fronzoni) c. Ministero dei
Beni Culturali ed Ambientali (Avv. Gen. Stato) e Comune di Anacapri (n.c.)
(conferma T.A.R. Campania, sede di Napoli, Sezione II, n. 2049 del 29 aprile
1999).
CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, del 09/10/2007 (C.C. 04/05/2007), Sentenza n. 5237
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Autorizzazione paesaggistica - Valutazione
della compatibilità paesistica degli interventi edilizi - Amministrazione
comunale - Soprintendenza - Poteri e limiti. In materia di autorizzazione
paesaggistica, l’Amministrazione comunale, quale soggetto cui compete la
valutazione della compatibilità paesistica degli interventi edilizi, può ben
subordinare il rilascio dell’autorizzazione paesistica all’esecuzione di
specifiche modifiche progettuali finalizzate a mitigare l’impatto ambientale
dell’intervento abusivo, di converso la Soprintendenza nell’esercizio dei suoi
poteri di controllo può solo verificare, come già evidenziato in precedenza, la
legittimità delle autorizzazioni paesistiche, ma non può spingersi al punto di
imporre prescrizioni o suggerire modifiche progettuali. (T.A.R. Campania Napoli,
Sez. VII, 8 giugno 2007, n. 6052; 21 maggio 2007, n. 5494). Pres. Guerriero,
Est. Polidori - IMPALLOMENI (avv. Vitale) c. Ministero per i beni e le attività
culturali - Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di
Napoli e Provincia (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli).
TAR CAMPANIA - Napoli, Sez. VII, 04 Ottobre 2007 (C.c. 11/07/2007), n. 8944
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Autorizzazione paesaggistica - Potere di
annullamento attribuito alla Soprintendenza - Riesame complessivo delle
valutazioni tecnico-discrezionali - Esclusione - Mero controllo di mera
legittimità. Il potere di annullamento dell’autorizzazione paesistica (cui
va equiparato il parere di compatibilità paesistica previsto dall’art. 32 della
legge n. 47/1985) attribuito alla Soprintendenza non può comportare un riesame
complessivo delle valutazioni tecnico-discrezionali compiute dall’Ente locale,
tale da consentire la sovrapposizione o la sostituzione di una nuova valutazione
di merito a quella compiuta in sede di rilascio dell’autorizzazione, ma si
estrinseca in un mero controllo di mera legittimità. Pres. Guerriero, Est.
Polidori - IMPALLOMENI (avv. Vitale) c. Ministero per i beni e le attività
culturali - Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di
Napoli e Provincia (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli).
TAR CAMPANIA - Napoli, Sez. VII, 04 Ottobre 2007 (C.c. 11/07/2007), n. 8944
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Autorizzazione paesaggistica - Valutazione
della compatibilità paesistica degli interventi edilizi - Poteri e limiti -
Giurisprudenza - Art. 159 D. L.vo n. 42/2004. Il potere riconosciuto al
Ministero per i beni Culturali ai sensi dell’articolo 82 del D.P.R. n. 616/1977
(ora articolo 159 del decreto legislativo n. 42/2004) è da intendersi quale
espressione non già di un generale riesame nel merito della valutazione
dell’Ente delegato, bensì di un potere di annullamento per motivi di
legittimità, riconducibile al più generale potere di vigilanza, che il
Legislatore ha voluto riconoscere allo Stato nei confronti dell’esercizio delle
funzioni delegate alle Regioni ed ai Comuni in materia di gestione del vincolo,
(ex multis: Cons. Stato, Sez. VI, 12 maggio 2004, n. 2985; 8 aprile 2004,
n. 1994), fermo restando che il controllo di legittimità può riguardare anche
tutti i possibili profili dell’eccesso di potere (ex multis, Cons. Stato,
Sez. VI, 11 settembre 2003, n. 5099; T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 10
dicembre 2004, n. 18694). Pres. Guerriero, Est. Polidori - IMPALLOMENI (avv.
Vitale) c. Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza per i
beni architettonici e per il paesaggio di Napoli e Provincia (Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli).
TAR CAMPANIA - Napoli, Sez. VII, 04 Ottobre 2007 (C.c. 11/07/2007), n. 8944
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Autorizzazione paesaggistica - Annullamento -
Esercizio del potere - Termine - D. L.vo n. 490/1999. In materia di beni
culturali e ambientali, il termine perentorio di sessanta giorni previsto
dall’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo n. 490/1999 (applicabile
ratione temporis alla fattispecie in esame) decorre dalla ricezione, da
parte della Soprintendenza, dell’autorizzazione rilasciata completa della
relativa documentazione tecnico-amministrativa (Cons. Stato, Sez. II, 18 gennaio
2006, n. 2449), ed attiene esclusivamente alla fase dell’esercizio del potere di
annullamento da parte della Soprintendenza e non alla successiva fase di
comunicazione o notificazione del provvedimento di annullamento (ex multis,
Cons. Stato, Sez. VI, 8 marzo 2006, n. 1261). Pres. Guerriero, Est. Polidori,
Silvestri, leg. rappr. della Geofonda s.r.l. (avv.Vitale) c. Ministero per i
beni e le attività culturali - Soprintendenza per i beni architettonici e per il
paesaggio di Napoli e Provincia (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli).
T.A.R. CAMPANIA - Napoli, Sez. VII, 04 Ottobre 2007 (11/07/2007), n. 8943
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Autorizzazione paesaggistica - Annullamento -
Natura - Provvedimento di amministrazione attiva - Provvedimenti vincolati e
discrezionale - Differenza. L’annullamento ministeriale dell’autorizzazione
paesistica costituisce un provvedimento di amministrazione attiva, in quanto
espressione del potere di cogestione del vincolo paesistico da parte dello Stato
e della Regione (o Ente subdelegato), ed è posto ad estrema difesa del vincolo
stesso, sicché va esclusa in radice la possibilità di configurare un potere
statale di controllo in relazione all’autorizzazione paesistica rilasciata dalla
Regione (o ente subdelegato) (Cons. Stato, Ad. Plen., 14 dicembre 2001, n. 9).
Ne consegue che, mentre alla decisione di annullamento di un atto controllato va
riconosciuta, secondo i principi generali, la natura vincolata e di atto dovuto,
la giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. VI, 13 febbraio 2001, n. 685) ritiene che
il Ministero possa ritenere pienamente giustificato l’accoglimento dell’istanza
e non annullare l’autorizzazione paesistica rilasciata, seppure essa non risulti
adeguatamente motivata (ferma restando, ovviamente, la tutela giurisdizionale
del terzo che impugni la predetta autorizzazione). La natura discrezionale del
potere statale di annullamento dell’autorizzazione paesistica esclude quindi in
radice, in relazione ai provvedimenti che costituiscono espressione di tale
potere, la possibilità di fare applicazione della prima parte dell’art. 21
octies, comma 2, della legge n. 241/1990, posto che tale disposizione, riguarda
espressamente i provvedimenti vincolati. Pres. Guerriero, Est. Polidori,
Silvestri, leg. rappr. della Geofonda s.r.l. (avv.Vitale) c. Ministero per i
beni e le attività culturali - Soprintendenza per i beni architettonici e per il
paesaggio di Napoli e Provincia (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli).
T.A.R. CAMPANIA - Napoli, Sez. VII, 04 Ottobre 2007 (11/07/2007), n. 8943
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Annullamento dell’autorizzazione paesistica -
Omissione di formale comunicazione dell’avvio del procedimento - C.d. conoscenza
aliunde - Meccanismi procedurali alternativi - Principio del
raggiungimento dello scopo della norma violata - Art. 7 L. n. 241/1990. La
comunicazione prevista dall’art. 7 della legge n. 241/1990 non costituisce un
adempimento fine a sé stesso, ma è volta a consentire un’effettiva
partecipazione attiva al procedimento da parte dei soggetti destinatari
dell’attività amministrativa. Pertanto, non preclude l’operatività del principio
del raggiungimento dello scopo della norma violata, in forza del quale laddove
sia provato (come nel caso in esame) che l’interessato è stato comunque posto in
condizione di partecipare al procedimento amministrativo questi non può dolersi
dell’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento stesso (T.A.R. Campania
Napoli, Sez. VII, 21 maggio 2007, n. 5494). Pres. Guerriero, Est. Polidori,
Silvestri, leg. rappr. della Geofonda s.r.l. (avv.Vitale) c. Ministero per i
beni e le attività culturali - Soprintendenza per i beni architettonici e per il
paesaggio di Napoli e Provincia (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli).
T.A.R. CAMPANIA - Napoli, Sez. VII, 04 Ottobre 2007 (11/07/2007), n. 8943
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Autorizzazioni paesistiche - Annullamento -
Poteri di controllo - Suggerimento di modifiche progettuali - Esclusione -
Valutazione della compatibilità paesistica degli interventi edilizi - Competenza
comunale. Il potere di annullamento ministeriale dell’autorizzazione
paesistica non presuppone un generale riesame nel merito delle valutazioni
dell’Ente delegato perché, essendo riconducibile al più generale potere di
vigilanza che il Legislatore ha voluto riconoscere allo Stato nei confronti
dell’esercizio delle funzioni delegate alle Regioni (o agli Enti subdelegati) in
materia di gestione del vincolo, esso implica soltanto un controllo di
legittimità delle autorizzazioni paesistiche rilasciate dalle Regione (o dagli
Enti subdelegati) (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 9/2001 cit.; Sez. VI, 12 maggio
2004, n. 2985; 8 aprile 2004, n. 1994). Pertanto, se è vero che la
Soprintendenza nell’esercizio dei suoi poteri di controllo può verificare la
legittimità delle autorizzazioni paesistiche anche sotto tutti i profili
sintomatici dell’eccesso di potere (Cons. Stato, Sez. VI, 11 settembre 2003, n.
5099; T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 10 dicembre 2004, n. 18694), ciò non
significa che essa possa spingersi fino al punto di suggerire modifiche
progettuali (ex multis: Cons. Stato, Ad. Plen., n. 9/2001 cit.; T.A.R.
Campania Napoli, Sez. VII, 8 giugno 2007, n. 6052; 21 maggio 2007, n. 5494),
perché tali modifiche possono essere imposte esclusivamente dalla
amministrazione comunale, cui compete la valutazione della compatibilità
paesistica degli interventi edilizi. Pres. Guerriero, Est. Polidori, Silvestri,
leg. rappr. della Geofonda s.r.l. (avv.Vitale) c. Ministero per i beni e le
attività culturali - Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio
di Napoli e Provincia (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli).
T.A.R. CAMPANIA - Napoli, Sez. VII, 04 Ottobre 2007 (11/07/2007), n. 8943
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Riesercizio del potere di annullamento di
autorizzazione paesaggistica a seguito di giudicato - Termine di sessanta giorni
- Osservanza Necessità - Decorrenza - Individuazione. Nel caso in cui la
Soprintendenza, a seguito di giudicato, debba rideterminarsi in ordine al potere
di annullamento di autorizzazione paesaggistica, non si può ritenere che tale
potere, delimitato dal termine perentorio di 60 giorni fissato dal legislatore,
possa essere liberamente esercitato senza vincoli temporali. deve ritenersi che
il termine di sessanta giorni si applichi e che tale termine decorra dalla
conoscenza della sentenza di annullamento da parte della Soprintendenza. Pres.
Trotta, Est. Chieppa - M.M.C. (avv.ti Iadanza, Biamonte e Pinci) c. Ministero
per i beni e le attività culturali (Avv. Stato) e altri (n.c.) - Annulla TAR
Napoli n. 7981/2007 -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 4 settembre 2007, n. 4632 (segnalata dall'avv.
Alessandro Biamonte)
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Valore ambiente - Tutela costituzionale -
Conseguenze in termini di individuazione di standard di tutela uniformi
sull’intero territorio nazionale, incidenti sulle competenze legislative
regionali. L’ambiente è un valore trasversale costituzionalmente protetto,
in funzione del quale lo Stato può dettare standard di tutela uniformi
sull'intero territorio nazionale, anche incidenti sulle competenze legislative
che secondo il rinovellato art. 117 cost. spettino alle regioni e alle province
autonome su materie (governo del territorio, tutela della salute) per le quali
quel valore costituzionale assume rilievo (cfr. ad es. Corte costituzionale n.
227 del 2003 e n. 259 del 2004). Pres. Prosperi, Est. Ponte - V.A.S. (avv.
Granara) c. Comune di Levanto (avv. Quaglia) -
T.A.R. LIGURIA, Sez. I - 1 agosto 2007, n. 1426
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - URBANISTICA E EDILIZIA - Concreta vulnerazione
ai valori paesaggistici - Principio di proporzionalità - Disparità di
trattamento - Art. 97 Cost. - L. n. 241/1990 - Dlgs. N. 42/2004. Anche in
materia di protezione edilizia e paesaggistica, l’azione amministrativa deve
improntarsi all’apicale principio di proporzionalità (cfr., CdS V 14 aprile 2006
nr. 2087), non escludendo, in tesi, che la disciplina di protezione sia ritenuta
suscettibile -rispetto ad interventi che per loro stessa natura non siano in
grado di arrecare alcuna concreta vulnerazione ai valori paesaggistici ovvero
fungere da detrattori ambientali- di una interpretazione che consenta di
proteggere integralmente il paesaggio ed i valori ambientali, senza determinare,
in alcune ipotesi, compressioni eccessive alla proprietà privata (la piscina,
come già rilevato dalla Cassazione penale è, per sua natura, insuscettibile di
verticalizzarsi con occlusione ed offesa di visioni prospettiche e d'insieme).
Pres. Giamportone, Est. Pagano - Orfeo (avv. Lamberti) c. Ministero per i Beni e
le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio
(Avv.ra distr.le dello Stato).
T.A.R. CAMPANIA - Napoli, Sez. VI, 18/07/2007 (13/06/2007), n. 6770
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Zone paesisticamente vincolate - Tutela - Reato
di pericolo astratto - Art. 181 D. L.vo n. 42/2004 - Configurabilità
dell'illecito - Presupposti. Il reato di cui all' art. 163 del D.Lgs. n.
490/1999 (ora 181 del decreto legislativo n 42 del 2004) è reato di pericolo
astratto, pertanto, per la configurabilità dell'illecito, non è necessario un
effettivo pregiudizio per l'ambiente, potendo escludersi dal novero delle
condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure
in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli
edifici (Cass., Sez. 3^: 27.11.1997, ric. Zauli ed altri; 7.5.1998, ric.
Vassallo; 13.1.2000, ric. Mazzocco ed altro, 5.10.2000, ric. Lorenzi;
29.11.2001, ric. Zecca ed altro; 15.4.2002, ric. P.G. in proc. Negri; 14.5.2002,
ric. Migliore; 4.10.2002, ric. Debertol ; 23880 del 2004). Nelle zone
paesisticamente vincolate è inibita - in assenza dell'autorizzazione - ogni
modificazione dell'assetto del territorio, attuata attraverso qualsiasi opera
non soltanto edilizia ma "di qualunque genere", ad eccezione degli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento statico o restauro
conservativo, purché non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore
degli edifici nonché degli altri interventi analiticamente indicati
nell'articolo 149 del decreto legislativo n 42 del 2004, il quale ha sostituito
l'articolo 152 del decreto legislativo n 490 del 1999. Pres. Postiglione Est.
Petti Ric. Rossi.
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 18 luglio 2007 (U.p. 29/05/2007),
Sentenza n. 28504
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - URBANISTICA E EDILIZIA - Abusivismo edilizio -
Disagiate condizioni economiche e sociali - Scriminante dello stato di necessità
- Inammissibilità - Tutela del paesaggio e dell'ambiente - Prevalenza. In
materia di abusivismo edilizio o ambientale, lo stato di necessità è
difficilmente ipotizzabile quando il pericolo di restare senza abitazione è
concretamente evitabile attraverso i meccanismi del mercato o dell'assistenza
sociale (Cass. Sez III 4 dicembre 1987 Iudicello; Cass 17 maggio 1990 n. 7015;22
settembre 2001, Riccobono; 22 febbraio 2001, Bianchi). In tale materia manca,
non solo e non tanto il danno grave alla persona (secondo qualche decisione di
legittimità per danno grave alla persona deve intendersi ogni danno grave ai
suoi diritti fondamentali ivi compreso quello all'abitazione cfr Cass. 11030 del
1997), ma anche e soprattutto l'inevitabilità del pericolo: infatti l'attività
edificatoria non è vietata in modo assoluto, ma è consentita nei limiti imposti
dalla legge a tutela di beni di rilevanza collettiva, quali il territorio,
l'ambiente ed il paesaggio, che sono tutelati anche dall’articolo 9 della
Costituzione. Di conseguenza, se il suolo è edificabile, le disagiate condizioni
economiche non impediscono al cittadino di chiedere il permesso di costruire. Se
il suolo non è edificabile, il diritto del cittadino a disporre di un'abitazione
non può prevalere sull'interesse della collettività alla tutela del paesaggio e
dell'ambiente. Pres. Postiglione Est. Petti Ric. Chiarabini.
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 10/07/2007 (Ud. 29/05/2007), Sentenza n.
28499
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Contraffazione opere d'arte - Venditori e
commercianti - Rilascio di attestati di autenticità e provenienza delle opere -
Obbligo - Opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre
cinquanta anni - D.Lgs.22.1.2004 n. 42. La disciplina sui beni culturali,
D.Lgs.22.1.2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), prevede
disposizioni che impongono ai venditori e ai commercianti di rilasciare
attestati di autenticità e di provenienza delle opere, e quelle che incriminano
la contraffazione e l'alterazione di opere d'arte se non accompagnate da una
dichiarazione di non autenticità, si applicano anche alle opere di autori
viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni. Queste
disposizioni, infatti, tutelano non già la integrità delle opere, oggetto
proprio della disciplina dei beni culturali, ma la regolarità e onestà degli
scambi nel mercato artistico. Pres. Grassi Est. Onorato Ric. Volpini (conferma
Corte d'Appello di Milano sentenza resa il 27.2.2006).
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 09/07/2007, (Ud. 13/03/2007), Sentenza n.
26072
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Reato di contraffazione di opere d'arte -
Condotte illecite (di contraffazione, alterazione, commercio etc.) - D.Lgs. n.
42/2004 - Nazionalità dell’autore - Ininfluenza. Il reato di contraffazione
di opere d'arte, riguarda tutte le condotte illecite (di contraffazione,
alterazione, commercio etc.) realizzate nel territorio nazionale,
indipendentemente dalla circostanza che le opere contraffatte, alterate etc.
siano attribuite a un autore nazionale o a un autore straniero. Pres. Grassi
Est. Onorato Ric. Volpini (conferma Corte d'Appello di Milano sentenza resa il
27.2.2006).
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 09/07/2007, (Ud. 13/03/2007), Sentenza n.
26072
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Produzione o riproduzione di opere grafiche a
tiratura limitata - Firma stampata - Diritti morali di opere non autentiche -
Riproduzione - Esclusione - Diritti patrimoniali sulle opere originali -
Necessità - L. n. 633/1941, Disciplina sul diritto d'autore e s.m.. La
disciplina sul diritto d'autore, (L. n. 633/1941 e s.m.), prevede che i titolari
possono disporre del diritto patrimoniale alla utilizzazione dell'opera, ma non
possono disporre del diritto morale al riconoscimento della paternità
dell'opera, in modo da consentire la messa in circolazione di opere falsamente
imputabili all'autore medesimo e da pregiudicare cosi la lealtà e la correttezza
del mercato artistico. Inoltre, non trova in specie, alcuna efficacia
scriminante la circostanza, che colui che aveva commissionato all'imputato la
riproduzione delle opere grafiche di Dalì aveva in precedenza acquistato dagli
eredi del pittore i diritti per "realizzare opere grafiche a tiratura limitata e
firmate con una firma stampata di Salvador Dalì egli poteva infatti acquistare
diritti patrimoniali sulle opere originali, ma non diritti morali per la
produzione o riproduzione di opere non autentiche. Pres. Grassi Est. Onorato
Ric. Volpini (conferma Corte d'Appello di Milano sentenza resa il 27.2.2006).
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 09/07/2007, (Ud. 13/03/2007), Sentenza n.
26072
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Opere d'arte - Codice dei beni culturali e del
paesaggio - Passaggio tra nuova e vecchia disciplina - Diritto patrimoniale
d'autore dalla direttiva CEE n. 93/98 - D.Lgs. n. 490/1999 - D.Lgs. n. 42/2004.
Il nuovo D.Lgs.22.1.2004 n. 42 ha sostanzialmente riprodotto l'art. 2 del D. Lgs.
490/1999, ma ha modificato l'ultimo comma inserendo l'inciso "salvo quanto
disposto dagli articoli 64 e 178", che corrispondono rispettivamente all'art. 63
(attestati di autenticità e provenienza) e all'art. 127 (contraffazione di opere
d'arte) del D.Lgs. 490/1999. Sicché, secondo il nuovo codice dei beni culturali,
le opere di autori viventi e quelle la cui esecuzione non risalga ad oltre
cinquanta anni sono escluse dalla disciplina generale sui beni culturali del
patrimonio nazionale, ma non dalla disciplina specifica relativa
all'autenticazione e alla contraffazione delle opere d'arte. Infine, non trova
rilievo il fatto che né il testo unico 490/1999 né il successivo codice 42/2004,
per i vincoli imposti dalle rispettive leggi di delega, non abbiano potuto
adeguare il limite temporale di cinquanta anni, previsto rispettivamente
nell'art. 2, comma 6, del D.Lgs. 490/1999 e nell'art. 10, comma 5 del D.Lgs.
42/2004, a quello di settanta anni imposto per la durata del diritto
patrimoniale d'autore dalla direttiva CEE n. 93/98, e ora recepito
nell'ordinamento nazionale con la legge 52/1996. Pres. Grassi Est. Onorato Ric.
Volpini (conferma Corte d'Appello di Milano sentenza resa il 27.2.2006).
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, del 9 luglio 2007, (Ud. 13/03/2007),
Sentenza n. 26072
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Cessione di immobili di interesse storico o
artistico - Leasing finanziario - Prelazione - Limiti ex art. 17, c. 2 L. P.
Bolzano n. 13/2005 - Illegittimità costituzionale. E’ costituzionalmente
illegittimo l’art. 17, comma 2, primo periodo, della legge della Provincia
autonoma di Bolzano 23 dicembre 2005, n. 13, (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008 -
legge finanziaria 2006), limitatamente alle parole «solamente» e «non». La prima
parte della disposizione censurata, nello schema del leasing finanziario (che si
caratterizza di norma per la trilateralità del rapporto - venditore, locatore,
locatario - e per la pluralità dei trasferimenti - dal venditore all’acquirente
finanziatore all’utilizzatore) limita la prelazione sulla cessione di immobili
di interesse storico o artistico al primo trasferimento, non soddisfacendo le
esigenze di tutela dei beni culturali cui l’istituto della prelazione è
predisposto. L’esaurimento del rapporto di leasing, infatti, non comporta il
venir meno della qualità culturale del bene che ne è stato oggetto e
dell’interesse pubblico alla sua tutela. Quest’ultima va garantita mantenendo
l’amministrazione provinciale in grado di intervenire, con l’eventuale esercizio
della prelazione, anche nel momento conclusivo della vicenda contrattuale, in
cui l’opzione del locatario realizza - anche a distanza di molti anni dal primo
- un secondo trasferimento di proprietà. Pres. Bile, Red. Amirante - Pres.
Consiglio dei Ministri c. Provincia Autonoma di Bolzano -
CORTE COSTITUZIONALE, 21 giugno 2007 (ud. 18 giugno 2007), sentenza n. 221
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - URBANISTICA E EDILIZIA - BOSCHI E FORESTE -
Nozione di bosco - Aree assimilate al bosco - Presupposti - Art. 2 c. 6 d.lgs.
n. 227/2001 - Reato di cui agli art. 44 letto c) d.P.R. n. 380/2001 e 142 lett.
g) del d. lgs. n. 42/2004. Il bosco è definito nel comma 6 dell'art. 2 del
d.lgs.18.05.2001 n. 227 e coincide con ogni terreno coperto da vegetazione
forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, da castagneti, sughereti
o da macchia mediterranea, purché avente estensione non inferiore ai 2.000 metri
quadrati, larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al
20 per cento. Al bosco sono assimilate anche altre superfici di estensione
inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco
medesimo. Fattispecie: lavori edilizi d'urbanizzazione primaria, su un terreno
sottoposto a vincolo paesaggistico, senza avere preventivamente ottenuto il
prescritto nulla osta dalla competente autorità e conseguente sequestro
preventivo dell'area soggetta avente le caratteristiche di area boscata. Pres.
Postiglione Est. Teresi Ric. Rosati. (Conferma Ordinanza del Tribunale di Roma
in data 30.10.2006).
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 20/06/2007, (Cc 10/05/2007), Sentenza n.
24258
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Muro di sostegno in area vincolata - Permesso di
costruire - Necessità - Demolizione - Art. 146 D.L.vo 42/2004 (“Codice Urbani”).
L’opera consistente nella costruzione di un manufatto edilizio fuori terra,
(nella specie muro di sostegno in area vincolata) può senz’altro qualificarsi
“nuova costruzione”, attesa la permanente trasformazione del territorio indotta
dalla edificazione, con la conseguenza che l’intervento deve essere previamente
munito di permesso di costruire e la sua edificazione abusiva è sanzionabile con
la demolizione. Pres. Giamportone, Eest. Abbruzzese - Mele (avv. Artiaco) c.
Comune di Pozzuoli (avv. Starace).
TAR CAMPANIA Napoli, Sez. VI, 19 giugno 2007 (C.C. 30/05/2007), n. 6205
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Opera edilizia in zona vincolata - Diniego di
sanatoria - Motivazione succinta - Illegittimità - Esclusione - Fondamento - L.
n. 1497/1939 - Art. 9 Cost.. Il vincolo paesaggistico, disciplinato dalla l.
n. 1497 del 1939, non comporta normalmente la inedificabilità assoluta, sicché
non ogni opera edilizia in zona vincolata deve ritenersi preclusa, ma solo
quelle opere che, a seguito di accertamento, risultino in contrasto con il
valore tutelato. Ne consegue che non è illegittima una motivazione anche
succinta di un diniego di sanatoria di opere realizzate in loco in quanto nel
sistema non è ravvisabile a carico della p.a. l'obbligo di indicare, in una
logica comparativa degli interessi in gioco, prescrizioni tese a rendere
l'intervento compatibile con la bellezza d'insieme tutelata, la cui protezione
risponde ad un interesse pubblico normalmente prevalente su quello privato,
anche per la rilevanza costituzionale che il primo presenta (art. 9 Cost.),
(T.A.R. Toscana Firenze, sez. III, 22 marzo 2005, n. 1429). Pres. Pugliese, Est.
Pasanisi, Ric. Pesacane (avv. Di Lorenzo) c. Comune di Napoli (avv.ti Tarallo,
Accattatis Chalons D’Oranges, Andreottola, Carpentieri, Crimaldi, Cuomo, Furnari,
Pizza, Pulcini, Ricci e Romano).
TAR CAMPANIA Napoli, Sez. IV, 13 Giugno 2007 (C.C. 23/05/ 2007), n. 6142
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Vincolo paesaggistico-ambientale - Area
compromessa da preesistenti realizzazioni - Nuove costruzioni - Ulteriore
deturpazione - Maggiore tutela - Necessità. In materia di tutela
paesaggistica, la situazione di compromissione della bellezza naturale ad opera
di preesistenti realizzazioni non impedisce ed, anzi, maggiormente richiede per
la legittimità dell'azione amministrativa che ulteriori costruzioni non
deturpino ulteriormente l'ambiente protetto. (TAR Campania, Sez. IV, 17 febbraio
2003, n. 876). Pres. Pugliese, Est. Pasanisi, Ric. Pesacane (avv. Di Lorenzo) c.
Comune di Napoli (avv.ti Tarallo, Accattatis Chalons D’Oranges, Andreottola,
Carpentieri, Crimaldi, Cuomo, Furnari, Pizza, Pulcini, Ricci e Romano).
TAR CAMPANIA Napoli, Sez. IV, 13 Giugno 2007 (C.C. 23/05/ 2007), n. 6142
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Sanatoria di costruzioni abusivamente
realizzate - Parere della commissione edilizia - Tutela paesistica - Motivazione
scarna e sintetica - Sufficienza. Il parere della commissione edilizia
integrata in ordine alla sanatoria di costruzioni abusivamente realizzate è da
ritenersi sufficientemente motivato dall'indicazione delle ragioni assunte a
fondamento della valutazione di compatibilità dell'intervento edilizio con le
esigenze di tutela paesistica poste a base del relativo vincolo. Anche una
motivazione scarna e sintetica, laddove rilevi gli estremi logici
dell'apprezzamento negativo è, quindi, da ritenersi sufficiente. (Consiglio
Stato, sez. IV, 30 giugno 2005, n. 3542). Pres. Pugliese, Est. Pasanisi, Ric.
Pesacane (avv. Di Lorenzo) c. Comune di Napoli (avv.ti Tarallo, Accattatis
Chalons D’Oranges, Andreottola, Carpentieri, Crimaldi, Cuomo, Furnari, Pizza,
Pulcini, Ricci e Romano).
TAR CAMPANIA Napoli, Sez. IV, 13 Giugno 2007 (C.C. 23/05/ 2007), n. 6142
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Oggetti d’interesse artistico, storico o
archeologico - Impossessamento - Reato - Configurabilità. Tutti gli oggetti
d’interesse artistico, storico o archeologico, sin dalla loro scoperta, sono di
proprietà dello Stato. Il loro impossessamento, sia che provenga da scavo sia da
rinvenimento fortuito è previsto dalla legge come reato e dunque il loro
possesso si deve ritenere illegittimo a meno che il detentore non dimostri di
averli legittimamente acquistati. Pres. Papa Est. Franco Ric. Ruberto.
CORTE
DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 22/05/2007 (Ud. 4/04/2007), Sentenza n. 19714
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Beni archeologici o artistici - Reato di
impossessamento - Configurabilità - Indagine tecnico-peritale - Esclusione -
Condizione - D. lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Ai fini della configurabilità del reato di impossessamento di beni archeologici
o artistici, sanzionato dall'art. 125 d. lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, (oggi 176
del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio)
l'interesse culturale del bene può risultare anche sulla base di quanto
accertato e dichiarato dai competenti organi della pubblica amministrazione,
senza necessità di apposita indagine tecnico-peritale (Sez. III, 6.11.2001, n.
42291, Licciardello). Pres. Papa Est. Franco Ric. Ruberto.
CORTE DI
CASSAZIONE Penale Sez. III, del 22/05/2007 (Ud. 4/04/2007), Sentenza n. 19714
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Bene culturale protetto - Scopritore - Obbligo
di denuncia - D. lgs. n. 490/1999. A seguito dell'entrata in vigore del T.U.
delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali approvato con d.
lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (attualmente d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice
dei beni culturali e del paesaggio), non sussiste più l'obbligo di denuncia
penalmente sanzionato a carico del mero detentore di un bene culturale protetto,
già oggetto di scoperta fortuita, in quanto l'art. 87 del d. lgs. 490/1999
circoscrive l'ambito soggettivo del reato di omessa denuncia allo scopritore
(Sez. III, 11.6.2001, n. 27677, Fusaro, m. 219628). Pres. Papa Est. Franco Ric.
Ruberto.
CORTE DI
CASSAZIONE Penale Sez. III, del 22/05/2007 (Ud. 4/04/2007), Sentenza n. 19714
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Interventi volti al superamento delle barriere
architettoniche - Immobili oggetto di vincolo storico-artistico - Silenzio
assenso - Applicabilità - Artt. 4 e 5 L. n. 13/1989. L’istituto del silenzio
assenso per gli interventi volti a superare le barriere architettoniche trova
applicazione anche nei riguardi di immobili oggetto di vincolo
storico-artistico, in virtù dell’espresso richiamo al comma 2 dell’art. 4
effettuato dall’art. 5 della legge n. 13/1989. Detta disposizione, che nel suo
incipit parrebbe introdurre un termine meramente sollecitatorio, ferma comunque
restando la necessità di una pronuncia espressa dell’amministrazione, nella sua
conclusione, per effetto del rinvio alla norma sopra indicata, si rivela intesa
a consentire, in caso di protratta inerzia dell’amministrazione, la conclusione
del procedimento autorizzatorio mediante “silenzio-assenso”, ricorrendo anche in
tale procedimento, alla fictio iuris del provvedimento tacito di
accoglimento dell’istanza rilasciato alla scadenza del termine per la pronuncia
espressa. Il problema del coordinamento tra le norme generali che impongono la
previa autorizzazione per le modifiche sugli immobili oggetto di vincolo
storico-artistico e la normativa speciale volta ad agevolare l’autonomia di
movimento dei soggetti disabili è stato perciò risolto, a monte, dal
legislatore, estendendo l’istituto di semplificazione in esame ai procedimenti
autorizzatori delle opere di rimozione delle barriere architettoniche, sicchè le
relative previsioni, in quanto lex specialis, prevalgono rispetto
all’ordinaria disciplina dettata in via generale a tutela degli immobili di
elevato pregio culturale. Pres. Riggio, Est. Rizzetto - C. s.p.a. (avv.ti Crisci
e Quattrini) c. Ministero per i beni e le attività culturali (Avv. Stato) e
altri (n.c.) -
T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. II quater - 14 maggio 2007, n. 4347
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Reati ambientali - C.d. minicondono ambientale
- Opera realizzata in violazione del vincolo paesaggistico - Sequestro -
Accertamento di compatibilità paesaggistica della Soprintendenza - Dissequestro
- Legittimità - Poteri del giudice penale - D.Lgs. n. 42/2004 - L. n. 308/2004.
Il parere della soprintendenza, che attestati la compatibilità paesaggistica
di un’opera (in specie, costruzione di una strada sterrata e relativo
sequestro), fa venir meno il pericolo che la libera disponibilità della cosa
possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ambientale e le ragioni
giustificatrici di un sequestro preventivo dei luoghi. Pertanto, le conseguenze
di tale reato, che si identificano nella offesa all'equilibrio paesaggistico che
è oggetto finale della tutela della norma, sono positivamente escluse dal parere
legittimamente rilasciato dall'autorità amministrativa competente, che il
giudice penale non può che rispettare nel suo merito proprio. (v. Cass. Sez. III,
n. 2637 dei 20.1.2006, c.c. 13.10.2005, Ziri). Presidente Grassi, Relatore
Onorato, Ric. Arcamone.
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 11 Maggio 2007 (Ud. 17/01/2007), Sentenza
n. 18047
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Accertamento di compatibilità paesaggistica -
Sequestro preventivo dei luoghi - Limiti - Reati ambientali - C.d. minicondono
ambientale - Effetti - D.Lgs. n. 42/2004 - L. n. 308/2004. Ai sensi della
norma transitoria art. 1, comma 37 della legge 15.12.2004 n. 308, l'accertamento
di compatibilità paesaggistica comporta l'estinzione del reato contravvenzionale
e di ogni altro reato in materia paesaggistica, purché si tratti di tipologie
edilizie assentite dagli strumenti di pianificazione paesaggistica o comunque
compatibili con il contesto paesaggistico, e purché il contravventore abbia
provveduto al versamento di determinate sanzioni pecuniarie previste dalla legge
(c.d. minicondono ambientale). Presidente Grassi, Relatore Onorato, Ric.
Arcamone.
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 11 Maggio 2007 (Ud. 17/01/2007), Sentenza
n. 18047
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Opera in violazione del vincolo paesaggistico -
Compatibilità paesaggistica - Presupposti - Effetti - Causa di non punibilità -
Poteri del giudice - Limiti - D.Lgs. n. 42/2004 - L. n. 308/2004.
L'accertamento di compatibilità paesaggistica rilasciato dall'autorità tutoria,
previo parere vincolante della soprintendenza, configura una causa di non
punibilità della contravvenzione ambientale prevista dal comma primo dell’art.
181, del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42, quando questa consista in lavori non
autorizzati di minima entità. In tali casi, l’accertamento positivo di
compatibilità, non può essere disapplicato dal giudice penale se non invadendo
arbitrariamente la sfera della discrezionalità tecnica riservata all'autorità
amministrativa. Presidente Grassi, Relatore Onorato, Ric. Arcamone.
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 11 Maggio 2007 (Ud. 17/01/2007), Sentenza
n. 18047
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Procedimento -
Decreto soprintendentizio di annullamento del nulla-osta paesaggistico - Mancata
comunicazione dell'avvio del procedimento - Illegittimità - Art. 7, L. 241/90 -
Art. 4, D.M. n. 495/1994 antecedente alla modifica di cui al D.M. n. 165/2002.
Il provvedimento ministeriale di annullamento del nulla-osta paesaggistico deve
essere preceduto necessariamente dall’avviso del procedimento, secondo la
disciplina antecedente all’entrata in vigore del D.M. 19 giugno 2002 n.165, che
ha modificato l’art. 4 del D.M. 13 giugno 1994 n. 495, salvo che la conoscenza
dell’inizio del medesimo procedimento sia avvenuta aliunde (Cons. Stato,
Sez. VI, 17.10. 2003 n. 6342; 29.4.2003 n. 2176; 10.4. 2003 n.1909). In mancanza
della comunicazione suddetta il decreto del Soprintendente deve essere
considerato illegittimo. Pres. Varrone, Est. Cafini - L. M. (avv.
Guantario) c. Sopraintendenza per i beni ambientali architettonici artistici e
storici per la Puglia di Bari e altro (avv. Avvocatura generale dello Stato). (Riforma TAR
Puglia, Bari n. 1645/2002).
CONSIGLIO DI STATO,
Sez. VI 11 maggio 2007 - (C.c. 20 marzo 2007), Sentenza n. 2299
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Procedimento -
Decreto soprintendentizio di annullamento del nulla-osta - Onere di comunicare
l’avvio del procedimento - Sostituzione - Esclusione. L’onere di comunicare
l’avvio del procedimento non può essere soddisfatto dalla semplice indicazione
della soggezione al potere ministeriale contenuta nell’autorizzazione
paesaggistica, né dall’indicazione del Ministero tra i destinatari dell'atto
medesimo, in quanto siffatte indicazioni non garantiscono né che la pratica sia
stata effettivamente trasmessa all’autorità statale, né che questa l’abbia
ricevuta, di modo che l’interessato dovrebbe esercitare la propria pretesa
partecipativa senza sapere se l’autorizzazione rilasciatagli ed il relativo
incartamento siano pervenuti a destinazione, col rischio di porre in essere
un’attività che potrebbe, poi, rivelarsi prematura e inutile, ovvero inadeguata,
se si considera il potere, riconosciuto all’autorità statale, di acquisire
dall’organo di amministrazione attiva i chiarimenti e gli elementi integrativi
ritenuti necessari ai fini del corretto esercizio delle funzioni di controllo,
ed il correlativo diritto del privato (art. 10 lett. A) della legge n.241/1990)
di prendere visione di tutti gli atti del procedimento ai fini di una proficua
partecipazione. Pres. Varrone, Est. Cafini - L. M. (avv. Guantario) c.
Sopraintendenza per i beni ambientali architettonici artistici e storici per la
Puglia di Bari e altro (avv. Avvocatura generale dello Stato). (Riforma TAR
Puglia, Bari n. 1645/2002).
CONSIGLIO DI STATO,
Sez. VI 11 maggio 2007 - (C.c. 20 marzo 2007), Sentenza n. 2299
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Autorizzazione
paesaggistica - Atto equipollente all'avviso di procedimento di controllo della
Sopraintendenza - Esclusione - Art. 7 L. 241/90 - Art. 4, D.M. n. 495/1994.
L’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune non può certamente
considerarsi quale atto equipollente all’avviso di procedimento, da iniziarsi da
parte della Soprintendenza, ai sensi dell’art. 7 della legge n.241 del 1990. E
ciò perché la detta autorizzazione comunale costituisce l’oggetto della nuova
fase procedimentale destinata ad aprirsi di fronte all’autorità statale, sicché
la stessa non può, strutturalmente, essere considerata equivalente all’avviso
dell’inizio di tale nuova fase, dal momento che non contiene alcuna generica
informazione circa l’oggetto, il responsabile del procedimento, le modalità di
partecipazione ed, in genere, lo svolgimento della predetta nuova fase. Non può
attribuirsi rilevanza, al fine di fondare un diverso avviso, alla circostanza
che l’ente autorizzante abbia già dato notizia alla parte della trasmissione del
nulla-osta all’autorità statale per l’esercizio del potere di controllo (Cons.
Stato, Sez.VI, 20.1.2003 n.203; ord. 9.5.2003 n.1806; 25.3.2004, n.1626). In
definitiva, l’onere di cui all’art. 7, comma 1, della L. n.241/1990, viene
soddisfatto soltanto dalla formale comunicazione ad opera dell’autorità statale
competente a pronunciare l’eventuale annullamento. dell’autorizzazione
paesaggistica, così come, del resto, esplicitamente previsto dalla normativa
regolamentare attuativa della L. 241/1990 appositamente dettata dal Ministero
dei beni culturali ed ambientali, con D.M. n. 495 del 13.6.1994, art. 4 e
Tabella A punto 4.
Pres. Varrone, Est. Cafini - L. M. (avv. Guantario) c. Sopraintendenza per
i beni ambientali architettonici artistici e storici per la Puglia di Bari e
altro (avv. Avvocatura generale dello Stato). (Riforma TAR Puglia, Bari n. 1645/2002).
CONSIGLIO DI STATO,
Sez. VI 11 maggio 2007 - (C.c. 20 marzo 2007), Sentenza n. 2299
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Autorizzazione paesaggistica - Annullamento
dell'autorità statale - Motivazione - Necessità - Fattispecie. In assenza di
adeguata motivazione è illegittimo l'atto di annullamento da parte del Ministero
per i Beni Culturali ed Ambientali dell’autorizzazione paesaggistica concessa
dal Comune. Nella specie, l’intervento veniva ad essere realizzato nella parte
retrostante del fabbricato, di tal che non risultava visibile né dalla strada né
dall’interno dell’edificio e nessun pregiudizio si prospettava per le
caratteristiche ambientali del sito circostante. Pres. Giamportone, est. Raiola,
Capezzuto (avv. Violante) c. Ministero dei Culturali ed Ambientali (Avv. Stato).
TAR CAMPANIA Napoli, Sez. VI, 10 maggio 2007 (07/03/2007), n. 4873
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Autorizzazione paesaggistica - Potere di
annullamento - Motivazione - Obbligo. Il potere di ingerenza dell'autorità
statale, susseguente alla autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla regione,
per la salvaguardia dei valori paesaggistici e per consentire alle generazioni
future la loro fruibilità, si fonda su giudizi di valore e su valutazioni
tecnico-discrezionali, come tali insindacabili in sede giurisdizionale di
legittimità. Qualora il competente Ministero ritenga di avvalersi del potere di
annullamento (a salvaguardia del principio di legalità ovvero per evitare il
pregiudizio all'area tutelata), può esercitare l'ampio sindacato di legittimità
consentito dall'ordinamento (e, dunque, anche sotto qualsiasi principio
dell'eccesso di potere), esaminando d'ufficio tutte le questioni poste a base
del disposto annullamento, legittimamente valutando ed esternando ogni
riscontrato vizio, con una motivazione che comunque non si riduca ad una mera
clausola di stile sul pregiudizio dei valori ambientali. - Consiglio Stato, sez.
VI, 12 maggio 2004, n. 2985). Pres. Giamportone, est. Raiola, Capezzuto (avv.
Violante) c. Ministero dei Culturali ed Ambientali (Avv. Stato).
TAR CAMPANIA Napoli, Sez. VI, 10 maggio 2007 (07/03/2007), n. 4873
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Vincolo paesaggistico - Art. 159, D.L.gs.42/2004
- Disciplina previgente al D.L.gs. 157/2006 - Autorizzazione in sanatoria -
Legittimità. E’ legittima l’autorizzazione ambientale in sanatoria
rilasciata sotto la vigenza, nella sua formulazione originaria, dell’art. 159
del D.L.gs 42/2004. Tale disposizione subordinava l’entrata in vigore della
disciplina dettata dall’art. 146 del D.L.gs. 42/2004 (divieto di autorizzazione
paesaggistica in sanatoria) all’approvazione dei piani paesaggistici ai sensi
dell’art. 156 ed al conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici.
L'assetto normativo è stato poi mutato dal D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 157, il
quale ha sostituito integralmente l’art. 159, ancorando la durata del regime
transitorio ad un termine certo (quello individuato dall’art. 156, primo comma)
ed espressamente disponendo (sesto comma) che anche nel periodo transitorio si
applica l’art. 146, dodicesimo comma. La norma dettata dal sesto comma dell’art.
159, nel nuovo testo, deve essere ritenuta innovativa, mentre deve essere
esclusa la sua qualificazione quale di norma d’interpretazione autentica. Pres.
Ruoppolo, Est. Atzemi - I.T.S.G. s.r.l. (avv. Cugurra, Pellegrino e Pellegrino)
c. Ministero per i beni e le attività culturali ed altri (n.c.), D.B.C. s.r.l.
(avv. Coffrini e Colarizi) e altri (n.c.) riunito ad altro ric. (Riforma TAR
EMILIA - ROMAGNA, Parma, n. 295/2006) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 2 maggio 2007 (C.C. 13 febbraio 2007), sentenza n.
1917
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - URBANISTICA E EDILIZIA - Rilascio del
permesso di costruire - Assenza della preventiva autorizzazione paesaggistico -
ambientale, ex art. 146 del d. lgs. 42/2004 - Illegittimità - Interventi di
manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro
conservativo - Esenzione - Art. 149 c. 1 lett. A) d. lgs. 42/2004 - Limite di
applicabilità. E’ illegittimo il rilascio del permesso di costruire, quando
non risulta preceduto dall’acquisizione della indispensabile autorizzazione
paesaggistico - ambientale, ex art. 146 del d. lgs. 42/2004, che conferisce
all'autorizzazione la dignità giuridica di atto autonomo e presupposto di
legittimità del permesso di costruire o degli altri titoli legittimanti
l'intervento edilizio. Né è possibile invocare l’esenzione di cui all’art. 149
comma 1 lett. A) del suindicato testo normativo, nella parte in cui prevede che
non è comunque richiesta l'autorizzazione per gli interventi di manutenzione
ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo
che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, quando
le opere per natura, tipologia, forme e dimensioni, comportano un’apprezzabile e
durevole trasformazione dello stato dei luoghi e, come tali, risultano
manifestamente incompatibili con la suindicata deroga. Pres. D'Alessandro, Est.
Maiello, Somma (avv. Torrese) c. Comune di Pimonte (avv. Sciotto).
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. II, 23 aprile 2007 (15/03/2007) n. 4217
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Autorizzazione ambientale “postuma” - Sanzione
- Art. 15 L. n.1497/1939 - Applicabilità. L’esercizio del potere
sanzionatorio previsto dall’art. 15 L. n. 1497/1939 non resta precluso dalla
verificazione in via postuma della compatibilità ambientale dell’opera edilizia
abusiva, dal momento che l’accertamento successivo di detta compatibilità non
cancella comunque il residuo potere-dovere di procedere alla applicazione della
sanzione per la violazione dell’obbligo di conseguire in via preventiva il
titolo di assenso necessario per la realizzazione dell’intervento, sancito
dall’art. 7 L. n. 1497/1939 (così Cons. St. VI, 22 dicembre 2004, n. 8188 e 21
aprile 2001, n. 912; nello stesso senso anche: Cons. St. IV, 15 novembre 2004,
n. 7405 e 3 maggio 2005, n. 2111). Pres. Varrone, Est. Balucani - Ministero per
i beni e le attività culturali e altro (avv. Avvocatura Generale dello Stato) c.
P. R. V. (n.c.). (Annulla TAR Puglia, Lecce, n. 2881/2000).
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI 18 aprile 2007 - (C.c. 30 gennaio 2007), Sentenza n.
1766
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Regione Sardegna - Norme Tecniche di attuazione
del Piano Paesaggistico regionale - Cartellonistica pubblicitaria dislocata
lungo la viabilità principale della regione - Obbligo di rimozione -
Illegittimità. Il terzo comma dell’art. 110 del delle Norme Tecniche di
Attuazione del Piano Paesaggistico della Regione Sardegna, che impone la
rimozione di tutta la cartellonistica commerciale dislocata lungo la viabilità
principale della regione, entro dodici mesi dall’entrata in vigore del PPR, è
illegittimo, poiché con tale disposizione la Regione, esorbitando dai poteri che
la legge gli attribuisce nell’approvare lo strumento di pianificazione
paesaggistica, ha inciso in modo indiscriminato ed illegittimo sulle posizioni
qualificate e differenziate dei titolari di autorizzazioni alla installazione di
cartelloni pubblicitari, con conseguente ingiustificata limitazione
dell’efficacia temporale dei provvedimenti autorizzativi ancora in corso emessi
dagli enti proprietari delle strade. In particolare è illegittima l’estensione
della prescrizione a tutta la viabilità principale della Regione, senza alcuna
distinzione tra aree di pregio ambientale, ed aree prive di rilevanza
paesaggistica, con non consentita interferenza sull’attività posta in essere,
legittimamente e sulla base delle norme vigenti al momento del rilascio degli
atti abilitativi, da altre amministrazioni statali o locali. Pres. Tosti, Est.
Flaim - F. e altri (avv.ti Laruffa e Rossi) c. Regione Autonoma della Sardegna
(avv.ti Contu, Carrozza e Cerulli Irelli) -
T.A.R. SARDEGNA, Sez. II, 31 ottobre 2007, n. 2014
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - URBANISTICA E EDILIZIA - Potenziale
compromissione dei valori del paesaggio - Art. 181, c. 1, D.Lgs. n. 42/2004 -
Configurabilità dell'illecito - Reato di pericolo - Effettivo pregiudizio per
l’ambiente - Necessità - Esclusione. Il reato di cui all'art. 163 del D.Lgs.
n. 490/1999 (già art. 1 sexies della legge n. 431/1985 ed attualmente art. 181,
comma 1, del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42) è reato di pericolo astratto e, pertanto,
per la configurabilità dell'illecito, non è necessario un effettivo pregiudizio
per l’ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente
rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a
compromettere i valori del paesaggio e l'aspettò esteriore degli edifici (Cass.,
Sez. III: 16.11.2001, a 40862, Fara; 23.1.2002, n. 2398, Zecca ed altro;
28.3.2003, n. 14461, Carparelli; 29.4.2003, n. 19761, Greco ed altri; 28.9.2004,
n. 38051, Coletta; Corte Cost., sent. n. 247 del 1997 ed ord. n. 68 del 1988).
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 16 Ottobre 2007 (Ud. 19/09/2007), Sentenza
n. 38071
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Protezione delle bellezze naturali -
Autorizzazione paesaggistica - Potere di annullamento ed istruttorio
dell'amministrazione statale - C.d. concorrenza di poteri - Limiti - D.Lvo n.
42/2004. In materia di protezione delle bellezze naturali, l’attuale sistema
normativo prevede una concorrenza di poteri (non eguali o almeno non
equivalenti) dello Stato e delle Regioni regolata dal principio di leale
collaborazione. Di conseguenza, al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da
parte della Regione o dell’autorità subdelegata, fa riscontro, (ex procedimento
disegnato dal D.Lvo n. 42/2004), un potere di annullamento del Ministero dei
Beni e delle attività culturali dell’autorizzazione per soli motivi di
legittimità (TAR Campania, sez.VI, n.4720/2005). Pres. Giamportone, Est.
Abbruzzese, Ferrigno (avv. Di Meglio) c. Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali.
T.A.R. CAMPANIA NAPOLI, Sez. VI, 16 aprile 2007 (07 marzo 2007), n. 3674
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Tutela paesistico ambientale - Rilascio
dell’autorizzazione regionale o dell’ente locale delegato - Potere di
annullamento - Potestà di cogestione dell’interesse paesistico - D.Lvo n.
42/2004. In materia di tutela paesistico ambientale, il rilascio
dell’autorizzazione regionale o dell’ente locale delegato è il presupposto
dell’esercizio doveroso del successivo potere statale, posto a garanzia estrema
del vincolo paesaggistico; detto potere di annullamento è da considerarsi
espressione di un’ulteriore fase necessaria e non autonoma del procedimento di
autorizzazione che non si risolve in un mero potere di controllo di legittimità
sugli atti autorizzativi quanto piuttosto in una potestà di cogestione
dell’interesse paesistico, tutelato dallo Stato attraverso il procedimento di
“riesame” delle autorizzazioni paesaggistiche, con il quale si incide sul
momento costitutivo degli effetti delle autorizzazioni e sulla conseguente
modificabilità delle aree sottoposte a salvaguardia (cf. Cons. di Stato, Ad. Pl.
n.9/2001; sez.VI, n.685/2001). Pres. Giamportone, Est. Abbruzzese, Ferrigno
(avv. Di Meglio) c. Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.
T.A.R. CAMPANIA NAPOLI, Sez. VI, 16 aprile 2007 (07 marzo 2007), n. 3674
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Autorizzazione paesaggistica - Principio di “leale collaborazione” - Valutazione di “incompletezza o inconferenza” - Concetto di “necessaria istruttoria” - Interruzione del termine perentorio - Effetti - D.Lvo n. 42/2004. Nell’ambito del procedimento, l’attività istruttoria pertiene primariamente all’autorità titolare del potere di rilasciare l’atto ampliativo, laddove l’autorità chiamata ad esercitare il controllo, proprio in applicazione del medesimo principio di “leale collaborazione”, opportunamente bilanciato con quello di effettività, che si concreta nella possibilità di “utile esercizio” della funzione attribuita, può svolgere ulteriore attività istruttoria, solo ove questa sia astrattamente ma strettamente necessaria, nel senso che la documentazione trasmessa a corredo dell’autorizzazione paesaggistica, per la sua incompletezza o inconferenza, non consenta l’esercizio della funzione (TAR Campania, sez.VI, n.4720/2005). La valutazione di “incompletezza o inconferenza” va svolta evidentemente ex ante ed è come tale sindacabile anche in via giurisdizionale, con la conseguenza che una richiesta istruttoria inidonea ad integrare il concetto di “necessaria istruttoria”, che giustifica anche la interruzione del termine perentorio per l’esercizio della facoltà eventuale di annullamento di sessanta giorni, non dispiega alcuna efficacia né sospensiva né interruttiva sul detto termine (cfr. Cons. di Stato, sez.VI, n.1740/2003). Pres. Giamportone, Est. Abbruzzese, Ferrigno (avv. Di Meglio) c. Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. T.A.R. CAMPANIA NAPOLI, Sez. VI, 16 aprile 2007 (07 marzo 2007), n. 3674
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - URBANISTICA E EDILIZIA - Canna fumaria - Lavori edili abusivi - Illecito edilizio ed ambientale - Accertamento di conformità - Natura pertinenziale dell’opera - Innovazione abusiva - Sanabilità - Fattispecie - Art. 36 D.P.R. n.380/2001 - D.L. n.269/2003 conv. in L. n.326/2003 - Art. 7 L. n. 241/90. In ambito di tutela paesaggistica, i lavori edili abusivi consistenti nella realizzazione di una canna fumaria, costituiscono illecito edilizio ed ambientale, sanzionabile con la sanzione ripristinatoria. Sul punto, non rileva né la pretesa natura pertinenziale dell’opera (che costituisce nondimeno una innovazione abusiva) né la asserita sanabilità (che tuttavia il ricorrente, non ha richiesto né sollecitato); né rileva, stante la natura sostanziale dell’abuso, l’omessa acquisizione dei pareri della C.E. o della C.E.I., in ragion del carattere vincolato del provvedimento, cui nessun apporto procedimentale avrebbero potuto portare gli organi in questione. (Nella specie realizzazione abusiva di canna fumaria in ferro in zona ambientalmente protetta - Comune di Pozzuoli). Pres. Giamportone, Est. Abbruzzese, Iovine (avv. Martoscia) c. Comune di Pozzuoli (avv. De Rosa). T.A.R. CAMPANIA Napoli, Sez. VI, 16 Aprile 2007 (21/03/2007), n. 3671
BENI CULTURALI E AMBIENTALI -
URBANISTICA E EDILIZIA - Permesso di costruire - Rilascio in sanatoria -
Sanabilità di interventi in zone vincolate - Effetto estintivo dei reati penali
- Limiti - Artt. 36 e 45 del T.U. n. 389/2001 - L. n. 47/1985. La
concessione edilizia rilasciata ex art. 13 della legge n. 47/1985 estingue - ai
sensi del successivo art. 22 - soltanto i reati di cui all'art. 20 della stessa
legge (attualmente la materia, in relazione al "permesso di costruire", è
disciplinata dagli artt. 36 e 45 del T.U. n. 389/2001). L'effetto estintivo non
si estende, invece, alle violazioni della legge n. 431/1985 (come trasfuse nel
T.U. n. 490/1999 e nel D.Lgs. n. 42/2004), poiché, a norma del 3° comma
dell'art. 22 dianzi citato (attualmente art. 45, 3° comma, del T.U. n.
389/2001), il rilascio della concessione in sanatoria (oggi permesso di
costruire) "estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche
vigenti" ed alla nozione di "norme urbanistiche" non può ricondursi la normativa
paesaggistica, che pone una disciplina difforme e differenziata, legittimamente
e costituzionalmente distinta, avente oggettività giuridica diversa rispetto a
quella che riguarda l'assetto del territorio sotto il profilo edilizio (vedi,
tra le molteplici pronunzie, Cass., Sez. III: 20.5.2005, n. 19256; 19.5.2004, n.
23287; 25.10.2002, n. 35864; 11.2.1998, n. 1658). Pres. De Maio - Est. Fiale -
Ric. Bugelli.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 13 aprile 2007 (Ud. 23/01/2007), Sentenza
n. 15053
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Aree soggette a vincolo paesaggistico - Accertamento di conformità - Limiti - Artt. 36 e 45 T.U.n. 380/2001 - Art. 146 D.Lgs. n. 42/2004. L'art. 146, comma 12, del D.Lgs. n. 42/2004 perentoriamente stabilisce che l'autorizzazione paesaggistica [con le sole eccezioni di cui ai commi 4 e 5 del successivo art. 167] non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. Pres. De Maio - Est. Fiale - Ric. Bugelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 13 aprile 2007 (Ud. 23/01/2007), Sentenza n. 15053
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Compatibilità paesaggistica di alcuni interventi minori - Valutazione postuma - Non applicabilità delle sanzioni penali - Presupposti - Procedure - Fattispecie - D.Lgs. n. 42/2004. Il comma 36 dell'articolo unico della legge n. 308/2004 [con previsioni trasfuse nei commi 1 ter e quater dell'art. 181 del D.Lgs. n. 42/2004 e, successivamente, nei commi 4 e 5 dell'art. 167) ha introdotto la possibilità di una valutazione postuma della compatibilità paesaggistica di alcuni interventi minori, all'esito della quale - pur restando ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 - non si applicano le sanzioni penali stabilite per il reato contravvenzionale contemplato dal 1° comma dell'art. 181 dello stesso D.Lgs. n. 42/2004. Pertanto, la non applicabilità delle sanzioni penali è subordinata all'accertamento della compatibilità paesaggistica dell'intervento, "secondo le procedure di cui al comma 1 quater" dell'art. 181 del D.Lgs. n. 42/2004, introdotto dalla legge 15.12.2004, n. 308: deve essere presentata, in particolare, apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo e detta autorità deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 180 giorni, previo parere Soprintendenza., da rendersi entro il termine, anch'esso perentorio, di 90 giorni. Fattispecie, autorizzazione al mantenimento di un "breve tratto di pista forestale". Pres. De Maio - Est. Fiale - Ric. Bugelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 13 aprile 2007 (Ud. 23/01/2007), Sentenza n. 15053
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Tutela paesaggistica - Autorizzazione - Rilascio postumo - Effetti. Il rilascio postumo di un qualsiasi diverso provvedimento avente efficacia autorizzatoria ai fini della tutela paesaggistica ha il solo effetto di escludere l'emissione o l'esecuzione dell'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi. (vedi Cass., Sez. III: 22.5.2006, n. 17591, Anttonelli; 10.7.2003, Fierro; 26.11.2002, Nucci). Lo stesso limitato effetto deve riconoscersi al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 (già art. 164 del D.Lgs. n. 490/1999 e art. 15 della legge n. 1497/1939). Pres. De Maio - Est. Fiale - Ric. Bugelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 13 aprile 2007 (Ud. 23/01/2007), Sentenza n. 15053
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Soprintendente ai BB.CC.AA. - Decreto di annullamento - Mancanza di un'adeguata motivazione - Illegittimità - Fattispecie: volume tecnico da adibire a vano caldaia. E' illegittimo il decreto di annullamento della Soprintendente ai BB.CC.AA. quando manca di un'adeguata motivazione in ordine alle ragioni che renderebbero incompatibile l’intervento autorizzato - nella specie consistente in un semplice volume tecnico da adibire a vano caldaia, posto su un terrazzino interno della abitazione - con il contesto ambientale sottoposto a vincolo. Pres. Giovannini, Est. Balucani, Ministero per i beni e le attività culturali (Avv. Gen. Stato) c. Rosetti (conferma TAR Campania, sede di Napoli, Sez. IV, 26 ottobre 2000, n. 3959). CONSIGLIO DI STATO Sez VI, 12/04/2007 (C.c. 19/12/2006), Sentenza n. 1690
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Art. 39 D.Lgs. n. 346/90 - Regione Sicilia - Ambito oggettivo - Tutela dei beni culturali - Interesse tributario - Concorrenza degli interessi pubblici - Giurisdizione - Fattispecie. Lo schema procedimentale contenuto nell’art. 39 D.Lgs. n. 346/90 persegue e contempera due interessi pubblici, quello di tutela in senso lato dei beni culturali e quello tributario. Nella sua articolazione, ad una prima fase di iniziativa, rimessa al privato, segue una fase istruttoria di acquisizione e valutazione degli interessi ed una fase decisionale, affidate all'azione congiunta delle amministrazioni preposti alla cura degli interessi considerati. La concorrenza degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento comporta, altresì, che la tutela della posizione privata sia affidata alla giurisdizione del giudice amministrativo o del giudice tributario, con riferimento allo specifico interesse pubblico contestato, amministrativo o tributario. Nel caso in esame, la controversia non involge specifiche questioni tributarie, essendo contestato il comportamento omissivo dell’Assessorato regionale BB.CC.AA., in ordine alla richiesta di attestazione dell’interesse della Regione ad acquisire il bene proposto in cessione; pertanto, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo (Cons. Stato, sez. VI, 10 agosto 1998, n. 1152). Pres. Barbagallo, Est. Falcone, Assessorato Regionale per i Beni Culturali ed Ambientali e Pubblica Istruzione ed altri (Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo) c. Beatrice Pasqualino Di Marineo ed altri (avv. Raimondi) (conferma T.A.R. Sicilia - sede di Palermo (sez. I) - n. 1521/06 del 22 giugno 2006). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per la Regione Siciliana - 12 Aprile 2007 (c.c. 27/09/006), Sentenza n. 254
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Nulla osta paesaggistico - Creazione di una
zona per parcheggio di un autoveicolo - Diniego - illegittimità - Fattispecie.
I valori paesaggistici non risultano obbligatoriamente compromessi ove
l’intervento si concreti in un modesto ampliamento del ciglio stradale con la
creazione di una zona per parcheggio di un autoveicolo, intervento che di per sé
non è necessariamente detrattivo della visuale. (sent. Tar Campania-Napoli nr.
7784/2005). Nella specie, pur senza che si possa, in via di principio, derogare
all’apicale portata dei valori paesaggistici (C. Cost. nr. 46/2001), ci si deve
orientare, alla disciplina di favore cui si ispirano gli interventi di
realizzazione dei parcheggi (cfr., ex pluris, L. 122/1989; L. R. Campania
19/2001), specie nella vicenda in cui l’intervento non comporta opere che si
innalzano dal suolo o, comunque, limitano alla fruibilità del paesaggio. Pres.
Giamportone, Est. Pagano, Arezzi (avv.to Carannante) c. Ministero dei Beni
Culturali ed Ambientali (Avv.ra distr.le dello Stato).
T.A.R. CAMPANIA Napoli, Sez. VI, 13 aprile 2007 (21/02/2007), n. 3570
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Autorizzazione “ex post” - Compatibilità
dei lavori - Sanzioni amministrative - Irrogazione - Intervenuta sanatoria
dell'abuso - Irrilevanza - Artt. 151 e 164 d.lgs. n. 490/1999. Il rilascio “ex
post” dell’autorizzazione di compatibilità dei lavori con il contesto
vincolato non estingue il potere di imporre il pagamento - a sanzione della
violazione degli obblighi che gravano sul proprietario o detentore dei beni in
zona di dichiarato interesse paesaggistico e ambientale - di una somma
equivalente al maggior importo fra il danno arrecato ed il profitto conseguito
mediante la trasgressione (cfr. “ex multis” Cons. St., Sez. VI^, n. 2653
del 15.05.2003; n. 4192 del 21.07.2003). Pres. Trotta - Est. Polito - S.r.l. “La
Pineta” (avv. Vitolo) c. Ministero beni culturali ed altro (Avv. Gen. Stato),
Comune di Battipaglia (n.c.) (riforma TAR Campania, Sezione Staccata di Salerno,
Sez. II^, n. 2044/2004 del 17.11.2004).
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 06/04/2007 (c.c. 23/01/2007), Sentenza n. 1565
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Nulla osta paesistico - Riscontro di
legittimità - Carenze documentali - Sospensione discrezionale del termine -
Limiti - 151 d.lgs. n. 490/1999. La Soprintendenza non può sospendere per
sua scelta discrezionale il decorso del termine assegnato per il riscontro di
legittimità del nulla osta paesistico, mentre ai sensi dell’art. 151, comma
quarto, del d.lgs. 29.10.1999, n. 490 (ove è stabilito che “le regioni danno
immediata comunicazione al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali delle
autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la relativa
documentazione”) solo effettive carenze documentali possono dare ingresso ad
istruttoria con effetto interruttivo del termine per il controllo. Pres. Trotta
- Est. Polito - S.r.l. “La Pineta” (avv. Vitolo) c. Ministero beni culturali ed
altro (Avv. Gen. Stato), Comune di Battipaglia (n.c.) (riforma TAR Campania,
Sezione Staccata di Salerno, Sez. II^, n. 2044/2004 del 17.11.2004).
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 06/04/2007 (c.c. 23/01/2007), Sentenza n. 1565
BENI AMBIENTALI E CULTURALI - Legge quadro sulle aree protette - Interventi
all'interno di un parco prima dell'adozione del piano - Nulla osta dell'ente
parco - Necessità - Disposizioni di riferimento - Individuazione - L. n.
394/1991. L'operatività della L. n. 394 del 1991, art. 13, comma 1, nella
parte in cui stabilisce che "il rilascio di concessioni o autorizzazioni
relativi ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al
preventivo nulla-osta dell'Ente parco" e della correlativa sanzione penale,
prevista dal successivo art. 30, comma 1, non è subordinata alla previa
approvazione del piano e/o del regolamento del parco, di cui agli artt. 11 e 12
della stessa legge. Pertanto, una diversa interpretazione introdurrebbe, un
limite di dubbia costituzionalità alla obbligatorietà di una legge penale
eventualmente circoscritta (con applicazione della norma non uniforme nel tempo
e nel territorio) ai soli parchi retti dalle amministrazioni più diligenti
nell'ottemperare alle disposizioni della L. n. 394 del 1991 e non operante nei
tenitori di tutti gli altri, che rimarrebbero lasciati alla variabile iniziativa
individuale ed estemporanea di privati ed enti locali. Pres. Papa E. Est. Fiale
Imputato: Bronchi. (Rigetta, App. Firenze, 21 febbraio 2005).
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 05/04/2007 (Ud. 13 dic. 2006), Sentenza n.
14183
BENI AMBIENTALI E CULTURALI - URBANISTICA E EDILIZIA - Modifiche urbanistiche
ed edilizie all'interno dei parchi (nazionali e regionali) - Triplice autonomo
controllo - Specifica valutazione in merito. In tema di aree protette, il
legislatore, per le modifiche urbanistiche ed edilizie all'interno dei parchi
(nazionali e regionali), prevede un triplice controllo: del responsabile
dell'ufficio tecnico comunale, al quale è demandato il rilascio del titolo
abilitativo edilizio (ai sensi del T.U.: D.P.R. n. 380/2001); dell'autorità
regionale o di quella delegata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (ai
sensi del D.Lgs. n. 42/2004); dell'autorità del parco (ai sensi della L. n.
394/1991). Sicché, la circostanza che il rilascio degli ultimi due provvedimenti
sia eventualmente attribuito, con legge regionale, ad un unico organo, non fa
perdere agli stessi la loro autonomia, con la conseguente necessità di una
duplice valutazione in merito (vedi, tra le decisioni più recenti, Cass., Sez.
3^: 15.12.2003, n. 47706; 20.6.2003, n. 26863; 12.5.2003, n. 20738; 11.1.2000,
n. 83; 13.10.1998, n. 12917. Nello stesso senso C. Stato, Sez. 4^, 28.2.2005, n.
714). Pres. Papa E. Est. Fiale Imputato: Bronchi. (Rigetta, App. Firenze, 21
febbraio 2005).
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 05/04/2007 (Ud. 13 dic. 2006), Sentenza n.
14183
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - URBANISTICA ED EDILIZIA - Superamento delle barriere architettoniche - Interventi su beni soggetti a tutela - Diniego - Art. 4 L. n. 13/89 - Motivazione - Obbligo di esternazione della natura e della gravità del pregiudizio al bene tutelato. In base alle disposizioni di cui alla L. n. 13/89 (art. 4, IV e V comma) è possibile opporre il diniego alla realizzazione di interventi destinati ad eliminare o superare le barriere architettoniche anche su beni soggetti a tutela “solo nei casi in cui non sia possibile realizzare le opere senza un serio pregiudizio per il bene tutelato”, con conseguente obbligo per l’amministrazione, in caso di pronuncia negativa, di esternare la natura e la gravità del pregiudizio rilevato “…in rapporto al complesso in cui l’opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall’interessato”. Pres. f.f. Rovis, Est. Farina - G.M. e altri (avv. Debickè van der Noot) c. Soprintendenza per i Beni Ambientali, Culturali e Architettonici di Venezia (Avv. Stato) - T.A.R. VENETO, Sez. II - 5 aprile 2007, n. 1122
BENI CULTURALI E AMBIENTALI -
Impianto sanzionatorio - Previsione di un'unica sanzione ignoranza inevitabile -
Fattispecie: lavori di dissodamento, livellamento e sradicamento di ceppaie su
un terreno coperto da boschi - Art. 181 d. L.vo n. 42/2004 - Art. 20 L. n.
47/1985 (ora articolo 44, D.P.R. n. 380/2001 - testo unico dell'edilizia).
La previsione di un'unica sanzione per le diverse violazioni contemplate
nell'articolo 163 del decreto legislativo n. 490 del 1999 (ora art. 181 del
decreto legislativo n. 42 del 2004), trova giustificazione nella rilevanza
pubblica dei beni protetti e nel carattere immediato ed interinale della tutela
che il legislatore ha inteso apprestare per l'urgente necessità di reprimere
condotte in grado di apportare gravi danni all'integrità ambientale. D'altra
parte, la previsione di un'unica sanzione per comportamenti diversi non è
irragionevole perché l'articolo 20 legge n. 47 del 1985 (ora articolo 44 del
testo unico dell'edilizia) richiamato dall'articolo 163 decreto legislativo n.
490 del 1999 prevede diverse ipotesi e comunque quella applicabile alla
fattispecie ossia la lettera C) presenta un notevole divario tra il limite
minimo e quello massimo, per cui è possibile per il giudice graduare la pena al
caso in concreto a norma degli artt. 132 e 133 c.p. (cfr. Corte Costituzionale n
285 del 1991). Pres. Lupo - Est. Petti - Ric. Fagnoni. (conferma, Corte
d'appello di Torino del 23/02/2005).
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 4/4/2007 (Ud. 6/3/2007), Sentenza n.
13759
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - URBANISTICA E EDILIZIA - Reato ambientale -
Tutela giuridica del paesaggio e disciplina edilizia - Differenza sostanziale
delle discipline - D. L.vo n. 42/2004 - Art. 20 L. n. 47/1985 ora art. 44 D.P.R.
n. 380/2001. Non è possibile, attesa la differenza sostanziale della tutela
giuridica del paesaggio rispetto alla disciplina edilizia per la diversità di
scopi, di presupposti e di oggetto, alcuna trasposizione di istituti tra le due
discipline ed, in particolare, il trasferimento di un regime sanzionatorio
graduato in relazione a varie tipologie di interventi edilizi al reato
ambientale, per il quale il "vulnus" all'assetto paesaggistico non è
dipendente dal grado di tali interventi (cfr. Cass. n. 30866/2001). Pres. Lupo -
Est. Petti - Ric. Fagnoni. (conferma, Corte d'appello di Torino del 23/02/2005).
CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, del 4/4/2007 (Ud. 6/3/2007), Sentenza n. 13759
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Cose immobili e mobili che presentano interesse artistico storico, archeologico, o demo-etno-antropologico - Forme di protezione e di tutela - Elenco - Valore costitutivo - Esclusione - Art. 5 T.U. n. 490/1999 - D.P.R. n. 283/2000 - D.Lgs. n. 42/2004. La natura non costitutiva dell’elenco di cui all’art. 5 del T.U. n. 490 del 1999 non esclude la necessità che l’organo preposto alla tutela dei beni culturali avvii correttamente il procedimento volto alla verifica del carattere pregiato del bene pubblico e alla conseguente imposizione del regime protettivo; è tanto più necessario un atto espresso di riconoscimento del rilievo culturale quanto maggiori sono gli interessi configgenti e, soprattutto, quando il bene non è assistito da nessuna presunzione” di interesse culturale. In conclusione emerge, che sicuramente l’elenco non ha un valore costitutivo, ma anche che il bene di proprietà dell’ente locale deve presentare comunque un interesse culturale perché, a prescindere dall’inclusione nell’elenco, possono scattare le forme di protezione e di tutela di cui al Titolo I del decreto legislativo n. 490 del 1999 (ora sostituito dal “Codice” di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42). Pres. Schinaia - Est. Cirillo - Ministero per i Beni e le Attività culturali e la Soprintendenza Beni Ambientali e Architettonici Milano (Avv. Gen. Stato) c. Comune di Magenta (conferma, TAR della Lombardia sede di Milano Sez. I n. 5268/2001). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 23/03/2007 (C.c. 1/12/2006), Sentenza n. 1413
BENI CULTURALI E AMBIENTALI
URBANISTICA E EDILIZIA - Difformità dall’autorizzazione - Violazione
paesaggistica - Tutela ambientale Rapporto tra Art. 44 lett. c) D.P.R. n.
380/2001 e art. 181 D. L.vo n.42/2004. In materia di violazione
paesaggistica, l'articolo 181 del decreto legislativo del 22 gennaio del 2004 n.
42 punisce con le pene ora previste dall'articolo 44 lettera c) del D.P.R. n.
380 del 2001 chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità da
essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici. La norma, in
materia di tutela ambientale, non distingue tra difformità totale e difformità
parziale per cui, escluse le attività consentite, qualsiasi difformità rispetto
all'autorizzazione è idonea a configurare il reato purché abbia un'oggettiva
possibilità d'impatto sul paesaggio. Pertanto è logica la previsione di un'unica
sanzione applicabile sia per la mancanza dell'autorizzazione che per la
difformità da essa. Pres. Papa - Est. Petti - Ric. Sasso.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III,
12/03/2007 (Ud. 18/01/2007), Sentenza n. 10479
BENI CULTURALI E AMBIENTALI -
Rapporto tra disciplina urbanistica e tutela ambientale - Bene tutelato -
Configurabilità del reato - D.P.R. n. 380/2001 e D. L.vo n.42/2004. Il
problema di individuare se l'indagato ha costruito in difformità dalla
concessione e dall'autorizzazione paesaggistica, si pone solo per la disciplina
urbanistica perché per la configurabilità del reato paesaggistico, è sufficiente
una qualsiasi difformità, purché astrattamente idonea a ledere il bene tutelato.
Pres. Papa - Est. Petti - Ric. Sasso.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III,
12/03/2007 (Ud. 18/01/2007), Sentenza n. 10479
URBANISTICA E EDILIZIA -
Posizionamento fabbricato - Difformità totale o parziale - Autonoma
utilizzabilità e specifica rilevanza - Art.31 del D.P.R. n. 380/2001 (testo
unico sull’edilizia). A i sensi dell'articolo 31 del D.P.R. n. 380/2001
(testo unico sull’edilizia), si verifica la difformità totale allorché l'opera
realizzata è diversa per caratteristiche topologiche, planovolumetriche o di
utilizzazione da quella oggetto del permesso stesso ovvero allorché vengono
realizzati volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da
costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed
autonomamente utilizzabile. La totale difformità, in linea di massima sussiste,
allorché i lavori riguardino un'opera diversa per conformazione, struttura,
destinazione o ubicazione rispetto a quella assentita ovvero allorché vengono
realizzati volumi oltre i limiti del progetto approvato. In quest'ultimo caso
però l'opera abusiva deve presentare il duplice requisito dell'autonoma
utilizzabilità e della specifica rilevanza. Per l'autonoma utilizzabilità non si
richiede però che la struttura difforme sia separata da quella assentita, ma
solo che sia suscettibile di un uso diverso o indipendente da quello dell'opera
autorizzata (ad esempio trasformazione di un sottotetto in mansarda Cass.
5891 del 1990). Con riferimento alla specifica rilevanza la norma si riferisce
non ad una qualsiasi difformità ma a quella che abbia una rilevanza
apprezzabile, sia in modo oggettivo, sia con riferimento alla struttura
realizzata (Cfr. Cass. Sez. III 3350 del 2004). Si ha difformità parziale
allorché le opere apportino variazioni circoscritte in senso qualitativo o
quantitativo all'opera assentita. Pres. Papa - Est. Petti - Ric. Sasso.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III,
12/03/2007 (Ud. 18/01/2007), Sentenza n. 10479
URBANISTICA E EDILIZIA Traslazione delle unità abitative - Presentazione della domanda di condono - Sequestro preventivo - Legittimità. La presentazione della domanda di condono per la traslazione delle unità abitative non impedisce, il compimento di atti urgenti, quale può essere un sequestro preventivo (cfr per tutte Cass. sez. III 18 maggio del 2005 n 18426). Pres. Papa - Est. Petti - Ric. Sasso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12/03/2007 (Ud. 18/01/2007), Sentenza n. 10479
BENI CULTURALI E AMBIENTALI -
Interventi aventi un'oggettiva possibilità d'impatto sul paesaggio - URBANISTICA
E EDILIZIA - Difformità parziale e totale - Art. 44 lett. C) D.P.R. n. 380/2001
- Art. 181 D L.vo n. 42/2004. In materia di violazione paesaggistica,
l'articolo 181 del decreto legislativo del 22 gennaio del 2004 n. 42 punisce con
la pena ora prevista dall'articolo 44 lettera c) del D.P.R. n. 380 del 2001
chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa, esegue
lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici. La norma non distingue tra
difformità totale e difformità parziale per cui, escluse le attività
consentite,qualsiasi difformità rispetto all'autorizzazione è idonea a
configurare il reato purché abbia un'oggettiva possibilità d'impatto sul
paesaggio. Pertanto è logica la previsione di un'unica sanzione applicabile sia
per la mancanza dell'autorizzazione che per la difformità da essa. Pres. Papa,
Est. Petti, Ric. Sasso.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12 marzo 2007 (C.c. 18/01/2007), Sentenza
n. 10478
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Variazioni essenziali - Definizione - Sanzione applicabile su immobili vincolati - Parificazione alla difformità totale. In materia edilizia l'articolo 32, D.P.R. n. 380/2001 affida alle regioni il compito di definire le variazioni essenziali nel rispetto dei principi fissati dalla legge statale. In base a tali principi non possono comunque considerarsi variazioni essenziali le situazioni che l'articolo 31 riconduce alle ipotersi di totale difformità e che l'essenzialità ricorre quando si verificano una o più delle situazioni indicate nell'articolo 32. La variazione essenziale, a differenza della totale difformità, è sanzionata a norma dell'articolo 44 lettera a). Se però l'intervento con variazioni essenziali è effettuato su immobili vincolati, come è avvenuto nella fattispecie, la variazione essenziale, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 32 del testo unico sull'edilizia, è parificata alla difformità totale. Pres. Papa, Est. Petti, Ric. Sasso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12 marzo 2007 (C.c. 18/01/2007), Sentenza n. 10478
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - URBANISTICA E EDILIZIA - Riesame del
nulla osta paesaggistico - Tutela paesistico/ambientale e di vincolo
della zona - Esercizio dei poteri di riscontro della legittimità -
Limiti - Iniziativa istruttoria abnorme - Illegittimità -
Sanatoria “ex post” - Compatibilità urbanistica ed edilizia dei
lavori - Fattispecie. In materia di riesame del nulla osta
paesaggistico, non è legittima la richiesta da parte della
Soprintendenza di conoscere, a mezzo di dichiarazione per atto notorio,
di un dato temporale che, costituisce elemento del tutto ininfluente
agli effetti dell’esercizio dei poteri di riscontro della legittimità
del nulla osta sindacale in raffronto alle disposizioni di tutela
paesistico/ambientale e di vincolo della zona. (Nella specie, è stata
richiesta la data in cui è stato consumato l’abuso edilizio, pretesa,
che assume esclusivo rilievo ai fini del controllo sulla compatibilità
urbanistica ed edilizia dei lavori - in base alla successione nel tempo
delle disposizioni che consentono la sanatoria “ex post” -
riservato all’esclusiva competenza dell’Autorità comunale. Si versa,
quindi, a fronte di un’iniziativa istruttoria che non trae serio
fondamento in effettive carenze della documentazione annessa al nulla
osta paesistico, tali da precludere il controllo di legittimità entro il
termine di legge che non può, quindi, considerarsi interrotto per
l’esercizio dell’attività istruttoria). Pres. Varrone - Est. Polito -
MILO (avv.to Nicolardi) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali
ed il Soprintendente per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e
Storici della Puglia (Avv. Stato) (annulla T.A.R. Puglia, Sezione
Staccata di Lecce, Sez. I^, n. 3125 del 25.06.2001).
CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 03/03/2007 (C.C. 12/01/2007), Sentenza n.
1019
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Riesame di legittimità del nulla osta
paesistico - Termini di sessanta giorni - Computo - Acquisizioni
istruttorie - Procedimento di controllo interorganico. Ai fini del
decorso del termine di sessanta giorni per il riesame di legittimità del
nulla osta paesistico rilasciato dall’Amministrazione delegata, è
necessario che esso pervenga corredato dagli elementi documentali utili
al controllo. Detto indirizzo trova, conforto nella lettera dell’ art.
82 del d.P.R. 24.07.1977, n. 616 - come integrato dall’art. 1 della
legge 08.08.1985, n. 431, e poi riprodotto all’art. 151, comma quarto,
del d.lgs. 29.10.1999, n. 490 - ove è stabilito che “le regioni danno
immediata comunicazione al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali
delle autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la
relativa documentazione”. La possibilità di disporre acquisizioni
istruttorie e del resto evenienza procedimentale peculiare ad ogni
procedimento di controllo interorganico e si collega all’esigenza che il
controllo medesimo avvenga secondo criteri di serietà e di piena
cognizione di ogni elemento rilevante ai fin del giudizio di legittimità
dell’atto. Pres. Varrone - Est. Polito - MILO (avv.to Nicolardi) c.
Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Soprintendente per i
Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici della Puglia (Avv.
Stato) (annulla T.A.R. Puglia, Sezione Staccata di Lecce, Sez. I^, n.
3125 del 25.06.2001).
CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 03/03/2007 (C.C. 12/01/2007), Sentenza n.
1019
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Riesame di legittimità del nulla osta
paesistico - Atto autorizzatorio - Carenze di elementi documentali utili
all’esercizio del potere di verifica della legittimità - Acquisizioni
documentazione integrativa - Effetto interruttivo del termine - Vigore “ex
novo” del termine. In tema di riesame di legittimità del nulla
osta paesistico l’Amministrazione delegata, in presenza di eventuali
carenze di elementi documentali utili all’esercizio del potere di
verifica della legittimità dell’atto autorizzatorio possono disporre
acquisizioni e dare ingresso all’attività c.d. istruttoria con effetto
interruttivo del termine assegnato per il controllo in base al noto
principio “contra non valentem non agit prescriptio”. Una volta
pervenuta alla Soprintendenza la documentazione integrativa
indispensabile per il riscontro di legittimità prenderà vigore “ex novo”
il termine perentorio per il riesame di secondo grado. Pres. Varrone -
Est. Polito - MILO (avv.to Nicolardi) c. Ministero per i Beni e le
Attività Culturali ed il Soprintendente per i Beni Ambientali,
Architettonici, Artistici e Storici della Puglia (Avv. Stato) (annulla
T.A.R. Puglia, Sezione Staccata di Lecce, Sez. I^, n. 3125 del
25.06.2001).
CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 03/03/2007 (C.C. 12/01/2007), Sentenza n.
1019
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Riesame del nulla osta paesaggistico - Richieste di integrazioni istruttorie - Presupposti - Effettiva necessità. In materia di riesame del nulla osta paesaggistico, le richieste istruttorie devono, fondarsi su un’effettiva insufficienza del supporto documentale necessario al riesame di legittimità del nulla osta regionale. Esse devono essere finalizzate all’acquisizione di elementi documentali afferenti al titolo autorizzatorio, così da consentire una corretta, completa ed attenta valutazione della tipologia dell’intervento assentito, in raffronto alla disciplina di tutela dei valori paesaggistici ed ambientali della zona e della stessa conformazione dei luoghi oggetto di modifica. Pres. Varrone - Est. Polito - MILO (avv.to Nicolardi) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Soprintendente per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici della Puglia (Avv. Stato) (annulla T.A.R. Puglia, Sezione Staccata di Lecce, Sez. I^, n. 3125 del 25.06.2001). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 03/03/2007 (C.C. 12/01/2007), Sentenza n. 1019
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - URBANISTICA E EDILIZIA - Abusivismo in
zona sottoposta a vincolo paesaggistico - Principio della subordinazione
della sospensione condizionale della pena - Rimessione in pristino -
Art. 181, 2° c., D.Lgs. n. 42/2004 - Art. 165 cod. pen.. Il
principio della subordinazione della sospensione condizionale della pena
alla demolizione dell'opera abusiva [rivolta a rafforzare il
ravvedimento del condannato indipendentemente della circostanza che egli
sia o meno gravato da precedenti penali], (Cass. Sezioni Unite sentenza
3.2.1997, n. 714, ric. Luongo) a maggior ragione, deve applicarsi
all'ordine di rimessione in pristino già previsto dagli art. 1 sexies
della legge n. 431/1985 e 164 del D.Lgs. 29.10,1999, n. 490 (ed
attualmente dall'art. 181, 2° comma, del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42),
allorché si consideri che: è sicuramente possibile l'utilizzazione del
disposto dell'art. 165 cod. pen., poiché la non autorizzata immutazione
dello stato dei luoghi, in zona assoggettata a vincolo paesaggistico,
ben può comportare "conseguenze dannose o pericolose"; la sanzione
specifica della rimessione ha una funzione direttamente ripristinatoria
del bene offeso e quindi si riconnette al preminente interesse di
giustizia sotteso all'esercizio stesso dell'azione penale; in relazione
a tale peculiare sanzione la Corte Costituzionale ha affermato che essa
costituisce un obbligo a carico del giudice - imposto per la più
incisiva tutela di un interesse primario della collettività per la
salvaguardia del valore ambientale predestinato dalla norma che lo
prevede - e si colloca su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello
dei poteri della Pubblica Amministrazione e delle valutazioni della
stessa, configurandosi quale conseguenza necessaria sia dell'esigenza di
recuperare l'integrità dell'interesse tutelato, sia del giudizio di che
il legislatore ha dato all'attuazione di interventi modificativi del
territorio in zone di particolare interesse ambientale. (Corte Cost.,
Sent. 20.7.1994, n. 318). Pres. De Maio - Est. Fiale - Ric. Martino ed
altro.
CORTE DI
CASSAZIONE PENALE Sez. III, 28 febbraio 2007 (Ud. 30/11/2006), Sentenza
n. 8408
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - URBANISTICA E EDILIZIA - Costruzione
abusiva - Zona costiera assoggettata a vincolo paesaggistico - Concorso
colposo - ammissibilità - Condizioni - Direttore dei lavori - Mancanza
del permesso di costruire - Esecutori materiali dei lavori. In tema
di reati edilizi, gli esecutori materiali dei lavori, che prestano la
loro attività alle dipendenze del costruttore, possono concorrere, per
colpa, nella commissione dell’illecito per il caso di mancanza del
permesso di costruire, se non adempiono all’onere di accertare
l’intervenuto rilascio del provvedimento abilitante, ma vanno esenti da
responsabilità sia in caso di lavori eseguiti in difformità dal titolo,
dal momento che la legge ha attribuito espressamente al direttore dei
lavori l’obbligo di curare la corrispondenza dell’opera al progetto, sia
in caso di mancato rispetto colposo delle nome urbanistiche e di piano,
perché dalla responsabilità è esonerato già il direttore dei lavori, che
è organo tecnico ben più qualificato. Presidente G. De Maio, Relatore A.
Fiale - Ric. Beniamino ed altri.
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III,
Dep. 28/02/2007 (UD.30/11/2006) Sentenza n. 8407
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - URBANISTICA E EDILIZIA - Interventi nel
sottosuolo in zone vincolate - Autorizzazione paesaggistica - Necessità
- D.L.vo n. 42/2004. Sono vietati, ai sensi dell’art. 181 del D.L.vo
n. 42/2004, l'esecuzione di lavori "di qualsiasi genere" su beni
paesaggistici senza la prescritta autorizzazione o in difformità di
essa. Sono altresì vietati, ai sensi della disposizione citata, anche i
lavori eseguiti, nel sottosuolo delle aree qualificate quali beni
paesaggistici, senza il prescritto nulla osta, ai sensi dell'art. 134 e
seguenti del D. L.vo n. 42/2004. Pres. Papa, Est. Lombardi, Ric.
Armenise ed altro. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 22 febbraio 2007
(C.c. 16/01/2007), Sentenza n.7292
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Nozione di paesaggio - Criteri
d’individuazione dei beni paesaggistici - L. n. 14/2006. Ai fini
dell’individuazione dei beni paesaggistici, contenuta negli art. 136 e
seguenti del D.L.vo n. 42/2004, con i1 termine paesaggio il legislatore
ha inteso designare una determinata parte del territorio che, per le sue
caratteristiche naturali e/o indotte dalla presenza dell'uomo, è
ritenuta meritevole di particolare tutela, che non può ritenersi
limitata al mero aspetto esteriore o immediatamente visibile dell’area
vincolata. Pertanto, ogni modificazione dell'assetto del territorio,
attuata attraverso qualsiasi opera non soltanto edilizia ma di qualsiasi
genere, è soggetta al rilascio della prescritta autorizzazione. Inoltre,
tale nozione di paesaggio coincide con la definizione contenuta nella
Convenzione europea sul paesaggio, (Firenze 20 ottobre 2000) e
ratificata con la legge 9.1.2006 n. 14, secondo la quale il termine
"Paesaggio" "designa una determinata parte del territorio, così come
percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di
fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni". Pres. Papa,
Est. Lombardi, Ric. Armenise ed altro. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III
del 22 febbraio 2007 (C.c. 16/01/2007), Sentenza n.7292
BENI CULTURALI E
AMBIENTALI - URBANISTICA E EDILIZIA - Tutela degli interessi paesistici
- Interventi edilizi in zona vincolata - Assenza del titolo abilitativo
- Condono - Esclusione - Art. 32 D.L. n. 269/2003. Ai sensi
dell'art. 32 del D.L. n. 269/2003, non sono suscettibili di sanatoria,
le nuove costruzioni realizzate, in assenza del titolo abilitativo
edilizio, in area assoggettata a vincolo imposto a tutela degli
interessi paesistici (in tal senso, Cass., Sez. III, 5.4.2005, n. 12577,
Ricci; Cass., 1.10.2004, n. 38694. Canu ed altro; Cass., 24.9.2004, n.
37865, Musio). Pres. Lupo - Est. Fiale - Ric. Sicignano ed altro.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 15 febbraio 2007 (Ud. 12/01/2007),
Sentenza n. 6431
URBANISTICA E EDILIZIA -
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Tutela degli interessi idrogeologici,
ambientali e paesistici - Interventi edilizi di minore rilevanza
(restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) -
Sanatoria - Nulla osta - Necessità. Nelle aree sottoposte a vincolo
di cui all'art. 32 lett. a) del comma 26 della legge n. 47/1985 e s.m.
(trattasi anche dei vincoli imposti sulla base di leggi statali e
regionali a tutela degli interessi idrogeologici, ambientali e
paesistici) è possibile ottenere la sanatoria soltanto per gli
interventi edilizi di minore rilevanza (corrispondenti alle tipologie di
illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'allegato 1: restauro, risanamento
conservativo e manutenzione straordinaria), previo parere favorevole da
parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo. Pres. Lupo - Est.
Fiale - Ric. Sicignano ed altro.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 15 febbraio 2007 (Ud. 12/01/2007),
Sentenza n. 6431
BENI CULTURALI E
AMBIENTALI - URBANISTICA E EDILIZIA - Tutela del patrimonio storico
artistico o tutela della salute - Titolo abilitativo edilizio in
sanatoria - Acquisizione dei pareri - Necessità - T.U. n. 380/2001 - D.
Lgs. n 152/2006 - D.Lgs. n. 42/2004. Ai fini dell'acquisizione dei
pareri "si applica quanto previsto dall'art. 20, comma 6, del D.P.R. n.
380/2001" ed "il motivato dissenso espresso da un’amministrazione
preposta alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, ivi
inclusa la Soprintendenza competente, alla tutela del patrimonio storico
artistico o alla tutela della salute preclude il rilascio del titolo
abilitativo edilizio in sanatoria" (comma 4). Pres. Lupo - Est. Fiale -
Ric. Sicignano ed altro.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 15 febbraio 2007 (Ud. 12/01/2007),
Sentenza n. 6431
BENI CULTURALI E
AMBIENTALI - Zone paesaggisticamente vincolate - Modificazione
dell'assetto del territorio - Artt. 143, 5° c., lett. b, e 149, D Lgs.
n. 42/2004. Nelle zone paesaggisticamente vincolate è inibita - in
assenza dell'autorizzazione già prevista dall'art. 7 della legge n. 1497
dei 1939, le cui procedure di rilascio sono state innovate dalla legge
n. 431/1985 e sono attualmente disciplinate dall'art. 146 del D.Lgs. n.
42/2004 - ogni modificazione dell'assetto del territorio, attuata
attraverso lavori di qualsiasi genere, non soltanto edilizi, con le
deroghe eventualmente individuate dal piano paesaggistico, ex art. 143,
5° comma - lett. b, del D Lgs. n. 42/2004, nonché ad eccezione degli
interventi previsti dal successivo art. 149 e consistenti (tra l'altro)
nella manutenzione, ordinaria e straordinaria, e nel consolidamento
statico o restauro conservativo, purché non alterino Io stato dei luoghi
e l'aspetto esteriore degli edifici. Pres. Lupo - Est. Fiale - Ric.
Sicignano ed altro.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 15 febbraio 2007 (Ud. 12/01/2007),
Sentenza n. 6431
BENI CULTURALI E
AMBIENTALI - URBANISTICA E EDILIZIA - Intervento edilizio mediante
D.I.A. (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria)
su immobili sottoposti a tutela storico-artistica o
paesaggistico-ambientale - Interventi - Nulla osta - Necessità - Art.
22, 6° c., T.U.E. n. 380/2001 - D.Lgs. n 152/2006 - D.Lgs. n. 42/2004.
In materia urbanistica, qualora un qualsiasi intervento edilizio da
realizzarsi mediante D.I.A. (quali la manutenzione straordinaria, il
restauro ed il risanamento conservativo) riguardi immobili sottoposti a
tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale [ai sensi del D.Lgs.
n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio); della legge n.
394/1991 (Legge-quadro sulle aree protette); della legge n. 183/1989
(Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del
suolo) e del D.Lgs. n 152/2006 (Norme in materia ambientale)]
l'effettuazione delle stesso e subordinata al preventivo rilascio del
parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni
normative (art. 22, 6° comma, del TU. n. 380/2001). Pres. Lupo - Est.
Fiale - Ric. Sicignano ed altro.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 15 febbraio 2007 (Ud. 12/01/2007),
Sentenza n. 6431
BENI CULTURALI E
AMBIENTALI - URBANISTICA E EDILIZIA - Costruzioni in zone sismiche -
Vincoli in genere - C.d. "zone di rispetto - Art. 32 L. n 47/1985 e s.m..
Con elencazione avente carattere meramente esemplificativo può
ricordarsi che l'art. 32 legge n 47/1985 e s.m. inerisce - oltre che ai
vincoli paesistici ed ambientali - ai vincoli storici, artistici,
architettonici ed archeologici; ai vincoli idrogeologici; ai vincoli
previsti per i parchi e le aree naturali protette; ai vincoli derivanti
dall'esistenza di usi civici; ai vincoli derivanti dalle c.d. "zone di
rispetto" del demanio stradale, ferroviario ed aeroportuale, dei
cimiteri; alle prescrizioni imposte per le costruzioni da eseguirsi in
zone sismiche; ovvero ad altre limitazioni poste dal D.M. 1.4.1968, n.
1404. (D. L.vo n. 380/2001 Testo Unico edilizia; D.Lgs. n 152/2006 Norme
in materia ambientale; D.Lgs. n. 42/2004 Codice dei beni culturali e del
paesaggio; L. n. 394/1991 Legge-quadro sulle aree protette). Pres. Lupo
- Est. Fiale - Ric. Sicignano ed altro.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 15 febbraio 2007 (Ud. 12/01/2007),
Sentenza n. 6431
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - URBANISTICA E EDILIZIA - Aree assoggettate a vincolo paesaggistico-ambientale - Interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo - Rilascio del parere o dell'autorizzazione - Necessità. L'effettuazione di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, da realizzarsi in aree assoggettate a vincolo paesaggistico-ambientale, sono subordinati al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative (si pensi, ad esempio, al notevole impatto che può avere sul paesaggio già il solo rifacimento totale dell'intonacatura e del rivestimento esterno di un edificio qualora ne alteri il precedente aspetto esteriore). Tuttavia, per l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica la conferenza di servizi non è imprescindibilmente obbligatoria. Pres. Lupo - Est. Fiale - Ric. Sicignano ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 15 febbraio 2007 (Ud. 12/01/2007), Sentenza n. 6431
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Sanatoria di un'opera diversa da quella
effettivamente realizzata - Poteri del giudice penale - Mancanza della
conformità alla normativa urbanistica - Concessione - Estinzione reati -
Esclusione - Art. 36 del T.U. n. 380/2001 (già art. 13 L. n. 47/1985) -
Art. 22 e 13 della legge n. 47/1985 (già artt. 36 e 45 del T.U.
380/2001) - Fattispecie. Gli art. 22 e 13 della legge n. 47/1985 (le
cui previsioni sono state trasfuse negli art. 36 e 45 del T.U. 380/2001)
vanno interpretati in stretta connessione ai fini della declaratoria di
estinzione dei "reati contravvenzionali previsti dalle norme
urbanistiche vigenti" e il giudice penale, pertanto, ha il potere-dovere
di verificare la legittimità della concessione edilizia rilasciata "in
sanatoria" e di accertare che l'opera realizzata sia conforme alla
normativa urbanistica. In mancanza di tale conformità, infatti, la
concessione non estingue i reati ed il mancato effetto estintivo non si
ricollega ad una valutazione di illegittimità del provvedimento della
P.A. cui consegua la disapplicazione dello stesso ex art. 5 della legge
20.3.1865, n. 2248, all. E), bensì alla effettuata verifica della
inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'estinzione del
reato in sede di esercizio del doveroso sindacato della legittimità del
fatto estintivo incidente sulla fattispecie tipica penale (vedi Cass.,
Sez. III. 30.5.2000, Marinaro; 7.3.1997, n. 2256, Tessari e altro;
24.5.1996, Buratti e altro). Fattispecie: opera realizzata, in zona
assoggettata a vincolo paesaggistico, in assenza di concessione
edilizia, la sopraelevazione di un manufatto in muratura con annessa
pensilina parapioggia. Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Pacella Coluccia.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 15 febbraio 2007 (Ud. 12/01/2007),
Sentenza n. 6415
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Annullamento del nulla osta paesaggistico - Sentenza di annullamento - Diniego di sanatoria edilizia fondato sul decreto soprintendentizio - Caducazione - Esclusione - Invalidità ad effetto caducante e invalidità ad effetto viziante. Il diniego di sanatoria edilizia, ancorché fondato sul decreto soprintendentizio di annullamento del nulla osta paesaggistico, non è caducato dalla sentenza di annullamento di quest’ultimo atto, vertendosi nell'ambito dell'invalidità ad effetto cd. "viziante". La tradizionale distinzione, elaborata in sede giurisprudenziale, tra invalidità ad effetto caducante ed invalidità ad effetto viziante, si basa sulla diversa intensità che contraddistingue il nesso di presupposizione o di derivazione intercorrente tra l'atto annullato e l'atto successivo. Quando l'atto presupposto entra nel modello legale dell'atto conseguenziale come requisito di esistenza opera l’effetto caducante. Nel caso dell’invalidità ad effetto viziante, invece, l’atto consequenziale risulta invalido per vizio derivato, ma resta efficace, salva un’apposita ed idonea impugnativa, resistendo all’annullamento dell’atto presupposto (cfr. Cons. Stato Sez. V 22/11/96 n. 1389; T.A.R. Veneto Sez. I 9/5/96 n. 901, in materia di illegittimità caducante nell’ambito del rapporto endoprocedimentale, o T.A.R. Puglia Sez. I 6/11/02 n. 4837, Cons. Stato Sez. V 11/2/02 n. 785, in ipotesi di rapporto di “preordinazione funzionale”). Così, l’effetto caducante si realizza, tipicamente, per tutti gli atti che, in quello annullato, trovano il loro antecedente necessario, purché non sia frattanto intervenuto un nuovo e diverso atto, il quale, come suo proprio effetto e indipendentemente dall’atto annullato, modifichi irreversibilmente le situazioni giuridiche; in quest’ultimo caso, gli atti, seppur viziati, potranno essere annullati soltanto se tempestivamente gravati; nel primo il ricorrente non ha evidentemente l’onere d’impugnare gli atti consequenziali che in quello annullato trovano il loro antecedente necessario (cfr. C.d.S., V, 24 maggio 1996, n. 592). Nel caso di specie, gli atti in questione (annullamento del nulla osta comunale e diniego della concessione in sanatoria) pur collegati nell’ambito del rapporto procedimentale, esprimono una differente valutazione di interessi, e non sussiste quel rapporto strettamente funzionale, tale da far ritenere il rapporto di necessaria presupposizione tra atti, riconducibile al novero della “preordinazione funzionale”. Invero, il diniego di concessione in sanatoria, seppure fondato sulla presa d’atto dell’annullamento del nulla osta paesaggistico, è espressione di una rinnovata valutazione di interessi da parte della autorità comunale, tale da non poter essere travolto dai vizi del precedente provvedimento. Pes. D’Alessandro, Est. Pappalardo - P.G. (avv. Morbillo) c. Comune di Vico Equense (avv. Pasetto) e Ministero per i Beni e le attività culturali ed ambientali (Avv. Stato) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. II - 12 febbraio 2007, n. 997
Beni culturali e ambientali - Diniego di concessione edilizia - Giudicato che riconosca lo ius aedificandi in relazione alle norme urbanistico-edilizie - Riesame dell’originaria domanda - Disciplina urbanistica vigente al momento della notifica o della comunicazione della sentenza - Sopravvenuta normativa di carattere paesistico ambientale - Rilevanza - Preclusione dell’edificazione. L’annullamento in sede giurisdizionale del diniego di concessione edilizia comporta l’obbligo per il Comune di riesaminare l’originaria domanda applicando la disciplina urbanistica vigente al momento in cui la sentenza è stata notificata o comunicata in via amministrativa, con la conseguenza che se, da un lato, occorre tenere conto dell'eventuale disciplina pianificatoria sopravvenuta in corso di giudizio, dall'altro, sono inopponibili all'interessato le variazioni dello strumento urbanistico sopravvenute alla notificazione o alla comunicazione in via amministrativa della sentenza di annullamento (cfr. in argomento, ex multis: Ad. Plenaria Cons. Stato 8 gennaio 1986 n. 1; Cons. Stato, V, 22 febbraio 2002 n. 1079; T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 17 maggio 2004 n. 8803). Tuttavia, un giudicato che riconosca in capo ad un soggetto lo jus aedificandi in relazione a sole norme urbanistico-edilizie non è opponibile nei confronti di una normativa sopravvenuta di carattere paesistico-ambientale, preclusiva dell’edificazione. Lo "ius aedificandi" non è un diritto soggettivo assoluto, ma una facoltà soggetta a conformazione da parte di normative preposte alla tutela di molteplici interessi generali, non solo di carattere urbanistico-edilizio; con la conseguenza che tale ius, se anche riconosciuto, in virtù di giudicato , a fronte della normativa urbanistico-edilizia, non è nè sussistente nè esercitabile, se non riconosciuto anche dalle altre normative (a tutela del paesaggio e dell'ambiente, a tutela della salute) che devono essere rispettate per l'attività di edilizia privata. (Consiglio Stato , sez. VI, 03 dicembre 2004 , n. 7843). Pres. Piacentini, Est. Altavista - R. s.r.l. (avv. Romano) c. Comune di Ranco (avv. Linzola) e Regione Lombardia (avv. Pujatti) - T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. I - 8 febbraio 2007, n. 217
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - AREE PROTETTE - URBANISTICA E EDILIZIA - BOSCHI E FORESTE - Lavori di sbancamento della roccia e taglio di alberi - Permesso di costruire - Autorizzazione paesaggistica - Nulla osta dell'ente - Artt. 110 c.p. 146 lett. f) , 151 e 163 D. L.vo n 490/1999 e s.m.. Per la realizzazione di interventi in aree protette (parchi nazionali e regionali, riserve naturali ecc.) occorrono tre distinti ed autonomi provvedimenti autorizzativi: il permesso di costruire, l'autorizzazione paesaggistica e, ove necessario, il nulla osta dell'ente che gestisce la riserva naturale (nella specie, vincolo imposto da una riserva naturale alle prescrizioni urbanistiche). Invero il permesso di costruire é necessario tutte le volte che venga alterata la morfologia del territorio anche con scavi e sbancamenti diversi da quelli agricoli mentre gli le altre due autorizzazioni servono a valutare la compatibilità paesaggistica dell'intervento. Pres. De Maio - Est. Petti - Ric. Greco ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 7 febbraio 2007 (Ud. 19/12/2006), Sentenza n. 5022
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - URBANISTICA E EDILIZIA - Condono paesaggistico - Efficacia estintiva - Limiti - Fase della cognizione. L'efficacia estintiva del condono paesaggistico è limitata alla sola fase della cognizione con esclusione dei procedimenti definiti. Pres. Lupo - Est. De Maio - Ric. De Santis, (conferma, Corte Appello di Salerno Ordinanza del 25/10/2005). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 5 febbraio 2007 (c.c. 07/12/2006), Sentenza n. 4399
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - URBANISTICA E EDILIZIA - Condono edilizio e condono paesaggistico - Causa estintiva del reato - Presupposti - Art. 1 c. 37 L. n. 308/2004. Il cd. condono edilizio può fungere da causa estintiva del reato urbanistico qualora il relativo provvedimento intervenga prima della pronuncia della sentenza definitiva, tali effetti devono, in mancanza, di una esplicita previsione legislativa contraria, valere per evidenti ragioni di logica simmetria e di necessaria coerenza sistematica, anche per il cd. condono paesaggistico, introdotto dal comma 37 dell'art. 1 L. n.308/2004. Pres. Lupo - Est. De Maio - Ric. De Santis, (conferma, Corte Appello di Salerno Ordinanza del 25/10/2005). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 5 febbraio 2007 (c.c. 07/12/2006), Sentenza n. 4399
Beni culturali e ambientali - Cave e torbiere - Piano Paesaggistico Ambientale Regionale Marche (P.P.A.R.) - Attività estrattive - Trasformazione del territorio Compatibilità paesistico-ambientale. L’art. 45 delle norme tecniche di attuazione (N.T.A.) del Piano Paesaggistico Ambientale Regionale (P.P.A.R.), approvato con Delibera del Consiglio Regionale delle Marche n.198 del 3 novembre 1989, ha ricompreso le attività estrattive e le opere connesse tra gli interventi di rilevante trasformazione del territorio la cui realizzazione è subordinata alla preventiva dichiarazione di compatibilità paesistico-ambientale da parte della Giunta regionale, ai sensi di quanto espressamente stabilito dall’art.63/ter dello stesso P.P.A.R.. Peraltro, con la stessa disposizione è precisato che non sono da considerarsi interventi di rilevante trasformazione del territorio, quelli di modesta entità, tali da non modificare i caratteri costitutivi del contesto paesistico ambientale o della singola risorsa. Pres. Varrone - Est. Chieppa - Mei (avv.ti Buonassisi e Colantoni) c. Regione Marche (avv. Coen) (conferma TAR Marche, Sezione I, n. 989/2005). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 31/01/2007 (C.C. 14/11/2006), Sentenza n. 370
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Area boscata - Nozione - Qualifica di
bosco - Presupposti - Inclusione negli elenchi - Necessità - Esclusione
- Art. 163 D. Lgs n. 490/99 - Art. 181 D. Lgs n. 42/2004. Il taglio
del bosco eseguito con tecnica a raso e non culturale configura il reato
dell'articolo 163 d lgs n. 490/99, ora sostituito dall'articolo 181 del
D. Lgs n. 42 della 2004 (Sez. 3 n 18695 dell'11.3.2004, rv 228452).
Un’area boscata è qualificabile dalla presenza effettiva del bosco
quando un terreno coperto da vegetazione forestale arborea, associata o
meno a quella arbustiva, abbia i requisiti indicati dalla normativa in
materia, (ad es. estensione, copertura, ecc). e ciò indipendentemente
dal dato che la zona sia riportata come tale in specifici elenchi.
Sicché, ai fini della sottoposizione a vincolo paesaggistico non può
assumere una portata riduttiva la nozione di "territorio coperto da
bosco". Pres. Grassi - Est. Sarno - Ric. P.M. in proc. Tozzi ed altro.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III,
25 gennaio 2007 (Ud. 14/12/2006), Sentenza n. 2864
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Area boscata - Nozione - Qualifica di bosco - Presupposti - Inclusione negli elenchi - Necessità - Esclusione - Art. 163 D. Lgs n. 490/99 - Art. 181 D. Lgs n. 42/2004. Il taglio del bosco eseguito con tecnica a raso e non culturale configura il reato dell'articolo 163 d lgs n. 490/99, ora sostituito dall'articolo 181 del D. Lgs n. 42 della 2004 (Sez. 3 n 18695 dell'11.3.2004, rv 228452). Un’area boscata è qualificabile dalla presenza effettiva del bosco quando un terreno coperto da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, abbia i requisiti indicati dalla normativa in materia, (ad es. estensione, copertura, ecc). e ciò indipendentemente dal dato che la zona sia riportata come tale in specifici elenchi. Sicché, ai fini della sottoposizione a vincolo paesaggistico non può assumere una portata riduttiva la nozione di "territorio coperto da bosco". Pres. Grassi - Est. Sarno - Ric. P.M. in proc. Tozzi ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 25 gennaio 2007 (Ud. 14/12/2006), Sentenza n. 2864
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - BOSCHI E FORESTE - Nozione di "territorio coperto da bosco" - Zona boscata - Natura. La nozione di "territorio coperto da bosco", ai fini della sottoposizione a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 1 lett. g) della legge 08/08/1985 n. 431 e s.m., non può assumere una portata riduttiva (Sez. 3, n. 1551 del 10/04/2000 Rv. 216980), sicché la natura di zona boscata è determinata dalla presenza effettiva di bosco fitto di alto fusto o di bosco rado indipendentemente dal dato che la zona sia riportata come tale dalla Carta tecnica regionale (Sez. 3, n. 17060 del 21/03/2006 Rv. 234318). Pres. Grassi - Est. Sarno - Ric. P.M. in proc. Tozzi ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 25 gennaio 2007 (Ud. 14/12/2006), Sentenza n. 2864
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - BOSCHI E FORESTE - Macchia mediterranea
- Zona boscata - Tutela. La macchia mediterranea interessata dalla
predominanza, rispetto ai sottostanti cespugli, di alberi di medio fusto
o di essenze arbustive di elevato sviluppo - e non avente, quindi,
caratteristiche di macchia bassa o rada - rientra nella previsione
dell'art. 1 lett. g) della legge 08/08/1985 n. 431 e s.m. (da ultimo
Sez. 3, n. 48118 del 04/11/2004 Rv. 230483). Pres. Grassi - Est. Sarno -
Ric. P.M. in proc. Tozzi ed altro.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III,
25 gennaio 2007 (Ud. 14/12/2006), Sentenza n. 2864
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - URBANISTICA E EDILIZIA - Tutela paesaggistica - Intervento edilizio effettuato con permesso di costruire ma in assenza della autorizzazione paesaggistica - Violazione, dell’art. 181 D.Lgs. 22.1.2004 n. 42 - Sussiste - Reato di cui all'art. 44 lett. c) D.P.R. 380/2001, in relazione agli artt. 142 e 146 D.Lgs. 42/2004 - art. 2, comma 6, D.Lgs. 227/2001. In materia di tutela paesaggistica, deve essere ravvisato il fumus della contravvenzione di cui agli artt. 142 e 146 (rectius di cui all'art. 181 in relazione agli artt. 142 e 146) D.Lgs. 22.1.2004 n. 42 sul rilievo che un intervento edilizio sia stato effettuato in forza di una concessione edilizia (rectius permesso di costruire), ma in assenza della autorizzazione paesaggistica prescritta dal citato art. 146. Pres. Lupo - Est. Onorato - Ric. Monni. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23 gennaio 2007 (c.c. 16/11/2006), Sentenza n. 1874
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Individuazione dei territori boschivi protetti dal vincolo paesaggistico - Nozione di bosco. La nozione di bosco ai fini della individuazione dei territori boschivi protetti dal vincolo paesaggistico è stata definita nel comma 6 dell'art. 2 del D.Lgs. 18.5.2001 n. 227, e coincide con ogni terreno coperto da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, da castagneti, sugherete o da macchia mediterranea, purché avente estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati, larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento. Inoltre, sono assimilati al bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per fini di tutela ambientale, nonché le radure e le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco. Pres. Lupo - Est. Onorato - Ric. Monni. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23 gennaio 2007 (c.c. 16/11/2006), Sentenza n. 1874
Beni culturali e ambientali - Imposizione del vincolo anche su aree di gran lunga eccedenti la superficie - Illegittimità. L’inscindibilità di un unitario complesso archeologico, la cui parte più rilevante, si trova su aree pacificamente estranee all’area sottoposta a vincolo, e l’esigenza di preservarlo nella sua globalità, non giustificano l’imposizione del vincolo anche su aree di gran lunga eccedenti la superficie, risultando in assunto, proprio nell’impostazione motivazionale prescelta dall’amministrazione e nelle giustificazioni fattuali da questa addotte, che il sacrificio imposto alla proprietà privata, risulta sproporzionato, irragionevole e immotivato. Pres. Varrone - Est. Barra Caracciolo - Ministero per i beni e le attività culturali- Soprintendenza per i beni archeologici dell’Etruria meridionale (Avv. Stato) c. Bisenzio s.r.l. (avv. Lemme) (conferma TAR Lazio sede di Roma Sezione II n.7649 del 3/10/2005). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 19/01/2007 (C.C. 31/10/2006), Sentenza n.120
Beni culturali e ambientali - C.d. tutela del “vuoto strutturale” - Mancanza assoluta del ritrovamento di reperti significativi - Estensione del vincolo - Esclusione. L’esigenza di tutela del “vuoto strutturale” legato all’esistenza di “horti” e giardini ipotizzati come “continuum” rispetto ad una Villa romana, collegabili alla struttura viaria localizzata in un’area delimitata, in mancanza assoluta del ritrovamento di reperti significativi, si rivela sprovvista dei caratteri della ragionevolezza, adeguatezza e, in specie, proporzionalità che escluderebbero la natura del tutto contraddittoria e immotivata dell’estensione del vincolo a tutta l’area interessata. Pres. Varrone - Est. Barra Caracciolo - Ministero per i beni e le attività culturali- Soprintendenza per i beni archeologici dell’Etruria meridionale (Avv. Stato) c. Bisenzio s.r.l. (avv. Lemme) (conferma TAR Lazio sede di Roma Sezione II n.7649 del 3/10/2005). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 19/01/2007 (C.C. 31/10/2006), Sentenza n.120
Beni culturali e ambientali - Imposizione del vincolo diretto - Effettiva esistenza delle cose da tutelare - Necessità - Fondamento - Artt.1 e 3 L. n. 1089/1939. Per l’imposizione del vincolo diretto di cui agli artt.1 e 3 della legge n. 1089 del 1939 imprescindibile presupposto è la dimostrata, effettiva esistenza delle cose da tutelare; con la conseguenza che il relativo provvedimento si deve considerare illegittimo, per carenza o errore nei presupposti, ove sia stato acclarato che in un’area non irrilevante della zona vincolata in realtà non esiste alcun bene archeologico suscettibile di protezione. Ciò in quanto la legge in esame, dove consente l’imposizione del vincolo diretto sulle cose di interesse artistico, storico o archeologico, incide, comprimendolo, sul diritto di proprietà. Se ne trae la conseguenza che, al fine di evitarne un’inutile limitazione, è consentito all’amministrazione di adottare il relativo provvedimento soltanto nel presupposto della già acquisita certezza dell’esistenza delle cose oggetto di tutela e previa rigorosa delimitazione della zona da proteggere (C. Stato, sez. VI, 09-05-02, n. 2525). Pres. Varrone - Est. Barra Caracciolo - Ministero per i beni e le attività culturali- Soprintendenza per i beni archeologici dell’Etruria meridionale (Avv. Stato) c. Bisenzio s.r.l. (avv. Lemme) (conferma TAR Lazio sede di Roma Sezione II n.7649 del 3/10/2005). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 19/01/2007 (C.C. 31/10/2006), Sentenza n. 120
Beni culturali e ambientali - Ruderi archeologici - Vincolo ad intere aree - Complesso unitario ed inscindibile - Limitazione proporzionata alla finalità di pubblico interesse. Tutela di beni archeologici In materia di tutela di beni archeologici, l’amministrazione può estendere il vincolo ad intere aree in cui siano disseminati ruderi archeologici particolarmente importanti, tuttavia, in tal caso è necessario, non solo che i ruderi stessi costituiscano un complesso unitario ed inscindibile, ma anche che il sacrificio totale degli interessi dei proprietari sia reso indispensabile e che non sussista la possibilità di adottare soluzioni meno radicali, evitandosi, in ogni caso, che l’imposizione della limitazione sia sproporzionata rispetto alla finalità di pubblico interesse cui è preordinata. Pres. Varrone - Est. Barra Caracciolo - Ministero per i beni e le attività culturali- Soprintendenza per i beni archeologici dell’Etruria meridionale (Avv. Stato) c. Bisenzio s.r.l. (avv. Lemme) (conferma TAR Lazio sede di Roma Sezione II n.7649 del 3/10/2005). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 19/01/2007 (C.C. 31/10/2006), Sentenza n. 120
Beni culturali e ambientali - Beni mobile di interesse storico, artistico archeologico - Omessa denuncia all’autorità - Confisca - Annullamento - Restituzione dei beni allo Stato - Onere della prova. L'annullamento della confisca, in materia beni mobili di interesse storico, artistico archeologico, non comporta, anche l'annullamento dell'ordine di restituzione dei beni allo Stato ed è comunque possibile per la parte ottenere la revoca o la modifica di esso in sede di esecuzione fornendo la dimostrazione della sussistenza delle condizioni che legittimano la detenzione dei beni medesimi. Pres. Vitalone - Est. Sarno - Ric. Tempesta. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 12 gennaio 2007 (Ud. 23/11/2006), Sentenza n. 458
Beni culturali e
ambientali - Ritrovamento o scoperta dei beni di interesse
storico, artistico archeologico - Amministrazione statale - Azione di
revindica di beni archeologici - Possessore - Onere della prova - L. n.
364/1909. Nell'azione di revindica di beni archeologici promossa
dall'amministrazione statale, il ritrovamento o la scoperta dei beni
stessi in data anteriore all'entrata in vigore della L. n. 364 del 1909,
non é fatto costitutivo negativo del diritto azionato, ma fatto
impeditivo che deve essere provato da chi l'eccepisce: dal complesso
delle disposizioni, contenute nel codice civile e nella legislazione
speciale, regolante i ritrovamenti e le scoperte archeologiche, ed il
relativo regime di appartenenza, si ricava il principio generale della
proprietà statale delle cose d'interesse archeologico, e della
eccezionalità delle ipotesi di dominio privato sugli stessi oggetti,
onde qualora l'amministrazione intenda rientrare in possesso dei beni
detenuti da soggetti privati, incombe al possessore l'onere della prova
della dedotta scoperta e appropriazione anteriormente all'entrata in
vigore della L. n. 364 del 1909, a partire dalla quale le cose ritrovate
nel sottosuolo appartengono allo Stato". Cass. Sez. 1 civile, n. 2995
del 10.2.2006). Pres. Vitalone - Est. Sarno - Ric. Tempesta.
CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 12 gennaio 2007 (Ud. 23/11/2006), Sentenza
n. 458
Beni culturali e ambientali - Codice dei beni culturali d.lgs.
n. 42/04 - Verifica di "culturalità" di un bene - Riconoscimento - Atto
di certazione - Disciplina. In materia di tutela dei beni culturali,
anche con riferimento al Codice dei beni culturali, di cui al d.lgs. n.
42/04, resta il principio fondamentale per cui, fino al compimento della
verifica di "culturalità" (qualora questa dovesse avere esito negativo),
le cose sono comunque sottoposte alla legislazione di tutela" e che "la
verifica concernente i beni di proprietà pubblica, non si estrinseca in
una formale "dichiarazione" (art. 13, comma 2, Codice) in quanto il
riconoscimento di culturalità non è provvedimento costitutivo, che si
basi sull'esercizio della discrezionalità amministrativa, ma solo atto
di certazione, che rivela prerogative che il bene possiede per le sue
caratteristiche e che, ove l'atto di certazione non sia intervenuto, ciò
non significa che il bene sia di proprietà privata, od oggetto di libera
apprensione ed usucapione". Pres. Vitalone - Est. Sarno - Ric. Tempesta.
CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 12 gennaio 2007 (Ud. 23/11/2006), Sentenza
n. 458
Beni culturali e ambientali - Procedure e varie - Rapporto di continuità normativa tra l’art. 48 della legge 1089/39 e quelle degli articoli 87 del d. Ivo n. 490/99 e 90 del d.lvo n. 42/2004 - C.d. successione di leggi nel tempo ex art, 2 cod. pen.. Sussiste un rapporto di continuità normativa tra l’art. 48 della legge 1089/39 e quelle degli articoli 87 del d. Ivo n. 490/99 e 90 del d.lvo n. 42/2004 ad essa rispettivamente succedute costituendo queste ultime, per l'oggetto della tutela, la sostanziale riproposizione della norma precedentemente in vigore. Infatti, gli articoli 87 d. Ivo n. 490/99 e 90 d.lvo n. 42/2004, pur introducendo il termine di ventiquattro ore per la denuncia della scoperta delle cose immobili o mobili che presentano interesse archeologico, riproducono per il resto in maniera pressoché identica il testo dell'art. 48 della legge 1089/39. Pres. Vitalone - Est. Sarno - Ric. Tempesta. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 12 gennaio 2007 (Ud. 23/11/2006), Sentenza n. 458
Beni culturali e ambientali - Procedura e varie - Autorizzazione paesaggistica - Diniego della sanatoria - Annullamento ministeriale - Declaratoria di irricevibilità - Legittimità - Potere ordinatorio del giudice amministrativo - Esame dei presupposti e delle condizioni dell’azione. Il potere ordinatorio del giudice amministrativo, di disporre in ordine al processo e al suo andamento deve rispondere a precise regole di ordine logico sostanziale, oltre che giuridico formali; nella corretta osservanza di tali regole, l’esame dell’eventuale pregiudizialità (non necessaria) di altro giudizio - su un differente atto connesso a quello impugnato - deve seguire (e non precedere) l’esame dei presupposti e delle condizioni dell’azione e fra questi, quello in ordine alla tempestività dell’impugnazione, il cui esito negativo preclude al giudice ogni ulteriore accertamento di tipo sostanziale e di merito, ivi compreso quello sulla connessione delle cause e sulla pregiudizialità del giudizio sull’atto presupposto. Non è, dunque, sindacabile in appello la mancata sospensione di un’impugnazione palesemente irricevibile, in attesa della decisione del ricorso giurisdizionale sull’atto presupposto - pendente davanti a differente giudice dello stesso ordine e grado - in quanto (indipendentemente da ogni altra considerazione) la decisione sulla validità di tale atto sarebbe stata del tutto irrilevante, in quanto non in grado di risolvere (in favore del ricorrente) il problema processuale della inoppugnabilità del provvedimento consequenziale. Nella specie, non inficia la declaratoria di irricevibilità, l’avere deciso la causa e non averla, al contrario sospesa in attesa della decisione di altro ricorso, proposto dallo stesso attuale appellante, avverso l’annullamento ministeriale dell’autorizzazione paesaggistica (presupposto del diniego della sanatoria richiesta dall’originario proprietario e da questi non impugnato). Pres. Iannotta - Est. Millemaggi Cogliani - Antichi (Avv. Hofer) c. Comune di Sesto Fiorentino (Avv.ti Lorenzoni e Giallongo) (conferma T.A.R. Toscana, Sezione III - n. 344/1997 del 29 dicembre 1997). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 10 Gennaio 2007 (C.C. 20/06/2006), Sentenza n. 40
Beni culturali e ambientali - Condono edilizio e condono paesaggistico - Differenza - C.d. "Minicondono" paesaggistico - Reati edilizi - Esclusione - L. n. 308/2004 - Art. 181 D. L.vo n. 42/2004. In mancanza di esplicita norma di coordinamento, tra la Legge n. 308/2004 e l’art. 181 decreto legislativo n. 42 del 2004, non è possibile estendere la sanatoria anche al reato edilizio, (specialmente se commesso dopo il 31 marzo del 2003 e prima del 30 settembre del 2004), giacché il condono edilizio e quello paesaggistico si fondano su presupposti diversi quanto ai paramenti di valutazione della compatibilità dell’opera. Invero, per la condonabilità dell’abuso edilizio, è richiesta la conformità agli strumenti urbanistici vigenti; per quella dell’abuso paesaggistico la conformità agli strumenti di pianificazione paesaggistica ove vigenti, o, altrimenti, al cosiddetto contesto paesaggistico”. Sicché, un’opera può essere conforme ai piani paesaggistici ma non agli strumenti urbanistici e viceversa, giacché l’interesse paesaggistico è diverso da quello urbanistico, anche se si sta imponendo la tendenza a fare coincidere i due interessi (ad esempio l’articolo 145 del codice Urbani). Pres. Vitalone - Est. Petti - Ric. Ariano. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 12 gennaio 2007 (Ud. 22/11/2006), Sentenza n. 451
Beni culturali e ambientali - Condono - C.d. "Minicondono" paesaggistico - Reati edilizi - Esclusione. Per espressa disposizione della norma, la prevista sanatoria contenuta nella Legge n. 308 del 2004 è limitata al reato di cui all'articolo 181 decreto legislativo n. 42 del 2004 e comunque ai reati paesaggistici come ad esempio a quello previsto dall'articolo 734 codice penale, ma non si estende al reato edilizio per la mancanza di norme di coordinamento. Pres. Vitalone - Est. Petti - Ric. Ariano. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 12 gennaio 2007 (Ud. 22/11/2006), Sentenza n. 451
Beni culturali e ambientali - Urbanistica e edilizia - Condono - Demolizione del manufatto illecitamente realizzato - Rapporto tra urbanistica e paesaggio - Differenza. Il rapporto tra urbanistica e paesaggio, va distinto tenuto conto del diverso interesse pubblico tutelato: l’urbanistica ha infatti come scopo il raggiungimento di un ordinato assetto del territorio, il paesaggio tende invece alla conservazione della funzione estetico culturale del bene-valore, tra l’altro direttamente ed autonomamente tutelato dalla Costituzione (Cfr Cons. Stato, sez. VI 14 gennaio 1995 n 29, Cass. Sez. III 9 febbraio 1998 n.1492). Quindi, quand’anche si dovesse ottenere la compatibilità paesaggistica per l’abuso paesaggistico commesso, non si potrebbe evitare la condanna per l’abuso edilizio e la conseguente demolizione del manufatto illecitamente realizzato. Pres. Vitalone - Est. Petti - Ric. Ariano. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 12 gennaio 2007 (Ud. 22/11/2006), Sentenza n. 451
Beni culturali e ambientali - Espropriazione - Tripartizione tradizionale - Espropriazione del bene culturale, espropriazione a fini strumentali e espropriazione per interesse archeologico - Previa approvazione del progetto di intervento - Non è richiesta nell’espropriazione ex art. 95 d.lgs. 42/2004. La normativa in materia di tutela dei beni culturali ha conservato la tradizionale tripartizione tra espropriazione del bene (già dichiarato) culturale (art. 54 l. 1089 del 1939; art. 95 codice del 2004), espropriazione per fini strumentali (rispettivamente, artt, 55 e 96) ed espropriazione per interesse archeologico (artt. 56 e 97). Pur nell’unitaria finalità generale di tutela/fruizione del bene culturale, i tre istituti si differenziano per la funzione specifica perseguita, per l’oggetto e, in parte, per la procedura. Nel primo caso (espropriazione del bene culturale) il fine è di assicurare la miglior tutela e fruibilità pubblica del bene già conosciuto e dichiarato di interesse culturale (vincolato); in questo caso la dichiarazione di pubblica utilità (ministeriale) coincide con la manifestazione di volontà di assicurare migliori condizioni di tutela e fruibilità del bene vincolato mediante l’acquisto al demanio pubblico; ai fini della dichiarazione di pubblica utilità (come previsto dall’art. 94 del testo unico del 1999 e, oggi, dal comma 2 dell’articolo 98 del codice del 2004), non è quindi richiesta la previa approvazione di un progetto di intervento. Nel secondo e nel terzo caso, invece, il fine specifico è quello di isolare o restaurare monumenti, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l'accesso, ovvero di eseguire ricerche archeologiche; l’oggetto è un immobile che non è (o non è ancora) stato dichiarato di interesse culturale (vale a dire l’immobile, in sé privo di interesse culturale, confinante o vicino a quello vincolato, oppure l’area sulla quale eseguire le ricerche archeologiche); la dichiarazione di pubblica utilità richiede l’approvazione di un progetto (di isolamento o restauro etc. del monumento, ovvero della ricerca archeologica), come espressamente previsto dagli artt. 94, comma 2, del testo unico del 1999 e 98, comma 2, del vigente codice del 2004. Pres. d’Alessandro, Est. Carpentieri - M. s.n.c. (avv. Miani) c. Ministero per i beni e le attività culturali e altri (Avv. Stato) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 4 gennaio 2007, n. 40
Beni culturali e ambientali - Annullamento del nulla-osta paesaggistico - Comunicazione dell’avvio del procedimento - Obbligo. Sussiste l’obbligo dell’autorità statale di dare notizia all’interessato anche nell’ipotesi dell’avvio del procedimento preordinato all’eventuale annullamento del nulla-osta paesaggistico come sopra rilasciato. (cfr., tra le tante, Cons. Stato, VI sez., 25.3.2004, n.1626; 20.1.2003, n.203; 17.9.2002 n.4709, 29.3.2002 n.1790). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 10/01/2007 (C.C. 14/11/2006), Sentenza n. 28
Beni culturali e ambientali - Nulla-osta paesaggistico - Avvio del procedimento - Comunicazione - Necessità - Fase procedimentale “diversa” - Esercizio del potere di controllo - Diversa autorità - Diverso responsabile del procedimento - D.M. 19/06/2002 n.165 mod. l’art. 4, D.M. 13 /06/1994 n. 495 - L. n.241/1990. Il nulla-osta paesaggistico, deve essere preceduto dalla comunicazione dell’avvio del procedimento da parte dell’Amministrazione statale. Non potendosi attribuire rilevanza, al fine di fondare un diverso avviso, alla circostanza che l’ente autorizzante abbia già dato notizia alla parte della trasmissione del nulla-osta all’autorità statale per l’esercizio del potere di controllo (Cons. Stato, Sez. VI, ord. 9.5.2003 n. 1806; 26.10.2006, n. 6418; 13.2.2003 n.790; 17.10.2003 n.6342). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 10/01/2007 (C.C. 14/11/2006), Sentenza n. 28
Beni culturali e ambientali - Nulla-osta paesaggistico - Annullamento - Provvedimento statale - Avviso del procedimento - Necessità - Eccezione - L. n. 241/1990. Il provvedimento statale di annullamento del nulla-osta paesaggistico, salvo che la conoscenza dell’inizio del medesimo procedimento sia avvenuta aliunde, deve essere preceduto necessariamente dall’avviso del procedimento, (Cons. Stato, Sez.VI, 17.10. 2003 n.6342; 29.4.2003 n.2176; 10.4. 2003 n.1909; 26.10.2006, n.6418). In definitiva, l’onere di cui all’art. 7, comma 1, della L. n.241/1990, viene soddisfatto soltanto dalla formale comunicazione ad opera dell’autorità statale competente a pronunciare l’eventuale annullamento dell’autorizzazione paesaggistica, così come, del resto, esplicitamente previsto dalla normativa regolamentare attuativa della L. 241/1990 appositamente dettata dal Ministero dei beni culturali ed ambientali, con D.M. n. 495 del 13.6.1994, art. 4 e Tabella A punto 4. Pres. Varrone - Est. Cafini - Ministero per i beni e le attività culturali e Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici delle province di Sassari e Nuoro (Avv. Gen. Stato) c. Decandia (avv. Corda) (conferma T.A.R. Sardegna n.772/01 in data 10 luglio 2001, res tra le parti). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 10/01/2007 (C.C. 14/11/2006), Sentenza n. 28
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Fascia di trecento metri dal mare - Realizzazione di parcheggio - Preventiva autorizzazione - Necessità - Art. 163 D.Lgs. n. 490/1999 ora art. 181 D.Lgs. n. 42/2004. Configura il reato di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 490 del 1999 (ora sostituito dall'art. 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42), il livellamento del terreno e lo spandimento sullo stesso di materiale per la realizzazione di un parcheggio all'interno della fascia di trecento metri dal mare ed in difetto della preventiva autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico. Presidente De Maio, Estensore Ianniello, Imputato Mascello ed altro. (Rigetta, App. Lecce, 28 settembre 2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 9/1/2007 (Ud. 30/11/2007), Sentenza n. 159
BENI CULTURALI E
AMBIENTALI - URBANISTICA E EDILIZIA - Aree sottoposte a vincoli -
Condono - Interventi edilizi di minore rilevanza (restauro, risanamento
conservativo e manutenzione straordinaria) - L. n. 326/2003. Nelle
aree sottoposte a vincoli imposti sulla base di leggi statali e
regionali a tutela degli interessi idrogeologici, ambientali e
paesaggistici, la L. n. 326 del 2003, art. 32, comma 26, lett. a) di
conversione del D.L. n. 269 del 2003 ammette la possibilità di ottenere
il condono unicamente per gli interventi edilizi di minore rilevanza
relativi alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'allegato
1 alla legge (restauro, risanamento conservativo e manutenzione
straordinaria), previo parere favorevole dell'autorità preposta alla
tutela del vincolo (sull'argomento, cfr. la recente sentenza n. 33297/05
di questa sezione). Presidente De Maio, Estensore Ianniello, Imputato
Mascello ed altro. (Rigetta, App. Lecce, 28 settembre 2005).
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 9/1/2007 (Ud. 30/11/2007),
Sentenza n. 159
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - URBANISTICA E EDILIZIA - Tutela del paesaggio - C.d. mini-condono ambientale e condono edilizio - Differenza giuridica. In tema di tutela del paesaggio, il cd. mini-condono ambientale non contiene norme analoghe a quelle di cui alle leggi sul condono edilizio succedutesi nel tempo con riguardo alla sospensione del processo penale nel tempo utile per la presentazione della domanda di sanatoria e/o dopo la proposizione di questa. Presidente De Maio, Estensore Ianniello, Imputato Mascello ed altro. (Rigetta, App. Lecce, 28 settembre 2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 9/1/2007 (Ud. 30/11/2007), Sentenza n. 159
Beni culturali e ambientali - Tutela paesaggistica dei torrenti - Fascia di 150 m - Verifica di compatibilità dell'opera - Necessità - Art. 142, n. 1 codice dei beni culturali e del paesaggio. Nell’ambito della tutela paesaggistica, l’assoggettamento alle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio dei torrenti "per una fascia di 150 m", di cui all'articolo 142, n. 1, del medesimo non implica l’inedificabilità assoluta, ma solo l'assoggettamento dell'intervento alla verifica di compatibilità dell'opera in relazione alla tutela del paesaggio. Pres. Santoro - Est. Fera - Total Italia s.p.a. (già TOTAL FINA s.p.a.) (avv.ti Lovelli e Cavasola) c. Comune di Marsciano (avv. Ferretti) ed altro (conferma TAR dell'Umbria 3 ottobre 2005, n. 454). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 08/01/2007 (C.C. 23/06/2006), Sentenza n. 13
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