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Giurisprudenza

Diritto Urbanistico

 

Beni culturali e ambientali

Urbanistica - Vincoli in genere

(Codice dei beni culturali e del paesaggio - L. n. 431/1985, ( C.d. L. Galasso)  -

D. Lgs. n. 490/1999  - D. L.vo n. 42/2004  -  Vincoli in genere demanio...)

 

2009

Vedi anche: aree protette - urbanistica - Juris

 

N.B.: La Legge 431/1985 è stata inserita in toto nel D. L.vo 1999 n. 490, che a sua volta è stato inglobato nel

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42: Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio

 

Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni

 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 - 2000 - 1999-88

 

 

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Codice dei beni culturali e del paesaggio - L. n. 431/1985, ( C.d. L. Galasso)  - D. Lgs. n. 490/1999  - D. L.vo n. 42/2004  -  Vincoli in genere - demanio...

 

 


BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Provvedimento di assenso paesaggistico - Art. 3, L. n. 241/90 - Risultanze istruttorie - Rapporti con la motivazione.
Ai sensi dell’art 3 della legge 7 agosto 1990 n.241, le risultanze dell’istruttoria costituiscono non soltanto la indispensabile piattaforma fattuale e argomentativa da porre a base di un provvedimento amministrativo ma di esse la motivazione deve recare inevitabilmente traccia. Il provvedimento amministrativo può, pertanto, considerarsi adeguatamente motivato solo quando il destinatario e coloro i quali possono risentire effetti pregiudizievoli dalla sua adozione siano posti in grado di conoscere analiticamente sulla base di quali risultanze istruttorie la P.a. ha compiuto la scelta discrezionale che viene in rilievo di volta in volta (Fattispecie relativa al giudizio di compatibilità paesaggistica formulato in riferimento ad una stazione radio base attraverso l’illegittimo ricorso ad un’insufficiente formula stereotipata). Pres. Ravalli, Est. Dibello - E. sas (avv. Sticchi Damiani) c. Comune di Fasano e altro (Avv. Stato). TAR PUGLIA, Lecce, Sez.I - 30 dicembre 2009, n.3363

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Vincolo paesaggistico - Limite del quinquennio - Applicabilità - Esclusione - Atto amministrativo - Mero valore ricognitivo. Il limite del quinquennio, per costante giurisprudenza, così orientata dalla Corte Costituzionale, non è applicabile alla fattispecie delle misure di salvaguardia previste a tutela di vincoli paesaggistici (cfr. in questo senso Consiglio di Stato VI Sez. 14 maggio 2000 n.2934). Come noto, questi ultimi rappresentano predicati intrinseci del bene e rispetto ad essi l’atto amministrativo autoritativo ha un mero valore ricognitivo che nulla aggiunge ai limiti interni già presenti nel bene che ne conformano l’intero regime giuridico. Di tal che non si pone (né può in astratto prospettarsi) alcuna limitazione di efficacia, temporale o di altro tipo, alle misure disposte in via amministrativa che incidano sul diritto di proprietà che ha per oggetto gli stessi, stante la stretta connessione di detti interventi con la dimensione ontologica intrinsecamente posseduta dal bene (cfr. Sentenza Corte Cost. n. 56/1998). Pres. Guerriero, Est. Zeuli - M.G. (avv.ti Ruotolo e Sartorio) c. Ministero Beni Culturali e Ambientali (Avv. Stato). TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VI - 22 dicembre 2009, n. 9315

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Artt. 146 e 167 d.lgs. n. 42/2004 - Divieto assoluto di autorizzazione in sanatoria - Sanzione alternativa tra demolizione e il pagamento di un’indennità - Incongruenza logico-giuridica - Esclusione. Nessuna contraddizione discende dalla contemporanea vigenza di un assoluto divieto di rilascio formale di autorizzazione paesaggistica in sanatoria (art. 146, comma 8, lett. c, d.lg. 22 gennaio 2004 n. 42) e della sanzione alternativa tra la demolizione dell'opera ed il pagamento di un'indennità equivalente alla maggior somma tra il danno arrecato ed il profitto conseguito (art. 167, d.lg. citato); deve osservarsi, infatti, come siano profondamente diversi gli ambiti operativi delle due norme, di tal che alcuna incongruenza logico-giuridica può desumersi dal loro confronto. Ed, invero, l'opzione della p.a. di optare per la sanzione pecuniaria in luogo della demolizione non è configurabile come una sorta di autorizzazione postuma implicita, presupponendo comunque l'accertamento di una violazione rispetto al valore paesaggistico, sia pure di consistenza tale da non imporre la demolizione dell'opera. Pres. Di Nunzio, Est. Bruno - Regione Veneto (avv.ti Zanlucchi e Morra) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato). TAR VENETO, Sez. II - 18 dicembre 2009, n.3635

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - CAVE E MINIERE - Art. 152 d.lgs. n. 42/2004 - Apertura di cave nell’ambito e in vista di aree vincolate - Interessi contrapposti - Bilanciamento - Rilevanza economica delle opere da realizzare - Distanze, misure e variazioni progettuali. In tema di cave, l’art. 152 del d.lgs. n. 42/2004 postula l’attribuzione di un potere discrezionale (tecnico) in capo all’Amministrazione che, nel contemperamento delle contrapposte esigenze di tutela del vicolo paesaggistico (non direttamente gravante sulle zone interessate dall’apertura della cava) e l’attività estrattiva, può condurre unicamente alla prescrizione di distanze, misure e variazioni progettuali. Per espressa revisione normativa, in detto bilanciamento occorre tenere in considerazione anche la rilevanza economica delle opere da realizzare. In mancanza di vincoli diretti o indiretti sulla zona, ed ai sensi dei poteri concretamente esercitabili dall’Amministrazione ai sensi dell’art.152 cit., detto contemperamento non potrebbe giungere alla totale reiezione del progetto di coltivazione di una cava da ubicare in vista di zone sottoposte a vincoli paesaggistici. Pres. Giallombardo, Est. Valenti - G.L. (avv. Bertuglia e Paci) c. Regione Siciliana e altri (Avv. Stato). TAR SICILIA, Palermo, Sez.I - 16 dicembre 2009, n.2013

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - DIRITTO URBANISTICO - Rimozione delle barriere architettoniche in ipotesi di immobile soggetto a vincolo paesaggistico - Silenzio assenso - Rapporto tra l’art. 4 della L. n. 13/89 e l’art. 20 L. n. 241/90, come riformulato ex L. n. 15/2005. Come si evince dai commi 1 e 2 dell’art. 4 della l. n. 13/1989, gli interventi per la rimozione delle barriere architettoniche “ove l'immobile sia soggetto al vincolo di cui all'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497” (cioè il vincolo paesaggistico) “le regioni, o le autorità da esse subdelegate, competenti al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 della citata legge, provvedono entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni” (comma 1). La mancata pronuncia nel termine di cui al comma 1 equivale ad assenso (comma 2). Atteso il tenore delle norme sopra citate, non può dubitarsi del fatto che il legislatore abbia previsto un’ipotesi di silenzio assenso. E’ noto che la riforma dell’art. 20, c. 4 della L. n. 241/90, di cui alla L. n. 15/2005, ha generalizzato le ipotesi di silenzio assenso, prevedendo però (comma 4) una serie di materie in cui esso è escluso; sicché l’istituto del silenzio assenso non è applicabile, tra gli altri, “agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico”. Tuttavia, non solo l’art. 4 l. n. 13/1989 è norma speciale rispetto all’art. 20 co. 4 l. n. 241/1990; ma le eccezioni alla regola generale del silenzio assenso sopra indicate comportano solo che nelle materie suddette non sia applicabile in modo automatico la regola generale del silenzio assenso, e non già l’impossibilità in assoluto di prevedere speciali ipotesi di silenzio assenso, con norme puntuali anziché con previsione generalizzata. Pres. Veneziano, Est. Passarelli Di Napoli - C.A. (avv. Di Martino) c. Comune di Vico Equense (avv. Pasetto) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 16 dicembre 2009, n. 8834

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - DIRITTO PROCESSUALE - Norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale - Proprietari della aree coinvolte - Lesione diretta e attuale in assenza di atti applicativi - Inconfigurabilità. Le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, in assenza di atto applicativo, non comportano una lesione diretta e attuale della sfera giuridica dei privati proprietari delle aree coinvolte, salvo che l’interessato dimostri la diretta incidenza delle previsioni contestate sul bene di sua proprietà, anche senza l’interposizione di un atto applicativo (cfr. T.A.R. Sardegna, Sez. II, 4 dicembre 2006, n. 1035; T.A.R. Sardegna, Sez. II, 20 aprile 2009, n. 538). Pres. Panunzio, Est. Plaisant - M.G. (avv.ti Corda e Rossi) c. Regione Autonoma della Sardegna (avv.ti Carrozza, Cerulli Irelli e Contu) - TAR SARDEGNA, Sez. II - 14 dicembre 2009, n. 2054

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Beni suscettibili di tutela intersettoriale - Dichiarazione di interesse culturale - Parere obbligatorio del Comitato regionale di coordinamento - Art. 19 d.P.R. n. 233/2007. L’art. 19 del d.P.R. n. 233 del 2007, analogo al precedente art. 21 del d.P.R. 10 giugno 2004, n. 173, richiede, in caso di dichiarazione di interesse culturale di beni suscettibili di tutela intersettoriale, il parere obbligatorio del Comitato regionale di coordinamento. Pres. Lignani, Est. Fantini - M. s.r.l. (avv.ti Bricca e De Matteis) c. Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali e altri (Avv. Stato) e altro (n.c.) - TAR UMBRIA, Sez. I - 29 ottobre 2009, n. 660

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Paesaggio - Nozione - Competenza esclusiva dello Stato - Regioni - Norme di tutela più elevata - Art. 2, c. 1, lett. a), b), c) L.r. Liguria n. 34/2007 - Illegittimità costituzionale. Il paesaggio ,“valore primario” ed “assoluto” (sentenze nn. 183 e 182 del 2006), deve essere inteso come “la morfologia del territorio, riguardando esso l’ambiente nel suo aspetto visivo”. La “tutela ambientale e paesaggistica, gravando su un bene complesso ed unitario, e rientrando nella competenza esclusiva dello Stato, precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali” (sentenza n. 367 del 2007); resta salva la facoltà delle Regioni “di adottare norme di tutela ambientale più elevate nell’esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che vengano a contatto con quella dell’ambiente” (sentenza n. 12 del 2009). Ne consegue l’illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), della legge della Regione Liguria 23 ottobre 2007, n. 34 (Istituzione del Parco regionale delle Alpi Liguri), sia nel testo originario che nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 2, della legge della Regione Liguria 3 aprile 2008, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 34. Istituzione del Parco regionale delle Alpi Liguri), dato che la legge regionale è venuta a disciplinare un ambito, quello della tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico, riservato in via esclusiva allo Stato. Pres. Amirante, Est. Napolitano - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Liguria - CORTE COSTITUZIONALE - 29 ottobre 2009, n. 272

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Contrasto fra disposizioni legislative interne e disposizione della CEDU - Soluzione interpretativa - Poteri del giudice - Questioni di legittimità costituzionale - Art. 117 Cost..
In presenza di un apparente contrasto fra disposizioni legislative interne ed una disposizione della CEDU, anche quale interpretata dalla Corte di Strasburgo, può porsi un dubbio di costituzionalità, ai sensi del primo comma dell'art. 117 Cost., solo se non si possa anzitutto risolvere il problema in via interpretativa. (Corte costituzionale, dep. 24.7.2009 sentenza n. 239). Pertanto, al giudice comune spetta interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti nei quali ciò è permesso dai testi delle norme e qualora ciò non sia possibile, ovvero dubiti della compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale interposta, egli deve investire, il giudice delle leggi, delle relative questioni di legittimità costituzionale rispetto al parametro dell'art. 117, primo comma, Cost." (Cost. Cost. sentenze nn. 348 e 349 del 20071). Pres. Grassi, Est. Fiale, Ric. Apponi ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 8/10/2009 (Cc. 13/07/2009), Sentenza n. 39078

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - AREE PROTETTE - Strumenti di pianificazione paesaggistica - Ordine di priorità - Piano paesaggistico e piano del parco - Art. 8, comma 2, lettera b), della legge della Regione Liguria 23 ottobre 2007, n. 34 - Illegittimità costituzionale. È inibito alle Regioni introdurre disposizioni che alterino l’ordine di priorità tra gli strumenti di pianificazione paesaggistica (e segnatamente tra il piano paesaggistico e il piano del parco), o, comunque, determinino un minor rigore di protezione ambientale poiché la tutela […] apprestata dallo Stato, nell’esercizio della sua competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano nelle materie di loro competenza (sentenza n. 378 del 2007). Ne deriva l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, lettera b), della legge della Regione Liguria 23 ottobre 2007, n. 34, - laddove prevede che spetti al Piano del parco l’individuazione degli «interventi da assoggettare o meno al nulla osta di cui all’art. 21 della legge regionale n. 12 del 1995», nonché le ipotesi in cui lo stesso nulla osta possa essere acquisito mediante autocertificazione di un tecnico a ciò abilitato. Pres. Amirante, Est. Napolitano - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Liguria - CORTE COSTITUZIONALE - 29 ottobre 2009, n. 272

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Regione Sardegna - Paesaggio - Competenza legislativa regionale - Sentenza Corte Cost. n. 51/2006 - D.lgs. n. 42/2004 - Norma di riforma economico sociale - Limite alla competenza regionale - Art. 144 d.lgs. n. 42/2004 - Applicabilità nella Regione Sardegna - PPR - Misure di salvaguardia. Nonostante la tutela del paesaggio rientri, ai sensi dell’art. 117 Cost., nella competenza legislativa statale esclusiva (Corte cost., 7 novembre 2007 n. 367), e che lo statuto della Regione Sardegna non contempli espressamente il paesaggio tra le materie di competenza legislativa regionale, la Corte costituzionale ha tuttavia riconosciuto, in relazione alla l.r. n. 8/2004, la competenza della Regione Sardegna a legiferare in materia di paesaggio (Corte cost. 10 febbraio 2006 n. 51), fondandola sul decreto legislativo di attuazione dello statuto quanto al governo del territorio (d.P.R. 22 maggio 1975 n. 480), e riconducendola all’art. 3 dello statuto medesimo. Tuttavia, la citata pronuncia della Corte, pur riconoscendo la competenza del legislatore regionale a intervenire in materia di tutela del paesaggio, afferma che tale competenza incontra i limiti di cui all’art. 3 dello statuto, e segnatamente il limite derivante dalle norme statali di <<riforma economico sociale>>. Si deve ritenere che il d.lgs. n. 42/2004 trovi applicazione nella regione Sardegna quanto alle norme di <<riforma economico sociale>>. La regola contenuta nell’art. 144, d.lgs. n. 42/2004, secondo cui i piani paesistici prevedono misure di salvaguardia può pertanto senz’altro essere ritenuta una norma di riforma economico-sociale di diretta applicazione nella Regione Sardegna. Alla luce di tale ricostruzione, è l’art. 144, co. 3, d.lgs. n. 42/2004 che fonda il potere del PPR di prevedere misure di salvaguardia, e che dunque rende legittimo l’art. 15 delle nta del piano regionale, a tenore del quale sono precluse costruzioni negli ambiti di paesaggio costieri fino all’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle previsioni del PPR. Pres. Ruoppolo, Est. De Nictolis - C.G. s.r.l. (avv.ti Massa, Molè e Vignolo) c. Ministero per i beni e le attività culturali e altro (Avv. Stato), Regione Autonoma della Sardegna (avv. Contu) e Comune di Villasimius (avv. Candiu) - (Conferma Tar Sardegna - Cagliari, sez. II, n. 01997/2008) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 10 settembre 2009, n. 5459

 

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - DIRITTO URBANISTICO - Vincolo paesaggistico - Diniego di sanatoria con motivazione succinta - Legittimità - Fattispecie - Art. 9 Cost.. Non è illegittima una motivazione anche succinta di un diniego di sanatoria di opere in quanto nel sistema non è ravvisabile a carico della p.a. l'obbligo di indicare, in una logica comparativa degli interessi in gioco, prescrizioni tese a rendere l'intervento compatibile con la bellezza di insieme tutelata, la cui protezione risponde ad un interesse pubblico normalmente prevalente su quello privato, anche per la rilevanza costituzionale che il primo presenta ex art. 9 Cost. (Cons. Stato, V, 19.10.1999 n.1587). Nella specie, la motivazione resa dalla commissione edilizia integrata in zona vincolata è pertinente ed idonea a giustificare il diniego tenuto conto della tipologia costruttiva e dell’accostamento dei materiali utilizzati per la realizzazione dei manufatti (cemento a vista, legno ed ondulato plastico), incongrui rispetto a quelli tipici locali, in una zona di particolare pregio ambientale. Pres. La Medica - Rel. Capuzzi - D’Antonio (avv.ti Orlando e Beltrametti) c. Comune di Bergeggi (n.c.) - conferma T.A.R. Liguria, sez. I, 20/01/2003, n.93. CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 07/09/2009, n.5232

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - DIRITTO URBANISTICO - Vincolo paesaggistico - Concessione edilizia in sanatoria - Inedificabilità assoluta - Esclusione - Parere negativo - Obbligo di motivazione - Artt. 31 e seguenti L. 47/1985. Il vincolo paesaggistico non comporta normalmente la inedificabilità assoluta, sicché non ogni opera edilizia in zona vincolata deve ritenersi preclusa ma solo quelle opere che, a seguito di accertamento, risultino in contrasto con il valore tutelato rappresentato dall’interesse ambientale-paesaggistico, deve sottolinearsi che nel sistema delineato dagli artt. 31 e seguenti L. 47/1985 il parere negativo formulato dalla autorità preposta alla tutela del vincolo (nella specie paesaggistico) ha valore vincolante nel procedimento di condono edilizio, impedendo definitivamente il rilascio della concessione edilizia in sanatoria (Cons. Stato, Sez. IV, 15.5.2008 n.2233). Pres. La Medica - Rel. Capuzzi - D’Antonio (avv.ti Orlando e Beltrametti) c. Comune di Bergeggi (n.c.) - conferma T.A.R. Liguria, sez. I, 20/01/2003, n.93. CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 07/09/2009, n.5232

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Art. 131, c. 3 d.lgs. n. 42/2004 - Enti territoriali soggetti al limite della potestà esclusiva statale ex art. 117, c. 2, lett. s) - Espressa inclusione delle Province autonome di Trento e Bolzano - Illegittimità costituzionale. E’ costituzionalmente illegittimo l'art. 131, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, nella parte in cui include le Province autonome di Trento e di Bolzano tra gli enti territoriali soggetti al limite della potestà legislativa esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. La competenza statale esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma, Cost., lettera s), Cost. non può infatti operare nei confronti della Provincia autonoma di Trento in materia di tutela del paesaggio, giacché essa è espressamente riservata alla sua competenza legislativa primaria, nei limiti segnati dall'art. 4 dello statuto, i quali comportano che la Provincia di Trento debba rispettare la norma fondamentale di riforma economico-sociale costituita dall’art. 142. In considerazione della piena equiparazione statutaria delle Province autonome di Trento e Bolzano relativamente alle attribuzioni in materia di tutela del paesaggio, l'efficacia della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 131, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 63 del 2008, va estesa anche nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano. Pres. Amirante, Est. Maddalena - Provincia autonoma di Trento c. Presidente del Consiglio dei Ministri - CORTE COSTITUZIONALE - 22 luglio 2009, n. 226

 

BENI CULTURALI E E AMBIENTALI - Art. 159 d.lgs. n. 42/2004 - Vincolo paesaggistico - Potere del Ministero per i beni culturali - Natura - Annullamento per motivi di legittimità - Riesame nel merito della valutazione dell’Ente delegato - Esclusione. Il potere riconosciuto al Ministero per i beni Culturali ai sensi dell’articolo 82 del D.P.R. n. 616/1977 - ora articolo 159 del decreto legislativo n. 42/2004 - è da intendersi quale espressione non già di un generale riesame nel merito della valutazione dell’Ente delegato, bensì di un potere di annullamento per motivi di legittimità, riconducibile al più generale potere di vigilanza, che il legislatore ha voluto riconoscere allo Stato nei confronti dell’esercizio delle funzioni delegate alle Regioni ed ai Comuni in materia di gestione del vincolo, fermo restando che il controllo di legittimità può riguardare anche tutti i possibili profili dell’eccesso di potere (da ultimo, Corte Cost., 7 novembre 2007, n. 367). Pres. Veneziano, Est. Polidori - E. s.r.l. (avv.ti M. de Luca di Melpignano) c. Ministero per i beni e le attività culturali (Avv. Stato) e altro (n.c.). T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 02/07/2009, n. 3672

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Realizzazione di un parcheggio nei pressi di un luogo di culto - Parere negativo - Concertazione con le autorità religiose ex art. 19 d.lgs. n. 490/99 - Necessità - Esclusione. Il parere negativo sulla realizzazione di un parcheggio nei pressi di un edificio di culto non è certamente atto che possa interferire con l’esercizio del culto e che, in quanto tale, necessiti quella forma di “concertazione” prevista dall’art. 19 del d.lgs. n. 490/99, la cui evidente ratio è quella di contemperare gli interessi religiosi di cui l’autorità ecclesiastica si fa portatrice con quelli culturali la cui tutela è rimessa alle autorità civili. In nessun modo la mancata realizzazione del parcheggio può infatti impedire o limitare l’accesso dei fedeli alle funzioni religiose ed, in generale, essere d’impedimento o di ostacolo al culto; né alla norma può darsi la portata amplissima secondo cui l’ambito riconnesso alle esigenze del culto è talmente vasto da ricomprendere persino l’esistenza di una infrastruttura che non ha attinenza diretta alle funzioni religiose, quale un parcheggio seminterrato nelle vicinanze della chiesa. Pres. Nappi, Est. D’Alessandri - Ordine C. (avv. Ursini) c. Soprint. Bb Aa-Paesaggio Patrim. Storico Art.Demoetnoantrop. (avv. D’amico). T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. IV - 01/07/2009, n. 3623

 

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Intervento di mera manutenzione che alteri l'aspetto esteriore dell’edificio - Autorizzazione - Necessità - Art 149 c. 1° lett. a) D. L.vo n. 42/2004. Nelle zone paesaggisticamente vincolate, qualsiasi intervento anche di mera manutenzione che alteri l'aspetto esteriore di un edificio deve essere autorizzato essendo esenti solo quegli interventi che non modifichino l'aspetto esteriore degli edifici (art 149 comma primo lettera a) del decreto legislativo n 42 del 2004). Pres. De Maio, Est. Petti, Ric. Lefons. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 26/06/2009 (Ud. 19/05/2009), Sentenza n. 26566

 

DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Esercizio del commercio su aree pubbliche di pregio culturale o ambientale - Direttiva ministeriale 9 novembre 2007 - Revisione della localizzazione delle aree di mercato - Discrezionalità amministrativa - Limitazione in ragione della “storicità” dell’impianto - Esclusione - Interesse alla fruizione collettiva di spazi e beni del patrimonio culturale e ambientale. L’esercizio del commercio su aree pubbliche comporta un utilizzo permanente di spazi pubblici sottratti all'uso comune, e può pertanto svolgersi in regime di concessione solo nelle zone previamente individuate come idonee dall’amministrazione comunale, “tenendo conto anche dell’esigenza di definire una coerente pianificazione delle attività che si svolgono nei centri storici, e in particolare nelle aree di maggiore pregio storico-artistico, archeologico, architettonico, monumentale, nell'ottica di salvaguardare primariamente gli interessi di tutela e fruizione del patrimonio culturale, storico, artistico, ed architettonico” (cfr. direttiva del Ministero per i beni e le attività culturali del 9 novembre 2007). Ne consegue che il potere discrezionale di definire l’assetto delle aree di mercato e quello di rivederne nel tempo, se necessario, la sua configurazione e la sua localizzazione, pur rendendo doverosa la considerazione delle situazioni soggettive di coloro i quali esercitano l’attività commerciale, non può assumersi vincolato dal carattere “storico” del suo impianto, e ciò perché nel tempo possono mutare le condizioni dei luoghi e la valutazione degli interessi che sottostanno alle decisioni pregresse. D’altronde, a parte l’obbligo di reprimere eventuali abusi nell’occupazione delle aree autorizzate o di ripristinare il corretto rapporto tra gli interessi commerciali e quelli alla fruizione collettiva di luoghi, spazi e beni del patrimonio culturale e ambientale che risultassero interamente asserviti alla funzione commerciale, è pacifico che nessuna concessione di beni pubblici, quand’anche classificabile come “storica” è, per definizione, irrevocabile. Pres. De Zotti, Est. Mielli - M.R. e altri (avv. Ciatara) c. Comune di Venezia (avv.ti Ballarin, Gidoni, Iannotta, Morino, Ongaro e Venezian) e Regione Veneto (avv.ti Londei e Zanon). T.A.R. VENETO, Sez. III - 18/06/2009, n. 1842

 

DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Opere abusive edificate su aree sottoposte a vincoli - Condono - Applicazione - Limiti - Giurisprudenza costituzionale - Interpretazione - Art. 32, c. 27, lett. d), ed All. I, punti 4, 5 e 6 del d.l. n. 269/2003. Proprio in materia di urbanistica, la Corte costituzionale con sentenza n. 54 del 2009 ha dichiarato illegittima una norma regionale che prevedeva il divieto di sanare le opere abusive edificate su aree sottoposte a vincoli di tutela solo quando questi ultimi «comportino l'inedificabilità assoluta», e ciò in ossequio all’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. 269 del 2003 in quanto «attribuisce effetto impeditivo della sanatoria ad ulteriori vincoli, che la norma impugnata ... avrebbe invece l'effetto di vanificare». E con la successiva ord. n. 150 del 2009 la Corte costituzionale ha espressamente rilevato che il principio affermato (secondo cui entro le aree vincolate possono beneficiare del condono le sole opere di restauro e risanamento conservativo, nonché di manutenzione straordinaria, nei casi indicati nell'Allegato I al d.l. n. 269 del 2003, punti 4, 5 e 6) «appare del tutto conforme alla lettera della disposizione impugnata», precisando inoltre che è erronea una ricostruzione della giurisprudenza costituzionale nel senso che i vincoli preclusivi della sanatoria dovrebbero essere esclusivamente quelli che prevedano una inedificabilità assoluta, «atteso che la sentenza n. 54 del 2009 ha chiarito come tali vincoli non debbano necessariamente comportare l'inedificabilità assoluta». Pres. Onorato, Est. Franco, Ric. Marra. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/06/2009 (Ud. 24/03/2009), Sentenza n. 24647


DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincoli idrogeologici, ambientali e paesistici - Sanatoria ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 32, c.25, 26 e 27, conv. con L. n. 326/2003 (c.d. condono edilizio).
In materia edilizia, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo a tutela degli interessi idrogeologici, ambientali e paesistici possono ottenere la sanatoria ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 32, commi 25, 26 e 27, convertito con L. 24 novembre 2003, n. 326, solo per gli interventi edilizi di minore rilevanza (corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'Allegato 1; restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria), che siano conformi agli strumenti urbanistici (abusi formali), e previo parere favorevole dell'autorità preposta al vincolo. Sicché sono escluse dal condono tutte le nuove costruzioni - quale è quella oggetto del presente processo - realizzate, in assenza o in totale difformità dal titolo edilizio in zona assoggettata ad uno dei suddetti vincoli (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. III, 10.5.2005, n. 33297, Palazzi; Cass. Sez. III, 11.6.2008, n. 37273, Carillo; Cass. Sez. III, 26.10.2007, n. 45242, Tirelli). Pres. Onorato, Est. Franco, Ric. Marra. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/06/2009 (Ud. 24/03/2009), Sentenza n. 24647

DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Condono ambientale - Art. 1, c. 37, 38 e 39 L. n. 308/2004 - Effetti - Art. 181 D.Lgs. n. 42/2004 - L. n. 326/2003 (c.d. condono edilizio). Il condono ambientale introdotto dall'art. 1, commi 37, 38 e 39 L. n. 308 del 2004 estingue esclusivamente il reato di cui all'art. 181 D.Lgs. n. 42 del 2004 e gli altri reati paesaggistici, ma non si estende al reato edilizio attesa la mancanza di norme di coordinamento, diversamente da quanto disciplinato con la L. n. 326 del 2003 (cosiddetto condono edilizio), che espressamente prevedeva che il rilascio del titolo abilitativo edilizio estinguesse anche il reato per la violazione del vincolo (Cass. Sez. III, 7.12.2007, Verrillo; Cass. Sez. III, 5.4.2006, Turco). Pres. Onorato, Est. Franco, Ric. Marra. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/06/2009 (Ud. 24/03/2009), Sentenza n. 24647

 

DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Vincolo paesaggistico - Art. 26 d.lgs. n. 157/2006 - Modifica dell’art. 159 d.lgs. n. 42/2004 - Partecipazione al procedimento - Ente subdelegato - Onere dell’adempimento informativo - Omissione - Illegittimità del provvedimento. Il più recente legislatore (art. 26 del decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 157, che ha sostituito l’art. 159 del decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) ha espressamente confermato la necessità di rendere edotti gli interessati dell’attivazione del iter procedimentale di controllo, prescritto in materia paesaggistica. La riforma assume portata innovativa rispetto alla disciplina anteatta soltanto per il fatto che impone nei riguardi dell’Ente subdelegato il compito di effettuare detto adempimento informativo, in tal modo confermando la necessità di consentire la partecipazione al procedimento instaurato innanzi all’Autorità statale. La pretermissione del contraddittorio in sede di procedimento di secondo grado non può non inficiare la legittimità del provvedimento emesso, a prescindere dall’Autorità - Comune o Soprintendenza - sulla quale specificamente incombe il compito di notiziare tempestivamente l’interessato. Pres. Esposito, Est. Sabbato - G.L. (avv.ti Scuderi e Leoni) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) e altro (n.c.). T. A. R. CAMPANIA, Salerno, sez. II - 10/06/2009, n. 3183

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Corsi d’acqua tutelati - Opera edilizia realizzata entro la fascia di 150 metri - Sanatoria - Diniego - Legittimità. Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), del decreto-legge n. 269 del 2003 (conv. dalla legge n. 326 del 2003), è correttamente negata la sanatoria edilizia dell’intervento edilizio effettuato a meno di 150 metri di distanza da un corso d’acqua rientrante tra quelli tutelati come beni di interesse paesaggistico. Pres. Papiano, Est. Caso - R.A. (avv.ti Spanò e Spanò) c. Comune di Montelibretti (avv. Michetti) - T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 09/06/2009, n. 440

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - ENERGIA - Art. 12, c. 10, d.lgs. n. 387/2003 - Autorizzazione per l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili - Finalità precipua di tutela del paesaggio - Espressione di competenza statale - Norma incidente su materie attribuite alla competenza concorrente - Regioni - Individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti - Non compete. L'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 prevede che «In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3», relativo al rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili. Tale disposizione è da ritenersi espressione della competenza statale in materia di tutela dell'ambiente, in quanto, inserita nell'ambito della disciplina relativa ai procedimenti sopra cennati, ha quale precipua finalità quella di proteggere il paesaggio. Il legislatore, infatti, oltre a prevedere il coinvolgimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, ha espressamente sancito, nella medesima norma, che le linee guida «sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio». La prevalenza della tutela paesaggistica perseguita dalla disposizione in esame, non esclude che essa, in quanto inserita nella più ampia disciplina di semplificazione delle procedure autorizzative all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, incida anche su altre materie (produzione trasporto e distribuzione di energia, governo del territorio) attribuite alla competenza concorrente. La presenza delle indicate diverse competenze legislative giustifica il richiamo alla Conferenza unificata, ma non consente alle Regioni, proprio in considerazione del preminente interesse di tutela ambientale perseguito dalla disposizione statale, di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa. Pres. Amirante, Est. Saulle - Q.l.c. sollevata con ordinanza del TAR Basilicata del 14 aprile 2009 - CORTE COSTITUZIONALE - 29/05/2009, n. 166

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Art. 142 d.lgs. n. 42/2004 - Aree tutelate ex lege - Territori contermini ai laghi - Art. 3 LR. Valle d’Aosta n. 22/2006 - Sottrazione al regime di tutela ex lege delle zone contermini ai laghi artificiali - Illegittimità costituzionale - Equiparazione tra laghi naturali e artificiali - Artt. 54 e 74 d.lgs. n. 152/2006. All'art. 142 del d.lgs. n. 42 del 2004 deve ascriversi la qualificazione di norma di grande riforma economico-sociale, come già alla “legge Galasso”, di cui delinea in modo sostanzialmente analogo l’ elencazione delle aree tutelate per legge. In particolare, il vincolo paesaggistico viene a gravare anche sui «territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi», senza che sia fatta distinzione tra laghi naturali e laghi artificiali, con ciò dovendo intendersi che anche questi ultimi sono in essa ricompresi, ben potendo costituire realtà significative sotto il profilo naturale, estetico e culturale. (Peraltro, un’implicita equiparazione tra laghi naturali ed artificiali a fini di protezione ambientale si desume da una pluralità di fonti normative, tra cui l'art. 1 del d.P.R. 13 marzo 1976, n. 488 e gli artt. 54 e 74 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152). Ne deriva l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, cc. 1,2, 3, 5 e 7 della L.r. Valle d’Aosta n. 22/2006, con il quale sono state sottratte le zone contermini ai laghi artificiali al regime di tutela ex lege imposta dall’art. 142 del Codice. (Essendo intervenuta la L.r. n. 34/2007, che ha aggiunto le parole : “fermo restando il rispetto dei vincoli paesaggistici di cui alla normativa statale vigente”, la pronuncia ha rilievo per l’attuazione medio tempore della norma dichiarata incostituzionale). Pres. Amirante, Est. Maddalena - Presidente del Consiglio dei Ministri c. regione Valle d’Aosta - CORTE COSTITUZIONALE - 29/05/2009, n. 164

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Opere di urbanizzazione primaria - Valutazione di incidenza sull’ambiente e sul paesaggio - Contesto ambientale complessivo. La valutazione dell’incidenza sull’ambiente e sul paesaggio di ogni opera di urbanizzazione primaria non può essere limitata esclusivamente all’area su cui ricade l’intervento ma deve essere necessariamente riferita al complessivo contesto ambientale (ivi compreso lo skyline) entro cui l’opera si inserisce (cfr. T.A.R. Campania Napoli Sez. IV Sent., 26.07.2007, n. 7082) (fattispecie relativa alla valutazione della compatibilità paesaggistica di un piano di lottizzazione). Pres. Urbano, Est. Cocomile - L.M.A. e altri (avv. Matassa) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato). T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. III - 28/05/2009, n.1274

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Procedimento autorizzatorio ex art. 159 d.lgs. n. 42/2004 - Congruenza del vincolo imposto sull’area - Verifica - Estraneità. Nel procedimento autorizzatorio di cui all’art. 159 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, la Soprintendenza BB.AA. ha un potere di vigilanza e controllo sull’utilizzo dei poteri degli enti locali competenti al rilascio delle autorizzazioni della specie e, una volta che l’area sia sottoposta a vincolo, non spetta né all’amministrazione comunale, né all’amministrazione statale, nell’esercizio dei poteri di cui sopra, verificare la congruenza del vincolo imposto sull’area sotto un profilo contenutistico del pregio ambientale, dovendo l’organo di controllo vigilare sul rispetto del vincolo attraverso la verifica di compatibilità delle nuove costruzioni che insistono nella zona con il contesto ambientale oggetto di tutela vincolistica (cfr. T.A.R. Campania Napoli Sez. IV Sent., 26.07.2007, n. 7082). Pres. Urbano, Est. Cocomile - L.M.A. e altri (avv. Matassa) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato). T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. III - 28/05/2009, n.1274

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Mancanza del piano paesaggistico - Assentibilità degli interventi edificatori. La mancanza del Piano paesaggistico, come non impedisce l’effettuazione delle valutazioni di compatibilità ambientale, neppure impedisce l’assentibilità di interventi edificatori, nella misura in cui la pianificazione generale dettata dal PIT - unitamente ai vincoli derivanti dalla legislazione statale e regionale - già indica in maniera esaustiva alle amministrazioni interessate gli obiettivi da perseguire e gli elementi di valutazione da porre, per il profilo paesistico ed ambientale, a base della disamina e dell’approvazione dei progetti. Pres. Nicolosi, Est. Grauso - P.G. e altri (avv. Zuccaro) c. Regione Toscana (avv.ti Bora e Ciari), Comune di Montecatini Val di Cecina (avv. Biondi) e Co.Svi.G. (avv.ti Manneschi e Paolini). T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 25 maggio 2009, n. 888

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - URBANISTICA ED EDILIZIA - Disciplina urbanistica e paesaggistica - Rapporto - Comune - Valutazione della compatibilità del progetto sotto entrambi gli aspetti. Pertanto al di là della ricostruzione dogmatica del rapporto intercorrente fra nulla osta paesaggistico e titolo edilizio, ossia se l’uno costituisca presupposto di legittimità dell’altro o piuttosto condicio iuris d’efficacia (la prima opzione sembra in linea con l’evoluzione della normativa in materia), è senz’altro consentito che il comune, competente al rilascio di entrambi (seppure con riguardo al nulla osta in via delegata), valuti la compatibilità dell’intervento richiesto sotto entrambi i profili. Anzi il fondamentale principio di economicità dell’azione amministrativa (art. 1 l. n. 241/90) non solo sospinge in tale direzione bensì, con specifico riguardo all’ambito che condensa disciplina urbanistica e paesaggistica, impone la valutazione congiunta. Pres. Balba, Est. Caputo - M.C.G. (avv.ti Castellazzi e Della Casa) c. Comune di Levanto (avv. Quaglia), Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali (Avv. Stato) e altro (n.c.) - T.A.R. LIGURIA, Sez. I - 22/05/2009, n. 1163

 

DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - BOSCHI E FORESTE - Taglio di bosco autorizzato - Danneggiamento ceppaie - Reato di cui all'art. 181 D.L.vo n 42/2004 - Configurabilità. In materia di tutela ambientale, qualsiasi modificazione del territorio, al di fuori delle ipotesi consentite, purché astrattamente idonea a ledere il bene protetto, configura il reato di cui all'articolo 181 del decreto legislativo n 42 del 2004. Quindi anche il decespugliamento, il disboscamento, il taglio o la distruzione di ceppaie, al di fuori di qualsiasi pratica colturale ed in assenza di autorizzazione o in difformità da essa, configura il reato di cui all'articolo 181 del decreto legislativo n 42 del 2004 (cfr Cass. n. 29483/2004, Cass. n. 35689/2004, Cass. n. 16036/2006). Il possesso dell’autorizzazione per il taglio di un bosco non legittima il danneggiamento delle ceppaie. Pres. Onorato, Est. Petti, Ric. Somà. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 13/05/2009 (Ud. 25/03/2009), Sentenza n. 20138

 

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - URBANISTICA ED EDILIZIA - Regione Puglia - Fascia costiera di 300 metri dal confine del demanio - L.r. n. 30/1990 - Vincolo di inedificabilità assoluta. Il vincolo imposto dall’art. 1 della L.R. Puglia n. 30 del 1990 (territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dal confine del demanio marittimo o dal ciglio più elevato sul mare) è un vincolo di inedificabilità assoluta, integrante la fattispecie impeditiva della sanatoria ex art. 33 della legge n. 47 del 1985. Pres. Urbano, Est. Giansante - R.M. (avv. Di Cagno) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato). T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. III - 12/05/2009, n.1077

 

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - URBANISTICA ED EDILIZIA - Sanatoria paesaggistica (art. 1 c. 37 L. n.308/2004) - Presupposti - Disapplicazione del certificato di compatibilità ambientale - Sanatoria subordinata a determinati adempimenti - Esclusione - Fondamento. L'articolo 1 comma 37 della legge 308/2004 fa riferimento a "lavori compiuti" ed a "lavori effettivamente eseguiti". Quindi, sono ritenuti compatibili con il paesaggio le opere già compiute e non quelle da compiere, sia pure modificando quelle originarie. Pertanto, il certificato compatibilità ambientale non può essere condizionato, poiché una sanatoria subordinata a determinati adempimenti sarebbe in contrasto con la "ratio" della norma che collega la sanatoria alla già avvenuta esecuzione delle opere ed alla compatibilità paesaggistica delle opere già eseguite e non a quelle da eseguire. Pres. Onorato, Est. Petti, Ric. Bucciarelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/05/2009 (Ud. 24/03/2009), Sentenza n. 19081

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - URBANISTICA ED EDILIZIA - BOSCHI - Sanatoria paesaggistica - Art. 1 c. 37 L. n. 308/2004 - Certificato di compatibilità paesaggistica - Opere particolarmente aggressive dell'ambiente - Autorizzazione preventiva - Necessità - Fattispecie: taglio di un bosco e sistemazione di serbatoi. Sono suscettibili di sanatoria paesaggistica a norma dell'articolo 1 comma 37 della legge n.308/2004 solo le opere che in origine sarebbero assentibili perché compatibili con il paesaggio. Nella fattispecie il certificato di compatibilità paesaggistica era subordinato alla sistemazione dei serbatoi in un luogo privo di vegetazione ed al rinverdimento delle zone di manovra al termine delle operazioni. Orbene, il taglio di un bosco non può considerarsi sanato per effetto dell' imposizione dell' obbligo del rinverdimento trattandosi d'intervento che ha già deturpato il paesaggio e quindi non si può parlare d'intervento "ab origine" compatibile con il paesaggio. Le opere particolarmente aggressive dell'ambiente devono essere autorizzate preventivamente, in quanto è prima della loro realizzazione che l'autorità amministrativa deve essere posta in condizione di valutare l'effettiva loro necessità. L'autorizzazione al taglio ed all'allargamento del sentiero doveva essere chiesta preventivamente e poteva essere accordata solo previa comparazione degli eventuali interessi contrapposti I ricorrenti, anziché chiedere la preventiva autorizzazione, hanno preferito porre l'autorità di fronte al fatto compiuto. Pres. Onorato, Est. Petti, Ric. Bucciarelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/05/2009 (Ud. 24/03/2009), Sentenza n. 19081

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - URBANISTICA ED EDILIZIA - Interventi edilizi in zone paesaggisticamente vincolate - Autorizzazione preventiva - Necessità - Art. 181 d. L.vo n.42/2004 (prima art. 163 D. L.vo n. 490/1999).
L'art. 181 decreto legislativo n 42 del 2004 (prima articolo 163 del decreto legislativo n 490 del 1999), in zone paesaggisticamente vincolate, vieta l'esecuzione di qualsiasi lavoro senza la prescritta autorizzazione. La norma, a differenza degli interventi edilizi, non distingue tra la difformità totale o parziale o tra variazione essenziale o non essenziale. Qualsiasi modificazione del territorio, realizzata in assenza del nulla osta o in difformità da esso, configura il reato a condizione che si tratti di modificazione, anche minima, ma astrattamente idonea a ledere il bene oggetto di tutela. Pres. Onorato, Est. Petti, Ric. Bucciarelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/05/2009 (Ud. 24/03/2009), Sentenza n. 19081

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - URBANISTICA ED EDILIZIA - Sanatoria - Certificato di compatibilità paesaggistica - Estinzione del reato - Presupposti - Verifiche. L'autorità amministrativa che rilascia il certificato di compatibilità paesaggistica, oltre ad acquisire i prescritti pareri, della cui sussistenza in effetti si dà atto nel provvedimento in questione, ed a controllare l'avvenuto pagamento della sanzione, deve soprattutto verificare la compatibilità paesaggistica dell'intervento e di tale compiuta verifica deve dare conto nel provvedimento per consentire al giudice penale, che deve in concreto applicare la causa estintiva, di verificare la sussistenza dei presupposti legislativi per l'applicabilità dell'estinzione del reato. Nella fattispecie si doveva in definitiva stabilire se una strada di quelle dimensioni fosse compatibile con il contesto ambientale. Pres. Onorato, Est. Petti, Ric. Bucciarelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/05/2009 (Ud. 24/03/2009), Sentenza n. 19081

 

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - URBANISTICA ED EDILIZIA - Costruzione iniziata in zona agricola sottoposta a vincolo idrogeologico, sismico ed ambientale senza concessione edilizia e nulla osta paesaggistico - Sanzioni applicabili - Art. 181 D. L.vo n.42/2004 (in precedenza art. 163 d. l.gs. n.490/1999 prima l'art 1 sexies L. n.431/1985) - Art.3 c. 1 lett. b) D. L.vo n. 63/2008 - Art. 44 lett. C) D.P.R. n.380/01. L'articolo 181 del decreto legislativo n 42 del 2004 (in precedenza art. 163 del decreto legislativo n.490/1999 ed ancora prima l'articolo 1 sexies della legge n.431/1985), punisce colui il quale senza alcuna autorizzazione o in difformità da essa esegue su beni paesaggistici lavori di qualsiasi genere. Con l'ampia locuzione di lavori di qualsiasi genere si intendono non solo gli interventi edilizi, ma qualsiasi modificazione esterna dello stato dei luoghi, anche minima, purché astrattamente idonea a ledere il bene protetto. La norma non distingue tra difformità totale o parziale rispetto all' autorizzazione o variazione essenziale. Di conseguenza per qualsiasi modificazione la sanzione è unica ed e quella di cui all'art 44 lettera c ) del testo unico sull'edilizia (in precedenza articolo 20 lettera C legge n. 47 del 1985). Infine, il legislatore, ha puntualizzato con l'art. 3 comma 1 lettera b) del decreto legislativo n 63 del 2008, che l'unica sanzione applicabile è quella di cui alla lettera c) dell'articolo 44 del D.P.R. n.380/01, testo unico sull'edilizia. Nella fattispecie, oltre ad alcune opere interne, per lo più irrilevanti ai fini della configurabilità del reato paesaggistico sono state compiute opere esterne di significativo impatto ambientale, quali ad esempio la demolizione della canna fumaria, l'omessa realizzazione di tamponamenti, la pavimentazione esterna, l'intonacatura esterna. Pres. Onorato, Est. Petti, Ric. Aberharm. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/05/2009 (Ud. 24/03/2009), Sentenza n. 19077

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Reati edilizi - Trattamento sanzionatorio - Cognizione esclusiva del giudice del merito - Necessità di motivazione - Art. 133 c.p. - Fattispecie: attività edificatoria in spregio a quanto prescritto nel provvedimento in sanatoria. In materia di reati edilizi, il trattamento sanzionatorio rientra nella cognizione esclusiva del giudice del merito e si sottrae al sindacato di legittimità se adeguatamente motivato anche con riferimento ad uno solo degli elementi di cui all'articolo 133 c.p.. Nella fattispecie, sia pure sinteticamente, si è dato conto del trattamento sanzionatorio sottolineando che i prevenuti avevano continuato nell'attività edificatoria in spregio a quanto prescritto nel provvedimento in sanatoria. Pres. Onorato, Est. Petti, Ric. Aberharm. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/05/2009 (Ud. 24/03/2009), Sentenza n. 19077

 

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Art. 36 T.U. edilizia - Accertamento di conformità - Opere realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico - Art. 146 d.lgs. n. 42/2004 - Autorizzazione paesaggistica ex post - Esclusione. La procedura di accertamento di conformità divisata dall’art. 36 del T.U. sull’edilizia di cui al D.P.R. n. 380 del 2001 è inapplicabile al caso di opere realizzate in zona sottoposta a vincolo paesistico, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 146 del D. L.vo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali): e ciò perchè per le opere comportanti aumento di volumetria l’autorizzazione paesaggistica - la quale ovviamente condiziona l’accertamento - non può essere rilasciata ex post dall’autorità preposta alla tutela del vincolo. (C.d.S., Sez. IV, 8 ottobre 2007, n. 5203; cfr., altresì, Tar Campania, Napoli, Sez. VI, 25 ottobre 2006, n. 8977). Pres. Nappi, Est. Pasanisi - D.G.C. (avv. Di Vicino) c. Comune di Napoli (avv.ti Tarallo, Accattatis Chalons D’Oranges, Andreottola, Carpentieri, Crimaldi, Cuomo, Furnari, Pizza, Pulcini, Ricci e Romano). T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. IV - 05/05/2009, n. 2358

 

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Nulla osta paesaggistico - Potere di annullamento ministeriale - Controllo di legittimità - Motivazione generica e vaga - Illegittimità. Il potere di annullamento ministeriale di un nulla osta paesaggistico rilasciato per la realizzazione di un intervento edilizio in zona vincolata, pur non comportando un riesame complessivo delle valutazioni tecnico discrezionali compiute dall’ente territoriale competente, tale da consentire la sovrapposizione o la sostituzione di una valutazione di merito del Ministero a quella compiuta in sede di rilascio dell'autorizzazione, si estrinseca in un controllo di legittimità e si estende a tutte le ipotesi riconducibili all'eccesso di potere, con la conseguente possibilità per il Ministero di espletare un puntuale e penetrante sindacato sull'esercizio delle funzioni amministrative connesse al potere autorizzatorio (tra le tante Tar Catanzaro 3.11.2006 n. 1274). Con particolare riferimento all'esercizio del potere in esame ed alla relativa motivazione, in termini generali va però ribadito che è illegittimo il provvedimento ministeriale di annullamento di un nulla osta paesaggistico che rechi una motivazione generica e vaga, valevole per una serie indefinita di casi (Cds sez. VI 29.1.2002 n. 477). Pres. Mastrocola, Est. Ruiu - F. s.r.l. (avv. Laria) c. Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali (Avv. Stato) - T.A.R. CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 29/04/2009, n. 360

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Art. 45 d.lgs. n. 42/2004 - Vincolo indiretto - Imposizione - Discrezionalità amministrativa - Limiti - Motivazione. Il vincolo di tutela indiretta ai sensi dell’art.45 del D. lg.vo n. 42/2004, volto a proteggere la “cornice” del bene culturale, che non di rado è parte integrante del suo fascino e della sua bellezza, può assumere il più vario concreto contenuto, dato che può prescrivere, in base alla lettera della legge, “ distanze”, “misure” ed “altre norme”, fra le quali pacificamente si comprende l’inedificabilità di certe aree o le altezze massime dei fabbricati da realizzare in prossimità del bene tutelato. Data la potenziale indeterminatezza dei concetti coinvolti di “ prospettiva”, “ luce”, “ ambiente”e “ decoro”, che potrebbe assumere ampiezza ed intensità notevoli, tali da sacrificare in modo particolarmente intenso la posizione di privati, la discrezionalità amministrativa nell’imposizione del vincolo soggiace ai limiti della logicità, ragionevolezza e proporzionalità; il provvedimento impositivo deve inoltre essere sorretto da una motivazione particolarmente congrua e dettagliata, sì da rendere conoscibili le valutazioni fatte dall’Amministrazione e nel contempo dia contezza delle ragioni del sacrificio delle posizioni dei privati coinvolti nella definizione del rapporto in questione. Pres. ed Est. Ferone - G. s.p.a. (avv. Cicala) c. Ministero dei Beni Culturali e Paesaggistici e altro (avv. Arpaia) e altro (n.c.). T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. VIII - 24/04/2009, n. 2161

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Abusi su beni vincolati - Condono - Artt. 32 e 33 L. n. 47/1985 - Art. 32 D.L. n. 269/2003 - Coordinamento - Vincolo di inedificabilità relativa o assoluta. Le disposizioni degli artt. 32 e 33 della legge n.47 del 1985, da un lato, e dell’art. 32 comma 27 lett. D) del D.L. n.269 del 2003, dall’altro, devono essere correlate tenendo presente che gli uni contemplano le condizioni che consentono il condono di un abuso, l’altro contempla invece condizioni nelle quali l’abuso non può essere condonato. Il combinato disposto dell’art. 32 della legge n.47 del 1985 e dell’art. 32 comma 27 lett. D) del d.l. n.269 del 2003 comporta quindi che un abuso commesso su un bene vincolato può essere condonato, a meno che non ricorrano, insieme, l’imposizione del vincolo di inedificabilità relativa prima della esecuzione delle opere, la realizzazione delle stesse in assenza o difformità dal titolo edilizio, la non conformità alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. Se una di tali condizioni non ricorre (ad esempio la difformità dalle norme urbanistiche o dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici), l’abuso realizzato su un immobile soggetto ad un vincolo di inedificabilità relativa sfuggirà alla disciplina dell’eccezione regolata dall’art.32 comma 27 lett.D) citato (cioè alla non condonabilità) e sarà invece assoggettato alla disciplina generale dell’art. 32 della legge n.47 del 1985, sicché sarà condonabile anche (ad esempio) l’abuso realizzato dopo la imposizione del vincolo (sempre in presenza delle condizioni previste dal citato art.32 della legge n.47 del 1985). Più semplice è il coordinamento fra l’art.33 della legge n.47 del 1985 e l’art.32 comma 27 lett. D) del D.L. n.269 del 2003,dato che la realizzazione di un abuso in area sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta, dopo l’imposizione del vincolo stesso, importa la non condonabilità dello stesso, ai sensi dell’art.33. E’ pertanto irrilevante la sussistenza o meno delle altre condizioni contemplate dall’art.32 comma 27 lett.D) citato. Pres. Cavallari, Est. Cattaneo - Z.E. (avv. Leporale) c. Comune di Gallipoli (n.c.). T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. III - 22/04/2009, n. 738

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Autorizzazione ambientale - Valutazione degli aspetti inerenti la conformità urbanistica - Insufficienza - Impatto delle modifiche sugli aspetti tutelati dal vincolo. L’autorizzazione ambientale non può limitarsi a valutare la conformità delle opere alla normativa urbanistica avendo per scopo quello (ulteriore) di valutare l’impatto delle modifiche sugli aspetti tutelati dal vincolo, impatto che, pur nell’ambito della tipologia ammessa, può essere diverso a seconda delle modalità costruttive, della collocazione, delle dimensioni, della possibilità di inserimento nel contesto ambientale. Pres. Mozzarelli, Est. Lelli - C.G. (avv.ti Paolucci e Roffi) c. Comune di San Lazzaro di Savena e altri (Avv. Stato) - T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 22/04/2009, n. 511

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Regione Lombardia - Attività accessorie - Attività alberghiera e attività di ristorazione - Vincolo di accessorietà - Individuazione. Nel modulo procedimentale della conferenza di servizi i pareri o le intese di cui agli artt. 252 comma 4 del D.Lgs. 152/06 e 15 comma 4 del D.M. 471/1999 ben possono essere acquisiti all’interno della conferenza stessa, senza che in sede di adozione del provvedimento finale si debba procedere ad una nuova acquisizione. Del resto lo scopo del modulo procedimentale in esame è proprio quello di concentrare in un unico momento l’acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni coinvolte. Di ciò dovrebbe tuttavia essere adeguatamente dato atto nello stesso provvedimento, adempiendo così all’obbligo motivazionale di cui all’art. 14-ter, c. 6bis della L. n. 241/1990, in combinato disposto con l’art. 252, c. 6 d.lgs. n. 152/2006. Pres. Mosconi, Est. Morri - P. s.p.a. (avv.ti Grassi e Onofri) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e altri (Avv. Stato). T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 15/04/2009, n. 859

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - ENERGIA - Interesse paesaggistico e interesse ambientale - Comparazione - Fonti di energia alternativa (energia eolica) - Grave e irreversibile impatto paesaggistico - Protocollo di Kyoto - Convenzioni internazionali volte alla salvaguardia del paesaggio - Conflitto tra tutela paesaggio e tutela dell’ambiente - Ponderazione comparativa, in concreto, di tutti gli interessi coinvolti. Alla concezione totalizzante dell’interesse paesaggistico, oggetto di recente e condivisibile revisione critica, non può sostituirsi una nuova concezione totalizzante dell’interesse ambientale che ne postuli la tutela “ad ogni costo” anche mediante lo sviluppo di fonti di energia alternativa idonee ad operare una riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra ma di grave ed irreversibile impatto paesaggistico, perché se la riduzione delle emissioni attraverso la ricerca, promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e di tecnologie avanzate e compatibili con l'ambiente, tra le quali rientrano gli impianti eolici, costituisce un impegno internazionale assunto dallo Stato italiano e recepito nell'ordinamento statale dalla l. 1 giugno 2002 n. 120 (concernente "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997), come non mancata di ricordare un significativo indirizzo giurisprudenziale, è parimenti vero che anche la salvaguardia del Paesaggio costituisce oggetto di impegni assunti dall’Italia in sede internazionale (cfr. Convenzione Europea del Paesaggio promossa dal Consiglio d’Europa e firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14) sicchè il conflitto tra tutela paesaggio e tutela dell’ambiente (e indirettamente della salute) non può essere risolto in forza di una nuova aprioristica gerarchia che inverte la scala di valori (non configurabile neppure invocando la rafforzata cogenza degli obblighi assunti in forza di convenzioni internazionali di cui si giovano come detto sia i valori paesaggistici che quelli ambientali), ma deve essere necessariamente operato in concreto, attraverso una ponderazione comparativa di tutti gli interessi coinvolti, non potendosi configurare alcuna preminenza valoriale né in un senso (a favore del paesaggio) né nell’altro (a favore dell’ambiente e del diritto alla salute o del diritto di intrapresa economica). Pres. Giaccardi, Est. Monteferrante - Associazione Italia Nostra (avv.ti Medugno e De Rosa) c. Regione Molise (avv. Colalillo) e Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato). T.A.R. MOLISE, Sez. I - 08/04/2009, n. 115

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - URBANISTICA ED EDILIZIA - Regione Siciliana - Art. 15, lett. a), LR. n. 78/76 - Vincolo posto a tutela delle coste - Natura urbanistica - Valutazione di compatibilità - Competenza - Comune. Rientra nella competenza del Comune la valutazione della compatibilità di un progetto con il vincolo posto a tutela delle coste dalla disposizione di cui all’art. 15, lett. “a” della L.R. Siciliana 78/1976, posto che tale norma ha natura urbanistica, essendo principalmente rivolta a disciplinare la formazione degli strumenti di pianificazione generale dei Comuni e si differenzia,come tale, dalla disciplina di cui al Dlgs 42/2004 che, all’art. 142, comma 1, lett. “a”, sottopone a vincolo paesaggistico i territori costieri compresi entro i 300 metri dalla spiaggia. Pres. Zingales, Est. Gatto Costantino - B.P. (avv. Sammartino) c. Comune di Ispica (avv. Paterniti La Via). T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 6 aprile 2009, n. 673

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - URBANISTICA ED EDILIZIA - Regione Siciliana - Art. 15, lett. a), LR. n. 78/76 - Vincolo posto a tutela delle coste - Distanza di 150 metri dalla spiaggia - Rapporti con il vincolo di 300 metri di cui all’art.146 d.lgs. n. 42/2004 - Comune e Soprintendenza. La verifica di compatibilità di un progetto con la disposizione di cui all’art. 15, lett. “a” della L.R. Siciliana 78/1976 non implica, da parte del Comune, alcun giudizio di discrezionalità nell’apprezzamento dell’interesse pubblico protetto, essendo tale giudizio interamente già formulato dal legislatore che ha ammesso nell’ambito della distanza di 150 metri dalla spiaggia solo determinate tipologie di opere (quelle connesse alla fruizione del mare). In conseguenza, l’apprezzamento del Comune ha natura di esercizio vincolato del potere, non ha contenuti specializzati ed è limitato ad una mera valutazione tecnica della finalità del progetto proposto e delle sue caratteristiche, in funzione delle quali, laddove si riconoscano sussistere i presupposti di legge, il rilascio della concessione è atto dovuto, mentre, laddove tali presupposti non sussistano, l’istanza andrà respinta. Pertanto, differente è l’oggetto dell’apprezzamento dell’interesse pubblico da parte del Comune, ex art. 15 L.R. cit. e da parte della Soprintendenza, ex art. 146 Dlgs 42/2004: quest’ultima dovrà valutare la compatibilità del manufatto progettato, nelle sue caratteristiche tipologiche e conformative, al “bene-valore” del paesaggio e dunque ne considererà l’inserimento nella costa in relazione al rapporto con il contesto, potendo formulare un giudizio di compatibilità o di incompatibilità congruamente motivato, a seconda di “come” l’intervento è progettato. Il Comune, invece, è chiamato ad accertare solo la circostanza relativa al “se” l’intervento progettato corrisponda a quelli ammessi dal legislatore e dunque a tutelare, così, il “bene-territorio” (anche se, tramite esso, sarà tutelato parimenti l’ambiente ed il paesaggio che ne fanno parte) applicando gli strumenti della pianificazione urbanistica. I due tipi di poteri amministrativi in esame non sono assimilabili, sebbene concorrano, evidentemente, alla tutela “unitaria” dell’”unico” bene giuridico avente, però, duplice e distinto rilievo di interesse generale. Pres. Zingales, Est. Gatto Costantino - B.P. (avv. Sammartino) c. Comune di Ispica (avv. Paterniti La Via). T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 6 aprile 2009, n. 673

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Art. 167 d.lgs. n. 42/2004 - Sanzione pecuniaria - Prescrizione quinquennale - Illecito permanente - Cessazione della permanenza - Sanatoria dell’abuso. La sanzione pecuniaria di cui all’ art.167 del D.L.gvo n. 42 del 2004 è soggetta alla prescrizione quinquennale di cui all’art.28 della legge n. 689/1981 (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 11 aprile 2007 , n. 1585). In presenza di un illecito di natura permanente, come certamente è quello derivante dalla violazione di norme paesaggistiche ed ambientali,la permanenza stessa deve correttamente intendersi cessata quanto meno a partire dalla data in cui l’illecito medesimo viene ammesso a sanatoria (e quindi ex post legittimato) previa valutazione positiva della compatibilità dell’opera con l’ambito vincolato circostante. Pres. Lignani, Est. Ferrari - E.P. (avv. Rondoni) c. Comune di Assisi (avv. Molini). T.A.R. UMBRIA, Sez. I - 03/04/2009, n. 176

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Vincolo paesaggistico - Autorità preposta alla tutela del vincolo - Controllo - Integrazione documentale - Documentazione allegata alla pratica già esaminata dal Comune. Il controllo che compete all’autorità statale a difesa del vincolo paesaggistico investe la legittimità del procedimento autorizzatorio, e si concentra principalmente sull’esaustività della documentazione allegata alla pratica già esaminata e vagliata dal Comune, che ha poi emesso il provvedimento favorevole. Le integrazioni documentali afferiscono dunque ad eventuali carenze od omissioni riscontrate in sede di trasmissione delle planimetrie e degli elaborati alla Soprintendenza, mentre non possono riguardare documenti che il Comune non ha mai provveduto ad acquisire. Pres. Petruzzelli, Est. Tenca - L. s.r.l. (avv.ti Gorlani, Gorlani e Zambelli) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio delle Province di Brescia,Cremona e Mantova (Avv. Stato). T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 12 marzo 2009, n. 623

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Vincoli generali - Efficacia immediata - L. n. 431/1985 - L. n. 1497/1939 - T.U. n. 42/2004. I vincoli generali riferiti a beni tutelati per legge in virtù di loro caratteristiche oggettive avevano ed hanno efficacia immediata "fino all'approvazione dei piani paesaggistici" e tale efficacia non era e non è sospensivamente condizionata a detta approvazione. Pres. De Maio, Est. Fiale, Ric. Maresca. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 05/03/2009 (Ud. 20/01/2009), Sentenza n. 9921

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - URBANISTICA ED EDILIZIA - DIRITTO PROCESSUALE - Contravvenzioni urbanistiche - Sospensioni del processo e della prescrizione - Concessione in sanatoria previo ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica - Artt. 44 e 38 L. n. 47/1985 e s.m. - Art. 39, 8° c., L. n. 724/1994. Le sospensioni del processo e della prescrizione - ai sensi degli artt. 44 e 38 della legge n. 47/1985 - si applicano a tutti i procedimenti relativi alle contravvenzioni urbanistiche ed a quelle connesse indicate dall'art. 38 della stessa legge, e quindi anche alle violazioni dei vincoli paesistici previsti dalle legge n. 431/1985, poiché l'art. 39, 8° comma, della legge n. 724/1994 prevede l'estinzione pure del reato riferito a tali violazioni in caso di rilascio della concessione in sanatoria previo ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica [vedi Cass., Sez III: 13.11.1995, n. 11085; 3.10.1996, n. 1296 (cam. cons.); 3.2.1999, n. 2289]. Pres. De Maio, Est. Fiale, Ric. Maresca. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 05/03/2009 (Ud. 20/01/2009), Sentenza n. 9921

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - URBANISTICA ED EDILIZIA - Zona da sottoporre a vincolo paesaggistico - Delimitazione - Discrezionalità tecnica e amministrativa. La delimitazione dei confini di una zona da sottoporre a vincolo paesaggistico quale bellezza di insieme costituisce espressione di discrezionalità tecnica e in parte amministrativa non sindacabile in sede di giudizio di legittimità se non sotto il profilo dell’evidente arbitrarietà ed illogicità della scelta operata (Cons. Stato, sez. VI, n. 106 del 20 gennaio 1998). Pres. Virgilio, Est. Millemaggi Cogliani - D.B. s.p.a. (avv. Lentini) c. Comune di Mazara del Vallo (avv. Armao), Assessorato Regionale ai Beni Culturali e Ambientali ed alla Pubblica Istruzione (Avv. Stato) e altro (n.c.). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per la Regione Siciliana - 25 Marzo 2009, n. 185

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Piani paesistici - Esistenza del vincolo - Sopravvenienza di nuovi atti impositivi del vincolo. I piani paesistici attengono alla fase della programmazione della tutela e presuppongono l’esistenza del vincolo (Cons. Stato, sez. VI, n. 873 del 14 novembre 1992), ma non escludono la sopravvenienza di nuovi atti impositivi del vincolo, nel corso della loro operatività. Pres. Virgilio, Est. Millemaggi Cogliani - D.B. s.p.a. (avv. Lentini) c. Comune di Mazara del Vallo (avv. Armao), Assessorato Regionale ai Beni Culturali e Ambientali ed alla Pubblica Istruzione (Avv. Stato) e altro (n.c.). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per la Regione Siciliana - 25/03/2009, n. 185

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Vincoli paesaggistici ed ambientali - Recepimento nel P.R.G. - Assunzione della natura di vincoli urbanistici - Esclusione - Ragioni. I vincoli paesaggistici ed ambientali in senso proprio, non divengono vincoli (meramente) urbanistici per il solo fatto di essere recepiti nel P.R.G., ma mantengono la loro natura - di vincoli dichiarativi ad effetto costitutivo non sottoposto a termine, in quanto discendenti non da una scelta discrezionale dell’amministrazione, bensì da qualità intrinseche del bene tutelato, che il provvedimento di vincolo deve soltanto riconoscere e dichiarare; ciò che, li distingue nettamente dai vincoli urbanistici in senso proprio, i quali - ancorché possano essere ispirati da analoghe finalità di salvaguardia del paesaggio o dell’ambiente- non si sottraggono, qualora siano preordinati all’espropriazione o comunque rivestano carattere sostanzialmente espropriativo, all’alternativa tra temporaneità ed indennizzabilità (cfr., riassuntivamente, Corte Cost., 20 maggio 1999, n. 179). Pres. Lignani, Est. Ungari - G. s.p.a. (avv. Pianesi) c. Comune di spoleto (avv. Marcucci) e altri (n.c.), riunito ad altro ricorso. T.A.R. UMBRIA, Sez. I - 4/03/2009, n. 71

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - URBANISTICA ED EDILIZIA - Tutela del paesaggio e dell’ambiente - Governo del territorio - Tutela differenziata - Interessi sovraordinati. Quantunque sia tuttora riscontrabile, in dottrina e nella prassi politica, la tendenza ad assorbire la tutela del paesaggio e dell’ambiente all’interno della materia dell’urbanistica (o come oggi si usa dire, del governo del territorio), la Corte Costituzionale ha più volte ribadito, anche di recente, che dette tutele concernono interessi pubblici distinti, sottoposti a tutela differenziata e sovraordinati rispetto a quelli sottesi al razionale assetto del territorio (cfr. sentt. 5 maggio 2006, n. 182, 7 novembre 2007, n. 367 e 30 maggio 2008, n. 180). Pres. Lignani, Est. Ungari - G. s.p.a. (avv. Pianesi) c. Comune di spoleto (avv. Marcucci) e altri (n.c.), riunito ad altro ricorso. T.A.R. UMBRIA, Sez. I - 4/03/2009, n. 71

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Vincoli paesaggistici e ambientali - Potestà legislativa esclusiva statale - Normativa - D.lgs. n. 42/2004, d.lgs. n. 152/2006, L. n. 394/1991 - Competenze amministrative - stato e Regioni - Subdelega agli enti locali. L’imposizione (mediante piani o provvedimenti puntuali) e l’applicazione dei vincoli paesaggistici ed ambientali, sono oggi disciplinate, in attuazione della potestà esclusiva statale prevista dall’articolo 117, comma secondo, lettera s), Cost., da organiche normative statali: il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. 42/2004 (e successive modifiche di cui ai decreti 157/2006 e 63/2008); il “t.u. ambientale” di cui al d.lgs. 152/2006 e s.m.i.; la normativa sulle aree naturali protette, di cui alla legge 394/1991, e s.m.i. Le relative competenze amministrative, spettano allo Stato ed alle Regioni (anche se è diffusa la pratica della subdelega o del conferimento dei poteri autorizzatori agli enti locali). Pres. Lignani, Est. Ungari - G. s.p.a. (avv. Pianesi) c. Comune di spoleto (avv. Marcucci) e altri (n.c.), riunito ad altro ricorso. T.A.R. UMBRIA, Sez. I - 4 marzo 2009, n. 71

 

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - RIFIUTI - Gestione di un impianto di rifiuti - Rinnovo dell'autorizzazione - Area vincolata - Nulla osta dell'amministrazione competente - Necessità. Il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto, deve essere sostanzialmente equiparato ad una nuova autorizzazione, sicché non appare dubbio che l'autorizzazione medesima debba essere preceduta dal nulla osta dell'amministrazione competente alla tutela del vincolo, anche se imposto successivamente all'inizio dell'attività. Pres. Onorato, Est. Lombardi, Ric. Puccio. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 04/03/2009 (Ud. 29/01/2009), Sentenza n. 9847
 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Laghi - Art. 142, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 42/2004 - Estensione della tutela - Laghi artificiali - Rientrano - Origine geologica o umana - Irrilevanza - Preventiva verifica dell’esistenza di un lago - Stagni e laghi effimeri. La tutela dell’interesse paesaggistico ex art. 142, c. 1, lett. b) del d.lgs. n. 42/2004 è stato ricondotta dal Legislatore non solo ai “laghi naturali” ma a tutte quelle realtà geografiche le quali, secondo la letteratura scientifica, siano qualificabili come “laghi”, quindi anche a quelli artificiali. Con il che deve escludersi che una classificazione rapportata all’evento, geologico o meno, responsabile della formazione possa di per sé introdurre una diversificazione quanto ad insorgenza del vincolo, ben potendo quest’ultimo interessare anche un “lago artificiale” quale prodotto dell’attività umana di modifica del territorio (nella specie: riempimento di una cava dismessa). Una simile ricostruzione tuttavia presuppone in ogni caso il preliminare riscontro dell’esistenza di un “lago”: aspetto questo ancor più rilevante in tema di possibile configurabilità di un “lago artificiale” suscettivo di essere oggetto del vincolo diversamente da quanto potrà avvenire, ad esempio, per uno stagno o per un cd. “lago effimero”, riconducibili geograficamente a modeste depressioni territoriali di scarsa profondità, costituite da acque meteoriche. Pres. Speranza, Est. Scudeller - I. s.r.l. (avv. Soprano) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Sopraintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico delle Province di Caserta e Benevento (Avv. Stato). T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez.VIII - 27 febbraio 2009, n.1139

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Condono - Decorso di 24 mesi dalla data dell’istanza - Aree sottoposte a vincolo paesaggistico - Formazione del silenzio assenso - Esclusione. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza la determinazione del silenzio assenso sul condono per decorso dei ventiquattro mesi dalla data dell’istanza, non è sempre invocabile, bensì solo quando le opere risultino eseguite in aree non sottoposte ad alcun vincolo, sia di inedificabilità ex art. 33 della legge n. 47/1985, sia paesaggistico ambientale (cfr. TAR Puglia, Bari, sez. II, 9 aprile 2003, n. 1660). Pres. De Zotti, Est. Perrelli - B.F. (avv. Ciatara) c. Comune di Venezia (avv.ti Gidoni e Morino) e Provincia di Venezia (avv.ti Brusegan e De Benetti). T.A.R. VENETO, Sez. III - 19 febbraio 2009, n.453

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Vincolo paesaggistico - Condono edilizio - Art. 32 L. n. 47/85 - Parere dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo - Attuale compatibilità con il vincolo dei manufatti abusivi. La disposizione dell'art. 32 l. 28 febbraio 1985 n. 47, in tema di condono edilizio, nel prevedere la necessità del parere dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo paesaggistico ai fini del rilascio delle concessioni in sanatoria, non reca alcuna deroga ai principi generali e pertanto essa deve interpretarsi nel senso che l'obbligo di pronuncia dell'autorità preposta alla tutela del vincolo sussiste in relazione all'esistenza del vincolo al momento in cui deve essere valutata la domanda di sanatoria, a prescindere dall'epoca in cui il vincolo medesimo sia stato introdotto. Ciò in quanto tale valutazione corrisponde all'esigenza di vagliare l'attuale compatibilità con il vincolo dei manufatti realizzati abusivamente. (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 20/1999). Pres. De Zotti, Est. Perrelli - B.F. (avv. Ciatara) c. Comune di Venezia (avv.ti Gidoni e Morino) e Provincia di Venezia (avv.ti Brusegan e De Benetti). T.A.R. VENETO, Sez. III - 19 febbraio 2009, n.453

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Nulla osta paesaggistico - Provvedimenti negativi - Motivazione - Requisiti. In relazione a provvedimenti negativi in materia di nulla osta paesaggistico l'Amministrazione è certamente tenuta a motivare in modo esaustivo circa la concreta incompatibilità del progetto sottoposto all'esame con i valori paesaggistici tutelati, indicando le specifiche ragioni per le quali le opere edilizie considerate non si ritengono adeguate alla caratteristiche ambientali protette, motivazione questa che deve essere ancor più pregnante nel caso in cui si operi nell'ambito di vincolo generalizzato, onde evitare una generica insanabilità delle opere, e anche nel caso in cui il diniego di "condono" intervenga dopo molto tempo dalla presentazione della relativa domanda (cfr. Cons. Stato, VI, 8 maggio 2008, n.2111). Pres. De Zotti, Est. Perrelli - B.F. (avv. Ciatara) c. Comune di Venezia (avv.ti Gidoni e Morino) e Provincia di Venezia (avv.ti Brusegan e De Benetti). T.A.R. VENETO, Sez. III - 19 febbraio 2009, n.453

 

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - URBANISTICA ED EDILIZIA - La demolizione del manufatto abusivo non equivale a ripristino dello stato dei luoghi. In linea di diritto, la demolizione del manufatto abusivo non equivale al ripristino dello stato dei luoghi, giacché questo viene alterato non solo dalla realizzazione di fabbricati, ma anche da sbancamenti, estirpazione di piante, o da opere infrastrutturali che comunque modifichino l'assetto del territorio e del paesaggio. Ne consegue che la mera demolizione del fabbricato abusivo, ove sussistano anche altri interventi che alterano l'assetto del territorio, non perfeziona quella riduzione in pristino dello stato dei luoghi che il legislatore ha imposto come sanzione accessoria di tipo amministrativo ogni qual volta intervenga una condanna per reato paesaggistico. Nella specie, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto che lo stato dei luoghi non era stato ripristinato attraverso la semplice demolizione del manufatto abusivo. Pres. De Maio, Est. Onorato, Ric. Napolitano. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 18/02/2009 (Ud. 18/11/2008), Sentenza n. 6902

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Cose di interesse storico ed artistico - Tutela - Artt. 61, 31 e 32 L. n. 1089/1939 - Prelazione dello Stato. L'esigenza di conservare e garantire la fruizione da parte della collettività delle cose di interesse storico ed artistico, 31 e 3 che siano state sottoposte a notifica ai sensi dell'art. 3 della legge 1 giugno 1939 n. 1089 giustifica per tali beni, nel rispetto dell'art. 3 della Costituzione, l'adozione di particolari misure di tutela che si realizzano attraverso poteri della pubblica amministrazione e vincoli per i privati differenziati dai poteri e vincoli operanti per altre categorie di beni, seppur gravati da limiti connessi la perseguimento dell'interesse pubblico, in particolare per l'istituto della prelazione storico - artistica di cui agli artt. 61, 31 e 32 della legge n. 1089 del 1939, con riguardo alle ipotesi di alienazioni operate contro i divieti stabiliti dalla legge. Pres. Silvestri, Est. Corradini, Ric. MaJ. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. I, 27/01/2009 (Ud. 04/12/2008), Sentenza n. 3712

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Beni vincolati - Alienazioni, convenzioni e atti giuridici in genere posi in essere al di fuori delle procedure di cui alla  l. n. 1089/1939 - Nullità - Buona fede dell'acquirente o esistenza di un primo acquisto a titolo originario (acquisto all'asta) - Irrilevanza.
L'art. 61 della legge n. 1089/1939 dichiara nulli di pieno diritto "le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere aventi ad oggetto beni vincolati" con ciò ponendo un divieto assoluto non solo di alienazione ma anche di consegna dei beni del patrimonio artistico, appartenenti in Italia in gran parte ad enti morali cui si riferisce la sezione prima del capo terzo della legge citata, al di fuori delle procedure previste dalla legge con riguardo alla denuncia imposta affinchè lo stato possa esercitare il diritto di prelazione ed al divieto di consegna nel termine previsto per l'esercizio di tale diritto, con conseguente nullità assoluta non solo della prima "alienazione" ma anche di quelle successive, indipendentemente dalla buona fede dell'acquirente. Ne consegue che l'acquirente finale del bene appartenente al patrimonio artistico dello stato non può invocare la buona fede ovvero la esistenza di un primo acquisto a titolo originario ( quale l'acquisto all'asta del bene ) poiché tutti gli atti giuridici di acquisto di tali beni sono nulli, se non sono state esperite le procedure di legge. Pres. Silvestri, Est. Corradini, Ric. MaJ. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. I, 27/01/2009 (Ud. 04/12/2008), Sentenza n. 3712

 

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - URBANISTICA ED EDILIZIA - Struttura c.d. "provvisoria" - Cassoni di camion adibiti ad abitazione, depositi, servizi igienici ecc. - Necessità del nulla osta e del permesso di costruire - Presupposti. L'articolo 181 del decreto legislativo n 42 del 2004, già articolo 163 del decreto legislativo n 490 del 1999, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 149 decreto n 42 del 2004, vieta senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici. La norma non distingue tra difformità totale o parziale dall'autorizzazione o tra opere precarie e non precarie, ma richiede solo che l'intervento sia astrattamente idoneo a ledere il bene protetto. Quindi anche una struttura provvisoria, se idonea astrattamente a ledere il bene tutelato dalla norma, richiede il nulla osta dell'autorità preposta alla tutela del vincolo. Nella specie, a norma dell'articolo 3 n 5 del testo unico sull'edilizia anche i "cassoni di camion" se adibiti ad abitazione, depositi, servizi igienici ecc. rientrano nella previsione di cui all'articolo 3 del testo unico sull'edilizia considerandoli nuova costruzione per la quale è necessario il permesso di costruire. Pres. Altieri, Est. Petti, Ric. Pistelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 26/01/2009 (Ud. 17/12/2008), Sentenza n. 3475

 

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Rimessione in pristino stato dei luoghi - Autorità preposta alla tutela del vincolo - Difformi valutazioni della P.A. - Poteri autonomi - Art. 163, D.Lgs. n. 490/1999. In tema di tutela penale del paesaggio, l'obbligo di rimessione in pristino dello stato dei luoghi si colloca su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello dei poteri della pubblica amministrazione e delle valutazioni della stessa, configurandosi come conseguenza necessaria sia dell'esigenza di recuperare l'integrità dell'interesse tutelato, sia del giudizio di disvalore che il legislatore ha dato all'attuazione degli interventi modificativi del territorio in zone di particolare interesse ambientale. Pres. Altieri, Est. Marmo, Ric. P.G. in proc. Amico. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 23/01/2009 (Ud. 13/11/2008), Sentenza n. 3195

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - ASSOCIAZIONI E COMITATI - Associazioni ambientaliste - Provvedimenti incidenti su aree di pregio paesistico-ambientale - Legittimazione a ricorrere - Sussistenza. Sussiste la legittimazione a ricorrere delle associazioni ambientaliste, individuate ai sensi dell’art. 13 della L. n. 349/1986, quando oggetto di ricorso sia il provvedimento riguardante la realizzazione di opere su di un'area già formalmente qualificata in sede amministrativa come avente un particolare pregio paesistico-ambientale. (Cons. Stato, Sez. IV, 7 luglio 2008 n. 3361). Pres. ed Est. Allegretta - W.W.F. Italia (avv.ti Di Lorenzo e Piccolo) c. Comune di Andria (avv.ti De Candia e Di Bari) - T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. I - 23 gennaio 2009, n. 121

 

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