AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 


Dottrina LegislazioneGiurisprudenzaConsulenza On Line

AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

Giurisprudenza

 

Beni culturali e ambientali

Urbanistica - Vincoli in genere

(Codice dei beni culturali e del paesaggio - L. n. 431/1985, ( C.d. L. Galasso)  -

D. Lgs. n. 490/1999  - D. L.vo n. 42/2004  -  Vincoli in genere demanio...)

 

2008

 

Vedi anche: aree protette - urbanistica - Juris

 

N.B.: La Legge 431/1985 è stata inserita in toto nel D. L.vo 1999 n. 490, che a sua volta è stato inglobato nel

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42: Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio

 

Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni

2011 -2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 - 2000 - 1999-88

 

Gli aggiornamenti successivi

 

sono reperibili sul nuovo sito della rivista AmbienteDiritto.it

  Informazioni per la pubblicità su AmbienteDiritto.it

 

 <

 

 

Codice dei beni culturali e del paesaggio - L. n. 431/1985, ( C.d. L. Galasso)  - D. Lgs. n. 490/1999  - D. L.vo n. 42/2004  -  Vincoli in genere demanio...

 

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Art. 1 L.R. Basilicata n. 17/2007 - Procedura autorizzatoria semplificata - Contrasto con l’art. 156, c. 4 del d.lgs. n. 42/2004 - Illegittimità costituzionale. L’art. 1 della L.R. Basilicata n. 17 del 2007, sia nel testo originario che in quello modificato dall’art. 1 della legge regionale n. 21 del 2007, - nel far riferimento, attraverso l’espressione «trasformazione a regime ordinario (Modalità C)», alla semplice «verifica di conformità» prevista dal primo alinea dell’art. 6 della legge n. 3 del 1990, nel cui contesto la norma medesima si colloca -, introduce una procedura autorizzatoria semplificata, alla stregua di quanto consentito dall’art. 143, comma 5, lettere a) e b) (in quest’ultimo caso, per il recupero di «aree gravemente compromesse e degradate») soltanto a seguito di piano elaborato d’intesa tra Regione e Ministero per i beni e le attività culturali e Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio. In sostanza, la normativa censurata degrada la tutela paesaggistica - che è prevalente - in una tutela meramente urbanistica. Ne consegue il contrasto con l’art. 156, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004, che, nella fase di verifica ed adeguamento dei piani paesaggistici, in assenza di intesa tra Stato e Regione per lo svolgimento della verifica e dell’adeguamento predetti, esclude che possa trovare applicazione, tra l’altro, proprio il comma 5 dell’art. 143. Pres. Flick, Est. Maddalena - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Basilicata - CORTE COSTITUZIONALE - 23 dicembre 2008, n. 437

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Indennità ex art. 167, c. 1, D.Lgs. n. 42/2004 - Natura - Sanzione amministrativa. L’indennità ex art. 15, comma 1, R.D. n. 1497/1939 (cfr. ora art. 167, comma 1, D.Lg.vo n. 42/2004) va qualificata come una sanzione amministrativa e non come una forma di risarcimento del danno per le seguenti ragioni: 1) dal tenore letterale del citato art. 15, comma 1, R.D. n. 1497/1939 si desume che la sanzione pecuniaria è alternativa alla sanzione della demolizione e va applicata non solo per le violazioni di carattere sostanziale, ma anche per le violazioni meramente formali che non hanno provocato alcun danno ambientale come per es. la sola inottemperanza all’obbligo previsto dalla legge di chiedere ed ottenere prima dell’inizio dei lavori il nulla osta paesistico, per cui tale sanzione pecuniaria ha una funzione deterrente, in quanto prescinde dalla sussistenza di un danno all’ambiente; 2) il danno arrecato all’ambiente è previsto dalla norma in commento solo come un criterio di quantificazione alternativo al profitto conseguito, cioè solo in sede di quantum debeatur e non di an debeatur; 3) inoltre, l’ordinamento giuridico prevede lo specifico strumento dell’azione di risarcimento del danno ambientale ex art. 18 L. n. 349/1986, “promossa dallo Stato, nonché dagli Enti territoriali sui quali incidono i beni ambientali oggetto del fatto lesivo” e dalle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell’art. 13 della medesima L. n. 349/1986. Pres. Di Nunzio, Est. Savoia - G.R. e altri (avv.ti Alba e Pavan) c. Provincia di Venezia (avv.ti Brusegan e De Benetti) e altro (n.c.) - T.A.R. VENETO, Sez.II - 17 dicembre 2008, n. 3875

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Vincolo paesaggistico - Esecuzione di lavori o di modificazione ambientale - Potenziale danno - Configurabilità del reato. L'esecuzione di lavori o di modificazione ambientale in zona vincolata senza o in difformità della prescritta autorizzazione "configura un reato formale, la cui struttura non prevede il verificarsi di un evento di danno", sicché "ai fini della realizzazione del reato, basta che l'agente faccia un diverso uso rispetto alla destinazione del bene protetto dal vincolo paesaggistico, mentre non è necessario che ricorra l'ulteriore elemento dell'avvenuta alterazione dello stato dei luoghi" (Cassazione Sezione III n. 564/2006, Villa). Pres. De Maio, Est. Teresi, Ric. Carbucicchio. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 28/10/2008 (Ud. 8/10/2008), Sentenza n. 40045

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Scavi clandestini - Reato d'impossessamento illecito di beni culturali -  Dichiarazione d'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico - Necessità - Esclusione - Art. 176 D. L.vo n. 42/2004 - Fattispecie. Ai fini della configurabilità del reato d'impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato di cui all'articolo 176 del decreto legislativo n. 42 del 2004, non è necessaria la preesistenza di un provvedimento che dichiari l'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico delle cose delle quali il privato sia entrato in possesso, atteso che i beni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 appartengono allo Stato sulla base del semplice accertamento del loro interesse culturale, salvo che il possessore non fornisca la prova della legittima proprietà degli stessi (Cass 39109 del 2006; n 35226 del 2007). Nella fattispecie l'interesse culturale del bene discende dalla sua stessa natura, dalle modalità del rinvenimento (scavi clandestini) e dalla testimonianza della dirigente del museo archeologico. Pres. De Maio Rel. Petti Ric. De Martino. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/09/2008 (Ud. 26/06/2008), Sentenza n. 35927
 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Reato d'impossessamento illecito di beni culturali - Art. 176 D. L.vo n. 42/2004 e art. 125  D.Lgs. n. 490/1999 - Continuità normativa. Sussiste una continuità normativa, ai fini della configurabilità del reato di cui all'articolo 176 del decreto legislativo n. 42 del 2004 con l'ex art. 125 del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490. Pres. De Maio Rel. Petti Ric. De Martino. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/09/2008 (Ud. 26/06/2008), Sentenza n. 35927

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - ACQUA - Art. 142 d.lgs. n. 42/2004 - Fiumi, torrenti e corsi d’acqua - Vincolo paesaggistico - Fiumi e torrenti - Imposizione del vincolo ex lege - Iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche - Necessità per i soli corsi d’acqua diversi da fiumi e torrenti. L’art. 142 del D.Lgs. n. 42 del 2004, nella parte in cui dispone che “sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo titolo ... i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal … regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri” va interpretato nel senso che solo per le acque fluenti di minori dimensioni ed importanza, vale a dire per i corsi d’acqua che non sono né fiumi né torrenti, si impone, ai fini della loro rilevanza paesaggistica, la iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche. Quanto ai fiumi e torrenti, il requisito della pubblicità esiste di per sé (ex art. 822 c.c.) ed anche il vincolo paesaggistico è imposto ex lege senza necessità di iscrizione negli elenchi. Tale interpretazione è avvalorata dalla modifica apportata dal legislatore al testo dell’art. 146 del d.lgs. n. 490/1999, che operava riferimento a “ i fiumi , i torrenti ed i corsi d’acqua iscritti…”. La scomparsa della congiunzione ed e l’inserimento al suo posto di una virgola, quale segno di separazione, risulta indicativa della volontà del legislatore di evidenziare una cesura tra le diverse tipologie di acque fluenti e, per l’effetto, di sottolineare con maggiore evidenza che il requisito della iscrizione è riferito ai soli corsi d’acqua diversi dai fiumi e dai torrenti. Pres. Portoghese, Est. Mele - Comune di Bellizzi (avv.ti Annunziata, Lanocita e Paolino) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) e altro (n.c.), riunito ad altro ricorso - T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 18 luglio 2008, n. 2172

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - ACQUA - Denominazione ufficiale di fiume o torrente - Successiva perdita delle caratteristiche proprie della categoria - Irrilevanza - Verifica sostanziale - Limiti.
La denominazione ufficiale di fiume o torrente, in quanto frutto dell’accertamento, da parte di soggetti qualificati, delle caratteristiche proprie della categoria non è dato liberamente disapplicabile. Una volta qualificato ufficialmente, il bene risulta vincolato, irrilevante essendo il dato sostanziale della mancanza ovvero della perdita delle caratteristiche proprie della categoria. Tali elementi rilevano, al fine del venir meno del vincolo, solo all’esito di un peculiare procedimento amministrativo di declassificazione. La verifica sostanziale, pertanto, è consentita solo quando manchi una denominazione ufficiale ovvero quando questa sia contraddittoria, perplessa o ancora quando, in presenza di una pluralità di denominazioni, non sia certa l’ appartenenza di uno specifico tratto del corso d’acqua all’una o all’altra qualificazione (fattispecie relativa ad un corso d’acqua per un tratto denominato nelle carte IGM “torrente” e per un tratto “fosso”). Pres. Portoghese, Est. Mele - Comune di Bellizzi (avv.ti Annunziata, Lanocita e Paolino) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) e altro (n.c.), riunito ad altro ricorso - T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 18 luglio 2008, n. 2172

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - ESPROPRIAZIONE - Zona archeologica - Dichiarazione di pubblica utilità con conseguente esproprio -  Termine per la proposizione dell’appello - Art. 23-bis, c. 1, lett. b), l. n. 1971/1074. In materia espropriativa, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 23-bis, comma 1, lett. b), l. n. 1074 del 1971, ai fini della ricevibilità dell’appello, ai sensi del comma 7 dello stesso art. 23-bis  “il termine per la proposizione dell’appello avverso la sentenza del T.A.R. pronunciata nei giudizi di cui al comma 1 è di trenta giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza” (dichiarazione di pubblica utilità con conseguente esproprio degli immobili ubicati nella zona archeologica della Valle dei Templi di Agrigento). Pres. Virgilio, Est. Falcone, Bongiorno (avv. cremona) c. Ass. Regionale per i Beni Culturali ed Ambientali e P. I. (Avv. Distr. dello Stato) (Dich. irric. T.A.R. per la Sicilia - Sezione I - n. 1050 - 10/05/2006). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per la Regione Siciliana 2008 - 4 luglio 2008, Sentenza n.590

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Contraffazione di opere d’arte di autori viventi -Configurabilità - Presupposti - Art. 178, D.Lgs. n. 42/2004 - Fattispecie: reato di autenticazione di opere false. In tema di disciplina dei beni culturali, il reato di contraffazione di opere d'arte previsto dall'art. 127 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (oggi sostituito dall'art. 178, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) è configurabile anche quando l'attività vietata abbia ad oggetto opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, in quanto norma posta a tutela della regolarità ed onestà degli scambi nel mercato artistico e non a tutela dell'integrità delle opere (tra le tante: Cass. Sez. 3, n. 26072 del 13/03/2007; Cass. Sez. 2, n. 18041 del 7/04/2004; Cass. Sez. 3, n. 22038 del 12/02/2003). Pres. Grassi, Est. Sarno, Ric. Bacosi. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 2/07/2008 (Ud. 21/05/2008), Sentenza n.26535
 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Opere d’arte - Tutela - Autenticazione di opere false - Art. 4 L. n. 1062/1971 - Art. 127 D.Lgs. n. 490/1999 - Art. 178, D.Lgs. n. 42/2004. In materia di disciplina dei beni culturali, sussiste continuità normativa tra il reato prima previsto dall'art. 4 L. 20 novembre 1971, n. 1062, poi sostituito dall'art. 127 D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 ed attualmente sanzionato dall'art. 178 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto tutte le fattispecie puniscono la medesima condotta consistente nell'autenticazione di opere false, conoscendone la falsità (Cass. Sez. 3, n. 11096 del 17/01/2008). Pres. Grassi, Est. Sarno, Ric. Bacosi. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 2/07/2008 (Ud. 21/05/2008), Sentenza n.26535

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Autorizzazione paesaggistica - Regione Puglia - Opere precarie funzionali alle attività turistico ricreative realizzate nel demanio marittimo - Mantenimento in deroga alle disposizioni di tutela ambientale e paesaggistica - Art. 11, c. 4 bis L.R. Puglia n. 7/2006 - Illegittimità costituzionale - Art- 117, c. 4, lett. s), Cost. L’art. 11, c. 4 bis della L.R. Puglia n. 7/2006, nel prevedere che la opere precarie funzionali alle attività turistico ricreative realizzate nel demanio marittimo possano essere mantenute per l’intero anno, oltre quindi il periodo estivo originariamente assentito, anche in deroga ai vincoli previsti dalle normative in materia di tutela territoriale, paesaggistica, ambientale e idrogeologica, viola l’art. 117, c. 2, lett. s), Cost., posto che la disposizione regionale consente il mantenimento delle opere in questione in mancanza della necessaria positiva valutazione di compatibilità paesaggistica richiesta dall’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004. La tutela ambientale e paesaggistica, infatti, la quale ha ad oggetto un bene complesso ed unitario, che costituisce un valore primario ed assoluto, rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato (sentenze n. 367 del 2007 e n. 182 del 2006). Ciò, se non esclude la possibilità che leggi regionali, emanate nell’esercizio della potestà concorrente di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., o di quella residuale di cui all’art. 117, quarto comma, Cost., possano assumere tra i propri scopi anche indirette finalità di tutela ambientale (sentenza n. 232 del 2005), non consente, tuttavia, che le stesse introducano deroghe agli istituti di protezione ambientale uniformi, validi in tutto il territorio nazionale, nel cui ambito deve essere annoverata l’autorizzazione paesaggistica. Pres. Bile, Red. Quaranta - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Puglia - CORTE COSTITUZIONALE - 27 giugno 2008, n. 232

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - URBANISTICA E EDILIZIA - Abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico - Condono edilizio - Limiti - Abusi edilizi minori. In tema di abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, la disciplina dettata dall'art. 32 del DL 30 settembre 2003, n. 269 ( convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2003, n. 326) esclude del tutto l'applicazione del condono edilizio per gli abusi edilizi maggiori (nuove costruzioni o ristrutturazioni edilizie), mentre per gli abusi edilizi minori (interventi di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) lo consente a condizione che questi ultimi siano conformi alle norme urbanistiche ovvero alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (Cass. Pen. Sez. III sent. 11/04/2007, n. 35222). Pres. Altieri Est. Marmo Ric. Di Corrado. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 19/06/2008 (Ud. 20/03/2008), Sentenza n. 25117

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Realizzazione di una veranda in zona vincolata - Pregiudizio per l'ambiente - Art. 163 del D.Lgs. n. 490/1999 attualmente art. 181, c. 1, D.Lgs. n. 42/2004 - Fattispecie: realizzazione di una veranda. Il reato di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 490/1999 (già art. 1 sexies della legge n. 431/1985 ed attualmente art. 181, comma 1, del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42) è reato di pericolo e, pertanto, per la configurabilità dell'illecito, non è necessario un effettivo pregiudizio per l'ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l 'aspetto esteriore degli edifici [vedi, tra le pronunzie più recenti, Cass., Sez. III: 29.11.2001, Zecca ed altro; 1.5.4.2002, P.G. in proc. Negri; 14.5.2002, Migliore; 4.10.2002, Debertol; 7.3.2003, Spinosa; 6.5.2003, Cassisa; 23.5.2003, P.M. in proc. Invernici; 26.5.2003, Sargentini; 5.8.2003, Mori; 7.10.2003, Fierro]. Fattispecie: esecuzione di una veranda ed altre opere oggettivamente non irrilevanti ed astrattamente idonei a compromettere l'ambiente. Pres. Vitalone Est. Fiale Ric. Basile. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 13 giugno 2008 (Ud. 07/03/2008), Sentenza n. 23086

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - URBANISTICA E EDILIZIA - Abusi edilizi in area sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale - Reati di cui all’art. 44 lett. c) D.P.R. n. 380/2001 - Condonabiltià abusi edilizi maggiori - Esclusione - Fondamento - Art 32, D.L. n. 269/2003. In tema di abusi edilizi in area sottoposta a vincoli di natura ambientale la disciplina dettata dal Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 32 (convertita con modificazioni in Legge 24 novembre 2003, n. 326), esclude del tutto l'applicazione del condono edilizio per gli abusi edilizi maggiori (nuove costruzioni o ristrutturazioni edilizie), mentre per gli abusi edilizi minori (interventi di restauro, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria) lo consente a condizione che questi ultimi siano conformi alle norme urbanistiche, ovvero alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (v. Cass. pen. sez. 3 sent. 11 aprile 2007, n. 35222). Pres. ALTIERI, Est. MARMO, P.M. GERACI, Ric. B.R.. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 10/06/2008, Sentenza n. 23070

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Vincolo Paesaggistico - Autorizzazione a costruire - Annullamento da parte della Sovraintendenza - Comunicazione all'interessato - Necessità - Esclusione - Fondamento - Termine - Art. 159, D.Lgs. n. 42/2004 - Art. 21 bis l. n. 241/1990. A fini del rispetto del termine di cui all'art. 159 d.lgs. n. 42/2004 non è necessaria la comunicazione all'interessato del decreto di annullamento dell'autorizzazione paesistica da parte della Soprintendenza, essendo sufficiente l'emanazione del provvedimento. Tale conclusione è confermata anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 21 bis l. n. 241/1990 perché tale norma, facendo riferimento agli atti che incidono negativamente nella sfera giuridica del privato, non è applicabile al decreto di annullamento dell'autorizzazione paesistica, in quanto, interviene prima che l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune produca i suoi effetti favorevoli in capo all'interessato e, dunque, non elimina alcuna situazione giuridica già nata. Pres. Varrone - Est. Giovagnoli - società T. s.r.l. (avv.ti Rondinini e Giuffrè) c. Soprintendenza per i beni archeologici e per il paesaggio dell'Emilia Romagna (n.c.) ed altri, (conferma T.a.r. Emilia Romagna Bologna, sez. II, n. 201/2007). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 6/06/2008 (Ud. 4/03/2008), Sentenza n. 2744

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Amministrazione comunale - Imposizione di disciplina più restrittiva rispetto ai vincoli paesistici imposti dallo Stato o dalla Regione - Legittimità - Idonea motivazione - Fattispecie: fascia di rispetto fluviale. E’ riconosciuta in capo all’Amministrazione comunale la possibilità, nell’ambito della conformazione del territorio, di porre una disciplina generalizzata più rigorosa e limitativa di quella dei vincoli paesistici imposti dallo Stato o dalla Regione relativamente a beni per i quali vi è maggiore interesse alla tutela paesistica, a condizione che le ragioni di tale scelta vengano puntualmente rappresentate (fattispecie relativa all’imposizione del vincolo di inedificabilità nella fascia di rispetto fluviale, oltre i 50 metri previsti dall’art 39 della L.R. Lombardia n. 51/75.) Pres. Arosio, Est. Bini - A.P. (avv. Romano) c. Comune di Olginate (avv. Pagano) - T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 5 giugno 2008, n. 1924

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - ENERGIA - Impianti eolici - D. lgs. n. 387/2003 - Determinazioni della Soprintendenza - Conferenza di servizi. Ai sensi delle disposizioni che disciplinano l’autorizzazione unica alla costruzione ed all’esercizio degli impianti eolici e la correlata procedura di VIA, e segnatamente dell’art. 12 d.lgs. 387\2003, “tutte le amministrazioni - e quindi anche la Soprintendenza - tenute ad adottare le proprie determinazioni, ai fini della valutazione d’impatto ambientale per la costruzione e l'esercizio degli impianti eolici, devono esprimere il proprio avviso in sede di conferenza dei servizi”, sicchè (cfr. C.G.A. sentenze 11 aprile 2008, n. 295, 3 agosto 2007, n. 711, e 21 novembre 2007, n. 1057) la Soprintendenza per i beni archeologici non ha l’obbligo di pronunciarsi al di fuori della conferenza di servizi. (Il collegio ha tuttavia ritenuto non applicabile il principio nel caso in cui i diversi procedimenti, avviati antecedentemente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 387/2003, si fossero svolti autonomamente l’uno dall’altro). Pres. Giallombardo, Est. Sinatra - E.s.r.l. (avv.ti Raimondi e Mormino) c. Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Palermo (Avv. Stato). T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 27 maggio 2008, n. 683

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - ENERGIA - Impianti eolici - D. lgs. n. 387/2003 - Determinazioni della Soprintendenza - Produzione di energia e tutela del paesaggio - Comparazione degli interessi - Sede - Conferenza di servizi - Ipotesi di mancata convocazione della conferenza - Conseguenze. Nella materia degli impianti eolici, (cfr. C.G.A.,sentenze 3 agosto 2007, n. 711, e 21 novembre 2007, n. 1057) l’emersione e la comparazione degli interessi in gioco deve essere effettuata esclusivamente nella sede della conferenza di servizi (conformemente alla finalità di tale istituto). Tuttavia, nell’ipotesi in cui il parere sia espresso al di fuori della conferenza di servizi, nel possibile conflitto fra le esigenze correlate all'esercizio dell'attività imprenditoriale, finalizzata alla produzione (con modalità non inquinanti) di energia elettrica, e quelle sottese alla tutela di valori non economici (come la tutela del paesaggio), l'amministrazione deve ricercare non già il totale sacrificio delle une e la preservazione delle altre secondo una logica meramente inibitoria, ma piuttosto una soluzione necessariamente comparativa della dialettica fra le esigenze dell'impresa e quelle afferenti valori non economici, tutte rilevanti in sede di esercizio del potere amministrativo di autorizzazione alla realizzazione di attività imprenditoriali. In particolare, l'amministrazione preposta alla tutela del paesaggio non può, , in forza di una concezione totalizzante dell'interesse pubblico primario (di cui è attributaria), limitarsi ad affermarne la (generica) rilevanza assoluta, paralizzando ogni altra attività e sacrificando ogni altro interesse, nelle ipotesi in cui il suo parere sia espresso al di fuori della conferenza di servizi. Pres. Giallombardo, Est. Sinatra - E.s.r.l. (avv.ti Raimondi e Mormino) c. Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Palermo (Avv. Stato). T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 27 maggio 2008, n. 683

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Sbancamenti e apertura nuovo vano - Area sottoposta a vincolo paesaggistico - Preventiva autorizzazione - Necessità - Art. 181 D. L.vo n. 42/2004. Lo sbancamento, senza autorizzazione, di un'area sottoposta a vincolo paesaggistico, configura il reato ex art. 163 del decreto legislativo n 490 del 1999 (ora art. 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004), atteso che in essa la necessità di preventiva autorizzazione riguarda ogni attività comportante una modificazione dell'assetto territoriale, ivi compresa la conformazione dei luoghi (Cass 1172 del 2002 n 3725 del 2005; n 12231 del 19888). Nella specie, la semplice chiusura di un vano, ricavato ove preesisteva un terrapieno sottostante un terrazzo, non estingue il reato poiché non può essere equiparata al ripristino dello stato dei luoghi.Pres. Altieri, Est. Petti, Ric. Bergman. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III, 19 maggio 2008 (Ud. 16/04/2008), Sentenza n. 19977
 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Intervento su zona paesaggistica - Reato di cui all'art. 163 D. L.vo n 490/1999 (ora art. 181 D.Lvo n. 42/2004) - Ipotesi di configurabilità - Interventi esenti da autorizzazione - Art. 149 D.L.vo n 42/2004. Integra il reato di cui all'art. 163 del decreto legislativo n 490 del 1999 (ora art. 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004) qualsiasi intervento su zona paesaggistica a prescindere dalla sua natura e dall'effettiva alterazione del paesaggio, essendo sufficiente che l'agente faccia del bene protetto dal vincolo un uso diverso da quello cui il bene a destinato o ponga in essere interventi astrattamente idonei a metterlo in pericolo (Cass. sez III, 9969 del 2000, Gregari; n 564 del 2006). Sono esenti da autorizzazione ai sensi dell'articolo 149 del decreto legislativo n 42 del 2004, oltre agli interventi relativi all'attività agro-pastorale, anche quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli edifici, a condizione però che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici. Pres. Altieri, Est. Petti, Ric. Bergman. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III, 19 maggio 2008 (Ud. 16/04/2008), Sentenza n. 19977

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Area inserita nella lista UNESCO del patrimonio comune dell’umanità - Comune - Assentimento di “deroga minima” agli strumenti urbanistici locali - Violazione immediata e diretta degli obblighi internazionali - Ragioni. Quando lo Stato assume obblighi internazionali di tutela del patrimonio culturale e naturale mondiale, quali quelli di cui alla convenzione firmata a Parigi il 23 novembre 1972 e ratificata in Italia con legge 6 aprile 1977, n. 184, che sono volti a conservare la consistenza e la qualità degli abitati urbani, la violazione degli strumenti urbanistici locali (di programma o anche attuativi), o la deroga, anche minima, alle norme in essi contenute comporta anche la violazione immediata e diretta dei suddetti obblighi. Diversamente opinando, si riconoscerebbe all’Autorità locale un potere discrezionale di ammettere oppure di vietare le “deroghe” allo strumento urbanistico (e quindi agli obblighi di tutela che nelle suddette norme si traducono e si attualizzano) senza che tale discrezionalità si riveli guidata da alcun parametro normativo e senza che l’asserita “irrilevanza” o “minima entità” delle stesse possa assurgere a legittimo criterio discretivo di ciò che può ammettersi, in dispetto della previsione urbanistica, e ciò che invece va vietato (fattispecie relativa all’isola di Ortigia, facente parte del patrimonio comune dell’umanità UNESCO). Pres. Zingales, Est. Gatto Costantino - P.E. (avv. Giuliano) c. Comune di Siracusa (avv. Bianca), Ministero per i Beni e le Attività Culturali e altri (Avv. Stato) - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 15 maggio 2008, n. 916

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Rete ferroviaria - Rete GSM-R - Finanziaria 2006 - Modifica dell’art. 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche - Necessità di autorizzazione paesaggistica - Esclusione - Ragioni. L’art. 1, comma 560 della L. n. 266/05 (Finanziaria 2006), che ha aggiunto il comma 3-bis all’art. 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.lgs. n. 259/03), ha equiparato la realizzazione della rete GSM-R agli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario, esonerando quindi RFI dall’obbligo di acquisire qualunque preventiva autorizzazione. Tale modifica non ha solamente operato lo snellimento della procedura “urbanistica”, ma - in considerazione delle rilevanti finalità di interesse pubblico connesse alle esigenze di sicurezza del traffico ferroviario e degli obblighi, che incombono sullo Stato italiano, di adeguamento al sistema ferroviario europeo - ha sottratto la realizzazione di tali opere alla necessità di acquisire qualsivoglia altra autorizzazione (oltre a quella edilizia ed al n.o. radioprotezionistico), e, in specie, l’autorizzazione paesistico-ambientale. Ciò si spiega agevolmente sol che si consideri che il legislatore ha inteso - con l’introduzione del comma 3-bis - effettuare a monte il bilanciamento dei diversi valori da comporre, quello della sicurezza del traffico ferroviario e quello della tutela estetica del paesaggio. Pres. Borea, Est. De Piero - R. s.p.a. (avv. D’Amelio) c. Comune di Trieste (avv.ti Danese e Giraldi), Direzione Regionale Per i Beni Culturali e Paesaggistici del Friuli - Venezia Giulia e altri (Avv. Stato) - T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 12 maggio 2008, n. 269

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Annullamento di dell’autorizzazione paesaggistica - Natura - Valutazione discrezionale estesa al merito - Illegittimità. Il provvedimento statale di annullamento di un’autorizzazione paesaggistica non può essere espressione di una valutazione discrezionale estesa al merito delle valutazioni inerenti l’oggetto di tutela, ossia di un tipo di valutazione la quale si palesi come sostitutiva e/o aggiuntiva rispetto alle proposizioni tecnico-discrezionali già espresse dai competenti Organi regionali in sede di rilascio dell’autorizzazione medesima (in tal senso, ex plurimis: Cons. Stato, Ad. Plen., sent. 14 dicembre 2001, n. 9; id., Sez. VI, sent. 30 maggio 2007, n. 2762; id., Sez. VI, sent. 21 ottobre 2005, n. 5937). Pres. Ruoppolo, Est. Contessa - Ministero per i Beni e le Attività Culturali e altro (Avv. Stato) c. Comune di Bonorva (avv. Corda) - (Conferma TAR Sardegna n. 227/2006). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 8 maggio 2008 (ud. 12 febbraio 2008), sentenza n. 2122

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Autorizzazione paesaggistica - Funzione - Accertamento della compatibilità dell’intervento con i valori paesaggistici. La funzione dell’autorizzazione paesaggistica non è quella di rimuovere tout-court il vincolo, bensì - e più limitatamente - quella di accertare in concreto la sola compatibilità dell’intervento con il mantenimento e l’integrità dei valori dei luoghi (Cons. Stato, Sez. VI, sent. 14 novembre 1991, n. 828). Pres. Ruoppolo, Est. Contessa - Ministero per i Beni e le Attività Culturali e altro (Avv. Stato) c. Comune di Bonorva (avv. Corda) - (Conferma TAR Sardegna n. 227/2006). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 8/05/2008 (ud. 12/02/2008), sentenza n. 2122

 

ASSOCIAZIONI - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Intervento ad adiuvandum - Soggetti legittimati all’impugnazione - Inammissibilità dell’intervento - Associazione Italia Nostra - Legittimazione straordinaria ex art. 146, c. 11 d.lgs. n. 42/2004 - Estensione analogica - Esclusione. Nel processo amministrativo, al fine di non eludere il termine di decadenza per proporre gravame, l’intervento è precluso a quanti sono legittimati all’impugnazione. Con riferimento ad Italia Nostra, pertanto, deve ritenersi inammissibile l’intervento ad adiuvandum, posto che l’associazione è inclusa nell’elencazione di cui agli artt. 13 e 18 l. 18 luglio 1986 n. 349 fra le associazioni ambientaliste nominativamente legittimate a impugnare gli atti incidenti sulla tutela del paesaggio. Né, in contrario, rileva l’art. 146, comma 11, d.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 che in materia attribuisce a Italia Nostra “la legittimazione all’impugnativa delle sentenze o ordinanze del Tribunale amministrativo regionale anche se non abbia proposto ricorso in primo grado”. Trattasi di legittimazione straordinaria all’appello prevista ex lege non estensibile analogicamente al di fuori dell’ipotesi specificamente disciplinata tale da non giustificare affatto la deroga alla regola processuale sulla indifferibilità, e la conseguente non elusione, del temine d’impugnazione. Pres. Balba, Est. Caputo - R.Z. (avv. Bormioli) c. Regione Liguria (avv.ti Benghi e Sommariva), Comuni di Riomaggiore e di Vernazza (avv. Gerbi), Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato), Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre (avv.ti Gamalero e Zanobini), riunito ad altro ricorso - T.A.R. LIGURIA, Sez. I - 7 maggio 2008, n. 928

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - URBANISTICA ED EDILIZIA - Progetto di recupero paesaggistico ambientale - Disciplina di tutela del vincolo paesaggistico - Estraneità.
Il progetto di recupero paesaggistico-ambientale non si iscrive nella disciplina di tutela del vincolo paesaggistico stricto sensu intesa (cfr. art. 143, cc. 1 e 5, lett, c), d.lgs. n. 42/2004): non designa affatto un procedimentale tecnico-amministrativo per la conservazione, gestione e valorizzazione del vincolo paesaggistico; sebbene individua uno strumento di politica del territorio - devoluto per l’appunto alla competenza di un organo politico qual è la Giunta regionale - finalizzato alla riqualificazione di aree, non assoggettate a vincolo ex lege, degradate o compromesse. Pres. Balba, Est. Caputo - R.Z. (avv. Bormioli) c. Regione Liguria (avv.ti Benghi e Sommariva), Comuni di Riomaggiore e di Vernazza (avv. Gerbi), Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato), Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre (avv.ti Gamalero e Zanobini), riunito ad altro ricorso - T.A.R. LIGURIA, Sez. I - 7 maggio 2008, n. 928

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - URBANISTICA E EDILIZIA - Interventi soggetti a D.I.A. su area paesaggisticamente vincolata - Configurabilità del reato edilizio - Esclusione - Fondamento - Rapporti tra D.I.A. e la c.d. SUPER-D.I.A - Fattispecie - D.P.R. n. 380/2001. Gli interventi di ristrutturazione edilizia effettuabile anche con semplice d.i.a. in zone soggette a vincolo sono realizzabili con la procedura semplificata della d.i.a. solo subordinatamente al rilascio del parere o dell’autorizzazione dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo. Sicché, quando si tratta di interventi soggetti a semplice d.i.a. (art. 22, comma primo, d.P.R. n. 380 del 2001) la loro realizzazione senza titolo (o per non aver presentato la d.i.a. ovvero per non aver conseguito il n.o. dell’Autorità tutoria in caso di immobile vincolato) non è soggetta a sanzione penale, essendo invece quest’ultima riservata (art. 44, comma secondo bis, d.P.R. citato) ai soli interventi ammessi al regime della c.d. SUPER-D.I.A. contemplati dall’art. 22, comma terzo, del d.P.R. n. 380 del 2001. Fattispecie nella quale era contestato all’imputata di aver abusivamente ricostruito un “porticato” con la stessa volumetria e sagoma del precedente in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Presidente C. Vitalone, Relatore P. Onorato. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 06/05/2008 (Ud. 26/02/2008), Sentenza 17954
 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Reato ambientale di cui all’art. 181 D.Lgs. 42/2004 - Condotta incriminata - Configurabilità. Il reato ambientale di cui all’art. 181 D.Lgs. 42/2004, punisce "chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni ambientali" denotando che la condotta incriminata perdura sino a quando prosegue la esecuzione dei lavori senza titolo. Presidente C. Vitalone, Relatore P. Onorato. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 06/05/2008 (Ud. 26/02/2008), Sentenza 17954

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Tutela di singoli beni culturali e di aree vaste - Vincolo indiretto e piano paesaggistico - Strumenti diversi di tutela - Principio di proporzionalità - Fattispecie. Il c.d. principio di proporzionalità impone che il contenuto del provvedimento con il quale l’amministrazione fa uso del relativo potere sia definito sulla base delle esigenze di tutela del bene in questione, mentre costituisce causa di illegittimità la compressione dell’esercizio del diritto di proprietà su immobili che abbiano un labile collegamento con il bene da tutelare. Nella fattispecie, tenuto a conto della diversa finalità del vincolo indiretto e del piano paesaggistico, risulta legittimo il silenzio dell'amministrazione nei casi in cui all'interessato sia stato già comunicato l'avvio del procedimento di imposizione del vincolo indiretto su beni diversi da quelli oggetto di aspettativa dell'interessato e sia stato comunicato che l'effetto al quale mirava (costituzione di un vincolo su beni e fabbricati circostanti un immobile già vincolato) andava salvaguardato mediante strumenti diversi dal richiesto vincolo indiretto. Pres. Varrone - Est. Atzeni - GEFI s.p.a. (avv.ti Garancini e Pafundi) c. Ministero per i beni e le attività culturali (Avvocatura Generale dello Stato) (Conferma TAR Friuli Venezia Giulia n. 715/2007 8/11/2007). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 29/04/2008 (Ud. 05/02/2008), Decisione n. 1939
 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Protezione di un bene culturale - C.d. vincolo indiretto - Nozione, utilizzo e preclusione - Casi di ricorso alla strumentazione di piano - Piano paesaggistico - D. Lgs. n. 42/2004. Il vincolo indiretto, a protezione di un bene culturale, è disciplinato dagli artt. 45 sgg. del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ed è finalizzato alla tutela di uno specifico bene culturale. Qualora l’esigenza di tutela non sia strettamente legata ad uno specifico bene culturale ed occorra salvaguardare un’area vasta, il cui pregio è solo sottolineato dalla presenza, al suo interno, di uno o più singoli beni di interesse culturale, la legge impone l’adozione dello strumento di programmazione dell’uso del territorio disciplinato dalla parte terza, titolo primo capo terzo, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, costituito dal piano paesaggistico. La ratio della richiamata normativa va interpretata nel senso che solo aree territoriali circoscritte possono essere incise mediante il ricorso al c.d. vincolo indiretto. In ogni altro caso, la composizione degli interessi, pubblici e privati, che coesistono in un determinato contesto territoriale con quello storico-artistico testimoniato dall’immobile oggetto di fruizione deve essere realizzata mediante il ricorso alla strumentazione di piano. Essa solo è in grado di assicurare la presenza e la partecipazione dei titolari istituzionali degli interessi altrui, che debbono essere appurati nel corso della procedura che sfocia nell’atto finale di programmazione territoriale. Il sottoindicato esercizio del potere impositivo del vincolo indiretto è evidentemente del tutto precluso se la disciplina del territorio è già stata adottata. Pres. Varrone - Est. Atzeni - GEFI s.p.a. (avv.ti Garancini e Pafundi) c. Ministero per i beni e le attività culturali (Avvocatura Generale dello Stato) (Conferma TAR Friuli Venezia Giulia n. 715/2007 8/11/2007). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 29/04/2008 (Ud. 05/02/2008), Decisione n. 1939

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Vincoli architettonici e paesaggistici - Art. 20, 2° c., L. n.633/1941 - Progettisti deceduti - Diritto morale di autore – Cessazione. La disciplina contenuta nell’art. 20, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633 attribuisce, all’autore dell’immobile, dichiarato assoggettabile al suo regime, il diritto (cosiddetto diritto morale d’autore) di intervenire qualora vengano progettati nuovi lavori sull’immobile, opera del suo ingegno, in modo da salvaguardare l’impostazione originaria. E’ evidente che il suddetto diritto può essere esercitato esclusivamente dal suo titolare, essendo egli solo in grado di valutare la compatibilità di nuovi lavori con il disegno artistico originale, eventualmente coordinandoli con quest’ultimo. Sicché, la necessaria capacità creativa costituisce, infatti, qualità personale, che viene meno con il decesso dell’artista (C.d.S., VI, 26 luglio 2001, n. 4122). Nella specie, è venuto meno l’oggetto della tutela, non potendo il diritto morale d’autore essere imputato a soggetti diversi dai creatori dell’opera, e nemmeno agli eredi i quali, quandanche fossero in proprio dotati di adeguate capacità professionali ed artistiche, esprimono necessariamente delle personalità distinte da quelle degli autori. Pres. RUOPPOLO - Est. ATZENI - Masterall Immobiliare s.p.a. (avv. Bertolani) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura Generale dello Stato) ed altri (annulla Tribunale Amministrativo per l’Emilia Romagna, Sezione II n. 66 del 26/01/2007). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 15/04/2008 (Ud. 22/01/2008), Decisione n. 1749

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Autorizzazione paesaggistica - Art. 146 d.lgs. n. 42/2004 - Applicabilità - Decorrenza - Periodo anteriore - Autorizzazione in via transitoria ex art. 143. L’art. 146 d.lgs. 42/2004, che disciplina l’autorizzazione paesaggistica a regime, non trova applicazione fino alla scadenza del termine previsto dall'articolo 156 (alla data del 1° maggio 2008) ovvero, se anteriore, all'approvazione o all'adeguamento dei piani paesaggistici, di cui al precedente art. 143. Per il periodo precedente si applica l’articolo 159, recante il procedimento di autorizzazione in via transitoria. Pres. Virgilio, Est. Falcone - Assessorato regionale per i Beni culturali e ambientali e altro (Avv. Stato) c. A. s.r.l. (avv. Li Greci) - C.G.A. per la Regione siciliana - 11 aprile 2008, n. 295

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Violazioni paesaggistiche - Reato di pericolo - Sanzione applicabile - Art. 1 sexies L. n. 431/1985 (poi art. 163, D.Lgs. n. 490/1999 ed ora art. 181 D.Lgs. n. 42/2004). Il reato di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 490/1999 (già art. 1 sexies della legge n. 431/1985 ed attualmente art. 181, comma 1, del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42) è reato di pericolo e, pertanto, per la configurabilità dell'illecito, non e necessario un effettivo pregiudizio per l'ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici. [Cass., Sez. III: 29.11.2001, Zecca ed altro; 15.4.2002, P.G. in proc. Negri; 14.5.2002, Migliore; 4.10.2002, Debertol; 7.3.2003, Spinosa; 6.5.2003, Cassisa; 23.5.2003, P.M. in proc. Invernici; 26.5.2003, Sargetitini; 5.8.2003, Mori; 7.10.2003, Fierro]. Sicché, l'unica sanzione applicabile alle violazioni dell'art. 1 sexies della legge n. 431/1985 (poi art. 163 del D.Lgs. n. 490/1999 ed ora art. 181 del D.Lgs. n. 42/2004), qualunque sia la condotta violatrice concretamente accertata, è quella fissata dalla lettera c) dell'art, 20 della legge n. 47/1985, attualmente riprodotta dall'art. 44, l° comma, lettera c), del T.U. 6.6.2001, n. 380, (Cass., Sez. III, 28.2.2001, n. 8359, Giannone; 15.6.2001, n. 30866, Visco ed altro; Cass. 22.11.2002, n. 4263, Ferrari; Cass., 6.12.2002, n. 5432, Parrìnello; Cass., 31.1.2003, n. 12001, Venturi; Cass., 9.4.2003, n. 24775, Messina; Cass., 20.6.2006, Bol.). Pres. Altieri - Est. Fiale - Ric. Barbi ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 07/04/2008 (Ud. 10/01/2008), Sentenza n. 14333
 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Zone paesisticamente vincolate - Interventi in genere - Disciplina ex art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004. Nelle zone paesisticamente vincolate è inibita - in assenza dell'autorizzazione già prevista dall'art. 7 della legge n. 1497 del 1939, le cui procedure di rilascio sono state innovate dalla legge n. 431/1985 e sono attualmente disciplinate dall'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 - ogni modificazione dell'assetto del territorio, attuata attraverso lavori di qualsiasi genere, non soltanto edilizi (con le deroghe eventualmente individuate dal piano paesaggistico, ex art. 143, 5° comma - lett. b, del D.Lgs. n. 42/2004, nonché ad eccezione degli interventi previsti dal successivo art. 149 e consistenti: nella manutenzione, ordinaria e straordinaria, nel consolidamento statico o restauro conservativo, purché non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici; nell'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale, che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie od altre opere civili e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico; nel taglio colturale, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste, purché previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia). Pres. Altieri - Est. Fiale - Ric. Barbi ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 07/04/2008 (Ud. 10/01/2008), Sentenza n. 14333

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Nuove costruzioni in aree vincolate - Sanatoria - Esclusione - Art. 32 del D.L. n. 269/2003. Non sono suscettibili di sanatoria, ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 269/2003, le nuove costruzioni realizzate, in assenza del titolo abilitativo edilizio, in area assoggettata a vincolo imposto a tutela degli interessi paesistici (Cass., Sez. III, 12.1.2007, n. 6431; Sicignano ed altra; 5.4.2005, n. 12577, Ricci; 1.10.2004, n. 38694, Canu ed altro; 24.9.2004, n. 37865, Musio). Nella specie è stato accertata, l'esecuzione di opere costituenti "vere e proprie addizioni edilizie di notevole entità". Pres. Altieri - Est. Fiale - Ric. Barbi ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 07/04/2008 (Ud. 10/01/2008), Sentenza n. 14333

 

 BENI CULTURALI E AMBIENTALI - URBANISTICA E EDILIZIA - Violazioni paesaggistiche - Interventi di restauro e risanamento conservativo - Natura e limiti - Fattispecie. L'art. 3, 1° comma - lett. c), del T.U. n. 380/2001 [con definizione già fornita dall'art. 31, 1° comma - lett. c), della legge n. 457/1978] identifica gli interventi di restauro e risanamento conservativo come quelli "rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che - nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso - ne consentano destinazioni d'uso con esso compatibili'. Tali interventi, in particolare, possono comprendere: - il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio; - l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso; - l'eliminazione di elementi estranei aIl'organismo edilizio. La finalità é quella di rinnovare l'organismo edilizio in modo sistematico e globale, ma essa deve essere attuata - poiché si tratta pur sempre di conservazione - nel rispetto dei suoi elementi essenziali "tipologici, formali e strutturali". Per contro, ne deriva che non possono essere mutati: - la "qualificazione tipologica" dei manufatto preesistente, cioè i caratteri architettonici e funzionali di esso che ne consentono la qualificazione in base alle tipologie edilizie; - gli "elementi formali" (disposizione dei volumi, elementi architettonici) che distinguono in modo peculiare il manufatto, configurando l'immagine caratteristica di esso; - gli "elementi strutturali", cioè quelli che materialmente compongono la struttura dell'organismo edilizia. Nella fattispecie in esame, invece, non é stata ravvisata un'attività di conservazione, recupero o ricomposizione di spazi, secondo le modalità e con i limiti dianzi delineati, bensì la realizzazione di nuovi manufatti, con stravolgimento di elementi tipologici e formali. Pres. Altieri - Est. Fiale - Ric. Barbi ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 07/04/2008 (Ud. 10/01/2008), Sentenza n. 14333

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Piano paesistico regionale - Impianti eolici - Divieto di realizzazione negli “ambiti di paesaggio costieri” - Abrogazione ad opera della L.r. Sardegna n. 2/2007. A seguito dell'entrata in vigore della legge regionale Sardegna n. 2 del 29 maggio 2007 ed in particolare dell'articolo 18, 1° comma, della legge medesima, che espressamente contempla la possibilità che gli impianti eolici possono ricadere anche negli "ambiti di paesaggio costieri" - qualora ricorrano le ulteriori condizioni richieste dalla norma medesima -, risulta conseguentemente abrogata la disposizione di cui al comma secondo dell'articolo 112 delle N.T.A. del P.P.R., che sancisce il divieto della realizzazione di impianti eolici negli "ambiti di paesaggio costieri". Pres. f.f. Scano, Est. Lensi - F.s.r.l. (avv. Congiu) c. Regione autonoma della Sardegna e altri (avv. ti Campus, Picco, Carrozza, Cerulli - Irelli e Contu) e altri (n.c.). T.A.R. SARDEGNA, Sez. II - 1 aprile 2008, n. 553

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Demolizione - Esecuzione del provvedimento di demolizione - Dichiarazione di compatibilità ambientale - Inidoneità - Condono edilizio e condono paesaggistico - Interdisciplinarietà - Esclusione. La dichiarazione di compatibilità ambientale non è idonea ex se a determinare la revoca o la sospensione dell'esecuzione del provvedimento di demolizione, così come la presentazione dell'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica per gli abusi commessi entro il 30.9.2004 non determina la sospensione del procedimento penale in difetto di un'espressa previsione legislativa, non potendosi nemmeno estendere alla disciplina del condono paesaggistico l'effetto sospensivo previsto dalla disciplina del condono edilizio dalla L. n. 326 del 2003, attesa la mancanza di qualsiasi collegamento tra le due discipline (giurisprudenza consolidata Cass. sez. III, 3.7.2007 n. 37311; 13459/2007; n. 19719/2007). Pres. Altieri, Est. De Maio, Ric. Chiofalo. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 26/03/2008 (Cc 20/02/2008) Sentenza n. 12746

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - URBANISTICA E EDILIZIA - Danno da alterazione della bellezza di luoghi sottoposti a speciale tutela paesaggistica - Autorizzazioni illegittimamente concesse - Azione di risarcimento danni proposta contro un sindaco - Risarcimento - Limiti - Fattispecie. In materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici, il danno da alterazione delle bellezze naturali di luoghi sottoposti a tutela ambientale è in re ipsa solo se lamentato dalla pubblica amministrazione, per espressa disposizione di legge. E’ tenuto invece, a dimostrare l'esistenza e l'entità del danno il privato che affermi di aver subito un vulnus nel godimento del proprio fondo, sottoposto a tutela, quale conseguenza degli illeciti edilizi eseguiti sul fondo del vicino grazie ad autorizzazioni illegittimamente concesse. (Nella specie, l'azione di risarcimento danni proposta contro un sindaco, condannato nel giudizio penale anche al pagamento di una provvisionale, è stata rigettata perché priva di prova del pregiudizio concretamente arrecato al fondo dell'attore dalle costruzioni abusive erette sul terreno confinante ed a distanza significativa dal confine). Presidente M. Varrone, Relatore R. Lanzillo. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. III, 21/03/2008, Sentenza n. 7695

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Autorizzazione paesaggistica - Regime vigente ex artt. 146, c. 12 e 167, c. 4 d.lgs. n. 42/2004 - Divieto di sanatoria ambientale - Rapporto tra l’interesse pubblico e l’interesse privato - Ipotesi di coincidenza tra la sanatoria e l’interesse pubblico - Conseguenze. La vigente normativa sull’autorizzazione paesistica risultante dal combinato dell’art. 146 comma 12 e dell’art. 167 comma 4 del Dlgs. 42/2004, facendo prevalere l’interesse pubblico ad un’utilizzazione controllata del territorio, esclude la sanatoria ambientale per le opere non preventivamente assentite, con l’eccezione di alcune fattispecie marginali, mentre il regime previgente, che affidava all’amministrazione la scelta tra la remissione in pristino e il pagamento di un risarcimento ambientale, riconosceva un certo rilievo al fatto compiuto alterando i rapporti di forza tra la parte pubblica e quella privata a favore di quest’ultima. La norma attualmente vigente presuppone tuttavia che nella fattispecie concreta si confrontino unicamente l’interesse pubblico all’utilizzazione controllata del territorio e l’interesse del privato alla sanatoria. Verificandosi questa condizione, che dà forma alla fattispecie tipica, prevale il suddetto interesse pubblico e lo stato dei luoghi deve essere ripristinato. La situazione è però diversa se la sanatoria corrisponde anche a un differente e ulteriore interesse pubblico, che si affianca a quello privato. Questa ipotesi può verificarsi quando dall’attività edilizia oggetto di sanatoria derivi, direttamente o indirettamente, in via convenzionale, per atto unilaterale d’obbligo o sulla base di una previsione dello strumento urbanistico, un vantaggio ambientale, apprezzabile in modo distinto rispetto alla semplice modificazione dello stato dei luoghi apportata dal privato. Sotto questo profilo si può ritenere che tanto l’assunzione di oneri da parte del privato per migliorare le infrastrutture pubbliche o gli standard urbanistici quanto l’impegno del privato a svolgere un’attività produttiva già insediata secondo criteri ispirati a una maggiore sensibilità ambientale consentano di superare il rigido rapporto di anteriorità tra l’autorizzazione paesistica e l’attività edificatoria. Si tratta di risultati che assicurano una tutela dei valori e delle fragilità ambientali più ampia di quella derivante dalla semplice remissione in pristino e dunque non possono considerarsi vietati dal meccanismo di protezione stabilito dall’art. 146 comma 12 e dall’art. 167 comma 4 del Dlgs. 42/2004. Se il privato è disposto ad assumere oneri specifici per migliorare la situazione ambientale, e se è accertato che dalle opere abusive non può derivare alcun danno collaterale all’ambiente, l’ordine di demolire quale condizione necessaria per poi ottenere l’autorizzazione di opere identiche appare fondata su un’interpretazione irragionevole del quadro normativo e impone al privato un sacrificio non conforme al principio di proporzionalità. Pres. Mosconi, Est. Pedron - C. s.r.l. (avv.ti Lodetti e Codignola) c. Comune di Colzate (avv. Coppetti). T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 19 marzo 2008, n. 317

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Contraffazione di opere d'arte - Leggi penali speciali - L. n. 1062/71, D.Lgs. n. 490/99 e D.L.vo. n. 42/04 - Continuità normativa - Violazione art. 9 L. n. 1062 del 1971 - Nullità - Esclusione - Fattispecie. In materia di contraffazione di opere d'arte, sussiste continuità normativa tra la fattispecie contemplata dall'abrogato art. 4 della legge 20 novembre 1971, n. 1062, la successiva disposizione di cui all'art. 127 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 e l'attuale norma sanzionatoria di cui all'art. 178 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto tutte puniscono la medesima condotta (autenticazione di opere false, conoscendone la falsità). Mentre, con riferimento all'art. 9 della L. n. 1062 del 1971 (unica norma "sopravvissuta" all'abrogazione, la quale prevede che fino all'istituzione di un apposito albo di consulenti tecnici in materia di opere d'arte, il giudice deve avvalersi di periti indicati dal Ministero della Pubblica Istruzione ovvero sentire come testimone l'autore dell'opera), la sua violazione non è causa di nullità speciale né generale. Fattispecie: contestazione dell’autenticazione di un'opera pittorica falsa. Presidente C. Vitalone, Relatore P. Onorato. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Terza Penale, 12/03/2008 (Ud.17/01/2008), Sentenza n. 11096

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Fascia di rispetto stradale - Vincolo di inedificabilità - Natura - Subordinazione a scadenza temporale - Esclusione. Il vincolo di inedificabilità relativo alla “fascia di rispetto stradale” non ha natura espropriativa, ma unicamente conformativa, in quanto riguarda una generalità di beni e di soggetti ed ha una funzione di salvaguardia della circolazione, indipendentemente dalla eventuale instaurazione di procedure espropriative; esso quindi non è soggetto a scadenze temporali. Pres. f.f. Saltelli, Est. De Felice - C.V.e altro (avv.ti Pellegrino e Di Cagno) c. Comune di Bisceglie (avv. Ingravalle) - (Conferma T.A.R. Puglia, Bari, n. 1625/2004). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 13 marzo 2008 (Ud. 11 gennaio 2008), sentenza n. 1095

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - URBANISTICA E EDILIZIA - Autorizzazioni paesaggistiche - Violazioni  Sanzioni - Giurisdizione - L. n. 205/2000. La controversia concernente le sanzioni amministrative per la violazione di autorizzazioni relative ad opere di movimento terra, di disboscamento, di mutamento del tipo di colture in atto ecc. spetta ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7 della L. 21 luglio 2000, n. 205, alla giurisdizione del giudice amministrativo. La norma, pur riservando alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie aventi ad oggetto "gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia edilizia ed urbanistica", al comma 2 dell'art. 7 citato d. l.vo aggiunge "la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti dell'uso del territorio". Presidente P. Vittoria, Relatore E. Malpica  Ric. Doro. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 12 marzo 2008 (Ud. 15/01/2008), Sentenza n. 6525

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità - Concetto di "uso del territorio" - Disciplina applicabile - Art. 181 del D.lgs. n. 42/2004 - Art. 7 c. 2, L. n. 205/2000. Ai sensi dell’art. 181 del D.lgs. n. 42 del 2004 è necessario il preventivo vaglio da parte del competente organo, al quale spetta il rilascio di apposita autorizzazione. Inoltre, ai sensi dell’art. 7 comma 2 della L. 21 luglio 2000, n. 205, rientra nel concetto di "uso del territorio" la materia urbanistica concernente operazioni che incidono sulle condizioni idrogeologiche, ovvero paesaggistico-ambientali. Presidente P. Vittoria, Relatore E. Malpica  Ric. Doro. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 12 marzo 2008 (Ud. 15/01/2008), Sentenza n. 6525

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Autorizzazioni paesaggistiche - Rilevanza edilizia e incidenza paesaggistica - Differenza. Benché ordinariamente i due elementi coincidano, vertendosi della legittimità di autorizzazioni paesaggistiche, occorre tenere distinti e fare oggetto di separata considerazione l’elemento della rilevanza edilizia (di tipo essenzialmente quantitativo) da quello della incidenza paesaggistica delle opere. Mentre per il primo elemento rileva il quantum dei lavori a farsi, il secondo trova come parametro essenziale di riferimento una dimensione qualitativa, riferibile al dato esteriore di modificazione della realtà preesistente, quale appare alla percezione della vista. Pres. Esposito, Est. Mele - H.S. (avv. Buonocore) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico e Demoantropologico di Salerno e Avellino (Avv. Stato). T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 7 marzo 2008, n. 280

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Abusi commessi in zona vincolata - Condono paesaggistico - Operatività e procedure - Limiti e presupposti - Normativa del condono edilizio - L. 308/2004 - Artt. 167 e 181, D.Lgs. n. 42/2004 - D.L. 269/2003. La disciplina legata al c.d. "condono paesaggistico" - introdotto dal comma 37 dell'unico articolo della legge n. 308/2004 applicabile ai reati paesaggistici compiuti entro e non oltre il 30 settembre 2004 - si riferisce genericamente ai "lavori compiuti su beni paesaggistici senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa "ponendo, tuttavia, la condizione" che le tipologie edilizie realizzate e i materiali utilizzati, anche se diversi da quelli indicati nell'eventuale autorizzazione, rientrino fra quelli previsti e assentiti dagli strumenti di pianificazione paesaggistica, ove vigenti, o, altrimenti, siano giudicati compatibili con il contesto paesaggistico". Ulteriore condizione e che "che i trasgressori abbiano previamente pagato": - la sanzione pecuniaria di cui all'art. 167 del D.Lgs. n. 42 del 2004, maggiorata da un terzo alla meta; - una sanzione pecuniaria aggiuntiva, determinata, dall'autorita amministrativa competente; tra un minimo di 3.000,00 euro ed un massimo di 50.000,00 euro. La procedura a legislativamente delineata in termini estremamente scarni, in quanto viene previsto soltanto che il proprietario, il possessore o il detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati all'intervento, devono presentare la domanda per l'accertamento della "compatibilità paesaggistica" dei lavori eseguiti all'autorità preposta alla gestione del vincolo e che tale autorità deve pronunciarsi previo parere della Soprintendenza. La pronuncia favorevole estingue il reato di cui all'art. 181 del. D.Lgs. n. 42/2004 (già art. 163 del D. Lgs. n. 490/1999) e "ogni altro reato in materia paesaggistica. Non è prevista alcuna scansione circa i tempi di svolgimento del procedimento: nulla è stabilito, in particolare, quanto ai contenuti della domanda, alla documentazione da allegare, alla dimostrazione della data effettiva di ultimazione dell'intervento, alle modalità ed ai tempi di pagamento delle sanzioni, alla natura vincolante o meno del prescritto parere della Soprintendenza, al termine entro il quale l' autorità preposta alla gestione del vincolo deve pronunciarsi. Le nuove disposizioni non prevedono, inoltre, la sospensione del procedimento penale per il tempo correlato all'esaurimento della procedura e non hanno alcun collegamento con la normativa del condono edilizio di cui al D.L. 269/2003; che trova i limiti dianzi enunciati in relazione agli abusi commessi in zona vincolata. Pres. Postiglione, Est. Fiale, Ric. Carillo ed altro. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 05/03/2008 (ud. 21/11/2007), Sentenza n. 9980

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Autorizzazione paesaggistica - D.lgs. n. 42/2004, art. 146 - Cd. “condono ambientale” di cui alla L. n. 308/2004 - Parere della Soprintendenza - Natura - Parere obbligatorio e vincolante. Il d.lgs. n. 42/2004 ha totalmente ridisegnato il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (art. 146), eliminando il potere della Soprintendenza di annullare l’autorizzazione paesaggistica già rilasciata dal Comune e prevedendo l’intervento della medesima Soprintendenza in sede endoprocedimentale, con facoltà di esprimere un parere che risulta qualificato, piuttosto che quale esercizio di potere consultivo, come espressione di un potere decisorio complesso, facente capo a due apparati distinti, così anticipando, già in sede procedimentale, l’apporto partecipativo dell’autorità statale (art. 146, commi 6, 7 e 8, d.lgs. cit.). Il medesimo art. 146, comma 12, nella versione modificata dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 157/2006 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42, in relazione al paesaggio), prevede che non possano più essere rilasciate autorizzazione paesaggistiche “in sanatoria” ossia successive alla realizzazione, anche parziale, degli interventi, come invece si riteneva possibile nel regime precedente. A temperamento di tale previsione, la legge n. 308/2004 ha inserito nell’art. 167, cit t.u., la possibilità di sanare ex post gli interventi abusivi, purché realizzati entro il 30 settembre 2004 (e comunque gli abusi minori puntualmente precisati nel comma 4 dell’art. 167, con il medesimo procedimento, ed a regime, secondo la disposizione inserita dal d.lgs. 24 marzo 2006 n. 157, già sopra citato), instaurando un’apposita procedura contemplante, a differenza dell’ordinario procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, che l’accertamento di compatibilità paesaggistica possa essere compiuto dalla p.a. preposta alla gestione del vincolo, previa acquisizione del parere della Soprintendenza che, nella particolare fattispecie in esame (cd. condono ambientale), assume nondimeno carattere non solo obbligatorio, ma vincolante. Pres. Varrone, Est. Scola - L.S. (avv. Laudadio) c. Ministero per i Beni e la Attività Culturali (avv. Stato) e altri (n.c.) - (Annulla T.a.r. Campania, Napoli, sezione VI, n. 4885/2007). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 25 febbraio 2008 (Ud. 11 gennaio 2008), sentenza n. 653

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Adozione del provvedimento di annullamento del nulla osta paesaggistico - Rilasciato dall’autorità regionale o “sub-delegata”- Necessità e modalità di comunicazione dell’avviso di avvio di procedimento - Art.7 L. n. 241/1990 - D.M. 13.6.1994, n. 495. Le disposizioni del regolamento previste nel D.M. 13.6.1994, n. 495, devono essere interpretate nel senso che l’originario richiedente debba essere posto in qualche modo in condizione di sapere che la sua istanza è sottoposta all’esame dell’autorità statale nella nuova fase di controllo (cfr. Sez. VI, nn. 909 e 4546/2000, n.685/2001, n.3233/2001). Tuttavia, la comunicazione concernente il passaggio alla fase di controllo può essere effettuata, per le sue finalità, in qualsiasi modo e che la medesima può ammettere atti equipollenti. Pres. Ruoppolo - Est. Cafini - Giberti (avv.ti Coffrini e Colarizi) c. Ministero per i beni e le attività culturali e la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell’Emilia-Romagna (Avvocatura generale dello Stato) ed altro, (conferma T.A.R. per l’Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma n.784/02 in data 12/11/2002). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 08/02/2008 (Ud. 30/10/2007), Sentenza n. 408

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Autorizzazione comunale - Carenza di motivazione e violazione di legge per contrasto con l’art. 82, c. 3, del D.P.R. n.616/1977 - Provvedimento di annullamento - Legittimità - Fattispecie. L’annullamento adottato in base i riscontrati vizi, nell’autorizzazione comunale sottoposta all’esame della Soprintendenza, dell’eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione e della violazione di legge per contrasto con l’art. 82, comma 3. del D.P.R. n.616/1977, è di certo sufficiente a sorreggere la legittimità del provvedimento (CdS, Sez VI, 3.2.2004, n.331), rientrando nel novero dei vizi di legittimità che l’autorità statale è abilitata a rilevare, esteso a tutti i profili di violazione di legge e di eccesso di potere, ivi compreso il riscontro della presenza di una motivazione e della sua congruenza e ragionevolezza. Nella specie, l’autorizzazione comunale risultava priva della necessaria motivazione da cui poteva emergere, sotto il profilo della legittimità, non soltanto la ragionevolezza e completezza della valutazione di compatibilità paesaggistica, ma altresì lo stesso preliminare riscontro dell’effettuazione di siffatta valutazione. Né poteva soccorrere, al riguardo, il parere della Commissione edilizia integrata, che, risultava anch’essa immotivata. Pres. Ruoppolo - Est. Cafini - Giberti (avv.ti Coffrini e Colarizi) c. Ministero per i beni e le attività culturali e la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell’Emilia-Romagna (Avvocatura generale dello Stato) ed altro, (conferma T.A.R. per l’Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma n.784/02 in data 12/11/2002). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 08/02/2008 (Ud. 30/10/2007), Sentenza n. 408

 

BENI CULTURA E AMBIENTALI - Domanda di condono - Opere realizzate nel verde agricolo, nel verde alpino e nel bosco - Legge provinciale di Bolzano n. 4/1987 - Esclusione della formazione del silenzio-assenso - Legittimità. E’ legittima l’esclusione della formazione del silenzio-assenso ex art. 27, co. 2 della legge provinciale di Bolzano n. 4/1987 per le opere realizzate nel verde agricolo, nel verde alpino e nel bosco perché incompatibili con la relativa tutela ambientale disciplinata dall'art. 42 dell'ordinamento urbanistico provinciale (Cons. Stato V, 8 marzo 1998, n. 207). Inoltre, non essendo possibile l’applicazione del silenzio assenso sulla domanda di sanatoria, non è conseguentemente necessaria una diffusa motivazione né sulla sua mancata formazione né tantomeno sulla demolizione che segue nell’ordine procedimentale. Pres. Iannotta - Est. Lamberti - Porfid Strade S.a.s. (avv. Papa) c. Comune di Bolzano (conferma Trib. Reg. giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige, sentenza 3 settembre 2002 n. 408, sezione autonoma per la provincia di Bolzano) - (conf.: C.d.S. 2008 n.350). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 6-02-2008 (Ud. 10/07/2007), Sentenza 351

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Porto turistico - Approvazione del progetto - Conferenza di servizi ex artt. 5 e 6 DPR 509/97 - Mancata convocazione della Soprintendenza - Illegittimità. E’ illegittima l’approvazione di un progetto definitivo per la ristrutturazione di un porto turistico in difetto della convocazione della Soprintendenza alla riunione della conferenza di servizi di cui agli artt. 5 e 6 del DPR 509/97. In base al terzo comma dell’art. 6 di detto DPR, infatti, deve essere convocata, in aggiunta alle Amministrazioni di cui all'art. 5, comma secondo, "l'autorità competente per la pronuncia di compatibilità ambientale" ex DPR 12/4/96 (ora ex Lgs 3/4/06 n. 152). Poiché la Regione è già compresa tra i soggetti richiamati all'art. 5, comma secondo, sarebbe comunque incongruo escludere la Soprintendenza come ulteriore "autorità competente per la pronuncia di compatibilità ambientale" e riferire tale espressione solo alla Regione stessa. Del resto è illogico estendere l'esclusione dell'obbligo di convocare la Soprintendenza, prevista all'art. 5 per la approvazione di un progetto preliminare da inviare - appunto - alla Soprintendenza stessa, anche alla successiva convocazione per la approvazione del progetto definitivo, in mancanza di una specifica norma che deroghi al necessario coinvolgimento finale di tutti i soggetti doverosamente coinvolti nel procedimento nelle precedenti fasi. Pres. Radesi , Est. Di Nunzio - B.F. e altri (avv. Vaglio) c. Comune di San Vincenzo (avv. Grassi), Presidente Conferenza di servizi ed DPR 509/97 (n.c.), Regione Toscana (avv. Vincelle), Compartimento marittimo di Livorno e altri (Avv. Stato) - TAR TOSCANA, Sez. III - 6 febbraio 2008, n. 105


BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Mini condono paesaggistico - L. n. 308/2004 - Abusi commessi sino al 30.09.2004 - Autorizzazione paesaggistica postuma - Applicabilità. La legge n. 308/2004, nel consentire la condonabilità, ai fini penali, degli abusi paesaggistici commessi fino ad una certa data, si è imposta come una norma di chiusura del sistema, ossia tesa a segnare la linea di demarcazione nel passaggio tra il regime previgente e quello attuale. Sicchè in siffatta prospettiva deve ritenersi che le disposizioni di cui alla legge n.308/2004 sul mini condono paesaggistico, operino anche dal punto di vista dell’illecito amministrativo, consentendo la operatività, medio-tempore, del meccanismo dell’autorizzazione postuma ossia solo fino al 30.09.2004, data fissata per la ultimazione dell’abuso, per cui la mancanza di effetti amministrativi del condono sarebbe più apparente che reale, ben potendo l’amministrazione, per gli abusi commessi fino a quella data, applicare il regime previgente della sanatoria postuma. (cfr. T.a.r. Puglia-Bari, sez.III, 5.09.2005, sentenza n. 3780, ove ha affermato che: “L’art. 1 comma 39 della legge n. 308/2004 , c.d. condono paesaggistico è norma eccezionale che introduce una deroga per tempo di vigenza alla disciplina a regime di cui all’art. 146 d.lgs. n. 42/2004 consentendo l’accertamento postumo di compatibilità ambientale - id est, sanatoria - nei confronti dei procedimenti pendenti aventi ad oggetto gli interventi edilizi rilevanti sotto l’aspetto paesaggistico, per i quali non sia stato richiesto nulla osta paesaggistico”.) Sicché, per gli abusi commessi entro il 30.09.04, deve ritenersi illegittimo il diniego di sanatoria di un'opera edilizia eseguita su immobile vincolato senza il previo esame dell'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica inoltrata in applicazione dell'art. 1 comma 39 l. n. 308 del 2004 (normativa sul c.d. minicondono paesaggistico). Pres. Guerriero, Est. Passarelli di Napoli - I.s.p.a. (avv. Vitale) c. Comune di S. Antonio Abate (avv. Perillo) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 5 febbraio 2008, n. 562


BENI CULTURALI E AMBIENTALI - EDILIZIA E URBANISTICA - Opere abusive in zona vincolata - Interventi in assenza della relativa autorizzazione - Prescrizione - Estinzione del reato. Nei casi di opere abusive in zona vincolata suscettibili di condono edilizio il reato si può estinguere per intervenuta prescrizione. Pres. Vitalone, Est. Fiale, P.M. Izzo, Ric. AN. Gi. (annulla senza rinvio per prescrizione sentenza 8.3.2006 della Corte di Appello di Catania). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sezione III, 28/01/2008, Sentenza n. 4091

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Autorizzazioni paesaggistiche - Procedimento di autorizzazione in via transitoria - Avviso di inizio di procedimento - Necessità - Comunicazione ex art.7 L. n.241/1990 - Art. 159, D.Lgs. n.42/2004. Ai sensi degli artt. 159 del D.Lgs. n.42/2004, comma 1, e 7, L. n. 241/1990, l’Amministrazione dei beni e le attività culturali, è tenuta a comunicare all’interessato l’avvio del procedimento, onde consentirgli di valutare l’opportunità di partecipare ed eventualmente tutelare le proprie posizioni giuridiche soggettive. Pres. Ruoppolo - Est. Cafini - Ministero per i beni e le attività culturali in persona del Ministro p.t. (Avvocatura Generale dello Stato) c. Ser.pe.co s.r.l. (avv. Sasso), (conferma TAR Campania, Napoli Sezione III, n. 3965/2006). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 07/01/2008 (ud. 30/10/2007) Sentenza n. 30

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - URBANISTICA E EDILIZIA - Vincolo paesistico - Vincoli generici e vincoli specifici - Disciplina vincolistica e condonabilità degli abusi edilizi. E’ inapplicabile la disciplina vincolistica di cui al p.t.p. approvato con d.m. 06.11.1995, dopo la realizzazione del fabbricato oggetto della domanda di condono edilizio, ed il carattere generico del contenuto prescrittivo del vincolo paesistico che grava sulla zona introdotto con d.m. 22.06.1967, non impeditivo in assoluto di interventi modificativi. In questi casi, l’autorizzazione sindacale, non si pone in contraddizione con le previsioni di tutela, che non consumano la sfera di discrezionalità del Sindaco circa la graduazione degli interventi compatibili. In conclusione, sono condonabili gli interventi edilizi realizzati su zona vincolata se il vincolo anteriore all'abuso è generico e quello specifico è successivo alla consumazione dell'abuso. Pres. Varrone - Est. Polito - Di Lauro (avv.ti Laudadio e Scotto) c. Ministero per i Beni Culturali e Ambientali (n.c.) (annulla T.A.R. Campania, Sez. IV^, n. 338 del 25.01.2005). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 07/01/2008 (C.C. 06/11/2007), Sentenza n. 22

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Misure di protezione integrale della zona di cui al p.t.p. - Controllo dell’autorizzazione paesistica - Estensione del controllo di legittimità del Soprintendente al merito tecnico del provvedimento sindacale - Esclusione. E’ illegittimo, il controllo dell’autorizzazione paesistica rilasciata dal Comune che deborda dai limiti di stretta legittimità quali previsti dalle norme in materia, dando luogo alla sovrapposizione di una nuova ed autonoma valutazione di merito a quella espressa dall’Autorità delegata, con esercizio di un potere che per pacifica giurisprudenza non è riconducibile al procedimento di riesame. Pres. Varrone - Est. Polito - Di Lauro (avv.ti Laudadio e Scotto) c. Ministero per i Beni Culturali e Ambientali (n.c.) (annulla T.A.R. Campania, Sez. IV^, n. 338 del 25.01.2005). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 07/01/2008 (C.C. 06/11/2007), Sentenza n. 22

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Tutela del valore paesaggistico - Annullamento dell’autorizzazione rilasciata dal Comune - Rivalutazione nel merito dell’autorizzazione - Illegittimità.  E’ illegittimo il provvedimento annullatorio che abbia travalicato nella rivalutazione l’analisi del testo vertendo nel merito dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune. Nella specie, emerge una valutazione di merito, accoppiata alla formulazione di una diversa soluzione rispetto a quella assentita dal Comune, determinazione evidentemente frutto di una sovrapposta valutazione del modo e grado di tutela del valore paesaggistico, con il conseguente apprezzamento in termini di opportunità\adeguatezza di quanto espressamente suggerito. Pres. Trotta - Est. Barra Caracciolo - Spalletti Trivelli (avv. Chierroni) c. Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza per i beni ambientali architettonici, artistici e storici per le province di Pisa, Livorno, Lucca, Massa Carrara (Avvocatura generale dello Stato) (annulla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana Sezione III n.414 del 26/02/2002). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 7/01/2008 (C.c. 13.11.2007) Sentenza n. 2

 

Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni

2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 - 2000 - 1999-88

(N.B.: queste pagine continueranno ad essere aggiornate)

 

Ricerca massime in: SENTENZE PER ESTESO Ricerca in: DOTTRINA
AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562