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Giurisprudenza

 

 

Beni culturali e ambientali

Urbanistica - Vincoli in genere

(Codice dei beni culturali e del paesaggio - L. n. 431/1985, ( C.d. L. Galasso)  -

D. Lgs. n. 490/1999  - D. L.vo n. 42/2004  -  Vincoli in genere demanio...)

 

2006

 

 

Vedi anche: aree protette - urbanistica - Juris

 

 

N.B.: La Legge 431/1985 è stata inserita in toto nel D. L.vo 1999 n. 490, che a sua volta è stato inglobato nel

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42: Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio

continuando a produrre sostanzialmente identici effetti legislativi e giurisprudenziali.

 

Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni

 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 - 2000 - 1999-88

 

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Codice dei beni culturali e del paesaggio - L. n. 431/1985, ( C.d. L. Galasso)  - D. Lgs. n. 490/1999  - D. L.vo n. 42/2004  -  Vincoli in genere demanio...

 

Beni culturali e ambientali - Pubblica Amministrazione - Autorizzazione in sanatoria - Annullamento del nulla osta paesaggistico - Comunicazione dell’avvio del procedimento - Mancanza - Illegittimità della procedura - Artt. 7 e 11 L. n. 241/1990 - D.M. n. 495/94. La violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento sancito dagli artt. 7 e 11 della L. n. 241 del 1990 e, segnatamente, per l’annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche, anche dal regolamento del Ministero per i beni culturali ed ambientali (d.m. 13 giugno 1994 n. 495), rende illegittimo l’atto di annullamento (in specie della Sovrintendenza) dell’autorizzazione in sanatoria, non contenendo nessuna di quelle clausole che possono considerarsi equipollenti, ossia la notizia della trasmissione della pratica al Ministero dei beni e delle attività culturali e sia la ricezione di una richiesta istruttoria ai fini del controllo. Nella specie, il soggetto interessato dal provvedimento di diniego non è stato messo nella condizione di far valere i propri diritti di accesso e di partecipazione, nonché di consentire all’amministrazione di meglio comparare gli interessi coinvolti nel procedimento. Nei fatti, l’amministrazione non ha predisposto nessun meccanismo procedurale o atto equipollente alla formale comunicazione dell’avvio del procedimento, che potesse assicurare il raggiungimento dello scopo di consentire all’interessato la chiara percezione dell’avvio della fase del procedimento di annullamento del nulla osta paesaggistico. Pres. Varrone - Est. Cirillo - Signorelli (avv. Pittori) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura Generale dello Stato), (riforma Campania sede di Salerno Sez. II n. 1145/2001). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 27/12/2006 (C.C. 31/10/2006), Sentenza n. 7960

 

Beni culturali e ambientali - Urbanistica e edilizia - Nullaosta paesaggistico per la realizzazione delle opere di urbanizzazione inerenti ad un piano di lottizzazione - Motivazione deducibile negli atti istruttori - Legittimità - Annullamento della Soprintendenza - Illegittimità. E' legittimo il rilascio del nulla osta, confortato da un’adeguata istruttoria idoneamente esternata che rinvia espressamente agli atti allegati, in cui si rileva correttamente valutata la compatibilità paesaggistica dell’intervento, sia rispetto al vincolo precedentemente imposto e sia in generale. Pres. Varrone - Est. Cirillo - Ministero per i beni e le attività culturali e dalla Soprintendenza per i Beni A.a. e storici di Sassari e Nuoro (avv. gen. stato) c. San Teodoro s.r.l. (Avv.ti Ballero e Stella Richter) ed altri. CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 27/12/2006 (C.C. 31/10/2006), Sentenza n. 7945

 

Beni culturali e ambientali - Opere assentibili in “quadri naturali di particolare bellezza” - Limiti - Vincolo paesistico - Permanente immobilità del paesaggio - Esclusione - Teoria dello sviluppo controllato del territorio - Codice in materia di beni culturali e paesaggistici. In materia di tutela paesistica, sono assentibili le opere che non interdicono con “quadri naturali di particolare bellezza” che hanno giustificato l’imposizione del vincolo paesistico di cui al D.M. del 1967”. In tale quadro si inserisce il potere ministeriale di cui alla legge n. 431 del 1985 (ora abrogata e penetrata nel nuovo codice in materia di beni culturali e paesaggistici), che l’ordinamento ha voluto porre ad estrema tutela e difesa dei vincoli paesaggistici, nonostante i valori paesaggistici fossero stati valutati nel procedimento di autorizzazione regionale. Inoltre, nel caso in specie, sia i diversi provvedimenti di rilascio dei nullaosta per le opere realizzate nella zona vincolata, sia l’approvazione regionale del piano di lottizzazione integrano non solo l’originario provvedimento di vincolo, ma individuano, nell’ambito della cornice così delineata, quali sono le compatibilità per le ulteriori trasformazioni e per le ulteriori opere. Questo è conforme al sistema della legge che in materia di tutela del paesaggio non è ispirato ad una permanente immobilità, quanto all’idea di favorire uno sviluppo controllato del territorio. Pres. Varrone - Est. Cirillo - Ministero per i beni e le attività culturali e dalla Soprintendenza per i Beni A.a. e storici di Sassari e Nuoro (avv. gen. stato) c. San Teodoro s.r.l. (Avv.ti Ballero e Stella Richter) ed altri. CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 27/12/2006 (C.C. 31/10/2006), Sentenza n. 7945

 

Beni culturali e ambientali - Tutela dei beni vincolati - Natura del reato - Art. 181, comma l, del D.Lgs. n. 42/2004 - Art. 161 D.Lgs n. 490/1999. In materia di tutela dei beni culturali e ambientali, il reato di cui all’art. 161 D.Lgs n. 490/1999 (attualmente art. 181, comma l, del D.Lgs. n. 42/2004) non è un "reato proprio” e non ha come destinatari soltanto i proprietari del bene vincolato ed i soggetti a questi equiparati, ovvero i committenti di "lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici. Esso può essere anche commesso, invece, da qualsiasi altro soggetto che, pur non essendo titolare di poteri o facoltà sul bene protetto, può di fatto, con il proprio comportamento, modificare la condizione materiale o giuridica dello stesso nel senso vietato dalla norma. Questa, infatti, è rivolta a "chiunque" trasgredisca le disposizioni poste a tutela degli immobili vincolati e, quindi, anche al terzo che non si ponga in rapporto qualificato (sia pure di mero possesso) con la cosa. Pres. De Maio - Est. Fiale - Ric. Gambino. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12 Dicembre 2006 (Ud. 13/07/2006), Sentenza n. 40434

 

Beni culturali e ambientali - Urbanistica e edilizia - Condono Edilizio - Presupposti inesistenti - Sanatoria - Sospensione del procedimento penale - Esclusione - Art. 101 del D.P.R. n. 380/2001 (già art. 26 L. n. 64/1974). Quando non sussistano i presupposti del condono edilizio, non solo non può essere applicata la sanatoria ma neppure può ritenersi la sospensione del procedimento penale (con le ovvie conseguenze con riguardo alla prescrizione del reato) e ciò indipendentemente dal fatto che il giudice abbia disposto o negato la sospensione del procedimento dovendosi nel primo caso ritenere la sospensione inesistente. (Ric. Sadini. Corte di Cassazione Sezioni Unite 24.11.1999, sentenza n. 22). Pres. De Maio - Est. Fiale - Ric. Gambino. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12 Dicembre 2006 (Ud. 13/07/2006), Sentenza n. 40434
 

Beni culturali e ambientali - Tutela del territorio - Impianti eolici - Bilanciamento tra le esigenze del sistema produttivo e quelle di tutela ambientale - Coordinamento orizzontale Stato-Regioni. Il problema del bilanciamento tra le esigenze di potenziamento del sistema produttivo e quelle di tutela ambientale (nella specie: impatto ambientale sul territorio degli impianti di energia eolica) si traduce, sotto il profilo decisionale-operativo, nella necessità di un coordinamento orizzontale fra le sfere di attribuzioni dello Stato e delle Regioni (e dei Comuni), come delineato dalla giurisprudenza costituzionale. E questo sia allorquando la legge statale riservi allo Stato le competenze al rilascio delle autorizzazioni, sia quando il legislatore statale abbia individuato i percorsi affidando invece alle regioni o a soggetti da esse delegati la competenza autorizzatoria. Pres. Guerriero, Est. Monaciliuni - E. s.p.a. (avv.ti Todarello, Colicchia e Marchi) c. Regione Campania (avv. de Gennaro) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 5 dicembre 2006, n. 10412

 

Beni culturali e ambientali - Tutela del territorio - Impianti eolici - Regione Campania - Moratoria sine die dell’esame delle istanze autorizzatorie - Illegittimità - Sent. Corte Cost. n. 364/2006. In tema di installazione di impianti per la produzione di energia eolica, è illegittima l’intesa Stato- Regione di sospensione sine die delle procedure autorizzatorie nelle more dell’approvazione del piano regionale per l’inserimento delle tecnologia eolica sul territorio. L’opportuna decisione di dettare previamente una generale disciplina in ambito regionale non può infatti comportare una moratoria senza termini nell’esame delle istanze (cfr. Sent. Corte Cost. n. 364/2006, per una previsione analoga nella legge della Regione Puglia). Pres. Guerriero, Est. Monaciliuni - E. s.p.a. (avv.ti Todarello, Colicchia e Marchi) c. Regione Campania (avv. de Gennaro) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 5 dicembre 2006, n. 10412

 

Beni culturali e ambientali - Vincolo paesaggistico - Impianti per la produzione di energia eolica - Autorizzazione - Adeguata istruttoria sulla compatibilità dell’intervento - Necessità, a prescindere dal favor per l’energia eolica. Il favor riconosciuto - anche a livello europeo - all’energia eolica non comporta che, in presenza di un vincolo paesaggistico sull’area interessata, gli impianti necessari debbano sic et simpliciter essere autorizzati, a prescindere da un’adeguata istruttoria circa la compatibilità dell’intervento proposto con l’area tutelata. Pres. Giaccardi, Est. Tricarico - I. s.r.l. (avv.ti Abbamonte e Di Nezza) c. Soprintendenza per i per i Beni Architettonici, per il Paesaggio, per il Patrimonio Artistico e Demoetnoantropologico del Molise (Avv. Stato) - T.A.R. MOLISE - 29 novembre 2006, n. 985 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Energia - Impianti per la produzione di energia eolica - Regione Molise - Moratoria dei processi autorizzativi - Violazione dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e dell’art. 41 Cost. La sospensione, nella Regione Molise, dei processi autorizzativi regionali di nuovi insediamenti per la produzione di energia eolica, in attesa dell’adozione del documento di programmazione regionale per la produzione e distribuzione dell’energia, costituisce violazione dell’art. 12 del D. Lgs. 29.12.2003, n. 387 - a sua volta attuativo della Direttiva 27.9.2001, n. 2001/77/CE - il quale in primo luogo afferma che tali impianti “sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”, il che vale già ad escludere in nuce qualsiasi potere di moratoria, del tutto incompatibile con detta asserzione, e successivamente, nel prevedere un’autorizzazione unica, stabilisce che il termine massimo per la conclusione del relativo procedimento sia di 180 giorni. La sospensione disposta dalla Regione Molise rende impossibile il rispetto di detto termine, in tal modo integrando una chiara violazione della citata disposizione normativa che lo prevede e contravvenendo altresì allo spirito di massimo favor rispetto a tale tipologia di impianti, che traspare dall’intero decreto nonché, a monte, nella Direttiva di cui esso costituisce attuazione e di altri accordi conclusi a livello internazionale, tesi alla produzione di energia pulita, quale il protocollo di Kyoto. Una tale generalizzata sospensione si pone anche in contrasto con l’art. 41 Cost., in quanto impedisce all’iniziativa economica, ivi tutelata, di potersi esplicare nel campo in argomento, per tutto il periodo considerato, sul territorio molisano, in nome di una non meglio specificata esigenza di attendere l’adozione di linee programmatiche per l’insediamento di detti impianti. Pres. Giaccardi, Est. Tricarico - I. s.r.l. (avv.ti Abbamonte e Di Nezza) c. Regione Molise (Avv. Stato) - T.A.R. MOLISE - 29 novembre 2006, n. 984 (vedi: sentenza per esteso)

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - FLORA - Bosco - Realizzazione di recinzione in legno e rete metallica - Mancanza di autorizzazione - Reato di cui all'art. 181 D.Lgs. n. 42/2004 - Configurabilità. La realizzazione, all'interno di un bosco e in difetto della preventiva autorizzazione, di una recinzione con traverse di legno e rete metallica, incide in modo giuridicamente rilevante sull'assetto paesaggistico della zona, configurando il reato di esecuzione di lavori su beni paesaggistici, di cui all'art. 163 del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (ora sostituito dall'art. 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42). Sicché è necessario per la realizzazione dell’opera l'autorizzazione dell'Ente preposto alla tutela ambientale, ex art. 150 D.L.vo 490/99 (norma ora riprodotta nell'art. 146 comma 2° D.L.vo 42/04). Pres. Vitalone C., Est. Gentile M., Imp. Cocchi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 29 Novembre 2006 (Ud. 12/10/2006), Sentenza n. 39355

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Reato ex art. 181 D.Lgs. n. 42/2004 - Natura - Reato di pericolo - Configurabilità. Il reato di cui all'art. 163 D.L.vo 490/99, 490 (ora sostituito dall'art. 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42), ha natura di reato di pericolo astratto, onde per la sua configurabilità non è necessario un effettivo pregiudizio per l'ambiente, potendosi escludere dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici [Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. III Sent. n. 14461 del 28/03/03, ric. Carparelli; Cass. Sez. III Sent. n. 19761 del 29/04/03; Cass. Sez. III Sent. n. 38051 del 28/09/04 ; Cass. Sez. III Sent. n. 23980 del 26/05/04, ry 224468 ; Cass. Sez. III Sent. n. 12863 del 20/03/03, ric. Abate]. Pres. Vitalone C., Est. Gentile M., Imp. Cocchi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 29 Novembre 2006 (Ud. 12/10/2006), Sentenza n. 39355

 

Beni culturali e ambientali - Corsi d’acqua - Mancanza attuale di acqua - Irrilevanza - Sussistenza del vincolo - Iscrizione negli elenchi di cui al r.d. n. 1775/1933 - Sufficienza. La circostanza che un fosso sia attualmente privo di acqua non rileva ai fini della qualificazione dello stesso come corso d’acqua e, conseguentemente, della sussistenza del vincolo di cui all’art. 146, primo comma, lett. c), del D.Lgs 29.10.1999 n. 490, secondo il quale sono comunque sottoposti alle disposizioni del Testo unico “i fiumi, i torrenti ed i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal…regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”. Ciò che rileva, ai fini della sussistenza del vincolo rispetto ai corsi d’acqua è quindi la loro iscrizione nei predetti elenchi. Pres. Raggio, Est. Conti - L.M. (avv. Piccinni) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali e altro (Avv. Stato) - T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. II - 28 novembre 2006, n. 13358

 

Beni culturali e ambientali - Corso d’acqua - Autorizzazione comunale per un fabbricato realizzato nella fascia di inedificabilità assoluta - Annullamento ministeriale - Legittimità - Non è valutazione di merito. E’ legittimo l’annullamento da parte della Soprintendenza dell’autorizzazione comunale nel caso di un fabbricato realizzato ad una distanza di soli 44 metri da un corso d’acqua. Il vizio di violazione degli artt. 145 e 146 del D.Lgs. n. 490/1999 attiene infatti alla legittimità dell’atto annullato e non alla valutazione di merito spettante al Comune. Pres. Raggio, Est. Conti - L.M. (avv. Piccinni) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali e altro (Avv. Stato) - T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. II - 28 novembre 2006, n. 13358
 

Beni culturali e ambientali - Vincolo paesaggistico - Annullamento dell’autorizzazione - Comunicazione di avvio del procedimento - Formula di trasmissione al Ministero contenuta nell’autorizzazione regionale - Equipollenza. Come si è espressa ripetutamente la giurisprudenza prevalente (cfr. Cons.St., VI, 3.3.2004 n. 1063, successivamente recepita dal legislatore con l’art. 146, comma 7, del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42), nel caso di annullamento di autorizzazione paesaggistica, al fine dell’assolvimento dell’obbligo della comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990, deve ritenersi equipollente la formula di trasmissione al Ministero contenuta nell’autorizzazione regionale (ovvero dall’ente dalla stessa delegato). Invero, attraverso tale comunicazione, l’autorità delegata (regione o ente subdelegato), dando atto della doverosa trasmissione al Ministero dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata, consente all’interessato di conoscere della pendenza di detta seconda fase di controllo e di potere, quindi, fornire ulteriori elementi per un favorevole definitivo esame della propria istanza. Pres. Raggio, Est. Conti - L.M. (avv. Piccinni) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali e altro (Avv. Stato) - T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. II - 28 novembre 2006, n. 13358

 

Beni culturali e ambientali - Soprintendenza - Interventi correttivi - Autorizzazione postuma a sanatoria - Art. 16 R.D. n. 1357/1940 - Inapplicabilità. L'art. 16 del R.D.3 giugno 1940 n. 1357 concerne il caso dell’autorizzazione (preventiva) all’esecuzione dei lavori prevista dall'art. 7 della l. 29 giugno 1939 n. 1497, rilasciata in base ad un progetto sottoposto a previo nullaosta sindacale paesaggistico e sul quale il Soprintendenza può apportare le opportune variazioni, e non è pertanto invocabile nel caso in cui invece trattasi di “autorizzazione postuma” concessa a sanatoria di opere abusivamente costruite. Pres. Raggio, Est. Conti - L.M. (avv. Piccinni) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali e altro (Avv. Stato) - T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. II - 28 novembre 2006, n. 13358

 

Beni culturali e ambientali - Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato - Formale dichiarazione della pubblica amministrazione - Esclusione - Desumibilità della sua natura culturale - Sufficienza - Art. 125 D.Lgs. n. 490/1999 - D.L.vo 22.1.2004 n. 42 (Codice dei beni culturali o del paesaggio). Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 125 del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato, non è necessario che i beni siano qualificati come tali da un formale provvedimento della pubblica amministrazione, essendo sufficiente la desumibilità della sua natura culturale dalle stesse caratteristiche dell'oggetto, non essendo richiesto un particolare pregio per i beni culturali di cui all’art 1 comma primo, del citato decreto n. 490.” (sez. III, 200347922, Petroni, RV 226870; sez. III 200145814, Cricelli, RV 220742; 200142291, Licciardello, RV 220626). Pres. Papa - Est. Lombardi - Ric. Palombo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 28 Novembre 2006 (Ud. 24/10/2006), Sentenza n. 39109

 

Beni culturali e ambientali - D.L.vo 22.1.2004 n. 42 - Codice dei beni culturali o del paesaggio - Beni d’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico - Proprietà dello Stato di tutti i beni immobili e mobili - Individuazione. L’art. 91, Co. 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.L.vo 22.1.2004 n. 42), attribuisce alla proprietà dello Stato tutti i beni immobili e mobili, oggetto di ritrovamento, da "chiunque ed in qualunque modo" che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, analogamente a quanto previsto dall'art. 88 del D.L.vo n. 490/99, senza che sia necessario un formale provvedimento che riconosca il loro interesse culturale, emesso dall’autorità amministrativa ai sensi dell’art. 13 del citato D.L.vo n. 42/2004. Pres. Papa - Est. Lombardi - Ric. Palombo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 28 Novembre 2006 (Ud. 24/10/2006), Sentenza n. 39109

 

Beni culturali e ambientali - Tutela dei beni culturali - Art. 10, co. 3 e co. 1, del D.L.vo n, 42/2004 - Differenza. In materia di tutela dei beni culturali, un formale provvedimento emesso dall’autorità amministrativa che riconosca l’interesse culturale di un bene, è necessario solo per i beni di cui all’art. 10, co. 3, del D.L.vo n. 42/2004 e, cioè, per quei beni che risultino appartenere a privati in base ad in titolo che ne legittimi disponibilità. In tutti gli altri casi, i beni di cui all’art. 10, co. 1, del D.L.vo n. 42/2004 appartengono allo Stato sulla base del mero accertamento del loro interesse culturale. Pres. Papa - Est. Lombardi - Ric. Palombo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 28 Novembre 2006 (Ud. 24/10/2006), Sentenza n. 39109

 

Beni culturali e ambientali - Impossessamento di cose d’interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropoIogico - Fattispecie criminosa - Requisiti "culturali" del bene. Per integrare la fattispecie criminosa di cui all’art. 176, co. l, del D.L.vo n. 42/2004, che si pone in evidente continuità normativa con il reato già previsto dall’art. 125 del D.L..vo n, 490/99, non occorre alcun provvedimento formale, che dichiari l’interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropoIogico delle cose di cui il privato sia stato trovato in possesso, allorché quest’ultimo non dimostri di esserne legittimo proprietario, sicché si possa affermare, anche sulla base di adeguati elementi indiziari, che gli stessi sano stati oggetto di ritrovamento ed essendo, peraltro, sufficiente l'accertamento dei requisiti culturali del bene, secondo le indicazioni contenute nel citato articolo 10. Pres. Papa - Est. Lombardi - Ric. Palombo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 28 Novembre 2006 (Ud. 24/10/2006), Sentenza n. 39109

 

Beni culturali e ambientali - Tutela e di conservazione dei valori ambientali e paesistici - Autorizzazione - Controllo di legittimità della Soprintendenza - Limiti. In materia di tutela paesaggistica, è precluso alla Soprintendenza un riesame complessivo delle valutazioni tecnico discrezionali compiute dall’ente locale, tale da consentire la sovrapposizione o la sostituzione di una nuova valutazione di merito a quella compiuta in sede di rilascio dell’autorizzazione paesistica, fermo restando che il controllo di legittimità della Soprintendenza può riguardare tutti i possibili profili dell’eccesso di potere (ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 11 settembre 2003, n. 5099; 22 agosto 2003, n. 4766; Ad. Plen., 14 dicembre 2001, n. 9). Pertanto, posto che la funzione dell’autorizzazione non è quella di rimuovere il vincolo, ma di accertare in concreto la compatibilità dell’intervento prospettato con le imprescindibili esigenze di tutela e di conservazione dei valori ambientali e paesistici che costituiscono la ragion d’essere del vincolo stesso, l’annullamento dell’autorizzazione è giustificato quando la valutazione di compatibilità si traduce in una obiettiva deroga e, quindi, in un’autorizzazione illegittima per sviamento o travisamento. Pres. Pugliese - Est. Polidori - IMMOBILIARE DEL NORD s.p.a. (avv. Rocco di Torrepadula) c. Comune di Napoli (avv.ti Tarallo, Accattatis Chalons D’Oranges, Andreottola, Carpentieri, Crimaldi, Cuomo, Furnari, Pizza, Pulcini, Ricci e Romano). TAR CAMPANIA Napoli, Sez. IV, 21 novembre 2006, (11/10/2006), n. 10126 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Autorizzazione paesistica - Natura - Valutazione complessa - Motivazione analitica - Necessità. Il rilascio dell’autorizzazione paesistica presuppone una valutazione complessa che prende le mosse dal vincolo e si conclude con un giudizio di compatibilità dell’intervento prospettato con il vincolo stesso. Pertanto, il provvedimento autorizzatorio deve essere corredato da un’analitica motivazione da cui si possa chiaramente evincere non solo che tale valutazione è stata effettuata, ma anche come è stata effettuata (T.A.R. Campania, Sez. IV, 10 dicembre 2004, n. 18694; 27 gennaio 2004, n. 493), mentre la mancanza di motivazione o una motivazione apodittica, o soltanto apparente, possono costituire i sintomi da cui l’Autorità statale inferisce che il rilascio dell’autorizzazione in realtà si risolve in un’illegittima deroga rispetto al vincolo. Pres. Pugliese - Est. Polidori - IMMOBILIARE DEL NORD s.p.a. (avv. Rocco di Torrepadula) c. Comune di Napoli (avv.ti Tarallo, Accattatis Chalons D’Oranges, Andreottola, Carpentieri, Crimaldi, Cuomo, Furnari, Pizza, Pulcini, Ricci e Romano). TAR CAMPANIA Napoli, Sez. IV, 21 novembre 2006, (11/10/2006), n. 10126 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Opere edilizie abusive eseguite su immobili sottoposti a vincolo - Sanatoria postuma - Silenzio rifiuto - Impugnazione - Termine di 180 giorni - Funzione - Richiesta di pronunzia esplicita - Commissario “ad acta”. In materia di “silenzio rigetto”, l’interessato decorso il termine di 180 giorni “può impugnare il silenzio-rifiuto”, e cioè insorgere contro l’inerzia dell’amministrazione ad emettere una pronunzia esplicita, che assume carattere di condotta elusiva dell’obbligo di provvedere (“rifiuto”) e non ha contenuto di statuizione provvedimentale negativa incidente sulle posizioni di interesse del privato. L’art. 21 bis della legge 06.12.1971, n. 1034, offre uno strumento processuale di carattere semplificato ed urgente onde reagire al silenzio dell’Amministrazione e pervenire alla pronunzia esplicita anche a mezzo della nomina di un commissario “ad acta”. Pres. Varrone - Est. Polito - S.a.s. KASTAVROT (avv. Graziosi) c. S.a.s. Immobiliare SERPIERI di Mussoni R. & c. (avv. Morello) ed altri (conferma T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. II^, n. 643/06 del 26.05.2006). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 14/11/2006 (C.C. 29/09/2006), Sentenza n. 6705 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Opere edilizie abusive - Immobili sottoposti a vincolo - Condotta inadempiente dell’Amministrazione - Silenzio rifiuto - Provvedimento negativo - Difetto di motivazione e di istruttoria - Tutela - Art. 32, 1° c., L. 47/1985. La condotta inadempiente dell’Amministrazione, protrattasi per il termine stabilito dalla legge, assurge a presupposto processuale per consentire l’immediato accesso alla tutela e non dà luogo alla “fictio” di un provvedimento negativo sulla domanda del privato. Del resto la qualificazione come “provvedimento negativo” del silenzio che segue al mancato rilascio del parere di cui all’art. 32, primo comma, della legge 47/1985 non soccorrerebbe neanche ad esigenze di buon andamento ed economicità dell’azione dell’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo, che resterebbe soccombente in tutti i casi di reazione in sede contenziosa, risultando il “silenzio-diniego” ineludibilmente viziato nei profili del difetto di motivazione e di istruttoria. Pres. Varrone - Est. Polito - S.a.s. KASTAVROT (avv. Graziosi) c. S.a.s. Immobiliare SERPIERI di Mussoni R. & c. (avv. Morello) ed altri (conferma T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. II^, n. 643/06 del 26.05.2006). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 14/11/2006 (C.C. 29/09/2006), Sentenza n. 6705 (vedi: sentenza per esteso)
 

Beni culturali e ambientali - Condono edilizio - Sanatoria degli abusi edilizi - Opere edilizie abusive - Immobili sottoposti a vincolo - Richiesta di parere all’autorità preposta alla tutela del vincolo - Procedimento ad iniziativa dell’Amministrazione - Art. 35 L. n. 47/1985. Nel procedimento di sanatoria degli abusi edilizi non costituisce onere del richiedente la concessione edilizia in sanatoria l’allegazione del parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo (cfr. anche circolare Ministero LL. PP. n. 335725 del 30.07.1985). Detta valutazione viene assunta all’interno del procedimento ad iniziativa dell’Amministrazione che deve adottare il provvedimento finale. Nella specie, non ha pregio, la tesi rivolta ad individuare il “dies a quo” per la formazione del “silenzio- rifiuto” dalla data di presentazione della domanda di condono edilizio al comune, dovendosi invece a assumere al riferimento il momento in cui l’Amministrazione comunale ha formulato la richiesta di parere alla locale Soprintendenza. Pres. Varrone - Est. Polito - S.a.s. KASTAVROT (avv. Graziosi) c. S.a.s. Immobiliare SERPIERI di Mussoni R. & c. (avv. Morello) ed altri (conferma T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. II^, n. 643/06 del 26.05.2006). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 14/11/2006 (C.C. 29/09/2006), Sentenza n. 6705 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Procedimento di condono - Concessione edilizia nelle more del giudizio di esecuzione e in ottemperanza di una decisione - Autorizzazione paesaggistica - Diniego - Riesercizio del potere da parte dell’amministrazione - Legittimità - Fondamento. In materia urbanistica, nelle more del giudizio di esecuzione e in ottemperanza di una decisione, è legittimo, un nuovo provvedimento (a firma del competente dirigente tecnico), che neghi la concessione edilizia richiesta dal ricorrente, sulla base anche del diniego di autorizzazione paesaggistica disposto con atto dall’Ufficio Tutela del paesaggio. Pres. Varrone - Est. Cafini - Santoro (avv. Sinagra e Sabatini) c. Comune di Arzachena (n.c.) (dichiara improcedibile l’ottemperanza della decisione n.1174/05 del 22 marzo 2005). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 14/11/2006 (C.C. 29/09/2006), Sentenza n. 6701 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Vincolo storico artistico - Imposizione - Valutazione tecnico-discrezionale dell’Amministrazione - Sindacabilità - Limiti - Adeguata motivazione - Necessità - Elementi di pregio - Mera descrizione - Insufficienza - Fattispecie - L. n. 1089/1939. La valutazione tecnico-discrezionale dell’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo è sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti di palese illogicità. Pertanto, le ragioni di interesse pubblico alla conservazione del bene o alla sua destinazione a pubblico godimento devono essere esternate attraverso un’adeguata motivazione. Nella specie, è stato ritenuto insufficiente, in materia d’imposizione di un vincolo storico artistico, l’individuazione di alcuni elementi di pregio dell’immobile che non superano la soglia della mera descrizione. Pres. Varrone - Est. Romeo - De Martino Norante (avv. Pinto) c. Ministero dei beni e delle attività culturali e la Sovrintendenza ai beni ambientali di Napoli (annulla T.A.R. Campania, sez. I, sentenza n. 7241 del 2002). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 14/11/2006 (C.C. 14/07/2006), Sentenza n. 6698 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Vincolo paesaggistico - Potere di annullamento ex art. 159 D.Lgs. 42/2004 - Antecedentemente al decreto correttivo nr. 157/2006 - Struttura ministeriale centrale. Fino alla entrata in vigore del decreto correttivo nr. 157/2006 deve ritenersi che la competenza ex art. 159 Dlgs nr. 42/2004 - nel lasso di tempo perentorio in cui va esercitata - spettasse al Ministero (id est, alla struttura ministeriale centrale) e non ad un ufficio periferico, identificabile, in particolare, nella Soprintendenza. Pres. ed Est. Pagano - I.C. e altro (avv. Molinaro) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali e altro (Avv. Stato) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. VI - 9 novembre 2006, n. 9442 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica ed edilizia - Regione Siciliana - Demanio marittimo - Mare e coste - L.R. 78/76 - Divieto di edificare nella fascia di 150 m dal mare - Costruzioni accessorie agli immobili esistenti - Deroga - Inconfigurabilità. Il divieto di edificare nella fascia di 150 metri dal mare, in vigenza dell’art. 15 della legge reg. sic. n. 78/1976, non contempla alcuna deroga per le costruzioni accessorie agli immobili già esistenti (nella specie: il vano adibito a cisterna). Pres. Giallombardo, Est. Malsano - M.R.P.C. (avv. Capasso) c. Soprintendenza BB.CC.AA. Palermo e altro (Avv. Stato) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 8 novembre 2006, n. 2812

 

Beni culturali e ambientali - Autorizzazione paesaggistica - Accordo di programma - Partecipazione dell’amministrazione statale - Assoggettamento delle funzioni statali all’approvazione dell’accordo con decreto regionale - Impossibilità. Un’Amministrazione statale può per certo essere invitata a partecipare ai lavori prodromici alla stipulazione di un accordo di programma ex L.R. Veneto n. 35 del 2001, e può anche essere parte dell’Accordo medesimo, sottoscrivendone il contenuto e assumendo - pertanto - il relativo impegno ad eseguirlo per quanto di propria competenza. L’Amministrazione statale, tuttavia, non soltanto non può essere vincolata all’osservanza di clausole compromissorie eventualmente presenti dell’Accordo, né - altrettanto ovviamente - può essere resa destinataria di interventi surrogatori della medesima Regione ovvero di altre Amministrazioni pubbliche sub-regionali, parimenti contemplabili nel testo dell’Accordo, per eventuali sue inadempienze, ma non può assoggettare l’esercizio delle proprie specifiche funzioni essenzialmente rette da fonti normative statuali, ancorché “dedotte” nel contenuto dell’Accordo medesimo, all’approvazione di quest’ultimo disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale: e ciò in quanto, l’Accordo sostituisce ad ogni effetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni e i nulla osta previsti soltanto da leggi regionali, e non già statali. Ovviamente, a tutto ciò può ovviarsi mediante lo stralcio dall’Accordo di programma della funzione che nell’ambito del “sistema” Regione - Enti Locali (esso solo, si ribadisce, conformabile per effetto della legislazione regionale) risulta soltanto delegata o subdelegata nel presupposto di una sovrastante disciplina di legge di fonte statuale: ed, in tal caso, l’azione amministrativa segnatamente riguardante tale funzione dovrà pertanto svolgersi mediante la disciplina ordinariamente prevista al riguardo (adozione del provvedimento da parte dell’Amministrazione delegata o subdelegata e eventuale annullamento da parte dell’Amministrazione delegante, ovvero intervento sostitutivo di quest’ultima nell’ipotesi di inerzia dell’Amministrazione delegata o subdelegata), essendo sufficiente che la Conferenza di servizi decisoria prenda atto della circostanza. Pres. Amoroso, Est. Rocco - Italia Nostra onlus e altri (avv.ti Ceruti e Acerboni) c. Regione Veneto (avv.ti Morra e Cusin), Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) e Comune di Porto Viro (avv. Barzazi) - T.A.R. VENETO, Sez. I - 27 ottobre 2006, n. 3587 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Autorizzazione paesaggistica - Art. 159 D.Lgs. 42/2004 - Amministrazione delegante e amministrazione delegata - Compatibilità con l’istituto dell’Accordo di programma - Esclusione - Necessità della partecipazione dell’amministrazione delegante competente ad esprimersi in via definitiva. La reintroduzione, ad opera dell’art. 159 del D.L.vo 42 del 2004 (il cui testo è stato riconfermato dall’art. 26 del D.L.vo 26 marzo 2006 n. 157), del meccanismo dell’autorizzazione paesaggistica emessa dall’amministrazione delegata (la Regione) o subdelegata (nella regione Veneto, i Comuni) e la sua annullabilità da parte dell’amministrazione delegante (la Soprintendenza), a sua volta direttamente adibile dagli interessati in caso di inerzia dell’amministrazione delegante, risulta ex se incompatibile con l’istituto dell’Accordo di programma, laddove nella conferenza decisoria deve intervenire non già l’Amministrazione delegata o subdelegata, ma l’Amministrazione competente ad esprimersi in via definitiva in ordine alla funzione autorizzatoria qui considerata, ossia l’Amministrazione delegante. Pres. Amoroso, Est. Rocco - Italia Nostra onlus e altri (avv.ti Ceruti e Acerboni) c. Regione Veneto (avv.ti Morra e Cusin), Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) e Comune di Porto Viro (avv. Barzazi) - T.A.R. VENETO, Sez. I - 27 ottobre 2006, n. 3587 (fattispecie in tema di terminale di rigassificazione di GNL e metanodotto) (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Urbanistica e edilizia - Beni soggetti a tutela paesistica - Abuso edilizio in zona vincolata - Ordinanza di demolizione - Obbligo di motivazione specifica del provvedimento - Esclusione - Presupposto - Fattispecie. Il generale obbligo di motivazione del provvedimento gravante sull’autorità non risulta peculiarmente aggravato nel caso in cui la decisione dia conto della necessità di preservare beni soggetti a tutela paesistica consacrata mediante l’imposizione di un vincolo: “Il requisito della sufficienza della motivazione risulta integrato dall'indicazione delle ragioni assunte a fondamento della valutazione di compatibilità (o di incompatibilità) dell'intervento edilizio con le esigenze di tutela paesistica poste a base del relativo vincolo.” (Consiglio Stato, sez. IV, 19 luglio 2004, n. 5180; cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 1 dicembre 2004, n. 17812). Nella specie: il denunciato contrasto con la disciplina vincolistica, concernente -l’area su cui l’intervento edilizio abusivo è stato realizzato e quindi l’immobile stesso, costituisce di per sé motivazione bastevole a reggere l’ordine di demolizione. Pres. Pagano, Est. Raiola - Ric. Cozzo (avv. Marino) c. Comune di Pozzuoli (avv. Storace).  T.A.R. Napoli, Sez. VI, 23 ottobre 2006, n. 8980 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Urbanistica e edilizia - Disposizioni a tutela del paesaggio - Demolizione di opere abusive su area vincolata - Parere della C.E.I. - Omessa acquisizione - Non necessita - Poteri sanzionatori in materia di edilizia - Competenza Comunale - D.lg. n. 42/2004. In sede di emanazione di ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive su area vincolata non è necessario acquisire il parere della Commissione Edilizia Integrata, dal momento che l'ordine di ripristino discende dall'applicazione della disciplina edilizia vigente (art. 27 t.u. edilizia) e non costituisce affatto irrogazione di sanzioni discendenti dalla violazione di disposizioni a tutela del paesaggio (ex d.lg. n. 490 del 1999, ora trasfuso nel d.lg. n. 42 del 2004), con il corollario che il potere di disporre la demolizione di opere abusive rientra nei poteri sanzionatori in materia di edilizia di competenza del Comune, in proprio e non già quale autorità delegata (T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 23 giugno 2005, n. 8579). Pres. Pagano, Est. Raiola - Ric. Cozzo (avv. Marino) c. Comune di Pozzuoli (avv. Storace). T.A.R. Napoli, Sez. VI, 23 ottobre 2006, n. 8980 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali - Espropriazione per causa di pubblica utilità - Competenza esclusiva dello Stato - Art. 95 D.Lgs. 42/2004 - Enti locali - Autorizzazione. L’esproprio per causa di pubblica utilità di beni culturali è attribuito per espressa volontà di legge (art. 95, c. 1 D.Lgs. 42/2004) alla esclusiva competenza del dello Stato, in conformità all’attribuzione esclusiva di competenza in materia prevista dall’art. 117, lett. s) della Costituzione. Il ministero può autorizzare, ai sensi dell’art. 95, c. 2, gli enti territoriali, nonché ogni altro ente o istituto pubblico, ad effettuare l’espropriazione. Ne consegue l’illegittimità dell’imposizione del vincolo preordinato all’esproprio su area di interesse archeologico-culturale da parte di un Comune in difetto del prescritto nulla osta. Pres. Urbani, Est. Bucchi - B.A. e altri (avv. Spagnolo) c. Comune di Rignano Garganico (avv. Agnusdei) - T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. III - 19 ottobre 2006, n. 3749

 

Beni culturali e ambientali - Codice dei beni culturali e del paesaggio - Continuità normativa con il D.Lv. n. 490/1999 - D.Lv. n. 42/2004. Esiste perfetta continuità normativa tra l’articolo 163 D.Lv. n. 490/1999 e l’articolo 181 D.Lv. n. 42/2004 non solo sotto il profilo contenutistico, ma anche sotto quello temporale. In altri termini, non solo le nuove disposizioni, ma anche l'abrogazione delle vecchie disposizioni, fanno parte del nuovo "codice dei beni culturali e del paesaggio", e quindi entrano in vigore contemporaneamente dal 1.5.2004, senza che l'art. 184 possa essere estrapolato dal codice soltanto perché è susseguente all'art. 183, che ne stabilisce l'entrata in vigore. Pres. De Maio Est. Onorato Ric. Palermo ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12 ottobre 2006 (Ud. 27/04/2006), Sentenza n. 34119 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Reati ambientali - Estinzione - Presupposti - Disciplina applicabile - Fattispecie - L. n. 308/2004 - D.Lv. n. 490/1999 - D.Lv. n. 42/2004. Anche in materia dei reati ambientali, possono ricorrere le condizioni contenute nel comma 37 dell'art. 1 della legge 15.12.2004 n. 308 che subordina l'estinzione del reato di cui all'art. 181 D. Lgs. 42/2004, alla presenza di un certificato di compatibilità paesaggistica e al preventivo pagamento delle sanzioni pecuniarie previste. (In specie, inapplicabilità della disciplina in quanto i trasgressori non avevano previamente pagato le sanzioni pecuniarie contemplate, per il fatto che, prima della entrata in vigore della norma, il reato ambientale non poteva essere estinto da un parere postumo favorevole rilasciato dalla autorità preposta alla tutela del vincolo (D.Lv. n. 490/1999); dopo l'entrata in vigore della norma, (D.Lv. n. 42/2004) l'estinzione del reato da una parte era astrattamente possibile in presenza di un postumo certificato di compatibilità paesaggistica, ma dall'altra non era concretamente perfezionabile per Ia mancanza delle condizioni a cui la norma subordina l'effetto estintivo). Pres. De Maio Est. Onorato Ric. Palermo ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12 ottobre 2006 (Ud. 27/04/2006), Sentenza n. 34119 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Vincolo paesaggistico - Sanatoria dell’opera, la cui realizzazione è antecedente al vincolo di inedificabilità - Vincolo di inedificabilità “assoluta” e “relativa” - Disciplina applicabile - Nulla osta - Completamento funzionale del manufatto sanato - Nuova costruzione - Esclusione - L. n. 431/1985 - Art. 7 n. 1497/1039. L’inedificabilità assoluta non è, di ostacolo alla sanatoria dell’opera, la cui realizzazione è antecedente al vincolo di inedificabilità assoluta ex legge n. 431 del 1985. In questa ipotesi deve aversi riguardo al vincolo di inedificabilità relativa ex art. 7 della legge “ordinaria” n. 1497/1039, secondo il quale sono consentiti interventi previo rilascio della autorizzazione comunale, sottoposta al controllo ministeriale, il che rende l’opera abusiva condonabile ai sensi dell’art. 32 della legge n. 47/1985. Pres. - Giovannini - Est. Romeo - Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura generale dello Stato) c. Guidone (avv. Nappi) (conferma T.a.r. Campania, sez. IV, sentenza n. 460/2000). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 12/10/2006 (C.c. 20/06/2006), Sentenza n. 6072 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica ed edilizia - Area boscata - Nozione di bosco ai sensi della L.R. Siciliana n. 16/96 - Bosco artificiosamente diviso in due tronconi ciascuno di estensione inferiore ai 10.000 mq - Mantenimento della qualificazione di bosco - Programma costruttivo che consente la realizzazione di edifici entro la fascia di rispetto di 50 metri - Illegittimità. Ai sensi dell’art. 4 della Legge della Regione Siciliana n. 16/1996, i terreni su cui sorge un bosco, temporaneamente privi della vegetazione arborea sia per cause naturali compreso l’incendio, sia per l’intervento antropico, non perdono la qualificazione di bosco. Ne consegue che un’area coperta da vegetazione arborea artificiosamente frazionata in due tronconi (ciascuno di estensione inferiore a 10.000 mq) attraverso incendi “intelligenti” e taglio di alberi, al fine di eludere le disposizioni di cui alla L.R. n. 16/96, mantiene la qualità di bosco e di ciò va tenuto conto in sede di approvazione del piano regolatore generale e dei successivi strumenti di attuazione. Sicchè è illegittima l’approvazione di un programma costruttivo per l’insediamento di edifici entro la fascia di 50 metri dal limite esterno di detta area, per violazione dell’art.4 e dell’art.10 della l.r. Siciliana 6.4.1996 n. 16, nel testo sostituito dall'art. 3 della L.R. 13 del 1999, modificato e integrato dall'art. 89, comma 8, della L.R. n. 6 del 2001e dall'art. 42 della L.R. n. 7 del 2003. Pres. Leo, Est. Salamone - Legambiente Comitato Regionale Siciliano e altro (avv. De Luca) c. Comune di san Gregorio di Catania (avv. Leonardi), Assessorato regionale Territorio e Ambiente (Avv. Stato) e Provincia Regionale di Catania (avv. Salemi) - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. III - 5 ottobre 2006, n. 1632 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Impianti eolici - Tutela ambientale - Esigenze energetiche - Giudizio di comparazione - Valutazione discrezionale. La necessità di favorire ed incentivare l’energia pulita, attraverso il rilascio delle autorizzazioni richieste, soggiace ad apposite valutazioni della P.A., sia in ordine alla quantità dell’energia da produrre con impianti alternativi (nel caso di specie eolici), sia in ordine alla compatibilità ambientale dei singoli interventi ai sensi del D.P.R. 12/4/96 e della L.R. Sardegna n. 3/2003 art. 20 c. 13. La normativa, sia nazionale che comunitaria, non impedisce affatto un giudizio di comparazione tra valori ed interessi pubblici meritevoli di tutela coinvolti nel procedimento che debbono essere mediati con valutazione discrezionale del competente organo amministrativo in applicazione della normativa di settore. In particolare, nessuna norma o principio riconosce come prevalente l’esigenza energetica rispetto alla tutela ambientale. Pres. Tosti, Est. Scano - Enel Green Power s.p.a. (avv.ti Schifino e Candio) c. Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato alla Difesa dell’Ambiente (avv. Contu) - T.A.R. SARDEGNA, Sez. II - 3 ottobre 2006, n. 2082 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Vincolo paesaggistico - Art. 149 D.Lgs. 42/2004 - Interventi inerenti l’attività agro-silvo-pastorale - Esclusione dell’obbligo di autorizzazione - Non comprende le costruzioni edilizie. L’articolo 1 della legge 431/1985 (poi, articolo 152 del d.lgs. 490/1999, ed oggi articolo 149 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 42/2004) in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, esclude l’obbligo di autorizzazione per gli “interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio”; ma l’esclusione non comprende le costruzioni edilizie, l’impatto delle quali, peraltro, deve essere valutato proprio in sede di rilascio delle suddette autorizzazioni. Pres. f.f. Ferrari, Est. Ungari - P.O. e altro (avv. Bianchi) c. Comune di Città di Castello (n.c.) - T.A.R. UMBRIA - 2 ottobre 2006, n. 495

 

Beni culturali e ambientali - Causa estintiva del reato paesaggistico - Limiti - Estinzione del reato paesaggistico per spontaneo ripristino - Art. 181 c. 1-quinquies, D.Lgs. n. 42/2004. La causa estintiva del reato paesaggistico, in base alla disposizione di cui all’articolo 181 comma 1-quinquies, del D.Lgs. n. 42/2004, (nel quale è stato trasfuso l’art. 163 D.Lgs. 490/1999), resta preclusa, oltre che dalla sentenza di condanna, anche dall’emissione di un provvedimento amministrativo idoneo ad essere eseguito d’ufficio. Pres. Papa - Est. Miranda - Ric. Pedrini. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 29 settembre 2006 (Ud. 23/06/2006), Sentenza n. 32553 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Vincolo di rimboschimento - Obbligo di rimboschimento - Assimilazione ai boschi. L’assimilazione ai boschi dei fondi gravati dall’obbligo di rimboschimento richiede la sola presenza del provvedimento amministrativo o della disposizione normativa che abbia imposto il vincolo di rimboschimento. E’ da escludersi il concorso apparente di norme e, conseguentemente, l’applicazione del principio di specialità tra la violazione paesaggistica di cui all’articolo 181 D.Lv. 42-2004 e il DL 3267-1923 artt. 26 e 54 in tema di vincolo idrogeologico e tra la medesima violazione penale e la legge 950-1956 art. 1 in materia di polizia forestale. Pres. Lupo - Est. Franco - Ric. De Nardis. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 29 settembre 2006 (Ud. 07/06/2006), Sentenza n. 32542 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Vincoli idrogeologici - Danneggiamento o taglio di piante - Art. 26 D.l. n. 3267/1923 e Art. 181 d.lgs. n. 42/2004 - Finalità di salvaguardia - Differenza del bene protetto. L'art. 26 del d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267, è dettato a protezione del vincolo idrogeologico e di altri simili interessi (difesa dalla caduta di valanghe, sassi, furia dei venti, oltre che difesa delle condizioni igieniche locali e difesa militare) e sanziona il fatto di chi danneggi piante o comunque arrechi altri danni nei boschi vincolati per scopi idrogeologici o per gli altri scopi indicati e ciò in violazione delle prescrizioni impartite dalle competenti autorità. Mentre, l'art. 163 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (ora art. 181 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), è dettato a tutela degli interessi paesaggistici ed ambientali, e segnatamente alla salvaguardia del bosco nel suo valore estetico-ambientale, e sanziona il fatto di chi esegua lavori di qualsiasi genere su beni ambientali senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, a prescindere dal fatto che arrechi o meno un danno o un pregiudizio. Pres. Lupo - Est. Franco - Ric. De Nardis. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 29 settembre 2006 (Ud. 07/06/2006), Sentenza n. 32542 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Vincoli idrogeologici - Terreni rimboschiti - Art. 54 D.l. n. 3267/1923 - Finalità di salvaguardia - Operazioni di governo boschivo in difformità del piano di coltura e conservazione approvato - Pascoli - Sanzioni. L'art. 54 del d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267, persegue la finalità di salvaguardare il vincolo idrogeologico (o gli altri interessi indicati) e sanziona proprietario dei terreni rimboschiti per effetto dello stesso decreto legge che effettui sugli stessi la coltura agraria o effettui il pascolo secondo modalità diverse da quelle previste o comunque compia le operazioni di governo boschivo in difformità del piano di coltura e conservazione approvato. Pres. Lupo - Est. Franco - Ric. De Nardis. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 29 settembre 2006 (Ud. 07/06/2006), Sentenza n. 32542 (vedi: sentenza per esteso)
 

Beni culturali e ambientali - Urbanistica e edilizia - Condono edilizio nelle aree sottoposte a vincoli - Limiti di applicabilità - C.d. mini condono ambientale - Reati urbanistici concorrenti - Rapporto fra condono edilizio e condono ambientale. In forza del D.L. 269 del 2003 convertito con modificazioni nella legge 24.11.2003 n. 326, il condono edilizio per le opere eseguite nelle aree sottoposte a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici, ambientali e paesistici è possibile soltanto per gli interventi edilizi di minore importanza corrispondenti alle tipologie di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'Allegato 1 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria). Sicché, gli effetti del c.d. mini condono ambientale introdotto dalla legge 308/2004 restano circoscritti ai soli reati paesaggistici senza ricadute positive sui reati urbanistici concorrenti (Cass. Sez. III, sentenza n. 33297 del 10.5.2005 Rv 232186). Pres. Postiglione Est. Mancini Ric. Martella. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 29 settembre 2006 (Ud. 19/04/2006), Sentenza n. 32529 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Urbanistica e edilizia - Rapporto fra condono edilizio e condono ambientale - Effetti. La propagazione degli effetti del condono edilizio sono da escludere per i reati ambientali (precisamente con riferimento al reato ambientale di cui all' art. 1 sexies del D.L. 312 del 1985 convertito nella L. 431 dello stesso anno) (Cass. Sez. III n. 10605 del 20.6.2000 Rv 217579; Cass. n. 33297 del 10.5.2005 Rv 232186. Pres. Postiglione Est. Mancini Ric. Martella. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 29 settembre 2006 (Ud. 19/04/2006), Sentenza n. 32529 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Vincolo gravante su immobile - Intervento edilizio - Giudizio negativo in ordine alla compatibilità - Natura - Motivazione puntuale e specifica - Necessità. Il giudizio negativo in ordine alla compatibilità di un intervento edilizio con un vincolo gravante sull'immobile interessato costituisce manifestazione di un potere valutativo tecnico-discrezionale che (per non sconfinare nell'arbitrio) necessita di motivazione puntuale e specifica, cioè concretamente riferita al caso in esame; la ritenuta incompatibilità deve essere quindi spiegata attraverso la chiara indicazione dei concreti profili di insanabile contrasto ravvisabili tra l'oggetto della tutela e l'intervento proposto. Pres. Papiano, Est. Testori - G.P. e altro (avv. Rondinini) c. Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Bologna e altro (Avv. Stato), riunito ad altro ric. - T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 27 settembre 2006, n. 2524

 

Beni culturali e ambientali - Urbanistica e edilizia - Condono edilizio - Parere paesaggistico - Modalità di acquisizione - Termine di formazione del silenzio-diniego - Termini d’impugnazione - Art. 10 bis L. 241/1990 - L. 15/2005 - D.P.R. 380/2001. Il parere paesaggistico è inscritto, quale segmento sub-procedimentale, nell’ambito del procedimento principale di sanatoria. Si tratta, di parere da acquisire con modalità esplicitate ed in forma espressa, avendo valore preclusivo solo ove l’autorità competente al vincolo escluda la sanabilità dell’opera. Gli esiti di tale subprocedimento sono costituiti o dal rilascio del titolo abilitativo in sanatoria sulla base della espressa compatibilità paesistica, ovvero, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 (come inserito dalla L. 15/2005), dalla comunicazione del parere negativo della autorità competente alla protezione del vincolo paesaggistico. Cosicché, solo decorso il termine di 240 giorni, assegnato complessivamente per la definizione della pratica di condono, si forma il silenzio-diniego che può essere impugnato dall’interessato in sede giurisdizionale nel prescritto termine decadenziale di sessanta giorni, alla stessa stregua di un comune provvedimento, senza che però possano ravvisarsi in esso i vizi formali propri degli atti, quali difetti di procedura e, tanto meno, mancanza di motivazione. (La configurazione del silenzio-diniego non è venuta meno per effetto del sopravvenuto intervento normativo di cui al D.P.R. 380 del 6 giugno 2001, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”). Pres. Rel. Perrelli - Carannante (Avv.ti Carro e Petrucci) c. Comune di Bacoli (n.c.). T.A.R. Napoli, Sez. VI, 12 settembre 2006 (22/05/2006), Sentenza n. 8046 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Complessi archeologici - Imposizione del vincolo - Estensione - Rinvenimento di reperti archeologici - Su alcuni soltanto dei terreni vincolati - Sufficienza. Al fine di salvaguardare l’integrità, il decoro e il godimento del complesso archeologico e per consentire le ricerche re adhuc integra, l’Amministrazione può sottoporre al vincolo un’ampia area, considerata come parco o complesso archeologico, dove vi sono stati i più antichi insediamenti o siano stati rinvenuti reperti (Cons. giust. Amm., 29 dicembre 1997, n. 579; Sez. VI, 11 ottobre 1996, n. 1316; Sez. VI, 19 luglio 1996, n. 950; Sez. VI, 26 settembre 1991, n. 596). In tali ipotesi, per l’imposizione del vincolo non è necessario che siano stati riportati alla luce tutti i reperti (Cons. giust. Amm., 29 dicembre 1997, n. 579; Sez. VI, 11 ottobre 1996, n. 1316; Sez. VI, 19 luglio 1996, n. 950; Sez. VI, 18 novembre 1991, n. 874), bastando che essi siano stati rinvenuti in alcuni terreni tra quelli vincolati (Sez. VI, 6 ottobre 1999, n. 1309; Sez. VI, 29 novembre 1985, n. 616). L’Amministrazione non può basarsi su mere ipotesi scientifiche (in quanto la giacenza sotterranea di reperti va desunta anche da elementi obiettivi e da rinvenimenti: Sez. VI, 13 aprile 1992, n. 261; Sez. VI, 13 aprile 1991, n. 194), ma può motivatamente rilevare (con una valutazione di per sé insindacabile: Sez. VI, 5 settembre 1989, n. 1194) che i ruderi disseminati su una vasta estensione di terreno facciano parte di un complesso inscindibile, anche rispetto ai probabili assetti viari. In tema di tutela di beni archeologici rileva, infatti, che oltre alla loro scoperta e valorizzazione in funzione della conoscenza e delle ricerche nei vari settori scientifici, i beni archeologici possono essere tutelati anche in funzione dell’immutabilità o della conservazione dell’unitario contesto ambientale in cui si trovano (cfr. Cons. giust. Amm., 18 ottobre 1989, n. 400; Sez. VI, 22 dicembre 1983, n. 923).Pres. ed Est. Perrelli - E.M.R. (avv. Saetta) c. Ministero per i beni culturali e ambientali (Avv. Stato) e Comune di Pozzuoli (avv. Storace) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. VI - 12 settembre 2006, n. 8044 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Demanio marittimo - Struttura precaria in zona sottoposta a vincolo ambientale - Opera stagionale mantenuta in via permanente - Permesso di costruire - Nulla osta ambientale - Necessità - Fattispecie: Chiosco-bar - D.P.R. 380/2001 e 40 c.p.. Il mantenimento in opera come permanente di struttura edile autorizzata come precaria configura una condotta punibile in base al combinato disposto dell’art. 20 lett. c) legge 47/1985 (poi art. 44 lett. c) D.P.R. 380/2001 e 40 c.p.. Fattispecie: realizzazione di un box in struttura metallica, adibito a chiosco-bar, in zona sottoposta a vincolo ambientale (entro Ia fascia dei trenta metri dal demanio marittimo), inizialmente autorizzata come opera stagionale e poi mantenuta in via permanente, senza la necessaria concessione edilizia (ora permesso di costruire). Pres. Vitalone Est. Onorato Ric. Sciavilla. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 11 settembre 2006 (Ud. 06/06/2006), Sentenza n. 29871 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Nulla osta paesaggistico - Sindacato statale - Controllo di merito - Non è consentito. In sede di sindacato statale sui nulla osta paesaggistici è consentito un controllo di sola legittimità e non anche di merito (C. Stato, ad. plen., 14 dicembre 1991, n. 9). Pres. Varrone, Est. De Nictolis - Ministero per i beni e le attività culturali (Avv. Stato) c. B. s.r.l. e altri (n.c.) - (Conferma TAR Puglia, Lecce, n. 1899/2000) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 11 settembre 2006 (c.c. 23 marzo 2006), sentenza n. 5257

 

Beni culturali e ambientali - Autorizzazione progetti - Poteri di controllo e verifiche della Soprintendenza. Spetta alla Soprintendenza ai sensi dell’art. 18 L. n. 1089/1939 autorizzare i progetti delle opere concernenti i beni sottoposti alla legge stessa, il controllo del progetto - che mira ad assicurare la conformità dell’intervento alla salvaguardia del valore storico-artistico del bene - e la verifica della idoneità professionale del progettista, (Cfr. Cons. St. II, 23 luglio 1997, n. 386/97). Pres. Varrone - Est. Balucani - Rauty (Avv. Stanghellini) c. MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI (conferma TAR Toscana, Sez. III 22 dicembre 2000, n. 2674).  CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 11 Settembre 2006 (C.c. 21/3/2006), Sentenza n. 5239 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Ripartizione delle competenze professionali tra architetto e ingegnere. La ripartizione delle competenze professionali tra architetto e ingegnere, come delineata nell’art. 52, R.D. n. 2537/1925, non è venuta meno per effetto della normativa successiva che ha innovato la disciplina per il conseguimento del titolo di architetto e di ingegnere. Sicché, continua ad essere vigente, la norma diretta a garantire che a progettare interventi edilizi su immobili di interesse storico-artistico siano professionisti forniti di una specifica preparazione nel campo delle arti, e segnatamente di un adeguata formazione umanistica. Fermo restando che, alla stregua della anzidetta disposizione, non la totalità degli interventi concernenti gli immobili di interesse storico e artistico deve essere affidata alla specifica professionalità dell’architetto, ma solo <<le parti di intervento di edilizia civile che riguardino scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguita dagli architetti nell’ambito del restauro e risanamento degli immobili di interesse storico e artistico>>; restando invece nella competenza dell’ingegnere civile la cd. parte tecnica, cioè <<le attività progettuali e di direzione dei lavori che riguardano l’edilizia civile vera e propria …>> (in questi termini Cons. St. II, n. 2038/2002 del 24 novembre 2004). Pres. Varrone - Est. Balucani - Rauty (Avv. Stanghellini) c. MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI (conferma TAR Toscana, Sez. III 22 dicembre 2000, n. 2674).  CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 11 Settembre 2006 (C.c. 21/3/2006), Sentenza n. 5239 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Accesso alla professione in Italia - Competenze professionali - Direttiva 85/384. La Direttiva 85/384 non impone allo Stato membro di porre i diplomi di laurea in architettura e in ingegneria civile indicati all’art. 11 su un piano di perfetta parità per quanto riguarda l’accesso alla professione di architetto in Italia; né tantomeno può essere di ostacolo ad una normativa nazionale che riservi ai soli architetti i lavori riguardanti gli immobili d’interesse storico-artistico sottoposti a vincolo. In altri termini, dalla applicazione della direttiva non consegue affatto che chi è in possesso di un diploma di laurea in ingegneria civile conseguito in un altro Stato della Comunità possa accedere all’esercizio di attività professionali riservate specificatamente agli architetti (secondo la legislazione italiana), a differenza di chi tale titolo abbia conseguito in Italia. Pres. Varrone - Est. Balucani - Rauty (Avv. Stanghellini) c. MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI (conferma TAR Toscana, Sez. III 22 dicembre 2000, n. 2674). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 11 Settembre 2006 (C.c. 21/3/2006), Sentenza n. 5239 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Beni di interesse archeologico - Ritrovamento fortuito - Premio - Persone giuridiche - Spetta - Ulteriori ritrovamenti - Riconoscimento del premio - Condizioni. Destinatari del premio previsto per il ritrovamento fortuito di beni di interesse archeologico di cui agli artt. 90 - 93 del D. Lgs. n. 42/2004, e del correlativo obbligo di denuncia e custodia, possono essere indifferentemente persone fisiche o giuridiche. Tale premio spetta anche per gli ulteriori beni rinvenuti in maniera fortuita a seguito della prosecuzione di scavi aventi finalità diversa da quella del ritrovamento dei beni di interesse archeologico, fermi restando l’obbligo di denuncia e custodia e la proporzionalità tra la quantità di beni rinvenuti e l’estensione degli scavi rispetto agli originari lavori. Pres. Schinaia, Est. Chieppa - Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) c. I. s.r.l. (avv.ti Romanelli e Romanelli) - (Conferma T.A.R. Lazio, Roma, n. 3949/2000) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 4 settembre 2006 (c.c. 6 giugno 2006), sentenza n. 5091 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Declaratoria di particolare interesse storico e artistico - Discrezionalità tecnica - Sindacato del giudice - Limiti. La declaratoria di particolare interesse storico e artistico di un immobile è basata su un giudizio che attiene alla discrezionalità tecnica dell’Amministrazione ed è insindacabile in sede di legittimità solo per difetto di motivazione, illogicità manifesta ed errore di fatto. Pres. Varrone, Est. Balucani - S. s.r.l. (avv.ti Cassi, Giallongo e Lorenzoni) c. Ministero per i beni culturali e ambientali (Avv. Stato) -(Riforma TAR Toscana n. 1924/2000) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 22 agosto 2006 (c.c. 9 maggio 2006), sentenza n. 4923

 

Beni culturali e ambientali - Imposizione del vincolo indiretto - Comunicazione di avvio del procedimento - Necessità. L’obbligo di comunicazione imposto all’Amministrazione dall’art. 7 L. n. 241/1990 sussiste anche con riferimento alla imposizione del vincolo indiretto ex art. 21 L. n. 1089/1939, salvo che non si rinvengano ragioni di particolare urgenza che giustifichino la deroga al predetto obbligo, e che debbono essere esplicitate dalla stessa Amministrazione. Pres. Varrone, Est. Balucani - S. s.r.l. (avv.ti Cassi, Giallongo e Lorenzoni) c. Ministero per i beni culturali e ambientali (Avv. Stato) -(Riforma TAR Toscana n. 1924/2000) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 22 agosto 2006 (c.c. 9 maggio 2006), sentenza n. 4923

 

Boschi - Usi civici - L.R. Calabria n. 10/1997, art. 56, cc. 1, 2 e 3 - Mutamento di destinazione - Sufficienza della sola determinazione comunale - Esclusione dell’autorizzazione regionale - Illegittimità costituzionale - Interesse paesaggistico delle aree gravate da uso civico - Art. 142, c. 1, lett. h). E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 56, commi 1, 2 e 3 della legge della Regione Calabria 3 ottobre 1997, n. 10, che, operando un’assimilazione del tutto irragionevole tra il godimento di un terreno sottoposto ad uso civico e l’interesse alla realizzazione dello stesso di un’opera funzionale ad un impianto di rete per il trasporto di energia elettrica, ha modificato la procedura prevista dal legislatore statale per il mutamento di destinazione del bene. La legge regionale prevede infatti la necessità della sola determinazione dell’ente locale, a prescindere dall’autorizzazione della regione - o dell’ente locale al quale la Regione abbia delegato le relative funzioni - la quale è invece richiesta dall’ art. 66 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dall’art. 142, c. 1, lett. h) del d.lgs. n. 42/2004, in ragione dell’interesse paesaggistico riconosciuto alle zone gravate da usi civici. (cfr. sent. Corte Cost. n. 345/1997). Pres. Bile, Red. Quaranta - CORTE COSTITUZIONALE, 27 luglio 2006 (ud. 18 luglio 2006), sentenza n. 310 (vedi: sentenza per esteso)

 

Acqua - Vincoli in genere - Fiumi e corsi d’acqua - Canali - Fascia di rispetto - Divieto di costruzione - Scopo - Condotta idrica infossata - Divieto - Insussistenza. Il divieto di realizzare qualunque costruzione nella fascia di rispetto lungo i canali, di cui all’art. 133 del RD n. 368 del 1904 è diretto a consentire le normali operazioni di ripulitura e manutenzione e di impedire le esondazioni delle acque, sicchè tale esigenza di tutela viene meno nell’ipotesi in cui il corso d’acqua abbia natura di mera condotta idrica infossata (corso d’acqua tombinato). Pres. Zuballi, Est. Rovis - C.S. (avv.ti Bucci e De Lazzari) c. Comune di Venezia (avv.ti Gidoni e Morino) - T.A.R. VENETO, Sez. II - 29 giugno 2006, n. 1937

 

Codice dell’Ambiente - D. Lgs. 152/2006 - Norme in materia ambientale - Regione Emilia Romagna - Istanza di sospensione ex artt. 35 e 40 L. 87/1953 - Non luogo a provvedere. La Corte Costituzionale dichiara non luogo a provvedere sull’istanza di sospensione degli artt. 63, 64, 101, comma 7, 154, 155, 181, commi da 7 ad 11, 183, comma 1, 186, 189, comma 3, 214, commi 3 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) proposta dalla Regione Emilia-Romagna, atteso che la ricorrente, nel sollecitare l’esercizio del potere di sospensione delle norme impugnate, ha tuttavia prospettato in maniera sostanzialmente assertiva la sussistenza dei relativi presupposti, omettendo di svolgere argomenti in grado di indurre questa Corte ad eventualmente adottare, d’ufficio, i provvedimenti di cui agli artt. 35 e 40 della legge n. 87 del 1953. Pres. Bile, Red. Tesauro - Regione Emilia Romagna c. Presidente del Consiglio dei Ministri - CORTE COSTITUZIONALE, 22 giugno 2006 (ud. 21 giugno2006), ordinanza n. 245 (vedi: ordinanza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Esecuzione di lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici - Autorizzazione - Necessità - Modificazioni suscettibili di recare pregiudizio - Misure di cautela reale - Art. 181 D. Lgs. n. 42/2004 - L. n. 308/2004. Il primo comma dell'art. 181 del D.Lgs. n. 42/2004 (che, nella sua formulazione complessiva, ha subito rilevanti modifiche ad opera della legge 15.12.2004, n. 308) punisce come reato contravvenzionale la condotta di "chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici". Viene imposto così un generale di divieto di alterare lo stato dei beni vincolati, apportandovi modificazioni suscettibili di recare pregiudizio a quell'aspetto esteriore ed a quel pregio estetico che costituisce l'oggetto e la ragione della tutela. Ogni intervento deve essere autorizzato dall'autorità competente, secondo le procedure previste dalla normativa di dettaglio, con le sole deroghe previste dall'art. 149 dello stesso D.L.vo n.42/2004 e s.m.. La condotta vietata consiste, dunque, nell'effettuazione di opere o lavori di qualsiasi genere, non necessariamente afferenti all'edilizia, ma potenzialmente modificativi dell'assetto del territorio assoggettato a vincolo paesaggistico. L'eventuale carattere temporaneo delle opere realizzate non esclude la sussistenza del reato, poiché anche una modificazione temporanea dei luoghi può concretizzare un danno ambientale e perché soltanto il controllo preventivo dell'autorità preposta alla tutela del vincolo consente di accertare la natura realmente temporanea dell'intervento ed eventualmente di prescrivere le cautele necessarie alla realizzazione dello stesso ed alla rimozione successiva dei suoi effetti (vedi Cass., Sez. III, 15.10.1999, Di Tommaso). La ravvisabilità del "fumus" del reato in oggetto già dà sola giustifica una misura di cautela reale. Pres. Postiglione Est. Fiale Ric. Poggi. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 21 giugno 2006, (Ud 21 marzo 2006), sentenza n. 21488 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Giardino antistante un palazzo storico - Vincolo paesaggistico e vincolo monumentale indiretto - Dicotomia tra valore culturale e valore paesaggistico - Insussistenza - Fattispecie. In tema di vincolo imposto su un’area a giardino antistante un palazzo storico, non può condividersi la dicotomia tra valore culturale e valore paesaggistico che impedirebbe il ricorso allo strumento del vincolo paesaggistico ex art. 139 del d.lgs. n. 490/1999 piuttosto che del vincolo monumentale indiretto. La prassi già da tempo ammette possano essere vincolati ai sensi dell’art. 139 antichi castelli, villaggi, borghi, agglomerati urbani e zone di interesse archeologico e persino su interi centri storici, in quanto complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale (a proposito dei quali si è parlato di “beni ambientali urbanistici” - vedasi relazione al codice dei beni culturali e del paesaggio , sub art. 136 che recepisce in sostanza l’art. 139 citato). (Nella specie, si è ritenuto che il riferimento ad un’area destinata a “brolo individuato nel catasto napoleonico” fosse già indicativo della identificazione nel bene di quella spontanea concordanza di espressione della natura e del lavoro umano: oggetto di tutela andava pertanto considerata l’area in quanto tale e non la visuale che offriva sul palazzo). Pres. Varrone, Est. Montedoro - Regione Lombardia (avv.ti Forloni, Tedeschini e Vivone) c. Comune di Botticino (avv.ti Sina e Ramadori) - (annulla T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 672/2005) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 21 giugno 2006, n. 3733 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Vincolo paesaggistico - Avvenuta edificazione - Ostacolo all’apposizione del vincolo - Esclusione. L’avvenuta edificazione di un’area immobiliare non costituisce ragione sufficiente per recedere dall’intento di proteggere i valori estetici o culturali ad essa legati. Pres. Varrone, Est. Montedoro - Regione Lombardia (avv.ti Forloni, Tedeschini e Vivone) c. Comune di Botticino (avv.ti Sina e Ramadori) - (annulla T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 672/2005) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 21 giugno 2006, n. 3733 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Vincolo paesaggistico - Ponderazione degli interessi privati con gli interessi pubblici connessi con la tutela paesaggistica - Necessità - Esclusione - Ragioni. L'imposizione del vincolo paesaggistico non richiede una ponderazione degli interessi privati unitamente e in concorrenza con gli interessi pubblici connessi con la tutela paesaggistica, sia perché la dichiarazione di particolare interesse sotto il profilo paesistico non è un vincolo a carattere espropriativo, costituendo i beni aventi valore paesistico una categoria originariamente di interesse pubblico, sia perché, comunque, la disciplina costituzionale del paesaggio (art. 9 Cost.) erige il valore estetico-culturale a valore primario dell'ordinamento. Pres. Varrone, Est. Montedoro - Regione Lombardia (avv.ti Forloni, Tedeschini e Vivone) c. Comune di Botticino (avv.ti Sina e Ramadori) - (annulla T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 672/2005) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 21 giugno 2006, n. 3733 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Paesaggio - Subordinazione alla materia urbanistica - Esclusione. La materia del paesaggio non è riducibile a quella della urbanistica né può ritenersi in quest'ultima assorbita o subordinata, con la conseguenza che non può essere considerato vizio della funzione preposta alla tutela del paesaggio il mancato accertamento della esistenza, nel territorio oggetto dell'intervento paesaggistico, di eventuali prescrizioni urbanistiche, che rispondono ad esigenze diverse che, in ogni caso, non si inquadrano in una considerazione globale del territorio sotto il profilo dell'attuazione del primario valore paesaggistico. Pres. Varrone, Est. Montedoro - Regione Lombardia (avv.ti Forloni, Tedeschini e Vivone) c. Comune di Botticino (avv.ti Sina e Ramadori) - (annulla T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 672/2005) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 21 giugno 2006, n. 3733 (vedi: sentenza per esteso)

 

Vincoli in genere - Acqua - Vincolo idrogeologico - Istanza di sanatoria - Parere dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo - Necessità - Art. 32 L. 47/85. Per la definizione delle istanze di sanatoria relative ad opere abusivamente eseguite su immobili soggetti alla legge n. 1089/1939, alla legge n. 1497/1939 ed al D.L. n. 431/85, nonché in relazione ai vincoli imposti da legge statali e regionali e dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi idrogeologici e delle falde idriche, occorre preventivamente acquisire ex art 32 l. n. 47/85 il parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo. Pres. Onorato, Est. Pappalardo - I.C. (avv. Sicignano) c. Comune di Castellammare di Stabia (avv.ti Cancelmo e Siragusa) - T.A.R CAMPANIA, Napoli, Sez. II - 22 maggio 2006, n. 5117

 

Beni culturali e ambientali - Urbanistica - Incendi - Boschi e foreste - Zone boscate - Natura - Bosco fitto di alto fusto o di bosco rado - Carta tecnica regionale - Legge quadro in materia di incendi boschivi - Divieto di realizzazione di nuovi edifici - Art. 10 L. 353/2000. La natura di zona boscata è determinata dalla presenza effettiva di bosco fitto di alto fusto o di bosco rado e non dal fatto che la zona sia necessariamente riportata nella carta tecnica regionale. Peraltro, trattandosi di area boscata già percorsa da incendio, sussiste anche il divieto di realizzazione di nuovi edifici nei termini di cui all'art. 10 L. 353/2000 (Legge quadro in materia di incendi boschivi). (Pres. Postiglione - Est. Gentile - Imp. Bagnasco). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 18/05/2006 (Cc. 21/03/2006), Sentenza n. 17060 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Beni di interesse storico, artistico o archeologico - Alienazione a titolo oneroso - Art. 30 L. 1089/1939 - Esercizio della facoltà di prelazione da parte del Ministero - Termine di due mesi - Dies a quo - Individuazione. Il termine di due mesi cui all’art. 30 della legge 01.06.1939, n. 1089, per l’esercizio della prelazione nel caso di alienazione a titolo oneroso di beni di interesse storico, artistico o archeologico, inizia a decorrere dalla formale conoscenza da parte del Ministro dell’atto neglozialedi trasferimento del bene, attraverso la dichiarazione che il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo è tenuto a rendere ai sensi del richiamato art. 30. In tale iter, la Soprintendenza costituisce un semplice tramite per lo svolgimento delle attività istruttorie e consultive relative alla denuncia di vendita, da far pervenire poi al Ministero, il quale resta l’unico titolare dell’esercizio della potestà di prelazione. In assenza, quindi, di diretta denunzia dell’alienazione al ministro per i beni e le attività culturali, il termine di sessanta giorni comincia a decorrere soltanto dal momento in cui tutta la relativa documentazione, inoltrata dalla Soprintendenza, è pervenuta all’organo centrale. Pres. Giovannini, Est. Maruotti - N.A.A. s.r.l. (avv.ti Alessandro e Nese) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) - (conferma T.A.R. CAMPANIA, Salerno, n. 1150/2003) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 17 maggio 2006 (c.c. 15/11/2005), sentenza n. 2840 (vedi: sentenza per esteso)

Beni culturali e ambientali - Condono paesaggistico - Art. 1, c. 39 L. 308/2004 - Norma eccezionale di deroga alla disciplina a regime di cui all’art. 146 D.Lgs. 42/2004 - Modifica delle attribuzioni di cui all’art. 146 - Esclusione - Competenza in materia di condono - Spetta ai medesimi soggetti di cui all’art. 146.
L’art. 1, c. 39, legge n. 308/2004 è norma eccezionale che introduce esclusivamente una deroga per il tempo di vigenza alla disciplina a regime di cui all’art. 146, D.Lgs. 42/2004, siccome volta a superare il divieto generalizzato dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria di cui all’art. 146, D. Lgv. cit.. Tale norma non ha inciso né modificato il regime delle attribuzioni quale delineato nell’art. 146 citato: in mancanza di una propria, autonoma disciplina, l’accertamento eccezionale di compatibilità ambientale sconta termini e modalità procedimentali di cui al decreto Urbani. Se quindi, la disciplina a regime assegna espressamente la competenza a rilasciare l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria alla regione o agli altri enti locali all’upoo affidatari della relativa funzione, appare evidente che spetta ai medesimi soggetti (regione o ente locale) la competenza a conoscere anche del condono ambientale. (nella specie, il Tar ha ritenuto sussistente la competenza del Comune nella Regione Lazio, ai sensi della L.R. n. 59/1995, che ha subdelegato a tali enti l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela ambientale). Pres. Bianchi, Est. Rotondo - M.A. (avv. Calisi) c. Comune di San Felice Circeo e altro (n.c.) - T.A.R. LAZIO, Latina - 17 maggio 2006

 

Beni culturali e ambientali - Urbanistica ed edilizia - Vincolo paesaggistico - Condono ex art. 32, c. 27 d.l. 269/2003 - Difformità urbanistica non incidente sul paesaggio - Opere abusive interne - Condonabilità - Esclusione. Ai sensi dell’art. 32, c. 27 del D.L. 30.9.2003 n. 269 (conv. in l. 24.11.2003 n. 326), il rilascio del condono edilizio in zona sottoposta a vincoli di tutela è consentito solo in ipotesi di abusi meramente formali, (punto d del citato comma 27), realizzati in conformità alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del d.l. n. 269/2003 (1° ottobre 2003), anche qualora l’intervento non richieda l’autorizzazione da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. Ne deriva che anche il cambio di destinazione d’uso senza opere o con opere solamente interne effettuato abusivamente su immobili ricadenti in aree già soggette a tutela del paesaggio alla data di realizzazione dell’intervento abusivo, pur non richiedendo la determinazione della conferenza di servizi per l’assenza di violazione del vincolo (riguardando una tipologia d’intervento che non richiede autorizzazione paesaggistica), può formare oggetto di sanatoria solo un presenza della conformità urbanistica. Pres. Numerico, Est. Conti - M.G. (avv.ti Dalla Fior e Lorenzi) c. Comune di Moena (avv. De Pretis) - T.R.G.A. TRENTINO ALTO ADIGE, Trento - 12 maggio 2006, n. 160 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Opere pubbliche comunali in zone sottoposte a vincolo - Preventiva autorizzazione - Esonero - Esclusione - Disciplina. In materia paesaggistica la previsione della necessità della preventiva autorizzazione per la realizzazione di opere di qualsiasi genere in zone sottoposte a vincolo si riferisce anche alle opere da eseguirsi da parte delle amministrazioni comunali. Le opere pubbliche comunali non sono soggette a permesso di costruire, ma il costruttore pubblico non è esonerato dal regime dell'autorizzazione derivante dall'edificazione in zona sottoposta a vincolo ambientale. Pres. Postiglione Est. Petti Ric. Senesi. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 11 maggio 2006 (Ud. 7/4/2006), Sentenza n. 16036 (vedi: sentenza per esteso)
 

Beni culturali e ambientali - Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria o di consolidamento statico e di restauro conservativo - Autorizzazione ex art. 149 D. L.vo n.42/2004 - Disciplina. A norma dell'articolo 149 decreto legislativo n. 42 del 2004 l'autorizzazione non è richiesta solo per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria o di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici. (In giurisprudenza: la costruzione di una strada interpoderale senza autorizzazione e di alcune piazzole di sosta in zona sottoposta a vincolo configura la violazione dell'articolo 1 sexies della legge n 431 del 1985 , ora art 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004. Cass sez III 22 settembre 1997 n 9965). Pres. Postiglione Est. Petti Ric. Senesi. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 11 maggio 2006 (Ud. 7/4/2006), Sentenza n. 16036 (vedi: sentenza per esteso)
 

Beni Culturali e ambientali - Fauna e flora - Taglio Alberi - Compromissione dei valori paesaggistici ed ambientali - Reato di pericolo - Condotte punibili - Art. 181 d. l.vo n. 42/2004. L'abbattimento di alberi integra l'ipotesi di reato di cui all'articolo 181 decreto legislativo n. 42 del 2004 posto che tale previsione ha natura di reato di pericolo ed esclude dal novero delle condotte punibili solo quelle che si prospettano inidonee pur in astratto a compromettere i valori paesaggistici. Pres. Postiglione Est. Petti Ric. Senesi. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 11 maggio 2006 (Ud. 7/4/2006), Sentenza n. 16036 (vedi: sentenza per esteso)
 

Beni Culturali e ambientali - Abbattimento alberi - Compromissione dei valori paesaggistici ed ambientali - Ente preposto alla tutela del vincolo - Preventiva autorizzazione - Necessità. L'abbattimento di alberi è attività oggettivamente idonea a compromettere i valori paesaggistici ed ambientali in quanto incide in maniera apprezzabile sull'assetto del territorio ed è riconducibile a quell’attività di modificazione del territorio stesso per la quale è necessaria la preventiva autorizzazione da parte dell’ente preposto alla tutela del vincolo (Cass. Sez. III 23/01/2002, n. 2398). Pres. Postiglione Est. Petti Ric. Senesi. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 11 maggio 2006 (Ud. 7/4/2006), Sentenza n. 16036 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Condono paesaggistico - Sanatoria - Limiti. Qualsiasi intervento realizzato entro il 30 settembre 2004 nelle zone vincolate è suscettibile di sanatoria alle condizioni previste dalla legge. La sanatoria è limitata alle violazioni dell'articolo 181 D.Lv. n. 42/2004 e dell'art. 734 c.p.. In tali ipotesi, non è prevista la sospensione del procedimento. Pres. Lupo Est. Petti Ric. Turco. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 10/05/2006, Sentenza n. 15946
 

Beni culturali e ambientali - Interventi edilizi minori - Costruzione di un muro di recinzione - Nulla osta - Necessità. La realizzazione di un muro di recinzione richiede l’autorizzazione paesaggistica trattandosi di intervento idoneo ad incidere sulla configurazione del paesaggio. Pres. Postiglione Est. Onorato Ric. Molaro. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 10 maggio 2006 (Ud. 12/01/2006), Sentenza n. 15929 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - “Condono paesaggistico” - Art. 1, cc. 36 e 37 L. 308/2004 - Sanzionabilità penale - Materia di competenza statale - Salvezza delle norme amministrative di competenza regionale - Parere vincolante della Soprintendenza - Invasione delle competenze regionali - Esclusione. Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 36, lettera c), e comma 37, della legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione), sollevate in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione. L’irrilevanza penale dell’abuso, di cui alla lettera c) del comma 36 - ricordato che il potere di incidere sulla sanzionabilità penale spetta solo al legislatore statale -, non tocca gli aspetti urbanistici, e non scalfisce quindi la competenza delle Regioni nella previsione delle sanzioni amministrative che colpiscono gli abusi edilizi, la cui applicabilità è da ritenere pertanto salva. Peraltro, con sentenza n. 196 del 2004 è già stato evidenziato come per la materia della sanatoria degli abusi edilizi viga il principio dell'autonomia delle sanzioni amministrative rispetto a quelle penali: a maggior ragione il principio va ribadito ove l'intervento legislativo sulla rilevanza penale degli abusi riguardi gli aspetti sanzionatori concernenti la materia, distinta, della tutela paesaggistica. Medesime considerazioni valgono con riguardo all’estinzione dei reati pregressi di cui all’art. 1, comma 37. Anche dal punto di vista della previsione del parere vincolante della Soprintendenza, la potestà autorizzatoria regionale non appare scalfita, posto che l'accertamento postumo di compatibilità paesaggistica non comporta autorizzazione in sanatoria (inammissibile alla luce dell'art. 146, comma 10, lettera c), e che la modifica dell'art. 181 del Codice non tocca la disciplina autorizzatoria in materia di tutela dei beni paesaggistici. Il comma 1-quater dell'art. 181 del Codice, come aggiunto dall'art. 1, comma 36, lettera c), della legge n. 304 del 2004, non fa altro che rendere applicabile, su iniziativa dell'interessato, il modello di procedimento regolato dall'art. 143 per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, estrapolando dalla sequenza degli atti il parere di un organo statale, la Soprintendenza, ai soli fini del riscontro delle condizioni oggettive di irrilevanza penale degli interventi in assenza o in difformità dell'autorizzazione: l'uniformità di metodi di valutazione sul territorio nazionale, che è inerente al trattamento penale degli abusi, è tale da giustificare la “chiamata in sussidiarietà” dello Stato nelle funzioni amministrative (sent. n. 384 del 2005). Pres. Marino, Red. Finocchiaro - Regione Toscana c. Presidente del Consiglio dei Ministri - CORTE COSTITUZIONALE, 5 maggio 2006 (ud. 20 aprile 2006), sentenza n. 183 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali - Regione Toscana - L.R. 1/2005 - Art. 32, c. 3 - Piano paesaggistico - Modifica degli effetti degli atti di cui agli artt. 157, 140 e 141 d.lgs. 42/2004 - Mancata previsione dell’intesa tra la Regione e i Ministeri competenti - Illegittimità costituzionale. E’ costituzionalmente illegittimo l'art. 32, comma 3, della legge della Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), nella parte in cui non prevede che, ove dall'applicazione dell'articolo 33, commi 3 e 4, o dell'articolo 34 della stessa legge derivi una modificazione degli effetti degli atti e dei provvedimenti di cui agli articoli 157, 140 e 141 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), tale modificazione è subordinata all'accordo per l'elaborazione d'intesa tra la Regione, il Ministero per i beni e le attività culturali ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del piano paesaggistico con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernente l'intero territorio regionale, e all'elaborazione congiunta del piano. Pres. Marino, Red. Finocchiaro - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Toscana - CORTE COSTITUZIONALE, 5 maggio 2006 (ud. 20 aprile 2006), sentenza n. 182 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali - Regione Toscana - L.R. 1/2005 - Art. 34, c. 3 - Piano paesaggistico - Interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica - Piano strutturale del comune - Illegittimità costituzionale. E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 34, comma 3, della medesima legge regionale della Toscana n. 1 del 2005, nella parte in cui stabilisce che sia il piano strutturale del Comune a indicare le aree in cui la realizzazione degli interventi non è soggetta all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 87 della legge regionale, anziché il piano regionale paesaggistico con specifica considerazione dei valori paesaggistici. Pres. Marino, Red. Finocchiaro - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Toscana - CORTE COSTITUZIONALE, 5 maggio 2006 (ud. 20 aprile 2006), sentenza n. 182 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Urbanistica e edilizia - Procedura - Abusivismo edilizio - Zona sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale - Opere non sanabili - Pagamento dell'oblazione - Effetti penali - Effetti urbanistici. Il pagamento dell'oblazione, (di cui all'art. 39 legge 47/1985, richiamata in via generale dall'art. 32, comma 25, legge 326/2003), qualora le opere non possano conseguire la sanatoria, estingue i reati contravvenzionali di cui all'art. 38 della stessa legge 47/1985. Essa riguarda gli effetti penali e non quelli urbanistici della procedura di oblazione; e soprattutto attiene alla possibilità che un'opera astrattamente condonabile non ottenga concretamente la sanatoria, ad esempio per difetto dei requisiti soggettivi di cui al comma 29 dell'art. 32 legge 326/2003 (non aver riportato condanna definitiva per uno dei delitti di cui agli artt. 416 bis, 648 bis e 648 ter c.p.) o per mancanza di una delle condizioni oggettive imposte dal comma 37 dello stesso art. 32 (pagamento degli oneri di concessione, presentazione della prescritta documentazione sull'edificio abusivo, denuncia in catasto, denuncia ai fini dell'I.C.I., e - ove dovute - denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei r.s.u. e ai fini dell'occupazione del suolo pubblico). (Cass. Sez. III, del 20.11.1997, ud. 15.10.1997, P.M. in proc. Mazzola). Pres. De Maio, Est. Onorato, Ric. Battinelli. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 23/03/2006 (Ud 24/11/2005), Sentenza n. 10202 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Agricoltura - Impianto di nuovo oliveto - Autorizzazione paesistica - Necessità - Esclusione - Fondamento. L'attività di bonifica di un fondo agricolo, finalizzata all'impianto di un oliveto, costituisce esercizio di attività agro-silvo-pastorale non comportante alterazione permanente dei luoghi, e come tale non necessitante della preventiva autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela dei vincoli paesaggistici. Pres. Papadia U. Est. Ianniello A. Rel. Ianniello A. Imp. Schiano Di Cola. P.M. Passacantando G. (Diff.) (Annulla senza rinvio, App. Napoli, 11 Maggio 2004). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 21/04/2006 (Cc. 08/03/2006), Sentenza n. 14237 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Urbanistica e edilizia - Mancanza del nulla osta paesaggistico - Revoca illegittima della licenza edilizia - Risarcimento del danno - Responsabilità civile della P.A. - Esclusione. In materia di tutela paesaggistica, il semplice rilascio della concessione edilizia non è sufficiente a far sorgere il diritto allo ius aedificandi in capo al proprietario che dovrà comunque ottenere il nulla osta paesaggistico, con la conseguenza che la revoca della licenza edilizia, ancorché illegittimamente assunta, non può dar luogo ad ingiustizia del danno. In specie, l'illegittima revoca della licenza di costruzione avrebbe precluso comunque l'attività edilizia che era irrealizzabile in quanto contra legem mancando il necessario nulla osta paesaggistico. Presidente R. De Musis, Relatore S. Benini.  CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. I, del 7 aprile 2006 (Ud. 8/2/2006), Sentenza n. 8244 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Urbanistica e edilizia - Revoca della licenza edilizia - Area sottoposta a vincolo paesaggistico - Annullamento - Mancanza di nulla osta paesaggistico - Risarcibilità del danno - Esclusione - Fattispecie. Nella specie si è posto il problema della risarcibilità del danno lamentato da una società che, titolare di una licenza edilizia per la realizzazione di un complesso turistico in area interessata da vincolo paesaggistico, si era vista revocare la stessa, ed aveva poi ottenuto l’annullamento della revoca da parte del giudice amministrativo. La licenza era stata revocata dal Sindaco, quando si era avuto notizia che il progetto che la presupponeva non era stato accettato dalla Soprintendenza, che dunque non aveva rilasciato il nullaosta paesaggistico. Sulla base delle indicazioni della Soprintendenza, tuttavia, la società aveva presentato un nuovo progetto, superando questa volta la verifica da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. Rigettando il ricorso per cassazione della società, che sull’illegittimità della revoca del titolo abilitativo alla costruzione fondava la pretesa di danni (costi per l’esecuzione parziale dell’opera, e mancato guadagno per l’impossibilità di esercizio dell’attività economica), la Corte ha osservato che l’attività costruttiva in zona vincolata presuppone la coincidenza di entrambi i titoli, edilizio e paesaggistico, sullo stesso progetto, e che l’illegittimità della revoca del primo è solo una delle componenti del danno ingiusto che vanno verificati alla luce dell’art. 2043 c.c. Di fatto, nessuna utilità aveva comportato il ripristino del titolo, pur illegittimamente revocato dal Sindaco. L’impossibilità di porre in esecuzione l’iniziativa concepita dal proprietario, per la trasformazione edilizia finalizzata a rendere possibile l’esercizio di un’impresa commerciale di tipo turistico-ricreativo, non era riconducibile al provvedimento di revoca della licenza edilizia, ma all’oggettiva mancanza dell’unico titolo edilizio abilitante all’attuazione del programma, che non poteva che essere quello (non ancora ottenuto) abilitante all’esecuzione del progetto condiviso dalla Soprintendenza. Ma la licenza comunale si riferiva al vecchio progetto. Presidente R. De Musis, Relatore S. Benini. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. I, del 7 aprile 2006 (Ud. 8/2/2006), Sentenza n. 8244 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Vincolo paesaggistico - Annullamento delle autorizzazioni ambientali -- Art. 159 D. Lgs. 42/2004 - Riproposizione della disciplina antecedente - Termine di sessanta giorni - Si riferisce all’adozione, non alla comunicazione. L’art. 159 del D.L.vo 42 del 2004 non innova, di per sé, la disciplina antecedente in esso riprodotta in ordine ai termini per l’esercizio della potestà di annullamento da parte dell’organo statale nei riguardi delle autorizzazioni ambientali adottate dalle amministrazioni locali a ciò delegate o subdelegate. Il termine perentorio di sessanta giorni assegnato all’organo ministeriale agli effetti dell’esercizio del potere di annullamento si riferisce pertanto all’adozione del provvedimento di annullamento, e non già alla susseguente e ulteriore fase della sua comunicazione o notificazione, come già nella vigenza dell’art. 82, nono comma, del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 così come introdotto per effetto del D.L. 28 giugno 1985 n. 312 convertito con modificazioni in L. 8 agosto 1985 n. 431, nonchè dell’art. 151 del D.L.vo 29 ottobre 1999 n. 490. Pres. Amoroso, Est. Rocco - Enel distribuzione s.p.a. (avv.ti Zanetti e Funes) c. Ministero per i beni e le attività culturali e Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio del Veneto Orientale (Avv. Stato) - T.A.R. VENETO, Sez. I - 21 marzo 2006. n. 634

 

Beni culturali e ambientali - Individuazione delle zone soggette a vincolo paesaggistico al di fuori delle ipotesi normative stabilite - Sindacabilità nel merito dell’A.G.O. - Esclusione - Fattispecie. Non rientra tra i poteri dell’autorità giudiziaria ordinaria sindacare nel merito le valutazioni della pubblica amministrazione competente per l’individuazione delle zone soggette a vincolo paesaggistico al di fuori delle ipotesi normative stabilite. Fattispecie: provvedimento di sequestro preventivo, di un'area adibita a pista da sci, per esser stati eseguiti nel corso della esecuzione dei lavori di sistemazione della predetta pista interventi in violazione della normativa paesaggistica, limitando l'area sottoposta a sequestro alla zona ritenuta oggetto degli interventi abusivi. Pres. Grassi; Est. Lombardi; Ric. Toscana. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, sez. III, 8 marzo 2006 (c.c.. 15 febbraio 2006), sentenza n. 8192 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Vincolo paesaggistico - Realizzazione di una struttura edilizia interrata - Necessità dell'autorizzazione paesaggistica - Sussiste - Reati di pericolo - Art. 149, co. 1 lett. a), del D. L.vo n. 42/2004 - Deroga - Esclusione. Anche per i reati di pericolo presunto deve essere accertata in concreto l'offensività specifica della singola condotta, Corte Costituzionale n. 247 del 18.7.1997, con la conseguenza che deve essere esclusa la rilevanza penale di condotte del tutto inoffensive, pertanto, devono escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici (di recente sez. III, 10.5.2005 n. 33297, Palazzi; conf. sez. III, 28.3.2003 n. 14461, Carparelli; sez. III, 29.4.2003 n. 19761; 28.9.2004 n. 38051). Nella specie, non appare dubbio che la realizzazione di una struttura edilizia interrata (nuovo garage), che risulta essere di rilevanti dimensioni, seppure non percepibile dall'esterno, si palesa idonea a compromettere i valori ambientali della parte di territorio soggetta al vincolo paesaggistico nella quale venga realizzata. Risulta, altresì, inconferente il riferimento all'art. 149, co. 1 lett. a), del D. L.vo n. 42/2004. La disposizione citata, infatti, nel consentire l'esecuzione di interventi che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, senza autorizzazione, si riferisce esclusivamente agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo. Sicché nessuna deroga è dato desumere dalla disposizione citata alla necessità dell'autorizzazione paesaggistica anche per la realizzazione di garage pertinenziali. Pres. Lupo E., Rel. Lombardi A.; Imp. Silvestri). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 30/03/2006 (ud.16/02/2006), Sentenza n. 11128 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Tutela del paesaggio - Rilevanza costruzioni interrate - Vincoli - Nulla osta - Necessità - Art. 181 D.Lv. n. 42/2004. Poiché la tutela del paesaggio in quanto diretta verso una parte del territorio che, per le sue caratteristiche naturali e/o indotte dalla presenza dell'uomo, è ritenuta meritevole di particolare garanzia che non può ritenersi limitata al mero aspetto esteriore o immediatamente visibile dell'area vincolata devono ritenersi vietati ai sensi dell'articolo 181 D.Lv. n. 42/2004 anche i lavori eseguiti nel sottosuolo quali quelli di realizzazione di una struttura interrata che, seppure non percepibile dall'esterno, si palesa idonea a compromettere i valori ambientali. (Pres. Lupo E., Rel. Lombardi A.; Imp. Silvestri). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 30/03/2006 (ud.16/02/2006), Sentenza n. 11128 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Rifiuti - Nulla osta della Soprintendenza - Falsa rappresentazione della situazione di fatto - Determinazione Commissario Delegato, per l’emergenza rifiuti - Illegittimità. Il nulla osta della Soprintendenza, qualora dia una falsa rappresentazione della situazione di fatto, inficia la stessa determinazione, (in specie del Commissario Delegato, per l’emergenza rifiuti diretta all’esecuzione di una discarica controllata di rifiuti). Pres. Iannotta - Est. Marchitiello - Società Eco Polis, s.r.l. (Avv.ti Scoca e Profeta) c. Associazione Italia Nostra, O.N.L.U.S. (avv. Colapinto) (conferma TAR Puglia, Sezione III, del 13.10.2004, n. 4445). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 28 febbraio 2006 (c.c. 21.6.2005), Sentenza n. 879 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Aree vincolate per legge - beni di interesse archeologico - Nulla osta paesaggistico rilasciato sull’erroneo presupposto dell’inesistenza di vincoli - Illegittimità - Fattispecie: realizzazione di una discarica. Il legislatore, inserendo tra le aree vincolate per legge anche quelle su cui insistono beni di interesse archeologico, ha inteso tutelare anche il relativo territorio, elevando direttamente lo stesso territorio ad area meritevole di protezione paesaggistica. Sicché, è illegittimo il nulla osta paesaggistico rilasciato dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici e Storici, quando è fondato sull’erroneo presupposto dell’inesistenza di vincoli sull’area interessata (in specie, realizzazione di una discarica controllata di 2^ Categoria, tipo “B”), con la conseguente illegittimità del decreto di approvazione del progetto fondato su tale nulla osta. Pres. Iannotta - Est. Marchitiello - Società Eco Polis, s.r.l. (Avv.ti Scoca e Profeta) c. Associazione Italia Nostra, O.N.L.U.S. (avv. Colapinto) (conferma TAR Puglia, Sezione III, del 13.10.2004, n. 4445). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 28 febbraio 2006 (c.c. 21.6.2005), Sentenza n. 879 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Realizzazione di un campo da golf - In zona sottoposta a vincolo - Autorizzazione paesistica - Necessità. In tema di tutela del paesaggio, la attività di livellamento del terreno per la realizzazione di un campo da golf in zona sottoposta a vincolo non rientra tra quelle non soggette ad autorizzazione, di cui all'art. 149 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, e la sua esecuzione in difetto di autorizzazione configura il reato di cui all'art. 181 del citato decreto n. 42. Rv. 233311. Pres. Postiglione A. Est. De Maio G. Rel. De Maio G. Imp. Cavaleri ed altro. P.M. Siniscalchi A. (Conf.) (Rigetta, Trib. lib. Cagliari, 25 Luglio 2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 21/02/2006 (24/01/2006 Cc.), Sentenza n. 6444 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Vincolo paesaggistico - Enti titolari della funzione di tutela - Stato e Regione - Cogestione del vincolo - Principio di leale collaborazione - Conseguenze. La funzione della Sovrintendenza non ha il senso di un “controllo” di legalità, ma di cogestione del vincolo paesaggistico (A.P. n. 9 del 14/12/2001); conseguentemente, se entrambi i soggetti titolari della funzione (Stato e Regione o Comune delegato) operano, seppur a livelli diversi, alla concreta gestione del vincolo, il rapporto fra gli stessi non può esprimersi in termini di contrapposizione, ma deve essere, piuttosto, dominato dal principio di leale collaborazione. Da questo principio discende che “lo Stato non possa annullare l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Regione, per il solo fatto che la stessa risulti carente di motivazione, potendo l’annullamento seguire solo laddove si dimostri necessario per il raggiungimento dei fini essenziali della tutela.” (TAR Sardegna, sent. n. 494/2003). La Sovrintendenza deve, allora, evidenziare l’esistenza di un’effettiva lesione dell’interesse sostanziale tutelato, lesione che sola può giustificare l’opposizione alla realizzazione del progetto. Pres. Tosti, Est. Lensi - Parco Eolico C. s.r.l. (avv. Corda) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) - T.A.R. SARDEGNA, Sez. II - 16 febbraio 2006, n. 226 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Vincolo paesaggistico - Parco eolico - Soprintendenza - Autorizzazione paesaggistica - Annullamento - Contemperamento dell’interesse alla riduzione delle emissioni di gas serra e di quello diretto alla tutela del vincolo paesaggistico - Specifica valutazione - Necessità. In materia di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un parco eolico, la compresenza di un rilevante interesse pubblico, quale quello diretto alla riduzione delle emissioni di gas serra (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 971/2005), e dell’altrettanto rilevante interesse alla tutela del vincolo paesistico, non può che comportare la necessità del contemperamento dei medesimi, che dovrà essere oggetto di adeguata valutazione da parte della soprintendenza. (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sent. n. 150/2005). Pres. Tosti, Est. Lensi - Parco Eolico C. s.r.l. (avv. Corda) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) - T.A.R. SARDEGNA, Sez. II - 16 febbraio 2006, n. 226 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Oggetti di interesse archeologico rinvenuti nel sottosuolo - Proprieta' pubblica - Eccezioni - Artt. 822 e 826 cod. civ. - L. n. 364/1909. In tema di proprietà degli oggetti archeologici rivenuti nel sottosuolo, la semplice appartenenza del bene alla categoria delle cose di interesse archeologico ne comporta l’assegnazione al patrimonio indisponibile dello Stato, non essendo necessario l’espresso riconoscimento dell’interesse culturale dell’oggetto di cui si tratta da parte dell’autorità. Tale riserva allo Stato, sancita dagli artt. 822 e 826 cod. civ., non esclude la possibilità che il privato che legittimamente possieda le cose devolutegli in premio per il ritrovamento, o cedutegli dallo Stato, ovvero acquisite in data anteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 364 del 1909, superi la presunzione di proprietà pubblica delle stesse, fornendo la prova del titolo o del fatto costitutivo del suo diritto. Presidente U. Vitrone, Relatore S. Benini. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Prima Civile, del 10 febbraio 2006, Sentenza n. 2995 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Beni d’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico - Disciplina vigente - Tutela - Fondamento. La legislazione di tutela dei beni culturali, in particolare dei beni archeologici, è informata al presupposto fondamentale, in considerazione dell'importanza che essi rivestono - anche alla luce della tutela costituzionale del patrimonio storico-artistico garantita dall'art. 9 Cost. dell'appartenenza allo Stato dei beni rinvenuti: gli istituti dell'occupazione e dell'invenzione, quali modi di acquisto della proprietà (artt. 923 e 929 c.c.), di cui è applicazione la disciplina del "tesoro" (art. 932 c.c.), sono derogati in considerazione della peculiarità degli oggetti, per cui l'art. 826, secondo comma, c.c., assegna al patrimonio indisponibile dello Stato "le cose d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo": disciplina confermata dagli artt. 44, 46, 47 e 49 della legge 1089 del 1939, cui rinvia l'art 932, secondo comma, c.c. In prosieguo di tempo, prima l'art. 88 d.lgs. 29.10.1999 n. 490, t.u. beni culturali, che quelle norme ha abrogato (art. 166), ha disposto che i beni di cui all'art. 2 (che alla lett. a) enumera "le cose mobili e immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o demo-etno-antropologico"), da chiunque e in qualunque modo ritrovati, appartengono allo Stato, e, attualmente, l'art. 91 d.lgs. 22.1.2004 n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio (che all'art. 184 ha abrogato il d.lgs. 490 del 1999), dispone l'appartenenza al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato delle cose, a seconda se immobili o mobili, di cui all'art. 10 (cioè "che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico"). Presidente U. Vitrone, Relatore S. Benini. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Prima Civile, del 10 febbraio 2006, Sentenza n. 2995 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - T.U. Codice dei beni culturali - Riconoscimento di culturalità di un bene - Atto di certazione - Funzione - Fondamento - Mancanza di specifico accertamento di culturalità - Libera apprensione ed usucapione - Esclusione. In materia di beni culturali, anche il recente Codice dei beni culturali, di cui al d.lgs. 42/04, nell’esigenze di conoscenza del patrimonio pubblico al fine di una sua miglior tutela, e di certezza delle situazioni proprietarie, da un lato, dà impulso alla catalogazione dei beni (vedi, tra l'altro, la 1. 19.4.1990 n. 84 e l'art. 17 del Codice), dall'altro di procedere alla verifica dell'interesse culturale dei beni storico-artistici, anche di proprietà pubblica (art. 12, comma 3, Codice): resta però il principio fondamentale per cui, fino al compimento della verifica di "culturalità" (qualora questa dovesse avere esito negativo), le cose sono comunque sottoposte alla legislazione di tutela (art. 12, comma 1), e che la verifica concernente i beni di proprietà pubblica, non si estrinseca in una formale "dichiarazione" (art. 13, comma 2, Codice). Il t.u. dei beni culturali non ha diviso i beni ontologicamente culturali da quelli per i quali è richiesto specifico accertamento di culturalità. Il riconoscimento di culturalità non è provvedimento costitutivo, che si basi sull'esercizio della discrezionalità amministrativa, ma solo atto di certazione, che rivela prerogative che il bene possiede per le sue caratteristiche. Che l'atto di certazione non sia intervenuto, non significa certo che lo stesso sia di proprietà privata, od oggetto di libera apprensione ed usucapione. Presidente U. Vitrone, Relatore S. Benini. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Prima Civile, del 10 febbraio 2006, Sentenza n. 2995 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Tutela dei beni culturali - Mancato riconoscimento di culturalità e relativa "notifica" - Effetti - D.lgs. 42/04. In materia di tutela dei beni culturali, la mancata "notifica" di riconoscimento di culturalità dei beni, non essendo provvedimento costitutivo, non dimostra che il bene non appartiene al patrimonio pubblico, anzi, dimostra il contrario. Sicché, solo l’atto di certazione, rivela le prerogative che il bene possiede per le sue specifiche caratteristiche. Presidente U. Vitrone, Relatore S. Benini. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Prima Civile, del 10 febbraio 2006, Sentenza n. 2995 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Ritrovamento o la scoperta di beni culturali - Azione di revindica di beni archeologici promossa dall'amministrazione statale - Onere della prova - Possessore - Sussiste - L. n. 364/1909. Nell'azione di revindica di beni archeologici promossa dall'amministrazione statale, il ritrovamento o la scoperta dei beni stessi in data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 364 del 1909, non è fatto costitutivo negativo del diritto azionato, ma fatto impeditivo che deve essere provato da chi l'eccepisce: dal complesso delle disposizioni, contenute nel codice civile e nella legislazione speciale, regolante i ritrovamenti e le scoperte archelogiche, ed il relativo regime di appartenenza, si ricava il principio generale della proprietà statale delle cose d'interesse archeologico, e della eccezionalità delle ipotesi di dominio privato sugli stessi oggetti, onde qualora l'amministrazione intenda rientrare in possesso dei beni detenuti da soggetti privati, incombe al possessore l'onere della prova, e della dedotta scoperta, e appropriazione, anteriormente all'entrata in vigore della legge 364 del 1909, a partire dalla quale le cose ritrovate nel sottosuolo appartengono allo Stato. (Cass. sentenza 2.10.1995, n. 10335, rv. 494150). Presidente U. Vitrone, Relatore S. Benini. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Prima Civile, del 10 febbraio 2006, Sentenza n. 2995 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Disciplina delle cose d'interesse archeologico - Privilegio probatorio - Azione di revindica dello Stato - Funzione. La disciplina delle cose d'interesse archeologico non crea, un'ingiustificata posizione di privilegio probatorio: lo Stato, nell'azione di revindica dei beni archeologici può avvalersi di una presunzione di proprietà statale. La presunzione può essere determinata, oltre che da un id quod plerumque accidit di fatto (nella specie, peraltro, furono rinvenute sugli oggetti tracce di terra, segno della provenienza da scavi), anche da una "normalità normativa": Cass. 28.6.1984, n. 3796. Conseguentemente, opponendosi una circostanza eccezionale, idonea a vincere la presunzione, deve darsene la prova (Cass. 26.2.1985, n. 1672; 22.1.192, n. 709; 13.8.1992, n. 11149; 18.4.1995, n. 4337): in più spetterà al privato, che ragionevolmente - dato il tempo trascorso, ormai, dal 1909 - dedurrà di aver ricevuto il bene a titolo derivativo, per successione ereditaria, dare compiuta dimostrazione sia sotto il profilo della ricomprensione del bene nell'asse ereditario, sia del ritrovamento in epoca anteriore alla 1. 364 del 1909. A meno che non si tratti di acquisto lecito (vedi art. 55 t.u. beni culturali, e ora art. ‘54 Codice) da chi legittimamente possedeva il bene: ma di ciò dovrà analogamente darsi dimostrazione. I motivi terzo e quarto risultano di conseguenza infondati. A principi parzialmente diversi s'ispira il regime probatorio in tema di accertamento dei reati (ma non mancano, nella giurisprudenza penale, analoghe affermazioni di presunzione di possesso illegittimo degli oggetti archeologici: Caos. 29 ottobre 1972, Fedele; 8 gennaio 1980, Schiavo; 17 dicembre 1982, Waldner; 13 dicembre 1983, Di Ruvo; 27 giugno 1996, Dal Lago), né può sostenersi una pregiudizialità dell'accertamento compiuto in sede di processo penale, e un condizionamento della sentenza resa in quella sede, che avrebbe accertato la proprietà privata dei beni sequestrati. Presidente U. Vitrone, Relatore S. Benini. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Prima Civile, del 10 febbraio 2006, Sentenza n. 2995 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Regione Sardegna - L.R. n. 8/2004 - Questione di legittimità costituzionale - Inammissibilità. Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 3, 4, commi 1 e 2, 7 ed 8, comma 3, dalla legge della Regione Sardegna 25 novembre 2004, n. 8 (Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale), sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione agli articoli 3, 97 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, agli artt. 3 e 4 della legge costituzionale 27 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), nonché alla «disciplina nazionale in tema di tutela del paesaggio» e all’art. 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità). CORTE COSTITUZIONALE, 10 febbraio 2006 (ud. 6 febbraio 2006), sentenza n. 51 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Regione Siciliana - Art. 17, c. 11 L.R. 4/2003 - Condono - Vincolo paesaggistico - Interpretazione autentica dell’art. 23, c. 10 della L.R. 37/85 - Vincolo apposto successivamente alla realizzazione dell’opera - Parere della Sovrintendenza - Necessità - Esclusione - Illegittimità costituzionale. E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 17, comma 11, della legge della Regione Siciliana 16 aprile 2003, n. 4 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2003), che, interpretando autenticamente l’art. 23, comma 10, della L.R. n. 37/85, prevede la non necessarietà del parere della Soprintendenza dei beni culturali e ambientali nel caso in cui il vincolo (storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico, ambientale, igienico, idrogeologico, delle coste marine, lacuali o fluviali) sia posteriore rispetto alla ultimazione del fabbricato. Se infatti le Regioni possono interpretare autenticamente proprie precedenti disposizioni legislative mediante apposite leggi, devono tuttavia osservare i limiti in tema di legittimità delle disposizioni di interpretazione autentica che sono stati individuati in riferimento alle leggi statali, con particolare riguardo al principio di ragionevolezza. E’ estraneo a qualunque possibilità di giustificazione su tale piano un rinnovato esercizio del potere di interpretazione autentica di una medesima disposizione legislativa, per di più dando ad essa un significato opposto a quello che in precedenza si era già determinato come autentico. Emerge piuttosto la volontà di rendere retroattivamente più ampia l’area di applicazione del condono edilizio, oltretutto aggirando il problema dei limiti alla derogabilità da parte del legislatore regionale - che pure operi in un sistema di autonomia speciale - del corrispondente principio contenuto nella disposizione statale, quale vivente nella interpretazione giurisprudenziale e quale anche successivamente ribadito, in relazione al più recente condono edilizio straordinario, dall’art. 32, comma 27, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269. CORTE COSTITUZIONALE, 8 febbraio 2006 (ud. 25/01/2006), sentenza n. 39 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Urbanistica e edilizia - Costruzione di un’autorimessa da destinare a pertinenze di unità immobiliare - Art. 6 L.R. Campania n.19/2001 - Denuncia di inizio attività (d.i.a.) - Zone sottoposte a vincoli - Nulla osta soprintendenza - Necessità. Sulla base della L.R. Campania 19/2001, in particolare dell’art.6, comma 1, la realizzazione di parcheggi, da destinare a pertinenze di unità immobiliare e da realizzare nel sottosuolo del lotto su cui insistono gli edifici, se conformi agli strumenti urbanistici vigenti, è soggetta a semplice denuncia di inizio attività (d.i.a.) e la realizzazione di parcheggi in aree libere, anche non di pertinenza del lotto dove insistono gli edifici, ovvero nel sottosuolo di fabbricati o al pianterreno di essi, ai sensi del secondo comma, è soggetta ad autorizzazione gratuita, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti; alla stregua poi del comma 3 del medesimo articolo, nelle zone sottoposte a vincoli dal D.Lgs. 490/1999, l’inizio delle opere è subordinato al rilascio delle prescritte autorizzazioni da parte delle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli stessi e, infine, alla stregua dell’art. 9 della stessa legge regionale n.19/2001, le disposizioni relative trovano applicazione anche nei territori sottoposti alla disciplina di cui alla L.R. 35/1987 e, in caso di contrasto, prevalgono sulle disposizioni di quest’ultima. Pertanto, una volta conseguito il parere ambientale, come avvenuto nella fattispecie, la richiesta edificazione - trasmessa alla Soprintendenza con il surriferito provvedimento sindacale e la necessaria documentazione - è assentibile per effetto della prevista deroga. Pres. Varrone - Est. Cafini - Di Leva (avv. Sguanci) c. Ministero per i beni e le attività culturali (Avvocatura Generale dello Stato) (riforma TAR Campania, Napoli Sezione II, n.19742/04). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 10/02/2006 (c.c. 8/11/2005), sentenza n. 551 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Urbanistica e edilizia - Condono ambientale - Effetti - Condono edilizio - Differenza. Il condono ambientale in quanto tale è una causa di estinzione del reato che può naturalmente applicarsi solo nell'ambito del processo di cognizione, prima che sia intervenuta una sentenza definitiva. Infatti, per il condono ambientale non è stata riprodotta una normativa analoga a quella prevista per il condono edilizio nell'art. 38, commi 3 e 4, della legge 47/1985 (richiamata dall'art. 32, comma 25, del D.L. 30.9.2003, convertito in legge 24.11.2003 n. 326), secondo cui la concessione in sanatoria, ove intervenuta dopo sentenza definitiva di condanna, estingue (non i reati, ma solo) gli effetti penali della condanna ai fini della recidiva e del beneficio della sospensione condizionale della pena, e rende inoltre inapplicabili le sanzioni amministrative, sia pecuniarie che ripristinatorie. Ciò significa che per il condono ambientale, a differenza che per il condono edilizio, vale il principio desumibile dagli artt. 2, comma 2, c.p. e 30, comma 4, legge 11.3.1953 n. 87 e dal citato art. 673 c.p.p., secondo cui solo l'abrogazione o la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice (e secondo alcuni anche la mancata conversione del decreto legge contenente una norma incriminatrice: v. Cass. Sez. I, n. 3209 del 15.6.1999, P.M. in proc. Litim, rv. 213715) fa cessare l'esecuzione della condanna e gli effetti penali e obbliga il giudice dell'esecuzione a revocare la stessa sentenza di condanna. (Pres. Lupo -Est. Onorato - Imp. Zamuner). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 3 febbraio 2006 (C.c. 26/10/2005), Sentenza n. 4495 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Ordine di demolizione del manufatto abusivo - Minicondono paesaggistico e procedimento di esecuzione - Sentenza definitiva di condanna - Effetti. Il c.d. minicondono paesaggistico se interviene dopo la sentenza definitiva di condanna non solo non estingue il reato, ma neppure fa cessare gli effetti penali della condanna o l’esecuzione delle sanzioni amministrative accessorie perché manca al riguardo una norma simile a quella prevista dall’articolo 38 commi 3 e 4 legge 47/1985 (richiamata dall'art. 32, comma 25, del D.L. 30.9.2003, convertito in legge 24.11.2003 n. 326) in materia di condono edilizio. In ogni caso il mancato coordinamento con le norme in materia di condono edilizio non renderebbe inefficace l’ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto in base alla legge urbanistica. (Pres. Lupo -Est. Onorato - Imp. Zamuner). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 3/2/2006 (C.c. 26/10/2005), Sentenza n. 4495 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Vincolo di inedificabilità nella fascia costiera - Urbanistica ed edilizia - Fabbricato abusivo soggetta al vincolo - Istanza di concessione in sanatoria - Diniego - Legittimità - Fondamento - PRG. La legittimità di un provvedimento amministrativo non può che essere verificata con riguardo alle norme, legislative o di natura regolamentare, ed alle prescrizioni urbanistiche vigenti al momento della sua adozione. Nella specie è stata, legittimamente, respinta l’istanza di concessione in sanatoria di un fabbricato abusivo la cui ubicazione in area classificata “F” nelle previsioni di Piano regolatore e soggetta al vincolo di cui all’articolo 14 della legge regionale n. 17 del 19 maggio 1981, fosse autonomamente sufficiente a motivare il provvedimento negativo sulla istanza di concessione in sanatoria ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 47 del 28 febbraio 1985. Provvedimento emesso il 30 dicembre 1986 quando era in vigore il vincolo di inedificabilità nella fascia costiera fino a 150 metri dal mare previsto dalla disposizione legislativa regionale qui richiamata. Tale circostanza inibiva infatti agli organi comunali l’accertamento positivo della c.d. “doppia conformità” richiesta dall’articolo 13 della legge n. 47/1985 per consentire il rilascio di una concessione edilizia in sanatoria per un edificio realizzato senza titolo. Pres. Iannotta - Est. Zaccardi - Congiu (avv. Congiu) c. omune di Quartu S. Elena (avv.ti Di Meo e Murgia), (conferma TAR Sardegna n. 523 del 23 marzo 1993 - 13 maggio 1993). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 3 FEBBRAIO 2006 (c.c. 3.03.2005), sentenza n. 467 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Urbanistica e edilizia - Estinzione reato per spontanea demolizione - Art. 181 D. L.vo n. 42/2004 - Condizioni. In base al tenore letterale della norma la fattispecie estintiva prevista dall’articolo 181, comma quinquies, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 41 può configurarsi soltanto se l’autore dell’abuso si attivi spontaneamente alla rimessione in pristino e, quindi, prima che la P.A. la disponga perché l’effetto premiale può realizzarsi solo in presenza di una condotta che anticipi l’emissione del provvedimento amministrativo ripristinatorio. Pres. Lupo Est. Teresi Imp. Donzelli. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez.III, 1 febbraio 2006 (ud. 19/12/2005), Sentenza n. 3945 (vedi: sentenza per esteso)
 

Beni culturali e ambientali - Urbanistica - Regione Veneto - Beni assoggettati a vincolo monumentale - Beni assoggettati a vincolo ambientale - Condono - Disciplina. Alla luce dell’assetto normativo risultante dalla legislazione statale e regionale in materia, nella Regione Veneto vige il divieto di ottenimento del condono per i beni assoggettati a vincolo monumentale (e ciò dovrebbe valere per tutte le Regioni) mentre per i beni soggetti a vincolo ambientale il condono deve ritenersi possibile solo se gli abusi sono conformi alla disciplina urbanistica (lettera d) comma 27 art. 32 L. 326/03) e se si sostanziano in “mutamenti di destinazione d’uso, con o senza opere, qualora la nuova destinazione d’uso sia residenziale e non comporti ampliamento dell’immobile” e se le opere o modalità di esecuzione non sono valutabili in termini di volume (lett. a) e d) dell’art. 3, comma 3, L. Reg. n. 21/04). Pres. Zuballi, Est. Antonelli - C.T. (Avv.ti Domenichelli, Sgualdino e Zambelli) c. Comune di San Martino Buon Albergo (Avv.ti Baciga, Fortuna e Sartori) - T.A.R. VENETO, Sez. II - 13 gennaio 2006, n. 57 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Demanio - Mare e coste - Urbanistica - Fascia di 150 metri dalla battigia - Divieto di edificazione - Destinatari - Amministrazioni comunali in sede di formazione degli strumenti urbanistici - Privati. Il divieto di edificazione sancito dall’art. 15 della legge reg.le n. 78/1976 ha come destinatari, in base alle successive leggi reg.li 30 aprile 1991, n. 15 (art. 2) e 31 maggio 1994, n. 17 (art. 6), non soltanto le amministrazioni comunali in sede di formazione degli strumenti urbanistici, ma anche i privati che intendano procedere a lavori di costruzione entro detta fascia di rispetto (fra le tante, sez. II, 15 maggio 1997, n. 860; sez. I, 22 dicembre 2004, n. 2922; sez. II, 23 maggio 2005, n. 805; sez. III, 19 ottobre 2005, n. 3407, 21 ottobre 2005, n. 4107). Ne consegue l'esclusione dalla concessione o autorizzazione in sanatoria per tutte le costruzioni eseguite entro i 150 metri dalla battigia. Pres. ed Est. Monteleone - L. A. (Avv. Manzo) c. Comune di Petrosino (n.c.) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. III - 13 gennaio 2006, n. 36 (vedi: sentenza per esteso)

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Nulla osta paesaggistico - Rilascio postumo - Effetti sul reato penale - Fattispecie - D.Lg. n. 42/2004 - D. L.vo n. 308/2004. Ai fini della tutela paesaggistica, il rilascio postumo di qualsiasi provvedimento autorizzatorio, avvenuto in epoca anteriore all'entrata in vigore del d.lg. 20 gennaio 2004 n. 42 e relativo a interventi per i quali non sia applicabile la speciale procedura dettata dal comma 36 dell'art. unico d.lg. 15 dicembre 2004 n. 308, non produce l'estinzione del reato, ma ha il solo effetto di escludere l'emissione o l'esecuzione dell'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi. (Fattispecie concessione in sanatoria per l’edificazione di una recinzione con pali di ferro nella fascia di rispetto della via Appia Antica). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 12 gennaio 2006, n. 17591

 

Beni culturali e ambientali - Reato paesaggistico - Natura di reato di pericolo - Uso del bene diverso da quello cui lo stesso è destinato - Sufficienza - Interventi di minima entità - Non configurabilità del reato - Condizioni. Il reato di cui all'art.163 D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, così come in precedenza quello di cui all'art. 1 sexies D.L. 27 giugno 1985 n. 312, convertito con L. 27 giugno 1985 n. 431, ed oggi quello di cui all'art. 181 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, ha natura di reato di pericolo che si consuma con la sola realizzazione di lavori, attività o interventi in zone vincolate senza la prescritta autorizzazione paesaggistica e prescinde da ogni accertamento in ordine alla avvenuta alterazione, danneggiamento o deturpamento del paesaggio, in quanto per la sua configurabilità è sufficiente che l'agente faccia del bene protetto dal vincolo un uso diverso da quello cui esso è destinato, atteso che il vincolo posto su certe parti del territorio nazionale ha una funzione prodromica al governo del territorio stesso. Il citato reato non è configurabile esclusivamente in quelle eccezionali occasioni nelle quali si realizzi un intervento di entità talmente minima ed irrilevante che lo stesso non sia neppure astrattamente idoneo a porre in pericolo il paesaggio e a pregiudicare il bene paesaggistico-ambientale, ovvero che si tratti di un intervento ontologicamente estraneo al paesaggio ed all'ambiente. Pres. Lupo E. - Est. Franco A. - Rel. Franco A. - Imp. Villa. P.M. Ciampoli L. (Conf.), (Rigetta, App. Genova, 25 Gennaio 2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 11/01/2006 (Ud. 17/11/2005), Sentenza n. 564 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Tutela del vincolo paesaggistico - Reato paesaggistico - Tutela urbanistica del territorio - Concessione in sanatoria - Giurisprudenza. Consolidata giurisprudenza in materia di tutela paesistica ha affermato che: "il nulla-osta in sanatoria rilasciato dall'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico non produce effetti estintivi sul reato commesso per l'esecuzione di lavori in sua assenza, applicandosi la causa di estinzione dei reati prevista dalla L. 28 febbraio 1985 n. 47, artt. 13 e 22 esclusivamente a quelli contemplati dalla medesima legge" (Sez. 3^, 26 novembre 2002, Caruso, m. 223.256); "il reato di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, art. 163 in tema di esecuzione di lavori di qualsiasi genere su beni ambientali in assenza di autorizzazione, non si estingue in conseguenza del rilascio della concessione in sanatoria di cui alla L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 13 come avviene ex art. 22 della stessa legge per il reato urbanistico, atteso che il rilascio della concessione in sanatoria estingue soltanto i reati previsti dalle norme urbanistiche e non anche quelli previsti da altre disposizioni di legge" (Sez. 3^, 7 giugno 2001, Gandolfi, m. 222.257); "il rilascio in sanatoria delle concessioni edilizie, effettuato ai sensi della L. 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 13 e 22 come espressamente previsto al terzo comma del citato art. 22, determina l'estinzione dei soli "reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti" e quindi si riferisce esclusivamente alle contravvenzioni concernenti la materia che disciplina l'assetto del territorio sotto il profilo edilizio, ossia alle violazioni della stessa legge, in cui (citata L. art. 13) sono contemplate le ipotesi tipiche suscettibili di sanatoria (opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali, ecc). Ne deriva l'inapplicabilità della causa estintiva agli altri reati che riguardino altri aspetti delle costruzioni ed aventi oggettività giuridica diversa rispetto a quella della mera tutela urbanistica del territorio, come i reati relativi a violazioni di disposizioni dettate dalla L. 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di costruzioni in zona sismica, o dalla L. 5 novembre 1971, n. 1086, in materia di opere in conglomerato cementizio, ovvero dal D.L. 27 giugno 1985, n. 312, art. 1 sexies introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431, in materia di tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Ciò trova conferma della L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39, comma 11, il quale prevede l'ipotesi di conversione dell'istanza di sanatoria presentata a norma della L. n. 47 del 1985, art. 13 in istanza da considerarsi prodotta a mente del successivo art. 31 ed, all'uopo, richiede che venga avanzata al comune apposita domanda, corredata dal pagamento all'erario degli oneri dovuti" (Sez. 3^, 1 dicembre 1997, Agnesse, m. 209.571). Pres. Lupo E. - Est. Franco A. - Rel. Franco A. - Imp. Villa. P.M. Ciampoli L. (Conf.), (Rigetta, App. Genova, 25 Gennaio 2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 11/01/2006 (Ud. 17/11/2005), Sentenza n. 564 (vedi: sentenza per esteso)

 

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