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Giurisprudenza

  

 

Acqua

Inquinamento idrico

 

Inquinamento idrico, acque, tariffe, ATO, marittimo ed altro...

 

Giurisdizione e competenze... 

 

Anno 2008

 

Vedi gli anni: 2011-  2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 -2000-87

 

Si veda anche: Urbanistica Vincoli - Aree Protette - Inquinamento - Demanio - Inquinamento - atmosferico

 

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          Argomenti:

         Inquinamento idrico, acque, tariffe, ATO, marittimo ed altro...

         Giurisdizione e competenze... 

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 Inquinamento idrico, acque in genere, tariffe, ATO ed altro  ^ 

 

 

ACQUA - Istituzione del servizio idrico integrato - Competenze dell’ATO - Cessazione dei poteri del Comune di intervento e controllo delle matrici ambientali - Inconfigurabilità - Art. 148 d.lgs. n. 152/2006. La previsione delle competenze in materia di servizio idrico all'ATO non spoglia il Comune dei propri poteri di intervento e controllo delle matrici ambientali di interesse diretto della propria popolazione, perchè gli ATO sono funzionali ad una delega di esercizio del potere, la cui titolarità viene sempre mantenuta in capo ai Comuni. Depongono in tal senso le disposizioni del D.lgs 152/06, ai sensi delle quali la titolarità del servizio idrico resta ai Comuni che compongono territorialmente l’A.T.O, legittimandoli alla tutela, e quindi alla relativa azione in giudizio, dei diritti e degli interessi che attengono all’uso delle risorse idriche. Infatti, l’art. 148 del dlgs 152/06 che istituisce l’Autorità d’Ambito, attribuisce a tale organismo, avente personalità giuridica, il solo “esercizio” del servizio idrico integrato, mantenendone i costi di funzionamento, integralmente, in capo ai Comuni che sono chiamati a farne parte (anche obbligatoriamente, e salvo gli enti di minori dimensioni che possono continuare a gestire il servizio idrico autonomamente), in “proporzione” alla loro partecipazione. Il rapporto tra attribuzione della sola “gestione” del servizio e ripartizione dei relativi costi tra i Comuni che compongono l’Autorità d’Ambito, evidenzia che il legislatore ha mantenuto agli Enti locali territoriali la “responsabilità” della funzione attinente alla titolarità del servizio idrico, disciplinando coattivamente solamente alcune delle forme di esercizio del potere, che i Comuni adesso sono chiamati a curare per il tramite della loro partecipazione all’organismo associativo, senza quindi perdere la propria legittimazione (che anzi viene viepiù confermata) a disporre della distribuzione delle risorse idriche. La responsabilità sull’uso delle risorse, si connota, dunque, in funzione della partecipazione alla gestione dell’Autorità d’ambito, ma non esclude in alcun modo la sussistenza di un preciso interesse legittimo dell’Amministrazione comunale relativamente all’uso ed alla tutela delle risorse idriche destinate alla propria popolazione. Pres. Zingales, Est. Gatto Costantino - Comune di Vittoria (avv.ti Bruno e Giurdanella) c. Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente e altri (Avv. Stato). T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 24 novembre 2008, n. 2241

 

ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO - Scarichi di categorie produttive assimilabili alle acque reflue domestiche - Art. 101, c. 7, lett. e) d. lgs. n. 152/2006 - Normativa regionale - Regione Campania - Disciplinare delle acque reflue assimilabili adottato con delibera di giunta regionale n. 1350/2008 - Vizio di incompetenza. La delibera della Giunta Regionale campana n. 1350 del 6/8/2008 con la quale è stato adottato il disciplinare degli scarichi di categorie produttive assimilabili alle acque reflue domestiche, è viziata da incompetenza, per violazione dell’art. 19 dello Statuto regionale, atteso che l’approvazione di detto disciplinare, avente natura regolamentare, rientra nelle attribuzioni del Consiglio regionale. L’art. 101, co. 7, lett. e), del d. lgs. n. 152 del 2006 qualifica infatti assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue “aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale” e, in tale contesto, il termine “normativa regionale” deve essere inteso in senso tecnico, esprimendo esso un concetto che trae significato dalle nozioni di scienza del diritto e che si riferisce propriamente agli atti contenenti una disciplina avente i caratteri della generalità ed astrattezza e la funzione di integrare e completare i precetti delle norme primarie per l’applicazione ripetuta ad una serie indeterminabile di casi concreti (cfr. Cons. St., ad. gen., 17/4/1997, n. 46); la disciplina delle acque reflue assimilate a quelle domestiche andava adottata con regolamento regionale, anche alla luce dell’art. 117, co. 6, cost., che autorizza l’intervento della potestà regolamentare delle Regioni nelle materie di legislazione esclusiva dello Stato in base ad apposita delega, rinvenibile nella fattispecie nel rinvio del legislatore nazionale alle indicazioni della normativa regionale; tale disciplinare, in possesso dei connotati sostanziali dell’atto normativo, doveva pertanto essere rivestito della forma regolamentare ed essere emanato dal competente Consiglio regionale, in base agli artt. 19 e 20 dello Statuto regionale. Pres. f.f. ed Est. Donadono - WWF Onlus (avv.ti Balletta e Razzano) c. Regione Campania (avv. Calabrese) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 17 novembre 2008, n. 19675

 

INQUINAMENTO IDRICO - ACQUA - Inquinamento dell'ambiente idrico- Sostanze pericolose - Scarichi - Autorizzazione preventiva - Fissazione di norme di emissione - Regime dichiarativo - Piscicolture - Art. 6, Dir. 2006/11/CE. L'art. 6 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 febbraio 2006, 2006/11/CE, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità, non può essere interpretato nel senso che esso consente agli Stati membri, una volta che siano stati adottati, in applicazione di tale articolo, programmi di riduzione dell'inquinamento delle acque comprendenti standard di qualità ambientale, di istituire, per taluni impianti ritenuti scarsamente inquinanti, un regime dichiarativo cui si accompagni un richiamo di tali prescrizioni e un diritto, a favore dell'autorità amministrativa, di opporsi all'apertura di un'azienda o d'imporre valori limite per lo scarico specifici per l'impianto interessato. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. II, 06/11/2008, causa C‑381/07

 

ACQUA - Servizio idrico integrato - Tariffa - Quota relativa al servizio di depurazione - Natura - Corrispettivo di prestazioni contrattuali - Obbligo di pagamento in mancanza della controprestazione - Art. 14, c. 1 L. n. 36/94 - Art. 155, c. 1 d.lgs. n. 152/2006 - Illegittimità costituzionale. Nel sistema delineato dalla legge n. 36 del 1994 la tariffa del servizio idrico integrato, articolato in tutte le sue componenti - e, quindi, anche quella relativa al servizio di depurazione - ha natura di corrispettivo di prestazioni contrattuali e non di tributo. L’art. 14, c. 1, della citata L. n. 36, imponendo l’obbligo di pagamento della quota riferita al servizio di depurazione anche in mancanza della controprestazione, prescinde dalla natura di corrispettivo contrattuale e, pertanto, si pone ingiustificatamente in contrasto con la ratio del sistema della legge n. 36 del 1994, che è invece fondata sull’esistenza di un sinallagma che correla il pagamento della tariffa stessa alla fruizione del servizio per tutte le quote componenti la tariffa del servizio idrico integrato. Ne consegue l’illegittimità costituzionale del menzionato art. 14, c. 1 della L. n. 36/94 sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall’art. 28 della legge n. 179 del 2002, nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi». Va peraltro rilevato che la norma censurata è stata, con decorrenza dal 29 aprile 2006, abrogata dall’art. 175, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e sostituito, con formulazione sostanzialmente analoga, dall’art. 155, comma 1, primo periodo, dello stesso decreto legislativo. Va pertanto dichiarata l’illegittimità costituzionale di quest’ultima norma, nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi». Pres. Flick, Red. Gallo - Giudizio di legittimità costituzionale promosso con ordinanze del Giudice di Pace di Gragnano - CORTE COSTITUZIONALE - 10 ottobre 2008, n. 335

 

ACQUE - Nozione di acque reflue industriali - Individuazione - Attività artigianali e da prestazioni di servizi. Rientrano tra le acque reflue industriali quelle che possiedono qualità, necessariamente legate allo composizione chimica-fisica, diverse da quelle proprie delle acque metaboliche e domestiche [Cassazione Sezione III, n. 42932/2002, 19/12/2002, Ribattoni: "Nella nozione di acque reflue industriali rientrano tutti i reflui derivanti da attività che non attengono strettamente al prevalente metabolismo umano ed alle attività domestiche, atteso che a tal fine rileva la solo diversità del refluo rispetto alle acque domestiche. Conseguentemente rientrano tra le acque reflue industriali quelle provenienti da attività artigianali e da prestazioni di servizi"].  Pres. Grassi, Est. Teresi, Ric. Alibrando. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 9/10/2008 (Ud. 09/07/2008), Sentenza n. 42529

ACQUE - Acque reflue industriali - Definizione - Differenza dalle acque reflue domestiche - Art. 74, c. 1 lettera h) D. Lgs. n. 152/2006 - D. L.vo n. 258/2000 - Art. 2, lett. h) d.lgs. n. 159/1999. L'art. 2, lettera h) del d.lgs. n. 159/1999, come modificato dal decreto legislativo n. 258/2000, [ora trasfuso nell'art. 74, comma 1 lettera h) del d. lgs. n. 152/2006] definisce "acque reflue industriali" qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzioni di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche o di dilavamento. Pres. Grassi, Est. Teresi, Ric. Alibrando. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 9/10/2008 (Ud. 09/07/2008), Sentenza n. 42529

ACQUE - Refluo - Definizione e individuazione. Il refluo deve essere considerato nell'inscindibile composizione dei suoi elementi, a nulla rilevando che parte di esso sia composta di liquidi non direttamente derivanti dal ciclo produttivo, come quelli delle acque meteoriche o dei servizi igienici, immessi in un unico corpo recettore [Cassazione Sezione III n. 13376, 18/12/1998, Brivio,]. Pres. Grassi, Est. Teresi, Ric. Alibrando. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 9/10/2008 (Ud. 09/07/2008), Sentenza n. 42529


ACQUE - Discipline degli scarichi - Scarico discontinuo di reflui - Scarico occasionale - Immissioni occasionali - Carattere temporaneo - D.L.vo n. 152/1999 - D. L.gs. n.258/2000. In tema di discipline degli scarichi, mentre lo scarico discontinuo di reflui, sia pure caratterizzato dei requisiti dell'irregolarità, intermittenza e saltuarietà, se collegato ad un determinato ciclo produttivo, ancorché di carattere non continuativo, trova la propria disciplina nel decreto legislativo 11 maggio 1999 n.152, e successive modificazioni, lo scarico occasionale, sia se effettuato in difetto di autorizzazione che con superamento dei valori limite, è privo di sanzione a seguito della eliminazione, ad opera dell'art. 23 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 258, del riferimento alle immissioni occasionali precedentemente contenuto negli art.54 e 59 del citato decreto n.152" [Cassazione Sezione III n. 16720/2004, Todesco,]. Quindi, quale che sia il suo carattere temporaneo, soltanto una condotta del tutto estranea alla nozione legislativa di scarico di acque reflue [le immissioni effettuate fuori dal ciclo produttivo senza il tramite di una condotta] non è soggetta alla preventiva autorizzazione perché ogni immissione diretta tramite un sistema di convogliabilità ovvero tramite condotta, è sottoposta alla disciplina di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 [Cassazione Sezione III n.14425/2004, Lecchi, e n. 16717, Rossi]. Pres. Grassi, Est. Teresi, Ric. Alibrando. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 9/10/2008 (Ud. 09/07/2008), Sentenza n. 42529

 

ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO - Scarichi inquinanti - Art. 28 d.lgs. n. 152/99 e art. 101 d.lgs. n. 152/2006 - Scomputo dalle concentrazioni riscontrate allo scarico di quelle riscontrate al punto di prelievo - Applicabilità alla laguna di Venezia. Il principio desumibile dall'art. 28 del D.Lgs. n. 152/1999, poi recepito dall'art. 101, D.Lgs. n. 152/2006, in forza del quale la verifica sugli scarichi inquinanti deve essere effettuata scomputando dalla concentrazione al momento dello scarico quella esistente al punto di prelievo, si applica anche agli scarichi inquinanti nella laguna di Venezia, la quale, pur essendo sottoposta ad un regime speciale, non si sottrae, tuttavia, alla regola appena descritta. Ed infatti, l'art. 6 co. 2, D.M. 30 luglio 1999 (che è il provvedimento ministeriale con cui sono stabiliti i limiti agli scarichi nella laguna di Venezia) prescrive espressamente che, per il controllo degli scarichi civili e industriali, si debbano applicare le modalità di controllo previste dal D.Lgs. n. 152/1999, tra le quali rientra anche quella di cui all'art. 28, che appunto prevede lo scomputo dalle concentrazioni riscontrate allo scarico di quelle riscontrate al punto di prelievo. Pres. Varrone, Est. Giovagnoli - C. s.p.a. (avv. Bucello) c. Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare e altri (Avv. Stato) - (Riforma T.a.r. Veneto, sez. III, n. 1753/2007) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 23 settembre 2008, n. 4602

 

ACQUA - APPALTI - Servizio idrico integrato - Affidamento - Contrasto con i principi comunitari - Pubblica amministrazione - Disapplicazione - Illegittimità - Ricorso agli ordinari poteri di autotutela - Necessità - Partecipazione al procedimento. Un provvedimento amministrativo - nella specie, il provvedimento di affidamento della gestione del servizio idrico integrato - il cui contenuto sia in contrasto con norme o principi comunitari, non può essere disapplicato dall’amministrazione, sic et simpliciter, ma deve essere rimosso con il ricorso ai poteri di autotutela di cui la stessa amministrazione dispone. L’esercizio di tali poteri, peraltro, deve ritenersi soggetto, anche in questi casi, ai principi che sono a fondamento della legittimità dei relativi provvedimenti, rappresentati dalla contemporanea presenza di preminenti ragioni di interesse pubblico alla rimozione dell’atto, se si tratta di situazioni consolidate o di atti che abbiano determinato un legittimo affidamento in coloro che ne sono interessati, e dalla osservanza delle garanzie che l’ordinamento appresta per i soggetti incisi dall’atto di autotutela, prima fra tutte quella di consentire ai soggetti interessati di partecipare al relativo procedimento. Pres. Santoro, Est. Marchitiello - A. s.p.a. (avv. Cotza) c. Comune di Sinnai (n.c.) - (Riforma TAR Sardegna n. 549/2007) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 8 settembre 2008 (ud. 11 marzo 2008), sentenza n. 4263

 

INQUINAMENTO IDRICO - Inquinamento delle acque (Torrenti) - Reato di Danneggiamento - Configurabilità - Elemento oggettivo e psicologico del reato - Inquinamento biologico - Esito delle analisi microbiologiche - Discarica - Smaltimento illecito del percolato. L'elemento oggettivo del reato di danneggiamento è costituito dal deterioramento di una certa consistenza della cosa, tale da integrare un danno strutturale o funzionale della stessa. Pertanto, anche in tema di inquinamento idrico (nella specie due torrenti e un fiume) provocato dalla fuoriuscita del percolato di una discarica, il giudice non può fondare un giudizio di responsabilità sulla sola base di analisi microbiologiche attestanti un grave inquinamento biologico, senza accertare l'esistenza di un danno strutturale ai corsi d’acqua e, soprattutto, l'elemento psicologico del reato. Pres. De Maio - Est. Lombardi - Ric. Valentini. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 29 luglio 2008 (Ud. 12/06/2008), Sentenza n.31485
 

ACQUA - Inquinamento - Reato di danneggiamento - Configurabilità - Elementi. Per integrare l'elemento materiale del reato di danneggiamento deve verificarsi la distruzione di un bene ovvero il deterioramento dello stesso, che abbia cagionato un danno strutturale o funzionale, tale da rendere necessario un intervento ripristinatorio della essenza e funzionalità della cosa. (cfr. sez. II, 200504229, Raiola ed altri; sez. VI, 200401271, Misuraca). Inoltre, ai fini della ravvisabilità del dolo nel delitto di danneggiamento, pur non essendo necessaria l'esistenza del fine di nuocere, occorre tuttavia la coscienza e volontà di distruggere, deteriorare o rendere inservibile in tutto o in parte la cosa altrui. (cfr. sez. V, 2000005134, Ferreri; sez. II, 198803714, Panozzo). Pres. De Maio - Est. Lombardi - Ric. Valentini. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 29 luglio 2008 (Ud. 12/06/2008), Sentenza n.31485

 

ACQUA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Art. 142 d.lgs. n. 42/2004 - Fiumi, torrenti e corsi d’acqua - Vincolo paesaggistico - Fiumi e torrenti - Imposizione del vincolo ex lege - Iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche - Necessità per i soli corsi d’acqua diversi da fiumi e torrenti. L’art. 142 del D.Lgs. n. 42 del 2004, nella parte in cui dispone che “sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo titolo ... i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal … regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri” va interpretato nel senso che solo per le acque fluenti di minori dimensioni ed importanza, vale a dire per i corsi d’acqua che non sono né fiumi né torrenti, si impone, ai fini della loro rilevanza paesaggistica, la iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche. Quanto ai fiumi e torrenti, il requisito della pubblicità esiste di per sé (ex art. 822 c.c.) ed anche il vincolo paesaggistico è imposto ex lege senza necessità di iscrizione negli elenchi. Tale interpretazione è avvalorata dalla modifica apportata dal legislatore al testo dell’art. 146 del d.lgs. n. 490/1999, che operava riferimento a “ i fiumi , i torrenti ed i corsi d’acqua iscritti…”. La scomparsa della congiunzione ed e l’inserimento al suo posto di una virgola, quale segno di separazione, risulta indicativa della volontà del legislatore di evidenziare una cesura tra le diverse tipologie di acque fluenti e, per l’effetto, di sottolineare con maggiore evidenza che il requisito della iscrizione è riferito ai soli corsi d’acqua diversi dai fiumi e dai torrenti. Pres. Portoghese, Est. Mele - Comune di Bellizzi (avv.ti Annunziata, Lanocita e Paolino) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) e altro (n.c.), riunito ad altro ricorso - T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 18 luglio 2008, n. 2172

ACQUA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Denominazione ufficiale di fiume o torrente - Successiva perdita delle caratteristiche proprie della categoria - Irrilevanza - Verifica sostanziale - Limiti.
La denominazione ufficiale di fiume o torrente, in quanto frutto dell’accertamento, da parte di soggetti qualificati, delle caratteristiche proprie della categoria non è dato liberamente disapplicabile. Una volta qualificato ufficialmente, il bene risulta vincolato, irrilevante essendo il dato sostanziale della mancanza ovvero della perdita delle caratteristiche proprie della categoria. Tali elementi rilevano, al fine del venir meno del vincolo, solo all’esito di un peculiare procedimento amministrativo di declassificazione. La verifica sostanziale, pertanto, è consentita solo quando manchi una denominazione ufficiale ovvero quando questa sia contraddittoria, perplessa o ancora quando, in presenza di una pluralità di denominazioni, non sia certa l’ appartenenza di uno specifico tratto del corso d’acqua all’una o all’altra qualificazione (fattispecie relativa ad un corso d’acqua per un tratto denominato nelle carte IGM “torrente” e per un tratto “fosso”). Pres. Portoghese, Est. Mele - Comune di Bellizzi (avv.ti Annunziata, Lanocita e Paolino) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) e altro (n.c.), riunito ad altro ricorso - T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 18 luglio 2008, n. 2172

 

ACQUE - AGRICOLTURA - RIFIUTI - Allevamenti di bestiame - Acque reflue - Fertirrigazione - Disciplina applicabile - Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento - Raccolta in vasca - Disciplina sui rifiuti - Autorizzazione - Necessità - Classificazione dello scarico - Ininfluenza. L'assimilazione delle acque reflue provenienti da imprese agricole o da allevamenti di bestiame a quelle domestiche si riferisce ai casi in cui vi sia uno scarico diretto tramite condotta. Solo in tale caso, ossia in mancanza di spandimento sul suolo degli effluenti derivanti dall'attività agricola o di allevamento del bestiame, era ed è applicabile la disciplina prevista per gli scarichi domestici, ricorrendo le altre condizioni previste dalla legge per l'assimilazione . La raccolta in vasca configura una vera e propria raccolta di rifiuti che doveva essere autorizzata. L'eventuale utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento riguarda la successiva fase del recupero zootecnico che è cosa diversa dallo scarico ed ha una propria disciplina distinta e separata da esso e prescinde da esso. L'eventuale utilizzazione agronomica dei reflui non esclude l'autorizzazione per lo stoccaggio nella vasca, in quanto la pratica della fertirrigazione prescinde dalle modalità di gestione delle acque reflue di un allevamento, sia che esse siano o no soggette alla normativa sui rifiuti o a quella sulle acque , ed in quest'ultimo caso indipendentemente dalla classificazione dello scarico come industriale o domestico. Pres. Onorato, Est. Petti, Ric. Cornalba. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 4 luglio 2008 (Ud 20/05/2008), Sentenza n. 27071

 

ACQUA - Effluenti da allevamento - Utilizzazione agronomica - Disciplina vigente - D.L.vo n. 4/2008. Il D.L.vo n. 4/2008 sopprimendo all'art. 101 co. 7 lett. b) del D.L.vo n. 152/06 le parole "che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'art. 112, comma 2 e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella tabella 6 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto", parifica oramai, senza possibilità di limitazioni, alle acque reflue domestiche le acque reflue provenienti dall'attività di allevamento del bestiame. La modifica normativa operata, comportando il venire meno della "connessione funzionale dell'allevamento con la coltivazione della terra" e dei criteri di individuazione di tale connessione capovolge sostanzialmente i termini della questione rispetto alla disciplina regolata dal DLvo 152/06. Mentre, infatti, con la situazione normativa pregressa le acque reflue provenienti da una attività di allevamento del bestiame andavano considerate, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, come acque reflue industriali, e solo eccezionalmente potevano essere assimilate, ai detti fini, alle acque reflue domestiche qualora fosse dimostrata la presenza delle condizioni indicate ora, per effetto della caducazione indicata, l'assimilazione prevista al comma 7 dell'art. 101 delle acque reflue domestiche a quelle provenienti da imprese dedite all'allevamento di bestiame, diviene la regola. Per effetto di tali modifiche si deve ritenere, pertanto, oramai di regola sanzionato solo in via amministrativa, ai sensi dell'art. 133 co. 2 DLvo 152/06 lo scarico senza autorizzazione degli effluenti di allevamento. L'unica eccezione rimane dunque quella - richiamata ad excludendum dal comma 7 dell'art. 101 - dell'art. 112 DLvo 152/06 che regola l'utilizzazione agronomica. Posto dunque che l'utilizzazione agronomica, se in linea con la normativa vigente, anche in passato era da considerare legittima e non rientrava quindi in alcuna delle fattispecie sanzionatorie dell'art. 137 DLvo 152/06, si deve ora ritenere che per effetto del combinato delle disposizioni degli artt. 101 co. 7, 112 e 137 co. 14 del DLvo 152/06 (che, invece, non ha subito modifiche) nel caso di gestione degli effluenti di allevamento, continua a mantenere rilevanza penale la sola utilizzazione agronomica - così come definita dall'art. 74 lett p) - nelle ipotesi in cui la stessa avvenga al di fuori dei casi o dei limiti consentiti. Pres. Grassi - Est. Sarno - Ric. Calderone. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 2 luglio 2008 (Ud. 21/05/2008), Sentenza n. 26532

 

ACQUA - Acque costiere - Art. 74 d.lgs. n. 152/2006 - Acque marine costiere - All. 1 alla parte III del d.lgs. n. 152/2008- Specialità - Prevalenza - Fattispecie: acque costiere dell’Adriatico. La definizione di “acqua marina costiera” di cui all’All.1 alla parte III del d.lgs. n. 152/2006 (riferito ai corpi idrici significativi), per la sua specialità prevale sulla definizione generale di “acqua costiera” di cui all’art. 74 (fattispecie relative alle acque costiere dell’Adriatico, comprese entro la distanza di 3.000 metri dalla costa e comunque entro la batimetrica di 50 metri, come tali classificabili sia come aree sensibili ex art. 91 d.lgs. n. 152/2006, sia come acque significative ai sensi del sopra citato All. 1 alla parte terza) Pres. Borea, Est. De Piero - Consorzio Depurazione Laguna s.p.a. (avv.ti De Pauli e Ponti) c. Provincia di Udine (avv. Perna) - T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 30 giugno 2008, n. 368

ACQUA - Scarico idrico - Accertato superamento dei valori limite - Provincia - Imposizione di limiti più restrittivi di quelli di cui all’all. 5, richiamato dall’art. 101 del d.lgs. n. 152/2006 - Piano di Tutela delle Acque - Esistenza - Necessità - Esclusione - Apprezzamento discrezionale dell’amministrazione.
L’accertato superamento dei valori limite (nella specie di cadmio e stagno), rilevato nel punto di emissione, è sufficiente a consentire alla Provincia, in applicazione dell’art. 108, comma 2, del D Lg. 152/06 di imporre limiti più restrittivi di quelli di cui all’all. 5, richiamato dall’art. 101. E invero, a consentire l’esercizio di tale facoltà, è sufficiente l’accertamento dello sversamento nelle acque di sostanze pericolose, a prescindere dall’esistenza o meno di un Piano di Tutela delle Acque. Il “limite più restrittivo” imposto è rimesso al prudente apprezzamento dell’Amministrazione in relazione alla situazione fattuale dell’impianto e allo stato dell’inquinamento e non può essere contestato se non per macroscopica irragionevolezza. Pres. Borea, Est. De Piero - Consorzio Depurazione Laguna s.p.a. (avv.ti De Pauli e Ponti) c. Provincia di Udine (avv. Perna) - T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 30 giugno 2008, n. 368

ACQUA - Scarico idrico - Domanda di autorizzazione allo scarico - Spese occorrenti per rilievi,accertamenti e controlli - Imposizione a carico del richiedente - Art. 124 d.lgs. n. 152/2006 - Stato ecologico del ricettore - Spese relative a controlli periodici - Onere finanziario - Autorità competente - Possibilità di ripartizione tra amministrazione e richiedente.
L’art. 124 del d.lgs. n. 152/2006 pone espressamente a carico del richiedente “le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico previste dalla parte terza del presente decreto”, ma non anche quelle relative ai controlli periodici sullo stato ecologico del ricettore. Infatti, l’art. 128 riserva all’ “autorità competente” l’effettuazione (e, quindi, anche i costi) del “controllo degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli”. Attività, questa, il cui onere finanziario - stante la finalità pubblica che la contraddistingue - non può essere senz’altro e totalmente addossato all’interessato (ma che ben può essere ripartito, sulla scorta di apposite convenzioni). Pres. Borea, Est. De Piero - Consorzio Depurazione Laguna s.p.a. (avv.ti De Pauli e Ponti) c. Provincia di Udine (avv. Perna) - T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 30 giugno 2008, n. 368

 

RIFIUTI - INQUINAMENTO IDRICO - Gestione dei rifiuti - Nozione di rifiuti - Principio “chi inquina paga” - Detentore - Precedenti detentori - Produttore del prodotto causa dei rifiuti - Idrocarburi e olio pesante - Olio pesante accidentalmente sversato in mare a seguito di un naufragio - Convenzione sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da idrocarburi - FIPOL - Direttiva 75/442/CEE. Una sostanza come l’olio pesante venduto come combustibile, non costituisce un rifiuto ai sensi della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla decisione della Commissione 24 maggio 1996, 96/350/CE, nei limiti in cui è sfruttata o commercializzata a condizioni economicamente vantaggiose e può essere effettivamente utilizzata come combustibile senza necessitare di preliminari operazioni di trasformazione. Tuttavia, idrocarburi accidentalmente sversati in mare in seguito a un naufragio, che risultino miscelati ad acqua nonché a sedimenti e che vadano alla deriva lungo le coste di uno Stato membro fino a raggiungere queste ultime, costituiscono rifiuti ai sensi dell'art. 1, lett. a), della direttiva 75/442, come modificata dalla decisione 96/350, nei limiti in cui non possono più essere sfruttati o commercializzati senza preliminari operazioni di trasformazione. Pertanto, ai fini dell'applicazione dell'art. 15 della direttiva 75/442, come modificata dalla decisione 96/350, allo sversamento accidentale di idrocarburi in mare all'origine di un inquinamento delle coste di uno Stato membro: - il giudice nazionale può considerare colui che ha venduto tali idrocarburi e noleggiato la nave che li ha trasportati come produttore dei rifiuti in questione, ai sensi dell'art. 1, lett. b), della direttiva 75/442, come modificata dalla decisione 96/350, e, in questo modo, come «precedente detentore» ai fini dell'applicazione dell'art. 15, secondo trattino, prima parte, di tale direttiva se tale giudice, alla luce degli elementi la cui valutazione è di sua esclusiva competenza, giunge alla conclusione che detto venditore-noleggiatore ha contribuito al rischio che si verificasse l'inquinamento determinato dal naufragio, in particolare se si è astenuto dall'adottare provvedimenti diretti a prevenire un tale evento, come quelli relativi alla scelta della nave; - qualora risulti che i costi connessi allo smaltimento dei rifiuti prodotti da uno sversamento accidentale di idrocarburi in mare non sono oggetto di accollo da parte del fondo in parola o non possono esserlo a motivo dell'esaurimento del limite massimo di risarcimento previsto per tale sinistro e che, in applicazione dei limiti e/o delle esclusioni di responsabilità vigenti, il diritto nazionale di uno Stato membro, compreso quello derivante da convenzioni internazionali, impedisce che tali costi siano sostenuti dal proprietario della nave e/o dal noleggiatore di quest'ultima, sebbene tali soggetti debbano essere qualificati come «detentori» ai sensi dell'art. 1, lett. c), della direttiva 75/442, come modificata dalla decisione 96/350, un siffatto diritto nazionale dovrà allora consentire, onde sia garantita una trasposizione conforme dell'art. 15 di tale direttiva, che i costi in questione siano sopportati dal produttore del prodotto che ha generato i rifiuti così sversati. Sicché, conformemente al principio «chi inquina paga», tale produttore può essere tenuto a farsi carico di tali costi solo se, mediante la sua attività, ha contribuito al rischio che si verificasse l'inquinamento prodotto dal naufragio della nave. (Total) CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Grande Sezione, 24/06/2008, Proc. C-188/07
 

INQUINAMENTO MARITTIMO - Trasporto marittimo - Inquinamento provocato dalle navi - Direttiva 2005/35/CE - Validità - Convenzione di Montego Bay - Convenzione Marpol 73/78 - Effetti giuridici - Invocabilità - Negligenza grave - Principio della certezza del diritto. La validità della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/35/CE, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni, non può essere valutata né alla luce della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, firmata a Londra il 2 novembre 1973, come completata dal protocollo del 17 febbraio 1978; né alla luce della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982. Nella specie non è emerso alcun elemento atto ad inficiare la validità dell'art. 4 della direttiva 2005/35 riguardo al principio generale della certezza del diritto. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Gr. Sez., 3 GIUGNO 2008, procedimento C-308/06

 

ACQUA - Autorizzazione allo smaltimento di liquami - Tubature - Distanze dal confine - Trasporto non continuativo - Art. 899, c. 2, cod. civ. - Applicabilità - Esclusione. L’operatività dell’art. 889, c. 2, cod. civ. (distanza dal confine per tubi di acqua e gas) è circoscritta alla condotte o tubazioni che rechino un flusso costante di sostanze liquide o gassose e conseguentemente comportino un permanente pericolo per il fondo del vicino in relazione alla naturale possibilità di infiltrazioni, mentre ne restano escluse le situazioni di trasporto saltuario o comunque non continuativo (Cass. civ. , Sez. II, 23 giugno 1995, n. 7152) (fattispecie relativa all’autorizzazione comunale allo smaltimento, con carattere discontinuo, di liquami provenienti da una stalla di ridotte dimensioni). Pres. Papiano, Est. Caso - S.M. (avv.ti Bongiorno Gallegra e Rovelli) c. Comune di Albareto (avv.ti Cugurra e Molinari) - T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 21 maggio 2008, n. 253

 

INQUINAMENTO IDRICO - Nozione di scarico dopo il D. L.vo n. 4/2008 - Art. 137 del D. Lgs n. 152/06 ambito di applicazione - D. Lgs n. 152/99. Con la recentissima di riforma di cui al D. Lgs 16 gennaio 2008 n. 4 è stata, però, ulteriormente riformulata la nozione di scarico di cui all'art. 74, primo comma lett. ff), del D. Lgs n. 152/06, essendo stata definita con tale termine dall'art. 2 (contenente modifiche alla parte terza e quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152), comma 5,: "qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore." La riforma legislativa ha, quindi, nuovamente limitato l'ambito di applicazione della fattispecie penale di cui al vigente art. 137 del D. Lgs n. 152/06, quale conseguenza della effettuazione di scarichi di acque reflue industriali senza la prescritta autorizzazione, riportandola sostanzialmente a quella originariamente prevista dal D. Lgs n. 152/99 ed, anzi, eliminando definitivamente alcune incertezze interpretative che erano derivate dalla definizione riportata nel citato decreto. Pres. De Maio - Est. Lombardi - Ric. Ollio. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 13/05/2008 (Ud. 27/03/2008), Sentenza n. 19205

 

INQUINAMENTO ACQUE - Trattamento delle acque urbane di scarico - Immissione in mare - Stagione balneare - Costa di Estoril - Deroga - Inadempimento di Stato (Portogallo) - Direttiva 91/271/CEE - Decisione 2001/720/CE. La repubblica portoghese non sottoponendo: a) durante la stagione balneare, le acque urbane di scarico che provengono dall'agglomerazione della costa di Estoril almeno ad un trattamento primario accurato e ad una depurazione prima della loro immissione in mare, ai sensi dell'articolo 2 della decisione 2001/720/CE della Commissione, dell'8 ottobre 2001, che accorda al Portogallo una deroga per quanto riguarda il trattamento delle acque urbane di scarico dell'agglomerazione della costa di Estoril; b) oltre alla stagione balneare, le acque urbane di scarico che provengono dalla suddetta agglomerazione almeno ad un trattamento primario prima del loro scarico, ai sensi dell'articolo 3 di questa decisione, e lasciando le emissioni di acque urbane di scarico che provengono dalla stessa agglomerazione alterare l'ambiente, è venuta meno agli obblighi che gli incombono ai sensi degli articoli 2, 3 e 5 della suddetta decisione. (Testo Uff. La République portugaise, en ne soumettant pas, pendant la saison balnéaire, les eaux urbaines résiduaires provenant de l’agglomération de la côte d’Estoril au moins à un traitement primaire poussé et à une épuration avant leur rejet en mer, conformément à l’article 2 de la décision 2001/720/CE de la Commission, du 8 octobre 2001, accordant au Portugal une dérogation en ce qui concerne le traitement des eaux urbaines résiduaires de l’agglomération de la côte d’Estoril; en ne soumettant pas, en dehors de la saison balnéaire, les eaux urbaines résiduaires provenant de ladite agglomération au moins à un traitement primaire avant leur déversement, conformément à l’article 3 de cette décision, et en laissant les rejets d’eaux urbaines résiduaires provenant de la même agglomération altérer l’environnement, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, 3 et 5 de ladite décision). CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez.VII, 08/05/2008, Causa C‑233/07

 

ACQUE - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -Richiesta di proroga dell’autorizzazione allo scarico via fax - Efficacia - Fondamento. Non è adeguatamente motivata l’ordinanza con la quale il Tribunale del riesame si limiti ad affermare l’insufficienza e la parzialità del fax come mezzo prescelto per la richiesta di proroga di autorizzazione allo scarico. Usualmente si ritiene che il mezzo prescelto (fax) implica normalmente la conoscenza o la conoscibilità del contenuto di una comunicazione, tant'è che, ad esempio, il DPR 28.12.2000 n. 45 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) all'art. 43 u.c. contempla che "I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale" e lo stesso codice di procedura penale, allorquando ovviamente non sia contemplato il ricorso ad un atto a forma vincolata, ne contempla, sia pure a determinate condizioni, l'utilizzo. Pres. Grassi - Est. Sarno - Ric. Caniello ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 07/05/2008 (Cc. 11/03/2008), Sentenza n. 18353

 

ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO - Autorizzazione in deroga ex art. 103, c. 1, lett. c) d.lgs. n. 152/2006 - Prescrizioni volte a prevenire l’inquinamento - Legittimità. L’autorizzazione in deroga allo scarico di acque reflue industriali sullo strato superficiale del sottosuolo, in area sprovvista di rete fognaria, ai sensi dell’art. 103 , comma 1, lett. C) del d.lgs. n. 152/2006, deve contenere tutte le prescrizioni necessarie non solo a ridurre l’inquinamento ma anche, possibilmente a prevenirlo, come previsto dall’art. 73, comma 2, lett.e) del d.lgs 152/2006, stante il generale divieto normativo di scaricare al suolo. Del resto l’art. 124 del d.lgs cit. contiene una previsione di ampio respiro per quanto concerne le ulteriori prescrizioni tecniche opponibili all’autorizzazione al fine di garantire che lo scarico, comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, avvenga in conformità alle disposizioni della parte terza del d.lgs 152/2006 (nella specie, erano state prescritte rilevazione registrazione dei dati relativi al PH del liquame in ingresso). Pres. Borea, Est. Settesoldi - S. s.p.a. (avv. Mete) c. Provincia di Gorizia (avv. Pisani) - T.A.R. FRIULI-VENEZIA GIULIA, Sez. I - 26 marzo 2008, n. 167

ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO - Impianto di depurazione - Monitoraggio effettuato dal gestore - Alternatività rispetto al controllo di competenza dell’ente preposto - Esclusione.
Il monitoraggio dell’impianto di depurazione attraverso piezometri non sostituisce affatto il controllo di competenza dell’ente preposto, il quale rimane obbligato ad effettuare i controlli sullo scarico ai sensi dell’art. 128 D.lgs 152/2006 a prescindere da qualsiasi controllo effettuato dal gestore dell’impianto. Pres. Borea, Est. Settesoldi - S. s.p.a. (avv. Mete) c. Provincia di Gorizia (avv. Pisani) - T.A.R. FRIULI-VENEZIA GIULIA, Sez. I - 26 marzo 2008, n. 167

ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO - Autorizzazione allo scarico - Art. 124 d.lgs. n. 152/2006 - Prescrizioni tecniche volte a garantire l’assenza di pregiudizio del corpo ricettore.
In base al comma 10 dell’art. 124 del Dlgs 152/2006 l’amministrazione può inserire nell’autorizzazione, in relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione ed alle condizioni locali dell’ambiente interessato, tutte le prescrizioni tecniche volte a garantire che non vi sia pregiudizio del corpo ricettore. Pres. Borea, Est. Settesoldi - S. s.p.a. (avv. Mete) c. Provincia di Gorizia (avv. Pisani) - T.A.R. FRIULI-VENEZIA GIULIA, Sez. I - 26 marzo 2008, n. 167


ACQUE - RIFIUTI - INQUINAMENTO - Disastro ambientale - Nozione - Art. 434 c.p. - Fattispecie: accumulo sul territorio e sversamento nelle acque di ingenti quantitativi di rifiuti speciali altamente pericolosi.
Per configurare il reato di “disastro” è sufficiente che il nocumento metta in pericolo, anche solo potenzialmente, un numero indeterminato di persone. Infatti, il requisito che connota la nozione di "disastro" ambientale, delitto previsto dall'art.434 c.p., è la "potenza espansiva del nocumento" anche se non irreversibile, e l'"attitudine a mettere in pericolo la pubblica incolumità". Nella specie, i Giudici hanno evidenziato una imponente contaminazione di siti realizzata dagli indagati mediante l'accumulo sul territorio e lo sversamento nelle acque di ingenti quantitativi di rifiuti speciali altamente pericolosi. Tali condotte hanno insita una elevata portata distruttiva dello ambiente con conseguenze gravi, complesse ed estese ed hanno una alta potenzialità lesiva tanto da provocare un effettivo pericolo per la incolumità fisica di un numero indeterminato di persone idonee a confermare gli arrestati domiciliari a un imprenditore per lo smaltimento illecito di rifiuti speciali pericolosi. Pres. Onorato, Est. Squassoni, Ric. Agizza, (conferma Ordinanza del 03/08/2007 Trib. Libertà di Napoli). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 29/02/2008 (Ud. 16/01/2008), Sentenza n. 9418

 

ACQUE - RIFIUTI - APPALTI - Appalto integrato per la progettazione esecutiva - Variabili non predeterminabili prima dell’aggiudicazione - Effetti - Scavo marino - Art. 109 D. Lgs. n. 152/2006 - Esame dei materiali - Necessità - Autorizzazione allo smaltimento successiva all’aggiudicazione della gara. L’autorizzazione alla movimentazione dei materiali di scavo marino, nell’ambito dei lavori per la realizzazione di un terminal portuale, può rendersi necessaria solo all’esito dell’esame dei materiali, ove questi risultino non idonei al previsto riempimento di una cala e debbano pertanto essere trattati come rifiuti. La movimentazione e la destinazione finale dei materiali in questione, infatti, sono attività complesse, influenzate da una serie di variabili non predeterminabili al momento dell’espletamento della gara, sicché l’eventuale autorizzazione non può essere pretesa anteriormente all’aggiudicazione. Pres. Ruoppolo - Est. Chieppa - Societa' Italiane Condotte d'Acqua SpA in proprio e quale capogruppo mandataria dell’A.T.I. con Impregilo spa, Siemens spa e Sirti spa (avv. Sanino) c. Ministero delle Infrastrutture, Autorita' Portuale di Genova, SIIT - Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Lombardia, Liguria (Avvocatura Generale dello Stato) ed altri (riforma T.A.R. Lazio, Sezione III ter, n. 4242/07 pubblicata il 10-5-2007). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 20/02/2008 (Ud. 11/12/2007), Sentenza n. 588

 

ACQUE - RIFIUTI - Materiali di scavo di fondali marini - Smaltimento alternativo in conformità a predeterminate modalità - Attività soggetta ad autorizzazione - Progetti sottoposti a VIA in sede statale - Art. 35, D. Lgs. n. 152/1999 (oggi art. 109, D. L.vo n. 152/2006). L’art. 35 del D. Lgs. n. 152/1999 (oggi trasfuso nell’art. 109 del D. L.vo n. 152/2006) consente l’immersione deliberata in mare di materiali di scavo di fondali marini, quando è dimostrata, nell'ambito dell'istruttoria, l'impossibilità tecnica o economica del loro utilizzo ai fini di ripascimento o di recupero ovvero lo smaltimento alternativo in conformità a predeterminate modalità. Pertanto, non sussiste un assoluto divieto di scarico in mare di materiale dragato, in quanto tale attività è soggetta ad autorizzazione. Pres. Ruoppolo - Est. Chieppa - Societa' Italiane Condotte d'Acqua SpA in proprio e quale capogruppo mandataria dell’A.T.I. con Impregilo spa, Siemens spa e Sirti spa (avv. Sanino) c. Ministero delle Infrastrutture, Autorita' Portuale di Genova, SIIT - Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Lombardia, Liguria (Avvocatura Generale dello Stato) ed altri (riforma T.A.R. Lazio, Sezione III ter, n. 4242/07 pubblicata il 10-5-2007). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 20/02/2008 (Ud. 11/12/2007), Sentenza n. 588

 

ACQUE - Scarichi di acque reflue domestiche - Assenza d’autorizzazione - Applicabilità art. 674 c.p. - Disciplina. Sussiste la possibilità del concorso tra l'art. 674 cod. pen. e le norme speciali in materia ambientale [con riferimento all'inquinamento atmosferico (Cass. n. 6598/1994; n. 9357/1994), all'inquinamento idrico (Cass. n. 13278/1998; n.17573/1989; n. 37945/2003) e all'inquinamento elettromagnetico (Cass., n. 10475/2002;, n. 23066/2002)] mentre non sussiste rapporto di specialità, ex art. 9 della legge n. 689 del 1981, tra la norma di cui all'art. 54, 2° comma, del D.Lgs. 11.5.1999, n. 152 (effettuazione di scarichi di acque reflue domestiche senza la prescritta autorizzazione) e quella di cui all'art. 674 cod. pen., trattandosi di norme dirette alla tutela di beni giuridici diversi e fondate su diversi presupposti, in quanto esula dalla previsione della fattispecie sanzionata in via amministrativa il fatto di avere cagionato offesa o molestia alle persone. Pres. Postiglione, Est. Fiale, Ric. Costanza ed altri. CORTE DI CASSAZIONE Pen. Sez. III, 11/02/2008 (Ud. 7/11/2007), Sentenza n. 6419

 

ACQUA - V.I.A. - Progetto per la realizzazione di un impianto idroelettrico ricadente in area prossima a S.I.C. - Valutazione di impatto ambientale - Necessità - Esclusione - Procedura di screening - L.r. Molise n. 21/2000. Il progetto per la realizzazione di un impianto idroelettrico, ricadente in un’area prossima a un sito di importanza comunitaria (s.i.c.), ma non qualificabile ex se come area naturale protetta, non necessita - a mente degli artt. 3 comma quarto, 8 e 9 della L.R. Molise 24 marzo 2000 n. 21 - di valutazione di impatto ambientale completa, bensì di semplice atto di verifica (cosiddetto “screening”). Ciò è vero, anche a voler prescindere dalla avvenuta o mancata approvazione degli strumenti di pianificazione regionale, quali il P.e.a.r. (Piano energetico ambientale regionale), le Linee guida, previste dallo stesso P.e.a.r., per lo svolgimento del procedimento di assenso alla costruzione di impianti di energia da fonti rinnovabili e le Linee programmatiche di cui alla delibera del C.R. 10.7.2006 n. 117. Non solo: ai sensi del citato art. 9 comma quinto della L.R. n. 21/2000, decorso il termine di sessanta giorni, senza che l’autorità competente abbia richiesto la sottoposizione al procedimento di v.i.a., il progetto si intende tacitamente escluso dalla procedura di v.i.a. Pres. Giaccardi, Est. Ciliberti - D. s.r.l. (avv.ti Ruta e Zezza) c. Regione Molise (Avv. Stato), Comune di Pietrabbondante (avv. Colalillo) e altro (n.c.) - T.A.R. MOLISE - 8 febbraio 2008, n. 50

 

ACQUA - SALUTE - Qualità delle acque destinate al consumo umano - Concentrazione massima in nitrati ed in antiparassitari - Inadempimento di Stato - Direttive 80/778/CEE e 98/83/CE. Non adottando tutte le misure necessarie per conformarsi all'articolo 4 della direttiva 98/83/CE del Conseil, del 3 novembre 1998, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, la repubblica francese è venuta meno agli obblighi che gli incombono in virtù delle disposizioni di questa direttiva. (Testo uff.: En ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour se conformer à l’article 4 de la directive 98/83/CE du Conseil, du 3 novembre 1998, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de cette directive). CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. VII, 31 Gennaio 2008, Causa C-147/07

 

ACQUA - Protezione e gestione delle acque - Studio delle incidenze dell'attività umana sullo stato delle acque di superficie e sotterranee - Assenza di realizzazione delle analisi previste - Omissione di comunicazione delle relazioni di sintesi necessarie - Inadempimento di Stato - Direttiva 2000/60/CE. Non realizzando per ogni zona idrografica situata sul suo territorio un'analisi delle sue caratteristiche, uno studio delle incidenze dell'attività umana sullo stato delle acque di superficie e delle acque sotterranee come pure un'analisi economica dell'utilizzo dell'acqua, conformemente alle specificazioni tecniche enunciate agli allegati II ed III della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che stabilisce un quadro per una politica comunitaria nel settore di, la repubblica ellenica ha mancato agli obblighi che gli incombono ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, di questa direttiva e, non presentando relazioni di sintesi sulle analisi richieste da questa disposizione, essa a anche venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della suddetta direttiva. (Testo uff.: En ne réalisant pas pour chaque district hydrographique situé sur son territoire une analyse de ses caractéristiques, une étude des incidences de l’activité humaine sur l’état des eaux de surface et des eaux souterraines ainsi qu’une analyse économique de l’utilisation de l’eau, conformément aux spécifications techniques énoncées aux annexes II et III de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de cette directive et, en ne présentant pas de rapports de synthèse sur les analyses requises par cette disposition, elle a également manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de ladite directive). CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. VII, 31 Gennaio 2008, Causa C-264/07

 

ACQUA - INQUINAMENTO IDRICO - Estrazione di idrocarburi - Acque di strato provenienti dalla attività estrattiva - Scarico nelle unità geologiche profonde - Autorizzazione - Modulo procedimentale - Art. 104, c. 3, d.lgs. n. 152/2006 - Intesa tra le diverse amministrazioni titolari della cura degli interessi coinvolti. In tema di scarichi di acque risultanti dall’estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde, per assentire un’autorizzazione che si pone quale eccezione al divieto di scarico nel sottosuolo, il legislatore delegato ha previsto (cfr. art. 104, c. 3 d.lgs. n. 152/2006) un modulo procedimentale, qual è l’intesa, destinato a sfociare in un atto complesso, risultato della manifestazione di volontà di diverse amministrazioni (il Ministero dell’Ambiente e il Ministero delle Attività produttive per i giacimenti a mare, nonché le Regioni, per i giacimenti a terra) titolari della cura di interessi pubblici diversi, spesso - in astratto - configgenti tra di loro, come quelli legati alla tutela dell’ambiente e quelli legati allo sviluppo economico e all’approvvigionamento energetico del Paese. La sintesi tra i diversi interessi deve concretarsi in un atto che ha natura discrezionale mista, in quanto deve esprimere sia la scelta sull’an (ossia sul punto se nel singolo caso concreto si possa, o non, effettuare lo scarico), che -in caso di risposta positiva- sul quomodo (quali debbano essere le modalità di effettuazione dello scarico). Ne deriva l’illegittimità del provvedimento assunto sulla base di una unilaterale valutazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio, a nulla rilevando il presumibile diniego cui si sarebbe comunque pervenuti in ragione dell’asserita presenza di additivi nelle acque di scarico. Prima di addivenire a tale conclusione è indispensabile infatti condurre le valutazioni che la scelta del richiamato modulo procedimentale impone. Pres. Giallombardo, Est. Sinatra - E. s.p.a. (avv. Torrani) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (Avv. Stato) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 21 Gennaio 2008, n. 82
 

ACQUA - INQUINAMENTO IDRICO - RIFIUTI - Rifiuti liquidi derivanti da attività ospedaliera - Disciplina applicabile - Individuazione - D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Testo unico ambientale). La disciplina applicabile allo smaltimento dei rifiuti allo stato liquido derivanti da attività ospedaliera continua ad essere quella relativa agli scarichi di cui alla sez. II°, parte terza, del D.Lgs. n. 152 del 2006 e non quella in materia di smaltimento di rifiuti liquidi di cui alla parte quarta del predetto decreto, non rivestendo alcun valore innovativo l’art. 185 del richiamato decreto legislativo che per i “rifiuti liquidi costituiti da acque reflue” prevede l’applicazione della disciplina sui rifiuti, ciò in quanto l’art. 227 del medesimo decreto dichiara applicabile ai rifiuti liquidi ospedalieri la disciplina in materia di scarichi, richiamando l’art. 6 del d.P.R. 15 luglio 2004, n. 254 che rinvia all’abrogato D.Lgs. n. 152 del 1999 sulle acque. (Nella specie, si trattava di reflui provenienti dal lavaggio delle apparecchiature utilizzate per gli esami di laboratorio, contenenti residui biologici miscelati con i reagenti chimici utilizzati per le analisi, reflui convogliati direttamente nell’impianto di depurazione dell’ospedale che recapitava, dietro regolare autorizzazione, nella rete fognaria comunale). Presidente E. Papa, Relatore A. Ianniello - Ric. Canaletti. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 16/01/2008 (Ud. 29/11/2007), Sentenza n. 2246

INQUINAMENTO IDRICO - Definizione di scarichi - Acque reflue costituenti rifiuti liquidi - Art. 110, c. 3°, lett. a), b) e c) D. Lgs. n. 152/06. La definizione di scarichi contenuta all'art. 2, lett. bb) del D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, non ha subito rilevanti modificazioni con l'emanazione del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, che all'art. 74, lett. ff) definisce "scarico" "qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali ... e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione". Allora (art. 36, comma 3°, lett. a), b) e c) del D. Lgs. n. 152/99) come ora (art. 110, comma 3°, lett. a), b) e c) del D. Lgs. n. 152/06), la legge prevedeva e prevede anche l'esistenza di acque reflue costituenti rifiuti liquidi, che la giurisprudenza individuava e individua nel fatto che vengano smaltite, anche in rete fognaria, ma non tramite canalizzazione. Presidente E. Papa, Relatore A. Ianniello - Ric. Canaletti. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 16/01/2008 (Ud. 29/11/2007), Sentenza n. 2246

ACQUE - Scarichi delle acque reflue nei corpi recettori e rifiuti liquidi - Differenza. In materia di liquidi o semiliquidi di cui il detentore si disfa o intenda o sia obbligato a disfarsi, il parametro di riferimento per individuare l'ambito di operatività della disciplina speciale relativa agli scarichi delle acque reflue nei corpi recettori rispetto alla disciplina generale sui rifiuti è rappresentato dalla esistenza o meno di un sistema di convogliamento delle acque nel corpo recettore, indipendentemente dalla loro natura inquinante (Cass. 21/06/2007 n. 24481). Presidente E. Papa, Relatore A. Ianniello - Ric. Canaletti. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 16/01/2008 (Ud. 29/11/2007), Sentenza n. 2246

 

ACQUE - Scarico da frantoi oleari - Scarico industriale - Disciplina dell’autorizzazione - Eccezione - Impresa dedita alla coltivazione del fondo ed alla silvicoltura - Acque assimilabili a quelle reflue domestiche - Art.28 c.7 D.L.vo 152/1999 ora art. 101 c.7 D.L.vo 152/2006. Lo scarico di liquami derivante dalla molitura delle olive necessita dell'autorizzazione della competente autorità atteso che i frantoi oleari costituiscono installazioni in cui si svolgono attività di produzione di beni e le relative acque di scarico sono da considerarsi industriali. Solo nel caso in cui l'attività del frantoio sia inserita con carattere di normalità e complementarietà in una impresa dedita alla coltivazione del fondo ed alla silvicoltura (ed in presenza delle condizioni richieste dall'art.28 c.7 D.L.vo 152/1999 ora art. 101 c.7 D.L.vo 152/2006) le acque sono assimilabili a quelle reflue domestiche (Cass. sez. 3 sentenza n.13754/2007). Pres. De Maio, Est. Squassoni, Ric. Altobelli. CORTE DI CASSAZIONE Pen. Sez. III, 14/01/2008 (Ud. 20/11/2007), Sentenza n. 1817

 

 

Giurisdizione - competenza

 

ACQUA - Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche - Giurisdizione - Delimitazione. L’art. 143 del TU 11.12.1933 n. 1775, nell’attribuire alla cognizione del TSAP i ricorsi contro i provvedimenti definitivi adottati dall’Amministrazione in materia di acque pubbliche, si riferisce esclusivamente ai giudizi che concernono la utilizzazione delle acque stesse e, in generale, a quelli che, anche se aventi finalità diverse, incidono in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque pubbliche (ex plurimis, CdS, IV, 22.5.2006 n. 3012; 30.5.2002 n. 3014; 1.8.2001 n. 4216; Cass. SS.UU. 14.6.2006 n. 13692; 27.4.2005 n. 8696). Pres. Di Nunzio, Est. Rovis - M.M. (avv. Bucci) c. Unione dei Comuni di Codevigo e Pontelongo(n.c.) e Comune di Codevigo (avv. Carfagna). T.A.R. VENETO, Sez. II - 21 marzo 2008, n. 740
 

ACQUA - Progetto per la realizzazione di un impianto idroelettrico - Controversie - Giurisdizione - G.A.. La controversia che abbia per oggetto il procedimento formativo della volontà dell’amministrazione per l’approvazione di un progetto di realizzazione di un impianto idroelettrico, non avendo incidenza diretta , ma soltanto strumentale e indiretta, sull’uso delle acque, non è devoluta alla cognizione del tribunale delle acque pubbliche, ma rientra nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo (cfr.: Cons. Stato V, 18.9.2006 n. 5442; T.A.R. Molise 12.4.2006 n. 270; T.A.R. Milano I, 9.4.2001 n. 3051).Pres. Giaccardi, Est. Ciliberti - D. s.r.l. (avv.ti Ruta e Zezza) c. Regione Molise (Avv. Stato), Comune di Pietrabbondante (avv. Colalillo) e altro (n.c.) - T.A.R. MOLISE - 8 febbraio 2008, n. 50

 

Inquinamento idrico - Acqua

2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 -2000-87