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Giurisprudenza

 

 

Procedure (e varie)

Processo e procedure di: penale, civile, amministrativo, comunitario...

 

 

2004

 

 

Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni

2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 - 2000 - 1999-92

 

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Procedure e varie - Diversa qualificazione giuridica del fatto sottoposto alla sua cognizione - Potere del Tribunale - Sussiste. E' pacificamente ammesso in giurisprudenza il potere del Tribunale di procedere ad una diversa qualificazione giuridica del fatto sottoposto alla sua cognizione (anche attribuendogli, se del caso, diverso nomen iuris), come di confermare il provvedimento ablativo anche per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione redatta dall'organo procedente, del quale ha - in sostanza - lo stesso potere di cognizione. Pres. Zumbo A.- Est. Grillo C.- Rel. Grillo C.- Imp. Cerasoli.- P.M. Passacantando G. (Conf.). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 22 dicembre 2004, (ud. 9 novembre 2004), Sentenza n. 48986 (vedi: sentenza per esteso)

 

Procedura e varie - Processo civile - Nomina del nuovo difensore e revoca del precedente. A conferma del recente mutamento di orientamento operato dalla sentenza n. 23580 del 2004 (e contro quanto affermato da Cass. n. 2071 del2002), la sentenza afferma che la nomina di un nuovo difensore e domiciliatario nel corso del processo comporta la revoca tacita del precedente difensore e domiciliatario, in mancanza di una diversa manifestazione di volontà della parte. Presidente S. Ciciretti, Relatore F. Roselli CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro, del 20 dicembre 2004, Sentenza n. 23589

 

PROCEDURE E VARIE - DANNO AMBIENTALE - Condanna generica al risarcimento del danno ed alla provvisionale - Facoltà del giudice penale - Art. 651 c.p.p. - Art. 539 c.p.p.. La facoltà del giudice penale di pronunciare una condanna generica al risarcimento del danno ed alla provvisionale, prevista dall'art. 539 c.p.p., non incontra restrizioni di sorta in ipotesi di incompiutezza della prova sul quantum, bensì trova implicita conferma nei limiti dell'efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile per la restituzione e il risarcimento del danno fissati dall'art. 651 c.p.p. quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità ed all'affermazione che l'imputato l'ha commesso, escludendosi, perciò, l'estensione del giudicato penale alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall'imputato (Cass. pen., Sez. IV, 26.1.1999, n. 1045). Rigon ed altri. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, dep. 16/12/2004 (ud. 11/11/2004), Sentenza n. 48402

 

PROCEDURE E VARIE - Risarcimento dei danni - Presupposti. La condanna generica al risarcimento dei danni, contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice riconosca che la parte civile vi ha diritto, non esige alcun accertamento in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, ma postula soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e della probabile esistenza di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, salva restando nel giudizio di liquidazione del quantum la possibilità di esclusione dell'esistenza stessa di un danno unito da rapporto eziologico con il fatto illecito (Cass. civ., Sez. III, 11.1.2001, n. 329). Rigon ed altri. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, dep. 16/12/2004 (ud. 11/11/2004), Sentenza n. 48402

 

PROCEDURE E VARIE - Colpevolezza - Cause di giustificazione e cause di esclusione - Principio della non esigibilità di una condotta diversa - Condizioni e limiti di applicazione. Il principio della non esigibilità di una condotta diversa - sia che lo si voglia ricollegare alla ratio della colpevolezza, riferendolo ai casi in cui l'agente operi in condizioni soggettive tali da non potersi da lui umanamente pretendere un comportamento diverso, sia che lo si voglia ricollegare alla ratio dell'antigiuridicità, riferendolo a situazioni in cui non sembri coerente ravvisare un dovere giuridico dell'agente di uniformare la condotta al precetto penale - non può trovare collocazione e spazio al di fuori delle cause di giustificazione e delle cause di esclusione della colpevolezza espressamente codificate, in quanto le condizioni e i limiti di applicazione delle norme penali sono posti dalle nome stesse, senza che sia consentito al giudice di ricercare cause ultralegali di esclusione della punibilità attraverso l'analogia iuris (Cass., Sez. VI, 31.5.1993, n. 973, ric. P.M, in proc. Bove. Vedi pure, in proposito, Cass., Sez. III, 27.9.1985, n. 8271, ric. Viti). Rigon ed altri. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, dep. 16/12/2004 (ud. 11/11/2004), Sentenza n. 48402

 

PROCEDURE E VARIE - Notifica dell'avviso all'indagato - Scadenza del termine - Effetti - Principio di tassatività - Artt. 177, 405 e 415 bis c.p.p.. La notifica dell'avviso all'indagato previsto dall'art. 415 bis c.p.p. dopo la scadenza del termine fissato dal 2° comma dell'art. 405 c.p.p. non costituisce ragione di nullità, per il principio di tassatività di cui all'art. 177 c.p.p.. Rigon ed altri. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, dep. 16/12/2004 (ud. 11/11/2004), Sentenza n. 48402

 

PROCEDURE E VARIE - Reato permanente - Nozione unitaria - bifasica - pluralista - Interpretazione dalla Corte Costituzionale. La c.d. concezione "bifasica" del reato permanente (che imposta la condotta di tale reato su due tempi: il primo di aggressione dell'interesse tutelato, ed il secondo di rimozione di tale illiceità), al pari di quella "pluralista", è stata da tempo abbandonata in dottrina ed in giurisprudenza, essendo stata privilegiata, invece, la nozione unitaria (vedi Cass., sez. Unite: 13.7.1998, Montanari; 28.4.1999, P.M. in proc. Palma ed altro; 14.7.1999, P.M. in proc. Lauriola ed altri; 27.2.2002, Cavallaro), confortata pure dall'interpretazione dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 520 del 26.11.1987). Pertanto, il reato permanente trova caratterizzazione nel tipo di condotta e nella correlazione di questa con l'offesa all'interesse protetto, sulla base della descrizione contenuta nella norma incriminatrice. Rigon ed altri. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, dep. 16/12/2004 (ud. 11/11/2004), Sentenza n. 48402

 

PROCEDURE E VARIE - Continuazione del reato - Attuazione di un unitario disegno criminoso - Reati permanenti - Decorrenza del termine prescrizionale (art. 158 c.p.) - Art. 81 cod. pen. (Concorso formale. Reato continuato). Si configura, la continuazione del reato, ex art. 81 cpv. cod. pen., quando in attuazione di un unitario disegno criminoso, questo, solo apparentemente si fraziona in singoli episodi, che invece, costituiscono tappe intermedie di un unico iter, il cui integrale compimento si ha soltanto con la consumazione dell'ultimo episodio, sicché è da quest'ultimo momento che, ai sensi dell'art. 158 cod. pen., comincia a decorrere il termine prescrizionale (vedi Cass.: Sez. III, 27.4.1990, n. 6155). Se, inoltre, tra i vari reati da considerarsi in modo unitario, figurano reati permanenti, il termine prescrizionale inizia a decorrere dal momento in cui la permanenza viene a cessare (vedi Cass., Sez. III, 4.2.1999, n. 1454). Rigon ed altri. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, dep. 16/12/2004 (ud. 11/11/2004), Sentenza n. 48402

 

PROCEDURE E VARIE - Impugnazione pubblico ministero, imputato o parti civili - Pagamento delle spese - Principio di solidarietà tra condebitori - Disciplina - Art. 1294 cod. civ.. Qualora all'impugnazione del pubblico ministero si affianchi l'impugnazione dell'imputato o quella delle parti civili ai soli effetti civili, ed i gravami proposti dalle parti private vengano rigettati, si accollano pur sempre a tali parti spese provocate (anche) dalla propria impugnazione e trattandosi di obbligazione con unicità di causa, di oggetto e di titolo, per essa opera il principio di solidarietà tra condebitori stabilito dall'art. 1294 cod. civ. Proprio in considerazione della natura officiosa del procedimento, poi, non è possibile distinguere tra spese ricollegate all'impugnazione della parte pubblica o di quella privata, non esistendo, nel processo penale, alcun criterio idoneo a disciplinare una ripartizione delle spese tra le parti. (contra, Cass. Sez. IV - n. 14406 del 16.4.2002, ric. P.M. in proc. La Torre ed altri). Rigon ed altri. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, dep. 16/12/2004 (ud. 11/11/2004), Sentenza n. 48402

 

Procedure e varie - Arbitrato irrituale - Sottoscrizione del solo presidente - Validità del lodo - Presupposto. In caso di arbitrato irrituale non può escludersi la validità del lodo sottoscritto dal solo presidente, a meno che il collegio arbitrale non si sia dato la regola della necessità della sottoscrizione da parte di tutti i componenti. Presidente E. Ravagnani, Relatore G. Amoroso. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro, del 14 dicembre 2004, Sentenza n. 23283

Procedure e varie - Decreto ingiuntivo - Opposizione - Deposito del ricorso - Questione di legittimità costituzionale. La Corte ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 415 e 645 c.p.c. laddove non consentono, per la proposizione della opposizione a decreto ingiuntivo richiesto dagli enti previdenziali per crediti aventi oggetto contributi omessi e relative sanzioni, anche l’utilizzo del servizio postale per il deposito del ricorso nella cancelleria del giudice competente. Presidente E. Mercurio, Relatore G. Mozzarella. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro, del 6 dicembre 2004, Ordinanza n. 22811

Procedure e varie - Prova civile - Interrogatorio formale - Processo con pluralita' di parti. In un processo con pluralità di parti, l’interrogatorio formale può essere deferito solo su un punto oggetto di diretta contestazione tra la parte che lo deferisce e la parte confitente, in quanto le dichiarazioni rese da chi presta l’interrogatorio non possono avere valore di confessione giudiziale nei confronti di una terza persona. Presidente S Ciciretti, Relatore L. Vigolo. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro, del 3 dicembre 2004 Sentenza n. 22753

 

Procedure e varie - Processo tributario - Invio del ricorso a mezzo posta - Dichiarato inammissibili - Annullamento - C.Cost. n. 520/2002. Le sentenze delle Commissioni tributarie che hanno dichiarato inammissibili i ricorsi inviati dai contribuenti alle Commissioni a mezzo del servizio postale (prima che la Corte costituzionale lo "stabilisse" con la sentenza n. 520 del 2002) vanno cassate e il processo rinviato alle Commissioni Tributarie regionali per il giudizio di merito. Presidente U. Favara, Relatore A. Merone. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sezione V, 1° dicembre 2004, Sentenza n. 22562

 

Procedure e varie - Mandato difensivo - Potere del difensore di proporre appello - Sussiste - Fattispecie. Il mandato difensivo comprenda anche il potere del difensore di proporre appello. (Nella specie, la Corte ha rigettato il ricorso della parte civile, ritenendo che il mandato rilasciato al difensore, con formula di stile, non poteva essere interpretato nel senso suddetto). Presidente N. Marvulli, Relatore R. L. Calabrese. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Penali, 18 novembre 2004 (ud. 27/10/2004) Sentenza n. 44712

 

Procedure e varie - Sequestro preventivo - Notifica - Funzione - Ritardo della notifica - Decorrenza del termine di impugnazione. La notifica del provvedimento che dispone il sequestro preventivo è destinata solo a consentirne l'impugnazione. Ne consegue che il ritardo della notifica stessa, e quindi della conoscenza del provvedimento, ha solo l'effetto di ritardare la decorrenza del termine di impugnazione per l'interessato, ma non da luogo a nullità, perché non ne pregiudica l'intervento, l'assistenza o la rappresentanza (vedi Cass., Sez. 5^, 11.11.1997, n. 5002, Paolillo). Pres. Dell'Anno P. - Est.: Fiale A. - Rel. Fiale A. - Imp. Mando'. - P.M. Ciampoli L. (Conf.), (Rigetta, Trib. Grosseto, 10 Febbraio 2004). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 27/09/2004 (03/06/2004 Cc.), Sentenza n. 37992 (vedi: sentenza per esteso)

 

Procedure e varie - Qualificazione del fatto contestato - Specificazione normativa - Potestà del giudice - Accertamento del fatto - Insindacabilità in sede di legittimità - Presupposti - Fondamento - Fattispecie: taglio di bosco vincolato. E' costante orientamento giurisprudenziale quello di consentire al giudice dell'opposizione persino la diversa qualificazione del fatto contestato (Cassazione sentt. nn.: 4843 del 2003, 16190 del 2002, 13666 del 2000, ecc.), ben si comprende come tale potestà in una parte vizi motivazionali comprende anche quella di fornire, alla contestazione già correttamente operata, specificazione normativa. Tuttavia il ricorso è inammissibili, quando esso tende ad introdurre nel giudizio di Cassazione censure riguardanti l'accertamento del fatto (in specie il taglio accidentale di piante dovuto alla formazione dei cd. sottocavalli, o abbattimenti o danneggiamenti accidentali dovuti alla caduta di piante su altre piante), insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato ed immune da vizi logico-giuridici. Pres. G. Losavio, Est. F. A. Genovese. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. I, 22 novembre 2004, Sentenza n. 21967 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Declaratoria dell’inammissibilità o dell’improcedibilità del ricorso (per carenza - originaria o sopravvenuta - di interesse) - Accertamento dell’inutilità della sentenza - Fondamento. La declaratoria dell’inammissibilità o dell’improcedibilità del ricorso (per carenza - originaria o sopravvenuta - di interesse) postula, come affermato da un univoco e consolidato orientamento giurisprudenziale, l’accertamento dell’inutilità della sentenza (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. IV, 6 ottobre 2001, n.5296). Tale verifica, a sua volta, esige che la presupposta, rigorosa indagine circa l’utilità conseguibile per effetto della definizione del ricorso conduca al sicuro convincimento che la situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell’introduzione del giudizio o sopravvenuta in corso di causa impedisce di riconoscere in capo al ricorrente alcun interesse, anche meramente strumentale e morale, alla decisione (Cons. Stato, sez. IV, 1 agosto 2001, n.4206). Pres. Venturini - Est. Deodato - S.R.L. SOGESI (avv. RIENZI) c. MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI (Avv. Gen. Stato) ed altri (conferma TAR TOSCANA - FIRENZE: Sezione I n.466/1994). CONSIGLIO DI STATO sez. IV, 2 novembre 2004 (Cc. 6.7.2004), Sentenza n. 7104

Procedure e varie - Declaratoria dell’inammissibilità o dell’improcedibilità del ricorso (per carenza - originaria o sopravvenuta - di interesse) - Accertamento dell’inutilità della sentenza - Fondamento. La declaratoria dell’inammissibilità o dell’improcedibilità del ricorso (per carenza - originaria o sopravvenuta - di interesse) postula, come affermato da un univoco e consolidato orientamento giurisprudenziale, l’accertamento dell’inutilità della sentenza (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. IV, 6 ottobre 2001, n.5296). Tale verifica, a sua volta, esige che la presupposta, rigorosa indagine circa l’utilità conseguibile per effetto della definizione del ricorso conduca al sicuro convincimento che la situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell’introduzione del giudizio o sopravvenuta in corso di causa impedisce di riconoscere in capo al ricorrente alcun interesse, anche meramente strumentale e morale, alla decisione (Cons. Stato, sez. IV, 1 agosto 2001, n.4206). Pres. Venturini - Est. Deodato - S.R.L. SOGESI (avv. RIENZI) c. MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI (Avv. Gen. Stato) ed altri (conferma TAR TOSCANA - FIRENZE: Sezione I n.466/1994). CONSIGLIO DI STATO sez. IV, 2 novembre 2004 (Cc. 6.7.2004), Sentenza n. 7104

Procedure e varie - Ricorrente - Richiesta d’improcedibilità del ricorso - Difetto di interesse - Pronuncia - presupposti. Il ricorrente può sempre dichiarare di aver perduto interesse alla decisione - con conseguente pronuncia di improcedibilità del ricorso - sino al momento in cui la causa non è spedita a sentenza (non avendo il giudice il potere di valutare, in tale circostanza, il perdurare dell'interesse all'impugnazione: cfr. C.G.A., 2 luglio 1992, n. 189 e Cons. St., IV, 13 ottobre 2003, n. 6191), devesi procedere a dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Pres. Riccio - Est. Cacace. CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 02 novembre 2004 (Cc. 24.06.2004), Sentenza n. 7092

Procedure e varie - Appelli separatamente proposti avverso la stessa sentenza - Riunione - Applicazione - Art. 335 c.p.c. al processo amministrativo - Obbligo - Principio della necessaria unicità del processo di impugnazione. Gli appelli separatamente proposti avverso la stessa sentenza devono essere riuniti, ai sensi dell’articolo 335 del codice di procedura civile, pacificamente applicabile anche al processo amministrativo, in applicazione del principio della necessaria unicità del processo di impugnazione. (ex pluribus, C.d.S., sez. IV, 21 agosto 2003, n. 4697; 24 luglio 2003, n. 4234; 20 maggio 2003, n. 2708; C.G.A. Sicilia, 6 novembre 2000, n. 433). Pres. VENTURINI - Est. SALTELLI (conferma TAR Lazio, sez. III, n. 4366 del 19 maggio 2003). CONSIGLIO DI STATO sez. IV, 2 novembre 2004 (Cc. 23.03.2004), Sentenza n. 7068

Procedure e varie - Spontanea esecuzione della sentenza di primo grado immediatamente esecutiva - Effetti. La spontanea esecuzione della sentenza di primo grado immediatamente esecutiva non può configurarsi come acquiescenza alla stessa, salvo che non sussistano univoci elementi da cui possa desumersi la volontà di accettare la decisione di primo grado. Pres. VENTURINI - Est. SALTELLI (conferma TAR Lazio, sez. III, n. 4366 del 19 maggio 2003). CONSIGLIO DI STATO sez. IV, 2 novembre 2004 (Cc. 23.03.2004), Sentenza n. 7068

Procedure e varie - Amministrazione soccombente - Ottemperanza in via provvisoria - Appello - Acquiescenza l’esecuzione della sentenza di primo grado - Non sussiste - Fondamento. Non è ravvisabile alcuna contraddittorietà nel comportamento dell’Amministrazione che, rimasta soccombente nel giudizio di primo grado, (ex multis, C.d.S., ; sez. VI, 2 maggio 1999, n. 222; sez. V, 8 luglio 2002, n. 3749; 4 novembre 1999, n. 1812; sez. IV, 18 marzo 2002, n. 1610; 12 settembre 2000, n. 4821; 6 giugno 1994, n. 475) utilizzi gli strumenti a sua disposizione per ottemperare, in via provvisoria, a quella statuizione, ma al tempo stesso organizzi la propria difesa per ottenere una diversa decisione del giudice di appello (C.d.S., sez. IV, 10 settembre 1999, n. 1439); non è elemento sintomatico di acquiescenza l’esecuzione della sentenza di primo grado non accompagnata da riserva circa l’obbligatorietà del comportamento tenuto (C.d.S., sez. VI, 23 giugno 1995, n. 616; C.G.A., Sicilia, 19 settembre 1994, n. 303). Pres. VENTURINI - Est. SALTELLI (conferma TAR Lazio, sez. III, n. 4366 del 19 maggio 2003). CONSIGLIO DI STATO sez. IV, 2 novembre 2004 (Cc. 23.03.2004), Sentenza n. 7068

Procedure e varie - Giudice di Pace - Avviso della conclusione delle indagini - Esclusione - art. 415-bis c.p.p.. L’avviso della conclusione delle indagini, previsto dall’art. 415-bis c.p.p., non trova applicazione nel procedimento davanti al giudice di pace. Presidente F. Marzano - Relatore C.G. Brusco. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione IV - 21 ottobre 2004, (UD. 23 giugno 2004), Sentenza n. 41177

Procedure e varie - Giudice di pace - Causa di improcedibilità - Istituto della particolare tenuità del fatto - Presupposti. I criteri per l’applicazione, nel procedimento davanti al giudice di pace, dell’istituto della particolare tenuità del fatto quale causa di improcedibilità sono: gli indici dell’occasionalità della condotta, del basso grado di colpevolezza e del pregiudizio derivante all’imputato dall’ulteriore corso del procedimento (devono ritenersi concorrenti e non alternativi rispetto a quelli dell’esiguità del danno e del pericolo che ne è derivato). Presidente F. Marzano, Relatore S. Visconti - CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione IV - 13 ottobre 2004 (Ud. 9 luglio 2004), Sentenza n. 40203

Procedure e varie - Criteri determinativi della giurisdizione - Norma dichiarata illegittima - Proposizione della domanda - Art. 5 Cod.prov.civ. - Principio. Il principio ex art. 5 Cod.prov.civ., secondo cui la giurisdizione sui determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda, non opera quando la norma che detta i criteri determinativi della giurisdizione è successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima, in quanto l'efficacia retroattiva che assiste tale tipo di pronunce della Corte costituzionale preclude che la norma dichiarata illegittima possa essere assunta a canone di valutazione di situazioni o di rapporti anteriori alla pubblicazione della pronuncia di incostituzionalità salvo il limite dei rapporti esauriti al momento della pubblicazione della decisione (cfr. fra le altre, Cass. civ., SS.UU, 6 maggio 2002, n. 6487). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 05/10//2004 (C.C. 13 luglio 2004), Sentenza n. 6489

Pubblica Amministrazione - Procedure e varie - Impugnazione di un regolamento - Immediata e concreta lesività - Necessità. Ai fini dell'impugnazione di un regolamento occorre accertare l'immediata e concreta lesività, con riferimento all'entità e alle modalità dell'incidenza effettuale, e non semplicemente ipotetica ed eventuale, dell'atto regolarmente impugnato sulla sfera giuridica dei ricorrenti. cfr. Cons. Stato, Sez.VI, 06/06/1995, n. 556; Cons. Stato, Sez. IV, 19/10/1993, n. 897. Selmi, (avv.ti Lioi e Sanchini) c. Comune di Prato (avv. Barbantini) (Conferma T.A.R. Toscana, Sez. I, 17 marzo 2003, n. 959) CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 27 settembre 2004, (C.c. 24 febbraio 2004) Sentenza n. 6317 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Appello - Unico appello proposto contro diverse sentenze - Inammissibilità. E’ inammissibile l’appello proposto contro diverse sentenze, ancorché di analogo contenuto e pronunciate nei confronti della stessa Amministrazione resistente, le quali abbiano definito in primo grado ricorsi che avevano avuto trattazione distinta in separati processi. Pres. Schinaia, Est. Maruotti - Fallimento E.M. s.r.l. (Avv.ti Vannicelli e Benuccio) c. Consorzio tra i lottisti Volturno Marina Vecla (Avv. Montaldo) e s.r.l. M. (Avv.ti Cassiano, Garofalo e Mosillo) riunito ad altri - (Dichiara inammissibili e/o improcedibili i ricorsi) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 24 settembre 2004, n. 6253 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Effetto sanante della costituzione spontanea in giudizio del controinteressato - Notificazione totalmente omessa - Termine - Configurabilità - Condizioni. L’effetto sanante della costituzione spontanea in giudizio del controinteressato (pacificamente riconosciuto nelle ipotesi di eventuali irregolarità della notificazione) non si verifica nel caso in cui la notificazione sia stata totalmente omessa (Sez. VI, n. 2991 del 30 maggio 2003), non potendo, l'intervento in giudizio, porre nel nulla gli effetti della decadenza dall’impugnazione, che si producono allo scadere del termine per la sua proposizione. Tuttavia, l’effetto sanante non si produce, nel caso di inesistenza della notificazione, allorché l’intervento spontaneo avvenga oltre il termine utile per la proposizione dell’impugnazione. Presidente: IANNOTTA Estensore: MILLEMAGGI COGLIANI Parti:Rossetti c. D’Onofrio ed altro. CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 7 Settembre 2004 (Ud. 18 maggio 2004), Sentenza n. 5863 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Controinteressato - Costituzione spontanea in giudizio - Effetto sanante della omessa notificazione - Configurabilità - Condizioni. L’effetto sanante della costituzione spontanea in giudizio del controinteressato si verifica anche nel caso in cui la notificazione sia stata totalmente omessa, ove l'intervento spontaneo in giudizio avvenga prima che si siano prodotti gli effetti della decadenza dall’impugnazione, e cioè entro il termine per la proposizione del ricorso. Presidente: IANNOTTA Estensore: MILLEMAGGI COGLIANI Parti:Rossetti c. D’Onofrio ed altro. CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 7 Settembre 2004 (Ud. 18 maggio 2004), Sentenza n. 5863 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Modifica di domicilio - Avviso di udienza - Variazioni del domicilio eletto - Trasferimento dello studio - Inserimento nei terminali della Segreteria - Irrilevanza. Deve ritenersi rituale l'invio dell'avviso di udienza all'indirizzo indicato dal procuratore del ricorrente nel ricorso, in mancanza di una formale tempestiva comunicazione di modifica di tale domicilio (Consiglio Stato, sez. IV, 7 maggio 1998, n. 771). Difatti, l’avviso di udienza va comunicato alle parti costituite in giudizio ed il luogo della comunicazione è il domicilio eletto risultante dal fascicolo di causa, fermo restando che la Segreteria del giudice adito non e' tenuta a ricercare il procuratore domiciliatario nel nuovo indirizzo in cui egli abbia eventualmente trasferito la sede del suo studio. Non può addossarsi ad essa un onere di diligenza, che invece spetta alla parte privata o al suo procuratore, in ordine alla tempestiva comunicazione delle variazioni del domicilio eletto (Consiglio Stato sez. V, 16 aprile 1998, n. 457). Del tutto irrilevante è poi la circostanza che detto trasferimento risultasse nei terminali della Segreteria, in quanto da una parte non è stato precisato se ciò fosse avvenuto prima della comunicazione dell’avviso di udienza e dall’altra ciò non potrebbe di per sé comportare il mutamento di domicilio relativamente ad uno specifico giudizio nel quale vi è stata elezione di domicilio, in mancanza di una successiva comunicazione di variazione di quel domicilio. Pres. Iannotta Est. Cerreto - Melis (avv.to Comegna) c. Comune di Roma e altri (avv. Brigato) (Conferma, TAR Lazio, sez. 2°, n. 1656 9.3.2000). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 7 Settembre 2004 (Ud. 4 maggio 2004), Sentenza n. 5854 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Deposito del ricorso - Notifica - Sospensione feriale - Sussiste - Unica eccezione relativa al giudizio cautelare. Il deposito del ricorso compiuto in un periodo nel quale il relativo termine era sospeso deve ritenersi senz’altro tempestivo e rituale. In specie, il tempo trascorso dalla notifica del ricorso (12 agosto 2002) al suo deposito (13 settembre 2002) ricade interamente nel periodo della sospensione feriale dei termini processuali e che, secondo un costante insegnamento giurisprudenziale (cfr. ex multis Cons. St., sez. V, 23 maggio 2003, n.2788), quest’ultimo istituto, introdotto dall’art.1 legge 7 ottobre 1969, n.742, si applica a tutti i termini relativi alla giurisdizione amministrativa, con l’unica eccezione di quelli relativi al giudizio cautelare. Pres. Patroni Griffi - Est. Deodato, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Avvocatura Generale dello Stato) c. Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Teramo (Avv.ti Referza e Di Dalmazio) - (Conferma, TAR Lazio, sez. III ter, 15 gennaio 2003, n.126). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 07 settembre 2004 (Ud. 8 luglio 2004) Sentenza n. 5795 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Lavoro - Ordinanza di estinzione del processo - Mezzi di impugnazione. L’ordinanza di estinzione del processo emessa dal giudice unico di primo grado per mancanza della prova della riassunzione ha natura sostanziale di sentenza e di conseguenza è impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione e non con il ricorso straordinario in cassazione ex art. 111 Cost.. Presidente S. Ciciretti - Relatore F. Curcuruto. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro del 2 settembre 2004, Ordinanza n. 17772

Procedure e varie - Processo civile - Principio di diritto - Interpretazione. L'interpretazione del principio di diritto fissato nella sentenza di Cassazione con rinvio, anche quando non risulti espressamente enunciato ma debba essere enucleato, deve farsi alla stregua dei principi fissati dalle preleggi e non secondo i canoni legali di ermeneutica contrattuale. Presidente S. Ciciretti - Relatore P. Picone. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro del 1° settembre 2004, Sentenza n. 17564

Procedure e varie - Difetto di notificazione - inammissibilità dell’appello - Esclusione - Integrazione del contraddittorio - Necessità. Il difetto di notificazione non comporta l’inammissibilità dell’appello (essendo stato lo stesso notificato alle altre parti necessarie del giudizio di primo grado), ma determina l’esigenza dell’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c. (cfr. Cons. Stato, Ad Pl. 24 marzo 2004, n. 7). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 31.08.2004 (C.c.. 25 giugno 2004), Ordinanza n. 5732

Procedure e varie - Urbanistica ed edilizia - Art. 34, c. 1 e 2 D. Lgs. 80/1998 - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Illegittimità costituzionale. E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 34, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui istituisce una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di edilizia e urbanistica, anziché limitarsi ad estendere in tale materia la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno. Pres. Zagrebelsky, Red. Vaccarella - CORTE COSTITUZIONALE 28 luglio 2004 (dec. 13 luglio 2004) sentenza n. 281

Procedure e varie - Notifica - Relata di notificazione della sentenza contestata. L'art. 330, co. 1, c.p.c., richiamato espressamente dall'art. 28, co. 2, l. 6 dicembre 1971, n. 1034, impone all'appellante di notificare il gravame al vincitore nella residenza indicata ovvero nel domicilio eletto da quest'ultimo nella relata di notificazione della sentenza contestata. (cfr. sez. IV, 7 maggio 2001, n. 2555); (cfr. ex plurimis e da ultimo, Cons. St., sez. IV, 28 dicembre 1999, n. 1977; sez. IV, 14 maggio 1999, n. 846; sez. IV, 15 aprile 1999, n. 625; sez. VI, 16 febbraio 1995, n. 198). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 26 luglio 2004 (ud. 15 giugno 2004) Sentenza n. 5311

Procedure e varie - Notificazione del ricorso in appello - Inesistenza della notificazione - Declaratoria di inammissibilità - Costituzione in giudizio del controinteressato. In applicazione della regola ritraibile dal combinato disposto degli art. 156 u.c., 160 e 330 c.p.c., la notificazione del ricorso in appello, in luogo diverso da quello prescritto, non è affetta da giuridica inesistenza, ma da nullità; pertanto essa è sanabile retroattivamente: a) a seguito della costituzione in giudizio dell'appellato perché dimostra che si è verificato l'evento previsto dalla legge come fine tipico; (cfr. Cons. St., sez. IV, 2 agosto 2000, n. 4261; sez. V, 3 febbraio 2000, n. 661; sez. V, 20 dicembre 1999, n. 2112; sez. V, 8 aprile 1999, n. 393; sez. IV, 10 settembre 1991, n. 710); b) nel caso di notificazione effettuata a mani proprie della parte personalmente, purchè nell'ambito di competenza dell'ufficiale giudiziario (cfr. Cass., sez. I, 26 maggio 1994, n. 5169). In tale prospettiva si è coerentemente affermato che in caso di inesistenza della notificazione, la declaratoria di inammissibilità del ricorso và pronunciata anche se vi è stato l'intervento in giudizio della parte nei cui confronti doveva essere notificato (cfr. Cons. St., sez. V, 8 aprile 1999, n. 393 cit., fattispecie in cui si è escluso che la costituzione in giudizio del controinteressato sanasse l'omessa notificazione del ricorso nei suoi confronti). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 26 luglio 2004 (ud. 15 giugno 2004) Sentenza n. 5311

Procedure e varie - Mandato speciale conferito all'avvocato - Sottoscrizione del mandato in calce o margine al ricorso. L'art. 35 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, applicabile al giudizio d'appello in virtù dell'art. 29 legge 6 dicembre 1971, n. 1034, stabilisce che i ricorsi devono recare la sottoscrizione del mandato in calce o margine al ricorso, debitamente autenticata da un avvocato ammesso al patrocinio in Corte di cassazione, ovvero, se la parte non abbia sottoscritto il ricorso, devono essere presentati unitamente al mandato speciale conferito all'avvocato che firma in suo nome. Conseguentemente deve essere dichiarato ammissibile l'appello ove, in difetto di sottoscrizione della parte, il difensore abbia comprovato di essere munito di mandato speciale a margine del ricorso (Con. St., Sez. IV, 1 settembre 1997, n. 937). Deve considerarsi ammissibile il ricorso sottoscritto dal solo difensore ove la parte, come nel caso in esame, abbia apposto la propria firma in calce al mandato speciale a margine del ricorso anche se sulla procura non sia stato specificato che il difensore era abilitato a sottoscrivere il ricorso (Con. St., Sez. IV, 10 marzo 1981, n. 247). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 19 luglio 2004 (ud. 20 aprile 2004), Sentenza n. 5226

Procedure e varie - Verifica d'ufficio dei presupposti di rito del ricorso di primo grado - Irricevibilità, per tardività di notifica del ricorso introduttivo del giudizio. Il giudice d’appello può rilevare, anche d’ufficio, la irricevibilità, per tardività di notifica del ricorso introduttivo del giudizio, perchè procedere alla verifica d'ufficio dei presupposti di rito del ricorso di primo grado, e di conseguenza alla verifica dell'ammissibilità delle censure dedotte (o comunque esaminate) in prime cure, è uno specifico potere dovere del giudice di appello, che trova il proprio preciso fondamento normativo nella prescrizione dell' art. 28 L. 6 dicembre 1971, n. 1034, alla stregua del quale al Consiglio di Stato sono attribuiti, in sede di appello, gli identici poteri giurisdizionali del giudice di primo grado (Sez. IV, 9 ottobre 2002, n. 5363; Sez. VI, 15 maggio 2002, n. 2646; Sez. V, 24 maggio 1988, n. 351). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 19 luglio 2004 (ud. 20 aprile 2004), Sentenza n. 5226

Organo che interviene nel procedimento in funzione ausiliaria - Fattispecie: ARPA in provvedimento comunale relativo a riduzione di emissioni sonore - Ricorso giurisdizionale - Legittimazione passiva - Carenza. L’organo che interviene nel procedimento in funzione ausiliaria, mediante atti preparatori, non riveste la figura di controinteressato nel giudizio in cui è intimata l’amministrazione che adotta il provvedimento finale, al quale soltanto sono imputati gli effetti lesivi (fattispecie: Impugnato un atto con cui si impone il contenimento delle emissioni sonore, l’ARPA, che ha fornito elementi istruttori al Comune, cui spetta tutelare l’interesse pubblico al contenimento dei rumori entro soglie accettabili, veniva estromessa per carenza di legittimazione passiva). Pres. Sammarco, Est. Di Sciascio - E.I. s.p.a. (Avv.ti Volli e Tudor) c. Comune di Monfalcone (Avv. Rosati) - T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA - 17 luglio 2004, n. 411

Procedure e varie - Proposizione del ricorso giurisdizionale al giudice amministrativo - Notifica - Termini - Successiva costituzione in giudizio - Effetti della decadenza del ricorso. L’art. 21 della L. 6.12.1971 n. 1034, nello stabilire in sessanta giorni dall’intervenuta conoscenza il termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale al giudice amministrativo, prescrive che il medesimo “deve essere notificato tanto all’organo che ha emanato l’atto impugnato quanto ai controinteressati ai quali l’atto direttamente si riferisce, o almeno ad alcuni tra essi”. In tal modo la legge, da una parte indica gli adempimenti necessari per la regolare costituzione del rapporto giuridico processuale, e dall’altro indica quali sono, oltre al ricorrente, le parti necessarie di tale rapporto - l’autorità emanante ed i controinteressati - destinatarie necessariamente della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio. La norma precisa, in particolare che, ai fini della regolare costituzione di tale rapporto è necessaria la notificazione, nel termine decadenziale, del ricorso introduttivo all’autorità emanante ed almeno ad un controinteressato, salva la possibilità della successiva integrazione del contraddittorio nei confronti di eventuali ulteriori controinteressati. E’ per tale ragione che la giurisprudenza ha sempre considerato non sanabile attraverso la successiva costituzione del controinteressato l’omessa notificazione al medesimo del ricorso introduttivo, non potendo la costituzione in giudizio porre nel nulla gli effetti della decadenza del ricorso, la quale si produce allo scadere del termine della sua proposizione (cfr., tra le decisioni più recenti, C.d.S., Sez. VI, 30.5.2003 n. 2991 e 4.11.2002 n. 6006; Sez. V, 14.5.2001 n. 2643). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 17 luglio 2004 (ud. 2 marzo 2004), Sentenza n. 5160

Procedure e varie - Notificazione di atti a mezzo posta - La consegna dell’atto da notificare (ufficiale giudiziario - agente postale) - Effetti - C.Cost. n. 477/2002. La Corte Costituzionale, con n. 477 del 26.11.2002, non ha inteso affatto asserire che la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario abbia valore di notifica, ma si è limitata ad affermare che sarebbe “palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di una attività riferibile non al medesimo notificante, ma a soggetti diversi (l’ufficiale giudiziario e l’agente postale) e che, perciò, resta del tutto estranea alla sfera di disponibilità del primo”. CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 17 luglio 2004 (ud. 2 marzo 2004), Sentenza n. 5160

Procedure e varie - Errore è scusabile - Presupposti. L’errore è scusabile qualora esso discenda da una situazione di fatto o di diritto obiettivamente incerta e non da fatti imputabili alla sola sfera di azione del ricorrente (cfr., da ultimo, C.d.S. 15.10.2003 n. 6292), come è successo nel caso in esame. CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 17 luglio 2004 (ud. 2 marzo 2004), Sentenza n. 5160

Procedure e varie - Dichiarazione di improcedibilità del ricorso originario per sopravvenuta carenza di interesse - Condizioni. La dichiarazione di improcedibilità del ricorso originario per sopravvenuta carenza di interesse può conseguire soltanto al verificarsi di una situazione in fatto o in diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza: è stato più volte sottolineato che tale circostanza deve essere accertata con il massimo rigore per evitare che la predetta declaratoria si trasformi in una sostanziale elusione dell’obbligo del giudice di pronunciarsi sulla domanda.(C.d.S., sez. IV, 28 gennaio 2000, n. 442; sez. V, 29 gennaio 1999, n. 83; 23 aprile 1998, n. 474). Pres. RICCIO - Est. SALTELLI - ZANIN avv.ti Cacciavillani e Manzi c. COMUNE DI ZUGLIANO ed altri (Conferma Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, sez. I, n. 177 del 23 febbraio 1994). CONSIGLIO DI STATO sez. IV, 30 giugno 2004, sentenza n. 4803

Espropriazioni - Indicazione dei termini per l’inizio ed il compimento dei lavori - Dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità e di urgenza - Urbanistica e edilizia - Limite di validità del piano di lottizzazione. Anche al piano di lottizzazione deve ritenersi applicabile, pur nel silenzio della legge, il termine di validità decennale previsto con specifico riferimento ai piani particolareggiati (C.d.S., sez. IV, 25 luglio 2001, n. 4073), anche in questo caso il predetto limite di validità del piano di lottizzazione costituisce esso stesso limite al potere della pubblica amministrazione di incidere sul diritto di proprietà dei privati, così che la dedotta mancata indicazione del termine di inizio e di ultimazione delle procedure espropriative non inficia l’impugnata deliberazione di approvazione del piano di lottizzazione d’ufficio. Pres. RICCIO - Est. SALTELLI - ZANIN avv.ti Cacciavillani e Manzi c. COMUNE DI ZUGLIANO ed altri (Conferma Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, sez. I, n. 177 del 23 febbraio 1994). CONSIGLIO DI STATO sez. IV, 30 giugno 2004, sentenza n. 4803

Procedure e varie - Provvedimento amministrativo - Posizione giuridica di un soggetto.
Allorquando un provvedimento amministrativo incida in modo diretto, immediato e concreto sulla posizione giuridica di un soggetto, comprimendogli o disconoscendogli diritti o altre utilità di cui questi è titolare, il termine per chiederne l’annullamento decorre dalla sua conoscenza che, in difetto di formale comunicazione, si concretizza dal momento della piena percezione dei suoi contenuti essenziali (autorità emanante, data, contenuto dispositivo ed effetto lesivo), senza che sia necessaria la compiuta conoscenza dell’apparato motivazionale, quest’ultimo essendo rilevante, invece, ai fini della successiva proposizione dei motivi aggiunti.(C.d.S., sez. VI, 20 giugno 2003, n. 3690; sez. V, 10 marzo 2003, n. 1275; 28 maggio 2001, n. 2880). Pres. RICCIO - Est. SALTELLI - ZANIN avv.ti Cacciavillani e Manzi c. COMUNE DI ZUGLIANO ed altri (Conferma Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, sez. I, n. 177 del 23 febbraio 1994). CONSIGLIO DI STATO sez. IV, 30 giugno 2004, sentenza n. 4803

Procedura e varie - Ricorso giurisdizionale - Notificazione - Perfezionamento per il notificante - Data della consegna dell’atto all’Ufficiale giudiziario - Rilevanza esclusiva - Corte Cost. n. 447/2002 - L. 890/1982 - L. 1035/71. In conseguenza della sentenza n. 447 del 2002, la Corte costituzionale - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 del codice di procedura civile e dell'art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario . la data della notificazione, ai fini della tempestività del ricorso giurisdizionale ex art. 21 L. n. 1035 del 1971, deve essere accertata tenendo conto della data in cui l’atto è stato consegnato per la notificazione all’ufficiale giudiziario e non di quella del recapito da parte dell’ufficio postale all’indirizzo del destinatario. Pres. Frascione - Est. Millemaggi Cogliani - TEAM PROMOTION s.r.l. - ATI costituita con ADR ENGINEERING S.p.a. Avv.ti Mazzone e Loria c. Comune di S. Giorgio Morgeto ed altri (avv. Battaglia) (Conferma T. A. R. Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, n. 1004 in data 18 giugno 2003, dep. 7 agosto 2003) CONSIGLIO DI STATO - Sezione V, 28 giugno 2004, sent. n. 4798

Procedura e varie - Errore materiale - Correzione - Dispositivo - Correzione d’ufficio - Con la estenzione della decisione completa di motivazione - Ammissibilità. Con la estensione della decisone, completa di motivazione, è ammessa la correzione, d’ufficio, di errore materiale del testo del dispositivo pubblicato, non incidente sul decisum. (Nella specie, l’errore è consistito nella indicazione, in collegio, del nominativo di uno dei componenti dell’organo giudicante). Pres. Frascione - Est. Millemaggi Cogliani - TEAM PROMOTION s.r.l. - ATI costituita con ADR ENGINEERING S.p.a. Avv.ti Mazzone e Loria c. Comune di S. Giorgio Morgeto ed altri (avv. Battaglia) (Conferma T. A. R. Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, n. 1004 in data 18 giugno 2003, dep. 7 agosto 2003). CONSIGLIO DI STATO - Sezione V, 28 giugno 2004, sent. n. 4798

Procedura e varie - Controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto - Materia rimessa alla disponibilità negoziale delle parti Compromesso e clausola compromissoria - In tema di materie devolute alla giurisdizione amministrativa - Clausola anteriore alla legge n. 205/2000 - Invalidità ed inefficacia - Sanatoria per effetto dell’art. 6 L. n. 205 cit. - Inconfigurabilità. L'art. 6, comma 2, della legge n. 205 del 2000, nel disporre che "le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto", non pone una norma sulla giurisdizione, ma risolve un problema di merito, estendendo la possibilità di deferire ad arbitri le controversie (già prevista dall’art. 806 c.p.c.) a quelle, aventi ad oggetto diritti soggettivi, devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto investe la validità ed efficacia del compromesso o della clausola compromissoria dapprima esclusa, per le controversie appartenenti alla giurisdizione esclusiva di tale giudice, dal citato art. 806 del codice di rito. Oggetto della novella normativa è, dunque, la materia rimessa alla disponibilità negoziale delle parti, alla quale sono applicabili le norme del tempo in cui la volontà delle stesse di perfeziona, con la conseguenza che alla norma racchiusa nell'art. 6, comma 2, della legge n. 205 del 2000 non può essere riconosciuta efficacia sanante dell'originaria invalidità del compromesso o della clausola compromissoria stipulati in vigenza della legge n. 1034 del 1971, anteriormente all'entrata in vigore della nuova normativa, in quanto quest’ultima non contiene una clausola di retroattività. Presidente: FRASCIONE Estensore: MILLEMAGGI COGLIANI - Italgas c. Comune di Sirmione. CONSIGLIO DI STATO - Sezione V, 28 giugno 2004, Sentenza n. 4791 (vedi: sentenza per esteso)

Procedura e varie - Duplicazione degli appelli - Art. 4 L. n. 205/2000. La duplicazione degli appelli costituisce una evenienza soltanto apparente, ininfluente per i riflessi procedurali ed ai fini della tutela delle posizioni delle parti e della economia dei giudizi, non idonea a determinare gli effetti indicati dalla resistente nella memoria di costituzione, non essendovi disposizioni che annettono rilevanza giuridica e sanzione di invalidità all’adozione di forme processuali differenti da quelle delineate nel comma 7 dell’art. 23 bis, l. n. 1034/1971 introdotto col primo comma dell’art. 4 della L. n. 205 del 2000, e rispondendo comunque, la forma adoperata, alla esigenza, avvertita dal legislatore di dare alla parte la possibilità di gravarsi con immediatezza avverso il dispositivo della sentenza sfavorevole di cui la norma richiede l’immediata pubblicazione, riservando alla conoscenza della motivazione la proposizione di motivi aggiunti notificati alla controparte con le medesime garanzie previste per l’impugnazione principale. Presidente: FRASCIONE Estensore: MILLEMAGGI COGLIANI - Italgas c. Comune di Sirmione. CONSIGLIO DI STATO - Sezione V, 28 giugno 2004, Sentenza n. 4791 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Rinuncia, ritualmente notificata e depositata in Segreteria - Giudizio pendente - Effetti. Stante la necessità di assicurare certezza alle posizioni processuali proprie delle parti, nel giudizio amministrativo la lite - pur a seguito di intervenuta rinuncia, ritualmente notificata e depositata in Segreteria - va ritenuta pendente fino a quando sulla rinuncia in parola non sia scesa la presa d’atto del giudice nel contesto della sentenza, potendo peraltro il detto giudice ritenere per varie ragioni la interposta rinuncia (quand’anche ritualmente notificata e depositata) non idonea ad estinguere il giudizio pendente. CONSIGLIO DI STATO Adunanza Plenaria 24 giugno 2004, n. 8

Procedure e varie - Difetto di motivazione dell’atto amministrativo - Limiti. Non ricorre il vizio di difetto di motivazione dell’atto amministrativo quando le ragioni poste a base del provvedimento risultano enunciate in precedenti atti del procedimento e quando le medesime ragioni possano tuttavia essere colte dalla lettura degli atti ivi richiamati (Cons. Stato, IV, 4 febbraio 1997, n. 89). Infatti, è da escludere il difetto di motivazione dei relativi atti quando è possibile verificare, comunque, il percorso logico giuridico seguito dal Comune nell’operare le scelte rejettive delle domande del ricorrente. (Cons. Stato, 27 dicembre 2001, n. 6417). Pres. Iannotta - Est. Lamberti - Comune di Genova (avv.ti Odone e Romanelli) c. Imeldi e altro (riforma Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria 29 novembre 1999, n. 501) CONSIGLIO DI STATO, sez. V - 14 giugno 2004, n. 3808

Procedure e varie - Concessione dell'errore scusabile - Assenza della domanda della parte interessata - Ininfluenza. L'assenza della domanda della parte interessata, nel diritto processuale amministrativo, non è di ostacolo alla concessione dell'errore scusabile atteso che, sia l'art. 34, comma 1, r.d. 24 giugno 1924 n. 1054, sia l'art. 34, comma 2, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, sono strutturate come norme permissive indirizzate al giudice e silenti circa l'istanza di parte, a differenza dell'art. 184 bis c.p.c., secondo cui in caso di decadenza per causa non imputabile la parte "può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini".- Regione Lombardia e altri c. Provincia di Mantova e altri. CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 28 maggio 2004, Sentenza n. 3451

Procedure e varie - Impugnazioni - Cassazione - Cause di non punibilità, di improcedibilità, di estinzione del reato o della pena - Remissione della querela e accettazione intervenute in pendenza di ricorso inammissibile - Estinzione del reato - Rilevabilità - Condizioni. La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. U., del 27.05.2004, Sent. n. 24246

Procedure e varie - Legittimazione ad agire - Interesse strumentale. L’interesse strumentale, sufficiente a radicare l’interesse al ricorso giurisdizionale, va inteso nel senso di ottenere la caducazione del provvedimento amministrativo al fine di rimettere in discussione il rapporto controverso e di eccitare il nuovo (o il non) esercizio del potere amministrativo in termini potenzialmente idonei ad evitare un danno ovvero ad attribuire un vantaggio.(Cfr., da ultimo, Sez. VI, 6 marzo 2002, n. 1371). Pres. Riccio - Est. Salvatore - Funari (avv. Funari) ed altri c. Comune di Ardea (n.c.) (Conferma con diversa motivazione TAR Lazio (Sezione I) 9 ottobre 1997, n. 1475). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 21 maggio 2004, n. 3316

 

Procedure e varie - Difetto di giurisdizione - Rilevabilità anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo amministrativo - Varie interpretazioni giurisprudenziali. Secondo un'iterpretazione dell'art. 30 comma 1 L. 6 dicembre 1971 n. 1034 e dell'art. 37 Cod. proc. civ., il difetto di giurisdizione è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo amministrativo, a nulla rilevando che sulla giurisdizione il giudice di primo grado si sia pronunciato con una espressa statuizione, dovendosi escludere, fino a quando il rapporto processuale resti pendente e sempreché sulla giurisdizione stessa non sia intervenuta una decisione della Corte di cassazione, che tale statuizione sia suscettibile di passare in cosa giudicata. (ad es. IV Sez. 4.2.1999 n. 112). In sostanza, secondo tale indirizzo, non è preclusiva della declaratoria di difetto di giurisdizione in sede di appello una pronuncia espressa del giudice di primo grado non impugnata specificamente (cfr. anche VI sez. 25.3. 1998 n. 390 e 20.5. 1995 n. 479 nonchè soprattutto A.p. 28 ottobre 1980 n. 42). Secondo una differente impostazione, l'indagine sulla giurisdizione può essere effettuata d'ufficio anche in sede di appello ove il giudice di primo grado abbia pronunciato sul merito del ricorso e dalla sua decisione non emerga il superamento, neppure per implicito, della relativa eccezione (ad es. VI Sez. 11.6.1999 n. 774). In sostanza, secondo tale indirizzo la rilevabilità d’ufficio in appello della questione sembra preclusa se dal contesto della decisione di primo grado sia possibile ricavare, anche per implicito, una statuizione in punto di giurisdizione. Infine, secondo l’impostazione più vicina alle acquisizioni della giurisprudenza processualcivilistica, il principio in base al quale il difetto di giurisdizione può essere rilevato anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio deve essere coordinato col sistema delle impugnazioni, e incontra perciò un limite nel giudicato interno sulla giurisdizione, che si forma quando il giudice di merito si sia comunque pronunciato (esplicitamente o implicitamente) sulla giurisdizione, con statuizione non impugnata (ad es. IV Sez. 14.4.1998 n. 621). Pres. Salvatore - Est. Anastasi - Fallimento della Capo Stella s.r.l. (avv. Barsotti) c. Regione Toscana (avv.ti Vacchi, Fantappiè e Lorenzoni) - (Conferma - T. A. R. Toscana, II Sezione, 27.12.2000 n. 2687). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 18/05/2004, sentenza n. 3186

 

Procedure e varie - Comunicazione dell’avvio di un procedimento - L. n. 241/1990. L’obbligo di dare comunicazione dell’avvio di un procedimento è stabilito nell’art. 7 della l. 7 agosto 1990, n. 241. Ad esso va data ottemperanza nei riguardi dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, di quelli che per legge devono intervenirvi e di quelli che ne ricevono pregiudizio. Pres. Iannotta - Est. Farina - s.p.a. ITALGAS- Società Italiana per il Gas (avv. Quaglia) c. comune di Castelfranco Veneto (avv.ti Borella e Lorenzoni) ed altro (Conferma Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Sez. I, n. 1844/2003). CONSIGLIO DI STATO Sez.V, 14 maggio 2004 Sentenza n. 3149

 

Procedure e varie - Riunione di separati appelli - Art. 335 del C.p.c.. La riunione di separati appelli, ai sensi dell’articolo 335 del C.p.c., quando sono rivolti avverso la stessa sentenza devono realizzarsi nell’unità del rapporto processuale (C.d.S., sez. IV, 28 gennaio 2000, n. 442; sez. V, 6 maggio 2003, n. 2385; 25 marzo 2002, n. 1093; sez. VI, 7 luglio 2003, n. 4028). Pres. Riccio - Est. Saltelli - REGIONE CAMPANIA (avv. D’Elia) c. C.I.P.E., Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Avvocatura generale dello Stato) ed altri (T.A.R. Campania, sez. V, n. 6883 del 5 novembre 2002). Conf.: CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 14/05/2004, sentenze nn. 3140-3138-3132-3131-3130. CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 14/05/2004, sentenza n. 3144

 

Procedure e varie - Notifica degli atti introduttivi del giudizio, proposti nei confronti delle Amministrazioni statali e degli Enti pubblici patrocinati dall'Avvocatura dello Stato - Art. 10 c. 3 L. 3 aprile 1979 n. 103. Ai sensi dell'art. 1 L. 25 marzo 1958 n. 260, espressamente richiamato per i giudizi amministrativi dall'art. 10 comma 3 L. 3 aprile 1979 n. 103, gli atti introduttivi del giudizio, proposti nei confronti delle Amministrazioni statali e degli Enti pubblici patrocinati dall'Avvocatura dello Stato, vanno notificati alle Amministrazioni resistenti o agli Enti stessi presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria adita (ad es. VI Sez. 27.8.2001 n. 4504). Pres. Salvatore - Est. Anastasi - Palmiero ed altri (avv. Marra) c. Ministero dell'Interno e Direttore di Ragioneria c/o Ufficio Prefettura di Napoli (n.c.) (dichiara l’appello inammissibile T.A.R. Campania - Sezione V di Napoli, n. 1680/2002) CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 14 maggio 2004, n. 3122
 

Associazioni e comitati - Associazioni ambientaliste - Sezioni locali di un’associazione ambientalista nazionale - Legittimazione attiva - Difetto. Le sezioni locali di un’associazione ambientalistica nazionale non sono legittimate a ricorrere in proprio avverso i provvedimenti suscettibili di arrecare danno ambientale (cfr. T.A.R. Trentino Alto Adige Bolzano, 27 ottobre 1994, n. 278; TAR Liguria sez. I 20 settembre 2002 n. 968 e T.A.R. Calabria sez. Catanzaro, 17 maggio 1999, n. 701); in particolare, il presidente di un'articolazione locale di un'associazione ambientalista riconosciuta difetta di legittimazione attiva, laddove non risulti delegato alla proposizione del ricorso dall'organo rappresentante dell'associazione nazionale medesima (cfr. ad es. T.A.R. Liguria, sez. I, 26 novembre 2002, n. 1151). Pres. Vivenzio, Est. Ponte - EN.P.A. Camogli, Legambiente Circ. Tigullio Verde, V.A.S. (Avv. Granara) c. Ente Parco di Portofino (Avv. Mottola) - T.A.R. LIGURIA, Genova, Sez. I - 9 maggio 2004, n. 833 (vedi: sentenza per esteso)

 

Procedure e varie - Avviso di conclusione delle indagini preliminari - Contenuto - Art. 415 bis c.p.p. L'avviso di conclusione delle indagini preliminari, previsto dall'art. 415 bis c.p.p., deve contenere "la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto". Pres. A. Rizzo - Est A. Fiale - Imp. Paparusso. CORTE DI CASSAZIONE Penale, sez III, 7 maggio 2004, (Ud. 6/4/2004) sentenza n. 21679 (vedi: sentenza per esteso)


Procedure e varie - Prescrizione dell'art. 648 c.p.p. - Immediata applicazione di eventuali cause sopravvenute di non-punibilità. La prescrizione dell'art. 648 c.p.p. - secondo cui la sentenza diviene irrevocabile nel momento in cui interviene il provvedimento dichiarativo della eventuale inammissibilità della impugnazione non implica che sempre, fino a quel provvedimento, vi sia pendenza del procedimento, e dunque potere-dovere, per il giudice, di fare immediata applicazione di eventuali cause sopravvenute di non-punibilità. (La sentenza 11.11.1994, n. 21, ric. Cresci, ha chiarito che lo stesso art. 648 c.p.p. vale ad identificare i criteri di maturazione del giudicato formale, e dunque a fissare il momento e la condizione per l'eseguibilità della sentenza, mentre la disciplina dei rapporti tra cause di inammissibilità e fattori estintivi della punibilità va ricostruita mediante il riferimento alle norme processuali che regolano la materia delle impugnazioni). Pres. A. Rizzo - Est A. Fiale - Imp. Paparusso. CORTE DI CASSAZIONE Penale, sez III, 7 maggio 2004, (Ud. 6/4/2004) sentenza n. 21679 (vedi: sentenza per esteso)

 

Procedure e varie - Vizio di extrapetizione - Identificazione e la qualificazione del vizio dedotto negli elementi sostanziali che lo caratterizzano - Necessità. Il vizio di extrapetizione si configura quando il giudice, esorbitando dalle proprie funzioni, pronuncia sentenza oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatti valere dalle parte, attribuendo quindi una utilità o un bene della vita non richiesto, rientrando invece nella sua potesta iudicandi, non solo il potere di qualificare giuridicamente l’azione proposta, ma anche quello di procedere ad un’autonoma ricerca delle norme sulle quali fondare la decisione: tale principio è valido anche per il processo amministrativo, con la precisazione che in esso la concreta potestas iudicandi è delimitata altresì dai motivi di ricorsi, fermo restando che, nel valutare la fondatezza di una censura, è sempre consentito al giudice di utilizzare parametri normativi diversi da quelli indicati dal ricorrente, purchè resti fermi l’identificazione e la qualificazione del vizio dedotto negli elementi sostanziali che lo caratterizzano. Pres. SALVATORE - Est. SALTELLI - GOLF SALENTO S.a.s. (avv. Pellegrino) c. ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE ed altri (avv.ti Caprioli e Orlandini) (conferma TAR Puglia, sede di Lecce, sez. I, n. 6551 del 21 novembre 2002). CONSIGLIO DI STATO Sez.IV, 07 maggio 2004 (c.c. 13 gennaio 2004), sentenza n. 2874


Procedure e varie - Onere della specificità dei motivi. L'onere della specificità dei motivi deve considerarsi assolto ove sia possibile desumere dal ricorso la natura e la portata delle doglianze avanzate, ancorché non siano indicati gli articoli di legge o di regolamento di cui si asserisce la violazione (Consiglio Stato, sez. V, 11 aprile 1990, n. 359). Pres.Frascione - Est. Fera - Azienda Ospedaliera San Paolo (avv.ti avv. Greco, Vigezzi e Montanari) c. ILAT S.p.A (avv. Santa Maria), Regione Lombardia (avv. Avv. Tamborino, Ruggeri, Vivone e Tedeschini) ed altro (Conferma TAR Lombardia, Milano sezione III, n. 462 del 14 marzo 2003) CONSIGLIO DI STATO Sez.V, 4 maggio 2004, Sentenza n. 2715

Procedure e varie - Proposizione del ricorso giurisdizionale - comunicazione o notifica del provvedimento - soggetti interessati. Sono da ritenere soggetti interessati, ai quali deve essere comunicato o notificato il provvedimento, ai fini della decorrenza del termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale, non soltanto coloro che risultino nominativamente contemplati nell' atto , bensì anche coloro che possono essere individuati come soggetti sulle cui posizioni l'atto specificamente incide, sulla base del contenuto di esso proprio, cioè soggetti che, pur non specificamente menzionati nell' atto , da questo ricevono posizioni di svantaggio o vantaggio in via immediata. (Consiglio Stato, sez. IV, 20 maggio 1996, n. 625). Pres.Frascione - Est. Fera - Azienda Ospedaliera San Paolo (avv.ti avv. Greco, Vigezzi e Montanari) c. ILAT S.p.A (avv. Santa Maria), Regione Lombardia (avv. Avv. Tamborino, Ruggeri, Vivone e Tedeschini) ed altro (Conferma TAR Lombardia, Milano sezione III, n. 462 del 14 marzo 2003) CONSIGLIO DI STATO Sez.V, 4 maggio 2004, Sentenza n. 2715
 

Procedure e varie - Regolamento di competenza - Competenza è derogabile - Rimessione del giudizio davanti ad un Tribunale diverso da quello adito - Termine perentorio - Non sussiste. L'adesione prestata dalla controparte sulla rimessione del giudizio davanti ad un Tribunale diverso da quello adito con l'atto introduttivo del giudizio, anche se formulata quando il Consiglio di Stato era stato già investito dell'istanza di regolamento di competenza proposta dall'Amministrazione resistente, preclude allo stesso Consiglio una pronuncia di merito su detta istanza, in quanto nel giudizio amministrativo la competenza è derogabile e non vi è un termine perentorio entro il quale le parti possono accordarsi in ordine alla competenza. (VI Sez. 13.2.2001 n. 705). Pres. VENTURINI - Est. ANASTASI - Ministero della Difesa (Avvocatura generale dello Stato) c. Grassi (avv. Damonte). Conf.: CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 23 aprile 2004, sentenza nn. 2415; 2414; 2413; 2412; 2411; 2410; 2409; 2408; 2407; 2406; 2405; 2404. CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 23 aprile 2004, sentenza n. 2416

 

Procedure e varie - Nozione di “tutte le parti in causa” - Procedimento incidentale - Perentorietà del termine fissato - Istanza per regolamento di competenza - Mancata notifica a tutte le parti in causa - Inammissibilità. L’espressione “tutte le parti in causa” deve intendersi riferita a tutte le parti evocate in giudizio, anche se non costituite, o comunque presenti in giudizio fino al momento della costituzione di colui che propone l’istanza di regolamento di competenza (C.d.S., IV, 30.4.2003, n. 2205; 21.1.2003, n. 216; 6.3.1996, n. 294; 13.11.1995, n. 908; 22.1.1991, n. 27); del resto le peculiari esigenze di celerità del procedimento incidentale previsto per la risoluzione della questione di competenza e la perentorietà del termine fissato all’art. 31 in questione escludono che il giudice possa disporre l’integrazione del contraddittorio (C.d.S., IV, 21.6.2001, n. 3332; 12.11.1996, n. 1559; 5.6.1991, n. 479). Pertanto, l’omessa notifica dell’istanza di regolamento di competenza a tutte le parti in causa, rende l’istanza stessa inammissibile (ex pluribus, C.d.S., IV, 7.5.2001, n. 2556; 7.9.2000, n. 4735). Pres. Venturini - Est. Saltelli - A.N.A.S, ENTE NAZIONALE PER LE STRADE (Avvocatura Generale dello Stato) c. SOCIETA’ ICORT S.R.L e IMPRESA NOVACO S.R.L. (nn.cc.) - Per regolamento di competenza TAR LAZIO (Dichiarazione d'inammissibilità). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 14 aprile 2004, Sentenza n. 2119 (vedi: sentenza per esteso)

 

Procedure e varie - Istanza per regolamento di competenza - Mancata notifica a tutte le parti in causa - Inammissibilità. E’ inammissibile l’istanza per regolamento di competenza che non sia stato notificato a tutte le parti in causa, così come dispone l’articolo 31 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Pres. Venturini - Est. Saltelli - A.N.A.S, ENTE NAZIONALE PER LE STRADE (Avvocatura Generale dello Stato) c. SOCIETA’ ICORT S.R.L e IMPRESA NOVACO S.R.L. (nn.cc.) - Per regolamento di competenza TAR LAZIO (Dichiarazione d'inammissibilità). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 14 aprile 2004, Sentenza n. 2119 (vedi: sentenza per esteso)

 

Procedure e varie - Causa estintiva del reato - Pronuncia di sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. - Presupposti e limiti - Concetto di "evidenza". In presenza di una causa estintiva del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. solo nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile; tanto che la valutazione da compiersi in proposito appartiene più al concetto di "constatazione" che a quello di "apprezzamento". Ed invero il concetto di "evidenza", richiesto dal secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara, manifesta ed obiettiva, che renda superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione ad un accertamento immediato (Sez. VI, 15 febbraio 1999, Di Pinto, m. 213882; Sez. III, 4 dicembre 1997, Pasqualetti, m. 209793; Sez. VI, 9 febbraio 1995, Cardillo, m. 201255; Sez. I, 7 luglio 1994, Boiani, m. 199579). Pres. PAPADIA - FRANCO - Ric. Parodi - P.M. IZZO - (Rigetta il ricorso avverso Tribunale di Genova del 19/09/2001). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 8 APRILE 2004 (Ud. 19 febbraio 2004), sentenza n. 16728 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Applicazione di una causa estintiva del reato - Insindacabilità in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione. All'applicazione di una causa estintiva del reato e' sottinteso il giudizio relativo all'inesistenza di prova evidente circa la non ricorrenza delle condizioni per un proscioglimento nel merito, e che in tal caso, la decisione del giudice del merito e' insindacabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione, posto che un eventuale annullamento con rinvio imporrebbe la prosecuzione del giudizio resa incompatibile dall'obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva (Cass. Sez. I, 7 luglio 1994, Boiani, m. 199579; Sez. VI, 9 febbraio 1995, Cardillo, m. 201255). Pres. PAPADIA - FRANCO - Ric. Parodi - P.M. IZZO - (Rigetta il ricorso avverso Tribunale di Genova del 19/09/2001). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III , 8 APRILE 2004 (Ud. 19 febbraio 2004), sentenza n. 16728 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure - Interventore ad opponendum nel giudizio di primo grado - Legittimazione ad impugnare la sentenza - Presupposti - Soggetti privati o pubblici - Sussistenza - Autonoma posizione giuridica. L'interventore ad opponendum nel giudizio di primo grado è legittimato a impugnare la sentenza quando risulti titolare di una propria e autonoma posizione giuridica e non di un semplice interesse di fatto (cfr., C.d.S., Ad. Plen. 24 luglio 1997, n. 15; 8 maggio 1996, n. 2; Sez. VI, 15 luglio 1993, n. 535; e, tra le più recenti, Sez. IV, 23 gennaio 2002, n. 397). Alla base di tale principio vi è l'esigenza di riconoscere una legittimazione all'impugnazione delle sentenze di primo grado a tutti quei soggetti - privati o pubblici - i cui interessi giuridici rischiano di rimanere irrimediabilmente compromessi dal passaggio in autorità di cosa giudicata della sentenza. Pres. Trotta - Est. Salvatore - SO.GE.A. S.r.l. (avv. Panizzolo) c. Regione Puglia e Confesercenti Regionale Puglia - Confesercenti Provinciale di Bari (avv. Sisto e avv. ti S. Nardelli e G.V. Nardelli) - (Conferma Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione II) n. 897 del 3 aprile 2001). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV - 02 aprile 2004, Sentenza n. 1826 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure - Processo amministrativo - La qualità di parte - Individuazione - Intervento ad opponendum. Nel processo amministrativo la qualità di parte va riconosciuta, oltre che al soggetto controinteressato, anche al titolare di quelle posizioni soggettive che, pur fatte valere processualmente nella forma dell'intervento ad opponendum si caratterizzano, da un punto di vista sostanziale, per essere qualificate o differenziate, con la conseguente legittimazione alla proposizione del gravame all'interveniente ad opponendum che sia titolare di una propria posizione di interesse giuridicamente protetto (C.d.S, Sez. V, 19 settembre 1985, n. 301). La legittimazione ad appellare è, cosi, riconosciuta, al titolare di una posizione soggettiva che, pur se fatta valere processualmente nella forma dell'intervento, è caratterizzata da un interesse sostanziale analogo o contrario a quello che ha legittimato il ricorso originario (C.d.S, Sez. V, 13 aprile 1989 n. 215). Pres. Trotta - Est. Salvatore - SO.GE.A. S.r.l. (avv. Panizzolo) c. Regione Puglia e Confesercenti Regionale Puglia - Confesercenti Provinciale di Bari (avv. Sisto e avv. ti S. Nardelli e G.V. Nardelli) - (Conferma Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione II) n. 897 del 3 aprile 2001). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV - 02 aprile 2004, Sentenza n. 1826 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure - Legittimazione ad appellare le sentenze del giudice amministrativo. La legittimazione ad appellare le sentenze del giudice amministrativo di primo grado spetta anche a soggetti che, pur non essendo controinteressati in senso proprio, in quanto non direttamente contemplati dall'atto, o comunque da esso non facilmente identificabili, siano tuttavia portatori di una situazione di vantaggio in ordine ad un bene della vita, dipendente dal potere amministrativo esercitato, ma dotato di autonomia (C.d.S., Sez. V., 11 aprile 1990 n. 372). Pres. Trotta - Est. Salvatore - SO.GE.A. S.r.l. (avv. Panizzolo) c. Regione Puglia e Confesercenti Regionale Puglia - Confesercenti Provinciale di Bari (avv. Sisto e avv. ti S. Nardelli e G.V. Nardelli) - (Conferma Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione II) n. 897 del 3 aprile 2001). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV - 02 aprile 2004, Sentenza n. 1826 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure - Associazioni di categoria - Legittimazioni ad impugnare - Limiti. E’ principio costantemente affermato in giurisprudenza che le associazioni di categoria sono legittimate ad impugnare atti concernenti singoli associati solo se ed in quanto gli stessi concretino anche una lesione dell’interesse collettivo statutariamente tutelato da dette associazioni, risolvendosi, altrimenti, l’azione in una non consentita sostituzione processuale (cfr., C.d.S., Sez. IV, 7 novembre 2002, n. 6049). Pres. Trotta - Est. Salvatore - SO.GE.A. S.r.l. (avv. Panizzolo) c. Regione Puglia e Confesercenti Regionale Puglia - Confesercenti Provinciale di Bari (avv. Sisto e avv. ti S. Nardelli e G.V. Nardelli) - (Conferma Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione II) n. 897 del 3 aprile 2001). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV - 02 aprile 2004, Sentenza n. 1826 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure - Confesercenti e Confcommercio - Associazioni di categoria - Legittimazioni ad impugnare - Limiti. Con specifico riferimento alla materia delle grandi strutture di vendita, (Sez. IV, 27 maggio 2002, n. 2791), è esclusa la legittimazione di Confesercenti e Confcommercio ad impugnare il provvedimento di autorizzazione all’apertura di un centro commerciale (ipermercato) previsto dal piano proprio sul presupposto che l’interesse sul quale poggia la legittimazione delle associazioni professionali ad agire in giudizio non corrisponde alla somma degli interessi individuali dei singoli iscritti, ma deve avere carattere collettivo, deve cioè riferirsi alla categoria considerata in modo complessivo ed unitario; requisito questo che non ricorre nel caso del centro commerciale, posto che questa struttura, pur potendo restringere gli spazi di mercato degli operatori commerciali insediati nel Comune interessato, offrirebbe anche la possibilità di attivare altri esercizi commerciali. Sicché potrebbe esserne pregiudicato l’interesse di alcuni commercianti, ma non quello comune a tutti gli appartenenti alla categoria. Pres. Trotta - Est. Salvatore - SO.GE.A. S.r.l. (avv. Panizzolo) c. Regione Puglia e Confesercenti Regionale Puglia - Confesercenti Provinciale di Bari (avv. Sisto e avv. ti S. Nardelli e G.V. Nardelli) - (Conferma Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione II) n. 897 del 3 aprile 2001). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV - 02 aprile 2004, Sentenza n. 1826 (vedi: sentenza per esteso)

 

Procedure e varie - Eccezione di proposizione tardiva del ricorso - Onere della prova. Una consolidata giurisprudenza amministrativa, fa carico a chi eccepisce la tardività di un ricorso di fornirne la prova. (Cfr. da ultima VI, 22.10.2002, n. 5814). Pres. Frascione - Est. Marchitiello - Comune di Alliste (Avv. Liviello) c. Causo ed altri (avv. Zompì) - (Conferma Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Sede di Lecce, I Sezione del 5.6.2002, n. 4624). CONSIGLIO DI STATO Sez. V - 1° aprile 2004 - Sentenza n. 1811 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Questione di legittimità costituzionale - Casi.
La Corte Costituzionale impone al (potenziale) giudice a quo di utilizzare il canone ermeneutico dell’interpretazione della norma conforme a Costituzione posto che, ove siano prospettabili diverse interpretazioni della norma censurata, di cui una ritenuta conforme a Costituzione, il giudice ha il dovere di farla propria, dovendo sollevare la questione di legittimità costituzionale solo quando risulti impossibile seguire una interpretazione costituzionalmente corretta (onde evitare il pericolo che la questione risulti sollevata al fine di ottenere un avallo all'interpretazione propugnata, attribuendo alla Corte un compito che rientra tra quelli tipici del giudice ordinario) (cfr. ex multis: Corte cost. (Ord.), 22/06/2000, n.233;Corte cost. (Ord.), 04/02/2000, n.27). Pres. Quaranta - Est. Corradino - Esposito (avv. Glinni) c. Comune di Nocera Inferiore (avv. Napolitano) - (Conferma T.A.R. della Campania - Salerno, 23 giugno 2000 n. 496/2000). Conforme: CONSIGLIO DI STATO Sez. V - 01/04/2004 - Sentenza nn. 1809 - 1808.. CONSIGLIO DI STATO Sez. V - 01/04/2004 - Sentenza n. 1810

 

Procedure e varie - Processo Amministrativo - Appello notificato dopo la scadenza del termine decadenziale - Irricevibile - Accesso ai documenti - Art. 25, c. 5, L. n. 241/1990. E’ irricevibile l’appello notificato dopo la scadenza del termine decadenziale previsto dall’art. 25 c. 5 l. n. 241/90, né tale disciplina può ritenersi implicitamente abrogata dall’art. 4 della legge n. 205/2000. Quella di cui all’art. 25, comma 5, della legge n. 241/1990 è, infatti, una disciplina di carattere speciale che non attiene al “dimidiamento” in genere dei termini processuali, ma pone precisi termini riguardanti, specificamente, quello per la proposizione del ricorso di primo grado e quello per la proposizione dell’appello, senza incidere sugli altri termini processuali. CONSIGLIO DI STATO sez. V, 29/03/2004, Sentenza n. 1666

 

Procedure e varie - Perenzione ordinaria - Declaratoria di perenzione dei ricorsi interposti sia in primo grado innanzi al Tar, sia in sede di gravame innanzi al Consiglio di Stato, il procedimento c.d. “monocratico”. Va confermato - sulla scorta di una interpretazione unitaria e sistematica dell’art.9 comma 1° legge 205.00 - l’orientamento pacificamente seguito da tutte le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana sulla scorta del quale - a seguito dell’entrata in vigore del ridetto art.9 della legge 205.00 - può essere attivato, onde provvedere alla declaratoria di perenzione (tanto ultrabiennale quanto ultradecennale) dei ricorsi interposti sia in primo grado innanzi al Tar, sia in sede di gravame innanzi al Consiglio di Stato, il procedimento c.d. “monocratico”, esitante in un decreto emesso dal Presidente o da un consigliere all’uopo delegato ed eventualmente opponibile innanzi al collegio. Pertanto, anche nei giudizi di appello, la perenzione ordinaria può essere pronunciata con decreto monocratico dal Presidente della Sezione o da un consigliere all’uopo delegato. Presidente De Roberto, Est. Salvatore: Salzano Umberto / Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania. CONSIGLIO DI STATO Adunanza Plenaria 23 marzo 2004, n. 6

 

Procedure e varie - Regolamento di competenza - Controversie rientranti tra quelle elencate all’art.23.bis c 1° L.1034/71 - Dimezzamento dei termini. Per la proposizione del regolamento di competenza ex art.31, e relativamente a controversie rientranti tra quelle elencate all’art.23.bis comma 1° della legge 1034.71, anche il termine di 20 (venti) giorni deve ritenersi dimezzato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 2° dello stesso art.23.bis. Presidente De Roberto, Est. Maruotti: INPS c/ Adinolfi Giulio ed altri, cf. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Osservatorio patrimonio degli enti previdenziali, Agenzia del Demanio degli enti previdenziali, Agenzia del territorio, s.r.l. SCIP (reg.comp.). CONSIGLIO DI STATO Adunanza Plenaria 18 marzo 2004, n. 5

Procedure e varie - Errore scusabile - Riconoscimento - Fattispecie: Mancata notifica dei termini “dimezzati” del ricorso regolamento di competenza. Va riconosciuto l’errore scusabile, con conseguente rimessione in termini, alla parte processuale che sia incorsa in eventuali decadenze (nella specie, mancata notifica dei termini “dimezzati” del ricorso per regolamento di competenza) sulla scorta di obiettive difficoltà interpretative affiorate in dottrina ed in giurisprudenza con riguardo al tema cui le decadenze medesime, rispettivamente, si riconnettono. Presidente De Roberto, Est. Maruotti: INPS c/ Adinolfi Giulio ed altri, cf. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Osservatorio patrimonio degli enti previdenziali, Agenzia del Demanio degli enti previdenziali, Agenzia del territorio, s.r.l. SCIP (reg.comp.). CONSIGLIO DI STATO Adunanza Plenaria 18 marzo 2004, n. 5

Procedure e varie - Atti amministrativi con efficacia sull’intero territorio nazionale - Competenza del Tar per il Lazio - Sussiste. Sussiste la competenza del Tar per il Lazio, ai sensi dell’art.3 della legge 1034 del 1971, quando siano contestualmente impugnati atti amministrativi uno dei quali abbia efficacia sull’intero territorio nazionale, sia pertinente agli altri atti impugnati e ne costituisca, ad un tempo, una possibile causa invalidante. Presidente De Roberto, Est. Maruotti: INPS c/ Adinolfi Giulio ed altri, cf. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Osservatorio patrimonio degli enti previdenziali, Agenzia del Demanio degli enti previdenziali, Agenzia del territorio, s.r.l. SCIP (reg.comp.). CONSIGLIO DI STATO Adunanza Plenaria 18 marzo 2004, n. 5

 

Procedure e varie - Associazioni - Legittimazione ad agire - Modifica del titolo V Cost. - Principio di sussidiarietà orizzontale elevato a rango di principio ordinamentale - Comitato non compreso tra le associazioni individuate con decreto ex art. 13 L. 349/1986 - Parametri elaborati in via pretoria per l’azionabilità degli interessi diffusi in materia ambientale - Potere di accertamento del giudice - Sussistenza - Legittimazione - Va riconosciuta - Configurazione sociale dell’organismo privato (associazione, comitato, fondazione) - Irrilevanza - Riconoscimento in sede civile - Irrilevanza. La questione della legittimazione ad agire di un Comitato che non risulti compreso tra le associazioni individuate con decreto del Ministro dell’Ambiente ex art. 13 L. 349 del 1986, deve essere inquadrata nel nuovo scenario istituzionale che ha elevato il principio di sussidiarietà orizzontale a rango di principio ordinamentale (modifica del titolo V, parte II della Costituzione; art. 7, 1° comma, della Legge 5 giugno 2003, n. 131). L’esistenza del potere di individuazione del Ministro non esclude di per sé il concorrente potere del giudice di accertare, caso per caso, la sussistenza della legittimazione ad agire dell’associazione che abbia proposto un ricorso giurisdizionale, e ciò non sulla base dei criteri indicati dall’art. 13 della L. 349/1986, ma con riferimento ai diversi parametri elaborati in via pretoria per l’azionabilità degli interessi diffusi in materia ambientale. Deve pertanto ritenersi che un ente privato, pur non compreso tra le associazioni individuate ai sensi dell’art. 13 citato, sia comunque legittimato a ricorrere in giudizio, indipendentemente dalla sua specifica natura giuridica, quando persegua in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale e abbia un adeguato grado di stabilità, un sufficiente livello di rappresentatività e un area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso. Al riguardo non possono assumere rilievo determinante la specifica configurazione soggettiva (associazione, fondazione, comitato) che gli anzidetti organismi vengano ad assumere, od il loro eventuale riconoscimento in sede civile. La prima, infatti, è espressione della autonomia privata riconosciuta e garantita dall’ordinamento e non è quindi di per sé sola indice di una particolare qualità o attitudine intrinseca rispetto alla tutela ambientale perseguita. Il secondo si sostanzia in una valutazione alla stregua di parametri civilistici che, pur attribuendo all’ente privato la piena personalità giuridica e quindi un indubbio rilievo ordinamentale, non è presupposto necessario per il diverso apprezzamento di ordine pubblicistico, volto ad accertare la presenza nell’organismo privato dei requisiti e dei caratteri propri di una formazione sociale idonea ad assumere la titolarità di un interesse diffuso facente capo alla popolazione nel suo complesso, quale l’interesse alla salvaguardia dell’ambiente. Pres. Vivenzio, Est. Bianchi - Comitato per la Salvaguardia e lo Sviluppo del Golfo dei Poeti, WWF e Schiffini (Avv.Granara) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Ministero delle Attività Produttive e Ministero della Salute (Avv. Stato), Regione Liguria (Avv.ti Sommariva e Castagnoli) e altri (Avv. Stato) - T.A.R. LIGURIA, Genova, Sez. I - 18 marzo 2004, n. 267 (vedi: sentenza per esteso)

 

Procedure e varie - Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo - Applicabilità - Procedimenti di carattere amministrativo - Limiti. L’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo 4 novembre 1950, approvata e ratificata con legge italiana 4 agosto 1955 n. 848, che espressamente si riferisce alla necessità di un difensore tecnico liberamente scelto da ciascun interessato per procedimenti destinati a svolgersi in sede giudiziaria (e, specificamente, in sede penale), non contiene alcun principio di carattere generale trasponibile nella sede dei procedimenti di carattere amministrativo, sia pure contenzioso, come quelli di natura disciplinare che, per il personale della Polizia di Stato, risultano specificamente disciplinati dall’art. 202, legge 25 ottobre 1981 n. 737, che impone una difesa affidata ad un dipendente tratto dalla stessa Amministrazione. Pres. BARBERIO CORSETTI - Est. SCOLA - ALESSIO (avv. Salazar) c. Ministero dell’INTERNO e Capo della POLIZIA (Avvocatura generale dello Stato) (Conferma Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Roma, Sez. I-ter, n. 258/1993). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV - 10 marzo 2004 - Sentenza n. 1117

 

Procedure e varie - Atto negativo di controllo - Atto meramente confermativo - Differenza. L’atto negativo di controllo, per la natura vincolata e non discrezionale che lo caratterizza, si limita ad affermare l’insussistenza nel caso concreto dei presupposti normativi posti a base dell’atto di annullamento, e non richiede alcuna particolare motivazione (Cfr., tra le tante, Sez. IV, n. 492 del 12.6.1991; Sez. V, n. 1097 del 4.10.1994). Pertanto, l’atto di controllo non è mai inquadrabile nello schema dell’atto meramente confermativo (Cons. St., Sez. IV, n. 203 del 25.6.1990; n. 7006 del 17.12.2002). Pres. SALVATORE - Est. CARINCI - Commissione di Controllo sugli atti della Regione Campania (Avvocatura Generale) c.Fornaro Giuseppe (avv. Clarizia) - (Tribunale amministrativo regionale della Campania, Napoli, Sez. I, n. 67, pubblicata in data 18 febbraio 1993). CONSIGLIO DI STATO Sezione IV, 10 marzo 2004, Sentenza n. 1150

 

Procedure e varie - Sindacato demandato alla Corte di Cassazione - Fondamento e limiti. Il sindacato demandato alla Corte di Cassazione è limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 2 marzo 2004 (ud. 11/02/2004) sentenza n. 9544 (vedi: sentenza per esteso)

 

Procedura e varie - Erronea dichiarazione di improcedibilità del ricorso - Casi - Annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di primo grado. E’ ius receptum che l’erronea dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse da parte del giudice di primo grado non rientra fra le ipotesi di difetto di procedura o di vizio di forma, che comportano, ai sensi dell’art. 35 l. 6 dicembre 1971 n. 1034, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di primo grado, con la conseguenza che la causa deve essere ritenuta per la definizione nel merito nei termini in cui essa è stata prospettata in prime cure (C. Stato, sez. VI, 18-06-2002, n. 3337). Coopsette srl (avv.ti Cugurra e Pellegrino) c. Ministero delle Infrastrutture, Autorità Portuale di Marina di Carrara ed altro (Avvocatura Generale dello Stato) (Riforma Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana - del 2003 n. 853). CONSIGLIO DI STATO Sezione VI, 08/03/2004, sentenza n. 1080 (vedi: sentenza per esteso)

Procedura e varie - Giudizio amministrativo - Tutela risarcitoria - C.d. pregiudizialità dell’annullamento - Diritti soggettivi e interesse legittimo - Domanda risarcitoria - Risarcimento proponibile in ottemperanza. Nel giudizio amministrativo la tutela risarcitoria svolge un ruolo di completamento della tutela di annullamento (CdS Ad. Plen . n. 4/2003) rivelato anche dalla regola della c.d. pregiudizialità dell’annullamento, tale che il risarcimento, in ossequio al dettato costituzionale, si appalesa, innanzi al giudice amministrativo, al di fuori dei campi di giurisdizione esclusiva su diritti soggettivi, come una forma di tutela dell’interesse legittimo (art. 103 comma 1 Cost.), ma tanto non comporta alcuna possibilità di deroga al principio costituzionale del doppio grado di giudizio - garantito nella giurisdizione amministrativa - ed alle ordinarie modalità di proposizione della domanda (art. 125 Cost.). La domanda risarcitoria (salvo alcune peculiari evenienze relative ai danni determinati dall’inosservanza del giudicato di annullamento ed alla pratica impossibilità di ottenere l’ottemperanza cfr. Tar Campania 4 ottobre 2001 n. 4485 che va interpretata nei limiti correttamente individuati da CdS IV 6 /10/2003 n. 5820) è una domanda a sé stante anche se dipendente da quella di annullamento, e specie quando relativa ai danni medio tempore verificatisi, ossia ai pregiudizi subiti prima dell’annullamento ed in pendenza di giudizio, va proposta tempestivamente in primo grado, unitamente o meno alla domanda di annullamento che ne è il presupposto e non può essere introdotta direttamente innanzi al Consiglio di Stato. In sostanza il risarcimento non è modulabile dal giudice amministrativo come un effetto conformativo del giudicato di annullamento, ma costituisce una forma di tutela che richiede apposita domanda, una specifica istruttoria ed un pieno contraddittorio per il doppio grado. Un risarcimento proponibile in ottemperanza è solo quello per i danni da violazione di giudicato ossia per i danni maturatisi dopo l’annullamento, danni, prima della formazione del giudicato di annullamento, futuri e meramente eventuali, mentre, quanto ai danni già subiti (per perdita di chance) per effetto dell’attività amministrativa oggetto del giudizio di annullamento, non può dubitarsi circa la necessità di un apposita domanda da spiegarsi nel processo di primo grado. Coopsette srl (avv.ti Cugurra e Pellegrino) c. Ministero delle Infrastrutture, Autorità Portuale di Marina di Carrara ed altro (Avvocatura Generale dello Stato) (Riforma Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana - del 2003 n. 853). CONSIGLIO DI STATO Sezione VI, 08/03/2004, sentenza n. 1080 (vedi: sentenza per esteso)

 

Procedure e varie - Vizio della notificazione - Nullità sanabile "ex tunc" - Eccezione di inammissibilità. Anche al giudizio amministrativo, deve ritenersi applicabile, il principio secondo il quale il vizio della notificazione conseguente all'inosservanza della predetta previsione normativa concreti una nullità sanabile "ex tunc" per effetto della costituzione in giudizio della parte cui la notificazione stessa era diretta, ove non diretta elusivamente alla formulazione dell’eccezione di inammissibilità (Consiglio Stato, sez. VI, 15 gennaio 2002, n. 184). Pres. GIACCHETTI - Est. CARINGELLA - S.P.A. ENEL (Avv.ti Colombo e Manzi) c. Gandossi ed altro (Avv.ti Petretti e Bonomi) (conferma TAR Lombardia - Brescia n.774/1998). CONSIGLIO DI STATO SEZIONE VI, 08/03/2004, Sentenza n. 1077

 

Procedure e varie - Motivazione dell’atto amministrativo - Funzioni. In tema di motivazione dell’atto amministrativo non è possibile adottare uno schema rigido, fisso ed immutabile, in presenza solo del quale può dirsi assolto l’onere dell’Amministrazione di dare conto delle proprie ragioni giustificatrici, atteso che la profondità del discorso motivazionale varia in ragione del variare degli effetti dell’atto, dei suoi destinatari, dell’incidenza dell’interesse pubblico perseguito: pertanto, al fine di giustificare, l’azione amministrativa è sufficiente indicare le ragioni, non necessariamente d’ordine giuridico, che hanno costituito il fondamento dell’atto, consentendo al destinatario di essere messo in condizione di conoscere le ragioni ad esso sottese (Cons. Stato, Sez. V, 8 settembre 2003 n. 5034). Pres. SCHINAIA - Est. PAJNO - Merlo Italo (Avv.ti Alberti e Maoli) c. Ministero dei Trasporti e della Navigazione e la Capitaneria di Porto di Imperia (Avvocatura Generale dello Stato) - (Conferma Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria - Sez. Prima, n. 309 del 29 giugno 1998). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI - 3/03/2004 - Sentenza n. 1047

Procedure e varie - Perenzione del processo - Applicazione e limiti.
Non trova applicazione la perenzione del processo quando, in seguito al deposito della domanda di fissazione dell’udienza, trascorrano due anni senza che venga fissata l’udienza di discussione. (Cons. Stato, V, 10 maggio 1994, n. 450). Diverso è, il caso in cui, presentata la domanda di fissazione dell’udienza, e quindi trasferito al giudice e all’ufficio l’impulso processuale, questo torni ad incombere sulle parti allorché si presentino eventi, quali ad esempio la cancellazione dal ruolo, che impongono la riproposizione dell’istanza di fissazione. Pres. Frascione - Mastrandrea - D’ALESSANDRO (avv.ti Giannattasio ePesca) c. Van Edil s.r.l. e altro (avv. Como) - (Conferma T.A.R. Campania, Salerno, 10 dicembre 1999, n. 593). CONSIGLIO DI STATO Sez. V - 3/03/2004 - Sentenza n. 1023
 

Procedure e varie - La comunicazione dell’avvio della fase del procedimento di riesame - Obbligo della comunicazione - Reg. n. 495/1994 - Decreto 13 giugno 1994, n. 495. Secondo costante giurisprudenza, la comunicazione dell’avvio della fase del procedimento di riesame (prevista dal regolamento approvato col decreto 13 giugno 1994, n. 495) ammette quale equipollente la formula di trasmissione al Ministero, contenuta nella autorizzazione (Sez. VI, 1° dicembre 1999, n. 2069; Sez. VI, 17 febbraio 2000, n. 909; Sez. VI, 6 luglio 2000, n. 3793; Sez. VI, 22 agosto 2000, n. 4546; Sez. VI, 13 febbraio 2001, n. 685; Sez. VI, 22 aprile 2002, n. 2170; Sez. VI, 29 maggio 2003, n. 2983; Sez. VI, 14 gennaio 2003, n. 119). Inoltre, l’art. 4 del regolamento n. 495 del 1994 ha introdotto ex novo l’obbligo della comunicazione della fase del procedimento di riesame (Sez. VI, 2 settembre 2003, n. 4869). Pres. GIOVANNINI - Est. MARUOTTI - s.p.a. Siemens Mobile Comunications (avv. Belvini) c. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per la Calabria-Cosenza (Avvocatura Generale dello Stato) (Conferma Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sede di Catanzaro, Sez. II, 10 marzo 2003, n. 553). CONSIGLIO DI STATO Sezione VI, 03 marzo 2004, Sentenza n. 1063 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Art. 4 Reg. n. 495/1994 - Interpretazione - La possibilità per l’istante di presentare memorie o documenti - Aree soggette al vincolo paesistico - Autorizzazione paesistica viziata. Il regolamento n. 165 del 2002 (nel novellare l’art. 4 del regolamento n. 495 del 1994) ha ammesso “la possibilità per l’istante di presentare memorie o documenti”. Tale disposizione non può essere intesa nel senso che - prima dell’annullamento - l’Amministrazione statale debba comunicare l’avvio della fase del riesame: il comma 1 bis dell’art. 4 ha univocamente ed espressamente escluso tale formalità (in ragione della normativa primaria riguardante la tutela dei beni ambientali e delle peculiarità delle fasi del procedimento, evidenziate anche da questo Consiglio: Ad. Plen., 14 dicembre 2001, n. 9). Più limitatamente, la medesima disposizione è ricognitiva del principio generale per il quale l’interessato può sempre presentare memorie e documenti, fino a quando si concluda un procedimento amministrativo (e, dunque, anche quello volto a rendere penalmente consentita la modifica delle aree soggette al vincolo paesistico), ed ha comportato l’obbligo della Amministrazione statale di valutare gli atti tempestivamente presentati dal soggetto che abbia ottenuto l’autorizzazione paesistica. Infatti, questi può valutare se - anche in ragione della insufficienza della motivazione della autorizzazione - sia il caso di fornire elementi ulteriori alla Soprintendenza, affinché emergano elementi tali da non indurre l’autorità statale a non annullare l’autorizzazione viziata (in coerenza con i principi formulati dalla richiamata decisione dell’Adunanza Plenaria n. 9 del 2001). Pres. GIOVANNINI - Est. MARUOTTI - s.p.a. Siemens Mobile Comunications (avv. Belvini) c. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per la Calabria-Cosenza (Avvocatura Generale dello Stato) (Conferma Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sede di Catanzaro, Sez. II, 10 marzo 2003, n. 553). CONSIGLIO DI STATO Sezione VI, 03 marzo 2004, Sentenza n. 1063 (vedi: sentenza per esteso)

 

Procedure e varie - Domanda riconvenzionale - Notifica. Le domande riconvenzionali (nella specie, di risarcimento del danno ambientale) non necessitano di notifica. Pres. GIOVANNINI - Est. DE NICTOLIS - Consorzio del parco regionale Valle del Lambro (avv.ti Grella e Biagetti) c. Cementeria di Merone s.p.a. ed altri - (Conferma T.A.R. per la Lombardia - Milano, I, 27 marzo 2001, n. 2671). CONSIGLIO DI STATO Sezione VI, 03 marzo 2004, sentenza n. 1052 (vedi: sentenza per esteso)

 

Procedure e varie - Esercizio di un potere amministrativo - Giurisdizione esclusiva - Art.34, d.lgs. n.80/1998 - Atti e comportamenti di soggetti privati - Esclusione. La giurisdizione esclusiva di cui all’art.34, d.lgs. n.80/1998, in materia urbanistica, investe provvedimenti, atti e comportamenti imputabili ad una pubblica amministrazione nell’esercizio di un potere amministrativo, e non riguarda, invece, atti e comportamenti di soggetti privati. Sicché, se l’amministrazione chiede ad un soggetto privato il risarcimento del danno derivante da un comportamento del soggetto privato medesimo, la controversia esula dall’ambito di applicazione dell’art. 34 citato. Pres. GIOVANNINI - Est. DE NICTOLIS - Consorzio del parco regionale Valle del Lambro (avv.ti Grella e Biagetti) c. Cementeria di Merone s.p.a. ed altri - (Conferma T.A.R. per la Lombardia - Milano, I, 27 marzo 2001, n. 2671). CONSIGLIO DI STATO Sezione VI, 03 marzo 2004, sentenza n. 1052 (vedi: sentenza per esteso)

 

Procedure e varie - Provvedimento amministrativo impugnato - Esistenza di un motivo autonomo non contestato o ritenuto fondato. E’ sufficiente a reggere il provvedimento amministrativo impugnato l’esistenza di un motivo autonomo non contestato o ritenuto fondato (sez. IV n. 69 del 26.1.1998, Sez. V n. 206 e n. 208 del 23.1.2001, sez. VI n. 5530 del 17.10.2000). Pres. Frascione - Est. Cerreto - SOF-Servizi Ospedalieri Fiorentini s.p.a. (Avv. Narese) c. Azienda USL n. 16 di Padova (Avv. Lorenzoni) (Conferma TAR Veneto sez. I n. 6637 del 18.12.2002). CONSIGLIO DI STATO Sezione V, 3 marzo 2004, sentenza n. 1036

 

Procedure e varie - Termini processuali - Restituzione nel termine - In genere - Forma del procedimento - Rito camerale di cui all'art. 127 cod. proc. pen. - Applicabilità - Esclusione - Provvedimento "de plano" - Legittimità - Contrasto di giurisprudenza. In tema di restituzione nel termine, poichè l'art. 175, quarto comma cod. proc. pen. non opera alcun rinvio all'art. 127 cod. proc. pen., il rito da applicare ai fini dell'impugnazione tardiva della sentenza contumaciale è quello "de plano", in analogia con la procedura richiesta dall'art. 591 cod. proc. pen. per la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione". CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. I, 26.2.2004, Sent. n. 8752

 

Procedure e varie - Dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse - Improcedibilità del ricorso di primo grado - Annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Il giudizio amministrativo ha natura di processo di parti e che anche in sede appello originario ricorrente può rinunciare all’impugnazione in primo grado o dichiarare di non avervi più interesse, ai sensi dell’articolo 34 della legge 1034/71 (Sez. IV, 30 aprile 1998 n. 709; V, 1382/98). Consorzio Area di Sviluppo Industriale Provincia di Frosinone (ASI) (Avv. Giuseppe Coletta) c. Amministrazione Provinciale di Frosinone ed altri (non costituiti). CONSIGLIO DI STATO Sezione IV, del 26/02/2004 sentenza n. 773

 

Procedure e varie - Dimezzamento del termine per il deposito del ricorso in appello nello speciale rito disciplinato dall’art. 23 bis L. n.1034/1971 - Irricevibilità del ricorso. La giurisprudenza amministrativa è orientata nel senso del dimezzamento del termine per il deposito del ricorso in appello nello speciale rito disciplinato dall’art. 23 bis della legge 6 dicembre 1971 n.1034 introdotto dalla legge 21 luglio 2000 n. 205 (cfr. Ad. Plen. del Consiglio di Stato n. 5 del 31 maggio 2003). Pertanto sollevata la questione dei termini, l’eccezione è, in questi casi, ritenuta fondata dichiarando la irricevibilità del ricorso. Pres. Quaranta - Est. Zaccardi - Societa' Gestione Servizi Ambientali S.R.L. (G.S.A.) (avv. Bottari) c. Azienda Sanitaria Locale Avellino 2 ed altri (avv.ti Lanocita, Paolino e Annunziata) (dichiara irrecivibile il ricorso 1048/2003 - annulla ricorso n. 2237/2003 - TAR Campania - Salerno sez. I n.1856/2002) CONSIGLIO DI STATO Sezione V, 25 febbraio 2004, Sentenza n. 768 (vedi: sentenza per esteso)

 

Procedure e varie - Giudicato amministrativo - Contenuto processuale - Vincolatività - Limiti. Le decisioni a contenuto meramente processuale, cioè relative a situazioni che rilevano solo per l' instaurazione o la prosecuzione del giudizio, sono idonee a fornire preclusioni soltanto nell' ambito del medesimo processo in cui sono state pronunciate, o meglio nell' ambito dei vari gradi di giudizio in cui si svolge un unico impulso processuale (c.d. giudicato interno), e non anche a costituire un accertamento sostanziale che faccia stato ex art. 2909 Cod. civ. in altri processi diversi dal primo. Pres. QUARANTA - Est.MILLEMAGGI COGLIANI - Di Costanzo (Avv. Foci) c. Comune di S. Anastasia (Avv. Allamprese) CONSIGLIO DI STATO Sezione V, 25 febbraio 2004, Sentenza n. 767


Procedure e varie - Riunione dei ricorsi - Potere discrezionale del giudice. La riunione dei ricorsi (salva l’ipotesi di più appelli rivolti contro la stessa sentenza) costituisce esplicazione di un potere discrezionale del giudice il cui esercizio sfugge al sindacato delle parti, essendo ancorato alle sole esigenze di economia e di speditezza processuale (V, 9.6.2992, n. 5423; IV, 2.12.1999, n. 1769; C.G.A., 1.7.199, n. 298, V, 15.4.1992, n. 303; VI, 21.11.192, n. 931; IV, 15.11.1988, n. 872). Pres. Quaranta - Est. Marchitiello - Muraro Giovanni Battista (avv. Scoca) c. Fiorelli Carlo ed altri (avv. Hofer) (Riforma T.A.R. della Toscana, II Sezione, del 14.12.1999, n. 1031). CONSIGLIO DI STATO Sezione V, 25 febbraio 2004, Sentenza n. 764

 

Procedure e varie - Accesso del magistrato il cui ufficio sia sottoposto ad inchiesta - Ispezione ministeriale - attività di natura amministrativa - Rigetto della sua istanza di accesso agli atti dell’inchiesta - Attività amministrativa conoscibile da chi abbia interesse - Procedimento disciplinare. In primo grado, il T.A.R. ha accolto il ricorso proposto dall’interessato (magistrato in servizio presso la Sezione Fallimentare) avverso il rigetto della sua istanza di accesso agli atti dell’inchiesta disposta presso la stessa Sezione Fallimentare, nel corso della quale egli era stato udito dagli ispettori. Il Tar ha affermato che la circostanza che l’ispezione ministeriale, disciplinata dagli artt. 7 e 12 della legge 1311/1962, si atteggia come fase preparatoria e strumentale di un eventuale procedimento disciplinare non rileverebbe sul dovere di consentire l’accesso, giacché quella ispettiva sarebbe pur sempre un’attività amministrativa conoscibile da chi abbia interesse, anche se non titolare di una potenziale azione giudiziaria. Il C.d.S. conferma la decisione di primo grado ed afferma che: a) l’attività ispettiva è attività di natura amministrativa, nel corso della quale vengono formati o utilizzati documenti amministrativi, rispetto ai quali è legittimato a chiedere l’accesso chi possa dimostrare la titolarità di un interesse giuridicamente rilevante; b) si prescindere dalla circostanza che, all’esito di questa, si dia luogo o no ad un procedimento disciplinare. CONSIGLIO DI STATO, sez. IV 24 febbraio 2004, sentenza n. 744

 

Procedure e varie - Processo amministrativo - Cessazione della materia del contendere e sopravvenuto difetto di interesse - Improcedibilità del ricorso. La declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone che l’Amministrazione, in pendenza del giudizio, annulli o comunque riformi in maniera satisfattoria per il ricorrente il provvedimento impugnato (art. 23, ult. comma, L. n. 1034 del 1971); nelle diverse ipotesi (ad esempio , dell’avvenuta transazione della lite) si configura improcedibilità del ricorso in appello per sopravvenuto difetto di interesse. CONSIGLIO DI STATO, sez. IV 24 febbraio 2004, sentenza n. 736
 

Procedure e varie - Mancato deposito del dispositivo della decisione - Violazione del termine dimidiato per il deposito della decisione - Differenza con il processo del lavoro - Termine di sette giorni per il deposito del dispositivo - Ininfluenza sulla validità della sentenza - L. n. 1034/1971 - L. n. 205/2000. Anche nelle speciali materie indicate nell’articolo 23 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205), né il mancato deposito del dispositivo della decisione, né la violazione del termine dimidiato per il deposito della decisione stessa, costituiscono motivi di nullità della sentenza, non rinvenendosi al riguardo alcuna disposizione che disciplini in modo compiuto le eventuali relative conseguenze. (Conforme: CdS sentenza 5 marzo 2001 n. 1248 e recentemente confermato dalla Sez. IV, 22 settembre 2003 n. 5357). E’ stato precisato peraltro che, a differenza del processo del lavoro, nel quale la lettura immediata del dispositivo della sentenza risponde ad esigenze di concentrazione del giudizio e di immutabilità della decisione collegiale, nel rito speciale previsto dal ricordato articolo 23 bis della legge n. 1034 del 1971, così come in quello già previsto dall’articolo 19 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, il deposito del dispositivo della sentenza è finalizzato esclusivamente all’accelerazione del giudizio, così che non può trovare applicazione nel processo amministrativo il principio, pacifico nella giurisprudenza ordinaria, secondo cui la violazione dell’articolo 429 c.p.c. per omessa lettura del dispositivo in udienza comporta la nullità insanabile della sentenza, ai sensi dell’articolo 156, 2° comma, c.p.c. (in termini, C.d.S., sez. V, 5 marzo 2001, n. 1248). Del resto il termine di sette giorni per il deposito del dispositivo, così come quello per il deposito della sentenza, non è affatto qualificato dalla legge come perentorio, così che la sua violazione non incide sulla validità della sentenza, ma può rilevare eventualmente solo sotto il profilo disciplinare. Pres. Elefante - Est. Branca - Lupiae Servizi s.p.a.(avv. Damiani) c. s.r.l. Monteco (avv.ti Massa e Pellegrino) e Comune di Novoli (avv. Garrisi) (Annulla Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Lecce, 20 febbraio 2003, n. 490) CONSIGLIO DI STATO, Sez. V 19 febbraio 2004, sentenza n. 679

 

Procedure - Decisione immediata del merito in sede cautelare: potere decisorio del giudice e ruolo delle parti - Art. 3 L. n. 205/2000. Ai sensi dell’art. 21, comma 10, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000 n. 205, le parti costituite devono essere sentite sul punto ai fini della decisione nel merito a norma del successivo art. 26. In base a questa norma, non è sufficiente che il Presidente del T.A.R. avverta gli avvocati presenti che, “per quanto attiene alle istanze di sospensione cautelare, il Collegio si riserva di verificare, nel corso della camera di consiglio, se sussistono i presupposti per una immediata decisione nel merito”. Tale comunicazione, resa in modo generico per tutte le cause da trattarsi in sede cautelare, non soddisfa infatti l’esigenza di un contraddittorio specifico sul punto della conversione del giudizio dalla fase cautelare a quella decisoria di merito. Consiglio di Stato, sez. V, 17 febbraio 2004, sentenza n. 612

 

Procedura e varie - Revocazione - Art. 395 n. 3 c.p.c. - Ignoranza delle caratteristiche dell’offerta. E’ inammissibile il ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395 n. 3 c.p.c., qualora la presunta ignoranza delle caratteristiche dell’offerta dell’a.t.i. aggiudicataria non sia incolpevole, ma, anzi, ascrivibile a grave negligenza della ricorrente, atteso che quest’ultima poteva agevolmente, con una semplice e diligente iniziativa intesa a conseguire l’accesso ad atti certamente ostensibili e rilevanti per la decisione delle questioni controverse (con l’agile rimedio apprestato dagli artt. 22 e ss. legge 7 agosto 1990, n. 241 o con lo strumento istruttorio di cui all’art. 210 c.p.c.), conoscere tali caratteristiche. Consiglio di Stato, sez. V, 17 febbraio 2004, sentenza n. 608
 

Procedure - Risarcimento del danno per lesione di interesse legittimo - Art. 2043 c.c.- Liquidazione del risarcimento - Art. 1223 c.c. - Danni risarcibili - Conseguenza immediata e diretta della condotta illecita. In materia di risarcimento del danno per la lesione di un interesse legittimo, se è pur vero che l'eliminazione dell'atto impugnato, che costituisce reintegrazione in forma specifica della situazione giuridica tutelata, può lasciare un'area scoperta ascrivibile alla nozione di danno ingiusto ai sensi dell'articolo 2043 c.c., è altrettanto vero che nella liquidazione del risarcimento del danno va applicato il principio sancito dall'art. 1223 c.c., in virtù del quale sono risarcibili i danni che siano conseguenza immediata e diretta della condotta illecita. Affinché il pregiudizio che la vittima dell'illecito allega possa essere addebitato a titolo risarcitorio al suo autore, pertanto, è necessario che, secondo il principio della regolarità causale, esso rientri nelle conseguenze normali del fatto, le quali consistono e si esauriscono nella diminuzione patrimoniale corrispondente al valore della cosa sottratta al proprietario e nella misura in cui maggiore possa rivelarsi il danno, restando escluso da tale situazione l'uso personale che il proprietario fa della cosa. (Cassazione civile,se. un., 26 gennaio 1998, n. 762). Pres. Elefante, Est Fera - Comune di Joppolo (Avv. Comite) c. Grillea (Avv.ti Perelli e Minasi) e Aruzzolo (Avv.ti Gualtieri e Verbaro) - riforma T.A.R. Calabria, n. 2796/2002 - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 10 febbraio 2004, n. 493

 

Procedure e varie - Adozione del sequestro preventivo - Condotta addebitata - Presupposti. Ai fini dell’emissione di un provvedimento di sequestro preventivo, non è richiesta l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza, essendo sufficiente che la condotta addebitata sia sussumibile in una determinata norma incriminatrice e che, rispetto ad essa, la cosa o le cose colpite dal vincolo si pongano in relazione di pertinenza (art. 321 co. 1 c.p.p.) con pericolo inerente alla loro libera disponibilità, ovvero costituiscano corpo del reato o comunque suscettibili di confisca (art. 321 co. 2 c.p.p.). Sicchè il giudice, nel disporre la misura, e il tribunale del riesame, nel valutarne la legittimità, non devono accertare la fondatezza dell’accusa, nemmeno a livello indiziario (ossia di mera, se pur qualificata probabilità), ma la sola astratta configurabilità dell’ipotesi criminosa tipica in relazione al quadro fattuale prospettato dal PM e la possibilità di qualificazione dei beni nei termini di cui sopra, ovviamente in assenza di dati che all’evidenza escludano la concreta ricorrenza del reato e/o il collegamento di quanto sequestrato con quest’ultimo (in tal senso, recentemente, ex plurimis, Cass., sez. V, 24 settembre-22 ottobre 2002, Carucci). Pres. Marrone - Rel. Putignano. TRIBUNALE DI BARI sezione del riesame, 6 febbraio 2004, Ordinanza n. 271 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Adozione del sequestro preventivo - Pericolo rilevante - Presupposti. Ai fini dell’adozione del sequestro preventivo, il pericolo rilevante va inteso in senso oggettivo, come probabilità di danno futuro, connessa all’effettiva disponibilità materiale o giuridica della cosa pertinente al reato o al suo uso, e deve essere concreto ed attuale. Al riguardo, per cose pertinenti al reato sulle quali può cadere il sequestro preventivo, debbono intendersi non solo quelle caratterizzate da un’intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso e a quelli futuri di cui si paventa la commissione, ma anche quelle che risultino indirettamente legate al reato per cui si procede, sempre che la libera disponibilità di esse possa dar luogo al pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero all’agevolazione della commissione di altri (Cass., sez. V, 1.10-7.11.2002 Papini). Pres. Marrone - Rel. Putignano. TRIBUNALE DI BARI sezione del riesame, 6 febbraio 2004, Ordinanza n. 271 (vedi: sentenza per esteso)

 

Procedure e varie - Commisurazione della pena - Obbligo della motivazione. In tema, poi, di commisurazione della pena, quando questa venga compresa, come nella fattispecie, tra il minimo ed il medio edittale, la motivazione non deve necessariamente svilupparsi in un esame dei singoli criteri elencati nell'art. 133 c.p., essendo sufficiente il riferimento alla necessità di adeguamento al caso concreto (Cass. n. 8156/96), palesata nella espressione "pena equa", con ciò dovendosi intendere, pertanto, adeguatamente assolto l'obbligo della motivazione. Pres. Zumbo A. - Est.Vangelista V. - Pm Cesqui E. - Imp. Luise. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 5 febbraio 2004, (12/12/2003) sentenza n. 4373 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - La successione delle leggi penali (art. 2 C.P.) non si applica alla variazione nel tempo delle norme extra-penali e degli atti o fatti amministrativi che non incidono sulla struttura essenziale e circostanziata del reato. La disciplina relativa alla successione delle leggi penali (articolo 2 C.P.) non si applica alla variazione nel tempo delle norme extra-penali e degli atti o fatti amministrativi che non incidono sulla struttura essenziale e circostanziata del reato, ma si limitano a precisare la fattispecie precettiva, delineando la portata del comando, che viene a modificarsi nei contenuti a far data dal provvedimento innovativo; in detta ipotesi, rimane fermo il disvalore ed il rilievo penale del fatto anteriormente commesso, sicché il relativo controllo sanzionatorio va effettuato sulla base dei divieti esistenti al momento del fatto (principio affermato in tema di responsabilità per la gestione di centri trasfusionali con riguardo al reato di cui all'articolo 17 della legge 4 marzo 1990 n. 107, configurato per inosservanza di norme regolamentari contenute nel D.M. 27 dicembre 1990, poi sostituito dal D.M. 25 gennaio 2001)" (Cass. pen., sez. 3^, 12 marzo 2002, Pata, RV 221943). Pres. Morelli - Est. Sirena - Imp. Stellaccio - Pm D'Ambrosio (Diff.) (Annulla senza rinvio, App. Lecce, 12 dicembre 2002). CORTE DI CASSAZIONE Sez. II del 4 febbraio 2004, (ud. 02 dicembre 2003) sentenza n. 4296 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Dolo eventuale, dolo diretto e dolo intenzionale - Qualificazione. La qualificazione di dolo eventuale è attribuita dalla giurisprudenza prevalente e dalla dottrina, soltanto al primo caso dell'accettazione del rischio. In tutti gli altri casi, la qualificazione è quella del dolo diretto e quando l'evento è perseguito come scopo finale, la qualificazione è quella del dolo intenzionale (Cass. pen., Sez. un., 12 ottobre 1993, Cassata, RV 195804). Pres. Morelli - Est. Sirena - Imp. Stellaccio - Pm D'Ambrosio (Diff.) (Annulla senza rinvio, App. Lecce, 12 dicembre 2002). CORTE DI CASSAZIONE Sez. II del 4 febbraio 2004, (ud. 02 dicembre 2003) sentenza n. 4296 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Abuso di ufficio - Condotta addebitata all'agente - Condizioni. Affinché una condotta possa essere addebitata all'agente a titolo di abuso di ufficio, è necessario che l'evento sia la conseguenza immediatamente perseguita dal soggetto attivo. (Cass. pen., sez. 6^, 1^ giugno 2000, P.G. in proc. Spitella, RV 217558; conformi: Cass. pen., sez. 6^, 11 marzo 2003, P.G. in proc. Allegra, RV 224069; Cass. pen., sez. 6^, 18 dicembre 2002, Casuscelli Di Tocco, RV 222860; Cass. pen. , sez. 6^, 18 novembre 2002, P.G. in proc. Lenoci, RV 223410; Cass. pen., sez. 6^, 4 maggio 1998, P.G. in proc. Scaccianoce, RV 210897). Pres. Morelli - Est. Sirena - Imp. Stellaccio - Pm D'Ambrosio (Diff.) (Annulla senza rinvio, App. Lecce, 12 dicembre 2002). CORTE DI CASSAZIONE Sez. II del 4 febbraio 2004, (ud. 02 dicembre 2003) sentenza n. 4296 (vedi: sentenza per esteso)
 

 

Procedure - Incombenti istruttori disposti dal giudice - Inottemperanza dell’Amministrazione - Art. 116 C.p.c. - Argomenti di prova desumibili dal contegno delle parti - Applicabilità. L’amministrazione ha un preciso obbligo giuridico di adempiere agli incombenti istruttori disposti dal giudice amministrativo, posto che l'ordine istruttorio viene diretto all'amministrazione in quanto parte processuale, e in quanto autorità pubblica, che deve collaborare con il giudice al fine di accertare i fatti in causa. Ne segue che l'inottemperanza al predetto dovere di collaborazione rende applicabile l’art. 116 C.p.c.., secondo comma, per cui il giudice può desumere argomenti di prova dal contegno delle parti e valutare, secondo il suo prudente apprezzamento, tale comportamento come ammissione dei fatti e delle circostanze dedotte dal ricorrente a sostegno del proprio diritto. Pres. Zingales, Est. Schillaci - Carotene (Avv. Carruba) c. Ministero delle Risorse Agricole - AIMA (Avv.Stato) - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I, 4 febbraio 2004, n. 126

 

Procedure e varie - Interesse a ricorrere - Presupposti. L’interesse a ricorrere sussiste, non solo quando dall’annullamento dell’atto derivi un vantaggio diretto ed immediato, ma anche nel caso in cui il vantaggio sia successivo ed eventuale, sicché il richiesto annullamento sia strumentale ad una ulteriore attività dell’amministrazione dalla quale il ricorrente possa ottenere un risultato positivo. (C.d.S., sez. IV, 10 novembre 1999, n. 1671; 22 maggio 2000, n. 2924; sez. V, 7 settembre 2001, n. 4680). Pres. TROTTA - Est. SALTELLI - TARANTINI (avv.ti G.e G.Pellegrino) c. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ed altri (Avvocatura Generale dello Stato) - (Dichiarazione d'improcedibilità dell'appello - Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione terza ter, n. 6252 del 10 luglio 2002). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 4 febbraio 2004, sentenza n. 398

 

Procedure - Questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 del D.P.R. 6 aprile 1984, n. 426 - Infondata. E’ infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 del D.P.R. 6 aprile 1984, n. 426 (recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige con riguardo all’istituzione del Tribunale regionale di Giustizia Amministrativa di Trento e della Sezione Autonoma di Trento), in riferimento agli articoli 90 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige), nonché 3, 102, 104, 106, 107, 108 e 111 della Costituzione, nella parte in cui consente, senza neppure prevedere un’ipotesi di astensione obbligatoria, che possa far parte del collegio giudicante del TRGA di Trento, investito dell’esame circa la legittimità di un atto emanati dall’amministrazione provinciale di Trento, il membro laico designato dal Consiglio Provinciale di Trento, anche con riferimento ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 353 del 17 luglio 2002. Pres. Costantino - Est. Saltelli - Corona (avv. Cacciavillani e Manzi) c. Provincia Autonoma di Trento e Comune di Canal San Bovo (Conferma T.A.R. del Trentino - Alto Adige, sezione autonoma di Trento, n. 17 del 6 giugno 2003). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 4 febbraio 2004, sentenza n. 393

 

Principio dell’imparzialità e della terzietà del magistrato - Articolo 111 della Costituzione - Astensione obbligatoria e ricusazione. La nuova formulazione dell’articolo 111 della Costituzione, Sezione rileva che il principio dell’imparzialità e della terzietà (reale oltre che apparente) del magistrato, benché fin ad ora non espressamente enunciato in alcuna norma positiva, è sempre stato comunque sotteso alla disciplina dell’ordinamento giudiziario, rappresentando un insopprimibile presupposto, ancorché implicito, degli stessi principi di autonomia ed indipendenza dei giudici (art. 104 Cost.) e della loro esclusiva soggezione alla legge (art. 101 Cost.), in relazione alle altrettanto fondamentali garanzie del diritto di azione e di difesa (articoli 24 e 113 Cost.): a presidio di tale presupposto vi sono le norme in tema di astensione obbligatoria e ricusazione contenute nel codice di procedura civile (applicabile, per quanto di ragione, anche al processo amministrativo), che rappresentano l’unico legittimo ed idoneo strumento per impedire ai giudici, concretamente designati alla trattazione di una causa, di esercitare la funzione giurisdizionale in quelle sole tassative ipotesi in cui, a giudizio del legislatore, può sussistere un esercizio non imparziale della stessa (Cass., SS.UU., ord. 12345 dell’8 ottobre 2001). La nuova formulazione della invocata norma costituzionale, dunque, almeno sotto questo profilo, è meramente riaffermativa dei suddetti principi di terzietà ed imparzialità del giudice (in tal senso, sostanzialmente, Cass., sez. I, 1° febbraio 2002, n. 1285). Pres. Costantino - Est. Saltelli - Corona (avv. Cacciavillani e Manzi) c. Provincia Autonoma di Trento e Comune di Canal San Bovo (Conferma T.A.R. del Trentino - Alto Adige, sezione autonoma di Trento, n. 17 del 6 giugno 2003). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 4 febbraio 2004, sentenza n. 393

 

Procedure - Annullamento senza rinvio della sentenza appellata - Art. 34, 1 c., L. n. 1034/1971 - Rinuncia al ricorso con atto ritualmente notificato - Difetto di interesse alla decisione. L’appellante rinunciando al ricorso di primo grado con atto ritualmente notificato configura con detta rinuncia, una causa estintiva del giudizio che comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza appellata, a norma dell’art. 34, primo comma, della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, configurandosi come una ipotesi di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione (cfr. tra le più recenti, IV° Sez. n. 244 del 17 gennaio 2002; VI° Sez. n. 4410 del 31 luglio 2003). Pres. Salvatore - Est. Poli - Giorgetti (avv. Losa) c. Comune di Rescaldina (non costituito) (Annulla TAR Lombardia sentenza n. 6112 del 23 ottobre 2000). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 4 febbraio 2004, sentenza n. 392

 

Procedure - Il giudicato - Errori di interpretazione del giudicato - Rilevanza quali errore di diritto e non errore di fatto - Art. 395 n. 4 cod. proc. Civ. - Art. 112 cod.proc.civ. Il giudicato, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici e conseguentemente la sua interpretazione non si esaurisce in un giudizio di fatto, ma deve essere assimilata, per la sua intrinseca natura e per gli effetti che produce, all’interpretazione delle norme giuridiche, con la conseguenza che gli eventuali errori di interpretazione del giudicato rilevano non quali errori di fatto ma quali errori di diritto, inidonei come tali ad integrare gli estremi dell’errore revocatorio contemplato dall’art. 395 n. 4 cod. proc. civ. (SS.UU 2.4.2003 n. 5105). In altri termini, la violazione del giudicato interno - ipotizzabile allorchè la sentenza di appello investa implicitamente o esplicitamente anche capi autonomi della sentenza di primo grado non impugnati - comporta non un errore di fatto ma un vizio in procedendo per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ai sensi dell’art. 112 cod.proc.civ. e dunque un errore di giudizio, denunziabile ove possibile solo in sede di impugnazione ordinaria. Pres. Salvatore - Est. Anastasi - Preziosi (avv.ti Iadanza e Biamonte) c. Ministero della Difesa (Avvocatura generale dello Stato) (Ric. inammissibile per la revocazione della decisione della Sezione 11 aprile 2003 n. 2367) CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 4 febbraio 2004, sentenza n. 388

 

P.A. - Azione avverso il silenzio della p.a. - L. n. 241/1990 - Iter procedimentale - Art. 25 t.u. n. 3/1957. Nel caso di ricorso avverso il silenzio, la cognizione del giudice amministrativo è limitata all’accertamento della illegittimità dell’inerzia dell’amministrazione e non si estende all’esame della fondatezza della pretesa sostanziale del privato (A.P., 9 gennaio 2002, n. 1). Nel vigore della nuova disciplina introdotta dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il soggetto che intende reagire contro l’inerzia della P.A. ha l’onere di seguire il rigoroso iter procedimentale indicato dall’art. 25 del t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, in base al quale, dopo la presentazione di un’istanza e dopo il silenzio dell’amministrazione protrattosi per almeno sessanta giorni, l’interessato può effettuare una diffida a provvedere entro un congruo termine (non inferiore a trenta giorni) da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, cui fa seguito la proposizione del ricorso (allorquando tale procedimento si sia concluso e si sia fatto formalmente constatare l’inadempimento della P.A.) nel termine di decadenza fissato dalla legge, decorrente dalla scadenza del termine assegnato con l’atto di diffida. CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 4 febbraio 2004, sentenza n. 376

 

Procedure e varie - Ricorso elettorale - Principio della specificità dei motivi di censura - Natura dei vizi denunziati, numero delle schede contestate e le Sezioni cui si riferiscono le schede medesime. In materia elettorale il principio della specificità dei motivi di censura, seppure lievemente temperato, richiede sempre, ai fini dell’ammissibilità del ricorso o delle singole doglianze, che l’atto introduttivo indichi la natura dei vizi denunziati, il numero delle schede contestate e le Sezioni cui si riferiscono le schede medesime, tutto ciò non in termini astratti ma con riferimento a fattispecie concrete. Riafferma altresì il principio per cui nel giudizio elettorale sono inammissibili i motivi aggiunti che non siano svolgimento delle censure tempestivamente proposte, ma nuovi motivi di ricorso derivanti da ulteriori vizi emersi a seguito delle verifiche istruttorie disposte dal giudice in relazione alle originarie censure. CONSIGLIO DI STATO, sez. V 4 febbraio 2004, sentenza n. 370

 

Procedure e varie - Opposizione a decreto di perenzione - Mutamento di domicilio del difensore del ricorrente. La funzione dell’elezione di domicilio è quella di individuare un luogo certo in cui possa ritenersi che le comunicazioni effettuate dall’ufficio e dalle altre parti abbiano raggiunto lo scopo e che, in tale contesto, il domicilio è da intendersi quello eletto fino a nuova elezione. Nell’ordinanza viene affermato inoltre che: 1) nelle norme procedurali sugli avvisi di segreteria, contenute nel r.d. 17 agosto 1907 n. 642, il termine “notificazione” è adoperato non già in senso tecnico-giuridico di consegna di una copia conforme di un atto, certificata mediante relazione in calce all’originale, bensì nel significato generale di attività intesa a “far noto” un avvenimento con mezzi idonei; 2) legittimamente gli uffici di segreteria non provvedono ad una notificazione in senso stretto del decreto di fissazione di udienza, ma si limitano a darne avviso, facendosi rilasciare una sottoscrizione per ricevuta o inviando una lettera raccomandata presso il domicilio eletto (CGARS 5 maggio 1993, n. 151 e 20 giugno 2000, n. 291); 3) nessuna norma impone alla Segreteria di ricercare il procuratore nel nuovo indirizzo dove egli abbia trasferito la sede dello studio, né può individuarsi, a suo carico, un generico onere di diligenza; 4) questo onere fa., invece, carico alla parte privata, la quale, una volta eletto domicilio all’atto della costituzione, ben può comunicare le variazioni del domicilio medesimo; 5) pertanto, la notificazione a cura della Segreteria dell’avviso di udienza è ritualmente effettuata all’indirizzo indicato all’atto della costituzione in giudizio fino a che non sia comunicata dalla parte interessata, o dal suo procuratore, il mutamento di indirizzo dello studio professionale (cfr. Cons. Stato, V, 16 aprile 1998, n. 457). Nel caso di specie, la difesa dell’appellante aveva lamentato che l’avviso di segreteria - con cui si comunicava la fissazione dell’udienza - non era stato notificato all’indirizzo corretto (nel frattempo mutato) del domiciliatario elettivo del ricorrente; nuovo indirizzo di cui la Segreteria della Sezione avrebbe potuto agevolmente prendere contezza, mediante idonei strumenti di pubblicità. CONSIGLIO DI STATO, sez. V 4 febbraio 2004, sentenza n. 247

 

Procedure e varie - Corte di Giustizia - Valutazione dell’esistenza di un inadempimento - mutamenti successivi. L'esistenza di un inadempimento dev'essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e la Corte non può tener conto dei mutamenti successivi (v., in particolare, sentenze 18 marzo 1999, causa C-166/97, Commissione/Francia, Racc. pag.I-1719, punto18, e 30 gennaio 2002, C-103/00, Commissione/Grecia, Racc. pag.I-1147, point23). CORTE DI GIUSTIZIA - Comunità Europee, Sentenza 29 gennaio 2004, C-209/02 (vedi: sentenza per esteso)

 

Procedure - Comunicazione di avvio del procedimento - Nei confronti dei soggetti verso cui il provvedimento è destinato a produrre effetti - E’ dovuta - Nei confronti dei soggetti controinteressati che subiscano solo effetti riflessi - Non è dovuta. L’avvio di procedimento ex art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241 è dovuto solo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e non nei confronti dei soggetti che subiscano solo gli effetti riflessi del provvedimento e che, pur essendo legittimati ad impugnarlo, non sono da considerare destinatari del medesimo. A questi ultimi soggetti è riconosciuta in ambito procedimentale la possibilità di partecipare, attraverso la produzione di memorie e documenti; ciò tuttavia non impone l’assolvimento di uno specifico obbligo di comunicazione, di per sé illogico a fronte della pluralità di soggetti potenzialmente controinteressati ad ogni singolo procedimento, e comunque contrario al principio generale di divieto di aggravio del procedimento. Pres. VIVENZIO, Est. PONTE - Gaeta e altri (Avv. Bormioli) c. Comune di Pontinvrea (Avv.ti Suffia e Pischedda), Regione Ligura (n.c.) e ARPAL (Avv. Pizzorni) - T.A.R. LIGURIA, Genova, Sez. I - 28 gennaio 2004, n. 105

 

Procedure e varie - La colpa nelle contravvenzioni - Caso di esclusione. La colpa nelle contravvenzioni è esclusa solo quando l'agente abbia fatto affidamento su un atto positivo della pubblica amministrazione competente o dell'autorità giudiziaria. PRES: Savignano G. EST: Onorato P. IMP: Pizzolato ed altro. P.M: Siniscalchi A.. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 28/01/2004 (Ud. 12/11/2003), Sentenza n. 2950 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Impugnazione - Motivi di impugnazione - Cognizione del giudice. Per "punti" della sentenza che delimitano l'effetto devolutivo dell'appello ex art. 597 c.p.p. si intendono quelle statuizioni della decisione che, investite dai motivi di impugnazione, sono rimesse alla cognizione del giudice di secondo grado, mentre rimangono estranee al devolutum quelle altre statuizioni della decisione, che, non essendo investite dall'impugnazione, acquistano autorità di cosa giudicata. Di conseguenza, per delimitare l'ambito della devoluzione, si deve aver riguardo non solo ai motivi dell'appello, ma anche alle statuizioni del dispositivo, indipendentemente dalle argomentazioni che le sorreggono, perché queste attengono al momento logico e non a quello decisionale del provvedimento impugnato (cfr. per tutte Cass. Sez. Un. n. 1 del 4.1.1996, Timpanaro; Cass. Sez. 1^, n. 2390 del 12.3.1997, De Luca). PRES: Savignano G. EST: Onorato P. IMP: Pizzolato ed altro. P.M: Siniscalchi A.. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 28/01/2004 (Ud. 12/11/2003), Sentenza n. 2950 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Appello del Pubblico Ministero - Investe l'intera sentenza con effetto pienamente devolutivo. L'appello del Pubblico Ministero contro una sentenza di assoluzione "investe l'intera sentenza con effetto pienamente devolutivo, con la conseguenza che il giudice è legittimato a rivalutare tutte le precedenti risultanze processuali e a considerare sotto diverso aspetto anche i punti della motivazione della sentenza che non abbiano formato oggetto di specifica censura" (Cass. Sez. 3^, n. 11054 del 2.12.1997, Merenda, rv. 209050; nello stesso senso Cass. Sez. 3^, n. 1808 del 16.2.1996, Casadei, rv. 203786). PRES: Savignano G. EST: Onorato P. IMP: Pizzolato ed altro. P.M: Siniscalchi A.. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 28/01/2004 (Ud. 12/11/2003), Sentenza n. 2950 (vedi: sentenza per esteso)
 

Procedure e varie - Decreto di sequestro, a fini di prova, di cose qualificate come "corpo del reato" - Mancanza totale di motivazione del decreto di sequestro probatorio e dell'ordinanza di riesame - Violazione di legge - Sussiste - Annullamento senza rinvio. Il decreto di sequestro, a fini di prova, di cose qualificate come "corpo del reato" deve essere sorretto da idonea motivazione anche in ordine alla necessaria sussistenza della concreta finalità probatoria perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti. La radicale mancanza di motivazione del decreto di sequestro probatorio e dell'ordinanza di riesame, in ordine al presupposto delle esigenze probatorie, integra "violazione di legge", ai fini della proponibilità del ricorso per cassazione". Nel caso di radicale mancanza di motivazione sia del decreto di sequestro probatorio che dell'ordinanza di riesame, in ordine al presupposto delle esigenze probatorie, la Corte di Cassazione deve pronunziare sentenza di annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata e del decreto di sequestro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE S.U. Udienza del 28 gennaio 2004 (R.G. 32366/03)

 

Procedure e varie - Sequestro probatorio - Oggetto - Corpo di reato - Decreto di sequestro - Accertamento dei fatti - Motivazione - Necessità. Il decreto di sequestro a fini di prova deve essere sorretto, a pena di nullità, anche per le cose che costituiscono corpo di reato, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l’accertamento dei fatti. Pres. Marvulli - Rel. Canzio - P.M. (concl. conf.) - Ferrazzi. CORTE DI CASSAZIONE Penale - Sez. un. - C.c. 28 gennaio 2004 (dep. 13 febbraio 2004), n. 2

 

Procedure e varie - Associazioni - Enti muniti di personalità giuridica (comitati) non ricompresi nell’elenco di cui all’art. 13 L. 349/1986 - Legittimazione ad agire - Insussistenza - Sezione locale di un’associazione nazionale individuata a norma dell’art. 13 - Legittimazione ad causam - Insussistenza. Con decreto ministeriale 20 febbraio 1987 sono state individuate le associazioni di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349 del 1986, previa verifica in concreto, per ciascuna associazione, che la finalità statutaria rilevante sia quella della protezione dell'ambiente, che l'ordinamento interno dell'associazione sia strutturato in modo da offrire garanzia di democraticità, che l'azione sia svolta con carattere di continuità per un congruo periodo di tempo, che l'attività medesima abbia avuto una concreta rilevanza esterna. I soggetti privati, o gli Enti muniti di personalità giuridica, estranei alla previsione contenuta nell'art. 18 della legge 349 del 1986 non possono, di regola, essere titolari di una legittimazione ad agire in materia di tutela di beni ambientali. Conseguenza di ciò è il difetto di legittimazione ad causam di un comitato che non figuri tra le associazioni enumerate dal D.M. 20 febbraio 1987. Né sussiste legittimazione nel caso in cui lo stesso Comitato sia una «sezione locale» ovvero un «organismo periferico» delle associazioni nazionali individuate ai sensi dell'art. 13 della legge 349 del 1986, posto che la precisa formulazione dell'art. 18, quinto comma della stessa legge esclude che le associazioni locali, siccome tali, possano proporre ricorso giurisdizionale avanti il giudice amministrativo (cfr. TAR Lombardia, II, 15 aprile 1988, n. 105 sopra citata). Pres. Sammarco, Est. Farina - Bedina e altri (Avv. Paglionico) c. Regione Autonoma del Friuli-Venezia Giulia (Avv.ti Martini e Patriarca) e Comune di Precenicco (Avv. Marpillero) - T.A.R. FRIULI-VENEZIA GIULIA, Trieste - 26 gennaio 2004, n. 35

 

Procedure e varie - Indagini preliminari (cod. proc. pen. 1988) - Chiusura delle indagini - Archiviazione - Richiesta del pubblico ministero - Opposizione della persona offesa - Indicazione, a pena di inammissibilità, dell'oggetto dell'investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova - Sindacato sulla rilevanza della prova sollecitata dall'opponente in sede di valutazione di ammissibilità dell'opposizione - Possibilità - Contrasto di giurisprudenza. In tema di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, la necessaria indicazione delle investigazioni suppletive e dei relativi elementi di prova deve considerarsi carente non solo quando manchi nell'atto ogni riferimento ad ulteriori adempimenti istruttori, ma anche quando il giudice constati, pur senza spingersi ad una prognosi sull'esito delle indagini che non gli è consentita nella delibazione di ammissibilità, che gli accertamenti prospettati risultano "ictu oculi" irrilevanti o non pertinenti, ossia tali da non incidere sulla "notizia criminis" o sull'attività di indagine già svolta dal pubblico ministero. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, del 20.1.2004, Sent. n. 1367

 

Procedure - Rapporti individuali di utenza - Canoni per l’erogazione di acqua potabile - Giurisdizione del T.A.R. - Esclusione - Art. 33 D. L.vo 80/98 e succ. mod.. L’art. 33 D.L.vo 80/98 e succ. mod. esclude dalla nuova giurisdizione esclusiva sui servizi le controversie in materia di rapporti individuali di utenza, ossia i rapporti contrattuali tra gestori ed utenti retti dalle regole del diritto comune. In materia di canoni per l’erogazione di acqua potabile deve pertanto dichiararsi il difetto di giurisdizione del tribunale amministrativo. Pres. Passanisi, Est. Crescenti - Pancallo (Avv. Pancallo) c. Comune di Locri (Avv. Sorrenti). T.A.R. CALABRIA, Reggio Calabria, 20 gennaio 2004, n. 19

 

PROCEDURE E VARIE - Giudice di Pace - Giudizio di equità - Natura. Il giudizio di equità non è non può essere un giudizio extra-giuridico, atteso che la sola funzione che alla giurisdizione di equità può riconoscersi, in un sistema caratterizzato dal principio di legalità a sua volta ancorato al principio di costituzionalità, nel quale la legge è dunque lo strumento principale di attuazione dei principi costituzionali, è quella di individuare l'eventuale regola di giudizio non scritta che, con riferimento al caso concreto, consenta una soluzione della controversia più adeguata alle caratteristiche specifiche della fattispecie concreta, alla stregua tuttavia dei medesimi principi cui si ispira la disciplina positiva: principi che non potrebbero essere posti in discussione dal giudicante, pena lo sconfinamento nell'arbitrio, attraverso una contrapposizione con le proprie categorie soggettive di equità e ragionevolezza. CORTE COSTITUZIONALE, sentenza n. 206/2004
 

Procedure - Pubblica Amministrazione - Ricorso per l’ottemperanza - Esecuzione del giudicato - Onere di notificare - Necessità. Anche in sede d'esecuzione del giudicato, va rispettato il principio del contraddittorio, onde sussiste l'onere di notificare il ricorso in ottemperanza tanto alla Pubblica Amministrazione che ha omesso la spontanea esecuzione, quanto a colui che ha rivestito la qualità di controinteressato in fase cognitoria (Cons. Stato, Sez.V, 01/03/2000, n.1069; Cons. Stato, Sez.V, 22/02/2000, n.938). E’ inammissibile il ricorso per l'ottemperanza, senza la previa e rituale notifica dell'atto di diffida e messa in mora, che non è soltanto un'intimazione ad adempiere, e non può essere surrogata da una raccomandata, ma è un atto preparatorio dell'intera procedura di ottemperanza con la ulteriore e specifica funzione di informare l'amministrazione del proposito del diffidante di proporre ricorso per l'ottemperanza e consentirle l'esecuzione spontanea (Cons. Stato, Sez.IV, 27/11/2000, n.6300). Nel caso in esame risulta omesso l’adempimento procedimentale della notifica dell’atto di diffida e messa in mora, con ineliminabili precipitati sull’ammissibilità del presente ricorso (Cons. Stato, Sez.IV, 10/02/2000, n.720). Pres. Quaranta - Est. Corradino - Di Lorenzo (Avv.ti Rampino e Limongelli) c.Comune di San Cesario di Lecce (Avv. Valenti) - CONSIGLIO DI STATO Sezione V, 16 gennaio 2004, Sentenza n. 126

 

Energia - Questione di legittimità costituzionale - D.L. 7/2002 -  Art. 77 Cost. - Presupposti di necessità e urgenza - Mancanza - Infondatezza. E’ infondata la questione di legittimità costituzionale avverso il d.l. n. 7 del 2002, per violazione dell’art. 77 Cost., per mancanza dei presupposti di necessità ed urgenza; posto che il sindacato sull’esistenza e sull’adeguatezza dei presupposti della decretazione d’urgenza può essere esercitato solo in caso di loro “evidente mancanza”; nel caso del d.l. 7/2002, a fondamento dell’intervento normativo del Governo si pone una situazione nella quale, in assenza di un effettivo e rapido rafforzamento delle strutture di produzione e di distribuzione dell’energia elettrica, si possono produrre situazioni di difficoltà o addirittura interruzioni della fornitura di energia, con conseguenti gravi danni sociali ed economici. Sussistono pertanto elementi di fatto contrari all’“evidente mancanza” dei requisiti di urgenza. - Pres. CHIEPPA, Red.DE SIERVO. CORTE COSTITUZIONALE Deposito del 13 gennaio 2004 (Decisione del 18 dicembre 2003), Sentenza n. 6 (vedi: sentenza per esteso)

 

Procedure - Atto di rinuncia al ricorso giurisdizionale - Privo dei requisiti formali - Irrituale rinuncia - Dichiarazione di sopravvenuta carenza dell'interesse azionato - Valutazione del giudice - Declaratoria dell'improcedibilità per sopravvenuta carenza d'interesse. L'atto di rinuncia al ricorso giurisdizionale, privo dei requisiti formali richiesti dall'art. 46 r.d. 17 agosto 1907 n. 642, può valere come dichiarazione di sopravvenuta carenza dell'interesse azionato, se manifesta inequivocabilmente il venir meno dell'interesse stesso alla definizione della controversia (Cons. Stato, Sez.V, 16/06/1999, n.671). Spetta al giudice adito valutare se, in presenza di un'irrituale rinuncia ai ricorso giurisdizionale, in quanto non notificata a tutte le parti, comprese quelle non costituite in giudizio, il relativo atto possa essere inteso alla luce delle ragioni esposte dal ricorrente, a guisa di disinteresse all'ulteriore prosecuzione del giudizio in conseguenza di un atto nuovo e, quindi, se si debba con ciò pervenire alla declaratoria dell'improcedibilità del ricorso stesso per sopravvenuta carenza d'interesse. (Cons. Stato, Sez.V, 16/04/1998, n.446). Pres. Quaranta - Est. Corradino - Sabbatini (avv.ti Mastri e Del Vecchio) c. Comune di Osimo ed altro (non costituiti) - (T.A.R. delle Marche, n. 1064/1999 dichiara l'improcedibilità del ricorso) (Conforme: C.d.S Sez. V - 13 gennaio 2004, n. 48) - CONSIGLIO DI STATO Sez. V - 13 gennaio 2004, n. 47

 

Procedure e varie - Riesame di provvedimento di sequestro - Potere di cognizione - Diversa qualificazione giuridica del fatto - Sussiste. In tema di riesame di provvedimento di sequestro, poiché il Tribunale ha il potere di procedere ad una diversa qualificazione giuridica del fatto sottoposto alla sua cognizione (pure attribuendogli, se del caso, diverso nomen iuris, esso può confermare il provvedimento ablativo anche per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione redatta dall'organo procedente, del quale ha - in sostanza - lo stesso potere di cognizione (tra tante: Cass. Sez. 2^, 19 dicembre 1997, n. 7399, Bolognini; Sez. 1^, 23 giugno 1997, n. 4274, Kistenpfenning ed altri; Sez. 5^, 11 marzo 1997, n. 1202, Simeti ed altri). PRES: Savignano G. EST: Grillo C. IMP: Aricci ed altro. P.M: Siniscalchi A. (Conf.). (Rigetta, Trib. riesame Bergamo, 22 maggio 2003). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 08 gennaio 2004 (Cc. 12 novembre 2003), Sentenza n. 37 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare. La verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del Tribunale del riesame o della Corte di Cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi (SS.UU., 23 febbraio 2000, n. 7, Mariano). PRES: Savignano G. EST: Grillo C. IMP: Aricci ed altro. P.M: Siniscalchi A. (Conf.). (Rigetta, Trib. riesame Bergamo, 22 maggio 2003). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 08 gennaio 2004 (Cc. 12 novembre 2003), Sentenza n. 37 (vedi: sentenza per esteso)
 

Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni

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(N.B.: queste pagine continueranno ad essere aggiornate)