AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza


 

 Dottrina LegislazioneGiurisprudenzaConsulenza On Line

AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

Giurisprudenza

 

 

Procedure (e varie)

Processo e procedure di: penale, civile, amministrativo...

 

 

2007

 

 Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni

2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 - 2000 - 1999-92

 

Gli aggiornamenti successivi

 

sono reperibili sul nuovo sito della rivista AmbienteDiritto.it

 

 

Informazioni per la pubblicità su AmbienteDiritto.it

  <

Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

 

PROCEDURE E VARIE - Riunione di ufficio di procedimenti in Cassazione - Art. 273 c.p.c.. Trova applicazione anche in Cassazione l'art. 273 c.p.c, per il quale, quando due procedimenti relativi alla stessa causa pendono dinanzi allo, stesso ufficio giudiziario, va disposta, anche di ufficio, la loro riunione (in tal senso Cass. S.U. 15 febbraio 1979 n. 982 e Cass. 24 luglio 1971 n. 2468). Presidente V. Carbone, Relatore F. Forte. CORTE DI CASSAZIONE Sez. Un. Civile del 28 dicembre 2007 (Ud. 18/12/2007), Sentenza n. 27187
 

PROCEDURE E VARIE - Lesione di diritti soggettivi che non sia espressione di un potere esercitato dalla P.A. - Giurisdizione - G.O. Nei casi in cui vi è un comportamento materiale lesivo di diritti soggettivi, che non sia espressione di un potere comunque esercitato dalla P.A., la cognizione delle controversie per danni derivati da tali attività è del giudice ordinario. Presidente V. Carbone, Relatore F. Forte. CORTE DI CASSAZIONE Sez. Un. Civile del 28 dicembre 2007 (Ud. 18/12/2007), Sentenza n. 27187
 

PROCEDURE E VARIE - Provvedimenti urgenti anticipatori degli effetti della sentenza di merito - Ricorso straordinario per cassazione - Esclusione - C.d. tutela cautelare - Artt. 111, 700 e 41 c.p.c. - Art. 363 c.p.c. - Art. 4 D.Lgs. 2/02/2006 - C.d. diritto vivente. Contro i provvedimenti urgenti anticipatori degli effetti della sentenza di merito, emessi ai sensi dell'art. 700 c.p.c. non è proponibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., perché detti atti sono privi di stabilità e inidonei a divenire giudicato, ancorché nessuna delle parti del procedimento cautelare abbia interesse a iniziare l'azione di merito, avendo la tutela cautelare soddisfatto ogni esigenza del ricorrente e non avendo interesse il resistente a dedurre comunque la inesistenza del diritto cautelato; tale ricorso, qualora il provvedimento urgente sia stato pronunciato ante causam, e non sia iniziato il giudizio di merito a tutela del diritto cautelato, non può valutarsi, anche se il ricorrente lo richieda, come istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell'art. 41 c.p.c. da qualificare anche essa inammissibile, finché l'istante non abbia iniziato un giudizio di merito per il quale sorge l'oggetto del procedimento unitamente all'interesse concreto e attuale a conoscere il giudice dinanzi al quale lo stesso deve eventualmente proseguire, anche se diverso da quello che ha emesso il provvedimento urgente in via anticipatoria e cautelare e per fare accertare, in via definitiva ed immodificabile e con effetto di giudicato anche esterno, quale sia il giudice che ha giurisdizione sulla controversia, iniziata all'esito della procedura interinale e fino a quando il processo sul merito non risulti deciso con sentenza di primo grado. Tuttavia, la non ricorribilità ex art. 111 Cost. o la rilevata inammissibilità dell'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, così come la mancata previsione di mezzi diversi di impugnabilità nell'interesse delle parti, dei provvedimenti anticipatori, urgenti emessi ai sensi dell'art. 700 c.p.c. e delle ordinanze collegiali che li hanno confermati, costituiscono uno dei nuovi presupposti espressi nel 1° comma dell'art. 363 c.p.c., come novellato dall'art. 4 del D.Lgs. 2 febbraio 2006, per il riconoscimento della legittimazione del P.G. presso la Corte di Cassazione a proporre ricorso nell'interesse della legge, ai sensi del primo comma del predetto articolo, che nel testo previgente non conteneva siffatte indicazioni. Presidente V. Carbone, Relatore F. Forte. CORTE DI CASSAZIONE Sez. Un. Civile del 28/12/2007 (Ud. 18/12/2007), Sentenza n. 27187

 

PROCEDURE E VARIE - Nullità - Diritto di difesa - Art. 522 c.p.p.. Per configurare la nullità di cui all'articolo 522 c.p.p., non è sufficiente una qualsivoglia diversità ma è necessario che essa abbia inciso sul diritto di difesa (Cass. 14101 del 1999 Modauto). Presidente C. Vitalone, Relatore C. Petti. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 19/12/2007 (Ud. 16/11/2007), Sentenza n. 47081
 

PROCEDURE E VARIE - Successione di leggi penali - Normativa di favore per il reo - Individuazione e applicazione - Limiti. In tema di successione di leggi penali, ai fini dell'individuazione della normativa di favore per il reo, non si può procedere a una combinazione delle disposizioni più favorevoli della nuova legge con quelle più favorevoli della vecchia, in quanto ciò comporterebbe la creazione di una terza legge diversa, sia da quella abrogata, sia da quella in vigore, ma occorre applicare integralmente quella delle due che, nel suo complesso, risulti, in relazione alla vicenda concreta oggetto di giudizio, più vantaggiosa al reo (cfr Cass. 23274 del 2004, n.7632 del 2000). Presidente C. Vitalone, Relatore C. Petti. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 19/12/2007 (Ud. 16/11/2007), Sentenza n. 47081

 

PROCEDURE E VARIE - Sussistenza di un inadempimento - Criteri di valutazione - Scadenza del termine fissato - Mutamenti successivamente intervenuti - Ininfluenza. La sussistenza di un inadempimento deve essere valutata alla luce della situazione dello Stato membro esistente alla scadenza del termine fissato nel parere motivato senza tener conto dei mutamenti successivamente intervenuti (v., in particolare, sentenza 2/06/2005, causa C‑282/02, Commissione/Irlanda). CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. II, 13/12/2007, Causa C-418/04
 

PROCEDURE E VARIE - Oggetto di un ricorso per inadempimento - Determinazione. L'oggetto di un ricorso per inadempimento proposto ai sensi dell'art. 226 CE è determinato dalla fase precontenziosa del procedimento prevista dal medesimo articolo. Pertanto, il ricorso deve essere basato sul medesimo ragionamento e sui medesimi motivi del parere motivato (v. sentenza 16/06/2005, causa C‑456/03, Commissione/Italia). CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. II, 13/12/2007, Causa C-418/04

 

PROCEDURE E VARIE - RIFIUTI - Ricorso incidentale - Presupposti - Interesse all'impugnazione - Rapporto con l'impugnazione in via principale - Ricorso incidentale proposto dall'amministrazione resistente - Elusione della perentorietà dei termini - Principio di unilateralità dell'azione - Fattispecie in tema di autorizzazione prefettizia alla realizzazione di una discarica. Nel processo amministrativo il ricorso incidentale assolve la funzione eccezionale di consentire al controinteressato (e non già, come nella fattispecie, alla stessa amministrazione resistente, autrice dell'atto impugnato) di inserire nel giudizio un thema decidendum, subordinato all'accoglimento del ricorso principale o comunque teso a paralizzare la possibilità di accoglimento di questo (così, Cons. St., decisione n. 8051 del 14.12.2004). Ne consegue che presupposto di ammissibilità dell'ampliamento del thema decidendum, è la circostanza che l'interesse all'impugnazione del medesimo atto impugnato con il ricorso principale (o di un atto presupposto) nasca in occasione e per l'effetto dell'impugnazione in via principale, ed in funzione solo di questa, giacché diversamente verrebbe ad essere elusa la perentorietà dei termini fissati dalla legge per la verifica di legittimità dei provvedimenti amministrativi e verrebbe altresì "violato il principio dell'unilateralità dell'azione che, a differenza del processo civile, governa quello amministrativo, con la conseguenza che l'atto impugnato in via incidentale, ove diverso da quello contestato in via principale, deve comunque iscriversi nell'ambito dello stesso rapporto o procedimento rispetto a quello cui mette capo quest'ultimo" (Cons. St., decisione n. 8051/2004 cit.). (Nella specie, il Comune, resistente nel giudizio avverso l'ordinanza contingibile e urgente di sospensione dei lavori relativi alla realizzazione di una discarica controllata per rifiuti non pericolosi, impugnava in via incidentale il provvedimento emanato dal Prefetto, quale commissario straordinario per l'emergenza rifiuti nella Regione Sicilia, ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. n. 22/97. Il TAR ha rilevato che l'interesse a ricorrere era sorto, in via autonoma, all'atto dell'emanazione del provvedimento prefettizio di autorizzazione della discarica, conformemente alla prevalente giurisprudenza amministrativa che riconosce la legittimazione ad impugnare i provvedimenti di localizzazione e di approvazione dei progetti per la realizzazione di discariche di rifiuti proprio ai Comuni nel cui territorio l'impianto viene insediato, in quanto enti esponenziali degli interessi dei residenti nonché titolari del potere di pianificazione urbanistica su cui incide la collocazione dell'impianto in questione). Pres. Amodio, Est. Martino - D. s.p.a. (avv.ti Abbamonte, Alì e Sanino) c. Comune di Sant'Agata di Militello (avv. Amata), Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti e tutela delle acque in Sicilia (Avv. Stato) e altri (nn. cc.) - T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. I - 5 dicembre 2007, n. 12470

 

PROCEDURE E VARIE - RIFIUTI - Termovalorizzatore - Procedimento autorizzativo - Impugnazione - Proprietari delle aziende agricole situate entro l'area destinata a subire gli effetti negativi dell'impianto - Legittimazione - Sussistenza. Sono legittimati ad impugnare gli atti del procedimento volto alla progettazione, realizzazione, gestione ed autorizzazione di un nuovo termovalorizzatore, in quanto titolari di una posizione differenziata, i proprietari delle aziende agricole situate all'interno della cd. "area di influenza", quale area destinata a risentire effetti negativi dall'azione dell'impianto. Pres. Calvo, Est. Plaisant - B.P. e altri (avv. Reineri) c. Provincia di Torino (avv. Enrichens), Comune di Torino (avv.ti Caldo e Lacognata), TRM s.p.a. (avv. Buscaglino) e altri (nn.cc.) - T.A.R. PIEMONTE, Sez. II - 1 dicembre 2007, n. 3607

 

PROCEDURE E VARIE - Getto pericoloso di cose - Tentativo di percosse - "Ridimensionamento" del fatto nei suoi elementi soggettivi - Diversa qualificazione giuridica del fatto - Principio di correlazione tra l'accusa e l'accertamento - Nullità della sentenza - Esclusione - Art. 674 cod. pen. La violazione del principio di correlazione tra l'accusa e l'accertamento contenuto in sentenza si verifica soltanto quando il fatto accertato si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o incompatibilità sostanziale, nella specie, il ricorso dell'imputato tratto a giudizio per l'imputazione di tentate percosse avverso la sentenza di condanna per il reato di getto pericoloso di cose, è inammissibile, stante la correttezza della diversa qualificazione giuridica del fatto operata dal giudice di merito, affermando che, nel caso in cui la condotta dell'agente non sia finalizzata ad infliggere una menomazione fisica alla parte lesa, essa (nella specie, lancio di un sasso contro l'offeso) integra l'ipotesi contravvenzionale prevista dall'art. 674 cod. pen., (getto pericoloso di cose), a seguito del "ridimensionamento" del fatto nei suoi elementi soggettivi. Pres. Papa, Rel. Margherita, Ric. Di Guilmi. CORTE DI CASSAZIONE Sezione III Penale, 30/11/2007 (Ud. 24/10/2007), Sentenza n. 44815
 

PROCEDURE E VARIE - Difesa dell'imputato - Obbligo di correlazione tra accusa e sentenza - Diversa qualificazione giuridica del fatto - Rapporto di eterogeneità o incompatibilità sostanziale - Fattispecie: esclusione dell'esimente della legittima difesa. L'obbligo di correlazione tra accusa e sentenza non può ritenersi violato da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato. La violazione del principio di correlazione tra l'accusa e l'accertamento contenuto in sentenza si verifica soltanto quando il fatto accertato si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o incompatibilità sostanziale, (v. Cass. pen. sez. IV, 15/01/2007, sent. n.10103). Nella fattispecie, è stata ritenuta, peraltro, del tutto priva di giuridico fondamento la tesi circa l'applicazione dell'esimente della legittima difesa, non potendo ritenersi, che il mero vociare della parte lesa in un'auto, comportasse che l'imputato potesse ritenersi costretto a lanciare un sasso dalla necessità di difendere un diritto proprio contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta e tanto meno che tale difesa fosse proporzionata all'offesa. Pres. Papa, Rel. Margherita, Ric. Di Guilmi. CORTE DI CASSAZIONE Sezione III Penale, 30/11/2007 (Ud. 24/10/2007), Sentenza n. 44815
 

PROCEDURE E VARIE - Inammissibilità del ricorso - Effetti - Dichiarazione di cause di non punibilità - Esclusione - Art. 129 c.p.p.. L'inammissibilità del ricorso, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art., 129 cod.. proc. pen., nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso, (Cass. S.U. n. 32 del 2000, De Luca). Pres. Papa, Rel. Margherita, Ric. Di Guilmi. CORTE DI CASSAZIONE Sezione III Penale, 30/11/2007 (Ud. 24/10/2007), Sentenza n. 44815

 

PROCEDURE E VARIE - Consiglio nazionale dei Geologi - Impugnazione delle decisioni - Giurisdizione. L’impugnazione delle decisioni emesse dal Consiglio nazionale dei Geologi (anche in materia elettorale) si propone non davanti al Tar ma davanti al tribunale ordinario in composizione integrata (cioè estesa a due iscritti all’Ordine) nel cui circondario ha sede l’Ordine che ha pronunciato la decisione impugnata o si è svolta l’elezione contestata. Presidente V. Carbone, Relatore G. Salme'. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, del 29/11/2007, Ordinanza n. 24815

 

PROCEDURE E VARIE - Giudizio di cassazione - Giudicato esterno - Cognizione piena del giudice di legittimità. In ordine all’esistenza e alla ricognizione del contenuto di un eventuale giudicato esterno e alla portata dei poteri ricognitivi del giudice di legittimità, vale, il principio che, il giudice di legittimità può direttamente accertare l'esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice di merito (Cass. sent. n. 226/2001. Presidente V. Carbone, Relatore M. R. Morelli. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, del 28/11/2007, Sentenza n. 24664

 

PROCEDURE E VARIE - Ordinamento giudiziario - Uso ripetuto di moduli prestampati - Illecito disciplinare - dovere di diligenza - Violazione - Fattispecie: Magistrato di sorveglianza. La ripetuta trasgressione del dovere di diligenza nello svolgimento della funzione giurisdizionale lede oggettivamente il prestigio dell'ordine giudiziario e integra l'illecito disciplinare ai sensi dell'art. 18 r.d.lgs. n. 511 del 1946 (all’epoca vigente), atteso che, se è consentito ridurre al minimo la motivazione usando moduli prestampati, la stessa dev’essere comprensibile per assicurarne il controllo, altrimenti la discrezionalità connessa al carattere giudiziario delle delicate funzioni attribuite al magistrato di sorveglianza sconfinerebbe in arbitrio. Nella specie realizzata da un magistrato di sorveglianza mediante, tra l'altro, l'adozione di motivazioni confuse, mancanti di parti essenziali, talvolta riferite a istituti giuridici diversi da quelli in applicazione, nonché attraverso l'utilizzazione di stampati non pertinenti e la mancata indicazione del titolo del reato. Presidente R. Corona, Relatore M. Bonomo. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, del 28/11/2007, Sentenza n. 24661

 

PROCEDURE E VARIE - Processo civile - Impugnazioni incidentali tardive - Ricorso incidentale adesivo - Ammissibilità - Fondamento. L'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza; conseguentemente, essa è ammissibile, sia quando rivesta la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che, anche nelle cause scindibili, il suddetto interesse sorge dall'impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell'assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale. (In esito ad una segnalazione di contrasto di giurisprudenza effettuata dalla prima sezione con ordinanza n. 22352 del 2006, le S.U., dopo aver sottolineato che il contrasto denunciato era meramente apparente, hanno sottoposto a revisione la tesi dominante (Cass. sez. L, n. 10367 del 2004, rv. 573277; Cass. sez. II, n. 11031 del 2003, rv. 565062), valorizzando il principio dell’interesse all’impugnazione). Presidente V. Carbone, Relatore U. Vitrone. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, del 27/11/2007, Sentenza n. 24627

 

PROCEDURE E VARIE - Tasse automobilistiche - Processo tributario - Riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e tributario. Le controversie aventi ad oggetto il mancato pagamento della tassa di circolazione automobilistica sono devolute alla giurisdizione del giudice tributario (anche se, come nella specie, si eccepisca soltanto l’intervenuta prescrizione della pretesa della amministrazione), mentre appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative all’esecuzione del titolo relativo. Il sollecito di pagamento della predetta tassa non costituisce atto dell’esecuzione forzata, e pertanto la sua impugnazione non è sottratta alla giurisdizione del giudice tributario. Presidente V. Carbone, Relatore R. Botta. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, del 19/11/2007, Sentenza n. 23832

 

PROCEDURE E VARIE - LAVORO PUBBLICO CONTRATTUALIZZATO - Inquadramento in ruolo per periodo antecedente il 30/6/1998 con sentenza amministrativa - Differenze retributive - Giurisdizione esclusiva - Translatio iudicii - C.Cost. n. 77/2007 - Art. 69, c. 7, D.lgs. n. 165/2001. Nell’ipotesi particolare di una domanda per differenze retributive presentata dinanzi al giudice ordinario dopo che una sentenza amministrativa aveva riconosciuto l’inquadramento in ruolo, a partire da epoca antecedente al 30/06/1998, senza pronunciarsi sugli effetti economici, la controversia instaurata nei confronti della P.A. appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80 del 1998 (ora art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001), essendo il rapporto di lavoro costituito fin dalla data stabilita giudizialmente. Inoltre, per gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2007, la domanda proposta dinanzi al giudice ordinario potrà essere proseguita dinanzi al giudice amministrativo, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali. Presidente R. Corona, Relatore F. Miani Canevari. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, del 16/11/2007, Sentenza n. 23738

 

PROCEDURE E VARIE - Tutela dell'ambiente - Art. 117, secondo comma, lettera s, Cost - Competenza esclusiva dello Stato - Materia trasversale - Regioni ad autonomia speciale. La Corte Costituzionale, nel delineare in via generale, i confini della materia "tutela dell'ambiente", ha affermato ripetutamente che la relativa competenza legislativa, pur presentandosi sovente connessa e intrecciata inestricabilmente con altri interessi e competenze regionali concorrenti (sent. n. 32 del 2006), tuttavia, rientra nella competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.), anche se ciò non esclude il concorso di normative regionali, fondate sulle rispettive competenze (quali quelle afferenti alla salute e al governo del territorio: art. 117, terzo comma, Cost.), volte al conseguimento di finalità di tutela ambientale (sentenza n. 247 del 2006). E' agevole, in altri termini, ricavare una configurazione dell'ambiente come "valore" costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia "trasversale" (sentenze n. 32 del 2006, n. 336, n. 232, n. 214, n. 62 del 2005, n. 259 del 2004, n. 507 e n. 54 del 2000, n. 382 del 1999, n. 273 del 1998). Tale impostazione rimane ferma anche nei confronti delle Regioni a ad autonomia speciale (cfr. sent. n. 65 del 2005, con riferimento alla Regione Sardegna, che nel proprio statuto reca come materia di competenza esclusiva l'edilizia e l'urbanistica e come materie di competenza concorrente il governo del territorio, la salute pubblica e la protezione civile). Pres. Bile, Red. Napolitano - Regione Siciliana c. Presidente del Consiglio dei Ministri - CORTE COSTITUZIONALE, 14 novembre 2007 (ud. 5 novembre 2007), sentenza n. 380

 

PROCEDURE E VARIE - Ambiente - Riparto della competenza legislativa tra Stato e Regioni - Oggetto di tutela - Dichiarazione di Stoccolma - Disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente - Valore primario e assoluto - Elevato livello di tutela inderogabile - Ambiente inteso come materia trasversale - Disciplina ambientale posta dallo Stato - Limite alla disciplina dettata da Regioni e le Province autonome in altre materie di loro competenza. Quando si guarda all'ambiente come ad una "materia" di riparto della competenza legislativa tra Stato e Regioni, è necessario tener presente che si tratta di un bene della vita, materiale e complesso, la cui disciplina comprende anche la tutela e la salvaguardia delle qualità e degli equilibri delle sue singole componenti (in questo senso - in relazione alla distinzione tra reato edilizio e reato ambientale - cfr. Corte Cost., ord. n. 144/2007). Oggetto di tutela (cfr. la Dichiarazione di Stoccolma del 1972), è la biosfera, che viene presa in considerazione, non solo per le sue varie componenti, ma anche per le interazioni fra queste ultime, i loro equilibri, la loro qualità, la circolazione dei loro elementi, e così via. La potestà di disciplinare l'ambiente nella sua interezza è stato affidato in via esclusiva allo Stato, dall'art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione, il quale, come è noto, parla di "ambiente" (ponendovi accanto la parola "ecosistema") in termini generali e onnicomprensivi. Ne consegue che spetta allo Stato disciplinare l'ambiente come una entità organica, dettare cioè delle norme di tutela che hanno ad oggetto il tutto e le singole componenti considerate come parti del tutto. Ed è da notare che la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente, inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario (sent. n. 151/1986) ed assoluto (sent. n. 210/ 1987) e deve garantire, come prescrive il diritto comunitario, un elevato livello di tutela, come tale inderogabile da altre discipline di settore. Accanto al bene giuridico ambiente in senso unitario, possano tuttavia coesistere altri beni giuridici, aventi ad oggetto componenti o aspetti del bene ambiente, ma concernenti interessi diversi giuridicamente tutelati; l'ambiente è per tale ragione indicato come "materia trasversale", nel senso che sullo stesso oggetto insistono interessi diversi: quello alla conservazione dell'ambiente e quelli inerenti alle sue utilizzazioni. In questi casi, la disciplina unitaria del bene complessivo ambiente, rimessa in via esclusiva allo Stato, viene a prevalere su quella dettata dalle Regioni o dalle Province autonome, in materie di competenza propria, ed in riferimento ad altri interessi. Ciò comporta che la disciplina ambientale, che scaturisce dall'esercizio di una competenza esclusiva dello Stato, investendo l'ambiente nel suo complesso, e quindi anche in ciascuna sua parte, viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato (cfr. Corte Cost., sent. n. 246/2006). La segnalata particolarità della disciplina del bene giuridico ambiente considerato nella sua completezza ed unitarietà riverbera i suoi effetti anche quando si tratta di Regioni speciali o di Province autonome, con l'ulteriore precisazione, però, che qui occorre tener conto degli statuti speciali di autonomia. Pres. Bile, Red. Maddalena - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Provincia Autonoma di Trento - CORTE COSTITUZIONALE, 14 novembre 2007 (ud. 5 novembre 2007), sentenza n. 378

PROCEDURE E VARIE - Materia "ambiente" - Regione Siciliana - Artt. 14, lett. f), i) e n) e 17, lett. b) dello Statuto - Competenza esclusiva o concorrente regionale - Esclusione.
Non trova fondamento la tesi della sussistenza di una competenza legislativa (esclusiva o concorrente) in materia di ambiente che deriverebbe alla Regione Siciliana in forza delle disposizioni di cui all'art. 14, lettere f), i) e n) e dall'art. 17, lettera b), dello statuto. Le competenze ivi previste riguardano infatti settori riservati alla potestà legislativa della Regione (assetto del territorio, acque pubbliche, tutela del paesaggio, igiene e sanità pubblica), che, pur afferendo all'ambiente, non lo esauriscono. Pres. Bile, Red. Napolitano - Regione Siciliana c. Presidente del Consiglio dei Ministri - CORTE COSTITUZIONALE, 14 novembre 2007 (ud. 5 novembre 2007), sentenza n. 380

 

PROCEDURE E VARIE - Processo amministrativo - Soggetti diversi dalle parti originarie - Legittimazione all'intervento volontario - Condizioni - Art. 22, c. 2, L. n. 1034/1971. Nel processo amministrativo, ai fini della legittimazione all'intervento volontario di soggetti diversi dalle parti originarie (art. 22, comma 2, l. 6 dicembre 1971 n. 1034), è sufficiente un qualsiasi interesse, anche di puro fatto o morale, anche perché l'interventore, non essendo titolare di un interesse diretto nella controversia, non può assumere una posizione autonoma ma solo aderire alla posizione di una delle due parti principali." (Consiglio Stato , sez. V, 31 gennaio 2007 , n. 385). Pres. Iannotta - Est. Fera - Cooperativa Edilizia Novanta s.c.a.r.l. (avv. Rodio) c. Comune di Monopoli (avv. Pinto) (ottemperanza alla decisione del Consiglio di Stato, quinta sezione, 19/2/2007, n. 825). CONSIGLIO DI STATO Sez.V, 13/11/2007 (C.C. 16/10/2007), Decisione n. 5810
 

PROCEDURE E VARIE - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Provvedimenti amministrativi - Efficacia - Esecuzione immediata - Esistenza di altre impugnazioni pendenti - Decisione passata in giudicato - Arresto dell'esecuzione - Necessità - Esclusione. L'articolo 21 quater della L. 7/8/1990 n. 241, aggiunto dall'art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15, riprendendo e coordinando principi già elaborati dalla giurisprudenza ha stabilito ( comma 1) che " i provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo " aggiungendo poi ( comma 2) che "l'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze." Né l'esistenza di altre impugnazioni pendenti può costituire di per se una grave ragione, nel senso indicato dalla legge, poiché l'interesse dei soggetti che, ad altro titolo, ritengono di aver subito lesioni dall'atto annullato è tutelato dall'ordinamento giuridico attraverso lo strumento specifico dell'opposizione di terzo e, pertanto, la pendenza di altri giudizi non comporta la necessità di arrestare le operazioni per conformare l'attività amministrativa ai principi affermati dalla decisione passata in giudicato. Pres. Iannotta - Est. Fera - Cooperativa Edilizia Novanta s.c.a.r.l. (avv. Rodio) c. Comune di Monopoli (avv. Pinto) (ottemperanza alla decisione del Consiglio di Stato, quinta sezione, 19/2/2007, n. 825). CONSIGLIO DI STATO Sez.V, 13/11/2007 (C.C. 16/10/2007), Decisione n. 5810

 

PROCEDURE E VARIE - Armi e materie esplodenti - Carattere della "micidialita" - Nozione - Accertamento sulla pericolosità. In tema di armi e materie esplodenti, l'ambito di applicabilità dell'art.678 cod.pen. è limitato - oltre ad alcune ipotesi residuali non ricadenti per mancanza di una espressa previsione sotto l'impero di una normativa speciale - alle condotte aventi ad oggetto le materie esplodenti che, in rapporto alle circostanze del caso concreto, non presentino il carattere della "micidialita"; quest'ultimo carattere è insito invece nella sottospecie delle materie esplodenti rappresentata da quei composti chimici, o miscugli di composti chimici, specificamente fabbricati e manipolati allo scopo di produrre effetti detonanti, deflagranti o dirompenti per impiego bellico o civile, indicati comunemente come esplosivi: siffatta situazione ossia la micidialità può peraltro determinarsi anche quando non si tratti propriamente di esplosivi, vale a dire di materie appositamente studiate e realizzate per cagionare con il loro uso conseguenze devastanti, bensì di materie che in determinate condizioni ambientali, di cui il detentore sia consapevole, possono acquisire la stessa potenzialità lesiva degli esplosivi. Quindi anche le bombe carte o i giochi pirici possono rientrare nella categoria degli esplosivi allorché, per le loro caratteristiche intrinseche o per il rilevante numero, posseggono la stessa pericolosità degli esplosivi (Cass. Sez. III, Sent. n 6959 del 09/04/1997 - 14/07/1997). L'accertamento sulla pericolosità della sostanza rappresenta un giudizio di fatto riservato al giudice del merito. Presidente C. Vitalone, Relatore C. Petti. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 15/11/2007 (Ud. 12/10/2007), Sentenza n. 42109

 

PROCEDURE E VARIE - Mancato recepimento di direttive - Complessità della materia - Gisutificazione - Esclusione - Fondamento - Giurisprudenza. L'argomento addotto della complessità della materia ed alla necessità di riformare il diritto interno, non può essere accolto per non conformarsi alle direttive. Pertanto, uno Stato membro non può invocare norme, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini derivanti da una direttiva (v. sentenze 4 luglio 2000, causa C‑387/97, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-5047, punto 70, e 25 aprile 2002, cause riunite C-418/00 e C‑419/00, Commissione/Francia, Racc. pag. I‑3969, punto 59). Inoltre, non si può ritenere che la complessità di una normativa comunitaria, alla cui elaborazione uno Stato membro ha partecipato, costituisca una difficoltà anormale ed imprevedibile tale da risultare insormontabile per l'amministrazione dello Stato medesimo, malgrado ogni diligenza che si possa impiegare (sentenza 5 febbraio 1987, causa 145/85, Denkavit België NV/Belgio, Racc. pag. 565, punto 13) e, pertanto, tale complessità non può essere fatta valere da uno Stato membro per differire la trasposizione di una direttiva oltre i termini previsti. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. VIII, 08/11/2007, Causa C‑40/07

 

PROCEDURE E VARIE - APPALTI - Riproposizione dei motivi del ricorso di primo grado - Formula c.d. di stile ai sensi dell'art. 346 c.p.c. - Inadeguatezza - Onere di specificità delle censure - Necessità - Fattispecie. E' inadeguata ai fini della riproposizione dei motivi del ricorso di primo grado, la formula "ai sensi dell'art. 346 c.p.c. si ripropongono per la superiore delibazione dell'Ecc.mo Consiglio di Stato i motivi che sostenevano il ricorso introduttivo del giudizio, che qui si intendono integralmente trascritti", atteso che trattasi di formula di stile, violativa dell'onere di specificità delle censure (Cons. St., Sez. VI, 29 marzo 2007 n. 1472). Fattispecie: gara per l'affidamento novennale del servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani e servizi connessi - esclusione. Pres. Frascione - Est. Branca - Manutencoop Servizi Ambientali s.p.a. (avv.ti Manzi,Baccolini e Rizzo) c. Consorzio Servizi Imprese Riunite - CO.S.I.R. a r.l. (avv.ti Coglitore e Rossi) e Comune di Sennori (n.c.) (annulla T.A.R. Sardegna, Sez. I, 22 marzo 2006 n. 342). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 7-11-2007 (C.C. 5/06/2007), Sentenza n. 5774

 

PROCEDURE E VARIE - Giudizio di cassazione - Inammissibilità del ricorso - Fattispecie. Non sono impugnabili con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. (né è proponibile in relazione ad essi il regolamento preventivo di giurisdizione) i provvedimenti emessi in materia di esercizio della potestà sul figlio minore riconosciuto, che attengono alla giurisdizione volontaria e sono privi di decisorietà e definitività. (Nella specie la madre lamentava l’insussistenza della giurisdizione del giudice italiano in favore di quello spagnolo, in quanto alla data della proposizione del ricorso per la modifica delle condizioni dell’affidamento da parte del padre naturale la figlia minore si era già definitivamente trasferita all’estero con lei). Presidente V. Carbone, Relatore M. G. Luccioli. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, del 02/11/2007, Sentenza n. 23030

 

PROCEDURE E VARIE - Processo civile art. 366 nuovo testo c.p.c. - Onere della specifica indicazione di atti e documenti - Carenza - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fattispecie. Il ricorso per cassazione nella nuova disciplina, a pena dell'inammissibilità dell'impugnazione, prevede l'onere della specifica indicazione di atti e documenti sui quali si fonda. Sicché, la mancata indicazione specifica degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso comporta che a tale carenza non si può sopperire con il richiamo alla menzione, diretta o indiretta, di essi nella narrativa che precede la formulazione dei motivi di ricorso. Fattispecie: (in causa concernente anche una questione di giurisdizione) è stato dichiarato improcedibile il ricorso a causa della mancata elencazione degli atti e documenti sui quali esso si fondava, in applicazione dell'art. 366 nuovo testo c.p.c., precisando che il maggior rigore cui è improntata la norma persegue il fine di garantire la precisa delimitazione del thema decidendum, attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di esorbitare dall'ambito dei quesiti che gli vengono sottoposti, e di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente. Presidente R. Corona, Relatore U. Vitrone. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 31/10/2007 (Ud. 16/10/2007), Sentenza n. 23019

 

PROCEDURE E VARIE - Processo civile - Questioni affrontate e decise dal giudice di merito - Ricorso incidentale - Limiti. Il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito che investa questioni pregiudiziali processuali o preliminari di merito ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, ma dev'essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito rilevabili d'ufficio non siano state esaminate nel giudizio di merito poiché quando le questioni siano state affrontate e decise dal giudice di merito esse cessano di essere rilevabili d'ufficio; ne consegue che il loro esame postula la proposizione di un'impugnazione che è ammissibile in presenza di un interesse della parte, interesse che sorge solo nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale; in caso contrario, infatti, il ricorrente incidentale manca di interesse alla pronuncia sulla propria impugnazione poiché il suo eventuale accoglimento non potrebbe procurargli un risultato più favorevole di quello derivante dal rigetto del ricorso principale (Cass. 6 agosto 2004, n. 15161; 26 gennaio 2006, n. 1690) e, anzi, comporterebbe il rischio del riesame della pronuncia favorevole ad opera del giudice amministrativo con esito incerto per il ricorrente. Presidente R. Corona, Relatore U. Vitrone. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 31/10/2007 (Ud. 16/10/2007), Sentenza n. 23019

 

PROCEDURE E VARIE - Processo civile - Giudizio di cassazione - Improcedibilità del ricorso - Art. 366 c.p.c. La mancata elencazione degli atti e documenti sui quali il ricorso si fonda lo rende improcedibile (art. 366 nuovo testo c.p.c.). Il maggior rigore cui è improntata la norma persegue il fine di garantire la precisa delimitazione del thema decidendum, attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di esorbitare dall’ambito dei quesiti che gli vengono sottoposti, e di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente. Presidente R. Corona, Relatore U. Vitrone. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, del 30/10/2007, Sentenza n. 23019

 

PROCEDURE E VARIE - Giudizio di cassazione - Deduzioni in sede di legittimità - Nuova valutazione delle risultanze acquisite - Esclusione - Art. 606, c. 1, lett. e), cod. proc, pen., introdotta dall'art. 8 L. n. 46/2006. La nuova formulazione dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc, pen., introdotta dall'art. 8 della legge 20 febbraio 2006 n. 46, nella parte in cui consente la deduzione, in sede di legittimità, del vizio di motivazione sulla base, oltre che del "testo del provvedimento impugnato", anche di "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, per cui gli atti in questione non possono che essere quelli concernenti fatti decisivi che, se convenientemente valutati (non solo singolarmente, ma in relazione all'intero contesto probatorio), avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata, rimanendo comunque esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione (cui deve limitarsi la corte di cassazione) possa essere confusa con una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito (Sez. 2, n. 19584 del 05/05/2006, Rv. 233775, imp. Capri ed altri). Presidente G. S. Coco, Relatore V. Romis. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. IV, del 26/10/2007 (UD.11/07/2007), Sentenza n. 39619

 

PROCEDURE E VARIE - Giudice di pace - Competenza - Lesioni colpose commesse con violazione delle norme sulla circolazione stradale - Questione di legittimità costituzionale. E’ stata sollevata, da parte della Corte, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 52, 63 e 64 del d. lgs. 28 agosto 2000 n. 274, con riferimento agli artt. 3, 27, comma terzo, e 32 Cost., nella parte in cui attribuiscono il reato di lesioni colpose commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale alla competenza del giudice di pace, con la conseguente applicabilità delle sanzioni previste dalla normativa istitutiva della competenza in materia penale di quest'ultimo. La medesima questione era già stata dichiarata inammissibile dalla Corte Costituzionale con ord. n. 187 del 2005, per l’erronea selezione dei parametri normativi di riferimento da parte del giudice remittente. Presidente L. Marini, Relatore V. Romis. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. IV, 25/10/2007 (Ud. 25/09/2007), Sentenza n. 39399

 

PROCEDURE E VARIE - URBANISTICA - Lottizzazione abusiva - Ordinanza ingiunzione per il pagamento della sanzione pecuniaria - Impugnazione - Giurisdizione esclusiva del G.A. La cognizione dell'impugnativa contro l'ordinanza di ingiunzione per il pagamento di sanzione pecuniaria per abusiva lottizzazione, emessa ai sensi dell'art. 51, l. reg. Sicilia 27 dicembre 1978 n. 71, spetta alla giurisdizione esclusiva del g.a., in applicazione della disposizione dell'art. 16, l. 28 gennaio 1977 n. 10, la quale devolve all'indicata giurisdizione amministrativa non solo i ricorsi giurisdizionali contro il provvedimento col quale la concessione edilizia viene data o negata, ma anche i ricorsi contro la determinazione e la liquidazione delle sanzioni. Pres. Barbagallo, Est. Corsaro - C.C. (avv. Scardina) c. Comune di Sommatino (avv. Rabiolo) - CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per la Regione Siciliana - 24 ottobre 2007, n.1026

 

PROCEDURE E VARIE - Ricorso in appello - Parti costituite in primo grado - Omessa notificazione - Integrazione del contraddittorio - Art. 331 c.p.c.. Nei casi di omessa notificazione del ricorso in appello a tutte le parti costituite in primo grado, si deve procedere, in analogia a quanto previsto dall'art. 331 c.p.c., all'integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti necessarie (cfr. Sezione V, n. 2271/2005; n. 5157/2005; Sezione IV, n. 923/2002; Sezione VI, n. 69/2004). Pres. Varrone - Est. Buonvino - A.GE.CO.S. (Azienda Generale Costruzioni e Servizi) S.P.A. (avv. Paparella e Palieri) c. PATETTA ed altri (conferma sentenze del T.A.R. della Puglia, sede di Bari, sezione terza, 10/05/2006, rispettivamente, nn. 1639 (appello n. 5519/2006), 1640 (appello n. 5520/2006) e 1638 (appello n. 5521/2006)). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 19/10/2007 (Cc. del 26/06 e 13/09 - 2007) Sentenza n. 5453

 

PROCEDURE E VARIE - Privati - Legittimazione a ricorrere -  Dimostrazione del danno - Necessità - Fattispecie. In tema di legittimazione a ricorrere, la mera circostanza della prossimità all'opera pubblica da realizzare non è idonea a radicare un interesse all'impugnazione in assenza della congrua dimostrazione del danno che deriverebbe dall'impianto (Sez. VI, 18/07/1995, n. 754; Sez. V, 13/07/1998, n. 1088; 31/01/2001, n. 358; 20/05/2002, n. 2714; 16/04/2003, n. 1948). Nella specie, alcuni dei ricorrenti hanno dimostrato solo la proprietà dei fondi nella zona, non dimostrando quale concreto e sicuro pregiudizio la realizzazione della discarica di rifiuti speciali non pericolosi potrebbe produrre al fondo dal medesimo. Pres. Varrone - Est. Buonvino - A.GE.CO.S. (Azienda Generale Costruzioni e Servizi) S.P.A. (avv. Paparella e Palieri) c. PATETTA ed altri (conferma sentenze del T.A.R. della Puglia, sede di Bari, sezione terza, 10/05/2006, rispettivamente, nn. 1639 (appello n. 5519/2006), 1640 (appello n. 5520/2006) e 1638 (appello n. 5521/2006)). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 19/10/2007 (Cc. del 26/06 e 13/09 - 2007) Sentenza n. 5453
 

PROCEDURE E VARIE - RIFIUTI - DANNO AMBIENTALE - Enti locali - Localizzazione di una discarica di rifiuti - Legittimazione a ricorrere - Presupposti - Fattispecie. Anche se la legittimazione all'impugnazione del provvedimento di localizzazione di una discarica di rifiuti viene normalmente riconosciuta ai Comuni nel cui territorio l'impianto dovrebbe essere collocato (cfr. Sez. V, 2 ottobre 2006 , n. 5713; Sez. VI, 5 dicembre 2002, n. 6657; Sez. V, 2 aprile 2002, n. 1797), valgono, non di meno, anche per essi, i principi in merito alla necessità che gli enti in parola dimostrino il concreto pregiudizio che la realizzazione dell'impianto sarebbe in grado di produrre negli ambiti territoriali di rispettiva competenza. Nella specie, i Comuni ricorrenti in primo grado non si sono dati cura della richiesta dimostrazione e, in particolare di fornire elementi concreti e dimostrabili utili a confortare l'assunto secondo cui la semplice vicinanza dell'impianto ai rispettivi territori comunali avrebbe potuto produrre il pregiudizio genericamente lamentato; donde il difetto di legittimazione attiva a ricorrere anche dei predetti enti locali. Pres. Varrone - Est. Buonvino - A.GE.CO.S. (Azienda Generale Costruzioni e Servizi) S.P.A. (avv. Paparella e Palieri) c. PATETTA ed altri (conferma sentenze del T.A.R. della Puglia, sede di Bari, sezione terza, 10/05/2006, rispettivamente, nn. 1639 (appello n. 5519/2006), 1640 (appello n. 5520/2006) e 1638 (appello n. 5521/2006)). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 19/10/2007 (Cc. del 26/06 e 13/09 - 2007) Sentenza n. 5453

 

PROCEDURE E VARIE - Processo civile - Regolamento di competenza - Proponibilità. Il ricorso per regolamento necessario di competenza è proponibile quando esiste una questione sulla ammissibilità e tempestività dell’eccezione di incompetenza o sul tempestivo rilievo di ufficio di questa. Presidente V. Carbone, Relatore L.F. Di Nanni. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, del 19/10/2007, Ordinanza n. 21858

 

PROCEDURE E VARIE - Opera abusiva - Ordine di demolizione - Subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione - Funzione di eliminare le conseguenze dannose del reato. In materia urbanistica, deve ritenersi definitivamente superata, la visione di un giudice supplente della pubblica Amministrazione, in quanto è il territorio a costituire l'oggetto della tutela posta dalle relative norme penali: non può affermarsi, pertanto, che la legge riserva all'autorità amministrativa ogni tipo di intervento nella materia e, avendo l'ordine di demolizione la funzione di eliminare le conseguenze dannose del reato, ben può trovare applicazione l'art. 165 cod. pen. Pertanto, è legittima la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusiva. (Cass. Sezioni Unite sentenza 3.2.1997, n. 714, ric. Luongo). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 16/10/2007 (Ud. 19/09/2007), Sentenza n. 38071

 

PROCEDURE E VARIE - Processo civile - Difetto di motivazione - Art. 366 bis c.p.c.. Ai sensi dell’art. 366 bis, seconda parte, c.p.c., sono inammissibili i ricorsi per cassazione che , lamentando un difetto di motivazione nella sentenza impugnata, non contengano la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume essere insufficiente o contraddittoria. Presidente C. Carnevale, Relatore U.R. Panebianco. CORTE DI CASSAZIONE Sez. I Civile, 16/10/2007 Sentenza n. 21732

 

PROCEDURE E VARIE - Appello - Contenuti della sentenza appellata - Riproposizione degli originari motivi - Proponibilità - Esclusione. Nell'appello non possono essere puramente e semplicemente ribaditi gli originari motivi senza contrastare puntualmente i contenuti della sentenza appellata, reiettivi dei motivi stessi (cfr., tra le tante, Sezione VI, 28 agosto 2006, n. 5014; 22 agosto 2006, n. 4927; Sezione V, 28 giugno 2006, n. 4212).  Pres. Trotta - Est. Buonvino - Erpici (avv.ti Anzisi, Imperatore e Fronzoni) c. Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali (Avv. Gen. Stato) e Comune di Anacapri (n.c.) (conferma T.A.R. Campania, sede di Napoli, Sezione II, n. 2049 del 29 aprile 1999). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, del 09/10/2007 (C.C. 04/05/2007), Sentenza n. 5237

 

PROCEDURE E VARIE - Inadempimento di uno Stato - Obbligo di dimostrare l'esistenza dell'inadempimento contestato - Onere della prova - Art. 6, n. 3, direttiva 92/43. Al fine di verificare la fondatezza dell'addebito formulato, occorre collocare l'obbligo risultante dall'art. 6, n. 3, della direttiva 92/43, nell'ambito del ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione ai sensi dell'art. 226 CE. A tale proposito occorre ricordare anzitutto che, per giurisprudenza costante, nell'ambito di un procedimento del genere, la Commissione ha l'obbligo di dimostrare l'esistenza dell'inadempimento contestato. Essa è infatti tenuta a fornire alla Corte tutti gli elementi necessari alla verifica, da parte di quest'ultima, dell'esistenza di tale inadempimento, senza potersi basare su alcuna presunzione (v. sentenza 14 giugno 2007, causa C‑342/05, Commissione/Finlandia). Inoltre, l'onere della prova gravante sulla Commissione nell'ambito di un ricorso per inadempimento deve essere individuato in funzione del tipo di obblighi imposti dalle direttive agli Stati membri e, dunque, quanto ai risultati che debbono essere raggiunti da questi ultimi (v., in tal senso, sentenza 18 giugno 2002, causa C‑60/01, Commissione/Francia, Racc. pag. I‑5679, punto 25). CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. IV, 04/10/2007, Procedimento C-179/06
 

PROCEDURE E VARIE - Parte soccombente e condanna alle spese - Art. 69, n. 2, del regolamento di procedura. Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché la Repubblica italiana ne ha fatto domanda, la Commissione, rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. IV, 04/10/2007, Procedimento C-179/06

 

PROCEDURE E VARIE - CORTE DI GIUSTIZIA DELLE C.E. - Poteri del giudice del rinvio - Disposizione derogatoria - Complesso delle circostanze debitamente motivate - Caso eccezionale - Applicazione restrittiva - Regg. n. 3886/92 e n. 2311/96. Spetta al giudice del rinvio decidere se, alla luce del complesso delle circostanze debitamente motivate che caratterizzano la situazione del ricorrente nella causa principale, esista un caso eccezionale che impone l'applicazione della disposizione derogatoria di cui all'art. 33, n. 2, ultimo trattino, del regolamento n. 3886/92, come modificato dal regolamento n. 2311/96, sempre tenendo conto della necessità di applicare restrittivamente tale disposizione. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE C.E., Sez. I, 04/10/2007, Procedimento C‑375/05

 

PROCEDURE E VARIE - Annullabilità del provvedimento amministrativo in violazione di norme sul procedimento - Limiti - L. n. 241/1990 e s.m.. L'art. 21 octies, comma 2, della Legge n. 241/1990 e s.m. si articola in due distinte previsioni. La prima, a carattere generale, dispone che "non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato". La seconda, dedicata ad una specifica norma sul procedimento amministrativo - l'art. 7 della legge n. 241/1990 - afferma che "il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'Amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato". Pres. Guerriero, Est. Polidori, Silvestri, leg. rappr. della Geofonda s.r.l. (avv.Vitale) c. Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Napoli e Provincia (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli). T.A.R. CAMPANIA - Napoli, Sez. VII, 04 Ottobre 2007 (11/07/2007), n. 8943
 

PROCEDURE E VARIE - Attività vincolata della P.A. - Poteri del giudice - Verifica d'ufficio del raggiungimento dello scopo - Attività discrezionale - L. n. 241/1990 e s.m.. Solo in caso di attività vincolata dell'Amministrazione, il giudice può effettivamente verificare la corrispondenza del contenuto dispositivo del provvedimento finale al contenuto prescritto dalla legge, prescindendo da una verifica degli effetti delle eventuali violazioni di carattere procedimentale e formale sul contenuto dispositivo del provvedimento, perché tale contenuto è rigidamente predeterminato dalla legge e, quindi, attraverso l'esame dei motivi di ricorso può risultare palese che, nonostante l'esistenza di vizi procedimentali o formali, lo scopo dell'azione amministrativa è stato raggiunto (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 20 novembre 2006, n. 9983). Pertanto, proprio in ragione della predeterminazione normativa del contenuto del provvedimento finale il giudice può procedere d'ufficio alla verifica del raggiungimento dello scopo senza che ciò si traduca in un vero e proprio stravolgimento dei rapporti tra Giudice amministrativo e Amministrazione, regolati dal principio della separazione dei rispettivi poteri. Viceversa, laddove sussista discrezionalità amministrativa, perché la legge si è limitata ad indicare obiettivi e criteri lasciando all'Amministrazione il compito di individuare il contenuto dispositivo del provvedimento finale, si deve escludere in radice che possa emergere in modo palese il raggiungimento dello scopo dell'azione amministrativa, proprio perché le violazioni di carattere procedimentale e formale sono presumibilmente destinate ad incidere sul contenuto dispositivo del provvedimento finale. Ed è questa la ragione per cui il legislatore ha previsto - seppure limitatamente alla violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990 - che sia la stessa Amministrazione a dimostrare in giudizio che lo scopo dell'azione amministrativa è stato comunque raggiunto. Pres. Guerriero, Est. Polidori, Silvestri, leg. rappr. della Geofonda s.r.l. (avv.Vitale) c. Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Napoli e Provincia (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli). T.A.R. CAMPANIA - Napoli, Sez. VII, 04 Ottobre 2007 (11/07/2007), n. 8943
 

PROCEDURE E VARIE - Azione amministrativa - Raggiungimento dello scopo - Domanda riconvenzionale, debitamente notificata alla controparte - Necessità - Esclusione - Artt. 7 e 21 octies, c. 2, L. n. 241/1990 e s.m.. Il raggiungimento dello scopo dell'azione amministrativa, in caso di acclarata violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990, può costituire oggetto di un'apposita eccezione contenuta in una memoria senza la necessità di proporre apposita domanda riconvenzionale, debitamente notificata alla controparte. Pres. Guerriero, Est. Polidori, Silvestri, leg. rappr. della Geofonda s.r.l. (avv.Vitale) c. Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Napoli e Provincia (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli). T.A.R. CAMPANIA - Napoli, Sez. VII, 04 Ottobre 2007 (11/07/2007), n. 8943

 

PROCEDURE E VARIE - Regolamento di competenza - Atti emessi da Autorità centrali con efficacia non limitata territorialmente - TAR Lazio - Competenza. Sussiste la competenza del TAR del Lazio, quando il ricorrente abbia manifestato la volontà di impugnare atti emessi da Autorità centrali con efficacia non limitata territorialmente, ma estesa a tutto il territorio nazionale, senza che rilevi la maggiore o minore importanza che detta impugnazione assume nell'economia generale del ricorso (anche, quindi, ove la contestazione abbia carattere subordinato o meramente tuzioristico, trattandosi di questione che, rientrando nella competenza del Giudice di merito, non può essere neppure sommariamente delibata in sede di regolamento di competenza: Cons. di St., sez. IV, 11.10.2001, n. 5354). Pres. Varrone - Est. De Michele - Consorzio Nazionale Servizi Scarl In Pr. E Nq. Cap. Rti., R.T.I.- Sisifo - Consorzio Cooperative Sociali (Avv. Merlo) c. La Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia (Avv. Sanchini, Viti e Loi) e altri. CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 03/10/2007 (c.C. 26/06/07), Sentenza n. 5122

 

PROCEDURE E VARIE - Regolamento di competenza territoriale - proposizione della domanda - termine perentorio - Accordo fra le parti e adesione all'eccezione - Previsione di un termine - Esclusione - Fattispecie. Nell'attuale sistema di giustizia amministrativa la competenza territoriale viene configurata come derogabile, di conseguenza, è stabilito un termine perentorio per la proposizione della domanda di regolamento di competenza, mentre non è previsto alcun termine entro il quale debba raggiungersi l'accordo fra le parti al riguardo, così come non è previsto che l'adesione all'eccezione debba avvenire prima che il Presidente del TAR sospenda il processo e trasmetta gli atti al Consiglio di Stato (cfr. Cons. St., sez. VI, n. 2646/2007). Fattispecie: competenza territoriale su gli atti relativi alla costruzione di un terminale di rigassificazione. Pres. Varrone - Est. De Michele - OLT OFFSHORE LNG TOSCANA (Avv.ti Anselmi, Di Gioia, Acquarone e Giallongo) c. GREENPEACE (Avv. Altavilla) e altri. CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 03/10/2007 (C.C. 26/06/07), Sentenza n. 5121

 

PROCEDURE E VARIE - Processo civile - Continenza di cause - Criterio di prevenzione - Domanda per decreto ingiuntivo e domanda di accertamento negativo del credito. In tema di procedimento d'ingiunzione, la lite introdotta con la domanda di decreto ingiuntivo deve considerarsi pendente a seguito della notifica del ricorso e del decreto, ma gli effetti della pendenza retroagiscono al momento del deposito del ricorso. In tal modo opera il criterio della prevenzione tra la domanda di condanna introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo e la contrapposta richiesta di accertamento negativo presentata con citazione. Presidente V. Carbone, Relatore G. Salme'. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, del 01/10/2007, Ordinanza n. 20596

 

PROCEDURE E VARIE - Irricevibilità, per tardività di notifica, del ricorso introduttivo del giudizio - Rilevabilità d'ufficio - Potere/dovere del giudice d'appello. Il giudice d'appello può rilevare, anche d'ufficio (e quindi anche su istanza di parte formulata per la prima volta in appello), l'irricevibilità, per tardività di notifica, del ricorso introduttivo del giudizio, perché procedere alla verifica d'ufficio dei presupposti di rito del ricorso di primo grado - e di conseguenza alla verifica dell'ammissibilità delle censure dedotte (o comunque esaminate) in prime cure - è uno specifico potere - dovere del giudice d'appello, che trova il proprio preciso fondamento nella prescrizione dell'art. 28 l. TAR, alla stregua del quale al Consiglio di Stato sono attribuiti, in sede di appello, gli identici poteri giurisdizionali del giudice di primo grado. (Consiglio Stato, sez. IV, 19/07/2004, n. 5226). Pres. Virgilio - Est. Trovato - Società OFFICINA FIANDRI s.r.l. in proprio e quale capogruppo dell'ATI (avv.ti Rebucci, Fregni, Teodoro e Tafuri) c. SPIDER ITALIA s.r.l. (avv. Carbone) (dichiara irricevibile il ricorso principale di primo grado - sentenza n. 528, in data 8 marzo 2006 del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Palermo, III). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per la Regione Siciliana, 28/09/2007 (C.c. 9-11/06 e13/12/2006), decisione n. 872

 

PROCEDURE - Autenticazione del mandato - Avvocato non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori - Invalidità - Art. 85 c.p.c.. A norma dell'art.85 cod. poc. civ., applicabile anche ai giudizi di appello davanti al Consiglio di Stato, la validità dell'autenticazione va di pari passo con l'abilitazione a difendere in giudizio, cosicché é invalida l'autenticazione del mandato effettuata a margine o in calce al ricorso in appello, da un avvocato non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori ancorché il mandato sia rilasciato a favore di avvocato abilitato (in termini, per tutte, Cons. Stato, Sez. V 28 gennaio 2005 n. 177 e 12 maggio 2003 n. 2515). Pres. Iannotta, Est. Cogliani - D.T. e altro (avv.ti Macchi e Manzi) c. M.L. e altro (avv. Barbantini) - (dich. inammissibilità) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 28 settembre 2007 (C.C. 15 giugno 2007), Sentenza n. 4998

 

PROCEDURE E VARIE - Parlamentare europeo - Duplice immunità - Esclusione - Fatti commessi e perseguiti nel territorio dello stato - Azione penale - Disciplina applicabile. Con riferimento ai reati commessi sul territorio nazionale, i componenti del parlamento europeo non godono di una duplice immunità - quella europea e quella italiana -, bensì esclusivamente di quella riservata al parlamentare nazionale dall'art. 68 della Costituzione. Presidente G. Canzio, Relatore M. Cassano. CORTE DI CASSAZIONE Sez. I Penale, 25/09/2007 (Ud.15/06/2007), Sentenza n. 35523
 

PROCEDURE E VARIE - Azione penale - Immunità parlamentare - Insindacabilità delle opinioni espresse nell'esercizio dell'attività parlamentare - Condizioni - Fattispecie: in tema di vilipendio alla bandiera. Facendo applicazione dei principi espressi dalla Corte costituzionale in tema di immunità parlamentare, la Corte ha affermato che non sussiste il "nesso funzionale" tra la condotta contestata e l'esercizio delle attribuzioni proprie del rappresentante parlamentare - rilevante ai fini dell'insindacabilità delle opinioni espresse extra moenia nell'esercizio dell'attività parlamentare - qualora sussista soltanto un generico e semplice collegamento di argomento o di contesto. Secondo la Corte, deve sussistere invece una corrispondenza "sostanziale" di contenuti, non essendo sufficiente una mera comunanza di tematiche. Alla luce di tali principi, è stata esclusa la sussistenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni vilipendiose nei confronti della bandiera italiana rese da un parlamentare ad una festa di partito e il dibattito politico-parlamentare concernente l'approvazione di una norma che rendeva obbligatoria l'esposizione del tricolore. Presidente G. Canzio, Relatore M. Cassano. CORTE DI CASSAZIONE Sez. I Penale, 25/09/2007 (Ud.15/06/2007), Sentenza n. 35523

 

PROCEDURE E VARIE - Dichiarazione di pubblica utilità - Immissione in possesso - Lavori ultimati a termine ampiamente decorso - Giurisdizione del g.a.. Sussiste la giurisdizione del g.a. nel caso in cui i lavori siano iniziati con l'immissione in possesso nel termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, ma siano stati ultimati quando detto termine è ampiamente decorso e il decreto di esproprio non risulti essere stato mai adottato. (C.d.S. A.P. dec. 30 luglio 2007, n. 9; n. 4/2005, nonché nn. 9/2005 e 2/2006). Pres. Onorato, Est. Carpentieri - Conte ed altri (avv. Romano) c. Comune di Villa di Briano (avv. D‘Angiolella). T.A.R. CAMPANIA - Napoli, Sez. V, 12 Settembre 2007, (05/07/2007) n. 7553

 

PROCEDURA E VARIE - Memoria difensiva - Ricorso per motivi aggiunti irrituale - Esame dei profili di illegittimità - Esclusione. Non è possibile esaminare, in sede di giudizio, i profili di illegittimità dell'atto impugnato censurati in modo irrituale dall'appellante con la propria memoria difensiva, non notificata, che non presenti i caratteri propri del ricorso per motivi aggiunti. Pres. Iannotta - Est. Lipari - ALBERGO BELVEDERE CENTRO VACANZE di CAREGNATO A. & C. S.A.S. (avv.ti Foletto e Fiorilli) c. COMUNE di TONEZZA DEL CIMONE (avv.ti Meneguzzo e Sanino) (conferma T.A.R. VENETO - VENEZIA: Sezione II nn. 6711/2002 e 3056/2002). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 11/9/2007 (c.c. 17/10/2006), Sentenza n. 4806

 

PROCEDURE E VARIE - Processo civile - Tariffe forensi - Valore della controversia - Criterio del quid disputatum e criterio del decisum. Il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato sulla base del criterio del quid disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però presente che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, nel qual caso il giudice, richiestone dalla parte interessata, terrà conto non di meno del disputatum, ove riconosca la fondatezza dell'intera domanda. Presidente V. Carbone, Relatore G. Amoroso. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, dell'11/09/2007 (Ud. 03/07/2007), Sentenza n. 19014

 

PROCEDURE E VARIE - Azione di annullamento proposta unitamente ad un ricorso per l'esecuzione del giudicato - Esame di entrambe le domande - Necessità - Conversione del rito. Nel caso in cui possa ritenersi dubbia la natura elusiva del giudicato di un determinato provvedimento, non può essere preclusa al ricorrente la possibilità di chiedere in via alternativa la tutela in ottemperanza e l'azione di annullamento. Una volta introdotta un'azione di annullamento unitamente ad un ricorso per l'esecuzione del giudicati, il giudice potrà procedere alla conversione del rito, ma non può esimersi dall'esaminare anche tale domanda. (Cons. Stato, VI, n. 6439/2006). Pres. Trotta, Est. Chieppa - M.M.C. (avv.ti Iadanza, Biamonte e Pinci) c. Ministero per i beni e le attività culturali (Avv. Stato) e altri (n.c.) - Annulla TAR Napoli n. 7981/2007 - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 4 settembre 2007, n. 4632 (segnalata dall'avv. Alessandro Biamonte)

 

PROCEDURE E VARIE - Indagini preliminari - Richiesta di archiviazione - Diffamazione persona offesa deceduta - Erede - Diritto all'avviso - Esclusione. La mancata notifica dell'avviso della richiesta di archiviazione al coniuge ed erede della persona offesa querelante per il delitto di diffamazione, deceduta dopo la proposizione della querela e che aveva chiesto di essere avvisata dell'eventuale richiesta di archiviazione, non determina l'illegittimità, per lesione del contraddittorio, del decreto di archiviazione emesso dal giudice. Presidente L. R. Calabrese, Relatore M.S. Di Tomassi. CORTE DI CASSAZIONE Sez. V Penale, 13/08/2007 (Ud.02/07/2007), Sentenza n. 31921

 

PROCEDURE E VARIE - Misure cautelari reali - Bancarotta - Debiti della società fallita pagamento con beni non del fallimento - Sequestro preventivo - Illegittimità - Fattispecie. Il sequestro preventivo degli immobili in proprietà del soggetto indagato in relazione al fallimento della società calcistica s.p.a. di cui era presidente, motivato col fatto che era in corso un progetto di vendita di detti immobili per la parziale estinzione delle pendenze debitorie della società fallita, è privo di giustificazione logicogiuridica, e pertanto se ne impone l'annullamento con rinvio, perché non è illecita la condotta volta al soddisfacimento totale o parziale- di un singolo creditore fallimentare con mezzi di pagamento provenienti da un patrimonio diverso da quello del fallito, che non comporta alcun depauperamento dell'attivo fallimentare e non reca nocumento alcuna alla massa, la quale anzi si avvale della corrispondente riduzione delle passività. (La Corte ha, a tale ultimo proposito, precisato che la liceità del pagamento dei creditori fallimentari è condizionata al fatto che il solvens non sia a sua volta titolare di un'azione di surrogazione o di regresso nei confronti del patrimonio fallimentare). Presidente L. R. Calabrese, Relatore P. Oldi. CORTE DI CASSAZIONE Sez. V Penale, 08/08/2007 (Ud.19/06/2007), Sentenza n. 32307

 

PROCEDURE E VARIE - Opposizione alla sospensione della licenza di porto di fucile per uso caccia - Giurisdizione del giudice ordinario - Caccia esercitata in forma diversa da quella prescelta - Art. 22L. 24/11/1981, n. 689 - Artt. 23,31 e 32, L. 11/02/1992, n. 157. Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in merito all'opposizione proposta avverso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, irrogata dal questore, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 157 del 1992, per avere esercitato la caccia in forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'art. 12 comma 5, trattandosi di atto vincolato potenzialmente lesivo di posizioni di diritto soggettivo. Presidente: Carbone V. Estensore: Malpica E. Min. Interno (Avv. Gen. Stato) contro Montagnoli (n.c.) CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sezioni Unite, 25 luglio 2007, (Ud. 3/7/2007), n. 16411

 

PROCEDURE E VARIE - CONSUMATORI - Impossibilità sopravvenuta totale della prestazione (art. 1463 c.c.) - Definizione - C.d. sinallagma funzionale - Impossibilità parziale (art. 1464 c.c.) - Definizione - Effetti - Impossibilità di utilizzazione della prestazione e impossibilità della esecuzione della prestazione - Differenza. La totale impossibilità sopravvenuta della prestazione (art. 1463 c.c.), che consiste in un impedimento assoluto ed oggettivo, a carattere definitivo, della prestazione (v. Cass., 16/2/2006, n. 3440; Cass., 22/10/1982, n. 5496; Cass., 6/2/1979, n. 794; Cass., 27/6/1978, n. 3166; Cass., 8/10/1973, n. 2532; Cass., 14/10/1970, n. 2018; Cass., 29/10/1962, n. 3076), integra infatti un fenomeno di automatica estinzione dell'obbligazione e risoluzione del contratto che ne costituisce la fonte ai sensi degli artt. 1463 e 1256, 1° co., c.c. (v. Cass., 28/1/1995, n. 1037; Cass., 9/11/1994, n. 9304; Cass., 24/4/1982, n. 548; Cass., 14/10/1970, n. 2018), in ragione del venir meno della relazione di interdipendenza funzionale in cui la medesima si trova con la prestazione della controparte c.d. sinallagma funzionale), a tale stregua conseguendo la irrealizzabilità della causa concreta del con tratto (cfr. Cass., 24/4/1982, n. 2548; Casa., 15/12/1975, n. 4140; Cass., 26/3/1971, n. 882; Cass., 14/4/1959, n. 1092; Cass., 26/3/1954, n. 894). L'impossibilità parziale (art. 1464 c.c.) consiste invece nel deterioramento della cosa dovuta, o più generalmente nella riduzione materiale della prestazione (cfr. Cass., 10/4/1995, n. 4119) che dà luogo ad una corrispondente riduzione della controprestazione o al diritto al recesso per la parte che non abbia un apprezzabile interesse al mantenimento del contratto, laddove la prestazione residua venga a risultare incompatibile con la causa concreta del contratto (cfr. Cass., 15/12/1975, n. 4140). Diversamente da tale ipotesi, l'impossibilità di utilizzazione della prestazione non viene in realtà a sostanziarsi in un impedimento precludente l'attuazione dell'obbligazione, non presupponendone di per sé l'obiettiva ineseguibilità da parte del debitore. Pur essendo la prestazione in astratto ancora eseguibile (cfr. Cass., 27/9/1999, n. 10690), il venir meno della possibilità che essa realizzi lo scopo dalle parti perseguito con la stipulazione del contratto, essa implica il venir meno dell'interesse creditorio, quale vicenda che attiene esclusivamente alla sfera del creditore. La sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione deve dunque distinguersi dalla sopravvenuta impossibilità della esecuzione della prestazione (v. peraltro ancora Cass., 2/5/2006, n. 10138) di cui agli artt. 1463 e 1464 c.c. (v. Cass., 16/2/2006, n. 3440; Cass., 28/1/1995, n. 1037). Presidente F. Trifone, Relatore L. A. Scarano. CORTE DI CASSAZIONE Civile Sez. III, 24/07/2007 (Ud. 22/03/2007), Sentenza n. 16315
 

PROCEDURE E VARIE - Ricorso per cassazione - Elementi indispensabili - Requisito dell'esposizione sommaria dei fatti - Mancanza - Inammissibilità - Art. 366 c.p.c.. Ai fini della sussistenza del requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto a pena d'inammissibilità per il ricorso per cassazione dall'art. 366 c.p.c., è infatti necessario che nel contesto dell'atto d'impugnazione si rinvengano gli elementi indispensabili perché il giudice di legittimità possa avere, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, una chiara e completa visione dell'oggetto dell'impugnazione, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti (v. Cass., 23/7/2004, n. 13830; Cass., 17/4/2000, n. 4937). E' cioè indispensabile che dal contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del "fatto", sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo (v. Cass., 4/6/1999, n. 5492). Presidente F. Trifone, Relatore L. A. Scarano. CORTE DI CASSAZIONE Civile Sez. III, 24/07/2007 (Ud. 22/03/2007), Sentenza n. 16315

 

PROCEDURE E VARIE - Ricorso straordinario al Capo dello Stato - Opposizione - Trasposizione in sede giurisdizionale. L'articolo 23-bis della legge TAR, (innovando rispetto al vecchio articolo 19 del decreto legge n. 67/1999) riguarda solo i processi giurisdizionali in senso stretto e non può trovare applicazione nel procedimento introdotto con il ricorso straordinario al Capo dello Stato. Tale esito interpretativo è rafforzato richiamando anche gli indirizzi più recenti della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, che negano il carattere giurisdizionale del ricorso straordinario. Pres. Iannotta - Est. Lipari - Comune Di Gallipoli (avv. Quinto) c. Soc. De Vizia Transfer s.p.a. (Avv. Contieri e Macri) ed altri (riforma in parte, TAR Puglia, Sezione Staccata di Lecce, Seconda Sezione, 25 maggio 2004, n. 3178). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 24/07/2007 (c.c. 17/10/2006), Sentenza n. 4136
 

PROCEDURE E VARIE - Passaggio dal ricorso straordinario alla sede giurisdizionale - Effetti. Il passaggio dal ricorso straordinario alla sede giurisdizionale segna anche la modifica del regime degli atti. Essi sono qualificabili come processuali, ma solo nel momento in cui si è realizzata, definitivamente, la trasposizione dal piano del ricorso straordinario a quello del ricorso giurisdizionale, senza alcuna irragionevole retroattività delle regole, che determinerebbe una palese violazione dell'affidamento delle parti. (Il passaggio all'opposizione al ricorso straordinario e conseguente trasposizione in sede giurisdizionale, si attua attraverso le seguenti tappe: a) la notifica dell'atto di opposizione; b) la notifica dell'atto con cui il ricorrente straordinario dichiara di insistere nel ricorso, davanti al TAR; c) il deposito, presso la segreteria del tribunale competente, dell'atto notificato dal ricorrente). Pres. Iannotta - Est. Lipari - Comune Di Gallipoli (avv. Quinto) c. Soc. De Vizia Transfer s.p.a. (Avv. Contieri e Macri) ed altri (riforma in parte, TAR Puglia, Sezione Staccata di Lecce, Seconda Sezione, 25 maggio 2004, n. 3178). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 24/07/2007 (c.c. 17/10/2006), Sentenza n. 4136
 

PROCEDURE E VARIE - Trasposizione dal ricorso straordinario alla sede giurisdizionale - Dimezzamento dei termini - Esclusione. Il passaggio dal ricorso straordinario alla sede giurisdizionale, resta sottratto alla regola del dimezzamento dei termini per la notifica dell'atto, perché riconducibile indiscutibilmente, alla categoria dei termini per la proposizione del ricorso. Pres. Iannotta - Est. Lipari - Comune Di Gallipoli (avv. Quinto) c. Soc. De Vizia Transfer s.p.a. (Avv. Contieri e Macri) ed altri (riforma in parte, TAR Puglia, Sezione Staccata di Lecce, Seconda Sezione, 25 maggio 2004, n. 3178). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 24/07/2007 (c.c. 17/10/2006), Sentenza n. 4136
 

PROCEDURE E VARIE - Notifica e deposito del ricorso - Distinzione processuale. La distinzione tra notifica e deposito del ricorso, deve applicarsi anche all'atto con cui l'interessato dichiara la propria volontà di insistere nel ricorso. Pres. Iannotta - Est. Lipari - Comune Di Gallipoli (avv. Quinto) c. Soc. De Vizia Transfer s.p.a. (Avv. Contieri e Macri) ed altri (riforma in parte, TAR Puglia, Sezione Staccata di Lecce, Seconda Sezione, 25 maggio 2004, n. 3178). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 24/07/2007 (c.c. 17/10/2006), Sentenza n. 4136
 

PROCEDURE E VARIE - Provvedimenti illegittimi - Azione risarcitoria - Termine di prescrizione. L'azione risarcitoria per il ristoro dei danni derivati da provvedimenti illegittimi può essere proposta anche indipendentemente dalla tempestiva impugnazione dei provvedimenti stessi, purché sia rispettato il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno. Pres. Iannotta - Est. Lipari - Comune Di Gallipoli (avv. Quinto) c. Soc. De Vizia Transfer s.p.a. (Avv. Contieri e Macri) ed altri (riforma in parte, TAR Puglia, Sezione Staccata di Lecce, Seconda Sezione, 25 maggio 2004, n. 3178). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 24/07/2007 (c.c. 17/10/2006), Sentenza n. 4136

 

PROCEDURE E VARIE - Processo penale - Assenza ingiustificata della persona offesa in udienza - Mancata presentazione - Effetto - Remissione tacita della querela - Esclusione. L'assenza ingiustificata in udienza del querelante non costituisce un'ipotesi di remissione tacita della querela, non essendo tale condotta un comportamento univoco che sia incompatibile con la volontà di persistere nell'istanza punitiva. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. V, 18/07/2007, Sentenza n. 28545

 

PROCEDURA E VARIE - Reato permanente - Cessazione processuale della permanenza - Dies a quo - Decorrenza della prescrizione. In materia di reato permanente, allorché nel capo d'imputazione è indicata solo la data iniziale o quella dell'accertamento del reato, si presuppone che la permanenza non sia cessata: in questo caso il momento della cessazione processuale della permanenza coincide con l'emanazione della sentenza di primo grado, così determinandosi il dies a quo ai fini della decorrenza della prescrizione. Pertanto il giudice nel momento in cui emette la sentenza potrà tenere conto del periodo di permanenza, senza che sia necessaria la contestazione di fatti suppletivi. (Cass. Sez. Un. 13 luglio 1998, Montanari). Pres. Postiglione Est. Petti Ric. Rossi. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 18 luglio 2007 (U.p. 29/05/2007), Sentenza n. 28504

 

PROCEDURE E VARIE - Processo civile - Nuovo giudizio di cassazione - Questioni rilevate di ufficio e principio del contraddittorio - Ambito e limiti - Artt. 384 e366-bis c.p.c.. - D.lgs. n. 40/2006. Il nuovo terzo comma dell'art. 384 cod. proc. civ. - a norma del quale, ove la Corte di cassazione ritenga di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, deve riservarsi la pronuncia, dando termine alle parti per note - non attiene alle questioni relative alla formulazione del quesito di diritto, imposto a pena di inammissibilità dall'art. 366-bis cod. proc. civ. (anch'esso introdotto dal d.lgs. n. 40 del 2006), giacché esse fanno parte naturaliter del thema decidendum e manca qualsiasi effetto di sorpresa nel rilievo da parte del giudice. CORTE DI CASSAZIONE Sez. I, 17/07/2007, Sentenza n. 15949

 

PROCEDURE E VARIE - Sequestro preventivo - Acquisizione del bene al patrimonio comunale - Revoca del sequestro del bene - Avente diritto - Fattispecie: acquisizione del bene al patrimonio comunale. In materia di abuso edilizio, con la sentenza di condanna la cosa oggetto del sequestro preventivo, se non deve essere confiscata, va restituita a favore dell'avente diritto, (nella fattispecie a seguito dell'acquisizione del bene al patrimonio comunale si identifica nel Comune) (cfr per tutte Cass sez III 9 giugno 2004, Meglio). Pres. Postiglione Est. Petti Ric. Chiarabini. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 10/07/2007 (Ud. 29/05/2007), Sentenza n. 28499
 

PROCEDURA E VARIE - Inammissibilità del ricorso - Manifesta infondatezza Prescrizione - Interruzione. L'inammissibilità del ricorso per la manifesta infondatezza dei motivi impedisce di dichiarare la prescrizione maturata dopo la decisione impugnata secondo l'orientamento espresso da Cass. Sez. unite con decisione n 32/2000, De Luca nonché con dec. del 27/06/2001, Cavalera). Pres. Postiglione Est. Petti Ric. Chiarabini. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 10/07/2007 (Ud. 29/05/2007), Sentenza n. 28499
 

PROCEDURA E VARIE - C.d. diritto alla controprova - Requisiti - Art. 606 1° c. lett. d) e s.m. - 495 c. 2° c.p.p. Il mezzo d'annullamento di cui all'articolo 606 primo comma lett. d), anche a seguito delle modificazioni apportate con l'articolo 8 della legge n 46 del 2006, presuppone non solo che la prova sia decisiva, ma anche che sia stata richiesta a norma dell'articolo 495 comma secondo c.p.p.. La norma in esame invero ha la funzione di apprestare tutela nel caso di eventuale violazione del cosiddetto diritto alla controprova, quando sia stata compromessa l'effettiva instaurazione del contraddittorio in ordine ad un elemento decisivo dell'istruzione probatoria. Pres. Postiglione Est. Petti Ric. Chiarabini. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 10/07/2007 (Ud. 29/05/2007), Sentenza n. 28499
 

PROCEDURE E VARIE - Provvedimenti cautelari - Sospensioni di atti ad efficacia generale - Limiti soggettivi - Efficacia erga omnes - Fattispecie : sospensione del DM 25/03/2005 che ha estromesso dal novero delle aree protette le zone SIC e ZPS. Sui limiti soggettivi dei provvedimenti cautelari che sospendono atti ad efficacia generale si registrano opposti orientamenti, ora sostenendosene l'efficacia erga omnes, ora invece ritenendola limitata inter partes siccome circoscritta al solo interesse dedotto in giudizio. Corretta appare la prima soluzione: per la sua funzione anticipatoria degli effetti della decisione sul merito, l'ordinanza cautelare di sospensione emanata ai sensi degli artt. 21 e 33 l. 6 dicembre 1971 n. 1034, pur essendo provvisoria e temporanea, priva di efficacia ex tunc gli atti impugnati con conseguenze corrispondenti a quelle proprie delle pronunce d'annullamento; perciò, se non diversamente disposto, ogni qual volta gli effetti demolitori della sentenza di annullamento sono destinati a prodursi erga omnes per la natura generale ed inscindibile dell'atto caducato, anche la sospensione, in via cautelare, dei suoi effetti opera non limitatamente alle parti del giudizio, ma nei confronti della generalità dei consociati. Il problema dell'eccedenza degli effetti del pronunciamento cautelare rispetto all'interesse azionato dal ricorrente non può essere risolto al di fuori del processo cui la pronuncia appartiene, ma va prevenuto con la decisione stessa, avendo cura di restringere la portata effettuale del provvedimento giudiziale nei limiti dell'interesse del ricorrente. Se una tale limitazione non è desumibile dalla decisione, non può essere introdotta dall'esterno. (Nella specie, l'amministrazione regionale aveva espresso parere favorevole di valutazione di incidenza con esclusione della procedura di VIA, per un progetto che avrebbe dovuto essere realizzato in un'area SIC e ZPS. Con deliberazione del Comitato per le Aree naturali protette del 2/12/1996 le aree SIC e ZPS venivano qualificate come rientranti nel novero delle aree protette. Tale ultima deliberazione era successivamente annullata con DM 25/03/2005, la cui efficacia veniva tuttavia sospesa con ordinanza del TAR Lazio n. 6856/2005, nel corso di un giudizio non ancora definito nel merito: sicchè al momento dell'adozione dei provvedimenti impugnati il DM che aveva estromesso le zone SIC e ZPS dal novero delle aree naturali protette era già sospeso dalla decisione cautelare del T.A.R. del Lazio). Pres. Guida, Est. Guarracino - W.W.F. Onlus (avv. Balletta) c. Comune di Piano di Sorrento (avv. Pinto), Regione Campania (avv. Buondonno), Ministero per i Beni e le Attività Culturali e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 9 luglio 2007, n. 6586

 

PROCEDURE E VARIE - Misura cautelare personale - Incompetenza territoriale - Ordinanza del riesame - Competenza - Ricorso per cassazione - Disciplina. Avverso l'ordinanza del giudice del riesame, è da dichiarasi l'incompetenza per territorio del giudice che ha emesso il provvedimento cautelare, se questi risulta territorialmente incompetente, e rimette gli atti al giudice competente senza annullare l'ordinanza del giudice del riesame impugnata, sempre che, dalla lettura integrata dell'ordinanza impugnata e del provvedimento cautelare, riscontri la necessaria specificazione dei gravi indizi di colpevolezza e l'indicazione delle esigenze cautelari connesse con l'urgenza di adottare la misura, non estendendo il controllo all'eventuale difetto di motivazione dell'ordinanza del giudice del riesame, a meno che il vizio non sia di consistenza tale da travolgere anche il provvedimento impositivo della misura, a sua volta difettoso nella motivazione. Presidente F. Morelli, Relatore A. Morgigni. CORTE DI CASSAZIONE Sez. II Penale, 06/07/2007 (Ud. 27/06/2007), Sentenza n. 26286

 

PROCEDURE E VARIE - Azione popolare - Natura sostitutiva o suppletiva - Presupposti - Inerzia degli amministratori locali - Perseguimento di posizioni contrastanti con quella espressa dall'amministrazione - Azione correttiva - Vulnus del principio di rappresentatività. L'azione popolare di cui all'art. 9 co. 1 T.U.E.L. ha natura sostitutiva o suppletiva, in quanto è volta ad assicurare la tutela dei diritti e degli interessi del comune o della provincia nel caso di inerzia degli amministratori locali in ordine all'esercizio di tale tutela; si tratta dunque di una azione di tipo eccezionale, esercitata da un soggetto diverso da quello che è titolare della situazione sostanziale tutelata e che non può trasformarsi in una azione di tipo correttivo, in cui il cittadino faccia valere una posizione contrastante con quella espressa dall'ente esponenziale della collettività; in altre parole, l'azione popolare ex art. 9 presuppone che il comune o la provincia abbia omesso di esercitare le azioni ed i ricorsi che gli competevano e non può essere invece utilizzata dal cittadino per opporsi alla volontà manifestata dall'ente locale, perché ciò concreterebbe un evidente vulnus del principio di rappresentatività (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 8 settembre 2003 n. 5034 e 28 maggio 2001 n. 2889; TAR Salerno, Sez. II, 24 ottobre 2005 n. 1984; TAR Toscana, Sez. I, 13 luglio 2004 n. 2524; TAR Veneto, Sez. III, 27 maggio 2004 n. 1728). Pres. Piscitello, Est. Testori - P.E. e altri (avv.ti Gualandi e Minotti) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri (Avv. Stato) e Regione Emilia Romagna (avv.ti Baccolini e Rizzo) - T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. I - 6 luglio 2007, n. 1618

 

PROCEDURE E VARIE - Trasporti aerei - Aeroporti - Assistenza a terra - Riscossione di un canone per l'assistenza amministrativa a terra e la supervisione. Il diritto comunitario osta ad una disciplina nazionale come quella di cui agli artt. 10, n. 1, del decreto ministeriale 30 luglio 1999, n. 12, e 18, n. 2, del decreto legge 21 marzo 1990, n. 102, come modificato dal decreto legge 26 luglio 1999, n. 280, salvo che il canone per l'assistenza amministrativa a terra e la supervisione previsto da tale normativa sia dovuto quale remunerazione di tutti o di una parte dei servizi di cui al n. 1 dell'allegato alla direttiva del Consiglio 15 ottobre 1996, 96/67/CE, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità, e non costituisca una seconda tassazione di servizi già retribuiti con un altro canone o tassa. Nel caso in cui, al termine delle verifiche compiute dal giudice del rinvio, si accertasse che il canone in esame nella causa principale costituisce un canone per l'accesso agli impianti aeroportuali, spetta a tale giudice verificare se il canone in questione possieda i requisiti di pertinenza, obiettività, trasparenza e non discriminazione di cui all'art. 16, n. 3, della direttiva 96/67. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. II, 5 luglio 2007, procedimento C‑181/06

 

PROCEDURE E VARIE - Processo civile - Trattazione unitaria o riunione di più procedimenti - Interruzione del processo relativo a cause scindibili - Divisibilità - Mancata tempestiva riassunzione - Quiescenza da interruzione - Rinnovo tutti gli atti istruttori assunti - Perdita di capacità processuale. Nel caso di trattazione unitaria o di riunione di più procedimenti relativi a cause connesse e scindibili, che comporta di regola un litisconsorzio facoltativo tra le parti dei singoli procedimenti confluiti in un unico processo, qualora si verifichi un evento interruttivo che riguardi una delle parti di una o più delle cause connesse, l'interruzione opera di regola solo in riferimento al procedimento di cui è parte il soggetto colpito dall'evento. Nel caso, non è necessaria o automatica la separazione del processo interrotto dagli altri riuniti o trattati unitariamente, che non devono subire una stasi temporanea; salvo sempre il potere attribuito al giudice dall'art. 103, secondo comma, cod. proc. civ., per il quale, in caso di mancata tempestiva riassunzione ovvero quando questa o la ripresa del procedimento interrotto siano avvenute nei termini dell'art. 305 cod. proc. civ., ma vi sia stata, nelle more della quiescenza da interruzione, attività istruttoria rilevante anche per la causa de qua, detto giudice potrà disporre la separazione dagli altri procedimenti di quello colpito da evento interruttivo, per il quale potranno eventualmente rinnovarsi tutti gli atti istruttori assunti senza la partecipazione della parte colpita dalla perdita di capacità processuale. Presidente V. Carbone, Relatore F. Forte. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, del 5 luglio 2007 (Ud. 3/04/2007), Sentenza n. 15142

 

PROCEDURE E VARIE - Sentenza in forma semplificata - Emanazione - Presupposti necessari. Affinché si possa procedere all'emanazione di una sentenza in forma semplificata (ai sensi del combinato disposto degli artt. 21 e 26 della legge n. 1034 del 1971) presupposti fondamentali sono l'accertamento della completezza del contraddittorio, vale a dire che le parti siano state messe in grado di esplicitare "hinc et inde" tutte le loro argomentazioni, e l'aver comunque sentito le parti costituite. Pres. SALVATORE - Est. MELE - (annulla TAR Campania, sez. IV, n. 20589 del 22/12/2005, resa "inter partes"). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 5 Luglio 2007 (C.c. 17/04/2007), Sentenza n. 3831

 

PROCEDURE E VARIE - Riunione dei processi - Potere discrezionale del giudice - Limiti. In materia di riunione dei processi, la decisione di riunire o meno le cause connesse è un potere discrezionale del giudice, attinente all'economia processuale e non censurabile. Tale principio, di facoltatività della riunione, trova però un limite nella necessità di garantire la pienezza del contraddittorio e della difesa, e perciò è stato affermato che la mancata riunione dei giudizi - naturalmente, quando essa sia richiesta dalle parti o quando la pendenza di altre cause connesse sia facilmente rilevabile dal giudice - è censurabile quando sussista o sia prospettato un rapporto di pregiudizialità fra i ricorsi, che non ne consenta la decisione separata (quinta sezione, 16 dicembre 1977 n. 1130, Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, 19 dicembre 1980 n. 94, IV, VI, 25 marzo 1999 n. 339, 27 febbraio 1996 n. 184 - annullamento di una sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione di un atto esecutivo rifiutando di riunire il giudizio con quello instaurato con ricorso contro l'atto presupposto). Pres. Frascione - Est. Carboni - Security Service Sud (Avv.ti Presutti e Abbamonte) c. Azienda Ospedaliera V. Monaldi (annulla TAR Campania sentenza 13 maggio 2005 n. 6109). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 5/07/07, Sentenza n. 3816

 

PROCEDURE E VARIE - CONSUMATORI - Arbitrato rituale o irrituale - Interpretazione del compromesso - In dubbio pro arbitrato rituale. Costituendo l'arbitrato irrituale un istituto atipico, derogatorio dell'istituto tipico regolato dalla legge e sfornito delle garanzie previste dal legislatore, deve ritenersi che, in mancanza di una volontà derogatoria chiaramente desumibile dal compromesso o dalla clausola compromissoria, il riferimento delle parti alla soluzione di determinate controversie mediante arbitrato normalmente costituisce espressione della volontà di fare riferimento all'arbitrato rituale, ossia all'istituto tipico regolato dal codice di procedura civile. CORTE DI CASSAZIONE Sez. I, 02/07/2007, Sentenza n. 14972

 

PROCEDURE E VARIE - Rapporto di provvista contributiva - controversia tra ente pubblico non economico ed ente previdenziale - Giurisdizione del g.o.. La controversia in tema di rapporto di provvista contributiva tra un ente pubblico non economico ed un ente previdenziale, avente ad oggetto la sussistenza dell'obbligo contributivo, è devoluta alla giurisdizione ordinaria a causa della necessaria distinzione del rapporto assicurativo, che ha esclusiva fonte nella legge, dal rapporto di lavoro, che ha fonte in un atto negoziale o in un provvedimento amministrativo, e la conseguente natura soltanto incidentale degli accertamenti relativi al secondo fanno escludere la devoluzione alla giurisdizione del giudice amministrativo sotto il profilo del rapporto di pubblico impiego, non costituendo oggetto diretto della controversia. CORTE DI CASSAZIONE Civile Sez. Un. Civ. del 02/07/2007 Sentenza n. 14953

 

PROCEDURE E VARIE - INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Ravvicinamento delle legislazioni - Disposizioni nazionali in deroga - Rigetto da parte della Commissione di un progetto di decreto che anticipa l'abbassamento del valore limite comunitario delle emissioni di particelle prodotte da taluni veicoli nuovi con motore diesel - Obbligo di diligenza e di motivazione - Specificità del problema del rispetto da parte dello Stato membro notificatore dei valori limite comunitari di concentrazione di particelle nell'aria ambiente - Dec. 2006/372/CE. I nn. 4‑7 dell'art. 95 CE conferiscono agli Stati membri e alla Commissione il potere di derogare dall'applicazione dei provvedimenti di armonizzazione adottati per l'istituzione o il funzionamento del mercato comune nella misura in cui la protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro rende necessaria una siffatta deroga. Poiché tale disposizione ha natura di clausola di salvaguardia, costituisce un adattamento dell'organizzazione comune di mercato introdotto per preservare le condizioni di vita e di lavoro delle persone nella Comunità, obiettivo del Trattato altrettanto fondamentale quanto quello dell'armonizzazione delle legislazioni. Essa si applica in particolare ai casi in cui su tutto o parte del territorio di uno Stato membro si produce un nuovo fenomeno, che incide negativamente sull'ambiente o sull'ambiente di lavoro, che non è stato preso in considerazione nell'elaborazione delle regole armonizzate e cui occorre portare subito rimedio a livello nazionale, senza attendere una modifica della normativa comunitaria. Questa potrebbe essere, infatti, inadatta a risolvere il problema constatato, sia in ragione del carattere puramente locale del fenomeno, sia in ragione delle modalità particolari che esso localmente riveste e che sono incompatibili con i termini inerenti alla negoziazione e all'entrata in vigore di una nuova regola armonizzata. Contemplando il caso di un problema specifico di uno Stato membro insorto dopo l'adozione di una misura comunitaria di armonizzazione, l'art. 95, n. 5, CE esclude pertanto la possibilità che siano introdotte sul suo fondamento disposizioni nazionali che derogano alla regola armonizzata per fare fronte ad un rischio ambientale che presenta un carattere generale nella Comunità. Presenta carattere generale, e pertanto non è specifico ai sensi dell'art. 95, n. 5, CE, ogni problema che si pone in termini complessivamente analoghi in tutti gli Stati membri e si presta, di conseguenza, a soluzioni armonizzate a livello comunitario. CORTE DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITA' EUROPEA - Tribunale di 1° Sez. IV, 27 Giugno 2007, causa T‑182/06

 

PROCEDURE E VARIE - Inizio delle operazioni di analisi dei campioni - Avvertimento della facoltà di farsi assistere da un tecnico di fiducia - Necessità - Omissione - Effetti - Nullità degli atti per violazione dei diritti della difesa. L'omissione dell'avviso dell'inizio delle operazioni di analisi dei campioni di fanghi, con l'avvertimento della facoltà di farsi assistere da un tecnico di fiducia, determina la nullità degli atti per violazione dei diritti della difesa. Pres. Postiglione A. Est. Squassoni C. Imputato: Berrugi e altri. (Annulla in parte senza rinvio, Trib. Pisa, 15 marzo 2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 23/06/2007 (Ud. 10/05/2007), Sentenza n. 22038

 

PROCEDURE E VARIE - Misure cautelari reali - Procedimenti di impugnazione - Fumus commissi delicti - Valutazione degli elementi. Nei procedimenti di impugnazione in materia di misure cautelari reali la verifica delle condizioni di legittimità della misura da parte del Tribunale del riesame o dell'appello non può tradursi in una anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità dell'indagato in ordine al reato oggetto di indagine, ma deve limitarsi a un controllo di compatibilità tra fattispecie concreta e fattispecie legale ipotizzata, mediante la valutazione dell'antigiuridicità penale del fatto così come contestato, tenendosi conto, nell'accertamento della sussistenza del "fumus commissi delicti", degli elementi dedotti dall'accusa risultanti dagli atti processuali e delle relative contestazioni difensive. (cfr., Cass. 18/05/2004, n. 23214 e 20/01/2006 n. 2635). Pres. Lupo - Est. Ianniello - Ric. Sorce. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 22/06/2007 (Cc 18/05/2007), Sentenza n. 24736

 

PROCEDURA E VARIE - Risarcimento danni - Diffamazione a mezzo stampa - Ipotesi di pena privata. In riferimento alla diffamazione a mezzo stampa, l'art. 12 della legge n. 47 del 1948 prevede la possibilità per la persona offesa di richiedere, oltre al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 del codice penale, comprensivo sia del danno patrimoniale che del danno non patrimoniale, una somma a titolo di riparazione che non rientra nel risarcimento del danno nè costituisce una duplicazione delle voci di danno risarcibile, ma integra una ipotesi eccezionale di pena pecuniaria privata prevista per legge, che come tale può aggiungersi al risarcimento del danno autonomamente liquidato in favore del danneggiato. Presidente M. Adamo, Relatore B. Spagna Musso. CORTE DI CASSAZIONE Sez. I, del 22/06/2007 Sentenza n. 14671

 

PROCEDURE E VARIE - URBANISTICA E EDILIZIA - Misure cautelari reali - Sequestro preventivo nella fase delle indagini preliminari - Mantenimento del sequestro - Presupposti - Limiti - Fattispecie. In tema di misure cautelari reali e di sequestro preventivo l'ipotesi accusatoria deve corrispondere ad una fattispecie astratta sicuramente prevista dalla legge come reato, sicché, quando nella fase delle indagini preliminari sia stato indicato un fatto inquadrabile nel reato in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in sede di riesame del provvedimento, l'ipotesi di reato, verificabile sotto il profilo probatorio soltanto nel giudizio di merito, deve essere valutata sul piano dell'astrattezza. Pertanto, per il mantenimento del sequestro basta, quindi, la puntuale enunciazione di un'ipotesi di reato che renda necessaria la limitazione o l'esclusione della disponibilità delle cose che siano pertinenti a tale reato. Soltanto quando l'enunciazione sia manifestamente illogica oppure quando la configurabilità del reato appaia impossibile il giudice del riesame, cui è attribuita pienezza di cognizione che gli consente di prendere in considerazione anche elementi sopravvenuti, è tenuto a revocare il sequestro. Fattispecie: lavori edilizi d'urbanizzazione primaria, su un terreno sottoposto a vincolo paesaggistico, senza avere preventivamente ottenuto il prescritto nulla osta dalla competente autorità e conseguente sequestro preventivo dell'area soggetta avente le caratteristiche di area boscata. Pres. Postiglione Est. Teresi Ric. Rosati. (Conferma Ordinanza del Tribunale di Roma in data 30.10.2006). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 20/06/2007, (Cc 10/05/2007), Sentenza n. 24258

 

PROCEDURE E VARIE - Processo civile - Notificazione dell'impugnazione - Momento perfezionativo per il notificante - Prova certa del giorno di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. In tema di perfezionamento della notificazione dell'impugnazione, per la prova della tempestività è sufficiente il timbro dell'ufficiale giudiziario apposto sull'atto da notificare, ancorché non firmato, recante l'indicazione della data e del numero cronologico. CORTE DI CASSAZIONE Civile Sez. Un. Civ. del 20/06/2007, Sentenza n. 14294

 

PROCEDURE E VARIE - FAUNA E FLORA - Tutela della fauna - Violazione delle disposizione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette - Sanzione - Opposizione - Competenza - Tribunale - Giudice di pace - Esclusione - L. R. Lazio n.17/1995 - Art.22-bis L. n.689/1981 - Art. 98 D. L.vo n. 507/1999. Appartiene al tribunale, e non al giudice di pace, ex art. 22 bis della legge n. 689 del 1981, la competenza a conoscere delle controversie in materia di violazione delle norme poste a tutela della fauna. Secondo l'art.22-bis, comma 2, lettera d), della legge 24 novembre, 1981 n. 689 inserito dall'art. 98 D. L.vo 30 dicembre 1999 n. 507 l'opposizione di cui al precedente art. 22 si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente, tra l'altro, disposizione in materia "di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette". Pres. Spadone, Rel. Schettino, Ric. Portincasa. CORTE DI CASSAZIONE Civ. Sez. II, 14/06/2007 (Ud. 17/04/2007), Sentenza n. 13976

 

PROCEDURE E VARIE - Struttura del reato permanente - Art.158 c.p. - Prescrizione del reato. La natura permanente o istantanea del reato non dipende da esplicita ed apodittica qualificazione del legislatore, ma dalla sua naturale essenza, trattandosi di un carattere che inerisce alla qualità della condotta così come si presenta nella realtà e la cui definizione è affidata all'interpretazione dei giudici ordinari; pertanto, non costituisce lacuna costituzionalmente rilevante l'omessa affermazione legislativa del carattere permanente di un reato. (Corte costituzionale con sentenza n.520 del 26 novembre-17 dicembre 1987). Pres. Onorato - Est. Marini - Ric. PG ed altri in proc. Arcese. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, del 12 giugno 2007 (Ud. 27/03/2007) Sentenza n. 22826
 

PROCEDURE E VARIE - Motivazione della sentenza - Completezza e correttezza - Requisiti - Rinnovata valutazione - Esclusione. Il giudizio sulla completezza e correttezza della motivazione della sentenza impugnata non può confondersi "con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporsi a quella fornita dal giudice di merito", con la conseguenza che una motivazione esauriente nell'affrontare i temi essenziali e coerente nella valutazione degli elementi probatori si sottrae al sindacato di legittimità. Conservano, dunque, piena validità anche dopo la novella del 2006 i principi essenziali fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite Penali, n.2120, del 23 novembre 1995-23 febbraio 1996, Fachini (rv 203767). Pres. Onorato - Est. Marini - Ric. PG ed altri in proc. Arcese. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, del 12 giugno 2007 (Ud. 27/03/2007) Sentenza n. 22826

 

PROCEDURE E VARIE - Reato permanente - Momento della cessazione. La permanenza del reato cessa nel momento in cui l'offesa al bene protetto viene meno oppure nel momento in cui l'azione prescritta viene realizzata oppure non è più esigibile, cessando in tal modo l'antigiuridicità vuoi per fatto volontario dell'obbligato o per altra causa (si vedano, tra le molte, Sezione Terza penale, sentenza Barucca, cit., rv 177178; 23 ottobre 1996-29 gennaio 1997, n.604, Salmeri, rv 207035; 16 aprile-23 maggio 1997, n.1721, PM in proc.Sciarrino, rv 208053; 27 marzo-14 maggio 2002, n.18198, Pinori, rv 221995; 12 febbraio-18 marzo 2004, n.13204, Merico e altro, rv 227571; 24 settembre-12 novembre 2004, n.44249, PM in proc.Cascina, rv 230468). Pres. Onorato - Est. Marini - Ric. PG ed altri in proc. Arcese. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, del 12 giugno 2007 (Ud. 27/03/2007) Sentenza n. 22826

 

PROCEDURE E VARIE - Impugnazioni - Ricorso per Cassazione - Travisamento della prova - Vizio di motivazione - Fattispecie - Art. 606, c. 1, lett. e) c.p.p.. Il vizio di motivazione del travisamento della prova, che si ha nei casi di palese divergenza del risultato probatorio rispetto all'elemento di prova esistente in atti, sempre che la prova sia rilevante e decisiva, non è soggetto, dopo la novella dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. ad opera della l. n. 46 del 2006, al limite di rilevabilità testuale, potendo essere denunciato anche con il riferimento a specifici atti puntualmente indicati dal ricorrente, per fare emergere l'incontrovertibile distorsione del significante, e non anche del significato, dell'elemento probatorio. La Corte ha così annullato con rinvio la sentenza conclusiva di un giudizio di revisione, motivata con il richiamo alle conclusioni di una perizia grafica, dopo avere rilevato dalla lettura della perizia che l'attribuzione all'imputato della sottoscrizione del verbale non era affermata in termini di certezza, come attestato in sentenza, ma in termini di mera possibilità. Presidente e Relatore G. Canzio. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. I, 21/06/2007 (Ud. 15/06/2007), Sentenza n. 24667

 

PROCEDURE E VARIE - Rinuncia al ricorso - Dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse - Requisiti formali - Mancata costituzione dell'appellato - Art. 46, r.d. n. 642/1907. La rinuncia priva dei requisiti formali stabiliti dall'art. 46, r.d. n. 642 del 1907 giustifica la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso (cfr. ex plurimis Cons. St., sez. V, n. 671 del 1999); anche nel caso di mancata costituzione dell'appellato appare ineludibile l'osservanza delle condizioni previste dal richiamato art. 46, r.d. n. 642 del 1907. (conf.: C.d.S. Sez. IV, 8/06/2007 nn. 3046 - 3040). Pres. Ferrari - Est.Rel. Poli - Ministero della difesa (Avvocatura generale dello Stato) c.Ambrogio Diego (n.c.) (conferma per improcedibilità TAR Lazio, sezione I bis, n. 5769 del 22 giugno 2002). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 8 Giugno 2007, (Ud. 22/05/2007) Sentenza n. 3048
 

PROCEDURE E VARIE - Rinuncia al ricorso non notificata ad una parte non costituita - Effetti. La rinuncia al ricorso non notificata ad una parte non costituita determina in ogni caso la sopravvenuta improcedibilità del gravame costituendo diretta e manifesta espressione della carenza, in capo al ricorrente, di un interesse effettivo e attuale alla definizione del giudizio instaurato (cfr. Cons. St., sez. IV, n. 991 del 1993). (conf.: C.d.S. Sez. IV, 8/06/2007 nn. 3046 - 3040). Pres. Ferrari - Est.Rel. Poli - Ministero della difesa (Avvocatura generale dello Stato) c.Ambrogio Diego (n.c.) (conferma per improcedibilità TAR Lazio, sezione I bis, n. 5769 del 22 giugno 2002). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 8 Giugno 2007, (Ud. 22/05/2007) Sentenza n. 3048

 

PROCEDURE E VARIE - Giudizio di appello - Intervenuta cessazione della materia del contendere - Annullamento senza rinvio - Art. 34, l. n. 1034/1971. Ai sensi dell'art. 34, l. n. 1034 del 1971, deve essere annullata senza rinvio la sentenza di primo grado ove, nel corso del giudizio di appello, si sia dato atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. V, 7 marzo 2001, n. 1334; sez. IV, 23 marzo 1982, n. 167). Pres. Ferrari - Rel/Est. Poli - Ascione (avv.ti Capunzo e Meccariello) c. Ministero della difesa (Avv. Stato) (annulla senza rinvio TAR Lazio, sezione I bis, n. 2910 dell'8 aprile 2002). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 8 Giugno 2007, (Ud. 22/05/2007) Sentenza n. 3047

 

PROCEDURE E VARIE - Manifesta infondatezza del ricorso - Modalità semplificate - Art.26 L. n.1034/1971 - Art.9, c. 1, primo periodo L. 10/8/2000 n.205. Nel caso di manifesta infondatezza del ricorso, la decisione può essere assunta con le modalità semplificate, anche quando la causa è stata trattata in pubblica udienza (Cons. St., sez. V, 26 gennaio 2001, n.268). (conf.: CdS Sez. IV, 8/6/2007 nn. 3033 - 3030 - 3028). Pres. Saltelli - Est. Deodato - Grasso (avv. Combariati) c. Ministero della difesa (Avv. Gen. Stato) (conferma TAR Molise, n.986/02 in data 19 dicembre 2002). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 8 Giugno 2007, (C.c. 20/03/2007) Sentenza n. 3034

 

PROCEDURE E VARIE - URBANISTICA E EDILIZIA - Annullamento dell'atto - Interesse all'impugnazione - Necessità - Fattispecie: riesercizio del potere urbanistico. L'interesse all'impugnazione non sussiste se l'accoglimento del ricorso non conduce all'utilità cercata dal ricorrente, occorrendo a tal fine l'intermediazione di altri eventi o procedimenti di ipotetica realizzazione e rispetto ai quali l'annullamento dell'atto impugnato si pone non come causa ma quale mero antecedente. Nella specie, l'utilità che si tende a conseguire (riesercizio del potere urbanistico) - sia essa finale o strumentale - non deriva in via immediata e secondo criteri di regolarità dall'accoglimento del ricorso, bensì in via mediata da eventi incerti o potenziali, da circostanze cioè che non costituiscono conseguenza normale e diretta dell'annullamento. Nel contesto delineato, è evidente come non sia oggettivamente configurabile un interesse concreto a ricorrere sul punto della ventilata necessità di riadozione della variante. Pres. Riccio - Rel./Est. Carella - Lanari (avv. Lucchetti) c. Comune di Ancona (avv. Romanucci) e Regione Marche (avv. Costanzi) (conferma TAR Marche, 2 ottobre 1998, n.1127). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 8 Giugno 2007, (C.C. 16/01/2007) Sentenza n. 3025

 

PROCEDURE E VARIE - Decisione in forma semplificata - Manifesta infondatezza del ricorso. Nel caso di manifesta infondatezza del ricorso, la decisione può essere assunta con le modalità semplificate sopra indicate, anche quando la causa è stata trattata in pubblica udienza (Cons. St., sez. V, 26 gennaio 2001, n.268). Pres. Saltelli - Est. Deodato - Risso (avv. Sgueglia) c. Ministero delle Finanze (Avv. Gen. Stato) (conferma T.A.R. Liguria, sez. II, n.356/00 in data 12 aprile 2000). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 8/06/2007 (C.C. 20/03/2007), Sentenza n. 3023

 

PROCEDURE E VARIE - Rilevabilità d'ufficio di questioni di diritto comunitario da parte del giudice nazionale - Autonomia processuale - Principi di equivalenza e di effettività - AGRICOLTURA - Lotta contro l'afta epizootica - Direttiva 85/511/CEE. Il diritto comunitario non impone al giudice nazionale, in un procedimento come quello a quo, di sollevare d'ufficio un motivo attinente alla violazione di disposizioni della normativa comunitaria, dal momento che né il principio di equivalenza né il principio di effettività lo richiedono.(Conf.: C.G.E. del 7/6/2007 nn. 223/05, 224/05, 225/05). CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEA Sez. IV, 7 Giugno 2007, proc. riuniti C‑222/05‑C‑225/05

 

PROCEDURE E VARIE - Chiusura delle indagini preliminari - Avviso all'indagato - Atto interruttivo della prescrizione del reato - Esclusione - Art. 415 bis c.p.p. - Art. 160 c.p.. L'avviso all'indagato della chiusura delle indagini preliminari di cui all'articolo 415 bis c.p.p. non costituisce atto interruttivo della prescrizione del reato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 160 c.p. (ex plurimis Cass. pen., Sez. IV, 14 giugno 2006, Papaveri, in Arch. nuova proc. pen. 2006, 641; Trib. pen. Pisa, uff. G.i.p, 17 novembre 2005, Guiggi, ivi 2006, 445; Cass. pen., sez. V, 29 aprile 2005, Della Calce, in Riv. Pen. 2006, 98). Pertanto, non solo al giudice delle leggi ma anche, ed anzi a maggior ragione, al giudice di legittimità deve intendersi, preclusa ogni operazione diretta comunque ad integrare in malam partem la serie di quegli atti che incidono direttamente in modo sfavorevole nei confronti dell'imputato, siccome inerenti ai tempi ed ai limiti e per ciò alla effettività dell'esercizio del diritto punitivo dello Stato. Pres. Battisti - Est. Marasca - P.M. Esposito (conf.) - Ric. P.M. in proc. Iordache Codru. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. Un., 5/06/2007 (ud. 22 febbraio 2007), n. 21833

 

PROCEDURE E VARIE - Obbligo del giudice di disporre perizia - Limiti - Particolari cognizioni scientifiche o tecniche. L'obbligo del giudice di disporre perizia deve ritenersi sussistere non già tutte le volte che, astrattamente e teoricamente, sia possibile un'indagine di natura tecnica - perché, se così fosse, il giudice sarebbe vincolato ad attività anche dispersive e inutili al fine dell'accertamento della verità, ma soltanto quando vi sia necessità dell'accertamento riguardante particolari cognizioni scientifiche o tecniche. (Sez. 4 n. 6749 del 07/03/1983 Rv. 159971). Pres. Onorato Est. Sarno Ric. Pizzotti ed altro (dich. inammissibile il ricorso contro Sentenza del 27/09/2005 Tribunale di Varese). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 05/06/2007, (Ud. 27/03/2007), Sentenza n. 21774

 

PROCEDURE E VARIE - Sequestro preventivo - Riesame - Ambito del controllo - Poteri del giudice - Misure cautelari reali. In materia di impugnazioni avverso i provvedimenti cautelari reali, il giudice non ha un potere di accertamento sul merito dell'azione penale e sulla concreta fondatezza dell'accusa, dal momento che per l'emissione di quei provvedimenti non è richiesto il presupposto della gravità indiziaria, e però deve operare un controllo sulla base fattuale del singolo caso, secondo il paradigma del fumus del reato ipotizzato, con riguardo anche all'eventuale difetto dell'elemento soggettivo, purché di immediata rilevazione (V. Corte cost., n. 153 del 2007). Presidente G. Santacroce, Relatore M. Cassano. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. I, 04/06/2007 (Ud. 11/05/2007), Sentenza n. 21736

 

PROCEDURE E VARIE - Indagini preliminari - Sequestro preventivo eseguito da ufficiali di P.G. - Situazione di urgenza - Ex art.321 co.3 bis cpp. Oltre al PM, quando sussista una situazione di urgenza, anche gli ufficiali di P.G., ex art.321 co.3 bis cpp, possono procedere di propria iniziativa al sequestro preventivo "nel corso delle indagini preliminari, ...prima dell'intervento del PM". Pres. Vitalone, Est. De Maio, Ric. De Filippis. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 1/06/2007 (CC. 20/04/2007), Sentenza n. 21625
 

PROCEDURE E VARIE - Misura cautelare - Verifica delle condizioni di legittimità - Limiti. La verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del tribunale del riesame o dalla Corte di Cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza e alla gravità degli stessi (Cass. Sez. Un. 4.5. 2000 n.7, Mariano, rv. 215840). Pres. Vitalone, Est. De Maio, Ric. De Filippis. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 1 giugno 2007 (CC. 20 apr. 2007), Sentenza n. 21625

 

PROCEDURE E VARIE - Impugnazioni - Disciplina transitoria L. n. 46/2006 - Sentenze di non luogo a procedere - Inappellabilità - Fondamento. In tema di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, nel prevedere - all'art. 10, comma 2 disciplina transitoria della legge n. 46 del 2006 - che l'appello contro le sentenze di proscioglimento già proposto deve essere dichiarato inammissibile, fa riferimento anche alle sentenze di non luogo a procedere emesse all'esito dell'udienza preliminare, dovendosi ritenere, in assenza di una plausibile ragione di diversità di disciplina, che sia stata accolta una nozione ampia dell'espressione "sentenze di proscioglimento". Presidente G. Lattanzi, Relatore G. Conti. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Sesta Penale, 31/05/2007 (Ud. 26/02/2007), Sentenza n. 21310

 

PROCEDURE E VARIE - Lottizzazione abusiva - Confisca - Piano di recupero dell'area - Giudicato sopravvenuto - Revoca - Esclusione. E' impossibile revocare il provvedimento di confisca disposto dal giudice con sentenza che accerta una lottizzazione abusiva, una volta avvenuto il passaggio in giudicato dalla pronuncia, anche in presenza di un piano di recupero dell'area interessata. Pres. Lupo, Est. Marini, Ric. Licciardello. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, del 29 maggio 2007 (Ud. 12/04/2007), Sentenza n. 21125

 

PROCEDURE E VARIE - Confisca giudiziale - Funzione - URBANISTICA E EDILIZIA - Fattispecie: terreni abusivamente lottizzati. La confisca giudiziale, va considerata uno strumento che risponde in modo diretto alla gravità dell'offesa all'interesse collettivo rappresentato dalla ordinata programmazione e gestione degli interventi sul territorio. In tale prospettiva essa costituisce un rafforzamento dell'analoga sanzione disposta dall'ente locale e non deve mai costituire un potenziale momento di conflitto fra le due procedure. Sicché, nel caso di terreni abusivamente lottizzati, la confisca deve essere estesa "a tutta l'area interessata dall'intervento lottizzatorio, compresi i lotti non ancora edificati o anche non ancora alienati al momento dell'accertamento del reato, atteso che anche tali parti hanno perso la loro originaria vocazione e destinazione rientrando nel generale progetto lottizzatorio." Cass. sentenza n.17424 Terza Sezione Penale del 22 marzo-9 maggio 2005, Agenzia Demanio in proc. Matarrese e altri (rv 231515). Pres. Lupo, Est. Marini, Ric. Licciardello. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, del 29 maggio 2007 (Ud. 12/04/2007), Sentenza n. 21125

 

PROCEDURE E VARIE - Giudice di merito - Decisione di condanna definitiva - Modifica in sede esecutiva - Esclusione - Principio di intangibilità del giudicato. La decisione di condanna del giudice di merito, una volta divenuta definitiva, non può essere suscettibile di alcuna modificazione in sede esecutiva, poiché ciò comporterebbe una inammissibile violazione del principio di intangibilità del giudicato. Pres. De Maio Est. Fiale Ric. Coppola ed altro. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 29 Maggio 2007, (Ud. 27/02/2007), Sentenza n. 21120

 

PROCEDURE E VARIE - Prescrizione - Rinvii disposti su richiesta dell'imputato e del difensore, non per esigenze di acquisizione della prova né a causa del riconoscimento di termini a difesa Sospensione. La sospensione del corso della prescrizione va computata, (secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza 11.1.2002, n. 1021, ric. Cremonese), anche, in seguito a rinvii disposti su richiesta dell'imputato e del difensore, non per esigenze di acquisizione della prova né a causa del riconoscimento di termini a difesa. Pres. Lupo Est. Fiale Ric. Bortune. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 29/05/2007 (Ud. 12/04/2007), Sentenza n. 21111

 

PROCEDURE E VARIE - Notifica - Atto introduttivo - Perfezionamento. La notifica di un atto introduttivo di un giudizio si perfeziona per il notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario incaricato della formalità (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 20 ottobre 2005, n. 5892; Corte costituzionale, 26 novembre 2002, n. 447. Pres. Barbagallo, Est. Trovato,  GRIGOLI DISTRIBUZIONI s.r.l. (Avv. Immordino e Immordino) c. C. B. e altri (Avv. Giacalone) e Comune di Castelvetrano (Avv. Grimaudo) (conferma T.A.R. Sicilia - Palermo (sez. I) - n. 4988/05 del 9 novembre 2005). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per la Regione Siciliana - 28 Maggio 2007 (c.c. 28/09/2006), Sentenza n. 421

 

PROCEDURE E VARIE - Processo civile - Notificazione dell'atto di impugnazione - Procuratore domiciliatario trasferitosi. E' onere del notificante effettuare le opportune ricerche per accertare la nuova sede del procuratore domiciliatario trasferitosi; ove la stessa parte, avuta certezza, dalla relata di notifica dell'ufficiale giudiziario, del trasferimento dello studio del procuratore domiciliatario, rinnovi la notifica, nulla per tale motivo, allo stesso indirizzo, la seconda notifica deve ritenersi inesistente, perché il notificante è consapevole dell'impossibilità di raggiungere lo scopo. Presidente M. De Luca, Relatore A. De Mattesi. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro, del 25/05/2007 Sentenza n. 12215

 

PROCEDURE E VARIE - Intervento adesivo ad adiuvandum - Interventore titolare di un interesse autonomo rispetto a quello del ricorrente principale - Inammissibilità. L'intervento adesivo ad adiuvandum è possibile solo allorquando l'interventore sia titolare di un interesse di fatto collegato o dipendente rispetto a quello azionato dal ricorrente principale; pertanto, è inammissibile detto intervento quando egli sia invece titolare di un interesse autonomo e distinto, azionabile mediante diversa e autonoma impugnazione (cfr. ex plurimis Cons. Stato, Sez. IV, 6 settembre 2006, nr. 5151; Id., 14 giugno 2005, nr. 3113; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 22 settembre 2006, nr. 567; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I bis, 6 giugno 2006, nr. 4303; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 28 febbraio 2005, nr. 1323; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 7 settembre 2000, nr. 3550). Pres. Allegretta, Est. Greco, Publiart di B. F. (Avv. Stefani) c. Comune di Bari (Avv. Farnelli) (respinge il ricorso). TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 22 maggio 2007 (C.c. 03/05/2007), Sentenza n. 1400

PROCEDURE E VARIE - Ricorso avverso il silenzio - Domanda risarcitoria - Cumulo - Esclusione - Art. 21 bis L. n. 1034/1971.
Lo speciale rito di impugnazione del silenzio ex art. 21 bis della legge 6 dicembre 1971, nr. 1034, non è cumulabile con altre domande suscettibili di essere azionate col rito ordinario, e - in particolare - non con la domanda risarcitoria, che va conseguentemente dichiarata inammissibile (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 16 giugno 2006, nr. 847; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 5 maggio 2006, nr. 1144; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II bis, 9 settembre 2005, nr. 6786). Pres. Allegretta, Est. Greco, Publiart di B. F. (Avv. Stefani) c. Comune di Bari (Avv. Farnelli) (respinge il ricorso). TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 22 maggio 2007 (C.c. 03/05/2007), Sentenza n. 1400

 

PROCEDURE E VARIE - Mutamento del fatto - Principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza. Con riferimento al principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi cimenti essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto d'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine, volta ad accertare le violazioni del principio suddetto non va esaurita nei pedissequo e mero confronto letterale tra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzia e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia pervenuto a trovarsi nella condizione concerta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione" [Cassazione S.U. n. 16, 19.06.1996, Di Francesco, RV 205619]. Il suddetto principio può ritenersi violato solo in caso d'assoluta incompatibilità di dati, quando cioè la sentenza riguardi un fatto del tutto nuovo rispetto all'ipotesi d'accusa, mentre non ricorre violazione se i fatti siano omogenei ovvero in rapporto di specificazione. Pres. Onorato Est.Teresi Ric.Monacelli. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, del 22 maggio 2007, Sentenza n. 19732

 

PROCEDURE E VARIE - Conseguenze in tema di patteggiamento - Prescrizione del reato - Art. 6 legge n. 251 del 2005 - Rinuncia. L'art. 157 c.p., come modificato dall'art. 6 della legge n. 251 del 2004, prevede che la rinuncia alla prescrizione deve essere operata espressamente dall'imputato; ne consegue che è necessaria, per la sua efficacia, una dichiarazione di volontà espressa e pacifica che non ammette equipollenti, come ad esempio la proposizione della istanza di applicazione della pena. Presidente E. Fazzioli, Relatore M. Vecchio. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. I, 15 maggio 2007 (13/03/2007), Sentenza n. 18391

 

PROCEDURE E VARIE - Notifica della sentenza - Atto di impugnazione - Modalità di notifica - Artt. 330 e 170 c.p.c.. In materia di notificazione della sentenza, l'atto di impugnazione deve essere notificato, ai sensi degli articoli 330 e 170 codice di procedura civile presso il procuratore domiciliatario, a meno che la parte risulti costituita personalmente in giudizio. Tale modalità di notifica si impone, tra l'altro, anche allorché il procuratore costituito, esercitando il proprio ufficio nell'ambito di un giudizio che abbia a svolgersi al di fuori della circoscrizione del tribunale cui egli risulti assegnato, non abbia provveduto - come nel caso di specie - ad eleggere domicilio nel luogo in cui ha sede l'autorità giudiziaria investita della controversia (Cass. 25 agosto 1998 n. 8426, 7 marzo 2001 n. 3273, 17 maggio 2002 n. 7214). Presidente R. Preden, Relatore C. Filadoro. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. III, del 15 Maggio 2007 (C.C. 2/04/2007), Sentenza n. 11193

 

PROCEDURE E VARIE - Notificazione dell'impugnazione della sentenza alla parte presso il procuratore costituito - Modalità - Artt. 330 e 84 c.p.c.. La notificazione dell'impugnazione alla parte presso il procuratore costituito, a norma dell'art. 330, primo comma, codice di procedura civile, deve considerarsi equivalente alla notificazione al procuratore medesimo ai sensi dell'art. 84 c.p.c., giacché l'art. 330 c.p.c. si limita ad identificare il luogo della notificazione, mentre la vocatio in ius relativamente all'impugnazione ha quale destinatario la parte personalmente. Presidente R. Preden, Relatore C. Filadoro. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. III, del 15 Maggio 2007 (C.C. 2/04/2007), Sentenza n. 11193

 

PROCEDURE E VARIE - Processo del lavoro - Principio di non contestazione. L'onere di specifica contestazione, nelle controversie di lavoro, dei fatti allegati dall'attore, al cui mancato adempimento consegue l'effetto dell'inopponibilità della contestazione nelle successive fasi del processo e, sul piano probatorio, dell'acquisizione del fatto non contestato ove il giudice non sia in grado di escluderne l'esistenza in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, si riferisce ai fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, ovvero ai fatti materiali che integrano la pretesa sostanziale dedotta in giudizio, e non si estende, perciò, alle circostanze che implicano un'attività di giudizio. Nella specie, sulla scorta dell'enunciato principio, è stata confermata la sentenza con la quale era stata rigettata la domanda di un lavoratore per il riconoscimento dell'inquadramento in una qualifica superiore per difetto della prova - sulla contestazione della società convenuta - circa lo svolgimento delle mansioni superiori per il tempo legalmente necessario costituente il fatto dedotto a fondamento della pretesa azionata, stabilendo, altresì, che l'affermato principio della "non contestazione" non si sarebbe potuto estendere alla circostanza relativa all'applicabilità o meno di apposita clausola di contratto collettivo, non costituente un fatto, bensì un giudizio, che, in relazione alla pretesa di promozione automatica asseritamente derivante da siffatta clausola, impediva l'accoglimento della domanda a prescindere dall'accertamento del fatto affermato dall'attore. Presidente S. Ciciretti, Relatore U. Morcavallo. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro, 15/05/2007 Sentenza n. 11108

 

PROCEDURE E VARIE - Recidiva reiterata - Circostanze attenuanti - Natura - Conseguenze - Divieto di prevalenza - Art. 99, c. 4, c.p., introdotto dall'art. 3 l. n. 251/2005 - Art. 73 d.p.r. n. 309/1990. La recidiva, circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole, produce gli effetti penali ad essa connessi, se correttamente contestata e riscontrata, indipendentemente dalla determinazione giudiziale circa l'aumento di pena. Pertanto, le regole sul bilanciamento con le circostanze attenuanti, ivi compreso il divieto di prevalenza, valgono pur quando il giudice non ritenga di disporre l'aumento di pena. Andando di contrario avviso a Sez. quarta, 11/04/2007, n. 16750/07, P.G. in proc. Serra ed altro, è stata annullata con rinvio la sentenza di patteggiamento per il delitto di cui all'art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990, perché il giudice, escluso l'aumento di pena per la recidiva in ragione di una prognosi non negativa in punto di pericolosità, aveva omesso il giudizio di comparazione, da effettuarsi tenendo conto del divieto di prevalenza, della circostanza attenuante della lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990 con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale contestata. Presidente G. Ambrosini, Relatore D. Carcano. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. IV, 11 maggio 2007 (UD. 27/02/2007), Sentenza n. 18302

 

PROCEDURE E VARIE - Estinzione reato - Decorrenza quinquennio - Assenza di pronuncia del giudice dell'esecuzione - Esclusione - Art. 445, c. 2, c.c.p. Il semplice decorso del periodo quinquennale di cui all'art. 445, comma 2, c.p.p. non estingue ipso jure il reato in assenza di formale pronuncia del Giudice dell'esecuzione. (Cass. pen, sez. IV, 27 febbraio 2002, n. 11560). Pres. Varrone, Est. Caringella - GFL GRANDI LAVORI FINCOSIT S.P.A. (avv. Pellegrino e Pellegrino) c. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (avv. Avvocatura Generale dello Stato) riunito ad altro ric.. (Conferma TAR Lazio, Roma, n. 12512/2006) CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI 11 maggio 2007 - (C.c. 20 febbraio 2007), Sentenza n. 2310

 

PROCEDURE E VARIE - Statuizione del G.A. fondata su ragioni giuridiche diverse da quelle prospettate dal ricorrente - Legittimità - Integrazione motivazione - Esclusione. L'individuazione delle ragioni giuridiche che rendono infondati i motivi formulati dal ricorso (e dimostrano, quindi, la legittimità dell'operato della p.a.) appartiene, in base al principio iura novit curia, alla cognizione del Giudice amministrativo, che può, quindi, respingere il ricorso anche sulla base di ragionamenti o qualificazioni giuridiche diverse da quelle prospettate dalla stazione appaltante, senza che ciò rappresenti integrazione della motivazione. Pres. Varrone, Est. Giovagnoli - CO.NA.CLE a.r.l. (avv. Vitucci) c. Mostra d' Oltremare s.p.a (n. c.) e L.C. s.r.l. (avv. Cammareri) - (Conferma TAR Campania, Napoli, n. 7968/2003) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI  - 11 maggio 2007 (C.c. 3 aprile 2007), sentenza n. 2304

 

PROCEDURE E VARIE - Ricorso avverso il silenzio - Conversione in ricorso ordinario - Ammissibilità - Art. 2 L. 205/2000 - Art. 2, L. 241/1990. In materia di ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione, a seguito dell'intervenuta modifica dell'art. 2, comma 5 della L. 241/1990 ad opera dell'art. 3 del D.L. 35/2005, convertito con modifiche nella L. 8/2005, il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza della istanza (vedi C.g.a 726/05). Conseguentemente, ad oggi, appare possibile la conversione del ricorso suddetto, ex art. 2 L. 205/2000, in ricorso ordinario. Né, a ciò, costituisce ostacolo la considerazione che così si favorirebbe l'elusione dei tempi ordinari di trattazione delle controversie, prevalendo invece l'interesse alla sollecita definizione del ricorso per attuare una tutela piena, principio costituzionalmente garantito. Pres. Barbagallo, Est. Corsaro,  D. S. (Avv. IAlbano e Messina) c. Comune di Pantelleria (n. c.) (riforma T.A.R. Sicilia - Palermo (sez. III) - n. 2292/05 del 9 febbraio 2006). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per la Regione Siciliana - 10 Maggio 2007 (c.c. 28/06/2006), Sentenza n. 364

 

PROCEDURE E VARIE - Ordinanza-ingiunzione di pagamento di spese - Opponibilità - Forma - Codice della strada artt. 23, 205 e 211- Sanzioni accessorie dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive - Natura di titolo esecutivo - Artt. 22 e 23, legge n. 689/81. L'ordinanza-ingiunzione di pagamento di spese è anch'essa opponibile nelle forme previste dagli artt. 22 e 23, legge n. 689/81, espressamente richiamate dal codice della strada con riguardo alle sanzioni amministrative pecuniarie (art. 205) ed alle sanzioni accessorie dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive (art. 211), tra cui si annoverano quelle di rimozione di mezzi pubblicitari, illecitamente installati, con pregiudizio della circolazione stradale (art. 23). La natura di titolo esecutivo, che la legge attribuisce all'ordinanza-ingiunzione, non preclude lo esercizio dell'anzidetto mezzo di tutela, atteso che la formazione del titolo esecutivo, in materia di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, non impedisce in sé l'introduzione di una controversia sulla pretesa punitiva dell'amministrazione, nelle forme previste dagli artt. 22 e 23, legge n. 689/81 (cfr. Cass. S. U. n. 562/00 e n. 491/00). Presidente F. Pontorieri, Relatore F. P. Fiore. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. II, del 09/05/2007, Sentenza n. 10650

 

PROCEDURE E VARIE - Momento della pronuncia della sentenza - Modifica del capo di imputazione operata dal giudice - Nullità - Fattispecie: Smaltimento dei rifiuti. E' nulla, ai sensi dell'art. 522 cod. proc. pen., la modifica del capo di imputazione operata dal giudice solo al momento della pronuncia della sentenza, così che il diritto di difesa non è stata messo in condizioni di esplicarsi in relazione al fatto nuovo. Nella specie, vi è stata una variazione dei contenuti essenziali dell'addebito con violazione del principio di correlazione tra sentenza e accusa di cui all'art. 521 cod. proc. pen., che imponeva al giudice, una volta accertato che il fatto era diverso da quello contestato di disporre con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero. (All'imputato era stato contestato di avere effettuato "all'interno dello stabilimento una attività di raccolta di rifiuti speciali" mentre la sentenza impugnata lo ha condannato per avere effettuato un attività "di abbandono dei rifiuti all'esterno dello stabilimento"). Pres. ONORATO - Est. FRANCO - P.M. SALZANO. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 7 Maggio 2007 (c.c. 14/03/2007 ), Sentenza n. 17256

 

PROCEDURE E VARIE - Ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado - Motivi attinenti al merito - Esclusione - Ricorso per saltum - Conversione del ricorso in appello - Art. 569 c.p.p.. Secondo quanto disposto dall'art. 569 del c.p.p. il ricorso per cassazione può essere proposto direttamente avverso la sentenza di primo grado, da parte del del titolare del diritto ad appellare la suddetta sentenza. Tale possibilità è esclusa qualora i motivi del ricorso attengono al merito (nella fattispecie si contesta la legittimità della motivazione della sentenza di prime cure), conseguentemente il ricorso eventualmente proposto si converte in appello. Pres. Onorato, Est. Franco, Ric. Procura Generale della Repubblica presso la Corte d' Appello di Genova. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 04/05/2007 (Ud. 14/03/2007), Sentenza n. 16957

 

PROCEDURE E VARIE - Sentenza di non luogo a procedere - Impugnazioni - Ricorso per Cassazione della parte civile - Annullamento con rinvio - Esclusione. L'annullamento della sentenza di non luogo a procedere per accoglimento del ricorso della parte civile deve essere disposto senza rinvio, non potendo comportare, in assenza del ricorso del pubblico ministero, né il rinvio al tribunale per un nuovo esame da parte del giudice dell'udienza preliminare, né il rinvio dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello. Presidente G. M. Cosentino, Relatore G. Casucci. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. II, 03/05/2007 (Ud. 12/04/2007), Sentenza n. 16908

 

PROCEDURE E VARIE - Reato - Recidiva reiterata - Aumento di pena facoltativo - Conseguenze - Art. 99, c. 4, c.p. - Art. 73 d.p.r. n. 309/1990. La recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma 4, c.p., pur dopo la novella introdotta dalla l. n. 251 del 2005, non determina obbligatoriamente l'aumento di pena, spettando al giudice verificare se essa sia in concreto indice di maggiore pericolosità sociale, con la conseguenza che, ove l'aumento di pena non sia operato, la recidiva reiterata non fa operare, nel giudizio di comparazione, il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti. Nella specie, la Corte, accogliendo un'interpretazione difforme da quella di Sez. sesta, 27 febbraio - 11 maggio 2007, n. 18302/07, P.G. in proc. Nasrallah, ha rigettato il ricorso del procuratore generale contro la sentenza di condanna per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, che aveva determinato la pena con il riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, nonostante la contestazione della recidiva reiterata. Presidente B.R. De Grazia, Relatore F. Novarese. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. IV, 03/05/2007 (Ud. 11/04/2007), Sentenza n. 16750

 

PROCEDURE E VARIE - Lesione dei diritti assoluti - Potere restrittivo o compressivo della p.a. - Esclusione - Giurisdizione del giudice ordinario - Giurisprudenza. Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla lesione dei diritti assoluti di libertà garantiti dalla Costituzione ai cittadini proprio in quanto non è configurabile un potere restrittivo o compressivo della p.a., (cfr., in tal senso, ex plurimis - Cass. S.U. 24.6.05 n. 13548, relativa al diritto alla salute, sotto il profilo del trattamento sanitario indispensabile a preservarne "il nucleo irriducibile"; Cass. SU. 18.11.97 n. 11432, relativa al diritto di libertà religiosa; Cass. S.U. 10.5.01 n. 192, relativa al diritto di libertà sindacale, secondo cui la giurisdizione del g.o. sussiste finanche nel caso in cui il petitum consista nell'annullamento del provvedimento impugnato; C.Cost. 3.6.87 n. 215, con riferimento al diritto all'istruzione per i soggetti portatori handicap. Nella specie, a fronte dei diritti assoluti di libertà garantiti dalla Costituzione ai cittadini nessun potere discrezionale della p.a. può configurarsi non essendo gli stessi in alcun modo comprimibili o degradabili ad interessi legittimi ad opera dei pubblici poteri, neppure per ragioni di interesse pubblico (disponibilità finanziarie, gestione delle risorse, bilanciamento con altri interessi di rilevanza pubblicistica). Ric. Comune di Serre. TRIBUNALE DI SALERNO, Sez. I, 28 aprile 2007, Ordinanza n. 1189

 

PROCEDURE E VARIE - Rilascio di un titolo autorizzatorio di natura edilizia - Posizione legittimante all'impugnativa - Elementi. In materia edilizia, a seguito del rilascio di un titolo autorizzatorio di natura edilizia, la posizione legittimante all'impugnativa sussiste in capo a coloro che si trovino in una situazione di stabile collegamento giuridico con il terreno oggetto dell'intervento costruttivo autorizzato e che facciano valere un interesse giuridicamente protetto di natura urbanistica, quale è quello della osservanza delle prescrizioni regolatrici dell'edificazione. Pertanto, non occorre procedere ad alcuna ulteriore indagine al fine di accertare, in concreto, se i lavori assentiti dall'atto impugnato comportino o meno un effettivo pregiudizio per il soggetto che propone l'impugnazione; infatti l'esistenza della posizione legittimante abilita il soggetto ad agire per il rispetto delle norme urbanistiche che assume violate, a prescindere da qualsivoglia esame sul tipo di lesione che i lavori in concreto potrebbero arrecare (cfr. ad es. Consiglio Stato sez. V, 18 settembre 1998, n. 1289, Tar Campania, Seconda Sezione n°713 del 25.1.2007). Pres. D'Alessandro, Est. Maiello, Somma (avv. Torrese) c. Comune di Pimonte (avv. Sciotto). TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. II, 23 aprile 2007 (15/03/2007) n. 4217

 

PROCEDURE E VARIE - Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Riesame del provvedimento - Presupposti e limiti. In tema di misure cautelari reali e di sequestro preventivo l'ipotesi accusatoria deve corrispondere, ad una fattispecie astratta sicuramente prevista dalla legge come reato. Sicché, quando nella fase delle indagini preliminari sia stato indicato un fatto inquadrabile nel reato in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in sede di riesame del provvedimento, l'ipotesi di reato, verificabile sotto il profilo probatorio soltanto nel giudizio di merito, deve essere valutata sul piano dell'astrattezza. Per il mantenimento del sequestro basta, quindi, la puntuale enunciazione di un'ipotesi di reato che renda necessaria la limitazione o l'esclusione della disponibilità delle cose che siano pertinenti a tale reato. Pres. Vitalone Est. Teresi Ric. PM in proc. Prati. (annullata con rinvio al Tribunale di Verona del 15.12.2006). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 18/04/2007 (Cc. 15/03/2007), Sentenza n. 15562

 

PROCEDURE E VARIE - Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Revocare del sequestro. In tema di misure cautelari reali e di sequestro preventivo, soltanto quando l'enunciazione sia manifestamente illogica oppure quando la configurabilità del reato appaia impossibile il giudice del riesame, cui è attribuita pienezza di cognizione che gli consente di prendere in considerazione anche elementi sopravvenuti, è tenuto a revocare il sequestro. Pres. Vitalone Est. Teresi Ric. PM in proc. Prati. (annullata con rinvio al Tribunale di Verona del 15.12.2006). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 18/04/2007 (Cc. 15/03/2007), Sentenza n. 15562

 

PROCEDURE E VARIE - Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento - Giudizio abbreviato - Impugnazioni - Sent. C. Cost. n. 26/2007 - Applicazione - Esclusione. È da escludere l'estensione degli effetti ablatori della sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2007, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 20 della legge n. 46 del 2006, alle sentenze di proscioglimento emesse in esito al giudizio abbreviato. Per cui, gli articoli della legge processuale dichiarati incostituzionali non riguardano in alcun modo la disciplina di cui all'art. 443 c.p.p., ma soltanto quella generale relativa ai casi di appello di cui all'art. 593 c.p.p.. Presidente A. Grassi, Relatore A. Ianniello. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 17/04/2007 (Ud. 13/03/2007), Sentenza n. 15293

 

PROCEDURE E VARIE - Inammissibilità dei ricorsi - Prescrizione del reato - Limiti. L'inammissibilità dei ricorsi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, per cui non può tenersi conto della prescrizione del reato che venga eventualmente a scadere in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata ed alla presentazione degli atti di gravame (vedi Casa., Sez. Unite, 21.122000, n. 32, ric. De Luca). Pres. De Maio - Est. Fiale - Ric. Meli ed altro. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 13 Aprile 2007 (Ud. 23/01/ 2007), Sentenza n. 15054

 

PROCEDURE E VARIE - Condono edilizio - Art. 32, c. 25, D.L. n. 269/2003 - Art 39 L. n. 724/1994. In materia di condono edilizio, il giudice, prima di sospendere il processo ex arti 44 e 38 della legge n. 47/1985, deve effettuare un controllo in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti per la concedibilità in astratto del condono. Nel caso in cui il giudice, infatti, sospenda il processo in assenza dei presupposti di legge, la sospensione è inesistente ed il corso della prescrizione non è interrotto. (Cass. Sez. Un. 24.11.1999, n. 22, ric. Sadini). Pres. De Maio - Est. Fiale - Ric. Bugelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 13 aprile 2007 (Ud. 23/01/2007), Sentenza n. 15053

 

PROCEDURE E VARIE - Ricorso per opposizione di terzo - Limiti - Rapporto di presupposizione/consequenzialità immediata - Caducazione automatica - Presupposti. Con l'introduzione del rimedio costituito dal ricorso per opposizione di terzo, si impone una considerazione in termini estremamente restrittivi della rilevanza del nesso di presupposizione fra provvedimenti facenti parti della medesima sequenza procedimentale, proprio per tale ragione legittimanti la caducazione automatica, in modo tale che, pur non giungendo a negare del tutto l'incidenza di quest'ultimo istituto di matrice giurisprudenziale, se ne è ridotta drasticamente l'area di operatività. In tale situazione può consentirsi alla non necessità di impugnazione dell'atto finale, quando sia stato già impugnato quello preparatorio, unicamente quando tra i due atti vi sia un rapporto di presupposizione/consequenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso che l'atto successivo si pone quale inevitabile conseguenza di quello precedente, perché non vi sono nuove ed autonome valutazioni di interessi, né del destinatario dell'atto presupposto, né di altri soggetti. Diversamente, quando l'atto finale, pur partecipando della medesima sequenza procedimentale in cui si colloca l'atto preparatorio, non ne costituisce conseguenza inevitabile perché la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, l'immediata impugnazione dell'atto preparatorio non fa venir meno la necessità di impugnare l'atto finale, pena l'improcedibilità del primo ricorso (C.f.r.: C. di S., sez. V, 6 luglio 2002, n. 3717). Pres. De Maio, Est. Cernese, Societa' "Santella S.r.l. (Avv.ti Polito e Santella) c. Comune di Palma Campania (NA) (avv. Rispoli). T.A.R. CAMPANIA Napoli, Sez. III, 12 Aprile 2007 (11/01/2007), n. 3452

 

PROCEDURA E VARIE - Corretta applicazione della normativa vigente - Contestazione informale ed irrituale - Esclusione. Le statuizioni del Giudice attinenti ad una valutazione squisitamente giuridica, quale quella relativa alla corretta applicazione della normativa vigente (nella specie: in materia edilizia), non possono essere informalmente ed irritualmente contestate e disattese con la semplice contrapposizione, in sede amministrativa, di tesi e di elementi contrari, che non possono di per sé infirmare la pronuncia resa in proposito in sede giudiziale. Pres. Riccio, Est. Lodi - B. M.. (avv. Monti, Razeto, Grappi e Paoletto) c. C. M. altri (avv. Deluigi, Saguato e Di Gioia) e Comune di Terzo (n.c.) (Conferma TAR Puglia, Bari,  n. 309/1998). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV 11 aprile 2007 - (C.c. 16 gennaio 2007), Sentenza n. 1616

 

PROCEDURA E VARIE - Permesso di costruire sostituito da un ulteriore titolo edilizio - Mancanza d'interesse attuale alla decisione sul merito - Appello - Improcedibilità - Fattispecie. L'appello è improcedibile, quando non è ravvisabile un interesse attuale ad una decisione sul merito del gravame. Nella specie, il permesso di costruire era stato sostituito da un ulteriore titolo edilizio. Pres. Riccio, Est. Lodi - B. M.. (avv. Monti, Razeto, Grappi e Paoletto) c. C. M. altri (avv. Deluigi, Saguato e Di Gioia) e Comune di Terzo (n.c.) (Conferma TAR Puglia, Bari,  n. 309/1998). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV 11 aprile 2007 - (C.c. 16 gennaio 2007), Sentenza n. 1616

 

PROCEDURE E VARIE - Misure cautelari - Procedimenti diversi - Pluralità di ordinanze - Fatti diversi non connessi - Retrodatazione dei termini di custodia - Condizioni. Nell'ipotesi in cui in diversi procedimenti sono emesse più ordinanze cautelari per fatti diversi, non legati da connessione qualificata, e gli elementi posti a fondamento della seconda ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della prima, i termini di custodia cautelare della seconda ordinanza decorrono dal momento in cui è stata eseguita o notificata la prima, se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del pubblico ministero. (Cass. Se. Un. sentenza Rahulia del 22/03/2005; C.Cost. n. 408/2005). Presidente V. Carbone, Relatore G. Lattanzi. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Penali, 10/04/2007 (Ud. 19/12/2006), Sentenza n. 14535

 

PROCEDURE E VARIE - Processo civile - Motivi del ricorso per cassazione - Questione di legittimità costituzionale - D.lgs. n. 40/2006 in riferimento all'art. 360 - Infondatezza - Principio tempus regit actum. La questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 27 del d.lgs. n. 40 del 2006 in riferimento all'art. 360, ult. co. cod. proc. civ. nel testo modificato dall'art. 2 d.lgs. citato, è manifestamente infondata nella parte in cui prevede che la facoltà di impugnare con ricorso per cassazione per tutte le tipologie di vizi previsti all'art. 360, 1° co. cod. proc. civ. le sentenze contro le quali la legge ammetteva il ricorso per cassazione per violazione di legge operi solo per le sentenze pubblicate dopo la sua entrata in vigore; infatti, in materia di successione di leggi, il legislatore ha ampia discrezionalità di modulare nel tempo la disciplina introdotta con il solo limite della ragionevolezza, il quale non è superato se una facoltà processuale viene attribuita solo per il futuro in coerenza col principio tempus regit actum. CORTE DI CASSAZIONE Civile Sez. Un. Civ. del 5/04/2007 (Ud. 09/03/2007), Sentenza n. 5394

 

PROCEDURE E VARIE - Decreto di sequestro preventivo - In sede esecutiva - Censurabilità - In sede di esecuzione - Incensurabilità. In sede esecutiva avverso l'ordine impartito dal P.M., possono contestarsi le ragioni stesse del sequestro (sussistenza fumus delicti e del periculum in mora) ed è possibile censurare il provvedimento con cui il P.M. ha dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo, o deducendo l'inesistenza del titolo ovvero contestando le modalità dell'esecuzione, con particolare riguardo al profilo della loro indispensabilità ai fini dell'attuazione. Viceversa, in sede di esecuzione, non è possibile effettuare alcun sindacato sull'effettiva sussistenza delle esigenze cautelari, trattandosi di questione attinente al merito della misura adottata. Pres. Papa, Est. Fiale, Ric. Tortora ed altro. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, del 5/04/2007 (Cc. 13/12/2006) Sentenza n. 14187

 

PROCEDURE E VARIE - Successione di leggi penali - Art. 2 c.p. 3° c. - Applicabilità - Presupposti - Criterio di coincidenza strutturale tra le fattispecie previste dalle leggi succedutesi nel tempo. In tema di successione di leggi penali, perchè sia applicabile la regola del terzo comma dell'art. 2 c.p., occorre che il fatto costituente reato secondo la legge precedente sia tuttora punibile secondo la nuova legge, mentre non sono più punibili i fatti commessi in precedenza e rimasti fuori del perimetro della nuova fattispecie. Tale situazione va verificata in base al criterio di coincidenza strutturale tra le fattispecie previste dalle leggi succedutesi nel tempo, senza che sia necessario, di regola, fare ricorso ai criteri valutativi del bene tutelato o delle modalità di offesa. Ne consegue che un fatto è punibile se, astrattamente considerato e sulla base dei criteri enunciati, rientra nell'ambito normativa di disposizioni che si sono succedute nel tempo e, quando ciò accade e nei limiti in cui accade, non opera l'effetto abolitivo della disposizione successiva. Pres. Lupo, Est. Lombardi, Ric. Scorrano (conferma Corte di Appello di Lecco sentenza dell'11.11.2005). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, del 4/4/2007 (Ud. 6/3/2007), Sentenza n. 13761

 

PROCEDURE E VARIE - Sindacato demandato alla Corte di cassazione - Limiti. L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997 Rv. 207944). Pres. Vitalone Est. Sarno Ric. Romano. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, del 4/4/2007 (Ud. 28/02/ 2007), Sentenza n. 13754

 

PROCEDURE E VARIE  - Provvedimenti di sequestro - Riesame - Limiti - Fattispecie: Reati in materia ambientale. L'accertata esistenza di profili assolutamente eclatanti di illegalità (anche a prescindere da eventuali collusioni dolose con organi dell'amministrazione) costituisce un significativo indice di riscontro dell'elemento soggettivo del reato contestato pure riguardo all'apprezzamento della colpa. Spetta in ogni caso al giudice del merito, e non certo a quello del riesame di provvedimenti di sequestro, la individuazione, in concreto, di eventuali situazioni di buona fede e di affidamento incolpevole. (Fattispecie: sequestro preventivo di un impianto di termodistruzione di rifiuti speciali destinati all'incenerimento con produzione in cogenerazione di energia elettrica e calore) - Pres. Vitalone Est. Fiale Ric. Lovato ed altri. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 3 Aprile 2007 (c.c. 15 dic. 2007), Sentenza n. 13676
 

PROCEDURE E VARIE - Reati in materia ambientale - Provvedimenti di sequestro - Condizioni di applicabilità - Fumus boni iuris - Art. 321 c.p.p.. L'art. 321 c.p.p. non menziona gli indizi di colpevolezza fra le condizioni di applicabilità del sequestro, né può ritenersi applicabile l'art. 273 dello stesso codice di rito, dettato per le misure cautelari personali e non richiamato in materia di misure cautelari reali. Ne consegue che, ai fini dell'adozione del sequestro, è sufficiente la presenza di un "fumus boni iuris" e cioè l'ipotizzabilità in astratto della commissione di un reato. Pertanto, il decreto che dispone il sequestro preventivo non deve essere motivato in ordine alla sussistenza degli indizi di colpevolezza, alla fondatezza dell'accusa ed alla probabilità di condanna dell'indagato (vedi Cass., Sez. I, 31.5.1997, n. 2396). Pres. Vitalone Est. Fiale Ric. Lovato ed altri. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 3 Aprile 2007 (c.c. 15 dic. 2007), Sentenza n. 13676
 

PROCEDURE E VARIE - Reati in materia ambientale - Provvedimenti di sequestro - Configurabilità di un reato a "prima facie" - Necessità. Ai fini dell'applicazione di un provvedimento di sequestro, è necessario accertare la configurabilità di un reato nella sua accezione naturalistica e "prima facie", senza l'esame di questioni attinenti al giudizio di cognizione (vedi Casa., Sez. III, 16.1.1993, n. 2321). Pres. Vitalone Est. Fiale Ric. Lovato ed altri. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 3 Aprile 2007 (c.c. 15 dic. 2007), Sentenza n. 13676
 

PROCEDURE E VARIE - Reati in materia ambientale - Provvedimenti di sequestro preventivo dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari - Poteri del P.M. - art. 407, c. 3, c.p.p.. Il pubblico ministero può chiedere al giudice l'applicazione del sequestro preventivo anche dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari, purché tale richiesta non sia fondata sul risultato di atti di indagine compiuti dopo la scadenza del medesimo termine, in quanto la sanzione di inutilizzabilità di cui all'art. 407, comma 3, c.p.p. concerne solo gli atti di indagine aventi efficacia probatoria, nel cui ambito non sono compresi i sequestri preventivi, che mirano ad impedire la prosecuzione della, condotta vietata (Cass.: Sez. III, 21.6.2003, n. 27153, P.M. in proc. Falduto; Sez. II, 2.12.2003, n. 46278, Marchi). La sanzione di inutilizzabilità prevista dall'art. 407, 3° comma, c.p.p. non opera in relazione agli atti che siano stati assunti nell'ambito di indagini diverse volte ad individuare i soggetti responsabili di altri reati, trattandosi di sanzione geneticamente connessa alle indagini endoprocessuali (vedi Cass., Sez. 28.5.2004, n. 24564). Pres. Vitalone Est. Fiale Ric. Lovato ed altri. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 3 Aprile 2007 (c.c. 15 dic. 2007), Sentenza n. 13676

 

PROCEDURE E VARIE - Reati in materia ambientale - Illegittimità sostanziale di un titolo autorizzatorio amministrativo - Poteri del giudice penale. Il giudice penale, allorquando accerta profili di illegittimità sostanziale di un titolo autorizzatorio amministrativo, procede ad un'identificazione in concreto della fattispecie sanzionata e non pone in essere alcuna "disapplicazione" del provvedimento medesimo, né incide, con indebita ingerenza, sulla sfera riservata alla Pubblica Amministrazione, poiché esercita un potere che trova fondamento e giustificazione nella stessa previsione normativa incriminatrice. Pres. Vitalone Est. Fiale Ric. Lovato ed altri. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 3 Aprile 2007 (c.c. 15 dic. 2007), Sentenza n. 13676

 

PROCEDURE E VARIE - Sospensione condizionale della pena - Termine per il risarcimento o all'eliminazione delle conseguenze del reato - Decorrenza - Provvisionale a favore della parte civile ex art. 540, c. 2, C.P.P. - Art. 605, c. 2, C.P.P. - Artt. 648 e 650 C.P.P.. Gli artt. 648 e 650 C.P.P. statuiscono una regola generale in forza della quale, salvo che la legge disponga diversamente, l'esecutività della sentenza è conseguenza della sua irrevocabilità (cosa giudicata formale). Le deroghe disposte dalla legge sono appunto l'immediata esecutività della statuizione sulla provvisionale a favore della parte civile ex art. 540, comma 2, C.P.P. e quella delle statuizioni del giudice di appello sull'azione civile ex art. 605, comma 2, C.P.P.. Non è invece ammessa una esecuzione ante iudicatum dei capi penali della pronuncia. Orbene, in questi capi penali sono indubbiamente comprese le statuizioni sulla sospensione condizionale della pena, sulla subordinazione del beneficio al risarcimento del danno o alle eliminazione delle conseguenze del reato e infine sul termine di decorrenza per adempiere questi obblighi risarcitori o ripristinatori. Ne deriva che il giudice, mentre può ovviamente stabilire una provvisionale immediatamente esecutiva (capo civile), nel subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno o alla eliminazione delle conseguenze del reato (capo penale) non può fissare un termine per il risarcimento o la eliminazione che decorra prima del passaggio in giudicato della sentenza, essendo questo termine un elemento essenziale del suddetto beneficio. Pres. De Maio, Rel. Onorato, Ric. Gritti ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III del 2 aprile 2007 (Ud. 30/11/2007), Sentenza n. 13456

 

PROCEDURE E VARIE - Giudizio di cassazione - Ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione - Quesito di diritto - Necessità - Art. 366-bis cod.proc.civ.. In tema di giudizio di cassazione, anche il ricorso per motivi di giurisdizione deve recare, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 366-bis cod.proc.civ. - introdotto dall'art. 6 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 -, la formulazione del quesito di diritto, il quale deve concludere la illustrazione del motivo, e deve essere precisato in modo esplicito, non potendo essere desunto implicitamente dalla formulazione del motivo di ricorso. Presidente G. Nicastro, Relatore U. Vitrone. CORTE DI CASSAZIONE Civile Sezioni Unite, del 26 marzo 2007, Sentenza n. 7258

 

PROCEDURE E VARIE - APPALTI - Contratto di concessione comunale - Diniego di proroga della concessione - Costruzione e gestione di un'aviosuperficie - Gestore di servizio pubblico - Controversie in materia di pubblici servizi - Giurisdizione esclusiva del G.A.. L'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo "tutte le controversie in materia di pubblici servizi". In particolare, al comma 2, lettera b), tra le controversie devolute vengono indicate quelle "tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici servizi". Nella specie, (intervenuta scadenza del contratto di concessione comunale, con decisione di assunzione diretta da parte del Comune della gestione dell'impianto sportivo (aviosuperficie) in attesa di un eventuale rinnovo del precedente contratto), non occorre delineare i tratti distintivi tra concessione di lavori pubblici (concessione di costruzione e gestione) e concessione di pubblici servizi. Quello che rileva è la circostanza che, una volta realizzata l'opera pubblica, il costruttore il quale intraprenda l'attività di gestire il servizio cui è destinata l'opera assume la qualità di "gestore di servizio pubblico". Sicché, la controversia che insorga tra il medesimo e l'amministrazione rientra, quindi, nel novero di quelle attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, anche, e in special modo, laddove riguardi il diniego di rinnovo della concessione stessa, una volta che l'opera sia realizzata e che la denegata prosecuzione del rapporto concerna, esclusivamente, la gestione e quindi la qualità di esercente del pubblico servizio connesso alla funzionalità dell'opera medesima (cfr; in termini, V, 31 gennaio 2001, n.353). Pres. Ruoppolo - Est. Barra Caracciolo - Comune di San Leo (avv.ti Biagini e Galvani) c. Aero Club di Rimini (n.c.) ed altri (conferma, T.A.R. Marche Sezione n.444 del 20 aprile 2001). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 23/03/2007 (C.c. 13.2.2007), Sentenza n. 1418

 

PROCEDURE E VARIE - Installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici - Verifica delle autorizzazioni - Misure cautelari reali - Poteri del giudice. In applicazione delle disposizioni inerenti l'autorizzazione all'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, il giudice di merito, nell'ambito della cognizione sommaria propria del procedimento afferente alle misure cautelari reali e, quindi, secondo le prospettazioni della pubblica accusa, deve valutare se l'impianto in corso di realizzazione è soggetto alla sola denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art. 87, comma 3, del D. L.vo n. 259/2003, o, altrimenti, se sussiste il provvedimento autorizzatorio previsto dall'art. 87 o debba, comunque, ritenersi sussistente il titolo abilitativo, ai sensi del comma 9 dell'art. 87. Pres. Papa, Est. Lombardi, Ric. Principato. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, del 23 marzo 2007 (C.C. 21/11/2006), Sentenza n.12318

 

PROCEDURE E VARIE - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - APPALTI - Giurisdizione in tema di contratti della P.A. - C.d. serie negoziale e cd. serie procedimentale - Fattispecie. Con riguardo al riparto della giurisdizione in tema di contratti della P.A. costituisce "ius receptum", il procedimento di volontà contrattuale dell'Amministrazione che non si svolge integralmente ed esclusivamente sul piano del diritto privato, articolandosi invece attraverso due serie di atti: la c.d. serie negoziale, che consta di atti privatistici, e la cd. serie procedimentale, quali la deliberazione a contrarre, l'approvazione o il diniego o la revoca dell'approvazione, la registrazione e il visto, ovvero il diniego degli stessi; e che gli atti della serie procedimentale, avendo natura provvedimentale e costituendo esercizio di poteri pubblicistici, a fronte dei quali sono configurabili solo posizioni d'interesse legittimo, sindacabili dal giudice amministrativo. Inoltre, è pacifico, che la circostanza che gli atti di approvazione e controllo della procedura contrattuale si pongano come "condiciones iuris" di efficacia del contratto, sul piano negoziale, con la conseguente giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle controversie risarcitorie connesse al mancato avveramento di dette condizioni, non esclude la loro rilevanza e sindacabilità anche come atti amministrativi, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. in tal senso Cons. St. IV, 26 giugno 1998, n. 990). Fattispecie: appalti, contratto di transazione, diniego di registrazione della Corte dei Conti provvedimento di annullamento. Impresa A.I.A. Costruzioni S.p.a. (avv.ti Biagetti e Vaccarella) c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avv. Gen. Stato), (annulla con rinvio TAR Lazio, sede di Roma Sez. III 4/01/2006, n. 40). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 22/03/2007 (C.C. 28/11/2006), Sentenza n. 1364

 

PROCEDURE E VARIE - Esecuzione del contratto di appalto - Contenzioso scaturito dalla esecuzione dell'appalto - Fase di transazione - Cognizione del giudice amministrativo - Fattispecie. Non sono sottratte alla cognizione del giudice amministrativo le controversie concernenti le determinazioni adottate dall'Amministrazione in relazione al contratto di transazione, quando è in discussione la legittimità dei provvedimenti con i quali il Ministero delle Infrastrutture ha dapprima approvato e poi annullato la transazione stessa. Fattispecie: appalti, diniego di registrazione della Corte dei Conti provvedimento di annullamento. Impresa A.I.A. Costruzioni S.p.a. (avv.ti Biagetti e Vaccarella) c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avv. Gen. Stato), (annulla con rinvio TAR Lazio, sede di Roma Sez. III 4/01/2006, n. 40). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 22/03/2007 (C.C. 28/11/2006), Sentenza n. 1364
 

PROCEDURE E VARIE - URBANISTICA - Opera abusiva in relazione alla quale siano ormai perfezionati gli elementi costitutivi del reato - Sequestro preventivo - Ammissibilità - Fondamento. In materia urbanistica, l'esigenza cautelare richiesta dalla legge per disporre il sequestro preventivo e' ipotizzabile anche per i reati per i quali si siano perfezionati gli elementi costitutivi, in quanto, anche ultimata, l'opera abusiva continua a proiettare le sua conseguenze negative sul regolare assetto del territorio, perpetuando nel tempo l'offesa del bene tutelato e quindi l'esigenza di evitare che il danno sia portato a conseguenze ulteriori (Cass. 2000, n.1551). In effetti, in tema di sequestro preventivo, le "conseguenze " che il legislatore intende neutralizzare attraverso il provvedimento non sono identificabili ne' con la condotta dei reati formali ne' con l'evento naturalistico, che integra la consumazione dei reati materiali, ma sono anche quelle "ulteriori" rispetto alla condotta tipica realizzata. Per tale ragione il sequestro preventivo puo' essere disposto anche quando sia cessata la condotta o si siano perfezionati gli elementi costitutivi del reato in relazione al quale la misura viene adottata. Pres. De Vuono, Est. Branda - Imp. Bruno. TRIBUNALE DI COSENZA, Sez. II Penale - Ordinanza 20 marzo 2007

 

PROCEDURE E VARIE - Ricorso - Proposizione dei motivi aggiunti anche per impugnare nuovi provvedimenti, emessi in corso di giudizio - Applicabilità e limiti - Art. 21 L. n. 1034/1971 - L. n. 205/2000. L'innovazione introdotta all'art. 21 della legge n. 1034 del 1971 dalla legge 21 luglio 2000 n. 205 - ammettendo la proposizione dei motivi aggiunti anche per impugnare nuovi provvedimenti, emessi in corso di giudizio, connessi con l'oggetto del ricorso e concernenti le stesse parti - deve essere interpretata, in assenza di un'espressa e inequivoca estensione al grado di appello, nel senso che si riferisce al solo giudizio di primo grado (Cons. Stato, Sez. IV, 14 settembre 2004 n. 5915; Sez. V, 11 ottobre 2005, n. 5498; Cons. Giust. Amm.Reg. Sic. 21 settembre 2006 n. 540): una differente interpretazione aprirebbe la strada ad una impugnazione per saltum, con ampliamento dell'oggetto del giudizio, in violazione delle regole che governano il processo nel grado di appello. Pres. Frascione - Est. Millemaggi Cogliani. CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 20 Marzo 2007 (C.c. 15/12/2006), Sentenza n. 1330

 

PROCEDURE E VARIE - Declinatoria di giurisdizione - Conservazione degli effetti prodotti dalla domanda proposta al giudice privo di giurisdizione - Art. 30 L. n. 1034/1971 - Illegittimità costituzionale. E' costituzionalmente illegittimo l'art. 30 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), nella parte in cui non prevede che gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione si conservino, a seguito di declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione. Pre. Bile, Red. Vaccarella - Proc. promosso con ordinanza del T.A.R. Liguria su ricorso di T.s.r.l. c. Comune di Genova - CORTE COSTITUZIONALE, 12 marzo 2007 (Ud. 5 marzo 2007), sentenza n. 77

 

PROCEDURE E VARIE - Ricorso per cassazione - Violazione di legge - Nozione. A norma dell'articolo 325 c.p.p., il ricorso per cassazione può essere proposto solo per violazione di legge. Nel concetto di violazione di legge può comprendersi la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente in quanto entrambe correlate all'inosservanza di precise norme processuali, quali ad esempio l'articolo 125 c.p.p., che impone la motivazione anche per le ordinanze , ma non la manifesta illogicità della motivazione, che è prevista come autonomo mezzo d'annullamento nell'articolo 606 lett. e) (Cass. Sez. Un. sentenza n. 2 del 2004, Ferrazzi),. Pres. Papa, Est. Petti, Ric. Sasso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12 marzo 2007 (C.c. 18/01/2007), Sentenza n. 10478

 

PROCEDURE E VARIE - Dichiarazione dell'illegittimità costituzionale - Effetti - Principio di conversione in mezzo di gravame - Art. 161 c.p.c.. La dichiarazione dell'illegittimità costituzionale di una disposizione processuale comporta bensì che la validità degli atti che ne erano disciplinati debba essere vagliata alla stregua della nuova situazione normativa, purché però la questione sia ancora sub judice (v., per tutte, tra le più recenti, Cass. 16 marzo 2006 n. 5853). Anche nel caso della sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità delle norme che regolano la composizione del giudice, pertanto, per il principio di conversione in mezzo di gravame sancito dall'art. 161 c.p.c., la nullità della sentenza può venire in questione soltanto se è stata fatta valere a suo tempo come ragione di impugnazione (v., tra le altre, Cass. 6 febbraio 2003 n. 1733, 3 marzo 2003 n. 3074, 24 dicembre 2005 n. 20472, con le quali, proprio con riferimento alla dichiarazione di incostituzionalità del citato art. 138 t.u. acque, si è esclusa la rilevabilità del vizio di costituzione del Tribunale regionale delle acque pubbliche, ove non sia stato dedotto nell'atto introduttivo del giudizio di gravame). Presidente P. Vittoria, Relatore E. Bucciante. CORTE DI CASSAZIONE Civile SS.UU. del 9/3/2007 (Ud. 18/01/2007), Sentenza n. 5394  

PROCEDURE E VARIE - Processo civile - Sentenze impugnabili e motivi del ricorso per cassazione - Questione di legittimità costituzionale - Art. 360, c. 1° c.p.c.. In materia di successione di leggi, il legislatore ha ampia discrezionalità di modulare nel tempo la disciplina introdotta con il solo limite della ragionevolezza, il quale non è superato se una facoltà processuale viene attribuita solo per il futuro in coerenza col principio tempus regit actum, sicché non diventano retroattivamente efficaci atti che la disciplina precedente non consentiva. (v., Corte cost. 13 gennaio 2006 n. 9). Nella specie, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 27 del d.lgs. n. 40 del 2006 in riferimento all'art. 360, ult. co. cod. proc. civ. nel testo modificato dall'art. 2 d.lgs. citato, nella parte in cui prevede la facoltà di impugnare con ricorso per cassazione tutte le tipologie di vizi previsti all'art. 360, 1° co. cod. proc. civ., sentenze contro le quali la legge ammetteva che il ricorso per cassazione per violazione di legge operava solo per le sentenze pubblicate dopo la sua entrata in vigore. Presidente P. Vittoria, Relatore E. Bucciante. CORTE DI CASSAZIONE Civile SS.UU. del 9 marzo 2007, Sentenza n. 5394

 

PROCEDURE E VARIE - Questioni preliminari - Proposizioni - Limiti - Potestà del giudice - Art. 491, c. 1, c.p.p.. La preclusione stabilita dall'art. 491, comma 1, c.p.p. (Questioni preliminari) riguarda, la possibilità per le parti di proporre la questione concernente la riunione dei procedimenti e le altre previste dalla norma, ma non la facoltà del giudice di disporla successivamente all'accertamento della costituzione delle parti. In ogni caso, non è prevista alcuna sanzione di nullità quale conseguenza della violazione da parte del giudice del limite temporale stabilito dalla disposizione citata. Pres. Papa, Est. Lombardi, Ric. Fiorito. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 9 marzo 2007 (Ud. 26/01/2007), Sentenza n. 10266

 

PROCEDURE E VARIE - Inosservanza di provvedimenti emessi dall'autorità comunale - Volontaria omissione - Art. 650 cod. pen. - Reato permanente. Il reato previsto dall'art. 650 cod. pen. si perfeziona con la scadenza del termine previsto nel provvedimento dell'Autorità amministrativa. Tuttavia l'attività illecita si protrae per tutto il tempo della volontaria omissione, in quanto l'inosservanza dell'ordine pone in essere una situazione antigiuridica, caratterizzata dall'essere necessaria la condotta dell'agente affinché con l'esecuzione del provvedimento venga a cessare lo stato d' illecita disobbedienza. Ne consegue che la norma in questione (salvo il caso di ordine che non possa essere utilmente eseguito dopo la scadenza del termine fissato dall'autorità) configura un reato permanente, che cessa quando lo stesso agente, con un comportamento attivo, dia esecuzione all'ordine ricevuto. (cfr Cass nn. 5363, 6453, 1434 del 1997; n.1889 del 1996). Pres. Papa, Est. Petti, Ric. Albertani. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 9/3/2007 (Ud. 26/01/2007), Sentenza n. 10257

 

PROCEDURE E VARIE - Impugnazioni - Appello incidentale - Oggetto - Individuazione. L'appello incidentale ha ad oggetto i soli punti della decisione oggetto dell'appello principale, nonché i punti che hanno connessione essenziale con i punti denunciati con l'appello principale. Presidente N. Marvulli, Relatore, G. De Roberto. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Penali, 9 marzo 2007 (Ud. 17/10/2006), Sentenza n. 10251

 

PROCEDURE E VARIE - TUTELA DELL'AMBIENTE - ASSOCIAZIONI E COMITATI - Reati ambientali e rimessione del processo - Elementi. L'istituto della rimessione del processo ha carattere eccezionale, implicando una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, e - come tale - va interpretato restrittivamente. Per "grave situazione locale", non altrimenti eliminabile, atta a turbare lo svolgimento del processo, e quindi a giustificarne la rimessione ad altro giudice, deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente nel quale si svolge il processo, connotato da tale abnormità e consistenza da pregiudicare concretamente: a) l'imparzialità del giudice (dell'ufficio giudiziario) titolare del processo; b) ovvero la libera determinazione delle persone che partecipano al processo; c) ovvero la sicurezza e la incolumità pubblica. Non presentano tali requisiti i fatti che non esorbitano dai limiti della vivace dialettica sociale che accompagna in moltissimi casi il negativo impatto ecologico di certi fenomeni produttivi, dividendo l'opinione pubblica tra i difensori della esigenza produttiva e i difensori dell'ambiente e della salute dei cittadini, trattandosi comunque di fatti che certamente non posseggono quel carattere di abnormità, correttamente richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per giustificare la deroga al principio del giudice naturale. Pres. Papa - Est. Onorato - Ric. Delle Foglie. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 8/3/2007 (c.c. 5/12/2006), Sentenza 9800

 

PROCEDURE E VARIE - Principio dell'applicazione retroattiva della sanzione più lieve - Ambito di applicazione. Il principio dell'applicazione retroattiva della sanzione più lieve deve essere applicato dal giudice nazionale quando questi debba sanzionare un comportamento non conforme alle disposizioni dettate dalla normativa comunitaria. Campina c. Hauptzollamt Frankfurt. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. V, 8 Marzo 2007, causa C-45/06

 

PROCEDURE E VARIE - Processo civile - Regolamento di competenza - Sezioni specializzate in proprietà industriale e intellettuale. Il nuovo criterio di competenza territoriale introdotto dall'art. 4 del d.lgs. n. 168 del 2003, istitutivo delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale presso tribunali e corti d'appello, si applica a decorrere dal 1° luglio 2003; restano invece assegnate al giudice competente in base alla normativa previgente le controversie già pendenti e iscritte al ruolo alla data del 30 giugno 2003, quale che sia il grado di giudizio nel quale esse si trovino al momento dell'entrata in vigore della legge. Presidente A. Criscuolo, Relatore A. Ceccherini. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. I, del 1° marzo 2007, Ordinanza n. 2203

 

URBANISTICA E EDILIZIA - PROCEDURE E VARIE - C.d. "reato proprio" - Configurabilità - Elementi. Il c.d. "reato proprio" è quello per la cui sussistenza la legge esige una determinata posizione giuridica o di fatto dell'agente: esso, pertanto, non può essere commesso da qualunque soggetto, ma soltanto da determinate persone, che rivestano una data qualità o si trovino in una certa situazione. Presidente G. De Maio, Relatore A. Fiale - Ric. Roberto ed altri. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, Dep. 28/02/2007 (UD.30/11/2006) Sentenza n. 8407
 

PROCEDURE E VARIE - APPALTI - LAVORO - Controversia promossa dal dipendente dell'appaltatore - Giurisdizione - Domande alternative appartenenti a due differenti giurisdizioni - Principio di concentrazione delle tutele ex artt. 111 e 24 Cost.. La controversia promossa dal dipendente dell'appaltatore per far valere la responsabilità in solido dell'ente pubblico committente appartiene alla giurisdizione dell'AGO, in virtù della posizione dell'ente pubblico non di datore di lavoro bensì di coobbligato nei doveri dell'appaltatore verso i dipendenti. La Corte, muovendo dalla necessità di conciliare tale orientamento con la durata oltremodo irragionevole della controversia (nella specie iniziata ben 19 anni fa) e preso atto dell'effetto devastante, sulla durata del processo, delle tradizionali tecnicalità processuali, ha sottolineato che la costituzionalizzazione del principio della ragionevole durata del processo imponga all'interprete una soluzione interpretativa che verifichi la soluzione da adottare, nella risoluzione di questioni attinenti a norme sullo svolgimento del processo, non solo sul piano della sua coerenza logico concettuale, ma anche, e soprattutto, per l'impatto operativo sulla realizzazione del detto obiettivo costituzionale. Per la Corte, gli artt. 111 e 24 Cost. esprimono, quale mezzo imprescindibile al fine, un principio di concentrazione delle tutele, sicché ove il lavoratore proponga, sulla base dell'esposizione dei medesimi fatti attinenti ad una prestazione lavorativa, due domande in via alternativa, la cui decisione dipende dalla qualificazione giuridica dei fatti emersi in causa, una principale, appartenente alla giurisdizione amministrativa (nella specie ex art. 1 legge n.1369 del 1960, con ente pubblico, ante 30 giugno 1998), ed una subordinata (ex art.3 della legge n.1369 cit.) in cui l'ente pubblico viene evocato non come datore di lavoro, ma come coobbligato al rispetto dei minimi retributivi, il giudice amministrativo avente giurisdizione sulla domanda principale può e deve conoscere di tutte le pretese originate dalla situazione lavorativa dedotta. Presidente V. Carbone, Relatore A. De Matteis. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sezioni Unite, 28/02/2007, Sentenza n. 4636

 

PROCEDURE E VARIE - Assunzione di nuovi mezzi di prova - Ammissione delle prove a richiesta di parte - Assoluta necessità - Potere di ammissione delle prove - Apprezzamento del giudice - Art. 507 c.p.p. - Art.190 c.p.p.. L'assoluta necessità di assunzione di nuovi mezzi di prova di cui all'art.507 cpp, lungi da postulare il dovere di assumerli, non esclude -ma, al contrario, introduce ed esige-l'apprezzamento del giudice, come indica la stessa dizione della norma laddove evidenzia che "il giudice può disporre anche d'ufficio l'assunzione", senza dire né deve né, puramente e semplicemente dispone: trattasi di un apprezzamento rimesso unicamente al giudice e fondato su tutte le risultanze probatorie dallo stesso adeguatamente valutate e nulla impedisce che l'apprezzamento stesso sia, nel corso del processo, riveduto da parte dello stesso giudice. L'esercizio di tale potere-dovere, correlato alle difficoltà che il giudice ritiene o meno sussistente nel procedere a un compiuto accertamento dei fatti sulla base delle risultanze già acquisite, può essere sindacato in sede di legittimità, ma in limiti più ristretti del potere di ammissione delle prove a richiesta di parte disciplinato dall'art.190 cpp, richiedendosi una manifesta assoluta necessità. Pres. Vitalone Est. De Maio Ric. Matticari ed altro. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III del 27 febbraio 2007 (U.p. 11/01/2007), Sentenza n. 8050
 

PROCEDURE E VARIE - Decreto penale - Mancata revoca prima di procedere al giudizio relativo all'opposizione - Nullità del procedimento - Esclusione - Revoca - Fondamento - Principio di tassatività delle nullità - Art.177 c.p..p. - C.3 art. 464 cpp. La mancata revoca espressa del decreto penale prima di procedere al giudizio relativo all'opposizione non è causa di nullità del procedimento, in quanto la revoca è un antecedente indefettibile, che si verifica per il solo fatto della celebrazione di esso, è cioè ope legis e non ope iudicis; inoltre, per la violazione del co.3 dell'art.464 cpp, non è prevista alcuna specifica sanzione processuale, di guisa che, in virtù del principio di tassatività delle nullità di cui all'art.177 stesso codice e poiché non è ravvisabile alcuna delle cause generali di nullità stabilite dal successivo art.178, la mancata revoca non produce alcuna nullità (giurisprudenza consolidata fin dalle sent. sez. V, 23. 7.1992 n.8259; sez. III, 22.7.97 n.7140; sez. III, 3.7.98 n.7845). Pres. Vitalone Est. De Maio Ric. Matticari ed altro. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III del 27 febbraio 2007 (U.p. 11/01/2007), Sentenza n. 8050
 

PROCEDURE E VARIE - Sospensione condizionale della pena - Limiti - Precisazione della lesione concreta e della situazione giuridica più vantaggiosa - Necessità. La sospensione condizionale della pena non può risolversi in un pregiudizio per l'imputato in termini di compromissione del carattere personalistico e rieducativo della pena, per cui l'interesse all'impugnazione, condizionante l'ammissibilità del ricorso, si configura tutte le volte in cui il provvedimento di concessione del beneficio sia idoneo a produrre in concreto la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e la sua eliminazione consenta il conseguimento di una situazione giuridica più vantaggiosa (Cass. sez. un.16.3.1994 n.6563, Rusconi). In specie, tuttavia, il motivo è infondato, in quanto il ricorrente non ha precisato né la lesione concreta, né la situazione giuridica più vantaggiosa, per cui deve riprendere vigore il principio altrettanto pacifico secondo cui la mera opportunità di riservare il beneficio a future condanne eventualmente più gravi, non può assumere quella rilevanza giuridica richiesta per considerare la concessione come pregiudizievole (v., per tutte, Sez.III, 29. 11.2000 n.12279, rv.217991). Pres. Vitalone Est. De Maio Ric. Matticari ed altro. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III del 27 febbraio 2007 (U.p. 11/01/2007), Sentenza n. 8050
 

PROCEDURE E VARIE - Pagamento delle spese processuali in favore della parte civile - Compensazione totale o parziale - Potestà del giudice di merito - Censurabilità - Limiti - Fattispecie - Art. 541 c.1 c.p.p.. In tema di pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, la decisione del giudice di merito circa la compensazione o meno delle spese stesse, essendo espressione di un potere discrezionale attribuito dalla legge, è incensurabile in sede di legittimità ("salvo che ritenga di disporre, per giusti motivi la compensazione totale o parziale", si esprime l'art. 541 co.1 cpp). Va, inoltre, rilevato che, in specie, detta compensazione non era stata richiesta dai difensori dell'imputato (per cui non può a nessun titolo parlarsi di carenza di motivazione al riguardo), essendosi entrambi limitati a richiedere l'assoluzione dell'imputato. Pres. Vitalone Est. De Maio Ric. Matticari ed altro. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III del 27 febbraio 2007 (U.p. 11/01/2007), Sentenza n. 8050
 

PROCEDURE E VARIE - Giudizio di legittimità - Nomina di ulteriori difensori - Revoca delle nomine precedenti - Necessità - Esclusione. La disposizione generale di cui all'art.24 disp. att. cpp -secondo la quale la nomina di ulteriori difensori si considera senza effetto finché la parte non provvede alla revoca delle nomine precedenti che risultino in eccedenza rispetto al numero previsto dagli artt. 96, 100 e 101 cpp- non è applicabile nel giudizio di legittimità, valendo per questo la norma speciale contenuta nell'art. 613 co.2 cpp, la quale prevede che nel procedimento innanzi alla Corte di Cassazione "il difensore è nominato per la proposizione del ricorso o successivamente" e che solo "in mancanza di nomina il difensore è quello che ha assistito la parte nell'ultimo giudizio" (Sez. Un.13.12.1996 n.1282, rv. 206847). Pres. Vitalone Est. De Maio Ric. Matticari ed altro. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III del 27 febbraio 2007 (U.p. 11/01/2007), Sentenza n. 8050

 

PROCEDURE E VARIE - Impugnazioni - Ricorso per cassazione del P.M. - Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 10, c. 2, L. n. 46/2006 - Conseguenze. Nell'ipotesi in cui la Corte d'appello, ai sensi dell'art. 10 comma 2 L. n. 46 del 2006, abbia con ordinanza dichiarato inammissibile l'appello proposto dal P.M. contro una sentenza di proscioglimento emessa prima dell'entrata in vigore della citata legge, ed il P.M. abbia poi presentato ricorso per cassazione, questo non può essere considerato "per saltum" a norma dell'art. 569 c.p.p.. Pertanto, a seguito della sentenza n. 26 del 2007 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 10, comma 2, legge citata, l'ordinanza di inammissibilità va annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione e l'appello del P.M., non ricorrendo profili di inammissibilità formale e non ravvisandosi le condizioni per il proscioglimento dell'imputato ex art. 129 c.p.p., rivive, con la conseguenza che gli atti debbono essere trasmessi alla Corte d'appello per il giudizio sui motivi originariamente proposti a sostegno dell'appello e su quelli nuovi eventualmente presentati ai sensi dell'art. 585 comma 4 c.p.p.. Presidente T. Gemelli, Relatore S. Chieffi. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. I, 24 febbraio 2007 (Ud. 14/02/2007), Sentenza n. 7895

 

PROCEDURE E VARIE - Patrocinio a spese dello stato - Liquidazione competenze - Ricorso per cassazione - Difensore in proprio. Il difensore della persona ammessa nel procedimento penale al patrocinio a spese dello Stato, purché iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti davanti alle magistrature superiori, è legittimato a proporre personalmente il ricorso per cassazione in materia di liquidazione delle sue competenze professionali. La deroga al principio della rappresentanza tecnica nel processo penale è di stretta interpretazione, e non si estende a favore di altre figure, custodi o altri ausiliari del magistrato, che rivestano la qualità di avvocati iscritti nell'albo speciale. (conf. Cass. Sez. Un. 16/02/2007 n. 6816). Presidente E. Lupo, Relatore P. Onorato. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Penali, 16 febbraio 2007 (Ud. 30/01/2007) Sentenza n. 6817

 

PROCEDURE E VARIE - Esecuzione - Sentenza irrevocabile - Appello palesemente tardivo - obbligo di sospensione dell'esecuzione - Esclusione. Il giudice dell'esecuzione, a seguito della presentazione di un atto di appello palesemente tardivo avverso una sentenza dichiarata irrevocabile, non ha l'obbligo di sospendere automaticamente l'esecuzione, avendone invece la facoltà ove ritenga fondata l'impugnazione tardiva. Presidente E. Fazzioli, Relatore A. Cavallo. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. I, 16/02/2007 (Ud. 01/12/2006), Sentenza n. 6819

 

PROCEDURE E VARIE - Patrocinio a spese dello stato - Opposizione al decreto di pagamento - Competenza del giudice monocratico. Nel procedimento di opposizione al decreto di pagamento delle competenze professionali l'ufficio giudiziario competente, quando anche ha natura collegiale come il tribunale di sorveglianza o la corte di appello, decide in composizione monocratica nelle persona del presidente o del giudice dallo stesso delegato. (conf. Cass. Sez. Un. 16/02/2007 n. 6816). Presidente E. Lupo, Relatore P. Onorato. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Penali, 16/02/2007 (Ud. 30/01/2007) Sentenza n. 6817

 

PROCEDURE E VARIE - Sanatorie amministrative - Sanzionabilità penale. Solo il legislatore statale può incidere sulla sanzionabilità penale (per tutte v. la sentenza C. Cost. n. 487 del 1989) e che esso, specie in occasione di sanatorie amministrative, dispone di assoluta discrezionalità in materia di estinzione del reato o della pena, odi non procedibilità (C. Cost. sentenze n. 327 del 2000, n. 149 del 1999 e n. 167 del 1989; C. Cost. n. 196/2004). Pres. Lupo - Est. Fiale - Ric. Sicignano ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 15 febbraio 2007 (Ud. 12/01/2007), Sentenza n. 6431
 

PROCEDURE E VARIE - URBANISTICA E EDILIZIA - Illeciti ammessi a sanatoria - Profili esclusivamente penali - Estinzione dei reati edilizi - Effetti. Il comma 36 dell'art. 32 del D.L. n. 269/2003 ricollega la produzione degli "effetti di cui all'art. 38, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47" (estinzione dei reati edilizi e di quelli già previsti dalle leggi n. 1086/1971 e n. 64/1974) ai soli illeciti ammessi a sanatoria. Il comma 1 del novellato art 32 della legge n. 47/1985 dispone che soltanto "il rilascio del titolo abilitativo edilizio [previo parere favorevole delle Amministrazioni preposte alla specifica tutela vincolistica n.d.r.] estingue anche il reato per la violazione del vincolo", (Corte Costituzionale n. 196/2004). Conseguentemente, l'art. 39 della legge n. 47/1985, non può essere applicato per le opere che oggettivamente non abbiano i requisiti di condonabilità di cui all'art. 32 del D.L. n. 269/2003. Pres. Lupo - Est. Fiale - Ric. Sicignano ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 15 febbraio 2007 (Ud. 12/01/2007), Sentenza n. 6431
 

PROCEDURE E VARIE - URBANISTICA E EDILIZIA - Condono edilizio - Sospensione del processo - Poteri del giudice - Sospensione in assenza dei presupposti di legge - Effetti. Il giudice, già prima di sospendere il processo ex art. 44 della legge n. 47/1985, deve effettuare un controllo in ordine alla sussistenza delle condizioni legittimanti l'accesso alla procedura sanante (data di esecuzione delle opere, stato di ultimazione delle stesse secondo la nozione fornita dall'art. 31 della legge n. 47/1985; rispetto dei limiti volumetrici, eventuali esclusioni oggettive della tipologia d'intervento dalla sanatoria; tempestività della presentazione, da parte di soggetti legittimati, di una domanda di sanatoria riferita alle opere abusive contestate nel capo di imputazione), (Cass. Sezioni Unite 24.11.1999, sentenza n. 22, ric. Sadini). L'ambito di tale potere di controllo è strettamente connesso all'esercizio della giurisdizione penale, perché è il giudice che deve eseguire, in conclusione, l'indispensabile verifica degli elementi di fatto e di diritto della causa estintiva. Trattasi, inoltre, di compiti propri dell'autorità giurisdizionale - conformi al dettato degli artt. 101, 2° comma, 102, 104, 1° comma, e 112 Cost. - che non possono essere demandati neppure con legge ordinaria all'autorità amministrativa in un corretto rapporto delle sfere specifiche di attribuzione. Nel caso in cui il giudice sospenda il processo (ex arti. 44 o 38 della legge n. 47/1985) in assenza dei presupposti di legge, la sospensione è inesistente ed il corso della sospensione non è interrotto. Pres. Lupo - Est. Fiale - Ric. Sicignano ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 15 febbraio 2007 (Ud. 12/01/2007), Sentenza n. 6431

 

PROCEDURE E VARIE - Tutela nei confronti della pubblica amministrazione - Nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva - Presupposti. La creazione di nuove ipotesi di giurisdizione esclusiva è da ritenere conforme al sistema costituzionale - nelle indicazioni date da Corte cost. 6.7.2004, n. 204 -, ove le controversie che vi vengano assoggettate siano inquadrabili in "particolari materie" (art. 103, primo comma, Cost.), nelle quali la tutela nei confronti della pubblica amministrazione investe "anche" diritti soggettivi. Il necessario collegamento delle "materie" assoggettabili alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con la natura delle situazioni soggettive - e cioè con il parametro adottato dal costituente come ordinario discrimine tra le giurisdizioni ordinaria ed amministrativa - comporta che per essere "particolari", dette materie devono partecipare della medesima natura di quelle devolute alla giurisdizione generale di legittimità, che è contrassegnata della circostanza che la pubblica amministrazione agisce come autorità nei confronti della quale è accordata tutela al cittadino davanti al giudice amministrativo. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE SS. UU., 13 febbraio 2007 (Ud. 18/1/2007) Sentenza n. 3043

 

PROCEDURE EVARIE - Diritto d'autore - Sequestro nei confronti dei terzi - Limiti - Coautore. Il provvedimento di sequestro, di cui all'art. 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore, può avere eccezionalmente effetti nei confronti dei terzi, ma, trattandosi di previsione costituente deroga al generale principio per cui la pronuncia inter alios acta, tertio neque nocet, neque prodest, tale norma deve essere interpretata restrittivamente, con la conseguenza che possono essere considerati terzi soltanto quei soggetti rispetto ai quali la necessità di esecuzione del provvedimento non poteva essere nota o che non potevano essere individuati al momento della proposizione del procedimento cautelare. Ne deriva che ove al richiedente la misura cautelare, preteso coautore, sia noto che l'opera sia stata pubblicata da un editore in forza di contratto di edizione, il provvedimento di sequestro non può essere adottato - pena l'inefficacia della misura - nei confronti del medesimo editore, succeduto all'(altro) (co)autore nella titolarità dei diritti di utilizzazione economica, senza che nei suoi confronti sia assicurata la garanzia del contraddittorio, sia pure nelle forme del rito cautelare. Presidente G. Losavio, Relatore L. Panzani. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. I, del 9 febbraio 2007, Sentenza n. 2873

 

PROCEDURE E VARIE - T.A.V. - Opere strategiche e di interesse nazionale - Istanza di regolamento di competenza. La competenza a conoscere della impugnativa su progetti riguardanti le opere strategiche e di interesse nazionale è del TAR centrale (Lazio, sede di Roma), ai sensi degli artt. 2 e 3 L. TAR (nella specie, progetto preliminare della linea AV/AC Milano-Verona TAV). Pres. Varrone - Est. Balucani - Trento ad alta velocita' - TAV - S.P.A., (Avv. D'Amelio) c. Comune di Poncarale, Comune di Montirone, (n.c.) (annulla TAR di Brescia del 22 febbraio 2005 sentenza n. 91). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 07/02/2007 (C.C. 12/12/2006), Sentenza n. 513

 

PROCEDURE E VARIE - Atto amministrativo - Errore nell'indicazione del giudice innanzi al quale proporre ricorso - Rimessione in termini - Possibilità - Mutamento della giurisdizione - Esclusione - Fattispecie in materia di acque pubbliche. L'errata indicazione in un atto amministrativo del giudice innanzi al quale proporre ricorso (nella specie: il provvedimento impugnato, in materia di acque pubbliche, recava la dicitura "contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio entro 60 giorni dalla notifica") può legittimare - ove ritenuto dal giudice correttamente adìto - una rimessione in termini per errore scusabile, ma non certamente un mutamento della giurisdizione posta dalla legge. Pres. Guerrieri, Est. Luttazi - F.E. (avv. Raffaelli) c. Comune di Castelnuovo di Porto (avv. Rinella) - T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. I quater - 7 febbraio 2007 n. 968

 

PROCEDURE E VARIE - Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento - Art. 1 L. n. 46/2006 - Illegittimità costituzionale. E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva. Pres. Bile, Ref. Flick - Proc. promosso dalla Corte d'appello di Roma nel procedimento penale a carico di E. F. e dalla dalla Corte d'appello di Milano nel procedimento penale a carico di A. M. ed altri - CORTE COSTITUZIONALE, 6 febbraio 2007 (Ud. 24 gennaio 2007), sentenza n. 26

 

PROCEDURE E VARIE - Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento - Inammissibilità dell'appello proposto dal P.M. contro una sentenza di proscioglimento prima della data di entrata in vigore della L. n. 46/2006 - Art. 10, c. 2, L. n. 46/2006 - Illegittimità costituzionale. E' costituzionalmente illegittimo l'art. 10, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile. Pres. Bile, Ref. Flick - Proc. promosso dalla Corte d'appello di Roma nel procedimento penale a carico di E. F. e dalla dalla Corte d'appello di Milano nel procedimento penale a carico di A. M. ed altri - CORTE COSTITUZIONALE, 6 febbraio 2007 (Ud. 24 gennaio 2007), sentenza n. 26

 

PROCEDURE E VARIE - Mandato di arresto europeo - Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Condizioni per la consegna - Previsione di limiti massimi di carcerazione preventiva - Interpretazione. In materia di mandato di arresto europeo, con riguardo alla previsione dell'art. 18 lett. e) della legge 22 aprile 2005, n. 69, che prevede un caso di rifiuto di consegna se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva, l'autorità giudiziaria italiana deve verificare, ai fini della consegna, se nella legislazione dello Stato membro di emissione sia espressamente fissato un termine di durata della custodia cautelare fino alla sentenza di condanna di primo grado, o, in mancanza, se un limite temporale implicito sia comunque desumibile da altri meccanismi processuali che instaurino, obbligatoriamente e con cadenze predeterminate, un controllo giurisdizionale funzionale alla legittima prosecuzione della custodia cautelare o, in alternativa, alla estinzione della stessa. Alla stregua del principio espresso, la Suprema Corte ha ritenuto che la Germania (nella specie Stato richiedente) presenta una normativa che, nel prevedere un limite massimo di custodia cautelare di sei mesi e nell'assicurare, pur nell'eventualità della proroga di detto termine, un sistema di controlli cadenzati, appare rispettare sia la lettera che lo spirito dell'art. 18 lett. e) l. n. 69 del 2005. Analoga conclusione sarebbe da trarsi per quelle legislazioni (ad es., Belgio, Svezia, Finlandia), che, pur non direttamente contemplando un limite massimo di durata della custodia, prevedono specifici meccanismi processuali che comportano un controllo sulla necessità della custodia, sempre che, ove il controllo non sia effettuato o conduca ad un risultato negativo, si determini l'automatica liberazione dell'imputato. La possibilità di proroga della durata della custodia non è dunque incompatibile con il concetto di limite massimo, mentre con essa sembrano incompatibili quei meccanismi processuali dai quali derivi che, alle scadenze temporali, pur in mancanza di un provvedimento del giudice, lo stato custodiale non debba integralmente cessare. Presidente E. Lupo, Relatore G. Conti. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Penali, 5 Febbraio 2007 (Ud. 30/01/2007), Sentenza n. 4614

 

PROCEDURE E VARIE - Reato colposo - Accertamento della colpa - Prevedibilità dell'evento dannoso - Fattispecie. Ai fini dell'elemento soggettivo della colpa, occorre accertare, con valutazione ex ante, la prevedibilità dell'evento, giacché non può essere addebitato all'agente di non avere previsto un evento che, in base alle conoscenze che aveva o che avrebbe dovuto avere, non poteva prevedere. Diversamente opinando, del resto, si finirebbe con il costruire una forma di responsabilità oggettiva. Quanto all'apprezzamento del parametro della prevedibilità, con specifico riguardo alla individuazione del momento cui occorre fare riferimento per pretendere che l'agente riconoscesse i rischi della sua attività e i potenziali sviluppi lesivi, è da ritenere che l'agente abbia in proposito un obbligo di informazione in relazione alle più recenti acquisizioni scientifiche, anche se non ancora patrimonio comune ed anche se non applicate nel circolo di riferimento, a meno che si tratti di studi isolati ancora privi di conferma. Quanto al contenuto della prevedibilità, è da ritenere, inoltre, che vi rientri anche la sola possibilità per il soggetto di rappresentarsi una categoria di danni, sia pure indistinta ma potenzialmente derivante dal suo agire, tale che avrebbe dovuto convincerlo ad astenersi o ad adottare più sicure regole di prevenzione. In altri termini, ai fini del giudizio di prevedibilità, deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della condotta a dar vita ad una situazione di danno e non anche alla specifica rappresentazione ex ante dell'evento dannoso, quale si è concretamente verificato in tutta la sua gravità ed estensione. In questa prospettiva, deve ritenersi corretta e congruamente motivata la sentenza di merito la quale, attraverso insindacabili valutazioni di fatto, abbia affermato che, poiché il "cvm" e il "pvc" erano da ritenersi sostanze di cui era già conosciuta l'idoneità a provocare gravi patologie, dovevano ritenersi ex ante prevedibili gravi danni alla salute dei lavoratori esposti a tali sostanze, sì da farne discendere l'obbligo del datore di lavoro (pure in mancanza di regole cautelari di origine normativa, nella specie, invece, esistenti: artt. 20 e 21 d.p.r. 19 marzo 1956, che impongono al datore di lavoro, nel caso di ambienti di lavoro in cui siano presenti prodotti nocivi o polveri, di impedirne o "ridurne per quanto possibile" lo sviluppo e la diffusione) di adottare le cautele necessarie per preservare i lavoratori dal rischio per la salute. Presidente G. S. Coco, Relatore C. G. Brusco. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sezione IV 06/02/2007 (Ud.17/05/2006), Sentenza n. 4675
 

PROCEDURE E VARIE - Reato colposo - Accertamento della colpa - Prevedibilità dell'evento dannoso - Contenuto. Ai fini dell'elemento soggettivo della colpa e, in particolare, dell'apprezzamento della prevedibilità dell'evento dannoso rispetto alla condotta dell'agente, ossia quanto alla rappresentazione in capo all'agente della potenzialità dannosa del proprio agire, da intendere come rischio o pericolo delle conseguenze lesive della propria condotta, è da ritenere che questa possa riconnettersi anche alla probabilità o anche solo alla possibilità (purché fondata su elementi concreti e non solo congetturali) che queste conseguenze dannose si producano, non potendosi limitare tale rappresentazione alle sole situazioni in cui sussista in tal senso una certezza scientifica. Ne consegue che, allorquando si discuta di prevenzione di rischi alla salute, l'obbligo prevenzionale a carico dell'agente di eliminare o ridurre tali rischi sussiste anche solo laddove la mancata adozione delle cautele preventive possa indurre il dubbio concreto della verificazione dell'evento dannoso. Non può infatti limitarsi l'obbligo preventivo ai rischi riconosciuti come sussistenti dal consenso generalizzato della comunità scientifica e alla adozione delle misure preventive generalmente praticate. Presidente G. S. Coco, Relatore C. G. Brusco. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sezione IV 06/02/2007 (Ud.17/05/2006), Sentenza n. 4675
 

PROCEDURE E VARIE - Reato colposo - Accertamento della colpa - Prevedibilità dell'evento dannoso - Concretizzazione del rischio - Differenze. Ai fini dell'elemento soggettivo della colpa, per potere formalizzare l'addebito colposo, non basta soffermare l'attenzione sulla violazione della regola cautelare, ma è necessario verificare che questa sia diretta ad evitare proprio il tipo di evento dannoso verificatosi. Diversamente l'agente verrebbe punito per la mera infrazione anche se la regola cautelare aveva tutt'altro scopo, cioè verrebbe sanzionato il mero versari in re illicita con la previsione di una sorta di responsabilità oggettiva. A tal fine occorre procedere a verificare la cosiddetta "concretizzazione del rischio" (o "realizzazione del rischio"), che si pone sul versante oggettivo della colpevolezza, come la prevedibilità dell'evento dannoso si pone invece più specificamente sul versante soggettivo. La relativa valutazione deve prendere in considerazione l'evento in concreto verificatosi ed è diretta ad accertare se questa conseguenza dell'agire rientrava tra gli eventi che la regola cautelare inosservata mirava a prevenire. In proposito, dovendosi precisare che la prevedibilità dell'evento dannoso va accertata con criteri ex ante e va valutata dal punto di vista dell'agente (non di quello che ha concretamente agito, ma dell'agente modello) per verificare se era prevedibile che la sua condotta avrebbe potuto provocare quell'evento; il criterio della concretizzazione del rischio, invece, è una valutazione ex post che consente di avere conferma, o meno, che quel tipo di evento effettivamente verificatosi rientrasse tra quelli che la regola cautelare mirava a prevenire, tenendo conto che esistono regole cautelari per così dire "aperte" nelle quali la regola è dettata sul presupposto che esistano o possano esistere conseguenze dannose non ancora conosciute, ed altre "rigide", che prendono in considerazione solo uno specifico e determinato evento. A ben vedere, prevedibilità e concretizzazione riguardano il medesimo problema, anche se da punti di vista differenti. La prevedibilità viene valutata ex ante facendo riferimento all'agente modello, mentre la concretizzazione del rischio richiede una verifica ex post sul rapporto tra evento concreto e norma cautelare: in altri termini, mentre la prevedibilità è prevedibilità in astratto, la concretizzazione è prevedibilità in concreto, trattandosi di una prevedibilità oggettiva che va verificata a posteriori. Presidente G. S. Coco, Relatore C. G. Brusco. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sezione IV 06/02/2007 (Ud.17/05/2006), Sentenza n. 4675

 

PROCEDURE E VARIE - Giudice di pace - Nota spese - Liquidazione spese. Anche nel procedimento davanti al giudice di pace, se nel fascicolo di parte non è stata rinvenuta la nota spese e manca l'annotazione del cancelliere, il deposito deve considerarsi privo di dimostrazione e come non effettuato, e il giudice di pace, nel liquidare le spese processuali, non è tenuto a tenerne conto. Presidente G. Fiduccia, Relatore N. Fico. CORTE DI CASSAZIONE Civile Sez. III, 6 febbraio 2007, Sentenza n. 2548

 

PROCEDURE E VARIE - Istanza cautelare di danno temuto - Compromissione del diritto di proprietà - Pericolo di danno alla salute - Disciplina civilistica - Artt. 832 c.c. e 1172 cod. civ.. La deduzione del pericolo di danno alla salute non assume rilievo caratterizzante ed esclusivo, ai fini dell'istanza cautelare di danno temuto, nei casi in cui tale pericolo costituisca la conseguenza di una menomazione delle facoltà di godimento pieno ed esclusivo che, ai sensi dell'art. 832 c.c., connotano il diritto di proprietà, la cui compromissione giustifica, pertanto, il ricorso all'azione di cui all'art. 1172 cod. civ.. Presidente Pontorieri, Relatore Piccialli, Ric. Malaguti ed altro. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. II, 29 Gennaio 2007 (Ud. 21/11/2006), Sentenza n. 1778
 

PROCEDURE E VARIE - Azioni nunciatorie - Denuncia di danno temuto e denunzia di nuova opera - Differenza - Istanza cautelare - Disciplina applicabile - Artt. 1171 e 1172 c.c.. Il carattere di esclusiva altruità della cosa, produttiva di pericolo, non può ritenersi condizione della denuncia di danno temuto, alla stregua di un raffronto tra le due previsioni normative regolanti le due distinte ipotesi di azioni nunciatorie, ove si consideri che, mentre quella di cui all'art. 1171 c.c., con riguardo alla denunzia di nuova opera, espressamente richiede che l'opera sia stata "da altri intrapresa sul proprio come sull'altrui fondo", nell'ipotesi di cui all'art. 1172 cit. cod., la previsione di "qualsiasi edificio, albero o altra cosa..." quale fonte generativa del pericolo sovrastante la cosa formante oggetto del diritto tutelato, per la sua ampia omnicomprensività consenta il ricorso all'azione cautelare a prescindere dal suddetto requisito, purché la parte istante non sia in condizione di provvedervi autonomamente. Presidente Pontorieri, Relatore Piccialli, Ric. Malaguti ed altro. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. II, 29 Gennaio 2007 (Ud. 21/11/2006), Sentenza n. 1778

 

Procedure e varie - Energia elettrica - Impianto eolico - Legitimatio ad causam - Mera veste di residente nel comune ove è prevista la realizzazione dell'impianto - Insufficienza. La mera veste di residente nel Comune nel cui territorio è prevista la realizzazione di un impianto eolico non è di per sé sufficiente ad individuare uno specifico vulnus in capo al ricorrente ed a fondarne la legitimatio ad causam, perché, secondo consolidata giurisprudenza, il potere di impugnazione presuppone la localizzazione degli interessi del ricorrente - attestata, alternativamente, dai requisiti della residenza, della proprietà, del possesso di immobili o da qualunque altro elemento indicativo di uno "stabile collegamento" - nella medesima zona attinta dall'intervento modificativo avverso il cui assenso provvedimentale si esplichi la reazione processuale (cfr., di recente, Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3757 del 7 luglio 2005). Pres. Esposito, Est. Fedullo - B.A. ed altri (avv. De Vivo) c. Comune di Torraca (avv.ti Marino e Riccardi), Regione Campania (avv. Consolazio), Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato), Provincia di Salerno (avv.ti Casella e Ferrara), Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano (avv. Lentini) e altri (n.c.), riunito ad altro ricorso - T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 29 gennaio 2007, n. 94

 

Procedure e varie - Energia elettrica - Impianto eolico - Legitimatio ad causam - Proprietario di una abitazione ubicata nei pressi dell'impianto - Vicinitas - Sussistenza. Sussiste la legittimazione ad agire del proprietario di una abitazione ubicata nei pressi del sito sul quale è prevista l'istallazione dell'impianto eolico. Non vi è dubbio che il rapporto di immediata contiguità tra l'impianto e l'abitazione di proprietà del ricorrente è tale da integrare la situazione di vicinitas che, ai sensi dell'art. 31, comma 9, l. n. 1150 del 17 agosto 1942, come modificato dall'art. 10 l. n. 765 del 6 agosto 1967, è idonea a fondare la legittimazione all'impugnazione in subiecta materia. Pres. Esposito, Est. Fedullo - B.A. ed altri (avv. De Vivo) c. Comune di Torraca (avv.ti Marino e Riccardi), Regione Campania (avv. Consolazio), Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato), Provincia di Salerno (avv.ti Casella e Ferrara), Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano (avv. Lentini) e altri (n.c.), riunito ad altro ricorso - T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 29 gennaio 2007, n. 94

 

Procedure e varie - Energia elettrica - Impianto eolico - Incidenza sul paesaggio - Zone di rispetto entro cui siano ricompresse porzioni del territorio di comuni limitrofi - Comuni limitrofi - Legitimatio ad causam - Sussistenza. L'incidenza paesaggistica di un impianto per la produzione di energia eolica, nonché la creazione di zone di rispetto nelle quali siano ricompresse parti del territorio di comuni limitrofi e dalle quali discenderebbero effetti negativi in ordine alla fruibilità del territorio medesimo, configurano un vulnus idoneo a fondare la legittimazione ad agire in capo ai considerati comuni limitrofi. Pres. Esposito, Est. Fedullo - B.A. ed altri (avv. De Vivo) c. Comune di Torraca (avv.ti Marino e Riccardi), Regione Campania (avv. Consolazio), Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato), Provincia di Salerno (avv.ti Casella e Ferrara), Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano (avv. Lentini) e altri (n.c.), riunito ad altro ricorso - T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 29 gennaio 2007, n. 94

 

PROCEDURE E VARIE - Nuovo sistema processuale - Integrazione del materiale probatorio insufficiente o mancante ex art. 507 c.p.p. - Ammissione di prove - Contestazione suppletiva ed a modificazione dell'imputazione ex art. 516 c.p.p. - Poteri conferiti al giudice - Principio iura novit curia. In considerazione della centralità del dibattimento, dei poteri conferiti al giudice sia in materia d'integrazione del materiale probatorio insufficiente o mancante ex art. 507 c.p.p., che in tema di ammissione di prove, e della possibilità di procedere a contestazione suppletiva ed a modificazione dell'imputazione ex art. 516 c.p.p., non è necessaria una dettagliata imputazione. Ciò, aderendo alle novità del nuovo sistema processuale, disancorato da visioni formalistiche e da valori epistemologici delle radici letterali e teso a considerare l'imputazione nel suo complesso ed il fondamentale principio iura novit curia (Cassazione Sezione I, n. 382/1999, Piccioni, RV. 215140). Pres. Papa - Est. Teresi - Ric. Rando. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 25 gennaio 2007 (Ud. 18/12/2006), Sentenza n. 2871

 

PROCEDURE E VARIE - Giudizio di impugnazione - Ricorso proposto da un pubblico ministero incompetente - Inammissibilità - Deposito come "atto proprio" dal pubblico ministero competente. E' inammissibile il ricorso proposto da un pubblico ministero incompetente che porti la firma di adesione del competente organo dell'accusa, poiché un gravame originariamente inammissibile non é idoneo a produrre l'impulso necessario per originare il giudizio di impugnazione (Cass. Sez. III, 23.3.2004, sentenza n. 13969). Tuttavia, non è configurabile, un ricorso "per relationem" nè alcuna "inammissibilità originaria", quando, indipendentemente dalla persona fisica che ha materialmente redatto l'atto di gravame, questo è stato depositato come "atto proprio" dal pubblico ministero competente. Pres. Grassi Est. Fiale Ric. Bruno. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23 gennaio 2007 (c.c. 14/12/2006), Sentenza n. 1894

 

PROCEDURE E VARIE - Provvedimenti di sequestro - Verifica delle condizioni di legittimità della misura - Limiti. Nei procedimenti incidentali aventi ad oggetto provvedimenti di sequestro, la verifica delle condizioni di legittimità della misura da parte del Tribunale non può tradursi in una anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità degli indagati in ordine al reato o ai reati oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra fattispecie concreta e fattispecie legale ipotizzata, mediante una valutazione prioritaria ed attenta della antigiuridicità penale del fatto (Cass., Sez. Unite, 7.11.1992, ric. Midolini). Pres. Grassi Est. Fiale Ric. Bruno. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23 gennaio 2007 (c.c. 14/12/2006), Sentenza n. 1894
 

PROCEDURE E VARIE - Misure cautelari reali - Provvedimenti del tribunale del riesame - Legittimato a ricorrere - P.M. - Art. 325 c.p.p.. In materia di misure cautelari reali, legittimato a ricorrere contro i provvedimenti del tribunale del riesame, ai sensi dell'art. 325 c.p.p., è solo il pubblico ministero presso detto tribunale e non anche quello che aveva richiesto l'applicazione della misura. Pres. Grassi Est. Fiale Ric. Bruno. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23 gennaio 2007 (c.c. 14/12/2006), Sentenza n. 1894

 

PROCEDURE E VARIE - Provvedimenti di sequestro - Verifica di congruità degli elementi rappresentati - Ruolo di garanzia del Tribunale. Nei procedimenti incidentali aventi ad oggetto provvedimenti di sequestro, l'accertamento della sussistenza del "fumus commissi delicti"' va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto, per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica. Il Tribunale, non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando sotto ogni aspetto l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro" (Cass., Sez. Un., 29.1.1997, n. 23, ric. P.M. in proc. Bassi e altri). Pres. Grassi Est. Fiale Ric. Bruno. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23 gennaio 2007 (c.c. 14/12/2006), Sentenza n. 1894
 

PROCEDURA E VARIE - Riesame di provvedimenti di sequestro - Situazioni di buona fede e di affidamento incolpevole - Potestà del giudice. Spetta in ogni caso al giudice del merito, e non certo a quello del riesame di provvedimenti di sequestro, la individuazione, in concreto, di eventuali situazioni di buona fede e di affidamento incolpevole. (Cass., Sez. III, 28.9.2006, sentenza n. 40425, Consiglio). Pres. Grassi Est. Fiale Ric. Bruno. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23 gennaio 2007 (c.c. 14/12/2006), Sentenza n. 1894

 

PROCEDURA E VARIE - Autorità giudiziaria ordinaria - Conformità a legge di un "arret" di un'altra giurisdizione - Limiti. L'autorità giudiziaria ordinaria non ha il potere di valutare la conformità a legge di un "arret" di un'altra giurisdizione: ciò in quanto il cittadino - pena la vanificazione dei suoi diritti civili - non può essere privato della facoltà di fare affidamento sugli strumenti della tutela giurisdizionale posti a sua disposizione dall'ordinamento". (Ric. Ciaburri. Cass. Sez. III, del 3.4.1996, decisione n. 54). Pres. Grassi Est. Fiale Ric. Bruno. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23 gennaio 2007 (c.c. 14/12/2006), Sentenza n. 1894

 

PROCEDURE E VARIE - Provvedimenti di sequestro - Riesame - Procedimenti incidentali - Potestà del giudice - Limiti - Accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti. Nei procedimenti incidentali aventi ad oggetto il riesame di provvedimenti di sequestro, non è ipotizzabile una "plena cognitio" del Tribunale, al quale è conferita esclusivamente la competenza a conoscere della legittimità dell'esercizio della funzione processuale attribuita alla misura ed a verificare, quindi, la correttezza del perseguimento degli obiettivi endoprocessuali che sono propri della stessa, con l'assenza di ogni potere conoscitivo circa il fondamento dell'accusa, potere questo riservato al giudice del procedimento principale. (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 29.1.1997, ric. P.M. in proc. Bassi). Inoltre, l'accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli dementi rappresentati, che non possono essere censurati sul piano fattuale, per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono - in una prospettiva di ragionevole probabilità - di sussumere l'ipotesi formulate in quella tipica. Pres. Grassi - Est. Fiale - Ric. Cristiano. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 23 gennaio 2007 (cc. 14/12/2006), Sentenza n. 1893
 

Procedura e varie - Ricorso - Mandato al difensore - Mancanza della data - Elementi ricavati sulla base di altri presupposti - Effetti - Elementi essenziali incerti. La mancanza della data del mandato al difensore non rende inammissibile il ricorso quando la data stessa possa essere ricavata sulla base di altri elementi C. d. S., V, 20 dicembre 2001, n. 6320; (in termini analoghi Cassazione Sezione I Civile, 24 marzo 2006, n. 6687; 8 luglio 2004, n. 12568). Peraltro, la mancanza della data rende inammissibile il ricorso quando la sua omissione rende incerti elementi essenziali (Cass., Sezione I Civile, 22 marzo 1999, n. 2650; Sezione II, 15 maggio 1997, n. 4281). Pres. Giovannini - Est. Atzeni - Comune di San Felice a Cancello (avv. Taglialatela) c. Vodafone Omnitel s.p.a. (n.c.) (inammissibilità del ricorso di primo grado Tar Campania, sede di Napoli, Sezione VII, n. 10631/2005 - 5/8/2005). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 23/01/2007 (C.C. 21/11/2006), Sentenza n. 236

 

PROCEDURE E VARIE - Tribunale del riesame - Limiti al sindacato demandatogli - Artt. 321 e 324 c.p.p. Non sussiste la violazione degli artt. 321 e 324 cod. proc. pen. nel caso in cui il tribunale del riesame non si limiti ad accertare la mera astratta configurabilità del reato ipotizzato, ma valuti, sulla base di un esame di tutti gli elementi di fatto sottoposti alla sua attenzione, la sussistenza in concreto, e non in astratto, del fumus dei reati contestati sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati. Pres. Vitalone - Est. Franco - Ric. Gigante. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23 gennaio 2007 (c.c. 26/10/2006), Sentenza n. 1869
 

PROCEDURE E VARIE - Tribunale del riesame - Indicazione formale del reato e qualificazione giuridica del fatto. Il tribunale del riesame può dare una diversa qualificazione giuridica del fatto contestato lasciando ferma l'identità del fatto contestato e la fattispecie incriminatrice. Ciò che rileva non è tanto l'indicazione formale del reato quanto invece la descrizione fattuale che dello stesso viene data nell'ambito del capo di imputazione. Pres. Vitalone - Est. Franco - Ric. Gigante. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23 gennaio 2007 (c.c. 26/10/2006), Sentenza n. 1869
 

PROCEDURE E VARIE - Tribunale del riesame - Principio dell'immutabilità del fatto contestato - Principio dell'immutabilità della definizione giuridica - Differenza - Correzione del nomen juris. Anche in materia de libertate vige il principio dell'immutabilità del fatto contestato, inteso come accadimento della realtà, sul quale l'indagato è stato chiamato a difendersi, non già il principio dell'immutabilità della definizione giuridica data al fatto stesso dal pubblico ministero: ne consegue che è sempre consentito al giudice dell'applicazione della misura, o a quello del riesame o d'appello, attribuire la corretta qualificazione giuridica al fatto descritto nel capo d'imputazione, senza che ciò incida sull'autonomo potere di iniziativa del P.M. e fermo restando che l'eventuale correzione del nomen juris non può avere effetto oltre il procedimento incidentale (Sez. Un., 19 giugno 1996, Di Francesco, m. 205.617; Sez. I, 14 luglio 1997, Cavaliere, in. 208.724; Sez. II, 20 ottobre 1999, Schettino, m. 216.348; Sez. IV. 11 dicembre 2003, Sangiuolo, m. 228.566). Pres. Vitalone - Est. Franco - Ric. Gigante. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23 gennaio 2007 (c.c. 26/10/2006), Sentenza n. 1869

 

PROCEDURE E VARIE - Difesa e difensori - Investigazioni preventive - Futuro giudizio di revisione - Autorizzazione per atto investigativo - Competenza - Giudice dell'esecuzione. Spetta al giudice dell'esecuzione, e non al giudice competente per la revisione, la cognizione dell'istanza difensiva proposta nell'esercizio dell'attività di investigazione preventiva e diretta all'autorizzazione per il prelievo di frammenti ossei di cadaveri al fine di accertamenti scientifici, specificamente l'esame del DNA, funzionali alla successiva promozione del giudizio di revisione. Presidente G. Fabbri, Relatore G. Canzio. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. I, 19/01/2007 (Ud. 05/12/2006), Sentenza n. 1599

 

PROCEDURE E VARIE - Giudizio - Lista testimoniale - Tardivo deposito - Prova testimoniale comunque assunta - Inutilizzabilità - Esclusione. Il mancato deposito della lista testimoniale nel termine prescritto non determina, in assenza di una espressa previsione di legge, l'inutilizzabilità della prova comunque assunta. Presidente G. Fabbri , Relatore S. Chieffi. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. I, 19 gennaio 2007 (Ud. 21/12/2006), Sentenza n. 1585

 

PROCEDURE E VARIE - Giudizio - Istruzione dibattimentale - Prova documentale - Assunzione tardiva - Inutilizzabilità - Esclusione. L'acquisizione tardiva in dibattimento, perché successiva all'assunzione delle prove testimoniali, di una prova documentale non ne determina l'inutilizzabilità. Presidente E. Lupo, Relatore G. De Maio. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 19/01/2007 (Ud. 16/11/2006), Sentenza n. 1343

 

Procedure e varie - Fermo amministrativo - Opposizione all'esecuzione - Giurisdizione dei giudici ordinari - Natura di atto funzionale all'espropriazione forzata - Mezzo di realizzazione del credito. La tutela giurisdizionale nei confronti del fermo amministrativo si deve realizzare dinanzi al giudice ordinario con le forme dell'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi (art. 57 d.P.R. n. 602 del 1973). In quanto, il fermo amministrativo è un atto funzionale all'espropriazione forzata e, di conseguenza, un mezzo di riscossione del credito dell'amministrazione. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. SS.UU., 17/01/2007, Sentenza n. 875

 

PROCEDURE E VARIE - Tributi - Impresa individuale - Accertamento tributario - Erronea indicazione della ditta - Nullità - Condizioni. L'obbligazione tributaria non fa capo, nel caso di impresa individuale, alla ditta, che è solo un elemento distintivo dell'impresa, bensì alla persona fisica dell'imprenditore. Ne consegue che la erroneità della indicazione della ditta può comportare nullità dell'accertamento tributario solo se da essa possa derivare incertezza assoluta circa la individuazione dell'imprenditore destinatario della pretesa tributaria, avuto riguardo ad ogni altro dato identificativo risultante dall'accertamento, quale, in primo luogo, il codice fiscale o il numero di partita IVA. Nella specie, alla stregua di tale principio, la Corte ha accolto il ricorso dell'Amministrazione delle Finanze nei confronti della sentenza di una Commissione tributaria regionale che aveva dichiarato nulli gli avvisi di accertamento IVA notificati ad un imprenditore nei quali figurava erroneamente come ditta il nome dello stesso, nonostante non sussistesse alcun dubbio in punto di fatto riguardo alla circostanza che detti accertamenti si riferissero al predetto contribuente. Pres. B. Saccucci, Rel. P. D'Alessandro. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Tributaria, 15/01/2007, Sentenza n. 713

 

Procedure e varie - Rapporto di continuità normativa tra l'art. 48 della legge 1089/39 e quelle degli articoli 87 del d. Ivo n. 490/99 e 90 del d.lvo n. 42/2004 - C.d. successione di leggi nel tempo ex art, 2 cod. pen.. Sussiste un rapporto di continuità normativa tra l'art. 48 della legge 1089/39 e quelle degli articoli 87 del d. Ivo n. 490/99 e 90 del d.lvo n. 42/2004 ad essa rispettivamente succedute costituendo queste ultime, per l'oggetto della tutela, la sostanziale riproposizione della norma precedentemente in vigore. Infatti, gli articoli 87 d. Ivo n. 490/99 e 90 d.lvo n. 42/2004, pur introducendo il termine di ventiquattro ore per la denuncia della scoperta delle cose immobili o mobili che presentano interesse archeologico, riproducono per il resto in maniera pressoché identica il testo dell'art. 48 della legge 1089/39. Pres. Vitalone - Est. Sarno - Ric. Tempesta. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 12 gennaio 2007 (Ud. 23/11/2006), Sentenza n. 458

 

Procedure e varie - Prescrizione del reato - Causa estintiva - Obbligo del giudice di immediata declaratoria ex art. 129 cod. proc. pen.. In presenza della causa estintiva della prescrizione del reato, l'obbligo del giudice di immediata declaratoria ex art. 129 cod. proc. pen. postula che le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la rilevanza penale di esso e la non commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, senza necessità di ulteriore accertamento, sicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di constatazione che a quello di apprezzamento e che, pertanto, qualora le risultanze processuali sono tali da condurre a diverse ed alternative interpretazioni, senza che risulti evidente la prova dell'estraneità dell'imputato al fatto criminoso, non può essere applicata la regola di giudizio ex art. 530, comma secondo, cod. proc. pen. la quale equipara la prova incompleta, contraddittoria od insufficiente alla mancanza di prova, ma deve essere dichiarata la causa estintiva della prescrizione (Sez. 6, n. 48527 del 18/11/2003 Rv. 228505). Pres. Vitalone - Est. Sarno - Ric. Tempesta. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 12 gennaio 2007 (Ud. 23/11/2006), Sentenza n. 458

 

Procedura e varie - Ricorso - Poteri della Corte di cassazione - "Rilettura" degli elementi di fatto - Esclusione. Esula, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997 Rv. 207944). Pres. Vitalone - Est. Sarno - Ric. Alamprese. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 13/01/2007 (ud. 23/11/2006), Sentenza n. 456

 

Procedura e varie - Ricorso in cassazione - Mancata assunzione di una perizia - Esclusione - Accertamento tecnico - Potere discrezionale del Giudice - Art. 606 c. 1 lett. d c.p.p.. Non può essere dedotto come vizio in Cassazione, a sensi dell'art. 606 c. 1 lett. d cpp, la mancata assunzione di una perizia richiesta dallo imputato in quanto tale mezzo di prova - accertamento tecnico - rientra nel potere discrezionale del Giudice ed è sottratta a quello dispositivo delle parti. Pres. Vitalone - Est. Squassoni - Ric. Ferraro. (conferma, Tribunale di Grosseto, sentenza 21 aprile 2004). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12 gennaio 2007 (Ud. 23/11/2006), Sentenza n. 455

 

Procedura e varie - Autorizzazione paesaggistica - Diniego della sanatoria - Annullamento ministeriale - Declaratoria di irricevibilità - Legittimità - Potere ordinatorio del giudice amministrativo - Esame dei presupposti e delle condizioni dell'azione. Il potere ordinatorio del giudice amministrativo, di disporre in ordine al processo e al suo andamento deve rispondere a precise regole di ordine logico sostanziale, oltre che giuridico formali; nella corretta osservanza di tali regole, l'esame dell'eventuale pregiudizialità (non necessaria) di altro giudizio - su un differente atto connesso a quello impugnato - deve seguire (e non precedere) l'esame dei presupposti e delle condizioni dell'azione e fra questi, quello in ordine alla tempestività dell'impugnazione, il cui esito negativo preclude al giudice ogni ulteriore accertamento di tipo sostanziale e di merito, ivi compreso quello sulla connessione delle cause e sulla pregiudizialità del giudizio sull'atto presupposto. Non è, dunque, sindacabile in appello la mancata sospensione di un'impugnazione palesemente irricevibile, in attesa della decisione del ricorso giurisdizionale sull'atto presupposto - pendente davanti a differente giudice dello stesso ordine e grado - in quanto (indipendentemente da ogni altra considerazione) la decisione sulla validità di tale atto sarebbe stata del tutto irrilevante, in quanto non in grado di risolvere (in favore del ricorrente) il problema processuale della inoppugnabilità del provvedimento consequenziale. Nella specie, non inficia la declaratoria di irricevibilità, l'avere deciso la causa e non averla, al contrario sospesa in attesa della decisione di altro ricorso, proposto dallo stesso attuale appellante, avverso l'annullamento ministeriale dell'autorizzazione paesaggistica (presupposto del diniego della sanatoria richiesta dall'originario proprietario e da questi non impugnato). Pres. Iannotta - Est. Millemaggi Cogliani - Antichi (Avv. Hofer) c. Comune di Sesto Fiorentino (Avv.ti Lorenzoni e Giallongo) (conferma T.A.R. Toscana, Sezione III - n. 344/1997 del 29 dicembre 1997). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 10 Gennaio 2007 (C.C. 20/06/2006), Sentenza n. 40

 

Procedura e varie - Inottemperanza all'ordine di demolizione - Acquisizione gratuita delle opere abusive e dell'area di sedime - Provvedimento di accertamento - Trascrizione della acquisizione dell'area al patrimonio comunale - Atti consequenziali - Impugnazione autonoma - Esclusione. Il provvedimento di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e quello successivo di acquisizione gratuita delle opere abusive e dell'area di sedime (ed il provvedimento che dispone, come quello in esame, l'occupazione dell'opera abusiva e dell'area di sedime in vista della trascrizione della acquisizione dell'area al patrimonio comunale) debbono considerarsi consequenziali, connessi e conseguenti all'ordine di demolizione delle opere e ripristino dello stato primitivo dei luoghi, con la conseguenza che non sono autonomamente impugnabili, in mancanza di impugnazione dell'atto con cui si ingiunge la demolizione (o come, nella specie, nel caso di irricevibilità dell'impugnazione tardivamente proposta avverso tale atto) (Cons. Stato, Sez. V, 26 maggio 2003, n. 2850). Pres. Iannotta - Est. Millemaggi Cogliani - Antichi (Avv. Hofer) c. Comune di Sesto Fiorentino (Avv.ti Lorenzoni e Giallongo) (conferma T.A.R. Toscana, Sezione III - n. 344/1997 del 29 dicembre 1997). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 10 Gennaio 2007 (C.C. 20/06/2006), Sentenza n. 40

 

Procedura e varie - Impugnazione - Decadenza. E' irrilevante la tardiva conoscenza dell'atto lesivo da parte del successore (anche a titolo particolare) (Cons. Stato, Sez. IV, n. 1006 del 28 ottobre 1980), ove il dante causa abbia, al contrario, conosciuto l'atto e sia decaduto dall'impugnazione. Pres. Iannotta - Est. Millemaggi Cogliani - Antichi (Avv. Hofer) c. Comune di Sesto Fiorentino (Avv.ti Lorenzoni e Giallongo) (conferma T.A.R. Toscana, Sezione III - n. 344/1997 del 29 dicembre 1997). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 10 Gennaio 2007 (C.C. 20/06/2006), Sentenza n. 40

 

PROCEDURE E VARIE - Liquidazione delle spese processuali - Onorari di avvocato - Tariffe - Nota specifica prodotta - Inderogabilità dei relativi minimi. In tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione, in misure inferiori a quelle esposte, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione della eliminazione o della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione alla inderogabilità dei relativi minimi, a norma dell'art. 24 della legge n. 794 del 1942 (Cass. 1 agosto 2002 n. 11483, Cass. 3 ottobre 1998 n. 10864). Pres. S. Senese, Rel. A. De Matteis. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. Lavoro, 10 gennaio 2007 (c.c. 26/09/2006), Sentenza n. 238

 

PROCEDURE E VARIE - Parte civile - Mancata impugnazione - Richiesta di riqualificazione del capo d'imputazione - Inammissibilità. E' inammissibile la richiesta di riqualificazione del capo d'imputazione quando la parte civile non ha impugnato agli effetti civili la sentenza. Pertanto, la parte civile, non può censurare la decisione in ordine alla dedotta erronea qualificazione del reato. In nessun caso, nell'ipotesi d'impugnazione del solo imputato, la posizione di quest'ultimo potrebbe essere peggiorata. Pres. Vitalone, Est. Petti, Ric. Ferrari. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 10 gennaio 2007 (Ud. 09/11/2006), Sentenza n. 234

PROCEDURE E VARIE - Principio del divieto della reformatio in peius - Operatività. In base al principio del divieto della reformatio in peius, (la cui operatività è stata, non solo estesa alle misure di sicurezza ed alle formule di proscioglimento, ma si è prevista altresì la necessaria riduzione di pena in caso di accoglimento dell'appello relativo a circostanze o a reati concorrenti), il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità o prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza impugnata, a fortiori non può, per la diversa e più grave qualificazione del fatto, confermare la condanna invece di pronunciare una sentenza di proscioglimento, ed in cassazione rigettare il ricorso anziché annullare senza rinvio la sentenza impugnata perché estinto il reato ascritto per prescrizione. Pres. Vitalone, Est. Petti, Ric. Ferrari. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 10 gennaio 2007 (Ud. 09/11/2006), Sentenza n. 234

 

PROCEDURE E VARIE - Impugnazioni - Appello - Rinnovazione dell'istruzione - Prove già acquisite e prove nuove. Il giudice di appello, ove sia richiesta la riassunzione di una prova già acquisita o l'assunzione di una prova nuova, perché nota alle parti nel giudizio di primo grado ma non acquisita, dà luogo alla rinnovazione solo se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti ed in tale giudizio deve apprezzare la necessità dell'integrazione anche in relazione alle prospettive di riforma della sentenza impugnata ed alla idoneità della stessa a giustificare un ragionevole dubbio sulla colpevolezza; ove invece sia richiesta l'assunzione di una prova nuova sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado, ne valuta la mera utilità, fuori dei casi di prova dichiarativa nei procedimenti per taluno dei delitti di cui all'art. 51 comma 3 bis c.p.p., non essendo indispensabile per l'assunzione della prova che essa si prospetti come decisiva. Presidente C. Vitalone, Relatore C. Petti. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 10/01/2007 (Ud. 09/11/2006), Sentenza n. 230

 

Procedure e varie - Processo tributario - Revoca del rimborso - Controversie - Giurisdizione tributaria. La controversia relativa alla revoca di un rimborso, a seguito di un accertamento in rettifica rientra nella giurisdizione tributaria quando il ricorrente mette in dubbio la sussistenza del potere dell'Amministrazione finanziaria di adottare l'accertamento in rettifica (che è il logico presupposto della revoca del rimborso), la lite implica il controllo della legittimità formale e sostanziale dell'avviso di rettifica, materia rientrante nella giurisdizione tributaria, anche quando ad agire sia il cessionario del credito di rimborso (fattispecie in materia di assegnazione fallimentare del credito di rimborso Iva a uno dei creditori fallimentari). CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. SS.UU., 09/01/2007, Sentenza n. 122

 

Procedure e varie - Confisca - Revocabilità - Sussistenza - Limiti misure di prevenzione ed antimafia - Espropriazione per pubblico interesse identificato nella generale finalità di prevenzione penale. La misura di prevenzione della confisca è soggetta soltanto alla revoca con effetti ex tunc, su iniziativa di quanti abbiano partecipato al procedimento di prevenzione o siano stati messi in condizione di prendervi parte, per il caso in cui si accerti, sulla base di elementi nuovi sopravvenuti, l'invalidità genetica del provvedimento per difetto di uno o più dei presupposti di legge, dati dalla pericolosità del proposto, dalla disponibilità diretta o indiretta del bene da parte di questi, dalla sproporzione del valore del bene rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica svolta, dall'essere il bene frutto di attività illecite o del reimpiego di profitti illeciti. In ordine ai limiti soggettivi di proponibilità la Corte ha altresì precisato che la revoca non può essere richiesta da chi, pur dovendo intervenire perché formalmente titolare dei beni sequestrati, non sia stato chiamato a partecipare al procedimento e comunque non vi abbia partecipato; in questo caso, l'esistenza delle condizioni per la dichiarazione dell'inefficacia del provvedimento può e deve farsi valere mediante il ricorso ad incidente di esecuzione. Presidente V. Carbone, Relatore A. S. Agrò, Ric. Adduino ed altri. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Penali, 8 gennaio 2007 (Ud.19/12/2006), Sentenza n. 57

 

Procedure e varie - Confisca - Richiesta di rimozione del provvedimento definitivo - Rivedibilità del giudicato - Artt. 630 e ss. c.p.p. - Prove nuove sopravvenute - Elementi dedotti. La richiesta di rimozione del provvedimento definitivo di confisca deve muoversi nello stesso ambito della rivedibilità del giudicato di cui agli artt. 630 e ss. c.p.p., con postulazione dunque di prove nuove sopravvenute alla conclusione del procedimento, Cass. sez.VI,17 settembre 2004, n.46449, Cerchia e altro, (e sono tali anche quelle non valutate nemmeno implicitamente: S.U., 26 settembre 2001, Pisano), ovvero di inconciliabilità di provvedimenti giudiziari, ovvero di procedimento di prevenzione fondato su atti falsi o su un altro reato. Gli elementi dedotti saranno diretti a dimostrare l'insussistenza di uno o più dei presupposti del provvedimento reale e pertanto in primo luogo la pericolosità del proposto, ma anche, unitamente o separatamente, la disponibilità diretta o indiretta del bene in capo al proposto medesimo, il valore sproporzionato della cosa al reddito dichiarato o all'attività economica svolta, il frutto di attività illecite o il reimpiego di profitti illeciti. Presidente V. Carbone, Relatore A. S. Agrò, Ric. Adduino ed altri. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Penali, 8 gennaio 2007 (Ud.19/12/2006), Sentenza n. 57

 

Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni

2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 - 2000 - 1999-92

(N.B.: queste pagine continueranno ad essere aggiornate)

AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006  - ISSN 1974-9562