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Giurisprudenza

 

 

Procedure (e varie)

Processo e procedure di: penale, civile, amministrativo...

 

 

2006

 

 Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni

2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 - 2000 - 1999-92

 

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Procedure e varie - Sentenza - Indecifrabilità della grafia - Conseguenze - Nullità - Ragioni - Termini - C.d. nullità a regime intermedio - Artt. 180 e segg. c.p.p.. Ove l’indecifrabilità grafica della sentenza non sia limitata ad alcune parole e non consista nella semplice difficoltà di lettura superabile senza uno sforzo eccessivo, essa ne comporta la nullità, non solo perché equivale, quanto agli effetti, all’ipotesi di omissione della motivazione, ma anche perché lede il diritto al contraddittorio, nella misura in cui pregiudica la possibilità di ragionata determinazione in vista dell’impugnazione e di un’efficace difesa. Si tratta pertanto di una nullità a regime intermedio, che deve essere eccepita o rilevata ai sensi degli artt. 180 e segg. c.p.p.. Presidente V. Carbone, Relatore G. Ferrua. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Penali, 28/12/2006 (Ud. 28/11/2006), Sentenza n. 42363

Procedure e varie - Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Modifiche normative - C.d. patteggiamento “allargato” - Limiti all’applicabilità dell’istituto - Art. 444, c. 1-bis c.p.p. - Art. 1 L. n. 134/2003 - Artt. 3, 97 e 111 Cost.. La Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5, commi 1 e 2, della legge 12 giugno 2003, n. 134 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti) e dell’art. 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale, aggiunto dall’art. 1 della citata legge n. 134 del 2003, sollevate in riferimento agli artt. 3, 97 e 111 della Costituzione. Secondo la Corte, il regime delle preclusioni, oggettive e soggettive, del patteggiamento “allargato” costituisce frutto di scelta discrezionale e di per sé non arbitraria del legislatore. Quest’ultimo, nell’estendere sensibilmente l’ambito di operatività dell’istituto, ha ritenuto di dover considerare - in un’ottica del bilanciamento tra contrapposti interessi - sia i caratteri oggettivi del reato per cui si procede, sia le condizioni soggettive degli imputati, espressive di una pericolosità qualificata: escludendo che, in determinate ipotesi, pur astrattamente rientranti negli ampliati limiti di applicabilità dell’istituto stesso, le esigenze di economia processuale prevalgano su quella di un vaglio completo del fondamento dell’accusa, destinato a sfociare in un accertamento pieno di responsabilità e che lasci integro il potere del giudice di autonoma determinazione del trattamento punitivo. Presidente F. Bile - Relatore G. M. Flick. CORTE COSTITUZIONALE, 28/12/2006, Ordinanza n. 455

Procedure e varie - Morte o perdita di capacità di stare in giudizio di una delle parti private - Interruzione del processo - L. n.1034/1971. Ai sensi dell’art.24 della legge 6.12.1971, n.1034, la morte o la perdita di capacità di stare in giudizio di una delle parti private, dichiarata dal suo procuratore, produce l’interruzione del processo, secondo le disposizioni di cui agli articoli 299 e seguenti c.p.c.. (tra le tante, cfr: Cons. St., sez. VI, 30 marzo 2004, n. 1706; Cass. Civ., sez. I, 2 aprile 2003, n. 5057). Pres. Giovannini - Est. Cafini - Ministero per i beni e le attività culturali c. Boursier. CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 27/12/2006 (C.C. 7/11/2006), Sentenza n. 7952

Procedure e varie - Prescrizione del reato - Disciplina transitoria - Questione di costituzionalità - Manifesta infondatezza - L. n. 251/05 - Art. 111, c. 2, Cost.. È manifestamente infondata la questione di costituzionalità, per contrasto con l’art. 111, comma 2, Cost., della disciplina transitoria della l. n. 251 del 2005, che esclude l’applicabilità delle disposizioni sui più brevi termini di prescrizione ai procedimenti pendenti avanti alla Corte di cassazione al momento di entrata in vigore della legge, dal momento che, anche alla luce delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale n. 394 del 2006, deve ritenersi ragionevole la scelta legislativa di individuazione nell’intervento di una sentenza di condanna del fatto ostativo all’efficacia retroattiva della lex mitior. Essa infatti salvaguarda il valore dell’efficienza del processo, evitando un sacrificio all’aspettativa costituzionalmente tutelata della ragionevole durata, che implica che il processo, dopo una pronuncia di condanna, possa essere portato a conclusione, e tutela i diritti dei soggetti che, in vario modo, sono destinatari della funzione giurisdizionale. Presidente B. Oliva , Relatore I. S. Martella. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. VI, 21/12/2006 (Ud. 27/11/2006), Sentenza n. 42189

Procedure e varie - Diritto ad un equo processo - Procedimento contumaciale - Condanna - (Zunic c. Italia). La Corte ha nuovamente condannato l’Italia per violazione dell’art. 6 della Convenzione in relazione al procedimento contumaciale. Ha affermato che, in mancanza di una notifica formale dell’atto con il quale l’imputato è informato del procedimento penale e delle imputazioni mosse contro di lui, la semplice assenza dell'imputato all'indirizzo indicato nel suo permesso di soggiorno e le discordanti versioni fornite da terzi quanto ai suoi spostamenti non sono elementi sufficienti per dimostrare in maniera inequivocabile che l'imputato ha rinunciato a prendere parte al processo o che intende sottrarsi alla giustizia. Nel caso di specie, la Corte ha constatato l’impossibilità per il ricorrente di ottenere sulla base della legislazione italiana un nuovo processo in sua presenza. Invero, dopo il rigetto dell’istanza ex art. 175 c.p.p., secondo la disciplina vigente nel 2002, il ricorrente aveva presentato una nuova istanza, invocando le disposizioni più favorevoli introdotte dalla legge n. 60 del 2005, istanza anch’essa rigettata per decadenza del diritto. CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO di Strasburgo, 21/12/2006 Requête - Sentenza n. 14405/05

Procedura e varie - Azione proposta contro una banca svizzera - Giurisdizione - Convenzione di Lugano 16.9.1988 - Art. 3 L. n. 218/1995. Appartiene alla giurisdizione del giudice straniero, l’azione proposta dall’erede di un de cuius italiano nei confronti di una banca straniera e volta ad ottenere il pagamento di quanto esistente sul conto corrente intestato al defunto in quanto giudice del luogo in cui l’obbligazione deve essere eseguita, e non del giudice italiano, in applicazione della Convenzione di Lugano 16.9.1988 e dell’art. 3 della legge n. 218 del 1995. Presidente V. Carbone, Relatore R. M. Triola. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 20 dicembre 2006, Sentenza n. 27182

Procedure e varie - Ricorso - Procura al difensore - Elementi - Disciplina - R.D. n. 642/1907 - R.d. n. 1054/1924 - L. n. 1034/1971 - Artt. 83 e 125 c.p.c.. Ai sensi dell’articolo 6 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642 e dell’articolo 35 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, per quelli proposti al Tribunale amministrativo regionale dall’articolo 19 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, il ricorso, deve contenere la sottoscrizione delle parti o di una di esse e dell’avvocato ammesso al patrocinio in corte di cassazione, ovvero del solo avvocato, indicandosi, in questo caso, la data del mandato speciale. La disposizione, va integrata con le norme -di carattere generale- di cui agli articoli 83 e 125 del codice di procedura civile in base alle quali la procura al difensore dell’attore può essere rilasciata anche in data posteriore alla notificazione dell’atto purché, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata. Pres. Schinaia - Est. Luce - Polimeri Europa S.r.l., Dow Italia S.p.A. e BP Italia S.p.A., Solvay Italia S.A (avv. Ruffolo) c. Ministero dell'ambiente e il Ministero dell'industria, Commercio e Artigianato (Avvocatura Generale dello Stato) ed altro (riforma Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma Sez. II bis n. 2589/1999). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 18/12/2006 (C.C. 17/10/2006), Sentenza n. 7560

Procedure e varie - Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Estradizione per l’estero - Misura coercitiva - Sospensione esecuzione - Termini di durata massima - Esclusione - Conseguenze. Qualora il Ministro della giustizia sospenda, a norma dell’art. 709 cod. proc. pen., l’esecuzione della estradizione “a soddisfatta giustizia italiana”, non sono applicabili alle misure coercitive in corso di esecuzione all’atto della sospensione i termini di durata massima previsti dagli artt. 303, comma 4, e 308 cod. proc. pen. Tali misure devono pertanto essere revocate per l’assenza di una previsione normativa che ne legittimi il permanere anche durante il periodo in cui l’esecuzione della estradizione resta sospesa; ferma restando, peraltro, la possibilità di adottare nuovamente misure coercitive, una volta cessata la sospensione, nei limiti delle esigenze cautelari connesse all’accompagnamento dell’estradando ed alla sua consegna allo Stato richiedente, e con l’osservanza dei termini previsti dall’art. 708 cod. proc. pen.. Presidente V. Carbone, Relatore A. Macchia. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Penali, 18/12/2006 (Ud. 28/11/2006), Sentenza n. 41540

Procedure e varie - Ricorso in cassazione - Produzione di nuovi documenti - Limiti - Indagine di merito - Esclusione. Nel ricorso in cassazione possono essere introdotti solo documenti relativi a cause estintive del reato che non richiedono accertamenti fattuali, allo ius superveniens ed in genere documenti sopravvenuti non attinenti al merito (Cass. giugno del 1999 Calascibetta). Nella fattispecie è stata respinta l'istanza avanzata in sede di discussione diretta alla produzione di nuovi documenti, tendenti, secondo il difensore, alla dimostrazione in via interpretativa dell'esistenza di un'autorizzazione implicita. Si tratterebbe quindi di un documento che richiede comunque un'indagine di merito e che non può essere esaminato separatamente dagli altri documenti, e d'altra parte, sarebbe irrilevante perché l'autorizzazione deve essere esplicita. Pres. Papa - Est. Petti - Ric. Rando. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 18 dicembre 2006 (Ud. 08/11/2006), Sentenza n. 41290

PROCEDURE E VARIE - Ricorso - Causa di inammissibilità - Onere delle spese del procedimento - Art. 616 c.p.p. Rilevato che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla ridetta declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 c.p.p. l'onere delle spese del procedimento e del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, (Corte Costituzionale sentenza 13/6/2000 n. 186). Pres. Postiglione - Est. Sensini - Ric. Zitelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 18 dicembre 2006 (c.c. 19/10/2006), Sentenza n. 41285

Procedure e varie - Prove - Atti irripetibili - Nozione - Relazioni di servizio p. g. - Irripetibilità - Condizioni - Acquisizione al fascicolo per il dibattimento - Condizioni. L’atto è irripetibile in ragione del suo contenuto di consacrazione di un risultato ulteriore rispetto alla mera attività investigativa, che non lo rende riproducibile in dibattimento per la necessità di non disperdere l’informazione probatoria e di non farne venire meno genuinità ed affidabilità. Sicché, le relazioni di servizio della polizia giudiziaria sono atti irripetibili soltanto se contengono un tipo di accertamento che non è possibile compiere nuovamente nel dibattimento, e specificamente se contengono la descrizione di un’attività materiale ulteriore rispetto a quella investigativa e non riproducbile, ovvero la descrizione di luoghi, cose o persone, soggetti a modificazioni. Inoltre, le relazioni di servizio, se pure documentano atti non ripetibili, sono acquisite al fascicolo per il dibattimento a condizione che siano redatte nella forma del verbale o, benché redatte nella forma dell’annotazione, rechino la sottoscrizione del pubblico ufficiale redigente e non lascino incertezza assoluta sulle persone intervenute. Presidente N. Marvulli, Relatore C. Brusco. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Penali, 18/12/2006 (Ud. 17/10/2006), Sentenza n. 41281

Procedure e varie - Giusto processo - Poteri probatori officiosi del giudice - Condizioni - Art. 111 Cost.. Il potere del giudice di disporre d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell’art. 507 c.p.p., può essere esercitato pur quando non vi sia stata precedente acquisizione di prove, ed anche con riferimento a prove che le parti avrebbero potuto chiedere e non hanno chiesto, ma sempre che l’iniziativa probatoria sia assolutamente necessaria e miri pertanto all’assunzione di una prova decisiva nell’ambito delle prospettazioni delle parti. Resta peraltro integro il potere delle parti di chiedere l’ammissione di nuovi mezzi di prova in conseguenza dell’integrazione probatoria officiosa del giudice. (Cass. sentenza Martin, n. 11227 del 1992). Presidente N. Marvulli, Relatore C. Brusco. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Penali, 18/12/2006 (Ud. 17/10/2006), Sentenza n. 41281

Procedure e varie - Notificazioni - Elezione di domicilio - Successiva dichiarazione di domicilio - Mancanza di revoca espressa dell’elezione - Prevalenza della dichiarazione - Sussistenza. In tema di notificazione, la dichiarazione di domicilio prevale su una precedente elezione di domicilio, pur non espressamente revocata. Presidente N. Marvulli, Relatore R.L. Calabrese. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Penali, 18/12/2006 (Ud. 17/10/2006), Sentenza n. 41280

Procedure e varie - Diritto ad un equo processo - Atti compiuti dallo stato italiano in operazioni belliche - Risarcimento - Difetto assoluto di giurisdizione - (Markovic e altri c. Italia). Deducendo la violazione dell’art. 6 della Convenzione (in relazione al diritto di accesso alla giustizia), si sono rivolti alla Corte europea i parenti di alcune delle vittime civili di un’incursione area avvenuta a Belgrado durante la guerra del Kossovo ad opera di forze della Nato. Costoro avevano avanzato alla magistratura italiana domanda di risarcimento nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero della difesa, ritenendo il nostro paese corresponsabile della morte dei loro parenti, per aver fornito alla suddetta operazione supporto politico e logistico. Le Sezioni unite della Corte di cassazione avevano dichiarato, con ordinanza n. 8157 del 5 giugno 2002 (CED. n. 554898), il difetto di giurisdizione italiana, sia ordinaria che amministrativa, sulla suddetta domanda, in quanto gli atti compiuti dallo Stato nella conduzione di ostilità belliche costituivano manifestazione di una funzione politica, attribuita dalla Costituzione al Governo della Repubblica, rispetto alla quale non poteva essere configurabile una situazione di interesse protetto a che gli atti, in cui detta funzione si era manifestata, assumessero o meno un determinato contenuto. La Grande Camera della Corte europea ha disatteso la tesi dei ricorrenti, non rilevando nei fatti la violazione dell’art. 6 cit., in quanto la decisione assunta dalla Corte di cassazione non avrebbe riconosciuto in favore dello Stato italiano una sorta di immunità di fatto, essendo state ragionevolmente esaminate le pretese dei ricorrenti alla luce dei principi giuridici che regolano l’azionabilità di un diritto secondo la legge nazionale. In altri termini, i ricorrenti hanno avuto accesso ad una corte nazionale, anche se ne è stata limitata la portata. Va segnalata a margine, l’opinione dissenziente del giudice Zagrebelsky. CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO di Strasburgo del 14 dicembre 2006, Application - Sentenza n. 1398/03

Procedure e varie - Diritto alla libertà - Custodia cautelare - Durata - Tempo ragionevole - Periodo di riferimento - (Kamil Ocalan c. Turchia). La «durata ragionevole» della custodia cautelare di cui all’art. 5, par. 3 Cedu va computata sino al momento in cui la persona è giudicata sulla fondatezza delle imputazioni, ancorché solo in prima istanza (§ 29). E’ infatti nella discrezionalità degli Stati applicare tale principio anche alla persona condannata in via non definitiva. CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO di Strasburgo, 12/12/2006, Sentenza - Requête n. 20648/02

PROCEDURE E VARIE - Verifica delle condizioni di legittimità della misura - Controllo di compatibilità tra fattispecie concreta e fattispecie legale ipotizzata. La verifica delle condizioni di legittimità della misura da parte del Tribunale non può tradursi in un’anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità degli indagati in ordine al reato o ai reati oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra fattispecie concreta e fattispecie legale ipotizzata, mediante una valutazione prioritaria ed attenta della antigiuridicità penale del fatto (Cass., Sez. Unite, 7.11.1992, ric. Midolini). Pres. De Maio - Est. Fiale - Ric. Consiglio. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12 dicembre 2006 (Ud. 28/09/2006), Sentenza n. 40425

PROCEDURE E VARIE - Sequestro - Fumus commissi delicti - Accertamento - Reali risultanze processuali - Processo nel processo - Esclusione - Ruolo di garanzia. L’accertamento della sussistenza del "fumus commissi delicti" va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto, per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l’ipotesi formulata in quella tipica. Il Tribunale, dunque, non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l’indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull’esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando sotto ogni aspetto l’integralità dei presupposti che legittimano il sequestro" (Cass. Sez. Un, 29.1.1997, n 23, ric. P.M. in proc. Bassi e altri). Pres. De Maio - Est. Fiale - Ric. Consiglio. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12 dicembre 2006 (Ud. 28/09/2006), Sentenza n. 40425

Procedure e varie - Impugnazioni - Appello - Diversità tra fatto contestato e fatto risultato in dibattimento - Ordinanza di restituzione degli atti al p.m. - Ricorso per cassazione - Difetto di interesse - Fattispecie. Quando in appello si rilevi la mancanza di correlazione tra fatto enunciato nella contestazione e fatto risultato nel dibattimento, il combinato disposto degli artt. 521 e 598 c.p.p. impone al giudice di appello di rinviare gli atti al P.M. perché proceda per il fatto diverso accertato, previa declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, resa necessaria al fine di evitare il formarsi del giudicato assolutorio sul fatto e quindi la preclusione al nuovo esercizio della azione penale. Nella specie non può, viceversa, operare la regola dell’art. 604 comma 1 c.p.p. che impone al giudice di appello la trasmissione degli atti non già al P.M. ma al giudice di primo grado, poiché tale norma disciplina la differente ipotesi della nullità ex art. 522, derivante dalla violazione delle regole sulle contestazioni dibattimentali. Mentre sotto il profilo della ammissibilità del ricorso per cassazione contro il provvedimento che dispone la restituzione degli atti al P.M.. La Corte ha escluso l’interesse a ricorrere, trattandosi di ordinanza - quella di rinvio al P.M. - prevista proprio nell’interesse dello stesso imputato oltre che non espressamente soggetta ad impugnazione. Presidente R. L. Calabrese, Relatore M. S. Di Tommasi. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. V, 12/12/2006 (Ud. 27/10/2006), Sentenza n. 40625

Procedure e varie - Difesa dell’imputato - Principio della correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza - Verifica. Il principio della correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza non va inteso in senso rigorosamente formale o meccanicistico ma, conformemente al suo scopo ed alla sua funzione, in senso realistico e sostanziale. La verifica dell'osservanza di detto principio non può esaurirsi, quindi, in un pedissequo e mero confronto puramente letterale tra contestazione e sentenza, ma va condotta sulla base della possibilità assicurata all'imputato di difendersi in relazione a tutte le circostanze del fatto, sicché deve escludersene la violazione ogni volta che non sia ravvisabile pregiudizio delle possibilità di compiuta difesa. Pres. De Maio - Est. Fiale - Ric. Gambino. CORTE DI CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12 Dicembre 2006 (Ud. 13/07/2006), Sentenza n. 40434

Procedure e varie - Difesa dell’imputato - Mutamento del fatto - Imputazione contestata e sentenza - Principio di correlazione. Con riferimento al principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, si da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione e "...vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione”. (Ric. Di Francesco. Corte di Cassazione Sezioni Unite del 22.10.1996, sentenza n. 16). Pres. De Maio - Est. Fiale - Ric. Gambino. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12 Dicembre 2006 (Ud. 13/07/2006), Sentenza n. 40434

Procedure e varie - Libertà di espressione - Pubblicazione di foto di persona condannata - Divieto - Condizioni (Osterreichischer c. Austria). Con riferimento alla sanzione riportata da un giornalista per aver mostrato nel corso di un dibattito televisivo la foto di una persona condannata, la Corte ha affermato che il lungo tempo trascorso dalla sentenza non può da solo giustificare il divieto di pubblicazione della foto di quest’ultima. Va invero soppesato l’interesse pubblico a conoscere l’identità fisica di una persona condannata, desumibile dal suo grado di notorietà, dalla natura del reato, dal contesto in cui la foto è mostrata, dalla completezza e correttezza del testo che la accompagna. CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO di Strasburgo, 07/12/2006 Sentenza - Application n. 35841/02

Procedure e varie - Diritto ad un equo processo - Principi di cui all'art. 6, par. 1 - Procedure straordinarie successive al giudicato finale - Applicabilita' - Esclusione - (Ban c. Romania). L’art. 6, par. 1 Cedu è inapplicabile alle procedure straordinarie dirette alla revisione o riapertura di una procedura conclusasi con un giudicato definitivo. CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO di Strasburgo, 07/12/2006 Sentenza - Requête n. 46639/99

Procedure e varie - Diritto ad un equo processo - Durata ragionevole - Procedura estradizionale - Computabilità - Esclusione - (Yosifov c. Bulgaria). Il tempo necessario per ottenere l’estradizione di un imputato dall’estero non può essere computato al fine di stabilire la durata ragionevole del processo. CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO di Strasburgo, 07/12/2006, Sentenza - Requête n. 47279/99

PROCEDURA E VARIE - Tribunale del riesame - Competenze e limiti - Procedimenti incidentali - Interpretazione limitativa della cognizione. Il Tribunale del riesame, non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando sotto ogni aspetto l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro. Pertanto, nei procedimenti incidentali aventi ad oggetto il riesame di provvedimenti di sequestro, non è ipotizzarle una "plena cognitio" del Tribunale, al quale è conferita esclusivamente la competenza a conoscere della legittimità dell'esercizio della funzione processuale attribuita alla misura ed a verificare, quindi, la correttezza del perseguimento degli obiettivi endoprocessuali che sono propri della stessa, con l'assenza di ogni potere conoscitivo circa il fondamento dell'accusa, potere questo riservato al giudice del procedimento principale. (Cass. Sezioni Unite sentenza 29.1.1997, ric. P.M. in proc. Bassi). Tale interpretazione limitativa della cognizione incidentale risponde all'esigenza di far fronte al pericolo di utilizzare surrettiziamente la relativa procedura per un preventivo accertamento sul "meritum causae", così da determinare una non-consentita preventiva verifica della fondatezza dell'accusa il cui oggetto finirebbe per compromettere la rigida attribuzione di competenze nell'ambito di un medesimo procedimento. Presidente Papa, Estensore Fiale, Imputato Di Luggo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 6/12/2006 (C.c. 27/09/2006), Sentenza n. 40189

PROCEDURA E VARIE - Accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti - Congruità degli elementi rappresentati - Verifica. L'accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati sul piano fattuale, per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono - in una prospettiva di ragionevole probabilità - di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica. Presidente Papa, Estensore Fiale, Imputato Di Luggo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 6/12/2006 (C.c. 27/09/2006), Sentenza n. 40189

Procedure e varie - Proposizione del ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - Spese del procedimento - Onere - Art. 616 c.p.p.. Quando non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria della inammissibilità medesima segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata. Corte Costituzionale 13.6.2000, sentenza n. 186. Pres. Lupo - Est. Fiale - Ric. Balletta. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 6 dicembre 2006 (Ud. 26/09/2006), Sentenza n. 40173

Procedure e varie - Prescrizione - Sospensioni processuali disposte su istanze di parte - Termini - Calcolo. Al fine della prescrizione devono essere calcolate anche le sospensioni processuali disposte su istanze di parte non strettamente funzionali all’esercizio del diritto di difesa o del diritto alla prova (Cass. Sez. Un. 28. 11.2001, Cremonese, rv. 220509). Pres. Papa - Est. Onorato - Ric. Tesolat ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 30 novembre 2006 (Ud. 11/10/2006), Sentenza n. 39544

Procedure e varie - Notifica alla cognata - Temporanea convivenza del consegnatario - Consegna - Nullità della notifica - Esclusione. L'omessa indicazione nella relata di notifica della temporanea convivenza del consegnatario non costituisce causa di nullità del decreto di citazione a giudizio, quando tale temporanea convivenza sia desumibile da una relazione di parentela, e sempre che la notifica sia stata eseguita nel domicilio dell'interessato. (Cassazione Sezione V n. 3911/1993 04/02/1993 - 26/04/1993, Bosi, RV. 195008). Nella specie, la notifica effettuata a mani della cognata dell'imputato presso la casa di abitazione del destinatario senza menzione in realtà della esistenza di un rapporto di convivenza, è stata ritualmente eseguita. Infatti, "ai fini della validità della notificazione non è necessaria la stabilità della convivenza da parte del familiare, materiale prenditore dell'atto e neanche che quest'ultimo risulti anagraficamente registrato tra i componenti della famiglia; né, tanto meno, è necessaria l’indicazione del rapporto di convivenza sempre che la notificazione suddetta venga eseguita nella casa di abitazione del destinatario e il familiare ne sia uno stretto congiunto" (Cassazione Sezione III n. 7822/1985, RV. 170277). Pres. Vitalone - Est. Teresi - Ric. Cramaro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 29 novembre 2006 (Ud. 26/10/2006) Sentenza n. 39361

Procedure e varie - Indagini preliminari - Avviso di conclusione - Traduzione per l'indagato alloglotta - Necessità - Conseguenze - Nullità - Richiesta di giudizio abbreviato - Effetti. L’omessa traduzione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, in una lingua nota all’indagato alloglotta, ne determina la nullità ex artt. 178 lett. c) e 180 c.p.p., che si riverbera sulla richiesta di rinvio a giudizio ma che non è deducibile ai sensi dell’art. 182 c.p.p., ed è comunque sanata ai sensi dell’art. 183 c.p.p., nel caso in cui l’interessato faccia richiesta di giudizio abbreviato, dimostrando così di non avere interesse all’osservanza della disposizione violata e di accettare gli effetti dell’atto nullo. Presidente G. Lattanzi, Relatore M. Rotella. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Penali, 28/11/2006 (Ud. 26/09/2006), Sentenza n. 39298

Procedure e varie - Energia - Condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica - Regolamento (CE) n. 1223/2004 - Deroghe provvisorie a favore della Slovenia - Fondamento normativo - Regolamento (CE) n. 1228/2003. Il regolamento (CE) del Consiglio 28 giugno 2004, n. 1223, che modifica il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la data di applicazione di talune disposizioni alla Slovenia, è annullato. Gli effetti del regolamento n. 1223/2004 verranno mantenuti sino all’adozione, entro un termine ragionevole, di un nuovo regolamento basato su un fondamento normativo adeguato, senza tuttavia che tali effetti possano persistere oltre il 1º luglio 2007. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Grande Sezione, 28 novembre 2006, causa C-414/04

Procedure e varie - Energia - Norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica -Direttiva 2004/85/CE - Deroghe provvisorie a favore dell’Estonia - Fondamento normativo - Direttiva 2003/54/CE. La direttiva del Consiglio 28 giugno 2004, 2004/85/CE, che modifica la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’applicazione di talune disposizioni all’Estonia, è annullata in quanto prevede a favore dell’Estonia una deroga all’applicazione dell’art. 21, n. 1, lett. b) e c), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, che va oltre il 31 dicembre 2008 nonché un obbligo correlativo di garantire un’apertura solamente parziale del mercato rappresentante il 35% del consumo al 1º gennaio 2009 ed un obbligo di comunicazione annuale delle soglie di consumo che danno diritto all’ammissibilità per il consumatore finale. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Grande Sezione, 28 novembre 2006, Causa C-413/04

Procedura e varie - Riunione dei processi - Presupposti - Art. 52 r.d. n. 642/1907. Ai sensi dall'art. 52 r.d. n. 642/1907, gli appelli che racchiudono evidenti ragioni di connessione oggettiva e in parte soggettiva devono essere riuniti e decisi con una sentenza unica (Cons. Stato, V, 17 gennaio 1994, n. 30), (T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 09 marzo 2006, n. 2797; 06/02/2006, n. 1621; 20/12/2005, n. 20489; 28/06/2005, n. 8840; 10/01/2005, n. 44; 22/12/2004, n. 19642; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 04 novembre 2005, n. 10412; 06/07/2005, n. 5497; 10/05/2005, n. 3489; 07/04/2005, n. 2571; sez. III, 08 novembre 2004, n. 12667). Pres. Santoro - Est. Lamberti - Systema Ambiente a r.l. (avv.ti Ciampoli, Vaiano) C. Comune di Pozzo D’Adda (avv. Orlandi) (riforma T.A.R. Lombardia - Milano - Sezione II del 5 maggio 2006, n. 1140). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 21 Novembre 2006 (C.C. 12/09/2006), Sentenza n. 6809 (vedi: sentenza per esteso)

Procedura e varie - Patteggiamento - Sospensione condizionale della pena - Estinzione del reato - Condizioni - Artt. 164, ultimo comma, 167 e 168 c.p. - Artt. 444 e 445, c. 2, c.p.p.. L’estinzione ex art. 167 c.p. del reato oggetto di applicazione della pena condizionalmente sospesa, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., non è preclusa nel caso in cui nei cinque anni successivi venga commesso un nuovo reato, con pena pure patteggiata e sospesa condizionalmente, che cumulata con quella precedente non sia tuttavia superire a due anni, in quanto la disciplina speciale stabilita dall’art. 445, comma 2, c.p.p. va coordinata con quella generale prevista dagli artt. 164, ultimo comma, 167 e 168 cod. pen.. Presidente T. Gemelli, Relatore G. Silvestri. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. I, 20/11/2006(Ud. 27/10/2006), Sentenza n. 38043

Procedure e varie - Reati di violenza sessuale - Giudizio - Dibattimento - Persona offesa testimone - Riappacificazione con l’imputato - Precedenti dichiarazioni - Utilizzabilità probatoria. Nei processi per fatti di violenza sessuale, il riavvicinamento o la riappacificazione della persona offesa e dell’imputato possono costituire un “elemento concreto” ex art. 500, quarto comma, c.p.p. per ritenere che la persona offesa sentita come testimone potrebbe essere indotta a circoscrivere, limitare o revocare le precedenti dichiarazioni di accusa, con la conseguenza che i verbali di tali dichiarazioni possono essere acquisiti al fascicolo per il dibattimento ai fini dell’utilizzazione probatoria. Presidente E. Lupo, Relatore G. Amoroso. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 21/11/2006, (Ud. 03/10/2006), Sentenza n. 38109

Procedure e varie - Circolazione stradale - Gare di velocità - Veicolo utilizzato - Confisca obbligatoria. Al reato di partecipazione a gare di velocità con veicoli a motore, previsto prima come contravvenzione dall’art. 141, nono comma, d. lgs. n. 285 del 1992, disposizione incriminatrice abrogata ma reintrodotta nell’art. 9 ter dello stesso testo legislativo che qualifica il fatto come delitto, segue la confisca obbligatoria del veicolo utilizzato per la gara, secondo la previsione contenuta in entrambe le normative che si sono succedute nel tempo. Presidente e Relatore C. G. Brusco. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. IV, 20/11/2006, (Ud. 19/10/2006), Sentenza n. 38017

Procedure e varie - Reati di violenza sessuale - Giudizio - Dibattimento - Persona offesa testimone - Riappacificazione con l’imputato - Precedenti dichiarazioni - Utilizzabilità probatoria. Nei processi per fatti di violenza sessuale, il riavvicinamento o la riappacificazione della persona offesa e dell’imputato possono costituire un “elemento concreto” ex art. 500, quarto comma, c.p.p. per ritenere che la persona offesa sentita come testimone potrebbe essere indotta a circoscrivere, limitare o revocare le precedenti dichiarazioni di accusa, con la conseguenza che i verbali di tali dichiarazioni possono essere acquisiti al fascicolo per il dibattimento ai fini dell’utilizzazione probatoria. Presidente E. Lupo, Relatore G. Amoroso. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 21/11/2006, (Ud. 03/10/2006), Sentenza n. 38109

Procedure e varie - Circolazione stradale - Gare di velocità - Veicolo utilizzato - Confisca obbligatoria. Al reato di partecipazione a gare di velocità con veicoli a motore, previsto prima come contravvenzione dall’art. 141, nono comma, d. lgs. n. 285 del 1992, disposizione incriminatrice abrogata ma reintrodotta nell’art. 9 ter dello stesso testo legislativo che qualifica il fatto come delitto, segue la confisca obbligatoria del veicolo utilizzato per la gara, secondo la previsione contenuta in entrambe le normative che si sono succedute nel tempo. Presidente e Relatore C. G. Brusco. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. IV, 20/11/2006, (Ud. 19/10/2006), Sentenza n. 38017

Procedure e varie - Energia - Inadempimento di Stato - Mercato interno del gas naturale - Direttiva 2003/55/CE - Mancata trasposizione entro il termine prescritto - Spagna. Non adottando, entro il termine prescritto, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, che riguarda norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE, il regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi di questa direttiva. (Lingue originale emissione sentenza: Spagnolo: Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 98/30/CE, al no haber adoptado, dentro del plazo señalado, todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir lo dispuesto en dicha Directiva. Francese: En n’adoptant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive). Commission des Communautés européennes c. Royaume d’Espagne. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. V, 16 novembre 2006, n. C-357/05

Procedura e varie - Accesso ai documenti amministrativi - Appello - Termini - Art. 25, l. n. 241/1990. In materia di accesso ai documenti amministrativi, l’appello, ai sensi dell’art. 25, l. n. 241/1990, va proposto entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Pres. Giovannini - Est. De Nictolis - A.I.D.A.A. (associazione italiana difesa animali e ambiente) (avv. Masciocco) c. Comune di Ariccia (avv. Magistri) ( Ric. irricevibile T.A.R. per il Lazio - Roma, sez. I quater, 27 aprile 2006, n. 2979). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 14/11/2006 (C.C. 10/10/2006), Sentenza n. 6709 (vedi: sentenza per esteso)

Procedura e varie - Silenzio-rifiuto - Termine per proporre ricorso - Decorrenza - Art. 32, 1° c., L. 47/1985. Il termine per proporre ricorso avverso il “silenzio-rifiuto”, ai sensi dell’art. 32, primo comma, della legge n. 47/1985, inizia a decorre uno volta consumatosi lo “spatium deliberandi” di “centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere”. Pres. Varrone - Est. Polito - S.a.s. KASTAVROT (avv. Graziosi) c. S.a.s. Immobiliare SERPIERI di Mussoni R. & c. (avv. Morello) ed altri (conferma T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. II^, n. 643/06 del 26.05.2006). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 14/11/2006 (C.C. 29/09/2006), Sentenza n. 6705 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Sequestro preventivo - Corpo del reato o cosa pertinente al reato - Bene appartenente a terzo non indagato - Ammissibilità del sequestro - Sussistenza - Misure cautelari. Oggetto del sequestro preventivo può essere qualsiasi bene, a chiunque appartenente e quindi anche se ceduto a persona estranea al reato, purchè esso sia anche indirettamente collegato al reato e, ove lasciato nella libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di l’aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato. Presidente D. Nardi, Relatore G. Marasca. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sezione V, 9 novembre 2006 (Ud. 16/06/2006), Sentenza n. 37033

Procedure e varie - Legge provvedimento - Improcedibilità del ricorso proposto contro l’originario atto amministrativo - Fattispecie in materia di istituzione di area protetta. La sopravvenienza della “legge-provvedimento” determina l’improcedibilità del ricorso proposto contro l’originario atto amministrativo, in quanto il sindacato del Giudice Amministrativo incontra un limite insormontabile nell’intervenuta legificazione del provvedimento amministrativo (Consiglio di Stato, IV Sezione, 23 Settembre 2004 n° 6219). I diritti di difesa del cittadino, in caso di sopravvenuta approvazione con legge di un atto amministrativo lesivo dei suoi interessi, non vengono sacrificati, ma si trasferiscono (secondo il regime di controllo proprio del provvedimento normativo “medio tempore” intervenuto) dalla giurisdizione amministrativa alla giustizia costituzionale. (Nella specie erano stati impugnati gli atti finalizzati alla istituzione di un’area naturale protetta ex art. 6 Legge Regionale n° 19/1997, ma, nelle more del giudizio, era entrata in vigore la legge regionale istitutiva del parco) Pres. Ravalli, Est. D’Arpe - I.d’A. s.p.a. (avv. Finiguerra) c. Regione Puglia (avv. Mastroviti), Comune di Gallipoli (avv. Quinto) e altro (n.c.) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 7 novembre 2006, n. 5188

PROCEDURA E VARIE - Mezzi di prova - Perizia - Accertamento peritale - Mancata ammissione - Censurabilità - Esclusione - Art. 606 c.p.p., c. 1, lett. d). La perizia non costituisce mezzo di prova nella disponibilità delle parti, sicché la mancata ammissione della stessa non è, in ogni caso, censurabile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d). Pres. Teresi A., Est. Lombardi AM., Imp. Ranzuglia, (Rigetta, App. Ancona, 24 Novembre 2005). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 3/11/2006 (Ud. 21/9/2006), Sentenza n. 36502

Procedure e varie - Ricorso collettivo - Situazioni sostanziali tra i diversi ricorrenti - Identità - Esclusione - Mancanza di un conflitto di interesse tra i ricorrenti. La proposizione da parte di più soggetti di un ricorso collettivo non postula, di per sé, un’assoluta identità di situazioni sostanziali tra i diversi ricorrenti, quanto il requisito - esso, sì, assolutamente inderogabile - della mancanza di un conflitto di interesse tra i ricorrenti medesimi (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 11 luglio 2001 n. 3872 e 20 giugno 2001 n. 3253). Nella specie, con riferimento alla realizzazione di un metanodotto, non è stato ritenuto ravvisabile conflitto tra le associazioni ambientaliste e le associazioni immobiliari ricorrenti, posto che tutte avevano interesse, sia pure per ragioni differenti, a non vedere trasformate le aree destinate al passaggio del metanodotto.  Pres. Amoroso, Est. Rocco - Italia Nostra onlus e altri (avv.ti Ceruti e Acerboni) c. Regione Veneto (avv.ti Morra e Cusin), Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) e Comune di Porto Viro (avv. Barzazi) - T.A.R. VENETO, Sez. I - 27 ottobre 2006, n. 3587 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Associazioni e comitati - Interessi esponenziali radicati sul territorio - Legittimazione a ricorrere in giudizio - Sussistenza, a prescindere dal riconoscimento ministeriale. La legittimazione a ricorrere in giudizio si riconosce non soltanto alle associazioni ambientaliste di cui all’art. 13 della L. 349 del 1986, ma anche agli organismi - comitati o associazioni - espressioni di interessi esponenziali radicati localmente di agire a tutela della salute e della qualità della vita in genere nel territorio in cui gli organismi medesimi svolgono la loro attività (cfr. sul punto Cons. Stato, Sez. IV, 11 luglio 2006 n. 5760). Pres. Amoroso, Est. Rocco - Italia Nostra onlus e altri (avv.ti Ceruti e Acerboni) c. Regione Veneto (avv.ti Morra e Cusin), Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) e Comune di Porto Viro (avv. Barzazi) - T.A.R. VENETO, Sez. I - 27 ottobre 2006, n. 3587 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Giudizio direttissimo atipico - Casi particolari - Limite temporale di instaurazione - Applicabilità - Procedimenti speciali. Nel giudizio direttissimo atipico, previsto per casi particolari in assenza degli ordinari presupposti alternativi dell’arresto in flagranza e della confessione, trova comunque applicazione, ai fini della sua valida instaurazione, la disposizione del codice di rito circa il limite temporale di quindici giorni a far data dall’iscrizione nel registro delle notizie di reato. Presidente A. Di Virginio, Relatore G. Conti. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sezione VI, 25/10/2006, (Ud. 25/09/2006), Sentenza n. 35828

Procedura e varie - Processo amministrativo - Istanza di ricusazione - Deroga al principio del giudice naturale - Utilizzo - Limiti. I casi di astensione obbligatoria del giudice di cui all’art. 51 c.p.c., applicabili anche al processo amministrativo ex art. 47 R.D. 17.8.1907 n. 642, sono di stretta interpretazione in quanto incidono sulla capacità del giudice, determinando una deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge (V. Cass. S. U. n.12345 dell’8.10.2001). Pertanto, l’istituto della ricusazione non può essere utilizzato in modo da determinare una sostanziale paralisi dell’attività giurisdizionale (V. Cass. S.U. n. 5041 del 9.3.2006), tanto è vero che il vigente art. 40, comma 3°, c.p.p. prevede che “non è ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione” (V. Cass. pen., sez. 3°, n. 5658 del 13.2.2002). Pres. Giovannini - Est. Cerreto - (TAR Sardegna n. 851/2001). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 25 ottobre 2006 (C.C. 8.6.2006), Ordinanza n. 6375 (vedi: Ordinanza per esteso)

Procedura e varie - Astensione obbligatoria dei magistrati - “grave inimicizia” - Presupposti. L’astensione obbligatoria dei magistrati, è stata indicata nel fatto che essi hanno contribuito ad assumere in altri giudizi (in sede cautelare o di merito) decisioni sfavorevoli all’istante, ma ciò di per sè non può costituire espressione di “grave inimicizia” di cui all’art. 51,comma 1 n.3, che obbliga il magistrato ad astenersi dalla relativa decisione (V. Cass. S.U. n.2343 bis del 2.2.2006). Detta inimicizia deve riguardare rapporti estranei al processo e non può, in linea di principio, concretarsi in comportamenti processuali del giudice, ritenuti anomali dalla parte, la quale è tenuta ad indicare fatti e circostanze concrete, che rivelino l’esistenza di ragioni di rancore o di avversione (V. Cass. S. U. n. 12345/2001, già citata). Pres. Giovannini - Est. Cerreto - (TAR Sardegna n. 851/2001). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 25 ottobre 2006 (C.C. 8.6.2006), Ordinanza n. 6375 (vedi: Ordinanza per esteso)

Procedura e varie - Processo amministrativo - Principio di pubblicità delle udienze - Deroga - Esigenze di giustizia. L'art. 6, comma 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, consente che, per esigenze di giustizia, il principio di pubblicità delle udienze possa essere derogato (V. Cass. S.U. n. 7585 del 20.4.2004 e n. 5041 del 9.3.2006 anche in riferimento a giudizi particolari, Cons. Stato, sez. IV, 29 novembre 2002, n. 6510 resa in materia di accesso; Corte Cost., 4 febbraio 1993, n. 36, resa in sede di giurisdizione domestica). Pres. Giovannini - Est. Cerreto - (TAR Sardegna n. 851/2001). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 25 ottobre 2006 (C.C. 8.6.2006), Ordinanza n. 6375 (vedi: Ordinanza per esteso)

Procedure e varie - Processo civile - C.T.U. - Liquidazione del compenso - Ricorso per cassazione. E’ ammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso il provvedimento del tribunale che decide sull'opposizione proposta avverso il decreto di liquidazione del compenso del c.t.u., in quanto il provvedimento, pur avendo forma di ordinanza, decide su diritti soggettivi in maniera potenzialmente definitiva e pertanto ha natura di sentenza. La S.C. precisa inoltre che è errata la pronuncia che riconosca il diritto a diritti e onorari in favore di parti costituite personalmente e non abilitate al patrocinio. Presidente R. Corona, Relatore G. Trecapelli. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. II, 25/10/2006, Sentenza n. 22841 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Lesioni personali volontarie lievi - Flagranza - Arresto facoltativo - Abrogazione. La Suprema Corte, nel richiamare analoga giurisprudenza che si era già espressa sull’argomento, con riferimento, però, alla diversa ipotesi dell’arresto facoltativo fuori flagranza del conducente che non avesse ottemperato all’obbligo di fermarsi (Sez. IV, 22 ottobre 2002, n. 2983, rv 223096; Sez. IV, 26 settembre 2002, n. 6501, rv 223485), ha affermato, con riguardo stavolta alla flagranza del reato di lesioni personali volontarie lievi (art. 582 comma 2 c.p.), che la previsione dell’arresto, pure sancita dall’art. 381, comma 2 lett. f), c.p.p., quando la querela sia stata presentata, deve ritenersi abrogata, risultando incompatibile con il d.lgs. n. 274 del 2000 che ha attribuito tale reato alla cognizione del Giudice di pace, contemporaneamente escludendo, all’art. 2, che nel relativo procedimento trovino applicazione le disposizioni in materia di arresto e non menzionando, all’art. 19, tra i poteri del giudice onorario, quello di procedere alla convalida dell'arresto. La Corte, discostandosi però, sul punto, dalla giurisprudenza sopra richiamata, ha aggiunto che tale implicita abrogazione è operativa non solo quando a giudicare di tale reato sia il Giudice di pace, ma anche quando sul reato sia chiamato a giudicare il Tribunale per ragioni di connessione. Induce a tale conclusione sia il principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost., sia il rilievo che, ragionando diversamente, si legittimerebbe una misura pre-cautelare in relazione ad un reato che, anche dinanzi al Tribunale, può essere sanzionato in questa ipotesi soltanto con pene diverse da quella detentiva. Presidente D. Nardi, Relatore M. S. Di Tommasi. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sezione V, 23/10/2006, (Ud. 22/09/2006), Sentenza n. 35368

Procedure e varie - Lesioni personali volontarie lievi - Flagranza - Arresto facoltativo - Abrogazione. Con riguardo alla flagranza del reato di lesioni personali volontarie lievi (art. 582 comma 2 c.p.), che la previsione dell’arresto, pure sancita dall’art. 381, comma 2 lett. f), c.p.p., quando la querela sia stata presentata, deve ritenersi abrogata, risultando incompatibile con il d.lgs. n. 274 del 2000 che ha attribuito tale reato alla cognizione del Giudice di pace, contemporaneamente escludendo, all’art. 2, che nel relativo procedimento trovino applicazione le disposizioni in materia di arresto e non menzionando, all’art. 19, tra i poteri del giudice onorario, quello di procedere alla convalida dell'arresto. (Cass. sez. IV, 22 ottobre 2002, n. 2983, rv 223096; Sez. IV, 26 settembre 2002, n. 6501, rv 223485 con riferimento, però, alla diversa ipotesi dell’arresto facoltativo fuori flagranza del conducente che non avesse ottemperato all’obbligo di fermarsi). La Corte, discostandosi però, sul punto, dalla giurisprudenza sopra richiamata, ha aggiunto che tale implicita abrogazione è operativa non solo quando a giudicare di tale reato sia il Giudice di pace, ma anche quando sul reato sia chiamato a giudicare il Tribunale per ragioni di connessione. Induce a tale conclusione sia il principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost., sia il rilievo che, ragionando diversamente, si legittimerebbe una misura pre-cautelare in relazione ad un reato che, anche dinanzi al Tribunale, può essere sanzionato in questa ipotesi soltanto con pene diverse da quella detentiva. Presidente D. Nardi, Relatore M. S. Di Tommasi. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sezione V, 23/10/2006, (Ud. 22/09/2006), Sentenza n. 35368

Procedure e varie - Ricorso per Cassazione - Enti Pubblici Regionali - Legittimazione a stare in giudizio - Limiti - Rappresentanza istituzionale. Il ricorso per cassazione proposto da un'Azienda territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica - A.T.E.R., in persona del Coordinatore dell'ente è inammissibile, atteso che la legge regionale istitutiva di tale ente (L. R. Lazio n. 30 del 2002 recante Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica), soggetto pubblico di natura economica, strumentale rispetto ai fini perseguiti dalla Regione, dotato di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale, finanziaria e contabile, attribuisce, la rappresentanza istituzionale, al Presidente dell'Azienda, e il potere di promuovere e resistere alle liti, unitamente a quello di conciliare e transigere, al suo Direttore generale. CORTE DI CASSAZIONE civile Sentenza, Sez. V, 23/10/2006, Sentenza n. 22784

Procedure e varie - Provvedimenti amministrativi - Inserimento su sito internet - Conoscenza legale - Esclusione - Pubblicità notizia. L’inserimento su un sito Internet dei provvedimenti amministrativi non è elevato dalla legge a strumento diretto ad assicurare la legale conoscenza degli stessi, per cui la pubblicazione di detti atti in Internet ha solo valore di pubblicità notizia. Pres. Zuballi, Est. Farina - LAC (avv. Rizzato) c. Provincia di Verona (avv.ti Fratta Pasini e Pinello) - T.A.R. VENETO, Sez. II - 19 ottobre 2006, n. 3514

Procedura e varie - Termini processuali - Sentenza contumaciale - Appello del difensore di ufficio - Preclusione del diritto di impugnazione dell’imputato - Insussistenza - Restituzione nei termini - Ammissibilità. La disciplina della restituzione nei termini per impugnare la sentenza contumaciale prevista dall’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., come modificata dalla legge n. 60 del 2006, è di natura speciale rispetto alle regole generali sulle impugnazioni, sicché ad essa non è applicabile il principio di unicità del diritto di impugnazione, per effetto del quale l’esercizio di tale diritto da parte del difensore d’ufficio preclude all’interessato, una volta scaduti i termini, di attivare il medesimo mezzo di impugnazione. Ne consegue che, una volta provata la non conoscenza del processo e dei provvedimenti, l’imputato contumace ha diritto di ottenere la restituzione nei termini per proporre appello, anche se la sentenza di primo grado sia stata appellata dal difensore d’ufficio, non potendosi sostenere che la legge abbia voluto introdurre una preclusione dipendente, non da una sua condotta, ma da quella del difensore d’ufficio che abbia agito a sua insaputa. Presidente M. Sossi, Relatore G. Silvestri. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. I, 16/10/2006 (Ud. 21/06/2006), Sentenza n. 34468

Procedura e varie - Processo civile - Cassazione - Procedimento in camera di consiglio - Avvocato della parte non costituita. La trattazione del ricorso con il procedimento camerale disciplinato dall'art. 375 cod. proc. civ. non osta all'audizione, in camera di consiglio, dell'avvocato della parte non costituita (purchè munito di procura speciale), non sussistendo valide ragioni, in base ad un'interpretazione conforme ai principi costituzionali di eguaglianza e di tutela del diritto di difesa, per differenziare, in relazione alla natura del rito, l'ipotesi in esame da quella prevista dall'art. 370, primo comma, ultimo periodo, cod. proc. civ., il quale consente all'avvocato della parte non costituita di partecipare alla discussione orale in pubblica udienza. Presidente F. Cristarella Orestano, Relatore B. Virgilio. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sezione V, 16/10/2006 Sentenza n. 22144

Procedure e varie - Interrogatorio di garanzia - Delega ad altro giudice - Deposito degli atti - Oneri difensivi - Misure cautelari personali. Il deposito degli atti successivo all’esecuzione dell’ordinanza applicativa della misura, seppure l’interrogatorio di garanzia è delegato ad altro giudice, deve essere compiuto soltanto presso il giudice che ha emesso l’ordinanza, sicché è onere della difesa attivarsi tempestivamente per prendere conoscenza degli atti presso la competente cancelleria, a prescindere dalla notificazione dell’avviso che è funzionale soltanto alla proposizione della richiesta di riesame. Presidente F. Morelli, Relatore G. Fumu. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sezione II, 11/10/2006 (Ud.27/09/2006), Sentenza n. 34081

Procedura e varie - Pubblica Amministrazione - Istruttoria amministrativa - Nozione - Finalità - Carenza d’istruttoria. L’istruttoria amministrativa non è fine a se stessa, ma è finalizzata ad acquisire la cognizione dei fatti rilevanti ai fini dell’applicabilità delle norme; quando risulti che queste ultime sono state rispettate, non ha neppur senso denunciare una carenza d’istruttoria, ed è arbitrario affermare che l’autorità non ha preso cognizione di presupposti che, in fatto, sussistono. Pres. Frascione - Est. Carboni - Provincia di Roma (avv.ti Fancellu e Sieni) c. Ecofer Ambiente e Italferro ed altri (avv. Amorosino), (Conferma TAR Lazio, sezione prima-ter, sentenza 2005 n. 11218, notificata il 28/11/2005). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 10 ottobre 2006 (Ud. 11/07/2006), Sentenza n. 6029 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Estradizione extraconvenzionale - Reato punibile con la pena di morte - Assicurazione di non applicazione - Sufficienza - Esclusione - Art. 10 c.p.. Non sussistono le condizioni per l’estradizione di una persona imputata di omicidio, quando, si tratti di reato per il quale la legge dello Stato richiedente prevede la pena di morte, (nella specie, era stata allegata agli atti, una richiesta proveniente dal Governo della Repubblica della Bielorussia (Stato con il quale non sussiste convenzione di estradizione), con una semplice dichiarazione di intenti, tra l’altro proveniente dalla Procura della Repubblica di Minsk, circa la non applicazione della pena capitale, che non garantiva con assoluta certezza la tutela del bene della vita). Tuttavia, al fine di evitare l’impunità del cittadino straniero, resta comunque applicabile il rimedio di cui all’art. 10 c.p. che affida al Ministro della giustizia la richiesta di punizione del colpevole secondo la legge italiana. Pres. G. De Roberto, Rel. G. Fidelbo. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. VI, 10/10/2006 (Ud. 02/10/2006), Sentenza n. 33980

Procedure e varie - Disciplina delle spese - Rinuncia agli atti del giudizio - Estinzione del processo - Artt. 306 e 92 c.p.c.. L'art. 306, quarto comma, secondo periodo, cod. proc. civ. attribuisce al giudice la sola funzione di "liquidazione" delle spese, non anche quella che contempla la "condanna" al rimborso delle spese, ovvero che individua la parte da considerare soccombente e alla quale farne carico, e neppure gli attribuisce le distinte funzioni previste nel primo e nel secondo comma dell'art. 92 cod. proc. civ., che regolamentano la facoltà, rispettivamente, di ridurre o compensare le spese con valutazione discrezionale dell'utilità delle stesse e del livello della responsabilità del soccombente nel promuovere il giudizio o nel resistervi. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. II, 10/10/2006, Ordinanza n. 21707

Procedure e varie - Sequestro - Verifica delle condizioni di legittimità delle misure - Accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti. La verifica delle condizioni di legittimità di una misura (in specie aree sequestrate), non può tradursi in un’anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità dell'indagato in ordine al reato o ai reati oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra fattispecie concreta e fattispecie legale ipotizzata, mediante una valutazione prioritaria ed attenta della antigiuridicità penale del fatto. Pertanto, l'accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto, per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati cosi come esposti, al fine di appurare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica. Sicché, il Tribunale non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando sotto ogni aspetto l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro. (Cass., Sez. Un., 29.1.1997, n. 23, ric. P.M. in proc. Bassi e altri - Cass., Sez. Un., 7.11.1992, Ric. Midolini). Pres. Lupo Est. Fiale Ric. P.M. in proc. Barbati. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 9 ottobre 2006 (C. c. 15/06/2006), Sentenza n. 33882 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Termini di custodia - Sospensione - Tempo di redazione della motivazione - Contraddittorio tra le parti - Necessità - Conseguenze - Misure cautelari personali. La decisione circa la sospensione dei termini di custodia cautelare per il tempo necessario alla redazione della motivazione della sentenza deve essere preceduta dalla verifica in contraddittorio del presupposto di natura discrezionale della particolare complessità della motivazione, sicché è affetta da nullità a regime intermedio l’ordinanza emessa senza che le parti siano state messe nelle condizioni di interloquire. La Corte ha statuito questo principio in un caso in cui l’ordinanza di sospensione è stata adottata dalla Corte di appello con riferimento ai termini di deposito della sentenza impugnata. Presidente A. Postiglione, Relatore P. Onorato. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sezione III, 09/10/2006 (Ud. 26/04/2006), Sentenza n. 33876

Procedura e varie - Processo civile - Pregiudiziale comunitaria - Giudizio pendente innanzi al tribunale di prima istanza o alla Corte di Giustizia - Riproposizione della medesima questione - Sospensione necessaria. Allorquando una medesima questione sia già stata sottoposta all’esame della giustizia comunitaria - perché proposta innanzi al Tribunale di prima istanza di Lussemburgo, oppure perché già sollevata da un giudice nazionale direttamente dinanzi alla Corte di Giustizia -, il successivo giudice nazionale, non di ultima istanza, cui sia sottoposta una controversia sullo stesso punto, la cui soluzione dipende anch’essa dalla decisione che verrà adottata dalla giustizia comunitaria, può legittimamente sospendere, in attesa della pronunzia, il giudizio avanti a lui pendente, senza che sia necessario che sollevi, a sua volta, la medesima questione. (Contra v. sentenza n. 9813 del 1999). Presidente G. Sciarelli, Relatore S. Monaci. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro, 09/10/2006, Sentenza n. 21635

Procedure e varie - Verifica di legittimità del sequestro - Ricorso contro le ordinanze emesse dal Tribunale del riesame - Limiti - Violazione di legge - Fattispecie: applicazione di erronei principi di diritto - Art. 325 c.p.p.. Ai sensi dell'art. 325 c.p.p., contro le ordinanze emesse dal Tribunale del riesame investito della verifica di legittimità del sequestro, i soggetti legittimati possono proporre ricorso per cassazione soltanto per "violazione di legge". Alla violazione di legge vanno ricondotte la mancanza assoluta e la mera apparenza della motivazione (e questa deve considerarsi "meramente apparente" quando sia del tutto priva di requisite minimi di coerenza e completezza: Cass. Sez. Unite, 28.5.2003, n. 12), ma non anche il vizio di manifesta illogicità della stessa ex art. 606, comma I°, lett. e), c.p.p. (Cass. Sez. Unite, 28.1.2004, n. 5876; Sez, III, 15.7.2004, n. 36160). Fattispecie: incoerenza della decisione conseguente all'applicazione di erronei principi di diritto. Pres. Lupo - Est. Fiale - Ric. P.M. in proc. Moltisanti. (annulla con rinvio, ordinanza del 6.3.2006 - Tribunale di Siracusa). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 4 ottobre 2006 (C. c. 15/06/2006), Sentenza n. 33039 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Principio della riserva di legge in materia penale - Monopolio del legislatore statale - Corte Costituzionale - Interpretazione e fondamento. Nell'interpretazione del principio della riserva di legge in materia penale, (art. 25, 2° comma Cost.), la Corte Costituzionale ha costantemente affermato il monopolio del legislatore statale, fondando tale posizione su un'esegesi del complessivo sistema costituzionale che disvela la statualità del ramo penale del diritto in ogni vicenda costitutiva o estintiva della punibilità. E' stato evidenziato, in particolare, che: a) la scelta circa le restrizioni dei beni fondamentali della persona e cosi impegnativa che non può non essere di pertinenza dello Stato; b) la riserva di competenza alla legge statale è anche una conseguenza della necessità che vi siano in tutto il territorio nazionale condizioni di eguaglianza nella fruizione della libertà personale, pena la violazione dell'art. 3 Cost.; c) un eventuale pluralismo di fonti regionali penali contrasterebbe con il principio dell'unità politica dello Stato (Corte Cost. sentenza n. 487 del 25.10.1989, riferita proprio a disposizioni legislative della Regione Siciliana incidenti sul regime del condono edilizio posto dall'art. 31 della legge n. 47/1985). Pres. Lupo - Est. Fiale - Ric. P.M. in proc. Moltisanti. (annulla con rinvio, ordinanza del 6.3.2006 - Tribunale di Siracusa). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 4 ottobre 2006 (C. c. 15/06/2006), Sentenza n. 33039 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Persona giuridica - Responsabilità da reato - Misure cautelari - Pericolo di reiterazione - Elementi di valutazione. In tema di presupposti delle misure cautelari nei confronti dell’ente, la valutazione delle esigenze cautelari, e specificamente del concreto pericolo di commissione di analoghi illeciti, implica l’esame due tipologie di elementi, l’una di carattere oggettivo attinente alla specifiche modalità e circostanze del fatto che dà rilievo, ad esempio, alla gravità dell’illecito, all’entità del profitto; l’altra di natura soggettiva attinente alla personalità dell’ente, che apre alla considerazione, ad esempio, della politica d’impresa attuata negli anni e degli eventuali illeciti commessi in precedenza, e soprattutto dello stato di organizzazione dell’ente, dovendosi in tale ultima prospettiva valutare, come elemento di sfavore, la mancata attuazione di modelli organizzativi idonei alla prevenzione dei reati. Inoltre, nell’ipotesi di responsabilità derivante da condotte poste in essere dai dirigenti dell’ente la sostituzione o l’estromissione degli amministratori coinvolti possono costituire un sintomo del fatto che l’ente inizia a muoversi verso un diverso tipo di organizzazione, orientata nel senso della prevenzione dei reati, e pertanto possono indurre ad una prognosi cautelare favorevole. Pres. A. S. Agrò, Rel. G. Fidelbo. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. VI, 02/10/2006 (Ud. 23/06/2006), Sentenza n. 32626

Procedure e varie - Misure cautelari - Personali - Riesame - Motivi - Nullità dell'interrogatorio per violazione dell'art. 104 c.p.p. - ammissibilità - Condizioni. Non è ammissibile la richiesta di riesame della validità dell’ordinanza di custodia in carcere, nella quale sia dedotta semplicemente la nullità dell’interrogatorio per violazione dell’art. 104 c.p.p., dovendosi invece dimostrare la “rilevanza” in concreto della nullità eccepita sulle questioni oggetto del procedimento di riesame. Presidente G. De Roberto, Relatore S. F. Mannino. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sezione VI, 02/10/2006 (Ud. 08/05/2006), Sentenza n. 32622

Procedure e varie - Sequestro preventivo - Condizioni di applicabilità - Pericolo - Nozione - Misure cautelari reali - Fattispecie. In tema di sequestro preventivo, che il pericolo deve essere inteso in senso oggettivo come “probabilità di danno futuro in conseguenza dell'effettiva disponibilità materiale o giuridica della cosa” che può derivare non solo dalla potenzialità della "res" oggetto del provvedimento cautelare di recare una lesione all'interesse protetto dalla norma penale, ma anche dalla semplice possibilità di contribuire al perfezionamento del reato. In tale prospettiva ha ritenuto non adeguata la motivazione del sequestro preventivo di un veicolo in relazione al reato di cui all’art. 73 d.p.r. 309/90, fondata sulla potenzialità meramente astratta dello stesso ad essere utilizzato dall’imputato come mezzo di occultamento dello stupefacente e di spostamento per realizzare i traffici illeciti. Presidente F. Romano, Relatore S. F. Mannino. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sezione VI, 02/10/2006 (Ud. 28/04/2006), Sentenza n. 32617

Procedure e varie - Termini processuali - Sospensione nel periodo feriale - Termine di comparizione in giudizio - Applicabilità. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, disciplinata dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, va calcolata anche agli effetti dei termini di comparizione in giudizio. Nella specie il ricorrente aveva dedotto il mancato rispetto del termine dei 60 gg. prescritto dall’art. 552, comma 3 c.p.p. per la citazione diretta a giudizio dell’imputato. Presidente F. Romano, Relatore F. Serpico. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sezione VI, 02/10/2006 (Ud. 12/07/2006), Sentenza n. 32606

Procedure e varie - Ricorso in cassazione - Presupposti - Profilo strettamente giuridico. Non sono denunciabili in cassazione i vizi della motivazione nelle questioni di diritto affrontate dal giudice di merito allorquando sia corretta la soluzione sotto il profilo strettamente giuridico, poiché l'interesse alla impugnazione nasce solo dall'errata soluzione della detta questione (Sez. V, 22 febbraio 1994, Marzola, m. 197.993). Pres. Lupo - Est. Franco - Ric. De Nardis. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 29 settembre 2006 (Ud. 07/06/2006), Sentenza n. 32542 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - «Medesimezza» del fatto - Criteri di valutazione - Condotta e oggetto materiale - Concorso c.d. apparente di norme - Rapporto di specialità - Identità dei beni giuridici tutelati e degli elementi strutturali - L. n.689/1981. Per valutare la «medesimezza» del fatto ai sensi dell'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, occorre considerare l'astratto profilo di una possibile uguaglianza tra le diverse fattispecie e, quindi, l'identità dei beni giuridici tutelati e degli elementi strutturali di tipo oggettivo, quali la condotta e l'oggetto materiale. Va inoltre sottolineata la necessità di considerare anche il bene giuridico tutelato nelle fattispecie specifiche, la diversità del quale consentirebbe di escludere la sussistenza del rapporto di specialità (cfr. Sez. I, 31 gennaio 2002, Fantasia, m. 221.610). In particolare, il concorso c.d. apparente di norme, che è previsto dall'art. 9 cit. e che è soggetto al principio di specialità, presuppone che le norme prendano in considerazione lo «stesso fatto», di modo che, in presenza di fattispecie che presentino un elemento di diversità, ancorché coincidenti in tutto o in parte con riguardo alla condotta del trasgressore, si deve ravvisare un concorso effettivo, e non apparente (Cass. civ., Sez. I, 10 settembre 1991, n. 9494, m. 473.801). In altre parole, l'operatività del principio di specialità postula che la violazione amministrativa in astratto contestabile costituisca un elemento del fatto-reato, essendone parte integrante (Cass. Civ., Sez. I, 10 dicembre 2003, n. 18811, m. 568.742; Cass. Civ., Sez. I, 6 aprile 2004, n. 6769, m. 571.896). Pres. Lupo - Est. Franco - Ric. De Nardis. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 29 settembre 2006 (Ud. 07/06/2006), Sentenza n. 32542 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Rito abbreviato - Giudice di appello - Ulteriori acquisizioni probatorie - Limiti - Art. 603 c.p.p. c.3 - Rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Il giudice di appello del processo celebratosi in primo grado con il rito abbreviato può disporre acquisizioni probatorie ulteriori rispetto a quelle già esistenti al momento dell'accoglimento della richiesta del rito speciale, ma soltanto nell'ipotesi di assoluta necessità rilevata d'ufficio, ai sensi del comma 3 dell'art. 603 c.p.p., di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; non, invece, nel caso di sollecitazione dell'espletamento di tale attività processuale formulata dalle parti con l'atto di impugnazione, giacché, in fase di appello, non può configurarsi alcun potere di iniziativa delle parti in ordine all'assunzione delle prove in quanto, prestato il consenso all'adozione dei rito abbreviato, esse hanno definitivamente rinunciato al diritto alla prova (Cass., Sez. II, 31 gennaio 2005, Giliberti). Presidente B. R. De Grazia, Relatore P. Piccialli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. VI, 29/09/2006 (Ud. 04/07/2006), Sentenza n. 32286 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Condanna al pagamento di una provvisionale - natura del provvedimento “parziale e provvisoria” - Effetti - Limiti. La condanna al pagamento di una provvisionale costituisce un provvedimento di natura parziale e provvisoria, che anticipa in sede penale la valutazione definitiva della sussistenza del danno e non fa stato per sua natura nel processo civile di liquidazione, ne è impugnabile per cassazione, in quanto la sua efficacia è destinata a cessare con la pronuncia della sentenza definitiva che, decidendo il ricorso per cassazione anche con riferimento alle statuizioni sul risarcimento del danno, chiude definitivamente il processo (ex piuribus, Cass., Sez. VI, 16 aprile 2004, Fusaro; Cass., Sez. IV, 28 ottobre 2005, Conti). Presidente B. R. De Grazia, Relatore P. Piccialli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. VI, 29/09/2006 (Ud. 04/07/2006), Sentenza n. 32286 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Procedimenti per reati colposi - Sostituzione o l'aggiunta di un particolare profilo di colpa - Effetti - Artt. 516 e 521 c.p.p.. Nei procedimenti per reati colposi, la sostituzione o l'aggiunta di un particolare profilo di colpa, sia pure specifica, al profilo di colpa originariamente contestato non vale a realizzare diversità o immutazione del fatto ai fini dell'obbligo di contestazione suppletiva di cui all'articolo 516 c.p.p. e dell'eventuale ravvisabilità, in carenza di contestazione, del difetto di correlazione tra imputazione e sentenza ai sensi dell'art. 521 dello stesso codice (di recente, Cass., Sez. IV, 3 maggio 2005, Bartalucci). Presidente B. R. De Grazia, Relatore P. Piccialli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. VI, 29/09/2006 (Ud. 04/07/2006), Sentenza n. 32286 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Determinazione della pena e di concessione o diniego delle circostanze attenuanti generiche - Esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito - Artt. 133 e 62 bis c.p.. In tema di determinazione della pena e di concessione o diniego delle circostanze attenuanti generiche, infatti, il dovere del giudice di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale non deve esplicarsi attraverso un'analitica e prolissa esposizione di tutti gli elementi previsti dagli articoli 133 e 62 bis c.p., essendo sufficiente che egli mostri di avere valutato le varie componenti del fatto, indicando, poi, soltanto quei criteri che siano stati da lui ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Cass., Sez. II, 23 settembre 2005, Carciati ed altri). Presidente B. R. De Grazia, Relatore P. Piccialli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. VI, 29/09/2006 (Ud. 04/07/2006), Sentenza n. 32286 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Mandato di arresto europeo - Decisione che pronuncia sulla consegna - Ricorso per cassazione - Motivi riguardanti il provvedimento cautelare e l'acquisizione del consenso - Esclusione - Art. 719 c.p.p.. In tema di mandato di arresto europeo, avverso la decisione di merito che pronuncia sulla consegna non possono essere dedotti in sede di ricorso per cassazione motivi di impugnazione riguardanti la applicazione della misura cautelare - autonomamente impugnabile a norma dell’art. 719 c.p.p. - ovvero inerenti alla acquisizione (o alla mancata acquisizione) dell’eventuale consenso alla consegna nella fase iniziale del procedimento. Nel caso di specie, il P.G. aveva dedotto che l’interessato non era stato sentito in ordine ad un suo eventuale consenso alla consegna e non era stata fatta alcuna valutazione sulla sussistenza delle condizioni per l’applicazione della misura cautelare. Presidente G. De Roberto, Relatore G. Colla. CORTE DI CASSAZIONE Sez. VI, 29 settembre 2006 (Ud. 22/09/2006), Sentenza n. 32516

Procedure e varie - Mandato di arresto europeo - Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Omessa allegazione della relazione sui fatti - Impedimento alla decisione di consegna - Sussistenza. L'omessa allegazione al mandato di arresto europeo della relazione sui fatti addebitati alla persona di cui è richiesta la consegna, di cui all'art. 6, quarto comma, lett. a) legge n. 69 del 2005, - o di un atto ad essa equipollente - costituisce causa ostativa alla decisione di consegna. In un precedente arresto la stessa Sezione aveva invece affermato che tale omissione non impediva la consegna, in quanto la valutazione del requisito dei gravi indizi di colpevolezza, di cui all'art. 17, quarto comma, legge n. 69 del 2005, implica che l'autorità giudiziaria italiana verifichi soltanto che il mandato sia fondato su un compendio indiziario ritenuto dall'autorità giudiziaria emittente seriamente evocativo di un fatto reato, e che quindi questa abbia dato conto del provvedimento adottato anche solo attraverso la puntuale allegazione delle evidenze di fatto a carico della persona di cui si chiede la consegna (Sez. 6, n. 14993 del 28/04/2006, ric. Ariosa, CED Cass. n. 234126). Presidente G. De Roberto, Relatore G. Colla. CORTE DI CASSAZIONE Sez. VI, 29 settembre 2006 (Ud. 22/09/2006), Sentenza n. 32516

Procedure e varie - Tutela del “copyright” - Diritto tributario - Casa discografica con sede negli Usa - Royalties - Assoggettamento a tassazione in Italia. Le “royalties” percepite da una casa discografica statunitense per la concessione ad una consociata italiana dei diritti di sfruttamento su registrazioni incluse nel suo catalogo sono qualificabili come canoni, e come tali sono assoggettabili a tassazione anche in Italia. Eventuali conflitti di qualificazione con l’ordinamento statunitense, che riconduce tale situazione nell’ambito della tutela del “copyright”,vanno risolti mediante il ricorso allo strumento dello sgravio, previsto dall’art. 23 della Convenzione Italia-USA contro la doppia imposizione, ovvero attraverso la procedura di composizione amichevole di cui all’art. 25. Presidente e Relatore E. Altieri. CORTE DI CASSAZIONE Sez. V Civile, 29/09/2006, Sentenza n. 21220

Procedura e varie - Sospensione necessaria del processo - Elementi - Vincolo di consequenzialità. La sospensione necessaria del processo, presuppone che la decisione della controversia "dipenda" dalla definizione di altra causa; richiede, cioè, non un mero collegamento tra due emanande statuizioni, ma un vincolo di consequenzialità, per cui l'altro giudizio (civile, penale o amministrativo), oltre ad essere in concreto pendente ed a coinvolgere le stesse parti, deve investire una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico - giuridico, la soluzione del quale sia determinante, in tutto o in parte, per l'esito della causa da sospendere (Cass. Civ. sez. II, 30 giugno 2005, n. 13950). Pres. Giovannini - Est. Luce - Notte (avv.ti Sasso e Soprano) c. Ministero dell’Istruzione, Ricerca Scientifica e Tecnologica (avv. Sforza) (conferma TAR Lazio sede di Roma Sez. III bis n. 9647/2000). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 28/09/2006 (C.c. 20/06/2006), Sentenza n. 5701

Procedure e varie - Sequestro preventivo - Profitto del reato per equivalente - Estensione nei confronti del concorrente - Misure cautelari reali. In un procedimento per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche commesso in concorso da una società a r. l. e da una persona fisica, che in favore della società aveva prestato attività di consulenza professionale, la Corte, dopo aver precisato che l’ente non può certo dirsi estraneo al reato ed ha invece un titolo autonomo di responsabilità, ha statuito il principio secondo cui il sequestro preventivo preordinato alla confisca di beni per un valore equivalente al profitto del reato può essere emesso nei confronti della persona fisica concorrente, pur se il profitto sia stato interamente acquisito dalla società. Non v’è infatti sussidiarietà nella confisca della responsabilità della persona fisica autore del reato e vige invece, data la natura sanzionatoria della confisca per equivalente, il principio solidaristico secondo cui l’intera azione delittuosa e l’effetto conseguente sono imputati a ciascun concorrente. Presidente F. Morelli, Relatore F. Fiandanese. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sezione II, 27/09/2006 (Ud.14/06/2006), Sentenza n. 31989

Procedura e varie - Processo civile - Cassazione - Correzione di errore materiale - Procura rilasciata al difensore. La procura rilasciata al difensore nel giudizio di cassazione, concluso con sentenza da correggere, e' valida anche per la proposizione del ricorso per la correzione di errore materiale, in quanto il procedimento di correzione, a differenza del giudizio per revocazione, non introduce una nuova fase processuale, ma costituisce un mero incidente dello stesso giudizio. (contra, Cass. n. 18343 del 2005) Presidente V. Mileo, Relatore P. Cuoco. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro, 25/09/2006, Ordinanza n. 19228

Procedura e varie - Urbanistica - Questione della pregiudiziale amministrativa - Reintegrazione in forma specifica - Risarcimento per equivalente - Termine di prescrizione - Fattispecie: concessione edilizia, sospensione di ogni determinazione in applicazione delle misure di salvaguardia ai sensi della L. 1902/1952. La questione della pregiudiziale amministrativa non può che essere disciplinata dai principi civilistici e soprattutto dall’art. 2697 del codice civile che impone alla parte attrice di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (Corte di Cassazione del 13 giugno 2006, nn. 13659 e 13660). Pertanto, il risarcimento non può derivare dalla sola illegittimità del provvedimento ostativo, ma deve assumere a proprio presupposto la fondatezza della domanda. Sicché, al giudizio per ottenere la reintegrazione in forma specifica ovvero il risarcimento per equivalente non può essere applicato il comma quarto dell’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (nel testo integrato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205), che impone all’amministrazione di produrre il provvedimento impugnato nonché gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati, e quelli che l'amministrazione ritiene utili al giudizio. Tale norma trova la sua giustificazione nel solo giudizio impugnatorio, anche in ragione del termine di decadenza entro il quale deve essere proposto il ricorso. Quando invece l’azione, come quella reintegratoria-risarcitoria, è soggetta a termine di prescrizione non v’è ragione per imporre alla parte convenuta in giudizio, in analogia con quanto accade nel processo civile, l’obbligo di depositare gli atti sui quali si fonda la domanda dell’attore, il quale può utilizzare lo speciale procedimento per l’accesso ai documenti amministrativi, di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, per acquisire la documentazione necessaria a dimostrare la fondatezza della domanda. Nel caso di specie era pertanto onere, non assolto, di parte ricorrente depositare in giudizio il programma di fabbricazione ed il progetto presentato ed indicare in base a quali norme regolamentari era possibile ottenere la concessione così come richiesta. Pres. Onorato - Rel. Pannone - CRISPINO (avv. Costa) c. Comune di Frattamaggiore (avv. Parisi). T.A.R. CAMPANIA Sez. II, 21/09/2006 (6 luglio 2006) n. 8182 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Impugnazioni - L. n. 46/2006 - Giudizio di cassazione - Vizi della motivazione - Travisamento della prova - Ammissibilita’ - Condizioni. La sentenza si muove in controtendenza rispetto alla giurisprudenza allo stato prevalente nell’ambito della stessa Sezione sul tema dell’ampiezza del sindacato della cassazione ai sensi del nuovo testo dell’art. 606 lett. e) c.p.p.(come modificato dall’art. 8 l. n. 46 del 2006). Essa riconosce che quando è dedotta e dimostrata, in ricorso, la inconciliabilità della motivazione con specifiche e peculiari risultanze pure ivi indicate, non sono più invocabili i limiti altrimenti assegnati al sindacato della Corte di cassazione, che sono quelli del divieto di una rilettura dei dati processuali e della relativa reinterpetazione. E ciò, in quanto la Corte di cassazione, in siffatta ipotesi, pur non potendo ricostruire diversamente il fatto, ha il potere- dovere, ai sensi del nuovo testo dell’art. 606 lett. e) c.p.p., di verificare se il mezzo di prova indicato come travisato (perché è stato utilizzato ma non è esistente) è in grado di incidere sulla tenuta della motivazione, rendendola affetta da contraddittorietà e\o illogicità. In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza con la quale era stata affermata la sussistenza di una fattispecie di truffa osservando che questa era stata “costruita” sulla base di reati di falso dai quali l’imputato, però, era stato assolto perché il fatto non sussiste. Presidente B. Foscarini, Relatore A. Didone. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sezione V, 14/09/2006 (Ud. 22/06/2006), Sentenza n. 30440

Procedure e varie - Sicurezza - Navigazione - Art. 10 d.m. 305/2006 - Fermo della nave - Natura - Giurisdizione - G.A.. Il fermo della nave ex art. 10 del d.m. 13 ottobre 2003 n. 305 non ha natura affittiva, ma costituisce un provvedimento discrezionale, con finalità cautelativa e ripristinatoria (ai sensi del IV co. dell’art. 8 il fermo deve, infatti, essere revocato appena riscontrata l’eliminazione delle carenze o comunque con il venir meno della situazione di pericolo), adottato nell’esercizio di una potestà pubblica e preordinato alla cura di interessi della collettività. La giurisdizione appartiene pertanto al giudice amministrativo. Pres. Passatisi, Est. Criscenti - M. s.a. (avv.ti Alessandri e Labate) c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e altro (Avv. Stato) e altro (n.c.) - T.A.R. CALABRIA, Reggio Calabria - 14 settembre 2006, n. 1498 (vedi: sentenza per esteso)

Procedura e varie - Pubblica Amministrazione - Leggi e Sanzioni amministrative - Inevitabile ignoranza dei precetti - Presupposti - Dovere di informazione. Nella materia dell'illecito amministrativo disciplinato dalla legge n. 689/81 possano aver rilievo i principi affermati nella sentenza della Corte costituzionale n. 364 del 1988 secondo la quale l'inevitabile ignoranza del precetto da parte di chi commette l'illecito fa venir meno l'elemento soggettivo della colpa, che, ai fini dell'affermazione della responsabilità, deve necessariamente presidiare l'elemento oggettivo della violazione (Cass. sez. II, n. 5615/2003; Cass. n. 6111/2000). Tuttavia, per potersi configurare l'ignoranza inevitabile del precetto occorre tenere presente la posizione soggettiva di colui che, essendo professionalmente dedito ad uno specifico campo di attività, regolata della legge e da norma sanzionatorie, è tenuto non solo all'obbligo generico di conoscenza ed informazione gravante su ogni cittadino, ma ha un dovere di informazione più incisivo e specifico circa le norme che disciplinato la sua attività cosi che l'errore sulla liceità della sua condotta deve essere stato determinato da un elemento positive estraneo all'agente ed idoneo a determinare in lui la positiva convinzione della liceità della sua condotta. Presidente A. Elefante, Relatore V. Colarusso. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. II, 13 settembre 2006 (Ud. 11/07/2006), Sentenza n. 19643 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Impugnazioni - Giudizio di cassazione - L. n. 46/2006 - Impugnazione della parte civile ex art. 577 c.p.p. - Abrogazione della norma- Disciplina transitoria. L’abrogazione dell’art. 577 ad opera dell’art. 9 l. n. 46 del 2006 ha fatto venire meno la legittimazione della parte civile a coltivare, agli effetti penali, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di assoluzione del reato di diffamazione. A questa conclusione si giunge sul rilievo che la disciplina transitoria - art. 10 comma 1 l. cit. - secondo cui “la presente legge si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima” non può avere altro senso se non quello di rendere immediatamente operativa l’abrogazione della norma che regola il potere di impugnativa della parte civile agli effetti penali, fatte salve, evidentemente, le impugnazioni del tutto esaurite. La stessa soluzione è stata adottata da Sez. V, 27 giugno - 30 settembre 2006, Tassisto, n. 30447\06 e da Sez. V, 10 luglio - 4 ottobre 2006, Fiacconi, n. 33093/06. La soluzione contraria è stata invece adottata da Sez. V, 16 - 30 marzo 2006, p.c. in proc. Castaldo ed altri, n. 11162. Presidente D. Nardi, Relatore M. Vessichelli. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sezione V, 12/09/2006 (UD. 16/06/2006), Sentenza n. 29935

Procedura e varie - Misure cautelari - Personali - Coercitive - Applicazione congiunta - Fuori dei casi espressamente previsti - Ammissibilità - Esclusione. L’applicazione cumulativa di misure cautelari personali può essere disposta dal giudice soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge, di cui agli artt. 276, comma 1, e 307, comma 1-bis, c.p.p. La Corte ha altresì precisato che non è ammissibile l’imposizione “aggiuntiva”, ad una misura coercitiva, di ulteriori prescrizioni non previste dalla legge. Presidente T. Gemelli, Relatore G. Canzio. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Penali, 12/09/2006, (UD. 30/05/2006), Sentenza n. 29907

Procedure e varie - Modifiche al provvedimento di diniego in senso favorevole - Interesse del ricorrente al ricorso in appello - Sussiste. A seguito dell’entrata in vigore del d.m. 23/5/2002 e del D. Lgs. n. 96/2005, permane l’interesse del ricorrente al ricorso in appello, nonostante le invocate modifiche siano intervenute e da questo riconosciute, in quanto l’eventuale accertamento dell’illegittimità dell’impugnato provvedimento di diniego potrebbe costituire il presupposto su cui fondare eventuali pretese risarcitorie. Pres. Schinaia - Est. Chieppa - Torno K s.p.a. (avv. Delli Santi) c. Ministero dei trasporti e della navigazione (Avvocatura Generale dello Stato), (conferma TAR del Lazio, Sezione III ter, n. 8233/2000). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 11/09/2006 (C.C. 5/5/2006), Sentenza n. 5241 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Inammissibilità del ricorso - Cause di non punibilità - Esclusione - Art. 129 cod. proc. pen.. L'inammissibilità del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (sent. n. 32 del 21.12.2000, De Luca, rv. 217266). Pres. Vitalone Est. Onorato Ric. Sciavilla. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 11 settembre 2006 (Ud. 06/06/2006), Sentenza n. 29871 (vedi: sentenza per esteso)

Procedura e varie - Processo penale - Decisioni del giudice con ordinanza su questioni preliminari - Nullità - Esclusione. La norma dell'art. 491, quinto comma, cod. proc. pen., la quale prescrive che sulle questioni preliminari il giudice decide con ordinanza, non è sanzionata da nullità, cosicché ove il giudice del dibattimento decida la questione preliminare insieme al merito, l'imputato non può dolersene, oltre tutto perchè nessun danno deriva alla sua posizione e perché comunque nel sistema della legge l'ordinanza che risolve questioni preliminari è impugnabile solo con la sentenza che definisce il dibattimento (Sez. VI, 25 giugno 1993, Esposito, m. 195.035). Pres. Vitalone Est. Franco Ric. Salvi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 8 settembre 2006 (Ud. 06/06/2006), Sentenza n. 29740 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Reati attribuiti alla competenza del giudice di pace - Estinzione - Cause di prescrizione - Legge 5 dicembre 2005, n. 251 - Questione di legittimità. E’ rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all’art. 3 della Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 157, comma 5 cod.pen., come sostituito dall’art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui è previsto il termine di prescrizione di tre anni, in riferimento ai reati per i quali la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria. Presidente E. Fazzioli, Relatore A. Macchia. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Feriale, 6 settembre 2006 (Ud. 31/08/2006), Ordinanza n. 29786

Procedure e varie - Processo penale - Diritto alla controprova - Decisività della prova - Motivi di ricorso - Mancata assunzione di una prova decisiva - Error in procedendo - artt. 606 co. 1 lett. d) e 495 co. 2, c.p.p.. La valutazione in ordine alla decisività della prova deve essere compiuta accertando se i fatti dalla parte indicati nella relativa richiesta siano tali da poter inficiare le argomentazioni poste a base del convincimento del Giudice (v. conf. Cass. Sez. III, 21/IV/'95, Santi; 14/V/'98, Di Meo e 13/V/'03, Papagni). L'art. 606 co. 1 lett. d) c.p.p. prevede, fra i motivi di ricorso, la denunzia di mancata assunzione di una prova decisiva richiesta dalla parte a norma dello art. 495 co. 2 c.p.p., che consacra il cosiddetto "diritto alla controprova", ma lo "error in procedendo", in cui si sostanzia il vizio in questione, rileva solo quando la prova -non ammessa- fosse ammissibile e, comparata con le argomentazioni addotte in motivazione a sostegno della sentenza, risulti "decisiva" cioè tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una diversa decisione. Pres. Vitalone - Est Grassi - Ric. Berretti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 6 settembre 2006 (Ud. 28/06/2006), Sentenza n. 29764 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Opere connesse e infrastrutture - Pubblica utilità, indifferibilità e urgenza - Art. 12, c. 1 D.Lgs. n. 387/2003 - Riduzione dei termini processuali - Applicabilità. Alle opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché alle opere connesse e alle infrastruttura indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, dichiarati ex lege di pubblica utilità ed indifferibili e urgenti (art. 12 c. 1 D.Lgs. n. 387/2003), si applica la riduzione dei termini processuali di cui all’art. 23 bis della L. n. 1034/71, ivi compreso il termine di deposito del ricorso. Pres. Urbani, Est. Bucchi - Ass. Italia Nostra ONLUS (avv. Masucci) c. Regione Puglia (n.c.) - T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. III - 4 settembre 2006, n. 3186

Procedura e varie - Misure cautelari - Procedimento di riesame - Interessato detenuto altrove - Richiesta di audizione - Audizione omessa - Conseguenze. Nel procedimento camerale de libertate l’audizione ex art. 127 c.p.p., del sottoposto ad indagine che si trovi detenuto in un luogo posto fuori del circondario del tribunale competente, è sostitutiva dell’intervento in udienza e quindi è parte integrante della stessa, sicché si determina la nullità assoluta ex art. 179 c.p.p. dell’udienza camerale e del suo provvedimento conclusivo nel caso in cui non si dia luogo all’audizione richiesta. Presidente D. Nardi, Relatore A. Esposito. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. II, 04/09/2006 (Ud.27/06/2006), Sentenza n. 29602

Procedure e varie - Estradizione per l'estero - Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Sospensione del decreto ministeriale di estradizione disposta dal TAR - Perdita di efficacia della misura cautelare applicata - Esclusione - Artt. 708, 709, 714, 303 e 308 c.p.p.. In tema di estradizione per l'estero, ove il giudice amministrativo sospenda il decreto ministeriale di estradizione è impedita - a causa di tale ostacolo giuridico - l'ulteriore fissazione del termine per la consegna di cui all'art. 708, comma 5, c.p.p., sicché non può operare in tale ipotesi la perdita di efficacia della custodia prevista dal successivo comma 6, ma esclusivamente quello - generale e desumibile dal rinvio operato dall'art. 714 c.p.p. - connesso alla scadenza del termine massimo di durata delle misure coercitive di cui agli art. 303 e 308 c.p.p. Il principio era stato già affermato dalla stessa Sezione con sentenza n. 19830 del 9 Aprile 2002, ric. Aboud Maisi, Ced Cass. n. 222233. La Corte ha precisato che in tal caso l’ostacolo alla prosecuzione della procedura estradizionale non deriva da un’inerzia ministeriale o dalla esigenza di soddisfare la giustizia italiana (art. 709 c.p.p.), ma da un provvedimento giurisdizionale, per di più provocato dall’iniziativa dello stesso estradando. In relazione alla diversa ipotesi della sospensione ex art. 709 c.p.p., va segnalato che è stata rimessa alle Sezioni unite penali della Corte (ud. 28 novembre 2006, ric. P.G. in proc. Stosic Dejan) la questione controversa “se, per determinare i termini di durata della misura coercitiva applicata ai fini dell'estradizione per l'estero, nel caso in cui il Ministro della giustizia sospenda l'esecuzione dell'estradizione a soddisfatta giustizia italiana, possa farsi riferimento alle norme di cui agli artt. 303 e 308 c.p.p., in virtù del richiamo operato dall'art. 714 comma 2 c.p.p. alle disposizioni del libro IV, Titolo I del codice di procedura, ovvero la misura coercitiva debba essere revocata per sopravvenuta mancanza dei presupposti ". Presidente G. De Roberto, Relatore F. Ippolito. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. VI, 01/09/2006 (Ud. 08/05/2006), Sentenza n. 29521

Procedura e varie - Processo civile - Revocazione - Motivi di revocazione - Contrasto di giudicati. Contro la sentenza della Corte di cassazione che abbia deciso la causa nel merito, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., l'impugnazione per revocazione è ammissibile anche ai sensi dell'art. 395, numero 5, cod. proc. civ., per far valere la contrarietà di detta sentenza ad altra precedente avente tra le medesime parti autorità di cosa giudicata. Il principio dettato è nuovo nella giurisprudenza di legittimità. La sentenza prende le distanze dall’orientamento tradizionale - espresso da Cass., Sez. I, 27 aprile 2004, n. 7998 - che, muovendo dalla premessa secondo cui il motivo di cui al numero 5 dell’art. 395 cod. proc. civ. (contrasto con precedente giudicato) non è contemplato dall’art. 391-bis cod. proc. civ. come motivo di revocazione delle sentenze di legittimità, ritiene inammissibile il ricorso per revocazione proposto per un tale motivo avverso una sentenza della Corte di cassazione, anche quando si verta in ipotesi di cassazione sostitutiva ai sensi dell’art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ.. Pres. G. Losavio, Rel. F. Forte. CORTE DI CASSAZIONE 22/08/2006, Sentenza n. 8234

Procedura e varie - Processo tributario - Specificazione dei motivi di appello - Requisito essenziale dell'atto di appello - Inosservanza - Inammissibilità dell'atto - Costituzione dell'appellato - Sanabilità - Esclusioni. Costituisce un requisito essenziale dell'atto di appello, anche nel processo tributario, l'indicazione di specifici motivi d'impugnazione posto che la sua funzione consiste esattamente nell'indicare i limiti della devoluzione, consentendo al giudice di secondo grado di individuare l'oggetto e l'ambito del riesame. L'inosservanza dell'onere della specificazione dei motivi di appello, determina l’inammissibilità dell'atto, la quale non è sanabile per effetto della costituzione dell'appellato. CORTE DI CASSAZIONE Tributaria Sentenza 09/08/2006, n. 18006

Procedura e varie - Sequestro preventivo e conservativo - Impugnazione - Difensore dell’imputato - Termine per la presentazione della richiesta di riesame - Decorrenza - Misure cautelari reali. Il difensore dell’imputato è legittimato ad impugnare i provvedimenti che dispongono il sequestro conservativo o il sequestro preventivo, ma, in mancanza di una esplicita e autonoma previsione come quella dell’art. 309, comma 3, c.p.p. per il riesame delle misure coercitive personali, non è dovuta allo stesso la notifica dell’avviso di deposito del provvedimento che dispone la misura, con la conseguenza che il termine per la presentazione della richiesta di riesame inizia a decorrere anche per il difensore, a norma dell’art. 324 comma 1 c.p.p., “dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro”. Presidente N. Marvulli, Relatore C. Brusco. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Penali, 03/08/2006 (Ud 11/07/2006), Sentenza n. 27777

Procedura e varie - Prove - Riprese video filmate - Comportamenti non comunicativi - Ambito domiciliare - Prova atipica - Esclusione. A differenza delle riprese visive in luoghi pubblici, le videoregistrazioni di comportamenti non comunicativi in ambito domiciliare, siccome acquisite in violazione dell’art. 14 Cost. (C. cost., sent. n. 135 del 2002), sono illegittime e processualmente inutilizzabili, né esse possono essere a tal fine qualificate come prova atipica ex art. 189 c.p.p., perché tale categoria presuppone comunque la formazione lecita della prova come necessaria condizione della sua ammissibilità. Pres. N. Marvulli, Rel. G. Lattanti. CORTE DI CASSAZIONE Penali Sezioni Unite, 28/07/2006 (UD. 28/03/2006) Sentenza n. 26795

Procedura e varie - Prove - Riprese video filmate - Comportamenti non comunicativi - Luoghi riservati - Prova atipica - Configurabilità - Utilizzabilità - Condizioni. Le videoregistrazioni di comportamenti non comunicativi in luoghi (nella specie, i privé di un locale pubblico) che, pur non costituendo domicilio, sono utilizzati per attività che si vogliono mantenere riservate, rientrano nella categoria delle prove atipiche e sono suscettibili di utilizzazione probatoria sempre che siano eseguite sulla base di un provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria. Pres. N. Marvulli, Rel. G. Lattanti. CORTE DI CASSAZIONE Penali Sezioni Unite, 28/07/2006 (UD. 28/03/2006) Sentenza n. 26795

Procedure e varie - Azione penale - Querela - Sottoscrizione - Autenticazione dell'avvocato - Condizioni di validità. L’autenticazione della firma del querelante effettuata da un avvocato deve ritenersi valida solo nel caso in cui questi sia stato nominato difensore della persona offesa, a norma degli articoli 101, comma 1, e 96, comma 2, c.p.p.; ma la dichiarazione di nomina non necessita di formule sacramentali e può essere ravvisata in altre dichiarazioni rese nell’atto di querela, dalle quali potere ricavare la sua volontà di essere assistita dal legale che ha autenticato la firma. Né queste dichiarazioni possono essere sostituite dai così detti “fatti concludenti” posteriori alla presentazione della querela stessa, quali ad esempio la circostanza che l’avvocato abbia effettivamente assunto il ruolo di difensore nel corso del successivo giudizio. Nel caso di specie le Sezioni unite hanno ravvisato la nomina del difensore che ha autenticato la sottoscrizione nell’elezione di domicilio presso di lui. Presidente N. Marvulli, Relatore P. A. Sirena. CORTE DI CASSAZIONE Sez. Un. Pen., 28/07/2006 (Ud. 11/07/2006), Sentenza n. 26549

Procedure e varie - Mandato di arresto europeo - Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Consegna per l'estero - Disciplina intertemporale - Art. 40 L. n. 69/2005. La portata dell’art. 40 della legge n. 69 del 2005 detta un regime transitorio per la nuova normativa in tema di mandato di arresto europeo, prevedendone l’applicazione alle richieste di esecuzione di mandati di arresto europeo emessi e ricevuti dopo la data della sua entrata in vigore (14 maggio 2005), limitandone, inoltre, la esecuzione ai reati commessi successivamente al 7 agosto 2002 e dettando infine una disciplina speciale per la consegna obbligatoria, che trova applicazione solo per i fatti successivi alla entrata in vigore della suddetta legge. Nel caso di specie, la autorità giudiziaria tedesca aveva chiesto l’esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso in data anteriore all’entrata in vigore della legge n. 69 (ancorché per fatti di traffico di stupefacenti commessi nel 2003), motivo per il quale la Corte di appello aveva dichiarato insussistenti le condizioni di operatività del mandato, accogliendo invece la domanda di estradizione medio tempore inoltrata dal governo tedesco. L’estradando ha impugnato questa decisione, sostenendo l’impossibilità di far ricorso alla procedura estradizionale, sul rilievo che l’art. 31 della decisione quadro del Consiglio U.E. consentirebbe l’applicazione degli accordi vigenti “solo nel contesto applicativo della nuova disciplina”. La Suprema Corte ha ritenuto che alla luce dell’art. 40 cit. ai fatti commessi prima della data limite del 7 agosto 2002 devono continuarsi ad applicare le previgenti regole in materia di estradizione.(si veda anche: Sez. 6, n. 44235 del 24/10/2005, P.G. in proc. Friedrich, Rv. 232840). Presidente G. Lattanzi, Relatore V. Rotundo. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. VI, 27/07/2006 (Ud. 31/05/2006), Sentenza n. 26269

Procedure e varie - Impugnazioni - Ricorso per cassazione - L. n. 46 del 2006 - Vizi della motivazione - Travisamento della prova - Rilevanza. La riformulazione dell’art. 606. lett. e) c.p.p. ad opera dell’art. 8 l. n. 46 del 2006, con la previsione del riferimento agli “altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame” per la deduzione dei vizi della motivazione, ha fatto venir meno la regola preclusiva dell’esame degli atti processuali e consente di verificare, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell’elemento di prova, la conformità allo specifico atto del processo, che sia rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato. Presidente E. Fazzioli, Relatore G. Canzio. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. I, 20/07/2006 (Ud.14/07/2006), Sentenza n. 25117

Procedure e varie - Esecuzione - Art. 656, comma 9, lett. C, c.p.p. introdotto dall’art. 9 l. 251/2005 - Retroattività - Sussistenza. L’art. 659, comma 9, lett. C, c.p.p., come modificato dall’art. 9 della L. 5/12/2005 n. 251, che prevede che la sospensione dell’esecuzione della pena non possa essere disposta nei confronti del condannato al quale sia stata applicata la recidiva dell’art. 99, comma 4, c.p.p., deve ritenersi di immediata applicazione, trattandosi di norma processuale e in mancanza di disposizioni transitorie, con la conseguenza che a nulla rileva che la nuova disciplina faccia riferimento alla recidiva reiterata modificata dalla legge 251/2005, in quanto l’inasprimento del trattamento sanzionatorio, pur essendo di natura sostanziale, non ha alcun riflesso nel procedimento concernente l’esecuzione della pena inflitta con sentenza divenuta irrevocabile prima dell’entrata in vigore della L. 251/2005 ( Fattispecie relativa ad una sentenza con la quale la condanna era intervenuta, previa concessione delle attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla recidiva reiterata infraquinquennale, in relazione alla quale la Corte ha stabilito, da un lato che la recidiva era stata “ applicata” in quanto aveva inciso sulla entità della pena ed il giudizio di equivalenza non aveva eliminato completamente le conseguenze sulla pena, dall’altro che non vi era stata alcuna violazione del principio di irretroattività della legge penale in quanto il condannato era stato ritenuto recidivo reiterato secondo la normativa vigente al momento della condanna sulla base di presupposti comuni alla nuova norma prevista dall’art. 99, comma 4, c.p.) Presidente E. Fazzioli, Relatore S. Chieffi. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. I, 20/07/2006 (Ud.11/07/2006), Sentenza n. 25113

Procedure e varie - Misure cautelari - Riparazione per ingiusta detenzione - Pluralità dei titoli cautelari - Durata della custodia cautelare eccedente l'entità della pena inflitta - Questione di costituzionalità. Le Sezioni Unite hanno rilevato l’impossibilità di un’interpretazione secundum constitutionem del combinato disposto dei commi 1 e 4 dell’art. 314 c.p.p., che precludono il riconoscimento del diritto alla riparazione, nel caso di pluralità di titoli cautelari, per la parte eccedente l’entità della pena in concreto inflitta, ed hanno quindi ritenuto non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 314 c.p.p. per contrarietà alla legge delega, anche per la parte in cui impone il rispetto dei principi statuiti nelle convenzioni internazionali, e per violazione degli artt. 2, 3 e 24, comma 4, Cost., laddove non è previsto il diritto alla riparazione per la durata della custodia cautelare che risulti superiore alla misura della pena inflitta. Presidente T. Gemelli, Relatore G. Silvestri. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Penali, 19/07/2006, (Ud. 30/05/2006), Ordinanza n. 25084

Procedure e varie - Misure cautelari reali - Sequestro - Controllo giurisdizionale - Limiti. Perché la misura cautelare sia legittimamente disposta, a necessario che sia stato commesso un fatto riconducibile, in astratto, ad una determinata fattispecie criminosa, sicché il controllo giurisdizionale dovrà vertere sulla sussumibilità, pur sommaria, del fatto nella fattispecie penale oggetto di contestazione. Il vaglio da parte del giudice, in tema di misure cautelari reali, non può spingersi sino ad analizzare in concreto la fondatezza dell'accusa, ma deve "limitarsi all'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato", rimanendo preclusa al Tribunale investito del riesame della misura la valutazione sulla sussistenza e gravità degli indizi di colpevolezza (cfr. C. Cost. 17/2/1994 n. 48; Cass. S.U. 25/3/1993. Gifuni). Pres. Di Virgilio Est. Milo Ric. Freda ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. VI, 19 luglio 2006 (Ud. 13/06/2006), Sentenza n. 25063 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Mandato di arresto europeo - Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Condizioni ostative - Mancata previsione nell'ordinamento di limiti massimi di carcerazione preventiva - Sistema francese. La Corte ha escluso che, in relazione ad un mandato di arresto emesso dall’autorità giudiziaria francese, ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 18 della legge n. 69 del 2005, che impone il rifiuto della consegna qualora la legislazione dello Stato membro di emissione non preveda “limiti massimi della carcerazione preventiva”, poiché il codice di procedura penale francese prevede una serie di limiti massimi alla detenzione provvisoria, che per i reati più gravi può arrivare ad un massimo di 2 anni e 4 mesi. In merito alla portata dell’art. 18 cit., vi è da segnalare una qualche incertezza interpretativa sulla possibilità di ritenere soddisfatto il suddetto requisito con la previsione da parte dello Stato richiedente di previsione di meccanismi equipollenti, funzionali ad un controllo periodico della durata della detenzione preventiva (mentre per una lettura restrittiva è Sez. 6, n. 16542 del 8/5/2006, ric. Cusini, C.E.D. Cass. n. 233546; altre sentenze sembrano voler elidere o comunque contenere l’impatto negativo di tale requisito, come ad es. rispettivamente Sez. 6, n. 14040 del 7/4/2006, ric. Cellarosi, Ced Cass. n. 233544 e Sez. 6, n. 7915 del 3/3/2006, ric. Napoletano, Ced Cass. n. 233705). Presidente F. Romano, Relatore G. Fidelbo. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. VI, 18/07/2006 (Ud.12/07/2006), Sentenza n. 24705

Procedure e varie - Mandato di arresto europeo - Rapporti giurisdizionali con autortà straniere - Misure cautelari - Ricorso per cassazione - Termini e modalità di presentazione - Disciplina applicabile - Artt. 311 e 719 c.p.p.. In forza del rinvio recettizio operato dall’art. 719 c.p.p., anche il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti applicativi di misure cautelari disposte nei confronti delle persone colpite da mandato di arresto europeo - analogamente a quello esperibile per le misure cautelari a fini estradizionali - soggiace alla disciplina stabilita da tale disposizione, che quanto ai termini e alla modalità di presentazione del gravame deve essere rinvenuta, in mancanza di diversa previsione normativa, nell’art. 311 c.p.p.. Presidente G. Lattanzi, Relatore V. Rotundo. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. VI, 17/07/2006 (Ud. 31/05/2006), Sentenza n. 24655

Procedure e varie - Mandato di arresto europeo - Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Arresto - convalida - Omessa audizione dell'arrestato - Mezzi di impugnazione. In tema di mandato di arresto europeo, la violazione dell’art. 13 della legge n. 69 del 2005 - che prescrive che il presidente della corte di appello, nel procedere alla convalida dell’arresto e alla eventuale emissione della misura cautelare, debba provvedere entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale di arresto all’audizione della persona arrestata - deve essere dedotta solo con ricorso per cassazione ex art. 719 c.p.p. e non già con richiesta di revoca della misura cautelare applicata. Nel caso di specie, l’audizione era stata disposta dal presidente della corte di appello, una volta convalidato l’arresto e comunque oltre il termine prescritto dalla citata norma. Di seguito, la persona richiesta in consegna aveva presentato alla Corte di appello istanza di revoca della misura cautelare applicata in sede di convalida, istanza che veniva rigettata dalla Corte stessa sul rilievo della mancata impugnazione della misura con il rimedio previsto dall’art. 719 c.p.p., richiamato dall’art. 7 della legge n. 69 del 2005. Decisione quest’ultima ritenuta corretta dalla Suprema Corte. Presidente F. Romano, Relatore G. De Roberto. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. VI, 17/07/2006 (Ud. 28/04/2006), Sentenza n. 24640

Procedure e varie - Prove - Intercettazione di conversazioni a cui partecipa parlamentare - Inutilizzabilità. Sono inutilizzabili le conversazioni intercettate a cui ha preso parte un parlamentare, in assenza dell’autorizzazione di cui all’art. 6 L. 20/6/2003 n. 140, a nulla rilevando che le frasi pronunciate dall’inquisito risultino coperte da omissis. L’inutilizzabilità va peraltro circoscritta alle sole conversazioni cui il soggetto abbia preso parte interloquendo, con esclusione di quelle in cui il parlamentare, pur presenziandovi, sia rimasto passivamente muto e di quelle in cui taluno, in qualità di nuncius, abbia riportato la sua volontà e il suo pensiero. Presidente M. Sossi , Relatore E. G. Gironi. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. I, 17/07/2006 (ud. 21/06/2006), Sentenza n. 24621

Procedura e varie - Difesa e difensori - Imputato latitante - Difensore d'ufficio non iscritto all'albo speciale - Ricorso per Cassazione - Legittimazione a proporlo - Esclusione. Il difensore d’ufficio dell’imputato latitante (o evaso) non è legittimato a proporre ricorso per cassazione se non iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione, e tale condizione ben può giustificare una sua richiesta di sostituzione a norma degli artt. 97, comma 5, c.p.p. e 30 disp. att. c.p.p.. Pres. N. Marvulli, Rel. A. Nappi. CORTE DI CASSAZIONE Penali Sezioni Unite, 14/07/2006 (UD. 11/07/2006), Sentenza n. 24486

Procedura e varie - Professioni e professionisti - Commercialista - Requisiti per l'iscrizione all'albo - Sopravvenuta caducazione del titolo di studio - Conseguenze. Se la legge prescrive per l'iscrizione all'albo professionale il superamento dell'esame di abilitazione da parte di chi sia in possesso di un valido diploma di laurea, col venir meno del titolo di studio (nella specie, per il sopravvenuto annullamento di alcuni esami di profitto e dell'esame finale di laurea) viene necessariamente a caducarsi il titolo abilitativo e, con esso, la validità dell'iscrizione. Ne consegue che è legittima la cancellazione dall’albo da parte del competente Consiglio dell'ordine professionale, anche se tale fattispecie non è prevista espressamente tra le ipotesi di cancellazione. Non rileva neppure il conseguimento, in data successiva all'illegittima iscrizione all'albo, di un valido diploma di laurea - fatto cui non può attribuirsi efficacia sanante , in quanto resta esclusa la configurabilità di diritti acquisiti alla permanenza di un'iscrizione ottenuta sulla base di presupposti inesistenti. Pres. G. Fiduccia, Rel. N. Fico. CORTE DI CASSAZIONE Civile Sez. III, 14/07/2006, Sentenza n. 16127

Procedura e varie - Impugnazioni - Ricorso per cassazione - Manifestazioni sportive - Misure per la prevenzione della violenza - Ordinanza di convalida del provvedimento del questore - Proponibilità del ricorso della parte personalmente - Esclusione. La Corte ha affermato che il soggetto destinatario del provvedimento con cui il questore, a norma dell’art. 6, comma 2, della legge 13 dicembre 1989 n. 401, prescrive di presentarsi presso gli uffici di polizia in concomitanza con determinate manifestazioni sportive, non ha la facoltà di presentare personalmente il ricorso per cassazione contro l’ordinanza di convalida emessa dal G.i.p., in quanto tale facoltà spetta esclusivamente al difensore, iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione a sensi dell’art. 613 c.p.p., o all’imputato, ma non a soggetti processuali diversi da questi. Pres. E. Papa, Rel. P. Onorato. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 10/07/2006 (UD.14/06/2006), Sentenza n. 23855

Procedura e varie - Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento - L. N. 46/06 - Impugnazioni - Parte Civile - Appello agli effetti della responsabilità civile - Ammissibilità. Pur dopo la novella del codice di rito ad opera della l. n. 46 del 2006, che ha reso inappellabili le sentenze di proscioglimento, la parte civile conserva il potere di appello, ai soli effetti della responsabilità civile, avverso le sentenze di proscioglimento, secondo quanto previsto dall’art. 576 c.p.p. (Pres. C. Vitalone, Rel. A. Ianniello). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 4/7/2006 (Ud 11/05/2006), Sentenza n. 22924 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze - Ordinamento penitenziario - Grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto. La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 30-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), introdotto dall’art. 7 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso sulla base della normativa previgente nei confronti dei condannati che, prima della entrata in vigore della citata legge n. 251 del 2005, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto. Presidente A. Marini, Relatore G. M. Flick. CORTE COSTITUZIONALE, 04/07/2006, Sentenza n. 257

Procedure e varie - Sospensione condizionata dell’esecuzione della pena - C.d. “Indultino” - Previsione con carattere di automaticità - Illegittimità costituzionale. Con riferimento alla disciplina dell’“indultino”, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 207 (Sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni), nella parte in cui non prevede che il giudice di sorveglianza possa negare la sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva al condannato quando ritiene il beneficio non adeguato alle finalità previste dall’art. 27, terzo comma, della Costituzione. Presidente A. Marini, Relatore A. Finocchiaro. CORTE COSTITUZIONALE del 4 luglio 2006, Sentenza n. 104

Procedure e varie - Competenze in materia di diritto della concorrenza - Sanzioni - Bis in idem - Computo di sanzioni irrogate da uno stato terzo - Esclusione - Principio di diritto internazionale pubblico (C-289/04 P). La Corte ha esaminato la questione se la Commissione europea sia tenuta, nel computo delle sanzioni da irrogare per violazioni alle norme sulle concorrenza, a tener conto delle sanzioni irrogate dalle autorità di uno Stato terzo nell’ipotesi in cui i fatti contestati ad un’impresa da parte di tale istituzione e delle dette autorità siano identici. La Corte, dopo aver ricordato che il principio del ne bis in idem, sancito anche dall’art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario del quale il giudice deve garantire il rispetto, ha affermato che la sfera di applicazione di tale principio non può estendersi ad uno Stato terzo. Non esisterebbe, invero, alcun principio di diritto internazionale pubblico che vieti ad autorità pubbliche, ivi compresi i giudici, di Stati diversi di perseguire e condannare una persona fisica o giuridica per gli stessi fatti per i quali la persona medesima sia già stata giudicata in un altro Stato. Inoltre, non esisterebbe un testo convenzionale di diritto internazionale pubblico in forza del quale la Commissione potrebbe essere obbligata, in sede di fissazione di un’ammenda ai sensi dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, a tener conto delle ammende inflitte, da parte delle autorità di uno Stato terzo, nel contesto delle loro competenze in materia di diritto della concorrenza. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE del 29 giugno 2006, procedimento C-289/04 P

Procedura e varie - Concessione della sospensione condizionale della pena. Per la concessione della sospensione condizionale della pena non sono ipotizzabili né la necessità di una istanza dell'imputato né il potere della parte di rinunciarvi, con la sola precisazione che la concessione medesima non può risolversi in un pregiudizio per l'imputato, che involga interessi giuridicamente apprezzabili in quanto correlati alla finalità stessa della sospensione condizionale, compromettendo posizioni garantite con la previsione del beneficio. In tale prospettiva la mera opportunità di riservare il beneficio a future condanne eventualmente più gravi non può assumere quella rilevanza giuridica richiesta per considerare la concessione come pregiudizievole." (sez. III, 200012279, Buzzi, riv. 217991; conf. sez. I, 199910791, Bello, riv. 214207; sez. I, 200225513, Turiano, riv. 219805; sez. V, 200315791, Tagliabue, riv. 224192). Pres. Postiglione - Est. Lombardi - Ric. Dotti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23 giugno 2006 (Ud. 09/06/2006), Sentenza n. 22063 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Indagini preliminari - Archiviazione - Opposizione riproposta dopo precedente rigetto della richiesta di archiviazione per ulteriori indagini - Dichiarazione "de plano" di inammissibilità - Legittimità - Esclusione - Giurisprudenza - Art. 127 c.p.p.. Nel caso in cui P.M. reiteri la richiesta di archiviazione, dopo una precedente richiesta di archiviazione cui avevano fatto seguito l'opposizione e le indagini suppletive il G.I.P., prima di provvedere sulla seconda richiesta di archiviazione, ha l'obbligo di instaurare il contraddittorio e fissare una nuova udienza camerale nelle forme previste dall'art. 127 c.p.p. L’orientamento qui seguito appare peraltro controverso. Secondo infatti un diverso indirizzo, sarebbe consentito in tale particolare ipotesi al G.I.P. di provvedere "de plano" (Sez. V, 27 ottobre 2000, Gismondi, rv. 218831; Sez. IV, 8 novembre 2001, Iasanelli, rv. 220790; Sez. IV, 27 maggio 2003, Basile, rv. 225718). Presidente G. Ambrosini, Relatore S. F. Mannino. CORTE DI CASSAZIONE Sez. VI, 22/06/2006 (Ud. 30/05/2006), Sentenza n. 21988

Procedure e varie - Mandato di arresto europeo - Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Perdita di efficacia della misura cautelare ex art. 13 l. 69/2005 - Reiterazione della misura - Necessità di nuovo interrogatorio - Esclusione. In tema di mandato di arresto europeo, qualora un'ordinanza restrittiva della libertà personale sia divenuta inefficace a causa del mancato invio da parte dell'autorità richiedente degli atti previsti dall'art. 13 della legge n. 69 del 2005 (segnatamente il mandato d'arresto europeo o la segnalazione della persona nel SIS effettuata dall'autorità competente) non è necessario un nuovo interrogatorio per l'emissione di una seconda ordinanza custodiale. (In tema di misure cautelari tra le tante, Cass. Sez. I, n. 23482 del 28/2/2003, ric. Pittaccio, Ced n. 225326). Pres. F. Romano, Rel. G. Ambrosini. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. VI, 22/06/2006 (Ud. 11/05/2006), Sentenza n. 21974

Procedura e varie - Reati edilizi o urbanistici - Sequestro - Profilo della offensività - Valutazione del giudice. In tema di reati edilizi o urbanistici, "spetta al giudice di merito, con adeguata motivazione, compiere una attenta valutazione del pericolo derivante da libero uso della cosa pertinente all'illecito penale. In particolare, vanno approfonditi la reale compromissione degli interessi attinenti al territorio ed ogni altro dato utile a stabilire in che misura il godimento e la disponibilità attuale della cosa, da parte dell'indagato o di terzi, possa implicare una effettiva ulteriore lesione del bene giuridico protetto, ovvero se l'attuale disponibilità del manufatto costituisca un elemento neutro sotto il profilo della offensività". Pres. Postiglione - Est. Fiale - Ric. Pagano.  CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 21 giugno 2006 (c.c. 19/04/2006), Sentenza n. 21490 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Verifica delle condizioni di legittimità - Limiti. La verifica delle condizioni di legittimità della misura da parte del Tribunale non può tradursi in una anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità dell'indagato in ordine al reato o ai reati oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra fattispecie concreta e fattispecie legale ipotizzata, mediante una valutazione prioritaria ed attenta della antigiuridicità penale del fatto (Cass., Sez. Un., 7.11.1992, ric. Midolini). Pres. Postiglione Est. Fiale Ric. Poggi. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 21 giugno 2006, (Ud 21 marzo 2006), sentenza n. 21488 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Sequestro - Accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti - Garanzia. L'accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto, per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati cosi come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica. Il Tribunale, dunque, non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando sotto ogni aspetto l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro (Cass., Sez. Un., 29.1.1997, n. 23, ric. P.M. in proc. Bassi e altri). Pres. Postiglione Est. Fiale Ric. Poggi. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 21 giugno 2006, (Ud 21 marzo 2006), sentenza n. 21488 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Mancanza assoluta o mera apparenza della motivazione - Requisiti minimi di coerenza e completezza - Violazione di legge - Vizio di manifesta illogicità. Alla violazione di legge vanno ricondotte la mancanza assoluta e la mera apparenza della motivazione (e questa deve considerarsi "meramente apparente" quando sia del tutto priva di requisiti minimi di coerenza e completezza: Sez. Unite, 28.5.2003, n. 12), ma non anche il vizio di manifesta illogicità della stessa ex art. 606, comma 1°, lett. e), c.p.p. (vedi: Cass. Sez. Unite, 28.1.2004, n. 5876; Sez, III, 15.7.2004, n. 36160). Pres. Postiglione - Est. Fiale - Ric. Tantillo ed altro (annulla l'ordinanza del 21.11.2005 il Tribunale di Siracusa con rinvio al Tribunale di Siracusa). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 21 giugno 2006 (Ud. 21/03/2006), Sentenza n. 21487 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Processo civile - Opposizione a cartella esattoriale volta alla restituzione di sgravi comunitari - Pendenza del giudizio dinanzi al giudice comunitario - Sospensione per pregiudizialità. Qualora sia stata impugnata dinanzi al Tribunale di prima istanza della Comunità europea la decisione della Commissione europea dichiarativa della sussistenza dell’incompatibilità con le regole della concorrenza in ambito comunitario degli aiuti di Stato erogati sotto forma di sgravi degli oneri sociali in favore di imprese private, con la disposizione del relativo ordine di recupero degli aiuti indebiti, e risulti pendente dinanzi al giudice italiano il processo di opposizione avverso la cartella esattoriale fondata sulla pretesa restitutoria da parte dell’I.N.P.S. dei benefici concessi, viene a configurarsi un rapporto di pregiudizialità in senso proprio tra il suddetto giudizio di impugnazione in sede comunitaria e il giudizio instaurato davanti al giudice nazionale, con la conseguente legittimità dell’ordinanza di sospensione adottata dal giudice nazionale ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., rientrante nell’ambito nei casi di sospensione c.d. necessaria, vertendosi, perciò, in una ipotesi diversa da quella di pregiudiziale comunitaria ex art. 177 (ora 234) dello stesso Trattato CE, poiché il giudizio comunitario relativo all’annullamento della richiamata decisione negativa della Commissione europea riguarda un rapporto o stato giuridico distinto dal diritto controverso dinanzi al giudice italiano. Presidente S. Senese , Relatore G. Celerino. CORTE DI CASSAZIONE Sez. Lavoro, 21/06/2006, Ordinanza n. 14357

Procedura e varie - Ordini professionali - Legittimazione alla difesa in sede giurisdizionale dei soggetti appartenenti all’ordine - Vantaggi di carattere strumentale - Sindacato del giudice - Art. 100 c.p.c.. Gli ordini professionali sono legittimati a difendere in sede giurisdizionale gli interessi di categoria di soggetti di cui hanno la rappresentanza istituzionale non solo quando si tratti della violazione di norma poste a tutela della professione stessa, ma anche quando si tratti di perseguire comunque vantaggi di carattere strumentale, giuridicamente riferibili alla sfera della categoria; la delibazione della concretezza e attualità della lesione della posizione soggettiva corporativa azionata in giudizio deve essere vagliata dal giudice con riferimento al principio generale di cui all’art. 100 c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo. Pres. Venturini, Est. Cacace - Consiglio nazionale dei chimici e altro (avv. De Caterini) c. Provincia Autonoma di Bolzano (avv. Larcher, von Guggenberg e Costa) - (Riforma T.R.G.A. Bolzano n. 568/97) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 19 giugno 2006 (c.c. 28 aprile 2006), sentenza n. 3656

Procedure e varie - Pregiudizio meramente eventuale - Pronuncia di principio - Attualità dell’interesse a ricorrere - Insussistenza. Il requisito dell'attualità dell'interesse non può considerasi sussistente quando il pregiudizio derivante dall'atto amministrativo sia meramente eventuale, quando cioè l'emanazione del provvedimento non sia di per sè in grado di arrecare una lesione nella sfera giuridica del soggetto, né sia certo che una siffatta lesione comunque si realizzerà in un secondo tempo; donde l’inammissibilità di un ricorso, che eventualmente sia diretto ad ottenere una pronuncia di principio, che possa essere fatta valere in un futuro giudizio con riferimento a successivi comportamenti dell'Amministrazione, atteso che la tutela di un interesse strumentale deve aderire in modo rigoroso all'oggetto del giudizio, con carattere diretto ed attuale. Pres. Venturini, Est. Cacace - Consiglio nazionale dei chimici e altro (avv. De Caterini) c. Provincia Autonoma di Bolzano (avv. Larcher, von Guggenberg e Costa) - (Riforma T.R.G.A. Bolzano n. 568/97) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 19 giugno 2006 (c.c. 28 aprile 2006), sentenza n. 3656

Procedure e varie - Pubblica amministrazione - Responsabilità aquiliana dell’amministrazione ex art. 2043 c.c. - Risarcibilità del danno derivante dalla lesione di un interesse legittimo - Presupposti. La responsabilità aquiliana dell’amministrazione ex art. 2043 c. c. e, di conseguenza, la risarcibilità del danno derivante dalla lesione di un interesse legittimo, è subordinata alla verifica delle seguenti condizioni: a) un evento dannoso, vale a dire un evento che abbia causato la lesione del bene della vita costituente il lato interno della posizione giuridica soggettiva; b) l’ingiustizia del danno, vale a dire il danno prodotto non iure, in assenza di cause di giustificazione al lesivo operato della pubblica amministrazione che abbia inciso su un interesse rilevante per l’ordinamento; c) il nesso di causalità, vale a dire l’accertamento, secondo i criteri generali, della riferibilità dell’evento dannoso ad un’attività, commissiva od omissiva, dell’amministrazione; d) la responsabilità dell’amministrazione, vale a dire la riferibilità del danno ad una condotta dolosa o colposa dell’amministrazione, non essendo invocabile il principio secondo cui la colpa sarebbe in re ipsa quando l’amministrazione adotti un provvedimento illegittimo. Pres. Tosti, Est. Caponigro - E.N.E.L. s.p.a (avv.ti de Vergottini, Caturani e Cardillo) c. Regione Lazio (avv. Di Raimondo e Terracciano) - T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. I ter - 16 giugno 2006, n. 4731 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Fase dell’esecuzione - Nozione - Difesa e difensori - Patrocinio a spese dello stato - Ambito di applicazione - Procedimento di conversione della pena pecuniaria - Appartenenza. Nella nozione di fase dell’esecuzione, utilizzata dall’art. 75, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002 per indicare l’ambito di applicazione della disciplina sul patrocinio a spese dello Stato, rientra il procedimento di conversione della pena pecuniaria, di competenza del magistrato di sorveglianza, perché, come già detto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 139 del 1998, nella locuzione normativa l’esecuzione assume rilievo come fase del procedimento per la sua connotazione sostanziale rispetto alle altre fasi e non identifica un organo piuttosto che l’altro, ma comprende tutti gli organi della giurisdizione penale chiamati a compiere, oggettivamente, attività di esecuzione. Presidente L. Marini, Relatore R. Bricchetti. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. IV, 16/06/2006 (Ud. 04/05/2006), Sentenza n. 20811

Procedura e varie - Prove - Corrispondenza del detenuto - Decreto del p.m. di esibizione - Risultati probatori - Inutilizzabilità - Ragioni. Il provvedimento con cui il pubblico ministero ordina al direttore della Casa circondariale di esibire alla polizia giudiziaria tutta la corrispondenza relativa ad un detenuto, consentendole di estrarne copia, dà luogo, in assenza di un precedente ordine di sottoposizione a visto di controllo disposto con le modalità e le garanzie della legge di ordinamento penitenziario, ad una forma atipica di intercettazione del contenuto della corrispondenza epistolare, per ciò determinando l’inutilizzabilità della prova per la mancanza dell’autorizzazione del giudice. Pres. G. M. Cosentino, Rel. G. Casacci. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. II, 13/06/2006 (UD.23/05/2006), Sentenza n. 20228

Procedure e varie - Processo civile - Procedimento davanti al giudice di pace - Regime delle impugnazioni - Artt. 339 e 113 cod. proc. civ., e s.m. - D. lgs. 2 febbraio 2006, n. 40. Avverso le sentenze del giudice di pace, l’impugnazione si individua in funzione della domanda, con riguardo al suo valore ed all'eventuale rapporto contrattuale dedotto, e non del contenuto concreto della decisione e del criterio decisionale adottato (equitativo o di diritto). Opera, invece, il principio dell'apparenza nelle sole residuali ipotesi in cui il giudice di pace si sia espressamente pronunziato su tale valore della domanda o sull'essere la stessa fondata su un contratto concluso con le modalità di cui all'art. 1342 cod. civ. . (Nella specie, le Sezioni Unite hanno dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto in relazione ad una sentenza con la quale il giudice di pace, decidendo sul rapporto riguardante il contratto di fornitura idrica per lo smaltimento delle acque reflue stipulato con l'ente comunale concluso con le modalità di cui all'art. 1342 cod. civ., non si era espressamente pronunciato sul valore della causa e sulla natura del predetto contratto). Presidente V. Carbone, Relatore A. Segreto. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 16 giugno 2006, Sentenza n. 13917

Procedura e varie - Atti meramente ricognitivi e confermativi - Situazione consolidata e coperta da giudicato - Impugnativa - Inammissibilità. L'impugnativa proposta avverso atti, che si configurano come meramente ricognitivi e confermativi di una situazione ormai consolidata in quanto coperta da giudicato, è inammissibile. Pres. Elefante - Est. Metro - Sapio ed altri (avv.ti Sapio e Abbamonte) c. Regione Campania (avv. Baroni) (conferma T.A.R. Campania (NA) sez. IV n. 4207/2000 del 14/11/2000). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 13 giugno 2006 (c.c. 14/06/2006), Sentenza n. 3485

Procedure e varie - Riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in relazione alla tutela risarcitoria. Le Sezioni Unite affermano che quante volte si sia in presenza di atti riferibili oltre che ad una pubblica amministrazione a soggetti ad essa equiparati ai fini della tutela giudiziaria del destinatario del provvedimento e l’atto sia capace di esplicare i propri effetti perché il potere non incontra ostacolo in diritti incomprimibili della persona, la tutela giudiziaria deve essere chiesta al giudice amministrativo. Al giudice amministrativo potrà essere chiesta la tutela demolitoria e, insieme o successivamente, la tutela risarcitoria completiva. Ma la parte potrà chiedere al giudice amministrativo anche solo la tutela risarcitoria, senza dover osservare allora il termine di decadenza pertinente all’azione di annullamento. Presidente R. Corona, Relatore M. G. Luccioli. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 13/06/2006, Ordinanza n. 13660

Procedure e varie - Comune - Conferimento della procura alle liti al difensore - Competenza - Sindaco - Preventiva autorizzazione della Giunta - Necessità - Esclusione - Artt. 48, c 2 e 50, cc. 2 e 3 D.Lgs. 267/90. Nel nuovo ordinamento delle autonomie locali (vedi artt. 36 e 35 comma 2 Legge 142/90 poi trasfusi negli artt. 48 comma 2 e 50 commi 2 e 3 del D. Lgs. 267/90) compete al Sindaco conferire la procura alle liti al difensore del Comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta municipale (ovvero di altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco (Sez. Un. 186/01; Sez. Un. 17750/02). Pres. Varrone, Est. Caringella - T. s.p.a. (avv.ti Zucchi e Sanino) c. Comune di Napoli (avv.ti Barone e Tarallo), riunito ad altro ric. - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 9 giugno 2006 (c.c. 24 gennaio 2006), sentenza n. 3452 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Pubblica Amministrazione - Decentramento istituzionale - Atti complessi di amministrazioni - Ricorso - Procedura - Provvedimento riferibile all’accordo di più autorità - Notifica del ricorso all’autorità emanante - Necessità. L’articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, dispone che “il ricorso deve essere notificato … all’organo che ha emesso l’atto impugnato” e cioè all’autorità emanante. Tale disposizione è attuativa dell’art. 24 della Costituzione, che non consente che una pronuncia del giudice amministrativo arrechi diretto pregiudizio a chi non si sia potuto difendere, anche quando si tratti dell’amministrazione di cui sia contestata la legittimità di un atto o di un comportamento (Ad. Plen., 24 giugno 1999, n. 16; Sez. VI, 6 luglio 2000, n. 3785; Sez. V, 28 febbraio 1995, n. 304; Sez. V, 7 maggio 1994, n. 447; Sez. IV, 28 febbraio 1992, n. 209). Essa va interpretata nel senso che, quando è impugnato un provvedimento che la legge considera riferibile all’accordo di più autorità, il ricorso va notificato a ciascuna di esse, come nel caso di concerto tra amministrazioni statali (Sez. VI, 21 agosto 2002, n. 4245; Sez. VI, 6 luglio 2000, n. 3785), di atti complessi di amministrazioni del decentramento istituzionale (Sez. V, ord., 12 febbraio 2002, n. 592; Sez. V, 28 febbraio 1995, n. 304; Sez. II, 12 dicembre 1990, n. 358/90; Cons. giust. amm., 29 aprile 1988, n. 82; Sez. VI, 15 giugno 1983, n. 493; Sez. V, 13 maggio 1977, n. 447), ovvero di intesa tra l’amministrazione statale e quella regionale. Pres. Varrone - Est. Maruotti - Parco Fluviale del Po e dell’Orba ed altri (avv.ti Ceci, Ferrari e Carrubba) c. Ministero delle attività produttive ed altri (Avvocatura Generale dello Stato) (annulla T.A.R. Piemonte, Sez. II, 15/04/2005, n. 1028). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 07/06/2006 (c.c. 14/02/2006), Sentenza n. 3423 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Comitato - Natura - Legittimazione sostanziale e processuale - Carenza. Un comitato, in quanto associazione temporanea di soggetti (che nella specie, avrebbero potuto agire in giudizio in qualità di residenti), non è soggetto esponenziale radicato nel territorio che può direttamente ricorrere con finalità di tutela del territorio comunale ed è quindi carente di legittimazione sostanziale e processuale. Pres. f.f. ed Est. Prosperi - Comitato Cittadino a difesa del Territorio e delle Risorse di Tirano a altri (avv. Granara) c. Regione Liguria (avv.ti Baroli e Crovetto) - T.A.R. LIGURIA, Sez. I - 7 giugno 2006, n. 531 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Ultrattività del mandato alla lite - Perdita di capacità o morte di una parte costituita prima della chiusura della discussione - Art. 300 c.p.c. - Appello validamente notificato. La morte o la perdita di capacità di una parte costituita che sopravvenga, come nella specie, nel corso del giudizio di merito prima della chiusura della discussione, trovano specifica e compiuta regolamentazione nelle disposizioni dell’art. 300 c.p.c., senza alcuna possibilità di integrazione o di interferenza sulla relativa disciplina dei principi e delle norme che regolano gli effetti degli eventi medesimi se intervenuti in ulteriori e diversi momenti del processo, con la conseguenza che, se il procuratore costituito, unico legittimato ai sensi dell’art. 300 c.p.c., omette di dichiarare in udienza o di notificare alle altre parti, fino all’udienza di discussione, l’avvenuta morte o perdita di capacità della parte da lui rappresentata, la posizione giuridica di quest’ultima resta stabilizzata, rispetto alle altre parti ed al giudice, quale persona ancora esistente e capace, con correlativa ultrattività del mandato alla lite, pure nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto processuale mediante proposizione di impugnazione, onde l’impugnazione è validamente notificata presso il procuratore stesso a norma dell’art. 330, comma 1, c.p.c. (cfr. Cass. Civ., sez. II, 4 luglio 2000, n. 8930), anche se la parte notificante abbia avuto “aliunde” o sia stata portata in altro momento a conoscenza dell’evento (cfr. Cass. Civ., sez. II, 16 febbraio 2000, n. 1721; Cass. Civ., sez. II, 2 dicembre 1994, n. 10350). Pres. Santoro - Est. Russo - BONANNI (avv. De Santis) c. Comune di FIUGGI (avv. Danielli). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 6/06/2006 (c.c. 16/12/05), sentenza n. 3358

Procedura e varie - Atti endoprocedimentali - Impugnabilità - Casi. La regola secondo cui l'atto endoprocedimentale non è autonomamente impugnabile incontra un'eccezione nel caso di atti di natura vincolata (pareri o proposte), idonei come tali ad imprimere un indirizzo ineluttabile alla determinazione conclusiva, di atti interlocutori, idonei a cagionare un arresto procedimentale capace di frustrare l'aspirazione dell'istante ad un celere soddisfacimento dell'interesse pretensivo prospettato, e di atti soprassessori, che, rinviando ad un avvenimento futuro ed incerto nell'an e nel quando il soddisfacimento dell'interesse pretensivo fatto valere dal privato, determinano un arresto a tempo indeterminato del procedimento che lo stesso privato ha attivato a sua istanza (cfr. ex multis Cons. St., Sez. VI, 11 marzo 2004, n. 1246, sez. IV, 20 dicembre 2002, n. 7252; Cons. giust. amm. 7 novembre 2002, n. 606). Pres. Numerico, Est. Conti - V.n.v. (avv.ti Troiano, Fantini e Mascello) c. Comune di Riva del Garda (avv. Vecchietti) e altro (n.c.) - T.R.G.A. TRENTINO ALTO ADIGE, Trento - 6 giugno 2006, n. 205 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Associazioni e comitati - Associazioni non riconosciute ex art. 17 L. 127/97 - Legittimazione processuale - Accertamento del giudice - Criteri. L’ esistenza di associazioni comunque legittimate (perché riconosciute ai sensi dell’art. 17, c. 46 della L. n. 127/97) non preclude al giudice di accertare caso per caso la legittimazione di singoli organismi non accreditati, purché gli stessi esibiscano elementi di differenziazione (ad es. finalità statutarie, iscrizione in elenchi regionali etc.) ed un concreto e stabile collegamento con un dato territorio, tale da rendere localizzabile l’interesse esponenziale (IV Sez. nn. 7246 del 2004 e 6467 del 2005; su tutti i principi richiamati, da ultimo, IV Sez., n. 2151 del 14.4.06). Pres. Vacirca, Est. Romano - W.W.F., Legambiente e altro (avv.ti Angella e Pino) c. Ente Parco Regionale Migliarino - San Rossore - Massaciuccoli (avv. Toscano) - T.A.R. TOSCANA, Sez. I - 1 giugno 2006, n. 2636 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Sequestro preventivo - Sussistenza dei presupposti - Valutazione - Art. 273 c.p.p.. In materia di sequestro preventivo, il Giudice - lungi dal dover valutare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 273 c.p.p., non estensibili, per le loro peculiarità, alle misure cautelari reali - deve limitarsi a verificare l'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato (cfr. Cass. sez. Un, sentenza del 25.03.1993 Gifuni e Cass., Sez. Un, sentenza del 20.11.1996, Bassi). Ciò non significa, che il "fumus" non debba essere valutato in concreto: invero, è necessario prendere in considerazione tutti gli elementi esposti dalla pubblica accusa e ritenere sussistente in concreto il reato configurato, con conseguente possibilità di sussumere questa fattispecie in quella astratta (cfr. Cass. sentenza del 27.01.2000, Cice e Casa. sentenza del 01.07.1996, Chiatellino). Giud. Carpino (GIP) - H3G s.p.a..  TRIBUNALE di PAOLA 31 maggio 2006, n. 2460 (vedi: decreto per esteso)

Procedura e varie - Giudice di legittimità - Difetto dì specificità dei motivi d'impugnazione - Esame diretto degli atti - Indicazione dei motivi di appello - Giurisprudenza. In giurisprudenza di legittimità allorquando viene, censurato il difetto dì specificità dei motivi d'impugnazione, risultando dedotto un error in procedendo è consentito al giudice di legittimità l'esame diretto degli atti, spettando alla Corte di Cassazione interpretare autonomamente l'atto di appello per accertare se al giudice di secondo grado sia stato devoluto l'esame del punto controverso (così Cass., 14 luglio 1992, n.8503, V. anche Cass., 15 aprile 1994, n. 3549)Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2000, n. 16. Conformemente v. Cass., 5 aprile 2005, n. 7055; Cass., 27 gennaio 2004, n. 1456; Cass., 20 agosto 2003, n. 12218; Cass., 24 luglio 2003, n. 11497; Cass., 27 febbraio 2001, n. 2908. E in tal senso v. gia Cass., 30 maggio 1983, n. 3712 ). E' ben vero che il giudizio di appello è una revisio prioris instantiae (v. la citata Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2000, n. 16, e successive conformi; Cass., 24 marzo 2000, n. 3539; Cass., 9 agosto 2000, n. 9867; Cass., 19 dicembre 2000, n. 15950; Cass., 23 marzo 2001, n. 4190; Cass., 7 maggio 2002, n. 6542; Cass., 28 maggio 2003, n. 8501; Cass., 8 agosto 2002, n. 11935; Cass., 12 agosto 2003, n. 12218; Cass., 28 novembre 2003, n. 18229), e non già un iudicium novum (secondo il più liberale orientamento che si ricollega alla definizione dell'appello come mezzo di impugnazione rivolto ad ottenere non il controllo della decisione di primo grado ma una nuova pronuncia sul diritto fatto valere con la domanda originaria, e considera l'enunciazione della censura come finalizzata alla delimitazione dell'ambito del riesame richiesto al giudice di appello, con conseguente attenuazione dell'onere della specificazione dei motivi, specialmente quando la sentenza di primo grado sia impugnata totalmente: (v.Cass., 16 maggio 1997, n. 4368; Cass., 21 gennaio 1987, n. 554; Cass., 21 gennaio 1987, n. 553). E che la cognizione del giudice rimane circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso l'enunciazione di specifici motivi (v. Cass., 28 novembre 2003, n. 18229), sicché l'inammissibilità del gravame da tale violazione derivante non è sanabile nemmeno per effetto del l'attività difensiva spiegata nel corso del giudizio (v. Cass., Sez. un., 29 gennaio 2000, n. 16; Cass., 30 luglio 2001, n. 10401; Cass., 20 agosto 2003, n. 12218). Né può d'altro canto ritenersi sufficiente che l'atto d'appello consenta di individuare genericamente le statuizioni concretamente impugnate, non potendo condividersi l'interpretazione, (v. Cass., 3 gennaio 2005, n. 21), secondo cui il requisito della "sommaria esposizione dei fatti" richiesto dall'art. 342 c.p.c. può intendersi soddisfatto anche <<dal complesso delle argomentazioni svolte a sostegno dei motivi di appello». E' tuttavia indubbio che, non potendo essere stabilito in termini generali ed assoluti (v. Cass., 23 ottobre 2003, n. 15936; Cass., 6 aprile 2004, n. 6761;Cass., 12 agosto 1997, n. 7524), il grado di specificità dei motivi va valutato in correlazione con il tenore della motivazione della sentenza impugnata (v. Cass., 29 ottobre 2004, n. 20987; Cass., 23 ottobre 2003, n. 15936; Cass., 15 aprile 1998, n. 3805; Cass., 10 settembre 1997, n. 8297; Cass., 23 luglio 1997, n. 6893; Cass., 21 febbraio 1997, n. 1599; Cass., 30 maggio 1995, n. 6066; Cass., Sez. Un., 6 giugno 1987, n.4991), e deve considerarsi integrato quando alle argomentazioni ivi contemplate vengono contrapposte quelle dell'appellato in modo da incrinarne il relativo fondamento logico-giuridico, come nell'ipotesi in cui, pur non procedendo all'esplicito esame dei passaggi argomentativi della sentenza, l'appellante svolga i motivi di impugnazione in termini incompatibili con la complessiva argomentazione della decisione impugnata, in tal caso l'esame dei singoli passaggi argomentativi risultando in effetti inutile (v. Cass., 10 maggio 2005, n. 9793; Cass., 6 aprile 2004, n. 6761; Cass. 23 ottobre 2003, n. 15936). In particolare, la specificità dei motivi di appello di cui all'art. 342 c.p.c. deve essere valutata in base all'imprescindibile raffronto tra le ragioni della doglianza, esposte nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado, e quelle che nella sentenza sorreggono il punto oggetto dell'impugnazione. E' pertanto inammissibile l'appello con cui la parte non prenda in esame la motivazione della sentenza impugnata e non ne fornisca adeguata critica (v. Cass., 28 novembre 2003, n. 12218; Cass., 21 aprile 1994, n. 3809; Cass., Sez. Un., 6 giugno 1987, n. 4991). Né soddisfa il requisito di specificità l'atto d'appello che si basi sul mero rinvio alle argomentazioni svolte nel precedente grado di giudizio (v. Cass., 13 settembre 2004, n. 18353), non essendo ammissibile nemmeno il mero rinvio all'esposizione delle argomentazioni ad un momento successivo del giudizio o addirittura alla comparsa conclusionale (v. Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2000, n. 16; Cass., 30 luglio 2001, n. 10401; Cass., 20 agosto 2003, n. 12218). Può al riguardo risultare peraltro sufficiente anche la specifica riproposizione delle stesse difese già disattese dal giudice di prime cure (v. Cass., 7 giugno 2005, n. 11781). Sicché, l'indicazione dei motivi di appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. (e nel rito del lavoro dall'art. 434 c.p.c.) non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi un'esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame sia delle ragioni della doglianza, all'interno della quale i motivi di gravame, per risultare idonei a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, devono essere più o meno articolati, a seconda della maggiore o minore specificità nel caso concreto della medesima (v. Cass., 1° aprile 2004, n. 6403), potendo sostanziarsi pure nelle stesse argomentazioni addotte a suffragio della domanda disattesa dal primo giudice v. Cass., 22 dicembre 2004, n. 23742). Presidente G. Fiduccia, Relatore L. A. Scarano. CORTE DI CASSAZIONE Civile Sez. III, 31/05/2006 (Ud. 13/03/2006), Sentenza n. 12995 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Processo amministrativo - Soccombenza rispetto ad una sentenza non definitiva - Onere di tutelarsi tempestivamente - Sussiste - Impugnazione formulando espressa riserva. Come nel rito civile, anche nel giudizio amministrativo il soccombente rispetto ad una sentenza non definitiva ha l’onere di tutelarsi tempestivamente avanti al Consiglio di Stato o, in alternativa, di differire l’impugnazione, formulando espressa riserva secondo le modalità stabilite dalla giurisprudenza (v. Consiglio Stato, sez. IV, 1°.3.2001, n. 1121). Pres. Iannotta - Est. Carlotti - COMUNE DI MOLA DI BARI (avv. Augusto) c. D. LOIOTINE (avv. Loiodice) (riforma TAR Puglia, sede di Bari, sez. II n. 448 del 25.11.1999/3.2.2000). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 30/05/2006 (C.C. 13/01/06), Sentenza n. 3294

Procedure e varie - Termini processuali - Richiesta di restituzione in termini - Sentenza contumaciale - Nomina difensore di fiducia - Conseguenze. La legge 22 aprile 2005 n. 60, oltre ad avere modificato la disciplina della restituzione in termini prevista dall’art. 175 c.p.p., ha anche introdotto, con la previsione di cui all’art. 157, comma 8-bis, c.p.p., la piena equiparazione tra la notifica eseguita presso l’imputato e quella eseguita presso il difensore di fiducia. Ne consegue che, una volta acquisita in atti la prova della conoscenza dell’esistenza del procedimento, se l’imputato effettua la scelta di nominare un difensore di fiducia, presso il quale elegge domicilio, si assume anche l’obbligo di tenere i contatti col difensore che lo rappresenta ad ogni effetto e l’eventuale interruzione di tali contatti deve essere interpretata come volontaria rinuncia a partecipare al processo ed a proporre impugnazione. Presidente E. Fazzioli, Relatore P. Piraccini. CORTE DI CASSAZIONE Sezione I Penale, 30/05/2006 (Ud.16/05/2006), Sentenza n. 19127

Procedure e varie - Giudice dell’esecuzione - “Abolitio criminis” - Revoca di sentenza di condanna per abolizione del reato - Concessione di sospensione condizionale della pena prima impedita per altra condanna - Art. 164 ult. co. c.p. - Legittimità - Art. 673 c.p.p.. Il giudice dell’esecuzione, qualora, in applicazione dell’art. 673 c.p.p., pronunci per intervenuta “abolitio criminis” ordinanza di revoca di precedenti condanne che erano di ostacolo alla concessione della sospensione condizionale della pena per altra condanna, può concedere il beneficio non solo nel caso in cui residui un’unica condanna, ma anche nel caso previsto dall’ultimo comma dell’art. 164 c.p., e cioè nel caso in cui vi sia la possibilità di concedere due volte la sospensione, non superando la pena complessivamente inflitta i due anni, e sussistano le condizioni richieste dal prima comma, non valutate prima dal giudice di merito per l’impedimento costituito dalle condanne revocate. Presidente E. Fazzioli, Relatore P. Piraccini. CORTE DI CASSAZIONE Sezione I Penale, 30/05/2006 (Ud.16/05/2006), Sentenza n. 19121

Procedura e varie - Avvocati - Inammissibilità del ricorso per cassazione per sospensione del difensore dall'albo dei Cassazionisti - Termini processuali - Restituzione nel termine - Impedimento per caso fortuito o forza - Esclusione. Qualora il ricorso per cassazione sia stato dichiarato inammissibile, perchè il difensore risultava sospeso dall’albo speciale degli avvocati cassazionisti, non è consentito far ricorso alla procedura ex art. 175 c.p.p. per ottenere la restituzione nel termine per proporre una nuova impugnazione, anche nel caso in cui risulti che il professionista abbia omesso di dare informazione della circostanza al suo assistito. La Corte ha infatti rilevato che tale situazione non integra un’ipotesi di forza maggiore o caso fortuito, incombendo sulla parte l'onere di scegliere con un minimo di diligenza un difensore che possa effettivamente esercitare presso le giurisdizioni superiori. Pres. F. Romano, Rel. G. Fidelbo. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. VI, 26/05/2006 (UD. 30/03/2006), Sentenza n. 18992

Procedura e varie - Impugnazioni - Assoluzione perché il fatto costituisce illecito amministrativo - Omessa trasmissione degli atti all'autorità amministrativa - Vizio della sentenza - Esclusione. La Corte ha escluso che la sentenza con la quale l’imputato sia stato assolto dal reato di cui all’art. 316 ter c.p. perchè il fatto costituiva un illecito amministrativo, non avendo superato i contributi indebitamente percepiti la soglia di punibilità prevista dalla norma, sia viziata e possa pertanto essere impugnata dal P.M., qualora si sia omesso di disporre la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa. Ad avviso dei giudici di legittimità, la trasmissione ben può essere disposta dallo stesso Pubblico Ministero, posto che la citata norma attribuisce tale potere all’autorità giudiziaria e non esclusivamente al giudice. Presidente R. Leonasi, Relatore V. Rotundo. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. VI, 26/05/2006 (UD. 05/05/2006), Sentenza n. 19080

Procedure e varie - Impugnazioni - Ricorso per cassazione - L. n. 46 del 2006 - Sentenza di riforma del proscioglimento di primo grado su appello del p.m. - Annullamento con rinvio. L'obbligo previsto dall'art 10 comma secondo, l. n. 46 del 2006, di dichiarare inammissibile l'appello già proposto dall'imputato o dal P.M. contro una sentenza di proscioglimento, secondo il nuovo disposto dell'art. 593 cod. proc. pen., riguarda soltanto gli appelli sui quali deve ancora intervenire una decisione di merito e la competenza spetta al giudice di secondo grado dinanzi al quale pende il processo o al giudice del rinvio investito a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione, nei casi previsti dall'art. 10 comma 4. La Corte ha affermato che il potere di dichiarare l’inammissibilità dell'appello non spetta alla Corte di cassazione che deve, pertanto, limitarsi in tale prospettiva ad annullare con rinvio in vista della eventualità del ricorso per cassazione. Presidente A. Colonnese, Relatore P. Dubolino CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. V, 23/05/2006 (Ud.26/04/2006), Sentenza n. 17939

Procedure e varie - Ingegneri - Giudizi disciplinari - Assistenza di difensore o esperto - Ammissibilita’. Nel procedimento disciplinare a carico di ingegneri, ove è prevista l'impugnativa dei provvedimenti adottati dai Consigli degli ordini provinciali innanzi al Consiglio nazionale, quale organo giurisdizionale, la garanzia costituzionale del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. riguarda non soltanto tale giudizio d'impugnazione ma anche il procedimento davanti al Consiglio locale, tenuto conto che esso, pur avendo natura amministrativa, si concretizza in un'attività istruttoria preordinata e funzionalmente connessa alla successiva attività giurisdizionale. Pertanto, l'art. 44, secondo comma, r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537 ( recante regolamento per le professioni di ingegnere ed architetto ), il quale stabilisce che l'incolpato deve essere citato a comparire dinanzi al Consiglio provinciale, per essere sentito e per presentare eventuali documenti a suo discarico, va interpretato, in base all'indicato precetto della costituzione ed in difetto di contraria previsione, nel senso che anche davanti a detto consiglio provinciale l'incolpato ha pure la facoltà di farsi assistere, ove ne faccia richiesta, da un difensore o da un esperto di fiducia. Presidente G. Fiduccia, Relatore M. Finocchiaro. CORTE DI CASSAZIONE Civile Sez. III, 23/05/2006, Sentenza n. 12119

Procedure e varie - Processo civile - Rapporto con giudizio penale - Sentenza di assoluzione - Cosa giudicata penale - Autorita' nel giudizio civile di danno - Insussistenza. Sia nel vigore dell' art. 541 c.p.p. del 1930 sia in base al vigente art. 622 c.p.p. la sentenza penale assolutoria della responsabilità penale dell' imputato, con rinvio al giudice civile per la decisione sul risarcimento del danno, determina la separazione del rapporto penale da quello civile, sul quale non ha effetti il giudicato penale. Presidente G. Fiduccia, Relatore F. Trifone. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez.III, 22/05/2006, Sentenza n. 11936

Procedure e varie - Inquinamento - Rifiuti - Stato di emergenza ambientale - Situazioni di emergenza dichiarate ex art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Controversie - Competenza funzionale del TAR Lazio - Art. 3, cc. 2bis, 2ter e 2quater del D.L. 245/2005, conv. in L. 21/2006 - Questione di legittimità costituzionale - Rilevanza e non manifesta infondatezza - Artt. 3, 24, 25 e 125 Cost. - Art. 23 Statuto Regione Siciliana. Sono rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale: - dell’art. 3, comma 2 bis, comma 2 ter (quanto al primo inciso, secondo cui Le questioni di cui al comma 2-bis sono rilevate d'ufficio), comma 2 quater, del decreto legge 30 novembre 2005 n. 245, introdotti con la legge di conversione del 27 gennaio 2006 n. 21, per contrasto con gli artt. 3, 24, 125 Cost. e con l’art 23 dello Statuto siciliano (r.d. Lgs 15 maggio 1946 n. 455, convertito nella l. cost. 26 febbraio 1948, n. 2); - dell’art. 3, comma 2 bis, del decreto legge 30 novembre 2005 n. 245, introdotto con la legge di conversione del 27 gennaio 2006 n. 21, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 125 della Costituzione e con l’art 23, primo comma, dello Statuto siciliano, limitatamente all’inciso e dei consequenziali provvedimenti commissariali; - dell’art. 3, comma 2 quater, del decreto legge 30 novembre 2005 n. 245, introdotto con la legge di conversione del 27 gennaio 2006 n. 21, per contrasto con gli artt. 24 e 25 della Costituzione. Pres. Virgilio, Est. Trovato - Comune di Palermo (avv. Lauria) c. M s.p.a. (avv.ti Poggi, Raimondi e Immordino) - CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA - 18 maggio 2006, ordinanza n. 368 (vedi: ordinanza per esteso)

Procedura e varie - Procedura penale - Impugnazioni - Appello - Annullamento della sentenza ex art. 604 c. 4 c.p.p. - Giudizio di rinvio - Divieto della "reformatio in peius" - Inapplicabilità. Le Sezioni unite, dopo aver ribadito che il divieto della “reformatio in peius” trova applicazione nel giudizio di rinvio conseguente ad annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione, su ricorso del solo imputato, per vizi che non si riverberano sugli atti propulsivi del giudizio, hanno stabilito che esso invece non opera nel giudizio di rinvio conseguente all’annullamento ex art. 604.4 c.p.p. della sentenza di primo grado ad opera del giudice di appello, anche se detto annullamento sia stato determinato dall’impugnazione del solo imputato. Presidente N. Marvulli, Relatore G. Ferrua. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Penali, 18/05/2006 (Ud. 11/04/2006), Sentenza n. 17050

Procedura e varie - Presidente della repubblica - Grazia - Potere - Conflitto tra presidente e ministro della giustizia - Caso: Ovidio Bompressi. Con la sentenza n. 200 del 2006, la Corte costituzionale ha risolto, in senso favorevole al ricorrente Presidente della Repubblica, il conflitto di attribuzione, da questo proposto nei confronti del Ministro della giustizia, in ordine alla possibilità che quest’ultimo, richiesto dal Presidente della Repubblica di avviare o proseguire il procedimento volto alla concessione della grazia in favore di Ovidio Bompressi, opponesse un rifiuto. La Corte, dopo aver chiarito che l’unico legittimato passivo nel conflitto proposto dal Presidente della Repubblica era il Ministro della giustizia - competente, ratione materiae, ad effettuare l’istruttoria sulla grazia, a predisporre il relativo decreto di concessione, a controfirmarlo e a curarne l’esecuzione -, e dopo aver osservato che il conflitto concerne non già la titolarità del potere di grazia, espressamente attribuita dalla Costituzione al Presidente della Repubblica, ma le concrete modalità del suo esercizio, ha preso in considerazione la finalità cui risponde l’esercizio del potere di grazia, individuandola nell’attuazione dei valori costituzionali, consacrati nell’art. 27, terzo comma, Cost., e nella garanzia del “senso di umanità” cui devono ispirarsi tutte le pene. Una volta recuperato l'atto di clemenza alla sua funzione di mitigare o elidere il trattamento sanzionatorio per eccezionali ragioni umanitarie, la Corte ha poi ritenuto evidente la necessità di riconoscere nell'esercizio di tale potere - conformemente anche alla lettera dell'art. 87, undicesimo comma, Cost. - una potestà decisionale del Capo dello Stato, quale organo super partes, «rappresentante dell'unità nazionale», estraneo a quello che viene definito il “circuito” dell'indirizzo politico-governativo, e che in modo imparziale è chiamato ad apprezzare la sussistenza in concreto dei presupposti umanitari che giustificano l'adozione del provvedimento di clemenza. Una simile conclusione, ha osservato la Corte, risponde anche all'ulteriore esigenza di evitare che nella valutazione dei presupposti per l'adozione di un provvedimento avente efficacia “ablativa” di un giudicato penale possano assumere rilievo le determinazioni di organi appartenenti al potere esecutivo. Tali essendo i presupposti del potere di grazia, la Corte ha quindi ritenuto che, qualora il Presidente della Repubblica abbia sollecitato il compimento dell'attività istruttoria ovvero abbia assunto direttamente l'iniziativa di concedere la grazia, il Guardasigilli, non potendo rifiutarsi di dare corso all'istruttoria e di concluderla, determinando così un arresto procedimentale, può soltanto rendere note al Capo dello Stato le ragioni di legittimità o di merito che, a suo parere, si oppongono alla concessione del provvedimento, giacché ammettere che il Ministro possa o rifiutarsi di compiere la necessaria istruttoria o tenere comunque un comportamento inerte, equivarrebbe ad affermare che egli disponga di un inammissibile potere inibitorio, una sorta di potere di veto, in ordine alla conclusione del procedimento volto all'adozione del decreto di concessione della grazia voluto dal Capo dello Stato. Quest’ultimo, dal canto suo, nella delineata ipotesi in cui il Ministro Guardasigilli gli abbia fatto pervenire le sue motivate valutazioni contrarie all'adozione dell'atto di clemenza, ove non le condivida, adotta direttamente il decreto concessorio, esternando nell'atto le ragioni per le quali ritiene di dovere concedere ugualmente la grazia, malgrado il dissenso espresso dal Ministro. In tale caso, la controfirma del decreto concessorio, da parte del Ministro della giustizia, costituisce l'atto con il quale il Ministro si limita ad attestare la completezza e la regolarità dell'istruttoria e del procedimento seguito. Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha quindi annullato la nota del 24 novembre 2004, con la quale il Ministro della giustizia, avendo il Presidente della Repubblica, con nota dell'8 novembre 2004, manifestato la propria determinazione di volere concedere il provvedimento di clemenza, ha omesso di dar corso alla procedura per la concessione della grazia ad Ovidio Bompressi. Presidente A. Marini - Relatore A. Quaranta. CORTE COSTITUZIONALE, 18/05/2006, Sentenza n. 200

Procedura e varie - Procedura penale - Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Mandato di arresto europeo - Condizioni per la consegna verso l'estero - Previsione di limiti massimi alla carcerazione preventiva. La Corte ha esaminato la portata della disposizione contenuta nell'art. 18, lett. e) della l. 69/2005, sul mandato di arresto europeo. Tale norma, innovativamente rispetto ai motivi di rifiuto elencati nella relativa decisione quadro, impone il rifiuto della consegna se la legislazione dello Stato in cui é emesso il mandato di arresto non prevede "i limiti massimi della carcerazione preventiva". Il caso di specie riguardava una richiesta di consegna proveniente dal Belgio, la cui legislazione per l'appunto non prevede una siffatta disciplina, ma soltanto un sistema di controllo periodico (mensile) della carcerazione preventiva, nel rispetto del principio della sua ragionevole durata, di cui all'art. 5, par. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La S.C. ha ritenuto sussistente la condizione ostativa alla consegna, in considerazione del preciso e chiaro tenore della disposizione nazionale sopra citata, non superabile attraverso una interpretazione sistematica e razionalizzatrice, sul modello di quella operata dalla stessa Corte con riferimento ad altra condizione ostativa prevista dall'art. 18 cit. (in particolare, con riferimento alla motivazione del mandato di arresto, Sez. VI, n. 34355/2005). La Corte ha a tal riguardo richiamato quanto affermato dalla Corte di Lussemburgo sui limiti del principio di interpretazione conforme al diritto comunitario: l'obbligo del giudice nazionale di far riferimento al contenuto di una decisione-quadro nell'interpretazione delle pertinenti disposizioni del suo diritto nazionale non può giustificare una esegesi contra legem del diritto nazionale (Corte di giustizia, C-105/2003 del 16 giugno 2005). Presidente G. De Roberto, Relatore F. Ippolito. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. VI, 15/05/2006 (Ud. 08/05/2006), Sentenza n. 16542

PROCEDURE E VARIE - Processo tributario - Condono ex legge n. 413 del 1991 - Effetto estintivo del giudizio - Condizioni. L’art. 32 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in tema di condono fiscale, deve essere interpretato nel senso che la definizione delle situazioni e pendenze tributarie può ritenersi avvenuta se i contribuenti che abbiano presentato le dichiarazioni integrative di cui alla stessa disposizione e non abbiano eseguito, in tutto o in parte, i dovuti versamenti, abbiano poi provveduto, alla scadenza della rata, o, comunque, prima dell’inizio dell’azione esecutiva, al pagamento delle complessive somme iscritte nel ruolo speciale di cui all’art. 39 della legge citata, e che, in difetto di tale pagamento, non si verifica alcuna definizione, con la conseguenza che l’Amministrazione riacquista il potere di esercitare l’azione di accertamento con riferimento a tutti i periodi di imposta indicati nella dichiarazione integrativa. Presidente G. Prestipino, Relatore F. A. Genovese. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Quinta Civile, 15 maggio 2006, Sentenza n. 11168

Procedure e varie - Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Mandato di arresto europeo - Autorità giudiziaria emittente - Individuazione - Fattispecie in tema di conflitto di competenza. La competenza ad emettere il mandato d'arresto europeo, di cui all'art. 28 l. 22 aprile 2005, n. 69, nel caso in cui il g.i.p. abbia rigettato l'istanza di applicazione della misura cautelare e la stessa sia stata disposta dal Tribunale del riesame in seguito a gravame del pubblico ministero, spetta al Tribunale del riesame. Presidente E. Fazzioli, Relatore P. Mocali. CORTE DI CASSAZIONE Sezione I Penale, 12/05/2006 (Ud.19/04/2006), Sentenza n. 16478

Procedure e varie - Impugnazioni - Ricorso per saltum - Sentenza di assoluzione - Annullamento con rinvio - L. n. 46/2006 - Giudice del rinvio - Giudice di primo grado. All'annullamento con rinvio di una sentenza di proscioglimento, su ricorso immediato per cassazione proposto dal pubblico ministero, segue la trasmissione degli atti non più al giudice competente per l'appello, secondo quanto previsto dall'art. 569, quarto comma, cod. proc. pen., ma allo stesso giudice di primo grado, dovendosi ritenere che l'art. 569, quarto comma, cod. proc. pen. sia stato implicitamente abrogato dalla sopravvenuta previsione nomativa di inappellabilità della sentenza di proscioglimento da parte del P.M., secondo l'art. 593, comma primo cod. proc. pen. novellato dall'art. 1 l. n. 46 del 2006. Presidente P. Mocali, Relatore G. Canzio. CORTE DI CASSAZIONE Sezione I Penale, 11/05/2006 (Ud. 03/05/2006), Sentenza n. 16231

Procedure e varie - Pubblica amministrazione - Mera riproposizione della doglianza - Inammissibilità. E’ inammissibile, la mera riproposizione della doglianza, dedotta con il ricorso originario, concernente “la inammissibilità di un provvedimento con cui una pubblica amministrazione impartisca ordini ad un’altra”, non accompagnata da alcuna pertinente e specifica critica alla motivazione sul punto resa dalla sentenza impugnata (Cons. St., IV, 29 aprile 2004, n. 2620). Pres. Saltelli - Est. Cacace - MINISTERO delle Finanze (Avvocatura Generale dello Stato) c. Comune di San Giorgio della Richinvelda (avv.ti Longo e Mazzarelli) (conferma T.A.R. Friuli - Venezia Giulia, n. 1459/98). CONSIGLIO DI STATO, Sezione IV, 12/05/2006 (c.c. 17/2/2006), Sentenza n. 2676 (vedi: sentenza per esteso)

Procedura e varie - Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Mandato di arresto europeo - Autorità giudiziaria emittente - Individuazione - Fattispecie in tema di conflitto di competenza. La competenza ad emettere il mandato d'arresto europeo, di cui all'art. 28 l. 22 aprile 2005, n. 69, nel caso in cui il g.i.p. abbia rigettato l'istanza di applicazione della misura cautelare e la stessa sia stata disposta dal Tribunale del riesame in seguito a gravame del pubblico ministero, spetta al Tribunale del riesame. Presidente E. Fazzioli, Relatore P. Mocali. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. I, 12/05/2006 (Ud.19/04/2006), Sentenza n. 16478

Procedura e varie - Impugnazioni - Ricorso per Saltum - Sentenza di assoluzione - Annullamento con rinvio - L. n. 46 del 2006 - Giudice del rinvio - Giudice di primo grado. All'annullamento con rinvio di una sentenza di proscioglimento, su ricorso immediato per cassazione proposto dal pubblico ministero, segue la trasmissione degli atti non più al giudice competente per l'appello, secondo quanto previsto dall'art. 569, quarto comma, cod. proc. pen., ma allo stesso giudice di primo grado, dovendosi ritenere che l'art. 569, quarto comma, cod. proc. pen. sia stato implicitamente abrogato dalla sopravvenuta previsione nomativa di inappellabilità della sentenza di proscioglimento da parte del P.M., secondo l'art. 593, comma primo cod. proc. pen. novellato dall'art. 1 l. n. 46 del 2006. Presidente P. Mocali, Relatore G. Canzio. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. I, 11/05/2006 (Ud. 03/05/2006), Sentenza n. 16231

Procedure e varie - Processo civile - Spese processuali - Carenza o invalidità della procura alle liti - Condanna alle spese del difensore - Ammissibilità - Limiti. Componendo un contrasto di giurisprudenza in materia di disciplina delle spese processuali e di condanna alle spese del difensore che abbia agito senza procura o con procura invalida, le Sezioni Unite hanno stabilito che nel caso di azione o impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase del giudizio di che trattasi (sulla base dunque di una procura inesistente o, ad esempio, falsa, o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello in cui l’atto è speso), l’attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio. Diversamente avviene nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura ad litem: in tal caso non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l’attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l’instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo. Presidente V. Carbone, Relatore M. R. Morelli. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 10/05/2006, Sentenza n. 10706

PROCEDURE E VARIE - Competenza per territorio - Rilevabilità - Limiti temporali - Conclusione dell'udienza preliminare o termine - Art. 491, c. 1, c.p.p.. - "Perpetuatio jurisdictionis". La questione relativa alla competenza per territorio, per il principio della "perpetuatio jurisdictionis", non può essere proposta oltre i limiti temporali costituiti dalla conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, dal compimento per la prima volta dell'accertamento della costituzione delle parti nel corso degli atti introduttivi al giudizio, sicché restano privi di rilievo eventuali, successivi, eventi istruttori o decisori, di significato diverso rispetto ai dati prima valutati ai fini della fissazione della competenza per territorio. CORTE DI CASSAZIONE Penale , Sez. VI, 04 maggio 2006, n. 33435

Procedure e varie - Processo civile - Opposizione a decreto ingiuntivo - Notifica non portata a compimento per causa indipendente dalla volontà del notificante - Rinnovazione della notifica nel termine della opposizione tardiva - Ammissibilità. In tema di notifica dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, alla stregua di una interpretazione costituzionalmente obbligata delle norme in materia, la tempestiva consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario perfeziona la notifica per l’opponente, evitando al medesimo anche l’effetto di decadenza dal rimedio oppositorio nella ipotesi di non tempestivo o di mancato completamento della procedura notificatoria per la fase sottratta al suo potere di impulso: con la conseguenza, in tale ultimo caso, che è in potere della parte di rinnovare la notifica con il modulo, e nel termine, della opposizione tardiva di cui all’art. 650 c.p.c. Il dictum delle Sezioni unite costituisce un ulteriore effetto dell’applicazione del principio, ormai presente nell’ordinamento processuale civile per effetto di una serie di pronunce della Corte costituzionale (sentt.. n. 69 del 1994, n. 358 del 1996, n. 477 del 2002, 28 e 97 del 2004, n. 154 del 2005), secondo il quale, relativamente alla funzione che sul piano processuale, cioè come atto della sequenza del processo, la notificazione è destinata a svolgere per il notificante, il momento in cui essa deve considerarsi perfezionata per il notificante medesimo si distingue da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario: sicchè, le norme in materia di notificazioni di atti processuali vanno interpretate nel senso che la notificazione si perfeziona, nei confronti del notificante, al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario. Presidente G. Fiduccia, Relatore M.R. Morelli. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 04/05/2006, Sentenza n. 10216

Procedure e varie - Esercizio di un bar - Rumori molesti - Sequestro preventivo - "Periculum in mora" - Nozione di: cosa pertinente al reato - Fondamento - Ripetuta violazione di ordinanze. Quanto al "periculum in mora" che, ai sensi dell'art. 321, comma 1, C.P.P. legittima il sequestro preventivo, la nozione di "cosa pertinente al reato" a tali fini è in effetti riferibile alla cosa che ha un nesso strumentale con il reato. Questo legame, però, è astrattamente possibile in un numero indefinito di casi, sicché, onde evitare di incidere in modo estremamente gravoso sul delitto di proprietà e d'uso del bene, si deve accertare che la individuata relazione non sia meramente occasionale, ma abbia i caratteri della specificità, della stabilità ed indissolubilità strumentale e che nel contempo il sequestro sia diretto alla finalità di impedire che la disponibilità della cosa da partire dell'imputato o dell'indagato costituisca pericolo di aggravamento o protrazione delle conseguenze del reato (per tutte, Cass. sez. 3, 6.8.1995 n. 2734, Rv. 202292; Cass. sez. VI, 21.2.2004 n. 5302, Rv. 227096; Cass. VI, 9.2.2000 n. 632; Rv. 215737). Ne deriva che è incensurabile l'apprezzamento del giudice di merito qualora il provvedimento impugnato sia congruamente motivato con riferimento alla specifica, stabile ed organica strumentalità della cosa sottoposta a sequestro rispetto alla attività illecita e purchè risulti che venga reiterata - in caso di disponibilità della cosa - la condotta vietata. Il che sicuramente sussiste nel caso in esame poiché è stato correttamente rilevato che l'esercizio della attività, in base alla organizzazione data dal gestore, non è possibile in modo diverso, né il gestore ha intenzione di mutare la organizzazione, avendo ripetutamente violato le numerose ordinanze che si sono succedute nel tempo al fine di indurlo a modificare la organizzazione. Ciò giustifica la misura adottata, anche alla stregua delle precedente violazioni di tutte le prescrizioni impartite sia dell'autorità comunale che di pubblica sicurezza, mentre non appare possibile una diversa misura, meno affittiva che, fra il ricorrente non ha neppure indicato quale potrebbe essere. (Pres. Fazzioli E..; Est. Corradini G; Imp. Caruso) CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. I, 03/05/2006 (Ud. 19/04/2006), Sentenza n. 15346 (vedi: sentenza per esteso)

Procedura e varie - Procedura penale - Misure cautelari - Custodia cautelare - Diritto di conferire con il difensore - Dilazione - Illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 104 c.p.p., perché la disciplina del differimento del colloquio dell’imputato in stato di custodia cautelare col difensore non è in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. né con l’art. 6 CEDU, le cui clausole non precludono una ragionevole posticipazione del primo contatto col difensore nel superiore interesse della giustizia, né con i principi del giusto processo, in ragione delle finalità che il differimento mira a tutelare. Presidente M. Battisti, Relatore P. Piccialli. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. IV, 03/05/2006 (Ud. 01/03/2006), Sentenza n. 15113

Procedura e varie - Molestia tramite citofono - Reato di cui all'art. 660 c.p. - Sussiste. L’atto di chi, per diversi minuti, suoni ininterrottamente il citofono, con lo scopo di arrecare molestia alla persona, configura il reato di cui all'art. 660 c.p.. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. I, 02/05/2006, Sentenza n. 15026

Procedura e varie - Termini processuali - Restituzione nel termine per proporre impugnazione - Necessita’ o meno della procedura camerale - Condizioni. Poichè per la delibazione delle richieste di restituzione in termini l’art. 175 co. 4 c.p.p. non prevede che si proceda in camera di consiglio, né fa espresso riferimento alle forme di cui all’art. 127 c.p.p., è legittimo che su di esse si provveda “de plano”, a meno che il relativo procedimento incidentale si inserisca in un procedimento principale in corso di svolgimento con rito camerale, nel qual caso mutua le forme del procedimento principale. Ne consegue che, allorché si tratti di richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione, sull’ammissibilità della impugnazione il Giudice provvede con ordinanza “inaudita altera parte”, in quanto la valutazione della richiesta di restituzione in termine precede il procedimento di impugnazione e il provvedimento “de plano” è legittimato non dall’art. 591 c.p.p., ma dalla mancata previsione generale del procedimento in camera di consiglio. Presidente N. Marvulli, Relatore A. Grassi. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. Unite 28 aprile 2006 (Ud. 11/04/2006), Sentenza n. 14991

Procedure e varie - Notificazioni - Domicilio dichiarato - Mutamento per trasferimento - Notificazione al domicilio reale - Successiva notificazione con consegna al difensore - Nullità. La notificazione del decreto di citazione al domicilio reale dell’imputato, che sia diverso per sopravvenuto trasferimento da quello già dichiarato, determina il domicilio ai sensi dell’art. 161, comma secondo, c.p.p. e non fa sorgere l’obbligo di comunicare l’avvenuto mutamento del diverso domicilio in precedenza dichiarato, sicché è nulla, ai sensi dell’art. 178 lett. c) e 179 c.p.p., la successiva notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello mediante consegna a mani del difensore, sull’errato presupposto che sia divenuta impossibile, per avvenuto trasferimento, la notificazione al domicilio dichiarato. Presidente M. Battisti, Relatore L. Marini. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sezione IV, 28/04/2006 (Ud. 12/04/2006), Sentenza n. 14754

Procedure e varie - Diritto processuale civile - Eredità - Notifica - Contraddittorio agli eredi - Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili e proroga del termine per la notificazione. E’ legittimo concedere la proroga del termine al ricorrente che aveva tempestivamente notificato l'atto di integrazione del contraddittorio agli eredi dell'interessato, i quali però avevano rifiutato la notifica esibendo un atto di rinunzia all'eredità, inducendolo a chiedere il prolungamento del termine originariamente concesso per provvedere alla notifica nei confronti degli altri eredi. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. SS.UU., 27/04/2006, Ordinanza n. 9590

Procedure e varie - Risarcimento del danno non patrimoniale - Provvedimento illegittimo senza reato - Competenza G.A.. Il danno non patrimoniale, ove connesso alla lesione di diritti essenziali della persona sanciti dalla Costituzione va sempre risarcito dal Giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 2059 c.c., pur in assenza di reato ai sensi dell'articolo 185 del c.p.. T.A.R. Catania, 27/04/2006, Sentenza n. 643

Procedure e varie - Fermo amministrativo - Giudice di pace - Giurisdizione ordinaria - Competenza. La tutela giudiziaria in materia di fermo amministrativo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. Pertanto, si deve esperire tale tutela attraverso le forme consentite dall’art. 57 D.P.R. n. 602/1973 dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, (in giurisprudenza: Cass., Sez. Un., 31 gennaio 2006, n. 2053; Cons. Stato, 13 settembre 2005, n. 4689; Cons. Stato, sez. IV, 3 febbraio 2006, n. 418). GIUDICE DI PACE di Caserta, Sentenza del 24/04/2006

Procedure e varie - Requisito della specificità dei motivi d’impugnazione - Rimedio rinnovatorio “Gravame attenuato” - Art. 6 R.D. n. 642/1907. L’apprezzamento del requisito della specificità dei motivi d’impugnazione va calibrato in relazione della natura di rimedio rinnovatorio, nei termini di “gravame attenuato”, tipica dell’appello amministrativo; segnatamente, quando l’appellante non deduca unicamente vizi di natura eliminatoria (quando cioè non richieda soltanto l’annullamento strictu sensu della sentenza contestata), l’impugnazione interposta, specialmente se proveniente dalla parte resistente rimasta soccombente in prime cure, deve reputarsi ammissibile ogniqualvolta essa veicoli una critica, motivata ed intelligibile, alla decisione avversata e ciò avviene in tutti i casi in cui l’impugnazione risulti sorretta da una ricostruzione, fattuale e giuridica, della cognitio causae devoluta al giudice d’appello, totalmente o parzialmente incompatibile con quella sottostante alla pronuncia di primo grado. (Conf. C.d.S. Sez. V, 21/04/2006, n. 2269). Pres. Santoro - Est. Carlotti - PROVINCIA DI COSENZA (avv. Gentile) c. IDROSTRADE INGEGNERIA S.R.L. (avv.ti Gallucci e Spadafora), (T.A.R. Calabria, sede di Catanzaro, sez. I, n. 1634 del 14-19.7.2004). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 21 aprile 2006 (c.c. 29.11.2005), Sentenza n. 2270

Procedure e varie - Beneficio della sospensione condizionale della pena - Limiti - Cumulazione di pena patteggiata - Art. 444 c.p.p. Il beneficio della sospensione condizionale della pena, se già concesso per pena patteggiata, non può essere reiterato in relazione a successiva sentenza, anche se di patteggiamento, per fatto anteriormente commesso, dalla quale derivi l'applicazione di una pena detentiva che, cumulata con la precedente, superi i limiti fissati dall'art. 163 c.p.p. (Cass. sentenza n. 31 del 22.11.2000-3.5.2001; conformi Cass. 2.4.2003 n. 25734; Cass. 24.6.2003 n. 35728; Cass. 12.7.2004 n. 35891). Diversamente interpretando, ai già previsti vantaggi derivanti dall'emissione di una sentenza ex art. 444 c.p.p. (riduzione della pena; benefici di cui all'art. 445 c.p.p. in caso di pena inferiore a due anni), si aggiungerebbe quello di una permanente impunità anche in caso di plurime violazioni della legge penale, accertate in procedimenti diversi, che non può certo corrispondere alla volontà del legislatore. Presidente M. Battisti, Relatore S. Visconti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. IV, 21/04/2006 (UD.29/11/2005), Sentenza n. 14180 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale - Giudizio d'appello - Presupposti. Nel giudizio d'appello la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603 comma primo cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata" (Cass. 5.12.2003 n. 4981; conformi Cass. 19.2.2004 n. 18660; Cass. 2.12.2002 n. 68). Peraltro, le condizioni per ricorrere all'istituto della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, hanno carattere eccezionale da utilizzare solo nel caso che non si possa decidere senza l'assunzione della prova richiesta (Cass. sezioni unite 24.1.1996 n. 2780; Cass. 22.3.1999 n. 9531; Cass. 26.4.2000 n. 8106). Presidente M. Battisti, Relatore S. Visconti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. IV, 21/04/2006 (UD.29/11/2005), Sentenza n. 14180 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Principio di correlazione tra accusa e sentenza - Violazione - Nullità a regime intermedio - Disciplina. La violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedio che, in quanto verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza del grado successivo (Cass. sezioni unite n. 1475 del 24.11.1984, conforme Cass. 9.11.1992 n. 11651). Ne consegue che detta violazione non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità (Cass. 22.2.2005 n. 10094; e tra le tante conformi Cass. 26.4.1999 n. 8639; Cass. 14.5.1997 n. 7957; Cass. 19.9.1995 n. 10685; Cass. 15.7.1993 n. 8712). Presidente M. Battisti, Relatore S. Visconti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. IV, 21/04/2006 (UD.29/11/2005), Sentenza n. 14180 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Giudice - Censura di ultrapetizione - Argomentazioni diverse da quelle prospettate dalle parti - Autonoma ricerca delle norme sulle quali fondare la decisione - Legittimità. La censura di ultrapetizione, secondo consolidata giurisprudenza, non sussiste nel caso in cui il giudice, nell’ambito del “petitum” e della “causa petendi”, motivi la propria decisione con argomentazioni diverse da quelle prospettate dalle parti, ovvero, proceda ad autonoma ricerca delle norme sulle quali fondare la decisione (C.d.S. Sez. V, n. 8997/04). Pres. Iannotta - Est. Metro - PA.LU.CE. S.N.C. (avv.ti Improta e Mancusi) c. Comune di Scafati (avv. Caliulo) (conferma TAR Campania, sede staccata di Salerno, n. 209/2000). CONSIGLIO DI STATO, Sezione V, 21 aprile 2006 (c.c. 8/2/2005), Sentenza n. 2261 (vedi: sentenza per esteso)

Procedura e varie - Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Mandato di arresto europeo - Gravi indizi di colpevolezza - Verifica da parte dell'autorità giudiziaria italiana - Criteri. Non compete all’autorità giudiziaria la verifica della effettiva sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza posti a carico dell’imputato, essendo sufficiente che nel mandato di arresto siano indicati con adeguato dettaglio e specificazione (Sez. VI, 23 settembre 2005, n. 34355). In senso contrario, risulta essersi espressa soltanto Sez. VI, 3 aprile 2006, n. 12453. Presidente F. Romano, Relatore V. Rotundo. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. VI, 20/04/2006 (Ud. 07/04/2006), Sentenza n. 14040

Procedura e varie - Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Mandato di arresto europeo - Consegna - Condizione ostative - Mancata previsione di limiti massimi di carcerazione preventiva - Onere di allegazione. L’ordinamento dello Stato che ha emesso il mandato di arresto europeo non prevede limiti massimi di carcerazione preventiva - condizione che ai sensi dell’art. 18 lett. e) della legge 22 aprile 2005, n. 69 costituisce motivo di rifiuto della richiesta di consegna da parte delle autorità italiane - deve essere fornita dalla persona nei cui confronti è stato emesso il mandato di arresto, non essendo tenute le autorità emittenti, in base alla decisione quadro del 13 giugno 2002 e alla legge citata, ad allegare informazioni in merito. Presidente F. Romano, Relatore V. Rotundo. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. VI, 20/04/2006 (Ud. 07/04/2006), Sentenza n. 14040

Procedura e varie - Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Mandato di arresto europeo - Doppia punibilità - Mancanza di una condizione di procedibilità - Rilevanza - Esclusione. Facendo applicazione di un principio più volte espresso in tema di estradizione, la Corte ha stabilito che, ai fini della verifica della condizione della doppia punibilità prevista dall’art. 7 della l. 22 aprile 2005, n. 69, la mancanza di querela non impedisce la consegna alla Francia di una persona per un fatto qualificabile come reato di appropriazione indebita, dovendosi aver riguardo unicamente alla qualificazione del fatto come reato in entrambi gli ordinamenti. Presidente F. Romano, Relatore V. Rotundo. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. VI, 20/04/2006 (Ud. 07/04/2006), Sentenza n. 14040

Procedure e varie - Legittimazione processuale - Associazioni ambientaliste - Articolazioni territoriali - Esclusione - Statuto dell’associazione - Distribuzione verso le articolazioni interne della titolarità della situazione legittimante - Impossibilità. La speciale legittimazione delle associazioni di protezione ambientale a intervenire nei giudizi per il danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi, riconosciuta dall'art. 18 L. 8 luglio 1986 n. 349, riguarda l'associazione ambientalistica nazionale formalmente riconosciuta e non le sue strutture territoriali, le quali non possono ritenersi munite di autonoma legittimazione processuale neppure per l'impugnazione di un provvedimento ad efficacia territorialmente limitata. Lo Statuto (e più limitatamente gli accordi degli associati, nel caso di associazioni non riconosciute) può disciplinare il potere di stare in giudizio in rappresentanza della persona giuridica o associazione, ma non può distribuire verso le articolazioni interne la titolarità della situazione legittimante, che resta in capo all’Ente che ne è titolare. Pres. Salvatore, Est. Anastasi - H. s.n.c. (avv. Calvani) c. Comitato Regionale Pugliese di Legambiente (avv. Carrubba) - (Riforma T.A.R. Puglia, Bari, n. 1860/2004) CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 14 aprile 2006 (c.c. 31 gennaio 2006), sentenza n. 2151 (vedi: sentenza per esteso)

Procedura e varie - Procedura penale - Impugnazioni - Giudizio di cassazione - Ricorso inammissibile - Art. 10 l. n. 46/06 - Disciplina transitoria - Inapplicabilità. La norma transitoria contenuta nell’art. 10, comma quinto, l. n. 46 del 2006, che concede un termine dilatorio al ricorrente per la presentazione di motivi nuovi fondati sul nuovo testo dell’art. 606 lett. d) ed e) c.p.p., non trova applicazione nei casi di inammissibilità del ricorso, perché l’inammissibilità dei motivi originariamente proposti si estende ai motivi nuovi, come previsto testualmente dall’ultima parte dell’art. 585, comma quarto, c.p.p., precetto, questo, espressamente richiamato dall’art. 10 l. cit. Presidente B. Foscarini, Relatore M. Vessichelli. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. V, 14/04/2006 (Ud. 23/03/2006), Sentenza n. 13680

Procedure e varie - Processo penale - Spese processuali - Difensore d’ufficio di irreperibile - Estensione del patrocinio a spese dello stato. E’ manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 117, c. 1, del Testo unico in materia di spese di giustizia (d.P.R. n. 115 del 2002), nella parte in cui non estende gli effetti dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato previsti dall’art. 107 in favore del difensore di ufficio di persona irreperibile. La Corte sottolinea in primo luogo che il rimettente pone in comparazione situazioni disomogenee tra loro, quali l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (e gli effetti che ad essa conseguono) e la difesa d’ufficio dell’imputato irreperibile, atteso che la prima - rispondendo ad un preciso vincolo costituzionale posto dall’art. 24, comma terzo, cost. - si radica sul presupposto della non abbienza. Quindi, mette in evidenza che la norma impugnata si pone proprio nel solco della garanzia della difesa, rendendone effettivo l’esercizio tramite l’anticipazione, da parte dello Stato, degli onorari e delle spese del difensore d’ufficio dell’imputato irreperibile, al pari di quanto avviene nel caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, secondo quanto previsto dalla lettera f), c. 3, dell’art. 107 del d.P.R. n. 115 del 2002. (Presidente A. Marini, Relatore P. Maddalena). CORTE COSTITUZIONALE, 14/04/2006, Ordinanza n. 160

Processi e varie - Processo penale - Notificazioni all’imputato presso il difensore - Regime delle nullità. E’ manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell’art. 180 c.p.p., nella parte in cui sottopone alla disciplina delle nullità c.d. a regime intermedio - anziché a quella prevista dall’art. 181, c. 3, c.p.c. in rapporto alle nullità relative - anche le nullità concernenti le notificazioni o gli avvisi all’imputato che ha eletto domicilio presso il difensore. Precisato che la questione era stata sollevata dalla Corte d’assise d’appello rispetto al regime delle nullità del decreto che dispone il giudizio, la Corte afferma che la rilevanza della questione è basata sul presupposto che tale nullità debba considerarsi verificata «nel giudizio». Invece, così non è sulla base del codice, anche secondo le stesse Sezioni Unite della Corte di cassazione. Queste, in un caso di nullità analoga, hanno specificamente affermato che deve essere eccepita nel giudizio di primo grado: e ciò tenuto conto anche dell’esigenza di evitare la lesione dei parametri costituzionali evocati dall’odierno rimettente - sotto il profilo dell’irragionevole prolungamento del processo e della possibile strumentalizzazione del vizio dell’atto da parte dell’imputato - cui darebbe luogo una soluzione di diverso segno. In conclusione, il risultato concreto che il giudice a quo vorrebbe conseguire sostituendo, in parte qua, la disciplina di cui all’art. 180 c.p.p. con quella di cui all’art. 181, c. 3, dello stesso codice - ossia la declaratoria di inammissibilità, per tardività, dell’eccezione della difesa, così da evitare l’annullamento della sentenza di primo grado - appare, in realtà, già assicurato dal citato art. 180. (Presidente A. Marini, Relatore G. M. Flick). CORTE COSTITUZIONALE, 14/04/2006 Ordinanza n. 159

Procedure e varie - Ragionevole durata del processo - Protrazione del giudizio rispondente ad uno specifico interesse della parte - Danno non patrimoniale - Configurabilita’ - Esclusione. In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, nel ribadire che l'esistenza di un danno non patrimoniale - la cui prova è di regola insita nello stesso accertamento della violazione - può essere esclusa in presenza di circostanze particolari che facciano positivamente ritenere che tale danno non sia stato subito dal ricorrente, la Corte di cassazione individua un’ipotesi tipica, di frequente applicazione, in cui tale danno non sussiste. Ciò avviene - precisa la sentenza indicata in epigrafe - nelle ipotesi in cui il protrarsi del giudizio appaia rispondente ad uno specifico interesse della parte o sia comunque destinato a produrre conseguenze che la parte stessa percepisce come a sé favorevoli. La valutazione, poi, circa la sussistenza, nel caso concreto, di tali particolari circostanze si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimità, ove sorretto da motivazione congrua e scevra da vizi logici e giuridici. Nel caso di specie, la controversia oggetto del processo civile presupposto - conclusosi con l'estinzione per inattività delle parti, a seguito di transazione stragiudiziale - era stata completamente gestita fuori dell'ambito processuale, con conseguente carenza di interesse del ricorrente alla celere definizione del giudizio in cui era convenuto, essendo il suo interesse quello, opposto, alla stasi del procedimento per coltivare la prospettiva, poi concretizzatasi, della definizione in sede stragiudiziale. La Corte di cassazione ha confermato l’impugnata sentenza, che non aveva riconosciuto il danno non patrimoniale in favore della parte istante. Presidente M. R. Morelli, Relatore V. Napoleoni. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. I, 13/04/2006, Sentenza n. 8716

Procedure e varie - Indagini preliminari - Misure cautelari - Proroga della custodia cautelare - Nuove indagini a seguito delle richieste dell’indagato - Nozione. Nel corso delle indagini preliminari, la proroga dei termini di custodia cautelare in relazione alle nuove indagini a seguito delle richieste dell’indagato ex art. 415 bis c.p.p. ha come presupposto non già la richiesta formale dell’indagato di compimento di specifici atti, ma l’indispensabilità delle indagini, che ben possono essere promosse per autonoma iniziativa del pubblico ministero, come sviluppo necessario delle prospettazioni e delle produzioni fatte dall’indagato. Presidente D. Nardi, Relatore C. Podo. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. II, 12/04/2006 (Ud.02/03/2006), Sentenza n. 12990

Procedure e varie - Associazione criminosa - Misure cautelari personali - Divieto di contestazioni a catena - Plurime ordinanze per reato associativo - Stesso fatto - Nozione. L’emissione nei confronti dello stesso soggetto di più ordinanze, che dispongono la medesima misura per l’imputazione di partecipazione ad una stessa associazione criminosa, non fa operare la regola della retrodatazione dei termini di durata se le imputazioni sono tra loro diversificate dall’indicazione del tempo di commissione del reato, perché tale regola presuppone che le più ordinanze abbiano ad oggetto lo stesso fatto, che non ricorre quando uno degli elementi della condotta materiale muti. Presidente D. Nardi, Relatore F. Monastero. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. II, 12/04/2006 (ud. 16/02/2006), Sentenza n. 12984

Procedure e varie - Discrezionalità tecnica - Sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici - Sent. 601/99 Cons. Stato - Verifica dell’attendibilità delle operazioni tecniche - Verficazione - CTU. Tramontata l’equazione discrezionalità tecnica - merito insindacabile a partire dalla sentenza n. 601/99 della IV Sezione del Consiglio di Stato, il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può oggi svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo (potendo il giudice utilizzare per tale controllo sia il tradizionale strumento della verificazione, che la CTU). Pres. Giovannini, Est. Chieppa - Cementir s.p.a. (avv.ti Manzia, Lavitola, Annesi e Capece Minatolo) c. Comune di Carrosio (avv.ti Ferrari e De Martini) e Legambiente (avv.ti Carruba e Sicher), riunito ad altro ric. (conferma T.A.R. PIEMONTE, Sez. I, sent. 2522/2004 e 2523/2004) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI -  11 aprile 2006 (C.C. 13 gennaio 2006), sentenza n. 2001 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Circolazione stradale - Attraversamento con semaforo rosso - Accertamento tramite apparecchiatura fotografica - Presenza degli agenti - Necessità. In tema di violazioni del codice della strada, le condizioni che in caso di rilevamento della velocità a mezzo di apparecchiatura tipo autovelox consentono la contestazione differita dell'infrazione non ricorrono nella diversa ipotesi in cui l'attraversamento di un incrocio con luce semaforica rossa sia constatato a mezzo di apposita apparecchiatura fotografica (nel caso di specie, apparecchiatura "photored"). Infatti, in quest'ultimo caso l'assenza non occasionale di agenti operanti non appare consona all'utilizzazione di un apparecchio di rilevamento automatico, né appare superabile alla luce del disposto dell'art. 384 regolamento di esecuzione del codice della strada, atteso che tale norma è di natura regolamentare e secondaria rispetto alla disposizione legislativa, che prevede come regola generale la contestazione immediata, e non contempla affatto l'assenza di agenti sul posto; d'altra parte, la istituzionale rinuncia alla contestazione immediata appare non conforme alle possibili situazioni che in tali evenienze possono verificarsi (come ad es. nel caso di coda di veicoli che non consenta al mezzo che abbia legittimamente impegnato l'incrocio di attraversarlo tempestivamente) e che solo la presenza di un agente operante "in loco" può ricondurre nell'alveo della corretta applicazione delle disposizioni relative. Presidente e Relatore M. Spadone. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. II, 11/04/2006, Sentenza n. 8465

Procedure e varie - Circolazione stradale - Impossibilita' di procedere alla contestazione immediata ex art. 384 reg. cod. strad. - Presunzione ex lege - Esclusione. In relazione alle violazioni del codice della strada, l'esemplificazione dei casi nei quali non si può procedere alla contestazione immediata, contenuta nell'art. 384 del relativo regolamento, non ha valore di presunzione "ex lege" dell'impossibilità di procedere a tale contestazione; l'indicazione nel verbale di accertamento di una delle ipotesi ivi riportate non preclude pertanto al giudice di merito la possibilità di verificare se, in relazione alle circostanze del caso concreto, i verbalizzanti fossero ugualmente in grado, e di conseguenza tenuti, ad effettuare la contestazione immediata. Presidente M. Spadone, Relatore E. Calzone. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. II, 11/04/2006, Sentenza n. 8457

Procedura e varie - Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Mandato di arresto europeo - Gravi indizi di colpevolezza - Chiamata in correità - Verifica da parte dell'autorità giudiziaria italiana - Criteri. In tema di mandato di arresto europeo, la Corte ha affermato che, ai fini della verifica della gravità indiziaria, rimessa all’autorità giudiziaria italiana in base all'art. 17, quarto comma l. 22 aprile 2005, n. 69, le dichiarazioni accusatorie rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso devono essere valutate secondo i principi dell’ordinamento nazionale, quindi sia sotto il profilo della credibilità del dichiarante (in particolare, in relazione al suo passato, alla sua personalità, ai suoi rapporti con l'accusato, alle ragioni che lo hanno indotto alla confessione) che in relazione alla loro attendibilità, sulla base di riscontri probatori. In applicazione di tali principi, la Corte ha annullato con rinvio la decisione con la quale era stata rigettata dalla corte di appello una richiesta di consegna proveniente dalla Francia, a causa della insufficienza del compendio indiziario posto a base del mandato, fondato su una chiamata di correità, giudicata priva di ogni riscontro soggettivo ed oggettivo. I giudici di legittimità hanno rilevato che la decisione impugnata aveva omesso di prendere in considerazione, quale riscontro oggettivo, la dichiarazione accusatoria resa da altro correo, menzionata nello stesso mandato. La sentenza della Corte, investendo l’autorità giudiziaria italiana della puntuale verifica della gravità indiziaria, secondo i principi dell’ordinamento italiano, sembra discostarsi dall’orientamento interpretativo che, sin dalle prime pronunce di legittimità, si è andato profilando, secondo cui l'autorità giudiziaria italiana deve limitarsi a verificare che il mandato emesso all'estero, per il suo contenuto intrinseco o per gli altri elementi raccolti in sede investigativa o processuale, sia fondato su un compendio indiziario “ritenuto dall'autorità giudiziaria emittente seriamente evocativo di un fatto reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna” (Sez. VI, n. 34355 del 23/09/2005). Presidente A. Di Virginio, Relatore B. Oliva. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. VI, 07/04/2006 (Ud. 03/04/2006), Sentenza n. 12453

Procedura e varie - Misure cautelari - Reali - Sequestro conservativo richiesto dalla parte civile - Riesame - Avviso dell’udienza - Omissione - Effetti. In tema di sequestro conservativo sui beni dell’imputato disposto su richiesta della parte civile, l’avviso dell’udienza di discussione fissata a seguito della richiesta di riesame deve essere notificato anche alla parte civile, al fine di assicurarne la possibilità di intervento, pena altrimenti la nullità ex art. 178 lett. c) c.p.p. per violazione del principio del contraddittorio. Presidente D. Nardi, Relatore G. Casucci. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. II, 4/04/2006 (UD. 09/03/2006), Sentenza n. 11887

Procedura e varie - Impugnazioni - Appello - Qualificazione del fatto come reato di competenza del tribunale collegiale - Illegittimita'. Il giudice di appello, pur quando appellante è il solo pubblico ministero avverso una sentenza di non doversi procedere emessa dal tribunale in composizione monocratica in un procedimento con citazione diretta a giudizio, non può, riqualificato il fatto, pronunciare condanna per un reato più grave che rientri nelle attribuzioni del tribunale in composizione collegiale. la Corte di cassazione, investita col ricorso e ravvisata la violazione dell’art. 33 octies c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza ed ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la rinnovazione del giudizio. Presidente P.A. Sirena, Relatore G. Diotallevi. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. II, 4/04/2006 (ud. 18/01/2006), Sentenza n. 11857

Procedura e varie - Notificazioni - Imputato irreperibile - Notifica anche all'imputato oltre che al difensore - Necessita' - Esclusione. Una volta adottato il decreto di irreperibilità, ai sensi dell’art. 159, comma 1 c.p.p., le notifiche all’imputato vanno effettuate mediante consegna di copia al difensore, dovendosi escludere la necessità di una duplice consegna dell’atto anche allo stesso imputato. Presidente R. Leonasi, Relatore D. Carcano. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. VI, 04/04/2006 (UD.03/02/2006), Sentenza n. 11667

Procedure e varie - Indagini preliminari - Servizio di osservazione di p.g. - Installazione di telecamere in un bagno pubblico - Legittimità - Sussistenza - Videoriprese nei luoghi di privata dimora - Provvedimento congruamente motivato dell'A.G. - Necessità. Affrontando una dibattuta questione, la Corte ha stabilito che un bagno di un pubblico esercizio non può essere considerato ''luogo di privata dimora”, da identificarsi invece, oltre che nella abitazione, in ogni luogo in cui la persona svolge le sue funzioni essenziali di vita e di relazione o che assolve ad analoghe funzioni, lavorative, professionali o di altra natura (come lo studio o lo svago), con carattere di stabilità, in modo da giustificare la medesima tutela costituzionalmente garantita. Così decidendo, la Corte ha ritenuto legittimo il servizio di osservazione effettuato dalla P.G. in un bagno pubblico. Va rammentato che, sul dibattuto tema della legittimità delle videoriprese nei luoghi di privata dimora, si sono di recente pronunciate le Sezioni Unite (cfr. informazione provvisoria del 28 marzo 2006, secondo cui l'effettuazione delle "riprese visive" di immagini nei suddetti luoghi deve essere autorizzata con provvedimento congruamente motivato dell' Autorità giudiziaria). Presidente F. Romano, Relatore S.F. Mannino. CORTE DI CASSAZIONE Penale, sez. VI, 4 aprile 2006 (ud. 16/11/2005), Sentenza n. 11654

Procedura e varie - Difesa e difensori - Nomina del difensore di fiducia - Forme di legge - inderogabilita' - Esclusione. La norma di cui di cui all’art. 96 c.p.p., che prescrive le formalità di nomina del difensore di fiducia, ha natura tipicamente ordinatoria e regolamentare, sicché la sua inosservanza non impedisce di ritenere la sussistenza del mandato fiduciario qualora sia possibile desumere in modo certo, per facta concludentia, l’avvenuto conferimento dell’incarico. Presidente M. Battisti, Relatore S. Visconti. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. IV, 31/03/2006 (Ud.12/01/2006), Sentenza n. 11378

Procedure e varie - Provvedimento giurisdizionale impugnato - Mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto - Trasmissione degli atti al giudice competente. Allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una <voluntas impugnationis>, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente. (Sez. Un. ord. n. 45371 del 20.12.2001, Bonaventura, rv. 220221). Pres. Papadia Est. Onorato Imp. Pelamatti. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 30/03/2006 (C.c. 01/12/2005), Sentenza n. 11111 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Processo tributario - Decesso del contribuente - Mancata dichiarazione - Validità della notifica della sentenza al procuratore costituito. In tema di contenzioso tributario, è valida, ai fini della decorrenza dei termini di impugnazione, la notifica della sentenza eseguita nei confronti del procuratore di parte costituita, deceduta nel corso del processo, la cui morte non sia stata dichiarata nel processo stesso, comportando detta omissione la ultrattività della procura ad litem. Presidente B. Saccucci, Relatore S. Sotgiu. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Tributaria, 29 marzo 2006, Sentenza n. 7301

Procedure e varie - Sanzioni amministrative - Circolazione stradale - Limiti di velocità - Mancata indicazione, sul retro del segnale stradale, dell’ordinanza di apposizione - Conseguenze. La mancata indicazione, sul retro del segnale stradale, degli estremi dell’ordinanza che prescrive il limite massimo di velocità non è causa di invalidità della segnaletica, e pertanto non determina l’illegittimità del verbale di contestazione dell’infrazione. Secondo la Corte, l’omissione di tale indicazione formale, la cui osservanza è imposta dal regolamento di esecuzione del codice della strada, non esime l’utente della strada dall’obbligo di rispettare la prescrizione espressa dal segnale, giacché la necessità di indicare il provvedimento amministrativo di apposizione ha lo scopo di consentire agli organi della pubblica amministrazione di controllare la regolarità della collocazione del segnale e di rimuovere quelli apposti da soggetti che siano privi del relativo potere o che lo abbiano esercitato in violazione delle disposizioni che ne fissano le modalità di esercizio. Presidente M.G. Luccioli, Relatore A. Giusti. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. I, 29/03/2006, Sentenza n. 7125

Procedure e varie - Custodia cautelare - Imputati a piede libero - Sospensione dei termini - Sospensione del corso della prescrizione - Operatività - Automatica - Art. 159, cod. pen. - Art. 304 c.p.p.. La sospensione del corso della prescrizione, correlata ai casi in cui la sospensione dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, a norma dell'art. 159, comma primo, cod. pen. ed opera anche nei confronti di imputati a piede libero. Inoltre, va osservato che la sospensione del corso della prescrizione prevista dall'art. 159, primo comma, ultima parte, cod. pen. "in ogni caso in cui la sospensione dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge" opera automaticamente e non richiede un apposito provvedimento del giudice, diversamente da quanto previsto dall'art. 304 c.p.p. per la sospensione dei termini di custodia cautelare, che presuppone l'emissione di un'ordinanza appellabile al tribunale del riesame. (Cass. SU del 28.11.2001 sentenza n. 36, Cremonese). Pres. Postiglione A. - Est. Teresi A. - Rel. Teresi A. - Imp. Cadelano. - P.M. Ciampoli L. (Conf.) CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 28 marzo 2006 (Ud. 2/03/2006), Sentenza n. 10629 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Processo civile - Estinzione del processo - Art. 391 cod. proc. Civ. - Procedura. Nei casi di estinzione del processo disposta per legge, ex art. 391 cod. proc. Civ., e succ. modifiche (art. 15 del D. Lgs. n. 40 del 2 febbraio 2006), si prevede che qualora non occorra decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento, il Presidente provvede con decreto che ha efficacia di titolo esecutivo, se nessuna delle parti chiede la fissazione dell'udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del decreto medesimo, è di immediata applicazione. CORTE DI CASSAZIONE Tributaria 28/03/2006, n. 7110

Procedure e varie - Regolamento preventivo di giurisdizione - Prove costituende. In tema di regolamento di giurisdizione, l’impossibilità di dedurre avanti alla Corte di cassazione prove “costituende” comporta l’inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione nelle sole ipotesi nelle quali l’accertamento istruttorio necessario ai fini della statuizione sulla giurisdizione sia stato effettivamente prospettato e concretamente precluso dalla proposizione dell’istanza di regolamento ad iniziativa dell’altra parte, non essendo sufficiente che tale accertamento sia dedotto soltanto come eventuale. Presidente V. Carbone, Relatore A. Amatucci. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 28/03/2006, Sentenza n. 7035

Procedure e varie - Circolazione stradale - Eccesso di velocita' - Veicolo guidato da persona diversa dal proprietario - Inapplicabilità della sospensione della patente di guida al proprietario. Il principio desumibile dall’art. 6 della legge n. 689 del 1981 e dall’art. 196 cod. strad., secondo il quale degli illeciti amministrativi sanzionabili con il pagamento di una somma di danaro rispondono, in solido con il trasgressore, anche i proprietari ed i titolari di diritto di godimento delle cose servite per commettere la violazione, salvo che dimostrino che la cosa è stata usata contro la loro volontà, non è applicabile con riguardo alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida prevista nel caso di superamento di oltre quaranta Km. orari del limite di velocità, ove questo sia accertato mediante apparecchiatura autovelox e non contestato immediatamente. Infatti, detta sanzione ha carattere squisitamente personale ed afflittivo, incidendo sulla legittimazione alla guida, e gravando sull’atto amministrativo di abilitazione, mentre solo le sanzioni di natura patrimoniale sono suscettibili di essere oggetto del regime di solidarietà passiva che coinvolge il proprietario del veicolo. Presidente G. Cappuccio, Relatore C. Piccininni CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. I, 28/03/2006, Sentenza n. 7008

Procedura e varie - Processo tributario - Giudizio di appello - Nuove prove documentali - Ammissibilita’ - Differenze rispetto al processo civile - Annotazioni su brogliacci non trascritte nelle scritture ufficiali - Accertamento induttivo - Ammissibilità. Nel processo tributario, è ammessa la produzione di nuove prove documentali anche in appello. La Cassazione, con la sentenza n. 6949 della V sezione, adotta, con riferimento a detto processo, una soluzione che si discosta dal decisum delle Sezioni unite che, con la sentenza n. 8203 del 2005, avevano stabilito che l’art. 345, terzo comma, c.p.c. - riferito al processo civile ordinario - va letto nel senso che tale disposizione fissa sul piano generale il principio della inammissibilità dei nuovi mezzi di prova e, quindi, anche delle produzioni documentali (ed analogo principio di riferibilità del divieto di produzione di prove nuove ai documenti avevano affermato, con la coeva sentenza n. 8202 del 2005, con riguardo al rito del lavoro). La Corte spiega lo scostamento con la specialità delle disposizioni relative al processo tributario contenute nel d.lgs. n. 546 del 1992, il cui art. 58, nel reiterare, al primo comma, il testo della citata norma processuale civile - che sancisce che non sono ammessi nel giudizio di appello nuovi mezzi di prova, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa o che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile - , al secondo comma fa espressamente salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti. La sentenza n. 6949, ribadendo il principio affermato dalla Corte con le sentenze n. 5786 e n. 13331 del 1992, ha altresì ritenuto che qualora il contribuente abbia omesso di trascrivere nelle scritture ufficiali le annotazioni compiute su "brogliacci" (o block-notes, matrici di assegni, estratti di conti correnti bancari), è legittimo l'accertamento in rettifica eseguito dall'ufficio finanziario col sistema induttivo ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, prescindendo cioè dalle risultanze delle scritture suddette, in quanto si realizza una irregolarità contabile sostanziale, costituendo la riscontrata omissione comportamento idoneo a togliere attendibilità alle scritture medesime. Presidente F. Cristarella Orestano, Relatore F. Ruggiero. CORTE DI CASSAZIONE Sezione V, Civile Tributaria, 27/03/2006, Sentenza n. 6949

Procedura e varie - Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Funzione inibitoria - Esclusione. Il sequestro preventivo può avere ad oggetto solo il risultato di un’attività e non l’attività in sé, perché è estranea ad esso la funzione di inibizione di comportamenti, sicché è illegittimo, peraltro risolvendosi nell’indebita invasione della sfera di attribuzioni della giurisdizione civile, il sequestro di un fascicolo processuale relativo all’esecuzione immobiliare in corso nei confronti di un soggetto vittima di fatti estorsivi, finalizzato ad impedire che il reato sia portato ad ulteriori conseguenze. Presidente D. Nardi, Relatore P.A. Sirena. CORTE DI CASSAZIONE Penale, sez. II, 24 marzo 2006 (Ud.09/03/2006), Sentenza n. 10437

Procedura e varie - Processo civile - Opposizione a sanzioni amministrative - Competenza. Le opposizioni a sanzione amministrativa pecuniaria per inosservanza dei regolamenti comunitari in materia agricola non rientrano nella competenza speciale del tribunale ma in quella generale del giudice di pace, non potendo ricondursi alla categoria di cui all'art. 22 bis,lett. e) della legge n. 689 del 1981, concernente l'applicazione di sanzioni per violazioni della normativa relativa alla "igiene degli alimenti e delle bevande", che, costituendo una eccezione alla regola generale della competenza del giudice di pace, è norma di stretta interpretazione. Presidente A. Vella, Relatore R. De Julio. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. II, 22/03/2006, Sentenza n. 6321

Procedura e varie - Termini processuali - Sentenza contumaciale - Impugnazione - Restituzione nel termine - Nuova disciplina - Natura processuale - Principio tempus regit actum. La nuova disciplina dell’art. 175 c.p.p. (d.l. 17/2005 conv. l. 60/2005) ha indubbia natura processuale e quindi in assenza di una disciplina transitoria non è applicabile, per il principio tempus regit actum, alle situazioni processuali del tutto esaurite in epoca precedente alla sua entrata in vigore. La Corte, facendo applicazione della precedente normativa, ha rigettato l’istanza presentata sulla base del nuovo testo dell’art. 175 c.p.p. per proporre impugnazione nei confronti di una sentenza del 14 ottobre 1994, già divenuta irrevocabile. Presidente L. Deriu, Relatore F. Ippolito. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Sesta Penale, 15 marzo 2006 (ud. 21/11/2005), Sentenza n. 9029

Procedura e varie - Appello - Interesse all’impugnazione. E’ ammissibile un appello che non censuri punti e passaggi della sentenza gravata su cui non c’è soccombenza effettiva e dunque manchi l’interesse all’impugnazione. Pres. Schinaia, Est. De Nictolis - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Avv. Stato) c. T. s.p.a. (avv.ti d’Amelio, Guarino, Libonati, Tesauro, Toffoletto), riunito ad altri - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 10 marzo 2006 (C.C. 10 febbraio 2006), sentenza n. 1271 (vedi: sentenza per esteso)

Procedura e varie - Procedimenti sanzionatori - Autorità nazionale di regolamentazione. Nei procedimenti sanzionatori condotti dall’AGCM, i clienti dell’impresa sanzionata hanno un interesse riflesso e derivato, sicché non è obbligatorio l’avviso di avvio del procedimento nei loro confronti, salvo il loro spontaneo intervento. Pres. Schinaia, Est. De Nictolis - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Avv. Stato) c. T. s.p.a. (avv.ti d’Amelio, Guarino, Libonati, Tesauro, Toffoletto), riunito ad altri - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 10 marzo 2006 (C.C. 10 febbraio 2006), sentenza n. 1271 (vedi: sentenza per esteso)

Procedura e varie - Competenza antitrust - Autorità nazionale di regolamentazione. I compiti attribuiti all’Autorità nazionale di regolamentazione (AGCom) in tema di definizione dei mercati rilevanti e delle posizioni dominanti nel settore delle telecomunicazioni, non hanno fatto venire meno la generale competenza antitrust spettante all’AGCM: quest’ultima deve acquisire il parere della prima, che è obbligatorio e non vincolante, ma dalle cui risultanze l’AGCM può discostarsi con adeguata motivazione. Pres. Schinaia, Est. De Nictolis - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Avv. Stato) c. T. s.p.a. (avv.ti d’Amelio, Guarino, Libonati, Tesauro, Toffoletto), riunito ad altri - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 10 marzo 2006 (C.C. 10 febbraio 2006), sentenza n. 1271 (vedi: sentenza per esteso)

Procedura e varie - I provvedimenti dell’autorità antitrust - Natura atipica. I provvedimenti dell’autorità antitrust hanno natura atipica e sono articolati in più parti: a) una prima fase di accertamento dei fatti; b) una seconda di «contestualizzazione» della norma posta a tutela della concorrenza, che facendo riferimento a «concetti giuridici indeterminati» (quali il mercato rilevante, l’abuso di posizione dominante, le intese restrittive della concorrenza) necessita di un’esatta individuazione degli elementi costitutivi dell’illecito contestato (le norme in materia di concorrenza non sono di «stretta interpretazione», ma colpiscono il dato sostanziale costituito dai comportamenti collusivi tra le imprese, non previamente identificabili, che abbiano oggetto o effetto anticoncorrenziale); c) una terza fase in cui i fatti accertati vengono confrontati con il parametro come sopra «contestualizzato»; d) un’ultima fase di applicazione delle sanzioni, previste dalla disciplina vigente. Pres. Schinaia, Est. De Nictolis - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Avv. Stato) c. T. s.p.a. (avv.ti d’Amelio, Guarino, Libonati, Tesauro, Toffoletto), riunito ad altri - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 10 marzo 2006 (C.C. 10 febbraio 2006), sentenza n. 1271 (vedi: sentenza per esteso)

Procedura e varie - Termini processuali - Sentenza contumaciale - Impugnazione - Restituzione nel termine - Nuova disciplina - Condizioni impeditive. La Corte interpreta la recente novella dell’art. 175 c.p.p., introdotta con il d.l. n. 17 del 2005, conv. con modif. dalla l. n. 60 del 2005, sulla premessa che il mantenimento del sistema delle notificazioni produttive della mera conoscenza legale degli atti ed il riconoscimento all’imputato del diritto di non comparire in giudizio autorizzano il giudice a prendere in esame gli elementi di fatto risultanti dagli atti, univocamente e ragionevolmente sintomatici della sussistenza delle condizioni impeditive all’accoglimento dell’istanza. La Corte rigetta pertanto l’istanza di restituzione nei termini per l’impugnazione di una sentenza di condanna contumaciale, proposta dall’appellante a cui la citazione per il giudizio di appello, e poi l’estratto della sentenza, furono notificati, perché senza fissa dimora, con il rito degli irreperibili, posto che ricorrono entrambe le condizioni impeditive, quella dell’effettiva conoscenza del procedimento, avendo egli stesso proposto appello, e quella della volontaria rinuncia a comparire desumibile, per “facta concludentia”, dalla mancata individuazione di un luogo per ivi consentire all’autorità procedente la notificazione degli atti. Presidente P.A. Sirena, Relatore G. Diotallevi. CORTE DI CASSAZIONE Penale, sez. II, 10 marzo 2006 (ud. 18/01/2006), Sentenza n. 8643

Procedura e varie - Diritto processuale penale - Impugnazione spedita per posta - Decorrenza del termine. Ai fini del computo del termine ex art. 585, nel caso di impugnazione spedita a mezzo posta ad un ufficio diverso da quello indicato negli artt. 582 e 583 c.p.p., rileva la data in cui l'atto è pervenuto alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. VI, 10/03/2006, Sentenza n. 8567

Procedura e varie - Poteri della Corte di Cassazione - "Rilettura" degli elementi di fatto - Esclusione. Esula, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. (Sez. 2^, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997 Rv. 207944). Pres. Lupo E. Est. Sarno G. Rel. Sarno G. Imp. Nardini ed altro. P.M. Di Popolo A. (Conf.), (Annulla in parte con rinvio, App. Firenze, 14 Febbraio 2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 09/03/2006 (Ud. 09/02/2006), Sentenza n. 8303 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Atti introduttivi - Impedimento del difensore - Assenza dell’imputato - Ordine degli adempimenti. Nel caso di assenza in dibattimento sia dell'imputato che del difensore risulta preliminare la decisione sull'effettiva rilevanza dell'impedimento a comparire eventualmente prospettato dall'imputato e comunque l'eventuale dichiarazione della sua contumacia, cui il giudice deve provvedere sentito il pubblico ministero e il sostituto designato per il difensore assente; solo dopo avere deciso con riferimento alla posizione dell'imputato, il giudice può prendere in esame la richiesta di rinvio per impedimento del difensore. Di talché non è viziata da nullità ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p. la dichiarazione di contumacia dell'imputato, allorché il giudice, a tal fine, abbia nominato d'ufficio un sostituto del difensore assente, che sia stato poi ritenuto legittimamente impedito. Presidente U. Papadia , Relatore A. Nappi. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Penali, 9 marzo 2006 (ud. 28/02/2006), Sentenza n. 8285

Procedure e varie - Impedimento del difensore - Rinvio a udienza fissa - Sostituto designato - Avviso orale - Sufficienza. Il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio del dibattimento per legittimo impedimento a comparire ha diritto all'avviso della nuova udienza solo quando non ne sia stabilita la data già nell'ordinanza di rinvio, poiché, nel diverso caso di rinvio a udienza fissa, la lettura dell’ordinanza sostituisce la citazione e gli avvisi sia per l’imputato contumace, che è rappresentato dal sostituto del difensore designato in udienza, che per il difensore impedito, atteso che il sostituto assume per conto del sostituito i doveri derivanti dalla partecipazione all’udienza. Presidente U. Papadia , Relatore A. Nappi. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Penali, 9 marzo 2006 (ud. 28/02/2006), Sentenza n. 8285

Procedure e varie - Polizia Giudiziaria - Notifiche - Effetti. E' tuttora possibile l'efettuazione di notificazioni da parte della polizia giudiziaria. Costituisce infatti mera irregolarità la violazione della disposizione dell'art. 148 co. 2 cpp che, introdotta dall'art. 17 del d.l. n. 144/05, ha escluso la possibilità che le notifiche, in via generale, siano eseguite dalla P.G. Pres. Fabbri; Est. Fabbri; Imp. Argentina. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. I, 9 marzo 2006 (c.c. 28 febbraio 2006), sentenza n. 8324 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Polizia giudiziaria - Organo di notificazione - Competenza e limiti - Fattispecie - Artt. 148 e 151 c.p.p. - Art. 17 del D.L. 144/2005. A seguito della modifica all'art. 148 c.p.p., apportata dall'art. 17 del D.L. 144/2005, la polizia giudiziaria rimane organo di notificazione, in alternativa all'ufficiale giudiziario, anche se la sua sfera di competenza risulta limitata all'ipotesi prevista dall'art. 151 c.p.p.. Ne consegue che l'irregolarità verificatasi nel caso di specie - ove la polizia giudiziaria ha provveduto a notificare un atto al di fuori della sua sfera di competenza - non può ritenersi determinante l'inesistenza della notificazione, come avverrebbe nel caso che questa fosse effettuata da un organo del tutto privo del potere di notificazione e del relativo potere di certificazione; né può ritenersi causa di nullità, non essendo prevista tale sanzione espressamente e non essendo la predetta irregolarità riconducibile alle nullità di ordine generale, posto che comunque una notifica vi è stata, ad opera di un organo dotato di tale potere, e che essa ha prodotto il suo effetto di conoscenza, di talché l'irregolarità non ha inciso negativamente sull'intervento e l'assistenza dell'indagato. Pres. Fabbri; Est. Fabbri; Imp. Argentina. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. I, 9 marzo 2006 (c.c. 28 febbraio 2006), sentenza n. 8324 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Contratti bancari - Libretto bancario al portatore - Ammortamento - Titolarità del credito - Prova - Fattispecie. L’ammortamento del libretto bancario al portatore - che costituisce una ipotesi eccezionale poiché il libretto non è un titolo di credito - ha, quale unica funzione, quella di individuare la persona legittimata a riscuotere e non quella di accertare la titolarità del credito. Ne consegue che la richiesta congiunta di ammortamento del libretto ha solo un valore indiziario in ordine alla proprietà ed entità della somma depositata, che può essere accertata in sede di opposizione e, comunque, con l’azione prevista dall’art. 1189, secondo comma, c.c. Alla stregua di tale principio, la Cassazione ha respinto il ricorso avverso la sentenza che aveva dichiarato unico titolare del libretto un soggetto che, dopo avere richiesto l’ammortamento congiuntamente ad una donna con la quale aveva una relazione, dichiarandosi comproprietario con la stessa della somma depositata, aveva chiesto, a nome proprio, la revoca della procedura per rinvenimento del libretto. Il giudice di merito aveva tratto il proprio convincimento, condiviso dalla Corte Suprema, dalla raggiunta prova che le somme provenivano esclusivamente dal patrimonio dell’uomo e da lui erano state esclusivamente depositate. Presidente R. De Musis, Relatore G. Cappuccio. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. I, 07/03/2006, Sentenza n. 4870

Procedura e varie - Processo civile - Mancata assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica - Conseguenza. La Corte afferma che la mancata assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie finali di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c. costituisce motivo di nullità della sentenza, impedendo ai difensori delle parti di svolgere nella sua pienezza il diritto di difesa ed implicando la violazione del principio del contraddittorio (contra, Cass. n. 17133 del 2003). Pr esidente M. Fantacchiotti, Relatore C. Filadoro. CORTE DI CASSAZIONE Civile, sez. III, 06/03/2006, Sentenza n. 4805

Procedure e varie - Procedimenti speciali - Oblazione - Riqualificazione giuridica del fatto - Ammissibilità dell'oblazione - Condizioni. Il giudice del merito ha l’obbligo di pronunciarsi sulla richiesta di oblazione avanzata dall'imputato, contestualmente alla denunzia dell’erronea qualificazione giuridica del fatto che ne precluda l'ammissibilità, e la relativa decisione sul punto è suscettibile di impugnazione. Presidente U. Papadia, Relatore F. Fiandanese. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Penali, 2 marzo 2006 (ud. 28 febbraio 2006), Sentenza n. 7645

Procedure e varie - Ricorso per regolamento di competenza - Decadenza - Decorrenza dei termini - C.d. termine decadenziale. Ai sensi dell’articolo 31, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, il ricorso per regolamento di competenza deve essere proposto, a pena di decadenza, entro il termine di venti giorni dalla costituzione in giudizio della parte che lo propone, termine decorrente dalla data di costituzione effettiva quando questa sia avvenuta nel termine previsto dall’articolo 22 della stessa legge ovvero dalla scadenza del termine ivi stabilito, non potendo una costituzione tardiva spostare un termine definito decadenziale dalla legge (C.d.S., sez. IV, 16 marzo 2005, n. 1105). Pres. SALVATORE - Est. SALTELLI - MINISTERO DELLA DIFESA (Avv. di Stato) c. CERBONE (n.c.). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 2 marzo 2006 (c.c. 13.01.006), Sentenza n. 1018

Procedure e varie - Processo civile - Decreto ingiuntivo non opposto - Accoglimento parziale della domanda monitoria - Ambito oggettivo del giudicato. Componendo un contrasto di giurisprudenza inerente all’ambito oggettivo del giudicato formatosi per effetto della mancata opposizione a decreto ingiuntivo e, in particolare, per il caso in cui il decreto non opposto abbia accolto parzialmente la domanda del creditore in sede monitoria, le Sezioni Unite hanno statuito che il decreto ingiuntivo non opposto acquista autorità ed efficacia di cosa giudicata solo in relazione al diritto consacrato e non con riguardo alle domande, o ai capi di domanda non accolti. Difatti, la regola contenuta nell’art. 640, ultimo comma, cod. proc. civ. (secondo cui il rigetto della domanda di ingiunzione non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in sede ordinaria) trova applicazione sia nel caso di rigetto totale della domanda di ingiunzione che di rigetto parziale (e, quindi, di accoglimento solo in parte della richiesta). Presidente V. Carbone, Relatore M. Finocchiaro. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 01/03/2006, Sentenza n. 4510

Procedura e varie - Provvedimenti di sequestro - Riesame - C.d. controllo di compatibilità - Antigiuridicità penale del fatto. Nei procedimenti incidentali aventi ad oggetto il riesame di provvedimenti di sequestro, la verifica delle condizioni di legittimità della misura da parte del tribunale non può tradursi in una anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità dell'indagato in ordine al reato o ai reati oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra fattispecie concreta e fattispecie legale ipotizzata, mediante una valutazione prioritaria ed attenta della antigiuridicità penale del fatto (Sez. Un., 1.11.1992, Midolini). Pres. Lupo; Est Franco; Imp. Ambrosioni. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 24/2/2006 (C.c 29/11/2005), Sentenza n. 6990 (vedi: sentenza per esteso)

Procedura e varie - Provvedimenti di sequestro - Accertamento del fumus commissi delicti - Presupposti che legittimano il sequestro - Esame. Nei procedimenti incidentali aventi ad oggetto il riesame di provvedimenti di sequestro, l'accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica. Pertanto, il tribunale non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro (Sez. Un., 20.11.1996, Bassi, m. 206.657). Pres. Lupo; Est Franco; Imp. Ambrosioni. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 24/2/2006 (C.c 29/11/2005), Sentenza n. 6990 (vedi: sentenza per esteso)

Procedura e varie - Ordinanza di riesame di provvedimenti in materia di sequestro preventivo e probatorio - Ricorso per Cassazione - Motivazione - Fondamento. Secondo il combinato disposto degli artt. 324, 325 e 355, 3° comma, c.p.p., il ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di riesame di provvedimenti in materia di sequestro preventivo e probatorio è proponibile solo per violazione di legge, non anche per difetto o illogicità della motivazione, sicché sono inammissibili le censure attinenti alla motivazione del provvedimento impugnato. Pres. Lupo; Est Franco; Imp. Ambrosioni. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 24/2/2006 (C.c 29/11/2005), Sentenza n. 6990 (vedi: sentenza per esteso)

Procedura e varie - Processo civile - Revocazione delle sentenze della corte di cassazione - Contrasto di giudicati. E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 391-bis c.p.c., sollevata dalla Corte di cassazione - in riferimento all’art. 24, secondo comma, Cost. - nella parte in cui non prevede la revocazione di sentenze rese dalla stessa Corte nel caso previsto dall’art. 395, primo comma, numero 5, c.p.c.. La Corte ha rilevato un’insufficienza di motivazione nell’ordinanza di rimessione, tale da non consentire il controllo sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo. In particolare, secondo la Corte, il giudice rimettente - in presenza di una costante giurisprudenza di legittimità per la quale, in ipotesi di contrasto di giudicati, prevale il secondo giudicato, sempre che quest’ultimo non sia stato sottoposto a revocazione - non ha motivato in ordine all’interesse della parte ricorrente alla revocazione di una pronuncia di condanna di ammontare inferiore rispetto a quella contenuta nella sentenza che, secondo la regola giurisprudenziale indicata, dovrebbe regolare i rapporti fra le parti in caso di accoglimento della domanda proposta. Presidente A. Marini - Relatore A. Finocchiaro. CORTE COSTITUZIONALE, 24/02/2006, Ordinanza n. 77

Procedure e varie - Processo tributario - Diniego di agevolazione e rideterminazione della imposta - Ammissibilità del condono. L’avviso di liquidazione con il quale, a seguito di diniego di una agevolazione fiscale, viene rideterminata una imposta (nella specie, imposta di registro sull’acquisto di un terreno) non costituisce un mero atto di riscossione, dovendosi, invece, considerare come un vero e proprio atto impositivo, in quanto con esso l’Ufficio non si limita ad un semplice calcolo di quanto dovuto, ma procede alla quantificazione della imposta dopo aver accertato la non spettanza dell’agevolazione. Pertanto, la controversia che ha ad oggetto il predetto avviso è configurabile, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 289 del 2002, alla stregua di lite pendente, che può essere definita con l’applicazione del condono. Presidente U. Favara, Relatore F. Tirelli CORTE DI CASSAZIONE Sezione Tributaria, 24 febbraio 2006, Sentenza n. 4239

Procedura e varie - Risarcimento danni del danno patrimoniale all'assicuratore anche se non è proprietario del veicolo (ma solo possessore) - Legittimità - Giurisprudenza. Ai fini di ottenere la tutela risarcitoria è sufficiente l’esistenza di una situazione di possesso giuridicamente qualificabile ai sensi dell’art.1140 c.c.. Già la Cass. 05/11/1997 n. 10843 aveva riconosciuto che il diritto al risarcimento del danno può spettare anche a colui il quale, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa e, dal danneggiamento di questa, possa risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto - reale o personale - che egli abbia all'esercizio di quel potere. Tale principio ribadito dalla Cass. 20.8.2003 n. 12215, alla stregua della quale anche colui che per circostanze contingenti si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa può dal danneggiamento di questa risentire un danno al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto che egli abbia all'esercizio di quel potere e cioè senza che sia necessaria identità fra il titolo al risarcimento ed il titolo giuridico di proprietà. Pertanto, nel giudizio risarcitorio promosso dal danneggiato non è necessario, ai fini della legittimazione attiva, provare l'esistenza di quest'ultimo titolo, bastando la prova del danno, in quanto l'ingiustizia di questo non è necessariamente connessa alla proprietà del bene danneggiato, né all'esistenza di un diritto comunque tutelato "erga omnes", potendo i diritti sul medesimo ben derivare da un'ampia serie di rapporti con altri soggetti, salvi i concorrenti o contrapposti diritti di costoro - conf. Cass. n. 05421 del 28/04/2000; Cass. n. 14232 del 17/12/1999. Fattispecie: un giudice di pace, adito dal danneggiato di un sinistro stradale per ottenere il ristoro dei danni patiti dall'autore del sinistro e dal suo assicuratore, rigettava la domanda sul presupposto che l'attore non era risultato proprietario del veicolo. Rivolgendosi alla Cassazione per ottenere la riforma della sentenza, il danneggiato ha ottenuto conferma dell'esistenza del diritto al risarcimento del danno. CORTE DI CASSAZIONE Civile 23/02/2006, Sentenza n. 4003

Procedura e varie - Corte dei conti - Competenza territoriale - Attività di gestione dei beni pubblici - Locus commissi delicti. La competenza territoriale delle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti è funzionale ed inderogabile e si determina, in base all'art. 1, legge 14 gennaio 1994 n. 19 ed all'art. 2, legge 8 ottobre 1984 n. 658 ivi richiamato, con riferimento, alternativamente, all'espletamento dell'attività di gestione dei beni pubblici nel territorio regionale ovvero al verificarsi in ambito regionale del fatto da cui derivi il danno; pertanto il criterio in base al quale determinare la competenza territoriale è da individuarsi nel luogo in cui si è svolta l'azione generatrice del danno in base al principio del locus commissi delicti, previsto dalle suddette norme in alternativa a quello della localizzazione dell'attività gestionale. (C. conti, sez. Lombardia, 4 dicembre 2002, n.1947 e C. conti, sez. Lombardia, 21 dicembre 2001, n.1970). CORTE DEI CONTI, Sez. Giur. Lombardia - 22 Febbraio 2006 (c.c. 09.11.2005), n. 114 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Revisione del processo - Elementi - Art. 630 c.p.p., lett. c). In base all'articolo 630 c.p.p., lett. c) la revisione può essere chiesta allorché dopo la condanna sopravvengono o si scoprono nuove prove che da sole o unite a quelle già valutate dimostrino che il condannato avrebbe dovuto essere prosciolto. Pres.Vitalone C. Est.Petti C. Rel. Petti C. Imp. Bollecchino. P.M. Baglione T. (Conf.), (Dichiara inammissibile, App. Ancona, 2 Maggio 2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 21/02/2006 (18/01/2006 Cc.), Sentenza n. 6415 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Termini processuali - Sentenza contumaciale - Impugnazione - Restituzione nel termine - Nuova disciplina - Conseguenze. In forza della novella dell’art. 175 c.p.p. (d.l. 17/2005 conv. l. 60/2005) non spetta all’imputato che chiede la restituzione in termini per l’impugnazione, come invece accadeva in passato, di dare la prova negativa della conoscenza effettiva della sentenza pronunciata nel giudizio contumaciale, ma grava sul giudice della richiesta il compito di procurare la prova positiva, con la conseguenza che, ove detta prova non sia pienamente raggiunta, va concesso il nuovo termine per l’impugnazione. Presidente B. Foscarini, Relatore R.L. Calabrese. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Quinta Penale, 20 febbraio 2006 (Ud. 18/01/2006), Sentenza n. 6381

Procedure e varie - Processo tributario - Condono - Estinzione dell'obbligazione fideiussoria per le soprattasse. La estinzione della obbligazione tributaria per effetto di adesione al concordato o a forme analoghe di definizione agevolata comporta altresì il venir meno della obbligazione fideiussoria per il pagamento delle soprattasse o delle pene pecuniarie - posta ex lege a carico dei rappresentanti del contribuente, in quanto obbligati in solido con lui - avuto riguardo alla natura accessoria della stessa. In specie, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso proposto, avverso la decisione di una Commissione tributaria regionale, dall’amministratore di una società fallita, destinatario di un avviso di mora concernente il pagamento di soprattasse per tardivo versamento di ritenute d’acconto nonostante l’intervenuta adesione al condono da parte della società. Presidente E. Papa, Relatore V. Zanichelli. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Tributaria, 20/02/2006, Sentenza n. 3613

Procedure e varie - Sanzioni amministrative - Infrazione stradale - Impugnazione del processo verbale di contestazione - Organo legittimato passivamente - Errore nell’individuazione. Componendo un contrasto di giurisprudenza sul tema delle conseguenze dell’errore nell’individuazione dell’organo legittimato passivamente nei giudizi di impugnazione avverso il processo verbale di contestazione di un’infrazione stradale, le Sezioni Unite avallano la soluzione più liberale. L’erronea individuazione dell’organo legittimato - si afferma - non comporta la mancata costituzione del rapporto processuale, ma una mera irregolarità, sanabile attraverso: (a) la rinnovazione dell’atto nei confronti di quello indicato dal giudice; (b) la mancata eccezione dell’amministrazione; (c) la mancata deduzione di uno specifico motivo di cassazione. Presidente V. Carbone, Relatore E. Altieri. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 14/02/2006, Sentenza n. 3117

Procedure e varie - Concorso di civili nel reato militare - Connessione dei procedimenti - Conseguenze - Giurisdizione. Nel caso in cui nel reato militare concorrano civili insieme con i militari, nonostante la connessione tra i procedimenti, le sfere di giurisdizione rimangono separate, sicché il giudice militare mantiene integra nei confronti dei concorrenti militari la propria giurisdizione e quello ordinario nei confronti dei concorrenti civili. Presidente N. Marvulli, Relatore G. Lattanzi CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Penali, 10 febbraio 2006 (ud. 25 ottobre 2005), Sentenza n. 5135

Procedura e varie - Processo civile - Ordinanza di provvisoria esecutorietà parziale - Impugnabilità ex art. 111 Cost. - Esclusione. L’ordinanza con cui, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si concede la provvisoria esecutorietà parziale del decreto, non è appellabile, non trattandosi di provvedimento abnorme, e non è neppure impugnabile con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., essendo un provvedimento interinale. Presidente A. Elefante, Relatore L. Piccialli. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. II, 10/02/2006, Sentenza n. 3012

Procedure e varie - Giurisdizione - Sanzioni amministrative - Attribuzioni del giudice tributario - Ambito. In materia di sanzioni amministrative, la devoluzione alla giurisdizione delle commissioni tributarie non è correlata esclusivamente alla natura della norma violata, ma anche all’organo che irroga la sanzione, venendo, al riguardo, in considerazione l’art. 2 del d.lgs. n.546 del 1992 (come sostituito dall’art. 12, comma 2, della legge n. 448 del 2001), che attribuisce alla giurisdizione tributaria, tra le altre, le controversie aventi ad oggetto le sanzioni amministrative irrogate dagli uffici finanziari. Nella specie, alla stregua di tale principio, le Sezioni unite hanno dichiarato la giurisdizione del giudice tributario in ordine alla opposizione ad una ordinanza - ingiunzione di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate in relazione alla violazione, accertata da un ufficio provinciale del lavoro, dell’obbligo di registrazione dei lavoratori impiegati. Presidente V. Carbone, Relatore P. Picone. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 10/02/2006, Ordinanza n. 2888

Procedure e varie - Oggetto dell’impugnazione - Determinabilità dell’oggetto del rapporto processuale - Principio generale di affidamento. La determinabilità dell’oggetto del rapporto processuale deve essere individuata in concreto, secondo il principio generale di affidamento che sorregge l’interpretazione degli atti negoziali, sicché non è dato arrestarsi a formule, ma occorre valutare l’atto nel suo complesso ed intendere l’oggetto dell’impugnazione secondo il senso in cui può essere normalmente inteso dal destinatario per il suo tenore, (C.d.S., sez. VI, 27-05-1991, n. 317). Pres. VARRONE - Est. SALEMI - AUTOLINEE F. & G. MANSI SNC, (Avv.ti Colapinto e Iacobelli) c. REGIONE CAMPANIA (Avv. Baroni) (conferma TAR Campania sede di Napoli Sez. III n. 2848 dell’11 marzo 2004). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 09/02/2006 (C.c. 28/10/2005), Sentenza n. 521

Procedura e varie - Processo civile - Competenza territoriale derogabile - Litisconsorzio necessario passivo - Eccezione di incompetenza. E’ costituzionalmente illegittimo il combinato disposto degli articoli 38 e 102 c.p.c., nella parte in cui, in ipotesi di litisconsorzio necessario, consente di ritenere improduttiva di effetti l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta non da tutti i litisconsorti convenuti. Premesso che tale interpretazione delle norme è quella che vive nell’ordinamento - secondo l’orientamento dominante e consolidato della Corte di cassazione - l’incostituzionalità è dichiarata per la violazione dell’art. 25 Cost. Secondo la Corte, costituisce palese violazione del precetto per cui «nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge» ritenere inefficace l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile, per ciò solo che essa è sollevata da taluno soltanto dei litisconsorti convenuti in causa inscindibile. Richiamato il principio secondo cui (sentenze n. 251 del 1986 e n. 410 del 2005) alla nozione del giudice naturale precostituito per legge non è affatto estranea «la ripartizione della competenza territoriale tra giudici, dettata da normativa nel tempo anteriore alla istituzione del giudizio», la Corte sostiene che il conflitto tra i convenuti non può non risolversi a favore del foro legale, dal quale non può essere distolto il convenuto che con la sua eccezione lo invochi. Presidente A. Marini - Relatore R. Vaccarella. CORTE COSTITUZIONALE dell'8 febbraio 2006 Sentenza n. 41

Procedura e varie - Termini processuali - Sentenza contumaciale - Impugnazione - Restituzione nel termine - Accertamenti del giudice. Il giudice a cui è richiesta la restituzione nei termini per l’impugnazione di una sentenza di condanna contumaciale, ove abbia motivo di dubitare delle allegazioni del soggetto istante, ha il potere di esperire gli opportuni accertamenti anche in ordine al momento in cui questi ha avuto effettiva conoscenza del procedimento, al fine di valutare il rispetto del termine di decadenza di trenta giorni per la proposizione dell’istanza di restituzione. La Corte ha chiarito che una diversa e restrittiva interpretazione dei poteri di accertamento del giudice trasformerebbe l’onere di allegazione del soggetto istante in un onere di prova della mancanza di tale conoscenza prima di un dato momento, con il sostanziale ripristino di quegli ostacoli all’effettività del diritto ad un giusto processo individuati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nel testo precedente dell’art. 175 c.p.p.. Presidente A. Rizzo, Relatore P. Navigo. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Seconda Penale, 8 febbraio 2006 (Ud. 24/01/2006), Sentenza n. 4918

Procedure e varie - Processo civile - Società - Fusione per incorporazione - Interruzione del processo - Esclusione. Nel nuovo diritto societario, la fusione per incorporazione non determina più l’interruzione del processo per perdita della capacità processuale. E’ quanto hanno affermato le Sezioni Unite, innovando l’orientamento maturatosi precedentemente al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (v. sentenza n. 6298 del 1999). Con l’ordinanza in epigrafe, resa in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, le Sezioni Unite precisano che, ai sensi del nuovo art. 2505-bis cod. civ., la fusione tra società non determina, nelle ipotesi di fusione per incorporazione, l'estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nell'ipotesi di fusione paritaria, ma attua l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, risolvendosi in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo. Presidente V. Carbone, Relatore V. Proto. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 08/02/2006, Ordinanza n. 2637

Procedura e varie - Prove - Sequestro - Restituzione - Controversia sulla proprieta’ - Nozione. In materia di restituzione delle cose in sequestro è rimessa al giudice civile territorialmente competente in primo grado non soltanto la controversia in ordine alla proprietà, a cui fa riferimento la formula letterale dell’art. 263, comma 3, c.p.p., ma anche la controversia insorta per riacquistare la disponibilità del bene in forza di un altro diritto reale, o finanche di un diritto obbligatorio, di godimento. La Corte fa così rientrare nella nozione di “controversia sulla proprietà” anche la controversia derivante dall’esecuzione o risoluzione di un contratto preliminare di compravendita. Presidente A. Rizzo, Relatore R. Bernabai CORTE DI CASSAZIONE Sezione Seconda Penale, 7 febbraio 2006 (Ud. 25/11/2005), Sentenza n. 4823

Procedura e varie - Esecuzione - Revoca della sentenza per abolizione del reato - Sospensione condizionale della pena - Applicabilità - Art. 673 c.p.p.. Il giudice dell’esecuzione può applicare, a norma dell’art. 673 c.p.p., la sospensione condizionale della pena qualora disponga la revoca per abolitio criminis delle precedenti sentenze di condanna che abbiano impedito, nel giudizio di cognizione, l’applicazione del beneficio, e questa sia giustificata dalla valutazione degli elementi acquisiti nel momento in cui è formulato dallo stesso giudice dell’esecuzione il giudizio prognostico. Presidente U. Papadio, Relatore G. Silvestri. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Penali, 6 febbraio 2006 (UD. 20/12/2005), Sentenza n. 4687

Procedura e varie - Proposizione dell’appello - Periodo di sospensione feriale - Computo del términe c.d. breve. Ai fini del computo del términe c.d. breve per la proposizione dell’appello, come previsto dall’art. 28, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, occorre tener conto del periodo di sospensione feriale di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, che quindi va calcolato in aggiunta (cfr. C.d.S.: Sez. IV, 12 febbraio 1997, n. 108; Sez. VI, 8 aprile 2004, n. 1994). Pres. Saltelli - Est. Cacace - Consiglio Nazionale delle Ricerche c. Fasano (avv.ti Palma e Mazuy) (TAR Campania, Napoli, sez. III, 7 luglio 1998, n. 2282). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 3 febbraio 2006 (c.c. 18/11/2005), Sentenza n. 480

Procedura e varie - Procedimenti speciali - Procedimento per decreto - Opposizione - Restituzione nel termine - Competenza - Giudice per le indagini preliminari - Individuazione del giudice. Spetta decidere sulla richiesta di restituzione nel termine per l'opposizione al decreto penale di condanna, hanno affermato che la competenza è sempre del giudice per le indagini preliminari e non del giudice del dibattimento. Presidente R. Teresi, Relatore R. L. Calabrese. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Penali, 3 febbraio 2006 (Ud. 17/01/2006), Sentenza n. 4445

Procedure e varie - Attività illecita - Reati finanziari - Sequestro della documentazione contabile di una impresa. In relazione ai reati finanziari è possibile pervenire al sequestro della documentazione contabile di una impresa anche in relazione ad anni in cui non è stata concretamente accertata alcuna evasione nella supposizione che l'imprenditore, avendo evaso negli anni precedenti, possa avere proseguito nell'attività illecita (Cass. Sez. III, 3123 del 9-9-1996, rv. 206410). Pres. Vitalone Est. Postiglione Imp. Sartori. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 3 febbraio 2006 (c.c. 16/12/2005), Sentenza n. 4502 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Esecuzione di un provvedimento di perquisizione - Sequestro di polizia giudiziaria di cosa pertinente al reato - Autonoma procedura di convalida - Esclusione. Il sequestro di polizia giudiziaria di cosa pertinente al reato in esecuzione di un provvedimento di perquisizione emesso dal P.M. ed indicante le cose da sequestrare non è soggetto ad una autonoma procedura di convalida (Cass. Sez. II, n. 1711 del 24-4-95, rv. 201608). Pres. Vitalone Est. Postiglione Imp. Sartori. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 3 febbraio 2006 (c.c. 16/12/2005), Sentenza n. 4502 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Restituzione in termini per l'opposizione al decreto penale di condanna - Competenza. E’ il g.i.p. il giudice competente a provvedere sulla richiesta di restituzione nel termine per l'opposizione al decreto penale di condanna e non il giudice del dibattimento. Un’interpretazione del genere, poggia sulla lettera dell’art. 461 c.p.p., cui rinvia il disposto dell’art. 175 comma 4 c.p.p., in base al quale, nel caso di pronuncia di decreto di condanna, decide il giudice competente sull’opposizione. In particolare, dal tenore del comma 3 dell’art. 461 c.p.p. emerge che l’atto di opposizione deve essere presentato al giudice che ha emesso il decreto, cioè il g.i.p. Se dunque al g.i.p. «è attribuito il controllo propedeutico sull’ammissibilità dell’opposizione, in ordine agli aspetti formali dell’atto nonché alla verifica della tempestività e legittimazione all’opposizione (art. 461 comma 4 c.p.p.) e il conseguente potere di ordinare l’esecuzione del decreto penale di condanna (art. 461 comma 5 c.p.p.); ne discende come indefettibile logico corollario che non può che essere detto giudice l’organo competente “sulla opposizione” e, per l’effetto, in forza della precisa regola ermeneutica fissata dall’art. 175 comma 5 c.p.p., quello competente a decidere sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione». CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. SS.UU., 03/02/2006, Sentenza n. 4445

Procedure e varie - Processo civile - Ricusazione - Giudici componenti il collegio delle sezioni unite. In tema di ricusazione, le lamentate decisioni sfavorevoli al ricorrente adottate dai magistrati in altri procedimenti, anche se aventi per oggetto questioni simili, non rientrano in nessuna delle ipotesi di astensione obbligatoria, non comportando, con riferimento ai singoli magistrati, né interesse nella causa, né grave inimicizia, né conoscenza della causa in altro grado del processo. Con la stessa ordinanza, le Sezioni Unite hanno anche dichiarato manifestamente infondata una questione di costituzionalità avente ad oggetto l’art. 53 cod. proc. civ., censurato sotto il profilo della mancata previsione della presenza di rappresentanti della collettività nel collegio che decide sulla ricusazione. (Nella specie, i componenti del Collegio giudicante delle Sezioni Unite Civili, chiamato a pronunciarsi, nella camera di consiglio del 2 febbraio 2006, su numerosi ricorsi presentati dal medesimo ricorrente, sono stati ricusati da quest’ultimo, il quale lamentava che vi fosse un’incompatibilità derivante dal fatto che quegli stessi giudici in precedenza avevano affrontato questioni simili assumendo una decisione ad esso sfavorevole. Un altro collegio delle sezioni unite civili, nella medesima camera di consiglio del 2 febbraio, si è subito insediato ed ha esaminato l’istanza di ricusazione, ritenendola infondata. Depositata immediatamente l’ordinanza di rigetto dell’istanza di ricusazione, il Collegio delle Sezioni Unite, originariamente investito dell’esame dei ricorsi, si è di seguito nuovamente riunito in camera di consiglio provvedendo alla decisione dei medesimi). Presidente R. Corona, Relatore R. Corona. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, del 2 febbraio 2006 Ordinanza n. 2343 bis

Procedura e varie - Processo civile - Impugnazione - Cause inscindibili - Ordine di integrazione del contraddittorio - Notificazione. Nei giudizi di impugnazione, la notificazione dell’atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., qualora sia decorso oltre un anno dalla data di pubblicazione della sentenza, deve essere effettuata alla parte personalmente. Presidente V. Carbone, Relatore R. Preden. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, del 1° febbraio 2006, Sentenza n. 2197

Procedure e varie - Errore di fatto revocatorio - Esistenza - Condizioni. Perché sia riconosciuto l’errore di fatto revocatorio, l’art. 81, n. 4, r.d. 17 agosto 1907, n. 642, - così come l’art. 395, n. 4, c.p.c., al quale si richiama la l. 6 dicembre 1971, n. 1034 - devono sussistere le seguenti condizioni: a) che la decisione sia fondata sulla supposizione o l’inesistenza di un fatto la cui verità sia incontrastabilmente esclusa o accertata; b) che il fatto non sia un punto controverso sul quale la decisone abbia pronunciato. Pres. Santoro - Est. Farina - Carannante (avv. Parascandola) c. Comune di Bacoli (avv. Diaco) (Dich. inammissibile il ricorso per revocazione Consiglio di Stato, V Sezione, n. 6553/2004). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 31 GENNAIO 2006 (c.c. 12 luglio 2005), sentenza n. 359

Procedure e varie - Circolazione stradale - Guida in stato di ebbrezza - Competenza del Giudice di Pace anche per il periodo ante riforma sanzionatoria. Per il reato di guida in stato di ebbrezza commesso in data anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legge 27 giugno 2003, numero 151, convertito nella legge 1° agosto 2003, numero 214, la competenza per materia deve essere determinata in riferimento al momento in cui viene emesso il decreto di citazione a giudizio. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. SS.UU., 31/01/2006, Sentenza n. 3821

Procedura e varie - Guida in stato di ebrezza - Competenza - Successioni di leggi nel tempo - Normativa applicabile - Data del commesso reato - Irrilevanza - Momento di esercizio dell'azione penale - Rilevanza. La competenza per materia per il reato di guida in stato di ebbrezza commesso in data anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legge 27 giugno 2003, n.151, conv. nella legge 1° agosto 2003, n. 214, deve essere determinata, in assenza di una norma transitoria, con riferimento al momento in cui viene emesso il decreto di citazione a giudizio, perché solo col promovimento dell’azione penale si configura in capo al giudice l’obbligo di ius dicere. Presidente R. Teresi, Relatore A. Sirena. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Penali, 31 gennaio 2006 (Ud. 17/01/2006), Sentenza n. 3821

Procedura e varie - Debitore d’imposta - Fermo amministrativo di beni mobili registrati - Giurisdizione - G.O. Procedure. La tutela giudiziaria esperibile nei confronti del fermo amministrativo di beni mobili registrati del debitore d’imposta si realizza davanti al giudice ordinario con le forme dell’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi. Presidente V. Carbone, Relatore L. F. Di Nanni. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, del 31 gennaio 2006, Ordinanza n. 2053

Procedure e varie - Compensazione delle spese - Discrezionalità del giudice - Limiti. La compensazione delle spese del grado, è una statuizione riservata alla piena discrezionalità del giudice. Essa è censurabile unicamente per manifesta illogicità, quale può palesarsi in caso di condanna della parte vittoriosa o al pagamento di somme evidentemente esorbitanti (fra le più recenti: VI Sez. 21 marzo 2005, n. 1116). Pres. Santoro - Est. Farina - Esposito (avv. Sanino) c. Guerricchio (avv. Di Cagno) (conferma TAR Basilicata, n. 116/2001, pubblicata il 6 febbraio 2001). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 31 GENNAIO 2006 (c.c. 12 luglio 2005), Sentenza n. 354 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Impugnazione di concessioni edilizie ritenute illegittime - Giurisprudenza amministrativa. A norma dell’art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dalla l. 6 agosto 1967, n. 765, è consentito a “chiunque” di impugnare concessioni edilizie ritenute illegittime. Secondo la ferma giurisprudenza del Consiglio di Stato, la formula della legge ammette che sia proposto ricorso da parte di chi si trovi in una situazione di stabile collegamento con la zona interessata dalla costruzione. (fra le più recenti: C.d.S. V Sezione 13 luglio 2000, n. 3904 e 15 settembre 2003, n. 5172). Pres. Santoro - Est. Farina - Esposito (avv. Sanino) c. Guerricchio (avv. Di Cagno) (conferma TAR Basilicata, n. 116/2001, pubblicata il 6 febbraio 2001). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 31 GENNAIO 2006 (c.c. 12 luglio 2005), Sentenza n. 354 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Comunione e condominio - Condominio composto da due soli partecipanti - Spese - Rimborso. Nel caso di edificio in condominio composto da due soli partecipanti (c.d. condominio minimo), il rimborso delle spese per la conservazione delle parti comuni anticipate da un condomino viene regolato dalla norma stabilita dall’art. 1134 cod.civ. , che riconosce il diritto al rimborso solo per le spese urgenti, quelle, cioè, che, essendo impellenti, devono essere eseguite senza ritardo e al cui erogazione non può essere differita senza danno. La peculiarità della situazione di fatto e di diritto configurata dalla presenza di due soli proprietari, e la conseguente inapplicabilità del principio di maggioranza, non giustificano, secondo le Sezioni unite, l’applicabilità del diverso regime dettato dall’art. 1110 cod. civ. per la comunione in generale, secondo cui il rimborso è subordinato alla mera trascuranza degli altri condomini. L’applicabilità delle norme in materia di condominio non dipende dal numero delle persone che vi partecipano. Né, d’altra parte, alcun norma prevede che le disposizioni dettate per il condominio negli edifici non si applichino al condominio minimo: ed infatti, le due sole norme concernenti il numero dei partecipanti riguardano la nomina dell’amministratore (art. 1129) e il regolamento di condominio (art. 1138). Pertanto, se nell’edificio almeno due piani o porzioni di piano appartengono in proprietà solitaria a persone diverse, il condominio sussiste sulla base della relazione di accessorietà tra cose proprie e comuni, e, per conseguenza, trovano applicazione le norme specificamente previste per il condominio negli edifici. Presidente V. Carbone, Relatore R. Corona. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, del 31 gennaio 2006, Sentenza n. 2046

Procedura e varie - Processo civile - Interruzione della prescrizione - Rilevabilità d'ufficio - Limiti. La sentenza ribadisce il principio recentemente affermato (a composizione di un contrasto) da Cass. S.U. n. 15661 del 2005, e da Cass. n. 2468 del 6 febbraio 2006, secondo il quale l’eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti e nel rispetto del principio della tempestività di allegazione della sopravvenienza, che impone la regolare e tempestiva acquisizione degli elementi probatori e documentali nel momento difensivo successivo a quello in cui è stata sollevata l'eccezione di prescrizione. Presidente G. Ianniruberto, Relatore G. Vidimi. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro, del 30 gennaio 2006, Sentenza n. 2035

Procedure e varie - Procedimenti speciali - Notifica all'imputato del decreto che dispone il giudizio immediato - Successiva richiesta di applicazione della pena - Giudice competente a decidere - G.i.p. - Art. 444 c.p.p.. Sulla richiesta di applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p., ritualmente proposta dopo la notificazione del decreto che dispone il giudizio immediato, è competente a decidere il giudice per le indagini preliminari. La Suprema Corte, nel risolvere in questi termini i conflitti di competenza insorti tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento, ha preso posizione sulla questione che vedeva contrapposte due diverse soluzioni interpretative - l'una per la competenza del gip, l'altra per quella del giudice del dibattimento. Presidente R. Teresi, Relatore A. S. Agrò. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Penali, 25 gennaio 2006 (ud. 17/01/2006), Sentenza n. 3088

Procedure e varie - Pubblica Amministrazione - Corte dei Conti - Conferimento di incarichi a personale esterno - Giurisdizione - C.d. riserva di amministrazione - Fattispecie: assessori e funzionari comunali, condannati per l’avvenuto conferimento di incarichi a personale esterno all’amministrazione comunale. In relazione a giudizio innanzi alla Corte dei conti per responsabilità amministrativa nei confronti di sindaco, assessori e funzionari comunali, condannati per l’avvenuto conferimento di incarichi a personale esterno all’amministrazione comunale, chiamato a far parte dei cosiddetti “uffici di staff” del Sindaco, della Giunta e degli assessori comunali, le Sezioni unite hanno confermato la giurisdizione del giudice contabile rilevando che, anche dopo l’inserimento della garanzia del giusto processo nell’art. 111 Cost., il sindacato di giurisdizione sulle decisioni della Corte dei conti resta circoscritto al controllo della eventuale violazione dei limiti esterni della giurisdizione, e della c.d. riserva di amministrazione. Nella specie, il giudice contabile non ha esorbitato dal suo potere giurisdizionale, essendosi limitato a valutare se i mezzi, liberamente scelti da sindaco e assessori, fossero adeguati oppure esorbitanti ed estranei al fine pubblico da perseguire, identificabile nel potere-dovere di conferire incarichi o consulenze nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge, (ed anche da disposizioni regolamentari interne del Comune) e tenendo conto delle risorse di personale comunque a disposizione, nel senso che si sarebbe potuto ricorrere alla collaborazione di estranei all’amministrazione solo nel caso di inadeguatezza del personale in servizio. (Conf. Cass. Sez. Un. 25/01/2006 Sentenza n. 1378) Presidente V. Carbone, Relatore M. Marrone - Ric. Rutelli ed altri. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 25 gennaio 2006, Sentenza n. 1379 (vedi: sentenza per esteso)

Procedura e varie - Prove - Persona informata sui fatti - Registrazione del colloquio con la polizia giudiziaria - Utilizzabilità - Giudizio abbreviato. La registrazione di colloqui tra la polizia giudiziaria e le persone informate sui fatti non costituisce attività d’intercettazione in senso tecnico e quindi non soggiace alla disciplina degli artt. 266 e seguenti c.p.p., perché proviene da uno dei soggetti che ha partecipato alla conversazione. Essa integra una modalità di documentazione fonica, che non lede alcun principio costituzionale pur quando è realizzata in modo occulto, perché la Costituzione tutela la libertà e la segretezza delle comunicazioni ma non la loro riservatezza. Ne consegue che la prova così documentata, se confligge con il divieto probatorio di cui all’art. 195, comma 4, c.p.p. nel giudizio dibattimentale, risulta pienamente utilizzabile, invece, nel giudizio abbreviato, perché in quest’ultimo l’imputato accetta che siano valutati gli elementi informativi raccolti al di fuori del contraddittorio tra le parti. Presidente A. Rizzo, Relatore C. Podo. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Seconda Penale, 24 gennaio 2006 (ud. 15/12/2005), Sentenza n. 2829

Pubblica Amministrazione - Procedure e varie - Risarcimento dei danni nei confronti della p.a. - Riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo - Giurisdizione. E’ esclusa dalla giurisdizione del giudice ordinario l’azione risarcitoria avente a oggetto il pregiudizio derivante da un atto amministrativo definitivo per difetto di tempestiva impugnazione, al giudice ordinario essendo precluso il sindacato in via principale sull’atto o sul provvedimento amministrativo. Ma quando non venga in contestazione il legittimo esercizio dell’attività amministrativa - come avviene nel caso in cui l’atto amministrativo sia stato annullato o revocato dall’Amministrazione nell’esercizio del suo potere di autotutela, ovvero sia stato rimosso a seguito di pronuncia definitiva del giudice amministrativo, ovvero ancora abbia esaurito i suoi effetti per il decorso del termine di efficacia ad esso assegnato dalla legge - l’azione risarcitoria rientra nella giurisdizione generale del giudice ordinario, non operando la connessione legale tra tutela demolitoria e tutela risarcitoria. Presidente V. Carbone, Relatore U. Vitrone. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, del 23/01/2006, Sentenza n. 1207 (vedi: sentenza per esteso)

Procedura e varie - Reato - Prescrizione - Nuova disciplina - Procedimenti pendenti - Nozione di ex art. 10, comma 3, l. 251/05. Nella nozione utilizzata dall’art. 10, comma 3, l. n. 251/05 per definire il criterio di individuazione della normativa applicabile ai procedimenti pendenti, rientrano, oltre che le nuove regole sulla durata dei termini di prescrizione, anche le nuove regole sul trattamento del reato continuato e la nuova disciplina della sospensione e della interruzione del corso della prescrizione. Sicché, rientrano anche quelle che innovano la disciplina del reato continuato, della sospensione e della interruzione del corso della prescrizione. L’art. 10, comma 3, l. n. 251/05 si riferisce a tutte le disposizioni della nuova legge che devono essere applicate per determinare il tempo necessario a prescrivere il reato oggetto del processo. Rif. normativi: l. 5 dicembre 2005, n. 251, artt. 6 e 10, comma 3; c.p. artt. 158, 159, 160, 161. CORTE DI CASSAZIONE penale Sez. V, 23/01/2006 (ud. 20/01/2006), R.G.26565/05

Procedure - Associazioni ambientaliste - Legittimazione processuale - Censure attinenti a profili urbanistici - Limiti. Sono inammissibili per carenza di legittimazione le censure proposte dalle associazioni ambientaliste riconosciute che attengano esclusivamente a profili di carattere urbanistico. Il combinato disposto degli articoli 13 e 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, deve essere inteso come attributivo di una legittimazione eccezionale - in quanto essa, oltre a prescindere dai precitati criteri individuati dalla giurisprudenza, deroga all’ordinario processo di giuridicizzazione degli interessi di fatto in interessi legittimi - che va peraltro delimitata in relazione alla qualificazione dell’interesse sostanziale fornita dalle norme di legge (Consiglio di Stato, sent. n. 7246 del 2004). In altri termini, l’interesse sostanziale in materia ambientale si radica in capo alle associazioni ambientalistiche riconosciute - determinando la legittimazione ad agire - nella misura in cui l’interesse ambientale assume rilevanza giuridica in forza della previsione normativa; e poiché il detto interesse viene identificato da un particolare tipo di norme aventi valenza organizzativa (istituzione del Ministero dell’ambiente), l’interesse all’ambiente assume qualificazione normativa con riferimento e nei limiti tracciati positivamente dalla legge n. 349, ovvero da altre fonti legislative intese a identificare beni ambientali in senso giuridico: a tale estensione oggettiva dell’interesse va necessariamente rapportata la sua titolarità - cioè la legittimazione ad agire - in capo alle associazioni ambientalistiche. Pres. Amoroso, Est. Buricelli - W.W.F. (avv.ti Dindo e Dalla Santa) c. Comune di Castel D’Azzano (avv.ti Bragantini e Pinello) - T.A.R. VENETO, Sez. I - 19 gennaio 2006, n. 97 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Impugnazione respinta o accolta - Decisione - Parte soccombente - Condanna alle spese - Presupposti. A norma dell’art. 122, primo comma, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, o quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del successivo art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha concluso chiedendo la condanna della CMV alle spese e quest’ultima è rimasta soccombente, occorre condannare la CMV alle spese relative all’impugnazione principale. Per contro, posto che la CMV ha concluso chiedendo la condanna della Commissione alle spese relative all’impugnazione incidentale e che la detta istituzione è rimasta soccombente, occorre condannare la Commissione alle spese relative a tale impugnazione incidentale. Comunità montana della Valnerina c. Commissione delle Comunità europee. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE, 19 gennaio 2006, procedimento C-240/03 P

Procedure e varie - Parte soccombente - Condanna alle spese - Presupposti. Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese. Regione Marche c. Commissione delle Comunità europee. COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione) TRIBUNALE DI PRIMO GRADO 18 gennaio 2006, causa T-107/03

Procedure e varie - Diritto processuale penale - Revisione - Sentenza penale irrevocabile - Sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p. - Art. 630, comma 1, lett. a), c.p.p.. Ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a), c.p.p., che norma i casi di revisione, non può considerarsi "sentenza penale irrevocabile", la sentenza di non luogo a procedere emessa ex art. 425 c.p.p. L’esclusione delle sentenze di non luogo a procedere dal novero delle sentenze penali considerate dall’art. 630 c.p.p. non comporta alcun profilo di illegittimità costituzionale sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., in quanto le sentenze ex art. 425, diversamente da quelle penali irrevocabili, considerate dall’art. 630 comma 1 lett. a c.p.p., sono suscettibile di revoca, e quindi non sono definitive. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. II, 16/01/2006 (ud. 15/12/2005), Sentenza n. 1538

Procedura e varie - Sentenza - Redazione - Proroga termini - Impugnazioni - Conseguenze. La proroga dei termini per la redazione della motivazione, disposta ai sensi dell’art. 154, comma 4 bis, disp. att. c.p.p., non comporta, ai fini del computo dei termini per le impugnazioni, il prolungamento del periodo fissato per il deposito della sentenza. Pertanto, il dies a quo dei termini di impugnazione non coincide con la scadenza del termine stabilito per il deposito sì come aumentato del periodo prorogato, ma con il giorno di notificazione alle parti dell’avviso di deposito. La ratio della norma sulla proroga è infatti esclusivamente quella di regolare un aspetto interno all’operato del collegio giudicante, consentendo al giudice estensore di disporre di un più congruo termine senza incorrere in infrazioni di carattere disciplinare per il ritardo. Presidente A. Rizzo, Relatore R. Bernabai. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Seconda Penale, 16 gennaio 2006 (ud. 21/10/2005), Sentenza n. 1514

Procedure e varie - Processo civile - Prescrizione - Domanda di risarcimento ex art. 2043 c.c. - Interruzione - Limiti - Atti interruttivi - Tipicità - Domanda giudiziale - Atto di costituzione in mora - Riconoscimento del diritto da parte del debitore - Diritti c.d. eterodeterminati. La pretesa avanzata per chiedere l'adempimento di un'obbligazione risarcitoria ex art. 2043 c.c. non vale ad interrompere la prescrizione dell'azione successivamente esperita di risarcimento ex artt. 2049, 2050, o 2051 cod. civ., difettando il requisito della pertinenza dell'atto interruttivo all'azione proposta (da identificarsi non solo in base al petitum ma anche alla causa petendi), in quanto le domande suddette si pongono in una relazione di reciproca non fungibilità, e derivano da diritti c.d. eterodeterminati, per la cui identificazione occorre fare riferimento ai relativi fatti costitutivi, tra loro divergenti sul piano genetico e funzionale. E poiché i mezzi di interruzione della prescrizione sono solo quelli tipici previsti dalla legge (e cioè la domanda giudiziale, l'atto di costituzione in mora e il riconoscimento del diritto da parte del debitore), i quali esauriscono la possibilità di evitare l’estinzione del diritto di credito, non può invero ritenersi al riguardo idoneo "qualsiasi atto del processo", sicché tale idoneità non può in particolare riconoscersi alla comparsa conclusionale (in cui sia tardivamente manifestata la pretesa del creditore) o all'atto di riassunzione del processo. Presidente P. Vittoria, Relatore A. Segreto. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III Civile, 16/01/2006, Sentenza n. 726

Procedura e varie - Processo civile - Termini perentori - Memorie di replica. Il termine perentorio di cui all’art. 190 cod.proc.civ. si riferisce non solo al deposito delle comparse conclusionali, ma anche al deposito delle memorie di replica. Presidente M. Spadone, Relatore V. Correnti. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. II, 13/01/2006, Sentenza n. 509

Procedure e varie - Parte soccombente - Rimborso spese - Art. 69, par. 2, Reg. di procedura. Ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, qualsiasi parte soccombente è condannata alle spese, se è stata proposta richiesta. Nella specie, poiché la Commissione ha affermato la condanna della repubblica federale della Germania e questa è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese. (Testo originale: Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République fédérale d’Allemagne et celle ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens). Repubblica Federale Tedesca contro Commissione delle Comunità europee CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE, 12 Gennaio 2006, Causa C-183/03

Procedura e varie - Processo civile - Provvedimenti d'urgenza - Astensione e ricusazione. L'emissione di provvedimenti di urgenza in corso di causa, o la partecipazione al collegio che li riesamina in sede di reclamo, da parte dello stesso giudice che debba decidere il merito della stessa, non determina l’obbligo di astensione in capo al giudice nè la facoltà della parte di chiedere la ricusazione. Presidente G. Fiduccia, Relatore C. Filadoro. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Terza Civile, del 12 gennaio 2006, Sentenza n. 422

Procedure e varie - Notaio - Responsabilità professionale - Obbligo di procedere alle visure catastali in caso di trasferimento immobiliare. Per il notaio richiesto della preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei registri immobiliari attraverso la loro visura, costituisce, salvo espressa dispensa per concorde volontà delle parti, obbligo derivante dall'incarico conferitogli dal cliente e, quindi, fa parte dell'oggetto della prestazione d'opera professionale, poiché l'opera di cui è richiesto non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti, ma si estende a quelle attività preparatorie e successive necessarie perché sia assicurata la serietà e certezza dell'atto giuridico da rogarsi ed in particolare la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato pratico voluto dalle parti partecipanti alla stipula dell'atto. Conseguentemente, l'inosservanza dei suddetti obblighi accessori da parte del notaio dà luogo a responsabilità contrattuale per inadempimento dell'obbligazione di prestazione d'opera intellettuale, a nulla rilevando che la legge professionale non contenga alcun esplicito riferimento a tale peculiare forma di responsabilità. Presidente V. Duva, Relatore R. Vivaldi. CORTE DI CASSAZIONE Sezione Terza Civile, dell'11 gennaio 2006, Sentenza n. 264

Procedura e varie - Giudizio di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria - Sindacato del giudice  Limiti - Opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione. Il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria, disciplinato dagli articoli 22 e seguenti legge 689/1981, integra un'azione di accertamento negativo sicché il sindacato del giudice adito resta circoscritto alle questioni sollevate con i motivi di opposizione e non può estendersi a violazioni di legge che non siano state dedotte dall'opponente (sentenze 27/8/2003 n. 12544; 16/4/2003 n. 6013; 1/4/2003 n. 4924). Ne consegue che il giudice, salve le ipotesi di inesistenza (non ravvisabili nella specie), non ha il potere di rilevare di ufficio ragioni di nullità del provvedimento opposto o del procedimento che Io ha preceduto (sentenza 9/3/2004 n. 4781). In particolare va ribadito che, in tema di sanzioni amministrative, il principio (desumibile dall'art. 23 I. 24 novembre 1981 n. 689) secondo cui nel provvedimento di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione il giudice deve controllare non solo la validità formale del provvedimento, ma anche la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'infrazione, deve essere coordinato con l'altro principio generale, desumibile dall'art. 112 c.p.c.. in base al quale il giudice dell'opposizione non puri rilevare d'ufficio vizi diversi da quelli fatti valere dall'opponente, entro i termini di legge, con l'atto introduttivo del giudizio, i quali costituiscono la "causa petendi" della relativa domanda (sentenze 27/8/2003 n. 12544: 28/5/2002 n. 7790: 3/8/2000 n. 10202). Presidente A. Elefante, Relatore L. Mazziotti Di Celso CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. II, dell'11 gennaio 2006, Sentenza n. 217 (vedi: sentenza per esteso)

Procedura e varie - Violazioni edilizie relative a nuove costruzioni non residenziali - Condono edilizio - Sospensione del procedimento da parte del giudice penale - Esclusione - Giurisprudenza. In materia di condono edilizio la S.C. si è recentemente espressa negando al giudice penale finanche il potere di disporre la sospensione del procedimento prevista dall’art. 44 della legge 28.2.85 n. 47 quando si tratti di violazioni edilizie relative a nuove costruzioni non residenziali, ‘atteso che l’art. 32 del citato decreto n. 269 limita l’applicabilità del condono edilizio alle sole nuove costruzioni residenziali’ (Cass., III, 24.3.2004, n. 14436, Longo; Cass., III, 29.1.04, n. 3358; Cass., III, 7.5.04, n. 21679, Paparusso). TRIBUNALE Santa Maria Capua Vetere, 11/01/2006, Decreto n. 5148 (vedi: decreto per esteso)

 

Procedure e varie - Avvocato - Responsabilità disciplinare - Conflitto di interessi. Interpretando una norma del codice deontologico per gli avvocati, le Sezioni Unite affermano che configura illecito disciplinare sotto il profilo del conflitto di interessi la difesa di un coniuge nella procedura di separazione giudiziale dopo aver assistito entrambi i coniugi nella procedura di separazione consensuale non conclusasi con l’omologa. Presidente G. Ianniruberto, Relatore G. Falcone. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 10 gennaio 2006, Sentenza n. 134 (vedi: sentenza per esteso)

Procedure e varie - Prove - Intercettazioni telefoniche - Impianti diversi da quelli in dotazione della procura della repubblica - Decreto motivato del p.m. - Integrazione successiva all'inizio delle operazioni - Illegittimità - Conseguenze - Inutilizzabilità della prova. In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di autorizzazione alla utilizzazione di impianti diversi da quelli in dotazione alla Procura della Repubblica, ai sensi dell’art. 268, comma 3, c.p.p., la motivazione del decreto del pubblico ministero, in ordine ad entrambi i presupposti di legge (la inidoneità o insufficienza degli apparati in uso all’ufficio giudiziario e la eccezionale urgenza) deve intervenire prima della esecuzione delle operazioni captative; il pubblico ministero può rendere la relativa motivazione, o integrarla, anche in momento successivo a quello in cui abbia, eventualmente, disposto l’esecuzione delle operazioni, ma comunque sempre ed in ogni caso prima che le operazioni medesime vengano eseguite. Non è dato al giudice di emendare il decreto del pubblico ministero sostituendosi a lui nel rendere una motivazione non data dall’inquirente o di integrarla, appropriandosi di ambiti di discrezionalità delibativa e determinativa che spettano solo alla parte pubblica. Presidente N. Marvulli, Relatore F. Marzano. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Penali, 4 gennaio 2006 (ud. 29/11/2005), Sentenza n. 2737

Procedure e varie - Legge - Promulgazione - Efficacia ed esecutorietà immediata nei confronti degli organi pubblici chiamati a darvi attuazione - Pubblicazione nella G.U. - Finalità. La promulgazione attribuisce efficacia ed esecutorietà immediata alla legge nei confronti degli organi pubblici chiamati a darvi attuazione (cfr. Corte cost. 20 ottobre 1983 n. 321). Invero, con la promulgazione da parte del Capo dello Stato la legge deve considerarsi non solo esistente nell’ordinamento giuridico, ma anche, a certi fini, efficace nei confronti degli organi pubblici, tra cui il Governo al quale fa capo il CIPE, mentre la successiva pubblicazione si configura come atto diretto a dare “comunicazione” della stessa ai cittadini per renderne possibile la conoscenza ed imporne la generale osservanza (fattispecie relativa alla deliberazione CIPE del 21 dicembre 2001, n. 121, ritenuta dal TAR valida ed efficace, pur essendo stata emanata anteriormente alla pubblicazione della legge obiettivo n. 443/01, promulgata il 21 dicembre 2001, pubblicata il 27 seguente ed entrata in vigore l’11 febbraio 2002) Pres. Corsaro, Est. Dell’Utri - Comune di Sona (avv.ti Scappini e Sonino) c. CIPE e altri (Avv. Stato) - T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. III ter - 4 gennaio 2006 (c.c. 1°/12/2005), Sentenza n. 82 (vedi: sentenza per esteso)

Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni

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(N.B.: queste pagine continueranno ad essere aggiornate)