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Giurisprudenza

 

 

Procedure (e varie)

Processo e procedure di: penale, civile, amministrativo...

 

 

2008

 

 Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni

2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 - 2000 - 1999-92

 

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PROCEDURA E VARIE - Competenza dei giudici degli Stati membri - Esame d'ufficio di motivi tratti dal diritto comunitario - Regola nazionale di divieto della reformatio in peius. Il diritto comunitario non obbliga il giudice nazionale ad applicare d'ufficio una disposizione di diritto comunitario, quando una siffatta applicazione lo condurrebbe a derogare al principio, sancito dal diritto nazionale rilevante, del divieto della reformatio in peius. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Grande Sez. , 25/11/2008, causa C‑455/06

 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza - Violazione - Assoluta incompatibilità di dati -  Erronea menzione della norma violata - Irrilevanza. Con riferimento al principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, si da pervenire a un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazioni del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto letterale tra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia pervenuto a trovarsi nella condizione concerta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione" (Cassazione S.U. n. 16/1996, Di Francesco, RV 205619). Il suddetto principio può ritenersi violato solo in caso d'assoluta incompatibilità di dati, quando cioè la sentenza riguardi un fatto del tutto nuovo rispetto all'ipotesi d'accusa, mentre non ricorre violazione se i fatti siano omogenei e in rapporto di specificazione. Sicché, stante la chiara specificazione del fatto, è irrilevante l'erronea menzione della norma violata (cfr. ex pluribus Cassazione Sezione V n. 44707/2005 RV. 233069) per la piena corrispondenza tra l'accusa e la sentenza di condanna che ha legittimamente proceduto alla qualificazione giuridica del fatto applicando le consequenziali sanzioni. Pres. Grassi, Est. Teresi, Ric. D..  CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 14/11/2008 (Ud. 21/10/2008), Sentenza n. 42518

 

PROCEDURA E VARIE - Diritto comunitario - Diritto di difesa - Principio fondamentale riguardante qualsiasi procedimento. Il rispetto del diritto di difesa in qualsiasi procedimento promosso nei confronti di una persona e che possa sfociare in un atto per essa lesivo costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario e dev'essere garantito anche in mancanza di qualsiasi norma riguardante il procedimento di cui trattasi. Tale principio impone che i destinatari di decisioni che pregiudichino in maniera sensibile i loro interessi siano messi in condizione di far conoscere utilmente il proprio punto di vista (v. sentenza della Corte 9/06/2005, causa C-287/02, Spagna/Commissione). TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. VII, 13/11/2008, cause T-224/04
 

PROCEDURA E VARIE - Diritto comunitario - Ricorso introduttivo del procedimento - Contenuti - Art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura. Dall'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura emerge che il ricorso introduttivo del procedimento deve sempre contenere l'oggetto della controversia e l'esposizione sommaria dei motivi dedotti e che tale indicazione dev'essere sufficientemente chiara e precisa per consentire al convenuto di preparare la sua difesa e al Tribunale di esercitare il suo controllo. Ne discende che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali un ricorso si basa devono emergere in modo coerente e comprensibile dal testo del ricorso stesso (v. sentenza del Tribunale 22/11/2006, causa T-282/04, Italia/Commissione). Orbene, ciò non si è verificato nella specie, in quanto la Repubblica italiana non ha indicato le osservazioni e le riformulazioni di cui trattasi. Ne consegue che il motivo attinente alla violazione delle garanzie procedurali dev'essere respinto, senza che occorra accogliere la domanda di misure istruttorie formulata dalla Repubblica italiana, poiché tale domanda resta, allo stato, priva di interesse ai fini della soluzione della controversia [v. sentenza del Tribunale 25/06/2002, causa T-311/00, British American Tobacco (Investments)/Commissione]. TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. VII, 13/11/2008, cause T-224/04

 

PROCEDURE E VARIE - Legittimazione ad agire di un Condominio - Autonomia della fase cautelare rispetto alla fase di merito. Sussiste la legittimazione ad agire di un Condominio nonostante non sia stato parte della fase cautelare. Sicché è ammissibile l'azione dallo stesso esperita unitamente ai ricorrenti, attesa l'autonomia della fase cautelare rispetto alla fase di merito (cfr. per tutte Cass. 3646/96). (Fattispecie: azione contro l'inquinamento elettromagnetico). Giud. Mon. Galazzi - Sarno ed altri (avv.ti G. ed A. Palmigiano) c. Ministero dell'Interno (Avvocatura dello Stato). TRIBUNALE DI PALERMO, Sez. III CIVILE - 12/11/2008 (Ud. 7/05/2008), sentenza n. 5953

 

PROCEDURE E VARIE - Risarcimento del danno - Danno non patrimoniale - Limiti di risarcibilità - Art. 2059 c.c. Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (ad es., nel caso in cui il fatto illecito integri gli estremi di un reato); e quella in cui la risarcibilità del danno in esame, pur non essendo espressamente prevista da una norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla Costituzione. Presidente V. Carbone, Relatore R. Preden. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 11 novembre 2008 (Ud. 24/06/2008) Sentenza n. 26972

PROCEDURE E VARIE - Nozione di danno non patrimoniale - Nozione e contenuto - C.d. danno esistenziale - Risarcibilita' - Esclusione. Il danno non patrimoniale costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva. E', pertanto, scorretto e non conforme al dettato normativo pretendere di distinguere il c.d. “danno morale soggettivo”, inteso quale sofferenza psichica transeunte, dagli altri danni non patrimoniali: la sofferenza morale non è che uno dei molteplici aspetti di cui il giudice deve tenere conto nella liquidazione dell'unico ed unitario danno non patrimoniale, e non un pregiudizio a sé stante. Pertanto, non è ammissibile nel nostro ordinamento la concepibilità d'un danno definito “esistenziale”, inteso quale la perdita del fare areddituale della persona. Una simile perdita, ove causata da un fatto illecito lesivo di un diritto della persona costituzionalmente garantito, costituisce né più né meno che un ordinario danno non patrimoniale, di per sé risarcibile ex art. 2059 c.c., e che non può essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato. Sicché, davanti ad un pregiudizio del tipo definito in dottrina “esistenziale” causato da condotte che non siano lesive di specifici diritti della persona costituzionalmente garantiti, esso sarà irrisarcibile, giusta la limitazione di cui all'art. 2059 c.c..Presidente V. Carbone, Relatore R. Preden. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 11 novembre 2008 (Ud. 24/06/2008) Sentenza n. 26972

PROCEDURE E VARIE - Danni non patrimoniali cc.dd. “bagatellari” - liquidazione - Esclusione - Giudizi decisi dal giudice di pace secondo equità - Ricorribilità. Va negata la risarcibilità dei danni non patrimoniali cc.dd. “bagatellari”, ossia quelli futili od irrisori, ovvero causati da condotte prive del requisito della gravità. Pertanto, la liquidazione, specie nei giudizi decisi dal giudice di pace secondo equità, di danni non patrimoniali non gravi o causati da offese non serie, è censurabile in sede di gravame per violazione di un principio informatore della materia. Presidente V. Carbone, Relatore R. Preden. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 11 novembre 2008 (Ud. 24/06/2008) Sentenza n. 26972

PROCEDURE E VARIE - Responsabilità contrattuale - Liquidazione e prova del danno - Risarcibilità - Limiti. Per quanto attiene la responsabilità contrattuale, anche dall'inadempimento di una obbligazione contrattuale può derivare un danno non patrimoniale, che sarà risarcibile nei limiti ed alle condizioni dei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero quando l'inadempimento abbia leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione. Presidente V. Carbone, Relatore R. Preden. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 11 novembre 2008 (Ud. 24/06/2008) Sentenza n. 26972

PROCEDURE E VARIE - Risarcimento del danno - Limiti alla liquidazione - Danno morale - Danno biologico. Il danno non patrimoniale va risarcito integralmente, ma senza duplicazioni: deve, pertanto, ritenersi sbagliata la prassi di liquidare in caso di lesioni della persona sia il danno morale sia quello biologico; come pure quella di liquidare nel caso di morte di un familiare sia il danno morale, sia quello da perdita del rapporto parentale: gli uni e gli altri, per quanto detto, costituiscono infatti pregiudizi del medesimo tipo. Presidente V. Carbone, Relatore R. Preden. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 11 novembre 2008 (Ud. 24/06/2008) Sentenza n. 26972

PROCEDURE E VARIE - Prova del danno - Presunzioni semplici - Esistenza ed entità del pregiudizio - Necessità. La prova del danno può fornirsi anche per presunzioni semplici, fermo restando però l'onere del danneggiato gli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio. Presidente V. Carbone, Relatore R. Preden. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 11 novembre 2008 (Ud. 24/06/2008) Sentenza n. 26972

 

PROCEDURE E VARIE - Reati urbanistici - Concessione o diniego delle attenuanti generiche - Potere discrezionale del giudice di merito. Anche in materia di reati urbanistici, la concessione o il diniego delle attenuanti generiche rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti di fare emergere sufficientemente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo. Il giudice, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive, non è tenuto a un'analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, valutando globalmente i dati processuali, è sufficiente che indichi quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri. Pres. De Maio, Est. Teresi, Ric. Carbucicchio. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 28/10/2008 (Ud. 8/10/2008), Sentenza n. 40045

 

PROCEDURE E VARIE - Sentenze di primo e secondo grado - Valutazione degli elementi di prova - Struttura motivazionale coincidente - Unico complesso corpo argomentativo. Quando, le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza d'appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (Cassazione Sezione I n. 8868/2000, Sangiorgi). Pres. De Maio, Est. Teresi, Ric. Carbucicchio. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 28/10/2008 (Ud. 8/10/2008), Sentenza n. 40045

 

PROCEDURE E VARIE - Ricorso per Cassazione - Manifesta infondatezza del ricorso - Cause di estinzione del reato - Preclusione - Onere delle spese del procedimento. La manifesta infondatezza del ricorso, che preclude l'applicazione di eventuali sopravvenute cause di estinzione del reato [Cassazione SU n. 32/2000, De Luca], comporta l'onere delle spese del procedimento. Pres. De Maio, Est. Teresi, Ric. Musso ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/10/2008 (Ud. 18/09/2008), Sentenza n. 40019

 

PROCEDURE E VARIE - Motivazione stringata del giudice - Indicazione dei soli elementi decisivi e rilevanti - Sufficienza.  E' indubitabile che non sia necessaria una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente la indicazione degli elementi ritenuti decisivi e rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri. Non è necessario, scendere alla valutazione di ogni singola deduzione difensiva, dovendosi, invece, ritenere sufficiente che il giudice indichi, nell'ambito del potere discrezionale riconosciutogli dalla legge, gli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti. Ne consegue che le attenuanti generiche possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali... (Cass. sez.4, n.8052 del 6.4.1990; Cass. sez.1 n.707 del 13.11.1998). Pres. De Maio, Est. Amoresano, Ric. Confettura. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/10/2008 (Ud. 18/09/2008), Sentenza n. 40018

 

PROCEDURE E VARIE - Impugnazione - Motivi di gravame - Connotazione negativa della personalità dell'imputato - Obbligo della motivazione - Art. 133 c.p.. Anche in sede di impugnazione il giudice di secondo grado può trascurare le deduzioni specificamente esposte nei motivi di gravame quando abbia individuato, tra gli elementi di cui all'art. 133 c.p. quelli di rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa della personalità dell'imputato e le deduzioni dell'appellante siano palesemente estranee o destituite di fondamento (Cass. pen. sez. 1 n.6200 del 3.3.1992). Inoltre, l'obbligo della motivazione non è certamente disatteso quando non siano state prese in considerazione tutte le prospettazioni difensive, a condizione però che in una valutazione complessiva il giudice abbia dato la prevalenza a considerazioni di maggior rilievo, disattendendo implicitamente le altre. Pres. De Maio, Est. Amoresano, Ric. Confettura. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/10/2008 (Ud. 18/09/2008), Sentenza n. 40018

 

PROCEDURE E VARIE - Inammissibilità del ricorso per Cassazione - Manifesta infondatezza dei motivi - Rilevanza d'ufficio, ai sensi dell'art. 129 c.p.p. - Estinzione del reato per intervenuta prescrizione - Esclusione. L'inammissibilità del ricorso per Cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, ogni possibilità sia di far valere, sia di rilevare d'ufficio, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione (cfr., Cass. Sez. 4, 20/1/2004 n. 18641, Tricomi; conf. Cass. Sez. Un. sentenza n. 32 del 2000). Pres. De Maio, Est. Sensini, Ric. Palumbo ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/10/2008 (Ud. 18/09/2008), Sentenza n. 40014

 

PROCEDURE E VARIE - Responsabilità extracontrattuale della Comunità - Presupposti Risarcimento del danno morale - Astensione illecita della Commissione - Ricorso per risarcimento danni - Interruzione del termine di prescrizione - Art. 46 dello Statuto della Corte di giustizia - Irricevibilità. Il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità per comportamento illecito di suoi organi, ai sensi dell'art. 288, secondo comma, CE, dipende dalla sussistenza di un complesso di presupposti, vale a dire: l'illiceità del comportamento contestato all'istituzione, l'effettività del danno e l'esistenza di un nesso causale fra tale comportamento e il danno lamentato (sentenza della Corte 29 settembre 1982, causa 26/81, Oleifici Mediterranei/CEE; sentenze del Tribunale 16 luglio 1998, causa T‑199/96, Bergaderm e Goupil/Commissione e 4 ottobre 2006, causa T‑193/04, Tillack/Commissione). Allorché uno dei requisiti per il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità non è soddisfatto, il ricorso deve essere interamente respinto senza che sia necessario esaminare gli altri presupposti della suddetta responsabilità (sentenza del Tribunale 20 febbraio 2002, causa T‑170/00, Förde-Reederei/Consiglio e Commissione; v., in questo senso, sentenza della Corte 15 settembre 1994, causa C‑146/91, KYDEP/Consiglio e Commissione). TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. VII, 15/10/2008, cause riunite T‑457/04 e T‑223/05
 

PROCEDURE E VARIE - Responsabilità della Comunità - Risarcimento danni - Art. 46 dello Statuto della Corte - Interpretazione. In materia di risarcimento danni, spetta alla parte che denuncia la responsabilità della Comunità fornire la prova dell'esistenza o della portata del danno lamentato e stabilire fra tale danno e il comportamento illecito dell'istituzione interessata un nesso di causalità sufficientemente diretto (sentenza della Corte 4 ottobre 1979, cause riunite 64/76 e 113/76, 167/78 e 239/78, 27/79, 28/79 e 45/79, Dumortier e a./Consiglio e sentenza del Tribunale 24 ottobre 2000, causa T‑178/98, Fresh Marine/Commissione). Inoltre, l'art. 46, terzo comma, dello Statuto della Corte ha unicamente lo scopo, se non l'effetto, di rinviare la scadenza del termine di cinque anni nel caso in cui una previa istanza o un ricorso sia stato presentato entro tale termine. Dalla giurisprudenza appare che, nell'art. 46 dello Statuto della Corte, il legislatore ha semplicemente voluto escludere taluni periodi dal calcolo di detto termine e che alla ripresa del decorso del termine non s'intende né accorciare né prolungare il periodo di prescrizione. Non sarebbe infatti giustificato porre una parte che ha proposto un ricorso formalmente irricevibile in una situazione più favorevole rispetto a quella in cui si troverebbe una parte che lo abbia proposto validamente. Si aggiunga che se un nuovo termine intero cominciasse a decorrere ogni volta che si verificasse una siffatta situazione, quest'ultima potrebbe perdurare per un lasso di tempo indeterminato. Si deve pertanto interpretare l'art. 46 dello Statuto della Corte nel senso che il periodo durante il quale il ricorso è pendente, periodo che non rientra nella disponibilità del ricorrente, va sottratto dal termine di prescrizione. Di conseguenza, nel giorno in cui il primo ricorso è dichiarato irricevibile, il termine di prescrizione riprende, e ciò per il periodo residuo e non per l'intero periodo di cinque anni. TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. VII, 15/10/2008, cause riunite T‑457/04 e T‑223/05

 

PROCEDURE E VARIE - Prescrizione del reato - Sospensione dei relativi termini. In tema di prescrizione del reato, la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano la sospensione dei relativi termini ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l'una o l'altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa (sent. n. 1021 dell'11.1.2002, Cremonese, rv. 220509). Pres. De Maio, Est. Onorato, Ric. Michellut (annulla con rinvio sentenza del 29.11.2007 del Tribunale monocratico di Udine, sezione distaccata di Palmanova). CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 9/10/2008 (Ud. 09/07/2008), Sentenza n. 38411

 

PROCEDURE E VARIE - Prescrizione del reato e sospensione del procedimento. In tema di prescrizione del reato, la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano la sospensione dei relativi termini ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l'una o l'altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa (Cass. sent. n. 1021 dell'11.1.2002, Cremonese). (Conferma Corte d'appello di Lecce del 10.12.2007) Pres. De Maio, Est. Onorato, Ric. Venuti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 9/10/2008 (Ud. 09/07/2008), Sentenza n. 38409

 

PROCEDURE E VARIE - Giudice del riesame - Fumus commissi delicti - Verifica - Limiti - Giudice cautelare e giudice di merito - Differenza. La verifica da parte del giudice del riesame del "fumus commissi delicti", ancorché limitata all'astratta configurabilità del reato ipotizzato dal p.m., importa che lo stesso giudice, lungi dall'essere tenuto ad accettare comunque la prospettazione dell'accusa, abbia il potere-dovere di escluderla, quando essa appaia giuridicamente infondata (cfr.Cass. pen. sez. 1 n.15914 del 16.2.2007-Borgonovo). Pertanto, "l'unica differenza che corre tra giudice cautelare e giudice di merito è che il primo non ha poteri di istruzione e di valutazione probatoria, che sono incompatibili con la natura cautelare del giudizio, ma tuttavia conserva in pieno il potere di valutare in punto di diritto se sulla base delle prospettazioni hic et inde dedotte ricorra il reato contestato" (cfr. Cass.pen.sez.3 n.33873 del 7.4.2006-Morooni). Pres. Altieri, Est. Amoresano, Ric. Locci ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 6/10/2008 (Cc. 02/07/2008), Sentenza n. 38044
 

PROCEDURE E VARIE - Violazione di legge - Concetto e configurabilità. Nel concetto di violazione di legge può comprendersi la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, quali ad esempio I'art.125 c.p.p., che impone la motivazione anche per le ordinanze, ma non la manifesta illogicità della motivazione, che è prevista come autonomo mezzo di annullamento dall'art.606 Iett.e) c.p.p., né tantomeno il travisamento del fatto non risultante dal testo del provvedimento. (Cass. Sez. III, sentenza n.2/2004, Terrazzi). Pres. Altieri, Est. Amoresano, Ric. Locci ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 6/10/2008 (Cc. 02/07/2008), Sentenza n. 38044
 

PROCEDURE E VARIE - Provvedimenti di sequestro - Poteri del Tribunale del riesame. Nei procedimenti incidentali aventi ad oggetto il riesame di provvedimenti di sequestro, non è ipotizzabile una "plena cognitio" del Tribunale del riesame, ai quale è conferita esclusivamente la competenza a conoscere della legittimità dell'esercizio della funzione processuale attribuita alla misura ed a verificare, quindi, la correttezza del perseguimento degli obiettivi endoprocessuaii che sono propri della stessa, con l'assenza di ogni potere conoscitivo circa il fondamento dell'accusa, potere questo riservato al giudice del procedimento principale (cfr. Cass. sez.unite 29.1.1997, ric. P.M. in proc.Bassi). Tale interpretazione limitativa della cognizione incidentale risponde all'esigenza di far fronte al pericolo di utilizzare surrettiziamente la relativa procedura per un preventivo accertamento sul "meritum causae", così da determinare una non consentita preventiva verifica della fondatezza dell'accusa il cui oggetto finirebbe per compromettere la rigida attribuzione di competenze nell'ambito di un medesimo procedimento. L'accertamento, quindi, della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati sul piano fattuale, per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono- in una prospettiva di ragionevole probabilità- di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica. Il Tribunale del riesame non deve, pertanto, instaurare un processo nel processo, ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando sotto ogni aspetto l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro (Cass.pen.sez.,3 n.40189 del 2006- ric. Di Luggo). Pres. Altieri, Est. Amoresano, Ric. Locci ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 6/10/2008 (Cc. 02/07/2008), Sentenza n. 38044

 

PROCEDURE E VARIE - Termine per la pronuncia del lodo arbitrale - Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale - Esclusione - Art. 820 cod. proc. civ. - Art. 1 L. n. 742/1969. Non è applicabile, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale di cui all'art. 1 della legge n. 742 del 1969, al termine per la pronuncia del lodo arbitrale previsto dall'art. 820 cod. proc. civ. in quanto la sospensione è istituto tipico della giurisdizione, alla quale è estraneo l'arbitrato. Presidente M. R. Morelli, Relatore L. Salvato. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 03/10/2008 (Ud. 07/05/2008), Sentenza n. 37559

 

PROCEDURE E VARIE - Ricorso del pubblico ministero - Termini di decadenza ex artt. 322, 324, 325 e 585, comma 1, lett. a), c.p.p.. Il termine di decadenza di dieci giorni è specificamente previsto ex artt. 322 e 324 c.p.p. solo per la richiesta di riesame contro il decreto di sequestro preventivo; mentre il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di riesame ai sensi dell'art. 325 c.p.p. soggiace al termine decadenziale di quindici giorni previsto in via generale dall'art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p., che nel caso di specie decorre dalla comunicazione al pubblico ministero dell'avviso di deposito dell'ordinanza da impugnare. Presidente E. Altieri, Relatore P. Onorato, Ric. Boccini (annulla ordinanza, resa il 6.12.2007, con rinvio al Tribunale di Taranto. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 03/10/2008 (Ud. 07/05/2008), Sentenza n. 37559
 

PROCEDURE E VARIE - Sequestro preventivo - Configurabilità - Oggettività del reato e nesso pertinenziale tra res sequestrata e il medesimo. Il sequestro preventivo è misura cautelare di carattere "reale", che presuppone l'astratta configurabilità oggettiva del reato ipotizzato e il nesso pertinenziale tra res sequestrata e il reato medesimo, ma prescinde dai gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, che sono invece richiesti per le misure cautelari personali.Presidente E. Altieri, Relatore P. Onorato, Ric. Boccini (annulla ordinanza, resa il 6.12.2007, con rinvio al Tribunale di Taranto. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 03/10/2008 (Ud. 07/05/2008), Sentenza n. 37559
 

PROCEDURE E VARIE - Cognizione del giudice della impugnazione - C.d. principio devolutivo - Art. 597, c. 1, c.p.p.. La cognizione del giudice della impugnazione si estende dai capi e punti del provvedimento espressamente impugnati a quelli che, pur non espressamente impugnati, sono connessi ai primi da un rapporto logico essenziale (v. Cass. Sez. V, n. 13281 del 27.10.1999, Kardhiqi). Presidente E. Altieri, Relatore P. Onorato, Ric. Boccini (annulla ordinanza, resa il 6.12.2007, con rinvio al Tribunale di Taranto. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 03/10/2008 (Ud. 07/05/2008), Sentenza n. 37559

 

PROCEDURE E VARIE - Giurisprudenza CEDU - Nozioni di "reato". Le nozioni di "reato" (infraction; criminal offence) di cui all'art. 7 della CEDU e di "materia penale" (matière pénale; criminal offence) di cui al precedente art. 6 risultano oggetto di valutazione autonoma da parte degli organi della Convenzione, al fine di poter prescindere (attraverso l'utilizzazione di parametri sostanziali capaci di cogliere l'intima essenza dell'illecito) dalle peculiarità delle legislazioni degli Stati membri, sì da escludere una frammentazione su scala nazionale dei termini e dei concetti utilizzati all'interno della Convenzione. L'ambito applicativo dell'art 7 della CEDU si estende ben al di là degli illeciti e delle sanzioni qualificati come "penali" in base al diritto interno, finendo per ricomprendere tutte le norme e tutte le misure considerate "intrinsecamente penali" in base alla concezione autonomista accolta dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, lasciando comunque alla discrezionalità degli Stati membri la soluzione del problema relativo alla individuazione delle fonti penali legittime e concentrando la propria attenzione sugli aspetti sostanziali della legge e sulle garanzie che da essi derivano. Avuto riguardo a quanto indicato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 348 del 22.10.2007 e considerato che nella decisione del 30.8.2007 della Corte di Strasburgo è stata affermata l'esistenza di un contrasto tra la disposizione censurata (in tema di confisca a seguito di lottizzazione abusiva) ed un diritto garantito dalla CEDU, Può affermarsi che non vi è attualmente questione di possibile interpretazione del nostro ordinamento in modo conforme alla stessa Convenzione né si pone l'alternativa tra interpretazione conforme ed incidente di costituzionalità. Va evidenziato, del resto, che - nella fattispecie - la lottizzazione abusiva sussiste in tutti gli elementi previsti dalla legge penale (è stata accertata, cioè, una condotta "che, al momento in cui è stata commessa, costituiva reato secondo il diritto interno") ed al commesso reato è stata esclusa l'applicazione della pena principale per il solo decorso del tempo, il cui effetto sull'inflizione delle sanzioni penali è regolato dal legislatore interno secondo una discrezionalità sulla quale non sembra che abbiano incidenza le disposizioni della Convenzione europea. Pres. De Maio, Rel. Fiale, Ric. Belloi ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 2/10/2008 (Ud. 26/06/2008), Sentenza n. 37472

 

PROCEDURE E VARIE - Inadempimento di uno Stato - Configurabilità - Scadenza del termine e mutamenti successivi. La sussistenza di un inadempimento dev'essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi (si veda, sentenze 13/09/2007, causa C‑260/04, Commissione/Italia e 20/05/2008, causa C‑271/07, Commissione/Belgio). CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. VII, 25/09/2008, causa C-368/07

 

PROCEDURE E VARIE - Ignoranza incolpevole della legge penale - Errore scusabile - Invitabilità. L'ignoranza della legge penale scusa l'autore dell'illecito soltanto se incolpevole a cagione della sua inevitabilità (Corte Cost., 23.3.1998, n. 364).Pres. De Maio, Rel. Fiale, Ric. Altarozzi ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/09/2008 (Ud. 14/05/2008), Sentenza n. 35897

 

PROCEDURE E VARIE - Procedimenti incidentali - Riesame di provvedimenti di sequestro - Limiti - Verifica da parte del giudice - Fumus commissi delicti. Nei procedimenti incidentali aventi ad oggetto il riesame di provvedimenti di sequestro, non è ipotizzabile una "plena cognitio" del Tribunale, al quale è conferita esclusivamente la competenza a conoscere della legittimità dell'esercizio della funzione processuale attribuita alla misura ed a verificare, quindi, la correttezza del perseguimento degli obbiettivi endoprocessuali che sono propri della stessa, con l'assenza di ogni potere conoscitivo circa il fondamento dell'accusa, potere questo riservato al giudice del procedimento principale. Tale interpretazione limitativa della cognizione incidentale risponde all'esigenza di far fronte al pericolo di utilizzare surrettiziamente la relativa procedura per un preventivo accertamento sul "meritum causae", così da determinare una non consentita preventiva verifica della fondatezza dell'accusa il cui oggetto finirebbe per compromettere la rigida attribuzione di competenze nell'ambito di un medesimo procedimento. L'accertamento, quindi, della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati sul piano fattuale, per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono in una prospettiva di ragionevole probabilità di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica. Il Tribunale del riesame non deve, pertanto, instaurare un processo nel processo, ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando sotto ogni aspetto l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro (ex multis anche Cass.pen.sez.,3 n.40189 del 2006 - ric.Di Luggo). In conclusione la verifica da parte del giudice del riesame del "fumus commissi delicti", ancorché limitata all'astratta configurabilità del reato ipotizzato dal p.m., importa che lo stesso giudice, lungi dall'essere tenuto ad accettare comunque la prospettazione dell'accusa, abbia il potere-dovere di escluderla, quando essa appaia giuridicamente infondata (cfr.Cass.pen.sez.1 n.15914 del 16.2.2007- Borgonovo). Pres. Grassi, Est. Amoresano, Ric. Canzonetta. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 16/09/2008 (Ud. 17/06/2008), Sentenza n. 35382

 

PROCEDURE E VARIE - Specifiche previsioni del piano - Contestazione della validità dell'intero piano - Rapporto di pregiudizialità in senso tecnico - Sospensione ex art. 295 cod. proc. Civ. - Applicazione nel processo amministrativo. In mancanza di statuizioni specifiche regolanti la materia, l'istituto della sospensione necessaria del giudizio, previsto dall'art. 295 cod. proc. Civ. trova applicazione anche nel processo amministrativo (cfr. per tutte V Sez. n. 7536 del 2004) purchè sussista un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico tra le due cause. Le questioni evocate con l'atto di appello ora all'esame, riguardano specifiche previsioni del piano e non possono perciò essere utilmente definite se prima non si definisce la causa pregiudiziale, attinente alla contestata validità dell'intero piano con riguardo alla sua procedura di approvazione. Pres. Trotta - Est. Anastasi - CONDEMI ed altri (avv. Orlando) c. ZUCCALA' (avv.ti Battaglia e Iofrida) (sospende Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria - Sede di Reggio Calabria n. 381 del 2007). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 05/09/2008 (Ud. 01/07/2008), Sentenza n. 4238

 

PROCEDURE E VARIE - Prescrizione e decadenza - Interruzione determinata dalla citazione introduttiva di altro precedente giudizio - Estinzione del medesimo - Rilevabilità d'ufficio - Ammissibilità. La necessità di eccezione di parte per la dichiarazione di estinzione del processo, è necessaria ai fini della conclusione (per estinzione) dello stesso processo in cui l'inattività si è verificata e che la controparte ha inteso proseguire o riassumere, mentre, quando sia necessario esaminare l'eccezione di prescrizione del diritto dedotto in causa, ed al fine di stabilire se l'interruzione della prescrizione medesima, determinata dalla citazione introduttiva di altro precedente giudizio, abbia carattere meramente istantaneo per effetto dell'estinzione di tale altro giudizio (art. 2945 terzo comma cod. civ.), l'estinzione può essere rilevata anche d'ufficio. Presidente G. Losavio, Relatore S. Del Core. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sez. I, 23/07/2008, Sentenza n. 20480

 

PROCEDURE E VARIE - Sequestro probatorio - Motivazione insufficiente - Riesame - Potere del giudice di rendere idonea la motivazione. In tema di riesame del sequestro probatorio, qualora nel provvedimento il p.m. abbia indicato in modo insufficiente le ragioni atte a giustificare, in funzione dell'accertamento dei fatti storici, il ricorso alla misura ablativa, il giudice del riesame ha il potere di rendere idonea la motivazione sul punto, facendo ricorso ad argomenti che migliorino la illustrazione delle esigenze indicate dall'inquirente (Cass., sez. V, 18 ottobre 2005, Dalla Santa). Presidente G. De Maio - Relatore G. Amoroso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 10/07/2008 (Ud. 09/05/2008), Sentenza n. 28229

 

PROCEDURE E VARIE - Speciale disciplina di cui all'art. 23 bis l. 205/2000 - Impugnazione - Termine - 120 gg. a pena di decadenza. In un giudizio soggetto alla speciale disciplina di cui all'art. 23 bis l. 205/2000, il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine lungo di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza (Cons. Stato, sez. VI, 17/04/2007, n. 1736). Pres. Virgilio, Est. Falcone, P.P.P. s.r.l. (avv. Cittadino) c. Comune di Ficarazzi (avv.ti Pirri e Gallo) ed altro - (Riforma T.A.R. per la Sicilia - sede di Palermo (sez. III) del 19/01/2007- n. 165). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per la Regione Siciliana 04/07/2008, Sentenza n. 591

 

PROCEDURE E VARIE - Ricorso per Cassazione - Riproposizione dei motivi - Mancanza di specificità del motivo - Inammissibilità - Art. 591 c. I lett. c) c.p.p.. E', inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dai primi Giudici, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del Giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma I lett. c) c.p.p., alla inammissibilità dell'impugnazione (cfr., ex multis, Cass., Sez. II, 23/5/2006, Corradini; conf. Cass. Sez. IV. 29/3/2000, Barone; Cass. Sez. IV, 18/9/1997, Ahmetovic). Pres. Altieri - Est. Sensini - Ric. Barbieri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 19/06/2008 (Ud. 16/04/2008), Sentenza n. 25124
 

PROCEDURE E VARIE - Appello - Identità della decisione con altri ricorsi - Connessione oggettiva e soggettiva con altri ricorsi - Riunione e trattazione congiunta. Nei casi in cui si individua un'identità della decisione con altri ricorsi, apparendo all'evidenza sussistere connessione oggettiva e soggettiva delle proposte impugnazioni, s'impone la riunione e la trattazione congiunta dei relativi appelli (Consiglio Stato , sez. IV, 28/02/2005, n. 692). Pres. Ruoppolo, Est. Taormina - I. s.p.a. (avv.ti Cocchi e Vaiano) c. G. s.p.a. (avv.ti Inglese e Vinti) (annulla T.A.R. Liguria, Sez. I, n. 546/2004). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 1/07/2008 (Ud. 06/05/2008), sentenza n. 3326

 

PROCEDURE E VARIE - Legittimazione a ricorrere - Esistenza di un interesse attuale e concreto all'annullamento dell'atto - Necessità - c.d. azione popolare - Esclusione. La legittimazione ad impugnare un provvedimento amministrativo deve essere direttamente correlata alla situazione giuridica sostanziale che si assume lesa dal provvedimento e postula l'esistenza di un interesse attuale e concreto all'annullamento dell'atto; altrimenti l'impugnativa verrebbe degradata al rango di azione popolare a tutela dell'oggettiva legittimità dell'azione amministrativa, con conseguente ampliamento della legittimazione attiva al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, in insanabile contrasto con il carattere di giurisdizione soggettiva che la normativa legislativa e quella costituzionale hanno attribuito al vigente sistema di giustizia amministrativa. (Consiglio Stato, sez. IV, 28/08/2001, n. 4544). Sicché, nel processo amministrativo, come nel processo civile, salva espressa previsione di legge, “non è ammessa l'azione popolare, ossia l'azione volta ad ottenere un mero controllo oggettivo della legittimità di un provvedimento amministrativo da parte del giudice per iniziativa del "quisque de populo". (Consiglio Stato , sez. VI, 05 dicembre 2002, n. 6657). Ne è corollario la costante affermazione della necessità che sussista un interesse a ricorrere, connotato tanto dalla personalità e dall'attualità della lesione subita, quanto dal vantaggio ottenibile. (Consiglio Stato , sez. IV, 23/06/2005, n. 3352). Pres. Ruoppolo, Est. Taormina - I. s.p.a. (avv.ti Cocchi e Vaiano) c. G. s.p.a. (avv.ti Inglese e Vinti) (annulla T.A.R. Liguria, Sez. I, n. 546/2004). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 1 Luglio 2008 (Ud. 06/05/2008), sentenza n. 3326

 

PROCEDURE E VARIE - Comunità Europea - Esercizio del potere legislativo - Ricorso per risarcimento danni - Concezione restrittiva della responsabilità. La concezione restrittiva della responsabilità della Comunità derivante dall'esercizio delle proprie attività normative si spiega con la considerazione che l'esercizio del potere legislativo, anche nei casi in cui esiste un controllo giurisdizionale sulla legittimità degli atti, non deve essere ostacolato dalla prospettiva di azioni risarcitorie ogni volta che esso deve adottare, nell'interesse generale della Comunità, provvedimenti normativi che possono ledere interessi di singoli e che, per l'altro verso, in un contesto normativo caratterizzato dall'esistenza di un ampio potere discrezionale, indispensabile per l'attuazione di una politica comunitaria, la responsabilità della Comunità può sussistere solo se l'istituzione di cui trattasi ha disconosciuto, in modo palese e grave, i limiti che si impongono all'esercizio dei suoi poteri (sentenze della Corte 25/05/1978, cause riunite 83/76, 94/76, 4/77, 15/77 e 40/77, HNL e a./Consiglio e Commissione). CORTE DI GIUSTIZIA delle CE, Tribunale di 1° Sez.V, 26/06/2008, Proc. T-94/98
 

PROCEDURE E VARIE - Responsabilità extracontrattuale della Comunità per i danni causati dalle sue istituzioni - Ricorso per risarcimento danni - Presupposti - Nesso di causalità - Onere della prova. La responsabilità extracontrattuale della Comunità per i danni causati dalle sue istituzioni, di cui all'art. 215, secondo comma, del Trattato CE (divenuto art. 288, secondo comma, CE), è subordinata alla compresenza di un insieme di presupposti, ovvero l'illiceità del comportamento contestato alle istituzioni comunitarie, l'effettività del danno e l'esistenza di un nesso di causalità tra l'asserito comportamento e il danno lamentato (sentenza della Corte 29/09/1982, causa 26/81, Oleifici Mediterranei/CEE; v. sentenza del Tribunale 30/05/2006, causa T‑87/94, Blom e a./Consiglio e Commissione). Peraltro, spetta al ricorrente fornire al giudice comunitario gli elementi di prova al fine di stabilire l'illiceità del comportamento contestato alle istituzioni, l'effettività del danno subito, l'esistenza di un nesso di causalità tra l'asserito comportamento e il danno sopportato (sentenza della Corte 21/05/1976, causa 26/74, Roquette Frères/Commissione e sentenza del Tribunale 8/05/2007, causa T‑271/04, Citymo/Commissione). CORTE DI GIUSTIZIA delle CE, Tribunale di 1° Sez.V, 26/06/2008, Proc. T-94/98
 

PROCEDURE E VARIE - Diritto comunitario - Principio della certezza del diritto. Il principio della certezza del diritto costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario, il quale esige, segnatamente, che la normativa sia chiara e precisa, affinché i singoli possano conoscere senza ambiguità i propri diritti ed obblighi e regolarsi di conseguenza (sentenze della Corte 9/07/1981, causa 169/80, Gondrand e Garancini; 13/02/1996, causa C‑143/93, Van Es Douane Agenten; 16/10/1997, causa C‑177/96, Banque Indosuez e a.; 14/04/2005, causa C‑110/03, Belgio/Commissione; sentenze del Tribunale 14/07/ 1997, causa T‑81/95, Interhotel/Commissione, e 7/11/2002, cause riunite T‑141/99, T‑142/99, T‑150/99 e T‑151/99, Vela e Tecnagrind/Commissione). Tale imperativo di certezza del diritto si impone con particolare rigore in presenza di una normativa idonea a comportare conseguenze finanziarie. CORTE DI GIUSTIZIA delle CE, Tribunale di 1° Sez.V, 26/06/2008, Proc. T-94/98
 

PROCEDURE E VARIE - Interpretazione di una norma di diritto comunitario - Elementi. Ai fini dell'interpretazione di una norma di diritto comunitario si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti (sentenze della Corte 30/07/1996, causa C‑84/95 e Banque Indosuez e a.). CORTE DI GIUSTIZIA delle CE, Tribunale di 1° Sez.V, 26/06/2008, Proc. T-94/98

 

PROCEDURE E VARIE - Questioni pregiudiziali - Domanda - Valutazione - Giudice nazionale. Le questioni relative all'interpretazione del diritto comunitario sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, del quale non spetta alla Corte verificare l'esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rigetto, da parte della Corte, di una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l'interpretazione del diritto comunitario richiesta non ha alcun rapporto con l'effettività o l'oggetto della causa principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (v., in tal senso, sentenza 7/06/ 2007, cause riunite da C‑222/05 a C‑225/05, van der Weerd). Peraltro, secondo una giurisprudenza costante, spetta ai giudici nazionali cui è stata sottoposta la controversia valutare sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopongono alla Corte (sentenza 15/06/2006, cause riunite C‑393/04 e C‑41/05, Air Liquide Industries Belgium). CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Grande Sezione, 24/06/2008, Proc. C-188/07

 

PROCEDURE E VARIE - Controllo di legittimità - Limiti. Il controllo di legittimità non può mai comportare una rivisitazione dell'iter ricostruttivo del fatto, attraverso una nuova operazione di valutazione complessiva delle emergenze processuali, finalizzata ad individuare percorsi logici alternativi ed idonei ad inficiare il convincimento espresso dal giudice di merito (Cass.pen.sez.2 n.23419/2007-Vignaioli). Pres. Onorato Est. Amoresano Ric. Bidoggia ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 16 giugno 2008 (Ud. 15/04/2008), Sentenza n. 24331

 

PROCEDURE E VARIE - Discorso giustificativo della decisione - Sindacato legittimità - Limiti. L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato, - per espressa volontà del legislatore, - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Cass. Sez. Un., 24/11/1999, Sent. n. 24). Pres. Altieri, Est. Marmo, P.M. Geraci, Ric. B.R.. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 10/06/2008, Sentenza n. 23070

 

PROCEDURE E VARIE - Pronuncia di compatibilità di norme del diritto interno con il diritto comunitario - Giurisdizione. Non spetta alla Corte pronunciarsi sulla compatibilità di norme del diritto interno con il diritto comunitario. Essa è tuttavia competente a fornire al giudice a quo tutti gli elementi di interpretazione, che rientrano nel diritto comunitario, atti a consentirgli di valutare tale compatibilità per pronunciarsi nella causa per la quale è stato adito (v., in particolare, sentenze 21/09/2000, causa C‑124/99, Borawitz; 8/06/2006, causa C‑60/05, WWF Italia, e 24/01/2008, causa C‑257/06, Roby Profumi). CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 22/05/2008, Proc. C‑439/06
 

PROCEDURE E VARIE - Giudice nazionale - Necessità di una decisione pregiudiziale - Rilevanza delle questioni - Valutazione del Giudice e della Corte CE. Spetta al solo giudice nazionale, che è investito della controversia e che deve assumersi la responsabilità della futura decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle circostanze particolari della controversia, sia la necessità di una decisione pregiudiziale ai fini della pronuncia della propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che esso sottopone alla Corte (v., in particolare, sentenze 15/12/1995, causa C‑415/93, Bosman, e 15/06/2006, causa C‑466/04, Acereda Herrera). Tuttavia, la Corte può respingere una questione pregiudiziale posta da un giudice nazionale solo qualora appaia manifesto che l'interpretazione o la valutazione della validità di una norma comunitaria, richiesta dal giudice nazionale, non ha nessun rapporto con le circostanze concrete o l'oggetto della causa principale ovvero quando il problema è di natura ipotetica (v. sentenze citate). CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 22/05/2008, Proc. C‑439/06

 

PROCEDURE E VARIE - Giudizio di appello - Rinnovazione dell'istruzione - Natura - Utilizzabilità - Art. 603, 1° c., c.p.p. - Error in procedendo - Valutazione in ordine alla decisività della prova. A norma dell'art. 603, 1° comma, c.p.p., la rinnovazione dell'istruzione nel giudizio di appello, in caso di prove già acquisite agli atti processuali, ha natura di istituto eccezionale rispetto all'abbandono del principio di oralità nel secondo grado, ove vige la presunzione che l'indagine probatoria abbia raggiunto la sua completezza nel dibattimento svoltosi. A tale istituto di carattere eccezionale può farsi ricorso solo quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti ed un'impossibiliti siffatta pub sussistere quando i dati probatori già acquisiti siano incerti nonché quando l'incombente richiesto rivesta carattere di decisività nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali suddette incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza. L'error in procedendo, in cui si sostanzia il vizio che l'art. 606, 1° comma - lett. d), c.p.p. ricomprende fra i motivi di ricorso per Cassazione, rileva pertanto solo quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le motivazioni addotte a sostegno della sentenza impugnata, risulti "decisiva", cioè tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una decisione diversa. Ciò comporta che la valutazione in ordine alla decisività della prova deve essere compiuta accertando se i fatti indicati dalla parte nella relativa richiesta fossero tali da potere inficiare le argomentazioni poste a base del convincimento dei giudici di merito. Pres. Petti, Est. Fiale, Ric. Valguarnera. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 21/05/2008 (Ud 29/02/2008), Sentenza n. 20267

 

PROCEDURA E VARIE - Inammissibilità del ricorso in Cassazione - Elementi - Mancanza di specificità dei motivi. E' inammissibile, per mancanza di specificità dei motivi, il ricorso nel quale, alla astratta enunciazione dei vizi indicati non corrisponda alcuna indicazione concreta né dei punti della decisione né delle singole relative valutazioni ed argomentazioni alle quali si riferisca la denuncia. Presidente A. Grassi, Relatore M. Margherita. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, - 07/05/2008 (UD.11/03/2008) Sentenza n. 18351
 

PROCEDURA E VARIE - Corte di Cassazione - Sindacato di legittimità - Limiti. L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativi senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. (Cass. S.U. sent. 24 settembre 2003, n. 47289). Presidente A. Grassi, Relatore M. Margherita. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, - 07/05/2008 (UD.11/03/2008) Sentenza n. 18351
 

PROCEDURA E VARIE - Associazione per delinquere - Nozione - Reato di associazione a delinquere - Configurabilità Art. 416 c.p.. L'associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p. si configura infatti come organizzazione a carattere permanente che non esaurisce la propria rilevanza nella commissione dei singoli reati fine ma perpetua nel tempo la sua esistenza, quale stabile apparato organizzativo idoneo ad essere nuovamente utilizzato anche in seguito all'eventuale commissione di reati scopo, quale entità distinta dalle singole deliberazioni ed attività criminose. Pertanto, il reato di associazione a delinquere sussiste indipendentemente dalla realizzazione del programma criminoso costituito dai delitti fine, sicché doveva essere affermato il concorso tra il delitto associativo e quello offensivo del patrimonio che del primo costituisce, tenuto conto della specifica concreta contestazione, un logico sviluppo. Presidente A. Grassi, Relatore M. Margherita. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, - 07/05/2008 (UD.11/03/2008) Sentenza n. 18351

 

PROCEDURE E VARIE - Impugnazione - Intervento ad opponendum - Limiti. E' inammissibile l'intervento ad opponendum svolto in appello da chi era legittimato all'impugnazione diretta dell'atto annullato dal giudice di primo grado (Cons. Stato, sez. V, 10/08/2007, n. 4434) e l'interesse a intervenire non può sussistere in capo a un soggetto titolare dell'interesse principale all'impugnazione e della conseguente legittimazione (Cons. Stato, sez. IV, 6/10/2004, n. 6491). Pres. Varrone - Est. Volpe - Sirti S.P.A., (avv. Villata, Degli Esposti, Sanino e Medugno) c. Almaviva - The Italian Innovation Company S.P.A., (avv. Torchia e Di Nitto) ed altri (Conferma T.A.R. del Lazio, sezione terza ter, 27/12/2007, n. 14081). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 22/04/2008 (Ud. 4/03/2008), Sentenza n. 1856

 

PROCEDURE E VARIE - Difensore di fiducia - Assente per legittimo impedimento - Effetti - Sospensione o rinvio dell'udienza per legittimo impedimento - Difensore nominato d'ufficio - Avviso in forma orale - Art. 97, comma 4°, c.p.p.. Nell'ipotesi in cui il difensore di fiducia sia rimasto assente all'udienza per un legittimo impedimento, l'imputato che non sia comparso è rappresentato dal sostituto del difensore nominato d'ufficio, sicché ritualmente ne viene dichiarata la contumacia e legittimamente viene omessa la notificazione in suo favore dell'avviso dell'udienza di rinvio fissata dal giudice a seguito dell'impedimento predetto. (Corte Suprema Di Cassazione Sezioni Unite, 9.3.2006, n. 8285). Il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio dell'udienza per legittimo impedimento a comparire ha diritto all'avviso della nuova udienza solo quando non ne sia stabilita la data già nell'ordinanza di rinvio, posto che, nel caso contrario, l'avviso è validamente recepito, nella forma orale, dal difensore previamente designato in sostituzione, ai sensi dell'art. 97, comma 4°, c.p.p., il quale esercita i diritti ed assume i doveri del difensore sostituito, sicché nessuna comunicazione é dovuta a quest'ultimo. (Corte Suprema Di Cassazione Sezioni Unite, 9.3.2006, n. 8285). Pres. Altieri - Est. Fiale - Ric. Barbi ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 07/04/2008 (Ud. 10/01/2008), Sentenza n. 14333

 

PROCEDURE E VARIE - Condanna generica al risarcimento dei danni - Sentenza passata in giudicato - Effetti - Prova del pregiudizio concretamente arrecato - Necessità. Qualora il giudice limiti la sua decisione alla condanna generica al risarcimento dei danni, la sentenza, pur se passata in giudicato, non vincola il giudice della liquidazione, nel senso che resta salvo il potere dovere dello stesso di escludere l'esistenza stessa di un danno risarcibile, o causalmente collegato all'illecito, ove la parte interessata non fornisca in concreto le relative prove. Presidente M. Varrone, Relatore R. Lanzillo. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. III, 21/03/2008, Sentenza n. 7695

 

PROCEDURA E VARIE - Provvedimenti di sequestro - Fumus commissi delicti - Controllo di compatibilità - Funzione di garanzia - Processo nel processo - Esclusione. Nei procedimenti incidentali aventi ad oggetto provvedimenti di sequestro, la verifica delle condizioni legittimità della misura da parte del Tribunale non può tradursi in una anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità degli indagati in ordine al reato o ai reali oggetto investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra fattispecie concrete e fattispecie legale ipotizzata, mediante una valutazione prioritaria ed attenta della antigiuridicità penale del fatto (Cass., Sez. Unite, 7.11.1992, tic. Midolini). Inoltre, l'accertamento della sussistenza del "fumus commissi delicti" va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto, per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica. Il Tribunale, dunque, non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando sotto ogni aspetto dei presupposti che legittimano il sequestro" (Cass., Sez. Un., 29.1.1997, n. 23, sic. P.M. in proc. Bassi e altri). Pres. Altieri, Est. Fiale, Ric. Bardini. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 20/03/2008 (C.c. 07/02/2008), Sentenza n. 12426

 

PROCEDURE E VARIE - Ricorso per Cassazione - Controllo sulla motivazione - Giudice di legittimità - Limiti. In tema di controllo sulla motivazione al giudice di legittimità è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativi che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno. (Corte Cass. Sezioni Unite sent. 31 maggio 2000, n. 12). Pres. De Maio, Rel. Marmo, Ric. Nucci, (conferma Tribunale di Arezzo sentenza del 2 novembre 2005). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 17/03/2008 (Ud. 22/01/2008), Sentenza 11752

 

PROCEDURE E VARIE - Recupero dei fondi persi - Recupero delle somme irregolarmente concesse - Giurisdizione - Giudice nazionale - Principi comunitari di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento. Il recupero dei fondi persi a causa di un abuso o di una negligenza va operato sul fondamento dell'art. 23, n. 1, del regolamento n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, e secondo le modalità del diritto nazionale, purché l'applicazione di tale diritto non leda l'applicazione e l'efficacia del diritto comunitario e non abbia l'effetto di rendere praticamente impossibile il recupero delle somme irregolarmente concesse. Spetta al giudice nazionale garantire la piena applicazione del diritto comunitario disapplicando o interpretando, ove occorra, una norma nazionale quale la legge generale sul diritto amministrativo (Algemene wet bestruursrecht) che vi si opponga. Il giudice nazionale può attuare i principi comunitari di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento valutando il comportamento sia dei beneficiari dei fondi persi, sia quello dell'amministrazione, purché si tenga pienamente conto dell'interesse della Comunità europea. La qualità di ente pubblico del beneficiario dei fondi non incide a tale riguardo. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 13 Marzo 2008, Cause C-383/06 - 384/06 - 385/06

 

PROCEDURE E VARIE - Costituzione di parte civile nel giudizio penale - Effetti nel giudizio amministrativo della sentenza penale di cosa giudicata - Art. 654 c.p.p. - Vincolo del giudice civile e amministrativo al rispetto della cosa giudicata penale - Sussistenza. Ai sensi dell'art. 654 c.p.p., nel giudizio amministrativo la sentenza penale che ha accertato la sussistenza di fatti materiali ha autorità di cosa giudicata quanto ai fatti accertati, solo se l'amministrazione in esso intimata si sia costituita parte civile nel giudizio penale e in quella sede abbia potuto formulare le proprie difese, mentre se non è intervenuta i suoi poteri istituzionali non possono essere incisi da accertamenti o da valutazioni del giudice penale resi in un processo nel quale è rimasta estranea (C.d.S., V, 31/01/2006, n. 357; C.d.S., V, 12/10/1999, n. 1440, C.d.S., V, 19/03/1996, n. 284). Il codice di procedura penale, quindi, vincola il giudice civile e amministrativo al rispetto della cosa giudicata penale in relazione all'accertamento dei fatti che sulla base della loro rilevanza siano stati accertati in quel giudizio e siano stati quindi rilevanti per la decisione. Pres. Ruoppolo - Est. Giovagnoli - Sanitas Laboratorio Chimico Farmaceutico s.r.l. (avv.ti Sciolla, Liuzzo, Contaldi) c. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Avvocatura Generale dello Stato) (riforma Tribunale Amministrativo per il Lazio, sede di Roma, Sezione I, n. 4123/2007 dell'8/05/2007). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 07/03/2008 (Ud. 11/12/2007) Sentenza n. 1009

PROCEDURE E VARIE - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Giudicato penale - Rapporto con le altre giurisdizioni - Art. 654 c.p.p.  Il giudicato penale, ai sensi dell'art. 654 c.p.p., si impone alle altre giurisdizioni principalmente sotto il profilo relativo all'accertamento dei fatti. Pres. Ruoppolo - Est. Giovagnoli - Sanitas Laboratorio Chimico Farmaceutico s.r.l. (avv.ti Sciolla, Liuzzo, Contaldi) c. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Avvocatura Generale dello Stato) (riforma Tribunale Amministrativo per il Lazio, sede di Roma, Sezione I, n. 4123/2007 dell'8/05/2007). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 07/03/2008 (Ud. 11/12/2007) Sentenza n. 1009

 

PROCEDURE E VARIE - Data di conoscenza dell'atto impugnato - Dimostrazione - Onere. La piena prova della data di conoscenza dell'atto impugnato in capo al ricorrente deve essere fornita da chi eccepisca l'irricevibilità. Pres. Barbagallo - Est. De Francisco - Italnautica s.r.l., (avv.ti Gullo e Pellegrino) c. Comitato Spontaneo Salvare l'Addaura (avv. Pitruzzella) ed altri (conferma T.A.R. per la Sicilia - sede di Palermo (sez. I) - n. 1666 del 18 luglio 2006). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per la Regione Sicilia 6 Marzo 2008, Sentenza n. 144

 

PROCEDURE E VARIE - Sentenza di patteggiamento - Effetti - Verifica della legittimità - Fattispecie: abusivismo edilizio e conseguente ordine di demolizione - Art. 444 c.p.p. - Art. 129 c.p.p.. Col patteggiamento, l'imputato non può più dolersi di quanto ha concordato sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla quantificazione della pena perché una volta che le parti abbiano sottoposto all'organo giudicante le loro richieste, queste non possono essere più revocate; il che implica che ogni questione concernente la prova in ordine alla sussistenza del fatto e alla sua soggettiva attribuzione, le eventuali nullità verificatesi nella fase procedimentale, l'entità e le modalità di determinazione della pena non possono costituire motivo di impugnazione della sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. Inoltre, nei casi di sentenza di patteggiamento deve essere controllata la legittimità dell'accordo e del suo contenuto, sicché il giudice deve motivare, sia pure succintamente, data la peculiarità del giudizio, sui punti concordati che costituiscono il presupposto della decisione, nonché sull'insussistenza delle condizioni d'applicabilità dell'articolo 129 c.p.p.. Pres. Altieri - Est. Teresi - Ric. D. G. (Dichiara inammissibile il ricorso). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 13/02/2008 Sentenza, n. 6812

 

PROCEDURE E VARIE - Misure cautelari - Riesame ed appello - Poteri del giudice - Integrazione probatoria - Inammissibilità. Il Tribunale del riesame (anche in sede di appello) può decidere anche in base alla documentazione offerta in udienza dalle parti in contraddittorio, ma non può procedere ad attività di integrazione probatoria. Nella specie, il Tribunale del riesame, investito della decisione in merito al rigetto di una istanza di revoca del sequestro preventivo, dopo avere acquisito le relazioni dei consulenti tecnici delle parti, aveva proceduto all'audizione dei consulenti della difesa e di quello del P.M., ponendoli a confronto. Presidente G. M. Cosentino, Relatore A. Esposito. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. II, 13/02/2008, (Ud.14/11/2007), Sentenza n. 6816

 

PROCEDURE E VARIE - Attenuanti generiche - Concessione o il diniego - Potere del giudice - Criteri di valutazione. Le attenuanti generiche, nel nostro ordinamento, hanno lo scopo di allargare le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole al reo, in considerazione di situazioni e circostanze particolari che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità di delinquere dell'imputato. Il riconoscimento di esse richiede, dunque, la dimostrazione di elementi di segno positivo. La concessione o il diniego delle attenuanti generiche rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere bensì motivato ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pres. Postiglione, Est. Fiale, Ric. Costanza ed altri. CORTE DI CASSAZIONE Pen. Sez. III, 11/02/2008 (Ud. 7/11/2007), Sentenza n. 6419

 

PROCEDURE E VARIE - Capo di incolpazione - Correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza - Art. 521 c.p.p. - Fattispecie. Non si verifica alcuna immutazione non consentita dall'art.521 cpp quando l'accusa venga precisata, o integrata, con le risultanze degli interrogatori, di altre emergenze processuali oppure (come e avvenuto nel caso concreto) quando il fatto, pur parzialmente diverso da quello contestato nel capo di incolpazione, sia stato prospettato dalla stessa difesa quale elemento a favore dello imputato (Cass. Sez. 5 sentenze 40538/2004, 33077/2003 ; Sez.3 9.10.07; Sez.2 sentenza 11082/2000). Pres. Grassi, Est. Squassoni, Ric. Cestaro. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 07/02/2008 (Ud. 19/12/2007), Sentenza n. 6101

 

PROCEDURE E VARIE - Studio legale - Sequestro preventivo - Modalità - Avviso al Consiglio dell'Ordine Forense - Art. 103, 3° c., c.p.p.. L'avviso al Consiglio dell'Ordine Forense territorialmente competente previsto dall'art. 103, 3° co., c.p.p. (la cui omissione è sanzionata da una esplicita e tassativa nullità) è dovuto sia nel caso in cui il titolare dello studio legale all'interno del quale debbano essere eseguite operazioni di perquisizione, ispezione e sequestro non sia ancora iscritto nel registro degli indagati (a nulla rilevando che l'iscrizione intervenga in data successiva), sia nel caso in cui lo studio legale risulti cointestato anche ad altro avvocato non coinvolto nelle indagini. Presidente A. S. Rizzo, Relatore M. A. Tavassi. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. II, 06/02/2008 (Ud.08/11/2007), Sentenza n. 6002

 

PROCEDURE E VARIE - Avvocati - Certificazione del difensore - Mandato alle liti in calce o a margine di atto processuale - Efficacia e limiti - Procura - Firma apposta illeggibile. La certificazione del difensore, nel mandato alle liti in calce o a margine di atto processuale riguarda solo l'autografia della sottoscrizione della persona che, conferendo la procura, si fa attrice o della persona che nell'atto si dichiara rappresentante della persona fisica o giuridica che agisce in giudizio, e non altro, con la conseguenza che deve considerarsi essenziale, ai fini della validità della procura stessa, che in essa, o nell'atto processuale al quale accede, risulti indicato il nominativo di colui che ha rilasciato la procura, facendosi attore nel nome proprio o altrui, in modo da rendere possibile alle altre parti e al giudice l'accertamento della sua legittimazione e dello "ius postulandi" del difensore. In difetto di queste indicazioni, la procura, ove la firma apposta sia illeggibile, deve considerarsi priva di effetti tutte le volte che il vizio formale abbia determinato l'impossibilità di individuazione della sua provenienza e, perciò, di controllo dell'effettiva titolarità dei poteri spesi. Pres. Santoro - Est. Millemaggi Cogliani - società Tersan Puglia & Sud Italia s.p.a. (avv. Paccione) c. Comune di Modugno (Avv. La Pesa) ed altro (conferma Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Sezione Prima di Bari, n. 386 del 3/02/2004) (conf.: CdS 6/02/2008 nn. 371 - 370). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 6/02/2008 (C.c. 26/10/2007) Sentenza n. 372

PROCEDURE E VARIE - Avvocati - Certificazione del difensore dell'autografia - Convalida postuma di un atto di incerta provenienza - Limite.
La certificazione dell'autografia, da parte del difensore non si riferisce anche alla legittimazione e non può di per sé consentire l'individuazione indiretta della persona fisica che ha firmato, dichiarandosi dotata del potere di rappresentanza senza indicare il proprio nome. Pertanto, la convalida postuma di un atto di incerta provenienza non può sortire l'effetto di sanare nullità già verificatesi, oltre i termini di decadenza della tutela giurisdizionale. Pres. Santoro - Est. Millemaggi Cogliani - società Tersan Puglia & Sud Italia s.p.a. (avv. Paccione) c. Comune di Modugno (Avv. La Pesa) ed altro (conferma Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Sezione Prima di Bari, n. 386 del 3/02/2004) (conf.: CdS 6/02/2008 nn. 371 - 370). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 6/02/2008 (C.c. 26/10/2007) Sentenza n. 372

 

PROCEDURE E VARIE - Restituzione delle cose in sequestro - Diniego del p.m. - Opposizione - Rigetto del g.i.p. - Ricorribilità per cassazione. E' ricorribile per cassazione l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che rigetti l'opposizione al decreto con il quale il pubblico ministero abbia negato la restituzione delle cose in sequestro. Presidente V. Carbone, Relatore G. Santacroce. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Penali, 21 Febbraio 2008 (Ud. 31/01/2008), Sentenza n. 7946
 

PROCEDURE E VARIE - Udienza preliminare - Genericità dell'imputazione - Restituzione degli atti al pubblico ministero - Abnormità - Condizioni - Art. 521, c. 2°, c.p.p.. Il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero per la genericità o indeterminatezza dell'imputazione, senza avergli previamente richiesto di precisarla è ricorribile per cassazione, in quanto abnorme. Mentre, nella diversa ipotesi in cui il pubblico ministero, dopo essere stato ritualmente sollecitato all'integrazione dell'atto imputativo, rimanga inerte, il medesimo giudice è invece legittimato ad adottare un provvedimento restitutorio che determini la regressione del procedimento, sulla falsariga di quanto previsto dall'art. 521, comma secondo, cod. proc. pen., onde consentire il nuovo esercizio dell'azione penale in modo aderente alle effettive risultanze d'indagine. Presidente T. Gemelli, Relatore G. Canzio. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Penali, 01/02/2008 (UD. 20/12/2007), Sentenza n. 5307

 

PROCEDURE E VARIE - Sequestro preventivo finalizzato alla confisca - Obbligo di motivazione - Esclusione. Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, quando questa e' obbligatoria, non richiede alcuna motivazione perché la finalità cautelare è insita nella confisca, in quanto l'obbligatorietà della confisca comporta implicitamente l'accertamento della natura di corpo del reato o di cosa pertinente al reato. In ogni caso anche ai fini della motivazione della confisca facoltativa è sufficiente il riferimento alle finalità della norma (Cass. 17/03/1995, Franceschini). Pres. Vitalone, Rel. Petti, Pm Izzo. CORTE DI CASSAZIONE Pen., Sez. III, 30/01/2008 (12/12/2007), Sentenza n. 4746

 

PROCEDURE E VARIE - Ricorso in cassazione - Ragioni di gravame - Assenza di elementi di significativa novità - Inammissibilità del ricorso - Art. 181 c.p.p., lett. c). E' inammissibile il ricorso per cassazione per le ipotesi di arbitrarietà o di illogicità della decisione a fronte della compiutezza e della coerenza dell'apparato argomentativo della sentenza, che consente di rintracciare agevolmente l'itinerario della scelta decisoria sottraendo questa ad ogni scrutinio di legittimità ed alla scoperta di elementi di significativa novità rispetto alle argomentazioni dedotte all'atto di appello. Pres. Vitalone - Est. Cordova - P.M. D'Angelo - Ric. D.. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 28 Gennaio 2008, Sentenza n. 4065

 

PROCEDURA E VARIE - APPALTI - Proposizione del ricorso - Determinazione della data di notifica - Termine per l'impugnazione - Eccezione - Decorrenza. Anche in materia di appalti, per la determinazione della data di notifica del ricorso di primo grado, si deve tenere conto dei principi affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 477 del 2002, per la quale la notifica si intende in ogni caso perfezionata nel momento della ricezione, con l'unica eccezione del termine per l'impugnazione, rispetto al quale rileva invece, onde evitare decadenze per cause non imputabile al notificante, la data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o della sua spedizione in caso di notifica effettuata dal difensore (Consiglio di Stato VI, 27.6.2007 n. 3749 e 22.11.2006 n. 6835). Sicché, ai fini di stabilire la decorrenza del termine per la costituzione in giudizio, l'interpretazione deve essere nel senso di consentire al resistente di usufruire di tutto il periodo a tal fine concesso dalla legge. Pres. Fera - Est. Monticelli - Comune di Cascina (PI) (avv. Bimbi) c. Mediana s.r.l. (n.c.) ed altri (accoglie il ricorso per regolamento di competenza ricorso n. 7300/2006). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 23/01/2008 (C.c. 3/07/07), Sentenza n.164

 

PROCEDURE E VARIE - Giudizio relativo al silenzio-rifiuto - Comportamento dell'amministrazione a carattere vincolato - Giudice amministrativo pronuncia sul merito. Nel giudizio relativo al silenzio-rifiuto, (anche precedentemente alle previsioni espresse in materia contenute nell'art.2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, così come sostituito dall'art.3, comma 6 bis del D.L. 14 marzo 2005 n. 35), allorquando il comportamento dell'amministrazione abbia carattere vincolato, il giudice amministrativo, per evitare un ingiustificato ritardo nella definizione della posizione degli interessati, deve pronunciare sul merito del rapporto in contestazione. Nella specie, l'amministrazione era comunque tenuta a negare la concessione edilizia, in quanto mancava il necessario presupposto per il suo rilascio: la sussistenza di un piano di lottizzazione, essendo allora pienamente operante la revoca disposta dalla Giunta. Pres. Frascione - Est. Monticelli - SA.SA. s.r.l. (avv. Marenghi) c. Comune di Battipaglia (n.c.) (conferma T.A.R. Campania, sezione staccata di Salerno, sentenza n.81/1998). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 23/01/2008 (C.C. 05/06/2007), Sentenza n. 161

 

PROCEDURE E VARIE - Notificazione della vocatio in jus - Nullità della notificazione del decreto dispositivo del giudizio o di inosservanza del termine per comparire - Rinnovazione della notifica - Giudice del dibattimento - Art. 143 disp. att. c.p.p. - Effetti. In caso di nullità della notificazione del decreto dispositivo del giudizio o di inosservanza del termine per comparire spetta al giudice del dibattimento disporre la rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 143 disp. att. c.p.p., che trova applicazione anche nel processo davanti al giudice monocratico (v. per la stessa ratio decidendi Cass. Sez. Un. n. 28807 del 26.7.2002, Manca, rv. 221999, Cass. Sez. Un. n. 8 del 5.7.1995, P.M. in proc. Cirulli, rv. 201544). In altri termini, qui la nullità, investendo solo la notificazione della vocatio in jus, non impedisce il valido passaggio del procedimento alla fase del giudizio. Presidente E. Papa, Relatore P. Onorato, Ric. Mirabelli. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 21/01/2008 (UD.05/12/2007), Sentenza n. 3069

 

PROCEDURE E VARIE - Giudice di Pace - Giudizio di equità - Funzione. L'equità del giudice di pace ha natura sostitutiva, non già correttiva o integrativa della regola di diritto, sicché questi non è tenuto a seguire i principi regolatori della materia ricavandoli in via di generalizzazione dalla norme specifiche dettate dal legislatore per disciplinare il rapporto dedotto in giudizio né ad individuare le norme giuridiche astrattamene applicabili, ma crea egli stesso la regola della decisione con un giudizio di tipo intuitivo fondato su valori preesistenti nella realtà sociale. (Cass. Civile, Sez. Un., 15/10/1999 n. 716). Pres. Settimj - Rel. Migliucci - P.m. Russo - Ric. Bianco P. CORTE DI CASSAZIONE Civile Sez. II, 21/01/2008 (Ud. 30/10/2007), Sentenza n. 1260

PROCEDURE E VARIE - Giudice di Pace - Giudizio di equità - Natura.
Il giudizio di equità non è non può essere un giudizio extra-giuridico, atteso che la sola funzione che alla giurisdizione di equità può riconoscersi, in un sistema caratterizzato dal principio di legalità a sua volta ancorato al principio di costituzionalità, nel quale la legge è dunque lo strumento principale di attuazione dei principi costituzionali, è quella di individuare l'eventuale regola di giudizio non scritta che, con riferimento al caso concreto, consenta una soluzione della controversia più adeguata alle caratteristiche specifiche della fattispecie concreta, alla stregua tuttavia dei medesimi principi cui si ispira la disciplina positiva: principi che non potrebbero essere posti in discussione dal giudicante, pena lo sconfinamento nell'arbitrio, attraverso una contrapposizione con le proprie categorie soggettive di equità e ragionevolezza. (Corte Costituzionale, sentenza n. 206/2004). Pres. Settimj - Rel. Migliucci - P.m. Russo - Ric. Bianco P. CORTE DI CASSAZIONE Civile Sez. II, 21/01/2008 (Ud. 30/10/2007), Sentenza n. 1260

 

PROCEDURE E VARIE - Principio di proporzionalità nel diritto comunitario - Efficacia nei confronti del legislatore comunitario e dei legislatori e giudici nazionali. Il principio di proporzionalità, in quanto principio generale del diritto comunitario, deve essere rispettato sia dal legislatore comunitario sia dai legislatori e giudici nazionali che applicano il diritto comunitario. Tale principio deve essere altresì rispettato dalle autorità nazionali competenti nell'ambito dell'applicazione delle disposizioni del regolamento n. 615/98, (v., sent. 12/07/2001, causa C‑189/01, Jippes e a., nonché 7/09/2006, causa C‑310/04, Spagna/Consiglio). Pertanto, il principio di proporzionalità, esige che gli atti delle istituzioni comunitarie non eccedano i limiti di ciò che è idoneo e necessario per il conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (v., in tal senso, sentenza 13/11/1990, causa C‑331/88, Fedesa e a.). CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 17/01/2008, C-37/06 e C-58/06

 

PROCEDURE E VARIE - Attenuanti generiche - Concessione o diniego - Potere discrezionale del giudice di merito - Motivazione. La concessione o il diniego delle attenuanti generiche rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere bensì motivato ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravita effettiva del reato ed alla personalità del reo (vedi Cass., Sez. 1 16.6.1992, n. 6992). Pres. Lupo, Est. Fiale, P.M. De Nunzio, Ric. C.. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 17/01/2008, Sentenza n. 2489

 

PROCEDURE E VARIE - Riunione degli appelli - Presupposti - Connessione soggettiva ed oggettiva. Nei casi in cui sussistono evidenti ragioni di connessione soggettiva (identiche le parti processuali) ed oggettiva (unica sostanzialmente la questione controversa che ha dato luogo ai vari provvedimenti impugnati) è corretto disporre la riunione di tutti gli appelli. Pres. - Est. Saltelli - Immobiliare Francesco Santese S.r.l. (avv.ti Sanino e Visone) c. Comune di Battipaglia (avv. Vuolo) ed altro (riforma sentenze del Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Salerno, sezione di Salerno, tutte del 16 gennaio 2007, n. 29 (NRG. 3192/07), 35 (NRG. 3193/07), 36 (NRG. 3194/07), 37 (NRG. 3195/07), 38 (NRG. 3196/07), 39 (NRG. 3197/07), 40 (NRG. 3198/07), 41 (NRG. 3199/07) e 43 (NRG. 3200/07). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 16/01/2008 (C.C. 19/10/2007), Sentenza n. 74
 

PROCEDURE E VARIE - Vizio di ultrapetizione - Principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Violazione - Effetti - Configurazione. Il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato - la cui violazione determina il vizio di ultrapetizione - implica unicamente il divieto, per il giudice di attribuire un bene non richiesto o, comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, ma non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti di causa autonoma a quella prospettata dalle parti, così che il vizio di ultrapetizione si configura solo laddove il giudice abbia alterato alcuno degli elementi obiettivi e soggettivi di identificazione dell'azione, petitum e causa petendi (Cass. civ. , sez. I, 11 settembre 2007, n. 19090; sez. II, 28 maggio 2007, n. 12402; sez. III, 22 marzo 2007, n. 6945; 11 ottobre 2006, n. 21745) ovvero, con riferimento al giudizio amministrativo, abbia accolto un motivo diverso da quello proposto o addirittura non proposto. Pres. - Est. Saltelli - Immobiliare Francesco Santese S.r.l. (avv.ti Sanino e Visone) c. Comune di Battipaglia (avv. Vuolo) ed altro (riforma sentenze del Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Salerno, sezione di Salerno, tutte del 16 gennaio 2007, n. 29 (NRG. 3192/07), 35 (NRG. 3193/07), 36 (NRG. 3194/07), 37 (NRG. 3195/07), 38 (NRG. 3196/07), 39 (NRG. 3197/07), 40 (NRG. 3198/07), 41 (NRG. 3199/07) e 43 (NRG. 3200/07). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 16/01/2008 (C.C. 19/10/2007), Sentenza n. 74

 

PROCEDURE E VARIE - Processo amministrativo - Qualità di controinteressato - c.d. elemento sostanziale - C.d. elemento formale - Interesse qualificato alla conservazione dell'atto. La qualità di controinteressato nel processo amministrativo deve essere riconosciuta a colui che è portatore di un interesse analogo e contrario a quello che legittima la posizione del ricorrente (c.d. elemento sostanziale) e che sia, inoltre, nominativamente indicato nel provvedimento impugnato o sia agevolmente individuabile (c.d. elemento formale). Pertanto, è controinteressato colui che, nominato espressamente nel provvedimento impugnato (ovvero facilmente individuabile dagli elementi in esso contenuto), vanta un interesse qualificato alla conservazione dell'atto. Pres. - Est. Saltelli - Immobiliare Francesco Santese S.r.l. (avv.ti Sanino e Visone) c. Comune di Battipaglia (avv. Vuolo) ed altro (riforma sentenze del Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Salerno, sezione di Salerno, tutte del 16 gennaio 2007, n. 29 (NRG. 3192/07), 35 (NRG. 3193/07), 36 (NRG. 3194/07), 37 (NRG. 3195/07), 38 (NRG. 3196/07), 39 (NRG. 3197/07), 40 (NRG. 3198/07), 41 (NRG. 3199/07) e 43 (NRG. 3200/07). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 16/01/2008 (C.C. 19/10/2007), Sentenza n. 74
 

PROCEDURE E VARIE - Trattazione congiunta di più cause connesse - Discrezionalità del giudice - Potere di riunione - Insindacabilità. La valutazione circa l'opportunità della trattazione congiunta di più cause connesse è rimessa esclusivamente alla discrezionalità del giudice innanzi al quale le cause pendono, così che l'esercizio o il mancato esercizio del potere di riunione non è sindacabile in sede di gravame (Cass. civ., sez. II, 16 maggio 2002, n. 7183), salvo che tra le cause sussiste un rapporto di pregiudizialità tale da non poterne consentire la decisione separata (C.d.S., sez. VI, 8 maggio 2002, n. 7183). Pres. - Est. Saltelli - Immobiliare Francesco Santese S.r.l. (avv.ti Sanino e Visone) c. Comune di Battipaglia (avv. Vuolo) ed altro (riforma sentenze del Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Salerno, sezione di Salerno, tutte del 16 gennaio 2007, n. 29 (NRG. 3192/07), 35 (NRG. 3193/07), 36 (NRG. 3194/07), 37 (NRG. 3195/07), 38 (NRG. 3196/07), 39 (NRG. 3197/07), 40 (NRG. 3198/07), 41 (NRG. 3199/07) e 43 (NRG. 3200/07). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 16/01/2008 (C.C. 19/10/2007), Sentenza n. 74
 

PROCEDURE E VARIE - Convenzione di lottizzazione - Cognizione della controversia - Giurisdizione esclusiva del g.a.. La cognizione della controversia avente ad oggetto l'adempimento (o addirittura la risoluzione) di una convenzione di lottizzazione e ciò in virtù di quanto tra l'altro previsto dall'articolo 11, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241 spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (Cass. SS.UU. 20 aprile 2007, n. 9360; 17 gennaio 2005, n. 732). Pres. - Est. Saltelli - Immobiliare Francesco Santese S.r.l. (avv.ti Sanino e Visone) c. Comune di Battipaglia (avv. Vuolo) ed altro (riforma sentenze del Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Salerno, sezione di Salerno, tutte del 16 gennaio 2007, n. 29 (NRG. 3192/07), 35 (NRG. 3193/07), 36 (NRG. 3194/07), 37 (NRG. 3195/07), 38 (NRG. 3196/07), 39 (NRG. 3197/07), 40 (NRG. 3198/07), 41 (NRG. 3199/07) e 43 (NRG. 3200/07). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, del 16/01/2008 (C.C. 19/10/2007), Sentenza n. 74

 

PROCEDURE E VARIE - Reato di lottizzazione abusiva - Misure cautelari - Sequestro preventivo - Condizioni generali per l'applicabilità - Verifica della legittimità - Ordinanze emesse in sede di riesame o di appello - Ricorso per Cassazione - Limiti - Art. 273 c.p.p. - Art. 325 co. 1 c.p.p.. In tema di sequestro preventivo, la verifica sulle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del Tribunale del riesame o dell'appello e della Cassazione, non può tradursi in una anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità dell'indagato o imputato in ordine al reato, o ai reati, oggetto di contestazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità fra la fattispecie concreta e quella legale ipotizzata, mediante una valutazione prioritaria ed attenta dell'antigiuridicità penale del fatto. Per questo le condizioni generali per l'applicabilità delle misure cautelari personali, indicate nell'art. 273 c.p.p., non sono estensibili, per la loro peculiarità, alle misure cautelari reali e da ciò deriva che, ai fini della doverosa verifica della legittimità del provvedimento con il quale sia stato ordinato il sequestro preventivo di un bene pertinente ad uno o più reati, è preclusa ogni valutazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza, sulla gravità di essi e sulla colpevolezza dello indagato o dell'imputato. Ciò perché, altrimenti, si finirebbe con l'utilizzare surrettiziamente la procedura incidentale di riesame per una preventiva verifica del fondamento dell'accusa, con evidente usurpazione dei poteri riservati al Giudice del procedimento principale. Inoltre, a norma dell'art. 325 co. 1 c.p.p., il ricorso per Cassazione avverso ordinanze emesse in sede di riesame o di appello di misure cautelari reali può essere proposto solo per violazione di legge, non anche per difetto e/o illogicità di motivazione, sicché tutte le censure con le quali si lamentano tali vizi vanno dichiarate inammissibili. Pres. Lupo, Est. Grassi, Ric. Tateo. (conferma ordinanza del Tribunale di Bari in data 09/07/2007). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 10/01/2008 (Ud. 11/12/2007), Sentenza n. 800

 

PROCEDURE E VARIE - Reati contravvenzionali - Elemento soggettivo - Buona fede dell'agente - Esclusione - Errore incolpevole - Natura. Nei reati contravvenzionali l'elemento soggettivo è escluso dalla buona fede dell'agente, circa la liceità del suo comportamento. Buona fede determinata non dalla mera non conoscenza della legge, bensì da un fattore positivo esterno (es. circolare ministeriale) che abbia indotto il soggetto in errore incolpevole (Sez. 1, n. 8860 del 01/07/1993 Rv. 197013). Pres. Lupo, Est. Sarno, Ric. Picconi. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 9/01/2008 (Ud. 21/11/ 2007), Sentenza n. 559

 

PROCEDURE E VARIE - Discarica abusiva - Violazione di sigilli - Tutela e funzione - Art. 349 c.p.. Il delitto di violazione di sigilli previsto dall'art. 349 c.p., (nella specie in discarica abusiva), si consuma non soltanto con la distruzione materiale dei sigilli, ma anche con ogni altra condotta diretta a violare il vincolo di indisponibilità sotteso allo loro apposizione, atteso che la norma in questione tutela non solo l'integrità materiale ma anche quella funzionale dei sigilli. (Cass. sez. 3, 200226185, Spini; conf. Cass. sez. 3, 200437898, Priolo; Cass. sez. III, 2003/16000, Carpanese). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 7 Gennaio 2008, Sentenza n. 203

 

PROCEDURE E VARIE - Ricorso per cassazione - Nuova valutazione del fatto - Limiti - Art. 606 c.p.p. - Interpretazione giurisprudenziale - Art. 8 L. n. 46/2006. L'articolo 606 c.p.p., lettera e, nella formulazione operata dalla Legge n. 46 del 2006, articolo 8 ("mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificatamente indicati nei motivi di gravame") che estende il vizio deducibile in sede di legittimità anche alla contraddizione ad un atto esterno al testo, costituito da un atto del processo e, quindi, anche da un atto probatorio, esclude comunque che tale vizio possa concretizzarsi in una rilettura ed in una nuova valutazione del fatto, anche se dotate di una maggiore capacità argomentativa. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 7 Gennaio 2008, Sentenza n. 177


PROCEDURE E VARIE - Ricorso per cassazione - Sindacato del Giudice di legittimità - Limiti. Il sindacato del Giudice di legittimità sulla giustificazione del provvedimento impugnato è sempre circoscritto alla verifica se il vizio della decisione, costituito da errori delle regole della logica - principio di non contraddizione, di causalità, univocità, completezza - o dalla inconciliabilità con gli atti del processo specificatamente indicati, abbia una forza giustificativa tale da disarticolare tutto il ragionamento operato del Giudice del merito. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 7 Gennaio 2008, Sentenza n. 177

 

 

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