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Giurisprudenza

 

 

2010

 

Valutazione Impatto Ambientale

 

V.I.A. - V.A.S.

 

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) - Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) - Valutazione del Rischio Ambientale (VRA)

Valutazione di Incidenza Ambientale (VIA)

 

2011 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000-90

Gli aggiornamenti successivi

 

sono reperibili sul nuovo sito della rivista AmbienteDiritto.it

 

Si veda anche sentenze: inquinamento elettromagnetico - VIA - inquinamento

 

 

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VIA - DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti eolici - Congestionamento sul territorio comunale - Incompatibilità ambientale di nuove installazioni - Prevalenza sulle ragioni incentivanti sottese alla disciplina sulle fonti rinnovabili.
Non può negarsi all’amministrazione regionale e, in particolare, alla Commissione Regione per la Valutazione di Impatto Ambientale di effettuare valutazioni in ordine all’eccessivo congestionamento del territorio comunale per effetto della precedente caotica installazione di impianti eolici e, in conseguenza, in ordine alla incompatibilità ambientale di nuove installazioni per sostanziale esaurimento del bene territoriale disponibile in una determinata zona. Tale ragione, infatti, ove prospettata col supporto di circostanziate risultanze di fatto, ben può essere valutata come prevalente sulle ragioni incentivanti sottese all’intera disciplina sulle fonti di energia rinnovabili. Pres. Veneziano, Est. Storto - A. s.r.l. (avv.ti Bocchini e Bocchini) c. regione Campania (avv. Taglialatela) e altri (n.c.). TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 26 novembre 2010, n. 25869

 

VIA - Regione Emilia Romagna - Termini di conclusione del procedimento - L.r. n. 9/99 - Carattere perentorio - Esclusione - Disciplina statale - Art. 26 d.lgs. n. 152/2006 - Superamento del termine - Consumazione del potere - Inconfigurabilità. Per non essere i termini di cui alla legge reg. Emilia Romagna n. 9/1999, di conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, assistiti da un’ espressa decadenza e per non essere previste conseguenze giuridicamente significative o sanzioni in conseguenza della loro decorrenza, se ne deve escludere il carattere della perentorietà ed optare piuttosto per la natura sollecitatoria, a tutela dell’interesse primario a contenere in tempi ragionevoli le varie fasi delle procedure autorizzative (v. TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 6 ottobre 2009 n. 1755). Analogamente, il termine previsto dalla disciplina statale ha natura ordinatoria: per il suo superamento non viene indicata alcuna conseguenza o sanzione, onde il tardivo adempimento non produce la consumazione del potere (v. Cons. Stato, Sez. VI, 22 ottobre 2009 n. 6499). Ciò appare evidente anche dal disposto del vigente art. 26 del d.lgs. n. 152 del 2006, che - al pari della normativa regionale - si limita a regolare l’esercizio del potere sostitutivo da parte di altra Autorità, non certamente ad introdurre una definitiva preclusione a provvedere. Pres. Perrelli, Est. Caso - Associazione W. (avv.ti Gualandi e Minotti) c. Provincia di Parma (avv. Rutigliano), Comune di Parma (avv. Pontiroli) e altri (n.c.). TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 22/12/2010 n. 552

VIA - Procedimento - Integrazione documentale - Art. 13 L.r. Emilia Romagna n. 9/99 - Nuova fase di pubblicità - Revisione di aspetti qualificanti. L’integrazione della documentazione e degli elaborati progettuali è ipotesi espressamente regolata dall’art. 13 della legge reg. Emilia Romagna n. 9 del 1999, senza che sia tuttavia prevista una nuova fase di pubblicità degli atti e di presentazione di osservazioni da sottoporre al vaglio della competente Autorità amministrativa. E’ pur vero tuttavia, che, quando interviene una revisione di aspetti qualificanti delle proposte tecniche originarie, si impone una rinnovazione della fase di partecipazione, per essere in questo caso venuta a variare, almeno in parte, l’identità stessa dell’opera interessata dalla «valutazione di impatto ambientale» (cfr. la disciplina statale recata dall’art- 26, c. 3 d.lgs. n. 152/2006). Pres. Perrelli, Est. Caso - Associazione W. (avv.ti Gualandi e Minotti) c. Provincia di Parma (avv. Rutigliano), Comune di Parma (avv. Pontiroli) e altri (n.c.). TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 22/12/2010 n. 552

VIA - Normativa - Competenza esclusiva statale - Contrasto tra disciplina statale e disciplina regionale - Prevalenza della disciplina statale - Art. 17, c. 7 l.r. Emilia Romagna n. 9/99 - Art. 26 d.lgs. n. 152/2006. La normativa sulla «valutazione di impatto ambientale» inerisce alla materia della “tutela dell’ambiente”, di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. s), Cost., sicché - seppure possono essere presenti ambiti materiali di spettanza regionale, soprattutto nel campo della tutela della salute - deve ritenersi prevalente, in ragione della precipua funzione cui assolve il procedimento in esame, il titolo di legittimazione statale all’adozione della relativa disciplina, non venendo neppure in rilievo la dicotomia “norme di principio - norme di dettaglio”, dal momento che tale differenziazione opera soltanto nei confronti delle materie di competenza concorrente, con esclusione delle materie tanto di competenza esclusiva dello Stato quanto di competenza residuale delle Regioni (così Corte cost. 23 luglio 2009 n. 234). Pertanto, nel contrasto tra disciplina statale e disciplina regionale (art. 17, c. 7 .l.r. Emilia Romagna n. 9/1999), prevale la prima, sia che si assuma a riferimento il previgente art. 40, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006 sia che si assuma a riferimento l’attuale art. 26, comma 6, del d.lgs. n. 152 del 2006, entrambi ancorati ad una durata quinquennale della «valutazione di impatto ambientale», che opera ex lege, in assenza dell’adozione di apposite prescrizioni da parte dell’Autorità amministrativa (cui la norma più recente conferisce la mera facoltà di fissare un termine maggiore). Pres. Perrelli, Est. Caso - Associazione W. (avv.ti Gualandi e Minotti) c. Provincia di Parma (avv. Rutigliano), Comune di Parma (avv. Pontiroli) e altri (n.c.). TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 22 dicembre 2010 n. 552

VIA - DIRITTO URBANISTICO - Variante urbanistica funzionale alla realizzazione di progetto sottoposto a VIA - Vas o Verifica di assoggettabilità - Autonoma elaborazione di piani e programmi. In presenza di una variazione urbanistica funzionale alla realizzazione di un progetto contemporaneamente interessato dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, quest’ultima esaurisce le verifiche in tale fase richieste dalla legge, mentre la valutazione ambientale strategica (art. 6, comma 1, d.lgs. n. 152/2006) e la verifica di assoggettabilità (art. 12 d.lgs. n. 152/2006) riguardano i soli casi di autonoma elaborazione di piani e programmi idonei ad incidere in modo rilevante sull’ambiente. Pres. Perrelli, Est. Caso - Associazione W. (avv.ti Gualandi e Minotti) c. Provincia di Parma (avv. Rutigliano), Comune di Parma (avv. Pontiroli) e altri (n.c.). TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 22/12/2010 n. 552

 

VIA e VAS - Procedura di VAS - Valutazione ambientale di piani e programmi - Varianti a singoli progetti - VIA. Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del citato decreto n. 152/2006, la procedura di V.A.S. è espressamente riservata alla valutazione ambientale di piani e programmi, restando conseguentemente escluse le varianti riguardanti la realizzazione di singoli progetti, per i quali il legislatore ha predisposto il diverso strumento del procedimento di V.I.A. (v. da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 4 dicembre 2009, n. 7651). Pres. Maruotti, Est. Lodi - Provincia di Lecce (avv.ti Capoccia e Testi) c. M.P. e altri (avv. Cezzi) - (Riforma T.a.r. Puglia, Lecce, n. 302/2010) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 19 novembre 2010, n. 8113
 

VIA - DIRITTO DEL’ENERGIA - Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica - Competenza regionale e statale - Art. 7, c. 4 d.lgs. n. 152/2006 - Art. 1, c. 1 l.r. Toscana n. 71/2009. Discende dall’art. 7, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e dalle elencazioni di cui all’allegato III alla parte II dello stesso d.lgs. n. 152 del 2006, che alla Regione spetta la valutazione d’impatto ambientale per gli «elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 chilovolts e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km», mentre allo Stato spetta la valutazione d’impatto ambientale per gli «elettrodotti aerei con tensione nominale di esercizio superiore a 150 chilovolts e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri» (art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 e all. II alla parte II). La competenza autorizzatoria attribuita alla Regione dall’art. 1, comma 1, della legge della Regione Toscana n. 71 del 2009 riguarda gli impianti con tensione (a partire da 100 chilovolts) comunque contenuta entro i 150 chilovolts, e non appartenenti alla rete nazionale, e, all’interno di questo ambito, quelli per i quali la normativa regionale (art. 7 della legge della Regione Toscana 3 novembre 1998, n. 79,) attribuisce alla Regione la VIA, mentre la competenza delle Province è residuale (art. 3-bis, comma 1, lettera c, della legge regionale n. 39 del 2005, aggiunto dall’art. 2 della legge regionale n. 71 del 2009): conformemente, del resto, all’esigenza indicata dalla norma statale (art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006), di coordinamento delle procedure di VIA e di rilascio dell’autorizzazione (sentenza n. 225 del 2009). Pres. Amirante, Est. Finocchiaro - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Toscana - CORTE COSTITUZIONALE - 11 novembre 2010, n. 313
 
VIA - Autorizzazione integrata ambientale - Coordinamento - Regione Veneto - Circolare del Segretario regionale dell’ambiente del 31 ottobre 2008 - Compressione dell’apporto procedimentale del pubblico - Coerenza con la disciplina statale - Art. 10 d.lgs. n. 152/2006. Nella Regione Veneto, il coordinamento tra le procedure di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e del giudizio di compatibilità ambientale, è stato demandato (cfr. deliberazione di Giunta n. 1998 del 22 luglio 2008) al Segretario regionale dell’ambiente, che vi ha provveduto con circolare del 31 ottobre 2008, nella quale si afferma che per gli impianti per i quali è già stato espresso il parere di compatibilità ambientale favorevole, nonché la relativa approvazione e per i quali tuttavia non si è ancora conclusa la procedura di valutazione di impatto ambientale “non si procede alla pubblicazione di nuovi avvisi in quanto la fase di pubblicità prevista dall’art. 5 del Dlgs. 59/05 si intende già assolta nell’ambito delle procedure di evidenza previste dalla normativa vigente in materia di Via”. In tal modo si realizza una compressione della facoltà, per il pubblico, di esprimere il proprio apporto procedimentale rispetto alla specifica procedura dell’autorizzazione integrata ambientale, ma ciò risulta esente da profili di illegittimità in quanto una tale conclusione sembra trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza, e, rientrando tra le possibili varianti interpretative attribuibili alla normativa statale (art. 10 d.lgs. n. 152/2006), non si pone in contrasto con essa. Infatti vi è da considerare che la previsione ha carattere transitorio, in quanto riguarda i soli progetti per i quali si è sostanzialmente ormai conclusa, con l’approvazione, la procedura di valutazione di impatto ambientale, che l’apporto procedimentale degli interessati è già stato ottenuto in occasione della procedura di valutazione di impatto ambientale, e che il contesto normativo entro cui si inserisce la determinazione è quello prescritto dall’art. 10, comma 2, del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, per il quale deve essere “in ogni caso essere disposta l'unicità della consultazione del pubblico per le due procedure” (concetto oggi ribadito dall’art. 29 quater, comma 3, ultimo periodo, del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal Dlgs. 29 giugno 2010, n. 128). Pres. Di Nunzio, Est. Mielli - A.A. e altri (avv.ti Garancini e Padovan) c. Regione Veneto (avv.ti Ligabue e Zanon) e altri (n.c.) - TAR VENETO, Sez. III - 5 novembre 2010, n. 5982

VIA - Regione Veneto - L.R. n. 3/2000 - Programma di controllo - Fase di autorizzazione all’esercizio dell’impianto.
Il programma di controllo, ai sensi dell’art. 26 della legge regionale del Veneto 21 gennaio 2000, n. 3, deve essere approvato solo nella fase di autorizzazione all’esercizio dell’impianto, e non per la fase di approvazione del progetto. Pres. Di Nunzio, Est. Mielli - A.A. e altri (avv.ti Garancini e Padovan) c. Regione Veneto (avv.ti Ligabue e Zanon) e altri (n.c.) - TAR VENETO, Sez. III - 5 novembre 2010, n. 5982

VIA - RIFIUTI - Impianti di recupero - Aumento della capacità di recupero - Assenza di modificazioni strutturali/edilizie - Modifica sostanziale - Configurabilità - Assoggettamento a VIA - Punto 8, lett. t) dell’Allegato IV al d.lgs. n. 152/2006.
L'aumento di capacità di recupero - pur in assenza di modificazioni strutturali/edilizie- comporta un ampliamento dell'impianto, del pari sottoposto a verifica di assoggettabilità, ai sensi del punto 8 lett. t) dell’Allegato IV al d.lgs. n. 152/2006. Anche la modifica puramente gestionale, infatti, pur rimanendo invariata la struttura, configura un ampliamento o un'estensione e pertanto rientra nel concetto di "modifica sostanziale". Detta soluzione, che considera anche il mero potenziamento produttivo, ove comporti superamento delle "soglie" previste per le varie categorie progettuali, nell'ambito delle "modifiche o estensioni di progetti già autorizzati, realizzati...che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente...," è l’unica coerente con la funzione che la disciplina della VIA riveste nell'ordinamento nazionale e comunitario. Tale strumento è finalizzato infatti ad individuare, descrivere e valutare tutti gli effetti, diretti ed indiretti, permanenti o transitori,positivi e negativi, dei "progetti" sull'ambiente circostante, nelle sue componenti naturali ed antropiche. Ben si comprende, pertanto, che un impianto o un'infrastruttura debba essere valutata non solo per le sue caratteristiche "fisiche"(dimensione, localizzazione, ecc.) ma anche in ragione degli impatti che il suo funzionamento può avere sull'ambiente circostante (cfr. TAR Lombardia, n°5534/2008, secondo cui l'aumento del quantitativo dei rifiuti complessivamente trattati presenta inequivocabilmente le caratteristiche di una "modifica sostanziale" dell'impianto, con conseguente assoggettamento alla procedura di VIA, siccome comportante il superamento delle soglie dimensionali fissate negli Allegati alla parte seconda del D.Lgs. n°152/2006). Pres. Mozzarelli, Est. Pasi - S. s.p.a. (avv.ti Pittalis e Roversi Monaco) c. Provincia di Forlì-Cesena (avv. Dacci) e Regione Emilia Romagna (avv. Oppi) - TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 27 ottobre 2010, n. 8012
 
VIA - RIFIUTI - Impianti di recupero sottoposti a procedure semplificate - Esclusione dall’obbligo di VIA - Inconfigurabilità - D.lgs. n. 152/2006 - Novella ex d.lgs. n. 4/2008 - Sentenza Corte di Giustizia CE del 23.11.2006, causa C-486/04.
Nella versione riformata del D.Lgs n.152/2006, dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs n.4/2008, gli Allegati III e IV alla parte seconda del citato decreto legislativo, contenenti, rispettivamente, i progetti da sottoporre a VIA e a verifica di assoggettabilità, non prevedono più alcuna esclusione dall’obbligo di VIA per gli impianti di recupero rifiuti sottoposti alle procedure semplificate (cfr. sentenza Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 23.11.2006, causa C-486/04 che ha sanzionato per inadempimento l’Italia, per aver escluso dalla valutazione di impatto ambientale i progetti di impianti che effettuano operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata; nella medesima sentenza, la Corte, motivando la sua contrarietà a qualsiasi regime derogatorio di esclusione anticipata dalla procedura di VIA, ha posto una distinzione tra finalità dell’attività di recupero - preservare le risorse naturali - e modalità con le quali l’attività di recupero è effettuata, potendo esse comportare, al pari di quella di smaltimento, rilevanti ripercussioni per l’ambiente. Dal momento che le operazioni di smaltimento e di recupero di rifiuti si distinguono per lo scopo perseguito e non per i mezzi adoperati, la normativa nazionale non può dispensare anticipatamente dall’ambito di applicazione della disciplina sulla VIA gli impianti che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, senza averne previamente accertato in concreto la loro incidenza ambientale). Pres. Mozzarelli, Est. Pasi - S. s.p.a. (avv.ti Pittalis e Roversi Monaco) c. Provincia di Forlì-Cesena (avv. Dacci) e Regione Emilia Romagna (avv. Oppi) - TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 27 ottobre 2010, n. 8012
 
VIA - RIFIUTI - Procedure semplificate - Artt. 214, c. 2 e 216, c. 1 d.lgs. n. 152/2006 - Osservanza dei parametri ex D.M. 5.2.98 - Condizione di ammissione alle procedure semplificate - Interferenza con la procedura VIA - Esclusione.
L’osservanza dei parametri ex DM 5.2.98 è prevista dagli artt.214, comma 2, e 216, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 come unica condizione di ammissione alle procedure semplificate, ma senza previsione di alcuna interferenza con la organica ed esaustiva disciplina della VIA, contenuta in altra parte (seconda) dello stesso decreto. Pres. Mozzarelli, Est. Pasi - S. s.p.a. (avv.ti Pittalis e Roversi Monaco) c. Provincia di Forlì-Cesena (avv. Dacci) e Regione Emilia Romagna (avv. Oppi) - TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 27 ottobre 2010, n. 8012
 
VIA - RIFIUTI - Procedure semplificate - Lettura coordinata degli artt. 214-216 d.lgs. n. 152/2006 - Osservanza dei parametri di cui al D.M. 5.2.98 - Condizione aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quelle ordinariamente prescritte per le operazioni di recupero dei rifiuti.
La lettura coordinata degli artt. 214, 215 e 216 della parte II e IV del DLgs 152/06 impone di ritenere che l’osservanza dei parametri ex DM 5.2.98 è condizione aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quelle ordinariamente prescritte per le operazioni di recupero dei rifiuti (ivi comprese, ove occorrano lo “screening ambientale e/o la VIA stessa), necessaria e sufficiente al solo scopo di consentirne un esercizio-che sia già altrimenti legittimato dall’osservanza di tutti i presupposti di legge- in regime semplificato, cioè previa DIA non seguita da inibitoria, e senza necessità di previa autorizzazione espressa. Pres. Mozzarelli, Est. Pasi - S. s.p.a. (avv.ti Pittalis e Roversi Monaco) c. Provincia di Forlì-Cesena (avv. Dacci) e Regione Emilia Romagna (avv. Oppi) - TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 27 ottobre 2010, n. 8012


VIA - Procedimento - Termine di novanta giorni - Art. 13 L.r. Puglia n. 11/2001 - Amministrazione preposta - Obbligo di pronunciarsi entro termini perentori - Principio fondamentale della materia non derogabile dalle Regioni - Artt. 31, 43 e 44 (oggi art. 20, c. 4) d.lgs. n. 152/2006. La conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale è sottoposta al termine di novanta giorni (decorrenti dalla scadenza del termine per l’espressione dei pareri degli enti coinvolti), ai sensi dell’art. 13 della legge regionale pugliese n. 11 del 2001, secondo il quale l’autorità competente delibera la v.i.a. anche in assenza dei predetti pareri. L’obbligo, per l’Amministrazione preposta, di pronunciarsi entro termini perentori sulle istanze di compatibilità ambientale costituisce principio fondamentale della materia non derogabile dalle Regioni, secondo il combinato disposto degli artt. 31, 43 e 44 del d. lgs. n. 152 del 2006 (nel testo vigente all’epoca della presentazione dell’istanza; in senso analogo, si veda oggi il novellato art. 20, quarto comma, del Codice dell’ambiente). Pres. Allegretta, Est. - F. s.p.a. (avv.ti Cassar e Mansueto) c. Regione Puglia (avv. Liberti) e altro (n.c.) - TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 21 ottobre 2010, n.3733

 

VIA - DIRITTO DELL’ENERGIA - Art. 34, c. 1 d.lgs. n. 152/2006 - Rinvio al DPCM 27 dicembre 1988 - Portata - Esigenze energetiche - Autorizzazione unica ex art. 1 DL 7/2002. La regola di cui all’art. 34, c. 1, ult. per. del Dlg 152/2006, che ha mantenuto ferma, nelle more dell'emanazione delle norme tecniche sulla valutazione ambientale <<… l'applicazione di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988…>>, va intesa nel senso che, ferme l’autorizzazione unica ex art. 1 del DL 7/2002 e la stabilizzazione dell’intero sistema colà recato grazie all’art. 1-sexies, c. 8 del DL 29 agosto 2003 (convertito, con modificazioni, dalla l. 27 ottobre 2003 n. 290)-che v’ha fatto integrale rinvio recettizio-, la permanenza delle esigenze energetiche giustifica l’attualità del sistema semplificato rispetto al sistema dettato dal citato DPCM. Sicché il richiamo al ripetuto DPCM al più riguarda l’utilizzabilità di regole tecniche nello stesso contenute e non può prescindere da un giudizio di compatibilità con il principio di semplificazione procedurale di cui al successivo c. 7. In altre parole, fuori dalle regole tecniche colà esistenti, il procedimento è e resta soltanto quello evincibile dalla ratio dell’art. 1 del DL 7/2002, secondo la lettura all’uopo resa dal Giudice delle leggi (cfr. C. cost., 13 gennaio 2004 n. 6). Pres. Tosti, Est .Russo - Associazione A e altri (avv.ti Ceruti e Stefutti) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e altro (Avv. Stato) e Regione Veneto (avv.ti Zenon e Manzi) - TAR LAZIO, Roma, Sez. II - 14 ottobre 2010, n. 32824

VIA - Interventi soggetti a VIA statale - Parere della Regione - Natura consultiva/collaborativa - Art. 36, c. 4 d.lgs. n. 152/2006 - Competenza esclusiva del MATTM.
Per interventi soggetti a VIA statale, il parere della Regione è meramente consultivo/collaborativo, non certo vincolante, giusta quanto evincesi dall’art. 36, c. 4 del Dlg 152/2006 circa l’esclusiva competenza del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sulla questione. Pres. Tosti, Est .Russo - Associazione A e altri (avv.ti Ceruti e Stefutti) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e altro (Avv. Stato) e Regione Veneto (avv.ti Zenon e Manzi) - TAR LAZIO, Roma, Sez. II - 14 ottobre 2010, n. 32824

VIA - Art. 26, c. 3 d.lgs. n. 152/2006 - Documentazione integrativa - Pubblicità - Onere del proponente - Limiti.
L’art. 26, c. 3-bis del Dlg 152/2006 dà facoltà d’imporre al proponente l’apposita pubblicità anche per la documentazione integrativa <<… ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti per il pubblico …>> e non in ogni caso. Pres. Tosti, Est .Russo - Associazione A e altri (avv.ti Ceruti e Stefutti) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e altro (Avv. Stato) e Regione Veneto (avv.ti Zenon e Manzi) - TAR LAZIO, Roma, Sez. II - 14 ottobre 2010, n. 32824

 

VIA - Pronuncia di valutazione ambientale - Enti locali - Mancata approvazione del P.R.I.E. - Irrilevanza - Ragioni. Ben può l’amministrazione pronunciarsi sulla valutazione ambientale anche in mancanza del P.R.I.E., la cui tardiva approvazione da parte degli enti locali finirebbe col costituire una soprassessoria senza limite di tempo non consentita dall’ordinamento in materia. Pres. Allegretta, Est. Durante - F. s.r.l. (avv. Ponzio) c. Provincia di Foggia e altro (n.c.) - TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 24 settembre 2010, n. 3502

 

VIA - Interventi soggetti a VIA statale - Competenza del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Fondamento - Art. 7, c. 5 d.lgs. n. 152/2006 - Criterio di riparto tra indirizzo politico e gestione ex art. 4 d.lgs. n. 165/2001 - Valutazione politica della VIA. Aldilà del chiaro dato testuale dell’ art. 7, c. 5 del d.lgs. n. 152/2206 (nel testo introdotto dall’art. 1, c. 1 del d.lgs. n. 4/2008) può ben predicarsi la diretta competenza del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali (non quindi della dirigenza ministeriale) per interventi soggetti a VIA statale, non potendosi al contrario invocare in modo meccanico e formalistico il criterio di riparto tra indirizzo politico e gestione indicato nell’art. 4 del Dlg 30 marzo 2001 n. 165. La VIA assume infatti indubbi tratti d’esercizio di politica ambientale, quando con essa, aldilà dell'aspetto tecnico, si valuti a fini ambientali la localizzazione di progetti di importanti opere pubbliche e si cooperi ad un'attività di pianificazione e di programmazione, propria dell'organo politico. E gli stessi artt. 23/26 del Dlg 152/2006, nel tratteggiare il procedimento di VIA, ne dimostrano la peculiare complessità appunto per la necessità di mediazione fra interessi articolati e variegati, degli enti locali e dell' Amministrazione centrale, che coinvolge interessi costituzionalmente protetti (all'ambiente ed allo sviluppo sostenibile) e rende necessaria una valutazione politica. Pres. Tosti, Est. Russo - Comune di Rosolina (avv.ti Braschi e Migliorini) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e altro (Avv. Stato) e Regione Veneto (avv.ti Manzi e Zanon) - TAR LAZIO, Roma, Sez. II - 8 settembre 2010, n. 32176

VIA - DIRITTO DELL’ENERGIA - Autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW - Procedimento applicabile - Art. 1 D.L. 7/2002 - Art. 34, c. 1 d.lgs. n. 152/2006 - Richiamo al procedimento ex DPCM 27 dicembre 1988 - Interpretazione - Permanenza delle esigenze energetiche.
È materialmente vero che l’art. 34, c. 1, ult. per. del Dlg 152/2006 ha mantenuto ferma, nelle more dell'emanazione delle norme tecniche sulla valutazione ambientale <<… l'applicazione di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988…>>. Tuttavia, tal regola va intesa nel senso che, ferme l’autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti d’energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici ex art. 1 del DL 7/2002 e la stabilizzazione dell’intero sistema colà recato grazie al predetto art. 1-sexies, c. 8 -che v’ha fatto integrale rinvio recettizio-, la permanenza delle esigenze energetiche giustifica l’attualità del sistema semplificato, ma non per questo meno garantistico, rispetto al sistema dettato dal ripetuto DPCM, incentrato sul più obsoleto ed ormai superato metodo dello studio d’impatto ambientale - SIA. Sicché il richiamo al ripetuto DPCM al più riguarda l’utilizzabilità delle regole tecniche colà contenute e non può prescindere da un giudizio di compatibilità con il principio di semplificazione procedurale di cui al successivo c. 7. In altre parole, fuori dalle regole tecniche colà esistenti, il procedimento è e resta soltanto quello evincibile dalla ratio dell’art. 1 del DL 7/2002. Pres. Tosti, Est. Russo - Comune di Rosolina (avv.ti Braschi e Migliorini) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e altro (Avv. Stato) e Regione Veneto (avv.ti Manzi e Zanon) - TAR LAZIO, Roma, Sez. II - 8 settembre 2010, n. 32176

VIA - interventi soggetti a VIA statale - Parere della Regione - Natura consultiva/collaborativa.
Il parere della Regione è, per interventi soggetti a VIA statale, meramente consultivo/collaborativo, non certo vincolante, giusta quanto evincesi dall’art. 36, c. 4 del Dlg 152/2006 circa l’esclusiva competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio. Pres. Tosti, Est. Russo - Comune di Rosolina (avv.ti Braschi e Migliorini) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e altro (Avv. Stato) e Regione Veneto (avv.ti Manzi e Zanon) - TAR LAZIO, Roma, Sez. II - 8 settembre 2010, n. 32176

 

VIA - Art. 27 d.lgs. n. 152/2006 - Natura - Subprocedimento autonomo - Immediata impugnabilità. Con l’art. 27 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall’art. 1, comma 3, del d. lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il legislatore ha inteso riconoscere alla verifica di impatto ambientale la natura di vero e proprio sub-procedimento autonomo che si perfeziona con un provvedimento immediatamente impugnabile. Pres. Zaccardi, Est. Monteferrante - Azienda Regionale per lo Sviluppo e l'innovazione dell'Agricoltura nel Molise (avv. Scarano) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e altri (Avv. Stato), Provincia di Campobasso (avv.ti Corbo e Iacovelli) e altro (n.c.) - TAR MOLISE, Sez. I - 23 luglio 2010, n. 374

 

VIA E VAS - VAS - Oggetto - Art. 6, c. 1 d.lgs. n. 152/2006. La VAS, in generale, “riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale” (articolo 6, comma 1, del d.lgs. 152/2006, come novellato dal d.lgs. 4/2008) Pres. Lignani, Est. Ungari - Comune di Assisi (avv. Caforio) c. Ambito Territoriale Ottimale - A.T.O. - n. 2 “Perugino - Trasimeno - Marscianese - Tuderte e altro (avv.ti Caia, Colombari e Figorilli) - TAR UMBRIA, Sez. I - 9 luglio 2010, n. 402

VIA E VAS - VAS - Normativa previgente alla L.r. Umbria n. 11/2009 - Piano d’Ambito - Assoggettabilità a VAS - Esclusione - Ragioni.
Con riferimento alla normativa previgente alla l.r. Umbria 11/2009 (dal cui art. 14, c. 5 sembra potersi desumere l’obbligo di opposizione del Piano d’Ambito alla VAS)occorre considerare che la VAS è obbligatoria per tutti quei piani e programmi elaborati per il settore della “gestione dei rifiuti (…) che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II e IV” (articolo 6, comma 2, lettera a), del d.lgs. 152/2006, che riproduce l’articolo 3, par. 2, lettera a), della Direttiva 2001/42/CE); inoltre, l’Autortà competente deve valutare se i piani e programmi diversi dai predetti “che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull’ambiente” (articolo 6, comma 3-bis, del d.lgs. 152/2006) e procedere alla VAS se, all’esito della preventiva procedura di screening, emergono simili effetti significativi. Una simile qualificazione non sembra possa essere attribuita al Piano di Ambito, né in base alla l.r. Umbria n. 14/2002, né in base all’articolo 203, del d.lgs. 152/2006. Infatti, il Piano di Ambito deve assicurare la gestione unitaria dei rifiuti urbani ed assimilati “in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni” della normativa statale e “nel rispetto di quanto disposto dal Piano regionale” (articolo 12, comma 1, della l.r. 14/2002; per i contenuti del piano, cfr. art. 199, c. 3, d.lgs. .n 152/2006, nonché, per le funzioni attribuite alle regioni, cfr. art. 197, c. 1 del medesimo decreto legislativo); coerentemente, anche l’autorizzazione unica necessaria per la realizzazione e la gestione di impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti è attribuita alla competenza della Regione o della Provincia da essa delegata (articolo 208 del d.lgs. 152/2006). Pres. Lignani, Est. Ungari - Comune di Assisi (avv. Caforio) c. Ambito Territoriale Ottimale - A.T.O. - n. 2 “Perugino - Trasimeno - Marscianese - Tuderte e altro (avv.ti Caia, Colombari e Figorilli) - TAR UMBRIA, Sez. I - 9 luglio 2010, n. 402

 

VIA – Tutela preventiva dell’ambiente – Discrezionalità amministrativa – Natura sostanzialmente insindacabile delle scelte effettuate. L’istituto della VIA, in quanto finalizzato alla tutela preventiva dell’ambiente, è caratterizzato da un’ampia discrezionalità amministrativa: le scelte effettuate hanno natura sostanzialmente insindacabile, alla luce del valore primario ed assoluto riconosciuto dalla Costituzione al paesaggio e all’ambiente (cfr. da ultimo Cons. St., sez. V, 12 giugno 2009, n. 3770; Corte cost., 7 novembre 2007, n. 367). Pres. Trotta, Est. Poli – Regione Lombardia (avv.ti Tedeschini e Fidani) c. L. s.r.l. (avv.ti Sica e Pugliese) – (Riforma TAR Lombardia, Brescia n. 1161/2007) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV – 5 luglio 2010, n. 4246

VIA – Tutela del paesaggio – Preminenza costituzionale – Ponderazione dell’interesse privato – Limiti.
La ponderazione degli interessi privati, unitamente ed in coerenza con gli interessi pubblici connessi con la tutela paesaggistica ed ambientale, non deve essere giustificata neppure allo scopo di dimostrare che il sacrificio imposto al privato (per altro di natura essenzialmente procedimentale nel caso di ammissione a v.i.a. all’esito della verifica di assoggettabilità perché il bene della vita finale non è pregiudicato), sia stato contenuto nel minimo possibile, perché tale giudizio si colloca all’interno della disciplina costituzionale del paesaggio (art. 9 Cost.) che erige il valore estetico-culturale a valore primario dell’ordinamento. Pres. Trotta, Est. Poli – Regione Lombardia (avv.ti Tedeschini e Fidani) c. L. s.r.l. (avv.ti Sica e Pugliese) – (Riforma TAR Lombardia, Brescia n. 1161/2007) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV – 5 luglio 2010, n. 4246

VIA – Disciplina – Finalità – Diritto fondamentali di derivazione comunitaria – Direttiva 85/337/CEE – Rifiuto di sottoporre un progetto a via all’esito di verifica preliminare – Giustificazione delle ragioni.
La disciplina sulla v.i.a. è preordinata alla salvaguardia dell’habitat nel quale l’uomo vive che assurge a valore primario ed assoluto in quanto espressivo della personalità umana (cfr. Cons. St., sez. VI, 18 marzo 2008, n. 1109), attribuendo ad ogni singolo un autentico diritto fondamentale, di derivazione comunitaria (direttiva 85/337), che obbliga l’amministrazione a giustificare, quantomeno ex post ed a richiesta dell’interessato, le ragioni del rifiuto di sottoporre un progetto a v.i.a. all’esito di verifica preliminare (cfr. Corte giust. 30 aprile 2009, c-75/08, Mellor). Pres. Trotta, Est. Poli – Regione Lombardia (avv.ti Tedeschini e Fidani) c. L. s.r.l. (avv.ti Sica e Pugliese) – (Riforma TAR Lombardia, Brescia n. 1161/2007) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV – 5 luglio 2010, n. 4246

VIA – Discrezionalità tecnica – Direttiva 85/337/CEE – Progetto – Profili di ubicazione e dimensione – Natura sostanziale.
Nel rendere il giudizio di valutazione di impatto ambientale (ed a maggior ragione nell’effettuare la verifica preliminare), l’amministrazione esercita una amplissima discrezionalità tecnica sebbene censurabile sia per macroscopici vizi logici, sia per errore di fatto, sia per travisamento dei presupposti (cfr. Trib. Sup. acque pubbliche, 11 marzo 2009, n. 35; Cons. St., sez. VI, 19 febbraio 2008, n. 561; sez. VI, 30 gennaio 2004, n. 316); essa non deve limitarsi, a mente della direttiva 85/337/CEE, ad apprezzare solo i profili di ubicazione e dimensione del progetto, ma ha l’obbligo di accertarne la natura sostanziale (cfr. da ultimo Corte giust., 25 luglio 2008, c-142/07). Pres. Trotta, Est. Poli – Regione Lombardia (avv.ti Tedeschini e Fidani) c. L. s.r.l. (avv.ti Sica e Pugliese) – (Riforma TAR Lombardia, Brescia n. 1161/2007) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV – 5 luglio 2010, n. 4246

VIA – Analisi comparata tra il sacrificio ambientale e l’utilità economica – Opzione zero – Sviluppo sostenibile – Art. 3 quater d.lgs. n. 152/2006 – Proporzionalità tra consumazione delle risorse naturali e benefici per la collettività.
Alla stregua della disciplina comunitaria e nazionale (ed eventualmente regionale), la v.i.a. non può essere intesa come limitata alla verifica della astratta compatibilità ambientale dell’opera ma si sostanzia in una analisi comparata tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all’utilità socio economica, tenuto conto delle alternative praticabili e dei riflessi della stessa “opzione zero”; la natura schiettamente discrezionale della decisione finale (e della preliminare verifica di assoggettabilità), sul versante tecnico ed anche amministrativo, rende allora fisiologico che si pervenga ad una soluzione negativa ove l’intervento proposto cagioni un sacrificio ambientale superiore a quello necessario per il soddisfacimento dell’interesse diverso sotteso all’iniziativa; da qui la possibilità di bocciare progetti che arrechino vulnus non giustificato da esigenze produttive, ma suscettibile di venir meno, per il tramite di soluzioni meno impattanti in conformità al criterio dello sviluppo sostenibile (ora codificato dall’art. 3 quater, d.leg. 152/06) e alla logica della proporzionalità tra consumazione delle risorse naturali e benefici per la collettività che deve governare il bilanciamento di istanze antagoniste (cfr. Cons. St., sez. VI, 22 febbraio 2007, n. 933). Pres. Trotta, Est. Poli – Regione Lombardia (avv.ti Tedeschini e Fidani) c. L. s.r.l. (avv.ti Sica e Pugliese) – (Riforma TAR Lombardia, Brescia n. 1161/2007) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV – 5 luglio 2010, n. 4246

VIA – Direttiva 85/337/CEE – Politica comunitaria dell’ambiente – Tutela preventiva da inquinamenti e altre perturbazioni.
La giurisprudenza comunitaria conferisce un ruolo strategico alla procedura di v.i.a., nel quadro dei mezzi e modelli positivi preordinati alla tutela dell’ambiente, valorizzando le disposizioni della direttiva 85/337/CEE. che evidenziano come la politica comunitaria dell’ambiente consista, ante omnia, nell’evitare fin dall’inizio inquinamenti ed altre perturbazioni, anziché combatterne successivamente gli effetti: conformemente ai principi “costituzionali” dei trattati, scopo dell’U.E. è la tutela preventiva dell’ambiente (cfr. Corte giust., sez. V, 21 settembre 1999, c-392/96; sez. VI, 16 settembre 1999, c-435/97). Pres. Trotta, Est. Poli – Regione Lombardia (avv.ti Tedeschini e Fidani) c. L. s.r.l. (avv.ti Sica e Pugliese) – (Riforma TAR Lombardia, Brescia n. 1161/2007) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV – 5 luglio 2010, n. 4246

VIA – Nozione di centro abitato – Riferimento alla disciplina di cui al codice della strada – Eccentricità – Diversa connotazione giuridica dell’analogo concetto urbanistico.
E’ eccentrico, rispetto al quadro delle norme e dei principi in materia di VIA, valorizzare la nozione di “centro abitato” contemplata dal codice della strada (artt. 3 e 4). La giurisprudenza è univoca nel segnalarne la diversa connotazione giuridica rispetto all’analogo concetto previsto dalla disciplina urbanistica (art. 41-quinquies, l. n. 1150 del 1942); a fortiori queste conclusioni valgono per la procedura di v.i.a. atteso che scopo essenziale della normativa stradale è quello di assicurare la sicurezza della circolazione mediante prescrizioni tecniche e norme di comportamento (cfr. da ultimo Cons. St., sez. II, 11 marzo 2009; sez. IV, 5 aprile 2005, n. 1560). Pres. Trotta, Est. Poli – Regione Lombardia (avv.ti Tedeschini e Fidani) c. L. s.r.l. (avv.ti Sica e Pugliese) – (Riforma TAR Lombardia, Brescia n. 1161/2007) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV – 5 luglio 2010, n. 4246

VIA – Art. 10, c. 2, d.P.R. 12 aprile 1996 – Meccanismo del silenzio assenso – Disapplicazione – Contrasto con la direttiva 85/337/CEE. La disposizione sancita dall’art. 10, co. 2, d.P.R. del 12 aprile 1996 nella parte in cui fa discendere l’esenzione dalla v.i.a. dal silenzio dell’amministrazione protratto per oltre sessanta giorni dall’inoltro della richiesta di verifica, va disapplicata (cfr. Cons. St., 28 settembre 2001, n. 5169), per contrasto con lo spirito della direttiva 85/337/CEE. Pres. Trotta, Est. Poli – Regione Lombardia (avv.ti Tedeschini e Fidani) c. L. s.r.l. (avv.ti Sica e Pugliese) – (Riforma TAR Lombardia, Brescia n. 1161/2007) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV – 5 luglio 2010, n. 4246

VIA E VAS - Vas - Scopo - Scelte strategiche dello strumento urbanistico - Valutazione della sostenibilità ambientale.
Scopo della VAS è quello di valutare la sostenibilità ambientale delle scelte strategiche implicite nello strumento urbanistico, tenuto conto, in particolare, del consumo di territorio che esse comportano. Pres. Arosio, Est. Spadavecchia -F. s.r.l. (avv. Colombo) c. Comune di Rovello Porro (avv.ti Fossati e Venghi) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 29 giugno 2010, n. 2668

 

VIA - RIFIUTI - Discarica - Impatto sul territorio - Intera area funzionale all’esercizio - Coinvolgimento di comune diverso da quello nel cui territorio è prevista la localizzazione. L’impatto sul territorio, idoneo a giustificare il coinvolgimento, nella procedura di VIA, di un comune diverso da quello nel cui territorio è prevista la localizzazione dell’impianto, non può ritenersi circoscritto all’area destinata alla escavazione, ove si valuta di realizzare la discarica, ma deve essere esteso fino a ricomprendere l’intera area funzionale all’esercizio della discarica medesima. Pres. Di Nunzio, Est. Buricelli - CVI (avv.ti Tassetto e Zambelli) c. Provincia di Vicenza (avv.ti Bolisani, Balzani, Mistrorigo, Fracasso e Sartori) e Comune di Rosà e altri (avv. Battaglini) - TAR VENETO, Sez. III - 14 giugno 2010, n. 2512

VIA - Giudizio di compatibilità ambientale - Tutela preventiva - Discrezionalità mista - Ambito del sindacato giurisdizionale.
Il giudizio di compatibilità ambientale, in quanto implica una valutazione anticipata, finalizzata alla tutela preventiva dell’interesse pubblico, non si risolve in un puro e semplice giudizio tecnico, ma presenta comunque profili elevati di discrezionalità amministrativa. A questo proposito si parla, anche in giurisprudenza, di discrezionalità mista. L’ampiezza della discrezionalità restringe l’ambito del sindacato giurisdizionale ai casi di illogicità manifesta, di errore di fatto e di difetto di istruttoria e di motivazione (conf. , “ex multis”, in tema di VIA, Cons, St. nn. 5910/07, 1462/05 -che conf. Tar Veneto, n. 3098/01- e 1/04). Pres. Di Nunzio, Est. Buricelli - CVI (avv.ti Tassetto e Zambelli) c. Provincia di Vicenza (avv.ti Bolisani, Balzani, Mistrorigo, Fracasso e Sartori) e Comune di Rosà e altri (avv. Battaglini) - TAR VENETO, Sez. III - 14 giugno 2010, n. 2512

VIA - RIFIUTI - Realizzazione ed esercizio di discarica su area di cava in atto - Condizioni.
La realizzazione e l’esercizio di una discarica possono essere consentiti sull’area di una cava, in atto, una volta esaurita l’attività estrattiva anche solo su una porzione della cava medesima, sempre che vi siano le condizioni per organizzare e svolgere in modo differenziato l’attività di discarica e quella di cava , al fine di consentire il regolare svolgimento dell’attività di trasporto connessa con la cava e la discarica (cfr. DGRV n. 924/98 -direttiva sull’applicazione delle ll. reg. nn. 44/82 e 33/85). Pres. Di Nunzio, Est. Buricelli - CVI (avv.ti Tassetto e Zambelli) c. Provincia di Vicenza (avv.ti Bolisani, Balzani, Mistrorigo, Fracasso e Sartori) e Comune di Rosà e altri (avv. Battaglini) - TAR VENETO, Sez. III - 14 giugno 2010, n. 2512

VIA - DPCM 27 settembre 1988 - Provvedimento finale - Osservazioni prodotte nel procedimento - Analitica indicazione delle ragioni che hanno condotto a disattenderle - Necessità - Esclusione.
In tema di VIA, la normativa (DPCM 27 settembre 1988) non impone alla P. A. autrice del provvedimenti finale di manifestare le ragioni che l’hanno indotta a disattendere le osservazioni prodotte nel procedimento, prescrivendo soltanto che di tali osservazioni si tenga conto nella fase di maturazione della scelta finale la quale, a sua volta, assorbe e riassume tutte le valutazioni compiute nell’istruttoria (CdS, VI, n. 129/06). Pres. Di Nunzio, Est. Buricelli - CVI (avv.ti Tassetto e Zambelli) c. Provincia di Vicenza (avv.ti Bolisani, Balzani, Mistrorigo, Fracasso e Sartori) e Comune di Rosà e altri (avv. Battaglini) - TAR VENETO, Sez. III - 14 giugno 2010, n. 2512

 

VIA - VAS - Procedimenti amministrativi connessi - Autonomia - Art. 7, comma 9, della L.R. Friuli Venezia Giulia n. 11 del 2009 - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza. La procedura di valutazione di impatto ambientale è autonoma, ancorché connessa, rispetto al procedimento amministrativo nell’ambito del quale si colloca. La sua funzione prevalente è quella di tutela dell’ambiente (sentenza n. 234 del 2009). Analogamente è a dirsi per la procedura di valutazione ambientale strategica.L’art. 7, comma 9, della L.R. Friuli Venezia Giulia n. 11 del 2009, il quale prevede che, «fermo restando le disposizioni normative a tutela della concorrenza, sono ridotti del 50 per cento i termini previsti dai singoli procedimenti di competenza della Regione e degli enti locali correlati alla realizzazione» di opere nel settore delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica - inserendosi in una più ampia disposizione che, con contenuto articolato e complesso, disciplina le modalità di realizzazione delle opere nel settore delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica - non reca alcun vulnus, per il suo contenuto precettivo, alla competenza statale in materia di tutela dell’ambiente. Pres. Amirante, Est. Quaranta - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Friuli Venezia Giulia - CORTE COSTITUZIONALE - 17 giugno 2010, n. 221

 

V.I.A. - INQUINAMENTO IDRICO - AGRICOLTURA - Protezione delle acque - Applicazione al terreno di determinati tipi di fertilizzanti - Capacità dei depositi per effluenti di allevamento - Impianti destinati all’allevamento intensivo - Valutazione ambientale prevista dalla direttiva 85/337 - Direttiva 2001/42/CE - Art. 5, n. 1, Dir. 91/676/CEE. In merito al contenuto dei programmi d’azione, emerge dall’art. 5 della direttiva 91/676, in combinato disposto con l’allegato III della stessa, che i citati programmi contengono misure concrete e obbligatorie, le quali riguardano segnatamente i periodi in cui è proibita l’applicazione al terreno di determinati tipi di fertilizzanti, la capacità dei depositi per effluenti di allevamento, le procedure di applicazione al terreno ed il quantitativo massimo di effluenti di allevamento contenente azoto che può essere sparso (C.G.E. sentenza 8/09/2005, causa C-416/02, Commissione/Spagna). Tali misure garantiscono in particolare, come previsto dal punto 2 dell’allegato III della direttiva 91/676, che, per ogni azienda o allevamento, la quantità di effluenti di allevamento applicata annualmente, ivi compresa quella applicata direttamente dagli animali, non superi un massimale stabilito per ogni ettaro, corrispondente alla quantità di effluenti contenenti 170 chilogrammi di azoto. Pertanto, relativamente alla portata della valutazione ambientale prevista dalla direttiva 85/337, occorre rammentare previamente che le misure contenute nei programmi d’azione hanno ad oggetto gli impianti di allevamento intensivo elencati nei punti 17 dell’allegato I e 1, lett. e), dell’allegato II della direttiva 85/337. Inoltre, nell’ambito della valutazione ambientale prevista dalla direttiva 85/337, le autorità nazionali devono prendere in considerazione non solo gli effetti diretti dei lavori previsti, ma anche l’impatto ambientale che può essere provocato dall’uso e dallo sfruttamento delle opere derivanti da tali lavori (C.G.E. sentenze 28/02/2008, causa C-2/07, Abraham e a. e 25/07/2008, causa C-142/07, Ecologistas en Acción-CODA). In particolare, per quanto riguarda gli impianti destinati all’allevamento intensivo, una siffatta valutazione ambientale deve prevedere l’impatto di tali impianti sulla qualità dell’acqua (C.G.E., sentenza 8/09/2005, causa C-121/03, Commissione/Spagna). (domande di decisione pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Conseil d’État (Belgio). Pres. Bonichot - Rel. Toader - Terre wallonne ASBL ed altri c. Région wallonne. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 17/06/2010, Sentenza C-105/09 - C-110/09

 

VIA - Progetti pubblici e privati - Valutazione delle incidenze sull'ambiente - Normativa nazionale che limita il diritto di ricorso contro le decisioni in materia d'ambiente - Mancata trasposizione della norma entro il termine prescritto – Inadempimento di Stato (Repubblica Ceca) - Art. 10 bis, 1° e 3° capoverso direttiva 85/337/CEE. Non recependo, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessari per conformarsi all'articolo 10 bis, primo e terzo capoverso, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, relativa alla valutazione delle incidenze di alcuni progetti pubblici e privati sull'ambiente, come modificata dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, la Repubblica ceca è venuta meno agli obblighi che gli incombono ai sensi di questa direttiva. (Testo Uff. En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 10 bis, premier à troisième alinéas, de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, la République tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive). Rel./Pres. Toader - Commissione Europea c. Repubblica Ceca. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. VIII, 10/06/2010, Sentenza C-378/09

 

VIA - Normativa - Materia della tutela dell’ambiente - Art. 117, c. 2, lett. s), Cost. - Competenza legislativa esclusiva statale - Regioni - Rispetto dei livelli uniformi di tutela - Procedimento VIA - Osservanza dei principi di cui al Codice dell’Ambiente. La normativa sulla valutazione d’impatto ambientale attiene a procedure che valutano in concreto e preventivamente la “sostenibilità ambientale” e che rientrano indubbiamente nella materia della tutela dell’ambiente, di cui all’art. 117, comma secondo, lettera s), Cost.(sent. n. 225 del 2009). In tale contesto, seppure possono essere presenti ambiti materiali di spettanza regionale, deve ritenersi prevalente, in ragione della precipua funzione cui assolve il procedimento in esame, il titolo di legittimazione statale (cfr. sent. n. 234 del 2009; sent. n. 120/2010). Ne consegue che le Regioni sono tenute, per un verso, a rispettare i livelli uniformi di tutela apprestati in materia, per l’altro a mantenere la propria legislazione negli ambiti di competenza fissati dal Codice dell’ambiente, nella specie quanto al procedimento di VIA. Pres. Gallo, Est. Tesauro - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Liguria - CORTE COSTITUZIONALE - 28 maggio 2010, n. 186

VIA - Art. 7, cc. 3 e 4 d.lgs. n. 152/206 - Sottoposizione a VIA in sede statale - Allegato II - Sottoposizione a VIA secondo le disposizioni regionali - Allegato IV - Tronchi ferroviari e autostrade - Disciplina - L.r. Liguria n. 30/2009 - Autostrade regionali - Contrasto con il d.lgs. n. 152/2006 - Illegittimità costituzionale - Art. 117, c. 2, lett. s) Cost.
Il d.lgs. n. 152 del 2006, all’art. 7, commi 3 e 4, ha previsto che sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all’allegato II al decreto e che sono, invece, sottoposti a VIA secondo le disposizioni delle leggi regionali, i progetti di cui agli allegati III e IV al decreto. Nell’allegato II, punto 12, sono contemplate, fra l’altro, le opere relative a «tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza» e le «autostrade e strade riservate alla circolazione automobilistica o tratti di esse, accessibili solo attraverso svincoli o intersezioni controllate e sulle quali sono vietati tra l’altro l’arresto e la sosta di autoveicoli». Per converso, nell’allegato IV, che enumera le opere per le quali è possibile la VIA secondo le disposizioni regionali, mentre risultano inserite, al punto 7, lettera i), le linee ferroviarie a carattere regionale o locale, non viene fatta alcuna menzione di una possibile categoria di autostrade regionali. La L.r. Liguria n. 30/2009, invece, all’art. 2, ha enucleato una definizione di opera infrastrutturale autostradale di propria competenza, diversa da quelle di interesse nazionale di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modifiche ed integrazioni. Tale definizione, tuttavia, non consente di fondare la competenza della Regione Liguria a rendere la VIA, in relazione ai progetti di costruzione delle autostrade, nell’osservanza della disciplina dalla stessa stabilita, ed indipendentemente dal procedimento di competenza statale disegnato dal più volte citato d.lgs. n. 152 del 2006. Conseguentemente, la disciplina riguardante la VIA in materia di autostrade regionali si pone in contrasto con la citata disciplina statale in materia ambientale, e pertanto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Pres. Gallo, Est. Tesauro - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Liguria - CORTE COSTITUZIONALE - 28 maggio 2010, n. 186

VIA - Art. 7 d.lgs. n. 152/2006 - Progetti relativi a linee ferroviarie a carattere regionale o locale - Assoggettamento a VIA secondo disposizioni regionali - Art. 12 L.r. Liguria n. 30/2009 - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza.
L’art. 7 del d.lgs. 152 del 2006, nel definire le competenze in materia di VIA e richiamando l’allegato IV, dispone che i progetti relativi ad opere riguardanti le linee ferroviarie a carattere regionale o locale siano assoggettati a VIA secondo le disposizioni delle leggi regionali, in contrapposizione alle opere attinenti ai tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza, di competenza statale. In questo caso la predisposizione di un procedimento di VIA regionale, anche in sede di conferenza di servizi, non eccede la competenza della regione, tenuto conto del fatto che la definizione di ferrovia regionale contenuta nell’art. 12 della L.r. Liguria n. 30/2009 non differisce da quella di cui all’allegato IV in questione, in quanto entrambe escludono la rete a lunga percorrenza e, dunque, le opere di interesse nazionale. Pres. Gallo, Est. Tesauro - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Liguria - CORTE COSTITUZIONALE - 28 maggio 2010, n. 186

 

VIA E VAS - VAS - Autorità competente - Autorità procedente - Distinzione - Art. 5, lett. p e q - Necessità di separazione. Nell’ambito della procedura di VAS, l’art. 5 del d.lgs. n. 152/2006 distingue l’autorità competente (lettera p) dall’autorità procedente (lett. q); quest’ultima è definita come la pubblica amministrazione che elabora il piano o programma, mentre la prima è la pubblica amministrazione a cui compete l’attività di valutazione ambientale. Ai fini dell’individuazione dell’autorità competente, il successivo art. 7, comma 6°, ha cura di specificare che, in sede regionale, l’autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, valorizzazione e protezione ambientale. Le ulteriori disposizioni sulla VAS contenute nel Codice dell’ambiente confermano, con chiarezza, la necessità di separazione fra le due differenti autorità - quella procedente e quella competente - il cui rapporto nell’ambito del procedimento di valutazione ambientale strategica appare tutto sommato dialettico, a conferma dell’intendimento del legislatore di affidare il ruolo di autorità competente ad un soggetto pubblico specializzato, in giustapposizione all’autorità procedente, coincidente invece con il soggetto pubblico che approva il piano (cfr., fra gli altri, art. 11, comma 2°; art. 12, comma 4°; artt. 13, 14 e 15). Pres. Arosio, Est. Zucchini - G.V. (avv. Grella) c. Comune di Cermenate (avv. Anania) e altri (n.c.) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 17 maggio 2010, n. 1526

VIA E VAS - VAS - Obbligatorietà della VAS - Art. 11, c. 5 d.lgs. n. 152/2006 - Piani e programmi adottati senza la VAS - Annullabilità per violazione di legge.
L’art. 11, c. 5 del d.lgs. n. 152/2006 conferma l’assoluta obbligatorietà della VAS, tanto è vero che i provvedimenti amministrativi di approvazione di piani e programmi adottati senza la VAS, dove prescritta, <<sono annullabili per violazione di legge>>. Pres. Arosio, Est. Zucchini - G.V. (avv. Grella) c. Comune di Cermenate (avv. Anania) e altri (n.c.) -  TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 17 maggio 2010, n. 1526

VIA E VAS - VAS - Autorità procedente - Scelta dell’autorità competente - Requisiti - Competenza tecnica e specializzazione - Imparzialità e indipendenza - Individuazione dell’autorità competente tra soggetti collocati all’interno dell’autorità procedente, legati da vincoli di subordinazione gerarchica - Illegittimità - Ragioni.
Nella scelta dell’autorità competente all’elaborazione della VAS , l’autorità procedente deve individuare soggetti pubblici che offrano idonee garanzie non solo di competenza tecnica e di specializzazione in materia di tutela ambientale, ma anche di imparzialità e di indipendenza rispetto alla stessa autorità procedente, allo scopo di assolvere la funzione di valutazione ambientale nella maniera più obiettiva possibile, senza condizionamenti - anche indiretti - da parte dell’autorità procedente. Qualora quest’ultima, infatti, individuasse l’autorità competente esclusivamente fra soggetti collocati al proprio interno, legati magari da vincoli di subordinazione gerarchica rispetto agli organi politici o amministrativi di governo dell’Amministrazione, il ruolo di verifica ambientale finirebbe per perdere ogni efficacia, risolvendosi in un semplice passaggio burocratico interno, con il rischio tutt’altro che remoto di vanificare la finalità della disciplina sulla VAS e di conseguenza di pregiudicare la corretta applicazione delle norme comunitarie, frustrando così gli scopi perseguiti dalla Comunità Europea con la direttiva 2001/42/CE. Pres. Arosio, Est. Zucchini - G.V. (avv. Grella) c. Comune di Cermenate (avv. Anania) e altri (n.c.) -  TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 17 maggio 2010, n. 1526

 

VIA - Natura - Profili di discrezionalità amministrativa - Sindacato del giudice amministrativo - Limiti. La valutazione d’impatto ambientale, anche con riferimento alla tutela dei siti di interesse naturalistico SIC e ZPS, non costituisce un mero giudizio tecnico, suscettibile in quanto tale di verificazione sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa, sul piano dell’apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all’interesse all’esecuzione dell’opera, apprezzamento che è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, nel caso in cui l’istruttoria sia mancata, o sia stata svolta in modo inadeguato, e sia perciò evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all’Amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 giugno 2009 n. 4206; Id., sez. V, 21 novembre 2007 n. 5910; Id., sez. VI, 17 maggio 2006 n. 2851; Id., sez. IV, 22 luglio 2005 n. 3917). Pres. Allegretta, Est. Picone - S. s.r.l. (avv. Pasqualone) c. Regione Puglia (avv. Lancieri) - TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 14 maggio 2010, n. 1897

 

VIA - Progetti di sviluppo di aree urbane - Sottoposizione a VIA - Superfici inferiori a 40 ha - Esclusione - All. B, punto 7, lett. b) d.P.R. 12 aprile 1996. Ai sensi dell' all. B punto 7 lett b) del D.P.R. 12 aprile 1996, devono essere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale i soli progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ha, sicchè è correttamente escluso dal procedimento in questione il progetto inerente un’area di superficie inferiore. Pres. Arosio, Est. Bini - B.L. e altro (avv. Losa) c. Comune di Legnano (avv. Ugoccioni), Azienda Ospedaliera - Ospedale Civile di Legnano (avv. Ferrari), Azienda Sanitaria Locale di Milano 1 (avv. Bottini) e altri (n.c.) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 5 maggio 2010, n. 1236

 

VIA - Procedimento - Strumento preventivo di tutela ambientale - Prescrizioni - Radicale diniego. Il procedimento di valutazione di impatto ambientale è, per sua natura e per sua configurazione normativa, uno strumento preventivo di tutela dell’ambiente, che si svolge prima rispetto all’approvazione del progetto, il quale dovrà essere modificato secondo le prescrizioni intese ad eliminare o ridurre l’incidenza negativa per l’ambiente (cfr. T.A.R. Liguria, Sez. I, 15 giugno 2006, n. 563) a condizione che ciò sia possibile e che non si imponga il radicale diniego di approvazione del progetto. Pres. Nicolosi, Est.De Berardinis - E. s.r.l. (avv.ti Leccese e Pesce) c. Regione Toscana (avv.ti Ciari e Bora), Ministero dei Beni ed Attività Culturali e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR TOSCANA, Sez. II - 20 aprile 2010, n. 986

VIA - Tutela preventiva dell’interesse pubblico - Profili elevati di discrezionalità amministrativa - Sindacato giurisdizionale - Limiti.
La valutazione di impatto ambientale, giacché finalizzata alla tutela preventiva dell’interesse pubblico, non si risolve in un mero giudizio tecnico, ma presenta profili particolarmente elevati di discrezionalità amministrativa, che sottraggono al sindacato giurisdizionale le scelte della P.A., ove non siano manifestamente illogiche ed incongrue (C.d.S., Sez. V, 21 novembre 2007, n. 5910; C.d.S., Sez. V, n. 4206/2009; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, n. 5403/2007) Pres. Nicolosi, Est. De Berardinis - E. s.r.l. (avv.ti Leccese e Pesce) c. Regione Toscana (avv.ti Ciari e Bora), Ministero dei Beni ed Attività Culturali e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR TOSCANA, Sez. II - 20/04/2010, n. 986

VIA - Principio di precauzione - Mera possibilità, insuscettibile di esclusione, di alterazioni negative - Opposizione alla realizzazione di un’attività - Discrezionalità amministrativa.
La valutazione di impatto ambientale comporta una valutazione anticipata finalizzata, nel quadro del principio comunitario di precauzione, alla tutela preventiva dell’interesse pubblico ambientale. Ne deriva che, in presenza di una situazione ambientale connotata da profili di specifica e documentata sensibilità, anche la semplice possibilità di un’alterazione negativa va considerata un ragionevole motivo di opposizione alla realizzazione di un’attività: anche alla luce degli ampi profili di discrezionalità amministrativa che presenta la valutazione di impatto ambientale sul piano dell’apprezzamento degli interessi pubblici, sfugge, pertanto, al sindacato giurisdizionale la scelta discrezionale della P.A. di non sottoporre beni di primario rango costituzionale, qual è quello dell’integrità ambientale, ad ulteriori fattori di rischio che, con riferimento alle peculiarità dell’area, possono implicare l’eventualità, non dimostrabile in positivo ma neanche suscettibile di esclusione, di eventi lesivi (così C.d.S., Sez. VI, 4 aprile 2005, n. 1462, in relazione ad un caso di inquinamento di una falda acquifera). Pres. Nicolosi, Est. De Berardinis - E. s.r.l. (avv.ti Leccese e Pesce) c. Regione Toscana (avv.ti Ciari e Bora), Ministero dei Beni ed Attività Culturali e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR TOSCANA, Sez. II - 20-04-2010, n. 986

VIA - DIRITTO DELL’ENERGIA - Illegittimità del procedimento di autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Illegittimità derivata del giudizio di compatibilità ambientale - Esclusione - Autonomia.
L’eventuale illegittimità del procedimento di autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, non può dispiegare alcuna illegittimità derivata sulla valutazione negativa di compatibilità ambientale, stante l’autonoma funzione di quest’ultima (cfr. T.A.R. Liguria, Sez. I, n. 563/2006). Pres. Nicolosi, Est. De Berardinis - E. s.r.l. (avv.ti Leccese e Pesce) c. Regione Toscana (avv.ti Ciari e Bora), Ministero dei Beni ed Attività Culturali e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR TOSCANA, Sez. II - 20-4-2010, n. 986

 

VIA E VAS - DIRITTO URBANISTICO - VAS - Finalità - Effetti sull’ambiente di piani e programmi. La valutazione ambientale strategica (VAS) è volta a garantire che gli effetti sull’ambiente di determinati piani e programmi siano considerati durante l'elaborazione e prima dell'adozione degli stessi, così da anticipare nella fase di pianificazione e programmazione quella valutazione di compatibilità ambientale che, se effettuata (come avviene per la valutazione di impatto ambientale) sulle singole realizzazioni progettuali, non consentirebbe di compiere un'effettiva valutazione comparativa, mancando in concreto la possibilità di disporre di soluzioni alternative per la localizzazione degli insediamenti e, in generale, per stabilire, nella prospettiva dello sviluppo sostenibile, le modalità di utilizzazione del territorio (T.A.R. Umbria Perugia, 19 giugno 2006, n. 325). Pres. D'Alessandro, Est. D'Alessio - T.N. (avv. Porcaro) c. Provincia di Napoli (avv. Scetta) e Regione Campania (avv. De Gennaro) e altro (n.c.). TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. II - 20 aprile 2010 n. 2043

 

VIA - Regione Friuli Venezia Giulia - L.r. n. 43/1990 - Inapplicabilità - Applicazione diretta della normativa statale - Art. 35 d.lgs. n. 152/2006 - Decorrenza - 13 febbraio 2009. Nella Regione Friuli Venezia Giulia, in materia di VIA, non si applica più l’art.5 della l.r. 43/1990 bensì, a partire dal 13 febbraio 2009,in forza dell’art. 35 del D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 come sostituito dall’art. 1, comma 3, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, si applica direttamente la normativa statale. Pres. Corasaniti, Est. Settesoldi - D.F. e altri (avv. Carbone) c. Comune di Trieste (avv.ti Danese e Frezza) - TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. - 15 aprile 2010, n. 226

 

VIA - Normativa comunitaria - Necessità di esperire la procedura di VIA - Valutazione caso per caso - Fissazione di soglie - Modifiche ex d.lgs. n. 4/2008 - Svolgimento di un sub procedimento preventivo - Progetti di cui all’allegato IV al d.lgs. n. 152/2006 sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni - Deroga all’obbligo di compiere la verifica - Potere regionale - Esclusione. La necessità di esperire la procedura di VIA, è rimessa dalla normativa comunitaria, per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale (direttiva 27 giugno 1985, n. 85/337/CEE, Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati: art. 4, paragrafo 2), a valutazioni caso per caso o alla fissazione di soglie. Per effetto delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 4 del 2008, l’effettuazione della VIA è ora subordinata, anziché alla determinazione di soglie, allo svolgimento di un subprocedimento preventivo volto alla verifica dell’assoggettabilità dell’opera alla VIA medesima (art. 20 d.lgs. n. 152 del 2006). Sicché, atteso il rinvio alla normativa nazionale, se non è dato ravvisare una violazione diretta della normativa comunitaria (la verifica delle regole di competenza interne, comunque, sarebbe preliminare al controllo del rispetto dei principi comunitari: sentenza n. 368 del 2008), per i progetti indicati dall’allegato IV al d.lgs. n. 152 del 2006, sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle Regioni, non sembra che queste possano derogare all’obbligo di compiere la verifica, potendo solo limitarsi a stabilire le modalità con cui procedere alla valutazione preliminare alla VIA vera e propria. Pres. Amirante ,Est. Finocchiaro - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Umbria - CORTE COSTITUZIONALE - 8 aprile 2010, n. 127

VIA - Obbligo di sottoporre il progetto alla procedura di VIA - Tutela ambientale - Livello di tutela uniforme - Introduzione di limiti quantitativi all’applicabilità della disciplina- Possibilità - Esclusione.
L’obbligo di sottoporre il progetto alla procedura di VIA, o, nei casi previsti, alla preliminare verifica di assoggettabilità alla VIA, attiene al valore della tutela ambientale (sentenze n. 225 e n. 234 del 2009), che, nella disciplina statale, costituisce, anche in attuazione degli obblighi comunitari, livello di tutela uniforme e si impone sull’intero territorio nazionale. La disciplina statale uniforme non consente di introdurre limiti quantitativi all’applicabilità della disciplina, anche se giustificati dalla ritenuta minor rilevanza dell’intervento configurato o dal carattere tecnico dello stesso. Pres. Amirante ,Est. Finocchiaro - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Umbria - CORTE COSTITUZIONALE - 8 aprile 2010, n. 127


VIA - Art. 46 L.r. Umbria n. 11/2009 - Esclusione dalla procedura di VIA di specifici progetti - Illegittimità costituzionale.
L’ art. 46 della legge della Regione Umbria n. 11 del 2009 è illegittimo, nella parte in cui esclude dalla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all’articolo 20 del d.lgs. n. 152 del 2006 i progetti relativi agli impianti mobili per il recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di cui all’allegato C, lettera R5, della parte IV, del d.lgs. n. 152 del 2006, anche se rientranti, con riferimento alle capacità complessivamente trattate, nella «tipologia di cui al punto 7, lettera zb), dell’allegato IV alla parte II del d.lgs. 152/2006, qualora trattino quantitativi medi giornalieri inferiori a duecento tonnellate e il tempo di permanenza degli stessi impianti sul sito predeterminato per lo svolgimento della campagna di attività non sia superiore a sessanta giorni». Pres. Amirante ,Est. Finocchiaro - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Umbria -
CORTE COSTITUZIONALE - 8 aprile 2010, n. 127

 

VIA - Interventi di modifica di impianti già esistenti - Sottoposizione a screening - Direttiva 85/337/CEE - Principio del “cumulo di progetti” - Interazione con gli insediamenti esistenti. La Direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla successiva Direttiva 97/11/CEE all’art. 4, c. 3, prevede criteri - riferibili agli interventi di modifica d’impianti già esistenti - che impongono di tenere conto, ai fini della sottoposizione a screening, della situazione di base in cui il nuovo intervento dovrà inserirsi e, in particolare, “del cumulo con altri progetti”. Pertanto la valutazione cui l’Amministrazione è chiamata non può esaurirsi nell’esame della modifica proposta quale fatto a sé stante, avulso dal contesto edilizio e ambientale di fondo, bensì deve tenere conto della sua interazione con gli insediamenti preesistenti, a maggior ragione se gli stessi - pur ricadenti in una zona costiera e di indubbio pregio ambientale - non siano stati a suo tempo sottoposti ad alcuna previa verifica ambientale. (cfr. Corte di Giustizia CE, Sez. III, 25 luglio 2008, n. 142; Corte di Giustizia CE, Sez. II, 28 febbraio 2008, causa C-2/07, nonché Cons. Stato , Sez. VI, 15 giugno 2004, n. 4163) Pres. Panunzio, Est. Plaisant - E. s.c.ar.l. (avv.ti Barberio e Porcu) c. Comune di Muravera (avv. Segneri), Regione Autonoma della Sardegna (avv.ti Contu, Murroni e Pani), Presidente del Consiglio dei Ministri (Avv. Stato) e altro (n.c.) - TAR SARDEGNA, Sez. II - 30 marzo 2010, n. 412

VIA - Interventi di ampliamento - Valutazione complessiva - Ratio - Segmentazione artificiosa - Compromissione dell’efficacia concreta della Direttiva VIA.
La ratio sottesa ad una valutazione complessiva degli interventi di ampliamento risiede nel voler evitare che un’artificiosa segmentazione degli interventi in distinte e procrastinate progettazioni possa compromettere l’efficacia concreta della Direttiva sulla VIA. Pres. Panunzio, Est. Plaisant - E. s.c.ar.l. (avv.ti Barberio e Porcu) c. Comune di Muravera (avv. Segneri), Regione Autonoma della Sardegna (avv.ti Contu, Murroni e Pani), Presidente del Consiglio dei Ministri (Avv. Stato) e altro (n.c.) - TAR SARDEGNA, Sez. II - 30 marzo 2010, n. 412

VIA - Modifiche o estensioni di progetti già autorizzati - Disciplina regionale della Sardegna - Del. di giunta 5/11 del 15/02/2005 - Armonizzazione con la disciplina comunitaria - Giudizio di sostanzialità della modifica - criteri di origine comunitaria - Effetti combinati dei nuovi interventi rispetto all’insediamento esistente.
La deliberazione della Giunta regionale della Sardegna 5/11, del 15 febbraio 2005 - nel disciplinare, all’All. A, la procedura di screening ambientale - vi sottopone, all’art. 2, “le modifiche o estensioni di progetti…già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente”, per poi escludere dallo stesso screening, all’art. 3, n. 6, “le modifiche non sostanziali”. Tale disciplina ben può essere armonizzata con la necessità, imposta dal diritto comunitario, di tener conto del “cumulo di effetti” tra il nuovo intervento e gli insediamenti ad esso preesistenti. E, difatti, la normativa regionale si limita ad introdurre un criterio inerente il grado di rilevanza richiesta affinché la modifica debba essere sottoposta a VIA (statuendo che debba trattarsi di una “modifica sostanziale”), ma non precisa affatto i criteri in base ai quali tale giudizio deve essere compiuto. Il giudizio di “sostanzialità della modifica” dovrà, quindi, effettuarsi, sulla base di tutti i criteri di origine comunitaria, quali la rilevanza del sito naturale interessato e, soprattutto, l’effetto combinato dei nuovi interventi rispetto all’insediamento edilizio preesistente. Diversamente ragionando - ritenendo, cioè, che la mancata previsione espressa del criterio di “cumulo” nella disciplina regionale ne impedisca l’utilizzo - si finirebbe per attribuire alla normativa locale un tenore incompatibile con il diritto comunitario, che ne dovrebbe comportare la disapplicazione. Pres. Panunzio, Est. Plaisant - E. s.c.ar.l. (avv.ti Barberio e Porcu) c. Comune di Muravera (avv. Segneri), Regione Autonoma della Sardegna (avv.ti Contu, Murroni e Pani), Presidente del Consiglio dei Ministri (Avv. Stato) e altro (n.c.) - TAR SARDEGNA, Sez. II - 30 marzo 2010, n. 412

 

VIA - Obbligo di sottoposizione a VIA o a verifica di assoggettabilità - Disciplina statale - Livello di tutela uniforme. L’obbligo di sottoposizione del progetto alla procedura di VIA, o nei casi previsti, alla preliminare verifica di assoggettabilità alla VIA, attiene al valore della tutela ambientale (sentenze n. 225 e n. 234 del 2009), che nella disciplina statale rappresenta, anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di tutela uniforme e si impone sull’intero territorio nazionale, pur nella concorrenza di altre materie, di competenza regionale (tra le altre, sentenze n. 249 del 2009 e n. 62 del 2008), comprese la «produzione», il «trasporto» e la «distribuzione nazionale dell’energia» (sent. n. 88 del 2009). Pres. Amirante, Est. Finocchiaro - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Puglia. CORTE COSTITUZIONALE - 26 marzo 2010, n. 120


VIA - Progetto definitivo - fase esecutiva della progettazione - Sottoponibilità a VIA degli impianti esistenti - Presupposti Revoca dell’autorizzazione - Rinnovo dell’autorizzazione - Regime di provvisorietà autorizzativa - Elettrodotti autorizzati ab antiquo - Procedura abbreviata ex art. 20, c. 2 L.r. Puglia n. 25/2008 - Esperimento della VIA - Necessità. La valutazione di impatto ambientale deve essere effettuata in relazione al progetto definitivo e non può essere rimessa alla fase esecutiva della progettazione, dato che solo nella prima fase è configurabile una strategia preventiva, secondo le finalità della procedura di VIA. Si può, quindi, affermare che la sottoponibilità a VIA degli impianti esistenti si pone ove non esista un’autorizzazione, o, in dipendenza dell’avvenuto accertamento di irregolarità dell’impianto, la conseguente revoca dell’autorizzazione ripristini una situazione pre-autorizzatoria per cui il conseguimento di un nuovo titolo è subordinato all’esperimento della procedura di VIA. (cfr. art. 29 t.u. Ambiente). Analogamente, si pone la necessità della VIA ogni volta che si debba procedere al rinnovo dell’autorizzazione (in tal senso la sentenza n. 1 del 2010), o anche quando, da un regime di provvisorietà autorizzativa, si passi alla necessaria verifica in funzione del conseguimento di un’autorizzazione definitiva: ed è il caso degli elettrodotti autorizzati ab antiquo in base all’art. 113 del r.d. n. 1775 del 1933. Per questi, dunque, la procedura abbreviata di autorizzazione di cui al comma 2 dell’art. 20 della legge della Regione Puglia n. 25 del 2008, non toglie che la VIA debba comunque essere esperita. Pres. Amirante, Est. Finocchiaro - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Puglia.
CORTE COSTITUZIONALE - 26 marzo 2010, n. 120


VIA - DIRITTO DELL’ENERGIA - Elettrodotti - Normativa comunitaria - Fissazione di soglie - Codice dell’Ambiente - Modifiche ex d.lgs. n. 4/2008 - Subprocedimento di verifica dell’assoggettabilità. La necessità di esperire la procedura di VIA, per gli elettrodotti, è rimessa dalla normativa comunitaria (direttiva n. 85/337/CEE: art. 4, paragrafo 2, in relazione al punto 3, lettera b, dell’allegato II) a valutazioni caso per caso o alla fissazione di soglie, pur nell’ambito del tendenziale principio di inderogabilità, da parte del legislatore nazionale, all’obbligo di VIA (Corte di giustizia CE, 23 novembre 2006, in causa n. C-486/04; Corte di giustizia CE, 8 settembre 2005, in causa C-121/03). Per effetto delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 4 del 2008 al Codice dell’ambiente, l’effettuazione della VIA è ora subordinata, anziché alla determinazione di soglie, allo svolgimento di un subprocedimento preventivo volto alla verifica dell’assoggettabilità dell’opera realizzanda alla VIA medesima. Pres. Amirante, Est. Finocchiaro - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Puglia.
CORTE COSTITUZIONALE - 26 marzo 2010, n. 120

VIA - DIRITTO DELL’ENERGIA - Varianti di tracciato degli impianti elettrici esistenti - Art. 4, c. 4 L.r. Puglia n. 25/2008 - Sottrazione alla VIA degli interventi concordati con i proprietari dei fondi e le amministrazioni interessate - Illegittimità costituzionale. Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 4, della legge della Regione Puglia n. 25 del 2008, nella parte in cui, comprendendo tra gli interventi di manutenzione ordinaria le varianti di tracciato degli impianti elettrici esistenti, concordate con i proprietari dei fondi interessati e le amministrazioni interessate, ha l’effetto di sottrarle alla valutazione d’impatto ambientale. Pres. Amirante, Est. Finocchiaro - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Puglia.
CORTE COSTITUZIONALE - 26 marzo 2010, n. 120

VIA - DIRITTO DELL’ENERGIA - Elettrodotti - Procedura autorizzatoria e procedura di VIA - Procedimenti autonomi finalizzati alla cura di interessi distinti. La procedura autorizzatoria per progetti relativi a linee e impianti elettrici e la procedura di VIA invece, sono autonomi e finalizzati alla cura di interessi distinti, pur se l’esito della VIA condiziona il merito della procedura autorizzatoria. Sebbene sia indubbio il collegamento, in termini di utilità concreta e finale per il richiedente, tra il procedimento diretto alla espressione del giudizio di compatibilità ambientale per la realizzazione di un impianto ed il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione, sono distinte le norme che individuano le autorità coinvolte e le rispettive modalità e termini per il compimento degli atti. Pres. Amirante, Est. Finocchiaro - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Puglia.
CORTE COSTITUZIONALE - 26 marzo 2010, n. 120

 

VIA - Codice dell’ambiente - Disposizioni transitorie - Procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della parte II del d.lgs. n. 152/2006 - Disciplina vigente al momento della presentazione dell’istanza - Opere destinate alla difesa nazionale - Fattispecie: opere di ampliamento della base USA di Vicenza. L'articolo 52 del codice dell'ambiente, nel testo anteriore alle modifiche del 2008, contenuto nelle disposizioni transitorie della parte II, relativa a valutazione di impatto ambientale e valutazione strategica, stabiliva che i procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto si concludono in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza in vigore all'epoca della presentazione di detta istanza. Ne deriva che per le opere destinate alla difesa nazionale, il cui procedimento di approvazione abbia avuto inizio anteriormente alla data di entrata in vigore del t.u. ambiente, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al DPCM n.377/88, che escludeva tali categorie di opere dalla necessità di VIA (fattispecie relativa alle opere di ampliamento della base militare USA di Vicenza). Pres. Boera, Est. Savoia - Legambiente Onlus e altri (avv.ti Cristofari, Sala, Trivellato, Vettori e Cesaroli) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri (Avv. Stato). TAR VENETO, Sez. I - 8 marzo 2010, n. 718

 

VIA - VAS - Differenza - Piani e programmi - Singoli progetti - Art. 5, d.lgs. n. 152/2006. L’art. 5, let. a), del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce chiaramente che la Valutazione Ambientale Strategica riguarda solo i piani e i programmi e non i singoli progetti. Pres. Passanisi, Est. Capitanio - Comune di Pergola (avv. Bedetti) c. Provincia di Pesaro e Urbino (avv. Valentini), Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e altri (Avv. Stato), A.S.U.R. Marche Zona Territoriale n. 3 di Fano (avv. Barattini) e altri (n.c.) - TAR MARCHE, Sez. I - 4 marzo 2010, n. 100

VIA - Finalità - Rapporti con la disciplina di tutela paesaggistica.
Lo spirito della V.I.A. non è quello di vietare tout court interventi che incidano sull’ambiente (essendo all’uopo sufficiente l’apposizione di vincoli inderogabili che vietino, ad esempio, l’edificazione o altre attività similari), bensì quello di valutare la “sostenibilità” di interventi che sicuramente interferiscono con l’ambiente. Del resto, l’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, dopo aver posto al primo comma la regola generale secondo cui i proprietari di beni sottoposti a tutela secondo le norme dello stesso Testo Unico e/o dei piani paesistici non possono distruggerli o modificarli in modo da alterarne l’identità, al secondo comma stabilisce che i soggetti summenzionati debbono sottoporre alle autorità competenti i progetti di opere che intendano realizzare sui beni tutelati, e ciò ai fini della valutazione della compatibilità paesaggistica (il che vuol dire che non è vietato in assoluto intervenire su questi beni). Analogo discorso è a farsi per gli aspetti - spesso sovrapposti con quelli paesaggistici - concernenti la compatibilità ambientale. Pres. Passanisi, Est. Capitanio - Comune di Pergola (avv. Bedetti) c. Provincia di Pesaro e Urbino (avv. Valentini), Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e altri (Avv. Stato), A.S.U.R. Marche Zona Territoriale n. 3 di Fano (avv. Barattini) e altri (n.c.) - TAR MARCHE, Sez. I - 4 marzo 2010, n. 100

 

VIA - FAUNA E FLORA - Direttiva “habitat” - Valutazione delle incidenze - Necessità - Codice dell’ambiente - Inadempimento di uno Stato (Francia) - Art. 6, nn. 2 e 3, Direttiva 92/43/CEE. Ai sensi dell’art. 6, n. 3, della direttiva «habitat», la possibilità di esentare, in termini generali, talune attività, conformemente alla normativa in vigore, dalla necessità di una valutazione delle incidenze sul sito interessato non è conforme a tale disposizione. Pertanto, una siffatta esenzione non è idonea a garantire che tali attività non pregiudichino l’integrità del sito protetto (v., in tal senso, sentenza 10/01/2006, causa C-98/03, Commissione/Germania). Conseguentemente, tenuto conto del livello di analoga protezione previsto dal n. 2 dell’art. 6 della direttiva «habitat» e dal successivo n. 3, l’art. L. 414-1, n. 5, terzo comma, quarto periodo, del Codice dell’ambiente, laddove dichiara in termini generali che talune attività, come la caccia e la pesca, non sono fonte di perturbazioni, può essere considerato conforme all’art. 6, n. 2, della detta direttiva solamente qualora sia garantito che tali attività non generino alcuna perturbazione idonea ad incidere in modo significativo sugli obiettivi della detta direttiva. Sicché, ai sensi dell’art. 6, n. 3, della direttiva «habitat», qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito ma idoneo a incidere sul sito medesimo in modo significativo deve costituire oggetto di opportuna valutazione delle sue incidenze su tale sito alla luce degli obiettivi di conservazione del medesimo. Pres. Bonichot - Rel. Bay Larsen - Commissione europea c. Repubblica francese. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 04/03/2010, Sentenza C-241/08

 

VIA - Trasposizione non corretta - Zone speciali di conservazione - Conseguenze significative di un progetto sull’ambiente - Carattere “non perturbatorio” di talune attività - Valutazione delle incidenze sull’ambiente - Contratti Natura 2000 - Inadempimento di uno Stato (Francia) - Art. 6, nn. 2 e 3, Direttiva 92/43/CEE. La Repubblica francese, prevedendo da un lato, in termini generali, che la pesca, le attività acquicole, la caccia e le altre attività venatorie praticate nelle condizioni e sui territori autorizzati dalle leggi e dai regolamenti in vigore non costituiscono attività perturbatorie o aventi conseguenze analoghe, e, dall’altro, esentando sistematicamente dalla procedura di valutazione delle incidenze sul sito i lavori, le opere e le realizzazioni previsti dai contratti Natura 2000, e esentando sistematicamente da tale procedura i programmi e i progetti di lavori, di opere o di realizzazioni soggetti a regime dichiarativo, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, rispettivamente, dell’art. 6, n. 2, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e dell’art. 6, n. 3, della direttiva medesima. Pres. Bonichot - Rel. Bay Larsen - Commissione europea c. Repubblica francese. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 04/03/2010, Sentenza C-241/08

 

VIA - Progetto definitivo sensibilmente diverso da quello preliminare - Art. 42 d.lgs. n. 152/2006 - Rinnovo dell’istruttoria - Successivo procedimento autorizzatorio. L’art. 42,c. 4 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 impone la rinnovazione dell’istruttoria ai fini del rilascio della VIA anche nel caso di progetto definitivo sensibilmente diverso da quello preliminare; il successivo procedimento autorizzatorio non può che svolgersi sullo stesso progetto che la VIA abbia ottenuto, sicché, nel caso di variazioni sostanziali del medesimo che portino ad un progetto “sensibilmente diverso” deve al riguardo essere acquisita nuova VIA su quest’ultimo, pena altrimenti l’elusione del giudizio di compatibilità ambientale e restando ovviamente irrilevante l’istruttoria compiuta sul progetto variato in sede di conferenza di servizi.(cfr. Cons. St., Sez. VI, 31 gennaio 2007, n. 370; cfr. altresì Cons. St., Sez. V, 16 giugno 2009, n. 3849, laddove è stata affermata, sia pure in diversa fattispecie concernente la sottoposizione a VIA di porzioni di opera, la necessità che la valutazione ambientale debba riguardare unitariamente l’opera nel suo complesso allo scopo di poterne apprezzare i livelli di qualità finale, pena altrimenti l’elusione delle finalità perseguite dalla legge attraverso la stessa VIA). Pres. Riccio, Est. Dell’Utri - Regione Campania (avv. Lacatena) c. Comune di Pastorano (avv.ti Troisi, Abbamonte e Cuoco) - (Conferma Tar Campania,Napoli n. 01664/2008) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 26 febbraio 2010, n. 1142

 

VIA - Realizzazione del progetto - Valutazione degli effetti diretti ed indiretti sull’uomo- Esistenza di insediamenti produttivi circostanti - Istruttoria - Mancata valutazione - Illegittimità del giudizio di compatibilità ambientale. Ai sensi sia dell’art. 2, lett. b, del d.P.R. 12 aprile 1996, sia dell’art. 24, lett. b), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la valutazione di impatto ambientale deve assicurare che “per ciascun progetto siano valutati gli effetti diretti ed indiretti della sua realizzazione sull’uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull’aria, sul clima, sul paesaggio e sull’interazione tra detti fattori, sui beni materiali e sul patrimonio culturale ed ambientale”. Ne consegue l’illegittimità del giudizio di compatibilità ambientale la cui istruttoria sia risultata carente sotto il profilo della valutazione dell’esistenza di insediamenti produttivi circostanti (quali che ne siano i caratteri, ossia irrilevante restando che si tratti di aziende agricole o zootecniche a carattere industriale). Pres. Riccio, Est. Dell’Utri - E. s.r.l. (avv. carbone) c. I.A. e altri (avv.ti Romano e Troisi) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 26 febbraio 2010, n. 1134
 

VIA - Disciplina - Materia della tutela dell’ambiente - Art. 117, c. 2, lett. s) Cost. - Competenza legislativa esclusiva statale - Regioni - Norme di tutela ambientale più elevata. La materia nella quale devono essere collocate le discipline relative alla valutazione di impatto ambientale riguarda la tutela dell’ambiente e rientra, perciò, nell’ambito della previsione di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, trattandosi di procedure che valutano in concreto e preventivamente la “sostenibilità ambientale”. Va altresì ricordato, al riguardo, che la disciplina statale relativa alla tutela dell’ambiente «viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza», salva la facoltà di queste ultime di adottare norme di tutela ambientale più elevata nell’esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che concorrano con quella dell’ambiente (sentenza n. 104 del 2008, con rinvio alla sentenza n. 378 del 2007). Pres. Amirante, Est. Grossi - Commissario dello Stato per la Regione Siciliana e dal Presidente del Consiglio dei ministri c. Regione siciliana e Regione Campania - CORTE COSTITUZIONALE - 26 febbraio 2010, n. 67


VIA - Lavori preliminari di estrazione di idrocarburi al largo delle coste pugliesi - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Pronuncia di compatibilità ambientale - Tutela cautelare - Mancata convocazione della Regione Puglia - Omessa considerazione del carattere inquinate della tecnica “air gun” - Mancata considerazione degli effetti pregiudizievoli sulle attività produttive del territorio costiero.
Va concessa la tutela cautelare avverso il provvedimento con il quale il Ministero dell’Ambiente si è pronunciato positivamente sulla compatibilità ambientale dei lavori preliminari alla attività di estrazione di idrocarburi al largo delle coste pugliesi, atteso che: è stato omesso il perfezionamento della procedura di composizione della commissione tecnica di verifica di impatto ambientale mercè convocazione del rappresentante designato dalla Regione Puglia , con conseguente mancata valutazione di interessi ascrivibili all’ente territoriale; è stata omessa ogni considerazione sul carattere inquinante della tecnica di prospezione geofisica denominata “ Air gun” , soprattutto in rapporto alla mancata considerazione di una alternativa tecnicamente praticabile allo stato delle conoscenze di settore e delle caratteristiche di sensibilità dell’area ove si svolge l’attività in questione ; non sono stati adeguatamente considerati gli effetti pregiudizievoli derivanti dall’utilizzo della suddetta metodica di prospezione geofisica per la salvaguardia di alcune specie marine; è stata omessa ogni valutazione dei pregiudizi che l’attività di ricerca petrolifera in argomento può produrre a carico delle attività produttive attraverso le quali si manifesta la vocazione del territorio costiero. Pres. Ravalli, Est. Di Bello - Comune di Ostuni (Br) (Avv. Zaccaria) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) e con l’intervento ad adiuvandum di Comune di Fasano (Br) (Avv. Carparelli) e Regione Puglia (Avv. Triggiani) - (accoglie la domanda di sospensiva) - TAR PUGLIA - Lecce, Sez. I - ordinanza 24 febbraio 2010 n. 130

 

VIA - L. r. Toscana n. 79/98 - Esclusione della procedura di VIA - Mitigazione degli effetti sfavorevoli sull’ambiente - Monitoraggio successivo - AIA. La legge regionale toscana n. 79/98, facendo riferimento alla possibilità di escludere la procedura di v.i.a. non solo in presenza di specifiche prescrizioni finalizzate alla “eliminazione” degli impatti sfavorevoli sull’ambiente ma anche solo finalizzate alla “mitigazione” di essi, ammette la possibilità, nei limiti di quanto ragionevolmente constatato in sede tecnica istruttoria, di conseguenze ricadenti sul profilo ambientale, purché limitate da specifici interventi che ben possono essere sottoposti a successivo monitoraggio in ordine alla loro concreta ed effettiva funzionalità, anche attraverso la necessaria instaurazione di specifico procedimento come è quello di autorizzazioni integrata ambientale. Pres. Nicolosi, Est. Correale - Associazione F. e altri (avv.ti Peruzzi, Chiti e Tasselli) c. Provincia di Pistoia (avv.ti Pupino e Coppola), Comune di Serravalle Pistoiese (avv. Cecchi), Soprintendenza Beni Ambientali e Architettonici di Firenze e Pistoia e altro (Avv. Stato) e altri (n.c.). TAR TOSCANA, Sez. II - 5 febbraio 2010, n. 195
 

VIA - Regione Veneto - L.r. n. 10/99 - Comune interessato - Mancato coinvolgimento nel procedimento di VIA - Illegittimità. Nel corso del procedimento di VIA, al “comune interessato” (secondo la definizione di cui all’art. 2, lett. m) della L.r. Veneto n. 10/99) deve essere garantita la possibilità di esprimere il parere previsto dall’art. 17 della medesima legge regionale. Il mancato coinvolgimento dell’ente locale il cui territorio sia potenzialmente interessato dalla propagazione di inquinanti nel sottosuolo (nella specie, per effetto della realizzazione di una discarica), comporta, pertanto, l’illegittimità del giudizio favorevole di compatibilità ambientale. Pres. Di Nunzio, Est. Morgantini - Comune di Villafranca di Verona (avv.ti Avanzi, Dalfini e Zambelli) c. Regione Veneto (avv.ti Ligabue, Munari e Zanon). TAR VENETO, Sez. III - 2 febbraio 2010, n. 304

 

VIA - AIA - Evoluzione normativa - Rapporti tra le due procedure. Nell’impostazione originaria del DPR 12 aprile 1996 l’impatto ambientale di un’opera o di un impianto era misurato esclusivamente attraverso la procedura di VIA (previo esame dell’assoggettabilità qualora il progetto non rientrasse nei casi di VIA codificati). Alla decisione sulla VIA si collegavano poi le singole autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell’opera o il funzionamento dell’impianto. Con l’introduzione dell’AIA tutte queste autorizzazioni sono state raggruppate in un giudizio complessivo. Nell’AIA sono tra l’altro confluite (v. allegato II del Dlgs. 59/2005) l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui al DPR 203/1988, l’autorizzazione allo scarico di cui al Dlgs. 152/1999, l’autorizzazione alla realizzazione e modifica di impianti di smaltimento o recupero di rifiuti ex art. 27 del Dlgs. 22/1997, nonché l’autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti ex art. 28 del Dlgs. 22/1997. Formalmente è rimasta autonoma la procedura di VIA, che deve precedere il rilascio dell’AIA e ne condiziona il contenuto (v. art. 5 comma 12 e art. 7 comma 2 del Dlgs. 59/2005). È però evidente che l’ampiezza delle valutazioni svolte in relazione all’AIA si riflette sulla procedura di VIA, nella quale assumono rilievo necessariamente anche gli studi effettuati in vista del rilascio dell’AIA. L’impatto ambientale di un’opera o di un impianto non potrebbe infatti essere compiutamente inquadrato senza prendere in considerazione gli approfondimenti tecnici che conducono al rilascio dell’AIA e alla contestuale formulazione dei limiti relativi alla produzione di inquinanti (v. art. 7 commi 3 e 4 del Dlgs. 59/2005). Pres. Petruzzelli, Est. Pedron - Comune di Marcheno (avv.ti Stefano e Bezzi) c. Regione Lombardia (avv. Cederle). TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 22 gennaio 2010, n. 211

VIA - AIA - Impugnazione separata dei relativi atti - Possibilità. Il fatto che la VIA e l’AIA tendano a formare un unicum non impedisce l’impugnazione separata dei relativi atti, in quanto se il materiale tecnico è comune rimangono diversi gli effetti giuridici dei provvedimenti finali. Con la VIA (e con la valutazione di assoggettabilità) viene emessa una pronuncia sulla localizzazione dell’opera o dell’impianto. Chi si oppone alla localizzazione scelta (o al giudizio circa l’idoneità dell’area a sostenere le modifiche strutturali o gli ampliamenti di opere e impianti già esistenti) ha interesse a impugnare in modo autonomo il relativo provvedimento, ottenendo così anche un effetto inibitorio sull’AIA. D’altra parte l’impugnazione degli atti relativi alla VIA deve comunque essere seguita dall’impugnazione del rilascio dell’AIA, perché l’oggetto della VIA è definito dalle prescrizioni formulate contestualmente all’AIA, e pertanto è il provvedimento favorevole su quest’ultima che stabilisce a quali condizioni l’impatto ambientale sia accettabile. Pres. Petruzzelli, Est. Pedron - Comune di Marcheno (avv.ti Stefano e Bezzi) c. Regione Lombardia (avv. Cederle). TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 22 gennaio 2010, n. 211

 

VIA - AREE PROTETTE - Progetti assoggettati a VIA interessanti P-SIC, SIC o ZPS - Valutazione di incidenza - Assorbimento nell’ambito della procedura di VIA - Art. 5, c. 4 d.P.R. n. 357/97. Ai sensi dell’art. 5, c. 4 del d.P.R. n. 357/1997, per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della procedura di V.I.A., che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. (cfr. C.d.S., Sez. VI, 22 novembre 2006, n. 6831). Pres. f.f. Maisano, Est. Tomaiuoli - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile e altro (Avv. Stato) c. Assessorato Regionale del territorio e dell’ambiente della Regione Sicilia (avv.ti Arcadipane, Cordovana e Spedale) e Comune di Lampedusa e Linosa (avv. Parlato) - TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 20 gennaio 2010, n. 583

VIA - Atti di autorizzazione o approvazione non preceduti da VIA - Sanzione della nullità - Art. 4, ultimo comma, d.lgs. n. 152/2006 - Disciplina ante e post novella ex d.lgs. n. 3/2008.
Mentre il legislatore del 2006 all’art. 4, ult. comma del Codice dell’Ambiente, aveva previsto la più grave sanzione della nullità degli atti di autorizzazione od approvazione non preceduti dalla VIA, con l’art. 1, comma 3 del D.Lg.vo 16.1.2008 n. 3, che ha modificato il citato art. 29 del D. Lg.vo 152/2006, si è tornati all’inquadramento della violazione di legge in esame nella generale categoria dell’annullamento (per la “sola” annullabilità, prima dell’entrata in vigore del Codice dell’Ambiente, si era già espresso C.d.S, Sez. VI, 3 marzo 2006, n. 1023). Pres. f.f. Maisano, Est. Tomaiuoli - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile e altro (Avv. Stato) c. Assessorato Regionale del territorio e dell’ambiente della Regione Sicilia (avv.ti Arcadipane, Cordovana e Spedale) e Comune di Lampedusa e Linosa (avv. Parlato) - TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 20 gennaio 2010, n. 583

VIA - Procedimento - Natura - Mezzo preventivo di tutela ambientale - VIA postuma alla realizzazione dell’opera - Illegittimità.
Il procedimento di valutazione di impatto ambientale è per sua natura e configurazione normativa un mezzo preventivo di tutela dell'ambiente, che si svolge prima rispetto all'approvazione del progetto (il quale deve essere modificato secondo le prescrizioni intese ad eliminare o ridurre l'incidenza negativa dell’opera progettata) e conseguentemente prima della realizzazione dell’opera (fisiologicamente successiva all’approvazione del progetto). La natura ontologicamente preventiva della V.I.A. è costantemente affermata tanto dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte Giustizia CE, Sez. II, 03 luglio 2008, nella causa C-215/06, nonché Corte Giustizia CE, Sez. II, 05 luglio 2007, nella causa C-255/05), quanto da quella nazionale (T.A.R. Liguria Genova, Sez. I, 15 giugno 2006, n. 563; nonché T.A.R. Puglia Bari, Sez. I, 10 aprile 2008 , n. 894; T.A.R. Liguria Genova, Sez. I, 16 febbraio 2008, n. 306; T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. I, 11 agosto 2007, n. 726). Ne consegue che una VIA postuma all’autorizzazione dell’opera e allo svolgimento dei lavori deve considerarsi illegittima, perché adottata in violazione dei precetti comunitari (dr. 85/337) e nazionali (artt. 3 ter e 29 del d.lgs. n. 152/2006) improntati al principi di precauzione e prevenzione dell’azione ambientale. Pres. f.f. Maisano, Est. Tomaiuoli - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile e altro (Avv. Stato) c. Assessorato Regionale del territorio e dell’ambiente della Regione Sicilia (avv.ti Arcadipane, Cordovana e Spedale) e Comune di Lampedusa e Linosa (avv. Parlato) - TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 20 gennaio 2010, n. 583

VIA - Amministrazione preposta al giudizio di compatibilità - Pronuncia successiva alla realizzazione delle opere - Obbligatorietà - Esclusione.
In linea di principio, l’Amministrazione preposta al giudizio di compatibilità ambientale non può considerarsi tenuta ad esprimere tale giudizio dopo l’inizio delle opere. Pres. f.f. Maisano, Est. Tomaiuoli - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile e altro (Avv. Stato) c. Assessorato Regionale del territorio e dell’ambiente della Regione Sicilia (avv.ti Arcadipane, Cordovana e Spedale) e Comune di Lampedusa e Linosa (avv. Parlato) - TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 20 gennaio 2010, n. 583

VIA - Giudizio di compatibilità ambientale negativo - Interventi o progetti oggetto di verifica - realizzabilità in funzione di eccezionali motivi di interesse pubblico - Art. 5, cc. 9 e 10 d.P.R. n. 357/97 - Art. 1, ult. comma, D.M. 17/10/2007 - Ponderazione e giudizio di prevalenza - Soggetti preposti all’autorizzazione dell’opera.
Anche a fronte di un giudizio di compatibilità ambientale negativo, gli interventi o i progetti oggetto di verifica possono comunque essere “autorizzati”, laddove ricorrano quei pregnanti ed eccezionali motivi di interesse pubblico espressamente indicati dal legislatore (cfr.art. 5, cc. 9 e 10 del d.P.R. n. 357/97 e art. 1, ultimo comma, D.M. 17/10/2007). La ponderazione ed il giudizio di prevalenza degli interessi de quibus intervengono in un momento successivo al giudizio negativo di compatibilità ambientale e gravano sui soggetti preposti all’autorizzazione dell’opera, soggetti che, acquisita la previa VIA negativa, sono chiamati a vagliare ed esternare le eccezionali e prevalenti ragioni pubbliche (per come tipizzate dal legislatore) che eventualmente impongano comunque la realizzazione dell’intervento. Pres. f.f. Maisano, Est. Tomaiuoli - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile e altro (Avv. Stato) c. Assessorato Regionale del territorio e dell’ambiente della Regione Sicilia (avv.ti Arcadipane, Cordovana e Spedale) e Comune di Lampedusa e Linosa (avv. Parlato) - TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 20 gennaio 2010, n. 583
 

VIA - Emergenza rifiuti in Campania - Art. 9, c.5 D.L. n. 90/2008 - Procedura di Via in deroga alle norme nazionali e regionali vigenti - Direttiva 85/337/CE - Progetti adottati mediante un atto legislativo nazionale specifico - Derogabilità alle disposizioni aventi generale applicazione in tema di VIA. L’art. 9, comma 5, del decreto legge 90/2008, per l’evidente ragione che l’emergenza rifiuti in atto nella regione Campania richiede la compressione dei tempi e lo snellimento delle procedure amministrative, ha previsto una procedura per il rilascio della VIA in deroga alle norme nazionali e regionali vigenti. A tal fine, va osservato come l’ordinamento comunitario attribuisca agli Stati membri un certo margine di discrezionalità, atteso che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della Direttiva 27 giugno 1985 n. 85/337/CE (Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati), gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell’autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un’autorizzazione e una valutazione del loro impatto. La stessa Direttiva (art. 1, comma 5) stabilisce che le relative disposizioni non trovano applicazione relativamente “ai progetti adottati nei dettagli mediante un atto legislativo nazionale specifico, inteso che gli obiettivi perseguiti dalla presente direttiva, incluso l’obiettivo della disponibilità delle informazioni, vengono raggiunti tramite la procedura legislativa”. Proprio le disposizioni introdotte dal decreto legge 90 integrano quell’“atto legislativo specifico”, in presenza del quale, secondo quanto disposto dalla Direttiva di cui sopra, è consentita la derogabilità alle disposizioni aventi generale applicazione in tema di valutazione di impatto ambientale. Pres. Giovannini, Est. Politi - V.A. e altri (avv.ti Sorge, Sorge e Di Costanzo) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.). TAR LAZIO, Roma, Sez. I - 18 gennaio 2010, n. 319

VIA - Emergenza rifiuti in Campania - Art. 9, c. 5 D.L. n. 90/2008 - Poteri attribuiti al Sottosegretario di Stato e al Consiglio dei Ministri - Carattere di illegittimità - Esclusione. La procedura di cui all’art. 9, c. 5 del D.L. n. 90/2008, alla luce non soltanto del carattere derogabile assunto dalle prescrizioni di riferimento della Direttiva 85/337/CE, ma anche dell’eccezione di cui al comma 5 dell’art. 1 della Direttiva stessa, ben possono formare oggetto di diversa configurazione (anche di carattere derogatorio): per l’effetto non rinvenendosi - alla luce della prevista deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al D.Lgs. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. 4/2008), “nonché alla pertinente legislazione regionale in materia per la valutazione relativa all'apertura delle discariche ed all'esercizio degli impianti” - carattere di illegittimità nelle previsioni legislative che attribuiscono al Sottosegretario di Stato il potere di procedere “alla convocazione della conferenza dei servizi che è tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre sette giorni dalla convocazione” ed al Consiglio dei Ministri, “qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi non intervenga nei termini previsti”, ovvero sia negativo, la prerogativa di esprimersi “in ordine al rilascio della VIA entro i sette giorni successivi”; prescrizioni, queste ultime, la cui non irragionevole configurazione (anche in presenza del potere “sostitutivo” come sopra rimesso ai suindicati organismi statali) trova elementi di ulteriore validazione ove si consideri che la conferenza dei servizi esercita un potere di amministrazione consultiva e non di amministrazione attiva (non essendo essa tenuta ad assumere decisioni, quanto, piuttosto, a rendere un parere non vincolante). Pres. Giovannini, Est. Politi - V.A. e altri (avv.ti Sorge, Sorge e Di Costanzo) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.). TAR LAZIO, Roma, Sez. I - 18 gennaio 2010, n. 319

 

VIA - SIC - Progetto assoggettato a valutazione di impatto ambientale - Procedura VIA conclusa positivamente - Valutazione di incidenza - Necessità - Esclusione - Art. 5, c. 4 d.P.R. n. 357/97. A mente dell’art. 5, c. 4 del D.P.R. n. 357/1997, ove un progetto sia assoggettato a valutazione di impatto ambientale, interessando un sito di interesse comunitario (SIC) ovvero un SIC e una o più zone speciali di conservazione, e ove la procedura di VIA si sia conclusa favorevolmente, non occorre effettuare la valutazione di incidenza del progetto sull’ambiente, posto che in tal caso la procedura di VIA tiene conto anche degli effetti diretti ed indiretti del progetto sugli habitat naturali e sulle specie animali. Pres. f.f. Lotti, Est. Graziano - Comune di Borgomanero (avv. Cavallaro) c. Ministero dello Sviluppo Economico e altri (Avv. Stato). TAR PIEMONTE, Sez. I - 15 gennaio 2010, n. 234

 

VIA - Direttiva habitat - Casi di obbligatoria e preventiva valutazione d’incidenza ambientale - Art. 6, n. 3, dir. 92/43, e succ. mod. dir. 2006/105. In forza dell’art. 6, n. 3 prima frase, (direttiva 92/43, e succ. mod. direttiva 2006/105) della direttiva habitat qualsiasi piano o progetto che possa pregiudicare significativamente il sito interessato non può essere autorizzato senza una preventiva valutazione della sua incidenza sullo stesso (sentenza 7/09/2004, causa C-127/02, Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging). Pres. Bonichot - Rel. Bay Larsen - Stadt Papenburg c. Repubblica federale di Germania. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 14/01/2010, Sentenza C-226/08

VIA - AREE PROTETTE - Siti di importanza comunitaria (SIC) - Canale navigabile dell’estuario - Continue misure di manutenzione - Valutazione d’impatto ambientale - Necessità - Presupposti - Unicità del progetto - Art. 6, nn. 3 e 4, direttiva 92/43, e succ. mod. direttiva 2006/105. L’art. 6, nn. 3 e 4, della direttiva 92/43, come modificata dalla direttiva 2006/105, dev’essere interpretato nel senso che continue misure di manutenzione del canale navigabile dell’estuario, le quali non siano direttamente connesse o necessarie alla gestione del sito e siano già state approvate in base al diritto nazionale prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva 92/43, come modificata dalla direttiva 2006/105, devono essere assoggettate, nella misura in cui esse costituiscono un progetto e possono avere incidenze significative sul sito interessato, ad una valutazione del loro impatto su tale sito in applicazione delle citate disposizioni nel caso di loro prosecuzione dopo l’inserimento del sito, conformemente all’art. 4, n. 2, terzo comma, di tale direttiva, nell’elenco dei siti di importanza comunitaria. Qualora si possa ritenere, in considerazione, segnatamente, della frequenza, della natura o delle condizioni di esecuzione delle dette misure, che queste ultime costituiscano un’unica operazione, in particolare qualora esse siano finalizzate al mantenimento di una certa profondità del canale navigabile con dragaggi regolari e necessari a tal fine, tali misure di manutenzione possono essere considerate un unico e solo progetto ai sensi dell’art. 6, n. 3, della direttiva 92/43, come modificata dalla direttiva 2006/105. Pres. Bonichot - Rel. Bay Larsen - Stadt Papenburg c. Repubblica federale di Germania. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 14/01/2010, Sentenza C-226/08

VIA - AREE PROTETTE - Direttiva habitat - Interventi su aree SIC - Art. 6, nn. 3 e 4, direttiva 92/43, e succ. mod. direttiva 2006/105 - Interpretazione autentica della norma.
L’art. 6, nn. 3 e 4, della direttiva 92/43, come modificata dalla direttiva 2006/105, della direttiva habitat dev’essere interpretato nel senso che continue misure di manutenzione del canale navigabile dell’estuario, le quali non siano direttamente connesse o necessarie alla gestione del sito e siano già state approvate in base al diritto nazionale prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva habitat, devono essere assoggettate, nella misura in cui esse costituiscono un progetto e possono avere incidenze significative sul sito interessato, ad una valutazione del loro impatto su tale sito ai sensi delle citate disposizioni nel caso di loro prosecuzione dopo l’inserimento del sito, conformemente all’art. 4, n. 2, terzo comma, di tale direttiva, nell’elenco dei SIC. Pres. Bonichot - Rel. Bay Larsen - Stadt Papenburg c. Repubblica federale di Germania. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 14/01/2010, Sentenza C-226/08

VIA - AREE PROTETTE - Direttiva habitat - Progetti pubblici e privati in aree SIC - Nozioni di «piano» e di «progetto» e valutazione dell’impatto ambientale - Fattispecie: lavori di dragaggio di un canale navigabile. La direttiva habitat non definisce le nozioni di «piano» e di «progetto», ha rilevato che la nozione di «progetto» di cui all’art. 1, n. 2, secondo trattino, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati è rilevante al fine di trarne la nozione di «piano» o di «progetto» ai sensi della direttiva habitat (sentenza Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging). Nella specie, un’attività che consiste in lavori di dragaggio di un canale navigabile può rientrare nella nozione di «progetto» ai sensi dell’art. 1, n. 2, secondo trattino, della direttiva 85/337, che si riferisce ad «altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo». Pertanto, si può considerare che una siffatta attività rientri nella nozione di «progetto» di cui all’art. 6, n. 3, della direttiva habitat. Inoltre, il fatto che la detta attività sia stata autorizzata in via definitiva in base al diritto nazionale prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva habitat non osta, di per sé, a che essa possa essere considerata, per ogni intervento nel canale navigabile, un progetto distinto ai sensi della direttiva habitat. Pres. Bonichot - Rel. Bay Larsen - Stadt Papenburg c. Repubblica federale di Germania. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 14/01/2010, Sentenza C-226/08
 

VIA - Area sottoposta a vincolo paesaggistico - Preventivo parere della’autorità competente alla tutela paesaggistica - Mancato inoltro del parere - regione - Potere di deliberare in ordine alla compatibilità ambientale di un progetto incidente su area sottoposta a vincolo - Sussistenza - Art. 142 d.lgs. n. 42/2004 - Art. 74 d.lgs. n. 152/2006. Il mancato inoltro del parere dell’autorità competente per la tutela paesaggistica (Direzione regionale per i bei culturali e paesaggistici)e, ritualmente e tempestivamente richiesto, non priva la Regione del potere di deliberare in ordine alla compatibilità ambientale di un progetto incidente su un’area- risorgiva - sottoposta a vincolo ambientale paesaggistico , tanto più che la Regione ha comunque la disponibilità di un proprio organo tecnico cui compete l’espressione di parere in materia di impatto ambientale: non si ravvisa infatti, allo stato attuale della normativa, l’esistenza di uno specifico obbligo di pronunciamento espresso della sopracitata Autorità statale, men che meno alla luce del disposto degli artt. 142 d.lgs 42/2004 in relazione all’art. 74 del d.lgs 152/2006. Pres. Corasaniti, Est. Settesoldi - G.S. e altri (avv. Longo) c. Provincia di Pordenone (avv.ti De Col e Rosati), Comune di San Vito al Tagliamento (avv.ti Marpillero e Cozzi) e Regione Friuli Venezia Giulia (avv. Martini). TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, sez. I - 14 gennaio 2010, n. 4

 

VIA - Art. 22 d.lgs. n. 152/2006 - Versione originaria - Disciplina delle procedure di VAS - Rinvio alla normativa regionale - Regione Friuli Venezia Giulia - L.r. n. 11/2005 - Piani e programmi da sottoporre a VAS - Piani e progetti “aventi effetti significativi sull’ambiente” - Significato. La versione originaria dell’art. 22 del D.LGS 152/2006 demandava alla legislazione regionale la disciplina delle procedure di VAS: nella Regione Friuli Venezia Giulia era applicabile pertanto la l.r. 6.5.2005 n. 11, a norma della quale non tutti i piani e i programmi dovevano essere sottoposti a VAS ma solo quelli “aventi effetti significativi sull’ambiente” (art. 3 comma 1) , intendendosi per tali quelli per i quali sia richiesta ex lege la procedura di VIA. Pres. Corasaniti, Est. Settesoldi - O.P. e altri (avv. Longo) c. Comune di San Vito al Tagliamento (avv. Marpillero), Provincia di Pordenone (avv.ti De Col e Rosati) e altro (n.c.). TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, sez. I - 14/01/2010, n.3

 

VIA - Esclusione di un progetto dalla valutazione di impatto ambientale - Condizione - Mancanza di impatti significativi sull’ambiente - Art. 20 , c. 5 d.lgs. n. 152/2006 - L.r. Toscana n. 79/98 - Verifica dell’assenza di impatti - Acquisizione in via istruttoria degli elementi conoscitivi necessari - indicazioni normative. Contenimento delle conseguenze mediante il ricorso a prescrizioni La condizione affinché un progetto, nei casi stabiliti dalla legge, venga escluso dalla valutazione di impatto ambientale, è che esso non produca impatti significativi sull’ambiente, il che, peraltro, implica la tollerabilità di una qualche conseguenza del progetto sull’ambiente, ove suscettibile di essere contenuta, eventualmente mediante il ricorso a specifiche prescrizioni (art. 20 co. 5 D.Lgs. n. 152/06; art. 11 co. 6 e 8 l.r. Toscana n. 79/98). La verifica dell’assenza di impatti significativi presuppone, evidentemente, l’acquisizione in via istruttoria di tutti gli elementi conoscitivi necessari a fornire una compiuta rappresentazione dell’incidenza ambientale del progetto in questione, elementi che la legge stessa (nella specie: L.r. Toscana, n. 79/98, all. D) si preoccupa di indicare, dettando altresì i criteri valutativi cui la verifica di assoggettabilità è sottoposta. Pres. Nicolosi, Est. Grauso - S.R: e altri (avv. Granara) c. Provincia di Massa Carrara (avv. Guccinelli), Comune di Mulazzo (avv. Rutigliano), Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato), Regione Toscana (avv. Ciari) e altri (n.c.). TAR TOSCANA, Sez. II - 12 gennaio 2010, n. 17

 

VIA - Regione Basilicata - L.r. n. 47/98 - Giudizio di compatibilità ambientale - Termine di 150 giorni - Termine iniziale - Decorrenza - Individuazione - Obbligo di conclusione del procedimento - Art. 2 L. n. 241/90. Ai sensi dell’art. 6 della L. r. Basilicata n. 47 del 1998, il procedimento di Valutazione di impatto ambientale (VIA) si attiva dalla data in cui il richiedente presenta al competente ufficio la documentazione attestante l’avvenuta pubblicazione presso l’Albo Pretorio e pubblica su un quotidiano a diffusione regionale il progetto dell’opera che intende realizzare con i relativi allegati. La giunta regionale, entro 150 giorni da tale termine iniziale, ha l’obbligo di esprimere il giudizio di compatibilità ambientale (in applicazione dell’art. 6, comma 2, nonché del principio generale sancito dall’art. 2 L. n. 241/1990, secondo cui l’amministrazione ha l’obbligo di concludere il procedimento, iniziato di ufficio o su istanza di parte, con atto espresso e motivato). Pres. De Leo, Est. Palliggiano - F. sas (avv. Fortunato) c. Regione Basilicata (n.c.) - TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. I - 8 gennaio 2010, n. 12