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Giurisprudenza
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Valutazione Impatto Ambientale
V.I.A. - V.A.S.
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) - Valutazione Ambientale Strategica (VAS) Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) - Valutazione del Rischio Ambientale (VRA)
Gli aggiornamenti successivi
sono reperibili sul nuovo sito della rivista AmbienteDiritto.it
Si veda anche sentenze: inquinamento elettromagnetico - VIA - inquinamento
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VIA - Direttiva habitat - Casi di obbligatoria e preventiva valutazione
d’incidenza ambientale - Art. 6, n. 3, dir. 92/43, e succ. mod. dir. 2006/105.
In forza dell’art. 6, n. 3 prima frase, (direttiva 92/43, e succ. mod. direttiva
2006/105) della direttiva habitat qualsiasi piano o progetto che possa
pregiudicare significativamente il sito interessato non può essere autorizzato
senza una preventiva valutazione della sua incidenza sullo stesso (sentenza
7/09/2004, causa C-127/02, Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging).
Pres. Bonichot - Rel. Bay Larsen - Stadt Papenburg c. Repubblica federale di
Germania.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 14/01/2010,
Sentenza C-226/08
VIA - AREE PROTETTE - Siti di importanza comunitaria (SIC) - Canale
navigabile dell’estuario - Continue misure di manutenzione - Valutazione
d’impatto ambientale - Necessità - Presupposti - Unicità del progetto - Art. 6,
nn. 3 e 4, direttiva 92/43, e succ. mod. direttiva 2006/105. L’art. 6, nn. 3
e 4, della direttiva 92/43, come modificata dalla direttiva 2006/105, dev’essere
interpretato nel senso che continue misure di manutenzione del canale navigabile
dell’estuario, le quali non siano direttamente connesse o necessarie alla
gestione del sito e siano già state approvate in base al diritto nazionale prima
della scadenza del termine di recepimento della direttiva 92/43, come modificata
dalla direttiva 2006/105, devono essere assoggettate, nella misura in cui esse
costituiscono un progetto e possono avere incidenze significative sul sito
interessato, ad una valutazione del loro impatto su tale sito in applicazione
delle citate disposizioni nel caso di loro prosecuzione dopo l’inserimento del
sito, conformemente all’art. 4, n. 2, terzo comma, di tale direttiva,
nell’elenco dei siti di importanza comunitaria. Qualora si possa ritenere, in
considerazione, segnatamente, della frequenza, della natura o delle condizioni
di esecuzione delle dette misure, che queste ultime costituiscano un’unica
operazione, in particolare qualora esse siano finalizzate al mantenimento di una
certa profondità del canale navigabile con dragaggi regolari e necessari a tal
fine, tali misure di manutenzione possono essere considerate un unico e solo
progetto ai sensi dell’art. 6, n. 3, della direttiva 92/43, come modificata
dalla direttiva 2006/105. Pres. Bonichot - Rel. Bay Larsen - Stadt Papenburg c.
Repubblica federale di Germania.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 14/01/2010,
Sentenza C-226/08
VIA - AREE PROTETTE - Direttiva habitat - Interventi su aree SIC - Art. 6, nn. 3
e 4, direttiva 92/43, e succ. mod. direttiva 2006/105 - Interpretazione
autentica della norma. L’art. 6, nn. 3 e 4, della direttiva 92/43, come
modificata dalla direttiva 2006/105, della direttiva habitat dev’essere
interpretato nel senso che continue misure di manutenzione del canale navigabile
dell’estuario, le quali non siano direttamente connesse o necessarie alla
gestione del sito e siano già state approvate in base al diritto nazionale prima
della scadenza del termine di recepimento della direttiva habitat, devono essere
assoggettate, nella misura in cui esse costituiscono un progetto e possono avere
incidenze significative sul sito interessato, ad una valutazione del loro
impatto su tale sito ai sensi delle citate disposizioni nel caso di loro
prosecuzione dopo l’inserimento del sito, conformemente all’art. 4, n. 2, terzo
comma, di tale direttiva, nell’elenco dei SIC. Pres. Bonichot - Rel. Bay Larsen
- Stadt Papenburg c. Repubblica federale di Germania.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 14/01/2010,
Sentenza C-226/08
VIA - AREE PROTETTE - Direttiva habitat - Progetti pubblici e privati in aree
SIC - Nozioni di «piano» e di «progetto» e valutazione dell’impatto ambientale -
Fattispecie: lavori di dragaggio di un canale navigabile. La direttiva
habitat non definisce le nozioni di «piano» e di «progetto», ha rilevato che la
nozione di «progetto» di cui all’art. 1, n. 2, secondo trattino, della direttiva
del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione
dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati è rilevante
al fine di trarne la nozione di «piano» o di «progetto» ai sensi della direttiva
habitat (sentenza Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging). Nella specie,
un’attività che consiste in lavori di dragaggio di un canale navigabile può
rientrare nella nozione di «progetto» ai sensi dell’art. 1, n. 2, secondo
trattino, della direttiva 85/337, che si riferisce ad «altri interventi
sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo
sfruttamento delle risorse del suolo». Pertanto, si può considerare che una
siffatta attività rientri nella nozione di «progetto» di cui all’art. 6, n. 3,
della direttiva habitat. Inoltre, il fatto che la detta attività sia stata
autorizzata in via definitiva in base al diritto nazionale prima della scadenza
del termine di recepimento della direttiva habitat non osta, di per sé, a che
essa possa essere considerata, per ogni intervento nel canale navigabile, un
progetto distinto ai sensi della direttiva habitat. Pres. Bonichot - Rel. Bay
Larsen - Stadt Papenburg c. Repubblica federale di Germania.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 14/01/2010,
Sentenza C-226/08
VIA - Area sottoposta a vincolo paesaggistico - Preventivo parere della’autorità competente alla tutela paesaggistica - Mancato inoltro del parere - regione - Potere di deliberare in ordine alla compatibilità ambientale di un progetto incidente su area sottoposta a vincolo - Sussistenza - Art. 142 d.lgs. n. 42/2004 - Art. 74 d.lgs. n. 152/2006. Il mancato inoltro del parere dell’autorità competente per la tutela paesaggistica (Direzione regionale per i bei culturali e paesaggistici)e, ritualmente e tempestivamente richiesto, non priva la Regione del potere di deliberare in ordine alla compatibilità ambientale di un progetto incidente su un’area- risorgiva - sottoposta a vincolo ambientale paesaggistico , tanto più che la Regione ha comunque la disponibilità di un proprio organo tecnico cui compete l’espressione di parere in materia di impatto ambientale: non si ravvisa infatti, allo stato attuale della normativa, l’esistenza di uno specifico obbligo di pronunciamento espresso della sopracitata Autorità statale, men che meno alla luce del disposto degli artt. 142 d.lgs 42/2004 in relazione all’art. 74 del d.lgs 152/2006. Pres. Corasaniti, Est. Settesoldi - G.S. e altri (avv. Longo) c. Provincia di Pordenone (avv.ti De Col e Rosati), Comune di San Vito al Tagliamento (avv.ti Marpillero e Cozzi) e Regione Friuli Venezia Giulia (avv. Martini). TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, sez. I - 14 gennaio 2010, n. 4
VIA - Art. 22 d.lgs. n. 152/2006 - Versione originaria - Disciplina delle procedure di VAS - Rinvio alla normativa regionale - Regione Friuli Venezia Giulia - L.r. n. 11/2005 - Piani e programmi da sottoporre a VAS - Piani e progetti “aventi effetti significativi sull’ambiente” - Significato. La versione originaria dell’art. 22 del D.LGS 152/2006 demandava alla legislazione regionale la disciplina delle procedure di VAS: nella Regione Friuli Venezia Giulia era applicabile pertanto la l.r. 6.5.2005 n. 11, a norma della quale non tutti i piani e i programmi dovevano essere sottoposti a VAS ma solo quelli “aventi effetti significativi sull’ambiente” (art. 3 comma 1) , intendendosi per tali quelli per i quali sia richiesta ex lege la procedura di VIA. Pres. Corasaniti, Est. Settesoldi - O.P. e altri (avv. Longo) c. Comune di San Vito al Tagliamento (avv. Marpillero), Provincia di Pordenone (avv.ti De Col e Rosati) e altro (n.c.). TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, sez. I - 14/01/2010, n.3
VIA - Esclusione di un progetto dalla valutazione di impatto ambientale - Condizione - Mancanza di impatti significativi sull’ambiente - Art. 20 , c. 5 d.lgs. n. 152/2006 - L.r. Toscana n. 79/98 - Verifica dell’assenza di impatti - Acquisizione in via istruttoria degli elementi conoscitivi necessari - indicazioni normative. Contenimento delle conseguenze mediante il ricorso a prescrizioni La condizione affinché un progetto, nei casi stabiliti dalla legge, venga escluso dalla valutazione di impatto ambientale, è che esso non produca impatti significativi sull’ambiente, il che, peraltro, implica la tollerabilità di una qualche conseguenza del progetto sull’ambiente, ove suscettibile di essere contenuta, eventualmente mediante il ricorso a specifiche prescrizioni (art. 20 co. 5 D.Lgs. n. 152/06; art. 11 co. 6 e 8 l.r. Toscana n. 79/98). La verifica dell’assenza di impatti significativi presuppone, evidentemente, l’acquisizione in via istruttoria di tutti gli elementi conoscitivi necessari a fornire una compiuta rappresentazione dell’incidenza ambientale del progetto in questione, elementi che la legge stessa (nella specie: L.r. Toscana, n. 79/98, all. D) si preoccupa di indicare, dettando altresì i criteri valutativi cui la verifica di assoggettabilità è sottoposta. Pres. Nicolosi, Est. Grauso - S.R: e altri (avv. Granara) c. Provincia di Massa Carrara (avv. Guccinelli), Comune di Mulazzo (avv. Rutigliano), Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato), Regione Toscana (avv. Ciari) e altri (n.c.). TAR TOSCANA, Sez. II - 12 gennaio 2010, n. 17
VIA - Regione Basilicata - L.r. n. 47/98 - Giudizio di compatibilità ambientale - Termine di 150 giorni - Termine iniziale - Decorrenza - Individuazione - Obbligo di conclusione del procedimento - Art. 2 L. n. 241/90. Ai sensi dell’art. 6 della L. r. Basilicata n. 47 del 1998, il procedimento di Valutazione di impatto ambientale (VIA) si attiva dalla data in cui il richiedente presenta al competente ufficio la documentazione attestante l’avvenuta pubblicazione presso l’Albo Pretorio e pubblica su un quotidiano a diffusione regionale il progetto dell’opera che intende realizzare con i relativi allegati. La giunta regionale, entro 150 giorni da tale termine iniziale, ha l’obbligo di esprimere il giudizio di compatibilità ambientale (in applicazione dell’art. 6, comma 2, nonché del principio generale sancito dall’art. 2 L. n. 241/1990, secondo cui l’amministrazione ha l’obbligo di concludere il procedimento, iniziato di ufficio o su istanza di parte, con atto espresso e motivato). Pres. De Leo, Est. Palliggiano - F. sas (avv. Fortunato) c. Regione Basilicata (n.c.) - TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. I - 8 gennaio 2010, n. 12
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (V.I.A.) - Commissione speciale VIA - Richiesta di integrazione documentale - Termine di trenta giorni - Natura ordinatoria - Decorso del termine - Azioni sollecitatorie - Produzione tardiva - Art. 20 d.lgs. n. 190/2002. Il termine di trenta giorni, fissato dall’art. 20, secondo e terzo comma, del D. Lgs. 2002, n. 190, per dare risposta alla richiesta di integrazione documentale presentata dalla commissione speciale VIA ha natura ordinatoria. E’ vero che la norma recita che decorso il termine suddetto il parere si intende negativo; peraltro, avverso l’interpretazione strettamente letterale, deve essere rilevato che la norma in discussione non prescrive affatto che decorso il suddetto termine l’opera non possa essere realizzata. Deve quindi essere affermato che una volta decorso il suddetto termine chi ha interesse alla realizzazione dell’opera può porre in essere azioni sollecitatorie; inoltre, è consentito alla commissione ammettere una produzione tardiva. In base alle stesse considerazioni, anche il termine di novanta giorni di cui al quarto comma dello stesso art. 20 deve essere considerato ordinatorio. Pres. Ruoppolo, Est. Atzeni - P.G. (avv. Ibba) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri (Avv. Stato), Regione Veneto (avv. Biagini), P.V. spa (avv.ti Domenichelli, Manzi e Zago) e altro (n.c.) - (Conferma TAR Veneto n. 599/2008). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 28 dicembre 2009, n. 8786
V.I.A. - Giudizio di
compatibilità ambientale - Motivazione - Livello di approfondimento -
Ampiezza dell’istruttoria. Nel giudizio di compatibilità ambientale, la
motivazione deve esplicarsi con un livello di approfondimento strettamente
connesso con l’ampiezza dell’istruttoria, in particolare deve rendere conto
dei risultati emersi dall’eventuale inchiesta indetta dall’autorità
competente (che ne redige apposita relazione) o dal contraddittorio orale
instaurato anche su richiesta dello stesso proponente, dei pareri resi dalle
amministrazioni competenti in materia ambientale, nonché delle eventuali
osservazioni presentate dai soggetti interessati in merito all’opera o
all’intervento. Pres. Corsaro, Est. Bucchi - F.s.r.l. (avv. Pizzutelli) c.
Provincia di Frosinone (avv.ti Bottoni, Giorgi e Iadecola), Regione Lazio
(avv. Scafetta), Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali (Avv. Stato),
ARPA Lazio (avv. Scafetta) e altri (n.c.).
TAR LAZIO, Latina, Sez. I - 22/12/2009,
n. 1345
V.I.A. - Provvedimento di VIA - Indicazione delle attività di controllo e
monitoraggio - Ragioni - Art. 28 d.lgs. n. 152/2006. L’ art. 28 del
D.L.vo 3.4.2006 n. 152 (Codice dell’Ambiente) dispone che il provvedimento
di valutazione dell'impatto ambientale deve contenere ogni opportuna
indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di
controllo e monitoraggio degli impatti. Il monitoraggio assicura, anche
avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali, il controllo sugli impatti
ambientali significativi sull'ambiente provocati dalle opere approvate,
nonché la corrispondenza alle prescrizioni espresse sulla compatibilità
ambientale dell'opera, anche, al fine di individuare tempestivamente gli
impatti negativi imprevisti e di consentire all'autorità competente di
essere in grado di adottare le opportune misure correttive. Pres. Corsaro,
Est. Bucchi - F.s.r.l. (avv. Pizzutelli) c. Provincia di Frosinone (avv.ti
Bottoni, Giorgi e Iadecola), Regione Lazio (avv. Scafetta), Ministero per i
Beni e le Attivita' Culturali (Avv. Stato), ARPA Lazio (avv. Scafetta) e
altri (n.c.).
TAR LAZIO, Latina, Sez. I - 22 dicembre
2009, n. 1345
VIA - ENERGIA - Impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile - Autorizzazione unica - Termine di 180 giorni - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Principio fondamentale della legislazione statale in materia di energia - Termine superiore per il connesso procedimento VIA previsto da normative regionali - Inapplicabilità - Riconduzione al termine complessivo di 180 giorni. Il termine di 180 giorni previsto dall’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 per la conclusione del procedimento di autorizzazione unica per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (nella specie: impianto eolico) è stato considerato dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte cost., sent. n. 364 del 2006) alla stregua di principio fondamentale della legislazione statale in materia di energia. A siffatto principio la Regione deve inderogabilmente uniformarsi anche nelle ipotesi in cui il termine di conclusione del connesso (ed eventuale) procedimento VIA risulti pari o superiore - per espressa previsione di normative regionali - a quello previsto dalla citata normativa statale in tema di energie rinnovabili: pertanto, in presenza di termini fissati da norme regionali in materia di VIA eventualmente difformi o comunque incompatibili con la normativa statale in discussione, i primi non possono trovare applicazione e debbono essere ricondotti al termine complessivo di 180 giorni stabilito dal decreto legislativo n. 387 del 2003. Pres. Ravalli, Est. Santini - N. s.r.l. (avv. Abbamonte) c. Regione Puglia e altri (n.c.). TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 17/12/2009, n. 3173
VIA E VAS - VAS - Regione Lombardia - Documenti di piano - Sottoposizione a VIA - L.r. Lombardia n. 12/2005 - Regime transitorio - Cessazione - Individuazione - Delibera di G.R. 27.12.2007 n. 8/6420. L'art. 4 della L.R. Lombardia n. 12 del 2005, prevede che il documento di piano sia sottoposto, ancor prima dell'adozione, a specifica procedura di valutazione ambientale (VAS). Tuttavia, il quarto comma della medesima norma detta la disciplina del regime transitorio, il cui termine è collegato al sopravvenire dell’adozione da parte della Giunta regionale della deliberazione contenente la concreta disciplina in esecuzione degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio. Poiché tale adempimento è intervenuto solo con la delibera di G.R. 27.12.2007 n. 8/6420 “Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e programmi - VAS (art. 4, L.R. n. 12/2005; Delib.C.R. n. VIII/351/2007), che è stata pubblicata nel B.U. Lombardia 21 gennaio 2008, n. 4, suppl. straord. n. 2, è solo da tale data che può considerarsi cessato il regime transitorio. Pres. Petruzzelli, Est. Conti - S.A. (avv. Venturi) c. Comune di Alfianello (avv. Ballerini) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 14 dicembre 2009, n. 2568
V.I.A. - ELETTROSMOG - Costruzioni di elettrodotti aerei - Procedura di valutazione dell’impatto ambientale - Elettrodotti transfrontalieri - Lunghezza superiore a 15 km - Costruzioni transfrontaliere - Lunghezza totale superiore al limite - Elettrodotto situato principalmente nel territorio di uno Stato membro confinante - Lunghezza del tratto nazionale dell’elettrodotto inferiore al limite - Dir. 2003/35/CE. Gli artt. 2, n. 1, e 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, vanno interpretati nel senso che un progetto previsto dal punto 20 dell’allegato I di tale direttiva, quale la costruzione di elettrodotti aerei con un voltaggio di 220 kV o superiore e di lunghezza superiore a 15 km, deve essere sottoposto dalle autorità competenti di uno Stato membro alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale ancorché detto progetto sia transfrontaliero e solo un tratto di lunghezza inferiore a 15 km sia situato nel territorio di detto Stato membro. Pres. Bonichot - Rel. Kuris - Umweltanwalt von Kärnten c. Kärnter Landesregierung. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 10/12/2009, Sentenza C-205/08
VIA - Provvedimento VIA - Impugnazione immediata - Facoltà.
L’impugnazione
immediata della VIA costituisce una facoltà e non anche un onere. Se da un lato,
infatti, non si può pretendere la immediata impugnazione della VIA se non
unitamente all’atto che definisce l’intero procedimento autorizzatorio (si veda
in tal senso l’art. 14-ter, comma 10, della legge n. 241 del 1990), dall’altro
lato neppure si può impedire, al soggetto che ravvisa una lesione della propria
posizione giuridica direttamente derivante dal medesimo provvedimento VIA
(quand’anche di non assoggettabilità), di gravare quest’ultimo in via immediata.
Pres. Ravalli, Est. Santini - P.A. e altri (avv. Baldassarre) c. Comune di
Ruffano (avv. Flascassovitti) e altro (n.c.) -
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 3 dicembre 2009,
n. 2987
VIA -Parere di compatibilità o di non assoggettabilità - Attività
tecnico-istruttorie - Assunzione in seno al procedimento - Sub-attività
ulteriori demandate ad altre amministrazioni - Illegittimità - Artt. 25 e 26
d.lgs. n. 152/2006. E’ compito della struttura regionale preposta alla VIA
prima assumere e poi valutare, direttamente in seno al procedimento che si
svolge dinanzi ad essa, tutti gli elementi ritenuti necessari ai fini
dell’espressione del parere di compatibilità (o di non assoggettabilità).
Elementi in tal senso possono essere utilmente tratti dall’art. 25, comma 1, del
codice dell’ambiente (“valutazione dello studio di impatto ambientale e degli
esiti della consultazione”), a norma del quale “le attività tecnico-istruttorie
per la valutazione d’impatto ambientale sono svolte dall’autorità competente”, e
del successivo art. 26, comma 1, dello stesso codice (“Decisione”), secondo il
quale “l’autorità competente conclude con provvedimento espresso e motivato il
procedimento di valutazione dell'impatto ambientale”, senza pertanto rinviare il
perfezionamento di siffatta decisione a successive ed ulteriori sub-attività,
demandate ad altre amministrazioni. Pres. Ravalli, Est. Santini - P.A. e altri
(avv. Baldassarre) c. Comune di Ruffano (avv. Flascassovitti) e altro (n.c.) -
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 3/12/2009, n.
2987
VIA - Alternative localizzative o progettuali - Indagine istruttoria - Esclusivo
appannaggio delle amministrazioni competenti. In seno al procedimento
preordinato alla adozione delle determinazione VIA (o di esclusione della
medesima), la presenza o meno di valide alternative localizzative e progettuali
costituisce indagine istruttoria che, seppure non escluda una valutazione
preliminare da parte della ditta interessata, comunque deve essere di esclusivo
appannaggio delle amministrazioni competenti. Pres. Ravalli, Est. Santini - P.A.
e altri (avv. Baldassarre) c. Comune di Ruffano (avv. Flascassovitti) e altro (n.c.)
-
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 3 dicembre 2009,
n. 2987
VIA E VAS - VAS - Art. 12 d.lgs. n. 152/2006 - Provvedimento di verifica dell’assoggettamento a VAS - Termine di novanta giorni dalla trasmissione del rapporto preliminare da parte dell’autorità procedente - Obbligo di concludere il procedimento. In materia di VAS, ai sensi dell’art. 12, comma 1, d.lgs n. 152/2006, l’autorità procedente trasmette all’autorità competente, su supporto cartaceo ed informatico, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o programma; quindi, ai sensi del comma 4, “l’autorità competente, sentita l’autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni”. Ne deriva l’obbligo, per l’amministrazione regionale, di concludere il provvedimento nel termine di novanta giorni indicato. Pres. f.f. Guadagno, Est. Fedullo - C.C. (avv. Fortunato) c. Regione Campania (avv. Dell’Isola) e altro (n.c.) - TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. I - 26 novembre 2009, n. 6951W
VIA - Regione Puglia - L.R. n. 11/2001 - Procedimento di valutazione di impatto ambientale - Conclusione - Termine di 90 giorni - Procedimento di screening -Termine di 60 giorni - Termini perentori - Materia non derogabile dalle Regioni - Artt. 31, 43 e 44 (oggi art. 20, c. 4) d.lgs. n. 152/2006. La conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale è sottoposta al termine di novanta giorni (decorrenti dalla scadenza del termine per l’espressione dei pareri degli enti coinvolti), ai sensi dell’art. 13 della legge regionale pugliese n. 11 del 2001, secondo il quale l’autorità competente delibera la v.i.a. anche in assenza dei predetti pareri. Allo stesso modo, il sub-procedimento di verifica della assoggettabilità a v.i.a. (cosiddetto screening ambientale), ai sensi dell’art. 6, secondo comma, della legge regionale n. 11 del 2001, deve concludersi nel termine di sessanta giorni, secondo quanto disposto dall’art. 16, settimo comma, della medesima legge regionale. L’obbligo, per l’Amministrazione preposta, di pronunciarsi entro termini perentori sulle istanze di compatibilità ambientale costituisce principio fondamentale della materia non derogabile dalle Regioni, secondo l’originario disposto degli artt. 31, 43 e 44 del d. lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell’Ambiente), oggi sostituiti dal novellato art. 20, quarto comma, del Codice. Pres. Allegretta, Est. Picone - T. s.p.a. (avv.ti Muscatello, Bucello e Viola) c. Provincia di Foggia e altro (n.c.) - TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 18 novembre 2009, n. 2731
VIA - DIRITTO URBANISTICO - Siti di interesse regionale - Valutazione di incidenza - Rapporto con la VIA - Integrazione - Rapporto con la variante al PRG. L’art. 5 co. 4 del D.P.R. n. 357/97 e l’art. 15 della l.r.Toscana n. 56/00 stabiliscono che la valutazione di incidenza sui siti di interesse regionale dei progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale sia integrata nell’ambito della stessa VIA, ed in particolare che lo studio di impatto ambientale contenga gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità di conservazione dei siti predetti. Diversamente è a dirsi per la variante al PRG, rispetto alla quale la valutazione di incidenza deve costituire oggetto di apposita relazione che, ai sensi dell’art. 15 co. 2-bis della citata legge regionale n. 56/00, deve confluire nella relazione di sintesi relativa alla valutazione integrata richiesta dall’art. 16 co. 3 della legge regionale n. 1/05 ai fini dell’approvazione degli atti di pianificazione e di governo del territorio e delle loro varianti. Sarà dunque nell’ambito del connesso procedimento per l’approvazione della variante che occorrerà constatare se possa venire mutuato “sic et simpliciter” il giudizio di compatibilità ambientale espresso in sede di VIA (che si riferisce al progetto e solo indirettamente alla corrispondente richiesta di variante), ovvero se detto giudizio debba essere integrato con specifico riguardo all’incidenza sui siti interessati. Pres. Nicolosi, Est. Grauso - D. s.n.c. (avv.ti Piselli e Vagnucci) c. Comune di Pienza (avv. Golini). TAR TOSCANA, Sez .II - 6 novembre 2009, n. 1585
VIA - Progetto per la realizzazione di un campo nomadi - Sottoposizione a V.I.A - esclusione. Il progetto esecutivo per la realizzazione di un campo nomadi , di dimensione limitata e concernente un’area urbana , non richiede la valutazione di impatto ambientale. Pres. Trotta, Est. Zaccardi - C.A. e altri (avv.ti Chinaglia, Palopoli e Chinaglia) c. Comune di Venezia (avv.ti Ballarin,Giulio Gidoni, ,Iannotta, , Morino, ,Ongaro, ,Paoletti e Venezian) - (Conferma TAR Veneto, n. 207/2009). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 4 novembre 2009, n. 6866
VIA - Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale - Art. 7, c. 1 del
D.L.n.90 del 2008, conv. dalla legge n. 123 del 2008 - Riduzione del numero dei
componenti - Legge provvedimento - Impugnazione - Giustizia costituzionale. In caso di leggi-provvedimento volte a “legiferare” scelte che di regola
spettano all’autorità amministrativa e incidenti su un numero determinato di
destinatari e a contenuto particolare e concreto, la tutela dei soggetti incisi
da tali atti viene a connotarsi, stante la preclusione di un sindacato da parte
del G.A., secondo il regime tipico dell’atto legislativo adottato, trasferendosi
dall’ambito della giustizia amministrativa a quello proprio della giustizia
costituzionale (cfr. Corte Cost. n. 59 del 1957, n.143 del 1989, n. 62 del 1993,
nn. 347 e 492 del 1995, nn. 185 e 211 del 1988, nn.225, 226 e 364 del 1999, n.
429 del 2002, n. 267 del 2007, n. 21 del 2008 e, da ultimo, n. 137 del 2009).
(nella specie, era stato impugnato l’art. 7, c. 1 del D.L.n.90 del 2008, conv.
dalla legge n. 123 del 2008, con cui è stato ridotto da sessanta a cinquanta il
numero dei componenti della commissione tecnica di verifica dell’impatto
ambientale). Pres. Pugliese, Est. Caminiti - S.M. e altri (avv.ti Ceruti, Ceruti,
Paparella e Petretti) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri (n.c.) e
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Stato) -
TAR LAZIO, Roma, Sez. II bis - 30 ottobre
2009, n. 10606
VIA - Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale - D.M. 194/2008 -
Natura - Provvedimento di revoca degli incarichi di componente - Disciplina
della revoca - Applicabilità dei principi di cui alla legge n. 241/1990 -
Illegittimità - Fondamento. Con il DM n. 194/2008 si è in presenza di una
vera e propria revoca degli incarichi di componente della commissione tecnica di
verifica dell’impatto ambientale, che in quanto tale postula il rispetto delle
disposizioni sulle garanzie procedimentali di cui alla legge n. 241 del 1990. La
revoca del provvedimento è infatti disciplinata in via generale dall’articolo 21
quinquies della legge n. 241/1990, come inserito dall'articolo 14, comma 1,
della legge n. 15/2005, “per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero
nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione
dell'interesse pubblico originario” con la precisazione che “se la revoca
comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati,
l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo”. Si applicano
quindi alla revoca, senza alcun dubbio, anche le norme generali sul procedimento
amministrativo previste dalla medesima legge, a partire dall’adempimento
garantistico di partecipazione di conoscenza del procedimento (art.7) fino alla
obbligatoria esigenza di adeguata motivazione dell’atto, che si palesano ancor
più determinanti nel caso di specie, in relazione all’ampia latitudine della
discrezionalità amministrativa sottesa a quel tipo di provvedimento. La revoca è
stata, infatti, disposta nei confronti dei componenti ancora in carica, prima
della scadenza del mandato, senza alcuna istruttoria volta all’accertamento e
alla valutazione dei risultati dell’attività compiuta da ciascun componente e
dalla Commissione nel suo complesso, e quindi senza l’indicazione di elementi
idonei a motivare la mancata conferma dei ricorrenti nell’incarico ancora in
corso. E’ altresì mancata l’indicazione della modifica dell’organizzazione,
delle competenze e delle attività della Commissione, tale da determinare quei
tratti di discontinuità eventualmente idonei a giustificare la novazione
dell’organo ed il conseguente integrale rinnovo della Commissione. Infatti,
contestualmente alla revoca tacita, è stata rinnovata la composizione
dell’organo mediante un atto d’alta amministrazione con il quale sono stati
nominati ex novo tutti i componenti della pur preesistente Commissione, anziché
dover limitare l’esercizio della propria ampia discrezionalità alla riduzione di
soli dieci commissari, così come previsto dalla legge, assicurando un congruo
rapporto di proporzione fra le competenze ed esperienze da ciascuno apportate.
Pres. Pugliese, Est. Caminiti - S.M. e altri (avv.ti Ceruti, Ceruti, Paparella e
Petretti) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri (n.c.) e Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Stato) -
TAR LAZIO, Roma, Sez. II bis - 30 ottobre
2009, n. 10606
V.I.A. - Progetti di infrastrutture e strade
extraurbane secondarie a carattere regionale - Regione Emilia Romagna - L.R. n.
9/99 - Procedura di screening - Possibili esiti - Termine di 60 giorni -
Silenzio - Effetti - Sottoposizione a V.I.A. - Circostanza eventuale. Gli
interventi inquadrabili nella tipologia “Progetti di infrastrutture” di cui
all’allegato B.1, B.1.d), “Strade extraurbane secondarie a carattere regionale”,
della L.R. Emilia Romagan n. 9 del 18.05.1999 (emanata in attuazione delle
Direttive 85/337/CEE e 97/11/CE e del D.P.R. 12 aprile 1996), devono essere
sottoposti a procedura di screening; tale procedura è disciplinata dagli artt. 9
e 10 della legge regionale, che prevedono che l’autorità competente, sulla base
dei criteri indicati nell’allegato D, entro 60 giorni dalla pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione dell’annuncio di avvenuto deposito, verifica
se il progetto deve essere assoggettato alla ulteriore procedura di V.I.A.,
esprimendosi sulle osservazioni presentate in contraddittorio con il proponente.
La decisione può pervenire ad uno dei seguenti esiti: a) verifica positiva ed
esclusione del progetto dalla ulteriore procedura di V.I.A.; b) verifica
positiva ed esclusione del progetto dalla ulteriore procedura di V.I.A. con
prescrizioni per la mitigazione degli impatti e per il monitoraggio nel tempo;
c) accertamento della necessità di assoggettamento del progetto alla ulteriore
procedura di V.I.A. prevista dagli artt. da 11 a 18. Trascorsi i 60 giorni, in
caso di silenzio se dell’autorità competente, il progetto s’intende comunque
escluso dalla ulteriore procedura di V.I.A. La sottoposizione dei progetti
appartenenti alla categoria prima individuata alla procedura di V.I.A. è
pertanto solo una eventualità che si presenta come obbligatoria qualora lo
screening non si sia positivamente concluso. Pres. Paiano, Est. Loria - D.M. e
altri (avv.ti Della Fontana) c. Comune di Novellara (avv. Coffrini),
Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia (avv. Coli), Regione Emilia Romagna
(avv.ti Puliatti e Senofonte) e altro (n.c.) -
TAR EMILIA ROMAGNA, Parma - 26 ottobre 2009,
n. 692
V.I.A. - Procedura di screening - Differenza - D.P.C.M. n. 377/1998 -
Prescrizioni valevoli per la VIA - Applicabilità alla procedura di screening -
Limiti. Mentre, con la procedura di screening, è valutato se il progetto, in
relazione a sue peculiari caratteristiche, possa avere un’incidenza
significativa sull’ambiente, con la V.I.A, il legislatore ha già stabilito a
priori che l’impatto ambientale del progetto è significativo, ovvero i risultati
cui si è pervenuti a seguito dello screening hanno denotato delle specifiche
criticità. Stante la differenza tra le due procedure, le indicazioni fornite dal
D.P.C.M. n. 377 del 1988, riferite alla V.I.A., non possono essere considerate
valevoli anche per la procedura di screening . Segnatamente, non trova
applicazione nell’ambito del procedimento di screening la prescrizione di
valutare ipotesi alternative, prevista dal citato D.P.C.M. e dalla circolare del
Ministero dell’Ambiente in data 08/10/1996 n. GAB/96/15326. Pres. Paiano, Est.
Loria - D.M. e altri (avv.ti Della Fontana) c. Comune di Novellara (avv.
Coffrini), Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia (avv. Coli), Regione
Emilia Romagna (avv.ti Puliatti e Senofonte) e altro (n.c.) -
TAR EMILIA ROMAGNA, Parma - 26 ottobre 2009,
n. 692
V.I.A. - DIRITTO DELLE ACQUE - Drenaggio delle acque infiltrate in un tunnel che accoglie cavi elettrici - Autorizzazione di progetti che possono avere un notevole impatto sull’ambiente - Partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale - Punto 10, lett. l), all. II dir. 85/337/CEE suc. mod. dir. 2003/35/CE. Il drenaggio delle acque infiltrate in un tunnel che accoglie cavi elettrici e l’introduzione di acqua nel suolo o nella roccia al fine di compensare un eventuale abbassamento del livello delle acque freatiche nonché la realizzazione e la manutenzione di impianti per il drenaggio e l’introduzione di acqua, rientra nel punto 10, lett. l), dell’allegato II della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, a prescindere dalla destinazione finale delle acque freatiche e, in particolare, indipendentemente dal fatto che esse facciano oggetto o meno di un successivo utilizzo. Pres./Rel. Bonichot - Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening c. Stockholms kommun genom dess marknämnd. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 15/10/2009, Sentenza C-263/08
VIA - Progetto da sottoporre a VIA - Interessi
coinvolti - Ponderazione - Regione Toscana - L.r. n. 79/98 - Impatto ambientale
- Elemento primario. Il progetto di un’opera da sottoporre a VIA deve essere
valutato non per l’oggettiva conseguenza sull’ambiente che la sua realizzazione
comporterebbe (comunque sempre esistente) ma ponderando con attenzione gli
interessi coinvolti, tre cui vi è anche quello collettivo al beneficio
conseguente alla stessa realizzazione (TAR Lazio, Sez. I, n. 5117/2004), ma ciò
pur sempre tenendo in considerazione che è l’impatto ambientale, inteso come
“l’insieme degli effetti diretti e indiretti, positivi e negativi, a breve e
lungo termine, permanenti e temporanei, singoli, cumulativi, indotti
sull’ambiente”, come evidenziato dall’art. 17 l.r. Toscana n. 79/98, ad essere
l’elemento primario da considerare al fine di non riscontrare alterazione del
bene ”ambiente” come descritto dall’art. 2, comma 2, l.r. cit. Lo stesso
legislatore regionale ha infatti chiarito che la procedura di VIA, pur tenendo
in conto la programmazione socio-economica del territorio, deve comunque essere
svolta primariamente a salvaguardia e tutela della salute umana, della
conservazione delle risorse, del miglioramento della qualità della vita, della
protezione e conservazione delle risorse naturali, della sicurezza del
territorio (art. 2, comma 1, l.r. cit.). Pres. Nicolosi, Est. Correale - S.
s.r.l. (avv.ti Mazzei e Angelini) c. Regione Toscana (avv. Bora) -
TAR TOSCANA, Sez. II - 14 ottobre 2009,
n.1536
VIA - ENERGIA - Esigenze energetiche e tutela ambientale - Pari rilevanza
costituzionale - Benefici derivanti dagli impianti eolici - Rilascio del
giudizio di compatibilità ambientale in termini positivi - Conseguenza
necessaria - Esclusione. Nessuna norma o principio, sia a livello
comunitario, sia a livello nazionale, sia a livello regionale riconosce come
prevalente l’esigenza energetica rispetto a quella di tutela ambientale (TAR
Sardegna, Sez. II, 3.10.06, n. 2082). L’ “astratta necessarietà” degli impianti
eolici non può mai quindi condizionare e vincolare in maniera assoluta il
giudizio di compatibilità ambientale, obbligandone il rilascio in termini
positivi in relazione ai benefici legati all’efficienza energetica per la
collettività, perché, altrimenti, si darebbe luogo ad un totale sbilanciamento
(in favore delle sole esigenze energetiche) di un sistema di valori - quali
quelli paesistico-ambientali ed economici - aventi invece pari rilevanza
costituzionale (TAR Sardegna, Sez. II, 3.10.06, n. 2083). Pres. Nicolosi, Est.
Correale - S. s.r.l. (avv.ti Mazzei e Angelini) c. Regione Toscana (avv. Bora) -
TAR TOSCANA, Sez. II - 14 ottobre 2009,
n.1536
VIA - CAVE E MINIERE - Attività di ricerca di sostanze minerarie - Attività
di coltivazione - Distinzione - Effetti sulla VIA. L’attività di ricerca
delle sostanze minerarie è distinta per oggetto e per contenuto da quella di
coltivazione delle medesime sostanze, e tale differenza, che si riflette in
primo luogo nel diverso regime giuridico e nella diversa natura del titolo in
forza del quale l’una o l’altra attività vengono esercitate, implica altresì che
la valutazione di impatto ambientale debba essere rinnovata ogniqualvolta,
all’esito positivo della ricerca, voglia farsi seguire lo sfruttamento delle
risorse rinvenute previo rilascio della relativa concessione. Pres. Nicolosi,
Est. Grauso Associazione A. e altri (avv. Mariani) c. Regione Toscana (avv.ti
Bora e Ciari) -
TAR TOSCANA, Sez. II - 6 ottobre 2009, n.
1505
VIA - Procedura - Termini - Carattere sollecitatorio - Interesse del proponente.
I termini di durata della procedura di Via non possono essere considerati
perentori: essi infatti non sono assistiti da alcuna espressa decadenza, né sono
previste conseguenze giuridicamente significative o sanzioni per la loro
decorrenza. Essi, invece, hanno carattere sollecitatorio rispetto alla
definizione dell’iter procedimentale, rispondono all’interesse primario di
contenere in tempi ragionevoli e giustificati le varie fasi delle procedure
autorizzative e, perciò, non possono che essere stabiliti a favore del solo
proponente. Pres. Piscitello, Est. Trizzino - Comitato C. e altri (avv.ti Ceruti
e Minotti) c. Regione Emilia Romagna (avv. Lista) e Comune di Conselice (avv.ti
Graziosi e Graziosi) -
TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez.I - 6
ottobre 2009, n.1755
VIA - Procedimento - Regione Emilia Romagna - Autorizzazioni e atti di assenso
in materia ambientale e paesaggistica - Concentrazione nel procedimento VIA -
Art. 6 L.R. n. 21/2004. Ai sensi dell’art. 6 della Legge Regione Emilia
Romagna n. 21/2004, il procedimento di VIA concentra in sé tutte le
autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati in materia di tutela
ambientale e paesaggistico - territoriale, di competenza della Regione, della
Provincia, del Comune e dell'Ente di gestione di area naturale protetta
regionale, ivi compresa l’autorizzazione integrata ambientale. Pres. Piscitello,
Est. Trizzino - Comitato C. e altri (avv.ti Ceruti e Minotti) c. Regione Emilia
Romagna (avv. Lista) e Comune di Conselice (avv.ti Graziosi e Graziosi) -
TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez.I - 6
ottobre 2009, n.1755
VIA - Conferenza di servizi - Partecipazione - Art. 14 L. n. 241/190 -
Definizione di “comuni interessati”ex L.r. Emilia Romagna n. 9/99.
L’articolo 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 circoscrive espressamente la
legittimazione alla partecipazione alla Conferenza decisoria alle sole
Amministrazioni cui spetti per legge esprimere sull’oggetto del procedimento
intese, concerti, nulla-osta o assensi. La partecipazione alla Conferenza di
Servizi è quindi necessaria per quelle sole Autorità cui la legge abbia
assegnato il potere di subordinare l’attuazione del progetto a una propria
manifestazione di volontà provvedimentale.In quest’ottica i comuni interessati
definiti all’articolo 2 lettera j) della legge della Regione Emilia Romagna n. 9
del 1999 come i comuni il cui territorio è interessato dalla realizzazione del
progetto nonché dai connessi impatti ambientali, relativamente alla
localizzazione degli impianti, opere o interventi principali ed agli eventuali
cantieri o interventi correlati sono solo quelli direttamente toccati nel loro
territorio dalla realizzazione dell’impianto. Pres. Piscitello, Est. Trizzino -
Comitato C. e altri (avv.ti Ceruti e Minotti) c. Regione Emilia Romagna (avv.
Lista) e Comune di Conselice (avv.ti Graziosi e Graziosi) -
TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez.I - 6
ottobre 2009, n.1755
V.I.A. - Art. 23, c. 4 d.lgs. n. 152/2006, nel testo anteriore alla modifica di cui al d.lgs. n. 4/2008 - Esclusione dalla procedura di V.I.A. dei progetti relativi ad opere ed interventi di protezione civile - Questione di legittimità costituzionale - Contrasto con la direttiva 85/337/CEE - Infondatezza. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - per violazione degli artt. 11, 117 e 76 Cost. dell’art. 23, c. 4 del d.lgs. n. 152/2006, nel testo anteriore alla modifica di cui al decreto correttivo n. 4/2008, nella parte in cui esclude dalla VIA i progetti relativi ad opere ed interventi destinati a scopi di protezione civile, come pure i progetti relativi ad opere di carattere temporaneo. Se è vero infatti che la direttiva 85/337/CEE prevede l’esclusione della VIA per le sole opere relative alla difesa nazionale, è altrettanto vero che non è inibito allo Stato, nell’esercizio di una scelta libera del legislatore nazionale, prevedere in modo non irragionevole l’esclusione della suddetta valutazione di impatto ambientale per opere di particolare rilievo quali quelle destinate alla protezione civile o aventi carattere meramente temporaneo. D’altronde, il comma 5 del medesimo art. 23 contiene una significativa norma di raccordo tra ordinamento nazionale e ordinamento comunitario, prevedendo che per i progetti relativi ad opere di protezione civile o disposti in situazioni di necessità e d’urgenza a scopi di salvaguardia dell’incolumità delle persone da un pericolo imminente o a seguito di calamità, nonché per opere di carattere temporaneo (ivi comprese quelle necessarie esclusivamente ai fini dell’esecuzione di interventi di bonifica autorizzati), l’autorità competente comunica alla Commissione europea, «prima del rilascio dell’eventuale esenzione, i motivi che giustificano tale esenzione ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera e), della direttiva 85/337/CEE. Pres. Amirante, Est. Quaranta - Regioni Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Umbria, Emilia-Romagna, Puglia e Marche c. Presidente del Consiglio dei Ministri - CORTE COSTITUZIONALE - 23 luglio 2009, n. 234
V.I.A. - Materia di appartenenza - Tutela dell’ambiente - Competenza esclusiva statale. La materia che viene in rilievo nella normativa sulla valutazione d’impatto ambientale è quella della tutela dell’ambiente, di competenza esclusiva dello Stato ai sensi del medesimo art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Ne consegue che, seppure possono essere presenti ambiti materiali di spettanza regionale, soprattutto nel campo della tutela della salute, deve ritenersi prevalente, in ragione della precipua funzione cui assolve il procedimento in esame, il citato titolo di legittimazione statale. Né il principio di leale collaborazione può assumere rilievo nel procedimento di formazione degli atti legislativi al di là di quanto lo stesso legislatore delegante abbia espressamente previsto (ex multis, sentenze n. 159 del 2008 e n. 401 del 2007). Pres. Amirante, Est. Quaranta - Regioni Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Umbria, Emilia-Romagna, Puglia e Marche c. Presidente del Consiglio dei Ministri - CORTE COSTITUZIONALE - 23 luglio 2009, n. 234
V.I.A. - Art. 26, c. 3 d.lgs. n. 152/2006 - Questione di legittimità costituzionale - Contrasto con l’art. 6, c. 1 dir. 85/337/CEE - Infondatezza. L’art. 6, comma 1, della direttiva 85/337/CEE si limita ad enunciare il principio del coinvolgimento delle «autorità che possono essere interessate al progetto», lasciando poi agli Stati membri il potere di modulare, nell’esercizio della propria discrezionalità nella fase di attuazione della prescrizione comunitaria, lo svolgimento dell’iter procedimentale. E ciò in linea non solo con la natura della norma comunitaria evocata, ma anche con la regola che demanda normalmente alle autorità nazionali il compito di disciplinare gli aspetti formali e procedimentali relativi alle specifiche competenze dei diversi livelli di governo degli Stati membri dell’Unione. Il legislatore statale, rispettando l’obiettivo posto a livello europeo, si è limitato - con il comma 3 dell’art. 26 del d.lgs. n. 152/2006 - ad esonerare il committente o proponente l’opera o l’intervento dall’attivare forme di coinvolgimento dei soggetti di cui al comma 2 dello stesso art. 26 in presenza delle specifiche ragioni puntualmente indicate. Ne deriva l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, c. 3 censurato. Pres. Amirante, Est. Quaranta - Regioni Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Umbria, Emilia-Romagna, Puglia e Marche c. Presidente del Consiglio dei Ministri - CORTE COSTITUZIONALE - 23 luglio 2009, n. 234
V.I.A. - Art. 31 d.lgs. n. 152/2006 - Termine di conclusione del procedimento - Riduzione da 150 a 90 giorni - Irragionevolezza - Esclusione. La riduzione del termine di conclusione del procedimento V.I.A. dai centocinquanta giorni precedentemente previsti a novanta giorni, ai sensi dell’ art. 31, d.lgs. n. 152/2006, non è irragionevole, né è idonea a vulnerare prerogative regionali. Pres. Amirante, Est. Quaranta - Regioni Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Umbria, Emilia-Romagna, Puglia e Marche c. Presidente del Consiglio dei Ministri - CORTE COSTITUZIONALE - 23 luglio 2009, n. 234
VIA - VAS - Art. 117, c. 2, lett. s), Cost. - Materia della “tutela
dell’ambiente”. Gli istituti della VAS e della VIA , procedure che valutano
in concreto e preventivamente la “sostenibilità ambientale”, rientrano
indubbiamente nella materia della tutela dell'ambiente, di cui all'art. 117,
comma secondo, lettera s), Cost. Pres. Amirante, Est. Maddalena - Regioni
Emilia-Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria, Liguria,
Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata c. Presidente del Consiglio dei
Ministri.
CORTE COSTITUZIONALE - 22
luglio 2009, n. 225
VIA - D.lgs. n. 152/2006 - Legge delega n. 308/2004 - Delega implicita
all’attuazione della direttiva 2003/35/CE - L. n. 62/2005 - Tacita abrogazione
della L. n. 308/2004 - Esclusione. La legge delega n. 308 del 2004
autorizza, specificamente, il Governo alla piena attuazione della disciplina
comunitaria in materia di VIA di cui alla direttiva 27 giugno 1985, n.
85/337/CEE (Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati), come modificata dalla
direttiva 3 marzo 1997, n. 97/11/CE (Direttiva del Consiglio che modifica la
direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati) (art. 1, comma 9, lettera f) e, in via
più generale, indica tra i principi e criteri generali della delega la piena e
coerente attuazione delle direttive comunitarie (art. 1, comma 8, lettera e).
Deve, pertanto, ritenersi che essa, implicitamente, autorizzi il Governo anche
alla attuazione della direttiva 2003/35/CE (che modifica, in parte, la predetta
direttiva 85/337/CEE). La delega contenuta nella legge n. 308 del 2004 non può,
poi, ritenersi abrogata tacitamente da parte del combinato disposto dell'art. 1
e dell'allegato B della legge n. 62 del 2005, posto che essa ha un oggetto
sostanzialmente diverso, riguardando non solo il recepimento di questa direttiva
nell'ambito della disciplina della VIA, ma anche la complessiva ridefinizione di
tutte le valutazioni di compatibilità ambientale ed il loro reciproco
coordinamento o accorpamento. Pres. Amirante, Est. Maddalena - Regioni
Emilia-Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria, Liguria,
Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata c. Presidente del Consiglio dei
Ministri.
CORTE COSTITUZIONALE - 22
luglio 2009, n. 225
VIA - Vas - Materia di appartenenza - Tutela dell’ambiente - Fondamento.
La valutazione ambientale strategica, disciplinata dalla direttiva 2001/42/CE,
attiene alla materia tutela dell'ambiente (cfr. sentenza Corte Cost. n. 398 del
2006). Se è vero, infatti, che la VAS interviene nell'ambito di piani o
programmi statali o regionali, che possono afferire a qualsiasi ambito materiale
(trasporti, energia, telecomunicazioni, agricoltura, etc.), essa non è tuttavia
riferibile a nessuno di questi, giacché la valutazione ha ad oggetto unicamente
profili di compatibilità ambientale e si pone solo come uno strumento
conoscitivo e partecipativo nella scelta dell'autorità che propone il piano o
programma, al solo fine di assicurare che venga salvaguardato e tutelato
l'ambiente. Pres. Amirante, Est. Maddalena - Regioni Emilia-Romagna, Calabria,
Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania,
Marche e Basilicata c. Presidente del Consiglio dei Ministri.
CORTE COSTITUZIONALE - 22
luglio 2009, n. 225
VIA - Vas - Art. 7, c. 4 d.lgs. n. 152/2006 - Piccole aree a livello locale -
Distinzione tra aree di livello sovra comunale, comunale o infracomunale -
Inesistenza. L'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, prevede che è
possibile sottoporre alla VAS «piccole aree a livello locale», se i piani o i
programmi che ne determinano l'uso possono avere effetti significativi
sull'ambiente, senza affatto distinguere tra aree di livello sovracomunale,
comunale o infracomunale. Pres. Amirante, Est. Maddalena - Regioni
Emilia-Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria, Liguria,
Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata c. Presidente del Consiglio dei
Ministri.
CORTE COSTITUZIONALE - 22
luglio 2009, n. 225
VIA - Vas - Art. 8 d.lgs. n. 152/2006 - Commissione tecnica di verifica
dell’impatto ambientale - Partecipazione delle regioni - Questione di
legittimità costituzionale - Infondatezza. Non è fondata la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 8 del d.lgs. n. 152 del 2006 (nella
versione successiva alla novella di cui al d.lgs. n. 4/2008). La disciplina
della VAS rientra nella materia della tutela dell'ambiente di competenza dello
Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Le Regioni non
hanno, perciò, alcun titolo per reclamare la partecipazione ad un organo
statale, quale è Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale
(istituita dall'art. 9 del d.P.R. n. 90 del 2007), che svolge funzioni
amministrative dirette alla tutela e conservazione dell'ambiente, come tali,
riferibili ad una materia di esclusiva competenza statale. In questo contesto la
possibilità per le Regioni (rectius per ciascuna Regione interessata) di
designare un esperto in tale organo, non imposta dalla Costituzione, discende
quindi dalla scelta discrezionale della legge statale. Pres. Amirante, Est.
Maddalena - Regioni Emilia-Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta,
Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata c. Presidente
del Consiglio dei Ministri.
CORTE COSTITUZIONALE - 22
luglio 2009, n. 225
V.I.A. - Vas - Art. 7, c. 3 d.lgs. n. 152/2006 - Questione di legittimità
costituzionale - Infondatezza - Modifica ex d.lgs. n. 4/2008. Non è fondata
la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, c. 3 del d.lgs. n.
152/2006, il quale prevede che siano sottoposti a VAS, oltre che i piani ed i
programmi indicati al precedente comma 2 dell'art. 7, anche i piani e programmi
concernenti la definizione del quadro di riferimento per la realizzazione di
opere, le quali, pur non essendo sottoposte a VIA, possano avere effetti
significativi per l'ambiente, secondo un giudizio (c.d. screening) espresso
dalla sottocommissione statale competente per la VAS. E’ infatti la stessa
direttiva 2001/42/CE (art. 3, comma 4) ad imporre agli Stati di sottoporre a VAS
anche quei piani o programmi che, seppure non ricompresi tra quelli che vi sono
soggetti per legge, possono avere un rilevante impatto ambientale; la
sottoposizione a VAS di piani o programmi è inoltre da ascrivere alla competenza
esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e rientra nella
discrezionalità del legislatore statale, pertanto, la individuazione dell'organo
cui attribuire la funzione di c.d. screening. E' da sottolineare, comunque, che
la questione non si pone più dopo l'entrata in vigore del decreto correttivo n.
4 del 2008, per il quale la Commissione statale di cui all'art. 9 del d.P.R. n.
90 del 2007, richiamata dal novellato art. 8, valuta solo piani statali e non
effettua più il c.d. screening, svolto, invece, dall'autorità regionale
competente in ordine alla valutazione ambientale. Pres. Amirante, Est. Maddalena
- Regioni Emilia-Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria,
Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata c. Presidente del
Consiglio dei Ministri.
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VIA - Vas - Art. 10, c. 5 d.lgs. n. 152/2006 - Pubblicazione, informazione e
partecipazione - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza -
Interpretazione. L'art. 10, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, prevede che
i depositi e le pubblicazioni effettuate per la VAS sostituiscono ad ogni
effetto le modalità di informazione e partecipazione eventualmente previste in
via ordinaria dalle procedure di adozione e approvazione di detti piani e
programmi. La questione di legittimità costituzionale di tale norma non è
fondata . La generica ed indeterminata prescrizione di tale disposizione deve,
infatti, essere interpretata come riferita alle sole forme pubblicitarie e
partecipative dei piani statali, non potendosi ritenere che lo Stato, in
evidente violazione delle attribuzioni delle Regioni, abbia inteso sopprimere le
forme pubblicitarie e gli istituti partecipativi degli atti pianificatori o
programmatori regionali. Pres. Amirante, Est. Maddalena - Regioni
Emilia-Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria, Liguria,
Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata c. Presidente del Consiglio dei
Ministri.
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luglio 2009, n. 225
VIA - Vas - Art. 12, c. 2 d.lgs. n. 152/2006 - Giudizio di compatibilità
ambientale - Natura - Presupposto per la prosecuzione del procedimento -
Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza. L'art. 12, comma 2,
del d.lgs. n. 152 del 2006 prevede, nella sua parte iniziale, che l'autorità
preposta alla valutazione ambientale emette il giudizio di compatibilità
ambientale, che costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di
approvazione del piano e del programma. il giudizio di compatibilità ambientale
deve essere inteso, non come una autorizzazione, bensì come presupposto per la
prosecuzione del procedimento di pianificazione o programmazione. Ciò, in
particolare, è desumibile dalle previsioni dell'art. 12, comma 3, il quale
afferma che l'approvazione del piano «tiene conto» del parere contenuto nel
giudizio di compatibilità ambientale e da quella dell'art. 4, comma 3, del
medesimo d.lgs. n. 152 del 2006, il quale afferma che i provvedimenti di
approvazione di piani e di programmi sono emessi sulla base della valutazione
ambientale strategica. Pres. Amirante, Est. Maddalena - Regioni Emilia-Romagna,
Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia,
Campania, Marche e Basilicata c. Presidente del Consiglio dei Ministri.
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VIA - Vas - Artt. 16 e 17 d.lgs. n. 152/2006 - Principio di leale
collaborazione - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza. La
questione di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 17 del d.lgs. n.
152/2006, in riferimento al principio di leale collaborazione, è infondata.
Infatti, la VAS, concludendosi con un “giudizio di compatibilità ambientale”,
rientra nella materia della tutela dell'ambiente ed individua in concreto i
limiti di tutela ambientale che devono essere rispettati, mentre, d'altro canto,
la Regione, ai sensi dell'originario art. 6, commi 6, 7 e 8, così come, ai sensi
dell'attuale art. 8 del d.lgs. n. 152 del 2006 (in combinato disposto con l'art.
9 del d.P.R. n. 90 del 2007) può designare un componente della Commissione
statale competente. Pres. Amirante, Est. Maddalena - Regioni Emilia-Romagna,
Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia,
Campania, Marche e Basilicata c. Presidente del Consiglio dei Ministri.
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VIA - Vas - Artt. 21 e 22 d.lgs. n. 152/2006 - Sottoposizione a VAS dei piani
o programmi la cui approvazione compete alle regioni o agli enti locali -
Disciplina transitoria - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza
- Competenza legislativa esclusiva statale. L'articolo 21 del d.lgs. n. 152
del 2006, prevede che sono sottoposti a valutazione ambientale strategica in
sede regionale o provinciale i piani e programmi di cui all'art. 7 la cui
approvazione compete alle Regioni o agli enti locali. Il successivo art. 22,
prevede che, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13 e 14, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
disciplinano con proprie leggi e regolamenti le procedure per la valutazione
ambientale strategica dei piani e programmi di cui all'art. 21, e che, fino
all'entrata in vigore delle discipline regionali e provinciali di cui al comma
1, trovano applicazione le disposizioni di cui alla parte seconda. La questione
di legittimità costituzionale di dette norme, in riferimento agli artt. artt. 3,
5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione è infondata, in quanto lo
Stato, nel porre dette disposizioni, esercita una sua competenza esclusiva e le
Regioni non hanno titolo per contestare le scelte discrezionali effettuate dal
legislatore statale. Del resto, la stessa esistenza di una VAS in sede regionale
ha il suo unico fondamento nella legge statale che, ad un tempo, la prescrive e
la consente, e non nella Costituzione, che assegna, invece, allo Stato la
competenza in materia di tutela dell'ambiente. Pres. Amirante, Est. Maddalena -
Regioni Emilia-Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta, Umbria,
Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata c. Presidente del
Consiglio dei Ministri.
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VIA - Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti - Progetti pubblici e privati - Artt. 2, n. 1, e 4, nn. 2-4, Direttiva 85/337/CEE - Accesso alla giustizia - Artt. 3, punti 3-7, 4, punti 2-4, e 6 Direttiva 2003/35/CE - Inadempimento di uno Stato (Irlanda) - direttiva 97/11 - Dir. 96/61/CE. L’Irlanda, omettendo di adottare, in violazione degli artt. 2, n. 1, e 4, nn. 2-4, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, tutte le misure necessarie a garantire che i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, rientranti nella categoria «costruzione di strade» di cui all’allegato II, punto 10, lett. e), della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11, siano sottoposti, prima dell’approvazione, ad un procedimento autorizzatorio e ad una valutazione del loro impatto in conformità agli artt. 5-10 di tale direttiva, e omettendo di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli artt. 3, punti 3-7, e 4, punti 2-4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia, e omettendo di notificare alcune di tali disposizioni alla Commissione delle Comunità europee, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, rispettivamente, della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11, e dell’art. 6 della direttiva 2003/35. Pres. Timmermans, Rel. Makarczyk, Commissione delle Comunità europee c. Irlanda. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 16/07/2009, Sentenza C-427/07
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE - ENERGIA - Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento - Autorizzazione unica ex d.lgs. n. 387/2003 - Procedimento di V.I.A. ex D.P.R. 12 aprile 1996 - Autonomia. Sebbene sia indubbio il collegamento, in termini di utilità concreta e finale per il privato istante, tra il procedimento diretto alla espressione del giudizio di compatibilità ambientale per la realizzazione di un impianto eolico ed il più ampio procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica, coinvolgente un maggior numero di interessi pubblici, rispetto al primo, va peraltro considerato che sono distinte le norme che individuano le autorità coinvolte e le rispettive modalità e termini di azione: del D.lgs. n. 387/2003 (che trova diretta applicazione nella Regione Siciliana in forza degli artt. 11, comma 8, e 16 della legge 4 febbraio 2005, n. 11) per quanto concerne la c.d. autorizzazione unica e D.P.R. 12 aprile 1996 in ordine al procedimento di V.I.A. cui sono assoggettai i progetti d’impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento. Il procedimento diretto alla espressione del giudizio di compatibilità ambientale mantiene inoltre una sua autonomia giuridica, che si esprime in una decisione finale direttamente incidente sulla sfera giuridica del richiedente, a prescindere dalla successiva e ulteriore valutazione, comparazione e bilanciamento di tale “compatibilità” con altri interessi pubblici e privati, potenzialmente confliggenti, in seno al procedimento di “autorizzazione unica” ex D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (fattispecie relativa all’inerzia dell’amministrazione competente in ordine al procedimento di V.I.A.). Pres. ed Est. Adamo - A.B. s.p.a. (avv. Viola) c. Regione Siciliana e altro (Avv. Stato). T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. III - 08/07/2009, sentenza n. 1209
VIA - Assenza di preventiva pianificazione urbanistica - Conseguenza - Divieto generale di approvare progetti per opere suscettibili di impatto ambientale - Inconfigurabilità - Obbligo di sottoporre a procedura di VIA i progetti. Deve escludersi che dall’assenza di una preventiva pianificazione territoriale ed urbanistica possa farsi discendere un divieto generale di dare corso all’approvazione e realizzazione di progetti relativi ad opere suscettibili di potenziale impatto sull’ambiente, ovvero un altrettanto generale obbligo di sottoporre a procedura di VIA i progetti stessi: nessuna indicazione in tal senso si trae dalla normativa statale e regionale di rango primario e, segnatamente, dagli artt. 23 D.Lgs. n. 152/06 e 11 l.r. Toscana n. 79/98, che, nel disciplinare la verifica di assoggettabilità a VIA, implicano una valutazione di conformità dei progetti alla pianificazione territoriale esistente, ma non per questo presuppongono in via di principio alcuna incompatibilità ambientale in assenza di pianificazione. Se, in altre parole, il giudizio circa l’impatto ambientale del progetto, ai fini del c.d. “screening”, deve prendere in considerazione eventuali profili di incompatibilità fra il progetto e la pianificazione territoriale ed urbanistica vigente, non per questo si può legittimamente sostenere che l’assenza di pianificazione territoriale ed urbanistica abbia come conseguenza necessitata l’esito negativo della verifica, laddove il progetto superi il vaglio condotto alla luce di tutti gli altri elementi indicati dal legislatore per determinare la sensibilità ambientale delle aree geografiche interessate. Pres. Nicolosi, Est. Grauso - P.G. e altri (avv. Zuccaro) c. Regione Toscana (avv.ti Bora e Ciari), Comune di Montecatini Val di Cecina (avv. Biondi) e Co.Svi.G. (avv.ti Manneschi e Paolini). T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 25/05/2009, n. 888
VIA - Dir. 85/337/CEE - Progetti inclusi nell’allegato II - Potestà legislativa regionale - Amministrazione procedente - Frazionamento artificioso del progetto in singole opere non soggette a V.I.A. - Contrasto con l’interesse tutelato- Elusione delle finalità normative. La normativa comunitaria mira a sottoporre alla procedura di valutazione di impatto ambientale i progetti che possono avere un riflesso rilevante sull’ambiente. Alcuni progetti, elencati all’allegato I della direttiva 85/337/CEE, sono obbligatoriamente sottoposti a tale valutazione; altri, elencati nell’allegato II, tra i quali vi sono gli impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica inferiore a 300 MW, sono soggetti a valutazione solo qualora possano avere un impatto ambientale importante per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione. La decisione dell’amministrazione di frazionare il progetto complessivo di tali impianti in singole opere che, isolatamente considerate, non sarebbero sottoposte a valutazione di impatto ambientale appare lesivo dell’interesse tutelato, posto che, in tal modo, la decisione se sottoporre a valutazione di impatto ambientale determinati progetti verrebbe trasferita dal legislatore regionale, che ha introdotto in via generale soglie e criteri prefissati, ai soggetti redattori dei progetti o all’Amministrazione che di volta in volta, mediante l’eventuale surrettizia suddivisione di parti del progetto, potrebbero operare una sostanziale elusione delle finalità perseguite dalla legge (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 2 ottobre 2006, n. 5760; Consiglio Stato , sez. VI, 30 agosto 2002 , n. 4368) (fattispecie: pipe line al servizio esclusivo di un impianto per la produzione di energia elettrica). Pres. De Zotti, Est. Mielli - Comune di Rovigo (avv. Lembo) c. Provincia di Rovigo (avv.ti Bernecoli, Paparella, Sartori e Varvara), Regione Veneto (avv.ti Ligabue e Zanon) e altri (n.c.), riunito ad altri ricorsi. T.A.R. VENETO, Sez. III - 22/05/2009 n. 1539
VAS - CAVE E MINIERE - Piano cave - Dir. 42/01/CE - Immediata applicabilità all’interno degli stati membri - Esclusione. In materia di VAS, La direttiva 42/01/CE, per quanto riguarda la generalità degli atti di pianificazione territoriale quale il piano cave, non è immediatamente applicabile all’interno degli Stati membri. Depongono in tal senso anzitutto l’art. 3 della direttiva in parola, che demanda al singolo Stato membro di apprezzare se i piani e programmi relativi a un dato settore possano o non possano avere effetto significativo sull’ambiente; nello stesso senso i successivi articoli 4 e 13, che richiedono in modo espresso che gli Stati, per conformarsi alla direttiva, emanino norme proprie, e quindi adottino atti di recepimento. Pres. Petruzzelli, Est. Gambato Spisani - WWF Italia Ong e altri (avv. Brambilla) c. Regione Lombardia (avv.ti Cederle e Mento). T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 04/05/2009, n. 893
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE - Valutazione dell’impatto ambientale di
determinati progetti - Obbligo di rendere pubblica la motivazione di una
decisione di non sottoporre un progetto ad una valutazione - Direttiva
85/337/CEE mod. dalla Dir. 2003/35/CE. L’art. 4 della direttiva del
Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione
dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come
modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio
2003, 2003/35/CE, deve essere interpretato nel senso che esso non richiede
che la decisione secondo la quale non è necessario che un progetto
rientrante nell’allegato II della citata direttiva sia sottoposto ad una
valutazione dell’impatto ambientale, contenga essa stessa le ragioni per le
quali l’autorità competente ha deciso che questa non fosse necessaria.
Tuttavia, nell’ipotesi in cui una persona interessata lo chieda, l’autorità
amministrativa competente ha l’obbligo di comunicarle i motivi per i quali
tale decisione è stata assunta, ovvero le informazioni e i documenti
pertinenti in risposta alla richiesta formulata.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II,
30/04/2009, proc. n. C-75/08
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE - DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO - All. II dir.
n. 85/337 e s.m. - Mancata sottoposizione di un progetto alla VIA -
Motivazione - Obbligo. Nell’ipotesi in cui la decisione di uno Stato
membro di non sottoporre un progetto rientrante nell’allegato II della
direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, ad una
valutazione dell’impatto ambientale, in conformità agli artt. 5 e 10 della
citata direttiva, indichi i motivi su cui essa si basa, tale decisione è
sufficientemente motivata qualora la motivazione che essa contiene,
unitamente agli elementi che sono già stati portati a conoscenza degli
interessati, ed eventualmente completati dalle ulteriori informazioni
necessarie che l’amministrazione nazionale competente è tenuta a fornire a
detti interessati, su loro richiesta, siano tali da consentire a questi
ultimi di valutare l’opportunità di presentare un ricorso avverso tale
decisione.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II,
30/04/2009, proc. n. C-75/08
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE - DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO -
Valutazione dei progetti idonei ad avere un impatto ambientale importante -
Sottoposizione alla VIA - Discrezionalità per progetti di cui al suo
allegato II Dir. n. 85/337 succ. mod. dalla dir. n. 35/2003 - Esame
specifico della questione - Necessità - Obbligo di motivazione e
comunicazione - Diritto fondamentale attribuito dal diritto comunitario -
Valutazione dell’opportunità di presentare ricorso - Sindacato
giurisdizionale. Ai sensi della direttiva 85/337 (come succ. mod. dalla
direttiva 2003/35), i progetti di cui al suo allegato II devono essere
assoggettati a valutazione solo qualora possano avere un impatto ambientale
importante e la direttiva 85/337 conferisce agli Stati membri, a tal
proposito, un margine discrezionale. Tuttavia, tale margine discrezionale
trova il proprio limite nell’obbligo di tali Stati, enunciato all’art. 2, n.
1, della direttiva 85/337, di sottoporre ad una simile valutazione i
progetti idonei ad avere un impatto ambientale importante, segnatamente per
la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione (v., in tal senso,
sentenze 24/10/1996, causa C-72/95, Kraaijeveld, e 23/11/2006, causa
C-486/04, Commissione/Italia). Risulta quindi inevitabilmente dagli
obiettivi della direttiva 85/337 che le autorità nazionali competenti,
investite di una domanda di autorizzazione di un progetto rientrante
nell’allegato II di tale direttiva, devono svolgere un esame specifico della
questione se, tenuto conto dei criteri di cui all’allegato III della
direttiva stessa, si debba procedere ad una VIA. Inoltre, l’efficacia del
sindacato giurisdizionale, che deve poter riguardare la legittimità della
motivazione della decisione impugnata, comporta, in via generale, che il
giudice adito possa richiedere all’autorità competente la comunicazione di
tale motivazione. Tuttavia, trattandosi più specificamente di assicurare la
tutela effettiva di un diritto fondamentale attribuito dal diritto
comunitario, bisogna anche che le persone interessate possano difendere tale
diritto nelle migliori condizioni possibili e che ad esse sia riconosciuta
la facoltà di decidere, con piena cognizione di causa, se sia utile per loro
adire il giudice. Ne deriva che in una tale ipotesi l’autorità nazionale
competente ha l’obbligo di fare loro conoscere i motivi sui quali è basato
il suo rifiuto, vuoi nella decisione stessa, vuoi in una comunicazione
successiva effettuata su loro richiesta (v. sentenza 15 ottobre 1987, causa
222/86, Heylens e a., Racc. pag. 4097, punto 15). Tale successiva
comunicazione può assumere la forma non solo di un’enunciazione espressa dei
motivi, ma anche della messa a disposizione di informazioni e di documenti
pertinenti in risposta alla richiesta formulata.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II,
30/04/2009, proc. n. C-75/08
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE - DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO - Allegato
II, Direttiva 85/337/CEE mod. dalla Dir. 2003/35/CE - Interpretazione
autentica. L’art. 4 della direttiva 85/337 deve essere interpretato nel
senso che esso non richiede che la decisione secondo la quale non è
necessario che un progetto rientrante nell’allegato II della citata
direttiva sia sottoposto ad una VIA contenga essa stessa le ragioni per le
quali l’autorità competente ha deciso che questa non era necessaria.
Tuttavia, nell’ipotesi in cui una persona interessata lo chieda, l’autorità
amministrativa competente ha l’obbligo di comunicarle i motivi per i quali
tale decisione è stata assunta, ovvero le informazioni e i documenti
pertinenti in risposta alla richiesta formulata.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II,
30/04/2009, proc. n. C-75/08
V.I.A. - Art. 2, n. 1 dir. 85/337/CEE - Progetti sottoposti a V.I.A. - Allegati I e II della direttiva - Costruzione di strade - L.R. Veneto n. 10/99. L’art. 2 n. 1, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, deve essere interpretato nel senso che esso non richiede che tutti i progetti destinati ad avere un notevole impatto ambientale siano sottoposti alla procedura di valutazione dell’'impatto ambientale prevista da tale disciplina di fonte comunitaria, bensì che devono esserlo solo quelli che sono citati agli allegati I e II di detta direttiva, nelle condizioni previste all’art. 4 di quest'ultima e fatti salvi gli art. 1, n. 4 e 5, e 2 n. 3, della medesima direttiva (cfr., puntualmente, Corte Giustizia CE, Sez. VI, 10 luglio 2008 n. 156). A sua volta, l’allegato II della stessa direttiva 85/337/CEE contempla alla voce n. 9, lett. e) - tra l’altro - anche “la costruzione di strade” in genere: ma ciò, solo ai sensi dell’art. 4, § 2, della direttiva medesima, ossia rinviando alla legislazione nazionale la determinazione al riguardo dei presupposti agli effetti dell’applicazione, o meno, della procedura di V.I.A. Sicchè, in tema, in virtù del disposto della L.R. Veneto n. 10/99, devono essere inderogabilmente assoggettate a procedura di V.I.A soltanto le “costruzioni di autostrade e vie di rapida comunicazione”, nonché “le costruzioni di nuove strade a quattro o più corsie o raddrizzamento e/o allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro o più corsie, sempreché la nuova strada o il tratto di strada raddrizzato e/o allargato abbia una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km.”. Non rientra invece nella previsione dell’allegato I della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche il progetto per la realizzazione di una strada extraurbana secondaria superiore a 5 km il cui tracciato non ricada all’interno di aree sensibili come individuate e classificate nell’allegato D alla menzionata L.R. Veneto. Pres. Borea, Est. Rocco - B.A. e altri (avv. Ceruti) c. Regione Veneto (avv.ti Zanon e Cusin), Provincia di Rovigo (avv.ti Bernecoli e Paparella), Comune di Rovigo (avv. Lembo) e V.S. s.p.a. (avv. Biagini). T.A.R. VENETO, Sez. I - 09/04/2009, n. 1207
V.I.A. - ENERGIA - Regione Molise - Delibera di Giunta n. 1670/2004 - Integrazione della procedura di VIA nel procedimento unico ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Parere del comitato V.I.A. - Atto endoprocedimentale. In forza dell’art. 4 delle direttive per lo svolgimento del procedimento unico di cui alla delibera di Giunta della Regione Molise n.1670 del 13.12.2004, la procedura di valutazione di impatto ambientale deve ritenersi “integrata nel procedimento unico” ex art. 12 del d. lgs. 387 del 2003, tant’è che il Presidente della Giunta deve designare un componente del comitato tecnico VIA incaricato di partecipare ai lavori della conferenza di servizi con funzioni di raccordo tra la conferenza ed il comitato e che “al termine dei lavori del comitato, ne riporta gli esiti in Conferenza”. E’ evidente pertanto che nella disciplina introdotta dalla Regione Molise il parere del comitato V.I.A. non si pone come atto conclusivo di un procedimento, suscettibile di autonoma ed immediata impugnativa ma si inserisce nel distinto procedimento unico che si sviluppa secondo le forme della conferenza di servizi, quale atto che concorre alla adozione della determinazione conclusiva della conferenza stessa. Pres. Giaccardi, Est. Monteferrante - Associazione Italia Nostra (avv.ti Medugno e De Rosa) c. Regione Molise (avv. Colalillo) e Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato). T.A.R. MOLISE, Sez. I - 08/04/2009, n. 115
V.I.A. - D.P.R. 12.4.96 - Regioni e Province autonome - Individuazione delle misure di pubblicità minime - L.R. Friuli Venezia Giulia n. 43/90 - Difformità rispetto alla disciplina statale - Non configurano diminuzione delle garanzie partecipative - Contrasto con il D.Lgs. n. 152/2006 - Inconfigurabilità. Il D.P.R. 12.4.96 (che costituisce l’ “Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 40, comma 1, della L. 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale”) quanto alle misure di pubblicità, all’art. 8, prevede che le “Regioni e Province Autonome” devono individuare un ufficio ove sono depositati i documenti per la consultazione del pubblico e stabilire “misure di pubblicità minime” che prevedano almeno: il deposito del progetto dell’opera, dello studio di impatto ambientale e della sintesi non tecnica presso gli appositi uffici previamente individuati e la diffusione di un annuncio su un quotidiano di diffusione provinciale o regionale. E’ in facoltà delle Regioni ad autonomia differenziata individuare “ulteriori appropriate forme i pubblicità”. Le misure previste dalla L.r. 43/90 Friuli Venezia Giulia (pur precedente l’atto di indirizzo) rispettano dette indicazioni. Né la previsione di alcune difformità (consentita dallo Statuto di autonomia) rispetto alla disciplina statale (quale ad esempio l’onere di presentare entro termini prefissati istanza ad hoc alla P.A. al fine di poter attivamente partecipare al procedimento, l’indicazione delle modalità di consultazione contenute nell’atto regionale pubblicato sul Bollettino Ufficiale e non nell’avviso che compare sui giornali, la diversità dei termini per la partecipazione), può ritenersi una diminuzione delle garanzie partecipative. Lo stesso può dirsi anche con riferimento al D.Lg. 152/06 (al quale le Regioni Autonome devono adeguare la propria legislazione), che non contiene, per quanto concerne la pubblicità, disposizioni con le quali quelle regionali siano in evidente contrasto. Pres. Corasaniti, Est. De Piero - W.W.F. (avv.ti Ceruti e Tudor) c. Regione Friuli - Venezia Giulia (avv.ti Bevilacqua e Di Danieli), Comune di Carlino, Comune di Torviscosa, Comune di San Giorgio di Nogaro (avv.ti Pascolat e Pesce). T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 12 marzo 2009, n. 112
V.I.A. - Regione Umbria - Art. 5, c. 2 L. r. n. 11/98 - Documentazione da
allegare alla domanda di v.i.a. - Dichiarazione del Sindaco sulla compatibilità
urbanistica - Natura dell’atto - Valutazioni tecnico discrezionali relative alla
compatibilità paesaggistica ed ambientale - Estraneità - Limiti di
discrezionalità. L’articolo 5, comma 2, della l.r. Umbria n. 11/1998
comprende, tra la documentazione da allegare alla domanda di v.i.a., la
“dichiarazione del sindaco sulla compatibilità urbanistica dell'opera”. Tale
atto, al pari di un “certificato di destinazione urbanistica”, non fa che
dichiarare, a seguito di mera ricognizione e con riferimento ad una determinata
area, le prescrizioni di carattere oggettivo e vincolato che costituiscono il
tipico contenuto della pianificazione urbanistica comunale. Nell’ambito dei
limitati margini di apprezzamento tecnico che possono residuare al Comune - in
relazione alle previsioni dettate nei propri strumenti urbanistici generali -
non rientrano certo le valutazioni tecnico-discrezionali alla luce di parametri
generali ed opinabili, quali quelli che presiedono alle valutazioni di
compatibilità paesaggistica ed ambientale. La discrezionalità, in merito, viene
esercitata a monte, in sede di pianificazione, attraverso la classificazione
omogenea delle zone e la individuazione della disciplina di trasformazione e
destinazione d’uso coerente con ogni tipologia. Pres. Lignani, Est. Ungari - G.
s.p.a. (avv. Pianesi) c. Comune di spoleto (avv. Marcucci) e altri (n.c.),
riunito ad altro ricorso.
T.A.R. UMBRIA, Sez. I - 4/03/2009, n. 71
V.I.A. - Regione Umbria - L. r. n. 11/98 - Conferenza di servizi -
Amministrazioni interessate - Valutazione dei profili di compatibilità
ambientale - Relazione conclusiva - Giudizio di impatto ambientale. E’nella
conferenza di servizi, alla quale partecipano tutte le amministrazioni pubbliche
interessate - vale a dire, secondo l’elencazione dell’articolo 6, comma 3 L.R.
n. 11/98: la provincia e i comuni nel cui territorio è prevista la realizzazione
dell'opera; gli enti di gestione delle aree naturali protette ricomprese nel
progetto; i comuni confinanti, adiacenti al territorio in cui è prevista la
realizzazione dell'opera; gli organi competenti del Ministero dell’ambiente e
del Ministero per i beni e le attività culturali; oltre all’agenzia regionale
per la protezione dell'ambiente ed ai responsabili dei servizi regionali
competenti - che viene effettuata, anche tenendo conto della partecipazione del
proponente e degli altri interessati, la valutazione dei profili di
“compatibilità ambientale” (espressione che, nella disciplina italiana della
v.i.a., comprende sia la valutazione degli impatti ambientali, sia quella degli
impatti paesaggistici). Ed è in relazione alle determinazioni assunte nella
conferenza di servizi che viene redatta una relazione conclusiva, sulla base
della quale, ai sensi dell’articolo 6, citato, commi 5, e 7, viene adottato il
provvedimento contenente il “giudizio di impatto ambientale”. Pres. Lignani,
Est. Ungari - G. s.p.a. (avv. Pianesi) c. Comune di spoleto (avv. Marcucci) e
altri (n.c.), riunito ad altro ricorso.
T.A.R. UMBRIA, Sez. I - 4/03/2009, n. 71
V.I.A. - Regione Umbria - L.R. n. 11/98 - Dichiarazione di non compatibilità
anticipata dal Comune rispetto alla sede ad essa propria - Portata lesiva.
In seno al procedimento di v.i.a. - disciplinato in Umbria dalla l.r. n. 11/98 -
una dichiarazione di “non compatibilità”, in quanto discendente da una
valutazione di compatibilità intempestivamente formulata (anticipata) dal Comune
rispetto alla sede ad essa propria ( conferenza di servizi), appare viziata e
suscettibile di assumere portata lesiva, in quanto idonea ad indurre in errore
l’amministrazione regionale sulla ricevibilità dell’istanza, o quanto meno a
ritardare lo svolgimento del procedimento di v.i.a.. Pres. Lignani, Est. Ungari
- G. s.p.a. (avv. Pianesi) c. Comune di spoleto (avv. Marcucci) e altri (n.c.),
riunito ad altro ricorso.
T.A.R. UMBRIA, Sez. I - 4 marzo 2009, n. 71
V.I.A. - Conferenza di servizi - Interesse procedimentale del proponente -
Provvedimento adeguatamente motivato. L’interesse procedimentale del
proponente non può essere circoscritto ad ottenere, in esito alla conferenza di
servizi, una valutazione di impatto ambientale positiva, ma riguarda anche
l’ottenimento di un provvedimento il più possibile motivato, in esito al pieno
ed esauriente confronto con le amministrazioni coinvolte, al fine di orientare
gli ulteriori sviluppi procedimentali (presentazione di un diverso progetto) o
le eventuali azioni giurisdizionali (impugnazione dell’esito della conferenza).
Pres. Lignani, Est. Ungari - G. s.p.a. (avv. Pianesi) c. Comune di spoleto (avv.
Marcucci) e altri (n.c.), riunito ad altro ricorso.
T.A.R. UMBRIA, Sez. I - 4 marzo 2009, n. 71
V.I.A. - Procedure di VIA e screening - Natura di subprocedimento autonomo -
Immediata impugnabilità - Art. 20 d.lgs. n. 152/2006. Fin dal loro ingresso
nel loro ordinamento, le procedure di V.I.A. e di screening, pur inserendosi
sempre all’interno del più ampio procedimento di realizzazione di un opera o di
un intervento, sono state considerate da dottrina e giurisprudenza prevalenti
come dotate di autonomia, in quanto destinate a tutelare un interesse specifico
(quello alla tutela dell’ambiente), e ad esprimere al riguardo, specie in
ipotesi di esito negativo, una valutazione definitiva, già di per sé
potenzialmente lesiva dei valori ambientali; di conseguenza, gli atti conclusivi
di dette procedure sono stati ritenuti immediatamente impugnabili dai soggetti
interessati alla protezione di quei valori (siano essi associazioni di tutela
ambientale ovvero cittadini residenti in loco). Tali conclusioni appaiono oggi
confortate dalla disciplina generale di cui all’art. 20 del decreto legislativo
3 aprile 2006, nr. 152, che configura la stessa procedura di verifica
dell’assoggettabilità a V.I.A. come vero e proprio subprocedimento autonomo,
caratterizzato da partecipazione dei soggetti interessati e destinato a
concludersi con un atto avente natura provvedimentale, soggetto a pubblicazione.
Pres. Cossu, Est. Greco - P.G.B. e altri (avv. ti Palmieri e Giuffrè) c.
Provincia Autonoma di Trento (avv. Florenzano) e Comune di Vigo di Fassa (avv.ti
Dalla Fior e Stella Richter), riunito ad altro ricorso - (Riforma T.R.G.A.
Trentino Alto Adige, Trento, n. 3/2008).
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 3/03/2009, n.
1213
V.I.A. - Screening - Soggetti residenti nella zona interessata
dall’intervento - Comunicazione di avvio del procedimento - Art. 24 L.P. Trento
n. 23/92 - Art. 7 L. n. 241/90 - Necessità - Esclusione. L’art. 24 della L.
Prov. Trento nr. 23 del 1992, riproducendo a livello locale la disposizione
generale di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, nr. 241, dispone che la
pubblica amministrazione sia tenuta a notificare la comunicazione di avvio del
procedimento amministrativo “ai soggetti nei confronti dei quali il
provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per
legge debbono intervenirvi”. Tale disposizione è sempre stata interpretata nel
senso di individuare, quali soggetti legittimati a ricevere la comunicazione,
gli specifici destinatari dell’azione amministrativa, siano o meno direttamente
contemplati nel provvedimento finale, nonché i soggetti dei quali la legge
disponga obbligatoriamente la partecipazione al procedimento stesso. Sicchè non
sussite l’obbligo di comunicazione dell’avio del procedimento di screening nei
confronti dei residenti nella zona interessata dall’intervento, come tali
destinati a subirne gli effetti - non diversamente però dalla collettività
indifferenziata degli abitanti del Comune; non si tratta,infatti, né di
destinatari specifici del provvedimento emanando né di soggetti di cui fosse
obbligatoria la consultazione (essendo previsti particolari meccanismi di
informazione e partecipazione del pubblico interessato). Pres. Cossu, Est. Greco
- P.G.B. e altri (avv. ti Palmieri e Giuffrè) c. Provincia Autonoma di Trento
(avv. Florenzano) e Comune di Vigo di Fassa (avv.ti Dalla Fior e Stella
Richter), riunito ad altro ricorso - (Riforma T.R.G.A. Trentino Alto Adige,
Trento, n. 3/2008).
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 3/03/2009, n.
1213
V.I.A. - Procedura di screening - Omissione - Vizio di legittimità -
Accertamento giurisdizionale Travolgimento di tutti gli atti che avrebbero
dovuto essere preceduti dallo screening - Distinzione tra aspetti urbanistici e
aspetti ambientali - Artificiosità. Allorché sia accertata la sussistenza di
un vizio di legittimità all’interno dell’iter di un procedimento amministrativo,
questo investe non solo l’atto che direttamente lo riguarda, ma anche tutti gli
atti successivi e consequenziali della sequenza procedimentale, cosicchè, in
sede di successiva rinnovazione degli atti, il procedimento deve riprendere dal
momento in cui si era verificato il vizio accertato. Con specifico riferimento
all’omissione della necessaria procedura di screening, il conseguente vizio di
legittimità travolge tutti gli atti del procedimento che avrebbero dovuto essere
preceduti dallo screening (approvazione del progetto e conferenza di servizi
all’uopo convocata). Tale travolgimento, peraltro, non può che essere integrale,
non potendosi artificiosamente scindersi tra aspetti urbanistici e aspetti
ambientali (a parte l’opinabilità della distinzione e la sicura interferenza
reciproca tra i due profili). Pres. Cossu, Est. Greco - P.G.B. e altri (avv. ti
Palmieri e Giuffrè) c. Provincia Autonoma di Trento (avv. Florenzano) e Comune
di Vigo di Fassa (avv.ti Dalla Fior e Stella Richter), riunito ad altro ricorso
- (Riforma T.R.G.A. Trentino Alto Adige, Trento, n. 3/2008).
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 3/03/2009, n.
1213
V.I.A. - Approvazione di uno strumento urbanistico attuativo - Sottoposizione a V.I.A. - Esclusione. L’approvazione di uno strumento urbanistico attuativo, a differenza dell’approvazione di un progetto di lavori per infrastrutture o di uno degli interventi contemplati dall’art. 1 della direttiva 85/337/CEE, non richiede la verifica preliminare o la valutazione dell’impatto sull’ambiente (fattispecie relativa a variante di piano particolareggiato con inserimento di una centrale energetica in area già destinata a verde pubblico). Pres. Sammarco, Est. Daniele - M.G. e altri (avv. Gaetani) c. Comune di Civitanove Marche (avv.ti calzolaio e Felici) e altri (n.c.). T.A.R. MARCHE, Sez. I - 3/03/2009, n. 75
V.I.A. - Regione Sardegna - L. n. 9/2006 - Verifica preliminare di sottoposizione a VIA - Procedimento conclusivo - Competenza - Giunta regionale. In virtù di quanto disposto dall’art. 48 dalla legge Regione Sardegna 12 giugno 2006, n. 9, la competenza ad adottare - entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza - il provvedimento conclusivo della procedura di verifica preliminare per la sottoposizione a VIA spetta alla Giunta Regionale. Pres. Panunzio, Est. Plaisant - S.S. s.r.l. (avv.ti Capria, D’Angelo, Gardini e Lai) c. Regione Autonoma della Sardegna (avv.ti Contu e Murrone). T.A.R. SARDEGNA, Sez.II - 24 febbraio 2009, n.213
VIA - Procedimento di verifica dell’assogettabilità a VIA - Formazione del silenzio assenso - Esclusione - Contrasto con i principi comunitari. La formazione del silenzio assenso nel procedimento di verifica dell’assoggettabilità a VIA si verrebbe a porre in contrasto con i principi comunitari che impongono la esplicitazione delle ragioni di compatibilità ambientale con l’adozione di eventuali prescrizioni correttive sulla base di un’analisi sintetico-comparativa per definizione incompatibile con un modulo tacito di formazione della volontà amministrativa. (CdS Sez. V n. 4058/2008; TAR PUGLIA, Bari, n. 2183/2008). Pres. urbano, est. Mangialardi - I. s.r.l. (avv. Vecchione) c. Regione Puglia (avv. Liberti) - T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. III - 7 gennaio 2009, n. 1
V.I.A. - Regione Puglia - L.R. n. 11/2001 - Testo originario - Subprocedimento per la verifica di assoggettamento a VIA - Silenzio della P.A. - Natura - Silenzio-assenso - Novella di cui alla L.R. n. 17/2007 - Silenzio inadempimento. Secondo la formulazione originaria della L. Reg. Puglia n. 11/2001, decorso il termine di 60 giorni, il silenzio dell’Autorità competente nell’ambito del subprocedimento per la verifica dell’assoggettabilità a VIA, comporta l’esclusione del progetto dalla relativa procedura. Detta disposizione è stata in seguito modificata, tra l’altro, con L. Reg. 14 giugno 2007 n. 17 che ha qualificato tale inerzia come silenzio inadempimento da impugnarsi secondo le regole generali. Pres. Allegretta, Est. Di Vita - D. s.r.l. (avv.ti Caputi Jambrenghi e Viola) c. Regione Puglia e altro (n.c.) - T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. I - 9 dicembre 2008, n. 2778
V.I.A. - ENERGIA - Impianti di produzione di energia mediante sfruttamento del
vento - Assoggettamento a V.I.A. - Allegato B), del D.P.R. 12 aprile 1996, punto
2, lett. e). I progetti d’impianti industriali per la produzione di energia
mediante lo sfruttamento del vento sono assoggettati alla procedura di
valutazione d'impatto ambientale, ai sensi dell’allegato B), del D.P.R. 12
aprile 1996, punto 2, lett. e), aggiunta dall'art. 2 D.P.C.M. 3 settembre 1999.
Pres. Virgilio, Est. Zucchelli - Assessorato regionale ai BB.CC.AA. e Pubblica
Istruzione e altro (Avv. Stato) c. E.P. s.r.l. (avv.ti Tafuri, Tafuri e Di
Salvo)- (Conferma TAR Sicilia, Catania, n. 1227/07) -
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA
REGIONE SICILIANA - 9 dicembre 2008, n. 1006
V.I.A. - ENERGIA - Costruzione ed esercizio degli impianti eolici - Conferenza
di servizi - D.P.R. 12 aprile 1996 - L.R. Sicilia n. 6/2001 - Principio di
obbligatorietà della conferenza di servizi - Soprintendenza per i beni
archeologici - Parere sulla compatibilità paesaggistica - Esercizio del potere
al di fuori della conferenza di servizi - Illegittimità. Nel contesto
normativo di cui al D.P.R. 12 aprile 1996, a cui principi fa richiamo la L.R.
Sicilia 3 maggio 2001, n. 6, e alla luce del principio di obbligatorietà della
conferenza di servizi (articolo 14, comma 2, l. n. 241 del 1990, come modificato
dall'articolo 8 della legge 11 febbraio 2005, n. 15) tutte le amministrazioni
tenute ad adottare le proprie determinazioni, ai fini della valutazione
d’impatto ambientale per la costruzione e l'esercizio degli impianti eolici,
devono esprimere il proprio avviso in sede di conferenza dei servizi. Ciò
comporta che la Soprintendenza per i beni archeologici non ha il potere di
pronunciarsi sull’istanza di autorizzazione al di fuori della conferenza di
servizi: infatti, per quanto, astrattamente, il potere di rilasciare pareri
sulla compatibilità paesaggistica spetti alla Soprintendenza, lo stesso deve
necessariamente essere esercitato all’interno della procedura di cui si è
accennato. Pres. Virgilio, Est. Zucchelli - Assessorato regionale ai BB.CC.AA. e
Pubblica Istruzione e altro (Avv. Stato) c. E.P. s.r.l. (avv.ti Tafuri, Tafuri e
Di Salvo) - (Conferma TAR Sicilia, Catania, n. 1227/07) -
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA
REGIONE SICILIANA - 9 dicembre 2008, n. 1006
VIA - DPR 12 aprile 1996, art. 2 - Nozione di “Comuni interessati”- Criterio
territoriale della delimitazione amministrativa - Insufficienza - Comuni
destinatari di possibili effetti o ricadute del progetto sottoposto a VIA -
Relazione effettiva e comprovata di utilità con una o più matrici ambientali
correlate al progetto - Direttiva 85/337/CEE. La nozione di “comuni
interessati”, di cui all’art. 2 del DPR 12 aprile 1996 (a mente del quale
l'Autorità che cura l'istruttoria dei progetti soggetti alla V.I.A. trasmette
copia della richiesta di compatibilità ambientale alla Provincia Regionale ed ai
"Comuni interessati" chiamati a pronunciare il proprio parere entro 60 giorni
dalla suddetta trasmissione), non può essere rapportata ad un criterio meramente
territoriale. Invero, il bene ambiente, nella sua oggettività, non e'
riconducibile alla delimitazione amministrativa delle competenze degli Enti
locali, ben potendo essere oggetto di interessi molteplici e concorrenti di più
Enti locali, a seconda delle esternalità proprie del bene stesso. (cfr.
Consiglio di Stato, V, 17 maggio 2005, n. 2460). D'altronde, una nozione più
ampia di pubbliche amministrazioni che include nel novero di quelle legittimate
a partecipare al procedimento di VIA non solo i Comuni territorialmente
interessati, ma anche quelli che sono comunque destinatari di possibili effetti
o ricadute ambientali del progetto proposto alla suddetta VIA, si trova nella
direttiva 85/337/CEE il cui art. 1 comma 2 include nel "pubblico interessato"
gli enti che subiscono o possono subire gli effetti delle procedure decisionali
in materia ambientale e dunque conferma, in maniera sistemica, che la nozione di
“Comuni interessati” va correlata non al territorio, ma alle concrete ricadute
ambientali di un determinato progetto sottoposto al VIA. I Comuni che hanno
titolo a partecipare alla procedura di VIA, ai sensi del DPR 12 aprile 1996 sono
pertanto tutti quelli che si trovano in un legame territoriale di prossimità o
nella titolarità, giuridica o di fatto, di qualsiasi altro tipo di interesse
sostanziale, consistente in una relazione effettiva e comprovata di utilità con
una o più matrici ambientali correlate al progetto. Tale interesse, che comunque
deve essere oggettivamente sussistente e non meramente speculativo, è da
accertare caso per caso da parte dell’Amministrazione competente per la V.I.A.,
e determina il coinvolgimento del Comune nella suddetta procedura. Pres.
Zingales, Est. Gatto Costantino - Comune di Vittoria (avv.ti Bruno e Giurdanella)
c. Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente e altri (Avv. Stato).
T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 24
novembre 2008, n. 2241
VIA - Comune - Approvvigionamento idrico - Sorgente interessata dalle
ricadute di un progetto sottoposto a VIA - Interesse ai fini della
partecipazione alla VIA - Prova della potabilità dell’acqua o del possesso di un
legittimo titolo concessorio - Necessità - Esclusione - Legame di utilità
sostanziale tra l’Ente e la specifica matrice ambientale. Il Comune, quale
ente esponenziale della Comunità stanziata sul proprio territorio, ha un preciso
interesse alla conservazione di una matrice ambientale dalla quale esso trae
l’approvvigionamento idrico del proprio fabbisogno e che potrebbe essere
interessata dalle ricadute ambientali del progetto, a prescindere dalla prova
della potabilità dell’acqua o del possesso di un legittimo titolo concessorio a
servirsi della sorgente. Ciò che è essenziale, ai fini della pretesa di
partecipazione alla V.I.A. di un progetto ad essa sottoposto, è la sussistenza
di un legame di utilità “sostanziale” tra l’Ente ed una o più specifiche matrici
ambientali. Le contestazioni sulla potabilità dell’acqua o le censure inerenti
la mancanza di un titolo concessorio della fonte d’acqua implicherebbero, al
più, ove fondate, la necessità di una attività amministrativa sanzionatoria nei
confronti dell’Ente locale o dei suoi amministratori, ma non provocherebbero
comunque la cessazione della relazione di utilità tra l’Ente e la risorsa
idrica, dovendosi solamente porre in essere opportuni interventi adeguatori
della regolarità della fruizione alle discipline di settore. Pres. Zingales,
Est. Gatto Costantino - Comune di Vittoria (avv.ti Bruno e Giurdanella) c.
Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente e altri (Avv. Stato).
T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 24
novembre 2008, n. 2241
V.I.A. - Procedura - Principio di trasparenza e principio di precauzione -
Rischi - Misure di prevenzione. La procedura di V.I.A. tutela l'interesse
pubblico a che, sussistendo effettivi rischi ambientali nel progetto proposto
dal promotore, questi ultimi diventino noti (principio di trasparenza) e si
adottino le necessarie misure a prevenirli o a impedire l'avverarsi (principio
di precauzione), anche con la comparazione qualitativa delle differenti tecniche
scientifiche o tecnologiche accessibili (DPCM 27.12.1988, art. 4, comma 4 lett.
“c”). Inoltre, in essa viene tutelato anche l’interesse ulteriore ed opposto, ad
assicurare, ove le tecnologie lo consentano e le circostanze siano favorevoli,
che i rischi suddetti non sussistano affatto, a beneficio ancora una volta della
trasparenza pubblica dell'iniziativa. In altri termini, la sede del procedimento
di V.I.A., è proprio quella ove si offrono agli Enti locali “interessati” ed al
pubblico le migliori possibilità di esame ed approfondimento tecnico,
amministrato ed in contraddittorio, entro termini di tempo ben precisi, al fine
di assicurare sia che gli eventuali rischi dell’iniziativa siano ben ponderati e
neutralizzati dalle opportune misure di prevenzione ed intervento, sia che,
invece, tali rischi non sussistano affatto e che l’iniziativa non comporta
pericoli per l’ambiente. Pres. Zingales, Est. Gatto Costantino - Comune di
Vittoria (avv.ti Bruno e Giurdanella) c. Assessorato Regionale Territorio ed
Ambiente e altri (Avv. Stato).
T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 24
novembre 2008, n. 2241
VIA - ACQUA - Istituzione del servizio idrico integrato - Competenze dell’ATO - Cessazione dei poteri del Comune di intervento e controllo delle matrici ambientali - Inconfigurabilità - Art. 148 d.lgs. n. 152/2006. La previsione delle competenze in materia di servizio idrico all'ATO non spoglia il Comune dei propri poteri di intervento e controllo delle matrici ambientali di interesse diretto della propria popolazione, perchè gli ATO sono funzionali ad una delega di esercizio del potere, la cui titolarità viene sempre mantenuta in capo ai Comuni. Depongono in tal senso le disposizioni del D.lgs 152/06, ai sensi delle quali la titolarità del servizio idrico resta ai Comuni che compongono territorialmente l’A.T.O, legittimandoli alla tutela, e quindi alla relativa azione in giudizio, dei diritti e degli interessi che attengono all’uso delle risorse idriche. Infatti, l’art. 148 del dlgs 152/06 che istituisce l’Autorità d’Ambito, attribuisce a tale organismo, avente personalità giuridica, il solo “esercizio” del servizio idrico integrato, mantenendone i costi di funzionamento, integralmente, in capo ai Comuni che sono chiamati a farne parte (anche obbligatoriamente, e salvo gli enti di minori dimensioni che possono continuare a gestire il servizio idrico autonomamente), in “proporzione” alla loro partecipazione. Il rapporto tra attribuzione della sola “gestione” del servizio e ripartizione dei relativi costi tra i Comuni che compongono l’Autorità d’Ambito, evidenzia che il legislatore ha mantenuto agli Enti locali territoriali la “responsabilità” della funzione attinente alla titolarità del servizio idrico, disciplinando coattivamente solamente alcune delle forme di esercizio del potere, che i Comuni adesso sono chiamati a curare per il tramite della loro partecipazione all’organismo associativo, senza quindi perdere la propria legittimazione (che anzi viene viepiù confermata) a disporre della distribuzione delle risorse idriche. La responsabilità sull’uso delle risorse, si connota, dunque, in funzione della partecipazione alla gestione dell’Autorità d’ambito, ma non esclude in alcun modo la sussistenza di un preciso interesse legittimo dell’Amministrazione comunale relativamente all’uso ed alla tutela delle risorse idriche destinate alla propria popolazione. Pres. Zingales, Est. Gatto Costantino - Comune di Vittoria (avv.ti Bruno e Giurdanella) c. Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente e altri (Avv. Stato). T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 24 novembre 2008, n. 2241
V.I.A. - CAVE E MINIERE - Regione Veneto - L.R. n. 10/1999 - Area interessata dalla cava - Nozione- Area di escavazione e area funzionale all’attività di cava. Per “area interessata dalla cava” (L.R. Veneto n. 10/1999, art. 3), ai fini della V.I.A., deve intendersi non solo l’area di escavazione, ma l’intera area destinata ad attività di cava, comprensiva, oltre a quella dello scavo, anche di quella di accumulo dei materiali, di manovra e di carico e scarico, in quanto comunque funzionale all’attività di cava. Tale interpretazione è avvalorata dalla ratio della norma volta a porre limiti all’attività di cava in considerazione dell’impatto ambientale che la stessa può avere. Sotto questo profilo, l’impatto sul territorio dipende non solo dall’area strettamente destinata all’escavazione, ma dall’intera area funzionale all’attività di cava, la quale risulta oggetto di lavorazione e di trasformazione urbanistico, rilevando, così, sotto l’aspetto ambientale. Pres. Varrone, Est. Giovagnoli - Comune di Sommacampagna (avv. Sala, Scappini e Di Mattia) c. Regione Veneto (avv.ti Costa e Londei), S. s.r.l. (avv.ti Clarich e Fratta Pasini) e altro (n.c.) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 22 ottobre 2008 (c.c. 1 luglio 2008), sentenza n.5186
VALUTAZIONE D’INCIDENZA - Valutazione delle incidenze di progetti sull'ambiente - Concessione di un'autorizzazione accordate senza valutazione - Inadempimento di Stato (Irlanda) - Direttiva 85/337/CEE. Non avendo preso, ai sensi degli articoli 2, paragrafo 1, e 4, paragrafi 2 a 4, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, che riguarda la valutazione delle incidenze di alcuni progetti pubblici e privati sull'ambiente, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, qualsiasi disposizione necessaria perché, prima della concessione di un'autorizzazione, i progetti suscettibili di avere incidenze considerevoli sull'ambiente e che dipende dalle categorie di progetti considerate all'allegato II, punto 1, sotto abbiano) a c) e f), di questa direttiva è presentata ad una procedura d'autorizzazione e ad una valutazione delle loro incidenze a questo proposito, ai sensi degli articoli 5 a 10 della suddetta direttiva, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi che gli incombono ai sensi di questa. (Testo Ufficiale: En n’ayant pas pris, conformément aux articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphes 2 à 4, de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997, toutes les dispositions nécessaires pour que, avant l’octroi d’une autorisation, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement et relevant des catégories de projets visées à l’annexe II, point 1, sous a) à c) et f), de cette directive soient soumis à une procédure d’autorisation et à une évaluation de leurs incidences à cet égard, conformément aux articles 5 à 10 de ladite directive, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de celle-ci. L’Irlande est condamnée aux dépens de la Commission des Communautés européennes. La République de Pologne supporte ses propres dépens). CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. II, 20/11/2008, causa C‑66/06
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE - Valutazione dell'impatto ambientale di progetti - Lavori di riassetto e di miglioramento di strade urbane - Assoggettamento - Direttive 85/337/CEE e 97/11/CE. La direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, deve essere interpretata nel senso che essa prevede la valutazione dell'impatto ambientale dei progetti di riassetto e di miglioramento di strade urbane qualora si tratti di progetti di cui all'allegato I, punto 7, lett. b), o c), di tale direttiva, o qualora si tratti di progetti di cui all'allegato II, punti 10, lett. e), o 13, primo trattino, della direttiva medesima che possano, in considerazione della loro natura, delle loro dimensioni o della loro ubicazione e, all'occorrenza, tenuto conto della loro interazione con altri progetti, avere un notevole impatto ambientale. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 25/07/2008, Proc. C-142/07
V.I.A. - Impianti di recupero
dei rifiuti - Impianti di smaltimento - Equiparazione a fini VIA - Sentenza
CGCE 27 febbraio 2002 - L.R. Emilia Romagna n. 9/99. Ai fini
dell’applicazione della normativa in materia di V.I.A. gli impianti di
recupero di rifiuti vanno ad ogni effetto equiparati a quelli di smaltimento
dello stesso. (cfr. sentenza CGCE 27 febbraio 2002, causa C 6/00, ASA, che
fornisce l’interpretazione della direttiva 85/337, con carattere vincolante
erga omnes sia per i giudici interni che per le Amministrazioni: “la nozione
di smaltimento dei rifiuti ai sensi della direttiva 85/337 è una nozione
autonoma che deve ricevere un significato idoneo a rispondere pienamente
all’obiettivo perseguito da tale atto normativo, quale ricordato al punto 36
della presente sentenza. Di conseguenza, tale nozione - che non è
equivalente a quella di smaltimento dei rifiuti ai sensi della direttiva
75/442 - deve essere intesa in senso lato come comprensiva dell’insieme
delle operazioni che portano o allo smaltimento dei rifiuti, nel senso
stretto del termine, o al loro recupero”; nonché le sentenze 23 novembre
2006, causa C- 486/04 e sentenza 19 settembre 2000, causa C 287/98).
Conseguentemente, attesa la piena equiparazione, per le ragioni sopra
esposte, degli impianti di smaltimento a quelli di recupero, un impianto di
produzione di energia elettrica da biogas deve essere sottoposto alla
procedura di screening ai sensi dell’art. 4 della L.R. Emilia Romagna n.
9/1999. Pres. Mozzarelli, Est. Di Benedetto - D.D. e altri (avv.ti B. e G.
Graziosi) c. Provincia di Bologna (avv.ti Barone e Onorato), Comune di
Medicina (avv. Zorzella) e altri (n.c.) -
T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. II
- 9 luglio 2008, n. 3296
V.I.A. - Biogas e digestato - Natura di prodotti chimici - Impianti di
produzione di energia elettrica - Procedura di screening - L.R. Emilia
Romagna n. 9/99. Poiché il biogas e il digestato sono prodotti chimici,
ai sensi dell’allegato I, paragrafo 4.3 del D. lgs 59/05, gli impianti di
produzione di energia elettrica da tali fonti vanno a procedura di screening
a fini della V.I.A. (cfr. all. II alla direttiva 85/337; art. 4 della L.R.
Emilia Romagna n. 9/1999). Pres. Mozzarelli, Est. Di Benedetto - D.D. e
altri (avv.ti B. e G. Graziosi) c. Provincia di Bologna (avv.ti Barone e
Onorato), Comune di Medicina (avv. Zorzella) e altri (n.c.) -
T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. II
- 9 luglio 2008, n. 3296
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
- Assenza di valutazione dell’impatto ambientale di progetti rientranti
nell’ambito di applicazione della direttiva 85/337/CEE - Regolarizzazione a
posteriori - Autorizzazioni relative alla costruzione di una centrale eolica e
alle attività connesse - Inadempimento di uno Stato (Irlanda). Non avendo
adottato tutte le disposizioni necessarie ad assicurare che: prima di essere
eseguiti in tutto in parte, i progetti rientranti nell’ambito di applicazione
della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la
valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati,
nella sua versione precedente o successiva alle modifiche intervenute con la
direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, vengano esaminati al fine di
stabilire se occorra effettuare una valutazione d’impatto ambientale e, se per
essi si prevede un notevole impatto ambientale per la loro natura, le loro
dimensioni o la loro ubicazione, vengano sottoposti ad una valutazione del loro
impatto conformemente agli artt. 5-10 della direttiva 85/337, e il rilascio
delle autorizzazioni relative alla costruzione di una centrale eolica e alle
attività connesse a Derrybrien, nella contea di Galway, nonché l’esecuzione dei
lavori, fossero preceduti da una valutazione dell’impatto ambientale del
progetto, in conformità agli artt. 5-10 della direttiva 85/337, nella sua
versione precedente o successiva alle modifiche intervenute con la direttiva
97/11, l’Irlanda è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza
degli artt. 2, 4 e 5-10 della suddetta direttiva.
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE,
Sezione II, 03/07/2008, Proc. C-215/06
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE - Procedura di v.i.a. e procedimenti amministrativi - Sottoposizione del progetto alla v.i.a. - L. R. Puglia 12/04/ n. 11/2001 - L. n. 241/1990 - Disciplina applicabile - Fattispecie. In tema di sottoposizione di un progetto alla procedura di v.i.a., la “universalità” della legge n. 241/1990 - che per la prima volta ha regolamentato in maniera uniforme i procedimenti amministrativi - non implica la “caducazione” ovvero il “superamento” delle leggi che disciplinano diversamente la materia in un campo particolare. Nella fattispecie, si pongono in questo rapporto la legge 7 agosto 1990, n. 241 e la legge regionale Puglia 12 aprile 2001, n. 11, riguardanti l’una i procedimenti amministrativi in genere, l’altra in ispecie quelli concernenti la valutazione dell'impatto ambientale, caratterizzati da questa loro funzione del tutto peculiare, che richiede una distinta disciplina (che appare delineata - dal legislatore regionale - come un sistema organico, compiuto ed autosufficiente, nel quale non occorrono “integrazioni” dall’esterno). Pres. Santoro - Est. Corradino - Ipem Industria Petroli Meridionale s.p.a. (avv. Sticchi Damiani) c. Regione Puglia (avv. Liberti) (annulla T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 9/01/2008, n. 51). CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V 18/06/2008 (ud. 11/03/2008), Sentenza n. 2991
V.I.A. - AIA - Carattere unitario del procedimento - Presupposti - Autonomia. Il carattere unitario sia del procedimento svolto dall’amministrazione, sia dell’autorizzazione rilasciata non comporta una sovrapposizione tra autorizzazione integrata ambientale e valutazione di impatto ambientale, che restano distinte e correlate ad autonomi presupposti. Pres. Calvo, Est. Fornataro - Legambiente ONLUS e altri (avv. Dal Piaz) c. Provincia di Biella (avv. Scaparone). T.A.R. PIEMONTE, Sez. II - 26/05/2008, n. 1217
V.I.A. - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - D.L. n. 223/2006 - Riordino di spesa - D.P.R. n. 90/2007 - Soppressione delle Commissioni VIA e VIA speciale - Istituzione del nuovo organo CFVIA-VAS - Componenti delle commissioni accorpate - Decadenza ex lege - Spoil system - Configurabilità - Esclusione - Art. 49 d.lgs. n. 152/2006 - Abrogazione. L’istituzione, al fine del riordino di spesa di cui al D.L. 223/2006 e ad opera dell’art. 9 del D.P.R. n. 90/2007, di un nuovo organo (la CTVIA-VAS) sostitutivo, con integrazione delle funzioni, delle precedenti Commissioni VIA e VIA speciale, comporta che queste ultime devono ritenersi soppresse dalla data di entrata in vigore della disposizione medesima, con la ulteriore conseguenza che i componenti delle Commissioni accorpate sono decaduti ex lege dalla carica (cfr. in relazione al comitato di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, la sentenza Tar Lazio Roma, n. 11921 del 29.11.2007). La cessazione del mandato esclude la configurabilità, per i componenti decaduti, di un provvedimento di “revoca” conseguente all’applicazione del c.d. spoil system: essa è piuttosto la conseguenza immediata e diretta dell’entrata in vigore del regolamento, completamente estraneo al menzionato sistema di spoil system. Né a conclusioni diverse induce il richiamo all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152, nel quale era espressamente previsto che i componenti delle precedenti commissioni VIA, VIA speciale e IPPC, le cui funzioni erano attribuite alla unica Commissiona tecnico-consultiva istituita con il precedente art. 6, “restano in carica, in continuità con le attività svolte nelle commissioni di provenienza, assumendo le funzioni di componenti della commissione di cui all’art. 6 fino alla scadenza del quarto anno dall’entrata in vigore della parte seconda del presente decreto”. Ciò nella considerazione che analoga previsione non è contenuta nel D.L. n. n. 223/2006: al contrario, all’art. 14, comma 1, lett. l), il richiamato art. 49 del D.Lgs. n. 152/2006 è stato espressamente abrogato. Pres. Tosti, Est. Conti - C.P. e altri (avv.ti Sanino e Celani) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero per l’Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Stato) e altro (n.c.) - T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. II quater - 16 aprile 2008, n. 3235
VIA - L.R. Campania n. 16/2004 -
Fase transitoria - Piani e programmi iniziati prima del 21/7/2004 - Obbligo di
effettuare la VAS - Esclusione. Ai sensi dell’art. 47 della L.R.Campania n.
16/2004, attuativa, per quanto di competenza della Regione Campania, della
direttiva 42/2001/CE del 27 giugno 2001, restano sottratti all’obbligo di
effettuare la VAS i piani ed i programmi iniziati prima del 21/7/2004 e conclusi
nel biennio successivo a quella data. Pres. Guida, Est. Donadono - Comune di
Tufino (avv. Biamonte) c. Regione Campania (avv.ti Palma e Marzocchella),
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Stato) e
altri (n.c.) -
T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 14 aprile
2008, n. 2135
VIA - VAS - Nozione - Differenza. Mentre la VIA si riferisce ai processi di
formazione delle decisioni relativi alla realizzazione di “progetti”, la VAS
riguarda invece l’attività di pianificazione e programmazione. Pres. Guida, Est.
Donadono - Comune di Tufino (avv. Biamonte) c. Regione Campania (avv.ti Palma e
Marzocchella), Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
(Avv. Stato) e altri (n.c.) -
T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 14 aprile
2008, n. 2135
V.I.A. - Impianti industriali per la produzione di energia eolica - Assoggettamento a V.I.A. - Principio di obbligatorietà delle conferenza di servizi - Soprintendenza - Determinazioni - Espressione in sede di conferenza di servizi. I progetti d’impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento sono assoggettati alla procedura di valutazione d'impatto ambientale, ai sensi dell’allegato B), del D.P.R. 12 aprile 1996, punto 2, lett. e), aggiunta dall'art. 2 D.P.C.M. 3 settembre 1999 (nell’ambito della Regione siciliana, ai sensi della L.R. 3 maggio 2001, n. 6). In tale contesto normativo In, il principio di obbligatorietà della conferenza di servizi, di cui al richiamato art. 14, c. 2 della L. 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 8 della L. 15/2005, comporta che ad essa partecipino tutte le amministrazioni interessate. Sicchè tutte le amministrazioni - e quindi anche la Soprintendenza - tenute ad adottare le proprie determinazioni, ai fini della valutazione d’impatto ambientale per la costruzione e l'esercizio degli impianti eolici, devono esprimere il proprio avviso in sede di conferenza dei servizi.Pres. Virgilio, Est. Falcone - Assessorato regionale per i Beni culturali e ambientali e altro (Avv. Stato) c. A. s.r.l. (avv. Li Greci) - C.G.A. per la Regione siciliana - 11 aprile 2008, n. 295
V.I.A. - Procedimento - Finalità - L.r. Puglia n. 11/2001 - Contraddittorio con i soggetti interessati - Fattispecie: opere di difesa del litorale marino, a mezzo di barriere e pennelli, in area protetta. La disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale, comunitaria, nazionale e regionale, è univoca nel definire che il procedimento V.I.A. ha lo scopo di prevedere e stimare l’impatto sull’ambiente, nel breve e nel lungo periodo, di interventi, programmi e progetti di opere pubbliche e private, ottimizzando le scelte relative ad un’opera, in quanto in grado di produrre rilevanti modificazioni dell’ambiente. La determinazione conclusiva deve pertanto essere basata su scelte progettuali di minore impatto sul territorio e su una valutazione comparativa finale in ordine al grado di compromissione del territorio che può ritenersi accettabile in relazione all’interesse per la realizzazione dell’opera (cfr. sul punto, TAR Lazio, 2 luglio 2002, n. 6076). La complessità di una tale valutazione e la contemperazione dei plurimi interessi contrapposti implicano la necessità di un procedimento esteso a tutti i soggetti titolari di situazioni giuridiche che potrebbero essere pregiudicati dall’opera o dall’intervento (cfr. L.R. Puglia, n. 11/2001, art. 13, nonché la dir. 85/337/CEE, art. 6). Fattispecie relativa all’approvazione di un progetto per la realizzazione di sistemi di difesa del litorale marino, attraverso la posa in opera di barriere sommerse e di pennelli, senza tener conto dei pareri contrari del Parco del Gargano, dell’Ufficio del Genio Civile e in assenza di contraddittorio con i Comuni del territorio del Parco interessati. Pres. ed Est. Durante - Ass. Italia Nostra ONLUS (avv. Mescia) c. Regione Puglia, Comune di Vico del Gargano ed Ente Parco Nazionale del Gargano (n.c.) - T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. I - 10 aprile 2008, n. 894
V.I.A. - Sottoposizione a VIA dell’intero programma di intervento PRUSST - Illegittimità - Ragioni. E’ illegittima la previsione di sottoporre a VIA l’intero programma di intervento PRUSST, configurandosi quest’ultimo quale strumento pianificatorio cui viene data attuazione attraverso la realizzazione dei singoli progetti di intervento (i quali invece, se rientranti nei limiti dimensionali previsti dalla normativa regionale, sono certamente assoggettabili a VIA). Pres. Di Nunzio, Est. Rovis - C. s.p.a. (avv.ti Pasetto , Scala e Codognato) c. Provincia di Verona (avv. Bissoli e Curato) e Comune di Verona (avv.ti Cancrini e Grimani). T.A.R. VENETO, Sez. II - 4/04/2008, n. 860
V.I.A. - D.P.R. 12 aprile 1996 -
Natura - Forza normativa propria degli atti dell’ordinamento comunitario.
Sebbene abbia la veste formale di “atto di indirizzo e coordinamento”, il D.P.R.
12 aprile 1996, abrogato dall’art. 48 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ma
applicabile alle procedure concluse entro il 31 luglio 2007, secondo la
disciplina transitoria di cui all’art. 52, costituendo specificazione del
disposto di cui all’art. 40 della Legge 22 febbraio 1994 n. 146 (legge
comunitaria 1993) ed attuazione di una precisa direttiva comunitaria, è munito
di particolare efficacia precettiva, generalmente estranea agli atti della
stessa specie, con la conseguenza che allo stesso deve essere riconosciuta la
forza normativa propria degli atti dell’ordinamento comunitario,
indipendentemente dall’intervento della disciplina regionale di dettaglio (cfr.
Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 maggio 2006 n. 2773; Consiglio di Stato, Sez. V,
28 maggio 2004 n. 3451 e 28 agosto 2001 n. 4532; TAR Puglia Lecce, Sez. I, 21
giugno 2001 n. 3011). Pres. Guida, Est. Dell’Olio - A.I. e altri (avv. Romano)
c. Regione Campania (avv. Marzocchella) e altri (n.c.).
T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 20 marzo
2008, n. 1439
V.I.A. - Pubblicità sui quotidiani - Nozione di quotidiano provinciale o
regionale. Ai fini della pubblicità dei progetti sottoposti a VIA, non può
ragionevolmente intendersi “quotidiano provinciale o regionale”, e quindi
tendenzialmente indirizzato a tutti i cittadini residenti in un determinato
territorio, un organo di stampa a diffusione nazionale ma privo di pagine
dedicate specificamente alla cronaca della provincia o della regione
interessata, o che, pur privilegiando la dimensione regionale, si presenta come
quotidiano destinato alla categoria degli operatori economico-finanziari. Pres.
Guida, Est. Dell’Olio - A.I. e altri (avv. Romano) c. Regione Campania (avv.
Marzocchella) e altri (n.c.).
T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I -
20/03/2008, n. 1439
V.I.A. - Determinazione della competenza - Criterio strutturale - Criterio finalistico - Opere ricadenti in territorio comunale - Dichiarata pertinenza di un tratto ferroviario ad una linea più ampia - Competenza dello Stato - Esclusione. Per determinare la competenza, la normativa vigente in materia di V.I.A. opera il riferimento ad un criterio strutturale e non già finalistico: la dichiarata pertinenza di un tratto ferroviario ad una più ampia linea non può far sì, pertanto, che sia lo Stato a doversi occupare delle ricadute ambientali di lavori previsti in progetto che ricadano nel solo territorio comunale. Pres. Balba, Est. Peruggia - M. s.r.l. (avv.ti Quaglia e Cervetti) c. CIPE e altri (Avv. Stato), Comune di Genova (avv.ti Odone e De Paoli), regione Liguria (avv.ti Benghi e Sommariva) e R.F.I. s.p.a. (avv. Alberti). T.A.R. LIGURIA, Sez. I - 07/03/2008, n. 373
V.I.A. - Regione Puglia - L.r. Puglia n. 11/2001 - Termine per la conclusione del procedimento - Termine perentorio - Artt. 31, 43 e 44 d.lgs. n. 152/2006. La conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale è sottoposta al termine di novanta giorni, previsto dall’art. 13 della legge regionale pugliese n. 11/2001. Allo stesso modo, il procedimento di verifica della assoggettabilità a v.i.a. deve concludersi nel termine di sessanta giorni, ai sensi dell’art. 16 della medesima legge regionale. L’obbligo, per l’Amministrazione preposta, di pronunciarsi entro termini perentori sulle istanze di compatibilità ambientale costituisce principio fondamentale della materia, secondo il combinato disposto degli artt. 31, 43 e 44 del d. lgs. n. 152/2006, al quale le Regioni non possono derogare. Pres. Durante, Est. Picone - I. s.p.a. (avv. Sechi) c. Regione Puglia e altro (n.c.) - T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. I - 6 marzo 2008, n. 525
V.I.A. - Natura - Attività preventiva - Parchi commerciali già esistenti
- Necessità di VIA - Esclusione. La valutazione di impatto ambientale è
un’attività preventiva e non successiva; pertanto, con riferimento ai parchi
commerciali, la stessa non può che riferirsi a quelli di nuova costituzione
e non certo a quell’attività di ricognizione dei parchi commerciali già
sostanzialmente esistenti, ove le autorizzazioni commerciali sono state già
rilasciate, per i quali una procedura di valutazione di impatto ambientale
non avrebbe senso (nella specie, nell’ambito di una lottizzazione, a causa
del protrarsi dell’attività edilizia, era stata richiesta una proroga per
l’attivazione delle strutture commerciali). Pres. Cossu, Est. Mele -
G.s.p.a. (avv. ti Sanino, Domenichelli e Zago) c. I. s.r.l. (avv.ti Biagetti
e Di Maria) - (riforrma T.A.R. Veneto, sez. II, n. 938 del 26 marzo 2007).
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 29
febbraio 2008 (Ud. 18 dicembre 2007), sentenza n. 782
V.I.A. - Obblighi di verifica
ambientale - Procedimento autorizzatorio avviato prima dell’insorgenza
dell’obbligo - Effetti. Gli obblighi di verifica ambientale non possono
essere opposti a progetti il cui procedimento autorizzativo abbia avuto
inizio prima della loro insorgenza (cfr. TAR Veneto, n. 3587/2006; Corte di
Giustizia CE, causa C-209/04; nella specie, è stata esclusa la necessità di
VIA per un elettrodotto esterno di lunghezza inferiore a 10 km, con tensione
nominale superiore a 100 KV: l’obbligo è stato infatti introdotto dalla
novella alla L.R. Veneto n. 10/99, introdotta con LR. 24/2000, mentre il
procedimento autorizzativo era stato avviato nel 1999) - Pres. Amoroso, Est.
Rocco - A.M. e altri (avv.ti Ceruti e Acerboni) c. Provincia di Vicenza
(avv.ti Balzani, Molisani, Mistrorigo e Fracasso)-
T.A.R. VENETO, Sez. I - 28 febbraio
2008, n. 493
ENERGIA ELETTRICA - Elettrodotti - Progetto di interramento - Sottoposizione
a VIA - Esclusione. La domanda relativa alla variante di un
elettrodotto, riguardante esclusivamente il progetto di interramento di un
tratto di linea, non rileva ai fini della procedura di VIA, posto che la
stessa, per esplicita disposizione della L.R. 10 del 1999 e dell’Allegato II
della Direttiva CEE 85/337, riguarda solamente gli elettrodotti aerei e non
quelli in cavo interrato. Pres. Amoroso, Est. Rocco - A.M. e altri (avv.ti
Ceruti e Acerboni) c. Provincia di Vicenza (avv.ti Balzani, Molisani,
Mistrorigo e Fracasso) -
T.A.R. VENETO, Sez. I - 28 febbraio
2008, n. 493
V.I.A. - Valutazione
dell’impatto ambientale di taluni progetti - Aeroporto con pista di decollo
e di atterraggio superiore ai 2100 metri di lunghezza - Aumento del traffico
aereo - Verifica delle autorizzazione - Giudice del rinvio - Competenza -
Direttiva 85/337/CEE. Sebbene una convenzione non sia un progetto (ai
sensi della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente
la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e
privati), spetta al giudice del rinvio determinare, sulla base della
normativa nazionale applicabile, se una siffatta convenzione contenga
un’autorizzazione ai sensi dell’art. 1, n. 2, della direttiva 85/337. In
tale contesto, occorre esaminare se detta autorizzazione si inserisca in una
procedura in più fasi che comporta una decisione principale, nonché
decisioni di esecuzione, e se occorra tener conto dell’effetto cumulativo di
più progetti il cui impatto ambientale dev’essere valutato complessivamente.
Pertanto, le disposizioni del punto 12 dell’allegato II, in combinato
disposto con quelle del punto 7 dell’allegato I della direttiva 85/337,
nella loro versione originaria, riguardano anche i lavori di modifica
apportati all’infrastruttura di un aeroporto esistente senza prolungamento
della pista di decollo e di atterraggio, qualora essi possano essere
considerati, segnatamente alla luce della loro natura, della loro entità e
delle loro caratteristiche, una modifica dell’aeroporto stesso. Lo stesso
vale, in particolare, per i lavori destinati ad aumentare significativamente
l’attività dell’aeroporto ed il traffico aereo.
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA'
EUROPEE, Sez. II, 28/02/2008, Causa C-2/07
V.I.A. - Valutazione
dell’impatto ambientale di taluni progetti - Aeroporto - Valutazione della
conseguenze dei lavori - Autorità competenti - Verifica - Giudice del rinvio
- Dir. 85/337. In tema di necessità della valutazione dell’impatto
ambientale (nella specie aeroporto), le autorità competenti in sede di esame
devono tener conto sia delle conseguenze dei lavori e sia del progettato
aumento dell’attività sull’ambiente e dell’effetto delle modifiche apportate
alle sue infrastrutture al fine di consentire tale aumento di attività. In
tale contesto, spetta al giudice del rinvio assicurarsi che le autorità
competenti abbiano correttamente valutato se i lavori di cui trattasi
dovessero essere sottoposti ad una valutazione del loro impatto ambientale.
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA'
EUROPEE, Sez. II, 28 Febbraio 2008, Causa C-2/07
V.I.A. - Impianto di rigassificazione di GNL - Procedura autorizzatoria - Referendum consultivo comunale - Ammissibilità - Esclusione. Devono ritenersi inammissibili i quesiti referendari locali consultivi relativi alle procedure autorizzatorie per la realizzazione di un impianto di rigassificazione di GNL, atteso che tale forma di consultazione è consentita dalle disposizioni ordinamentali vigenti (l’art. 8, c. 4 del d.lgs. n. 267/2000, in combinata lettura, nella specie, con lo Statuto del Comune di Rosignano Marittino), per le sole “materie di esclusiva competenza locale”. Appare evidente che, in ragione delle diverse Amministrazioni coinvolte nella pronuncia di compatibilità ambientale e in virtù dei diversi interessi incisi, la realizzazione di un impianto di rigassificazione non può considerarsi di esclusiva competenza del comune. Pres. Petruzzelli, Est. Toschei - E. s.p.a. (avv.ti Passalacqua, Bassi, Viola, Bucello e Bruti Liberati) c. Comune di Rosignano Marittimo (avv. Grassi), Ministero per le Attività Produttive e altro (Avv. Stato) e altri (n.c.), riunito ad altro ricorso. T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 21 febbraio 2008, n. 181
ACQUA - V.I.A. - Progetto per la realizzazione di un impianto idroelettrico ricadente in area prossima a S.I.C. - Valutazione di impatto ambientale - Necessità - Esclusione - Procedura di screening - L.r. Molise n. 21/2000. Il progetto per la realizzazione di un impianto idroelettrico, ricadente in un’area prossima a un sito di importanza comunitaria (s.i.c.), ma non qualificabile ex se come area naturale protetta, non necessita - a mente degli artt. 3 comma quarto, 8 e 9 della L.R. Molise 24 marzo 2000 n. 21 - di valutazione di impatto ambientale completa, bensì di semplice atto di verifica (cosiddetto “screening”). Ciò è vero, anche a voler prescindere dalla avvenuta o mancata approvazione degli strumenti di pianificazione regionale, quali il P.e.a.r. (Piano energetico ambientale regionale), le Linee guida, previste dallo stesso P.e.a.r., per lo svolgimento del procedimento di assenso alla costruzione di impianti di energia da fonti rinnovabili e le Linee programmatiche di cui alla delibera del C.R. 10.7.2006 n. 117. Non solo: ai sensi del citato art. 9 comma quinto della L.R. n. 21/2000, decorso il termine di sessanta giorni, senza che l’autorità competente abbia richiesto la sottoposizione al procedimento di v.i.a., il progetto si intende tacitamente escluso dalla procedura di v.i.a. Pres. Giaccardi, Est. Ciliberti - D. s.r.l. (avv.ti Ruta e Zezza) c. Regione Molise (Avv. Stato), Comune di Pietrabbondante (avv. Colalillo) e altro (n.c.) - T.A.R. MOLISE - 8 febbraio 2008, n. 50
V.I.A. - INQUINAMENTO - Tutela dell'ambiente - Piani e programmi in materia ambientale - Partecipazione del pubblico all’elaborazione di taluni piani e programmi - Accesso alla giustizia ambientale - Convenzione di Århus - Mancata trasposizione entro il termine prescritto - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2003/35/CE. Non attuando le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Århus), la Repubblica italiana, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 6 di tale direttiva. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. VIII, 31 Gennaio 2008, Causa C‑69/07
V.I.A. - Procedura di screening
- Finalità - D.P.R. 12 aprile 2006 - Profili di merito - Non sono
ravvisabili. La cd. "procedura di screening” è essenzialmente diretta
alla verifica se un determinato progetto compreso tra le tipologie indicate
dall'Allegato B del D.P.R. 12 aprile 1996, da realizzarsi in un sito
determinato, debba o meno essere sottoposto alla procedura di valutazione di
impatto ambientale. La "procedura di screening” non afferisce a profili di
merito, limitandosi a stabilire se in base ai dati ed alle informazioni
forniti dal soggetto interessato sia possibile valutare la compatibilità
ambientale del progetto, ovvero se occorra dar corso alla procedura di VIA.
Pres. Borea, Est. Farina - F. s.r.l. (avv.ti Massaro e Miculan) c. Regione
Autonoma Friuli - Venezia Giulia (avv. Di Danieli) -
T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I -
28 gennaio 2008, n. 84
V.I.A. - D.lgs. n. 152/2006 - Modifiche normative - Procedimenti
amministrativi in corso - Disciplina applicabile. Con decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ("Norme in materia ambientale"), anche la
disciplina della valutazione di impatto ambientale ha formato oggetto di
modifica normativa, la cui operatività decorre dal 31.7.2007, come previsto
dal decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito con legge 12 luglio
2006, n. 228, nonché dal decreto-legge n. 300 del 2006: fermi restando i
procedimenti amministrativi in corso, soggetti alla normativa in vigore al
momento della istanza iniziale da parte dell’interessato (art. 52, comma 2
del D. Lgs. n. 152 del 2006). Pres. Borea, Est. Farina - F. s.r.l. (avv.ti
Massaro e Miculan) c. Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia (avv. Di
Danieli) -
T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I -
28 gennaio 2008, n. 84
V.I.A. - Divieto di aggravamento del procedimento - Art. 1 L. 241/1990 -
Principio di proporzionalità - Applicabilità - Limiti. Il divieto di
aggravamento del procedimento, ex art. 1, comma 2, della legge n. 241/1990
risponde al principio di proporzionalità di derivazione comunitaria
(articolo 5 del Trattato CE), secondo cui l'azione intrapresa non deve
oltrepassare lo stretto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito e
rappresenta una specificazione dei criteri di economicità e di efficacia
indicati dall'art. 1, comma 1, della medesima legge: esso, di certo, non è
ravvisabile laddove è la legge stessa a richiedere tutta una serie di
approfondimenti, di esami e di studi, in vista del perseguimento di finalità
di interesse pubblico, come nel caso della procedura di VIA. Pres. Borea,
Est. Farina - F. s.r.l. (avv.ti Massaro e Miculan) c. Regione Autonoma
Friuli - Venezia Giulia (avv. Di Danieli) -
T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I -
28 gennaio 2008, n. 84
V.I.A. - ENERGIA -
Autorizzazione alla realizzazione di un impianto per la produzione di
energia elettrica da biomasse e CDR - Pronuncia in sede VIA - Procedimento
autorizzativo unico ex art. 12 D.Lgs. n. 387/2003 - Rapporti.
Nell'ambito delle procedure autorizzatorie per la realizzazione di un
impianto per la produzione di energia elettrica da biomasse, rifiuti non
pericolosi e CDR (d.lgs. n. 387/2003; d.lgs. n. 59/2005), la procedura di
V.I.A. costituisce un procedimento autonomo rispetto a quello finalizzato
all'autorizzazione dell'impianto nel suo complesso, se pure le
determinazioni adottate all’esito del primo (endo-)procedimento risultano
necessarie e strumentali al fine dell'adozione delle determinazioni
conclusive del diverso (e principale) procedimento autorizzativo (cfr.
l'art. 14-ter, c. 4 della L. 241/1990, implicitamente richiamato dall'art.
12, c. 4 del d.lgs. n. 387/2003, che fa espresso rinvio ai principi di
semplificazione). Dall'esame della richiamata normativa emerge che in via
ordinaria la pronuncia in sede V.I.A. vada resa in modo autonomo rispetto ai
lavori della Conferenza di servizi, mentre l'eventualità che tale pronuncia
venga “internalizzata” nell'ambito del procedimento principale è limitata
alle ipotesi patologiche in cui la pronuncia in sede VIA non venga resa
entro i termini all'uopo previsti. Pres. Ravalli, Est. Contessa - Comune di
Manduria (avv. Normandi) c. Regione Puglia (n.c.) -
T.A.R. PUGLIA, Lecce, sez. I - 10
gennaio 2008, n. 59
VIA - AREE PROTETTE - Direttiva habitat - Zone non classificate come ZPS, mentre avrebbero dovuto esserlo - Regime di protezione - Finalità di tutela - Status giuridico di protezione - Valutazione delle incidenze di un piano o di un progetto - Principio di precauzione - Effetto cumulativo dei progetti. Le zone che non sono state classificate come ZPS, mentre avrebbero dovuto esserlo, continuano a rientrare nel regime proprio dell'art. 4, n. 4, prima frase, della direttiva uccelli poiché altrimenti le finalità di tutela delineate da tale direttiva, come sono configurate nel suo nono 'considerando', non potrebbero venir perseguite (v. sentenze 2/08/1993, Commissione/Spagna, nonché 7/12/2000, causa C‑374/98, Commissione/Francia). Inoltre, l'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva uccelli impone agli Stati membri di conferire alle ZPS uno status giuridico di protezione che possa garantire, in particolare, la sopravvivenza e la riproduzione delle specie di uccelli menzionate nell'allegato I, nonché la riproduzione, la muta e lo svernamento delle specie migratrici non considerate nell'allegato I che ivi giungono regolarmente (sentenza 18/03/1999, causa C‑166/97, Commissione/Francia). Pertanto, il testo dell'art. 7 della direttiva habitat precisa che l'art. 6, nn. 2‑4, di questa direttiva si sostituisce all'art. 4, n. 4, prima frase, della direttiva uccelli a partire dalla data di entrata in vigore della direttiva habitat o dalla data di classificazione operata da uno Stato membro ai sensi della direttiva uccelli se quest'ultima data è successiva. Risulta pertanto che le zone che non sono state classificate come ZPS, mentre avrebbero dovuto esserlo, continuano a rientrare nel regime proprio dell'art. 4, n. 4, prima frase, della direttiva uccelli (sentenza 7/12/2000, causa C‑374/98, Commissione/Francia). Quanto alla trasposizione dell'art. 6, nn. 3 e 4, della direttiva habitat, occorre ricordare, in primo luogo, che la Corte ha già statuito che l'art. 6, n. 3, di detta direttiva subordina il requisito di un'opportuna valutazione delle incidenze di un piano o di un progetto alla condizione che vi sia una probabilità o un rischio che quest'ultimo pregiudichi significativamente il sito interessato. Tenuto conto, in particolare, del principio di precauzione, un tale rischio esiste poiché non può essere escluso, sulla base di elementi obiettivi, che detto piano o progetto pregiudichi significativamente il sito interessato (sentenza 20/10/2005, Commissione/Regno Unito). Concludendo, in forza dell'art. 6, n. 3, prima frase, della direttiva habitat, qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito è sottoposto a un'adeguata valutazione dell'incidenza che ha sullo stesso tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo, quando non possa essere escluso, sulla base di elementi obiettivi, che esso, da solo o in combinazione con altri piani o progetti, pregiudichi significativamente il detto sito (sentenza 7/09/2004, causa C‑127/02, Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging). La mancata presa in considerazione dell'effetto cumulativo dei progetti comporta in pratica che la totalità dei progetti d'un certo tipo può venire sottratta all'obbligo di valutazione mentre, presi insieme, tali progetti possono avere un notevole impatto ambientale (v., per analogia, sentenza 21/09/1999, causa C‑392/96, Commissione/Irlanda). CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. II, 13/12/2007, Causa C-418/04
V.I.A. - VAS - Dir. 2001/42/CE - “Modifiche minori” - Regime - Art. 7 D.Lgs. n. 152/2006 - Verifica preliminare. La Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 - pur prevedendo la sottoposizione a valutazione d’impatto ambientale di tutti i “piani e programmi”, compresi quelli inerenti la gestione dei rifiuti (art. 3, comma 2) - individua un regime a parte per le cd. “modifiche minori”, in relazione alle quali considera necessaria la valutazione ambientale “… solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull’ambiente …” (art. 3, comma 3). Questo genere di modifiche è divenuto oggetto di disciplina nazionale solo a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cfr. art. 7). La nuova disciplina contempla l’effettuazione di una “verifica preliminare” finalizzata a stabilire se la “modifica minore” abbia o meno effetti significativi sull’ambiente, il che ne impone la sottoposizione a Valutazione d’impatto ambientale strategica. Pres. Calvo, Est. Plaisant - B.P. e altri (avv. Reineri) c. Provincia di Torino (avv. Enrichens), Comune di Torino (avv.ti Caldo e Lacognata), TRM s.p.a. (avv. Buscaglino) e altri (nn.cc.) - T.A.R. PIEMONTE, Sez. II - 1 dicembre 2007, n. 3607
VIA - Autorizzazione integrata ambientale - Concetto e natura dell’AIA - Differenza rispetto alla VIA - Autonoma impugnabilità - Fondamento. L'autorizzazione integrata ambientale è, secondo la definizione di cui all’art 2 lett. l) del D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 "il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti del presente decreto"; detto provvedimento si inquadra tra le "misure intese ad evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni (delle attività industriali inquinanti normativamente individuate) nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti e per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso" (cfr. art.1 comma 1 del citato D.Lgs. n. 59/2005, nonché art. 1 comma 2 L.R. Emilia Romagna 11 ottobre 2004 n. 21, intitolata "Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento"). Si tratta, dunque, di un provvedimento che (sostituendosi, tra l'altro, a tutte le preesistenti autorizzazioni ambientali di cui all’allegato 2 al citato decreto legislativo) incide specificamente sugli aspetti gestionali dell'impianto, mentre la procedura di VIA investe più propriamente i profili localizzativi e strutturali. Perciò, se anche nel caso di specie l'esito positivo della valutazione di impatto ambientale costituisce presupposto dell’AIA impugnata, quest'ultima non può essere configurata come atto strettamente consequenziale rispetto alla prima, ma anzi, in quanto produttiva di propri specifici effetti, può essere autonomamente impugnata (a prescindere dall'impugnazione della VIA) da chi intenda agire contro pregiudizi direttamente derivanti dalla predetta autorizzazione. Pres. Piscitello, Est. Testori - W.W.F. e altri (avv.ti Ceruti e Minotti) c. Provincia di Modena (avv.ti Zannini e Giampietro) e Comune di Modena (avv.ti Maritan, Villani e Maini) - T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. I - 26 novembre 2007, n. 3365
VIA - Barriera fisica di confinamento delle acque di falda contaminate di profondità superiore a 10 m - Sottoposizione a VIA - Necessità - Art. 23, punto 15 del d.lgs. n. 152/2006 - Dighe - Sviluppo in profondità piuttosto che in altezza - Irrilevanza. La costruzione di una barriera fisica finalizzata ad intercettare le acque di falda contaminate, di profondità superiore a 10 m, deve essere assoggettata a valutazione di impatto ambientale, potendosi equiparare all’ipotesi di cui all’allegato A, lett. r), art. 1, c. 3 del D.P.R. 12 aprile 1996 (ora art. 23, punto 15 del d.lgs. n. 152/2006 - Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 metri), non rilevando a tal fine la circostanza che l’opera non si sviluppi in altezza ma in profondità. La questione va infatti affrontata in termini sostanziali e non meramente formali, tenendo conto che la ratio della disposizione sopra riportata, anche alla stregua della direttiva 85/337/CEE, è quella di sottoporre a VIA le opere che possono avere implicazioni durature sulla composizione del suolo, sulla fauna e sulla flora e che possono indurre un impatto considerevole sull’ambiente (cfr. art. 4 d.lgs n. 152/2006). Non vi è dubbio che un’opera delle dimensioni e di impatto come la barriera di confinamento in questione (delle misure di 2,5 km di lunghezza, per 1,5 metri di larghezza e di 30/50 metri di profondità ) determini un’incidenza ambientale importante su tutte le matrici interessate. Pres. Tosti, Est. Panunzio - E. s.p.a. (avv. Dell’Anno) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e altri (Avv. Stato), regione Autonoma della Sardegna (avv.ti Picco e Campus) e altri (n.c.)- T.A.R. SARDEGNA, Sez. II - 8 ottobre 2007, n. 1809
VIA - AREE PROTETTE - Valutazione di incidenza ambientale - Piano o progetto su un sito protetto - Necessità - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche - Istituzione e gestione delle zone appartenenti alla rete europea Natura 2000. L'art. 6, n. 3, della direttiva 92/43 subordina l'obbligo di effettuare un'opportuna valutazione delle incidenze di un piano o progetto su un sito protetto alla condizione che questo sia idoneo a pregiudicare significativamente il sito interessato (v. sentenza 7 settembre 2004, causa C‑127/02, Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging, Racc. pag. I‑7405, punto 40; in prosieguo: la sentenza «Waddenzee»). Va altresì sottolineato, il punto 43 di detta sentenza, …l'avvio del meccanismo di tutela dell'ambiente previsto dall'art. 6, n. 3, della direttiva 92/43 richiede l'esistenza di una probabilità o di un rischio che un piano o un progetto pregiudichi significativamente il sito interessato. Per quanto attiene a quest'ultimo criterio, quando un tale piano o progetto, pur avendo un'incidenza sul detto sito, non rischia di comprometterne gli obiettivi di conservazione, il piano o il progetto non può essere considerato idoneo a pregiudicare significativamente il sito in questione. La valutazione di un siffatto rischio deve essere effettuata segnatamente alla luce delle caratteristiche e delle condizioni ambientali specifiche del sito interessato da tale piano o progetto. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. IV, 04/10/2007, Procedimento C-179/06
VIA - Realizzazione di opere pubbliche - Legge Merloni - Triplice livello di progettazione - Preliminare, definitiva ed esecutiva - Prescrizioni conseguenti alla procedura di VIA - Recepimento in sede di progetto definitivo - Necessità. La normativa concernente la realizzazione delle opere pubbliche e in particolare la legge cosiddetta Merloni e ss.mm., ivi compreso il regolamento attuativo di cui al D. P. R. 554 del 1999, richiede il rispetto del principio dei tre livelli di progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva), che non può subire accorpamenti o contrazioni di sorta (c.f.r Cons Stato, sez. IV, 19 marzo 2003, n. 1467, 23 novembre 2002, n. 6436; 5 settembre 2003, n. 4970), né alterazione dei rispettivi contenuti descritti in modo dettagliato dallo stesso Regolamento attuativo. In particolare, il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare e va corredato degli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni, tra cui lo studio di impatto ambientale (Tar Campania - Napoli, sez. VII, 29 maggio 2006, n. 6212), mentre il progetto esecutivo ha la funzione di determinare il dettaglio dei lavori da realizzare ed il relativo costo e non può, quindi, operare delle modifiche ma soltanto eseguire quanto contenuto nel progetto definitivo. Ne consegue che le prescrizioni conseguenti alla procedura di VIA devono essere recepite in sede di progetto definitivo: la volontà dell’amministrazione di tenere conto di tali prescrizioni nell’ambito del progetto esecutivo costituisce insanabile violazione delle norme che disciplinano i tre livelli di progettazione delle opere pubbliche. Pres. Mozzarelli, Est. Di Benedetto - B.M. e altri (avv. Gualandi) c. Comune di Imola (avv.ti Gotti, Solazzi e Trombetti) - T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 26 settembre 2007, n. 2206
VIA - AREE PROTETTE - ZPS -
FAUNA E FLORA - Valutazione della loro incidenza - Conservazione degli
habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche - Conservazione degli
uccelli selvatici - Valutazione dell’impatto ambientale di lavori di adattamento
di piste da sci» - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 92/43/CEE - Direttiva
79/409/CEE - Parco Nazionale dello Stelvio. La Repubblica italiana, avendo
autorizzato misure suscettibili di avere un impatto significativo sulla zona di
protezione speciale IT 2040044, Parco Nazionale dello Stelvio, senza
assoggettarle ad un’opportuna valutazione della loro incidenza alla luce degli
obiettivi di conservazione della detta zona; avendo autorizzato siffatte misure
senza rispettare le disposizioni che consentono la realizzazione di un progetto,
in caso di conclusioni negative risultanti dalla valutazione dell’incidenza
sull’ambiente e in mancanza di soluzioni alternative, solo per motivi imperativi
di rilevante interesse pubblico, e solo dopo avere adottato e comunicato alla
Commissione delle Comunità europee ogni misura compensativa necessaria per
garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata, e avendo omesso
di adottare misure per evitare il deterioramento degli habitat naturali e degli
habitat delle specie nonché la perturbazione delle specie per le quali la zona
di protezione speciale IT 2040044, Parco Nazionale dello Stelvio, è stata
designata, è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dall’art. 6, nn. 2-4,
della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche, nel combinato disposto con l’art. 7 della medesima direttiva, nonché
dall’art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE,
concernente la conservazione degli uccelli selvatici. La Repubblica italiana è
condannata alle spese.
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE,
Sez. II, 20/09/2007, causa C-304/05
VIA - ENERGIA - Costruzione ed esercizio di impianti di potenza superiore a
300 MW termici - L. 55/2002 - Autorizzazione unica - Esito positivo della
VIA - Condizione essenziale - Autonoma impugnazione del decreto di VIA
favorevole - Possibilità. In materia di costruzione e l'esercizio degli
impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, se è
vero che la valutazione di impatto ambientale si inserisce in procedimento
che culmina nell’autorizzazione unica, ai sensi dell’art.1, comma 2, del
d.l. n.7/2002, convertito nella legge n.55/2002, è altrettanto vero che
l’esito positivo della V.I.A., rappresenta condizione essenziale per il
rilascio della suddetta autorizzazione (la predetta norma precisa tra
l’altro che “l’esito positivo della VIA costituisce parte integrante e
condizione necessaria del procedimento autorizzatorio”). Pertanto, il
carattere lesivo del giudizio positivo di compatibilità ambientale opera
immediatamente, in quanto solo l’adozione del decreto di VIA favorevole al
progetto consente il rilascio dell’autorizzazione finale, con la conseguenza
che il decreto stesso è autonomamente impugnabile, assieme agli atti
preparatori o altrimenti connessi (TAR Piemonte, II, 15/4/2005, n.1028;
Cons.Stato, VI, 9/6/2005, n.3043). Pres. Nicolosi, Est. Bellucci - Provincia
di Lodi (avv. Mariotti) c. Ministero dell’Ambiente e della tutela del
territorio e altri (Avv. Stato) e Regione Lombardia (avv. Cederle), riunito
ad altro ric. -
T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 7
settembre 2007, n. 5773
VIA - ENERGIA - Impianti di potenza superiore a 300 MW termici - L. 55/2002
- Art. 1, c. 3 - Autorizzazione unica - Obbligo di acquisire il parere del
comune e della provincia nel cui territorio ricadono le opere - Non attiene
al distinto procedimento di VIA. L’obbligo di chiedere il parere del
Comune e della Provincia nel cui territorio ricadono le opere (per la
realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica di potenza
superiore a 300 MW termici) è riferito dall’art.1, comma 3, della legge
n.55/2002 all’autorizzazione unica, e non alla procedura di VIA, la quale
soggiace a regole di partecipazione sue proprie (legge n.349/1986 e dal DPCM
n.377/1988), che prevedono la facoltà di partecipazione al procedimento
degli interessati ad esito della pubblicazione dell’istanza di pronuncia di
compatibilità ambientale, nonchè la facoltà, e non l’obbligo, di ricorrere
alla Conferenza di servizi ex artt. 14 e seguenti della legge n.241/1990. Né
è prospettabile al riguardo l’obbligo di intesa con la Regione, in quanto il
medesimo è previsto dall’art.1, comma 2, della legge n.55/2002 ai diversi
fini dell’autorizzazione unica finale ivi definita. Pres. Nicolosi, Est.
Bellucci - Provincia di Lodi (avv. Mariotti) c. Ministero dell’Ambiente e
della tutela del territorio e altri (Avv. Stato) e Regione Lombardia (avv.
Cederle), riunito ad altro ric. -
T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 7
settembre 2007, n. 5773
VIA - Incidenza sui valori ambientali e interesse all’esecuzione dell’opera
- Giudizio comparativo - Discrezionalità amministrativa - Sindacato
giurisdizionale - Limiti. Il concetto di valutazione di impatto
ambientale presuppone che l’opera da valutare abbia un’incidenza sui valori
ambientali, modificandoli in misura più o meno rilevante. Si tratta quindi
di stabilire se le alterazioni conseguenti alla sua realizzazione possano
reputarsi accettabili alla stregua di un giudizio comparativo, focalizzato
da un lato sulla necessità di salvaguardare preminenti valori ambientali,
dall’altro sull’interesse pubblico sotteso all’esecuzione dell’opera. In
tale contesto rilevano determinazioni ampiamente discrezionali, tecniche e
amministrative, sindacabili dal giudice amministrativo entro limiti
ristretti, ovvero in relazione all’eventuale emersione delle figure
sintomatiche di illegittimità costituite dall’illogicità manifesta e dalla
contraddittorietà (TAR Puglia, Bari, I, 21/1/2004, n.171; TAR Lazio, Roma,
I, 31/5/2004, n.5117; Cons.Stato, VI, 5/1/2004, n.1). Pres. Nicolosi, Est.
Bellucci - Provincia di Lodi (avv. Mariotti) c. Ministero dell’Ambiente e
della tutela del territorio e altri (Avv. Stato) e Regione Lombardia (avv.
Cederle), riunito ad altro ric. -
T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 7
settembre 2007, n. 5773
V.I.A. - D.P.R. 12/4/1996 - Regione Siciliana - Art. 91, L.R. n. 6/91 -
Verifica di assoggettamento a procedura di VIA - Silenzio assenso - Operatività - Annullamento postumo in via di autotutela -
Presupposti - Nuova disciplina ex art. 32 D.Lgs. n. 152/2006 - Silenzio
inadempimento - Fattispecie: Trivellazioni in Val di Noto. Nell’ambito della
Regione Siciliana, in materia di preventiva verifica di assoggettamento a
procedura di VIA, opera il
meccanismo del silenzio assenso di cui al D.P.R. 12 aprile 1996, siccome alle
singole disposizioni il legislatore regionale, con l’art. 91 della L.R. n. 6/91,
ha espressamente fatto rinvio, senza dettare autonoma e differente normativa
procedimentale (con riferimento alla Regione Sardegna, invece, cfr. Cons, di
Stato, sez. VI, 3 febbraio 2006, n. 380). Se è vero che il conseguimento di un
provvedimento favorevole da parte del privato, formatosi a seguito del
silenzio-assenso, non esclude che l’Amministrazione possa disporre, in via di
autotutela (e in presenza dei necessari presupposti) anche l’annullamento
postumo di quanto tacitamente assentito, “va, tuttavia, ritenuto illegittimo il
provvedimento che non abbia né la forma, né la sostanza di un atto di
autotutela, atteggiandosi a mero diniego tardivo”. (cfr. T.A.R. Lombardia
Milano, sez. III, 07 giugno 2006 , n. 1321). Ove l’Amministrazione ritenga di
dover intervenite in via di autotutela amministrativa, anche alla stregua dei
riferimenti normativi sopra evidenziati, la stessa è chiamata ad esplicitare sia
il profilo di illegittimità da cui sarebbe affetto l'atto tacitamente assentito,
sia le ragioni di pubblico interesse che ne impongono la rimozione (cfr. T.A.R.
Puglia Lecce, sez. II, 05 febbraio 2007, n. 297). Va segnalato che a decorrere
dalla data prevista dall’art.52 D.Lgs.152/06 - 31 luglio 2007 -, il prefato
D.P.R.12/4/96 è stato formalmente abrogato in conformità a quanto disposto dal
co.1. lett.c art.48 dello stesso D.Lgs. cit.: la nuova disciplina unitaria del
procedimento di V.I.A., in relazione alla procedura semplificata di “verifica”
ex art.32 D.Lgs.152/06, prevede un mero silenzio inadempimento, in luogo del
precedente silenzio-assenso, avverso il quale potranno essere esercitati i
normali mezzi di tutela giurisdizionale previsti dalla legge. (fattispecie:
Trivellazioni in Val di Noto). Pres. Giallombardo, Est. Valenti - P.E.
(Avv.ti Piazza e Raimondi) c. Assessorato Regionale Territorio e Ambiente e
altri (Avv. Stato) e Comune di Noto (avv. Franza) e altro (n.c.) -
T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 20
agosto 2007, n. 1971
V.I.A. - Procedimento di verifica
ex art. 10 d.P.R. 12 aprile 1996 - Avvio del progetto alla procedura di VIA
ordinaria - Preavviso di rigetto - Necessità - Esclusione - Ragioni. Stante
la sua ratio e la sua natura, il procedimento di “verifica” ex art.10 d.P.R. 12
aprile 1996 non necessita di preavviso di rigetto nei casi in cui
l’Amministrazione ritenga opportuno avviare il progetto sottopostole alla
ordinaria procedura di V.I.A.. Detta pronuncia, infatti, non comporta alcun
“rigetto” nel merito della iniziativa o del progetto in questione, ma solo la
necessità di un rinvio dello stesso alla procedura ordinaria (che - in quanto
tale - non può considerarsi aggravamento procedimentale) ove potrà essere
effettuata una più ampia istruttoria in ragione della rilevanza delle questioni
sottese. In tal senso depone una interpretazione dell’istituto in modo conforme
ai principi comunitari in materia, di cui in primo luogo quelli derivanti dalla
direttiva 85/337 C.E.E. del 27 giugno 1985, tra cui quello di precauzione
disciplinato all'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato CE (a cui rinvia anche
l’art.301 D.Lgs.152/06 in materia ambientale). Pres. Giallombardo, Est. Valenti
- P.E. s.r.l. (avv.ti Piazza e Raimondi) c. Assessorato regionale Territorio e
Ambiente e altro (Avv. Stato) e altri (n.c.) -
T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 20 agosto
2007, n. 1959
V.I.A. - Procedimento di verifica ex art. 10 d.P.R. 12 aprile 1996 - Obbligo
motivazionale - Individuazione. Il procedimento ex art.10 D.P.R. 12 aprile
1996 assume una sua peculiare ratio e funzione nel contesto di una procedura
“semplificata” e accelerata in cui l’Amministrazione è esclusivamente chiamata a
valutare preventivamente se il progetto di che trattasi debba essere sottoposto
o meno a V.I.A.. Di siffatto contesto va tenuto conto ai fini dell’assolvimento
dell’obbligo di motivazione del provvedimento conclusivo, unitamente
all’espletamento della relativa istruttoria. Conseguentemente, ove
l’Amministrazione ritenga che il progetto non sia da assoggettare alla V.I.A.,
considerato la connessa determinazione tiene luogo del giudizio di compatibilità
ambientale, deve ovviamente pretendersi una istruttoria quanto più ampia
possibile (compatibile con la procedura semplificata di che trattasi) e una
correlata ampia ed adeguata motivazione. In dette evenienze, infatti,
l’Amministrazione deve dare motivato risconto delle ragioni che giustificano la
deroga alla procedura ordinaria di V.I.A.. Diversamente, ove la complessità
delle questioni sottese alla realizzazione del progetto importino l’esigenza di
una più ampia istruttoria, necessariamente l’Amministrazione ne rinvia il
completo espletamento alla sua naturale sede procedimentale (la V.I.A.
ordinaria). Pres. Giallombardo, Est. Valenti - P.E. s.r.l. (avv.ti Piazza e
Raimondi) c. Assessorato regionale Territorio e Ambiente e altro (Avv. Stato) e
altri (n.c.) -
T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 20 agosto
2007, n. 1959
V.I.A. - Rifiuti - Impianto di
trattamento di rifiuti pericolosi - Autorizzazione - Omissione della
procedura di V.I.A. - Proprietario di un’abitazione limitrofa all’impianto -
Risarcimento del danno biologico-esistenziale e del deprezzamento subito
dall’immobile. Va risarcito il danno subito dal proprietario di un
immobile limitrofo ad un impianto per il trattamento dei rifiuti pericolosi
ove sia stata omessa la procedura di VIA prima dell’autorizzazione e
l’impianto sia stato esercitato nonostante l’assenza della VIA (nella
specie, il collegio ha condannato l’amministrazione, in solido con il
titolare dell’autorizzazione, al risarcimento del danno
biologico-esistenziale - degrado della qualità della vita sotto forma di
sofferenza psicologica e fisica per i rumori e le altre emissioni
dell’impianto e per il timore di gravi danni alla salute e sofferenza
psicologica collegata all’impossibilità per la ricorrente di far valere
tempestivamente ed efficacemente le proprie ragioni - nonché al risarcimento
del deprezzamento subito dall’immobile a causa della vicinanza
dell’impianto, posto che è stato ritenuto presumibile che la VIA preventiva
avrebbe condotto a una diversa localizzazione, oltre che a diverse modalità
costruttive). Pres. ed Est. Pedron - G.P. (avv.ti Asaro e Mina) c. Regione
Lombardia (avv. Fidani) e S.A. s.r.l. (avv. Dell’Anno) -
T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, sez. I - 11
agosto 2007, n. 726
V.I.A. - Mancato svolgimento della V.I.A. anteriormente al provvedimento
autorizzatorio - Violazione di legge - Indebolimento della tutela prevista
per i beni della vita individuali e collettivi - Scelte ambientali -
Principi della precauzione e dell’azione preventiva. Il mancato
svolgimento della VIA prima dell’autorizzazione non costituisce una semplice
irregolarità nella successione degli atti procedimentali ma è una violazione
di legge che impedisce ai privati una partecipazione efficace all’azione
amministrativa e condiziona le scelte successive della stessa
amministrazione, indebolendo la tutela prevista per i beni della vita
individuali e collettivi (proprietà, domicilio, salute, ambiente). Le scelte
ambientali, peraltro, devono essere guidate in via prioritaria dai principi
di precauzione e dell'azione preventiva (art. 174, par. 2 del Trattato CE) e
pertanto le conseguenze negative devono essere previste in anticipo ed
evitate, non semplicemente mitigate dopo che l’attività pericolosa sia già
stata insediata sul territorio(cfr. il primo periodo del sesto considerando
della direttiva 85/337/CEE). Se poi delle correzioni risultano necessarie
una volta che l’attività pericolosa sia in svolgimento, queste in base
all’art. 174 par. 2 del Trattato CE devono essere effettuate “alla fonte”,
ossia immediatamente, quando è ancora possibile evitare conseguenze dannose
per i singoli, la collettività e l’ambiente senza incidere su aspettative
ormai consolidate dei soggetti economici (primi fra tutti i committenti e i
gestori delle opere o degli impianti). Pres. ed Est. Pedron - G.P. (avv.ti
Asaro e Mina) c. Regione Lombardia (avv. Fidani) e S.A. s.r.l. (avv.
Dell’Anno) -
T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, sez. I - 11
agosto 2007, n. 726
V.I.A. - V.I.A. intervenuta in fase successiva all’autorizzazione di un
impianto di trattamento di rifiuti - Effetto sanante - Esclusione. La
VIA intervenuta in una fase successiva all’autorizzazione dell’impianto e
all’inizio dell’attività non ha effetto sanante né rispetto ai provvedimenti
di autorizzazione né rispetto all’attività svolta dai committenti o dai
gestori (cfr. Corte di Giustizia Sez. II del 16 settembre 2004 C-227/01
Commissione/Spagna punto 57, sulla necessità che i soggetti interessati
siano messi in condizione di esprimere il proprio parere prima che inizi
l’esecuzione del progetto). Pres. ed Est. Pedron - G.P. (avv.ti Asaro e
Mina) c. Regione Lombardia (avv. Fidani) e S.A. s.r.l. (avv. Dell’Anno) -
T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, sez. I - 11
agosto 2007, n. 726
V.I.A. - Mancanza di V.I.A. tempestiva - Giudizio risarcitorio -
Estromissione del titolare dell’autorizzazione - Esclusione - Ragioni.
Nell’ipotesi di una pretesa giudiziaria non riguardante il cattivo uso di
un’autorizzazione allo smaltimento di rifiuti speciali, ma direttamente
riferita al titolo autorizzativo di cui è contestata la conformità al
diritto comunitario in mancanza di VIA tempestivamente eseguita, il titolare
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di smaltimento dei rifiuti
non può essere estromesso dal giudizio risarcitorio, non configurandosi come
mero controinteressato rispetto ai provvedimenti della Regione. Nella
procedura di VIA, infatti, il committente è un soggetto attivo sul quale
ricade l’onere di chiedere il pronunciamento delle autorità informandole del
progetto e fornendo tutti i dettagli rilevanti, come previsto dal secondo
periodo del sesto considerando della direttiva 85/337/CEE. La mancata
richiesta dell’attivazione della procedura di VIA comporta pertanto il
concorso del committente con la Regione in ordine all’insediamento sul
territorio di un’attività pericolosa sulla base di atti autorizzativi
inadeguati. Pres. ed Est. Pedron - G.P. (avv.ti Asaro e Mina) c. Regione
Lombardia (avv. Fidani) e S.A. s.r.l. (avv. Dell’Anno) -
T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, sez. I - 11
agosto 2007, n. 726
VIA - Attività illegittimamente autorizzata in mancanza di V.I.A. preventiva
- Misure inibitorie - Sopravvenuta impossibilità di adozione - Ristoro
sostitutivo - Risarcimento. Quando le misure inibitorie dell’attività -
illegittimamente autorizzata in mancanza di VIA preventiva - non possono più
essere adottate, il risarcimento costituisce un ristoro sostitutivo, per i
soggetti danneggiati ,non solo nei confronti dell’amministrazione ma anche
nei confronti dei titolari dell’autorizzazione, i quali beneficiano
dell’assenza della VIA (cfr. Corte di Giustizia Sez. V del 7 gennaio 2004
C-201-02 Wells punti 57-58). Pres. ed Est. Pedron - G.P. (avv.ti Asaro e
Mina) c. Regione Lombardia (avv. Fidani) e S.A. s.r.l. (avv. Dell’Anno) -
T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, sez. I - 11
agosto 2007, n. 726
V.I.A. - Modifica sostanziale di attività già esistente - Sottoposizione a valutazione di impatto ambientale - Art. 1, c. 2 D.P.C.M. n. 377/1988 - Art. 6 c. 7 D.P.C.M. 27 dicembre 1988. Ai sensi dell’art. 1, secondo comma del D.P.C.M. 10 Agosto 1988 n° 377, e dell’art. 6, c. 7 del D.P.C.M. 27 dicembre 1988, va reputata corretta la valutazione discrezionale dell’amministrazione di sottoporre a procedura di impatto ambientale la soluzione progettuale implicante una modifica sostanziale (e non meramente formale) di attività già esistente rientrante nella categoria contemplata dalla lettera “i” dell’art. 1 primo comma del D.P.C.M. citato (nella specie: scarico a mare delle acque reflue industriali di una piattaforma polifunzionale, già esistente, per lo stoccaggio, la depurazione e lo smaltimento di rifiuti speciali liquidi pericolosi e non pericolosi, derivanti prevalentemente da attività marittimo-portuali ). E ciò, indipendentemente da ogni questione sulle attuali condizioni di inquinamento del mare nella zona portuale interessata determinate dagli sversamenti di altre realtà industriali (che, comunque, renderebbero la zona ancora più sensibile dal punto di vista della tutela ambientale) , dalla precedente pronuncia di compatibilità ambientale dell’originaria ipotesi progettuale relativamente ai valori di immissione, e dalla mancata previsione della realizzazione ex novo di opere edilizie o impiantistiche. Pres. Ravalli, Est. d’Arpe - H.S. s.r.l. (avv. Pellegrino) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Stato) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 13 luglio 2007, n. 2749
V.I.A. - RIFIUTI - Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti - Recupero dei rifiuti - Realizzazione della “terza linea” dell’inceneritore di rifiuti di Brescia - Pubblicità della domanda di autorizzazione - Inadempimento di uno Stato (Repubblica italiana) - Direttive 75/442/CEE, 85/337/CEE e 2000/76/CE. Non avendo sottoposto, prima della concessione dell’autorizzazione alla costruzione, il progetto di una «terza linea» dell’inceneritore appartenente alla società ASM Brescia Spa alla procedura di valutazione di impatto ambientale prevista dagli artt. da 5 a 10 della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici o privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dagli artt. 2, n. 1, e 4, n. 1, di tale direttiva. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. II, 5 luglio 2007, causa C‑255/05
V.I.A. - Valutazione delle incidenze di alcuni piani e programmi sull'ambiente - Mancata trasposizione entro il termine prescritto - Inadempimento di Stato - Direttiva 2001/42/CE. Non avendo adottato, entro il termine prescritto, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, relativa alla valutazione delle incidenze di alcuni piani e programmi sull'ambiente, la repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi che gli incombono ai sensi di questa direttiva. La repubblica portoghese è condannata alle spese. (Testo uff.: Não tendo adoptado, no prazo fixado, todas as disposições legislativas, regulamentares e administrativas necessárias para dar cumprimento à Directiva 2001/42/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de Junho de 2001, relativa à avaliação dos efeitos de determinados planos e programas no ambiente, a República Portuguesa não cumpriu as obrigações que lhe incumbem por força desta directiva. A República Portuguesa é condenada nas despesas). CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. VI, 24 Maggio 2007, causa C-376/06
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - Parere della commissione V.I.A. - Natura - Atto endoprocedimentale. Il parere della Commissione V.I.A. è un atto endoprocedimentale, privo di effetti autonomi, che confluisce nel provvedimento finale, come tale non suscettibile di separata impugnazione. (cfr. C.S., VI, 17 maggio 2006, n. 2851). Pres. Passanisi, Est. Caruso - E. s.p.a (Avv. Schifino, Chirico) c. Regione Calabria (Avv. Marafioti) - TAR CALABRIA, Reggio Calabria, Sez VI - 4 maggio 2007, n. 325
V.I.A. - Rigassificatore GNL di
Brindisi - Autorizzazione ministeriale rilasciata ex art. 8 L. n. 340/2000 e su
progetto preliminare - Inidoneità ad essere valido titolo per l’inizio dei
lavori di costruzione - Carenza di elementi essenziali - V.I.A. unitaria su
progetto definitivo - Consultazione della popolazione - Stabilimenti a rischio
di incidente rilevante. L’autorizzazione ministeriale alla realizzazione del
rigassificatore GNL di Brindisi e delle opere connesse, rilasciata ex art. 8 L.
n. 340/2000 e sulla base di un progetto preliminare, è inidonea ad essere valido
titolo per l’inizio dei lavori di costruzione, in quando carente degli elementi
essenziali normativamente richiesti (progetto definitivo, VIA e consultazione
della popolazione). Infatti, quanto alla VIA unitaria su progetto definitivo,
essa è richiesta dall’art. 6 L. 8 luglio 1986 n. 349 e dal D.P.C.M. di
attuazione 10 agosto 1988 n. 377, come modificato dall’art. 1 D.P.R. 11 febbraio
1993 (stoccaggio di prodotti di gas naturali e di petrolio liquefatto),
dall’art.1 L. 28 febbraio 1992 n. 220 (terminali per il carico e scarico di
idrocarburi e di sostanze pericolose), dal D.P.R. 12 aprile 1996, come
successivamente modificato ( lavori marittimi volti a modificare la costa,
nonché recupero dei suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ha).
Quanto alla consultazione della popolazione, basti rammentare che la direttiva
96/82/CE è stata recepita con D. Lgs. 17 agosto 1999 n. 334, che all’art. 23
prevede che la popolazione interessata deve essere messa in grado di esprimere
il proprio parere in caso di progetti relativi a nuovi stabilimenti a rischio di
incidenti rilevanti e di creazione di nuovi insediamenti e infrastrutture
attorno agli stabilimenti esistenti. In proposito andava tenuto conto che il
territorio di Brindisi è stato dichiarato area ad elevato rischio di crisi
ambientale, assoggettato a piano di risanamento ex D.P.R. 23 aprile 1998.
Andava, inoltre, considerata la vicinanza del progettato rigassificatore ad
industrie classificate secondo la direttiva “Seveso” (dir. 82/501/CE, ora
96/82/CE “Seveso II”), oltre che la vicinanza alla città, a strada, a ferrovia,
al porto ed alla quantità e tipo di sostanze che vi transitano, anche al fine
del rischio “effetto domino”, di cui all’art. 12 D. Lgs. N. 334/1999; tutto così
rapportato alla previsione che il rigassificatore comporterebbe la
movimentazione fino a 8 miliardi di metri cubi di metano l’anno con la presenza
in un anno di circa 110 navi da 130 - 140 tonnellate. Pres. ed Est. Ravalli -
B.L. s.p.a. (avv.ti Sticchi Damiani, Police e Rabitti) c. Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti (Avv. Stato), Capitaneria di Porto di Brindisi
(Avv. Stato), Autorità portuale di Brindisi (avv. Medina), Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici (Avv. Stato) -
T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 17 aprile
2007, n. 1628
V.I.A. - Regione Veneto - Parco
commerciale - Sommatoria degli esercizi precedenti - Equivalenza - Esclusione. Ai fini dell’applicazione della disciplina sulla valutazione di impatto
ambientale, di cui all’art. 18 della L.R. Veneto n. 15/2004, l’istituzione di un
parco commerciale è da considerarsi, sotto il profilo della tutela ambientale,
qualitativamente e quantitativamente diversa da una sommatoria di precedenti
esercizi, soprattutto qualora l’edificazione delle opere stradali di
urbanizzazione sia ancora in fieri. Pres. ed Est. Zuballi - I. s.r.l. (avv.ti
Vettor Grimani, Di Maria e Biagetti ) c. Comune di Roncade (avv. Munari) -
T.A.R. VENETO, Sez. II - 26 marzo 2007, n.
938
RIFIUTI - V.I.A. - Piano di
adeguamento e progetto di ampliamento ex art. 17, c. 3, D.Lgs. n. 36/2003 -
Sostanze o prodotti contenenti amianto legato in matrice cementizia e resinoide
- Procedura V.I.A. - Necessità - Codice CER 17.05.06. In sede di
aggiornamento ai sensi dell’art. 17, comma 3, D.Lgs. n. 36 del 2003, una
discarica che prima dell’entrata in vigore del suddetto decreto non era
autorizzata allo smaltimento del rifiuto individuato con il codice CER 17.05.06,
(sversamento promiscuo di materiale di matrice cementizia contenti amianto) non
può essere autorizzata attraverso il piano di adeguamento ed il relativo
progetto di ampliamento, non potendosi sottrarsi alla procedura V.I.A. o alle
norme in materia di tutela ambientale. Pres. Frascione - Est. Millemaggi
Cogliani - Comune di Paese (Avv.ti Giuri e Di Mattia) c. Provincia di Treviso
(Avv.ti Giampietro e Botteon) ed altri (annulla Tribunale Amministrativo
Regionale del Veneto, n. 2671/2005, del 27giugno 2005).
CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 20 Marzo 2007
(C.C. 15/12/2006), Sentenza n. 1329
V.I.A. - CAVE E MINIERE -
Quantità di materiale estratto inferiore a 500.000 mc - Estensione inferiore a
20 ettari - Sottoposizione a VIA - Necessità - Esclusione. La valutazione di
impatto ambientale non è richiesta per una cava autorizzanda al di sotto dei
limiti minimi necessari a determinarne l’obbligatorietà indicati alla lett. q)
dell’allegato A) della L.R. Molise n. 21/2000, integrati da una quantità di
materiale estratto superiore a 500.000 mc per anno o alternativamente
dall’estensione dell’area interessata maggiore di 20 ettari. Pres. Giaccardi,
Est. Tricarico - Comune di Castelpizzuto e altri (avv. Auletta) c. Regione
Molise (Avv. Stato) -
T.A.R. MOLISE - 9 marzo 2007, n. 164
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
- DANNO AMBIENTALE - PROCEDURE E VARIE - T.A.V. - Microeffetti - Giurisdizione.
La competenza sugli effetti riguardanti le conseguenze ambientali, derivanti
dall’inserimento di un’opera in un particolare territorio di rilievo nazionale e
quelli radicati localmente (“microeffetti”), appartiene al TAR Lazio, sede di
Roma. Pres. Varrone - Est. Balucani - Trento ad alta velocita' - TAV - S.P.A.,
(Avv. D'Amelio) c. Comune di Poncarale, Comune di Montirone, (n.c.) (annulla TAR
di Brescia del 22 febbraio 2005 sentenza n. 91).
CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 07/02/2007 (C.C.
12/12/2006), Sentenza n. 513
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE -
PROCEDURE E VARIE - Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti
- Modifica rilevante dell’utilizzo di una costruzione o di un terreno -
Requisiti di coerenza e di precisione - Mancanza - Irricevibilità del ricorso -
Inadempimento di uno Stato - Direttive 85/337/CEE e 97/11/CE. La Corte può
esaminare d’ufficio se ricorrano i presupposti contemplati dall’art. 226 CE
purché sia proposto un ricorso per inadempimento (v., in particolare, sentenze
31 marzo 1992, causa C 362/90, Commissione/Italia, Racc. pag. I 2353, punto 8, e
27 ottobre 2005, causa C 525/03, Commissione/Italia, Racc. pag. I 9405, punto
8). Pertanto, nel parere motivato e nel ricorso le censure devono essere
presentate in modo coerente e preciso così da consentire allo Stato membro e
alla Corte di conoscere esattamente la portata della violazione del diritto
comunitario contestata, presupposto necessario affinché il suddetto Stato possa
far valere utilmente i suoi motivi di difesa e affinché la Corte possa
verificare l’esistenza dell’inadempimento addotto (v., in tale senso, sentenza 4
maggio 2006, causa C 98/04, Commissione/Regno Unito, Racc. pag.I-4003, punto
18). Nella fattispecie, la Commissione chiede alla Corte di constatare che il
Regno Unito non ha adottato tutte le misure necessarie per il completo e
corretto recepimento degli artt. 2-6, 8 e 9 della direttiva 85/337. A sostegno
del suo ricorso, la Commissione propone due censure che riguardano, l’una, gli
articoli 55 e 57 del TCPA in applicazione dei quali le autorità competenti per
l’urbanistica ricorrono al criterio nazionale della «modifica rilevante
dell’utilizzo di una costruzione o di un terreno» in occasione di una domanda di
licenza edilizia, il che avrebbe l’effetto di escludere taluni progetti
dall’ambito di applicazione della direttiva 85/337, e l’altra, il fatto che in
occasione del recepimento di tale stessa direttiva nel diritto interno, il
governo del Regno Unito non avrebbe coordinato sufficientemente le regole
applicabili in materia urbanistica e di lotta all’inquinamento per assicurare il
rispetto della totalità dei suoi obblighi di cui agli articoli 3 e 8 della detta
direttiva. Tuttavia, è giocoforza constatare che, nel ricorso, la Commissione ha
esplicitamente riconosciuto che, con i regolamenti urbanistici e sulla
pianificazione fondiaria (valutazione dell’impatto ambientale) del 1998 e,
riguardo all’Inghilterra e al Galles, del 1999, il Regno Unito ha adottato la
legislazione necessaria a recepire nel diritto interno la direttiva 85/337. Di
conseguenza, il presente ricorso per inadempimento, in quanto si fonda su
argomenti contraddittori, non soddisfa i requisiti di coerenza e di precisione.
Da quanto precede risulta che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.
Commissione delle Comunità europee c. Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del
Nord.
CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA Sez. II,
01/02/2007, causa C-199/04
Valutazione impatto ambientale - Rinnovazione del giudizio di compatibilità - Intervento in più fasi - Intervento significativamente diverso - Necessità. La rinnovazione del giudizio di compatibilità ambientale si impone allorché le varianti progettuali determinino la costruzione di un intervento significativamente diverso da quello già esaminato. Nel caso di un’autorizzazione alla realizzazione di un intervento in più fasi, è necessaria una valutazione dell’impatto ambientale se nel corso della seconda fase (e, quindi, anche in sede di variante) il progetto può avere un impatto ambientale importante, in particolare per la sua natura, le sue dimensioni o la sua ubicazione (in tal senso, Cons. Stato, VI, n. 2694/2006; principio conforme a Corte Giust., 4 maggio 2006, C-290/2003). Pres. Varrone - Est. Chieppa - Mei (avv.ti Buonassisi e Colantoni) c. Regione Marche (avv. Coen) (conferma TAR Marche, Sezione I, n. 989/2005). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 31/01/2007 (C.C. 14/11/2006), Sentenza n. 370
Valutazione di impatto ambientale - Modifica sostanziale - Nozione - DPCM 377/1988, D.Lgs. 59/2005, Dir. 97/11/CE - Necessità di nuova sottoposizione a V.I.A. - Condizioni. La nozione giuridica di “modifica sostanziale” si desume dall’art. 1, comma 2 del DPCM 10 Agosto 1988, n. 377, che estende l’obbligo della valutazione di impatto ambientale soltanto “qualora da tali interventi derivi un‘opera con caratteristiche sostanzialmente diverse dalla precedente, con esclusione, comunque, dei ripristini” (cfr. Cons. Stato, Sez.IV, 19 luglio 1993, n. 741). In materia di impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici di cui alla L. 55/02, Il concetto di modifica sostanziale è stato precisato compiutamente dal d. lgs. n. 59/2005, che l’ha qualificata nei termini di “modifica dell’impianto che, secondo un parere motivato dell’autorità competente, potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani o per l’ambiente. In particolare, per ciascuna attività per la quale l’allegato I indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa” (art. 2, 1° comma 1, lettera n). In ragione, infatti, di un principio generale dell’ordinamento settoriale che privilegia la considerazione degli effetti dell’opera sull’ambiente, si riconosce la natura di modifica sostanziale rispetto al progetto autorizzato, qualora l’intervento rappresenti una trasformazione dell’opera che introduca elementi di rilevante novità nella realizzazione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 18 luglio 1995, n. 754 e Cons. Stato, Sez. IV, 19 luglio 1993, n. 741), tali da mutare in maniera incisiva il rapporto con l’ecosistema dell’area interessata, già conformato dal precedente decreto di VIA, sotto il profilo, per esempio, della variazione qualitativa o quantitativa dello scarico (art. 45 d. lgs. 152/1999) o dell’aumento significativo dell’emissioni atmosferiche (art. 21, DPCM 21 luglio 1989). Anche la normativa comunitaria, del resto subordina la doverosità di una nuova verifica di VIA soltanto alla accertata compromissione dei valori ambientali, derivante dalle modifiche apportate. La direttiva 97/11/CE, che ha modificato la precedente direttiva 85/337/CEE, prevede l’obbligo di effettuare una nuova verifica di compatibilità ambientale per le intervenute modifiche dell’opera, già sottoposta a VIA, (art. 4, 2° comma) solo nel caso in cui “modifiche o estensioni di progetti dì cui all’allegato I o all’allegato II già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente” (Allegato Il, punto n. 13). In assenza, dunque, di tali requisiti, e soprattutto di alcuna valenza nociva all’integrità ambientale, le modifiche all’opera autorizzata non potranno che definirsi irrilevanti e marginali, esonerando il titolare dell’opera dall’obbligo di nuova VIA. Pres. Fedullo, Est. Grasso - Italia Nostra ONLUS (avv. Cantillo) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato), Ente Parco Regionale dei Monti Picentini (avv. Laperuta), Regione Campania (avv. Consolazio) - T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. I - 12 gennaio 2007, n. 12
V.I.A. - “Clausole di esecuzione” - Contenuto conformativo dell’autorizzazione - B.A.T. - Modifiche non sostanziali - Nuova procedura di V.I.A. - Esclusione. L'adeguamento alla migliore tecnologia possibile (Best Available Technology) in osservanza delle cd. clausole di esecuzione, dirette alla mitigazione dell'impatto ambientale dell'opera, si configura come conformazione alle prescrizioni cui era subordinata l'autorizzazione rilasciata per la costruzione e l'esercizio dell'opera stessa. Ne deriva che, in relazione alle modifiche così introdotte, si deve escludere la ricorrenza di profili di difformità sostanziale tali da richiedere la loro sottoposizione ad una nuova procedura di VIA e la conseguente riedizione del procedimento autorizzatorio, stante la piena congruenza delle ottimizzazioni apportate alle prescrizioni dettate per il progetto ab origine esaminato.Pres. Fedullo, Est. Grasso - Italia Nostra ONLUS (avv. Cantillo) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato), Ente Parco Regionale dei Monti Picentini (avv. Laperuta), Regione Campania (avv. Consolazio) - T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. I - 12 gennaio 2007, n. 12
V.I.A. - Procedimento ministeriale - Carenze progettuali - Prescrizioni dirette ad assicurare la compatibilità ambientale del progetto - Misure mitigative o modifiche - Potere pieno di valutazione e conformazione. Il procedimento ministeriale di VIA è finalizzato, attraverso l’analisi del progetto anteriormente alla sua approvazione, ad assicurare la compatibilità ambientale dell’opera anche con l’imposizione di prescrizioni che apportino modifiche al progetto ai fini dell’eliminazione o della riduzione dell’incidenza negativa per l’ambiente. Ed anzi, proprio sul punto, l’art. 6, 2° comma del D.P.C.M. 27.12.1988 prevede che “l’istruttoria si conclude con parere motivato, tenuto conto degli studi effettuati dal proponente e previa valutazione degli effetti anche indotti, dell’opera sul sistema ambientale, raffrontando la situazione esistente al momento della comunicazione con la previsione di quella successiva. La Commissione identifica, inoltre, se necessario, le eventuali prescrizioni finalizzate alla compatibilità ambientale del progetto”. L’articolazione di tutta una serie di prescrizioni specifiche e puntuali da parte del Ministero dell’ambiente, in sede di recepimento del parere della Commissione VIA, pertanto, non può essere automaticamente assunta quale indice od addirittura prova da sola dell’insufficienza e dell’incompletezza degli studi di impatto ambientale inerenti al progetto in esame da parte del soggetto proponente; peraltro, il potere spettante all’amministrazione ministeriale sulla base della richiamata norma le consente di supplire anche alle eventuali carenze progettuali inerenti alla compatibilità ambientale che, di per sé, pertanto, non possono comportare un giudizio negativo sullo stesso (in termini, v. TAR Lazio, sez. II bis, 14 aprile 2005, n. 6267); infatti, l’Amministrazione, essendo titolare di un potere pieno di valutazione e di conformazione della decisione sull’opera, in presenza di manchevolezze del progetto per le quali l’opera potrebbe apparire di dubbia compatibilità ambientale, non deve necessariamente esprimere una VIA negativa, ma deve, invece, valutare la possibilità di prescrivere misure mitigative o modifiche al progetto (così TAR Lazio, I sez., 31 maggio 2004 n. 5118). Pres. Fedullo, Est. Grasso - Italia Nostra ONLUS (avv. Cantillo) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato), Ente Parco Regionale dei Monti Picentini (avv. Laperuta), Regione Campania (avv. Consolazio) - T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. I - 12 gennaio 2007, n. 12
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE - Valutazione delle incidenze di alcuni piani e programmi sull'ambiente - Mancata trasposizione entro il termine prescritto - Inadempimento di uno Stato (Belgio) - Direttiva 2001/42/CE. Non recependo, entro il termine prescritto, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, relativa alla valutazione delle incidenze di alcuni piani e programmi sull'ambiente, il regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi di questa direttiva. Il regno del Belgio è condannato alle spese. (Sentenza originale: En ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens). CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. V, 7 dicembre 2006, Causa C-54/06
V.I.A. e V.A.S. - V.A.S. - L.R. Friuli Venezia Giulia n. 11/2005 - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza - Tutela dell’ambiente - Natura trasversale - Competenza esclusiva dello Stato - Competenza delle Regioni - Rapporto - Art. 117 Cost.. La materia “tutela dell’ambiente”ha natura intrinsecamente trasversale, con la conseguenza che, in ordine alla stessa, si manifestano competenze diverse che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale (sent. n. 407 del 2002) e che la competenza esclusiva dello Stato non è incompatibile con interventi specifici del legislatore regionale che si attengano alle proprie competenze (sent. n. 259 del 2004). La trasversalità della materia emerge con particolare evidenza con riguardo alla valutazione ambientale strategica, che abbraccia anche settori di sicura competenza regionale. Ne deriva l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 117 della Cost., del capo III della L.R. Friuli Venezia Giulia n. 11/2005 che, disciplinando la V.A.S., ha circoscritto l’attuazione da essa data alla direttiva 20001/42/CE alle sole materie di propria competenza, impegnandosi parimente a rispettare i principi e i criteri generali della legislazione statale e ad adeguare progressivamente a questi ultimi la propria normativa. Pres. Bile, Red. Silvestri - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Friuli Venezia Giulia - CORTE COSTITUZIONALE - 1 dicembre 2006 (Ud. 20 novembre 2006), sentenza n. 398 (vedi: sentenza per esteso)
Valutazione dell’impatto ambientale di taluni progetti - Rifiuti - Recupero dei rifiuti - Impianto di produzione di energia elettrica mediante incenerimento di combustibili derivati da rifiuti e di biomasse sito in Massafra (Taranto) - Inadempimento di uno Stato (Italia) - Direttive 75/442/CEE e 85/337/CEE. Avendo dispensato dalla procedura di valutazione di impatto ambientale l’impianto, sito in Massafra, destinato all’incenerimento di combustibili derivati da rifiuti e di biomasse, avente una capacità superiore a 100 tonnellate al giorno e rientrante nell’allegato I, punto 10, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, avendo adottato una norma quale l’art. 3, primo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 settembre 1999, intitolato «Atto di indirizzo e coordinamento che modifica ed integra il precedente atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell’impatto ambientale», recante modifica dell’allegato A, lett. i) ed l), del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, intitolato «Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale», la quale consente che i progetti di impianti di recupero di rifiuti pericolosi e i progetti di impianti di recupero di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 100 tonnellate al giorno, rientranti nell’allegato I della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11, siano sottratti alla procedura di valutazione di impatto ambientale prevista dagli artt. 2, n. 1, e 4, n. 1, della detta direttiva, e avendo adottato una norma quale l’art. 3, primo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 settembre 1999, la quale, per stabilire se un progetto rientrante nell’allegato II della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11, debba essere sottoposto a valutazione di impatto ambientale, fissa un criterio inadeguato, in quanto questo può portare all’esclusione dalla detta valutazione di progetti che hanno rilevanti ripercussioni sull’ambiente, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 2, n. 1, e 4, nn. 1, 2 e 3, della detta direttiva. Commissione delle Comunità europee c. Repubblica italiana. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 23 novembre 2006, causa C-486/04 (vedi: sentenza per esteso)
V.I.A. - Direttiva 337/1985, artt. 2 e 4 - Progetti con impatto rilevante sull’ambiente - Sottoposizione a V.I.A. dei progetti inclusi negli allegati I e II - Obbligatorietà per gli stati di tener conto dei criteri di cui all’allegato III - d.P.R. 12 aprile 1996, art. 1 - Cumulo di progetti - Rimessione delle questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia CE. Vanno rimesse all’esame della Corte di giustizia della CE le seguenti questioni pregiudiziali: 1) se l’art. 2 della direttiva 337/1985, laddove afferma che sono sottoposti a v.i.a. i progetti destinati ad avere un impatto importante sull’ambiente, e che detti progetti sono definiti nell’art. 4, vada interpretato: nel senso che qualunque progetto che ha un rilevante impatto sull’ambiente è sottoposto a v.i.a., ancorché non incluso negli allegati I o II alla direttiva; ovvero nel diverso senso che sono sottoposti a v.i.a. solo i progetti di cui agli allegati I e II alla direttiva; 2) se l’art. 4 della direttiva 337/1985, laddove lascia agli Stati membri la possibilità di prevedere la v.i.a. per i progetti dell’allegato, II, secondo valutazioni caso per caso o criteri prestabiliti, tenendo altresì conto dei criteri dell’allegato III, crei un obbligo puntuale o solo una facoltà per gli Stati membri di tener conto di tutti i criteri di cui all’allegato III; 3) se l’art. 1, d.P.R. 12 aprile 1996, costituisca puntuale recepimento, da parte del legislatore italiano, dell’art. 4, direttiva 337/1985, e del suo allegato III, non avendo previsto, come criterio per sottoporre a v.i.a. i progetti dell’allegato II della direttiva, quello del cumulo del progetto con altri progetti, di cui all’allegato III alla direttiva. Pres. Giovannini, Est. De Nictolis - A.S. e altri (avv. Besostri) c. Comune di Milano (avv.ti Surano e Izzo) e altri (n.c.) e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e altri (Avv. Stato) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 22 novembre 2006 (c.c. 24 ottobre 2006), ordinanza n. 6836 (vedi: ordinanza per esteso)
V.I.A. - Energia eolica - Regione Puglia - L.R. n. 9/2005, art. 1, c. 1 - Moratoria delle procedure autorizzatore per la realizzazione di impianti eolici - Illegittimità costituzionale. L'art. 1, comma 1, della legge della Regione Puglia 11 agosto 2005, n. 9, (Moratoria per le procedure di valutazione d’impatto ambientale e per le procedure autorizzative in materia di impianti di energia eolica) nella parte in cui sospende, fino all’approvazione del piano energetico ambientale regionale e, comunque, fino al 30 giugno 2006, le procedure autorizzative presentate dopo il 31 maggio 2005 per la realizzazione degli impianti eolici, si pone in contrasto con il termine massimo di 180 giorni per la conclusione del procedimento autorizzatorio di cui all’art. 12, comma 4 del d.lgs. n. 387/2003 - da qualificarsi quale principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; ne consegue la sua illegittimità costituzionale, incidendo su materia di competenza concorrente delle regioni (i cui principi fondamentali si ricavano, come è noto, dalla legislazione statale). Pres.Bile, Red. Saulle - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Rgione Puglia - CORTE COSTITUZIONALE - 9 novembre 2006 (ud. 25 ottobre 2006), sentenza n. 364 (vedi: sentenza per esteso)
Valutazione di impatto ambientale (v.i.a.) - Studio di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati - Normativa interna che subordini la partecipazione del pubblico al pagamento di una tassa amministrativa - Diritto comunitario - Compatibilità. Gli Stati membri sono liberi, in materia di studi di valutazione dell'impatto ambientale, di condizionare la partecipazione del pubblico al pagamento di una tassa amministrativa, senza che ciò determini violazione degli obblighi derivanti dalla la direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. II, 09/11/2006, n. C-216/05
V.I.A. - Obblighi di verifica ambientale - Estensione ai progetti il cui procedimento autorizzativo sia iniziato prima dell’insorgenza degli obblighi - Esclusione. Gli obblighi di verifica ambientale non possono essere opposti a progetti il cui procedimento autorizzativi abbia avuto inizio prima della loro insorgenza (cfr. Corte di Giustizia CE, sentenza 23 marzo 2006 in causa C-209/94). Pres. Amoroso, Est. Rocco - Italia Nostra onlus e altri (avv.ti Ceruti e Acerboni) c. Regione Veneto (avv.ti Morra e Cusin), Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) e Comune di Porto Viro (avv. Barzazi) - T.A.R. VENETO, Sez. I - 27 ottobre 2006, n. 3587 (vedi: sentenza per esteso)
VIA (Valutazione Impatto
Ambientale) - Fauna e della flora - Conservazione degli habitat naturali e della
fauna e della flora selvatiche - Zona di protezione speciale - Esecuzione ad un
progetto autostradale - Tracciato - ZPS - Mancanza di soluzioni alternative
(c-239-04). Nel dare esecuzione ad un progetto autostradale il cui tracciato
attraversa una zona di protezione speciale, in presenza di conclusioni negative
sulla valutazione di impatto ambientale, lo Stato è tenuto a dimostrare
l’assenza di soluzioni alternative a tale tracciato (cfr. art. 6, n. 4, della
direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione
degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche,
come modificata dalla direttiva del Consiglio 27 ottobre 1997, 97/62/CE).
Condanna Repubblica portoghese. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE,
Sez. II, 26 ottobre 2006, procedimento C-239/04 (vedi:
sentenza per esteso)
VIA - Rifiuti - Stato di emergenza - Progetto della discarica “monouso” per lo smaltimento per il fluff in una cava - Rifiuti da demolizione di automezzi - Poteri del commissario a derogare disposizioni di legge - Sussiste - Limiti - Acquisizione della VIA - Omissione - Presupposti. L’articolo 13 dell’ordinanza del 23 giugno 1999 n. 2992, (che ha nominato il presidente della regione Lazio commissario delegato per la predisposizione di un piano di interventi di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti e per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza, con potere esclusivo di approvare i progetti di discariche), autorizza il commissario a derogare a numerose disposizioni di legge (sempre nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento giuridico), tra le quali l’articolo 6 della legge n. 349 del 1986, ossia alla disposizione che prevede l’acquisizione della VIA (con la precisazione, «ferma restando l’acquisizione del parere del ministero dei beni e delle attività culturali, ove necessario»). Nella specie, legittimamente lo stato di emergenza consentiva di omettere l’acquisizione della VIA, essendo stata accertata dai competenti organi regionali la compatibilità del progetto con l’ambiente; e rilevando la regolarità del progetto e la sua conformità con tutte le norme di tutela dell’ambiente e di distanza dalle acque e dalle abitazioni. Pres. Frascione - Est. Carboni - Provincia di Roma (avv.ti Fancellu e Sieni) c. Ecofer Ambiente e Italferro ed altri (avv. Amorosino), (Conferma TAR Lazio, sezione prima-ter, sentenza 2005 n. 11218, notificata il 28/11/2005). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 10 ottobre 2006 (Ud. 11/07/2006), Sentenza n. 6029 (vedi: sentenza per esteso)
V.I.A. - Valutazione di impatto ambientale - Principio comunitario di precauzione - Tutela preventiva dell'interesse pubblico ambientale - Procedimento di v.i.a. - Giudizio comparativo - Prescrizioni. La valutazione di impatto ambientale implica una valutazione anticipata finalizzata, nel quadro del principio comunitario di precauzione, alla tutela preventiva dell'interesse pubblico ambientale. Ne deriva che, il concetto di valutazione di impatto ambientale implica necessariamente che le opere da valutare abbiano comunque un'incidenza sugli elementi naturalistici del territorio, modificandoli in misura più o meno penetrante, giacché tale valutazione è finalizzata a stabilire se le alterazioni conseguenti alla realizzazione delle opere possano ritenersi "accettabili" alla stregua di un giudizio comparativo che tenga conto, da un lato, della necessità di salvaguardare preminenti valori ambientali, dall'altro, dell'interesse pubblico sotteso all'esecuzione dell'opera, potendo gli organi amministrativi preposti al procedimento di v.i.a. dettare prescrizioni e condizioni per meglio garantire la compatibilità ambientale dell'opera progettata (Consiglio Stato, sez. IV, 03 maggio 2005, n. 2136). Pres. Venturini - Est. De Felice - Agazzani ed altri (avv.ti Ceruti e Petretti) c. PROVINCIA DI MANTOVA ed altri (avv.ti Sperati e Colombo) (riforma TAR Lombardia sentenza n. 738/2004, dep. in data 8/07/2004). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 2 ottobre 2006 (C.C. 11/07/2006), Sentenza n. 5760 (vedi: sentenza per esteso)
V.I.A. - Urbanistica e edilizia - Progetti di massima da sottoporre alla procedura di V.I.A. - Elementi di incidenza Individuazione - Autostrade e alle vie di rapida comunicazione. L'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 377/1988, nell'individuare i progetti di massima da sottoporre alla procedura di V.I.A. avverte la necessità di precisare, proprio in relazione alle autostrade e alle vie di rapida comunicazione (comma 2, lettera e) - ovverosia alle opere che con maggior frequenza danno luogo a realizzazioni o interventi per fasi parziali - che i progetti da comunicare devono intendersi “riferiti all'intero tracciato”, “ovvero a tronchi funzionali” da sottoporre alle procedure di riferimento purché siano comunque definite le ipotesi di massima concernenti l'intero tracciato nello studio di impatto ambientale. Tale principio risponde inoltre alla logica intrinseca della valutazione di impatto ambientale, atteso che questa deve prendere in considerazione, oltre ad elementi di incidenza propri di ogni singolo segmento dell'opera, anche le interazioni degli impatti indotte dall'opera complessiva sul sistema ambientale, che non potrebbero essere apprezzate nella loro completezza se non con riguardo anche agli interventi che, ancorché al momento non ne sia prospettata la realizzazione, siano poi posti in essere (o sia inevitabile che vengano posti in essere) per garantire la piena funzionalità dell'opera stessa (Circolare del Ministero dell’Ambiente del 7 ottobre 1996 n. 15208). Nella specie, è stata ritenuta illegittima l'artificiosa suddivisione del progetto di un'opera, al fine di evitare la sottoposizione dello stesso alla valutazione di impatto ambientale, che sarebbe obbligatoria per l'opera nella sua interezza. Pres. Venturini - Est. De Felice - Agazzani ed altri (avv.ti Ceruti e Petretti) c. PROVINCIA DI MANTOVA ed altri (avv.ti Sperati e Colombo) (riforma TAR Lombardia sentenza n. 738/2004, dep. in data 8/07/2004). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 2 ottobre 2006 (C.C. 11/07/2006), Sentenza n. 5760 (vedi: sentenza per esteso)
V.I.A. - Progetto definitivo di un'opera pubblica Studio degli elementi di incompatibilità dell'opera e delle principali alternative - Valutazione di impatto ambientale - Relazione geologica Elaborati - Dichiarazione di pubblica utilità - Fissazione dei termini per l'espropriazione. Il progetto definitivo di un'opera pubblica presuppone, sia la relazione geologica che, ai fini della valutazione di impatto ambientale da parte dell'ente territoriale competente (nella fattispecie la Regione), un serio, preventivo, studio di impatto ambientale (espressamente previsto come parte integrante di tale progetto dall'art. 25 comma 2 lett. f) d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554), il quale verifichi l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità dell'opera, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto stesso e alle principali alternative (Consiglio Stato, sez. IV, 05 settembre 2003, n. 4970). Infatti, per esempio, si è ritenuto che, in assenza di formale qualificazione, l'individuazione della natura preliminare o definitiva di un progetto di opera pubblica vada effettuata considerando l'essenza del progetto stesso; deve, pertanto, considerarsi definitivo il progetto (approvato) che contenga elaborati compatibili con quelli previsti dall'art. 25 D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 per tale tipo di progetto, quali il piano particellare di esproprio, il computo metrico estimativo, l'elenco prezzi, specie ove si dia espressamente atto che la sua approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera, con conseguente fissazione anche dei termini per l'espropriazione. Pres. Venturini - Est. De Felice - Agazzani ed altri (avv.ti Ceruti e Petretti) c. PROVINCIA DI MANTOVA ed altri (avv.ti Sperati e Colombo) (riforma TAR Lombardia sentenza n. 738/2004, dep. in data 8/07/2004). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 2 ottobre 2006 (C.C. 11/07/2006), Sentenza n. 5760 (vedi: sentenza per esteso)
V.I.A. - Variante al p.r.g.. - Mancata valutazione di impatto ambientale - Elusione a mezzo di un riferimento a realizzazioni o interventi parziali, caratteristici nelle opere da realizzarsi per “tronchi” o “lotti” - Illegittimità. E’ illegittima l'artificiosa suddivisione del progetto di un'opera, al fine di evitare la sottoposizione dello stesso alla valutazione di impatto ambientale, che sarebbe obbligatoria per l'opera nella sua interezza. Secondo il dettato contenuto nell’art. 16 comma 4 l. n. 109 del 1994, il progetto definitivo di un’opera pubblica deve essere corredato dallo studio di impatto ambientale, con conseguente necessità della verifica dei profili di impatto ambientale al momento dell'approvazione del progetto che comporti variante al p.r.g.. La valutazione ambientale necessita di una valutazione unitaria dell'opera, ostante alla possibilità che, con un meccanismo di stampo elusivo, l'opera venga artificiosamente frazionata in frazioni eseguite in assenza della valutazione perché, isolatamente prese, non configurano interventi sottoposti al regime protettivo (Consiglio Stato, sez. VI, 30 agosto 2002 , n. 4368). Diversamente, verrebbe inammissibilmente a trasferirsi in capo ai soggetti redattori dei progetti il potere di determinare i limiti della procedura di V.I.A., attraverso la sottoposizione ad essi di porzioni di opera e l’acquisizione, su iniziative parziali e, perciò stesso, non suscettibili di apprezzamento, circa i “livelli di qualità finale” di una pronuncia di compatibilità ambientale asseritamene non modificabile, con conseguente espropriazione delle competenze istituzionali dell’amministrazione competente e sostanziale elusione delle finalità perseguite dalla legge. Pres. Venturini - Est. De Felice - Agazzani ed altri (avv.ti Ceruti e Petretti) c. PROVINCIA DI MANTOVA ed altri (avv.ti Sperati e Colombo) (riforma TAR Lombardia sentenza n. 738/2004, dep. in data 8/07/2004). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 2 ottobre 2006 (C.C. 11/07/2006), Sentenza n. 5760 (vedi: sentenza per esteso)
V.I.A. - Agenzie per l’Ambiente - Ripartizione dei poteri tra amministrazione attiva e agenzie per l’ambiente - Poteri istruttori e poteri decisori - Art. 97 Cost. - Art. 13 L.P. Trento n. 11/1995 - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza. La scelta del legislatore nazionale di sottrarre alcune funzioni all’organo di amministrazione attiva per attribuirle alle agenzie per l’ambiente, diversificando così organo istruttorio da organo decisorio, costituisce una specifica modalità d’attuazione del principio d’imparzialità dell’azione amministrativa, presidiata dall’art. 97 Cost. Sicchè è da reputarsi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 L.P. Trento n. 11/1995, che ha istituito l’A.P.P.A., per prospettata violazione dell’art. 97 Cost, tenuto conto, peraltro, che, mentre nell’organizzazione nazionale l’agenzia non esaurisce il procedimento di valutazione, dato che l’ultima parola compete all’organo di amministrazione attiva, nella Provincia Autonoma di Trento si è attuato un modulo ancor più garantistico, assegnando all’agenzia, in materia di V.I.A., un potere decisorio autonomo, sottratto all’amministrazione attiva. Pres. Numerico, Est. Conti - P.G.B. e altri (avv.ti Scotti Camuzzi, Palmieri e Gregori) c. Provincia Autonoma di Trento (avv.ti Florenzano, Pedrazzoli e Biasetti), Comune di Vigo di Fassa (avv.ti Dalla Fior e Lorenzi) e altro (n.c.) - T.R.G.A. TRENTINO ALTO ADIGE, Trento - 29 settembre 2006, n. 327 (vedi: sentenza per esteso)
V.I.A. - Potere dell’amministrazione - Discrezionalità tecnica - Sindacato del giudice - Limiti. In tema di valutazione dell'impatto ambientale, il potere dell'Amministrazione è caratterizzato da discrezionalità tecnica. Da ciò consegue che il sindacato del giudice su di esso si esercita in relazione a macroscopiche illegittimità ed incongruenze manifeste (anche se senza alcuna aprioristica limitazione derivante dalla natura tecnica dell'attività che è suscettibile di sindacato, in sede di legittimità) sia per vizi logici, sia per errore di fatto, sia per travisamento dei presupposti, sia per difetto di istruttoria, sia, infine, per cattiva applicazione delle regole tecniche (cfr. Cons. St., Sez. VI, 11 febbraio 2004, n. 458). Pres. Numerico, Est. Conti - P.G.B. e altri (avv.ti Scotti Camuzzi, Palmieri e Gregori) c. Provincia Autonoma di Trento (avv.ti Florenzano, Pedrazzoli e Biasetti), Comune di Vigo di Fassa (avv.ti Dalla Fior e Lorenzi) e altro (n.c.) - T.R.G.A. TRENTINO ALTO ADIGE, Trento - 29 settembre 2006, n. 327 (vedi: sentenza per esteso)
V.I.A. - Rifiuti - Impianto di incenerimento - Sottoposizione a VIA - Parametro di riferimento - Capacità progettuale e nominale dell’impianto - DM 503/97, DM 124/00, Dir. 200/76/CE. Ai fini della sottoposizione alla procedura di VIA, la normativa, è inequivoca nel prendere a riferimento non la concreta e attuale capacità di un impianto di incenerimento, ma la sua capacità progettuale e nominale, definita (art 2. comma 1 lett. b) del DM n. 503/97 e dell’art. 2 comma 1 lett. g) del DM n. 124/00) come “la somma della capacità di incenerimento dei forni che compongono l’impianto quali previste dal costruttore e confermate dal gestore” espressa nella quantità di rifiuti che può essere incenerita in un’ora, come analogamente dispone anche l’art. 4, n. 7 della direttiva CE n. 2000/76. Pres. Santoro, Est. Metro - C. s.r.l. (avv.ti Cantarella, Maggiani e Codacci Pisanelli) c. Provincia di Pavia (avv. Adavastro) - (conferma T.A.R. LOMBARDIA, Milano, n. 1634/2004) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 27 giugno 2006 (c.c. 12 luglio 2005), sentenza n. 4136 (vedi: sentenza per esteso)
Valutazione di impatto ambientale - Apprezzamento tecnico-discrezionale - Sindacato apud judicem - Limiti. Le valutazioni di compatibilità ambientale concretano apprezzamento ampiamente tecnico-discrezionale (cfr. art. 17 l. n. 241/90) non certo insuscettibile, in quanto tale, di sindacato apud judicem, ma solo (quanto alle condizioni) in presenza di emergenti e/o ventilati profili di erroneità, insufficienza, incongruenza o non pertinenza, se del caso fondati sul persuasivo apporto critico di elaborati peritali di parte e solo (quanto ai limiti ed alle modalità) nella forma c.d. debole, preclusiva - in assenza di macroscopiche illegittimità - della sovrapposizione dell’apprezzamento rinnovato in jure a quello operato in sede procedimentale (arg., ex art. 17, 2° comma l. n. 241/90, nella parte in cui - precludendo, per vicende inerenti materie relative a valori forti tra cui quello inerente la tutela ambientale, il meccanismo acceleratorio e semplificativo del c.d. silenzio devolutivo - prospetta e sottende la sistematica non sovrapponibilità del parere dei qualificati organi tecnici: cfr. Cons. Stato, Sez. V, 5 marzo 2001, n. 1207 e TAR Lazio, Roma, Sez. II bis, 5 luglio 2005, n. 5481). Pres. Portoghese, Est. Grasso - T.T. e altri (avv. Pennetta) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altro (Avv. Stato), Ente Parco regionale dei Monti Picentini (n.c.) e Regione Campania (avv. Consolazio) - T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. I - 27 settembre 2006, n. 1418 (vedi: sentenza per esteso)
Valutazione di impatto ambientale - Modifica sostanziale - Nozione - DPCM 377/1988, D.Lgs. 59/2005, Dir. 97/11/CE - Necessità di nuova sottoposizione a V.I.A. - Condizioni. La nozione giuridica di “modifica sostanziale” si desume dall’art. 1, comma 2 del DPCM 10 Agosto 1988, n. 377, che estende l’obbligo della valutazione di impatto ambientale soltanto “qualora da tali interventi derivi un‘opera con caratteristiche sostanzialmente diverse dalla precedente, con esclusione, comunque, dei ripristini” (cfr. Cons. Stato, Sez.IV, 19 luglio 1993, n. 741). In materia di impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici di cui alla L. 55/02, il concetto di modifica sostanziale è stato precisato dal d. lgs. n. 59/2005, che l’ha qualificata nei termini di “modifica dell’impianto che, secondo un parere motivato dell’autorità competente, potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani o per l’ambiente. In particolare, per ciascuna attività per la quale l’allegato I indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa” (art. 2, 1° comma 1, let-tera n). In ragione, infatti, di un principio generale dell’ordinamento settoriale che privilegia la considerazione degli effetti dell’opera sull’ambiente, si riconosce la natura di modifica sostanziale rispetto al progetto autorizzato, qualora l’intervento rappresenti una trasformazione dell’opera che introduca elementi di rilevante novità nella realizzazione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 18 luglio 1995, n. 754 e Cons. Stato, Sez. IV, 19 luglio 1993, n. 741), tali da mutare in maniera incisiva il rapporto con l’ecosistema dell’area interessata, già conformato dal precedente decreto di VIA, sotto il profilo, per esempio, della variazione qualitativa o quantitativa dello scarico (art. 45 d. lgs. 152/1999) o dell’aumento significativo dell’emissioni atmosferiche (art. 21, DPCM 21 luglio 1989). Anche la normativa comunitaria subordina la doverosità di una nuova verifica di VIA soltanto alla accertata compromissione dei valori ambientali, derivante dalle modifiche apportate. La direttiva 97/11/CE, che ha modificato la precedente direttiva 85/337/CEE, prevede l’obbligo di effettuare una nuova verifica di compatibilità ambientale per le intervenute modifiche dell’opera, già sottoposta a VIA, (art. 4, 2° comma) solo nel caso in cui “modifiche o estensioni di progetti dì cui all’allegato I o all’allegato II già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente” (Allegato Il, punto n. 13). In assenza, dunque, di tali requisiti, e soprattutto di alcuna valenza nociva all’integrità ambientale, le modifiche all’opera autorizzata non potranno che definirsi irrilevanti e marginali, esonerando il titolare dell’opera dall’obbligo di nuova VIA. Pres. Portoghese, Est. Grasso - T.T. e altri (avv. Pennetta) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altro (Avv. Stato), Ente Parco regionale dei Monti Picentini (n.c.) e Regione Campania (avv. Consolazio) - T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. I - 27 settembre 2006, n. 1418 (vedi: sentenza per esteso)
V.I.A. - Impianti di energia elettrica superiori a 300 MW - D.L. 7/2002 - Autorizzazione unica - Opere connesse - Immersione di materiali di scavo in mare - Sospensione dei lavori ex art. 10 L.R. Lazio n. 74/91 - Competenza regionale - Esclusione. Il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti o altri provvedimenti cautelari ex art. 10 della L.R. Lazio n. 74/1991, c. 1, lett. a) e b), in materia ambientale, è attribuito soltanto entro le competenze regionali previste dalla normativa vigente, sicchè è illegittimamente esercitato nell’ambito di un procedimento autorizzatorio per l’immersione di materiali di escavo in fondali marini, ove quest’attività sia connessa alla costruzione e all’esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici. Ai sensi dell’art. 1, c.1, del D.L. 7/2002 (cd. decreto “sblocca centrali”), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della L. 55/2002, infatti, la costruzione e l’esercizio di detti impianti, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili al loro esercizio, sono soggetti ad un’autorizzazione unica rilasciata dal Ministero delle Attività Produttive, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti. Di talché, occorre desumere che anche l’autorizzazione per l’immersione di materiali di escavo di fondali marini di cui all’art. 35, co. 2, D.Lgs. 152/1999, la cui competenza è in via ordinaria attribuita alla Regione dall’art. 21 della L. 179/2002, è da ricomprendere nell’ambito del procedimento unico di cui alla L. 55/2002 senza che all’amministrazione regionale residui uno specifico potere in merito, da esercitare autonomamente ed in una diversa e separata sede. Il potere di intervento nell’ipotesi di comportamenti tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ambientale è quindi di competenza dell’Autorità statale (id est: Ministero dell’Ambiente), che può ordinare la sospensione dei lavori rimettendo la questione al Consiglio dei Ministri (art. 6, co. 6, della L. 349/1986). Né la questione assume diversa caratterizzazione per l’entrata in vigore del D.Lgs. 59/2005, attuazione integrale della direttiva CE 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. Anche ai sensi di tale decreto legislativo, infatti, le centrali termiche e gli altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW rientrano tra le categorie di impianti di competenza statale e, in particolare, l’autorità competente è individuata nel Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio. Pres. Tosti, Est. Caponigro - E.N.E.L. s.p.a (avv.ti de Vergottini, Caturani e Cardillo) c. Regione Lazio (avv. Di Raimondo e Terracciano) - T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. I ter - 16 giugno 2006, n. 4731 (vedi: sentenza per esteso)
Valutazione di impatto ambientale - Discrezionalità amministrativa - Sindacato del giudice amministrativo - Limiti. La valutazione dell’impatto ambientale non costituisce un mero giudizio tecnico, suscettibile, in quanto tale, di verificazione sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano dell’apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo (Cons. St. Sez. VI, n. 548/2004); apprezzamento che è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in ipotesi in cui risulti evidente lo sconfinamento dal potere discrezionale riconosciuto all’amministrazione. Pres. Varrone, Est. Luce - C. s.r.l. (avv. Biagetti) c. Regione Autonoma della Sardegna (avv. Campus), Comune di Pula e Comunione Calaverde (avv. Stella Richter), Ass. Pub. Istr. Beni culturali, Inform. Spett. e Sport e altri (n.c.), Comunione Pineta is morus (avv. Orrù), D.G. (avv.ti Duni e Stella Richter), M. s.p.a. (avv.ti Vignolo e Mazza) e altro (n.c.) - (conferma T.A.R. SARDEGNA, n. 83/2004) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 17 maggio 2006 (c.c. 29/11/2005), sentenza n. 2851 (vedi: sentenza per esteso)
V.I.A. - Valutazione dell'impatto ambientale di taluni progetti - Autorizzazione in più fasi - Procedura - Disciplina applicabile - Direttiva 85/337. In merito all'interpretazione dell'art. 1, n. 2, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, la Corte ha affermato che la qualificazione di una decisione come «autorizzazione» deve essere effettuata applicando il diritto nazionale in conformità del diritto comunitario. Inoltre, gli artt. 2, n. 1, e 4, n. 2, della citata direttiva richiedono che sia effettuata una valutazione dell'impatto ambientale se, nel caso di un'autorizzazione in più fasi, nel corso della seconda fase risulti che il progetto può avere un impatto ambientale importante, in particolare per la sua natura, le sue dimensioni o la sua ubicazione. Diane Barker c. London Borough of Bromley. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE, 04/05/2006, Procedimento C-290/03
V.I.A. - Aree protette - Fauna e flora - Inadempimento di uno Stato -Direttiva 79/409/CEE - Conservazione degli uccelli selvatici - Re di quaglie - Zona di protezione speciale del parco naturale nazionale del Lauteracher Ried - Esclusione dei siti di Soren e di Gleggen-Köblern - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali - Fauna e flora selvatiche - Procedura relativa a un piano o progetto di costruzione - Procedura di fissazione del tracciato di una strada a scorrimento veloce - Procedura di valutazione dell’impatto ambientale - Violazioni procedurali legate al progetto di costruzione sul territorio austriaco della strada federale a scorrimento veloce S 18 - Applicazione nel tempo della direttiva 92/43. Omettendo di includere nella zona di protezione speciale del parco naturale nazionale del Lauteracher Ried i siti di Soren e di Gleggen-Köblern che fanno parte, secondo criteri scientifici, allo stesso titolo di detta zona di protezione speciale, dei territori più idonei in numero e in superficie ai sensi dell’art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, come modificata con la direttiva della Commissione 29 luglio 1997, 97/49/CE, la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi impostile da detta direttiva. CORTE DI GIUSTIZIA delle Comunità Europee, sez. II - 23 marzo 2006, causa C-209/04 (vedi: sentenza per esteso)
V.I.A. - Valutazione delle incidenze di progetti sull'ambiente - Interazione tra fattori suscettibili di essere influiti direttamente o indirettamente - Obbligo di pubblicazione della dichiarazione d'impatto - Valutazione limitata ai progetti di sistemazione urbana situati al di fuori delle zone urbane - Progetto di costruzione di un centro di svaghi a Paterna - Inadempimento di Stato - Direttiva 85/337/CEE come modificata dalla direttiva 97/11/CE. Avendo trasposto in modo incompleto l'articolo 3 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, relativa alla valutazione delle incidenze di alcuni progetti pubblici e privati sull'ambiente, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, non avendo trasposto l'articolo 9, paragrafo l, della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11, non avendo rispettato il regime transitorio di cui all'articolo 3 della direttiva 97/11, non avendo trasposto correttamente le disposizioni combinate del punto 10, sotto b), dell'allegato II e degli articoli 2, paragrafo alcuni progetti pubblici e privati sull'ambiente, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, non avendo trasposto l'articolo 9, paragrafo l, della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11, non avendo rispettato il regime transitorio di cui all'articolo 3 della direttiva 97/11, non avendo trasposto correttamente le disposizioni combinate del punto 10, sotto b), dell'allegato II e degli articoli 2, paragrafo 1, e 4, paragrafo 2, della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11, e non avendo sottoposto alla procedura di valutazione delle ripercussioni sull'ambiente il progetto di costruzione di un centro di svaghi a Paterna e, quindi, non avendo applicato le disposizioni degli articoli 2, paragrafo 1,.3,.4, paragrafo 2,.8 e 9 della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11, il regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi di queste direttive. (Testo uff.: En ayant transposé de manière incomplète l’article 3 de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997, en n’ayant pas transposé l’article 9, paragraphe l, de la directive 85/337, telle que modifiée par la directive 97/11, en n’ayant pas respecté le régime transitoire prévu à l’article 3 de la directive 97/11, en n’ayant pas transposé correctement les dispositions combinées du point 10, sous b), de l’annexe II ainsi que des articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphe 2, de la directive 85/337, telle que modifiée par la directive 97/11, et en n’ayant pas soumis à la procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement le projet de construction d’un centre de loisirs à Paterna et, par conséquent, en n’ayant pas appliqué les dispositions des articles 2, paragraphe 1, 3, 4, paragraphe 2, 8 et 9 de la directive 85/337, telle que modifiée par la directive 97/11, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives). CORTE DI GIUSTIZIA delle Comunità Europee, 16 marzo 2006, causa C-332/04
Valutazione di impatto ambientale - Rifiuti - Progetto di realizzazione di una discarica - Parere della Soprintendenza - Necessità. E’ irrilevante, che il progetto di realizzazione di una discarica sia sottoposto con esito favorevole alla valutazione di impatto ambientale. Tale favorevole valutazione vale solo ad escludere, che il progetto debba essere integrato “con lo studio di impatto paesaggistico per la dimostrazione della utilità e della giustezza dell’allocazione proposta”, ma non esclude la esigenza di acquisire il parere della Soprintendenza, necessario nella specie, stante la specificità del vincolo paesaggistico posto dalla normativa a tutela delle aree archeologiche. Pres. Iannotta - Est. Marchitiello - Società Eco Polis, s.r.l. (Avv.ti Scoca e Profeta) c. Associazione Italia Nostra, O.N.L.U.S. (avv. Colapinto) (conferma TAR Puglia, Sezione III, del 13.10.2004, n. 4445). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 28 febbraio 2006 (c.c. 21.6.2005), Sentenza n. 879 (vedi: sentenza per esteso)
Valutazione Impatto Ambientale - Ipotesi di esonero - Caratteristiche oggettive e soggettive - Impianto di produzione di energia elettrica alimentato da combustibili ecologici - Regime semplificato per lo smaltimento delle sostanze utilizzate - Denunzia dell’inizio dell’attività di smaltimento - Verifica della compatibilità urbanistica ed edilizia delle opere. Ai fini dell’applicazione dell’ipotesi di esonero dalla V.I.A. (per la costruzione in ambito di zona destinata allo sviluppo industriale di un impianto per la produzione di energia elettrica della potenza 10 MWE, alimentato da combustibili ecologici) bisogna valutare le caratteristiche oggettive dell’impianto, in relazione alla possibilità di avvalersi del regime semplificato per lo smaltimento delle sostanze utilizzate per la produzione di energia, indipendentemente dalla circostanza che a ciò possa provvedervi o meno in via diretta il richiedente il permesso a costruire. Sotto ulteriore profilo, il requisito soggettivo elevato dal Comune a condizione del rilascio del permesso a costruire non viene in rilievo all’interno del procedimento di verifica della compatibilità urbanistica ed edilizia delle opere, ma presuppone il loro compimento, a seguito del quale è possibile formulare la denunzia dell’inizio dell’attività di smaltimento, con iscrizione nell’apposito registro dell’impresa a ciò preposta e la verifica d’ ufficio della sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. Pres. Schinaia - Est. Polito - Comune di Modugno ( avv.ti Petretti e Campanile) c. S.r.l. Ecoenergia (avv.to Damato) ed altro (conferma T.A.R. Puglia, Sez. III^, n. 996/2005 del 10.03.2005). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 17/02/2006 (C.c. 22/11/2005), Sentenza n. 671 (vedi: sentenza per esteso)
Valutazione di impatto ambientale - Giudizio comparativo tra l’interesse alla salvaguardia dell’ambiente e l’interesse all’esecuzione dell’opera - Discrezionalità tecnica - Sindacabilità del giudice amministrativo - Limiti. Il concetto di valutazione d’impatto ambientale implica necessariamente che le opere da valutare abbiano un’incidenza negativa sugli elementi naturalistici del territorio, modificandolo in misura più o meno invasiva e penetrante. Di modo che il procedimento medesimo tende a stabilire se le alterazioni conseguenti alla sua realizzazione possano ritenersi accettabili alla stregua di un giudizio comparativo che tenga conto, da un lato, della necessità di salvaguardare preminenti valori ambientali, dall’altro, dell’interesse pubblico all’esecuzione dell’opera (Cons. St. Sez. VI, 5 gennaio 2004, n. 1). Il procedimento di valutazione d’impatto ambientale, inoltre, anche se finalizzato a migliorare la trasparenza della decisione finale, consentendo di acquisire gli elementi necessari ad un corretto bilanciamento tra danni e benefici derivanti dall’esecuzione dell’opera pubblica, costituisce, tuttavia, mero strumento di supporto tecnico alla decisione finale, la quale, ove sia assunta dalla collegialità del Governo (come nel caso di specie, inerente il prolungamento dell’A31), oltre ad essere di tipo tecnico-discrezionale, riguardando l’attuazione del programma del Governo, implica marcati profili di valutazione politica che ne restringono ulteriormente la sindacabilità del giudice amministrativo. Pres. Varrone, Est. Luce - Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.A. (avv.ti Di Porto, Bertolissi e Sanino) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri (Avv. Stato), Associazione Nazionale Italia Nostra onlus (avv. Malinconico), WWF (avv. Petretti), The Landmark Trust e altri (avv.ti Petretti e Ceruti), Provincia di Verona e altro (avv.ti Cacciavillani, Cacciavillani e Manzi), Provincia di Padova (avv. Di Porto) e altri (n.c.), con intervento ad adiuvandum di Comune di Torre e altri (avv.ti Cacciavilllani e Manzi), C.C.I.A.A. Vicenza e altri (avv.ti Manzi e Domenichelli) e Associazione Regionale Comuni del Veneto (avv.ti Meneguzzo e Braschi), riunito ad altri ric. (riforma T.A.R. VENETO, Sez. I, n. 2234/2005) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 18 gennaio 2006 (c.c. 14 ottobre 2005), sentenza n. 129 (vedi: sentenza per esteso)
V.I.A. - Valutazione delle incidenze di alcuni progetti pubblici e privati sull'ambiente - Obblighi che gli incombono ai sensi di questa direttiva - Direttiva 85/337/CEE e succ. mod.. Omettendo di trasporre correttamente le disposizioni degli articoli 2, paragrafo 1, e 4 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, relativa alla valutazione delle incidenze di alcuni progetti pubblici e privati sull'ambiente, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi di questa direttiva. Il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord è condannato alle spese. (Testo originale: En omettant de transposer correctement les dispositions des articles 2, paragraphe 1, et 4 de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive. Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est condamné aux dépens). Commissione delle Comunità europee contro il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE, 12 Gennaio 2006, C-37/05
Valutazione di impatto ambientale - Legge obiettivo - Grandi opere di preminente interesse nazionale - Anticipazione della VIA al progetto preliminare - Valutazione effettiva delle ripercussioni sull’ambiente - Non può escludersi. In tema di grandi opere di preminente interesse nazionale di cui alla legge obiettivo, l’anticipazione della VIA al progetto preliminare non comporta il venir meno di una valutazione effettiva e realistica delle ripercussioni dell’opera sull’ambiente, attesa la pienezza dei contenuti descritti dall’art. 19 e tenuto conto che l’art. 20 (ora nel testo modificato dall’art. 2 del cit. D.Lgs. n. 189 del 2005) estende ogni opportuna garanzia al progetto definitivo, il quale, oltre ad essere integrato da una relazione del progettista sulla rispondenza al progetto preliminare ed alle prescrizioni apposte in sede di approvazione (art. 4), è sottoposto alla verifica di ottemperanza da parte della stessa Commissione speciale e, nel caso sia sensibilmente diverso da quello preliminare, il Ministro dell’ambiente può richiedere l’aggiornamento dello studio e la sua nuova pubblicazione anche ai fini dell’eventuale invio di osservazioni da parte dei soggetti pubblici e privati interessati. Infine, qualora si riscontrino violazioni degli impegni presi ovvero modifiche del progetto che comportino significative variazioni dell’impatto ambientale, la Commissione ne riferisce al Ministro, che ordina di adeguare l’opera e, se necessario, chiede al CIPE la sospensione dei lavori ed il ripristino della situazione ambientale a spese del responsabile, nonché l’adozione dei provvedimenti cautelari in tema di misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio, previsti dagli artt. 8 e 9 della legge 8 luglio 1986 n. 349. Deve pertanto concludersi nel senso della pienezza delle garanzie approntate, pur nell’ottica dell’accelerazione delle procedure di realizzazione delle grandi opere di preminente interesse nazionale. Pres. Corsaro, Est. Dell’Utri - Comune di Sona (avv.ti Scappini e Sonino) c. CIPE e altri (Avv. Stato) - T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. III ter - 4 gennaio 2006, n. 82 (vedi: sentenza per esteso)
Valutazione di impatto ambientale - VAS - Direttiva 2001/142/CE - Assoggettabilità della delibera CIPE 57/2002 alla direttiva - Esclusione - Ragioni. La delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 57, in materia di infrastrutture strategiche, non può essere assoggettata alla disciplina di cui alla direttiva 2001/42/CE, introduttiva della valutazione ambientale strategica - VAS, che doveva essere recepita dagli Stati membri entro il 21 luglio 2004. Anche ammesso, perciò, che possa essere qualificata come direttiva self executing (ma sembra escluderlo l’ottavo “considerando”, secondo cui “Occorre pertanto intervenire a livello comunitario un modo da fissare un quadro minimo … che … lasci agli Stati membri il compito di definire i dettagli procedurali …”), la stessa non sarebbe stata comunque suscettibile di imporre l’effettuazione della VAS anteriormente alla scadenza del suddetto termine. Nè la VAS poteva dirsi imposta nella fattispecie dal D.P.R. 14 marzo 2001, recante il piano generale dei trasporti, il quale, lungi dal prescriverla a pena di invalidità per il caso di omissione, ricollega al suo compimento il riconoscimento di una semplice “priorità” per le opere che ne abbiano costituito oggetto; priorità che però per le infrastrutture di cui alla legge n. 443 del 2001 è autonomamente assicurata dall’apposita, speciale disciplina ad esse dedicata. Pres. Corsaro, Est. Dell’Utri - Comune di Sona (avv.ti Scappini e Sonino) c. CIPE e altri (Avv. Stato) - T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. III ter - 4 gennaio 2006, n. 82 (vedi: sentenza per esteso)
Valutazione Impatto Ambientale - Delibera CIPE n. 121/2001 - Tratta alta velocità Torino-Lione - L. Obiettivo, n. 443/2001. In materia di V.I.A. la Delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001 è legittima anche se adottata prima dell'entrata in vigore (12 gennaio 2002) dell'art. 1, comma 1, della legge Obiettivo 21 dicembre 2001 n. 443. (Nella specie, si approva, il primo "programma delle infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi" di interesse nazionale, includendo tra queste l'opera ferroviaria Torino-Lione). Pres. Baccarini; Est. Ferrari. T.A.R. Lazio, sez. III, 21 dicembre 2005, n. 14365
Valutazione Impatto Ambientale - Autorizzazione per lo smaltimento dei rifiuti - Primo rinnovo della autorizzazione successivo al D. L.vo n. 22/97 - VIA - Necessità. Dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la VIA, non eseguita in sede di prima autorizzazione per lo smaltimento dei rifiuti, deve necessariamente precedere il primo rinnovo della autorizzazione, successivo alla nuova normativa, (Consiglio di Stato IV Sez. 25 maggio 2004, n. 5715). Pres. Iannotta - Est. Farina - Comune di Modugno (avv. Menchise) ed altri c. S.p.a. Tersan Puglia & Sud Italia (avv. Paccione) ed altri (conferma TAR Puglia - sede di Bari, Sez. III, n. 4676/2004). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 7 novembre 2005 (c.c. 21/06/2005), Sentenza n. 6201 (vedi: sentenza per esteso)
Valutazione di impatto ambientale - Regione Basilicata - L.R. 47/98, art. 9 , c. 2 - Diritto di accesso agli atti amministrativi (Artt. 22 e ss. L. 241/90) - Differenza. L’art. 9, comma 2, L.R. n. 47/1998 (recante “Disciplina della valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela dell'ambiente”) è norma speciale (attuativa dell’art. 10 L. n. 241/1990) che disciplina soltanto la partecipazione di tutti i soggetti interessati al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, per cui tale norma non può trovare applicazione nella diversa fattispecie del diritto di accesso, disciplinato dagli art. 22 e ss. L. n. 241/1990, che prescinde alla partecipazione o meno ad un procedimento amministrativo. Pres. Camozzi, Est. Mastrantuono - B. s.r.l. (Avv. Della Valle) c. Regione Basilicata Potenza (avv. Santoro) - T.A.R. BASILICATA - 14 settembre 2005
V.I.A. - Procedimento di V.I.A. -
Comunicazione personale dell’avvio del procedimento - Art. 7 L. 241/90 -
Applicabilità - Esclusione. L’art. 7 della L. n. 241/1990, nella parte in
cui prevede l’obbligo per l’amministrazione procedente di dare previa
comunicazione personale dell’avvio procedimentale al diretto interessato, non si
applica alla procedimento di VIA, attesa la specialità della disposizione di cui
all’art. 6, co. 3, della l. n. 349/1986. Pres. Giulia, Est. Quiligotti - Comuni
di Tolfa, Allumiere, Santa Marinella e Tarquinia (avv. Stella Richter) c. Comune
di Civitavecchia (Avv. Urbani) riun. ad altro - T.A.R. LAZIO, Sez. II bis - 5
luglio 2005, n. 5481 (vedi:
sentenza
per esteso)
V.I.A. - Progetti di opere soggette a V.I.A. - Osservazioni - Rigetto -
Analitica confutazione - Necessità - Esclusione. Le osservazioni sui
progetti di opere soggette a V.I.A., configurandosi come un apporto
collaborativo fornito all’Amministrazione da chiunque vi abbia interesse (cfr.
art. 6, comma 9, l. n. 349/86), non richiedono, in caso di rigetto, una
dettagliata confutazione, essendo sufficiente che dagli atti del procedimento
risulti che sono state valutate e una sintetica motivazione della valutazione
negativa, che non deve necessariamente investire ogni singola argomentazione del
proponente. Pres. Giulia, Est. Quiligotti - Comuni di Tolfa, Allumiere, Santa
Marinella e Tarquinia (avv. Stella Richter) c. Comune di Civitavecchia (Avv.
Urbani) riun. ad altro - T.A.R. LAZIO, Sez. II bis - 5 luglio 2005, n. 5481
(vedi:
sentenza per esteso)
V.I.A. - Sindacato del giudice amministrativo - Limiti. In tema di V.I.A.,
il sindacato del giudice amministrativo è circoscritto da limiti particolarmente
rigorosi, dal momento che le decisioni degli enti competenti rientrano tra le
valutazioni tecniche riservate all’Amministrazione, in quanto titolare di una
specifica competenza legata alla tutela di particolari valori costituzionali,
come si desume dall’art. 17, secondo comma, della legge n. 241 del 1990, che
dispone la non surrogabilità delle valutazioni tecniche spettanti alle
amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e
della salute dei cittadini (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 5.3.2001, n. 1207). Pres.
Giulia, Est. Quiligotti - Comuni di Tolfa, Allumiere, Santa Marinella e
Tarquinia (avv. Stella Richter) c. Comune di Civitavecchia (Avv. Urbani) riun.
ad altro - T.A.R. LAZIO, Sez. II bis - 5 luglio 2005, n. 5481 (vedi:
sentenza
per esteso)
V.I.A. - Dir. 85/337/CEE - Opere ricadenti nell’allegato II - Porto turistico a Fossacena - Regione Abruzzo - Verifica in ordine alla necessità di V.I.A. - Mancanza - Repubblica italiana - Inadempimento. Poiché la Regione Abruzzo non ha correttamente verificato se il progetto per la costruzione di un porto turistico a Fossacesia (Chieti) - tipo di progetto che ricade nell’elenco di cui all’allegato II della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati - avesse caratteristiche tali da richiedere l’effettuazione di una procedura di valutazione dell’impatto ambientale, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 4, n. 2, di tale direttiva. Pres. Barthet, Rel. Puissochet - Commissione delle Comunità Europee c. Repubblica Italiana - CORTE DI GIUSTIZIA delle Comunità Europee - 2 giugno 2005, causa C-83/03.
V.I.A. - Troncone autostradale -
Pronuncia di compatibilità ambientale - Deve tener conto dell’intero tracciato
autostradale - Art. 2, c, 1, lett. e) D.P.C.M. 377/88. Ai sensi dell’art. 2,
comma 1, lettera e) del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, la pronuncia di
compatibilità ambientale deve tener conto non del solo tronco autostradale da
realizzare, ma all’intero tracciato, quanto meno in riferimento ai dati
concernenti le ipotesi di massima. Pres. Amoroso, Est. Franco - Italia Nostra
onlus, W.W.F. ITALIA onlus, fondazione The Landmark trust e comitato
intercomunale contro la realizzazione dell’autostrada A31 Valdastico-sud (Avv.ti
G. e M. Ceruti) riun. ad altri c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri
(Avv. Stato) - T.A.R. VENETO, sez. I - 30 maggio 2005, n. 2234
V.I.A. - Pronuncia di compatibilità ambientale - Osservazioni - Assenza di qualsiasi riferimento - Illegittimità. E’ illegittima la pronuncia di compatibilità ambientale che non contenga alcun riferimento alle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 6, c. 9 della legge 349/86. Pres. Amoroso, Est. Franco - Italia Nostra onlus, W.W.F. ITALIA onlus, fondazione The Landmark trust e comitato intercomunale contro la realizzazione dell’autostrada A31 Valdastico-sud (Avv.ti G. e M. Ceruti) riun. ad altri c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri (Avv. Stato) - T.A.R. VENETO, sez. I - 30 maggio 2005, n. 2234
V.I.A. - Tratto autostradale A31 Valdastico - D.P.C.M. 16.05.2003 - Pronuncia di compatibilità ambientale - Illegittimità. Il DPCM 16.5.2003, recante pronunzia di compatibilità ambientale per il completamento dell’autostrada A31 Valdastico-Sud, è illegittimo, non avendo adeguatamente motivato la prevalenza dell’interesse alla realizzazione dell’opera rispetto a quello della sua inopportunità per l’invasività del contesto ambientale, territoriale e paesaggistico, pur in presenza di parere negativo del ministro dei beni ambientali e culturali. Pres. Amoroso, Est. Franco - Italia Nostra onlus, W.W.F. ITALIA onlus, fondazione The Landmark trust e comitato intercomunale contro la realizzazione dell’autostrada A31 Valdastico-sud (Avv.ti G. e M. Ceruti) riun. ad altri c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri (Avv. Stato) - T.A.R. VENETO, sez. I - 30 maggio 2005, n. 2234
V.I.A. - Art. 81 D.P.R. 616/77 - Sequenza procedimentale - Vigenza - Mancato rispetto - illegittimità del provvedimento finale. L’art. 81, c. 4 del DPR 24.7.77 n. 616, da considerarsi tuttora vigente, richiede una specifica sequenza procedimentale (proposta del Ministro competente per materia - deliberazione del Consiglio dei Ministri - parere della commissione interparlamentare per le questioni regionali) che si conclude con decreto del Presidente della Repubblica. Ne consegue che la procedura seguita per l’approvazione del tratto autostradale A13, conclusasi con Decreto Ministeriale, va ritenuta illegittima. Pres. Amoroso, Est. Franco - Italia Nostra onlus, W.W.F. ITALIA onlus, fondazione The Landmark trust e comitato intercomunale contro la realizzazione dell’autostrada A31 Valdastico-sud (Avv.ti G. e M. Ceruti) riun. ad altri c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri (Avv. Stato) - T.A.R. VENETO, sez. I - 30 maggio 2005, n. 2234
Valutazione di impatto ambientale - Impianto di depurazione e scarico di reflui industriali in acque superficiali - Regione Emilia Romagna - L. R. 35/2000 - Opere iniziate antecedentemente all’entrata in vigore della l. 35/2000 - Autorizzazione provinciale allo scarico presentata in data successiva - Assoggettamento a procedura di screening - Necessità. La domanda di autorizzazione di un impianto di depurazione e scarico in acque superficiali dei reflui industriali deve essere sottoposta a verifica preliminare (screening di cui alla l.r. 9/99) ai fini della eventuale sottoposizione a V.I.A., anche se le relative opere siano iniziate (a seguito di autorizzazione comunale) anteriormente all’entrata in vigore della l.r. n. 35 del 5 dicembre 2000, qualora l’autorizzazione provinciale allo scarico sia stata richiesta successivamente a tale data. Le competenze riservate al Comune, difatti, attengono alla sola verifica di conformità del manufatto relativamente alla normativa urbanistica ed edilizia, mentre è riservato alla Provincia l’accertamento della compatibilità ambientale e il rispetto della normativa in materia di scarichi in acque superficiali. Pres. Cicciò, Est. Giovannini - L. s.p.a. (Avv.ti Giampietro e Anile) c. Provincia di Parma (Avv. Verderi) e altro (n.c.) - T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Parma - 20 aprile 2005, n. 220
V.I.A. - Opere assoggettate a V.I.A. - Impianto di eliminazione di rifuti tossici e nocivi mediante incenerimento - Rientra - Art. 6 L. 349/86. Il progetto relativo all’installazione di un impianto di eliminazione di rifiuti tossici e nocivi mediante incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio a terra, va doverosamente sottoposto alla valutazione di impatto ambientale da parte del Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art. 6 della L. 349/86. Pres. Mariuzzo, Est. Tenca - A.D. s.p.a. (Avv.ti Varischi, Viola, Bucello, Stella e Bertoli) c. Provincia di Bergamo (Avv.ti Codignola e Spinetti) e Regione Lombardia (Avv. Pujatti), riun. ad altri - T.A.R. LOMBARDIA, Brescia - 11 aprile 2005, n. 304
Valutazione di impatto ambientale - Mare e coste - Aree protette - Ripascimento dell'arenile e riposizionamento della scogliera - Lavori di difesa del mare - Rientrano - DPR 12.04.96 - V.I.A. - Necessità. Il riposizionamento della scogliera ed il ripascimento dell’arenile rientrano nel concetto di “lavori di difesa del mare” di cui all’allegato B, n. 7 lett. n del DPR 12.04.96, per i quali, ove localizzati in aree naturali protette, è prevista la Valutazione di Impatto Ambientale. Per “lavori di difesa del mare” devono infatti intendersi le opere finalizzate a contrastare l’erosione ed a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli e lavori simili. Pres. f.f. Donadono, Est. Passareli di Napoli - W.W.F. Italia ONLUS (Avv. M. Balletta) c. Provincia di Napoli (Avv.ti Di Falco e Cosmai), Regioen Campania e altri (Avv. Stato) e Comune di Massa Lubrense (Avv.ti Pinto, Renditiso e Persico) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I- 8 aprile 2005, n.3579
V.I.A. - Centrale elettrica -
Trasformazione in ciclo combinato - Mancata presentazione dello studio di
impatto al Ministero delle Attività produttive - Causa di illegittimità della
procedura - Esclusione - Se il Ministero sia stato comunque posto in condizione
di conoscere la documentazione - Principio di economicità dell’azione
amministrativa. Nell’ambito del procedimento volto all’autorizzazione alla
trasformazione in ciclo combinato di una centrale elettrica, per una potenza
complessiva di 450 MW, non è causa di illegittimità la mancata presentazione
dello studio di impatto al Ministero delle Attività Produttive, in virtù del
principio di economicità dell’azione amministrativa, che impedisce di dare
ingresso alla tesi dell’invalidazione dell’attività amministrativa ove
l’amministrazione interessata, pur se non ritualmente individuata come
destinataria in via originaria dell’istanza, sia stata in ogni caso
successivamente resa edotta dell’istanza e della relativa documentazione in
guisa da potere svolgere in modo compiuto le valutazioni di sua pertinenza. Non
ha inoltre valenza invalidante la circostanza, di per sé non indicativa di una
insufficienza formale o stanziale, che lo studio di impatto ambientale sia stato
redatto senza utilizzare lo schema all’uopo predisposto dal Ministero
dell’Ambiente giusta l’articolo 4, comma 4, del D.P.C.M del 27.12.1988. Pres.
Varrone, Est. Caringella - Codacons e altri (Avv. Rienzi) c. Ministero
dell’Industria, Commercio e Artigianato e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.) -
(Conferma T.A.R. Lazio, Roma, n. 158/99) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 21
marzo 2005, n. 1112 (vedi:
sentenza per
esteso)
V.I.A. - D.P.C.M. 27.12.88 - Convocazione della conferenza di servizi -
Termine - Natura perentoria - Esclusione. Il termine stabilito dalla
normativa al fine della convocazione della conferenza di servizi di cui allart.
6, c. 2 del D.P.C.M. 27.12.1988 non ha natura perentoria. Pres. Varrone, Est.
Caringella - Codacons e altri (Avv. Rienzi) c. Ministero dell’Industria,
Commercio e Artigianato e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.) - (Conferma T.A.R.
Lazio, Roma, n. 158/99) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 21 marzo 2005, n.
1112 (vedi:
sentenza per esteso)
V.I.A. - Commissione di V.I.A. - Componenti pronunciatisi contro la necessità
di V.I.A. - Obbligo di astensione nelle fasi successive - Esclusione. I
componenti della Commissione di VIA che si siano pronunciati in ordine alla non
necessità della sottoposizione delle opere a VIA, a seguito del pronunciamento
del giudice amministrativo che ne affermi invece la necessità, non sono tenuti
ad astenersi nelle fasi successive della procedura, non costituendo tale
pronunciamento elemento capace di connotare l’operato dei componenti della
commissione di una situazione soggettiva confliggente con il pubblico interesse
tale da imporre l’obbligo di astensione dalla riedizione dell’attività
amministrativa. Pres. Varrone, Est. Caringella - Codacons e altri (Avv. Rienzi)
c. Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato e altri (Avv. Stato) e
altri (n.c.) - (Conferma T.A.R. Lazio, Roma, n. 158/99) - CONSIGLIO DI STATO,
Sez. VI - 21 marzo 2005, n. 1112 (vedi:
sentenza per
esteso)
V.I.A. - Commissione V.I.A. - Natura di organo collegiale perfetto -
Esclusione. La Commissione VIA non costituisce organo collegiale perfetto,
difettando degli elementi che, secondo l’orientamento pretorio, ne sono indice:
presenza di componenti supplenti e composizione del collegio riflettente
professionalità interdisciplinari e complementari fra di loro, con la
conseguenza di rendere ciascun componente infungibile rispetto agli altri. Pres.
Varrone, Est. Caringella - Codacons e altri (Avv. Rienzi) c. Ministero
dell’Industria, Commercio e Artigianato e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.) -
(Conferma T.A.R. Lazio, Roma, n. 158/99) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 21
marzo 2005, n. 1112 (vedi:
sentenza per
esteso)
V.I.A. - Impianti destinati ad accumulare acque a fini energetici - Bacino -
Inglobamento della valutazione relativa al bacino con quella relativa
all’impianto - Illegittimità - Esclusione. In tema di sottoposizione a VIA
degli impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque a fini
energetici in modo durevole di altezza superiore a 10 m o che determinano un
volume di invaso superiore a 100.00 mc., non è ex se censurabile la scelta
amministrativa di inglobare la valutazione del bacino nell’ambito della
valutazione dell’impianto rispetto al quale il primo ha portata innegabilmente
servente sul versante funzionale. Pres. Varrone, Est. Caringella - Codacons e
altri (Avv. Rienzi) c. Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato e altri
(Avv. Stato) e altri (n.c.) - (Conferma T.A.R. Lazio, Roma, n. 158/99) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 21 marzo 2005, n. 1112 (vedi:
sentenza per
esteso)
Valutazione di impatto ambientale - Opere assoggettate a V.I.A. - L.R. Veneto n. 10/99 - Miglioramento fondiario - Solo ove la superficie interessata è superiore a 200 ettari. Ai sensi della L.R. 10 del 1999, le opere di miglioramento fondiario sono assoggettate a V.I.A. solo se la superficie interessata è superiore a 200 ettari. Pres. f.f. Stevanato, Est. Rocco - Comune di Villorba (Avv.ti Cacciavillani e Cimino) c. Regione Veneto (Avv.ti Morra e Peagno) T.A.R. VENETO, Sez. II - 28 gennaio 2005, n. 384
V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) - Separazione tra sfera politica e amministrativa - Principio del contrarius actus - Competenza di organi politici - Competenza dirigenziale. In tema di valutazione di impatto ambientale, alla luce del mutato assetto della dirigenza e della separazione tra sfera politica e amministrativa, quando il provvedimento rientra nella competenza di organi politici, tale competenza si applica anche agli atti di autotutela provvedimentale, per il principio del contrarius actus, mentre rientrano nella competenza dirigenziale le attività di vigilanza sul rispetto della v.i.a. e di irrogazione delle eventuali sanzioni, trattandosi di attività amministrativo - gestionale. Pres. VARRONE - Est. DE NICTOLIS - Provincia di Novara ( avv. Scaparone) c. IMCO Progetti e Costruzioni s.r.l. ( avv.ti Giardini, Mazza, Marzano) (conferma T.A.R. per il Piemonte, sez. I, 12 novembre 2003, n. 1582). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 24 gennaio 2005 (c.c. 19 novembre 2004), Sentenza n. 127 (vedi: sentenza per esteso)
Valutazione di Impatto Ambientale - D.P.R. 12 aprile 1996 - Attività che possono essere escluse dalla procedura di V.I.A. - Procedura di screening - E’ comunque richiesta quale obbligo procedimentale. Ai sensi degli artt.1 e 10 del D.P.R. 12 aprile 1996, le opere indicate nell’allegato al medesimo D.P.R. possono essere escluse dalla procedura di VIA ove non ricadano all’interno di aree protette. Per tali interventi, tuttavia, l’esclusione dal procedimento di VIA non è automatica, essendo subordinata ad una preliminare operazione di screening volta a verificare il progetto, le sue caratteristiche, le potenzialità inquinanti e di disturbo ambientale dell’attività produttiva, nonché la sua ubicazione e la sensibilità naturalistica dei siti circostanti: trattasi di un obbligo procedimentale a cui l’autorità competente non ha il potere di esimersi. Pres. de Leo, Est. Pappalardo - V.A. (Avv. Balbi) c. Regione Campania (Avv. Colosimo) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. III - 10 gennaio 2005, n. 20
V.I.A. - Provvedimento finale - Pubblicazione su G.U., Bollettino Regionale e quotidiano a diffusione nazionale - Termini per l’impugnazione - Dies a quo - Pubblicazione nella G.U.. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a V.I.A. è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all’estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale, nel Bollettino Regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. I termini per le impugnazioni in sede giurisdizionale decorrono dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Pres. f.f. ed Est. Bianchi - M.L.P. e altri (Avv.ti Angiolini, Martinelli e Frigerio) c. Prefettura di Imperia, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avv. Stato), Regione Liguria (Avv.ti Baroli e Benghi), Comune di Imperia (Avv. Basso) e Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. (Avv. Bucello) T.A.R. LIGURIA, Sez. I - 11 novembre 2004, n. 1538
Valutazione d’Impatto Ambientale
(V.I.A.) - Realizzazione di un impianto di rottamazione nel piano urbanistico
comprensoriale e nel piano di settore - Progetto soggetto a VIA - Esito della
procedura - Effetti - L. prov. di Trento n.28/1988. Mentre lo strumento
regolatore generale (qual è il piano urbanistico comprensoriale) ed il piano di
settore rispondono all’esigenza della corretta gestione del territorio e del suo
armonioso sviluppo attraverso la sua zonizzazione ed in relazione alla razionale
organizzazione della vita della collettività che vive in un determinato
territorio, l’oggetto e la finalità della valutazione di impatto ambientale di
un progetto per la realizzazione di un’opera, con particolare riferimento alla
previsione contenuta nell’articolo 1 della legge provinciale 29 agosto 1988, n.
28, consiste nel perseguire la tutela ed il miglioramento della salute, della
qualità della vita dell’uomo, degli equilibri ecologici essenziali alla vita
dell’uomo, della flora e della fauna, del patrimonio naturale ed artistico,
individuando, descrivendo e valutando gli effetti dei progetti sull’ambiente,
sia diretti che indiretti, a breve o lungo termine, permanenti o temporanei,
singoli o cumulativi, con riguardo altresì alle situazioni di rischi e alle
possibilità di incidenti. Sicché la circostanza che nel piano urbanistico
comprensoriale e nel piano di settore sia stato individuato un sito per la
realizzazione di un impianto di rottamazione non esclude che il progetto di
quest’ultimo possa essere soggetto alla valutazione di impatto ambientale e che
la relativa procedura possa concludersi con esito negativo. Pres. SALVATORE -
Est. SALTELLI - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (Avv.Vaccai) c. COMUNE DI PERGINE
VALSUGANA (avv.ti Bertolini e Cacciavillani) ed altro (riforma TAR Trentino -
Alto Adige, sede di Trento, n. 196 del 13 maggio 1996). CONSIGLIO DI STATO
Sez. IV, 1 ottobre 2004 (C.C. 15 giugno 2004), Sentenza n. 6412
Valutazione Impatto Ambientale - Rifiuti - Discarica di tipo 2 “B” e 2 “C” - Ipotesi di “autorizzazione di rinnovo” - Obbligo della V.I.A. - Sussiste - Esercizio delle attività di smaltimento o di recupero dei rifiuti - Disciplina procedimentale - L.R. Abruzzo, n. 73/1996 e n. 65/1998. In tema di rifiuti, l’art. 2 della l. reg. Abruzzo 30 agosto 1996, n. 73, con il rinvio all’art. 4 della precedente legge regionale 22 novembre 1993, n. 65, dispone che, anche in ipotesi di “autorizzazione di rinnovo”, si deve far luogo alla valutazione di impatto ambientale per le discariche di tipo 2B e 2C previste, nel richiamato art. 4. Inoltre, la l. reg. 10 marzo 1998, n. 15, all’art. 10, comma 2, riconduce sotto la medesima disciplina procedimentale sia le domande di autorizzazione all’esercizio delle attività di smaltimento o di recupero dei rifiuti, sia le domande di “rinnovo o proroga delle stesse”, sicché non se ne possono trarre argomenti per disattendere la tesi della inapplicabilità della V.I.A.. Nella specie, la Giunta ha esattamente concluso nel senso dell’applicabilità dell’art. 2 della l. reg. 73/96, sulla esigenza della V.I.A.. Pres. Frascione - Est. Farina - s.r.l. SMI Società Meridionale Inerti (avv. Scoca e Pelillo) c. Regione Abruzzo (Avvocatura generale dello Stato) e altro (conferma T.A.R. Abruzzo, sede staccata di Pescara, n. 903/99). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 27 settembre 2004, Sentenza n. 6301 (vedi: sentenza per esteso)
Valutazione Impatto Ambientale - Inquinamento elettromagnetico - Installazione stazione radiobase - Obbligo di espletamento della V.I.A. anche in assenza di specifica normativa regionale - Sussiste. L’art. 2 bis del decreto legge n. 115 del 1997, come convertito nella legge n. 189 del 1997, ha previsto, nei primi due commi, che “nell’installazione e nell’uso delle infrastrutture le imprese devono garantire la compatibilità delle infrastrutture stesse con le norme vigenti relative ai rischi sanitari per la popolazione, in particolare in merito ai campi elettromagnetici da essi generati”, e che “la installazione di infrastrutture dovrà essere sottoposta ad opportune procedure di valutazione di impatto ambientale”. Detta prescrizione non assume valore meramente programmatico, ma impone, in via immediatamente precettiva, l’obbligo di espletamento della V.I.A. anche in assenza di specifica normativa regionale (cfr. ordinanze 4 giugno 2002, n. 2329; 14 dicembre 2001, n. 6637; 6 novembre 2001, n. 5943; sentenze 28 marzo 2003, n. 1619 e 26 settembre 2003, n. 5502). - Pres. Varrone, Est. Salemi - W. S.p.A. (Avv. Sartorio) c. D.P.F. e altri (Avv. Brancaccio) e altri (n.c.) - (Conferma T.A.R.. Campania, Salerno, Sez. II, n. 885/2003). CONSIGLIO DI STATO, Sez., VI - 24 settembre 2004 (c.c. 28.05.2004), n. 6255 (vedi: sentenza per esteso)
Valutazione Impatto Ambientale - Procedure per la V.I.A. - Natura - Funzione - Derivazione comunitaria - Fattispecie: installazione di una stazione radiobase. In tema di valutazione d’impatto ambientale, le opportune procedure di V.I.A. possono essere svolte dalla amministrazioni competenti, pur in mancanza di un quadro normativo regionale, secondo modalità semplificate rispetto alla procedura rituale di cui al D.P.R. 12 aprile 1996 per la V.I.A. di derivazione comunitaria. Si è, altresì, aggiunto che la semplificazione di carattere procedurale non può naturalmente mutare, pena l’interpretazione abrogans del richiamo legislativo alla V.I.A., il proprium contenutistico della V.I.A. che, lungi dall’isterilirsi da una mera verifica sanitaria del rispetto dei limiti di emissione, si concreta nella verifica complessiva e sinergica degli effetti diretti ed indiretti di un determinato progetto sui profili ambientali, paesaggistici, territoriali e sanitari (Fattispecie: emissioni elettromagnetiche provocate dall’installazione di una stazione radiobase). - Pres. Varrone, Est. Salemi - Wind. S.p.A. (Avv. Sartorio) c. D.P.F. e altri (Avv. Brancaccio) e altri (n.c.) - (Conferma T.A.R.. Campania, Salerno, Sez. II, n. 885/2003). CONSIGLIO DI STATO, Sez., VI - 24 settembre 2004 (c.c. 28.05.2004), n. 6255 (vedi: sentenza per esteso)
V.I.A. (Valutazione Impatto
Ambientale) - Inquinamento elettromagnetico - Intervento successivo al rilascio
del titolo abilitativo all’edificazione - Illegittimità - Funzione del parere
sull’impatto ambientale - Presupposto di legittimità - Interessi affievolito dei
gestori degli impianti rispetto alle scelte regionali. Non può il parere
regionale sulla compatibilità ambientale intervenire legittimamente anche
successivamente al rilascio del titolo abilitativo all’edificazione. In quanto,
la funzione del parere regionale sull’impatto ambientale (art. 2 bis d.l. n. 115
del 1997, conv. L. n. 189 del 1997), non è quella di rendere efficace un titolo
edilizio emesso in precedenza (sia esso una concessione o una autorizzazione),
bensì quella di valutare ex ante le specifiche caratteristiche del progetto di
impianto e del sito individuato dal richiedente. Sicché, la valutazione
regionale - senza possibilità di inversioni procedimentali non previste dalla
legge - deve essere effettuata prima del rilascio del titolo edilizio, quale suo
presupposto di legittimità, proprio perché essa deve avere per oggetto
l’incidenza del manufatto sul circostante contesto ambientale: nel sistema
previsto dal riportato art. 2 bis, risultano recessivi gli interessi di cui sono
portatori i gestori degli impianti, nel senso che l’autorità edilizia neppure
può incidere - con atti abilitativi di per sé tali da far sorgere aspettative -
sulle scelte regionali (C.d.S., 2003, n. 5502). (Fattispecie: installazione di
una stazione radiobase) - Pres. Varrone, Est. Salemi - Wind. S.p.A. (Avv.
Sartorio) c. D.P.F. e altri (Avv. Brancaccio) e altri (n.c.) - (Conferma T.A.R..
Campania, Salerno, Sez. II, n. 885/2003). CONSIGLIO DI STATO, Sez., VI - 24
settembre 2004 (c.c. 28.05.2004), n. 6255 (vedi:
sentenza per
esteso)
V.I.A. - Trasferimento operativo di rotte aeree su aeroporto già esistente - Obbligo di sottoposizione a V.I.A. - Insussistenza. L’obbligo di sottoposizione a VIA, secondo la direttiva n. 85/337/CEE del 27/6/85 e l’art. 6 della L. 349/86, riguarda soltanto i progetti pubblici e privati che possano avere un impatto ambientale importante, per progetto dovendosi intendere la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere: ne consegue che il trasferimento operativo di rotte aeree su un aeroporto già esistente non richiede sottoposizione a VIA. Pres. Corsaro, Est. Santoleri - Regione Piemonte (Avv.ti Barosio, Pafundi e Contaldi) c. Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Ambiente, Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, Ministero dei Trasporti e della Navigazione (Avv. Stato) T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. III ter - 2 agosto 2004, n. 7573
V.I.A. - Rifiuti -Realizzazione di una discarica - Trasformazione di discarica di rifiuti di tipo B in tipo C - Valutazione d’impatto ambientale - Necessità. Il progetto di trasformazione di discarica di rifiuti di tipo B in tipo C in variante deve essere sottoposto a preventiva valutazione d’impatto ambientale. (C.d.S. sez. V, 30/10/2003, n. 6759) Pres. IANNOTTA - Est. MILLEMAGGI COGLIANI - Rotamfer S.P.A. (avv. Dell’Anno) c. Legambiente di Verona ed altri (avv.ti Sartori e sanino), Comune di Sona (avv.ti Clementi e Cevelotto), Reg. veneto (avv. Zimbelli e Manzi), prov. di Verona e Comune di Verona (nn.cc.). (riforma T.A.R. veneto, sez. III, 1/03/2003 n. 1629) CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 17 luglio 2004, Sentenza n. 5136
Valutazione estetica negativa dell’amministrazione - Inquinamento elettromagnetico - Traliccio - Vincolo paesaggistico - Legittimità. E’ sorretta da motivazione esauriente e non illogica la valutazione estetica negativa circa l’impatto di un traliccio sul paesaggio collinare e lacuale protetto dal vincolo paesaggistico che protegge un valore primario dell’ordinamento. Pres. Trivellato, Est. Stevanato - A.I. S.p.A. (Avv. Cassola) c. Comune di Bardolino (Avv.ti Fratta Pasini e Pinello) - T.A.R. Veneto, Sez. II - 13 luglio 2004, n. 2313
V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale) e autorizzazione paesaggistica - Differenza. La valutazione di impatto ambientale è cosa differente dalla autorizzazione paesaggistica e ciò che sostanzialmente rileva, per tale profilo è soltanto l’insussistenza di preclusivi vincoli alla realizzazione dell’intervento. Pres. FRASCIONE, Est. MILLEMAGGI COGLIANI - Parti: Soc. De Patre Ferrometalli S.r.l. (Avv. Cerceo) c. Comune di Notaresco (Avv.ti Russo e Camerini) ed altri. CONSIGLIO DI STATO Sez. V, Sez. V, 28 giugno 2004 (Ud. 24 febbraio 2004) Sentenza n. 4780 (vedi: sentenza per esteso)
V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale) - Rifiuti speciali - Procedura V.I.A relativa alla realizzazione della discarica (discarica di categoria II di tipo B) - Regione Abruzzo - Norme applicabili - Ante L. reg. 28 aprile 2000 n. 83 - Individuazione. Nella Regione Abruzzo, prima della emanazione della legge regionale 28 agosto 2000 n. 83, alla procedura VIA per discariche di tipo 2B, espressamente contemplate dalla legge regionale 22 maggio 1993 n. 22, dovevano trovare applicazione le disposizioni della legge regionale 9 maggio 1990 n. 66 alla quale fa espresso rinvio la legge regionale 10 marzo 1998 n. 15 (che disciplinava la materia delle discariche in ambito regionale), senza che potessero trovare diretta applicazione le direttive impartite dal Governo con D.P.R. 12 aprile 1996, non recepite ed in particolare la norma (art. 5) che prevedeva la trasmissione della istanza, del progetto, dello studio di impatto ambientale e della relativa documentazione, alla Provincia ed ai Comuni interessati dall’intervento. Pres. FRASCIONE, Est. MILLEMAGGI COGLIANI - Parti: Soc. De Patre Ferrometalli S.r.l. (Avv. Cerceo) c. Comune di Notaresco (Avv.ti Russo e Camerini) ed altri. CONSIGLIO DI STATO Sez. V, Sez. V, 28 giugno 2004 (Ud. 24 febbraio 2004) Sentenza n. 4780 (vedi: sentenza per esteso)
V.I.A - Progetti di impianti, opere o interventi che vanno comunque
sottoposti alla valutazione di impatto ambientale - Provincia di Trento -
Valutazione tecnica preliminare della significatività dell’impatto ambientale di
un progetto - Aree naturali protette - Strade extraurbane secondarie. Il
D.P.G.P. 22 novembre 1989 n. 13-11/Leg. (Provincia di Trento - Regolamento di
esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988 n. 28 recante “ Disciplina
della valutazione di impatto ambientale e ulteriori norme di tutela
dell’ambiente”), dopo aver individuato i progetti di impianti, opere o
interventi che vanno comunque sottoposti alla valutazione di impatto ambientale,
stabilisce che siano sottoposti a V.I.A. i progetti indicati nella colonna 2
dell’Allegato A, qualora lo richieda l’esito della procedura di verifica. Tale
procedura di verifica - demandata all’Agenzia provinciale per la protezione
dell’ambiente - si sostanzia nella valutazione tecnica preliminare della
significatività dell’impatto ambientale di un progetto, volta a determinare se
il progetto medesimo richieda - in relazione alle notevoli ripercussioni
sull’ambiente - lo svolgimento della vera e propria procedura di valutazione di
impatto ambientale. Per quanto concerne le infrastrutture stradali, l’Allegato A
prevede appunto, per quanto qui rileva, la sottoposizione alla detta verifica
preliminare dei progetti di strade extra urbane secondarie con lunghezza
superiore a metri 1500 ( N. 10. lettera e) punto III All. citato). Disposizioni
particolari sono poi dettate per le opere ricadenti - in tutto o in parte - in
aree naturali protette. Al riguardo è incidentalmente da osservare che in
effetti il Regolamento provinciale (nella misura in cui si limita a prevedere
per le opere in zona protetta il dimezzamento dei limiti dimensionali
riguardanti solo l’obbligo di V.I.A. sembra differenziarsi in senso concessivo
dalla previsione contenuta nel D.P.R. 12.4.1996, recante come è noto l’Atto di
indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’art. 40 comma 1 della legge
22.2.1994 n. 146, concernente disposizioni in materia di impatto ambientale.
Risulta infatti dal combinato disposto dell’art. 1 comma 4 e dell’allegato B n.
7 lettera g) che il citato Atto assoggetta direttamente a V.I.A. tutte le strade
extraurbane secondarie che ricadono anche parzialmente in area protetta,
indipendetemente dalla loro lunghezza. Pres. Salvatore - Est. Anastasi -
Pederiva (avv. Camuzzi) c. Comune di Vigo di Fassa (avv. Dalla Fior e prof. Stella Richter) ed altri (Riforma Tribunale Regionale di Giustizia
Amministrativa di Trento 10 gennaio 2003 n. 16). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV,
14 maggio 2004, n. 3116 (vedi:
sentenza per
esteso)
Valutazione di impatto ambientale - Tutela preventiva - Salvaguardia del bene
ambientale - Valutazione parametrata - D.P.G.P.22.11.1989 - Provincia di Trento
- Effetti sul piano complessivo o finale da successive addizioni alle
infrastrutture già realizzate. Non è condivisibile la tesi secondo la quale
la V.I.A. sarebbe prescritta solo per interventi che vengano ad incidere per la
prima volta sul territorio, dovendosi invece, in base al diritto positivo
applicabile, tenere conto anche degli esiti derivanti sul piano complessivo o
finale da successive addizioni alle infrastrutture già realizzate. Le
ineludibili esigenze di salvaguardia del bene ambientale postulano una
valutazione parametrata (come potrebbe dirsi mutuando termini civilistici) non
già sui mezzi ma sul risultato e dunque coerentemente ricollegano l’operatività
delle misure di tutela preventiva non alla entità (atomisticamente valutata) del
singolo intervento, ma al complesso strutturalmente individuato che deriva dalla
sovrapposizione di quello alle preesistenze. Pertanto, deve dunque concludersi
che il provvedimento impugnato è effettivamente viziato a causa della omessa
previa sottoposizione del progetto definitivo alla verifica - prodromica ad
eventuale V.I.A. - prescritta dall’art. 3 del D.P.G.P.22.11.1989. Pres.
Salvatore - Est. Anastasi - Pederiva (avv. Camuzzi) c. Comune di Vigo di Fassa
(avv. Dalla Fior e prof. Stella Richter) ed altri (Riforma Tribunale Regionale
di Giustizia Amministrativa di Trento 10 gennaio 2003 n. 16). CONSIGLIO DI
STATO Sez. IV, 14 maggio 2004, n. 3116 (vedi:
sentenza per
esteso)
Valutazione di Impatto Ambientale - P.U.T. - Catalogazione di un’opera viaria quale “strada interquartierale” - Acquisizione della V.I.A. - Esclusione. Nell’ambito della redazione del Piano Urbano del Traffico, l’attività pianificatoria e classificatoria del Comune è connotata da un ampio spazio di discrezionalità tecnica, che rende legittima la previsione e la catalogazione di un’opera viaria quale “strada interquartierale” (contemplata dalla direttiva ministeriale del 12 aprile 1995), atteso che la classificazione delle strade operata dal d.lgs. n. 285/92 non può reputarsi tassativa. Detta catalogazione esclude l’ascrivibilità dell’opera in questione tra quelle che, ai sensi della direttiva comunitaria n.85/337, come modificata dalla direttiva 97/11/CE e del d.P.R. 12 aprile 1996 (emanato in esecuzione dell’art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n.146), esigono l’acquisizione della v.i.a. (“strade di scorrimento” in aree urbane a quattro o più corsie con lunghezza superiore a 1.500 metri o a 750 se ricadenti in aree naturali protette). Pres. Salvatore, Est. Deodato - Comune di Milano (Avv.ti Surano e Izzo) c. Mozzi (Avv.ti Marzano e Besosti) e altri riunito a AEM s.p.a (Avv.ti Ferrari e Manzi) c. Regione Lombardia (n.c.) e altri - riforma TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 4513/2003 - CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 10 maggio 20, n. 2883 (vedi: sentenza per esteso)
Valutazione di impatto ambientale - Infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale - Project financing - Progetto preliminare dell’opera - Deve essere sottoposto alla V.I.A. e all’approvazione del C.I.P.E. prima dell’indizione della gara per la scelta del concessionario - Artt. 8, 3 e 10 d. Lgs. 190/2002. In materia di infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, trova applicazione Il D. Lgs. 190/2002, il quale prevede che, nel procedimento di project financing, il progetto preliminare dell’opera, individuato come progetto del promotore e messo in gara, deve essere sottoposto preventivamente alla valutazione di impatto ambientale e all’approvazione del C.I.P.E. di cui all’art. 8 e agli articoli 3 e 10 da quest’ultimo richiamati, prima della indizione della gara per la scelta del concessionario di cui all’art. 37 quater L. 109/94. L’approvazione del C.I.P.E., nel cui contesto andrà valutata anche la compatibilità ambientale del progetto, non può pertanto essere riservata al progetto preliminare che risulterà aggiudicatario all’esito delle procedure in corso o dalle modifiche derivanti dalle offerte pervenute e del successivo confronto negoziale con quella del promotore approvato. L’art. 8 del D. Lgs. 190/2002 stabilisce, infatti, che la gara di cui all’articolo 37 quater è bandita entro un mese dalla delibera di approvazione del progetto preliminare (del promotore) da parte del CIPE, senza possibili deroghe al riguardo. Pres. Baccarini, Est. De Zotti - Comune di Novi e altri (Avv.ti Falcon, Janna e Venturi) c. regione Veneto (Avv.ti Domenichelli e Morra) - T.A.R. VENETO, Venezia, Sez. I - 15 marzo 2004, n. 680 (vedi sentenza per esteso)
V.I.A. - Provvedimento di trasferimento operativo di rotte aeree su aeroporto già esistente - Necessità di V.I.A. - Esclusione - Fattispecie: trasferimento programmato dei voli da Linate a Malpensa. Il provvedimento di trasferimento operativo di rotte aree su di un aeroporto già esistente non richiede una nuova valutazione di impatto ambientale ai sensi della direttiva comunitaria del 27 giugno 1985 n. 85/337. Ciò in quanto l’art. 1, primo comma, delimita l’ambito oggettivo della direttiva con riferimento “alla valutazione dell'impatto ambientale dei progetti pubblici e privati che possono avere un impatto ambientale importante”. Il secondo comma specifica poi che per "progetto" si intende “la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere”. La UE, inoltre, solamente con la Dir. 26-3-2002 n. 2002/30 30 ha introdotto “Norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità”. Tale normativa, all’art. 5, secondo comma dispone che “Quando i progetti aeroportuali sono soggetti ad una valutazione di impatto ambientale ai sensi della direttiva 85/337/CEE la valutazione effettuata in conformità di detta direttiva è considerata rispondente ai requisiti prescritti dal paragrafo 1, a condizione che tale valutazione abbia tenuto conto per quanto possibile delle informazioni specificate all'allegato II alla presente direttiva”. In sostanza, a partire dal 28 settembre 2003, la valutazione di impatto ambientale effettuata in sede di approvazione del progetto, ai sensi della direttiva 85/337/CEE resta valida anche ai sensi della direttiva n. 2002/30 sul contenimento del rumore, la quale peraltro non fa alcun cenno a tale necessità. La VIA era pertanto indispensabile “all’atto dello sviluppo e della realizzazione di progetti” delle opere che concernevano il potenziamento di Malpensa ma non poteva condizionare il trasferimento dei voli successivo alla realizzazione dell’hub. Pres. Corsaro, est. Realfonzo - Comune di Somma Lombardo e altri (Avv. Testa) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri (Avv. Stato) - T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. III ter - 26 marzo 2004, n. 2886
V.I.A. - Dragaggio marino o fluviale - Opere costiere destinate a combattere l’erosione e lavori marini - L.R. Liguria n. 38/1998 - Procedura di screening relativa alla verifica della necessità di VIA - Operazioni di dragaggio (estrazione di minerali e recupero di terra dal mare) - Recupero di terra dal mare - Rientra nelle ipotesi per le quale è richiesta la procedura di screening. Ai sensi dell’art. 10 della L.R. ligure n. 38 del 1998, “sono sottoposti alla procedura di screening relativa alla verifica sulla necessità della V.I.A. i progetti di cui all’allegato 3”. L’allegato citato individua tra le operazioni per le quali è richiesta la procedura di verifica screening sia quella “di estrazione di minerali mediante dragaggio marino o fluviale”, sia quella di “opere costiere destinate a combattere l’erosione e lavori marini volti a modificare la costa mediante la costruzione, per esempio, di dighe, moli, gettate e altri lavori di difesa dal mare, esclusa la manutenzione e ricostruzione di tali opere, recupero di terre dal mare”. Un’operazione di dragaggio, pertanto, rientra ragionevolmente tra le ipotesi citate in quanto la stessa comporta una estrazione di minerali e comunque determina oggettivamente un recupero di terra dal mare. D’altra parte, lo scopo di tale procedura è quello di sottoporre ad una valutazione preliminare i progetti per la realizzazione di interventi idonei a dar luogo ad un notevole impatto “ambientale” al fine di prevenire eventuali future sorprese o effetti indesiderati e irreversibili. In sostanza, si vuole impedire che vengano realizzati interventi delicati sotto il profilo ambientale senza una adeguata valutazione delle eventuali conseguenze, anche nel lungo periodo, sul delicato equilibrio ambientale dei luoghi interessati. (Nella specie, il tratto di mare interessato - Golfo dei Poeti - rappresentava un delicato ecosistema sotto il profilo della flora marina e della fauna ittica, e costituiva altresì una riserva internazionale di rilievo nel progetto di creazione di un santuario per i mammiferi marini all’interno del Mediterraneo.) Pres. Vivenzio, Est. Bianchi - Comitato per la Salvaguardia e lo Sviluppo del Golfo dei Poeti, WWF e Schiffini (Avv.Granara) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Ministero delle Attività Produttive e Ministero della Salute (Avv. Stato), Regione Liguria (Avv.ti Sommariva e Castagnoli) e altri (Avv. Stato) - T.A.R. LIGURIA, Genova, Sez. I - 18 marzo 2004, n. 267 (vedi: sentenza per esteso)
V.I.A. - Progetto per la realizzazione di cava - Assenza di positiva V.I.A. del Ministero dell’Ambiente - Illegittimità - Approvazione del Nucleo di valutazione regionale - Insufficienza. Un progetto per la realizzazione di una cava - preordinata all’estrazione di materiali inerti per l’esecuzione dei lavori di adeguamento di strada statale - è illegittimo (per violazione della direttiva comunitaria n.337/85, della L.349/86, del DPR 12.4.96 e succ.mod., della L.R.Toscana n.79/98 e relativa circolare interpretativa) in assenza di una positiva V.I.A. del Ministero dell’Ambiente, requisito che non può ritenersi soddisfatto in presenza della sola approvazione del Nucleo di valutazione regionale. Pres. Vacirchia, Est. Di Nunzio - Gentili (Avv.ti Cuccurullo e Dore) c. A.N.A.S. (Avv. Bartalucci), Comune di Siena (Avv. Pisillo), Ministero dell’Ambiente (Avv. Stato), regione Toscana (Avv.ti Bora e Ciari) e altri (n.c.) - T.A.R. TOSCANA, Firenze, Sez. I - 15 marzo 2004, n. 734
V.I.A. - Opere assoggettate a V.I.A. - Area ecologica - Esclusione - Definizione - Attività di raccolta, non di recupero o smaltimento dei rifiuti. Un’area ecologica per la raccolta differenziata dei rifiuti, può essere definita come una struttura con funzioni di raccolta dei vari tipi di rifiuto conferiti dai cittadini e non di deposito preliminare, smaltimento o recupero. L’attività di raccolta dei rifiuti si colloca, infatti, in sequenza temporale, anteriormente al trasporto e alle successive fasi di recupero o smaltimento, per le quali soltanto è prescritta la procedura di valutazione di impatto ambientale. Pres. Frascione, Est. Farina - Comune di Ostuni (Avv.ti Zaccaria e Petrarota) c. Consorzio Santa Caterina (Avv.ti De Giorgi Cezzi e Capone) e altri (n.c.) - (Annulla T.A.R. PUGLIA, Lecce, n. 8512/2002) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 17 febbraio 2004, n. 609 (vedi: sentenza per esteso)
Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) - Cave miniere e torbiere - Presupposti - Cave o torbiere con più di 500.000 mc/a di materiale estratto - Area interessata superiore a 20 ha - Area ricadente in aree naturali protette - V.I.A. - Funzione - Valutazione sistematica degli effetti prodotti dalle opere in progetto sull'ambiente. Il D.P.R. del 12.4.’96 ha previsto come obbligatoria la valutazione di impatto ambientale da parte del competente comitato regionale nel caso di cave o torbiere con più di 500.000 mc/a di materiale estratto o di un’area interessata superiore a 20 ha ovvero di un’area ricadente in aree naturali protette. Tale procedura ha lo scopo di individuare, descrivere e valutare, in via preventiva, l'impatto ambientale di determinati progetti pubblici o privati. Essa non è quindi da intendersi "strumento" necessario per verificare il rispetto di standard o per imporre nuovi vincoli, oltre quelli già operanti, ma come un "processo coordinato" per raggiungere un elevato grado di protezione ambientale, realizzando l'obiettivo di migliorare la qualità della vita, mantenere la varietà delle specie, e conservare la capacità dell’ecosistema in quanto risorsa essenziale. La V.I.A. mira ad introdurre, nella prassi tecnica ed amministrativa ed in una fase precoce della progettazione, una valutazione sistematica degli effetti prodotti dalle opere in progetto sull'ambiente, intendendo quest'ultimo come un sistema complesso di risorse naturali e umane e delle loro interazioni. Pres. Marrone - Rel. Putignano. TRIBUNALE DI BARI sezione del riesame, 6 febbraio 2004, Ordinanza n. 271 (vedi: sentenza per esteso)
V.I.A. - Legge provinciale di Trento - Conferenza dei servizi - Dichiarazione di pubblica utilità dell’opera - Approvazione del progetto definitivo - Procedura espropriativa. Per l’individuazione della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale applicabile è effettivamente quello dell’approvazione del progetto da parte della conferenza dei servizi, che - secondo le stesse disposizioni del comma 12 dell’articolo 4 della legge 8 settembre 1997, n. 13 - comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, essendo la successiva approvazione del progetto definitivo decisiva ai fini dell’avvio della procedura espropriativa, secondo le disposizioni di cui ai ricordati articoli 4 e seguenti della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6. Pres. Costantino - Est. Saltelli - Corona (avv. Cacciavillani e Manzi) c. Provincia Autonoma di Trento e Comune di Canal San Bovo (Conferma T.A.R. del Trentino - Alto Adige, sezione autonoma di Trento, n. 17 del 6 giugno 2003). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 4 febbraio 2004, sentenza n. 393
V.I.A. - Opere assoggettate a V.I.A. - L.R. 38/98 - Procedura di screening - Piste permanenti per corse o prove di veicoli a motore - Pista di go kart - Rientra. Ai sensi degli artt. 2, 10 e 15 l.r. 38\98, devono essere sottoposti alla procedura di screening, relativa alla verifica sulla necessità della valutazione di impatto ambientale i progetti di cui all'allegato 3, nell’ambito dei quali la lettera 11a) individua le piste permanenti per corse e prove di veicoli a motore: a quest’ultimo riguardo, non pare discutibile l’inquadramento della pista di go kart (veicoli a motore) nell’ambito della voce dell’allegato 3 richiamata. Sono di conseguenza illegittimi i titoli concessori rilasciati in assenza dell’avvio del procedimento di screening e non può attribuirsi effetto sanante alla procedura avviata in seguito, sia per gli effetti lesivi operanti nel periodo intertemporale, sia alla luce dell’art. 15 comma 4 cit.. Pres. VIVENZIO, Est. PONTE - Gaeta e altri (Avv. Bormioli) c. Comune di Pontinvrea (Avv.ti Suffia e Pischedda), Regione Ligura (n.c.) e ARPAL (Avv. Pizzorni) - T.A.R. LIGURIA, Genova, Sez. I - 28 gennaio 2004, n. 105
V.I.A. - Commissione Europea - Procedimento di Infrazione contro Belgio, Italia, Spagna, Gran Bretagna - Italia - Regime semplificato per depositi di rifiuti - Direttiva V.I.A. (dir. 85/337/CEE, mod. da dir. 97/11/CE) - Inceneritore di Massafra (Taranto) (Commissione Europea - in inglese)
Speciale accelerazione per la procedura di valutazione di impatto ambientale - Energia - Autorizzazione unica - Realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici - Questione di legittimità costituzionale - art. 1, c. 2, del d.l. n. 7/2002, conv. l. n. 55/2002 - Infodatezza - Principio di buon andamento dell’amministrazione - Obbligo di richiedere il parere motivato del comune e della provincia nel cui territorio ricadono le opere. E’ infondata la questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 97, primo comma, Cost e del principio di leale collaborazione in merito al rinvio contenuto nell’art. 1, comma 2, del d.l. n. 7 del 2002, convertito dalla legge n. 55 del 2002, ad un “procedimento unico al quale partecipano le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, d’intesa con la regione interessata”. La normativa impugnata disciplina un particolare procedimento amministrativo, il quale deve esaurirsi entro centoottanta giorni e deve culminare in un’autorizzazione unica, con anche una speciale accelerazione per la procedura di valutazione di impatto ambientale prevista dal comma 3 dell’art. 1 del decreto impugnato (nel testo risultante dalla conversione in legge) ulteriormente modificato dall’art. 3 del d.l. 18 febbraio 2003, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici), convertito nella legge 17 aprile 2003, n. 83 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 23 dicembre 2002, n. 281). Il giudizio sul rispetto del principio di buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97, primo comma, Cost., fa tutt’uno con il giudizio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza nella allocazione delle funzioni amministrative, dal momento che la scelta concernente la allocazione al livello centrale delle funzioni amministrative si giustifica proprio in relazione alla necessità di garantirne una più adeguata ed efficiente esplicazione. D’altra parte, non solo lo stesso d.l. impugnato introduce la necessità del conseguimento di un’intesa con la Regione interessata, ma inoltre la legge n. 55 del 2002 ha modificato il comma 3 dell’art. 1, prescrivendo che “è fatto obbligo di richiedere il parere motivato del comune e della provincia nel cui territorio ricadono le opere”. Tali prescrizioni - il cui rispetto potrà essere garantito nelle competenti sedi giurisdizionali - assicurano un sufficiente coinvolgimento degli enti locali, in relazione agli interessi di cui siano portatori ed alle funzioni loro affidate. - Pres. CHIEPPA, Red.DE SIERVO. CORTE COSTITUZIONALE Deposito del 13 gennaio 2004 (Decisione del 18 dicembre 2003), Sentenza n. 6 (vedi: sentenza per esteso)
Valutazione di impatto ambientale - Competenza - Art. 18 L. n. 349/1986 - Interesse a ricorrere. La rilevanza nazionale o regionale dell’opera agli effetti della individuazione di competenza alla verifica di impatto ambientale va stabilita unicamente in ragione della dimensione geografica e dell’incidenza dell’intervento sulle componenti del territorio. (VI, 13 maggio 2002 n. 2572). Le associazioni ambientalistiche, riconosciute con decreto del Ministro dell’ambiente, sono legittimate a far valere in giudizio la lesione dell’interesse “diffuso” in materia ambientale ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 349 del 1986. La giurisprudenza ha chiarito che tale legittimazione trova la sua fonte, e, al tempo stesso, il suo limite, nella norma richiamata, nel senso che la titolarità dell’interesse assume valenza di posizione legittimante nella misura in cui l’interesse di riferimento abbia una qualificazione normativa positiva ad opera dell’ordinamento (IV, 28 febbraio 1992, n. 223; V, 10 marzo 1998, n. 278). Indipendentemente dalla concezione giuridicamente rilevante di “ambiente” che si accolga (per una prospettiva differenziata, vedi le decisioni 11 luglio 2001 n. 3878 e 9 ottobre 2002 n. 5365), occorre in ogni caso che il provvedimento che si intenda impugnare leda in modo diretto e immediato l’interesse all’ambiente. Occorre, inoltre, che il vizio dedotto, consenta, se accolto e in sede di esecuzione del giudicato, un’utilità al ricorrente direttamente rapportata alla sua posizione legittimante, cioè un’utilità che sia in correlazione con l’interesse all’ambiente di cui l’associazione ricorrente è portatrice.- Regione Lombardia c. Ministero economia e altri. CONSIGLIO DI STATO, sez. IV, 16 dicembre 2003, sentenza n. 8234
V.I.A.
- l’approvazione della variante al progetto definitivo di un impianto per lo
smaltimento di rifiuti solidi urbani, costituito da una discarica di prima
categoria - necessità di sottoporre le varianti ad una nuova valutazione di
impatto ambientale. Per l’approvazione della variante al progetto
definitivo di un impianto per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani,
costituito da una discarica di prima categoria, è sempre necessaria una nuova
valutazione di impatto ambientale diretta a ponderare l’effettiva incidenza
dell’opera sull’assetto complessivo del territorio, quando vi sia un carattere
profondamente innovativo della variante al progetto originario. (Nella specie,
la natura del progetto approvato dalla Provincia era tale da far ritenere che
ci si trovi di fronte non ad una variante del primitivo progetto, bensì ad un
opus sostanzialmente nuovo e, quindi, alla necessità che allo stesso siano
applicate le norme introdotte dalla legge regionale n. 40/1998. Questa
conclusione appare perfettamente compatibile con la vigente normativa in
materia di VIA, che pone l’accento sulla considerazione dell’ “insieme degli
effetti, diretti ed indiretti, a breve, medio e lungo termine, permanenti e
temporanei, singoli e cumulativi, positivi e negativi, che la realizzazione di
opere e interventi comporta sull’ambiente inteso come insieme complesso di
sistemi naturali e antropici”). Consiglio di Stato, Sez. V, 30 ottobre
2003, sentenza n. 6759 (vedi:
sentenza per
esteso)
V.I.A. - varianti dell’originario progetto di discarica - nuova VIA
- necessità - rivalutazione della compatibilità ambientale delle modificazioni
- formale rinnovazione dell’intero procedimento istruttorio - insufficienza -
rifiuto pretrattato - nuova disciplina introdotta dal decreto legislativo n.
22/1997. E’ necessario sottoporre le varianti del progetto originario di
discarica ad una nuova valutazione di impatto ambientale in riferimento alle
possibili, nuove o diverse, ripercussioni negative sull’ambiente. Non appare
sufficiente sottoporre le varianti dell’originario progetto di discarica alla
semplice rivalutazione della compatibilità ambientale delle modificazioni
apportate all’originario progetto e neanche risulta soddisfacente la formale
rinnovazione dell’intero procedimento istruttorio riguardante il progetto. Né
pare decisivo il rilievo dell’asserito carattere “migliorativo” della
variante, trattandosi di un profilo valutabile solo in sede di nuova
valutazione dell’impatto ambientale, in concorso con tutti i diversi elementi
dell’intervento progettato. Infine, il passaggio dal conferimento del rifiuto
tale e quale al rifiuto pretrattato, imposto dalla nuova disciplina introdotta
dal decreto legislativo n. 22/1997, rende necessario un ulteriore
apprezzamento delle conseguenze ambientali dell’attività esercitata.
Consiglio di Stato, Sez. V, 30 ottobre 2003, sentenza n. 6759 (vedi:
sentenza per
esteso)
VIA - l’obbligo di effettuare una nuova VIA sulle varianti
dell’originario progetto di discarica - progetto ridefinito nei suoi caratteri
essenziali - carattere migliorativo delle varianti proposte - ininfluenza -
effettiva potenzialità ad incidere sull’ambiente. Sussiste l’obbligo di
effettuare una nuova VIA sulle varianti dell’originario progetto di discarica,
quando in concreto, indipendentemente dal possibile carattere migliorativo
delle varianti proposte, non pare seriamente dubitabile che l’opera
profondamente ridefinita nei suoi caratteri essenziali, presenti una effettiva
potenzialità ad incidere sull’ambiente. (Nella fattispecie erano previste
l’inserimento di una strada comunale e il trattamento dei rifiuti in altro
luogo, prima del loro smaltimento in discarica). In questi casi si rende
necessaria una nuova valutazione di impatto ambientale, diretta a verificare
concretamente i riflessi dell’aggiornato progetto sull’assetto complessivo del
territorio comunale interessato. Consiglio di Stato, Sez. V, 30 ottobre
2003, sentenza n. 6759 (vedi:
sentenza per
esteso)
V.I.A. - la sottoposizione a valutazione
di impatto ambientale della installazione degli impianti fissi di
telecomunicazione o radiotelevisivi e di trasporto di energia - legittimità.
La sottoposizione a valutazione di impatto ambientale della installazione
degli impianti impianti fissi di telecomunicazione o radiotelevisivi e di
trasporto di energia, anche a prescindere dalla previsione analoga contenuta
nella legge statale (poi abrogata dall’art. 12 del d. lgs. n. 198 del 2002, a
sua volta però caducato dalla sentenza n. 303 del 2003 di questa Corte),
afferisce alla disciplina dell’uso del territorio, e non contrasta con alcun
principio fondamentale della legislazione statale. Corte Costituzionale 7
ottobre 2003 Sentenza n. 307 (vedi:
sentenza per esteso)
V.I.A. - i principi fondamentali desumibili dalla legislazione statale -
limiti - principio di legalità sostanziale. Una procedura di valutazione
di impatto può di fatto tradursi in un ostacolo ingiustificato alla
realizzazione di impianti che sono oggetto di una programmazione nazionale, a
seconda del modo in cui venga disciplinata e degli effetti attribuiti alle
determinazioni assunte nell’ambito della stessa. La totale libertà attribuita
alla Giunta nel dettare tale disciplina, senza l’indicazione di alcun criterio
da parte della legge, viola il principio di legalità sostanziale, oltre che
consentire l’emanazione di discipline regionali eccedenti l’ambito dei poteri
della Regione o contrastanti con i principi fondamentali desumibili dalla
legislazione statale: e determina pertanto l’illegittimità costituzionale
della disposizione. Corte Costituzionale 7 ottobre 2003 Sentenza n. 307
(vedi:
sentenza per
esteso)
Articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 - incostituzionale. La Corte Cost. dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nella parte in cui, per le infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, non prevede che la commissione speciale per la valutazione di impatto ambientale (VIA) sia integrata da componenti designati dalle Regioni o Province autonome interessate. Corte Costituzionale 1 ottobre 2003 Sentenza n. 303 (vedi: sentenza per esteso)
Valutazione di impatto ambientale - S.I.C. - Dir. 92/43 C.E.E. - Realizzazione di un elettrodotto di alta tensione - Procedimento di valutazione di incidenza - D.P.R. 357/1997 - Non è richiesto - Qualora sia già prevista la procedura di V.I.A. Unione Europea - Direttiva 92/43 C.E.E. - D.P.R. 357/1997 - Contrasto - Insussistenza. Ai fini della realizzazione di un elettrodotto di alta tensione interferente con un sito di importanza comunitaria (direttiva 92/43 C.E.E., del 21 maggio 1992: conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche), non è richiesto uno specifico procedimento di valutazione di incidenza (art. 6, comma 3° della direttiva CEE n. 92/43 - articolo trasposto nell’ordinamento italiano con D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357) allorché sia già prevista la procedura di valutazione di impatto ambientale (artt. 5, comma 3 della L. reg. 3 novembre 1998 n. 79 e 15 della L. reg. 6 aprile 2000 n. 56), che in quanto strumento tipicamente finalizzato ad un giudizio di ammissibilità sugli effetti diretti ed indiretti che una determinata opera avrà sull’ambiente, costituisce anche il momento precipuo di valutazione delle interazioni della suddetta opera all’interno di un S.I.C.. La protezione e conservazione delle risorse naturali, è, difatti, uno degli elementi della valutazione di impatto ambientale, che è preordinata a verificare “l’insieme degli effetti diretti ed indiretti, positivi e negativi, a breve ed a lungo termine, permanenti e temporanei, singoli e cumulativi, indotti sull’ambiente” (art. 3, comma 1° della L. reg. 79/98) e di cui costituisce elemento essenziale la “tutela della diversità biologica” nonché “la descrizione delle componenti soggette ad impatto ambientale ..... con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna, alla vegetazione”, ragion per cui le funzioni della V.I.A. comprendono ed esauriscono ogni altra funzione prevista dalla valutazione di incidenza. Non vi è alcun contrasto tra le finalità della direttiva CEE n. 92/43 e l’art. 5, c. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 di recepimento. La valutazione di incidenza, secondo l’art. 6 della direttiva Habitats consiste in una opportuna valutazione degli effetti che un opera ha su un sito “tenendo conto degli obbiettivi di conservazione del medesimo”. Ciò che il diritto comunitario impone agli stati membri è di prevedere nei propri ordinamenti non tanto l’applicazione di un particolare procedimento in relazione alla valutazione di incidenza, ma che questa venga effettuata con un determinato contenuto. Riguardando, quindi, la prescrizione della direttiva il contenuto e non la forma della valutazione, tale valutazione può ben essere effettuata nell’ambito di un procedimento valutativo quale è quello di V.I.A.. - Pres. ed Est. FIORENTINO - Luperini e altri (Avv.ti Poggioni e Montini) c. Regione Toscana (Avv. Bora), Ministero per i beni culturali e ambientali e altro (Avv. Stato), Soc. ENEL s.p.a comp. di Firenze(Avv.ti Grassi, Maione e Giuliani), Provincia di Siena (Avv. Grassi), Comune di Sovicille (Avv. Golini) e altri (n.c.), riunito ad altri. T.A.R. TOSCANA, Firenze, Sez. II - 30 settembre 2003, n. 5222 (vedi: sentenza per esteso)
Necessità della valutazione di impatto ambientale (VIA) per la costruzione di una discarica - legislazione regionale sopravvenuta. La sottoposizione a giudizio di valutazione di impatto ambientale della discarica di cui trattasi a tenore della legislazione regionale sopravvenuta (legge regionale Puglia n. 11 del 12 aprile 2001, articolo 4, comma primo punti 1 e 2, e relativi allegati), appare del tutto legittimo e non assume alcun carattere elusivo. Su tali presupposti di fatto risultano inconferenti le questioni giuridiche sollevate in ordine alla applicabilità o meno della normativa vigente al momento della pronuncia di annullamento intervenuta con sentenza n. 139/1999. Nella fattispecie, la Giunta Provinciale di Foggia aveva negato l’approvazione dei progetti presentati dalla Società ricorrente per la realizzazione di un impianto di trattamento, recupero, riciclo e smaltimento di rifiuti speciali in contrada Posticchio del Comune di Troia, di un impianto di termodistruzione di rifiuti speciali ospedalieri in località Coppa Montone nel Comune di Foggia e di una discarica di 2° categoria anch’essa in località Coppa Montone nel Comune di Foggia). Consiglio di Stato V Sezione 29 gennaio 2003 n. 463
Gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e Valutazione d’Impatto Ambientale. Con DPCM 3 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 1999 ed entrato in vigore lo stesso giorno per la specifica disposizione dell’art. 6 del medesimo DPCM, è stato modificato l’allegato A al DPR 12 aprile 1996, lett. i) ricomprendendo gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi mediante operazioni di cui all’allegato B ed all’allegato C lettere da R1 ad R9 del DPR 22/97 tra quelli da sottoporre a procedura di VIA obbligatoria da parte delle Regioni e con esclusione degli impianti sottoposti a procedure di autorizzazione semplificate .A) Appare utile, prima di esaminare gli aspetti giuridici della questione sottoposta al Collegio, precisare in punto di fatto che risulta dagli atti di causa che l’impianto in questione consta essenzialmente di un nuovo impianto di messa in riserva dei rifiuti pericolosi da utilizzare come combustibile non convenzionale, degli elementi di collegamento con il forno rotante della cementeria (un sistema di pompe, tubi e filtri) e delle modifiche necessarie per consentire il corretto deflusso dei gas e vapori di combustione risultanti dai due tipi di combustibili utilizzati: polverino di carbone per una percentuale non inferiore all’ottanta per cento e CSF- combustibile fluido sostitutivo- nella percentuale non superiore al venti per cento e con una media del quindici per cento.Viene impiegato olio combustibile pesante solo per l’avvio del forno di cui trattasi. Risulta, inoltre, che sono rispettati sia il livello delle emissioni già autorizzato per la cementeria che la qualità dei combustibili impiegati imposta dalle norme di settore con riguardo in particolare alla combustione dei rifiuti pericolosi. Detti livelli sono previsti, rispettivamente, dal DPR 203/1988 e dai DPCM 2 ottobre 1995 e 16 gennaio 1995. E’ anche significativo, per una corretta visione delle tematiche ambientali, considerare che la cementeria insiste nell’area del Comune di Ternate, è funzionante con i combustibili tradizionali suindicati e che l’impianto di messa in riserva dei rifiuti è accessivo e complementare rispetto alla cementeria. Non è dubbio, comunque che l’insieme delle modifiche debba essere considerato unitariamente ai fini dell’autorizzazione posto che si tratta di una significativa operazione di recupero di rifiuti pericolosi che, pur promossa a livello comunitario e nazionale per i benefici che determina in relazione alla consistente riduzione della massa complessiva dei rifiuti pericolosi da smaltire -si tratta di rifiuti non conferibili in discarica se allo stato fluido e, quindi, eliminabili solo con trattamenti chimici o con l’incenerimento- comporta importanti effetti sia per quel che riguarda le emissioni degli impianti che bruciano sostanze pericolose che per le aree limitrofe in seguito alla ricaduta inevitabile di una parte degli inquinanti al suolo. Ciò posto, l’impianto di cui trattasi rientra tra quelli definiti nelle tipologie R1” utilizzazione come combustibile o come altro mezzo per produrre energia”, R2 “ rigenerazione /recupero dei solventi “ R3 “riciclo / recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)”.B) E’ ora possibile verificare la portata del DPCM 3 settembre 1999 che ha modificato la disposizione del DPR 12 aprile 1996 che prevedeva l’obbligo di VIA - evidentemente per quel che qui interessa vale a dire per gli impianti di gestione dei rifiuti - solo per “ gli impianti di incenerimento e di trattamento di rifiuti con capacità superiore a 100t. giorno” nonché per altri impianti individuati nelle lettere l),m),n) ed o) che qui non rilevano. E’ da ricordare, per completezza, che in base all’art. 57 del DPR 22/97 rimangono sottoposti alla procedura di VIA di competenza statale, a tenore dell’art. 1, lett.i) del DPCM 377/19988, gli impianti “di eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi mediante incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio a terra”. Appare decisivo, pertanto, l’accertamento della applicabilità nel caso di specie delle norme del DPCM 3 settembre 1999. Consiglio Stato, sez. V, 11 luglio 2002, n. 3926.
Valutazione di impatto ambientale obbligatoria. La VI Sezione ha affermato che l’amministrazione avrebbe dovuto comunque procedere alla valutazione di impatto ambientale, resa obbligatoria dalla Legge Prov. di Bolzano 7.7.1992, n. 27, sebbene non potesse seguire le procedure di legge per la mancata adozione del regolamento di attuazione. Si sarebbe potuto ricorrere anche a procedure diverse da quelle stabilite dalla legge n. 28 del 1988. Consiglio di Stato, Sez. V, 20 maggio 2002, n. 2720.
Realizzazione di discariche per rifiuti inerti - la valutazione d’impatto ambientale nella Provincia Autonoma di Bolzano - procedura “ordinaria” e procedura “semplificata” - eccezioni e deroghe a tale disciplina per particolari tipi di attività e di opere - regolamento di esecuzione - fasi del procedimento. La Legge Prov.le di Bolzano 7.7.1992, n. 27, concernente la “istituzione della procedura di impatto ambientale”, con la quale la Provincia Autonoma di Bolzano ha inteso dare attuazione alla direttiva del Consiglio delle Comunità Europee del 27.6.1985, relativa alla valutazione dell’impatto ambientale di determinate attività pubbliche e private, prevede, rispettivamente ai Capi II e III, due diverse procedure per la valutazione dell’impatto ambientale: una “ordinaria” (art. 3-8), più complessa, alla quale devono essere sottoposte tutte le attività e le opere elencate, per “progetti e soglie”, nell’allegato alla legge, ed una procedura “semplificata” (artt.11-13) per le attività ed opere non contemplate in tale elenco. Altre disposizioni della legge, non rilevanti ai fini della presente decisione, prevedono poi eccezioni e deroghe a tale disciplina per particolari tipi di attività e di opere. E’ utile una breve ricognizione della normativa relativa alle due diverse procedure di valutazione dell’impatto ambientale. La procedura ordinaria di impatto ambientale si sviluppa attraverso un esame del preliminare di progetto da parte della Ripartizione della Provincia competente in materia di ambiente che, raccolte le osservazioni a seguito della pubblicità data al progetto, porta alla redazione di direttive per l’elaborazione del progetto definitivo da parte del committente (art. 3). Seguono la elaborazione della RIA, la relazione di impatto ambientale (art. 4), la pubblicazione della relazione e del progetto con possibilità per chiunque di presentare osservazioni (art.5), gli accertamenti e le determinazioni sulle osservazioni ai progetti proposte da enti e da privati (art.6), il parere del Comitato Via (art.7) e, infine, l’approvazione del progetto da parte della Giunta provinciale (art. 8). La legge disciplina minuziosamente ciascuno delle predette fasi del procedimento (che non interessa riportare), in modo tale da non esservi alcuno spazio per un’ulteriore disciplina di dettaglio. Solo l’art. 4 prevede l’adozione di un successivo regolamento di esecuzione, ma ne fissa l’oggetto con riferimento alla RIA, cioè alla relazione con la quale “ciascun committente deve evidenziare, descrivere e valutare le possibili conseguenze dell’attività sull’ambiente e mettere in evidenza le eventuali alternative che ragionevolmente possono essere prese in considerazione”. La disposizione stabilisce che: “le direttive per l’elaborazione della RIA di ogni singolo caso concreto vengono emesse sulla base dei criteri fissati nel regolamento di esecuzione”. La procedura semplificata prevede, invece, che il progetto, presentato al comune, sia esaminato in una conferenza presieduta dal presidente del comitato VIA e composta dai direttori degli uffici provinciali di volta in volta competenti per l’applicazione delle leggi che vengono in rilievo in relazione al tipo di opera o di attività che si intende porre in essere. La procedura prevede il silenzio assenso in caso di omesso invio del parere al comune. Il parere sostituisce tutte le altre autorizzazioni, può contenere prescrizioni ed è vincolante. In base all’allegato alla legge i progetti per la realizzazione di discariche per rifiuti inerti (punto 12, lett. d) e urbani e speciali (punto 12, lett. e) di capacità complessiva pari o superiore rispettivamente a 500.000 mc e 300.000 mc sono soggetti alla procedura ordinaria di valutazione di impatto ambientale. Consiglio di Stato, Sez. V, 20 maggio 2002, n. 2720.
Regione Basilicata - centrale eolica - V.I.A. e screening - discrezionalità della decisione da parte della regione. Con L.reg. Basilicata 14 dicembre 1998 n.47 sono stati individuati i casi in cui è necessario procedere alla valutazione di impatto ambitale e quelli per i quali è invece sufficiente la fase di verifica (screening). In particolare, ai sensi dell’art.4 L.cit. “sono sottoposti a valutazione: a) i progetti di opere o interventi elencati nell'allegato A; b) i progetti di opere o interventi elencati nell'allegato B se ricadenti, anche parzialmente, in aree naturali protette; c) i progetti di opere o interventi elencati nell'allegato B non ricadenti in aree naturali protette sottoposti a valutazione a seguito della fase di verifica; d) gli interventi di ampliamento di opere esistenti, rientranti in quelle comprese negli allegati A e B, per aumenti delle superfici o dei volumi superiori alla misura del trenta per cento. Sono invece sottoposti alla fase di verifica: a) i progetti di cui all'allegato B se non ricadenti in aree naturali protette; b) gli interventi di ampliamento di opere esistenti, rientranti in quelle comprese negli allegati A e B, per aumenti delle superfici e dei volumi, fino alla misura del trenta per cento. Per i progetti sottoposti alla fase di verifica la Regione decide se dare corso alla fase di valutazione”. Rientra nella discrezionalità della Regione verificare, una volta esaminata la relazione di accompagnamento al progetto di opere o interventi elencati nell'allegato B, la necessità di sottoporre detti progetti, per i quali la legge ha ritenuto sufficiente lo screening, anche a V.I.A.. Si tratta certamente di una valutazione discrezionale, sindacabile dal giudice in sede di legittimità solo se manifestamente illogica o irrazionale. Il progetto relativo alla realizzazione di una centrale eolica rientra tra quelli individuati nell’allegato B, n.2 lett.g (impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento). Per detto impianto era sufficiente lo screening, salvo che la stessa Regione non avesse ravvisato l’opportunità di sottoporlo anche a V.I.A. (art.15, primo comma, L.reg. n.47 del 1998) o che tale ultima procedura fosse stata richiesta dalla controinteressata (art.15, quinto comma). T.a.r. Basilicata, Potenza - Sentenza del 30.07.2001, n. 658.
Necessità della valutazione di impatto ambientale - giudizio autonomo ed indipendente - l'approvazione del progetto - l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio dell'impianto. La valutazione di impatto ambientale è in giudizio autonomo ed indipendente da ogni altra valutazione propria dei comuni e degli altri enti interessati, il cui intervento assume in tale sede le caratteristiche di un mero contributo esplicativo (T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 27 giugno 2001, n. 4565). Ai sensi della lett. i), all. A, d.P.R. 12 aprile 1996, come mod. dall'art. 3 comma 1 d.P.C.M. 3 settembre 1999, l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio dell'impianto per la messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi costituiti da sostanze organiche a base di solventi di clorurati, e la contestuale autorizzazione all'utilizzo degli stessi come combustibile non convenzionale presso il forno della cementeria, necessita di valutazione di impatto ambientale. T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 29 giugno 2001, n. 4689
Inquinamento elettromagnetico - stazioni radio base per telefonia cellulare - valutazione di impatto ambientale ex art. 2- bis della l. 189/1997 - necessità - difetto di normativa regionale - irrilevanza. L'art. 2-bis della legge 1° luglio 1997, n. 189, nel prevedere che "la installazione di infrastrutture dovrà essere sottoposta ad opportune procedure di valutazione di impatto ambientale", introduce una previsione normativa non programmatica, ma immediatamente applicabile, intesa ad imporre per l'installazione di stazioni radio base procedure, pur non rituali, di VIA, anche in assenza di specifica normativa regionale (Cons. Stato, VI. ord., n. 6637 del 14 dicembre 2001 e ord. n. 5943 del 6 novembre 2001). Consiglio di Stato, Sez. VI 4 giugno 2002, sentenza n. 2329 (si veda per altre sentenze: inquinamento elettromagnetico - VIA)
Inquinamento elettromagnetico - stazioni radio base per telefonia cellulare - valutazione di impatto ambientale ex art. 2- bis della l. 189/1997 - procedure individuate in via amministrativa. Le "opportune procedure di VIA", riferite dall'art. 2 bis legge 189/1997, consistono in procedure semplificate, con cui viene valutato il complessivo impatto ambientale dell'intervento e non il semplice rispetto dei limiti di esposizione di cui al D.M. 10 settembre 1998, n. 381. In assenza della normativa regionale, dette procedure possono anche essere individuate in via amministrativa. (Nella specie è stato prescritta, con deliberazione della Giunta comunale di Roma, ai fini del rilascio dei provvedimenti autorizzatori per l'installazione di impianti di telefonia mobile, la preventiva acquisizione del parere dell'ISPESL, il quale, in esecuzione dell'accordo procedimentale dd. 11 dicembre 1998, deve verificare il rispetto degli obiettivi di qualità e delle linee guida, formulate in sede di Conferenza Network italiani - ISPESL, i cui contenuti attengono alla minimizzazione dell'impatto degli impianti in questione e sono ispirati ad esigenze di miglioramento della qualità della vita, tipiche delle valutazioni e delle finalità della VIA di cui al D.P.R. 12 aprile 1996). Consiglio di Stato, Sez. VI 4 giugno 2002, sentenza n. 2329 (si veda per altre sentenze: inquinamento elettromagnetico - VIA)
Valutazione di impatto ambientale e nullaosta paesaggistico - distinzione. Ai fini dell'ampliamento di una preesistente cava, la prescritta autorizzazione non può essere acquisita attraverso un nullaosta paesaggistico ottenuto prima e al di fuori della rituale procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), in quanto le valutazioni effettuate nel corso di quest'ultima procedura sono diverse da quelle che afferiscono alla normale procedura di autorizzazione paesaggistica ex art. 7, l. 1939 n. 1497 (oggi art. 151, d.lg. 29 ottobre 1999 n. 490). T.A.R. Toscana, sez. I, 12 giugno 2001, n. 1062
Valutazione di impatto ambientale e iter dei progetti - categorie dei progetti sottoposti a VIA - dighe ed impianti similari - progetti di massima - norma transitoria. Prima d'essere approvati, i progetti sono comunicati al Ministro dell'ambiente, al Ministro per i beni culturali ed ambientali ed alla Regione interessata per territorio ai fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente (art. 6.3. legge); si intendono per progetti delle opere, i progetti di massima delle opere stesse, quali si presentano prima d'essere inoltrati per i pareri, le autorizzazioni, i nulla - osta e gli altri atti previsti dalla normativa vigente e, comunque, prima dell'aggiudicazione dei relativi lavori (art. 2.1. reg.). Quanto alle dighe ed agli impianti similari, si intendono per progetti, i progetti di massima allegati alla domanda di concessione di derivazione d'acqua - cosi come previsto all'art. 9 del R.D. 14 agosto 1920, n. 1285, al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1175 ed all'art. 1 del D.P.R. 1 novembre 1959, n. 1363. Questi progetti di massima debbono essere inoltrati prima della concessione alla derivazione, anche provvisoria, da parte del Ministro dei lavori pubblici (art. 2.1. lett. I, reg.). Il Ministro dell'ambiente, sentita la Regione interessata, di concerto con il Ministero per i beni culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilità ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi i quali la procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei Ministri in casi di particolare rilevanza (art. 6.4. legge). La questione è rimessa al Consiglio dei Ministri, se quello competente per la realizzazione dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministro dell'ambiente (art. 6.5. legge). Ciò significa che la valutazione di impatto ambientale si compie sugli aspetti dell'opera, quali debbono essere descritti nei progetti di massima previsti dalle singole discipline pertinenti a ciascun tipo di opera, e non invece od anche sui progetti esecutivi che, secondo le medesime discipline, debbono essere predisposti sulla base del progetto di massima ed approvati perché si possa pervenire alla concreta realizzazione dell'opera. Di questi, nei casi previsti dall'art. 6.2. reg., può doversi avere una rinnovata valutazione, quando siano tali da comportare importanti variazioni rispetto alla progettazione di massima già oggetto di pronuncia di compatibilità ambientale. 6.2.2. - Pendente un procedimento amministrativo, se manchino norme transitorie che dispongano diversamente, le norme sopravvenute vi debbono trovare applicazione. Tuttavia vi debbono essere applicate nel rispetto del principio per cui la legittimità degli atti già intervenuti deve essere valutata alla stregua della situazione di fatto e di diritto esistente al tempo in cui sono stati posti in essere. 6. 2. 3. - Nel caso, come si è visto, è stata dettata una norma transitoria. È sufficiente al riguardo mettere in relazione tra loro l'art. 7.1. reg. (< La disciplina di cui al presente decreto non si applica ai progetti delle opere per i quali sia già intervenuta l'approvazione a norma delle disposizioni vigenti >) e gli artt. 1.1. alinea e 2.1. dello stesso regolamento, dove è esplicitato che per progetti delle opere si intendono i progetti di massima delle opere stesse. L'interpretazione letterale trova conferma in quella sistematica. Si è già detto che, nella disciplina a regime, la valutazione di impatto ambientale si compie sugli aspetti dell'opera, quali debbono essere descritti nei progetti di massima previsti dalle singole discipline pertinenti a ciascun tipo di opera, e non invece od anche sui progetti esecutivi che, secondo le medesime discipline, debbono essere predisposti sulla base del progetto di massima ed approvati perché si possa pervenire alla concreta realizzazione dell'opera. Siccome l'approvazione del progetto di massima di un'opera ha la funzione di presupposto e limite della progettazione esecutiva, una volta che tale approvazione si sia avuta, richiedere una seconda approvazione in rapporto ad aspetti che in precedenza non si sono dovuti valutare significherebbe imporre un ritorno del procedimento ad una fase oramai superata. La norma transitoria, interpretata nel senso che si sia inteso escludere la valutazione di impatto ambientale rispetto a progetti di massima già approvati, viene a presentare un valore che, da un lato non è in contrasto con i principi generali in materia di diritto intertemporale, dall'altro pone la disciplina transitoria in parallelo con quella a regime, perché anche in questa la valutazione di impatto ambientale sta a monte dell'approvazione del progetto di massima e non interferisce sulla prosecuzione del procedimento che si venga svolgendo sulla base del progetto di massima dopo la sua approvazione. 6.2.5. - Alla prima critica, che trova fondamento nella disciplina transitoria della materia ambiente, se ne deve aggiungere una seconda, che si radica invece nella disciplina della materia acque pubbliche. Cassazione civile, Sezioni Unite, 23 febbraio 2001, n. 71. (vedi: sentenza per esteso)
Necessità della V.I.A. per gli impianti di eliminazione, trattamento o stoccaggio dei rifiuti. Il progetto relativo alla istallazione di un impianto di eliminazione di rifiuti mediante incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio a terra, va sottoposto alla valutazione di impatto ambientale agli organi competenti ai sensi della L. n. 349 del 1986 art. 6. TAR lazio. Sez. I 24 agosto 2000 n. 1813
Installazione delle stazioni radio base - Necessità della concessione edilizia subordinata alla positiva Valutazione di Impatto Ambientale dell’opera da parte della Regione. E’ necessario che la concessione all’installazione delle stazioni radio base (antenne) per la telefonia cellulare sia subordinata alla positiva Valutazione di Impatto Ambientale dell’opera da parte della Regione. Tale orientamento è stato confermato dal massimo organo della Giustizia Amministrativa, il Consiglio di Stato sez. V, il 28 luglio 2000. T.A.R. Puglia sede di Bari, Sez. II Ordinanza n.542/2000 del 6 aprile 2000
La V.I.A diretta a prevenire il danno ambientale. L'obbligo giuridico di assicurare un "elevato livello di tutela ambientale", con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili tende a spostare il sistema giuridico europeo dalla considerazione del danno da prevenire (principio "chi inquina paga") e riparare, alla prevenzione (soprattutto con la via, valutazione di impatto ambientale), alla correzione del danno ambientale alla fonte, alla precauzione (principio distinto e più esigente della prevenzione), alla integrazione degli strumenti giuridici tecnici, economici e politici per uno sviluppo economico davvero sostenibile ed uno sviluppo sociale che veda garantita la qualità della vita e l'ambiente quale valore umano fondamentale di ogni persona e della società (informazione, partecipazione ed accesso). Cassazione penale sez. III, 8 febbraio 1999, n. 494
La valutazione di impatto ambientale - impianti di trattamento e stoccaggio dei rifiuti urbani. La valutazione di impatto ambientale, prevista nell'art. 8 l. 9 novembre 1988 n. 475 per gli impianti di trattamento e stoccaggio dei rifiuti urbani, non fa venir meno la necessità dell'approvazione prevista dall'art. 3 bis l. 29 ottobre 1987 n. 441, in quanto alla prima compete la sola valutazione di compatibilità con le esigenze ambientali. Consiglio Stato, sez. V, 6 dicembre 1993, n. 1261.
La valutazione d'impatto ambientale deve essere compiuta prima del rilascio delle autorizzazioni relative all'esecuzione dei progetti sia pubblici sia privati - impianto chimico integrato. La valutazione d'impatto ambientale deve precedere il rilascio delle autorizzazioni relative all'esecuzione dei progetti sia pubblici sia privati che si riferiscono alle categorie di opere assoggettate alla via ai sensi della normativa vigente. Pertanto, a norma della direttiva CEE 27 giugno 1985 n. 85/337 - cui la normativa interna deve presumersi conforme pena la sua disapplicabilità da parte del giudice e dell'autorità amministrativa -, la valutazione dell'impatto ambientale concerne sia i progetti pubblici sia quelli privati, e deve essere compiuta prima del rilascio di autorizzazioni per gli impianti. La categoria di "impianto chimico integrato" - la cui realizzazione deve essere assoggettata a valutazione di impatto ambientale, ai sensi del d.P.C.M. 10 agosto 1988 n. 377 -, è caratterizzata da un elemento qualitativo ("l'insieme di due o più unità produttive che realizzano processi di trasformazione o di sintesi, che concorrono a determinare prodotti chimici merceologicamente definiti") e da un elemento quantitativo ('incidenza sui parametri produttivi normativamente indicati, avendo riguardo al fatto che anche gli interventi su opere preesistenti possono integrare i presupposti della procedura di Via qualora ne derivi un'opera rientrante nelle categorie previste ovvero un'opera con caratteristiche sostanzialmente diverse. La VIA non si ricollega alla natura pubblica o privata dell'opera da realizzarsi, bensì dalla categoria cui l'opera appartiene; infatti, l'art. 1 d.P.C. 10 agosto 1988 n. 377 (regolamentazione delle pronuncie di compatibilità ambientale) enuclea, accanto ad opere istituzionalmente pubbliche, altre di carattere industriale, di regola private, quali raffinerie, acciaierie, impianti per l'estrazione dell'amianto, impianti chimici integrati. Consiglio Stato, sez. IV, 19 luglio 1993, n. 741
Allegato I della direttiva n. 337 del 1985 - costruzione di un serbatoio di raccolta d'acqua - realizzazione di una diga. Relativamente alle opere elencate nell'allegato I della direttiva n. 337 del 1985 gli Stati membri hanno deciso di rinunciare ad ogni discrezionalità circa la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale: quando la direttiva comunitaria viene attuata per tali opere scatta perciò, secondo il procedimento che ogni Stato è chiamato a darsi in conformità agli art. da 5 a 10 della direttiva stessa, l'obbligo di Via. (T.A.R. Lazio, sez. I, 21 settembre 1989, n. 1272). La costruzione di un serbatoio di raccolta d'acqua, pur inerendo alla complessa procedura di realizzazione di una diga ha un suo peculiare e specifico oggetto. Ad essa si applica quindi la procedura di VIA anche se il progetto di realizzazione della diga è stato approvato prima dell'entrata in vigore del d.P.C.M. 10 agosto 1988 n. 377. T.A.R. Lazio, sez. II, 14 novembre 1990, n. 2030