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Giurisprudenza
2011 Valutazione Impatto Ambientale
V.I.A. - V.A.S.
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) - Valutazione Ambientale Strategica (VAS) Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) - Valutazione del Rischio Ambientale (VRA) Valutazione di Incidenza Ambientale (VIA)
2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000-90
Gli aggiornamenti successivi
sono reperibili sul nuovo sito della rivista AmbienteDiritto.it
Si veda anche sentenze: inquinamento elettromagnetico - VIA - inquinamento
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VIA - Provvedimento di esclusione - Efficacia - Pubblicazione sul B.U.R. -
Necessità - Esclusione - Art. 32 d.lgs. n. 152/2006. L’efficacia del
provvedimento regionale di esclusione dalla procedura di VIA, ai sensi dell’art.
32 d. lgs. n. 152 del 2006 (nel testo all’epoca vigente), non dipende dalla sua
pubblicazione, che non risulta prescritta come obbligatoria per legge. E’
pertanto irrilevante la mancata pubblicazione sul B.U.R. ai fini della
decorrenza del termine per l’impugnazione, che deve farsi pertanto decorrere per
il soggetto che si ritenga leso dalla piena conoscenza dei suoi elementi
essenziali, quali l’autorità emanante, la data, il contenuto dispositivo ed il
suo effetto lesivo, salva la possibilità di proporre motivi aggiunti ove dalla
conoscenza integrale del provvedimento emergano profili di illegittimità
specifici ed ulteriori relativi al suo contenuto (Cons. St. Sez. IV, 13.6.2011,
n. 3583, Sez. V, 23.5.2011, n. 2842). Pres. f.f. Branca, Est. Quadri - Provincia
di Pavia (avv. Ferrari) c. Fondazione V e altro (avv.ti Zanuttigh e Scoca) -
(Riforma T.A.R. LOMBARDIA - MILANO, Sez. IV n. 7136/2010) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 25 luglio 2011,
n. 4454
VIA - VAS - Distinzione. La VIA è istituto che si differenzia dalla VAS non
solo normativamente, ma anche concettualmente, avendo ad oggetto, la prima, la
valutazione degli impatti generati da opere specifiche, la seconda, gli effetti
indotti sull’ambiente dall’attuazione delle previsioni contenute in determinati
strumenti di pianificazione e programmazione. Pres. Quaranta, Est. Tesauro -
Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Friuli Venezia Giulia -
CORTE COSTITUZIONALE - 22 luglio 2011, n.
227
VIA - Art. 113 l.r. Friuli Venezia Giulia - Difformità rispetto all’art. 23, c.
2, d.lgs. n. 152/2006 - Illegittimità costituzionale. L’art. 113 della legge
regionale del Friuli Venezia Giulia n. 17 del 2010 prevede che il soggetto
proponente presenti alla struttura regionale competente in materia di VIA il
progetto definitivo e lo studio di impatto ambientale redatto conformemente
all’art. 11, senza tuttavia prevedere, come imposto dall’art. 23, comma 2, del
d.lgs. n. 152 del 2006, che all’istanza sia «altresì allegato l’elenco delle
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi
comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e
dell’esercizio dell’opera o intervento».In proposito la Corte ha precisato più
volte che la normativa sulla valutazione d’impatto ambientale attiene a
procedure che accertano in concreto e preventivamente la «sostenibilità
ambientale» e rientrano nella materia della tutela dell’ambiente, sicchè,
«seppure possono essere presenti ambiti materiali di spettanza regionale […]
deve ritenersi prevalente, in ragione della precipua funzione cui assolve il
procedimento in esame, il citato titolo di legittimazione statale» (sentenza n.
186 del 2010, n. 234 del 2009). Le Regioni sono dunque tenute, per un verso, a
rispettare i livelli uniformi di tutela apprestati in materia; per l’altro, a
mantenere la propria legislazione negli ambiti di competenza fissati dal c.d.
codice dell’ambiente di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, nella specie, quanto al
procedimento di VIA, con riferimento al citato art. 23, comma 2.
Conseguentemente la disposizione censurata risulta adottata in violazione
dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e dello Statuto speciale. Pres.
Quaranta, Est. Tesauro - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Friuli
Venezia Giulia -
CORTE COSTITUZIONALE - 22 luglio 2011, n.
227
VIA - Art. 115, cc. 1, 2 e 3 l.r. Friuli Venezia Giulia - Disciplina difforme
rispetto all’art. 23, c. 1, d.lgs. n. 152/2006 - Illegittimità costituzionale.
L’art. 115, commi 1, 2 e 3 della leg. reg. Friuli Venezia Giulia n. 17 del 2010
dispone che il proponente del progetto e dello studio di impatto ambientale
«entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all’articolo 10,
comma 2, ….fa[ccia] pubblicare sul quotidiano locale maggiormente diffuso
nell’ambito provinciale interessato, l’annuncio dell’avvenuta presentazione …»;
dia «notizia dell’avvenuta pubblicazione ai sensi del comma 1 alla struttura
regionale competente e alle autorità interessate » e che «contestualmente alla
pubblicazione di cui al comma 1, la documentazione presentata [sia] messa a
disposizione del pubblico, anche mediante pubblicazione nel sito web della
Regione …, per un periodo di sessanta giorni, affinché chiunque ne possa
prendere visione». Una simile disciplina è difforme da quella stabilita
dall’art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale impone, invece, che
all’istanza presentata sia allegata copia dell’avviso a mezzo stampa. Tale
difformità, non determinando una miglior tutela ambientale, ed anzi ritardando
la pubblica conoscenza del procedimento iniziato, è suscettibile di ritardare
per ciò stesso la possibilità di partecipazione e decisione informata del
procedimento medesimo e, quindi, di tutelare con minore efficacia il bene
dell’ecosistema, a presidio del quale il legislatore statale, nell’ambito della
propria competenza, ha dettato la menzionata disciplina. Pres. Quaranta, Est.
Tesauro - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Friuli Venezia Giulia
-
CORTE COSTITUZIONALE - 22 luglio 2011, n.
227
VIA - Regione Puglia - Delega alle province delle competenze sulla VIA - L.r.
Puglia n. 17/2007 - Titolarità del potere - Regione - Istituto della delegazione
- Principi generali. Se è pur vero che con la l.r. Puglia n. 17 del 2007
sono state delegate alle province pugliesi le competenze sulla VIA, dall’altro
lato è anche vero che tale delega ha riguardato soltanto l’esercizio delle
funzioni stesse, non anche la loro titolarità. In questa direzione il delegante
conserva poteri di coordinamento e di alta sorveglianza, e tra questi anche
quello di emanare direttive. Del resto, in applicazione di principi generali
dell’ordinamento costituzionale ed amministrativo l’istituto della delegazione
non spoglia il delegante del potere di provvedere sulla materia delegata,
conservando anzi in merito ad esso il potere di (re)intervenire in ogni momento:
non è un caso, infatti, che nulla è mutato in ordine al potere della Regione
Puglia di adottare atti di indirizzo in materia di VIA (cfr. art. 7 della legge
regionale n. 11 del 2001). Pres. Cavallari, Est.Viola - A.E. s.r.l. (avv. Zurlo)
c. Provincia di Brindisi (avv. Durano) -
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 18 luglio 2011,
n. 1356
VIA - Art. 7, c. 7 d.lgs. n. 152/2006 - Competenze in materia di VIA - Principio
di sussidiarietà verticale. Il codice dell’ambiente (cfr. art. 7, comma 7)
assegna unicamente alle Regioni ed alle province autonome il potere di
disciplinare in materia di VIA “le competenze proprie e quelle degli altri enti
locali”. Si tratta di una applicazione del principio di sussidiarietà verticale
in base al quale lo Stato, nell’esercizio della competenza esclusiva in materia
di tutela dell’ambiente [cfr. art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.], ha
ritenuto di allocare tale specifica competenza, per ragioni per l’appunto di
sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, al livello di governo regionale.
Pres. Cavallari, Est.Viola - A.E. s.r.l. (avv. Zurlo) c. Provincia di Brindisi
(avv. Durano) -
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 18 luglio 2011,
n. 1356
VIA - Regione Piemonte - Varianti
parziali ex art. 17, c. 7 l.r. n. 56/1977 - Verifica di assoggettabilità a VIA -
Deroghe - Fattispecie. Le varianti parziali ex art. 17, comma 7, l.r.
Piemonte n. 56/1977, richiedono, di norma, la verifica preventiva di
assoggettabilità a valutazione ambientale; in deroga a tale principio, si
prescinde dalla verifica nel caso di varianti (che non riguardano interventi
soggetti a procedure di VIA e) che non prevedono la realizzazione di nuovi
volumi; si prescinde dalla verifica anche nel caso in cui la variante preveda la
realizzazione di nuovi volumi, ma questi ricadano interamente in contesti già
edificati. Non sussistono le ipotesi derogatorie richiamate nell’ipotesi in cui
la variante parziale destina al residenziale aree già a classificate come
agricole, comportando l’inequivoca realizzazione di nuovi volumi in zone non
ancora edificate. L’omissione della verifica di assoggettabilità a VIA, di cui
agli artt. 11 e ss. d.lgs. n. 152/2006, vizia pertanto l’intero procedimento di
approvazione della variante. Pres. Bianchi, Est. Goso - F.B. e altri (avv.ti
Faggiano e Sapone) c. Comune di Villata (avv. Monti) -
TAR PIEMONTE, Sez. I - 14 luglio 2011, n.
781
VIA - Art. 5, c. 1, lett. c) d.lgs. n. 152/2006 - Impatti cumulativi -
Insuscettibilità di analisi frazionata. Quando l’intervento progettato , pur
essendo suddiviso in singole frazioni anche al solo fine di soddisfare esigenze
di snellezza procedimentale dell’impresa, appare riconducibile ad un unico
programma imprenditoriale, la conseguenza che si registra sul terreno del
doveroso assoggettamento a VIA è senz’altro quella di una analisi che tenga
conto necessariamente dei cd impatti cumulativi. Il codice dell’ambiente , con
l’art 5, comma 1 lettera c , restituisce invero un concetto di impatto
ambientale che , per sua natura, appare insuscettibile di analisi frazionata.
Logica conseguenza di questo approccio alla nozione di impatto ambientale appare
l’obbligo, per l’imprenditore, di evidenziare gli interventi connessi,
complementari o a servizio di quello proposto - così come prescritto dall’art
3,comma 2 lettera b) n.2 del DPCM 27 dicembre 1988-perché solo così è possibile
una verifica illuminante ed esaustiva della incidenza ambientale di un progetto
complesso. Ciò significa che , pur a fronte di una pluralità di procedimenti
amministrativi messi in moto dall’imprenditore , l’organo preposto a compiere la
valutazione di impatto ambientale ha il preciso dovere di operarne la reductio
ad unitatem , specie in presenza di elementi sintomatici della unicità di
intervento. (Consiglio Stato , sez. V, 16 giugno 2009 , n. 3849). Pres.
Cavallari, Est. Dibello - Comune di Ostuni (avv. Zaccaria) c. Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e altro (Avv. Stato)
-
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 14 luglio 2011,
n. 1341
VIA - Tutela preventiva dell’interesse pubblico ambientale - Principio di
precauzione. La valutazione di impatto ambientale comporta una valutazione
anticipata finalizzata, nel quadro del principio comunitario di precauzione,
alla tutela preventiva dell'interesse pubblico ambientale, con la conseguenza
che, in presenza di una situazione ambientale connotata da profili di specifica
e documentata sensibilità, anche la semplice possibilità di un'alterazione
negativa va considerata un ragionevole motivo di opposizione alla realizzazione
di un'attività, sfuggendo, per l'effetto, al sindacato giurisdizionale la scelta
discrezionale della p.a. di non sottoporre beni di primario rango
costituzionale, qual è quello dell'integrità ambientale, ad ulteriori fattori di
rischio che, con riferimento alle peculiarità dell'area, possono implicare
l'eventualità, non dimostrabile in positivo ma neanche suscettibile di
esclusione, di eventi lesivi.(T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 20 aprile 2010 ,
n. 986) Pres. Cavallari, Est. Dibello - Comune di Ostuni (avv. Zaccaria) c.
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e altro (Avv. Stato) -
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 14 luglio 2011,
n. 1341
VIA - VIA “postuma” - L.r. Toscana n. 10/2010, art. 43, c. 6, secondo periodo -
Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza. Non è fondata la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 43, comma 6, secondo periodo,
della legge della Regione Toscana n. 10 del 2010. Nel silenzio delle norme
scritte (né la direttiva n. 85/337/CEE, né il d.lgs. n. 152/2006 disciplinano
espressamente l’ipotesi di rinnovo di autorizzazione o concessione riguardanti
un’attività avviata in un momento in cui non era prescritto l’obbligo di
sottoposizione a VIA), la giurisprudenza comunitaria ha richiesto la VIA
“postuma”, in occasione dell’autorizzazione alla gestione, solo sulle modifiche
intervenute successivamente alla scadenza del termine di recepimento della
direttiva e non assoggettate, per qualsiasi motivo, a valutazione preventiva:
conseguentemente, la disposizione censurata non limita in modo illegittimo un
controllo a tutela dell’ambiente prescritto dalla normativa comunitaria, quale
interpretata dalla Corte di giustizia. La disposizione deve essere interpretata
alla luce di quanto ha statuito la Corte di giustizia sulla necessità che la
valutazione sulle modifiche sia effettuata «tenuto conto, all’occorrenza,
dell’effetto cumulativo dei diversi lavori e interventi realizzati a partire
dall’entrata in vigore di tale direttiva» (sentenza 17 marzo 2011, in causa
C-275/09). La considerazione degli effetti cumulativi può condurre
all’impossibilità di distinguere le parti dell’opera o dell’attività modificate
da quelle non interessate dalle modifiche, nell’ipotesi che queste ultime siano
così rilevanti da alterare la fisionomia complessiva dell’opera o dell’attività,
già in essere prima dell’entrata in vigore della direttiva. In tal caso,
infatti, si tratterebbe di opera nuova, con la conseguenza che non esisterebbero
parti scorporabili, secondo la previsione della disposizione censurata. In tutti
i casi in cui non sia possibile lo scorporo tra le parti non modificate e quelle
modificate, si verificherebbe quanto la Corte di giustizia ha voluto inibire,
vale a dire l’artificioso frazionamento delle valutazioni di impatto. La
garanzia che l’organicità della VIA venga osservata si fonda sulla prescrizione
del primo periodo del comma 6 dell’art. 43, là dove prevede che, al momento del
rinnovo, si proceda in ogni caso a VIA sull’intera opera o attività. Resta
esclusa pertanto l’eventualità che venga sottratta alle autorità competenti la
valutazione dell’intera opera o attività. Saranno tali autorità a distinguere le
parti che non hanno subito alcuna influenza da quelle invece realmente
modificate, con gli effetti diversi previsti dalla norma censurata. Saranno
ugualmente le autorità valutatrici a decidere se le modiche apportate, per
quantità e qualità, rendano impossibile, o comunque artificiosa, la suddetta
distinzione, con la conseguenza che risulterà applicabile solo il primo periodo
del comma 6, mancando i presupposti, di fatto e di diritto, per applicare il
secondo. Un ragionevole bilanciamento degli interessi in campo - la tutela
dell’ambiente e l’iniziativa economica privata - entrambi costituzionalmente
protetti, giustifica l’intento di non travolgere e azzerare opere o attività da
lungo tempo legittimamente localizzate, senza tuttavia consentire che tale
status acquisito possa trasmettersi ad interventi di modifica successivi, da
assoggettare a VIA. In tale contesto ermeneutico, la norma impugnata si sottrae
alle censure di illegittimità costituzionale. Pres. Quaranta, Est. Silvestri -
Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Toscana -
CORTE COSTITUZIONALE - 13 luglio 2011, n. 209
VIA - Opera pubblica di rilevanza statale o regionale - Individuazione dell’ente
competente in materia di VIA - Disciplina previgente al T.U.A. - Criterio
ontologico strutturale. Per stabilire, ai fini della individuazione
dell’ente competente in materia di VIA, se una determinata opera pubblica sia di
rilevanza regionale o statale, occorre verificare se tale opera incida o meno su
un perimetro circoscritto del territorio. Nella disciplina previgente al testo
unico (o codice) ambientale di cui al d.lgs.152 del 2006 - che oggi rinvia agli
allegati ai fini della ripartizione di competenze tra Stato e Regioni (articolo
7 che rinvia agli allegati alla parte seconda) - sia la normativa nazionale
(art. 1 DPCM 10 agosto 1988, n.377) che quella regionale ligure, facevano
riferimento ad un criterio ontologico strutturale e non già funzionale per
stabilire la competenza sulla VIA. Pres. Trotta, Est. De Felice - M. s.r.l.
(avv. Quaglia) c. Comune di Genova (avv.ti Odone e Pafundi) e Regione Liguria
(avv.ti Benghi e Sommariva) - (Conferma T.a.r. Liguria - Genova, n. 879/2004, n.
347/2006 e n. 373/2008) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 7 luglio 2011,
n. 4072
VIA - Progettazione preliminare e definitiva - Opera pubblica approvata con
progetto preliminare - Sensibile variazione in sede di approvazione del progetto
definitivo - Nuova sottoposizione a VIA - D.lgs. n. 113/2007 - Art. 185 d.lgs.
n. 163/2006. Tra i due elaborati di progettazione preliminare e definitiva è
ragionevole che emerga una differenza nella parte in cui la progettazione
definitiva raccoglie i suggerimenti emersi nel corso della conferenza di
servizi; si tratta di una integrazione che la normativa (artt. 18 e 25 D.P.R.
554 del 1999) e le fasi dei diversi livelli di progetto considerano fisiologica.
Infatti, non avrebbe avuto significato la previsione di distinti momenti e
livelli progettuali, ove fosse stato fin da subito prevedere tutta la
conformazione possibile dell’opera. La normativa successiva, in piena aderenza
alla normativa comunitaria, ha previsto (con modifiche introdotte dal decreto
legislativo n.113 del 31 luglio 2007 all’art. 185 codice dei contratti pubblici)
che l’opera pubblica approvata con progetto preliminare debba essere nuovamente
sottoposta a valutazione ambientale, ove vi sia stata in sede di approvazione
del progetto definitivo una sensibile variazione rispetto alla valutazione
effettuata al momento del progetto preliminare e vi sia stata una significativa
modificazione dell’impatto globale del progetto sull’ambiente, in conformità con
le direttive in materia (85/337CE e 97/11/CE) che prevede che la valutazione
ambientale debba coincidere con l’atto che autorizza alla realizzazione
dell’intervento. Pres. Trotta, Est. De Felice - M. s.r.l. (avv. Quaglia) c.
Comune di Genova (avv.ti Odone e Pafundi) e Regione Liguria (avv.ti Benghi e
Sommariva) - (Conferma T.a.r. Liguria - Genova, n. 879/2004, n. 347/2006 e n.
373/2008)
-
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 7 luglio 2011,
n. 4072
VIA E VAS - VAS - Art. 6, c. 1 d.lgs. n. 152/2006 - Principio di precauzione -
Idoneità potenziale ad incidere il bene ambiente - Impatti significativi
sull’ambiente - Direttiva 27.6.2001, n. 42 CE. La norma di cui all’art. 6,
comma 1 del d.lgs. n. 152/2006 è da ascrivere al novero delle norme
precauzionali, ispirate al principio di precauzione che nella materia ambientale
ha ottenuto sanzione di diritto positivo ad opera del recepimento, da parte del
d.lgs. n.152/2006, delle varie direttive comunitarie che lo avevano elevato al
rango di principio fondamentale nella materia dell’ambiente. La norma non
richiede un’idoneità in atto ma solo in potenza, della singola iniziativa
urbanistica, inserita in un contesto di pianificazione o programmazione, ad
incidere il bene ambiente. Invero, la lettera della legge si esprime
significativamente nei termini di “possono” avere impatti significativi
sull’ambiente. Il tutto sempre che gli impatti che l’iniziativa urbanistica può
avere sul bene ambiente e sul patrimonio culturale siano “significativi”, ché,
altrimenti, qualunque attività edificatoria connessa all’adozione di varianti
strutturali al PRG, siccome un qualche impatto sull’ambiente indubbiamente
possiede, dovrebbe, irragionevolmente ed in violazione del principio di
proporzionalità comunitaria, essere sottoposta a valutazione ambientale
strategica. E’ la stessa direttiva 27.6.2001, n. 42 CE, cui si è data attuazione
con il D.Lgs. n. 152/2006, a stabilire infatti che i piani urbanistici che
determinano l’interessamento di piccole aree a livello locale o modifiche minori
ai piani stessi, siano assoggettate a valutazione ambientale strategica soltanto
in conseguenza dei possibili effetti ancora “significativi sull’ambiente”. Pres.
Bianchi, Est. Graziano - Legambiente e altri (avv. Servetti) c. Comune di
Chivasso (avv. Martino) e Regione Piemonte (avv. Salsotto) -
TAR PIEMONTE, Sez. I - 17 giugno 2011, n.
657
VIA - Verifica di assoggettabilità - L.r. Puglia n. 11/2001, art. 16 - Termine
per la conclusione del procedimento - Decorso del termine - Mancanza di espressa
pronuncia - Rito ex art. 31 cod. proc. amm. La conclusione del procedimento
di verifica di assoggettabilità a v.i.a. è sottoposta al termine di sessanta
giorni dalla presentazione dell’istanza, ai sensi dell’art. 16 legge Regione
Puglia n. 11/2001: il decorso del termine, in mancanza di un’espressa pronuncia,
legittima pertanto il ricorso al rito ex art. 31 cod. proc. amm. Pres.
Allegretta, Est. Cocomile - L.W. s.r.l. (avv.ti Mescia e Mescia) c. Provincia di
Foggia (n.c.)
-
TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 30 maggio 2011,
n. 833
VIA - Regione Puglia - Comitato regionale VIA - Composizione - Art. 28 l.r.
Puglia n. 11/2001. Il Comitato regionale VIA di cui all’art. 28 della L.r.
Puglia n. 11/2001, si configura come organismo a composizione variabile. Il
richiamo al rappresentante dell’amministrazione provinciale competente per
territorio deve infatti essere riferito alla Provincia, di volta in volta,
interessata alla problematica e non ad un rappresentante di una (qualsiasi)
Amministrazione provinciale. Pres. Cavallari, Est. Santini - Comune di Minervino
di Lecce (avv. Quinto) c. Regione Puglia (avv. Colelli)
-
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 27 maggio 2011,
n. 993
VIA - Regione Puglia - Comitato regionale VIA - Quorum strutturale - Art. 28
l.r. Puglia n. 11/2001 - Art. 6 reg. regionale n. 24/2009. L’art. 6 del reg.
regionale della Puglia 15 ottobre 2009, n. 24 (Comitato regionale per la
valutazione di impatto ambientale - Regolamento ai sensi dell'art. 28 della l.r.
12 aprile 2001, n. 11) prevede come necessaria <<per la validità della
costituzione in concreto dell’organismo in parola ….. la “presenza della
maggioranza dei componenti in carica”, senza distinzione a tal fine tra aventi e
non aventi diritto di voto>>; ai fini della verifica in ordine al rispetto del
quorum strutturale devono pertanto essere considerati anche i componenti del
Comitato non aventi diritto di voto (vale a dire il dirigente del Settore
ecologia che presiede il Comitato stesso, e il funzionario responsabile
dell'Ufficio V.I.A. del Settore). Pres. Cavallari, Est. Santini - Comune di
Minervino di Lecce (avv. Quinto) c. Regione Puglia (avv. Colelli).
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 27 maggio 2011,
n. 993
VIA - Progetti sottoposti a VIA - Valutazione di incidenza -Inclusione nella
procedura - Art. 5, c. 4 DPR n. 357/1997. L’art. 5, comma 4, del DPR n.
357/1997 prevede che, laddove l’intervento sia soggetto a VIA, la valutazione
d’incidenza è ricompresa nella predetta procedura. Pres. f.f. Morri, Est.
Capitanio - G.T. e altri (avv. Mazzi) c. Regione Marche (avv. De Bellis) e altri
(n.c.) -
TAR MARCHE, Sez. I - 26 maggio 2011, n. 363
VIA - Procedura - Finalità - Art. 5, lett. c) d.lgs. n. 152/2006 - Art. 11, c. 1
L.r. Marche n. 7/2004. Scopo della procedura di VIA non è quello di
dimostrare che un intervento umano sottoposto alla verifica di compatibilità
ambientale non abbia alcuna incidenza sull’ambiente e sull’avifauna, perché se
così fosse nessuno dei progetti sottoposto a VIA sarebbe autorizzabile (per la
definizione di impatto ambientale cfr. art. 5, let. c), del T.U. Ambiente); lo
scopo è invece quello di accertare (o, attraverso prescrizioni, fare in modo)
che tale impatto sia il meno rilevante possibile. Tanto è vero che l’art. 11,
comma 1, della L.R. Marche n. 7/2004, disciplinando il procedimento di verifica
di assoggettabilità, prevede che uno dei possibili sbocchi del procedimento sia
il rilascio del parere favorevole con prescrizioni, il che vuol dire che le
autorità che intervengono nel procedimento sono tenute a individuare tutti gli
accorgimenti possibili per attenuare l’impatto ambientale di un’opera sottoposta
a VIA (fermo restando che un impatto vi è sicuramente, producendo le attività
umane, per loro stessa natura, un’alterazione dell’ambiente naturale con cui
entrano in contatto). Pres. f.f. Morri, Est. Capitanio - G.T. e altri (avv.
Mazzi) c. Regione Marche (avv. De Bellis) e altri (n.c.)
-
TAR MARCHE, Sez. I - 26 maggio 2011, n. 363
VIA - Soggetto che intende realizzare un intervento con effetti rilevanti
sull’ambiente - Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 152/2006 - Elaborazione di uno Studio
di Impatto - Valutazione soggettiva preliminare - Successiva valutazione della
competente PA - Autonomia di giudizio. Ai sensi dell’art. 22, c. 3 d.lgs. n.
152/2006 e dell’allegato VII al codice stesso, il soggetto che intende
realizzare un determinato intervento con effetti rilevanti sull’ambiente deve
elaborare uno studio di impatto con il quale non solo descrivere il relativo
progetto ma anche compiere una prima valutazione - sebbene soggettivamente
rimessa alle proprie personali (ma pur sempre tecniche) considerazioni - in
ordine agli impatti che il medesimo intervento è idoneo ad arrecare sulle
principali matrici ambientali. Valutazione preliminare cui seguirà poi quella
della competente PA che dovrà essere condotta in piena autonomia di giudizio
secondo i consueti canoni della discrezionalità tecnica. Pertanto, nella
elaborazione del SIA non basta limitarsi a segnalare la sussistenza di un
determinato fenomeno con potenziali effetti sull’ambiente, dovendosi altresì
valutare - almeno in prima battuta - le relative conseguenze in termini di
impatto negativo. Pres. Cavallari, Est. Santini -T. s.r.l. (avv.ti Sticchi
Damiani e Conte) c. Provincia di Brindisi (avv. Carulli), Regione Puglia (avv.
Colelli) e altri (n.c.) -
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 25 maggio 2011,
n. 957
VIA - Assoggettabilità a VIA - Presupposto - Possibili effetti negativi e
significativi sull’ambiente. L’assoggettabilità a VIA è subordinata alla
presenza di possibili (dunque non certi) effetti negativi e significativi
sull'ambiente (cfr. art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006).
Pres. Cavallari, Est. Santini -T. s.r.l. (avv.ti Sticchi Damiani e Conte) c.
Provincia di Brindisi (avv. Carulli), Regione Puglia (avv. Colelli) e altri (n.c.)
-
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 25 maggio 2011,
n. 957
VIA - Integrazioni sostanziali del SIA - Riattivazione del procedimento di VIA -
Meccanismi partecipativi ex art. 24 d.lgs. n. 152/2006. A fronte di
integrazioni sostanziali dello studio di impatto ambientale, deve ritenersi
necessari ala riattivazione del procedimento VIA, se non altro per garantire il
pieno rispetto dei meccanismi partecipativi di cui all’art. 24 del codice
ambiente. Pres. Cavallari, Est. Santini -T. s.r.l. (avv.ti Sticchi Damiani e
Conte) c. Provincia di Brindisi (avv. Carulli), Regione Puglia (avv. Colelli) e
altri (n.c.) -
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 25 maggio 2011,
n. 957
VIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Valutazioni di compatibilità ambientale - Ampiezza maggiore rispetto alle valutazioni miranti alla tutela paesaggistica. L’ottica che guida le valutazioni sulla compatibilità ambientale è più ampia di quella che invece caratterizza il punto di vista paesaggistico, per sua natura ancorato a presupposti valoriali diversi. Pres. Perrelli, Est. Pennetti - G. s.r.l. (avv. Tamburrino) c. Regione Basilicata e altri (n.c.) - TAR BASILICATA, Sez. I - 11 maggio 2011, n. 304
VIA - Valutazione dell’impatto ambientale - Convenzione di Aarhus - Accesso alla giustizia - Organizzazioni non governative per la protezione dell’ambiente - Direttiva 85/337/CEE - Direttiva 2003/35/CE - Dir. 92/43/CE - Dir. 2006/105/CE. L’art. 10 bis della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, osta ad una normativa che non riconosca ad un’organizzazione non governativa, che opera per la protezione dell’ambiente, di cui all’art. 1, n. 2, di tale direttiva, la possibilità di far valere in giudizio, nell’ambito di un ricorso promosso contro una decisione di autorizzazione di progetti «che possono avere un impatto ambientale importante» ai sensi dell’art. 1, n. 1, della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, la violazione di una norma derivante dal diritto dell’Unione ed avente l’obiettivo della tutela dell’ambiente, per il fatto che tale disposizione protegge esclusivamente gli interessi della collettività e non quelli dei singoli. Siffatta organizzazione non governativa può dedurre dall’art. 10 bis, terzo comma, ultima frase, della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, il diritto di far valere in giudizio, nel contesto di un ricorso promosso avverso una decisione di autorizzazione di progetti «che possono avere un impatto ambientale importante» ai sensi dell’art. 1, n. 1, della direttiva 85/337, come modificata, la violazione delle norme del diritto nazionale derivanti dall’art. 6 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come modificata dalla direttiva del Consiglio 20 novembre 2006, 2006/105/CE, mentre il diritto processuale nazionale non lo consente in quanto le norme invocate tutelano soltanto gli interessi della collettività e non quelli dei singoli. domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Germania) nella causa Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen eV c. Bezirksregierung Arnsberg. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. IV, 12/05/2011, Sentenza C-115/09
VIA E VAS - Procedure di VAS
avviate anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 4/2008 - Art. 35, c. 2
ter d.lgs. n. 152/2006 - Entrata in vigore della Parte II del d.lgs. .n 152/2006
- Individuazione - Disciplina applicabile - Fattispecie: Piano faunistico
venatorio. Il comma 2 ter dell’art. 35 del d.lgs. n. 152/2006 ha disposto
che le procedure di VAS avviate prima della entrata in vigore del decreto n. 4
del 2008 andavano concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell’avvio
del procedimento; tenuto conto che il decreto legislativo n. 152 del 2006, già
nel suo testo originario, era entrato in vigore, a seguito delle relative
proroghe, alla data del 31 luglio 2007 (Corte Cost. n. 225/2009), alla data di
entrata in vigore del d.lg. n. 4 del 2008, erano già vigenti le disposizioni
statali sulla VAS, contenute nel decreto legislativo n. 152 del 2006, che
andavano applicate alle procedure regionali sulla VAS avviate prima dell’entrata
in vigore del d.lg. n. 4 del 2008. Non può viceversa condividersi la tesi
secondo cui l’intera parte II del decreto 152 del 2006, come sostituita dal d.lg
n. 4 del 2008, sarebbe entrata in vigore soltanto nel 2009 (tenuto conto del
termine di adeguamento annuale concesso alle Regioni dall’art. 35, c. 2 ter),
con la conseguente assenza della necessità della VAS e la sussistenza unicamente
dell’obbligo preesistente di effettuare le valutazioni di incidenza ai sensi del
dPR n. 357 del 1997. Analogamente, non si può affermare che l’espressione “in
mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme di cui
al presente decreto” possa essere intesa nel senso di esonerare la Regione, in
quanto priva di specifica disciplina sulla VAS, ad omettere per un anno tale
procedura valutativa sui piani e sui programmi (nella specie, Piano faunistico
venatorio), pur se in corso di approvazione. Al contrario, proprio il comma 2
ter, avendo consentito che le procedure di VAS già avviate si concludessero
secondo le norme vigenti, all’evidenza ha ribadito la necessità della medesima
procedura, pur diversa da quella introdotta con la riforma del 2008. Pres.
Maruotti, Est. Taormina - Associazione W. (avv. Petretti) c. Regione Puglia
(avv. Volpe) - (Riforma T.A.R. PUGLIA, Bari, n. 3137/2009) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 10 maggio
2011, n. 2755
VIA E VAS - Procedure di VAS avviate antecedentemente all’entrata in vigore del
d.lgs. n. 4/2008 - Equipollenza tra la VAS e la Valutazione di incidenza -
Esclusione. Il richiamo contenuto nell’art. 35, comma 2 ter del d.lgs. n.
152/2006, “alle procedure di VAS avviate antecedentemente” ha significato che
queste potessero proseguire sulla base della normativa statale preesistente
sulla stessa VAS (meno stringente di quella introdotta dal d.lg. del 2008), e
non anche che le ‘valutazioni di incidenza’ si sarebbero potute considerare
equipollenti a quelle già previste dal d.lg n. 152 del 2006 e da applicare
doverosamente. Sotto tale aspetto, va sottolineata la diversità della VAS
rispetto alla ‘valutazione di incidenza’ ambientale sottesa ai piani provinciali
resa dalla Regione, ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 357 del 1997 (recante il
regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, sulla conservazione
degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche). Infatti, la “valutazione di incidenza”, già prevista nel sistema
antecedente alla differita entrata in vigore del d.lg. n. 152 del 2006, ha un
rilievo settoriale, destinato alla particolare protezione di siti di importanza
comunitaria (e da tenere in considerazione anche in sede di VAS, anch’essa
divenuta necessaria in base alla normativa sopravvenuta del 2006). Pres.
Maruotti, Est. Taormina - Associazione W. (avv. Petretti) c. Regione Puglia
(avv. Volpe) - (Riforma T.A.R. PUGLIA, Bari, n. 3137/2009) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 10 maggio
2011, n. 2755
VIA E VAS - Disciplina in materia di VAS - Competenza esclusiva dello Stato -
Art. 117 Cost. - Regioni - Rispetto degli standard minimi di tutela ambientale.
Poiché la disciplina della VAS rientra nella materia della tutela dell'ambiente
di competenza dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s),
Cost., la Regione non può ridurre la tutela ambientale, i cui standard minimi
siano stati fissati dalla legge statale. Pres. Maruotti, Est. Taormina -
Associazione W. (avv. Petretti) c. Regione Puglia (avv. Volpe) - (Riforma T.A.R.
PUGLIA, Bari, n. 3137/2009) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 10 maggio
2011, n. 2755
VIA - Illegittimità della
presupposta autorizzazione paesaggistica - Conseguente illegittimità della
valutazione di impatto ambientale. La valutazione d’impatto ambientale deve
avere riguardo anche ai valori paesaggistici presenti nel territorio nel cui
ambito viene prodotto l’impatto ambientale, così come prevede il primo comma
lettera c) dell’art. 5 del D. Lgs. n° 152 del 2006. Pertanto l’illegittimità
della presupposta autorizzazione paesaggistica determina l’illegittimità della
valutazione d’impatto ambientale con la quale l’autorizzazione paesaggistica è
stata considerata, erroneamente, valida. Pres. Di Nunzio, Est. Morgantini -
Comitato Popolare Lasciateci Respirare e altri (avv. Furlan) c. Provincia di
Padova (avv. Mazzoleni), Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv.
Stato), Comune di Monselice (avv.ti Cacciavillani) e Parco Regionale dei Colli
Euganei (avv.ti Barel, Signor e Battistella) -
TAR VENETO, Sez. III - 9 maggio 2011, n. 803
VIA - DIRITTO DELL’ENERGIA - Procedimento di autorizzazione unica ex art- 12
d.lgs. n. 387/2003 - Giudizio conclusivo di VIA - Autonoma impugnabilità -
Esclusione - Direttiva 77/01/CE, art. 7 - L.r. Umbria n. 11/98. Nel
procedimento dell’art. 12, D.Lgs. n. 387/2003, il giudizio conclusivo di VIA non
configura un atto impugnabile in via autonoma: ciò si evince anzitutto dal
“rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela
del paesaggio e del patrimonio storico-artistico” di cui è menzione nel comma
terzo a proposito dell’autorizzazione unica, la cui conformità alle garanzie
ambientali e paesaggistiche deve essere assicurata dall’autorità preposta al
rilascio senza particolari modalità procedimentali. La previsione di un autonomo
sub procedimento si porrebbe, poi, in aperta contraddizione con la
semplificazione ed accelerazione della disciplina interna, imposte agli Stati
membri dall’art. 7 della direttiva 77/01/CE, diretta a “ridurre gli ostacoli
normativi e di altro tipo all'aumento della produzione di elettricità da fonti
energetiche rinnovabili … e razionalizzare ed accelerare le procedure
all'opportuno livello amministrativo” di cui la disposizione in esame
costituisce attuazione. L’introduzione di un atto impugnabile all’interno del
procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica, sarebbe perciò difforme
dall’obiettivo comunitario, perché, oltre a costituire uno iato nel quadro
procedimentale, sarebbe suscettibile a paralizzare il rilascio dall’atto finale
sino all’esito dell’eventuale ricorso, così frustrando gli obiettivi di
semplificazione e velocizzazione imposti dalla Comunità. In conformità ai
suesposti principi deve anche essere interpretato l’art. 7 della legge regionale
Umbria n. 11 del 9 aprile 1998, laddove qualifica mero “giudizio motivato” la
valutazione di compatibilità ambientale, confermando la natura
endoprocedimentale della determinazione assunta dalla conferenza di VIA di
competenza della Regione. Pres. ed Est. Lamberti - Ministero per i Beni e le
Attivita' Culturali e altri (Avv. Stato) c. Comune di S. Giustino (avv.
Calzoni), Regione Umbria (avv.ti Iannotti e Manuali) e altro (n.c.) -
TAR UMBRIA, Sez. I - 3 maggio 2011, n. 124
VIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Soprintendenze di settore - Direttori
regionali - Autonomia di attribuzioni - DPR n. 173/2004 - Conferenza di servizi
di VIA - Partecipazione del Direttore regionale - Illegittimità. Nel disegno
organizzativo contenuto nell’art. 19 del DPR 10 giugno 2004 n.173, le
Soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio costituiscono organi
periferici del Ministero per i beni e le attività culturali, al pari delle
Direzioni regionali caratterizzate, rispetto a queste ultime, dall’essere uffici
di livello dirigenziale non generale, di cui rappresentano articolazioni dotate
di attribuzioni autonome rispetto a quelle delle direzioni regionali.
L’autonomia delle attribuzioni delle soprintendenze di settore rispetto a quelle
attribuite ai Direttori regionali è comprovata dalla necessità della delega
(prevista agli ultimi due commi dell’art. 20 DPR n. 173/2004) ai titolari delle
soprintendenze di settore da parte del direttore regionale sia per l’esercizio
di specifiche funzioni (quali l'esecuzione di opere e lavori su beni culturali,
l'occupazione temporanea di immobili a fini di ricerche archeologiche o
ritrovamento di beni culturali e l’uso di beni culturali) sia per le altre
funzioni di competenza del direttore regionale. Al Direttore regionale è
pertanto precluso l’esercizio di attribuzioni proprie dei titolari delle singole
soprintendenze di settore. Sia pure invitato alla conferenza dei servizi di VIA
il Direttore regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici non è pertanto in
grado di surrogare il titolare della locale Soprintendenza di settore ai Beni
Culturali e Paesaggistici. Consegue l’illegittimità della determina di
compatibilità ambientale assunta in esito alla conferenza di servizi, le cui
riunioni, si sono svolte in assenza di un rappresentante legittimato ad
esprimere definitivamente la volontà dell'amministrazione di appartenenza. Pres.
ed Est. Lamberti - Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali e altri (Avv.
Stato) c. Comune di S. Giustino (avv. Calzoni), Regione Umbria (avv.ti Iannotti
e Manuali) e altro (n.c.) -
TAR UMBRIA, Sez. I - 3 maggio 2011, n. 124
VIA - Procedimento - Art. 18 l.r. Veneto n. 10/99 - Richiesta di integrazioni -
Termine di 90 giorni - Natura perentoria - Proroga - Illegittimità. In tema
di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 18 della L.r. Veneto n.
10/99, l’Amministrazione procedente può richiedere integrazioni al progetto per
una sola volta, e tali integrazioni devono essere presentate, a pena di
decadenza, entro 90 giorni dalla richiesta. La legge, nell’individuare termine e
sanzione, ha sottratto all’autorità amministrativa ogni discrezionalità sul
punto, segnatamente non consentendo alla P. A. di disporre del termine
prorogandolo ed eludendo l’esplicita sanzione di decadenza. Ne consegue che
l’eventuale proroga accordata è illegittima e vizia l’intera procedura. Pres. Di
Nunzio, Est. Buricelli - L.Z. e altri (avv.ti Biondaro e Zorzan) c. Regione
Veneto (avv.ti Londei e Zanon) e altri (n.c.) -
TAR VENETO, Sez. III - 3 maggio 2011, n. 722
VIA – Art. 6 L. n. 349/86 – Progetti demandati alla esecuzione del privato.
I progetti di opere sottoposti alla valutazione di impatto ambientale di cui
all’art. 6 della l. n. 349/86, elencati all’art. 1 del DPCM n. 377/88, recante
“regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale” di cui all’art. 6
cit. , riguardano costruzioni non necessariamente affidate alla realizzazione
della mano pubblica, potendo trattarsi di progetti –di rilevanza e interesse
pubblico ma- demandati alla esecuzione del privato proponente (conf. Dir. 85/337
che, nelle premesse, definisce il committente quale soggetto richiedente
l’autorizzazione relativa a un progetto privato, oppure la pubblica autorità che
prende l’iniziativa relativa a un progetto). Pres. Di Nunzio, Est. Buricelli –
Associazione G. Onlus e altro (avv. Manderino) c. Presidenza del Consiglio dei
Ministri e altro (Avv. Stato) -
TAR VENETO, Sez. III – 13 aprile 2011, n.
616
VIA – Art. 6, c. 5 L. n. 349/86 – Conflitto tra ministri – Rimessione della
questione al CDM – Forma vincolata – Inconfigurabilità. Per la rimessione
della questione al CDM ai sensi dell’art. 6, comma 5, della l. n. 349/86 non
assume rilevanza decisiva la mancanza di una pronuncia finale, da parte del
Ministro dell’ambiente, sulla compatibilità ambientale. L’esternazione e
l’elevazione del conflitto tra Ministri non esigono infatti una forma vincolata,
trattandosi di atto avente una connotazione squisitamente politica e, come tale,
non assoggettato a parametri tipizzati sul piano schiettamente formale (Cons.
St., VI, n. 1102/05, p. 5.1.2. ; conf. Tar Veneto, I, n. 2482/04). Analogamente
né l’art. 6 della L. n. 349/1986, né, attualmente, l’art. 26 del T.U. n.
152/2006 specificano alcunché sui requisiti formali che devono essere posseduti
dai successivi provvedimenti adottati dal CDM. Le DCM, per esistere, non
necessitano di requisiti formali particolari giacché, trattandosi di atti aventi
una connotazione squisitamente politica, non sono subordinate alla osservanza di
parametri tipizzati sul piano schiettamente formale (cfr. CdS, 1102/05 cit.)
Pres. Di Nunzio, Est. Buricelli – Associazione G. Onlus e altro (avv. Manderino)
c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e altro (Avv. Stato) -
TAR VENETO, Sez. III – 13 aprile 2011, n.
616
VIA – Partecipazione informazione al pubblico – Osservazioni – Rigetto –
Analitica confutazione – Necessità – Esclusione. In tema di partecipazione e
informazione al pubblico in materia di VIA, va considerato che le osservazioni
sui progetti di opere soggette a VIA, configurandosi come un apporto
collaborativo fornito all'Amministrazione da chiunque vi abbia interesse (cfr.
art. 6, comma 9, l. n. 349/86), non richiedono, in caso di rigetto, una
dettagliata confutazione, essendo sufficiente che dagli atti del procedimento
risulti che sono state valutate e una sintetica motivazione della valutazione
negativa, che non deve necessariamente investire ogni singola argomentazione del
proponente (CdS, VI, n. 1049/09). Pres. Di Nunzio, Est. Buricelli – Associazione
G. Onlus e altro (avv. Manderino) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e
altro (Avv. Stato) -
TAR VENETO, Sez. III – 13 aprile 2011, n.
616
VIA - Domande di autorizzazione
protocollate anteriormente al 14 marzo 1999 - Disciplina applicabile - Direttiva
85/337/CEE nel testo vigente prima delle modifiche apportate con la direttiva
97/11/CE. Ai sensi dell’art. 24 della L. n. 422/2000 - norma di
interpretazione autentica - alle domande di autorizzazione concernenti la V.I.A.
per le quali sia formalmente iniziata l’istruttoria, con la protocollazione
della domanda presso l'autorità competente, anteriormente al 14 marzo 1999, si
applicano le disposizioni della direttiva 85/337/CEE, nel testo vigente prima
della entrata in vigore della direttiva 97/11/CE. Pres. De Zotti, Est. Perrelli
- M.A. s.r.l. (avv.ti Tassetto e Zambelli) c. Regione Veneto (n.c.) -
TAR VENETO, Sez. II - 7 aprile 2011, n. 582
VIA, VAS E AIA - RIFIUTI - Piano
interprovinciale di gestione dei rifiuti - Contenuto dell’AIA - Incisione -
Esclusione. Il carattere meramente programmatorio del piano interprovinciale
gestione rifiuti non può incidere sulla localizzazione di impianti già esistenti
né sul contenuto dell’A.I.A., rivolta esclusivamente all’esercizio
dell’impianto. Pres. Nicolosi, Est. Correale - WWF Italia (avv. Zuccaro) c.
Provincia di Arezzo (avv. Manneschi) -
TAR TOSCANA, Sez. II - 1 aprile 2011, n. 569
VIA, VAS E AIA - RIFIUTI - Impianti assoggettati al d.lgs. n. 334/1999 - AIA -
Prescrizioni di sicurezza e prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti -
Assenza - Motivo di illegittimità dell’aia - Esclusione. Ai sensi dell’art.
7, c. 8 del d.lgs. n. 59/05, per gli impianti assoggettati al d.lgs. 17 agosto
1999, n. 334, l’a.i.a. è rilasciata pur in assenza delle prescrizioni ai fini di
sicurezza e prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti, salvo successivo
aggiornamento, con la conseguenza che tale assenza non può essere considerata
motivo di illegittimità dell’autorizzazione in questione. Pres. Nicolosi, Est.
Correale - WWF Italia (avv. Zuccaro) c. Provincia di Arezzo (avv. Manneschi) -
TAR TOSCANA, Sez. II - 1 aprile 2011, n. 569
VIA, VAS E AIA - Autorizzazione
integrata ambientale - Conformità urbanistica - Effetti sulla legittimità
dell’autorizzazione - Esclusione. Gli accertamenti in ordine alla conformità
edilizia-urbanistica non rilevano sulla legittimità dell’autorizzazione
integrata ambientale, legata unicamente alle modalità di esercizio
dell’impianto, fatto salvo l’autonomo potere sindacale in materia di vigilanza
edilizio-urbanistica. Pres. Nicolosi, Est. Correale - WWF Italia (avv. Zuccaro)
c. Provincia di Arezzo (avv. Manneschi) -
TAR TOSCANA, Sez. II - 1 aprile 2011, n. 569
VIA, VAS E AIA - Autorizzazione integrata ambientale - Prescrizioni sindacali ex
artt. 216 e 217 RD. n. 1265/34 - Assenza - Illegittimità dell’AIA -
Inconfigurabilità. L’assenza delle prescrizioni sindacali di cui di cui agli
artt. 216 e 217 RD n. 1265/34 non comporta l’illegittimità dell’autorizzazione
integrata ambientale, che può essere rilasciata trascorso il termine di legge
(sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’annuncio di cui all’art. 5, c.
7 del d.lgs. n. 59/05), ferma restando la possibilità per il sindaco stesso di
chiedere successivamente la verifica dell’autorizzazione rilasciata qualora lo
ritenga necessario per l’interesse della salute pubblica. Pres. Nicolosi, Est.
Correale - WWF Italia (avv. Zuccaro) c. Provincia di Arezzo (avv. Manneschi) -
TAR TOSCANA, Sez. II - 1 aprile 2011, n. 569
VIA - L.r. Puglia n. 11/2001 - Strade - Svincolo di collegamento tra una
strada interna e una strada provinciale - Assoggettabilità a VIA - Esclusione.
Le voci B.1. e B.2. dell’Allegato B della l.r. Puglia n. 11/2011 assoggettano
alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, rispettivamente, le strade
extraurbane secondarie a carattere regionale e le strade extraurbane secondarie:
intere strade, non quindi uno svincolo che collega una strada interna al comune
ad una strada provinciale. Ne deriva la non assoggettabilità a VIA di un’opera
stradale che, sviluppandosi per la maggior parte all’interno dell’abitato,
collega una strada interna all’abitato ad una strada provinciale e può perciò
essere considerata una strada urbana di quartiere. Pres. Cavallari, Est.
Lattanzi - C.V. e altro (avv. Lattanzi) c. Comune di San Cesario di Lecce (avv.
Vantaggiato) e Provincia di Lecce (avv.ti Capoccia e Testi) -
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 24 marzo 2011,
n. 544
V.I.A. - Valutazione dell’incidenza di taluni progetti pubblici e privati
sull’ambiente - Aeroporti la cui pista di decollo ha una lunghezza di almeno
2100 m - Nozione di ‘costruzione’ - Rinnovo dell’autorizzazione di gestione -
Direttiva 85/337/CEE. Ai sensi delle disposizioni contenute nella Direttiva
85/337/CEE, il rinnovo di un’autorizzazione esistente a gestire un aeroporto, in
assenza di lavori o interventi che modifichino la realtà fisica del sito, non
può essere qualificato come «progetto» né come «costruzione». Inoltre, spetta al
giudice del rinvio stabilire, sulla base della normativa nazionale applicabile e
tenuto conto, all’occorrenza, dell’effetto cumulativo dei diversi lavori e
interventi realizzati a partire dall’entrata in vigore della Direttiva
85/337/CEE, se siffatta autorizzazione si inserisca in un procedimento di
autorizzazione articolato in più fasi e avente per obiettivo, al suo termine, la
realizzazione di attività costitutive di un progetto ai sensi del punto 13,
primo trattino, dell’allegato II, letto in combinato disposto con il punto 7
dell’allegato I della stessa direttiva. In assenza di valutazione dell’impatto
sull’ambiente di tali lavori o interventi nella fase anteriore del procedimento
di autorizzazione, spetterebbe al giudice del rinvio garantire l’effetto utile
della direttiva vegliando a che siffatta valutazione sia realizzata almeno nella
fase del rilascio dell’autorizzazione di gestione. Domanda di pronuncia
pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Raad van State
(Belgio) Pres. Tizzano, Est. Berger.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. I, 17/03/2011,
Sentenza C-275/09
V.I.A. - Valutazione dell’impatto ambientale di un progetto - Valutazione
esclusivamente nel corso della fase iniziale del procedimento di autorizzazione,
e non nel corso di una fase successiva - Incompatibilità con la dir. 85/337/CEE.
Qualora il diritto nazionale preveda che il procedimento di autorizzazione si
articoli in più fasi, la valutazione dell’impatto ambientale di un progetto dev’essere
effettuata, in linea di principio, non appena sia possibile individuare e
valutare tutti gli effetti che il progetto può avere sull’ambiente (C.G.E.
sentenza 7/01/2004, causa C-201/02, Wells). Inoltre, una disposizione nazionale
che prevede che una valutazione dell’impatto ambientale possa essere effettuata
esclusivamente nel corso della fase iniziale del procedimento di autorizzazione,
e non nel corso di una fase successiva, non sarebbe compatibile con la direttiva
85/337 (C.G.E., sentenza 4/05/2006, causa C-508/03, Commissione/Regno Unito).
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234
CE, dal Raad van State (Belgio) Pres. Tizzano, Est. Berger.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. I, 17/03/2011,
Sentenza C-275/09
VIA - Artt. 19-24 d.lgs. n. 152/2006 -
Procedimento a doppio stadio - Verifica di assoggettabilità. La Valutazione
di impatto ambientale è l’istituto, previsto ora dagli artt. 19-24 del D. lgs. 3
aprile 2006 n°152, mediante il quale, nella formula dell’art. 5 lettera b) del
T.U. “vengono preventivamente individuati gli effetti sull'ambiente di un
progetto”. Detto istituto prevede, in sintesi, l’elaborazione di uno studio
particolarmente complesso ed oneroso, che per tal ragione, come previsto dal
legislatore nazionale in ossequio alla normativa uniforme europea, non è imposto
indiscriminatamente per tutti gli interventi capaci di influenzare negativamente
l’ambiente. Per taluni di essi è previsto infatti un procedimento a doppio
stadio: nella prima fase, si compie appunto lo screening, ovvero nella
terminologia dell’art. 5 lettera m) del T.U. la “verifica di assoggettabilità”,
che serve a “valutare, ove previsto, se progetti possono avere un impatto
significativo e negativo sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di
valutazione”; la VIA poi si fa nella seconda fase, che è eventuale, ovvero ha
luogo solo se lo screening conclude in tal senso. Pres. Petruzzelli, Est.
Gambato Spisani - S.S. e altri (avv. Granara) c.Regione Lomabardia (avv. Fidani)
, Comune di cremona (avv.ti Boccalini e Ghilardi) e Provincia di Cremona (avv.
Rizzo) -
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 11 marzo
2011, n. 398
VIA - Verifica di assoggettabilità - Discrezionalità tecnica - Sindacato
giurisdizionale - Limiti. L’attività mediante la quale l’amministrazione
provvede alle valutazioni poste alla base della verifica di assoggettabilità a
VIA è connotata da discrezionalità tecnica, e quindi può essere sindacata in
sede giurisdizionale di legittimità nei limiti del non corretto esercizio del
potere sotto il profilo del difetto di motivazione, di illogicità manifesta,
della erroneità dei presupposti di fatto e di incoerenza della procedura
valutativa e dei relativi esiti (C.d.S. sez. V 1 ottobre 2002 n°7262); le
illegittimità e incongruenze debbono essere “macroscopiche” e “manifeste”
(C.d.S. sez. V 17 maggio 2005 n°2460, con riguardo al sindacato sulla VIA di un
impianto industriale; conforme, sempre in tema di valutazioni di impatto
ambientale, anche C.d.S. sez. VI 19 febbraio 2008 n°561). Pres. Petruzzelli,
Est. Gambato Spisani - S.S. e altri (avv. Granara) c.Regione Lomabardia (avv.
Fidani) , Comune di cremona (avv.ti Boccalini e Ghilardi) e Provincia di Cremona
(avv. Rizzo) -
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 11 marzo
2011, n. 398
INQUINAMENTO - VIA - AIA - Rilascio per ciascun singolo impianto - Concetto di
impianto - Aspetti oggettivi- Autonomia tecnica - Artt. 1 e 2 d.lgs. n. 59/2005
- D.Lgs. n. 128/2010. Ai sensi dell’art. 1 comma 2 del d. lgs. 18 febbraio
2005 n°59, abrogato dal d.lgs. 29 giugno 2010 n°128, che peraltro contiene norme
di identico contenuto, l’AIA è rilasciata per gli “impianti di cui all’allegato
I”; cosa sia un “impianto” è spiegato dal successivo art. 2 comma 1 lettera c),
che lo definisce come “l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più
attività elencate nell'allegato I e qualsiasi altra attività accessoria, che
siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possano
influire sulle emissioni e sull'inquinamento”. Il principio, logico prima che
giuridico, è quindi che per ogni “impianto” serva una distinta AIA, e che il
concetto di impianto sia essenzialmente oggettivo e tecnico, non dipendente
dalla volontà di chi lo gestisce, il quale potrebbe, per le più varie ragioni,
denominare unico impianto un complesso in realtà costituito da impianti diversi,
o voler separare attraverso distinte denominazioni una realtà tecnica unitaria.
Il singolo impianto è, più precisamente, individuato dalla sua autonomia
tecnica, ovvero dalla sua possibilità di funzionare ed essere utilizzato in via
autonoma, a prescindere dal vincolo teleologico con impianti in qualche modo
complementari (TAR Emilia Romagna Bologna sez. I 26 novembre 2007 n°3365; C.d.S.
sez. IV 11 maggio 2010 n°2825 e sez. VI 22 novembre 2006 n°6831, con riguardo ad
un metanodotto terrestre connesso ad un impianto marino di rigassificazione, ma
capace di trasportare gas proveniente anche da altre fonti, e C.d.S. sez. VI 16
marzo 2005 n°1102, relativa alle dighe foranee e alle dighe mobili che nel loro
insieme costituiscono il cd. progetto MOSE di difesa della laguna veneta dalle
alte maree, ma possono funzionare le une indipendentemente dalle altre). Pres.
Petruzzelli, Est. Gambato Spisani - S.S. e altri (avv. Granara) c.Regione
Lomabardia (avv. Fidani) , Comune di cremona (avv.ti Boccalini e Ghilardi) e
Provincia di Cremona (avv. Rizzo) -
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 11 marzo
2011, n. 398
VIA - Parere con prescrizioni - Equivalenza a parere negativo -
Inconfigurabilità. In tema di Valutazione di Impatto Ambientale, parere con
prescrizioni non significa inidoneità del progetto ad essere positivamente
valutato; piuttosto progetto in sé è accettabile, che si presta, secondo
l’amministrazione consulente, ad essere ulteriormente migliorato: ne consegue
che il ricorso allo strumento delle "prescrizioni" non può essere visto come
sintomatico di un progetto incompatibile con l'ambiente e che non può assumersi
un’equivalenza fra parere negativo e parere con prescrizioni (C.d.S. sez. V 5
gennaio 2004 n°1) Pres. Petruzzelli, Est. Gambato Spisani - S.S. e altri (avv.
Granara) c.Regione Lomabardia (avv. Fidani) , Comune di cremona (avv.ti
Boccalini e Ghilardi) e Provincia di Cremona (avv. Rizzo) -
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 11 marzo
2011, n. 398
VIA valutazione di incidenza ambientale - SIC (siti di interesse comunitario) - FAUNA E FLORA - DIRITTO URBANISTICO - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche - Principi comunitari di precauzione e prevenzione dell'azione ambientale - Dir. n. 92/43/CEE. Ai sensi del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 la valutazione di incidenza deve precedere il rilascio del titolo abilitativo edilizio. La procedura ha lo scopo di analizzare e valutare gli effetti di un determinato intervento o di una particolare attività all'interno dei siti di importanza comunitaria, individuando anche eventuali misure per contenerne l'impatto e favorirne la conservazione. Si tratta, quindi, di un procedimento preventivo il cui scopo é, evidentemente, quello di assicurare un adeguato equilibrio tra la conservazione del sito ed un uso sostenibile del territorio anche in ossequio ai principi comunitari di precauzione e prevenzione dell'azione ambientale. Conseguentemente, deve certamente escludersi, proprio per la particolare natura del procedimento, la possibilità che la valutazione di incidenza possa essere rilasciata ex post, poiché un siffatto procedere da parte dell'amministrazione competente vanificherebbe lo scopo della particolare procedura, che, come si é detto, è quello di operare un bilanciamento tra le esigenze di conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche e quelle di sviluppo del territorio. Si tratta, pertanto, di una situazione del tutto analoga a quella relativa agli interventi edilizi in zona sottoposta a vincolo paesaggistico per i quali si è ritenuto che l'autorizzazione dell'ente preposto alla tutela del vincolo costituisca atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico - edilizio con la conseguenza di condizionarne l'efficacia. (conferma ordinanza emessa i16/7/2010 dal Tribunale di Salerno) Pres. Ferrua, Est. Ramacci, Ric. Stanzione. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 9/03/2011 (Cc. 24/02/2011) Sentenza n. 9308
VIA - Art. 7, c. 1, lett. c)
l.r. Basilicata n. 1/2010 - Deroga all’obbligo di VIA per alcune tipologie di
progetti - Contrasto con l’Allegato III al d.lgs. n. 152/2006 - Illegittimità
costituzionale. Va dichiarata l’illegittimità
costituzionale dell’art. l’art. 7, comma 1, lettera c), della legge reg.
Basilicata n. 1 del 2010, laddove, modificando l’Allegato A della legge reg.
Basilicata n. 47 del 1998 circa la valutazione d’impatto ambientale in relazione
ad alcune tipologie di progetti che devono essere ad essa sottoposti, aggiunge
il seguente punto: «25. Progetti relativi ad impianti di produzione di energia
mediante lo sfruttamento del vento con potenza installata superiore ad 1 MW.
Soglia in aree naturali protette 0,5 MW.». Mentre la legge regionale impugnata
consente infatti l’installazione di impianti al di sotto delle soglie stabilite
anche in mancanza di valutazione d’impatto ambientale, l’ Allegato III al d.lgs.
n. 152 del 2006 ricomprende testualmente sub lettera c-bis), senza alcuna
esclusione “sotto soglia”, l’intera categoria degli «Impianti eolici per la
produzione di energia elettrica, sulla terraferma, con procedimento nel quale è
prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i
beni e le attività culturali». Sicché, la normativa statale contenuta nella
lettera c-bis), dell’Allegato III alla Parte II del d.lgs. n. 152 del 2006,
prescrive inderogabilmente la procedura di valutazione d’impatto ambientale per
tutti gli interventi, pur se inferiori ai limiti previsti a livello regionale.
Se, quindi, l’obbligo di sottoporre qualunque progetto alla procedura di
valutazione d’impatto ambientale attiene al valore della tutela ambientale
(sentenza n. 127 del 2010), la norma regionale impugnata, nel sottrarvi la
tipologia degli impianti “sotto soglia”, è invasiva dell’ambito di competenza
statale esclusiva di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Pres. De
Siervo, Est. Mazzella - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione
Basilicata.
CORTE COSTITUZIONALE - 3 marzo 2011, n. 67
V.I.A. - Valutazione dell’impatto ambientale di taluni progetti - Autorità
ambientale competente - Compiti - Effetti diretti e indiretti di un progetto -
Valutazione - Necessità - Art. 3 direttiva 85/337. L’art. 3 della direttiva
85/337 pone a carico dell’autorità ambientale competente l’obbligo di realizzare
una valutazione dell’impatto ambientale che deve comprendere una descrizione
degli effetti diretti e indiretti di un progetto sui fattori elencati nei primi
tre trattini di detto articolo e sull’interazione tra di essi (c.g.e. sentenza
16/03/2006, causa C-332/04, Commissione/Spagna). Come indicato dall’art. 2, n.
1, della medesima direttiva, tale valutazione deve essere effettuata prima del
rilascio dell’autorizzazione sollecitata al fine di realizzare un progetto. Al
fine di soddisfare l’obbligo impostole da detto art. 3, l’autorità ambientale
competente non può limitarsi ad individuare e a descrivere gli effetti diretti e
indiretti di un progetto su taluni fattori, ma deve anche valutarli
adeguatamente, in funzione di ogni singolo caso. Tuttavia, questo obbligo di
presa in considerazione, al termine dell’iter decisionale, degli elementi
informativi raccolti dall’autorità ambientale competente non può essere confuso
con l’obbligo di valutazione previsto dall’art. 3 della direttiva 85/337.
Infatti, tale valutazione, la quale deve essere realizzata a monte del processo
decisionale (C.G.E. sentenza 4/05/2006, causa C-508/03, Commissione/Regno
Unito), implica un esame nel merito delle informazioni raccolte nonché una
riflessione sull’opportunità di completarle, se del caso, con dati
supplementari. La suddetta autorità ambientale competente deve pertanto svolgere
un lavoro sia d’indagine sia di analisi al fine di giungere ad una valutazione
più completa possibile degli effetti diretti e indiretti del progetto di cui
trattasi sui fattori elencati nei primi tre trattini di detto art. 3 e
dell’interazione tra di essi. Pres. Tizzano, Rel. Berger, Commissione europea c.
Irlanda.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. I, 03/03/2011,
Sentenza C-50/09
VIA - Valutazione dell’impatto ambientale di taluni progetti - Trasposizione
nel diritto interno di una direttiva - Obbligo dell’autorità ambientale
competente - Pluralità di autorità competenti - Agenzia per la protezione
dell’ambiente - Inadempimento di uno Stato (Irlanda) - Fattispecie - Direttiva
85/337/CEE - Dir. 97/11/CE - Dir. 2003/35/CE. La trasposizione nel diritto
interno di una direttiva non esige necessariamente una riproduzione formale e
letterale delle sue disposizioni in una norma di legge o regolamentare espressa
e specifica e può ritenersi realizzata anche attraverso un quadro normativo
generale, purché quest’ultimo garantisca effettivamente la piena applicazione
della direttiva in maniera sufficientemente chiara e precisa (C.G.E., sentenza
16/07/2009, causa C-427/07, Commissione/Irlanda), resta nondimeno il fatto che,
conformemente ad una giurisprudenza altrettanto costante, le disposizioni di una
direttiva devono essere attuate con efficacia cogente incontestabile, con la
specificità, la precisione e la chiarezza necessarie per garantire pienamente la
certezza del diritto, la quale esige che, qualora la direttiva miri ad
attribuire diritti ai singoli, i destinatari siano posti in grado di conoscere
la piena portata dei propri diritti. Nella specie, non avendo trasposto l’art. 3
della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la
valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati,
come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, e dalla
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, e
non avendo provveduto affinché, in caso di compresenza di poteri di decisione su
un determinato progetto spettanti tanto alle autorità irlandesi incaricate della
pianificazione territoriale quanto all’Agenzia per la protezione dell’ambiente,
fossero pienamente rispettate le prescrizioni dettate dagli artt. 2-4 della
direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, e avendo escluso i
lavori di demolizione dall’ambito di applicazione della propria normativa di
trasposizione della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35,
l’Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale
direttiva. Pres. Tizzano, Rel. Berger, Commissione europea c. Irlanda.
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. I, 03/03/2011,
Sentenza C-50/09
VIA - Provvedimento di esclusione - Presupposti
ex art. 20 d.lgs. n. 152/2006 - Motivazione - Principio comunitario di massima
precauzione in materia di tutela dell’ambiente. L’art. 20 del decreto
legislativo n. 152 del 2006 (codice dell’ambiente) delinea tra i presupposti per
poter procedere all’esclusione dalla VIA l’assenza di impatti significativi
sull’ambiente nonché la assenza di una modifica sostanziale dello stato dei
luoghi. Ne deriva che è palesemente generica la motivazione del provvedimento di
esclusione della necessità di VIA laddove si limita ad affermare che “non si
rileva alcun elemento di interesse relativo all’impatto ambientale dell’opera”,
senza soffermarsi sui presupoosti indicati dalla norma. Né può ritenersi che il
provvedimento di esclusione dalla VIA non richieda necessariamente una
articolata ed approfondita motivazione qualora in sede istruttoria sia stata
prodotta tutta la necessaria documentazione, e ciò in quanto una siffatta
conclusione, diretta in sostanza ad elidere una autonoma valutazione in tal
senso in capo alla competente amministrazione, sarebbe contraria al principio
comunitario di massima precauzione in materia di tutela dell’ambiente. Pres.
f.f. Dibello, Est. Santini - E.m. e altro (avv.ti D’Ambrosio e Pastore) c.
Comune di Cisternino (avv. Pellegrino), Regione Puglia (avv.ti Altamura e Bucci),
Provincia di Brindisi (avv. Carullo) e Soprintendenza per i beni archeologici
della Puglia (Avv. Stato) -
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 25 febbraio
2011, n. 405
VIA - Conclusione del procedimento - Termine di 150 giorni - Art. 26 d.lgs. n.
152/2006 - Principio fondamentale non derogabile della Regione e dagli enti
delegati. La conclusione del procedimento di valutazione di impatto
ambientale è sottoposta al termine di centocinquanta giorni dalla presentazione
dell’istanza, ai sensi dell’art. 26 del dlgs n. 152/2006. L’obbligo, per
l’Amministrazione preposta, di pronunciarsi entro termini perentori sulle
istanze di compatibilità ambientale costituisce principio fondamentale della
materia non derogabile dalle Regioni e dagli enti delegati. Pres. Alegretta,
Est. Cocomile - D.E. s.r.l. (avv.ti Mescia e Mescia) c. Provincia di Foggia (n.c.)
-
TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 18 febbraio 2011,
n. 289
VIA E VAS - VAS - Procedure avviate anteriormente all’entrata in vigore della
parte seconda del d.lgs. n. 152/2006 - Disciplina transitoria - Art. 52, c. 2
d.lgs. n. 152/2006 - Regione Lombardia - L.r. Lombardia n. 12/2005. Ai sensi
dell’art. 52, c. 2 del d.lgs. n. 152/2006, “i procedimenti amministrativi in
corso alla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto”,
“nonché i procedimenti per i quali a tale data sia già stata formalmente
presentata istanza introduttiva da parte dell'interessato, si concludono in
conformità alle disposizioni ed alle attribuzioni di competenza in vigore
all'epoca della presentazione di detta istanza”. La procedura di valutazione
ambientale strategica avviata in data anteriore al 31 luglio 2007 trova dunque
la propria regola nell’art. 4, c. 4 della l. reg. Lombardia n. 12/2005, che
disciplina il periodo transitorio sino all'approvazione del provvedimento con
cui la Giunta regionale detta gli adempimenti di disciplina (avvenuta con d.g.r.
27.12.2007, n. VIII/6420, la quale peraltro precisa che “i procedimenti di
formazione e di approvazione di piani/programmi già avviati alla data di
pubblicazione sul BURL della presente deliberazione si concludono in conformità
alle disposizioni in vigore al momento dell’avvio del procedimento stesso,
ovvero secondo le disposizioni di cui all’art. 4, comma 4 della l.r. 12/05”).
Pres. Arosio, Est. Cattaneo - Associazione Legambiente e altri (avv. Dini) c.
Comune di Burago di Molgora (avv. Inzaghi) -
TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 17 febbraio
2011, n. 481
VIA E VAS - Direttiva 2001/42/CE - Carattere self-executing - Esclusione.
Non possono considerarsi self executing le direttive comunitarie (nella specie,
direttiva 2001/42/CE) le quali, ancorché in modo dettagliato, introducono un
nuovo istituto nell'ordinamento degli Stati membri, dovendo questo
necessariamente essere recepito e disciplinato dal legislatore interno (cfr.
Cons. Stato, sez. IV, 14 aprile 2010, n. 2097; 28 maggio 2009, n. 3333). Pres.
Arosio, Est. Cattaneo - Associazione Legambiente e altri (avv. Dini) c. Comune di
Burago di Molgora (avv. Inzaghi) -
TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 17 febbraio
2011, n. 481
V.I.A. - Provvedimento di esclusione della procedura di VIA - Provvedimento di
autorizzazione del progetto - Onere di impugnazione - Rapporti e limiti - Comuni
interessati diversi da quello nel cui territorio è prevista l’ubicazione
dell’impianto - Espressione del parere nell’ambito della procedura di VIA - Art.
2, lett. m), L.r. Veneto n. 10/99. L’onere di impugnazione del provvedimento
che decide in merito all’esclusione della procedura di VIA non preclude ai
soggetti interessati l’impugnazione del provvedimento con cui il progetto viene
autorizzato. Tuttavia nel caso in cui sia impugnata soltanto l’autorizzazione
all’esecuzione del progetto non potranno essere fatti valere con il ricorso
censure relative alla mancata effettuazione della procedura di VIA, perché tale
aspetto è stato già autonomamente e definitivamente considerato dal presupposto
provvedimento, non tempestivamente impugnato, con cui è stata esclusa la
procedura di VIA. Né è possibile sostenere che solo con l’autorizzazione
all’esecuzione del progetto sorga la lesione e dunque l’interesse
all’impugnazione, perché la decisione di non effettuare la VIA comporta già un
pregiudizio per la tutela ambientale che consiste nell’impiego di minori cautele
nella definizione della procedura autorizzatoria. Tale circostanza è
particolarmente evidente con riferimento ai Comuni interessati (diversi da
quello nel cui territorio è prevista l’ubicazione dell’impianto) ai quali la
procedura di VIA consentirebbe, in relazione all’impatto ambientale ai sensi
dell’art. 2 lettera m) della legge regionale del Veneto n° 10 del 1999, di
esprimere il parere nell’ambito della procedura di VIA.
TAR VENETO, Sez. III - 16 febbraio 2011, n.
265
V.I.A. - DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti di produzione di energia elettrica -
Art. 31, c. 2, d.lgs. n. 112/98 - Parere positivo espresso in sede di v.i.a. -
Affidamento della parte circa la realizzazione dell’impianto - Limiti -
Emersione di sopravvenienze rilevanti - Subordinazione dell’autorizzazione
finale a ulteriori prescrizioni - Legittimità. Nell'ambito della più ampia
procedura volta al rilascio dell'autorizzazione finale di cui all'art. 31, comma
2, lett b) del Dlgs. 31 marzo 1998, n. 112, il parere espresso in sede di
valutazione di impatto ambientale, sul piano istruttorio e per le tematiche ad
esso inerenti, comporta un forte vincolo procedimentale e pertanto i risultati
cui è pervenuto, non potrebbero essere legittimamente disattesi dalla successiva
attività istruttoria per le parti che costituiscono il presupposto logico
essenziale del giudizio espresso in quella sede. Tuttavia la positiva
valutazione di impatto ambientale non esaurisce ogni aspetto della procedura
autorizzativa e non è pertanto idonea ad esprimere un giudizio definitivo
sull’intervento, reso possibile solo dal rilascio dell’autorizzazione finale
(cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 gennaio 2006, n. 129). Deve pertanto
ritenersi che l'Amministrazione competente al rilascio del provvedimento finale
sia comunque legittimata a chiedere chiarimenti ed integrazioni ovvero a
subordinare ad ulteriori condizioni e prescrizioni il rilascio
dell'autorizzazione finale, qualora, nel corso dell'istruttoria, emergano nuovi
elementi prima non considerati i quali rendano evidente l'impossibilità di
conseguire quelle fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale
poste a fondamento del giudizio favorevole di compatibilità ambientale. (cfr.
Cass. civ., s.u., 7 luglio 2010, n. 16039). Pertanto, l’affidamento della parte
alla realizzazione dell’impianto determinato dal rilascio della v.i.a. non
cristallizza la situazione al momento in cui la stessa è stata rilasciata, ma
consente di valutare anche sopravvenienze, purchè naturalmente esse vi siano e
siano anche rilevanti. Pres. Petruzzelli, Est. Russo - E. s.p.a. (avv.ti Villata
e Gianolio) c. Comune di Mantova (avv.ti Bini e Nespor) e Provincia di Mantova
(avv.ti Noschese e Persegati) -
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 16 febbraio
2011, n. 282
VIA E VAS - VAS - Direttiva n. 2001/42/CE -
Carattere self executing - Esclusione - Recepimento nell’ordinamento italiano -
D.lgs. n. 4/2008. Ai sensi dell’art. 13, la direttiva 27 giugno 2001, n.
2001/42/CE doveva essere attuata dagli Stati membri prima del 21 luglio 2004;
l’obbligo di effettuare la V.A.S. si applica pertanto ai piani ed ai programmi
«il cui primo atto preparatorio formale è successivo» a tale data . La
giurisprudenza, proprio con riferimento alle disposizioni in materia di V.A.S.
introdotte dalla direttiva 2001/42/CE, ha peraltro ritenuto che non possono
considerarsi self executing le direttive comunitarie le quali, ancorché in modo
dettagliato, introducono un nuovo istituto nell’ordinamento degli Stati membri,
dovendo questo necessariamente essere recepito e disciplinato dal legislatore
interno (così Cons. Stato, Sez. IV, 14 aprile 2010, n. 2097; Sez. IV, 28 maggio
2009, n. 3333). Nel nostro ordinamento la direttiva 2001/42/CE è stata recepita
dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Pres. Lamberti, Est. Fantini - R.R. (avv.
Lovise) c. Comune di Terni (avv. Alessandro) e altro (n.c.) -
TAR UMBRIA, Sez. I - 24 gennaio 2011, n. 34
VIA E VAS - VAS - Autorità competente - Amministrazione diversa o separata
dall’autorità procedente - Necessità - Esclusione - Art. 5 d.lgs. n. 152/2006 -
Modifiche ex d.lgs. n. 128/2010 - Distinzione tra parere motivato a conclusione
della fase di VAS e provvedimento di VIA. L’autorità competente alla V.A.S.
non deve essere necessariamente individuata in una pubblica amministrazione
diversa da quella avente qualità di “autorità procedente”; se dalle definizioni
di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 152/2006 risulta infatti chiaro che entrambe le
autorità de quibus sono sempre “amministrazioni” pubbliche, in nessuna
definizione del Testo Unico ambientale si trova affermato in maniera esplicita
che debba necessariamente trattarsi di amministrazioni diverse o separate (e
che, pertanto, sia precluso individuare l’autorità competente in diverso organo
o articolazione della stessa amministrazione procedente). tale conclusione
appare confortata dalle modifiche apportate al d.lgs. nr. 152 del 2006 dal
recentissimo decreto legislativo 29 giugno 2010, nr. 128, laddove già a livello
definitorio si distingue tra il “parere motivato” che conclude la fase di V.A.S.
(art. 5, comma 1, lettera m-ter) e il “provvedimento” di V.I.A. (art. 5, comma
1, lettera p): a conferma che solo nel secondo caso, e non nel primo, si è in
presenza di una sequenza procedimentale logicamente e ontologicamente autonoma.
Pres. Trotta, Est. Greco - Regione Lombardia (avv.ti Mameli, Pujatti e
Santagostino) c. G.V. (avv.ti Grella e Torchia) - (Riforma T.A.R. della
Lombardia n. 1526/2010) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 12 gennaio 2011, n.
133
VIA E VAS - VAS - Art. 11 d.lgs. n. 152/2006 - VAS - Natura - Passaggio
endoprocedimentale della procedura di pianificazione. L’art. 11, d.lgs. nr.
152 del 2006 costruisce la V.A.S. non già come un procedimento o subprocedimento
autonomo rispetto alla procedura di pianificazione, ma come un passaggio
endoprocedimentale di esso, concretantesi nell’espressione di un “parere” che
riflette la verifica di sostenibilità ambientale della pianificazione medesima.
Pres. Trotta, Est. Greco - Regione Lombardia (avv.ti Mameli, Pujatti e
Santagostino) c. G.V. (avv.ti Grella e Torchia) - (Riforma T.A.R. della
Lombardia n. 1526/2010) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 12 gennaio 2011, n.
133
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