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DIRITTO DEMANIALE - Beni demaniali - Controversie - Illegittimo esercizio della potestà di autotutela - Giurisdizione - G.A. Appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia relativa a un bene demaniale, nella quale non sia contestata la demanialità del bene o la sua estensione, bensì l’illegittimo esercizio della potestà di autotutela demaniale dell’Amministrazione. (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 6.12.1984, n.404; T.A.R. Sicilia, Palermo, 15.5.1985, n.405; C. di Stato, VI Sez., 8.5.2006, n.2509). Pres. Sammarco, Est. Tacchi - I.M. (avv. Zucconi Fonseca) c. Comune di Amandola (n.c.) - TAR MARCHE, Sez. I - 4 ottobre 2010, n. 3323

DIRITTO DEMANIALE - Beni demaniali - Potere di autotutela ex art. 387 L. n. 2248/1865 - Parallelismo con la tutela possessoria privatistica - Decorso di un anno dallo spoglio - Esercizio del potere - Preclusione. Atteso il parallelismo con la tutela possessoria di competenza del giudice ordinario in ordine allo spoglio subito da privati (art.1168 c.c.; art.703 c.p.c.), il potere di autotutela relativa ai beni demaniali non può considerarsi legittimamente esercitato quando sia trascorso oltre un anno dal sofferto spoglio, o dalla scoperta di esso (se clandestino) o, comunque, quando sia trascorso un notevole lasso di tempo, che abbia comportato il consolidamento dello stato di fatto, per rimuovere il quale diviene necessaria l’instaurazione di un giudizio petitorio. Dunque, la tutela di cui all’art.378 della legge n.2248, allegato f del 1865 è esperibile purchè ricorrano presupposti analoghi a quelli che abilitano il privato ad invocare la tutela possessoria ex art.1168 C.C. e 703 c.p.c. citati; e, così come non necessita per l’adozione del provvedimento che ordina il ripristino che l’Amministrazione accerti l’esistenza o meno di diritti reali sulla strada, così, trascorso oltre un anno dallo spoglio o, comunque, un periodo di tempo troppo lungo, essa non può esperire la reintegrazione del possesso in sede di autotutela. Pres. Sammarco, Est. Tacchi - I.M. 8avv. Zucconi Fonseca) c. Comune di Amandola (n.c.) - TAR MARCHE, Sez. I - 4 ottobre 2010, n. 3323

 

DIRITTO DEMANIALE - Natura demaniale di un bene - Accertamento - Controversie - Giurisdizione - A.G.O. Rientra nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, e non già in quella del giudice amministrativo, la cognizione della controversia avente ad oggetto l' accertamento della natura demaniale , o non, di un determinato bene (fin da Consiglio Stato , sez. VI, 05 agosto 1985 , n. 450), in quanto le questioni relative alla natura demaniale o privata di un bene e, quindi, alla titolarità del diritto dominicale, attengono a situazioni giuridiche di diritto soggettivo ed esulano pertanto dalla giurisdizione del g.a. (tra le tante, Cons.giust.amm. Sicilia , sez. giurisd., 19 febbraio 1998 , n. 57, T.A.R. Basilicata Potenza, 06 maggio 2002 , n. 333). Allo stesso modo, appartiene alla giurisdizione ordinaria la controversia in cui la demanialità di un bene sia fatta valere quale ragione di nullità del contratto con il quale un Comune, agendo iure privatorum, abbia ceduto a terzi quel suolo. Pres. Ferlisi, Est. Boscarino - L.P. e altro (avv. Costanzo) c. Comune di Mascali (n.c.). TAR SICILIA, Catania, Sez. III - 27 settembre 2010, n. 3840

 

DEMANIO MARITTIMO - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Piano territoriale paesistico (P.T.P.) - Costruzione abusiva - Area sottoposta a vincoli paesaggistici - Potere di ordinare la demolizione - Partecipazione al procedimento amministrativo - Fattispecie: demolizione opere abusive eseguite sul pubblico demanio marittimo - D.P.R. n. 380/2001 - Art. 7 e ss. L. n. 241/90 e s.m.i. - Art. 1, L. n. 65/1986. In ragione del loro contenuto rigidamente vincolato, gli atti sanzionatori in materia edilizia (tra cui l'ordine di demolizione della costruzione abusiva) non devono essere preceduti dalla comunicazione d'avvio del relativo procedimento (Cons. Stato, Sez. IV, sent. 15/05/2009, n. 3029; C.d.S., Sez. IV, sent. 26/09/2008, n. 4659; C.d.S., Sez. V, sent. 19/09/2008, n. 4530; C.d.S., Sez. V, 26/02/2003, n. 1095). Nella specie, il verbale di sequestro dei manufatti abusivi redatto dal Corpo di Polizia Municipale (verbale ritualmente portato a legale conoscenza dell'appellante) costituisse altresì ?partecipazione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 e seguenti della legge n. 241/90 e s.m.i.?, in tal modo consentendo all'odierna appellante di conoscere il verosimile esito provvedimentale della vicenda e di versare in atti (laddove lo avesse ritenuto utile) le proprie deduzioni. Sicché, non è contestabile la riferibilità dell'attività del Corpo di Polizia Municipale all'Ente-Comune di riferimento (in tal senso: art. 1, l. 7 marzo 1986, n. 65). (conferma sentenza del T.A.R. CAMPANIA, NAPOLI, Sez. VI, n. 10492/2005) - Pres. Barbagallo - Est. Contessa - D.C.M. (avv. Diaco) c. Comune di Monte di Procida (n.c.). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 24/09/2010, Sentenza n. 7129

 

DIRITTO DEMANIALE - Concessione dei beni del demanio marittimo portuale - Competenza - Regione. La materia afferente alla concessione di beni del demanio marittimo portuale, alla luce del sistema di riparto delineato dal titolo V della Costituzione nel testo novellato con legge costituzionale 18.10.2001, n. 3, appartiene alla Regione e, per essa, al Comune territorialmente competente (cfr. Corte Costituzionale n. 89 del 10.03.2006; n. 344 del 19.10.2007). Pres. Barbagallo, Est. Polito - M. s.p.a. (avv. Lorenzoni) c. Comune di Monte Argentario (n.c.) - (Riforma T.A.R. TOSCANA, Firenze, n. 1488/2009) - CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 21/09/2010, Sentenza n. 7012

 

DIRITTO DEMANIALE - Demanio marittimo - Accertamento dei confini tra un terreno privato ed aree demaniali - Giurisdizione giudice ordinario - Erosione marina e diritto di proprietà - Fattispecie. Spetta, al giudice ordinario la giurisdizione su domande di accertamento dei confini tra un terreno privato ed aree demaniali, o comunque di proprietà pubblica, proposte nei confronti della pubblica amministrazione, avendo tali domande per oggetto la verifica dell'esistenza ed estensione di un diritto soggettivo - il diritto di proprietà - dell'attore in contrapposizione al diritto di proprietà dello Stato o di altro ente pubblico demaniale. (Cass., SS.UU., 14/06/2006, n. 13691; 18/04/2003, n. 6347; 22/11/2001, n. 14848; n. 4362/1996). Fattispecie: corretta delimitazione tra l’area demaniale (considerevolmente arretrata, per erosione marina, rispetto a quella che era l’originaria situazione dei luoghi, con arretramento, quindi, della linea di battigia) e la retrostante area di proprietà privata. (riforma, sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI, Sez. I n. 09413/2005) Pres. Ruoppolo - Est. Buonvino - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall’Agenzia del Demanio (Avvocatura Generale dello Stato) c. Rocco ed altro (avv.ti Rampelli e Pellegrino). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 30/07/2010, Sentenza n. 5044


DIRITTO DEMANIALE - Delimitazioni della proprietà demaniale o privata - Giurisdizione - C.d. doppia tutela - Giurisprudenza - Art. 32 Cod. Nav.. In tema delle delimitazioni di cui all'art. 32 Cod. Nav., la giurisprudenza, sia pure con qualche oscillazione, adotta la tesi c.d. della doppia tutela, nel senso che, con riguardo ad atto ritenuto di tipo accertativo, con qualche spunto volto ad evidenziare una certazione, ritiene che, quando si contesti che l'esistenza di proprietà demaniale e, quindi, il potere in sé, la cognizione appartiene al giudice ordinario, peraltro abilitato alla disapplicazione; quando invece ci si dolga di aspetti procedimentali (mancata convocazione, mancata partecipazione) la cognizione è del giudice amministrativo, censurandosi la normativa di azione delimitante il potere (C.d.S. Sez. VI, 04/12/2001 , n. 6054, e, nei vari sensi e per le varie posizioni, fra le molte, Cons. G. amm. R. si. 25/05/1998, n. 322; Cass., ss.uu., 9/06/1997, n. 5140; idem, 11/03/1992, n. 2956; Cons. Stato, sez. VI, 22/05/1985, n. 206; idem, 16/02/1979, n. 80; Cons. Giust. Amm., 25/05/1998, n. 322). (riforma, sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI, Sez. I n. 09413/2005) Pres. Ruoppolo - Est. Buonvino - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall’Agenzia del Demanio (Avvocatura Generale dello Stato) c. Rocco ed altro (avv.ti Rampelli e Pellegrino). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 30/07/2010, Sentenza n. 5044
 

DIRITTO DEMANIALE - Mare e coste - Concessioni demaniali marittime - Art. 37 cod. nav. - Diritto di preferenza in capo al precedente concessionario - Abrogazione - D.L. n. 194/2009 - Art. 36, c. 2 L.R. Friuli Venezia Giulia n. 13/2009 - Proroga della concessione - Contrasto con i principi di libera concorrenza - Illegittimità costituzionale. In tema di concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative va osservato che l’art. 37 codice della navigazione, come modificato dall’art. 1, comma 18, del d.l. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 25/2010, non prevede più, in sede di rilascio di nuove concessioni, il diritto di preferenza in capo al precedente concessionario. A fronte di tale disciplina, l’art. 36, comma 2, della L.R. Friuli Venezia Giulia n. 13/2009, ha esteso anche ai soggetti «non in possesso dei requisiti di legge» la possibilità di usufruire della proroga delle concessioni demaniali marittime in atto; si èquindi introdotta una disciplina che risulta in contrasto con i principi comunitari in materia di libera concorrenza e con l’art. 117, primo comma, della Costituzione. In particolare, la norma regionale, nel consentire il rinnovo automatico della concessione, determina una violazione del principio di concorrenza, in quanto a coloro che in precedenza non gestivano il demanio marittimo è preclusa la possibilità, alla scadenza della suddetta concessione, di prendere il posto del precedente gestore (sentenze n. 180 del 2010 e n. 1 del 2008). Pres. Amirante, Est. Saulle - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Friuli Venezia Giulia - CORTE COSTITUZIONALE - 1 luglio 2010, n. 233

 

DIRITTO DEMANIALE - MARE E COSTE -Opere non facilmente amovibili eseguite dal concessionario - Acquisizione al demanio marittimo - Art. 49 Cod. Nav. - Previsione ex art. 54 Cod. Nav. - Differenza - Opere geneticamente abusive - Opere regolate ab origine da titolo successivamente scaduto. L’istituto della acquisizione al demanio marittimo, al termine della concessione, delle opere non facilmente amovibili eseguite dal concessionario (salva facoltà dell’autorità concedente di ordinarne la demolizione), trova riscontro normativo nella previsione dell’art.49 Cod. Nav. per le opere eseguite nell’ambito del bene o dell’area oggetto di concessione. Diversa è la previsione dell’art.54 Cod. Nav., che diversamente si riferisce infatti “alle innovazioni originariamente prive di titolo e non anche a quelle innovazioni, inizialmente consentite dall'Autorità, che restino sine titulo per effetto della scadenza del termine” (cfr. TAR. Palermo n.3562/2003). In presenza di occupazioni sine titulo su demanio marittimo la discrezionalità del potere repressivo dell’autorità marittima, di cui agli art. 54 e 49 c.nav., non riguarda l’an del provvedimento demolitorio, bensì l’onere di motivazione ad esso associato. Onere assente nell’art. 54 (opere geneticamente abusive) e, di contro, necessario nelle ipotesi dell’art. 49 (opere regolate ab origine da titolo successivamente scaduto e non più rinnovato ovvero in corso di rinnovo) per le quali può ritenersi normale la conservazione acquisitiva delle opere stesse (cfr. T.A.R. Calabria, sez. Catanzaro, 19 aprile 1991, n. 237). Pres. f.f. Maisano, Est. Valenti - I. s.r.l. (avv. Esposito) c. Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Trapani e altro (Avv. Stato) - TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 13 aprile 2010, n. 4939

 

DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO DEMANIALE - Rilascio illegittimo del permesso di costruire in prossimità della linea doganale o demaniale - Reato di costruzione abusiva - Sussistenza - Collusione con il soggetto che ha rilasciato l’autorizzazione - Necessità - Esclusione. Al fine di ritenere sussistente il reato di costruzione abusiva in prossimità della linea doganale o nel mare territoriale non è necessaria la collusione con il soggetto che ha rilasciato l'illegittimo permesso di costruire. Pres. Lupo Est. Marmo Ric. Di Paolo. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III 11/09/2009 (Ud. 23/06/2009) Sentenza n. 35210

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Regione Siciliana - Art. 15, lett. a), LR. n. 78/76 - Vincolo posto a tutela delle coste - Natura urbanistica - Valutazione di compatibilità - Competenza - Comune. Rientra nella competenza del Comune la valutazione della compatibilità di un progetto con il vincolo posto a tutela delle coste dalla disposizione di cui all’art. 15, lett. “a” della L.R. Siciliana 78/1976, posto che tale norma ha natura urbanistica, essendo principalmente rivolta a disciplinare la formazione degli strumenti di pianificazione generale dei Comuni e si differenzia,come tale, dalla disciplina di cui al Dlgs 42/2004 che, all’art. 142, comma 1, lett. “a”, sottopone a vincolo paesaggistico i territori costieri compresi entro i 300 metri dalla spiaggia. Pres. Zingales, Est. Gatto Costantino - B.P. (avv. Sammartino) c. Comune di Ispica (avv. Paterniti La Via). T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 6 aprile 2009, n. 673

URBANISTICA ED EDILIZIA - Regione Siciliana - Art. 15, lett. a), LR. n. 78/76 - Vincolo posto a tutela delle coste - Distanza di 150 metri dalla spiaggia - Rapporti con il vincolo di 300 metri di cui all’art.146 d.lgs. n. 42/2004 - Comune e Soprintendenza.
La verifica di compatibilità di un progetto con la disposizione di cui all’art. 15, lett. “a” della L.R. Siciliana 78/1976 non implica, da parte del Comune, alcun giudizio di discrezionalità nell’apprezzamento dell’interesse pubblico protetto, essendo tale giudizio interamente già formulato dal legislatore che ha ammesso nell’ambito della distanza di 150 metri dalla spiaggia solo determinate tipologie di opere (quelle connesse alla fruizione del mare). In conseguenza, l’apprezzamento del Comune ha natura di esercizio vincolato del potere, non ha contenuti specializzati ed è limitato ad una mera valutazione tecnica della finalità del progetto proposto e delle sue caratteristiche, in funzione delle quali, laddove si riconoscano sussistere i presupposti di legge, il rilascio della concessione è atto dovuto, mentre, laddove tali presupposti non sussistano, l’istanza andrà respinta. Pertanto, differente è l’oggetto dell’apprezzamento dell’interesse pubblico da parte del Comune, ex art. 15 L.R. cit. e da parte della Soprintendenza, ex art. 146 Dlgs 42/2004: quest’ultima dovrà valutare la compatibilità del manufatto progettato, nelle sue caratteristiche tipologiche e conformative, al “bene-valore” del paesaggio e dunque ne considererà l’inserimento nella costa in relazione al rapporto con il contesto, potendo formulare un giudizio di compatibilità o di incompatibilità congruamente motivato, a seconda di “come” l’intervento è progettato. Il Comune, invece, è chiamato ad accertare solo la circostanza relativa al “se” l’intervento progettato corrisponda a quelli ammessi dal legislatore e dunque a tutelare, così, il “bene-territorio” (anche se, tramite esso, sarà tutelato parimenti l’ambiente ed il paesaggio che ne fanno parte) applicando gli strumenti della pianificazione urbanistica. I due tipi di poteri amministrativi in esame non sono assimilabili, sebbene concorrano, evidentemente, alla tutela “unitaria” dell’”unico” bene giuridico avente, però, duplice e distinto rilievo di interesse generale. Pres. Zingales, Est. Gatto Costantino - B.P. (avv. Sammartino) c. Comune di Ispica (avv. Paterniti La Via). T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 6 aprile 2009, n. 673
 

AREE DEMANIALI - URBANISTICA E EDILIZIA - Interventi precari - Nozione - Fattispecie - D.P.R. n. 380/2001 - Cod. pen., 54, 55 e 1161 cod. nav. - D. Lgs. n. 490/1999. In materia edilizia, richiedono il permesso di costruire non solo i manufatti tradizionalmente compresi nelle attività murarie ma anche le opere di qualsiasi genere stabilmente connesse al suolo o nel suolo, quale che sia il modo in cui si esprima tale connessione, dovendosi intendere per stabilità non l'inamovibilità della struttura, ma l'oggettiva destinazione della stessa a soddisfare un bisogno non provvisorio, temporaneo o contingente, (Cass. 15/04/2005 n. 14044). Nella specie, si tratta di un’opera realizzata in una zona demaniale e sottoposta a vincolo ambientale avente natura stabile. Stabilità desunta dalla sua funzione (non provvisoria, temporanea o contingente) e quindi in ordine a quella stabile modificazione del territorio si rende necessario sia il permesso di costruire che l'autorizzazione ambientale. Pres. De Maio - Est. Ianniello - Ric. Vitali. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 30/05/2007 (Ud. 11/04/2007), Sentenza n. 21220

 

AREE DEMANIALI - Sdemanializzazione tacita - Presupposti - Comportamenti univoci e concludenti. La sdemanializzazione tacita deve risultare da comportamenti univoci e concludenti da cui emerga con certezza la rinuncia alla funzione pubblica del bene. Pres. Riccio, Est. Lodi - B. M.. (avv. Monti, Razeto, Grappi e Paoletto) c. C. M. altri (avv. Deluigi, Saguato e Di Gioia) e Comune di Terzo (n.c.) (Conferma TAR Emilia Romagna  n. 42/1996). CONSIGLIO DI STATO, Sez. V 12 aprile 2007 - (C.c. 21 marzo 2006), n. 1701

 

Aree demaniali - Opposizione a ordinanza di rilascio di immobile - Riparto di giurisdizione. L’orientamento della prevalente giurisprudenza individua la regola del riparto di giurisdizione in tema di opposizione ad ordinanza di rilascio di immobile, emessa sul presupposto della sua appartenenza al demanio, nel seguente principio: ove il privato deduca vizi dell’atto amministrativo, lamentandosi della correttezza dell’azione espletata, la cognizione spetta al giudice amministrativo, mentre, laddove il medesimo si limiti a negare la demanialità del bene, chiedendo che sia accertato il proprio pieno e libero diritto di proprietà, la cognizione si radica in capo al giudice ordinario (cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 ottobre 2004 n. 6655 ed 11 luglio 2003 n. 4147, Cass. Civ., Sez. Un., 15 giugno 1996 n. 5522). Pres. Biancofiore, Est. Dell’Olio - C.C. (avv. Matacera) c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Crotone (Avv. Stato) - T.A.R. CALABRIA, Catanzaro, Sez. II - 13 novembre 2006, n. 1313

 

Aree demaniali - Artt. 633 e 639 bis c.p. - Occupazione di terreni - Art. 1161 cod. nav. - Concorso di reati - Ammissibilità. E’ ammissibile il concorso di reati fra il delitto di cui agli art. 633 e 639 bis C.P. (occupazione di terreni), e la contravvenzione di cui all'art. 1161 R.D. 327/42, essendo diverse le due condotte illecite e differenti i beni giuridici tutelati; in alcuni casi, le due condotte possono coincidere, quando l'introduzione abusiva si protrae nel tempo ed è stata effettuata al fine di occupare il suolo demaniale o di trarne altrimenti profitto: l'elemento discriminante è rappresentato dall'elemento psicologico, essendo richiesto il dolo specifico nel delitto e solo la colpa per la contravvenzione. TRIBUNALE di Santa Maria Capua Vetere - Sez. I penale - 24 luglio 2006, Sentenza n. 1104

 

Aree demaniali - Concessione di beni demaniali - Canoni, indennità e altri corrispettivi - Controversie - Art. 5 L. n. 1034/1971 - Giurisdizione. La giurisdizione del giudice ordinario in tema di canoni, indennità e altri corrispettivi per la concessione di beni demaniali (art. 5, l. n. 1034/1971) non riguarda «tutte» le controversie in materia (non è, altrimenti detto, una giurisdizione «piena»), ma solo quelle relativi a diritti soggettivi, restando riservate al giudice ordinario quelle che, implicando l’esercizio di poteri discrezionale della p.a., attengono ad interessi legittimi. Se, dunque, la determinazione della misura del canone non consegue all’applicazione di criteri predeterminati, ma presuppone la corretta qualificazione del rapporto concessorio, viene in rilievo l’esercizio di un potere discrezionale della p.a., e si verte in tema di interessi legittimi, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo. Pres. Schinaia, Est. De Nictolis - Ministero dei Trasporti e della Navigazione (Avv. Stato) c. R. s.a.s. (avv. Lupo) - (conferma T.A.R. Toscana, n. 37/2001) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 27 giugno 2006 (c.c. 4 aprile 2006), sentenza n. 4090 (vedi: sentenza per esteso)
 

Suolo e demanio - Usi civici - Regione Molise - Utilizzazioni improprie consolidate e incompatibili con gli usi civici - Sdemanializzazione - Legittimità - L.R. 14/02, art. 8, c. 2. Le utilizzazioni improprie consolidate di un terreno gravato da uso civico (nella specie, di pascolo e legnatico), che comportano l’irreversibile perdita della destinazione funzionale, legittimano la sdemanializzazione dell’area ex art. 8, 2° comma della L.r. Molise n. 14/02 (nella specie, risultava consolidata un’attività turistico-ricreativa, incompatibile con l’utilizzo proprio dei terreni soggetti ad uso civico). Pres. Piscitello, Est. Marra - W.W.F. (avv.ti Ruta e Zezza) c. Regione Molise (Avv. Stato) - T.A.R. MOLISE, 3 febbraio 2006, n. 96

 

Demanio - Mare e coste - Urbanistica - Fascia di 150 metri dalla battigia - Divieto di edificazione - Destinatari - Amministrazioni comunali in sede di formazione degli strumenti urbanistici - Privati. Il divieto di edificazione sancito dall’art. 15 della legge reg.le n. 78/1976 ha come destinatari, in base alle successive leggi reg.li 30 aprile 1991, n. 15 (art. 2) e 31 maggio 1994, n. 17 (art. 6), non soltanto le amministrazioni comunali in sede di formazione degli strumenti urbanistici, ma anche i privati che intendano procedere a lavori di costruzione entro detta fascia di rispetto (fra le tante, sez. II, 15 maggio 1997, n. 860; sez. I, 22 dicembre 2004, n. 2922; sez. II, 23 maggio 2005, n. 805; sez. III, 19 ottobre 2005, n. 3407, 21 ottobre 2005, n. 4107). Ne consegue l'esclusione dalla concessione o autorizzazione in sanatoria per tutte le costruzioni eseguite entro i 150 metri dalla battigia. Pres. ed Est. Monteleone - L. A. (Avv. Manzo) c. Comune di Petrosino (n.c.) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. III - 13 gennaio 2006, n. 36 (vedi: sentenza per esteso)

 

Aree demaniali - Zona di rispetto ferroviario - Vincoli per ragioni di sicurezza - Interventi di costruzione, ricostruzione, ampliamento di manufatti - Fascia di rispetto - Sicurezza dell’esercizio - Parere favorevole - Necessità. In zona di rispetto ferroviario, l’estensione della valenza precettiva delle disposizioni di tutela dei tracciati ferroviari per ragioni di sicurezza e di regolarità dell’esercizio delle ferrovie anche alle situazioni preesistenti e non conformi al nuovo quadro normativo alla data di entrata in vigore della legge n. 753/1980, trova conferma in puntuali previsioni di cui dall’art. 61 della legge medesima. In tali ipotesi, e con specifico riferimento all’art. 49 del d.P.R. n. 753/1980 - che impone per gli interventi di costruzione, ricostruzione, ampliamento di manufatti, una fascia di rispetto di metri trenta dalla linea ferroviaria (vincolo rilevante ai fini del perfezionamento della domanda di condono edilizio) - il richiamato art. 61 mantiene fermo ogni potere di controllo e di tutela dell’Amministrazione ferroviaria con possibilità di richiedere ogni misura di adeguamento per la sicurezza dell’esercizio. Pres. VARRONE - Est. POLITO - Ferrovie dello Stato, Società Trasporti e Servizi per Azioni (avv.to Moscarini) Comune di Ravenna (avv. Barbantini Fedeli) c. Biasoli (avv.to Crisci) (annulla Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Emilia Romagna, Bologna, sez. II^, n. 456 del 07.12.1998). CONSIGLIO DI STATO Sezione VI, 16 febbraio 2005 (C.C 19 novembre 2004), sentenza n. 492 (vedi: sentenza per esteso)

 

Demanio - Invasione di terreni demaniali al fine di occuparlo o di trame profitto - Natura permanente - Artt. 633 e 639 cod. pen.. Il delitto di invasione di terreni demaniali di cui agli artt. 633 e 639 cod. pen. ha natura permanente, atteso che l'offesa al patrimonio demaniale perdura sino a che continua l'invasione arbitraria del terreno al fine di occuparlo o di trame profitto (Cass. n. 2026 del 26.11/22.1.04, ric. P.M. in proc. Cavallo, rv. 227949). Presidente P. A. Sirena, Relatore M. A. Tavassi. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. II, 20/01/2006 (C.c 17/11/2005), Sentenza n. 2592 (vedi: sentenza per esteso)

 

Demanio - Attività edilizia su terreno demaniale - Autorizzazione paesistica illegittima - Reato di invasione di terreni ed edifici - Dolo specifico - Prova - Necessità. La consapevolezza di procedere ad attività edilizia su terreno demaniale in base ad un'autorizzazione paesistica illegittima, mentre non esclude la responsabilità penale per la violazione della normativa urbanistica, non implica necessariamente quella per la violazione dell'art. 633 cod. pen. (ed quelli di cui agli artt. 632 e 639, coc. pen., con il primo collegati). Il reato di invasione di terreni ed edifici è connotato da una specifica destinazione alla tutela degli interessi proprietari e presuppone nell'agente il dolo specifico della occupazione della cosa altrui al fine di trarne profitto. La dimostrazione dell'esistenza dell'elemento soggettivo così connotato non discende in modo automatico dalla consapevolezza che l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione, cui corrisponde una volontà effettiva di consentire l'attività edificatoria, è illegittima per violazione di legge. Presidente P. A. Sirena, Relatore M. A. Tavassi. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. II, 20/01/2006 (C.c 17/11/2005), Sentenza n. 2592 (vedi: sentenza per esteso)

 

Demanio - Ordinanza di rilascio di un immobile emessa dalla P.A. - Diniego della demanialità del bene - Giurisdizione. La giurisdizione, a norma dell’art. 386 c.p.c., va determinata in base all’oggetto della domanda, dovendo essere preso in considerazione il cosiddetto petitum sostanziale, da identificarsi non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione chiesta al giudice (c.d. petitum formale), ma soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell’intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio con riguardo, in particolare, ai fatti indicati a sostegno della pretesa avanzata nel giudizio (cfr., di recente, Cass. SS.UU. 3 marzo 2003, n. 3077). L’applicazione del suesposto principio giurisprudenziale all’ipotesi in cui la p.a. emetta ordinanza di rilascio di un immobile, sul presupposto della sua appartenenza al demanio, e il privato occupante insorga avverso tale ordinanza, comporta che la cognizione della controversia spetta al giudice amministrativo, ove il privato deduca vizi dell’atto amministrativo, mentre spetta al giudice ordinario, ove il privato neghi la demanialità del bene e chieda che sia accertato il proprio pieno e libero diritto di proprietà (cfr. Cass., Sez. Un., 15 giugno 1996, n. 5522). Pres. Varrone - Est. Salemi - Leone (Avv.ti Diaco e Stanga) c. Ministero della marina Mercantile e la Capitaneria di Porto del Compartimento marittimo di Vibo Valentia (Avvocatura Generale dello Stato) (Annulla Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria - Sede di Catanzaro - n. 579 del 3 maggio 1999). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 14/10/2004 (25 giugno 2004), Sentenza n. 6655

 

Danno Ambientale - Attività edificatoria immobili su aree demaniali - Utilizzazione - Risarcimento del danno - Quantificazione del c.d. danno ambientale - Criterio - Art. 18 L. n. 349/1996. Per la quantificazione del c.d. danno ambientale è necessario valutare sia l’attività edificatoria, in specie immobili su aree demaniali, che la successiva utilizzazione delle stesse, considerato che l’art. 18 della legge n. 349 del 1996 pone tra i criteri di liquidazione del danno, quello del profitto conseguito dal trasgressore collegato anche all’attività di destinazione e sfruttamento delle opere. G.U. Pepe - Ministero Ambiente e Pres. Cons. Min. c. Fontana Bleu S.p.A. - TRIBUNALE DI NAPOLI, 10 ottobre 2004

 

Demanio - Aree demaniali - Interventi edilizi - Beni culturali e ambientali - Atto autorizzatorio - Necessità - Rilascio della concessione edilizia - Potestà comunale - Vigilanza del Sindaco sull’attività edilizia su tutto il territorio comunale - Sussiste - L. n. 1150/1942 - L. n. 10/1977 - L. n. 47/1985. L’art. 31, comma terzo, della legge n. 1150/1942 sottopone indistintamente ad atto autorizzatorio del Sindaco (ora dei funzionari investiti di compiti dirigenziali in relazione al riparto fra funzioni di indirizzo politico e compiti di amministrazione attiva) tutte “le opere da costruirsi da privati su aree demaniali”. Il secondo comma della disposizione citata, che fa eccezione alla regola anzidetta, è riferito alle opere da eseguirsi sulle aree in questione da pubbliche amministrazione che debbono procedervi di intesa con il comune interessato. L’art. 1 della legge n. 10/1977 assoggetta a concessione edilizia “ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale”, ed il successivo art. 4 ribadisce la potestà comunale di rilascio della concessione edilizia anche con riferimento agli immobili di proprietà dello Stato, previa verifica del “titolo, rilasciato dai competenti organi dell’Amministrazione al godimento del bene”. L’art. 4 della legge n. 47/1985 estende, infine, la vigilanza del Sindaco sull’attività edilizia nell’ambito di tutto il territorio comunale. Pres. GIOVANNINI - Est. POLITO - Società “Base Nautica F. G.” S.p.a. (avv.ti Simeone e Zaza d’Aulisio) c. Comune di Gaeta (avv.to Santamaria) (Riforma, Lazio, Sezione Staccata di Latina, 22.12.2000, n. 909). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 31.08.2004 (C.c.16 aprile 2004), Sentenza n. 5723 (vedi: sentenza per esteso)

 

Demanio marittimo - Mare e coste - Abusiva occupazione - Quantificazione delle somme spettanti all’amministrazione a titolo risarcitorio - Giurisdizione - AGO. La controversia concerne la quantificazione delle somme spettanti, a titolo risarcitorio, all’Amministrazione per abusiva occupazione di demanio marittimo spetta alla cognizione del giudice ordinario, esulando dall’ambito di applicabilità della giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ex art. 34 D.Lgs. n. 80/1998 Pres. Finati, est. Maiello - S. (Avv. Marzullo) c. Minstero dell’Economia e delle Finanze (Avv. Stato) - T.A.R. CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 7 giugno 2004, n. 1389

 

Acqua - Materia delle acque pubbliche - Competenza del TSAP - Limiti. La giurisdizione di legittimità del TSAP in unico grado ha ad oggetto i ricorsi avverso provvedimenti amministrativi che incidono direttamente sulla materia delle acque pubbliche, mentre ricorre la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo riguardo ai provvedimenti aventi un’incidenza soltanto strumentale e indiretta su detta materia. Non rientra, cioè, nella giurisdizione del TSAP in unica istanza qualsiasi lite comunque connessa alla materia delle acque pubbliche, ma occorre che l’atto impugnato concerna in modo immediato e diretto il regime giuridico e l’utilizzazione delle acque stesse. Pres. Iannotta - Est. Mastrandrea - Unione dei Comuni Adige - Guà (avv.ti Dalla Santa e Guzzardi) c. Regione Veneto (avv.ti Morra e Pallottino) ed altri (T.A.R. Veneto, III, 21 dicembre 2001, n. 4341 e sez. III, 1° febbraio 2003, n. 935). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 14 maggio 2004, n. 3139 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Proprietà di beni immobili - Prova - Produzione di certificati catastali - Esclusione - Certificazione catastale - Funzione - Fattispecie: distruzione di un immobile esistente in un'area asseritamente sdemanializzata. La prova della proprietà di beni immobili non può essere fornita con la produzione di certificati catastali i quali sono soltanto elementi sussidiari in materia di regolamento di confini. Correttamente, pertanto, il giudice del merito rigetta la domanda di risarcimento danni che l'attore assume avere subito per la distruzione di un immobile di sua proprietà esistente in un'area asseritamente sdemanializzata, ove l'attore stesso produca, a sostegno della invocata qualità di proprietario, unicamente una certificazione catastale. - Pres. NICASTRO - Est. Incrementur ionica Sas (avv. CIANFLONE) c. REGIONE CALABRIA (avv. BERNARDI) ed altro. CORTE DI CASSAZIONE Civ. sez. III 24 marzo 2004, Sentenza n. 5842

 

Aree Demaniali - Rifiuti - Sequestro di un'area demaniale (in genere) - Legittimità - Fondamento - Uso pubblico istituzionale del bene demaniale - Fattispecie: abbandono incontrollato di rifiuti sul demanio militare - Art. 321 c.p.p. - Art. 823 cod. civ.. La formale inalienabilità ed impignorabilità dei beni demaniali, sancita dall'art. 823 cod. civ., non vale a garantire, infatti, che su tali beni o per mezzo di essi possano essere commessi reati e che tali reati, ove siano tuttora "in itinere", possano provocare ulteriori conseguenze pregiudizievoli dell'interesse primario tutelato dalla norma penale violata. Pertanto è legittimo il sequestro di un'area demaniale, allorquando la misura di cautela reale sia rivolta ad impedire il protrarsi di un'attività illecita in corso di effettuazione sull'area medesima. (Corte di Cassazione Sezione 6^ del 31.1.2001, sentenza n. 3947, ric. Sindoni). Il sequestro preventivo (che non ha alcun collegamento necessario con la confisca) è rivolto appunto a tutelare l'esigenza di protezione della collettività dalla prosecuzione dell'attività criminosa ovvero dalla commissione di nuovi reati e, nella specie, razionalmente è stata ravvisata la probabilità di danno futuro connessa all'uso (considerato illecito) che in concreto viene fatto di un'area del demanio militare. Nella vicenda in esame, con il sequestro, l'area non è stata sottratta alle finalità di difesa nazionale alle quali è destinata per la sua natura demaniale. Ciò che è stato impedito non è l'uso pubblico istituzionale del bene demaniale (vedi Cass., Sez. 3^, 16.3.1994, n. 270, ric. Filippone), bensì l'uso illecito di esso quale sito di abbandono incontrollato di rifiuti ed in proposito va ricordato che, ai sensi del 3 comma dell'art. 321 c.p.p., il giudice deve revocare immediatamente la misura di cautela allorquando "risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti" i requisiti previsti dal 1^ comma dello stesso articolo. Pres. Papadia U. - Est. Fiale A. - P.M. Min. della difesa - Imp. Iacoviello F.(Conf.) (Rigetta, Trib.La Spezia, 12 giugno 2003). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 5 marzo 2004 (Cc. 14/11/2003), Sentenza n. 10662 (vedi: sentenza per esteso)

 

Demanio - Elenchi di strade approvati dalla l. n. 2248/1865 - Natura dichiarativa - Natura privata - Possibilità di dimostrazione. In materia di strade fanno prova gli elenchi delle strade approvati definitivamente, a norma dell’art. 20 della L. n. 2248 all. F del 1865, ma questi avendo natura solo dichiarativa e non costituiva, tuttavia, lasciano aperta la possibilità, per chi abbia interesse, dimostrarne la diversa natura (nella specie privata). V. Trib Piacenza, 10/06/2003 n.403. Ric. Galiano Dino srl - c. Comune di Napoli. Tribunale civile Napoli, Sez. II, 17 febbraio 2004

 

Demanio e patrimonio - Tutela - Servitù pubblica di passaggio - Presupposti - Individuazione. Il Comune di San Giorgio Piacentino impugna la sentenza con la quale il TAR Emilia Romagna, Sez. di Parma, ha accolto il ricorso per l’annullamento dell’ordinanza sindacale di ripristino della libera circolazione su una strada vicinale. Il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza del TAR, dà ragione al Comune e rigetta il ricorso dei privati applicando i principi ormai costanti in giurisprudenza in ordine ai legittimi presupposti per l’intervento ripristinatorio del sindaco, individuati nell'accertata preesistenza di fatto dell'uso pubblico della strada (anche non da tempo immemorabile, presupposto questo necessario solo in sede petitoria innanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria) e della sopravvenienza di un’alterazione dei luoghi che costituisca impedimento alla sua utilizzazione da parte della collettività (C.G.A.R.S., 18 giugno 2003 n. 244). Con la precisazione che, ai fini dell’accertamento di tale uso, non sono determinanti le risultanze catastali o l’inclusione nell'elenco delle strade pubbliche - la classificazione delle strade avendo, infatti, efficacia presuntiva e dichiarativa, non costitutiva - bensì le condizioni effettive in cui il bene si trova, atte a dimostrare la sussistenza dei requisiti del passaggio esercitato "iure servitutis publicae" da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad una comunità territoriale, della concreta idoneità della strada a soddisfare (anche per collegamento con la pubblica via) esigenze di interesse generale, di un titolo valido ad affermare il diritto di uso pubblico (che può identificarsi anche nella protrazione dell'uso stesso da tempo immemorabile)" (Sez. V, 24 ottobre 2000 n. 5692; id., Sez. IV, 2 marzo 2001 n. 1155). CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 1° dicembre 2003, sentenza n. 7831

 

Inquinamento acqua e suolo - le competenze dello Stato e delle Regioni in materia di scarichi - legge 319/76 - la disciplina degli scarichi - la programmazione degli interventi di conservazione e di depurazione delle acque, dello smaltimento dei rifiuti liquidi ed idrosolubili - la programmazione degli interventi per la prevenzione ed il controllo del suolo (articolo 101 del D.p.r. 616/77) - articolo 6 del D.p.r. 915/82. Secondo la Corte costituzionale nella sentenza 168/93,, «gli articoli 2 e 4 della suddetta legge 319/76 prevedono le competenze dello Stato e delle Regioni in materia. In sintesi, può affermarsi che allo Stato sono demandate l’attività di indirizzo, di promozione, di coordinamento generale e la emanazione di norme tecniche generali; alle Regioni, la normativa integrativa e di attuazione dei detti criteri e delle norme generali, nonché la normativa integrativa e di attuazione dei programmi degli enti locali. Inoltre, successivamente alla citata legge 319/76, lo Stato ha trasferito alle Regioni le funzioni concernenti la disciplina degli scarichi, la programmazione degli interventi di conservazione e di depurazione delle acque, dello smaltimento dei rifiuti liquidi ed idrosolubili, la programmazione degli interventi per la prevenzione ed il controllo del suolo (articolo 101 del D.p.r. 616/77) e ha poi ulteriormente precisato le competenze delle stesse (articolo 6 del D.p.r. 915/82)». Sulla base di tale complesso normativo fondante il potere dell’autonomia regionale, la Regione Lazio, nell’esercizio delle funzioni e dei compiti affidatile con le suddette norme, avrebbe legittimamente «emanato la legge impugnata e provveduto con essa a disciplinare gli scarichi da insediamenti civili preesistenti al momento dell’entrata in vigore della legge 319/76, la quale, in via meramente provvisoria, aveva previsto per essi solo l’obbligo della denuncia in attesa della regolamentazione definitiva, di spettanza delle Regioni anche in base alla legge stessa. La determinazione delle conseguenze della mancata autorizzazione può essere stabilita dal giudice ordinario competente per il merito». Corte di Cassazione Civile Sez. I del 24 luglio 2003, sentenza n. 11476 (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento acqua e suolo - le competenze dello Stato e delle Regioni in materia di scarichi - la potestà normativa regionale - la cooperazione tra la legislazione nazionale e quella regionale - illecito amministrativo regionale e sanzione comminata dalla legislazione nazionale. Non v’è posto per un restringimento del significato del precetto contenuto nell’articolo 43 dalla legge regionale pugliese del 1983, sicché esso si palesa come il prius della sanzione amministrativa pecuniaria (che ne è posterius), stabilita dal legislatore nazionale a partire dal 1995 (con il decreto legge 79, citato), con riferimento sia alle condotte di apertura che a quelle di “effettuazione” degli scarichi civili non autorizzati, anche sul suolo e nel sottosuolo, sia con riguardo a comportamenti di “mantenimento” di scarichi non autorizzati per negazione o revoca del provvedimento amministrativo. In particolare, l’“effettuazione” di scarichi di tal fatta comporta l’applicabilità della sanzione alle condotte di coloro che, pur avendo in essere uno scarico idrico da insediamento civile non autorizzato, continuano ad alimentarlo nonostante siano sprovvisti dell’autorizzazione regionale. In tal modo, la cooperazione tra la legislazione nazionale e quella regionale ha finito per dar luogo ad un illecito amministrativo caratterizzato dalla previsione di una condotta in parte disegnata dalla legislazione nazionale e in parte da quella regionale, con una sanzione comminata dalla legislazione nazionale (l’articolo 21, ultimo comma, della legge 319/76, come modificato dal decreto legge 79/1995, più volte citato). Corte di Cassazione Civile Sez. I del 24 luglio 2003, sentenza n. 11476 (vedi: sentenza per esteso)

 

La nozione di demanio ferroviario alla luce delle nuove disposizioni. Come è noto la L. n. 210/85 (in particolare l’art. 15) ha trasferito la proprietà dei beni appartenenti all’allora Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato, in capo all’Ente Autonomo Ferrovie dello Stato, poi divenuto, ai sensi del D.L. n. 333/92, Ferrovie dello Stato S.p.A.; successivamente, in seguito alle apposite disposizioni contenute nelle leggi finanziarie 1997 e 1998, è stato chiaramente definito che tutti i beni iscritti al bilancio della società Ferrovie dello Stato S.p.A., alla data del dicembre 1997, sono di proprietà della medesima azienda. Ritiene il Collegio di dover subito chiarire come tale disposizione non abbia però mutato la natura giuridica dei beni strettamente serventi l’esercizio ferroviario (il già c.d. demanio ferroviario) che continuano ad essere nella piena disponibilità di Ferrovie dello Stato per gli specifici e strumentali usi previsti dalla legge, per cui se l’accezione di formale e rigida “demanialità” può in qualche misura ritenersi superata, (ma sul punto, complice la confusione normativa, la riflessione è ancora aperta), è indubbio che trattasi di una proprietà speciale finalizzata all’esclusivo esercizio ferroviario, con tutte le cautele e le garanzie che tali finalità comportano. Consiglio di Stato, Sezione V - 4 giugno 2003 - sentenza n. 3074

 

Demanio - Abusiva occupazione di spazio demaniale - Permanenza del reato - Sequestro - Cessazione della permanenza - Fondamento - Cod. nav. artt. 54 e 1161. Deve ritenersi cessata la permanenza del reato in seguito al provvedimento di sequestro (sia probatorio che preventivo), ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, in quanto determina per l’imputato la perdita della libera disponibilità delle cose sequestrate e, di conseguenza, anche l’impossibilità di determinarsi liberamente in ordine alle stesse. Fattispecie: occupazione abusiva di area demaniale. (Conf.: Cass. Sez. III, 23 ottobre 1996, Salmeri). Pres. Savignano - Rel. De Maio - P.M. Izzo (concl. conf.) - Orlando. CORTE DI CASSAZIONE penale Sez. III, - Ud. 8 maggio 2003 (dep. 20 giugno 2003), Sentenza n. 26811
 

Demanio libero - l’inclusione della zona nell’elenco delle aree naturali protette - di cause ostative al rilascio della concessione. Una volta accertata l’inclusione della zona nell’elenco delle aree naturali protette di cui all’art. 5 della legge regionale della Campania n. 33 del 1993, irrilevanti appaiono le ulteriori considerazioni concernenti il fatto che, contrariamente a quanto deduce il Comune, la presenza dello stabilimento “L’Oasi” interromperebbe la continuità del demanio libero. La determinazione discrezionale dell’Amministrazione di non procedere alla formulazione di proposte alla Regione, di non procedere a richieste di mutamento di destinazione d’uso del demanio di uso civico per la presenza di cause ostative al rilascio della concessione rimane, infatti, affidato all’esistenza di ragioni immuni da vizi di legittimità, consistente nell’inclusione della zona in questione fra le aree naturali protette di cui alla legge regionale n. 33 del 1993. Si osserva, comunque, che il rilievo dell’appellante non può trovare accoglimento, dal momento che la locuzione utilizzata nel provvedimento impugnato ubbidisce esclusivamente all’esigenza di evidenziare come l’assentimento dell’eventuale concessione verrebbe ad incidere sul demanio libero. Consiglio di Stato, Sezione VI del 6 marzo 2003, sentenza n. 1247

 

La concessione rilasciata dal demanio fluviale è un provvedimento del tutto autonomo e diverso dalla concessione edilizia - capanno da pesca - la rimozione delle parti difformi e successiva demolizione della costruzione abusiva per decadenza del provvedimento concessorio. Sono infondate le doglianze connesse con la concessione rilasciata dal demanio fluviale in quanto questo si estrinseca in un provvedimento del tutto autonomo e diverso dalla concessione edilizia, provvedimento quest’ultimo avente finalità e garanzie del tutto specifiche e che comunque, ai fini che qui interessano, costituisce l’unico provvedimetno abilitativo alla realizzazione del manufatto sotto il prevalente profilo urbanistico-edilizio. (L’appellante, ottenuta la concessione edilizia e la successiva variante per realizzare un capanno da pesca, non ha costruito nel termine decadenziale previsto dalla disposizione di cui all’art.27 della Legge R. Emilia-Romagna n.47/1978, il relativo solaio ed inoltre eseguiva la palificazione di sostegno del capanno medesimo in “cemento” anziché in “legno”, come tassativamente previsto.) Ne consegue che le censure attinenti alla pretesa ammissibilità della palificazione in cemento non può essere ritenuta rilevante ai fini del pieno riscontro della legittimità della concessione edilizia che, in relazione alla specifica regolamentazione tipologica della realizzazione in questione - capanno da pesca - richiede ed impone la palificazione in legno. Di conseguenza il Sindaco, con successive ordinanze ha dapprima disposto la rimozione delle parti difformi, e successivamente, sull’accertato presupposto della mancata realizzazione del necessario solaio, accertava la decadenza della concessione ingiungendo la conseguente demolizione della costruzione abusiva. La mancata realizzazione di tale requisito fondamentale della validità del provvedimento concessorio, ha poi legittimamente comportato l’adozione dell’adottato provvedimento decadenziale. Consiglio di Stato, sezione V, 2 ottobre 2002, n. 5162 (vedi: sentenza per esteso)

 

Opere militari. Mancando nel nostro ordinamento un'enunciazione in termini normativi e generali di "opere destinate alla difesa nazionale", l'individuazione delle medesime opere deve essere effettuata sulla base della loro effettiva ed inequivoca destinazione alla difesa militare che si riveli da un chiaro nesso teleologico che a questa le ricolleghi. Consiglio di Stato, Sez. IV, 27 maggio 2002, n. 2930.

 

Uso gratuito per l’esercizio di un servizio governativo di un bene demaniale - preclusione ingerenza dell’amministrazione delle finanze. Il ministero delle finanze (in tema di beni demaniali concessi, ex articolo 1 della legge sulla contabilità generale dello Stato, in uso gratuito ad un soggetto che eserciti un servizio governativo, dispone che l'amministrazione dei beni stessi spetta all'ente concessionario) può esercitare i propri poteri di amministrazione ed autotutela solo quando cessi l'uso gratuito che forma oggetto della concessione per una delle cause che comportano il venir meno del provvedimento concessorio; la concessione gratuita, finché perdura, preclude all'amministrazione delle finanze di ingerirsi nell'uso del bene demaniale affidato a terzi. Cassazione civile, sez. I, 7 dicembre 2000, n. 15546.

Rinnovo concessione - necessità di adeguata e congrua motivazione espressa - illegittimità della trattativa privata - eccezione. Necessita di una adeguata e congrua motivazione per il rinnovo della concessione in uso di un terreno demaniale al precedente titolare sia in ossequio al generale principio posto dalla l. n. 241 del 1990, sia in quanto la trattativa privata è consentita solo in caso di acclarata inesistenza di altri soggetti interessati all'uso del bene; pertanto è illegittimo il rinnovo di una concessione al precedente titolare, giustificato dall'Amministrazione sulla base dell'apodittica affermazione che il provvedimento avrebbe in sè idonea motivazione. C .Conti reg. Sicilia sez. contr., 12 luglio 2000, n. 13.

Potere di autotutela - rifiuto di rinnovo d'una licenza o d'una concessione - esigenze collettive di fruizione e di tutela dei beni demaniali. Alla p.a. è riconosciuto un generale potere di autotutela a favore di tutti i tipi di beni pubblici appartenenti al demanio al patrimonio di sua spettanza, potere che ben si può esplicare anche mediante il rifiuto di rinnovo d'una licenza o d'una concessione; quando tali atti ampliativi della sfera giuridica dei privati non siano coerenti con le esigenze collettive di fruizione e di tutela dei beni stessi. Consiglio Stato sez. V, 4 agosto 2000, n. 4306.

Convenzione su un bene demaniale - qualifica di concessione-contratto. La convenzione, stipulata fra un comune ed un privato, avente ad oggetto l'attribuzione al privato dell'utilizzazione di un bene del demanio comunale (nella specie un acquedotto), nonché  della gestione del servizio pubblico per cui esso serve (nella specie la distribuzione dell'acqua potabile), riguardando un bene demaniale, deve essere qualificata come concessione-contratto, poiché  l'attribuzione a privati, tanto della utilizzazione di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato o del comune, quanto della gestione di un servizio pubblico comunale obbligatorio, quale che sia la terminologia adottata nella convenzione ed ancorché  essa presenti elementi privatistici, è  sempre riconducibile alla suddetta figura. Cassazione civile sez. Unite., 19 febbraio 1999, n. 79.  

 

 

 

 

Demanio idrico  ^


DEMANIO IDRICO - Concessioni demaniali idriche - Art. 2 l.r. Campania n. 11/2010 - Sottrazione alla disciplina del d.lgs. n. 59/2010 - Illegittimità costituzionale.
L’art. 2 della l.r. Campania n. 11/2010, nel disporre che le concessioni demaniali idriche sono «afferenti alle attività sanitarie», sottrae le relative attività all’applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2010. L’art. 7 di tale decreto, richiamato dalla norma impugnata, prevede, infatti, che le attività sanitarie siano sottratte all’applicabilità della direttiva 2006/123/CE, ma nulla stabilisce in materia di esclusione del demanio idrico. La disposizione censurata, pertanto, incide sulla disciplina relativa ai servizi nel mercato interno, che rientra nella competenza legislativa statale, in quanto è diretta a tutelare la concorrenza (art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.), assicurando il corretto e uniforme funzionamento del mercato. Pres. Quaranta, Est. Cassese - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Campania -
CORTE COSTITUZIONALE - 22 luglio 2011, n. 235

DIRITTO DEMANIALE - DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO DELLE ACQUE - Costruzioni abusive su golene - Violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo - Effetti che per legge debbono intervenirvi - Distinzione se il provvedimento finale sia o meno vincolato - Necessità - Art. 21-octies, L. n. 241/1990, aggiunto dall'art. 14 L. n. 15/2005 - Art.7 L. n. 241/1990. Ai sensi dell'artt. 21 octies e 7 della legge n. 241 del 1990, per i provvedimenti di natura vincolata, l'annullabilità è esclusa nel caso di evidenza della inidoneità dell'intervento dei soggetti ai quali è riconosciuto un interesse ad interferire sul loro contenuto; per quelli di natura non vincolata, subordinatamente alla prova, da parte dell'Amministrazione, che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso anche in caso di intervento di detti interessi (fattispecie: ordine di demolizione (e ripristino dello stato originario dei luoghi) di immobili occupanti un’area demaniale senza titolo, costruiti in area esondabile con un grave pericolo per la pubblica e privata incolumità). Pres. Vittoria, Rel. Oddo. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SS. UU., 25/06/2009 (Ud. 21/04/2009), Sentenza n. 14878

Demanio idrico - Provvedimento d’approvazione di una derivazione d’acque per uso idropotabile - Impugnazione - Giurisdizione - Costruzione della condotta acquedottistica - decreto comunale di occupazione d’urgenza - impugnato il provvedimento comunale di approvazione del progetto - concessioni edilizie strettamente finalizzate alla suddetta utilizzazione delle acque - carenza di giurisdizione del giudice amministrativo e la sussistenza di quella del tribunale superiore delle acque pubbliche. I giudizi d’impugnazione dei provvedimenti amministrativi che attengono all’utilizzazione del demanio idrico (Corte di Cassazione, sezioni unite, 26 luglio 2002 n. 11099), come appunto il provvedimento d’approvazione di una derivazione d’acque per uso idropotabile della popolazione; nonché sulle occupazioni di fondi che si rendano a tal fine necessarie (idem, 11 luglio 2000 n. 479); e infine sulle concessioni edilizie strettamente finalizzate alla suddetta utilizzazione delle acque (idem, 4 luglio 2000 n. 493 e 4 agosto 2000 n. 541), sono devoluti alla giurisdizione del tribunale superiore delle acque pubbliche, (articolo 143, alinea “a” del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 sulle acque pubbliche). Pres. Frascione, Est. Carboni - P.P. (avv. De Bellis) e altri c. comune di CESENA e altro (Avv.ti Ghezzi e Chiola), (Dichiaraz. della carenza di giurisdiz. del g.a. e annulla la sent. impugnata - TAR Emilia-Romagna Sez. I, sentenza 21 agosto 2002 n. 1092). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 15 aprile 2004 (Ud. 10 febbraio 2004) Sentenza n. 2146 (vedi: sentenza per esteso)

Demanio fluviale - Subdelega in materia di demanio fluviale - Silenzio formatosi su istanza di attuazione della subdelega regionale ai Comuni - L. r. Lazio n. 14/1999. Non esiste un obbligo di provvedere in capo alla Regione, che ha già legislativamente subdelegato ai Comuni le sue competenze in materia di demanio fluviale, per cui deve ritenersi che, in assenza di atti di organizzazione (dalla Regione adottabili se e quando ritenuti necessari), i Comuni stessi siano liberi di gestirsi in proposito in applicazione diretta della legge regionale Lazio n. 14/1999. Pres. Venturini - Est. Scola - A. (avv. Zaza d’Aulisio) c. Regione LAZIO (avv. Salis), (Conferma, TAR Lazio, Latina, n. 990/2003). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 7 settembre 2004 (C.c.. 1° giugno 2004), Sentenza n. 5763

Acqua - Demanialità delle acque - Rapporti di concessione di beni del demanio idrico - Materia delle acque pubbliche - Competenza del giudice amministrativo - Presupposti. Sussista la giurisdizione del giudice amministrativo, dato che gli atti impugnati appaiono collegati solo indirettamente con la materia delle acque pubbliche. Non costituiscono, cioè, espressione di un potere direttamente attinente alla materia delle acque pubbliche, risultando essere stati adottati a tutela di interessi diversi rispetto a quelli, specifici, relativi alla demanialità delle acque o a rapporti di concessione di beni del demanio idrico. Pres. Iannotta - Est. Mastrandrea - Unione dei Comuni Adige - Guà (avv.ti Dalla Santa e Guzzardi) c. Regione Veneto (avv.ti Morra e Pallottino) ed altri (T.A.R. Veneto, III, 21 dicembre 2001, n. 4341 e sez. III, 1° febbraio 2003, n. 935). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 14 maggio 2004, n. 3139 (vedi: sentenza per esteso)

Demanio - Strutture di captazione di una sorgente e relative pertinenze costruite originariamente in proprietà privata - Mutazione dello stato dei luoghi - Demanialità - Assenza della prova certa - Esclusione. Nel caso in cui non vi è prova certa della demanialità, dovuta alla continua mutazione dello stato dei luoghi, non possono farsi rientrare in aria demaniale in quanto semplicemente adiacenti all’alveo di un torrente le vetuste strutture di captazione di una sorgente e relative pertinenze costruite originariamente in proprietà privata. Ufficio del Tribunale in composizione monocratica - G.O.T. Mandanici V. - Imp. Di Salvo e altri. Tribunale di Patti, Sez. dist. di S. Agata Militello, 26 marzo 2004 n. 152

Aree demaniale - Parchi e riserve naturali - Incompatibilità tra l’utilizzazione dei terreni demaniali e le destinazioni del Piano territoriale del Parco Fluviale - L. reg. Liguria n. 43/1982. Una volta accertata l’esistenza di una situazione di incompatibilità tra l’utilizzazione dei terreni demaniali e le destinazioni del Piano territoriale del Parco Fluviale, l’interesse non può che essere preso in considerazione secondo le regole che lo governano. Nella specie la legge regionale Liguria n. 43 del 1982 e la disciplina contenuta nel Piano Territoriale del Parco, secondo cui la tutela è realizzata attraverso forme volte a garantire che il trasferimento delle attività ritenute incompatibili avvenga secondo modalità e procedure appositamente individuate. (Il Consorzio della Magra comunicava a una concessionaria di terreni demaniali compresi nel perimetro del Piano Territoriale del Parco Fluviale che l’utilizzo del terreno demaniale non era più consentito). CONSIGLIO DI STATO, sez. VI, 28 novembre 2003, sentenza n. 7791

Inquinamento ambientale e di emissioni maleodoranti - cartiera - scarico dei reflui nel fiume senza adeguata depurazione - indagine ispettiva del nucleo operativo ecologico dei Carabinieri - assenza di un proprio impianto di depurazione - reflui che confluivano nella fognatura comunale, e successivamente, in parte, in un impianto di depurazione - impianto consortile tecnicamente inidoneo per il trattamento dei reflui - eccezionale ed urgente necessità di superare l'emergenza ambientale - sanatoria legale - illegittimità - la sanatoria dei vizi di legittimità di determinati atti amministrativi - limiti - territori colpiti da calamità naturali - inquinamento delle risorse idriche nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e speciali pericolosi. Legge 8 aprile 2003, n. 62 (che ha convertito il decreto legge 7 febbraio 2003, n. 15): legge che avrebbe disposto una “sanatoria legale” dei provvedimenti impugnati, non trova applicazione per il combinato disposto dei commi 1, 2, 3 dell’art. 1-ter, ove si prevede che:” Le disposizioni di conferma e di salvezza, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano altresì ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, alle ordinanze di protezione civile ed ai conseguenti provvedimenti emanati in regime commissariale, sul territorio nazionale, inerenti alle situazioni di emergenza ambientale e relativamente allo stato di inquinamento delle risorse idriche nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione". Infatti, in sede di conversione del decreto-legge, l’art. 1-ter. della legge ha disposto che: “1. Per fronteggiare la persistente, eccezionale ed urgente necessità di superare l'emergenza ambientale e lo stato di inquinamento delle risorse idriche nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della Regione siciliana, ed al fine di perseguire l'elevato livello della salute e dell'ambiente, sono confermati il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 1999, ed i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 1999, del 16 giugno 2000 e del 14 gennaio 2002, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n 300 del 23 dicembre 1999, n. 146 del 24 giugno 2000 e n. 23 del 28 gennaio 2002, con i quali il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato e poi prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza ambientale nella Regione siciliana. Occorre, poi, rilevare che la legge n. 62 del 2003 si riferisce espressamente a “territori colpiti da calamità naturali”. La suesposta conclusione , peraltro, tiene conto di quell’insegnamento della Corte costituzionale, per cui le disposizioni legislative che prevedono la sanatoria dei vizi di legittimità di determinati atti amministrativi - pur ammissibili in linea di principio - non impediscono al giudice amministrativo di accertare (tra l’altro), ” a) la sussistenza dell’attribuzione del potere di emettere i provvedimenti adottati” (Cfr. la decisione 26 marzo 1987, n. 100, nonchè le altre decisioni ivi richiamate). T.A.R. del Friuli - Venezia Giulia, 30 agosto 2003 Sentenza n. 641 (vedi: sentenza per esteso)

Deliberazione stato di emergenza - presupposti - calamità naturali, catastrofi o altri eventi da cui derivi o possa derivare pericolo all’integrità delle persone, ai beni, agli insediamenti, all’ambiente - concetto di “altri eventi” - poteri extra ordinem ex art. 5 L. 14 febbraio 1992 n. 225 finalizzati a fronteggiare una situazione di degrado ambientale - perseguimento della tutela di beni e valori diversi da quelli indicati dalla L. 225/1992 - mancata dimostrazione della necessità del ricorso a poteri extra ordinem - illegittimità - limiti alla potestà discrezionale dell’amministrazione. La deliberazione dello stato di emergenza implica l'esercizio di un'amplissima potestà discrezionale che trova un limite - rigoroso, attesi i principi costituzionali in giuoco - nell'effettiva esistenza di una situazione di fatto, consistente in calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, da cui derivi un pericolo in atto o possa derivare un pericolo all'integrità delle persone ovvero ai beni, agli insediamenti e all'ambiente, e nella ragionevolezza di questo potere discrezionale, oltre che evidentemente nella impossibilità di poter altrimenti fronteggiare la situazione. Va osservato che la lett. c) del comma 1 dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 225 sussume nella tipologia di eventi a cui si ricollega la predetta normativa, anche « ... altri eventi (oltre le calamità naturali e le catastrofi) che, per intensità ed estensione debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari». Con la locuzione: “altri eventi“ il Legislatore si è basato su di un criterio oggettivo e cioè l'esistenza di una situazione che necessita di interventi straordinari, indipendentemente dalla causa che l'ha determinata: interventi pur sempre mirati alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni. Pertanto, esula pacificamente dal paradigma della legge la tutela di beni e di valori diversi da quelli ivi previsti. Nel caso di cui alla attuale controversia, la motivazione addotta dagli atti impugnati si fonda su altri presupposti rispetto allo schema concettuale della legge n. 225 del 1992, non riconducibili al paradigma delle “calamità naturali, catastrofi” o in quello di “altri eventi” che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari; inoltre, il legislatore ha esclusivamente avuto di mira la tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni: nella fattispecie non risulta sia stata perseguita la tutela di questi beni e valori; infine, doveva risultare in modo irrefutabile - e ciò non è avvenuto - che la situazione non poteva essere fronteggiata con mezzi e poteri ordinari. Sotto i primi due aspetti, concernenti la non ricorrenza di un “evento” legittimante il ricorso ai poteri straordinari ex art. 5 della legge n. 225 del 1992, nonché il mancato perseguimento della tutela prevista dal legislatore, il Collegio rileva che, anche ammettendosi - per inconcessa ipotesi - che nel paradigma dell’art. 5 della legge n. 225 del 1992 vadano ascritte situazioni di emergenza non ricollegabili ad un pericolo in atto o potenziale all'integrità delle persone ovvero ai beni, agli insediamenti e all'ambiente, come potrebbe essere la situazione connessa ad una grave crisi occupazionale, o, più in generale, economica, va detto che nel caso di specie i poteri straordinari deliberati con lo stato di emergenza non sono diretti a fronteggiare lo “stato di blocco dell’occupazione con gravi ripercussioni sull’intera economia della Carnia” ( l’art. 5 prevede che, al verificarsi degli eventi indicati nell'art. 2 lett. c) e cioè eventi naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, il Consiglio dei ministri delibera lo stato di emergenza determinandone la durata e la estensione territoriale, in stretto riferimento alla qualità e alla natura degli eventi), bensì la situazione che potrebbe determinare - di riflesso - questo “blocco”. Per far fronte a questa situazione si è fatto ricorso ai suddetti poteri, trascurando, oltretutto, di dimostrare la impossibilità di poter altrimenti fronteggiare la situazione attraverso i poteri ordinari attribuiti dall’ordinamento. Pertanto, i veri “eventi” fronteggiati con lo stato di emergenza sono stati quelli riconducibili al degrado ambientale. In buona sostanza, si è ricorsi - senza darne una adeguata dimostrazione - ai poteri extra ordinem per far fronte ad una situazione di natura ambientale, paventando nel contempo delle possibili ripercussioni negative di questa situazione sul versante occupazionale. Sotto il terzo profilo, afferente la mancata dimostrazione del ricorso a poteri extra ordinem, è a dirsi che, diversamente opinando, qualsiasi situazione che postula provvedimenti urgenti sarebbe suscettibile di legittimare la dichiarazione dello stato di emergenza. Se così fosse, verrebbe vulnerata non solo la lettera, ma anche la ratio della legge n. 225 del 1992. Ciò non significa che una situazione di difficoltà nel settore della depurazione e dello smaltimento dei rifiuti, solidi urbani ed assimilabili, speciali, tossici e nocivi, non incida sulla necessità di attivare gli interventi di protezione civile, allorquando si sia determinata una situazione di tale gravità da poter creare danni o pericolo di danni all'integrità delle persone, ai beni, agli insediamenti o all'ambiente. Il ricorso al rimedio extra ordinem dello stato di emergenza riposa, però, su ben altri presupposti. Nella fattispecie si rendeva necessaria una congrua motivazione circa la impossibilità di poter altrimenti fronteggiare la situazione evidenziata, o, comunque, questa impossibilità doveva emergere in modo inconfutabile dagli atti del procedimento, e in particolare dall’atto dichiarativo dello stato di emergenza. Questo perché - lo si ribadisce - lo stato di emergenza implica l'esercizio di un'amplissima potestà discrezionale, che però trova un limite - rigoroso, attesi i principi costituzionali in giuoco - nell'effettiva esistenza di una situazione di fatto, consistente in calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, da cui derivi un pericolo in atto o possa derivare un pericolo all'integrità delle persone ovvero ai beni, agli insediamenti e all'ambiente, e nella ragionevolezza di questo potere discrezionale, oltre che nella impossibilità di poter altrimenti fronteggiare la situazione: situazione la cui gestione richiede un diverso ordine di funzionamento dei pubblici poteri, politici ed amministrativi, nonchè una capacità di deroga all’ordinamento vigente. T.A.R. del Friuli - Venezia Giulia, 30 agosto 2003 Sentenza n. 641 (vedi: sentenza per esteso)

La concessione rilasciata dal demanio fluviale è un provvedimento del tutto autonomo e diverso dalla concessione edilizia - capanno da pesca - la rimozione delle parti difformi e successiva demolizione della costruzione abusiva per decadenza del provvedimento concessorio. Sono infondate le doglianze connesse con la concessione rilasciata dal demanio fluviale in quanto questo si estrinseca in un provvedimento del tutto autonomo e diverso dalla concessione edilizia, provvedimento quest’ultimo avente finalità e garanzie del tutto specifiche e che comunque, ai fini che qui interessano, costituisce l’unico provvedimetno abilitativo alla realizzazione del manufatto sotto il prevalente profilo urbanistico-edilizio. (L’appellante, ottenuta la concessione edilizia e la successiva variante per realizzare un capanno da pesca, non ha costruito nel termine decadenziale previsto dalla disposizione di cui all’art.27 della Legge R. Emilia-Romagna n.47/1978, il relativo solaio ed inoltre eseguiva la palificazione di sostegno del capanno medesimo in “cemento” anziché in “legno”, come tassativamente previsto.) Ne consegue che le censure attinenti alla pretesa ammissibilità della palificazione in cemento non può essere ritenuta rilevante ai fini del pieno riscontro della legittimità della concessione edilizia che, in relazione alla specifica regolamentazione tipologica della realizzazione in questione - capanno da pesca - richiede ed impone la palificazione in legno. Di conseguenza il Sindaco, con successive ordinanze ha dapprima disposto la rimozione delle parti difformi, e successivamente, sull’accertato presupposto della mancata realizzazione del necessario solaio, accertava la decadenza della concessione ingiungendo la conseguente demolizione della costruzione abusiva. La mancata realizzazione di tale requisito fondamentale della validità del provvedimento concessorio, ha poi legittimamente comportato l’adozione dell’adottato provvedimento decadenziale. Consiglio di Stato, sezione V, 2 ottobre 2002, n. 5162 (vedi: sentenza per esteso)

Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche - provvedimenti che incidono direttamente sul regime delle acque - giurisdizione del giudice amministrativo - le finalità  di tutela paesistica e ambientale, non sfuggono alla speciale giurisdizione del T.S.A.P. Ai sensi dell'art. 143 lett. a) R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, spettano al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche le controversie che attengono a provvedimenti che incidono direttamente sul regime delle acque pubbliche: si veda, ad es., in generale SS.UU. dec. 15 luglio 1999 n. 403, a tenore della quale appartengono alla giurisdizione del tribunale superiore delle acque pubbliche tutti quei provvedimenti amministrativi che, anche se aventi finalità diverse, incidono in maniera diretta e immediata sul regime delle acque pubbliche. Più in particolare, per quanto riguarda le concessioni edilizie, cfr. T.S.A.P., 29 maggio 1998 n. 52, in cui si afferma che la giurisdizione del detto tribunale ricomprende tutti gli atti i quali investono direttamente il regime delle acque pubbliche, nel cui ambito devono essere ricompresi anche gli atti generali in materia urbanistica nelle parti in cui siano diretti a influire in via immediata e diretta sul regime delle acque pubbliche, ivi  comprese le concessioni edilizie allorché incidano sul suddetto regime. (Le opere in questione hanno una diretta incidenza sulla regimazione delle acque del fiume Trebbia,  dato che il progetto prevede il ripristino dello scorrimento delle acque nel letto del fiume, fino all'impatto con la traversa esistente e ora da ripristinare e completare, acque che attualmente scorrono in una galleria artificiale per un tratto di circa trecento metri a suo tempo scavata sul fianco del letto del fiume). Ciò chiarito, poiché tutti gli atti impugnati nella presente controversia sono da considerare come direttamente incidenti sul regime delle acque del fiume Trebbia, appare al Collegio evidente l'insussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo. Non vale opporre che i provvedimenti impugnati (sospensione dell'autorizzazione alla deviazione delle acque, annullamento della concessione edilizia, apposizione di un termine alla autorizzazione suddetta e sospensione  della concessione di derivazione acque) avrebbero a proprio presupposto  finalità  di tutela paesistica e ambientale, e come tali sfuggirebbero alla speciale giurisdizione del T.S.A.P., che riguarda la diversa materia della tutela delle acque pubbliche: al contrario, ciò che rileva, ai fini della individuazione del giudice competente, è soltanto l'incidenza oggettiva sul regime delle acque, per cui sono considerati provvedimenti in materia di acque pubbliche tutti quei provvedimenti amministrativi i quali, pur  costituendo esercizio di un potere non propriamente attinente alla materia in parola, che incidono cioè su interessi generali o diversi rispetto a quelli specifici relativi alla demanialità delle acque, attengano comunque alla utilizzazione del demanio stesso, interferendo immediatamente e direttamente sulle opere destinate a tale utilizzazione, e cioè, in definitiva, sul regime delle acque pubbliche (SS.UU., 18 dicembre 1998 n. 12706). E che tali provvedimenti, aventi finalità diverse da quelle direttamente attinenti alla regimazione delle acque, ricadano comunque nella giurisdizione del T.S.A.P., nel caso in cui, naturalmente, incidono in maniera diretta e immediata sul regime delle acque pubbliche, risulta espressamente affermato, dalle SS.UU, 15 luglio 1999 n. 403, anche con espresso riferimento a provvedimenti emanati a tutela di interessi paesistici e ambientali, come nella specie. Consiglio di Stato Sez. V Sentenza del 3.12.2001, n. 6012.     (vedi: sentenza per esteso)  

Definizione e differenza tra inalveamento e inondazione - esclusione di competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche. Il fenomeno dell'inalveamento e quello dell'inondazione differiscono profondamente perché il primo, che è fenomeno definitivo e stabile, ancorché non irreversibile, comporta l'estinzione del diritto di proprietà privata sul fondo inalveato, questo entrando a far parte del demanio idrico, mentre l'inondazione per i suoi caratteri di temporaneità e transitorietà, lascia inalterata la condizione giuridica del fondo inondato portando soltanto una temporanea compressione del diritto dominicale del privato il quale torna ad espandersi in tutta la sua pienezza ed effettività quando, cessata l'inondazione siasi ripristinata la situazione precedente all'inondazione stessa. La natura di inondazione delle vicende fluviali rispetto alle parti di fondo contese fra le parti, comporta l'esclusione della competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche, imponendo di ritenere immutata la condizione giuridica di dette parti. Cassazione civile sez. II, 21 novembre 2000, n. 15006

Definizione e concetto del demanio idrico - pertinenze e demanialità - sdemanializzazione. Fanno parte del demanio idrico, perché rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie (mentre le sponde e le rive esterne, che possono essere invase dalle acque solo in caso di piene straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi), ed altresì gli immobili che assumano natura di pertinenza del medesimo demanio per l'opera dell'uomo, in quanto destinati al servizio del bene principale per assicurare allo stesso un più alto grado di protezione. Tale rapporto pertinenziale e la conseguente demanialità del bene accessorio permangono fino al momento in cui la p.a. manifesti la sua volontà di sottrarre la pertinenza alla sua funzione, mentre la sdemanializzazione non può desumersi da comportamenti omissivi della medesima. Cassazione civile sez. un., 18 dicembre 1998, n. 12701

Tutela dei beni facenti parte del demanio pubblico in via amministrativa e in via ordinaria. Ai sensi della disposizione contenuta dall'art. 826 c.c. i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e degli enti pubblici territoriali sono soggetti allo stesso regime giuridico previsto per il demanio pubblico dal precedente art. 822. Ad essi, pertanto si applica anche l'art. 823, comma 2, del medesimo codice che attribuisce alla autorità amministrativa la tutela dei beni facenti parte del demanio pubblico, confermandole la facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso, regolati da detto codice. T.A.R. Lazio sez. II, 24 novembre 1999, n. 2437

Edifici in zone vincolate e art. 20 lett. c l. n. 47 del 1985. Per la realizzazione di pertinenze di edifici in zone vincolate ai sensi della l. n. 1497 del 1939 a tutela delle bellezze naturali non occorre la concessione edilizia ma e' sufficiente il rilascio della semplice autorizzazione edilizia, dovendo la norma di cui al comma 2 dell'art. 7 l. n. 94 del 1982, interpretarsi nel senso che l'esistenza dei vincoli ivi considerati richiede un'autorizzazione espressa ed osta, perciò, solo al perfezionamento del provvedimento abilitativo mediante il meccanismo del silenzio assenso; e pertanto non e' ravvisabile il reato di cui all'art. 20 lett. c l. n. 47 del 1985 a carico di chi siffatta pertinenza abbia realizzato senza la concessione edilizia. Pretura Isernia, 23 marzo 1999

Manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici già esistenti nelle zone di rispetto del demanio idrico. La possibilità di effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici già esistenti nelle zone di rispetto del demanio idrico, al fine di conservare e potenziare l'utilità che il privato può trarre dal bene, si estende alla possibilità di effettuare opere di ristrutturazione e restauro, anche conservativo, ovvero alla realizzazione di pertinenze salvo, in quest'ultimo caso il potere del comune di valutare, caso per caso, il nesso potenziale esistente tra il manufatto precedente e ciò per cui si chiede la realizzazione. T.A.R. Lombardia sez. Brescia, 18 gennaio 1989 n. 35

   

 

 

 

Demanio marittimo   ^

DEMANIO MARITTIMO - Battigia - Disciplina - Ordinamento civile - Potestà legislativa esclusiva statale - Modalità di accesso alla battigia - L. n. 494/1993 - Art. 1, c. 13 l.r. Campania n. 2/2010 - Illegittimità costituzionale. La battigia fa parte del demanio marittimo e la relativa disciplina rientra nella materia dell’ordinamento civile, riservata alla potestà legislativa esclusiva statale. La legislazione regionale non può disciplinare le modalità di accesso alla battigia, che sono regolate dal decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 494. Ne deriva la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’ultimo capoverso del riformulato comma 13 dell’art. 1 della legge regionale Campania n. 2 del 2010, secondo cui «[n]on è possibile prevedere biglietti di ingresso per l’accesso alla battigia ove l’unico accesso alla stessa è quello dell’uso in concessione ai privati». Pres. Quaranta, Est. Cassese - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Campania - CORTE COSTITUZIONALE - 22 luglio 2011, n. 235

DIRITTO DEMANIALE - MARE E COSTE - Demanio marittimo - Concessione provvisoria - Anticipata occupazione - Differenza - Art. 10 Reg. Nav. Mar. - Art. 38 Cod. Nav. L’art. 10 Reg. Nav. Mar., nel definire la concessione provvisoria, prevede che questa venga rilasciata “per il periodo intercorrente fra la scadenza del relativo atto e la sua rinnovazione” e quindi prende in considerazione solo ipotesi in cui già sussiste una precedente concessione, che sia scaduta, e non ipotesi nelle quali la concessione ancora non sia stata rilasciata. Diversa ipotesi è quella dell’anticipata occupazione, prevista dall’art. 38 cod. nav., per il quale l’autorità marittima ha il potere di autorizzare, in pendenza del procedimento di concessione, l’anticipata occupazione di area demaniale portuale a favore del richiedente la concessione, nonché l’uso di beni portuali e l’esecuzione di opere all’uopo necessarie, alle condizioni che saranno stabilite nel definitivo atto di concessione. Pres. Cavallari, Est. Lattanzi - E. s.p.a. (avv. Sticchi Damiani) c. Autorità Portuale di Brindisi (Avv. Stato) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 12 maggio 2011, n. 833

DIRITTO DEMANIALE - MARE E COSTE - Demanio marittimo- Canone ricognitorio - Applicabilità - Presupposto - Fine di beneficenza o di pubblico interesse del concessionario - Natura pubblica o privata - Irrilevanza - Art. 39 Cod. Nav. L’art. 39 cod. nav. prevede il canone ricognitorio avendo riguardo al fine in concreto perseguito con il bene pubblico dato in concessione. Quel che rileva per il canone ridotto non è la natura pubblica o privata dell’ente concessionario, ma il fine che questi si propone attraverso la concessione, fine che deve essere di beneficenza o, comunque, di pubblico interesse. Sicché la riscossione, da parte dell’ente concessionario, di entrate non occasionali, ma direttamente e stabilmente collegate all’uso del bene demaniale, e dunque tali da essere comprese nella nozione di provento, è ostativa all’applicazione del canone ricognitorio. (Cass. civ., sez. I, 3 novembre 2002, n. 17101). Pres. Cavallari, Est. Lattanzi - E. s.p.a. (avv. Sticchi Damiani) c. Autorità Portuale di Brindisi (Avv. Stato) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 12 maggio 2011, n. 833

DIRITTO DEMANIALE - MARE E COSTE - Concessione demaniale - Punti di ormeggio - Approdi turistici - Criterio distintivo - Art. 37 cod. nav. - D.L. n. 194/2009 - DPR n. 509/1997. La distinzione tra punti di ormeggio e approdi turistici, ai fini della determinazione del regime applicabile all’affidamento e rinnovo e delle concessioni (art. 37 cod. nav. e D.L. 194 del 2009 nel primo caso, DPR n. 509 del 1997 nel secondo), deve basarsi su un criterio prevalentemente funzionale, che trova fondamento nell'art. 2, comma 1, del DPR n. 509 del 1997 laddove porti ed approdi turistici [lettere a) e b)] sono caratterizzati, da un lato, dall'apprestamento di servizi complementari rispetto al mero ormeggio e ricovero; dall'altro lato, i punti di ormeggio [lettera c)] sono invece destinati ai soli natanti ed alla piccole imbarcazioni che godono al contrario di servizi per così dire "minimi" (guardiania, ormeggio, acqua e luce) Pres. f.f. Di Bello, Est. Santini - D. s.r.l. (avv. De Matteis) c. Comune di Gallipoli (avv. Sticchi Damiani) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 24 marzo 2011, n. 546


DIRITTO DEMANIALE - MARE E COSTE - Regione Puglia - Divieto di edificazione nella fascia costiera - L.r. n. 56/1980 - Inedificabilità assoluta.
Nella Regione Puglia, il divieto d’edificazione nella fascia costiera, stabilito dall’art. 51, lett. f) l. reg. 31 maggio 1980 n. 56, non è assimilabile all’ipotesi ex art. 32 l. 28 febbraio 1985 n. 47 (recante norme per la sanatoria di abusi edilizi in zone soggette a vincoli), ma costituisce una vicenda d’inedificabilità assoluta - come tale, rientrante nella fattispecie di cui al successivo art. 33, relativa alle opere non suscettibili di condono -, per cui il manufatto abusivo realizzato all’interno di tale fascia di rispetto non può essere sanato, a nulla valendo la previsione di piani finalizzati al recupero degli insediamenti abusivi, in quanto, ai sensi dell’art. 5 l. reg. n. 56 del 1980, non è possibile formare varianti per le opere non sanabili a termine dell’art. 33 l. n. 47 del 1985. Pres. Mangialardi, Est. Cocomile - L.S. (avv. Bagnoli) c. Comune di bari (avv. Farnelli). TAR PUGLIA, Bari, Sez. II - 5 gennaio 2011, n. 10

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - DEMANIO MARITTIMO - Aria sottoposta a tutela paesaggistica - Autorizzazioni comunali - Obbligo di motivazione - Necessità - Rigetto autorizzazione ambientale - Fattispecie: realizzazione di alcuni stabilimenti balneari, bar ristoranti e chioschi, su area inserita nel piano spiaggia delle aree demaniali marittime del territorio comunale. In tema di tutela paesaggistica, le autorizzazioni comunali che si limitano a rilevare una generica e apodittica integrazione dell’intervento nel contesto paesistico ambientale, non assolvono neppure in minima parte l’obbligo motivazionale necessario alla legittimità dell’assenso. Obbligo particolarmente incombente, in specie, dato che: il progetto riguarda strutture commerciali permanenti ubicate su area demaniale utilizzata per l’uso comune di balneazione; tutto il territorio è vincolato ai fini paesaggistici; tutta la costiera è patrimonio dell’umanità. Infine, nel rilevare la carenza di istruttoria e di motivazione dei provvedimenti esaminati, la sovrintendenza non ha sostituito un suo apprezzamento di merito alle determinazioni comunali, ma ha evidenziato le carenze estrinseche delle autorizzazioni, carenze che, per essere apprezzate, non possono non procedere dall’effettiva considerazione delle caratteristiche delle opere e del progetto complessivo in relazione al concreto contesto ambientale, in tutti gli aspetti di fatto e di diritto suoi propri. (annulla sentenza del T.A.R. CAMPANIA - SEZ. STACCATA DI SALERNO SEZIONE II n. 00841/2010) Frasca (avv.ti Frasca e Murino) ed altri c. Ministero per i beni e le attivita' culturali (Avv. Gen. Stato). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 15/12/2010, Sentenza n. 8934

DIRITTO DEMANIALE - Concessione dei beni del demanio marittimo portuale - Competenza - Regione. La materia afferente alla concessione di beni del demanio marittimo portuale, alla luce del sistema di riparto delineato dal titolo V della Costituzione nel testo novellato con legge costituzionale 18.10.2001, n. 3, appartiene alla Regione e, per essa, al Comune territorialmente competente (cfr. Corte Costituzionale n. 89 del 10.03.2006; n. 344 del 19.10.2007). Pres. Barbagallo, Est. Polito - M. s.p.a. (avv. Lorenzoni) c. Comune di Monte Argentario (n.c.) - (Riforma T.A.R. TOSCANA, Firenze, n. 1488/2009) - CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 21/09/2010, Sentenza n. 7012

DIRITTO DEMANIALE - MARE E COSTE - Regione Siciliana -Fascia di 150 metri dalla battigia - Vincolo di inedificabilità - Art. 15 L.R. n. 78/76 - Deroga in favore delle zone classificate “A” o “B” - Riferimento agli strumenti urbanistici previgenti - Classificazione sopravvenuta - Irrilevanza. L’inderogabilità del vincolo a tutela delle coste di cui all’art. 15 della L.r. Siciliana n. 78/76 prevale sulle eventuali differenti previsioni degli strumenti urbanistici comunque successivamente adottati rispetto all'entrata in vigore della normativa di che trattasi: ciò comporta l'imposizione di un penetrante limite alla potestà pianificatoria degli Enti Locali, impedendo che le eccezioni al divieto d’inedificabilità (già determinato a livello di normazione primaria all'interno dei 150 metri dalla fascia della battigia) possano risentire della "frontiera mobile" rappresentata dall’eventuale "sopravvenuta classificazione" delle aree quali zone A) o B). La norma infatti mira a tutelare l'interesse pubblico primario alla conservazione dei valori ambientali insiti nel perimetro costiero dell'intera regione siciliana, in grado di resistere, sotto il profilo della gerarchia delle fonti, ad eventuali quanto ricorrenti tentativi d’incisione realizzati dagli enti locali attraverso varianti della zonizzazione in essere, introdotte nei propri strumenti pianificatori. Pres. Zingales, Est. Barone - D.M.R. (avv. Briguglio) c. Comune di Messina (avv. Arena), Dipartimento Urbanistica del Comune di Messina e altri (Avv. Stato) - TAR SICILIA, Catania, Sez. I - 20 settembre 2010, n. 3785

DIRITTO DEMANIALE - Aree demaniali marittime - Art. 32 Cod. nav. - Procedimento di delimitazione - Presupposti - Obiettiva incertezza in ordine ai confini - Determinazione catastale - Valore. Il procedimento di delimitazione di un’area demaniale marittima ex art.32 Cod. nav. postula l’esistenza di una obiettiva incertezza in ordine ai confini del demanio marittimo - non essendo quindi a tal fine sufficiente una semplice non documentata asserzione della natura privata dell’area oggetto del provvedimento di autotutela - incertezza che il procedimento suddetto si propone di superare con una certazione sull’esatta posizione dei confini stessi (negli stessi termini cfr. anche T.A.R. Palermo 1135/01; T.A.R. Palermo 19/07/2001 n.1065 e n.1066; T.A.R. Palermo Sez. I, 14/10/2004 n.2273 e n.2281; T.A.R. Palermo Sez.I, 03/02/2005 n.131 e n.133). In caso di obiettiva incertezza, la determinazione catastale non può essere equiparata alla determinazione ex art. 32 c. nav. ed, in ogni caso, non è sufficiente di per sè ad attribuire natura demaniale ad un'area (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 10 aprile 2002 , n. 947; T.A.R. Palermo Sez. I, 10/04/2002 n.947). Pres. Monteleone, Est. Valenti - N.G. (avv.ti Conti e Mazzarella) c. Assessorato Reg.Le del Territorio e dell'Ambiente (Avv. Stato) e altro (n.c.) - TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 14 giugno 2010, n. 7655

DIRITTO DEMANIALE - MARE E COSTE - Demanio marittimo - Nuove opere eseguite in prossimità del demanio - Autorizzazione ex art. 55 cod. nav. - Mancanza - Ingiunzione di rimessione in pristino - Atto dovuto e vincolato. In caso di nuove opere eseguite in prossimità del demanio marittimo senza autorizzazione della Capitaneria di Porto l’ingiunzione di rimessione in pristino si configura- ex art. 55 comma 5 cod. nav. - come un atto dovuto e vincolato. Pres. Balba, Est.Vitali - M.S. (avv. Cocchi) c. Ministero delle Infrastrutture (Avv. Stato). TAR LIGURIA, Sez. I - 20 aprile 2010, n. 1829

DIRITTO DEMANIALE - Demanio marittimo - Manufatti in prossimità del demanio - Autorizzazione ex art. 55 cod. nav. - Mutamenti nella struttura del manufatto - Necessità - Anche in presenza di precedente autorizzazione - Ragioni. Non occorre il rilascio da parte della Capitaneria di Porto dell'autorizzazione di cui all'art. 55 c. nav. tutte le volte in cui l'intervento di ripristino su un manufatto si limiti a lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, ovvero alla ristrutturazione del bene, rimanendo inalterata la struttura della costruzione; laddove, invece, per effetto dei lavori, muti la struttura del manufatto, non si è in presenza di ristrutturazione, ma di "nuova opera", non potendo sussistere alcuna assimilazione tra la preesistente costruzione e quella in corso di realizzazione, con la conseguenza che la Capitaneria di Porto deve nuovamente valutare se l'intervento, così come progettato, possa essere autorizzato, essendo priva di qualsiasi rilievo la precedente autorizzazione rilasciata sulla base di una diversa configurazione della costruzione (T.A.R. Lazio, III, 9.9.2002, n. 7714; conformi T.A.R. Sardegna, I, 20.4.2007, n. 709; T.A.R. Campania, VII, 5.12.2006, n. 10399). Pres. Balba, Est.Vitali - M.S. (avv. Cocchi) c. Ministero delle Infrastrutture (Avv. Stato).
TAR LIGURIA, Sez. I - 20 aprile 2010, n. 1829

DIRITTO DEMANIALE - Demanio marittimo - Costruzioni prossime al mare - Esclusione dell’autorizzazione in caso di specifica previsione in PRG - Art. 55, c. 4 cod. nav - Interpretazione - Mera variante normativa al PRG - Insufficienza. L’art. 55 comma 4 cod. nav., ai sensi del quale “l'autorizzazione non è richiesta quando le costruzioni sui terreni prossimi al mare sono previste in piani regolatori o di ampliamento già approvati dall'autorità marittima”, deve interpretarsi nel senso che l’autorizzazione può essere omessa soltanto qualora il singolo intervento costruttivo sia stato specificamente previsto (mediante “localizzazione”) da piani regolatori generali o attuativi approvati dall’autorità marittima (T.A.R. Sicilia-Catania, I, 14.6.2005, n. 995), e non concerne pertanto le sole varianti normative al P.R.G.. Pres. Balba, Est.Vitali - M.S. (avv. Cocchi) c. Ministero delle Infrastrutture (Avv. Stato). TAR LIGURIA, Sez. I - 20 aprile 2010, n. 1829

DIRITTO DEMANIALE - Concessioni di beni del demanio marittimo (estrazione di sabbia dal fondale per usi civili) - Art. 105 d.lgs. n. 112/1998 - Competenza - Regioni - L.r. Abruzzo nn. 141 e 42/2006 - Competenze comunali - Limiti. L’art.. 105, II comma, lett. i), del D.Lgs. 31 marzo 1998 n.112 attribuisce alle Regioni la competenza al rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e “di mare territoriale” per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia: la L.R. Abruzzo n.141 e n.42/2006 hanno delegato ai Comuni solo le funzioni amministrative in materia di demanio turistico e ricreativo e non ogni concessione di cui all’art. 105 del D.Lgs. n.112/1998, così che deve correttamente ritenersi che il Comune sia incompetente a fronte di un’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione all’estrazione di sabbia dal fondo marino in area di mare territoriale allo scopo di utilizzarla per il ripascimento costiero e per altri usi civili. Pres. Zuballi, Est. Ranalli - E. s.p.a. (avv. Ortenzi) c. Comune di Ortona (avv. Giancristofaro), Ministero per lo Sviluppo economico (Avv. Stato) e altro (n.c.) - TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. I - 26 marzo 2010, n. 209

DIRITTO DEMANIALE - MARE E COSTE - Porti - Piano regolatore portuale - Approvazione di un progetto definitivo - Conformità al piano regolatore esistente - Vincolatività - Esclusione - Art. 6, c. 6 D.P.R. n. 509/97 - L.r. Sicilia n. 4/03. Ai sensi dell’art. 6, comma 6, DPR n.509/97 come inserito dall’art. 75, comma 8, l. reg. Sicilia n. 4/03, l’approvazione di un progetto definitivo equivale ad approvazione del piano regolatore portuale ai sensi dell’art. 30 l. reg. n.21/85, sia che la richiesta di concessione pervenga da un soggetto privato, sia che venga avanzata dal comune territorialmente competente. Ciò determina ope legis, l’approvazione del piano regolatore portuale quale diretta conseguenza dell’approvazione del progetto definitivo, e non la necessaria conformazione del progetto al piano regolatore esistente. Non è, in altri termini, vincolante in sede di disamina e di approvazione di un progetto portuale la conformità al piano regolatore portuale esistente ed efficace: a maggior ragione non possono essere considerate vincolanti le mere previsioni di un piano regolatore in itinere. Pres. Ferlisi, Est. Guzzardi - A. s.p.a. (avv. Lo Duca) c. Autorita' Portuale di Catania (Avv. Stato) e Provincia Regionale di Catania (avv. Salemi). TAR SICILIA, Catania, Sez. III - 26 gennaio 2010, n. 98

DIRITTO DEMANIALE - MARE E COSTE - Porti - Progetti preliminari Conferenza di servizi - DPR 509/97 - L.r. Sicilia n. 4/03 - Compatibilità con gli interessi di cui al c. 7 - Valorizzazione turistico-economica - Tutela del paesaggio e dell’ambiente - Sicurezza della navigazione. La conferenza di servizi, a norma dell’art. 5 comma 5 del DPR n. 509/97, recepito in Sicilia con l. r. n. 4/03 può disporre adeguamenti dei progetti preliminari a motivate prescrizione al fine di consentirne la compatibilità con gli interessi pubblici in gioco individuati, nel successivo comma 7, nella valorizzazione turistico ed economica della regione, nella tutela del paesaggio e dell’ambiente e nella sicurezza della navigazione, parametri questi che, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo, sono presi a fondamento della decisione della conferenza di scegliere l’istanza da ammettere alle successive fasi della procedura. Pres. Ferlisi, Est. Guzzardi - A. s.p.a. (avv. Lo Duca) c. Autorita' Portuale di Catania (Avv. Stato) e Provincia Regionale di Catania (avv. Salemi). TAR SICILIA, Catania, Sez. III - 26 gennaio 2010, n. 98

DIRITTO DEMANIALE - DIRITTO URBANISTICO - Regione Puglia - L. r. n. 56/80 - Demanio marittimo - Fascia di rispetto - Vincolo di inedificabilità - Natura assoluta temporanea - Zone A, B e C - Possibilità di edificazione - Art. 33 L. n. 47/85. Il vincolo di inedificabilità posto dall’ art. 51 lettera h) l. r. Puglia 31 maggio 1980, n. 56 ha natura tendenzialmente assoluta, benché temporanea (Consiglio di Stato, Sez. V, 15 novembre 1999, n. 1914, T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 2 febbraio 2006, n. 309, T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 23 giugno 2005, n. 3492), fatta eccezione per le zone A, B e C, ove la possibilità di edificazione può sussistere anche nelle aree poste a meno di 300 mt dal mare, venendo meno così l’assolutezza del vincolo ai fini dell’applicazione dell’art 33 l.47/85. Pres. Morea, Est. Amovilli - G.E.e altri (avv.ti La Gala e Violante) c. Comune di Bari (avv.ti Baldassarra e Valla) e Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali (Avv. Stato). TAR PUGLIA, Bari, Sez. II - 17 dicembre 2009, n. 3239

DIRITTO DEMANIALE - Costruzione abusiva di manufatti in suolo demaniale - Natura di reato permanente - DPR n. 380/2001 - Art. 1161 codice della navigazione, mod. dall'art. 19 D. L.vo n. 96/2005, e succ. art. 3 del D. L.gs n. 151/2006. La costruzione abusiva di manufatti in suolo demaniale costituisce un reato a carattere permanente fino a quando non venga rimossa l'occupazione arbitraria del suolo stesso mediante il ripristino della libera disponibilità pubblica dell'area demaniale (Cass. Pen, sez. II sent. 30/04/1986, n. 269). Pres. Lupo Est. Marmo Ric. Di Paolo. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III 11/09/2009 (Ud. 23/06/2009) Sentenza n. 35210

DIRITTO DEMANIALE - Rilascio illegittimo del permesso di costruire in prossimità della linea doganale o demaniale - Reato di costruzione abusiva - Sussistenza - Collusione con il soggetto che ha rilasciato l’autorizzazione - Necessità - Esclusione. Al fine di ritenere sussistente il reato di costruzione abusiva in prossimità della linea doganale o nel mare territoriale non è necessaria la collusione con il soggetto che ha rilasciato l'illegittimo permesso di costruire. Pres. Lupo Est. Marmo Ric. Di Paolo. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III 11/09/2009 (Ud. 23/06/2009) Sentenza n. 35210

DIRITTO DEMANIALE - Occupazione dello spazio demaniale marittimo arbitraria - Efficace titolo concessorio - Necessità - Reato di cui all'art. 1161 del cod. nav.. Si configura il reato di cui all'art. 1161 del codice della navigazione, nei casi in cui, l'occupazione dello spazio demaniale marittimo è arbitraria, in sostanza, allorquando non sia legittimata da un valido ed efficace titolo concessorio". (Cass. Pen. sez. III 23/09/2008, n. 40029). Pres. Lupo Est. Marmo Ric. Di Paolo. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III 11/09/2009 (Ud. 23/06/2009) Sentenza n. 35210

DIRITTO DEMANIALE - MARE E COSTE - Delimitazione del demanio marittimo - Art. 32, c. 1 Cod. Nav. - Circostanze che ne comportano la necessità - Situazione di incertezza . L’individuazione della delimitazione del demanio marittimo - di regola discrezionale - diviene obbligatoria allorché ciò “sia necessario” (cfr. art. 32, c. 1, Cod. nav.): la situazione di incertezza è una delle ipotesi in cui, al fine di preservare il patrimonio pubblico, tale adempimento va effettuato. Pres. Adamo, Est. La Greca - P.A. (avv.ti Ferrari, Genna e Bonafede) c. Comune di Campobello di Mazara (n.c.). T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. III - 14/07/2009, sentenza n. 1292

MARE E COSTE - Porti - Concessioni di beni del demanio marittimo - Art. 105, d.lgs. n. 112/98 - Competenza statale - Limiti - Fattispecie. L’art. 105 secondo comma lettera l) del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n° 112 -nel testo introdotto dall’art. 9 della Legge 16 Marzo 2001 n° 68 (statuente che: “Sono conferite alle Regioni le funzioni relative … al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia; tale conferimento non opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con il D.P.C.M. 21 Dicembre 1995, pubblicato nella G.U. n° 136 del 12 Giugno 1996 e ss.mm. Nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale il conferimento decorre dal 1° Gennaio 2002”)- nel delineare gli ambiti sottratti al conferimento alle Regioni, non ha richiamato indistintamente tutte le aree riportate nell’elencazione contenuta nel D.P.C.M. 21 Dicembre 1995, ma esclusivamente quelle ivi analiticamente e specificamente individuate come di preminente interesse nazionale. (Fattispecie relativa ad un porto - non finalizzato alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, né di rilevanza economica internazionale o nazionale - per il quale le funzioni amministrative in materia di rilascio delle concessioni demaniali marittime, ivi comprese le licenze suppletive contemplate dall’art. 24 del Regolamento di attuazione del Codice della Navigazione, appartengano alla Regione Puglia, e non più all’Autorità statale marittima). Pres. Ravalli, Est. Manca - D.T.G. (avv. Pellegrino) c. Regione Puglia (avv. Cantobelli) e Comune di Nardò (avv. Quinto). T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 19/06/2009, n. 1594

MARE E COSTE - Demanio marittimo - Concessione di beni demaniali - Amministrazione marittima - Potere discrezionale - Diniego sulla base dell’intenzione del Comune di adottare un piano di riassetto urbanistico - Illegittimità. Anche se l’amministrazione marittima, nel rilascio di concessioni di beni demaniali, esercita un potere discrezionale ai sensi dell’art. 36, comma 1, del codice della navigazione, non è legittimo denegare una concessione demaniale unicamente sulla base dell’intenzione, da parte del Comune, di dotarsi di un piano di riassetto urbanistico. Diversamente opinando si consentirebbe all’amministrazione di vietare, senza alcun limite temporale, qualsiasi iniziativa privata sulla base di meri intendimenti pianificatori della stessa; il che non è consentito dal sistema. (cfr. C.d.S. Sez. VI n. 8094/2004). Pres. Corsaro, Est. Bucchi - M. s.n.c. e altri (avv. Zaza D'Aulisio) c. Comune di Gaeta (n.c.) e Capitaneria di Porto di Gaeta (Avv. Stato). T.A.R. LAZIO, Latina, Sez. I - 6 maggio 2009, n. 423

MARE E COSTE - Demanio marittimo - Concessioni di particolare importanza - Obblighi di pubblicità - Art. 18 Reg. Navigazione - Derogabilità - Esclusione. La decisione inerente la pubblicazione della domanda di concessioni demaniali marittime di particolare importanza, prevista dall'art. 18 del regolamento del Codice della Navigazione Marittima (d.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328, come modificato dal d.P.R. 18 aprile 1973 n. 1085), non può ritenersi demandata alla pura discrezionalità dell'amministrazione, dovendosi apprezzare l’importanza della concessione secondo criteri obiettivi, da esternarsi compiutamente, onde consentire il sindacato del g.a. in ordine al corretto esercizio del potere amministrativo (Consiglio Stato , sez. VI, 26/10/2006, n. 6421). Sicché, nessun aspetto della procedura volta ad attribuire le concessioni demaniali marittime è sottraibile, per ovvie ragioni legate all’esigenza di trasparenza del procedimento, all’obbligo di pubblicità via via imposto da singole disposizioni del Codice della Navigazione e dal regolamento attuativo. Pres. Ruoppolo, Est. Taormina - I. s.p.a. (avv.ti Cocchi e Vaiano) c. G. s.p.a. (avv.ti Inglese e Vinti) (annulla T.A.R. Liguria, Sez. I, n. 546/2004). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 1/07/2008 (Ud. 6/05/2008), sentenza n. 3326

MARE E COSTE - Demanio marittimo - Art. 37, c. 2 cod. nav. - Diritto di insistenza - Presupposti. L'applicazione del principio sancito dall'art. 37, comma 2, c. nav., secondo cui in caso di rinnovo di una concessione di area appartenente al demanio marittimo deve essere data la precedenza al precedente concessionario (cosiddetto diritto di insistenza), è subordinato all'idonea pubblicizzazione della procedura relativa al rinnovo, all'effettiva equipollenza delle condizioni offerte dal precedente concessionario rispetto agli altri aspiranti nonché alla necessità di depurare la procedura dai fattori di vantaggio derivanti in capo al precedente concessionario dalla pregressa titolarità della concessione o di altro rapporto concessorio funzionalmente collegato al primo. (Consiglio Stato , sez. VI, 25 gennaio 2005, n. 168). Pres. Ruoppolo, Est. Taormina - I. s.p.a. (avv.ti Cocchi e Vaiano) c. G. s.p.a. (avv.ti Inglese e Vinti) (annulla T.A.R. Liguria, Sez. I, n. 546/2004). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 1 luglio 2008 (6 maggio 2008), sentenza n. 3326

URBANISTICA E EDILIZIA - Concessione demaniale marittima - Violazione di norme urbanistiche - Comitato - Tutela dell’interesse comune - Legittimazione ad agire - Fondamento. La legittimazione ad agire, per violazione di norme urbanistiche, in capo al Comitato è la stessa che avrebbe avuto anche uno solo dei suoi componenti quale soggetto proprietario di immobili ubicati in prossimità del sito su cui incide il provvedimento asseritamente illegittimo, non potendosi concepire che diritti esercitabili da soggetti, singolarmente considerati, non lo possano essere dal comitato dagli stessi formato, a tutela dell’interesse comune. Pres. Barbagallo - Est. De Francisco - Italnautica s.r.l., (avv.ti Gullo e Pellegrino) c. Comitato Spontaneo Salvare l’Addaura (avv. Pitruzzella) ed altri (conferma T.A.R. per la Sicilia - sede di Palermo (sez. I) - n. 1666 del 18 luglio 2006). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per la Regione Sicilia 6 Marzo 2008 Sentenza n. 144

URBANISTICA E EDILIZIA - Concessione demaniale marittima - Proposizione di azioni giurisdizionali - Legittimazione ad impugnare - Comitato - Requisiti. La legittimazione ad impugnare provvedimenti, in capo al Comitato, deve essere ricercata non tanto sulla base delle disposizioni che consentono la proposizione di azioni giurisdizionali alle associazioni ambientaliste, ma in considerazione della posizione di proprietari di immobili limitrofi a quella oggetto della concessione. In sintesi, non rileva il numero dei soggetti che siano insorti contro la concessione ma rileva, da un lato, che la legittimazione del comitato coincide con quella di almeno uno dei suoi componenti e, dall’altro, che il vaglio di legittimità si svolge in modo identico che se l’impugnativa fosse stata proposta da una sola persona. Pres. Barbagallo - Est. De Francisco - Italnautica s.r.l., (avv.ti Gullo e Pellegrino) c. Comitato Spontaneo Salvare l’Addaura (avv. Pitruzzella) ed altri (conferma T.A.R. per la Sicilia - sede di Palermo (sez. I) - n. 1666 del 18 luglio 2006). C.G.A. Sicilia 6/03/2008 Sentenza n. 144

DEMANIO MARITTIMO - Realizzazione di uno stabilimento balneare - Concessione di un’area demaniale marittima - Diniego - Interesse pubblico - Mantenimento della libera fruizione - Criteri per il rilascio delle concessioni - Posizione di diritto soggettivo - Esclusione. E' legittimo il diniego della concessione di un’area demaniale marittima (mq 1265 circa di superficie) per la realizzazione di uno stabilimento balneare, (località “Baia verde” del Comune di Gallipoli), in quanto “il progetto di cui trattasi riguarda una spiaggia (arenile) che risulta essere una delle ultime rimaste al libero uso pubblico in detta località, per cui “è intendimento della Capitaneria di Porto continuare a mantenere la libera fruizione del segmento demaniale marittimo oggetto della richiesta” (il progetto presentato non rispondeva “all’attuale interesse pubblico”). Pertanto, in via generale nonostante “i criteri per il rilascio delle concessioni”, è l’Autorità competente a valutare quale sia la situazione che meglio corrisponde all’interesse pubblico, e che la fissazione di criteri generali non vincola l’Amministrazione all’accoglimento di ogni istanza, quasi che la posizione degli istanti sia divenuta una posizione di diritto soggettivo all’ottenimento della concessione richiesta. Pres. Trotta - Est. Romeo - Della Rocca Tiziana e Isceri Michele (avv. Pastore) c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e nei confronti Capitaneria di Porto di Gallipoli (Avv. gen. Stato) (conferma sentenza n. 2654/2007 T.A.R. per la Puglia, sez. I di Lecce). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 19/10/2007 (Cc. 05/06/2007), Sentenza n. 5452

DEMANIO MARITTIMO - Perimetrazione - Assenza di situazione di oggettiva incertezza - Emergenze catastali - Idoneo supporto istruttorio - Circostanze che rendono incerto il confine tra beni privati e beni demaniali - Esempi. In assenza di situazioni di oggettiva incertezza, le emergenze catastali possono costituire idoneo supporto istruttorio per individuare casi di illegittima occupazione dei beni demaniali, atteso che, a termini dell’art. 950 c.c., le mappe catastali rappresentano comunque mezzi di prova dotati di sufficiente grado di attendibilità. La situazione di obiettiva incertezza, che impedisce il ricorso sic et simpliciter alle mappe catastali ed obbliga l’amministrazione all’espletamento della procedura di delimitazione in contraddittorio di cui all’art. 32 cod. nav., può scaturire da diversi fattori consistenti in circostanze di fatto o di diritto che rendono scarsamente percepibile il limite della linea confinaria, creando confusione fra le rispettive estensioni dei beni privati e di quelli demaniali. Si rammentano, come esempi, le contestazioni dei confini effettuate sulla base dei titoli di acquisto o delle sentenze dei tribunali, l’obsolescenza delle mappe catastali a fronte dell’avvenuta antropizzazione del territorio o dell’assetto mutevole delle coste originato dalla continua azione dei marosi e delle correnti (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 20 giugno 2005 n. 1116), la contraddittorietà delle risultanze catastali ed, in genere, l’emersione di seri elementi documentali comprovanti la natura non demaniale dell’area interessata (cfr. C.G.A. Sicilia, 25 giugno 1990 n. 205). Pres. Romano, Est. Dell’Olio - P.M. (avv.ti Mauro e Mauro) c. Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Capitaneria di Porto di Vibo Valentia (Avv. Stato) - T.A.R. CALABRIA, Catanzaro, Sez. II - 4 giugno 2007, n. 675

DEMANIO - Mare e coste - Impianto costiero di distribuzione di carburanti - Strutture destinate alla diretta fruizione del mare - Rientra - Art. 15, L.R. Sicilia n. 78/1976. Gli impianti costieri di erogazione del carburante alle imbarcazioni da diporto sono opere destinate alla diretta fruizione del mare (oltre che indispensabili per una sua specifica ed assai rilevante modalità di fruizione), ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 15, lettera a), della legge regionale n. 78/1976, la quale - in deroga al principio di inedificabilità assoluta nella fascia di 150 metri dalla battigia - consente la realizzazione delle opere e degli impianti destinati, per l’appunto, alla diretta fruizione del mare. È infatti opera destinata alla diretta fruizione del mare ogni infrastruttura che sia concretamente destinata a rendere possibile o migliore, ad una collettività aperta (e quand’anche non totalitaria) di potenziali utenti, l’uso del mare. Restano escluse le sole opere di uso strettamente privato, vale a dire non aperte all’uso pubblico, neppure a titolo oneroso. Pres. Virgilio, Est. De Francisco - G. s.a.s. (avv.ti Pitruzzella e Comandè) c. Assessorato Regionale Beni Culturali e Ambientali e altri (Avv. Stato) e altri (n. c.) (riforma T.A.R. Sicilia, Palermo n. 1713/06). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per la Regione Siciliana - 18 maggio 2007 (c.c. 01/02/2007), sentenza n. 390

DEMANIO MARITTIMO - Rinnovo concessione - Diritto di insistenza - Pretesa incondizionatamente tutelata - Esclusione - Interesse pubblico - Gara - Legittimità - Art. 37, cod.nav. s.m.i.. In sede di rinnovo di concessione, l’art. 37, del cod.nav. s.m.i, riconosce al precedente concessionario il diritto ad essere preferito rispetto agli altri aspiranti alla concessione. Il suddetto diritto di insistenza, però, non configura una pretesa incondizionatamente tutelata, ma solo un limite alla discrezionalità dell'amministrazione che, nello scegliere il nuovo concessionario, deve tener conto della posizione del precedente che potrebbe risentire un danno dalla cessazione dell'attività (Consiglio Stato, sez. IV, 29 novembre 2000, n. 6321). Conseguentemente, di fronte ad un prevalente interesse pubblico, la scelta dell’ amministrazione di indire una gara per l’affidamento della concessione in luogo del rinnovo è legittima. Pres. Virgilio, Est. Trovato,  CLUB THALATTA s.r.l. (Avv. Pitruzzella, Vaiano e Notarnicola) c. REGIONE SICILIANA e altri (Avv. Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo), Comune di Acicastello (Avv. Taranto), Associazione Mare 2000 (vitale) e altri (n. c.) (conferma T.A.R. Sicilia - Sezione staccata di Catania (sez. III) - n. 2017/04 del 5 agosto 2004). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per la Regione Siciliana - 29 Gennaio 2007 (c.c. 08/06/2006), Sentenza n. 9

DEMANIO MARITTIMO - Affidamento concessione - Avviso pubblico - Ricorso - Legittimazione attiva - Precedente concessionario - Mancata partecipazione alla procedura selettiva - Esclusione. Nell’ipotesi di gara per l’affidamento di concessione la mancata partecipazione da parte del precedente concessionario alla procedura selettiva, comporta un difetto di interesse a far valere gli asseriti vizi ad essa attinenti nonchè quelli degli atti conseguenziali (cfr, per il principio generale, sia pure in fattispecie diversa, Consiglio Stato, sez. V, 14 maggio 2003, n. 2572). La posizione di precedente concessionario, infatti, non incardina alcuna posizione giuridica legittimante il ricorso contro l’avviso pubblico, a prescindere dalla partecipazione alla procedura. Pres. Virgilio, Est. Trovato, CLUB THALATTA s.r.l. (Avv. Pitruzzella, Vaiano e Notarnicola) c. REGIONE SICILIANA e altri (Avv. Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo), Comune di Acicastello (Avv. Taranto), Associazione Mare 2000 (vitale) e altri (n. c.) (conferma T.A.R. Sicilia - Sezione staccata di Catania (sez. III) - n. 2017/04 del 5 agosto 2004). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per la Regione Siciliana - 29 Gennaio 2007 (c.c. 08/06/2006), Sentenza n. 9

DEMANIO MARITTIMO - Capitaneria di porto - Istanza di rilascio di concessione - Procedimento - Avviso di integrazione documentale - Mancata specificazione della potestà di negare la concessione - Illegittimità - Esclusione. La mancata specificazione da parte della Capitaneria di porto, nell’avviso di integrazione documentale, della potestà di negare il rilascio di una concessione non esclude la configurabilità della potestà medesima, in presenza di un pubblico interesse contrario al rilascio della concessione. Nella specie, inoltre,si è avuto riguardo al principio della conservazione degli atti giuridici, che giustifica la scelta di limitare il numero di concessioni rispetto a quelle previste ab origine come possibili. (cfr. C.G.A. per la Regione Siciliana n. 2 del 29/01/2007) Pres. Virgilio, Est. Trovato, A.R.D.D. (Avv. Vitale) c. REGIONE SICILIANA e altri (Avv. Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo) e altri (n. c.) (conferma T.A.R. Sicilia - Sezione staccata di Catania (sez. III) - n. 2367/04 del 27 agosto 2004). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per la Regione Siciliana - 29 Gennaio 2007 (c.c. 08/06/2006), Sentenza n. 1

Demanio marittimo - Aree demaniali - Mare e coste - Procedimento di delimitazione ex art. 32 cod. nav. - Situazioni di incertezza oggettiva - Procedura doverosa. Il procedimento di delimitazione di cui all’art. 32 del codice della navigazione è presupposto indispensabile per il legittimo esercizio dei poteri di polizia demaniale marittima, tutte le volte che sussista un’incertezza obiettiva con riguardo ai confini dell’area demaniale, con la conseguenza che la mancanza di tale passaggio si riverbera in illegittimità della relativa ingiunzione di sgombero (cfr. TAR Calabria Catanzaro, Sez. I, 14 luglio 2003 n. 2315; TAR Calabria Catanzaro, Sez. II, 7 marzo 2003 n. 544; TAR Calabria Reggio Calabria 4 luglio 2002 n. 633; TAR Calabria Catanzaro, Sez. II, 11 giugno 2001 n. 932). L’incertezza oggettiva può scaturire da diversi fattori, consistenti in circostanze di diritto o di fatto che rendono scarsamente percepibile il limite della linea confinaria, creando confusione fra le rispettive estensioni dei beni privati e di quelli demaniali. In tali casi, il procedimento di delimitazione perde i suoi connotati di attività discrezionale quanto all’an per acquistare le caratteristiche di procedura doverosa d’ufficio, cui il capo del comportamento marittimo deve necessariamente attendere per accertare gli esatti confini del demanio (cfr. C.G.A. Sicilia, 5 aprile 2002 n. 117). Pres. Biancofiore, Est. Dell’Olio - C.C. (avv. Matacera) c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Crotone (Avv. Stato) - T.A.R. CALABRIA, Catanzaro, Sez. II - 13 novembre 2006, n. 1313 (vedi: sentenza per esteso)

Demanio marittimo - Aree demaniali - Mare e coste - Confini del demanio - Determinazioni catastali - Utilizzabilità - Limiti. Le determinazioni catastali possono essere poste a base dell’attività di polizia demaniale marittima, ai fini della corretta individuazione dei confini del demanio, solo quando non si versi in situazioni di incertezza obiettiva, occorrendo in tali casi l’intervento dell’apposita procedura di delimitazione contemplata dai citati artt. 32 cod. nav. e 58 reg. esec. (cfr. TAR Sicilia Palermo, Sez. I, 10 aprile 2002 n. 947). Pres. Biancofiore, Est. Dell’Olio - C.C. (avv. Matacera) c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Crotone (Avv. Stato) - T.A.R. CALABRIA, Catanzaro, Sez. II - 13 novembre 2006, n. 1313 (vedi: sentenza per esteso)

Demanio marittimo - Mare e coste - Urbanistica ed edilizia - Regione Siciliana - L.R. 78/76 - Divieto di edificare nella fascia di 150 m dal mare - Costruzioni accessorie agli immobili esistenti - Deroga - Inconfigurabilità. Il divieto di edificare nella fascia di 150 metri dal mare, in vigenza dell’art. 15 della legge reg. sic. n. 78/1976, non contempla alcuna deroga per le costruzioni accessorie agli immobili già esistenti (nella specie: il vano adibito a cisterna). Pres. Giallombardo, Est. Malsano - M.R.P.C. (avv. Capasso) c. Soprintendenza BB.CC.AA. Palermo e altro (Avv. Stato) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 8 novembre 2006, n. 2812

Demanio marittimo - Struttura precaria in zona sottoposta a vincolo ambientale - Opera stagionale mantenuta in via permanente - Permesso di costruire - Nulla osta ambientale - Necessità - Fattispecie: Chiosco-bar - D.P.R. 380/2001 e 40 c.p.. Il mantenimento in opera come permanente di struttura edile autorizzata come precaria configura una condotta punibile in base al combinato disposto dell’art. 20 lett. c) legge 47/1985 (poi art. 44 lett. c) D.P.R. 380/2001 e 40 c.p.. Fattispecie: realizzazione di un box in struttura metallica, adibito a chiosco-bar, in zona sottoposta a vincolo ambientale (entro Ia fascia dei trenta metri dal demanio marittimo), inizialmente autorizzata come opera stagionale e poi mantenuta in via permanente, senza la necessaria concessione edilizia (ora permesso di costruire). Pres. Vitalone Est. Onorato Ric. Sciavilla. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 11 settembre 2006 (Ud. 06/06/2006), Sentenza n. 29871 (vedi: sentenza per esteso)

Demanio marittimo - Aree demaniali - Sdemanializzazione tacita - Inconfigurabilità - Appartenza di un bene al demanio marittimo - Previa promozione del procedimento di delimitazione ex art. 32 cod. nav. - Necessità - Esclusione. La demanialità è una qualità del territorio che deriva direttamente dalla legge, sicchè i beni che ne sono oggetto sfuggono a qualsiasi forma di sdemanializzazione tacita, potendosi attuare quella espressa mediante uno specifico provvedimento di carattere costitutivo della competente autorità amministrativa. Per la determinazione dell'appartenenza o meno di un bene al demanio marittimo, e quindi, per la definizione dell'oggetto della tutela penale, non è necessario la previa promozione del procedimento di delimitazione di cui all'art. 32 cod. nav., trattandosi di qualità, quella demaniale appunto, discendente direttamente dalla legge (Cass. Pen. 31.5.2002, sez. III, n. 21386). TRIBUNALE di Santa Maria Capua Vetere - Sez. I penale - 24 luglio 2006, Sentenza n. 1104 (vedi: sentenza per esteso)

Demanio marittimo - Aree demaniali - Ritardo della P.A. nella repressione di illeciti su area demaniale - Responsabile della occupazione senza titolo - Cessazione della responsabilità penale - Esclusione. Il ritardo della pubblica amministrazione nella repressione di eventuali illeciti su area demaniale, se implica una possibile responsabilità per omissione di atti di ufficio a carico degli organi di controllo dello Stato e degli enti locali, non può mai sortire effetti di esclusione della responsabilità penale nei confronti del responsabile della occupazione senza titolo e, perciò, arbitraria (Cass. 22.2.1996, n. 865) TRIBUNALE di Santa Maria Capua Vetere - Sez. I penale - 24 luglio 2006, Sentenza n. 1104 (vedi: sentenza per esteso)

Demanio marittimo - Aree demaniali - Articolo 1161 cod. nav. - Distinte ipotesi contravvenzionali. L'art. 1161 del Codice della Navigazione prevede quattro ipotesi contravvenzionali distinte: "l'arbitraria occupazione di spazio del demanio marittimo", l'esercizio di attività che ne "impediscono l'uso pubblico", l'esecuzione in tali zone di "innovazioni non autorizzate" e l'"inosservanza delle disposizioni degli artt. 55, 714 e 716 cod. nav.". La distinzione tra le predette ipotesi appare chiara, riguardando la prima "l'abusiva occupazione diretta" del demanio marittimo; la seconda l'esercizio di attività impeditive dell'uso pubblico che possano svolgersi anche in zone non demaniali e di proprietà privata; la terza l'esecuzione di innovazioni non autorizzate anche in presenza di un rapporto concessorio; la quarta le utilizzazioni della proprietà privata in contrasto con i vincoli, a favore del pubblico demanio marittimo, previsti dal codice della navigazione. TRIBUNALE di Santa Maria Capua Vetere - Sez. I penale - 24 luglio 2006, Sentenza n. 1104 (vedi: sentenza per esteso)

Demanio marittimo - Aree demaniali - Articolo 1161 cod. nav. - Impedimento dell’uso pubblico del demanio - Reato a forma libera. L'art. 1161 cod. nav. non pone alcuna limitazione riguardo i modi e ai termini in cui l'impedimento dell’uso pubblico del demanio deve essere realizzato per divenire penalmente rilevante. Ne deriva che il reato configurato è a forma libera, in quanto il precetto penale comprende qualsiasi tipo di condotta che, al di fuori dell'occupazione diretta, impedisca tale uso, ad esempio, precludendovi o anche semplicemente rendendovi più difficile l'ingresso mediante opere realizzate in zona limitrofa a quella demaniale. In tale ottica, si rende colpevole del reato previsto dall'art. 1161 cod. nav. colui che, pur senza occupare direttamente una zona demaniale, ne impedisce tuttavia l'uso pubblico mediante l'esecuzione nella sua proprietà di opere, quali sbarramenti, recinzioni, cancelli e simili, che se non negano in diritto, ostacolano comunque in concreto l'esercizio di fatto delle facoltà di raggiungere il demanio e, quindi, di usufruirne secondo la destinazione che gli è propria. TRIBUNALE di Santa Maria Capua Vetere - Sez. I penale - 24 luglio 2006, Sentenza n. 1104 (vedi: sentenza per esteso)

Demanio marittimo - Aree demaniali - Artt. 54 e 55 cod nav. - Occupazione di un bene demaniale - Natura - Reato permanente. La occupazione di un bene demaniale (anche mediante esecuzione di innovazioni non autorizzate) del demanio marittimo (art. 54 cod. nav.) costituisce un reato permanente dal momento che la condotta illecita si compie con il fatto della presa di possesso del bene e si protrae per tutto il tempo in cui questa persiste; e che, invece, nel caso di esecuzione non autorizzata di operare nella zona di rispetto dello stesso demanio (art. 55 cod. nav.) l'azione vietata si perfezione ed esaurisce con la materiale attuazione dell'opera stessa, la quale va dall'inizio alla ultimazione dei lavori, con la conseguente configurabilità di una permanenza circoscritta nell'ambito di questi due momenti. TRIBUNALE di Santa Maria Capua Vetere - Sez. I penale - 24 luglio 2006, Sentenza n. 1104 (vedi: sentenza per esteso)

Demanio marittimo - Occupazione di suolo demaniale - Autorizzazione pluriennale, ma per determinati periodi - Mantenimento delle strutture in modo continuativo - Reato di cui all'art. 1161 cod. nav. - Configurabilità. L'occupazione del suolo demaniale è illegittima anche se effettuata in periodi diversi da quelli consentiti dal titolo autorizzatorio, atteso che il diritto di godimento del bene demaniale deve essere esercitato nei limiti fissati dall'atto che lo ha costituito, configurandosi in caso diverso il reato di cui all'art. 1161 cod. nav.. (Nell'occasione la Corte ha ritenuto configurato il reato de qua in una ipotesi nella quale, pur in presenza di una autorizzazione pluriennale, il periodo d'uso era limitato alla stagione balneare, osservando come il titolo legittimante consentisse al concessionario di non richiedere il rinnovo della concessione alla scadenza di ogni periodo balneare, ma non lo autorizzasse a mantenere le strutture oltre tale periodo). Pres. De Maio G. Est. Petti C. Rel. Petti C. Imp. Rubrichi. P.M. Passacantando G. (Conf.), (Rigetta, Trib. lib. Lecce, 23/12/2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 20/04/2006 (Ud. 22/03/2006), Sentenza n. 13957 (vedi: sentenza per esteso)

Demanio marittimo - Regione Siciliana - Fascia di 150 metri dalla battigia - Inedificabilità assoluta - Deroga - L.R. 37/85 - Opere destinate alla fruizione del mare - Nozione - Interpretazione restrittiva. La deroga all’inedificabilità assoluta nella fascia di 150 metri dalla battigia, prevista dall’art. 23 della L.R. Sicilia n. 37/85, presuppone una corretta definizione di “opere destinate alla diretta fruizione del mare”: come tali si devono intendere - secondo un’interpretazione necessariamente restrittiva correlata alla funzione derogatoria al vincolo della norma -, gli impianti, da un lato, che debbono, oggettivamente e per loro stessa natura, essere collocati in prossimità del mare o della costa, quali ad esempio gli stabilimenti balneari, i pontili, i porti, le darsene, i ricoveri dei natanti; e che, dall’altro lato, consentano l’uso collettivo del bene pubblico (con esclusione, quindi, delle opere che sono atte a consentire la fruizione della risorsa unicamente da singoli). Una diversa interpretazione svuoterebbe totalmente il contenuto e l'efficacia del principio introdotto nell'ordinamento con la norma de qua, rendendo non conseguibile il fine posto a fondamento della norma che è costituito dalla tutela delle coste, del paesaggio, e della fruizione del mare da parte della collettività (T.A.R. Sicilia, Palermo,sez. I, 14 ottobre 2004, n. 2282; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 19 luglio 2005, n. 1165; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 14 dicembre 2005, n. 7406) Pres. Monteleone, Est. Sinatra - M.G. (avv. Raimondi) c. Comune di San Vito lo Capo e altro (n.c.) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. III - 14 marzo 2006, n. 574

Demanio marittimo - Regione Siciliana - Divieto di edificazione ex L.R. 78/76 - Destinatari - Amministrazioni comunali in sede di formazione degli strumenti urbanistici - Privati - Vincolo assoluto e diretto. Il divieto di edificazione sancito dall’art. 15 della legge reg.le n. 78/1976 ha come destinatari, in base alle successive leggi reg.li 30 aprile 1991, n. 15 (art. 2) e 31 maggio 1994, n. 17 (art. 6), non soltanto le amministrazioni comunali in sede di formazione degli strumenti urbanistici, ma anche i privati che intendano procedere a lavori di costruzione entro detta fascia di rispetto. Ne consegue l'esclusione dalla concessione o autorizzazione in sanatoria per tutte le costruzioni eseguite entro i 150 metri dalla battigia. Il vincolo di inedificabilità di cui all’art. 15 della l. reg. n. 78/76 è, perciò, assoluto e diretto essendo la norma in argomento di azione e non di relazione (cfr., fra le tante, C.G.A., 21 febbraio 2000, n. 70; 25 maggio 2000, n. 250; 2 novembre 2001, n. 617; 5 dicembre 2002, n. 651). Pres. Monteleone, Est. Sinatra - M.G. (avv. Raimondi) c. Comune di San Vito lo Capo e altro (n.c.) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. III - 14 marzo 2006, n. 574

Demanio marittimo - Provvedimenti repressivi di abusi edilizi - Avviso di avvio del procedimento - Necessità - Esclusione. I provvedimenti repressivi di abusi edilizi non devono essere preceduti dall'avviso dell'inizio del procedimento, né abbisognano di congrua motivazione, trattandosi di procedimenti tipizzati e vincolati e considerato che i provvedimenti sanzionatori presuppongono un mero accertamento tecnico sulla consistenza delle opere realizzate, nonchè sul carattere non assentito delle medesime (Cons. Stato, sez. IV, 30 marzo 2000, n. 1814; T.A.R. Campania, sez. IV, 28 marzo 2001, n. 1404, 14 giugno 2002, n. 3499, 12 febbraio 2003, n. 797; T.A.R. Sicilia, Catania sez. III, 3 marzo 2003, n. 374). Pres. Monteleone, Est. Sinatra - M.G. (avv. Raimondi) c. Comune di San Vito lo Capo e altro (n.c.) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. III - 14 marzo 2006, n. 574

Demanio - Mare e coste - Urbanistica - Vincolo di inedificabilità nella fascia costiera - Urbanistica ed edilizia - Fabbricato abusivo soggetta al vincolo - Istanza di concessione in sanatoria - Diniego - Legittimità - Fondamento - PRG. La legittimità di un provvedimento amministrativo non può che essere verificata con riguardo alle norme, legislative o di natura regolamentare, ed alle prescrizioni urbanistiche vigenti al momento della sua adozione. Nella specie è stata, legittimamente, respinta l’istanza di concessione in sanatoria di un fabbricato abusivo la cui ubicazione in area classificata “F” nelle previsioni di Piano regolatore e soggetta al vincolo di cui all’articolo 14 della legge regionale n. 17 del 19 maggio 1981, fosse autonomamente sufficiente a motivare il provvedimento negativo sulla istanza di concessione in sanatoria ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 47 del 28 febbraio 1985. Provvedimento emesso il 30 dicembre 1986 quando era in vigore il vincolo di inedificabilità nella fascia costiera fino a 150 metri dal mare previsto dalla disposizione legislativa regionale qui richiamata. Tale circostanza inibiva infatti agli organi comunali l’accertamento positivo della c.d. “doppia conformità” richiesta dall’articolo 13 della legge n. 47/1985 per consentire il rilascio di una concessione edilizia in sanatoria per un edificio realizzato senza titolo. Pres. Iannotta - Est. Zaccardi - Congiu (avv. Congiu) c. omune di Quartu S. Elena (avv.ti Di Meo e Murgia), (conferma TAR Sardegna n. 523 del 23 marzo 1993 - 13 maggio 1993). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 3 FEBBRAIO 2006 (c.c. 3.03.2005), sentenza n. 467 (vedi: sentenza per esteso)

Demanio - Mare e coste - Urbanistica - Fascia di 150 metri dalla battigia - Divieto di edificazione - Destinatari - Amministrazioni comunali in sede di formazione degli strumenti urbanistici - Privati. Il divieto di edificazione sancito dall’art. 15 della legge reg.le n. 78/1976 ha come destinatari, in base alle successive leggi reg.li 30 aprile 1991, n. 15 (art. 2) e 31 maggio 1994, n. 17 (art. 6), non soltanto le amministrazioni comunali in sede di formazione degli strumenti urbanistici, ma anche i privati che intendano procedere a lavori di costruzione entro detta fascia di rispetto (fra le tante, sez. II, 15 maggio 1997, n. 860; sez. I, 22 dicembre 2004, n. 2922; sez. II, 23 maggio 2005, n. 805; sez. III, 19 ottobre 2005, n. 3407, 21 ottobre 2005, n. 4107). Ne consegue l'esclusione dalla concessione o autorizzazione in sanatoria per tutte le costruzioni eseguite entro i 150 metri dalla battigia. Pres. ed Est. Monteleone - L. A. (Avv. Manzo) c. Comune di Petrosino (n.c.) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. III - 13 gennaio 2006, n. 36 (vedi: sentenza per esteso)

Mare e coste - Suolo demaniale marittimo - Ingiunzione di sgombero - Controversia - Accertamento del carattere demaniale - Giurisdizione - Giudice ordinario. La controversia che, pur avendo formalmente come oggetto la richiesta di annullamento di un’ingiunzione di sgombero di suolo demaniale marittimo, si risolva essenzialmente nell' accertamento del carattere demaniale o meno del suolo stesso è di pertinenza del giudice ordinario (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 17 aprile 1985, n. 129). Ciò in quanto la posizione che fa valere il soggetto che assume di essere proprietario dell' immobile di cui è ingiunto lo sgombero è di diritto soggettivo, ancorché l' impugnazione sia rivolta contro il provvedimento ingiuntivo. Pres. Passanisi, Est. Caruso - A.M. (Avv.ti A. Mazzone, G. Mazzone, Giovine, Salmaso e Panuccio) c. Capitaneria di Porto di Reggio Calabria (Avv. Stato) - T.A.R. CALABRIA, Reggio Calabria - 8 settembre 2005, n. 1399

Mare e coste - Ripascimento dell'arenile e riposizionamento della scogliera - Conferenza di servizi decisoria - Area naturale protetta marina e Ministero dell'Ambiente - Partecipazione - Necessità - Art. 13 c. l. n. 394/1991 e art. 5 del DPR n. 120/2003. In sede di conferenza di servizi decisoria, finalizzata all'approvazione di lavori di ripascimento dell'arenile e di riposizionamento della scogliera ricadenti in area naturale protetta, è richiesta la partecipazione del Consorzio di gestione dell'area protetta interessata e del Ministero dell'Ambiente, in forza dell'art. 13 c. l. n. 394/1991 e art. 5 del DPR n. 120/2003. Pres. f.f. Donadono, Est. Passareli di Napoli - W.W.F. Italia ONLUS (Avv. M. Balletta) c. Provincia di Napoli (Avv.ti Di Falco e Cosmai), Regioen Campania e altri (Avv. Stato) e Comune di Massa Lubrense (Avv.ti Pinto, Renditiso e Persico) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I- 8 aprile 2005, n.3579

Mare e coste - Demanio marittimo - Domanda di concessione - Mantenimento dell’uso pubblico - Motivazione specifica - Necessità - Esclusione - Adozione del provvedimento di concessione - Motivazione - Necessità - Sussistenza. La scelta dell'Amministrazione di mantenere l'utilizzazione ad uso pubblico di un bene demaniale, pur in presenza di una domanda di concessione, non richiede una motivazione specifica, apparendo sufficiente la concreta indicazione dell'incompatibilità della nuova destinazione con l'uso pubblico, mentre la motivazione è necessaria nell'ipotesi di adozione di un provvedimento di concessione, dovendo essere indicate le ragioni che inducono a ritenere la destinazione ad un uso diverso da quello istituzionale compatibile e non pregiudizievole per l'interesse generale. Pres. Turco, Est. Aru - E.R. (Avv. Corda) c. Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Porto Torres (Avv. Stato) e altro (n.c.) - T.A.R. SARDEGNA. Sez. I - 3 marzo 2005, n. 275

Demanio marittimo - Urbanistica e edilizia - Condono edilizio - Notevole impatto ambientale della nuova opera - Lesione dell'equilibrio urbanistico del territorio - Sequestro - Sospensione del procedimento - Riferibilità ad ogni tipo di fase - Esclusione - Applicabilità alla sola fase del giudizio - Fondamento - Fattispecie: Condono edilizio in area di demanio marittimo. La sospensione del procedimento penale prevista a seguito della presentazione della domanda di condono edilizio riguarda soltanto la fase del giudizio e non anche quella delle indagini preliminari, destinata a raccogliere mezzi di prova che potrebbero nelle more disperdersi, né quella delle misure cautelari, destinata ad impedire che il reato sia portato a conseguenze ulteriori. Sicché, la presentazione dell'istanza di condono ed il pagamento dell'oblazione non sono ostativi all'emissione del decreto di sequestro degli immobili abusivi e non comportano l'obbligo di restituzione di quelli già sequestrati: essi determinano infatti la sospensione del procedimento principale, ma non di quelli incidentali (in tal senso: Cass. Sez. 3^, 18 febbraio 1997, n. 668, Pajer; 4 dicembre 1995, n. 4262, Cascarino). Pres. Zumbo A.- Est. Grillo C.- Rel. Grillo C.- Imp. Cerasoli.- P.M. Passacantando G. (Conf.). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 22 dicembre 2004, (ud. 9 novembre 2004), Sentenza n. 48986 (vedi: sentenza per esteso)

Demanio marittimo - Reato di cui all'art. 1161 cod. nav. - Delitto di cui all'art. 633 c. p. - Concorso - Configurabilità - Fondamento. La contravvenzione di cui all'art. 1161 cod. nav., abusiva occupazione di spazio demaniale, concorre con il delitto di cui all'art. 633 cod. pen., invasione di terreni o edifici, stante la obiettiva diversità degli interessi tutelati e delle condotte illecite previste dalla due norme, consistente nell'introduzione arbitraria e per un congruo lasso di tempo in terreni o edifici altrui allo scopo di occuparli e trarne profitto nell'ipotesi di cui all'art. 633 cod. pen., e nell'effettiva occupazione del demanio nell'altra ipotesi. Pres.Zumbo A. - Est.Petti C. - Rel. Petti C. - Imp.Coviello - P.M Passacantando G.(Parz.Diff). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 9 novembre 2004 (17/12/2004) Sentenza n. 48520 (vedi: sentenza per esteso)

Mare e coste - Demanio - Domanda di concessione - Amministrazione - Potere discrezionale - Ponderazione degli interessi di ordine generale. A fronte di una domanda di concessione di un bene demaniale, l'Amministrazione dispone di un ampio potere discrezionale, nell'ambito del quale deve considerarsi rientrante anche la ponderazione di interessi di ordine generale e di natura diversa da quelli propriamente demaniali, teso ad accertare la compatibilità dell'uso particolare del bene richiesto in concessione con l'uso generale, secondo le finalità ad esso proprie. Pres. Giallombardo, Est. Di Paola - G. s.n.c. (Avv. Genco) c. Assessorato Regionale Territorio e Ambiente (Avv. Stato) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 14 ottobre 2004, n. 2282

Mare e coste - Demanio - Procedimento di delimitazione di un’area demaniale marittima ex art. 32 cod. nav. - Obiettiva incertezza in ordine ai confini del demanio - Sussistenza - Necessità. Il procedimento di delimitazione di un’area demaniale marittima ex art.32 Cod. nav. postula l’esistenza di una obiettiva incertezza in ordine ai confini del demanio marittimo - non essendo quindi a tal fine sufficiente una semplice non documentata asserzione della natura privata dell’area oggetto del provvedimento di autotutela - incertezza che il procedimento suddetto si propone di superare con una certazione sull’esatta posizione dei confini stessi. Pertanto, l’esigenza di una preventiva delimitazione sussiste soltanto ove risulti realmente esistente l’indicata obiettiva incertezza. Pres. Giallombardo, Est. Di Paola - V.B. (Avv. Calandra) c. Assessorato Regionale Territorio e Ambiente e Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Palermo (Avv. Stato) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 14 ottobre 2004, n. 2273

Mare e coste - Demanio marittimo - Art. 32 Cod. Nav. - Procedimento di delimitazione - Presupposto - Obiettiva incertezza in ordine ai confini del demanio - Asserzione non documentata - Insufficienza. Il procedimento di delimitazione di un’area demaniale marittima ex art.32 Cod. nav. postula l’esistenza di una obiettiva incertezza in ordine ai confini del demanio marittimo - non essendo quindi a tal fine sufficiente una semplice non documentata asserzione della natura privata dell’area oggetto del provvedimento di autotutela - incertezza che il procedimento suddetto si propone di superare con una certazione sull’esatta posizione dei confini stessi. Pertanto, l’esigenza di una preventiva delimitazione sussiste soltanto ove risulti realmente esistente l’indicata obiettiva incertezza. Pres. f.f. Veneziano, Est. Di Paola - G.G. (Avv.ti Barbera e Bono) c. Capitaneria di Porto di Ma zara del Vallo e Assessorato Regionale Territorio e Ambiente (Avv. Stato) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 7 settembre 2004, n. 1883

Mare e coste - Aree demaniali - Usi del bene demaniale - Valutazione discrezionale dell’amministrazione - Comparazione con gli interessi secondari coinvolti dal provvedimento finale - Motivazione - Necessità. Gli articoli 30 e 36 del Codice della Navigazione rimettono al potere ampiamente discrezionale dell’Amministrazione marittima la valutazione di quale tra i vari usi del bene demaniale si presenti più proficuo e conforme all’interesse della collettività, valutando comparativamente (oltre all’interesse privato dell’istante) anche l’insieme degli altri interessi pubblici c.d. “secondari” che possono essere coinvolti dall’adozione del provvedimento finale, ferma restando la necessità che la scelta dell’amministrazione in ordine alla singola istanza di concessione del bene demaniale sia ampiamente motivata con riguardo ai criteri applicati ed alla valutazione del caso concreto. Pres. Schinaia, Est. Chieppa - C. s.n.c. (Avv. Vantaggiato) c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministero dell’Economia e delle Finanze (avv. Stato) - Conferma T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I, n. 3719/2003 - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 7 settembre 2004, n. 5840

Mare e coste - Aree demaniali - Tratto di arenile - Concessione a privato - Valutazione degli interessi pubblici coinvolti - Deve esserne esclusa la compromissione. La concessione di un bene demaniale, e in particolare di tratti di arenile, ad un soggetto privato è giustificata quando, in sede di comparazione degli interessi, pubblici e privati, coinvolti, l’accoglimento dell’istanza consenta, oltre che di soddisfare il particolare interesse del richiedente, di non compromettere altri interessi pubblici. (Nel caso di specie, a fronte di istanza di concessione di un tratto di arenile, l’amministrazione demaniale ha ritenuto prevalente l’interesse della collettività al mantenimento della libera fruizione del litorale e alla tutela della zona dunale protetta). Pres. Schinaia, Est. Chieppa - C. s.n.c. (Avv. Vantaggiato) c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministero dell’Economia e delle Finanze (avv. Stato) - Conferma T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I, n. 3719/2003 - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 7 settembre 2004, n. 5840

Mare e coste - Demanio marittimo - Ordinanza di riduzione in pristino - Opere per le quali sia scaduta la concessione - art. 49 cod. nav. L’ordinanza di riduzione in pristino stato è ammissibile anche nei confronti di occupazione demaniale in forza di originaria concessione successivamente non rinnovata, ai sensi dell’art. 49 cod. nav. Tale norma trova applicazione infatti nel caso di opere per le quali sia scaduta la concessione, riferendosi invece alle opere originariamente prive di titolo l’art. 54. Pres. Corsaro, Est. Fantini - M. M. (Avv. Rossi) c. Ministero della Marina Mercantile (Avv. Stato) - T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. III ter - 24 giugno 2004, n. 6168

Mare e coste - Fascia di 150 metri dalla battigia - Immobili completati prima del dicembre 1976 - Sanatoria - Art. 23 L.R. Sicilia n. 37/1985 - Ammissibilità. Gli immobili completati prima del dicembre 1976, possono ottenere la sanatoria a norma del comma 10° dell’art.23 della legge reg. n. 37/1985, anche se ricadenti nella fascia dei 150 metri dalla battigia. Pres. Giallombardo, Est. Malsano - Schillaci (Avv. Zanghi) c. Assessorato Beni Culturali ed Ambientali della Regione Siciliana e altro (Avv. Stato) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 6 maggio 2004, n. 786

Demanio marittimo - Occupazione di demanio ed esecuzione di opere nella fascia di rispetto in assenza di autorizzazione - Reati di cui agli artt. 54, 55 e 1161 cod. nav. - Configurabilità - Procedimento amministrativo di delimitazione - Carattere ricognitivo e non costitutivo della demanialità - Fondamento. In tema di demanio, ai fini della configurabilità dei reati di cui agli artt. 54, 55 e 1161 cod. nav. (occupazione di demanio ed esecuzione di opere nella fascia di rispetto in assenza di autorizzazione) non è necessaria la definizione del procedimento amministrativo di delimitazione del suolo demaniale marittimo, atteso che tale procedimento, disciplinato dall'art. 32 cod. nav., ha carattere ricognitivo e non costitutivo della demanialità. Pres. Vitalone - Est. Teresi - Imp. Testa - P.M. Passacantando (Conf.) (Rigetta, Trib.riesame Rovigo, 27 novembre 2003). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 29 aprile 2004 (Cc. 25 marzo 2004) Rv. 228455 Sentenza n. 20124  (vedi: sentenza per esteso)

Demanio - Demanio pubblico necessario - Elenco - Area rivierasca - Disciplina - Beni ecclesiastici in regime civilistico - Assoggettabilità - Deroga. Ove si accerti che un bene è nell'elenco tassativo previsto dagli artt. 822 e seguenti cod. civ. e 28 cod. navig., lo stesso rientra sicuramente nel demanio pubblico necessario non occorrendo ricorrere, nei casi dubbi, ai criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui per qualificare un'area rivierasca come demaniale o meno deve verificarsi se l'area è normalmente coperta dalle mareggiate ordinarie; se, anche se non sottoposta a mareggiate ordinarie sia stata in antico sommersa e tuttora utilizzabile per uso marino; se, comunque, il bene sia necessariamente adibito ad usi attinenti alla navigazione (Cass. SU, 3.05.1971, n. 1272). Inoltre, l'art. 831 cod. civ. non prevede alcuna limitazione all'assoggettabilità dei beni ecclesiastici al regime civilistico se non in forza di leggi speciali di deroga. Pres. Vitalone - Est. Teresi - Imp. Testa - P.M. Passacantando (Conf.) (Rigetta, Trib.riesame Rovigo, 27 novembre 2003). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 29 aprile 2004 (Cc. 25 marzo 2004), Sentenza n. 20124 (vedi: sentenza per esteso)

Mare e coste - Contestazione di omesso rispetto delle distanze dalla battigia - Art. 15 lett. a L.R. Sicilia n. 78/76 - Giurisdizione - Giudice amministrativo. Gli atti con i quali venga contestato l’omesso rispetto delle distanze d’obbligo dal demanio e dalla battigia, ai sensi dell’art. 15 lett. a della l. reg. Sicilia n.78/76, rientrano nella competenza del giudice amministrativo, giacché costituiscono espressione di un potere autoritativo esercitato dalla P.A. ai sensi della norma richiamata. Pres. Campanella, Est. Guzzardi - Di Salvo e altri (Avv. Pirracchio) c. Capitaneria di Porto di Augusta e altri (Avv. Stato) T.A.R SICILIA, Catania, Sez. I - 23 marzo 2004, n. 706

Mare e coste - Regione Siciliana - DPR 684/77 - Vigilanza e tutela del demanio marittimo - Capitaneria di Porto - Potere - Sussistenza.
Il potere di vigilanza e di tutela del demanio marittimo nella Regione Siciliana è affidato alle capitanerie di porto ex DPR n.684/77. Pres. Campanella, Est. Guzzardi - Di Salvo e altri (Avv. Pirracchio) c. Capitaneria di Porto di Augusta e altri (Avv. Stato) T.A.R SICILIA, Catania, Sez. I - 23 marzo 2004, n. 706

Demanio - Mare e coste - Demanio marittimo - Uso - Limiti. I beni del demanio marittimo sono istituzionalmente ed in via generale rivolti all’uso pubblico, mentre una utilizzazione per finalità diverse, di tipo privato, appare consentita esclusivamente per un periodo di tempo determinato e previa responsabile valutazione dell’Amministrazione, compatibilmente con il pubblico interesse, (art. 36 cod. nav.). Pres. SCHINAIA - Est. PAJNO - Merlo Italo (Avv.ti Alberti e Maoli) c. Ministero dei Trasporti e della Navigazione e la Capitaneria di Porto di Imperia (Avvocatura Generale dello Stato) - (Conferma Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria - Sez. Prima, n. 309 del 29 giugno 1998). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI - 03/03/2004 - Sentenza n. 1047

Mare e coste - Piano di spiaggia - Adozione di variante - Atti generali e programmatori - Mancata partecipazione dei privati - Irrilevanza. In riferimento alle deliberazioni di adozione ed approvazione della variante parziale al piano di spiaggia, con il quale si disciplina l’utilizzo e l’edificazione dell’arenile, in quanto riconducibili al novero degli atti generali e programmatori, assoggettati al rispetto della normativa propria degli strumenti urbanistici, non assume rilievo la eventuale mancata partecipazione dei privati, potendo l’Amministrazione determinarsi liberamente, anche in mancanza di istanze od osservazioni da parte degli interessati. Pres. Amoroso, Est. Daniele - s.r.l. Bice (Avv.ti Mazzone e Pacini) c. Comune di Grottammare (Avv. Ortenzi) - T.A.R. MARCHE, Ancona, 3 marzo 2004, n. 101

Mare e coste - Procedimento di rilascio di concessioni demaniali marittime - Titolarità di concessione per il godimento del bene demaniale - Insussistenza - Diritto di insistenza - Non è ravvisabile.
In materia di procedimento di rilascio delle concessioni demaniali marittime, il diritto di insistenza non è ravvisabile qualora l’interessato non sia titolare di una concessione per il godimento del bene demaniale oggetto del procedimento amministrativo. Pres. Amoroso, Est. Daniele - s.r.l. Bice (Avv.ti Mazzone e Pacini) c. Comune di Grottammare (Avv. Ortenzi) - T.A.R. MARCHE, Ancona, 3 marzo 2004, n. 101

Demanio marittimo - Beni culturali e ambientali - Zone sottoposte a vincolo - Reato di cui all'art. 163 D.Lgs n. 490/1999 - Fascia di rispetto demaniale - Codice della navigazione (sicurezza della navigazione) - Autorizzazione Incidenza sul reato paesaggistico - Tutela paesaggistico-ambientale - Esclusione - Fondamento. In tema di tutela delle zone sottoposte a vincolo, in caso di realizzazione di opere nella cd. fascia di rispetto del demanio marittimo in difetto delle prescritte autorizzazioni, l'eventuale successivo rilascio della autorizzazione da parte del responsabile del compartimento marittimo non esplica alcun effetto sanante sul reato di cui all'art. 163 del D.Lgs n. 490/99, atteso che, anche se sussista coincidenza territoriale, l'interesse protetto dalle disposizioni del codice della navigazione (sicurezza della navigazione) è diverso da quello della tutela paesaggistico-ambientale recato dal citato decreto n. 490/99. PRES: Rizzo A. EST: Lombardi AM. IMP: Gargano. P.M: Albano A.. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 20/02/2004 (Ud. 27/01/2004 n.00113 ), Rv. 227568, Sentenza n. 7248

Mare e coste - Demanio marittimo - Procedimento di delimitazione - Situazione di obiettiva incertezza in ordine ai confini - Insussistenza - A seguito di sopralluogo di accertamento di occupazione abusiva dell’area demaniale - Necessità della delimitazione - Inconfigurabilità. Il procedimento di delimitazione del demanio marittimo ex art. 32 cod. nav. viene avviato d’ufficio, senza che alcun obbligo di intervento possa ritenersi sussistente a fronte della istanza degli interessati, allorquando vi sia una situazione di obiettiva incertezza in ordine ai confini e si renda, pertanto, necessario un accertamento in contraddittorio con gli interessati (ex plurimis Cons. di Stato, VI, 16 febbraio 1979, n. 80; C. G. A., sez. giurisd., 3 settembre 1997, n. 331; TAR Sicilia Palermo, II, 28 giugno 1996, n. 942). Tale situazione di incertezza non sussiste qualora la Commissione per il censimento delle costruzioni abusive sul pubblico demanio, nominata dalla Corte dei Conti, abbia accertato con sopralluogo l’occupazione abusiva di un’area demaniale marittima determinandone l’estensione. Pres. Adamo, Est. Lento - Lo Re (Avv. Calandra) c. Capitaneria di Porto di Palermo (Avv. Stato) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. II - 20 febbraio 2004, n. 345

Demanio marittimo - Esecuzione di opere entro la linea di confine di trenta metri - Artt. 55 e 1161 del Codice della Navigazione - Vincoli paesaggistici o ambientali e vincoli demaniali - Differenze. Il reato di cui agli artt. 55 e 1161 del Codice della Navigazione si commette mediante l'esecuzione di opere entro la linea di confine di trenta metri dal demanio marittimo, senza l'autorizzazione della Autorità competente, di talché una volta perfezionatosi il reato lo stesso può venir meno solo per l'intervento di una causa estintiva. Il legislatore, però, non collega tale effetto alla autorizzazione demaniale ottenuta successivamente da chi ha commesso la violazione. Anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono infondati. Il vincolo di cui all'art. 55 del Codice della Navigazione esplica una funzione diversa (pericolo che la sicurezza della navigazione marittima sia messa a repentaglio dalla esecuzione di opere a ridosso della zona demaniale) rispetto a quello afferente ai beni di interesse paesaggistico o ambientale, di talché, anche se occasionalmente vi è coincidenza territoriale tra i due vincoli, sono diverse le amministrazioni competenti al rilascio della autorizzazione demaniale e di quella paesaggistica. La prima, pertanto, non esplica alcuna efficacia sanante in relazione al reato ambientale, ne' fa venir meno la necessità che sia disposta la rimessione in pristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 163, secondo comma del D. L.vo n. 490/99. Pres: Rizzo A. Est: Lombardi AM. Imp: Gargano. P.M. Albano A. (Conf.) (Rigetta, App.Lecce, 19 novembre 2001). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III , 20 febbraio 2004 (Ud. 27 gennaio 2004) sentenza n. 7248 (vedi: sentenza per esteso)

Mare e coste - Demanio marittimo - Detenzione sine titulo di demanio pubblico - Provvedimento di rilascio - Avviso di avvio del procedimento - Non è necessario - Cooperazione del privato all’adozione dell’atto - Non è ravvisabile. Il provvedimento di rilascio adottato dalla p.a., ai sensi dell’art. 823, comma 2, del codice civile, in caso di detenzione sine titulo da parte di un privato di un’area del demanio pubblico, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento al soggetto interessato ai sensi dell’art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241, atteso che in tale ipotesi non può ravvisarsi alcuno spazio utile per una eventuale cooperazione da parte del privato all’adozione dell’atto in questione. Pres. CATONI, Est. ELIANTONIO - Grotta del Saraceno s.r.l. (Avv. Angelone) c. Ministero delle Infrastrutture (Avv. Stato) T.A.R. ABRUZZO, Pescara - 15 gennaio 2004, n. 17. (vedi: sentenza per esteso)

Mare e coste - Demanio marittimo - Costruzione di opere edilizie abusive - Art. 54 cod. nav. - Ordine di demolizione - Motivazione - Non è necessaria - Realizzazione senza autorizzazione di opere nella fascia di rispetto del demanio marittimo - Art. 55 cod. nav. - Ordine di demolizione - Motivazione - Non è necessaria. In caso di costruzione di opere edilizie abusive sul suolo del demanio marittimo, se ne può ordinare la demolizione ai sensi dell’art. 54 codice della navigazione, indipendentemente dalla ragione per cui quelle opere sono state eseguite, per cui il provvedimento di demolizione non abbisogna di una specifica motivazione, essendo sufficiente il mero richiamo alle disposizioni in materia violate; ugualmente, l’ordine di demolizione di opere realizzate senza la preventiva autorizzazione nella fascia di rispetto confinante con il demanio marittimo non deve necessariamente contenere un’esplicita motivazione in ordine all’interesse pubblico perseguito, in quanto lo stesso legislatore ha già individuato agli artt. 54 e 55 cod. nav. tale interesse, ritenendolo prevalente rispetto a quello dei confinanti col bene demaniale (T.A.R. Marche, 7 luglio 2000, n. 1147). Pres. CATONI, Est. ELIANTONIO - Grotta del Saraceno s.r.l. (Avv. Angelone) c. Ministero delle Infrastrutture (Avv. Stato) T.A.R. ABRUZZO, Pescara - 15 gennaio 2004, n. 17.
 (vedi: sentenza per esteso)

Mare e coste - Fascia di rispetto di 30 metri dal demanio marittimo - Opere realizzate senza autorizzazione della Capitaneria di Porto - Ordine di riduzione in pristino - Competenza - Capitaneria di Porto - Art. 55 Cod. nav. - Atti di sanatoria assunti dal Comune - Irrilevanza.
L’art. 55 del codice della navigazione dispone testualmente che anche per le opere realizzate senza autorizzazione entro la fascia di rispetto di trenta metri dal demanio “l'autorità marittima provvede ai sensi dell'articolo precedente”, cioè ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino entro il termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione dell’ordine, provvede d’ufficio a spese dell’in-teressato (art. 54). Sul punto non possono assumere alcun rilievo eventuali atti di sanatoria nel frattempo assunti dal Comune in quanto si tratta di opere abusivamente realizzate sul demanio marittimo e senza le necessarie autorizzazioni dell’Autorità marittima. Pres. CATONI, Est. ELIANTONIO - Grotta del Saraceno s.r.l. (Avv. Angelone) c. Ministero delle Infrastrutture (Avv. Stato) T.A.R. ABRUZZO, Pescara - 15 gennaio 2004, n. 17.
(vedi: sentenza per esteso)

Mare e coste - Demanio - Opere private amovibili, con finalità balneare - Art. 81 D.P.R. 616/1977 - Inapplicabilità - Intesa Stato - Regione - E’ necessaria per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o su demanio statale. L’art. 81 del DPR n. 616/1977 (intesa Stato - Regione), non attiene alle ipotesi di opere amovibili, con funzione balneare e di natura privata: per esse, infatti, è sufficiente, oltre alle prescritte concessioni, il nulla osta “ambientale”, divenuto di competenza regionale (DPR 616/1977, art. 59: demanio marittimo, lacuale e fluviale da utilizzare per finalità turistiche e ricreative). L’art. 81 citato precisa che l’intesa Stato - Regione è necessaria per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale, ai soli fini dell'accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi. Pres. CATONI, Est. NAZZARO - Di Bartolomeo e altro (Avv.ti Di Biase e Cipriani) c. Sindaco P.T. Comune di Pescara (Avv. Di Marco), Ministero dei Trasporti e altro (Avv. Stato), Regione Abruzzo (n.c.) e Soc. Villa Rosa (Avv. Angelone) - T.A.R ABRUZZO, Pescara - 15 gennaio 2004, n. 43

Mare e coste - Demanio marittimo - Concessione - Determinazione del canone - utilità economica. L’Amministrazione che fissa il canone per la concessione di un’area del demanio marittimo deve illustrare i presupposti, le ragioni e gli elementi di comparazione in base ai quali è giunta alla quantificazione della somma, tenendo conto a norma dell’art. 16 del reg. esec. cod. nav. e dell’art. 2 della L. 21 dicembre 1961, n. 1501, dell’utilità economica che l’interessato trae dalla concessione medesima. Pres. ed Est. ELIANTONIO - Molino Alimenti s.p.a. (Avv. Cerceo) c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e altro (Avv. Stato). T.A.R. Abruzzo, Pescara - 4 agosto 2003, n. 685

Mare e coste - Demanio marittimo - ricorso contro le Linee guida per il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo - competenza territoriale - T.A.R Lazio. Va riconosciuta la competenza del T.A.R. Lazio per un ricorso avente ad oggetto la circolare n. 120, serie I del 24 maggio 2001, del Ministero dei trasporti e della navigazione, contente “Linea guida” concernente le procedure amministrative per il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo, in applicazione dell’art. 2 legge n. 1034 del 1971, determinandosi la competenza territoriale, per attrazione, ogni qual volta con il provvedimento immediatamente lesivo, sia pure impugnato (ancorché in via cautelativa, subordinata ed eventuale) un atto dell’Autorità centrale dello stato, destinato ad avere efficacia sull’intero territorio nazionale. - Pres.GIOVANNINI, Est. MILLEMAGGI COGLIANI - Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avv. Stato) - (Regolamento di competenza nel giudizio pendente T.A.R. Toscana, Sez. III r.g.n 345/2003) CONSIGLIO DI STATO, Sez.VI -31 luglio 2003, n. 4438

Demanio marittimo - Occupazione abusiva di area demaniale marittima - Reato di abusiva occupazione - Autorizzazione postuma - Effetto estintivo - Limiti - Efficacia sanante ex tunc. L’autorizzazione o la concessione ottenuta successivamente alla occupazione di area demaniale marittima ha efficacia esclusivamente per il periodo di occupazione successivo al detto rilascio e non produce alcun effetto estintivo sul reato di cui agli artt. 54 e 1161 c. nav. integrato con la precedente abusiva occupazione. (conf. Cass. Sez. III, 10 marzo 1999, Marino - Cass. Sez.III, 23 giugno 1998, Della Casa)Pres. Postiglione - Rel. Franco - PM. Meloni (concl. conf.) - De Wailly. CORTE DI CASSAZIONE Penale - Sez. III — Ud. 24 aprile 2003 (dep. 18 giugno 2003), n. 26187

Disposizioni normative sulla demanialità marittima contenute nell'art.822 del Codice civile nell'art.28 Codice della navigazione - le darsene non sono riconducibili alla nozione di "porto" di cui alla lett.a) art. 28 Cod.Nav. (e art.822 Cod. Civ.), né possono considerarsi quali "pertinenze del demanio marittimo". Le opere di "canali di comunicazione con il mare" e "specchi acquei portuali realizzati in base a concessione", unitamente alle "relative sponde....." che si identificano in pratica nelle darsene costruite "a secco" su aree private, e nei canali di comunicazione con il mare realizzati in funzione delle stesse darsene - non possono essere ricomprese in alcuna delle categorie dei beni del demanio marittimo naturale, così come elencate nell'art.28 Cod. Nav. (oltre che nell'art.822, I° comma, prima parte, Cod. Civ.), e neppure tra i beni del demanio marittimo artificiale di cui al successivo art. 29 Cod. Nav. Diversamente da quanto assume la Amministrazione appellante, le darsene non sono riconducibili alla nozione di "porto" di cui alla lett.a) art. 28 Cod.Nav. (e art.822 Cod. Civ.), né possono considerarsi quali "pertinenze del demanio marittimo" ai sensi dell'art.29. Sul punto la difesa dell'Amministrazione ha sostenuto che le darsene <<una volta realizzato un porto divengono beni demaniali marittimi nella misura in cui siano ricompresi nell'ambito portuale>>: ciò in quanto, anche se originariamente di appartenenza privata, acquistano la demanialità ove rientrino nel "normotipo" (costituito dal bene demaniale "porto"). Siffatta prospettazione non può essere condivisa, in sostanza la tesi dell'Amministrazione appellante muove dal presupposto che le opere indicate all'art5, 2° comma, del D.M. n.343/1998, vale a dire i "canali di comunicazione con il mare" e gli "specchi acquei portuali realizzati in base a concessione", unitamente alle "relative sponde....." dovrebbero già considerarsi, alla stregua della normativa vigente, ed essenzialmente del Codice della Navigazione, quali elementi del demanio marittimo. Consiglio di Stato Sezione VI, del 27 marzo 2003 sentenza n. 1601 (vedi: sentenza per esteso)

La nozione di: porto, di demanialità e di demanio marittimo artificiale - la darsena costruita a secco su area privata non è assimilabile al porto e non fa parte del demanio marittimo naturale - i "canali di comunicazione con il mare" (e "relative sponde...") - la demanialità connessa all’utilizzabilità ad uso pubblico marittimo - Codice della Navigazione. La nozione di porto cui fa riferimento l'art. 28 Cod. Nav. presuppone una realtà che deve esistere naturalmente, e come tale assolvere alla funzione sua propria, anche senza opere di adattamento o perfezionamento, intendendosi con tale nozione il tratto di mare i chiuso che per la sua particolare natura fisica è atto al rifugio, all'ancoraggio ed all'attracco delle imbarcazioni provenienti dall'alto mare. In questo contesto è evidente che la darsena costruita a secco su area privata non è assimilabile al porto e non fa parte del demanio marittimo naturale. La demanialità non deriva infatti dall'aver realizzato un bacino mediante lo scavo artificiale del terreno e dalla conseguente utilizzazione dello specchio d'acqua per le necessità dei natanti, ma solo dalla particolare natura fisica di tale specchio d'acqua, e cioè dal fatto che esso costituisce un tratto di mare chiuso. Per altro verso, nemmeno è possibile ricomprendere le darsene nel demanio marittimo artificiale, a norma dell'art.29 Cod. Nav., dal momento che, "le costruzioni e le altre opere" realizzate "entro i limiti del demanio marittimo" entrano a far parte di detto demanio solo in ragione della loro appartenenza allo Stato. Ugualmente non possono annoverarsi tra i beni del demanio marittimo, secondo il vigente Codice della Navigazione, i "canali di comunicazione con il mare" (e "relative sponde...") costruiti in funzione della darsena: e ciò per la decisiva considerazione che, ai sensi dell'art.28, lett. c) Cod. Nav., sono definiti come demaniali i soli canali "utilizzabili ad uso pubblico marittimo", mentre il canale che colleghi al mare una darsena, ove questa sia privata, non assolve certamente ad un uso pubblico. Alla luce delle considerazioni che precedono la tesi del carattere meramente ricognitivo del D.M. 30 luglio 1998, n.343 non può essere accettata, dovendosi al contrario ritenere che esso abbia innovato alla vigente normativa in tema di acquisto della demanialità marittima.
Consiglio di Stato Sezione VI, del 27 marzo 2003 sentenza n. 1601 (vedi: sentenza per esteso)

Demanio marittimo - opere di innovazioni non autorizzate su un’area occupata con regolare concessione - reato di abusivismo - arbitraria occupazione di demanio marittimo - natura permanente del reato - non sussiste. Il reato di abusivismo per la realizzazione di opere di innovazioni non autorizzate su demanio marittimo in un area occupata legalmente, essendo l’autore munito di regolare concessione, e le stesse non determinano alcun ampliamento dell’area occupata, non ha natura permanente, in quanto la consumazione cessa con l’ultimazione delle opere senza integrare il reato di arbitraria occupazione di demanio marittimo. Rosetti - CASSAZIONE PENALE sezione III del 7 marzo 2003

Demanio marittimo - individuazione dell’immobile da demolire - condanna penale - termine di novanta giorni. Nessuna incertezza sussiste in ordine all'esatta individuazione dell’immobile da demolire, tanto più che l’appellante ha subito una condanna penale perché, in violazione degli artt.55 e 1161 del Codice di Navigazione, ha “costruito un immobile a meno di 30 metri dal Demanio Marittimo senza il prescritto nulla osta della competente autorità”. Inoltre, l’appellante si è limitata a fare un'affermazione apodittica sulla distanza del manufatto abusivo, che sarebbe situato oltre trenta metri dal demanio marittimo, senza fornire un principio di prova (perizia giurata o altro) per avvalorare una circostanza che, a fronte della menzionata pronuncia penale, abbisognava di elementi certi e precisi per essere presa in considerazione. Anche l’ultima censura è infondata, giacché la stessa appellante precisa che, ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 1199/1971, decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione del ricorso senza che l’organo si sia pronunciato, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, con la conseguenza che l’interessato può proporre ricorso giurisdizionale, per cui non è dato comprendere perché il silenzio sarebbe contra legem. Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 maggio 2002, n. 2508.

Opere edilizie abusive intraprese nelle zone di rispetto del demanio marittimo - il momento di cessazione della permanenza del reato previsto dall’art. 55 del codice della navigazione. E’ stata portata all’esame di queste Sezioni Unite riguarda il momento di cessazione della permanenza del reato previsto dall’art. 55 del codice della navigazione; secondo alcune decisioni, infatti, tale momento coincide con la fine dell’esecuzione delle opere intraprese nelle zone di rispetto del demanio marittimo senza l’autorizzazione del capo del compartimento; mentre secondo altre solo con la rimozione delle opere stesse ovvero con il rilascio dell’autorizzazione. Dunque, la giurisprudenza di questa Corte relativa a tale questione si è divisa in due indirizzi, uno favorevole alla prima tesi e l’altro alla seconda (per il primo indirizzo cfr.; Cass. pen., sez. III, 16 aprile 1997, P.M. in proc. Sciarrino, RV 208053; Cass. pen., sez III, 31 maggio 1997, P.M. in proc. Lantieri; Cass. pen., sez III 6 aprile 1998, P.M. in proc. Randazzo; per il secondo indirizzo cfr.: Cass. pen., sez. III, 10 dicembre 1997, La Rosa; Cass. pen., Sez. III, 7 marzo 1998, P.M. in proc. Arcara, Rv 209915; Cass. pen., sez. III, 26 aprile 2000, Musso e altra; Cass. pen., sez. III, 17 febbraio 2000, P.M. in proc. Martorana; Cass. pen. sez. III, 17 febbraio 2000, Morici e altra; Cass. pena. Sez. III, 16 febbraio 2001, Arrostuto). Ebbene, tra i due indirizzi giurisprudenziali su indicati, si ritiene che sia corretto il primo. Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali Sentenza 8 maggio 2002 n. 17178 (vedi: sentenza per esteso)

La natura del reato previsto dagli artt. 55 e 1161 del codice della navigazione - la permanenza cessa al termine dell’esecuzione delle opere abusive. Il reato previsto dagli artt. 55 e 1161 del codice della navigazione ha natura permanente, ma che tale permanenza cessa al termine dell’esecuzione delle opere abusive. Analoga affermazione deve, poi, essere fatta per il reato di cui agli artt. 18 e 20 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (costruzione in zona sismica senza il visto del genio civile), sul qual peraltro si erano già pronunciate le Sezioni Unite, e per quello di cui agli artt. 20 lett. b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (costruzione in assenza di concessione edilizia). Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali Sentenza 8 maggio 2002 n. 17178 (vedi: sentenza per esteso)

Distinzione tra l’abusiva occupazione del demanio marittimo (art. 54), (anche mediante esecuzione di innovazioni non autorizzate) e la esecuzione non autorizzata di operare nella zona di rispetto dello stesso demanio (art. 55). L’art. 55 citato stabilisce testualmente che l’esecuzione di nuove opere entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio di terreni elevati dal mare è sottoposta all’autorizzazione del capo del compartimento; e al comma 5 aggiunge che quando siano abusivamente eseguite nuove opere entro la zona indicata nei primi due commi del presente articolo, l’autorità marittima provvede ai sensi dell’articolo precedente; quest’ultimo, e cioè l’art. 54, a sua volta recita che qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, il capo del compartimento ingiunge al contravventore di rimettere la cose in pristino entro il termine a tale fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione dell’ordine, provvede d’ufficio, a spese dell’interessato; infine, l’art. 1161, comma 1, prevede le sanzioni perla violazione delle norme su riferite e statuisce perciò che chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l’uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva le disposizioni degli artt. 55, 714 e 716, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a £ 1.000.0000, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato. Procedendo all’analisi delle norme su citate, risalta con tutta evidenza che il legislatore ha dichiaratamente distinto, anzitutto sul piano terminologico, tra l’abusiva occupazione (anche mediante esecuzione di innovazioni non autorizzate) del demanio marittimo (art. 54), e la esecuzione non autorizzata di operare nella zona di rispetto dello stesso demanio (art. 55). La distinzione, resa maggiormente evidente dal fatto che i due diversi comportamenti sono previsti da norme distinte, è dovuta anche all’ovvia ragione che nell’ipotesi dell’occupazione del demanio marittimo il soggetto attivo invade in maniera permanente un bene di proprietà dello Stato; mentre nell’ipotesi di costruzione nella zona di rispetto, il bene utilizzato per l’esecuzione dell’opera è normalmente di proprietà, dello stesso privato che l’ha effettuata, e quindi non si verifica alcun tipo di invasione di un immobile altrui. Ciò posto, sembra opportuno evidenziare che il termine occupazione, nella nostra lingua designa una presa di possesso stabile o temporanea, di un bene, mentre il termine esecuzione indica l’attuazione sul piano pratico o materiale di un’opera. Dunque, è agevole rilevare che, secondo l’interpretazione più coerente al significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e all’intenzione del legislatore (art. 12 delle preleggi), la occupazione di un bene demaniale costituisce un reato permanente, dal momento che la condotta illecita si compie con il fatto della presa di possesso del bene e si protrae per tutto il tempo in cui questa persiste; e che, invece, nel caso di esecuzione di un’opera, l’azione vietata si perfezione ed esaurisce con la materiale attuazione dell’opera stessa, la quale va dall’inizio alla ultimazione dei lavori, con la conseguente configurabilità di una permanenza circoscritta nell’ambito di questi due momenti. Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali Sentenza 8 maggio 2002 n. 17178 (vedi: sentenza per esteso)

Unicità della concessione su beni demaniali - aree demaniali marittime riservate alla gestione ed al controllo regionale. E' da escludere che uno stesso bene del demanio marittimo possa costituire oggetto di più provvedimenti concessori d'identica natura e che l'autorità marittima possa, dunque, rilasciare una concessione su un bene demaniale in relazione al quale sia vigente un precedente titolo concessorio. In base all'art. 59 dP.R. 24 luglio 1977 n. 616 l'esercizio delle funzioni amministrative preordinate alla gestione delle aree demaniali destinate ad utilizzazione turistica e ricreativa, e dunque alla repressione delle abusive utilizzazioni delle spiagge ex art. 54 c. nav., competeva alle Capitanerie di porto, e non già alle regioni, sino alla adozione del D.P.C. 21 dicembre 1995, che ha individuato le aree demaniali marittime riservate alla gestione ed al controllo regionale. Anche dopo l'adozione di detto decreto del Presidente del Consiglio è tuttavia consentito alle regioni, in base alla l. 23 dicembre 1996 n. 647, di continuare ad avvalersi per tali compiti delle Capitanerie di porto. (T.A.R. Marche 14 gennaio 2000, n. 115) T.A.R. Calabria sez. Reggio Calabria, 7 marzo 2000, n. 171..

Demanio marittimo - procedimento di debilitazione. Il procedimento amministrativo di delimitazione di determinate zone di demanio marittimo non costituisce attività vincolante nell'"an" e necessariamente da compiersi dall'Autorità portuale, ma attività di ricognizione dello stato dei luoghi e della conseguente qualificazione giuridica, del tutto eventuale e rimessa all'apprezzamento tecnico - discrezionale del capo del compartimento marittimo, in relazione alla obiettiva incertezza circa i confini dell'area demaniale. Cons. Giust. Amm. Sicilia sez. giurisd., 23 dicembre 1999, n. 695

  

Demanio marittimo - esecuzione di nuove opere entro la fascia di trenta metri dal demanio. La condotta del reato previsto e punito dagli art. 55 e 1161 c.n. (esecuzione di nuove opere entro la fascia di trenta metri dal demanio) ha carattere misto, consistendo non soltanto nella esecuzione delle opere, ma anche nel mantenimento delle stesse in assenza della prescritta autorizzazione della autorità marittima. Cassazione penale sez. III, 19 febbraio 1999, n. 713

 

Demanio marittimo e previsioni nel Prg. Lo strumento urbanistico comunale, nella specie il piano regolatore generale di Lecce, legittimamente concerne l'assetto territoriale anche della fascia costiera costituente il demanio marittimo, ai sensi dell'art. 55 c. nav. Consiglio Stato sez. VI, 2 marzo 1999, n. 242

 

Demanio marittimo - accertamento di ridemanializzazione. In tema di demanio marittimo, allorquando l'Amministrazione agisce per ottenere l'accertamento della ridemanializzazione di determinate aree, al fine di soddisfare l'onere della prova, non è  sufficiente che essa affermi la generica appartenenza del bene ad una determinata categoria normativamente prevista come demaniale o le determinate caratteristiche del bene stesso, ma è  necessario che provi il fatto nuovo che ha determinato la pretesa ridemanializzazione, compresa l'attuale, effettiva destinazione delle aree in contestazione alla pubblica funzione, la quale ultima costituisce il requisito essenziale che contraddistingue un bene demaniale. Cassazione civile sez. I, 21 aprile 1999, n. 3950

 

Non sorge alcun diritto di prelazione, nel procedimento di concessione, per chi occupa abusivamente un bene demaniale. La protratta occupazione senza titolo di un terreno demaniale non può rappresentare motivo valido per procedere ad un successivo procedimento di concessione, senza il previo espletamento di una pubblica gara, per regolarizzare la fattispecie, apparendo non conforme ai canoni di buona amministrazione premiare un comportamento abusivo spesso finalizzato proprio ad ottenere una successiva regolarizzazione a danno di altri potenziali interessati (nella specie, tuttavia, la sezione del controllo ha ritenuto legittimo un provvedimento di concessione, assentito a trattativa privata in favore di una impresa che da tempo occupava di fatto un terreno demaniale, peraltro con il tacito benestare dell'amministrazione e previo pagamento, a titolo di indennizzo, di una comma sostanzialmente pari al canone previsto). Corte Conti sez. contr., 24 maggio 1999, n. 32

 

Risoluzione automatica, in mancanza di atto formale, alla scadenza della concessione di un bene demaniale - obbligo del concessionario al rilsascio.  La scadenza della concessione di un bene demaniale comporta l'effetto risolutivo automatico della concessione stessa, in mancanza di formale atto di rinnovo, con conseguente estinzione del titolo concessorio e insorgenza dell'obbligo del concessionario di rilasciare l'immobile senza necessità di rituale disdetta o di formale provvedimento di revoca. T.A.R. Marche 28 maggio 1999, n. 649

 

Obbligatorietà della pubblicazione della domanda di concessione ex art. 18 DPR n. 328/1952. La pubblicazione nelle forme di legge della domanda volta ad ottenere il rilascio di una concessione demaniale marittima, imposta in particolari circostanze dall'art. 18 del regolamento di attuazione del codice della navigazione, approvato con d.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328, non può essere validamente sostituita dal fatto che l'amministrazione procedente abbia acquisito, sulla domanda stessa, il parere di un organo consultivo (nella specie, la commissione locale per la pesca marittima), atteso che la citata pubblicazione è  intesa ad assolvere alla funzione di avviso "ad opponendum" e nel contempo a stimolare la presentazione di domande concorrenti. Corte Conti sez. contr., 21 luglio 1999, n. 57

 

Bene non demaniale destinato ad un pubblico interesse - requisiti. Affinché  un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili perché  "destinati ad un pubblico servizio" ai sensi dell'art. 826, comma 3, c.c. deve sussistere un doppio requisito: la manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico e perciò un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio e l'effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio. (Conseguentemente, nella specie, il fatto che il terreno sia stato acquistato dal comune di Roma nel 1884 per realizzare una "passeggiata pubblica" o parco e che sia stato iscritto nell'inventario dei beni demaniali comunali, in difetto della concreta ed attuale destinazione al pubblico servizio, non è  sufficiente per riconoscere al bene il carattere della indisponibilità). Cassazione civile sez. un., 15 luglio 1999, n. 391

 

Immobile abusivo su demanio - demolizione - non occorrono ulteriori valutazioni. Qualora sia stata svolta un'attività edilizia abusiva su un terreno demaniale, si è  in presenza di un fatto che giustifica senza che occorrano altre valutazioni - l'ordine di demolizione dell'immobile abusivo. Cons. Giust. Amm. Sicilia sez. giurisd., 14 giugno 1999, n. 280

 

Autotutela amministrativa - azione giudiziaria. L'autotutela amministrativa dei beni demaniali o del patrimonio indisponibile non s'esaurisce nei soli provvedimenti autoritativi di riduzione in pristino - come quello previsto dall'art. 378 l. 20 marzo 1865 n. 2248, all. F - ma comprende anche la facoltà di revoca o di modificazione, avente forza coattiva, degli atti e delle situazioni divenute incompatibili con la destinazione pubblica del bene. Il potere d'autotutela amministrativa dei beni demaniali, esercitabile ai sensi dell'art. 823 c.c., anche per i beni del patrimonio indisponibile, serve sia a proteggere il bene da turbativa sia ad eliminare ogni situazione di contrasto verso il pubblico interesse che deve ispirarne l'uso se destinato a pubblico servizio, fermo restando che tale autotutela non è  esclusa dall'eventuale proposizione dell'azione giudiziaria, essendo entrambi i rimedi previsti dalla legge senza alcun ordine di priorità e senza preclusioni. Consiglio Stato sez. V, 1 ottobre 1999, n. 1224

 

Area demaniale marittima - opere non autorizzate - legittimità dell’ordine di ripristino. L'esercizio del potere del capo del compartimento marittimo di ordinare il ripristino dei luoghi compresi in area demaniale marittima è  legittimato dal solo fatto che siano state eseguite innovazioni non autorizzate, prescindendosi dall'accertamento della consistenza delle innovazioni stesse e della loro idoneità a pregiudicare il bene demaniale e la sua utilizzabilità. Consiglio Stato sez. VI, 1 settembre 1999, n. 1151

 

Demolizione ex art.54 Cod. Nav.- non abbisogna di motivazione. In caso di costruzione di opere edilizie abusive sul suolo del demanio marittimo, se ne può ordinare la demolizione ai sensi dell'art. 54 c.n., indipendentemente dalla ragione per cui quelle opere sono state eseguite; il provvedimento di demolizione, che non abbisogna di motivazione, è  destinato al proprietario oppure a chi comunque utilizza le opere pur costruite da terzi. Cons. Giust. Amm. Sicilia sez. giurisd., 18 novembre 1998, n. 662

 

Autorizzazioni per immobili precedenti a un vincolo - non condizionano i successivi interventi di tutela. Le autorizzazioni per edifici realizzati precedentemente al vincolo risultano non incidenti sull'ambiente e l'esistenza di alcune costruzioni abusive non può condurre alla determinazione di non salvare il salvaguardabile o di considerare l'illegittimo e l'abusivo come stato di fatto ineliminabile, e sul quale parametrare i comportamenti della p.a., tanto da condizionarne i successivi interventi di tutela; le trasformazioni avvenute nei secoli, per la naturale antropizzazione costituiscono un ineliminabile fattore di storicizzazione del bene culturale, che accresce e non depotenzia le esigenze di tutela. Cons. Giust. Amm. Sicilia sez. giurisd., 28 settembre 1998, n. 572

 

Occupazione di demanio attraverso strutture semiamovibili - abusiva. In tema di utilizzazione del demanio marittimo, l'ordinamento non detta una particolare disciplina in ordine alle strutture ed agli impianti che non è  possibile realizzare su beni appartenenti a tale categoria senza il consenso dell'amministrazione, sicché  deve farsi in ogni caso riferimento alla più generale disciplina civilistica ed amministrativistica; pertanto, in applicazione di detta disciplina generale, deve ritenersi abusiva l'occupazione di un tratto di arenile effettuata con un rimorchio al quale siano state tolte le ruote, a nulla rilevando la circostanza che, in caso di necessità, la struttura in questione possa diventare amovibile mediante la reinstallazione delle ruote. Cons. Giust. Amm. Sicilia sez. giurisd., 18 marzo 1998, n. 167

 

Art. 1164 c. nav. - reato omissivo permanente - impossibilità di ottemperare. Il reato di cui all'art. 1164 c. nav. (Inosservanza di provvedimento di demolizione e sgombero di opere abusive), consistendo nell'inosservanza di una disposizione legislativa o regolamentare o di un provvedimento amministrativo, è  reato omissivo permanente, la cui permanenza cessa quando il contravventore non è  più in grado di ottemperare alla disposizione o al provvedimento. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che la permanenza era cessata alla data in cui il sequestro preventivo era stato notificato all'imputato, poiché  solo da questa data egli - perdendo anche la disponibilità materiale del bene - era giuridicamente impossibilitato ad ottemperare all'ingiunzione; che, invece, è  infondato sostenere che la permanenza sia cessata dopo la scadenza dei trenta giorni stabiliti nella ingiunzione, oltre i quali l'esecuzione poteva avvenire d'ufficio a spese dell'interessato, poiché  la scadenza di questo termine ha solo l'effetto di facultare l'ufficio all'esecuzione diretta e di caricare sul contravventore le eventuali spese ulteriori, ma non espropria il contravventore della possibilità (ora concorrente) di provvedere personalmente, possibilità che invece resta esclusa dopo l'esecuzione di un sequestro sull'opera da demolire). Cassazione penale sez. III, 23 ottobre 1996, n. 604

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