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Giurisprudenza
Inquinamento Danno ambientale Tutela dell'ambiente Associazioni e comitati Costituzione Parte Civile
Si veda altra: giurisprudenza massimata 2008 Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 -2006 - 2005 -2004 - 2003 - 2002 -2001 - 2000-88
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TUTELA AMBIENTALE - Responsabilità ambientale - Risarcimento dei danni ambientali - Mancata trasposizione entro il termine prescritto - Inadempimento di Stato (Filandia) - direttiva 2004/35/CE. Non adottando le disposizioni legislative, regolamentare ed amministrative necessari per conformarsi alla direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale per quanto riguarda la prevenzione ed il risarcimento dei danni ambientali, la repubblica della Finlandia è venuta meno agli obblighi che gli incombono ai sensi di questa direttiva. (Testo Uff. En n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, la République de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive). CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. VI, 22/12/2008 Causa C‑328/08
INQUINAMENTO - ARIA - Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Direttiva 2003/87/CE - Ambito di applicazione - Inclusione degli impianti del settore siderurgico - Esclusione degli impianti del settore chimico e di quello dei metalli non ferrosi - Principio della parità di trattamento. L'esame della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, quale modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 ottobre 2004, 2004/101/CE, alla luce del principio della parità di trattamento, non ha rivelato elementi che possano inficiarne la validità nella parte in cui essa prevede l'applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra al settore siderurgico, senza includere nel suo ambito di applicazione i settori chimico e dei metalli non ferrosi. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Grande Sez., 16/12/2008, causa C‑127/07
INQUINAMENTO - A.I.A. - D.lgs. n. 59/2005 - Poteri del sindaco in relazione al TULS 1265/1934 in materia di industrie insalubri - Coordinamento e limiti. L'autorizzazione integrata ambientale è istituto introdotto nel nostro ordinamento dal d. lgs. 18 febbraio 2005 n°59; essa si propone, a fini di maggiore efficacia ed efficienza, di sostituire con un unico titolo abilitativo i molti di essi che in precedenza erano necessari per far funzionare un impianto industriale inquinante. Con l''A.I.A. risulta pertanto contraddittorio un potere come quello riconosciuto al Sindaco dagli artt. 216 e 217 T.U.L.S. in relazione al D.M. 5 settembre 1994: se al Sindaco stesso fosse consentito, attraverso la dichiarazione di insalubrità, di obbligare in qualsiasi momento l'industria destinataria del provvedimento, ancorché fornita di A.I.A., ad allontanarsi dall'abitato, è evidente che di autorizzazione integrata, e onnicomprensiva, non si potrebbe più parlare, e l'obiettivo della legge sarebbe frustrato. In proposito, quindi, il legislatore del d. lgs. 59/2005, al comma 11 dell'art. 5, ha previsto un coordinamento fra le due discipline, imponendo all'autorità che rilascia l'A.I.A. di acquisire, in sede di istruttoria, le “prescrizioni del Sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934 n°1265”, di tenerne conto nel rilascio dell'autorizzazione; al Sindaco ha conferito poi un potere di intervento anche a posteriori, consentendogli “in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione” e qualora “lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica” di chiedere alla Regione il riesame, in vista ovviamente di una revoca o modifica, dell'autorizzazione stessa. In sintesi, il potere di far allontanare un'industria in quanto insalubre è degradato a potere di intervento e di promozione procedimentale nei riguardi della Regione, che ormai accentra tutte le competenze in materia. Pres. Petruzzelli, Est. Gamabto Spisani - W. s.r.l. (avv. Bini) c. Comune di Quinzano D'Oglio (avv. Bezzi) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 12 dicembre 2008, n.1767
TUTELA DELL'AMBIENTE - Elaborazione di alcuni piani e programmi relativi all'ambiente - Partecipazione del pubblico - Mancata trasposizione entro il termine prescritto - Inadempimento di Stato - (Regno Unito della Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord) - Direttiva 2003/35/CE. Non recependo, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico in occasione dell'elaborazione di alcuni piani e programmi relativi all'ambiente, e che modifica, per quanto riguarda la partecipazione del pubblico e l'accesso alla giustizia, le direttive 85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio, il Regno Unito della Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi di questa direttiva. (Testo ufficiale: En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive). CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. V, 4 dicembre 2008 Sentenza C-247/07
INQUINAMENTO - Bonifica di siti contaminati -
Art. 17 d.lgs. n. 22/97 - Misura ablatoria personale - Rapporti con la
disciplina di cui agli art. 91, R.D. 45/1901, art. 9 R.D. n. 1406/1931, artt.
216, 226 e 227 del T.U.L.S. n. 1265/1934, art. 17 D.P.R. n. 303/1956. La
peculiarità dell'istituto disciplinato dall'art. 17 risiede nella sua natura di
misura ablatoria personale, consentita in apicibus dall'art. 23 Cost., la cui
adozione crea in capo al destinatario un obbligo di attivazione, consistente nel
porre in essere determinati atti e comportamenti unitariamente finalizzati al
recupero ambientale dei siti inquinati. Le norme di cui all' art. 91 del R.D. n.
45/1901; l'art. 9 del R.D. n. 1406/1931; gli artt. 216, 226 e 227 del T.U.L.S.
n. 1265/1934 e l'art. 17 del D.P.R. n. 303/1956 non avevano tale connotazione e,
dunque, non rappresentavano un antecedente dell'art. 17. Pres. La Medica, Est.
Carlotti - Regione Lombardia (avv.ti Cederle e Pompa) c. E. s.p.a. (avv.ti
Invernizzi e Sandulli) - (Riforma TAR Lombardia, Milano, n. 1913/2007) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 5 dicembre
2008, n. 6055
INQUINAMENTO - Bonifica di siti contaminati - Art. 17 d.lgs. n. 22/97 -
Confronto con le disposizioni di cui agli artt. 2043,2050 e 2058 c.c. -
Continuità normativa tra l'art. 2043 c.c. e l'art. 17 d.lgs. n. 22/97-
Inconfigurabilità - Applicazione dell'art. 17 ad un soggetto estinto prima del
1997 - Illegittimità. Ponendo a confronto l'art. 17 del d.lgs. n. 22/97 con
il plesso normativo composto dagli artt. 2043, 2050 (considerata,nella specie,
l'obiettiva pericolosità dell'attività industriale di produzione di coloranti) e
2058 (sul risarcimento in forma specifica), le differenze tra gli istituti
rispettivamente disciplinati sono talmente numerose e tanto profonde, da non
consentire la formulazione di alcun giudizio di continuità tra le stesse. Non è
pertanto ravvisabile continuità normativa tra l'art. 2043 c.c. e il menzionato
art. 17 del decreto Ronchi : ne discende che la seconda previsione non si
presenta come meramente procedimentale rispetto alla prima e che un'eventuale
applicazione dell'art. 17 ad un soggetto estinto prima del 1997 trasmoderebbe in
una non consentita applicazione retroattiva della legge. Pres. La Medica, Est.
Carlotti - Regione Lombardia (avv.ti Cederle e Pompa) c. E. s.p.a. (avv.ti
Invernizzi e Sandulli) - (Riforma TAR Lombardia, Milano, n. 1913/2007) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 5 dicembre
2008, n. 6055
INQUINAMENTO - Siti contaminati - Società responsabile dell'inquinamento -
Estinzione anteriore al 1997 - Applicabilità dell'art. 17 d.lgs. n. 22/97 -
Esclusione - Altri strumenti di intervento - Cd. successione economica. Nei
confronti dei successori di società responsabili degli inquinamenti che si siano
estinte prima del 1997 non è possibile applicare l'art. 17 del decreto Ronchi
(oggi artt. 239 e ss.) E' però possibile far valere, a regime, l'ordinaria
responsabilità civilistica di tipo aquiliano; inoltre, sul versante
amministrativo, rimangono comunque adottabili (come già avveniva in epoca
antecedente all'entrata in vigore del decreto Ronchi) i provvedimenti
contingibili contemplati dall'ordinamento per i casi di qualificate urgenze di
intervenire. In particolare, nei provvedimenti contingibili e urgenti
l'imputazione soggettiva degli obblighi di attivazione, discrezionalmente
individuati dall'amministrazione procedente, può motivatamente seguire anche le
diverse regole della successione c.d. “economica” (per un'applicazione della
successione economica in materia di concorrenza, è utile il richiamo alla
recente sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 11.12.2007, in
causa C-280/06, pronunciata su rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato) che
consentono, per la migliore e immediata tutela di fondamentali interessi
superindividuali, di derogare al generale principio della personalità e, in
ossequio al canone del “chi inquina paga”, di onerare chi abbia beneficiato
delle valenze economiche, anche latenti, di un bene-impresa dei correlativi
costi dell'internalizzazione delle diseconomie esterne prodotte. Pres. La
Medica, Est. Carlotti - Regione Lombardia (avv.ti Cederle e Pompa) c. E. s.p.a.
(avv.ti Invernizzi e Sandulli) - (Riforma TAR Lombardia, Milano, n. 1913/2007) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 5 dicembre
2008, n. 6055
INQUINAMENTO - Bonifica di siti contaminati - Accertamenti tecnici - Art. 223
c.p.p. - Applicabilità - Esclusione - Prelievo e analisi dei campioni -
Procedura - Allegato 2 del D.M. n. 471/99. In materia di accertamenti
tecnici prodromici ai provvedimenti finalizzati alla bonifica dei siti
contaminati, non è invocabile l'art. 223 disp. att. c.p.p., dal momento che
questa disposizione certamente non esprime un principio generale: si tratta
piuttosto una previsione speciale del diritto processuale penale, dettata
all'unico fine di stabilire le condizioni alle quali è consentita la migrazione,
nel fascicolo del dibattimento, dei verbali di analisi non ripetibili e di
quelli di revisione e alla cui eventuale violazione corrisponde solo la sanzione
endoprocessuale della nullità a regime intermedio ex art. 180 c.p.p. (Cass.,
sez. III pen., 28.6.2006, n. 37400). In sede amministrativa il contraddittorio
procedimentale sugli accertamenti tecnici può svolgersi secondo altre modalità e
la regola del preventivo avviso, pur configurandosi come una forte tutela, non è
sempre imposta dall'ordinamento né deve essere necessariamente osservata,
potendo ugualmente assicurarsi, seguendo altri schemi procedurali, una piena
dialettica tra l'amministrazione e gli interessati. E' questo il caso del D.M.
n. 471/1999 che, nell'Allegato 2, reca una completa e dettagliata disciplina
delle “Procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni”,
prevedendo, tra l'altro, dei campioni supplementari “per eventuali contestazioni
e controanalisi”. Pres. La Medica, Est. Carlotti - Regione Lombardia (avv.ti
Cederle e Pompa) c. E. s.p.a. (avv.ti Invernizzi e Sandulli) - (Riforma TAR
Lombardia, Milano, n. 1913/2007) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 5 dicembre
2008, n. 6055
TUTELA DELL'AMBIENTE - Partecipazione del pubblico e accesso alla giustizia - Elaborazione di alcuni piani e programmi relativi all'ambiente - Mancata trasposizione - Inadempimento di Stato (Regno Unito della Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord) - Direttiva 2003/35/CE. Non recependo, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico in occasione dell'elaborazione di alcuni piani e programmi relativi all'ambiente, e che modifica, per quanto riguarda la partecipazione del pubblico e l'accesso alla giustizia, le direttive 85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio, il Regno Unito della Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi di questa direttiva. (Testo ufficiale: En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive). CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. V, 04/12/2008, causa C‑247/07
INQUINAMENTO - Siti contaminati - Proprietario estraneo all'inquinamento -
Onere reale e privilegio immobiliare gravante sul bene - Evizione del bene -
Conseguenza dell'attività di ripristino ambientale realizzata dall'ente
pubblico. Per il proprietario estraneo all'inquinamento, l'esecuzione degli
interventi di bonifica prescritti dall'amministrazione è un vero e proprio
onere, finalizzato a rimuovere il pregiudizio costituito dall'onere reale e dal
connesso privilegio immobiliare gravante sul bene: l'evizione del bene che il
proprietario può di fatto subire a causa dell'inerzia dell'inquinatore non
costituisce una sanzione per non aver bonificato il sito, ma una conseguenza
dell'attività di ripristino ambientale realizzata dall'Ente pubblico
nell'interesse della collettività, tramite un meccanismo che presenta
similitudini più con l'esproprio che con il risarcimento del danno ambientale.
Pres. Bianchi, Est. Lotti - S. s.r.l. (avv.ti Barosio e Dell'Anna) c. Comune di
Arborio (avv.ti Peres e Martelli) e altri (n.c.) -
T.A.R. PIEMONTE, Sez. I - 21 novembre 2008,
n. 2928
INQUINAMENTO - Siti contaminati - Successione di soggetti distinti su una fonte
attiva di inquinamento - Attività d'impresa - Pluralità di garanti. Nei casi
in cui via sia una successione di soggetti distinti su una fonte attiva di
inquinamento, o su una fonte di pericolo attuale e concreto di inquinamento, che
il titolare dell'attività di impresa abbia l'obbligo di controllare in base alla
normativa vigente, i vari soggetti succedutisi, i quali abbiano effettivamente
il potere di intervenire sulla fonte di rischio senza che sia necessario il
ricorso a strumenti eccezionali, danno luogo ad una pluralità di garanti,
nessuno dei quali può liberarsi dal proprio obbligo di intervento invocando
l'analoga posizione di garanzia di altri soggetti, inclusi i propri predecessori
nella gestione del sito. Secondo gli insegnamenti della Cassazione, infatti, se
più sono i titolari della posizione di garanzia od obbligo di impedire l'evento,
ciascuno è, per intero, destinatario di quell'obbligo, con la conseguenza che,
se è possibile che determinati interventi siano eseguiti da uno dei garanti, è,
però, doveroso per l'altro o per gli altri garanti, dai quali ci si aspetta la
stessa condotta, accertarsi che il primo sia effettivamente e adeguatamente
intervenuto (cfr. Cassazione penale, sez. IV, 6 dicembre 1990, n. 4793). Pres.
Bianchi, Est. Lotti - S. s.r.l. (avv.ti Barosio e Dell'Anna) c. Comune di
Arborio (avv.ti Peres e Martelli) e altri (n.c.)
-
T.A.R. PIEMONTE, Sez. I - 21 novembre 2008,
n. 2928
INQUINAMENTO - Art. 17 d.lgs. n. 22/97 - Artt. 240 e ss. d.lgs. n. 152/2006 -
Proprietario incolpevole - Onere reale e privilegio immobiliare - Recupero delle
somme spese dall'ente pubblico - Limiti di valore dell'area bonificata.
L'art. 17, d.lg. n. 22 del 1997, la cui impostazione sul punto è stata ora
confermata e specificata dagli artt. 240 e ss., d.lg. 3 aprile 2006 n. 152,
recante norme in materia ambientale (c.d. Codice dell'ambiente), impone
l'esecuzione di interventi di recupero ambientale anche di natura emergenziale
al responsabile dell'inquinamento che può non coincidere con il proprietario
ovvero con il gestore dell'area interessata; a carico di quest'ultimo
(proprietario dell'area inquinata non responsabile della contaminazione),
invero, non incombe alcun obbligo di porre in essere gli interventi ambientali
in argomento ma l'onere (reale) di eseguirli al fine di evitare l'espropriazione
del terreno interessato gravato da onere reale, al pari delle spese sostenute
per gli interventi di recupero ambientale assistite, invece, da privilegio
speciale immobiliare (cfr. T.A.R. Toscana, sez. II, 30 maggio 2008 , n. 1541 e
Consiglio Stato , sez. VI, 5 settembre 2005 , n. 4525). Pertanto, il
proprietario, qualora non coincida con il responsabile dell'inquinamento e
questi non sia identificabile - finisce comunque per essere il soggetto gravato
dal punto di vista economico, poiché l'Ente pubblico che ha provveduto
all'esecuzione dell'intervento può recuperare le spese sostenute nei limiti del
valore dell'area bonificata, anche in suo pregiudizio: ne deriva che il
proprietario incolpevole ha l'onere di provvedere alla bonifica e alla messa in
sicurezza se intende evitare le conseguenze derivanti dai vincoli che gravano
sull'area di onere reale e di privilegio speciale immobiliare, salva l'azione di
regresso nei confronti del responsabile dell'inquinamento (cfr. T.A.R.
Lombardia, Brescia, 16 marzo 2006, n. 291). Pres. Bianchi, Est. Lotti - S.
s.r.l. (avv.ti Barosio e Dell'Anna) c. Comune di Arborio (avv.ti Peres e
Martelli) e altri (n.c.) -
T.A.R. PIEMONTE, Sez. I - 21 novembre 2008,
n. 2928
INQUINAMENTO - Bonifica dei siti contaminati - NTA - Opere edilizie -
Preordinamento all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e
ripristino - Legittimità. E' coerente con le finalità proprie della
disciplina sulla bonifica dei siti contaminati l'inserimento nelle NTA della
disposizione in forza della quale ogni operazione di trasformazione edilizia ed
urbanistica delle parti di territorio qualificabili come siti contaminati o
potenzialmente contaminati, è preordinata alla esecuzione, da parte dei soggetti
pubblici o privati di cui all'ari. 250 del d. lgs. 152/2006, degli interventi di
messa in sicurezza permanente, bonifica e ripristino ambientale. Pres. Bianchi,
Est. Lotti - S. s.r.l. (avv.ti Barosio e Dell'Anna) c. Comune di Arborio (avv.ti
Peres e Martelli) e altri (n.c.) -
T.A.R. PIEMONTE, Sez. I - 21 novembre 2008,
n. 2928
INQUINAMENTO - ELETTROSMOG - Immissioni - Tutela del diritto alla salute - Azione inibitoria ex art. 844 c.c., azione di responsabilità aquiliana e azione di risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c. - Cumulabilità. In tema di immissioni, ormai è da tempo consolidato il principio secondo il quale a tutela del diritto alla salute il soggetto danneggiato da immissioni può esercitare, anche cumulativamente, l'azione inibitoria ex art. 844 c.c. - a tutela del diritto di proprietà e quindi di natura reale -, l'azione di responsabilità aquiliana e l'azione di risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c. - vedasi Cass. sez. un. 15/10/1998 n. 10186, Cass. sez. un. 9/4/1973 n. 999 e Cass. 2/6/2000 n. 7420). Giud. Mon. Galazzi - Sarno ed altri (avv.ti G. ed A. Palmigiano) c. Ministero dell'Interno (Avvocatura dello Stato). TRIBUNALE DI PALERMO, Sez. III CIVILE - 12/11/2008 (Ud. 7/05/2008), sentenza n. 5953
INQUINAMENTO - MISE - Procedimento amministrativo - Ricorso all'istituto
della conferenza di servizi ex art. 14 e ss. l. n. 241/1990 - Legittimità. Anche nell'ipotesi di realizzazione di interventi di messa in sicurezza
d'emergenza, nel caso di fenomeni di inquinamento che interessano i siti di
interesse nazionale di cui all'art. 17, co. 14 del d.lgs. 22 del 1997, può farsi
proficuo ricorso all'istituto della Conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e
segg. della l. 241 del 1990: nella materia de qua, non sussistono infatti
peculiarità procedimentali tali da ritenere che l'istituto in questione resti
soggetto ad una declinazione di specie, parzialmente difforme dal modello
generale di cui alla legge generale sul procedimento. Al contrario, è proprio il
ricorso al modulo procedimentale di cui agli artt. 14 e segg. l. 241 del 1990 a
consentire una particolare concentrazione decisionale (ed una conseguente
accelerazione dei tempi di conclusione del procedimento) nel caso degli
interventi di interesse nazionale, in tal modo conferendo un'indubbia
accelerazione al modello decisionale delineato dall'art. 17 del d.lgs 22 del
1997 e dall'art. 15 del D.M. 471 del 1999, i quali si limitano ad indicare i
necessari atti di concerto ed intesa, senza prescrivere in via generale che essi
vadano acquisiti nella forma contestuale tipica della Conferenza di servizi
decisoria. Pres. Barbagallo, Est. Contessa - F. s.p.a. (avv. Giampietro) c.
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e altri (n.c.)
riunito ad altro ricorso (Conferma TAR Toscana n. 383/07).
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 11 novembre
2008, n. 5620
INQUINAMENTO - MISE - Artt. 7, 8 e 15 D.M. 471/99 - Adozione delle relative
determinazioni - Competenza - Individuazione. Ai sensi degli artt. 7 e 8 del
D.M. 471/99, applicabili anche nel caso di interventi di M.I.S.E. relativi a
siti di interesse nazionale, mercè l'espresso rinvio di cui all'art. 15, la
competenza ad adottare le relative determinazioni spetta al Ministero
dell'ambiente, di concerto con i Ministeri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato (ora: dello Sviluppo Economico) e della sanità (ora: del
lavoro, della salute e politiche sociali), d'intesa con la Regione
territorialmente competente. Nessuna ragione normativa o sistematica impedisce
che l'acquisizione dei richiamati atti di assenso avvenga attraverso il ricorso
al particolare modulo procedimentale della Conferenza di servizi decisoria di
cui al comma 2 dell'art. 14, l. proc.. Pres. Barbagallo, Est. Contessa - F.
s.p.a. (avv. Giampietro) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare e altri (n.c.) riunito ad altro ricorso (Conferma TAR
Toscana n. 383/07).
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 11 novembre
2008, n. 5620
INQUINAMENTO - MISE - Definizione - Art. 2, c. 1, lett. d) D.M. n. 471/99 -
rapporti con gli interventi di bonifica e ripristino ambientale e di messa in
sicurezza permanente - Collegamento funzionale - Autonomia - Valenza lesiva.
A mente dell'art. 2, comma 1, lettera d) del D.M. 471/99, è compreso nel
concetto di interventi di messa in sicurezza d'emergenza “ogni intervento
necessario ed urgente per rimuovere le fonti inquinanti, contenere la diffusione
degli inquinanti e impedire il contatto con le fonti inquinanti presenti nel
sito, in attesa degli interventi di bonifica e ripristino ambientale o degli
interventi di messa in sicurezza permanente”. Tale essendo la definizione
normativa della figura, emerge per un verso il suo innegabile collegamento
funzionale e la sua coerenza sistematica con gli interventi trasfusi nell'ambito
del progetto definitivo per la realizzazione dei necessari interventi di
bonifica e ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente, ma per
altro verso la sua indubbia autonomia funzionale nell'ambito delle attività in
questione, così come la - parimenti indubbia - idoneità a recare un'autonoma
valenza lesiva per il soggetto destinatario delle relative misure, anche a
prescindere dalla fase di approvazione del progetto. Pres. Barbagallo, Est.
Contessa - F. s.p.a. (avv. Giampietro) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare e altri (n.c.) riunito ad altro ricorso (Conferma TAR
Toscana n. 383/07).
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 11 novembre
2008, n. 5620
INQUINAMENTO - MISE in aree di interesse nazionale - Complesso di misure da adottare per far fronte al degrado ambientale - determinazioni - Competenza - Individuazione - Avvio della procedura di sostituzione in danno in caso di inottemperanza - Competenza - Ministero dell'Ambiente. Nella materia degli interventi di MISE in aree di interesse nazionale, mentre il complesso delle misure che le Amministrazioni ritengono doversi adottare per far fronte alla situazione di degrado ambientale esistente in loco può costituire oggetto di determinazioni di competenza delle Amministrazioni di cui al comma 4 dell'art. 15, D.M. 471/99 (secondo uno schema di competenze che appare ben compatibile con il ricorso al modello decisionale di cui alla Conferenza di servizi), al contrario, l'adozione delle misure (di stampo parasanzionatorio) di avvio della procedura di sostituzione in danno in caso di inottemperanza non può che restare in capo al solo Ministero dell'ambiente, non potendo costituire oggetto di determinazioni adottate in sede di Conferenza di servizi. Sussiste, infatti, una netta distinzione fra la determinazione del contenuto delle misure di M.I.S.E. e del progetto definitivo e l'esercizio del potere di prescrizione ed ordinanza di cui agli artt. 7 ed 8, D.M. cit., il quale non può che restare in capo alla sola Amministrazione cui la norma di riferimento espressamente lo riconosce (il Ministero dell'ambiente), a prescindere dal fatto che l'esercizio del medesimo potere abbia costituito oggetto di discussione in sede di Conferenza di servizi. Pres. Barbagallo, Est. Contessa - F. s.p.a. (avv. Giampietro) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e altri (n.c.) riunito ad altro ricorso (Conferma TAR Toscana n. 383/07). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 11 novembre 2008, n. 5620
INQUINAMENTO - D.lgs. n. 152/2006, artt. 240 e 242 - CSC e CSR - Differenza. Il d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, agli art. 240 e 242, distingue tra le concentrazioni di inquinanti utilizzate come soglia di contaminazione e quelle utilizzate come soglia di rischio. Le prime (CSC) operano come valori di attenzione oltre i quali sono necessarie la caratterizzazione del sito inquinato e l'analisi di rischio sito-specifica. Le seconde (CSR) identificano i livelli di contaminazione residua accettabili in un sito specifico, calcolati mediante analisi di rischio, sui quali sono impostati gli interventi di messa in sicurezza o di bonifica.Pres. Petruzzelli, Est. Pedron - F. s.r.l (avv.ti Stefana e Bezzi) c. Comune di Leno (avv. Gorlani) - T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 29 ottobre 2008, n. 1464
ASSOCIAZIONI E COMITATI - Legittimazione ad agire - Associazioni
ambientaliste - Nozione di tutela ambientale - Atti con finalità urbanistica.
In materia di legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste, va
accolta una nozione ampia della tutela ambientale, tale da includervi la
possibilità di impugnativa degli atti aventi finalità urbanistica (nella specie
il Piano Urbanistico del Comune di Carloforte), ove si riconnettano specifici
interessi ambientali, da tutelare attraverso l'annullamento, totale o parziale,
dell'atto (in termini Cons. stato, sez. IV, 30.9.2005 n. 5205). Pres. Panunzio,
Est. Scanu - Legambiente Onlus (avv. Massa) c. Comune di Carloforte (avv.
Filippini) -
T.A.R. SARDEGNA, Sez. II - 6 ottobre 2008,
n. 1816
ASSOCIAZIONI E COMITATI - Legittimazione ad agire delle associazioni
ambientaliste Indirizzo giurisprudenziale tradizionale - Eccezionalità della
tutela - Effetti sull'impugnazione di atti a valenza urbanistico-edilizia -
Innovazioni normative ex art. 310 T.U. Ambiente. Alla luce della nuova
disposizione introdotta in materia dall'art. 310 del d.lgs. n. 152/2006, non può
più essere seguito l'indirizzo giurisprudenziale (Cons. Stato sez. IV, 9.11.2004
n. 7246) che considerava eccezionale la legittimazione ad agire delle
associazioni ambientaliste, ritenendo che conseguentemente un'associazione
ambientalista potesse “proporre in giudizio soltanto motivi di gravame
direttamente attinenti alla sfera dell'interesse tutelato e non motivi aventi
una valenza urbanistico - edilizia e che solo in via strumentale ed indiretta
possano determinare un effetto utile anche ai fini della tutela dei valori
ambientali”. La nuova norma, infatti, così recita: “I soggetti di cui
all'articolo 309, comma 1, [Le regioni, le province autonome e gli enti locali,
anche associati, nonché le persone fisiche o giuridiche] sono legittimati ad
agire, secondo i principi generali, per l'annullamento degli atti e dei
provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni di cui alla parte sesta
del presente decreto nonché avverso il silenzio inadempimento del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e per il risarcimento del danno
subito a causa del ritardo nell'attivazione, da parte del medesimo Ministro,
delle misure di precauzione, di prevenzione o di contenimento del danno
ambientale”. La legittimazione ad agire, specie con riferimento alla
problematica sulla proponibilità delle singole censure, va pertanto valutata
secondo i principi generali, e vanno conseguentemente ritenute ammissibili tutte
le censure astrattamente proponibili, purché siano funzionali al soddisfacimento
di uno specifico interesse ambientale; non vanno, invece, ritenute ammissibili
le censure il cui accoglimento comporti l'annullamento di una parte scindibile
dello strumento urbanistico, ove non sia stato evidenziato, in ricorso, un
interesse ambientale connesso all'eliminazione di detta parte della disciplina
urbanistica. Pres. Panunzio, Est. Scanu - Legambiente Onlus (avv. Massa) c.
Comune di Carloforte (avv. Filippini) -
T.A.R. SARDEGNA, Sez. II - 6 ottobre 2008,
n. 1816
INQUINAMENTO - Art. 434 c.p. - Disastro innominato - Questione di legittimità costituzionale - Artt. 24, 25 e 27 Cost. - Vulnus al principio di determinatezza - Infondatezza - Disastro ambientale - Opportunità di specifica ed autonoma considerazione da parte del legislatore penale. Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 434 del codice penale sollevate in riferimento agli artt. 24, 25, secondo comma, e 27 della Costituzione, attesa l'insussistenza del vulnus al principio della determinatezza della norma penale, sia con riferimento al concetto di “disastro” che al di “pericolo all'incolumità pubblica”. E' tuttavia auspicabile che talune delle fattispecie attualmente ricondotte, con soluzioni interpretative non sempre scevre da profili problematici, al paradigma punitivo del disastro innominato - e tra esse, segnatamente, l'ipotesi del cosiddetto disastro ambientale - formino oggetto di autonoma considerazione da parte del legislatore penale, anche nell'ottica dell'accresciuta attenzione alla tutela ambientale ed a quella dell'integrità fisica e della salute, nella cornice di più specifiche figure criminose. Pres. Bile, Red. Flick - Giudizio promosso con ordinanza del G.U.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - CORTE COSTITUZIONALE - 1 agosto 2008, n. 327
INQUINAMENTO - MARE - Mediterraneo - Santuario per i mammiferi
marini - Utilizzo a fini produttivi del mare territoriale - Compatibilità.
L'Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario per i
mammiferi marini, fatto a Roma il 25 novembre1999 e ratificato dall'Italia con
legge n. 391/01, non contiene alcuna disposizione che sia direttamente contraria
all'utilizzo a fini produttivi del mare territoriale ricadente nei confini del
Santuario, salvo il rispetto degli obiettivi di tutela ivi previsti (fattispecie
relativa alla progettazione di un rigassificatore off shore). Pres. Nicolosi,
Est. Grauso - Associazione Greenpeace (avv. Altavilla) c. Ministero dello
Sviluppo economico e altri (Avv. Stato), Regione Toscana (avv.ti Bora e
Mancino), Comune di Pisa (avv.ti Gigliotti, Lazzeri e Caponi) e altri (n.c.) -
T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 30 luglio 2008, n.
1870
INQUINAMENTO - SICUREZZA - Impianti in cui siano presenti sostanze pericolose -
D.Lgs.n. 334/99 - Piano di emergenza esterno - Condizione per l'avvio
dell'attività - Costruzione degli impianti - Nulla osta di fattibilità -
Sufficienza. Condizione per la costruzione degli impianti in cui siano
presenti sostanze pericolose è, ai sensi del d.lgs. n. 334/99, il solo rilascio
del nulla osta di fattibilità; la pianificazione di emergenza accede al rapporto
definitivo di sicurezza relativo al progetto particolareggiato che costituisce
invece condizione per l'avvio dell'attività, come chiaramente si evince dal
citato art. 9 co. 2, nonché dal successivo art. 21 co. 3 ult. parte, e dall'art.
20 co. 1 dello stesso decreto, che, in relazione alla predisposizione del piano
di emergenza esterno, presuppone come già avvenuta quella del piano di emergenza
interno, avendo ancora una volta come punto di riferimento l'inizio
dell'attività, e non della costruzione. Pres. Nicolosi, Est. Grauso -
Associazione Greenpeace (avv. Altavilla) c. Ministero dello Sviluppo economico e
altri (Avv. Stato), Regione Toscana (avv.ti Bora e Mancino), Comune di Pisa
(avv.ti Gigliotti, Lazzeri e Caponi) e altri (n.c.) -
T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 30 luglio 2008, n.
1870
INFORMAZIONE AMBIENTALE - Progetto per la costruzione di un rigassificatore
offshore - Partecipazione del pubblico al processo decisionale - Convenzione di
Aarhus - Principio di efficacia dell'informazione - Pubblicazione su due
quotidiani del deposito del progetto ai fini della VIA - Insufficienza. La
pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale e uno a diffusione
regionale dell'avviso di avvenuto deposito presso gli uffici regionali del
progetto per la costruzione di un rigassificatore ai fini della valutazione di
impatto ambientale rappresenta una forma inadeguata di pubblicità rispetto al
criterio di efficacia di cui alla Convenzione internazionale sull'accesso
all'informazione, sulla partecipazione del pubblico al processo decisionale e
sull'accesso alla giustizia in materia ambientale, fatta ad Aarhus il 25 giugno
1998, ratificata con l. n. 108/01. In ragione della specificità delle esigenze
tutelate, l'art. 23 del d.lgs. n. 334/99 deve essere letto nel senso che le
amministrazioni procedenti sono onerate di sollecitare la partecipazione
popolare sul particolare tema della prevenzione degli incidenti, previa
comunicazione delle informazioni sulle misure di sicurezza da adottare,
attraverso forme efficaci di coinvolgimento collettivo; le forme della
partecipazione debbono inoltre tenere conto della complessità delle questioni
tecniche da esaminare e della eventualità che gli interessati debbano rivolgersi
ad esperti anche solo per essere in condizione di apprezzare i margini di
rischio legati all'intervento, e formarsi in proposito un'opinione seria e
documentata, con i tempi minimi che ciò comporta. Se, pertanto, la mancata
predeterminazione delle modalità di raccolta dei pareri è il mezzo per calibrare
la partecipazione sulle esigenze del caso concreto, a fronte del progetto di
un'opera come quella di un rigassificatore “offshore”, connotata da forti
implicazioni sul piano dell'impatto ambientale e della sicurezza, la
pubblicazione in fase di VIA dell'annuncio di avvenuta comunicazione - strumento
di conoscibilità e non di conoscenza degli elementi essenziali del progetto - ed
il breve termine di trenta giorni per le osservazioni non assolvono
adeguatamente al compito di mettere la popolazione in grado di pronunciarsi in
maniera consapevole, con la conseguenza che il parere delle popolazioni
interessate sulla realizzazione di impianti pericolosi non può in nessun caso
considerarsi assorbito, stante anche la evidenziata diversità dell'oggetto,
dagli adempimenti richiesti dall'art. 6 l. 349/86. Pres. Nicolosi, Est. Grauso -
Associazione Greenpeace (avv. Altavilla) c. Ministero dello Sviluppo economico e
altri (Avv. Stato), Regione Toscana (avv.ti Bora e Mancino), Comune di Pisa
(avv.ti Gigliotti, Lazzeri e Caponi) e altri (n.c.) -
T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 30 luglio 2008, n.
1870
ASSOCIAZIONI - URBANISTICA ED EDILIZIA - Atti amministrativi a contenuto
urbanistico-edilizio - Associazioni ambientaliste - Impugnazione -
Legittimazione straordinaria ex L. n. 349/86 - Censure con valenza ambientali.
Le associazioni ambientalistiche non sono legittimate sempre e comunque a
ricorrere giurisdizionalmente contro atti amministrativi a contenuto
urbanistico-edilizio, ma solo qualora l'impugnazione si traduca in censure con
valenza ambientale (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 7246/2004). Non ogni
provvedimento ed ogni intervento urbanistico reca, infatti, ipso facto,
implicazioni e ricadute in materia ambientale: al contrario, ciò andrà
dimostrato volta per volta, atto per atto. W.W.F. (avv.ti Cecchinato e Geremia)
c. Comune di San Michele al Tagliamento (avv.ti Borella, Piovesan e Stivanello
Gussoni), Regione Veneto (avv. Zanon e Ligabue), Ministero dei Trasporti -
Capitaneria di Porto di Venezia (Avv. Stato) e altri (n.c.).
T.A.R. VENETO, Sez. II - 11/07/2008, n. 1993
ASSOCIAZIONI - URBANISTICA ED EDILIZIA - Atti amministrativi a contenuto urbanistico-edilizio - Autorità preposte alla tutela ambientale - Nulla osta favorevole - Esclusione della legittimazione straordinaria ex L. n. 349/86 delle associazioni ambientaliste - Inconfigurabilità. Non è sufficiente, ad escludere la legittimazione c.d. straordinaria delle associazioni ambientaliste ex L.n. 349/86, la circostanza che le autorità legislativamente preposte alla tutela del bene ambientale abbiano adottato provvedimenti di nulla osta favorevoli all'intervento, posto che la legittimazione non ha lo scopo di ampliare la platea dei soggetti titolari di interesse alla censura dell'atto amministrativo, quanto quello di consentire una più ampia tutela del bene ambientale anche laddove le autorità preposte alla sua protezione non siano capaci di garantirla. W.W.F. (avv.ti Cecchinato e Geremia) c. Comune di San Michele al Tagliamento (avv.ti Borella, Piovesan e Stivanello Gussoni), Regione Veneto (avv. Zanon e Ligabue), Ministero dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Venezia (Avv. Stato) e altri (n.c.). T.A.R. VENETO, Sez. II - 11/07/2008, n. 1993
INQUINAMENTO - Atti incidenti sulla salvaguardia ambientale - Impugnazione - Soggetti residenti nell'aera interessata - Legittimazione. Sono legittimati ad insorgere avverso atti incidenti sulla salvaguardia ambientale I soggetti residenti o proprietari di immobili nell'area interessata, non potendo negarsi a chi abbia uno stabile collegamento con essa, e che è destinato a ricevere un potenziale danno da un'attività inquinante, la titolarità di una posizione giuridica differenziata e qualificata (cfr., ad es.: Cons. St., VI, 20.5.2005, n. 2534). Pres. Mariuzzo, Est. Stevanato - P.G. e altri (avv. Zancanella) c. Provincia Autonoma di Trento (avv.ti Mastragostino, Pedrazzoli e Falferi) - T.R.G.A. TRENTINO ALTO ADIGE, Trento - 9 luglio 2008, n. 164
INQUINAMENTO - RIFIUTI - Ordine di presentazione del progetto di bonifica
- Destinatario - Proprietario del terreno. Il naturale destinatario
dell'ordine di presentazione di un progetto di bonifica, non essendone
revocabile in dubbio la natura ripristinatoria e non sanzionatoria, non può che
essere il proprietario del terreno. Pres. De Zotti, Est. Perrelli - U.Z. (avv.
Zambet) c. Comune di Nervesa della Battaglia (avv.ti Steccanella e Pinello) -
T.A.R. VENETO, Sez. III - 7 luglio 2008, n.
1951
INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Misure di limitazione del traffico - ZTL -
Subordinazione dell'ingresso di veicoli a motore al pagamento di una somma -
Pass - Art. 7, c. 9 CdS - Preventiva adozione del PUT - Necessità. E'
illegittima la delibera che, in applicazione dell'art. 7, c. 9 del d.lgs. n.
285/1992, subordini l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore
all'interno delle zone a traffico limitato al pagamento di una somma (cd. pass),
se non sia stato previamente adottato il Piano Urbano del Traffico ai sensi
dell'art. 36 del CdS, espressamente richiesto dalla direttiva dell'Ispettorato
generale per la circolazione e la sicurezza stradale diramata con circolare 21
luglio 1997, n. 3816 (G.U. n. 213 del 12.09.1997). Pres. Giallombardo, Est.
Veneziano - C.M. e altri (avv. Buongiorno) c. Comune di Palermo (avv. Criscuoli)
-
T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 24 giugno
2008, n. 843
INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Misure di limitazione della circolazione -
Circolazione entro le ZTL - Pagamento di una somma - Non rientra tra le
previsioni di cui all'art. 3 della L. n. 413/97. Le misure di limitazione
della circolazione per esigenze di prevenzione dell'inquinamento atmosferico
previste dall'art. 3 della L. n. 413/1997, non includono quelle di cui all'art.
7, c. 9 del Codice della Strada (subordinazione dell'ingresso o della
circolazione dei veicoli a motore all'interno delle ZTL al pagamento di una
somma) Pres. Giallombardo, Est. Veneziano - C.M. e altri (avv. Buongiorno) c.
Comune di Palermo (avv. Criscuoli) -
T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 24 giugno
2008, n. 843
INQUINAMENTO - Bonifica di siti contaminati - Procedimenti in corso - Rimodulazione degli interventi - Art. 256, c. 4 d.lgs. n. 152/2006 - Art. 5 L.R. Emilia-Romagna n. 5/2006 - Applicazione ai procedimenti in corso della disciplina previgente ex d.lgs. n. 22/97 - Illegittimità costituzionale. L'art. 5 della legge della Regione Emilia-Romagna 1° giugno 2006, n. 5, nel testo modificato dall'art. 25 della legge della stessa Regione 28 luglio 2006, n. 13, in materia di bonifica di siti contaminati, è costituzionalmente illegittimo per contrasto con l'art. 117, c. 2, lett. s), Cost. La norma censurata ha quale oggetto diretto e specifico la tutela dell'ambiente, imponendo, in evidente contrasto con quanto statuito dal legislatore statale all'art. 265, comma 4 del d.lgs. n. 152 del 2006, l'applicazione ai procedimenti in corso della normativa statale previgente (d.lgs. n. 22/97) e dei valori-soglia da essa definiti, in luogo di quella nuova. In tal modo, la disposizione impedisce la rimodulazione degli interventi già autorizzati, facoltizzata dalla normativa statale, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Pres. Bile, Red. Tesauro - Giudizio promosso con ordinanza del TAR Emilia Romagna nel proc. tra E. s.p.a. c. Comune di Migliarino - CORTE COSTITUZIONALE - 18 giugno 2008, n. 214
INQUINAMENTO - Bonifica di siti contaminati - Avvenuta bonifica - Restituzione del suolo agli usi legittimi - Presupposti - Accertamento del superamento dell'inquinamento - Restituzione condizionata al compimento della bonifica in altre aree del sito - Limiti. Il provvedimento con cui l'Amministrazione, accertata l'avvenuta bonifica di un suolo, ne autorizza la restituzione agli usi legittimi (ossia afferma che la bonifica ha avuto successo ed accerta che non sussistono più i fattori inquinanti prima rilevati, oppure che non si sono verificati fattori inquinanti) è ampliativo delle possibilità di utilizzo del bene, dapprima inibite dalla sussistenza di fenomeni di inquinamento (o dall'esigenza di accertarli). Esso è condizionato solamente all'accertamento del superamento dell'inquinamento o della sua insussistenza; in alternativa, può essere condizionato ad attività inerenti altre zone di competenza dello stesso proprietario solo laddove siano rigorosamente comprovate specifiche motivazioni tecniche oppure organizzative che conducano a ritenere l'opportunità o la necessità di attendere, per lo svincolo, la bonifica del sito più ampio. Pres. Zingales, Est. Gatto Costantino - E. R.M. s.p.a. e altri (avv.ti Acquarone, Caldarera, Acquarone e De Luca) c. Ministero delle Infrastrutture e altri (n.c.), Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato), Provincia regionale di Siracusa e altri (n.c.) - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 17 giugno 2008, n. 1190
INQUINAMENTO - Bonifica di siti contaminati - Imposizione di
obblighi di bonifica generalizzati - Mancato previo accertamento delle
responsabilità di inquinamento - Illegittimità. E' illegittima l'imposizione
di obblighi di bonifica generalizzati, senza previo accertamento di
responsabilità di inquinamento e con metodi tecnici di intervento le cui
modalità non siano state in nessuna parte confrontate nel procedimento con le
imprese interessate, con violazione dei loro diritti di partecipazione ex lege
241/90. Pres. Zingales, Est. Gatto Costantino - S. s.p.a. (avv.ti Butti, Peres e
Saitta) c. Ministero delle Infrastrutture e altri (n.c.), Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e altri(Avv. Stato), Provincia
Regionale di Siracusa e altri (n.c.) - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 17
giugno 2008, n. 1188
INQUINAMENTO - Contaminazione pregressa - Sversamento accidentale - Pretesto per
imporre la rimozione dell'inquinamento prodotto da terzi - Artt. 240 e 242
d.lgs.n. 152/2006. In presenza di una situazione di contaminazione
pregressa, storica, e diffusa, imporre ad una società - a seguito di uno
sversamento accidentale - la bonifica dell'area “fino all'evidenza di terreno
pulito” implica che quest'ultima dovrebbe non solo doverosamente eliminare gli
effetti diretti ed indiretti dello sversamento, ma accollarsi anche la rimozione
dell'inquinamento precedentemente prodotto da terzi o comunque la cui
provenienza non è stata accertata, in violazione delle prescrizioni di cui agli
artt. 240 e 242 del d.lgs. n. 152/06. Pres. Zingales, Est. Gatto Costantino - S.
s.p.a. (avv.ti Butti, Peres e Saitta) c. Ministero delle Infrastrutture e altri
(n.c.), Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv.
Stato), Provincia Regionale di Siracusa e altri (n.c.) - T.A.R. SICILIA,
Catania, Sez. I - 17 giugno 2008, n. 1188
INQUINAMENTO - MISE e bonifica - Differenti presupposti - Imposizione di
bonifica sub specie di MISE - Illegittimità. Nel quadro normativo attuale, i
presupposti per procedere alla M.I.S.E. sono del tutto differenti da quelli per
ordinare una bonifica e non è legittimo imporre quest'ultima sub specie di MISE,
per l'evidente insufficienza di quest'ultima a porre rimedio ad un fenomeno di
inquinamento risalente e radicato (cfr. la sent. nr. 1254/07 e la sentenza
successiva nr. 200/08). Pres. Zingales, Est. Gatto Costantino - S. s.p.a.
(avv.ti Butti, Peres e Saitta) c. Ministero delle Infrastrutture e altri (n.c.),
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato),
Provincia Regionale di Siracusa e altri (n.c.) - T.A.R. SICILIA, Catania,
Sez. I - 17 giugno 2008, n. 1188
INQUINAMENTO - Bonifica - Acque di falda emunte - Natura - Acque reflue di
provenienza industriale. Le acque di falda emunte nel corso delle operazioni
di bonifica vanno qualificate non come rifiuti, ma come acque reflue di
provenienza industriale (cfr. sentenze n. 1257/07 e n. 207/08). Pres. Zingales,
Est. Gatto Costantino - S. s.p.a. (avv.ti Butti, Peres e Saitta) c. Ministero
delle Infrastrutture e altri (n.c.), Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e altri (Avv. Stato), Provincia Regionale di Siracusa e altri (n.c.)
- T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 17 giugno 2008, n. 1188
ASSOCIAZIONI E COMITATI - Associazioni ambientaliste - Legittimazione ad
agire in giudizio - Artt. 13 e 18 L. n. 349/1986 - Artt. 309 e 318 d.lgs. n.
152/2006 - Associazioni locali - Potere del giudice di accertare la
legittimazione - Ricorso introduttivo - Esposizione degli elementi di fatto
e di diritto a fondamento della legittimazione. Le associazioni
ambientaliste individuate ai sensi dell'art. 13 della legge 1986 n. 349 sono
legittimate ad agire in giudizio avverso qualsiasi provvedimento che leda in
modo diretto e immediato l'interesse ambientale (cfr. T.A.R. Liguria -
Genova, sez. I, 01.08.2007, n. 1426). Detta speciale legittimazione
riguarda, secondo la prevalente giurisprudenza, le associazioni di
protezione ambientale nazionali, formalmente riconosciute e non le loro
strutture o articolazioni territoriali, che non rispondono ai requisiti
posti dagli artt. 13 e 18, comma 5, della legge 1986 n. 349 (norme
richiamate dagli att. 309, c. 2 e 318, c. 2, lett. a) del d.lgs. n.
152/2006), fermo restando tuttavia, ai sensi del citato art. 18, il potere
del giudice di accertare, caso per caso, la legittimazione ad impugnare atti
amministrativi a tutela dell'ambiente in capo ad associazioni locali. Va
però ribadito che l'accertamento della legittimazione ad agire non implica
alcun automatismo, gravando sull'associazione ricorrente l'onere di esporre
nel ricorso introduttivo, in termini sufficientemente precisi, gli elementi
di fatto e di diritto posti a fondamento della propria legittimazione, che
non può essere solo vantata (cfr. T.A.R. Liguria - Genova, sez. I, 01.08.
2007, n. 1426). Pres. Calvo, Est. Fornataro - Legambiente ONLUS e altri
(avv. Dal Piaz) c. Provincia di Biella (avv. Scaparone).
T.A.R. PIEMONTE, Sez. II - 26 maggio
2008, n. 1217
INQUINAMENTO - Imposizione di
piano di caratterizzazione - Formaldeide - Valore di fondo - Assenza di
preventivo accertamento - Illegittimità - Art. 240 d.lgs. n. 152/2006.
E' illegittima l'imposizione di un nuovo piano di caratterizzazione (nella
specie, per la bonifica di un sito dalla formaldeide) senza che sia stato
disposto alcun accertamento preventivo in ordine al valore di fondo naturale
della presenza in sito della formaldeide, valore al quale viceversa si deve
fare riferimento, ove superiore a quello ottimale, in forza delle
disposizioni contenute da un lato nell'art. 4, comma 2, del DM n. 471/99 e
dall'altro nell'art. 240, comma 1 lett. B) del D.L.vo n. 152/06 (essendo
evidentemente incongruo pretendere una bonifica che il risultato ottimale
non potrà mai raggiungere). Pres. ed Est. Borea - A. s.p.a. (avv.ti Barzazi
e Borgna) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (Avv.
Stato) e altri (n.c.) -
T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I -
26 maggio 2008, n. 301
INQUINAMENTO - Bonifica - Acque emunte dalle falde sotterranee - Scarico -
Limiti di emissione applicabili - Acque reflue industriali - Art. 243 d.lgs.
n. 152/2006. Ai sensi dell'art. 243 del D.L.vo n. 152/06, le acque
emunte dalle falde sotterranee nell'ambito di interventi di bonifica possono
essere scaricate, direttamente o dopo essere state utilizzate in un ciclo
produttivo (come nel caso, a fini di raffreddamento) in acque superficiali,
ovviamente nel rispetto dei limiti di emissione delle acque reflue
industriali. Pres. ed Est. Borea - A. s.p.a. (avv.ti Barzazi e Borgna) c.
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (Avv. Stato) e altri (n.c.)
-
T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I -
26 maggio 2008, n. 301
INQUINAMENTO - Responsabilità - Art. 17 d.lgs. n. 22/97 e artt. 244 e ss. d.lgs. n. 152/2006. Sia l'art. 17 del D.L.vo n. 22/97, che gli artt. 244 e ss. del sopravvenuto D.L.vo n. 152/06 sono inequivoci nel limitare a carico del diretto responsabile dell'inquinamento l'onere di provvedere alle necessarie attività di risanamento, salva la facoltà del proprietario non responsabile di darsi carico di dette attività: ma, appunto, di facoltà si tratta, dato che la normativa prevede in via principale l'esecuzione in danno delle opere ed attività necessarie da parte della P.A., in caso di persistente rifiuto o impossibilità da parte del responsabile ovvero in caso questi non possa essere individuato, salva soltanto, con riguardo al proprietario non responsabile, ipotesi del tutto residuale, a garanzia comunque del pubblico interesse (e del pubblico denaro) la precisazione che gli interventi eseguiti d'ufficio costituiscono onere reale e che le spese sostenute sono assistite da privilegio speciale immobiliare, con la ulteriore specificazione, da ultimo, che il proprietario non responsabile, salvo diritto di rivalsa in caso di esecuzione spontanea dei lavori di disinquinamento, può essere tenuto a rimborsare, peraltro previa adozione di apposito formale provvedimento motivato e rispettoso delle procedure di garanzia e di trasparenza di cui alla L. n. 241/90, le spese sostenute dalla P.A. soltanto nel limite del valore di mercato del sito a seguito degli interventi eseguiti d'ufficio (cfr. art. 253 DL .vo n. 152/06, e si veda anche il precedente art.. 244, il quale non a caso, ora, ad integrazione di quanto già disposto dall'art. 17 dell'abrogato D.L. vo n. 22/97, pur prevedendo la notifica anche al proprietario dell'ordinanza di disinquinamento rivolta al responsabile, ha cura di precisare che tale notifica vale “ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 253”(cfr. in termini, da ultimo, TAR Lombardia, Milano, II Sez., n. 5287/07). Pres. ed Est. Borea - E. s.p.a. (avv.ti Bassi, Borgna, Bucello, Viola) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e altro (Avv. Stato) - T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 26 maggio 2008, n. 300
INQUINAMENTO - Trasporto marittimo - Inquinamento provocato dalle navi - Direttiva 2005/35/CE - Validità - Convenzione di Montego Bay - Convenzione Marpol 73/78 - Effetti giuridici - Invocabilità - Negligenza grave - Principio della certezza del diritto. La validità della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/35/CE, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni, non può essere valutata né alla luce della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, firmata a Londra il 2 novembre 1973, come completata dal protocollo del 17 febbraio 1978; né alla luce della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982. Nella specie non è emerso alcun elemento atto ad inficiare la validità dell'art. 4 della direttiva 2005/35 riguardo al principio generale della certezza del diritto. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Gr. Sez., 3 GIUGNO 2008, procedimento C‑308/06
INQUINAMENTO - Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - Trasposizione incompleta e sbagliata - Inadempimento di Stato (Belgio) - Direttiva 96/61/CE. Trasponendo parzialmente o impropriamente gli articoli 2, punti 2 a 7 e 9 ad 11,3,5,6, paragrafo 1,8,9, paragrafi 3 a 6,10,12, paragrafo 2,13, paragrafi 1 e 2, e 14 come pure gli allegati I ed IV della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, relativa alla prevenzione ed alla riduzione integrata dell'inquinamento, il regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi di questa direttiva. (Testo Uff. En transposant partiellement ou incorrectement les articles 2, points 2 à 7 et 9 à 11, 3, 5, 6, paragraphe 1, 8, 9, paragraphes 3 à 6, 10, 12, paragraphe 2, 13, paragraphes 1 et 2, et 14 ainsi que les annexes I et IV de la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive). CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. VI, 20/05/2008, Sentenza C ‑ 271/07
INQUINAMENTO - MOBILITA' - Fondo per la moobilità sostenibile - Mancato coinvolgimento regionale - Principio di leale collaborazione - Previa acquisizione del parere della Conferenza unificata - Necessità - Art. 1, cc. 1122-1123 L. finanziaria 2007 - Illegittimità costituzionale. L'art. 1, cc. 1121 - 1123, della Legge finanziaria 2007, nell'istituire il Fondo per la mobilità sostenibile, ha attribuito al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il potere di stabilire la destinazione delle risorse del Fondo e di prevedere la quota da destinare agli interventi per la valorizzazione e lo sviluppo della mobilità ciclistica, senza alcun coinvolgimento regionale; viene così aggirato il principio di leale collaborazione, che deve permeare di sè i rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie, atteso che il fondo in questione produce effetti anche sull'esercizio delle attribuzioni regionali in materia di trasporto pubblico, affinchè esso si svolga nei limiti della sostenibilità ambientale. Peraltro, le necessarie forme di leale collaborazione possono dirsi adeguatamente attuate mediante la previa acquisizione del parere della Conferenza unificata, competente in materia secondo la legislazione vigente, in sede di adozione del decreto ministeriale di destinazione delle risorse del Fondo. Ne deriva l'illegittimità costituzionale dei commi 1122 e 1123nella parte in cui non prevedono che il decreto ministeriale sia emanato previa acquisizione del parere della Conferenza unificata. Pres. Bile, Red. Maddalena - Regione Lombardia c. Presidente del Consiglio dei Ministri - CORTE COSTITUZIONALE - 16 maggio 2008, n. 142
ASSOCIAZIONI - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Intervento ad adiuvandum - Soggetti legittimati all'impugnazione - Inammissibilità dell'intervento - Associazione Italia Nostra - Legittimazione straordinaria ex art. 146, c. 11 d.lgs. n. 42/2004 - Estensione analogica - Esclusione. Nel processo amministrativo, al fine di non eludere il termine di decadenza per proporre gravame, l'intervento è precluso a quanti sono legittimati all'impugnazione. Con riferimento ad Italia Nostra, pertanto, deve ritenersi inammissibile l'intervento ad adiuvandum, posto che l'associazione è inclusa nell'elencazione di cui agli artt. 13 e 18 l. 18 luglio 1986 n. 349 fra le associazioni ambientaliste nominativamente legittimate a impugnare gli atti incidenti sulla tutela del paesaggio. Né, in contrario, rileva l'art. 146, comma 11, d.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 che in materia attribuisce a Italia Nostra “la legittimazione all'impugnativa delle sentenze o ordinanze del Tribunale amministrativo regionale anche se non abbia proposto ricorso in primo grado”. Trattasi di legittimazione straordinaria all'appello prevista ex lege non estensibile analogicamente al di fuori dell'ipotesi specificamente disciplinata tale da non giustificare affatto la deroga alla regola processuale sulla indifferibilità, e la conseguente non elusione, del temine d'impugnazione. Pres. Balba, Est. Caputo - R.Z. (avv. Bormioli) c. Regione Liguria (avv.ti Benghi e Sommariva), Comuni di Riomaggiore e di Vernazza (avv. Gerbi), Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato), Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre (avv.ti Gamalero e Zanobini), riunito ad altro ricorso - T.A.R. LIGURIA, Sez. I - 7 maggio 2008, n. 928
AMBIENTE - Informazione ambientale - Analisi di carattere economico e contabile - Art. 2 d.lgs. n. 195/2005 - Accesso - Presupposti - Nesso funzionale tra provvedimento amministrativo e fattori ambientali - Fattispecie: bilanci consuntivi. Ai fini dell'applicabilità dello speciale regime dell'accesso in materia ambientale e alla stregua dell'interpretazione teleologica del disposto di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 195/2005, occorre la sussistenza di un nesso funzionale concreto tra la misura amministrativa, comprensiva della relativa analisi-costi, benefici, e gli elementi e fattori ambientali, nesso non rilevabile, in assenza di idonea specificazione, con riguardo a bilanci consuntivi costituenti strumenti contabili e finanziari (Cons. Stato, Sez. V, 10 agosto 2007, n. 4411). Pres. Varrone, Est. Caringella - Onlus Associazione VAS (avv.ti Granara e Tedeschini) c. Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre (avv.ti Gerbi, Zanobini e Petronio) - (Conferma TAR Liguria n. 1759/2007). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 8/05/2008 (ud. 14/12/2007), Sentenza n. 2131
ASSOCIAZIONI - AREE PROTETTE - Delibera di individuazione di SIC e ZPS - Associazioni agricole - Legittimazione processuale - Sussistenza. Le associazioni agricole, quali enti esponenziali degli interessi dei coltivatori, sono legittimate a ricorrere avverso le deliberazioni di individuazione di SIC e ZPS che posseggano connotato di lesività in rapporto all'introduzione di misure di salvaguardia e disposizioni vincolistiche. E' irrilevante la mancata previsione legislativa della attribuzione di una legittimazione processuale attiva in capo ai soggetti in parola: secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, le associazioni di categoria hanno titolo ad agire in sede giurisdizionale per tutelare sia posizioni soggettive proprie che interessi del gruppo del quale costituiscono stabile centro di riferimento (Cfr. Cons. Stato, V Sez., 12 agosto 1998, n. 1261, IV Sez., 14 luglio 1995, n. 562, VI Sez., 13 luglio 1993, n. 531;T.A.R. Lazio, Latina, 6 marzo 2003, n. 236). Pres. Borea, Est. Farina - Comunanza Agraria-Agrarna Skupnost e altri (avv. Mocnik) c. Regione Friuli - Venezia Giulia (avv. Di Danieli), riunito ad altro ricorso - T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 9 aprile 2008, n. 223
INQUINAMENTO - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Pericolo per la salute - Ordinanza contingibile e urgente - Principio della immediata prevenzione - Necessità di attendere l'esito delle indagini chimiche - Esclusione. La sussistenza di un potenziale pericolo per la salute (nella specie, inquinamento da fuoriusicita di idrocarburi) è sufficiente a legittimare l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente, in quanto i presupposti della pericolosità ed urgenza - di cui all'art. 18 della L.R. Trentino n. 3/91 citato art. 18 - vanno valutati con riferimento alla possibilità del verificarsi dell'evento di pericolo, senza dover attendere l'espletamento di indagini chimiche, il cui esito, per la loro intrinseca complessità, avrebbe richiesto parecchio tempo. Infatti, la tutela di un bene pubblico primario, quale è quello della salute, impone all'Amministrazione di applicare il principio della immediata prevenzione, principio che mal si concilia con l'espletamento di una complessa istruttoria, con prelievo di campionature ed esami di laboratorio. Pres. Rossi Dordi, Est. Mosna - B.G. (avv. Miori) c. Comune di Castelrotto (avv. Frei). T.R.G.A. BOLZANO - 3 aprile 2008, n. 117
INQUINAMENTO - Sostanze che impoveriscono lo strato d'ozono - Recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione di queste sostanze - Inadempimento di Stato - Reg. CEE N. ° 2037/2000. Omettendo di definire le esigenze di qualificazione minima richieste per alcuni membri del personale che lavorano nel recupero, il riciclaggio, la rigenerazione e la distruzione delle sostanze regolamentate conformemente all'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (CEE) N. ° 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativo a sostanze che impoveriscono lo strato d'ozono, e non adottando, per quanto riguarda la " région wallone ", tutte le misure preventive realizzabili per eliminare e ridurre almeno le fughe di sostanze regolamentate come non facendo controlli annuali per stabilire la presenza o no di fughe, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. ° 2037/2000, il regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in virtù desdites le disposizioni di questo regolamento. (Testo Uff.: Le Royaume de Belgique en omettant de définir les exigences de qualification minimale requises pour certains membres du personnel travaillant dans la récupération, le recyclage, la régénération et la destruction des substances réglementées conformément à l'article 16, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, et en ne prenant pas, en ce qui concerne la Région wallonne, toutes les mesures préventives réalisables afin d'éliminer et de réduire au minimum les fuites de substances réglementées ainsi qu'en ne faisant pas de contrôles annuels pour établir la présence ou non de fuites, conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement n° 2037/2000, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites dispositions de ce règlement). CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. V, 3 Aprile 2008, C ‑ 522/06
INQUINAMENTO - Bonifica dei siti inquinati - Proprietario o detentore del sito inquinato - Interventi di bonifica - Facoltà - Mancata individuazione del responsabile - Bonifica ad opere dell'amministrazione - Privilegio speciale sul fondo - Artt. 242-250 d.lgs. n. 152/2006. L'obbligo di bonifica dei siti inquinati grava in primo luogo sull'effettivo responsabile dell'inquinamento stesso, mentre la mera qualifica di proprietario o detentore del terreno inquinato non implica di per sé l'obbligo di effettuazione della bonifica. In tal senso disponeva la disciplina anteriore all'attuale Codice dell'Ambiente, vale a dire il D.Lgs. 22/1997 (c.d. decreto “Ronchi”) ed il DM 471/1999, ed allo stesso modo era orientata la giurisprudenza. Il suindicato assetto normativo sul dovere di bonifica è stato confermato dal vigente D.Lgs. 152/2006 (che ha abrogato il D.Lgs. 22/1997): l'obbligo di bonifica è posto pertanto in capo al responsabile dell'inquinamento, che le Autorità amministrative hanno l'onere di ricercare ed individuare (artt. 242 e 244 D.Lgs. 152/2006), mentre il proprietario non responsabile dell'inquinamento o altri soggetti interessati hanno una mera “facoltà” di effettuare interventi di bonifica (art. 245); nel caso di mancata individuazione del responsabile o di assenza di interventi volontari, le opere di bonifica saranno realizzate dalle Amministrazioni competenti (art. 250), salvo, a fronte delle spese da esse sostenute, l'esistenza di un privilegio speciale immobiliare sul fondo, a tutela del credito per la bonifica e la qualificazione degli interventi relativi come onere reale sul fondo stesso, onere destinato pertanto a trasmettersi unitamente alla proprietà del terreno (art. 253). Pres.Nicolosi, Est. Zucchini - F. s.p.a. (avv.ti Cipolletti, Moscardini e Greco) c. Comune di Milano (avv.ti Surano, Ammendola e Pezzullo) - T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 2 aprile 2008, n. 791
ASSOCIAZIONI - Legittimazione ad impugnare atti amministrativi generali - Associazioni di protezione ambientale - Specifico riconoscimento pubblico. La giurisprudenza amministrativa è orientata nel senso di ammettere la legittimazione degli organismi associativi ad impugnare (ovvero a contestare in veste di interveniente) atti amministrativi generali, anche a contenuto normativo, ritenuti illegittimi e lesivi degli interessi sostanziali degli associati, in attuazione delle specifiche finalità statutarie di tali organismi; in alcuni casi (come quelli delle associazioni di protezione ambientale) gli organismi in parola, peraltro, proprio ai detti fini di tutela, formano oggetto anche di specifico riconoscimento dell'autorità pubblica (v. tra le tante: Cons. Stato, Sez. V, 23 maggio 2003, n. 2782 ; Sez. IV, n. 14 aprile 2006, n. 2151). Pres. f.f. Salvatore, Est. Lodi - Regione Veneto (avv.ti Morra e Caprifoglio) c. P. s.n.c. (avv.ti Michelian e Di Morra) - (Conferma TAR Veneto n. 1735/2005). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 18 marzo 2008 (Ud. 26 febbraio 2008), sentenza n. 1159
INQUINAMENTO - Bonifica - Ordine di bonifica sorto per effetto dell'attività posta in essere dal fallito - Curatore fallimentare - Subentro nella responsabilità del soggetto fallito - Inconfigurabilità. I curatori fallimentari non possono essere i destinatari di ordini di bonifica/disinquinamento, sorti quali effetto della (precedente) attività industriale posta in essere dal soggetto fallito. (cfr. TAR Lazio Latina 12.3.2005 n. 304; TAR Abruzzo 17.12.2004 n. 1393; CS. V 29.7.2003 n. 4328;TAR Toscana II 1.8.2001 n. 1318). La peculiare posizione dei curatori non può essere infatti interpretata in termini di “subentro” delle responsabilità del soggetto fallito. Nè la “disponibilità” dei beni fallimentari può assumere rilievo ai fini in esame (CS. V 29.7.2003 n. 4328). Pres. Tosti, Est. Flaim - Fallimento F. s.p.a. (avv. Lauro) c. Comune di Elmas e Sindaco del Comune di Elmas (avv. Doglio) - T.A.R. SARDEGNA, Sez. II - 11 marzo 2008, n. 395
INQUINAMENTO - RIFIUTI - ACQUE - Disastro ambientale - Nozione - Art. 434 c.p. - Fattispecie: accumulo sul territorio e sversamento nelle acque di ingenti quantitativi di rifiuti speciali altamente pericolosi. Per configurare il reato di “disastro” è sufficiente che il nocumento metta in pericolo, anche solo potenzialmente, un numero indeterminato di persone. Infatti, il requisito che connota la nozione di "disastro" ambientale, delitto previsto dall'art.434 c.p., è la "potenza espansiva del nocumento" anche se non irreversibile, e l'"attitudine a mettere in pericolo la pubblica incolumità". Nella specie, i Giudici hanno evidenziato una imponente contaminazione di siti realizzata dagli indagati mediante l'accumulo sul territorio e lo sversamento nelle acque di ingenti quantitativi di rifiuti speciali altamente pericolosi. Tali condotte hanno insita una elevata portata distruttiva dello ambiente con conseguenze gravi, complesse ed estese ed hanno una alta potenzialità lesiva tanto da provocare un effettivo pericolo per la incolumità fisica di un numero indeterminato di persone idonee a confermare gli arrestati domiciliari a un imprenditore per lo smaltimento illecito di rifiuti speciali pericolosi. Pres. Onorato, Est. Squassoni, Ric. Agizza, (conferma Ordinanza del 03/08/2007 Trib. Libertà di Napoli). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 29/02/2008 (Ud. 16/01/2008), Sentenza n. 9418
INQUINAMENTO - RIFIUTI - Disastro ambientale - Nozione - Art. 434 c.p.. Il termine “disastro” (nella specie ambientale) implica che esso sia cagione di un evento di danno o di pericolo per la pubblica incolumità "straordinariamente grave e complesso", ma non "eccezionalmente immane" (Cassazione Sez. V, n° 40330/2006). Pertanto, "è necessario e sufficiente che il nocumento abbia un carattere di prorompente diffusione che esponga a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone" (Cassazione Sezione 5 sentenza 11486/1989). Pres. Onorato, Est. Squassoni, Ric. Agizza, (conferma Ordinanza del 03/08/2007 Trib. Libertà di Napoli). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 29/02/2008 (Ud. 16/01/2008), Sentenza n. 9418
INQUINAMENTO LUMINOSO - Realizzazione/manutenzione di un'opera pubblica - Risarcimento del danno cagionato - Responsabilità civile della P.A. - Sussistenza - Art. 2043 c.c. - Principio del neminem laedere - Applicazione - Fattispecie: impianto d'illuminazione che alterava la fotosintesi nei campi limitrofi, danneggiando i raccolti. Nella realizzazione o manutenzione di un'opera pubblica anche la P.A., ai sensi dell'art. 2043 c.c., deve rispettare il generale principio del neminem laedere, ed adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare di recare pregiudizio a terzi. La violazione di tale principio comporta l'obbligo del risarcimento del danno cagionato, indipendentemente dal fine pubblico dell'opera. Nella specie è stata confermata la condanna all'ente gestore delle strade per aver posto in essere lungo una strada consolare un sistema di illuminazione che alterava la fotosintesi nei campi limitrofi, danneggiando i raccolti. Presidente R. Preden, Relatore M. Fantacchiotti. CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. III, 08/02/2008 (Ud. 30/11/2007), Sentenza n. 3130
INQUINAMENTO - Ordinanza ex art. 244 d.lgs. n. 152/2006
- Procedure di
bonifica di cui agli artt. 242 e 252 d.lgs. n. 152/2006 - Presupposti e
competenze - Distinzione - Competenza del Ministero dell'Ambiente, nelle
ordinanze ex art. 244, nel caso di siti di interesse nazionale - Esclusione.
La più corretta interpretazione del combinato disposto delle norme di cui
agli artt. 242, 244 e 252 del D.lgs. n. 152/2006 depone nel senso che una
cosa è l'adozione delle ordinanze di cui all'art. 244 (ipotesi che contempla
presupposti suoi propri e delinea, conseguentemente, competenze
amministrative di specie), altra cosa è il complesso delle procedure
operative ed amministrative di cui agli artt. 242 e 252 (ipotesi che
contempla diversi presupposti e, correlativamente, delinea diverse
competenze amministrative). Ne consegue che, attesa l'indubbia distinzione
fra le discipline delle due richiamate disposizioni (tanto in ordine ai
presupposti applicativi, quanto al carattere degli atti e dei provvedimenti
che esse disciplinano), non sia in alcun modo condivisibile l'argomento
volto ad affermare che, nel caso di siti di interesse nazionale la
competenza all'adozione delle ordinanze ex art. 244 risulterebbe devoluta al
Ministero dell'Ambiente. Al contrario, la disposizione di cui all'art. 252
(con previsione di valenza derogatoria la quale, in applicazione di generali
principi, non può essere fatta oggetto di interpretazione estensiva)
stabilisce che la competenza ministeriale all'adozione dei provvedimenti
rientranti nel campo di operatività del Titolo V della Parte IV del d.lgs.
152 risulti limitata alle sole procedure di bonifica (di cui al comma 1,
lettera p) dell'art. 240 del ‘Codice') e non anche all'adozione delle
ordinanze di cui all'art. 244. Pres. Ravalli, Est. Contessa - I. s.p.a.
(avv.ti Sticchi Damiani e Sechi) c. Provincia di Taranto (avv. Semeraro),
Autorità Portuale di Taranto (Avv. Stato) e altri (n.c.) -
T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 7
febbraio 2008, n. 372
INQUINAMENTO - Ordinanza ex art. 244 d.lgs. n. 152/2006 - Apporto
partecipativo del Comune - Natura - Parere - Esclusione - Valutazione
tecnica ex art. 17. c- 3 L. 241/90 - Esclusione. L'apporto partecipativo
richiesto al Comune territorialmente competente ai sensi del comma 2
dell'art. 244, d.lgs. 152, cit. non è certamente da qualificarsi alla
stregua di un parere (con la conseguenza che non possano trovare nella
specie applicazione le previsioni di cui all'art. 16 della l. 241 del 1990
ed i termini ivi previsti), non essendo il Comune qualificabile in alcun
modo come ‘organo consultivo delle pubbliche amministrazioni', né sembra
neppure sussumibile alla categoria delle valutazioni tecniche di cui al
comma 3 dell'art. 17 della l. 241, cit., per l'assorbente ragione che il
Comune interviene nel procedimento di cui all'art. 244, cit. non già quale
amministrazione ex se preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini, ma nella ben
diversa veste di Ente esponenziale degli interessi localizzabili sul
territorio (interessi la cui concreta tutela viene devoluta ex lege ad altri
Enti ed organi). Pres. Ravalli, Est. Contessa - I. s.p.a. (avv.ti Sticchi
Damiani e Sechi) c. Provincia di Taranto (avv. Semeraro), Autorità Portuale
di Taranto (Avv. Stato) e altri (n.c.) -
T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 7
febbraio 2008, n. 372
INQUINAMENTO - Ordinanza ex art. 244 d.lgs. n. 152/2006 - Nesso eziologico
tra l'attività del responsabile e il superamento dei valori di Csc -
Presenza di altre fonti di inquinamento - Irrilevanza. In corretta
applicazione del principio di precauzione, una volta accertato il nesso
eziologico tra una specifica attività (nella specie, attività di
movimentazione di pet-coke da parte della ricorrente) e il superamento dei
valori di Csc in relazione a taluni inquinanti, per ciò stesso l'adozione
dell'ordinanza di cui all'art. 244 ne risulta sistematicamente giustificata,
non potendo deporre in senso opposto né la circostanza della possibilità che
all'ulteriore peggioramento della situazione ambientale (in relazione ai
medesimi inquinanti) avessero concorso anche altri soggetti operanti
nell'area, né tanto meno la circostanza secondo cui nell'area interessata
sarebbero altresì presenti ulteriori e diversi fenomeni di inquinamento,
verosimilmente riconducibili all'attività di altre società. Pres. Ravalli,
Est. Contessa - I. s.p.a. (avv.ti Sticchi Damiani e Sechi) c. Provincia di
Taranto (avv. Semeraro), Autorità Portuale di Taranto (Avv. Stato) e altri (n.c.)
-
T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 7
febbraio 2008, n. 372
INQUINAMENTO - Ordinanza ex art. 244 d.lgs. n. 152/2006 - Presupposto
-Superamento dei valori di Csc - Specifica valutazione in ordine al rischio
sulla salute umana - Necessità - Esclusione. Il presupposto normativo
per l'attivazione delle procedure di cui all'art. 244, d.lgs. n. 152/2006, è
rappresentato dall'avvenuto superamento dei valori di Csc (in tal senso, il
comma 1 della norma, secondo cui tale presupposto consiste in ciò, che “le
pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni
individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono
superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (…)”), senza
la necessità di procedere ad alcuna valutazione in ordine al rischio sulla
salute umana di tale superamento. Pres. Ravalli, Est. Contessa - I. s.p.a.
(avv.ti Sticchi Damiani e Sechi) c. Provincia di Taranto (avv. Semeraro),
Autorità Portuale di Taranto (Avv. Stato) e altri (n.c.) -
T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 7
febbraio 2008, n. 372
INQUINAMENTO - Limitazione del traffico veicolare - Competenza del Sindaco -
Sussistenza - Art. 7 D.Lgs. n. 285/92. L'articolo 7 del D.Lgs 285/92
attribuisce espressamente al sindaco il potere di procedere all'istituzione
e all'individuazione delle zone che richiedono una limitazione del traffico
veicolare. Tale norma, sebbene di epoca anteriore rispetto alla disposizione
normativa di cui all'articolo 107 del D.Lgs 267/00 in materia di competenze
della dirigenza degli enti locali, resta comunque successiva rispetto
all'introduzione nell'ordinamento del principio di separazione tra compiti
degli organi di governo e compiti dei dirigenti, a suo tempo introdotta già
con la legge 142/90; pertanto rispetto al predetto principio, la
disposizione de qua assume natura di lex posterior e, come tale, ben può
proporsi come fattispecie derogatoria rispetto al preesistente principio di
attribuzione di siffatte competenze alla dirigenza. In favore della
competenza degli organi politici in luogo della dirigenza milita anche
l'ulteriore considerazione per cui i provvedimenti di limitazione del
traffico costituiscono non già meri atti di esecuzione di precedenti
provvedimenti di programmazione, ma essi stessi si pongono come momenti di
pianificazione e ordinamento dell'uso del territorio, come tali in linea di
principio necessariamente rientranti nelle attribuzioni degli organi di
direzione politica dell'ente locale, tra cui figura anche il sindaco,
proprio in virtù del potere espressamente conferitogli dall'articolo 7,
commi 6 e 7, D.Lgs 285/92, di modulare i limiti di circolazione nel
territorio urbano (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 15 febbraio 2005, n.
1325). Pres. Guida, Est. Buonauro - M.M. s.r.l. (avv.ti Acampora) c. Comune
di Sorrento (avv. De Luca) e A. s.p.a. (avv.ti Pinto e Olacco) -
T.A.R.
CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 6 febbraio 2008, n. 580
INQUINAMENTO - Limitazione del traffico veicolare - Presupposti - Specifico
studio settoriale - Necessità - Esclusione. La duplice sussistenza dei
presupposti previsti dalla legge per disciplinare le limitazioni del
traffico veicolare (riduzione dell'inquinamento e conformazione della
strada) esclude la necessità dello specifico studio settoriale di cui al
d.m. 413/97, tenuto conto che il sindaco, ai sensi dell'art. 6. comma 4
lett. b) del codice della strada, può, in ogni caso, stabilire obblighi,
divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna
strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione
alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle
strade. D'altra parte, ogni apprezzamento in merito alla capacità della rete
stradale di assorbire il transito e la sosta di automezzi è rimessa ai sensi
dell'art. 7, comma 1, del d. lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, all'ente
proprietario della strada e, quindi, nella specie, al Comune. Pres. Guida,
Est. Buonauro - M.M. s.r.l. (avv.ti Acampora) c. Comune di Sorrento (avv. De
Luca) e A. s.p.a. (avv.ti Pinto e Olacco) -
T.A.R.
CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 6 febbraio 2008, n. 580
INQUINAMENTO - V.I.A. - Tutela dell'ambiente - Piani e programmi in materia ambientale - Partecipazione del pubblico all'elaborazione di taluni piani e programmi - Accesso alla giustizia ambientale - Convenzione di Århus - Mancata trasposizione entro il termine prescritto - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2003/35/CE. Non attuando le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia in materia ambientale (convenzione di Århus), la Repubblica italiana, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 6 di tale direttiva. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. VIII, 31 Gennaio 2008, Causa C‑69/07
INQUINAMENTO - Interventi di bonifica - Acque
di falda emunte dalle falde sotterranee - Art. 243 d.lgs. n. 152/2006 -
Assoggettamento alla disciplina sugli scarichi idrici - Normativa sui
rifiuti - Inapplicabilità. Le acque di falda emunte dalle falde
sotterranee nell'ambito delle operazioni di MISE/bonifica sono assoggettate
dall'art. 243 del d.lgs n. 152 del 2006 ad una disciplina che può dirsi
speciale rispetto alla nozione di scarico ordinaria e dalla quale si evince
l'intenzione del legislatore di riferirsi alla normativa sugli scarichi
idrici e non a quella sui rifiuti. Da ciò consegue la non applicabilità, per
le stesse acque, della disciplina sui rifiuti, che è incompatibile con la
prima ai sensi dell'art. 185, comma 1, lett. b) del d.lgs n. 152 del 2006
(che modifica parzialmente il precedente art. 8 del d.lgs n. 22 del 1997),
il quale esclude dalla normativa sui rifiuti “gli scarichi idrici”, ad
eccezione dei “rifiuti liquidi costituiti da acque reflue”. Pres. Zingales,
Est. Costantino - S. s.p.a. (avv.ti Grassi e Amara) c. Presidenza del
Consiglio dei Ministri e altri (n.c.), Ministero dello Sviluppo Economico e
altri (Avv. Stato), Provincia Regionale di Siracusa e altri (n.c.) -
T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 29
gennaio 2008, n. 207
INQUINAMENTO - Siti contaminati interessati da procedure
fallimentari - Accordo di programma di cui all'art. 1, cc. 434-437 della L.
266/2005 - Presupposti - Inadempimento degli obblighi di bonifica in capo
alla curatela - Responsabilità per dolo o colpa. Per poter pervenire
all'applicazione dell'istituto di cui all'art. 1, commi da 434 a 437 della
l. 266/2005, devono concorrere più requisiti che dovranno essere oggetto di
puntuale apprezzamento da parte della P.A.: primo tra tali requisiti è
l'inadempimento degli obblighi di bonifica in capo alla curatela
fallimentare, ascrivibile a colpa o dolo della stessa, che va accertato nel
termine di 180 giorni dalla dichiarazione di fallimento. Peraltro, il
richiamo alla disciplina vigente in tema di responsabilità per inquinamento
è sufficiente a porre la “sanzione” dell'acquisizione dell'area
dell'industria fallita al demanio pubblico ai fini dell'accordo di programma
di cui al comma 434, sotto l'egida delle regole generali in tema di sanzioni
e di illecito amministrativo (l. 689/81), che, com'è noto, postula
l'accertamento della responsabilità del soggetto agente ed in coerenza al
quale è informato anche il sistema dell'illecito ambientale (cfr. TAR
Catania, I, sent. nr. 1254/07). Pres. Zingales, Est. Gatto Costantino -
Fallimento C. s.p.a. (avv. Galassi) c. Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare e altri (Avv. Stato) -
T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 29
gennaio 2008 n. 206
INQUINAMENTO - Siti contaminati interessati da procedure fallimentari - Art.
1, c. 434 L. 266/2005 - Art. 304, c. 4 D.Lgs. n. 152/2006 - Rapporto di
concorrenza - P.A. - Scelta dello strumento più idoneo. La norma di cui
al comma 434 dell'art. 1 della l. 266/2005 si pone in rapporto di
concorrenza e non di specialità con l'art. 304, c.4 del d.lgs. n. 152/2006;
essa, nel prevedere l'istituto dell'accordo di programma per il recupero dei
siti contaminati interessati dalle procedure di fallimento, per ragioni di
interpretazione sistematica con la disposizione del T.U.A. successivamente
intervenuta, va letta in termini di facoltà e non di obbligo per la P.A..
Entrambe le norme in esame, quindi, costituiscono altrettanti “strumenti” di
intervento da utilizzarsi per risolvere le situazioni di inquinamento
ambientale nella direzione del pieno ripristino al contempo dell'equilibrio
ambientale e produttivo, e come tali obbligano l'Amministrazione a
preferire, volta per volta, lo strumento più idoneo in termini di efficacia
e di efficienza dell'azione della P.A. con corrispondente riflesso nella
motivazione dell'atto con cui tale scelta si compie. Pres. Zingales, Est.
Gatto Costantino - Fallimento C. s.p.a. (avv. Galassi) c. Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e altri (Avv. Stato)
-
T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 29
gennaio 2008 n. 206
INQUINAMENTO - Procedimenti di bonifica in
corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 152/2006 - Disciplina
transitoria - Art. 265, c. 4 del d.lgs. n. 152/2006 - Mantenimento della
disciplina previgente o adesione alla nuova disciplina - Facoltà di scelta
rimessa al titolare del progetto - Presupposti. La norma transitoria di
cui all'art. 265, comma 4 del d.lgs n. 152 del 2006 oltre a confermare,
insieme all'art. 264, comma 1, l'immediata applicazione del nuovo regime di
cui al Titolo V a tutti i procedimenti in corso, consente l'applicazione dei
nuovi principi normativi anche ai procedimenti di bonifica che siano già
arrivati alla conclusione della fase progettuale, con l'approvazione dei
progetti definitivi con decreto interministeriale rilasciato ai sensi
dell'art. 15 del d.m. n. 471 del 1999. La norma in questione rimette, in via
transitoria e dunque a pena di un termine di decadenza espresso, al titolare
di un progetto di bonifica già approvato ai sensi del dm 471/99 la facoltà
di scegliere tra il mantenimento della previgente disciplina, e dei relativi
precedenti obiettivi di bonifica, o l'adesione, totale o parziale (a seconda
cioè degli interventi già realizzati) alla nuova disciplina introdotta dal
dlgs 152/06, procedendo, in ossequio a quest'ultima, alla corrispondente
revisione degli obiettivi di bonifica. Condizioni dell'esercizio di tale
facoltà sono solamente la previsione di un termine perentorio per il suo
esercizio (la comunicazione doveva essere trasmessa entro 180 giorni
dall'entrata in vigore del decreto delegato, cioè entro il 26 ottobre 2006)
e la regolarità della documentazione tecnica allegata, che è finalizzata a
fare emergere e comprovare la piena corrispondenza tra i nuovi obiettivi di
bonifica proposti (ai fini della rimodulazione) le soluzioni prescelte e le
previsioni di cui alla parte IV del decreto legislativo (e tale
corrispondenza formerà l'oggetto principale dell'esame che l'Amministrazione
procedente dovrà condurre). Appare evidente che l'esito finale di tale
giudizio dell'Autorità (condotto sempre nel rispetto delle intense garanzie
partecipative che la legge disciplina in favore sia della stessa P.A.
procedente che dei privati interessati), potrà essere o l'accoglimento della
istanza, o il suo rigetto con correlativa conferma dei precedenti interventi
di bonifica; ma in quest'ultimo caso il rigetto potrà essere motivato solo
dall'assenza dei sopra indicati presupposti di legge per la rimodulazione.
Pres. Zingales, Est. Gatto Costantino - P.E. s.p.a. (avv.ti Grassi e Amara)
c. Ministero dell'Economia e delle Finanze e altri (n.c.), Presidenza del
Consiglio dei Ministri e altri (Avv. Stato), Provincia Regionale di Siracusa
e altri (n.c.) e Comune di Melilli (avv. Coppa) -
T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 29
gennaio 2008 n. 200
INQUINAMENTO - Bonifica di siti contaminati - Iter procedurale - Ruolo del
Ministero dell'Ambiente - Art. 252, c. 4, D.Lgs. n. 152/2006 - Art. 4 D.M.
471/1999 - Differenza. Mentre l'articolo 15, comma 4 del D.M. n. 471 del
1999 (in attuazione dell'articolo 17, comma 4 del D.Lgs. n. 22/1997)
stabiliva che “il Ministro dell'Ambiente, di concerto con i Ministri
dell'industria del commercio e i dell'artigianato e della sanità d'intesa
con la regione territorialmente competente, approva il progetto definitivo,
tenendo conto delle conclusioni dell'istruttoria tecnica e autorizza la
realizzazione dei relativi interventi”, l'art. 252, comma 4 del D. Lgs. n.
152/2006 ha attribuito la competenza relativa alla procedura di bonifica dei
siti inquinati di interesse nazionale al Ministero dell'Ambiente, che vi
procede, sentito il Ministero delle attività produttive, potendo avvalersi,
dell'APAT, delle ARPA regionali, delle regioni interessate, dell'Istituto
Superiore della Sanità, ovvero di altri soggetti qualificati pubblici o
privati: si tratta di un cambiamento del ruolo regionale nell'ambito della
complessa procedura di bonifica dei siti inquinati, nel senso che, al posto
dell'intesa tra enti paritari, (che costituiva uno strumento di
codeterminazione tra soggetti costituzionalmente paritetici), la nuova
disciplina ha introdotto lo schema dell'eventuale avvalimento delle Regioni
da parte statale (il che - ovviamente - non impinge sulla possibilità per la
Regione di continuare ad essere partecipe nei procedimenti di bonifica dei
siti da bonificare di interesse nazionale). Inutile dire che il Ministero
dell'ambiente - cui anche in precedenza era attribuito il coordinamento
delle operazioni di bonifica - resta il soggetto principale del procedimento
di bonifica dei siti inquinati; la partecipazione del Ministro per le
attività produttive, invece, si sostanzia nella espressione di un parere
obbligatorio (“sentito il Ministero delle attività produttive”), la cui
mancanza non è suscettibile di inficiare il provvedimento finale, a meno che
non siano ravvisabili specifici vizi procedimentali. Pres. Borea, Est.
Farina - C.s.r.l. (avv.ti Pollino, Sala, Sala e Sala) c. Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato), Regione
Friuli-Venezia Giulia (avv.ti Bevilacqua e Di Danieli) e altri (n.c.) -
T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I -
28 gennaio 2008, n. 90
INQUINAMENTO - Bonifica dei siti di interesse nazionale - Iter procedurale -
D.Lgs. n. 152/2006 - Innovazioni normative - Analisi di rischio. In
materia di bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale, il D. Lgs. n.
152/2006 ha modificato la previgente disciplina non solo sotto il profilo
delle competenze, ma anche introducendo un meccanismo procedimentale più
complesso e rigoroso, che si sostanzia in tutta una serie di momenti
procedurali intermedi, legati tra loro da un nesso di stretta
interdipendenza funzionale: oltre al procedimento di caratterizzazione, già
previsto in precedenza (composto, da una fase istruttoria, da una di
approvazione e da una di integrazione dell'efficacia ed esecutiva) e da
quello relativo alla progettazione (anch'esso composto da istruttoria,
approvazione, integrazione dell'efficacia e esecuzione), il decreto ha
previsto una terza fase, cioè quella della analisi del rischio. Pres. Borea,
Est. Farina - C.s.r.l. (avv.ti Pollino, Sala, Sala e Sala) c. Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato), Regione
Friuli-Venezia Giulia (avv.ti Bevilacqua e Di Danieli) e altri (n.c.) -
T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I -
28 gennaio 2008, n. 90
INQUINAMENTO - Bonifica dei siti contaminati - D.Lgs. n. 152/2006 - D.M.
471/99 e 468/2001 - Permanenza in vigore. L'art. 264, lettera i) del
decreto n. 152 del 2006 ha disposto l'abrogazione del D. Lgs. n. 22/1997, ma
non anche del D.M. n. 471/1999 ed ha previsto che “al fine di assicurare che
non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente
normativa a quella prevista dalla parte IV del presente Decreto, i
provvedimenti attuativi del D. Lgs. 05.02.1997 n. 22, continuano ad
applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti
provvedimenti attuativi previsti dalla parte IV del presente Decreto”.
Restano validi, anche a seguito delle modifiche apportate al d.lgs. n.
152/2008 da due decreti correttivi, in quanto non formalmente abrogati e per
effetto delle disposizioni transitorie sopra citate, il D.M. n. 471/1999, il
D.M. n. 468/2001 ed il D.M. n. 24.02.2003. Pres. Borea, Est. Farina -
C.s.r.l. (avv.ti Pollino, Sala, Sala e Sala) c. Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato), Regione Friuli-Venezia
Giulia (avv.ti Bevilacqua e Di Danieli) e altri (n.c.) -
T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I -
28 gennaio 2008, n. 90
INQUINAMENTO - Bonifica dei siti contaminati - Art. 265, c. 4, d.lgs. n.
152/2006 - Mancata richiesta della rimodulazione degli obiettivi di bonifica
- Conseguenze. L'art. 265, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006 dispone che,
ad eccezione degli interventi già conclusi, entro 180 giorni dall'entrata in
vigore del T.U., “può essere presentata all'autorità competente adeguata
relazione tecnica al fine di rimodulare gli obiettivi di bonifica già
autorizzati sulla base dei criteri definiti dalla parte quarta del presente
decreto”: di conseguenza, qualora il privato non chieda nei termini la
riformulazione degli obiettivi, questi continuerà ad attuare la procedura di
bonifica secondo la normativa precedente. Pres. Borea, Est. Farina -
C.s.r.l. (avv.ti Pollino, Sala, Sala e Sala) c. Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato), Regione Friuli-Venezia
Giulia (avv.ti Bevilacqua e Di Danieli) e altri (n.c.) -
T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I -
28 gennaio 2008, n. 90
INQUINAMENTO - Bonifica dei siti inquinati - Approvazione del progetto
definitivo - Termini - Art. 10, c. 3 del D.M. n. 471/99. I procedimenti
di bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale sono peculiarmente
caratterizzati da tutta una serie di sub procedimenti particolarmente
complessi e delicati, attesi gli interessi in giuoco di assoluto rilievo in
quanto impingenti su quel bene primario, costituzionalmente garantito, che è
costituito dalla salute. In questo contesto occorre ricordare la previsione
dell'art. 10, comma 3 del D.M. n. 471/1999, secondo cui: “Il progetto
definitivo deve essere presentato al Comune e alla Regione entro e non oltre
un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Il Comune o, se
l'intervento riguarda un'area compresa nel territorio di più Comuni, la
Regione, approva il progetto definitivo entro novanta giorni dalla
presentazione, sentita una Conferenza di servizi convocata ai sensi
dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241”: è evidente che la
disposizione in parola - l'art. 10, comma 3 del D.M. n. 471/1999 - ha inteso
superare i termini più ristretti, non superiori a 90 giorni, contemplati
dalla L. n. 241/1990, sul verosimile assunto che questi termini siano
inadeguati in relazione alla complessa procedura di bonifica dei siti
inquinati. Pres. Borea, Est. Farina - C.s.r.l. (avv.ti Pollino, Sala, Sala e
Sala) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv.
Stato), Regione Friuli-Venezia Giulia (avv.ti Bevilacqua e Di Danieli) e
altri (n.c.) -
T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I -
28 gennaio 2008, n. 90
INQUINAMENTO - Bonifica di siti contaminati - Procedimento amministrativo -
Conferenza di servizi - Finalità - Partecipazione del privato - Estraneità.
La conferenza di servizi - caratterizzata da un momento istruttorio e da un
momento conclusivo, costituito dal provvedimento successivo e monocratico
adottato dall'Amministrazione procedente - è ontologicamente preordinata ad
apprezzare quegli interessi che fanno capo alle pubbliche amministrazioni
coinvolte nel procedimento di bonifica ambientale ed è, in definitiva,
funzionalizzata alla concreta attuazione dei principi costituzionali che
presiedono all'azione amministrativa (art. 97 della Costituzione). In questa
ottica, non può affermarsi che tra le finalità della conferenza di servizi
deve essere annoverata quella di garantire la partecipazione dei privati al
procedimento: questa partecipazione trova, infatti, la sua legittimazione
normativa in altre disposizioni, e, in particolare, negli artt. 7, 9 e 10
della L. n. 241/1990.Pres. Borea, Est. Farina - C.s.r.l. (avv.ti Pollino,
Sala, Sala e Sala) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e altri (Avv. Stato), Regione Friuli-Venezia Giulia (avv.ti Bevilacqua e Di
Danieli) e altri (n.c.) -
T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I -
28 gennaio 2008, n. 90
INQUINAMENTO - Bonifica di siti contaminati - Interventi di risanamento -
Coinvolgimento del privato - Strumenti - Accordo di programma - Art. 246
d.lgs. n. 152/2006. Le esigenze di un più penetrante coinvolgimento del
soggetto tenuto agli interventi di risanamento possono trovare un supporto
normativo nello strumento dell'accordo di programma: esso, riducendo i
rischi di un eventuale contenzioso, consente di definire, approvare ed
attuare opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la
loro completa attuazione, l'azione integrata e coordinata di più soggetti
pubblici e privati. Il D. Lgs. n. 152/2006, all'art. 246, in tema di
bonifica dei siti inquinati, prevede, all'uopo, che: “I soggetti obbligati
agli interventi di cui al presente titolo ed i soggetti altrimenti
interessati hanno diritto di definire modalità e tempi di esecuzione degli
interventi mediante appositi accordi di programma stipulati, entro sei mesi
dall'approvazione del documento di analisi di rischio di cui all'articolo
242, con le amministrazioni competenti ai sensi delle disposizioni di cui al
presente titolo”. Pres. Borea, Est. Farina - C.s.r.l. (avv.ti Pollino, Sala,
Sala e Sala) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
altri (Avv. Stato), Regione Friuli-Venezia Giulia (avv.ti Bevilacqua e Di
Danieli) e altri (n.c.) -
T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I -
28 gennaio 2008, n. 90
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Procedimento amministrativo - Discrezionalità
tecnica - Merito amministrativo - Differenza - Sindacato del giudice
amministrativo - Limiti. La discrezionalità tecnica della Pubblica
amministrazione non sfugge, aprioristicamente, al sindacato del giudice
amministrativo, perché riguarda una ipotesi diversa dal merito
amministrativo, ossia la ipotesi in cui, in relazione a particolari materie,
l'operato dell' Amministrazione deve svolgersi secondo criteri, regole e
parametri tecnici scientifici, direttamente o indirettamente richiamati
dalla norma giuridica che disciplina il potere esercitato: la
discrezionalità è, però, sindacabile in sede giurisdizionale solo in
presenza di elementi sintomatici di scorretto esercizio del potere, quali il
difetto e la incongruità della motivazione, l'illogicità manifesta, l'errore
di fatto, la evidente irragionevolezza, dovendo apparire le valutazioni
delle Autorità adeguatamente motivate, corrette, ragionevoli, proporzionate
ed attendibili (Cfr., ex permultis, Cons. St., VI, 22 agosto 2003, n. 4762;
IV, 30 luglio 2003, n. 4409; T.A.R. Toscana, 20 settembre 2002, n.
2055).Pres. Borea, Est. Farina - C.s.r.l. (avv.ti Pollino, Sala, Sala e
Sala) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv.
Stato), Regione Friuli-Venezia Giulia (avv.ti Bevilacqua e Di Danieli) e
altri (n.c.) -
T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I -
28 gennaio 2008, n. 90
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Provvedimento amministrativo - Discrezionalità
tecnica - Accertamento tecnico - Differenza. Non può parlarsi di
discrezionalità tecnica (e degli eventuali connessi limiti del sindacato
giurisdizionale) nei casi in cui il presupposto del provvedimento da
adottare non sia una valutazione di fatti suscettibili di vario
apprezzamento alla stregua delle attuali conoscenze scientifiche e
specialistiche, ma semplicemente un accertamento tecnico, e cioè l'
accertamento di un fatto verificabile in modo non opinabile in base a
conoscenze di strumenti tecnici di sicura acquisizione; in tali casi, per
quanto sia necessario riferirsi a criteri di ordine tecnico, il
provvedimento è soggetto alla sindacabilità piena del giudice
amministrativo, in particolare sotto il profilo del travisamento
dell'accertamento stesso (Cfr. Cons. St., IV, 12 dicembre 1996, n. 1299 e IV,
25 luglio 2003, n. 4251). Pres. Borea, Est. Farina - C.s.r.l. (avv.ti
Pollino, Sala, Sala e Sala) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e altri (Avv. Stato), Regione Friuli-Venezia Giulia (avv.ti
Bevilacqua e Di Danieli) e altri (n.c.) -
T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I -
28 gennaio 2008, n. 90
INQUINAMENTO - Bonifica di siti contaminati - Tutela ambientale - Principio
di proporzionalità - Art. 242 d. lgs. n. 152/2006 - Principio di
precauzione. Il principio generale di proporzionalità si attaglia
particolarmente alla materia delle limitazione del diritto di proprietà,
della attività di autotutela, delle ordinanze di necessità ed urgenza, delle
irrogazione di sanzioni e della tutela ambientale (cfr. Cons. Stato, Sez. IV,
22 marzo 2005, n. 1195): in base ad esso la pubblica amministrazione deve
adottare la soluzione idonea ed adeguata, comportante il minor sacrificio
possibile per gli interessi compresenti e si risolve, in buona sostanza,
nell'affermazione secondo cui le autorità comunitarie e nazionali non
possono imporre, sia con atti normativi, sia con atti amministrativi,
obblighi e restrizioni alle libertà del cittadino, tutelate dal diritto
comunitario, in misura superiore, cioè sproporzionata, a quella strettamente
necessaria nel pubblico interesse per il raggiungimento dello scopo che
l'autorità è tenuta a realizzare; in modo che il provvedimento emanato sia
idoneo, cioè adeguato all'obiettivo da perseguire e necessario, nel senso
che nessun altro strumento ugualmente efficace, ma meno negativamente
incidente, sia disponibile (cfr., ex pluribus, Cons. Stato, Sez. VI, 6 marzo
2007, n. 1736). In questo contesto va ricordato che l'art. 242 ( Procedure
operative ed amministrative) del D. Lgs. n. 152/06 rimarchi, sotto il
versante delle tecniche di intervento, la importanza del principio
comunitario della sostenibilità dei costi: principio che, in buona sostanza,
è correlato a quello di proporzionalità. Va soggiunto che alla stregua di un
altro principio, cioè del principio di precauzione, che trova origine nei
procedimenti comunitari posti a tutela dell'ambiente, è consentito
all'amministrazione procedente adottare i provvedimenti necessari laddove
essa paventi il rischio di una lesione ad un interesse tutelato anche in
mancanza di un rischio concreto: è evidente che questo secondo principio
deve armonizzarsi, sul versante della concreta applicazione, con il primo,
cioè con il principio di proporzionalità; non potendo chiaramente
prefigurarsi la prevalenza del primo sul secondo, ma dovendosi ricercare un
loro equilibrato bilanciamento in relazione agli interessi pubblici e
privati in giuoco. Pres. Borea, Est. Farina - C.s.r.l. (avv.ti Pollino,
Sala, Sala e Sala) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e altri (Avv. Stato), Regione Friuli-Venezia Giulia (avv.ti Bevilacqua e Di
Danieli) e altri (n.c.) -
T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I -
28 gennaio 2008, n. 90
INQUINAMENTO - Bonifica di siti contaminati - Decisioni assunte in materia
ambientale - Apparato motivazionale rigoroso. Tutte le decisioni
adottate dalle competenti autorità in materia ambientale, e, segnatamente in
materia di bonifica, devono essere assistite - in relazione alla pluralità
ed alla rilevanza degli interessi in giuoco - da un apparato motivazionale
particolarmente rigoroso, che tenga conto di una attività istruttoria
parimente ineccepibile. Pres. Borea, Est. Farina - C.s.r.l. (avv.ti Pollino,
Sala, Sala e Sala) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e altri (Avv. Stato), Regione Friuli-Venezia Giulia (avv.ti Bevilacqua e Di
Danieli) e altri (n.c.) -
T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I -
28 gennaio 2008, n. 90
INQUINAMENTO - Bonifica di siti contaminati - Procedura di analisi di
rischio - Art. 242, c. 4, d.lgs. n. 152/2006 - CSC e CSR. L'art. 242,
comma 4 - procedura di analisi di rischio - prevede livelli differenziati di
contaminazione che, solo in parte, rispecchiano quelli fissati dal D.M. n.
471/99: il primo denominato “CSC” (“concentrazione soglia di
contaminazione”: art. 240 lett. b.) e il secondo “CSR” (“concentrazione
soglia di rischio”: art. 240 lett. c.); il sito di riferimento è qualificato
“contaminato” solo se sia superata la soglia “CSR” mentre se risulta
superata quella “CSC” (coincidente con i valori limite prima previsti
dall'allegato 1 del D.M. n. 471/99) l'area è definita “potenzialmente
contaminata” e può quindi usufruire, ai sensi dell'art. 240 lett. f) del
D.lgs n. 152/2006, del trattamento riservato ai terreni “non contaminati”.
Pres. Borea, Est. Farina - C.s.r.l. (avv.ti Pollino, Sala, Sala e Sala) c.
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato),
Regione Friuli-Venezia Giulia (avv.ti Bevilacqua e Di Danieli) e altri (n.c.)
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T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I -
28 gennaio 2008, n. 90
INQUINAMENTO - Bonifica di siti contaminati - Acque emunte dalla falda -
Qualificazione - Acque reflue industriali - Limiti allo scarico. Le
acque di falda emunte dalle falde sotterranee, nell'ambito degli interventi
di bonifica si un sito, sono riconducibili al paradigma delle acque reflue
di provenienza industriale, a termini dell'art. 243, c. 1 del d.lgs. n.
152/2006. Pertanto, i limiti da rispettare allo scarico sono quelli della
emissione in acque reflue industriali in acque superficiali, di cui alla
tabella 3 dell'allegato 5 della Parte III del D.Lgs. n. 152 del 2006 , non
quelli di cui all'Allegato I - Tabella “Acque sotterranee” del D.M. 471 del
1999. Pres. Borea, Est. Farina - C.s.r.l. (avv.ti Pollino, Sala, Sala e
Sala) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv.
Stato), Regione Friuli-Venezia Giulia (avv.ti Bevilacqua e Di Danieli) e
altri (n.c.) -
T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I -
28 gennaio 2008, n. 90
INQUINAMENTO - Bonifica di sito contaminato - Obbligo di
bonifica - Artt. 240 e ss. d.lgs. n. 152/2006 - Proprietario - Accertamento
della responsabilità - Privilegio speciale immobiliare sul fondo.
L'obbligo di bonifica è posto dagli artt. 240 e ss. del decreto legislativo
n. 152/2006 (ma già dall'art. 17 del d.lgs. n. 22/97) in capo al
responsabile dell'inquinamento, che le Autorità amministrative hanno l'onere
di ricercare ed individuare (v. ora gli artt. 242 e 244 del D.Lgs. n.
152/2006), mentre il proprietario non responsabile dell'inquinamento o altri
soggetti interessati hanno una mera “facoltà” di effettuare interventi di
bonifica (art. 245 D.Lgs. n. 152/2006); nel caso di mancata individuazione
del responsabile o di assenza di interventi volontari, le opere di bonifica
saranno realizzate dalle Amministrazioni competenti (art. 250 decreto cit.),
salvo, a fronte delle spese da esse sostenute, l'esistenza di un privilegio
speciale immobiliare sul fondo, a tutela del credito per la bonifica e la
qualificazione degli interventi relativi come onere reale sul fondo stesso,
onere destinato pertanto a trasmettersi unitamente alla proprietà del
terreno (art. 253 decreto cit.). A carico del proprietario dell'area
inquinata non responsabile della contaminazione non incombe, dunque, alcun
obbligo di porre in essere gli interventi ambientali in questione, avendo
solo la facoltà di eseguirli al fine di evitare l'espropriazione del terreno
interessato gravato, per l'appunto, da onere reale, al pari delle spese
sostenute per gli interventi di recupero ambientale assistite anche da
privilegio speciale immobiliare. Pertanto, il provvedimento impositivo della
messa in sicurezza e bonifica ben può essere notificato al proprietario al
fine di renderlo edotto di tale onere (che egli ha facoltà di assolvere per
liberare l'area dal relativo vincolo), ma non può imporre misure di bonifica
senza un adeguato accertamento della responsabilità, o corresponsabilità,
del proprietario per l'inquinamento del sito. Pres. Borea, Est. Farina -
E.s.p.a. (avv.ti Bassi, Borgna, Bucello, Viola) c. Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato) -
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28 gennaio 2008, n. 89
INQUINAMENTO - Interventi di messa in sicurezza - Finalità. Gli
interventi di messa in sicurezza sono finalizzati non tanto alla diminuzione
del livello di inquinamento dell'area interessata (obiettivo questo che va
perseguito attraverso l'attivazione delle opere di bonifica) quanto a
scongiurare che la contaminazione in atto si espanda nel terreno o nella
falda in attesa dell'esecuzione di interventi definitivi di bonifica del
sito. Pres. Borea, Est. Farina - E.s.p.a. (avv.ti Bassi, Borgna, Bucello,
Viola) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e altri
(Avv. Stato) -
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28 gennaio 2008, n. 89
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