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Giurisprudenza

 

Inquinamento

Danno ambientale

Diritto ambientale

Tutela dell'ambiente

Associazioni e comitati

Costituzione Parte Civile

Informazione ambientale

 

Si veda altra: giurisprudenza massimata

2011

Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni

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INQUINAMENTO - Approvazione di nuovo tracciato stradale - Incremento dell’inquinamento acustico e atmosferico - Singoli incisi - Legittimazione a ricorrere - Criterio della vicinitas - Diritto alla salute. In tema di approvazione del tracciato di una nuova strada destinata a creare un significativo incremento del traffico veicolare potenzialmente idoneo ad incidere in senso pregiudizievole sui terreni agricoli immediatamente limitrofi (cfr. Cons. Stato, sez. V, 16 giugno 2009, n. 3849), sussiste, anche sulla base del criterio della "vicinitas", la legittimazione ad agire dei singoli a tutela di interessi incisi da atti e comportamenti dell'amministrazione che li ledono direttamente e personalmente (nella fattispecie i ricorrenti lamentavano il concreto pregiudizio che il consistente incremento del traffico sulle vie in prossimità delle quali risiedono causerebbe alla loro salute, alla loro incolumità ed in generale alle loro condizioni di vita). Appare inoltre evidente l’incidenza delle misure in contestazione con primari diritti dei medesimi, anche di ordine costituzionale, quali quello alla salute, e la conseguente sussistenza di legittimazione ed interesse a ricorrere. Pres. f.f. ed Est. Quadri - C.F. e altri (avv.ti Salomoni e Cipolloni) c. Comune di Bardello e altro (avv.ti Bianco e Soncini), Ministero dell’Interno (Avv. Stato) e altro (n.c.) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 26 luglio 2011, n. 1982

INQUINAMENTO - Modifiche alla viabilità - Incremento di traffico - Studi e verifiche istruttorie.
Le modifiche alla viabilità comportanti incremento di traffico e, dunque, di emissioni inquinanti e rumorose ed influenti, per tali motivi, sulla salute, sull’incolumità e sui comportamenti di vita dei soggetti incisi devono essere precedute da studi specifici o da altre verifiche istruttorie che diano conto della concreta situazione e delle ragioni di interesse pubblico per le quali solo la soluzione poi adottata, e non altre alternative, sarebbe stata quella rispondente alle esigenze da soddisfare, pur comportando le conseguenze deleterie alla stessa connesse. Pres. f.f. ed Est. Quadri - C.F. e altri (avv.ti Salomoni e Cipolloni) c. Comune di Bardello e altro (avv.ti Bianco e Soncini), Ministero dell’Interno (Avv. Stato) e altro (n.c.) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 26 luglio 2011, n. 1982

INQUINAMENTO - Intervento di messa in sicurezza - Artt. 240, 242 e 244 d.lgs. n. 152/2006 - Presupposto - Condizione di emergenza.
In assenza di rischio di una diffusione immediata della contaminazione - e quindi della necessità di un intervento urgente - , presentando l’inquinamento le caratteristiche di un fenomeno endemico, è richiesto un intervento organico di bonifica che ricostruisca le cause del fenomeno, sia in grado di risalire a chi ha la responsabilità dell’inquinamento e individui le misure opportune per eliminare l’inquinamento presente. Tutto ciò non può essere ottenuto attraverso un intervento di messa in sicurezza, che peraltro, ai sensi degli artt. 240, 242 e 244 d.lgs. n. 152/2006, presuppone una condizione di emergenza Pres. Leo, Est. De Carlo I. s.c.r.l. (avv.ti Capria e Marocco) c. Comune di Milano (avv.ti Mandarano, Surano e Schiavelli), Provincia di Milano (avv.ti Bartolomeo, Ferrari, Gabigliani e Zimmitti) e altro (n.c.) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 19 luglio 2011, n. 1937

 

TUTELA DELL’AMBIENTE - Principio di precauzione - Nozione - Principio di prevenzione - Complementarietà. Il principio di precauzione può essere definito come un principio generale del diritto comunitario che fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente e, se si pone come complementare al principio di prevenzione, si caratterizza anche per una tutela anticipata rispetto alla fase dell'applicazione delle migliori tecniche previste, una tutela dunque che non impone un monitoraggio dell'attività a farsi al fine di prevenire i danni, ma esige di verificare preventivamente che l'attività non danneggia l'uomo o l'ambiente. Tale principio trova attuazione facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali valori sugli interessi economici (T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 304 del 2005 nonché, da ultimo, TRGA Trentino-Alto Adige, TN, 8 luglio 2010 n.171) e riceve applicazione in tutti quei settori ad elevato livello di protezione, ciò indipendentemente dall’accertamento di un effettivo nesso causale tra il fatto dannoso o potenzialmente tale e gli effetti pregiudizievoli che ne derivano (Corte di Giustizia CE, 26.11.2002 T132; sentenza 14 luglio 1998, causa C-248/95; sentenza 3 dicembre 1998, causa C-67/97, Bluhme; Cons. Stato, VI, 5.12.2002, n.6657; T.A.R. Lombardia, Brescia, 11.4.2005, n.304. Pres. Fiorentino, Est. Nunziata -E.C. (avv. Cacciapuoti) c. ASL Caserta (avv. Barone) e altro (n.c.) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 14 luglio 2011, n. 3825

TUTELA DELL’AMBIENTE - Principio di precauzione - Applicazione in concreto.
L’applicazione del principio di precauzione comporta, in concreto, che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un’attività potenzialmente pericolosa, l’azione dei pubblici poteri deve tradursi in una prevenzione precoce, anticipatoria rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche. E’ evidente, peraltro, che la portata del principio in esame può riguardare la produzione normativa in materia ambientale o l’adozione di atti generali ovvero, ancora, l’adozione di misure cautelari, ossia tutti i casi in cui l’ordinamento non preveda già parametri atti a proteggere l’ambiente dai danni poco conosciuti, anche solo potenziali (cfr. sul punto, ex ultimis, T.A.R Piemonte, I, 3.5.2010 n.2294). Pres. Fiorentino, Est. Nunziata -E.C. (avv. Cacciapuoti) c. ASL Caserta (avv. Barone) e altro (n.c.) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 14 luglio 2011, n. 3825
 

DIRITTO AMBIENTALE - Principio di precauzione - Art. 3 ter d.lgs. n. 152/2006. Dal principio di precauzione (art. 3 ter d.lgs. n. 152/2006) deriva l’esigenza di un’azione ambientale consapevole e capace di svolgere un ruolo teso alla salvaguardia dell’ecosistema in funzione preventiva , anche quando non sussistono evidenze scientifiche conclamate che illustrino la certa riconducibilità di un effetto devastante per l’ambiente ad una determinata causa umana. Pres. Cavallari, Est. Dibello - Comune di Ostuni (avv. Zaccaria) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e altro (Avv. Stato) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 14 luglio 2011, n. 1341
 

INQUINAMENTO - Bonifica - Art. 17 d.lgs. n. 22/97 - Inquinamento prodotto in epoca precedente all’entrata in vigore - Applicabilità della norma - Fondamento. L’art. 17 del d.lgs. n. 22/97, che peraltro presenta profili di continuità sostanziale con le disposizioni pregresse, trova applicazione a qualunque situazione di inquinamento in atto al momento dell’entrata in vigore del decreto legislativo, indipendentemente dal momento in cui possa essere avvenuto il fatto o i fatti generatori dell’attuale situazione patologica, posto che l’inquinamento dà luogo ad una situazione di carattere permanente che perdura fino a che non ne vengano rimosse le cause ed i parametri ambientali alterati siano riportati entro i limiti normativamente accettabili. La formulazione della norma collega infatti la pena non al momento in cui viene cagionato l’inquinamento o il relativo pericolo ma alla mancata realizzazione, da parte del responsabile, della bonifica, ai sensi dell’art. 17. Non si tratta quindi di portata retroattiva della norma ma dell’applicazione ratione temporis della legge onde fare cessare gli effetti di una condotta omissiva a carattere permanente, che possono essere elisi solo con la bonifica; detto altrimenti, non viene sanzionato l’inquinamento in epoca precedente prodotto ma la mancata eliminazione degli effetti che permangono nonostante il fluire del tempo. (Cons. Stato, Sez. VI, 9 ottobre 2007 n. 5283) Pres. Arosio, Est. Caso - Consorzio A. s.c.r.l. (avv. Marchesi) c. Comune di Cortemaggiore (avv.ti Adavastro e Molinari) - TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 28 giugno 2011, n. 218

INQUINAMENTO - Prova - P.A. - Presunzioni semplici ex art. 2727 c.c.
L’esigenza di effettività della protezione dell’ambiente consente all’Amministrazione di avvalersi di prove dirette e indirette, ossia di presunzioni semplici ex art. 2727 cod.civ., prendendo in considerazione elementi di fatto dai quali possano trarsi indizi gravi precisi e concordanti, che inducano a ritenere verosimile, secondo l’id quod plerumque accidit, che si sia verificato un inquinamento e che questo sia attribuibile a determinati autori (v. Cons. Stato, Sez. V, 16 giugno 2009 n. 3885). Pres. Arosio, Est. Caso - Consorzio A. s.c.r.l. (avv. Marchesi) c. Comune di Cortemaggiore (avv.ti Adavastro e Molinari) - TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 28 giugno 2011, n. 218

 

DANNO AMBIENTALE - Reati ambientali - Legittimazione alla costituzione di parte civile nel procedimento - Spetta in esclusiva al Ministro dell'Ambiente - Soggetti, singoli o associati - Risarcimento degli ulteriori danni subiti - Art. 2043 cod. civ. - Art. 311 d. lgs. n.152/2006. Spetta soltanto allo Stato, e per esso al Ministro dell'Ambiente, la legittimazione alla costituzione di parte civile nel procedimento per reati ambientali, al fine di ottenere il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica, in sé considerato come lesione dell'interesse pubblico e generale all'ambiente. Tutti gli altri soggetti, singoli o associati, ivi comprese le Regioni e gli Enti pubblici territoriali minori, possono agire ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. per ottenere il risarcimento di qualsiasi danno patrimoniale, ulteriore e concreto da essi subito, diverso da quello ambientale (Cass. Sez. III, 21.10.2010, n. 41015, Gravina). (annulla con rinvio sentenza del 27/01/2010 tribunale di Bergamo) Pres. Gentile, Est. Franco, Ric. Locatelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III 23/06/2011 (Ud. 31/03/2011) Sentenza n. 25193

DANNO AMBIENTALE - Reati ambientali - Legittimazione alla costituzione di parte civile nei processi - Spetta in esclusiva al Ministro dell'Ambiente - Soggetti, singoli o associati - Risarcimento degli ulteriori danni subiti - Art. 2043 cod. civ. - Art. 18 L. n. 349/1986 - Art. 311 d. lgs. n.152/2006. La legittimazione a costituirsi parte civile nei processi per reati ambientali spetta non soltanto al ministro dell'ambiente, ai sensi dell'art. 311, comma 1, d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152. Tutti gli altri soggetti, singoli o associati, ivi compresi gli enti pubblici territoriali e le regioni, possono invece agire, in forza dell'art. 2043 cod. civ., per ottenere il risarcimento di qualsiasi danno patrimoniale, ulteriore e concreto, che abbiano dato prova di aver subito dalla medesima condotta lesiva dell'ambiente in relazione alla lesione di altri loro diritti particolari, diversi dall'interesse pubblico e generale alla tutela dell'ambiente come diritto fondamentale e valore a rilevanza costituzionale. Pertanto, in conseguenza della abrogazione dell'art. 18 della legge 349/1986 ed ai sensi dell'art. 311 d. lgs. n.152/2006, titolare esclusivo della pretesa risarcitoria in materia di danno ambientale è lo Stato nella persona del Ministro dell'ambiente, relativamente al danno all'ambiente come interesse pubblico, anche se ad ogni persona singola od associata spetta il diritto di costituirsi parte civile per il risarcimento degli ulteriori danni subiti (Cass. Sez. III, 3.10.2006, n. 36514, Censi). (annulla con rinvio sentenza del 27/01/2010 tribunale di Bergamo) Pres. Gentile, Est. Franco, Ric. Locatelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III 23/06/2011 (Ud. 31/03/2011) Sentenza n. 25193

 

INQUINAMENTO - Minacce alla salute pubblica o all’ambiente - Esigenza di autonoma protezione delle persone che vivono nell’area interessata - Vicinitas - Misura della legittimazione - Elasticità del criterio. Premesso che, in materia di minacce alla salute pubblica o all’ambiente, va riconosciuta in linea di principio l’esigenza di autonoma protezione delle persone che vivono nell’area interessata dalla fonte di pericolo, occorre tuttavia (in una giurisdizione di tipo soggettivo e in mancanza di un’espressa previsione di azione popolare) individuare un criterio atto a differenziare e qualificare la posizione dei singoli che agiscono per la tutela del bene ambiente. La giurisprudenza di primo grado e il Consiglio di Stato hanno da tempo valorizzato, in tal senso, il criterio della vicinitas (cfr., fra le ultime, Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2010, n. 6554). Tale criterio, peraltro, non coincide con la proprietà o con la residenza in un’area immediatamente confinante con quella interessata dall’intervento contestato, ma deve essere inteso in senso elastico e va modulato, quindi, in proporzione alla rilevanza dell’intervento e alla sua capacità di incidere sulla qualità della vita dei soggetti che risiedono in un’area più o meno vasta. Ciò comporta, in concreto, che la “misura” della legittimazione ad agire dei singoli in materia ambientale non sia univoca, variando in relazione all’ampiezza dell’area coinvolta dalla ipotizzata minaccia ambientale. TAR PIEMONTE, Sez. I - 16 giugno 2011, n. 635

INQUINAMENTO - Contaminazione da amianto - Fabbricato dismesso dalla precedente attivit produttiva - Riutilizzo - Misure di risanamento - Art. 6, l.r. Piemonte n. 42/2000 - Principio comunitario di precauzione.
La grave situazione di contaminazione da amianto di un fabbricato dismesso dalla precedente attività produttiva impone, ai sensi dell’art. 6 della legge regione Piemonte 7 aprile 2000, n. 42 (ma anche in applicazione del principio comunitario di precauzione, direttamente cogente per tutte le amministrazioni pubbliche) l’effettuazione di preliminari indagini e la conseguente adozione di tutte le necessarie misure di risanamento atte a prevenire i pericoli per l’ambiente e la salute pubblica legati al riutilizzo di tale struttura. Pres. Bianchi, Est. Goso -S.A. e altri (avv.ti Barison e Verrando) c. Provincia di Vercelli (avv.ti Vivani e Pogace) e Comune di Serravalle Sesia (avv.ti Ginex e Viscio) - TAR PIEMONTE, Sez. I - 16 giugno 2011, n. 635
 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Provincia - Vigilanza e controllo in materia di fonti di emissioni in atmosfera - Utilizzo di questionari e check list - Strumentalità ai poteri conferiti dalla legge - Violazione del principio di tipicità - Esclusione - Art. 5, l.r. Veneto n- 33/1985. La Provincia è titolare di funzioni di vigilanza e controllo in materia di fonti di emissioni in atmosfera (cfr. art. 5 delle legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e il ruolo che alla stessa riconosce il piano per la tutela ed il risanamento dell’atmosfera) e la possibilità di disporre l’utilizzo di questionari, check list, autovalutazioni o autocertificazioni da parte dei titolari delle autorizzazioni deve ritenersi strumentale ai poteri conferiti dalla legge, e a questi implicita. Ne discende che la richiesta di riempimento di moduli o la sollecitazione a contenere le emissioni non comporta la violazione dei principi di legalità e di tipicità degli amministrativi e non è lesiva qualora non incide sfavorevolmente nella sfera giuridica dei destinatari. Pres. Di Nunzio, est. Mielli - R. s.p.a. (avv.ti Mangialardi e Giuri) c. Provincia di Venezia (avv.ti Brusegan e Orsoni) e Regione Veneto (avv.ti Morra, Drago e Zanlucchi) - TAR VENETO, Sez. III - 14 giugno 2011, n. 985

 

INQUINAMENTO - Autorizzazione integrata ambientale - Pubblicazione sul BUR - Decorrenza del termine di conoscenza legale. Il procedimento che conduce alla emanazione dell’autorizzazione integrata ambientale, pur essendo finalizzato all’emanazione di un provvedimento amministrativo, ha peculiarità che lo avvicinano alle modalità di formazione degli atti normativi, e (in ragione del fatto che interessa in astratto un numero indifferenziato di soggetti che potrebbero sentirsi lesi dal suo rilascio) prevede delle forme di pubblicità legale, anche in corso di procedimento, che per espressa statuizione del legislatore sostituiscono gli ordinari strumenti partecipativi del procedimento amministrativo (cfr. art. 5, cc. 6, 7 e 15 d.lgs. n. 59/05 ): esso è strutturato in modo da consentire la conoscenza durante e dopo il procedimento ad una pluralità indifferenziata di cittadini, conoscenza che viene garantita però attraverso forme di pubblicazione legale. Ne deriva che la pubblicazione sul BUR è idonea a far decorrere il termine di conoscenza legale ai fini dell’impugnazione del provvedimento. Pres. Petruzzelli, Est. Russo - P.G. (avv.ti Asaro, Buffoli e Mina) c. regione Lombardia (avv. Fidani) - TAR LOMBARDIA,Brescia, Sez. I - 27 maggio 2011, n. 787
 

DANNO AMBIENTALE - Risarcimento del danno ambientale - Natura pubblica - Legittimazione enti territoriali - a costituirsi parte civile nei processi per reati ambientali - Artt. 309, co. 1 e 311 D.L.vo n.152/06 e s.m.. Il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica, in sé considerato come lesione dell'interesse pubblico e generale dell'ambiente, ora previsto e disciplinato soltanto dall'art. 311 D.L.vo n.152\06 spetta esclusivamente allo Stato. Tutti gli altri soggetti, singoli o associati, ivi compresi gli enti pubblici territoriali e le regioni, sono legittimati ad agire, ex art. 2043 c.c., per ottenere qualsiasi risarcimento del danno patrimoniale, ulteriore e concreto, che abbiano dato prova di avere subito dalla medesima condotta lesiva dell'ambiente in attinenza alla lesione di altri loro diritti patrimoniali, diversi dall'interesse pubblico e generale alla tutela dell'ambiente (Cass. 21/10/2010, n. 41015; Cass. 11/2/2010, n. 14828). (conferma sentenza n. 10974/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 25/02/2009) Pres. Squassoni, Est. Gazzara, Ric. Roma. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 27/5/2011 (Ud. 13/4/2011) Sentenza n. 21311

DANNO AMBIENTALE - Risarcimento del danno ambientale in forma specifica - Competenza esclusiva dello Stato - Altri danni patrimoniali risarcibili - Regioni e gli enti territoriali minori - Legittimazione a costituirsi ai sensi dell'art. 2043 c.c.. La normativa vigente riserva allo Stato ed in particolare al ministro dell'ambiente e della tutela del territorio il potere di agire per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale, anche esercitando l'azione civile in sede penale (art. 311 D.L.vo n.152\06). Le regioni e gli enti territoriali minori, in forza dell'art. 309, co. 1, possono presentare denunce ed osservazioni nell'ambito di procedimenti finalizzati alla adozione di misure di prevenzione, precauzione e ripristino, oppure possono sollecitare l'intervento statale a tutela dell'ambiente, mentre non hanno più il potere di agire iure proprio per il risarcimento del danno ambientale. A seguito del citato mutamento legislativo, la legittimazione a costituirsi parte civile nei processi per reati ambientali spetta non soltanto al ministro dell'ambiente, ex art. 311 co. 1, d. L.vo 152/06, ma anche all'ente pubblico territoriale, che, per effetto della condotta illecita, abbia subito un danno patrimoniale risarcibile, ai sensi dell'art. 2043 c.c. (Cass. 28/10/09, Ciarloni). (conferma sentenza n. 10974/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 25/02/2009) Pres. Squassoni, Est. Gazzara, Ric. Roma. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 27/5/2011 (Ud. 13/4/2011) Sentenza n. 21311

 

TUTELA DELL’AMBIENTE - Titoli autorizzativi precedentemente rilasciati - Conseguenze sfavorevoli potenziali sull’ambiente - Revoca - Interesse pubblico - Sussistenza in re ipsa - Comparazione con gli interessi privati contrapposti - Necessità - Esclusione. Il controllo sulle matrici ambientali e la conseguente decisione di disporre la revoca di eventuali titoli autorizzativi, in precedenza rilasciati, che non garantiscano pienamente (oppure dove sussiste il rischio concreto che esse non garantiscano più) il rispetto di taluni valori, risponde ad elementari principi di corretta, onesta ed efficiente amministrazione; principi cui la P.A. può e deve inderogabilmente uniformarsi. In questa direzione, il ritiro di atti autorizzativi costituisce un vero e proprio dovere dell’Amministrazione che è tenuta a porre rimedio alle sfavorevoli conseguenze che, anche solo potenzialmente, possono derivare all’ambiente per effetto di un provvedimento che non ha tenuto in debita considerazione alcuni aspetti di ritenuta notevole importanza: ne deriva in queste ipotesi che non sussiste uno specifico obbligo di motivazione in ordine alla sussistenza dell’interesse pubblico ed alla sua comparazione con gli interessi privati contrapposti, nonché in relazione al lasso di tempo eventualmente intercorso ed al conseguente affidamento sorto in capo a terzi (si consideri in proposito la mutevolezza delle condizioni ambientali, che possono determinare talune conseguenze negative anche ex post), atteso che l’interesse pubblico all'adozione di tali atti è in re ipsa quando ricorre una esigenza di tutela dell’ambiente, e ciò in diretta applicazione del principio di origine comunitaria di massima precauzione. Pres. Cavallari, Est. Santini -T. s.r.l. (avv.ti Sticchi Damiani e Conte) c. Provincia di Brindisi (avv. Carulli), Regione Puglia (avv. Colelli) e altri (n.c.) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 25 maggio 2011, n. 957
 

ASSOCIAZIONI E COMITATI - Associazioni ambientaliste - Associazioni locali - Legittimazione a ricorrere - Giudice - Riconoscimento caso per caso. L'esplicita legittimazione, ai sensi dell’art. 13, l. 8 luglio 1986 n. 349, delle associazioni ambientalistiche di dimensione nazionale e ultraregionale all'azione giudiziale non esclude analoga legittimazione ad agire in ambito territoriale ben circoscritto, e ciò anche per i meri comitati spontanei che si costituiscono al precipuo scopo di proteggere l'ambiente, la salute e/o la qualità della vita delle popolazioni residenti su tale circoscritto territorio. Detto altrimenti, le previsioni normative citate hanno creato un criterio di legittimazione "legale" destinato ad aggiungersi a quelli in precedenza elaborati dalla giurisprudenza per l’azionabilità in giudizio dei c.d. interessi diffusi e non li sostituisce. Ne consegue che il giudice amministrativo può riconoscere, caso per caso, la legittimazione ad impugnare atti amministrativi incidenti sull'ambiente ad associazioni locali (indipendentemente dalla loro natura giuridica), purché perseguano statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale ed abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità in un'area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso. Pres. ff. De Nictolis, Est. Garofoli - Associazione A. e altri (avv.ti Ceruti e Petretti) c. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e altri (Avv. Stato ) e Regione Veneto (avv.ti Ligabue, Manzi e Mio) - (Riforma T.A.R. LAZIO, Roma , SEz. II, n. 32824/2010 - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 23 maggio 2011, n. 3107

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Limiti di emissione posti dai BREF - Indicazioni vincolanti - Esclusione - Modelli di riferimento in funzione del miglioramento delle prestazioni ambientali.
Le regole poste dai BREF (Bat Reference Reports), in specie quelle relative ai livelli d’emissione, non sono indicative di valori massimi inderogabili o di valori limite d’emissione per i singoli inquinanti, la relativa funzione essendo piuttosto quella di indicare seri modelli di riferimento da prendere in considerazione in funzione del miglioramento delle prestazioni ambientali. Ciò non significa tuttavia che le regole in questione possano considerarsi prive di alcuna rilevanza, dovendo esserne viceversa motivatamente giustificato lo scostamento. Pres. ff. De Nictolis, Est. Garofoli - Associazione A. e altri (avv.ti Ceruti e Petretti) c. Ministero dell'ambente e della tutela del territorio e del mare e altri (Avv. Stato ) e Regione Veneto (avv.ti Ligabue, Manzi e Mio) - (Riforma T.A.R. LAZIO, Roma , SEz. II, n. 32824/2010 - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 23 maggio 2011, n. 3107
 

DIRITTO AMBIENTALE - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Circolare della pubblica amministrazione - Effetti non vincolanti - Natura ed efficacia delle circolari - Uffici gerarchicamente sottordinati - Vincolo - Esclusione. La circolare interpretativa è atto interno alla pubblica amministrazione che si risolve in un mero ausilio interpretativo e non esplica alcun effetto vincolante non solo per il giudice penale, ma anche per gli stessi destinatari poiché non può comunque porsi in contrasto con l'evidenza del dato normativo. Pertanto, va sottolineata la natura di atti meramente interni alla pubblica amministrazione che esprimono esclusivamente un parere dell'amministrazione medesima non vincolante per il destinatario, per gli uffici, per la stessa autorità che l'ha emanata e per il giudice. Sicché, la circolare nemmeno vincola gli uffici gerarchicamente sottordinati, ai quali non è vietato di disattenderla (evenienza, questa, che, peraltro, è raro che si verifichi nella pratica), senza che per questo il provvedimento concreto adottato dall'ufficio possa essere ritenuto illegittimo "per violazione della circolare". La circolare non vincola, il Giudice (e, a maggior ragione, la Corte di Cassazione) dato che per l'annullamento di un atto impositivo emesso sulla base di una interpretazione data dall'amministrazione e ritenuta non conforme alla legge, non dovrà essere disapplicata la circolare, in quanto l'ordinamento affida esclusivamente al Giudice il compito di interpretare la norma (Cass. SS. UU. civili n. 23031, 2/11/2007 in materia tributaria). (conferma ordinanza emessa il 9110/2009 dalla Corte d'Appello di Salerno) Pres. Petti, Est. Ramacci, Ric. Santoriello. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 17/5/2011 (Ud. 27/4/2011) Sentenza n. 19330

 

DIRITTO AMBIENTALE - DIRITTO URBANISTICO - Opere abusive - Ordine di demolizione con sentenza passata in giudicato - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Presupposti. L'ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza passata in giudicato non può essere sospeso se non quando sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con detto ordine di demolizione (Cass. Sez. III n. 16686, 20/4/2009; Cass. Sez. III n. 42978, 21/11/2007; Cass. Sez. III n. 23702, 18/06/2007). Pertanto, al giudice chiamato a pronunciarsi sulla domanda di sospensione dell'esecuzione per intervenuta presentazione di istanza di condono è richiesto di verificare l'esistenza delle seguenti condizioni: riferibilità della domanda di condono edilizio all'immobile di cui in sentenza; proposizione dell'istanza da parte di soggetto legittimato; procedibilità e proponibilità della domanda, con riferimento alla documentazione richiesta; insussistenza di cause di non condonabilità assoluta dell'opera; eventuale avvenuta emissione di una concessione in sanatoria tacita (per congruità dell'oblazione ed assenza di cause ostative); attuale pendenza dell'istanza di condono; non adozione di un provvedimento da parte della P.A. contrastante con l'ordine di demolizione. (conferma ordinanza emessa il 9110/2009 dalla Corte d'Appello di Salerno) Pres. Petti, Est. Ramacci, Ric. Santoriello. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 17/5/2011 (Ud. 27/4/2011) Sentenza n. 19330

DIRITTO AMBIENTALE - DIRITTO URBANISTICO - Applicabilità del condono - Limiti - Art. 32 D.L. 269/2003, conv. L. n. 326/03. L'art. 32 del D.L. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/03, limita l'applicabilità del condono edilizio, con riferimento alle nuove costruzioni, a quelle aventi destinazione residenziale ciò in quanto l'articolo 32, comma 25, ultimo periodo si riferisce espressamente alle nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 metri cubi per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 metri cubi (Cass. Sez. III n. 8067, 27/2/2007; Cass. Sez. III n. 21679, 7/5/2004; Cass. Sez. III n. 14436, 24/3/2004; Cass. Sez. III n. 3358, 29/1/2004). (conferma ordinanza emessa il 9110/2009 dalla Corte d'Appello di Salerno) Pres. Petti, Est. Ramacci, Ric. Santoriello. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 17/5/2011 (Ud. 27/4/2011) Sentenza n. 19330

 

INQUINAMENTO - Obbligo di bonifica - Responsabile dell’inquinamento - Nesso di causalità tra la condotta del responsabile e la contaminazione - Regola probatoria del “più probabile che non” - Elementi indiziari - Artt. 242 e 244 d.lgs. n. 152/2006. Ai sensi degli art. 242 e 244 d.lg. 3 aprile 2006 n. 152, l'obbligo di bonifica è posto in capo al responsabile dell'inquinamento, che le Autorità amministrative hanno l'onere di ricercare ed individuare, mentre il proprietario non responsabile dell'inquinamento o altri soggetti interessati hanno una mera "facoltà" di effettuare interventi di bonifica (Consiglio Stato, sez. V, 16 giugno 2009, n. 3885). Il nesso di causalità tra la condotta del responsabile e la contaminazione riscontrata deve essere accertato applicando la regola probatoria del "più probabile che non": pertanto, il suo positivo riscontro può basarsi anche su elementi indiziari, quali la tipica riconducibilità dell'inquinamento rilevato all'attività industriale condotta sul fondo (T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 24 marzo 2010, n. 1575). Pres. ed Est. Zuballi - M. s.r.l. (avv. Della Rocca) c. Comune di Bolognano (n.c.) - TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. I - 13 maggio 2011, n. 318

INQUINAMENTO - Mancata esecuzione degli interventi ambientali da parte del responsabile - Esecuzione d’ufficio da parte della P.A. competente - Rivalsa - Garanzie sul terreno - Artt. 244, 250 e 253 d.lgs. n. 152/2006.
Dal combinato disposto degli art. 244, 250 e 253 del codice ambiente si ricava che, nell'ipotesi di mancata esecuzione degli interventi ambientali in esame da parte del responsabile dell'inquinamento, ovvero di mancata individuazione dello stesso, e sempreché non provvedano né il proprietario del sito, né altri soggetti interessati, le opere di recupero ambientale sono eseguite dalla p.a. competente, che potrà rivalersi sul soggetto responsabile nei limiti del valore dell'area bonificata, anche esercitando, ove la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetto dei medesimi interventi (T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 03 marzo 2010, n. 594). Pres. ed Est. Zuballi - M. s.r.l. (avv. Della Rocca) c. Comune di Bolognano (n.c.) - TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. I - 13 maggio 2011, n. 318

INQUINAMENTO - Bonifica e messa in sicurezza - Potere di diffida - Presidente della Provincia - Artt. 242 e ss. d.lgs. n. 152/2006 - Normativa speciale prevalente sulla disciplina generale in materia di decretazione d’urgenza.
In tema di bonifica e messa in sicurezza, la normativa di cui agli artt. 242 e ss. del d.lgs. n. 152/2006 affida il potere di diffida al Presidente della Provincia. Tale disciplina normativa va considerata speciale, e quindi prevalente sulla normativa che affida al Sindaco la decretazione d’urgenza a tutela della salute pubblica; inoltre le ordinanze contingibili e urgenti sono utilizzabili solo ove l’ordinamento non preveda altri mezzi ordinari, e nel caso è il Codice dell’ambiente a prevedere i sistemi per la bonifica dei siti inquinati, anche in via di urgenza (sulla questione si veda in termini anche Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 aprile 2011 n. 2249). Pres. ed Est. Zuballi - M. s.r.l. (avv. Della Rocca) c. Comune di Bolognano (n.c.) - TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. I - 13 maggio 2011, n. 318

 

DANNO AMBIENTALE - Condanna al ripristino e tutela risarcitoria - Differenza - Giurisprudenza civile e panale. In tema di danno ambientale, il giudice, ove non sia possibile una precisa quantificazione del danno, ne determina l'ammontare in via equitativa, tenendo comunque conto della gravità della colpa individuale, del costo necessario per il ripristino, e del profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo dei beni ambientali (comma 6), e inoltre "dispone, ove sia possibile, il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile" (comma 8). Tale sistema rende possibile "un risarcimento in forma specifica (ripristino dello stato dei luoghi) che non esaurisce l'ammontare del danno (Cass. Sez. 3, n. 11870 del 12/3/2004, Giora ed altri). Infatti il danno può essere risarcito per equivalente considerando in via equitativa più parametri: non soltanto il costo monetario del ripristino, ma anche il profitto conseguito dal contravventore e la gravità della sua colpa. In altri termini, la tutela risarcitoria è più ampia e non è alternativa alla tutela riparatoria (ripristino), poiché quest'ultima non è (può non essere) pienamente satisfattiva del danno arrecato ai soggetti portatori del diritto fondamentale all'integrità dell'ambiente." (Così anche nella giurisprudenza civilistica, è stato stabilito che il risarcimento del danno informa specifica non esaurisce in sè, di regola, tutte le possibili conseguenze dannose del fatto lesivo - ed in particolare quelle prodottesi prima che la riduzione in pristino sia materialmente eseguita ovvero quelle diverse residuate nonostante tale riduzione in pristino (Cass. Civ., Sez. 2, n. 3802 del 11 aprile 1991, Scrocca c. Scrocca). Anche la giurisprudenza penalistica ha confermato tale principio chiarendo che in tema di smaltimento di rifiuti, l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile, a norma dell'art. 18, c.8, I. 8 luglio 1986, n. 349, discende dalla legge ed è perfettamente compatibile con la condanna al risarcimento del danno ambientale e a quello dei danni subiti dalla parte civile in quanto si tratta di misure diverse, predisposte a tutela di beni diversi, che possono essere congiuntamente applicate a carico di una stessa persona (Cass. Sez. 3, n. 7567 del 27/6/1992, Abortivi). Pertanto, è errato il fatto che la condanna al risarcimento dei danni debba porsi in "alternatività" con la condanna al ripristino. (conferma sentenza n. 13651/2008 CORTE APPELLO di TORINO, del 20/11/2009) Pres. Lombardi Est. Rosi Ric. Boccardo ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 12/05/2011 (Ud. 12/01/2011) Sentenza n. 18815

DANNO AMBIENTALE - RIFIUTI - Gestione dei rifiuti - Danno sostanziale - Ente locale comunale - Costituzione parte civile e risarcimento - Art. 18 L. n. 349/1986 - Art. 2043 c.c - Art. 311, c.1, D.Lgs. n. 152/2006. Nell'ambito della gestione dei rifiuti sulla base dell'art. 18 della legge n. 349 del 1986, è ipotizzabile anche per l'ente locale comunale un danno sostanziale che lo renda portatore dell'interesse a costituirsi parte civile, atteso che il danno ai terreni privati va tenuto distinto dal danno al territorio ed all'ambiente (Cass. Sez.3, n. 29214 dell'11/7/2003, P.G. in proc. Marino). Anche l'ente pubblico territoriale che, per effetto della condotta illecita, abbia subito un danno patrimoniale risarcibile è quindi legittimato a costituirsi parte civile ex art. 2043 c.c., essendo tale legittimazione non incompatibile con quella che, ai sensi dell'art. 311, c.1, D.Lgs. n. 152 del 2006, spetta al Ministro per l'ambiente (Cass. Sez. 3, n. 755 dell'11/1/2010, Ciaroni). (conferma sentenza n. 13651/2008 CORTE APPELLO di TORINO, del 20/11/2009) Pres. Lombardi Est. Rosi Ric. Boccardo ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 12/05/2011 (Ud. 12/01/2011) Sentenza n. 18815

DANNO AMBIENTALE - RIFIUTI - Condanna alla bonifica ed al ripristino - Responsabilità solidale - Art. 18 c. 7 L. n. 349/1986 - Art. 2055 cod. civ.. La norma contenuta nel comma 7 dell'art. 18 della legge 349 del 1986, secondo la quale nei casi di concorso nello stesso evento di danno ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità individuale, disciplina esclusivamente i rapporti interni di regresso tra i condebitori, ponendosi come deroga al principio generale della responsabilità solidale di cui all'art. 2055 cod. civ., senza nessuna trasformazione dell'obbligazione solidale prevista per le obbligazioni risarcitorie da delitto e da fatto illecito, in obbligazione parziaria (Cfr. Sez. 3, n. 11870 del 12/3/2004, Giora ed altri). Di conseguenza legittimamente, in capo ai ricorrenti ed in solido tra loro, deve essere riconosciuto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi anteriore all'illecito. (conferma sentenza n. 13651/2008 CORTE APPELLO di TORINO, del 20/11/2009) Pres. Lombardi Est. Rosi Ric. Boccardo ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 12/05/2011 (Ud. 12/01/2011) Sentenza n. 18815

 

INQUINAMENTO - AMIANTO - Ordinanza di bonifica emessa ai sensi dell’art. 54 d.lgs. n. 267/2000 - Termine di sessanta giorni - Incongruità - Ragioni. Deve ritenersi illegittimo l’ordine di rimozione e smaltimento, entro sessanta giorni, di tutto l’amianto presente in uno stabilimento amianto imposto, ex art. 54, comma secondo, del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 267. A prescindere dalla sussistenza del presupposto della situazione di necessità grave e urgente, non appaiono infatti congrui i termini assegnati dall'ordinanza per la realizzazione della bonifica, che non tengono conto dei delicati passaggi procedurali, necessitati non solo dall'esigenza di prescegliere in modo ponderato e di pianificare attentamente le modalità delle operazioni (D.M. 6 settembre 1994), ma anche da quella di tutelare i lavoratori impiegati nella pericolosa attività a contatto con fibre di amianto (legge n. 257/1992; decreto legislativo n. 277/1991). Pres. Allegretta, Est. Adamo - I. s.p.a. (avv.ti Caputi Jambrenghi e Villata) c. Comune di Modugno e altro (n.c.) - TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 12 maggio 2011, n. 718

 

DANNO AMBIENTALE - Testo unico sull’ambiente - Superamento o pericolo concreto e attuale del superamento delle concentrazione soglia di contaminazione (CSC) - Obbligo di comunicazione - Risarcimento del danno ambientale - Azione risarcitoria in forma specifica e per equivalente patrimoniale - L. n. 308/2004 - D.L.vo n.152/06. Il Decreto Legislativo n.152 del 2006 e successive modifiche, a differenza della precedente normativa (D.L.GS n.22/97), ha individuato anche per il proprietario del terreno che non abbia cagionato l'inquinamento, l'obbligo di comunicazione alle autorità preposte nel caso in cui si avveda di tale situazione. In particolare, il comma 2 dell'articolo 245 che, pure in apparente contrasto con il comma 1 - secondo il quale le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale possono essere comunque attivate su iniziativa degli interessati - stabilisce che il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento delle concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione ed agli altri enti preposti. Inoltre, il recepimento dei principi contenuti nella legge 15 dicembre 2004, n. 308 ha portato alla formulazione dell'art. 311 comma 2 del Decreto Legislativo n.152 del 2006 che, prevede l'azione risarcitoria in forma specifica e per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato per chiunque, realizzando un fatto illecito, o omettendo attività o comportamenti doverosi, con violazione di legge, di regolamento di provvedimento amministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza, o violazione di norme tecniche, arrechi danno all'ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto in parte. (annulla senza rinvio, sentenza n. 7095/2009 TRIBUNALE di MILANO, del 24/02/2010) Pres. Ferrua, Est. Sarno, Ric. Burani. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 11/05/2011 (Ud. 16/03/2011) Sentenza n. 18503

 

ASSOCIAZIONI E COMITATI - Associazioni di protezione ambientale - Associazioni non riconosciute - Titolarità dell’interesse alla protezione ambientale - Valutazione caso per caso - Indici di rappresenatività. Il riconoscimento delle associazioni di protezione ambientale da parte del Ministero dell’Ambiente non preclude che siano legittimate a proporre ricorso anche associazioni non riconosciute dal Ministero previa verifica, da effettuarsi in sede giurisdizionale caso per caso, della titolarità dell’interesse alla protezione ambientale sulla base degli indici di rappresentatività posseduti in concreto (così Consiglio di Stato VI n° 6554 del 2010). Una diversa opinione non sarebbe conforme a Costituzione (artt. 24, 103 e 113), se si intendesse attribuire in via esclusiva all’Amministrazione il potere di selezionare i soggetti legittimati ad agire in giudizio, così impedendo l’accesso alla tutela giurisdizionale ad enti esponenziali di posizioni soggettive differenziate e qualificate, definibili quali interessi legittimi. Pres. Di Nunzio, Est. Morgantini - Comitato Popolare Lasciateci Respirare e altri (avv. Furlan) c. Provincia di Padova (avv. Mazzoleni), Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato), Comune di Monselice (avv.ti Cacciavillani) e Parco Regionale dei Colli Euganei (avv.ti Barel, Signor e Battistella) - TAR VENETO, Sez. III - 9 maggio 2011, n. 803

ASSOCIAZIONI E COMITATI - Comitati costituiti allo scopo di proteggere l’ambiente o la salute - Legittimazione a ricorrere - Sussistenza - Fondamento - Art. 9 L. n. 241/1990.
La legittimazione a ricorrere spetta anche ai meri comitati spontanei che si costituiscono al precipuo scopo di proteggere l’ambiente, la salute e/o la qualità della vita delle popolazioni residenti su un territorio circoscritto. Altrimenti opinando le località e le relative popolazioni, interessate da minacce alla salute pubblica o all’ambiente in un ambito locale circoscritto, non avrebbero autonoma protezione in caso di inerzia delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell’Ambiente (così Consiglio di Stato VI n° 6554 del 2010). D’altro canto dalla previsione di cui all’art. 9 della legge n° 241 del 1990 consegue la legittimazione alla proposizione del ricorso da parte non solo di associazioni, ma anche di comitati che abbiano partecipato al procedimento che si sia concluso con provvedimenti che si siano discostati dal contenuto del consenso prestato (così Consiglio di Stato IV n° 2174 del 2009). Pres. Di Nunzio, Est. Morgantini - Comitato Popolare Lasciateci Respirare e altri (avv. Furlan) c. Provincia di Padova (avv. Mazzoleni), Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato), Comune di Monselice (avv.ti Cacciavillani) e Parco Regionale dei Colli Euganei (avv.ti Barel, Signor e Battistella) - TAR VENETO, Sez. III - 9 maggio 2011, n. 803

ASSOCIAZIONI E COMIITATI - VIA - Direttiva 85/337/CEE - Associazioni ambientali - Legittimazione a ricorrere avverso provvedimenti che autorizzano progetti aventi impatto ambientale - Compressione da parte del legislatore nazionale - Esclusione.
La direttiva europea 27 Giugno 1985 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, riconosce alle associazioni ambientali la legittimazione a ricorrere avverso i provvedimenti che autorizzano progetti che hanno impatto ambientale. Tale direttiva non consente che il legislatore nazionale possa limitare l’accesso al ricorso giurisdizionale ad associazioni con un numero minimo di componenti, tale da comprimere indebitamente la legittimazione al ricorso e così impedendo di fatto che gli interessi collettivi possano essere azionati in giudizio (così Corte di Giustizia CE II 15 Ottobre 2009). Pres. Di Nunzio, Est. Morgantini - Comitato Popolare Lasciateci Respirare e altri (avv. Furlan) c. Provincia di Padova (avv. Mazzoleni), Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato), Comune di Monselice (avv.ti Cacciavillani) e Parco Regionale dei Colli Euganei (avv.ti Barel, Signor e Battistella) - TAR VENETO, Sez. III - 9 maggio 2011, n. 803

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Cittadini residenti nell’area interessata dalle emissioni in atmosfera - Legittimazione a ricorrere - Sussistenza - Interesse alla qualità della vita - Natura di interesse legittimo.
I cittadini che risiedono nell’area dalla quale saranno visibili i nuovi manufatti o nella quale vengono prodotte le emissioni in atmosfera, hanno interesse a contrastarne il progetto comportante effetti deteriori nella propria condizione di vita, in relazione alla qualità del paesaggio e/o della salubrità dell’aria. Tale interesse alla qualità delle condizioni di vita, è meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico (art. 1322 c.c.: per tale riconoscimento Cass. Sez. Un. n° 26973 del 2008) ed assume la consistenza di interesse legittimo per effetto delle norme che, disciplinando il potere della Pubblica Amministrazione, impongono la valutazione specifica degli effetti che le opere da autorizzare, sotto il profilo paesaggistico od ambientale, determinano nei confronti dei soggetti che vivono stabilmente nella zona nella quale le opere vengono istallate. Deve pertanto essere ammessa la legittimazione a ricorrere a favore delle persone fisiche che risiedono in prossimità delle opere autorizzate, mentre deve essere esclusa la legittimazione a ricorrere in capo a quei soggetti che non hanno la residenza in zona, ma hanno semplicemente la proprietà di un fondo agricolo, il domicilio, lo studio. Pres. Di Nunzio, Est. Morgantini - Comitato Popolare Lasciateci Respirare e altri (avv. Furlan) c. Provincia di Padova (avv. Mazzoleni), Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato), Comune di Monselice (avv.ti Cacciavillani) e Parco Regionale dei Colli Euganei (avv.ti Barel, Signor e Battistella) - TAR VENETO, Sez. III - 9 maggio 2011, n. 803

ASSOCIAZIONI E COMITATI - Associazioni ambientaliste - Articolazioni territoriali di associazioni nazionali riconosciute ex art. 18 L. n. 349/1986 - Legittimazione a ricorrere - Carenza - Previsioni statutarie - Possibile assegnazione della legittimazione - Esclusione.
Le articolazioni locali delle associazioni ambientalistiche non possono essere riconosciute titolari della legittimazione a ricorrere prevista dagli artt. 13 e 18 della l. 8 luglio 1986 n. 349, trattandosi di una eccezionale legittimazione riconosciuta dalla legge solo all’associazione nazionale, con conseguenziale limitazione della possibilità di promuovere la lite solo agli organi rappresentativi a livello nazionale dell’associazione(Consiglio Stato, sez. VI, 19 ottobre 2007, n. 5453; sez. V, 29 luglio 1997, n. 854; T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 15 aprile 2010, n. 1912). In una situazione come quella in discorso, in cui la legittimazione ad agire discende direttamente dalla legge, neppure la previsione statutaria potrebbe assegnare ad articolazioni interne dell'ente associativo la contitolarità della predetta legittimazione, che resta in capo all'ente di carattere nazionale accreditato in sede ministeriale (T.A.R. Lombardia Brescia, sez. II, 28 ottobre 2010, n. 4456; Consiglio Stato ad. plen., 11 gennaio 2007, n. 2). Pres. Cavallari, Est. Viola - L. onlus (avv. De Giorgio) c. Comune di Palagiano (avv. Soggia) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 4 maggio 2011, n. 800

INQUINAMENTO - Emissioni odorigene - Normativa vigente - Mancata previsione di limiti o di metodi di misura - Applicazione delle migliori tecniche disponibili - Art. 2, punto 7, DPR 24 maggio 1988, n. 203.
In base alla normativa vigente non è prevista la fissazione di limiti di emissione né di metodi o di parametri idonei a misurare la portata delle emissioni odorigene, perché manca allo stato la possibilità tecnica di elaborare indicatori sufficientemente validi dal punto di vista tecnico - scientifico. Per tali ragioni è possibile riferirsi alle migliori tecniche disponibili che l'art. 2, punto 7, del DPR 24 maggio 1988, n. 203, definisce come "sistema tecnologico adeguatamente verificato e sperimentato che consente il contenimento e/o la riduzione delle emissioni a livelli accettabili per la protezione della salute e dell'ambiente, semprechè l'applicazione di tali misure non comporti costi eccessivi". L’applicazione del criterio comporta che devono essere adottate tutte le tecniche e le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio degli impianti più efficaci al fine di migliorare la sostenibilità ambientale dell’attività produttiva, e al fine di ottenere le massime performance ambientali esigibili, tenendo conto delle specifiche caratteristiche degli impianti e delle potenzialità economiche aziendali. Pres. Di Nunzio, Est. Mielli - D. s.p.a. (avv.ti Piccione e Curato) c. Provincia di Treviso (n.c.) - TAR VENETO, Sez. III - 3 maggio 2011, n. 741
 

MERCI E SOSTANZE PERICOLOSE - Art. 168, c. 2 codice della strada - Prescrizioni ADR - Contrasto - Esclusione. Il comma 2 dell’art. 168 cod. strada rinvia specificamente agli allegati all’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose (ADR) per la disciplina della circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose, nonché «per le prescrizioni relative all’etichettaggio, all’imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli stradali». In tal modo, le prescrizioni contenute negli allegati all’Accordo ADR vengono ad integrare - anche per quanto attiene alla determinazione degli obblighi gravanti sui diversi soggetti coinvolti nelle operazioni - la componente precettiva degli illeciti amministrativi previsti dai commi 9, 9-bis e 9-ter dello stesso art. 168 cod. strada, i quali sanzionano specificamente le violazioni del citato comma 2: il che assicura la piena aderenza della disciplina interna all’atto internazionale di cui si tratta. Pres. De Siervo, Est. Frigo - Giudizio promosso dal Giudice di pace di Verona - CORTE COSTITUZIONALE - 7 aprile 2011, n. 118

MERCI E SOSTANZE PERICOLOSE - Art. 167, c. 9 codice della strada - Proprietario del veicolo e committente - Corresponsabilizzazione - Accordo ADR - Singoli Stati - Possibilità di ampliare l’area degli obblighi degli “altri operatori”.
Il richiamo all’art. 167, comma 9, operato dal comma 10 dell’art. 168 cod. strada, ha una valenza estensiva, e non già delimitativa dell’area della responsabilità. Detta estensione non può reputarsi contrastante con l’Accordo ADR, il cui art. 5 stabilisce espressamente che i trasporti da esso regolati restano soggetti alle norme nazionali riguardanti, in via generale, la circolazione stradale: norme che, per quanto qui rileva, prevedono, come principio di massima, la corresponsabilizzazione del proprietario del veicolo e del committente per le violazioni relative ai trasporti di cose, come emerge non soltanto dall’art. 167, comma 9, ma anche dall’art. 10, comma 23, cod. strada, con particolare riguardo ai trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità. Inoltre, l’allegato A all’Accordo, se da un lato contempla uno specifico dovere di cooperazione del terzo nell’esecuzione del trasporto, il quale deve segnalare per iscritto allo speditore che si tratta di merci pericolose e mettere a sua disposizione tutte le informazioni e i documenti necessari all’esecuzione dei suoi obblighi (punto 1.4.2.); dall’altro, fornisce un’indicazione dichiaratamente non esaustiva degli obblighi degli altri «operatori» (punto 1.4.3), consentendo, in tal modo, ai singoli Stati di ampliarne l’area. Pres. De Siervo, Est. Frigo - Giudizio promosso dal Giudice di pace di Verona - CORTE COSTITUZIONALE - 7 aprile 2011, n. 118

MERCI E SOSTANZE PERICOLOSE - Art. 168, c. 2 c.d.s. - Committente - Responsabilità - Natura - Applicabilità dei principi generali in materia di sanzioni amministrative.
La circostanza che la responsabilità prevista, a carico del committente di trasporto su strada di merci pericolose, dall’art. 168, c. 2 del codice della strada non abbia carattere solidale, dimostra che la responsabilità in questione resta regolata dai principi generali in materia di sanzioni amministrative e, in particolare, da quello della responsabilità almeno per colpa, sancito dall’art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale); principi ai quali non consta che il legislatore abbia inteso nella specie derogare. Pres. De Siervo, Est. Frigo - Giudizio promosso dal Giudice di Pace di Verona - CORTE COSTITUZIONALE - 7 aprile 2011, n. 118
 

INQUINAMENTO - RIFIUTI - Decreto Ronchi - Artt. 17 e 51 bis - Continuità normativa con l’art. 32, c. 2 d.P.R. n. 915/1982. La normativa di cui al d.lgs. n. 22/1997 ha reso strutturale e permanente la medesima condotta incriminata dalla norma transitoria ex art. 32, secondo comma, del d.P.R. n. 915/1982, ampliandola e precisandola ulteriormente alla stregua del combinato disposto degli artt. 17 e 51-bis del predetto “decreto Ronchi” (cfr. Cass. pen., Sez. III, n. 280/1999, cit.). D’altro lato, al pari dell’art. 17 del d.lgs. n. 22/1997, l’art. 32, secondo comma, cit. ha prescritto un obbligo personale di fare, che si sostanzia in un comportamento attivo, tanto che la costante giurisprudenza ha configurato la relativa fattispecie criminosa quale reato permanente, in quanto l’attività illecita persiste con la ripetuta inerzia del soggetto obbligato ad intervenire al fine di evitare l’effetto temuto (cfr., ex multis, Cass. pen., Sez. III, 21 maggio 1996, n. 9332; id., 6 luglio 1994, Cassaniti). Ne deriva che la pur riconosciuta diversità di regime giuridico e, per conseguenza, la mancanza di continuità normativa tra gli artt. 2043, 2050 e 2058 c.c., da un lato, e l’art. 17 del cd. decreto Ronchi, dall’altro, non impedisce di applicare il comando contenuto nel medesimo art. 17 a soggetti estintisi prima del 1997 ad al successore universale di tali soggetti, in forza del nesso di nesso di continuità normativa esistente tra gli artt. 17 e 51-bis del d.lgs. n. 22 cit. e l’art. 32, secondo comma, del d.P.R. n. 915/1982. Pres. Nicolosi, Est. De Berardinis - F. s.p.a. (avv.ti Carbone e Giampietro) c. Provincia di Livorno (avv.ti Barbensi e Spizzamiglio) - TAR TOSCANA, Sez. II - 1 aprile 2011, n. 573
 

INQUINAMENTO - Condotta omissiva a carattere permanente - Art. 51 bis d.lgs. n. 22/97 - Applicabilità a qualsiasi situazione di inquinamento in atto, a prescindere dal momento in cui è avvenuto il fatto - Fondamento. L’inquinamento è situazione permanente, in quanto perdura fino a che non ne siano rimosse le cause ed i parametri ambientali siano riportati entro i limiti normativamente accettabili: ciò comporta che le previsioni del d.lgs. n. 22/1997 vanno applicate a qualunque sito risulti attualmente inquinato, a prescindere dal momento nel quale possa essere avvenuto il fatto o i fatti generatori dell’attuale situazione patologica. Ne deriva l’applicabilità dell’art. 51-bis del d.lgs. n. 22/97 a qualsiasi situazione di inquinamento in atto al momento dell’entrata in vigore del predetto decreto legislativo. La norma collega infatti la pena non al momento in cui viene cagionato l’inquinamento o il relativo pericolo, ma alla mancata realizzazione, da parte del responsabile, della bonifica, secondo la procedura di cui all’art. 17. Non si tratta, perciò, di dare alla norma portata retroattiva, ma di applicare la legge ratione temporis, onde far cessare gli effetti (che solo la bonifica può elidere) di una condotta omissiva a carattere permanente: la sanzione, cioè, colpisce non l’inquinamento prodotto in epoca precedente, ma la mancata eliminazione degli effetti che permangono nonostante il fluire del tempo (C.d.S., Sez. VI, n. 5283/2007, cit.). In questo senso depone anche la giurisprudenza della Cassazione penale, secondo cui l’art. 51-bis cit. si configura quale reato omissivo di pericolo presunto, che si consuma ove il soggetto non proceda ad adempiere l’obbligo di bonifica secondo le cadenze procedimentalizzate dal precedente art. 17 (cfr. Cass. pen., Sez. III, 28 aprile 2000, n. 1783). Pres. Nicolosi, Est. De Berardinis - F. s.p.a. (avv.ti Carbone e Giampietro) c. Provincia di Livorno (avv.ti Barbensi e Spizzamiglio) - TAR TOSCANA, Sez. II - 1 aprile 2011, n. 573

INQUINAMENTO - Situazioni di inquinamento ingenerate anteriormente all’entrata in vigore del decreto Ronchi - Causa di non punibilità ex art. 114, c. 7 L. 388/2000 - Interpretazione - Conservazione dei valori giuridici. L’art. 114, comma 7, della l. n. 388/2000, (a tenor del quale chiunque abbia adottato le procedure ex art. 17 del d.lgs. n. 22/1997 e di cui al d.m. n. 471/1999, “non è punibile per i reati direttamente connessi all’inquinamento del sito posti in essere anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 22/1997”), avendo introdotto una causa di non punibilità penale per le contaminazioni realizzate prima dell’entrata in vigore del “decreto Ronchi”, conferma l’applicabilità di tale decreto legislativo a situazioni di inquinamento ingenerate prima della sua entrata in vigore e tuttora in atto, perché se l’applicabilità stessa fosse stata da escludere, non ci sarebbe stato bisogno di introdurre la predetta causa di non punibilità e l’art. 114, comma 7, cit., sarebbe stato del tutto superfluo. Ma ciò contrasta con il principio generale di conservazione dei valori giuridici, quale canone ermeneutico che impone la scelta dell’interpretazione di una norma più aderente ai precetti costituzionali (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. III, 22 ottobre 2002, n. 14900; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 5 giugno 2006, n. 4239): scelta che, certo, non sarebbe quella di privilegiare un significato della norma (qui, l’art. 17 del d.lgs. n. 22/1997), tale da rendere altra norma, ad essa posteriore, (l’art. 114, comma 7, cit.) del tutto inutile e priva di valore precettivo. Pres. Nicolosi, Est. De Berardinis - F. s.p.a. (avv.ti Carbone e Giampietro) c. Provincia di Livorno (avv.ti Barbensi e Spizzamiglio) - TAR TOSCANA, Sez. II - 1 aprile 2011, n. 573
 

ASSOCIAZIONI E COMITATI - Comitati costituiti in forma associativa temporanea - Legittimazione ad agire - Limiti. Deve essere esclusa la legittimazione ad agire dei comitati istituiti in forma associativa temporanea, con scopo specifico e limitato, costituenti una mera proiezione degli interessi dei soggetti che ne fanno parte e che quindi non sono portatori in modo continuativo di interessi diffusi radicati nel territorio. Diversamente si consentirebbe una sorta di azione popolare che non é ammessa dall’ordinamento (Cons. Stato, Sez.V, 23.4.07, n .1830; Sez. VI, 11.7.08, n. 3507; TAR Toscana, Sez. I, 2.12.10, n. 6710; T.A.R. Lazio Lt I, 8.7.09, n. 670; T.A.R. Puglia, Ba, Sez. III, 15.4.09, n. 866). Pres. Nicolosi, Est. Correale -Comitato S. (avv. Carissimi) c. Provincia di Arezzo (avv. Manneschi) - TAR TOSCANA, Sez. II - 1 aprile 2011, n. 567

ASSOCIAZIONI E COMITATI - Associazioni ambientaliste - Art. 13 L. n. 349/1986 - Potere di accertamento della legittimazione ad agire - Giudice - Valutazione caso per caso - Condizioni.
L'affidamento al Ministero dell'ambiente, ex art. 13 l. 8 luglio 1986 n. 349, del potere di accertamento della legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste e dei comitati non esclude la possibilità per il giudice di valutare, caso per caso, la sussistenza della legittimazione in capo ad una determinata associazione ad impugnare provvedimenti lesivi di interessi ambientali; la verifica di tale capacità di agire, anche in relazione all’art. 18 l.n. 349/86, è comunque assoggettata a precise e circoscritte condizioni (Cons. Stato, Sez. IV, 2.10.06, n. 5760 e 19.2.10 n. 1001), diversamente configurandosi un’azione popolare non prevista dall’ordinamento. Pres. Nicolosi, Est. Correale -Comitato S. (avv. Carissimi) c. Provincia di Arezzo (avv. Manneschi) - TAR TOSCANA, Sez. II - 1 aprile 2011, n. 567

ASSOCIAZIONI E COMITATI - Comitato - Rappresentatività rispetto all’interesse da proteggere - Indici.
L'interesse diffuso si trasforma in interesse collettivo, e diventa, quindi, interesse legittimo tutelabile in giudizio, solo nel momento in cui, indipendentemente dalla sussistenza della personalità giuridica, l'ente dimostri la sua rappresentatività rispetto all'interesse che intende proteggere. Rappresentatività che deve essere desunta da una serie di indici elaborati dalla giurisprudenza: deve trattarsi di un ente il cui statuto preveda come fine istituzionale la protezione di un determinato bene a fruizione collettiva, cioè di un dato interesse diffuso o collettivo, l'ente medesimo deve essere in grado, per la sua organizzazione e struttura, di realizzare concretamente le proprie finalità ed essere dotato di stabilità, nel senso che deve svolgere all'esterno la propria attività in via continuativa (Cons. Stato, Sez. VI, 11.7.08, n. 3507); l'organismo collettivo deve essere portatore di un interesse localizzato, nel senso che deve sussistere uno stabile collegamento territoriale tra l'area di afferenza dell'attività dell'ente e la zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso (“criterio della c.d. vicinitas”). Pres. Nicolosi, Est. Correale -Comitato S. (avv. Carissimi) c. Provincia di Arezzo (avv. Manneschi) - TAR TOSCANA, Sez. II - 1 aprile 2011, n. 567

INQUINAMENTO - Siti di interesse nazionale - Bonifica - Provvedimento conclusivo della conferenza di servizi - Adozione - Competenza dirigenziale - Art. 252 d.lgs. n. 152/2006.
In tema di bonifica di siti di interesse nazionale, il decreto di approvazione della Conferenza di servizi, costituisce espressione di attività di gestione e non di indirizzo politico-amministrativo, risultando, perciò, legittima la sua adozione da parte del dirigente del settore interessato, e non da parte del Ministro. Ed invero, l'art. 252 del d.lgs. n. 152/2006, distinguendo tra atti ed attività di competenza del Ministro dell'Ambiente ed atti e attività facenti capo al Ministero, colloca tra i primi l'individuazione, ai fini della bonifica, dei siti di interesse nazionale (art. 252, comma 2, cit.), il che è del tutto logico, dovendo la suddetta individuazione reputarsi atto attinente all'indirizzo politico-amministrativo in materia di bonifica. Per contro, si deve reputare che l'impugnato decreto di recepimento della Conferenza di Servizi costituisca un mero atto di gestione, di competenza dirigenziale e non del Ministro, atteso che esso certamente non concerne le scelte di fondo che la P.A. è chiamata a compiere nel settore in esame (come ad es., la mappatura dei siti di interesse nazionale), avendo invece ad oggetto la prescrizione di un singolo intervento di messa in sicurezza d'emergenza e, poi, di bonifica (T.A.R. Toscana, sez. II, 6 luglio 2010, n. 2316; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 9 ottobre 2009, n. 1738). Pres. Nicolosi, Est. Massari - T. s.p.a. (avv. Pegazzano Ferrando) c. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR TOSCANA, Sez. II - 1 aprile 2011, n. 565

INQUINAMENTO - Bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale - Proprietario - Mancata dimostrazione dell’imputabilità soggettiva della condotta - Illegittimità dell’ordinane di bonifica - Principio “chi inquina paga”.
Non è legittimo l’ordine di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale indiscriminatamente rivolto al proprietario del fondo in ragione della sua sola qualità, ma in mancanza di adeguata dimostrazione da parte dell’Amministrazione procedente, sulla base di un’istruttoria completa e di una esauriente motivazione, dell’imputabilità soggettiva della condotta (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 19 marzo 2009, n. 1612; T.A.R. Toscana, sez. II 24 agosto 2009 n. 1398). La pubblica amministrazione non può, pertanto, imporre ai privati che non abbiano alcuna responsabilità diretta sull'origine del fenomeno contestato, ma che vengano individuati solo quali proprietari del bene, lo svolgimento delle attività di recupero e di risanamento. E ciò, del resto, in conformità al principio "chi inquina paga", cui si ispira la normativa comunitaria (art. 174, ex art. 130/R, trattato CE), la quale impone al soggetto che fa correre un rischio di inquinamento di sostenere i costi della prevenzione o della riparazione (T.A.R. Toscana, sez. II, 3 marzo 2010, n. 594). Ai fini della responsabilità in questione è perciò necessario che sussista e sia provato, attraverso l’esperimento di un’adeguata istruttoria, il rapporto di causalità tra l'azione o l'omissione dell'autore dell'inquinamento e il superamento - o pericolo concreto ed attuale di superamento - dei limiti di contaminazione, senza che possa venire in rilievo una sorta di responsabilità oggettiva facente capo al proprietario o al possessore dell’immobile meramente in ragione di tale qualità. Pres. Nicolosi, Est. Massari - T. s.p.a. (avv. Pegazzano Ferrando) c. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR TOSCANA, Sez. II - 1 aprile 2011, n. 565
 

ASSOCIAZIONI E COMITATI - DIRITTO DEI CONSUMATORI - Associazioni di consumatori ed utenti inserite nell’elenco di cui all’ art. 137 del codice del consumo - Legittimazione ad agire in giudizio - Indicazioni statutarie - Onere di produzione dello statuto. La legittimazione riconosciuta dal codice del consumo alle associazioni di consumatori ed utenti inserite nell’elenco di cui all’art.137, in correlazione ai diritti di cui all’art.2 del codice medesimo, per quanto ampia, non può estendersi a qualsiasi attività di tipo pubblicistico che si rifletta economicamente sui cittadini, e va comunque indagata sulla base delle indicazioni statutarie, per cui, in presenza di eccezione di controparte, è onere dell’Associazione (o relativa articolazione territoriale) produrre copia dell'atto costitutivo ovvero dello statuto, al fine di comprovare sia la soggettività giuridica e quindi la capacità processuale del Presidente dell’articolazione regionale che ha sottoscritto il ricorso e conferito il relativo mandato, sia l'interesse specifico della ricorrente in funzione della posizione di rappresentatività degli utenti, aspetto che si può desumere solo dalla verifica dalle finalità statutarie. Pres. Ferlisi, Est. Boscarino - Unione Nazionale Consumatori Comitato Comunale di Messina (avv. Intilisano) c. Comune di Santa Domenica Vittoria (avv. Vecchio) - TAR SICILIA, Catania, Sez. III, 28 marzo 2011, n. 737

ASSOCIAZIONI E COMITATI - DIRITTO DEI CONSUMATORI - Associazioni di consumatori e utenti - Accesso ai documenti amministrativi - Deroga ai principi di cui all’art. 22 della L. n. 241/1990 - Inconfigurabilità.
Le associazioni esponenziali dei diritti ed interessi dei consumatori e utenti non hanno un diritto ad un controllo generalizzato sull’operato delle pubbliche amministrazioni, e ciò in quanto il loro particolare status non autorizza alcuna deroga ai principi in materia di accesso ai documenti amministrativi scolpiti negli artt. 22 ss. della legge n. 241 del 1990, segnatamente a quello che impedisce di configurare l’accesso come un’azione popolare; ne deriva che , anche quando esercitato da un ente esponenziale di interessi diffusi particolarmente qualificato in quanto iscritto nel registro di cui all’art. 137 del Codice del consumo, l’accesso non può prescindere dall’accertamento di un interesse differenziato e qualificato nonché connotato da attualità e concretezza (TAR Lazio, sez. II ter, n. 32099/2010). Pres. Ferlisi, Est. Boscarino - Unione Nazionale Consumatori Comitato Comunale di Messina (avv. Intilisano) c. Comune di Santa Domenica Vittoria (avv. Vecchio) - TAR SICILIA, Catania, Sez. III, 28 marzo 2011, n. 737
 

ASSOCIAZIONI E COMITATI - Sezioni locali delle associazioni di tutela ambientale - Legittimazione a ricorrere - Sussistenza - Ragioni. L’orientamento secondo cui va riconosciuta la legittimazione alle sezioni locali delle associazioni di tutela ambientale(cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III 19.04.2004 n. 1860; C.d.S., Sez. VI, 17.3.2000, n. 1414; T.A.R. Veneto, Sez. III, 1.3.2003, n. 1629; T.A.R. Marche, 30.8.2001, n. 987). - che si contrappone all’orientamento che riconosce la legittimazione solo con riferimento alle strutture di livello nazionale (T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. I., 19.10.2009 n. 1633C.d.S., Sez. IV, 10.10.2007, n. 5453; C.d.S., Sez. IV 14.04.2006 n. 2151; C.d.S., Sez. V, 17.07.2004, n. 5136).- , appare più rispettoso della lettera e della ratio delle disposizioni degli artt. 13 e 18 L. 349/86, che si limitano ad attribuire alle associazioni ambientalistiche riconosciute in via generale la legittimazione processuale, senza porre distinzioni fra livello nazionale ed articolazioni locali dell'associazione, che deve pertanto ritenersi facultata a regolamentare in concreto la propria capacità di stare in giudizio. Tale orientamento appare anche più in linea con il principio secondo cui non è precluso al giudice, al di là del requisito formale del riconoscimento ministeriale, il potere di accertare caso per caso la sussistenza della legittimazione della singola associazione, in quanto rappresentativa di interessi diffusi sul territorio di riferimento (C.d.S., Sez. IV, 16.02.2010, n. 885; T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 03.03.2010, n. 591; Tar Puglia, Lecce, Sez. I, n. 338 del 2009; C.d.S., Sez. VI, 7.2.1996, n. 182; T.A.R. Lombardia, Brescia, 19.9.2000, n. 696), nonché con il principio comunitario di “ampio accesso alla giustizia” in materia di ambiente (Corte Giustizia CE, Sez. II, 15/10/2009, n. 263 nel procedimento C-263/08; cfr. anche Corte Giustizia CE, Sez. IV 17/06/2010 n. 105 nei procedimenti riuniti C-105/09 e C-110/09), per come introdotto dalla Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998 (ratificata dall’Italia con legge 16 marzo 2001, n. 108 ed approvata a nome della Comunità Europea con decisione del Consiglio 17 febbraio 2005, 2005/370/CE) e dalla direttiva 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico ed all’accesso alla giustizia. Pres. D’Agostino, Est. Tomaiuoli - Legambiente - Comitato Regionale Siciliano Onlus e altri (avv.ti Bonanno e Giudice) c. Presidenza Regione Siciliana e altri (Avv. Stato), Federazione Siciliana della Caccia (avv.ti Lino, Gazzè e Mistretta) - TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 23 marzo 2011, n. 546
 

INQUINAMENTO - Bonifica - Proprietario del sito inquinato - Diversità rispetto al responsabile dell’inquinamento - Coinvolgimento nella procedura di bonifica - Artt. 242, 244, 245, 250 e 253 d.lgs. n. 152/2006. Alla luce degli artt. 242, 244, 245, 250 e 253 del d.lgs. n. 152/2006, appare evidente che, nel sistema sanzionatorio ambientale, il proprietario del sito inquinato è senza dubbio soggetto diverso dal responsabile dell’inquinamento (pur potendo, ovviamente, i due soggetti coincidere); su quest’ultimo gravano, oltre altri tipi di responsabilità da illecito, tutti gli obblighi di intervento, di bonifica e lato sensu ripristinatori, previsti dal Codice dell’ambiente (in particolare, dagli artt. 242 ss.). Tuttavia, il proprietario dell’immobile, pur incolpevole, non è immune da ogni coinvolgimento nella procedura relativa ai siti contaminati e dalle conseguenze della constatata contaminazione. Ed infatti, in primo luogo, il proprietario è comunque tenuto ad attuare le misure di prevenzione di cui all’art. 242 (art. 245); in secondo luogo, il proprietario, ancorchè non responsabile, può sempre attivare volontariamente gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale (art. 245); infine, il proprietario è il soggetto sul quale l’ordinamento, in ultima istanza, fa gravare - in mancanza di individuazione del responsabile o in caso di sua infruttuosa escussione - le conseguenze dell’inquinamento e dei successivi interventi (art. 253). In sostanza, se gli obblighi di bonifica, ripristino ambientale e quant’altro occorrente a seguito della constata contaminazione, ovvero gli obblighi di riparazione per equivalente gravano sul responsabile dell’inquinamento, è altrettanto vero che, in subordine, qualora il responsabile non venga individuato, ovvero risulti che non sia in grado di far fronte alle proprie obbligazioni risarcitorie, le obbligazioni risarcitorie per equivalente sono dall’ordinamento posti a carico del proprietario, ancorchè “incolpevole dell’inquinamento”, attesa proprio la natura di onere reale degli interventi effettuati (art. 253). Pres. Giovannini, Est. Forlenza - S. s.p.a. (avv.ti Lo Pinto, Cintioli e Rotelli) c. Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Stato), Regione Abruzzo e altri (n.c.) - TAR LAZIO, Roma, Sez. I - 14 marzo 2011, n. 2263

INQUINAMENTO - Bonifica - Principio “chi inquina paga” - Mancata individuazione del responsabile - Costo degli interventi - Proprietario dell’area.
Il d.lgs. n. 152/2006, per un verso, attua il principio “chi inquina paga”, introdotto dall’art. 174, comma 2, del Trattato UE (secondo il quale “ la politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto delle diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga", individuando nel responsabile dell’inquinamento il soggetto responsabile per le obbligazioni ripristinatorie e risarcitorie; per altro verso, non prevede che - in assenza di individuazione del responsabile ovvero di impossibilità di questi a far fronte alle proprie obbligazioni - il costo degli interventi gravi sulla collettività (per il tramite di uno degli enti esponenziali di questa), ma pone tali costi a carico della proprietà. D’altra parte, la ratio sottesa al principio comunitario “chi inquina paga”, è quella di escludere che i costi derivanti dal ripristino di siti colpiti da inquinamento venga sopportato dalla collettività. Pres. Giovannini, Est. Forlenza - S. s.p.a. (avv.ti Lo Pinto, Cintioli e Rotelli) c. Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Stato), Regione Abruzzo e altri (n.c.) - TAR LAZIO, Roma, Sez. I - 14 marzo 2011, n. 2263

INQUINAMENTO - Bonifica - Interventi - Proprietario - Attribuzione provvisoria delle obbligazioni ripristinatorie - Legittimità - Rivalsa nei confronti del responsabile - Obbligo.
Se il proprietario è in definitiva il soggetto al quale, pur senza sua responsabilità, vengono poste a carico le obbligazioni risarcitorie conseguenti all’inquinamento (e ciò proprio e solo perché proprietario), ben può lo stesso proprietario essere reso destinatario di un obbligo di attuare i necessari interventi, salva successiva rivalsa nei confronti del responsabile, che l’amministrazione ha l’obbligo di individuare. La titolarità ultima delle obbligazioni risarcitorie rende cioè possibile anche la attribuzione (provvisoria) delle obbligazioni ripristinatorie. (contra: Cons. Stato, sez. V, 16 giugno 2009 n. 3885; TAR Piemonte, sez. I, 24 novembre 2010 n. 1575; TAR Toscana, sez. II, 19 maggio 2010, n. 1524) Pres. Giovannini, Est. Forlenza - S. s.p.a. (avv.ti Lo Pinto, Cintioli e Rotelli) c. Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Stato), Regione Abruzzo e altri (n.c.) - TAR LAZIO, Roma, Sez. I - 14 marzo 2011, n. 2263

INQUINAMENTO - Bonifica - Interventi - Proprietario - Diritto di rivalsa nei confronti del responsabile - Obbligo di individuazione a carico della P.A. Responsabilità nei confronti del proprietario.
L’attribuzione al proprietario di interventi sui siti contaminati non comporta alcuna affermazione, nemmeno implicita, di una sua responsabilità per l’inquinamento; resta fermo il diritto di rivalsa del proprietario nei confronti del responsabile, che l’amministrazione ha obbligo di individuare, con la conseguenza, in particolare, che, laddove l’amministrazione abbia posto gli interventi a carico del proprietario non responsabile e non provveda all’accertamento di questi, essa potrebbe non essere (in astratto) immune da responsabilità nei confronti del proprietario da essa stessa gravato, in via provvisoria, di obbligazioni ripristinatorie. Pres. Giovannini, Est. Forlenza - S. s.p.a. (avv.ti Lo Pinto, Cintioli e Rotelli) c. Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Stato), Regione Abruzzo e altri (n.c.) - TAR LAZIO, Roma, Sez. I - 14 marzo 2011, n. 2263

 

INFORMAZIONE AMBIENTALE - Legittimazione al’accesso - Ampiezza. Il concetto di legittimazione riguardo all'accesso all'informazione ambientale assume, per espressa previsione normativa e per costante applicazione giurisprudenziale, una valenza decisamente più lata rispetto alla legittimazione prevista per il diritto di accesso tout court. Pres. Filippi, Est. Quiligotti - Codacons e altro (avv.ti Giuliano e Agliocchi) c. Regione Lazio (avv. Regione Lazio), Provincia di Roma (avv. De Maio) e altro (n.c.) - TAR LAZIO, Roma, Sez. II ter - 14 marzo 2011, n. 2260
 

ASSOCIAZIONI E COMITATI - Associazioni ambientaliste - Legittimazione ad impugnare atti incidenti sull’ambiente - Iscrizione nell’elenco ministeriale ex art. 13 L. n. 349/86 - Legittimazione riconosciuta caso per caso - Criterio aggiuntivo. Il criterio che attribuisce la legittimazione a impugnare atti amministrativi incidenti sull’ambiente agli enti a carattere nazionale iscritti nell’apposito elenco tenuto dal Ministero dell’ambiente, ai sensi dell'art. 13 della l. 8 luglio 1986 n°349 non è sostitutivo, ma aggiuntivo rispetto al criterio secondo cui la legittimazione può essere riconosciuta, caso per caso, “ad associazioni locali, indipendentemente dalla loro natura giuridica”, le quali “perseguano statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale ed abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità in un'area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso” ( C.d.S. sez. IV 8 novembre 2010 n°7907; C.d.S. sez. VI 13 settembre 2010 n°6554) Pres. Petruzzelli, Est. Gambato Spisani - S.S. e altri (avv. Granara) c.Regione Lomabardia (avv. Fidani) , Comune di Cremona (avv.ti Boccalini e Ghilardi) e Provincia di Cremona (avv. Rizzo) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 11 marzo 2011, n. 398

ASSOCIAZIONI E COMITATI - Realtà rappresentative di cittadini associati - Legittimazione - Principio di sussidiarietà orizzontale.
Il principio di sussidiarietà orizzontale, vigente a livello di Unione europea e comunque introdotto nel nostro ordinamento in modo esplicito dalla riforma del titolo V parte II della Costituzione, conduce nel dubbio ad affermare, e non a negare, la legittimazione ad impugnare un provvedimento amministrativo da parte di una realtà rappresentativa di cittadini associati, in quanto si tratta di realtà che i pubblici poteri debbono promuovere, non ostacolare (TAR Puglia Lecce 5 aprile 2005 n°1847 e Liguria 11 maggio 2004 n°747 e 18 marzo 2004 n°267) Pres. Petruzzelli, Est. Gambato Spisani - S.S. e altri (avv. Granara) c.Regione Lomabardia (avv. Fidani) , Comune di Cremona (avv.ti Boccalini e Ghilardi) e Provincia di Cremona (avv. Rizzo) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 11 marzo 2011, n. 398

TUTELA DELL’AMBIENTE - Impianti idonei ad incidere sulla salute degli abitanti - Legittimazione a ricorrere - residenza - Sufficienza - Prova dell’effettività del danno subendo - Necessità - Esclusione.
Ove si tratti della realizzazione di un impianto astrattamente idoneo a incidere sulla salute degli abitanti di una porzione ampia di territorio, dedurre la semplice residenza sul posto è sufficiente a radicare la legittimazione, senza che ai ricorrenti si debba addossare “il gravoso onere della la prova dell'effettività del danno subendo, prova che, non potendo prescindere dall'effettiva realizzazione dell'impianto, finirebbe per svuotare di significato il principio costituzionale del diritto di difesa predicato dall'articolo 24 della Costituzione, rendendolo possibile solo allorquando il diritto alla salute ovvero all'ambiente salubre fossero già definitivamente ed irrimediabilmente compromessi o esposti a pericolo (C.d.S. sez. V 18 agosto 2010 n° 5819). Pres. Petruzzelli, Est. Gambato Spisani - S.S. e altri (avv. Granara) c.Regione Lomabardia (avv. Fidani) , Comune di remona (avv.ti Boccalini e Ghilardi) e Provincia di Cremona (avv. Rizzo) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 11 marzo 2011, n. 398
 

TUTELA DELL'AMBIENTE - Principio di precauzione - Adozione di misure preventive - Limite. Le misure preventive adottate in base al principio di precauzione, comprensive all’evidenza della proibizione preventiva di una certa attività, non si possono fondare sull’apprezzamento di un rischio puramente ipotetico, fondato su mere supposizioni allo stato non ancora verificate in termini scientifici. (Corte CE 9 settembre 2003 C-236/01 Monsanto, Corte CE 5 febbraio 2004 C- 24/00 Commissione vs. Repubblica Francese; TAR Lombardia Brescia 11 aprile 2005 n°304, TAR Campania Napoli 27 febbraio 2007 n°1231, TAR Veneto 24 febbraio 2004 n°396 e da ultimo C.d.S. sez. VI 19 gennaio 2010 n°183) Pres. Petruzzelli, Est. Gambato Spisani - S.S. e altri (avv. Granara) c.Regione Lomabardia (avv. Fidani) , Comune di cremona (avv.ti Boccalini e Ghilardi) e Provincia di Cremona (avv. Rizzo) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 11 marzo 2011, n. 398

INQUINAMENTO - VIA - AIA - Rilascio per ciascun singolo impianto - Concetto di impianto - Aspetti oggettivi- Autonomia tecnica - Artt. 1 e 2 d.lgs. n. 59/2005 - D.Lgs. n. 128/2010.
Ai sensi dell’art. 1 comma 2 del d. lgs. 18 febbraio 2005 n°59, abrogato dal d.lgs. 29 giugno 2010 n°128, che peraltro contiene norme di identico contenuto, l’AIA è rilasciata per gli “impianti di cui all’allegato I”; cosa sia un “impianto” è spiegato dal successivo art. 2 comma 1 lettera c), che lo definisce come “l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento”. Il principio, logico prima che giuridico, è quindi che per ogni “impianto” serva una distinta AIA, e che il concetto di impianto sia essenzialmente oggettivo e tecnico, non dipendente dalla volontà di chi lo gestisce, il quale potrebbe, per le più varie ragioni, denominare unico impianto un complesso in realtà costituito da impianti diversi, o voler separare attraverso distinte denominazioni una realtà tecnica unitaria. Il singolo impianto è, più precisamente, individuato dalla sua autonomia tecnica, ovvero dalla sua possibilità di funzionare ed essere utilizzato in via autonoma, a prescindere dal vincolo teleologico con impianti in qualche modo complementari (TAR Emilia Romagna Bologna sez. I 26 novembre 2007 n°3365; C.d.S. sez. IV 11 maggio 2010 n°2825 e sez. VI 22 novembre 2006 n°6831, con riguardo ad un metanodotto terrestre connesso ad un impianto marino di rigassificazione, ma capace di trasportare gas proveniente anche da altre fonti, e C.d.S. sez. VI 16 marzo 2005 n°1102, relativa alle dighe foranee e alle dighe mobili che nel loro insieme costituiscono il cd. progetto MOSE di difesa della laguna veneta dalle alte maree, ma possono funzionare le une indipendentemente dalle altre). Pres. Petruzzelli, Est. Gambato Spisani - S.S. e altri (avv. Granara) c.Regione Lomabardia (avv. Fidani) , Comune di cremona (avv.ti Boccalini e Ghilardi) e Provincia di Cremona (avv. Rizzo) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 11 marzo 2011, n. 398
 

TUTELA DELL’AMBIENTE - Convenzione di Aarhus - Partecipazione del pubblico ai processi decisionali - Accesso alla giustizia in materia di ambiente - Tutela giurisdizionale - Effetto diretto - Giurisprudenza - Giudice nazionale - Compiti - Art. 9, n.3, Decisione 2005/370/CE. La convenzione di Aahrus è stata sottoscritta dalla Comunità e poi approvata con la decisione del Consiglio 17 febbraio 2005, 2005/370/CE. Pur non avendo efficacia diretta nel diritto dell’Unione, le sue disposizioni formano ormai parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione (CGE sentenze 10/01/2006, causa C-344/04, IATA e ELFAA, e 30/05/2006, causa C-459/03, Commissione/Irlanda). Nell’ambito di tale ordinamento giuridico la Corte è perciò competente a statuire in via pregiudiziale in merito all’interpretazione dell’accordo suddetto (C.G.E., sentenze 30/04/1974, causa 181/73, Haegeman, e 30/09/1987, causa 12/86, Demirel). Pertanto, il giudice nazionale è tenuto ad interpretare, nei limiti del possibile, le norme processuali concernenti le condizioni che devono essere soddisfatte per proporre un ricorso amministrativo o giurisdizionale in conformità sia degli scopi dell’art. 9, n. 3, della suddetta convenzione sia dell’obiettivo di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione, al fine di permettere ad un’organizzazione per la tutela dell’ambiente, di contestare in giudizio una decisione adottata a seguito di un procedimento amministrativo eventualmente contrario al diritto ambientale dell’Unione. (domanda di pronuncia pregiudiziale) Pres. Skouris, Rel. Bonichot, ric. Lesoochranárske zoskupenie VLK c. Ministero dell’Ambiente della Repubblica slovacca. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Grande Sezione, 08/03/2011, Sentenza C-240/09

 

INQUINAMENTO - Interventi di bonifica - Completamento - Certificazione rilasciata dalla provincia competente - Titolo per lo svincolo della garanzie finanziarie - Possibilità di rilascio di certificazione parziale - esclusione - Normativa di riferimento - Art. 17 d.lgs. n. 22/97 - Art. 12 D.M. n. 471/1999 - Art. 248, c. 2 d.lgs. n. 152/2006. L’art. 17, comma 8, del d.lgs. n. 22/97 prevedeva che il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al precedente comma 2, lett. c) - cioè dei progetti di bonifica delle aree inquinate - venisse attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio. In attuazione di detta norma, l’art. 12 del d.m. n. 471/1999 ha stabilito, al comma 2, che il completamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale e la conformità degli stessi al progetto approvato fossero accertati dalla Provincia mediante apposita certificazione, predisposta in conformità ai criteri ed ai contenuti indicati nell’All. 5: la predetta certificazione costituiva, in base al successivo comma 3, titolo per lo svincolo della garanzie finanziarie da prestare, ai sensi dell’art. 10, comma 9, del d.m. n. 471 stesso, una volta approvato il progetto definitivo di bonifica, per la corretta esecuzione ed il completamento dell’intervento. L’art. 248, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 prevede ora che il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità di essi al progetto approvato sia accertata dalla Provincia tramite apposita certificazione, sulla base della relazione tecnica predisposta dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente. Anche in questo caso, la certificazione costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie. Orbene, dal quadro normativo così riprodotto emerge come la certificazione in esame sia rilasciata una volta concluso l’intervento di bonifica, non essendo previsto da nessuna delle norme riportate più sopra il rilascio di una certificazione parziale. Pres. Nicolosi, Est. De Berardinis - T. s.p.a. (avv.ti Vecchio, Breida e Ceccuzzi) c. Provincia di Grosseto (avv. Canuti, Sechi e Sorrenti), Comune di Grosseto (avv. Cruciani) e altro (n.c.) - TAR TOSCANA, Sez. II - 1 marzo 2011, n. 385
 

TUTELA DELL’AMBIENTE - Reati ambientali - Impianto di trattamento e smaltimento di rifiuti solidi urbani - Legale rappresentante di una società - Responsabilità personale e responsabilità concorrente. In tema di reati ambientali, il legale rappresentante di una società esercente un impianto di trattamento e smaltimento di rifiuti solidi urbani è tenuto, quale destinatario degli obblighi previsti dalle norme di settore, ad osservare le disposizioni legislative, regolamentari e provvedimentali in materia di tutela dell'ambientale, nonché a richiedere tutte le prescritte autorizzazioni (Cass., sez. III, 8.5.2009, n. 19332, Soria; Cass. 3.3.2009, n. 9497, Martinengo). Tale soggetto, inoltre, non può essere esonerato dalla responsabilità personale a causa dell'eventuale responsabilità concorrente di colui che in concreto gestisce l'impianto, tenuto conto che il legale rappresentante dell'ente imprenditore risponde pur sempre a titolo di colpa per inosservanza del dovere di adottare tutte le misure tecniche ed organizzative di prevenzione del danno da inquinamento (Cass., sez. III, 10.5.2005, n. 20512). (conferma sentenza n. 144/2009 CORTE APPELLO di POTENZA, del 22/10/2009) Pres. Ferrua, Est. Fiale, Ric. Copeti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/02/2011 (Ud. 17/11/2010), Sentenza n. 7214

 

TUTELA DELL’AMBIENTE - Obbligo per il datore di lavoro di vigilanza e controllo - Esonero da responsabilità del delegante - Presupposti e limiti. Anche in tema di tutela dell’ambiente, gli obblighi gravanti su un soggetto che svolga attività imprenditoriale possono essere delegati, con conseguente sostituzione e subentro del delegato nella posizione di garanzia, ma il relativo atto di delega deve essere espresso, inequivoco e certo, dovendo inoltre investire persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, che abbia accettato lo specifico incarico, fermo restando l'obbligo per il datore di lavoro di vigilare e controllare che il delegato usi, poi, concretamente la delega, secondo quanto la legge prescrive (Cass. Sez, 4, 25.8.200 n.9343, Archetti; conf. cass. pen. sez.4, 1.4.2004, Rossetto). La delega quindi è in linea generale ed astratta consentita, ma per essere rilevante ai fini dell'esonero da responsabilità del delegante, deve, avere i seguenti requisiti: a) essere puntuale ed espressa, senza che siano trattenuti in capo al delegante poteri residuali di tipo discrezionale; b) il soggetto delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per Io svolgimento del compito affidatogli; c) il trasferimento delle funzioni deve essere giustificato in base alle esigenze organizzative dell'impresa; d) unitamente alle funzioni debbono essere trasferiti i correlativi poteri decisionali e di spesa; e) l'esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo. (In particolare in tema di normativa antinfortunistica, Cass..sez.3 n.26122 del 12.4.2005 - Capone). (conferma sentenza del 14.10.2009 del Tribunale di Savona) Pres. De Maio, Est. Amoresano, Ric. Trinca. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 23/02/2011 (Ud. 19/01/2011), Sentenza n. 6872

 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Emissioni in atmosfera - Rilevanza penale ex art. 674 c.p. - Criteri interpretativi. In tema di emissioni in atmosfera, la seconda parte dell’art. 674 c.p. prevede la rilevanza penale delle emissioni di gas vapori o fumi "nei casi non consentiti dalla legge". Tale precisazione, da ricondursi al proposito del legislatore di operare un bilanciamento di opposti interessi, consente l'esercizio di attività socialmente utili nel rispetto dei limiti di legge al superamento dei quali acquista prevalenza l'esigenza di tutela dell'incolumità pubblica. La configurabilità della contravvenzione é da escludersi quando le emissioni di gas, vapori e fumi atti a molestare le persone provengano da un'attività regolarmente autorizzata e siano inferiori ai limiti previsti per l'inquinamento atmosferico, sul presupposto che la clausola normativa "nei casi non consentiti dalla legge" costituisca una precisa indicazione della necessità che, per essere penalmente rilevanti, le emissioni devono violare le norme di settore che disciplinano l'inquinamento atmosferico, cosicché il rispetto di queste norme integra una presunzione di liceità penale. Nel caso in cui le emissioni, pur rispettando le norme speciali di settore, arrechino concreto disturbo ai proprietari dei fondi vicini, superando la normale tollerabilità, si configurerà invece l'illecito civile di cui all'articolo 844 cod. civ., la cui valutazione deve essere operata contemperando le ragioni della proprietà con le esigenze della produzione. In ogni caso, se l'emissione, ancorché autorizzata, non è una conseguenza naturale delle attività ma dipende da deficienze dell'impianto o da negligenze del gestore, é sufficiente la semplice idoneità a creare molestia alle persone perché si configuri l’ipotesi di reato di cui all’art. 674 c.p.. Pres. TERESI – Est. RAMACCI – P.G. IZZO – Ric. DI. CA. GA., PE. IR. - CORTE DI CASSAZIONE, Sezione III penale, 21 febbraio 2011, n. 6265
 

AMBIENTE - Comuni - Tutela generica dell’ambiente e della salute - Competenza - Insussistenza. I Comuni sono enti pubblici forniti di competenze specificamente assegnate per legge: tra queste non figura la generica tutela dell’ambiente e della salute (così Consiglio di Stato VI n° 4333 del 2008). Pres. Di Nunzio , Est. Morgantini- Comune di Chiarano (avv. Pellegrini) c. Regione Veneto (avv.ti Ligabue e Zanon) e altri (n.c.) - TAR VENETO, Sez. III - 16 febbraio 2011, n. 265

 

INQUINAMENTO - Bonifica di siti contaminati - Siti di interesse nazionale - Competenze del Ministro e competenze dirigenziali - Art. 252 d.lgs. n. 152/2006. L’art. 252 del d.lgs. n. 152/2006, distinguendo tra atti ed attività di competenza del Ministro dell’Ambiente ed atti e attività facenti capo al Ministero, fa rientrare tra i primi l’individuazione, ai fini della bonifica, dei siti di interesse nazionale (trattandosi di atto attinente all’indirizzo politico-amministrativo in materia di bonifica), mentre il decreto di recepimento della Conferenza di Servizi costituisce un mero atto di gestione, di competenza dirigenziale (T.A.R. Toscana, sez. II, 19 maggio 2010, n. 1525). Pres. Nicolosi, Est. Massari - Consorzio z. e altri (avv.ti Andreani, Del Carratore e Tassinari) c. Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR TOSCANA, Sez. II - 4 febbraio 2011, n. 225

INQUINAMENTO - Bonifica di siti contaminati - Siti di interesse nazionale - Procedura - Ministero delle attività produttive - Art. 252 d.lgs. n. 152/2006 - Concerto - Necessità - Esclusione.
In tema di procedura di bonifica dei siti di interesse nazionale, l’art. 252, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006 si limita ad affermare che il Ministero delle attività produttive deve essere “sentito”, con ciò escludendosi il ben più penetrante potere connesso all’esercizio del “concerto” che presuppone una manifestazione di volontà equiordinata a quello dell’organo procedente. Pres. Nicolosi, Est. Massari - Consorzio z. e altri (avv.ti Andreani, Del Carratore e Tassinari) c. Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR TOSCANA, Sez. II - 4/2/2011, n. 225

INQUINAMENTO - Obbligo di bonifica o messa in sicurezza - Destinatario - Responsabile dell’inquinamento - Artt. 240 e ss. d.lgs. n. 152/2006 - Principio “chi inquina paga”.
Tanto la disciplina di cui al d.lgs. n. 22/1997 (in particolare, l’art. 17, comma 2), quanto quella introdotta dal d.lgs. n. 152/2006 (ed in particolare, gli artt. 240 e segg.), si ispirano al principio secondo cui l’obbligo di adottare le misure, sia urgenti che definitive, idonee a fronteggiare la situazione di inquinamento, è a carico unicamente di colui che di tale situazione sia responsabile, per avervi dato causa a titolo di dolo o colpa: l’obbligo di bonifica o di messa in sicurezza non può essere invece addossato al proprietario incolpevole, ove manchi ogni sua responsabilità (cfr., nello stesso senso, T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 26 luglio 2007, n. 1254). L’Amministrazione non può, cioè, imporre ai soggetti che non abbiano alcuna responsabilità diretta sull’origine del fenomeno contestato, ma che vengano individuati solo quali proprietari del bene, lo svolgimento delle attività di recupero e di risanamento (così, nel vigore della precedente disciplina, T.A.R. Veneto, Sez. II, 2 febbraio 2002, n. 320). L’enunciato è, peraltro, conforme al principio “chi inquina, paga”, cui si ispira la normativa comunitaria (cfr. art. 174, ex art. 130/R, del Trattato CE), la quale impone al soggetto che fa correre un rischio di inquinamento di sostenere i costi della prevenzione o della riparazione. Pres. Nicolosi, Est. Massari - Consorzio z. e altri (avv.ti Andreani, Del Carratore e Tassinari) c. Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR TOSCANA, Sez. II - 04/02/2011, n. 225

INQUINAMENTO - Mancata esecuzione degli interventi ambientali da parte del responsabile dell’inquinamento - Esecuzione da parte della P.A. - Artt. 244, 250 e 253 d.lgs. n. 152/2006.
A chiusura del sistema, il Codice dell’ambiente (artt. 244, 250 e 253) prevede che, nell’ipotesi di mancata esecuzione degli interventi ambientali da parte del responsabile dell’inquinamento, ovvero di impossibile individuazione dello stesso - e sempreché non provvedano né il proprietario del sito, né altri soggetti interessati - le opere di recupero ambientale sono eseguite dalla P.A. competente, che potrà rivalersi sul soggetto responsabile nei limiti del valore dell’area bonificata, anche esercitando, ove la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetto dei medesimi interventi (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 10 luglio 2007, n. 5355; T.A.R. Toscana, Sez. II, 17 settembre 2009, n. 1448). Pres. Nicolosi, Est. Massari - Consorzio z. e altri (avv.ti Andreani, Del Carratore e Tassinari) c. Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR TOSCANA, Sez. II - 4 febbraio 2011, n. 225

INQUINAMENTO - Bonifica - Sistemi di contenimento - Barriera fisica - Analisi comparativa tra le diverse alternative - Necessità.
In tema di barriera fisica , la P.A. è tenuta a valutare ed accertare non solo l’inefficacia di misure meno invasive, ma anche l’effettiva necessità, efficacia e realizzabilità di tale sistema di contenimento (T.A.R. Puglia, Lecce. Sez. I, 11 giugno 2007, n. 2247; T.A.R. Toscana, Sez. II, 14 ottobre 2009, n. 1540; id., 18 dicembre 2009, n. 3973). Pertanto, l’opzione per detto sistema, ovvero per un utilizzo combinato delle differenti tipologie di intervento, può legittimamente avere luogo soltanto all’esito di un’analisi comparativa tra le diverse alternative, in ragione delle specifiche caratteristiche dell’area. (T.A.R. Lecce, Sez. I, n. 2247/2007, cit.). Pres. Nicolosi, Est. Massari - Consorzio z. e altri (avv.ti Andreani, Del Carratore e Tassinari) c. Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR TOSCANA, Sez. II - 4 febbraio 2011, n. 225
 

TUTELA AMBIENTALE - DIRITTO URBANISTICO - Atti a contenuto urbanistico o edilizio - Associazioni ambientaliste - Legittimazione ad agire - Sussiste - Fattispecie: lottizzazione abusiva in area agricola. Le associazioni ambientaliste riconosciute sono legittimate ad agire in giudizio non solo per la tutela degli interessi ambientali "in senso stretto", ma anche per quelli ambientali "in senso lato", comprendenti cioè la conservazione e valorizzazione dell'ambiente in senso ampio, del paesaggio urbano, rurale, naturale, dei monumenti e dei centri storici, intesi tutti quali beni e valori idonei a caratterizzare in modo originale, peculiare ed irripetibile un certo ambito geografico territoriale rispetto ad altri. Ne consegue che dette associazioni possono agire anche in relazione ad atti a contenuto urbanistico o edilizio, purché idonei a pregiudicare il bene dell'ambiente come definito in termini normativi. Nella specie, è stata riconosciuta, piena legittimazione all’ass. Legambiente, dovendo ritenersi ormai pacifico che la destinazione di un'area a zona agricola riveste una finalità di tutela a valenza conservativa anche dei valori ambientali, venendo a costituire il polmone dell'insediamento urbano ed assumendo per tale via la funzione decongestionante e di contenimento dell'espansione dell'aggregato urbano. (riforma sentenza n. 2149 del 12/03/2009 CORTE APPELLO di PALERMO) Pres. Teresi, Est. Fiale, Ric. Legambiente in proc. Consiglio. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 3/02/2011 (Ud. 22/10/2010) Sentenza n. 3872

 

TUTELA AMBIENTALE - Accesso alla giustizia - Legittimazione ad agire - Pregiudizio concreto ed attuale - Convenzione internazionale di Aarhus - Direttiva 2003/35. In materia di legittimazione ad agire le norme nazionali debbono in ogni caso garantire l'obiettivo dell'ampio accesso alla giustizia e l'effetto utile delle disposizioni della direttiva secondo cui coloro i quali vantino un interesse sufficiente per contestare un progetto e i titolari di diritti lesi da quest'ultimo, tra cui le associazioni di tutela ambientale, debbono potere agire dinanzi al giudice competente; né le normative degli Stati membri - alle quali spetta determinare ciò che costituisce "interesse sufficiente" - possono fissare limiti di portata tale da rendere disagevole la possibilità di un ampio accesso alla giustizia. (Corte di Giustizia Sez. II, 15.10.2009, nel proc. C-263/08). In specie, la sede regionale di un'associazione ambientalista radicata sull'intero territorio nazionale con vari organi decentrati è legittimata a costituirsi parte civile se il bene leso si trova nell'ambito della regione. Anzi uno stabile collegamento di interessi con una determinata zona costituisce elemento sintomatico della possibile sussistenza di un pregiudizio concreto ed attuale (Cass., Sez. III, 11.3.2009, n. 19883). Tale principio è aderente all'obbligo generale di interpretazione del diritto nazionale in conformità alle disposizioni del diritto comunitario, adeguandosi alla direttiva 2003/35, con cui l'Unione Europea ha contributo a dare attuazione agli obblighi derivanti dalla Convenzione internazionale di Aarhus "sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale". (riforma sentenza n. 2149 del 12/03/2009 CORTE APPELLO di PALERMO) Pres. Teresi, Est. Fiale, Ric. Legambiente in proc. Consiglio. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 3/02/2011 (Ud. 22/10/2010) Sentenza n. 3872

 

TUTELA DELL’AMBIENTE - A.R.P.A. - Ente di diritto pubblico - Funzioni - Compiti delle Regioni e Province - Predisposizione dei piani regionali di gestione dei rifiuti - Art. 196 d.L.vo n. 152/06. L'A.R.P.A. è un ente di diritto pubblico, preposto all'esercizio delle funzioni e delle attività tecniche per la vigilanza e il controllo ambientale, delle attività di ricerca e di supporto tecnico-scientifico, nonché alla erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario. Inoltre, tra i compiti fondamentali posti in capo alle Regioni (e alle Province), secondo quanto previsto dall'art. 196 del citato d.L.vo n.152/06, rientra la predisposizione dei piani regionali di gestione dei rifiuti, con esercizio, tra le altre, di funzioni attinenti al controllo periodico su tutte le attività di gestione, intermediazione e commercio dei rifiuti predetti, compreso "l'accertamento delle violazioni delle disposizioni in materia", avvalendosi anche del supporto dell'A.R.P.A.. (annulla con rinvio ordinanza, resa dalla Corte di Appello di Trieste, in data 23/4/2010) Pres. Ferrua, Est. Gazzara, Ric. PM in proc. Zanello ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 1/02/2011 (Cc. 15 /12/2010) Sentenza n. 3634

 

AMBIENTE IN GENERE - Deliberazione dello stato di emergenza - Art. 5, c. 1, L. n. 225/1992 - Presupposti - Potestà discrezionale. La deliberazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 5, comma 1, l. 24 febbraio 1992, n. 225 esprime l’esercizio di un’amplissima potestà discrezionale, il cui limite sta nell’effettiva esistenza di una situazione di fatto da cui derivi, o possa derivare, un pericolo all’integrità delle persone, o ai beni o agli insediamenti e all’ambiente, oltre nella sua ragionevolezza e nell’impossibilità di poter altrimenti fronteggiare la situazione (Cons. Stato, IV, 19 aprile 2000, n. 2361). Il fatto che non si tratti di situazione nuova ed imprevedibile non è di per sé d’ostacolo al ricorso al detto potere, poiché ciò che rileva non è la circostanza, estrinseca, che il pericolo sia correlato ad una situazione preesistente ovvero ad un evento nuovo ed imprevedibile, ma la sussistenza della necessità e dell’urgenza attuale di intervenire a difesa degli interessi da tutelare, a prescindere sia dalla prevedibilità che dalla stessa imputabilità all’Amministrazione o a terzi della situazione di pericolo che il provvedimento è rivolto a rimuovere (Cons. Stato, V, 9 novembre 1998, n. 1585): si deve dunque aver essenziale riguardo all’oggettiva ricorrenza di una situazione di pericolo non fronteggiabile adeguatamente e tempestivamente con misure ordinarie (Cons. Stato, V, 2 dicembre 2002, n. 6624). Pres. Severino, Est. Giovagnoli -Comune di Venezia (avv.ti Gidoni, Iannotta, Morino e Paoletti) c. M.B. s.p.a.e altri (avv.ti Manzi, Manzi, Grimani e Savino) e Presidenza del Consiglio dei Ministri e altro (Avv. Stato) - (Riforma T.A.R. VENETO, n.89/2006) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 28 gennaio 2011, n. 654
 

ASSOCIAZIONI E COMITATI - Associazioni ambientaliste riconosciute ex art. 13 L. n. 349/86 - Legittimazione a contestare la violazione della normativa urbanistica - Fattispecie. Le associazioni ambientaliste riconosciute ex art. 13 L. n. 349/86 sono pienamente legittimate a contestare anche la violazione della normativa urbanistica locale ove i vizi dedotti siano rivolti ad evidenziare l’illegittimità dell’autorizzazione ambientale all’emissione in atmosfera, di cui all’art. 269 del D. lgs. 152/2006 (e non i permessi edilizi), nonché ove si tratti si tratti di normativa urbanistica che prende in considerazione gli aspetti ambientali anche al fine di disciplinare l’attività produttiva da insediare, (quali, nella specie, il ripristino a p.d.c. naturale, l’assicurazione di “acquifero protetto” per le falde sottostanti, la rivegetazione e le sue modalità). Una volta ammessa la legittimazione ad impugnare un provvedimento, inoltre, il ricorrente può dedurre qualunque vizio procedimentale, sia o meno un soggetto avente titolo a partecipare alla conferenza di servizi che avrebbe dovuto essere indetta ai sensi dell’art. 269 cit., in quanto il diverso procedimento ben avrebbe potuto portare ad una diversa decisione sostanziale di merito. Pres. Mozzarelli, Est. Di Benedetto - Italia Nostra Onlus (avv.ti Ceruti e Sette) c. Provincia di Modena (avv.ti Zannini e Bellentani), Comune di Savignano Sul Panaro (avv. Gualandi) e altro (n.c.) - TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 21 gennaio 2011, n. 49
 

INQUINAMENTO - Bonifica - Inquinamento determinato dal comportamento omissivo o commissivo dell’impresa fallita - Ordinanza di bonifica diretta alla curatela fallimentare - Illegittimità - Fondamento. La curatela fallimentare non può essere destinataria di ordinanze sindacali dirette alla bonifica di siti inquinati, per effetto del precedente comportamento commissivo od omissivo dell’impresa fallita (C.d.S., Sez. V, 29 luglio 2003, n. 4328). In linea di principio, infatti, i rifiuti prodotti dall’imprenditore fallito non sono beni da acquisire alla procedura fallimentare e, quindi, non formano oggetto di apprensione da parte del curatore. L’esclusione della possibilità di sussumere legittimamente i rifiuti nel compendio fallimentare fa, perciò, scartare l’ipotizzabilità di profili di responsabilità di carattere meramente gestorio in capo al curatore. (T.A.R. Toscana, Sez. II, 1° agosto 2001, n. 1318). Per una diversa conclusione sarebbe necessario individuare un’univoca, chiara ed autonoma responsabilità in capo al curatore fallimentare nell’abbandono dei rifiuti di cui trattasi, che, però, va esclusa quando il fatto si è verificato in epoca antecedente all’apertura della procedura fallimentare. Pres. Nicolosi, Est. De Berardinis - S.V. (avv. Iaria) c. Comune di Montescudaio (n.c.) - TAR TOSCANA, Sez. II- 21 gennaio 2011, n. 137

INQUINAMENTO - Curatela fallimentare - Mancanza di responsabilità - P.A. - Esecuzione d’ufficio della opere di bonifica - Recupero delle somme - Insinuazione al passivo.
In mancanza dell’ascrivibilità alla curatela fallimentare di una condotta illecita o di un comportamento corresponsabile, alla P.A. non resta che procedere all’esecuzione d’ufficio delle opere di bonifica ed al recupero delle somme anticipate con insinuazione del relativo credito al passivo fallimentare, in conformità, del resto, all’art. 18, comma 5, del d.m. n. 471/1999 (T.A.R. Toscana, Sez. II, n. 1318/2001). Pres. Nicolosi, Est. De Berardinis - S.V. (avv. Iaria) c. Comune di Montescudaio (n.c.) - TAR TOSCANA, Sez. II- 21 gennaio 2011, n. 137

ASSOCIAZIONI E COMITATI - Associazioni ambientaliste non comprese nell’elenco di cui all’art. 13 della L. n. 349/1986 - Legittimazione ad impugnare provvedimenti lesivi di interessi ambientali - Requisiti.
Le associazioni ambientaliste non comprese nell'elenco di cui all'art. 13 della legge n. 349 del 1986, sono legittimate a impugnare i provvedimenti lesivi di interessi ambientali qualora perseguano statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale, abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità, abbiano un'area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso. Pres. ed Est. Nicolosi - Associazione T e altro (avv. Zuccaro) c. Provincia di Lucca (avv. Traina) - TAR TOSCANA, Sez. II - 21 gennaio 2011, n. 121
 

DANNO AMBIENTALE - Reati ambientali - Inquinamento e risarcimento del danno - Fattispecie. In tema di reati ambientali, ai fini dell'integrazione del fatto illecito quale fonte dell'obbligo di risarcimento del danno cosiddetto "ambientale", non è necessario che l'ambiente venga in tutto o in parte alterato, deteriorato o distrutto, essendo sufficiente una condotta, sia pure soltanto colposa, in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti legittimamente adottati. Fattispecie: abbandono incontrollato in discarica abusiva di una carcassa di autoveicolo e percolamento con inquinamento del terreno di olii esausti. (annulla con rinvio , limitatamente alle statuizioni civili, Sentenza della Corte d'appello di Firenze in data 30.10.09) Pres. Ferrua, Est. Mulliri, Ric. P.c. in proc. Palma. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 21/01/2011 (Ud. 15/12/2010) Sentenza n. 1874

 

INFORMAZIONE AMBIENTALE - Documentazione attinente a problematiche di carattere ambientale - Prevalenza del diritto di accesso rispetto alle esigenze di riservatezza - Art. 3 d.lgs. n. 195/2005. Nel delicato equilibrio tra le esigenze di tutela di situazioni giuridicamente tutelate ed eventuali esigenze di riservatezza dei terzi, deve ritenersi prevalente il diritto di accesso ove la documentazione richiesta sia attinente a problematiche di carattere ambientale, rispetto alle quali trova applicazione l’art. 3 del D.Lgs. n. 195 del 2005, che peraltro prescinde anche dalla titolarità di uno specifico interesse in capo all’istante. Pres. Giovannini, Est.Stanizzi - B.U. s.p.a. (avv.ti Sanino, Vivani e Licci Marini) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.). TAR LAZIO, Roma, Sez. I - 19 gennaio 2011, n.473

 

DANNO AMBIENTALE - Tutela risarcitoria antecedente l’entrata in vigore della L. 349/1986 - Sussistenza. Il danno ambientale, era tutelabile anche prima dell'entrata in vigore della legge 8 luglio 1986, n. 349, posto che la tutela dell'ambiente deve considerarsi espressione di un autonomo valore collettivo del complesso delle risorse ambientali e degli esseri viventi che caratterizzano un determinato habitat, specificamente tutelato, in quanto tale, dall'ordinamento e che trova la sua fonte genetica nei precetti costituzionali posti a salvaguardia dell'individuo e della collettività nel suo habitat economico, sociale ed ambientale (artt. 2. 3. 9. 41 e 42 Cost.) ed elevano l'ambiente ad interesse pubblico fondamentale, primario ed assoluto, imponendo allo Stato un'adeguata predisposizione di mezzi di tutela, ed assicurando per converso alla collettività il godimento di tale bene e la sua tutela contro le condotte illegittime che lo deteriorino. Pres. CASTIGLIONE MORELLI - Est. CASTIGLIONE MORELLI - Appellante Fo. Bl. S.p.a. (avv. Gi. Ol.) C. Ministero dell'Ambiente (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli) - W.W.F. Italia (avv.ti Ro. Ra. e Ma. Ba.). CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, Sezione I civile, 19 gennaio 2011, n. 90

DANNO AMBIENTALE - Tutela risarcitoria antecedente l’entrata in vigore della L. 349/1986 - Artt. 2043 - 2058 c.c. - Applicabilità. La norma sanzionatoria generica posta dall'art. 2043 c.c. consentiva, di certo già prima del 1986, agli enti esponenziali della collettività ed in primis allo Stato di ricorrere (oltre che alla repressione penale ed amministrativa) alla tutela risarcitoria (anche in forma specifica, ex art. 2058 c.c.) contro coloro che avessero agito in violazione delle norme specificamente poste a tutela dell'ordinato svolgersi dell'attività di sviluppo ed uso del territorio. L'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ha quindi avuto una funzione di ricognizione e riordino della disciplina risarcitoria già esistente nel nostro ordinamento, dovendosi escludere che tale norma abbia innovato in modo sostanziale la materia, avendo, per converso, in gran parte sanzionato e riconosciuto una realtà giuridica già presente nell'ordinamento e già ampiamente riconosciuta. Pres. CASTIGLIONE MORELLI - Est. CASTIGLIONE MORELLI - Appellante Fo. Bl. S.p.a. (avv. Gi. Ol.) C. Ministero dell'Ambiente (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli) - W.W.F. Italia (avv.ti Ro. Ra. e Ma. Ba.). CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, Sezione I civile, 19 gennaio 2011, n. 90

DANNO AMBIENTALE - Illecito ambientale - Natura - Carattere permanente. L'illecito, che provoca il danno all'ambiente, ha carattere di illecito permanente, poiché consiste nella creazione di una situazione di per sé capace di produrre continuamente ulteriore nocumento al diritto tutelato, consistente nell'interesse collettivo alla conservazione, alla razionale gestione, al miglioramento, al recupero (per via naturale o grazie all'intervento di ripristino) ed al godimento individuale e collettivo dell'ambiente naturale. Pres. CASTIGLIONE MORELLI - Est. CASTIGLIONE MORELLI - Appellante Fo. Bl. S.p.a. (avv. Gi. Ol.) C. Ministero dell'Ambiente (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli) - W.W.F. Italia (avv.ti Ro. Ra. e Ma. Ba.). CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, Sezione I civile, 19 gennaio 2011, n. 90

DANNO AMBIENTALE - Illecito ambientale - Danno morale da lesione all’immagine dello Stato - Riconoscibilità. La liquidazione del danno ambientale ex art. 18, Legge 8 luglio 1986, n. 349, non esaurisce l'intera sfera del danno non patrimoniale liquidabile in favore dello Stato. In altri termini, quando risulti concretamente accertato un danno ambientale al quale sia collegata la menomazione del rilievo istituzionale dell'Ente, sotto il profilo della lesione all’immagine derivante dall'affidamento che i cives ripongono sui compiti di controllo e di gestione a questi demandati, si determina un’ulteriore voce di danno risarcibile, di carattere non patrimoniale. (Cass. Sez. III 1471/2002 n. l 145). Pres. CASTIGLIONE MORELLI - Est. CASTIGLIONE MORELLI - Appellante Fo. Bl. S.p.a. (avv. Gi. Ol.) C. Ministero dell'Ambiente (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli) - W.W.F. Italia (avv.ti Ro. Ra. e Ma. Ba.). CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, Sezione I civile, 19 gennaio 2011, n. 90

 

INQUINAMENTO - Bonifica - Artt. 242 e ss. d.lgs. n. 152/2006 - Obbligo di bonifica - Proprietario dell’area inquinata - Facoltà di eseguire gli interventi - Opere realizzate dall’amministrazione competente - Privilegio speciale immobiliare sul fondo. La legge pone l’obbligo di bonifica in capo al responsabile dell’inquinamento, che le Autorità amministrative hanno l’onere di ricercare ed individuare (v. gli artt. 242 e 244 del D.Lgs. n. 152/2006), mentre il proprietario non responsabile dell’inquinamento o altri soggetti interessati hanno una mera “facoltà” di effettuare interventi di bonifica (art. 245 D.Lgs. n. 152/2006); nel caso di mancata individuazione del responsabile o di assenza di interventi volontari, le opere di bonifica saranno realizzate dalle Amministrazioni competenti (art. 250 decreto cit.), salvo, a fronte delle spese da esse sostenute, l’esistenza di un privilegio speciale immobiliare sul fondo, a tutela del credito per la bonifica e la qualificazione degli interventi relativi come onere reale sul fondo stesso, onere destinato pertanto a trasmettersi unitamente alla proprietà del terreno (art. 253 decreto cit.). Pres. Corasaniti, Est. Settesoldi - A. s.p.a. e altro (avv.ti Giadrossi e Tommasini) c. Ministero dell’Ambiente e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.). TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 13 gennaio 2011, n. 6

INQUINAMENTO - Bonifica - Diritto dell’amministrazione al recupero degli oneri di bonifica - Azione di ingiustificato arricchimento. Il diritto dell’amministrazione al recupero degli oneri della bonifica va ricondotto nell’alveo delle azioni di ingiustificato arricchimento, rispetto alle quali la azione in parola si differenzia essenzialmente per l’esistenza di particolari forme di garanzia (onere reale e privilegio speciale immobiliare) che assicurano il recupero dei costi di intervento. Pres. Corasaniti, Est. Settesoldi - A. s.p.a. e altro (avv.ti Giadrossi e Tommasini) c. Ministero dell’Ambiente e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.). TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 13/01/2011, n. 6

INQUINAMENTO - Bonifica - Responsabilità per danni all’ambiente - Natura - Responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.. - Art. 311, c. 2 d.lgs. n. 152/2006. Dal D.Lgs. n. 152/2006 ( art. 311, comma 2) si evince che la responsabilità per i danni all’ambiente rientra nel paradigma della “tradizionale” responsabilità extracontrattuale soggettiva (c.d. “responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.), con esclusione di una qualsivoglia forma di responsabilità oggettiva. Pres. Corasaniti, Est. Settesoldi - A. s.p.a. e altro (avv.ti Giadrossi e Tommasini) c. Ministero dell’Ambiente e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.). T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 13 gennaio 2011, n. 6

INQUINAMENTO - Provvedimento impositivo della bonifica - Notifica al proprietario dell’area inquinata - finalità. Il provvedimento impositivo della messa in sicurezza e bonifica va notificato al proprietario al fine di renderlo edotto dell’onere reale gravante sul fondo (che egli ha facoltà di assolvere per liberare l’area dal relativo vincolo), ma non può imporre misure di bonifica senza un adeguato accertamento della responsabilità, o corresponsabilità, del proprietario (e, anche a maggior ragione, del mero utilizzatore di cui non viene dimostrata e nemmeno minimamente postulata la responsabilità) per l’inquinamento del sito. Pres. Corasaniti, Est. Settesoldi - A. s.p.a. e altro (avv.ti Giadrossi e Tommasini) c. Ministero dell’Ambiente e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.). T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 13/01/2011, n. 6

 

AMBIENTE - Principio di precauzione - Presupposti preventivi - Presupposti applicativi. Il principio di precauzione (assurto al rango di principio del diritto comunitario primario, mercé l’inclusione nell’ambito dell’art. 191 del Trattato) postula in via preventiva: a): l'identificazione dei potenziali rischi; b), una valutazione scientifica, realizzata in modo rigoroso e completo sulla base di tutti i dati esistenti, nonché c) la mancanza di una certezza scientifica che permetta di escludere ragionevolmente la presenza dei rischi identificati, e in via applicativa: l’adozione di puntuali misure (peraltro di carattere solo provvisorio, in attesa di pervenire a un più adeguato grado di conoscenza scientifica) le quali risultino proporzionali rispetto al livello di protezione ricercato ed individuate a seguito dell'esame dei vantaggi e degli oneri conseguenti, anche in termini di una analisi economica costi/benefici. Pres. Severini, Est. Contessa - Comune di Villaricca (avv. Abbamonte) c. H. spa (avv. Clarich) - (Conferma TAR Campania, Napoli, n. 120/2005) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 12 gennaio 2011, n. 98
 

 

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