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Giurisprudenza
Inquinamento Danno ambientale Diritto ambientale Tutela dell'ambiente Associazioni e comitati Costituzione Parte Civile Informazione ambientale
Si veda altra: giurisprudenza massimata 2011 Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni 2010 - 2009 - 2008 - 2007 -2006 - 2005 -2004 - 2003 - 2002 -2001 - 2000-88
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INQUINAMENTO - Approvazione di nuovo tracciato stradale - Incremento
dell’inquinamento acustico e atmosferico - Singoli incisi - Legittimazione a
ricorrere - Criterio della vicinitas - Diritto alla salute. In tema di
approvazione del tracciato di una nuova strada destinata a creare un
significativo incremento del traffico veicolare potenzialmente idoneo ad
incidere in senso pregiudizievole sui terreni agricoli immediatamente limitrofi
(cfr. Cons. Stato, sez. V, 16 giugno 2009, n. 3849), sussiste, anche sulla base
del criterio della "vicinitas", la legittimazione ad agire dei singoli a tutela
di interessi incisi da atti e comportamenti dell'amministrazione che li ledono
direttamente e personalmente (nella fattispecie i ricorrenti lamentavano il
concreto pregiudizio che il consistente incremento del traffico sulle vie in
prossimità delle quali risiedono causerebbe alla loro salute, alla loro
incolumità ed in generale alle loro condizioni di vita). Appare inoltre evidente
l’incidenza delle misure in contestazione con primari diritti dei medesimi,
anche di ordine costituzionale, quali quello alla salute, e la conseguente
sussistenza di legittimazione ed interesse a ricorrere. Pres. f.f. ed Est.
Quadri - C.F. e altri (avv.ti Salomoni e Cipolloni) c. Comune di Bardello e
altro (avv.ti Bianco e Soncini), Ministero dell’Interno (Avv. Stato) e altro (n.c.)
-
TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 26 luglio 2011, n. 1982
INQUINAMENTO - Modifiche alla viabilità - Incremento di traffico - Studi e
verifiche istruttorie. Le modifiche alla viabilità comportanti incremento di
traffico e, dunque, di emissioni inquinanti e rumorose ed influenti, per tali
motivi, sulla salute, sull’incolumità e sui comportamenti di vita dei soggetti
incisi devono essere precedute da studi specifici o da altre verifiche
istruttorie che diano conto della concreta situazione e delle ragioni di
interesse pubblico per le quali solo la soluzione poi adottata, e non altre
alternative, sarebbe stata quella rispondente alle esigenze da soddisfare, pur
comportando le conseguenze deleterie alla stessa connesse. Pres. f.f. ed Est.
Quadri - C.F. e altri (avv.ti Salomoni e Cipolloni) c. Comune di Bardello e
altro (avv.ti Bianco e Soncini), Ministero dell’Interno (Avv. Stato) e altro (n.c.)
-
TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 26 luglio 2011, n. 1982
INQUINAMENTO - Intervento di messa in sicurezza - Artt. 240, 242 e 244 d.lgs. n.
152/2006 - Presupposto - Condizione di emergenza. In assenza di rischio di
una diffusione immediata della contaminazione - e quindi della necessità di un
intervento urgente - , presentando l’inquinamento le caratteristiche di un
fenomeno endemico, è richiesto un intervento organico di bonifica che
ricostruisca le cause del fenomeno, sia in grado di risalire a chi ha la
responsabilità dell’inquinamento e individui le misure opportune per eliminare
l’inquinamento presente. Tutto ciò non può essere ottenuto attraverso un
intervento di messa in sicurezza, che peraltro, ai sensi degli artt. 240, 242 e
244 d.lgs. n. 152/2006, presuppone una condizione di emergenza Pres. Leo, Est.
De Carlo I. s.c.r.l. (avv.ti Capria e Marocco) c. Comune di Milano (avv.ti
Mandarano, Surano e Schiavelli), Provincia di Milano (avv.ti Bartolomeo,
Ferrari, Gabigliani e Zimmitti) e altro (n.c.)
-
TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 19 luglio 2011, n. 1937
TUTELA DELL’AMBIENTE - Principio di precauzione - Nozione - Principio di
prevenzione - Complementarietà. Il principio di precauzione può essere
definito come un principio generale del diritto comunitario che fa obbligo alle
Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire
taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per
l'ambiente e, se si pone come complementare al principio di prevenzione, si
caratterizza anche per una tutela anticipata rispetto alla fase
dell'applicazione delle migliori tecniche previste, una tutela dunque che non
impone un monitoraggio dell'attività a farsi al fine di prevenire i danni, ma
esige di verificare preventivamente che l'attività non danneggia l'uomo o
l'ambiente. Tale principio trova attuazione facendo prevalere le esigenze
connesse alla protezione di tali valori sugli interessi economici (T.A.R.
Lombardia, Brescia, n. 304 del 2005 nonché, da ultimo, TRGA Trentino-Alto Adige,
TN, 8 luglio 2010 n.171) e riceve applicazione in tutti quei settori ad elevato
livello di protezione, ciò indipendentemente dall’accertamento di un effettivo
nesso causale tra il fatto dannoso o potenzialmente tale e gli effetti
pregiudizievoli che ne derivano (Corte di Giustizia CE, 26.11.2002 T132;
sentenza 14 luglio 1998, causa C-248/95; sentenza 3 dicembre 1998, causa
C-67/97, Bluhme; Cons. Stato, VI, 5.12.2002, n.6657; T.A.R. Lombardia, Brescia,
11.4.2005, n.304. Pres. Fiorentino, Est. Nunziata -E.C. (avv. Cacciapuoti) c.
ASL Caserta (avv. Barone) e altro (n.c.) -
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 14 luglio 2011, n. 3825
TUTELA DELL’AMBIENTE - Principio di precauzione - Applicazione in concreto.
L’applicazione del principio di precauzione comporta, in concreto, che, ogni
qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un’attività
potenzialmente pericolosa, l’azione dei pubblici poteri deve tradursi in una
prevenzione precoce, anticipatoria rispetto al consolidamento delle conoscenze
scientifiche. E’ evidente, peraltro, che la portata del principio in esame può
riguardare la produzione normativa in materia ambientale o l’adozione di atti
generali ovvero, ancora, l’adozione di misure cautelari, ossia tutti i casi in
cui l’ordinamento non preveda già parametri atti a proteggere l’ambiente dai
danni poco conosciuti, anche solo potenziali (cfr. sul punto, ex ultimis, T.A.R
Piemonte, I, 3.5.2010 n.2294). Pres. Fiorentino, Est. Nunziata -E.C. (avv.
Cacciapuoti) c. ASL Caserta (avv. Barone) e altro (n.c.) -
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 14 luglio 2011, n. 3825
DIRITTO AMBIENTALE - Principio di precauzione - Art. 3 ter d.lgs. n. 152/2006.
Dal principio di precauzione (art. 3 ter d.lgs. n. 152/2006) deriva l’esigenza
di un’azione ambientale consapevole e capace di svolgere un ruolo teso alla
salvaguardia dell’ecosistema in funzione preventiva , anche quando non
sussistono evidenze scientifiche conclamate che illustrino la certa
riconducibilità di un effetto devastante per l’ambiente ad una determinata causa
umana. Pres. Cavallari, Est. Dibello - Comune di Ostuni (avv. Zaccaria) c.
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e altro (Avv. Stato) -
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 14 luglio 2011, n. 1341
INQUINAMENTO - Bonifica - Art. 17 d.lgs. n. 22/97 - Inquinamento prodotto in
epoca precedente all’entrata in vigore - Applicabilità della norma - Fondamento.
L’art. 17 del d.lgs. n. 22/97, che peraltro presenta profili di continuità
sostanziale con le disposizioni pregresse, trova applicazione a qualunque
situazione di inquinamento in atto al momento dell’entrata in vigore del decreto
legislativo, indipendentemente dal momento in cui possa essere avvenuto il fatto
o i fatti generatori dell’attuale situazione patologica, posto che
l’inquinamento dà luogo ad una situazione di carattere permanente che perdura
fino a che non ne vengano rimosse le cause ed i parametri ambientali alterati
siano riportati entro i limiti normativamente accettabili. La formulazione della
norma collega infatti la pena non al momento in cui viene cagionato
l’inquinamento o il relativo pericolo ma alla mancata realizzazione, da parte
del responsabile, della bonifica, ai sensi dell’art. 17. Non si tratta quindi di
portata retroattiva della norma ma dell’applicazione ratione temporis della
legge onde fare cessare gli effetti di una condotta omissiva a carattere
permanente, che possono essere elisi solo con la bonifica; detto altrimenti, non
viene sanzionato l’inquinamento in epoca precedente prodotto ma la mancata
eliminazione degli effetti che permangono nonostante il fluire del tempo. (Cons.
Stato, Sez. VI, 9 ottobre 2007 n. 5283) Pres. Arosio, Est. Caso - Consorzio A.
s.c.r.l. (avv. Marchesi) c. Comune di Cortemaggiore (avv.ti Adavastro e
Molinari)
-
TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 28 giugno 2011, n. 218
INQUINAMENTO - Prova - P.A. - Presunzioni semplici ex art. 2727 c.c.
L’esigenza di effettività della protezione dell’ambiente consente
all’Amministrazione di avvalersi di prove dirette e indirette, ossia di
presunzioni semplici ex art. 2727 cod.civ., prendendo in considerazione elementi
di fatto dai quali possano trarsi indizi gravi precisi e concordanti, che
inducano a ritenere verosimile, secondo l’id quod plerumque accidit, che si sia
verificato un inquinamento e che questo sia attribuibile a determinati autori
(v. Cons. Stato, Sez. V, 16 giugno 2009 n. 3885). Pres. Arosio, Est. Caso -
Consorzio A. s.c.r.l. (avv. Marchesi) c. Comune di Cortemaggiore (avv.ti
Adavastro e Molinari) -
TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 28 giugno 2011, n. 218
DANNO AMBIENTALE - Reati ambientali - Legittimazione alla costituzione di
parte civile nel procedimento - Spetta in esclusiva al Ministro dell'Ambiente -
Soggetti, singoli o associati - Risarcimento degli ulteriori danni subiti - Art.
2043 cod. civ. - Art. 311 d. lgs. n.152/2006. Spetta soltanto allo Stato, e
per esso al Ministro dell'Ambiente, la legittimazione alla costituzione di parte
civile nel procedimento per reati ambientali, al fine di ottenere il
risarcimento del danno ambientale di natura pubblica, in sé considerato come
lesione dell'interesse pubblico e generale all'ambiente. Tutti gli altri
soggetti, singoli o associati, ivi comprese le Regioni e gli Enti pubblici
territoriali minori, possono agire ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. per
ottenere il risarcimento di qualsiasi danno patrimoniale, ulteriore e concreto
da essi subito, diverso da quello ambientale (Cass. Sez. III, 21.10.2010, n.
41015, Gravina). (annulla con rinvio sentenza del 27/01/2010 tribunale di
Bergamo) Pres. Gentile, Est. Franco, Ric. Locatelli.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III 23/06/2011 (Ud. 31/03/2011) Sentenza n.
25193
DANNO AMBIENTALE - Reati ambientali - Legittimazione alla costituzione di
parte civile nei processi - Spetta in esclusiva al Ministro dell'Ambiente -
Soggetti, singoli o associati - Risarcimento degli ulteriori danni subiti - Art.
2043 cod. civ. - Art. 18 L. n. 349/1986 - Art. 311 d. lgs. n.152/2006. La
legittimazione a costituirsi parte civile nei processi per reati ambientali
spetta non soltanto al ministro dell'ambiente, ai sensi dell'art. 311, comma 1,
d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152. Tutti gli altri soggetti, singoli o associati,
ivi compresi gli enti pubblici territoriali e le regioni, possono invece agire,
in forza dell'art. 2043 cod. civ., per ottenere il risarcimento di qualsiasi
danno patrimoniale, ulteriore e concreto, che abbiano dato prova di aver subito
dalla medesima condotta lesiva dell'ambiente in relazione alla lesione di altri
loro diritti particolari, diversi dall'interesse pubblico e generale alla tutela
dell'ambiente come diritto fondamentale e valore a rilevanza costituzionale.
Pertanto, in conseguenza della abrogazione dell'art. 18 della legge 349/1986 ed
ai sensi dell'art. 311 d. lgs. n.152/2006, titolare esclusivo della pretesa
risarcitoria in materia di danno ambientale è lo Stato nella persona del
Ministro dell'ambiente, relativamente al danno all'ambiente come interesse
pubblico, anche se ad ogni persona singola od associata spetta il diritto di
costituirsi parte civile per il risarcimento degli ulteriori danni subiti (Cass.
Sez. III, 3.10.2006, n. 36514, Censi). (annulla con rinvio sentenza del
27/01/2010 tribunale di Bergamo) Pres. Gentile, Est. Franco, Ric. Locatelli.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III 23/06/2011 (Ud. 31/03/2011) Sentenza n.
25193
INQUINAMENTO - Minacce alla salute pubblica o all’ambiente - Esigenza di
autonoma protezione delle persone che vivono nell’area interessata - Vicinitas -
Misura della legittimazione - Elasticità del criterio. Premesso che, in
materia di minacce alla salute pubblica o all’ambiente, va riconosciuta in linea
di principio l’esigenza di autonoma protezione delle persone che vivono
nell’area interessata dalla fonte di pericolo, occorre tuttavia (in una
giurisdizione di tipo soggettivo e in mancanza di un’espressa previsione di
azione popolare) individuare un criterio atto a differenziare e qualificare la
posizione dei singoli che agiscono per la tutela del bene ambiente. La
giurisprudenza di primo grado e il Consiglio di Stato hanno da tempo
valorizzato, in tal senso, il criterio della vicinitas (cfr., fra le ultime,
Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2010, n. 6554). Tale criterio, peraltro, non
coincide con la proprietà o con la residenza in un’area immediatamente
confinante con quella interessata dall’intervento contestato, ma deve essere
inteso in senso elastico e va modulato, quindi, in proporzione alla rilevanza
dell’intervento e alla sua capacità di incidere sulla qualità della vita dei
soggetti che risiedono in un’area più o meno vasta. Ciò comporta, in concreto,
che la “misura” della legittimazione ad agire dei singoli in materia ambientale
non sia univoca, variando in relazione all’ampiezza dell’area coinvolta dalla
ipotizzata minaccia ambientale.
TAR PIEMONTE, Sez. I - 16 giugno 2011, n. 635
INQUINAMENTO - Contaminazione da amianto - Fabbricato dismesso dalla precedente
attivit produttiva - Riutilizzo - Misure di risanamento - Art. 6, l.r. Piemonte
n. 42/2000 - Principio comunitario di precauzione. La grave situazione di
contaminazione da amianto di un fabbricato dismesso dalla precedente attività
produttiva impone, ai sensi dell’art. 6 della legge regione Piemonte 7 aprile
2000, n. 42 (ma anche in applicazione del principio comunitario di precauzione,
direttamente cogente per tutte le amministrazioni pubbliche) l’effettuazione di
preliminari indagini e la conseguente adozione di tutte le necessarie misure di
risanamento atte a prevenire i pericoli per l’ambiente e la salute pubblica
legati al riutilizzo di tale struttura. Pres. Bianchi, Est. Goso -S.A. e altri
(avv.ti Barison e Verrando) c. Provincia di Vercelli (avv.ti Vivani e Pogace) e
Comune di Serravalle Sesia (avv.ti Ginex e Viscio) -
TAR PIEMONTE, Sez. I - 16 giugno 2011, n. 635
INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Provincia - Vigilanza e controllo in materia di fonti di emissioni in atmosfera - Utilizzo di questionari e check list - Strumentalità ai poteri conferiti dalla legge - Violazione del principio di tipicità - Esclusione - Art. 5, l.r. Veneto n- 33/1985. La Provincia è titolare di funzioni di vigilanza e controllo in materia di fonti di emissioni in atmosfera (cfr. art. 5 delle legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e il ruolo che alla stessa riconosce il piano per la tutela ed il risanamento dell’atmosfera) e la possibilità di disporre l’utilizzo di questionari, check list, autovalutazioni o autocertificazioni da parte dei titolari delle autorizzazioni deve ritenersi strumentale ai poteri conferiti dalla legge, e a questi implicita. Ne discende che la richiesta di riempimento di moduli o la sollecitazione a contenere le emissioni non comporta la violazione dei principi di legalità e di tipicità degli amministrativi e non è lesiva qualora non incide sfavorevolmente nella sfera giuridica dei destinatari. Pres. Di Nunzio, est. Mielli - R. s.p.a. (avv.ti Mangialardi e Giuri) c. Provincia di Venezia (avv.ti Brusegan e Orsoni) e Regione Veneto (avv.ti Morra, Drago e Zanlucchi) - TAR VENETO, Sez. III - 14 giugno 2011, n. 985
INQUINAMENTO - Autorizzazione integrata ambientale - Pubblicazione sul BUR -
Decorrenza del termine di conoscenza legale. Il procedimento che conduce
alla emanazione dell’autorizzazione integrata ambientale, pur essendo
finalizzato all’emanazione di un provvedimento amministrativo, ha peculiarità
che lo avvicinano alle modalità di formazione degli atti normativi, e (in
ragione del fatto che interessa in astratto un numero indifferenziato di
soggetti che potrebbero sentirsi lesi dal suo rilascio) prevede delle forme di
pubblicità legale, anche in corso di procedimento, che per espressa statuizione
del legislatore sostituiscono gli ordinari strumenti partecipativi del
procedimento amministrativo (cfr. art. 5, cc. 6, 7 e 15 d.lgs. n. 59/05 ): esso
è strutturato in modo da consentire la conoscenza durante e dopo il procedimento
ad una pluralità indifferenziata di cittadini, conoscenza che viene garantita
però attraverso forme di pubblicazione legale. Ne deriva che la pubblicazione
sul BUR è idonea a far decorrere il termine di conoscenza legale ai fini
dell’impugnazione del provvedimento. Pres. Petruzzelli, Est. Russo - P.G.
(avv.ti Asaro, Buffoli e Mina) c. regione Lombardia (avv. Fidani)
-
TAR LOMBARDIA,Brescia, Sez. I - 27 maggio 2011, n. 787
DANNO AMBIENTALE - Risarcimento del danno ambientale - Natura pubblica -
Legittimazione enti territoriali - a costituirsi parte civile nei processi per
reati ambientali - Artt. 309, co. 1 e 311 D.L.vo n.152/06 e s.m.. Il
risarcimento del danno ambientale di natura pubblica, in sé considerato come
lesione dell'interesse pubblico e generale dell'ambiente, ora previsto e
disciplinato soltanto dall'art. 311 D.L.vo n.152\06 spetta esclusivamente allo
Stato. Tutti gli altri soggetti, singoli o associati, ivi compresi gli enti
pubblici territoriali e le regioni, sono legittimati ad agire, ex art. 2043
c.c., per ottenere qualsiasi risarcimento del danno patrimoniale, ulteriore e
concreto, che abbiano dato prova di avere subito dalla medesima condotta lesiva
dell'ambiente in attinenza alla lesione di altri loro diritti patrimoniali,
diversi dall'interesse pubblico e generale alla tutela dell'ambiente (Cass.
21/10/2010, n. 41015; Cass. 11/2/2010, n. 14828). (conferma sentenza n.
10974/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 25/02/2009) Pres. Squassoni, Est.
Gazzara, Ric. Roma.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 27/5/2011 (Ud. 13/4/2011) Sentenza n. 21311
DANNO AMBIENTALE - Risarcimento del danno ambientale in forma specifica -
Competenza esclusiva dello Stato - Altri danni patrimoniali risarcibili -
Regioni e gli enti territoriali minori - Legittimazione a costituirsi ai sensi
dell'art. 2043 c.c.. La normativa vigente riserva allo Stato ed in
particolare al ministro dell'ambiente e della tutela del territorio il potere di
agire per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se
necessario, per equivalente patrimoniale, anche esercitando l'azione civile in
sede penale (art. 311 D.L.vo n.152\06). Le regioni e gli enti territoriali
minori, in forza dell'art. 309, co. 1, possono presentare denunce ed
osservazioni nell'ambito di procedimenti finalizzati alla adozione di misure di
prevenzione, precauzione e ripristino, oppure possono sollecitare l'intervento
statale a tutela dell'ambiente, mentre non hanno più il potere di agire iure
proprio per il risarcimento del danno ambientale. A seguito del citato mutamento
legislativo, la legittimazione a costituirsi parte civile nei processi per reati
ambientali spetta non soltanto al ministro dell'ambiente, ex art. 311 co. 1, d.
L.vo 152/06, ma anche all'ente pubblico territoriale, che, per effetto della
condotta illecita, abbia subito un danno patrimoniale risarcibile, ai sensi
dell'art. 2043 c.c. (Cass. 28/10/09, Ciarloni). (conferma sentenza n. 10974/2007
CORTE APPELLO di NAPOLI, del 25/02/2009) Pres. Squassoni, Est. Gazzara, Ric.
Roma.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 27/5/2011 (Ud. 13/4/2011) Sentenza n. 21311
TUTELA DELL’AMBIENTE - Titoli autorizzativi precedentemente rilasciati -
Conseguenze sfavorevoli potenziali sull’ambiente - Revoca - Interesse pubblico -
Sussistenza in re ipsa - Comparazione con gli interessi privati contrapposti -
Necessità - Esclusione. Il controllo sulle matrici ambientali e la
conseguente decisione di disporre la revoca di eventuali titoli autorizzativi,
in precedenza rilasciati, che non garantiscano pienamente (oppure dove sussiste
il rischio concreto che esse non garantiscano più) il rispetto di taluni valori,
risponde ad elementari principi di corretta, onesta ed efficiente
amministrazione; principi cui la P.A. può e deve inderogabilmente uniformarsi.
In questa direzione, il ritiro di atti autorizzativi costituisce un vero e
proprio dovere dell’Amministrazione che è tenuta a porre rimedio alle
sfavorevoli conseguenze che, anche solo potenzialmente, possono derivare
all’ambiente per effetto di un provvedimento che non ha tenuto in debita
considerazione alcuni aspetti di ritenuta notevole importanza: ne deriva in
queste ipotesi che non sussiste uno specifico obbligo di motivazione in ordine
alla sussistenza dell’interesse pubblico ed alla sua comparazione con gli
interessi privati contrapposti, nonché in relazione al lasso di tempo
eventualmente intercorso ed al conseguente affidamento sorto in capo a terzi (si
consideri in proposito la mutevolezza delle condizioni ambientali, che possono
determinare talune conseguenze negative anche ex post), atteso che l’interesse
pubblico all'adozione di tali atti è in re ipsa quando ricorre una esigenza di
tutela dell’ambiente, e ciò in diretta applicazione del principio di origine
comunitaria di massima precauzione. Pres. Cavallari, Est. Santini -T. s.r.l.
(avv.ti Sticchi Damiani e Conte) c. Provincia di Brindisi (avv. Carulli),
Regione Puglia (avv. Colelli) e altri (n.c.)
-
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 25 maggio 2011, n. 957
ASSOCIAZIONI E COMITATI - Associazioni ambientaliste - Associazioni locali -
Legittimazione a ricorrere - Giudice - Riconoscimento caso per caso.
L'esplicita legittimazione, ai sensi dell’art. 13, l. 8 luglio 1986 n. 349,
delle associazioni ambientalistiche di dimensione nazionale e ultraregionale
all'azione giudiziale non esclude analoga legittimazione ad agire in ambito
territoriale ben circoscritto, e ciò anche per i meri comitati spontanei che si
costituiscono al precipuo scopo di proteggere l'ambiente, la salute e/o la
qualità della vita delle popolazioni residenti su tale circoscritto territorio.
Detto altrimenti, le previsioni normative citate hanno creato un criterio di
legittimazione "legale" destinato ad aggiungersi a quelli in precedenza
elaborati dalla giurisprudenza per l’azionabilità in giudizio dei c.d. interessi
diffusi e non li sostituisce. Ne consegue che il giudice amministrativo può
riconoscere, caso per caso, la legittimazione ad impugnare atti amministrativi
incidenti sull'ambiente ad associazioni locali (indipendentemente dalla loro
natura giuridica), purché perseguano statutariamente in modo non occasionale
obiettivi di tutela ambientale ed abbiano un adeguato grado di rappresentatività
e stabilità in un'area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il
bene a fruizione collettiva che si assume leso. Pres. ff. De Nictolis, Est.
Garofoli - Associazione A. e altri (avv.ti Ceruti e Petretti) c. Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e altri (Avv. Stato ) e
Regione Veneto (avv.ti Ligabue, Manzi e Mio) - (Riforma T.A.R. LAZIO, Roma , SEz.
II, n. 32824/2010
-
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 23 maggio 2011, n. 3107
INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Limiti di emissione posti dai BREF - Indicazioni
vincolanti - Esclusione - Modelli di riferimento in funzione del miglioramento
delle prestazioni ambientali. Le regole poste dai BREF (Bat Reference
Reports), in specie quelle relative ai livelli d’emissione, non sono indicative
di valori massimi inderogabili o di valori limite d’emissione per i singoli
inquinanti, la relativa funzione essendo piuttosto quella di indicare seri
modelli di riferimento da prendere in considerazione in funzione del
miglioramento delle prestazioni ambientali. Ciò non significa tuttavia che le
regole in questione possano considerarsi prive di alcuna rilevanza, dovendo
esserne viceversa motivatamente giustificato lo scostamento. Pres. ff. De
Nictolis, Est. Garofoli - Associazione A. e altri (avv.ti Ceruti e Petretti) c.
Ministero dell'ambente e della tutela del territorio e del mare e altri (Avv.
Stato ) e Regione Veneto (avv.ti Ligabue, Manzi e Mio) - (Riforma T.A.R. LAZIO,
Roma , SEz. II, n. 32824/2010 -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 23 maggio 2011, n. 3107
DIRITTO AMBIENTALE - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Circolare della pubblica amministrazione - Effetti non vincolanti - Natura ed efficacia delle circolari - Uffici gerarchicamente sottordinati - Vincolo - Esclusione. La circolare interpretativa è atto interno alla pubblica amministrazione che si risolve in un mero ausilio interpretativo e non esplica alcun effetto vincolante non solo per il giudice penale, ma anche per gli stessi destinatari poiché non può comunque porsi in contrasto con l'evidenza del dato normativo. Pertanto, va sottolineata la natura di atti meramente interni alla pubblica amministrazione che esprimono esclusivamente un parere dell'amministrazione medesima non vincolante per il destinatario, per gli uffici, per la stessa autorità che l'ha emanata e per il giudice. Sicché, la circolare nemmeno vincola gli uffici gerarchicamente sottordinati, ai quali non è vietato di disattenderla (evenienza, questa, che, peraltro, è raro che si verifichi nella pratica), senza che per questo il provvedimento concreto adottato dall'ufficio possa essere ritenuto illegittimo "per violazione della circolare". La circolare non vincola, il Giudice (e, a maggior ragione, la Corte di Cassazione) dato che per l'annullamento di un atto impositivo emesso sulla base di una interpretazione data dall'amministrazione e ritenuta non conforme alla legge, non dovrà essere disapplicata la circolare, in quanto l'ordinamento affida esclusivamente al Giudice il compito di interpretare la norma (Cass. SS. UU. civili n. 23031, 2/11/2007 in materia tributaria). (conferma ordinanza emessa il 9110/2009 dalla Corte d'Appello di Salerno) Pres. Petti, Est. Ramacci, Ric. Santoriello. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 17/5/2011 (Ud. 27/4/2011) Sentenza n. 19330
DIRITTO AMBIENTALE - DIRITTO URBANISTICO - Opere abusive - Ordine di
demolizione con sentenza passata in giudicato - Domanda di sospensione
dell'esecuzione - Presupposti. L'ordine di demolizione delle opere abusive
emesso con la sentenza passata in giudicato non può essere sospeso se non quando
sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un
breve lasso di tempo sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale
un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con detto ordine di
demolizione (Cass. Sez. III n. 16686, 20/4/2009; Cass. Sez. III n. 42978,
21/11/2007; Cass. Sez. III n. 23702, 18/06/2007). Pertanto, al giudice chiamato
a pronunciarsi sulla domanda di sospensione dell'esecuzione per intervenuta
presentazione di istanza di condono è richiesto di verificare l'esistenza delle
seguenti condizioni: riferibilità della domanda di condono edilizio all'immobile
di cui in sentenza; proposizione dell'istanza da parte di soggetto legittimato;
procedibilità e proponibilità della domanda, con riferimento alla documentazione
richiesta; insussistenza di cause di non condonabilità assoluta dell'opera;
eventuale avvenuta emissione di una concessione in sanatoria tacita (per
congruità dell'oblazione ed assenza di cause ostative); attuale pendenza
dell'istanza di condono; non adozione di un provvedimento da parte della P.A.
contrastante con l'ordine di demolizione. (conferma ordinanza emessa il
9110/2009 dalla Corte d'Appello di Salerno) Pres. Petti, Est. Ramacci, Ric.
Santoriello.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 17/5/2011 (Ud. 27/4/2011) Sentenza n.
19330
DIRITTO AMBIENTALE - DIRITTO URBANISTICO - Applicabilità del condono - Limiti
- Art. 32 D.L. 269/2003, conv. L. n. 326/03. L'art. 32 del D.L. n. 269/2003,
convertito nella legge n. 326/03, limita l'applicabilità del condono edilizio,
con riferimento alle nuove costruzioni, a quelle aventi destinazione
residenziale ciò in quanto l'articolo 32, comma 25, ultimo periodo si riferisce
espressamente alle nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 metri cubi
per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione
che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 metri cubi (Cass.
Sez. III n. 8067, 27/2/2007; Cass. Sez. III n. 21679, 7/5/2004; Cass. Sez. III
n. 14436, 24/3/2004; Cass. Sez. III n. 3358, 29/1/2004). (conferma ordinanza
emessa il 9110/2009 dalla Corte d'Appello di Salerno) Pres. Petti, Est. Ramacci,
Ric. Santoriello.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 17/5/2011 (Ud. 27/4/2011) Sentenza n.
19330
INQUINAMENTO - Obbligo di bonifica - Responsabile dell’inquinamento - Nesso di
causalità tra la condotta del responsabile e la contaminazione - Regola
probatoria del “più probabile che non” - Elementi indiziari - Artt. 242 e 244
d.lgs. n. 152/2006. Ai sensi degli art. 242 e 244 d.lg. 3 aprile 2006 n.
152, l'obbligo di bonifica è posto in capo al responsabile dell'inquinamento,
che le Autorità amministrative hanno l'onere di ricercare ed individuare, mentre
il proprietario non responsabile dell'inquinamento o altri soggetti interessati
hanno una mera "facoltà" di effettuare interventi di bonifica (Consiglio Stato,
sez. V, 16 giugno 2009, n. 3885). Il nesso di causalità tra la condotta del
responsabile e la contaminazione riscontrata deve essere accertato applicando la
regola probatoria del "più probabile che non": pertanto, il suo positivo
riscontro può basarsi anche su elementi indiziari, quali la tipica
riconducibilità dell'inquinamento rilevato all'attività industriale condotta sul
fondo (T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 24 marzo 2010, n. 1575). Pres. ed Est.
Zuballi - M. s.r.l. (avv. Della Rocca) c. Comune di Bolognano (n.c.) -
TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. I - 13 maggio 2011, n. 318
INQUINAMENTO - Mancata esecuzione degli interventi ambientali da parte del
responsabile - Esecuzione d’ufficio da parte della P.A. competente - Rivalsa -
Garanzie sul terreno - Artt. 244, 250 e 253 d.lgs. n. 152/2006. Dal
combinato disposto degli art. 244, 250 e 253 del codice ambiente si ricava che,
nell'ipotesi di mancata esecuzione degli interventi ambientali in esame da parte
del responsabile dell'inquinamento, ovvero di mancata individuazione dello
stesso, e sempreché non provvedano né il proprietario del sito, né altri
soggetti interessati, le opere di recupero ambientale sono eseguite dalla p.a.
competente, che potrà rivalersi sul soggetto responsabile nei limiti del valore
dell'area bonificata, anche esercitando, ove la rivalsa non vada a buon fine, le
garanzie gravanti sul terreno oggetto dei medesimi interventi (T.A.R. Toscana
Firenze, sez. II, 03 marzo 2010, n. 594). Pres. ed Est. Zuballi - M. s.r.l.
(avv. Della Rocca) c. Comune di Bolognano (n.c.) -
TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. I - 13 maggio 2011, n. 318
INQUINAMENTO - Bonifica e messa in sicurezza - Potere di diffida - Presidente
della Provincia - Artt. 242 e ss. d.lgs. n. 152/2006 - Normativa speciale
prevalente sulla disciplina generale in materia di decretazione d’urgenza.
In tema di bonifica e messa in sicurezza, la normativa di cui agli artt. 242 e
ss. del d.lgs. n. 152/2006 affida il potere di diffida al Presidente della
Provincia. Tale disciplina normativa va considerata speciale, e quindi
prevalente sulla normativa che affida al Sindaco la decretazione d’urgenza a
tutela della salute pubblica; inoltre le ordinanze contingibili e urgenti sono
utilizzabili solo ove l’ordinamento non preveda altri mezzi ordinari, e nel caso
è il Codice dell’ambiente a prevedere i sistemi per la bonifica dei siti
inquinati, anche in via di urgenza (sulla questione si veda in termini anche
Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 aprile 2011 n. 2249). Pres. ed Est. Zuballi - M.
s.r.l. (avv. Della Rocca) c. Comune di Bolognano (n.c.) -
TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. I - 13 maggio 2011, n. 318
DANNO AMBIENTALE - Condanna al ripristino e tutela risarcitoria - Differenza
- Giurisprudenza civile e panale. In tema di danno ambientale, il giudice,
ove non sia possibile una precisa quantificazione del danno, ne determina
l'ammontare in via equitativa, tenendo comunque conto della gravità della colpa
individuale, del costo necessario per il ripristino, e del profitto conseguito
dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo dei beni ambientali
(comma 6), e inoltre "dispone, ove sia possibile, il ripristino dello stato dei
luoghi a spese del responsabile" (comma 8). Tale sistema rende possibile "un
risarcimento in forma specifica (ripristino dello stato dei luoghi) che non
esaurisce l'ammontare del danno (Cass. Sez. 3, n. 11870 del 12/3/2004, Giora ed
altri). Infatti il danno può essere risarcito per equivalente considerando in
via equitativa più parametri: non soltanto il costo monetario del ripristino, ma
anche il profitto conseguito dal contravventore e la gravità della sua colpa. In
altri termini, la tutela risarcitoria è più ampia e non è alternativa alla
tutela riparatoria (ripristino), poiché quest'ultima non è (può non essere)
pienamente satisfattiva del danno arrecato ai soggetti portatori del diritto
fondamentale all'integrità dell'ambiente." (Così anche nella giurisprudenza
civilistica, è stato stabilito che il risarcimento del danno informa specifica
non esaurisce in sè, di regola, tutte le possibili conseguenze dannose del fatto
lesivo - ed in particolare quelle prodottesi prima che la riduzione in pristino
sia materialmente eseguita ovvero quelle diverse residuate nonostante tale
riduzione in pristino (Cass. Civ., Sez. 2, n. 3802 del 11 aprile 1991, Scrocca
c. Scrocca). Anche la giurisprudenza penalistica ha confermato tale principio
chiarendo che in tema di smaltimento di rifiuti, l'ordine di ripristino dello
stato dei luoghi a spese del responsabile, a norma dell'art. 18, c.8, I. 8
luglio 1986, n. 349, discende dalla legge ed è perfettamente compatibile con la
condanna al risarcimento del danno ambientale e a quello dei danni subiti dalla
parte civile in quanto si tratta di misure diverse, predisposte a tutela di beni
diversi, che possono essere congiuntamente applicate a carico di una stessa
persona (Cass. Sez. 3, n. 7567 del 27/6/1992, Abortivi). Pertanto, è errato il
fatto che la condanna al risarcimento dei danni debba porsi in "alternatività"
con la condanna al ripristino. (conferma sentenza n. 13651/2008 CORTE APPELLO di
TORINO, del 20/11/2009) Pres. Lombardi Est. Rosi Ric. Boccardo ed altro.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 12/05/2011 (Ud. 12/01/2011) Sentenza n.
18815
DANNO AMBIENTALE - RIFIUTI - Gestione dei rifiuti - Danno sostanziale - Ente
locale comunale - Costituzione parte civile e risarcimento - Art. 18 L. n.
349/1986 - Art. 2043 c.c - Art. 311, c.1, D.Lgs. n. 152/2006. Nell'ambito
della gestione dei rifiuti sulla base dell'art. 18 della legge n. 349 del 1986,
è ipotizzabile anche per l'ente locale comunale un danno sostanziale che lo
renda portatore dell'interesse a costituirsi parte civile, atteso che il danno
ai terreni privati va tenuto distinto dal danno al territorio ed all'ambiente
(Cass. Sez.3, n. 29214 dell'11/7/2003, P.G. in proc. Marino). Anche l'ente
pubblico territoriale che, per effetto della condotta illecita, abbia subito un
danno patrimoniale risarcibile è quindi legittimato a costituirsi parte civile
ex art. 2043 c.c., essendo tale legittimazione non incompatibile con quella che,
ai sensi dell'art. 311, c.1, D.Lgs. n. 152 del 2006, spetta al Ministro per
l'ambiente (Cass. Sez. 3, n. 755 dell'11/1/2010, Ciaroni). (conferma sentenza n.
13651/2008 CORTE APPELLO di TORINO, del 20/11/2009) Pres. Lombardi Est. Rosi
Ric. Boccardo ed altro.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 12/05/2011 (Ud. 12/01/2011) Sentenza n.
18815
DANNO AMBIENTALE - RIFIUTI - Condanna alla bonifica ed al ripristino -
Responsabilità solidale - Art. 18 c. 7 L. n. 349/1986 - Art. 2055 cod. civ..
La norma contenuta nel comma 7 dell'art. 18 della legge 349 del 1986, secondo la
quale nei casi di concorso nello stesso evento di danno ciascuno risponde nei
limiti della propria responsabilità individuale, disciplina esclusivamente i
rapporti interni di regresso tra i condebitori, ponendosi come deroga al
principio generale della responsabilità solidale di cui all'art. 2055 cod. civ.,
senza nessuna trasformazione dell'obbligazione solidale prevista per le
obbligazioni risarcitorie da delitto e da fatto illecito, in obbligazione
parziaria (Cfr. Sez. 3, n. 11870 del 12/3/2004, Giora ed altri). Di conseguenza
legittimamente, in capo ai ricorrenti ed in solido tra loro, deve essere
riconosciuto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi anteriore
all'illecito. (conferma sentenza n. 13651/2008 CORTE APPELLO di TORINO, del
20/11/2009) Pres. Lombardi Est. Rosi Ric. Boccardo ed altro.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 12/05/2011 (Ud. 12/01/2011) Sentenza n.
18815
INQUINAMENTO - AMIANTO - Ordinanza di bonifica emessa ai sensi dell’art. 54 d.lgs. n. 267/2000 - Termine di sessanta giorni - Incongruità - Ragioni. Deve ritenersi illegittimo l’ordine di rimozione e smaltimento, entro sessanta giorni, di tutto l’amianto presente in uno stabilimento amianto imposto, ex art. 54, comma secondo, del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 267. A prescindere dalla sussistenza del presupposto della situazione di necessità grave e urgente, non appaiono infatti congrui i termini assegnati dall'ordinanza per la realizzazione della bonifica, che non tengono conto dei delicati passaggi procedurali, necessitati non solo dall'esigenza di prescegliere in modo ponderato e di pianificare attentamente le modalità delle operazioni (D.M. 6 settembre 1994), ma anche da quella di tutelare i lavoratori impiegati nella pericolosa attività a contatto con fibre di amianto (legge n. 257/1992; decreto legislativo n. 277/1991). Pres. Allegretta, Est. Adamo - I. s.p.a. (avv.ti Caputi Jambrenghi e Villata) c. Comune di Modugno e altro (n.c.) - TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 12 maggio 2011, n. 718
DANNO AMBIENTALE - Testo unico sull’ambiente - Superamento o pericolo concreto e attuale del superamento delle concentrazione soglia di contaminazione (CSC) - Obbligo di comunicazione - Risarcimento del danno ambientale - Azione risarcitoria in forma specifica e per equivalente patrimoniale - L. n. 308/2004 - D.L.vo n.152/06. Il Decreto Legislativo n.152 del 2006 e successive modifiche, a differenza della precedente normativa (D.L.GS n.22/97), ha individuato anche per il proprietario del terreno che non abbia cagionato l'inquinamento, l'obbligo di comunicazione alle autorità preposte nel caso in cui si avveda di tale situazione. In particolare, il comma 2 dell'articolo 245 che, pure in apparente contrasto con il comma 1 - secondo il quale le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale possono essere comunque attivate su iniziativa degli interessati - stabilisce che il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento delle concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione ed agli altri enti preposti. Inoltre, il recepimento dei principi contenuti nella legge 15 dicembre 2004, n. 308 ha portato alla formulazione dell'art. 311 comma 2 del Decreto Legislativo n.152 del 2006 che, prevede l'azione risarcitoria in forma specifica e per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato per chiunque, realizzando un fatto illecito, o omettendo attività o comportamenti doverosi, con violazione di legge, di regolamento di provvedimento amministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza, o violazione di norme tecniche, arrechi danno all'ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto in parte. (annulla senza rinvio, sentenza n. 7095/2009 TRIBUNALE di MILANO, del 24/02/2010) Pres. Ferrua, Est. Sarno, Ric. Burani. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 11/05/2011 (Ud. 16/03/2011) Sentenza n. 18503
ASSOCIAZIONI E COMITATI - Associazioni di protezione ambientale - Associazioni
non riconosciute - Titolarità dell’interesse alla protezione ambientale -
Valutazione caso per caso - Indici di rappresenatività. Il riconoscimento
delle associazioni di protezione ambientale da parte del Ministero dell’Ambiente
non preclude che siano legittimate a proporre ricorso anche associazioni non
riconosciute dal Ministero previa verifica, da effettuarsi in sede
giurisdizionale caso per caso, della titolarità dell’interesse alla protezione
ambientale sulla base degli indici di rappresentatività posseduti in concreto
(così Consiglio di Stato VI n° 6554 del 2010). Una diversa opinione non sarebbe
conforme a Costituzione (artt. 24, 103 e 113), se si intendesse attribuire in
via esclusiva all’Amministrazione il potere di selezionare i soggetti
legittimati ad agire in giudizio, così impedendo l’accesso alla tutela
giurisdizionale ad enti esponenziali di posizioni soggettive differenziate e
qualificate, definibili quali interessi legittimi. Pres. Di Nunzio, Est.
Morgantini - Comitato Popolare Lasciateci Respirare e altri (avv. Furlan) c.
Provincia di Padova (avv. Mazzoleni), Ministero per i Beni e le Attività
Culturali (Avv. Stato), Comune di Monselice (avv.ti Cacciavillani) e Parco
Regionale dei Colli Euganei (avv.ti Barel, Signor e Battistella) -
TAR VENETO, Sez. III - 9 maggio 2011, n. 803
ASSOCIAZIONI E COMITATI - Comitati costituiti allo scopo di proteggere
l’ambiente o la salute - Legittimazione a ricorrere - Sussistenza - Fondamento -
Art. 9 L. n. 241/1990. La legittimazione a ricorrere spetta anche ai meri
comitati spontanei che si costituiscono al precipuo scopo di proteggere
l’ambiente, la salute e/o la qualità della vita delle popolazioni residenti su
un territorio circoscritto. Altrimenti opinando le località e le relative
popolazioni, interessate da minacce alla salute pubblica o all’ambiente in un
ambito locale circoscritto, non avrebbero autonoma protezione in caso di inerzia
delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell’Ambiente (così
Consiglio di Stato VI n° 6554 del 2010). D’altro canto dalla previsione di cui
all’art. 9 della legge n° 241 del 1990 consegue la legittimazione alla
proposizione del ricorso da parte non solo di associazioni, ma anche di comitati
che abbiano partecipato al procedimento che si sia concluso con provvedimenti
che si siano discostati dal contenuto del consenso prestato (così Consiglio di
Stato IV n° 2174 del 2009). Pres. Di Nunzio, Est. Morgantini - Comitato Popolare
Lasciateci Respirare e altri (avv. Furlan) c. Provincia di Padova (avv.
Mazzoleni), Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato), Comune di
Monselice (avv.ti Cacciavillani) e Parco Regionale dei Colli Euganei (avv.ti
Barel, Signor e Battistella) -
TAR VENETO, Sez. III - 9 maggio 2011, n. 803
ASSOCIAZIONI E COMIITATI - VIA - Direttiva 85/337/CEE - Associazioni ambientali
- Legittimazione a ricorrere avverso provvedimenti che autorizzano progetti
aventi impatto ambientale - Compressione da parte del legislatore nazionale -
Esclusione. La direttiva europea 27 Giugno 1985 85/337/CEE, concernente la
valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati,
riconosce alle associazioni ambientali la legittimazione a ricorrere avverso i
provvedimenti che autorizzano progetti che hanno impatto ambientale. Tale
direttiva non consente che il legislatore nazionale possa limitare l’accesso al
ricorso giurisdizionale ad associazioni con un numero minimo di componenti, tale
da comprimere indebitamente la legittimazione al ricorso e così impedendo di
fatto che gli interessi collettivi possano essere azionati in giudizio (così
Corte di Giustizia CE II 15 Ottobre 2009). Pres. Di Nunzio, Est. Morgantini -
Comitato Popolare Lasciateci Respirare e altri (avv. Furlan) c. Provincia di
Padova (avv. Mazzoleni), Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv.
Stato), Comune di Monselice (avv.ti Cacciavillani) e Parco Regionale dei Colli
Euganei (avv.ti Barel, Signor e Battistella) -
TAR VENETO, Sez. III - 9 maggio 2011, n. 803
INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Cittadini residenti nell’area interessata dalle
emissioni in atmosfera - Legittimazione a ricorrere - Sussistenza - Interesse
alla qualità della vita - Natura di interesse legittimo. I cittadini che
risiedono nell’area dalla quale saranno visibili i nuovi manufatti o nella quale
vengono prodotte le emissioni in atmosfera, hanno interesse a contrastarne il
progetto comportante effetti deteriori nella propria condizione di vita, in
relazione alla qualità del paesaggio e/o della salubrità dell’aria. Tale
interesse alla qualità delle condizioni di vita, è meritevole di tutela secondo
l’ordinamento giuridico (art. 1322 c.c.: per tale riconoscimento Cass. Sez. Un.
n° 26973 del 2008) ed assume la consistenza di interesse legittimo per effetto
delle norme che, disciplinando il potere della Pubblica Amministrazione,
impongono la valutazione specifica degli effetti che le opere da autorizzare,
sotto il profilo paesaggistico od ambientale, determinano nei confronti dei
soggetti che vivono stabilmente nella zona nella quale le opere vengono
istallate. Deve pertanto essere ammessa la legittimazione a ricorrere a favore
delle persone fisiche che risiedono in prossimità delle opere autorizzate,
mentre deve essere esclusa la legittimazione a ricorrere in capo a quei soggetti
che non hanno la residenza in zona, ma hanno semplicemente la proprietà di un
fondo agricolo, il domicilio, lo studio. Pres. Di Nunzio, Est. Morgantini -
Comitato Popolare Lasciateci Respirare e altri (avv. Furlan) c. Provincia di
Padova (avv. Mazzoleni), Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv.
Stato), Comune di Monselice (avv.ti Cacciavillani) e Parco Regionale dei Colli
Euganei (avv.ti Barel, Signor e Battistella) -
TAR VENETO, Sez. III - 9 maggio 2011, n. 803
ASSOCIAZIONI E COMITATI - Associazioni ambientaliste - Articolazioni
territoriali di associazioni nazionali riconosciute ex art. 18 L. n. 349/1986 -
Legittimazione a ricorrere - Carenza - Previsioni statutarie - Possibile
assegnazione della legittimazione - Esclusione. Le articolazioni locali
delle associazioni ambientalistiche non possono essere riconosciute titolari
della legittimazione a ricorrere prevista dagli artt. 13 e 18 della l. 8 luglio
1986 n. 349, trattandosi di una eccezionale legittimazione riconosciuta dalla
legge solo all’associazione nazionale, con conseguenziale limitazione della
possibilità di promuovere la lite solo agli organi rappresentativi a livello
nazionale dell’associazione(Consiglio Stato, sez. VI, 19 ottobre 2007, n. 5453;
sez. V, 29 luglio 1997, n. 854; T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 15 aprile 2010,
n. 1912). In una situazione come quella in discorso, in cui la legittimazione ad
agire discende direttamente dalla legge, neppure la previsione statutaria
potrebbe assegnare ad articolazioni interne dell'ente associativo la
contitolarità della predetta legittimazione, che resta in capo all'ente di
carattere nazionale accreditato in sede ministeriale (T.A.R. Lombardia Brescia,
sez. II, 28 ottobre 2010, n. 4456; Consiglio Stato ad. plen., 11 gennaio 2007,
n. 2). Pres. Cavallari, Est. Viola - L. onlus (avv. De Giorgio) c. Comune di
Palagiano (avv. Soggia)
-
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 4 maggio 2011, n. 800
INQUINAMENTO - Emissioni odorigene - Normativa vigente - Mancata previsione di
limiti o di metodi di misura - Applicazione delle migliori tecniche disponibili
- Art. 2, punto 7, DPR 24 maggio 1988, n. 203. In base alla normativa
vigente non è prevista la fissazione di limiti di emissione né di metodi o di
parametri idonei a misurare la portata delle emissioni odorigene, perché manca
allo stato la possibilità tecnica di elaborare indicatori sufficientemente
validi dal punto di vista tecnico - scientifico. Per tali ragioni è possibile
riferirsi alle migliori tecniche disponibili che l'art. 2, punto 7, del DPR 24
maggio 1988, n. 203, definisce come "sistema tecnologico adeguatamente
verificato e sperimentato che consente il contenimento e/o la riduzione delle
emissioni a livelli accettabili per la protezione della salute e dell'ambiente,
semprechè l'applicazione di tali misure non comporti costi eccessivi".
L’applicazione del criterio comporta che devono essere adottate tutte le
tecniche e le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio
degli impianti più efficaci al fine di migliorare la sostenibilità ambientale
dell’attività produttiva, e al fine di ottenere le massime performance
ambientali esigibili, tenendo conto delle specifiche caratteristiche degli
impianti e delle potenzialità economiche aziendali. Pres. Di Nunzio, Est. Mielli
- D. s.p.a. (avv.ti Piccione e Curato) c. Provincia di Treviso (n.c.) -
TAR VENETO, Sez. III - 3 maggio 2011, n. 741
MERCI E SOSTANZE PERICOLOSE - Art. 168, c. 2 codice della strada - Prescrizioni
ADR - Contrasto - Esclusione. Il comma 2 dell’art. 168 cod. strada rinvia
specificamente agli allegati all’Accordo europeo relativo al trasporto
internazionale su strada di merci pericolose (ADR) per la disciplina della
circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose, nonché «per le
prescrizioni relative all’etichettaggio, all’imballaggio, al carico, allo
scarico ed allo stivaggio sui veicoli stradali». In tal modo, le prescrizioni
contenute negli allegati all’Accordo ADR vengono ad integrare - anche per quanto
attiene alla determinazione degli obblighi gravanti sui diversi soggetti
coinvolti nelle operazioni - la componente precettiva degli illeciti
amministrativi previsti dai commi 9, 9-bis e 9-ter dello stesso art. 168 cod.
strada, i quali sanzionano specificamente le violazioni del citato comma 2: il
che assicura la piena aderenza della disciplina interna all’atto internazionale
di cui si tratta. Pres. De Siervo, Est. Frigo - Giudizio promosso dal Giudice di
pace di Verona -
CORTE COSTITUZIONALE - 7 aprile 2011, n. 118
MERCI E SOSTANZE PERICOLOSE - Art. 167, c. 9 codice della strada - Proprietario
del veicolo e committente - Corresponsabilizzazione - Accordo ADR - Singoli
Stati - Possibilità di ampliare l’area degli obblighi degli “altri operatori”.
Il richiamo all’art. 167, comma 9, operato dal comma 10 dell’art. 168 cod.
strada, ha una valenza estensiva, e non già delimitativa dell’area della
responsabilità. Detta estensione non può reputarsi contrastante con l’Accordo
ADR, il cui art. 5 stabilisce espressamente che i trasporti da esso regolati
restano soggetti alle norme nazionali riguardanti, in via generale, la
circolazione stradale: norme che, per quanto qui rileva, prevedono, come
principio di massima, la corresponsabilizzazione del proprietario del veicolo e
del committente per le violazioni relative ai trasporti di cose, come emerge non
soltanto dall’art. 167, comma 9, ma anche dall’art. 10, comma 23, cod. strada,
con particolare riguardo ai trasporti eccezionali o in condizioni di
eccezionalità. Inoltre, l’allegato A all’Accordo, se da un lato contempla uno
specifico dovere di cooperazione del terzo nell’esecuzione del trasporto, il
quale deve segnalare per iscritto allo speditore che si tratta di merci
pericolose e mettere a sua disposizione tutte le informazioni e i documenti
necessari all’esecuzione dei suoi obblighi (punto 1.4.2.); dall’altro, fornisce
un’indicazione dichiaratamente non esaustiva degli obblighi degli altri
«operatori» (punto 1.4.3), consentendo, in tal modo, ai singoli Stati di
ampliarne l’area. Pres. De Siervo, Est. Frigo - Giudizio promosso dal Giudice di
pace di Verona -
CORTE COSTITUZIONALE - 7 aprile 2011, n. 118
MERCI E SOSTANZE PERICOLOSE - Art. 168, c. 2 c.d.s. - Committente -
Responsabilità - Natura - Applicabilità dei principi generali in materia di
sanzioni amministrative. La circostanza che la responsabilità prevista, a
carico del committente di trasporto su strada di merci pericolose, dall’art.
168, c. 2 del codice della strada non abbia carattere solidale, dimostra che la
responsabilità in questione resta regolata dai principi generali in materia di
sanzioni amministrative e, in particolare, da quello della responsabilità almeno
per colpa, sancito dall’art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche
al sistema penale); principi ai quali non consta che il legislatore abbia inteso
nella specie derogare. Pres. De Siervo, Est. Frigo - Giudizio promosso dal
Giudice di Pace di Verona -
CORTE COSTITUZIONALE - 7 aprile 2011, n. 118
INQUINAMENTO - RIFIUTI - Decreto Ronchi - Artt. 17 e 51 bis - Continuità
normativa con l’art. 32, c. 2 d.P.R. n. 915/1982. La normativa di cui al
d.lgs. n. 22/1997 ha reso strutturale e permanente la medesima condotta
incriminata dalla norma transitoria ex art. 32, secondo comma, del d.P.R. n.
915/1982, ampliandola e precisandola ulteriormente alla stregua del combinato
disposto degli artt. 17 e 51-bis del predetto “decreto Ronchi” (cfr. Cass. pen.,
Sez. III, n. 280/1999, cit.). D’altro lato, al pari dell’art. 17 del d.lgs. n.
22/1997, l’art. 32, secondo comma, cit. ha prescritto un obbligo personale di
fare, che si sostanzia in un comportamento attivo, tanto che la costante
giurisprudenza ha configurato la relativa fattispecie criminosa quale reato
permanente, in quanto l’attività illecita persiste con la ripetuta inerzia del
soggetto obbligato ad intervenire al fine di evitare l’effetto temuto (cfr., ex
multis, Cass. pen., Sez. III, 21 maggio 1996, n. 9332; id., 6 luglio 1994,
Cassaniti). Ne deriva che la pur riconosciuta diversità di regime giuridico e,
per conseguenza, la mancanza di continuità normativa tra gli artt. 2043, 2050 e
2058 c.c., da un lato, e l’art. 17 del cd. decreto Ronchi, dall’altro, non
impedisce di applicare il comando contenuto nel medesimo art. 17 a soggetti
estintisi prima del 1997 ad al successore universale di tali soggetti, in forza
del nesso di nesso di continuità normativa esistente tra gli artt. 17 e 51-bis
del d.lgs. n. 22 cit. e l’art. 32, secondo comma, del d.P.R. n. 915/1982. Pres.
Nicolosi, Est. De Berardinis - F. s.p.a. (avv.ti Carbone e Giampietro) c.
Provincia di Livorno (avv.ti Barbensi e Spizzamiglio) -
TAR TOSCANA, Sez. II - 1 aprile 2011, n. 573
INQUINAMENTO - Condotta omissiva
a carattere permanente - Art. 51 bis d.lgs. n. 22/97 - Applicabilità a qualsiasi
situazione di inquinamento in atto, a prescindere dal momento in cui è avvenuto
il fatto - Fondamento. L’inquinamento è situazione permanente, in quanto
perdura fino a che non ne siano rimosse le cause ed i parametri ambientali siano
riportati entro i limiti normativamente accettabili: ciò comporta che le
previsioni del d.lgs. n. 22/1997 vanno applicate a qualunque sito risulti
attualmente inquinato, a prescindere dal momento nel quale possa essere avvenuto
il fatto o i fatti generatori dell’attuale situazione patologica. Ne deriva
l’applicabilità dell’art. 51-bis del d.lgs. n. 22/97 a qualsiasi situazione di
inquinamento in atto al momento dell’entrata in vigore del predetto decreto
legislativo. La norma collega infatti la pena non al momento in cui viene
cagionato l’inquinamento o il relativo pericolo, ma alla mancata realizzazione,
da parte del responsabile, della bonifica, secondo la procedura di cui all’art.
17. Non si tratta, perciò, di dare alla norma portata retroattiva, ma di
applicare la legge ratione temporis, onde far cessare gli effetti (che solo la
bonifica può elidere) di una condotta omissiva a carattere permanente: la
sanzione, cioè, colpisce non l’inquinamento prodotto in epoca precedente, ma la
mancata eliminazione degli effetti che permangono nonostante il fluire del tempo
(C.d.S., Sez. VI, n. 5283/2007, cit.). In questo senso depone anche la
giurisprudenza della Cassazione penale, secondo cui l’art. 51-bis cit. si
configura quale reato omissivo di pericolo presunto, che si consuma ove il
soggetto non proceda ad adempiere l’obbligo di bonifica secondo le cadenze
procedimentalizzate dal precedente art. 17 (cfr. Cass. pen., Sez. III, 28 aprile
2000, n. 1783). Pres. Nicolosi, Est. De Berardinis - F. s.p.a. (avv.ti Carbone e
Giampietro) c. Provincia di Livorno (avv.ti Barbensi e Spizzamiglio) -
TAR TOSCANA, Sez. II - 1 aprile 2011, n. 573
INQUINAMENTO - Situazioni di inquinamento ingenerate anteriormente
all’entrata in vigore del decreto Ronchi - Causa di non punibilità ex art. 114,
c. 7 L. 388/2000 - Interpretazione - Conservazione dei valori giuridici.
L’art. 114, comma 7, della l. n. 388/2000, (a tenor del quale chiunque abbia
adottato le procedure ex art. 17 del d.lgs. n. 22/1997 e di cui al d.m. n.
471/1999, “non è punibile per i reati direttamente connessi all’inquinamento del
sito posti in essere anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo n. 22/1997”), avendo introdotto una causa di non punibilità penale
per le contaminazioni realizzate prima dell’entrata in vigore del “decreto
Ronchi”, conferma l’applicabilità di tale decreto legislativo a situazioni di
inquinamento ingenerate prima della sua entrata in vigore e tuttora in atto,
perché se l’applicabilità stessa fosse stata da escludere, non ci sarebbe stato
bisogno di introdurre la predetta causa di non punibilità e l’art. 114, comma 7,
cit., sarebbe stato del tutto superfluo. Ma ciò contrasta con il principio
generale di conservazione dei valori giuridici, quale canone ermeneutico che
impone la scelta dell’interpretazione di una norma più aderente ai precetti
costituzionali (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. III, 22 ottobre 2002, n.
14900; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 5 giugno 2006, n. 4239): scelta che, certo,
non sarebbe quella di privilegiare un significato della norma (qui, l’art. 17
del d.lgs. n. 22/1997), tale da rendere altra norma, ad essa posteriore, (l’art.
114, comma 7, cit.) del tutto inutile e priva di valore precettivo. Pres.
Nicolosi, Est. De Berardinis - F. s.p.a. (avv.ti Carbone e Giampietro) c.
Provincia di Livorno (avv.ti Barbensi e Spizzamiglio) -
TAR TOSCANA, Sez. II - 1 aprile 2011, n. 573
ASSOCIAZIONI E COMITATI -
Comitati costituiti in forma associativa temporanea - Legittimazione ad agire -
Limiti. Deve essere esclusa la legittimazione ad agire dei comitati
istituiti in forma associativa temporanea, con scopo specifico e limitato,
costituenti una mera proiezione degli interessi dei soggetti che ne fanno parte
e che quindi non sono portatori in modo continuativo di interessi diffusi
radicati nel territorio. Diversamente si consentirebbe una sorta di azione
popolare che non é ammessa dall’ordinamento (Cons. Stato, Sez.V, 23.4.07, n
.1830; Sez. VI, 11.7.08, n. 3507; TAR Toscana, Sez. I, 2.12.10, n. 6710; T.A.R.
Lazio Lt I, 8.7.09, n. 670; T.A.R. Puglia, Ba, Sez. III, 15.4.09, n. 866). Pres.
Nicolosi, Est. Correale -Comitato S. (avv. Carissimi) c. Provincia di Arezzo
(avv. Manneschi) -
TAR TOSCANA, Sez. II - 1 aprile 2011, n. 567
ASSOCIAZIONI E COMITATI - Associazioni ambientaliste - Art. 13 L. n. 349/1986 -
Potere di accertamento della legittimazione ad agire - Giudice - Valutazione
caso per caso - Condizioni. L'affidamento al Ministero dell'ambiente, ex
art. 13 l. 8 luglio 1986 n. 349, del potere di accertamento della legittimazione
ad agire delle associazioni ambientaliste e dei comitati non esclude la
possibilità per il giudice di valutare, caso per caso, la sussistenza della
legittimazione in capo ad una determinata associazione ad impugnare
provvedimenti lesivi di interessi ambientali; la verifica di tale capacità di
agire, anche in relazione all’art. 18 l.n. 349/86, è comunque assoggettata a
precise e circoscritte condizioni (Cons. Stato, Sez. IV, 2.10.06, n. 5760 e
19.2.10 n. 1001), diversamente configurandosi un’azione popolare non prevista
dall’ordinamento. Pres. Nicolosi, Est. Correale -Comitato S. (avv. Carissimi) c.
Provincia di Arezzo (avv. Manneschi) -
TAR TOSCANA, Sez. II - 1 aprile 2011, n. 567
ASSOCIAZIONI E COMITATI - Comitato - Rappresentatività rispetto all’interesse da
proteggere - Indici. L'interesse diffuso si trasforma in interesse
collettivo, e diventa, quindi, interesse legittimo tutelabile in giudizio, solo
nel momento in cui, indipendentemente dalla sussistenza della personalità
giuridica, l'ente dimostri la sua rappresentatività rispetto all'interesse che
intende proteggere. Rappresentatività che deve essere desunta da una serie di
indici elaborati dalla giurisprudenza: deve trattarsi di un ente il cui statuto
preveda come fine istituzionale la protezione di un determinato bene a fruizione
collettiva, cioè di un dato interesse diffuso o collettivo, l'ente medesimo deve
essere in grado, per la sua organizzazione e struttura, di realizzare
concretamente le proprie finalità ed essere dotato di stabilità, nel senso che
deve svolgere all'esterno la propria attività in via continuativa (Cons. Stato,
Sez. VI, 11.7.08, n. 3507); l'organismo collettivo deve essere portatore di un
interesse localizzato, nel senso che deve sussistere uno stabile collegamento
territoriale tra l'area di afferenza dell'attività dell'ente e la zona in cui è
situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso (“criterio della c.d.
vicinitas”). Pres. Nicolosi, Est. Correale -Comitato S. (avv. Carissimi) c.
Provincia di Arezzo (avv. Manneschi) -
TAR TOSCANA, Sez. II - 1 aprile 2011, n. 567
INQUINAMENTO - Siti di interesse nazionale - Bonifica - Provvedimento conclusivo
della conferenza di servizi - Adozione - Competenza dirigenziale - Art. 252
d.lgs. n. 152/2006. In tema di bonifica di siti di interesse nazionale, il
decreto di approvazione della Conferenza di servizi, costituisce espressione di
attività di gestione e non di indirizzo politico-amministrativo, risultando,
perciò, legittima la sua adozione da parte del dirigente del settore
interessato, e non da parte del Ministro. Ed invero, l'art. 252 del d.lgs. n.
152/2006, distinguendo tra atti ed attività di competenza del Ministro
dell'Ambiente ed atti e attività facenti capo al Ministero, colloca tra i primi
l'individuazione, ai fini della bonifica, dei siti di interesse nazionale (art.
252, comma 2, cit.), il che è del tutto logico, dovendo la suddetta
individuazione reputarsi atto attinente all'indirizzo politico-amministrativo in
materia di bonifica. Per contro, si deve reputare che l'impugnato decreto di
recepimento della Conferenza di Servizi costituisca un mero atto di gestione, di
competenza dirigenziale e non del Ministro, atteso che esso certamente non
concerne le scelte di fondo che la P.A. è chiamata a compiere nel settore in
esame (come ad es., la mappatura dei siti di interesse nazionale), avendo invece
ad oggetto la prescrizione di un singolo intervento di messa in sicurezza
d'emergenza e, poi, di bonifica (T.A.R. Toscana, sez. II, 6 luglio 2010, n.
2316; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 9 ottobre 2009, n. 1738). Pres.
Nicolosi, Est. Massari - T. s.p.a. (avv. Pegazzano Ferrando) c. Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Avv. Stato) e altri (n.c.)
-
TAR TOSCANA, Sez. II - 1 aprile 2011, n. 565
INQUINAMENTO - Bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale -
Proprietario - Mancata dimostrazione dell’imputabilità soggettiva della condotta
- Illegittimità dell’ordinane di bonifica - Principio “chi inquina paga”.
Non è legittimo l’ordine di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale
indiscriminatamente rivolto al proprietario del fondo in ragione della sua sola
qualità, ma in mancanza di adeguata dimostrazione da parte dell’Amministrazione
procedente, sulla base di un’istruttoria completa e di una esauriente
motivazione, dell’imputabilità soggettiva della condotta (cfr. Cons. Stato, Sez.
V, 19 marzo 2009, n. 1612; T.A.R. Toscana, sez. II 24 agosto 2009 n. 1398). La
pubblica amministrazione non può, pertanto, imporre ai privati che non abbiano
alcuna responsabilità diretta sull'origine del fenomeno contestato, ma che
vengano individuati solo quali proprietari del bene, lo svolgimento delle
attività di recupero e di risanamento. E ciò, del resto, in conformità al
principio "chi inquina paga", cui si ispira la normativa comunitaria (art. 174,
ex art. 130/R, trattato CE), la quale impone al soggetto che fa correre un
rischio di inquinamento di sostenere i costi della prevenzione o della
riparazione (T.A.R. Toscana, sez. II, 3 marzo 2010, n. 594). Ai fini della
responsabilità in questione è perciò necessario che sussista e sia provato,
attraverso l’esperimento di un’adeguata istruttoria, il rapporto di causalità
tra l'azione o l'omissione dell'autore dell'inquinamento e il superamento - o
pericolo concreto ed attuale di superamento - dei limiti di contaminazione,
senza che possa venire in rilievo una sorta di responsabilità oggettiva facente
capo al proprietario o al possessore dell’immobile meramente in ragione di tale
qualità. Pres. Nicolosi, Est. Massari - T. s.p.a. (avv. Pegazzano Ferrando) c.
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Avv. Stato) e
altri (n.c.) -
TAR TOSCANA, Sez. II - 1 aprile 2011, n. 565
ASSOCIAZIONI E COMITATI - DIRITTO DEI CONSUMATORI - Associazioni di consumatori
ed utenti inserite nell’elenco di cui all’ art. 137 del codice del consumo -
Legittimazione ad agire in giudizio - Indicazioni statutarie - Onere di
produzione dello statuto. La legittimazione riconosciuta dal codice del
consumo alle associazioni di consumatori ed utenti inserite nell’elenco di cui
all’art.137, in correlazione ai diritti di cui all’art.2 del codice medesimo,
per quanto ampia, non può estendersi a qualsiasi attività di tipo pubblicistico
che si rifletta economicamente sui cittadini, e va comunque indagata sulla base
delle indicazioni statutarie, per cui, in presenza di eccezione di controparte,
è onere dell’Associazione (o relativa articolazione territoriale) produrre copia
dell'atto costitutivo ovvero dello statuto, al fine di comprovare sia la
soggettività giuridica e quindi la capacità processuale del Presidente
dell’articolazione regionale che ha sottoscritto il ricorso e conferito il
relativo mandato, sia l'interesse specifico della ricorrente in funzione della
posizione di rappresentatività degli utenti, aspetto che si può desumere solo
dalla verifica dalle finalità statutarie. Pres. Ferlisi, Est. Boscarino - Unione
Nazionale Consumatori Comitato Comunale di Messina (avv. Intilisano) c. Comune
di Santa Domenica Vittoria (avv. Vecchio) -
TAR SICILIA, Catania, Sez. III, 28 marzo 2011, n. 737
ASSOCIAZIONI E COMITATI - DIRITTO DEI CONSUMATORI - Associazioni di consumatori
e utenti - Accesso ai documenti amministrativi - Deroga ai principi di cui
all’art. 22 della L. n. 241/1990 - Inconfigurabilità. Le associazioni
esponenziali dei diritti ed interessi dei consumatori e utenti non hanno un
diritto ad un controllo generalizzato sull’operato delle pubbliche
amministrazioni, e ciò in quanto il loro particolare status non autorizza alcuna
deroga ai principi in materia di accesso ai documenti amministrativi scolpiti
negli artt. 22 ss. della legge n. 241 del 1990, segnatamente a quello che
impedisce di configurare l’accesso come un’azione popolare; ne deriva che ,
anche quando esercitato da un ente esponenziale di interessi diffusi
particolarmente qualificato in quanto iscritto nel registro di cui all’art. 137
del Codice del consumo, l’accesso non può prescindere dall’accertamento di un
interesse differenziato e qualificato nonché connotato da attualità e
concretezza (TAR Lazio, sez. II ter, n. 32099/2010). Pres. Ferlisi, Est.
Boscarino - Unione Nazionale Consumatori Comitato Comunale di Messina (avv.
Intilisano) c. Comune di Santa Domenica Vittoria (avv. Vecchio) -
TAR SICILIA, Catania, Sez. III, 28 marzo 2011, n. 737
ASSOCIAZIONI E COMITATI - Sezioni
locali delle associazioni di tutela ambientale - Legittimazione a ricorrere -
Sussistenza - Ragioni. L’orientamento secondo cui va riconosciuta la
legittimazione alle sezioni locali delle associazioni di tutela ambientale(cfr.
T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III 19.04.2004 n. 1860; C.d.S., Sez. VI, 17.3.2000, n.
1414; T.A.R. Veneto, Sez. III, 1.3.2003, n. 1629; T.A.R. Marche, 30.8.2001, n.
987). - che si contrappone all’orientamento che riconosce la legittimazione solo
con riferimento alle strutture di livello nazionale (T.A.R. Sicilia Palermo,
Sez. I., 19.10.2009 n. 1633C.d.S., Sez. IV, 10.10.2007, n. 5453; C.d.S., Sez. IV
14.04.2006 n. 2151; C.d.S., Sez. V, 17.07.2004, n. 5136).- , appare più
rispettoso della lettera e della ratio delle disposizioni degli artt. 13 e 18 L.
349/86, che si limitano ad attribuire alle associazioni ambientalistiche
riconosciute in via generale la legittimazione processuale, senza porre
distinzioni fra livello nazionale ed articolazioni locali dell'associazione, che
deve pertanto ritenersi facultata a regolamentare in concreto la propria
capacità di stare in giudizio. Tale orientamento appare anche più in linea con
il principio secondo cui non è precluso al giudice, al di là del requisito
formale del riconoscimento ministeriale, il potere di accertare caso per caso la
sussistenza della legittimazione della singola associazione, in quanto
rappresentativa di interessi diffusi sul territorio di riferimento (C.d.S., Sez.
IV, 16.02.2010, n. 885; T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 03.03.2010, n. 591; Tar
Puglia, Lecce, Sez. I, n. 338 del 2009; C.d.S., Sez. VI, 7.2.1996, n. 182;
T.A.R. Lombardia, Brescia, 19.9.2000, n. 696), nonché con il principio
comunitario di “ampio accesso alla giustizia” in materia di ambiente (Corte
Giustizia CE, Sez. II, 15/10/2009, n. 263 nel procedimento C-263/08; cfr. anche
Corte Giustizia CE, Sez. IV 17/06/2010 n. 105 nei procedimenti riuniti C-105/09
e C-110/09), per come introdotto dalla Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998
(ratificata dall’Italia con legge 16 marzo 2001, n. 108 ed approvata a nome
della Comunità Europea con decisione del Consiglio 17 febbraio 2005,
2005/370/CE) e dalla direttiva 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del
pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e
modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla
partecipazione del pubblico ed all’accesso alla giustizia. Pres. D’Agostino,
Est. Tomaiuoli - Legambiente - Comitato Regionale Siciliano Onlus e altri
(avv.ti Bonanno e Giudice) c. Presidenza Regione Siciliana e altri (Avv. Stato),
Federazione Siciliana della Caccia (avv.ti Lino, Gazzè e Mistretta) -
TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 23 marzo 2011, n. 546
INQUINAMENTO - Bonifica - Proprietario del sito inquinato - Diversità rispetto
al responsabile dell’inquinamento - Coinvolgimento nella procedura di bonifica -
Artt. 242, 244, 245, 250 e 253 d.lgs. n. 152/2006. Alla luce degli artt.
242, 244, 245, 250 e 253 del d.lgs. n. 152/2006, appare evidente che, nel
sistema sanzionatorio ambientale, il proprietario del sito inquinato è senza
dubbio soggetto diverso dal responsabile dell’inquinamento (pur potendo,
ovviamente, i due soggetti coincidere); su quest’ultimo gravano, oltre altri
tipi di responsabilità da illecito, tutti gli obblighi di intervento, di
bonifica e lato sensu ripristinatori, previsti dal Codice dell’ambiente (in
particolare, dagli artt. 242 ss.). Tuttavia, il proprietario dell’immobile, pur
incolpevole, non è immune da ogni coinvolgimento nella procedura relativa ai
siti contaminati e dalle conseguenze della constatata contaminazione. Ed
infatti, in primo luogo, il proprietario è comunque tenuto ad attuare le misure
di prevenzione di cui all’art. 242 (art. 245); in secondo luogo, il
proprietario, ancorchè non responsabile, può sempre attivare volontariamente gli
interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale (art.
245); infine, il proprietario è il soggetto sul quale l’ordinamento, in ultima
istanza, fa gravare - in mancanza di individuazione del responsabile o in caso
di sua infruttuosa escussione - le conseguenze dell’inquinamento e dei
successivi interventi (art. 253). In sostanza, se gli obblighi di bonifica,
ripristino ambientale e quant’altro occorrente a seguito della constata
contaminazione, ovvero gli obblighi di riparazione per equivalente gravano sul
responsabile dell’inquinamento, è altrettanto vero che, in subordine, qualora il
responsabile non venga individuato, ovvero risulti che non sia in grado di far
fronte alle proprie obbligazioni risarcitorie, le obbligazioni risarcitorie per
equivalente sono dall’ordinamento posti a carico del proprietario, ancorchè
“incolpevole dell’inquinamento”, attesa proprio la natura di onere reale degli
interventi effettuati (art. 253). Pres. Giovannini, Est. Forlenza - S. s.p.a.
(avv.ti Lo Pinto, Cintioli e Rotelli) c. Ministero dell'Ambiente e Tutela del
Territorio e del Mare (Avv. Stato), Regione Abruzzo e altri (n.c.) -
TAR LAZIO, Roma, Sez. I - 14 marzo 2011, n. 2263
INQUINAMENTO - Bonifica - Principio “chi inquina paga” - Mancata individuazione
del responsabile - Costo degli interventi - Proprietario dell’area. Il
d.lgs. n. 152/2006, per un verso, attua il principio “chi inquina paga”,
introdotto dall’art. 174, comma 2, del Trattato UE (secondo il quale “ la
politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di
tutela, tenendo conto delle diversità delle situazioni nelle varie regioni della
Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione
preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei
danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga",
individuando nel responsabile dell’inquinamento il soggetto responsabile per le
obbligazioni ripristinatorie e risarcitorie; per altro verso, non prevede che -
in assenza di individuazione del responsabile ovvero di impossibilità di questi
a far fronte alle proprie obbligazioni - il costo degli interventi gravi sulla
collettività (per il tramite di uno degli enti esponenziali di questa), ma pone
tali costi a carico della proprietà. D’altra parte, la ratio sottesa al
principio comunitario “chi inquina paga”, è quella di escludere che i costi
derivanti dal ripristino di siti colpiti da inquinamento venga sopportato dalla
collettività. Pres. Giovannini, Est. Forlenza - S. s.p.a. (avv.ti Lo Pinto,
Cintioli e Rotelli) c. Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del
Mare (Avv. Stato), Regione Abruzzo e altri (n.c.) -
TAR LAZIO, Roma, Sez. I - 14 marzo 2011, n. 2263
INQUINAMENTO - Bonifica - Interventi - Proprietario - Attribuzione provvisoria
delle obbligazioni ripristinatorie - Legittimità - Rivalsa nei confronti del
responsabile - Obbligo. Se il proprietario è in definitiva il soggetto al
quale, pur senza sua responsabilità, vengono poste a carico le obbligazioni
risarcitorie conseguenti all’inquinamento (e ciò proprio e solo perché
proprietario), ben può lo stesso proprietario essere reso destinatario di un
obbligo di attuare i necessari interventi, salva successiva rivalsa nei
confronti del responsabile, che l’amministrazione ha l’obbligo di individuare.
La titolarità ultima delle obbligazioni risarcitorie rende cioè possibile anche
la attribuzione (provvisoria) delle obbligazioni ripristinatorie. (contra: Cons.
Stato, sez. V, 16 giugno 2009 n. 3885; TAR Piemonte, sez. I, 24 novembre 2010 n.
1575; TAR Toscana, sez. II, 19 maggio 2010, n. 1524) Pres. Giovannini, Est.
Forlenza - S. s.p.a. (avv.ti Lo Pinto, Cintioli e Rotelli) c. Ministero
dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Stato), Regione Abruzzo e
altri (n.c.) -
TAR LAZIO, Roma, Sez. I - 14 marzo 2011, n. 2263
INQUINAMENTO - Bonifica - Interventi - Proprietario - Diritto di rivalsa nei
confronti del responsabile - Obbligo di individuazione a carico della P.A.
Responsabilità nei confronti del proprietario. L’attribuzione al
proprietario di interventi sui siti contaminati non comporta alcuna
affermazione, nemmeno implicita, di una sua responsabilità per l’inquinamento;
resta fermo il diritto di rivalsa del proprietario nei confronti del
responsabile, che l’amministrazione ha obbligo di individuare, con la
conseguenza, in particolare, che, laddove l’amministrazione abbia posto gli
interventi a carico del proprietario non responsabile e non provveda
all’accertamento di questi, essa potrebbe non essere (in astratto) immune da
responsabilità nei confronti del proprietario da essa stessa gravato, in via
provvisoria, di obbligazioni ripristinatorie. Pres. Giovannini, Est. Forlenza -
S. s.p.a. (avv.ti Lo Pinto, Cintioli e Rotelli) c. Ministero dell'Ambiente e
Tutela del Territorio e del Mare (Avv. Stato), Regione Abruzzo e altri (n.c.) -
TAR LAZIO, Roma, Sez. I - 14 marzo 2011, n. 2263
INFORMAZIONE AMBIENTALE -
Legittimazione al’accesso - Ampiezza. Il concetto di legittimazione riguardo
all'accesso all'informazione ambientale assume, per espressa previsione
normativa e per costante applicazione giurisprudenziale, una valenza decisamente
più lata rispetto alla legittimazione prevista per il diritto di accesso tout
court. Pres. Filippi, Est. Quiligotti - Codacons e altro (avv.ti Giuliano e
Agliocchi) c. Regione Lazio (avv. Regione Lazio), Provincia di Roma (avv. De
Maio) e altro (n.c.) -
TAR LAZIO, Roma, Sez. II ter - 14 marzo 2011, n. 2260
ASSOCIAZIONI E COMITATI - Associazioni ambientaliste - Legittimazione ad
impugnare atti incidenti sull’ambiente - Iscrizione nell’elenco ministeriale ex
art. 13 L. n. 349/86 - Legittimazione riconosciuta caso per caso - Criterio
aggiuntivo. Il criterio che attribuisce la legittimazione a impugnare atti
amministrativi incidenti sull’ambiente agli enti a carattere nazionale iscritti
nell’apposito elenco tenuto dal Ministero dell’ambiente, ai sensi dell'art. 13
della l. 8 luglio 1986 n°349 non è sostitutivo, ma aggiuntivo rispetto al
criterio secondo cui la legittimazione può essere riconosciuta, caso per caso,
“ad associazioni locali, indipendentemente dalla loro natura giuridica”, le
quali “perseguano statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela
ambientale ed abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità in
un'area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a
fruizione collettiva che si assume leso” ( C.d.S. sez. IV 8 novembre 2010
n°7907; C.d.S. sez. VI 13 settembre 2010 n°6554) Pres. Petruzzelli, Est. Gambato
Spisani - S.S. e altri (avv. Granara) c.Regione Lomabardia (avv. Fidani) ,
Comune di Cremona (avv.ti Boccalini e Ghilardi) e Provincia di Cremona (avv.
Rizzo) -
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 11 marzo 2011, n. 398
ASSOCIAZIONI E COMITATI - Realtà rappresentative di cittadini associati -
Legittimazione - Principio di sussidiarietà orizzontale. Il principio di
sussidiarietà orizzontale, vigente a livello di Unione europea e comunque
introdotto nel nostro ordinamento in modo esplicito dalla riforma del titolo V
parte II della Costituzione, conduce nel dubbio ad affermare, e non a negare, la
legittimazione ad impugnare un provvedimento amministrativo da parte di una
realtà rappresentativa di cittadini associati, in quanto si tratta di realtà che
i pubblici poteri debbono promuovere, non ostacolare (TAR Puglia Lecce 5 aprile
2005 n°1847 e Liguria 11 maggio 2004 n°747 e 18 marzo 2004 n°267) Pres.
Petruzzelli, Est. Gambato Spisani - S.S. e altri (avv. Granara) c.Regione
Lomabardia (avv. Fidani) , Comune di Cremona (avv.ti Boccalini e Ghilardi) e
Provincia di Cremona (avv. Rizzo) -
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 11 marzo 2011, n. 398
TUTELA DELL’AMBIENTE - Impianti idonei ad incidere sulla salute degli abitanti -
Legittimazione a ricorrere - residenza - Sufficienza - Prova dell’effettività
del danno subendo - Necessità - Esclusione. Ove si tratti della
realizzazione di un impianto astrattamente idoneo a incidere sulla salute degli
abitanti di una porzione ampia di territorio, dedurre la semplice residenza sul
posto è sufficiente a radicare la legittimazione, senza che ai ricorrenti si
debba addossare “il gravoso onere della la prova dell'effettività del danno
subendo, prova che, non potendo prescindere dall'effettiva realizzazione
dell'impianto, finirebbe per svuotare di significato il principio costituzionale
del diritto di difesa predicato dall'articolo 24 della Costituzione, rendendolo
possibile solo allorquando il diritto alla salute ovvero all'ambiente salubre
fossero già definitivamente ed irrimediabilmente compromessi o esposti a
pericolo (C.d.S. sez. V 18 agosto 2010 n° 5819). Pres. Petruzzelli, Est. Gambato
Spisani - S.S. e altri (avv. Granara) c.Regione Lomabardia (avv. Fidani) ,
Comune di remona (avv.ti Boccalini e Ghilardi) e Provincia di Cremona (avv.
Rizzo) -
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 11 marzo 2011, n. 398
TUTELA DELL'AMBIENTE - Principio
di precauzione - Adozione di misure preventive - Limite. Le misure
preventive adottate in base al principio di precauzione, comprensive
all’evidenza della proibizione preventiva di una certa attività, non si possono
fondare sull’apprezzamento di un rischio puramente ipotetico, fondato su mere
supposizioni allo stato non ancora verificate in termini scientifici. (Corte CE
9 settembre 2003 C-236/01 Monsanto, Corte CE 5 febbraio 2004 C- 24/00
Commissione vs. Repubblica Francese; TAR Lombardia Brescia 11 aprile 2005 n°304,
TAR Campania Napoli 27 febbraio 2007 n°1231, TAR Veneto 24 febbraio 2004 n°396 e
da ultimo C.d.S. sez. VI 19 gennaio 2010 n°183) Pres. Petruzzelli, Est. Gambato
Spisani - S.S. e altri (avv. Granara) c.Regione Lomabardia (avv. Fidani) ,
Comune di cremona (avv.ti Boccalini e Ghilardi) e Provincia di Cremona (avv.
Rizzo) -
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 11 marzo 2011, n. 398
INQUINAMENTO - VIA - AIA - Rilascio per ciascun singolo impianto - Concetto di
impianto - Aspetti oggettivi- Autonomia tecnica - Artt. 1 e 2 d.lgs. n. 59/2005
- D.Lgs. n. 128/2010. Ai sensi dell’art. 1 comma 2 del d. lgs. 18 febbraio
2005 n°59, abrogato dal d.lgs. 29 giugno 2010 n°128, che peraltro contiene norme
di identico contenuto, l’AIA è rilasciata per gli “impianti di cui all’allegato
I”; cosa sia un “impianto” è spiegato dal successivo art. 2 comma 1 lettera c),
che lo definisce come “l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più
attività elencate nell'allegato I e qualsiasi altra attività accessoria, che
siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possano
influire sulle emissioni e sull'inquinamento”. Il principio, logico prima che
giuridico, è quindi che per ogni “impianto” serva una distinta AIA, e che il
concetto di impianto sia essenzialmente oggettivo e tecnico, non dipendente
dalla volontà di chi lo gestisce, il quale potrebbe, per le più varie ragioni,
denominare unico impianto un complesso in realtà costituito da impianti diversi,
o voler separare attraverso distinte denominazioni una realtà tecnica unitaria.
Il singolo impianto è, più precisamente, individuato dalla sua autonomia
tecnica, ovvero dalla sua possibilità di funzionare ed essere utilizzato in via
autonoma, a prescindere dal vincolo teleologico con impianti in qualche modo
complementari (TAR Emilia Romagna Bologna sez. I 26 novembre 2007 n°3365; C.d.S.
sez. IV 11 maggio 2010 n°2825 e sez. VI 22 novembre 2006 n°6831, con riguardo ad
un metanodotto terrestre connesso ad un impianto marino di rigassificazione, ma
capace di trasportare gas proveniente anche da altre fonti, e C.d.S. sez. VI 16
marzo 2005 n°1102, relativa alle dighe foranee e alle dighe mobili che nel loro
insieme costituiscono il cd. progetto MOSE di difesa della laguna veneta dalle
alte maree, ma possono funzionare le une indipendentemente dalle altre). Pres.
Petruzzelli, Est. Gambato Spisani - S.S. e altri (avv. Granara) c.Regione
Lomabardia (avv. Fidani) , Comune di cremona (avv.ti Boccalini e Ghilardi) e
Provincia di Cremona (avv. Rizzo) -
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 11 marzo 2011, n. 398
TUTELA DELL’AMBIENTE - Convenzione di Aarhus - Partecipazione del pubblico ai processi decisionali - Accesso alla giustizia in materia di ambiente - Tutela giurisdizionale - Effetto diretto - Giurisprudenza - Giudice nazionale - Compiti - Art. 9, n.3, Decisione 2005/370/CE. La convenzione di Aahrus è stata sottoscritta dalla Comunità e poi approvata con la decisione del Consiglio 17 febbraio 2005, 2005/370/CE. Pur non avendo efficacia diretta nel diritto dell’Unione, le sue disposizioni formano ormai parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione (CGE sentenze 10/01/2006, causa C-344/04, IATA e ELFAA, e 30/05/2006, causa C-459/03, Commissione/Irlanda). Nell’ambito di tale ordinamento giuridico la Corte è perciò competente a statuire in via pregiudiziale in merito all’interpretazione dell’accordo suddetto (C.G.E., sentenze 30/04/1974, causa 181/73, Haegeman, e 30/09/1987, causa 12/86, Demirel). Pertanto, il giudice nazionale è tenuto ad interpretare, nei limiti del possibile, le norme processuali concernenti le condizioni che devono essere soddisfatte per proporre un ricorso amministrativo o giurisdizionale in conformità sia degli scopi dell’art. 9, n. 3, della suddetta convenzione sia dell’obiettivo di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione, al fine di permettere ad un’organizzazione per la tutela dell’ambiente, di contestare in giudizio una decisione adottata a seguito di un procedimento amministrativo eventualmente contrario al diritto ambientale dell’Unione. (domanda di pronuncia pregiudiziale) Pres. Skouris, Rel. Bonichot, ric. Lesoochranárske zoskupenie VLK c. Ministero dell’Ambiente della Repubblica slovacca. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Grande Sezione, 08/03/2011, Sentenza C-240/09
INQUINAMENTO - Interventi di bonifica - Completamento - Certificazione
rilasciata dalla provincia competente - Titolo per lo svincolo della garanzie
finanziarie - Possibilità di rilascio di certificazione parziale - esclusione -
Normativa di riferimento - Art. 17 d.lgs. n. 22/97 - Art. 12 D.M. n. 471/1999 -
Art. 248, c. 2 d.lgs. n. 152/2006. L’art. 17, comma 8, del d.lgs. n. 22/97
prevedeva che il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al
precedente comma 2, lett. c) - cioè dei progetti di bonifica delle aree
inquinate - venisse attestato da apposita certificazione rilasciata dalla
Provincia competente per territorio. In attuazione di detta norma, l’art. 12 del
d.m. n. 471/1999 ha stabilito, al comma 2, che il completamento degli interventi
di bonifica e ripristino ambientale e la conformità degli stessi al progetto
approvato fossero accertati dalla Provincia mediante apposita certificazione,
predisposta in conformità ai criteri ed ai contenuti indicati nell’All. 5: la
predetta certificazione costituiva, in base al successivo comma 3, titolo per lo
svincolo della garanzie finanziarie da prestare, ai sensi dell’art. 10, comma 9,
del d.m. n. 471 stesso, una volta approvato il progetto definitivo di bonifica,
per la corretta esecuzione ed il completamento dell’intervento. L’art. 248,
comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 prevede ora che il completamento degli
interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza
operativa, nonché la conformità di essi al progetto approvato sia accertata
dalla Provincia tramite apposita certificazione, sulla base della relazione
tecnica predisposta dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente
territorialmente competente. Anche in questo caso, la certificazione costituisce
titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie. Orbene, dal quadro normativo
così riprodotto emerge come la certificazione in esame sia rilasciata una volta
concluso l’intervento di bonifica, non essendo previsto da nessuna delle norme
riportate più sopra il rilascio di una certificazione parziale. Pres. Nicolosi,
Est. De Berardinis - T. s.p.a. (avv.ti Vecchio, Breida e Ceccuzzi) c. Provincia
di Grosseto (avv. Canuti, Sechi e Sorrenti), Comune di Grosseto (avv. Cruciani)
e altro (n.c.) -
TAR TOSCANA, Sez. II - 1 marzo 2011, n. 385
TUTELA DELL’AMBIENTE - Reati ambientali - Impianto di trattamento e smaltimento di rifiuti solidi urbani - Legale rappresentante di una società - Responsabilità personale e responsabilità concorrente. In tema di reati ambientali, il legale rappresentante di una società esercente un impianto di trattamento e smaltimento di rifiuti solidi urbani è tenuto, quale destinatario degli obblighi previsti dalle norme di settore, ad osservare le disposizioni legislative, regolamentari e provvedimentali in materia di tutela dell'ambientale, nonché a richiedere tutte le prescritte autorizzazioni (Cass., sez. III, 8.5.2009, n. 19332, Soria; Cass. 3.3.2009, n. 9497, Martinengo). Tale soggetto, inoltre, non può essere esonerato dalla responsabilità personale a causa dell'eventuale responsabilità concorrente di colui che in concreto gestisce l'impianto, tenuto conto che il legale rappresentante dell'ente imprenditore risponde pur sempre a titolo di colpa per inosservanza del dovere di adottare tutte le misure tecniche ed organizzative di prevenzione del danno da inquinamento (Cass., sez. III, 10.5.2005, n. 20512). (conferma sentenza n. 144/2009 CORTE APPELLO di POTENZA, del 22/10/2009) Pres. Ferrua, Est. Fiale, Ric. Copeti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/02/2011 (Ud. 17/11/2010), Sentenza n. 7214
TUTELA DELL’AMBIENTE - Obbligo per il datore di lavoro di vigilanza e controllo - Esonero da responsabilità del delegante - Presupposti e limiti. Anche in tema di tutela dell’ambiente, gli obblighi gravanti su un soggetto che svolga attività imprenditoriale possono essere delegati, con conseguente sostituzione e subentro del delegato nella posizione di garanzia, ma il relativo atto di delega deve essere espresso, inequivoco e certo, dovendo inoltre investire persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, che abbia accettato lo specifico incarico, fermo restando l'obbligo per il datore di lavoro di vigilare e controllare che il delegato usi, poi, concretamente la delega, secondo quanto la legge prescrive (Cass. Sez, 4, 25.8.200 n.9343, Archetti; conf. cass. pen. sez.4, 1.4.2004, Rossetto). La delega quindi è in linea generale ed astratta consentita, ma per essere rilevante ai fini dell'esonero da responsabilità del delegante, deve, avere i seguenti requisiti: a) essere puntuale ed espressa, senza che siano trattenuti in capo al delegante poteri residuali di tipo discrezionale; b) il soggetto delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per Io svolgimento del compito affidatogli; c) il trasferimento delle funzioni deve essere giustificato in base alle esigenze organizzative dell'impresa; d) unitamente alle funzioni debbono essere trasferiti i correlativi poteri decisionali e di spesa; e) l'esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo. (In particolare in tema di normativa antinfortunistica, Cass..sez.3 n.26122 del 12.4.2005 - Capone). (conferma sentenza del 14.10.2009 del Tribunale di Savona) Pres. De Maio, Est. Amoresano, Ric. Trinca. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 23/02/2011 (Ud. 19/01/2011), Sentenza n. 6872
INQUINAMENTO ATMOSFERICO -
Emissioni in atmosfera - Rilevanza penale ex art. 674 c.p. - Criteri
interpretativi. In tema di emissioni in atmosfera, la seconda parte
dell’art. 674 c.p. prevede la rilevanza penale delle emissioni di gas vapori o
fumi "nei casi non consentiti dalla legge". Tale precisazione, da ricondursi al
proposito del legislatore di operare un bilanciamento di opposti interessi,
consente l'esercizio di attività socialmente utili nel rispetto dei limiti di
legge al superamento dei quali acquista prevalenza l'esigenza di tutela
dell'incolumità pubblica. La configurabilità della contravvenzione é da
escludersi quando le emissioni di gas, vapori e fumi atti a molestare le persone
provengano da un'attività regolarmente autorizzata e siano inferiori ai limiti
previsti per l'inquinamento atmosferico, sul presupposto che la clausola
normativa "nei casi non consentiti dalla legge" costituisca una precisa
indicazione della necessità che, per essere penalmente rilevanti, le emissioni
devono violare le norme di settore che disciplinano l'inquinamento atmosferico,
cosicché il rispetto di queste norme integra una presunzione di liceità penale.
Nel caso in cui le emissioni, pur rispettando le norme speciali di settore,
arrechino concreto disturbo ai proprietari dei fondi vicini, superando la
normale tollerabilità, si configurerà invece l'illecito civile di cui
all'articolo 844 cod. civ., la cui valutazione deve essere operata contemperando
le ragioni della proprietà con le esigenze della produzione. In ogni caso, se
l'emissione, ancorché autorizzata, non è una conseguenza naturale delle attività
ma dipende da deficienze dell'impianto o da negligenze del gestore, é
sufficiente la semplice idoneità a creare molestia alle persone perché si
configuri l’ipotesi di reato di cui all’art. 674 c.p.. Pres. TERESI – Est.
RAMACCI – P.G. IZZO – Ric. DI. CA. GA., PE. IR. -
CORTE DI CASSAZIONE, Sezione III penale, 21 febbraio 2011, n. 6265
AMBIENTE - Comuni - Tutela generica dell’ambiente e della salute - Competenza - Insussistenza. I Comuni sono enti pubblici forniti di competenze specificamente assegnate per legge: tra queste non figura la generica tutela dell’ambiente e della salute (così Consiglio di Stato VI n° 4333 del 2008). Pres. Di Nunzio , Est. Morgantini- Comune di Chiarano (avv. Pellegrini) c. Regione Veneto (avv.ti Ligabue e Zanon) e altri (n.c.) - TAR VENETO, Sez. III - 16 febbraio 2011, n. 265
INQUINAMENTO - Bonifica di siti contaminati - Siti di interesse nazionale -
Competenze del Ministro e competenze dirigenziali - Art. 252 d.lgs. n. 152/2006.
L’art. 252 del d.lgs. n. 152/2006, distinguendo tra atti ed attività di
competenza del Ministro dell’Ambiente ed atti e attività facenti capo al
Ministero, fa rientrare tra i primi l’individuazione, ai fini della bonifica,
dei siti di interesse nazionale (trattandosi di atto attinente all’indirizzo
politico-amministrativo in materia di bonifica), mentre il decreto di
recepimento della Conferenza di Servizi costituisce un mero atto di gestione, di
competenza dirigenziale (T.A.R. Toscana, sez. II, 19 maggio 2010, n. 1525).
Pres. Nicolosi, Est. Massari - Consorzio z. e altri (avv.ti Andreani, Del
Carratore e Tassinari) c. Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del
mare (Avv. Stato) e altri (n.c.) -
TAR TOSCANA, Sez. II - 4 febbraio 2011, n. 225
INQUINAMENTO - Bonifica di siti contaminati - Siti di interesse nazionale -
Procedura - Ministero delle attività produttive - Art. 252 d.lgs. n. 152/2006 -
Concerto - Necessità - Esclusione. In tema di procedura di bonifica dei siti
di interesse nazionale, l’art. 252, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006 si limita ad
affermare che il Ministero delle attività produttive deve essere “sentito”, con
ciò escludendosi il ben più penetrante potere connesso all’esercizio del
“concerto” che presuppone una manifestazione di volontà equiordinata a quello
dell’organo procedente. Pres. Nicolosi, Est. Massari - Consorzio z. e altri
(avv.ti Andreani, Del Carratore e Tassinari) c. Ministero dell'ambiente e tutela
del territorio e del mare (Avv. Stato) e altri (n.c.) -
TAR TOSCANA, Sez. II - 4/2/2011, n. 225
INQUINAMENTO - Obbligo di bonifica o messa in sicurezza - Destinatario -
Responsabile dell’inquinamento - Artt. 240 e ss. d.lgs. n. 152/2006 - Principio
“chi inquina paga”. Tanto la disciplina di cui al d.lgs. n. 22/1997 (in
particolare, l’art. 17, comma 2), quanto quella introdotta dal d.lgs. n.
152/2006 (ed in particolare, gli artt. 240 e segg.), si ispirano al principio
secondo cui l’obbligo di adottare le misure, sia urgenti che definitive, idonee
a fronteggiare la situazione di inquinamento, è a carico unicamente di colui che
di tale situazione sia responsabile, per avervi dato causa a titolo di dolo o
colpa: l’obbligo di bonifica o di messa in sicurezza non può essere invece
addossato al proprietario incolpevole, ove manchi ogni sua responsabilità (cfr.,
nello stesso senso, T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 26 luglio 2007, n. 1254).
L’Amministrazione non può, cioè, imporre ai soggetti che non abbiano alcuna
responsabilità diretta sull’origine del fenomeno contestato, ma che vengano
individuati solo quali proprietari del bene, lo svolgimento delle attività di
recupero e di risanamento (così, nel vigore della precedente disciplina, T.A.R.
Veneto, Sez. II, 2 febbraio 2002, n. 320). L’enunciato è, peraltro, conforme al
principio “chi inquina, paga”, cui si ispira la normativa comunitaria (cfr. art.
174, ex art. 130/R, del Trattato CE), la quale impone al soggetto che fa correre
un rischio di inquinamento di sostenere i costi della prevenzione o della
riparazione. Pres. Nicolosi, Est. Massari - Consorzio z. e altri (avv.ti
Andreani, Del Carratore e Tassinari) c. Ministero dell'ambiente e tutela del
territorio e del mare (Avv. Stato) e altri (n.c.) -
TAR TOSCANA, Sez. II - 04/02/2011, n. 225
INQUINAMENTO - Mancata esecuzione degli interventi ambientali da parte del
responsabile dell’inquinamento - Esecuzione da parte della P.A. - Artt. 244, 250
e 253 d.lgs. n. 152/2006. A chiusura del sistema, il Codice dell’ambiente
(artt. 244, 250 e 253) prevede che, nell’ipotesi di mancata esecuzione degli
interventi ambientali da parte del responsabile dell’inquinamento, ovvero di
impossibile individuazione dello stesso - e sempreché non provvedano né il
proprietario del sito, né altri soggetti interessati - le opere di recupero
ambientale sono eseguite dalla P.A. competente, che potrà rivalersi sul soggetto
responsabile nei limiti del valore dell’area bonificata, anche esercitando, ove
la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetto dei
medesimi interventi (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 10 luglio 2007, n. 5355;
T.A.R. Toscana, Sez. II, 17 settembre 2009, n. 1448). Pres. Nicolosi, Est.
Massari - Consorzio z. e altri (avv.ti Andreani, Del Carratore e Tassinari) c.
Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare (Avv. Stato) e altri
(n.c.) -
TAR TOSCANA, Sez. II - 4 febbraio 2011, n. 225
INQUINAMENTO - Bonifica - Sistemi di contenimento - Barriera fisica - Analisi
comparativa tra le diverse alternative - Necessità. In tema di barriera
fisica , la P.A. è tenuta a valutare ed accertare non solo l’inefficacia di
misure meno invasive, ma anche l’effettiva necessità, efficacia e realizzabilità
di tale sistema di contenimento (T.A.R. Puglia, Lecce. Sez. I, 11 giugno 2007,
n. 2247; T.A.R. Toscana, Sez. II, 14 ottobre 2009, n. 1540; id., 18 dicembre
2009, n. 3973). Pertanto, l’opzione per detto sistema, ovvero per un utilizzo
combinato delle differenti tipologie di intervento, può legittimamente avere
luogo soltanto all’esito di un’analisi comparativa tra le diverse alternative,
in ragione delle specifiche caratteristiche dell’area. (T.A.R. Lecce, Sez. I, n.
2247/2007, cit.). Pres. Nicolosi, Est. Massari - Consorzio z. e altri (avv.ti
Andreani, Del Carratore e Tassinari) c. Ministero dell'ambiente e tutela del
territorio e del mare (Avv. Stato) e altri (n.c.) -
TAR TOSCANA, Sez. II - 4 febbraio 2011, n. 225
TUTELA AMBIENTALE - DIRITTO URBANISTICO - Atti a contenuto urbanistico o edilizio - Associazioni ambientaliste - Legittimazione ad agire - Sussiste - Fattispecie: lottizzazione abusiva in area agricola. Le associazioni ambientaliste riconosciute sono legittimate ad agire in giudizio non solo per la tutela degli interessi ambientali "in senso stretto", ma anche per quelli ambientali "in senso lato", comprendenti cioè la conservazione e valorizzazione dell'ambiente in senso ampio, del paesaggio urbano, rurale, naturale, dei monumenti e dei centri storici, intesi tutti quali beni e valori idonei a caratterizzare in modo originale, peculiare ed irripetibile un certo ambito geografico territoriale rispetto ad altri. Ne consegue che dette associazioni possono agire anche in relazione ad atti a contenuto urbanistico o edilizio, purché idonei a pregiudicare il bene dell'ambiente come definito in termini normativi. Nella specie, è stata riconosciuta, piena legittimazione all’ass. Legambiente, dovendo ritenersi ormai pacifico che la destinazione di un'area a zona agricola riveste una finalità di tutela a valenza conservativa anche dei valori ambientali, venendo a costituire il polmone dell'insediamento urbano ed assumendo per tale via la funzione decongestionante e di contenimento dell'espansione dell'aggregato urbano. (riforma sentenza n. 2149 del 12/03/2009 CORTE APPELLO di PALERMO) Pres. Teresi, Est. Fiale, Ric. Legambiente in proc. Consiglio. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 3/02/2011 (Ud. 22/10/2010) Sentenza n. 3872
TUTELA AMBIENTALE - Accesso alla giustizia - Legittimazione ad agire - Pregiudizio concreto ed attuale - Convenzione internazionale di Aarhus - Direttiva 2003/35. In materia di legittimazione ad agire le norme nazionali debbono in ogni caso garantire l'obiettivo dell'ampio accesso alla giustizia e l'effetto utile delle disposizioni della direttiva secondo cui coloro i quali vantino un interesse sufficiente per contestare un progetto e i titolari di diritti lesi da quest'ultimo, tra cui le associazioni di tutela ambientale, debbono potere agire dinanzi al giudice competente; né le normative degli Stati membri - alle quali spetta determinare ciò che costituisce "interesse sufficiente" - possono fissare limiti di portata tale da rendere disagevole la possibilità di un ampio accesso alla giustizia. (Corte di Giustizia Sez. II, 15.10.2009, nel proc. C-263/08). In specie, la sede regionale di un'associazione ambientalista radicata sull'intero territorio nazionale con vari organi decentrati è legittimata a costituirsi parte civile se il bene leso si trova nell'ambito della regione. Anzi uno stabile collegamento di interessi con una determinata zona costituisce elemento sintomatico della possibile sussistenza di un pregiudizio concreto ed attuale (Cass., Sez. III, 11.3.2009, n. 19883). Tale principio è aderente all'obbligo generale di interpretazione del diritto nazionale in conformità alle disposizioni del diritto comunitario, adeguandosi alla direttiva 2003/35, con cui l'Unione Europea ha contributo a dare attuazione agli obblighi derivanti dalla Convenzione internazionale di Aarhus "sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale". (riforma sentenza n. 2149 del 12/03/2009 CORTE APPELLO di PALERMO) Pres. Teresi, Est. Fiale, Ric. Legambiente in proc. Consiglio. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 3/02/2011 (Ud. 22/10/2010) Sentenza n. 3872
TUTELA DELL’AMBIENTE - A.R.P.A. - Ente di diritto pubblico - Funzioni - Compiti delle Regioni e Province - Predisposizione dei piani regionali di gestione dei rifiuti - Art. 196 d.L.vo n. 152/06. L'A.R.P.A. è un ente di diritto pubblico, preposto all'esercizio delle funzioni e delle attività tecniche per la vigilanza e il controllo ambientale, delle attività di ricerca e di supporto tecnico-scientifico, nonché alla erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario. Inoltre, tra i compiti fondamentali posti in capo alle Regioni (e alle Province), secondo quanto previsto dall'art. 196 del citato d.L.vo n.152/06, rientra la predisposizione dei piani regionali di gestione dei rifiuti, con esercizio, tra le altre, di funzioni attinenti al controllo periodico su tutte le attività di gestione, intermediazione e commercio dei rifiuti predetti, compreso "l'accertamento delle violazioni delle disposizioni in materia", avvalendosi anche del supporto dell'A.R.P.A.. (annulla con rinvio ordinanza, resa dalla Corte di Appello di Trieste, in data 23/4/2010) Pres. Ferrua, Est. Gazzara, Ric. PM in proc. Zanello ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 1/02/2011 (Cc. 15 /12/2010) Sentenza n. 3634
AMBIENTE IN GENERE - Deliberazione dello stato di emergenza - Art. 5, c. 1, L.
n. 225/1992 - Presupposti - Potestà discrezionale. La deliberazione dello
stato di emergenza ai sensi dell’art. 5, comma 1, l. 24 febbraio 1992, n. 225
esprime l’esercizio di un’amplissima potestà discrezionale, il cui limite sta
nell’effettiva esistenza di una situazione di fatto da cui derivi, o possa
derivare, un pericolo all’integrità delle persone, o ai beni o agli insediamenti
e all’ambiente, oltre nella sua ragionevolezza e nell’impossibilità di poter
altrimenti fronteggiare la situazione (Cons. Stato, IV, 19 aprile 2000, n.
2361). Il fatto che non si tratti di situazione nuova ed imprevedibile non è di
per sé d’ostacolo al ricorso al detto potere, poiché ciò che rileva non è la
circostanza, estrinseca, che il pericolo sia correlato ad una situazione
preesistente ovvero ad un evento nuovo ed imprevedibile, ma la sussistenza della
necessità e dell’urgenza attuale di intervenire a difesa degli interessi da
tutelare, a prescindere sia dalla prevedibilità che dalla stessa imputabilità
all’Amministrazione o a terzi della situazione di pericolo che il provvedimento
è rivolto a rimuovere (Cons. Stato, V, 9 novembre 1998, n. 1585): si deve dunque
aver essenziale riguardo all’oggettiva ricorrenza di una situazione di pericolo
non fronteggiabile adeguatamente e tempestivamente con misure ordinarie (Cons.
Stato, V, 2 dicembre 2002, n. 6624). Pres. Severino, Est. Giovagnoli -Comune di
Venezia (avv.ti Gidoni, Iannotta, Morino e Paoletti) c. M.B. s.p.a.e altri
(avv.ti Manzi, Manzi, Grimani e Savino) e Presidenza del Consiglio dei Ministri
e altro (Avv. Stato) - (Riforma T.A.R. VENETO, n.89/2006) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 28 gennaio 2011, n. 654
ASSOCIAZIONI E COMITATI - Associazioni ambientaliste riconosciute ex art. 13 L.
n. 349/86 - Legittimazione a contestare la violazione della normativa
urbanistica - Fattispecie. Le associazioni ambientaliste riconosciute ex
art. 13 L. n. 349/86 sono pienamente legittimate a contestare anche la
violazione della normativa urbanistica locale ove i vizi dedotti siano rivolti
ad evidenziare l’illegittimità dell’autorizzazione ambientale all’emissione in
atmosfera, di cui all’art. 269 del D. lgs. 152/2006 (e non i permessi edilizi),
nonché ove si tratti si tratti di normativa urbanistica che prende in
considerazione gli aspetti ambientali anche al fine di disciplinare l’attività
produttiva da insediare, (quali, nella specie, il ripristino a p.d.c. naturale,
l’assicurazione di “acquifero protetto” per le falde sottostanti, la
rivegetazione e le sue modalità). Una volta ammessa la legittimazione ad
impugnare un provvedimento, inoltre, il ricorrente può dedurre qualunque vizio
procedimentale, sia o meno un soggetto avente titolo a partecipare alla
conferenza di servizi che avrebbe dovuto essere indetta ai sensi dell’art. 269
cit., in quanto il diverso procedimento ben avrebbe potuto portare ad una
diversa decisione sostanziale di merito. Pres. Mozzarelli, Est. Di Benedetto -
Italia Nostra Onlus (avv.ti Ceruti e Sette) c. Provincia di Modena (avv.ti
Zannini e Bellentani), Comune di Savignano Sul Panaro (avv. Gualandi) e altro (n.c.)
-
TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 21 gennaio 2011, n. 49
INQUINAMENTO - Bonifica - Inquinamento determinato dal comportamento omissivo o
commissivo dell’impresa fallita - Ordinanza di bonifica diretta alla curatela
fallimentare - Illegittimità - Fondamento. La curatela fallimentare non può
essere destinataria di ordinanze sindacali dirette alla bonifica di siti
inquinati, per effetto del precedente comportamento commissivo od omissivo
dell’impresa fallita (C.d.S., Sez. V, 29 luglio 2003, n. 4328). In linea di
principio, infatti, i rifiuti prodotti dall’imprenditore fallito non sono beni
da acquisire alla procedura fallimentare e, quindi, non formano oggetto di
apprensione da parte del curatore. L’esclusione della possibilità di sussumere
legittimamente i rifiuti nel compendio fallimentare fa, perciò, scartare l’ipotizzabilità
di profili di responsabilità di carattere meramente gestorio in capo al
curatore. (T.A.R. Toscana, Sez. II, 1° agosto 2001, n. 1318). Per una diversa
conclusione sarebbe necessario individuare un’univoca, chiara ed autonoma
responsabilità in capo al curatore fallimentare nell’abbandono dei rifiuti di
cui trattasi, che, però, va esclusa quando il fatto si è verificato in epoca
antecedente all’apertura della procedura fallimentare. Pres. Nicolosi, Est. De
Berardinis - S.V. (avv. Iaria) c. Comune di Montescudaio (n.c.) -
TAR TOSCANA, Sez. II- 21 gennaio 2011, n. 137
INQUINAMENTO - Curatela fallimentare - Mancanza di responsabilità - P.A. -
Esecuzione d’ufficio della opere di bonifica - Recupero delle somme -
Insinuazione al passivo. In mancanza dell’ascrivibilità alla curatela
fallimentare di una condotta illecita o di un comportamento corresponsabile,
alla P.A. non resta che procedere all’esecuzione d’ufficio delle opere di
bonifica ed al recupero delle somme anticipate con insinuazione del relativo
credito al passivo fallimentare, in conformità, del resto, all’art. 18, comma 5,
del d.m. n. 471/1999 (T.A.R. Toscana, Sez. II, n. 1318/2001). Pres. Nicolosi,
Est. De Berardinis - S.V. (avv. Iaria) c. Comune di Montescudaio (n.c.) -
TAR TOSCANA, Sez. II- 21 gennaio 2011, n. 137
ASSOCIAZIONI E COMITATI - Associazioni ambientaliste non comprese nell’elenco di
cui all’art. 13 della L. n. 349/1986 - Legittimazione ad impugnare provvedimenti
lesivi di interessi ambientali - Requisiti. Le associazioni ambientaliste
non comprese nell'elenco di cui all'art. 13 della legge n. 349 del 1986, sono
legittimate a impugnare i provvedimenti lesivi di interessi ambientali qualora
perseguano statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela
ambientale, abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità, abbiano
un'area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a
fruizione collettiva che si assume leso. Pres. ed Est. Nicolosi - Associazione T
e altro (avv. Zuccaro) c. Provincia di Lucca (avv. Traina) -
TAR TOSCANA, Sez. II - 21 gennaio 2011, n. 121
DANNO AMBIENTALE - Reati ambientali - Inquinamento e risarcimento del danno - Fattispecie. In tema di reati ambientali, ai fini dell'integrazione del fatto illecito quale fonte dell'obbligo di risarcimento del danno cosiddetto "ambientale", non è necessario che l'ambiente venga in tutto o in parte alterato, deteriorato o distrutto, essendo sufficiente una condotta, sia pure soltanto colposa, in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti legittimamente adottati. Fattispecie: abbandono incontrollato in discarica abusiva di una carcassa di autoveicolo e percolamento con inquinamento del terreno di olii esausti. (annulla con rinvio , limitatamente alle statuizioni civili, Sentenza della Corte d'appello di Firenze in data 30.10.09) Pres. Ferrua, Est. Mulliri, Ric. P.c. in proc. Palma. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 21/01/2011 (Ud. 15/12/2010) Sentenza n. 1874
INFORMAZIONE AMBIENTALE - Documentazione attinente a problematiche di carattere ambientale - Prevalenza del diritto di accesso rispetto alle esigenze di riservatezza - Art. 3 d.lgs. n. 195/2005. Nel delicato equilibrio tra le esigenze di tutela di situazioni giuridicamente tutelate ed eventuali esigenze di riservatezza dei terzi, deve ritenersi prevalente il diritto di accesso ove la documentazione richiesta sia attinente a problematiche di carattere ambientale, rispetto alle quali trova applicazione l’art. 3 del D.Lgs. n. 195 del 2005, che peraltro prescinde anche dalla titolarità di uno specifico interesse in capo all’istante. Pres. Giovannini, Est.Stanizzi - B.U. s.p.a. (avv.ti Sanino, Vivani e Licci Marini) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.). TAR LAZIO, Roma, Sez. I - 19 gennaio 2011, n.473
DANNO AMBIENTALE - Tutela
risarcitoria antecedente l’entrata in vigore della L. 349/1986 - Sussistenza.
Il danno ambientale, era tutelabile anche prima dell'entrata in vigore della
legge 8 luglio 1986, n. 349, posto che la tutela dell'ambiente deve considerarsi
espressione di un autonomo valore collettivo del complesso delle risorse
ambientali e degli esseri viventi che caratterizzano un determinato habitat,
specificamente tutelato, in quanto tale, dall'ordinamento e che trova la sua
fonte genetica nei precetti costituzionali posti a salvaguardia dell'individuo e
della collettività nel suo habitat economico, sociale ed ambientale (artt. 2. 3.
9. 41 e 42 Cost.) ed elevano l'ambiente ad interesse pubblico fondamentale,
primario ed assoluto, imponendo allo Stato un'adeguata predisposizione di mezzi
di tutela, ed assicurando per converso alla collettività il godimento di tale
bene e la sua tutela contro le condotte illegittime che lo deteriorino. Pres.
CASTIGLIONE MORELLI - Est. CASTIGLIONE MORELLI - Appellante Fo. Bl. S.p.a. (avv.
Gi. Ol.) C. Ministero dell'Ambiente (Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli) - W.W.F. Italia (avv.ti Ro. Ra. e Ma. Ba.).
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, Sezione I civile, 19 gennaio 2011, n. 90
DANNO AMBIENTALE - Tutela risarcitoria antecedente l’entrata in vigore della
L. 349/1986 - Artt. 2043 - 2058 c.c. - Applicabilità. La norma sanzionatoria
generica posta dall'art. 2043 c.c. consentiva, di certo già prima del 1986, agli
enti esponenziali della collettività ed in primis allo Stato di ricorrere (oltre
che alla repressione penale ed amministrativa) alla tutela risarcitoria (anche
in forma specifica, ex art. 2058 c.c.) contro coloro che avessero agito in
violazione delle norme specificamente poste a tutela dell'ordinato svolgersi
dell'attività di sviluppo ed uso del territorio. L'art. 18 della legge 8 luglio
1986, n. 349, ha quindi avuto una funzione di ricognizione e riordino della
disciplina risarcitoria già esistente nel nostro ordinamento, dovendosi
escludere che tale norma abbia innovato in modo sostanziale la materia, avendo,
per converso, in gran parte sanzionato e riconosciuto una realtà giuridica già
presente nell'ordinamento e già ampiamente riconosciuta. Pres. CASTIGLIONE
MORELLI - Est. CASTIGLIONE MORELLI - Appellante Fo. Bl. S.p.a. (avv. Gi. Ol.) C.
Ministero dell'Ambiente (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli) - W.W.F.
Italia (avv.ti Ro. Ra. e Ma. Ba.).
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, Sezione I civile, 19 gennaio 2011, n. 90
DANNO AMBIENTALE - Illecito ambientale - Natura - Carattere permanente.
L'illecito, che provoca il danno all'ambiente, ha carattere di illecito
permanente, poiché consiste nella creazione di una situazione di per sé capace
di produrre continuamente ulteriore nocumento al diritto tutelato, consistente
nell'interesse collettivo alla conservazione, alla razionale gestione, al
miglioramento, al recupero (per via naturale o grazie all'intervento di
ripristino) ed al godimento individuale e collettivo dell'ambiente naturale.
Pres. CASTIGLIONE MORELLI - Est. CASTIGLIONE MORELLI - Appellante Fo. Bl. S.p.a.
(avv. Gi. Ol.) C. Ministero dell'Ambiente (Avvocatura Distrettuale dello Stato
di Napoli) - W.W.F. Italia (avv.ti Ro. Ra. e Ma. Ba.).
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, Sezione I civile, 19 gennaio 2011, n. 90
DANNO AMBIENTALE - Illecito ambientale - Danno morale da lesione all’immagine
dello Stato - Riconoscibilità. La liquidazione del danno ambientale ex art.
18, Legge 8 luglio 1986, n. 349, non esaurisce l'intera sfera del danno non
patrimoniale liquidabile in favore dello Stato. In altri termini, quando risulti
concretamente accertato un danno ambientale al quale sia collegata la
menomazione del rilievo istituzionale dell'Ente, sotto il profilo della lesione
all’immagine derivante dall'affidamento che i cives ripongono sui compiti
di controllo e di gestione a questi demandati, si determina un’ulteriore voce di
danno risarcibile, di carattere non patrimoniale. (Cass. Sez. III 1471/2002 n. l
145). Pres. CASTIGLIONE MORELLI - Est. CASTIGLIONE MORELLI - Appellante Fo. Bl.
S.p.a. (avv. Gi. Ol.) C. Ministero dell'Ambiente (Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Napoli) - W.W.F. Italia (avv.ti Ro. Ra. e Ma. Ba.).
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, Sezione I civile, 19 gennaio 2011, n. 90
INQUINAMENTO - Bonifica - Artt. 242 e ss. d.lgs. n. 152/2006 - Obbligo di
bonifica - Proprietario dell’area inquinata - Facoltà di eseguire gli interventi
- Opere realizzate dall’amministrazione competente - Privilegio speciale
immobiliare sul fondo. La legge pone l’obbligo di bonifica in capo al
responsabile dell’inquinamento, che le Autorità amministrative hanno l’onere di
ricercare ed individuare (v. gli artt. 242 e 244 del D.Lgs. n. 152/2006), mentre
il proprietario non responsabile dell’inquinamento o altri soggetti interessati
hanno una mera “facoltà” di effettuare interventi di bonifica (art. 245 D.Lgs.
n. 152/2006); nel caso di mancata individuazione del responsabile o di assenza
di interventi volontari, le opere di bonifica saranno realizzate dalle
Amministrazioni competenti (art. 250 decreto cit.), salvo, a fronte delle spese
da esse sostenute, l’esistenza di un privilegio speciale immobiliare sul fondo,
a tutela del credito per la bonifica e la qualificazione degli interventi
relativi come onere reale sul fondo stesso, onere destinato pertanto a
trasmettersi unitamente alla proprietà del terreno (art. 253 decreto cit.).
Pres. Corasaniti, Est. Settesoldi - A. s.p.a. e altro (avv.ti Giadrossi e
Tommasini) c. Ministero dell’Ambiente e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.).
TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 13 gennaio 2011, n. 6
INQUINAMENTO - Bonifica - Diritto dell’amministrazione al recupero degli
oneri di bonifica - Azione di ingiustificato arricchimento. Il diritto
dell’amministrazione al recupero degli oneri della bonifica va ricondotto
nell’alveo delle azioni di ingiustificato arricchimento, rispetto alle quali la
azione in parola si differenzia essenzialmente per l’esistenza di particolari
forme di garanzia (onere reale e privilegio speciale immobiliare) che assicurano
il recupero dei costi di intervento. Pres. Corasaniti, Est. Settesoldi - A.
s.p.a. e altro (avv.ti Giadrossi e Tommasini) c. Ministero dell’Ambiente e altri
(Avv. Stato) e altri (n.c.).
TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 13/01/2011, n. 6
INQUINAMENTO - Bonifica - Responsabilità per danni all’ambiente - Natura -
Responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.. - Art. 311, c. 2 d.lgs. n. 152/2006.
Dal D.Lgs. n. 152/2006 ( art. 311, comma 2) si evince che la responsabilità
per i danni all’ambiente rientra nel paradigma della “tradizionale”
responsabilità extracontrattuale soggettiva (c.d. “responsabilità aquiliana ex
art. 2043 c.c.), con esclusione di una qualsivoglia forma di responsabilità
oggettiva. Pres. Corasaniti, Est. Settesoldi - A. s.p.a. e altro (avv.ti
Giadrossi e Tommasini) c. Ministero dell’Ambiente e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.).
T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 13 gennaio 2011, n. 6
INQUINAMENTO - Provvedimento impositivo della bonifica - Notifica al
proprietario dell’area inquinata - finalità. Il provvedimento impositivo
della messa in sicurezza e bonifica va notificato al proprietario al fine di
renderlo edotto dell’onere reale gravante sul fondo (che egli ha facoltà di
assolvere per liberare l’area dal relativo vincolo), ma non può imporre misure
di bonifica senza un adeguato accertamento della responsabilità, o
corresponsabilità, del proprietario (e, anche a maggior ragione, del mero
utilizzatore di cui non viene dimostrata e nemmeno minimamente postulata la
responsabilità) per l’inquinamento del sito. Pres. Corasaniti, Est. Settesoldi -
A. s.p.a. e altro (avv.ti Giadrossi e Tommasini) c. Ministero dell’Ambiente e
altri (Avv. Stato) e altri (n.c.).
T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 13/01/2011, n. 6
AMBIENTE - Principio di
precauzione - Presupposti preventivi - Presupposti applicativi. Il principio
di precauzione (assurto al rango di principio del diritto comunitario primario,
mercé l’inclusione nell’ambito dell’art. 191 del Trattato) postula in via
preventiva: a): l'identificazione dei potenziali rischi; b), una valutazione
scientifica, realizzata in modo rigoroso e completo sulla base di tutti i dati
esistenti, nonché c) la mancanza di una certezza scientifica che permetta di
escludere ragionevolmente la presenza dei rischi identificati, e in via
applicativa: l’adozione di puntuali misure (peraltro di carattere solo
provvisorio, in attesa di pervenire a un più adeguato grado di conoscenza
scientifica) le quali risultino proporzionali rispetto al livello di protezione
ricercato ed individuate a seguito dell'esame dei vantaggi e degli oneri
conseguenti, anche in termini di una analisi economica costi/benefici. Pres.
Severini, Est. Contessa - Comune di Villaricca (avv. Abbamonte) c. H. spa (avv.
Clarich) - (Conferma TAR Campania, Napoli, n. 120/2005) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 12 gennaio 2011, n. 98
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