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Giurisprudenza

 

Urbanistica e Edilizia

(P.R.G. - concessione - autorizzazione - comunicazione - D.I.A. -

lottizzazione - occupazione - zonizzazione - urbanizzazione - condono...) 

 

 

  2006

 

 

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Urbanistica e edilizia - Nullaosta paesaggistico per la realizzazione delle opere di urbanizzazione inerenti ad un piano di lottizzazione - Motivazione deducibile negli atti istruttori - Legittimità - Annullamento della Soprintendenza - Illegittimità. E' legittimo il rilascio del nulla osta, confortato da un’adeguata istruttoria idoneamente esternata che rinvia espressamente agli atti allegati, in cui si rileva correttamente valutata la compatibilità paesaggistica dell’intervento, sia rispetto al vincolo precedentemente imposto e sia in generale. Pres. Varrone - Est. Cirillo - Ministero per i beni e le attività culturali e dalla Soprintendenza per i Beni A.a. e storici di Sassari e Nuoro (avv. gen. stato) c. San Teodoro s.r.l. (Avv.ti Ballero e Stella Richter) ed altri. CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 27/12/2006 (C.C. 31/10/2006), Sentenza n. 7945

 

Urbanistica e edilizia - Opere edilizie in assenza di permesso di costruire o in totale difformità o in variazioni esenziali - Demolizione delle opere - Disciplina applicabile - Poteri del giudice e autonomo potere-dovere dell'autorità amministrativa - Art. 31, c. 9 T.U. n. 380/2001. In materia urbanistica, ai sensi del comma 9 dell'art. 31 del T.U. n. 380/2001, per le opere abusive riguardanti interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire ovvero in totale difformità o in variazioni esenziali, “il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita". Tale ordine, emanato dal giudice in caso di condanna e di mancata preventiva esecuzione della demolizione, costituisce atto dovuto, nell'esercizio di un potere autonomo e non attribuito in via di supplenza seppure coordinabile con quello amministrativo, per cui non si pone in rapporto alternativo con l'ordine di demolizione eventualmente già impartito dalla P.A.. Trattasi di una sanzione amministrativa di tipo ablatorio (non di una pena accessoria, né di una misura di sicurezza patrimoniale), caratterizzata dalla natura giurisdizionale dell'organo istituzionale al quale ne è attribuita l'applicazione, la cui catalogazione fra i provvedimenti giurisdizionali trova ragione giuridica proprio nella sua accessività alla "sentenza di condanna" (Cass. Sez. Unite, 24.7.1996, ric. Monterisi). L'ordine di demolizione ha pertanto come presupposto - diversamente da quanto già previsto dell'art. 19 della stessa legge n. 47/1985 ed attualmente dell'art. 44, 2° comma, del T.U. n. 380/2001 per la confisca dei terreni abusivamente lottizzati - la pronuncia di una sentenza di condanna o ad essa equiparata e non il mero accertamento dalla commissione dell'abuso edilizio, come nel caso di sentenza di estinzione per prescrizione (Cass.,Sez. III, 16.2.1998, n. 4100, ric. Maniscalco). Ne consegue che l'estinzione per prescrizione del reato di costruzione abusiva travolge l'ordine di demolizione delle opere illecite, fermo restando l'autonomo potere-dovere dell'autorità amministrativa. Pres. De Maio - Est. Fiale - Ric. Andreoni. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12 dicembre 2006 (Ud. 28/09/2006), Sentenza n. 40438

 

URBANISTICA E EDILIZIA - Atto abilitativo edilizio e "disapplicazione" - Sindacato del giudice penale. Il giudice penale, allorquando accerta profili di illegittimità sostanziale di un titolo abilitativo edilizio, procede ad una identificazione in concreto della fattispecie sanzionata e non pone in essere alcuna “disapplicazzione" riconducibile all'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), né incide, con indebita ingerenza, sulla sfera riservata alla Pubblica Amministrazione, poiché esercita un potere che trova fondamento e giustificazione nella stessa previsione normativa incriminatrice. La non conformità dell'atto amministrativo alla normativa che ne regola l'emanazione, alle disposizioni legislative statali e regionali in materia urbanistico edilizia ed alle previsioni degli strumenti urbanistici può essere rilevata non soltanto se l'atto medesimo sia illecito, cioè frutto di attività criminosa ed a prescindere da eventuali collusioni dolose del soggetto privato interessato con organi dell'amministrazione. Il sindacato del giudice penale, al contrario, è possibile tanto nelle ipotesi in cui l’emanazione dell'atto sia espressamente vietata in mancanza delle condizioni previste dalla legge, quanto in quella di mancato rispetto delle norme che regolano l'esercizio del potere. Spetta in ogni caso ai giudice del merito, e non certo a quello del riesame di provvedimenti di sequestro, la individuazione, in concreto, di eventuali situazioni di buona fede e di affidamento incolpevole Pres. De Maio - Est. Fiale - Ric. Consiglio. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12 dicembre 2006 (Ud. 28/09/2006), Sentenza n. 40425
 

URBANISTICA E EDILIZIA - Reato di lottizzazione abusiva - Fumus - Presupposti. Il fumus del reato di Iottizzazione abusiva può realizzarsi sia quando manchi un provvedimento di autorizzazione sia quando questo esista ma contrasti con le prescrizioni degli strumenti urbanistici. Pres. De Maio - Est. Fiale - Ric. Consiglio. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12 dicembre 2006 (Ud. 28/09/2006), Sentenza n. 40425

 

URBANISTICA E EDILIZIA - Conformità urbanistica - Oggetto della tutela penale - Accertamento del giudice penale in materia urbanistico - edilizia - Art. 44 del T.U. a 380/2001 - Art. 20 L. n. 47/1985. Al giudice penale non è affidato alcun sindacato sull’atto amministrativo, ma questi, nell’esercizio della potestà penale, è tenuto ad accertare la conformità tra ipotesi di fatto (opera eseguenda o eseguita) e fattispecie legale (identificata dalle disposizioni legislative statali e regionali in materia urbanistico - edilizia, dalle previsioni degli strumenti urbanistici e dalle prescrizioni del regolamento edilizio). (Cass. Sezioni Unite - con la sentenza 12.11.1993, ric. Borgia). Il complesso di tali disposizioni, previsioni e prescrizioni, tutte insieme considerate, costituisce il parametro organico per l’accertamento della liceità o dell’illiceità dell’opera edilizia e ciò in quanto l'oggetto della tutela penale apprestata dall’art. 20 della legge n. 47/1985 [oggi art. 44 del T.U. a 380/2001] non è più - come nella legge n. 1150 del 1942 - il bene strumentale del controllo e della disciplina degli usi del territorio, bensì la salvaguardia degli usi pubblici e sociali del territorio medesimo” . Pres. De Maio - Est. Fiale - Ric. Consiglio. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12 dicembre 2006 (Ud. 28/09/2006), Sentenza n. 40425

 

URBANISTICA E EDILIZIA - Intervento realizzato con DIA in difetto dei requisiti normativi - Reato di cui all'art. 44 D.P.R. n. 380/2001 - Configurabilità - Decorso del termine e lavori eseguiti - Irrilevanza - Poteri di autotutela e sanzionatorio della P.A. - Sussistenza. Nessuna rilevanza può attribuirsi al mancato esercizio, da parte dell'Amministrazione comunale, del potere inibitorio connesso alla procedura di D.I.A. esperita in concreto, poiché la decadenza (ovvero la consumazione) di detto potere non preclude all'Amministrazione di esercitare successivamente, sussistendone i presupposti, i diversi poteri di autotutela e sanzionatorio - repressivo. Pertanto, qualora si accerti, che un intervento realizzato in seguito a D.I.A. non sia riconducibile a detto regime, per carenza dei requisiti normativamente previsti, la intervenuta presentazione della denuncia medesima ed il compiuto decorso del termine assegnato alla P.A. per assumere provvedimenti inibitori sono assolutamente irrilevanti ed i lavori eseguiti sono da considerare abusivi, ex art. 44 lett. b) D.P.R. n. 380 del 2001. Pres. Papa, Est. Fiale, Imp. Di Luggo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 6 Dicembre 2006 (C.c. 27/09/2006), Sentenza n. 40189
 

Urbanistica e edilizia - Esecuzione ordine di demolizione e sanatoria - Procedura di sanatoria e rilascio della concessione - Revoca in sede esecutiva - Giudice dell’esecuzione - Controllo della legittimità dell’atto concessorio - Necessità - Requisiti di forma e di sostanza - Verifica. Art. 7, L. n.47/1985. In materia di abusivismo edilizio e relativa sanatoria, l’esecutività dell’ordine di ripristino adottato ai sensi dell’art. 7, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e la vincolatività del relativo comando imposto al soggetto destinatario vengono meno una volta che sia stata definita la procedura di sanatoria con il rilascio della concessione, la quale, comportando la regolarizzazione dal punto di vista amministrativo dell’opera abusiva, rende incompatibile la sopravvivenza della misura sanzionatoria e ne giustifica la revoca in sede esecutiva. Tuttavia, tale revoca non è, automatica giacché, prima di disporla, il giudice dell’esecuzione è tenuto a controllare la legittimità dell’atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio. Pres. Lupo - Est. Franco - Ric. PG in proc. Sergio ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 6 dicembre 2006 (c.c. 26/09/2006), Sentenza n. 40183

 

Urbanistica e edilizia - Domanda di condono - Soggetto legittimato alla proposizione della domanda - Limiti ex Art.39, L. 724/1994 - Concedibilità della sanatoria - Considerazione delle singole parti dell’edificio in luogo dell’intero complesso edificatorio - Esclusione. Ai fini della individuazione dei limiti stabiliti dall’art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per la concedibilità della sanatoria, ogni edificio va inteso quale complesso unitario che fa capo ad unico soggetto legittimato alla proposizione della domanda di condono, con la conseguenza che le eventuali singole istanze presentate in relazione alle singole unità che compongono tale edificio devono riferirsi ad un’unica concessione in sanatoria, che riguarda l’edificio nella sua totalità, e ciò in quanto la ratio della norma è di non consentire l’elusione del limite legale (750 mc.) di consistenza dell’opera per la concedibilità della sanatoria, attraverso la considerazione delle singole parti in luogo dell’intero complesso edificatorio (cfr. Cass. Sez. III, 26 aprile 1999, La Mantia, m. 214.280; Sez. III, 19 aprile 2005, Merra, m. 231.643). Pres. Lupo - Est. Franco - Ric. PG in proc. Sergio ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 6 dicembre 2006 (c.c. 26/09/2006), Sentenza n. 40183

 

Urbanistica e edilizia - Domanda di sanatoria - Principio della considerazione unitaria dell'opera - Concetto normativo di ultimazione ai fini della sanatoria. Il principio della considerazione unitaria dell'opera cui si riferisce la sanatoria, al quale si uniforma la disciplina dettata sotto il profilo soggettivo dall’art. 39 legge 23 dicembre 1994, n. 724 in relazione all’art. 38, comma 2, ultima parte, e 5, legge 28 febbraio 1985, n. 47, si trova già affermato, sotto il profilo oggettivo, nell’art. 31, comma 2, della stessa legge 28 febbraio 1985, n. 47, laddove si fa riferimento ai concetti paralleli di esecuzione del rustico e di completamento della copertura per gli edifici destinati alla residenza (vale a dire, ad abitazione) e di completamento funzionale per le opere interne agli edifici suddetti, già esistenti, e per quelle non destinate alla residenza per escludere la possibilità di scindere l'edificio negli elementi che lo compongono (rispettivamente, piani, appartamenti e singole opere nell’ambito di un complesso funzionale in corso di realizzazione) in rapporto al concetto normativo di ultimazione ai fini della sanatoria di singole parti dell’immobile completate entro il termine utile di legge. (Cass. Sez. III, 26 aprile 1999, sent. n. 8584, La Mantia). Pres. Lupo - Est. Franco - Ric. PG in proc. Sergio ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 6 dicembre 2006 (c.c. 26/09/2006), Sentenza n. 40183

 

Urbanistica e edilizia - Opere eseguite in totale difformità dal titolo abilitante - Art. 31 del T.U. n. 380/2001 - L. n. 47/1985. A norma dell’art. 31 del T.U. n. 380/2001 (e già dell’art. 7 della legge n. 47/1985), devono ritenersi eseguite in totale difformità dal titolo abilitante quelle opere “che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l’esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile”. Pres. Lupo - Est. Fiale - Ric. Balletta. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 6 dicembre 2006 (Ud. 26/09/2006), Sentenza n. 40173

 

Urbanistica e edilizia - Ristrutturazioni edilizie - Denunzia di inizio attività - Variazione del carico urbanistico - Esclusione - Edificio esistente - Interventi di ristrutturazione edilizia che comportino integrazioni funzionali o strutturali - Modifiche del volume - Permesso di costruire. Le ristrutturazioni edilizie di portata minore, sono sempre realizzabili previa mera denunzia di inizio attività, cioè quelle, che determinano una semplice modifica dell’ordine in cui sono disposte le diverse parti che compongono la costruzione, in modo che, pur risultando complessivamente innovata, questa conserva la sua iniziale consistenza urbanistica (diverse da quelle, descritte dall’art. 10, 1° comma - Iett. c), che comportano invece una variazione del carico urbanistico). Inoltre, sono realizzabili, in seguito a permesso di costruire ovvero (a scelta dell‘interessato) previa mera denunzia di inizio attività interventi di ristrutturazione edilizia che comportino integrazioni funzionali o strutturali dell’edificio esistente, pure con incrementi limitati di superficie e di volume. Pertanto, le «modifiche del volume” previste dall’art.10 possono consistere, in diminuzioni o trasformazioni dei volumi preesistenti ed in incrementi volumetrici modesti (tali da non configurare apprezzabili aumenti di volumetria) poiché, qualora si ammettesse la possibilità di un sostanziale ampliamento dell’edificio, verrebbe meno la linea di distinzione tra “ristrutturazione edilizia» e "nuova Costruzione”. Pres. Lupo - Est. Fiale - Ric. Balletta. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 6 dicembre 2006 (Ud. 26/09/2006), Sentenza n. 40173

 

Urbanistica e edilizia - Domanda di sanatoria - Effetti e funzione. L’unico effetto determinato dalla proposizione della domanda di sanatoria sul procedimento sanzionatorio in corso è la temporanea sospensione degli effetti dell’ordine di demolizione, al fine di evitare che la demolizione dell’opera venga eseguita nel corso del procedimento di accertamento di conformità urbanistica. Sicché, una volta conclusosi negativamente tale procedimento, il provvedimento di demolizione riacquista automaticamente efficacia. Pres. De Maio - Rel. Maddalena - Vitiello (avv. Padricelli) c. comune di Pompei (avv. Giuffrè) T.A.R. CAMPANIA Napoli, Sezione III, 4 dicembre 2006, n. 10369 (vedi: sentenza per esteso)

Urbanistica e edilizia - Ordine di demolizione del manufatto abusivo - Domanda di sanatoria - Rigetto dell’istanza di sanatoria - Necessità di reiterare l’ordine di demolizione - Esclusione - Giurisprudenza. La mera presentazione della domanda di sanatoria ex art. 13 della l. n. 47 del 1985, oggi accertamento di conformità di cui all’art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, non basta di per sé sola a comportare la definitiva inefficacia dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo. Infatti, non è rinvenibile alcuna norma dalla quale possa desumersi la necessità di reiterare l’ordine di demolizione già pronunciato, in caso di rigetto dell’istanza di sanatoria, incombenza che, peraltro, si rivelerebbe, in assenza di un'espressa previsione legislativa, un'inutile ed antieconomica duplicazione dell'agere amministrativo (cfr. Tar Campania Sez. II n°10128/2004; n. 816/2005; n. 609/06). Contra: La presentazione dell'istanza di sanatoria successivamente alla impugnazione dell'ordinanza di demolizione - o alla notifica del provvedimento di irrogazione delle altre sanzioni per gli abusi edilizi - produce l'effetto di rendere inefficace tale provvedimento e, quindi, improcedibile l'impugnazione stessa, per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il riesame dell'abusività dell'opera, sia pure al fine di verificarne la eventuale sanabilità, provocato da detta istanza, comporterebbe la necessaria formazione di un nuovo provvedimento (di accoglimento o di rigetto), che varrebbe comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell'impugnativa, (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 aprile 1997, n. 3563; sez. IV, 11 dicembre 1997, n. 1377; C.G.A. 27 maggio 1997, n. 187; T.A.R. Sicilia, sez. II, 5 ottobre 2001, n. 1392; T.A.R. Liguria, sez. II, 14 dicembre 2000, n. 1310; T.A.R. Toscana, sez. III, 18 dicembre 2001, n. 2024; T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 11 gennaio 2002, n. 154; T.A.R. Campania, Sez. IV, 25 maggio 2001, n. 2340, 11 dicembre 2002, n. 7994, 30 giugno 2003, n. 7902, 2 febbraio 2004, n. 1239, 13 settembre 2004, n. 11983). Pres. De Maio - Rel. Maddalena - Vitiello (avv. Padricelli) c. comune di Pompei (avv. Giuffrè). T.A.R. CAMPANIA Napoli, Sezione III, 4 dicembre 2006, n. 10369

 

Urbanistica e edilizia - Domanda di sanatoria - Valutazione di conformità agli strumenti urbanistici - Impulso di parte e non d’ufficio - Termine. La valutazione di conformità agli strumenti urbanistici vigenti ai fini del rilascio della concessione edilizia in sanatoria va effettuata su specifico impulso di parte e non d’ufficio prima della adozione dell’ordine di demolizione. Anzi, lo stesso articolo 13 specifica la domanda deve essere proposta entro il termine assegnato per la demolizione ai sensi dell’art. 7 della l. n. 47 del 1985. Pres. De Maio - Rel. Maddalena - Vitiello (avv. Padricelli) c. comune di Pompei (avv. Giuffrè). T.A.R. CAMPANIA Napoli, Sezione III, 4 dicembre 2006, n. 10369

 

Urbanistica e edilizia - Vincoli di piano regolatore preordinati all’espropriazione e vincoli che ne comportano l’inedificabilità - Principio della decadenza quinquennale - Applicazione. I vincoli di piano regolatore, ai quali si applica il principio della decadenza quinquennale, ai sensi dell’art. 2 L. 19 novembre 1968 n.1187, sono soltanto quelli che incidono su beni determinati, assoggettandoli a vincoli preordinati all’espropriazione od a vincoli che ne comportano l’inedificabilità e, dunque, svuotano il contenuto del diritto di proprietà incidendo sul godimento del bene tanto da renderlo inutilizzabile rispetto alla sua destinazione naturale ovvero diminuendone in modo significativo il suo valore di scambio (cfr., da ultimo, Corte Costituzionale sentenza 20 maggio 1999, n.179). Pres. Onorato, Est. Pappalardo - Soc. Immobiliare LA VILLA s.r.l. (avv. Scherillo) c. Comune Casalnuovo di Napoli (avv. Galia). T.A.R. CAMPANIA Napoli, Sez. II, 1 dicembre 2006 (9/11/2006), n. 10343

 

Urbanistica e edilizia - Espropriazione - Vincolo urbanistico di localizzazione preordinato all’esproprio - Opere di interesse generale e opere idonei a soddisfare bisogni della collettività - Differenza. Le opere di interesse generale costituiscono una categoria logico-giuridica distinta rispetto a quella delle opere pubbliche, comprendendo quegli impianti ed attrezzature che, sebbene non destinati a scopi di stretta cura della P.A., siano idonei a soddisfare bisogni della collettività, ancorché vengano realizzati e gestiti da soggetti privati, come, a titolo esemplificativo, nel caso di un istituto di credito (cfr. T.A.R. Sardegna, 27.4.1984 n.233, confermata da C.d.S., Sezione V, 27.4.1988 n.268), di una discoteca (cfr. T.A.R. Piemonte, Sezione I, 29.10.1984 n.321), di una struttura sanitaria-assistenziale (cfr. T.A.R. Campania, IV Sezione, 18 marzo 2004, n.3021) o di un centro polifunzionale per lo sviluppo sociale, culturale ed assistenziale (cfr. T.A.R. Campania, IV Sezione, 20 giugno 2002, n.3628). Ne discende che, in tali ipotesi, non si è in presenza di un vincolo urbanistico di localizzazione preordinato all’esproprio ma di un vincolo di destinazione a carattere conformativo della proprietà privata, come tale posto al di fuori dello schema ablatorio e delle connesse garanzie costituzionali (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 6 ottobre 2000, n.5326; T.A.R. Puglia, Bari, Sezione II, 5 marzo 2001, n.600 e 11 gennaio 2002, n.162; T.A.R. Campania, IV Sezione, 5 aprile 2004, n.4037). Pres. Onorato, Est. Pappalardo - Soc. Immobiliare LA VILLA s.r.l. (avv. Scherillo) c. Comune Casalnuovo di Napoli (avv. Galia).T.A.R. CAMPANIA Napoli, Sez. II, 1 dicembre 2006 (9/11/2006), n. 10343

 

Urbanistica e edilizia - Programma triennale - Funzione - Natura di atto di pianificazione e di indirizzo - Art. 14 L. 109/1994 - Art. 97 Cost.. Il programma triennale, costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che i soggetti di cui al precedente comma predispongono nell’esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicando le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l’analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In sostanza il principio di programmazione dei lavori pubblici è finalizzato a rendere concreti in tale delicata materia i principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost., responsabilizzando l’attività delle singole pubbliche amministrazioni ed evitando che, in assenza di un quadro di riferimento, le decisioni circa l’effettuazione dei lavori possano essere assunte al di fuori di reali esigenze pubbliche. L’atto di programmazione triennale, ha natura di atto di pianificazione e di indirizzo ( TAR NA sez. II,17641/2004). Pres. Onorato, Est. Pappalardo - Soc. Immobiliare LA VILLA s.r.l. (avv. Scherillo) c. Comune Casalnuovo di Napoli (avv. Galia). T.A.R. CAMPANIA Napoli, Sez. II, 1 dicembre 2006 (9/11/2006), n. 10343

 

Urbanistica e edilizia - Piano triennale per le opere pubbliche - Natura - Effetti e limiti. L’atto di programmazione triennale, ha natura di atto di pianificazione e di indirizzo ( TAR NA sez. II,17641/2004). In considerazione della natura e delle finalità del piano triennale per le opere pubbliche, lo stesso non può in alcun modo essere considerato come una sorta di equipollente della dichiarazione di pubblica utilità, né può valere in alcun modo ad anticiparne gli effetti tipici nei confronti dei privati incisi dalla potestà ablatoria. Pres. Onorato, Est. Pappalardo - Soc. Immobiliare LA VILLA s.r.l. (avv. Scherillo) c. Comune Casalnuovo di Napoli (avv. Galia). T.A.R. CAMPANIA Napoli, Sez. II, 1 dicembre 2006 (9/11/2006), n. 10343

 

Urbanistica e edilizia - Tributi - I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) - Nozione di area fabbricabile ai fini della liquidazione dell’imposta - Utilizzabilità a scopo edificatorio del suolo - Oneri di urbanizzazione. In tema di imposta comunale sugli immobili, l’art. 2, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 504 del 1992 va interpretato nel senso che, ai fini dell’applicazione dell’I.C.I., un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo. Pertanto, con riferimento ad una siffatta area, l’I.C.I. deve essere dichiarata e liquidata sulla base del valore venale in comune commercio, tenendo peraltro conto anche di quanto sia effettiva e prossima l’utilizzabilità a scopo edificatorio del suolo, e di quanto possano incidere gli ulteriori eventuali oneri di urbanizzazione. Tale interpretazione - che risolve un contrasto insorto nella giurisprudenza della Sezione Tributaria della Cassazione tra l’indirizzo “sostanzialistico”, accolto dalle Sezioni unite, e quello “formale-legalistico” secondo il quale la qualifica di area edificabile presupporrebbe, anche ai fini fiscali, che le procedure per l’approvazione degli strumenti urbanistici siano perfezionate - trova conferma nel del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248 - intervenuto dopo che le stesse Sezioni Unite erano state investite del riferito contrasto - , che, all’art. 36, comma 2, fornisce una chiave interpretativa da utilizzare, per espressa volontà del legislatore, nell’applicazione delle disposizioni relative, oltre che all’I.C.I., anche all’I.V.A., al T.U.I.R. ed all’imposta di registro. Presidente V. Carbone, Relatore A. Merone. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 30 novembre 2006, Sentenza n. 25506

 

URBANISTICA E EDILIZIA - Parcheggi ed autorimesse - Procedure semplificate - Applicabilità - Condizioni - Individuazione - Realizzazione in superficie - Permesso di costruire - Necessità - L. n. 122/1989. L'alleggerimento del carico urbanistico attraverso la realizzazione di garage è consentita con procedura semplificata ai sensi dell'art. 9 L. 24 marzo 1989 n. 122 (cosiddetta legge Tognoli), come modificata dall'art. 17 L. 15 maggio 1997 n. 127 e dall'art. 37 L. 7 dicembre 1999 n. 472, soltanto se gli stessi vengono ubicati nel sottosuolo delle aree di pertinenza di immobili già esistenti o su apposite aree comunali, mentre se realizzati in superficie necessitano del preventivo rilascio del permesso di costruire, in ragione del loro impatto sull'assetto urbanistico e sull'utilizzazione del territorio. Pres. Papa E., Est. Lombardi AM., Imp. Di Iorio. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23/11/2006 (C.c. 24/10/2006), Sentenza n. 38841

 

Urbanistica e edilizia - Ordine di demolizione di opere abusive - Comunicazione di avvio del procedimento - Necessità - Esclusione - Fondamento. Non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento nel caso di ordine di demolizione di opere abusive, in quanto trattasi di provvedimento alla cui adozione l'Amministrazione comunale è vincolata per legge, a seguito dell'accertata abusività delle opere, cioè in virtù di un presupposto di fatto di cui il ricorrente doveva essere ragionevolmente a conoscenza, rientrando nella propria sfera di controllo (T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 10 luglio 2004, n. 4974; T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II, 18 febbraio 2003, n. 116; T.A.R. Piemonte, sez. I, 15 aprile 2002, n. 838). Pres. Pugliese - Est. Pisano - Ruspantini (avv. Covino) c. COMUNE DI NAPOLI (avv.ti Tarallo, Accattatis Chalons d'Oranges e Crimaldi). T.A.R. CAMPANIA Napoli, Sez. IV, 21 novembre 2006, (C.C. 19/07/2006) n. 10122 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Realizzazione di una tettoia - Permesso di costruire - Casi specifici. La realizzazione di una tettoia può costituire una vera e propria costruzione in relazione alle dimensioni ed ai materiali utilizzati e come tale, in siffatte ipotesi, deve essere soggetta al permesso di costruire (T.A.R. Toscana, sez. III, 17 luglio 2003, n. 2850; T.A.R Veneto, Sez. II, 10 febbraio 2003, n. 1216). Pres. Pugliese - Est. Pisano - Ruspantini (avv. Covino) c. COMUNE DI NAPOLI (avv.ti Tarallo, Accattatis Chalons d'Oranges e Crimaldi). T.A.R. CAMPANIA Napoli, Sez. IV, 21 novembre 2006, (C.C. 19/07/2006) n. 10122 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Installazione di tettoie - Disciplina urbanistica applicabile - Concessione edilizia (oggi permesso di costruire) - Casi di necessità o esclusione. In materia urbanistica, gli interventi consistenti nella installazione di tettoie o di altre strutture che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime della concessione edilizia (oggi permesso di costruire) soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) dell’immobile cui accedono, (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, n. 897 del 18 febbraio 2003, n. 12962 del 20 ottobre 2003, n. 4107 del 16 luglio 2002). Tali strutture non possono viceversa ritenersi installabili senza concessione edilizia (oggi permesso di costruire) allorquando le loro dimensioni sono di entità tale da arrecare una visibile alterazione all'edificio o alle parti dello stesso su cui vengono inserite; quando quindi per la loro consistenza dimensionale non possono più ritenersi assorbite, ovvero ricomprese in ragione della accessorietà, nell'edificio principale o della parte dello stesso cui accedono (in termini Consiglio di Stato, Sez. V^, 13 marzo 2001 n. 1442, sez. II^, 5 febbraio 1997, n. 336, TAR Lazio, Sez. II^ n. 1055 del 15 febbraio 2002, TAR Parma n. 114 del 6 marzo 2003). Pres. Pugliese - Est. Pisano - Ruspantini (avv. Covino) c. COMUNE DI NAPOLI (avv.ti Tarallo, Accattatis Chalons d'Oranges e Crimaldi). T.A.R. CAMPANIA Napoli, Sez. IV, 21 novembre 2006, (C.C. 19/07/2006) n. 10122 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Nuova costruzione - Nozione - Ristrutturazione - C.d. originaria sagoma d'ingombro - Volume edilizio - Fattispecie. Può parlarsi di “nuova costruzione” soggetta a permesso di costruire anche in ipotesi in cui non vengano realizzati nuovi volumi, perché altrimenti sarebbe sufficiente la mera preesistenza di un edificio per qualificare ad esempio come “ristrutturazione”, e non come “nuova costruzione”, qualunque nuova costruzione effettuata in sostituzione di quella precedente (T.A.R. Veneto, sez. II, 17 dicembre 2002, n. 6620). Tale ipotesi per giurisprudenza costante è ad esempio ravvisabile quando dell'edificio preesistente, pur rimanendo immutata la volumetria, sia mutata la distribuzione delle superfici occupate in relazione all'originaria sagoma d'ingombro (Cassazione civile, sez. II, 15 luglio 2003, n. 11027). Nella specie, le tettoie, delimitate entrambe su due lati da mura perimetrali ed una delle quali munita di pareti di chiusura di parte dello spazio coperto dalla tettoia - costituiscono, senza dubbio, un volume edilizio in quanto in materia urbanistico edilizia il presupposto per l’esistenza di un volume edilizio è costituito dalla costruzione di (almeno) un piano di base e due superfici verticali contigue (Tar Piemonte n.2824 del 12.7.2005; T.A.R. Liguria, I, 12 dicembre 1989, n. 943; T.A.R. Sicilia - Catania, 30 settembre 1994, n. 2171). Pres. Pugliese - Est. Pisano - Ruspantini (avv. Covino) c. COMUNE DI NAPOLI (avv.ti Tarallo, Accattatis Chalons d'Oranges e Crimaldi). T.A.R. CAMPANIA Napoli, Sez. IV, 21 novembre 2006, (C.C. 19/07/2006) n. 10122 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Permesso di costruire in sanatoria di abusi - Procedimento ordine di demolizione - Improcedibile - Diniego di “permesso di costruire” in sanatoria - Effetti - Rinnovazione dell’ordine di demolizione - Necessità - DPR 380/01. Nel sistema delineato dal DPR 380/01, qualora l'interessato abbia attivato il procedimento per ottenere il permesso di costruire in sanatoria di abusi, il ricorso proposto contro un provvedimento repressivo emesso in precedenza (nella specie, ordine di demolizione) diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo tale ordinanza divenuta priva di efficacia, atteso che a seguito dell'istanza di sanatoria essa deve essere sostituita o dal permesso di costruire (espresso o implicito) o da un nuovo provvedimento sanzionatorio, (da ultimo cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 9 maggio 2005, n. 5672). Nel caso in esame correttamente l’amministrazione a seguito del provvedimento di diniego di permesso di costruire in sanatoria - in relazione all’istanza di accertamento in conformità presentata dal ricorrente - ha rinnovato l’ordine di demolizione delle tettoie, trattandosi di atto vincolato sulla base degli esiti dell’espletata istruttoria - che conduceva al diniego della sanatoria. Pres. Pugliese - Est. Pisano - Ruspantini (avv. Covino) c. COMUNE DI NAPOLI (avv.ti Tarallo, Accattatis Chalons d'Oranges e Crimaldi). T.A.R. CAMPANIA Napoli, Sez. IV, 21 novembre 2006, (C.C. 19/07/2006) n. 10122 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Ordine di demolizione - Natura di atto dovuto e vincolato - Obbligo della motivazione espressa - Esclusione - Motivazione “per relationem” o deduttiva - Sufficiente. L'ordinanza di demolizione è un atto dovuto e vincolato; pertanto, l'obbligo della motivazione - inteso nella sua essenzialità, senza inutili e fuorvianti formalismi - è sufficientemente assolto con l'indicazione, anche "per relationem" (rinvio al contenuto dei pareri infra procedimentali), dei presupposti di fatto ("id est", verbali di contravvenzione, individuazione dettagliata delle opere abusive) attraverso i quali sia comunque possibile ricostruire l'"iter" logico seguito dall'amministrazione ed al giudice, per tale via, di esercitare il proprio sindacato di legittimità (T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 23 dicembre 2002, n. 5843). Pres. Pugliese - Est. Pisano - Ruspantini (avv. Covino) c. COMUNE DI NAPOLI (avv.ti Tarallo, Accattatis Chalons d'Oranges e Crimaldi). T.A.R. CAMPANIA Napoli, Sez. IV, 21 novembre 2006, (C.C. 19/07/2006) n. 10122 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Pubblica Amministrazione - Rigetto dell'istanza del Permesso di costruire in sanatoria - Avviso di inizio del procedimento - Necessità - Esclusione - Giurisprudenza - Art.7 legge 241/90 - L. n. 15/2005. Il provvedimento di rigetto dell'istanza di concessione edilizia in sanatoria non deve essere preceduto dall'avviso di inizio del procedimento, essendo questo ad istanza di parte (ex multis, 21 settembre 2002, n.5431; 17 giugno 2002, n.3611). Infatti, la previsione dell'onere partecipativo di cui all'art.7 L. 7 agosto 1990 n. 241, presuppone che l'interessato ignori l'esistenza del procedimento stesso, cosa ovviamente da escludere se il procedimento è stato iniziato a seguito di un'istanza presentata dal destinatario dell'atto (Cons. Stato, IV Sez., 5 luglio 2000 n. 3709). Peraltro, rimane fermo il prevalente orientamento giurisprudenziale formatosi prima dell’entrata in vigore della legge n. 15/2005, secondo il quale nei procedimenti ad istanza di parte non è dovuta la comunicazione prescritta dall’articolo 7 della legge n. 241/1990 nei confronti del soggetto che ha attivato il procedimento perché costui, essendo pienamente a conoscenza dell’esistenza del procedimento medesimo, può intervenirvi in qualunque momento. (T.A.R. Campania, Napoli, n. 651/2006) Pres. Pugliese - Est. Pisano - Ruspantini (avv. Covino) c. COMUNE DI NAPOLI (avv.ti Tarallo, Accattatis Chalons d'Oranges e Crimaldi). T.A.R. CAMPANIA Napoli, Sez. IV, 21 novembre 2006, (C.C. 19/07/2006) n. 10122 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Realizzazione di box a servizio di un canile - Destinazione “zona agricola” - Incompatibilità urbanistica oggettiva e assoluta - Esclusione - Permesso di costruire - Diniego - Illegittimità - Fattispecie. In materia urbanistica, non è configurabile una pretesa incompatibilità urbanistica oggettiva e assoluta tra la destinazione agricola e la realizzazione di box a servizio del canile, sia in quanto la destinazione agricola di una zona comporta che la stessa non può essere destinata ad insediamento abitativo residenziale, ma non preclude l'installazione di opere che nulla hanno a che vedere con la localizzazione della residenza della popolazione, sia in quanto, per ovvie ragioni, un ricovero per cani randagi è preferibile che venga ubicato in aperta campagna e quindi in zona agricola, salvo che il piano regolatore generale non preveda apposite localizzazioni. (cfr., circa la compatibilità di un canile municipale con la destinazione a zona agricola, Consiglio di Stato, IV Sezione, 31.01.2005, n.253). Nella specie, è stato ritenuto illegittimo il provvedimento che negava il rilascio del permesso di costruire, per la realizzazione di 21 box destinati al ricovero di cani randagi, sul presupposto che “la zona interessata è classificata secondo il vigente P.R.G. come Zona E Agricola e viabilità esistente” e che le norme tecniche di attuazione, di detta zona, non contemplano l’intervento richiesto. Pres. Onorato - Est. Russo - Pezzella (avv. Tamburrino) c. Comune di Acerra (n.c.). TAR CAMPANIA Napoli, Sez. II, 21 novembre 2006 (C.C. 09/11/2006), n. 10065 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Mutamento destinazione d’uso - Zona "E1 agricola" cambio d’uso in attività artigianale - Esclusione - Fattispecie. Se, in zona "E1 agricola", (laddove è prevista la realizzazione di immobili ad uso di residenza o di servizi strettamente legati al fondo agricolo ) è preclusa la realizzazione di immobili per lo svolgimento di attività artigianale, è evidente che la stessa destinazione non può essere ottenuta in sede di cambio d’uso. (Nella specie, è stato ritenuto legittimo il rigetto dell’istanza di cambiamento dell’uso di una porzione di immobile, da residenza civile ad attività artigianale - gommista). Pres. Esposito, Est. Fedullo. T.A.R. Campania - Salerno, Sez. II, 17/11/2006, n. 2059

 

Urbanistica e edilizia - Beni culturali e ambientali - Opere edilizie abusive eseguite su immobili sottoposti a vincolo - Sanatoria postuma - Silenzio rifiuto - Impugnazione - Termine di 180 giorni - Funzione - Richiesta di pronunzia esplicita - Commissario “ad acta”. In materia di “silenzio rigetto”, l’interessato decorso il termine di 180 giorni “può impugnare il silenzio-rifiuto”, e cioè insorgere contro l’inerzia dell’amministrazione ad emettere una pronunzia esplicita, che assume carattere di condotta elusiva dell’obbligo di provvedere (“rifiuto”) e non ha contenuto di statuizione provvedimentale negativa incidente sulle posizioni di interesse del privato. L’art. 21 bis della legge 06.12.1971, n. 1034, offre uno strumento processuale di carattere semplificato ed urgente onde reagire al silenzio dell’Amministrazione e pervenire alla pronunzia esplicita anche a mezzo della nomina di un commissario “ad acta”. Pres. Varrone - Est. Polito - S.a.s. KASTAVROT (avv. Graziosi) c. S.a.s. Immobiliare SERPIERI di Mussoni R. & c. (avv. Morello) ed altri (conferma T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. II^, n. 643/06 del 26.05.2006). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 14/11/2006 (C.C. 29/09/2006), Sentenza n. 6705 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Beni culturali e ambientali - Opere edilizie abusive - Immobili sottoposti a vincolo - Condotta inadempiente dell’Amministrazione - Silenzio rifiuto - Provvedimento negativo - Difetto di motivazione e di istruttoria - Tutela - Art. 32, 1° c., L. 47/1985. La condotta inadempiente dell’Amministrazione, protrattasi per il termine stabilito dalla legge, assurge a presupposto processuale per consentire l’immediato accesso alla tutela e non dà luogo alla “fictio” di un provvedimento negativo sulla domanda del privato. Del resto la qualificazione come “provvedimento negativo” del silenzio che segue al mancato rilascio del parere di cui all’art. 32, primo comma, della legge 47/1985 non soccorrerebbe neanche ad esigenze di buon andamento ed economicità dell’azione dell’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo, che resterebbe soccombente in tutti i casi di reazione in sede contenziosa, risultando il “silenzio-diniego” ineludibilmente viziato nei profili del difetto di motivazione e di istruttoria. Pres. Varrone - Est. Polito - S.a.s. KASTAVROT (avv. Graziosi) c. S.a.s. Immobiliare SERPIERI di Mussoni R. & c. (avv. Morello) ed altri (conferma T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. II^, n. 643/06 del 26.05.2006). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 14/11/2006 (C.C. 29/09/2006), Sentenza n. 6705 (vedi: sentenza per esteso)

Urbanistica e edilizia - Beni culturali e ambientali - Condono edilizio - Sanatoria degli abusi edilizi - Opere edilizie abusive - Immobili sottoposti a vincolo - Richiesta di parere all’autorità preposta alla tutela del vincolo - Procedimento ad iniziativa dell’Amministrazione - Art. 35 L. n. 47/1985. Nel procedimento di sanatoria degli abusi edilizi non costituisce onere del richiedente la concessione edilizia in sanatoria l’allegazione del parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo (cfr. anche circolare Ministero LL. PP. n. 335725 del 30.07.1985). Detta valutazione viene assunta all’interno del procedimento ad iniziativa dell’Amministrazione che deve adottare il provvedimento finale. Nella specie, non ha pregio, la tesi rivolta ad individuare il “dies a quo” per la formazione del “silenzio- rifiuto” dalla data di presentazione della domanda di condono edilizio al comune, dovendosi invece a assumere al riferimento il momento in cui l’Amministrazione comunale ha formulato la richiesta di parere alla locale Soprintendenza. Pres. Varrone - Est. Polito - S.a.s. KASTAVROT (avv. Graziosi) c. S.a.s. Immobiliare SERPIERI di Mussoni R. & c. (avv. Morello) ed altri (conferma T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. II^, n. 643/06 del 26.05.2006). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 14/11/2006 (C.C. 29/09/2006), Sentenza n. 6705 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Procedura e varie - Silenzio-rifiuto - Termine per proporre ricorso - Decorrenza - Art. 32, 1° c., L. 47/1985. Il termine per proporre ricorso avverso il “silenzio-rifiuto”, ai sensi dell’art. 32, primo comma, della legge n. 47/1985, inizia a decorre uno volta consumatosi lo “spatium deliberandi” di “centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere”. Pres. Varrone - Est. Polito - S.a.s. KASTAVROT (avv. Graziosi) c. S.a.s. Immobiliare SERPIERI di Mussoni R. & c. (avv. Morello) ed altri (conferma T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. II^, n. 643/06 del 26.05.2006). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 14/11/2006 (C.C. 29/09/2006), Sentenza n. 6705 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Beni culturali e ambientali - Procedimento di condono - Concessione edilizia nelle more del giudizio di esecuzione e in ottemperanza di una decisione - Autorizzazione paesaggistica - Diniego - Riesercizio del potere da parte dell’amministrazione - Legittimità - Fondamento. In materia urbanistica, nelle more del giudizio di esecuzione e in ottemperanza di una decisione, è legittimo, un nuovo provvedimento (a firma del competente dirigente tecnico), che neghi la concessione edilizia richiesta dal ricorrente, sulla base anche del diniego di autorizzazione paesaggistica disposto con atto dall’Ufficio Tutela del paesaggio. Pres. Varrone - Est. Cafini - Santoro (avv. Sinagra e Sabatini) c. Comune di Arzachena (n.c.) (dichiara improcedibile l’ottemperanza della decisione n.1174/05 del 22 marzo 2005). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 14/11/2006 (C.C. 29/09/2006), Sentenza n. 6701 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica - Lottizzazione abusiva - Rilascio di concessione edilizia ex ante o in via di sanatoria - Effetti sananti - Esclusione - Applicabilità della sospensione ex art. 44 L. 47/1985 al procedimento sanzionatorio - Esclusione. Il rilascio di una concessione edilizia, sia ex ante, in presenza di concessioni edilizie già rilasciate, sia successivamente, in presenza di concessioni rilasciate in via di sanatoria non può avere alcun rilievo sanante sulla lottizzazione abusiva, atteso che gli interessi alla cui tutela i rispettivi procedimenti sono destinati - quello relativo alla contestata lottizzazione ed i procedimenti pendenti in presenza di domande di sanatoria - sono del tutto distinti. Il procedimento di lottizzazione è riferibile infatti alla tutela e conservazione delle destinazioni pubblicisticamente impresse dagli strumenti urbanistici ad una determinato terreno, che non tollerano di essere vanificate per illecite finalità di edificazione (art. 18 l. n. 47/1985), mentre gli altri sono destinati a far conseguire la sanatoria a singole opere necessitanti di concessione edilizia per la loro realizzazione. Ove manchi la specifica autorizzazione a lottizzare, pertanto, la lottizzazione abusiva sussite e deve essere sanzionata anche se, per le singole opere facenti parte di tale lottizzazione, sia stata rilasciata una concessione edilizia. L’autonomia dei procedimenti sanzionatori in questione induce ad escludere l’applicabilità della sospensione ex art. 44 della legge n. 47/1985, posto che la sospensione dei procedimenti ivi prevista non può che riferirsi alle misure sanzionatorie relative agli abusi suscettibili di sanatoria e/o di condono, ove, nel caso di presentazione della relativa istanza entro i termini, la sospensione del procedimento è strumentale a preservare l’interesse dell’istante a veder definito il procedimento instaurato e di evitare che la messa in esecuzione di un provvedimento di ripristino vanifichi del tutto il suo interesse legittimo a vedere definita la domanda di sanatoria (Cass. Pen. Sez. III, 18.11.1997 n. 3900). Pres. D’Alessio, Est. Ianigro - C.M.R. e altro (avv.ti Vanore e Cirillo) c. Comune di Napoli (avv.ti Tarallo, Accattatis Chalons D’Oranges, Andreottola, Carpentieri, Crimaldi, Cuomo, Furnari, Pizza, Pulcini, Ricci) riunito ad altri - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. IV - 10 novembre 2006, n. 9458 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica - Lottizzazione abusiva - Ordine di sospensione - Previa comunicazione di avvio del procedimento - Necessità - Atto cautelare di natura vincolata - Irrilevanza - Apporto partecipativo del privato - Vizio emendabile ex art. 21 octie L. 241/90 - Fattispecie. La previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, deve ritenersi necessaria anche rispetto ad un atto cautelare di natura vincolata, qual è l’ordine di sospensione di una lottizzazione abusiva. La natura vincolata non è di per sé sufficiente ad escludere che l’Amministrazione sia gravata degli oneri partecipativi di cui alla legge n.241/90 (Consiglio di Stato, 23/4/98, n.474; Consiglio di Stato, 7/11/2001, n.5718), in quanto l’assenza di ogni profilo di discrezionalità non implica pure che l’Autorità non sia comunque tenuta a porre in essere un’attività di approfondito accertamento dei presupposti del provvedimento da adottare, al quale anche il privato possa utilmente cooperare, attraverso la prospettazione di fatti e argomenti a suo favore, particolarmente quando, come nell’ipotesi di lottizzazione abusiva, gli elementi da valutare, siano molteplici e di varia natura e debbano essere univoci e gravi. Tuttavia, ai sensi dell’art. 21 octies della legge 241/1990, come innovata dalla legge n. 15/2005, il vizio di omessa comunicazione appartiene alla categoria dei vizi emendabili, per cui l’annullabilità degli atti impugnati è preclusa laddove risulti palese che il contenuto del provvedimento non poteva essere diverso. Sicchè, con riferimento all’ipotesi di specie, non trova applicazione la sanatoria ex art. 21 octies nei confronti di coloro che, non avendo posto in essere alcuna attività edificatoria, deducano la loro estraneità all’abuso. Viceversa, la mancata comunicazione è sanata nei confronti di coloro che hanno posto in essere attività edificatoria materiale suscettibile di alterare e modificare sostanzialmente l’originario assetto dei luoghi, rispetto ai quali è da ritenersi palese che il risultato del procedimento non poteva essere diverso. Pres. D’Alessio, Est. Ianigro - C.M.R. e altro (avv.ti Vanore e Cirillo) c. Comune di Napoli (avv.ti Tarallo, Accattatis Chalons D’Oranges, Andreottola, Carpentieri, Crimaldi, Cuomo, Furnari, Pizza, Pulcini, Ricci) riunito ad altri - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. IV - 10 novembre 2006, n. 9458 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica ed edilizia - Regione Siciliana - Demanio marittimo - Mare e coste - L.R. 78/76 - Divieto di edificare nella fascia di 150 m dal mare - Costruzioni accessorie agli immobili esistenti - Deroga - Inconfigurabilità. Il divieto di edificare nella fascia di 150 metri dal mare, in vigenza dell’art. 15 della legge reg. sic. n. 78/1976, non contempla alcuna deroga per le costruzioni accessorie agli immobili già esistenti (nella specie: il vano adibito a cisterna). Pres. Giallombardo, Est. Malsano - M.R.P.C. (avv. Capasso) c. Soprintendenza BB.CC.AA. Palermo e altro (Avv. Stato) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 8 novembre 2006, n. 2812

 

Urbanistica e edilizia - Calamità naturale - Oneri di urbanizzazione e di costruzione - Esenzione - Presupposti - Fattispecie. Nel caso di calamità naturale, per avere diritto all’esenzione dagli oneri di urbanizzazione e di costruzione, un intervento edilizio deve essere, collegato alla calamità, ma anche essere eseguito “a seguito di norme e provvedimenti adottati” dalla autorità pubblica. Nella specie, il piano particolareggiato riguardante l’area dei fabbricati danneggiati dal terremoto prevedeva sia la ristrutturazione sia la ricostruzione totale dell’edificio, e con successiva deliberazione consiliare si precisava che la ricostruzione totale sarebbe stata esente dagli oneri, solo se l’edificio si fosse trovato in condizioni di precarietà tale da richiederne il puntellamento. Pres. Iannotta - Est. Branca - Società Montebello s.r.l. (avv. Mancinelli) c. Comune di Ancona (avv. Ranci) (conferma T.A.R. Marche 23 settembre 1997 n. 922). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 24 ottobre 2006 (C.C. 5/05/2006), Sentenza n. 6354 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Indulto - Applicabilità - Presupposti - L. 241/2006. Anche in materia urbanistica, considerata la causa estintiva della pena (sulla quale prevale, ex art.183 c.p., la causa estintiva del reato più favorevole) può trovare applicazione l’indulto giusto disposto dalla L. 241/2006. Sicché, quando sussistono i requisiti per il riconoscimento dell'indulto di cui alla Legge 31/07/2006 n. 241 in vigore dal 1/08/2006 e non sussistono altre cause ostative, l’atto di clemenza deve essere concesso, (nella specie, si trattava di reato commesso anteriormente al 2/05/2006 non rientrante tra quelli per i quali il provvedimento di clemenza ha espressamente escluso l'applicazione del beneficio e non trovando applicazione le esclusioni di cui all'art.151 c.p.).  TRIBUNALE DI NOLA Ordinanza 19 ottobre 2006 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Ordine di demolizione - Funzioni di supplenza alla P.A. - Giudice penale - Fondamento - Limiti. L'ordine di demolizione impartito dal Giudice penale ex art.7 L.47/85 e s.m. assolve a funzioni di supplenza in un campo di tutela del territorio riservato in via esclusiva alla Pubblica Amministrazione, nelle ipotesi di inerzia di quest'ultima. Ne discende che detto ordine ben può essere riesaminato anche dopo la definitività della sentenza ed essere revocato in sede esecutiva dallo stesso Giudice che lo aveva impartito laddove ne sussistano i presupposti, ovverossia quando esso appaia incompatibile con atti e provvedimenti nel frattempo emessi dalla Pubblica Amministrazione. E ciò proprio in virtù dello spirito di collaborazione tra Giudice ordinario e Pubblica Amministrazione nella tutela del territorio cui si ispira l'ordine impartito dal Giudice penale in via suppletiva (cfr. in tal senso Cass. sez. pen. III°, 20/2/90 n.2456; nello stesso senso Cass. sez. pen. III°, 30/4/92 n.73; Cass. sez. pen. III°, 3/5/94 n.712). TRIBUNALE DI NOLA Ordinanza 19 ottobre 2006 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica - Rilascio di titolo edilizio - Clausole limitative - Coerenza con il potere urbanistico-edilizio - Necessità - Fattispecie in tema di impianto di cogenerazione da CDR. Il rilascio di un titolo edilizio ha come unico presupposto la conformità di quanto l’interessato chiede di realizzare con lo strumento urbanistico vigente nel Comune e che eventuali clausole apposte al titolo stesso possono riguardare unicamente elementi coerenti col potere (edilizio/urbanistico) che il Comune con tale atto esercita. (Nella specie: il comune, nell’autorizzare la realizzazione di un capannone destinato a contenere C.D.R., ha previsto clausole limitative dirette ad assicurare un collegamento funzionale tra il capannone e un impianto di cogenerazione, la cui produzione di energia elettrica avrebbe dovuto servire un vicino stabilimento agroindustriale; tali previsioni sono state ritenute eccentriche rispetto al provvedimento ed esorbitanti i poteri comunali in tema di rilascio di titoli edilizi) Pres. f.f. ed Est. De Piero - E. s.r.l. (avv.ti Camerino, Mercanti e Crimaldi) c. Comune di Cologna Veneta (avv.ti Righetti e Pinello) - T.A.R. VENETO, Sez. III - 17 ottobre 2006, n. 3464 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Condono edilizio - Edifici ultimati - Art. 31 L. n. 47/85 - Completamento del “rustico” - Nozione - Realizzazione parziale delle mura perimetrali - Insufficienza. La costante interpretazione giurisprudenziale dell’art. 31 della L. n. 47/85, nella parte in cui individua come ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ritiene che l’esecuzione del cd. “rustico” sia riferita al completamento di tutte le strutture essenziali, tra le quali vanno annoverate le tamponature esterne, che determinano l’isolamento dell’immobile dalle intemperie e configurano l’opera nella sua fondamentale volumetria (cfr. Cons. Stato, V, 2-10-2000, n. 5216: Cass. Pen., 25-5-1999 e 26-5-1992). Non è pertanto sufficiente, ai fini della configurabilità del rustico, la realizzazione parziale delle mura perimetrali, richiedendosi una necessaria continuità tra queste ultime e la copertura. Pres. Esposito, Est. Mele - B.F. (Avv. D’Alessio) c. Comune di Pagani (n.c.) - T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 13 ottobre 2006, n. 1745 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - T.U. n. 380/2001 - Interventi in zona sismica - Direttore lavori - Responsabilità - Posizione di controllo. Il direttore dei lavori deve ritenersi anch'egli destinatario del divieto di esecuzione di lavori senza autorizzazione ed in violazione delle prescrizioni tecniche contenute nei previsti decreti interministeriali poiché la legge n. 64/1974 (con le disposizioni trasfuse nel T.U. n. 380/2001), imponendo l’osservanza di specifiche norme tecniche per "tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche" e prevedendo un articolato sistema di cautele rivolto ad impedire l'esecuzione di opere non conformi a tali norme - pone lo stesso direttore dei lavori in una "posizione di controllo" su un'attività potenzialmente lesiva di beni altrui (vedi Cass., Sez. III,27.1.2004, n. 2640). Pres. Lupo - Est. Fiale - Ric. Osso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 5 ottobre 2006 (Ud. 15/06/2006), Sentenza n. 33469 (vedi: sentenza per esteso)

Urbanistica e edilizia - Zona sismica - Costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni - Inizio - Comunicazione - Necessità - Sanzione penale - Ammenda - T.U. n. 380/2001. A norma dell'art. 17 della legge n. 64/1974 (con disposizioni attualmente riprodotte nell'art. 93 del T.U. 6.6.2001, n. 380) "chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni", in zona sismica, deve farne denuncia all'organo competente con comunicazione alla quale deve essere allegato iI progetto firmato da un tecnico autorizzato e dal direttore dei lavori. Le relative opere edilizie, poi, a norma del successivo art. 18 (disposizione attualmente riprodotta nell'art. 94 del T.U. n. 380/2001), non possono essere iniziate senza preventiva autorizzazione. Infine, l'art. 95 del T.U. n. 380/2001, commina la sanzione penale della sola ammenda da infliggersi a "chiunque violi le prescrizioni contenute nel presente capo [trattasi del CAPO IV - Procedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche] e nei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83". Pres. Lupo - Est. Fiale - Ric. Osso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 5 ottobre 2006 (Ud. 15/06/2006), Sentenza n. 33469 (vedi: sentenza per esteso)

Urbanistica e edilizia - Denuncia dei lavori e avviso di inizio - Omissione - Reato istantaneo e permanente - Natura. di Con riferimento alle contravvenzioni alla legge n. 64/1974, (disposizioni attualmente riprodotte nell'art. 93 del T.U. 6.6.2001, n. 380), le contravvenzioni di cui agli artt. 17, 18 e 20 della legge n. 64/1974 (omissione della presentazione della denuncia dei lavori e dell'avviso di inizio degli stessi) hanno natura di reati istantanei, che si consumano con l'omissione degli adempimenti richiesti, prima dell'inizio dell'esecuzione delle opere, al fine di consentire il controllo preventivo dell'attività edilizia nelle zone sismiche. Ancora: la contravvenzione di cui agli artt. 3 e 20 della legge n. 64/1974 (consistente nella edificazione in violazione di prescrizioni tecniche poste dai decreti attuativi della stessa legge n. 64/1974) ha natura di reato permanente, ma tale permanenza ha termine con la cessazione dei lavori di costruzione del manufatto. (Cass. sentenza 23.7.1999, n. 18, ric. P.M. in proc. Lauriola ed altri). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 5 ottobre 2006 (Ud. 15/06/2006), Sentenza n. 33469 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Concessione della sospensione condizionale della pena - Discrezionalità del giudice - Artt. 163 e 164 c.p.. La concessione della sospensione condizionale della pena costituisce manifestazione dell'esercizio di un potere, avente natura discrezionale, attribuito dalla normativa esclusivamente al giudice; pur tuttavia "l'esercizio del medesimo non solo è sottoposto alle condizioni di cui all'art. 163 cod. pen. ed ai limiti previsti dall'art. 164 cod. pen., ma trova il proprio imprescindibile parametro nella finalità rieducativa della pena (art. 27, commi 1 e 3, della Costituzione), che, in vista della tutela delle posizione individuali, dimensiona e limita la potestà punitiva statale (art. 25, comma 2, della Costituzione). Nella individualizzazione della pena, che ad un tempo soddisfa l'esigenza di renderla il più possibile personale e di finalizzarla alla reintegrazione sociale del condannato, s'incentra il criterio (prescrittivo) sotteso alla discrezionalità del giudice nell'esercizio della potestà punitiva". (Corte di Cassazione Sezioni Unite 2.6.1994, sentenza n. 6563, Rusconi). Pres. Lupo - Est. Fiale - Ric. Osso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 5 ottobre 2006 (Ud. 15/06/2006), Sentenza n. 33469 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica ed edilizia - Edilizia residenziale pubblica - Insediamento in zone destinate a verde agricolo - Art. 2 L.R. Siciliana n. 86/81 - Limiti. In materia di programmi costruttivi per interventi di edilizia residenziale pubblica, agevolata, convenzionata e sovvenzionata, ove i Comuni non dispongano di aree sufficienti a tale destinazione, ovvero qualora risultino esaurite od insufficienti le aree residenziali di espansione previste dagli strumenti urbanistici, nella regione siciliana si applicano le disposizioni di cui all’art. 2 della L.R. n. 86/81, come sostituito dall'art. 25 della legge reg. siciliana n. 22 del 1996, ovvero possono utilizzarsi anche le zone destinate a verde agricolo contigue ad insediamenti abitativi e suscettibili di immediata urbanizzazione; quest’ultima locuzione comporta tuttavia che i nuovi insediamenti abitativi devono essere dotati di tutte le opere di urbanizzazione primaria (strade, parcheggi, impianti destinati ai servizi pubblici) e che gli strumenti urbanistici generali con i vincoli preordinati all’espropriazione siano ancora efficaci al fine della realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria. Pres. Leo, Est. Salamone - Legambiente Comitato Regionale Siciliano e altro (avv. De Luca) c. Comune di san Gregorio di Catania (avv. Leonardi), Assessorato regionale Territorio e Ambiente (Avv. Stato) e Provincia Regionale di Catania (avv. Salemi) - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. III - 5 ottobre 2006, n. 1632 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica ed edilizia - Area boscata - Nozione di bosco ai sensi della L.R. Siciliana n. 16/96 - Bosco artificiosamente diviso in due tronconi ciascuno di estensione inferiore ai 10.000 mq - Mantenimento della qualificazione di bosco - Programma costruttivo che consente la realizzazione di edifici entro la fascia di rispetto di 50 metri - Illegittimità. Ai sensi dell’art. 4 della Legge della Regione Siciliana n. 16/1996, i terreni su cui sorge un bosco, temporaneamente privi della vegetazione arborea sia per cause naturali compreso l’incendio, sia per l’intervento antropico, non perdono la qualificazione di bosco. Ne consegue che un’area coperta da vegetazione arborea artificiosamente frazionata in due tronconi (ciascuno di estensione inferiore a 10.000 mq) attraverso incendi “intelligenti” e taglio di alberi, al fine di eludere le disposizioni di cui alla L.R. n. 16/96, mantiene la qualità di bosco e di ciò va tenuto conto in sede di approvazione del piano regolatore generale e dei successivi strumenti di attuazione. Sicchè è illegittima l’approvazione di un programma costruttivo per l’insediamento di edifici entro la fascia di 50 metri dal limite esterno di detta area, per violazione dell’art.4 e dell’art.10 della l.r. Siciliana 6.4.1996 n. 16, nel testo sostituito dall'art. 3 della L.R. 13 del 1999, modificato e integrato dall'art. 89, comma 8, della L.R. n. 6 del 2001e dall'art. 42 della L.R. n. 7 del 2003. Pres. Leo, Est. Salamone - Legambiente Comitato Regionale Siciliano e altro (avv. De Luca) c. Comune di san Gregorio di Catania (avv. Leonardi), Assessorato regionale Territorio e Ambiente (Avv. Stato) e Provincia Regionale di Catania (avv. Salemi) - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. III - 5 ottobre 2006, n. 1632 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Regioni a statuto speciale obbligo di armonizzarsi con norme di principio della legislazione statale - Sussiste - Fattispecie: qualificazione di “opera precaria”. In tema di disciplina edilizia anche la legislazione delle Regioni a statuto speciale "si deve armonizzare con le norme di principio della legislazione statale", sicché "il concetto di opera precaria, cui anche la legge regionale fa riferimento, non può essere un concetto diverso da quello previsto dalla legislazione statale". Pertanto, deve escludersi, in ossequio al principio di legalità, che la scelta di criminalizzare o meno una certa condotta possa attribuirsi alla Regione, consentendo l'opzione fra attrarre o meno una certa attività al regime del permesso di costruire. Pres. Lupo - Est. Fiale - Ric. P.M. in proc. Moltisanti. (annulla con rinvio, ordinanza del 6.3.2006 - Tribunale di Siracusa). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 4 ottobre 2006 (C. c. 15/06/2006), Sentenza n. 33039 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Reati urbanistici e potestà legislativa regionale - Regione autonoma Siciliana - Limiti - Principio di legalità - Leggi regionali incidenti sul sistema penale - Autonoma legislativa regionale - Esclusione. In materia di potestà autonoma legislativa regionale, lo Statuto siciliano pur riconoscendo competenza legislativa esclusiva in materia urbanistica, deve conformare tale potestà al rispetto della legittimità (territoriale, costituzionale, degli obblighi internazionali, etc.). Ne deriva, in ossequio al principio di legalità, che la scelta di criminalizzare o meno una certa condotta consentendo l’opzione fra attrarre o meno una certa attività al regime del permesso di costruire non può essere attribuita alla Regione attraverso l’emanazione di leggi regionali comunque incidenti sul sistema penale, in senso favorevole o contrario al reo. Pres. Lupo - Est. Fiale - Ric. P.M. in proc. Moltisanti. (annulla con rinvio, ordinanza del 6.3.2006 - Tribunale di Siracusa). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 4 ottobre 2006 (C. c. 15/06/2006), Sentenza n. 33039 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Regione Siciliana - Statuto speciale - Principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale - Rispetto - Obbligo - L.R.S. n. 37/1985 e 4/2003. Le leggi n. 37/1985 e 4/2003 della Regione Siciliana - nonostante la competenza esclusiva in materia urbanistica - devono (ex art. 117 della Costituzione, anche come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001) comunque rispettare i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale e quindi in ogni caso devono essere interpretate in modo da non collidere con detti principi generali (al riguardo: Corte Cost., sentenza n. 187 del 1997; Cons. giust. amm. Reg. sic., 28.2.1995, n. 73; nonché Cass., Sez. 9.12,2004, Garufi; 11.1.2002, Castiglia; 16.1.2001, Graziano). Pres. Lupo - Est. Fiale - Ric. P.M. in proc. Moltisanti. (annulla con rinvio, ordinanza del 6.3.2006 - Tribunale di Siracusa). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 4 ottobre 2006 (C. c. 15/06/2006), Sentenza n. 33039 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Notificazione della D.I.A. - Termini (30 gg.) - Decorrenza - Inizio lavori - P.A. - Poteri di autotutela, di vigilanza e sanzionatori - D.P.R. n. 380/2001 (T.U. edilizia). Il T.U. edilizia colloca alla scadenza del trentesimo giorno dalla notificazione della D.I.A. il termine dopo il quale l’interessato può iniziare i lavori ed il termine ultimo entro il quale la P.A. può inibire l’inizio delle opere, ai sensi dell'art. 23, comma 6, d.p.R. 6 giugno 2001, n. 380 (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 308/2004; Sez. IV, n. 3498/2005), fermo restando il potere di far cessare i lavori che dovessero risultare illegittimi con gli opportuni poteri di autotutela, di vigilanza e sanzionatori. Pres. Postiglione - Est. Franco - Ric. Ercolino. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 4 ottobre 2006 (C. c. 25/5/2006), Sentenza n. 33034 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Funzioni di progettazione, costruzione, manutenzione di rilevanti opere di interesse interregionale - Asse viario interregionale - Preventivo accordo di programma - Mancata conclusione - Sanatoria - Esclusione - Art. 99, c. 4 D.L.vo n. 112/98. Nessuna diversa determinazione regionale o provinciale di assenso, espressa inoltre a posteriori, può sanare la mancata conclusione di un preventivo accordo di programma tra le due Regioni interessate, soprattutto nel caso in cui l’opera oltre ad interessare il territorio di entrambe le regioni assurga anche ad un’importante funzione viaria in ambito interregionale. Pres. Venturini - Est. De Felice - Agazzani ed altri (avv.ti Ceruti e Petretti) c. PROVINCIA DI MANTOVA ed altri (avv.ti Sperati e Colombo) (riforma TAR Lombardia sentenza n. 738/2004, dep. in data 8/07/2004). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 2 ottobre 2006 (C.C. 11/07/2006), Sentenza n. 5760 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - V.I.A. - Progetto definitivo di un'opera pubblica - Studio degli elementi di incompatibilità dell'opera e delle principali alternative - Valutazione di impatto ambientale - Relazione geologica - Elaborati - Dichiarazione di pubblica utilità - Fissazione dei termini per l'espropriazione. Il progetto definitivo di un'opera pubblica presuppone, sia la relazione geologica che, ai fini della valutazione di impatto ambientale da parte dell'ente territoriale competente (nella fattispecie la Regione), un serio, preventivo, studio di impatto ambientale (espressamente previsto come parte integrante di tale progetto dall'art. 25 comma 2 lett. f) d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554), il quale verifichi l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità dell'opera, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto stesso e alle principali alternative (Consiglio Stato, sez. IV, 05 settembre 2003, n. 4970). Infatti, per esempio, si è ritenuto che, in assenza di formale qualificazione, l'individuazione della natura preliminare o definitiva di un progetto di opera pubblica vada effettuata considerando l'essenza del progetto stesso; deve, pertanto, considerarsi definitivo il progetto (approvato) che contenga elaborati compatibili con quelli previsti dall'art. 25 D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 per tale tipo di progetto, quali il piano particellare di esproprio, il computo metrico estimativo, l'elenco prezzi, specie ove si dia espressamente atto che la sua approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera, con conseguente fissazione anche dei termini per l'espropriazione. Pres. Venturini - Est. De Felice - Agazzani ed altri (avv.ti Ceruti e Petretti) c. PROVINCIA DI MANTOVA ed altri (avv.ti Sperati e Colombo) (riforma TAR Lombardia sentenza n. 738/2004, dep. in data 8/07/2004). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 2 ottobre 2006 (C.C. 11/07/2006), Sentenza n. 5760 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - V.I.A. - Variante al p.r.g.. - Mancata valutazione di impatto ambientale - Elusione a mezzo di un riferimento a realizzazioni o interventi parziali, caratteristici nelle opere da realizzarsi per “tronchi” o “lotti” - Illegittimità. E’ illegittima l'artificiosa suddivisione del progetto di un'opera, al fine di evitare la sottoposizione dello stesso alla valutazione di impatto ambientale, che sarebbe obbligatoria per l'opera nella sua interezza. Secondo il dettato contenuto nell’art. 16 comma 4 l. n. 109 del 1994, il progetto definitivo di un’opera pubblica deve essere corredato dallo studio di impatto ambientale, con conseguente necessità della verifica dei profili di impatto ambientale al momento dell'approvazione del progetto che comporti variante al p.r.g.. La valutazione ambientale necessita di una valutazione unitaria dell'opera, ostante alla possibilità che, con un meccanismo di stampo elusivo, l'opera venga artificiosamente frazionata in frazioni eseguite in assenza della valutazione perché, isolatamente prese, non configurano interventi sottoposti al regime protettivo (Consiglio Stato, sez. VI, 30 agosto 2002 , n. 4368). Diversamente, verrebbe inammissibilmente a trasferirsi in capo ai soggetti redattori dei progetti il potere di determinare i limiti della procedura di V.I.A., attraverso la sottoposizione ad essi di porzioni di opera e l’acquisizione, su iniziative parziali e, perciò stesso, non suscettibili di apprezzamento, circa i “livelli di qualità finale” di una pronuncia di compatibilità ambientale asseritamene non modificabile, con conseguente espropriazione delle competenze istituzionali dell’amministrazione competente e sostanziale elusione delle finalità perseguite dalla legge. Pres. Venturini - Est. De Felice - Agazzani ed altri (avv.ti Ceruti e Petretti) c. PROVINCIA DI MANTOVA ed altri (avv.ti Sperati e Colombo) (riforma TAR Lombardia sentenza n. 738/2004, dep. in data 8/07/2004). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 2 ottobre 2006 (C.C. 11/07/2006), Sentenza n. 5760 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Varianti che comportino modificazioni dei perimetri di ambiti territoriali subordinati a piani attuativi - Procedura semplifica - Artt. 2 e 3, l. reg. Lombardia n. 23/1997 - Limiti. La procedura semplificata di cui agli artt. 2 e 3, l. reg. Lombardia 23 giugno 1997 n. 23, trova applicazione solo in presenza di varianti che comportino modificazioni dei perimetri di ambiti territoriali subordinati a piani attuativi, finalizzate ad assicurare un miglior assetto urbanistico nell'ambito dell'intervento, opportunamente motivato e tecnicamente documentato, ovvero a modificare la tipologia dello strumento urbanistico attuativo (Consiglio Stato, sez. IV, 24 febbraio 2004, n. 746). Pres. Venturini - Est. De Felice - Agazzani ed altri (avv.ti Ceruti e Petretti) c. PROVINCIA DI MANTOVA ed altri (avv.ti Sperati e Colombo) (riforma TAR Lombardia sentenza n. 738/2004, dep. in data 8/07/2004). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 2 ottobre 2006 (C.C. 11/07/2006), Sentenza n. 5760 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Condono - Poteri-doveri del giudice penale - Cause di estinzione del reato - Competenza dell'autorità amministrativa. Rientra tra i poteri-doveri del giudice penale accertare l’esistenza di cause di estinzione del reato o della pena e di disporre la sospensione del processo penale solo in presenza di ragioni che tassativamente la impongano (Cass. Sez. III, sentenza n. 11624 del 4.11.1997 Rv 209707). Né in tal modo, si realizza una indebita invasione del campo riservato alla competenza dell'autorità amministrativa. Pres. Postiglione Est. Mancini Ric. Martella. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 29 settembre 2006 (Ud. 19/04/2006), Sentenza n. 32529 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Condono edilizio nelle aree sottoposte a vincoli - Limiti di applicabilità - C.d. mini condono ambientale - Reati urbanistici concorrenti - Rapporto fra condono edilizio e condono ambientale. In forza del D.L. 269 del 2003 convertito con modificazioni nella legge 24.11.2003 n. 326, il condono edilizio per le opere eseguite nelle aree sottoposte a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici, ambientali e paesistici è possibile soltanto per gli interventi edilizi di minore importanza corrispondenti alle tipologie di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'Allegato 1 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria). Sicché, gli effetti del c.d. mini condono ambientale introdotto dalla legge 308/2004 restano circoscritti ai soli reati paesaggistici senza ricadute positive sui reati urbanistici concorrenti (Cass. Sez. III, sentenza n. 33297 del 10.5.2005 Rv 232186). Pres. Postiglione Est. Mancini Ric. Martella. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 29 settembre 2006 (Ud. 19/04/2006), Sentenza n. 32529 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Rapporto fra condono edilizio e condono ambientale - Effetti. La propagazione degli effetti del condono edilizio sono da escludere per i reati ambientali (precisamente con riferimento al reato ambientale di cui all' art. 1 sexies del D.L. 312 del 1985 convertito nella L. 431 dello stesso anno) (Cass. Sez. III n. 10605 del 20.6.2000 Rv 217579; Cass. n. 33297 del 10.5.2005 Rv 232186. Pres. Postiglione Est. Mancini Ric. Martella. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 29 settembre 2006 (Ud. 19/04/2006), Sentenza n. 32529 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Impianti per la produzione di energia elettrica - Autorizzazione unica ex L. 55/2002 - Autorizzazione integrata ex d.lgs. 59/2005. L’autorizzazione “unica” ex L. 55/2002, sostituendo “autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti” (art. 1 l. n. 55/02), deve qualificarsi anche come autorizzazione unica integrata ambientale ai sensi della Direttiva 96/61/CE, di cui il successivo d. lgs. n. 59/2005 costituisce il compiuto recepimento. La necessità di ricorrere a nuova autorizzazione integrata, pertanto, sussiste solo in caso di modifiche sostanziali del progetto, come definite ai sensi dell’articolo 2, 1° comma, lettera n) d. lgs. n.59/2005. Pres. Portoghese, Est. Grasso - T.T. e altri (avv. Pennetta) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altro (Avv. Stato), Ente Parco regionale dei Monti Picentini (n.c.) e Regione Campania (avv. Consolazio) - T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. I - 27 settembre 2006, n. 1418 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Energia elettrica - Centrali - L. n. 55/2002 - Procedimento autorizzatorio - Coinvolgimento degli enti locali - Limiti. Ai sensi del combinato disposto del 2° e del 3° comma del d.l. n. 7/2002, convertito in l. n. 55/2002, deve ritenersi che il procedimento unico finalizzato al rilascio dell’autorizzazione unica da parte del Ministero per le Attività produttive (in quanto tale sostitutiva, in forza del 1° comma della norma in esame, delle autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti) imponga il necessario ed indefettibile coinvolgimento (oltre che della Regione ai fini dell’intesa) solo dei comuni e delle province nel cui territorio ricadono le opere da realizzare (in tali sensi dovendosi intendere il richiamo al “parere motivato” obbligatorio di cui al 3° comma, in relazione alla nozione di “Amministrazione locali interessate”, più genericamente evo-cate al 2° comma). Il tratto testuale della disposizione, per la sua natura dichiaratamente eccezionale, non è suscettibile di interpretazioni estensive. Pres. Portoghese, Est. Grasso - T.T. e altri (avv. Pennetta) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altro (Avv. Stato), Ente Parco regionale dei Monti Picentini (n.c.) e Regione Campania (avv. Consolazio) - T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. I - 27 settembre 2006, n. 1418 (vedi: sentenza per esteso)

 

Individuazione del sito idoneo alla collocazione delle centrali - Energia elettrica - Attività di produzione - Liberalizzazione - Spetta al privato - Pubblica amministrazione - Necessità di delibazione di alternative localizzatorie - Esclusione. Alla stregua del paradigma normativo di riferimento (d. lgs. n. 79/1999 e l. n. 55/2002), l’attività di produzione di energia elettrica è, per effetto del recepimento di apposita direttiva comunitaria, libera, non sussistendo più alcuna riserva legale a favore di soggetti monopolisti ovvero sottoposizione al regime della concessione amministrativa; correlativamente, l’individuazione del sito maggiormente idoneo alla collocazione delle centrali spetta al privato che attivi il relativo procedimento autorizzatorio, mentre compito dell’Amministrazione è solo quello di verificarne la correttezza e la congruità, a tutela degli interessi coinvolti; per l’effetto, non risulta conforme al modello procedimentale sintetizzato l’evocazione di una delibazione di alternative localizzatorie. Pres. Portoghese, Est. Grasso - T.T. e altri (avv. Pennetta) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altro (Avv. Stato), Ente Parco regionale dei Monti Picentini (n.c.) e Regione Campania (avv. Consolazio) - T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. I - 27 settembre 2006, n. 1418 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica - Procedura e varie - Questione della pregiudiziale amministrativa - Reintegrazione in forma specifica - Risarcimento per equivalente - Termine di prescrizione - Fattispecie: concessione edilizia, sospensione di ogni determinazione in applicazione delle misure di salvaguardia ai sensi della L. 1902/1952. La questione della pregiudiziale amministrativa non può che essere disciplinata dai principi civilistici e soprattutto dall’art. 2697 del codice civile che impone alla parte attrice di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (Corte di Cassazione del 13 giugno 2006, nn. 13659 e 13660). Pertanto, il risarcimento non può derivare dalla sola illegittimità del provvedimento ostativo, ma deve assumere a proprio presupposto la fondatezza della domanda. Sicché, al giudizio per ottenere la reintegrazione in forma specifica ovvero il risarcimento per equivalente non può essere applicato il comma quarto dell’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (nel testo integrato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205), che impone all’amministrazione di produrre il provvedimento impugnato nonché gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati, e quelli che l'amministrazione ritiene utili al giudizio. Tale norma trova la sua giustificazione nel solo giudizio impugnatorio, anche in ragione del termine di decadenza entro il quale deve essere proposto il ricorso. Quando invece l’azione, come quella reintegratoria-risarcitoria, è soggetta a termine di prescrizione non v’è ragione per imporre alla parte convenuta in giudizio, in analogia con quanto accade nel processo civile, l’obbligo di depositare gli atti sui quali si fonda la domanda dell’attore, il quale può utilizzare lo speciale procedimento per l’accesso ai documenti amministrativi, di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, per acquisire la documentazione necessaria a dimostrare la fondatezza della domanda. Nel caso di specie era pertanto onere, non assolto, di parte ricorrente depositare in giudizio il programma di fabbricazione ed il progetto presentato ed indicare in base a quali norme regolamentari era possibile ottenere la concessione così come richiesta. Pres. Onorato - Rel. Pannone - CRISPINO (avv. Costa) c. Comune di Frattamaggiore (avv. Parisi). T.A.R. CAMPANIA Sez. II, 21/09/2006 (6 luglio 2006) n. 8182 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica ed edilizia - Intervento su rudere - Parte muraria esistente - Impossibilità di individuare i connotati essenziali del manufatto originario - Ristrutturazione edilizia - Esclusione - Nuova costruzione - Permesso di costruire - Necessità. Non può farsi rientrare nella fattispecie di ristrutturazione edilizia un intervento su un rudere in cui la parte dell'opera muraria ancora esistente non consenta la sicura individuazione dei connotati essenziali del manufatto originario e, quindi la sua fedele ricostruzione. L'intervento va pertanto considerato a tutti gli effetti realizzazione di una nuova costruzione, per la quale deve essere richiesto apposito permesso di costruire, non essendo possibile far ricorso alla denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 10 febbraio 2004, n. 475). Pres. Venturini, Est. Lodi - Comune di Vibo Valentia (avv. Accorinti) c. B.R. e altro (avv. Spinelli) - (conferma TAR Calabria, Catanzaro, n. 2381/2004) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 15 settembre 2006 (c.c. 11 luglio 2006), sentenza n. 5375 (vedi: sentenza per esteso)

Urbanistica ed edilizia - Parti scindibili del progetto - Eliminazione delle sole attività edificatorie illegittime - Possibilità - Invalidità del progetto nel suo complesso - Esclusione.
Nell'ipotesi di parti scindibili del progetto, caratterizzate da una propria autonomia, deve ritenersi possibile l'eliminazione delle sole attività edificatorie riconosciute illegittime, senza che ciò possa riflettersi, con effetti invalidanti, sulla legittimità della restante parte dell'intervento nel suo complesso. Pres. Venturini, Est. Lodi - Comune di Vibo Valentia (avv. Accorinti) c. B.R. e altro (avv. Spinelli) - (conferma TAR Calabria, Catanzaro, n. 2381/2004) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 15 settembre 2006 (c.c. 11 luglio 2006), sentenza n. 5375 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Beni culturali e ambientali - Demanio marittimo - Struttura precaria in zona sottoposta a vincolo ambientale - Opera stagionale mantenuta in via permanente - Permesso di costruire - Nulla osta ambientale - Necessità - Fattispecie: Chiosco-bar - D.P.R. 380/2001 e 40 c.p.. Il mantenimento in opera come permanente di struttura edile autorizzata come precaria configura una condotta punibile in base al combinato disposto dell’art. 20 lett. c) legge 47/1985 (poi art. 44 lett. c) D.P.R. 380/2001 e 40 c.p.. Fattispecie: realizzazione di un box in struttura metallica, adibito a chiosco-bar, in zona sottoposta a vincolo ambientale (entro Ia fascia dei trenta metri dal demanio marittimo), inizialmente autorizzata come opera stagionale e poi mantenuta in via permanente, senza la necessaria concessione edilizia (ora permesso di costruire). Pres. Vitalone Est. Onorato Ric. Sciavilla. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 11 settembre 2006 (Ud. 06/06/2006), Sentenza n. 29871 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Aeroporti - Fascia di rispetto di 300 metri - Vincolo di inedificabilità - Calcolo della distanza dall’aeroporto - Misure di maggiore garanzia per la sicurezza - Legittimità - Mancata attuazione della Convenzione di Chicago. E' legittimo il vincolo di inedificabilità derivante dall’esistenza di una fascia di rispetto di 300 metri dal perimetro dell’aeroporto a prescindere dalla mancata attuazione della Convenzione di Chicago che avrebbe determinato il computo del limite di inedificabilità non dal perimetro, ma dalle piste dell’aeroporto. Deve aggiungersi che la precedente disciplina conteneva, sotto il profilo delle fasce di rispetto dagli aeroporti, misure di maggiore garanzia per la sicurezza e non poteva, quindi, considerarsi in contrasto con il citato Allegato 14 della Convenzione di Chicago, mentre diverso sarebbe stato il caso di una disciplina meno garantista per la sicurezza, in quanto contenente, ad esempio, distanze minime inferiori a quelle previste dalla Convenzione. Anche sotto tale profilo, quindi, non sussisteva un obbligo per il Ministero di dare immediata attuazione alle norme tecniche della Convenzione. Pres. Schinaia - Est. Chieppa - Torno K s.p.a. (avv. Delli Santi) c. Ministero dei trasporti e della navigazione (Avvocatura Generale dello Stato), (conferma TAR del Lazio, Sezione III ter, n. 8233/2000). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 11/09/2006 (C.C. 5/5/2006), Sentenza n. 5241 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica ed edilizia - Condono edilizio - Rilascio del certificato di abitabilità - Deroga alle condizioni di salubrità richieste da fonti normative di livello primario - Esclusione. Il rilascio del certificato di abitabilità di un fabbricato, conseguente al condono edilizio ai sensi dell'art 35, comma 20, L. n. 47 del 1985, può legittimamente avvenire in deroga solo a norme regolamentari e non anche quando siano carenti le condizioni di salubrità, richieste invece da fonti normative di livello primario, in quanto la disciplina del condono edilizio, per il suo carattere eccezionale e derogatorio, non è suscettibile di interpretazioni estensive e, soprattutto, tali da incidere sul fondamentale principio della tutela della salute (cfr. CdS, V, 15.4.2004 n. 2140; 13 aprile 1999 n. 414). Pres. f.f. Antonelli, Est. Rovis - M.C. e altri (avv.ti Bucci e De Lazzari) c. Comune d Spinea (avv. Cartia) - T.A.R. VENETO, Sez. II - 8 settembre 2006, n. 2899 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Opera abusiva non residenziale - Demolizione - Condono edilizio - Esclusione - Cartografia - Ininfluenza. Il carattere non residenziale della costruzione è gia di per sé ostativo all'applicazione del condono edilizio. In questo contesto giuridico, neanche la cartografia può fornire dati decisivi tali da modificare il giudizio, posto che del condono edilizio l'immobile non può in ogni caso beneficiare legittimando, pertanto, la demolizione dell'opera abusiva. Pres. Vitalone - Est Grassi - Ric. Berretti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 6 settembre 2006 (Ud. 28/06/2006), Sentenza n. 29764 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Condono edilizio -  Abusivi non aventi destinazione residenziale - Esclusione. Con riferimento agli interventi abusivi non aventi destinazione residenziale, il condono edilizio non è applicabile. Pres. Vitalone Est. Franco Ric. Tinghino. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 6 settembre 2006 (ud. 6/6/2006), Sentenza, n. 29741 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Opere in cemento armato e c.a. - Denuncia dell'inizio dei lavori con conglomerato cementizio - Necessità. Le norme di cui agli artt. 1 e 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 - ora trasfuse nel testo unico dell'edilizia - si riferiscono a tutte le opere in cemento armato e c.a. precompresso senza alcuna distinzione circa le dimensioni e le caratteristiche, richiamate, invece, dall'art. 2 al fine di individuare il tecnico qualificato (ingegnere, architetto oppure geometra) cui commettere la redazione del progetto e la direzione dei lavori. L'art. 1 comma quarto della legge n. 1086 del 1971 indica una prescrizione, quella della denuncia dell'inizio dei lavori con conglomerato cementizio, a cui il costruttore deve attenersi per consentire all'ente preposto di venire a conoscenza dell'attività costruttiva e di effettuare i dovuti controlli al fine di escludere ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità (fattispecie relativa all'irrilevanza di alcune "circolari" amministrative regionali emanate in senso contrario)» (Sez. III, 10 giugno 1996, Sangiorgi, m. 205.791). Sicché, deve essere sempre rispettata la normativa sul cemento armato, anche quando non è necessario il permesso di costruire (Sez. III, 13 febbraio 2003, Felli, m. 224.479). Pres. Vitalone Est. Franco Ric. Tinghino. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 6 settembre 2006 (ud. 6/6/2006), Sentenza, n. 29741 (vedi: sentenza per esteso)

Urbanistica e edilizia - Tutela dell'incolumità pubblica nelle zone dichiarate sismiche - Opere in conglomerato cementizio armato e disciplina antisismica. Le disposizioni relative alla disciplina antisismica hanno una portata ancor più ampia di quelle relative alle opere in conglomerato cementizio armato in quanto pongono norme che, coerentemente alle esigenze di più rigorosa tutela dell'incolumità pubblica nelle zone dichiarate sismiche, si applicano, omnicomprensivamente a «tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità», a nulla rilevando la natura dei materiali impiegati e delle relative strutture. Anzi, proprio l'impiego di elementi strutturali meno solidi e duraturi rende ancor più necessari i controlli e le cautele prescritte ai fini preventivi in questione (cfr. Sez. III, sent. 26 settembre 2001, Tucci, m. 220.269; Sez. III, sent. 29 maggio 2002, Bianchini, m. 222.254; Sez. III, 27 aprile 2004, Chiari; Sez. III, 18 gennaio 2006, Solis). Pres. Vitalone Est. Franco Ric. Tinghino. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 6 settembre 2006 (ud. 6/6/2006), Sentenza, n. 29741 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Aree protette - Parchi - L.R. Veneto n. 38/98 - Parco regionale dei Colli Euganei - Approvazione del Piano Ambientale - Modifica ai confini del Parco - Legittimità - Contrasto con le competenze regionali di cui alla L.R. Veneto n. 40/1984 - Inconfigurabilità. L’art. 2, lett. a) della L.R. Veneto n. 38 del 1989 (“Norme per l’Istituzione del parco regionale dei Colli Euganei”) non impedisce modifiche al perimetro del parco in sede di adozione e di approvazione del Piano Ambientale, risultando per contro evidente la volontà del legislatore regionale di affidare alla competenza della discrezionalità tecnico amministrativa l’introduzione di eventuali variazioni, ove indotte dalle esigenze del perseguimento dei fini istituzionali dell’ente enunciati dall’art. 2 della medesima L.R. 38/1989. Non osta a tale interpretazione la disciplina di ordine generale contenuta nell’art. 7, secondo comma, n. 2, della L.R. 40 del 1984, posto che essa va riguardata come disposizione di principio che affida alla competenza del legislatore regionale la fissazione dei confini dei Parchi e delle Riserve al momento della loro contestuale istituzione: da ciò non può per certo discendere un divieto, per lo stesso legislatore, di consentire che siano successivamente apportate modifiche ai confini stessi mediante ulteriori provvedimenti amministrativi. Pres. Amoroso, Est. Rocco - C.M. S.p.A. (avv.ti Tassetto e Zambelli) c. Ente Parco Regionale dei Colli Euganei (avv.ti Schiller e Quaglia) - T.A.R. VENETO, Sez. I - 6 settembre 2006, n. 2858 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Aree protette - Parchi - L.R. Veneto n. 38/98 - Piano Ambientale del Parco - P.R.G. - Rapporti. Il Piano Ambientale del Parco, ai sensi della L.R. Veneto n. 38 del 1989, ha valenza paesistica e la sua approvazione comporta, quando si tratta di prescrizioni e vincoli, l’automatica variazione degli strumenti urbanistici generali e attuativi. La validità del P.R.G. comunale va quindi necessariamente intesa non già come indiscriminata ma in quanto lo strumento urbanistico del Comune non confligga con la sovrastante disciplina dello stesso Piano Ambientale. Pres. Amoroso, Est. Rocco - C.M. S.p.A. (avv.ti Tassetto e Zambelli) c. Ente Parco Regionale dei Colli Euganei (avv.ti Schiller e Quaglia) - T.A.R. VENETO, Sez. I - 6 settembre 2006, n. 2858 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica - Concessione edilizia - Apposizione della clausola di precarietà - Conseguenze - Annullamento della concessione - Condizioni. L’apposizione di una clausola di precarietà in sede di rilascio di una concessione edilizia (clausola peraltro mai richiesta dalla ricorrente) è idonea a costituire motivo di annullamento di una concessione edilizia, solo nel caso in cui sia dimostrato che in assenza di tale clausola l’intervento non era assentibile. In tutti gli altri casi, l’illegittimità della clausola può condurre al massimo alla eliminazione della stessa, ma non dell’intero provvedimento, rispetto al quale la clausola non costituiva elemento essenziale. Pres. Schinaia, Est. Chieppa - O. s.p.a. (avv.ti Manzi e Sica) c. Provincia di Rovigo (avv.ti Bernecoli e Paparella) e altri (n.c.) - (Riforma T.A.R. Veneto n. 1588/2001) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 4 settembre 2006 (c.c. 6 giugno 2006), sentenza n. 5096 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica - Costruzione in corso di esecuzione - Contrasto con la normativa urbanistica sopravvenuta - Sospensione dei lavori ex art. 27 D.P.R. 380/2001 - Illegittimità. La sospensione dei lavori di cui all’art. 27 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e all’art. 61 L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 può essere ordinata soltanto nei casi in cui la costruzione in corso di esecuzione contrasti con le prescrizioni contenute nel titolo edilizio o con la normativa urbanistica vigente al tempo del rilascio del titolo medesimo, ma non anche quando il contrasto sia rilevato tra il titolo e la normativa urbanistica sopravvenuta (cfr. T.A.R. Puglia - Bari, 28 dicembre 1985, n. 989). Pres. Calvo, Est. Baglietto - S. s.p.a. (avv.ti Protto e Borghi) c. Comune di San Damiano d’Asti (avv. Rabino) - T.A.R. PIEMONTE, sez. I - 1 settembre 2006, n. 3177

Urbanistica e edilizia - Contratto di progettazione e direzione lavori comprendente opere in cemento armato concluso da un geometra - Progetto controfirmato o vistato da un ingegnere - Illegittimità - Diritto al compenso - Esclusione - Contratto in generale - Nullità. La progettazione e la direzione di opere da parte di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri e degli architetti sono illegittime, e per esse non è dovuto al geometra alcun compenso, non essendo sufficiente a rendere legittimo il progetto che esso sia controfirmato o vistato da un ingegnere o che l’ingegnere rediga i calcoli in cemento armato o che diriga i lavori relativi alla realizzazione delle strutture di cemento armato, in quanto il professionista competente deve essere unico autore e responsabile della progettazione. Pres. V. Calfapietra, Rel. V. Mazzacane. CORTE DI CASSAZIONE Civile Sez. II, 26/07/2006, Sentenza n. 17028 (vedi: sentenza per esteso)

Urbanistica e edilizia - Impianto ed esercizio di condutture telefoniche - Costituzione della servitù di telefonia - Contratto o atto amministratito-autoritativo - Necessità - Art. 1032 cod.civ. - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie. L’art. 233 DPR n. 156/1973, che prevede la costituzione della servitù di telefonia solo per contratto o per atto amministratito-autoritativo, esclude per converso che la società concessionaria del servizio possa invocare la disciplina dell’art. 1032 cod.civ. in tema di costituzione delle servitù coattive la cui tipicità (numerus clausus) non ne permette l’estensione fuori dei casi espressamente considerati (Cass. n. 207/1986). In specie, non vi è stato alcun provvedimento che abbia dichiarato la pubblica utilità dell’opera e la società concessionaria del servizio telefonico ha compiuto le opere senza alcun provvedimento autorizzativo, deve riconoscersi la facoltà dei proprietari attori di adire il giudice ordinario anche con domanda di rimozione di dette opere, atteso che si verte in tema di tutela di posizioni di diritto soggettivo lese da comportamenti materiali non ricollegabili all’esercizio di poteri auoritativi della P.A. (Cass. S.U. n. 6962/1994 già citata). GOT Nocera - Spagnolo e Mogavero (avv. De Mitri) c. Telecom Italia S.p.A.. TRIBUNALE LECCE Sez. Dist. Campi Salentino, 17 luglio 2006 Sentenza n. 75 (vedi: sentenza per esteso)

Urbanistica e edilizia - Centralina telefonica infissa al suolo in modo stabile - Qualifica di costruzione - Distanze tra costruzioni - Rimozione - Disciplina - Art. 873 c.c.. In materia urbanistica, anche la centralina telefonica (nella specie installata dalla Telecom davanti al prospetto di alcune abitazione), rappresenta una costruzione in senso tecnico poichè deve qualificarsi costruzione, ai fini dell’applicazione delle norme sulle distanze che trovano la loro fonte nell’art. 873 c.c., ogni opera di particolare consistenza e solidità che risulti infissa al suolo in modo stabile e quindi sia immobilizzata rispetto ad esso, a nulla rilevando che tale collegamento sia avvenuto mediante l’impiego di malta cementizia, ovvero con mezzi meccanici i quali consentano, mediante procedimenti e manovre inversi una mobilitazione e l’asportazione di manufatti. (Cass. 12002/1992; n. 12480/1995; n. 4639/1997). Conseguentemente alla suddetta centralina (o canalina) si applica la disciplina codicistica e regolamentare in materia di distanze tra costruzioni. GOT Nocera - Spagnolo e Mogavero (avv. De Mitri) c. Telecom Italia S.p.A.. TRIBUNALE LECCE Sez. Dist. Campi Salentino, 17 luglio 2006 Sentenza n. 75 (vedi: sentenza per esteso)

Urbanistica e edilizia - Inquinamento elettromagnetico - Linee telefoniche - Posa di cavi in appoggio - Presupposti - Consenso del proprietario o procedura ablatoria e pagamento di indennità - Difetto - Rifiuto del gestore alla spontanea rimozione dei cavi - Illegittimità. La posa di cavi telefonici in appoggio su un immobile privato deve essere preceduta dalla stipula di apposito contratto o comunque dal preventivo assenso del proprietario, salva in ogni caso l’attivazione di una procedura ablatoria nelle forme previste dalla legge con necessaria corresponsione di un’indennità a favore della parte privata nei cui confronti viene azionata coattivamente una procedura che si risolve in una diminuzione del valore del bene. In difetto, il proprietario è legittimato a richiedere le innovazioni necessarie o la rimozione di quanto impedisce il legittimo esercizio dei propri diritti. E’ conseguentemente illegittimo il rifiuto opposto dal gestore della linea telefonica alla spontanea rimozione dei cavi. Pres. Passanisi, Est. Nunziata - C.O. (avv. Arena) c. T. s.p.a. (n.c.) - T.A.R. CALABRIA, Reggio Calabria - 26 giugno 2006, n. 1209 (vedi: sentenza per esteso)

Urbanistica e edilizia - Pertinenze urbanistiche - Soppalchi - Sanatoria e condono - Opere abusive - D.i.a. - Applicabilità - Presupposti - Limiti - Manutenzione straordinaria - Restauro e/o risanamento conservativo - Ristrutturazione - Fattispecie. Non è applicabile il regime della d.i.a. a lavori edilizi che interessino manufatti abusivi che non siano stati sanati né condonati in quanto gli interventi ulteriori (sia pure riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche) ripetono le caratteristiche di illegittimità dell’opera principale alla quale ineriscono strutturalmente. Nella specie, il Tribunale nell'ordinanza impugnata, ha dato conto, con motivazione adeguata, di avere compiuto quella "attenta valutazione del pericolo derivante dal libero uso" dei capannoni abusivi illecitamente realizzati e "ristrutturati": a fronte della sostanziale creazione (attraverso la realizzazione dei soppalchi) di ulteriori superfici praticabili e all'aggravamento del carico urbanistico sulle infrastrutture preesistenti, oggettivamente configurabile sia come ulteriore domanda di strutture ed opere collettive, sia in relazione alle prescritte dotazioni minime di standards nella zona urbanistica interessata (D.M. 2.4.1968, n. 1444). Pres. Postiglione - Est. Fiale - Ric. Pagano.  CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 21 giugno 2006 (c.c. 19/04/2006), Sentenza n. 21490 (vedi: sentenza per esteso)

Urbanistica e edilizia - Procedura e varie - Sequestro preventivo di costruzione abusiva ultimata - Ammissibilità - Presupposti. Il sequestro preventivo di cosa pertinente al reato è consentito anche nel caso di ipotesi criminosa già perfezionatasi, purché il pericolo della libera disponibilità della cosa stessa - che va accertato dal giudice con adeguata motivazione - presenti i requisiti della concretezza e dell'attualità e le conseguenze del reato, ulteriori rispetto alla sua consumazione, abbiano connotazione di antigiuridicità, consistano nel volontario aggravarsi o protrarsi dell'offesa al bene protetto che sia in rapporto di stretta connessione con la condotta penalmente illecita e possano essere definitivamente rimosse con l'accertamento irrevocabile del reato. (CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. Un. 29.1.2003, sentenza n. 2 - Innocenti). Pres. Postiglione - Est. Fiale - Ric. Pagano.  CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 21 giugno 2006 (c.c. 19/04/2006), Sentenza n. 21490 (vedi: sentenza per esteso)

Urbanistica e edilizia - Procedura e varie - Reati edilizi o urbanistici - Sequestro - Profilo della offensività - Valutazione del giudice. In tema di reati edilizi o urbanistici, "spetta al giudice di merito, con adeguata motivazione, compiere una attenta valutazione del pericolo derivante da libero uso della cosa pertinente all'illecito penale. In particolare, vanno approfonditi la reale compromissione degli interessi attinenti al territorio ed ogni altro dato utile a stabilire in che misura il godimento e la disponibilità attuale della cosa, da parte dell'indagato o di terzi, possa implicare una effettiva ulteriore lesione del bene giuridico protetto, ovvero se l'attuale disponibilità del manufatto costituisca un elemento neutro sotto il profilo della offensività". Pres. Postiglione - Est. Fiale - Ric. Pagano.  CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 21 giugno 2006 (c.c. 19/04/2006), Sentenza n. 21490 (vedi: sentenza per esteso)

Urbanistica e edilizia - Manufatto abusivo - Provvedimento cautelare di sequestro - Edifici sforniti di certificato di agibilità - Impedimento della libera disponibilità - Art. 221 del T.U. leggi sanitarie. In materia urbanistica, tra le specifiche conseguenze antigiuridiche che, ex art. 321 c,p.p., possono determinarsi a causa del mancato impedimento della libera disponibilità del manufatto abusivo, ben può farsi rientrare la perpetrazione dell'illecito amministrativo sanzionato dall'art. 221 del T.U. delle leggi sanitarie (divieto di abitare gli edifici sforniti di certificato di agibilità), non inquadrabile "nella agevolazione di commissione di altri reati", ma certamente costituente una situazione illecita ulteriore prodotta dalla condotta (la libera utilizzazione della cosa) che il provvedimento cautelare è finalizzato ad inibire (principio ribadito da Cass., Sez. III, 21.1.2005, Cappa; si veda però - in senso contrario - Cass., Sez. III, 6.7.2004, Sardi). Pres. Postiglione - Est. Fiale - Ric. Pagano. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 21 giugno 2006 (c.c. 19/04/2006), Sentenza n. 21490 (vedi: sentenza per esteso)

Urbanistica e edilizia - Attività edilizia - Realizzazione di opere di trasformazione del territorio in violazione - Oggetto della tutela penale - Parametro di legalità urbanistica ed edilizia - Art. 44 del T.U. n. 380/2001. L'oggetto della tutela penale apprestata dall'art. 20 della legge n. 47/1985 [oggi art. 44 del T.U. n. 380/2001] non è più - come nella legge n. 1150 del 1942 - il bene strumentale del controllo e della disciplina degli usi del territorio, bensì la salvaguardia degli usi pubblici e sociali del territorio medesimo". In questa prospettiva, nell'ipotesi di realizzazione di opere di trasformazione del territorio in violazione dell'anzidetto parametro di legalità urbanistica ed edilizia, il giudice non deve concludere per la mancanza di illiceità penale solo perché sia stato rilasciato il permesso di costruire: questo, infatti, "nel suo contenuto, nonché per le caratteristiche strutturali e formali dell'atto, non è idoneo a definire esaurientemente lo statuto urbanistico ed edilizio dell'opera realizzanda senza rinviare al quadro delle prescrizioni degli strumenti urbanistici... Né il limite al potere di accertamento penale del giudice può essere posto evocando l'enunciato dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), in quanto tale potere non è volto ad incidere sulla sfera dei poteri riservati alla Pubblica Amministrazione, e quindi ad esercitare un'indebita ingerenza, ma trova fondamento e giustificazione in una esplicita previsione normativa, la quale postula la potestà del giudice di procedere ad un'identificazione in concreto della fattispecie sanzionata". Pres. Postiglione - Est. Fiale - Ric. Tantillo ed altro (annulla l'ordinanza del 21.11.2005 il Tribunale di Siracusa con rinvio al Tribunale di Siracusa). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 21 giugno 2006 (Ud. 21/03/2006), Sentenza n. 21487 (vedi: sentenza per esteso)
 

Urbanistica e edilizia - Comuni - Autonomia statutaria e normativa in materia urbanistica - Strumenti di pianificazione urbanistica - Regolamento edilizio - Natura. In materia urbanistica, l'art. 2, 4° comma, del T.U. n. 380/2001 dispone che "i Comuni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all'art. 3 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, disciplinano l'attività edilizia". Il regolamento edilizio, che i Comuni adottano ai sensi della disposizione anzidetta, "deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi" (art. 4 del T.U. n. 380/2001). Alla stregua delle nuove previsioni normative statuali, al regolamento medesimo ben possa riconoscersi natura di completamento ed ulteriore specificazione degli strumenti di pianificazione urbanistica (funzione di determinare le modalità di realizzazione dell'attività edilizia nelle zone in cui questa sia consentita, con peculiare riferimento alle norme riguardanti la distanza e l'altezza dei fabbricati, sia in assoluto sia in rapporto alla larghezza delle strade), pur spettando a detti piani stabilire le destinazioni d'uso delle varie zone e fissare le prescrizioni di tipologia edilizia. Pres. Postiglione - Est. Fiale - Ric. Tantillo ed altro (annulla l'ordinanza del 21.11.2005 il Tribunale di Siracusa con rinvio al Tribunale di Siracusa). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 21 giugno 2006 (Ud. 21/03/2006), Sentenza n. 21487 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Permesso di costruire illegittimo - Regolamenti comunali - Evoluzione giurisprudenziale. A fronte dell'evoluzione giurisprudenziale sono ribaditi in materia urbanistica i principi secondo i quali: 1. Il giudice penale, allorquando accerta profili di illegittimità sostanziale del titolo abilitativo edilizio procede ad una identificazione in concreto della fattispecie sanzionata e non pone in essere alcuna “disapplicazione” né incide, con indebita ingerenza, sulla sfera riservata alla P.A. poiché esercita un potere che trova fondamento e giustificazione nella stessa previsione normativa incriminatrice; 2. La “macroscopica illegittimità” del provvedimento amministrativo non è condizione essenziale per la configurabilità di un’ipotesi di reato ex art. 44 T.U. 380/2001 mentre, prescindere da eventuali collusioni dolose con organi dell’amministrazione) l’accertata esistenza di profili assolutamente eclatanti di illegalità costituisce un significativo indice di riscontro dell’elemento soggettivo della contravvenzione contestata anche riguardo all’apprezzamento della colpa; 3. Spetta al giudice di merito e non a quello del riesame di provvedimenti di sequestro la individuazione in concreto di eventuali situazioni di buona fede e di affidamento incolpevole; 4. Al regolamento edilizio può riconoscersi natura di completamento ed ulteriore specificazione degli strumenti di pianificazione urbanistica. Pres. Postiglione - Est. Fiale - Ric. Tantillo ed altro (annulla l'ordinanza del 21.11.2005 il Tribunale di Siracusa con rinvio al Tribunale di Siracusa). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 21 giugno 2006 (Ud. 21/03/2006), Sentenza n. 21487 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica ed edilizia - Abusi edilizi - Provvedimenti repressivi - Avviso di avvio del procedimento - Necessità - Esclusione. I provvedimenti repressivi degli abusi edilizi, stante il loro carattere vincolato, non debbono essere preceduti da avviso ex art 7 L. 241/1990. (cfr. T.A.R. Campania Napoli, IV, 17.5.2004, n. 8774; 28.4.2003 n. 4127; 24.9.2002 n. 5588; 16.7.2002 n. 4107; II, 21.9.2002 n. 5429). Pres. d’Alessandro, Est. Palatiello - L.M. (avv. Kivel Mazuy) c. Comune di Arzano (n.c.) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 14 giugno 2006, n. 6996

 

Urbanistica e edilizia - Acqua - Fognatura comunale - Autorizzazione allo scarico delle acque reflue - Art. 45 D.Lgs. n. 152/1999 - Valenza edilizia - Esclusione - Realizzazione delle opere necessarie al collegamento alla fognatura pubblica - D.I.A. - Necessità. L’autorizzazione ex art. 45 D.Lgs n. 152/1999 allo scarico nella fognatura comunale delle acque reflue non ha alcuna valenza edilizia poiché la valutazione circa la conformità urbanistica ed edilizia degli impianti a tal fine necessari e quella circa l’assentibilità degli scarichi provenienti dagli impianti medesimi costituiscono oggetto di procedimenti fra loro distinti ed indipendenti, ancorché coordinati (cfr., T.A.R. Piemonte, Sez. I, 21.4.2004 n. 647; T.A.R. Lombardia - Milano, ord. 6 marzo 2002, n. 553). Ne consegue che l’autorizzazione allo scarico non è idonea a consentire la realizzazione delle necessarie opere di collegamento alla fognatura pubblica, occorrendo, invece, secondo i generali principi, o il permesso di costruire o una D.I.A. valida ed efficace. Pres. d’Alessandro, Est. Palatiello - L.M. (avv. Kivel Mazuy) c. Comune di Arzano (n.c.) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 14 giugno 2006, n. 6996

 

Urbanistica e edilizia - Lottizzazione abusiva - Trasformazione urbanistica o edilizia del territorio - Condotta di lottizzazione. Una condotta di lottizzazione che all’inizio non è abusiva non può diventarlo se è proseguita dopo un atto interruttivo della permanenza con le stesse modalità iniziali trattandosi di condotta a forma libera che tende ad un evento unitario (la trasformazione urbanistica o edilizia del territorio) che si realizza progressivamente nel tempo. (Pres. Grassi Est. Onorato Ric. Salvini ed altri). CORTE DI CASSAZIONE Penale, 9/06/2006 (C.C. 22/02/2006), Sentenza n. 19820 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Lottizzazione abusiva - Natura - Reato permanente e progressivo nell'evento. La contravvenzione di lottizzazione abusiva ha natura di reato permanente e progressivo nell'evento, che giunge a compimento solo con l'ultimazione delle costruzioni (Cass. Sez. III, ord. n. 292 del 5.3.1998, Cusimano, rv. 210281; Cass. Sez. III, sent. n. 1966 del 211.1.2002, Venuti, rv. 220853; v. anche Sez.Un. n. 4708 del 27.3.1992, Fogliani). (Pres. Grassi Est. Onorato Ric. Salvini ed altri). CORTE DI CASSAZIONE Penale, 9/06/2006 (C.C. 22/02/2006), Sentenza n. 19820 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica - Impianti a rischio di incidenti rilevanti - Riflessi sugli interventi urbanistici ed edilizi - D.Lgs. 334/1999. Dall’insediamento di impianti a rischio di incidenti rilevanti discendono riflessi sugli interventi edilizi ed urbanistici, nel senso di condizionamento sull’ubicazione degli interventi edilizi sul territorio, ovvero sulla distanza rispetto ad insediamenti urbani di altro tipo, pena la frustrazione delle finalità perseguite dalla normativa di sicurezza, sulla scorta della direttiva 96/82/CE, di cui il D. Lgs., n. 17.08.99 n. 334 costituisce recepimento e attuazione. Tuttavia, la possibilità di incidere sull’attività edilizia deve esplicarsi in forme ortodosse, quali sono quelle fissate nell’art. 14 del richiamato decreto, dove si prevede che, a seguito dell’emanazione delle norme attuative di detto D.Lgs. n. 334/99, i comuni adottino apposite varianti agli strumenti urbanistici e, in mancanza, in conformità al parere espresso dal comitato tecnico regionale ivi contemplato. Pres. Amoroso, Est. Franco - U. s.r.l. (avv.ti Cannata, Zambelli e Zago) c. Comune di Bassano del Grappa (avv. Dal Prà), riunito ad altri ricorsi - T.A.R. VENETO, Sez. I - 8 giugno 2006, n. 1707 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Pubblica Amministrazione - Atti di governo del territorio - Impugnazione - Atti complessi di amministrazioni - Mancato raggiungimento dell’intesa - Ricorso - Procedura - Fattispecie. Anche in materia relative al governo del territorio, quando viene impugnato un provvedimento che la legge considera riferibile all’accordo di più autorità, (nella specie realizzazione di una centrale termoelettrica da 800 megawatt, alimentata a gas naturale) il ricorso va notificato a ciascuna di esse. Tale principio trova applicazione anche nel caso di impugnazione dell’autorizzazione statale, emessa previa intesa con la Regione, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto legge 7 febbraio 2002 n. 7, convertito nella legge 9 aprile 2002 n. 55 (per il quale l’autorizzazione “è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le Amministrazioni statali e locali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, d’intesa con la Regione interessata”). Come ha evidenziato la Corte Costituzionale con la sentenza n. 6 del 13 gennaio 2004, e considerato che l’autorizzazione “ha effetto di variante degli strumenti urbanistici” (comma 3, ultimo periodo), il mancato raggiungimento dell’intesa “costituisce ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento”, in ragione delle “funzioni regionali relative al governo del territorio”. Poiché l’invocato annullamento in sede giurisdizionale dell’autorizzazione, emessa previa intesa, inciderebbe anche sugli effetti dell’atto regionale e sui suoi poteri istituzionali in sede di rinnovazione del procedimento. Pres. Varrone - Est. Maruotti - Parco Fluviale del Po e dell’Orba ed altri (avv.ti Ceci, Ferrari e Carrubba) c. Ministero delle attività produttive ed altri (Avvocatura Generale dello Stato) (annulla T.A.R. Piemonte, Sez. II, 15/04/2005, n. 1028). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 07/06/2006 (c.c. 14/02/2006), Sentenza n. 3423 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Installazioni difformi dall'autorizzazione amministrativa - Nuova autorizzazione - Necessità - Fattispecie. In caso di installazioni difformi dall'autorizzazione amministrativa prevista dall'art. 87 del D.Lgs n. 259 /2003, restano ferme le sanzioni penali previste dall'art. 44 del D.P.R. n. 380/01. Il mutamento della disciplina per l'abilitazione all'intervento edilizio non incide, infatti, sulla disciplina sanzionatoria penale, che non viene correlata alla tipologia del titolo abilitativo, bensì alla consistenza concreta dell'intervento (Cfr. Cass. Sez. III°, 08.07.2005, n. 33735). Queste considerazioni inducono a ritenere la necessità anche delle (nuove) autorizzazioni in materia ambientale e sismica. Nella specie, le rilevate variazioni morfologiche, del "finto camino" con ubicata all'interno antenna per stazione radiobase di telefonia mobile, alterando la sagoma originaria dell'installazione, comportava un significativo mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito, rendendosi, necessario, il rilascio del permesso di costruire in variante, non essendo affatto sufficiente la semplice D.I.A.. Giud. Carpino (GIP) - H3G s.p.a.. TRIBUNALE di PAOLA 31 maggio 2006, n. 2460 (vedi: decreto per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Installazione dei condizionatori d'aria e delle canaline/discendenti - Permesso di costruire - Esclusione - Autorizzazione dell'autorità comunale - Necessità. Per l'installazione dei condizionatori d'aria e delle canaline/discendenti, trattandosi di opere di modesta portata, inidonee a determinare un aumento di volumetria, non richiedono il permesso di costruire bensì la semplice autorizzazione dell'autorità comunale. Giud. Carpino (GIP) - H3G s.p.a.. TRIBUNALE di PAOLA 31 maggio 2006, n. 2460 (vedi: decreto per esteso)

 

Aree protette - Urbanistica ed edilizia - Rilascio di concessioni o autorizzazioni per interventi all'interno dei parchi - Preventivo nulla osta dell'ente parco - Necessità - Anche in assenza della previa approvazione del piano e del regolamento del parco. In tema di aree protette, il rilascio di concessioni (ora permessi di costruire) o autorizzazioni per interventi, impianti e opere all’interno dei parchi è sottoposto in ogni caso al preventivo nulla osta dell’Ente Parco, anche in assenza quindi della previa approvazione del piano e del regolamento del parco, di cui agli artt.11.e.12 della L.6.12.1991, n.394, atteso che in assenza dell’approvazione di detti strumenti deve e può farsi riferimento ai piani paesistici territoriali o urbanistici o agli altri strumenti di pianificazione previsti dal citato art.12, 7°comma, che, stabilendo che “il piano…sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione”, conferisce implicita ultrattività a detti strumenti fino al momento della loro sostituzione con il nuovo piano (Cass.pen., sez.III, 14.1.12004, n.5863). Pres. Balba, Est. Rasola - Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo (avv.ti Iannotta e Di Felice) c. Comune di Pescasseroli (avv. Cerulli Irelli) - T.A.R. ABRUZZO, L'Aquila - 24 maggio 2006, n. 374 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Urbanistica ed edilizia - Vincolo paesaggistico - Condono ex art. 32, c. 27 d.l. 269/2003 - Difformità urbanistica non incidente sul paesaggio - Opere abusive interne - Condonabilità - Esclusione. Ai sensi dell’art. 32, c. 27 del D.L. 30.9.2003 n. 269 (conv. in l. 24.11.2003 n. 326), il rilascio del condono edilizio in zona sottoposta a vincoli di tutela è consentito solo in ipotesi di abusi meramente formali, (punto d del citato comma 27), realizzati in conformità alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del d.l. n. 269/2003 (1° ottobre 2003), anche qualora l’intervento non richieda l’autorizzazione da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. Ne deriva che anche il cambio di destinazione d’uso senza opere o con opere solamente interne effettuato abusivamente su immobili ricadenti in aree già soggette a tutela del paesaggio alla data di realizzazione dell’intervento abusivo, pur non richiedendo la determinazione della conferenza di servizi per l’assenza di violazione del vincolo (riguardando una tipologia d’intervento che non richiede autorizzazione paesaggistica), può formare oggetto di sanatoria solo un presenza della conformità urbanistica. Pres. Numerico, Est. Conti - M.G. (avv.ti Dalla Fior e Lorenzi) c. Comune di Moena (avv. De Pretis) - T.R.G.A. TRENTINO ALTO ADIGE, Trento - 12 maggio 2006, n. 160 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica ed edilizia - Aumento del numero delle unità immobiliari - Natura di opera interna - Inconfigurabilità. L’intervento comportante aumento del numero delle unità immobiliari non si configura come mera opera interna, posto che (cfr. Cons. St. Sez. V 23.5.1997 n. 529 e Sez. IV 29.4.2004 n. 2611) gli interventi edilizi interni che provochino una diversa utilizzazione dell’area interessata determinano una variazione quantitativa e qualitativa del carico urbanistico. Pres. Numerico, Est. Conti - M.G. (avv.ti Dalla Fior e Lorenzi) c. Comune di Moena (avv. De Pretis) - T.R.G.A. TRENTINO ALTO ADIGE, Trento - 12 maggio 2006, n. 160 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Beni culturali e ambientali - Interventi edilizi minori - Costruzione di un muro di recinzione - Zona soggetta a vincolo paesaggistico - Rilascio dell'autorizzazione paesaggistica - Necessità. In zona soggetta a vincolo paesaggistico, a norma dell'art. 1 comma 8 Legge 21.12.2001 n. 443, anche gli interventi edilizi minori generalmente assentibili con d.i.a. sono subordinati al rilascio del parere o dell'autorizzazione da parte dell'autorità tutoria. In mancanza di tale parere o autorizzazione è sempre necessario il permesso di costruire (già concessione edilizia). Fattispecie: costruzione abusiva di un muro di recinzione in zona vincolata. Pres. Postiglione Est. Onorato Ric. Molaro. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 10/05/2006 (Ud. 12/01/2006), Sentenza n. 15929 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica ed edilizia - Regione Toscana - L.R. 1/2005 - Art. 105, c. 3 - Interventi in zona sismica - Mancata previsione dell’obbligo di autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico regionale - Illegittimità costituzionale. E’ costituzionalmente illegittimo l'art. 105, comma 3, della medesima legge regionale della Toscana n. 1 del 2005, nella parte in cui non dispone che, per gli interventi in zona sismica, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della Regione. Pres. Marino, Red. Finocchiaro - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Toscana - CORTE COSTITUZIONALE, 5 maggio 2006 (ud. 20 aprile 2006), sentenza n. 182 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Cartelli pubblicitari - Installazione - Disciplina applicabile - D.P.R. n. 380 del 2001 - Esclusione - Disciplina di cui al D.Lgs. n. 597 del 1993. L’installazione di cartellonistica pubblicitaria su un fabbricato in difetto della preventiva autorizzazione comunale non configura alcuna violazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al d.P.R. n. 380 del 2001, in quanto la materia è disciplinata dal D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, che prevede esclusivamente sanzioni amministrative in caso di violazione delle disposizioni dallo stesso dettate. Pres. Papadia U. Est. Ianniello A. Rel. Ianniello A. Imp. Maduli. P.M. Passacantando G. (Conf.), (Annulla senza rinvio, Trib. lib. Reggio Calabria, 16 Novembre 2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 03/05/2006 (Cc. 08/03/2006), Sentenza n. 15154 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Pianificazione urbanistica esecutiva e stato di sufficiente urbanizzazione della zona - Concessione edilizia - Silenzio assenso - Operatività - Presupposti - Fondamento - Fattispecie. L’equivalenza tra pianificazione urbanistica esecutiva e stato di sufficiente urbanizzazione della zona, ai fini del rilascio della concessione edilizia, non opera nel procedimento di formazione del silenzio-assenso sulla domanda di concessione edilizia, ex articolo 8 D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in L. 25 marzo 1982, n. 94. Sicché, l’applicazione del citato art. 8 in assenza del presupposto anzidetto trova ostacolo “nella formulazione testuale della norma, indirizzata ad una regolamentazione esaustiva e circoscritta del silenzio” (cfr. C.S. V, n. 150/98; V, n. 1381/98; cfr. anche C.Cost. n. 12/96). Il legislatore, dunque, ha subordinato il silenzio-assenso alla esistenza di una disciplina di dettaglio “che predetermini in modo puntuale le caratteristiche della edificazione consentita”, in modo che l’assenso, in quanto atto dovuto, sia “agevolmente verificabile mediante un raffronto fra dati obiettivi dettagliatamente predeterminati“. Nel caso di specie, l’impossibilità di identificare il silenzio-assenso importa la fondatezza della misura adottata dall’amministrazione comunale, preordinata a contestare la difformità dell’iniziativa edilizia rispetto alla normativa vigente. Pres. Iannotta - Est. Metro - PA.LU.CE. S.N.C. (avv.ti Improta e Mancusi) c. Comune di Scafati (avv. Caliulo) (conferma TAR Campania, sede staccata di Salerno, n. 209/2000). CONSIGLIO DI STATO, Sezione V, 21 aprile 2006 (c.c. 8/2/2005), Sentenza n. 2261 (vedi: sentenza per esteso)
 

Urbanistica e edilizia - Concessione edilizia - Silenzio assenso - Operatività - Limiti. L’equivalenza tra pianificazione urbanistica esecutiva e stato di sufficiente urbanizzazione della zona, ai fini del rilascio della concessione edilizia, non opera nel procedimento di formazione del silenzio-assenso sulla domanda di concessione edilizia, ex articolo 8 D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in L. 25 marzo 1982, n. 94. Pres. Iannotta - Est. Metro - PA.LU.CE. S.N.C. (avv.ti Improta e Mancusi) c. Comune di Scafati (avv. Caliulo) (conferma TAR Campania, sede staccata di Salerno, n. 209/2000). CONSIGLIO DI STATO, Sezione V, 21 aprile 2006 (c.c. 8/2/2005), Sentenza n. 2261 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Oneri di urbanizzazione - Esatta determinazione del contributo - Giurisdizione esclusiva del G.A. - Termine di decadenza - Prescrizione ordinaria. In tema di oneri di urbanizzazione, rientranti, nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo ai sensi dell’art. 16 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, la pretesa del privato diretto alla esatta determinazione del contributo dovuto, si atteggia come diritto soggettivo, la cui azionabilità, in sede giurisdizionale, non è subordinata né alla impugnativa di un atto amministrativo formale, né all’osservanza del termine perentorio di decadenza, bensì di quello ordinario di prescrizione (cfr. Cons. St., Sez. V, 14 dicembre 1994, n. 1471; id., 16 dicembre 1993, n. 1317; id., 31 ottobre 1992, n. 1145). Pres. Santoro - Est. Russo - Comune di Cittadella (avv. Cacciavillani) c. Rebellato (avv.ti Segantini e Lorenzoni) ed altri (conferma T.A.R. Veneto 27 gennaio 1988 n. 12/88). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 21/04/2006 (C.c. 24/06/2005), Sentenza n. 2258 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Oneri di urbanizzazione - Costi reali sostenuti per la concreta urbanizzazione - Pretesa debenza di conguaglio - Contrasto con l’ordinamento giuridico. Il contributo per oneri di urbanizzazione, anche se la più recente giurisprudenza ne ha escluso la natura tributaria, costituisce, comunque, un corrispettivo di diritto pubblico posto a carico del costruttore, connesso al rilascio della concessione edilizia, a titolo di partecipazione del concessionario ai costi delle opere di urbanizzazione in proporzione all’insieme dei benefici che la nuova costruzione ne ritrae. Tuttavia, la pretesa debenza di un conguaglio sul contributo di concessione, che sarebbe dovuto in base ai costi reali sostenuti per la concreta urbanizzazione prevista dal Piano Particolareggiato, nel cui ambito la costruzione va a ricadere, costituisce, una pretesa in contrasto con l’ordinamento giuridico. Va ribadito che, dalla mera localizzazione di una costruzione nel territorio comunale, non può conseguire l’obbligo di un conguaglio, riferito ai costi reali per la realizzazione di opere di urbanizzazione progettate al fine di dare esecuzione ad uno strumento urbanistico attuativo. Pres. Santoro - Est. Russo - Comune di Cittadella (avv. Cacciavillani) c. Rebellato (avv.ti Segantini e Lorenzoni) ed altri (conferma T.A.R. Veneto 27 gennaio 1988 n. 12/88). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 21/04/2006 (C.c. 24/06/2005), Sentenza n. 2258 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Oneri di urbanizzazione - Parametri tabellari - Rimborso. Il rimborso dei costi reali per le opere di urbanizzazione realizzate dal Comune è previsto soltanto dall’art. 35 della legge n. 865/1971, come componente del prezzo di cessione in proprietà o di concessione in diritto di superficie di un lotto P.E.E.P. ceduto o assegnato, ma non come contributo per il rilascio della concessione edilizia, che segue sempre i parametri tabellari e dal quale, anzi, tale rimborso corrisposto come prezzo può essere addirittura scomputato. Pres. Santoro - Est. Russo - Comune di Cittadella (avv. Cacciavillani) c. Rebellato (avv.ti Segantini e Lorenzoni) ed altri (conferma T.A.R. Veneto 27 gennaio 1988 n. 12/88). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 21/04/2006 (C.c. 24/06/2005), Sentenza n. 2258 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Contributo per il rilascio della concessione edilizia - Natura - Oneri di urbanizzazione - Rimborso delle spese di urbanizzazione - Natura. Il contributo per il rilascio della concessione edilizia imposto dalla L. 28 gennaio 1977, n. 10 e commisurato agli oneri di urbanizzazione ha carattere generale, in quanto prescinde totalmente dall’esistenza o meno delle singole opere di urbanizzazione, ha natura di prestazione patrimoniale imposta e viene determinato senza tener conto dell’utilità che riceve il beneficiario del provvedimento di concessione né delle spese effettivamente necessarie per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione relative alla concessione assentita, mentre ha diversa natura il rimborso delle spese di urbanizzazione effettivamente sostenute dall’Amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 35, dodicesimo comma, L. 22 ottobre 1971, n. 865, essendo rivolto a determinare il prezzo di cessione, ossia a reintegrare il Comune del costo sostenuto per l’espropriazione, l’urbanizzazione e l’ulteriore trasferimento dell’area; pertanto, trattandosi di due istituti diversi, in linea di principio non incompatibili, dalla loro applicazione non consegue necessariamente una duplicazione dello stesso onere, ma la risultante di oneri diversi, l’uno relativo al costo sostenuto per rendere urbanizzata ed edificabile la singola area, l’altro relativo ad un contributo tributario e paratributario, volto alla realizzazione del generale assetto urbanistico del territorio comunale. (C.d.S. Sez. V, 6 maggio 1997, n. 462) Pres. Santoro - Est. Russo - Comune di Cittadella (avv. Cacciavillani) c. Rebellato (avv.ti Segantini e Lorenzoni) ed altri (conferma T.A.R. Veneto 27 gennaio 1988 n. 12/88). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 21/04/2006 (C.c. 24/06/2005), Sentenza n. 2258 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Rilascio della concessione - Oneri di urbanizzazione - Determinazione dell’onere - Calcolo materiale - Natura tecnica - Parametri rigorosamente stabiliti - Motivazione del provvedimento - Esclusione - Acquiescenza sul quantum debeatur - Esclusione. La determinazione dell’onere dovuto per il rilascio della concessione costituisce, dunque, il risultato di un calcolo materiale, essendo la misura concreta direttamente collegata dalla legge al carico urbanistico accertato secondo parametri rigorosamente stabiliti (per cui deve escludersi, stante la natura tecnica dell’attività in materia, che il provvedimento debba essere motivato). Sicchè, in materia di determinazione dei contributi attinenti al rilascio della concessione edilizia, l’azione del Comune è necessariamente informata a criteri di stretta legalità, dovendo detto contributo essere liquidato sulla base di parametri normativi predeterminati: e non risultando, in tale contesto, alcun potere di disponibilità ai soggetti interessati, non può configurarsi acquiescenza sul quantum debeatur da parte dei privati. In materia, la giurisprudenza ha ripetutamente affermato la ripetibilità, entro il termine di prescrizione, delle maggiori somme pretese ed indebitamente già percepite dall’Amministrazione, a titolo di contributo di concessione, imposto al privato per il rilascio della stessa. Pres. Santoro - Est. Russo - Comune di Cittadella (avv. Cacciavillani) c. Rebellato (avv.ti Segantini e Lorenzoni) ed altri (conferma T.A.R. Veneto 27 gennaio 1988 n. 12/88). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 21/04/2006 (C.c. 24/06/2005), Sentenza n. 2258 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica - Appalti - Aree destinate all’esproprio per la realizzazione di attrezzature e servizi - Proprietario - Stipulazione di convenzione con il Comune per la gestione del servizio - Soglia comunitaria - Procedura ad evidenza pubblica - Obbligo - L.r. Lombardia 12/2005, art. 9, c. 12 e art. 11 c. 3 - Illegittimità costituzionale. E’ costituzionalmente illegittimo il combinato disposto dell’art. 9, comma 12, e dell’art. 11, comma 3, della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), nella parte in cui non prevede l’obbligo di procedure ad evidenza pubblica per tutti i lavori, da chiunque effettuati, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria; la normativa comunitaria in materia di appalti pubblici, riversata nell’ordinamento italiano per mezzo dell’art. 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), nel testo sostituito dall’art. 7, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), prevede che in ogni caso, quando si realizzi un’opera o si affidi un servizio o una fornitura per importi uguali o superiori ad un certo valore, il soggetto che procede all’appalto debba adottare procedure di evidenza pubblica per la scelta del contraente. L’obbligo sussiste sia che l’attribuzione dell’appalto spetti ad un ente pubblico territoriale o ad altro «organismo di diritto pubblico», sia che lo stesso venga effettuato da un privato, il quale in tal caso assume la veste di «titolare di un mandato espresso», conferito dall’ente pubblico che intende realizzare l’opera o il servizio (sentenza 12 luglio 2001, in causa C-399/98). La fattispecie configurata dalle norme regionali impugnate è assimilabile a quella oggetto delle direttive comunitarie sopra citate. Si tratta infatti di accordi che i privati proprietari di aree destinate ad essere espropriate per la realizzazione di attrezzature e servizi pubblici possono stipulare con il Comune competente, in base ai quali «il proprietario può realizzare direttamente gli interventi di interesse pubblico o generale, mediante accreditamento o stipulazione di convenzione con il Comune per la gestione del servizio». Le direttive comunitarie prima citate - in materia di procedure ad evidenza pubblica per l’attribuzione di lavori, forniture e servizi - debbano essere osservate anche nell’ipotesi che sia conferito ad un privato il compito di realizzare direttamente l’opera necessaria per la successiva prestazione del servizio pubblico, la cui gestione può essere affidata, mediante convenzione, al privato medesimo. Pres. Marini, Red. Silvestri - Pres. Cons. Ministri c. Regione Lombardia - CORTE COSTITUZIONALE, 28 marzo 2006 (Ud. 23 marzo 2006), sentenza n. 129 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica - Inquinamento elettromagnetico - Art. 27 L.R. Lombardia n. 12/2005 - Previsione di un procedimento autorizzatorio comunale ulteriore rispetto a quello di cui all'art. 87 d. lgs. 259/2003 - Illegittimità costituzionale. E' costituzionalmente illegittimo l'art. 27 comma 1, lettera e), numero 4, e dell’art. 33 della L. R. Lombardia n. 12/2005 che sottopongono l’installazione di torri e tralicci per impianti di radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione ad un iter autorizzatorio comunale (rilascio del permesso di costruire) ulteriore rispetto a quello già previsto dal citato art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003. L’art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003 costituisce attuazione della delega legislativa contenuta nell’art. 41, comma 2, lettera a), della legge n. 166 del 2002, che in materia di telecomunicazioni prescrive, al numero 3, la «previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti per la concessione del diritto di installazione di infrastrutture», e al numero 4 la «riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi, nonché regolazione uniforme dei medesimi procedimenti anche con riguardo a quelli relativi al rilascio di autorizzazioni per la installazione delle infrastrutture di reti mobili». Con tali norme il legislatore nazionale ha posto la tempestività delle procedure e la riduzione dei termini per l’autorizzazione all’installazione delle infrastrutture di cui sopra come principi fondamentali operanti nella materia «governo del territorio», di competenza legislativa concorrente. La confluenza in un unico procedimento dell’iter finalizzato all’ottenimento dell’autorizzazione a costruire tali impianti risponde pertanto ai principi generali sopra richiamati perché, come ha osservato il Consiglio di Stato (sezione VI, sentenza n. 4159 del 2005), le «esigenze di tempestività e contenimento dei termini resterebbero vanificate se il nuovo procedimento venisse ad abbinarsi e non a sostituirsi a quello previsto in materia edilizia». Bisogna aggiungere che l’unificazione dei procedimenti non priva l’ente locale del suo potere di verificare la compatibilità urbanistica dell’impianto per cui si chiede l’autorizzazione. Il citato art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003 prevede infatti che tali installazioni vengano autorizzate dagli enti locali, previo accertamento, da parte dell’organismo competente ad effettuare i controlli, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità. Questi ultimi sono specificati dall’art. 3, comma 1, lettera d), numeri 1 e 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici). Nella suddetta disposizione sono compresi «i criteri di localizzazione» e «gli standard urbanistici». La tutela del territorio e la programmazione urbanistica sono salvaguardate dalle norme statali in vigore ed affidate proprio agli enti locali competenti, i quali, al pari delle Regioni (sentenza n. 336 del 2005), non vengono perciò spogliati delle loro attribuzioni in materia, ma sono semplicemente tenuti ad esercitarle all’interno dell’unico procedimento previsto dalla normativa nazionale, anziché porre in essere un distinto procedimento. Pres. Marini, Red. Silvestri - Pres. Cons. Ministri c. Regione Lombardia - CORTE COSTITUZIONALE, 28 marzo 2006 (Ud. 23 marzo 2006), sentenza n. 129 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Costruzione abusiva - Sanatoria edilizia - Effetti - Retrodatazione al momento di presentazione della domanda - Conseguente dichiarazione di estinzione per sanatoria e non per prescrizione. In materia edilizia tra le due cause di estinzione, costituite dalla prescrizione e dalla sanatoria di cui agli artt. 13 e 22 L. n. 47 del 1985 (ora sostituiti dagli artt. 36 e 45 del D.P.R. n. 380 del 2001), va dichiarato il non doversi procedere per intervenuta sanatoria, in quanto questa retroagisce al momento della proposizione della domanda, non potendosi fare gravare sul privato le conseguenze dei ritardi procedimentali della pubblica amministrazione. Pres. Onorato P. Est. Ianniello A. Rel. Ianniello A. Imp. Nuzzo ed altri. P.M. Passacantando G.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 28 marzo 2006 (Ud. 23/02/2006), Sentenza n. 10624 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Sanatoria e sospensione dell’azione penale - Limiti - Artt. 36 e 45 T.U. edilizia - Pendenza di istanza di sanatoria - Termine - Funzione. Dal combinato disposto degli articoli 36 e 45 T.U. edilizia si desume che la sospensione dell’azione penale in pendenza di istanza di sanatoria è limitata al periodo di 60 giorni in esito al quale la procedura si intende esaurita per silenzio rifiuto. Il termine assolve una duplice funzione: da un lato conferisce certezza all’aspettativa del provato consentendogli le opportune iniziative di tutela e, dall’altro, evita la sospensione del processo sine die. Poiché il termine non comporta l'esaurirsi della potestà di decidere da parte della pubblica amministrazione sulla domanda di sanatoria, il procedimento amministrativo può proseguire oltre il sessantesimo giorno, ma tale situazione è irrilevante ai fini della sospensione del processo penale che non può estendersi oltre il ricordato periodo. Pres. Vitalone, Est. Franco, Ric. Solis. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 23/03/2006 (Ud 18/01/2006), Sentenza n. 10205 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Rilascio della concessione edilizia in sanatoria - Inapplicabilità della causa estintiva - D.P.R. n. 380/2001 testo unico dell'edilizia - L. n. 457/1985. Il rilascio della concessione edilizia in sanatoria (ora, accertamento di conformità), effettuato ai sensi degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (ora, ai sensi degli artt. 36 e 45 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), come espressamente previsto al terzo comma del citato art. 22 (ora, art. 45 del testo unico dell'edilizia), determina l'estinzione dei soli "reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti" e quindi si riferisce esclusivamente alle contravvenzioni concernenti la materia che disciplina l'assetto del territorio sotto il profilo edilizio, ossia alle violazioni della stessa legge, in cui sono contemplate le ipotesi tipiche suscettibili di sanatoria (opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali, ecc.). Ne deriva l'inapplicabilità della causa estintiva agli altri reati che riguardino altri aspetti delle costruzioni ed aventi oggettività giuridica diversa rispetto a quella della mera tutela urbanistica del territorio, come i reati relativi a violazioni di disposizioni dettate dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di costruzioni in zona sismica, o dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086, in materia di opere in conglomerato cementizio, ovvero dall'art. 1 sexies del d.l. 27 giugno 1985, n. 312, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431, in materia di tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Ciò trova conferma nell'art. 39, undicesimo comma, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il quale prevede l'ipotesi di conversione dell'istanza di sanatoria presentata a norma dell'art. 13 legge n. 47 del 1985 in istanza da considerarsi prodotta a mente del successivo art. 31 ed, all'uopo, richiede che venga avanzata al comune apposita domanda, corredata dal pagamento all'erario degli oneri dovuti" (Sez. III, 1 dicembre 1997, Agnesse, m. 209.571; Sez. III, 15 febbraio 2002, Menna, m. 221.439; Sez. III, 26 novembre 2002, Caruso, m. 223.256; Sez. III, 10 marzo 2004, Di Muzio; Sez. III, 12 luglio 2005, Strazzeri). Pres. Vitalone, Est. Franco, Ric. Solis. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 23/03/2006 (Ud 18/01/2006), Sentenza n. 10205 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Disciplina antisismica - Opere realizzate con strutture in legno - Assoggettamento. Le disposizioni relative alla disciplina antisismica hanno una portata più ampia di quelle relative alle opere in conglomerato cementizio armato in quanto pongono norme che, coerentemente alle esigenze di più rigorosa tutela dell'incolumità pubblica nelle zone dichiarate sismiche, si applicano, omnicomprensivamente a "tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità", a nulla rilevando la natura dei materiali impiegati e delle relative strutture. Anzi, proprio l'impiego di elementi strutturali meno solidi e duraturi rende ancor più necessari i controlli e le cautele prescritte ai fini preventivi in questione (cfr. Sez. III, sent. 26 settembre 2001, Tucci, m. 220.269; Sez. III, sent. 29 maggio 2002, Bianchini, m. 222.254; Sez. III, 27 aprile 2004, Chisari). Ne deriva che anche le opere realizzate con strutture in legno, come quelle di cui al presente processo, quando siano realizzate in una zona dichiarata sismica sono assoggettate alle prescrizioni della normativa antisismica. Pres. Vitalone, Est. Franco, Ric. Solis. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 23/03/2006 (Ud 18/01/2006), Sentenza n. 10205 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Domanda di sanatoria per un’opera astrattamente sanabile - Limiti di applicabilità ed efficacia articolo 39 L. 47/1985 - Oblazione autodeterminata. La disposizione dell’articolo 39 Legge n. 47/1985 col suo effetto di estinzione dei reati, si applica quando è stata avanzata domanda di sanatoria per un’opera astrattamente sanabile e la sanatoria non è stata conseguita per difetto di condizioni soggettive od oggettive; non si applica, invece, quando le opere non sono sanabili neppure astrattamente, anche se è stata presentata la relativa domanda ed è stata versata l’oblazione autodeterminata. Pres. De Maio, Est. Onorato, Ric. Battinelli. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 23/03/2006 (Ud 24/11/2005), Sentenza n. 10202 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Condono edilizio per abusi commessi in zone vincolate - Presupposti. In caso di abusivi commessi in zone sottoposte ai vincoli, il condono edilizio di cui al d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. con modif. nella l. 24 novembre 2003, n. 326, può essere concesso solo per interventi di minore rilevanza, purché vi sia conformità agli strumenti urbanistici vigenti ed il parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo. TRIBUNALE PENALE NOLA, Ordinanza del 22/03/2006

 

Urbanistica e edilizia - Permesso di costruire in sanatoria - Ordine di demolizione - Appello - Concessione edilizia rilasciata nella fase di appello - Effetti. L'appello sul provvedimento che nega la concessione edilizia in sanatoria per opere edili eseguite, e ordina la demolizione, ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 269 del 2004, va dichiarato improcedibile, con annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado, a norma dell’art. 34 della legge n. 1034 del 1971, se il Comune rilascia nella fase successiva il permesso di costruire in sanatoria. Di fatto, l’adozione del detto provvedimento non è compatibile con la persistenza dell’interesse da parte del Comune a coltivare il gravame. Pres. Iannotta - Est. Branca - Comune di San Giovanni Teatino (avv. Russo), c. Frigo Trans Abruzzo s.r.l. (avv. Mattioli) (Dich. improc. annulla senza rinvio T.A.R. Abruzzo, Sezione di Pescara, 23 gennaio 2003 n. 177). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 15 MARZO 2006 (C.c. 28/10/2005), Sentenza 1376

 

Urbanistica e edilizia - Varianti in corso d'opera - Non incidenza sulla sagoma dell'edificio - Necessità - Concetto di sagoma - Individuazione. In tema di disciplina edilizia, rientrano nel concetto di sagoma di una costruzione tutte le strutture perimetrali come gli aggetti e gli sporti, restandone escluse le sole aperture che non prevedono superfici sporgenti, soltanto per le quali è consentita la procedura della denunzia di inizio attività per varianti in corso d'opera. Pertanto, a quanto già previsto nella L. n. 47 del 1985, art. 15 e L. n. 662 del 1999, art. 2, comma 60, art. 7, lett. g), anche il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 22, comma 2, continua a prevedere l'assoggettabilità a DIA unicamente per le varianti che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Di conseguenza, si è escluso, ad esempio, che possano rientrare nella categoria delle c.d. varianti di opera, la realizzazione di una scala esterna di accesso al primo piano, di una mensola su entrambi i lati con riguardo ai solai di calpestio, di sottotetto del primo piano, di uno sporto al solaio del sottotetto, (Sez. 3^, Sentenza n. 3849 del 09/02/1998 Rv. 210647). Pres. Lupo E. Est. Sarno G. Rel. Sarno G. Imp. Nardini ed altro. P.M. Di Popolo A. (Conf.), (Annulla in parte con rinvio, App. Firenze, 14 Febbraio 2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 09/03/2006 (Ud. 09/02/2006), Sentenza n. 8303 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Relazioni dei tecnici - Falsità ideologica in certificato - Ingegnere o tecnico tenuto a disporre gli atti necessari per il rilascio di una concessione edilizia - Tipologia degli atti. In tema del reato di falsità ideologica in certificato commesso da persona esercente in servizio di pubblica necessità, che, l'ingegnere e, comunque, il tecnico tenuto a disporre gli atti necessari per il rilascio di una concessione edilizia, devono considerarsi esercenti. Un servizio di pubblica necessità. Infatti sia il progetto quanto la relazione sono atti professionali che per legge richiedono un titolo di abilitazione e che sono vietati a chi non sia autorizzato allo esercizio della professione specifica (sez. 5^, sentenza n. 9821 del 07/05/1986 rv. 173807). Avuto riguardo alla tipologia degli atti si è talora esclusa la natura di "certificato" nel caso della relazione tecnica allegata alla comunicazione prevista dalla Legge 28 febbraio 1985 n. 47, art. 26, sul rilievo che la sua funzione è quella di rendere nota alla P.A. l'intenzione di realizzare le opere in essa descritta, al momento ancora inesistenti. (Sez. 5^, Sentenza n. 24562 del 03/05/2005 Rv. 231505; Sez. 5^, Sentenza n. 23668 del 26/04/2005 Rv. 231906). Si è ritenuta, per contro, la sussistenza del reato in esame nei casi in cui le relazioni dei tecnici riguardavano, invece, opere già eseguite (così Sez. 5^, Sentenza n. 21639 del 24/02/2004 Rv. 229184 che ha ravvisato il reato in relazione alla presentazione di DIA, pur essendo le opere previste già materialmente eseguite). Pres. Lupo E. Est. Sarno G. Rel. Sarno G. Imp. Nardini ed altro. P.M. Di Popolo A. (Conf.), (Annulla in parte con rinvio, App. Firenze, 14 Febbraio 2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 09/03/2006 (Ud. 09/02/2006), Sentenza n. 8303 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Permesso di costruire - Regolarità formale e sostanziale dell'attività edilizia - Controllo di legalità - Compiti del giudice. In materia di interventi edilizi rientra tra i compiti del giudice non solo quello di accertare la regolarità formale dell'attività edilizia, per la presenza del corrispondente permesso di costruire, ma altresì sostanziale, mediante il riferimento ai parametri di legalità urbanistica ed edilizia, presuppone che il controllo di legalità venga effettuato alla luce della puntuale indicazione degli elementi normativi o degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi, con i quali l'attività di trasformazione del territorio, malgrado l'autorizzazione ottenuta dall'indagato, risulti in contrasto (cfr. sez. un. 199311635, P.M. in proc. Borgia ed altri, riv. 195359 e di recente sez. III, 200304877, Tarini, riv. 223533). Pres. Grassi; Est. Lombardi; Ric. Toscana. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, sez. III, 8 marzo 2006 (c.c.. 15 febbraio 2006), sentenza n. 8192 (vedi: sentenza per esteso)
 

Urbanistica ed edilizia - Lavori edilizi eseguiti sulla base di d.i.a. in assenza di strumento attuativo - Trasformazione della destinazione urbanistica dell’area - Reato di cui all’art. 30-44, lett. c) del D.P.R. 380/01. I lavori iniziati nel periodo antecedente alla sospensione dei lavori da parte del Comune e proseguiti nel periodo successivo alla sua perdita di efficacia, sulla base di d.i.a., senza, dunque, permesso di costruire ed in assenza della sottoscrizione di una convenzione urbanistica, sono da considerarsi abusivi e, in quanto determinanti una trasformazione della destinazione urbanistica dell'area a scopo edificatorio, in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti, integrano gli estremi del reato di cui all'art. 30-44 lett. c) del D.P.R. 380/01. G.I.P. Tricoli - TRIBUNALE DI PALERMO, Ufficio del G.I.P. - Decreto di sequestro preventivo, 1 marzo 2006 (vedi: decreto per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Lottizzazione abusiva in vendita simulata di multiproprietà alberghiera. Configura il reato di lottizzazione abusiva la vendita simulata in "multiproprietà alberghiera" di un edificio avente originaria destinazione alberghiera ma in realtà venduto in singole unità immobiliari a destinazione residenziale. Pres. Lupo; Est Franco; Imp. Ambrosioni. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 24/2/2006 (C.c 29/11/2005), Sentenza n. 6990 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio - Trasformazione materiale o negoziale - Modifica della destinazione d'uso dell'immobile - Violazione degli strumenti urbanistici - Art. 30 D.P.R. n. 380/2001. L'art. 30 del d.p.R. 6 giugno 2001, n. 380, individua la lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio nella trasformazione materiale o negoziale «in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottate»; e che la condotta posta in essere, modificando la destinazione d'uso dell'immobile fin dal momento della sua realizzazione, se è posta in contrasto con lo strumento urbanistico costituito dal piano di lottizzazione. Sicché, il reato di lottizzazione abusiva può realizzarsi mediante una modificazione urbanistico o edilizia dei terreni, che conferisca ad una porzione del territorio comunale un assetto differente e che sia posta in essere non solo in assenza di autorizzazione ma anche in totale difformità dalla stessa ed in violazione degli strumenti urbanistici vigenti od approvati (cfr. Sez. III, 7 aprile 2004, Casarin, m. 228.612). Pres. Lupo; Est Franco; Imp. Ambrosioni. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 24/2/2006 (C.c 29/11/2005), Sentenza n. 6990 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Lottizzazione abusiva - Elementi - Fattispecie. In materia urbanistica, il reato di lottizzazione abusiva è ravvisabile non solo nel compimento di atti giuridici, come la suddivisione del terreno e l'alienazione dei lotti fabbricabili, ma anche nell'esplicazione di attività materiali, come la costruzione di edifici ovvero la realizzazione di opere di urbanizzazione, allorquando gli anzidetti atti ed attività risultano diretti ad utilizzare e pianificare il territorio a scopi edilizi, in mancanza di un piano di lottizzazione convenzionale e di altro strumento equipollente attuativo del piano regolatore generale», ha ritenuto sussistente la configurabilità del reato in una ipotesi in cui vi era stata la modificazione di destinazione d'uso, senza concessione, delle unità immobiliari facenti parte di un «complesso alberghiero residenziale» e la vendita parcellizzata di alcune di esse (Sez. III, 2 marzo 2004, Repino, m. 228.608). Pres. Lupo; Est Franco; Imp. Ambrosioni. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 24/2/2006 (C.c 29/11/2005), Sentenza n. 6990 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Lottizzazione abusiva - C.d. reato a consumazione alternativa. Il reato di lottizzazione è a consumazione alternativa, potendo realizzarsi sia per difetto di autorizzazione sia per il contrasto della stessa con le prescrizioni degli strumenti urbanistici, sussistendo in capo ai soggetti che partecipano al piano di lottizzazione l'obbligo di controllare la conformità dell'intera lottizzazione e/o delle singole opere alla normativa urbanistica ed alle previsioni di pianificazione, ed atteso che l'interesse protetto dalla legge 28 febbraio 1985 n. 47 non è soltanto quello di assicurare il controllo preventivo da parte della pubblica amministrazione, ma altresì quello di garantire che lo sviluppo urbanistico si realizzi concretamente in aderenza all'assetto risultante dagli strumenti urbanistici» (Sez. III, 29 gennaio 2001, Matarrese, m. 221.204). Pres. Lupo; Est Franco; Imp. Ambrosioni. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 24/2/2006 (C.c 29/11/2005), Sentenza n. 6990 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Condono edilizio - Opere abusive suscettibili a sanatoria - Potere del giudice adottare provvedimenti urgenti - Sussiste - Sequestro preventivo o probatorio. La possibilità che le opere realizzate abusivamente siano suscettibili di sanatoria ai sensi del condono edilizio (di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 32, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326) non impedisce da parte del giudice l'adozione di provvedimenti urgenti quali il sequestro preventivo o probatorio, atteso che questi sono finalizzati ad impedire che i reati siano portati ad ulteriori conseguenze o ad assicurarne la prova" (Cassazione Sezione 3^, n. 32428/2004, RV 229390). Pres. Postiglione A. - Est. Teresi A. - Rel.Teresi A. - Imp. Ornano ed altri. P.M. Siniscalchi A. (Conf.) (Rigetta, Trib. Sassari, 30 Maggio 2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 21/02/2006 (24/01/2006 Cc.), Sentenza n. 6446 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Comunione e condominio negli edifici - Sopraelevazione. La facoltà di sopraelevare concessa dall’art. 1127, primo comma, c.c., al proprietario dell’ultimo piano dell’edificio condominiale, se l’ultimo piano appartenga “pro diviso” a più persone, spetta a ciascuno di essi nei limiti della propria porzione di piano con utilizzazione dello spazio aereo sovrastante a ciascuna porzione, e nei limiti di cui al secondo e terzo comma dell’art. 1127. Presidente V. Calfapietra, Relatore F. Trombetta. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. II, 21/02/2006, Sentenza n. 4258

 

Urbanistica e edilizia - Comunione e condominio negli edifici - Transazione - Consenso di tutti i condomini - Necessità. La transazione che ha ad oggetto i beni comuni è un negozio dispositivo, e pertanto per essere validamente conclusa dall’amministratore necessita non dell’autorizzazione della maggioranza dell’assemblea ma del consenso di tutti i condomini. Presidente V. Calfapietra, Relatore F. Trombetta. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sez. II, 21/02/2006, Sentenza n. 4258
 

Urbanistica e edilizia - “Dies a quo” per l’inizio dei lavori - Computo dei termini - Beni culturali e ambientali - Tutela del vincolo archeologico - Nulla osta - Fattispecie. Il “dies a quo” per l’inizio dei lavori, diviene certo solo con il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’autorità preposta, nella specie alla tutela del vincolo archeologico e, pertanto, nessun colpevole ritardo può essere addebitato nell’osservanza del termine annuale per l’inizio dei lavori (il permesso all’edificazione recava, infatti, apposita clausola che - stante l’interesse archeologico della zona interessata dai lavori - imponeva “di concordare preventivamente con la Soprintendenza (per i Beni Archeologici della Puglia) i modi ed i tempi degli scavi e/o delle indagini conoscitive a scopo archeologico”). Pres. Schinaia - Est. Polito - Comune di Modugno ( avv.ti Petretti e Campanile) c. S.r.l. Ecoenergia (avv.to Damato) ed altro (conferma T.A.R. Puglia, Sez. III^, n. 996/2005 del 10.03.2005). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 17/02/2006 (C.c. 22/11/2005), Sentenza n. 671 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Intervento costruttivo - Mancato inizio o ultimazione dei lavori nei termini prescritti - Pronunzia di decadenza del titolo all’edificazione - Procedura. In materia urbanistica, la perdita di efficacia dell’atto che autorizza l’intervento costruttivo per mancato inizio o ultimazione dei lavori nei termini prescritti deve essere accertata e dichiarata con pronunzia espressa dell’Amministrazione, anche ai fini del necessario contraddittorio con il privato in ordine all’esistenza dei presupposti di fatto e di diritto che possano giustificare la pronunzia di decadenza del titolo all’edificazione. Pres. Schinaia - Est. Polito - Comune di Modugno ( avv.ti Petretti e Campanile) c. S.r.l. Ecoenergia (avv.to Damato) ed altro (conferma T.A.R. Puglia, Sez. III^, n. 996/2005 del 10.03.2005). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 17/02/2006 (C.c. 22/11/2005), Sentenza n. 671 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Parcheggi - Art. 9 L. 122/1989 (c.d. legge Tognoli) - Deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti - Presupposti - Limiti - Fattispecie. Secondo il disposto dell’art. 9 L. 122/1989 (c.d. legge Tognoli), i proprietari di immobili, possono realizzare nel sottosuolo degli stessi oppure nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purché non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell’uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici; fermi restando in ogni caso i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale. Pres. Varrone - Est. Cafini - Di Leva (avv. Sguanci) c. Ministero per i beni e le attività culturali (Avvocatura Generale dello Stato) (riforma TAR Campania, Napoli Sezione II, n.19742/04). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 10/02/2006 (c.c. 8/11/2005), sentenza n. 551 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Beni culturali e ambientali - Costruzione di un’autorimessa da destinare a pertinenze di unità immobiliare - Art. 6 L.R. Campania n.19/2001 - Denuncia di inizio attività (d.i.a.) - Zone sottoposte a vincoli - Nulla osta soprintendenza - Necessità. Sulla base della L.R. Campania 19/2001, in particolare dell’art.6, comma 1, la realizzazione di parcheggi, da destinare a pertinenze di unità immobiliare e da realizzare nel sottosuolo del lotto su cui insistono gli edifici, se conformi agli strumenti urbanistici vigenti, è soggetta a semplice denuncia di inizio attività (d.i.a.) e la realizzazione di parcheggi in aree libere, anche non di pertinenza del lotto dove insistono gli edifici, ovvero nel sottosuolo di fabbricati o al pianterreno di essi, ai sensi del secondo comma, è soggetta ad autorizzazione gratuita, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti; alla stregua poi del comma 3 del medesimo articolo, nelle zone sottoposte a vincoli dal D.Lgs. 490/1999, l’inizio delle opere è subordinato al rilascio delle prescritte autorizzazioni da parte delle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli stessi e, infine, alla stregua dell’art. 9 della stessa legge regionale n.19/2001, le disposizioni relative trovano applicazione anche nei territori sottoposti alla disciplina di cui alla L.R. 35/1987 e, in caso di contrasto, prevalgono sulle disposizioni di quest’ultima. Pertanto, una volta conseguito il parere ambientale, come avvenuto nella fattispecie, la richiesta edificazione - trasmessa alla Soprintendenza con il surriferito provvedimento sindacale e la necessaria documentazione - è assentibile per effetto della prevista deroga. Pres. Varrone - Est. Cafini - Di Leva (avv. Sguanci) c. Ministero per i beni e le attività culturali (Avvocatura Generale dello Stato) (riforma TAR Campania, Napoli Sezione II, n.19742/04). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 10/02/2006 (c.c. 8/11/2005), sentenza n. 551 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica ed edilizia - Condono - Leggi regionali - Regione Campania - L. R. n. 10/2004 - Artt. 1, 3, 4, 6 cc. 1, 2 e 5, 8 - Illegittimità costituzionale. Il termine di quattro mesi, di cui all’art. 5, comma 1 del d.l. n. 168/2004, entro cui doveva essere emanata la legge regionale di cui al comma 26 dell’art. 32, d.l. n. 269 del 2003 è perentorio, per cui, ove le Regioni non abbiano esercitato il proprio potere entro tale termine, non potrà che trovare applicazione la disciplina dell’art. 32 e dell’Allegato 1 del decreto-legge n. 269 del 2003, così come convertito in legge. Per tale ragione, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, dell’art. 3 (eccettuate le lettere b e d del comma 2), dell’art. 4, dell’art. 6, commi 1, 2 e 5, e dell’art. 8, della legge della Regione Campania n. 10 del 2004. CORTE COSTITUZIONALE, 10 febbraio 2006 (ud. 6 febbraio 2006), sentenza n. 49 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica ed edilizia - Condono - Leggi regionali - Regione Emilia Romagna - L.R. 23/2004, art. 32 - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza. E’ infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione agli artt. 3 e 42 Cost., a proposito dell’art. 32 della legge della Regione Emilia-Romagna n. 23 del 2004. Non costituisce, infatti, irragionevole scelta legislativa la subordinazione da parte della Regione della condonabilità delle opere abusive alla ulteriore condizione che le medesime non siano state realizzate con contributi pubblici erogati successivamente all’ultimo condono, ovvero che non abbiano già beneficiato di precedenti condoni, volendosi evidentemente in tal modo penalizzare la reiterazione di comportamenti illeciti, nonché l’utilizzo di denaro pubblico per la realizzazione di opere abusive. Analogamente, per l’art. 21, comma 1, lettera e), della legge della Regione Umbria n. 21 del 2004, non risulta irragionevole che la Regione subordini la condonabilità delle opere alla ulteriore condizione che le stesse non abbiano già beneficiato di precedenti condoni. CORTE COSTITUZIONALE, 10 febbraio 2006 (ud. 6 febbraio 2006), sentenza n. 49 (vedi: sentenza per esteso)

Urbanistica ed edilizia - Condono - Leggi regionali - Regione Emilia Romagna - L.R. 23/2004, art. 26, c. 4 - Illegittimità costituzionale. E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 26, comma 4 della legge della Regione Emilia-Romagna n. 23 del 2004, che si risolve nella estensione della sanatoria straordinaria ad ipotesi ulteriori rispetto a quelle previste dall’art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003. Nell’ambito della speciale normazione relativa al condono edilizio straordinario, la Corte Costituzionale ha precisato che le Regioni non possono rimuovere i limiti massimi fissati dal legislatore statale, e che, tra i principi fondamentali cui esse devono attenersi, vi è quello proprio a fini di certezza delle situazioni giuridiche, della previsione del titolo abilitativo in sanatoria al termine dello speciale procedimento disciplinato dalla normativa statale. CORTE COSTITUZIONALE, 10 febbraio 2006 (ud. 6 febbraio 2006), sentenza n. 49 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica ed edilizia - Condono - Leggi regionali - Regione Marche - L.R. n. 3/2004, art. 3, c. 1 - Illegittimità costituzionale. Deve essere dichiarata la illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, della legge della Regione Marche n. 23 del 2004, nella parte in cui non prevede, quali ulteriori condizioni per la conseguibilità della sanatoria, che le opere abusive non residenziali non abbiano comportato un ampliamento del manufatto superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria, e che le nuove costruzioni residenziali non superino complessivamente i 3.000 metri cubi. CORTE COSTITUZIONALE, 10 febbraio 2006 (ud. 6 febbraio 2006), sentenza n. 49 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Beni culturali e ambientali - Condono ambientale - Effetti - Condono edilizio - Differenza. Il condono ambientale in quanto tale è una causa di estinzione del reato che può naturalmente applicarsi solo nell'ambito del processo di cognizione, prima che sia intervenuta una sentenza definitiva. Infatti, per il condono ambientale non è stata riprodotta una normativa analoga a quella prevista per il condono edilizio nell'art. 38, commi 3 e 4, della legge 47/1985 (richiamata dall'art. 32, comma 25, del D.L. 30.9.2003, convertito in legge 24.11.2003 n. 326), secondo cui la concessione in sanatoria, ove intervenuta dopo sentenza definitiva di condanna, estingue (non i reati, ma solo) gli effetti penali della condanna ai fini della recidiva e del beneficio della sospensione condizionale della pena, e rende inoltre inapplicabili le sanzioni amministrative, sia pecuniarie che ripristinatorie. Ciò significa che per il condono ambientale, a differenza che per il condono edilizio, vale il principio desumibile dagli artt. 2, comma 2, c.p. e 30, comma 4, legge 11.3.1953 n. 87 e dal citato art. 673 c.p.p., secondo cui solo l'abrogazione o la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice (e secondo alcuni anche la mancata conversione del decreto legge contenente una norma incriminatrice: v. Cass. Sez. I, n. 3209 del 15.6.1999, P.M. in proc. Litim, rv. 213715) fa cessare l'esecuzione della condanna e gli effetti penali e obbliga il giudice dell'esecuzione a revocare la stessa sentenza di condanna. (Pres. Lupo -Est. Onorato - Imp. Zamuner). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 3 febbraio 2006 (C.c. 26/10/2005), Sentenza n. 4495 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Demolizione del manufatto abusivo - Condono ambientale - Estinzione reato effetti penali della condanna o l'esecuzione della sanzioni amministrative accessorie - Esclusione. Il condono ambientale, se interviene dopo la sentenza definitiva di condanna, non solo non estingue il reato, ma neppure fa cessare gli effetti penali della condanna o l'esecuzione della sanzioni amministrative accessorie (in particolare quelle ripristinatorie), proprio perché manca al riguardo una norma simile a quella di cui ai commi 3 e 4 del citato art. 38 legge 47/1985. Sicché, in mancanza di una specifica disciplina derogatoria, il condono ambientale soggiace al limite sistemico del giudicato formale. (Pres. Lupo -Est. Onorato - Imp. Zamuner). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 3/2/2006 (C.c. 26/10/2005), Sentenza n. 4495 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Vincolo di inedificabilità nella fascia costiera - Urbanistica ed edilizia - Fabbricato abusivo soggetta al vincolo - Istanza di concessione in sanatoria - Diniego - Legittimità - Fondamento - PRG. La legittimità di un provvedimento amministrativo non può che essere verificata con riguardo alle norme, legislative o di natura regolamentare, ed alle prescrizioni urbanistiche vigenti al momento della sua adozione. Nella specie è stata, legittimamente, respinta l’istanza di concessione in sanatoria di un fabbricato abusivo la cui ubicazione in area classificata “F” nelle previsioni di Piano regolatore e soggetta al vincolo di cui all’articolo 14 della legge regionale n. 17 del 19 maggio 1981, fosse autonomamente sufficiente a motivare il provvedimento negativo sulla istanza di concessione in sanatoria ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 47 del 28 febbraio 1985. Provvedimento emesso il 30 dicembre 1986 quando era in vigore il vincolo di inedificabilità nella fascia costiera fino a 150 metri dal mare previsto dalla disposizione legislativa regionale qui richiamata. Tale circostanza inibiva infatti agli organi comunali l’accertamento positivo della c.d. “doppia conformità” richiesta dall’articolo 13 della legge n. 47/1985 per consentire il rilascio di una concessione edilizia in sanatoria per un edificio realizzato senza titolo. Pres. Iannotta - Est. Zaccardi - Congiu (avv. Congiu) c. omune di Quartu S. Elena (avv.ti Di Meo e Murgia), (conferma TAR Sardegna n. 523 del 23 marzo 1993 - 13 maggio 1993). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 3 FEBBRAIO 2006 (c.c. 3.03.2005), sentenza n. 467 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Richiesta piani attuativi di iniziativa privata - Approvazione Consiglio comunale - Termine di 90 gg. - Art. 22 L. n. 136/1999 - Applicabilità anche alle successive richieste di varianti - Piano di lottizzazione. In tema di piani attuativi di iniziativa privata, ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 aprile 1999, n. 136, il termine di 90 gg. entro cui devono essere approvate le richieste da parte dei consigli comunali è applicabile anche alle successive richieste di varianti. La disposizione seppur dettata nei soli riguardi delle richieste dei piani attuativi di iniziativa privata, può essere parimenti applicata anche alle successive richieste di varianti, attesa l'identità del loro oggetto (piano di lottizzazione). Pres. Giulia - Est. Conti - E.L.I.A. s.r.l. c. Comune di Pomezia ed altri. T.A.R. LAZIO, Roma, sez. II Bis, 3/02/2006

 

Urbanistica e edilizia - Costruzione edilizia - Sostituzione del manto di copertura - Carattere di manutenzione ordinaria - Condizioni - Individuazione - Manutenzione straordinaria - D.i.a.. In materia edilizia, la sostituzione del manto di copertura del tetto rientra tra gli interventi di manutenzione ordinaria a condizione che non vi sia alcuna alterazione dell'aspetto o delle caratteristiche originarie, diversamente si configura una ipotesi di manutenzione straordinaria, per la quale è richiesta la denuncia di inizio attività, se non di nuova costruzione con permesso di costruire alternativo alla d.i.a. Pres. Lupo E. Est.: Petti C. Rel. Petti C. Imp. P.M. in proc. Rasulo. P.M. Di Popolo A. (Diff.), (Annulla con rinvio, Trib. Napoli, 28 Giugno 2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 25/01/2006 (Cc. 19/12/2005), Sentenza n. 2935 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Zone sismiche - Vigilanza sull'attività edilizia - Duplice controllo - Manutenzione ordinaria e straordinaria - Disciplina - Lavori di ristrutturazione. La vigilanza sull'attività edilizia nei comuni considerati sismici si affianca a quella ordinaria basata sul rilascio di un titolo abilitativo conforme alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Nelle zone sismiche l'attività edilizia è quindi soggetta ad un duplice controllo: a quello operato dall'ufficio tecnico regionale, riguardante la sicurezza delle costruzioni rispetto ai fenomeni sismici, ed a quello dell'autorità comunale, attinente all'osservanza degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi. Quindi, sia in base alla disciplina attuale, che a quella previgente, qualsiasi intervento edilizio, fatta eccezione per quello di semplice manutenzione ordinaria,se eseguito in zona sismica, deve essere preventivamente denunciato all'ufficio tecnico, al fine di consentire i dovuti controlli in merito al rispetto della disciplina vigente in materia di costruzione in zone sismiche. Questa stessa sezione ha già avuto occasione di statuire in generale che anche la costruzione di una struttura di piccole dimensioni, purché costituente manufatto in muratura, ancorché soggetta dal punto di vista della disciplina urbanistica alla sola autorizzazione, deve essere preventivamente denunciata al Genio Civile (Cass n. 11328 del 1995) precisando altresì che sono soggetti a tale preavviso anche i lavori di ristrutturazione (Cass 6993 del 1999). (Pres. Vitalone - Est. Petti - Imp. Sammartino). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 2/2/2006 (Ud 20/12/2005), Sentenza n. 4317 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Costruzione edilizia - Nozione di "pertinenza urbanistica" - Ampliamento di struttura produttiva - Applicabilità del regime pertinenziale - Esclusione - Realizzazione in difetto del permesso di costruire - Reato di cui all'art. 44 D.P.R. n. 380 del 2001 - Configurabilità. La nozione di "pertinenza urbanistica" ha peculiarità sue proprie, che la distinguono da quella civilistica: deve trattarsi, invero, di un'opera preordinata ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio dello stesso, sfornita di un autonomo valore di mercato, non valutabile in termini di cubatura o comunque dotata di un volume minimo tale da non consentire, in relazione anche alle caratteristiche dell'edificio principale, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede. La relazione con la costruzione preesistente deve essere, in ogni caso, "di servizio", allo scopo di renderne più agevole e funzionale l'uso (carattere di strumentante funzionale), sicché non può ricondursi alla nozione in esame l'ampliamento di un edificio in elusione della normativa edilizio - urbanistica. Pertanto, l'ampliamento di una struttura produttiva, attraverso l'oggettivo incremento, in termini di superficie e di volumi, della preesistente unità immobiliare non può ricondursi alla nozione di pertinenza, configurandosi, in difetto del rilascio del preventivo permesso di costruire, il reato di cui all'art. 44 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.Presidente: Lupo E. Estensore: Fiale A. Relatore: Fiale A. Imputato: Benedetto ed altro. P.M. Siniscalchi A. (Conf.). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 19 gennaio 2006 (Ud. 04/10/2005), Sentenza n. 2199 (vedi: sentenza per esteso)
 

Urbanistica - Beni culturali e ambientali - Regione Veneto - Beni assoggettati a vincolo monumentale - Beni assoggettati a vincolo ambientale - Condono - Disciplina. Alla luce dell’assetto normativo risultante dalla legislazione statale e regionale in materia, nella Regione Veneto vige il divieto di ottenimento del condono per i beni assoggettati a vincolo monumentale (e ciò dovrebbe valere per tutte le Regioni) mentre per i beni soggetti a vincolo ambientale il condono deve ritenersi possibile solo se gli abusi sono conformi alla disciplina urbanistica (lettera d) comma 27 art. 32 L. 326/03) e se si sostanziano in “mutamenti di destinazione d’uso, con o senza opere, qualora la nuova destinazione d’uso sia residenziale e non comporti ampliamento dell’immobile” e se le opere o modalità di esecuzione non sono valutabili in termini di volume (lett. a) e d) dell’art. 3, comma 3, L. Reg. n. 21/04). Pres. Zuballi, Est. Antonelli - C.T. (Avv.ti Domenichelli, Sgualdino e Zambelli) c. Comune di San Martino Buon Albergo (Avv.ti Baciga, Fortuna e Sartori) - T.A.R. VENETO, Sez. II - 13 gennaio 2006, n. 57 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica - Fascia di 150 metri dalla battigia - Divieto di edificazione - Destinatari - Amministrazioni comunali in sede di formazione degli strumenti urbanistici - Privati. Il divieto di edificazione sancito dall’art. 15 della legge reg.le n. 78/1976 ha come destinatari, in base alle successive leggi reg.li 30 aprile 1991, n. 15 (art. 2) e 31 maggio 1994, n. 17 (art. 6), non soltanto le amministrazioni comunali in sede di formazione degli strumenti urbanistici, ma anche i privati che intendano procedere a lavori di costruzione entro detta fascia di rispetto (fra le tante, sez. II, 15 maggio 1997, n. 860; sez. I, 22 dicembre 2004, n. 2922; sez. II, 23 maggio 2005, n. 805; sez. III, 19 ottobre 2005, n. 3407, 21 ottobre 2005, n. 4107). Ne consegue l'esclusione dalla concessione o autorizzazione in sanatoria per tutte le costruzioni eseguite entro i 150 metri dalla battigia. Pres. ed Est. Monteleone - L. A. (Avv. Manzo) c. Comune di Petrosino (n.c.) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. III - 13 gennaio 2006, n. 36 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Disciplina urbanistica - Condono edilizio - D.L. 269 del 2003 - Opere non condonabili - Sospensione del procedimento ex art. 44 L. n. 47 del 1985 - Non rilevanza ai fini della prescrizione. La sospensione del procedimento per reati edilizi prevista dall'art. 44 L. 28 febbraio 1985 n. 47, in relazione alla domanda di condono edilizio presentata ex art. 32 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito con L. 24 novembre 2003 n. 326, non può essere disposta in relazione ad opere non condonabili, con la conseguenza che l'eventuale periodo di sospensione deve essere considerato ai fini del computo dei termini di prescrizione del reato. Presidente: Lupo E. Estensore: Franco A. Relatore: Franco A. Imputato: Martinico. P.M. Ciampoli L. (Conf.), (Dichiara inammissibile, App. Palermo, 4 Aprile 2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 11/01/2006 (Ud. 17/11/2005), Sentenza n. 563 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Decadenza della concessione edilizia - Decorso del tempo - Effetti - Poteri sanzionatori amministrativi - Responsabilità penale del titolare del provvedimento abilitativo decaduto ope legis. La decadenza della concessione edilizia, quale effetto e conseguenza del mero decorso del tempo, non deve essere, ai fini penali, dichiarata dall'autorità amministrativa, in quanto la necessità di un atto formale di decadenza riguarda le condizioni per l'esercizio dei poteri sanzionatori amministrativi ma non per l'insorgenza dell'eventuale responsabilità penale del titolare del provvedimento abilitativo decaduto ope legis (vedi Cass., Sez. III: 7.10.1998, Frisina e 19.3.2003, Ruggia). (Pres. U. Papadia Rel. A. Fiale, Imp. Aquilanti ed altro). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 11/01/2006 (Ud 20/9/2005), Sentenza n. 539 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Decadenza del titolo abilitativo - Scadenza dei termini di inizio e fine lavori edilizi - Lavori edilizi iniziati o ultimati dopo la scadenza - Assenza di titolo abilitativo - Disciplina. Dopo l'inutile scadenza dei termini di inizio e fine lavori edilizi contenuti nella concessione ad edificare (e che decorrono dal rilascio della concessione e non dal ritiro della stessa da parte dell'interessato), la concessione è "tamquam non esset", con la conseguenza che i lavori edilizi iniziati o ultimati dopo la scadenza sono realizzati in assenza di titolo abilitativo, e vanno soggetti alla sanzione penale di cui all'art. 20 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (ora art. 44 del D.P.R. 6 giugno 2001). (Pres. U. Papadia Rel. A. Fiale, Imp. Aquilanti ed altro). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 11/01/2006 (Ud 20/9/2005), Sentenza n. 539 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Fatti decadenziali della concessione - Inutile decorso del tempo assegnato per l'inizio o l'ultimazione dei lavori - Atto vincolato a carattere meramente dichiarativo. La decadenza si verifica "ope legis", per il solo fatto dell'inutile decorso del tempo assegnato per l'inizio o l'ultimazione dei lavori, sicché il provvedimento amministrativo formale che dichiara la stessa è atto vincolato a carattere meramente dichiarativo, rivolto a dare certezza ad una situazione già prodottasi al verificarsi dei presupposti stabiliti dalla legge (vedi, tra le decisioni più recenti, C. Stato, Sez. V: 20.4.2001, n. 2408; 27.3.2000, n. 1755; 3.2.2000, n. 597; 16.11.1998, n. 1615; 23.11.1996, n. 1414). (Pres. U. Papadia Rel. A. Fiale, Imp. Aquilanti ed altro). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 11/01/2006 (Ud 20/9/2005), Sentenza n. 539 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Illegittimità dei titoli concessori illegittimamente rilasciati - Concessione in uso pubblico - Sanabilità - Esclusione. La concessione in uso pubblico di ciò che non si sarebbe potuto realizzare affatto non sana (e non scusa) l’illegittimità dei titoli concessori illegittimamente rilasciati. TRIBUNALE Santa Maria Capua Vetere, 11/01/2006, Decreto n. 5148 (vedi: decreto per esteso)

Urbanistica e edilizia - Procedura e varie - Violazioni edilizie relative a nuove costruzioni non residenziali - Condono edilizio - Sospensione del procedimento da parte del giudice penale - Esclusione - Giurisprudenza. In materia di condono edilizio la S.C. si è recentemente espressa negando al giudice penale finanche il potere di disporre la sospensione del procedimento prevista dall’art. 44 della legge 28.2.85 n. 47 quando si tratti di violazioni edilizie relative a nuove costruzioni non residenziali, ‘atteso che l’art. 32 del citato decreto n. 269 limita l’applicabilità del condono edilizio alle sole nuove costruzioni residenziali’ (Cass., III, 24.3.2004, n. 14436, Longo; Cass., III, 29.1.04, n. 3358; Cass., III, 7.5.04, n. 21679, Paparusso). TRIBUNALE Santa Maria Capua Vetere, 11/01/2006, Decreto n. 5148 (vedi: decreto per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Costruzione abusiva - Realizzazione di muro di chiusura di una grotta - Reato di cui all'art. 44 lett. b) d.P.R. n. 380/2001 - Sussiste - Fattispecie: cambio di destinazione di una grotta da locale deposito ad abitazione estiva. In materia edilizia, integra il reato di cui all'art. 44 lett. b) d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 la costruzione, in difetto del permesso di costruire, di un muro in cemento all'ingresso di una grotta, con all'interno un servizio igienico, al fine di modificare la destinazione d'uso da locale deposito ad abitazione, sia pure temporanea. (La Corte ha osservato che trattandosi di un intervento realizzato in una piccolissima isola - Palmarola - ove nel periodo estivo esiste una notevole domanda di alloggi, il reato è ipotizzabile anche con riferimento ad una modesta e rudimentale forma di abitazione). Pres. Lupo E. - Est. Petti C. - Rel. Petti C. - Imp. Iacovino. - P.M. Di Popolo A. (Conf.), (Dichiara inammissibile, Trib. Latina, 15 Luglio 2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 10/01/2006 (Cc. 29/11/2005), Ordinanza n. 324 (vedi: ordinanza per esteso)

 

 

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(N.B.: queste pagine continueranno ad essere aggiornate)

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