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Giurisprudenza
Diritto Urbanistico (P.R.G. - concessione - autorizzazione - comunicazione - D.I.A. - lottizzazione - occupazione - zonizzazione - urbanizzazione - condono...)
2011 Urbanistica ed Edilizia
Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 - 2000 - 1999-86
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DIRITTO URBANISTICO - “Berceau” - Permesso di costruire - Necessità -
Esclusione. Per la costruzione di manufatti di tipo “berceau”, formati da
intelaiatura metallica scoperta, non appare necessario un titolo edilizio
costituito dal permesso di costruire (o dalla denuncia di inizio attività
alternativa a quest’ultimo): si tratta, infatti, di strutture precarie e
semplicemente poggiate al suolo, facilmente amovibili, non idonee a creare nuovi
volumi e quindi a determinare la <<trasformazione urbanistica ed edilizia del
territorio>>, che ai sensi dell’art. 10 del DPR 380/2001 impone il permesso di
costruire. La giurisprudenza ha del resto qualificato il c.d. “berceau” come
un’opera edilizia leggera, tipo pergolato, costituita soltanto da una
intelaiatura metallica o di legno, priva di pareti e copertura, con eventuali
piante rampicanti che hanno però funzione meramente ornamentale (cfr. TAR
Lombardia, Brescia, sez. I, 17.11.2010, n. 4638). Pres. De Zotti, Est. Zucchini
- G.C. (avv. Santamaria) c. Comune di Desio (avv. Viviani) -
TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 26 luglio 2011, n. 1995
DIRITTO URBANISTICO - Piani di lottizzazione - Termine di validità decennale -
Parte inattuata - Inefficacia - Artt. 16 e 17 L. n. 1150/1942 - Comune - Stipula
di nuova convenzione - Procedure previste per l’approvazione di piani attuativi.
Le disposizioni di cui agli artt. 16 e 17 l. 17 agosto 1942 n. 1150, si
applicano anche ai piani di lottizzazione, con la conseguenza che va
riconosciuta anche ad essi l'applicabilità del termine massimo di validità
decennale entro il quale devono essere attuati e decorso il quale divengono
inefficaci per la parte inattuata (Cons. Stato, sez. VI, 20 gennaio 2003 , n.
200). Una volta sopraggiunta l’inefficacia del piano, l’art. 17, l. 17/08/1942
n. 1150 prevede, al comma 2, che “ove il Comune non provveda a presentare un
nuovo piano per il necessario assetto della parte di piano particolareggiato che
sia rimasta inattuata per decorso di termine, la compilazione potrà essere
disposta dal prefetto a norma del secondo comma dell'art. 14”. Il Comune può,
dunque, disciplinare la parte di piano che non ha avuto attuazione mediante un
nuovo piano e dovrà, quindi, agire nel rispetto delle procedure previste dalla
legge per l’approvazione dei piani attuativi: non può, perciò, limitarsi ad
addivenire alla stipula di una nuova convenzione che modifichi quanto previsto
dai piani attuativi divenuti inefficaci. (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 20 gennaio
2003 , n. 200; T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 10 giugno 2010 , n. 2274; T.A.R.
Sardegna Cagliari, sez. II, 19 febbraio 2010, n. 187). Pres. f.f. Zucchini, Est.
Cattaneo - G.M. e altro (avv.ti Aliberti, Ludogoroff e Maccabruni) c. Comune di
San Donato Milanese (avv. Bardelli) -
TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 26 luglio 2011, n. 1979
DIRITTO URBANISTICO - Art. 9 L. 122/1989 - Autorimesse edificate parzialmente
fuori terra - Disciplina urbanistica ordinaria. La testuale lettura
dell’art. 9 della L. 24.3.1989, n. 122 limita la fattispecie derogatoria alla
realizzazione di autorimesse e parcheggi destinati al servizio di fabbricati
esistenti solo ove sia effettuata totalmente al di sotto del piano di campagna
naturale ("sottosuolo"), rientrando le autorimesse, edificate anche parzialmente
fuori terra, nella disciplina urbanistica ordinaria (cfr. Cons. di Stato, Sez.IV,
n. 6065 dell'11.10.2006; sez.IV, n. 8260 del 27.11.2010). L'interpretazione
estensiva, per vero talora sposata in ossequio alla pretesa ratio della massima
diffusione delle aree a parcheggio nelle aree urbane già edificate, che
consentiva la realizzazione dei parcheggi anche in costruzione seminterrate, se
tuttora regge nel caso di diversa destinazione da attribuire a costruzioni già
realizzate (considerata la possibilità di realizzazione di siffatte unità anche
al "piano terreno dei fabbricati"), non può essere al contrario ammessa nel caso
di costruzioni da realizzare ex novo, ostandovi il dato letterale già sopra
richiamato e dovendosi rilevare che il riferimento a parcheggi "nel sottosuolo"
o "sotterranei" osta alla ricomprensione, tra dette costruzioni, delle
autorimesse che, anche solo per un tratto della loro altezza, non risultino
totalmente interrate (TAR Abruzzo L’Aquila 19 aprile 2011 n. 208). Pres. Balba,
Est. Morbelli - B.G. (avv. Mottola) c. Comune di Rapallo (n.c.) -
TAR LIGURIA, Sez. I - 21 luglio 2011, n. 1176
DIRITTO URBANISTICO - Permesso di costruire - Art. 11 d.P.R. n. 380/2001 - Titolo idoneo a legittimare la richiesta del permesso di costruire - Situazione giuridica assimilabile alla proprietà - Aspettativa qualificata - Contratto di opzione. L’art. 11 del DPR n. 380 del 2001, nel prevedere che il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo, richiede, quale titolo astrattamente idoneo a legittimare la richiesta del permesso di costruire, la sussistenza di una situazione giuridica assimilabile alla proprietà o, eventualmente, alla qualificata aspettativa di poter esercitare le prerogative del proprietario sull’area in cui si intende realizzare un determinato intervento: rientra in tali ipotesi anche la stipulazione di un contratto di opzione il quale, per la sua configurazione di sostanziale proposta irrevocabile (con vincolo a carico del concedente e diritto potestativo in favore dell’opzionario), senz’altro è istituto idoneo a far insorgere, in capo all’interessato, una situazione di qualificata aspettativa; anzi, in forza dell’assetto di poteri che si instaura tra concedente ed opzionario (al quale è rimesso il semplice esercizio di un diritto potestativo ai fini del perfezionamento del successivo contratto) esso risulta persino più incisivo, sotto il profilo della effettiva disponibilità dell’immobile, rispetto al contratto preliminare di vendita che è da tempo ritenuto titolo idoneo a richiedere il permesso di costruire. Pres. Cavallari, Est. Santini -T. s.r.l. (avv.ti Ferrari, Fontana, Fontana e Sticchi Damiani) c. Comune di Cursi (avv. Millefiori) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 18 luglio 2011, n. 1365
DIRITTO URBANISTICO - Creazione di un dislivello mediante accumulo di terra -
Modifica dell’andamento naturale del terreno - Alterazione dello scolo naturale
delle acque - Nuova costruzione - Assoggettamento alle norme sulle distanze.
La creazione di un dislivello, mediante accumulo di terra, che non trova
riscontro in un preesistente stato del luogo, comporta una rilevante modifica
dell’andamento naturale del terreno e altera il naturale scolo delle acque,
assumendo, quale non esigua modifica dell’andamento naturale del terreno, le
caratteristiche di nuova costruzione (Cass., II, 21/5/1997, n. 4511; Cons.Stato,
V, 12/4/2005, n. 1619), come tale assoggettata alle norme sulle distanze. Pres.
Radesi, Est. Bellucci -S.F. (avv.ti Iacopetti e Cordoni) c. Comune di San Romano
in Garfagnana (avv. Iacomini) -
TAR TOSCANA, Sez. III - 15 luglio 2011, n. 1203
DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Convenzione di
lottizzazione - Esecuzione di obbligazioni - Controversia - Giurisdizione del
giudice amministrativo - Art. 11 L. n. 241/1990 - Art. 34 d.lgs. n. 80/1998 -
Art. 133 cod. proc. amm. Appartiene alla giurisdizione del giudice
amministrativo la controversia attinente all'esecuzione di obbligazioni
derivanti da una convenzione di lottizzazione, stipulata ex art. 28, commi 5 e
segg., della legge n. 1150/1942, la quale integra uno strumento di
pianificazione di tipo attuativo del piano regolatore, e rientra tra gli accordi
sostitutivi di provvedimento ex art. 11 della legge n. 241/1990. Quest'ultimo,
in particolare, al comma 5 devolve al giudice amministrativo la giurisdizione
esclusiva sulle controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione
degli accordi conclusi, nel pubblico interesse, dall’amministrazione con i
soggetti privati (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29.2.2008, n. 781; Cass. S.U.,
25.5. 2007, n. 10186). Inoltre, coinvolgendo la controversia atti e
provvedimenti in materia urbanistica, essa rientra nella giurisdizione esclusiva
del TAR anche ex art. 34 del d. lgs. n. 80/1998 (cfr. TAR Veneto, II, 1.12.2010,
n. 6321; TAR Veneto, II, 11.6.2009, n. 1731). Tali principi valgono anche con
riferimento al nuovo art. 133 del cod. proc. amm., relativo alle materie di
giurisdizione esclusiva, che ha sostituito le rammentate disposizioni.
TAR VENETO, Sez. II - 13 luglio 2011, n. 1219
DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Esecuzione delle
obbligazioni derivanti da convenzione di lottizzazione - Richiesta di sentenza
costitutiva ex art. 2932 c.c. al giudice amministrativo - Ammissibilità. Non
si ravvisano ostacoli alla pronuncia di una sentenza costitutiva ex art. 2932
c.c., da parte del giudice amministrativo,in tema di obbligazioni derivanti da
convenzione di lottizzazione, considerato che la convenzione ha natura
tipicamente negoziale, e non ha pertanto i requisiti di esecutorietà ex art. 21
ter della legge n. 241/90: in altri termini, per dare forzata attuazione alle
obbligazioni patrimoniali, assunte con la convenzione, è comunque necessario un
provvedimento giurisdizionale, e non v’è ragione di escluderne quelli avente
efficacia costitutiva, come appunto la sentenza ex art. 2932 c.c., dovendo
comunque l’ordinamento garantire la piena tutela effettiva delle posizione
soggettive paritetiche, incluse naturalmente quelle degli Enti pubblici (cfr. in
termini TAR Veneto, II, 11.6.2009, n. 1731). D’altro canto, il citato art. 11
della legge n. 241/90 attribuisce, senza alcuna limitazione, al giudice
amministrativo la decisione delle controversie per l’esecuzione degli accordi
conclusi, e tale è inequivocabilmente quella in esame ( cfr. TAR Liguria,
19.10.2007, n. 1760; TAR Campania, Napoli, 23.3. 2007, n. 2773). Pres. Urbano,
Est. Perrelli - Comune di Gambellara (avv.ti Baciga e Sartori) c. C. s.r.l. (n.c.)
-
TAR VENETO, Sez. II - 13 luglio 2011, n. 1219
DIRITTO URBANISTICO - Condono - Titolo abilitativo edilizio - Soggetti
legittimati al rilascio del titolo - Differenza - Fattispecie: promissario
acquirente o conduttore. Il novero dei soggetti legittimati al rilascio del
titolo in sanatoria è più ampio rispetto a quanto concerne il rilascio
dell’ordinario titolo abilitativo edilizio, per il quale occorre la titolarità
del diritto di proprietà, ovvero di altro diritto reale o anche obbligatorio a
condizione del riconoscimento della disponibilità giuridica e materiale del bene
nonché della relativa potestà edificatoria (Consiglio di Stato V 28 maggio 2001
n.2881, TAR Emilia Romagna Bologna 21 febbraio 2007 n.53, TAR Lombardia Milano
sez II 31 marzo 2010 n.842), non essendo pacifica la legittimazione del
promissario acquirente (anche in ipotesi di preliminare ad effetti anticipati)
non autorizzato dal proprietario promissario venditore (in senso negativo
Consiglio Stato, sez. IV, 18 gennaio 2010, n. 144, Cassazione civile sez III 15
marzo 2007, n.6005, in senso affermativo T.A.R. Puglia Lecce sez I 29 luglio
2010 n.1834, T.A.R. Campania Napoli sez IV 12 gennaio 2000, n.45). Il regime,
infatti, della concessione edilizia è del tutto diversificato, quanto a
presupposti ed elementi propri, da quello della sanatoria. Va pertanto affermato
che legittimati all’istanza di condono edilizio ex l.724/94 sono oltre coloro
che hanno titolo a richiedere la concessione edilizia/permesso di costruire,
anche il promissario acquirente o il conduttore (Corte di Appello Firenze sez II
4 maggio 2010 n.594) e più in generale tutti coloro che vi abbiano interesse,
senza il necessario consenso ed anche, al limite, contro la volontà del
proprietario del bene. Pres. Morea, Est. Amovilli - V.M. e altri (avv.
Lomiraglio) c. Comune di Ruvo di Puglia (n.c.) -
TAR PUGLIA, Bari, Sez. III - 9 luglio 2011, n. 1057
DIRITTO URBANISTICO - Condono - Limiti di distanza ex art. 9 d.m. 1444/1968 -
Vincolo di inedificabilità assoluto - Esclusione. I limiti di distanza
prescritta dall’art 9 d.m. 1444/1968, non costituiscono un vincolo di
inedificabilità assoluto ai fini della condonabilità (T.A.R. Lazio Roma sez II
22 dicembre 2004, n.17180) ,fermo comunque restando l’eventuale azione in sede
civile, non avendo il condono edilizio così come la stessa sanatoria impropria
di cui all’art 36 t.u. edilizia alcun effetto sul piano c.d. orizzontale dei
rapporti interprivati (Consiglio di Stato sez IV 16 ottobre 1998, n.1306, T.A.R.
Toscana sez III 11 marzo 2004, n.675, T.A.R. Lazio-Roma sez II 22 dicembre 2004,
n.17180). Pres. Morea, Est. Amovilli - V.M. e altri (avv. Lomiraglio) c. Comune
di Ruvo di Puglia (n.c.) -
TAR PUGLIA, Bari, Sez. III - 9 luglio 2011, n. 1057
DIRITTO URBANISTICO - Progettazione di opere viarie - Competenza degli ingegneri
- Affidamento della progettazione ad un architetto - Illegittimità - Artt. 51 e
54 R.D. n. 2437/1925. Ai sensi degli artt. 51-54 del R.D. 23.10.1925, n.
2437, individuanti le rispettive competenze degli ingegneri e degli architetti
ed in modo particolare le specifiche prescrizioni che vietano a quest’ultimi la
progettazione di opere di urbanizzazione primaria (opere viarie), deve ritenersi
precluso agli architetti la progettazione di un tratto di strada comunale, anche
se di dimensioni contenute. Pres. Borea, Est. Farina- P.C.M. e altri (avv.ti
Cacciavillani e Rampazzo) c. Comune di San Pietro di Cadore - (avv.ti Viel e
Visconti) -
TAR VENETO, Sez. I - 8 luglio 2011, n. 1153
DIRITTO URBANISTICO - Aree agricole - Divieti assoluti di edificazione -
Specifica e particolare motivazione. Eventuali divieti assoluti di
edificazione nelle aree agricole richiedono una specifica e particolare
motivazione, in quanto le stesse ledono la legittima aspettativa
dell’imprenditore agricolo allo sviluppo della propria attività (cfr. TAR
Lombardia, Brescia, 27.6.2005, n. 674; TAR Lombardia, Milano, sez. II, 29.9.2009
n. 4749 e 8.1.2010, n. 3, dove si specifica che la potestà pianificatoria
comunale in area agricola coesiste e si armonizza con le prevalenti previsioni
legislative). Pres. De Zotti, Est. Zucchini - C. di G.A. e altro (avv.
Chierichetti) c. Comune di Gorla Minore (avv. Ravizzoli)
-
TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 7 luglio 2011, n. 1843
DIRITTO URBANISTICO - BOSCHI - Presenza del bosco - Esclusione del carattere
agricolo dell’area - Inconfigurabilità. La presenza del bosco non esclude il
carattere agricolo dell’area - e dell’attività in essa svolta - tanto è vero che
l’art. 59 comma 3° lett. b), della l.r. Lombardia n.12/2005 riconosce un indice
fondiario anche su <<terreni a bosco>>. Pres. De Zotti, Est. Zucchini - C. di
G.A. e altro (avv. Chierichetti) c. Comune di Gorla Minore (avv. Ravizzoli) -
TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 7 luglio 2011, n. 1843
DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva - Terzo acquirente - Buona fede -
Commerciabilità del bene - Verifiche da parte del notaio o istituto bancario –
Irrilevanza - Art.44 D.P.R. n. 380/2001. In tema di lottizzazione abusiva,
il fatto che il notaio abbia garantito la commerciabilità del bene (o che
l'istituto bancario del ricorrente abbia fatto eseguire una perizia per la
concessione del mutuo) non determina una situazione di immediata evidenza di
buona fede, trattandosi di accertamenti aventi diverse finalità, per cui il
terzo acquirente versa in una situazione quanto meno di colpa, penalmente
rilevante, quando non sia stato cauto e attento a verificare le previsioni
urbanistiche e pianificatorie della zona, (Cass. sez 3., n. 18537 del 16/3/2010,
Pellis, in un caso relativo proprio a zona agricola) e che pertanto l'acquirente
ha l'obbligo di acquisire elementi circa le previsioni urbanistiche e
pianificatorie di zona, ed in caso contrario deve rispondere dell'illecito
edilizio a titolo di colpa (Cass. Sez.3, n. 37472 del 26/6/2008, Belloi e
altri). (conferma ordinanza n. 569/2010 TRIB. LIBERTA' di ROMA, dei 21/06/2010)
Pres. De Maio, Est. Rosi, Ric. Venditti.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 7/7/2011 (Cc. 23/3/2011), Sentenza n. 26728
DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Zona vincolata - Ampliamento di un preesistente fabbricato - Assenza: autorizzazione paesaggistica, permesso di costruire e progetto esecutivo redatto da un tecnico - Polizia Giudiziaria - Verbale di sequestro senza sentire il verbalizzante - Attività irripetibile - Utilizzabilità - Artt. 44 lett. c) e 64, 65 e 72 d.P.R. n. 380/2001 - Art. 181 D. L.vo n. 42/2004. Anche in materia urbanistica e di tutele dei beni culturali ed ambientali, il verbale di sequestro compiuto dalla polizia giudiziaria, entrando a fare parte del fascicolo del dibattimento, relativamente alla descrizione della cosa sequestrata ed alla stato dei luoghi ed in genere relativamente all'attività irripetibile compiuta dalla polizia giudiziaria, può essere utilizzato anche senza sentire il verbalizzante (Cass. 6/04/2008, Giordano; Cass. 24/05/2007 De Filippo). Fattispecie: reati di cui agli artt. 44 lettera c) e 64, 65 e 72 d.P.R. n. 380 del 2001; 181 decreto legislativo n 42 del 2004, per avere, in zona vincolata, ampliato un preesistente fabbricato con strutture in cemento armato senza l'autorizzazione paesaggistica, senza il permesso di costruire e senza un progetto esecutivo redatto da un tecnico. (dich. inamm. il ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 4/5/2009) Pres. De Maio, Est.Petti, Ric. Sasso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 6/07/2011 (Ud. 26/05/2011) Sentenza n. 26366
DIRITTO URBANISTICO - Mutamento funzionale della destinazione d’uso da
residenziale a professionale - Presupposto - Modifiche della tipologia
costruttiva o dell’organizzazione interna degli spazi. Per poter parlare di
un mutamento funzionale della destinazione d'uso di un immobile da residenziale
a professionale -direzionale, occorre riferirsi alle oggettive caratteristiche
dei locali interessati dall’intervento di trasformazione, dovendosi escludere
tale mutamento quando l’utilizzazione lavorativa dei locali non abbia comportato
una modifica della tipologia costruttiva o, quantomeno, dell'organizzazione
interna degli spazi (TA.R. Parma Emilia Romagna, sez. 1^ 26 novembre 2009, n.
792, sentenza che richiama anche: T .R.G .A. Trentino-Alto Adige, Trento, 7
maggio 2009, n. 150). Diversamente opinando si dovrebbe invero concludere che
anche lo svolgimento di un'attività professionale svolta senza alcun apparato
organizzativo e strumentale nello studio della propria abitazione, ne comporta
la trasformazione in immobile ad uso direzionale. Pres. ed Est. De Zotti - B.E.
e altro (avv.ti Busetto e Ripesi) c. Comune di Breda di Piave (avv.ti Ronfini e
Zambelli)
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TAR VENETO, Sez. II - 1 luglio 2011, n. 1110
DIRITTO URBANISTICO - Permesso di costruire - Difformità totale - Nozione -
Presupposti - Art. 44 lett c) DPR 380/2001. La difformità totale di un
manufatto dalla concessione edilizia si delinea allorché le modifiche comportino
un'alterazione del progetto originario nelle sue caratteristiche essenziali di
struttura, aspetto estetico, architettura, destinazione e, nel caso in cui
vengano realizzati volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto,
allorquando i volumi realizzati in eccesso costituiscano un organismo edilizio o
parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile. (Cass. Sez.
3, n. 3350 del 29/1/2004, Lasi). In conclusione, la totale difformità non
coincide solo con la modifica volumetrica del manufatto rispetto a quanto
assentito. (conferma sentenza n. 210/2009 CORTE APPELLO di TRENTO, del
10/02/2010) Pres. Petti, Est. Rosi, Ric. Calovi ed altro.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III del 23/06/2011 (Ud. 25/01/2011), Sentenza n.
25191
DIRITTO URBANISTICO - Sagoma di un edificio - Nozione. Per sagoma di un
edificio si deve fare riferimento alla conformazione planovolumetrica della
costruzione ed al suo perimetro inteso sia in senso verticale sia orizzontale
(Cass. Sez.3, n. 8081 del 15/7/1994, Soprani). (conferma sentenza n. 210/2009
CORTE APPELLO di TRENTO, del 10/02/2010) Pres. Petti, Est. Rosi, Ric. Calovi ed
altro.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III del 23/06/2011 (Ud. 25/01/2011), Sentenza n.
25191
DIRITTO URBANISTICO - Errore tecnico - Vigilanza sulla conformità dell'opera
- Obblighi e responsabilità del committente - Fattispecie. In edilizia,
l'obbligo di esercitare la dovuta vigilanza sulla conformità dell'opera alla
legge fa carico al committente dell'opera stessa. Né può essere invocato
l'errore tecnico, quale elemento viziante della conoscenza, e quindi della
volontarietà del fatto. Nel caso di specie, lo spostamento della collocazione
del manufatto da realizzare fu decisa dalla stessa committente, la quale non
poteva certo ignorare lo stato dei luoghi e comunque era tenuta a controllare in
corso d'opera quanto era facilmente visibile, senza necessità di uno specifico
expertise. (conferma sentenza n. 210/2009 CORTE APPELLO di TRENTO, del
10/02/2010) Pres. Petti, Est. Rosi, Ric. Calovi ed altro.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III del 23/06/2011 (Ud. 25/01/2011), Sentenza n.
25191
DIRITTO URBANISTICO - Risarcimento dei danni - Parte civile - Presupposti -
Onere della prova - Esclusione - Accertamento sulla misura ed esistenza del
danno - Giudice della liquidazione - Competenza. In materia di risarcimento
dei danni , ai fini della pronuncia di condanna generica in favore della P.C.
non è necessario che il danneggiato provi la effettiva sussistenza dei danni ed
il nesso di causalità tra questi e l'azione dell'autore dell'illecito, essendo
sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze
dannose. La suddetta pronuncia infatti costituisce una mera declaratoria
juris da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla
stessa esistenza del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione
(così, Sez. 6, n. 12199 del 29/3/2005, Molisso). (conferma sentenza n. 210/2009
CORTE APPELLO di TRENTO, del 10/02/2010) Pres. Petti, Est. Rosi, Ric. Calovi ed
altro.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III del 23/06/2011 (Ud. 25/01/2011), Sentenza n.
25191
DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Opere mobili - Assenza del
prescritto permesso di costruire - Reato di costruzione edilizia abusiva - Zona
sottoposta a vincolo paesaggistico - Art. 181 D.Lgs. n. 42/2004 - Artt. 44,
lett. c) e 3, 1° c. - lett. e.5), T.U. n. 380/2001. Ai sensi dell'art. 3, 1°
comma - lett. e.5), del T.U. n. 380/2001, è configurabile il reato di
costruzione edilizia abusiva anche nell'ipotesi di installazione di roulotte,
camper e case mobili, sia pure montati su ruote e non incorporati al suolo,
aventi una destinazione duratura per soddisfare esigenze abitative. Pertanto,
devono ritenersi, pienamente equiparate alle "nuove costruzioni", ai fini della
necessità del rilascio del permesso di costruire, le strutture abitative mobili
(quali quelle che caratterizzano la vicenda in esame: descritte negli stessi
documenti di acquisto come furgoni attrezzati per uso abitazione") che, pure
avendo la parvenza della mobilità, hanno caratteristiche obiettive di stabilità
e capacita di trasformare in modo durevole l'area occupata ed utilizzata
definitivamente a scopo edilizio. (dichiara inammissibile il ricorso avverso
sentenza n. 2158/2009 CORTE APPELLO di PALERMO, del 20/04/2010) Pres. De Maio
Est. Fiale Ric. Di Rocco.
CORTE CASSAZIONE PENALE Sez. III, 22/06/2011 (Ud. 23/03/2011) Sentenza n. 25015
DIRITTO URBANISTICO - Disposizione di confisca mediante procedura di correzione
dell’errore materiale - Ordine di demolizione e confisca dei terreni
abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite - Artt. 31, c. 9 e
44, 2° c. D.P.R. n. 380/2001. L'ordine di demolizione - che deve essere
impartito dal giudice penale a norma dell'art. 31, comma 9, del D.P.R. n.
380/2001 - si configura, come sanzione amministrativa qualificata da
connotazioni diverse rispetto a quella della confisca dei terreni abusivamente
lottizzati e delle opere abusivamente costruite, che, ai sensi dell'art. 44, 2°
comma, dello stesso T.U. n. 380/2001, deve essere disposta con la sentenza
definitiva che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, indipendentemente
da una pronuncia di condanna. Ne consegue che, nel caso in cui l'ordine di
confisca non venga impartito dal giudice del merito unitamente alla declaratoria
di prescrizione, alla integrazione della sentenza con la statuizione di detto
ordine attraverso la procedura di correzione dell'errore materiale potrà farsi
ricorso esclusivamente quando la motivazione della stessa sia estesa ai profili
oggettivi e soggettivi della vicenda lottizzatoria e configuri la
partecipazione, quanto meno colpevole, dei soggetti sui quali incombe il
provvedimento ablatorio. Solo in tal caso, infatti, la correzione integrativa
non si risolve nella "modifica essenziale o nella sostituzione" della decisione
già assunta. (riforma sentenza n. 10387/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
16/02/2010) Pres. De Maio, Est. Fiale, Ric. Corandente ed altri.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 22/06/2011 (Ud. 23/03/2011) Sentenza n.
25011
DIRITTO URBANISTICO - Confisca - Declaratoria di estinzione del reato per
prescrizione - Disposizione della confisca - Presupposti - Art. 44, 2° c. TU. n.
380/2001 (prima art. 19 L. n. 47/1985). Per disporre la confisca prevista
dall'art. 44, 2° comma del TU. n. 380/2001 (e precedentemente dall'art. 19 della
legge n. 47/1985), il soggetto proprietario della res non deve essere
necessariamente “Condannato”, in quanto detta sanzione ben può essere disposta
allorquando sia stata comunque accertata la sussistenza del reato di
lottizzazione abusiva in tutti i suoi elementi (soggettivo ed oggettivo) anche
se per una causa diversa, quale è, ad esempio, l'intervenuto decorso della
prescrizione, non si pervenga alla condanna del suo autore ed alla inflizione
della pena (Cass., Sez. III, 30.4.2009, n. 21188, Casasanta). Nell'ipotesi di
declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, il giudice, per disporre
legittimamente la confisca, deve svolgere tutti gli accertamenti necessari per
la configurazione sia della oggettiva esistenza di una illecita vicenda
lottizzatoria sia di una partecipazione, quanto meno colpevole, alla stessa dei
soggetti nei confronti dei quali la sanzione venga adottata, e di ciò deve dare
conto con motivazione adeguata. (Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza
n. 75909/01 su ricorso proposto contro l'Italia dalla s.r.l. "Sud Fondi" ed
altri). (riforma sentenza n. 10387/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 16/02/2010)
Pres. De Maio, Est. Fiale, Ric. Corandente ed altri.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 22/06/2011 (Ud. 23/03/2011) Sentenza n.
25011
DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva - Responsabilità del venditore e
degli acquirenti - Contributo causale all'attività illecita. In materia
urbanistica, il venditore non può predisporre l'alienazione degli immobili in
una situazione produttrice di alterazione o immutazione circa la programmata
destinazione della zona in cui gli stessi sono situati ed i soggetti che
acquistano devono essere cauti e diligenti nell'acquisire conoscenza delle
previsioni urbanistiche e pianificatone di zona. Sicché, il compratore che
omette di acquisire ogni prudente informazione circa la legittimità
dell'acquisto si pone colposamente in una situazione di inconsapevolezza che
fornisce, comunque, un determinante contributo causale all'attività illecita del
venditore (Cass., Sez. III, 2. 10.2008, n. 37472, Belloi ed altri; Cass., Sez.
III, 29.4.2009, n. 17865, P.M. in proc. Quarta). (riforma sentenza n. 10387/2007
CORTE APPELLO di NAPOLI, del 16/02/2010) Pres. De Maio, Est. Fiale, Ric.
Corandente ed altri.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 22/06/2011 (Ud. 23/03/2011) Sentenza n.
25011
DIRITTO URBANISTICO - Sede di un’associazione sindacale - Natura di opera
pubblica o di opera di urbanizzazione - Inconfigurabilità. La sede di
un’associazione sindacale non può essere qualificata come un’opera pubblica, o
d’interesse generale, ma soltanto come un bene strumentale, mediante il quale
l’associazione persegue i propri compiti statutari. Ciò non esclude che
all’interno di tale edificio possano svolgersi attività che realizzano scopi di
utilità collettiva, ma ciò si realizza per la destinazione concretamente
impressa sull’edificio - o parte di esso - dal suo proprietario, e non in
relazione alle caratteristiche intrinseche dell’opera, che la destinano
direttamente alla fruizione collettiva, come per una strada o un edificio
pubblico. Va altresì escluso che una sede sindacale possa costituire un’opera di
urbanizzazione eseguita da privato in attuazione di strumenti urbanistici. Pres.
De Zotti, Est. Gabbricci - C. (avv.ti Ciscato e Moro) c. Comune di Vicenza (n.c.)
-
TAR VENETO, Sez. II - 16 giugno 2011, n. 1047
DIRITTO URBANISTICO - Votazione dello strumento urbanistico - Consiglieri in
posizione di conflitto di interessi - Approvazione per parti separate -
Legittimità - Votazione finale dello strumento nella sua interezza. Con
riguardo agli effetti dell’obbligo di astensione in sede di votazione dello
strumento urbanistico dei consiglieri in posizione di conflitto di interessi ai
sensi dell’ art. 78, d.lgs. nr. 267 del 2000, deve ritenersi legittima - al fine
di evitare difficoltà insormontabili nei Comuni di medie e piccole dimensioni -
un’approvazione dello strumento urbanistico per parti separate, con l’astensione
per ciascuna di esse di coloro che in concreto vi abbiano interesse, purché a
ciò segua una votazione finale dello strumento nella sua interezza; in tale
ipotesi a quest’ultima votazione non si applicano le cause di astensione, dal
momento che sui punti specifici oggetto del conflitto di interesse si è già
votato senza la partecipazione dell’amministratore in conflitto (cfr. Cons.
Stato, sez. IV, 22 giugno 2004, nr. 4429). Pres. Trotta, Est. Greco -Comune di
Bussolengo (avv.ti Lequaglie e Sanino) c.A.G. (avv.ti Manzi e Ruffo) - (Riforma
TAR Veneto, n. 1079/2007) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 16 giugno 2011, n. 3663
DIRITTO URBANISTICO - Pianificazione attuativa - Quantificazione della capacità
edificatoria - Discrezionalità dell’amministrazione. La quantificazione
della capacità edificatoria da assegnare alle singole aree in sede di
pianificazione attuativa rientra nella discrezionalità che, anche in tale sede,
connota la potestà pianificatoria, non essendo ricavabile da alcuna disposizione
o principio un obbligo di riconoscere uno actu l’intera volumetria edificabile
prevista in astratto dallo strumento urbanistico generale. Pres. Trotta, Est.
Greco - Comune di Bussolengo (avv.ti Lequaglie e Sanino) c.A.G. (avv.ti Manzi e
Ruffo) - (Riforma TAR Veneto, n. 1079/2007) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 16 giugno 2011, n. 3663
DIRITTO URBANISTICO - Permesso di costruire rilasciato a terzi - Impugnazione -
Decorrenza dei termini - Individuazione. Ai fini della decorrenza del
termine per l’impugnazione di un permesso di costruire rilasciato a terzi,
occorre in generale la sua piena conoscenza, che si verifica con la
consapevolezza del contenuto specifico del titolo autorizzatorio o del progetto
edilizio o ancora con il verificarsi di una situazione per cui la costruzione
realizzata riveli in modo certo ed inequivoco le essenziali caratteristiche
dell’opera e l’eventuale non conformità della stessa alla disciplina
urbanistica, sicché la prova della piena ed effettiva conoscenza del titolo
edilizio può essere desunta anche da elementi presuntivi, come l’intervenuta
ultimazione dei lavori o la circostanza che questi sono giunti almeno ad un
punto tale che non si possa avere più alcun dubbio sulla consistenza, entità e
reale portata dell’intervento edilizio assentito, essendo necessario, in altri
termini, che le opere abbiano raggiunto uno stadio e uno spessore tali da
renderne chiara l’illegittimità e la lesività per le posizioni soggettive del
confinante, mentre non è sufficiente il mero inizio dei lavori, né tanto meno
l’apposizione di un cartello recante gli estremi e l’oggetto del titolo
autorizzatorio edilizio. (Cons. Stato, Sez. V, 12 luglio 2010 n. 4482). Pres.
Arosio, Est. Caso -D.G. (avv. Fregni) c. Comune di Toano (avv. Coli) e altri (n.c.)
-
TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 15 giugno 2011, n. 194
DIRITTO URBANISTICO - Parcheggi pertinenziali - Aree destinate a parcheggio e vincolo di pertinenza - Disciplina applicabile - L. n. 122/1989 modif. art. 17, L. n. 127/1997, e art. 37 L. n. 472/1999 - Art. 18, L. n. 765/1967 - Art. 44 lett. b) d.P.R. n.380/2001; 4 e 14, 2 e 13 L.n. 1086/1971; 349 cod. pen.. La costruzione di autorimesse o parcheggi destinati a pertinenza di fabbricati esistenti è soggetta ad autorizzazione gratuita, ai sensi della L. 24 marzo 1989, n. 122, come modificata dalla L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17 e dalla L. 7 dicembre 1999, n. 472, art. 37, a condizione che nella relativa domanda sia preventivamente indicato il fabbricato servito, di modo che sia immediatamente identificabile il vincolo funzionale previsto per la deroga alla normale sottoposizione al regime concessorio. (Cass. Sez. 3, n. 44010 del 09/11/2001). Peraltro, in tema di disciplina legale delle aree destinate a parcheggio, il vincolo di pertinenza ex lege a favore delle unità immobiliari del fabbricato ha carattere limitato e non si estende nemmeno ai parcheggi realizzati in eccedenza rispetto allo spazio minimo richiesto dalla L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 18, quand'anche realizzati dallo stesso proprietario-costruttore (Cass. S.U. n. 12793 del 15/06/2005). (annulla per prescrizione sentenza della Corte d'Appello di Bari dell’1.02.2010) Pres. De Maio, Est. Teresi, Ric. Tragni. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III 10/06/2011 (Ud. 28/04/2011) Sentenza n. 23427
DIRITTO URBANISTICO - Apposizione dei sigilli - Funzione - Violazione di sigilli - Condotta idonea a eludere l'obbligo d'immodificabilità del bene - Configurabilità del reato di cui all'art. 349 cod. pen. - Custode - Responsabilità personale diretta - Eccezione per caso fortuito o forza maggiore. Con l'apposizione dei sigilli, si attua una custodia meramente simbolica mediante la quale si manifesta la volontà dello Stato di assicurare cose, mobili o immobili, contro ogni atto di disposizione di persone non autorizzate. Sicché, il fatto costitutivo del reato di cui all'art. 349 cod. pen. consiste in qualsiasi atto che renda vana la predetta volontà e di esso risponde, "da solo o in concorso con altri, il custode giudiziario della cosa sottoposta a sequestro, il quale [hai il dovere giuridico di impedire che il fatto si verifichi]. In tal caso si verte in ipotesi di responsabilità personale diretta, non oggettiva, e incombe sul custode l'onero della prova degli eventuali caso fortuito o forza maggiore, quali case impeditive dell'esercizio dei dovere di vigilanza e custodia" [Cassazione Sezione III. n. 2989/2000, Capogna]. Ne consegue che, qualora sia riscontrata la violazione di sigilli, senza che il custode abbia avvertito dell'accaduto l'autorità, è lecito ritenere che detta violazione sia opera dello stesso custode, da solo o in concorso con altri, tranne che lo stesso dimostri di essere stato in grado di avere conoscenza del fatto per caso fortuito o per forza maggiore. Infine, la sussistenza del reato de quo si perfeziona con qualsiasi condotta idonea a eludere l'obbligo d'immodificabilità del bene, pur in assenza di sigilli o segni esteriori dell' avvenuto sequestro, sempre che si tratti di soggetto comunque edotto dei vincolo posto sul bene [Cassazione Sezione III n. 37570/2002]. (annulla per prescrizione sentenza della Corte d'Appello di Bari dell’1.02.2010) Pres. De Maio, Est. Teresi, Ric. Tragni. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III 10/06/2011 (Ud. 28/04/2011) Sentenza n. 23427
DIRITTO URBANISTICO - Piani di recupero - Finalità - Nuove costruzioni -
Ammissibilità - Condizioni. A norma dell'art. 27 della L. 457/78 i Piani di
Recupero sono finalizzati non già al recupero di centri storici o di quartieri,
ma al recupero del patrimonio edilizio "esistente". In coerenza con ciò l'art.
31 della L. 457/78 prevede che sono ammissibili, sul "patrimonio edilizio
esistente", gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, le opere e
modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali di
edifici, le opere necessarie per realizzare ed integrare servizi
igienico-sanitari e tecnologici, gli interventi di restauro e risanamento
conservativo, gli interventi di ristrutturazione edilizia, e gli interventi di
ristrutturazione urbanistica: eventuali nuove costruzioni sono dunque
ammissibili solo ove il Piano di Recupero, in conformità allo strumento
urbanistico generale, persegua la finalità di attuare una ristrutturazione
urbanistica. Pres. Mangialardi, Est. Ravasio - E.M. (avv.ti Di Lorenzo, Di
Lorenzo e Piccolo) c. Comune di Andria (avv.ti De Candia e Di Bari) -
TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 9 giugno 2011, n. 847
DIRITTO URBANISTICO - Carattere precario della costruzione (tettoia) - Disciplina antisismica - Applicazione - Configurabilità dei reati connessi - Fattispecie - Artt. 93 e 94 T.U.E. n. 380/2001. A norma dell'art. 93 del T.U.E. 6.6.2001, n. 380 "chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni", in zona sismica, deve farne denuncia all'organo competente con comunicazione alla quale deve essere allegato il progetto firmato da un tecnico autorizzato e dal direttore dei lavori. Le relative opere, poi, a norma del successivo art. 94, non possono essere iniziate senza preventiva autorizzazione. Tali disposizioni si applicano a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità, a nulla rilevando la natura dei materiali usati e delle strutture realizzate, stante l'esigenza di massimo rigore nelle zone dichiarate sismiche, che rende necessari i controlli e le cautele prescritte anche quando si impiegano elementi strutturali meno solidi e duraturi rispetto alla muratura ed al cemento armato (Cass., Sez. III, 24.10.2001, n. 38142). Sicché, ai fini della configurabilità dei reati connessi alle violazioni delle disposizioni anzidette non assume rilievo, l’eventuale carattere precario della costruzione, proprio in considerazione delle prevalenti esigenze di sicurezza alla tutela delle quali la normativa antisismica si correla (Cass., Sez. III, 10.10.2007, n. 37322; Cass. 19.12 2003, n. 48684; Cass. 4.10.2002, n. 33158). (Fattispecie: realizzazione in zona sismica, una tettoia- porticato di circa mq 50,85 in difformità della autorizzazione, senza darne preavviso scritto all'autorità competente e senza depositare previamente il relativo progetto, nonché in violazione della normativa tecnica). (riforma sentenza n. 2211/2008 TRIBUNALE - DI PAOLA SEZ. DIST. di SCALEA, del 11/12/2009) Pres. Petti, Est. Fiale, Ric. Coppa. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 8/06/2011 (Ud. 27/04/2011) Sentenza n. 23076
DIRITTO URBANISTICO - Relazione di accompagnamento alla DIA - Natura e funzione
- Principio dell'autoresponsabilità dell'amministrato - Violazione - Fattispecie
- Art. 481 cod. pen. - Falsità ideologica in certificati commessa da persone
esercenti un servizio di pubblica necessità. La relazione di accompagnamento
alla DIA edilizia (che costituisce parte integrante ed essenziale della
dichiarazione stessa di inizio dell'attività) ha natura di "certificato" per
quanto riguarda: sia la descrizione dello stato attuale dei luoghi, sia la
ricognizione degli eventuali vincoli esistenti sull'area o sull'immobile
interessati dall'intervento, sia la rappresentazione delle opere che si intende
realizzare e l'attestazione della conformità delle stesse agli strumenti
urbanistici ed al regolamento edilizio. Con la DIA, quindi, al principio
autoritativo si sostituisce il principio dell'autoresponsabilità
dell'amministrato, che è legittimato ad agire in via autonoma, valutando
l'esistenza dei presupposti richiesti dalla normativa in vigore. (Nella specie,
l'imputato, non era soltanto progettista ma anche direttore dei lavori, sicché
aveva il dovere di costante controllo della conformità delle opere che
progressivamente venivano realizzate rispetto a quelle denunziate con la DIA.
(annulla per prescrizione sentenza n. 5421/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
27/04/2009) Pres. Petti, Est. Fiale, Ric. Lacorte.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 8/6/2011 (Ud. 27/4/2011), Sentenza n. 23072
DIRITTO URBANISTICO - DIA edilizia - Relazione di accompagnamento - Natura di
"certificato" - Qualifica di persona esercente un servizio di pubblica necessità
- Falsa attestazione dei fatti - Obbligo di comunicazioni all’autorità
giudiziaria - Sanzioni disciplinari - Artt. 23, cc. 1 e 6, e 29, c. 3, D.P.R. n.
380/2001 - Artt. 359 e 481 cod. pen.. Ai sensi dell'art. 29, 3° comma, del
D.P.R. n. 380/2001, il progettista o, comunque, il tecnico abilitato che
predispone la relazione di accompagnamento, all'interno del procedimento che la
legge prescrive per la presentazione della DIA in materia edilizia, assume la
qualifica di persona esercente un servizio di pubblica necessità ex art. 359
cod. pen. [Cass. Sez. V, 4.10.2010, n. 35615, D'Anna; 24.2.2010, n. 7408, Frigé;
Cass. sez. III. 16.7.2010, n. 27699, Coppola e altro; 19.1.2009, n. 1818,
Baldessari]. Costituendo "certificazione", anche ai sensi dell'art. 481 cod. pen.,
la descrizione dello stato dei luoghi antecedente alle opere da realizzare [Cass.:
sez. V, n. 35615/2010, D'Anna; sez. III, n. 27699/2010, Coppola e altro]. In
conclusione, dalla lettura coordinata e sistematica della normativa di
riferimento (art. 23, commi 1 e 6, e art. 29, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001),
emergerebbe un "sostanziale affidamento" riposto dall'ordinamento sulla
relazione tecnica che accompagna il progetto e sulla sua veridicità, atteso che
"quella relazione si sostituisce, in via ordinaria, ai controlli dell'ente
territoriale ed offre le garanzie di legalità e correttezza dell'intervento". In
tale prospettiva la relazione del tecnico abilitato costituisce un atto non solo
idoneo ad integrare la dichiarazione di inizio dell'attività, ma anche dotato di
piena autonomia e di valore pubblicistico, assumendo valore sostitutivo del
titolo edilizio abilitante e quindi certificativo. Il dirigente o responsabile
dell'ufficio tecnico comunale, "in caso di falsa attestazione del professionista
abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di
appartenenza" (comma 6); che, ultimato l'intervento, "il progettista o un
tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale ... con il quale si
attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di
inizio attività" (comma 7). (Fattispecie relativa al reato di cui all'articolo
481 c.p. commesso da architetto direttore dei lavori). (annulla per prescrizione
sentenza n. 5421/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del 27/04/2009) Pres. Petti, Est.
Fiale, Ric. Lacorte.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 8/6/2011 (Ud. 27/4/2011), Sentenza n. 23072
DIRITTO URBANISTICO - Utilizzazione dell'edificio prima del rilascio del
certificato di collaudo - Responsabilità del direttore dei lavori - Sussistenza
- Art. 75, D.P.R. n.380/01. Il Direttore dei lavori, in quanto primo garante
della sicurezza, è certamente tenuto all'osservanza delle prescrizioni imposte
dall'art. 75 del D.P.R. n. 380/01 attraverso lo specifico obbligo di inibire
l'utilizzazione dell'edificio prima del rilascio del certificato di collaudo.
(annulla sentenza emessa in data 9 marzo 2009 dal Tribunale di Pesaro) Pres.
Teresi Est. Grillo Ric. Ferranti ed altro.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 8/06/2011 (Ud. 15/02/2011) Sentenza n.
22291
DIRITTO URBANISTICO - Certificato di collaudo - Utilizzo dell’edificio in
assenza - Costruttore, committente, proprietario e direttore dei lavori -
Responsabilità - Reato di cui all'art. 75, D.P.R. n. 380/01 - Configurabilità.
Il reato di cui all'art. 75, D.P.R. n. 380/01 è configurabile - tra gli altri -
anche a carico del costruttore, del committente o del proprietario (Cass. Sez.
3^ 24.11.2010 n. 1802, Marrocco). Tale tesi giustifica anche - pur in assenza di
una affermazione esplicita - l'estensione della responsabilità a soggetti quali
il direttore dei lavori, non espressamente indicati nel testo normativo, in
correlazione con la ratio incriminatrice della norma urbanistica la quale
mira a salvaguardare la sicurezza pubblica in modo assoluto. (annulla sentenza
emessa in data 9 marzo 2009 dal Tribunale di Pesaro) Pres. Teresi Est. Grillo
Ric. Ferranti ed altro.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 8/06/2011 (Ud. 15/02/2011) Sentenza n.
22291
DIRITTO URBANISTICO - DIA - Provvedimenti di sospensione dei lavori e
demolizione adottati oltre il termine di venti giorni - Mancato preventivo
ricorso agli strumenti di autotutela - Illegittimità. E’ illegittimo
l’operato dell'Amministrazione comunale che, in presenza di una denuncia di
inizio attività per la realizzazione di un intervento costruttivo, adotta
provvedimenti di sospensione dei lavori e di demolizione del manufatto dopo che
da tempo era decorso il termine di venti giorni previsto per il consolidamento
del titolo, senza previo ricorso a strumenti di autotutela (Consiglio Stato, IV,
10 dicembre 2009, n. 7730) -
TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV- 7 giugno 2011, n. 1405
DIRITTO URBANISTICO - Diniego di concessione edilizia - Generico riferimento a
violazione di leggi o regolamenti - Carenza di motivazione. E’ carente di
motivazione il diniego di concessione fondato su un generico contrasto
dell’opera con leggi o regolamenti in materia edilizia, dovendo invece il
diniego stesso soffermarsi sulle disposizioni che si assumano ostative al
rilascio del titolo e sulle previsioni di riferimento contenute negli strumenti
urbanistici, in modo da consentire all’interessato da un lato di rendersi conto
degli impedimenti che si frappongono alla regolarizzazione ed al mantenimento
dell’opera, dall’altro di confutare in giudizio, in maniera pienamente
consapevole ed esaustiva, la legittimità del provvedimento impugnato (T.A.R.
Toscana, Firenze, III, 9 aprile 2009, n. 605). Pres. Leo, Est. De Vita -
Condominio di via C. (avv. Grella) c. Comune di Limbiate (n.c.) -
TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV- 7 giugno 2011, n. 1405
DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva (negoziale e materiale) - Elemento
soggettivo della contravvenzione - Art. 44, lett. b), D.P.R. n. 380/2001. La
contravvenzione di lottizzazione abusiva, sia negoziale sia materiale, può
essere commessa anche per colpa [Cass., Sez. III. 25.2.2011, n. 7238, Cresta;
3.2.2011, n. 3886, Latito; 29.4.2009, n. 17865, P.M. in proc. Quarta; 2.10.2008,
n. 37472, Belloi ed altri; 7.4.2008, n. 14326, Zortea; 5.3.2008, n. 9982,
Quattrone; 12.10.2005, n. 36940, Stiffi ed altri; 13.10.2004, n. 39916, Lamedica
ed altri]. Infatti, non è ravvisabile, alcuna eccezione al principio generale
stabilito per le contravvenzioni dall'art. 42, 4° comma, cod. pen.. (conferma
ordinanza n. 10/2010 TRIB. LIBERTA' di VIBO VALENTIA, del 02/04/2010) Pres.
Petti, Est. Fiale, Ric. Duda.
CORTE CASSAZIONE PENALE Sez. III, 1/06/2011 (Ud. 27/04/2011) Sentenza n. 21853
DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva (negoziale e materiale) - Elemento
soggettivo della contravvenzione – Venditore e compratore - Art. 44, lett. b),
D.P.R. n. 380/2001. In tema di lottizzazione abusiva, il venditore, non può
predisporre l'alienazione degli immobili in una situazione produttrice di
alterazione o immutazione circa la programmata destinazione della zona in cui
gli stessi sono situati ed i soggetti che acquistano devono essere cauti e
diligenti nell'acquisire conoscenza delle previsioni urbanistiche e
pianificatone di zona. Sicché, il compratore che omette di acquisire ogni
prudente informazione circa la legittimità dell'acquisto si pone colposamente in
una situazione di inconsapevolezza che fornisce, comunque, un determinante
contributo causale all'attività illecita del venditore [Cass., Sez. III,
2.10.2008, n. 37472, Belloi ed altri]. (conferma ordinanza n. 10/2010 TRIB.
LIBERTA' di VIBO VALENTIA, del 02/04/2010) Pres. Petti, Est. Fiale, Ric. Duda.
CORTE CASSAZIONE PENALE Sez. III, 1/06/2011 (Ud. 27/04/2011) Sentenza n. 21853
DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva negoziale - Concorso di persone
nel reato - Condotta dell'acquirente e del sub-acquirente - Semplice adesione al
disegno criminoso – Nesso causale - Configurabilità del reato – Presupposti -
Art. 44, lett. b), D.P.R. n. 380/2001. Il reato di lottizzazione abusiva,
nella molteplicità di forme che esso può assumere in concreto, può essere posto
in essere da una pluralità di soggetti, i quali, in base ai principi che
regolano il concorso di persone nel reato, possono partecipare alla commissione
del fatto con condotte anche eterogenee e diverse da quella strettamente
costruttiva, purché ciascuno di essi apporti un contributo causale alla
verificazione dell'illecito (sia pure svolgendo ruoli diversi ovvero
intervenendo in fasi circoscritte della condotta illecita complessiva) e senza
che vi sia alcuna necessità di un accordo preventivo. Di conseguenza, la
lottizzazione abusiva negoziale ha carattere generalmente plurisoggettivo,
poiché in essa normalmente confluiscono condotte convergenti verso un
'operazione unitaria caratterizzata dal nesso causale che lega i comportamenti
dei vari partecipi diretti a condizionare la riserva pubblica di programmazione
territoriale [Cass., sez. lII, 8.10.2009, n. 39078]. La condotta
dell'acquirente, in particolare, non configura un evento imprevisto ed
imprevedibile per il venditore, perché anzi inserisce un determinante contributo
causale alla concreta attuazione del disegno criminoso di quello [Cass., Sez.
Unite, 27.3.1992, n. 4708, ric. Fogliani] e, per la cooperazione dell'acquirente
nel reato, non sono necessari un previo concerto o un'azione concordata con il
venditore, essendo sufficiente, al contrario, una semplice adesione al disegno
criminoso da quegli concepito, posta in essere anche attraverso la violazione
(deliberante o per trascuratezza) di specifici doveri dì informazione e
conoscenza che costituiscono diretta esplicazione dei doveri di solidarietà
sociale di cui all'art. 2 della Costituzione [Corte Costituzionale nella
sentenza n. 364/1988]. L'acquirente, dunque, non può sicuramente considerarsi,
solo per tale sua qualità, "terzo estraneo" al reato di lottizzazione abusiva,
ben potendo egli tuttavia, benché compartecipe al medesimo accadimento
materiale, dimostrare di avere agito in buona fede, senza rendersi conto cioè -
pur avendo adoperato la necessaria diligenza nell'adempimento degli anzidetti
doveri di informazione e conoscenza - di partecipare ad un'operazione di
illecita lottizzazione. Quando, invece, l'acquirente sia consapevole
dell'abusività dell'intervento - o avrebbe potuto esserlo spiegando la normale
diligenza - la sua condotta si lega con intimo nesso causale a quella del
venditore ed in tal modo le rispettive azioni, apparentemente distinte, si
collegano tra loro e determinano la formazione di una fattispecie unitaria ed
indivisibile, diretta in modo convergente al conseguimento del risultato
lottizzatorio. Le posizioni, sono separabili se risulti provata la malafede dei
venditori, che, traendo in inganno gli acquirenti, li convincono della
legittimità delle operazioni [Cass., Sez. III, 10.7.1990, n. 10162, Oranges e
5.3.1998, n. 292, Cusimano]. Neppure l'acquisto del sub-acquirente può essere
considerato legittimo con valutazione aprioristica limitata alla sussistenza di
detta sola qualità, allorché si consideri che l'utilizzazione delle modalità
dell'acquisto successivo ben potrebbe costituire un sistema elusivo,
surrettiziamente finalizzato a vanificare le disposizioni legislative in materia
di lottizzazione negoziale [Cass., Sez. III, 14. 12.2000, n. 12989, Petracchi].
(conferma ordinanza n. 10/2010 TRIB. LIBERTA' di VIBO VALENTIA, del 02/04/2010)
Pres. Petti, Est. Fiale, Ric. Duda.
CORTE CASSAZIONE PENALE Sez. III, 1/06/2011 (Ud. 27/04/2011) Sentenza n. 21853
DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva - Oggetto del sequestro preventivo -
Qualsiasi bene a chiunque appartiene – Presupposti - Facoltà di uso
dell'immobile sequestrato - Utilizzazione residenziale del manufatto –
Esclusione - Art. 321 c.p.p.. In tema di lottizzazione, oggetto del
sequestro preventivo di cui al primo comma dell'art. 321 c.p.p. può essere
qualsiasi bene - a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al
reato - purché esso sia, anche indirettamente, collegato al reato e, ove
lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o
di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della
commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti [Cass., n. 3919/2010; n.
1022/2009; n. 37033/2006, n. 24685/2005, n. 38728/2004, n. 1246/2003, n.
29797/2001, n. 4496/1999, n. 1565/1997, n. 156/1993, n. 2296/1992]. Quanto alla
possibilità di utilizzazione residenziale del manufatto, deve ritenersi che la
concessione di una facoltà siffatta si porrebbe in contrasto con le stesse
finalità della misura cautelare in concreto ravvisate, contraddicendole e
vanificandole [Cass., Sez. III, 21.12.2009, n. 48924, Tortora ed altri;
13.1,2009, n. 825, Violante]. (conferma ordinanza n. 10/2010 TRIB. LIBERTA' di
VIBO VALENTIA, del 02/04/2010) Pres. Petti, Est. Fiale, Ric. Duda.
CORTE CASSAZIONE PENALE Sez. III, 1/06/2011 (Ud. 27/04/2011) Sentenza n. 21853
DIRITTO URBANISTICO - Opere nel sottosuolo - Reati di violazione della legge urbanistica, edilizia ed antisismica - Artt. 44 lett. c), 93, 94 e 95 D.P.R. n.380/01. Secondo le prescrizioni contenute nell'art. 93 del D.P.R. 380/01 qualsiasi opera edilizia - senza distinzione di sorta anche con riferimento alla struttura dell'opera - laddove eseguita in zona sismica, abbisogna della previa presentazione del progetto all'Ufficio del Genio Civile. Trattasi di violazioni di tipo c.d. "formale" per le quali non assume alcun rilievo la eventuale pericolosità della costruzione anche laddove attraverso una verifica postuma dovesse accertarsi l'assenza di pericolo (Cass. Sez. 3^ 13.5.1997 n. 5738). (conferma sentenza del 17/9/2010 Corte di Appello di Napoli) Pres. Gentile, Est. Grillo, Ric. Iacono. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III 1/06/2011 (Ud. 17/02/2011) Sentenza n. 21842
DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Zona sottoposta a vincolo paesaggistico - Permesso di costruire - Variazioni essenziali - Nuova valutazione del progetto da parte dell'amministrazione concedente - Necessità - Artt. 32, lett. c) e 44 T.U. n. 380/2001. Ai sensi dell'art. 32, lett. c), del T.U. n. 380/2001 - costituiscono variazioni essenziali le "modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza". Ne consegue che la modifica della localizzazione dell'edificio integra una variazione essenziale rispetto al progetto qualora si sia in presenza di una traslazione tale da comportare lo spostamento del fabbricato su un'area totalmente o pressoché totalmente diversa da quella originariamente prevista. Pertanto, a detta modifica, si connette la necessità di una nuova valutazione del progetto da parte dell'amministrazione concedente, sotto il profilo della sua compatibilità con i parametri urbanistici e con la considerazione dell'area. Inoltre, gli interventi in variazione essenziale vengono ritenuti generalmente punibili con la pena prevista dalla lettera a) dell'art. 44 del T.U. n. 380/2001. Essi, però, "sono considerati in totale difformità dal permesso di costruire (già concessione edilizia)" quando sono realizzati (come nella specie) in zona sottoposta a vincolo paesaggistico (art. 32, 3° comma dello stesso T.U.). (conferma sentenza n. 462/2008 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 17/03/2010) Pres. Petti, Est. Fiale, Ric. Grop ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 31/05/2011 (Ud. 27/04/2011) Sentenza n. 21781
DIRITTO URBANISTICO - Violazioni edilizie - Richiesta di sanatoria - Azione
penale - Sospensione - Presupposti - Poteri del giudice penale - Artt. 36 e 45,
1° c., T.U.E. n. 380/2001. L'art. 45, 1° comma, del T.U. n. 380/2001 (allo
stesso modo dell'art. 22 della legge n. 47/1985) dispone che - qualora venga
richiesto l'accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 dello stesso T.U.
(già art. 13 della legge n. 47/1985), I'azione penale relativa alle violazioni
edilizie rimane sospesa finché non siano stati esauriti i procedimenti
amministrativi di sanatoria. La norma ricollega, dunque, la durata della
sospensione all'esaurimento dei soli "procedimenti amministrativi di sanatoria",
limitandola temporalmente alla decisione degli organi comunali sulla relativa
domanda, manifestata anche nella forma del silenzio-rifiuto prevista dal 4°
comma dell'art. 36 [Cass., Sez. III, 24.6.2010, n. 24245, Chiarello; 6.5.2008,
n. 17954, Termini; 8.4.2004, n. 16706, Brilla; 7.3.2003, n. 10640, Petrillo.
Tuttavia, l'emissione del provvedimento sospensivo resta pur sempre condizionata
al previo accertamento del giudice penale in ordine alla effettiva sussistenza
dei presupposti necessari per il conseguimento della sanatoria (vedi Cass., Sez.
III, 7.3.1997, n. 2256, Tessari ed altro). In ogni caso - nell'ipotesi in cui il
giudice di merito non abbia sospeso, ex art. 45, 10 comma, del T.U. n. 380/2001,
il procedimento relativo ai reati di cui all'art. 44 dello stesso T.U. - non
consegue alcuna nullità, mancando qualsiasi previsione normativa in tal senso e
non configurandosi pregiudizi al diritto di difesa dell'imputato, poiché questi
può far valere nei successivi gradi di giudizio l'esistenza o la sopravvenienza
della causa estintiva. (conferma sentenza n. 462/2008 CORTE APPELLO di TRIESTE,
del 17/03/2010) Pres. Petti, Est. Fiale, Ric. Grop ed altro.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 31/05/2011 (Ud. 27/04/2011) Sentenza n.
21781
DIRITTO URBANISTICO - Concessione edilizia in sanatoria - Attività vincolata
della P.A. - Potere-dovere del giudice - Conformità alla normativa urbanistica -
Artt. 13 e 22 L. n. 47/1985 oggi artt. 36 e 45 del T.U. n. 380/2001. Gli
artt. 13 e 22 della legge n. 47/1985 (le cui previsioni sono state trasfuse
negli artt. 36 e 45 del T.U. n. 380/2001) vanno interpretati in stretta
connessione ai fini della declaratoria di estinzione dei "reati
contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti" e il giudice
penale, pertanto, ha il potere-dovere di verificare la legittimità della
concessione edilizia rilasciata "in sanatoria" e di accertare che l'opera
realizzata sia conforme alla normativa urbanistica. In mancanza di tale
conformità, la concessione non estingue i reati ed il mancato effetto estintivo
non si ricollega ad una valutazione di illegittimità del provvedimento della
P.A. cui consegua la disapplicazione dello stesso ex art. 5 della legge
20.3.1865, n. 2248, all. E), bensì alla effettuata verifica della inesistenza
dei presupposti di fatto e di diritto dell'estinzione del reato in sede di
esercizio del doveroso sindacato della legittimità del fatto estintivo incidente
sulla fattispecie tipica penale (Cass., Sez. III, 1.7.2008, n. 26144, Papa;
20.5.2005, n. 19263, Scollato; 11.10.2000, n. 10601, Marinaro). Ai fini del
corretto esercizio di tale controllo deve ricordarsi che si pone quale
presupposto indispensabile, per il rilascio della concessione in sanatoria ex
art. 36 del T.U. n. 380/2001, la necessità che l'intervento sia "conforme alla
disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione
dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda". Il rilascio del
provvedimento sanante, inoltre, consegue ad un'attività vincolata della P.A.,
consistente nell'applicazione alla fattispecie concreta di previsioni
legislative ed urbanistiche a formulazione compiuta e non elastica, che non
lasciano all'Amministrazione medesima spazi per valutazioni di ordine
discrezionale (C. Stato, sez. V, 252.2009, n. 1126). (conferma sentenza n.
462/2008 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 17/03/2010) Pres. Petti, Est. Fiale, Ric.
Grop ed altro.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 31/05/2011 (Ud. 27/04/2011) Sentenza n.
21781
DIRITTO URBANISTICO - Omessa trasmissione del DURC (documento unico di
regolarità contributiva) - Effetti - Sospensione dei permessi - Sanzioni penali
- Esclusione - Art. 44 1° c. - lett. A) D.P.R. n.380\01. Per le omissioni
riferite alla trasmissione del documento unico di regolarità contributiva (c.d.
DURC), il legislatore non ha inteso prevedere sanzioni penali che non possono
essere surrettiziamente introdotte facendo ricorso alla previsione di cui
all’articolo 44 1° comma - lettera A) D.P.R. n. 380\01. (annulla sentenza n.
3217/2009 TRIBUNALE di FIRENZE, del 30/06/2009) Pres. Petti Est. Fiale Ric.
Ceccanti ed altro.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III 31/5/2011 (Ud. 27/04/2011), Sentenza n.
21780
DIRITTO URBANISTICO - SICUREZZA SUL LAVORO - Titoli abilitativi -
Inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive - Omessa
presentazione del DURC - Sospensione dei permessi - Sanzioni penali - Esclusione
- Principio di tassatività della fattispecie penale - Art. 44, 1° c. - lett. a),
e dal 27 a 51 T.U.E. n. 380/2001. Nella ricostruzione delle singole ipotesi
di inosservanza che integrano il precetto della disposizione sanzionatoria
contenuta nell'art. 44, 1° comma - lett. a), del D.P.R. n. 380/2001, -
comunemente e pacificamente considerata quale "norma penale in bianco" (Cass.,
Sez. Unite: 29.5.1992, Aramini e 12.11.1993, Borgia) - e con precipuo
riferimento alla "inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive",
le inosservanze devono pur sempre riguardare la condotta di trasformazione
urbanistica o edilizia del territorio. Nel precetto attualmente vigente manca
qualsiasi riferimento espresso alla possibilità di integrazione degli articoli
da 27 a 51 del T.U. n. 380/2001 da parte della legislazione regionale. Sicché,
la violazione contestata (Omessa presentazione del DURC) afferisce ad un
adempimento di carattere amministrativo che non riguarda la condotta di
trasformazione del territorio. (annulla sentenza n. 3217/2009 TRIBUNALE di
FIRENZE, del 30/06/2009) Pres. Petti Est. Fiale Ric. Ceccanti ed altro.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III 31/5/2011 (Ud. 27/04/2011), Sentenza n.
21780
DIRITTO URBANISTICO - SICUREZZA SUL LAVORO - APPALTI - D.U.R.C. (documento
unico di regolarità contributiva) - Tutela della salute e della sicurezza sui
luoghi di lavoro - Natura e funzione - Omessa trasmissione - Sospensione del
titolo abilitativo - Sanzione amministrativa - Configurabilità - Sanzioni penali
- Configurabilità - Esclusione - Art. 44, 1° c. - lett. a), D.P.R. n. 380/2001 -
Art. 90, D.Lgs. n. 81/2008, modif.dal D.Lgs. n. 106/2009. Il DURC è
[documento unico di regolarità contributiva, disciplinato attualmente, per le
opere edilizie, dall'art. 90 del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 (in materia di tutela
della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro) come modificato dal D.Lgs.
n. 106/2009] un certificato che attesta la regolarità di un'impresa nei
pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché
in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di
INPS, INAIL e Casse Edili, verificati sulla base della rispettiva normativa di
riferimento. Esso, ai sensi dello stesso art. 90, comma 9 - lett. c), del D.Lgs.
n. 81/2008, deve essere trasmesso dal committente o dal responsabile dei lavori
"all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del
permesso di costruire o della denuncia di inizio attività". La normativa
nazionale in materia di regolarità contributiva è spesso integrata da leggi
regionali che individuano ulteriori fasi o particolari motivazioni che rendano
necessario acquisire il DURC (ad es.: richiesta del certificato, nei casi di
lavori privati in edilizia, anche alla fine dei lavori). Il DURC rappresenta,
dunque, un utile strumento per l'osservazione delle dinamiche del lavoro ed una
forma di contrasto al lavoro sommerso e consente il monitoraggio dei dati e
delle attività delle imprese affidatane di appalti. Tutto ciò non ha nulla in
comune con il governo del territorio (anche nella sua accezione più ampia) e la
previsione dell'art. 90, 100 comma, del D.Lgs. n. 81/2008 - secondo la quale "in
assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei
lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo" - ha
carattere di sanzione amministrativa ulteriore rispetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria comminata, per la violazione dell'art. 90, comma 9 -
lett. c), dall'art. 157, lett. c), del D.Lgs. n. 81/2008. Concludendo, una norma
residuale in materia di reati edilizi ed urbanistici - quale è pacificamente
considerata quella di cui all'art. 44, 1° comma - lett. a), del D.P.R. n.
380/2001 - risponde, all'esigenza di evitare che vadano esenti da pena condotte
di aggressione al territorio che si traducono nella violazione sostanziale delle
norme che prescrivono le modalità con cui possono concretamente essere
effettuate le trasformazioni del suolo. (annulla sentenza n. 3217/2009 TRIBUNALE
di FIRENZE, del 30/06/2009) Pres. Petti Est. Fiale Ric. Ceccanti ed altro.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III 31/5/2011 (Ud. 27/04/2011), Sentenza n.
21780
DIRITTO URBANISTICO - Mutamento della destinazione d’uso - Carichi
urbanistici - Autorizzazione dell’ente locale - Fattispecie. Tutte le volte
che le modificazioni unilateralmente realizzate dal proprietario configurano un
mutamento della destinazione d’uso, con appesantimento, rilevabile e
documentabile, dei carichi urbanistici o con manifesto contrasto con i vigenti
assetti urbanistici di zona, è necessaria l’autorizzazione dell’Ente locale, per
l’elementare e basilare esigenza collettiva di consentire allo stesso Ente
locale di gestire in modo ordinato, equo e proporzionato, rispetto alla
situazione reddituale degli amministrati, i carichi di urbanizzazione
complessivamente considerati (Cons. Stato, II sez., n.3546/03; V Sez., n. 4102
del 2003) (Fattispecie relativa alla trasformazione di un giardino/agrumeto in
parcheggio scoperto) Pres. Esposito, Est. Gaudieri - D.A.F. (avv. Miranda) c.
Comune di Montoro Inferiore (n.c.) -
TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 20 maggio 2011, n. 949
DIRITTO URBANISTICO - Mutamento di destinazione d’uso - Mutamento di
destinazione senza opere nell’ambito della stesa categoria - D.I.A. - Modifiche
comportanti il passaggio di categoria - Permesso di costruire. Il mutamento
di destinazione d’uso giuridicamente rilevante è solo quello tra categorie
funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico, posto che nell’ambito
delle stesse categorie possono aversi mutamenti di fatto, ma non diversi regimi
urbanistico-contributivi stante le sostanziali equivalenze dei carichi
urbanistici nell’ambito della medesima categoria: ciò vuol dire che, in assenza
di diversa determinazione della Regione - cui l’art.10, comma II, del T.U. n.
380/2001 demanda il compito di individuare quali mutamenti dell’uso di immobili
o di loro parti siano subordinati a permesso di costruire ovvero a denunzia di
inizio di attività - è assoggettato a D.I.A. il mutamento di destinazione d’uso
senza opere purché nell’ambito della stessa categoria urbanistica, mentre è
richiesto il permesso di costruire per le modifiche di destinazione che
comportino il passaggio di categoria. Pres. ed Est. Onorato - A.G. s.a.s. (avv.
Perongini) c. Comune di Pontecagnano Faiano (avv. Napoliello)
-
TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 20 maggio 2011, n. 949
DIRITTO URBANISTICO - Regione Veneto - L.r. n. 61/1985, art. 76 - Zona agricola
- Deposito stabile di materiale edile - Titolo autorizzatorio - Presupposto.
Ai sensi dell’art. 76 della L.R. Veneto n. 61/1985, l'esecuzione degli
interventi di trasformazione urbanistica e/o edilizia è soggetta al rilascio di
un'autorizzazione gratuita in caso di occupazione del suolo mediante deposito di
materiali o esposizione di merci a cielo aperto esclusivamente ove si
determinino modificazioni del territorio senza mutamento di destinazione d'uso,
mentre per le opere di demolizione, per i riporti di terreno e per gli scavi è
richiesto che siano eseguiti a scopo di sistemazione ambientale o per interventi
urbanistici o edilizi (cfr. Consiglio Stato , sez. V, 29 maggio 2006 , n. 3218).
Ne consegue che qualora si voglia procedere nell'ambito di una zona agricola ad
adibire a deposito stabile di materiali edili una notevole area, si verifica una
situazione di incompatibilità rispetto alla destinazione agricola della stessa,
ragion per cui, anche qualora l’intervento sia ammissibile, è comunque
necessario il rilascio di un titolo autorizzatorio. Pres. De Zotti, Est.
Perrelli - E. s.n.c. (avv.ti Ronfini e Zambelli) c. Comune di Castelfranco
Veneto (avv.ti Steccanella, Steccanella e Pinello) -
TAR VENETO, Sez. II - 19 maggio 2011, n. 842
DIRITTO URBANISTICO - Domanda di condono e sospensione del processo - Effetti - Procedimento amministrativo ed esecuzione penale - Ordine di demolizione - Sentenza irrevocabile. La sospensione del processo nell'attesa della definizione della domanda di condono può essere disposta solo allorquando sia ragionevolmente e concretamente prevedibile che in un breve lasso di tempo l'autorità amministrativa o quella giurisdizionale adottino un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con l'ordine di esecuzione (Cass. Sez. 3 n. 11051 del 30/1/2003). Il raccordo tra il procedimento amministrativo e l'esecuzione penale viene, quindi, effettuato sulla base di un contemperamento tra l'interesse pubblico alla rapida riparazione del bene giuridico violato e l'interesse privato del condannato ad evitare l'irreparabilità del danno in presenza di una situazione giuridica suscettibile di essere modificata. Il giudice, perciò, deve effettuare una valutazione di prognosi sui tempi di definizione e sui possibili esiti del procedimento amministrativo pendente. In tale prospettiva, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito con sentenza irrevocabile, non può essere revocato o sospeso sulla base della mera pendenza di un ricorso in sede giurisdizionale avverso il rigetto della domanda di condono edilizio, non potendo neppure rilevare la possibilità dell'eventuale emanazione di atti favorevoli al condannato in tempi lontani o non prevedibili (Cass. sez. 3, sentenza n. 16686 del 05/03/2009). (dich. inamm. il ricorso avverso l'ordinanza del tribunale di Napoli sezione distaccata di Marano) Pres. De Maio, Est. Petti, Ric. Seiello. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 19/05/2011 (Cc. 14/04/2011) Sentenza n. 19736
DIRITTO URBANISTICO - Realizzazione di una pista in terra battuta - Titoli
abilitativi - Necessità - Casi di esenzione - Art. 149 d. lgs. n. 42/2004 - Art.
44, lett. c), d.p.R., n. 380/2001. Nei casi in cui si esclude che la
realizzazione di una pista in terra battuta possa rientrare in uno dei casi
esenti contemplati dall'art. 149 d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, non trattandosi
né di manutenzione, restauro o consolidamento statico di edifici, né di
intervento inerente l'esercizio di attività agro-silvio-pastorale senza
permanente alterazione dello stato dei luoghi, sono necessari i titoli
abilitativi sia sotto il profilo edilizio sia sotto quello paesaggistico, la cui
mancanza integra i reati di cui agli artt. 44, lett. c), d.p.R. 6 giugno 2001,
n. 380, e 181 d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. (conferma sentenza del 20/11/2009
dalla Corte d'Appello di Lecce) Pres. Ferrua, Est. Franco, Ric. Chiuri.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 18/5/2011 (Ud. 26/01/2011) Sentenza n.
19568
DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Zona sottoposta a
vincolo paesaggistico - Costruzione, allargamento o modificazione di una strada
- Permessi - Artt. 44, lett. c), D.P.R. n. 380/2001 e 181 d. lgs. n. 42/2004.
Per la costruzione o l'allargamento o la modificazione di una strada è
necessario il permesso di costruire, anche qualora l'allargamento o la
modificazione avvengano su una precedente pista in terra battuta o strada,
trattandosi di una trasformazione edilizia del territorio. Quando poi la
costruzione o l'allargamento o la modificazione di una strada avvengono in zona
paesisticamente vincolata, occorre, oltre il permesso di costruire, anche
l'autorizzazione paesistica, poiché viene posta in essere una trasformazione
ambientale, che rende indispensabile l'intervento e la valutazione delle
autorità preposte al controllo del paesaggio sotto i diversi profili urbanistico
e paesaggistico ambientale (Cass. Sez. III, 3/6/2004, n. 33186, Spano).
(conferma sentenza del 20/11/2009 dalla Corte d'Appello di Lecce) Pres. Ferrua,
Est. Franco, Ric. Chiuri.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 18/5/2011 (Ud. 26/01/2011) Sentenza n.
19568
DIRITTO URBANISTICO - Reati edilizi - Demolizione dell'opera abusiva -
Sentenza di condanna, subordinata al beneficio della sospensione condizionale
della pena. In tema di reati edilizi, il giudice, nella sentenza di
condanna, può subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena
alla demolizione dell'opera abusiva, in quanto il relativo ordine ha la funzione
di eliminare le conseguenze dannose del reato (Cass. Sez. III, 19.9.2007, n.
38071, Terminiello). (conferma sentenza del 20/11/2009 dalla Corte d'Appello di
Lecce) Pres. Ferrua, Est. Franco, Ric. Chiuri.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 18/5/2011 (Ud. 26/01/2011) Sentenza n.
19568
DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO AMBIENTALE - Applicabilità del condono - Limiti - Art. 32 D.L. 269/2003, conv. L. n. 326/03. L'art. 32 del D.L. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/03, limita l'applicabilità del condono edilizio, con riferimento alle nuove costruzioni, a quelle aventi destinazione residenziale ciò in quanto l'articolo 32, comma 25, ultimo periodo si riferisce espressamente alle nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 metri cubi per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 metri cubi (Cass. Sez. III n. 8067, 27/2/2007; Cass. Sez. III n. 21679, 7/5/2004; Cass. Sez. III n. 14436, 24/3/2004; Cass. Sez. III n. 3358, 29/1/2004). (conferma ordinanza emessa il 9110/2009 dalla Corte d'Appello di Salerno) Pres. Petti, Est. Ramacci, Ric. Santoriello. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 17/5/ 2011 (Ud. 27/4/2011) Sentenza n. 19330
DIRITTO URBANISTICO - Area di sosta e parcheggio a servizio dell'attività
commerciale - Attività edilizia libera - Art. 6 D.P.R. n. 380/01 - Applicazione
- Limiti - Contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici -
Fattispecie - Art. 5 D.L. n. 40/2010 (conv. L. n. 73/2010). La particolare
disciplina dell'attività edilizia libera, contemplata dall'articolo 6 D.P.R.
380/01 come modificato dall'articolo 5, comma secondo Legge 73/2010, non è
applicabile agli interventi che, pur rientrando nelle categorie menzionate da
tale disposizione, siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti
urbanistici. Nella specie, la realizzazione dei piazzali, da adibire ad area di
sosta e parcheggio a servizio dell'attività commerciale è avvenuta in area
classificata dallo strumento urbanistico come zona agricola E in contrasto con
la destinazione urbanistica dell'area. (conferma sentenza emessa il 19/3/2010
dalla Corte d'Appello di Salerno) Pres. Petti, Est. Ramacci, Ric. Ferraro.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III 17/5/2011 (Ud. 27/4/2011), Sentenza n. 19316
DIRITTO URBANISTICO - Regime delle pertinenze - Presupposti per la
qualificazione. Affinché un manufatto presenti la caratteristica di
pertinenza si richiede anche che esso non si ponga in contrasto con gli
strumenti urbanistici vigenti o adottati (Cass. Sez. III n. 39067, 8/10/2009;
Cass. Sez. III n. 37257, 1/10/2008). (conferma sentenza emessa il 19/3/2010
dalla Corte d'Appello di Salerno) Pres. Petti, Est. Ramacci, Ric. Ferraro.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III 17/5/2011 (Ud. 27/4/2011), Sentenza n. 19316
DIRITTO URBANISTICO - Opera abusiva - Difetto dei requisiti di condonabilità
- Sospensione del procedimento - Esclusione - Fattispecie: realizzazione in area
agricola, di piazzali da adibire ad area di sosta e parcheggio a servizio di
un'attività commerciale. Deve escludersi che il giudice debba procedere alla
sospensione del procedimento, in pendenza di una domanda di condono, quando
riscontri il difetto dei requisiti di condonabilità dell'opera che, nella
specie, era riconducibile ad una ipotesi di nuova costruzione non avente
destinazione residenziale e, come tale, non condonabile (Cass. Sez. III n. 8067,
27/2/2007; Cass. Sez. III n. 21679, 7/5/2004; Cass. Sez. III n. 14436,
24/3/2004; Cass. Sez. III n. 3358, 29/1/2004). (conferma sentenza emessa il
19/3/2010 dalla Corte d'Appello di Salerno) Pres. Petti, Est. Ramacci, Ric.
Ferraro.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III 17/5/2011 (Ud. 27/4/2011), Sentenza n. 19316
DIRITTO URBANISTICO - Sportello
unico - Mancata istituzione - Interventi edilizi - Regime autorizzatorio -
Effetti - Disciplina urbanistica ed edilizia - Applicazione - Art. 5 D.P.R. n.
380/01 (T.U.E.). In materia urbanistica, lo Sportello Unico per l'edilizia
previsto dall'articolo 5 del D.P.R. n. 380/01 (testo unico per l'edilizia) ha
unicamente finalità di semplificazione procedimentale ed organizzativa. Di
conseguenza la mancata istituzione da parte dell'amministrazione comunale dello
sportello unico per l'edilizia non ha alcuna incidenza sul regime autorizzatorio
dell'attività edilizia e non esonera dal conseguimento dei necessari titoli
abilitativi. (conferma sentenza emessa il 16/11/2009 dal Tribunale di Tribunale
di Catania - Sezione Distaccata di Giarre) Pres. Petti, Est. Ramacci, Ric.
Manera.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 17/05/2011 (Ud. 27/04/2011) Sentenza n.
19315
DIRITTO URBANISTICO - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Sportello unico edilizia -
Amministrazioni comunali - Mancata istituzione - Poteri delle Regioni.
L'articolo 5 del D.P.R. 380/01, stabilisce che le amministrazioni comunali,
nell'ambito della propria autonomia organizzativa, provvedano, anche mediante
esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del capo V, Titolo II del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento,
disarticolazione, soppressione di uffici o organi già esistenti, alla
costituzione di un ufficio denominato sportello unico per l'edilizia, destinato
a curare tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le
altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio
oggetto della richiesta di permesso o di denuncia di inizio attività. Ciò posto,
deve rilevarsi che la mancata istituzione è del tutto indifferente per quanto
riguarda il conseguimento dei titoli abilitativi ed, in ogni caso, la
definizione delle pratiche inerenti la disciplina urbanistica ed edilizia. Lo
sportello unico costituisce, pertanto, il tramite tra il privato e
l'amministrazione per il rilascio dei titoli abilitativi ed uno strumento di
semplificazione dei relativi procedimenti amministrativi ed è stato modellato su
quello già previsto per le attività produttive di cui al d.p.r. 20 ottobre 1998
n. 447. Sebbene la costituzione dello sportello unico sia obbligatoria, non sono
tuttavia previsti termini temporali né sanzioni in caso di mancata istituzione
ed inoltre, la natura di norma regolamentare dell'articolo 5 menzionato ed il
riferimento dello sportello unico alla disciplina di "governo del territorio"
determinano, quali eventuali conseguenze, la possibilità per le Regioni di
disciplinarlo con proprie leggi o addirittura sopprimerlo e, per i Comuni, di
organizzarne la gestione e l'organizzazione. E' di tutta evidenza che la mancata
istituzione dello Sportello Unico non incide in alcun modo sul regime
autorizzatorio degli interventi edilizi disciplinato da specifiche disposizioni
normative che sarà comunque gestito dall'amministrazione competente. (conferma
sentenza emessa il 16/11/2009 dal Tribunale di Tribunale di Catania - Sezione
Distaccata di Giarre) Pres. Petti, Est. Ramacci, Ric. Manera.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 17/05/2011 (Ud. 27/04/2011) Sentenza n.
19315
DIRITTO URBANISTICO - Reato urbanistico-edilizio - Natura dei lavori -
Irrilevanza - Destinatari del precetto - Chiunque commette, dirige e in qualità
di costruttore, esegue le opere - Art. 53, D.P.R. 380/01. Ai fini della
configurazione del reato urbanistico-edilizio, la natura dei lavori è
irrilevante (Cass. Sez. III n. 46081, 15/12/2008) anche se, sulla base della
definizione dell'articolo 53, del D.P.R. 380/01, la disciplina è applicabile
quando le opere costituiscano elementi strutturali dell'edificio (Cass. Sez. III
n. 38405, 9/10/2008). La disposizione individua i destinatari del precetto,
prevedendo l'applicazione delle relative sanzioni a chiunque commette, dirige e,
in qualità di costruttore, esegue le opere. (conferma sentenza emessa il
16/11/2009 dal Tribunale di Tribunale di Catania - Sezione Distaccata di Giarre)
Pres. Petti, Est. Ramacci, Ric. Manera.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 17/05/2011 (Ud. 27/04/2011) Sentenza n.
19315
DIRITTO URBANISTICO - Disciplina antisismica - Ambito di applicazione -
Pubblica incolumità - Nozione - Violazione - Normativa speciale. La
disciplina antisismica, si applica a tutte le costruzioni, la cui sicurezza
possa comunque interessare la pubblica incolumità, realizzate in zone delle
quali sia dichiarata la sismicità. Rientra nel concetto di "pubblica incolumità"
anche il possibile danno al singolo individuo e, quindi, allo stesso
proprietario del manufatto, con conseguente applicabilità della disciplina anche
nel caso in cui la costruzione si trovi all'interno di una proprietà privata
(Cass. Sez. III n. 14432, 8/4/2008). (conferma sentenza emessa il 16/11/2009 dal
Tribunale di Tribunale di Catania - Sezione Distaccata di Giarre) Pres. Petti,
Est. Ramacci, Ric. Manera.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 17/05/2011 (Ud. 27/04/2011) Sentenza n.
19315
DIRITTO URBANISTICO - PRG - Modifiche introdotte d’ufficio dall’amministrazione regionale a tutela del paesaggio in coerenza con il P.U.T.T.- Obbligo di ripubblicazione - Esclusione. Le modifiche allo strumento urbanistico generale, introdotte d’ufficio dall’amministrazione regionale al fine specifico della tutela del paesaggio e dell’ambiente in coerenza con il Piano urbanistico territoriale tematico (P.U.T.T.), non comportano l’obbligo per il Comune interessato a riavviare il procedimento di approvazione dello strumento, con conseguente ripubblicazione dello stesso (così Consiglio di Stato, IV, 7 aprile 2008, n.1417). Pres. Giaccardi, Est. De Felice - M.C. (avv. Pappalepore) c. Comune di Cassano delle Murge (avv.ti De Marco e Paccione) - (Conferma T.A.R. PUGLIA, Bari, n. 2600/2004) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 12 maggio 2011, n. 2865
DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Trasformazione di balcone in veranda - Permesso di costruire - Necessità - Nulla osta paesaggistico - Necessità - Orientamento della giurisprudenza - Artt 44 lett. b) d.P.R. n 380/2001 e 181 d. l.vo n 42/ 2004.. La trasformazione di un balcone o di un terrazzino circondato da muri perimetrali in veranda, o di un terrapieno et similia mediante chiusura a mezzo di installazione di pannelli di vetro su intelaiatura metallica od altri elementi costruttivi, non costituisce intervento di manutenzione straordinaria, di restauro o pertinenziale, ma è opera già soggetta a concessione edilizia ed attualmente a permesso di costruire (Cass., Sez. n. 35011/2007; n.25588/2004). Il medesimo orientamento si rinviene nelle decisioni dei giudici amministrativi (Cons. Stato, Sez. 5^: 8.4.1999, n. 394 e 22.7.1992, n. 675, nonché Cons. giust. Amm. Sic. Sez. riunite, 15.10.1991, n. 345). In particolare, una veranda è da considerarsi, in senso tecnico- giuridico, un nuovo locale autonomamente utilizzabile e difetta normalmente del carattere di precarietà trattandosi di opera destinata, non a sopperire ad esigenze temporanee e contingenti, ma a durare nel tempo, ampliando così il godimento dell'immobile. Nella specie, non può sostenersi che, il manufatto realizzato, senza il permesso di costruire e senza il nulla osta paesaggistico, fosse destinato alla protezione dagli agenti atmosferici allorché si consideri che é stato ottenuto in concreto un nuovo vano adibito a deposito. (dic. inamm. il ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 25/3/2010) Pres. De Maio, Est. Petti, Ric. Ammirati. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 11/5/2011 (Ud. 23/3/2011), Sentenza n. 18507
DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Impianti di distribuzione carburante - Localizzazione - Area a verde attrezzato o zona agricola - Compatibilità con qualunque destinazione urbanistica - Limiti - Vincoli paesaggistici, ambientali - Conflitto tra la legislazione in materia di governo del territorio Regionale e statale - Principio di specialità - Art. 2, e c. 1 bis, D. Lgs n. 32/1998. La localizzazione di impianti di distribuzione di carburanti, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs n. 32/98, non è esclusa nemmeno dalla destinazione dell'area a verde attrezzato oppure a zona agricola. L'impianto di distribuzione di carburanti costituisce una infrastruttura compatibile con qualunque destinazione urbanistica, salvo espressi divieti, e non necessita, dunque, di una variante di piano, costituendo piuttosto la sua localizzazione un mero adeguamento degli strumenti urbanistici, (Cons. St., sez. V, 21/9/2005, n. 4945; Cons. St. sez. V, 19.9.2007 n. 4887; Cons. Stat., Sez. V, 9/6/2008, n. 2857; id. 23/1/2007, n. 192; id. 13/12/2006, n. 7377; Tar Veneto, Sez. III, 1/8/2007, n. 2626; Tar. Veneto, sez. III, 16.6.2009 n. 1805). Non sussiste, inoltre, conflitto tra la legislazione in materia di governo del territorio dettata dalla Regione e la legislazione statale in materia di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, dovendo trovare applicazione, per il principio di specialità, solo quest'ultima con riferimento alla installazione di tale tipo di struttura. Tuttavia, l'art. 2, comma 1 bis, del D. Lgs n. 32 del 1998 fa espressamente salvi i vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali esistenti sul territorio. (annulla con rinvio ordinanza dell'11.6.2010, Tribunale di Reggio Calabria) Pres. Ferrua, Est. Rosi, Ric. Lucà. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 9/05/2011 (Cc. 6/4/2011), Sentenza n. 17873
DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione - Anticipazione dei lavori di costruzione di
edifici residenziali, rispetto alle opere di urbanizzazione primaria -
Inadempimento della convenzione di lottizzazione - Artt. 44, e 30 T.U.E. n.
380/2001. L’anticipazione dei lavori di costruzione degli edifici
residenziali, rispetto alla compiuta realizzazione delle opere di urbanizzazione
primaria poste a carico dei lottizzanti, integra inadempimento della convenzione
di lottizzazione e non costituisce violazione di un mero obbligo civilistico,
poiché le convenzioni di lottizzazione si presentano quale momento indefettibile
del complesso procedimento di pianificazione urbanistica che si conclude con
l'approvazione del piano di lottizzazione, sicché le stesse configurano un
modulo organizzativo attraverso il quale si imprime un determinato statuto ai
beni che ne formano oggetto (Cass., Sez. III, 9.2.1998, Svara ed altri).
(conferma ordinanza n. 98/2010 TRIB. LIBERTA' di MESSINA, del 24/05/2010) Pres.
Petti Est. Fiale Ric. Casamento ed altro.
CORTE CASSAZIONE PENALE Sez. III, 09/05/2011 (Ud. 25/01/2011) Sentenza n. 17834
DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione autorizzata dall'autorità amministrativa
competente - Contrasto con prescrizioni contenute in leggi statali e regionali -
Illegittimità - Art. 30, 10 c., T.U. n. 380/2001. In materia urbanistica, la
trasformazione del territorio autorizzata dall'autorità amministrativa
competente è illegittima qualora si pone in contrasto con prescrizioni contenute
in leggi statali e regionali ovvero negli strumenti urbanistici (art. 3°, 10 c.,
T.U. n. 380/2001). (conferma ordinanza n. 98/2010 TRIB. LIBERTA' di MESSINA, del
24/05/2010) Pres. Petti Est. Fiale Ric. Casamento ed altro.
CORTE CASSAZIONE PENALE Sez. III, 09/05/2011 (Ud. 25/01/2011) Sentenza n. 17834
DIRITTO URBANISTICO - Reato di lottizzazione abusiva - Configurabilità -
Presupposti - Cc.dd. "concessioni in variante" - Effetti - Artt. 44, lett. a) e
30, 1° c., T.U.E. n. 380/2001 - Art. 18 L. n. 47/1985. E’ configurabile il
reato di lottizzazione abusiva quando la trasformazione edilizia o urbanistica
dei terreni sia realizzata con difformità tipologiche, volumetriche, strutturali
e di destinazione tanto rilevanti e diffuse su tutta l'area, rispetto al
progetto approvato dall'autorità amministrativa, da far ritenere l'opera non più
riferibile a quella pianificata e, quindi, senza autorizzazione (Cass., Sez. III,
9.8.2006, n. 28683, Saggese ed altri; 6.3.1996, n. 2408, Antonioli ed altro;
17.9.1991, n. 9633, Le Pira ed altro). Deve trattarsi, dunque, di una difformità
totale rispetto all'autorizzazione, mentre irrilevanti devono considerarsi le
ipotesi di difformità parziale, poiché si vuole impedire che siano vanificati il
preventivo controllo ed il consenso dell'autorità comunale che la legge intende
assicurare, laddove le piccole difformità e le non rilevanti violazioni
dell'iter procedurale potranno essere eventualmente sanzionate ai sensi
dell'art. 44, lett. a), del T.U. n. 380/2001. Inoltre, indipendentemente dal
nomen iuris, la natura di "variante" di precedente concessione edilizia può
riconoscersi soltanto al provvedimento introducente modifiche qualitative o
quantitative che, in riferimento alla valutazione complessiva dell'erigendo
edificio, risultino di modesta entità, in modo da potersi ritenere che la
costruzione sia regolata dall'originaria concessione che conserva la sua
efficacia ex tunc. Al contrario, deve ritenersi "nuova concessione" quella che
modifica, anche attraverso un'apprezzabile aumento della volumetria, elementi
essenziali del progetto originariamente assentito. (conferma ordinanza n.
98/2010 TRIB. LIBERTA' di MESSINA, del 24/05/2010) Pres. Petti Est. Fiale Ric.
Casamento ed altro.
CORTE CASSAZIONE PENALE Sez. III, 09/05/2011 (Ud. 25/01/2011) Sentenza n. 17834
DIRITTO URBANISTICO - Lavori
edilizi interessanti parti comuni di un fabbricato - Assenso dei comproprietari
- Art. 11, c. 1 d.P.R. n. 380/2001 - Verifica dell’esistenza in capo al
richiedente di un titolo attributivo dello ius aedificandi. Ove i lavori
edilizi interessino anche parti comuni del fabbricato e si tratti di opere non
connesse all’uso normale della cosa comune, essi abbisognano del previo assenso
dei comproprietarii anche in relazione agli aspetti pubblicistici dell’attività
edificatoria, con particolare riguardo alle norme ( art. 4 della legge n. 10 del
1977 e art. 11, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001), che prevedono la verifica
dell'esistenza, in capo al richiedente, di titolo un attributivo dello ius
aedificandi sull'immobile oggetto di trasformazione edilizia. (fattispecie:
locale tecnico addossato al muro comune) (cfr. Cons. Stato, Sez. IV 11.4.2007 n.
1654) Pres. Petruzzelli, Est. Conti - S.M. (avv. Pedercini) c. Comune di
Tremosine (avv. Bezzi) -
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 5 maggio 2011, n. 662
DIRITTO URBANISTICO - Permesso di costruire - Assenza - Natura permanente del
reato - Cessazione della permanenza - Presupposti - Violazioni normativa
antisismica - Artt. 83, 95 e 94, 4° c., del D.P.R. n. 380/2001. Il reato di
costruzione edilizia senza permesso di costruire, ha natura permanente e la
permanenza cessa con il totale esaurimento dell'attività illecita, cioè o con la
totale sospensione dei lavori, sia essa volontaria (da provare rigorosamente) o
dovuta a provvedimento autoritativo, ovvero con l'ultimazione dell'opera nel suo
complesso, compresi i lavori di rifinitura interni ed esterni (intonaci,
infissi, tinteggiatura, impianti idrici, elettrici e di riscaldamento etc.).
(Cass., Sez. III, 10.6.2005, n. 21959, Di Liberto; Cass. 3.6.2003, n. 33013,
Sorrentino). Quanto alla disciplina per le costruzioni in zone sismiche, è
pacificamente consolidata l'affermazione della natura permanente del reato di
violazione delle norme tecniche (già previsto dagli artt. 3 e 20 della legge n.
64/1974 ed attualmente dagli artt. 83 e 95 del T.U. n. 380/2001), con la
specificazione che, ai fini della prescrizione, tale permanenza ha termine con
la ultimazione o la definitiva cessazione dei lavori di costruzione del
manufatto (Cass., Sez. Unite 27.2.2002, n. 17178, Cavallaio). Così, ha natura
permanente anche il reato di cui all’art. 94, 4° comma, del D.P.R. n. 380/2001,
ove il legislatore punisce l'inottemperanza alla disposizione secondo la quale
"I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito
edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze". In questo
caso la ratio legis è rivolta ad evitare che - in considerazione della
particolare delicatezza dell'edificazione in territori soggetti al fenomeno
sismico e, quindi, a sollecitazioni telluriche che potrebbero compromettere la
statica degli edifici - la realizzazione di interventi edilizi venga affidata a
soggetti sprovvisti delle necessarie competenze tecnico-scientifiche, sicché
(come emerge ad evidenza, del resto, dallo stesso dato letterale della norma) il
reato perdura oltre l'inizio della costruzione e per tutto lo svolgimento
dell'attività costruttiva. (dich. inamm. il ricorso avverso sentenza n.
4906/2006 CORTE APPELLO di CATANIA, del 16/04/2010) Pres. Gentile, Est. Fiale,
Ric. Galletti ed altra.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 4/5/2011 (Ud. 17/2/2011) Sentenza n. 17217
DIRITTO URBANISTICO - Lavori edili in zona sismica - Omesse denunzia dei
lavori e presentazione dei progetti - Inizio dei lavori senza preventiva
autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della Regione - Reati
edilizi - Natura permanente dei reati - Presupposti - Condotta del
contravventore - Acquisizione dell'autorizzazione - Necessità - Artt. 93, 94, 1°
c. e 95 del D.P.R. n. 380/2001. In materia di violazioni edilizie, si
configura il reato di cui agli artt. 93 e 95 del D.P.R. n. 380/2001 (omesse
denunzia dei lavori e presentazione dei progetti) e permane sino a quando chi
intraprende un lavoro edile in zona sismica non presenta la prescritta denuncia
con l'allegato progetto ovvero non porta ad ultimazione il lavoro medesimo. Fino
al verificarsi delle condizioni anzidette, persiste la lesione del bene
giuridico protetto, perché l'ufficio tecnico regionale non è messo in grado di
controllare la conformità delle opere alle norme tecniche stabilite al riguardo.
Il contravventore, inoltre, potrà fare cessare la condotta antigiuridica
presentando la denuncia anche dopo l'inizio dei lavori (oltre che interrompendo
i medesimi). Ne consegue, attesa la ratio della norma, che il dovere di
agire imposto dall'art. 93 perdura nel tempo anche dopo l'inizio dei lavori,
benché cominci ad essere vincolante prima di tale inizio. Mentre, il reato di
cui agli artt. 94, 1° comma, e 95 del D.P.R. n. 380/2001 (inizio dei lavori
senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della
Regione) permane sino a quando chi intraprende un lavoro edile in zona sismica
termina il lavoro ovvero ottiene la relativa autorizzazione. Nelle more il
contravventore esegue e prosegue lavori non autorizzati in relazione ai quali
l'ufficio tecnico regionale non ha verificato la conformità alle norme tecniche
di sicurezza stabilite per le zone sismiche di media o alta intensità. In questi
casi, l'autorizzazione non svolge unicamente il ruolo di rimozione di un
ostacolo all'esercizio della facoltà di edificazione, ma é soprattutto rivolta a
controllare la realizzabilità dell'edificazione medesima nel rispetto della
normativa vigente; consegue a ciò che l'esigenza di controllo non cessa con la
scadenza del termine fissato per la richiesta dell'autorizzazione, ma prosegue
anche successivamente a tale momento. Deve aggiungersi che, se il dies a quo é
fissato per la regolare e tempestiva ottemperanza di una prescrizione che può
essere adempiuta in modo utile anche se tardivo, non viene meno l'obbligo di
agire dopo la scadenza del termine. (dich. inamm. il ricorso avverso sentenza n.
4906/2006 CORTE APPELLO di CATANIA, del 16/04/2010) Pres. Gentile, Est. Fiale,
Ric. Galletti ed altra.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 4/5/2011 (Ud. 17/2/2011) Sentenza n. 17217
DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Lottizzazione abusiva - Edifici eseguiti senza titolo abilitativo in zona agricola, soggetta a vincolo paesistico, sismico ed idrogeologico - Sequestro di urgenza disposto dal pubblico ministero - Articolo 321 C.P.P. - Fattispecie. In materia di sequestro preventivo disposto dal Pubblico Ministero in caso di urgenza, il termine di 48 ore, entro cui deve essere richiesta la convalida al giudice, decorre dall'esecuzione del sequestro e non dalla adozione del provvedimento ma non è preclusa al Pubblico Ministero la possibilità di richiedere la convalida contestualmente o comunque prima che detto termine inizi a decorrere, poiché la legge non prevede alcuna preclusione in tal senso (fattispecie: sequestro di alcuni edifici, nel Comune di Gaeta, oggetto di lottizzazione abusiva ed eseguiti senza titolo abilitativo in zona agricola, soggetta a vincolo paesistico, sismico ed idrogeologico, nonché violazione di sigilli. (conferma ordinanza emessa il 29/7/2010 dal Tribunale di Latina) Pres. Gentile, Est. Ramacci, Ric. Di Fazio. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 29/04/2011 (CC. 13/04/2011) n. 16728
DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva e costruzione abusiva -
Differenza ed effetti - Concorso nel reato - Sussistenza - Autonome ipotesi di
reato. La lottizzazione abusiva e la realizzazione di un immobile in assenza
di permesso di costruire configurano autonome ipotesi di reato che tra loro
possono concorrere (Cass. Sez. III, 9/03/2011 n. 9307). In vero, la distinzione
tra semplice abuso edilizio e lottizzazione abusiva è basata sulla circostanza
che la lottizzazione presuppone un insieme di opere o di atti giuridici che
comportano una trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni a scopo
edificatorio, intesa quale conferimento all'area di un diverso assetto
territoriale, attraverso impianti di interesse privato e di interesse
collettivo, tali da creare una nuova maglia di tessuto urbano, mentre la nuova
costruzione, che non presuppone opere di urbanizzazione primaria o secondaria e
per la quale è richiesto il preventivo permesso di costruire, non necessita di
autorizzazione lottizzatoria in quanto la sua realizzazione non pregiudica la
riserva pubblica di pianificazione urbanistica (Cass. Sez. III, 10/3/2010, n.
9446; Cass. Sez. III, 11/5/2005, n. 17663). (conferma ordinanza emessa il
29/7/2010 dal Tribunale di Latina) Pres. Gentile, Est. Ramacci, Ric. Di Fazio.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 29/04/2011 (CC. 13/04/2011) n. 16728
DIRITTO URBANISTICO - Edificazione senza permesso - Pronuncia del G.I.P. di
estinzione del reato - Effetti sul diverso reato di lottizzazione abusiva -
Esclusione - Autonome ipotesi di reato. La pregressa pronuncia del G.I.P.
relativa alla estinzione del reato di edificazione senza permesso non può
spiegare i suoi effetti sul diverso reato di lottizzazione abusiva, rispetto al
quale la realizzazione di un singolo manufatto rappresenta solo una minima parte
della complessa condotta finalizzata alla trasformazione urbanistica ed edilizia
del territorio. (conferma ordinanza emessa il 29/7/2010 dal Tribunale di Latina)
Pres. Gentile, Est. Ramacci, Ric. Di Fazio.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 29/04/2011 (CC. 13/04/2011) n. 16728
RIFIUTI - DIRITTO URBANISTICO - Discarica di rifiuti in area a destinazione agricola - Limiti - Attività di gestione di rifiuti - Specifica localizzazione - PRG - Giurisprudenza amministrativa condivisa. La realizzazione di un impianto destinato a discarica ed attività di gestione di rifiuti in area a destinazione agricola non può non riguardare opere per le quali gli strumenti urbanistici non prevedano una specifica localizzazione e che, per loro natura, non possono essere ubicati altro che in zona agricola. Diversamente argomentando, verrebbe vanificata la zonizzazione del territorio e l'individuazione delle diverse destinazioni d'uso. Tale opzione ermeneutica pare peraltro condivisa anche dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato Sez. V n. 7243, 1 ottobre 2010; Sez. V n. 1557, 18 marzo 2002). (conferma ordinanza del 16/9/2010 dal Tribunale di Catanzaro) Pres. Gentile, Est. Ramacci, Ric. Siracusa. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 28/04/2011 (CC. 31/03/2011) Sentenza n. 16592
DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Permesso di costruire in
deroga agli strumenti urbanistici - Rilascio al di fuori dei casi previsti dalla
legge - Violazione - Normativa antisimica e vincoli paesaggistici - Fattispecie
- Artt. 14 e 44 lett. b) D.P.R. n.380/01 - Art. 146 D.L.vo n. 42/2004 - Art. 7
D.M. n. 1444/1968. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti
urbanistici è istituto di carattere eccezionale giustificato dalla necessità di
soddisfare esigenze straordinarie rispetto agli interessi primari garantiti
dalla disciplina urbanistica generale e, in quanto tale, applicabile
esclusivamente entro i limiti tassativamente previsti dall'articolo 14 D.P.R.
380/01 e mediante la specifica procedura. Tale sua particolare natura porta ad
escludere che possa essere rilasciato "in sanatoria" dopo l'esecuzione delle
opere. Nella specie, l'intervento edilizio risultava eseguito sulla base di un
permesso di costruire in deroga rilasciato al di fuori dei casi previsti dalla
legge, mancanza di autorizzazione dell'ente preposto alla tutela del vincolo
paesaggistico e violazione della disciplina antisismica e sul cemento armato.
(Annulla ordinanza emessa l’8/7/2010 con rinvio al Tribunale di Cosenza) Pres.
Gentile, Est. Ramacci, Ric. Mariotti.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 28/04/2011 (CC. 31/03/2011) Sentenza n.
16591
DIRITTO URBANISTICO - PRG - Permesso di costruire - Rilascio di permessi in
deroga - Limiti - Variante urbanistica - Specifica disciplina - Art. 14 D.P.R.
n.380/01. La deroga al permesso di costruire non può incidere sulle scelte
di tipo urbanistico, potendo operare solo nel caso in cui l'area sia edificabile
secondo le previsioni di piano, con la conseguenza che non può ritenersi
ammissibile il rilascio di permessi in deroga, ad esempio, per aree a
destinazione agricola o a verde pubblico o privato mancando in tal caso il
presupposto dell'edificabilità dell'area necessario non per il rilascio in
deroga del permesso di costruire ma per il permesso stesso. Analogamente, si è
escluso che la deroga possa riguardare aumenti di volumetria rispetto a quelli
oggetto di pianificazione potendo consentire soltanto, a parità di volume
edificabile, che l'intervento si concretizzi, ad esempio, con altezza,
superficie coperta, destinazione diverse da quelle previste dal PRG. (Cons.
Stato Sez. V n. 46, 11 gennaio 2006; Sez. VI n. 4568, 7 agosto 2003). Ne
consegue che, al di fuori dei limiti indicati dalla disposizione contenuta
nell’art. 14 D.P.R. n.380/01, viene a configurarsi un'ipotesi di variante
urbanistica la cui approvazione è soggetta alla specifica disciplina. (Annulla
ordinanza emessa l’8/7/2010 con rinvio al Tribunale di Cosenza) Pres. Gentile,
Est. Ramacci, Ric. Mariotti.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 28/04/2011 (CC. 31/03/2011) Sentenza n.
16591
DIRITTO URBANISTICO - AMIANTO - Diniego di sanatoria per la presenta di ondulati in cemento amianto - Illegittimità - Ragioni. La circostanza che un manufatto sia composto da ondulati in cemento amianto non basta a giustificare il diniego di sanatoria, giacché l’attuale ordinamento vieta bensì di utilizzare ulteriormente tale materiale per nuove costruzioni, ma non ne impone senz’altro lo smaltimento controllato per le costruzioni civili esistenti (fatti salvi gli obblighi d’ incapsulamento, sovracopertura e rimozione in caso di rilascio di fibre d'amianto), che non sono dunque per ciò stesso incompatibili con il contesto in cui si trovano. Pres. De Zotti, Est. Gabbricci - M.D.N. (avv.ti tassetto e Zambelli) c. Comune di Cavallino - Treporti (n.c.) - TAR VENETO, Sez. II - 26 aprile 2011, n. 673
DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO AGRARIO - Lottizzazione abusiva - Qualifica di
imprenditore agricolo o bracciante agricolo - Attività edificatoria
fittiziamente connessa alla coltivazione ed allo sfruttamento produttivo del
fondo - Reati di cui agli artt. 30 e 44 del D.P.R. 380\01. La qualifica di
imprenditore agricolo o bracciante agricolo non è da sola sufficiente per
escludere la legittimità dell'intervento edilizio, poiché, ciò che
effettivamente rileva è la esistenza di un effettiva relazione diretta tra
edificio e conduzione del fondo, con la conseguenza che il possesso di tali
qualifiche è indifferente allorquando un terreno agricolo venga frazionato e
predisposto alla realizzazione di più edifici aventi destinazione residenziale
snaturandone la originaria vocazione agricola in quanto l'attività edificatoria
è solo fittiziamente connessa alla coltivazione ed allo sfruttamento produttivo
del fondo. (conferma sentenza emessa il 1/2/2010 dalla Corte d'Appello di Lecce)
Pres. Gentile, Est. Ramacci, Ric. Manco ed altri.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 19/04/2011 (Ud. 31/3/2011) Sentenza n.
15605
DIRITTO URBANISTICO - Reato di lottizzazione abusiva - Esecuzione di opere
autorizzate - Configurabilità - Presupposti - Bene giuridico protetto - Artt. 30
e 44 del D.P.R. 380\01. In generale il reato di lottizzazione abusiva di cui
all'articolo 30 del D.P.R. 380\01, si configura attraverso la trasformazione
urbanistica ed edilizia del territorio in violazione delle prescrizioni espresse
dagli strumenti urbanistici e delle leggi anche mediante la esecuzione di opere
autorizzate (Cass. Sez. III n. 26586, 26/06/2009). Inoltre, il bene giuridico
protetto dall'articolo 30 del T.U.E., D.P.R. n. 380\01 è non solo quello
dell'ordinata pianificazione urbanistica e del corretto uso del territorio, ma
anche (e soprattutto) quello relativo all'effettivo controllo del territorio da
parte del soggetto titolare della stessa funzione di pianificazione - cioè dal
comune - al quale spetta di vigilare sul rispetto delle vigenti prescrizioni
urbanistiche, con conseguente legittima repressione di qualsiasi intervento di
tipo lottizzatorio, non previamente assentito (Cons. Stato Sez. IV n. 5849,
6/10/2003). (conferma sentenza emessa il 1/2/2010 dalla Corte d'Appello di
Lecce) Pres. Gentile, Est. Ramacci, Ric. Manco ed altri.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 19/04/2011 (Ud. 31/3/2011) Sentenza n.
15605
DIRITTO URBANISTICO - Reato di lottizzazione abusiva - Elemento soggettivo
del reato - Condotte diverse e contributo causale alla commissione del fatto -
Posizione dell'acquirente e del venditore - Onere del compratore - Buona fede ed
estraneità illiceità del venditore - Onere della prova - Art 30 del D.P.R.
n.380/01. Nell'attività lottizzatoria possono concorrere diversi soggetti
secondo i principi generali del diritto penale e con condotte diverse, fornendo
un contributo causale alla commissione del fatto e senza alcuna necessità di
preventivo accordo (Cass. Sez. III n. 39078/09). Per quanto riguarda la
posizione dell'acquirente si è osservato che nel reato di lottizzazione la sua
condotta converge, evidentemente, con quella del venditore verso un unico scopo
che è, quello di condizionare la riserva pubblica di programmazione territoriale
con la conseguenza che la condotta dell'acquirente non deve neppure
necessariamente concretarsi in una attività edificatoria, ben potendosi
configurare il concorso anche mediante il semplice acquisto quando l'acquirente
sia consapevole dell'abusività dell'intervento. L'acquirente del lotto
frazionato, infatti, non può considerarsi, in quanto tale, terzo estraneo, anche
se non gli è ovviamente preclusa la possibilità di dimostrare la sua buona fede
e l'estraneità all’illiceità del venditore (Cass. Sez. III n. 17865,
29/04/2009). Con riferimento ai rapporti tra venditore ed acquirente, la
condotta di quest'ultimo non configura "...un evento imprevisto ed imprevedibile
per il venditore (perché anzi contribuisce alla concreta attuazione del disegno
criminoso di questi) ne' si tratta di una condotta che sarebbe stata possibile
senza l'azione del venditore medesimo; attraverso l'acquisto consapevole di un
lotto frazionato si manifesta altresì la volontà dell'acquirente di cooperare
nel reato: non è necessario un previo concerto o un'azione concordata, essendo
sufficiente, al contrario una semplice adesione di volontà quale assenso al
disegno criminoso da altri concepito e ben ravvisabile in concreto" (Cass. Sez.
III n. 10061, 30/9/1995, Conf. Cass. Sez. III n. 17865\09 e Sez. III n. 48924,
21/12/2009). E' dunque onere del compratore di acquisire ogni prudente
informazione circa la legittimità dell'acquisto ed, in mancanza di tale doverosa
attenzione, egli si pone colposamente in una situazione di inconsapevolezza che
fornisce comunque un determinante contributo causale all'attività illecita del
venditore (Cass. Sez. III n. 37472, 2/10/ 2008). Ad analoghe conclusioni si è
giunti con riferimento alla figura del subacquirente, escludendo che la condotta
da questi posta in essere possa considerarsi di per sé legittima sulla base
della sola qualità dell'agente e ciò in quanto l'utilizzazione delle modalità
dell'acquisto successivo ben potrebbe costituire un sistema elusivo,
surrettiziamente finalizzato a vanificare le disposizioni legislative in materia
di lottizzazione negoziale ed essendo inoltre possibile l'adesione del correo in
qualsiasi fase, a condizione che l'attività lottizzatoria stessa sia ancora in
corso (Cass. Sez. III n. 12849, 14/12/2000; Cass. Sez. III n.38908, 24/11/2006).
(conferma sentenza emessa il 1/2/2010 dalla Corte d'Appello di Lecce) Pres.
Gentile, Est. Ramacci, Ric. Manco ed altri.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 19/04/2011 (Ud. 31/3/2011) Sentenza n.
15605
DIRITTO URBANISTICO - Provvedimento di localizzazione di parcheggio pubblico - Impugnazione - Carenza di interesse attuale - Ragioni. La mera localizzazione di un parcheggio pubblico - che non è né una discarica, né un’area industriale/artigianale, né un condominio con parecchi appartamenti, opere che determinano inevitabilmente un peggioramento delle condizioni di vita della zona - non incide di per sé sulla maggiore o minore vivibilità dell’area in cui esso è localizzato, essendo conseguenza la stessa delle concrete modalità con cui verrà inglobata nella zona la costruzione. Ne consegue che deve essere dichiarato inammissibile il ricorso avverso tale provvedimento per carenza di interesse attuale. Pres. Petruzzelli, Est. Russo - Legambiente Onlus e altri (avv. Beacco) c. Comune di Iseo (avv. Bezzi) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 13 aprile 2011, n. 551
DIRITTO URBANISTICO - Gazebo -
Natura di costruzione - Volume edilizio - Esclusione. Un gazebo, costituito
da quattro colonne con sovrastante copertura, non configura un volume edilizio,
essendo aperta su tutti i lati, e dunque non è soggetta a concessione edilizia
(TAR Piemonte, sez. I, 19 novembre 2010, n. 4158): esso può senza dubbio essere
qualificato come arredo per spazi esterni e non già come costruzione, tale da
richiedere una concessione edilizia (Tribunale di Napoli, 18 dicembre 2004).
Pres. ed Est. Calderoni - B.G. e altro (avv.ti Ballerini e Faliselli) c. Comune
di Costa Volpino (n.c.) -
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. II - 7 aprile 2011, n. 526
DIRITTO URBANISTICO - Nozione di pertinenzialità - Differenziazione rispetto
alla nozione civilistica. In materia urbanistica la nozione di
pertinenzialità ha peculiarità sue proprie che la differenziano da quella
civilistica, atteso che il manufatto deve essere non solo preordinato ad una
oggettiva esigenza dell’edificio principale e funzionalmente inserito al suo
servizio, ma deve essere, oltre che di volume modesto affinché non comporti il
c.d. carico urbanistico, altresì sfornito di autonoma destinazione ed autonomo
valore di mercato in virtù dell’instaurazione di un legame giuridico-funzionale
stabile tra pertinenza e singola unità immobiliare; legame a causa del quale
l’una e l’altra non possano utilizzarsi e disporsi separatamente (cfr., tra le
tante, Cons. Stato, Sez. IV 17 maggio 2010 n. 3127, 15 settembre 2009 n. 5509,
23 luglio 2009 n. 4636 e 7 luglio 2009 n. 3379). Pres. Baccarini, Est. Dell’Utri-
Comune di Parma (avv. Rossi) c. S.B. (n.c.) - (Riforma T.A.R. EMILIA-ROMAGNA,
Parma, n. 188/1998) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 7 aprile 2011, n. 2159
DIRITTO URBANISTICO -
Lottizzazione abusiva - Responsabilità dell’acquirente - Configurabilità -
Presupposti - Specifici doveri di informazione e conoscenza - Fattispecie:
frazionamento ed edificazione in area agricola. La condotta dell’acquirente
può inserire un contributo causale alla concreta attuazione del disegno
criminoso di lottizzazione anche senza una azione concordata con il venditore.
In tale ipotesi è sufficiente una adesione al detto programma mediante la
violazione (deliberata o per trascuratezza) di specifici doveri di informazione
e conoscenza che gravano sui privati in vista dell'osservanza dei precetti
penali (Cass. Sez.3 sentenza 17865/2009). Fattispecie: frazionamento ed
edificazione in violazione degli strumenti urbanistici che ne prevedevano la
destinazione agricola. (conferma ordinanza n. 74/2009 TRIB. LIBERTA' di LATINA,
del 29/06/2010) Pres. Teresi, Est. Squassoni, Ric. Pimpinella.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 25/03/2011 (Cc. 15/02/2011), Sentenza n.
12016
DIRITTO URBANISTICO - Reato di lottizzazione abusiva - Configurabilità -
Presupposti - Violazione della destinazione programmata del territorio comunale.
Il reato di lottizzazione abusiva può configurarsi: in presenza di una attività
sul territorio tale da comportare una nuova definizione dell'assetto
preesistente in zona non urbanizzata o non sufficientemente urbanizzata per cui
esiste la necessità di attuare le previsioni - dello strumento urbanistico
generale attraverso la redazione di un piano esecutivo e la stipula di una
convenzione lottizzatoria adeguata alle caratteristiche del nuovo intervento; o
quando detto intervento non può in nessun caso essere realizzato poiché, per le
sue connotazioni oggettive, si pone in contrasto con la destinazione programmata
del territorio comunale. (Cass. Sez.3 sentenza 10821/2009). (conferma ordinanza
n. 74/2009 TRIB. LIBERTA' di LATINA, del 29/06/2010) Pres. Teresi, Est.
Squassoni, Ric. Pimpinella.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 25/03/2011 (Cc. 15/02/2011), Sentenza n.
12016
DIRITTO URBANISTICO - Variante al
P.R.G - Motivazione - Necessità nei soli casi di aspettative qualificate. La
variante di un piano regolatore, che conferisce nuova destinazione ad aree che
risultano già urbanisticamente classificate, necessita di apposita motivazione
quando le classificazioni preesistenti siano assistite da specifiche
aspettative, in capo ai rispettivi titolari, fondate su atti di contenuto
concreto,come quelle derivanti da un piano di lottizzazione approvato, da un
giudicato di annullamento di un diniego di concessione edilizia o dalla
reiterazione di un vincolo scaduto (Cons. St., sez. IV, 4 maggio 2010, n. 2545)
Pres. Cavallari, Est. Lattanzi - C.V. e altro (avv. Lattanzi) c. Comune di San
Cesario di Lecce (avv. Vantaggiato) e Provincia di Lecce (avv.ti Capoccia e
Testi) -
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 24 marzo 2011, n. 544
DIRITTO URBANISTICO - Condono edilizio - Sospensione ex artt. 38 e 44 Legge n.
47/1985 - Mancata declaratoria giudiziale - Nullità - Esclusione. In tema di
condono edilizio, nel caso di operatività della sospensione Legge 28 febbraio
del 1985, n. 47, articoli 38 e 44, se il giudice, per errore, non sospende un
procedimento sospendibile, non si produce per ciò alcuna nullità, essendo tale
omissione - in relazione al principio di tassatività delle nullità - priva di
sanzione processuale (vedi Cass., Sez. 3, 15.2.2005, Benzo ed altra; 3.7.1998,
n. 7847, Todesco ed altri; 10.12.1997, n. 11334, Fede; 27.7.1995, n. 8545,
D'Apice). L'omissione della sospensione neppure comporta una incompetenza
funzionale temporanea, ma solo un vizio "in procedendo", rilevante qualora
sussista un interesse concreto ed attuale a dedurlo (Cass, Sez. 3, n. 8545/95).
(conferma sentenza del 24.11.1995 della Corte di Appello di Napoli). Pres.
Teresi - Est. Fiale - P.G. Passacantando - ric. Ga. St..
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24 marzo 2011, n. 11957
DIRITTO URBANISTICO - Condono edilizio - Sospensione ex artt. 38 e 44 Legge
n. 47/1985 - Pronuncia giudiziale - Natura. La sospensione del processo, ex
artt. 38 e 44 Legge 28 febbraio del 1985, n. 47, opera indipendentemente dalla
pronuncia del giudice (che ha natura meramente dichiarativa), purché sussistano
i presupposti di legge. Proprio per la natura dichiarativa, e non costitutiva,
della sospensione, non é necessario un formale provvedimento giudiziale per la
operatività di essa, che può essere accertata anche in sede di giudizio finale
(Cass., Sez. 3, 14.5.1999, n. 6054, P.M. in proc. Bartaloni ed altri). (conferma
sentenza del 24.11.1995 della Corte di Appello di Napoli). Pres. Teresi - Est.
Fiale - P.G. Passacantando - ric. Ga. St..
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24 marzo 2011, n. 11957
DIRITTO URBANISTICO - Condono edilizio ex legge n. 724/1994 - Interventi
realizzati in zona vincolata - Requisiti necessari per la concessione. Il
condono edilizio di cui alla Legge 23 dicembre del 1994 n. 724 non può essere
concesso - per gli interventi realizzati in zona vincolata - in carenza della
necessaria autorizzazione paesaggistica. Per le opere abusive in zona sottoposta
a vincolo paesistico l'effetto del condono si verifica, infatti, solo quando
l'autorità preposta al vincolo, mediante una valutazione di compatibilità con le
esigenze sostanziali di tutela, abbia ritenuto l'opera già eseguita suscettibile
di conseguire l'autorizzazione in sanatoria. (conferma sentenza del 24.11.1995
della Corte di Appello di Napoli). Pres. Teresi - Est. Fiale - P.G.
Passacantando - ric. Ga. St..
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24 marzo 2011, n. 11957
DIRITTO URBANISTICO - Vincolo di rispetto cimiteriale - Edificazione attuativa di atti di natura urbanistica - Possibilità - Esclusione. Il suolo assoggettato a vincolo di rispetto cimiteriale non è suscettibile di una edificazione da effettuarsi in attuazione di atti di natura urbanistica (basati sulla legislazione ordinaria o su quella speciale), in considerazione del divieto previsto dall’art. 338 del testo unico sulle leggi sanitarie (ex plurimis, Cons Stato, Sez. IV, 11 ottobre 2006, n. 6064; Sez.V, 3 maggio 2007). Pres. Maruotti, Est. Migliozzi - Associazione A. (avv. Tarquini) c. P.C.M. (avv.ti Cerulli Irelli, Presti e Scoca)- (Riforma in parte T.A.R. Abruzzo, L'Aquila n. 1141/2008) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 16 marzo 2011, n. 1645
DIRITTO URBANISTICO - Abusi edilizi - Domanda di condono ex art. 32 D.L. 269/2003 avente ad oggetto opere non condonabili - Sospensione del procedimento ex art. 44 L. 47/85 - Sospensione del decorso della prescrizione - Esclusione. La sospensione del procedimento per reati edilizi prevista dalla Legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 44, in relazione alla domanda di condono edilizio presentata ai sensi del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, ex articolo 32, convertito con Legge 24 novembre 2003, n. 326, non può essere disposta in relazione ad opere non condonabili, con la conseguenza che nel caso di rinvii disposti in attesa della definizione della domanda di condono edilizio, allorché l'abuso non rientri nelle previsioni della legge di sanatoria, non opera la sospensione del decorso della prescrizione (Cass. sez. 3 , 17.11.2005 n. 563 del 2006, Martinico; Cass. sez. 3 , 13.11.2003 n. 3350 del 2004), pertanto l'eventuale periodo di sospensione deve essere computato ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato.(Annulla senza rinvio sentenza del 20.5.2010 della Corte di Appello di Caltanisetta). Pres. FERRUA - Est. LOMBARDI - P.M. PASSACANTANDO - Ric. Ri. Sa. e Bi. Sa. (avv. Di Carlo). CORTE DI CASSAZIONE, Sezione III penale, 9 marzo 2011, n. 9670
DIRITTO URBANISTICO - SIC (siti
di interesse comunitario) - Permesso di costruire - Valutazione di incidenza -
D.P.R. n. 357/1997. La valutazione di incidenza prevista dal D.P.R. 8
settembre 1997, n. 357 per gli interventi da eseguirsi nelle zone individuate
come SIC (siti di interesse comunitario) avendo ad oggetto l'analisi dei
possibili effetti che gli interventi medesimi possono avere su detti siti con
riferimento agli obiettivi di conservazione, deve necessariamente precedere il
rilascio del titolo abilitativo edilizio del quale costituisce requisito di
efficacia. (conferma ordinanza emessa i16/7/2010 dal Tribunale di Salerno) Pres.
Ferrua, Est. Ramacci, Ric. Stanzione.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 9/03/2011 (Cc. 24/02/2011) Sentenza n.
9308
DIRITTO URBANISTICO - FAUNA E FLORA - VIA valutazione di incidenza ambientale -
SIC (siti di interesse comunitario) - Conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche - Principi comunitari
di precauzione e prevenzione dell'azione ambientale - Dir. n. 92/43/CEE. Ai
sensi del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 la valutazione di incidenza deve
precedere il rilascio del titolo abilitativo edilizio. La procedura ha lo scopo
di analizzare e valutare gli effetti di un determinato intervento o di una
particolare attività all'interno dei siti di importanza comunitaria,
individuando anche eventuali misure per contenerne l'impatto e favorirne la
conservazione. Si tratta, quindi, di un procedimento preventivo il cui scopo é,
evidentemente, quello di assicurare un adeguato equilibrio tra la conservazione
del sito ed un uso sostenibile del territorio anche in ossequio ai principi
comunitari di precauzione e prevenzione dell'azione ambientale.
Conseguentemente, deve certamente escludersi, proprio per la particolare natura
del procedimento, la possibilità che la valutazione di incidenza possa essere
rilasciata ex post, poiché un siffatto procedere da parte dell'amministrazione
competente vanificherebbe lo scopo della particolare procedura, che, come si é
detto, è quello di operare un bilanciamento tra le esigenze di conservazione
degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche e quelle di
sviluppo del territorio. Si tratta, pertanto, di una situazione del tutto
analoga a quella relativa agli interventi edilizi in zona sottoposta a vincolo
paesaggistico per i quali si è ritenuto che l'autorizzazione dell'ente preposto
alla tutela del vincolo costituisca atto autonomo e presupposto rispetto al
permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico
- edilizio con la conseguenza di condizionarne l'efficacia. (conferma ordinanza
emessa i16/7/2010 dal Tribunale di Salerno) Pres. Ferrua, Est. Ramacci, Ric.
Stanzione.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 9/03/2011 (Cc. 24/02/2011) Sentenza n.
9308
DIRITTO URBANISTICO - Reato di lottizzazione abusiva - Concorso tra
lottizzazione abusiva e singolo abuso edilizio - Autonoma ipotesi di reato -
Art. 44 D.P.R. n. 380/01. Il reato di lottizzazione abusiva costituisce
un'ipotesi autonoma di reato, distinta dalle altre violazioni disciplinate
dall'articolo 44 D.P.R. 380/01, con le quali può quindi concorrere, poiché
diversi sono tanto l'oggetto della tutela quanto la condotta sanzionata.
(conferma ordinanza emessa il 4/06/2010 dal Tribunale di Salerno) Pres. Ferrua,
Est. Ramacci, Ric. Silvestro.
CORTE DI
CASSAZIONE PENALE Sez. III, 09/03/2011 (Cc. 24/02/2011), Sentenza n. 9307
DIRITTO URBANISTICO - Reato di lottizzazione abusiva - Frazionamento di
un’area ed esecuzione di interventi - C.d. "lottizzazione mista"- Art. 30 TU
edilizia. In tema di lottizzazione abusiva, il frazionamento di un’area e
l'esecuzione di interventi, definiti di ristrutturazione, si collocano
nell'ambito di un unico proposito lottizzatorio e nel medesimo contesto
temporale. La condotta così descritta si inquadra perfettamente nel reato di
lottizzazione abusiva il quale è connotato dalla una lesione del bene giuridico
protetto dall'articolo 30 del TU edilizia che è non solo quello dell'ordinata
pianificazione urbanistica e del corretto uso del territorio, ma anche (e
soprattutto) quello relativo all'effettivo controllo del territorio da parte del
soggetto titolare della stessa funzione di pianificazione - cioè dal comune - al
quale spetta di vigilare sul rispetto delle vigenti prescrizioni urbanistiche,
con conseguente legittima repressione di qualsiasi intervento di tipo
lottizzatorio, non previamente assentito (Cons. Stato Sez. IV, n. 5849,
6/10/2003). Nella fattispecie, la descrizione degli interventi, consente di
qualificare la lottizzazione come "lottizzazione mista" in quanto caratterizzata
dalla compresenza delle attività materiali e negoziali. (conferma ordinanza
emessa il 4/06/2010 dal Tribunale di Salerno) Pres. Ferrua, Est. Ramacci, Ric.
Silvestro.
CORTE DI
CASSAZIONE PENALE Sez. III, 09/03/2011 (Cc. 24/02/2011), Sentenza n. 9307
DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione cartolare - Frazionamento di un terreno
agricolo in piccoli lotti non utilizzabili per l'esercizio dell'agricoltura -
Lottizzazione materiale - Frazionamento ed esecuzione di opere. Il
frazionamento di un terreno agricolo in piccoli lotti non utilizzabili per
l'esercizio dell'agricoltura è uno degli elementi tipici della lottizzazione
cartolare (Cass. Sez. III n. 15643, 15/04/2008), mentre l'esecuzione di opere
qualifica la lottizzazione come materiale. (conferma ordinanza emessa il
4/06/2010 dal Tribunale di Salerno) Pres. Ferrua, Est. Ramacci, Ric. Silvestro.
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CASSAZIONE PENALE Sez. III, 09/03/2011 (Cc. 24/02/2011), Sentenza n. 9307
DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva - Configurabilità - Ipotesi
delineate dalla giurisprudenza. L'attività lottizzatoria può configurasi: -
attraverso qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dalla entità
del frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, preveda la
realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo
residenziale, turistico o industriale, che postulino l'attuazione di opere di
urbanizzazione primaria o secondaria, occorrenti per le necessità
dell'insediamento; - in presenza di un intervento sul territorio tale da
comportare una nuova definizione dell'assetto preesistente in zona non
urbanizzata o non sufficientemente urbanizzata, per cui esiste la necessità di
attuare le previsioni dello strumento urbanistico generale attraverso la
redazione e la stipula di una convenzione lottizzatoria adeguata alle
caratteristiche dell'intervento di nuova realizzazione; - allorquando detto
intervento non potrebbe essere in nessun caso realizzato, poiché, per le sue
connotazioni oggettive, si. pone in contrasto con previsioni di zonizzazione e/o
localizzazione dello strumento generale di pianificazione, che non possono esser
modificati da piani urbanistici attuativi. (Cass. SS. UU., n. 5115 8/2/2002;
Cass. Sez. III n.24096 13/6/2008; n.37472, 2/10/2008; Cass. n. 3481, 26/01/2009;
Cass. n. 39078, 8/10/2009). (conferma ordinanza emessa il 4/06/2010 dal
Tribunale di Salerno) Pres. Ferrua, Est. Ramacci, Ric. Silvestro.
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CASSAZIONE PENALE Sez. III, 09/03/2011 (Cc. 24/02/2011), Sentenza n. 9307
DIRITTO URBANISTICO - Permesso di costruire - Lavori in totale difformità -
Natura del reato - Modifica della destinazione d'uso - Art. 44, c.1°, lett. b)
d.P.R. n. 380/2001. La costruzione in totale difformità del permesso di
costruire può derivare, oltre che da consistenti aumenti di volumetria o altre
rilevanti modificazioni della struttura esterna dell'immobile, anche dalla
esecuzione di interventi all'interno di un fabbricato che determinino la
modificazione di parte dell'edificio, allorché tale modificazione abbia
rilevanza urbanistica (in quanto incidente sull'assetto del territorio,
aumentando il cosiddetto carico urbanistico), quali ad esempio la modificazione
della destinazione d'uso di parte dell'immobile rispetto a quanto assentito con
il provvedimento autorizzatorio. (Cass. sez. VI, 7.1.1999 n. 12271, Fusco G. e
altri; Cass. sez. III, 11.12.2007 n. 4555 del 2008, P.M. in proc. Nurgia). Nella
specie, i servizi realizzati (di natura idraulica, elettrica, relative alle
condotte del gas o a impianti di condizionamento aria) all'interno delle parti
del fabbricato destinate ad uso non abitativo erano inequivocabilmente
dimostrative della diversa destinazione in corso di realizzazione, non assentita
dal permesso di costruire e certamente idonea ad incidere sul carico
urbanistico, sicché nella specie il reato era già sussistente, non occorrendo
certamente il completamento degli interventi abusivi per configurarlo. (conferma
sentenza del 20.9.2010 della Corte di Appello di Trieste, con la quale,
confermava quella del Tribunale di Udine) Pres. Ferrua, Est. Lombardi, Ric.
Saviano.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 9/3/2011 (Ud. 26/1/2011) Sentenza n. 9282
DIRITTO URBANISTICO - Permesso di costruire - Lavori in totale difformità -
Completamento dell'opera - Necessità - Esclusione - Modifica della destinazione
d'uso in corso d'opera - Reato di cui all’art. 44, c.1°, lett. b) d.P.R. n.
380/2001 - Configurabilità. Il reato di esecuzione dei lavori in totale
difformità dal permesso di costruire (art. 44, comma primo, lett. b) del d.P.R.
6 giugno 2001, n. 380) non presuppone necessariamente il completamento
dell'opera, ma è altresì configurabile nel corso dell'esecuzione degli
interventi edilizi, allorché la difformità risulti palese durante l'esecuzione
dei lavori, in quanto dalle opere già compiute appare evidente la realizzazione
di un organismo diverso da quello assentito. (Cass. sez. 111, 20.9.2007 n.
41578, Brancato; Cass. sez. III, 30.1.2008 n. 13592, P.M. in proc. Dinolfo).
Pertanto, in corso d'opera, l'accertamento del mutamento di destinazione d'uso
va effettuato sulla base della individuazione di elementi univocamente
significativi, propri, del diverso uso cui è destinata l'opera e non coerenti
con la destinazione originaria. (conferma sentenza del 20.9.2010 della Corte di
Appello di Trieste, con la quale, confermava quella del Tribunale di Udine)
Pres. Ferrua, Est. Lombardi, Ric. Saviano.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 9/3/2011 (Ud. 26/1/2011) Sentenza n. 9282
DIRITTO URBANISTICO - Rilascio di
un permesso di costruire illegittimo - Responsabile o dirigente dell’ufficio
tecnico comunale - Obbligo di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia -
Posizione di garanzia - Fattispecie - Artt.27 e 31 DPR n. 380/01. In materia
edilizia non c'è dubbio che l'art.27 DPR n. 380/01 ponga a carico del dirigente
o del responsabile del competente ufficio comunale un obbligo di vigilanza
sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la
rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli
strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi,
imponendogli di intervenire ogni qualvolta venga accertato l'inizio o
l'esecuzione di opere eseguite senza titolo o in difformità della normativa
urbanistica, attraverso l’emanazione di provvedimenti interdittivi e cautelari
(cfr. anche art.31 DPR n.380/01). Egli è quindi certamente titolare di una
posizione di garanzia, che gli impone di attivarsi per impedire l'evento
dannoso. Nella specie è stata contestata, la condotta commissiva, mediante il
rilascio di un permesso di costruire illegittimo (perché in violazione delle
norme di attuazione del P.R.G.), e di aver quindi consentito l'esecuzione di
lavori ad una distanza dal confine con il fondo limitrofo inferiore a quella
consentita. (annulla con rinvio sentenza del 25.11.2009 del Tribunale di
Catania) Pres. Ferrua, Est. Amoresano, Ric. Bucolo.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 9/03/2011 (Ud.26/01/2011), Sentenza n.
9281
DIRITTO URBANISTICO - Permesso di costruire illegittimo - C.d. reato
"proprio" di cui all'art.44 DPR n. 380/01 - Concorso dell’estraneo -
Configurabilità - Presupposti - Correlazione tra l'obbligo di condotta. E'
indubitabile che nel reato "proprio" di cui all'art.44 DPR n. 380/01 possa
concorrere l'extraneus (l'art.6 L.47/85, ora art.29 DPR 380/01, fa
riferimento ai committenti, costruttori e direttori dei lavori). E' necessario,
però, che vengano accertate le condizioni, sotto il profilo oggettivo e
soggettivo, per ritenere configurabile il concorso nel reato. Si deve cioè
accertare che l'extraneus abbia apportato, nella realizzazione
dell'evento, un contributo causale rilevante e consapevole (sotto il profilo del
dolo o della colpa). Pertanto, sussiste una stretta correlazione tra l'obbligo
di condotta imposto dall'art.6 L. 47/85 e s.m. ai soggetti in esso indicati e le
sanzioni d cui all'art.20 sì da configurare il reato di costruzione senza la
concessione edilizia, o in contrasto con le prescrizioni urbanistiche o
edilizie, come reato "proprio"; invero il precetto penale è diretto non a
chiunque, ma soltanto a coloro che, in relazione all'attività edilizia,
rivestono una determinata posizione giuridica o di fatto; tale figura di reato
non esclude il concorso di soggetti diversi dai destinatari degli obblighi
previsti dall'art.6 compreso il sindaco (oggi dirigente) che con la concessione
edilizia illegittima abbia posto in essere la condizione operativa della
violazione di quegli obblighi. (cfr. ex multis Cass. pen. sez.3 n.996 del
15.10.1988). (annulla con rinvio sentenza del 25.11.2009 del Tribunale di
Catania) Pres. Ferrua, Est. Amoresano, Ric. Bucolo.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 9/03/2011 (Ud.26/01/2011), Sentenza n.
9281
DIRITTO URBANISTICO - Fasce di
rispetto cimiteriale - Vincolo di inedificabilità ex lege - Recepimento negli
strumenti urbanistici - Necessità - Esclusione. Per giurisprudenza costante,
le fasce di rispetto cimiteriale costituiscono un vincolo di inedificabilità
rinveniente direttamente dalla legge, che si impone ex se, con efficacia diretta
ed immediata, indipendentemente da qualsiasi recepimento negli strumenti
urbanistici ed eventualmente anche in contrasto con i medesimi, per non essere
essi idonei ad incidere sull’esistenza o sui limiti operativi del vincolo (v.,
ex multis, TAR Campania, Napoli, Sez. II, 25 gennaio 2007 n. 704). Pres. f.f.
Giovannini, Est. Caso - L .s.r.l. (avv. Rossetti) c. Comune di Piacenza (avv.ti
Vezzulli e Crippa) -
TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 8 marzo 2011, n. 67
DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva - Presupposti - Concreto stato di urbanizzazione - Valutazione - Area parzialmente urbanizzata - D.P.R. n. 380/01. Il reato di lottizzazione abusiva ricorre anche in caso di area parzialmente urbanizzata (Cass. n. 12426/2008). La fattispecie lottizzatoria esula, dalle situazioni di zone completamente urbanizzate, però sussiste non soltanto nelle ipotesi estreme di zone assolutamente inedificate, ma anche in quelle, intermedie, di zone parzialmente urbanizzate, nelle quali si configuri un'esigenza di raccordo col preesistente aggregato abitativo e di potenziamento delle opere di urbanizzazione. Anzi, per escludere la lottizzazione, deve sussistere una situazione di pressoché completa e razionale edificazione della zona tale da rendere del tutto superfluo un piano attuativo (C. Stato, sez 5^, 800.2002, n. 5321; C.d.S. 1.7.2002, n. 3587; C.d.S. 15.2.2001, n.790; Cass. civ. sez. 2^, 24.7.1999 n. 8021). Non basta la mera esistenza di opere di urbanizzazione per escludere la necessità della pianificazione attuativa, ma è necessario che le opere esistenti siano sufficienti in un rapporto di proporzionalità fra i bisogni degli abitanti già insediati e da insediare e la qualità e quantità degli impianti urbanizzanti già disponibili destinati a soddisfarli. La valutazione del concreto stato urbanizzativo di fatto non si può limitare, alle sole aree di contorno dell'edificio progettato, ma deve coincidere con l'intero perimetro del comprensorio che dovrebbe essere pianificato dallo strumento attuativo. (conferma il decreto di perquisizione e sequestro del 13/07/2010) Pres. Ferrua, Est. Petti, Ric. Ferraioli ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 04/03/2011 (Cc. 10/02/2011), Sentenza n. 8796
DIRITTO URBANISTICO - Lotto asservito - Modifiche alla disciplina urbanistica - Acquisizione di maggiore potenzialità edificatoria - Verifica dell’edificabilità - Quantificazione della volumetria assentibile - Calcolo. Secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza, nel caso in cui, un originario lotto urbanistico abbia acquisito una maggiore potenzialità edificatoria in dipendenza di modifiche alla disciplina urbanistica e, quindi, la parte rimasta inedificata sia suscettibile di edificazione, per verificare l'effettiva potenzialità edificatoria di quest’ultima, occorre sempre partire dalla considerazione che, in virtù del carattere "unitario" dell'originario lotto interamente asservito alla precedente costruzione, non possono non computarsi le volumetrie realizzate sul lotto urbanistico originario (considerato complessivamente), il quale è l'unico ad aver acquisito (e mantenuto) una "propria" potenzialità edificatoria; conseguentemente la verifica dell'edificabilità della parte del lotto rimasta inedificato e la quantificazione della volumetria su di essa realizzabile non può che derivare, per sottrazione, dalla predetta potenzialità, diminuita della volumetria dei fabbricati già realizzati sull'unica, complessiva, area (Cons. Stato, sez. IV, 19 gennaio 2008, n. 255; 26 settembre 2008, n. 4647; 19 ottobre 2006, n. 6229; 31 gennaio 2005, n. 217; T.A.R. Trentino Alto Adige, Bolzano, 22 agosto 2007, n. 286; T.A.R. Sardegna, sez. II, 19 maggio 2006 , n. 996). Tale operazione deve però essere condotta avendo a riferimento gli indici di edificabilità previsti dalla nuova normativa urbanistica e non da quella precedentemente vigente. Pres. Arosio, Est. Cattaneo - Impresa D. s.r.l. (avv. Losa) c. Comune di Cassano Magnago (n.c.) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 3 marzo 2011, n. 614
DIRITTO URBANISTICO - Determinazione degli oneri concessori - Motivazione - Necessità - Esclusione - Fondamento. I provvedimenti relativi alla determinazione degli oneri concessori non necessitano di motivazione in ordine alla somma indicata, in quanto risultano da un mero calcolo materiale da effettuarsi sulla base di puntuali indicazioni normative, senza che in proposito residui un margine di discrezionalità.. Non è pertanto configurabile a carico dell’amministrazione, nella redazione di tali atti aventi natura paritetica, un onere di specificare le ragioni della decisione adottata, sicché l'interessato può solo contestare l'erroneità dei conteggi effettuati dall'ente (in tal senso, Tar Toscana, sez. III, 18 dicembre 2001, n. 2037; Tar Campania, Salerno, 21 luglio 2005, n. 1319; T.A.R. Lazio, Sez. II, 18 febbraio 2005, n. 1410; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 5 maggio 2004, n. 1620; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 29 marzo 2000 n. 1911; T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 03 giugno 2009, n. 1376; T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 17 settembre 2009, n. 4983). Pres. ed Est. Monteleone - G.M. e altro (avv.ti Dell'Utri e Giglia) c. Comune di Serradifalco (avv. Cocilovo) - TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 3 marzo 2011, n. 396
DIRITTO URBANISTICO - Vincoli di tipo espropriativo - Vincoli conformativi -
Differenza. I vincoli di tipo espropriativo sono quelli che derivano dalla
localizzazione del territorio comunale di opere, strade e servizi, per i quali
sono espressamente indicate le aree sulle quali essi dovranno sorgere, con
preclusione di ogni attività edificatoria privata, mentre vanno qualificati come
conformativi quei vincoli che derivano dalla zonizzazione del territorio
contenuta negli strumenti urbanistici che, nel dividere in zone il territorio
dell’ente locale, definiscono in via generale ed astratta limiti e caratteri
dell’edificabilità dei vari terreni e così conformano le varie proprietà che vi
ricadono, limitando la fruibilità di esse nell’interesse pubblico (T.A.R. Puglia
Bari Sez. II 28.7.2009 n. 1991). Restano, altresì, al di fuori della categoria
espropriativa i vincoli che importano una destinazione, anche specifica,
realizzabile ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, che non
comportino necessariamente interventi ad iniziativa esclusiva pubblica e quindi
siano attuabili anche dal soggetto privato e senza necessità di previa ablazione
del bene (Consiglio Stato, sez. IV, 31 luglio 2007, n. 4258, sez. IV, 25 maggio
2005, n. 2718). Pres. Morea, Est. Pasca - D.F. (avv. Caggiano) c. Comune di
Cerignola (avv. Paradiso) -
TAR PUGLIA, Bari, Sez. III - 3 marzo 2011, n.383
DIRITTO URBANISTICO - Zona di rispetto aeroportuale - Vincolo di inedificabilità
- Efficacia - Decorrenza - Artt. 714 e ss. codice della navigazione. Il
vincolo di inedificabilità nella zona di rispetto aeroportuale è immediatamente
efficacia a partire dal momento in cui l’ aeroporto viene ad esistenza ed è
operativo e sono individuate le sue caratteristiche e modalità di utilizzo per
le operazioni di volo. (cfr. Cons. Stato, IV, n.2400 del 14.05.2007; V, n. 67
del 15 marzo 2006). Si tratta di vincolo che trova la sua ragione d’ essere
nell’ esigenza di garantire la sicurezza del volo, segnatamente nelle situazioni
di maggiore criticità afferenti al decollo ed all’ atterraggio dei velivoli.
Esso si impone, ai sensi degli artt. 714 e seguenti del codice della
navigazione, a partire dal momento in cui interviene il d.m. che individua -
unitamente alla destinazione o meno dell’ aeroporto al traffico strumentale e
notturno - la direzione e la lunghezza di atterraggio, il livello medio dell’
aeroporto e dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di
atterraggio. Pres. Coraggio, Est. Polito - M.L.C. (avv.ti Izzo e Santamaria) c.
Comune di Cinisello Balsamo (avv.ti Bardelli e Manzi) e Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti (Avv. Stato)- (conferma T.A.R. LOMBARDIA, Milano,
Sez. II, n. 4677/2005) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 2 marzo 2011, n. 1292
DIRITTO URBANISTICO - Zona di rispetto aeroportuale - Vincolo di inedificabilità
- Qualificazione ex lege - Necessità di specifici atti di ricognizione -
Esclusione. In tema di vincolo di inedificabilità nella zona di rispetto
aeroportuale, la limitazione del diritto dominicale non segue ad una scelta
discrezionale dell’ Amministrazione, così che debbano assumersi a riferimento
per la sua efficacia specifici atti ricognitivi dell’ estensione e dell’
incidenza del vicolo, ma discende dalla qualificazione “ex lege” come zona di
rispetto della porzione di territorio posta i prossimità dell’ aeroporto
(analogamente a quanto avviene per le zone di rispetto stradale, di linea
ferroviaria, cimiteriale, ecc.), a salvaguardia di specifici interessi di
rilievo pubblico connessi all’ utilizzo di beni appartenenti al demanio o
destinati ad uso collettivo, a fronte dei quali recedono talune prerogative dei
proprietari dei suoli posti in prossimità dei beni stessi. Pres. Coraggio, Est.
Polito - M.L.C. (avv.ti Izzo e Santamaria) c. Comune di Cinisello Balsamo
(avv.ti Bardelli e Manzi) e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Avv.
Stato)- (conferma T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. II, n. 4677/2005) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 2 marzo 2011, n. 1292
DIRITTO URBANISTICO - Mutamento della destinazione d'uso di edifici - Lottizzazione abusiva materiale - Configurabilità - Fattispecie: modifica della destinazione da sottotetti a mansarde. Rientra nel concetto giuridico di lottizzazione abusiva materiale, anche l’esecuzione dei lavori che determinano un mero mutamento della destinazione d'uso di edifici, già esistenti, da cui derivi la necessità di nuovi interventi di urbanizzazione (Cass. 15/2/07, n. 6396). Fattispecie: configurabilità del reato di lottizzazione abusiva conseguente alla modifica della destinazione da sottotetti a mansarde. (conferma ordinanza, del Tribunale del riesame di Salerno, del 12/5/2010) Pres. De Maio, Est. Gazzara, Ric. Ferrara. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 23/02/2011 (Ud. 27/01/2011), Sentenza n. 6892
DIRITTO URBANISTICO - Regione Lombardia - Art. 104 l.r. Lombardia n. 12/2005 - Adeguamento dei p.r.g. vigenti alla nuova disciplina - Disciplina transitoria - Varianti - Trasmissione alla provincia competente - Verifica della compatibilità con il piano territoriale di coordinamento. L’art. 104, comma 1 lett. cc), della legge reg. Lombardia 2005 n. 12 ha disposto l’abrogazione espressa, tra l’altro, dell'art. 3, commi da 2 a 40, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 “salvo per quanto previsto agli articoli 25, comma 1 e 92, commi 7 e 8, della presente legge”( cfr. Tar Lombardia Milano, sez. III, 22 dicembre 2009, n. 5962). A sua volta l’art. 25, comma 1, della legge reg. 2005 n. 12 detta una disciplina transitoria, individuando, tra l’altro, quali procedure di variante urbanistica i Comuni possono utilizzare fino all’adeguamento dei piani regolatori generali vigenti alla nuova disciplina normativa introdotta in materia di governo del territorio. Dal coordinamento tra le due norme citate deriva che, qualora l’amministrazione comunale approvi - nel periodo transitorio individuato dall’art. 25, comma 1, della legge reg. 2005 n. 12,- una delle varianti previste dall’art. 2, comma 2, della legge reg. 23 giugno 1997, n. 23, devono trovare applicazione le previsioni dell'art. 3, commi da 2 a 40, della legge reg. 5 gennaio 2000, n. 1. Pertanto, in questi casi deve essere applicato anche il comma 18 dell’art. 3 della legge reg. 2000 n. 1, ove si prevede che il comune debba trasmettere la variante adottata alla Provincia competente, al fine di consentire la verificazione della compatibilità della nuova disciplina urbanistica con il piano territoriale di coordinamento. Pres. Giordano, Est. Fornataro - M.R.B. (avv.ti Lavatelli, Latorraca e Chiesa) c. Comune di Olgiate Comasco (avv.ti Ostinelli, Viganò e Coppini) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. III - 18 febbraio 2011, n. 499
DIRITTO URBANISTICO - D.i.a. - Certificazione del tecnico abilitato - Funzione pubblicistica - D.P.R. n.380/2001. Riveste la natura di certificazione, la relazione del tecnico abilitato che accompagna la D.i.a. ed attesta la fedeltà della ricostruzione in fatto (Cass. sentenza n.30401/2009, Zazzaro) oppure la veridicità delle affermazioni concernenti la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie (Cass. sentenza n.1818/2008, Baldessari; Cass. sentenza n.27699 /2010, Coppola e altro). Di conseguenza è assegnata al professionista ed alla sua relazione un funzione pubblicistica che si esprime in sede di D.i.a. al pari delle attribuzioni che spettano all'ente territoriale competente nella ipotesi di rilascio del permesso di costruire. (conferma sentenza della CORTE DI APPELLO DI ROMA emessa il 29/09/2009) Pres. Squassoni, Est. Marini, Ric. Volpetti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 16/02/2011 (Ud. 1/12/2010), Sentenza n. 5855
DIRITTO URBANISTICO - Pavimentazione di aree verdi - Permesso di costruire.
La pavimentazione di aree verdi (opere di cui alle lett. c) e g)), esige il
permesso di costruire, perché comporta l’irreversibile trasformazione del
territorio. Pres. Veneziano, Est. Passarelli Di Napoli - M.L.G. (avv. Garofano)
c. Comune di Massa Lubrense (avv. Mascolo) -
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 11 febbraio 2011, n. 896
DIRITTO URBANISTICO - Costruzione precaria - Presupposti. La precarietà di
una costruzione non va desunta dalla possibile facile e rapida amovibilità
dell’opera, ovvero dal tipo più o meno fisso del suo ancoraggio al suolo, ma dal
fatto che la costruzione appaia destinata a soddisfare una necessità contingente
ed essere poi prontamente rimossa, a nulla rilevando la circostanza che
l’impiego dell'opera sia circoscritto ad una sola parte dell’anno, ben potendo
la stessa essere destinata a soddisfare un bisogno non provvisorio ma
regolarmente ripetibile; la precarietà, quindi, non va confusa con la
stagionalità (tra le tante, Tar Puglia, Bari, II, n. 2031/2009). Pres.
Veneziano, Est. Passarelli Di Napoli - M.L.G. (avv. Garofano) c. Comune di Massa
Lubrense (avv. Mascolo)
-
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 11 febbraio 2011, n. 896
DIRITTO URBANISTICO - Piano attuativo - Necessità - Deroga - Lotto intercluso -
Condizioni - Necessità di integrazione dell’urbanizzazione esistente -
Conseguenze. A sostegno dell’edificabilità dell’area, per escludersi la
necessità del piano attuativo, qualora si accerti l’esistenza di un cd. “lotto
intercluso”, occorre aver dimostrato, oltre alla presenza delle opere di
urbanizzazione primarie e secondarie, che l’immobile si trova in una zona
integralmente interessata da costruzioni e che la zona di insediamento sia
l'unica a non essere stata ancora edificata (cfr. Cons. Stato 3699/2010). La
residua necessità di uno strumento attuativo sussiste invece quando debba essere
completato il sistema della viabilità secondaria nella zona e quando debba
essere integrata l'urbanizzazione esistente garantendo il rispetto dei
prescritti standards minimi per spazi e servizi pubblici e le condizioni per
l'armonico collegamento con le zone contigue già asservite all'edificazione.
Pres. Trizzino, Est. De Gennaro - J.C. s.r.l. (avv.ti Fanelli, Suma e Sticchi
Damiani) c. Comune di Mandria (avv. Quinto) -
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. III - 10 febbraio 2011, n. 296
DIRITTO URBANISTICO - Concessione edilizia - Impugnazione da parte di terzi -
Decorrenza del termine - Contestazione dell’illegittimità del titolo per il solo
fatto del rilascio - Contestazione di vizi specifici del progetto assentito -
Differenza. Ai fini della decorrenza del termine di impugnazione di una
concessione edilizia da parte di terzi l’effetto lesivo si atteggia diversamente
a seconda che si contesti l’illegittimità del permesso di costruire per il solo
fatto che esso sia stato rilasciato (ad esempio, per contrasto con l’inedificabilità
assoluta dell'area) ovvero per il contenuto specifico del progetto edilizio
assentito che, come nella specie, non rispetta ad esempio i limiti volumetrici
consentiti dalla strumentazione urbanistica: in questo secondo caso, il mero
inizio dei lavori non è sufficiente - da solo - a far decorrere il termine di
impugnazione, in quanto esso “non contiene informazioni sufficienti sul
contenuto specifico del progetto edilizio assentito, atte a farne immediatamente
percepire l’effetto concretamente lesivo per i terzi interessati” (cfr. T.A.R.
Liguria, sez. I, 25 gennaio 2010, n. 192; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 15 luglio
2009, n. 700; T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 11 agosto 2008, n. 1931). Pres.
Cavallari, Est. Santini - D.A.A. e altri (avv. De Pietro) c. Comune di Carmiano
(avv. Boccuni) -
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 10 febbraio 2011, n. 280
DIRITTO URBANISTICO - Pianificazione - Misure di salvaguardia - Finalità. In
materia di pianificazione urbanistica, la normativa relativa alle misure di
salvaguardia non determina l'anticipata vigenza degli strumenti urbanistici
adottati in sede comunale, ma ha lo scopo di inibire il rilascio di concessioni
edilizie in contrasto con il nuovo strumento urbanistico in itinere, al fine di
evitare che, nelle more della sua approvazione, possa essere compromesso
l'assetto territoriale che si intende realizzare con la conseguenza che, fino a
quando esso non viene approvato, l'attività edificatoria rimane regolata dallo
strumento urbanistico vigente (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 13 novembre
2006, n. 9463). Pres. Nicolosi, Est.Massari - S. s.p.a. (avv.ti Narese e
Franceschetti) c. Provincia di Arezzo (avv. Manneschi), Comune di Arezzo (avv.ti
Pasquini e Ricciarini), Regione Toscana (avv. Ciari), Azienda U.S.L. n. 8 Arezzo
(avv. Barcaioli) e altri (n.vc.) -
TAR TOSCANA, Sez. II - 4 febbraio 2011, n. 224
DIRITTO URBANISTICO -
Lottizzazione abusiva - Lottizzazione materiale, negoziale o cartolare - Nozione
- Attività materiale e attività giuridica - Elementi indiziari - C.d.
lottizzazione abusiva mista - Art. 30, 1° c. T.U. n. 380/2001. Si configura
lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio, ex art. 30, 1° comma del
T.U. n. 380/2001, quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione
urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni
degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle
leggi statali o regionali, o senza la prescritta autorizzazione [attività
materiale]. Nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il
frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le
loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e
alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione
o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi
riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo
edificatorio [attività giuridica]. Questo secondo tipo di lottizzazione viene
denominato "negoziale" o "cartolare" e si fonda sulla presenza di elementi
indiziari, da cui risulti, in modo non equivoco, la destinazione a scopo
edificatorio del terreno. Tali elementi indiziari (descritti con elencazione
normativa non tassativa) non devono essere presenti tutti in concorso fra di
loro, in quanto è sufficiente anche la presenza di uno solo di essi, rilevante
ed idoneo a fare configurare, con margini di plausibile veridicità, la volontà
di procedere a lottizzazione (in questo senso è orientata anche la
giurisprudenza amministrativa: vedi C. Stato, Sez. V, 14.5.2004, n. 3136). I due
tipi di attività illecite dianzi descritti (lottizzazione materiale e negoziale)
possono essere espletati anche congiuntamente (c.d. lottizzazione abusiva
mista), in un intreccio di atti materiali e giuridici comunque finalizzati a
realizzare una trasformazione urbanistica e/o edilizia dei terreni non
autorizzata oppure in violazione della pianificazione vigente. (conferma
ordinanza n. 234, del 19/1 1/2009, TRIB. LIBERTA' di LATINA) Pres. Teresi, Est.
Fiale, Ric. Carluccio ed altro.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 3/02/2011 (Ud. 22/10/2010) Sentenza n.
3887
DIRITTO URBANISTICO - Reato di lottizzazione abusiva - Configurabilità.
Il reato di lottizzazione abusiva può configurarsi, in presenza di un intervento
sul territorio tale da comportare una nuova definizione dell'assetto
preesistente in zona non urbanizzata o non sufficientemente urbanizzata, per cui
esiste la necessità di attuare le previsioni dello strumento urbanistico
generale attraverso la redazione di un piano esecutivo e la stipula di una
convenzione lottizzatoria adeguata alle caratteristiche dell'intervento di nuova
realizzazione. Ma anche allorquando detto intervento non potrebbe in nessun caso
essere realizzato poiché, per le sue connotazioni oggettive, si pone in
contrasto con la destinazione programmata del territorio comunale. Nei casi in
cui si agisca sul territorio con un'attività finalizzata ed idonea a snaturarne
la programmazione deve ritenersi inconferente ogni riferimento all'incidenza del
nuovo insediamento sullo stato di urbanizzazione esistente. [Cass., Sez. Unite,
28.11.2001, Salvini ed altri, nonché Cass. Sez. III, 13.6.2008, n. 24096,
Desimine ed altri; Cass. 30.12.1996, n. 11249, ric. P.M. in proc. Urtis].
Pertanto, il reato di lottizzazione abusiva, nella molteplicità di forme che
esso può assumere in concreto, può essere posto in essere da una pluralità di
soggetti, i quali, in base ai principi che regolano il concorso di persone nel
reato, possono partecipare alla commissione del fatto con condotte anche
eterogenee e diverse da quella strettamente costruttiva, purché ciascuno di essi
apporti un contributo causale alla verificazione dell'illecito (sia pure
svolgendo ruoli diversi ovvero intervenendo in fasi circoscritte della condotta
illecita complessiva) e senza che vi sia alcuna necessità di un accordo
preventivo. (conferma ordinanza n. 234, del 19/1 1/2009, TRIB. LIBERTA' di
LATINA) Pres. Teresi, Est. Fiale, Ric. Carluccio ed altro.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 3/02/2011 (Ud. 22/10/2010) Sentenza n.
3887
DIRITTO URBANISTICO - Reato di lottizzazione abusiva negoziale - Carattere
plurisoggettivo - Nesso causale - Condotta dell'acquirente - Terzo estraneo -
Art. 2 Cost.. La lottizzazione abusiva negoziale - in particolare - ha
carattere generalmente plurisoggettivo, poiché in essa normalmente confluiscono
condotte convergenti verso un'operazione unitaria caratterizzata dal nesso
causale che lega i comportamenti dei vari partecipi diretti a condizionare la
riserva pubblica di programmazione territoriale. La condotta dell'acquirente non
configura un evento imprevisto ed imprevedibile per il venditore, perché anzi
inserisce un determinante contributo causale alla concreta attuazione del
disegno criminoso di quegli [Cass., Sez. Unite, 27.3.1992, n. 4708, ric.
Fogliani] e, per la cooperazione dell'acquirente nel reato, non sono necessari
un previo concerto o un'azione concordata con il venditore, essendo sufficiente,
al contrario, una semplice adesione al disegno criminoso da quello concepito,
posta in essere anche attraverso la violazione (deliberatamente o per
trascuratezza) di specifici doveri di informazione e conoscenza che
costituiscono diretta esplicazione dei doveri di solidarietà sociale di cui
all'art. 2 della Costituzione [sul punto, Corte Costituzionale sentenza n.
364/1988, ove viene evidenziato che la Costituzione richiede dai singoli
soggetti la massima costante tensione ai fini del rispetto degli interessi
dell'altrui persona umana ed è per la violazione di questo impegno di
solidarietà sociale che la stessa Costituzione chiama a rispondere penalmente
anche chi lede tali interessi non conoscendone positivamente la tutela
giuridica]. L'acquirente, dunque, non può sicuramente considerarsi, solo per
tale sua qualità, "terzo estraneo" al reato di lottizzazione abusiva, ben
potendo egli tuttavia, benché compartecipe al medesimo accadimento materiale,
dimostrare di avere agito in buona fede, senza rendersi conto cioè - pur avendo
adoperato la necessaria diligenza nell' adempimento degli anzidetti doveri di
informazione e conoscenza - di partecipare ad un'operazione di illecita
lottizzazione. Quando, invece, l'acquirente sia consapevole dell'abusività
dell'intervento - o avrebbe potuto esserlo spiegando la normale diligenza - la
sua condotta si lega con intimo nesso causale a quella del venditore ed in tal
modo le rispettive azioni, apparentemente distinte, si collegano tra loro e
determinano la formazione di una fattispecie unitaria ed indivisibile, diretta
in modo convergente al conseguimento del risultato lottizzatorio. Le posizioni,
dunque, sono separabili se risulti provata la malafede dei venditori, che,
traendo in inganno gli acquirenti, li convincono della legittimità delle.
(conferma ordinanza n. 234, del 19/1 1/2009, TRIB. LIBERTA' di LATINA) Pres.
Teresi, Est. Fiale, Ric. Carluccio ed altro.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 3/02/2011 (Ud. 22/10/2010) Sentenza n.
3887
DIRITTO URBANISTICO - Reato di lottizzazione abusiva negoziale - Consumazione
alternativa - Venditore e compratore - Artt. 5 e 42, 4° c., cod. pen.. Il
reato di lottizzazione abusiva è a consumazione alternativa, potendo realizzarsi
sia per il difetto di autorizzazione sia per il contrasto con le prescrizioni
della legge o degli strumenti urbanistici, risulta ad evidenza contraddittorio
escludere (alla stessa stregua di quanto pacificamente ritenuto per la
contravvenzione di esecuzione di lavori in assenza o in totale difformità dalla
concessione edilizia) che la contravvenzione medesima, sia negoziale sia
materiale, possa essere commessa per colpa [Cass., Sez. III, 13.10.2004, n.
39916, Lamedica ed altri; Cass. 5.3.2008, n. 9982, Quattrone]. Pertanto, non è
ravvisabile alcuna eccezione al principio generale stabilito per le
contravvenzioni dall'art. 42, 4° comma, cod. pen., dovendo ovviamente valutarsi
i casi di errore scusabile sulle norme integratrici del precetto penale e quelli
in cui possa trovare applicazione l'art. 5 cod. pen. secondo l'interpretazione
fornita dalla pronuncia n. 364/1988 della Corte Costituzionale. Sicché, il
venditore, non può predisporre l'alienazione degli immobili in una situazione
produttrice di alterazione o immutazione circa la programmata destinazione della
zona in cui gli stessi sono situati ed i soggetti che acquistano devono essere
cauti e diligenti nell'acquisire conoscenza delle previsioni urbanistiche e
pianificatone di zona. In conclusione, il compratore che omette di acquisire
ogni prudente informazione circa la legittimità dell'acquisto si pone
colposamente in una situazione di inconsapevolezza che fornisce, comunque, un
determinante contributo causale all'attività illecita del venditore" [Cass.,
Sez. III, 26.6.2008, Belloi ed altri]. (conferma ordinanza n. 234, del 19/1
1/2009, TRIB. LIBERTA' di LATINA) Pres. Teresi, Est. Fiale, Ric. Carluccio ed
altro.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 3/02/2011 (Ud. 22/10/2010) Sentenza n.
3887
DIRITTO URBANISTICO - Piano regolatore generale - Natura di atto complesso.
Il PRG, però, è un atto complesso sicché, una volta intervenuta l'approvazione
regionale, non sono più possibili modificazioni unilaterali da parte del Comune
o della Regione ma esse vanno effettuate d'intesa tra le due autorità. (conferma
ordinanza n. 234, del 19/1 1/2009, TRIB. LIBERTA' di LATINA) Pres. Teresi, Est.
Fiale, Ric. Carluccio ed altro.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 3/02/2011 (Ud. 22/10/2010) Sentenza n.
3887
DIRITTO URBANISTICO - Immobile abusivo ultimato - Mancanza del certificato di
abitabilità - Sequestro - Art. 221 T.U. delle leggi sanitarie - Art. 321 c.p.p..
In materia di reati edilizi o urbanistici, ai fini della sequestrabilità
preventiva di un immobile abusivo già ultimato, può considerarsi come
antigiuridica l'implicazione proveniente dalla perpetrazione dell'illecito
amministrativo sanzionato dall'art. 221 del T.U. delle leggi sanitarie (divieto
di abitare gli edifici sforniti di certificato di agibilità), che, pur non
potendosi inquadrare nella nozione di "agevolazione della commissione di altri
reati", certamente integra una situazione illecita ulteriore prodotta dalla
condotta (la libera utilizzazione della cosa) che il provvedimento cautelare è
finalizzato ad inibire" (Cass., Sez. III, 16.11.2004, n. 44433 e sez. IV,
19.4.2007, n. 15845). (conferma ordinanza n. 2126/2009 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI,
dell'11/11/2009) Pres. Teresi, Est. Fiale, Ric. Romano.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 3/02/2011 (Ud. 22/10/2010) Sentenza n.
3885
DIRITTO URBANISTICO - Permesso di costruire - Titolo abilitante illegittimo -
Effetti - Responsabilità e illiceità penale - Obblighi di verifica del giudice.
I reati urbanistico - edilizi possono ravvisarsi anche in presenza di un titolo
abilitante illegittimo. Pertanto, il giudice penale, nel valutare la sussistenza
o meno della liceità di un intervento edilizio, deve verificarne la conformità a
tutti i parametri di legalità fissati dalla legge, dai regolamenti edilizi,
dagli strumenti urbanistici e dal titolo abilitativo edificatorio (Cass., Sez.
Un., 28.11.2001, Salvini). Sicché, deve escludersi che - qualora sussista
difformità dell'opera edilizia rispetto a previsioni normative statali o
regionali ovvero a prescrizioni degli strumenti urbanistici - il giudice debba
comunque concludere per la mancanza di illiceità penale qualora
l'amministrazione abbia comunque rilasciato un titolo che abilita a costruire,
in quanto tale provvedimento non è idoneo a definire esaurientemente lo statuto
urbanistico ed edilizio dell'opera realizzanda. (riforma sentenza n. 2149 del
12/03/2009 CORTE APPELLO di PALERMO) Pres. Teresi, Est. Fiale, Ric. Legambiente
in proc. Consiglio.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 3/02/2011 (Ud. 22/10/2010) Sentenza n.
3872
DIRITTO URBANISTICO - TUTELA AMBIENTALE - Atti a contenuto urbanistico o
edilizio - Associazioni ambientaliste - Legittimazione ad agire - Sussiste
- Fattispecie: lottizzazione abusiva in area agricola. Le associazioni
ambientaliste riconosciute sono legittimate ad agire in giudizio non solo per la
tutela degli interessi ambientali "in senso stretto", ma anche per quelli
ambientali "in senso lato", comprendenti cioè la conservazione e valorizzazione
dell'ambiente in senso ampio, del paesaggio urbano, rurale, naturale, dei
monumenti e dei centri storici, intesi tutti quali beni e valori idonei a
caratterizzare in modo originale, peculiare ed irripetibile un certo ambito
geografico territoriale rispetto ad altri. Ne consegue che dette associazioni
possono agire anche in relazione ad atti a contenuto urbanistico o edilizio,
purché idonei a pregiudicare il bene dell'ambiente come definito in termini
normativi. Nella specie, è stata riconosciuta, piena legittimazione all’ass.
Legambiente, dovendo ritenersi ormai pacifico che la destinazione di un'area a
zona agricola riveste una finalità di tutela a valenza conservativa anche dei
valori ambientali, venendo a costituire il polmone dell'insediamento urbano ed
assumendo per tale via la funzione decongestionante e di contenimento
dell'espansione dell'aggregato urbano. (riforma sentenza n. 2149 del 12/03/2009
CORTE APPELLO di PALERMO) Pres. Teresi, Est. Fiale, Ric. Legambiente in proc.
Consiglio.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 3/02/2011 (Ud. 22/10/2010) Sentenza n.
3872
DIRITTO URBANISTICO - Abusi edilizi - Responsabilità ex art. 29 D.p.r. N.
380/2001 - Rapporti di parentela o affinità tra esecutore e proprietario
dell’opera - Prove di compartecipazione. Ai fini della configurabilità della
responsabilità ai sensi dell’art.29 DPR n.380/01, può tenersi conto non soltanto
della piena disponibilità, giuridica e di fatto, del suolo e dell'interesse
specifico ad effettuare la nuova costruzione (in applicazione del principio del
“cui prodest”), ma altresì dei rapporti di parentela o di affinità tra esecutore
dell'opera abusiva e proprietario, dell'eventuale presenza in loco di
quest'ultimo, dello svolgimento di attività di materiale vigilanza
dell'esecuzione dei lavori, della richiesta di provvedimenti abilitativi
successivi, del regime patrimoniale dei coniugi, e complessivamente di tutte
quelle situazioni e comportamenti, sia positivi che negativi, da cui possano
trarsi elementi integrativi della colpa e prove di una compartecipazione, anche
solo morale, all'esecuzione delle opere da parte del proprietario (Cassazione
penale , sez. III, 08 ottobre 2004 , n. 216). Pres. Romano, Est. Pisano - C.S.
(avv. Savino) c. Comune di Boscoreale (n.c.)
-
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. III - 2 febbraio 2011, n. 641
DIRITTO URBANISTICO - Aziende agrituristiche - Esercizio di attività commerciale
- Regolarità urbanistico-edilizia - Presupposto imprescindibile - Disciplina
normativa del settore agrituristico - Conservazione e recupero del patrimonio
edilizio rurale esistente - Sanabilità di nuovi manufatti - Limiti. Il
legittimo esercizio di un'attività commerciale, precipuamente quando essa
comporti la somministrazione di alimenti e bevande, deve essere ancorato, sia in
sede di rilascio del relativo titolo autorizzatorio, sia per l'intera durata del
suo svolgimento, alla disponibilità giuridica e alla regolarità
urbanistico-edilizia dei locali in cui essa viene posta in essere (cfr. T.A.R.
Campania Napoli, sez. III, 9 settembre 2008, n. 10058; Id., 09 agosto 2007, n.
7435; Id., 27 gennaio 2003, n. 423; Id., 22 novembre 2001, n. 5007); tale
principio acquista maggiore rigore in materia di aziende agrituristiche, perché
la relativa disciplina è finalizzata a preservare la specificità del settore
agrituristico e la genuinità dei prodotti fruibili all’interno dell’azienda
agrituristica. Dal quadro normativo vigente, emerge infatti che l’azienda
agrituristica viene concepita dal legislatore, quanto al profilo dei cespiti
edilizi in cui essa si svolge, come finalizzata alla conservazione ed
eventualmente al recupero patrimonio edilizio rurale esistente, il che
costituisce un elemento di valutazione ineludibile e stringente per lo scrutinio
sia della assentibilità sia della sanabilità a posteriori di nuovi manufatti
realizzati nel compendio agrituristico. Pres. Romano, Est. Raiola - F.S. (avv.
Leone) c. Comune di Pompei (avv. Troiano) -
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. III - 1 febbraio 2011, n. 636
DIRITTO URBANISTICO - Distanze legali - Muro di contenimento - Disciplina.
In tema di distanze legali, il muro di contenimento di una scarpata o di un
terrapieno naturale non può considerarsi "costruzione" agli effetti della
disciplina di cui all'art. 873 c.c. per la parte che adempie alla sua specifica
funzione, e, quindi, dalle fondamenta al livello del fondo superiore, qualunque
sia l'altezza della parete naturale o della scarpata o del terrapieno cui
aderisce, impedendone lo smottamento; la parte del muro che si innalza oltre il
piano del fondo sovrastante, invece, in quanto priva della funzione di
conservazione dello stato dei luoghi, è soggetta alla disciplina giuridica
propria delle sue oggettive caratteristiche di costruzione in senso tecnico
giuridico, ed alla medesima disciplina devono ritenersi soggetti, perché
costruzioni nel senso sopra specificato, il terrapieno ed il relativo muro di
contenimento elevati ad opera dell'uomo per creare un dislivello artificiale o
per accentuare il naturale dislivello esistente (cfr., ex multis, Cass. Civ.,
sez. II, 10 gennaio 2006, n. 145; Cons. St., Sez. IV, 24 aprile 2009, n.2579;
Cons. St, Sez. V, 28 giugno 2000, n.3637). Pres. De Zotti, Est. Bruno - A.B. e
altro (avv.ti Stoppa e Acerboni) c. Comune di Rovigo (avv. Lembo) -
TAR VENETO, Sez. II - 1 febbraio 2011, n. 185
DIRITTO URBANISTICO - Distanze legali - Art. 9 D.M. n. 1444/1968 - Adozione di
strumenti urbanistici contrastanti con la norma - Disapplicazione da parte del
giudice di merito. Il D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 - là dove all'art. 9
prescrive in tutti i casi la distanza minima assoluta di metri dieci tra pareti
finestrate e pareti di edifici antistanti - è norma che impone determinati
limiti edilizi ai comuni nella formazione o revisione degli strumenti
urbanistici, ma non è immediatamente operante anche nei rapporti tra privati. E
da ciò deriva (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. II 1.11.2004 n. 21899) che
l'adozione, da parte degli enti locali, di strumenti urbanistici contrastanti
con la norma comporta l'obbligo, per il giudice di merito, non solo di
disapplicare le disposizioni illegittime, ma anche di applicare direttamente la
disposizione del ricordato art. 9, divenuta, per inserzione automatica, parte
integrante dello strumento urbanistico in sostituzione della norma illegittima
disapplicata (cfr. Cons. St., sez. V, e novembre 2010 n. 7731; T.A.R. Lombardia,
Brescia, sez. I, 16 ottobre 2009, n. 1742). Pres. De Zotti, Est. Bruno - A.B. e
altro (avv.ti Stoppa e Acerboni) c. Comune di Rovigo (avv. Lembo) -
TAR VENETO, Sez. II - 1 febbraio 2011, n. 185
DIRITTO URBANISTICO - Violazione della disciplina in materia di distacco delle
costruzioni dai confini - Doppia tutela - Azione nei confronti del confinante e
nei confronti della P.A. Sussistono nel nostro ordinamento ipotesi di doppia
tutela in relazione a possibili violazioni della disciplina vigente in materia
di distacco delle costruzioni dai confini del fondo ovvero da altre costruzioni,
a seconda che si agisca nei riguardi del confinante ovvero nei confronti
dell'Amministrazione Comunale che ha rilasciato il titolo edilizio, ben potendo
le azioni stesse coesistere e ben potendo il titolare dell'interesse qualificato
alla legittimità dell'azione amministrativa ottenere, comunque, in sede di
giurisdizione amministrativa l'annullamento ope iudicis del titolo edilizio
reputato illegittimo anche a prescindere dalla sua eventuale disapplicazione da
parte del giudice ordinario concomitantemente adito (cfr. TAR Veneto Sez II,
17.6.2005 n. 2504). Pres. De Zotti, Est. Bruno - A.B. e altro (avv.ti Stoppa e
Acerboni) c. Comune di Rovigo (avv. Lembo) -
TAR VENETO, Sez. II - 1 febbraio 2011, n. 185
DIRITTO URBANISTICO - Contributo di costruzione - Titolo edilizio utilizzato in
parte - Conseguenze. Il contributo di costruzione è il corrispettivo del
diritto di costruire e quando il diritto di costruire non è esercitato viene
meno il titolo in forza del quale il Comune ha incassato il contributo di
costruzione. Questo principio vale anche quando il titolo edilizio è stato
utilizzato soltanto in parte, nel qual caso esso viene meno pro quota (T.a.r.
Lombardia, Milano, sez. II, sentenza n. 728 del 24/03/2010). Pres. Petruzzelli,
Est. Russo - T.B. (avv. Franchina) c. Comune di Gandino (n.c.)
-
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 31 gennaio 2011, n. 188
DIRITTO URBANISTICO - ESPROPRIAZIONE - Vincolo di inedificabilità - Mancata reiterazione entro il quinquennio - Criteri di valutazione delle c.d. "aree bianche". Quando l'imposizione del vincolo di inedificabilità, conseguente all'atto di pianificazione urbanistica, diviene inefficace per decorso del quinquennio, opera la disciplina transitoria prevista dalla norma di salvaguardia di cui all'art. 4, ult. comma, della legge 28 gennaio del 1977, n. 10, applicabile alle "aree bianche" che, in quanto prive di disciplina urbanistica, sono valutabili secondo il criterio dell'edificabilità di fatto, ovvero alla stregua delle aree circostanti, costituenti nel loro insieme un microsistema urbanistico (Cass. n. 21434/2007). (riforma parzialmente sentenza del Tribunale di Matera del 5/6/2001) Pres. De Angelis - Est. Nesti - Appellante Comune di Policoro (avv. Gi. Di.) c. Ro.Ga. e Gi.Pa. (avv.ti Ma.St. e Fl.Ga.). CORTE DI APPELLO DI POTENZA, Sez. civile, 28/01/2011, Sentenza n. 7
DIRITTO URBANISTICO - ESPROPRIAZIONE - Risarcimento del danno derivante da atto illecito - Versamenti di somme effettuati prima della liquidazione del credito - Applicabilità dell’art. 1194 c.c. - Esclusione. La disposizione dell'art. 1194 del codice civile, secondo cui senza il consenso del creditore il debitore non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi o alle spese, presuppone la simultanea esistenza della liquidità e della esigibilità di ambedue i crediti, e cioè sia di quello per capitale che dell'altro, accessorio, per interessi o spese. Pertanto, in tema di risarcimento del danno derivante da atto illecito, i versamenti di somme effettuati in favore del creditore prima della liquidazione (giudiziale o negoziale) non sono imputabili agli interessi ed agli accessori, non essendo applicabile il criterio previsto dal citato art. 1194 cod. civ., che presuppone, appunto, l'esistenza di un debito pecuniario (Cass. n. 16448/2009). (riforma parzialmente sentenza del Tribunale di Matera del 5/6/2001) Pres. De Angelis - Est. Nesti - Appellante Comune di Policoro (avv. Gi. Di.) c. Ro.Ga. e Gi.Pa. (avv.ti Ma.St. e Fl.Ga.). CORTE DI APPELLO DI POTENZA, Sez. civile, 28/01/2011, Sentenza n. 7
DIRITTO URBANISTICO - Regione Emilia Romagna - Permesso di costruire in deroga -
Limiti - Art. 15 l.r. Emilia Romagna n. 31/2002. Il legislatore regionale,
con l’art. 15 della l.r. Emilia Romagna 25 novembre 2002 n. 31, ha introdotto
limiti espressi alla possibilità del rilascio di un permesso di costruire in
deroga. Emerge in particolare come le deroghe al piano regolatore comunale non
possano essere di tale entità da elidere le esigenze di ordine urbanistico
sottese al piano e, in particolare, non possano legittimare eccezioni alle
destinazioni di zona, sulle quali si fonda la struttura concettuale stessa del
piano regolatore generale nelle scelte fondanti sull’uso del territorio. Appare
quindi corretto affermare che anche i permessi in deroga debbano osservare tali
principi e sono quindi legittimi nella misura in cui si allineano alle
destinazioni d’uso ammesse dal piano regolatore all’interno delle singole zone.
Pres. Giaccardi, Est. Sabatino - Comune di Parma (avv.ti Cugurra e Romano) c. Q.
s.r.l. e altri (avv.ti Dall'Aglio e Selvaggi) e W. s.r.l. e altri (n.c.) -
(conferma T.A.R. Emilia Romagna, Parma, n. 792/2009) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 28 gennaio 2011, n. 684
DIRITTO URBANISTICO - Provvedimenti relativi ad interventi edilizi - Progettista
- Legittimazione ad impugnare in via principale - Esclusione. Va esclusa in
capo al progettista la titolarità di un interesse legittimo differenziato che
gli consenta l’impugnazione di provvedimenti relativi ad interventi edilizi,
potendo semmai il progettista stesso proporre intervento “ad adiuvandum” nel
giudizio promosso dal committente proprietario (TAR Toscana, sez. II, 5.6.2009,
n. 986; TAR Liguria, sez. I, 17.3.2006, n. 251; TAR Sicilia, Catania, sez. I,
6.3.2001, n. 523; TAR Piemonte, sez. I, 18.6.2003, n. 924 e Consiglio di Stato,
sez. V, 5.3.2001, n. 1250). Pres. Arosio, Est. Zucchini - D.D. (avv.ti Muratori
e Crupi) c. Comune di Milano (avv.ti Mandarano, Surano e Bognetti)
-
TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 28 gennaio 2011, n. 265
DIRITTO URBANISTICO - Divieto di nuove costruzioni contenuto nel P.R.G. -
Violazione - Carattere integrativo della disciplina codicistica in tema di
distanze - Esclusione. Le norme del piano regolatore che vietino nuove
costruzioni in una zona determinata non sono, di per sé, integrative della
disciplina delle distanze, dettata dal codice civile in tema di rapporti di
vicinato, dal momento che tali norme sono volte alla soddisfazione di interessi
di ordine generale, trascendenti quelli dei singoli proprietari confinanti, come
la soddisfazione di esigenze igieniche, di tutela dell'estetica edilizia, di
conservazione di ambienti storici o del paesaggio, ecc, con la conseguenza che
la tutela accordata al privato, nel caso di violazione di dette norme, rimane
limitata al risarcimento del danno eventualmente subito. (Cass. 6743/83). Pres.
Est. CAPASSO - Appellanti Lu. Ad. e Lu. Le. (avv.ti Gi. Ra. e Ma. Sa.), C. Pi.
Ma. e altri (avv. Re. Da.) - Rif. sent. n. 145/03 del 4.2 - 11.3.03 del
Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi.
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, Sezione II civile, ud. 22 dicembre 2010, dep. 27
gennaio 2011, n. 206
DIRITTO URBANISTICO - Costruzione realizzata in zona con vincolo assoluto di
inedificabilità - Disciplina applicabile in tema di distanze nei rapporti tra
privati - Individuazione. Le aree sottoposte a vincolo assoluto di
inedificabilità (proprio perché oggetto di espressa previsione di
inedificabilità assoluta e di interventi esecutivi dei piani particolareggiati)
non possono considerarsi prive di regolamentazione giuridica si da consentire
l'applicazione, in via analogica, della disciplina regolamentare attinente alle
zone confinanti e ciò sia per mancanza di un c.d. "vuoto normativo" (tale non
venendosi a creare per la sola mancata realizzazione dei piani
particolareggiati), sia perché ciò comporterebbe un'arbitraria violazione del
potere discrezionale della P.A. che alla zona ha inteso assegnare una diversa
destinazione e precipue finalità. L’applicazione della disciplina delle distanze
prevista dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 è possibile unicamente
quando sia stato adottato un provvedimento integrativo del P.R.G., in difetto
non può escludersi l'applicazione della generale disciplina codicistica, dettata
dagli arti 873 e seguenti del codice civile, poiché la tutela ripristinatoria
prevista dalla normativa codicistica non può venir meno per il fatto che lo
strumento urbanistico, vietando nella zona ogni costruzione, non contenga
prescrizioni sulle distanze né, tanto meno, per il fatto che la P.A. ometta o
ritardi di sanzionare con provvedimenti a carattere reale la violazione del
vincolo di inedificabilità. (Cass. 3638/07; Cass. 3564/02; Cass.13011/00; Cass.
4754/95). Pres. Est. CAPASSO - Appellanti Lu. Ad. e Lu. Le. (avv.ti Gi. Ra. e
Ma. Sa.), C. Pi. Ma. e altri (avv. Re. Da.) - Rif. sent. n. 145/03 del 4.2 -
11.3.03 del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi.
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, Sezione II civile, ud. 22 dicembre 2010, dep. 27
gennaio 2011, n. 206
DIRITTO URBANISTICO - Vincoli preordinati all’esproprio - Decorrenza del termine
quinquennale di efficacia - Azzeramento della disciplina urbanistica
territoriale - Differenza rispetto alla scadenza delle disposizioni
vincolistiche contenute in piani attuativi. L’intervenuta scadenza dei
vincoli preordinati all’espropriazione, per effetto del decorso del termine di
efficacia quinquennale, comporta che l’area rimane priva di disciplina
urbanistica ed è soggetta alle previsioni di cui all’art. 4 ultimo comma della
legge n. 10/1977 (ora art. 9 del T.U. n. 380/2001), sino all’adozione, da parte
del Comune, di nuove, specifiche prescrizioni (ex multis, T.A.R Toscana Firenze,
sez. I, 10 dicembre 2009, n. 3267). Tale fenomeno di azzeramento della
disciplina urbanistica territoriale non si produce invece in caso di scadenza di
disposizioni vincolistiche contenute in piani di rango attuativo, perché in tal
caso il decorso del termine decennale di efficacia del piano fa venire meno solo
i vincoli finalizzati all'espropriazione e le altre limitazioni della proprietà
privata imposti dallo strumento attuativo, ma non anche la disciplina
urbanistico- edilizia da esso dettata, che continua a trovare applicazione fino
all'approvazione di un nuovo piano attuativo o di un nuovo P.R.G. (cfr. T.A.R
Marche, sez. I, n. 457/2009). Pres. f.f. Mele, Est. Sabbato - N.L. e altro (avv.
Fortunato) c. Comune di Sarno (Avv. Stato) -
TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 26 gennaio 2011, n. 112
DIRITTO URBANISTICO - Subordinazione della concessione edilizia all’esistenza di
un piano attuativo - Urbanizzazione della zona interessata - Superamento della
norma - Esclusione. In presenza di una normativa urbanistica
sufficientemente vincolante e dettagliata, che preveda per il rilascio della
concessione edilizia in una determinata zona l'esistenza di un piano attuativo,
non è consentito all'interprete superare tale prescrizione facendo leva sulla
situazione di sufficiente urbanizzazione della zona stessa (cfr. Cons. Stato IV,
3.11.08 n. 5471). Pres. Arosio, Est. Spadavecchio - C.A. (avv.ti Romano e
Nardulli) c. Comune di Meda (avv. Bonomi) -
TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 26 gennaio 2011, n. 228
DIRITTO URBANISTICO - Principio dell’indefettibilità del piano attuativo - Art.
9, c. 2 d.P.R. n. 380/2001 - Eccezione - Lotto intercluso - Ricorrenza -
Individuazione. Ai sensi dell’art. 9, comma 2, d.p.r. n. 380/2001, il
principio dell’indefettibilità del piano attuativo, quando esso sia prescritto
dallo strumento urbanistico generale, non ammette equipollenti ai fini del
rilascio della concessione edilizia, nel senso che né in sede amministrativa né
in sede giurisdizionale possono essere effettuate indagini volte a verificare se
sia tecnicamente possibile realizzare costruzioni vanificando la funzione del
piano attuativo (Cons. Stato IV, 30.12.08 n. 6625). A questa regola, che vale
sia per le zone non urbanizzate, sia per quelle parzialmente urbanizzate, fa
eccezione il solo caso limite del c.d. lotto intercluso (Cons. Stato IV, n.
6625/08 cit.), per il quale il piano attuativo non occorre laddove la zona sia
già compiutamente urbanizzata, il che si verifica quando sono presenti sia le
urbanizzazioni primarie, sia le secondarie in tutto l’ambito territoriale di
riferimento, che coincide col perimetro del comprensorio che deve essere
pianificato dagli strumenti attuativi (cfr. Cons. Stato V, 1.12.03 n. 7799). Al
di fuori di questa ipotesi, il piano attuativo conserva integra la propria
utilità funzionale, sia in casi di edificazione disomogenea in zone già
compromesse da fenomeni di urbanizzazione spontanea e incontrollata che
richiedano un riordino generale (Cons. Stato IV, 7.11.01 n. 5721; V, 17.5.00 n.
2874), sia, a maggior ragione, in zona ancora “vergine”, che richieda un disegno
urbanistico efficiente e razionale. Pres. Arosio, Est. Spadavecchio - C.A.
(avv.ti Romano e Nardulli) c. Comune di Meda (avv. Bonomi) -
TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 26 gennaio 2011, n. 228
DIRITTO URBANISTICO - Piano regolatore generale - Osservazioni - Accoglimento -
Ripubblicazione del piano - Mutamento delle caratteristiche e dei criteri
essenziali. Le osservazioni dei privati al piano regolatore generale
costituiscono meri apporti collaborativi alla formazione del piano ed il loro
accoglimento non determina un obbligo di ripubblicazione del piano: perché si
renda necessaria la ripubblicazione deve aversi una rielaborazione
complessivamente innovativa del piano stesso, e cioè un mutamento delle sue
caratteristiche essenziali e dei criteri che alla sua impostazione
rispettivamente hanno presieduto (Cons. Stato, sez. IV, 25 novembre 2003, n.
7782; id. 19 giugno 2007, n. 3300). Pres. Nicolosi, Est. Massari - S. s.p.a.
(avv.ti Narese e Franceschetti) c. Comune di Arezzo (avv.ti Pasquini e
Ricciarini) -
TAR TOSCANA, Sez. II - 21 gennaio 2011, n. 123
DIRITTO URBANISTICO - Realizzazione di manufatti con scavo nel sottosuolo -
Nuovo assetto dei luoghi. La realizzazione di manufatti con scavo nel
sottosuolo - indipendentemente dal conteggio del volume agli effetti degli
indici di edificabilità secondo la disciplina riconducibile al singolo strumento
urbanistico - dà luogo ad un nuovo e diverso assetto dei luoghi e determina
l’asservimento a diversi utilizzi, resi possibili dalla nuova costruzione. Pres.
Severini, Est. Giovagnoli - Ministero per i Beni e le Attività Culturali e altro
(Avv. Stato) c. P.D.A. (avv. Fronzoni) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 19 gennaio 2011, n. 371
DIRITTO URBANISTICO - Inosservanza delle prescrizioni contenute nel permesso di
costruire - Reato edilizio - Fattispecie: lavori di escavazione e divieto di
commercializzazione del terreno - Art. 44 D.P.R. 380/2001. Riveste la natura
urbanistica la prescrizione inserita nel permesso, rilasciato per la
realizzazione di vasche per allevamento ittico, dell'obbligo di riutilizzare il
terreno, frutto dei lavori di escavazione, per arginatura ed opere di
salvaguardia e di conferire il terreno in eccedenza nelle discariche per
copertura giornaliera o per appianamento degli avvallamenti. Tale obbligo, è
certamente volto a tutelare l'assetto territoriale della zona incisa dall'opera
autorizzata e, per la parte di terreno in eccedenza, ne impone un utile impiego
in materia ambientale nella gestione della discarica di zona. Il divieto di
commercializzazione del terreno è in realtà la conseguenza della vincolatività
di tale obbligo. (conferma sentenza n. 184 del 20/04/2009, TRIBUNALE di MODENA)
Pres. Ferrua, Est. Rosi, Ric. Brandani ed altri.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/01/2011 (Ud. 17/11/2010) Sentenza n.
1536
DIRITTO URBANISTICO - Movimenti di terreno - Trasformazione
urbanistico-edilizia del territorio con perdurante modifica dello stato dei
luoghi - Permesso di costruire - Necessità - Rilevanza della finalità dei lavori
di scavo - Giurisprudenza - D.P.R. n 380/2001. In base al D.P.R. n 380 del
2001, richiedono il permesso di costruire tutti gli interventi che comportano
una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio comunale con perdurante
modifica dello stato dei luoghi. Tra essi rientra di certo la realizzazione di
grandi vasche per allevamento ittico, mediante escavazione del terreno, atteso
che tale intervento rappresenta un'opera di consistente entità che comporta la
trasformazione in via permanente del suolo. Sicché, ai fine di stabilire se i
movimenti di terreno costituiscano o meno una trasformazione urbanistica del
territorio, occorre valutare l'entità dell'opera che si intende realizzare,
potendo gli stessi costituire sia spostamenti insignificanti sotto il profilo
dell'insediamento abitativo per i quali non è necessario alcun titolo
abilitativo, sia rilevanti trasformazioni del territorio, in quanto tali
necessitanti il preventivo rilascio del permesso di costruire, non essendo
sufficiente la mera denuncia di inizio attività (Cass. Sez. 3, n. 14243 del
4/4/2008, Daltri). Tra l'altro, è comunque rilevante la finalità dei lavori di
scavo, anche quando lo stesso non sia destinato alla edificazione di un
manufatto o di altro lavoro edile. Sottolineando che sono assoggettate a titolo
abilitativo edilizio le opere di scavo, di sbancamento e di livellamento del
terreno, finalizzate ad usi diversi da quelli agricoli (ad esempio turistici o
sportivi), in quanto incidono sul tessuto urbanistico del territorio (in tal
senso, Cass. Sez. 3, 24/2/2009, sentenze n. 8064 PG c. Dominelli e Gagliolo;
Cass. 19/2/2004, n.6930, Iaccarino; Cass. 13/11/2002, n. 38055 Raciti; Cass.
14/3/2000, n. 3107 Alliata e altro). (conferma sentenza n. 184 del 20/04/2009,
TRIBUNALE di MODENA) Pres. Ferrua, Est. Rosi, Ric. Brandani ed altri.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/01/2011 (Ud. 17/11/2010) Sentenza n.
1536
DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Costruzione piano interrato - Permesso di costruire - Necessità - Trasformazione dell’assetto e sviluppo del territorio - Violazione delle prescrizioni urbanistiche delle zone agricole - Reato paesaggistico - Configurabilità - C.d. requisito della doppia conformità ex art. 36 DPR n.380/01 - Artt. 44 lett. b) e c) DPR n. 380/01 e 181 D.L.vo n. 42/04. In tema di reati paesaggistici-edilizi, la realizzazione di un piano interrato rientra tra gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio per i quali è necessario il permesso di costruire, trattandosi pur sempre di intervento in relazione al quale l'autorità amministrativa deve svolgere il proprio controllo sul rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie, anche tecniche, finalizzato ad assicurare il regolare assetto e sviluppo del territorio (Cass. Sez.3, 21/6/2007, n. 24464, Iacobone e altro). Ciò perché nel concetto di costruzione rientra ogni intervento edilizio, che abbia rilevanza urbanistica, in quanto incide sull'assetto del territorio ed aumenta il c.d. carico urbanistico, ivi compresi i locali interrati, cioè sottostanti il livello stradale, e seminterrati, funzionalmente asserviti, che devono essere computati a fini volumetrici (in tal senso, Cass. Sez. 3, del 27/9/1999, n. 11011, Boccellari) e per i quali è necessario il permesso a costruire con il rispetto degli indici e degli standards urbanistici. (Fattispecie: realizzazione di un seminterrato in difformità alle prescrizioni urbanistiche delle zone agricole e del permesso di costruire). (conferma, sentenza n. 1470 del 09/10/2009, CORTE APPELLO di LECCE) Pres. Ferrua, Est. Rosi, Ric. Greco ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/01/2011 (Ud. 17/11/2010) Sentenza n. 1522
DIRITTO URBANISTICO - Piano regolatore - Natura - Atto complesso - Regione -
Introduzione di modifiche d’ufficio - Limiti. Il Piano Regolatore si
atteggia ad atto complesso con imputazione congiunta del Comune e della Regione,
ben potendo quest’ultima introdurre, in sede di approvazione dello strumento
urbanistico, modifiche di ufficio (cfr. Cons Stato Sez. IV 19/1/2000 n.245),
sempreché queste non vadano ad impingere nel merito delle scelte urbanistiche
spettanti all’ente locale. Pres. Numerico, Est. Migliazzi - K.N. (avv. Scarpa)
c. Regione Lazio (avv.ti Forte, Montanaro e Privitera) e altri (n.c.) -
(Conferma T.A.R. LAZIO, Roma, n. 3095/2000)
-
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 18 gennaio 2011, n. 352
DIRITTO URBANISTICO - Strumento urbanistico generale - Formazione e approvazione
- Discrezionalità amministrativa. Le scelte effettuate dalla P.A. in sede di
formazione ed approvazione dello strumento urbanistico generale sono
accompagnate da un’amplissima valutazione discrezionale che, nel merito,
appaiono insindacabili e sono, per ciò stesso, attaccabili solo per errori di
fatto, ovvero per abnormità e irrazionalità delle stesse (cfr questa Sezione
6/2/2002 n.664; idem, di recente, 27/7/2010 n.4920 ). In ragione di tale
discrezionalità l’Amministrazione non è tenuta a fornire apposita motivazione in
ordine alle scelte operate nella predetta sede di pianificazione del territorio
comunale, se non richiamando le ragioni di carattere generale che giustificano
’impostazione del piano (in tal senso, sempre questa Sezione 10/8/2004 n.4550).
Pres. Numerico, Est. Migliazzi - K.N. (avv. Scarpa) c. Regione Lazio (avv.ti
Forte, Montanaro e Privitera) e altri (n.c.) - (Conferma T.A.R. LAZIO, Roma, n.
3095/2000) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 18 gennaio 2011, n. 352
DIRITTO URBANISTICO - Strumento urbanistico generale - Classificazione di
un’area ad uso agricolo - Sottrazione di parte del territorio a nuove
edificazioni. La classificazione di un’area ad uso agricolo non deve
rispondere necessariamente all’esigenza di promuovere l’insediamento di
specifiche attività agricole, una siffatta destinazione potendo trovare la sua
ragion d’essere nella discrezionale volontà dell’amministrazione locale di
sottrarre parte del territorio comunale a nuove edificazioni (cfr Sez.IV
n.2166/2010). Così, la destinazione di piano regolatore a verde agricolo di
un’area ben può essere funzionale all’esigenza di conservazione dei valori
naturalistici e di contenimento del fenomeno di espansione edilizia, di per sé
idoneo, quest’ultimo, a compromettere i valori paesaggistici della zona (in tal
senso, Sez IV n. 25/5/1998 n.869; idem n.4920/2010 già citata) .Di qui il
carattere non nemmeno abnorme né irrazionale della scelta di classificare l’area
dell’appellante come agricola boscata, in linea con gli obiettivi
dell’amministrazione di assicurare all’ambiente naturale dei luoghi in
questione, quale bene pubblico di rango costituzionale (cfr Cass Sez.III
10/10/2008 n.25010) una più adeguata tutela; e ciò a maggior ragione allorché i
luoghi siano già contrassegnati da fenomeni di significativa urbanizzazione.
Pres. Numerico, Est. Migliazzi - K.N. (avv. Scarpa) c. Regione Lazio (avv.ti
Forte, Montanaro e Privitera) e altri (n.c.) - (Conferma T.A.R. LAZIO, Roma, n.
3095/2000) -CONSIGLIO
DI STATO, Sez. IV - 18 gennaio 2011, n. 352
DIRITTO URBANISTICO - Convenzione di lottizzazione - Natura di accordo
sostitutivo del provvedimento - Sopravvenuti motivi di interesse pubblico -
Modifica unilaterale della convenzione - Art. 11, c. 4, L. n. 241/1990. La
natura della convenzione di lottizzazione di accordo sostitutivo del
provvedimento autorizza l'amministrazione, nell'esercizio della facoltà
accordatale dall'art. 11 comma 4, l. 7 agosto 1990 n. 241, a sciogliersi
dall'accordo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ed a regolare
unilateralmente ed autoritativamente i rapporti e le attività oggetto della
convenzione (T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 29 novembre 2007, n. 6519).
Riconoscendo pertanto tale ius variandi di fronte a sopravvenute esigenze
pubbliche, a fortiori non può precludersi all’Amministrazione la facoltà di
modificare la convenzione di fronte ad una errata applicazione della normativa
vigente. Pres. Arosio, Est. Bini - A. s.r.l. (avv. Ravizzoli) c. Comune di Santo
Stefano Ticino(avv.ti Andena, Celoria e Fossati) -
TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 18 gennaio 2011, n. 104
DIRITTO URBANISTICO - Modifica
destinazione d’uso - Predisposizione di impianti tecnologici - Configurabilità -
Artt. 44 lett. B), 64, 65, 67, 71, 72 83, 93 94 e 95, D.P.R. n. 380/2001. La
realizzazione di sole opere interne quale la predisposizioni di impiantistica
idrica, elettrica e di riscaldamento in locale originariamente destinato a
garage integrata la modifica di destinazione d'uso (Cass. Sez. III, n. 27713 del
16/7/2010, PM in proc. Olivieri). Tale modifica, riveste carattere di attualità,
quando i lavori sono stati effettuati, e non rappresenta di certo un tentativo
di abuso edilizio od una mera predisposizione in vista di una futura modifica di
destinazione. (conferma ordinanza n. 274/2010 TRIB. LIBERTA' di ROMA, del
22/03/2010) Pres. Teresi, Est. Rosi, Ric. Galluccio ed altro.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 17/01/2011 (Cc. 5 /11/2010), Sentenza n.
796
DIRITTO URBANISTICO - Destinazione d’uso - Funzione dell'immobile - Incisione
sulla pianificazione territoriale e sul carico urbanistico. La destinazione
d'uso di un'unità immobiliare individua la funzione che l'immobile è destinato a
svolgere ed è un elemento in grado di incidere direttamente sulla pianificazione
territoriale e sul carico urbanistico. (conferma ordinanza n. 274/2010 TRIB.
LIBERTA' di ROMA, del 22/03/2010) Pres. Teresi, Est. Rosi, Ric. Galluccio ed
altro.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 17/01/2011 (Cc. 5 /11/2010), Sentenza n.
796
DIRITTO URBANISTICO - Parcheggi interrati - L.r. Campania n. 19/2001, art. 6 - Esclusione dal calcolo della volumetria assentibile - Compatibiilità con le zone bianche. Nella legislazione regionale che disciplina la realizzazione di parcheggi pertinenziali (l.r. Regione Campania 28 novembre 2001, n. 19, art. 6) quest'ultima non è soggetta ad oneri, senza distinzione tra oneri di costruzione ed oneri di urbanizzazione. L'esonero dal pagamento del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione comprova che nella Regione Campania i parcheggi pertinenziali non sono considerati aggravare il carico urbanistico e, perciò, non costituiscono opere rilevanti ai fini degli standards urbanistici (così come, nella legislazione nazionale, le opere pertinenziali, di regola, non danno vita a nuova costruzione). Ne consegue che il parcheggio sotterraneo, rientrando nelle ipotesi di cui all'art. 6 delle l.r. 19/2001, resta escluso dal calcolo della volumetria ammissibile; esso deve pertanto essere ritenuto compatibile anche con la legislazione rigoristica che, per le zone bianche, detta disposizioni volte ad evitare la compromissione del territorio mediante la realizzazione di costruzioni che possano vanificare la futura programmazione urbanistica dell’area. Pres. Veneziano, Est. Storto - F.S. (avv. Villani) c. Comune di Gragnano (avv.ti Cirillo e Di Martino). TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 14 gennaio 2011, n. 181
DIRITTO URBANISTICO - Violazioni urbanistiche ed illeciti edilizi - Elemento costitutivo o normativo dei reati - Parametro di legalità - Titolo abilitativo illegittimo - Fattispecie: fascia di rispetto di trecento metri dal mare - sequestro dell’area e delle opere su di essa edificate - Art. 20 L. n. 47/1985 ora art. 44 DPR n.380/2001. In materia di illeciti edilizi, non occorre fare ricorso alla disapplicazione dell'atto amministrativo, in presenza di concessione edilizia ovvero di un permesso di costruire illegittimi. D’altronde, per la configurabilità del reato di costruzione abusiva è sufficiente valutare la sussistenza dell'elemento normativo della fattispecie, posto che la conformità della costruzione e della concessione ai parametri di legalità urbanistica ed edilizia è elemento costitutivo dei reati contemplati dalla normativa urbanistica. (Cass. sez. III, 18.12.2002 n. 4877 del 2003, Tarini; Cass. sez. VI 17.2.2003, Marrone ed altri; Cass. sez. 3°, 26.2.2003 n. 18764, Demoni; Cass. sez. III, 2.10.2007 n. 41620, Emelino). Sicché, l'interesse protetto dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (ed attualmente art. 44 del DPR n. 380/2001) non è quello del rispetto delle prerogative della pubblica amministrazione nel controllo dell'attività edilizia e perciò della regolarità delle procedure di concessione, ma quello sostanziale della protezione del territorio in conformità alla normativa urbanistica, perciò non si pone un problema di disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo, quanto di controllo della legittimità di un atto amministrativo che costituisce un elemento costitutivo o un presupposto del reato. (Cass. sez. III, 12.5.1995 n. 1756, Di Pasquale; Cass. sez. un. 12.11.1993 n. 11635, P.M. in proc. Gorgia). Fattispecie: conferma del decreto di sequestro preventivo di un'area e delle opere su di essa edificate - costruzione di quaranta residenze turistiche con sottostanti magazzini e parcheggi, nonché ulteriori edifici destinati a ristorante ed asilo nido in parte ricadenti nella fascia di rispetto di trecento metri dal mare. (conferma ordinanza del Tribunale di Latina del 29.4.2010, con la quale è stato confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Latina in data 2.4.2010) Pres. Ferrua, Est. Lombardi, Ric. Lanzi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 14/01/2011 (Cc. 3/12/2010), Sentenza n. 770
DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Zona soggetta a vincolo
paesaggistico - Palificazione in legno coperta da una tettoia, aperta sui lati -
Assenza di autorizzazione paesaggistica e di permesso di costruire - Interventi
di manutenzione straordinaria - Esclusione - Manufatto abusivo - Richiesta di
condono - Opere insanabili - Art. 32, c. 37 L. n. 326/2003. Nei casi in cui
il manufatto abusivo è ubicato in zona soggetta a vincolo paesaggistico a nulla
rileva, in punto di diritto, la presentazione della domanda di condono ed il
pagamento degli oneri. (Cass. sez. 4, 5.3.2008 n. 15210, Romano). Inoltre, il
silenzio assenso, (invocato dal ricorrente), ai sensi della Legge n. 326 del
2003, articolo 32, comma 37, esplica i suoi effetti esclusivamente nell'ipotesi
di domanda di condono che corrisponda ai requisiti previsti dalla medesima legge
(abusi minori, rappresentati dagli interventi di manutenzione straordinaria,
consolidamento e restauro conservativo, categorie nel cui ambito non è
inquadrabile il manufatto realizzato, in specie, palificazione in legno coperta
da una tettoia, aperta sui lati ed annessa ad un fabbricato preesistente).
Infine, l'esistenza di un vincolo paesaggistico su un territorio Comunale che
determini la inedificabilità assoluta, non fa venir meno i vincoli imposti dalla
Legge n. 431 del 1985 e s.m., sostituendoli con quelli previsti dal Piano
Paesistico. (conferma ordinanza in data 12.1.2009 della Corte di Appello di
Napoli) Pres. Ferrua, Rel. Lombardi, Ric. Co. Gi. Ba..
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 14 gennaio 2011, Sentenza n. 764
DIRITTO URBANISTICO - BENI
CULTURALI ED AMBIENTALI - Condono edilizio ed autorizzazione paesaggistica in
sanatoria - Art. 36 DPR n. 380/2001 - Art. 2, c.1 lett. s), D. Lgs n. 63/2008 -
Art. 146, c.4, D. Lgs. n. 42/2004 - L. n. 724/94 ovvero del D.L. n. 269/2003,
convertito in L. n. 326/03. La normativa sul condono edilizio assume
certamente carattere di specialità rispetto alle disposizioni che disciplinano
la possibilità di sanatoria degli abusi edilizi in via ordinaria (art. 36 del
DPR n. 380/2001), sicché il divieto di rilascio dell'autorizzazione
paesaggistica in sanatoria, di cui all'art. 146, comma 4, del D. Lgs n. 42/2004,
come sostituito dall'art. 2, comma 1 lett. s), del D. Lgs n. 63/2008, non si
applica alle ipotesi in cui la sanatoria stessa sia prevista da una normativa
speciale quale quella in materia di condono edilizio. Tuttavia, va osservato che
il predetto divieto deve ritenersi applicabile esclusivamente agli abusi
commessi successivamente all'entrata in vigore del D. Lgs n. 42/2004. Pertanto,
il giudice dell'esecuzione, ai fini dell'accoglimento o rigetto della domanda di
sospensione dell'esecuzione, deve accertare se nel caso in esame é stata
presentata domanda di condono ai sensi della L. n. 724/94 ovvero del D.L. n.
269/2003, convertito in L. n. 326/03, nonché la tempestività della domanda e
l'esistenza degli altri requisiti sopra precisati. (annulla con rinvio ordinanza
del 13.1.2010 del Tribunale di Napoli, sez. dist. di Portici) Pres. Ferrua, Est.
Lombardi, Ric. Terracciano.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 14/01/2011 (Cc. 2 /12/2010), Sentenza n.
761
DIRITTO URBANISTICO - Concessione edilizia - Istanza - silenzio dell’amministrazione - Ricorso giurisdizionale - Accertamento della legittimità della pretesa ad ottenere la concessione - Preclusione. Nel caso di ricorso giurisdizionale contro il silenzio mantenuto dall'Amministrazione comunale sull'istanza di concessione edilizia, la pronuncia del giudice deve limitarsi alla declaratoria di illegittimità del silenzio (da cui discende l'obbligo di esprimersi tempestivamente sulla richiesta) e non anche estendersi all'accertamento della legittimità della pretesa ad ottenere la concessione, in quanto asseritamente fondata su una piena conformità delle opere rispetto alle previsioni della strumentazione urbanistica vigente, atteso che detto accertamento richiede una valutazione che va in primo luogo rimessa alla competenza del Comune e che postula pure apprezzamenti di ordine tecnico" (T.A.R. Campania - Napoli, n. 4698 del 26 ottobre 2001; T.A.R Campania Sez. II Napoli, 12/11/04 n. 16775; 5/8/04 n. 11099). Pres. Corsaro, Est. Marra - G.D.F. (avv.ti Zaza D'Ausilio e Quatrale) c. Comune di Minturno (avv. Corona). TAR LAZIO, Latina, Sez. I - 13 gennaio 2011, n. 7
DIRITTO URBANISTICO - Piano di lottizzazione - Approvazione - Stipula della convenzione - Separatezza - Amministrazione - Mutamento delle determinazioni pianificatorie anteriormente alla stipula della convenzione - Legittimità. L'Amministrazione, dopo aver approvato un piano di lottizzazione e prima della stipula della relativa convenzione, possa rivedere le proprie determinazioni pianificatorie sulla medesima area (e quindi, conseguentemente, decidere di non stipulare più la convenzione di lottizzazione): ciò discende, a tacer d'altro, dalla natura meramente programmatoria del piano di lottizzazione, che è, di per sé, inidoneo a far sorgere in capo ai privati aspettative giuridicamente qualificate in ordine al regime urbanistico delle aree ricomprese nello strumento attuativo, nonché dalla separatezza tra la fase della approvazione del piano e quella della stipula della convenzione. Pres. Romeo, Est.Anastasi - F.F.M. e altro (avv.ti Romei e Verbaro) c. Comune di Scalea (avv. Mirigliani). T.A.R. CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 12 gennaio 2011, n. 31
DIRITTO URBANISTICO - MARE E COSTE - Regione Puglia - Divieto di edificazione nella fascia costiera - L.r. n. 56/1980 - Inedificabilità assoluta. Nella Regione Puglia, il divieto d’edificazione nella fascia costiera, stabilito dall’art. 51, lett. f) l. reg. 31 maggio 1980 n. 56, non è assimilabile all’ipotesi ex art. 32 l. 28 febbraio 1985 n. 47 (recante norme per la sanatoria di abusi edilizi in zone soggette a vincoli), ma costituisce una vicenda d’inedificabilità assoluta - come tale, rientrante nella fattispecie di cui al successivo art. 33, relativa alle opere non suscettibili di condono -, per cui il manufatto abusivo realizzato all’interno di tale fascia di rispetto non può essere sanato, a nulla valendo la previsione di piani finalizzati al recupero degli insediamenti abusivi, in quanto, ai sensi dell’art. 5 l. reg. n. 56 del 1980, non è possibile formare varianti per le opere non sanabili a termine dell’art. 33 l. n. 47 del 1985. Pres. Mangialardi, Est. Cocomile - L.S. (avv. Bagnoli) c. Comune di bari (avv. Farnelli). TAR PUGLIA, Bari, Sez. II - 5 gennaio 2011, n. 10
DIRITTO URBANISTICO - Area
suscettibile di edificazione in assenza dello strumento attuativo - Area
completamente urbanizzata - Nozione. Una zona si deve considerare
completamente urbanizzata quando risulta compiutamente e definitivamente
collegata e integrata con già esistenti opere di urbanizzazione; la valutazione
della congruità del grado di urbanizzazione spetta unicamente al comune e in
ogni caso un'area può essere considerata suscettibile di edificazione anche in
assenza dello strumento attuativo, soltanto quando si accerti la sussistenza di
una situazione di fatto perfettamente corrispondente a quella derivante
dall'attuazione del piano esecutivo e, quindi, allorché la zona sia dotata di
tutte le opere di urbanizzazione, primarie e secondarie, previste dagli
strumenti urbanistici (ex multis Consiglio Stato , sez. IV, 10 giugno 2010 , n.
3699). Pres. Arosio, Est.Bini - G.A.L. (avv.ti Dal Sasso e Riva) c. Comune di
Besana Brianza (avv.ti Carimati e Colombo) -
TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 4 gennaio 2011, n. 4
DIRITTO URBANISTICO - Regione Lombardia - L.r. n. 12/2005, art. 11, c. 3 -
Perequazione compensativa - Aree esterne ai piani attuativi. La perequazione
compensativa di cui all’art. 11, c. 3, l. reg. Lombardia n. 12/2005 può essere
prevista unicamente con riferimento ad aree esterne ai piani attuativi (per
quelle disciplinate da piani attuativi o atti di programmazione negoziata con
valenza territoriale, il Comune può prevedere il meccanismo perequativo
disciplinato al comma 1 del medesimo articolo. Si tratta, comunque, una facoltà,
rimessa alla scelta discrezionale dell’amministrazione). Pres. Arosio, Est.Bini
- G.A.L. (avv.ti Dal Sasso e Riva) c. Comune di Besana Brianza (avv.ti Carimati
e Colombo) -
TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 4 gennaio 2011, n. 4
Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni
2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 - 2000 - 1999-86
(N.B.: queste pagine continueranno ad essere aggiornate)