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Giurisprudenza

 

Diritto Urbanistico

(P.R.G. - concessione - autorizzazione - comunicazione - D.I.A. -

lottizzazione - occupazione - zonizzazione - urbanizzazione - condono...) 

 

 

  2011

Urbanistica ed Edilizia

 

 

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2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 - 2000 - 1999-86

 

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DIRITTO URBANISTICO - “Berceau” - Permesso di costruire - Necessità - Esclusione.
Per la costruzione di manufatti di tipo “berceau”, formati da intelaiatura metallica scoperta, non appare necessario un titolo edilizio costituito dal permesso di costruire (o dalla denuncia di inizio attività alternativa a quest’ultimo): si tratta, infatti, di strutture precarie e semplicemente poggiate al suolo, facilmente amovibili, non idonee a creare nuovi volumi e quindi a determinare la <<trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio>>, che ai sensi dell’art. 10 del DPR 380/2001 impone il permesso di costruire. La giurisprudenza ha del resto qualificato il c.d. “berceau” come un’opera edilizia leggera, tipo pergolato, costituita soltanto da una intelaiatura metallica o di legno, priva di pareti e copertura, con eventuali piante rampicanti che hanno però funzione meramente ornamentale (cfr. TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 17.11.2010, n. 4638). Pres. De Zotti, Est. Zucchini - G.C. (avv. Santamaria) c. Comune di Desio (avv. Viviani) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 26 luglio 2011, n. 1995

DIRITTO URBANISTICO - Piani di lottizzazione - Termine di validità decennale - Parte inattuata - Inefficacia - Artt. 16 e 17 L. n. 1150/1942 - Comune - Stipula di nuova convenzione - Procedure previste per l’approvazione di piani attuativi.
Le disposizioni di cui agli artt. 16 e 17 l. 17 agosto 1942 n. 1150, si applicano anche ai piani di lottizzazione, con la conseguenza che va riconosciuta anche ad essi l'applicabilità del termine massimo di validità decennale entro il quale devono essere attuati e decorso il quale divengono inefficaci per la parte inattuata (Cons. Stato, sez. VI, 20 gennaio 2003 , n. 200). Una volta sopraggiunta l’inefficacia del piano, l’art. 17, l. 17/08/1942 n. 1150 prevede, al comma 2, che “ove il Comune non provveda a presentare un nuovo piano per il necessario assetto della parte di piano particolareggiato che sia rimasta inattuata per decorso di termine, la compilazione potrà essere disposta dal prefetto a norma del secondo comma dell'art. 14”. Il Comune può, dunque, disciplinare la parte di piano che non ha avuto attuazione mediante un nuovo piano e dovrà, quindi, agire nel rispetto delle procedure previste dalla legge per l’approvazione dei piani attuativi: non può, perciò, limitarsi ad addivenire alla stipula di una nuova convenzione che modifichi quanto previsto dai piani attuativi divenuti inefficaci. (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 20 gennaio 2003 , n. 200; T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 10 giugno 2010 , n. 2274; T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. II, 19 febbraio 2010, n. 187). Pres. f.f. Zucchini, Est. Cattaneo - G.M. e altro (avv.ti Aliberti, Ludogoroff e Maccabruni) c. Comune di San Donato Milanese (avv. Bardelli) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 26 luglio 2011, n. 1979
 

DIRITTO URBANISTICO - Art. 9 L. 122/1989 - Autorimesse edificate parzialmente fuori terra - Disciplina urbanistica ordinaria. La testuale lettura dell’art. 9 della L. 24.3.1989, n. 122 limita la fattispecie derogatoria alla realizzazione di autorimesse e parcheggi destinati al servizio di fabbricati esistenti solo ove sia effettuata totalmente al di sotto del piano di campagna naturale ("sottosuolo"), rientrando le autorimesse, edificate anche parzialmente fuori terra, nella disciplina urbanistica ordinaria (cfr. Cons. di Stato, Sez.IV, n. 6065 dell'11.10.2006; sez.IV, n. 8260 del 27.11.2010). L'interpretazione estensiva, per vero talora sposata in ossequio alla pretesa ratio della massima diffusione delle aree a parcheggio nelle aree urbane già edificate, che consentiva la realizzazione dei parcheggi anche in costruzione seminterrate, se tuttora regge nel caso di diversa destinazione da attribuire a costruzioni già realizzate (considerata la possibilità di realizzazione di siffatte unità anche al "piano terreno dei fabbricati"), non può essere al contrario ammessa nel caso di costruzioni da realizzare ex novo, ostandovi il dato letterale già sopra richiamato e dovendosi rilevare che il riferimento a parcheggi "nel sottosuolo" o "sotterranei" osta alla ricomprensione, tra dette costruzioni, delle autorimesse che, anche solo per un tratto della loro altezza, non risultino totalmente interrate (TAR Abruzzo L’Aquila 19 aprile 2011 n. 208). Pres. Balba, Est. Morbelli - B.G. (avv. Mottola) c. Comune di Rapallo (n.c.) - TAR LIGURIA, Sez. I - 21 luglio 2011, n. 1176
 

DIRITTO URBANISTICO - Permesso di costruire - Art. 11 d.P.R. n. 380/2001 - Titolo idoneo a legittimare la richiesta del permesso di costruire - Situazione giuridica assimilabile alla proprietà - Aspettativa qualificata - Contratto di opzione. L’art. 11 del DPR n. 380 del 2001, nel prevedere che il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo, richiede, quale titolo astrattamente idoneo a legittimare la richiesta del permesso di costruire, la sussistenza di una situazione giuridica assimilabile alla proprietà o, eventualmente, alla qualificata aspettativa di poter esercitare le prerogative del proprietario sull’area in cui si intende realizzare un determinato intervento: rientra in tali ipotesi anche la stipulazione di un contratto di opzione il quale, per la sua configurazione di sostanziale proposta irrevocabile (con vincolo a carico del concedente e diritto potestativo in favore dell’opzionario), senz’altro è istituto idoneo a far insorgere, in capo all’interessato, una situazione di qualificata aspettativa; anzi, in forza dell’assetto di poteri che si instaura tra concedente ed opzionario (al quale è rimesso il semplice esercizio di un diritto potestativo ai fini del perfezionamento del successivo contratto) esso risulta persino più incisivo, sotto il profilo della effettiva disponibilità dell’immobile, rispetto al contratto preliminare di vendita che è da tempo ritenuto titolo idoneo a richiedere il permesso di costruire. Pres. Cavallari, Est. Santini -T. s.r.l. (avv.ti Ferrari, Fontana, Fontana e Sticchi Damiani) c. Comune di Cursi (avv. Millefiori) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 18 luglio 2011, n. 1365

 

DIRITTO URBANISTICO - Creazione di un dislivello mediante accumulo di terra - Modifica dell’andamento naturale del terreno - Alterazione dello scolo naturale delle acque - Nuova costruzione - Assoggettamento alle norme sulle distanze. La creazione di un dislivello, mediante accumulo di terra, che non trova riscontro in un preesistente stato del luogo, comporta una rilevante modifica dell’andamento naturale del terreno e altera il naturale scolo delle acque, assumendo, quale non esigua modifica dell’andamento naturale del terreno, le caratteristiche di nuova costruzione (Cass., II, 21/5/1997, n. 4511; Cons.Stato, V, 12/4/2005, n. 1619), come tale assoggettata alle norme sulle distanze. Pres. Radesi, Est. Bellucci -S.F. (avv.ti Iacopetti e Cordoni) c. Comune di San Romano in Garfagnana (avv. Iacomini) - TAR TOSCANA, Sez. III - 15 luglio 2011, n. 1203
 

DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Convenzione di lottizzazione - Esecuzione di obbligazioni - Controversia - Giurisdizione del giudice amministrativo - Art. 11 L. n. 241/1990 - Art. 34 d.lgs. n. 80/1998 - Art. 133 cod. proc. amm. Appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia attinente all'esecuzione di obbligazioni derivanti da una convenzione di lottizzazione, stipulata ex art. 28, commi 5 e segg., della legge n. 1150/1942, la quale integra uno strumento di pianificazione di tipo attuativo del piano regolatore, e rientra tra gli accordi sostitutivi di provvedimento ex art. 11 della legge n. 241/1990. Quest'ultimo, in particolare, al comma 5 devolve al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva sulle controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi conclusi, nel pubblico interesse, dall’amministrazione con i soggetti privati (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29.2.2008, n. 781; Cass. S.U., 25.5. 2007, n. 10186). Inoltre, coinvolgendo la controversia atti e provvedimenti in materia urbanistica, essa rientra nella giurisdizione esclusiva del TAR anche ex art. 34 del d. lgs. n. 80/1998 (cfr. TAR Veneto, II, 1.12.2010, n. 6321; TAR Veneto, II, 11.6.2009, n. 1731). Tali principi valgono anche con riferimento al nuovo art. 133 del cod. proc. amm., relativo alle materie di giurisdizione esclusiva, che ha sostituito le rammentate disposizioni. TAR VENETO, Sez. II - 13 luglio 2011, n. 1219

DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Esecuzione delle obbligazioni derivanti da convenzione di lottizzazione - Richiesta di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. al giudice amministrativo - Ammissibilità.
Non si ravvisano ostacoli alla pronuncia di una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., da parte del giudice amministrativo,in tema di obbligazioni derivanti da convenzione di lottizzazione, considerato che la convenzione ha natura tipicamente negoziale, e non ha pertanto i requisiti di esecutorietà ex art. 21 ter della legge n. 241/90: in altri termini, per dare forzata attuazione alle obbligazioni patrimoniali, assunte con la convenzione, è comunque necessario un provvedimento giurisdizionale, e non v’è ragione di escluderne quelli avente efficacia costitutiva, come appunto la sentenza ex art. 2932 c.c., dovendo comunque l’ordinamento garantire la piena tutela effettiva delle posizione soggettive paritetiche, incluse naturalmente quelle degli Enti pubblici (cfr. in termini TAR Veneto, II, 11.6.2009, n. 1731). D’altro canto, il citato art. 11 della legge n. 241/90 attribuisce, senza alcuna limitazione, al giudice amministrativo la decisione delle controversie per l’esecuzione degli accordi conclusi, e tale è inequivocabilmente quella in esame ( cfr. TAR Liguria, 19.10.2007, n. 1760; TAR Campania, Napoli, 23.3. 2007, n. 2773). Pres. Urbano, Est. Perrelli - Comune di Gambellara (avv.ti Baciga e Sartori) c. C. s.r.l. (n.c.) - TAR VENETO, Sez. II - 13 luglio 2011, n. 1219
 

DIRITTO URBANISTICO - Condono - Titolo abilitativo edilizio - Soggetti legittimati al rilascio del titolo - Differenza - Fattispecie: promissario acquirente o conduttore. Il novero dei soggetti legittimati al rilascio del titolo in sanatoria è più ampio rispetto a quanto concerne il rilascio dell’ordinario titolo abilitativo edilizio, per il quale occorre la titolarità del diritto di proprietà, ovvero di altro diritto reale o anche obbligatorio a condizione del riconoscimento della disponibilità giuridica e materiale del bene nonché della relativa potestà edificatoria (Consiglio di Stato V 28 maggio 2001 n.2881, TAR Emilia Romagna Bologna 21 febbraio 2007 n.53, TAR Lombardia Milano sez II 31 marzo 2010 n.842), non essendo pacifica la legittimazione del promissario acquirente (anche in ipotesi di preliminare ad effetti anticipati) non autorizzato dal proprietario promissario venditore (in senso negativo Consiglio Stato, sez. IV, 18 gennaio 2010, n. 144, Cassazione civile sez III 15 marzo 2007, n.6005, in senso affermativo T.A.R. Puglia Lecce sez I 29 luglio 2010 n.1834, T.A.R. Campania Napoli sez IV 12 gennaio 2000, n.45). Il regime, infatti, della concessione edilizia è del tutto diversificato, quanto a presupposti ed elementi propri, da quello della sanatoria. Va pertanto affermato che legittimati all’istanza di condono edilizio ex l.724/94 sono oltre coloro che hanno titolo a richiedere la concessione edilizia/permesso di costruire, anche il promissario acquirente o il conduttore (Corte di Appello Firenze sez II 4 maggio 2010 n.594) e più in generale tutti coloro che vi abbiano interesse, senza il necessario consenso ed anche, al limite, contro la volontà del proprietario del bene. Pres. Morea, Est. Amovilli - V.M. e altri (avv. Lomiraglio) c. Comune di Ruvo di Puglia (n.c.) - TAR PUGLIA, Bari, Sez. III - 9 luglio 2011, n. 1057

DIRITTO URBANISTICO - Condono - Limiti di distanza ex art. 9 d.m. 1444/1968 - Vincolo di inedificabilità assoluto - Esclusione.
I limiti di distanza prescritta dall’art 9 d.m. 1444/1968, non costituiscono un vincolo di inedificabilità assoluto ai fini della condonabilità (T.A.R. Lazio Roma sez II 22 dicembre 2004, n.17180) ,fermo comunque restando l’eventuale azione in sede civile, non avendo il condono edilizio così come la stessa sanatoria impropria di cui all’art 36 t.u. edilizia alcun effetto sul piano c.d. orizzontale dei rapporti interprivati (Consiglio di Stato sez IV 16 ottobre 1998, n.1306, T.A.R. Toscana sez III 11 marzo 2004, n.675, T.A.R. Lazio-Roma sez II 22 dicembre 2004, n.17180). Pres. Morea, Est. Amovilli - V.M. e altri (avv. Lomiraglio) c. Comune di Ruvo di Puglia (n.c.) - TAR PUGLIA, Bari, Sez. III - 9 luglio 2011, n. 1057

DIRITTO URBANISTICO - Progettazione di opere viarie - Competenza degli ingegneri - Affidamento della progettazione ad un architetto - Illegittimità - Artt. 51 e 54 R.D. n. 2437/1925.
Ai sensi degli artt. 51-54 del R.D. 23.10.1925, n. 2437, individuanti le rispettive competenze degli ingegneri e degli architetti ed in modo particolare le specifiche prescrizioni che vietano a quest’ultimi la progettazione di opere di urbanizzazione primaria (opere viarie), deve ritenersi precluso agli architetti la progettazione di un tratto di strada comunale, anche se di dimensioni contenute. Pres. Borea, Est. Farina- P.C.M. e altri (avv.ti Cacciavillani e Rampazzo) c. Comune di San Pietro di Cadore - (avv.ti Viel e Visconti) - TAR VENETO, Sez. I - 8 luglio 2011, n. 1153

DIRITTO URBANISTICO - Aree agricole - Divieti assoluti di edificazione - Specifica e particolare motivazione.
Eventuali divieti assoluti di edificazione nelle aree agricole richiedono una specifica e particolare motivazione, in quanto le stesse ledono la legittima aspettativa dell’imprenditore agricolo allo sviluppo della propria attività (cfr. TAR Lombardia, Brescia, 27.6.2005, n. 674; TAR Lombardia, Milano, sez. II, 29.9.2009 n. 4749 e 8.1.2010, n. 3, dove si specifica che la potestà pianificatoria comunale in area agricola coesiste e si armonizza con le prevalenti previsioni legislative). Pres. De Zotti, Est. Zucchini - C. di G.A. e altro (avv. Chierichetti) c. Comune di Gorla Minore (avv. Ravizzoli) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 7 luglio 2011, n. 1843

DIRITTO URBANISTICO - BOSCHI - Presenza del bosco - Esclusione del carattere agricolo dell’area - Inconfigurabilità.
La presenza del bosco non esclude il carattere agricolo dell’area - e dell’attività in essa svolta - tanto è vero che l’art. 59 comma 3° lett. b), della l.r. Lombardia n.12/2005 riconosce un indice fondiario anche su <<terreni a bosco>>. Pres. De Zotti, Est. Zucchini - C. di G.A. e altro (avv. Chierichetti) c. Comune di Gorla Minore (avv. Ravizzoli) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 7 luglio 2011, n. 1843

DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva - Terzo acquirente - Buona fede - Commerciabilità del bene - Verifiche da parte del notaio o istituto bancario – Irrilevanza - Art.44 D.P.R. n. 380/2001.
In tema di lottizzazione abusiva, il fatto che il notaio abbia garantito la commerciabilità del bene (o che l'istituto bancario del ricorrente abbia fatto eseguire una perizia per la concessione del mutuo) non determina una situazione di immediata evidenza di buona fede, trattandosi di accertamenti aventi diverse finalità, per cui il terzo acquirente versa in una situazione quanto meno di colpa, penalmente rilevante, quando non sia stato cauto e attento a verificare le previsioni urbanistiche e pianificatorie della zona, (Cass. sez 3., n. 18537 del 16/3/2010, Pellis, in un caso relativo proprio a zona agricola) e che pertanto l'acquirente ha l'obbligo di acquisire elementi circa le previsioni urbanistiche e pianificatorie di zona, ed in caso contrario deve rispondere dell'illecito edilizio a titolo di colpa (Cass. Sez.3, n. 37472 del 26/6/2008, Belloi e altri). (conferma ordinanza n. 569/2010 TRIB. LIBERTA' di ROMA, dei 21/06/2010) Pres. De Maio, Est. Rosi, Ric. Venditti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 7/7/2011 (Cc. 23/3/2011), Sentenza n. 26728

 

DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Zona vincolata - Ampliamento di un preesistente fabbricato - Assenza: autorizzazione paesaggistica, permesso di costruire e progetto esecutivo redatto da un tecnico - Polizia Giudiziaria - Verbale di sequestro senza sentire il verbalizzante - Attività irripetibile - Utilizzabilità - Artt. 44 lett. c) e 64, 65 e 72 d.P.R. n. 380/2001 - Art. 181 D. L.vo n. 42/2004. Anche in materia urbanistica e di tutele dei beni culturali ed ambientali, il verbale di sequestro compiuto dalla polizia giudiziaria, entrando a fare parte del fascicolo del dibattimento, relativamente alla descrizione della cosa sequestrata ed alla stato dei luoghi ed in genere relativamente all'attività irripetibile compiuta dalla polizia giudiziaria, può essere utilizzato anche senza sentire il verbalizzante (Cass. 6/04/2008, Giordano; Cass. 24/05/2007 De Filippo). Fattispecie: reati di cui agli artt. 44 lettera c) e 64, 65 e 72 d.P.R. n. 380 del 2001; 181 decreto legislativo n 42 del 2004, per avere, in zona vincolata, ampliato un preesistente fabbricato con strutture in cemento armato senza l'autorizzazione paesaggistica, senza il permesso di costruire e senza un progetto esecutivo redatto da un tecnico. (dich. inamm. il ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 4/5/2009) Pres. De Maio, Est.Petti, Ric. Sasso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 6/07/2011 (Ud. 26/05/2011) Sentenza n. 26366

 

DIRITTO URBANISTICO - Mutamento funzionale della destinazione d’uso da residenziale a professionale - Presupposto - Modifiche della tipologia costruttiva o dell’organizzazione interna degli spazi. Per poter parlare di un mutamento funzionale della destinazione d'uso di un immobile da residenziale a professionale -direzionale, occorre riferirsi alle oggettive caratteristiche dei locali interessati dall’intervento di trasformazione, dovendosi escludere tale mutamento quando l’utilizzazione lavorativa dei locali non abbia comportato una modifica della tipologia costruttiva o, quantomeno, dell'organizzazione interna degli spazi (TA.R. Parma Emilia Romagna, sez. 1^ 26 novembre 2009, n. 792, sentenza che richiama anche: T .R.G .A. Trentino-Alto Adige, Trento, 7 maggio 2009, n. 150). Diversamente opinando si dovrebbe invero concludere che anche lo svolgimento di un'attività professionale svolta senza alcun apparato organizzativo e strumentale nello studio della propria abitazione, ne comporta la trasformazione in immobile ad uso direzionale. Pres. ed Est. De Zotti - B.E. e altro (avv.ti Busetto e Ripesi) c. Comune di Breda di Piave (avv.ti Ronfini e Zambelli) - TAR VENETO, Sez. II - 1 luglio 2011, n. 1110

DIRITTO URBANISTICO - Permesso di costruire - Difformità totale - Nozione - Presupposti - Art. 44 lett c) DPR 380/2001.
La difformità totale di un manufatto dalla concessione edilizia si delinea allorché le modifiche comportino un'alterazione del progetto originario nelle sue caratteristiche essenziali di struttura, aspetto estetico, architettura, destinazione e, nel caso in cui vengano realizzati volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto, allorquando i volumi realizzati in eccesso costituiscano un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile. (Cass. Sez. 3, n. 3350 del 29/1/2004, Lasi). In conclusione, la totale difformità non coincide solo con la modifica volumetrica del manufatto rispetto a quanto assentito. (conferma sentenza n. 210/2009 CORTE APPELLO di TRENTO, del 10/02/2010) Pres. Petti, Est. Rosi, Ric. Calovi ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III del 23/06/2011 (Ud. 25/01/2011), Sentenza n. 25191

DIRITTO URBANISTICO - Sagoma di un edificio - Nozione. Per sagoma di un edificio si deve fare riferimento alla conformazione planovolumetrica della costruzione ed al suo perimetro inteso sia in senso verticale sia orizzontale (Cass. Sez.3, n. 8081 del 15/7/1994, Soprani). (conferma sentenza n. 210/2009 CORTE APPELLO di TRENTO, del 10/02/2010) Pres. Petti, Est. Rosi, Ric. Calovi ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III del 23/06/2011 (Ud. 25/01/2011), Sentenza n. 25191

DIRITTO URBANISTICO - Errore tecnico - Vigilanza sulla conformità dell'opera - Obblighi e responsabilità del committente - Fattispecie. In edilizia, l'obbligo di esercitare la dovuta vigilanza sulla conformità dell'opera alla legge fa carico al committente dell'opera stessa. Né può essere invocato l'errore tecnico, quale elemento viziante della conoscenza, e quindi della volontarietà del fatto. Nel caso di specie, lo spostamento della collocazione del manufatto da realizzare fu decisa dalla stessa committente, la quale non poteva certo ignorare lo stato dei luoghi e comunque era tenuta a controllare in corso d'opera quanto era facilmente visibile, senza necessità di uno specifico expertise. (conferma sentenza n. 210/2009 CORTE APPELLO di TRENTO, del 10/02/2010) Pres. Petti, Est. Rosi, Ric. Calovi ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III del 23/06/2011 (Ud. 25/01/2011), Sentenza n. 25191

DIRITTO URBANISTICO - Risarcimento dei danni - Parte civile - Presupposti - Onere della prova - Esclusione - Accertamento sulla misura ed esistenza del danno - Giudice della liquidazione - Competenza. In materia di risarcimento dei danni , ai fini della pronuncia di condanna generica in favore della P.C. non è necessario che il danneggiato provi la effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di causalità tra questi e l'azione dell'autore dell'illecito, essendo sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose. La suddetta pronuncia infatti costituisce una mera declaratoria juris da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione (così, Sez. 6, n. 12199 del 29/3/2005, Molisso). (conferma sentenza n. 210/2009 CORTE APPELLO di TRENTO, del 10/02/2010) Pres. Petti, Est. Rosi, Ric. Calovi ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III del 23/06/2011 (Ud. 25/01/2011), Sentenza n. 25191

 

DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Opere mobili - Assenza del prescritto permesso di costruire - Reato di costruzione edilizia abusiva - Zona sottoposta a vincolo paesaggistico - Art. 181 D.Lgs. n. 42/2004 - Artt. 44, lett. c) e 3, 1° c. - lett. e.5), T.U. n. 380/2001. Ai sensi dell'art. 3, 1° comma - lett. e.5), del T.U. n. 380/2001, è configurabile il reato di costruzione edilizia abusiva anche nell'ipotesi di installazione di roulotte, camper e case mobili, sia pure montati su ruote e non incorporati al suolo, aventi una destinazione duratura per soddisfare esigenze abitative. Pertanto, devono ritenersi, pienamente equiparate alle "nuove costruzioni", ai fini della necessità del rilascio del permesso di costruire, le strutture abitative mobili (quali quelle che caratterizzano la vicenda in esame: descritte negli stessi documenti di acquisto come furgoni attrezzati per uso abitazione") che, pure avendo la parvenza della mobilità, hanno caratteristiche obiettive di stabilità e capacita di trasformare in modo durevole l'area occupata ed utilizzata definitivamente a scopo edilizio. (dichiara inammissibile il ricorso avverso sentenza n. 2158/2009 CORTE APPELLO di PALERMO, del 20/04/2010) Pres. De Maio Est. Fiale Ric. Di Rocco. CORTE CASSAZIONE PENALE Sez. III, 22/06/2011 (Ud. 23/03/2011) Sentenza n. 25015
 

DIRITTO URBANISTICO - Disposizione di confisca mediante procedura di correzione dell’errore materiale - Ordine di demolizione e confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite - Artt. 31, c. 9 e 44, 2° c. D.P.R. n. 380/2001. L'ordine di demolizione - che deve essere impartito dal giudice penale a norma dell'art. 31, comma 9, del D.P.R. n. 380/2001 - si configura, come sanzione amministrativa qualificata da connotazioni diverse rispetto a quella della confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite, che, ai sensi dell'art. 44, 2° comma, dello stesso T.U. n. 380/2001, deve essere disposta con la sentenza definitiva che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, indipendentemente da una pronuncia di condanna. Ne consegue che, nel caso in cui l'ordine di confisca non venga impartito dal giudice del merito unitamente alla declaratoria di prescrizione, alla integrazione della sentenza con la statuizione di detto ordine attraverso la procedura di correzione dell'errore materiale potrà farsi ricorso esclusivamente quando la motivazione della stessa sia estesa ai profili oggettivi e soggettivi della vicenda lottizzatoria e configuri la partecipazione, quanto meno colpevole, dei soggetti sui quali incombe il provvedimento ablatorio. Solo in tal caso, infatti, la correzione integrativa non si risolve nella "modifica essenziale o nella sostituzione" della decisione già assunta. (riforma sentenza n. 10387/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 16/02/2010) Pres. De Maio, Est. Fiale, Ric. Corandente ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 22/06/2011 (Ud. 23/03/2011) Sentenza n. 25011

DIRITTO URBANISTICO - Confisca - Declaratoria di estinzione del reato per prescrizione - Disposizione della confisca - Presupposti - Art. 44, 2° c. TU. n. 380/2001 (prima art. 19 L. n. 47/1985). Per disporre la confisca prevista dall'art. 44, 2° comma del TU. n. 380/2001 (e precedentemente dall'art. 19 della legge n. 47/1985), il soggetto proprietario della res non deve essere necessariamente “Condannato”, in quanto detta sanzione ben può essere disposta allorquando sia stata comunque accertata la sussistenza del reato di lottizzazione abusiva in tutti i suoi elementi (soggettivo ed oggettivo) anche se per una causa diversa, quale è, ad esempio, l'intervenuto decorso della prescrizione, non si pervenga alla condanna del suo autore ed alla inflizione della pena (Cass., Sez. III, 30.4.2009, n. 21188, Casasanta). Nell'ipotesi di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, il giudice, per disporre legittimamente la confisca, deve svolgere tutti gli accertamenti necessari per la configurazione sia della oggettiva esistenza di una illecita vicenda lottizzatoria sia di una partecipazione, quanto meno colpevole, alla stessa dei soggetti nei confronti dei quali la sanzione venga adottata, e di ciò deve dare conto con motivazione adeguata. (Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza n. 75909/01 su ricorso proposto contro l'Italia dalla s.r.l. "Sud Fondi" ed altri). (riforma sentenza n. 10387/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 16/02/2010) Pres. De Maio, Est. Fiale, Ric. Corandente ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 22/06/2011 (Ud. 23/03/2011) Sentenza n. 25011

DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva - Responsabilità del venditore e degli acquirenti - Contributo causale all'attività illecita. In materia urbanistica, il venditore non può predisporre l'alienazione degli immobili in una situazione produttrice di alterazione o immutazione circa la programmata destinazione della zona in cui gli stessi sono situati ed i soggetti che acquistano devono essere cauti e diligenti nell'acquisire conoscenza delle previsioni urbanistiche e pianificatone di zona. Sicché, il compratore che omette di acquisire ogni prudente informazione circa la legittimità dell'acquisto si pone colposamente in una situazione di inconsapevolezza che fornisce, comunque, un determinante contributo causale all'attività illecita del venditore (Cass., Sez. III, 2. 10.2008, n. 37472, Belloi ed altri; Cass., Sez. III, 29.4.2009, n. 17865, P.M. in proc. Quarta). (riforma sentenza n. 10387/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 16/02/2010) Pres. De Maio, Est. Fiale, Ric. Corandente ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 22/06/2011 (Ud. 23/03/2011) Sentenza n. 25011

 

DIRITTO URBANISTICO - Sede di un’associazione sindacale - Natura di opera pubblica o di opera di urbanizzazione - Inconfigurabilità. La sede di un’associazione sindacale non può essere qualificata come un’opera pubblica, o d’interesse generale, ma soltanto come un bene strumentale, mediante il quale l’associazione persegue i propri compiti statutari. Ciò non esclude che all’interno di tale edificio possano svolgersi attività che realizzano scopi di utilità collettiva, ma ciò si realizza per la destinazione concretamente impressa sull’edificio - o parte di esso - dal suo proprietario, e non in relazione alle caratteristiche intrinseche dell’opera, che la destinano direttamente alla fruizione collettiva, come per una strada o un edificio pubblico. Va altresì escluso che una sede sindacale possa costituire un’opera di urbanizzazione eseguita da privato in attuazione di strumenti urbanistici. Pres. De Zotti, Est. Gabbricci - C. (avv.ti Ciscato e Moro) c. Comune di Vicenza (n.c.) - TAR VENETO, Sez. II - 16 giugno 2011, n. 1047
 

DIRITTO URBANISTICO - Votazione dello strumento urbanistico - Consiglieri in posizione di conflitto di interessi - Approvazione per parti separate - Legittimità - Votazione finale dello strumento nella sua interezza. Con riguardo agli effetti dell’obbligo di astensione in sede di votazione dello strumento urbanistico dei consiglieri in posizione di conflitto di interessi ai sensi dell’ art. 78, d.lgs. nr. 267 del 2000, deve ritenersi legittima - al fine di evitare difficoltà insormontabili nei Comuni di medie e piccole dimensioni - un’approvazione dello strumento urbanistico per parti separate, con l’astensione per ciascuna di esse di coloro che in concreto vi abbiano interesse, purché a ciò segua una votazione finale dello strumento nella sua interezza; in tale ipotesi a quest’ultima votazione non si applicano le cause di astensione, dal momento che sui punti specifici oggetto del conflitto di interesse si è già votato senza la partecipazione dell’amministratore in conflitto (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 22 giugno 2004, nr. 4429). Pres. Trotta, Est. Greco -Comune di Bussolengo (avv.ti Lequaglie e Sanino) c.A.G. (avv.ti Manzi e Ruffo) - (Riforma TAR Veneto, n. 1079/2007) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 16 giugno 2011, n. 3663

DIRITTO URBANISTICO - Pianificazione attuativa - Quantificazione della capacità edificatoria - Discrezionalità dell’amministrazione.
La quantificazione della capacità edificatoria da assegnare alle singole aree in sede di pianificazione attuativa rientra nella discrezionalità che, anche in tale sede, connota la potestà pianificatoria, non essendo ricavabile da alcuna disposizione o principio un obbligo di riconoscere uno actu l’intera volumetria edificabile prevista in astratto dallo strumento urbanistico generale. Pres. Trotta, Est. Greco - Comune di Bussolengo (avv.ti Lequaglie e Sanino) c.A.G. (avv.ti Manzi e Ruffo) - (Riforma TAR Veneto, n. 1079/2007) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 16 giugno 2011, n. 3663


DIRITTO URBANISTICO - Permesso di costruire rilasciato a terzi - Impugnazione - Decorrenza dei termini - Individuazione.
Ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione di un permesso di costruire rilasciato a terzi, occorre in generale la sua piena conoscenza, che si verifica con la consapevolezza del contenuto specifico del titolo autorizzatorio o del progetto edilizio o ancora con il verificarsi di una situazione per cui la costruzione realizzata riveli in modo certo ed inequivoco le essenziali caratteristiche dell’opera e l’eventuale non conformità della stessa alla disciplina urbanistica, sicché la prova della piena ed effettiva conoscenza del titolo edilizio può essere desunta anche da elementi presuntivi, come l’intervenuta ultimazione dei lavori o la circostanza che questi sono giunti almeno ad un punto tale che non si possa avere più alcun dubbio sulla consistenza, entità e reale portata dell’intervento edilizio assentito, essendo necessario, in altri termini, che le opere abbiano raggiunto uno stadio e uno spessore tali da renderne chiara l’illegittimità e la lesività per le posizioni soggettive del confinante, mentre non è sufficiente il mero inizio dei lavori, né tanto meno l’apposizione di un cartello recante gli estremi e l’oggetto del titolo autorizzatorio edilizio. (Cons. Stato, Sez. V, 12 luglio 2010 n. 4482). Pres. Arosio, Est. Caso -D.G. (avv. Fregni) c. Comune di Toano (avv. Coli) e altri (n.c.) - TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 15 giugno 2011, n. 194

 

DIRITTO URBANISTICO - Parcheggi pertinenziali - Aree destinate a parcheggio e vincolo di pertinenza - Disciplina applicabile - L. n. 122/1989 modif. art. 17, L. n. 127/1997, e art. 37 L. n. 472/1999 - Art. 18, L. n. 765/1967 - Art. 44 lett. b) d.P.R. n.380/2001; 4 e 14, 2 e 13 L.n. 1086/1971; 349 cod. pen.. La costruzione di autorimesse o parcheggi destinati a pertinenza di fabbricati esistenti è soggetta ad autorizzazione gratuita, ai sensi della L. 24 marzo 1989, n. 122, come modificata dalla L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17 e dalla L. 7 dicembre 1999, n. 472, art. 37, a condizione che nella relativa domanda sia preventivamente indicato il fabbricato servito, di modo che sia immediatamente identificabile il vincolo funzionale previsto per la deroga alla normale sottoposizione al regime concessorio. (Cass. Sez. 3, n. 44010 del 09/11/2001). Peraltro, in tema di disciplina legale delle aree destinate a parcheggio, il vincolo di pertinenza ex lege a favore delle unità immobiliari del fabbricato ha carattere limitato e non si estende nemmeno ai parcheggi realizzati in eccedenza rispetto allo spazio minimo richiesto dalla L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 18, quand'anche realizzati dallo stesso proprietario-costruttore (Cass. S.U. n. 12793 del 15/06/2005). (annulla per prescrizione sentenza della Corte d'Appello di Bari dell’1.02.2010) Pres. De Maio, Est. Teresi, Ric. Tragni. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III 10/06/2011 (Ud. 28/04/2011) Sentenza n. 23427

 

DIRITTO URBANISTICO - Apposizione dei sigilli - Funzione - Violazione di sigilli - Condotta idonea a eludere l'obbligo d'immodificabilità del bene - Configurabilità del reato di cui all'art. 349 cod. pen. - Custode - Responsabilità personale diretta - Eccezione per caso fortuito o forza maggiore. Con l'apposizione dei sigilli, si attua una custodia meramente simbolica mediante la quale si manifesta la volontà dello Stato di assicurare cose, mobili o immobili, contro ogni atto di disposizione di persone non autorizzate. Sicché, il fatto costitutivo del reato di cui all'art. 349 cod. pen. consiste in qualsiasi atto che renda vana la predetta volontà e di esso risponde, "da solo o in concorso con altri, il custode giudiziario della cosa sottoposta a sequestro, il quale [hai il dovere giuridico di impedire che il fatto si verifichi]. In tal caso si verte in ipotesi di responsabilità personale diretta, non oggettiva, e incombe sul custode l'onero della prova degli eventuali caso fortuito o forza maggiore, quali case impeditive dell'esercizio dei dovere di vigilanza e custodia" [Cassazione Sezione III. n. 2989/2000, Capogna]. Ne consegue che, qualora sia riscontrata la violazione di sigilli, senza che il custode abbia avvertito dell'accaduto l'autorità, è lecito ritenere che detta violazione sia opera dello stesso custode, da solo o in concorso con altri, tranne che lo stesso dimostri di essere stato in grado di avere conoscenza del fatto per caso fortuito o per forza maggiore. Infine, la sussistenza del reato de quo si perfeziona con qualsiasi condotta idonea a eludere l'obbligo d'immodificabilità del bene, pur in assenza di sigilli o segni esteriori dell' avvenuto sequestro, sempre che si tratti di soggetto comunque edotto dei vincolo posto sul bene [Cassazione Sezione III n. 37570/2002]. (annulla per prescrizione sentenza della Corte d'Appello di Bari dell’1.02.2010) Pres. De Maio, Est. Teresi, Ric. Tragni. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III 10/06/2011 (Ud. 28/04/2011) Sentenza n. 23427

 

DIRITTO URBANISTICO - Piani di recupero - Finalità - Nuove costruzioni - Ammissibilità - Condizioni. A norma dell'art. 27 della L. 457/78 i Piani di Recupero sono finalizzati non già al recupero di centri storici o di quartieri, ma al recupero del patrimonio edilizio "esistente". In coerenza con ciò l'art. 31 della L. 457/78 prevede che sono ammissibili, sul "patrimonio edilizio esistente", gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, le opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali di edifici, le opere necessarie per realizzare ed integrare servizi igienico-sanitari e tecnologici, gli interventi di restauro e risanamento conservativo, gli interventi di ristrutturazione edilizia, e gli interventi di ristrutturazione urbanistica: eventuali nuove costruzioni sono dunque ammissibili solo ove il Piano di Recupero, in conformità allo strumento urbanistico generale, persegua la finalità di attuare una ristrutturazione urbanistica. Pres. Mangialardi, Est. Ravasio - E.M. (avv.ti Di Lorenzo, Di Lorenzo e Piccolo) c. Comune di Andria (avv.ti De Candia e Di Bari) - TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 9 giugno 2011, n. 847
 

DIRITTO URBANISTICO - Carattere precario della costruzione (tettoia) - Disciplina antisismica - Applicazione - Configurabilità dei reati connessi - Fattispecie - Artt. 93 e 94 T.U.E. n. 380/2001. A norma dell'art. 93 del T.U.E. 6.6.2001, n. 380 "chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni", in zona sismica, deve farne denuncia all'organo competente con comunicazione alla quale deve essere allegato il progetto firmato da un tecnico autorizzato e dal direttore dei lavori. Le relative opere, poi, a norma del successivo art. 94, non possono essere iniziate senza preventiva autorizzazione. Tali disposizioni si applicano a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità, a nulla rilevando la natura dei materiali usati e delle strutture realizzate, stante l'esigenza di massimo rigore nelle zone dichiarate sismiche, che rende necessari i controlli e le cautele prescritte anche quando si impiegano elementi strutturali meno solidi e duraturi rispetto alla muratura ed al cemento armato (Cass., Sez. III, 24.10.2001, n. 38142). Sicché, ai fini della configurabilità dei reati connessi alle violazioni delle disposizioni anzidette non assume rilievo, l’eventuale carattere precario della costruzione, proprio in considerazione delle prevalenti esigenze di sicurezza alla tutela delle quali la normativa antisismica si correla (Cass., Sez. III, 10.10.2007, n. 37322; Cass. 19.12 2003, n. 48684; Cass. 4.10.2002, n. 33158). (Fattispecie: realizzazione in zona sismica, una tettoia- porticato di circa mq 50,85 in difformità della autorizzazione, senza darne preavviso scritto all'autorità competente e senza depositare previamente il relativo progetto, nonché in violazione della normativa tecnica). (riforma sentenza n. 2211/2008 TRIBUNALE - DI PAOLA SEZ. DIST. di SCALEA, del 11/12/2009) Pres. Petti, Est. Fiale, Ric. Coppa. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 8/06/2011 (Ud. 27/04/2011) Sentenza n. 23076

 

DIRITTO URBANISTICO - Relazione di accompagnamento alla DIA - Natura e funzione - Principio dell'autoresponsabilità dell'amministrato - Violazione - Fattispecie - Art. 481 cod. pen. - Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità. La relazione di accompagnamento alla DIA edilizia (che costituisce parte integrante ed essenziale della dichiarazione stessa di inizio dell'attività) ha natura di "certificato" per quanto riguarda: sia la descrizione dello stato attuale dei luoghi, sia la ricognizione degli eventuali vincoli esistenti sull'area o sull'immobile interessati dall'intervento, sia la rappresentazione delle opere che si intende realizzare e l'attestazione della conformità delle stesse agli strumenti urbanistici ed al regolamento edilizio. Con la DIA, quindi, al principio autoritativo si sostituisce il principio dell'autoresponsabilità dell'amministrato, che è legittimato ad agire in via autonoma, valutando l'esistenza dei presupposti richiesti dalla normativa in vigore. (Nella specie, l'imputato, non era soltanto progettista ma anche direttore dei lavori, sicché aveva il dovere di costante controllo della conformità delle opere che progressivamente venivano realizzate rispetto a quelle denunziate con la DIA. (annulla per prescrizione sentenza n. 5421/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del 27/04/2009) Pres. Petti, Est. Fiale, Ric. Lacorte. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 8/6/2011 (Ud. 27/4/2011), Sentenza n. 23072

DIRITTO URBANISTICO - DIA edilizia - Relazione di accompagnamento - Natura di "certificato" - Qualifica di persona esercente un servizio di pubblica necessità - Falsa attestazione dei fatti - Obbligo di comunicazioni all’autorità giudiziaria - Sanzioni disciplinari - Artt. 23, cc. 1 e 6, e 29, c. 3, D.P.R. n. 380/2001 - Artt. 359 e 481 cod. pen.. Ai sensi dell'art. 29, 3° comma, del D.P.R. n. 380/2001, il progettista o, comunque, il tecnico abilitato che predispone la relazione di accompagnamento, all'interno del procedimento che la legge prescrive per la presentazione della DIA in materia edilizia, assume la qualifica di persona esercente un servizio di pubblica necessità ex art. 359 cod. pen. [Cass. Sez. V, 4.10.2010, n. 35615, D'Anna; 24.2.2010, n. 7408, Frigé; Cass. sez. III. 16.7.2010, n. 27699, Coppola e altro; 19.1.2009, n. 1818, Baldessari]. Costituendo "certificazione", anche ai sensi dell'art. 481 cod. pen., la descrizione dello stato dei luoghi antecedente alle opere da realizzare [Cass.: sez. V, n. 35615/2010, D'Anna; sez. III, n. 27699/2010, Coppola e altro]. In conclusione, dalla lettura coordinata e sistematica della normativa di riferimento (art. 23, commi 1 e 6, e art. 29, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001), emergerebbe un "sostanziale affidamento" riposto dall'ordinamento sulla relazione tecnica che accompagna il progetto e sulla sua veridicità, atteso che "quella relazione si sostituisce, in via ordinaria, ai controlli dell'ente territoriale ed offre le garanzie di legalità e correttezza dell'intervento". In tale prospettiva la relazione del tecnico abilitato costituisce un atto non solo idoneo ad integrare la dichiarazione di inizio dell'attività, ma anche dotato di piena autonomia e di valore pubblicistico, assumendo valore sostitutivo del titolo edilizio abilitante e quindi certificativo. Il dirigente o responsabile dell'ufficio tecnico comunale, "in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza" (comma 6); che, ultimato l'intervento, "il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale ... con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività" (comma 7). (Fattispecie relativa al reato di cui all'articolo 481 c.p. commesso da architetto direttore dei lavori). (annulla per prescrizione sentenza n. 5421/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del 27/04/2009) Pres. Petti, Est. Fiale, Ric. Lacorte. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 8/6/2011 (Ud. 27/4/2011), Sentenza n. 23072

 

DIRITTO URBANISTICO - Utilizzazione dell'edificio prima del rilascio del certificato di collaudo - Responsabilità del direttore dei lavori - Sussistenza - Art. 75, D.P.R. n.380/01. Il Direttore dei lavori, in quanto primo garante della sicurezza, è certamente tenuto all'osservanza delle prescrizioni imposte dall'art. 75 del D.P.R. n. 380/01 attraverso lo specifico obbligo di inibire l'utilizzazione dell'edificio prima del rilascio del certificato di collaudo. (annulla sentenza emessa in data 9 marzo 2009 dal Tribunale di Pesaro) Pres. Teresi Est. Grillo Ric. Ferranti ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 8/06/2011 (Ud. 15/02/2011) Sentenza n. 22291

DIRITTO URBANISTICO - Certificato di collaudo - Utilizzo dell’edificio in assenza - Costruttore, committente, proprietario e direttore dei lavori - Responsabilità - Reato di cui all'art. 75, D.P.R. n. 380/01 - Configurabilità. Il reato di cui all'art. 75, D.P.R. n. 380/01 è configurabile - tra gli altri - anche a carico del costruttore, del committente o del proprietario (Cass. Sez. 3^ 24.11.2010 n. 1802, Marrocco). Tale tesi giustifica anche - pur in assenza di una affermazione esplicita - l'estensione della responsabilità a soggetti quali il direttore dei lavori, non espressamente indicati nel testo normativo, in correlazione con la ratio incriminatrice della norma urbanistica la quale mira a salvaguardare la sicurezza pubblica in modo assoluto. (annulla sentenza emessa in data 9 marzo 2009 dal Tribunale di Pesaro) Pres. Teresi Est. Grillo Ric. Ferranti ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 8/06/2011 (Ud. 15/02/2011) Sentenza n. 22291

 

DIRITTO URBANISTICO - DIA - Provvedimenti di sospensione dei lavori e demolizione adottati oltre il termine di venti giorni - Mancato preventivo ricorso agli strumenti di autotutela - Illegittimità. E’ illegittimo l’operato dell'Amministrazione comunale che, in presenza di una denuncia di inizio attività per la realizzazione di un intervento costruttivo, adotta provvedimenti di sospensione dei lavori e di demolizione del manufatto dopo che da tempo era decorso il termine di venti giorni previsto per il consolidamento del titolo, senza previo ricorso a strumenti di autotutela (Consiglio Stato, IV, 10 dicembre 2009, n. 7730) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV- 7 giugno 2011, n. 1405

DIRITTO URBANISTICO - Diniego di concessione edilizia - Generico riferimento a violazione di leggi o regolamenti - Carenza di motivazione.
E’ carente di motivazione il diniego di concessione fondato su un generico contrasto dell’opera con leggi o regolamenti in materia edilizia, dovendo invece il diniego stesso soffermarsi sulle disposizioni che si assumano ostative al rilascio del titolo e sulle previsioni di riferimento contenute negli strumenti urbanistici, in modo da consentire all’interessato da un lato di rendersi conto degli impedimenti che si frappongono alla regolarizzazione ed al mantenimento dell’opera, dall’altro di confutare in giudizio, in maniera pienamente consapevole ed esaustiva, la legittimità del provvedimento impugnato (T.A.R. Toscana, Firenze, III, 9 aprile 2009, n. 605). Pres. Leo, Est. De Vita - Condominio di via C. (avv. Grella) c. Comune di Limbiate (n.c.) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV- 7 giugno 2011, n. 1405

 

DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva (negoziale e materiale) - Elemento soggettivo della contravvenzione - Art. 44, lett. b), D.P.R. n. 380/2001. La contravvenzione di lottizzazione abusiva, sia negoziale sia materiale, può essere commessa anche per colpa [Cass., Sez. III. 25.2.2011, n. 7238, Cresta; 3.2.2011, n. 3886, Latito; 29.4.2009, n. 17865, P.M. in proc. Quarta; 2.10.2008, n. 37472, Belloi ed altri; 7.4.2008, n. 14326, Zortea; 5.3.2008, n. 9982, Quattrone; 12.10.2005, n. 36940, Stiffi ed altri; 13.10.2004, n. 39916, Lamedica ed altri]. Infatti, non è ravvisabile, alcuna eccezione al principio generale stabilito per le contravvenzioni dall'art. 42, 4° comma, cod. pen.. (conferma ordinanza n. 10/2010 TRIB. LIBERTA' di VIBO VALENTIA, del 02/04/2010) Pres. Petti, Est. Fiale, Ric. Duda. CORTE CASSAZIONE PENALE Sez. III, 1/06/2011 (Ud. 27/04/2011) Sentenza n. 21853

DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva (negoziale e materiale) - Elemento soggettivo della contravvenzione – Venditore e compratore - Art. 44, lett. b), D.P.R. n. 380/2001.
In tema di lottizzazione abusiva, il venditore, non può predisporre l'alienazione degli immobili in una situazione produttrice di alterazione o immutazione circa la programmata destinazione della zona in cui gli stessi sono situati ed i soggetti che acquistano devono essere cauti e diligenti nell'acquisire conoscenza delle previsioni urbanistiche e pianificatone di zona. Sicché, il compratore che omette di acquisire ogni prudente informazione circa la legittimità dell'acquisto si pone colposamente in una situazione di inconsapevolezza che fornisce, comunque, un determinante contributo causale all'attività illecita del venditore [Cass., Sez. III, 2.10.2008, n. 37472, Belloi ed altri]. (conferma ordinanza n. 10/2010 TRIB. LIBERTA' di VIBO VALENTIA, del 02/04/2010) Pres. Petti, Est. Fiale, Ric. Duda. CORTE CASSAZIONE PENALE Sez. III, 1/06/2011 (Ud. 27/04/2011) Sentenza n. 21853

DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva negoziale - Concorso di persone nel reato - Condotta dell'acquirente e del sub-acquirente - Semplice adesione al disegno criminoso – Nesso causale - Configurabilità del reato – Presupposti - Art. 44, lett. b), D.P.R. n. 380/2001. Il reato di lottizzazione abusiva, nella molteplicità di forme che esso può assumere in concreto, può essere posto in essere da una pluralità di soggetti, i quali, in base ai principi che regolano il concorso di persone nel reato, possono partecipare alla commissione del fatto con condotte anche eterogenee e diverse da quella strettamente costruttiva, purché ciascuno di essi apporti un contributo causale alla verificazione dell'illecito (sia pure svolgendo ruoli diversi ovvero intervenendo in fasi circoscritte della condotta illecita complessiva) e senza che vi sia alcuna necessità di un accordo preventivo. Di conseguenza, la lottizzazione abusiva negoziale ha carattere generalmente plurisoggettivo, poiché in essa normalmente confluiscono condotte convergenti verso un 'operazione unitaria caratterizzata dal nesso causale che lega i comportamenti dei vari partecipi diretti a condizionare la riserva pubblica di programmazione territoriale [Cass., sez. lII, 8.10.2009, n. 39078]. La condotta dell'acquirente, in particolare, non configura un evento imprevisto ed imprevedibile per il venditore, perché anzi inserisce un determinante contributo causale alla concreta attuazione del disegno criminoso di quello [Cass., Sez. Unite, 27.3.1992, n. 4708, ric. Fogliani] e, per la cooperazione dell'acquirente nel reato, non sono necessari un previo concerto o un'azione concordata con il venditore, essendo sufficiente, al contrario, una semplice adesione al disegno criminoso da quegli concepito, posta in essere anche attraverso la violazione (deliberante o per trascuratezza) di specifici doveri dì informazione e conoscenza che costituiscono diretta esplicazione dei doveri di solidarietà sociale di cui all'art. 2 della Costituzione [Corte Costituzionale nella sentenza n. 364/1988]. L'acquirente, dunque, non può sicuramente considerarsi, solo per tale sua qualità, "terzo estraneo" al reato di lottizzazione abusiva, ben potendo egli tuttavia, benché compartecipe al medesimo accadimento materiale, dimostrare di avere agito in buona fede, senza rendersi conto cioè - pur avendo adoperato la necessaria diligenza nell'adempimento degli anzidetti doveri di informazione e conoscenza - di partecipare ad un'operazione di illecita lottizzazione. Quando, invece, l'acquirente sia consapevole dell'abusività dell'intervento - o avrebbe potuto esserlo spiegando la normale diligenza - la sua condotta si lega con intimo nesso causale a quella del venditore ed in tal modo le rispettive azioni, apparentemente distinte, si collegano tra loro e determinano la formazione di una fattispecie unitaria ed indivisibile, diretta in modo convergente al conseguimento del risultato lottizzatorio. Le posizioni, sono separabili se risulti provata la malafede dei venditori, che, traendo in inganno gli acquirenti, li convincono della legittimità delle operazioni [Cass., Sez. III, 10.7.1990, n. 10162, Oranges e 5.3.1998, n. 292, Cusimano]. Neppure l'acquisto del sub-acquirente può essere considerato legittimo con valutazione aprioristica limitata alla sussistenza di detta sola qualità, allorché si consideri che l'utilizzazione delle modalità dell'acquisto successivo ben potrebbe costituire un sistema elusivo, surrettiziamente finalizzato a vanificare le disposizioni legislative in materia di lottizzazione negoziale [Cass., Sez. III, 14. 12.2000, n. 12989, Petracchi]. (conferma ordinanza n. 10/2010 TRIB. LIBERTA' di VIBO VALENTIA, del 02/04/2010) Pres. Petti, Est. Fiale, Ric. Duda. CORTE CASSAZIONE PENALE Sez. III, 1/06/2011 (Ud. 27/04/2011) Sentenza n. 21853

DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva - Oggetto del sequestro preventivo - Qualsiasi bene a chiunque appartiene – Presupposti - Facoltà di uso dell'immobile sequestrato - Utilizzazione residenziale del manufatto – Esclusione - Art. 321 c.p.p..
In tema di lottizzazione, oggetto del sequestro preventivo di cui al primo comma dell'art. 321 c.p.p. può essere qualsiasi bene - a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato - purché esso sia, anche indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti [Cass., n. 3919/2010; n. 1022/2009; n. 37033/2006, n. 24685/2005, n. 38728/2004, n. 1246/2003, n. 29797/2001, n. 4496/1999, n. 1565/1997, n. 156/1993, n. 2296/1992]. Quanto alla possibilità di utilizzazione residenziale del manufatto, deve ritenersi che la concessione di una facoltà siffatta si porrebbe in contrasto con le stesse finalità della misura cautelare in concreto ravvisate, contraddicendole e vanificandole [Cass., Sez. III, 21.12.2009, n. 48924, Tortora ed altri; 13.1,2009, n. 825, Violante]. (conferma ordinanza n. 10/2010 TRIB. LIBERTA' di VIBO VALENTIA, del 02/04/2010) Pres. Petti, Est. Fiale, Ric. Duda. CORTE CASSAZIONE PENALE Sez. III, 1/06/2011 (Ud. 27/04/2011) Sentenza n. 21853

 

DIRITTO URBANISTICO - Opere nel sottosuolo - Reati di violazione della legge urbanistica, edilizia ed antisismica - Artt. 44 lett. c), 93, 94 e 95 D.P.R. n.380/01. Secondo le prescrizioni contenute nell'art. 93 del D.P.R. 380/01 qualsiasi opera edilizia - senza distinzione di sorta anche con riferimento alla struttura dell'opera - laddove eseguita in zona sismica, abbisogna della previa presentazione del progetto all'Ufficio del Genio Civile. Trattasi di violazioni di tipo c.d. "formale" per le quali non assume alcun rilievo la eventuale pericolosità della costruzione anche laddove attraverso una verifica postuma dovesse accertarsi l'assenza di pericolo (Cass. Sez. 3^ 13.5.1997 n. 5738). (conferma sentenza del 17/9/2010 Corte di Appello di Napoli) Pres. Gentile, Est. Grillo, Ric. Iacono. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III 1/06/2011 (Ud. 17/02/2011) Sentenza n. 21842

 

DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Zona sottoposta a vincolo paesaggistico - Permesso di costruire - Variazioni essenziali - Nuova valutazione del progetto da parte dell'amministrazione concedente - Necessità - Artt. 32, lett. c) e 44 T.U. n. 380/2001. Ai sensi dell'art. 32, lett. c), del T.U. n. 380/2001 - costituiscono variazioni essenziali le "modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza". Ne consegue che la modifica della localizzazione dell'edificio integra una variazione essenziale rispetto al progetto qualora si sia in presenza di una traslazione tale da comportare lo spostamento del fabbricato su un'area totalmente o pressoché totalmente diversa da quella originariamente prevista. Pertanto, a detta modifica, si connette la necessità di una nuova valutazione del progetto da parte dell'amministrazione concedente, sotto il profilo della sua compatibilità con i parametri urbanistici e con la considerazione dell'area. Inoltre, gli interventi in variazione essenziale vengono ritenuti generalmente punibili con la pena prevista dalla lettera a) dell'art. 44 del T.U. n. 380/2001. Essi, però, "sono considerati in totale difformità dal permesso di costruire (già concessione edilizia)" quando sono realizzati (come nella specie) in zona sottoposta a vincolo paesaggistico (art. 32, 3° comma dello stesso T.U.). (conferma sentenza n. 462/2008 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 17/03/2010) Pres. Petti, Est. Fiale, Ric. Grop ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 31/05/2011 (Ud. 27/04/2011) Sentenza n. 21781

 

DIRITTO URBANISTICO - Violazioni edilizie - Richiesta di sanatoria - Azione penale - Sospensione - Presupposti - Poteri del giudice penale - Artt. 36 e 45, 1° c., T.U.E. n. 380/2001. L'art. 45, 1° comma, del T.U. n. 380/2001 (allo stesso modo dell'art. 22 della legge n. 47/1985) dispone che - qualora venga richiesto l'accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 dello stesso T.U. (già art. 13 della legge n. 47/1985), I'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria. La norma ricollega, dunque, la durata della sospensione all'esaurimento dei soli "procedimenti amministrativi di sanatoria", limitandola temporalmente alla decisione degli organi comunali sulla relativa domanda, manifestata anche nella forma del silenzio-rifiuto prevista dal 4° comma dell'art. 36 [Cass., Sez. III, 24.6.2010, n. 24245, Chiarello; 6.5.2008, n. 17954, Termini; 8.4.2004, n. 16706, Brilla; 7.3.2003, n. 10640, Petrillo. Tuttavia, l'emissione del provvedimento sospensivo resta pur sempre condizionata al previo accertamento del giudice penale in ordine alla effettiva sussistenza dei presupposti necessari per il conseguimento della sanatoria (vedi Cass., Sez. III, 7.3.1997, n. 2256, Tessari ed altro). In ogni caso - nell'ipotesi in cui il giudice di merito non abbia sospeso, ex art. 45, 10 comma, del T.U. n. 380/2001, il procedimento relativo ai reati di cui all'art. 44 dello stesso T.U. - non consegue alcuna nullità, mancando qualsiasi previsione normativa in tal senso e non configurandosi pregiudizi al diritto di difesa dell'imputato, poiché questi può far valere nei successivi gradi di giudizio l'esistenza o la sopravvenienza della causa estintiva. (conferma sentenza n. 462/2008 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 17/03/2010) Pres. Petti, Est. Fiale, Ric. Grop ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 31/05/2011 (Ud. 27/04/2011) Sentenza n. 21781

DIRITTO URBANISTICO - Concessione edilizia in sanatoria - Attività vincolata della P.A. - Potere-dovere del giudice - Conformità alla normativa urbanistica - Artt. 13 e 22 L. n. 47/1985 oggi artt. 36 e 45 del T.U. n. 380/2001. Gli artt. 13 e 22 della legge n. 47/1985 (le cui previsioni sono state trasfuse negli artt. 36 e 45 del T.U. n. 380/2001) vanno interpretati in stretta connessione ai fini della declaratoria di estinzione dei "reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti" e il giudice penale, pertanto, ha il potere-dovere di verificare la legittimità della concessione edilizia rilasciata "in sanatoria" e di accertare che l'opera realizzata sia conforme alla normativa urbanistica. In mancanza di tale conformità, la concessione non estingue i reati ed il mancato effetto estintivo non si ricollega ad una valutazione di illegittimità del provvedimento della P.A. cui consegua la disapplicazione dello stesso ex art. 5 della legge 20.3.1865, n. 2248, all. E), bensì alla effettuata verifica della inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'estinzione del reato in sede di esercizio del doveroso sindacato della legittimità del fatto estintivo incidente sulla fattispecie tipica penale (Cass., Sez. III, 1.7.2008, n. 26144, Papa; 20.5.2005, n. 19263, Scollato; 11.10.2000, n. 10601, Marinaro). Ai fini del corretto esercizio di tale controllo deve ricordarsi che si pone quale presupposto indispensabile, per il rilascio della concessione in sanatoria ex art. 36 del T.U. n. 380/2001, la necessità che l'intervento sia "conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda". Il rilascio del provvedimento sanante, inoltre, consegue ad un'attività vincolata della P.A., consistente nell'applicazione alla fattispecie concreta di previsioni legislative ed urbanistiche a formulazione compiuta e non elastica, che non lasciano all'Amministrazione medesima spazi per valutazioni di ordine discrezionale (C. Stato, sez. V, 252.2009, n. 1126). (conferma sentenza n. 462/2008 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 17/03/2010) Pres. Petti, Est. Fiale, Ric. Grop ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 31/05/2011 (Ud. 27/04/2011) Sentenza n. 21781

 

DIRITTO URBANISTICO - Omessa trasmissione del DURC (documento unico di regolarità contributiva) - Effetti - Sospensione dei permessi - Sanzioni penali - Esclusione - Art. 44 1° c. - lett. A) D.P.R. n.380\01. Per le omissioni riferite alla trasmissione del documento unico di regolarità contributiva (c.d. DURC), il legislatore non ha inteso prevedere sanzioni penali che non possono essere surrettiziamente introdotte facendo ricorso alla previsione di cui all’articolo 44 1° comma - lettera A) D.P.R. n. 380\01. (annulla sentenza n. 3217/2009 TRIBUNALE di FIRENZE, del 30/06/2009) Pres. Petti Est. Fiale Ric. Ceccanti ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III 31/5/2011 (Ud. 27/04/2011), Sentenza n. 21780

DIRITTO URBANISTICO - SICUREZZA SUL LAVORO - Titoli abilitativi - Inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive - Omessa presentazione del DURC - Sospensione dei permessi - Sanzioni penali - Esclusione - Principio di tassatività della fattispecie penale - Art. 44, 1° c. - lett. a), e dal 27 a 51 T.U.E. n. 380/2001. Nella ricostruzione delle singole ipotesi di inosservanza che integrano il precetto della disposizione sanzionatoria contenuta nell'art. 44, 1° comma - lett. a), del D.P.R. n. 380/2001, - comunemente e pacificamente considerata quale "norma penale in bianco" (Cass., Sez. Unite: 29.5.1992, Aramini e 12.11.1993, Borgia) - e con precipuo riferimento alla "inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive", le inosservanze devono pur sempre riguardare la condotta di trasformazione urbanistica o edilizia del territorio. Nel precetto attualmente vigente manca qualsiasi riferimento espresso alla possibilità di integrazione degli articoli da 27 a 51 del T.U. n. 380/2001 da parte della legislazione regionale. Sicché, la violazione contestata (Omessa presentazione del DURC) afferisce ad un adempimento di carattere amministrativo che non riguarda la condotta di trasformazione del territorio. (annulla sentenza n. 3217/2009 TRIBUNALE di FIRENZE, del 30/06/2009) Pres. Petti Est. Fiale Ric. Ceccanti ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III 31/5/2011 (Ud. 27/04/2011), Sentenza n. 21780

DIRITTO URBANISTICO - SICUREZZA SUL LAVORO - APPALTI - D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) - Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro - Natura e funzione - Omessa trasmissione - Sospensione del titolo abilitativo - Sanzione amministrativa - Configurabilità - Sanzioni penali - Configurabilità - Esclusione - Art. 44, 1° c. - lett. a), D.P.R. n. 380/2001 - Art. 90, D.Lgs. n. 81/2008, modif.dal D.Lgs. n. 106/2009. Il DURC è [documento unico di regolarità contributiva, disciplinato attualmente, per le opere edilizie, dall'art. 90 del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 (in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro) come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009] un certificato che attesta la regolarità di un'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento. Esso, ai sensi dello stesso art. 90, comma 9 - lett. c), del D.Lgs. n. 81/2008, deve essere trasmesso dal committente o dal responsabile dei lavori "all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività". La normativa nazionale in materia di regolarità contributiva è spesso integrata da leggi regionali che individuano ulteriori fasi o particolari motivazioni che rendano necessario acquisire il DURC (ad es.: richiesta del certificato, nei casi di lavori privati in edilizia, anche alla fine dei lavori). Il DURC rappresenta, dunque, un utile strumento per l'osservazione delle dinamiche del lavoro ed una forma di contrasto al lavoro sommerso e consente il monitoraggio dei dati e delle attività delle imprese affidatane di appalti. Tutto ciò non ha nulla in comune con il governo del territorio (anche nella sua accezione più ampia) e la previsione dell'art. 90, 100 comma, del D.Lgs. n. 81/2008 - secondo la quale "in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo" - ha carattere di sanzione amministrativa ulteriore rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria comminata, per la violazione dell'art. 90, comma 9 - lett. c), dall'art. 157, lett. c), del D.Lgs. n. 81/2008. Concludendo, una norma residuale in materia di reati edilizi ed urbanistici - quale è pacificamente considerata quella di cui all'art. 44, 1° comma - lett. a), del D.P.R. n. 380/2001 - risponde, all'esigenza di evitare che vadano esenti da pena condotte di aggressione al territorio che si traducono nella violazione sostanziale delle norme che prescrivono le modalità con cui possono concretamente essere effettuate le trasformazioni del suolo. (annulla sentenza n. 3217/2009 TRIBUNALE di FIRENZE, del 30/06/2009) Pres. Petti Est. Fiale Ric. Ceccanti ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III 31/5/2011 (Ud. 27/04/2011), Sentenza n. 21780

 

DIRITTO URBANISTICO - Mutamento della destinazione d’uso - Carichi urbanistici - Autorizzazione dell’ente locale - Fattispecie. Tutte le volte che le modificazioni unilateralmente realizzate dal proprietario configurano un mutamento della destinazione d’uso, con appesantimento, rilevabile e documentabile, dei carichi urbanistici o con manifesto contrasto con i vigenti assetti urbanistici di zona, è necessaria l’autorizzazione dell’Ente locale, per l’elementare e basilare esigenza collettiva di consentire allo stesso Ente locale di gestire in modo ordinato, equo e proporzionato, rispetto alla situazione reddituale degli amministrati, i carichi di urbanizzazione complessivamente considerati (Cons. Stato, II sez., n.3546/03; V Sez., n. 4102 del 2003) (Fattispecie relativa alla trasformazione di un giardino/agrumeto in parcheggio scoperto) Pres. Esposito, Est. Gaudieri - D.A.F. (avv. Miranda) c. Comune di Montoro Inferiore (n.c.) - TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 20 maggio 2011, n. 949

DIRITTO URBANISTICO - Mutamento di destinazione d’uso - Mutamento di destinazione senza opere nell’ambito della stesa categoria - D.I.A. - Modifiche comportanti il passaggio di categoria - Permesso di costruire.
Il mutamento di destinazione d’uso giuridicamente rilevante è solo quello tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico, posto che nell’ambito delle stesse categorie possono aversi mutamenti di fatto, ma non diversi regimi urbanistico-contributivi stante le sostanziali equivalenze dei carichi urbanistici nell’ambito della medesima categoria: ciò vuol dire che, in assenza di diversa determinazione della Regione - cui l’art.10, comma II, del T.U. n. 380/2001 demanda il compito di individuare quali mutamenti dell’uso di immobili o di loro parti siano subordinati a permesso di costruire ovvero a denunzia di inizio di attività - è assoggettato a D.I.A. il mutamento di destinazione d’uso senza opere purché nell’ambito della stessa categoria urbanistica, mentre è richiesto il permesso di costruire per le modifiche di destinazione che comportino il passaggio di categoria. Pres. ed Est. Onorato - A.G. s.a.s. (avv. Perongini) c. Comune di Pontecagnano Faiano (avv. Napoliello) - TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 20 maggio 2011, n. 949

DIRITTO URBANISTICO - Regione Veneto - L.r. n. 61/1985, art. 76 - Zona agricola - Deposito stabile di materiale edile - Titolo autorizzatorio - Presupposto.
Ai sensi dell’art. 76 della L.R. Veneto n. 61/1985, l'esecuzione degli interventi di trasformazione urbanistica e/o edilizia è soggetta al rilascio di un'autorizzazione gratuita in caso di occupazione del suolo mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo aperto esclusivamente ove si determinino modificazioni del territorio senza mutamento di destinazione d'uso, mentre per le opere di demolizione, per i riporti di terreno e per gli scavi è richiesto che siano eseguiti a scopo di sistemazione ambientale o per interventi urbanistici o edilizi (cfr. Consiglio Stato , sez. V, 29 maggio 2006 , n. 3218). Ne consegue che qualora si voglia procedere nell'ambito di una zona agricola ad adibire a deposito stabile di materiali edili una notevole area, si verifica una situazione di incompatibilità rispetto alla destinazione agricola della stessa, ragion per cui, anche qualora l’intervento sia ammissibile, è comunque necessario il rilascio di un titolo autorizzatorio. Pres. De Zotti, Est. Perrelli - E. s.n.c. (avv.ti Ronfini e Zambelli) c. Comune di Castelfranco Veneto (avv.ti Steccanella, Steccanella e Pinello) - TAR VENETO, Sez. II - 19 maggio 2011, n. 842

 

DIRITTO URBANISTICO - Domanda di condono e sospensione del processo - Effetti - Procedimento amministrativo ed esecuzione penale - Ordine di demolizione - Sentenza irrevocabile. La sospensione del processo nell'attesa della definizione della domanda di condono può essere disposta solo allorquando sia ragionevolmente e concretamente prevedibile che in un breve lasso di tempo l'autorità amministrativa o quella giurisdizionale adottino un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con l'ordine di esecuzione (Cass. Sez. 3 n. 11051 del 30/1/2003). Il raccordo tra il procedimento amministrativo e l'esecuzione penale viene, quindi, effettuato sulla base di un contemperamento tra l'interesse pubblico alla rapida riparazione del bene giuridico violato e l'interesse privato del condannato ad evitare l'irreparabilità del danno in presenza di una situazione giuridica suscettibile di essere modificata. Il giudice, perciò, deve effettuare una valutazione di prognosi sui tempi di definizione e sui possibili esiti del procedimento amministrativo pendente. In tale prospettiva, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito con sentenza irrevocabile, non può essere revocato o sospeso sulla base della mera pendenza di un ricorso in sede giurisdizionale avverso il rigetto della domanda di condono edilizio, non potendo neppure rilevare la possibilità dell'eventuale emanazione di atti favorevoli al condannato in tempi lontani o non prevedibili (Cass. sez. 3, sentenza n. 16686 del 05/03/2009). (dich. inamm. il ricorso avverso l'ordinanza del tribunale di Napoli sezione distaccata di Marano) Pres. De Maio, Est. Petti, Ric. Seiello. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 19/05/2011 (Cc. 14/04/2011) Sentenza n. 19736

 

DIRITTO URBANISTICO - Realizzazione di una pista in terra battuta - Titoli abilitativi - Necessità - Casi di esenzione - Art. 149 d. lgs. n. 42/2004 - Art. 44, lett. c), d.p.R., n. 380/2001. Nei casi in cui si esclude che la realizzazione di una pista in terra battuta possa rientrare in uno dei casi esenti contemplati dall'art. 149 d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, non trattandosi né di manutenzione, restauro o consolidamento statico di edifici, né di intervento inerente l'esercizio di attività agro-silvio-pastorale senza permanente alterazione dello stato dei luoghi, sono necessari i titoli abilitativi sia sotto il profilo edilizio sia sotto quello paesaggistico, la cui mancanza integra i reati di cui agli artt. 44, lett. c), d.p.R. 6 giugno 2001, n. 380, e 181 d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. (conferma sentenza del 20/11/2009 dalla Corte d'Appello di Lecce) Pres. Ferrua, Est. Franco, Ric. Chiuri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 18/5/2011 (Ud. 26/01/2011) Sentenza n. 19568

DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Zona sottoposta a vincolo paesaggistico - Costruzione, allargamento o modificazione di una strada - Permessi - Artt. 44, lett. c), D.P.R. n. 380/2001 e 181 d. lgs. n. 42/2004. Per la costruzione o l'allargamento o la modificazione di una strada è necessario il permesso di costruire, anche qualora l'allargamento o la modificazione avvengano su una precedente pista in terra battuta o strada, trattandosi di una trasformazione edilizia del territorio. Quando poi la costruzione o l'allargamento o la modificazione di una strada avvengono in zona paesisticamente vincolata, occorre, oltre il permesso di costruire, anche l'autorizzazione paesistica, poiché viene posta in essere una trasformazione ambientale, che rende indispensabile l'intervento e la valutazione delle autorità preposte al controllo del paesaggio sotto i diversi profili urbanistico e paesaggistico ambientale (Cass. Sez. III, 3/6/2004, n. 33186, Spano). (conferma sentenza del 20/11/2009 dalla Corte d'Appello di Lecce) Pres. Ferrua, Est. Franco, Ric. Chiuri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 18/5/2011 (Ud. 26/01/2011) Sentenza n. 19568

DIRITTO URBANISTICO - Reati edilizi - Demolizione dell'opera abusiva - Sentenza di condanna, subordinata al beneficio della sospensione condizionale della pena. In tema di reati edilizi, il giudice, nella sentenza di condanna, può subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusiva, in quanto il relativo ordine ha la funzione di eliminare le conseguenze dannose del reato (Cass. Sez. III, 19.9.2007, n. 38071, Terminiello). (conferma sentenza del 20/11/2009 dalla Corte d'Appello di Lecce) Pres. Ferrua, Est. Franco, Ric. Chiuri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 18/5/2011 (Ud. 26/01/2011) Sentenza n. 19568

 

DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO AMBIENTALE - Applicabilità del condono - Limiti - Art. 32 D.L. 269/2003, conv. L. n. 326/03. L'art. 32 del D.L. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/03, limita l'applicabilità del condono edilizio, con riferimento alle nuove costruzioni, a quelle aventi destinazione residenziale ciò in quanto l'articolo 32, comma 25, ultimo periodo si riferisce espressamente alle nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 metri cubi per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 metri cubi (Cass. Sez. III n. 8067, 27/2/2007; Cass. Sez. III n. 21679, 7/5/2004; Cass. Sez. III n. 14436, 24/3/2004; Cass. Sez. III n. 3358, 29/1/2004). (conferma ordinanza emessa il 9110/2009 dalla Corte d'Appello di Salerno) Pres. Petti, Est. Ramacci, Ric. Santoriello. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 17/5/ 2011 (Ud. 27/4/2011) Sentenza n. 19330

 

DIRITTO URBANISTICO - Area di sosta e parcheggio a servizio dell'attività commerciale - Attività edilizia libera - Art. 6 D.P.R. n. 380/01 - Applicazione - Limiti - Contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici - Fattispecie - Art. 5 D.L. n. 40/2010 (conv. L. n. 73/2010). La particolare disciplina dell'attività edilizia libera, contemplata dall'articolo 6 D.P.R. 380/01 come modificato dall'articolo 5, comma secondo Legge 73/2010, non è applicabile agli interventi che, pur rientrando nelle categorie menzionate da tale disposizione, siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici. Nella specie, la realizzazione dei piazzali, da adibire ad area di sosta e parcheggio a servizio dell'attività commerciale è avvenuta in area classificata dallo strumento urbanistico come zona agricola E in contrasto con la destinazione urbanistica dell'area. (conferma sentenza emessa il 19/3/2010 dalla Corte d'Appello di Salerno) Pres. Petti, Est. Ramacci, Ric. Ferraro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III 17/5/2011 (Ud. 27/4/2011), Sentenza n. 19316

DIRITTO URBANISTICO - Regime delle pertinenze - Presupposti per la qualificazione. Affinché un manufatto presenti la caratteristica di pertinenza si richiede anche che esso non si ponga in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti o adottati (Cass. Sez. III n. 39067, 8/10/2009; Cass. Sez. III n. 37257, 1/10/2008). (conferma sentenza emessa il 19/3/2010 dalla Corte d'Appello di Salerno) Pres. Petti, Est. Ramacci, Ric. Ferraro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III 17/5/2011 (Ud. 27/4/2011), Sentenza n. 19316

DIRITTO URBANISTICO - Opera abusiva - Difetto dei requisiti di condonabilità - Sospensione del procedimento - Esclusione - Fattispecie: realizzazione in area agricola, di piazzali da adibire ad area di sosta e parcheggio a servizio di un'attività commerciale. Deve escludersi che il giudice debba procedere alla sospensione del procedimento, in pendenza di una domanda di condono, quando riscontri il difetto dei requisiti di condonabilità dell'opera che, nella specie, era riconducibile ad una ipotesi di nuova costruzione non avente destinazione residenziale e, come tale, non condonabile (Cass. Sez. III n. 8067, 27/2/2007; Cass. Sez. III n. 21679, 7/5/2004; Cass. Sez. III n. 14436, 24/3/2004; Cass. Sez. III n. 3358, 29/1/2004). (conferma sentenza emessa il 19/3/2010 dalla Corte d'Appello di Salerno) Pres. Petti, Est. Ramacci, Ric. Ferraro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III 17/5/2011 (Ud. 27/4/2011), Sentenza n. 19316
 

DIRITTO URBANISTICO - Sportello unico - Mancata istituzione - Interventi edilizi - Regime autorizzatorio - Effetti - Disciplina urbanistica ed edilizia - Applicazione - Art. 5 D.P.R. n. 380/01 (T.U.E.). In materia urbanistica, lo Sportello Unico per l'edilizia previsto dall'articolo 5 del D.P.R. n. 380/01 (testo unico per l'edilizia) ha unicamente finalità di semplificazione procedimentale ed organizzativa. Di conseguenza la mancata istituzione da parte dell'amministrazione comunale dello sportello unico per l'edilizia non ha alcuna incidenza sul regime autorizzatorio dell'attività edilizia e non esonera dal conseguimento dei necessari titoli abilitativi. (conferma sentenza emessa il 16/11/2009 dal Tribunale di Tribunale di Catania - Sezione Distaccata di Giarre) Pres. Petti, Est. Ramacci, Ric. Manera. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 17/05/2011 (Ud. 27/04/2011) Sentenza n. 19315

DIRITTO URBANISTICO - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Sportello unico edilizia - Amministrazioni comunali - Mancata istituzione - Poteri delle Regioni. L'articolo 5 del D.P.R. 380/01, stabilisce che le amministrazioni comunali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, provvedano, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del capo V, Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento, disarticolazione, soppressione di uffici o organi già esistenti, alla costituzione di un ufficio denominato sportello unico per l'edilizia, destinato a curare tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di denuncia di inizio attività. Ciò posto, deve rilevarsi che la mancata istituzione è del tutto indifferente per quanto riguarda il conseguimento dei titoli abilitativi ed, in ogni caso, la definizione delle pratiche inerenti la disciplina urbanistica ed edilizia. Lo sportello unico costituisce, pertanto, il tramite tra il privato e l'amministrazione per il rilascio dei titoli abilitativi ed uno strumento di semplificazione dei relativi procedimenti amministrativi ed è stato modellato su quello già previsto per le attività produttive di cui al d.p.r. 20 ottobre 1998 n. 447. Sebbene la costituzione dello sportello unico sia obbligatoria, non sono tuttavia previsti termini temporali né sanzioni in caso di mancata istituzione ed inoltre, la natura di norma regolamentare dell'articolo 5 menzionato ed il riferimento dello sportello unico alla disciplina di "governo del territorio" determinano, quali eventuali conseguenze, la possibilità per le Regioni di disciplinarlo con proprie leggi o addirittura sopprimerlo e, per i Comuni, di organizzarne la gestione e l'organizzazione. E' di tutta evidenza che la mancata istituzione dello Sportello Unico non incide in alcun modo sul regime autorizzatorio degli interventi edilizi disciplinato da specifiche disposizioni normative che sarà comunque gestito dall'amministrazione competente. (conferma sentenza emessa il 16/11/2009 dal Tribunale di Tribunale di Catania - Sezione Distaccata di Giarre) Pres. Petti, Est. Ramacci, Ric. Manera. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 17/05/2011 (Ud. 27/04/2011) Sentenza n. 19315

DIRITTO URBANISTICO - Reato urbanistico-edilizio - Natura dei lavori - Irrilevanza - Destinatari del precetto - Chiunque commette, dirige e in qualità di costruttore, esegue le opere - Art. 53, D.P.R. 380/01. Ai fini della configurazione del reato urbanistico-edilizio, la natura dei lavori è irrilevante (Cass. Sez. III n. 46081, 15/12/2008) anche se, sulla base della definizione dell'articolo 53, del D.P.R. 380/01, la disciplina è applicabile quando le opere costituiscano elementi strutturali dell'edificio (Cass. Sez. III n. 38405, 9/10/2008). La disposizione individua i destinatari del precetto, prevedendo l'applicazione delle relative sanzioni a chiunque commette, dirige e, in qualità di costruttore, esegue le opere. (conferma sentenza emessa il 16/11/2009 dal Tribunale di Tribunale di Catania - Sezione Distaccata di Giarre) Pres. Petti, Est. Ramacci, Ric. Manera. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 17/05/2011 (Ud. 27/04/2011) Sentenza n. 19315

DIRITTO URBANISTICO - Disciplina antisismica - Ambito di applicazione - Pubblica incolumità - Nozione - Violazione - Normativa speciale. La disciplina antisismica, si applica a tutte le costruzioni, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, realizzate in zone delle quali sia dichiarata la sismicità. Rientra nel concetto di "pubblica incolumità" anche il possibile danno al singolo individuo e, quindi, allo stesso proprietario del manufatto, con conseguente applicabilità della disciplina anche nel caso in cui la costruzione si trovi all'interno di una proprietà privata (Cass. Sez. III n. 14432, 8/4/2008). (conferma sentenza emessa il 16/11/2009 dal Tribunale di Tribunale di Catania - Sezione Distaccata di Giarre) Pres. Petti, Est. Ramacci, Ric. Manera. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 17/05/2011 (Ud. 27/04/2011) Sentenza n. 19315

 

DIRITTO URBANISTICO - PRG - Modifiche introdotte d’ufficio dall’amministrazione regionale a tutela del paesaggio in coerenza con il P.U.T.T.- Obbligo di ripubblicazione - Esclusione. Le modifiche allo strumento urbanistico generale, introdotte d’ufficio dall’amministrazione regionale al fine specifico della tutela del paesaggio e dell’ambiente in coerenza con il Piano urbanistico territoriale tematico (P.U.T.T.), non comportano l’obbligo per il Comune interessato a riavviare il procedimento di approvazione dello strumento, con conseguente ripubblicazione dello stesso (così Consiglio di Stato, IV, 7 aprile 2008, n.1417). Pres. Giaccardi, Est. De Felice - M.C. (avv. Pappalepore) c. Comune di Cassano delle Murge (avv.ti De Marco e Paccione) - (Conferma T.A.R. PUGLIA, Bari, n. 2600/2004) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 12 maggio 2011, n. 2865

 

DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Trasformazione di balcone in veranda - Permesso di costruire - Necessità - Nulla osta paesaggistico - Necessità - Orientamento della giurisprudenza - Artt 44 lett. b) d.P.R. n 380/2001 e 181 d. l.vo n 42/ 2004.. La trasformazione di un balcone o di un terrazzino circondato da muri perimetrali in veranda, o di un terrapieno et similia mediante chiusura a mezzo di installazione di pannelli di vetro su intelaiatura metallica od altri elementi costruttivi, non costituisce intervento di manutenzione straordinaria, di restauro o pertinenziale, ma è opera già soggetta a concessione edilizia ed attualmente a permesso di costruire (Cass., Sez. n. 35011/2007; n.25588/2004). Il medesimo orientamento si rinviene nelle decisioni dei giudici amministrativi (Cons. Stato, Sez. 5^: 8.4.1999, n. 394 e 22.7.1992, n. 675, nonché Cons. giust. Amm. Sic. Sez. riunite, 15.10.1991, n. 345). In particolare, una veranda è da considerarsi, in senso tecnico- giuridico, un nuovo locale autonomamente utilizzabile e difetta normalmente del carattere di precarietà trattandosi di opera destinata, non a sopperire ad esigenze temporanee e contingenti, ma a durare nel tempo, ampliando così il godimento dell'immobile. Nella specie, non può sostenersi che, il manufatto realizzato, senza il permesso di costruire e senza il nulla osta paesaggistico, fosse destinato alla protezione dagli agenti atmosferici allorché si consideri che é stato ottenuto in concreto un nuovo vano adibito a deposito. (dic. inamm. il ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 25/3/2010) Pres. De Maio, Est. Petti, Ric. Ammirati. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 11/5/2011 (Ud. 23/3/2011), Sentenza n. 18507

 

DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Impianti di distribuzione carburante - Localizzazione - Area a verde attrezzato o zona agricola - Compatibilità con qualunque destinazione urbanistica - Limiti - Vincoli paesaggistici, ambientali - Conflitto tra la legislazione in materia di governo del territorio Regionale e statale - Principio di specialità - Art. 2, e c. 1 bis, D. Lgs n. 32/1998. La localizzazione di impianti di distribuzione di carburanti, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs n. 32/98, non è esclusa nemmeno dalla destinazione dell'area a verde attrezzato oppure a zona agricola. L'impianto di distribuzione di carburanti costituisce una infrastruttura compatibile con qualunque destinazione urbanistica, salvo espressi divieti, e non necessita, dunque, di una variante di piano, costituendo piuttosto la sua localizzazione un mero adeguamento degli strumenti urbanistici, (Cons. St., sez. V, 21/9/2005, n. 4945; Cons. St. sez. V, 19.9.2007 n. 4887; Cons. Stat., Sez. V, 9/6/2008, n. 2857; id. 23/1/2007, n. 192; id. 13/12/2006, n. 7377; Tar Veneto, Sez. III, 1/8/2007, n. 2626; Tar. Veneto, sez. III, 16.6.2009 n. 1805). Non sussiste, inoltre, conflitto tra la legislazione in materia di governo del territorio dettata dalla Regione e la legislazione statale in materia di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, dovendo trovare applicazione, per il principio di specialità, solo quest'ultima con riferimento alla installazione di tale tipo di struttura. Tuttavia, l'art. 2, comma 1 bis, del D. Lgs n. 32 del 1998 fa espressamente salvi i vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali esistenti sul territorio. (annulla con rinvio ordinanza dell'11.6.2010, Tribunale di Reggio Calabria) Pres. Ferrua, Est. Rosi, Ric. Lucà. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 9/05/2011 (Cc. 6/4/2011), Sentenza n. 17873

 

DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione - Anticipazione dei lavori di costruzione di edifici residenziali, rispetto alle opere di urbanizzazione primaria - Inadempimento della convenzione di lottizzazione - Artt. 44, e 30 T.U.E. n. 380/2001. L’anticipazione dei lavori di costruzione degli edifici residenziali, rispetto alla compiuta realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria poste a carico dei lottizzanti, integra inadempimento della convenzione di lottizzazione e non costituisce violazione di un mero obbligo civilistico, poiché le convenzioni di lottizzazione si presentano quale momento indefettibile del complesso procedimento di pianificazione urbanistica che si conclude con l'approvazione del piano di lottizzazione, sicché le stesse configurano un modulo organizzativo attraverso il quale si imprime un determinato statuto ai beni che ne formano oggetto (Cass., Sez. III, 9.2.1998, Svara ed altri). (conferma ordinanza n. 98/2010 TRIB. LIBERTA' di MESSINA, del 24/05/2010) Pres. Petti Est. Fiale Ric. Casamento ed altro. CORTE CASSAZIONE PENALE Sez. III, 09/05/2011 (Ud. 25/01/2011) Sentenza n. 17834

DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione autorizzata dall'autorità amministrativa competente - Contrasto con prescrizioni contenute in leggi statali e regionali - Illegittimità - Art. 30, 10 c., T.U. n. 380/2001. In materia urbanistica, la trasformazione del territorio autorizzata dall'autorità amministrativa competente è illegittima qualora si pone in contrasto con prescrizioni contenute in leggi statali e regionali ovvero negli strumenti urbanistici (art. 3°, 10 c., T.U. n. 380/2001). (conferma ordinanza n. 98/2010 TRIB. LIBERTA' di MESSINA, del 24/05/2010) Pres. Petti Est. Fiale Ric. Casamento ed altro. CORTE CASSAZIONE PENALE Sez. III, 09/05/2011 (Ud. 25/01/2011) Sentenza n. 17834

DIRITTO URBANISTICO - Reato di lottizzazione abusiva - Configurabilità - Presupposti - Cc.dd. "concessioni in variante" - Effetti - Artt. 44, lett. a) e 30, 1° c., T.U.E. n. 380/2001 - Art. 18 L. n. 47/1985. E’ configurabile il reato di lottizzazione abusiva quando la trasformazione edilizia o urbanistica dei terreni sia realizzata con difformità tipologiche, volumetriche, strutturali e di destinazione tanto rilevanti e diffuse su tutta l'area, rispetto al progetto approvato dall'autorità amministrativa, da far ritenere l'opera non più riferibile a quella pianificata e, quindi, senza autorizzazione (Cass., Sez. III, 9.8.2006, n. 28683, Saggese ed altri; 6.3.1996, n. 2408, Antonioli ed altro; 17.9.1991, n. 9633, Le Pira ed altro). Deve trattarsi, dunque, di una difformità totale rispetto all'autorizzazione, mentre irrilevanti devono considerarsi le ipotesi di difformità parziale, poiché si vuole impedire che siano vanificati il preventivo controllo ed il consenso dell'autorità comunale che la legge intende assicurare, laddove le piccole difformità e le non rilevanti violazioni dell'iter procedurale potranno essere eventualmente sanzionate ai sensi dell'art. 44, lett. a), del T.U. n. 380/2001. Inoltre, indipendentemente dal nomen iuris, la natura di "variante" di precedente concessione edilizia può riconoscersi soltanto al provvedimento introducente modifiche qualitative o quantitative che, in riferimento alla valutazione complessiva dell'erigendo edificio, risultino di modesta entità, in modo da potersi ritenere che la costruzione sia regolata dall'originaria concessione che conserva la sua efficacia ex tunc. Al contrario, deve ritenersi "nuova concessione" quella che modifica, anche attraverso un'apprezzabile aumento della volumetria, elementi essenziali del progetto originariamente assentito. (conferma ordinanza n. 98/2010 TRIB. LIBERTA' di MESSINA, del 24/05/2010) Pres. Petti Est. Fiale Ric. Casamento ed altro. CORTE CASSAZIONE PENALE Sez. III, 09/05/2011 (Ud. 25/01/2011) Sentenza n. 17834

 

DIRITTO URBANISTICO - Lavori edilizi interessanti parti comuni di un fabbricato - Assenso dei comproprietari - Art. 11, c. 1 d.P.R. n. 380/2001 - Verifica dell’esistenza in capo al richiedente di un titolo attributivo dello ius aedificandi. Ove i lavori edilizi interessino anche parti comuni del fabbricato e si tratti di opere non connesse all’uso normale della cosa comune, essi abbisognano del previo assenso dei comproprietarii anche in relazione agli aspetti pubblicistici dell’attività edificatoria, con particolare riguardo alle norme ( art. 4 della legge n. 10 del 1977 e art. 11, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001), che prevedono la verifica dell'esistenza, in capo al richiedente, di titolo un attributivo dello ius aedificandi sull'immobile oggetto di trasformazione edilizia. (fattispecie: locale tecnico addossato al muro comune) (cfr. Cons. Stato, Sez. IV 11.4.2007 n. 1654) Pres. Petruzzelli, Est. Conti - S.M. (avv. Pedercini) c. Comune di Tremosine (avv. Bezzi) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 5 maggio 2011, n. 662
 

DIRITTO URBANISTICO - Permesso di costruire - Assenza - Natura permanente del reato - Cessazione della permanenza - Presupposti - Violazioni normativa antisismica - Artt. 83, 95 e 94, 4° c., del D.P.R. n. 380/2001. Il reato di costruzione edilizia senza permesso di costruire, ha natura permanente e la permanenza cessa con il totale esaurimento dell'attività illecita, cioè o con la totale sospensione dei lavori, sia essa volontaria (da provare rigorosamente) o dovuta a provvedimento autoritativo, ovvero con l'ultimazione dell'opera nel suo complesso, compresi i lavori di rifinitura interni ed esterni (intonaci, infissi, tinteggiatura, impianti idrici, elettrici e di riscaldamento etc.). (Cass., Sez. III, 10.6.2005, n. 21959, Di Liberto; Cass. 3.6.2003, n. 33013, Sorrentino). Quanto alla disciplina per le costruzioni in zone sismiche, è pacificamente consolidata l'affermazione della natura permanente del reato di violazione delle norme tecniche (già previsto dagli artt. 3 e 20 della legge n. 64/1974 ed attualmente dagli artt. 83 e 95 del T.U. n. 380/2001), con la specificazione che, ai fini della prescrizione, tale permanenza ha termine con la ultimazione o la definitiva cessazione dei lavori di costruzione del manufatto (Cass., Sez. Unite 27.2.2002, n. 17178, Cavallaio). Così, ha natura permanente anche il reato di cui all’art. 94, 4° comma, del D.P.R. n. 380/2001, ove il legislatore punisce l'inottemperanza alla disposizione secondo la quale "I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze". In questo caso la ratio legis è rivolta ad evitare che - in considerazione della particolare delicatezza dell'edificazione in territori soggetti al fenomeno sismico e, quindi, a sollecitazioni telluriche che potrebbero compromettere la statica degli edifici - la realizzazione di interventi edilizi venga affidata a soggetti sprovvisti delle necessarie competenze tecnico-scientifiche, sicché (come emerge ad evidenza, del resto, dallo stesso dato letterale della norma) il reato perdura oltre l'inizio della costruzione e per tutto lo svolgimento dell'attività costruttiva. (dich. inamm. il ricorso avverso sentenza n. 4906/2006 CORTE APPELLO di CATANIA, del 16/04/2010) Pres. Gentile, Est. Fiale, Ric. Galletti ed altra. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 4/5/2011 (Ud. 17/2/2011) Sentenza n. 17217

DIRITTO URBANISTICO - Lavori edili in zona sismica - Omesse denunzia dei lavori e presentazione dei progetti - Inizio dei lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della Regione - Reati edilizi - Natura permanente dei reati - Presupposti - Condotta del contravventore - Acquisizione dell'autorizzazione - Necessità - Artt. 93, 94, 1° c. e 95 del D.P.R. n. 380/2001. In materia di violazioni edilizie, si configura il reato di cui agli artt. 93 e 95 del D.P.R. n. 380/2001 (omesse denunzia dei lavori e presentazione dei progetti) e permane sino a quando chi intraprende un lavoro edile in zona sismica non presenta la prescritta denuncia con l'allegato progetto ovvero non porta ad ultimazione il lavoro medesimo. Fino al verificarsi delle condizioni anzidette, persiste la lesione del bene giuridico protetto, perché l'ufficio tecnico regionale non è messo in grado di controllare la conformità delle opere alle norme tecniche stabilite al riguardo. Il contravventore, inoltre, potrà fare cessare la condotta antigiuridica presentando la denuncia anche dopo l'inizio dei lavori (oltre che interrompendo i medesimi). Ne consegue, attesa la ratio della norma, che il dovere di agire imposto dall'art. 93 perdura nel tempo anche dopo l'inizio dei lavori, benché cominci ad essere vincolante prima di tale inizio. Mentre, il reato di cui agli artt. 94, 1° comma, e 95 del D.P.R. n. 380/2001 (inizio dei lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della Regione) permane sino a quando chi intraprende un lavoro edile in zona sismica termina il lavoro ovvero ottiene la relativa autorizzazione. Nelle more il contravventore esegue e prosegue lavori non autorizzati in relazione ai quali l'ufficio tecnico regionale non ha verificato la conformità alle norme tecniche di sicurezza stabilite per le zone sismiche di media o alta intensità. In questi casi, l'autorizzazione non svolge unicamente il ruolo di rimozione di un ostacolo all'esercizio della facoltà di edificazione, ma é soprattutto rivolta a controllare la realizzabilità dell'edificazione medesima nel rispetto della normativa vigente; consegue a ciò che l'esigenza di controllo non cessa con la scadenza del termine fissato per la richiesta dell'autorizzazione, ma prosegue anche successivamente a tale momento. Deve aggiungersi che, se il dies a quo é fissato per la regolare e tempestiva ottemperanza di una prescrizione che può essere adempiuta in modo utile anche se tardivo, non viene meno l'obbligo di agire dopo la scadenza del termine. (dich. inamm. il ricorso avverso sentenza n. 4906/2006 CORTE APPELLO di CATANIA, del 16/04/2010) Pres. Gentile, Est. Fiale, Ric. Galletti ed altra. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 4/5/2011 (Ud. 17/2/2011) Sentenza n. 17217

 

DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Lottizzazione abusiva - Edifici eseguiti senza titolo abilitativo in zona agricola, soggetta a vincolo paesistico, sismico ed idrogeologico - Sequestro di urgenza disposto dal pubblico ministero - Articolo 321 C.P.P. - Fattispecie. In materia di sequestro preventivo disposto dal Pubblico Ministero in caso di urgenza, il termine di 48 ore, entro cui deve essere richiesta la convalida al giudice, decorre dall'esecuzione del sequestro e non dalla adozione del provvedimento ma non è preclusa al Pubblico Ministero la possibilità di richiedere la convalida contestualmente o comunque prima che detto termine inizi a decorrere, poiché la legge non prevede alcuna preclusione in tal senso (fattispecie: sequestro di alcuni edifici, nel Comune di Gaeta, oggetto di lottizzazione abusiva ed eseguiti senza titolo abilitativo in zona agricola, soggetta a vincolo paesistico, sismico ed idrogeologico, nonché violazione di sigilli. (conferma ordinanza emessa il 29/7/2010 dal Tribunale di Latina) Pres. Gentile, Est. Ramacci, Ric. Di Fazio. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 29/04/2011 (CC. 13/04/2011) n. 16728


DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva e costruzione abusiva - Differenza ed effetti - Concorso nel reato - Sussistenza - Autonome ipotesi di reato. La lottizzazione abusiva e la realizzazione di un immobile in assenza di permesso di costruire configurano autonome ipotesi di reato che tra loro possono concorrere (Cass. Sez. III, 9/03/2011 n. 9307). In vero, la distinzione tra semplice abuso edilizio e lottizzazione abusiva è basata sulla circostanza che la lottizzazione presuppone un insieme di opere o di atti giuridici che comportano una trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni a scopo edificatorio, intesa quale conferimento all'area di un diverso assetto territoriale, attraverso impianti di interesse privato e di interesse collettivo, tali da creare una nuova maglia di tessuto urbano, mentre la nuova costruzione, che non presuppone opere di urbanizzazione primaria o secondaria e per la quale è richiesto il preventivo permesso di costruire, non necessita di autorizzazione lottizzatoria in quanto la sua realizzazione non pregiudica la riserva pubblica di pianificazione urbanistica (Cass. Sez. III, 10/3/2010, n. 9446; Cass. Sez. III, 11/5/2005, n. 17663). (conferma ordinanza emessa il 29/7/2010 dal Tribunale di Latina) Pres. Gentile, Est. Ramacci, Ric. Di Fazio. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 29/04/2011 (CC. 13/04/2011) n. 16728

DIRITTO URBANISTICO - Edificazione senza permesso - Pronuncia del G.I.P. di estinzione del reato - Effetti sul diverso reato di lottizzazione abusiva - Esclusione - Autonome ipotesi di reato. La pregressa pronuncia del G.I.P. relativa alla estinzione del reato di edificazione senza permesso non può spiegare i suoi effetti sul diverso reato di lottizzazione abusiva, rispetto al quale la realizzazione di un singolo manufatto rappresenta solo una minima parte della complessa condotta finalizzata alla trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio. (conferma ordinanza emessa il 29/7/2010 dal Tribunale di Latina) Pres. Gentile, Est. Ramacci, Ric. Di Fazio. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 29/04/2011 (CC. 13/04/2011) n. 16728
 

RIFIUTI - DIRITTO URBANISTICO - Discarica di rifiuti in area a destinazione agricola - Limiti - Attività di gestione di rifiuti - Specifica localizzazione - PRG - Giurisprudenza amministrativa condivisa. La realizzazione di un impianto destinato a discarica ed attività di gestione di rifiuti in area a destinazione agricola non può non riguardare opere per le quali gli strumenti urbanistici non prevedano una specifica localizzazione e che, per loro natura, non possono essere ubicati altro che in zona agricola. Diversamente argomentando, verrebbe vanificata la zonizzazione del territorio e l'individuazione delle diverse destinazioni d'uso. Tale opzione ermeneutica pare peraltro condivisa anche dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato Sez. V n. 7243, 1 ottobre 2010; Sez. V n. 1557, 18 marzo 2002). (conferma ordinanza del 16/9/2010 dal Tribunale di Catanzaro) Pres. Gentile, Est. Ramacci, Ric. Siracusa. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 28/04/2011 (CC. 31/03/2011) Sentenza n. 16592

 

DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici - Rilascio al di fuori dei casi previsti dalla legge - Violazione - Normativa antisimica e vincoli paesaggistici - Fattispecie - Artt. 14 e 44 lett. b) D.P.R. n.380/01 - Art. 146 D.L.vo n. 42/2004 - Art. 7 D.M. n. 1444/1968. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici è istituto di carattere eccezionale giustificato dalla necessità di soddisfare esigenze straordinarie rispetto agli interessi primari garantiti dalla disciplina urbanistica generale e, in quanto tale, applicabile esclusivamente entro i limiti tassativamente previsti dall'articolo 14 D.P.R. 380/01 e mediante la specifica procedura. Tale sua particolare natura porta ad escludere che possa essere rilasciato "in sanatoria" dopo l'esecuzione delle opere. Nella specie, l'intervento edilizio risultava eseguito sulla base di un permesso di costruire in deroga rilasciato al di fuori dei casi previsti dalla legge, mancanza di autorizzazione dell'ente preposto alla tutela del vincolo paesaggistico e violazione della disciplina antisismica e sul cemento armato. (Annulla ordinanza emessa l’8/7/2010 con rinvio al Tribunale di Cosenza) Pres. Gentile, Est. Ramacci, Ric. Mariotti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 28/04/2011 (CC. 31/03/2011) Sentenza n. 16591

DIRITTO URBANISTICO - PRG - Permesso di costruire - Rilascio di permessi in deroga - Limiti - Variante urbanistica - Specifica disciplina - Art. 14 D.P.R. n.380/01.
La deroga al permesso di costruire non può incidere sulle scelte di tipo urbanistico, potendo operare solo nel caso in cui l'area sia edificabile secondo le previsioni di piano, con la conseguenza che non può ritenersi ammissibile il rilascio di permessi in deroga, ad esempio, per aree a destinazione agricola o a verde pubblico o privato mancando in tal caso il presupposto dell'edificabilità dell'area necessario non per il rilascio in deroga del permesso di costruire ma per il permesso stesso. Analogamente, si è escluso che la deroga possa riguardare aumenti di volumetria rispetto a quelli oggetto di pianificazione potendo consentire soltanto, a parità di volume edificabile, che l'intervento si concretizzi, ad esempio, con altezza, superficie coperta, destinazione diverse da quelle previste dal PRG. (Cons. Stato Sez. V n. 46, 11 gennaio 2006; Sez. VI n. 4568, 7 agosto 2003). Ne consegue che, al di fuori dei limiti indicati dalla disposizione contenuta nell’art. 14 D.P.R. n.380/01, viene a configurarsi un'ipotesi di variante urbanistica la cui approvazione è soggetta alla specifica disciplina. (Annulla ordinanza emessa l’8/7/2010 con rinvio al Tribunale di Cosenza) Pres. Gentile, Est. Ramacci, Ric. Mariotti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 28/04/2011 (CC. 31/03/2011) Sentenza n. 16591

 

DIRITTO URBANISTICO - AMIANTO - Diniego di sanatoria per la presenta di ondulati in cemento amianto - Illegittimità - Ragioni. La circostanza che un manufatto sia composto da ondulati in cemento amianto non basta a giustificare il diniego di sanatoria, giacché l’attuale ordinamento vieta bensì di utilizzare ulteriormente tale materiale per nuove costruzioni, ma non ne impone senz’altro lo smaltimento controllato per le costruzioni civili esistenti (fatti salvi gli obblighi d’ incapsulamento, sovracopertura e rimozione in caso di rilascio di fibre d'amianto), che non sono dunque per ciò stesso incompatibili con il contesto in cui si trovano. Pres. De Zotti, Est. Gabbricci - M.D.N. (avv.ti tassetto e Zambelli) c. Comune di Cavallino - Treporti (n.c.) - TAR VENETO, Sez. II - 26 aprile 2011, n. 673

 

DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO AGRARIO - Lottizzazione abusiva - Qualifica di imprenditore agricolo o bracciante agricolo - Attività edificatoria fittiziamente connessa alla coltivazione ed allo sfruttamento produttivo del fondo - Reati di cui agli artt. 30 e 44 del D.P.R. 380\01. La qualifica di imprenditore agricolo o bracciante agricolo non è da sola sufficiente per escludere la legittimità dell'intervento edilizio, poiché, ciò che effettivamente rileva è la esistenza di un effettiva relazione diretta tra edificio e conduzione del fondo, con la conseguenza che il possesso di tali qualifiche è indifferente allorquando un terreno agricolo venga frazionato e predisposto alla realizzazione di più edifici aventi destinazione residenziale snaturandone la originaria vocazione agricola in quanto l'attività edificatoria è solo fittiziamente connessa alla coltivazione ed allo sfruttamento produttivo del fondo. (conferma sentenza emessa il 1/2/2010 dalla Corte d'Appello di Lecce) Pres. Gentile, Est. Ramacci, Ric. Manco ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 19/04/2011 (Ud. 31/3/2011) Sentenza n. 15605

DIRITTO URBANISTICO - Reato di lottizzazione abusiva - Esecuzione di opere autorizzate - Configurabilità - Presupposti - Bene giuridico protetto - Artt. 30 e 44 del D.P.R. 380\01.
In generale il reato di lottizzazione abusiva di cui all'articolo 30 del D.P.R. 380\01, si configura attraverso la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio in violazione delle prescrizioni espresse dagli strumenti urbanistici e delle leggi anche mediante la esecuzione di opere autorizzate (Cass. Sez. III n. 26586, 26/06/2009). Inoltre, il bene giuridico protetto dall'articolo 30 del T.U.E., D.P.R. n. 380\01 è non solo quello dell'ordinata pianificazione urbanistica e del corretto uso del territorio, ma anche (e soprattutto) quello relativo all'effettivo controllo del territorio da parte del soggetto titolare della stessa funzione di pianificazione - cioè dal comune - al quale spetta di vigilare sul rispetto delle vigenti prescrizioni urbanistiche, con conseguente legittima repressione di qualsiasi intervento di tipo lottizzatorio, non previamente assentito (Cons. Stato Sez. IV n. 5849, 6/10/2003). (conferma sentenza emessa il 1/2/2010 dalla Corte d'Appello di Lecce) Pres. Gentile, Est. Ramacci, Ric. Manco ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 19/04/2011 (Ud. 31/3/2011) Sentenza n. 15605

DIRITTO URBANISTICO - Reato di lottizzazione abusiva - Elemento soggettivo del reato - Condotte diverse e contributo causale alla commissione del fatto - Posizione dell'acquirente e del venditore - Onere del compratore - Buona fede ed estraneità illiceità del venditore - Onere della prova - Art 30 del D.P.R. n.380/01. Nell'attività lottizzatoria possono concorrere diversi soggetti secondo i principi generali del diritto penale e con condotte diverse, fornendo un contributo causale alla commissione del fatto e senza alcuna necessità di preventivo accordo (Cass. Sez. III n. 39078/09). Per quanto riguarda la posizione dell'acquirente si è osservato che nel reato di lottizzazione la sua condotta converge, evidentemente, con quella del venditore verso un unico scopo che è, quello di condizionare la riserva pubblica di programmazione territoriale con la conseguenza che la condotta dell'acquirente non deve neppure necessariamente concretarsi in una attività edificatoria, ben potendosi configurare il concorso anche mediante il semplice acquisto quando l'acquirente sia consapevole dell'abusività dell'intervento. L'acquirente del lotto frazionato, infatti, non può considerarsi, in quanto tale, terzo estraneo, anche se non gli è ovviamente preclusa la possibilità di dimostrare la sua buona fede e l'estraneità all’illiceità del venditore (Cass. Sez. III n. 17865, 29/04/2009). Con riferimento ai rapporti tra venditore ed acquirente, la condotta di quest'ultimo non configura "...un evento imprevisto ed imprevedibile per il venditore (perché anzi contribuisce alla concreta attuazione del disegno criminoso di questi) ne' si tratta di una condotta che sarebbe stata possibile senza l'azione del venditore medesimo; attraverso l'acquisto consapevole di un lotto frazionato si manifesta altresì la volontà dell'acquirente di cooperare nel reato: non è necessario un previo concerto o un'azione concordata, essendo sufficiente, al contrario una semplice adesione di volontà quale assenso al disegno criminoso da altri concepito e ben ravvisabile in concreto" (Cass. Sez. III n. 10061, 30/9/1995, Conf. Cass. Sez. III n. 17865\09 e Sez. III n. 48924, 21/12/2009). E' dunque onere del compratore di acquisire ogni prudente informazione circa la legittimità dell'acquisto ed, in mancanza di tale doverosa attenzione, egli si pone colposamente in una situazione di inconsapevolezza che fornisce comunque un determinante contributo causale all'attività illecita del venditore (Cass. Sez. III n. 37472, 2/10/ 2008). Ad analoghe conclusioni si è giunti con riferimento alla figura del subacquirente, escludendo che la condotta da questi posta in essere possa considerarsi di per sé legittima sulla base della sola qualità dell'agente e ciò in quanto l'utilizzazione delle modalità dell'acquisto successivo ben potrebbe costituire un sistema elusivo, surrettiziamente finalizzato a vanificare le disposizioni legislative in materia di lottizzazione negoziale ed essendo inoltre possibile l'adesione del correo in qualsiasi fase, a condizione che l'attività lottizzatoria stessa sia ancora in corso (Cass. Sez. III n. 12849, 14/12/2000; Cass. Sez. III n.38908, 24/11/2006). (conferma sentenza emessa il 1/2/2010 dalla Corte d'Appello di Lecce) Pres. Gentile, Est. Ramacci, Ric. Manco ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 19/04/2011 (Ud. 31/3/2011) Sentenza n. 15605

 

DIRITTO URBANISTICO - Provvedimento di localizzazione di parcheggio pubblico - Impugnazione - Carenza di interesse attuale - Ragioni. La mera localizzazione di un parcheggio pubblico - che non è né una discarica, né un’area industriale/artigianale, né un condominio con parecchi appartamenti, opere che determinano inevitabilmente un peggioramento delle condizioni di vita della zona - non incide di per sé sulla maggiore o minore vivibilità dell’area in cui esso è localizzato, essendo conseguenza la stessa delle concrete modalità con cui verrà inglobata nella zona la costruzione. Ne consegue che deve essere dichiarato inammissibile il ricorso avverso tale provvedimento per carenza di interesse attuale. Pres. Petruzzelli, Est. Russo - Legambiente Onlus e altri (avv. Beacco) c. Comune di Iseo (avv. Bezzi) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 13 aprile 2011, n. 551

 

DIRITTO URBANISTICO - Gazebo - Natura di costruzione - Volume edilizio - Esclusione. Un gazebo, costituito da quattro colonne con sovrastante copertura, non configura un volume edilizio, essendo aperta su tutti i lati, e dunque non è soggetta a concessione edilizia (TAR Piemonte, sez. I, 19 novembre 2010, n. 4158): esso può senza dubbio essere qualificato come arredo per spazi esterni e non già come costruzione, tale da richiedere una concessione edilizia (Tribunale di Napoli, 18 dicembre 2004). Pres. ed Est. Calderoni - B.G. e altro (avv.ti Ballerini e Faliselli) c. Comune di Costa Volpino (n.c.) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. II - 7 aprile 2011, n. 526

DIRITTO URBANISTICO - Nozione di pertinenzialità - Differenziazione rispetto alla nozione civilistica.
In materia urbanistica la nozione di pertinenzialità ha peculiarità sue proprie che la differenziano da quella civilistica, atteso che il manufatto deve essere non solo preordinato ad una oggettiva esigenza dell’edificio principale e funzionalmente inserito al suo servizio, ma deve essere, oltre che di volume modesto affinché non comporti il c.d. carico urbanistico, altresì sfornito di autonoma destinazione ed autonomo valore di mercato in virtù dell’instaurazione di un legame giuridico-funzionale stabile tra pertinenza e singola unità immobiliare; legame a causa del quale l’una e l’altra non possano utilizzarsi e disporsi separatamente (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. IV 17 maggio 2010 n. 3127, 15 settembre 2009 n. 5509, 23 luglio 2009 n. 4636 e 7 luglio 2009 n. 3379). Pres. Baccarini, Est. Dell’Utri- Comune di Parma (avv. Rossi) c. S.B. (n.c.) - (Riforma T.A.R. EMILIA-ROMAGNA, Parma, n. 188/1998) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 7 aprile 2011, n. 2159
 

DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva - Responsabilità dell’acquirente - Configurabilità - Presupposti - Specifici doveri di informazione e conoscenza - Fattispecie: frazionamento ed edificazione in area agricola. La condotta dell’acquirente può inserire un contributo causale alla concreta attuazione del disegno criminoso di lottizzazione anche senza una azione concordata con il venditore. In tale ipotesi è sufficiente una adesione al detto programma mediante la violazione (deliberata o per trascuratezza) di specifici doveri di informazione e conoscenza che gravano sui privati in vista dell'osservanza dei precetti penali (Cass. Sez.3 sentenza 17865/2009). Fattispecie: frazionamento ed edificazione in violazione degli strumenti urbanistici che ne prevedevano la destinazione agricola. (conferma ordinanza n. 74/2009 TRIB. LIBERTA' di LATINA, del 29/06/2010) Pres. Teresi, Est. Squassoni, Ric. Pimpinella. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 25/03/2011 (Cc. 15/02/2011), Sentenza n. 12016

DIRITTO URBANISTICO - Reato di lottizzazione abusiva - Configurabilità - Presupposti - Violazione della destinazione programmata del territorio comunale. Il reato di lottizzazione abusiva può configurarsi: in presenza di una attività sul territorio tale da comportare una nuova definizione dell'assetto preesistente in zona non urbanizzata o non sufficientemente urbanizzata per cui esiste la necessità di attuare le previsioni - dello strumento urbanistico generale attraverso la redazione di un piano esecutivo e la stipula di una convenzione lottizzatoria adeguata alle caratteristiche del nuovo intervento; o quando detto intervento non può in nessun caso essere realizzato poiché, per le sue connotazioni oggettive, si pone in contrasto con la destinazione programmata del territorio comunale. (Cass. Sez.3 sentenza 10821/2009). (conferma ordinanza n. 74/2009 TRIB. LIBERTA' di LATINA, del 29/06/2010) Pres. Teresi, Est. Squassoni, Ric. Pimpinella. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 25/03/2011 (Cc. 15/02/2011), Sentenza n. 12016

 

DIRITTO URBANISTICO - Variante al P.R.G - Motivazione - Necessità nei soli casi di aspettative qualificate. La variante di un piano regolatore, che conferisce nuova destinazione ad aree che risultano già urbanisticamente classificate, necessita di apposita motivazione quando le classificazioni preesistenti siano assistite da specifiche aspettative, in capo ai rispettivi titolari, fondate su atti di contenuto concreto,come quelle derivanti da un piano di lottizzazione approvato, da un giudicato di annullamento di un diniego di concessione edilizia o dalla reiterazione di un vincolo scaduto (Cons. St., sez. IV, 4 maggio 2010, n. 2545) Pres. Cavallari, Est. Lattanzi - C.V. e altro (avv. Lattanzi) c. Comune di San Cesario di Lecce (avv. Vantaggiato) e Provincia di Lecce (avv.ti Capoccia e Testi) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 24 marzo 2011, n. 544

DIRITTO URBANISTICO - Condono edilizio - Sospensione ex artt. 38 e 44 Legge n. 47/1985 - Mancata declaratoria giudiziale - Nullità - Esclusione.
In tema di condono edilizio, nel caso di operatività della sospensione Legge 28 febbraio del 1985, n. 47, articoli 38 e 44, se il giudice, per errore, non sospende un procedimento sospendibile, non si produce per ciò alcuna nullità, essendo tale omissione - in relazione al principio di tassatività delle nullità - priva di sanzione processuale (vedi Cass., Sez. 3, 15.2.2005, Benzo ed altra; 3.7.1998, n. 7847, Todesco ed altri; 10.12.1997, n. 11334, Fede; 27.7.1995, n. 8545, D'Apice). L'omissione della sospensione neppure comporta una incompetenza funzionale temporanea, ma solo un vizio "in procedendo", rilevante qualora sussista un interesse concreto ed attuale a dedurlo (Cass, Sez. 3, n. 8545/95). (conferma sentenza del 24.11.1995 della Corte di Appello di Napoli). Pres. Teresi - Est. Fiale - P.G. Passacantando - ric. Ga. St.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24 marzo 2011, n. 11957

DIRITTO URBANISTICO - Condono edilizio - Sospensione ex artt. 38 e 44 Legge n. 47/1985 - Pronuncia giudiziale - Natura. La sospensione del processo, ex artt. 38 e 44 Legge 28 febbraio del 1985, n. 47, opera indipendentemente dalla pronuncia del giudice (che ha natura meramente dichiarativa), purché sussistano i presupposti di legge. Proprio per la natura dichiarativa, e non costitutiva, della sospensione, non é necessario un formale provvedimento giudiziale per la operatività di essa, che può essere accertata anche in sede di giudizio finale (Cass., Sez. 3, 14.5.1999, n. 6054, P.M. in proc. Bartaloni ed altri). (conferma sentenza del 24.11.1995 della Corte di Appello di Napoli). Pres. Teresi - Est. Fiale - P.G. Passacantando - ric. Ga. St.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24 marzo 2011, n. 11957

DIRITTO URBANISTICO - Condono edilizio ex legge n. 724/1994 - Interventi realizzati in zona vincolata - Requisiti necessari per la concessione. Il condono edilizio di cui alla Legge 23 dicembre del 1994 n. 724 non può essere concesso - per gli interventi realizzati in zona vincolata - in carenza della necessaria autorizzazione paesaggistica. Per le opere abusive in zona sottoposta a vincolo paesistico l'effetto del condono si verifica, infatti, solo quando l'autorità preposta al vincolo, mediante una valutazione di compatibilità con le esigenze sostanziali di tutela, abbia ritenuto l'opera già eseguita suscettibile di conseguire l'autorizzazione in sanatoria. (conferma sentenza del 24.11.1995 della Corte di Appello di Napoli). Pres. Teresi - Est. Fiale - P.G. Passacantando - ric. Ga. St.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24 marzo 2011, n. 11957

 

DIRITTO URBANISTICO - Vincolo di rispetto cimiteriale - Edificazione attuativa di atti di natura urbanistica - Possibilità - Esclusione. Il suolo assoggettato a vincolo di rispetto cimiteriale non è suscettibile di una edificazione da effettuarsi in attuazione di atti di natura urbanistica (basati sulla legislazione ordinaria o su quella speciale), in considerazione del divieto previsto dall’art. 338 del testo unico sulle leggi sanitarie (ex plurimis, Cons Stato, Sez. IV, 11 ottobre 2006, n. 6064; Sez.V, 3 maggio 2007). Pres. Maruotti, Est. Migliozzi - Associazione A. (avv. Tarquini) c. P.C.M. (avv.ti Cerulli Irelli, Presti e Scoca)- (Riforma in parte T.A.R. Abruzzo, L'Aquila n. 1141/2008) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 16 marzo 2011, n. 1645

 

DIRITTO URBANISTICO - Abusi edilizi - Domanda di condono ex art. 32 D.L. 269/2003 avente ad oggetto opere non condonabili - Sospensione del procedimento ex art. 44 L. 47/85 - Sospensione del decorso della prescrizione - Esclusione. La sospensione del procedimento per reati edilizi prevista dalla Legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 44, in relazione alla domanda di condono edilizio presentata ai sensi del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, ex articolo 32, convertito con Legge 24 novembre 2003, n. 326, non può essere disposta in relazione ad opere non condonabili, con la conseguenza che nel caso di rinvii disposti in attesa della definizione della domanda di condono edilizio, allorché l'abuso non rientri nelle previsioni della legge di sanatoria, non opera la sospensione del decorso della prescrizione (Cass. sez. 3 , 17.11.2005 n. 563 del 2006, Martinico; Cass. sez. 3 , 13.11.2003 n. 3350 del 2004), pertanto l'eventuale periodo di sospensione deve essere computato ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato.(Annulla senza rinvio sentenza del 20.5.2010 della Corte di Appello di Caltanisetta). Pres. FERRUA - Est. LOMBARDI - P.M. PASSACANTANDO - Ric. Ri. Sa. e Bi. Sa. (avv. Di Carlo). CORTE DI CASSAZIONE, Sezione III penale, 9 marzo 2011, n. 9670

 

DIRITTO URBANISTICO - SIC (siti di interesse comunitario) - Permesso di costruire - Valutazione di incidenza - D.P.R. n. 357/1997. La valutazione di incidenza prevista dal D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 per gli interventi da eseguirsi nelle zone individuate come SIC (siti di interesse comunitario) avendo ad oggetto l'analisi dei possibili effetti che gli interventi medesimi possono avere su detti siti con riferimento agli obiettivi di conservazione, deve necessariamente precedere il rilascio del titolo abilitativo edilizio del quale costituisce requisito di efficacia. (conferma ordinanza emessa i16/7/2010 dal Tribunale di Salerno) Pres. Ferrua, Est. Ramacci, Ric. Stanzione. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 9/03/2011 (Cc. 24/02/2011) Sentenza n. 9308

DIRITTO URBANISTICO - FAUNA E FLORA - VIA valutazione di incidenza ambientale - SIC (siti di interesse comunitario) - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche - Principi comunitari di precauzione e prevenzione dell'azione ambientale - Dir. n. 92/43/CEE.
Ai sensi del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 la valutazione di incidenza deve precedere il rilascio del titolo abilitativo edilizio. La procedura ha lo scopo di analizzare e valutare gli effetti di un determinato intervento o di una particolare attività all'interno dei siti di importanza comunitaria, individuando anche eventuali misure per contenerne l'impatto e favorirne la conservazione. Si tratta, quindi, di un procedimento preventivo il cui scopo é, evidentemente, quello di assicurare un adeguato equilibrio tra la conservazione del sito ed un uso sostenibile del territorio anche in ossequio ai principi comunitari di precauzione e prevenzione dell'azione ambientale. Conseguentemente, deve certamente escludersi, proprio per la particolare natura del procedimento, la possibilità che la valutazione di incidenza possa essere rilasciata ex post, poiché un siffatto procedere da parte dell'amministrazione competente vanificherebbe lo scopo della particolare procedura, che, come si é detto, è quello di operare un bilanciamento tra le esigenze di conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche e quelle di sviluppo del territorio. Si tratta, pertanto, di una situazione del tutto analoga a quella relativa agli interventi edilizi in zona sottoposta a vincolo paesaggistico per i quali si è ritenuto che l'autorizzazione dell'ente preposto alla tutela del vincolo costituisca atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico - edilizio con la conseguenza di condizionarne l'efficacia. (conferma ordinanza emessa i16/7/2010 dal Tribunale di Salerno) Pres. Ferrua, Est. Ramacci, Ric. Stanzione. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 9/03/2011 (Cc. 24/02/2011) Sentenza n. 9308

 

DIRITTO URBANISTICO - Reato di lottizzazione abusiva - Concorso tra lottizzazione abusiva e singolo abuso edilizio - Autonoma ipotesi di reato - Art. 44 D.P.R. n. 380/01. Il reato di lottizzazione abusiva costituisce un'ipotesi autonoma di reato, distinta dalle altre violazioni disciplinate dall'articolo 44 D.P.R. 380/01, con le quali può quindi concorrere, poiché diversi sono tanto l'oggetto della tutela quanto la condotta sanzionata. (conferma ordinanza emessa il 4/06/2010 dal Tribunale di Salerno) Pres. Ferrua, Est. Ramacci, Ric. Silvestro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 09/03/2011 (Cc. 24/02/2011), Sentenza n. 9307

DIRITTO URBANISTICO - Reato di lottizzazione abusiva - Frazionamento di un’area ed esecuzione di interventi - C.d. "lottizzazione mista"- Art. 30 TU edilizia. In tema di lottizzazione abusiva, il frazionamento di un’area e l'esecuzione di interventi, definiti di ristrutturazione, si collocano nell'ambito di un unico proposito lottizzatorio e nel medesimo contesto temporale. La condotta così descritta si inquadra perfettamente nel reato di lottizzazione abusiva il quale è connotato dalla una lesione del bene giuridico protetto dall'articolo 30 del TU edilizia che è non solo quello dell'ordinata pianificazione urbanistica e del corretto uso del territorio, ma anche (e soprattutto) quello relativo all'effettivo controllo del territorio da parte del soggetto titolare della stessa funzione di pianificazione - cioè dal comune - al quale spetta di vigilare sul rispetto delle vigenti prescrizioni urbanistiche, con conseguente legittima repressione di qualsiasi intervento di tipo lottizzatorio, non previamente assentito (Cons. Stato Sez. IV, n. 5849, 6/10/2003). Nella fattispecie, la descrizione degli interventi, consente di qualificare la lottizzazione come "lottizzazione mista" in quanto caratterizzata dalla compresenza delle attività materiali e negoziali. (conferma ordinanza emessa il 4/06/2010 dal Tribunale di Salerno) Pres. Ferrua, Est. Ramacci, Ric. Silvestro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 09/03/2011 (Cc. 24/02/2011), Sentenza n. 9307

DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione cartolare - Frazionamento di un terreno agricolo in piccoli lotti non utilizzabili per l'esercizio dell'agricoltura - Lottizzazione materiale - Frazionamento ed esecuzione di opere. Il frazionamento di un terreno agricolo in piccoli lotti non utilizzabili per l'esercizio dell'agricoltura è uno degli elementi tipici della lottizzazione cartolare (Cass. Sez. III n. 15643, 15/04/2008), mentre l'esecuzione di opere qualifica la lottizzazione come materiale. (conferma ordinanza emessa il 4/06/2010 dal Tribunale di Salerno) Pres. Ferrua, Est. Ramacci, Ric. Silvestro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 09/03/2011 (Cc. 24/02/2011), Sentenza n. 9307

DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva - Configurabilità - Ipotesi delineate dalla giurisprudenza. L'attività lottizzatoria può configurasi: - attraverso qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dalla entità del frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale, che postulino l'attuazione di opere di urbanizzazione primaria o secondaria, occorrenti per le necessità dell'insediamento; - in presenza di un intervento sul territorio tale da comportare una nuova definizione dell'assetto preesistente in zona non urbanizzata o non sufficientemente urbanizzata, per cui esiste la necessità di attuare le previsioni dello strumento urbanistico generale attraverso la redazione e la stipula di una convenzione lottizzatoria adeguata alle caratteristiche dell'intervento di nuova realizzazione; - allorquando detto intervento non potrebbe essere in nessun caso realizzato, poiché, per le sue connotazioni oggettive, si. pone in contrasto con previsioni di zonizzazione e/o localizzazione dello strumento generale di pianificazione, che non possono esser modificati da piani urbanistici attuativi. (Cass. SS. UU., n. 5115 8/2/2002; Cass. Sez. III n.24096 13/6/2008; n.37472, 2/10/2008; Cass. n. 3481, 26/01/2009; Cass. n. 39078, 8/10/2009). (conferma ordinanza emessa il 4/06/2010 dal Tribunale di Salerno) Pres. Ferrua, Est. Ramacci, Ric. Silvestro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 09/03/2011 (Cc. 24/02/2011), Sentenza n. 9307

 

DIRITTO URBANISTICO - Permesso di costruire - Lavori in totale difformità - Natura del reato - Modifica della destinazione d'uso - Art. 44, c.1°, lett. b) d.P.R. n. 380/2001. La costruzione in totale difformità del permesso di costruire può derivare, oltre che da consistenti aumenti di volumetria o altre rilevanti modificazioni della struttura esterna dell'immobile, anche dalla esecuzione di interventi all'interno di un fabbricato che determinino la modificazione di parte dell'edificio, allorché tale modificazione abbia rilevanza urbanistica (in quanto incidente sull'assetto del territorio, aumentando il cosiddetto carico urbanistico), quali ad esempio la modificazione della destinazione d'uso di parte dell'immobile rispetto a quanto assentito con il provvedimento autorizzatorio. (Cass. sez. VI, 7.1.1999 n. 12271, Fusco G. e altri; Cass. sez. III, 11.12.2007 n. 4555 del 2008, P.M. in proc. Nurgia). Nella specie, i servizi realizzati (di natura idraulica, elettrica, relative alle condotte del gas o a impianti di condizionamento aria) all'interno delle parti del fabbricato destinate ad uso non abitativo erano inequivocabilmente dimostrative della diversa destinazione in corso di realizzazione, non assentita dal permesso di costruire e certamente idonea ad incidere sul carico urbanistico, sicché nella specie il reato era già sussistente, non occorrendo certamente il completamento degli interventi abusivi per configurarlo. (conferma sentenza del 20.9.2010 della Corte di Appello di Trieste, con la quale, confermava quella del Tribunale di Udine) Pres. Ferrua, Est. Lombardi, Ric. Saviano. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 9/3/2011 (Ud. 26/1/2011) Sentenza n. 9282

DIRITTO URBANISTICO - Permesso di costruire - Lavori in totale difformità - Completamento dell'opera - Necessità - Esclusione - Modifica della destinazione d'uso in corso d'opera - Reato di cui all’art. 44, c.1°, lett. b) d.P.R. n. 380/2001 - Configurabilità.
Il reato di esecuzione dei lavori in totale difformità dal permesso di costruire (art. 44, comma primo, lett. b) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) non presuppone necessariamente il completamento dell'opera, ma è altresì configurabile nel corso dell'esecuzione degli interventi edilizi, allorché la difformità risulti palese durante l'esecuzione dei lavori, in quanto dalle opere già compiute appare evidente la realizzazione di un organismo diverso da quello assentito. (Cass. sez. 111, 20.9.2007 n. 41578, Brancato; Cass. sez. III, 30.1.2008 n. 13592, P.M. in proc. Dinolfo). Pertanto, in corso d'opera, l'accertamento del mutamento di destinazione d'uso va effettuato sulla base della individuazione di elementi univocamente significativi, propri, del diverso uso cui è destinata l'opera e non coerenti con la destinazione originaria. (conferma sentenza del 20.9.2010 della Corte di Appello di Trieste, con la quale, confermava quella del Tribunale di Udine) Pres. Ferrua, Est. Lombardi, Ric. Saviano. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 9/3/2011 (Ud. 26/1/2011) Sentenza n. 9282

 

DIRITTO URBANISTICO - Rilascio di un permesso di costruire illegittimo - Responsabile o dirigente dell’ufficio tecnico comunale - Obbligo di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia - Posizione di garanzia - Fattispecie - Artt.27 e 31 DPR n. 380/01. In materia edilizia non c'è dubbio che l'art.27 DPR n. 380/01 ponga a carico del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale un obbligo di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi, imponendogli di intervenire ogni qualvolta venga accertato l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo o in difformità della normativa urbanistica, attraverso l’emanazione di provvedimenti interdittivi e cautelari (cfr. anche art.31 DPR n.380/01). Egli è quindi certamente titolare di una posizione di garanzia, che gli impone di attivarsi per impedire l'evento dannoso. Nella specie è stata contestata, la condotta commissiva, mediante il rilascio di un permesso di costruire illegittimo (perché in violazione delle norme di attuazione del P.R.G.), e di aver quindi consentito l'esecuzione di lavori ad una distanza dal confine con il fondo limitrofo inferiore a quella consentita. (annulla con rinvio sentenza del 25.11.2009 del Tribunale di Catania) Pres. Ferrua, Est. Amoresano, Ric. Bucolo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 9/03/2011 (Ud.26/01/2011), Sentenza n. 9281

DIRITTO URBANISTICO - Permesso di costruire illegittimo - C.d. reato "proprio" di cui all'art.44 DPR n. 380/01 - Concorso dell’estraneo - Configurabilità - Presupposti - Correlazione tra l'obbligo di condotta. E' indubitabile che nel reato "proprio" di cui all'art.44 DPR n. 380/01 possa concorrere l'extraneus (l'art.6 L.47/85, ora art.29 DPR 380/01, fa riferimento ai committenti, costruttori e direttori dei lavori). E' necessario, però, che vengano accertate le condizioni, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, per ritenere configurabile il concorso nel reato. Si deve cioè accertare che l'extraneus abbia apportato, nella realizzazione dell'evento, un contributo causale rilevante e consapevole (sotto il profilo del dolo o della colpa). Pertanto, sussiste una stretta correlazione tra l'obbligo di condotta imposto dall'art.6 L. 47/85 e s.m. ai soggetti in esso indicati e le sanzioni d cui all'art.20 sì da configurare il reato di costruzione senza la concessione edilizia, o in contrasto con le prescrizioni urbanistiche o edilizie, come reato "proprio"; invero il precetto penale è diretto non a chiunque, ma soltanto a coloro che, in relazione all'attività edilizia, rivestono una determinata posizione giuridica o di fatto; tale figura di reato non esclude il concorso di soggetti diversi dai destinatari degli obblighi previsti dall'art.6 compreso il sindaco (oggi dirigente) che con la concessione edilizia illegittima abbia posto in essere la condizione operativa della violazione di quegli obblighi. (cfr. ex multis Cass. pen. sez.3 n.996 del 15.10.1988). (annulla con rinvio sentenza del 25.11.2009 del Tribunale di Catania) Pres. Ferrua, Est. Amoresano, Ric. Bucolo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 9/03/2011 (Ud.26/01/2011), Sentenza n. 9281

 

DIRITTO URBANISTICO - Fasce di rispetto cimiteriale - Vincolo di inedificabilità ex lege - Recepimento negli strumenti urbanistici - Necessità - Esclusione. Per giurisprudenza costante, le fasce di rispetto cimiteriale costituiscono un vincolo di inedificabilità rinveniente direttamente dalla legge, che si impone ex se, con efficacia diretta ed immediata, indipendentemente da qualsiasi recepimento negli strumenti urbanistici ed eventualmente anche in contrasto con i medesimi, per non essere essi idonei ad incidere sull’esistenza o sui limiti operativi del vincolo (v., ex multis, TAR Campania, Napoli, Sez. II, 25 gennaio 2007 n. 704). Pres. f.f. Giovannini, Est. Caso - L .s.r.l. (avv. Rossetti) c. Comune di Piacenza (avv.ti Vezzulli e Crippa) - TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 8 marzo 2011, n. 67
 

DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva - Presupposti - Concreto stato di urbanizzazione - Valutazione -  Area parzialmente urbanizzata - D.P.R. n. 380/01. Il reato di lottizzazione abusiva ricorre anche in caso di area parzialmente urbanizzata (Cass. n. 12426/2008). La fattispecie lottizzatoria esula, dalle situazioni di zone completamente urbanizzate, però sussiste non soltanto nelle ipotesi estreme di zone assolutamente inedificate, ma anche in quelle, intermedie, di zone parzialmente urbanizzate, nelle quali si configuri un'esigenza di raccordo col preesistente aggregato abitativo e di potenziamento delle opere di urbanizzazione. Anzi, per escludere la lottizzazione, deve sussistere una situazione di pressoché completa e razionale edificazione della zona tale da rendere del tutto superfluo un piano attuativo (C. Stato, sez 5^, 800.2002, n. 5321; C.d.S. 1.7.2002, n. 3587; C.d.S. 15.2.2001, n.790; Cass. civ. sez. 2^, 24.7.1999 n. 8021). Non basta la mera esistenza di opere di urbanizzazione per escludere la necessità della pianificazione attuativa, ma è necessario che le opere esistenti siano sufficienti in un rapporto di proporzionalità fra i bisogni degli abitanti già insediati e da insediare e la qualità e quantità degli impianti urbanizzanti già disponibili destinati a soddisfarli. La valutazione del concreto stato urbanizzativo di fatto non si può limitare, alle sole aree di contorno dell'edificio progettato, ma deve coincidere con l'intero perimetro del comprensorio che dovrebbe essere pianificato dallo strumento attuativo. (conferma il decreto di perquisizione e sequestro del 13/07/2010) Pres. Ferrua, Est. Petti, Ric. Ferraioli ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 04/03/2011 (Cc. 10/02/2011), Sentenza n. 8796

 

DIRITTO URBANISTICO - Lotto asservito - Modifiche alla disciplina urbanistica - Acquisizione di maggiore potenzialità edificatoria - Verifica dell’edificabilità - Quantificazione della volumetria assentibile - Calcolo. Secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza, nel caso in cui, un originario lotto urbanistico abbia acquisito una maggiore potenzialità edificatoria in dipendenza di modifiche alla disciplina urbanistica e, quindi, la parte rimasta inedificata sia suscettibile di edificazione, per verificare l'effettiva potenzialità edificatoria di quest’ultima, occorre sempre partire dalla considerazione che, in virtù del carattere "unitario" dell'originario lotto interamente asservito alla precedente costruzione, non possono non computarsi le volumetrie realizzate sul lotto urbanistico originario (considerato complessivamente), il quale è l'unico ad aver acquisito (e mantenuto) una "propria" potenzialità edificatoria; conseguentemente la verifica dell'edificabilità della parte del lotto rimasta inedificato e la quantificazione della volumetria su di essa realizzabile non può che derivare, per sottrazione, dalla predetta potenzialità, diminuita della volumetria dei fabbricati già realizzati sull'unica, complessiva, area (Cons. Stato, sez. IV, 19 gennaio 2008, n. 255; 26 settembre 2008, n. 4647; 19 ottobre 2006, n. 6229; 31 gennaio 2005, n. 217; T.A.R. Trentino Alto Adige, Bolzano, 22 agosto 2007, n. 286; T.A.R. Sardegna, sez. II, 19 maggio 2006 , n. 996). Tale operazione deve però essere condotta avendo a riferimento gli indici di edificabilità previsti dalla nuova normativa urbanistica e non da quella precedentemente vigente. Pres. Arosio, Est. Cattaneo - Impresa D. s.r.l. (avv. Losa) c. Comune di Cassano Magnago (n.c.) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 3 marzo 2011, n. 614

 

DIRITTO URBANISTICO - Determinazione degli oneri concessori - Motivazione - Necessità - Esclusione - Fondamento. I provvedimenti relativi alla determinazione degli oneri concessori non necessitano di motivazione in ordine alla somma indicata, in quanto risultano da un mero calcolo materiale da effettuarsi sulla base di puntuali indicazioni normative, senza che in proposito residui un margine di discrezionalità.. Non è pertanto configurabile a carico dell’amministrazione, nella redazione di tali atti aventi natura paritetica, un onere di specificare le ragioni della decisione adottata, sicché l'interessato può solo contestare l'erroneità dei conteggi effettuati dall'ente (in tal senso, Tar Toscana, sez. III, 18 dicembre 2001, n. 2037; Tar Campania, Salerno, 21 luglio 2005, n. 1319; T.A.R. Lazio, Sez. II, 18 febbraio 2005, n. 1410; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 5 maggio 2004, n. 1620; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 29 marzo 2000 n. 1911; T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 03 giugno 2009, n. 1376; T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 17 settembre 2009, n. 4983). Pres. ed Est. Monteleone - G.M. e altro (avv.ti Dell'Utri e Giglia) c. Comune di Serradifalco (avv. Cocilovo) - TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 3 marzo 2011, n. 396

 

DIRITTO URBANISTICO - Vincoli di tipo espropriativo - Vincoli conformativi - Differenza. I vincoli di tipo espropriativo sono quelli che derivano dalla localizzazione del territorio comunale di opere, strade e servizi, per i quali sono espressamente indicate le aree sulle quali essi dovranno sorgere, con preclusione di ogni attività edificatoria privata, mentre vanno qualificati come conformativi quei vincoli che derivano dalla zonizzazione del territorio contenuta negli strumenti urbanistici che, nel dividere in zone il territorio dell’ente locale, definiscono in via generale ed astratta limiti e caratteri dell’edificabilità dei vari terreni e così conformano le varie proprietà che vi ricadono, limitando la fruibilità di esse nell’interesse pubblico (T.A.R. Puglia Bari Sez. II 28.7.2009 n. 1991). Restano, altresì, al di fuori della categoria espropriativa i vincoli che importano una destinazione, anche specifica, realizzabile ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, che non comportino necessariamente interventi ad iniziativa esclusiva pubblica e quindi siano attuabili anche dal soggetto privato e senza necessità di previa ablazione del bene (Consiglio Stato, sez. IV, 31 luglio 2007, n. 4258, sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2718). Pres. Morea, Est. Pasca - D.F. (avv. Caggiano) c. Comune di Cerignola (avv. Paradiso) - TAR PUGLIA, Bari, Sez. III - 3 marzo 2011, n.383

DIRITTO URBANISTICO - Zona di rispetto aeroportuale - Vincolo di inedificabilità - Efficacia - Decorrenza - Artt. 714 e ss. codice della navigazione.
Il vincolo di inedificabilità nella zona di rispetto aeroportuale è immediatamente efficacia a partire dal momento in cui l’ aeroporto viene ad esistenza ed è operativo e sono individuate le sue caratteristiche e modalità di utilizzo per le operazioni di volo. (cfr. Cons. Stato, IV, n.2400 del 14.05.2007; V, n. 67 del 15 marzo 2006). Si tratta di vincolo che trova la sua ragione d’ essere nell’ esigenza di garantire la sicurezza del volo, segnatamente nelle situazioni di maggiore criticità afferenti al decollo ed all’ atterraggio dei velivoli. Esso si impone, ai sensi degli artt. 714 e seguenti del codice della navigazione, a partire dal momento in cui interviene il d.m. che individua - unitamente alla destinazione o meno dell’ aeroporto al traffico strumentale e notturno - la direzione e la lunghezza di atterraggio, il livello medio dell’ aeroporto e dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio. Pres. Coraggio, Est. Polito - M.L.C. (avv.ti Izzo e Santamaria) c. Comune di Cinisello Balsamo (avv.ti Bardelli e Manzi) e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Avv. Stato)- (conferma T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. II, n. 4677/2005) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 2 marzo 2011, n. 1292

DIRITTO URBANISTICO - Zona di rispetto aeroportuale - Vincolo di inedificabilità - Qualificazione ex lege - Necessità di specifici atti di ricognizione - Esclusione.
In tema di vincolo di inedificabilità nella zona di rispetto aeroportuale, la limitazione del diritto dominicale non segue ad una scelta discrezionale dell’ Amministrazione, così che debbano assumersi a riferimento per la sua efficacia specifici atti ricognitivi dell’ estensione e dell’ incidenza del vicolo, ma discende dalla qualificazione “ex lege” come zona di rispetto della porzione di territorio posta i prossimità dell’ aeroporto (analogamente a quanto avviene per le zone di rispetto stradale, di linea ferroviaria, cimiteriale, ecc.), a salvaguardia di specifici interessi di rilievo pubblico connessi all’ utilizzo di beni appartenenti al demanio o destinati ad uso collettivo, a fronte dei quali recedono talune prerogative dei proprietari dei suoli posti in prossimità dei beni stessi. Pres. Coraggio, Est. Polito - M.L.C. (avv.ti Izzo e Santamaria) c. Comune di Cinisello Balsamo (avv.ti Bardelli e Manzi) e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Avv. Stato)- (conferma T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. II, n. 4677/2005) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 2 marzo 2011, n. 1292
 

DIRITTO URBANISTICO - Mutamento della destinazione d'uso di edifici - Lottizzazione abusiva materiale - Configurabilità - Fattispecie: modifica della destinazione da sottotetti a mansarde. Rientra nel concetto giuridico di lottizzazione abusiva materiale, anche l’esecuzione dei lavori che determinano un mero mutamento della destinazione d'uso di edifici, già esistenti, da cui derivi la necessità di nuovi interventi di urbanizzazione (Cass. 15/2/07, n. 6396). Fattispecie: configurabilità del reato di lottizzazione abusiva conseguente alla modifica della destinazione da sottotetti a mansarde. (conferma ordinanza, del Tribunale del riesame di Salerno, del 12/5/2010) Pres. De Maio, Est. Gazzara, Ric. Ferrara. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 23/02/2011 (Ud. 27/01/2011), Sentenza n. 6892

 

DIRITTO URBANISTICO - Regione Lombardia - Art. 104 l.r. Lombardia n. 12/2005 - Adeguamento dei p.r.g. vigenti alla nuova disciplina - Disciplina transitoria - Varianti - Trasmissione alla provincia competente - Verifica della compatibilità con il piano territoriale di coordinamento. L’art. 104, comma 1 lett. cc), della legge reg. Lombardia 2005 n. 12 ha disposto l’abrogazione espressa, tra l’altro, dell'art. 3, commi da 2 a 40, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 “salvo per quanto previsto agli articoli 25, comma 1 e 92, commi 7 e 8, della presente legge”( cfr. Tar Lombardia Milano, sez. III, 22 dicembre 2009, n. 5962). A sua volta l’art. 25, comma 1, della legge reg. 2005 n. 12 detta una disciplina transitoria, individuando, tra l’altro, quali procedure di variante urbanistica i Comuni possono utilizzare fino all’adeguamento dei piani regolatori generali vigenti alla nuova disciplina normativa introdotta in materia di governo del territorio. Dal coordinamento tra le due norme citate deriva che, qualora l’amministrazione comunale approvi - nel periodo transitorio individuato dall’art. 25, comma 1, della legge reg. 2005 n. 12,- una delle varianti previste dall’art. 2, comma 2, della legge reg. 23 giugno 1997, n. 23, devono trovare applicazione le previsioni dell'art. 3, commi da 2 a 40, della legge reg. 5 gennaio 2000, n. 1. Pertanto, in questi casi deve essere applicato anche il comma 18 dell’art. 3 della legge reg. 2000 n. 1, ove si prevede che il comune debba trasmettere la variante adottata alla Provincia competente, al fine di consentire la verificazione della compatibilità della nuova disciplina urbanistica con il piano territoriale di coordinamento. Pres. Giordano, Est. Fornataro - M.R.B. (avv.ti Lavatelli, Latorraca e Chiesa) c. Comune di Olgiate Comasco (avv.ti Ostinelli, Viganò e Coppini) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. III - 18 febbraio 2011, n. 499

 

DIRITTO URBANISTICO - D.i.a. - Certificazione del tecnico abilitato - Funzione pubblicistica - D.P.R. n.380/2001. Riveste la natura di certificazione, la relazione del tecnico abilitato che accompagna la D.i.a. ed attesta la fedeltà della ricostruzione in fatto (Cass. sentenza n.30401/2009, Zazzaro) oppure la veridicità delle affermazioni concernenti la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie (Cass. sentenza n.1818/2008, Baldessari; Cass. sentenza n.27699 /2010, Coppola e altro). Di conseguenza è assegnata al professionista ed alla sua relazione un funzione pubblicistica che si esprime in sede di D.i.a. al pari delle attribuzioni che spettano all'ente territoriale competente nella ipotesi di rilascio del permesso di costruire. (conferma sentenza della CORTE DI APPELLO DI ROMA emessa il 29/09/2009) Pres. Squassoni, Est. Marini, Ric. Volpetti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 16/02/2011 (Ud. 1/12/2010), Sentenza n. 5855

 

DIRITTO URBANISTICO - Pavimentazione di aree verdi - Permesso di costruire. La pavimentazione di aree verdi (opere di cui alle lett. c) e g)), esige il permesso di costruire, perché comporta l’irreversibile trasformazione del territorio. Pres. Veneziano, Est. Passarelli Di Napoli - M.L.G. (avv. Garofano) c. Comune di Massa Lubrense (avv. Mascolo) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 11 febbraio 2011, n. 896

DIRITTO URBANISTICO - Costruzione precaria - Presupposti.
La precarietà di una costruzione non va desunta dalla possibile facile e rapida amovibilità dell’opera, ovvero dal tipo più o meno fisso del suo ancoraggio al suolo, ma dal fatto che la costruzione appaia destinata a soddisfare una necessità contingente ed essere poi prontamente rimossa, a nulla rilevando la circostanza che l’impiego dell'opera sia circoscritto ad una sola parte dell’anno, ben potendo la stessa essere destinata a soddisfare un bisogno non provvisorio ma regolarmente ripetibile; la precarietà, quindi, non va confusa con la stagionalità (tra le tante, Tar Puglia, Bari, II, n. 2031/2009). Pres. Veneziano, Est. Passarelli Di Napoli - M.L.G. (avv. Garofano) c. Comune di Massa Lubrense (avv. Mascolo) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 11 febbraio 2011, n. 896

 

DIRITTO URBANISTICO - Piano attuativo - Necessità - Deroga - Lotto intercluso - Condizioni - Necessità di integrazione dell’urbanizzazione esistente - Conseguenze. A sostegno dell’edificabilità dell’area, per escludersi la necessità del piano attuativo, qualora si accerti l’esistenza di un cd. “lotto intercluso”, occorre aver dimostrato, oltre alla presenza delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie, che l’immobile si trova in una zona integralmente interessata da costruzioni e che la zona di insediamento sia l'unica a non essere stata ancora edificata (cfr. Cons. Stato 3699/2010). La residua necessità di uno strumento attuativo sussiste invece quando debba essere completato il sistema della viabilità secondaria nella zona e quando debba essere integrata l'urbanizzazione esistente garantendo il rispetto dei prescritti standards minimi per spazi e servizi pubblici e le condizioni per l'armonico collegamento con le zone contigue già asservite all'edificazione. Pres. Trizzino, Est. De Gennaro - J.C. s.r.l. (avv.ti Fanelli, Suma e Sticchi Damiani) c. Comune di Mandria (avv. Quinto) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. III - 10 febbraio 2011, n. 296

DIRITTO URBANISTICO - Concessione edilizia - Impugnazione da parte di terzi - Decorrenza del termine - Contestazione dell’illegittimità del titolo per il solo fatto del rilascio - Contestazione di vizi specifici del progetto assentito - Differenza.
Ai fini della decorrenza del termine di impugnazione di una concessione edilizia da parte di terzi l’effetto lesivo si atteggia diversamente a seconda che si contesti l’illegittimità del permesso di costruire per il solo fatto che esso sia stato rilasciato (ad esempio, per contrasto con l’inedificabilità assoluta dell'area) ovvero per il contenuto specifico del progetto edilizio assentito che, come nella specie, non rispetta ad esempio i limiti volumetrici consentiti dalla strumentazione urbanistica: in questo secondo caso, il mero inizio dei lavori non è sufficiente - da solo - a far decorrere il termine di impugnazione, in quanto esso “non contiene informazioni sufficienti sul contenuto specifico del progetto edilizio assentito, atte a farne immediatamente percepire l’effetto concretamente lesivo per i terzi interessati” (cfr. T.A.R. Liguria, sez. I, 25 gennaio 2010, n. 192; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 15 luglio 2009, n. 700; T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 11 agosto 2008, n. 1931). Pres. Cavallari, Est. Santini - D.A.A. e altri (avv. De Pietro) c. Comune di Carmiano (avv. Boccuni) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 10 febbraio 2011, n. 280
 

DIRITTO URBANISTICO - Pianificazione - Misure di salvaguardia - Finalità. In materia di pianificazione urbanistica, la normativa relativa alle misure di salvaguardia non determina l'anticipata vigenza degli strumenti urbanistici adottati in sede comunale, ma ha lo scopo di inibire il rilascio di concessioni edilizie in contrasto con il nuovo strumento urbanistico in itinere, al fine di evitare che, nelle more della sua approvazione, possa essere compromesso l'assetto territoriale che si intende realizzare con la conseguenza che, fino a quando esso non viene approvato, l'attività edificatoria rimane regolata dallo strumento urbanistico vigente (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 13 novembre 2006, n. 9463). Pres. Nicolosi, Est.Massari - S. s.p.a. (avv.ti Narese e Franceschetti) c. Provincia di Arezzo (avv. Manneschi), Comune di Arezzo (avv.ti Pasquini e Ricciarini), Regione Toscana (avv. Ciari), Azienda U.S.L. n. 8 Arezzo (avv. Barcaioli) e altri (n.vc.) - TAR TOSCANA, Sez. II - 4 febbraio 2011, n. 224
 

DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva - Lottizzazione materiale, negoziale o cartolare - Nozione - Attività materiale e attività giuridica - Elementi indiziari - C.d. lottizzazione abusiva mista - Art. 30, 1° c. T.U. n. 380/2001. Si configura lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio, ex art. 30, 1° comma del T.U. n. 380/2001, quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali, o senza la prescritta autorizzazione [attività materiale]. Nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio [attività giuridica]. Questo secondo tipo di lottizzazione viene denominato "negoziale" o "cartolare" e si fonda sulla presenza di elementi indiziari, da cui risulti, in modo non equivoco, la destinazione a scopo edificatorio del terreno. Tali elementi indiziari (descritti con elencazione normativa non tassativa) non devono essere presenti tutti in concorso fra di loro, in quanto è sufficiente anche la presenza di uno solo di essi, rilevante ed idoneo a fare configurare, con margini di plausibile veridicità, la volontà di procedere a lottizzazione (in questo senso è orientata anche la giurisprudenza amministrativa: vedi C. Stato, Sez. V, 14.5.2004, n. 3136). I due tipi di attività illecite dianzi descritti (lottizzazione materiale e negoziale) possono essere espletati anche congiuntamente (c.d. lottizzazione abusiva mista), in un intreccio di atti materiali e giuridici comunque finalizzati a realizzare una trasformazione urbanistica e/o edilizia dei terreni non autorizzata oppure in violazione della pianificazione vigente. (conferma ordinanza n. 234, del 19/1 1/2009, TRIB. LIBERTA' di LATINA) Pres. Teresi, Est. Fiale, Ric. Carluccio ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 3/02/2011 (Ud. 22/10/2010) Sentenza n. 3887

DIRITTO URBANISTICO - Reato di lottizzazione abusiva - Configurabilità. Il reato di lottizzazione abusiva può configurarsi, in presenza di un intervento sul territorio tale da comportare una nuova definizione dell'assetto preesistente in zona non urbanizzata o non sufficientemente urbanizzata, per cui esiste la necessità di attuare le previsioni dello strumento urbanistico generale attraverso la redazione di un piano esecutivo e la stipula di una convenzione lottizzatoria adeguata alle caratteristiche dell'intervento di nuova realizzazione. Ma anche allorquando detto intervento non potrebbe in nessun caso essere realizzato poiché, per le sue connotazioni oggettive, si pone in contrasto con la destinazione programmata del territorio comunale. Nei casi in cui si agisca sul territorio con un'attività finalizzata ed idonea a snaturarne la programmazione deve ritenersi inconferente ogni riferimento all'incidenza del nuovo insediamento sullo stato di urbanizzazione esistente. [Cass., Sez. Unite, 28.11.2001, Salvini ed altri, nonché Cass. Sez. III, 13.6.2008, n. 24096, Desimine ed altri; Cass. 30.12.1996, n. 11249, ric. P.M. in proc. Urtis]. Pertanto, il reato di lottizzazione abusiva, nella molteplicità di forme che esso può assumere in concreto, può essere posto in essere da una pluralità di soggetti, i quali, in base ai principi che regolano il concorso di persone nel reato, possono partecipare alla commissione del fatto con condotte anche eterogenee e diverse da quella strettamente costruttiva, purché ciascuno di essi apporti un contributo causale alla verificazione dell'illecito (sia pure svolgendo ruoli diversi ovvero intervenendo in fasi circoscritte della condotta illecita complessiva) e senza che vi sia alcuna necessità di un accordo preventivo. (conferma ordinanza n. 234, del 19/1 1/2009, TRIB. LIBERTA' di LATINA) Pres. Teresi, Est. Fiale, Ric. Carluccio ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 3/02/2011 (Ud. 22/10/2010) Sentenza n. 3887


DIRITTO URBANISTICO - Reato di lottizzazione abusiva negoziale - Carattere plurisoggettivo - Nesso causale - Condotta dell'acquirente - Terzo estraneo - Art. 2 Cost.. La lottizzazione abusiva negoziale - in particolare - ha carattere generalmente plurisoggettivo, poiché in essa normalmente confluiscono condotte convergenti verso un'operazione unitaria caratterizzata dal nesso causale che lega i comportamenti dei vari partecipi diretti a condizionare la riserva pubblica di programmazione territoriale. La condotta dell'acquirente non configura un evento imprevisto ed imprevedibile per il venditore, perché anzi inserisce un determinante contributo causale alla concreta attuazione del disegno criminoso di quegli [Cass., Sez. Unite, 27.3.1992, n. 4708, ric. Fogliani] e, per la cooperazione dell'acquirente nel reato, non sono necessari un previo concerto o un'azione concordata con il venditore, essendo sufficiente, al contrario, una semplice adesione al disegno criminoso da quello concepito, posta in essere anche attraverso la violazione (deliberatamente o per trascuratezza) di specifici doveri di informazione e conoscenza che costituiscono diretta esplicazione dei doveri di solidarietà sociale di cui all'art. 2 della Costituzione [sul punto, Corte Costituzionale sentenza n. 364/1988, ove viene evidenziato che la Costituzione richiede dai singoli soggetti la massima costante tensione ai fini del rispetto degli interessi dell'altrui persona umana ed è per la violazione di questo impegno di solidarietà sociale che la stessa Costituzione chiama a rispondere penalmente anche chi lede tali interessi non conoscendone positivamente la tutela giuridica]. L'acquirente, dunque, non può sicuramente considerarsi, solo per tale sua qualità, "terzo estraneo" al reato di lottizzazione abusiva, ben potendo egli tuttavia, benché compartecipe al medesimo accadimento materiale, dimostrare di avere agito in buona fede, senza rendersi conto cioè - pur avendo adoperato la necessaria diligenza nell' adempimento degli anzidetti doveri di informazione e conoscenza - di partecipare ad un'operazione di illecita lottizzazione. Quando, invece, l'acquirente sia consapevole dell'abusività dell'intervento - o avrebbe potuto esserlo spiegando la normale diligenza - la sua condotta si lega con intimo nesso causale a quella del venditore ed in tal modo le rispettive azioni, apparentemente distinte, si collegano tra loro e determinano la formazione di una fattispecie unitaria ed indivisibile, diretta in modo convergente al conseguimento del risultato lottizzatorio. Le posizioni, dunque, sono separabili se risulti provata la malafede dei venditori, che, traendo in inganno gli acquirenti, li convincono della legittimità delle. (conferma ordinanza n. 234, del 19/1 1/2009, TRIB. LIBERTA' di LATINA) Pres. Teresi, Est. Fiale, Ric. Carluccio ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 3/02/2011 (Ud. 22/10/2010) Sentenza n. 3887


DIRITTO URBANISTICO - Reato di lottizzazione abusiva negoziale - Consumazione alternativa - Venditore e compratore - Artt. 5 e 42, 4° c., cod. pen.. Il reato di lottizzazione abusiva è a consumazione alternativa, potendo realizzarsi sia per il difetto di autorizzazione sia per il contrasto con le prescrizioni della legge o degli strumenti urbanistici, risulta ad evidenza contraddittorio escludere (alla stessa stregua di quanto pacificamente ritenuto per la contravvenzione di esecuzione di lavori in assenza o in totale difformità dalla concessione edilizia) che la contravvenzione medesima, sia negoziale sia materiale, possa essere commessa per colpa [Cass., Sez. III, 13.10.2004, n. 39916, Lamedica ed altri; Cass. 5.3.2008, n. 9982, Quattrone]. Pertanto, non è ravvisabile alcuna eccezione al principio generale stabilito per le contravvenzioni dall'art. 42, 4° comma, cod. pen., dovendo ovviamente valutarsi i casi di errore scusabile sulle norme integratrici del precetto penale e quelli in cui possa trovare applicazione l'art. 5 cod. pen. secondo l'interpretazione fornita dalla pronuncia n. 364/1988 della Corte Costituzionale. Sicché, il venditore, non può predisporre l'alienazione degli immobili in una situazione produttrice di alterazione o immutazione circa la programmata destinazione della zona in cui gli stessi sono situati ed i soggetti che acquistano devono essere cauti e diligenti nell'acquisire conoscenza delle previsioni urbanistiche e pianificatone di zona. In conclusione, il compratore che omette di acquisire ogni prudente informazione circa la legittimità dell'acquisto si pone colposamente in una situazione di inconsapevolezza che fornisce, comunque, un determinante contributo causale all'attività illecita del venditore" [Cass., Sez. III, 26.6.2008, Belloi ed altri]. (conferma ordinanza n. 234, del 19/1 1/2009, TRIB. LIBERTA' di LATINA) Pres. Teresi, Est. Fiale, Ric. Carluccio ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 3/02/2011 (Ud. 22/10/2010) Sentenza n. 3887


DIRITTO URBANISTICO - Piano regolatore generale - Natura di atto complesso. Il PRG, però, è un atto complesso sicché, una volta intervenuta l'approvazione regionale, non sono più possibili modificazioni unilaterali da parte del Comune o della Regione ma esse vanno effettuate d'intesa tra le due autorità. (conferma ordinanza n. 234, del 19/1 1/2009, TRIB. LIBERTA' di LATINA) Pres. Teresi, Est. Fiale, Ric. Carluccio ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 3/02/2011 (Ud. 22/10/2010) Sentenza n. 3887

 

DIRITTO URBANISTICO - Immobile abusivo ultimato - Mancanza del certificato di abitabilità - Sequestro - Art. 221 T.U. delle leggi sanitarie - Art. 321 c.p.p.. In materia di reati edilizi o urbanistici, ai fini della sequestrabilità preventiva di un immobile abusivo già ultimato, può considerarsi come antigiuridica l'implicazione proveniente dalla perpetrazione dell'illecito amministrativo sanzionato dall'art. 221 del T.U. delle leggi sanitarie (divieto di abitare gli edifici sforniti di certificato di agibilità), che, pur non potendosi inquadrare nella nozione di "agevolazione della commissione di altri reati", certamente integra una situazione illecita ulteriore prodotta dalla condotta (la libera utilizzazione della cosa) che il provvedimento cautelare è finalizzato ad inibire" (Cass., Sez. III, 16.11.2004, n. 44433 e sez. IV, 19.4.2007, n. 15845). (conferma ordinanza n. 2126/2009 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, dell'11/11/2009) Pres. Teresi, Est. Fiale, Ric. Romano. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 3/02/2011 (Ud. 22/10/2010) Sentenza n. 3885

DIRITTO URBANISTICO - Permesso di costruire - Titolo abilitante illegittimo - Effetti - Responsabilità e illiceità penale - Obblighi di verifica del giudice. I reati urbanistico - edilizi possono ravvisarsi anche in presenza di un titolo abilitante illegittimo. Pertanto, il giudice penale, nel valutare la sussistenza o meno della liceità di un intervento edilizio, deve verificarne la conformità a tutti i parametri di legalità fissati dalla legge, dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal titolo abilitativo edificatorio (Cass., Sez. Un., 28.11.2001, Salvini). Sicché, deve escludersi che - qualora sussista difformità dell'opera edilizia rispetto a previsioni normative statali o regionali ovvero a prescrizioni degli strumenti urbanistici - il giudice debba comunque concludere per la mancanza di illiceità penale qualora l'amministrazione abbia comunque rilasciato un titolo che abilita a costruire, in quanto tale provvedimento non è idoneo a definire esaurientemente lo statuto urbanistico ed edilizio dell'opera realizzanda. (riforma sentenza n. 2149 del 12/03/2009 CORTE APPELLO di PALERMO) Pres. Teresi, Est. Fiale, Ric. Legambiente in proc. Consiglio. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 3/02/2011 (Ud. 22/10/2010) Sentenza n. 3872

DIRITTO URBANISTICO - TUTELA AMBIENTALE - Atti a contenuto urbanistico o edilizio - Associazioni ambientaliste - Legittimazione ad agire - Sussiste - Fattispecie: lottizzazione abusiva in area agricola. Le associazioni ambientaliste riconosciute sono legittimate ad agire in giudizio non solo per la tutela degli interessi ambientali "in senso stretto", ma anche per quelli ambientali "in senso lato", comprendenti cioè la conservazione e valorizzazione dell'ambiente in senso ampio, del paesaggio urbano, rurale, naturale, dei monumenti e dei centri storici, intesi tutti quali beni e valori idonei a caratterizzare in modo originale, peculiare ed irripetibile un certo ambito geografico territoriale rispetto ad altri. Ne consegue che dette associazioni possono agire anche in relazione ad atti a contenuto urbanistico o edilizio, purché idonei a pregiudicare il bene dell'ambiente come definito in termini normativi. Nella specie, è stata riconosciuta, piena legittimazione all’ass. Legambiente, dovendo ritenersi ormai pacifico che la destinazione di un'area a zona agricola riveste una finalità di tutela a valenza conservativa anche dei valori ambientali, venendo a costituire il polmone dell'insediamento urbano ed assumendo per tale via la funzione decongestionante e di contenimento dell'espansione dell'aggregato urbano. (riforma sentenza n. 2149 del 12/03/2009 CORTE APPELLO di PALERMO) Pres. Teresi, Est. Fiale, Ric. Legambiente in proc. Consiglio. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 3/02/2011 (Ud. 22/10/2010) Sentenza n. 3872

 

DIRITTO URBANISTICO - Abusi edilizi - Responsabilità ex art. 29 D.p.r. N. 380/2001 - Rapporti di parentela o affinità tra esecutore e proprietario dell’opera - Prove di compartecipazione. Ai fini della configurabilità della responsabilità ai sensi dell’art.29 DPR n.380/01, può tenersi conto non soltanto della piena disponibilità, giuridica e di fatto, del suolo e dell'interesse specifico ad effettuare la nuova costruzione (in applicazione del principio del “cui prodest”), ma altresì dei rapporti di parentela o di affinità tra esecutore dell'opera abusiva e proprietario, dell'eventuale presenza in loco di quest'ultimo, dello svolgimento di attività di materiale vigilanza dell'esecuzione dei lavori, della richiesta di provvedimenti abilitativi successivi, del regime patrimoniale dei coniugi, e complessivamente di tutte quelle situazioni e comportamenti, sia positivi che negativi, da cui possano trarsi elementi integrativi della colpa e prove di una compartecipazione, anche solo morale, all'esecuzione delle opere da parte del proprietario (Cassazione penale , sez. III, 08 ottobre 2004 , n. 216). Pres. Romano, Est. Pisano - C.S. (avv. Savino) c. Comune di Boscoreale (n.c.) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. III - 2 febbraio 2011, n. 641

DIRITTO URBANISTICO - Aziende agrituristiche - Esercizio di attività commerciale - Regolarità urbanistico-edilizia - Presupposto imprescindibile - Disciplina normativa del settore agrituristico - Conservazione e recupero del patrimonio edilizio rurale esistente - Sanabilità di nuovi manufatti - Limiti.
Il legittimo esercizio di un'attività commerciale, precipuamente quando essa comporti la somministrazione di alimenti e bevande, deve essere ancorato, sia in sede di rilascio del relativo titolo autorizzatorio, sia per l'intera durata del suo svolgimento, alla disponibilità giuridica e alla regolarità urbanistico-edilizia dei locali in cui essa viene posta in essere (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 9 settembre 2008, n. 10058; Id., 09 agosto 2007, n. 7435; Id., 27 gennaio 2003, n. 423; Id., 22 novembre 2001, n. 5007); tale principio acquista maggiore rigore in materia di aziende agrituristiche, perché la relativa disciplina è finalizzata a preservare la specificità del settore agrituristico e la genuinità dei prodotti fruibili all’interno dell’azienda agrituristica. Dal quadro normativo vigente, emerge infatti che l’azienda agrituristica viene concepita dal legislatore, quanto al profilo dei cespiti edilizi in cui essa si svolge, come finalizzata alla conservazione ed eventualmente al recupero patrimonio edilizio rurale esistente, il che costituisce un elemento di valutazione ineludibile e stringente per lo scrutinio sia della assentibilità sia della sanabilità a posteriori di nuovi manufatti realizzati nel compendio agrituristico. Pres. Romano, Est. Raiola - F.S. (avv. Leone) c. Comune di Pompei (avv. Troiano) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. III - 1 febbraio 2011, n. 636

DIRITTO URBANISTICO - Distanze legali - Muro di contenimento - Disciplina.
In tema di distanze legali, il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non può considerarsi "costruzione" agli effetti della disciplina di cui all'art. 873 c.c. per la parte che adempie alla sua specifica funzione, e, quindi, dalle fondamenta al livello del fondo superiore, qualunque sia l'altezza della parete naturale o della scarpata o del terrapieno cui aderisce, impedendone lo smottamento; la parte del muro che si innalza oltre il piano del fondo sovrastante, invece, in quanto priva della funzione di conservazione dello stato dei luoghi, è soggetta alla disciplina giuridica propria delle sue oggettive caratteristiche di costruzione in senso tecnico giuridico, ed alla medesima disciplina devono ritenersi soggetti, perché costruzioni nel senso sopra specificato, il terrapieno ed il relativo muro di contenimento elevati ad opera dell'uomo per creare un dislivello artificiale o per accentuare il naturale dislivello esistente (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. II, 10 gennaio 2006, n. 145; Cons. St., Sez. IV, 24 aprile 2009, n.2579; Cons. St, Sez. V, 28 giugno 2000, n.3637). Pres. De Zotti, Est. Bruno - A.B. e altro (avv.ti Stoppa e Acerboni) c. Comune di Rovigo (avv. Lembo) - TAR VENETO, Sez. II - 1 febbraio 2011, n. 185

DIRITTO URBANISTICO - Distanze legali - Art. 9 D.M. n. 1444/1968 - Adozione di strumenti urbanistici contrastanti con la norma - Disapplicazione da parte del giudice di merito.
Il D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 - là dove all'art. 9 prescrive in tutti i casi la distanza minima assoluta di metri dieci tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti - è norma che impone determinati limiti edilizi ai comuni nella formazione o revisione degli strumenti urbanistici, ma non è immediatamente operante anche nei rapporti tra privati. E da ciò deriva (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. II 1.11.2004 n. 21899) che l'adozione, da parte degli enti locali, di strumenti urbanistici contrastanti con la norma comporta l'obbligo, per il giudice di merito, non solo di disapplicare le disposizioni illegittime, ma anche di applicare direttamente la disposizione del ricordato art. 9, divenuta, per inserzione automatica, parte integrante dello strumento urbanistico in sostituzione della norma illegittima disapplicata (cfr. Cons. St., sez. V, e novembre 2010 n. 7731; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 16 ottobre 2009, n. 1742). Pres. De Zotti, Est. Bruno - A.B. e altro (avv.ti Stoppa e Acerboni) c. Comune di Rovigo (avv. Lembo) - TAR VENETO, Sez. II - 1 febbraio 2011, n. 185

DIRITTO URBANISTICO - Violazione della disciplina in materia di distacco delle costruzioni dai confini - Doppia tutela - Azione nei confronti del confinante e nei confronti della P.A.
Sussistono nel nostro ordinamento ipotesi di doppia tutela in relazione a possibili violazioni della disciplina vigente in materia di distacco delle costruzioni dai confini del fondo ovvero da altre costruzioni, a seconda che si agisca nei riguardi del confinante ovvero nei confronti dell'Amministrazione Comunale che ha rilasciato il titolo edilizio, ben potendo le azioni stesse coesistere e ben potendo il titolare dell'interesse qualificato alla legittimità dell'azione amministrativa ottenere, comunque, in sede di giurisdizione amministrativa l'annullamento ope iudicis del titolo edilizio reputato illegittimo anche a prescindere dalla sua eventuale disapplicazione da parte del giudice ordinario concomitantemente adito (cfr. TAR Veneto Sez II, 17.6.2005 n. 2504). Pres. De Zotti, Est. Bruno - A.B. e altro (avv.ti Stoppa e Acerboni) c. Comune di Rovigo (avv. Lembo) - TAR VENETO, Sez. II - 1 febbraio 2011, n. 185

DIRITTO URBANISTICO - Contributo di costruzione - Titolo edilizio utilizzato in parte - Conseguenze.
Il contributo di costruzione è il corrispettivo del diritto di costruire e quando il diritto di costruire non è esercitato viene meno il titolo in forza del quale il Comune ha incassato il contributo di costruzione. Questo principio vale anche quando il titolo edilizio è stato utilizzato soltanto in parte, nel qual caso esso viene meno pro quota (T.a.r. Lombardia, Milano, sez. II, sentenza n. 728 del 24/03/2010). Pres. Petruzzelli, Est. Russo - T.B. (avv. Franchina) c. Comune di Gandino (n.c.) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 31 gennaio 2011, n. 188
 

DIRITTO URBANISTICO - ESPROPRIAZIONE - Vincolo di inedificabilità - Mancata reiterazione entro il quinquennio - Criteri di valutazione delle c.d. "aree bianche". Quando l'imposizione del vincolo di inedificabilità, conseguente all'atto di pianificazione urbanistica, diviene inefficace per decorso del quinquennio, opera la disciplina transitoria prevista dalla norma di salvaguardia di cui all'art. 4, ult. comma, della legge 28 gennaio del 1977, n. 10, applicabile alle "aree bianche" che, in quanto prive di disciplina urbanistica, sono valutabili secondo il criterio dell'edificabilità di fatto, ovvero alla stregua delle aree circostanti, costituenti nel loro insieme un microsistema urbanistico (Cass. n. 21434/2007). (riforma parzialmente sentenza del Tribunale di Matera del 5/6/2001) Pres. De Angelis - Est. Nesti - Appellante Comune di Policoro (avv. Gi. Di.) c. Ro.Ga. e Gi.Pa. (avv.ti Ma.St. e Fl.Ga.). CORTE DI APPELLO DI POTENZA, Sez. civile, 28/01/2011, Sentenza n. 7

 

DIRITTO URBANISTICO - ESPROPRIAZIONE - Risarcimento del danno derivante da atto illecito - Versamenti di somme effettuati prima della liquidazione del credito - Applicabilità dell’art. 1194 c.c. - Esclusione. La disposizione dell'art. 1194 del codice civile, secondo cui senza il consenso del creditore il debitore non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi o alle spese, presuppone la simultanea esistenza della liquidità e della esigibilità di ambedue i crediti, e cioè sia di quello per capitale che dell'altro, accessorio, per interessi o spese. Pertanto, in tema di risarcimento del danno derivante da atto illecito, i versamenti di somme effettuati in favore del creditore prima della liquidazione (giudiziale o negoziale) non sono imputabili agli interessi ed agli accessori, non essendo applicabile il criterio previsto dal citato art. 1194 cod. civ., che presuppone, appunto, l'esistenza di un debito pecuniario (Cass. n. 16448/2009). (riforma parzialmente sentenza del Tribunale di Matera del 5/6/2001) Pres. De Angelis - Est. Nesti - Appellante Comune di Policoro (avv. Gi. Di.) c. Ro.Ga. e Gi.Pa. (avv.ti Ma.St. e Fl.Ga.). CORTE DI APPELLO DI POTENZA, Sez. civile, 28/01/2011, Sentenza n. 7

 

DIRITTO URBANISTICO - Regione Emilia Romagna - Permesso di costruire in deroga - Limiti - Art. 15 l.r. Emilia Romagna n. 31/2002. Il legislatore regionale, con l’art. 15 della l.r. Emilia Romagna 25 novembre 2002 n. 31, ha introdotto limiti espressi alla possibilità del rilascio di un permesso di costruire in deroga. Emerge in particolare come le deroghe al piano regolatore comunale non possano essere di tale entità da elidere le esigenze di ordine urbanistico sottese al piano e, in particolare, non possano legittimare eccezioni alle destinazioni di zona, sulle quali si fonda la struttura concettuale stessa del piano regolatore generale nelle scelte fondanti sull’uso del territorio. Appare quindi corretto affermare che anche i permessi in deroga debbano osservare tali principi e sono quindi legittimi nella misura in cui si allineano alle destinazioni d’uso ammesse dal piano regolatore all’interno delle singole zone. Pres. Giaccardi, Est. Sabatino - Comune di Parma (avv.ti Cugurra e Romano) c. Q. s.r.l. e altri (avv.ti Dall'Aglio e Selvaggi) e W. s.r.l. e altri (n.c.) - (conferma T.A.R. Emilia Romagna, Parma, n. 792/2009) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 28 gennaio 2011, n. 684
 

DIRITTO URBANISTICO - Provvedimenti relativi ad interventi edilizi - Progettista - Legittimazione ad impugnare in via principale - Esclusione. Va esclusa in capo al progettista la titolarità di un interesse legittimo differenziato che gli consenta l’impugnazione di provvedimenti relativi ad interventi edilizi, potendo semmai il progettista stesso proporre intervento “ad adiuvandum” nel giudizio promosso dal committente proprietario (TAR Toscana, sez. II, 5.6.2009, n. 986; TAR Liguria, sez. I, 17.3.2006, n. 251; TAR Sicilia, Catania, sez. I, 6.3.2001, n. 523; TAR Piemonte, sez. I, 18.6.2003, n. 924 e Consiglio di Stato, sez. V, 5.3.2001, n. 1250). Pres. Arosio, Est. Zucchini - D.D. (avv.ti Muratori e Crupi) c. Comune di Milano (avv.ti Mandarano, Surano e Bognetti) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 28 gennaio 2011, n. 265

DIRITTO URBANISTICO - Divieto di nuove costruzioni contenuto nel P.R.G. - Violazione - Carattere integrativo della disciplina codicistica in tema di distanze - Esclusione.
Le norme del piano regolatore che vietino nuove costruzioni in una zona determinata non sono, di per sé, integrative della disciplina delle distanze, dettata dal codice civile in tema di rapporti di vicinato, dal momento che tali norme sono volte alla soddisfazione di interessi di ordine generale, trascendenti quelli dei singoli proprietari confinanti, come la soddisfazione di esigenze igieniche, di tutela dell'estetica edilizia, di conservazione di ambienti storici o del paesaggio, ecc, con la conseguenza che la tutela accordata al privato, nel caso di violazione di dette norme, rimane limitata al risarcimento del danno eventualmente subito. (Cass. 6743/83). Pres. Est. CAPASSO - Appellanti Lu. Ad. e Lu. Le. (avv.ti Gi. Ra. e Ma. Sa.), C. Pi. Ma. e altri (avv. Re. Da.) - Rif. sent. n. 145/03 del 4.2 - 11.3.03 del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi. CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, Sezione II civile, ud. 22 dicembre 2010, dep. 27 gennaio 2011, n. 206

DIRITTO URBANISTICO - Costruzione realizzata in zona con vincolo assoluto di inedificabilità - Disciplina applicabile in tema di distanze nei rapporti tra privati - Individuazione. Le aree sottoposte a vincolo assoluto di inedificabilità (proprio perché oggetto di espressa previsione di inedificabilità assoluta e di interventi esecutivi dei piani particolareggiati) non possono considerarsi prive di regolamentazione giuridica si da consentire l'applicazione, in via analogica, della disciplina regolamentare attinente alle zone confinanti e ciò sia per mancanza di un c.d. "vuoto normativo" (tale non venendosi a creare per la sola mancata realizzazione dei piani particolareggiati), sia perché ciò comporterebbe un'arbitraria violazione del potere discrezionale della P.A. che alla zona ha inteso assegnare una diversa destinazione e precipue finalità. L’applicazione della disciplina delle distanze prevista dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 è possibile unicamente quando sia stato adottato un provvedimento integrativo del P.R.G., in difetto non può escludersi l'applicazione della generale disciplina codicistica, dettata dagli arti 873 e seguenti del codice civile, poiché la tutela ripristinatoria prevista dalla normativa codicistica non può venir meno per il fatto che lo strumento urbanistico, vietando nella zona ogni costruzione, non contenga prescrizioni sulle distanze né, tanto meno, per il fatto che la P.A. ometta o ritardi di sanzionare con provvedimenti a carattere reale la violazione del vincolo di inedificabilità. (Cass. 3638/07; Cass. 3564/02; Cass.13011/00; Cass. 4754/95). Pres. Est. CAPASSO - Appellanti Lu. Ad. e Lu. Le. (avv.ti Gi. Ra. e Ma. Sa.), C. Pi. Ma. e altri (avv. Re. Da.) - Rif. sent. n. 145/03 del 4.2 - 11.3.03 del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi. CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, Sezione II civile, ud. 22 dicembre 2010, dep. 27 gennaio 2011, n. 206
 

DIRITTO URBANISTICO - Vincoli preordinati all’esproprio - Decorrenza del termine quinquennale di efficacia - Azzeramento della disciplina urbanistica territoriale - Differenza rispetto alla scadenza delle disposizioni vincolistiche contenute in piani attuativi. L’intervenuta scadenza dei vincoli preordinati all’espropriazione, per effetto del decorso del termine di efficacia quinquennale, comporta che l’area rimane priva di disciplina urbanistica ed è soggetta alle previsioni di cui all’art. 4 ultimo comma della legge n. 10/1977 (ora art. 9 del T.U. n. 380/2001), sino all’adozione, da parte del Comune, di nuove, specifiche prescrizioni (ex multis, T.A.R Toscana Firenze, sez. I, 10 dicembre 2009, n. 3267). Tale fenomeno di azzeramento della disciplina urbanistica territoriale non si produce invece in caso di scadenza di disposizioni vincolistiche contenute in piani di rango attuativo, perché in tal caso il decorso del termine decennale di efficacia del piano fa venire meno solo i vincoli finalizzati all'espropriazione e le altre limitazioni della proprietà privata imposti dallo strumento attuativo, ma non anche la disciplina urbanistico- edilizia da esso dettata, che continua a trovare applicazione fino all'approvazione di un nuovo piano attuativo o di un nuovo P.R.G. (cfr. T.A.R Marche, sez. I, n. 457/2009). Pres. f.f. Mele, Est. Sabbato - N.L. e altro (avv. Fortunato) c. Comune di Sarno (Avv. Stato) - TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 26 gennaio 2011, n. 112
 

DIRITTO URBANISTICO - Subordinazione della concessione edilizia all’esistenza di un piano attuativo - Urbanizzazione della zona interessata - Superamento della norma - Esclusione. In presenza di una normativa urbanistica sufficientemente vincolante e dettagliata, che preveda per il rilascio della concessione edilizia in una determinata zona l'esistenza di un piano attuativo, non è consentito all'interprete superare tale prescrizione facendo leva sulla situazione di sufficiente urbanizzazione della zona stessa (cfr. Cons. Stato IV, 3.11.08 n. 5471). Pres. Arosio, Est. Spadavecchio - C.A. (avv.ti Romano e Nardulli) c. Comune di Meda (avv. Bonomi) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 26 gennaio 2011, n. 228

DIRITTO URBANISTICO - Principio dell’indefettibilità del piano attuativo - Art. 9, c. 2 d.P.R. n. 380/2001 - Eccezione - Lotto intercluso - Ricorrenza - Individuazione.
Ai sensi dell’art. 9, comma 2, d.p.r. n. 380/2001, il principio dell’indefettibilità del piano attuativo, quando esso sia prescritto dallo strumento urbanistico generale, non ammette equipollenti ai fini del rilascio della concessione edilizia, nel senso che né in sede amministrativa né in sede giurisdizionale possono essere effettuate indagini volte a verificare se sia tecnicamente possibile realizzare costruzioni vanificando la funzione del piano attuativo (Cons. Stato IV, 30.12.08 n. 6625). A questa regola, che vale sia per le zone non urbanizzate, sia per quelle parzialmente urbanizzate, fa eccezione il solo caso limite del c.d. lotto intercluso (Cons. Stato IV, n. 6625/08 cit.), per il quale il piano attuativo non occorre laddove la zona sia già compiutamente urbanizzata, il che si verifica quando sono presenti sia le urbanizzazioni primarie, sia le secondarie in tutto l’ambito territoriale di riferimento, che coincide col perimetro del comprensorio che deve essere pianificato dagli strumenti attuativi (cfr. Cons. Stato V, 1.12.03 n. 7799). Al di fuori di questa ipotesi, il piano attuativo conserva integra la propria utilità funzionale, sia in casi di edificazione disomogenea in zone già compromesse da fenomeni di urbanizzazione spontanea e incontrollata che richiedano un riordino generale (Cons. Stato IV, 7.11.01 n. 5721; V, 17.5.00 n. 2874), sia, a maggior ragione, in zona ancora “vergine”, che richieda un disegno urbanistico efficiente e razionale. Pres. Arosio, Est. Spadavecchio - C.A. (avv.ti Romano e Nardulli) c. Comune di Meda (avv. Bonomi) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 26 gennaio 2011, n. 228

 

DIRITTO URBANISTICO - Piano regolatore generale - Osservazioni - Accoglimento - Ripubblicazione del piano - Mutamento delle caratteristiche e dei criteri essenziali. Le osservazioni dei privati al piano regolatore generale costituiscono meri apporti collaborativi alla formazione del piano ed il loro accoglimento non determina un obbligo di ripubblicazione del piano: perché si renda necessaria la ripubblicazione deve aversi una rielaborazione complessivamente innovativa del piano stesso, e cioè un mutamento delle sue caratteristiche essenziali e dei criteri che alla sua impostazione rispettivamente hanno presieduto (Cons. Stato, sez. IV, 25 novembre 2003, n. 7782; id. 19 giugno 2007, n. 3300). Pres. Nicolosi, Est. Massari - S. s.p.a. (avv.ti Narese e Franceschetti) c. Comune di Arezzo (avv.ti Pasquini e Ricciarini) - TAR TOSCANA, Sez. II - 21 gennaio 2011, n. 123
 

DIRITTO URBANISTICO - Realizzazione di manufatti con scavo nel sottosuolo - Nuovo assetto dei luoghi. La realizzazione di manufatti con scavo nel sottosuolo - indipendentemente dal conteggio del volume agli effetti degli indici di edificabilità secondo la disciplina riconducibile al singolo strumento urbanistico - dà luogo ad un nuovo e diverso assetto dei luoghi e determina l’asservimento a diversi utilizzi, resi possibili dalla nuova costruzione. Pres. Severini, Est. Giovagnoli - Ministero per i Beni e le Attività Culturali e altro (Avv. Stato) c. P.D.A. (avv. Fronzoni) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 19 gennaio 2011, n. 371

DIRITTO URBANISTICO - Inosservanza delle prescrizioni contenute nel permesso di costruire - Reato edilizio - Fattispecie: lavori di escavazione e divieto di commercializzazione del terreno - Art. 44 D.P.R. 380/2001.
Riveste la natura urbanistica la prescrizione inserita nel permesso, rilasciato per la realizzazione di vasche per allevamento ittico, dell'obbligo di riutilizzare il terreno, frutto dei lavori di escavazione, per arginatura ed opere di salvaguardia e di conferire il terreno in eccedenza nelle discariche per copertura giornaliera o per appianamento degli avvallamenti. Tale obbligo, è certamente volto a tutelare l'assetto territoriale della zona incisa dall'opera autorizzata e, per la parte di terreno in eccedenza, ne impone un utile impiego in materia ambientale nella gestione della discarica di zona. Il divieto di commercializzazione del terreno è in realtà la conseguenza della vincolatività di tale obbligo. (conferma sentenza n. 184 del 20/04/2009, TRIBUNALE di MODENA) Pres. Ferrua, Est. Rosi, Ric. Brandani ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/01/2011 (Ud. 17/11/2010) Sentenza n. 1536

DIRITTO URBANISTICO - Movimenti di terreno - Trasformazione urbanistico-edilizia del territorio con perdurante modifica dello stato dei luoghi - Permesso di costruire - Necessità - Rilevanza della finalità dei lavori di scavo - Giurisprudenza - D.P.R. n 380/2001. In base al D.P.R. n 380 del 2001, richiedono il permesso di costruire tutti gli interventi che comportano una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio comunale con perdurante modifica dello stato dei luoghi. Tra essi rientra di certo la realizzazione di grandi vasche per allevamento ittico, mediante escavazione del terreno, atteso che tale intervento rappresenta un'opera di consistente entità che comporta la trasformazione in via permanente del suolo. Sicché, ai fine di stabilire se i movimenti di terreno costituiscano o meno una trasformazione urbanistica del territorio, occorre valutare l'entità dell'opera che si intende realizzare, potendo gli stessi costituire sia spostamenti insignificanti sotto il profilo dell'insediamento abitativo per i quali non è necessario alcun titolo abilitativo, sia rilevanti trasformazioni del territorio, in quanto tali necessitanti il preventivo rilascio del permesso di costruire, non essendo sufficiente la mera denuncia di inizio attività (Cass. Sez. 3, n. 14243 del 4/4/2008, Daltri). Tra l'altro, è comunque rilevante la finalità dei lavori di scavo, anche quando lo stesso non sia destinato alla edificazione di un manufatto o di altro lavoro edile. Sottolineando che sono assoggettate a titolo abilitativo edilizio le opere di scavo, di sbancamento e di livellamento del terreno, finalizzate ad usi diversi da quelli agricoli (ad esempio turistici o sportivi), in quanto incidono sul tessuto urbanistico del territorio (in tal senso, Cass. Sez. 3, 24/2/2009, sentenze n. 8064 PG c. Dominelli e Gagliolo; Cass. 19/2/2004, n.6930, Iaccarino; Cass. 13/11/2002, n. 38055 Raciti; Cass. 14/3/2000, n. 3107 Alliata e altro). (conferma sentenza n. 184 del 20/04/2009, TRIBUNALE di MODENA) Pres. Ferrua, Est. Rosi, Ric. Brandani ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/01/2011 (Ud. 17/11/2010) Sentenza n. 1536

 

DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Costruzione piano interrato - Permesso di costruire - Necessità - Trasformazione dell’assetto e sviluppo del territorio - Violazione delle prescrizioni urbanistiche delle zone agricole - Reato paesaggistico - Configurabilità - C.d. requisito della doppia conformità ex art. 36 DPR n.380/01 - Artt. 44 lett. b) e c) DPR n. 380/01 e 181 D.L.vo n. 42/04. In tema di reati paesaggistici-edilizi, la realizzazione di un piano interrato rientra tra gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio per i quali è necessario il permesso di costruire, trattandosi pur sempre di intervento in relazione al quale l'autorità amministrativa deve svolgere il proprio controllo sul rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie, anche tecniche, finalizzato ad assicurare il regolare assetto e sviluppo del territorio (Cass. Sez.3, 21/6/2007, n. 24464, Iacobone e altro). Ciò perché nel concetto di costruzione rientra ogni intervento edilizio, che abbia rilevanza urbanistica, in quanto incide sull'assetto del territorio ed aumenta il c.d. carico urbanistico, ivi compresi i locali interrati, cioè sottostanti il livello stradale, e seminterrati, funzionalmente asserviti, che devono essere computati a fini volumetrici (in tal senso, Cass. Sez. 3, del 27/9/1999, n. 11011, Boccellari) e per i quali è necessario il permesso a costruire con il rispetto degli indici e degli standards urbanistici. (Fattispecie: realizzazione di un seminterrato in difformità alle prescrizioni urbanistiche delle zone agricole e del permesso di costruire). (conferma, sentenza n. 1470 del 09/10/2009, CORTE APPELLO di LECCE) Pres. Ferrua, Est. Rosi, Ric. Greco ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/01/2011 (Ud. 17/11/2010) Sentenza n. 1522

 

DIRITTO URBANISTICO - Piano regolatore - Natura - Atto complesso - Regione - Introduzione di modifiche d’ufficio - Limiti. Il Piano Regolatore si atteggia ad atto complesso con imputazione congiunta del Comune e della Regione, ben potendo quest’ultima introdurre, in sede di approvazione dello strumento urbanistico, modifiche di ufficio (cfr. Cons Stato Sez. IV 19/1/2000 n.245), sempreché queste non vadano ad impingere nel merito delle scelte urbanistiche spettanti all’ente locale. Pres. Numerico, Est. Migliazzi - K.N. (avv. Scarpa) c. Regione Lazio (avv.ti Forte, Montanaro e Privitera) e altri (n.c.) - (Conferma T.A.R. LAZIO, Roma, n. 3095/2000) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 18 gennaio 2011, n. 352

DIRITTO URBANISTICO - Strumento urbanistico generale - Formazione e approvazione - Discrezionalità amministrativa.
Le scelte effettuate dalla P.A. in sede di formazione ed approvazione dello strumento urbanistico generale sono accompagnate da un’amplissima valutazione discrezionale che, nel merito, appaiono insindacabili e sono, per ciò stesso, attaccabili solo per errori di fatto, ovvero per abnormità e irrazionalità delle stesse (cfr questa Sezione 6/2/2002 n.664; idem, di recente, 27/7/2010 n.4920 ). In ragione di tale discrezionalità l’Amministrazione non è tenuta a fornire apposita motivazione in ordine alle scelte operate nella predetta sede di pianificazione del territorio comunale, se non richiamando le ragioni di carattere generale che giustificano ’impostazione del piano (in tal senso, sempre questa Sezione 10/8/2004 n.4550). Pres. Numerico, Est. Migliazzi - K.N. (avv. Scarpa) c. Regione Lazio (avv.ti Forte, Montanaro e Privitera) e altri (n.c.) - (Conferma T.A.R. LAZIO, Roma, n. 3095/2000) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 18 gennaio 2011, n. 352

DIRITTO URBANISTICO - Strumento urbanistico generale - Classificazione di un’area ad uso agricolo - Sottrazione di parte del territorio a nuove edificazioni.
La classificazione di un’area ad uso agricolo non deve rispondere necessariamente all’esigenza di promuovere l’insediamento di specifiche attività agricole, una siffatta destinazione potendo trovare la sua ragion d’essere nella discrezionale volontà dell’amministrazione locale di sottrarre parte del territorio comunale a nuove edificazioni (cfr Sez.IV n.2166/2010). Così, la destinazione di piano regolatore a verde agricolo di un’area ben può essere funzionale all’esigenza di conservazione dei valori naturalistici e di contenimento del fenomeno di espansione edilizia, di per sé idoneo, quest’ultimo, a compromettere i valori paesaggistici della zona (in tal senso, Sez IV n. 25/5/1998 n.869; idem n.4920/2010 già citata) .Di qui il carattere non nemmeno abnorme né irrazionale della scelta di classificare l’area dell’appellante come agricola boscata, in linea con gli obiettivi dell’amministrazione di assicurare all’ambiente naturale dei luoghi in questione, quale bene pubblico di rango costituzionale (cfr Cass Sez.III 10/10/2008 n.25010) una più adeguata tutela; e ciò a maggior ragione allorché i luoghi siano già contrassegnati da fenomeni di significativa urbanizzazione. Pres. Numerico, Est. Migliazzi - K.N. (avv. Scarpa) c. Regione Lazio (avv.ti Forte, Montanaro e Privitera) e altri (n.c.) - (Conferma T.A.R. LAZIO, Roma, n. 3095/2000) -CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 18 gennaio 2011, n. 352


DIRITTO URBANISTICO - Convenzione di lottizzazione - Natura di accordo sostitutivo del provvedimento - Sopravvenuti motivi di interesse pubblico - Modifica unilaterale della convenzione - Art. 11, c. 4, L. n. 241/1990.
La natura della convenzione di lottizzazione di accordo sostitutivo del provvedimento autorizza l'amministrazione, nell'esercizio della facoltà accordatale dall'art. 11 comma 4, l. 7 agosto 1990 n. 241, a sciogliersi dall'accordo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ed a regolare unilateralmente ed autoritativamente i rapporti e le attività oggetto della convenzione (T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 29 novembre 2007, n. 6519). Riconoscendo pertanto tale ius variandi di fronte a sopravvenute esigenze pubbliche, a fortiori non può precludersi all’Amministrazione la facoltà di modificare la convenzione di fronte ad una errata applicazione della normativa vigente. Pres. Arosio, Est. Bini - A. s.r.l. (avv. Ravizzoli) c. Comune di Santo Stefano Ticino(avv.ti Andena, Celoria e Fossati) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 18 gennaio 2011, n. 104

 

DIRITTO URBANISTICO - Modifica destinazione d’uso - Predisposizione di impianti tecnologici - Configurabilità - Artt. 44 lett. B), 64, 65, 67, 71, 72 83, 93 94 e 95, D.P.R. n. 380/2001. La realizzazione di sole opere interne quale la predisposizioni di impiantistica idrica, elettrica e di riscaldamento in locale originariamente destinato a garage integrata la modifica di destinazione d'uso (Cass. Sez. III, n. 27713 del 16/7/2010, PM in proc. Olivieri). Tale modifica, riveste carattere di attualità, quando i lavori sono stati effettuati, e non rappresenta di certo un tentativo di abuso edilizio od una mera predisposizione in vista di una futura modifica di destinazione. (conferma ordinanza n. 274/2010 TRIB. LIBERTA' di ROMA, del 22/03/2010) Pres. Teresi, Est. Rosi, Ric. Galluccio ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 17/01/2011 (Cc. 5 /11/2010), Sentenza n. 796

DIRITTO URBANISTICO - Destinazione d’uso - Funzione dell'immobile - Incisione sulla pianificazione territoriale e sul carico urbanistico. La destinazione d'uso di un'unità immobiliare individua la funzione che l'immobile è destinato a svolgere ed è un elemento in grado di incidere direttamente sulla pianificazione territoriale e sul carico urbanistico. (conferma ordinanza n. 274/2010 TRIB. LIBERTA' di ROMA, del 22/03/2010) Pres. Teresi, Est. Rosi, Ric. Galluccio ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 17/01/2011 (Cc. 5 /11/2010), Sentenza n. 796

 

DIRITTO URBANISTICO - Parcheggi interrati - L.r. Campania n. 19/2001, art. 6 - Esclusione dal calcolo della volumetria assentibile - Compatibiilità con le zone bianche. Nella legislazione regionale che disciplina la realizzazione di parcheggi pertinenziali (l.r. Regione Campania 28 novembre 2001, n. 19, art. 6) quest'ultima non è soggetta ad oneri, senza distinzione tra oneri di costruzione ed oneri di urbanizzazione. L'esonero dal pagamento del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione comprova che nella Regione Campania i parcheggi pertinenziali non sono considerati aggravare il carico urbanistico e, perciò, non costituiscono opere rilevanti ai fini degli standards urbanistici (così come, nella legislazione nazionale, le opere pertinenziali, di regola, non danno vita a nuova costruzione). Ne consegue che il parcheggio sotterraneo, rientrando nelle ipotesi di cui all'art. 6 delle l.r. 19/2001, resta escluso dal calcolo della volumetria ammissibile; esso deve pertanto essere ritenuto compatibile anche con la legislazione rigoristica che, per le zone bianche, detta disposizioni volte ad evitare la compromissione del territorio mediante la realizzazione di costruzioni che possano vanificare la futura programmazione urbanistica dell’area. Pres. Veneziano, Est. Storto - F.S. (avv. Villani) c. Comune di Gragnano (avv.ti Cirillo e Di Martino). TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 14 gennaio 2011, n. 181

 

DIRITTO URBANISTICO - Violazioni urbanistiche ed illeciti edilizi - Elemento costitutivo o normativo dei reati - Parametro di legalità - Titolo abilitativo illegittimo - Fattispecie: fascia di rispetto di trecento metri dal mare - sequestro dell’area e delle opere su di essa edificate - Art. 20 L. n. 47/1985 ora art. 44 DPR n.380/2001. In materia di illeciti edilizi, non occorre fare ricorso alla disapplicazione dell'atto amministrativo, in presenza di concessione edilizia ovvero di un permesso di costruire illegittimi. D’altronde, per la configurabilità del reato di costruzione abusiva è sufficiente valutare la sussistenza dell'elemento normativo della fattispecie, posto che la conformità della costruzione e della concessione ai parametri di legalità urbanistica ed edilizia è elemento costitutivo dei reati contemplati dalla normativa urbanistica. (Cass. sez. III, 18.12.2002 n. 4877 del 2003, Tarini; Cass. sez. VI 17.2.2003, Marrone ed altri; Cass. sez. 3°, 26.2.2003 n. 18764, Demoni; Cass. sez. III, 2.10.2007 n. 41620, Emelino). Sicché, l'interesse protetto dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (ed attualmente art. 44 del DPR n. 380/2001) non è quello del rispetto delle prerogative della pubblica amministrazione nel controllo dell'attività edilizia e perciò della regolarità delle procedure di concessione, ma quello sostanziale della protezione del territorio in conformità alla normativa urbanistica, perciò non si pone un problema di disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo, quanto di controllo della legittimità di un atto amministrativo che costituisce un elemento costitutivo o un presupposto del reato. (Cass. sez. III, 12.5.1995 n. 1756, Di Pasquale; Cass. sez. un. 12.11.1993 n. 11635, P.M. in proc. Gorgia). Fattispecie: conferma del decreto di sequestro preventivo di un'area e delle opere su di essa edificate - costruzione di quaranta residenze turistiche con sottostanti magazzini e parcheggi, nonché ulteriori edifici destinati a ristorante ed asilo nido in parte ricadenti nella fascia di rispetto di trecento metri dal mare. (conferma ordinanza del Tribunale di Latina del 29.4.2010, con la quale è stato confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Latina in data 2.4.2010) Pres. Ferrua, Est. Lombardi, Ric. Lanzi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 14/01/2011 (Cc. 3/12/2010), Sentenza n. 770

 

DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Zona soggetta a vincolo paesaggistico - Palificazione in legno coperta da una tettoia, aperta sui lati - Assenza di autorizzazione paesaggistica e di permesso di costruire - Interventi di manutenzione straordinaria - Esclusione - Manufatto abusivo - Richiesta di condono - Opere insanabili - Art. 32, c. 37 L. n. 326/2003. Nei casi in cui il manufatto abusivo è ubicato in zona soggetta a vincolo paesaggistico a nulla rileva, in punto di diritto, la presentazione della domanda di condono ed il pagamento degli oneri. (Cass. sez. 4, 5.3.2008 n. 15210, Romano). Inoltre, il silenzio assenso, (invocato dal ricorrente), ai sensi della Legge n. 326 del 2003, articolo 32, comma 37, esplica i suoi effetti esclusivamente nell'ipotesi di domanda di condono che corrisponda ai requisiti previsti dalla medesima legge (abusi minori, rappresentati dagli interventi di manutenzione straordinaria, consolidamento e restauro conservativo, categorie nel cui ambito non è inquadrabile il manufatto realizzato, in specie, palificazione in legno coperta da una tettoia, aperta sui lati ed annessa ad un fabbricato preesistente). Infine, l'esistenza di un vincolo paesaggistico su un territorio Comunale che determini la inedificabilità assoluta, non fa venir meno i vincoli imposti dalla Legge n. 431 del 1985 e s.m., sostituendoli con quelli previsti dal Piano Paesistico. (conferma ordinanza in data 12.1.2009 della Corte di Appello di Napoli) Pres. Ferrua, Rel. Lombardi, Ric. Co. Gi. Ba.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 14 gennaio 2011, Sentenza n. 764
 

DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Condono edilizio ed autorizzazione paesaggistica in sanatoria - Art. 36 DPR n. 380/2001 - Art. 2, c.1 lett. s), D. Lgs n. 63/2008 - Art. 146, c.4, D. Lgs. n. 42/2004 - L. n. 724/94 ovvero del D.L. n. 269/2003, convertito in L. n. 326/03. La normativa sul condono edilizio assume certamente carattere di specialità rispetto alle disposizioni che disciplinano la possibilità di sanatoria degli abusi edilizi in via ordinaria (art. 36 del DPR n. 380/2001), sicché il divieto di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria, di cui all'art. 146, comma 4, del D. Lgs n. 42/2004, come sostituito dall'art. 2, comma 1 lett. s), del D. Lgs n. 63/2008, non si applica alle ipotesi in cui la sanatoria stessa sia prevista da una normativa speciale quale quella in materia di condono edilizio. Tuttavia, va osservato che il predetto divieto deve ritenersi applicabile esclusivamente agli abusi commessi successivamente all'entrata in vigore del D. Lgs n. 42/2004. Pertanto, il giudice dell'esecuzione, ai fini dell'accoglimento o rigetto della domanda di sospensione dell'esecuzione, deve accertare se nel caso in esame é stata presentata domanda di condono ai sensi della L. n. 724/94 ovvero del D.L. n. 269/2003, convertito in L. n. 326/03, nonché la tempestività della domanda e l'esistenza degli altri requisiti sopra precisati. (annulla con rinvio ordinanza del 13.1.2010 del Tribunale di Napoli, sez. dist. di Portici) Pres. Ferrua, Est. Lombardi, Ric. Terracciano. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 14/01/2011 (Cc. 2 /12/2010), Sentenza n. 761
 

DIRITTO URBANISTICO - Concessione edilizia - Istanza - silenzio dell’amministrazione - Ricorso giurisdizionale - Accertamento della legittimità della pretesa ad ottenere la concessione - Preclusione. Nel caso di ricorso giurisdizionale contro il silenzio mantenuto dall'Amministrazione comunale sull'istanza di concessione edilizia, la pronuncia del giudice deve limitarsi alla declaratoria di illegittimità del silenzio (da cui discende l'obbligo di esprimersi tempestivamente sulla richiesta) e non anche estendersi all'accertamento della legittimità della pretesa ad ottenere la concessione, in quanto asseritamente fondata su una piena conformità delle opere rispetto alle previsioni della strumentazione urbanistica vigente, atteso che detto accertamento richiede una valutazione che va in primo luogo rimessa alla competenza del Comune e che postula pure apprezzamenti di ordine tecnico" (T.A.R. Campania - Napoli, n. 4698 del 26 ottobre 2001; T.A.R Campania Sez. II Napoli, 12/11/04 n. 16775; 5/8/04 n. 11099). Pres. Corsaro, Est. Marra - G.D.F. (avv.ti Zaza D'Ausilio e Quatrale) c. Comune di Minturno (avv. Corona). TAR LAZIO, Latina, Sez. I - 13 gennaio 2011, n. 7

 

DIRITTO URBANISTICO - Piano di lottizzazione - Approvazione - Stipula della convenzione - Separatezza - Amministrazione - Mutamento delle determinazioni pianificatorie anteriormente alla stipula della convenzione - Legittimità. L'Amministrazione, dopo aver approvato un piano di lottizzazione e prima della stipula della relativa convenzione, possa rivedere le proprie determinazioni pianificatorie sulla medesima area (e quindi, conseguentemente, decidere di non stipulare più la convenzione di lottizzazione): ciò discende, a tacer d'altro, dalla natura meramente programmatoria del piano di lottizzazione, che è, di per sé, inidoneo a far sorgere in capo ai privati aspettative giuridicamente qualificate in ordine al regime urbanistico delle aree ricomprese nello strumento attuativo, nonché dalla separatezza tra la fase della approvazione del piano e quella della stipula della convenzione. Pres. Romeo, Est.Anastasi - F.F.M. e altro (avv.ti Romei e Verbaro) c. Comune di Scalea (avv. Mirigliani). T.A.R. CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 12 gennaio 2011, n. 31

 

DIRITTO URBANISTICO - MARE E COSTE - Regione Puglia - Divieto di edificazione nella fascia costiera - L.r. n. 56/1980 - Inedificabilità assoluta. Nella Regione Puglia, il divieto d’edificazione nella fascia costiera, stabilito dall’art. 51, lett. f) l. reg. 31 maggio 1980 n. 56, non è assimilabile all’ipotesi ex art. 32 l. 28 febbraio 1985 n. 47 (recante norme per la sanatoria di abusi edilizi in zone soggette a vincoli), ma costituisce una vicenda d’inedificabilità assoluta - come tale, rientrante nella fattispecie di cui al successivo art. 33, relativa alle opere non suscettibili di condono -, per cui il manufatto abusivo realizzato all’interno di tale fascia di rispetto non può essere sanato, a nulla valendo la previsione di piani finalizzati al recupero degli insediamenti abusivi, in quanto, ai sensi dell’art. 5 l. reg. n. 56 del 1980, non è possibile formare varianti per le opere non sanabili a termine dell’art. 33 l. n. 47 del 1985. Pres. Mangialardi, Est. Cocomile - L.S. (avv. Bagnoli) c. Comune di bari (avv. Farnelli). TAR PUGLIA, Bari, Sez. II - 5 gennaio 2011, n. 10

 

DIRITTO URBANISTICO - Area suscettibile di edificazione in assenza dello strumento attuativo - Area completamente urbanizzata - Nozione. Una zona si deve considerare completamente urbanizzata quando risulta compiutamente e definitivamente collegata e integrata con già esistenti opere di urbanizzazione; la valutazione della congruità del grado di urbanizzazione spetta unicamente al comune e in ogni caso un'area può essere considerata suscettibile di edificazione anche in assenza dello strumento attuativo, soltanto quando si accerti la sussistenza di una situazione di fatto perfettamente corrispondente a quella derivante dall'attuazione del piano esecutivo e, quindi, allorché la zona sia dotata di tutte le opere di urbanizzazione, primarie e secondarie, previste dagli strumenti urbanistici (ex multis Consiglio Stato , sez. IV, 10 giugno 2010 , n. 3699). Pres. Arosio, Est.Bini - G.A.L. (avv.ti Dal Sasso e Riva) c. Comune di Besana Brianza (avv.ti Carimati e Colombo) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 4 gennaio 2011, n. 4

DIRITTO URBANISTICO - Regione Lombardia - L.r. n. 12/2005, art. 11, c. 3 - Perequazione compensativa - Aree esterne ai piani attuativi.
La perequazione compensativa di cui all’art. 11, c. 3, l. reg. Lombardia n. 12/2005 può essere prevista unicamente con riferimento ad aree esterne ai piani attuativi (per quelle disciplinate da piani attuativi o atti di programmazione negoziata con valenza territoriale, il Comune può prevedere il meccanismo perequativo disciplinato al comma 1 del medesimo articolo. Si tratta, comunque, una facoltà, rimessa alla scelta discrezionale dell’amministrazione). Pres. Arosio, Est.Bini - G.A.L. (avv.ti Dal Sasso e Riva) c. Comune di Besana Brianza (avv.ti Carimati e Colombo) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 4 gennaio 2011, n. 4

 

 

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(N.B.: queste pagine continueranno ad essere aggiornate)

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