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Giurisprudenza
Urbanistica e Edilizia (P.R.G. - concessione - autorizzazione - comunicazione - D.I.A. - lottizzazione - occupazione - zonizzazione - urbanizzazione - condono...)
2007
Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 - 2000 - 1999-86
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URBANISTICA E EDILIZIA - ESPROPRIAZIONE per pubblica utilità - Dichiarazione d'incostituzionalità dei primi due commi dell'art. 5 bis d.l. 333/92 - Conseguenze sul calcolo dell'indennità di esproprio - Piano di lottizzazione non seguito da convenzione - Inefficacia del piano - Calcolo dell’indennità. Ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 348/2007 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dell'art. 37, commi 1 e 2, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327), ancor prima delle modifiche al d.P.R. n. 327 del 2001 da parte dell’art. 2, commi 89 e 90, della L. n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 5-bis cit. per contrasto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione - introdotto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - determina: - la cessazione di efficacia erga omnes con effetto retroattivo della norma relativamente a situazioni o rapporti cui sarebbe ancora applicabile la norma stessa, di talché, ove sia ancora in discussione, nei giudizi pendenti, la congruità dell'attribuzione indennitaria, i relativi rapporti di credito non possono più essere regolati dalla norma dichiarata incostituzionale, a nulla rilevando l'anteriorità dell'espropriazione rispetto all'introduzione del parametro costituzionale per contrasto con il quale la disposizione legislativa è stata espunta dall'ordinamento; - la reviviscenza dell'art. 39 della legge sulle espropriazioni n. 2359 del 1865, in conformità al principio della giusta indennità enunciato dall’art. 834 cod. civ. e ribadito dalla Corte europea dei Diritti dell'Uomo con la decisione del 29 marzo 2006, nella causa Scordino contro Italia, con conseguente applicazione del criterio generale dell’indennizzo pari al valore venale. Nell’applicazione di tale criterio in riferimento ad un’area edificabile compresa in un piano di lottizzazione non seguito da convenzione, così come previsto dall’art. 28 della legge urbanistica del 1942, sussiste l’inefficacia del piano, con la conseguenza che l’indennità va calcolata non considerando il maggior indice di edificabilità da esso previsto, ma quello (minore) del P.R.G.. Presidente C. Carnevale, Relatore A. Giusti. CORTE DI CASSAZIONE Sez. I Civile, 14/12/2007 Sentenza n. 26275
URBANISTICA E EDILIZIA - Variante urbanistica - Interesse alla conservazione dell’assetto ambientale - Legittimazione a ricorrere - Sussistenza. Ai fini della legittimazione a ricorrere, si considera qualificato l’interesse del proprietario di un fondo non direttamente coinvolto dalle prescrizioni di una variante urbanistica, qualora la stessa incida, in qualche misura, sul godimento o sul valore di mercato del bene di proprietà del ricorrente medesimo o, in ogni caso, sull’interesse alla conservazione dell’assetto dell’ambiente in cui è inserito l’immobile (fattispecie: realizzazione di edifici all’interno della zona residenziale di espansione, potenzialmente incidenti sulla portata d’acqua di una fossa utilizzata dal ricorrente a fini irrigui). Pres. Amoroso, Est. Rocco - B.L. e altro (avv.ti Breoni e Cecchinato) c. Comune di Castel d’Azzano (avv. ti Brigantini e Pinello) - T.A.R. VENETO, Sez. I - 17 dicembre 2007, n. 3996
URBANISTICA ED EDILIZIA - Regione Siciliana - Art- 25 L.R. n. 22/96 -
Programmi costruttivi -Approvazione - Intervento sostitutivo del commissario ad
acta - Presupposti. E’ pur vero che l’art. 25 della L.R. Sicilia n. 22/96
stabilisce che i Comuni “sono tenuti” ad approvare i programmi costruttivi
(strumenti ad iniziativa privata che, se approvati, costituiscono ed equivalgono
a varianti dei P.R.G.) e che, in caso di inerzia oltre certi limiti temporali,
in loro vece può essere invocato l’intervento in via sostitutiva di un
commissario ad acta all’uopo nominato. Tuttavia, tale obbligatoria approvazione
non viene prevista sic et simpliciter ma viene condizionata al ricorrere di
alcuni ben determinati presupposti: i programmi costruttivi possono essere
approvati anche se ricadenti in zone destinate a verde agricolo, purchè si
tratti di zone vicine al centro abitato e a condizione che si siano esaurite le
aree di espansione già a destinazione abitativa (“C” o “B”). Sicchè, in presenza
di aree con tale destinazione, la nomina del commissario ad acta deve ritenersi
illegittima. Giud. mon. Alcamo - Imp. Consiglio (avv.ti Mangano e Raimondi) -
TRIBUNALE DI PALERMO, Sez. III Penale, 13 dicembre 2007, n. 4169
URBANISTICA ED EDILIZIA - Programma costruttivo - Obbligo della stipula di una
convenzione tra privato e p.a. - Insussistenza - Sistematica e continuativa
prassi amministrativa - Ragioni. L’obbligo della stipula di una convenzione
tra il privato e la pubblica amministrazione è previsto obbligatoriamente solo
per i c.d. piani di lottizzazione ad iniziativa di privato che costituiscono uno
strumento del tutto diverso dai programmi costruttivi. Nel caso del programma
costruttivo non ricorre un analogo obbligo di legge anche se esiste una
sistematica e continuativa prassi amministrativa che prevede la stipula di
convenzioni anche in questi casi. E ciò, a ben vedere, non senza una logica
spiegazione, atteso che nel caso dei programmi costruttivi esistono una serie di
materie che vanno convenzionalmente regolate tra il privato e l’ente
territoriale, quale, ad esempio, la cessione del diritto di superficie che, come
è noto, va fatta con atto pubblico essendo una cessione di diritto reale minore.
Giud. mon. Alcamo - Imp. Consiglio (avv.ti Mangano e Raimondi) -
TRIBUNALE DI PALERMO, Sez. III Penale, 13 dicembre 2007, n. 4169
URBANISTICA ED EDILIZIA - Avvio dei lavori - Preventivo ottenimento dei pareri
prescritti. Il privato che disponga l’avvio dei lavori deve avere
preventivamente ottenuto tutti i pareri prescritti dalla legge (ad es, parere
igienico sanitario, nulla-osta del Genio Civile e parere del Settore opere e
manutenzioni del locale Comune). Giud. mon. Alcamo - Imp. Consiglio (avv.ti
Mangano e Raimondi) -
TRIBUNALE DI PALERMO, Sez. III Penale, 13 dicembre 2007, n. 4169
URBANISTICA E EDILIZIA - ACQUA - Salvaguardia qualitativa delle acque destinate al consumo umano - Diniego di concessione edilizia - Zona di rispetto della sorgente - Art. 94, D. L.vo n. 152/2006. Le aree situate nella zona di rispetto delle risorse idriche non possono essere utilizzate a scopo edificatorio, in applicazione della normativa contenuta nel D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 e successive modifiche, normativa, (oggi contenuta nel D.L.vo n. 152/2006) essenzialmente finalizzata alla salvaguardia qualitativa delle acque destinate al consumo umano, in stretta conformità alle vigenti disposizioni dettate in sede europea su tale materia.(Cons. Stato, Sez. IV, 18/02/1992, n. 132). Pres. Salvatore - Est. Lodi - S.R.L. Immobiliare degli Aurunci (avv. Scipione) c. Comune di Formia (avv. Battaglia) e nei confronti della Regione Lazio (n.c.) (conferma Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione staccata di Latina, n. 34 del 19/01/1999). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 10/12/2007 (C.C. 30/10/2007) Sentenza n. 6337
URBANISTICA E EDILIZIA - Iniziative edificatorie - Limitazione del diritto di
proprietà subordinata alla necessità di un adempimento preventivo (Piano
attuativo) - L. n. 1150/1942. La limitazione delle facoltà connesse al
diritto di proprietà, derivante dalla necessità di un adempimento preventivo
(nella specie piano attuativo), risulta giustificata da preminenti esigenze di
interesse pubblico alla corretta realizzazione di iniziative edificatorie specie
in zone che siano del tutto od in parte prive di adeguate opere di
urbanizzazione (Cons. Stato, Sez. IV, 15/05/1995, n. 336). Pres. Salvatore -
Est. Lodi - S.R.L. Immobiliare degli Aurunci (avv. Scipione) c. Comune di Formia
(avv. Battaglia) e nei confronti della Regione Lazio (n.c.) (conferma Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione staccata di Latina, n. 34 del
19/01/1999).
CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 10/12/2007 (C.C. 30/10/2007) Sentenza n. 6337
URBANISTICA E EDILIZIA - ESPROPRIAZIONE - Vincolo espropriativo imposto dal PRG - Reviviscenza di una precedente destinazione - Limiti - Fattispecie: ex cava di argilla esclusa per le caratteristiche del sito dalla localizzazione del PEEP. La decadenza del vincolo espropriativo imposto dal PRG, non comporta necessariamente la reviviscenza di una precedente destinazione edificatoria, tenuto anche conto delle peculiari caratteristiche della zona (nella specie ex cava di argilla esclusa proprio per le caratteristiche del sito dalla localizzazione del PEEP). Pres. Salvatore - Est. Lodi - S.R.L. Immobiliare degli Aurunci (avv. Scipione) c. Comune di Formia (avv. Battaglia) e nei confronti della Regione Lazio (n.c.) (conferma Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione staccata di Latina, n. 34 del 19/01/1999). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 10/12/2007 (C.C. 30/10/2007) Sentenza n. 6337
URBANISTICA E EDILIZIA - Installazione di cartelloni pubblicitari - Autorizzazioni temporanee alla collocazione - Strumento pianificatorio - Mancata adozione del Piano generale degli impianti (ex art. 36 c. 8 d.lgs. n. 570/1993) - Diniego dell’autorizzazione - Legittimità. In materia di rilascio di autorizzazioni temporanee alla collocazione di impianti pubblicitari mediante l'installazione di cartelloni, il diniego dell’autorizzazione, motivato dal Comune con riguardo alla mancata adozione del necessario strumento pianificatorio, è legittimo e perfettamente coerente con le statuizioni rese al riguardo dalla Corte Costituzionale (sent. n. 355/2002). Tale conclusione, lungi dal contrastare con l'art. 41 della Costituzione, introduce nei confronti dell'iniziativa economica un limite non irragionevole, preordinato com'è alla salvaguardia di una pluralità di beni di rilievo costituzionale, quali l'ambiente, l'arte, il paesaggio, la sicurezza della viabilità. Pres. Virgilio - Est. Trovato - G.B. PUBBLICITÀ s.n.c. (avv.ti Martella e Marchese) c. COMUNE DI MESSINA (avv. Tigano), (conferma Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, II 20/07/2006, sentenza n. 1206). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per la Regione siciliana del 21/11/2007 (C.c. 18/04/2007), Sentenza n. 1055
URBANISTICA - Lottizzazione abusiva - Lottizzazione materiale e cartolare -
Distinzione. Secondo l’orientamento costante della giurisprudenza, si ha
lottizzazione c.d. materiale con l'inizio della realizzazione di opere che
comportano la trasformazione urbanistica ed edilizia dei terreni sia in
violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, approvati o adottati,
ovvero di quelle stabilite direttamente in leggi statali o regionali, sia in
assenza della prescritta autorizzazione. Si è in presenza della differente
tipologia di lottizzazione c.d. formale, o cartolare, allorquando, pur non
essendo ancora avvenuta una trasformazione lottizzatoria di carattere materiale,
se ne sono già realizzati i presupposti con il frazionamento e la vendita o
altri atti equiparati del terreno in lotti (che per le specifiche
caratteristiche, quali la dimensione dei lotti stessi, la natura del terreno, la
destinazione urbanistica, l'ubicazione e la previsione di opere urbanistiche, e
per altri elementi riferiti agli acquirenti, evidenzino in modo non equivoco la
destinazione ad uso edificatorio), creando così una variazione in senso
accrescitivo sia del numero dei lotti che in quello dei soggetti titolari del
diritto sul bene (cfr. Consiglio Stato , sez. IV, 11 ottobre 2006 , n. 6060).
Pres. Giallombardo, Est. Valenti - M.M. e altri (avv. Rubino) c. Comune di
Agrigento (n.c.) -
T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 5 novembre 2007, n. 2493
URBANISTICA - Lottizzazione abusiva - Art. 18 L. n. 47/85 - Bene giuridico
protetto - Individuazione. Il bene giuridico protetto dalla norma di cui
all’art. 18 L. n. 47/85 (lottizzazione abusiva - oggi, art. 30 d.P.R. 380/2001)
è da rinvenire non solo nell’esigenza di garantire un'ordinata pianificazione
urbanistica, il che postula un corretto uso del territorio, ma anche (e
soprattutto) l'effettivo controllo del medesimo da parte del Comune, chiamato a
reprimere qualsiasi intervento di tipo lottizzatorio, non previamente assentito.
Pres. Giallombardo, Est. Valenti - M.M. e altri (avv. Rubino) c. Comune di
Agrigento (n.c.) -
T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 5 novembre 2007, n. 2493
URBANISTICA - Lottizzazione abusiva - Destinazione a scopo edificatorio -
Univocità degli elementi indiziari. Sussiste lottizzazione abusiva ai sensi
dell'art. 18 l. 28 febbraio 1985 n. 47 ogni qualvolta si rinvengano elementi di
fatto che comprovino in modo non equivoco la predisposizione dei terreni a scopo
edificatorio (Consiglio Stato , sez. IV, 30 giugno 2005 , n. 3531). Non è quindi
sufficiente la circostanza del mero frazionamento e vendita (o divisione) di
lotti di terreno in zona agricola di superficie inferiore a quella stabilita dai
piani regolatori per l'edificazione, dovendosi, sulla base della ricostruzione
di un quadro indiziario che proceda dagli elementi indicati dalla norma,
desumere in maniera non equivoca la destinazione a scopo edificatorio degli atti
posti in essere dalle parti (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 30 marzo 2005 , n.
2205). Diversamente opinando, qualsiasi frazionamento di terreni in comproprietà
in singole unità inferiori alla previsione di PRG integrerebbe ex se la
previsione normativa in parola. Pres. Giallombardo, Est. Valenti - M.M. e altri
(avv. Rubino) c. Comune di Agrigento (n.c.) -
T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 5 novembre 2007, n. 2493
URBANISTICA - Lottizzazione abusiva - Provvedimento di sospensione - Natura - Provvedimento cautelare a carattere vincolato - Comunicazione di avvio del procedimento - Necessità - Esclusione. Il provvedimento di sospensione della lottizzazione abusiva di un'area, di cui all'art. 18 l. 28 febbraio 1985 n. 47, ha natura cautelare e carattere sostanzialmente vincolato, con la conseguenza che per la sua adozione non è necessario l'invio della comunicazione di avvio del relativo procedimento (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 05 febbraio 2002 , n. 142 e anche T.A.R. Lazio Latina, 18 aprile 2000, n. 204). Pres. Giallombardo, Est. Valenti - M.M. e altri (avv. Rubino) c. Comune di Agrigento (n.c.) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 5 novembre 2007, n. 2493
URBANISTICA E EDILIZIA - Vincolo cimiteriale - Natura e finalità - Attività edificatoria dei privati in prossimità dei cimiteri - Vincolo di inedificabilità assoluta - Orientamenti giurisprudenziali. In tema di vincolo cimiteriale, le finalità perseguite dalla normativa (oggi art. 28 l. 1 agosto 2002 n. 166) sono di superiore rilievo pubblicistico e rivolte essenzialmente a garantire la futura espansione del cimitero, a garantire il decoro di un luogo di culto nonché, non da ultimo, assicurare una cintura sanitaria attorno a luoghi per loro natura insalubri (in merito al divieto di costruire nuovi edifici “vincolo di inedificabilità assoluta” C.d.S. sez. IV 12.03.2007 n.1185, C.d.S., sez. V, 12 novembre 1999, n. 1871; CdS, sez. II, parere 28 febbraio 1996, n. 3031/95; Tar Lombardia - Milano, 11 luglio 1997 n. 1253; Tar Toscana, I sezione, 29 settembre 1994, n. 471). Trattasi, di una limitazione legale della proprietà a carattere assoluto, direttamente incidente sul bene e non suscettibile di deroghe di fatto, siccome riconducibile a previsione generale, concernente tutti i cittadini, in quanto proprietari di beni che si trovino in una determinata situazione, e perciò individuabili a priori (Cass. Civ. sez. I, 29.11.2006 n.25364). La natura assoluta del vincolo non si pone in contraddizione logica con la possibilità che nell’area indicata insistano delle preesistenze, e/o che ad esse vengano assegnate destinazioni compatibili con la esistenza del vincolo (Cass. Civ. sez. I, 16.07.1997, n.6510), ma essa mira essenzialmente ad impedire l’ulteriore addensamento edilizio dell’area giudicato ex lege incompatibile con le prioritarie esigenze di tutela igienico-sanitaria, e di tutela del culto sottese alla imposizione del vincolo. (In giurisprudenza contra: l’orientamento secondo cui la fascia di rispetto cimiteriale: “non comporta ex se un'inedificabilità assoluta ma è l'Autorità preposta alla tutela del vincolo che, in sede di formulazione del parere, deve specificare i motivi ostativi alla realizzazione del singolo manufatto e ciò in quanto la presenza di alcuni edifici all'interno della zona di rispetto cimiteriale non concreta di per sé una violazione della distanza minima, posto che questa è fissata dall'art. 338 del T.U. 27 luglio 1934 n. 1265, in relazione ai centri abitati, e non ai fabbricati sparsi che non possono ricondursi ai primi.” (così: TAR Trentino Alto Adige - Trento, sent. n. 64 del 2 aprile 1997; in termini: CdS, sez. IV sent. n. 775 del 16 settembre 1993; TAR Trentino Alto Adige - Trento, sent. n. 336 del 1 agosto 1994. Nel senso che la distanza minima, oltre la quale deve essere collocato il cimitero, fissata dall'art. 338 della legge citata, si riferisce ai centri abitati e che, pertanto, la presenza di alcuni edifici all'interno della zona di rispetto non concreta di per sé una violazione di tale distanza, cfr. C.d.S. n 775/93Tar Emilia - Romagna - Bologna, I sez. 27 settembre 1997, n. 622; Tar Marche 12 agosto 1997, n. 677; Tar Campania - Napoli, 9 giugno 1997, n. 1503)). Pres. Pasanisi, Est. Ianigro - Stefanelli (avv.ti Capone e De Fazio) c. Comune di Napoli (avv.ti Tarallo, Accattatis Chalons D’Oranges, Andreottola, Carpentieri, Crimaldi, Cuomo, Furnari, Pizza, Pulcini, Ricci, e Romano). TAR CAMPANIA Napoli, Sez. IV, 31 ottobre 2007, n. 15615
URBANISTICA - PROCEDURE E VARIE - Lottizzazione abusiva - Ordinanza ingiunzione per il pagamento della sanzione pecuniaria - Impugnazione - Giurisdizione esclusiva del G.A. La cognizione dell'impugnativa contro l'ordinanza di ingiunzione per il pagamento di sanzione pecuniaria per abusiva lottizzazione, emessa ai sensi dell'art. 51, l. reg. Sicilia 27 dicembre 1978 n. 71, spetta alla giurisdizione esclusiva del g.a., in applicazione della disposizione dell'art. 16, l. 28 gennaio 1977 n. 10, la quale devolve all'indicata giurisdizione amministrativa non solo i ricorsi giurisdizionali contro il provvedimento col quale la concessione edilizia viene data o negata, ma anche i ricorsi contro la determinazione e la liquidazione delle sanzioni. Pres. Barbagallo, Est. Corsaro - C.C. (avv. Scardina) c. Comune di Sommatino (avv. Rabiolo) - CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per la Regione Siciliana - 24/10/2007, n.1026
URBANISTICA E EDILIZIA - Piano di recupero - Natura - Strumento di pianificazione urbanistica - Impugnazione - Termine di decadenza - Decorrenza - Fattispecie. Il piano di recupero è da considerarsi uno strumento di pianificazione urbanistica, la cui impugnativa, da parte di soggetti ad esso estranei, deve essere fatta entro il termine di decadenza a decorrere dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione (C.d.S., sez. V, n. 2284/2001). Nella specie, non è stata condivisa la tesi della necessità della notifica individuale della delibera di approvazione del piano di recupero, avendo questo ad oggetto un singolo immobile (e non un intero quartiere con pluralità indeterminata di destinatari), ben potendo essere proposta la sua impugnativa, unitamente ai permessi di costruire, la cui sola conoscenza ha consentito di avere contezza della lesività del piano di recupero medesimo. Pres. Ruoppolo - Est. Romeo - Brezza s.r.l. (avv.ti Bassani e Adinolfi) c. Comune di Annone Brianza (avv.ti Pisacane e Riccardo Delli Santi) (conferma sentenza n. 1922 del 31 luglio 2006 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sez. II). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 19/10/2007 (C.c. 10/07/2007), Sentenza n. 5457
URBANISTICA E EDILIZIA - Denuncia di inizio attività (D.I.A.) - Decorrenza
del termine di 30 giorni - Effetti - Potere di controllo delle attività edilizie
- Artt. 23 e 27, c. 1 D.P.R. n. 380/2001. Nell’ambito del potere di
autotutela, l’Amministrazione anche una volta decorso il termine di trenta
giorni può esercitare il suo generale potere di controllo sulle attività
edilizie, per il quale l’art. 27, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001 non prevede
alcun termine di decadenza, sia quando le opere in corso o realizzate non
corrispondano a quelle oggetto della denuncia, sia quando le opere non possono
essere realizzate con una semplice D.I.A. perché richiedono il permesso di
costruire. Inoltre, il suddetto termine di trenta giorni è previsto solo per la
verifica della sussistenza delle condizioni richieste dall’art. 23, comma 1, del
D.P.R. n. 380/2001, ma non può certo essere riferito al generale potere previsto
dall’art. 27, comma 1, D.P.R. n. 380 del 2001. (ex multis, T.A.R. Veneto
Venezia, Sez. II, 18 dicembre 2006, n. 4095; T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII,
n. 7221/2006; T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, n. 3200/2006 cit.; T.A.R.
Campania Napoli, Sez. II, 3 febbraio 2006, n. 1506; T.A.R. Lombardia Milano,
Sez. II, 17 gennaio 2006, n. 72). Pres. Guerriero, Est. Polidori - AMATO (avv.
Vitale) c. Comune di Castellammare di Stabia (avv. Cancelmo).
TAR CAMPANIA - Napoli, Sez. VII, 04 Ottobre 2007 (C.c. 20/06/2007), n. 8951
URBANISTICA E EDILIZIA - Mutamenti di destinazione d’uso di immobili o loro parti - Trasformazione di una porcilaia in abitazione privata - Ristrutturazione edilizia - Esclusione - Modificazione edilizia con effetti incidenti sul carico urbanistico - D.P.R. n. 380/2001 - L. R. Campania n. 19/2001. In materia edilizia, la trasformazione di una porcilaia in abitazione privata, si configura come un intervento di ristrutturazione edilizia che determina un’evidente modificazione edilizia con effetti incidenti sul carico urbanistico. Nel caso in specie, a fronte del combinato disposto degli articoli 10, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, e art. 2, comma 1, lettera f), della legge Regione Campania n. 19/2001 deve, ritenersi che in Zona A non possano comunque essere realizzati in base ad una semplice D.I.A. i cambi di destinazione d’uso di immobili o loro parti che, pur risultando astrattamente compatibili con le categorie consentite dalla strumentazione urbanistica, intervengano tra categorie edilizie funzionalmente autonome e non omogenee e, quindi, integrino una modificazione edilizia con effetti incidenti sul carico urbanistico. Pres. Guerriero, Est. Polidori - AMATO (avv. Vitale) c. Comune di Castellammare di Stabia (avv. Cancelmo). TAR CAMPANIA - Napoli, Sez. VII, 04 Ottobre 2007 (C.c. 20/06/2007), n. 8951
URBANISTICA E EDILIZIA - P.I.P. (Piano Insediamenti Produttivi) - Inosservanza delle formalità pubblicitarie - Effetti. L’inosservanza delle formalità pubblicitarie richieste dalla legge per l’approvazione del piano per insediamenti produttivi comporta l’inefficacia di tale strumento urbanistico e la sua inutilizzabilità, nella procedura oggetto di causa, quale dichiarazione di pubblica utilità. Inoltre, la mancanza della dichiarazione di pubblica utilità determina, l’illegittimità ed il conseguente annullamento di tutti gli atti impugnati emessi dopo la delibera di adozione mentre quest’ultimo atto ed i provvedimenti precedenti restano esclusi dalla tutela caducatoria in quanto essi, per la loro attuale inefficacia, sono inidonei ad arrecare una lesione. Pres. Onorato, Est. Francavilla - Di Salvatore (avv. Perna) c. Comune di Castel Morrone (avv. Bianco). T.A.R. CAMPANIA - Napoli,, Sez. V, 03 Ottobre 2007, (05/07/2007) n. 8853
URBANISTICA E EDILIZIA - P.I.P. - Inosservanza delle formalità pubblicitarie - Effetti - Artt. artt. 27 L. n. 865/71 e 6 L. n. 167/62. Ai sensi degli articoli artt. 27 L. n. 865/71 e 6 L. n. 167/62, l’adozione del piano è soggetta a pubblicazione con deposito per venti giorni nella segreteria comunale mentre l’approvazione dello strumento urbanistico da parte dell’autorità regionale va inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, deve essere depositata presso la segreteria del Comune e di tale deposito deve essere data notizia (“con atto notificato nella forma delle citazioni”) a ciascun proprietario degli immobili ricompresi nel piano (Cons. Stato sez. IV n. 234/89). Pertanto, gli atti conclusivi di entrambe le predette fasi sono sottoposti ad oneri pubblicitari che ne condizionano l’efficacia. Pres. Onorato, Est. Francavilla - Di Salvatore (avv. Perna) c. Comune di Castel Morrone (avv. Bianco). T.A.R. CAMPANIA - Napoli,, Sez. V, 03 Ottobre 2007, (05/07/2007) n. 8853
URBANISTICA E EDILIZIA - Impianto di distribuzione del carburante - Distanze
minime da rispettare - L. R. Lazio n.8/2001 - Interpretazione giuridica.
L’art. 12, comma 2, della legge regionale Lazio 2.4.2001, n. 8, disciplina le
distanze minime da rispettare per i nuovi impianti e per quelli da potenziare
con nuovi prodotti rispetto ad altri impianti preesistenti. Emerge chiaramente
dalla norma, che le distanze minime da rispettare nei centri abitati prescindono
dalla eventuale collocazione degli impianti a margine delle strade che
attraversano i centri abitati, ed è una distanza di trecento metri nel percorso
stradale più breve ovvero di seicento metri nella stessa direttrice di marcia.
Le maggiori distanze stabilite per le strade comunali, provinciali, regionali e
statali, riguardano solo gli impianti di distribuzione di carburante situati
“fuori dai centri abitati”. La norma è chiara e non si presta ad interpretazioni
diverse. Pres. Millemaggi Cogliani - Est. Marchitiello - Tecnogas Laziale,
S.p.A. (avv. Iacobelli) c. Comune di Ardea (Avv. Antonicelli), (annulla T.A.R.
del Lazio, Sezione II ter, del 24.1.2006, n. 508).
CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 19/09/07 (C.C. 20/03/2007) Sentenza, n. 4887
URBANISTICA E EDILIZIA - Impianto di distribuzione del carburante - Localizzazione - Autorizzazione cd. petrolifera - D.Lgs. n. 32/98. La localizzazione di un impianto di distribuzione di carburante, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 32/98, non è esclusa dalla destinazione dell’area a verde pubblico o a verde attrezzato (cfr. Cons. St., sez. V, 21 settembre 2005, n. 4945). Gli impianti di distribuzione del carburante, come è noto, sono ritenuti compatibili con qualsiasi destinazione di zona, stante la loro attitudine di servire ad ogni tipo di attività. Pres. Millemaggi Cogliani - Est. Marchitiello - Tecnogas Laziale, S.p.A. (avv. Iacobelli) c. Comune di Ardea (Avv. Antonicelli), (annulla T.A.R. del Lazio, Sezione II ter, del 24.1.2006, n. 508). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 19/09/07 (C.C. 20/03/2007) Sentenza, n. 4887
URBANISTICA E EDILIZIA - Accesso agli atti (L. n. 241/90) - Proprietari dei terreni soggetti alla disciplina della pianificazione urbanistica - Atti richiesti in copia - Relazione di accompagnamento al PRG - Rilascio - Stima del fabbisogno dei vani e indicazione dei vani realizzabili. I proprietari dei terreni soggetti alla disciplina della pianificazione urbanistica, sono legittimati a verificare la conformità del certificato di destinazione urbanistica loro rilasciato alle prescrizioni del Piano ed hanno diritto di accedere a tutti gli atti oggetto della loro domanda di ostensione, compresi quelli generali di pianificazione e programmazione, attesa la definitiva conclusione del relativo procedimento. Nella specie, il silenzio mantenuto dall'amministrazione, è stato ritenuto ingiustificato, non rientrando gli atti per i quali è stato chiesto l’accesso tra quelli per i quali tale diritto è escluso. Pres. Iannotta - Est. Metro - TORTORA e FEZZA (avv. Gaeta) c. Comune di S. EGIDIO DEL MONTE ALBINO (n.c.) (Riforma TAR Campania-Salerno Sez. II n. 1882/05). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 6/9/2007 (c.c. 21/04/2006), Sentenza n. 4689
URBANISTICA E EDILIZIA - Condominio - Indennità di sopraelevazione - Ultimo piano dell’edificio - Aumento della superficie e della volumetria - Ius aedificandi - Esercizio dello ius dominii - Art. 1127 cod. civ.. L’indennità di sopraelevazione, di cui all’art. 1127 cod. civ., è dovuta, quale conseguenza della realizzazione del nuovo piano, in ogni ipotesi di costruzione oltre l’ultimo piano, indipendentemente dall’entità dell’innalzamento stesso. Quel che conta è che vi sta stato un aumento della superficie e della volumetria, indipendentemente dal fatto che esso dipenda o meno dall’innalzamento dell’altezza del fabbricato. Presidente V. Carbone, Relatore G. Settimj, Ric. Lauriola. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili del 30/07/2007 (C.C. 16/11/2006), Sentenza n. 16794
URBANISTICA E EDILIZIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Piscina in zona a “protezione integrale” - Autorizzazione paesaggistica - Diniego - Illegittimità - Concreta vulnerazione ai valori paesaggistici - Necessità - Difetto di motivazione - Principio di proporzionalità - Disparità di trattamento - Fattispecie. Il diniego da parte della Soprintendenza dell'autorizzazione paesaggistica afferente alla realizzazione di una “vasca” (definita piscina nel gravame) con il solo testuale richiamo alla disciplina paesaggistica ed edilizio-urbanistica essendo inserito l’intervento in zona a “protezione integrale” e non per le sue dimensioni od altri pregnanti profili di specifica realizzazione, è illegittimo, (nella specie, la piscina è stata, per sua natura, ritenuta insuscettibile di verticalizzarsi con occlusione ed offesa di visioni prospettiche e d'insieme e non in grado di arrecare alcuna concreta vulnerazione ai valori paesaggistici). Pres. Giamportone, Est. Pagano - Orfeo (avv. Lamberti) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio (Avv.ra distr.le dello Stato). T.A.R. CAMPANIA - Napoli, Sez. VI, 18/07/2007 (13/06/2007), n. 6770
URBANISTICA E EDILIZIA - Costruzione di un traliccio per un elettrodotto - Disciplina applicabile. Le norme dettate per le costruzioni in zone sismiche non si riferiscono ad un qualsiasi manufatto realizzato in tali zone, ma alle costruzioni, sopraelevazioni e riparazioni edili, a prescindere dal materiale (muratura, cemento, prefabbricato) con cui vengono realizzate, si riferiscono cioè alle opere edili in senso stretto, come emerge altresì dal riferimento ricorrente al termine "edificio" (cfr ad esempio artt. 85 e 91 del testo unico). La costruzione di un traliccio per un elettrodotto non è opera edile in senso stretto e, ai fini della sicurezza ed incolumità dei cittadini, è disciplinata da proprie tecniche costruttive. Pres. Postiglione, Est. Petti, Ric. Libonati. (annulla sentenza del tribunale di Lagonegro dell'8/02/2006). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III Penale, 18/07/2007 (Ud. 29/05/2007), Sentenza n. 28514
URBANISTICA E EDILIZIA - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Rilascio della
concessione edilizia - Pagamento del contributo. In assenza di inadempimenti
imputabili all’Amministrazione idonei a configurare a suo carico una
responsabilità “da contratto” oppure di natura precontrattuale, il richiamo
all’art. 1227 c.c. è del tutto inconferente, essendo tale disposizione
riferibile solo alle obbligazioni di carattere risarcitorio e non a quelle
(anche di contenuto pecuniario) di natura sanzionatoria. (C.d.S. decisioni
n.1250 del 24.3.2005 e n.6345 dell’11.11.2005). Fattispecie: applicazione ex
lege di una sanzione pecuniaria connessa al ritardato pagamento del
contributo dovuto per il rilascio della concessione edilizia. Pres. Santoro -
Est. Cerreto - COOPSETTE s.c.r.l. (avv.ti Cugurra, Pellegrino) c. Comune di
Genova (avv.ti Odone e Pafundi) - (conferma TAR Liguria, sez. I, n. 34/2005).
CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 16/7/2007 (c.c. 19/12/2006), Sentenza n. 4025
URBANISTICA E EDILIZIA - Concessione edilizia - Ritardato pagamento del contributo - Sanzione pecuniaria - Comunicazione di avvio del procedimento - Necessità - Esclusione - Ratio. L’applicazione della sanzione pecuniaria non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento, quando verte sull’applicazione ex lege di una sanzione pecuniaria connessa al ritardato pagamento del contributo dovuto per il rilascio della concessione edilizia. Pres. Santoro - Est. Cerreto - COOPSETTE s.c.r.l. (avv.ti Cugurra, Pellegrino) c. Comune di Genova (avv.ti Odone e Pafundi) - (conferma TAR Liguria, sez. I, n. 34/2005). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 16/7/2007 (c.c. 19/12/2006), Sentenza n. 4025
URBANISTICA E EDILIZIA - Centro storico - Piano di recupero senza demolizioni
- Avvenuta demolizione dell'edificio in corso d'opera - Richiesta di concessione
in sanatoria - Oneri urbanistici - Oblazione. Una volta pagata la somma
determinata ai sensi dell’art.13 comma terzo della legge 28 febbraio 1985 n. 47
(ottenendo così la concessione in sanatoria e la conseguente estinzione del
reato) non è più possibile contestare dinanzi al giudice amministrativo
l’ammontare della somma in questione. Deve invero considerarsi che tale somma,
benché commisurata al contributo di concessione, è corrisposta a titolo di
oblazione. Pres. Santoro - Est. Monticelli - Società il Mattone s.p.a. (Avv.ti
Pillitteri e Pratesi) c. Comune di Varese (Avv.ti Ferrari, Cutrera e Soncini),
(conferma T.A.R. Lombardia- seconda sezione 15 luflio 1996 n. 1105).
CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 5/07/07 (C.C. 19/12/2006), Sentenza n. 3821
URBANISTICA E EDILIZIA - Oblazione - Natura - Effetti. L’oblazione,
consiste in un negozio giuridico unilaterale, processuale o extra processuale,
produttivo di effetti giuridici di diritto pubblico costituiti dal
riconoscimento della sussistenza dell’illecito con conseguente rinuncia
irretrattabile alla garanzia giurisdizionale e da cui deriva la rinuncia dello
Stato all’applicazione di una sanzione superiore, sicchè va esclusa la
ripetibilità della somma pagata ed è irrilevante ogni riserva fatta a tal fine,
(Cass, civ., sez. I, 24 aprile 1979 n. 2319; Cass, pen., sez. I, 18 marzo 1988).
Né può sostenersi che in tal modo sarebbe compresso il diritto di difesa di
fronte ad una richiesta esorbitante dell’amministrazione, giacchè l’interessato
può far valere le proprie ragioni di fronte al giudice amministrativo prima di
corrispondere la somma. Pres. Santoro - Est. Monticelli - Società il Mattone
s.p.a. (Avv.ti Pillitteri e Pratesi) c. Comune di Varese (Avv.ti Ferrari,
Cutrera e Soncini), (conferma T.A.R. Lombardia- seconda sezione 15 luflio 1996
n. 1105).
CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 5/07/07 (C.C. 19/12/2006), Sentenza n. 3821
URBANISTICA E EDILIZIA - Violazioni edilizie - Concessione in sanatoria - Azione penale - Sospensione. Il possibile allungamento dei tempi della procedura amministrativa sulla richiesta di concessione in sanatoria non può avere alcuna conseguenza negativa sul piano penale, perché l’art.22 della legge n. 47/1985 prevede che l’azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finchè non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria. Pres. Santoro - Est. Monticelli - Società il Mattone s.p.a. (Avv.ti Pillitteri e Pratesi) c. Comune di Varese (Avv.ti Ferrari, Cutrera e Soncini), (conferma T.A.R. Lombardia- seconda sezione 15 luflio 1996 n. 1105). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 5/07/07 (C.C. 19/12/2006), Sentenza n. 3821
URBANISTICA E EDILIZIA - Inizio attività della «terza linea» di un inceneritore - Pubblicità della domanda di autorizzazione - Comunicazione - Osservazioni - Inadempimento di uno Stato (Repubblica italiana) - Direttive 75/442/CEE, 85/337/CEE e 2000/76/CE. Non avendo reso accessibile in uno o più luoghi aperti al pubblico la comunicazione di inizio attività della «terza linea» del detto inceneritore per un adeguato periodo di tempo affinché il pubblico potesse esprimere le proprie osservazioni prima della decisione dell’autorità competente e non avendo messo a disposizione del pubblico stesso le decisioni relative a tale comunicazione insieme ad una copia dell’autorizzazione, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 12, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 dicembre 2000, 2000/76/CE, sull’incenerimento dei rifiuti. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. II, 5 luglio 2007, causa C‑255/05
URBANISTICA ED EDILIZIA - Titolo abilitativo alla costruzione - Verifica dei
presupposti - Comune - Valutazione dei dati tecnici previsti ai fini del
rilascio del certificato di abitabilità - Possibilità. Ferma restando
l’autonomia procedimentale e funzionale del certificato di agibilità rispetto al
titolo abilitativo alla costruzione, nulla impedisce che l’organo comunale, in
sede di verifica dei presupposti legittimanti il rilascio del permesso di
costruire, possa tenere presenti anche i dati tecnici concernenti l’altezza
della sopraelevazione desumibili dalla normativa regolamentare dettata ai fini
del rilascio del certificato di abitabilità. Pres. d’Alessandro, Est. Russo -
S.P. e altro (avv.ti Martini e Medici) c. Comune di Acerra (avv. Balletta) -
T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. II - 29 giugno 2007, n. 6382
URBANISTICA ED EDILIZIA - Sottotetto - Qualificazione - Caratteristiche oggettive - Destinazione potenziale - Intento dichiarato dal privato di destinazione più ristretta - Irrilevanza. Ai fini della qualificazione di una costruzione (nella specie: sottotetto abitabile) rilevano le caratteristiche oggettive della stessa, prescindendosi dall’intento dichiarato dal privato di voler destinare l’opera ad utilizzazioni più ristrette di quelle alle quali il manufatto potenzialmente si presta (cfr. Consiglio di Stato, V Sezione, 23 novembre 1996 n.1406; T.A.R. Campania, II Sezione 3 febbraio 2006, n.1506) Pres. d’Alessandro, Est. Russo - S.P. e altro (avv.ti Martini e Medici) c. Comune di Acerra (avv. Balletta) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. II - 29 giugno 2007, n. 6382
URBANISTICA E EDILIZIA - INQUINAMENTO AMBIENTALE - Funzione pianificatoria
dell’Amministrazione comunale - Governo del territorio - Verifica di fattori
inquinanti o di mero disagio per la popolazione - Competenza - Sussistenza -
Fattispecie. La possibilità di programmazione dell’assetto del territorio
tenendo conto di fattori inquinanti o di mero disagio per la popolazione ben può
convivere, senza entrare in rapporto di esclusione reciproca, con i
poteri-doveri dell’autorità sanitaria in materia; in altri termini, l’esclusione
della vocazione edificatoria di una data zona e la previsione di un’area a verde
in ragione della presenza di rischio di inquinamento ambientale non appare
ragionevolmente estranea all’ambito della funzione pianificatoria. Fattispecie:
competenza dell’Amministrazione comunale alla verifica della compatibilità degli
insediamenti produttivi con la tutela della salute e dell’ambiente in funzione
di limite all’attività edilizia. Pres. Riccio - Est. Mollica - Prefabbricati
Pascazio & C. s.a.s. ed altri (avv.ti Leone e Notaristefano) c. Comune di
Modugno (avv. Maulucci) e Regione Puglia, (avv. Sacchetti) - (conferma T.A.R.
Puglia, Bari, Sez. I, n. 141 del 28/02/1998).
CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 19/06/2007 (C.c. 13/03/2007), Sentenza n. 3300
URBANISTICA E EDILIZIA - Pianificazione urbanistica - Ripubblicazione del
piano - Presupposti - Rielaborazione complessiva - Mutamento delle
caratteristiche essenziali - Fattispecie. In materia di pianificazione
urbanistica, la ripubblicazione del piano è necessaria, laddove, in qualunque
momento della procedura che porta alla sua approvazione, si sia determinata una
rielaborazione complessiva dello stesso. Per rielaborazione complessiva deve
intendersi, un mutamento delle caratteristiche essenziali del piano e dei
criteri che alla sua impostazione presiedono (cfr., C.d.S. Sez. IV, 10 agosto
2004 n. 5492, 5 settembre 2003 n. 4977 e 25 novembre 2003 n. 7782). Nella
specie, la ripubblicazione del piano non è stata ritenuta necessaria, in quanto,
dalla documentazione versata in atti, risultava che le modifiche apportate si
muovevano nella linea della più compiuta definizione delle scelte urbanistiche
in ragione della valutazione di profili ambientali nella zona oggetto di
conformazione, e non a livello di “profonda deviazione” dai criteri posti a base
del piano stesso. Pres. Riccio - Est. Mollica - Prefabbricati Pascazio & C.
s.a.s. ed altri (avv.ti Leone e Notaristefano) c. Comune di Modugno (avv.
Maulucci) e Regione Puglia, (avv. Sacchetti) - (conferma T.A.R. Puglia, Bari,
Sez. I, n. 141 del 28/02/1998).
CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 19/06/2007 (C.c. 13/03/2007), Sentenza n. 3300
URBANISTICA E EDILIZIA - Violazione dell’affidamento sull’edificabilità delle aree - Motivazione analitica delle scelte amministrative - Necessità - Limite. E’ illegittima la pretesa di una giustificazione analitica delle scelte amministrative - giustificata dalla violazione dell’affidamento sull’edificabilità delle aree in funzione, della realizzazione di una zona “intermedia” quale “filtro verde”-, quando il riassetto organico del territorio è stato vincolato dalle frammentarie determinazioni precedentemente adottate dall’Amministrazione. Pres. Riccio - Est. Mollica - Prefabbricati Pascazio & C. s.a.s. ed altri (avv.ti Leone e Notaristefano) c. Comune di Modugno (avv. Maulucci) e Regione Puglia, (avv. Sacchetti) - (conferma T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, n. 141 del 28/02/1998). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 19/06/2007 (C.c. 13/03/2007), Sentenza n. 3300
URBANISTICA E EDILIZIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Muro di sostegno in
area vincolata - Permesso di costruire - Necessità - Demolizione - Art. 146
D.L.vo 42/2004 (“Codice Urbani”). L’opera consistente nella costruzione di
un manufatto edilizio fuori terra, (nella specie muro di sostegno in area
vincolata) può senz’altro qualificarsi “nuova costruzione”, attesa la permanente
trasformazione del territorio indotta dalla edificazione, con la conseguenza che
l’intervento deve essere previamente munito di permesso di costruire e la sua
edificazione abusiva è sanzionabile con la demolizione. Pres. Giamportone, Eest.
Abbruzzese - Mele (avv. Artiaco) c. Comune di Pozzuoli (avv. Starace).
TAR CAMPANIA Napoli, Sez. VI, 19 giugno 2007 (C.C. 30/05/2007), n. 6205
URBANISTICA E EDILIZIA - Opera abusiva - Muro di sostegno - Opera
pertinenziale - Esclusione - Art.3, lett.e.1) del D.P.R. 380/2001. Rientra
nella disciplina edilizia, art.3, lett.e.1) del D.P.R. 380/2001, la costruzione
di un muro di sostegno, trattandosi di costruzione di manufatto edilizio fuori
terra, non potendosi la costruzione qualificarsi opera pertinenziale stante
l’autonoma funzione da esso svolta (di sostegno) rispetto al manufatto
principale. Pres. Giamportone, Eest. Abbruzzese - Mele (avv. Artiaco) c. Comune
di Pozzuoli (avv. Starace).
T.A.R. CAMPANIA Napoli, Sez. VI, 19 giugno 2007 (C.C. 30/05/2007), n. 6205
URBANISTICA E EDILIZIA - Muro di recinzione e muro di sostegno - Distinzione
e funzione. Il muro di recinzione ha funzione di delimitazione, protezione e
eventualmente migliorativa sul piano estetico del manufatto principale, mentre
il muro di sostegno, oltre all’eventualmente concomitante funzione di
recinzione, ha specifica e autonoma funzione di contenimento (cfr.TAR Piemonte,
sez.I, 26.4.2004, n.680; 7.5.2003, n.657; TAR Lazio, LT, 7.3.2002, n.285; Cons.
di Stato, sez.V, 26.10.1998, n.1537), richiedente struttura idonea alla
prevenzione di dissesti idrogeologici e vieppiù necessitante del previo
controllo delle competenti Autorità. Pres. Giamportone, Eest. Abbruzzese - Mele
(avv. Artiaco) c. Comune di Pozzuoli (avv. Starace).
TAR CAMPANIA Napoli, Sez. VI, 19 giugno 2007 (C.C. 30/05/2007), n. 6205
URBANISTICA E EDILIZIA - Convenzione di lottizzazione - Calcolo della superficie complessiva - Indice di fabbricabilità - Onere di urbanizzazione primaria - Costruzione di alcune strade - Fattispecie. In sede di convenzione di lottizzazione è corretto il calcolo della superficie complessiva, individuando per ciascun lotto l’indice di fabbricabilità su base territoriale e stabilendo come fatto di pianificazione esecutiva l’onere di urbanizzazione primaria a carico dei lottizzanti della costruzione di alcune strade. Nella specie, le strade considerate pubbliche e relativamente alle quali si è determinato il problema della loro partecipazione al calcolo della volumetria assentita, non sono strade preesistenti alla lottizzazione, per cui, in tal caso, l’indice volumetrico non poteva essere che quello fondiario, ma sono strade che sono state previste proprio per effetto della medesima lottizzazione. Pres. Salvatore - Est. Mele - DAMA S.r.l. (avv.ti Colagrande e Profeta) c. LACIRIGNOLA ed altri (avv. Chiatante) - (riforma T.A.R. Puglia, sede di Lecce, sez. I, n. 647 del 20 gennaio 2004, resa “inter partes”). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 15/06/2007 (C.C. 17/04/2007), Sentenza n. 3287
URBANISTICA E EDILIZIA - Concessione edilizia in sanatoria - Iniziativa ad istanza di parte - Rigetto dell'istanza - Avviso dell'inizio del procedimento - Necessità - Esclusione. Il rigetto dell'istanza di concessione edilizia in sanatoria non deve essere preceduto dall'avviso dell'inizio del procedimento, essendo questo iniziato ad istanza di parte (T.A.R. Campania, sez. IV, 24 luglio 2001, n. 3540). Pres. Pugliese, Est. Pasanisi, Ric. Pesacane (avv. Di Lorenzo) c. Comune di Napoli (avv.ti Tarallo, Accattatis Chalons D’Oranges, Andreottola, Carpentieri, Crimaldi, Cuomo, Furnari, Pizza, Pulcini, Ricci e Romano). TAR CAMPANIA Napoli, Sez. IV, 13 Giugno 2007 (C.C. 23/05/ 2007), n. 6142
URBANISTICA E EDILIZIA - ESPROPRIAZIONE - Verde pubblico attrezzato - Destinazione di un'area privata - Vincolo di carattere espropriativo - Effetti - Destinazione dell’area a parcheggio. La destinazione di un'area privata a verde pubblico attrezzato, non determina quella completa ed irrimediabile perdita di una qualunque utilitas nella quale, solo, può individuarsi l'imposizione di un vincolo di carattere sostanzialmente espropriativo. La destinazione a verde pubblico attrezzato di un'area non determina, infatti, uno svuotamento del contenuto del diritto dominicale ed una limitazione del godimento dello stesso tale da renderlo assolutamente inutilizzabile rispetto alla sua destinazione naturale, ovvero diminuendone in modo significativo il suo intrinseco valore di scambio (T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 12 maggio 2006 , n. 2580). Pertanto, la detta destinazione non comporta un vincolo espropriativo come tale sottoposto a decadenza. Diversa è la situazione che si presenta in relazione alla destinazione dell’area a parcheggio. Infatti, in assenza di una concreta indicazione delle modalità con cui tale attività si sarebbe realizzata (onere probatorio che sarebbe spettato all’amministrazione, quanto meno in via di eccezione), non possono essere accettate posizioni radicali che escludono a priori la funzione espropriativa (si veda: T.A.R. Veneto Venezia, sez. II, 31 maggio 2006 , n. 1554, che esclude che un vincolo a parcheggio possa essere considerato vincolo preordinato all'espropriazione atteso che esso può essere attuato anche dal titolare dell'area). Pres. Speranza, Est. Sabatino, Pontillo (avv. Abbate) c. Comune di Capodrise (avv. Santonastaso). TAR CAMPANIA Napoli, Sez. VIII, 13 giugno 2007, (30 aprile 2007) n. 6110
URBANISTICA E EDILIZIA - ESPROPRIAZIONE - Destinazione dell’area a parcheggio pubblico - Vincolo preordinato ad esproprio - Configurazione. La destinazione di un'area a parcheggio pubblico, impressa dallo strumento urbanistico, concreta vincolo preordinato ad esproprio ove esuli dall'ottica della suddivisione zonale del territorio, e miri a individuare beni singolarmente determinati in vista della creazione di un'area non edificata all'interno di zona a spiccata vocazione edificatoria, (Cassazione civile I, 7 febbraio 2006, n. 2613). Pres. Speranza, Est. Sabatino, Pontillo (avv. Abbate) c. Comune di Capodrise (avv. Santonastaso). TAR CAMPANIA Napoli, Sez. VIII, 13 giugno 2007, (30 aprile 2007) n. 6110
URBANISTICA E EDILIZIA - Permesso di costruire - Natura - Rilascio - Presupposti e verifiche obbligatorie - Idoneo titolo - Disponibilità dell’area - Relazione qualificata a contenuto reale con il bene - Art.11 c. 1, D.P.R. n.380/2001. La disciplina contenuta nell’art.11 comma 1, D.P.R. 06 giugno 2001, n°380, richiede per edificare la “disponibilità” dell’area e implica una relazione qualificata a contenuto reale con il bene (come proprietario, superficiario, affittuario di fondi rustici, usufruttuario), anche se in formazione, non essendo sufficiente il solo rapporto obbligatorio, in quanto il diritto a costruire è una proiezione del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento che autorizzi a disporre con un intervento costruttivo (Cons. di Stato, V, 04 febbraio 2004, n°368). In questo senso la giurisprudenza ammette la richiesta da parte di altro titolare del diritto, reale o anche obbligatorio, ma ciò quando, per effetto di essi, l’interessato abbia obbligo o facoltà di eseguire i lavori per cui è chiesta la concessione edilizia (ora permesso di costruire): in altre parole, quando il richiedente sia autorizzato in base al contratto o abbia ricevuto espresso consenso da parte del proprietario (Cons. St., V, 15 marzo 2001, n°1507). Sicché, la verifica del possesso del titolo a costruire costituisce un presupposto, la cui mancanza impedisce all’Amministrazione di procedere oltre nell’esame del progetto (V, 12/05/2003, n°2506; IV, 22/06/2000, n°3525). Pres. Riccio - Rel-Est. Carella - COMUNE di TRINO (avv.ti Szegö e Contaldi) c. SANTIFER CSP s.r.l. (avv.ti Ranaboldo e Romanelli) e CONSORZIO dei COMUNI per lo Sviluppo del Vercellese, n.c. (annulla TAR Piemonte, sez. I^, n°3753 del 23 novembre 2005). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 8 Giugno 2007, (C.C. 16/01/2007) Sentenza n. 3027
URBANISTICA E EDILIZIA - Permesso di costruire - Titolo sostanziale idoneo -
Necessità - Acquisizione in via postuma - Ininfluenza - Riscontro di legittimità
- Criterio del “tempus regit actum”. Legittimamente osta al rilascio
del permesso di costruire la mancata avvenuta dimostrazione di un titolo
sostanziale idoneo a costituire in capo all’istante il “diritto” di sfruttare la
potenzialità edificatoria. Nella specie, non assume alcun rilievo, la
circostanza che l’appellata in via postuma sia successivamente diventata
proprietaria dell’area per aver stipulato il contratto di compravendita
definitivo, stante il criterio determinante del “tempus regit actum” nel
riscontro di legittimità. Pres. Riccio - Rel-Est. Carella - COMUNE di TRINO
(avv.ti Szegö e Contaldi) c. SANTIFER CSP s.r.l. (avv.ti Ranaboldo e Romanelli)
e CONSORZIO dei COMUNI per lo Sviluppo del Vercellese, n.c. (annulla TAR
Piemonte, sez. I^, n°3753 del 23 novembre 2005).
CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 8 Giugno 2007, (C.C. 16/01/2007) Sentenza n. 3027
URBANISTICA E EDILIZIA - PRG - Integrazione della pianificazione territoriale
ed urbanistica con la programmazione commerciale - Decorrenza del termine -
Effetti - Art.6 D.Lvo n°114/98 - Art.4, c. 1, L.R.Piemonte n°28/99. Il
decorso del termine previsto in 180 giorni per l’adeguamento da parte del Comune
(art.6, comma 5, D.Lvo 114/98 e art.4, comma 1, L.R.Piemonte n°28/99) non può
avere natura decadenziale, essendo la sostituzione nei poteri comunali in
funzione sanzionatoria dell’inerzia acclarata e non avendo la Regione facoltà di
prescinderne; né lo spirare del termine legale ordinatorio, in assenza di
rituale diffida può determinare, come effetto, la ”automatica” liberalizzazione
di ogni attività commerciale nel territorio comunale, in particolare quanto
attinente alle medie e grandi strutture di vendita e, nello specifico, ai
dimensionamenti per il commercio all’ingrosso e al dettaglio. Pres. Riccio -
Rel-Est. Carella - COMUNE di TRINO (avv.ti Szegö e Contaldi) c. SANTIFER CSP
s.r.l. (avv.ti Ranaboldo e Romanelli) e CONSORZIO dei COMUNI per lo Sviluppo del
Vercellese, n.c. (annulla TAR Piemonte, sez. I^, n°3753 del 23 novembre 2005).
CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 8 Giugno 2007, (C.C. 16/01/2007) Sentenza n. 3027
URBANISTICA E EDILIZIA - Pianificazione territoriale ed urbanistica - Localizzazioni attività produttive - Destinazione d’uso - Art.6 D.Lvo n°114/98. Il criterio ispiratore dell’art.6 D.Lvo n°114/98 è improntato all’integrazione della pianificazione territoriale ed urbanistica con la programmazione commerciale, a tale scopo annoverando - tra i criteri di programmazione riferiti al settore commerciale - la correlazione tra titolo edilizio e autorizzazione all’esercizio, eventualmente anche in modo contestuale: ma ciò esprime la necessità che, anche ai fini del rilascio dell’autorizzazione commerciale, venga attentamente considerata la conformità del nuovo insediamento ai vigenti parametri urbanistici, e non vuole significare che si possa prescindere dalle destinazioni d’uso previste dal P.R.G. e relative N.T.A. o nei piani attuativi e nei regolamenti edilizi. Pres. Riccio - Rel-Est. Carella - COMUNE di TRINO (avv.ti Szegö e Contaldi) c. SANTIFER CSP s.r.l. (avv.ti Ranaboldo e Romanelli) e CONSORZIO dei COMUNI per lo Sviluppo del Vercellese, n.c. (annulla TAR Piemonte, sez. I^, n°3753 del 23 novembre 2005). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 8 Giugno 2007, (C.C. 16/01/2007) Sentenza n. 3027
URBANISTICA E EDILIZIA - Decadenza dei vincoli preordinati all’espropriazione
o comportanti l’inedificabilità - Disciplina - Vincolo conformativo
preminentemente ambientale - Specifica motivazione - Obbligo - Esclusione -
Fattispecie - L. n.1187/1968 - D.M. 2 aprile 1968. Non sussiste
l’obbligo di specifica motivazione in caso di vincolo conformativo
preminentemente ambientale che consente determinati usi e non prevede affatto
specifici vincoli espropriativi se non in futuro qualora il piano
particolareggiato dovesse prendere in considerazione la necessità di un
intervento pubblico. Infatti, la disciplina della decadenza dei vincoli
preordinati all’espropriazione o comportanti l’inedificabilità, a tenore
dell’art. 2 della legge 19 novembre 1968, n.1187, nell’interpretazione datane
dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.55 del 1968, tende a tutelare il
singolo proprietario di beni gravati dal vincolo medesimo: la norma parla di
incidenza dei vincoli “su beni determinati”. Nella specie è stato escluso che
sia stato reiterato lo stesso vincolo, atteso che la previgente destinazione a
verde pubblico si riferisce agli standards di cui al D.M. 2 aprile 1968, mentre
la nuova destinazione ha una evidente finalità paesistico ambientale, con la
conseguenza che si discute di vincoli conformativi, non già espropriativi o di
inedificabilità. Pres. Riccio - Rel./Est. Carella - Lanari (avv. Lucchetti) c.
Comune di Ancona (avv. Romanucci) e Regione Marche (avv. Costanzi) (conferma TAR
Marche, 2 ottobre 1998, n.1127).
CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 8 Giugno 2007, (C.C. 16/01/2007) Sentenza n. 3025
URBANISTICA E EDILIZIA - Variante di un piano regolatore - Casi in cui
necessita un’apposita motivazione - Specifiche aspettative in capo ai rispettivi
titolari. In linea generale, la variante di un piano regolatore (che
conferisce nuova destinazione ad aree che risultano già urbanisticamente
classificate) necessita di apposita motivazione solo quando le classificazioni
preesistenti siano assistite da specifiche aspettative in capo ai rispettivi
titolari, fondate su atti di contenuto concreto (nel senso che deve trattarsi di
scelte che incidono su situazioni definite), come quelle derivanti da un piano
di lottizzazione approvato, da un giudicato di annullamento, di un diniego di
concessione edilizia o dalla reiterazione di un vincolo scaduto (Cons. St., IV,
25 novembre 2003, n.7771). Pres. Riccio - Rel./Est. Carella - Lanari (avv.
Lucchetti) c. Comune di Ancona (avv. Romanucci) e Regione Marche (avv. Costanzi)
(conferma TAR Marche, 2 ottobre 1998, n.1127).
CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 8 Giugno 2007, (C.C. 16/01/2007) Sentenza n. 3025
URBANISTICA E EDILIZIA - PRG - Vincoli espropriativi decaduti - Reiterazione dei
vincoli scaduti - Limiti. L'assolvimento dell’obbligo di provvedere alla
rideterminazione urbanistica di un’area in relazione alla quale siano decaduti i
vincoli espropriativi precedentemente in vigore, non comporta necessariamente
che detta area deve conseguire una destinazione urbanistica edificatoria (Cass.
Civ., I, 26 settembre 2003, n.14333), essendo in ogni caso rimessa al potere
discrezionale dell’Amministrazione Comunale la verifica e la scelta della
destinazione, in coerenza con la più generale disciplina del territorio, meglio
idonea e adeguata in relazione all’interesse pubblico al corretto e armonico suo
utilizzo. Ammettendosi, persino la reiterazione degli stessi vincoli scaduti,
sebbene nei limiti di una congrua e specifica motivazione sulla perdurante
attualità della previsione in raffronto all’interesse pubblico perseguito
(C.d.S. Sez IV, 9 agosto 2005, n.4225; 30 giugno 2005, n.3535). Pres. Riccio -
Rel./Est. Carella - Lanari (avv. Lucchetti) c. Comune di Ancona (avv. Romanucci)
e Regione Marche (avv. Costanzi) (conferma TAR Marche, 2 ottobre 1998, n.1127).
CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 8 Giugno 2007, (C.C. 16/01/2007) Sentenza n. 3025
PROCEDURE E VARIE - URBANISTICA E EDILIZIA - Annullamento dell’atto - Interesse all’impugnazione - Necessità - Fattispecie: riesercizio del potere urbanistico. L’interesse all’impugnazione non sussiste se l’accoglimento del ricorso non conduce all’utilità cercata dal ricorrente, occorrendo a tal fine l’intermediazione di altri eventi o procedimenti di ipotetica realizzazione e rispetto ai quali l’annullamento dell’atto impugnato si pone non come causa ma quale mero antecedente. Nella specie, l’utilità che si tende a conseguire (riesercizio del potere urbanistico) - sia essa finale o strumentale - non deriva in via immediata e secondo criteri di regolarità dall’accoglimento del ricorso, bensì in via mediata da eventi incerti o potenziali, da circostanze cioè che non costituiscono conseguenza normale e diretta dell’annullamento. Nel contesto delineato, è evidente come non sia oggettivamente configurabile un interesse concreto a ricorrere sul punto della ventilata necessità di riadozione della variante. Pres. Riccio - Rel./Est. Carella - Lanari (avv. Lucchetti) c. Comune di Ancona (avv. Romanucci) e Regione Marche (avv. Costanzi) (conferma TAR Marche, 2 ottobre 1998, n.1127). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 8 Giugno 2007, (C.C. 16/01/2007) Sentenza n. 3025
URBANISTICA E EDILIZIA - AREE DEMANIALI - Interventi precari - Nozione - Fattispecie - D.P.R. n. 380/2001 - Cod. pen., 54, 55 e 1161 cod. nav. - D. Lgs. n. 490/1999. In materia edilizia, richiedono il permesso di costruire non solo i manufatti tradizionalmente compresi nelle attività murarie ma anche le opere di qualsiasi genere stabilmente connesse al suolo o nel suolo, quale che sia il modo in cui si esprima tale connessione, dovendosi intendere per stabilità non l'inamovibilità della struttura, ma l'oggettiva destinazione della stessa a soddisfare un bisogno non provvisorio, temporaneo o contingente, (Cass. 15/04/2005 n. 14044). Nella specie, si tratta di un’opera realizzata in una zona demaniale e sottoposta a vincolo ambientale avente natura stabile. Stabilità desunta dalla sua funzione (non provvisoria, temporanea o contingente) e quindi in ordine a quella stabile modificazione del territorio si rende necessario sia il permesso di costruire che l'autorizzazione ambientale. Pres. De Maio - Est. Ianniello - Ric. Vitali. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 30/05/2007 (Ud. 11/04/2007), Sentenza n. 21220
URBANISTICA E EDILIZIA - Lottizzazione abusiva - Confisca dei terreni -
Acquisizione delle aree e degli immobili al patrimonio disponibile comunale -
Piano di recupero dell'area - Effetti. A seguito del passaggio in giudicato
della sentenza che, accertando una lottizzazione abusiva, abbia disposto la
confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente
costruite (ex art. 44, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380), si realizza,
l’immediata acquisizione delle aree e degli immobili al patrimonio disponibile
comunale, con titolo per la trascrizione nei registri immobiliari.
Conseguentemente, il trasferimento della proprietà dei beni al Comune mette
quest’ultimo in condizione di dare ad essi la destinazione che riterrà
opportuna, in quanto con il provvedimento di confisca l’intervento del giudice
si esaurisce e il diritto dell’ente locale sul bene diviene pieno e
incondizionato. Ove successivamente il Comune decida di rendere edificabili
quelle aree, ciò non determina il ritrasferimento della proprietà in capo agli
originari proprietari, ma soltanto la possibilità che l’ente locale decida di
dare corso, in proprio, alle opere di lottizzazione, di cedere i terreni a
terzi, di locare i terreni o gli immobili, così esercitando in pieno il proprio
diritto di proprietà. Pres. Lupo, Est. Marini, Ric. Licciardello.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, del 29 maggio 2007 (Ud. 12/04/2007),
Sentenza n. 21125
URBANISTICA E EDILIZIA - Reato di lottizzazione abusiva - Effetti. Il
reato di lottizzazione abusiva non può beneficiare delle mutate disposizioni
amministrative che dopo la commissione del reato rendano possibile edificare
sulla medesima area. In tal senso, si vedano: Cass. Terza Sezione Penale
sentenza del 19 settembre 1996, Urtis,; sentenza n.2408 del 12 gennaio-6 marzo
1996, Antonioli e altro (rv.204712); sentenza n.11436 del 15 ottobre-12 dicembre
1997, Giammanco (rv.209395). Pres. Lupo, Est. Marini, Ric. Licciardello.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, del 29 maggio 2007 (Ud. 12/04/2007),
Sentenza n. 21125
URBANISTICA E EDILIZIA - Reato di lottizzazione abusiva - Sanatoria delle
violazioni edilizie - Estinzione del reato - Esclusione - Confisca dei terreni
abusivamente lottizzati - Legittimità - Art. 36 Testo Unico Edilizia n. 380/2001
(art. 13 L. n. 47/1985). La sanatoria delle violazioni edilizie che, ai
sensi dell'art. 36 del Testo unico n. 380 del 2001 (che ha sostituito l'art. 13
della legge n. 47 del 1985), determina l'estinzione del reato, non è applicabile
alla lottizzazione abusiva per la negatività dell'accertamento della cosiddetta
doppia conformità delle opere eseguite, le quali non possono mai considerarsi
conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della loro
realizzazione. Pertanto la confisca dei terreni abusivamente lottizzati, e delle
opere abusivamente realizzate, è legittima - in quanto obbligatoria ai sensi
dell'art. 19 della legge n. 47 del 1985 - anche quando risulti concessa una
sanatoria delle opere edilizie ex art. 13 della stessa legge; quanto alla
confisca dei manufatti abusivi, il giudice deve invece valutarne in concreto i
presupposti, quando sia stato effettuato il condono edilizio ai sensi
dell'art.37 comma settimo della citata legge n.47 per la presenza dei requisiti
legittimanti, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt.29 e
35,comma tredicesimo della predetta legge. (Cass. Terza Sezione Penale con la
sentenza n.39916 del 2004, La medica e altri (rv 230085), Cass. sentenza 18
giugno-28 settembre 2004, n.38064, Semeraro, (rv 230039)). Pres. Lupo, Est.
Marini, Ric. Licciardello.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, del 29 maggio 2007 (Ud. 12/04/2007),
Sentenza n. 21125
URBANISTICA E EDILIZIA - Abusi edilizi - Confisca giudiziale e confisca
amministrativa - Differenza e effetti. La confisca prevista dall'art. 240
c.p., afferma il principio di ordine generale, secondo cui alla confisca
giudiziale sono applicabili le regole sulla evizione totale (art.1483 c.c.)
giacché tale misura comporta l'acquisto della proprietà da parte dello Stato e
lo spossessamento anche del compratore, che ha diritto a rivalersi sul venditore
degli oneri e (eventualmente) dei danni subiti (Seconda Sezione Civile, sent.792
del 27 gennaio 1998, rv 511971). Mentre, la confisca amministrativa (nella
specie quella prevista dall'art.15 della legge 28 ottobre 1977, n.10) ha origine
diretta dall'ordinanza del sindaco e trasferisce la proprietà indipendentemente
dalla trascrizione, che ha solo efficacia dichiarativa, e legittima il comune al
possesso del bene con immediati effetti modificativi e estintivi del rapporto di
locazione che sia in corso. Corte di Cassazione civile Sez. III, sentenza n.7769
del 12 luglio 1991 (rv 473103). Pres. Lupo, Est. Marini, Ric. Licciardello.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, del 29 maggio 2007 (Ud. 12/04/2007),
Sentenza n. 21125
URBANISTICA E EDILIZIA - Confisca giudiziale e potestà comunale. La
confisca disposta dal giudice è provvedimento che non può porsi in contrasto con
la libertà del comune di determinare le proprie politiche perché, al contrario,
essa costituisce lo strumento fondamentale con cui l'ordinamento rimuove un
ostacolo e restituisce al comune quella libertà che è stata violata e
condizionata dalla condotta illecita dei privati. In altri termini, il comune è
libero di dare alle aree confiscate la destinazione che ritiene più opportuna,
senza che il processo penale, che si è ormai concluso, possa comportare
ulteriori condizionamenti. Con l'ordine di trasferimento della proprietà al
patrimonio comunale l'intervento del giudice si esaurisce e il diritto dell'ente
comunale sul bene è pieno e non condizionato. Pres. Lupo, Est. Marini, Ric.
Licciardello.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, del 29 maggio 2007 (Ud. 12/04/2007),
Sentenza n. 21125
URBANISTICA E EDILIZIA - Confisca giudiziale e potestà comunale -
Retro-trasferimento della proprietà in favore dei privati destinatari
dell'ordine di confisca - Limiti e condizioni - Trasferimento di proprietà -
Natura contrattuale a titolo oneroso. Anche nel caso di confisca giudiziale
di un’area abusivamente lottizzata, il comune conserva la piena e incondizionata
potestà di programmazione e gestione del territorio escludendo, tuttavia, che
dall'adozione di nuovi strumenti urbanistici derivi una fonte di
retro-trasferimento della proprietà in favore dei privati destinatari
dell'ordine di confisca. Ciò significa che, qualora ragioni di opportunità e di
convenienza consiglino di destinare l'area lottizzata alla edificazione da parte
di privati, il comune può decidere di non esercitare in proprio le iniziative di
edificazione e di non conservare la proprietà sui terreni e sui manufatti che
eventualmente vi insistono. Nel caso che a tali scelte seguano da parte del
comune atti dispositivi volontari ed a titolo oneroso che trasferiscono la
proprietà a tutti o parte dei precedenti proprietari, si sarà in presenza di
atti aventi natura contrattuale al pari di qualsiasi altro trasferimento di
proprietà dal titolare del diritto all'acquirente. Pres. Lupo, Est. Marini, Ric.
Licciardello.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, del 29 maggio 2007 (Ud. 12/04/2007),
Sentenza n. 21125
URBANISTICA E EDILIZIA - Confisca di un’opera abusiva - Natura non
sanzionatoria della demolizione - Fondamento. La natura non sanzionatoria
della demolizione può ricavarsi dal fatto che in tal caso l'azione
amministrativa "non ha come obiettivo l'accertamento della responsabilità o
l'identificazione e la punizione degli autori dell'abuso, ma ha come obiettivo
la restaurazione di una situazione materiale di legalità; di conseguenza, la
demolizione è disposta anche nei confronti del titolare del diritto sull'opera
abusiva, anche se questi non ha avuto alcun ruolo nella commissione della
violazione (si pensi, per esempio, al caso del terzo che abbia acquistato
l'opera abusiva)". Pres. Lupo, Est. Marini, Ric. Licciardello.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, del 29 maggio 2007 (Ud. 12/04/2007),
Sentenza n. 21125
URBANISTICA E EDILIZIA - Reato di lottizzazione abusiva - Confisca dei terreni abusivamente lottizzati - Estinzione del reato per prescrizione - Patteggiamento ex art.444 cod. proc. pen. - Terzi acquirenti in buona fede - Effetti. La confisca non presuppone necessariamente la condanna dei proprietari dell'area lottizzata, ammettendosi che la sanzione venga disposta anche in caso di estinzione del reato per prescrizione e nella ipotesi di applicazione della pena ex art.444 cod. proc. pen.. E non solo, perché il ricorso allo strumento radicale della confisca è stato dalla giurisprudenza ritenuta non evitabile neppure a tutela dei terzi acquirenti in buona fede, (Cass. Sezione Terza Penale, tra cui la sentenza 7 luglio-4 ottobre 2004, n.38727, Bennici (rv 229607) e la sentenza 27 gennaio-15 marzo 2005, n.10037, Vitone e altri, la cui massima recita (rv 320979); (fra le altre, Sezione Terza Penale, sentenza n.16483 del 12 novembre-18 dicembre 1990, Licastro, rv 186011; sentenza n.3900 del 18 novembre-23 dicembre 1997, Farano, rv 209201; sentenza n.12989 dell'8 novembre-14 dicembre 2000, Petracchi F, rv 218013)). Pres. Lupo, Est. Marini, Ric. Licciardello. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, del 29 maggio 2007 (Ud. 12/04/2007), Sentenza n. 21125
URBANISTICA E EDILIZIA - PROCEDURE E VARIE - Lottizzazione abusiva - Confisca - Piano di recupero dell'area - Giudicato sopravvenuto - Revoca - Esclusione. E’ impossibile revocare il provvedimento di confisca disposto dal giudice con sentenza che accerta una lottizzazione abusiva, una volta avvenuto il passaggio in giudicato dalla pronuncia, anche in presenza di un piano di recupero dell’area interessata. Pres. Lupo, Est. Marini, Ric. Licciardello. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, del 29 maggio 2007 (Ud. 12/04/2007), Sentenza n. 21125
URBANISTICA E EDILIZIA - Concessione - Impugnazione - Proprietario immobile limitrofo - Decorrenza termine - Piena conoscenza - Necessità. Ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione di una concessione edilizia da parte di un proprietario di immobile limitrofo occorre la piena conoscenza della stessa, che si verifica con la consapevolezza del contenuto specifico della concessione o del progetto edilizio ovvero quando la costruzione realizzata rivela in modo certo ed univoco le essenziali caratteristiche dell'opera e l'eventuale non conformità della stessa alla disciplina urbanistica (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 23 settembre 2005, n. 5033; Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 22 aprile 2005, n. 252). Pres. Barbagallo, Est. Trovato, GRIGOLI DISTRIBUZIONI s.r.l. (Avv. Immordino e Immordino) c. C. B. e altri (Avv. Giacalone) e Comune di Castelvetrano (Avv. Grimaudo) (conferma T.A.R. Sicilia - Palermo (sez. I) - n. 4988/05 del 9 novembre 2005). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per la Regione Siciliana - 28 Maggio 2007 (c.c. 28/09/2006), Sentenza n. 421
URBANISTICA E EDILIZIA - Lottizzazione abusiva - Illegittimità titolo abilitativo - Poteri del giudice penale. Il reato di lottizzazione abusiva può ravvisarsi anche in presenza di titolo edilizio illegittimo perché in tal caso il giudice penale procede ad una identificazione in concreto della fattispecie criminosa e non disapplica l'atto amministrativo, né interferisce nella sfera nella PA poiché esercita un potere fondato nella previsione normativa incriminatrice. Pres. Onorato Est.Teresi Ric.Monacelli. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, del 22 maggio 2007, Sentenza n. 19732
URBANISTICA E EDILIZIA - Reato di lottizzazione abusiva - Natura. Il
reato di lottizzazione abusiva, a condotta libera, si realizza con varie
modalità mediante operazioni con cui il suolo viene abusivamente utilizzato per
la realizzazione di una pluralità di insediamenti residenziali e, in
particolare, in presenza di un intervento sul territorio tale da comportare una
nuova definizione dell'assetto preesistente in zona non urbanizzata e non
sufficientemente urbanizzata, per cui esiste la necessità di attuare le
previsioni dello strumento urbanistico generale attraverso la redazione e la
stipula di una convenzione lottizzatoria adeguata alle caratteristiche
dell'intervento di nuova realizzazione; ma anche allorquando detto intervento
non potrebbe in nessun caso essere realizzato poiché per le sue connotazioni
oggettive, si pone in contrasto con previsioni di zonizzazione e/o di
localizzazione dello strumento generale di pianificazione che non possono essere
modificate da piani urbanistici attuativi [Cfr. Cassazione SU 28.11.2001,
Salvini; Sezione III 11.05.2005, Stiffi; Sezione III, 29.01.2001, Matarrese;
Sezione III, 30.12.1996 n. 11249, Urtis]. Pres. Onorato Est.Teresi
Ric.Monacelli.
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, del 22 maggio 2007, Sentenza n. 19732
URBANISTICA E EDILIZIA - Lottizzazione abusiva - Permanenza del reato -
Configurazione del reato - Natura. La lottizzazione abusiva viene
prevalentemente configurata come reato a carattere permanente e progressivo, in
cui, dopo l'iniziale frazionamento dei lotti, anche la condotta successiva, che
consista nell'esecuzione di opere di urbanizzazione o nella costruzione di opere
edilizie, prolunga l'evento criminoso, ovverosia la lesione del monopolio
pubblico della programmazione urbanistica tutelato dalla norma penale
[Cassazione SU 24.04.1992, Fogliani; Sezione III 15.10.1997, Sapuppo; Sezione
III 26.01.1998, Cusumano; Sezione III, 5.12.2001, Venuti; Sezione III, La
medica, 1.07,2004]. La permanenza del reato, perdura sino a quando prosegue
volontariamente la condotta tipica della lottizzazione abusiva e la possibilità
degli agenti di farla cessare. Alla luce di questi principi, per l'autore della
lottizzazione, il reato permane sino a quando continua l'attività edificatoria.
Pres. Onorato Est.Teresi Ric.Monacelli.
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, del 22 maggio 2007, Sentenza n. 19732
URBANISTICA E EDILIZIA - Valutazione dell’intervento edilizio - Poteri del
giudice penale. Il giudice penale, nel valutare la sussistenza o meno della
liceità di un intervento edilizio, deve verificarne la conformità a tutti i
parametri di legalità fissati dalla legge, dai regolamenti edilizi, dagli
strumenti urbanistici e dal titolo abilitativo. (Cass. sentenza n. 1894/2007).
Pres. Onorato Est.Teresi Ric.Monacelli.
CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, del 22 maggio 2007, Sentenza n. 19732
URBANISTICA E EDILIZIA - Illecito edilizio - Poteri del giudice penale. Nel caso di difformità da disposizioni legislative o regolamentari, o dalle prescrizioni urbanistiche o dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici non si configura una non consentita disapplicazione da parte del giudice penale dell'atto amministrativo concessorio [Cassazione SU 12.11.1993, Borgia] perché lo stesso giudice, qualora come presupposto o elemento costitutivo di una fattispecie di reato sia previsto un atto amministrativo, non deve limitarsi a verificare l'esistenza ontologica dell’atto, ma deve verificare l'integrazione o meno della fattispecie penale "in vista dell'interesse sostanziale che tale fattispecie assume a tutela, nella quale gli elementi di natura extra penale convergono organicamente, assumendo un significato descrittivo” [Cassazione SU 29.11.2006, Di Mauro]. Pres. Onorato Est.Teresi Ric.Monacelli. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, del 22/05/2007, Sentenza n. 19732
URBANISTICA E EDILIZIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Accertamento di compatibilità paesaggistica - Sequestro preventivo dei luoghi - Limiti - Reati ambientali - C.d. minicondono ambientale - Effetti - D.Lgs. n. 42/2004 - L. n. 308/2004. Ai sensi della norma transitoria art. 1, comma 37 della legge 15.12.2004 n. 308, l'accertamento di compatibilità paesaggistica comporta l'estinzione del reato contravvenzionale e di ogni altro reato in materia paesaggistica, purché si tratti di tipologie edilizie assentite dagli strumenti di pianificazione paesaggistica o comunque compatibili con il contesto paesaggistico, e purché il contravventore abbia provveduto al versamento di determinate sanzioni pecuniarie previste dalla legge (c.d. minicondono ambientale). Presidente Grassi, Relatore Onorato. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 11 Maggio 2007 (Ud. 17/01/2007), Sentenza n. 18047
URBANISTICA E EDILIZIA - Locale privo di destinazione d’uso - Conferimento di
destinazione - Mutamento degli standards urbanistici e aumento del carico
urbanistico - Sussiste - Volume "tecnico" e volume "abusivo" - Fattispecie.
In materia edilizia, il conferimento di destinazione d'uso ad un locale privo di
destinazione comporta il mutamento degli standards urbanistici e l'aumento del
carico urbanistico. Nella specie, il mutamento di destinazione d'uso ha
comportato che il volume "tecnico" sia divenuto volume "abusivo" perché
computabile nel calcolo dei volumi in virtù del conferimento della destinazione
abitativa. Pres. Papa Est. Sensini Ric. PM in proc. Vazza. (annulla con rinvio
Ordinanza del 27/11/2006, al Tribunale di Napoli).
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 8/5/2007 (Cc. 8/3/2007), Sentenza n.
17359
URBANISTICA E EDILIZIA - Modifica della destinazione d’uso effettuato con
opere interne - Disciplina - Fattispecie. Il mutamento di destinazione d'uso
degli immobili, effettuato con opere interne, è possibile senza il previo
rilascio del permesso a costruire purché detta modificazione intervenga entro
categorie omogenee quanto a parametri urbanistici, atteso che la modificazione
giuridicamente e penalmente rilevante è quella che avviene tra macrocategorie,
in quanto comporta il mutamento degli standards urbanistici e la variazione del
carico urbanistico. (Fattispecie in tema di realizzazione, in assenza del
permesso di costruire e previo deposito di d.i.a., di opere interne di
ristrutturazione al sottotetto, con contestato mutamento di destinazione d'uso).
Pres. Papa Est. Sensini Ric. PM in proc. Vazza. (annulla con rinvio Ordinanza
del 27/11/2006, al Tribunale di Napoli).
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 8/5/2007 (Cc. 8/3/2007), Sentenza n.
17359
URBANISTICA E EDILIZIA - Permesso di costruire - Cd. opere precarie, funzionali - Disciplina - Artt. 3 e 10 del d.p.r. 380/2001. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 10 del d.p.r. 380/2001, è richiesto il permesso di costruire per tutte le attività qualificabili come interventi di nuova costruzione che comportano la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio. Tanto, però, deve ritenersi necessario solo in riferimento alle ipotesi di trasformazioni potenzialmente durevoli e non già nel caso di costruzioni provvisorie. Restano, invece, sottratte al regime autorizzatorio le opere cd. precarie, funzionali cioè ad esigenze contingenti e temporalmente circoscritte, cessate le quali sono destinate ad essere rimosse. Pres. D'Alessandro, Est. Maiello, Somma (avv. Torrese) c. Comune di Pimonte (avv. Sciotto). TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. II, 23 aprile 2007 (15/03/2007) n. 4217
URBANISTICA E EDILIZIA - P.R.G. - Deroga allo strumento urbanistico -
Clausola di “precarieta” di un’opera - Esclusione - Profilo cd. Funzionale -
Oggettiva destinazione impressa al manufatto - Permesso di costruire. E’
escluso dall’ordinamento la possibilità di apporre una clausola di “precarieta”
ad un titolo autorizzatorio operante in deroga allo strumento urbanistico
vigente ed alle sue previsioni. Diversamente opinando, anche la realizzazione di
un consistente fabbricato potrebbe paradossalmente ottenere la qualificazione di
opera precaria per il solo fatto che il relativo titolo di legittimazione venga
rilasciato sotto l’irrituale condizione di un successivo riesame da condurre
alla stregua dell’esito (peraltro del tutto incerto) del procedimento di
approvazione di uno strumento urbanistico in itinere. Sicché, neppure valgono, a
reggere il permesso di costruire oggetto di gravame le prescrizioni - ancorchè
favorevoli - del P.R.G. in itinere. Pres. D'Alessandro, Est. Maiello, Somma
(avv. Torrese) c. Comune di Pimonte (avv. Sciotto).
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. II, 23 aprile 2007 (15/03/2007) n. 4217
URBANISTICA E EDILIZIA - Opere precarie - Requisito della temporaneità -
Criterio oggettivo - Fini specifici e cronologicamente delimitabili -
Giurisprudenza. In tema di opere precarie, il requisito della temporaneità
va apprezzato con criterio oggettivo avuto riguardo all’oggetto della
costruzione nei suoi obiettivi dati tecnici e deve, dunque, ricollegarsi alla
sua destinazione materiale, che ne evidenzi un uso realmente precario o
temporaneo, per fini specifici e cronologicamente delimitabili (cfr. Consiglio
Stato, sez. V, 24 febbraio 2003, n. 986; Consiglio di Stato, Sez. V, n°5828 del
30 ottobre 2000; Consiglio Stato, sez. V, 24 febbraio 1996, n. 226; CdS Sez. V
23.1.1995; Cass. Sez. III 28.1.1997; Cass. Sez. III 4.10.1996). Pres.
D'Alessandro, Est. Maiello, Somma (avv. Torrese) c. Comune di Pimonte (avv.
Sciotto).
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URBANISTICA E EDILIZIA - Iter PRG - Adozione del piano regolatore - Natura -
Fattispecie complessa - Approvazione regionale - Efficacia - Cd. misure di
salvaguardia - Termini. La delibera di adozione del piano regolatore si
atteggia come elemento di una fattispecie complessa che si perfeziona solo con
l'atto di approvazione regionale, cui consegue la piena efficacia delle
prescrizioni urbanistiche volte a disciplinare l’uso del territorio. (cfr. Tar
Campania, Seconda Sezione n°713 del 25.1.2007). E’ evidente, dunque, che
eventuali prescrizioni favorevoli compendiate nella delibera di adozione del
P.R.G., in quanto radicalmente prive di efficacia, non potrebbero giammai
reggere determinazioni volitive dell’Amministrazione ad esse conformi. Prima di
tale momento, è possibile assegnare alla delibera di adozione del P.R.G. una
ridotta efficacia imperativa diretta e propria, che si risolve (in una
prospettiva radicalmente diversa) nell’impedire interventi edilizi ed
urbanistici contrastanti con esso. Ciò avviene per effetto dell’obbligatoria
applicazione delle cd. misure di salvaguardia la cui efficacia, sotto il profilo
temporale, resta circoscritta ad un periodo di tre anni elevabile a cinque anni
per i piani tempestivamente inoltrati per l'approvazione. Pres. D'Alessandro,
Est. Maiello, Somma (avv. Torrese) c. Comune di Pimonte (avv. Sciotto).
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URBANISTICA E EDILIZIA - PROCEDURE E VARIE - Rilascio di un titolo
autorizzatorio di natura edilizia - Posizione legittimante all’impugnativa -
Elementi. In materia edilizia, a seguito del rilascio di un titolo
autorizzatorio di natura edilizia, la posizione legittimante all’impugnativa
sussiste in capo a coloro che si trovino in una situazione di stabile
collegamento giuridico con il terreno oggetto dell'intervento costruttivo
autorizzato e che facciano valere un interesse giuridicamente protetto di natura
urbanistica, quale è quello della osservanza delle prescrizioni regolatrici
dell'edificazione. Pertanto, non occorre procedere ad alcuna ulteriore indagine
al fine di accertare, in concreto, se i lavori assentiti dall'atto impugnato
comportino o meno un effettivo pregiudizio per il soggetto che propone
l'impugnazione; infatti l'esistenza della posizione legittimante abilita il
soggetto ad agire per il rispetto delle norme urbanistiche che assume violate, a
prescindere da qualsivoglia esame sul tipo di lesione che i lavori in concreto
potrebbero arrecare (cfr. ad es. Consiglio Stato sez. V, 18 settembre 1998, n.
1289, Tar Campania, Seconda Sezione n°713 del 25.1.2007). Pres. D'Alessandro,
Est. Maiello, Somma (avv. Torrese) c. Comune di Pimonte (avv. Sciotto).
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URBANISTICA E EDILIZIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Rilascio del permesso di costruire - Assenza della preventiva autorizzazione paesaggistico - ambientale, ex art. 146 del d. lgs. 42/2004 - Illegittimità - Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo - Esenzione - Art. 149 c. 1 lett. A) d. lgs. 42/2004 - Limite di applicabilità. E’ illegittimo il rilascio del permesso di costruire, quando non risulta preceduto dall’acquisizione della indispensabile autorizzazione paesaggistico - ambientale, ex art. 146 del d. lgs. 42/2004, che conferisce all'autorizzazione la dignità giuridica di atto autonomo e presupposto di legittimità del permesso di costruire o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. Né è possibile invocare l’esenzione di cui all’art. 149 comma 1 lett. A) del suindicato testo normativo, nella parte in cui prevede che non è comunque richiesta l'autorizzazione per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, quando le opere per natura, tipologia, forme e dimensioni, comportano un’apprezzabile e durevole trasformazione dello stato dei luoghi e, come tali, risultano manifestamente incompatibili con la suindicata deroga. Pres. D'Alessandro, Est. Maiello, Somma (avv. Torrese) c. Comune di Pimonte (avv. Sciotto). TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. II, 23 aprile 2007 (15/03/2007) n. 4217
URBANISTICA - Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante - D.M. 9/5/2001 - Istanza di recupero del sottotetto a fini abitativi - Diniego - Motivazione - Principio di cautela. Il diniego sull’istanza di recupero del sottotetto a fini abitativi, per effetto del calcolo degli indici di edificabilità ex D.M. 9/5/2001 per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante, deve dar conto dei profili di sussumibilità del singolo caso concreto entro le categorie individuate in relazione, tra l’altro, agli specifici elementi vulnerabili in esse presenti. In particolare, ove il diniego sia fondato su un’attività programmatoria non ancora ultimata, l’amministrazione chiamata a pronunciarsi sull’istanza di permesso di costruire deve esternare adeguatamente gli elementi territoriali e ambientali vulnerabili esistenti e previsti rilevanti in virtù del principio di cautela richiamato dall’art. 4 del D.M. citato. Pres. Scognamiglio, Est. Tenca - C.E. ed altro (avv. Pierantoni) c. Comune di Grassobbio (n.c.) - T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 19 aprile 2007, n. 400
URBANISTICA E EDILIZIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Nulla osta paesaggistico - Creazione di una zona per parcheggio di un autoveicolo - Diniego - illegittimità - Fattispecie. I valori paesaggistici non risultano obbligatoriamente compromessi ove l’intervento si concreti in un modesto ampliamento del ciglio stradale con la creazione di una zona per parcheggio di un autoveicolo, intervento che di per sé non è necessariamente detrattivo della visuale. (sent. Tar Campania-Napoli nr. 7784/2005). Nella specie, pur senza che si possa, in via di principio, derogare all’apicale portata dei valori paesaggistici (C. Cost. nr. 46/2001), ci si deve orientare, alla disciplina di favore cui si ispirano gli interventi di realizzazione dei parcheggi (cfr., ex pluris, L. 122/1989; L. R. Campania 19/2001), specie nella vicenda in cui l’intervento non comporta opere che si innalzano dal suolo o, comunque, limitano alla fruibilità del paesaggio. Pres. Giamportone, Est. Pagano, Arezzi (avv.to Carannante) c. Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali (Avv.ra distr.le dello Stato). T.A.R. CAMPANIA Napoli, Sez. VI, 13 aprile 2007 (21/02/2007), n. 3570
URBANISTICA E EDILIZIA - PROCEDURE E VARIE - Condono edilizio - Art. 32, c. 25, D.L. n. 269/2003 - Art 39 L. n. 724/1994. In materia di condono edilizio, il giudice, prima di sospendere il processo ex arti 44 e 38 della legge n. 47/1985, deve effettuare un controllo in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti per la concedibilità in astratto del condono. Nel caso in cui il giudice, infatti, sospenda il processo in assenza dei presupposti di legge, la sospensione è inesistente ed il corso della prescrizione non è interrotto. (Cass. Sez. Un. 24.11.1999, n. 22, ric. Sadini). Pres. De Maio - Est. Fiale - Ric. Bugelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 13 aprile 2007 (Ud. 23/01/2007), Sentenza n. 15053
URBANISTICA E EDILIZIA - PROCEDURE E VARIE -
Delibera di modifica della convenzione di lottizzazione - Legittimazione al
ricorso - Proprietari di immobili diversi da quelli direttamente incisi dalla
delibera - Ammissibilità. La legittimazione al ricorso, avverso la delibera
di modifica della convenzione di lottizzazione, non deriva solo dalla diretta
incidenza della nuova lottizzazione sugli immobili. L’inerenza delle nuove opere
al comparto in cui si situano i beni è pienamente idonea a radicare la
legittimazione ad impugnare le determinazioni urbanistiche ed edilizie adottate
dall’amministrazione comunale, salvo verificare la fondatezza delle censure. Pres.
Iannotta,, Est. Lipari - G. G. e altro
(avv. Galli e Petretti) c. S.r.l. Immobiliare Firenze e altro (n. c.). (Riforma TAR
Lombardia,
Milano, n. 2199/1999).
CONSIGLIO DI STATO, Sez. V 12 aprile 2007 - (C.c. 17
novembre 2000), n. 1714
URBANISTICA E EDILIZIA - Convenzione di lottizzazione - Impossibilità di pervenire a soluzioni concordate - Potere dell'amministrazione di agire unilateralmente sull'assetto urbanistico delle aree - Ammissibilità. In presenza di una convenzione di lottizzazione, l’amministrazione non è privata del potere di agire unilateralmente sull’assetto urbanistico delle aree considerate. Tuttavia, in tali casi l’esercizio del potere urbanistico deve sempre basarsi sull’accertata impossibilità di pervenire a soluzioni concordate con i soggetti interessati. In ogni caso, una volta che l’amministrazione abbia optato per la soluzione convenzionale, il relativo accordo deve essere stipulato assicurando la partecipazione di tutti i soggetti proprietari degli immobili coinvolti. Pres. Iannotta, Est. Lipari - G. G. e altro (avv. Galli e Petretti) c. S.r.l. Immobiliare Firenze e altro (n. c.). (Riforma TAR Lombardia, Milano, n. 2199/1999). CONSIGLIO DI STATO, Sez. V 12 aprile 2007 - (C.c. 17 novembre 2000), n. 1714
URBANISTICA E EDILIZIA - Domanda di condono - Effetti - Improcedibilità precedenti provvedimenti. La domanda di condono e la conseguente pronuncia alla quale il Comune è obbligato, determinano l’improcedibilità dei precedenti provvedimenti, con il risultato che le ordinanze demolitorie conseguenti all’eventuale reiezione della domanda di condono dovranno essere rinnovate. (Nella specie, va dichiarata l’inammissibilità del gravame per revocazione, difettando, in capo ai ricorrenti, l’interesse ad ottenere tale pronuncia a seguito di presentazione della domanda di condono da parte degli stessi, ai sensi della L. n. 47/85). Pres. Iannotta, Est. Metro - A. R.. e altri (avv. Paoletti) c. Comune di Latina (avv. Scoca). (Dichiara innammissibile). CONSIGLIO DI STATO, Sez. V 12 aprile 2007 - (C.c. 21 marzo 2007), n. 1702
URBANISTICA E EDILIZIA - Localizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità - Disposizioni a contenuto espropriativo e disposizioni urbanistiche - Differenze ed effetti - Durata. Le aree oggetto di localizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, sono assoggettate dal piano a vincolo preordinato all’esproprio che ha la durata di cinque anni, ed in tale termine può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere (art. 9 D.P.R. 8.6.2001, n. 327). Pres. De Maio, Est. Cernese, Societa’ “Santella S.r.l. (Avv.ti Polito e Santella) c. Comune di Palma Campania (NA) (avv. Rispoli). T.A.R. CAMPANIA Napoli, Sez. III, 12 aprile 2007 (11/01/2007), n. 3452
URBANISTICA E EDILIZIA - Piani particolareggiati - Piani di lottizzazione -
Termine decennale di efficacia - Disposizioni di contenuto espropriativo -
Prescrizioni urbanistiche - Operatività. Il termine decennale di efficacia
previsto per i piani particolareggiati dall’art. 16 della L. 17 agosto 942, n.
1150, ma applicabile anche ai piani di lottizzazione, si applica solo alle
disposizioni di contenuto espropriativo e non anche alle prescrizioni
urbanistiche di piano che rimangono pienamente operanti e vincolanti senza
limiti di tempo fino all’approvazione di un nuovo piano attuativo (C. di S.,
Sez. IV, 28 luglio 2005, n. 4018). Pres. De Maio, Est. Cernese, Societa’
“Santella S.r.l. (Avv.ti Polito e Santella) c. Comune di Palma Campania (NA)
(avv. Rispoli).
T.A.R. CAMPANIA Napoli, Sez. III, 12 aprile 2007 (11/01/2007), n. 3452
URBANISTICA E EDILIZIA - ESPROPRIAZIONE - P.I.P. natura di atto amministrativo a contenuto plurimo e scindibile - Annullamento da parte del giudice amministrativo di un P.I.P. - Posizioni soggettive dei proprietari dei fondi espropriati - Effetti - Dichiarazione di pubblica utilità. L’annullamento da parte del giudice amministrativo di un P.I.P. investe un atto amministrativo di contenuto plurimo scindibile, nella parte in cui incide sulle posizioni soggettive dei proprietari dei fondi espropriati in attuazione del piano medesimo. Pertanto la posizione del proprietario estraneo al relativo giudizio non è incisa dagli effetti di detto annullamento, il quale non tocca il suo diritto all’indennità e la sua legittimazione ad opporsi contro la stima di essa in sede amministrativa (Cass,. Civ. Sez I, 12 aprile 1990, n. 3123. Inoltre, la dichiarazione di pubblica utilità - che è implicita nell’approvazione del P.I.P. - non è un atto collettivo, ma va inquadrato nella categoria degli atti plurimi, ossia di quelli che riguardano una pluralità di soggetti individuabili in relazione alla titolarità dei vari beni vincolati e considerati “uti singuli”. Da ciò consegue che il giudicato di annullamento produce effetti ripristinatori della pienezza del diritto di proprietà, già affievolito, solo per il ricorrente e non si estenda ai proprietari rimasti estranei al giudizio dinanzi al giudice amministrativo (Cass. Civ. Sez. I, 16 aprile 2004, n. 7253). Pres. De Maio, Est. Cernese, Societa’ “Santella S.r.l. (Avv.ti Polito e Santella) c. Comune di Palma Campania (NA) (avv. Rispoli). T.A.R. CAMPANIA Napoli, Sez. III, 12 aprile 2007 (11/01/2007), n. 3452
URBANISTICA E EDILIZIA - D.I.A. - Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività e accertamento di conformità - Procedimento - Provvedimento di accoglimento - Necessità - Art. 37 d. P. R. n. 380/2001. La denuncia disciplinata dall'articolo 37 del d. P. R. 6 giugno 2001, n. 380, ha natura del tutto diversa rispetto alla ordinaria denuncia di inizio di attività, richiedendo sempre un espresso provvedimento di accoglimento che implica la positiva valutazione in ordine alla conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, oltreché il versamento di una somma determinata dal responsabile del procedimento. La norma dell'articolo 37, comma 3, del d. P. R. n. 380 del 2001 postula necessariamente un intervento attivo del responsabile del procedimento, con la conseguenza che tale mancata attivazione preclude la conclusione del procedimento. Pres. Riccio, Est. Lodi - B. M.. (avv. Monti, Razeto, Grappi e Paoletto) c. C. M. altri (avv. Deluigi, Saguato e Di Gioia) e Comune di Terzo (n.c.) (Conferma TAR Puglia, Bari, n. 309/1998). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV 11 aprile 2007 - (C.c. 16 gennaio 2007), Sentenza n. 1616
URBANISTICA E EDILIZIA - Art. 38, c. 1, D.P.R. n. 380/2001 - Operatività - Rimozione vizi sostanziali - Esclusione. L'art. 38, comma 1, del d. P. R. n. 380 del 2001, consente la rimozione soltanto di vizi procedimentali e non anche di ulteriori vizi sostanziali, come quello concernente la violazione di specifiche prescrizioni dello strumento urbanistico, accertate in sede giurisdizionale, che non possono essere pretermesse dal Comune stesso sulla sola base di una opinione contraria in proposito. Pres. Riccio, Est. Lodi - B. M.. (avv. Monti, Razeto, Grappi e Paoletto) c. C. M. altri (avv. Deluigi, Saguato e Di Gioia) e Comune di Terzo (n.c.) (Conferma TAR Puglia, Bari, n. 309/1998). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV 11 aprile 2007 - (C.c. 16 gennaio 2007), Sentenza n. 1616
URBANISTICA E EDILIZIA -
PROCEDURA E VARIE -
Corretta applicazione della normativa vigente - Contestazione informale ed
irrituale - Esclusione. Le statuizioni del Giudice attinenti ad una
valutazione squisitamente giuridica, quale quella relativa alla corretta
applicazione della normativa vigente (nella specie: in materia edilizia), non
possono essere informalmente ed irritualmente contestate e disattese con la
semplice contrapposizione, in sede amministrativa, di tesi e di elementi
contrari, che non possono di per sé infirmare la pronuncia resa in proposito in
sede giudiziale.
Pres. Riccio, Est. Lodi - B. M.. (avv.
Monti, Razeto, Grappi e Paoletto) c.
C. M. altri (avv. Deluigi, Saguato e Di Gioia) e Comune di Terzo (n.c.) (Conferma TAR Puglia, Bari, n.
309/1998).
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV 11 aprile 2007 - (C.c. 16 gennaio
2007), Sentenza n. 1616
URBANISTICA E EDILIZIA - PROCEDURA E VARIE - Permesso di costruire sostituito da un ulteriore titolo edilizio - Mancanza d'interesse attuale alla decisione sul merito - Appello - Improcedibilità - Fattispecie. L'appello è improcedibile, quando non è ravvisabile un interesse attuale ad una decisione sul merito del gravame. Nella specie, il permesso di costruire era stato sostituito da un ulteriore titolo edilizio. Pres. Riccio, Est. Lodi - B. M.. (avv. Monti, Razeto, Grappi e Paoletto) c. C. M. altri (avv. Deluigi, Saguato e Di Gioia) e Comune di Terzo (n.c.) (Conferma TAR Puglia, Bari, n. 309/1998). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV 11 aprile 2007 - (C.c. 16 gennaio 2007), Sentenza n. 1616
URBANISTICA E EDILIZIA - Disciplina urbanistica - Finalità - Nuove esigenze -
Dovere di intervento - Autorità competente. La disciplina in materia
urbanistica risulta in concreto finalizzata a prefigurare il modello della
futura espansione urbana, ossia lo schema entro il quale quest'ultima dovrà
realizzarsi, e che quindi, allorché fatti sopravvenuti inducano a prevedere che
il predetto modello sia errato o superato, l’Amministrazione competente ha il
dovere di intervenire per adeguarlo alle nuove esigenze mediante lo strumento
della variante. Pres. Maruotti, Est. Poli - SPIGA s.p.a. (avv. Sica e Protto) c.
Regione Puglia (n.c.) e altro (avv. Scoca) (Conferma TAR Puglia, Bari, n.
309/1998).
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV 11 aprile 2007 - (C.c. 16 gennaio 2007), Sentenza n.
1615
URBANISTICA E EDILIZIA - Zona territoriale omogenea - Art. 2, D. M. n.
1444/1968 - Individuazione - Elementi di fatto - Dimensioni della nuova zona.
La zona omogenea non è definibile aprioristicamente, essendo la conseguenza
di valutazioni rimesse alle competenti Autorità amministrative le quali possono
tenere adeguato conto anche delle trasformazioni del territorio che siano
intervenute rispetto alla zonizzazione del precedente strumento urbanistico, ed
individuare nuove zone ove siano presenti elementi di omogeneità (ex art. 2,
lettera B, del D. M. n. 1444 del 1968), che devono essere riscontrati con
riferimento alle dimensioni della nuova zona, e non della vecchia maglia. Pres.
Maruotti, Est. Poli - SPIGA s.p.a. (avv. Sica e Protto) c. Regione Puglia (n.c.)
e altro (avv. Scoca) (Conferma TAR Puglia, Bari, n. 309/1998).
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV 11 aprile 2007 - (C.c. 16 gennaio 2007), Sentenza n.
1615
URBANISTICA ED EDILIZIA - Strumenti urbanistici - Procedimento - Osservazioni - Natura collaborativa - Superamento delle ragioni poste a base delle osservazioni - Conseguenze - Inefficacia delle disposizioni dello strumento urbanistico - Esclusione. La presentazione delle osservazioni sugli strumenti urbanistici rappresenta, soltanto, un apporto collaborativo del privato ai fini della adozione delle determinazioni finali rimesse alla esclusiva competenza delle Autorità preposte al settore. Ne consegue che, al termine del relativo procedimento, i provvedimenti conclusivi sono imputabili esclusivamente alle anzidette Autorità, e vanno valutate nel loro complesso. Ciò comporta, tra l’altro, che non è neppure ipotizzabile la conseguenza di una caducazione automatica, ovvero di una sopravvenuta inefficacia delle disposizioni dello strumento urbanistico introdotte a seguito di osservazioni, una volta che le ragioni poste a base delle osservazioni stesse possano ritenersi in qualche modo superate. Pres. Maruotti, Est. Poli - SPIGA s.p.a. (avv. Sica e Protto) c. Regione Puglia (n.c.) e altro (avv. Scoca) (Conferma TAR Puglia, Bari, n. 309/1998). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV 11 aprile 2007 - (C.c. 16 gennaio 2007), Sentenza n. 1615
URBANISTICA E EDILIZIA - Atto di approvazione - Piano
regolatore generale e sue varianti - Dies a quo termine impugnazione -
Notificazione individuale - Art. 21 L. 6 dicembre 1971 n. 1034 - Esclusione -
Eccezioni. L’atto di approvazione di piani regolatori generale o loro
varianti, che abbiano contenuto generale o riguardino ampie zone o comparti
territoriali, deve essere impugnato nel termine di decadenza decorrente dalla
data di pubblicazione, non essendo richiesta la notificazione individuale agli
interessati, con esclusione delle sole parti contenenti previsione o
reiterazione di vincoli preordinati all’espropriazione che, in quanto incidenti
in modo immediato e diretto sui soggetti destinatari degli stessi, devono
formare oggetto di notifica individuale. Pres. ed Est. Ferrari - P. A. e altro (avv. Pisapia e Corbo)
c. Comune di Piano di Sorrento (avv. Sasso). (Annulla TAR Lombardia,
Brescia n.
457/2006).
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV 11 aprile 2007
- (C.c. 06 febbraio
2006), Sentenza n. 1613
URBANISTICA E EDILIZIA - Scelte urbanistiche - Discrezionalità dell'amministrazione - Sindacato giurisdizionale - Art. 2 L. 6 dicembre 1971 n. 1034 - Esclusione - Eccezioni. La normativa vigente riserva all’apprezzamento discrezionale dell’Amministrazione le scelte urbanistiche, circa la disciplina del proprio territorio, che possono formare oggetto di sindacato giurisdizionale nei soli casi di arbitrarietà, irrazionalità o irragionevolezza ictu oculi rilevabili ovvero di palese travisamento dei fatti. Pres. ed Est. Ferrari - P. A. e altro (avv. Pisapia e Corbo) c. Comune di Piano di Sorrento (avv. Sasso). (Annulla TAR Lombardia, Brescia n. 457/2006). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV 11 aprile 2007 - (C.c. 06/02/2006), Sentenza n. 1613
URBANISTICA E EDILIZIA - Piani di recupero - Irpinia - Are colpite da terremoto - Art. 28 L. n. 219/1981 - Abbattimento e modificazioni urbanistiche - Legittimità. In forza dell’art. 28 della l. n. 219 del 1981 (come interpretato dalla giurisprudenza di questo Consiglio, cfr. sez. IV, n. 1027 del 1993), i piani di recupero delle aree colpite da terremoto possono prevedere non solo il mero recupero ma anche l’abbattimento e le modificazioni urbanistiche necessarie al più consono assetto del territorio. Pres. Maruotti, Est. Poli - P. A. e altro (avv. Pisapia e Corbo) c. Comune di Piano di Sorrento (avv. Sasso). (Conferma TAR Campania, n. 728/2000). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV 11 aprile 2007 - (C.c. 30 gennaio 2007), Sentenza n. 1606
URBANISTICA E EDILIZIA - Soppalco - Natura di opera interna - Ristrutturazione edilizia - Permesso di costruire - Non necessita - Fattispecie. La costruzione di un soppalco ha natura di opera interna, priva di autonomia funzionale, inidonea a determinare modifiche della sagoma e dei prospetti e perciò soggetta al regime della denuncia di inizio attività (T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 19 ottobre 2006 n.8680; T.A. Calabria Catanzaro, saez. II, 24 aprile 2006 n.406) poiché rientrante nell’accezione lata di “ristrutturazione edilizia” (T.A.R. Piemonte Torino, sez I, 15 febbraio 2006 n.910). Fattispecie: “mezzanino”, presuntivamente riattato a soppalco nel corso dei lavori di ristrutturazione. Pres. Giamportone, Est Raiola, Cantieri Nautici s.r.l (avv. Basile) c. Comune di Procida. T.A.R. CAMPANIA Napoli, Sez. VI, 11 aprile 2007, (21/03/2007) n. 3329
URBANISTICA E EDILIZIA - Condono - Effetti - Mutamento ex novo di destinazione difforme da quella in atto - Esclusione. L’istituto del condono edilizio mira ad adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, col rilascio di un titolo che consenta l’ulteriore utilizzazione di un edificio realizzato in tutto o in parte sine titulo ovvero di un edificio avente la destinazione difforme da quella consentita, ma non può ex se legittimare lo svolgimento di ulteriori lavori o attività, eccedenti la situazione in atto e dunque non riconducibili al concetto di condono. Il rilascio del permesso a titolo di condono non può consentire ex novo il mutamento di una destinazione difforme da quella in atto (cfr. Sez. V, 1 ottobre 2002, n. 5117). Pres. ed Est.Maruotti, - Condomino Palazzo Martella e altri (avv. Manzi e Quadrucci) c. Comune di l'Aquila (avv. Giuliani) e altri (n.c.) (Riforma TAR Abruzzo, Aquila, n. 70/2006). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV 11 aprile 2007 - (C.c. 30 gennaio 2007), Sentenza n. 1590
URBANISTICA E EDILIZIA - BENI AMBIENTALI E CULTURALI - Modifiche urbanistiche ed edilizie all'interno dei parchi (nazionali e regionali) - Triplice autonomo controllo - Specifica valutazione in merito. In tema di aree protette, il legislatore, per le modifiche urbanistiche ed edilizie all'interno dei parchi (nazionali e regionali), prevede un triplice controllo: del responsabile dell'ufficio tecnico comunale, al quale è demandato il rilascio del titolo abilitativo edilizio (ai sensi del T.U.: D.P.R. n. 380/2001); dell'autorità regionale o di quella delegata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004); dell'autorità del parco (ai sensi della L. n. 394/1991). Sicché, la circostanza che il rilascio degli ultimi due provvedimenti sia eventualmente attribuito, con legge regionale, ad un unico organo, non fa perdere agli stessi la loro autonomia, con la conseguente necessità di una duplice valutazione in merito (vedi, tra le decisioni più recenti, Cass., Sez. 3^: 15.12.2003, n. 47706; 20.6.2003, n. 26863; 12.5.2003, n. 20738; 11.1.2000, n. 83; 13.10.1998, n. 12917. Nello stesso senso C. Stato, Sez. 4^, 28.2.2005, n. 714). Pres. Papa E. Est. Fiale Imputato: Bronchi. (Rigetta, App. Firenze, 21 febbraio 2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 05/04/2007 (Ud. 13 dic. 2006), Sentenza n. 14183
URBANISTICA E EDILIZIA - Manufatti prefabbricati destinati a soddisfare esigenze durature nel tempo - Opera precaria - Esclusione - Permesso di costruire - Necessità - Art. 20 L. n. 47/85 (oggi art. 44 DPR n. 380/2001) - Art. 31 L. n. 457/78. In applicazione dell'art. 20 della L. n. 47/85 (oggi art. 44 del DPR n. 380/2001), rientra nella previsione della fattispecie sanzionata penalmente dalla norma l’installazione, senza concessione edilizia, di manufatti prefabbricati destinati a soddisfare esigenze durature nel tempo. L'art. 3 del DPR n. 380/2001, attualmente vigente, nel riprodurre le definizioni di cui all'art. 31 della L. n. 457/78, con riferimento alle tipologie di interventi edilizi, ha, nel punto 3 del primo comma, specificato quali interventi, diversi da quelli elencati in precedenza, devono qualificarsi di nuova costruzione e, pertanto, subordinati al rilascio del permesso di costruire, ai sensi del successivo art. 10, comma I lett. a), del DPR. Pertanto, non appare dubbio che la successiva specificazione degli interventi di nuova costruzione non ha affatto valore aggiuntivo rispetto alla previsione generale, avente carattere onnicomprensivo, con la quale si subordina al rilascio del permesso di costruire e precedentemente della concessione l'attività di trasformazione edilizia del territorio. Pres. Lupo, Est. Lombardi, Ric. Scorrano (conferma Corte di Appello di Lecco sentenza dell’11.11.2005). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, del 4/4/2007 (Ud. 6/3/2007), Sentenza n. 13761
URBANISTICA E EDILIZIA - Permesso di costruire - Illiceità dell'attività edificatoria - Criterio d’individuazione - Legislazione urbanistica - Art. 44 DPR n. 380/2001- Art. 20 L. n. 47/85 - Art. 1 L. n. 10/1977. Sia l'art. 20 della L. n. 47/85 che l'art. 44 del DPR n. 380/2001 costituiscono norme penali parzialmente in bianco, poiché la previsione della fattispecie costituente reato da esse sanzionate deve essere integrata dalle disposizioni della legislazione urbanistica in materia di attività soggetta alla concessione edilizia ed attualmente al permesso di costruire, al fine di individuare la illiceità dell'attività edificatoria posta in essere "comportante ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale". Pres. Lupo, Est. Lombardi, Ric. Scorrano (conferma Corte di Appello di Lecco sentenza dell’11.11.2005). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, del 4/4/2007 (Ud. 6/3/2007), Sentenza n. 13761
URBANISTICA E EDILIZIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Reato ambientale - Tutela giuridica del paesaggio e disciplina edilizia - Differenza sostanziale delle discipline - D. L.vo n. 42/2004 - Art. 20 L. n. 47/1985 ora art. 44 D.P.R. n. 380/2001. Non è possibile, attesa la differenza sostanziale della tutela giuridica del paesaggio rispetto alla disciplina edilizia per la diversità di scopi, di presupposti e di oggetto, alcuna trasposizione di istituti tra le due discipline ed, in particolare, il trasferimento di un regime sanzionatorio graduato in relazione a varie tipologie di interventi edilizi al reato ambientale, per il quale il "vulnus" all'assetto paesaggistico non è dipendente dal grado di tali interventi (cfr. Cass. n. 30866/2001). Pres. Lupo - Est. Petti - Ric. Fagnoni. (conferma, Corte d'appello di Torino del 23/02/2005). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, del 4/4/2007 (Ud. 6/3/2007), Sentenza n. 13759
URBANISTICA E EDILIZIA - Ignoranza sulla necessità del titolo abilitativo
conseguente da un imposizione da parte della pubblica amministrazione - Permesso
di costruire - Necessità - Violazione del DPR n. 380/2001 - Disposizioni in
materia di sicurezza - Autonomia - Circ. Ministero degli Interni n. 74/1965.
Le disposizioni in materia di sicurezza non esonerano il loro destinatario
dall'obbligo di osservare le altre prescrizioni imposte dalla normativa che
disciplina l'attività finalizzata alla realizzazione anche di quanto previsto
per ragioni di sicurezza. Nella specie, un imprenditore non può ignorare che per
realizzare due verande, peraltro di rilevante superficie, ed un deposito per
bombole di gas occorre il permesso di costruire. L'azione della pubblica
amministrazione, infatti, non può ritenersi idonea a indurlo in errore, in
considerazione delle sue qualità personali, sulla necessità che l’esecuzione di
interventi edilizi sia preceduta dall'apposito permesso di costruire. Pres.
Lupo, Est. Lombardi, Ric. Pomarolli.
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 4 aprile 2007 (Ud. 6 mar. 2007),
Sentenza n. 13758
URBANISTICA E EDILIZIA - Esecuzione di interventi edilizi - Deposito bombole
di gas - Permesso di costruire - Necessità - Disposizioni in materia di
sicurezza - DPR n. 380/2001 in precedenza L. n. 47/85. Per l'esecuzione di
interventi edilizi, consistenti nella realizzazione di due verande ed un vano
deposito bombole di gas è necessario il preventivo permesso di costruire, (a
prescindere dalle disposizioni in materia di sicurezza). Pres. Lupo, Est.
Lombardi, Ric. Pomarolli.
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 4 aprile 2007 (Ud. 6 mar. 2007),
Sentenza n. 13758
URBANISTICA E EDILIZIA - Lottizzazione abusiva - Rilevabilità - Cambio di
destinazione d'uso - Contratti preliminari di compravendita - Art. 30 d.P.R. n.
380/2001. In presenza di specifici elementi rilevatori della volontà di
procedere al mutamento di destinazione delle unità immobiliari, non vale,
richiamare l'astratto dato normativo che, peraltro, certamente non legittima
alcuna forma di arbitraria immutazione. Sicché, l'ipotesi di lottizzazione
abusiva, di cui all'art. 30 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, è configurabile anche
in relazione ad un complesso immobiliare già edificato attraverso il cambio di
destinazione d'uso rilevabile dalla stipula di contratti preliminari di
compravendita, come quelli aventi ad oggetto unità abitative destinate a
residenza privata e facenti parte di un complesso originariamente autorizzato
per lo svolgimento di attività alberghiera. Pres. Vitalone, Est. Sarno, Ric.
Signori.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 3 aprile 2007 (c.c. 15/12/2007), Sentenza
n. 13687
URBANISTICA E EDILIZIA - Lottizzazione abusiva - Rilevabilità - Modifica di destinazione d'uso di immobili oggetto di un piano - Frazionamento di un complesso immobiliare - Originaria destinazione d'uso alberghiera. In materia urbanistica, configura il reato di lottizzazione abusiva la modifica di destinazione d'uso di immobili oggetto di un piano di lottizzazione attraverso il frazionamento di un complesso immobiliare di modo che le singole unità perdano la originaria destinazione d'uso alberghiera per assumere quella residenziale, atteso che tale modificazione si pone in contrasto con lo strumento urbanistico costituito dal piano di lottizzazione (Sez. 3, n. 6990 del 29/11/2005 Rv. 233552). Pres. Vitalone, Est. Sarno, Ric. Signori. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 3 aprile 2007 (c.c. 15/12/2007), Sentenza n. 13687
URBANISTICA E EDILIZIA - Chiusura di un vano scale con strutture in alluminio anodizzato e vetri infissi stabilmente nei muri portanti - Permesso di costruire - Necessità - Trasformazione non limitata nel tempo - Aumento della superficie utile - Modifica della sagoma dell'edificio. La chiusura di un vano scale con strutture in alluminio anodizzato e vetri infissi stabilmente nei muri portanti, non rientra nell'ambito delle opere interne, in quanto siffatta chiusura comporta la modifica della sagoma dell'edificio e l'aumento delle superfici utili (conforme T.A.R. Lazio, sez. II, 17 luglio 1986 , n. 1156). Infatti, normalmente, l'installazione di pannelli in vetro ed alluminio, quando comporta un trasformazione non limitata nel tempo e la realizzazione di un nuovo locale autonomamente utilizzabile, determina l’aumento della superficie utile e la modifica della sagoma dell'edificio stesso. Sicché, la regolarità di tale manufatto è subordinata allora al previo rilascio del titolo concessorio (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 28 febbraio 2006, n. 2451). (Pres. Speranza, est. Sabatino, Ric. Di Tella (avv. Criscuolo) c. Comune di Aversa (avv. Nerone). TAR NAPOLI, Sez. VIII, 02 Aprile 2007, (12/03/2007), Sentenza n. 3042
URBANISTICA E EDILIZIA - Competenza legislativa delle regioni in materia di
urbanistica - Limiti - Art. 117 Cost. - Art. 2, c. 1, DPR n. 380/2001. Ai
sensi dell'art. 2, comma 1, del DPR n. 380/2001, la valutazione afferente al
tipo di procedimento da osservarsi nella realizzazione dell'intervento edilizio
deve essere effettuata tenendo conto delle prescrizioni della legge regionale
che non risultino in contrasto con i principi fondamentali stabiliti dal testo
unico dell'edilizia o, eventualmente, interpretando le disposizioni della legge
regionale alla luce di tali principi (cfr. sez. III, 200320572, Girardi, RV
225301), dovendo altrimenti essere sollevata questione di legittimità
costituzionale della norma regionale che se ne discosti in termini di
inconciliabilità assoluta con l'art. 117 Cost., mod. introdotta dalla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Pres. Papa, Est. Lombardi, Ric. Conserva.
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 23 marzo 2007 (Cc. 22 feb. 2007),
Sentenza n. 12321
URBANISTICA E EDILIZIA - Rapporti tra T.U. edilizia e normativa regionale -
Competenza concorrente - Art. 117 Cost. - Art. 2, c. 1, DPR n. 380/2001. La
competenza legislativa delle regioni in materia di urbanistica, ex art. 2, comma
1, del DPR n. 380/2001, è concorrente con quella statale, e non esclusiva, in
quanto certamente ricompresa nella espressione "governo del territorio"
contenuta nel novellato art. 117 Cost., (mod. introdotta dalla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3). (sez. III, 200214763, Palladino, RV
221993; cfr. Corte Cost. sent. 196/2004, e precedenti). Pres. Papa, Est.
Lombardi, Ric. Conserva.
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 23 marzo 2007 (Cc. 22 feb. 2007),
Sentenza n. 12321
URBANISTICA E EDILIZIA - Realizzazione di un impianto di telefonia mobile -
Autorizzazione e procedura di inizio - Semplificazione dei procedimenti
amministrativi - Valutazione della legittimità - Art. 44 D.P.R. n. 380/2001 -
Art. 87 D. L.vo n. 259/2003. In tema di installazione di infrastrutture di
comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, la previsione per la
quale l'autorizzazione e la procedura di inizio attività previste dal D.Lgs. 1°
agosto 2003 n. 259, codice delle comunicazioni elettroniche, si intendono estese
a tutti i profili connessi alla realizzazione ed attivazione di tali tipi di
impianti, compresi quelli urbanistici ed edilizi, non rendendosi così necessario
un distinto titolo abilitativo ai fini edilizi, non determina la esclusione del
regime sanzionatorio di cui all'art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 in caso di
mancanza del provvedimento di autorizzazione, atteso che la concentrazione del
procedimento autorizzatorio è finalizzato alla esigenza di semplificazione dei
procedimenti amministrativi. Pres. Papa, Est. Lombardi, Ric. Principato.
CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, del 23/03/2007 (C.C. 21/11/2006), Sentenza n.12318
URBANISTICA E EDILIZIA - Installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici - Procedimento di autorizzazione - Art. 44 del DPR n. 380/2001 - Applicabilità delle sanzioni - D. L.vo n. 259/2003. Ai fini della installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, l'autorizzazione e la procedura di inizio attività previste dal D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259, codice delle comunicazioni elettroniche, si intendono estese a tutti i profili connessi alla realizzazione ed alla attivazione di tali tipi di impianti, compresi quelli urbanistici ed edilizi, con la conseguente non necessità di un distinto titolo abilitativo a fini edilizi, atteso che il procedimento di autorizzazione disciplinato dal citato decreto è finalizzato all'esigenza di semplificazione e concentrazione dei procedimenti amministrativi" (sez. III, 200533735, Vodafone Omnitel, RV 232183; conf. sez. III, 200541598, P.M. in proc. Martinelli, RV 232354). Pertanto, la realizzazione di un impianto di telefonia mobile in assenza di un titolo abilitativo, ai sensi del D. L.vo n. 259/2003, determina l'applicabilità delle sanzioni di cui all'art. 44 del DPR n. 380/2001, in quanto la concentrazione del procedimento autorizzatorio se pur finalizzata alla esigenza di semplificazione dei procedimenti amministrativi, non determina il venir meno dell'autonomo profilo di illegittimità edilizia del manufatto realizzato in assenza del provvedimento onnicomprensivo previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche (cfr. Cass. sez. III, 200609631, Erigili ed altro, RV 233551). Pres. Papa, Est. Lombardi, Ric. Principato. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, del 23/03/2007 (C.C. 21/11/2006), Sentenza n.12318
URBANISTICA - Atto amministrativo concessorio - Presupposto della fattispecie
di reato - Disapplicazione da parte del giudice penale - Inconfigurabilità -
Ragioni. Nel caso di accertata difformità da disposizioni legislative o
regolamentari, ovvero dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici, non si
configura una non consentita "disapplicazione", da parte del giudice penale
dell'atto amministrativo concessorio (vedi Cass., Sez. Un., 12.11,1993, Borgia),
in quanto lo stesso giudice, qualora come presupposto o elemento costitutivo di
una fattispecie di reato sia previsto un atto amministrativo ovvero
l'autorizzazione del comportamento del privato da parte di un organo pubblico,
non deve limitarsi a verificare l'esistenza ontologica dell'atto o provvedimento
amministrativo, ma deve verificare l'integrazione o meno della fattispecie
penale, "in vista dell'interesse sostanziale che tale fattispecie assume a
tutela, nella quale gli elementi di natura extrapenale convergono organicamente,
assumendo un significato descrittivo" (vedi Cass., Sez. Un., 28,11.2001, Salvini;
nonché Sez. VI, 18.3.1998, n. 3396, Calisse ed altro). Pres. De Vuono, Est.
Branda - Imp. Bruno.
TRIBUNALE DI COSENZA, Sez. II Penale -
Ordinanza 20 marzo 2007
URBANISTICA - Struttura autonoma destinata a parcheggio realizzata con
l’edificazione di cinque piani - Edificazione in deroga ex art. 9 legge Tognoli
- Applicabilità - Esclusione. La struttura autonoma destinata a parcheggio,
realizzata con l’edificazione di cinque piani fuori terra, non rientra
nell’ipotesi di edificazione in deroga agli strumenti urbanistici, di cui alla
legge Tognoli (articolo 9 L. 122/89), ostandovi la stessa lettera della norma,
riferita a parcheggi pertinenziali di immobili privati da realizzare nel
sottosuolo o nei locali siti al piano terreno dei fabbricati. Pres. De Vuono,
Est. Branda - Imp. Bruno.
TRIBUNALE DI COSENZA, Sez. II Penale -
Ordinanza 20 marzo 2007
URBANISTICA - PROCEDURE E VARIE - Opera abusiva in relazione alla quale siano ormai perfezionati gli elementi costitutivi del reato - Sequestro preventivo - Ammissibilità - Fondamento. In materia urbanistica, l'esigenza cautelare richiesta dalla legge per disporre il sequestro preventivo e' ipotizzabile anche per i reati per i quali si siano perfezionati gli elementi costitutivi, in quanto, anche ultimata, l'opera abusiva continua a proiettare le sua conseguenze negative sul regolare assetto del territorio, perpetuando nel tempo l'offesa del bene tutelato e quindi l'esigenza di evitare che il danno sia portato a conseguenze ulteriori (Cass. 2000, n.1551). In effetti, in tema di sequestro preventivo, le "conseguenze " che il legislatore intende neutralizzare attraverso il provvedimento non sono identificabili ne' con la condotta dei reati formali ne' con l'evento naturalistico, che integra la consumazione dei reati materiali, ma sono anche quelle "ulteriori" rispetto alla condotta tipica realizzata. Per tale ragione il sequestro preventivo puo' essere disposto anche quando sia cessata la condotta o si siano perfezionati gli elementi costitutivi del reato in relazione al quale la misura viene adottata. Pres. De Vuono, Est. Branda - Imp. Bruno. TRIBUNALE DI COSENZA, Sez. II Penale - Ordinanza 20 marzo 2007
URBANISTICA E EDILIZIA - RIFIUTI - Realizzazione di una centrale termoelettrica alimentata da combustibile derivato da rifiuti e biomasse - Valutazione delle problematiche ambientali attinenti alla zona - Acquisizione di ulteriori elementi d’ufficio - Legittimità - Fattispecie: autoannullamento e rigetto della concessione edilizia. E' legittima la richiesta dell’Amministrazione, di acquisire d’ufficio, prima di deliberare in ordine alla localizzazione di una centrale termoelettrica, una relazione tecnica sugli effetti della coesistenza di tale opera con gli impianti per rifiuti speciali già realizzati nella medesima zona, al fine di potersi più compiutamente soddisfare l’esigenza per il Comune di esaminare e valutare le problematiche ambientali attinenti alla zona oggetto d'intervento. Fattispecie: procedimento di autoannullamento della concessione edilizia e conseguente rigetto dell'istanza di concessione edilizia. Pres. Iannotta - Est. Corradino - Comune di Canosa di Puglia (Avv.ti Amatucci, Giotta e Paccione) c. Solvic s.r.l. (Avv. Paparella) (riunisce ed annulla T.A.R. per la Puglia, Bari, Sezione II, n. 1958/02, pubblicata in data 16 aprile 2002 e n. 3605/03, del 29 settembre 2003). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 20 Marzo 2007 (C.c. 11.4.2006), Sentenza n. 1345
URBANISTICA E EDILIZIA - Area interessata ad un intervento edilizio - Deliberazione del Consiglio Comunale sulla localizzazione - Atto provvedimentale di contenuto potenzialmente lesivo - Configurazione - Fattispecie. Una deliberazione del Consiglio Comunale, determinata in considerazione di pareri istruttori, dai quali si evince la necessità della localizzazione di un'area interessata all’intervento edilizio costituisce a tutti gli effetti atto provvedimentale, di contenuto potenzialmente lesivo, collegabile all’esercizio dell’espressione di una precisa volontà politica. Fattispecie: diniego espresso dal Consiglio Comunale all'approvazione degli atti relativi alla realizzazione di una centrale termoelettrica alimentata da combustibile derivato da rifiuti e biomasse. Pres. Iannotta - Est. Corradino - Comune di Canosa di Puglia (Avv.ti Amatucci, Giotta e Paccione) c. Solvic s.r.l. (Avv. Paparella) (riunisce ed annulla T.A.R. per la Puglia, Bari, Sezione II, n. 1958/02, pubblicata in data 16 aprile 2002 e n. 3605/03, pubblicata in data 29 settembre 2003). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 20 Marzo 2007 (C.c. 11.4.2006), Sentenza n. 1345
URBANISTICA E EDILIZIA - Rapporto tra disciplina urbanistica e tutela ambientale - Bene tutelato - Configurabilità del reato - D.P.R. n. 380/2001 e D. L.vo n.42/2004. Il problema di individuare se l'indagato ha costruito in difformità dalla concessione e dall'autorizzazione paesaggistica, si pone solo per la disciplina urbanistica perché per la configurabilità del reato paesaggistico, è sufficiente una qualsiasi difformità, purché astrattamente idonea a ledere il bene tutelato. Pres. Papa - Est. Petti - Ric. Sasso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12/03/2007 (Ud. 18/01/2007), Sentenza n. 10479
URBANISTICA E EDILIZIA - Posizionamento fabbricato - Difformità totale o parziale Autonoma utilizzabilità e specifica rilevanza - Art.31 del D.P.R. n. 380/2001 (testo unico sull’edilizia). A i sensi dell'articolo 31 del D.P.R. n. 380/2001 (testo unico sull’edilizia), si verifica la difformità totale allorché l'opera realizzata è diversa per caratteristiche topologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quella oggetto del permesso stesso ovvero allorché vengono realizzati volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile. La totale difformità, in linea di massima sussiste, allorché i lavori riguardino un'opera diversa per conformazione, struttura, destinazione o ubicazione rispetto a quella assentita ovvero allorché vengono realizzati volumi oltre i limiti del progetto approvato. In quest'ultimo caso però l'opera abusiva deve presentare il duplice requisito dell'autonoma utilizzabilità e della specifica rilevanza. Per l'autonoma utilizzabilità non si richiede però che la struttura difforme sia separata da quella assentita, ma solo che sia suscettibile di un uso diverso o indipendente da quello dell'opera autorizzata (ad esempio trasformazione di un sottotetto in mansarda Cass. 5891 del 1990). Con riferimento alla specifica rilevanza la norma si riferisce non ad una qualsiasi difformità ma a quella che abbia una rilevanza apprezzabile, sia in modo oggettivo, sia con riferimento alla struttura realizzata (Cfr. Cass. Sez. III 3350 del 2004). Si ha difformità parziale allorché le opere apportino variazioni circoscritte in senso qualitativo o quantitativo all'opera assentita. Pres. Papa - Est. Petti - Ric. Sasso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12/03/2007 (Ud. 18/01/2007), Sentenza n. 10479
URBANISTICA E EDILIZIA Traslazione delle unità abitative - Presentazione della domanda di condono - Sequestro preventivo - Legittimità. La presentazione della domanda di condono per la traslazione delle unità abitative non impedisce, il compimento di atti urgenti, quale può essere un sequestro preventivo (cfr per tutte Cass. sez. III 18 maggio del 2005 n 18426). Pres. Papa - Est. Petti - Ric. Sasso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12/03/2007 (Ud. 18/01/2007), Sentenza n. 10479
URBANISTICA E EDILIZIA - Traslazione delle unità abitative - Domanda di condono - Atti urgenti - Sequestro preventivo. La presentazione della domanda di condono per la traslazione delle unità abitative non impedisce, il compimento di atti urgenti, quale può essere un sequestro preventivo ( cfr per tutte Cass sez III 18 maggio del 2005 n 18426. Pres. Papa, Est. Petti, Ric. Sasso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 12 marzo 2007 (C.c. 18/01/2007), Sentenza n. 10478
URBANISTICA E EDILIZIA - Costruzione abusiva - Proprietario non formalmente
committente - Responsabilità - Presupposti - Individuazione - Art. 44, D.P.R. n.
380/2001 - Art. 110 c.p.. In tema di costruzione edilizia abusiva, il
proprietario - estraneo alla esecuzione delle opere e che non le abbia
commissionate - potrà rispondere della contravvenzione edilizia, a sensi del
combinato disposto dell'art. 110 c.p. e del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art.
44, quando, edotto della mancanza del permesso di costruire, ha fornito un
contributo causale che abbia agevolato la abusiva edificazione. A tale fine, i
Giudici di merito devono verificare la esistenza di comprovati comportamenti,
che possono assumere forma negativa o positiva, dai quali si possano ricavare
elementi di una compartecipazione, al livello materiale o morale, del
proprietario della area nella altrui condotta illecita (Cassazione Sezione
terza, sentenze n. 10284/2000, 17752/2001, 31130/2001, 18756/2003, 9536/2004,
24319/2004, 216/2005, 26121/2005, 32856/2006, 79/2006). Pres. Lupo E. Est.
Squassoni C. Imp. Forletti ed altri, (Rigetta, App. Lecce, 20/01/2006).
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, dell'1/3/2007 (Ud. 12/01/2007), Sentenza n.
8667
URBANISTICA E EDILIZIA - Concessione del permesso di costruire in sanatoria -
Poteri del giudice - Accertamento del reato - Verifica delle condizioni di fatto
per l'applicazione di una causa di estinzione del reato - Sussistenza -
Fattispecie. La concessione del permesso di costruire in sanatoria non
esautora i Giudici di merito dall'accertare se i lavori siano stati ultimati
entro il termine dalla legge fissato per ottenere il beneficio. Nella specie,
dalle foto risultava che le opere, erano prive di copertura e, di conseguenza,
non terminate neppure con riferimento alla peculiare nozione di ultimazione dei
manufatti che la L. n. 47 del 1985, art. 31, comma 2 fornisce ai fini del
condono. Pres. Lupo E. Est. Squassoni C. Imp. Forletti ed altri, (Rigetta, App.
Lecce, 20/01/2006).
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, dell'1/3/2007 (Ud. 12/01/2007), Sentenza n.
8667
URBANISTICA E EDILIZIA - Costruzione abusiva - Esecutore dei lavori -
Muratore od operaio - Responsabilità - Criteri del concorso di persona ex art.
110 c.p. - Contravvenzioni edilizie - Natura "propria" o "comune" - Art. 44,
lett. b) e c), e 29 1° c. D.P.R. n. 380/2001 - Art. 6 L. n. 47/1985. Il
carattere proprio dei reati di violazione della legge edilizia non impedisce
che, oltre ai soggetti individuati dall'art. 6 della legge n. 47/1985 (ed
attualmente dall'art. 29, 1° comma, del T.U. n. 380/2001), persone diverse si
inseriscano, con la loro condotta, nella consumazione dei reati stessi,
svolgendo un'attività che comunque contribuisca a dare vita al fatto di
costruzione abusiva. (Cass. Sez. III, 26.8.2004, sentenza n. 35084, Barreca).
L'esecutore dei lavori, pertanto, anche se muratore od operaio, ben può
rispondere - in applicazione degli ordinari criteri del concorso di persona ex
art. 110 cod. pen. per ed anche a titolo di colpa quanto alla consapevolezza
dell'abusività dei lavori - delle contravvenzioni di cui all'art. 44, lett. b) e
c), del T.U. n. 380/2001, qualora sia accertata la sua materiale collaborazione
alla realizzazione dell'illecito". Presidente G. De Maio, Relatore A. Fiale -
Ric. Beniamino ed altri.
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, Dep.
28/02/2007 (UD.30/11/2006) Sentenza n. 8407
URBANISTICA E EDILIZIA - Costruzione abusiva - Concorso di soggetti diversi
dai destinatari degli obblighi. In materia di reati edilizi, sussiste una
stretta correlazione tra l'obbligo di condotta imposto dall'art. 6 della legge
28 febbraio 1985, n. 47 ai soggetti in esso indicati e le sanzioni di cui
all'art. 20 sì da configurare il reato di costruzione senza la concessione
edilizia, o in contrasto con le prescrizioni urbanistiche o edilizie, come reato
"proprio"; invero il precetto penale è diretto non a "chiunque", ma soltanto a
coloro che, in relazione all'attività edilizia, rivestono una determinata
posizione giuridica o di fatto. Tale figura di reato non esclude il concorso di
soggetti diversi dai destinatari degli obblighi previsti dall'art. 6 compreso il
sindaco che con la concessione illegittima abbia posto in essere la condizione
operativa della violazione di quegli obblighi. (conforme Cass., Sez. III:
14.6.1999, n. 7626, lacovelli; 12.3.1999, n. 201, Quaranta; 24.8.1988, n. 9053,
Di Santo; 27.3.1980, n. 4216, Tibollo) ed in particolare questa III Sezione -
con la sentenza 15.10A988, n. 9961, Maglione; contra Cass., Sez. III, 1.7.1983,
n. 6181, Tornabene). Presidente G. De Maio, Relatore A. Fiale - Ric. Beniamino
ed altri.
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, Dep.
28/02/2007 (UD.30/11/2006) Sentenza n. 8407
URBANISTICA E EDILIZIA - PROCEDURE E VARIE - C.d. "reato proprio" -
Configurabilità - Elementi. Il c.d. "reato proprio" è quello per la cui
sussistenza la legge esige una determinata posizione giuridica o di fatto
dell'agente: esso, pertanto, non può essere commesso da qualunque soggetto, ma
soltanto da determinate persone, che rivestano una data qualità o si trovino in
una certa situazione. Presidente G. De Maio, Relatore A. Fiale - Ric. Beniamino
ed altri.
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, Dep.
28/02/2007 (UD.30/11/2006) Sentenza n. 8407
URBANISTICA E EDILIZIA - Abuso edilizio - Concorso di persone nel reato -
Responsabilità dei meri prestatori d'opera - Presupposti. I reati edilizi
attualmente previsti dall'art. 44, lett. b) e c), del T.U. n. 380/2001 (il cui
regime era anteriormente posto dall'art. 20 della legge n. 47/1985, dall'art. 17
della legge n. 10/1977 e dall'art. 41 della legge n. 1150/1942) sono per lo più
reati comuni - con peculiari eccezioni - in quanto tali, possono essere commessi
da qualsiasi soggetto. Al riguardo deve osservarsi che se l'atteggiamento
psichico di coloro che collaborano alla realizzazione dell'illecito, fornendo un
contributo morale o materiale alla costruzione abusiva sia pure nella mera
qualità di dipendenti, consiste nella volontà di commettere un abuso edilizio,
stante la consapevolezza che l'attività posta in essere viene effettuata in
assenza o in difformità dal prescritto titolo abilitativo, ciascuno debba
rispondere, a titolo di dolo, della relativa contravvenzione, ricorrendo tutti
gli estremi (oggettivi e soggettivi) del concorso di persone nel reato. In
questo caso neppure può valere ad escludere la responsabilità dei meri
prestatori d'opera il fatto che essi abbiano realizzato la condotta illecita per
ottemperare alle disposizioni impartite dal datore di lavoro, in quanto
l'efficacia scriminante riconducibile alle previsioni dell'art. 51 cod. pen. non
afferisce a rapporti, sia pure gerarchici, di natura privatistica. Presidente G.
De Maio, Relatore A. Fiale - Ric. Beniamino ed altri.
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, Dep.
28/02/2007 (UD.30/11/2006) Sentenza n. 8407
URBANISTICA E EDILIZIA - Abuso edilizio - Concorso di persone nel reato -
Responsabilità - Individuazione - Verifica del giudice - Giurisprudenza. Il
semplice fatto di essere proprietario o comproprietario del terreno (o comunque
della superficie) sul quale vengono svolti lavori illeciti di edificazione, pur
potendo costituire un indizio grave, non è sufficiente da solo ad affermare la
responsabilità penale, nemmeno qualora il soggetto che riveste tali qualità sia
a conoscenza che altri eseguano opere abusive sul suo fondo, essendo necessario,
a tal fine, rinvenire altri elementi in base ai quali possa ragionevolmente
presumersi che egli abbia in qualche modo concorso, anche solo moralmente, con
il committente o l'esecutore dei lavori abusivi. Occorre considerare, in
sostanza, la situazione concreta in cui si è svolta l'attività incriminata,
tenendo conto non soltanto della piena disponibilità, giuridica e di fatto,
della superficie edificata e dell'interesse specifico ad effettuare la nuova
costruzione (principio del "cui prodest) bensì pure: dei rapporti di
parentela o di affinità tra l'esecutore dell'opera abusiva ed il proprietario,
dell'eventuale presenza "in loco" di quest'ultimo durante l'effettuazione dei
lavori; dello svolgimento di attività di materiale vigilanza sull'esecuzione dei
lavori; della richiesta di provvedimenti abilitativi anche in sanatoria; del
regime patrimoniale fra coniugi o comproprietari e, in definitiva, di tutte
quelle situazioni e quei comportamenti, positivi o negativi, da cui possano
trarsi elementi integrativi della colpa e prove circa la compartecipazione,
anche morale, all'esecuzione delle opere, tenendo presente pure la destinazione
finale delle stesse [vedi, tra le decisioni più recenti, Cass., Sez. III:
27.9,2000, n. 10284, Cutaia ed altro; 3.5.2001, n. 17752, Zorzi ed altri;
10.8.2001, n. 31130, Gagliardi; 18.4.2003, n. 18756, Capasso ed altro; 2.3.2004,
n. 9536, Mancuso ed altro; 28.5.2004, n. 24319, Rizzuto ed altro; 12.1.2005, n.
216, Fucciolo; 15.7.2005, n. 26121, Rosato; 2.9.2005, n. 32856, Farzone].
Presidente G. De Maio, Relatore A. Fiale - Ric. Beniamino ed altri.
CORTE
DI CASSAZIONE Penale Sez. III, Dep. 28/02/2007 (UD.30/11/2006) Sentenza n. 8407
URBANISTICA E EDILIZIA - Abuso edilizio - Concorso di persone nel reato -
Responsabilità - Individuazione. Essendo configurabile il concorso colposo
nelle contravvenzioni - stabilendo l'art. 42, 4° comma, cod. pen. la loro
punibilità indifferentemente a titolo di dolo o di colpa [si ricordi che
dottrina e giurisprudenza considerano altresì ammissibile, in linea di
principio, pure il concorso dell'estraneo nel reato proprio] - deve ammettersi
che più persone possano partecipare alla commissione di una contravvenzione
anche se la loro condotta è sorretta da atteggiamenti psichici eterogenei. Nella
fattispecie, in caso di mancanza del permesso di costruire, pertanto anche i
meri esecutori materiali possono rispondere direttamente per colpa con
riferimento alla disciplina posta dall'art. 110 cod. pen. (salvi i casi di
erroneo convincimento scusabile), dovendo essi sottostare all'onere di accertare
l'intervenuto rilascio del provvedimento abilitante, onere che - come si detto -
non incombe soltanto sui soggetti indicati dall'art. 29 del T.U. n. 380/2001.
Non è in questione, pertanto, la individuazione della sussistenza di un obbligo
giuridico di impedimento dei reati ai sensi dell'art. 40 cpv. cod. pen..
Tuttavia, deve escludersi, la responsabilità degli esecutori materiali per il
mancato rispetto colposo delle norme urbanistiche e di piano, laddove si
consideri che da tale responsabilità è esonerato già il direttore dei lavori,
che è organo tecnico ben più qualificato. Resta inteso che, se non è
configurabile la violazione di alcun obbligo di diligenza non può configurarsi
il concorso nella complessiva attività di edificazione abusiva. Presidente G. De
Maio, Relatore A. Fiale - Ric. Beniamino ed altri.
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, Dep.
28/02/2007 (UD.30/11/2006) Sentenza n. 8407
URBANISTICA E EDILIZIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Costruzione abusiva - Zona costiera assoggettata a vincolo paesaggistico - Concorso colposo - ammissibilità - Condizioni - Direttore dei lavori - Mancanza del permesso di costruire - Esecutori materiali dei lavori. In tema di reati edilizi, gli esecutori materiali dei lavori, che prestano la loro attività alle dipendenze del costruttore, possono concorrere, per colpa, nella commissione dell’illecito per il caso di mancanza del permesso di costruire, se non adempiono all’onere di accertare l’intervenuto rilascio del provvedimento abilitante, ma vanno esenti da responsabilità sia in caso di lavori eseguiti in difformità dal titolo, dal momento che la legge ha attribuito espressamente al direttore dei lavori l’obbligo di curare la corrispondenza dell’opera al progetto, sia in caso di mancato rispetto colposo delle nome urbanistiche e di piano, perché dalla responsabilità è esonerato già il direttore dei lavori, che è organo tecnico ben più qualificato. Presidente G. De Maio, Relatore A. Fiale - Ric. Beniamino ed altri. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, Dep. 28/02/2007 (UD.30/11/2006) Sentenza n. 8407
URBANISTICA E EDILIZIA - Reati edilizi - Condono - Opere non residenziali - Esclusione della condonabilità - Fattispecie: muro di contenimento - Art. 4 D. L. n. 398/1993 conv. L. n. 493/1993 - L. n. 662/1996. Sono escluse dal condono edilizio tutte le opere a destinazione non residenziale. Pertanto, la costruzione di un terrapieno, costituito da un muro con funzione di contenimento con notevoli dimensioni (così come nella specie) non è soggetta alla semplice denuncia di inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 4 del D.L.. 5 ottobre 1993 n. 398, convertito in L. 4 dicembre 1993 n. 493, come sostituito dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 (Cass., Sez. III, 17 giugno 1999 - 29 settembre 1999, n. 11126). In conclusione, per la realizzazione di un terrapieno costituito da un muro con funzione di contenimento di notevoli dimensioni è necessario il permesso di costruire. Pres. Vitalone Est. Amoroso Ric. Zenti ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 27 febbraio 2007 (Ud. 19/01/2007), Sentenza n. 8067
URBANISTICA E EDILIZIA - Condono edilizio - Nuove costruzioni non residenziali - Esclusione - Procedimenti penali per violazioni edilizie - L. n. 326/2003 - Art. 44 L. n.47/1985. I procedimenti penali per violazioni edilizie relative a nuove costruzioni non residenziali non possono essere sottoposti, durante la pendenza dei termini di presentazione del cd. condono edilizio, alla sospensione prevista dall'art. 44 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, cui rinviano le disposizioni di cui al decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003 n. 326, atteso che l'art. 32 del citato decreto n. 289 limita l'applicabilità del condono edilizio alle sole nuove costruzioni residenziali Cass., Sez. III, 17 febbraio 2004 - 24 marzo 2004, n. 14436, (Conf. Cass., Sez. 3, 18 novembre 2003 - 29 gennaio 2004, n. 3358). Né rileva la conservazione degli effetti penali perché comunque non risulta un'oblazione ritualmente perfezionata con il pagamento della somma dovuta. Pres. Vitalone Est. Amoroso Ric. Zenti ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 27 febbraio 2007 (Ud. 19/01/2007), Sentenza n. 8067
URBANISTICA E EDILIZIA - Reati urbanistici - Abusivismo edilizio - Condono - Sospensione - Limiti - Requisiti per la condonabilità - Necessità. In materia di reati edilizi, la sospensione di cui all'art. 44 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 non è automatica e non va applicata a tutti i procedimenti per reati urbanistici astrattamente interessati al condono, ma solo a quelli aventi ad oggetto opere che abbiano oggettivamente i requisiti per la condonabilità ex art. 32 del D.L. 30 settembre 2003 n. 326 (nella specie l'opera abusiva non risultava suscettibile di sanatoria, in quanto costruzione di tipo non-residenziale, realizzata in assenza del titolo abilitativo). (Cass. Pen. Sez. III, 6 aprile 2004 - 7 maggio 2004, Sentenza n. 21679). Pres. Vitalone Est. Amoroso Ric. Zenti ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 27 febbraio 2007 (Ud. 19/01/2007), Sentenza n. 8067
URBANISTICA E EDILIZIA - Interventi nel sottosuolo in zone vincolate - Autorizzazione paesaggistica - Necessità - D.L.vo n. 42/2004. Sono vietati, ai sensi dell’art. 181 del D.L.vo n. 42/2004, l'esecuzione di lavori "di qualsiasi genere" su beni paesaggistici senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa. Sono altresì vietati, ai sensi della disposizione citata, anche i lavori eseguiti, nel sottosuolo delle aree qualificate quali beni paesaggistici, senza il prescritto nulla osta, ai sensi dell'art. 134 e seguenti del D. L.vo n. 42/2004. Pres. Papa, Est. Lombardi, Ric. Armenise ed altro. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 22 febbraio 2007 (C.c. 16/01/2007), Sentenza n.7292
URBANISTICA E EDILIZIA - Condono, demolizione e sospensione - Condizionale
della pena - Rilascio della concessione - Verifica della legittimità. In
pendenza della procedura di condono edilizio di opere abusive, la sola
determinazione, da parte dell'amministrazione comunale competente, di congruità
dell'oblazione versata non è idonea a determinare l'effetto della revoca o anche
della sola sospensione dell'esecuzione dell'ordine di demolizione, in quanto
solo con il rilascio della concessione sorge, in capo al giudice
dell'esecuzione, l'obbligo di verifica della legittimità della stessa e della
compatibilità del manufatto con lo strumento urbanistico (Sez. III, 3 dicembre
2003, Dionisi, m. 227.555). Pres. Vitalone Est. Franco Ric. PM in proc. Faralla.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 22 febbraio 2007 (Ud. 11/01/2007), Sentenza
n. 7283
URBANISTICA E EDILIZIA - Condono edilizio - Disciplina normativa - Effetto estintivo del reato - Presupposti - C.d. silenzio assenso - L. n.326/2003. La disciplina normativa dell'ultimo condono edilizio, ed in particolare l'art. 32, comma 36, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, prevede che, affinché si determini l'effetto estintivo del reato, non è sufficiente la presentazione della domanda di condono edilizio, anche se accompagnata dalla attestazione di congruità delle somme versate, ma occorre il rilascio effettivo del condono (provvedimento finale) ovvero il verificarsi di tutte le condizioni ivi indicate (presentazione nei termini della istanza di condono, oblazione interamente corrisposta, decorso di trentasei mesi dalla data da cui risulta il suddetto pagamento). Solo il verificarsi di tutte queste condizioni (compreso il decorso del termine) determina il c.d. silenzio assenso, che sostituisce e produce gli stessi effetti del provvedimento positivo (ossia gli effetti di cui all'art. 38, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47), e cioè l'estinzione dei reati indicati, sempre subordinata (ovviamente) all'accertamento da parte del giudice penale della effettiva condonabilità delle opere e della sussistenza di tutti gli altri presupposti e condizioni richiesti dalla legge. Ne deriva che solo il provvedimento definitivo (permesso di costruire in sanatoria o formazione del silenzio assenso) potrà eventualmente, se ne sussistono le condizioni di legge, determinare una situazione di assoluta incompatibilità con l'ordine di demolizione impartito dalla sentenza irrevocabile ed autorizzarne pertanto la revoca da parte del giudice dell'esecuzione. Pres. Vitalone Est. Franco Ric. PM in proc. Faralla. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 22 febbraio 2007 (Ud. 11/01/2007), Sentenza n. 7283
URBANISTICA E EDILIZIA - Mancato adempimento dell'obbligo di demolizione -
Domanda di condono edilizio - Sospensione condizionale - Revoca del beneficio -
Irrilevanza - Obbligo condizionante. Ai fini della revoca del beneficio
della sospensione condizionale, non assume alcuna rilevanza il fatto che sia
stata presentata domanda di condono edilizio, e ciò anche qualora il permesso di
costruire in sanatoria fosse stato nel frattempo rilasciato, in quanto i1
mancato adempimento dell'obbligo di demolizione determina la revoca della
sospensione condizionale della pena, la quale opera di diritto, salvo il caso di
sopravvenuta impossibilità. Infatti, il termine per l'adempimento, per il
principio di obbligatorietà ed effettività della pena, costituisce elemento
essenziale della concessione del beneficio, ed entro tale termine, pena le
revoca del beneficio, deve essere assolto l'obbligo condizionante. Pres.
Vitalone Est. Franco Ric. PM in proc. Faralla.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 22 febbraio 2007 (Ud. 11/01/2007), Sentenza
n. 7283
URBANISTICA E EDILIZIA - Condono edilizio di opere abusive - Ordine di demolizione - Sospensione - Presupposti - Poteri del giudice dell'esecuzione. In materia di condono edilizio di opere abusive, il giudice dell'esecuzione può sospendere una statuizione di demolizione contenuta nella sentenza penale passata in giudicato solo quando sia razionalmente e concretamente prevedibile che, nel giro di brevissimo tempo, sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un valido provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con il detto ordine di demolizione, restando escluso che a tal fine sia sufficiente la semplice pendenza della procedura di sanatoria o la mera presentazione della domanda di condono edilizio, sia pure accompagnata dal versamento della congrua somma dovuta a titolo di oblazione (Sez. III, 30 marzo 2000, Ciconte, m. 216.071; Sez. III, 30 gennaio 2003, Ciavarella, m. 224.347; Sez. III, 28 settembre 2006, Mariani). Pres. Vitalone Est. Franco Ric. PM in proc. Faralla. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 22 febbraio 2007 (Ud. 11/01/2007), Sentenza n. 7283
URBANISTICA E EDILIZIA - Piano di recupero - Delibera consiliare di approvazione - Impugnazione da parte del consigliere comunale - Limiti. E’ da escludere la legittimazione dei consiglieri comunali ad impugnare in sede giurisdizionale le delibere dell’organo di appartenenza per tutto quanto non inerisca alla denuncia di vizi che si sostanzino nella lesione del diritto all’ufficio (ad esempio irritualità della convocazione dell’organo, violazione dell’ordine del giorno, difetto di costituzione del collegio); pertanto, i vizi che investono la deliberazione nei contenuti sostanziali sono sottratti all’azione giurisdizionale dei componenti del collegio, essendo a ciò legittimati solo i soggetti destinatari dell’atto (TAR Veneto, Venezia, sez. I, 12 marzo 2004, n. 640 e TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 28 giugno 2004, n. 2300) (fattispecie in materia di impugnazione della delibera consiliare di approvazione di un piano di recupero di iniziativa pubblica, adottata con il voto contrario del ricorrente). Pres. Zuballi, Est. Antonelli - N.C. (avv. Michielan) c. Comune di Mogliano Veneto - T.A.R. VENETO, Sez. II - 17 febbraio 2007, n. 466
URBANISTICA E EDILIZIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Tutela degli
interessi paesistici - Interventi edilizi in zona vincolata - Assenza
del titolo abilitativo - Condono - Esclusione - Art. 32 D.L. n.
269/2003. Ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 269/2003, non sono
suscettibili di sanatoria, le nuove costruzioni realizzate, in assenza
del titolo abilitativo edilizio, in area assoggettata a vincolo imposto
a tutela degli interessi paesistici (in tal senso, Cass., Sez. III,
5.4.2005, n. 12577, Ricci; Cass., 1.10.2004, n. 38694. Canu ed altro;
Cass., 24.9.2004, n. 37865, Musio). Pres. Lupo - Est. Fiale - Ric.
Sicignano ed altro.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 15 febbraio 2007 (Ud. 12/01/2007),
Sentenza n. 6431
URBANISTICA E EDILIZIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Tutela degli
interessi idrogeologici, ambientali e paesistici - Interventi edilizi di
minore rilevanza (restauro, risanamento conservativo e manutenzione
straordinaria) - Sanatoria - Nulla osta - Necessità. Nelle aree
sottoposte a vincolo di cui all'art. 32 lett. a) del comma 26 della
legge n. 47/1985 e s.m. (trattasi anche dei vincoli imposti sulla base
di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici,
ambientali e paesistici) è possibile ottenere la sanatoria soltanto per
gli interventi edilizi di minore rilevanza (corrispondenti alle
tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'allegato 1: restauro,
risanamento conservativo e manutenzione straordinaria), previo parere
favorevole da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.
Pres. Lupo - Est. Fiale - Ric. Sicignano ed altro.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 15 febbraio 2007 (Ud. 12/01/2007),
Sentenza n. 6431
URBANISTICA E EDILIZIA - Tutela del patrimonio storico artistico o
tutela della salute - Titolo abilitativo edilizio in sanatoria -
Acquisizione dei pareri - Necessità - T.U. n. 380/2001 - D. Lgs. n
152/2006 - D.Lgs. n. 42/2004. Ai fini dell'acquisizione dei pareri
"si applica quanto previsto dall'art. 20, comma 6, del D.P.R. n.
380/2001" ed "il motivato dissenso espresso da un’amministrazione
preposta alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, ivi
inclusa la Soprintendenza competente, alla tutela del patrimonio storico
artistico o alla tutela della salute preclude il rilascio del titolo
abilitativo edilizio in sanatoria" (comma 4). Pres. Lupo - Est. Fiale -
Ric. Sicignano ed altro.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 15 febbraio 2007 (Ud. 12/01/2007),
Sentenza n. 6431
URBANISTICA E EDILIZIA - Condono edilizio - Nuova formulazione normativa - Comportamento omissivo - Valenza di silenzio-rifiuto - Silenzio-assenso - Esclusione - T.U. n. 380/2001 - D.Lgs. n 152/2006 - D.Lgs. n. 42/2004. La normativa statale sul condono edilizio, per la sua natura straordinaria ed eccezionale, è di stretta interpretazione. Infatti, con la nuova formulazione normativa viene ripudiato l'istituto del silenzio-assenso ed al comportamento omissivo protrattosi oltre 180 giorni dalla richiesta di parere si attribuisce valenza di silenzio-rifiuto tutti i tipi di vincoli. Pres. Lupo - Est. Fiale - Ric. Sicignano ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 15 febbraio 2007 (Ud. 12/01/2007), Sentenza n. 6431
URBANISTICA E EDILIZIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Sanatoria di un'opera diversa da quella effettivamente realizzata - Poteri del giudice penale - Mancanza della conformità alla normativa urbanistica - Concessione - Estinzione reati - Esclusione - Art. 36 del T.U. n. 380/2001 (già art. 13 L. n. 47/1985) - Art. 22 e 13 della legge n. 47/1985 (già artt. 36 e 45 del T.U. 380/2001) - Fattispecie. Gli art. 22 e 13 della legge n. 47/1985 (le cui previsioni sono state trasfuse negli art. 36 e 45 del T.U. 380/2001) vanno interpretati in stretta connessione ai fini della declaratoria di estinzione dei "reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti" e il giudice penale, pertanto, ha il potere-dovere di verificare la legittimità della concessione edilizia rilasciata "in sanatoria" e di accertare che l'opera realizzata sia conforme alla normativa urbanistica. In mancanza di tale conformità, infatti, la concessione non estingue i reati ed il mancato effetto estintivo non si ricollega ad una valutazione di illegittimità del provvedimento della P.A. cui consegua la disapplicazione dello stesso ex art. 5 della legge 20.3.1865, n. 2248, all. E), bensì alla effettuata verifica della inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'estinzione del reato in sede di esercizio del doveroso sindacato della legittimità del fatto estintivo incidente sulla fattispecie tipica penale (vedi Cass., Sez. III. 30.5.2000, Marinaro; 7.3.1997, n. 2256, Tessari e altro; 24.5.1996, Buratti e altro). Fattispecie: opera realizzata, in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, in assenza di concessione edilizia, la sopraelevazione di un manufatto in muratura con annessa pensilina parapioggia. Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Pacella Coluccia. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 15 febbraio 2007 (Ud. 12/01/2007), Sentenza n. 6415
URBANISTICA E EDILIZIA - BOSCHI E FORESTE - Lavori di sbancamento della roccia e taglio di alberi - Permesso di costruire - Autorizzazione paesaggistica - Nulla osta dell'ente - Artt. 110 c.p. 146 lett. f) , 151 e 163 D. L.vo n 490/1999 e s.m.. Per la realizzazione di interventi in aree protette (parchi nazionali e regionali, riserve naturali ecc.) occorrono tre distinti ed autonomi provvedimenti autorizzativi: il permesso di costruire, l'autorizzazione paesaggistica e, ove necessario, il nulla osta dell'ente che gestisce la riserva naturale (nella specie, vincolo imposto da una riserva naturale alle prescrizioni urbanistiche). Invero il permesso di costruire é necessario tutte le volte che venga alterata la morfologia del territorio anche con scavi e sbancamenti diversi da quelli agricoli mentre gli le altre due autorizzazioni servono a valutare la compatibilità paesaggistica dell'intervento. Pres. De Maio - Est. Petti - Ric. Greco ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 7 febbraio 2007 (Ud. 19/12/2006), Sentenza n. 5022
URBANISTICA E EDILIZIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Condono
paesaggistico - Efficacia estintiva - Limiti - Fase della cognizione.
L'efficacia estintiva del condono paesaggistico è limitata alla sola
fase della cognizione con esclusione dei procedimenti definiti. Pres.
Lupo - Est. De Maio - Ric. De Santis, (conferma, Corte Appello di
Salerno Ordinanza del 25/10/2005).
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 5 febbraio 2007 (c.c. 07/12/2006),
Sentenza n. 4399
URBANISTICA E EDILIZIA - Condono edilizio e condono paesaggistico - Causa estintiva del reato - Presupposti - Art. 1 c. 37 L. n. 308/2004. Il cd. condono edilizio può fungere da causa estintiva del reato urbanistico qualora il relativo provvedimento intervenga prima della pronuncia della sentenza definitiva, tali effetti devono, in mancanza, di una esplicita previsione legislativa contraria, valere per evidenti ragioni di logica simmetria e di necessaria coerenza sistematica, anche per il cd. condono paesaggistico, introdotto dal comma 37 dell'art. 1 L. n.308/2004. Pres. Lupo - Est. De Maio - Ric. De Santis, (conferma, Corte Appello di Salerno Ordinanza del 25/10/2005). CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 5 febbraio 2007 (c.c. 07/12/2006), Sentenza n. 4399
URBANISTICA - CAVE - Piano-programma - P.R.T.A.C. - Parziale rielaborazione - Nuova pubblicazione - Necessità. Allorché la legge disciplina la possibilità di presentare osservazioni nei confronti di un piano-programma (nella specie, Piano Regionale Territoriale delle Attività di Cava), occorre procedere a nuova pubblicazione ogni volta che, per qualsiasi ragione, il piano già pubblicato venga variato. In qualunque momento della procedura di elaborazione del piano ed indipendentemente dalle ragioni che hanno portato alla modifica dell’impianto originariamente adottato dal Comune, è pertanto illegittima l’approvazione dello stesso qualora non sia stata ripubblicata la deliberazione che ha comportato la rielaborazione parziale dello stesso (T.A.R. Liguria, Sez. I, 10 febbraio 1996 n. 34; 28 febbraio 1997, n. 89; 20 marzo 1997, n. 113). Pres. Vivenzio, Est. Bianchi - N. s.r.l. (avv. Gerbi) c. Regione Liguria (avv.ti Crovetto e Pedemonte) - T.A.R. LIGURIA, Sez. I - 30 gennaio 2007, n. 107
URBANISTICA E EDILIZIA - Realizzazione di un soppalco all'interno di
una unità immobiliare - Incremento della superficie utile calpestabile -
Permesso di costruire e/o denunzia di inizio dell'attività - Necessità -
Disciplina - Art. 22, 3° c., TU, n. 380/2001 - Art. 2 n. 19/2001 L. R.
Campania. L'esecuzione di un soppalco all'interno di una unità
immobiliare, realizzato attraverso la divisione in altezza di un vano
allo scopo di ottenente una duplice utilizzazione abitativa, pure se non
realizzi un mutamento di destinazione d'uso, costituisce intervento ali
ristrutturazione edilizia che richiede il permesso di costruire o, in
alternativa, la denunzia di inizio dell'attività, ai sensi dell'art. 22,
3° comma, del TU, n. 380/2001. Detto intervento infatti, comporta un
incremento della superficie utile calpestabile che, a norma dell'art.
10, 1° comma - lett. c), dello stesso T.U., impone l'applicazione del
regime di alternatività indipendentemente da una contemporanea modifica
della sagoma o del volume. Tale disciplina non si pone in contrasto con
le previsioni dell'art. 2 della legge n. 19/2001 della Regione
Campania". Pres. Postiglione, Est. Fiale, Ric. P.M. in proc. Picone.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 26 gennaio 2007 (c.c. 19/10/2006),
Sentenza n. 2881
URBANISTICA E EDILIZIA - C.d. opere interne - Ristrutturazione
edilizia - Riconducibilità - Condizioni - Nuova formulazione apportata
dal T.U. n. 380/2001. Nella formulazione del T.U. n. 380/2001, le
c.d. opere interne non sono più previste, come categoria autonoma di
intervento sugli edifici esistenti e devono ritenersi riconducibili alla
"ristrutturazione edilizia" allorquando comportino aumento di unità
immobiliari, ovvero modifiche dei volumi, dei prospetti o delle
superfici, ovvero mutamenti di destinazione d'uso. Pres. Postiglione,
Est. Fiale, Ric. P.M. in proc. Picone.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 26 gennaio 2007 (c.c. 19/10/2006),
Sentenza n. 2881
URBANISTICA E EDILIZIA - Interventi di ristrutturazione edilizia -
Definizione - Manutenzione straordinaria - Restauro e risanamento
conservativo - C.d. Superdia (ossia le D.I.A. in alternativa al permesso
di costruire) - Artt. 3 c. 1° - lett. d) e 10, 1° c - lett. c), T.U. n.
380/2001 e s.m. D.Lgs n. 301/2002. L'art. 3, 1° comma - lett. d),
del T.U. n. 380/2001 - come modificato dal D.Lgs 27.12.2002, n. 301
definisce interventi di ristrutturazione edilizia quelli "rivolti a
trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di
opere che possono portare ad un organismo in tutto o in parte diverso
dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la
sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio,
l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed
impianti". Pertanto, l'art. 10, 1° comma - lett. c), del T.U. n.
380/2001, come modificato dal D.Lgs n. 301/2002, assoggetta a permesso
di costruire quegli interventi di ristrutturazione edilizia non
vincolati, al rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell'edificio esistente e differisce sia dalla manutenzione
straordinaria (che non può comportare aumento della superficie utile o
del numero delle unità immobiliari, né modifica della sagoma o mutamento
della destinazione d'uso) sia dal restauro e risanamento conservativo
(che non può modificare in modo sostanziale l'assetto edilizio
preesistente e consente soltanto variazioni d'uso "compatibili" con
l'edificio conservato). Pres. Postiglione, Est. Fiale, Ric. P.M. in
proc. Picone.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 26 gennaio 2007 (c.c. 19/10/2006),
Sentenza n. 2881
URBANISTICA E EDILIZIA - Interventi di ristrutturazione edilizia di portata minore - Definizione - D.I.A. - Presupposti - Art. 22, 3° c. - lett. a), T.U. n. 380/2001 e s.m. D.Lgs. n. 301/2002. L'art. 22, 3° comma - lett. a), T.U. n. 380/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 301/2002, prevede, che le ristrutturazioni edilizie di portata minore: quelle, cioè, che determinano una semplice modifica dell'ordine in cui sono disposte le diverse parti che compongono la costruzione, in modo che, pur risultando complessivamente innovata, questa conserva la sua iniziale consistenza urbanistica (diverse da quelle, descritte nell'art. 10, 1° comma - lett. c, che possono incidere sul carico urbanistico) possono essere realizzati anche in base a semplice denunzia di inizio attività. Pres. Postiglione, Est. Fiale, Ric. P.M. in proc. Picone. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 26 gennaio 2007 (c.c. 19/10/2006), Sentenza n. 2881
URBANISTICA E EDILIZIA - Demolizione del manufatto abusivo - Esecuzione dell'ordine - Domanda di condono edilizio - Presupposti - Verifiche del giudice. In sede di esecuzione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito con la sentenza di condanna, il giudice, al fine di pronunciarsi sulla sospensione dell'esecuzione a seguito dell'avvenuta presentazione della domanda di condono edilizio ex art. 32 del D.L. 30 settembre 2003 n. 289, convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2003 n. 326, deve accertare l’esistenza delle seguenti condizioni: a) la tempestività e proponibilità della domanda; b) la effettiva ultimazione dei lavori entro il termine previsto per l'accesso al condono; c) il tipo di intervento e le dimensioni volumetriche; d) la insussistenza di cause di non condonabilità assoluta; e) l'avvenuto integrale versamento della somma dovuta ai fini dell'oblazione; f) l'eventuale rilascio di un permesso in sanatoria o la sussistenza di un permesso in sanatoria tacito. (Cass. Sez. 3, n. 3992 del 12/12/2003 Rv. 227558) e che, quindi, non può essere disposta in sede di esecuzione la sospensione dell'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna in attesa della definizione della procedura relativa al rilascio della concessione in sanatoria qualora l'opera non rientri tra quelle condonabili (Cass. Sez. 3, n. 49399 del 16/11/2004 Rv. 230798). Pres. Papa - Est. Sarno - Ric. Turianelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23 gennaio 2007 (cc. 18 dicembre 2006), Sentenza n. 1904
URBANISTICA E EDILIZIA - Concessione edilizia o permesso di costruire - Legittimità del titolo abilitativo - Poteri del giudice penale - Giudicato amministrativo. Il giudice penale, nel valutare la sussistenza o meno della liceità di un intervento edilizio, deve verificarne la conformità a tutti i parametri di legalità fissati dalla legge, dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal titolo abilitativo edificatorio (vedi Cass., Sez. Un., 28.11.2001, Salvini). Deve escludersi che - qualora sussista difformità dell'opera edilizia rispetto a previsioni normative statali o regionali ovvero a prescrizioni degli strumenti urbanistici - il giudice debba comunque concludere per la mancanza di illiceità penale qualora sia stata rilasciata concessione edilizia o permesso di costruire, in quanto detti provvedimenti non sono idonei a definire esaurientemente lo statuto urbanistico ed edilizio dell'opera realizzanda. Inoltre, deve escludersi che una qualsiasi pronuncia del giudice amministrativo, coinvolgente l'atto amministrativo costituente elemento di fattispecie penalmente rilevante, possa inibire al giudice ordinario la valutazione dei profili di illegittimità dello stesso. Pres. Grassi Est. Fiale Ric. Bruno. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23 gennaio 2007 (c.c. 14/12/2006), Sentenza n. 1894
URBANISTICA E EDILIZIA - Titolo edilizio illegittimo - Esecuzione di lavori edilizi in assenza di permesso di costruire - Configurazione del reato. Il reato di esecuzione di lavori edilizi in assenza di permesso di costruire può ravvisarsi anche in presenza di un titolo edilizio illegittimo, (Cass. Sez. III, sentenza del 21.3.2006, ric. Di Mauro), salvo che provvedimenti giurisdizionali del giudice amministrativo passati in giudicato abbiano espressamente affermato la legittimità della concessione o della autorizzazione edilizia ed il conseguente diritto del cittadino alla realizzazione dell'opera.. Pres. Grassi Est. Fiale Ric. Bruno. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23 gennaio 2007 (c.c. 14/12/2006), Sentenza n. 1894
URBANISTICA E EDILIZIA - PROCEDURE E VARIE - Prescrizioni degli strumenti urbanistici - Difformità da disposizioni legislative o regolamentari - Poteri del giudice penale - Elementi di natura extrapenale. Nel caso di accertata difformità da disposizioni legislative o regolamentari, ovvero dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici, non si configura una non consentita "disapplicazione", da parte del giudice penale dell'atto amministrativo concessorio (Cass., Sez. Un., 12.11,1993, Borgia), in quanto lo stesso giudice, qualora come presupposto o elemento costitutivo di una fattispecie di reato sia previsto un atto amministrativo ovvero l'autorizzazione del comportamento del privato da parte di un organo pubblico, non deve limitarsi a verificare l'esistenza ontologica dell'atto o provvedimento amministrativo, ma deve verificare l'integrazione o meno della fattispecie penale, "in vista dell'interesse sostanziale che tale fattispecie assume a tutela, nella quale gli elementi di natura extrapenale convergono organicamente, assumendo un significato descrittivo" (vedi Cass., Sez. Un., 28,11.2001, Salvini; nonché Sez. VI, 18.3.1998, n. 3396, Calisse ed altro). Pres. Grassi Est. Fiale Ric. Bruno. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23 gennaio 2007 (c.c. 14/12/2006), Sentenza n. 1894
URBANISTICA E EDILIZIA - Illegittimità sostanziale di un titolo abilitativo edilizio - Poteri del giudice penale - Art. 5 L. n. 2248/1863, all. E). Il giudice penale, allorquando accerta profili di illegittimità sostanziale di un titolo abilitativo edilizio, procede ad una identificazione in concreto della fattispecie sanzionata e non pone in essere alcuna "disapplicazione" riconducibile all'art. 5 della legge 20 marzo 1863, n. 2248, allegato E), né incide, con indebita ingerenza, sulla sfera riservata alla Pubblica Amministrazione, poiché esercita un potere che trova fondamento e giustificazione nella stessa previsione normativa incriminatrice. (Cass., Sez. III, 28.9.2006, sentenza n. 40425, Consiglio). Pres. Grassi Est. Fiale Ric. Bruno. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23 gennaio 2007 (c.c. 14/12/2006), Sentenza n. 1894
URBANISTICA E EDILIZIA - Non conformità dell'atto amministrativo alla normativa - Sindacato del giudice penale. La non-conformità dell'atto amministrativo alla normativa che ne regola l'emanazione alle disposizioni legislative statali e regionali in materia urbanistico-edilizia ed alle previsioni degli strumenti urbanistici può essere rilevata non soltanto se l'atto medesimo sia illecito, cioè frutto di attività criminosa, ed a prescindere da eventuali collusioni dolose del soggetto privato interessato con organi dell'amministrazione. Il sindacato del giudice penale, al contrario, è possibile tanto nelle ipotesi in cui l'emanazione dell'atto sia espressamente vietata in mancanza delle condizioni previste dalla legge quanto in quelle di mancato rispetto delle norme che regolano l'esercizio del potere. (Cass., Sez. III, 28.9.2006, sentenza n. 40425, Consiglio). Pres. Grassi Est. Fiale Ric. Bruno. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23 gennaio 2007 (c.c. 14/12/2006), Sentenza n. 1894
URBANISTICA E EDILIZIA - Costruzione edilizia - Conformità alla legge ed agli strumenti urbanistici - Potere e limiti del giudice penale. Il potere del giudice penale di accertare la conformità alla legge ed agli strumenti urbanistici di una costruzione edilizia trova un limite nei provvedimenti giurisdizionali del giudice amministrativo passati in giudicato che abbiano espressamente affermato la legittimità della concessione o della autorizzazione edilizia ed il conseguente diritto del cittadino alla realizzazione dell'opera (vedi: Cass., Sez. III, 21.10.2003, n. 34707, Luterano di Scorpianello). Pres. Grassi Est. Fiale Ric. Bruno. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23 gennaio 2007 (c.c. 14/12/2006), Sentenza n. 1894
URBANISTICA E EDILIZIA - Denunzia di inizio dell'attività - Ristrutturazione
edilizia - Sdoppiamento della categoria - Integrazioni funzionali e strutturali
dell'edificio esistente - Modifiche del "volume" - Incrementi limitati di
superficie e di volume - Limiti - T.U. n. 380/2001 e s.m. D.Lgs. n. 301/2002.
Ai sensi dell’art. 22, 3° comma - lett. a), del T.U. n. 380/2001, come
modificato dal D.Lgs. n. 301/2002, sono sempre realizzabili previa mera denunzia
di inizio dell'attività le ristrutturazioni edilizie di portata minore: quelle,
cioè, che determinano una semplice modifica dell'ordine in cui sono disposte le
diverse parti che compongono la costruzione, in modo che, pur risultando
complessivamente innovata, questa conserva la sua iniziale consistenza
urbanistica (diverse da quelle descritte nell'art. 10, 1° comma - lett, c, T.U.
n. 380/2001 e s.m. che possono incidere sul carico urbanistico). Sicché, il T.U.
n. 380/2001 ha introdotto, uno sdoppiamento della categoria delle
ristrutturazioni edilizie come disciplinata, in precedenza, dall'art. 31, 10
comma - lett. d), della legge n. 457/1978, riconducendo ad essa anche interventi
che ammettono integrazioni funzionali e strutturali dell'edificio esistente,
pure con incrementi limitati di superficie e di volume. Deve ritenersi, però,
che le modifiche del "volume", ora previste dall'art. 10 del T.U., possono
consistere in diminuzioni o traslazioni dei volumi preesistenti ed in incrementi
volumetrici modesti, poiché, qualora si ammettesse la possibilità di un
sostanziale ampliamento dell'edificio, verrebbe meno la linea di distinzione tra
"ristrutturazione edilizia" e "nuova costrizione". Pres. Grassi - Est. Fiale -
Ric. Cristiano.
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 23 gennaio 2007 (cc. 14/12/2006), Sentenza
n. 1893
URBANISTICA E EDILIZIA - Ristrutturazione edilizia - Manutenzione
straordinaria - Restauro e risanamento conservativo - Definizione - Variazioni
d'uso "compatibili" - Connessione finalistica delle opere eseguite - T.U. n
380/2001 come mod. dal D L.gs n. 301/2002. Ai sensi dell'art. 3, 1° comma -
lett. d), del T.U. n 380/2001 - come modificato dal D L.gs 27.12.2002. n. 301,
la ristrutturazione edilizia non è vincolata, al rispetto degli elementi
tipologici, formali e strutturali dell'edificio esistente e differisce sia dalla
manutenzione straordinaria (che non può comportare aumento della superficie
utile o del numero delle unità immobiliari, né modifica della sagoma o mutamento
della destinazione d'uso) sia dal restauro e risanamento conservativo (che non
può modificare in modo sostanziale l'assetto edilizio preesistente e consente
soltanto variazioni d'uso "compatibili" con l'edificio conservato). La stessa
attività di ristrutturazione, può attuarsi attraverso una serie di interventi
che, singolarmente considerati, ben potrebbero ricondursi agli altri tipi dianzi
enunciati. L'elemento caratterizzante, però, e la connessione finalistica delle
opere eseguite, che non devono essere riguardate partitamente ma valutate nel
loro complesso al fine di individuare se esse siano o meno rivolte al recupero
edilizio dello spazio attraverso la realizzazione di un edificio in tutto o in
parte nuovo. Pres. Grassi - Est. Fiale - Ric. Cristiano.
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 23 gennaio 2007 (cc. 14/12/2006), Sentenza
n. 1893
URBANISTICA E EDILIZIA - D.I.A. - Realizzazione di un piano ammezzato non ricompreso nel progetto - Sequestro preventivo all'intera struttura - Legittimità - Fondamento. La realizzazione di un piano ammezzato non ricompreso nel progetto allegato alla D.I.A., rende legittima l'estensione della misura, del sequestro preventivo, all'intera struttura per l'oggettiva rilevanza di detta opera nel contesto complessivo di quelle eseguite. Pres. Grassi - Est. Fiale - Ric. Cristiano. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 23 gennaio 2007 (cc. 14/12/2006), Sentenza n. 1893
URBANISTICA E EDILIZIA - Tutela paesaggistica - Intervento edilizio effettuato con permesso di costruire ma in assenza della autorizzazione paesaggistica - Violazione, dell’art. 181 D.Lgs. 22.1.2004 n. 42 - Sussiste - Reato di cui all'art. 44 lett. c) D.P.R. 380/2001, in relazione agli artt. 142 e 146 D.Lgs. 42/2004 - art. 2, comma 6, D.Lgs. 227/2001. In materia di tutela paesaggistica, deve essere ravvisato il fumus della contravvenzione di cui agli artt. 142 e 146 (rectius di cui all'art. 181 in relazione agli artt. 142 e 146) D.Lgs. 22.1.2004 n. 42 sul rilievo che un intervento edilizio sia stato effettuato in forza di una concessione edilizia (rectius permesso di costruire), ma in assenza della autorizzazione paesaggistica prescritta dal citato art. 146. Pres. Lupo - Est. Onorato - Ric. Monni. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23 gennaio 2007 (c.c. 16/11/2006), Sentenza n. 1874
URBANISTICA E EDILIZIA - Esecuzione di piccole opere edili - Nomina di un direttore dei lavori - Non necessita - Presupposti. Quando si tratta di esecuzione di piccole opere edili, non è necessario affrontare la spese per la nomina di un direttore dei lavori, essendo sufficiente garanzia le cognizioni in possesso di qualsiasi piccola impresa del settore. Pertanto, la non necessità di un direttore dei lavori può essere valutata sulla base della comune esperienza in relazione all'entità e tipologia delle opere da eseguire. Presidente F. Pontorieri, Relatore E. Malpica. CORTE DI CASSAZIONE Civile, Sezione II, 23/01/2007, Sentenza n. 1391
Urbanistica e edilizia - Ordine di ripristino e demolizione - Lottizzazione abusiva - Proscioglimento con formula diversa dall'insussistenza del fatto - Confisca - Obbligatoria. Nessun coordinamento è previsto dal sistema codicistico tra il potere della pubblica amministrazione del ripristino e l'ordine giurisdizionale di confisca, giacché questo, per espressa disposizione di legge (art. 86 disp. att. c.p.p.), sfocia nella vendita delle cose confiscate e in via subordinata nella loro distruzione. Vero è che la distruzione può equipararsi sostanzialmente alla demolizione; ma è altrettanto certo che essa, a differenza della demolizione disposta ai sensi dell'art. 31, comma 9 e 9 bis, resterebbe sottratta all'eventualità di una diversa determinazione da parte dell'autorità che ha la competenza in materia edilizia e urbanistica. Solo nell'ipotesi di lottizzazione abusiva, la confisca è prevista obbligatoriamente anche in caso di proscioglimento con una formula diversa dall'insussistenza del fatto. Pres. Lupo - Est. Petti - Ric. Teti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 15 gennaio 2007 (Ud. 07/12/2006), Sentenza n. 591
Urbanistica e edilizia - Condono - Demolizione del manufatto illecitamente realizzato - Rapporto tra urbanistica e paesaggio - Differenza. Il rapporto tra urbanistica e paesaggio, va distinto tenuto conto del diverso interesse pubblico tutelato: l’urbanistica ha infatti come scopo il raggiungimento di un ordinato assetto del territorio, il paesaggio tende invece alla conservazione della funzione estetico culturale del bene-valore, tra l’altro direttamente ed autonomamente tutelato dalla Costituzione (Cfr Cons. Stato, sez. VI 14 gennaio 1995 n 29, Cass. Sez. III 9 febbraio 1998 n.1492). Quindi, quand’anche si dovesse ottenere la compatibilità paesaggistica per l’abuso paesaggistico commesso, non si potrebbe evitare la condanna per l’abuso edilizio e la conseguente demolizione del manufatto illecitamente realizzato. Pres. Vitalone - Est. Petti - Ric. Ariano. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 12 gennaio 2007 (Ud. 22/11/2006), Sentenza n. 451
Urbanistica e edilizia - Illeciti edilizi - Opera non condonabile - Domanda di condono - Sospensione del procedimento in pendenza dei termini - Esclusione. In tema di illeciti edilizi, non è possibile la sospensione del procedimento in pendenza dei termini per la presentazione della domanda di condono allorché si tratta di opera non condonabile (Cass Sez III 9 luglio del 2004 n 38694;Cass sez III 6 aprile del 2004 n 21679, Cass 3762 del 2000). Il comma 27 dell’articolo 32 della legge n. 326 del 2003 (Misure Urgenti per favorire lo sviluppo e per la Correzione dell’andamento dei conti pubblici) prescrive, fermo restando quanto disposto dagli artt. 32 e 33 della legge n. 47 del 1985, le opere abusive non sono suscettibili di sanatoria qualora: “a)...b)...c)...d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici... qualora istituiti prima dell’esecuzione di dette opere”. Pres. Vitalone - Est. Petti - Ric. Ariano. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 12 gennaio 2007 (Ud. 22/11/2006), Sentenza n. 451
Urbanistica e edilizia - Abusivismo - Sentenza di condanna - Sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione del manufatto - Legittimità. In materia edilizia legittimamente il giudice, nel concedere con la sentenza di condanna la sospensione condizionale della pena, può subordinare detto beneficio alla eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante la demolizione dell’opera abusiva disposta con la stessa condanna ai sensi dell’an. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47. (cfr. Cass. Sez. Un. n. 714 del 1997; Cass. 15 giugno 1998, n. 7148 Dionisi; Cass. 30 settembre 1998, 10309 Licata; Cass. 7 aprile 2000, 4086, Pagano; Cass. n.18304 del 2003). Pres. Vitalone - Est. Petti - Ric. Ariano. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 12 gennaio 2007 (Ud. 22/11/2006), Sentenza n. 451
URBANISTICA E EDILIZIA - Permesso di costruire - Richiesta - Soggetti legittimati. Il permesso di costruire può essere chiesto solo dal proprietario o da altro titolare del diritto reale sul suolo. Pres. Vitalone, Est. Petti, Ric. Ferrari. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 10 gennaio 2007 (Ud. 09/11/2006), Sentenza n. 234
URBANISTICA E EDILIZIA - Permesso di costruire illegittimo - Locatario o affittuario - Mancanza del titolo per ottenere il permesso - Modifica della destinazione economica - Divieto - Consenso - Necessità - Riparazioni urgenti - Art. 1577, c. 2 c.c.. In materia d’interventi edilizi, il locatario o l'affittuario, non potendo modificare senza il consenso del locatore la destinazione economica della cosa, non può neppure chiedere il permesso di costruire se a tanto non è stato autorizzato e se tale legittimazione non gli viene riconosciuta da una norma specifica (ad esempio il conduttore di fondi urbani, potendo eseguire le riparazioni urgenti a norma dell'articolo 1577, 2 comma c.c., potrebbe in proprio chiedere il titolo abilitativo richiesto dalla legge per l'esecuzione di quelle riparazioni). Nella fattispecie non risulta che l'imputata avesse titolo per contratto ad eseguire la costruzione in esame (impianto di autolavaggio). Pres. Vitalone, Est. Petti, Ric. Ferrari. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 10 gennaio 2007 (Ud. 09/11/2006), Sentenza n. 234
URBANISTICA E EDILIZIA - Condono - Opere sanabili e provvedimento di sequestro - Termini prescritti per la sanatoria - Art. 32 c. 25 L. n. 326/2003 - Art. 43 L. n. 47/1985. In materia di sanatoria, l'articolo 43 della legge n. 47 del 1985, richiamato dall'articolo 32 comma 25 della legge 326 del 2003, dispone che possono ottenere la sanatoria le opere non ultimate per provvedimenti amministrativi o giurisdizionali, limitatamente al completamento delle opere necessarie per rendere funzionali le strutture gia realizzate, non può essere circoscritto ai soli provvedimenti di organi giurisdizionali amministrativi, ma deve essere inteso quale norma di favore per chi abbia rispettato i provvedimenti giurisdizionali anche del giudice penale non ultimando per tale ragione la costruzione nei termini prescritti (Cass. sez. III 2 settembre 2005 n 3284;13 dicembre 1999 n. 14148; 3 luglio 1998 n 7847). Opinando diversamente, si verificherebbero ingiustificate disparità tra chi ha osservato il provvedimento di sequestro,e per tale ragione non ha potuto quindi completare l'opera, e chi, invece, violando i sigilli, ha completato l'opera nei termini prescritti e quindi potrebbe usufruire del condono. Pres. Vitalone, Est. Petti, Ric. Bollino. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 10 gennaio 2007 (Ud. 9/11/2006), Sentenza n. 231
URBANISTICA E EDILIZIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Aree sottoposte a vincoli - Condono - Interventi edilizi di minore rilevanza (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) - L. n. 326/2003. Nelle aree sottoposte a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici, ambientali e paesaggistici, la L. n. 326 del 2003, art. 32, comma 26, lett. a) di conversione del D.L. n. 269 del 2003 ammette la possibilità di ottenere il condono unicamente per gli interventi edilizi di minore rilevanza relativi alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'allegato 1 alla legge (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria), previo parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo (sull'argomento, cfr. la recente sentenza n. 33297/05 di questa sezione). Presidente De Maio, Estensore Ianniello, Imputato Mascello ed altro. (Rigetta, App. Lecce, 28 settembre 2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 9/1/2007 (Ud. 30/11/2007), Sentenza n. 159
URBANISTICA E EDILIZIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Tutela del paesaggio - C.d. mini-condono ambientale e condono edilizio - Differenza giuridica. In tema di tutela del paesaggio, il cd. mini-condono ambientale non contiene norme analoghe a quelle di cui alle leggi sul condono edilizio succedutesi nel tempo con riguardo alla sospensione del processo penale nel tempo utile per la presentazione della domanda di sanatoria e/o dopo la proposizione di questa. Presidente De Maio, Estensore Ianniello, Imputato Mascello ed altro. (Rigetta, App. Lecce, 28 settembre 2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 9/1/2007 (Ud. 30/11/2007), Sentenza n. 159
Urbanistica e edilizia - Istallazione di impianti di distribuzione di carburanti - Concetto di "bacini di utenza quali ambiti territoriali omogenei". In materia di istallazione di impianti di distribuzione di carburanti, s’intende il concetto di "bacini di utenza quali ambiti territoriali omogenei", articolando la distanza minima tra i impianti in relazione alle prevedibili esigenze degli utenti. Pres. Santoro - Est. Fera - Total Italia s.p.a. (già TOTAL FINA s.p.a.) (avv.ti Lovelli e Cavasola) c. Comune di Marsciano (avv. Ferretti) ed altro (conferma TAR dell'Umbria 3 ottobre 2005, n. 454). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 08/01/2007 (C.C. 23/06/2006), Sentenza n.13
Urbanistica e edilizia - Rotatorie - Nozione - Soluzione per inconvenienti di visibilità e intersezioni stradale - Assimilazioni in via analogica agli incroci - Art. 24 c.d.s. D.L.vo n. 285/1992 e art. 60 reg. att.. Le rotatorie costituiscono una soluzione tecnica per ovviare proprio agli inconvenienti dalle intersezioni stradali e da quelle condizioni che ostacolano la visibilità da parte degli utenti della strada. Tale diversa natura, pertanto, impedisce che, ai fini dell’applicazione delle regole sulla costruzione e sicurezza delle strade, le rotatorie vengano assimilate, in via di applicazione analogica, agli incroci. Pres. Santoro - Est. Fera - Total Italia s.p.a. (già TOTAL FINA s.p.a.) (avv.ti Lovelli e Cavasola) c. Comune di Marsciano (avv. Ferretti) ed altro (conferma TAR dell'Umbria 3 ottobre 2005, n. 454). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 08/01/2007 (C.C. 23/06/2006), Sentenza n.13
Urbanistica e edilizia - Impianto di carburanti - Autorizzazione all’istallazione - Concessione edilizia - Disciplina urbanistica - gli artt. 1 e 2, c. 1, D.Lgs. 1998, n. 32, come mod. D.Lgs. 8 settembre 1999, n. 346. In materia di distribuzione di carburanti, gli artt. 1 e 2, comma 1, del D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, come modificato dal D.Lgs. 8 settembre 1999, n. 346, non si limitano a ricondurre ad unità, sotto i profili cronistico e procedimentale, l’autorizzazione all’istallazione dell’impianto con la concessione edilizia, ma configurano un potere conformativo di tipo particolare rispetto all’ambito esclusivamente urbanistico, affidando ai comuni il compito di definire i criteri, requisiti e caratteristiche delle aree su cui possono essere istallati gli impianti, con un apposito atto di raccordo con la disciplina urbanistica, in modo da consentire “ la razionalizzazione della rete di distribuzione e la semplificazione del procedimento di autorizzazione di nuovi impianti su aree private”. Atto che nel caso di specie non è stato adottato dall’Amministrazione comunale, aprendo così la strada all’intervento sostitutivo della Regione. Pres. Farina - Est. Fera - F.lli Gibertini fu Gino Spa (avv. Dallari) c. Comune di Serramazzoni (avv. Poli) (annulla, TAR Emilia-Romagna 20 maggio 2002, n. 753 e n. 754). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 8 Gennaio 2007 (C.C. 4/07/2006), Sentenza n. 11
Urbanistica e edilizia - Opere abusive su area inclusa in zona agricola - Diniego di condono - Legittimità - Competenza legislativa esclusiva - Provincia di Bolzano - Fattispecie: opere realizzate in verde agricolo - Assenza di vincolo paesaggistico - Irrilevanza - Fondamento. In materia urbanistica, la Provincia di Bolzano, essendo dotata di competenza legislativa esclusiva, ai sensi dell’art. 8, n. 5 e 6, in relazione all’art. 4 dello Statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige, può introdurre ulteriori casi di opere non suscettibili di condono rispetto a quelle previste dalla legislazione statale (V, 11.12.1998, n. 252; 4.1.1993, n. 21). Nella specie, risulta sufficiente a precludere il condono richiesto dal ricorrente la collocazione delle opere abusive su area inclusa in zona agricola. Non rileva, pertanto, ai fini della non condonabilità delle opere, la circostanza che sulla predetta area non gravi il vincolo paesaggistico previsto dalla legge provinciale 25.7.1970, n. 16, che riguarda altre fattispecie di opere non condonabili. Pres. Est. Santoro - Cola (avv.ti Sabbatini e Medugno) c. Comune di Bolzano (avv. Emeri). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 8 gennaio 2007 (C.c. 27/6/2006), Sentenza n. 1
Urbanistica e edilizia - Diniego di condono - Verde agricolo - Ulteriore caso di limitazioni non suscettibili di condono - Difetto di motivazione - Irrilevanza - Fondamento. La Provincia autonoma di Bolzano, per effetto della competenza legislativa esclusiva in materia urbanistica, ha introdotto un ulteriore caso di limitazioni non suscettibili di condono rispetto a quelle previste dalla legislazione statale (opere realizzate in verde agricolo). In tale contesto, non è viziato da difetto di motivazione il diniego di condono a fronte di opere abusive realizzate in area agricola. Pres. Est. Santoro - Cola (avv.ti Sabbatini e Medugno) c. Comune di Bolzano (avv. Emeri). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 8 gennaio 2007 (C.c. 27/6/2006), Sentenza n. 1
Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni
- 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 - 2000 - 1999-86
(N.B.: queste pagine continueranno ad essere aggiornate)