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Giurisprudenza
Urbanistica
2004
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P.R.G. - concessione - autorizzazione - comunicazione - D.I.A.... lottizzazione - occupazione - zonizzazione - urbanizzazione - condono...
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Urbanistica e edilizia - Sopraelevazione di un fabbricato - Configurazione
- Nuova costruzione - Distanze legali. La sopraelevazione di un
fabbricato è una nuova costruzione e deve pertanto rispettare le distanze
legali tra costruzioni stabilite dalla normativa vigente al momento della
relativa realizzazione. Tale obbligo di rispetto sussiste anche quando la
sopraelevazione sia “rientrata” rispetto al muro di appoggio, e questo sia
stato costruito a distanza legale secondo la normativa all’epoca vigente.
Presidente G. Napoletano - Relatore E. Malpica. CORTE DI CASSAZIONE
Civile Sezione II, 7 dicembre 2004, Sentenza n. 22895
Urbanistica e edilizia - Piano regolatore - Piano attuativo - Mancanza di
realizzazione - Completa urbanizzazione dell’area - Esclusione -
Edificazione disomogenea o parziale urbanizzazione - Necessità.
Presupposto imprescindibile per poter omettere la realizzazione di un piano
attuattivo è la completa urbanizzazione dell’area. In caso di edificazione
disomogenea o parziale urbanizzazione è necessario dare attuazione di piano
riordinando o talora definendo ex novo un nuovo disegno urbanistico di
completamento della zona (C.d.S., Sez. V 7/11/2001 n. 5271). Pres.
Piscitello - Est. Tricarico - Soc. Sogeca c. Comune di Venafro e altri.
TAR MOLISE, Campobasso 6 dicembre 2004 sentenza n. 814
Urbanistica e edilizia - Installazione di cartelloni pubblicitari su strade
di proprietà del Comune - Concessione edilizia - Necessità - Autorizzazione
- Esclusione. Per l’installazione di cartelloni pubblicitari su strade
di proprietà del Comune, non è necessaria la specifica autorizzazione -
prevista dall’art. 23, comma 4, del codice della strada - se la concessione
edilizia contiene anche la valutazione di compatibilità con le norme dello
stesso codice, in quanto la concessione assorbe l’autorizzazione. Presidente
G. Losavio - Relatore M.C. Giancola - CORTE DI CASSAZIONE CIVILE 26
novembre 2004 Sentenza n. 22339
Urbanistica e edilizia - Distinzione tra proprietà del lastrico solare e
proprietà della sovrastante “colonna d’aria” - Esclusione - Sopraelevazione
- Superficie - Disciplina - Condomini. E’ esclusa una distinzione tra
proprietà del lastrico solare e proprietà della sovrastante “colonna
d’aria”. La colonna d’aria - ossia lo spazio sovrastante il lastrico solare
- non costituisce oggetto di diritti, e quindi non costituisce oggetto di
proprietà autonoma rispetto alla proprietà del lastrico. La previsione,
contenuta in un contratto, della “proprietà della colonna d’aria” va intesa
come riconoscimento del diritto in capo al proprietario del lastrico solare
di utilizzare senza limitazione alcuna lo spazio sovrastante mediante la
sopraelevazione. Ma tale previsione non comporta l’esonero per il
proprietario dall’obbligo di corrispondere l’indennità agli altri condomini,
proprietari dei piani sottostanti, salvo loro espressa rinuncia. Presidente
R. Corona, Relatore A. Elefante. CORTE DI CASSAZIONE Civile Sezione II,
22 novembre 2004, Sentenza n. 22032
Urbanistica e edilizia - PRG - L.R. Friuli Venezia Giulia n. 41/1990 -
Insediamento di esercizi di grande distribuzione - Presupposti - Previsione
nei piani regolatori comunali preventivamente autorizzata dalla Regione -
Necessità. La Legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 41 del 1990
prevede che l’insediamento di esercizi di grande distribuzione debba
avvenire nell’ambito di zone (zone HC) a ciò specificamente destinate dai
piani regolatori comunali e che tale destinazione debba essere
preventivamente autorizzata dalla Regione (art.8 legge cit.). Pres. TROTTA -
Est. LEONI, (dich. improc. TAR Friuli- Venezia Giulia n. 200/1996).
CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 2 novembre 2004 (27.04.2004), Sentenza n. 7089
Urbanistica e edilizia - Aree da inserire nel PEEP (cd. dimensionamento) -
Poteri della P.A. - Motivazione - Necessità. L’Amministrazione, nel
compiere le sue scelte in ordine alla concreta estensione delle aree da
inserire nel PEEP (cd. dimensionamento) gode di poteri discrezionali, di
natura tecnica, e deve basare le proprie determinazioni su un’adeguata
motivazione, da cui possa evincersi la loro ragionevolezza ed attendibilità.
(C.d.S. Ad. Plen., 3 luglio 1997, n. 12; CdS, Sez. IV, 5 luglio 2000, n.
3730). Pres. Riccio - Est. Salvatore - Comune di Comacchio (avv.ti Balli e
Barbantini) c. Regione Emilia Romagna (n.c.) ed altro (riforma Tribunale
amministrativo regionale Emilia Romagna, sede di Bologna (Sezione I), n. 731
del 12 ottobre 1994). CONSIGLIO DI STATO, sez. IV, 22 ottobre 2004, (Cc.
18 maggio 2004) sentenza n. 6964
Urbanistica e edilizia - Pubblica Amministrazione - Attività di autotutela
- Interesse pubblico all’annullamento - Presupposti - Motivazione -
Giurisprudenza. Fattispecie: Esborso di denaro pubblico senza titolo,
utilizzo di risorse pubbliche per il finanziamento di una iniziativa
immobiliare contrastante con la disciplina urbanistica. La
giurisprudenza prevalente ha in tempi più recenti individuato varie ipotesi
nelle quali l’interesse pubblico all’annullamento è, come suol dirsi, in re
ipsa e non richiede particolare motivazione, ivi comprendendo in particolare
tutte le ipotesi in cui l’interesse sotteso all’attività di autotutela
consiste nell’evitare l’esborso di denaro pubblico senza titolo. ( ad es. V
9.2.2001 n. 581). Contra: Anche l’annullamento di ufficio di un
provvedimento illegittimo presuppone il riscontro circa la sussistenza di un
interesse pubblico che in concreto prevalga sull'affidamento ingenerato nel
privato beneficiario ( cfr. CdS Ap. 5.5.1990 n. 412 e Sez. V 13.3.2000 n.1311).
In sostanza, nell'ipotesi in cui vengano incise situazioni giuridiche
costituitesi e consolidatesi sulla base di precedenti atti adottati dalla
stessa Amministrazione, il provvedimento di autotutela deve essere non solo
adeguatamente motivato, ma deve anche evidenziare l'esistenza di un pubblico
interesse attuale e specifico alla sua adozione, diverso da quello inerente
il mero ripristino della legalità violata. (Nel fatto è stato ritenuto che
l’atto di autoannullamento - in quanto volto ad evitare l’utilizzo di
risorse pubbliche per il finanziamento di una iniziativa immobiliare
contrastante con la disciplina urbanistica, con vantaggio ingiustificato per
la Società appellata rispetto agli altri concorrenti - risultava finalizzato
al perseguimento di un interesse pubblico di naturale evidenza ed in
definitiva del tutto cogente. Pertanto, il provvedimento non necessitava di
particolare motivazione in ordine alla prevalenza del suddetto interesse
sull’affidamento ingenerato nella Società, specie ove si tenga presente da
un lato che l’attività di autotutela si è dispiegata a non rilevante
distanza di tempo dalla concessione del contributo e soprattutto,
dall’altro, che l’acquisto dell’immobile da parte della appellata risulta
comunque definito in epoca comunque anteriore alla conclusione del
procedimento). Pres. SALVATORE - Est. ANASTASI - Provincia autonoma di
Trento (avv. Ferrari) c. C.D.V. S.a.s. (avv.ti Valentini e Panariti)
(annulla TAR di Giustizia Amministrativa per il Trentino Alto Adige - sede
di Trento 7 novembre 1995 n. 292). CONSIGLIO DI STATO, sez. IV, 22
ottobre 2004, (Cc. 25.05. 2004) sentenza n. 6956 (vedi:
sentenza
per esteso)
Urbanistica e edilizia - Industrie
insalubri - Insediamenti esistenti - Approvazione di nuovo strumento
urbanistico - Obbligo di collocazione in altro sito - Insussistenza -
Delocalizzazione autoritativa - Ordinanza contingibile e urgente -
Presupposti e limiti. Gli impianti in esercizio e le attività già
esistenti all’atto dell’approvazione del nuovo strumento urbanistico, e
divenuti non conformi alla destinazione da questo impressa all’area
considerata, si sottraggano all’obbligo di ricollocazione in altro sito,
essendo soggetti alle sole restrizioni edilizie imposte dalla nuova
disciplina vigente nella zona. Ed invero, le classificazioni funzionali
dettate dalla disciplina urbanistica sopravvenuta non possono comportare la
delocalizzazione autoritativa e immediata degli impianti produttivi
preesistenti divenuti incompatibili, che può essere disposta, ai sensi
dell’art. 217 del T.U.LL.SS. di cui al R.D. n.1265/34 unicamente
nell’esercizio dei poteri di ordinanza contingibile ed urgente per la
cessazione delle attività classificate insalubri di 1° classe, al fine di
prevenire o impedire il pericolo o il danno per la salute pubblica, previo
concreto accertamento della sussistenza di una situazione di effettiva
pericolosità e laddove si siano rivelate inefficaci le misure tecniche
finalizzate ad eliminare gli inconvenienti riscontrati. L.B.P.P. s.r.l.
(Avv.ti A., M. e P. Romano) c. Comune di Turbigo (n.c.) e Prefettura di
Milano (n.c.) - T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. III - 11 ottobre 2004, n.
5524
Edilizia e urbanistica - Opere in cemento armato - Denuncia di inizio dei
lavori - Fondamento - Circolari amministrative individuanti l'ambito di
applicabilità della legge n. 1086 del 1071- Irrilevanza. La prescrizione
della denuncia dell'inizio dei lavori con conglomerato cementizio, prevista
dall'art. 1 della legge 5 novembre 1971 n. 1089, è giustificata dalla
necessità di consentire all'ente preposto di venire a conoscenza di ogni
attività costruttiva in cemento armato, ritenuta rilevante secondo
l'interpretazione giurisprudenziale degli artt. 1 e 4 della citata legge n.
1089, e di effettuare i dovuti controlli al fine di escludere ogni pericolo
per la pubblica e privata incolumità, non rilevando in proposito le
eventuali circolari amministrative emanate in senso contrario dall'autorità
regionale. (Sez. 3^, 10 giugno 1996, Sangiorgi, m. 205.791) Pres. Dell'Anno
- Est. Franco A. - Imp. Salerno - P.M. Ciampoli L. (Conf.) (Rigetta, Trib.
Brindisi, 2 luglio 2002). CORTE DI CASSAZIONE, sez. III, del 9 settembre
2004, (Ud. 03/06/2004), sentenza n. 36093 (vedi:
sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia -
Ristrutturazione edilizia - Nozione - Ricostruzione dell’edificio demolito -
Realizzazione di nuovi volumi - Permesso di costruire per gli interventi di
ristrutturazione che comportino aumento di unità immobiliari - Necessità -
Art. 2, c. 1 lett, b) della L.R. Campania n. 19/2001 - Art. 3, c. 1, lett. D)
D.P.R. 380/2001. La ristrutturazione edilizia ex art. 31, lett. D) l.
457/78 include anche la ricostruzione dell’edificio demolito purchè la
diversità del nuovo organismo edilizio consista nel ripristino o nella
sostituzione di alcuni elementi del fabbricato stesso, e non la
realizzazione di nuovi volumi (Cons.Stato, V, 5.3.2001, n. 1246): in tale
ultimo caso l’intervento va considerato come nuova costruzione, soggetto
alle limitazioni imposte dalle norme urbanistiche in vigore al momento del
rilascio del titolo autorizzativo. In linea con tale formulazione, l’art. 3,
comma 1, let. D) D.P.R. 380/2001 precisa che gli interventi di
ristrutturazione edilizia possono anche portare ad un organismo edilizio in
tutto o in parte diverso dal precedente e nella maggior latitudine della
modifica apportata dal D.Lgs. n. 301/2002 comprende fra gli interventi di
ristrutturazione anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione
con la stessa volumetria di quello preesistente. E, ancora, l’art. 10. comma
1, lett. C) del cit. D.P.R. 380/2001 precisa che sono subordinati al
permesso di costruire gli interventi di ristrutturazione che comportino
aumento di unità immobiliari, modifiche del volume della sagoma dei
prospetti e delle superfici. Anche l’art. 2, comma 1 lett, b) della L.R.
Campania n. 19/2001 include, tra quelli soggetti a D.I.A. gli interventi sui
fabbricati comprensivi della demolizione e ricostruzione dell’edificio con
lo stesso ingombro volumetrico. Ciò che le disposizioni in esame non
prevedono è il limite in cui possono essere effettuate le modifiche nel
nuovo fabbricato affinchè questo sia compatibile con il criterio di
ristrutturazione senza debordare nella nuova costruzione diversa dalla
precedente e come tale soggetta a valutazione alla luce degli strumenti
urbanistici in vigore al momento del rilascio del titolo. L’intero coacervo
delle disposizioni esaminate focalizza l’attenzione sulla modifica del
precedente manufatto tale da non alterare la sua compatibilità con lo
strumento urbanistico in vigore al momento della demolizione. Laddove questi
limite venga superato è infatti necessaria la nuova valutazione di
compatibilità con lo strumento urbanistico in vigore. Pres. Iannotta - Est.
Lamberti - DRAGAF Piccola Società Cooperativa a.r.l. ( avv.ti Soprano e
Sellitto) c. Comune di Afragola (avv. Vitucci) (conferma, Tribunale
Amministrativo Regionale della Campania, Napoli Sez. IV 27 marzo 2003, n.
3067). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 7 Settembre 2004 (Ud. 26 marzo 2004),
Sentenza n. 5867 (vedi:
sentenza
per esteso)
Edilizia e urbanistica - Beni Culturali e ambientali - Opere abusive
realizzate in aree sottoposte a vincoli - Condono edilizio di cui al d.l. n.
269/2003 - Conformità agli strumenti urbanistici e nulla osta ambientale -
Necessità - D.P.R. n. 380/2001, Art.44 - Art.32, L. n. 269/2003 - L. n.
47/1985 - L. n.326/2003. Le opere abusive realizzate in aree sottoposte
a vincoli possono essere sanate con la procedura prevista dall'art. 32 d.l.
30 settembre 2003, n. 269, convertito con l. 24 novembre 2003, n. 326, solo
in caso di conformità agli strumenti urbanistici e previo nulla osta
dell'autorità preposta alla tutela del vincolo. Pres. Dell'anno - Rel.
Vitalone - P.M. Albano (Concl. Diff.) – Laudani. CORTE DI CASSAZIONE
Penale Sez. III, 7/09/2004 (Ud. 15/07/2004), Sentenza n. 35984
Urbanistica e edilizia - Autorizzazione e concessione - Distributori di
carburanti - Potenziamento - Regione Abruzzo - Istanza ex L. reg. n.
150/1997 - Ammissibilità - Condizioni - Contestuale impegno alla dismissione
di altro impianto - Necessità. Nella Regione Abruzzo, nel dare
attuazione al D.P.R. 13 dicembre 1996, la L. reg. 23 dicembre 1997 n. 150
stabilisce espressamente la necessaria conformità delle operazioni di
concentrazione e potenziamento alla normativa regionale vigente ovvero, sia
alla L. reg. 17 aprile 1990 n. 44, che alla L. reg. 19 agosto 1996 n. 68,
erano ancora in vigore alla data del provvedimento impugnato; pertanto, alle
domande di autorizzazione al potenziamento di nuovo impianto con GPL,
presentate in base alla suddetta legge regionale, doveva trovare
applicazione la norma secondo cui il potenziamento poteva essere autorizzato
soltanto “previo impegno alla rinuncia alla concessione di un altro impianto
installato e funzionante” con le caratteristiche stabilite dalla norma
“negli ultimi dodici mesi antecedenti ala data della domanda”, da
interpretarsi nel senso che la domanda stessa, per essere ammissibile,
dovesse essere corredata sia dell’impegno alla rinuncia sia anche degli
estremi relativi all’impianto da rinunciare. Presidente: IANNOTTA Estensore:
MILLEMAGGI COGLIANI Parti:Rossetti c. D’Onofrio ed altro. CONSIGLIO DI
STATO Sez. V, 7 Settembre 2004 (Ud. 18 maggio 2004), Sentenza n. 5863
(vedi:
sentenza per esteso)
Inquinamento - Industria insalubre - Urbanistica - Autorizzazione
all’esercizio di lavorazioni insalubri di prima classe - Attività di
carrozzeria - Destinazione urbanistica dell’immobile in cui l’attività viene
svolta - Necessità - Nocumento al corretto uso del territorio - Sussiste.
Presupposto imprescindibile per l’autorizzazione all’esercizio di
lavorazioni insalubri di prima classe (quale è appunto l’attività di
carrozzeria) è che la relativa localizzazione sia conforme alla destinazione
urbanistica dell’immobile in cui l’attività viene svolta, altrimenti
verrebbe ad essere del tutto sovvertita la disciplina urbanistica con
nocumento al corretto uso del territorio. (CdS. Sezione V, n. 778
dell’8.6.1998). Ciò non significa che la destinazione urbanistica di un
immobile non possa essere modificata, ma fin quando ciò non avvenga con
specifico provvedimento comunale deve essere osservata la destinazione
urbanistica assentita in sede di rilascio della relativa concessione
edilizia. Pres. Iannotta Est. Cerreto - Melis (avv.to Comegna) c. Comune di
Roma e altri (avv. Brigato) (Conferma, TAR Lazio, sez. 2°, n. 1656
9.3.2000). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 7 Settembre 2004 (Ud. 4 maggio
2004), Sentenza n. 5854 (vedi:
sentenza
per esteso)
Urbanistica e edilizia - Concessioni edilizie annullate in sede
giurisdizionale - Caducazione dei titoli abilitativi - Disciplina -
Riduzione in pristino dell’edificio. L’eliminazione dei titoli con cui
era stato assentito il progetto che prevede la parziale demolizione e la
ricostruzione (con sopraelevazione) dell’edificio originario, non priva il
proprietario della disponibilità di quest’ultimo e della titolarità del
diritto al suo mantenimento, ma lo obbliga solo a demolire le parti
ulteriori, edificate in esecuzione delle concessioni edilizie annullate.
Pertanto l’amministrazione deve provvedere ad ingiungere e, se del caso, ad
eseguire la riduzione in pristino dell’edificio, ma può anche assumere
l’edificio originario (la legittimità della cui realizzazione risulta
pacifica) a parametro di una nuova concessione edilizia per ristrutturazione
edilizia, restando la sua struttura immune dai rilievi di illegittimità
formulati in sede giurisdizionale ed estraneo alle conseguenze
dell’annullamento dei titoli rilasciati successivamente alla sua
edificazione. Pres. Patroni Griffi - Est. Deodato (riforma, TAR Piemonte, 12
novembre 2003, sez. I, n.1578/2003). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 07
settembre 2004 (Ud. 8 luglio 2004) Sentenza n. 5791
Beni culturali e ambientali - Autorizzazione paesaggistica comunale -
Funzione e effetti - Comunicazione dell’avvio del procedimento da parte
dell’Amministrazione statale - Obbligo - Responsabile del procedimento - L
n. 241/1990. L’autorizzazione paesaggistica comunale costituisce
l’oggetto della nuova fase procedimentale destinata ad aprirsi di fronte
all’autorità statale, sicché la stessa non può, strutturalmente, essere
considerata equivalente all’avviso dell’inizio di tale nuova fase, dal
momento che esso non contiene alcuna generica informazione circa l’oggetto,
il responsabile del procedimento, le modalità di partecipazione, ed in
genere lo svolgimento della predetta nuova fase. Pres. VARRONE - Est. CAFINI
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura generale dello
Stato) c. Comune di San Teodoro e altro (Conferma, TAR Sardegna, 28 gennaio
2003, n. 127/03). CONSIGLIO DI STATO, Sezione VI, 31.08.2004 (C.c. 28
maggio 2004), Sentenza n. 5728 (vedi:
sentenza
per esteso)
Beni culturali e ambientali - Aree appartenenti al demanio dello Stato -
Interventi di modifica del territorio - Il potere autorizzatorio statale non
esclude il controllo comunale di conformità ai vigenti strumenti di
pianificazione. Gli interventi di modifica del territorio che
interessano aree appartenenti al demanio dello Stato non si sottraggono al
controllo comunale di conformità ai vigenti strumenti di pianificazione ed,
in particolare, all’esercizio della potestà repressiva del comune medesimo
in presenza di accertati abusi. Il potere autorizzatorio alla realizzazione
di opere che possa essere esercitato dall’Amministrazione statale nei
confronti del privato concessionario dell’area demaniale si colloca
all’interno del diverso rapporto concedente/concessionario ed attiene ai
limiti di esercizio quali stabiliti nel disciplinare di concessione o da
norme regolamentari, ma non esclude né fa venir meno la necessaria verifica
da parte del Comune della compatibilità al vigente strumento urbanistico di
interventi idonei a mutare l’assetto del territorio. Pres. GIOVANNINI - Est.
POLITO - Società “Base Nautica F. G.” S.p.a. (avv.ti Simeone e Zaza d’Aulisio)
c. Comune di Gaeta (avv.to Santamaria) (Riforma, Lazio, Sezione Staccata di
Latina, 22.12.2000, n. 909). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 31.08.2004 (C.c.16
aprile 2004), Sentenza n. 5723 (vedi:
sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Concessioni ed autorizzazione - Ricorso
giurisdizionale - Legittimazione attiva - Titolare di interesse pretensivo
incompatibile - Legittimazione postuma - Inconfigurabilità. In tema di
autorizzazione e concessione, la legittimazione attiva alla proposizione del
ricorso giurisdizionale deve essere riconosciuta a chi sia titolare di
interessi oppositivi coesistenti, con riferimento al momento in cui il
provvedimento favorevole è stato emanato, e non anche al soggetto che,
successivamente, si qualifichi come titolare di un interesse pretensivo
incompatibile con il beneficio accordato ad altri, indipendentemente dalla
sussistenza dell’interesse, di fatto, alla rimozione del provvedimento che
costituisce impedimento alla realizzazione dell’interesse sostanziale cui il
soggetto medesimo aspira e della cui esistenza sia venuto a conoscenza
successivamente. Presidente: IANNOTTA Estensore: MILLEMAGGI COGLIANI -
Parti:Soc. Punti Vendita Carburante c. Comune di Castelnuovo di Porto ed
altri. CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 30 Agosto 2004 (Ud. 16 aprile 2004),
sentenza n. 5655 (vedi:
sentenza
per esteso)
Urbanistica e edilizia - PRG - Errore pianificatorio di cui si tratta
sarebbe stato agevolmente riconoscibile - Errore tecnico - Capacità
edificatoria di zona - Manifesto errore materiale. Devono ritenersi
legittimi i provvedimenti in ipotesi di un errore tecnico commesso a suo
tempo in sede di approvazione della variante urbanistica, ma non certo di un
mero quanto irrilevante errore fattuale, in quanto contrastante con una
disciplina pianificatoria che, in astratto - e salve, le necessarie
verifiche tecniche e di ricorrenza di tutti gli elementi necessari e
sufficienti per procedere alla realizzazione dell'intervento edilizio - se
non preclude, allo stato, la capacità edificatoria di zona. In specie,
l’area sulla quale gli interventi in questione avrebbero dovuto essere
realizzati sarebbe stata edificabile, in base al vigente PRG, quale zona di
completamento, non potendosi ritenere che la disciplina pianificatoria fosse
affetta, sul punto, da manifesto errore materiale. Pres. Frascione - Est.
Buonvino - Comune di SANTA MARINELLA (avv. STELLA RICHTER) c.P.A.A. s.r.l.
(avv. LAVITOLA) (Conferma TAR del Lazio, sede di Roma, Sezione II bis, 18
novembre 1998, n. 1885). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 30 AGOSTO 2004 (Ud.
30 aprile 2004), Sentenza n. 5639
Urbanistica e edilizia - Denuncia di inizio di attività - Procedimento
semplificato ed accelerato - Mancata comunicazione dell’avvio del
procedimento - L. n. 241/1990 - Mancanza originaria o sopravvenuta dei
requisiti. In presenza di un particolare tipo di procedimento
semplificato ed accelerato, introdotto dall’art. 19 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e precisamente la denuncia di inizio di attività, istituto del
tutto peculiare che prescinde dall’emanazione di un provvedimento
amministrativo: il soggetto comunica che ad una certa data inizierà una
certa attività produttiva (nella specie, si trattava dell’apertura di un
centro trasmissione dati) e se nel termine stabilito tra la comunicazione e
l’inizio dell’attività stessa l’Amministrazione nulla comunica, l’attività
medesima può essere iniziata, salvo naturalmente l’intervento di chiusura
dell’attività che può intervenire in tutti i casi di mancanza originaria o
sopravvenuta dei requisiti. Pres. Trotta - Est. Mele - MINISTERO
DELL’INTERNO - QUESTURA DI GENOVA (Avvocatura generale dello Stato) c. A. (n.c.)
(annulla T.A.R. Liguria, sez. II, n. 151 del 2 aprile 1998). Conf.:
CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 26 luglio 2004 (ud. 27 aprile 2004), sent. nn.
5330-5328-5327-5326-5325-5324-5323. CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 26 luglio
2004 (ud. 27 aprile 2004), sent. 5329
Urbanistica e edilizia - PRG - Approvazione di piani regolatori generali o
loro varianti - Impugnazione - Irricevibilità - Inizio del termine di
decadenza - Data di pubblicazione. L'atto di approvazione di piani
regolatori generali o loro varianti che, come nella specie, abbiano
contenuto generale o riguardino ampie zone e comparti territoriali, deve
essere impugnato nel termine di decadenza decorrente dalla data di
pubblicazione, non essendo richiesta la notificazione individuale agli
interessati. In specie, l’impugnazione è stata proposta ben oltre la data di
pubblicazione della delibera regionale di approvazione della variante nel
BUR, correttamente il primo giudice lo ha dichiarato irricevibile. (Sez. IV,
8 luglio 2003, n. 4040; 23 novembre 2002, n. 6436; 30 luglio 2002, n. 4075;
Sez. VI, 15 maggio 2002, n. 2646). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 19 luglio
2004 (ud. 20 aprile 2004), Sentenza n. 5225
Urbanistica e edilizia - Modifiche d’ufficio il p.r.g. - Difesa
dell’ambiente - Calcolo del fabbisogno abitativo della popolazione residente
e fluttuante - Indice di edificabilità - Art.10, c. 2, L. n.1150/42 -
L.R.Lazio n.72/1975. Il divieto di introduzione di modifiche che
alterino le caratteristiche essenziali del piano regolatore ed i criteri
generali sulla cui base è stato disegnato l’assetto urbanistico del
territorio comunale (sancito dall’art.10, comma 2, l. n.1150/42) incontra,
una deroga espressa nella medesima disposizione, là dove, al comma c),
ammette, tra le altre, le correzioni “che siano riconosciute indispensabili
per assicurare…la tutela del paesaggio…”. Nella specie, inoltre, l’art.10
della legge regionale del Lazio 12 giugno 1975, n.72 stabilisce
espressamente, quali parametri dell’approvazione da parte della Regione
degli strumenti urbanistici, i principi del contenimento dell’espansione
urbana e della difesa dell’ambiente, autorizzando, così, le modifiche
d’ufficio coerenti con tali criteri.(cfr. ex multis Cons. St., sez. IV, 30
settembre 2002, n.4998). Pres. Venturini - Est. Deodato - M.R. (Avv.ti
Ricciardi e Lorenzoni) c. Regione Lazio (avv. Montanaro) e Comune di Ardea (n.c.)
(Conferma Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez.I ter, n.434/92
in data 31 marzo 1992). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 19 luglio 2004, (ud.
1 giugno 2004) Sentenza n. 5207
Urbanistica e edilizia - Direttive provinciali in materia di commercio -
Nozione, contenuto ed effetti. Le direttive si concretano, in via
generale, in precetti che vincolano l'Amministrazione destinataria sugli
scopi dell'azione amministrativa e sui criteri di massima per realizzarli,
lasciando tuttavia, margini di discrezionalità attuativa all'Amministrazione
stessa (cfr. la decisione Cons. St., Sez. V, 30 maggio 1986, n. 289).
Possono contenere indirizzi generali, in vista della formazione dei piani
commerciali, al fine di favorire una più razionale evoluzione dell'apparato
distributivo e, in particolare, un inserimento armonico delle grandi
strutture di vendita nel contesto urbanistico e commerciale esistente ( v.
Cons. St., V, 6 aprile 1998, n. 433 ). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 19
luglio 2004, (ud. 15 giugno 2004) Sentenza n. 5205
Urbanistica e edilizia - Determinazione dei contributi per oneri di
urbanizzazione - Giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. La
materia relativa alla determinazione dei contributi per oneri di
urbanizzazione e per costo di costruzione è devoluta alla giurisdizione
esclusiva del Giudice Amministrativo in forza dell'art. 16 della legge 28
gennaio 1977, n. 10 e che quando di tale determinazione si controverta si
introduce un giudizio sul rapporto e non sull'atto, prescindendosi, appunto,
dall'esistenza o dall'impugnazione di un atto (cfr. Cons. di Stato, sez. V,
n° 584 del 9.2.2001). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 19 luglio 2004, (ud. 15
giugno 2004) Sentenza n. 5197 (vedi:
sentenza
per esteso)
Urbanistica e edilizia - Lotto minimo edificabile - Scelte urbanistiche
della P.A. - Sindacato di legittimità - Limiti. Le scelte urbanistiche,
tra le quali deve essere annoverata anche quella di introdurre il lotto
minimo edificabile, costituiscono apprezzamenti di merito, sottratti al
sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errore di fatto o
abnormi illogicità, e non necessitano di apposita motivazione, salvo quella
che si può evincere dai criteri generali di ordine tecnico - discrezionale,
seguiti nell’impostazione del piano stesso (da ultimo, C.d.S., sez. IV, 11
febbraio 2004, n. 548; 25 settembre 2002, n. 4907). Nel caso di specie, è
stato osservato che non è idonea a costituire sintomo dell’eventuale
arbitrarietà, illogicità o abnormità della scelta di introdurre il lotto
minimo della misura di 800 metri quadrati la circostanza che il fondo della
società appellante sia esteso 780 metri quadrati. Pres. VENTURINI - Est.
SALTELLI - T. F.& C. S.A.S (avv.ti Cataudella e Cardia) c. COMUNE DI
TRANSACQUA ed altri (avv.ti Dalla Fior, Lorenzo e Stella Richtere) (conferma
Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino - Alto Adige,
sede di Trento, n. 623/2001). CONSIGLIO DI STATO sez. IV, 14 luglio 2004,
(ud. 9 marzo 2004) sentenza n. 5103 (vedi:
sentenza
per esteso)
Urbanistica e edilizia - Inquinamento elettromagnetico - Stazione radiobase
- D.I.A. - Presentata ai sensi del d. lgs. 198/02 - Automatica conversione
in D.I.A. ex art. 87 cod. comunicazioni - Impossibilità - Ragione. La
d.i.a. presentata per la realizzazione di una stazione radiobase per
telefonia mobile ai sensi e per gli effetti degli artt. 3, 5 e 6 del d. lgs.
198/02 (dichiarato incostituzionale con sent. Corte cost. 1.10.2003 n. 303),
non può automaticamente essere convertita in denuncia di inizio attività ex
art. 87 d. lgs. 1.8.2003 n. 259 (codice delle comunicazioni elettroniche).
Ciò in quanto la d.i.a. costituisce ex se titolo e vale dunque il principio
tempus regit actum: il titolo formato in un certo momento non può
convertirsi in un titolo diverso, sorretto da una normativa posteriore,
anche in relazione all’esigenza che la documentazione a corredo della d.i.a.
(soprattutto, il parere tecnico dell’ARPAV) sia attuale e formata nella
vigenza della nuova normativa di riferimento. Pres. Trivellato, Est.
Stevanato - H. S.p.A. (Avv.ti Bardelli, Bazzani e Papi Rossi) c. Comune di
S.Zenone degli Ezzelini (Avv.ti Sartorato e Stivanello Gussoni) - T.A.R.
Veneto, Sez. II - 13 luglio 2004, n. 2314
Urbanistica e edilizia - Materia del commercio - Materia
urbanistico-edilizia - Mancata vigilanza sulla conformità della domanda di
autorizzazione commerciale alle norme di piano e l’inerzia dei competenti
uffici - Effetti. E' distinta la natura dell'interesse pubblico nella
materia del commercio (la quale implica criteri valutativi differenti da
quelli urbanistici, non applicabili al di fuori del settore entro il quale
sono stabiliti) da quelli di cui lo stesso Ente è titolare nella materia
urbanistico-edilizia. (Sez. V, n. 380 del 21 aprile 1997 e 418 - 6 aprile
1998). Deve pertanto essere negato in radice che la mancata vigilanza sulla
conformità della domanda di autorizzazione commerciale alle norme di piano e
l’inerzia dei competenti uffici sulla domanda medesima, si risolva in
limitazioni del potere di dare corso alla pianificazione sulla base degli
obiettivi prefissi o di farne corretta applicazione all’atto della stipula
della convenzione per il concreto impianto dell’attività nelle aree all’uopo
destinate dalla pianificazione territoriale. CONSIGLIO DI STATO sez. V,
12 luglio 2004, (ud. 26 marzo 2004), sentenza n. 5057
Urbanistica e edilizia - Il diritto di edificare - Limiti - Indici di
fabbricabilità. Il diritto di edificare inerisce alla proprietà dei
suoli nei limiti stabiliti dalla legge e dagli strumenti urbanistici (Corte
Cost. n. 5 del 1980), tra i quali quelli diretti a regolare la densità di
edificazione ed espressi negli indici di fabbricabilità. Il diritto di
edificare, pertanto, è conformato anche da tali indici, di modo che ogni
area non è idonea ad esprimere una cubatura maggiore di quella consentita
dalla legge (cfr. art. 4, u.c., L. 28 gennaio 1977 n. 10) e dallo strumento
urbanistico e, corrispondentemente, qualsiasi costruzione, anche se eseguita
senza il prescritto titolo, impegna la superficie che, in base allo
specifico indice di fabbricabilità applicabile, è necessaria per realizzare
la volumetria sviluppata. Pres. Elefante - Est. Allegretta - (conferma TAR
Regionale della Calabria, Sez. di Reggio Calabria sentenza n. 284/1997).
CONSIGLIO DI STATO sez. V, 12 luglio 2004, (ud. 6 aprile 2004), sentenza n.
5039 (vedi:
sentenza
per esteso)
Urbanistica e edilizia - Scelte urbanistiche di carattere generale -
Apposita motivazione - Insussistenza. Le scelte urbanistiche di
carattere generale non necessitano in genere di una apposita motivazione,
oltre quella che si può evincere dai criteri generali (di ordine
tecnico-discrezionale) seguiti nell’impostazione del piano stesso, essendo
sufficiente l’espresso riferimento alla relazione di accompagnamento al
progetto. Pres. RICCIO - Est. DE FELICE - Gardellini Righi (avv.ti Paolucci
e Roffi) c. Comune di Bologna (avv.ti Simoni, Ferrerio e Stella Richter) e
altro - (Conferma Tribunale amministrativo regionale della Emilia-Romagna,
Bologna sezione I, n. 417/1994). CONSIGLIO DI STATO sez. IV, 30 giugno
2004, sentenza n. 4804 (vedi:
sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - La nuova normativa sul condono - Competenza del
Comune e della legge regionale - “Permesso di costruire in sanatoria” -
Misura dell’anticipazione degli oneri concessori - Interventi di
riqualificazione delle aree interessate dalle opere abusive - Rilascio del
titolo abilitativo in sanatoria - Ipotesi di silenzio-assenso - Versamento
dell’oblazione - Sospensione il procedimento penale e quello per le sanzioni
amministrative. Le Regioni mediante leggi possano intervenire solo in
questi limiti: per i soli illeciti relativi ad opere di restauro e
risanamento conservativo o ad opere di manutenzione straordinaria realizzate
in aree non soggette ai vincoli di cui all’art. 32 della legge n. 47 del
1985, come modificato dal comma 43 dell’impugnato art. 32, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della disciplina qui esaminata, la
Regione, con propria legge, può determinare “la possibilità, le condizioni e
le modalità per l’ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso
edilizio” (comma 26, lettera b); entro i medesimi sessanta giorni, possono
anche essere emanate “norme per la definizione del procedimento
amministrativo relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio in
sanatoria” (comma 33); inoltre, nello stesso termine, può essere previsto,
tra l’altro, “un incremento dell’oblazione fino al massimo del 10 per cento
della misura determinata nella tabella C dell’Allegato 1” (comma 33);
ancora, è possibile aumentare “gli oneri di concessione relativi alle opere
abusive oggetto di sanatoria […] fino al massimo del 100 per cento”, nonché
individuare modalità di attuazione della norma secondo cui chi esegua in
tutto o in parte le opere di urbanizzazione primaria o secondaria può
detrarre dall’importo complessivo degli oneri concessori quanto già versato
a titolo di anticipazione (comma 34); infine, si può prevedere l’obbligo di
allegare alla domanda di definizione dell’illecito ulteriore documentazione
rispetto a quella già determinata dalla legge statale (comma 35, lettera c).
La stessa amministrazione comunale può aumentare fino ad un massimo del 10
per cento i diritti ed oneri ordinariamente previsti per il rilascio dei
titoli abilitativi edilizi “da utilizzare con le modalità di cui
all’articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662” (comma 40).
Infine, il Ministero dell’economia attribuisce ai Comuni il 50 per cento
delle somme riscosse a conguaglio dell’oblazione, “al fine di incentivare la
definizione delle domande di sanatoria” (comma 41). Il titolo abilitativo è
rilasciato dal Comune, ove non vi siano motivi ostativi (art. 35 della legge
n. 47 del 1985), ma il comma 37 dell’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003
dispone che il decorso di 24 mesi dalla consegna della documentazione, senza
che l’amministrazione abbia adottato un provvedimento negativo, integra
un’ipotesi di silenzio-assenso, che equivale al rilascio del titolo
abilitativo in sanatoria. La regolare e tempestiva presentazione di tale
domanda al Comune competente, nonché il versamento dell’oblazione, “sospende
il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative” (art. 38,
primo comma, della legge n. 47 del 1985). CORTE COSTITUZIONALE 28 giugno
2004 (Ud. 24.06.2004) - Sentenza n. 196 (vedi:
sentenza
per esteso)
Urbanistica e edilizia - Termine per impugnare la concessione edilizia -
Decorrenza - Ultimazione dell’opera. Ai fini della decorrenza del
termine per impugnare la concessione edilizia, è ininfluente l’ipotesi che
la conoscenza del pregiudizio sia stata acquisita in un tempo anteriore o da
notizie o da elementi che possano trarsi dalla parziale esecuzione del
progetto, in quanto è l’ultimazione dell’opera che rende effettivamente
apprezzabile il pregiudizio alla posizione soggettiva, e la conseguente
insorgenza del diritto alla tutela, esposto al noto termine decadenziale.
(di recente, Cons. St., Sez. VI, 10 giugno 2003 n. 3265; C.G.A. 7 ottobre
2003 n. 322). Pres. Bellavia - Est. Branca - Globe Service s.r.l. (avv. De
Giorgi Cezzi) c. Pastore (avv. Caricato) e Comune di Taranto (n.c.) -
(conferma T. A. R. Puglia, Lecce, 2 luglio 2003 n. 4589) CONSIGLIO DI
STATO - Sezione V, 28 giugno 2004, sent. n. 4794
Urbanistica e edilizia - Concessione edilizia illegittime - Impugnazione -
Requisito dello stabile collegamento territoriale - Sufficiente -
Configurazione, in concreto, la lesione attuale di uno specifico interesse
di natura urbanistico-edilizia - Rilevante e pregiudizievole alterazione del
preesistente assetto edilizio ed urbanistico. Lo stabile collegamento
territoriale tra il ricorrente e la zona interessata dall'attività edilizia
assentita - che, secondo consolidato ed univoco orientamento, legittima
"chiunque" a ricorrere contro le concessioni edilizie illegittime, in forza
della disposizione dell'art. 31, nono comma, L. 17 agosto 1942 n. 1150, come
novellata dalla L. 6 agosto 1967 n. 765 - deve essere tale che possa
configurarsi, in concreto, la lesione attuale di uno specifico interesse di
natura urbanistico-edilizia nella sfera dell'istante, quale diretta
conseguenza della realizzazione dell'intervento contestato. Il che postula,
inoltre, che, per effetto della realizzazione della costruzione di cui si
tratta, la situazione, anche urbanistica, dei luoghi assuma caratteristiche
tali da configurare una rilevante e pregiudizievole alterazione del
preesistente assetto edilizio ed urbanistico, che il ricorrente intende
invece conservare. Pres. Elefante - Est. Allegretta - IPERION s.p.a.e altro
(avv.ti Laudadio, Scotto ed Mele) c. Adinolfi e altri (avv. Di Martino)
(conferma Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli,
Sezione III sentenza n. 7606 in data 19 giugno 2003). CONSIGLIO DI STATO
- Sezione V, 28 giugno 2004, Sentenza n. 4790
Urbanistica e edilizia - Autorizzazione e concessione - Autorizzazione -
Sospensione soprassessoria degli effetti - Termini della autorizzazione
sospesa - Criteri di computo. In tema di computo dei termini di un
provvedimento autorizzativo di una determinata attività i termini previsti
da provvedimento originario per il compimento di una attività richiedente
l’esecuzione per tratti successivi restano a loro volta sospesi, con la
conseguenza che è del tutto irrilevante il periodo di tempo trascorso fra la
frattura del segmento temporale nel corso del quale l’attività deve
ritenersi autorizzata (verificatosi per effetto della sospensione) e la
ripresa di efficacia del provvedimento originario, per il venire meno della
sospensione. Pres. FRASCIONE, Est. MILLEMAGGI COGLIANI - Parti: Soc. De
Patre Ferrometalli S.r.l. (Avv. Cerceo) c. Comune di Notaresco (Avv.ti Russo
e Camerini) ed altri. CONSIGLIO DI STATO Sez. V, Sez. V, 28 giugno 2004 (Ud.
24 febbraio 2004) Sentenza n. 4780 (vedi:
sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Inquinamento Elettromagnetico - Principio di
specialità - D.Lgs. n. 259/03 - Applicabilità - D.P.R. n. 380/01 -
Inapplicabilità - Fattispecie: realizzazione delle stazioni radio base di
telefonia cellulare. La realizzazione delle stazioni radio base di
telefonia cellulare, per il principio di specialità, deve ritenersi
disciplinata dalle norme di cui al D.Lgs. n. 259/03 (Codice delle
comunicazioni elettroniche) e non anche da quelle di cui al D.P.R. n. 380/01
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia). Presidente GIULIA - relatore GIORDANO, SOC H3G SPA (Avv. DE
LORENZO e SARTORIO) c. COMUNE DI FORMELLO (avv. ROSCIONI) TAR LAZIO Sez.
II Bis, 24 Giugno 2004, ORDINANZA n. 3492 (vedi:
sentenza
per esteso)
Inquinamento elettromagnetico - Codice delle Comunicazioni - Art. 87 -
Carattere derogatorio rispetto al Testo Unico per l’Edilizia. Le
disposizioni di cui al codice delle comunicazioni (D. Lgs. 259/2003), che
prevedono (art. 87) un procedimento particolare per conseguire il titolo
necessario per installare le antenne, assumono pieno carattere derogatorio
rispetto al testo unico per l’edilizia. Pres. Gomez de Ayala, Est. Peruggia
- H. S.p.A. (Avv.ti Bardelli, Bazzani, Recla e Montanaro) c. Comune di Santa
Vittoria d’Alba (Avv.ti Martinetti e Giacardi) - T.A.R PIEMONTE, 23
giugno 2004, n. 1176
Urbanistica e edilizia - Subordinazione al rilascio di ogni successiva
autorizzazione per l’esecuzione di ulteriori stralci del progetto -
Legittimità - Impianto destinato all’acquacoltura - Approvazione parziale -
Autorizzabilità futura di differenti tranches - Diniego alla realizzazione
di una seconda escavazione. E’ legittima la subordinazione al rilascio
di ogni successiva autorizzazione per l’esecuzione di ulteriori stralci
funzionali del complesso intervento progettato, in specie impianto destinato
all’acquacoltura, al riscontro della permanenza del presupposto della
compatibilità ambientale delle opere. Ciò spiega sia l’approvazione parziale
sia, soprattutto, l’espressa riserva dell’ulteriore verifica dello stato dei
luoghi al termine dei lavori del I stralcio. Quanto testé rilevato è
sufficiente a superare la pretesa contraddittorietà dell’operato
amministrativo della Provincia: la previsione prognostica della necessità di
altri accertamenti sull’autorizzabilità futura di differenti tranches
dell’intervento implicava indubbiamente l’eventualità di un possibile
diniego dell’assenso all’effettuazione di altri lavori, dipendente da una
diversa valutazione dell’interesse oggetto di protezione rispetto alla
natura ed all’entità delle opere da eseguire. Pertanto, nello specifico,
nessuna contraddizione discendeva, dunque, dall’aver valutato negativamente
la realizzazione di una seconda escavazione ben più consistente della prima,
già attuata. Pres. Elefante - Est. Carlotti - PROVINCIA DI PADOVA (avv.ti
Pata e Ozzola) c. AGROITTICA VENETA S.R.L. (avv.ti Manzi e Grimani) (riforma
TAR Veneto sez. II sentenza n. 1628 in data 5.10.1996). CONSIGLIO DI
STATO Sez. V, 22 giugno 2004 (9 marzo 2004), sentenza n. 4341 (vedi:
sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Uso del territorio - Esercizio di un potere
amministrativo - Presupposti - Limiti - Fine pubblico o di pubblico
interesse legalmente dichiarato - Necessità. Non tutti i comportamenti
implicanti un uso del territorio sono riconducibili alla materia urbanistica
ed edilizia, ma solo quelli che, esprimendo l'esercizio di un potere
amministrativo, siano collegati ad un fine pubblico o di pubblico interesse
legalmente dichiarato; in difetto di tale collegamento, si configura un mero
comportamento materiale, integrante, ove lesivo di situazioni giuridiche di
altri soggetti, un fatto illecito generatore di danno, che esula dall'ambito
applicativo della riserva di giurisdizione in favore del giudice
amministrativo, prevista dall'art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel
testo sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205. (Conf.
Cass. 6 giugno 2003 n. 9139). Pres. CARBONE - Est. LUCCIOLI - AZIENDA
SPECIALE A.M.I.U. (avv.ti PELLEGRINO, SCOCA, CAPUTI JAMBRENGHI) c. MANZI
(avv. SPINELLI) ed altro CORTE DI CASSAZIONE Civile Sezioni Unite, 09
giugno 2004 (Cc. 22 aprile 2004), Ordinanza n. 10978 (vedi:
ordinanza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Espropriazione - Dichiarazione di pubblica utilità
- Irreversibilità della destinazione del bene - Requisiti essenziali -
Carenza - Effetti - Strumenti di tutela del proprietario usurpato -
Fattispecie: realizzazione di una discarica di rifiuti solidi urbani.
L'acquisizione del bene alla mano pubblica non si verifica automaticamente
per effetto della sua irreversibile trasformazione - come avviene nei casi
di occupazione appropriativa, in cui la valutazione da parte della pubblica
amministrazione dell'interesse pubblico da soddisfare insita nella
dichiarazione di pubblica utilità comporta la irreversibilità della
destinazione del bene quando l'opera sia stata realizzata in conformità a
detta dichiarazione - ma solo in via eventuale e subordinata ad una scelta
del proprietario usurpato, il quale rinunci alle azioni a tutela della non
perduta proprietà in favore di pretese risarcitorie commisurate a criteri di
integralità, così dando luogo ad un meccanismo abdicatorio del proprio
diritto dominicale (v. sul punto, tra le altre, Cass. 2003 n. 7643; 2001 n.
15710; 2001 n. 4451; 2001 n. 1266; 2000 n. 3298; 2000 n. 1814). E poiché la
preventiva valutazione della pubblica utilità dell'opera deve
necessariamente affidarsi ad un atto tipico, che non può prescindere dai
suoi requisiti essenziali, la carenza della dichiarazione di pubblica
utilità o la sua accertata nullità comporta che l'occupazione del bene, in
quanto non collegata ad un fine di pubblico interesse legalmente dichiarato,
si risolva in un illecito permanente, con le relative implicazioni sia in
punto di prescrizione che di esperibilità dinanzi al giudice ordinario delle
azioni ripersecutorie e possessorie a tutela del diritto dominicale o del
possesso. (Conf. Cass. 6 giugno 2003 n. 9139) (Nella specie, era stato
approvato il progetto dell'Azienda Municipalizzata di Igiene Urbana del
Comune di Trani (A.M.I.U.) per la realizzazione di una discarica di rifiuti
solidi urbani, nella dismessa cava di proprietà dello stesso Manzi e della
COLMA s.r.l., previa espropriazione dell'area).. Pres. CARBONE - Est.
LUCCIOLI - AZIENDA SPECIALE A.M.I.U. (avv.ti PELLEGRINO, SCOCA, CAPUTI
JAMBRENGHI) c. MANZI (avv. SPINELLI) ed altro CORTE DI CASSAZIONE Civile
Sezioni Unite, 09 giugno 2004 (Cc. 22 aprile 2004), Ordinanza n. 10978
(vedi:
ordinanza per esteso)
Urbanistica - Energia - Impianto elettrico a carattere privato e di
limitate capacità produttive - Previa previsione urbanistica - Necessità -
Insussistenza. Un impianto elettrico (nella specie: centrale
idroelettrica con potenza nominale media di Kw. 133,72) a carattere
esclusivamente privato e di limitatissime capacità produttive, tale da far
ritenere insignificante l’incidenza sulla disciplina organica dello sviluppo
dell’energia, non esige un’apposita previa previsione urbanistica. Pres.
Salvatore, Est. Dubis - Provincia Autonoma di Bolzano (Avv.ti Heiss e Costa)
c. Losch (Avv. Dragogna) - (Conferma T.A.R. Bolzano 337/1990) - CONSIGLIO
DI STATO, sez. IV - 7 giugno 2004, n. 3636
Edilizia e urbanistica - Installazione di un impianto e l’esercizio di
distribuzione di carburante - Autorizzazione - Giunta Municipale -
Incompetenza - Competenza del Consiglio comunale trattandosi di concessione
di pubblico servizio - L. n. 1034/1970 - L. n. 142/1990. E’ incompetente
la Giunta Municipale ad autorizzare l’installazione di un impianto e
l’esercizio di distribuzione di carburante, spettando la competenza al
Consiglio comunale ai sensi dell’art. 32 della legge 8.6.1990, n. 142 (poi
trasfuso nell’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267), trattandosi della
concessione di pubblico servizio. In base all’art. 16 del D.L. 26.10.1970,
n. 745, convertito con la legge 18.12.1970, n. 1034, infatti, “l’attività
inerente l’installazione e l’esercizio degli impianti di distribuzione
automatica di carburante per autotrazione, eccettuati quelli utilizzati
esclusivamente per autoveicoli di proprietà di amministrazioni pubbliche,
costituisce servizio pubblico ed è soggetta a concessione” (con il D.Lgs,11.2.1998,
n. 32, la concessione è stata sostituita da un’autorizzazione). Inoltre, il
primo comma dell’art. 15 D.P.R. 27.10.1971, n. 1269 dispone, che “il
trasferimento ad altra località degli impianti per la distribuzione
automatica di carburanti per uso di autotrazione, la modifica degli stessi o
la concentrazione di due o più impianti in unico impianto sono soggetti ad
autorizzazione dell'autorità che ha rilasciato le relative concessioni”.
Agip Petroli, S.p.A.. (Avv.tiLorenzoni, Borella e Viale) c.Comune di
Montebelluna ed altri - (Annulla T.A.R. del Veneto, 1^ Sezione, del
17.2.1998, n. 221). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 28 maggio 2004 (Cc.
27.2.2004), sentenza n. 3444
Urbanistica e edilizia - Piano di
zona - Definizione e finalità - Natura di strumento urbanistico di secondo
livello o attuativo - Aree fabbricabili per la realizzazione di alloggi a
basso costo - Governo del territorio - Coordinazione delle speciali esigenze
abitative con le scelte urbanistiche ed ambientali - Necessità - Obbligo di
motivazione - Sussiste. Il piano di zona, individua quella particolare
porzione di territorio comunale specialmente destinata alla costruzione di
alloggi a carattere economico e popolare (ed alle relative opere e servizi
complementari, urbani e sociali). Esso risponde, quindi, ad una duplice
finalità, per un verso, di favorire l’acquisizione di aree fabbricabili per
la realizzazione di alloggi a basso costo, o comunque ad un costo contenuto
rispetto ai prezzi di mercato, a tutela dei ceti economicamente più deboli (C.d.S.,
sez. IV, 27 maggio 1995, n. 190) e, per altro verso, di evitare interventi
costruttivi occasionali, contrastanti o comunque incoerenti con l’ordinato
governo del territorio, così come delineato nel vigente strumento
urbanistico. E’ stato, al riguardo, evidenziato dalla giurisprudenza la
natura di strumento urbanistico di secondo livello o attuativo del piano di
zona, quale strumento idoneo a coordinare le speciali esigenze abitative con
le scelte urbanistiche ed ambientali (C.d.S., A.P., 3 luglio 1997, n. 12):
ciò del resto risponde perfettamente all’intenzione del legislatore che, al
secondo comma dell’articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, ha
espressamente stabilito che “le aree da comprendere nei piani di zona sono,
di norma, scelte nelle zone destinate ad edilizia residenziale nei piani
regolatori vigenti, con preferenza in quelle di espansione urbana”. L’inciso
“di norma” contenuto nella disposizione, piuttosto che costituire una mera
direttiva di massima, è indice della fondamentale preoccupazione del
legislatore di evitare che la pur fondamentale esigenza di costruire alloggi
economici e popolari possa pregiudicare gli interessi urbanistici ed
ambientali, con i quali invece essa deve armonicamente coordinarsi: esso, in
effetti, obbliga il comune ad inserire tendenzialmente, quale regola
generale, il piano di zona nell’ambito della regolamentazione urbanistica
già definita dal vigente piano regolatore generale. Ciò non esclude, in via
di principio, che il piano di zona non possa riguardare aree anche diverse
da quelle che, secondo lo strumento urbanistico, sono destinate a zone
residenziali, ma impone che una tale scelta (contraria a quella tendenziale
voluta dal legislatore), deve essere giustificata da un’adeguata motivazione
(C.d.S., sez. IV, 15 ottobre 1994, n. 803) che, piuttosto che negazione
dell’ampia discrezionalità di cui gode l’amministrazione comunale in materia
urbanistica, ne rappresenta invece il suo fisiologico limite, nel rispetto
dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buona
amministrazione sanciti dall’articolo 97, onde non sconfinare nell’arbitrio.
Pres. Riccio - Est. Saltelli - C.I.M.E.P., Consorzio Interministeriale
Milanese per l’Edilizia Popolare (avv.ti Ferrari e Pilia) c. REGIONE
LOMBARDIA - COMUNE DI LAINATE ed altri (n.c.) - (Conferma T.A.R. Lombardia,
sez. II, n. 1564 de 21 dicembre 1995) CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 21
maggio 2004, n. 3320 (vedi:
sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Costruzione
di alloggi economici e popolari - Tutela degli interessi urbanistici ed
ambientali - Necessità - Piano di zona - Discrezionalità
dell’amministrazione comunale in materia urbanistica - Limiti. L’inciso
“di norma”, contenuto nell’articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167,
piuttosto che costituire una mera direttiva di massima, è indice della
fondamentale preoccupazione del legislatore di evitare che la pur
fondamentale esigenza di costruire alloggi economici e popolari possa
pregiudicare gli interessi urbanistici ed ambientali, con i quali invece
essa deve armonicamente coordinarsi: esso, in effetti, obbliga il comune ad
inserire tendenzialmente, quale regola generale, il piano di zona
nell’ambito della regolamentazione urbanistica già definita dal vigente
piano regolatore generale. Ciò non esclude, in via di principio, che il
piano di zona non possa riguardare aree anche diverse da quelle che, secondo
lo strumento urbanistiche, sono destinate a zone residenziali, ma impone che
una tale scelta (contraria a quella tendenziale voluta dal legislatore),
deve essere giustificata da un’adeguata motivazione che, piuttosto che
negazione dell’ampia discrezionalità di cui gode l’amministrazione comunale
in materia urbanistica, ne rappresenta invece il suo fisiologico limite, nel
rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buona
amministrazione sanciti dall’articolo 97, onde non sconfinare nell’arbitrio.
Pres. Riccio - Est. Saltelli - C.I.M.E.P., Consorzio Interministeriale
Milanese per l’Edilizia Popolare (avv.ti Ferrari e Pilia) c. REGIONE
LOMBARDIA - COMUNE DI LAINATE ed altri (n.c.) - (Conferma T.A.R. Lombardia,
sez. II, n. 1564 de 21 dicembre 1995) CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 21
maggio 2004, n. 3320 (vedi:
sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Scadenza del vincolo espropriativo - Destinazione
urbanistica - Variante urbanistica. La scadenza del vincolo
espropriativo per inutile decorso del quinquennio, originariamente gravante
su una superficie, non consente al Comune l’utilizzazione indiscriminata
dell’area stessa, ed impone invece, secondo un consolidato indirizzo
giurisprudenziale, l’obbligo dell’ente locale di provvedere a conferire ad
essa un’apposita destinazione urbanistica, attraverso lo strumento della
variante urbanistica (C.d.S., sez. IV, 17 luglio 2002, n. 3999). Pres.
Riccio - Est. Saltelli - C.I.M.E.P., Consorzio Interministeriale Milanese
per l’Edilizia Popolare (avv.ti Ferrari e Pilia) c. REGIONE LOMBARDIA -
COMUNE DI LAINATE ed altri (n.c.) - (Conferma T.A.R. Lombardia, sez. II, n.
1564 de 21 dicembre 1995).
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 21 maggio 2004, n. 3320 (vedi:
sentenza per esteso)
Edilizia e urbanistica - Piano di
zona per l'edilizia economica e popolare - Proprietari di aree incluse in un
piano di zona per l'edilizia economica e popolare - Diritto di prelazione (o
di preferenza) - Art. 35, L. n. 865/1971. L'art. 35, comma undicesimo,
della legge n. 865 del 1971, configura un diritto di prelazione (o di
preferenza) dei proprietari di aree incluse in un piano di zona per
l'edilizia economica e popolare ai soli fini dell'assegnazione in proprietà
(e non in superficie) dell'area e non in relazione a un'area determinata.
Tale orientamento, enunciato in epoca remota (Sez. IV, 27 giugno 1978, n.
608; 1 aprile 1993, n. 381) e ribadito anche di recente (Sez. IV, 25 marzo
2003, n. 1545), appare preferibile, perché più aderente al dato testuale
della norma e alle sue finalità, atteso che, anche dove opera, la preferenza
agli originari proprietari non è comunque riferibile a una data area, ma
opera con riguardo al complesso delle aree, da assegnare in proprietà,
incluse nel piano. Pres. Riccio - Est. Salvatore - Comune di Tagliacozzo
(avv. Di Mattia) c. Cooperativa edilizia Villa PO 90 e altro (nn.cc.)
(Riforma TAR Abruzzo, Aquila 30 maggio 1994, n. 452) CONSIGLIO DI STATO,
sez. IV, 21 maggio 2004, sentenza n. 3315
Edilizia e urbanistica - Indirizzo
di politica urbanistica espresso negli strumenti generali di pianificazione
- art. 3, l. n. 241/1990 - Esclusione dall’obbligo di motivazione degli atti
normativi o a contenuto generale - Sussiste. In generale l’indirizzo di
politica urbanistica espresso negli strumenti generali di pianificazione,
implica importanti conseguenze in ordine al sindacato di legittimità
esigibile dal giudice amministrativo, ed al contenuto della motivazione in
concreto indispensabile, specie in considerazione di quanto previsto dal
secondo comma dell’art. 3, l. n. 241 del 1990, la dove esclude dall’obbligo
di motivazione gli atti normativi e quelli a contenuto generale (nel cui
novero rientra lo strumento urbanistico generale). Pres. Venturini - Est.
Poli - Industria Calce Francesco Vozza s.r.l. (avv. Casertano) c. Comune di
Castel Morrone (avv. D’Angelo) (Conferma TAR Campania, sezione II, n. 3495
del 17 novembre 1998). CONSIGLIO DI STATO, sez. IV, 21 maggio 2004,
sentenza n. 3314 (vedi:
sentenza per esteso)
Edilizia e urbanistica - Concessione
edilizia - Autonoma impugnazione - Legittimazione - Presupposti.
Attraverso l’autonoma impugnazione di una concessione edilizia può insorgere
soltanto chi, titolare di una qualche forma di collegamento stabile con la
zona interessata dalla costruzione progettata, possa far valere la pretesa a
rimuovere od evitare la lesione di un interesse omogeneo a quelli
considerati dall’Amministrazione nel rilasciarla. Pres. Elefante - Est.
Allegretta - ERG D.M. s.n.c. ed altri (avv. Torrelli) c. Comune di Celano
(avv. Colagrande) - (Conferma Tar Abruzzo, L'Aquila sentenza n. 187 - data
10 aprile 2003) CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 14 maggio 2004 sentenza n.
3147
Urbanistica e edilizia - Assetto dei
Consorzi per le aree di sviluppo industriale - Scadenza dei vincoli -
Riesame dell’assetto urbanistico dell’area - Proroga dell’efficacia dei
piani - Piano originario scaduto. La scadenza dei vincoli non è di
ostacolo alla loro riadozione in ragione di motivate esigenze di pubblico
interesse, previo completo riesame dell’assetto urbanistico dell’area (nella
specie: industriale), per evitare la sostanziale elusione dell’intervenuta
scadenza del precedente piano (C.d.S., II, 24 ottobre 1990 n. 438), con
conseguente vulnus dei principi costituzionali in materia di rispetto della
proprietà privata; ben può ipotizzarsi anche una proroga dell’efficacia dei
piani in questione, con la precisazione che essa, che per sua stessa natura
si configura come un atto accessorio rispetto ad un altro atto, principale,
valido ed efficace (C.G.A., 25 gennaio 1990, n. 2), non può legittimamente
essere adottata quando il piano originario sia già scaduto. Pres. Riccio -
Est. Saltelli - REGIONE CAMPANIA (avv. D’Elia) c. C.I.P.E., Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI (Avvocatura generale dello Stato) ed altri (T.A.R. Campania,
sez. V, n. 6883 del 5 novembre 2002). Conf.: CONSIGLIO DI STATO Sez. IV,
14/05/2004, sentenze nn. 3140-3138-3132-3131-3130. CONSIGLIO DI STATO
Sez. IV, 14/05/2004, sentenza n. 3144
Urbanistica e edilizia - Lottizzazione abusiva cd. giuridica o cartolare -
Elementi rivelatori - Presupposti. Non sussiste lottizzazione abusiva
cosiddetta giuridica o cartolare, quando si abbia omesso di valutare se
sussistano contestualmente tutti gli elementi rivelatori indicati dall’art.
18 della L. 28 febbraio 1985 n. 47. Infatti, non è necessario, che i
suddetti elementi siano tutti presenti in concorso tra di loro, essendo
sufficiente che lo scopo edificatorio emerga in modo non equivoco da uno o
più indizi, anche diversi da quelli che si rinvengono nell’elencazione non
tassativa della citata disposizione. Pres. Elefante - Est. Allegretta -
MARIANI ed altri (avv. Cigliano) c. Comune di Roma (avv.ti Brigato e Baroni)
(Conferma TAR Sezione II bis, sentenza n. 1411 in data 16 settembre 1997).
CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 14 maggio 2004, n. 3136
Urbanistica e edilizia - Possibilità di sanatoria (condono edilizio) ex
art. 32 D.L. n. 269/2003 - Sospensione del procedimento ex art. 44 L. n.47/1985
- Applicabilità automatica - Esclusione. La sospensione di cui all’art.
44 della legge 47/1985 non è automatica per tutti i processi penali per
reati urbanistici astrattamente interessati dal condono edilizio, ma “può
essere applicata esclusivamente per le opere che oggettivamente abbiano i
requisiti di condonabilità di cui all’art. 32 del D.L. 269/2003, (convertito
con modificazioni dalla legge 24.11.2003, n. 326, con espresso richiamo
(commi 25 e 28), per quanto in esso non previsto, alle "disposizioni
compatibili" dei capi 4^ e 5^ della stessa legge n. 47/1985 e dell'art. 39
della legge 23.12.1994, n. 724) (vedi già, in tal senso, Cass., Sez. 3^
13.11.2003, Sciaccovelli; 9.3.2004, Modica). Pres. A. Rizzo - Est A. Fiale -
Imp. Paparusso. CORTE DI CASSAZIONE Penale, sez III, 7 maggio 2004, (Ud.
6/4/2004) sentenza n. 21679 (vedi:
sentenza per esteso)
Edilizia e urbanistica - Sanatoria (condono edilizio) su interventi di
restauro e risanamento conservativo - Presupposti - Limiti - Fattispecie.
TU. n. 380/2001 L'art. 3, 1 comma - lett. c), del TU. n. 380/2001 (con
definizione già fornita dall'art. 31, 1 comma - lett. c), della legge n.
457/1978) identifica gli interventi di restauro e risanamento conservativo
come quelli "rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la
funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che - nel rispetto
degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso - ne
consentano destinazioni d'uso con esso compatibili. Tali interventi, in
particolare, possono comprendere: - il consolidamento, il ripristino ed il
rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio; - l'inserimento degli
elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso; -
l'eliminazione di elementi estranei all'organismo edilizio. La finalità é
quella di rinnovare l'organismo edilizio in modo sistematico e globale, ma
essa deve essere attuata - poiché si tratta pur sempre di conservazione -
nel rispetto dei suoi elementi essenziali "tipologici, formali e
strutturali". Ne deriva che non possono essere mutati: - la "qualificazione
tipologica" del manufatto preesistente, cioé i caratteri architettonici e
funzionali di esso che ne consentono la qualificazione in base alle
tipologie edilizie; - gli "elementi formali" (disposizione dei volumi,
elementi architettonici) che distinguono in modo peculiare il manufatto,
configurando l'immagine caratteristica di esso; gli "elementi strutturali",
cioé quelli che materialmente compongono la struttura dell'organismo
edilizio. (Nella fattispecie, non é stato ravvisabile un'attività di
conservazione, recupero o ricomposizione di spazi, secondo le modalità e con
i limiti dianzi delineati, bensì la realizzazione di un "edificio" al posto
di una preesistente tettoia, con stravolgimento di elementi tipologici e
formali e creazione "ex novo" di volumetria). Pres. A. Rizzo - Est A. Fiale
- Imp. Paparusso. CORTE DI CASSAZIONE Penale, sez III, 7 maggio 2004, (Ud.
6/4/2004) sentenza n. 21679 (vedi:
sentenza per esteso)
Edilizia e Urbanistica - Lottizzazione abusiva - Configurabilità - Zona
assolutamente inedificata - Disciplina. Il reato di lottizzazione
abusiva si integra non soltanto in zone assolutamente inedificate, ma anche
in quelle parzialmente urbanizzate nelle quali si evidenzia l'esigenza di
raccordo con l'aggregato abitativo preesistente o di potenziamento delle
opere di urbanizzazione pregresse, così che per escluderlo deve essersi
verificata una situazione di pressoché completa e razionale edificazione
della zona, tale da rendere del tutto superfluo un piano attuativo. Pres.
Raimondi - Est. Fiale - Imputato Iervolino - Pm Siniscalchi A. (Conf.)
(Rigetta, Gip Trib. Salerno, 1 luglio 2003). CORTE DI CASSAZIONE Penale
Sez. III del 30 aprile 2004 (Cc. 20 gennaio 2004 n. 00044) Rv. 228447
sentenza n. 20373 (vedi:
sentenza per esteso)
Urbanistica - Edificio industriale -
Sopravvenuta destinazione residenziale dell’area - Legittima permanenza.
La normativa urbanistica sopravvenuta, che destina a zona residenziale
un’area in origine industriale, non esclude la legittima permanenza della
preesistente destinazione ad edificio industriale. Pres. Elefante, Est.
D’Ottavi - Van Der Linden (Avv.ti Lia e De Bernardinis) c. Comune di San
Piero a Sieve (n.c.), A.R.P.A.T. (n.c.), Azienda U.S.L. 10 di Firenze (n.c.)
e Robermap s.r.l. (Avv.ti Salimbeni, Pozzolini e D’Amelio) - (Conferma
T.A.R. Toscana, Sez.II, n.1777/00) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 7
aprile 2004, n. 1964
Urbanistica e edilizia - Parcheggi - Rilascio del nulla-osta - Requisito
essenziale - Obbligo di richiesta di eventuali integrazioni documentali da
parte della P.A. - Insussistenza. Secondo la normativa della Regione
Puglia n. 32/95, la dotazione per il parcheggio costituisce un requisito
essenziale per il rilascio del nulla-osta e deve essere provato
dall’interessato mediante idonea documentazione: il che nella specie non è
avvenuto, pertanto non vi è alcun obbligo per l’amministrazione di
richiedere eventuali integrazioni documentali. Pres. Trotta - Est. Salvatore
- SO.GE.A. S.r.l. (avv. Panizzolo) c. Regione Puglia e Confesercenti
Regionale Puglia - Confesercenti Provinciale di Bari (avv. Sisto e avv. ti
S. Nardelli e G.V. Nardelli) - (Conferma Tribunale amministrativo regionale
per la Puglia, sede di Bari (Sezione II) n. 897 del 3 aprile 2001).
CONSIGLIO DI STATO Sez. IV - 02/04/2004, Sentenza n. 1826 (vedi:
sentenza per esteso)
Urbanistica - Tutela degli interessi urbanistici - Tutela dei valori
paesistici - Piani differenziati - Comune - Competenza a tutelare gli
interessi ambientali e paesistici in sede di approvazione del P.R.G. - Va
riconosciuta. La materia del paesaggio non è riconducibile in quella
dell’urbanistica, anche dopo l’ampliamento della nozione di urbanistica
sancito dall’art. 80 del d.p.r. n. 6161 del 1977; pertanto, nell’imporre
vincoli per bellezze naturali le amministrazioni competenti non sono tenute
ad accertare l’esistenza di previsioni contenute negli strumenti
urbanistici, a tutela dell’interesse paesistico. E poiché la tutela degli
interessi urbanistici non assorbe né preclude quella dei valori paesistici,
la cui difesa assurge a valore primario dell’ordinamento, ne consegue che
l’attività di pianificazione del territorio, in ordine alla quale la potestà
primaria del comune concorre con quella regionale e statale, può essere
esercitata anche in funzione della tutela paesistica. Invero, non solo allo
Stato, ma anche autonomamente al comune, nell’ambito dei poteri di governo
del territorio, esercitabili in sede di approvazione del piano regolatore
generale, deve essere riconosciuta la competenza a tutelare gli interessi
ambientali e paesistici (Cass., sez. un., 19-11-1996, n. 10098). Pres. La
Medica, Est. Bottiglieri - Comune di Vallecorsa (Avv. Radice) c. Ministero
per i beni culturali e ambientali (Avv. Stato) - T.A.R. LAZIO, Roma, Sez.
II - 1 aprile 2004, n. 2981
Edilizia ed urbanistica - Costruzioni nel sottosuolo - Sanatoria - Limiti -
Piano Regolatore generale - Autorimesse fuori terra - Art. 9 L. n. 122/1989.
Le autorimesse fuori terra, non rientrando nell’ambito di operatività
dell’art. 9 della legge n. 122 del 1989, in base alla quale, se si tratta di
costruzioni nel sottosuolo, è possibile la loro realizzazione anche in
contrasto con le norme urbanistiche relative alla zona (non con quelle
paesaggistiche), sono soggette alla disciplina urbanistica generale come
ordinarie nuove costruzioni. Correttamente, pertanto, il Responsabile del
Servizio Tecnico Comunale ha ritenuto che le stesse non fossero sanabili,
perché in contrasto con il Piano Regolatore Generale, qualora quest’ultimo
ammetta, nella zona interessata, unicamente interventi edilizi di tipo
conservativo e non nuove costruzioni. CONSIGLIO DI STATO Sez. V,
29/03/2004, Sentenza n. 1662
Edilizia ed urbanistica - Concessione di costruzione - Proprietà di un’area
- Dati catastali - Valore meramente indiziario - Specifiche determinazioni
negoziali - Accertamento - Salvaguardare gli eventuali diritti dei terzi.
Ai fini dell’accertamento della proprietà di un’area, i dati catastali hanno
valore meramente indiziario e ad essi può essere attribuito valore
probatorio soltanto quando non risultino contraddetti da specifiche
determinazioni negoziali delle parti o dalla complessiva valutazione del
contenuto dell’atto al quale deve farsi risalire la titolarità dell’area
medesima, da cui emerga l’effettiva, diversa estensione e delimitazione
dell’oggetto del contratto stesso (per tutte, in differente fattispecie,
relativa ad azione di rivendicazione, Cass., sez. II, 10 maggio 2000, n.
5983) Di tali principi deve essere fatta applicazione anche in materia di
concessione di costruzione, per la cui decisione, le riserve apposte alle
variazioni catastali conformi ai titoli (per salvaguardare gli eventuali
diritti dei terzi) non sono di per sè idonee a produrre alcun effetto
ostativo, né a ritardarne il rilascio. Presidente: Alfonso QUARANTA
Estensore: MILLEMAGGI COGLIANI - Parti:Bonzanini c. Comune di Piacenza ed
altro (Conferma Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna,
Sezione staccata di Parma, n. 300 del 27 ottobre 1987). CONSIGLIO DI
STATO Sez. V, 29 marzo 2004 (C.C. 9 gennaio 2004), Sentenza n. 1631
(vedi:
sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Costruzione edilizia - Reati edilizi - Nuove
costruzioni non residenziali - Condono edilizio ex legge n. 326 del 2003 -
Sospensione dei procedimenti - Esclusione - Fondamento. I procedimenti
penali per violazioni edilizie relative a nuove costruzioni non residenziali
non possono essere sottoposti, durante la pendenza dei termini di
presentazione del cd. condono edilizio, alla sospensione prevista dall'art.
44 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, cui rinviano le disposizioni di cui
al decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con legge 24 novembre
2003 n. 326, atteso che l'art. 32 del citato decreto n. 289 limita
l'applicabilità del condono edilizio alle sole nuove costruzioni
residenziali. Pres. Zumbo A.- Est. Piccialli L. - Imp. Longo - P.M.
Siniscalchi A (Diff.). (Annulla senza rinvio, App.Catania, 29 maggio 2002).
CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 24 marzo 2004 (Ud. 17/02/2004 n. 00268)
Rv. 227959, Sentenza n. 14436 (vedi:
sentenza per esteso)
Edilizia e Urbanistica - Costruzione edilizia - Opere eseguite in parziale
difformità - Demolizione non realizzabile - Provvedimento c.d.
"fiscalizzazione" dell'illecito - Sanzione pecuniaria disposta ex art. 12
legge n. 47 del 1985 - Natura e finalità - Individuazione. Il
provvedimento di fiscalizzazione dell'illecito edilizio, regolamentato
dall'art. 12 delle legge 28 febbraio 1985 n. 47, che dopo avere previsto in
via prioritaria per le opere eseguite in parziale difformità dalla
concessione la demolizione a cura dei responsabili o, in difetto del Comune,
dispone che ove tale demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della
parte eseguita in conformità venga applicata una sanzione proporzionale al
doppio del costo di produzione o al valore della parte difforme, non
equivale ad una sanatoria, atteso che non integra una regolarizzazione
dell'illecito, ed in particolare non autorizza il completamento delle opere,
considerato che le stesse vengono tollerate, nello stato in cui si trovano,
solo in funzione della conservazione di quelle realizzate legittimamente.
Pres. Rizzo - Est. Piccialli - Imputato Tessitore - Pm Passacantando G. (Diff.)
(Rigetta, Trib.S.M. Capua Vetere, 14 marzo 2003). CORTE DI CASSAZIONE Penale
Sez. III del 23 marzo 2004 (Ud. 25 febbraio 2004) Rv. 228451 sentenza n.
13978 (vedi:
sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Concessione edilizia - Sospensione da parte del
giudice amministrativo - Realizzazione dell'opera - Reato di costruzione
senza concessione - Configurabilità. La realizzazione di un manufatto
successivamente alla sospensione della concessione da parte del giudice
amministrativo integra il reato di cui all'art. 20 della legge 28 febbraio
1985 n. 47 (ora sostituito dall'art. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380),
atteso che la sospensione della esecutività della concessione inibisce al
privato le facoltà relative allo "ius edificandi" ristabilendo gli ostacoli
alla libera esplicazione di tale diritto che il provvedimento autorizzativo
aveva rimosso. Pres.Papadia U. - Est. De Maio G. - Imp. Bavado ed altro - Pm
Izzo G.(Parz. Diff.) CORTE DI CASSAZIONE Sez. III 18 marzo 2004, (ud.
20/02/2004 n. 00335) Rv. 227573, sentenza n. 13219
(vedi:
sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Costruzione in assenza di concessione edilizia -
Configurabilità. La concessione edilizia è un atto amministrativo che
acquista giuridica esistenza ed efficacia solo se emesso, nelle forme che
documentalmente lo individuano, da parte dell'autorità competente e
all'esito del procedimento per esso previsto dalla legge. Da qui, il
principio, che il reato di costruzione in assenza di concessione edilizia
comprende nella sua struttura, come elemento costitutivo tipico,
negativamente formulato, un atto amministrativo tipico, non surrogabile da
equipollenti informali. Pres.Papadia U. - Est. De Maio G. - Imp. Bavado ed
altro - Pm Izzo G.(Parz. Diff.) CORTE DI CASSAZIONE Sez. III 18 marzo
2004, (ud. 20/02/2004), sentenza n. 13219
(vedi:
sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Stagionalità dell'opera - Costruzione edilizia -
Rilievo ai fini della necessità del permesso di costruire - Esclusione -
Fondamento. In materia edilizia, ai fini della necessità del preventivo
rilascio della concessione edilizia (ora sostituita dal permesso di
costruire) non rileva il carattere stagionale del manufatto realizzato,
atteso che il carattere stagionale non implica precarietà dell'opera potendo
essere la stessa destinata a soddisfare un bisogno non provvisorio
attraverso la perpetuità della funzione (cfr. sez. 3^, 199812890, Colao M e
altro, riv. 212185; conf. sez. 3^, 199510058, riv. 202960). Pres.Raimondi R.
- Est.Lombardi AM. - Pm Fraticelli M. - Imp. Pieri. (Conf.). (Rigetta,
App.Firenze, 26 ottobre 2001). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 12 marzo
2004, (Ud. 19/02/2004) Rv. 227572, Sentenza n. 11880 (vedi:
sentenza per esteso)
Urbanistica - Manufatti edilizi e suoli confiscati e trasferiti nel
patrimonio comunale con sentenza - Silenzio serbato dal Comune su una
domanda di conformità urbanistica ed ambientale della lottizzazione -
Legittimità - Fattispecie: “Punta Perotti”. E’ legittimo il silenzio
serbato dal Comune su una domanda relativa alla necessità della pronuncia
sulla conformità della lottizzazione alla vigente disciplina urbanistica e
paesistica, quando i manufatti edilizi e i suoli cui essi accedono sono
stati confiscati e trasferiti nel patrimonio comunale con sentenza. (In
specie Corte di cassazione penale, sez. III, n. 256 del 26 marzo 2001
sentenza denominata “Punta Perotti”). Pres. BARBAGALLO - Est. MELE - COMUNE
DI BARI (avv.ti Verna e Baldassarra) c. MA.BAR. S.r.l. e SUDFONDI S.r.l.
(avv. Scoca) e contro IEMA S.r.l. (avv. Medina) - (Riforma Tribunale
Amministrativo Regionale della Puglia, sede di Bari, sez. II, n. 3827 del 14
ottobre 2003 e n. 3955 del 28 ottobre 2003). CONSIGLIO DI STATO Sezione
IV, 10 marzo 2004, Sentenza n. 1126 (vedi:
sentenza per esteso)
Urbanistica - P.r.g.- L. 1150/1942 - Interessi paesaggistici e ambientali -
Salvaguardia - Organi preposti all’adozione del p.r.g. - Compete -
Classificazione di una zona quale E1 - Obbligo di specifica motivazione -
Insussistenza. Gli organi preposti all’adozione del piano regolatore
hanno il potere ai sensi dell’art. 7 n.5 l. n. 1150/1942, di salvaguardare
anche gli interessi paesistici ed ambientali e possono pertanto classificare
un’area quale zona E1 (zona di particolare interesse ambientale), senza
obbligo di specifica motivazione in ordine a scelte effettuate per aree
diverse, sia pure contigue. Pres. Delfa, Est. Guzzardi - Ferro (Avv.
Piccione) c. Comune di Scicli (n.c.) - T.A.R. SICILIA, Catania, sez. I -
8 marzo 2004, n. 514
Urbanistica e edilizia - Concessione edilizia - Lavori edilizi - Prova
dell’effettiva e piena conoscenza - Ultimazione dei lavori - Intervento
edilizio assentito. La prova dell’effettiva e piena conoscenza della
concessione edilizia rilasciata ad un terzo, da dimostrarsi in modo rigoroso
da chi eccepisce la tardività dell’impugnazione, si verifica, di regola, in
assenza di altri ed inequivoci elementi, non col mero inizio dei lavori
edilizi ma solo con la loro ultimazione (tra le tante: Cons. Stato, V, 6
marzo 2002, n. 1345), o almeno, può aggiungersi con precipuo riguardo al
caso di specie, quando i lavori siano giunti al punto tale che non si possa
avere più alcun dubbio in ordine alla consistenza, all’entità e, in
definitiva, alla reale portata dell’intervento edilizio assentito. Pres.
Frascione - Mastrandrea - D’ALESSANDRO (avv.ti Giannattasio ePesca) c. Van
Edil s.r.l. e altro (avv. Como) - (Conferma T.A.R. Campania, Salerno, 10
dicembre 1999, n. 593). CONSIGLIO DI STATO Sez. V - 3/03/2004 - Sentenza
n. 1023
Urbanistica e edilizia -
Autorizzazione paesistica - Subdelegati dalla Regione - Competenza dei
dirigenti - Provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi - Potere
tecnico-discrezionale - Dirigenti del Comune. L’art. 51, della legge n.
142 del 2000 (nel testo vigente ratione temporis alle date di emanazione
delle autorizzazioni impugnate in primo grado, e poi trasfuso nell’art. 51
del testo unico approvato col decreto legislativo n. 267 del 2000): - al
comma 2, ha attribuito i poteri di indirizzo e di controllo agli organi
elettivi e quelli inerenti alla gestione amministrativa ai dirigenti; - al
comma 3, lettera f), ha attribuito alla competenza dei dirigenti “i
provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi il cui rilascio
presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, ...
ivi compresi le autorizzazioni e le concessioni edilizie”. Da tali
disposizioni, si evince la chiara volontà del legislatore di attribuire ai
dirigenti dei Comuni - ove tali enti siano stati subdelegati dalla Regione -
anche il potere di esaminare le domande di autorizzazione paesistica.
Infatti, in sede di esame di tali domande, non hanno alcuna rilevanza gli
aspetti inerenti all’indirizzo politico dell’Amministrazione, dovendo essa
esercitare un potere tecnico-discrezionale, basato sulla piena
consapevolezza delle conseguenze derivanti - sul piano ambientale - dalla
eventuale realizzazione delle opere, qualora emergano ragioni tali da far
prevalere in concreto un valore in conflitto, diverso da quello tutelato in
via primaria (Ad. Plen., 14 dicembre 2001, n. 9). Ciò comporta che: - i
commi 2 e 3 dell’art. 51 vanno interpretati nel senso che spetta ai
dirigenti del Comune (e, in base ai relativi richiami normativi, della
Comunità montana) l’esercizio dei poteri subdelegati dalla Regione in
materia paesaggistica; - essi, in considerazione dell’art. 1, comma 1, della
legge n. 142 del 1990 (per il quale “la presente legge detta i principi
dell’ordinamento dei Comuni e delle Province e ne determina le funzioni”),
hanno abrogato le contrarie disposizioni della legge della Regione Campania
n. 10 del 1982, in base alla previsione di carattere generale dell’art. 10,
primo comma, della legge n. 62 del 1953 (per il quale “le leggi della
Repubblica che modificano i principi fondamentali ... abrogano le norme
regionali che siano in contrasto con esse”). Pres. GIOVANNINI - Est.
MARUOTTI - Consorzio per l’area di sviluppo industriale della provincia di
Avellino (ASI) (Avv. Soprano) c. World Wide Fund for nature (WWF-Italia) -
Ministero per i beni e le attività culturali e Regione Campania (n.c.,
Avvocatura Generale dello Stato, n.c.) (conferma Tribunale Amministrativo
Regionale per la Campania, Sede di Napoli, Sez. I, 13 gennaio 2003, n. 86).
CONSIGLIO DI STATO Sezione VI, 03 marzo 2004, sentenza n. 1060 (vedi:
sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Atto amministrativo di pianificazione territoriale
- Clausola arbitrale - Presupposti e limiti - Diritti soggettivi - La tutela
dell’interesse legittimo non è compromettibile in arbitri - art.34, d.lgs. n.80/1998.
La clausola arbitrale riguarda le sole controversie che insorgano tra le
parti contraenti della convenzione, e riguardanti l’esecuzione della
convenzione medesima. Quando un atto amministrativo di pianificazione
territoriale, sia posto in essere da soggetti pubblici diversi dal Comune
parte della convenzione in cui è contenuta la clausola arbitrale, difetta,
del requisito soggettivo di operatività della clausola compromissoria.
Inoltre, l’arbitrato è ammissibile in relazione alle controversie relative a
diritti soggettivi. Nel caso di specie sono dedotti vizi di legittimità di
un atto di pianificazione territoriale, sicché, anche nell’ambito della
giurisdizione esclusiva di cui all’art.34, d.lgs. n.80/1998, la controversia
investe interessi legittimi e non è compromettibile in arbitri (arg. da art.6,
co. 2, l. n.205/2000). Pres. GIOVANNINI - Est. DE NICTOLIS - Consorzio del
parco regionale Valle del Lambro (avv.ti Grella e Biagetti) c. Cementeria di
Merone s.p.a. ed altri - (Conferma T.A.R. per la Lombardia - Milano, I, 27
marzo 2001, n. 2671). CONSIGLIO DI STATO Sezione VI, 03 marzo 2004,
sentenza n. 1052 (vedi:
sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Industrie insalubri - Art. 216 T.U. n. 1265/1934 -
Localizzazione - Distanza dalle abitazioni - Impianti potenzialmente
pericolosi per la salute pubblica - Porcilaia - Destinazione agricola
dell’area di insediamento - Rispetto delle norme igienico-sanitarie -
Necessità. L’art. 216 T.U. n.1265 del 1934, nel prevedere la
localizzazione delle industrie insalubri di prima classe nelle campagne, ha
ulteriormente precisato che le stesse devono comunque essere isolate e
tenute lontane dalle abitazioni. La mera destinazione agricola dell’area di
insediamento di impianti potenzialmente pericolosi per la salute degli
abitanti (nella specie, impianto di allevamento suinicolo) non esonera i
proprietari ed i gestori degli stessi dal rispetto delle comuni norme
igienico-sanitarie, qualora per effetto della particolarità dei metodi di
lavorazione e dei sistemi produttivi impiegati vengano a determinarsi
emissioni di esalazioni e di scoli di acque in grado di provocare una
situazione di pericolo o di danno per la salute pubblica (art. 217 T.U.
leggi sanitarie). Pres. Amoroso, Est. Manzi - Belleggia (Avv.ti Pede e
Galvani) c. Comune di Montegiorgio (Avv. Brignocchi) - T.A.R. MARCHE,
Ancona - 3 marzo 2004, n. 104 (vedi:
sentenza
per esteso)
Industrie insalubri - Sindaco - Autorità sanitaria locale - Poteri -
Momento successivo all’attivazione - Prescrizioni dirette a ripristinare la
compatibilità igienico-sanitaria - Inottemperanza del privato - Divieto di
continuazione nell’esercizio - Art. 216 T.U. leggi sanitarie. Il Sindaco
agisce in qualità di autorità sanitaria locale preposta alla vigilanza sulle
industrie insalubri, la cui attivazione è subordinata alla preventiva
comunicazione all’autorità comunale che, secondo quanto previsto dall’art.216
del citato T.U., può vietarne l’esercizio o subordinarlo a determinate
cautele. Qualora nel corso dell’attività produttiva, vengano meno le
condizioni igienico-sanitarie che avevano giustificato l’avvio delle stesse
attività, il Sindaco è facoltizzato a dettare prescrizioni per ripristinare
la compatibilità igienico-sanitaria delle produzioni, con la conseguenza
che, in caso di inottemperanza delle stesse, l’autorità comunale può
vietarne la continuazione nell’esercizio del potere inibitorio riconosciuto
dal suddetto art.216 del T.U.. Pres. Amoroso, Est. Manzi - Belleggia (Avv.ti
Pede e Galvani) c. Comune di Montegiorgio (Avv. Brignocchi) - T.A.R.
MARCHE, Ancona - 3 marzo 2004, n. 104 (vedi:
sentenza
per esteso)
Urbanistica e edilizia - Sanatoria dell'opera abusiva - Compatibilità con
gli strumenti urbanistici sopravvenuti alla notificazione della sentenza di
annullamento del precedente diniego - Necessità - Effetti. Affinché gli
strumenti urbanistici sopravvenuti possano ritenersi inopponibili
all’interessato, occorre che gli stessi siano adottati in un momento
successivo a quello di notificazione della sentenza di annullamento del
precedente diniego, (Cons. Stato, Ad. Plen. 8 gennaio 1986, n.1, Cons.
Stato, sez. IV, 2 giugno 2000, n.3177) nel caso di specie i ricorrenti,
lungi dall’aver ottenuto un accertamento giurisdizionale dell’illegittimità
del provvedimento negativo della concessione edilizia, avevano solo
conseguito due ordinanze cautelari favorevoli che, tuttavia, per il loro
carattere sommario ed interinale non possono in alcun modo essere
equiparate, ai fini che qui interessano, ad una pronuncia decisoria di
accoglimento del ricorso (che produce, come tale, gli effetti costitutivi
dell’eliminazione del diniego). Per la sanatoria dell'opera abusiva non è
sufficiente la compatibilità con gli strumenti urbanistici approvati o
adottati al tempo della realizzazione, ma occorre la compatibilità anche con
la pianificazione esistente nel momento in cui la sanatoria viene richiesta.
Infatti, chi ha costruito senza concessione, ma in conformità allo strumento
urbanistico vigente, non ha un'aspettativa alla sanatoria incondizionata e
illimitata nel tempo, perché detta aspettativa può venire in ogni momento
travolta e posta nel nulla da una sopravvenuta diversa pianificazione, nei
confronti della quale il titolare dell'opera abusiva non è protetto. (Cons.
Stato, Ad. Plen. 8 gennaio 1986, n.1). Pres. Frascione - Est. Deodato -
Emmegi s.a.s. (Avv.ti Abbamonte e Sartorio) c. Comune di Frattaminore ed
altri (Avv. Colacino) (Conferma Tribunale Amministrativo Regionale per la
Campania, Sez. I, n.5323/01 in data 7.12.2001). CONSIGLIO DI STATO
Sezione V, 3 marzo 2004, sentenza n. 1026
Urbanistica e edilizia - Concessioni edilizie singole - Lottizzazione
convenzionata - Progettazione urbanistica unitaria - Convenzioni
urbanistiche - Funzione - Concessione edilizia rilasciata in assenza del
piano attuativo - Condizioni - Zona integralmente interessata da costruzioni
e dotata delle opere di urbanizzazione - Standard urbanistici minimi. A
fronte di norme di piano che impongono l’approvazione di strumenti
urbanistici attuativi, la possibilità di rilasciare licenze o concessioni
edilizie singole è tradizionalmente limitata ai casi eccezionali in cui
l’intervento ricada in zone ormai completamente urbanizzate e dotate di
tutti i servizi necessari, tenuto conto che in tale evenienza lo strumento
attuativo medesimo non avrebbe più alcuna funzione utile da svolgere. Del
resto, le convenzioni urbanistiche hanno lo scopo di garantire che
all’edificazione del territorio a fini residenziali corrisponda
l’approvvigionamento delle dotazioni minime di infrastrutture pubbliche che,
a loro volta, garantiscono la normale qualità del vivere in un aggregato
urbano. Correlativamente, si può prescindere dalle convenzioni solo quando
tali condizioni siano altrimenti rispettate. Diversamente opinando, con il
rilascio di concessioni edilizie singole in area non urbanizzata, gli
interessati verrebbero legittimati ad utilizzare l’intera proprietà a fini
privati, scaricando interamente sulla collettività i costi conseguenti alla
realizzazione di infrastrutture per i nuovi insediamenti. La giurisprudenza,
da tempo, al riguardo, non mostra titubanze nell’affermare che la
concessione edilizia può essere rilasciata in assenza del piano attuativo,
richiesto dalle norme di piano regolatore, solo quando in sede istruttoria
l’Amministrazione abbia accertato che l’area edificabile di proprietà del
richiedente è l’unica a non essere stata ancora edificata e si trova in una
zona integralmente interessata da costruzioni e dotata delle opere di
urbanizzazione (Cons. Stato, V, 24 settembre 1997, n. 1016; in ordine
all’”esistenza” delle opere di urbanizzazione: Cons. Stato, V, 25 ottobre
1997, n. 1189 e 29 aprile 2000, n. 2562). In altre parole, si può
prescindere dalla lottizzazione convenzionata prescritta dalle norme
tecniche di p.r.g. solo ove nel comprensorio interessato sussista una
situazione di fatto corrispondente a quella derivante dall’attuazione della
lottizzazione stessa, ovvero la presenza di opere di urbanizzazione primaria
e secondaria pari agli standard urbanistici minimi prescritti. Pres.
Frascione - Est. Mastrandrea - D'A. c. Comune di Roma (conferma Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio, II, 16 dicembre 1991, n. 1930).
CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 3 marzo 2004 (ud. 12 dicembre 2003), Sentenza n.
1013 (vedi:
sentenza per esteso)
Edilizia e urbanistica - Urbanistica - Nuovo condono edilizio - Sospensione
dei procedimenti in corso - Inammissibilità originaria del ricorso per
cassazione - Sospensione - Esclusione - Fondamento. In caso di
inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei
motivi non può essere disposta la sospensione del procedimento per
violazioni edilizie ai sensi dell'art. 32, comma 25, del decreto Legge 30
novembre 2003 n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003 n. 326, atteso
che la sospensione deve essere disposta con riferimento ai procedimenti in
corso, mentre in ipotesi di inammissibilità originaria del ricorso, non
essendosi formato un valido rapporto di impugnazione, non vi è alcun
procedimento in corso. Pres. Raimondi R.- Est. Franco A. - P.M. Siniscalchi
A. - Imp.Mancuso (Conf.) (Dichiara inammissibile, App. Palermo, 15 maggio
2002). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 2 marzo 2004 (Ud. 20/01/2004) Rv.
227404, Sentenza n. 9536 (vedi:
sentenza per esteso)
Edilizia e urbanistica - L.R. Basilicata 13/2003 - Regolamento urbanistico
ed edilizio - Comuni - Mancato conferimento dell’incarico per la redazione
del regolamento - Adozione - Termine ultimo - Questione di legittimità
costituzionale - Inammissibilità. E’ inammissibile la questione di
legittimità costituzionale della legge della Regione Basilicata 23 aprile
2003, n. 13 (Modifica alla legge regionale 4 febbraio 2003, n. 7, art. 43),
sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli
articoli 114, 117, secondo comma, lettera p), 118, primo comma, e 120,
secondo comma, della Costituzione, in quanto il ricorso rivolge censure ad
una disposizione che si limita a stabilire un nuovo termine per il
conferimento dell’incarico per la redazione del regolamento urbanistico. Il
primo comma dell’art. 44 ha subito molte parziali modificazioni: da ultimo,
la legge regionale 4 febbraio 2003, n. 7, mentre ha mantenuto la
disposizione relativa ai Comuni dotati di strumenti urbanistici comunali, ha
spostato al 31 marzo 2004 il termine entro cui gli altri Comuni devono
adottare il regolamento urbanistico e quello edilizio; in quest’ambito così
delimitato, si distingue la categoria ulteriore dei Comuni che non abbiano
neppure conferito incarico per la redazione del regolamento urbanistico e si
prevede che essi debbano conferire questo incarico entro la data del 31
marzo 2004. L’impugnata legge regionale n. 13 del 2003 anticipa
semplicemente al 30 giugno 2003 la data entro la quale i Comuni che non
abbiano neppure conferito l’incarico per la redazione del regolamento
urbanistico debbono provvedere a tale incombenza. Pres. Zagrebelsky, Red. De
Siervo - CORTE COSTITUZIONALE, 2 marzo 2004, (Dec. 23/02/04) n. 74
Urbanistica - Adozione di variante - Disapplicazione della normativa
regionale - Procedura semplificata - Limiti - Completamento del comparto -
Piano di lottizzazione - Convenzione non scaduta. Con la decisione di
primo grado, il T.A.R., ha accolto il ricorso ritenendo non avrebbe potuto
farsi applicazione della normativa regionale (Lombardia 23 giugno 1997, n.
23 (artt. 2 e 3)) che trova giustificazione solo per motivi “urbanistici”
nella specie insussistenti. La Sezione IV conferma la decisione di primo
grado ed afferma che: a) la decisione dell’Amministrazione comunale non è
scelta pianificatoria del territorio (che è quella ipotizzata dalla
normativa regionale che consente la procedura semplificata solo se volta a
migliorare l’assetto urbanistico del territorio), ma è un intervento che si
pone nell’ottica di garantire l’adempimento degli obblighi di urbanizzazione
che trovano titolo in una convenzione già stipulata ed ancora in vigore; b)
le difficoltà di completamento del comparto non costituiscono ragione
sufficiente per modificare l’assetto urbanistico di una parte del territorio
già disciplinato da un piano di lottizzazione ancora in vigore (ed in gran
parte già edificato), e da una convenzione non scaduta. CONSIGLIO DI
STATO, sez. IV 24 febbraio 2004, sentenza n. 746
Urbanistica - Ospedali e case di cura con oltre 25 posti letto - Controllo
di prevenzioni incendi - D.M. 16 febbraio 1982 - d.p.r. 37/1998 -
Concessione edilizia per la realizzazione di una scala esterna di sicurezza
- Parere dei Vigili del Fuoco - Presupposto procedimentale - Mancanza -
Sanatoria ex post - Insuscettibilità. A norma del n. 86 dell’elenco
allegato al D.M. 16 febbraio 1982, sono soggetti al controllo di prevenzione
incendi gli “ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti letto”.
L’art. 2 del regolamento recante la disciplina dei procedimenti relativi
alla prevenzione degli incendi, approvato con D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37,
statuisce che “gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui al
comma 4 dell’art. 1 (che richiama le attività di cui all’elenco allegato al
citato D.M. 16 febbraio 1982) sono tenuti a richiedere al Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco l’esame dei progetti di nuovi impianti o
costruzioni o di modifiche di quelli esistenti. Il Comando esamina il
progetto e si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa
antincendio entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione (...)”.
Il parere dei Vigili del Fuoco è presupposto procedimentale necessario della
concessione edilizia per la realizzazione di una scala esterna di sicurezza
e deve perciò precederla al fine di formare oggetto di specifica valutazione
da parte dell’organo comunale competente all’adozione dell’atto finale. La
sua mancanza originaria non è suscettibile di sanatoria ex post (Cons. St.,
IV, 10 aprile 1996, n. 462; T.A.R. Campania - Napoli, 3 giugno 1999, n.
1529; T.A.R. Lombardia - Milano, 11 aprile 2002, n. 1029). Pres. Gomez de
Ayala, Est. Baglietto - Solidarietas s.r.l. (Avv.ti Dal Piaz e Gori) c.
Comune di Camburzano (Avv.ti Mastroviti e Enoch) - T.A.R. PIEMONTE,
Torino, Sez. I - 24 febbraio 2004, n. 348
Edilizia e urbanistica - Agricoltura - Trasformazione di suolo inedificato
senza opere edilizie - Permesso di costruire - Necessità - Fattispecie:
reato edilizio nella trasformazione di un'area da agricola a parcheggio per
autovetture mediante la messa in opera di ghiaia. In materia edilizia,
ai sensi delle disposizioni di cui al T.U. in materia edilizia (artt. 3 e 10
del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) sono subordinati al preventivo rilascio del
"permesso di costruire" non soltanto gli interventi edilizi in senso
stretto, ma anche gli interventi che comportano la trasformazione in via
permanente del suolo inedificato. (In applicazione di tale principio la
corte ha ritenuto integrato il reato edilizio nella trasformazione di
un'area di circa mq.70 da agricola a parcheggio per autovetture mediante la
messa in opera di ghiaia). Pres. Rizzo A.- Est. Piccialli L. - Imp.
Iaccarino. - P.M. Albano A. (Conf.) (Annulla senza rinvio, App.Napoli, 3
luglio 2001. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 19 febbraio 2004 (Ud.
27/01/2004 n.00085 ) Rv. 227566, Sentenza n. 6930 (vedi:
sentenza per esteso)
Edilizia e urbanistica - Attività di scavo - Disciplina urbanistica -
Fondamento - Leggi n. 10/1977 e n. 47/1985 - Orientamento giurisprudenziale.
La disciplina urbanistica, nel vigore delle leggi n. 10 del 1977 e n. 47
del 1985 annovera pronunzie di segno diverso, talune esigenti nei casi, di
semplici scavi e movimenti di terra purché di rilevanti proporzioni, la
concessione sindacale, in considerazione delle modificazioni morfologiche
apportate al territorio (v. Cass. 3^ n. 10094/88, n. 5340/94), talaltro
richiedendola nei soli casi in cui gli scavi fossero finalizzati alla
realizzazione di opere, non solo edilizie (v. Cass. 3^, n. 12721/88, n.
3134/96, n. 8900/97), ma anche di altro genere, purché tali da proiettare le
proprie conseguenze all'esterno del fondo interessato e da incidere
permanentemente sul tessuto urbanistico del territorio (v. Cass. sez. 2^ n
9775/86, sez. 3^ n. 9846/84, n. 4722/94, n. 12002/98). Pres. Zumbo A. - Est.
Piccialli L. - Imp. Perani. - P.M. Izzo G. (Diff.) (Annulla con rinvio,
App.Milano, 8 aprile 2003). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 19 febbraio
2004 (Ud. 21/01/2004), Sentenza n. 6920 (vedi:
sentenza per esteso)
Edilizia e urbanistica - Concessione edilizia - Annullamento - Decadenza -
Effetti e differenze sui giudizi in corso. L’annullamento della
concessione, è un provvedimento capace di effetti demolitori di portata più
ampia delle disposizione di decadenza, la cui efficacia lesiva ne risulterebbe
sostituita ed assorbita, rendendo inutili le pronunce di merito sui giudizi in
corso, che tendono tutti a contrastare o a rendere operativa la decadenza
medesima. Pres. Elefante - Est. Branca - Società Nicola De Piano -
Costruzioni, s.r.l. (avv. Brancaccio) c. Comune di Solofra ed altro (avv.
Marenghi) (Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Salerno, 11
aprile 2002, n. 293 - sospensione dei procedimenti). CONSIGLIO DI STATO,
sez. V 19 febbraio 2004, sentenza n. 675
Urbanistica ed edilizia - Condono - Art. 32 D.L. 269/2003 - Sospensione dei
procedimenti giurisdizionali sino al 31 marzo 2004 - Provincia Autonoma di
Bolzano - Trova applicazione. L’articolo 32, comma 25, del decreto-legge
30 settembre 2003 n. 269, che, richiamando l’art. 44 della legge 28 febbraio
1985 n. 47, prescrive la sospensione dei procedimenti giurisdizionali
riguardanti le opere edilizie abusive fino al 31 marzo 2004, trova
applicazione anche nella Provincia Autonoma di Bolzano. La materia
dell’urbanistica appartiene alla competenza legislativa della provincia
autonoma, ai sensi dell’articolo 8 dello statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige approvato con d.P.R. 31 agosto 1972 670 (competenza cosiddetta primaria
o esclusiva). Non essendo state emanate norme di legge provinciale contrarie,
ostative o diverse rispetto alla disciplina contenuta nel decreto-legge n.
269/2003, trova applicazione l’articolo 105 del medesimo statuto, secondo cui
«Nelle materie attribuite alla competenza della Regione o della Provincia,
fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali o provinciali,
si applicano le leggi dello Stato». Pres. Frascione, Est. Carboni - S.a.s.
Porfid Strade (Avv. Papa) c. Comune di Bolzano (Avv.ti Cappello e Prosperi) -
(Sospende il giudizio) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 17 febbraio 2004, n.
603
Edilizia e urbanistica - Sistemazione di insegna o tabella pubblicitaria -
Permesso di costruire - Necessità - Condizioni. La sistemazione di una
insegna o tabella pubblicitaria richiede il rilascio del preventivo permesso
di costruire quando per le sue rilevanti dimensioni comporti un mutamento
territoriale, atteso che soltanto un sostanziale mutamento del territorio
nel suo contesto preesistente sia sotto il profilo urbanistico che edilizio
fa assumere rilevanza penale alla violazione del regolamento edilizio, con
conseguente integrazione del reato di cui all'art. 44 del d.P.R. 6 giugno
2001 n. 380. (v. Cass. Sez. 3^, 8 novembre 1988, Lucchesi, m. 182.465; Cass.
Sez. 3^, 18 settembre 1989, Mastrocinque, m. 182.595; cfr. anche Cass. Sez.
3^, 23 maggio 1990, Giusti, m. 184.671).Pres.Vitalone - Est. Franco - Imp.
Accetta - Pm Passacantando (Parz. Diff.) (Annulla senza rinvio, App.
Perugia, 11 febbraio 2003). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 11 febbraio
2004 (Ud. 15 gennaio 2004) sentenza n. 5328 (vedi
sentenza per esteso)
Urbanistica - Concessione edilizia - Vendita dell’immobile da parte del
proprietario confinante ricorrente - Sopravvenuta carenza d’interesse - L.
n. 205/2000 - Risarcimento del danno. L’impugnativa della concessione
edilizia non diviene improcedibile in caso di vendita dell’immobile da parte
del proprietario confinante ricorrente. Secondo un indirizzo
giurisprudenziale formatosi già prima dell'entrata in vigore della legge 21
luglio 2000, n. 205, l'alienazione del fondo interessato all'edificazione
non determina, di per sé solo, il venir meno dell'interesse alla
coltivazione del ricorso, poiché occorre considerare gli "innegabili
riflessi tra le parti, che hanno concluso la compravendita." (Consiglio
Stato, sez. V, 15 marzo 1991, n. 262). Tale indirizzo è ancor più
condivisibile ora con l'entrata in vigore della legge 21 luglio 2000, n.
205, il cui articolo 7, comma 1, lettera c, ha sostituito il terzo comma
dell'articolo 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ha generalizzato il
risarcimento del danno estendendolo anche alle lesioni recate all'interesse
legittimo dall'atto amministrativo adottando contra jus. Nel dettare i
criteri per la quantificazione del risarcimento del danno derivante
dall’illegittimo rilascio a terzi di una concessione edilizia, non può
adottarsi automaticamente il criterio della diminuzione di valore
commerciale dell’immobile pregiudicato dall’altrui costruzione, ma occorre
che il ricorrente dimostri in modo puntuale che il minor prezzo ottenuto sia
dipeso effettivamente dal rilascio del titolo edilizio illegittimo. Il
Consiglio di Stato non condivide il criterio dato dal Tar ai sensi
dell'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80,
come modificato dall'articolo 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 ai fini
del risarcimento del danno subito dal ricorrente per l’illegittimo rilascio
di una concessione edilizia per la realizzazione di un manufatto che si
sarebbe frapposto sulla linea del mare a quello del soggetto ricorrente. Il
primo giudice, annullata la concessione edilizia, aveva condannato il Comune
a risarcire il danno cagionato al ricorrente, stimato nell’eventuale
differenza tra la somma di £. 91.600.000 (prezzo dichiarato nell’atto di
alienazione del fabbricato) e quella che avrebbe avuto l’immobile se non
fosse stato edificato il fabbricato del controinteressato. Il Tar aveva
ritenuto che la perdita di valore del bene, conseguente alla rilascio della
concessione poi annullata, avesse inciso negativamente sulla vendita di
esso, intervenuta prima della conclusione del giudizio di primo grado, per
cui il ricorrente avrebbe subito un danno ingiusto, concretizzabile nella
proporzionale riduzione del prezzo di vendita, non ristorabile con il solo
annullamento della concessione. Secondo il giudice d’appello, invece,
facendo applicazione del principio sancito dall'art. 1223 c.c. della
regolarità causale, il Tar avrebbe dovuto considerare l’avvenuta adozione
delle misure cautelari, prima, e dell'annullamento, poi, che avevano
ricondotto il pregiudizio che è derivato dal rilascio della concessione
edilizia ad una temporanea incertezza circa l'effettivo valore del
fabbricato. Sicché il prezzo spuntato con l'alienazione del fabbricato
stesso, durante tale periodo, non era di per sé solo ascrivibile a tale
incertezza, potendo incidere su di esso un'ampia gamma di fattori soggettivi
ed oggettivi difficilmente apprezzabili aprioristicamente. Consiglio di
Stato, sez. V, 10 febbraio 2004, sentenza n. 493
Urbanistica e edilizia - Installazione di impianti di GPL - Rispetto delle
distanze di sicurezza - L.R. Campania n. 27/1994 - Aree destinate o asservite
all’installazione - Autorizzazione - Disponibilità piena del richiedente -
Necessità. Ai sensi dell’art. 27, primo comma, lett. d) della legge
regione Campania 29 giugno 1994 n. 27, le aree destinate all’installazione di
impianti di GPL per autotrazione ovvero asservite all’impianto stesso per
consentire il rispetto delle distanze di sicurezza, devono essere nella piena
e documentata disponibilità del richiedente l’autorizzazione. Pres. Quaranta,
Est. Zaccardi - Scafuto (Avv.ti Di Nola e Vitale) c. Comune di Castello di
Cisterna (Avv. D’Avino) e n.c. Società Fina Italiana S.p.A. (Avv.ti Fumagalli
e Cavasola) - (Conferma T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, n. 3477/1998 -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 10 febbraio 2004, n. 484
Urbanistica - Abusi - Condono edilizio - Art. 31 L. n. 47/1985 e successive
modificazioni. Non c’è onere di immediata impugnazione del parere
negativo reso nell’ambito del procedimento di “condono” edilizio ex capo IV
l. 47 del 1985. La Sezione perviene a tale conclusione nonostante il
riconosciuto carattere provvedimentale e non meramente endoprocedimentale
del parere ex articolo 32 legge 47 del 1985 (desumibile dal suo valore
vincolante e dal fatto che è passibile di annullamento ministeriale ai sensi
dell’articolo 82 del D.P.R. n. 616/1977). E ciò perché la determinazione
dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico trova comunque
origine nell’avvio di un procedimento edilizio partitamene disciplinato,
anche nelle sue diverse scansioni temporali e la sua concreta lesività si
manifesta solo nel momento in cui esso è trasposto o richiamato nell’atto
finale che definisce la domanda di sanatoria edilizia (Cons. Stato, V Sez.
20 marzo 2000, n. 1511; Cons. Stato, VI Sez., 28 gennaio 1998, n. 114).
CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 10 febbraio 2004, sentenza n. 480
Urbanistica - Uso del territorio da parte della P.A. adottati in materia
urbanistica - Occupazione di suolo privato - Reintegrazione - Art. 34 D. lgs.
n. 80/1998 - Diritto di uso pubblico - Demanio e patrimonio - Tutela.
Ove l’occupazione di suolo privato venga posta in essere
dall’amministrazione, in assenza di un atto formale di natura ablatoria, ma
al fine di realizzare opere di urbanizzazione primaria (impianto di pubblica
illuminazione), trattandosi di comportamenti che attengono all’uso del
territorio da parte della P.A. adottati in materia urbanistica, rientra
nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art.
34 del d. lgs. n. 80 del 31 marzo 1998 (e successive modifiche), la
cognizione delle azioni proposte dai privati per l’accertamento
dell’illegittimità e/o illiceità dell’occupazione, nonché per la
reintegrazione, ex artt. 669 bis e 703 c.p.c., nel possesso dei beni
immobili occupati. Ai fini dell'esistenza di una servitù pubblica di
passaggio non è determinante l'inclusione negli elenchi delle strade
pubbliche, atteso che, perché una strada possa rientrare nella categoria
delle vie vicinali pubbliche devono sussistere i requisiti del passaggio
(esercitato "iure servitutis pubblicae" da una collettività di persone
qualificate dall'appartenenza ad una comunità territoriale), della concreta
idoneità della strada a soddisfare esigenze di generale interesse (anche per
il collegamento con la pubblica via) e il titolo valido a sorreggere
l'affermazione del diritto di uso pubblico (che può identificarsi anche
nella protrazione dell’uso stesso da tempo immemorabile) (cfr. la decisione
della Sezione 24 ottobre 2002, n. 5692; cfr. anche Cass., Sez. II Civ., 10
ottobre 2000, n. 13485; 7 aprile 2000, n. 4345; Sez. I Civ., 3 ottobre 2000,
n. 13087). CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 4 febbraio 2004, sentenza n. 373
Urbanistica - Concessione edilizia - Legittimazione a domandare la
concessione edilizia - Art. 4, c. 1, legge n. 10/77. In tema di
legittimazione a domandare la concessione edilizia, ai sensi dell’art. 4,
comma 1, della legge n.10/77. Premesso che tale legittimazione spetta non
solo al proprietario del terreno, ma anche al soggetto titolare di altro
diritto reale di godimento del fondo, e che compete al comune procedere
all’indagine preliminare istruttoria prima di rilasciare il titolo edilizio,
il Consiglio precisa che all’amministrazione non è richiesta un’indagine
(sulla ricorrenza di tale presupposto) che si estenda fino alla ricerca
d’ufficio di eventuali elementi limitativi, preclusivi o estintivi del
titolo di disponibilità allegato dal richiedente (Cons. St, sez. V, 22
giugno 2000, n.3525) e che il giudizio di legittimità della concessione
edilizia va, in ogni caso, compiuto sulla base delle informazioni, di fatto
e di diritto, disponibili al momento del rilascio del titolo (fatta salva la
verifica di eventuali carenze istruttorie). Con la conseguenza che al Comune
compete la verifica della dimostrazione di un titolo sostanziale idoneo a
costituire in capo all’istante il diritto di sfruttare la potenzialità
edificatoria dell’immobile, senza che a tale allegazione debba seguire
un’ulteriore indagine circa le implicazioni, di ordine civilistico, del
rapporto generato dalla concessione del diritto reale di godimento; tant’è
vero che la concessione edilizia viene sempre rilasciata con la clausola di
salvezza dei diritti dei terzi, proprio al fine di lasciare impregiudicate
eventuali posizioni soggettive di terzi confliggenti con l’assenso a
costruire. CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 4 febbraio 2004, sentenza n. 368
Urbanistica e edilizia - Concessione edilizia - Distinzione tra diritti
soggettivi ed interessi legittimi - Qualificazione giuridica del soggetto
richiedente la concessione edilizia come interesse legittimo - Attività
pianificatoria e provvedimentale dell’amministrazione - Poteri di cognizione
del giudice - Limiti. All’interno della giurisdizione esclusiva conserva
rilevanza la distinzione tra diritti soggettivi ed interessi legittimi al
fine della delimitazione del corrispondente perimetro cognitivo riservato al
giudice, e’ sufficiente richiamare il costante indirizzo giurisprudenziale (cfr.
ex multis Cons. St. sez. V, 15 febbraio 2001, n.790) che qualifica la
situazione del soggetto richiedete la concessione edilizia come interesse
legittimo - qui condiviso, in quanto correttamente fondato sul rilievo della
necessaria intermediazione di un’attività pianificatoria e provvedimentale
dell’amministrazione che permetta la piena attuazione dell’interesse del
privato a costruire - per concludere che, nella fattispecie controversa, i
poteri di cognizione sono quelli propri delle controversie aventi ad oggetto
atti autoritativi e che, quindi, resta preclusa al giudice la
disapplicazione di provvedimenti non ritualmente impugnati. Pres. Frascione
- Est. Deodato - Comune di Roncadelle (Avv.ti Ramadori e Ballerini) c.
Delaini ed altri (n.c.) (Riforma Tribunale Amministrativo Regionale della
Lombardia, sez. di Brescia, n.2192/02 in data 4.12.2002). CONSIGLIO DI
STATO Sezione V, 4 Febbraio 2004, sentenza n. 367 (vedi:
sentenza
per esteso)
Urbanistica ed edilizia - Condono - Art. 32 D.L. 269/2003 - Applicabilità
alle Regioni a Statuto Speciale. L’art. 32 del D.L. 269/2003 è
direttamente applicabile nelle Regioni a Statuto Speciale, atteso che, di per
sé, far salve le competenze delle Regioni (art. 32, c. 4: “sono in ogni caso
fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale”) non esprime
affatto inequivoca volontà di limitare l’ambito di applicazione della legge. I
proventi del condono, che sono necessariamente connessi alla sanatoria delle
opere abusive, e che giustificano la sanatoria stessa nell’economia degli
interessi pubblici complessivi, sono inclusi nel bilancio dello Stato.
Inoltre, la sanatoria influisce in modo diretto sulla fattispecie penale e
sulla tutela dell’ambiente, materie entrambe appartenenti alla legislazione
esclusiva dello Stato. La natura interdisciplinare dell’intervento legislativo
è d’ostacolo a una soluzione interpretativa che ne limiti l’efficacia ad una
parte, seppur consistente, del territorio nazionale. La sua inapplicabilità
alle Regioni a statuto speciale ridurrebbe di tal misura la manovra
finanziaria da renderla probabilmente inefficace, e comunque difforme dai dati
revisionali indicati dal Governo. Il sistema di riparto delle competenze
legislative deve impedire un frazionamento delle scelte fondamentali, e una
sostanziale impossibilità di raggiungere risultati i quali, soprattutto nella
materia finanziaria, giovano insieme allo Stato come alle Regioni e agli altri
enti territoriali, ancora privi di sufficienti risorse proprie, e che devono
quindi attingere dal sistema finanziario centrale. Pres. Turco, Est.Silvestri
- Pisani (Avv.ti Corda e Giagheddu) c. Commissario Straordinario del Comune di
Pula (Avv. Crocè) - T.A.R. SARDEGNA, Ordinanza 9 febbraio 2004, n. 70
(vedi:
ordinanza per esteso)
Edilizia e urbanistica - Beni culturali e ambientali - Vincolo
paesaggistico - Concessione edilizia in sanatoria - Provvedimento
sanzionatorio - Versamento dell’oblazione ed indennità risarcitoria. Non è
esatto assumere a parametro di riferimento, l’intervenuto parere favorevole al
mantenimento delle opere abusivamente realizzate posto in essere dalla
Commissione regionale per la tutela del paesaggio e dall’Assessore al
Dipartimento assetto del territorio in relazione al provvedimento rilascio
della concessione edilizia in sanatoria. Siffatto parere, in mancanza di una
qualsiasi norma positiva in tal senso, è da ritenere privo di un’autonoma
rilevanza in quanto concorre a consentire il rilascio della concessione
edilizia (o autorizzazione) in sanatoria inserendosi, secondo le previsioni
contenute nell’art. 32 della L. n. 47 del 1985, nel diverso procedimento volto
a sanare solo ed esclusivamente illeciti di natura edilizia-urbanistica in
relazione ad immobili soggetti a vincoli paesaggistici e/o ambientali e non è,
quindi, atto idoneo a far decorrere il termine di prescrizione previsto dal
ricordato art. 28 della normativa del 1981. Al contrario, il provvedimento
sanzionatorio impugnato trova la sua disciplina in una normativa diversa da
quella prevista nella cd. legge di sanatoria, disciplina che delinea un
autonomo procedimento in cui intervengono altre Amministrazioni in quanto
titolari di interessi finalizzati alla tutela dell’ambiente, del paesaggio e
del territorio, nonchè alla repressione di eventuali abusi. Come conferma
della correttezza di quanto fin qui precisato si pone anche l’art. 2, comma
46, della L. n. 662 del 23 dicembre 1996 in base al quale il “versamento
dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risarcitoria di cui
all’art. 15 della L. n. 1457 del 1939”, attesa la peculiarità della sua
funzione di riparare alla lesione di uno specifico interesse pubblico violato,
lesione che perdura fintanto che esso non sia risarcito per equivalente.
Infatti oblazione ed indennità risarcitoria hanno finalità diverse, perché
diversi sono i profili su cui vanno ad incidere, così che il pagamento
dell’una non fa venir meno il dovere di agire per la riscossione dell’altra
con le ulteriori conseguenze connesse alle dette differenze, compresa quella
di cui ora si discute. Pres. Trotta - Est. Rulli - Regione Basilicata (avv.ti
Viggiani e Santoro) c. Ruggiero (Avv. Montefusco) (Annulla - T.A.R. per la
Basilicata, sentenza n. 617 del 10 novembre 1999). Conforme: CONSIGLIO DI
STATO, Sez. V, 4 febbraio 2004, sentenze nn. 396 - 395. CONSIGLIO DI STATO,
Sez. IV, 4 febbraio 2004, sentenza n. 397 (vedi:
sentenza
per esteso)
Edilizia e urbanistica - Presentazione di una domanda di condono edilizio -
Versamento dell'oblazione autodeterminata - Sospensione dell'attuazione
concreta dell'ordine di demolizione. La presentazione di una domanda di
condono edilizio, accompagnata dal versamento dell'oblazione autodeterminata,
può determinare, nella fase esecutiva, la sospensione dell'attuazione concreta
dell'ordine di demolizione. Pres. Zumbo Est. Fiale Imp. Russetti. (Annulla con
rinvio Ordinanza Tribunale di Catanzaro). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del
3 febbraio 2004, sentenza n. 3992 (vedi: sentenza
per esteso)
Urbanistica ed edilizia - Delibera di adozione di variante al P.R.G. -
Termini per l’impugnativa - Decorrenza - Dall’ultimo giorno di pubblicazione -
Eccezione - Ipotesi di variante “specifica”. I termini per l’impugnativa
della delibera di adozione della variante al piano regolatore decorrono
dall’ultimo giorno in cui è stata effettuata la sua pubblicazione, salvo il
caso della variante cd. “specifica”, che, cioè, incide in concreto su un
determinato immobile, ha un oggetto circoscritto, anziché essere riferita a
una parte significativa del territorio comunale, ovvero incide su aspettative
qualificate (Cons. St., sez. IV, 14 giugno 2001 n. 3194; 17 aprile 2003 n.
2004; 21 agosto 2003 n. 4699). Pres. ed Est. Coraggio - Amoroso (Avv. Fierro)
c. Comune di Napoli (Avv.ti Tarallo e Contino) e Ministero per i beni
ambientali e culturali (Avv. Stato) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 30
gennaio 2004, n. 1142
Urbanistica e edilizia - Costruzione edilizia - In totale difformità dal
permesso di costruire - Realizzazione di volumi oltre i limiti indicati -
Condizioni della specifica rilevanza e dell'autonoma utilizzabilità -
Individuazione. In materia edilizia, al fine di ritenere configurata
l'ipotesi di difformità totale di un manufatto dal permesso di costruire,
nell'ipotesi di realizzazione di volumi oltre i limiti indicati nel
progetto, e per la quale i volumi realizzati devono costituire un organismo
edilizio o una parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente
utilizzabile, la specifica rilevanza può essere considerata sia in modo
assoluto ed oggettivo sia in relazione alla struttura realizzata, mentre per
la autonoma utilizzabilità non si richiede che la struttura sia fisicamente
separata dall'organismo edilizio assentito, ma soltanto che la stessa sia
precisamente individuabile e suscettibile di un uso indipendente. PRES:
Zumbo A. EST: Fiale A. IMP: Lasi. P.M: Fraticelli M. (Conf.) (Rigetta, App.
Cagliari, 14 febbraio 2003). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 29
gennaio 2004 (Ud. 13 novembre 2003), Sentenza n. 3350 (vedi:
sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - D.I.A. - Art. 4 c. 7, D.L. 398/1993, conv. in L.493/1993
- Inizio dei lavori - Termine di venti giorni - Intervento
dell’amministrazione per inibire i lavori - Termine di sessanta giorni - Nuova
disciplina - T.U. 380/2001- Modifica - Trenta giorni - Unificazione dei due
termini. Ai sensi dell’art. 4 (come sostituito dall'art. 2, comma 60,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662) comma 7, del d.l. 5 ottobre 1993, n.
398, convertito in l. n. 493 del 4 dicembre 1993, il termine di venti giorni a
seguito della cui decorrenza potevano essere iniziati i lavori valeva solo
come termine di massima utile a consentire alla P.A. di verificare la
ritualità della denuncia ai sensi del citato art. 4. In tal caso, difettando
un immediato intervento della Amministrazione, potevano essere iniziati i
lavori, ma ciò non inibiva affatto che la stessa Amministrazione potesse, poi,
intervenire, nel rispetto del disposto di cui all’art. 19 della legge n.
241/1990, come modificato dall’art. 2 della legge n. 537/1993, e degli
specifici termini ivi indicati (sessanta giorni) per inibire il prosieguo
dell’attività intrapresa. A disciplinare la D.I.A., è sopravvenuto il T.U. in
materia edilizia 6 giugno 2001, n. 380, che ha modificato l’assetto normativo,
espressamente collocando allo scadere del trentesimo giorno dalla
notificazione della D.I.A. il termine dopo il quale l’interessato può iniziare
i lavori e il termine ultimo entro il quale la P.A. può inibire l’inizio delle
opere; in altre parole, ha unificato i due termini in questione, ampliando
quello relativo all’inizio dei lavori e dimezzando quello relativo
all’adozione di eventuali misure inibitorie preventive. Pres. Quaranta, Est.
Buonvino - Comune di Venezia (Avv.ti Paletti, Morino e Gidoni) c. Lana (Avv.
Ieradi) (Annulla T.A.R. Venezia, Sez. II, n. 324/2003) CONSIGLIO DI STATO,
Sez. V, 29 gennaio 2004 n. 308
Urbanistica ed edilizia - Lottizzazione abusiva - Ordine di immediata
sospensione delle opere di lottizzazione - Provvedimento vincolato - Avviso
di avvio del procedimento - Necessità. Anche in relazione ad
accertamenti che precedono provvedimenti vincolati, possono assumere
rilievo, grazie all’apporto partecipativo del privato, circostanze ed
elementi tali da indurre l’Amministrazione a recedere dall’emanazione di
provvedimenti restrittivi. In tema di lottizzazione abusiva, poichè gli
elementi che la caratterizzano sono molteplici, e devono essere univoci e
gravi, la loro verifica implica un accertamento complesso, al quale i
soggetti interessati possono utilmente cooperare con le loro osservazioni e
deduzioni anche in punto di fatto. Ciò stante, sussiste a carico
dell’Amministrazione l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento,
ai sensi dell’art. 7 della legge 241/1990, per la legittima emanazione
dell’ordine di immediata sospensione delle opere di lottizzazione. Pres.
Elefante, Est. Mastrandrea - Frate e altro (Avv.ti Corso e Giuffrè) riunito
ad altri c. Comune di Parma (Avv. Rossi) - (Annulla T.A.R. Emilia-Romagna,
Parma, n. 195/1996) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V , 29 gennaio 2004, n.
296
Edilizia e urbanistica - Denuncia inizio attività - Nuove costruzioni e
ristrutturazione urbanistica non disciplinati da piani attuativi o da altri
strumenti urbanistici - L. r. Lombardia n. 22/1999 - Ambito di applicazione
- Questione di legittimità costituzionale - Rilevanza e non manifesta
infondatezza. In materia edilizia non è manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma
terzo, della legge regione Lombardia 19 novembre 1990 n. 22, come modificato
dall'art. 3 della legge regione Lombardia 23 novembre 2001 n. 18, in
relazione agli artt. 22, comma terzo e quarto, e quarantaquattresimo del
Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia (d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380), per contrasto con gli artt. 3, 5,
25, 97 e 117 della Costituzione, nella parte in cui il citato articolo
applica la facoltà di denuncia di inizio attività a tutti gli interventi
edilizi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica anche se non
disciplinati da piani attuativi comunque denominati contenenti precise
disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, o da
strumenti urbanistici generali parimenti recanti precise disposizioni
plano-volumetriche. Pres. Grassi - A. Est. - Novarese F. - Imp. P.M. in proc.
Selva ed altro. P.M. Passacantando G. (Diff.) (Solleva questione legittimità
costit., Trib. Sondrio, 4 marzo 2003). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez.
III 28 gennaio 2004 (Ud. 26/11/2003 n. 01956) Rv. 227399, sentenza n. 2956
(vedi:
sentenza per esteso)
Urbanistica ed edilizia - Cambio di destinazione d’uso - Assenza di
sconvolgimento dell’assetto dell’area - Concessione edilizia - Non occorre -
Ordine di demolizione - Illegittimità. Il semplice cambio di destinazione
d’uso, effettuato senza opere evidenti, non implica necessariamente un
mutamento urbanistico - edilizio del territorio comunale e, come tale, non
abbisogna di concessione edilizia qualora non sconvolga l’assetto dell’area in
cui l’intervento edilizio ricade. Ne consegue che il diniego di sanatoria per
la trasformazione d’uso senza opere, non può essere legittimamente seguito
dall’adozione di una sanzione ai sensi dell’art. 7 l. 47\85, a tenore del
quale va ingiunta la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi
laddove sia accertata l’esecuzione di opere in assenza di concessione, in
totale difformità dalla medesima ovvero con variazioni essenziali. Pres.
Vivenzio, Est. Ponte - Petrilli (Avv.ti De Francisi e Carli) c. Comune di
Ventimiglia (n.c.) - T.A.R. LIGURIA, Genova, Sez. I - 28 gennaio 2004, n.
102
Urbanistica ed edilizia - Piano di lottizzazione - Violazioni rilevate in
sede penale - Obbligo del Comune di adottare i provvedimenti necessari -
Situazione di incertezza derivante dall’inerzia del Comune - Concessione
ediliza - Diniego - Illegittimità. A seguito di sentenza penale che rilevi
la violazione di un piano di lottizzazione, la P.A. è tenuta a valutare le
conseguenze sul piano amministrativo, annullando in autotutela il piano o
adottando i provvedimenti ritenuti necessari. Fintanto che lo strumento
urbanistico non sia rimosso, lo stesso è valido ed esistente: le varianti non
autorizzate introdotte in sede esecutiva possono ben legittimare l’intervento
sanzionatorio del comune nei singoli casi, anche al fine di ottenere i
necessari ripristini ed il rispetto degli obblighi assunti in sede di
convenzione, ma non refluire invalidando il piano stesso. Pertanto, il comune
non può denegare una istanza di concessione edilizia sulla base di una
affermata incertezza sulla vigenza del piano di lottizzazione derivante, tra
l’altro, dal non avere il Comune adottato alcun provvedimento risolutivo.
Pres. Campanella, Est. Boscarino - Scianchellato (Avv. Patti) c. Comune di
Augusta (Avv.ti Giardinieri e Cipriano) - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I -
27 gennaio 2004, n. 72 (vedi:
sentenza per
esteso)
Urbanistica ed edilizia - Provvedimenti inerenti l’attività concessoria -
Competenza - Dirigente del settore - Artt. 51 L. 142/1990 e 6 L. 127/1997.
Per combinato disposto degli artt. 51 L. 142/1990 e 6 127/1997, operante in
Sicilia, i provvedimenti inerenti l’attività concessoria in materia di
edilizia ed urbanistica rientrano nella competenza del Dirigente del settore.
Pres. Campanella, Est. Boscarino - Scianchellato (Avv. Patti) c. Comune di
Augusta (Avv.ti Giardinieri e Cipriano) - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I -
27 gennaio 2004, n. 72 (vedi:
sentenza per
esteso)
Urbanistica e edilizia - Atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali
riguardanti terreni - Allegazione di valido certificato di destinazione
urbanistica - Mancata previsione legislativa della possibilità di conferma
dell’atto non assistito da certificato - Art. 18 L.47/85 - Questione di
legittimità costituzionale - Art. 3 Cost. - Infondatezza. Non è fondata la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 18 della legge 28 febbraio
1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), nella parte in cui non
prevede che gli atti fra vivi aventi ad oggetto diritti reali riguardanti
terreni, ai quali non sia stato allegato un valido certificato di destinazione
urbanistica, possano esser confermati mediante un atto redatto nella stessa
forma del precedente, cui sia allegato un certificato contenente le
prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree, relativamente al giorno in cui
è stato stipulato l’atto da confermare, sollevata in riferimento all’art. 3
della Costituzione. Le formalità che caratterizzano la stipulazione degli atti
aventi ad oggetto terreni non edificati traggono la propria giustificazione
dall’economia complessiva del sistema, finalizzato a investire il Sindaco
degli elementi da cui cogliere l’esistenza di una lottizzazione, ed approntare
le misure repressive. Di tale sistema l’allegazione del certificato di
destinazione urbanistica al momento della stipulazione dell’atto è passaggio
fondamentale, anche se di per sé non significativo circa la regolarità del
singolo atto di trasferimento. La mancata previsione legislativa di conferma
di un atto non assistito da certificato non è di per sé irragionevole; al
contrario, una sua previsione, postulando, proprio in consonanza con gli artt.
17 e 40, un obbligo di verifica sostanziale di conformità alla normativa
urbanistica da parte del notaio, da un lato si porrebbe in contrasto con
l’intento legislativo di ridefinizione dei compiti del pubblico ufficiale e di
delimitazione delle ipotesi di responsabilità, dall’altro non apparirebbe di
per sé attendibile e concludente, non disponendo il notaio di quel complesso
di indici di valutazione indicati dal primo comma dell’art. 18, dai quali è
possibile ravvisare l’illecito e dei quali solo il Sindaco può disporre. Pres.
Chieppa, Red. Finocchiaro - CORTE COSTITUZIONALE, dep. 26 gennaio 2004 - (dec.
20 gennaio 2004), sentenza n. 38 (vedi:
sentenza per
esteso)
Urbanistica ed edilizia - L.R. Friuli Venezia Giulia n. 52/1991, art. 84 -
Domanda di autorizzazione edilizia - Silenzio assenso - Provvedimento negativo
successivo alla formazione del silenzio assenso - Illegittimità. La norma
di cui all’art. 84 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (silenzio
assenso sulla domanda di autorizzazione edilizia), chiara ed inequivocabile,
non si presta ad interpretazioni difformi dalla sua intrinseca ratio e dal suo
tenore letterale: pertanto, non vi è spazio per un provvedimento negativo
successivo alla formazione del silenzio-assenso, che non sia quello -
tipicizzato dalla norma stessa - contemplato dal comma 5. Pres. Sammarco, Est.
Farina - Girardi e altro (Avv. Tauro) c. Comune di Pasiano in Prodenone (Avv.ti
Maso e De Grisogono) - T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Trieste - 26 gennaio
2004, n. 7
Urbanistica e edilizia - Realizzazione di vasca per il trattamento di
liquami suinicoli - Categoria di “annessi rustici” - Non rientra - Regolamento
edilizio comunale - Distanze previste per stalle e porcilaie - Applicabilità.
La costruzione di una vasca diretta a modificare la gestione dei liquami
suinicoli , da scarico dei reflui depurati a uso diretto agronomico,
costituisce una fase nuova e peculiare dell’attività produttiva svolta da
un’azienda di allevamento e non rientra nella definizione di annessi rustici
(“silos, depositi, ricoveri per macchine agricole a diretto uso dell’azienda,
serbatoi idrici, costruzioni per la prima trasformazione e conservazione dei
prodotti agricoli”), quali insediamenti consentiti nelle zone agricole,
secondo il Regolamento Edilizio del Comune di Torri di Quartesolo. Da ciò
consegue che debbano essere rispettate le distanze previste per “stalle,
porcilaie, scuderie, ricoveri in genere” (art. 30 punto 2, 1) lett. c), reg.
ed. com.) e non quelle relative agli annessi agricoli. Pres. Quaranta, Est.
Zaccardi - Casarotto (Avv.ti Manotto e Romanelli) c. Calearo (Avv. Bertacche)
(Conferma T.A.R. Veneto, Sez. II, n.99/1996) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V,
23 gennaio 2004, n. 177
Urbanistica e edilizia - L. 10/1977 - Opere di urbanizzazione primaria
realizzate dal privato concessionario - Consorzio A.S.I. - Oneri di
urbanizzazione - Non sono dovuti. Secondo la disciplina dell’attività
edilizia dettata dalla legge n. 10 del 1977, quando le opere di urbanizzazione
sono realizzate dal privato concessionario lo stesso non è tenuto al pagamento
del relativo onere. La facoltà configurata in favore del privato di esimersi
dal pagamento del contributo di urbanizzazione, assumendo a proprio carico la
realizzazione delle opere, non può non esprimere un principio di portata
generale, in base al quale il Comune non ha titolo per pretendere il
contributo per l’urbanizzazione se questa viene realizzata da un altro
soggetto, che se ne assume l’onere. Il principio sembra potersi correttamente
applicare all’ipotesi in cui l’onere delle opere di urbanizzazione viene
assunto da un soggetto diverso dal comune, che non è il privato
concessionario, ma un Consorzio A.S.I., il quale a norma dell’art. 4, comma 3,
della legge regionale della Campania n. 16 del 1998, progetta e realizza le
opere di urbanizzazione e i servizi, attrezzando gli spazi pubblici o
destinati alle attività collettive, a verde pubblico ed a parcheggi,
sollevando il bilancio comunale dai relativi impegni finanziari. Pres.
Elefante, Est. Branca - Comune di Salerno (Avv. Brancaccio) c. Società a s.
Emme Due (Avv. Giuffrè) (Riforma T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, n.
459/2002) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 23 gennaio 2004, n. 200
Urbanistica ed edilizia - Condono edilizio - Formazione del silenzio
assenso - Presupposti - Istanze di sanatoria presentate ex L. 47/1985 -
Mancata allegazione della documentazione - Interpretazioni giurisprudenziali -
Non preclude la formazione del silenzio assenso - Art. 39 L. 724/94 - La
mancata allegazione della documentazione è causa di improcedibilità per il
condono e preclude la formazione del silenzio assenso - Innovazione
legislativa. Stante il tenore testuale dell’art.35 L. 47/1985, come
vigente in Sicilia, ove non vengano in rilievo vincoli, presupposti per il
silenzio assenso sulle istanze di sanatoria presentate ex L. 47 sono: la
presentazione della domanda in termini; la provenienza della stessa da
soggetto legittimato; la presentazione all’UTE della documentazione necessaria
ai fini dell’accatastamento; il decorso di 24 mesi dalla presentazione della
domanda. Quanto alla allegazione dei documenti contemplati dalla legge è stato
a lungo dibattuto se la relativa assenza osti o meno alla formazione del
silenzio accoglimento. Appare più convincente la tesi secondo cui
l’allegazione della documentazione non è requisito per la formazione del
silenzio assenso. Dal disposto dell’art.35, che riconnette il conseguimento
della concessione per silenzio al semplice decorso del termine di 24 mesi
dalla presentazione della domanda ovvero dal rilascio del n.o. (e salvo il
caso della domanda dolosamente infedele: art.40), e dalla ratio della norma,
che ha inteso eliminare ogni incertezza dovuta al protrarsi dei tempi di
definizione del procedimento, deriva l’irrilevanza della eventuale
incompletezza degli allegati all’istanza, salvo che la carenza sia tale da
determinare incertezza assoluta sull’oggetto dell’istanza. Ciò è
indirettamente confermato dal 4° comma dell’art.39 L. 724/94, che, innovando,
ha espressamente condizionato il perfezionarsi del silenzio assenso
all’esistenza della documentazione richiesta, fino a prevedere la sanzione
della improcedibilità nell’ipotesi di mancata produzione decorsi 3 mesi dalla
richiesta espressa del comune; disposizione estesa dalla L. 449/1997 alle sole
domande ex L. 47/85 per le quali non si fosse perfezionato il silenzio
assenso. Per il nuovo condono, quindi, il Legislatore ha determinato
diversamente dal precedente i requisiti necessari per il formarsi del silenzio
accoglimento, richiedendo la avvenuta allegazione della documentazione; la
presentazione della denuncia al catasto fabbricati; il pagamento dell’intera
oblazione dovuta e degli oneri concessori (Cass. Pen., III, 13.2.2001 n. 13896
e 18.1.2001 n. 10248). La carenza di uno solo di tali elementi preclude la
formazione del silenzio assenso. Pres. Campanella, Est. Boscarino -
Licciardello e altro (Avv. Merlino) c. Comune di Acireale (Avv. Senfett) -
T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 20 gennaio 2004, n. 49 (vedi:
sentenza per
esteso)
Urbanistica e edilizia - Piano di zona post-sismico - Piano per l’edilizia
economica e popolare (p.e.e.p.) - Differenze - Dimensionamento dei due
strumenti - Programmi costruttivi di edilizia residenziale pubblica - L. 167
del 1962 - Opere e servizi complementari urbani e sociali, aree a verde
pubblico - Variante al piano urbanistico generale - Mezzo eccezionale. Il
piano di cui all'art. 28 L. 14 maggio 1981 n. 219, nel testo anteriore a
quello introdotto dall’art. 34 comma 3 lett. a) del D.P.R. 30 marzo 1990 n.
76, pur denominato “piano di zona”, si distingue dal piano per l’edilizia
economica e popolare (p.e.e.p.) disciplinato dalla menzionata L. 167 del 1962
e dalla successiva L. 22 ottobre 1971 n. 865. Per accennare alle differenze
più salienti, basta considerare che il primo è volto all’acquisizione dei
suoli indispensabili per la ricostruzione dei fabbricati residenziali
danneggiati dal sisma e non ricostruibili in sito, a beneficio, quindi, dei
privati proprietari di quei fabbricati; il secondo, ha per oggetto le aree
occorrenti per l’attuazione dei programmi costruttivi di edilizia residenziale
pubblica, a favore dei soggetti in possesso dei requisiti prescritti per
conseguire le abitazioni costruite in esecuzione di tali programmi. Con le
naturali conseguenze sul dimensionamento dei due strumenti stabilito dal
legislatore. Il p.e.e.p., infatti, deve essere commisurato ad una superficie
compresa tra il 40% ed il 70% di quella necessaria a soddisfare il complessivo
fabbisogno di edilizia abitativa per un decennio, oltre che alla superficie
occorrente per l’esecuzione delle “opere e servizi complementari urbani e
sociali, ivi comprese le aree a verde pubblico” (art. 1 L. n. 167/1962 cit.).
Il piano di zona post-sismico, di cui il ricordato art. 28 L. n. 219/1981
richiede soltanto che sia “redatto ai sensi della L. 18 aprile 1962 n. 167”,
va invece “dimensionato sulla base del fabbisogno di aree urbanizzate per la
realizzazione di edifici residenziali distrutti e non ricostruibili in sito”.
La natura di mezzo eccezionale disposto per fronteggiare una situazione
straordinaria, anche in variante al piano urbanistico generale, fa del secondo
uno strumento sostanzialmente diverso dal primo e, pertanto, con questo non
fungibile ai fini della localizzazione di programmi di edilizia sovvenzionata,
come operata con le deliberazioni impugnate. Pres. Frascione - Est. Allegretta
- COMUNE di QUADRELLE (avv. De Beaumont) - c. Tedeschi (avv.ti Barra e Scoca)
- (Conferma Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli,
Sezione Quinta sentenza n. 3732 in data 25 giugno 2002) CONSIGLIO DI STATO,
sezione V, 20 gennaio 2004, Sentenza n. 153 (vedi:
sentenza
per esteso)
Urbanistica e edilizia - Realizzazione di manufatto completamente interrato
- Piano di campagna - Conformazione a gradoni del terreno agricolo. Dei
locali possono considerarsi interrati in quanto costruiti completamente al di
sotto del piano originario di campagna (V. le decisioni di questa Sezione n. n.1231
del 21.10.1991 e n. 3176 del 15.6.2001). Pres. Quaranta - Est. Cerreto -
Ermini e Celli (avv.ti Giallongo e Lorenzoni) c. Comune di Firenze (avv.ti
Visciola e Lorizio e poi dagli avv.ti Selvaggi e Lorizio) - (riforma TAR
Toscana, Sez.3°, del 6.3.1996, n. 183). CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 20
gennaio 2004, n. 142 (vedi:
sentenza
per esteso)
Beni culturali e ambientali - Art. 33 L.448/2001 - Questione di legittimità
costituzionale - Artt. 117, 118 e 119 Cost. - Infondatezza - Criterio di
ripartizione delle competenze - Stato e Regioni - Servizi finalizzati a bei
culturali di cui lo stato ha titolarità, gestione e tutela. E’ infondata
la questione di legittimità costituzionale dell’art. 33 della legge 28
dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato -legge finanziaria 2001), sollevata in riferimento
agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione. La norma impugnata, che prevede
la facoltà del Ministero per i beni e le attività culturali di dare in
concessione a “soggetti diversi da quelli statali” la gestione di servizi
finalizzati “al miglioramento della fruizione pubblica e della valorizzazione
del patrimonio artistico come definiti dall’art. 152, comma 3, del d. lgs. 31
marzo 1998, n. 112”, si inserisce nell’ambito delle discipline della c.d.
esternalizzazione della gestione dei servizi culturali di competenza statale,
il cui controverso accoglimento in sede parlamentare si è riflesso su una
certa oscurità di formulazione. La norma censurata, rinviando all’art. 152 del
d. lgs. n. 112 del 1998 il quale stabilisce che Stato, regioni ed enti locali
esercitano le relative attività, “ciascuno nel proprio ambito”, presuppone un
criterio di ripartizione di competenze, de interpretare nel senso che ciascuno
dei predetti enti è competente ad espletare quelle funzioni e quei compiti
riguardo ai beni culturali, di cui rispettivamente abbia la titolarità. Alla
stregua di tale criterio, nella disposizione in esame il soggetto che ha la
titolarità dei beni culturali in questione è lo Stato, come si ricava dai
riferimenti del previsto regolamento ministeriale sia ai “rispettivi compiti
dello Stato e dei concessionari” relativamente ai restauri ed alla ordinaria
manutenzione dei “beni oggetto del servizio, ferma restando la riserva statale
sulla tutela dei beni”, sia al “canone complessivo” della concessione “da
corrispondere allo Stato per tutta la durata stabilita”, sia alla previsione
che “ritornino nella disponibilità” del Ministero i beni culturali conferiti
in gestione, in caso di cessazione, per qualsiasi causa, della concessione
stessa. Trattandosi dunque di beni “oggetto del servizio”, per la cui
concessione deve essere corrisposto un canone allo Stato, è evidente che la
convenzione concessoria dei servizi disciplinata dalla disposizione in esame e
dal regolamento ministeriale ivi previsto non può che concernere servizi
finalizzati a beni culturali, di cui appunto allo Stato sono riservate la
titolarità e la gestione, oltre che la tutela. - Pres. CHIEPPA, Rel. CAPOTOSTI
CORTE COSTITUZIONALE - Deposito del 20 gennaio 2004 (Decisione del 19
dicembre 2003), Sentenza n. 26
Urbanistica e edilizia - Art. 2 L.1187/1968 - Vincoli urbanistici -
Destinazioni d’uso previste dal P.r.g. - Non concretizzano un vincolo a
carattere espropriativo - Limite temporale di efficacia di un quinquennio -
Inapplicabilità. La prescrizione di temporaneità dei vincoli urbanistici,
di cui all’art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187, riguarda solo i piani
attuativi preordinati all’espropriazione e non gli atti di pianificazione che
conformano il territorio per l’ordinato sviluppo delle aree abitate e per la
salvaguardia dei valori urbanistici ed ambientali esistenti. Le destinazioni
d’uso previste nel piano regolatore generale non concretizzano un vincolo a
contenuto espropriativo, in quanto rispondono all'esigenza di conformare il
diritto di proprietà attraverso la definizione dell'utilizzazione del suolo
consentita al proprietario; pertanto, la relativa prescrizione non solo non è
indennizzabile ma non è neanche soggetta al limite temporale di efficacia di
un quinquennio (cfr. ex plurimis Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 382, del 6
marzo 1998); in tale ottica, infatti, non si interviene su potestà ablatorie
in capo al soggetto proprietario ma, diversamente, si produce una
conformazione del territorio agli obiettivi prefissati dall’ente locale. Pres.
Quaranta, Est. D’Ottavi - Costruzioni Mazziotti di Mazziotti A. & C. S.n.c.
(Avv. D’Ambrosio) c. Comune di Battipaglia (n.c.) (Conferma T.A.R. Campania,
Salerno, n. 709/97) CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 20 gennaio 2004, n. 148
(vedi:
sentenza per esteso)
Urbanistica - Inquinamento elettromagnetico - Infrastrutture di reti
pubbliche di comunicazione - Natura - Opere di urbanizzazione primaria - NTA
al PRG - Limite all’installazione nelle sole aree per servizi -
Illegittimità. Ai sensi dell’art. 86, comma 3° D. Lgs. 1.8.03 n. 259 le
infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate ad ogni
effetto alle opere di urbanizzazione primaria; alla luce di tale norma deve
ritenersi illogico il presupposto di una norma delle NTA al PRG (adottato
dopo l’entrata in vigore del citato D. L.vo), che preveda per gli impianti
di telefonia mobile la possibilità di installazione nelle sole aree per
servizi. Pres. Trivellato - Vodafone Omnitel N.V. (Avv. Mantovan) c. Comune
di Cinto Caomaggiore (Avv. Perulli) - T.A.R. VENETO, Venezia, Sez. II -
19 gennaio 2004, n. 149
Urbanistica - Inquinamento elettromagnetico - Impianto radio base di
telefonia cellulare - Procedimento di autorizzazione - Sportello unico delle
attività produttive - Permesso di costruire - Necessità - Provvedimento
autorizzatorio sottoscritto del dirigente dello sportello unico - Non è
equipollente al permesso di costruire. Nel procedimento di
autorizzazione al permesso di costruire un impianto radio base di telefonia
cellulare, rilasciata secondo la disciplina dello sportello unico delle
attività produttive (d.p.r. 447/98), va acquisita, ove necessaria, anche la
concessione edilizia (ora permesso di costruire, dopo l’entrata in vigore
del d.p.r. 380/01), ex art. 6, co. 8, del d.p.r. 447/98. A tal fine il
provvedimento di autorizzazione sottoscritto dal dirigente dello sportello
unico non può ritenersi equipollente al permesso di costruire. Pres.
Trivellato, Est. Farina - Modica e altri (Avv. Domenichelli) c. Comune di
Venezia (Avv.ti Gidone, Morino e Iannotta) e altro (n.c.)- T.A.R. VENETO,
Venezia, Sez. II - 19 gennaio 2004, n. 145
Urbanistica ed edilizia - Rilascio di concessioni edilizie - L.R. Sicilia
n. 23/98 - Competenza - Dirigenti - Carenza in pianta organica di figure
dirigenziali - Attribuzione della competenza al Sindaco - Non è consentita.
L’art. 23 della L.R. n. 23 del 1998 ha recepito, con un rinvio recettizio,
l’art. 6 della L.N. n.127/1997, attribuendo ai dirigenti tutti i compiti di
gestione amministrativa, anche di natura discrezionale. Ne deriva che il
potere di disporre il rilascio delle concessione edilizie rientra nella
competenza dei funzionari e non nella competenza del settore politico
dell’Amministrazione Comunale. La carenza di figure dirigenziali in pianta
organica non consente la deroga in favore del Sindaco della riserva di
competenze all’apparato amministrativo-burocratico, da ritenersi principio
generale dell’ordinamento. Pres. Campanella, Est. Milana - Chillemi (Avv.
Cultrera) c. Comune di Santa Teresa Riva (Avv. Nicita) - T.A.R. SICILIA,
Catania, Sez. I - 16 gennaio 2004, n. 34 (vedi:
sentenza per
esteso)
Urbanistica ed edilizia - L. 13/1989 - Eliminazione delle barriere
architettoniche - Deroga sic et simpliciter delle previsioni di limitazione di
edificazione di nuove volumetrie - Inconfigurabilità. Il richiamo alla L.
13/1989, che reca disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici privati, non consente di ritenere
sic et simpliciter derogate le previsioni normative che limitano la
possibilità di edificare nuove volumetrie. Pres. De Leo, Est. Caponigro -
Colaiacono (Avv. Lubrano Lavadera) c. Comune di Procida (n.c.) e Ministero
per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez.
III, 15 gennaio 2004, n. 112
Urbanistica ed edilizia - Zone adeguatamente urbanizzate - Rilascio della
concessione edilizia - Deroga allo strumento attuativo - Verifica -
Urbanizzazione primaria e secondaria - non può essere limitata alle sole aree
di contorno dell’edificio progettato. Il principio secondo il quale ai
fini del rilascio della concessione edilizia è consentito derogare all’obbligo
dello strumento attuativo nelle zone adeguatamente urbanizzate ha il suo
necessario presupposto in uno stato di fatto che da quello strumento consenta
di prescindere, in quanto risulta non più necessario essendo stato raggiunto
il risultato (l’adeguata dotazione di infrastrutture, primarie e secondarie)
cui è finalizzato. Peraltro, se lo stato delle urbanizzazioni deve essere tale
da rendere ultronei gli strumenti attuativi prescritti dal piano regolatore,
la relativa verifica deve riguardare l’intero contenuto di tali piani
particolareggiato o di lottizzazione, e cioè non soltanto le urbanizzazioni
primarie, ma anche quelle secondarie, e l’ambito territoriale di riferimento
non può essere limitato alle sole aree di contorno dell’edificio progettato,
ma deve coincidere col perimetro del comprensorio che dagli strumenti
attuativi dovrebbe essere pianificato. Pres. CATONI, Est. DI GIUSEPPE - Di
Salle (Avv. Toppeta) c. Comune di San Vito Chietino (Avv.Santella) T.A.R.
ABRUZZO, Pescara - 15 gennaio 2004, n. 35 (vedi:
sentenza per
esteso)
Beni culturali e ambientali - Vincolo paesaggistico - Nulla osta in materia
di tutela delle bellezze naturali - Motivazione - Necessità - Anche in caso di
provvedimento favorevole. Relativamente al nulla osta in materia di tutela
delle bellezze naturali, se è vero che una motivazione adeguata è necessaria
quando sia adottato un provvedimento negativo alla realizzazione di un
intervento edilizio in zona soggetta a vincolo panoramico, tale motivazione è
altrettanto indispensabile, sia pur in modo sintetico, anche nel caso di
rilascio del nulla - osta, per l’evidente ragione che, mentre nel primo caso
l'interessato deve poter conoscere le ragioni del diniego ed adeguarvisi o
reagire nelle opportune sedi, nel secondo tutti i cittadini sono portatori
dell'interesse a difendere il patrimonio paesaggistico - ambientale (Cons. St.,
V, 30 novembre 2000, n. 6361). Pres. ed Est. CATONI - Sciarra Costruzioni
s.a.s. (Avv. Quarta) c. Regione Abruzzo (Avv. Stato) T.A.R. ABRUZZO,
Pescara - 15 gennaio 2004, n. 25
Urbanistica ed edilizia - Art. 31 L-1150/1942 - Legittimazione ad impugnare
le concessioni edilizie - Posizione di interesse legittimo - In capo al
proprietario di un immobile sito nella zona interessata alla costruzione -
Sussistenza. L’art. 31 della L. 17 agosto 1942, n. 1150, che consente a
"chiunque" di impugnare le concessioni edilizie ritenute illegittime esclude
ogni azione popolare al riguardo e riconosce una posizione di interesse
legittimo in capo al solo proprietario di un immobile sito nella zona
interessata dalla costruzione o a chi si trovi in una situazione di stabile
collegamento con la zona stessa, che faccia valere nella sostanza un interesse
giuridicamente protetto di natura urbanistica, quale è quello all'osservanza
delle prescrizioni regolatrici dell'edificazione. Pres. ed Est. CATONI -
Baglioni (Avv. Cerceo) c. Comune di Pescara (Avv. Lupinetti) e Regione Abruzzo
(Avv. Stato) - T.A.R ABRUZZO, Pescara - 15 gennaio 2004, n. 18
Urbanistica - Procedimento di formazione degli strumenti urbanistici -
Pubblicazione - Art. 9 L. 1150/1942 - Finalità - Presentazione di osservazioni
- Fasi successive - La pubblicazione è richiesta solo ove le variazioni
apportate siano tali da configurare una nuova adozione. Nel procedimento
di formazione degli strumenti urbanistici, la pubblicazione prevista dall’art.
9 della L. 17 agosto 1942, n. 1150, è finalizzata alla presentazione, da parte
dei soggetti interessati al progetto di piano, di osservazioni che hanno
funzione collaborativa e non sono richieste nelle successive fasi del
procedimento, anche se il piano regolatore generale originario viene
modificato in sede di approvazione regionale. Solo in particolari casi,
qualora cioè le variazioni introdotte siano di rilevante entità conseguenti a
scelte dell’Amministrazione che approva il progetto di piano e tali da
configurare una nuova adozione dello strumento in itinere, deve disporsi la
riapertura dei termini per la presentazione delle nuove osservazioni da parte
dei privati. Pres. ed Est. CATONI - De Dominicis (Avv.ti De Dominicis e Cerceo)
c. Comune di Pescara (Avv. Di Marco) - T.A.R. ABRUZZO, Pescara - 15 gennaio
2004, n.14
Urbanistica ed edilizia - Canna fumaria - Strumentalità all’utilizzazione
dell’edificio - Ordinario regime autorizzatorio - Può essere escluso alla luce
delle caratteristiche della canna fumaria - Specifica motivazione - Necessità.
La strumentalità della canna fumaria all’utilizzazione dell’edificio al
cui servizio è posta (non potendo disconoscersi l’assenza nella canna fumaria
di profili di autonoma funzionalità) richiede, al fine di escludere
l’applicazione dell’ordinario regime autorizzatorio, una stringente
motivazione volta ad evidenziare i profili di inadeguatezza di quest’ultimo
alla luce, essenzialmente, delle caratteristiche specifiche (di ingombro, in
primo luogo, ma anche estetiche) della canna fumaria. Pres. ESPOSITO Est.
FEDULLO - Scrugli (Avv. Zagarella) c. Comune di Troppa (Avv. Campisi) -T.A.R.
CALABRIA, Catanzaro, Sez. II - 14 gennaio 2004, n. 96
Urbanistica e edilizia - Annullamento d’ufficio del provvedimento ritenuto
invalido da parte dell’amministrazione trascorsi, otto anni dal rilascio della
concessione - Illegittimità - Sussistenza di un interesse pubblico concreto e
attuale alla eliminazione dell’atto - Necessità. Si configura il vizio di
eccesso di potere per difetto dei presupposti necessari per l’annullamento
d’ufficio del provvedimento ritenuto invalido da parte dell’amministrazione e
per la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dell’interesse
pubblico all’annullamento, quando la censura, è rilevata trascorsi, oltre otto
anni dal rilascio della concessione e circa sei anni dalla successiva DIA. E’
necessario, infatti, per l’annullamento d’ufficio, la verificare, dandone
contezza nell’atto impugnato, della sussistenza di un interesse pubblico
concreto e attuale alla eliminazione dell’atto. In specie, l’atto è stato
adottato a tutela di un interesse privato, non a suo tempo tutelato
dall’interessato mediante i mezzi previsti dall’ordinamento. Pres. Elefante -
Est. Pullano - Chimetto ed altro (avv.ti Verzotto e Antonimi) c. Comune di
Abano Terme ed altro (avv.Penasa) - (Riforma T.A.R. Veneto, Sez. II, n. 6365
del 21.11.2002) CONSIGLIO DI STATO Sez. V - 13 gennaio 2004, n. 53
Urbanistica e edilizia - Distanze dai confini e tra fabbricati -
Annullamento della concessione edilizia -Regolamento edilizio - Posizione
d'interesse legittimo. Anche nella realizzazione di un fabbricato per
civile abitazione, si devono rispettare le distanze dai confini e tra
fabbricati, prescritte dal regolamento edilizio annesso al vigente programma
di fabbricazione. Pertanto nei casi di violazione delle distanze è legittimo
l'annullamento della concessione edilizia. Inoltre, la causa, non inerisce ad
un rapporto di natura privatistica fra proprietari confinanti concernente i
relativi diritti soggettivi, ma attiene al rapporto pubblicistico con l'Ente
territoriale ed è intentata a garanzia di una posizione d'interesse legittimo
(cfr. Cass. Civile, Sez. Un., 1 luglio 2002 n. 9555). Pres. Frascione - Est.
Allegretta - PAGANO (avv.ti Diaco, Stanga e Lavitola) c. Comune di Striano ed
altro (non costituiti) - (Conferma Tribunale Amministrativo Regionale per la
Campania Sez. II dell' 8 aprile 1999 sentenza n. 9979) CONSIGLIO DI STATO
Sez. V - 13 gennaio 2004, n. 46
Urbanistica e edilizia - D.i.a. assenza o totale difformità - Interventi
edilizi in assenza o totale difformità della D.I.A. - Sanzione applicabile -
Individuazione - Artt. 22 e 44, D. P. R. n. 380/2001. In materia
edilizia, a seguito dell'entrata in vigore del Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, d.P.R. 6
giugno 2001 n. 380, la realizzazione di interventi in assenza o in totale
difformita' della denuncia di inizio attivita' (DIA) è sanzionata
amministrativamente, ex art. 37 del citato T.U., solo nei casi di cui ai
commi primo e secondo dell'art. 22 dello stesso d.P.R., che individuano le
ipotesi di realizzabilita' di opere mediante DIA, mentre nell'ipotesi di
alternativita' fra DIA e permesso di costruire, di cui al comma terzo dello
stesso art. 22, la assenza o la totale difformita' dell'opera comporta
l'applicazione delle sanzioni penali di cui al successivo articolo 44. PRES.
Zumbo A REL. De Maio G COD.PAR.368 IMP. P.M. in proc. Landolina PM. (Conf.)
Izzo G. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. 3, DEL 09/01/2004 (CC.19/11/2003)
RV. 226830, SENT. 00280
Urbanistica ed edilizia - Sanatoria - Art. 44 L. 47/85 e art 32 D.L.
269/2003 - Sospensione dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali sino
al 31 marzo 2004 - Sospensione ope legis - Opera indipendentemente dalla
presentazione dell’istanza di sanatoria. La sospensione sino al 31 marzo
2004 dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali, nonché della loro
esecuzione, prevista dal combinato disposto dell’ art. 44 L. 47/85 e
dell’art.. 32, D.L. 30.09.2003 n. 269, relativamente alle opere edilizie
ultimate entro il 31 marzo 2003, ha carattere automatico (ope legis) e come
tale opera indipendentemente dalla presentazione, medio tempore, della istanza
di sanatoria, nonchè, a fortiori, dal suo accoglimento. Pres. Vivenzio, Est.
Bianchi - Matuzia s.r.l. e altri (Avv.ti Morsero, Gorlero e Govino) c. Comune
di Sanremo (n.c.) T.A.R. LIGURIA, Genova, 9 gennaio 2003, n. 10
Beni culturali e ambientali - Vincolo paesistico - Intervento sottoposto al
regime della D.I.A. - Comune - Deve provvedere in merito all’autorizzazione
paesaggistica, se competente - Se incompetente, deve convocare la Conferenza
di servizi - Ordine di non effettuare l’intervento - Illegittimità.
Qualora l’immobile oggetto di intervento sottoposto al regime della D.I.A
ricada in zona soggetta al vincolo paesistico ai sensi del Titolo II del D.
Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, il Comune deve, se competente, provvedere in
merito ovvero, se non competente, convocare Conferenza dei Servizi perché si
provveda, ai sensi dell’art. 22, c.2 e 3 del del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.
Il Comune, pertanto, ha l’obbligo di provvedere e non il potere di concludere
il procedimento ordinando, ex art.6 del D.P.R. n. 380/2001, di non effettuare
l’intervento. Ciò in ossequio ai noti principi di economicità, efficienza ed
efficacia dell’attività amministrativa di cui all’art.1 della legge 7 agosto
1990 n.241,esplicativi del canone costituzionale del buon andamento
dell’amministrazione ex art.97 Cost. Pres. Vivenzio, Est. Bianchi - Garaventa
s.p.a. (Avv. Gerbi) c. Comune di Recca (Avv. Ghibellini) e Comune di Gramogli
(Avv. Granara) - T.A.R. LIGURIA, Genova, Sez. I, 9 gennaio 2004, n. 2
Urbanistica - Inquinamento elettromagnetico - Impianti radio base -
Permesso di costruire - Necessità. Gli impianti radio base devono essere
sorretti - sotto il profilo urbanistico - da concessione edilizia (ora:
permesso di costruire) e non da semplice autorizzazione. Ciò risulta
anche più vero, dopo che la Corte Costituzionale ha annullato il decreto
Gasparri (D. Lgs. n. 198/2002) la normativa che consentiva la realizzazione
di tali impianti con mera autorizzazione. Pres. Trivellato, Est. Rocco -
Comelato e altri (Avv. Acerboni) c. Comune Comune di Venezia (Avv.ti Gidone,
Morino e Iannotta) e Regione Veneto (Avv.ti Morra, Munari e Zanlucchi) -
T.A.R. VENETO, Venezia, Sez. II - 8 gennaio 2004, n. 1
Urbanistica ed edilizia - Localizzazione di un programma costruttivo di
edilizia economica e popolare - Comunicazione di avvio del procedimento -
Obbligo - Sussistenza - Programmi costruttivi di cui alla L.R. Sicilia 86/81 -
Obbligo di comunicazione - Sussistenza. L'obbligo di comunicare l'avvio
del procedimento ai privati proprietari, ai sensi degli artt. 7 e seguenti
della L. 7 agosto 1990 n. 24 1, sussiste anche nel caso in cui
un'Amministrazione comunale intenda localizzare un programma costruttivo di
edilizia economica e popolare di cui all'art. 5 1 della L. 22 ottobre 1971 n.
865, attesa la necessità di dare effettiva applicazione ai fondamentali
principi di trasparenza e di adeguata motivazione delle scelte e di buon
andamento dell'azione amministrativa (Cons. Stato, Ad. Pl. n. 8 del 20
dicembre 2002). Tale orientamento ben può essere riferito anche ai programmi
costruttivi di cui all'art. 2 della L.R. 6 maggio 1981, n. 86 (nel testo
introdotto dall'art. 25 della L.R. 6 aprile 1996, n. 22), che in Sicilia hanno
sostituito i programmi costruttivi contemplati dall'art. 51 della L. n.
865/1971 (Cfr. Tar Catania, Sezione 1, 24 febbraio 2003, n. 286). Pres.
Vitellio, Est. Leotta - Letizia (Avv. Ferrari) c. Comune di Capo d’Orlando
(Avv. Santoro), Ass. Reg. Territorio e Ambiente (Avv. Stato) e altro (n.c.) -
T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. III, 8 gennaio 2004, n. 1
Elettrosmog - Installazione di stazione radio base alla rete cellulare -
Art 32 D.L. 269/2003 - Condono - Sospensione dei giudizi - Applicabilità.
La sospensione dei giudizi conseguente al disposto dell’art. 32 del D.L.
30/09/2003, n. 269 e norme ivi richiamate (in particolare, art.44 legge 28
febbraio 1985, n.47) è applicabile anche all’ipotesi di lavori consistenti
nella installazione di una stazione radio base alla rete cellulare. Pres.
Giallombardo, Est. Taormina - Wind Telecomunicazioni S.p.A: (Avv. Ferrara) c.
Comune di Caltanissetta (Avv. Dalù) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 2
gennaio 2004, n. 25
Vedi
sullo stesso argomento le massime degli anni
-
2011 -
2010 -
2009 -
2008 -
2007 -
2006 -
2005 - 2004 -
2003
- 2002 -2001 - 2000 - 1999-86
(N.B.:
queste pagine continueranno ad essere aggiornate)
Urbanistica e edilizia - Pubblica Amministrazione - PEEP - Fabbisogno
abitativo e incremento della popolazione - Determinazione del fabbisogno di
alloggi da destinare ad edilizia economica e popolare. Ai fini della
determinazione del fabbisogno di alloggi da destinare ad edilizia economica
e popolare, non esiste un nesso necessariamente inscindibile tra fabbisogno
abitativo e incremento della popolazione, rappresentando quest’ultimo solo
una componente del calcolo da effettuarsi e potendosi prendere in esame
anche altri elementi (quali l’esigenza del rinnovato modo di vivere della
popolazione, legato all’evoluzione sociale in atto). (C.d.S., Sez. IV, 25
gennaio 1999, n. 70; 5 luglio 2000, n. 3730). Pres. Riccio - Est. Salvatore
- Comune di Comacchio (avv.ti Balli e Barbantini) c. Regione Emilia Romagna
(n.c.) ed altro (riforma Tribunale amministrativo regionale Emilia Romagna,
sede di Bologna (Sezione I), n. 731 del 12 ottobre 1994). CONSIGLIO DI
STATO, sez. IV, 22 ottobre 2004, (Cc. 18 maggio 2004) sentenza n. 6964
Edilizia e urbanistica - Opere in cemento armato - Individuazione del
tecnico qualificato - Redazione del progetto e direzione dei lavori -
Denuncia dell'inizio dei lavori - Giurisprudenza. Gli artt. 1 e 4 della
legge n. 1086 del 1971 si riferiscono a tutte le opere in cemento armato e
c.a. precompresso senza alcuna distinzione circa le dimensioni e le
caratteristiche, richiamate, invece, dall'art. 2 al fine di individuare il
tecnico qualificato (ingegnere, architetto oppure geometra) cui commettere
la redazione del progetto e la direzione dei lavori. L'art. 1 comma quarto
della legge n. 1086 del 1971 indica una prescrizione, quella della denuncia
dell'inizio dei lavori con conglomerato cementizio, a cui il costruttore
deve attenersi per consentire all'ente preposto di venire a conoscenza
dell'attività costruttiva e di effettuare i dovuti controlli al fine di
escludere ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità" (Sez. 3^, 10
giugno 1996, Sangiorgi, m. 205.791). È vero, peraltro, che, sul punto sono
rinvenibili due orientamenti giurisprudenziali che in parte si
differenziano: secondo un primo orientamento, invero, un'opera in tanto è
sottoposta alla disciplina della legge 5 novembre 1971, n. 1086, in quanto
risulti dal concorso di una pluralità di strutture, restando invece al di
fuori della normativa le opere costituite da un'unica struttura (come, ad es.,
il solaio di una stalla, l'architrave di una porta) (Sez. 3^, 23 novembre
1998, Consolo, m. 212.177; Sez. 3^, 19 novembre 1996, Elia, m. 206.474),
mentre secondo un altro orientamento rientra nella normativa anche una
struttura unitaria (come la realizzazione di un architrave o di una scala)
atteso che non è necessario che l'elemento materiale sia costituito da un
complesso di strutture, essendo rilevante l'elemento funzionale (Sez. 3^, 3
novembre 1995, Civello, m. 203.159; Sez. 3^, 29 novembre 2000, Arena, m.
218.797). Pres. Dell'Anno - Est. Franco A. - Imp. Salerno - P.M. Ciampoli L.
(Conf.) (Rigetta, Trib. Brindisi, 2 luglio 2002). CORTE DI CASSAZIONE,
sez. III, del 9 settembre 2004, (Ud. 03/06/2004), sentenza n. 36093
(vedi:
sentenza per esteso)
Inquinamento - Autorizzazione all’esercizio di industrie insalubri -
Urbanistica - Valutazione della pluralità di interessi pubblici coinvolti -
Necessità - L. n. 241/1990. Nel caso di una pluralità di interessi
pubblici coinvolti in uno stesso procedimento occorre procedere ad un loro
esame contestuale, principalmente allorché sussista un obiettivo
collegamento tra di essi ed il relativo esercizio faccia capo ad un stesso
Ente (V. C.D.S. Sez. V n. 3639 del 28.6.2000 e n. 5656 del 17.10.2002).
Collegamento con la disciplina urbanistica che indubbiamente sussiste anche
in materia di autorizzazione all’esercizio di industrie insalubri. Pres.
Iannotta Est. Cerreto - Melis (avv.to Comegna) c. Comune di Roma e altri
(avv. Brigato) (Conferma, TAR Lazio, sez. 2°, n. 1656 9.3.2000).
CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 7 Settembre 2004 (Ud. 4 maggio 2004), Sentenza n.
5854 (vedi:
sentenza
per esteso)
Inquinamento - Industria insalubre - Attività di autocarrozzeria -
Esercizio dell’industria insalubre di 1° classe di carrozzeria esercitata
sotto l’abitazione - Destinazione di uso dei locali e degli edifici -
Necessità - Urbanistica - Attestato di idoneità tecnico-sanitaria dei locali
- La diversa destinazione urbanistica dei locali vizia irrimediabilmente i
provvedimenti autorizzatori - Diritto alla salute. L’art. 216 Del R. D.
n. 1265/1934, tuttora in vigore, che pur in un’epoca di scarsa disciplina
urbanistica già ne intravedeva l’importanza, prescrivendo che le industrie
insalubri di prima classe dovessero essere isolate nelle campagne e tenute
lontane dalle abitazioni; per essere permesse nell’abitato il titolare, che
l’esercitasse dovesse provare che per l’introduzione di nuovi metodi o
speciali cautele il loro esercizio non arrecasse nocumento alla salute dei
vicini. Prescrizione che deve essere ora evidentemente coordinata con le
destinazione di uso dei locali e degli edifici, come si desume dall’art. 3,
7° comma, L. 25.8.1991 n. 287, che sebbene dettato per l’insediamento degli
esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sottintende
un principio di carattere generale valevole per tutti casi in cui vi sia
comunque uso del territorio. Pres. Iannotta Est. Cerreto - Melis (avv.to
Comegna) c. Comune di Roma e altri (avv. Brigato) (Conferma, TAR Lazio, sez.
2°, n. 1656 9.3.2000). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 7 Settembre 2004 (Ud. 4
maggio 2004), Sentenza n. 5854 (vedi:
sentenza
per esteso)
Urbanistica e edilizia - Concessioni ed autorizzazione - Efficacia lesiva
- Natura - Ricorso giurisdizionale - Posizioni qualificate di terzi -
Legittimazione ad agire in giudizio - Presupposti e limiti - Fattispecie:
Installazione di un nuovo impianto per la distribuzione di G.P.L..
L’autorizzazione e la concessione sono, per loro natura, provvedimenti che,
dal momento della loro adozione, si indirizzano ad un destinatario
determinato, e la cui efficacia lesiva - della sfera giuridica di altri
soggetti - non può che considerarsi con riferimento al tempo della loro
adozione, in quanto, o interferiscono, in tale momento, negativamente, su
qualificate posizioni di terzi, i quali sono dunque legittimati ad opporsi
alla loro adozione e ad impugnarli, una volta che siano stati
illegittimamente adottati, oppure, non sussistendo tale interferenza
originaria, impediscono che sul medesimo bene della vita abbiano
successivamente ad assumere giuridica rilevanza interessi concorrenziali o
incompatibili. In altri termini, la circostanza che un soggetto - al tempo
titolare di un mero interesse di fatto - si ponga, in un momento successivo,
come titolare di un interesse pretensivo alla cui realizzazione sia di
ostacolo il precedente provvedimento, non gli conferisce anche, a
posteriori, la titolarità dell’interesse oppositivo che costituisce il
presupposto stesso della legittimazione ad agire in giudizio. Fattispecie:
installazione di un nuovo impianto per la distribuzione di G.P.L. ad
insufficiente distanza dall’impianto di carburante potenziato (sulla sola
base della progettazione presentata dall’interessata e senza alcuna
istruttoria sullo stato di fatto e di diritto di altri impianti).
Presidente: IANNOTTA Estensore: MILLEMAGGI COGLIANI - Parti:Soc. Punti
Vendita Carburante c. Comune di Castelnuovo di Porto ed altri. CONSIGLIO
DI STATO Sez. V, 30 Agosto 2004 (Ud. 16 aprile 2004), sentenza n. 5655
(vedi:
sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Denuncia di inizio di attività - Obbligo della
pubblica amministrazione di comunicare l’avvio del procedimento -
Insussistenza - L. n. 241/1990 - inibizione dell’attività - Termini -
Fattispecie: apertura di un centro trasmissione dati. Nei provvedimenti
inerenti a procedimenti semplificati ed accelerati, (denuncia di inizio di
attività), non vi è luogo a comunicare l’avvio del procedimento
all’interessato, in quanto in questo caso vi è una sorta di inversione
procedimentale, con il privato che comunica all’Amministrazione
l’attivazione di una particolare procedura. Non solo, ma se si dovesse
ritenere esistente l’obbligo della pubblica amministrazione di comunicare,
anche nel caso di denuncia di inizio di attività, l’avvio del procedimento,
oltre alla vanificazione dell’intento acceleratorio contenuto nell’art. 19
della legge n. 241 del 1990, si determinerebbe un sostanziale svuotamento
della norma stessa. Infatti, questa prevede che la pubblica amministrazione,
ricevuta la denuncia di inizio di attività, abbia un termine massimo di
sessanta giorni dal ricevimento della denuncia suddetta per inibire
l’attività, mentre nel caso di comunicazione di avvio del procedimento,
occorrerebbe necessariamente far decorrere da tale data il termine, con
sostanziale svuotamento di un istituto che presenta sue peculiari
caratteristiche che lo allontanano dai normali procedimenti amministrativi.
Pres. Trotta - Est. Mele - MINISTERO DELL’INTERNO - QUESTURA DI GENOVA
(Avvocatura generale dello Stato) c. A. (n.c.) (annulla T.A.R. Liguria, sez.
II, n. 151 del 2 aprile 1998). Conf.: CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 26 luglio
2004 (ud. 27 aprile 2004), sent. nn. 5330-5328-5327-5326-5325-5324-5323.
CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 26 luglio 2004 (ud. 27 aprile 2004), sent. n.
5329
Urbanistica e edilizia - Concessione edilizia - Contributi urbanistici -
Oneri di urbanizzazione - Apprezzamento di natura discrezionale -
Insussistenza - Casi di esonero. La concessione edilizia è, normalmente,
assoggettata all’onere correlato al costo di costruzione e che i casi di
esonero sono tassativamente individuati del legislatore (v. Cons. St., V, 6
febbraio 2003, n. 617). In tema di esenzione del pagamento di contributi
urbanistici, si è da sempre affermata la tassatività dell'elencazione
legislativa delle ipotesi disciplinate dagli artt. 7, 8, 9 e 10 della legge
n. 10/77 (cfr. Cons. St., V, 14 ottobre 1992, n. 987). Al tempo stesso, si è
statuito che l'imposizione del contributo di costruzione non implica alcun
apprezzamento di natura discrezionale, ma scaturisce dall'applicazione dei
parametri puntualmente stabiliti dall'art. 10 della legge 28 gennaio 1977,
n. 10 alla situazione oggettiva quale risulta dal progetto assentito.
CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 19 luglio 2004, (ud. 15 giugno 2004) Sentenza n.
5197 (vedi:
sentenza
per esteso)
Urbanistica e edilizia - Obbligo giuridico del titolare di una
concessione edilizia di versare i relativi contributi - Determinazione
dell'entità del contributo all'atto del rilascio della concessione. Il
fatto costitutivo dell'obbligo giuridico del titolare di una concessione
edilizia di versare i relativi contributi, ai sensi della legge n. 10 del
1977, è rappresentato dal rilascio della concessione edilizia ed è a tale
momento che occorre aver riguardo per la determinazione dell'entità del
contributo, in applicazione della normativa vigente all'atto del rilascio (
V Sez., 25 ottobre 1993, n. 1071 e 6 dicembre 1999, n. 2058 ). Ed è, di
conseguenza, da quel momento stesso che l'Amministrazione può far valere
l'obbligo che grava sul cittadino ( Cons. St., V, 13 giugno 2003, n. 3332).
CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 19 luglio 2004, (ud. 15 giugno 2004) Sentenza
n. 5197 (vedi:
sentenza
per esteso)
Urbanistica e edilizia - “Esercizio commerciale” e “superficie di
vendita”- Differenza - L. n. 426/1971 - D.M. n. 375/1988. Nel complesso
ordinamentale derivante dalla legge n. 426 del 1971 e dal D.M. n. 375 del
1988, l’espressione “esercizio commerciale” è tenuta sempre chiaramente
distinta dalla “superficie di vendita”, dalla quale deve essere esclusa
“quella destinata a magazzini, a depositi, a locali di lavorazione o agli
uffici ed ai servizi”. CONSIGLIO DI STATO sez. V, 12 luglio 2004, (ud. 26
marzo 2004), sentenza n. 5057
Urbanistica e edilizia - Area edificatoria - Permesso di costruire -
Superficie libera - Cubatura del fabbricato preesistente - Sanatoria per
condono della costruzione precedente - Limiti. Residui l’ulteriore
volumetria Un’area edificatoria già utilizzata a fini edilizi è suscettibile
di ulteriore edificazione solo quando la costruzione su di essa realizzata
non esaurisca la volumetria consentita dalla normativa vigente al momento
del rilascio dell'ulteriore permesso di costruire, dovendosi considerare non
solo la superficie libera ed il volume ad essa corrispondente, ma anche la
cubatura del fabbricato preesistente al fine di verificare se, in relazione
all'intera superficie dell’area (superficie scoperta più superficie
impegnata dalla costruzione preesistente), residui l’ulteriore volumetria di
cui si chiede la realizzazione. (In specie, la tesi sostenuta, della
irrilevanza delle costruzioni per le quali sia stata avanzata domanda di
condono edilizio senza espresso asservimento di superficie, si rivela, del
tutto priva di fondamento, dato che, in applicazione del principio ora
detto, quando la normativa urbanistica impone limiti di volumetria, il
vincolo dell’area discende ope legis dalla sua utilizzazione, senza la
necessità di apposito strumento negoziale (cfr. Cons. Stato, 23 marzo 2004
n. 1525). Cosicché l’eventuale sanatoria per condono della costruzione
precedente non esclude, a carico della superficie ulteriore rispetto a
quella di sedime, il vincolo della quantità necessaria ad esprimere la
cubatura realizzata. Infine, il mero decorso del termine di ventiquattro
mesi dalla presentazione della domanda di condono, infatti, non è
sufficiente per integrare l’ipotesi normativa di silenzio assenso,
occorrendo, altresì, la sussistenza degli ulteriori presupposti indicati
dall’art. 35, comma 17, L. 28 febbraio 1985 n. 47, come modificato dall'art.
4, D.L. 12 gennaio 1988 n. 2, convertito in L. 13 marzo 1988 n. 68). Pres.
Elefante - Est. Allegretta - (conferma TAR Regionale della Calabria, Sez. di
Reggio Calabria sentenza n. 284/1997). CONSIGLIO DI STATO sez. V, 12
luglio 2004, (ud. 6 aprile 2004), sentenza n. 5039 (vedi:
sentenza
per esteso)
Urbanistica e edilizia - PRG - Obbligo di motivazione - P.A. potere
discrezionale - Limiti e vincoli. In sede di pianificazione urbanistica,
la P.A. gode di ampio potere discrezionale, da esercitare nel rispetto dei
limiti e vincoli derivanti dalle superiori fonti normative e da criteri di
logicità e razionalità delle scelte da effettuare. La natura discrezionale e
la valenza programmatoria dell’atto, indubbiamente, si riverberano sul
contenuto e sulla estensione (ridotta) dell’obbligo di motivazione. Pres.
RICCIO - Est. DE FELICE - Gardellini Righi (avv.ti Paolucci e Roffi) c.
Comune di Bologna (avv.ti Simoni, Ferrerio e Stella Richter) e altro -
(Conferma Tribunale amministrativo regionale della Emilia-Romagna, Bologna
sezione I, n. 417/1994). CONSIGLIO DI STATO sez. IV, 30 giugno 2004,
sentenza n. 4804 (vedi:
sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Formazione - Motivazioni evincibili dai criteri
generali seguiti nella impostazione del piano. In occasione della
formazione di uno strumento urbanistico generale le scelte discrezionali non
necessitano di apposita motivazione, oltre la indicazione delle ragioni
evincibili dai criteri generali seguiti nella impostazione del piano. Pres.
RICCIO - Est. DE FELICE - Gardellini Righi (avv.ti Paolucci e Roffi) c.
Comune di Bologna (avv.ti Simoni, Ferrerio e Stella Richter) e altro -
(Conferma Tribunale amministrativo regionale della Emilia-Romagna, Bologna
sezione I, n. 417/1994). CONSIGLIO DI STATO sez. IV, 30 giugno 2004,
sentenza n. 4804 (vedi:
sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - PRG - Giudicato favorevole contro il diniego di
concessione edilizia - Tutela. Al privato può riconoscersi una
particolare tutela quando abbia ottenuto un giudicato favorevole contro il
diniego di concessione edilizia; tale tutela consiste, da un lato, nella
inopponibilità all’interessato delle variazioni dello strumento urbanistico
sopravvenute dopo la notificazione della sentenza di accoglimento del
ricorso contro il diniego o contro il silenzio-rifiuto, e, dall’altro, nella
titolarità in capo al soggetto privato di un interesse “pretensivo” a che
l’autorità competente riveda in “parte qua” il piano urbanistico vigente al
fine di valutare se ad esso possa essere apportata una deroga (in pratica,
una variante) che recuperi, in tutto o in parte e compatibilmente con
l’interesse pubblico, la previsione del piano abrogato, sulla quale si
fondava originariamente la domanda di concessione (Consiglio Stato, a.plen.,
8 gennaio 1986, n.1). Tale limite non sussiste, tuttavia, quando, come nella
specie, il giudicato formatosi sia poi stato a sua volta superato da altri e
sopravvenuti atti, divenuti inoppugnabili al momento della elaborazione e
redazione del piano, in maniera da relegare tali vicende a meri precedenti
storici. Quando, in definitiva, il precedente giudizio favorevole (sul
diniego di concessione edilizia) sia stato oramai superato da altri
provvedimenti non impugnati, la domanda di concessione edilizia, già oggetto
di provvedimento esplicito di diniego (appunto annullato con la suddetta
sentenza), è divenuta oggetto di provvedimento tacito di rigetto, divenuto
poi inoppugnabile, su successiva domanda e comunque prima della proposizione
dell’ulteriore ricorso di primo grado (e tale inoppugnabilità successiva non
risulta contestata in giudizio), da tale vicenda processuale, anche se
richiamata nelle osservazioni degli interessati al piano, non può evincersi
automaticamente l’obbligo di motivazione dal quale l’attività pianificatoria,
è di regola, esonerata. Pres. RICCIO - Est. DE FELICE - Gardellini Righi
(avv.ti Paolucci e Roffi) c. Comune di Bologna (avv.ti Simoni, Ferrerio e
Stella Richter) e altro - (Conferma Tribunale amministrativo regionale della
Emilia-Romagna, Bologna sezione I, n. 417/1994). CONSIGLIO DI STATO sez.
IV, 30 giugno 2004, sentenza n. 4804 (vedi:
sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Formazione dello strumento urbanistico generale
- Programmazione degli assetti del territorio - Motivazione specifica sulle
scelte adottate in ordine alla destinazione delle singole aree -
Insussistenza - Potestà amministrativa - Limiti - Osservazioni presentate
dai privati a P.R.G. - Fattispecie: vincolo paesistico a parco pubblico
decaduto. I principi generali in base ai quali nella formazione dello
strumento urbanistico generale l’amministrazione ha un’ampia potestà
discrezionale per quanto concerne la programmazione degli assetti del
territorio, senza necessità di motivazione specifica sulle scelte adottate
in ordine alla destinazione delle singole aree (tra tante Consiglio Stato,
IV 4 marzo 2003, n.1191). Né l’obbligo di motivazione viene rafforzato,
imposto o mutato in base alla sola presentazione delle osservazioni
presentate dai privati a piano regolatore generale. Queste, infatti, sono
semplici apporti collaborativi dati dai cittadini alla formazione dello
strumento urbanistico ed il loro rigetto non richiede una specifica
motivazione, essendo sufficiente che siano state esaminate e ritenute in
contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della
formazione del piano (C. Stato, IV, 19 marzo 2003, n.1456). Fattispecie:
vincolo paesistico a parco pubblico naturale, comportante la inedificabilità
del lotto (decaduto ai sensi della L.1968/1187). Pres. RICCIO - Est. DE
FELICE - Gardellini Righi (avv.ti Paolucci e Roffi) c. Comune di Bologna
(avv.ti Simoni, Ferrerio e Stella Richter) e altro - (Conferma Tribunale
amministrativo regionale della Emilia-Romagna, Bologna sezione I, n.
417/1994). CONSIGLIO DI STATO sez. IV, 30 giugno 2004, sentenza n. 4804
(vedi:
sentenza per esteso)
La nuova normativa sul condono - Competenza del Comune, della Regione e
dello Stato. Nei settori dell’urbanistica e dell’edilizia i poteri
legislativi regionali sono senz’altro ascrivibili alla nuova competenza di
tipo concorrente in tema di “governo del territorio”. E se è vero che la
normativa sul condono edilizio di cui all’impugnato art. 32 certamente tocca
profili tradizionalmente appartenenti all’urbanistica e all’edilizia, è
altresì innegabile che essa non si esaurisce in tali ambiti specifici ma
coinvolge l’intera e ben più ampia disciplina del “governo del territorio” -
che già questa Corte ha ritenuto comprensiva, in linea di principio, di
“tutto ciò che attiene all’uso del territorio e alla localizzazione di
impianti o attività” (cfr. sentenza n. 307 del 2003) - ossia l’insieme delle
norme che consentono di identificare e graduare gli interessi in base ai
quali possono essere regolati gli usi ammissibili del territorio. Se poi si
considera anche l’indubbio collegamento della disciplina con la materia
della “valorizzazione dei beni culturali ed ambientali”, appare evidente che
alle Regioni è oggi riconosciuta al riguardo una competenza legislativa più
ampia, per oggetto, di quella contemplata nell’originario testo dell’art.
117 Cost.; ciò - è bene ricordarlo - mentre le potestà legislative dello
Stato di tipo esclusivo, di cui al secondo comma dell’art. 117 Cost., sono
state consapevolmente inserite entro un elenco conchiuso. CORTE
COSTITUZIONALE 28 giugno 2004 (Ud. 24.06.2004) - Sentenza n. 196 (vedi:
sentenza
per esteso)
Urbanistica e edilizia - Normativa sul condono - Nuova competenza di tipo
concorrente in tema di “governo del territorio” - Competenza del Comune,
della Regione e dello Stato. La nuova riformulazione dell'art. 118 Cost.
attribuisce, in virtù del principio di sussidiarietà garantito da
disposizione costituzionale che i Comuni sono normalmente titolari delle
funzioni di gestione amministrativa, riconoscendosi inoltre ai “Comuni, alle
Province e alle Città metropolitane la titolarità di funzioni amministrative
proprie”. Mentre, il quarto comma del nuovo art. 119 Cost. per la prima
volta afferma che le normali entrate dei Comuni devono consentire “di
finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite”. Tutto ciò
implica necessariamente che, in riferimento alla disciplina del condono
edilizio (per la parte non inerente ai profili penalistici, integralmente
sottratti al legislatore regionale, ivi compresa - come già affermato in
precedenza - la collaborazione al procedimento delle amministrazioni
comunali), solo alcuni limitati contenuti di principio di questa
legislazione possono ritenersi sottratti alla disponibilità dei legislatori
regionali, cui spetta il potere concorrente di cui al nuovo art. 117 Cost.
(ad esempio certamente la previsione del titolo abilitativo edilizio in
sanatoria di cui al comma 1 dell’art. 32, il limite temporale massimo di
realizzazione delle opere condonabili, la determinazione delle volumetrie
massime condonabili). Per tutti i restanti profili è invece necessario
riconoscere al legislatore regionale un ruolo rilevante - più ampio che nel
periodo precedente - di articolazione e specificazione delle disposizioni
dettate dal legislatore statale in tema di condono sul versante
amministrativo. Al tempo stesso, se i Comuni possono, nei limiti della
legge, provvedere a sanare sul piano amministrativo gli illeciti edilizi,
viene in evidente rilievo l’inammissibilità di una legislazione statale che
determini anche la misura dell’anticipazione degli oneri concessori e le
relative modalità di versamento ai Comuni; d’altronde, l’ordinaria
disciplina vigente attribuisce il potere di determinare l’ammontare degli
oneri concessori agli stessi Comuni, sulla base della legge regionale (art.
16 del d.P.R. n. 380 del 2001). Per ciò che riguarda le Regioni ad autonomia
particolare, ove nei rispettivi statuti si prevedano competenze legislative
di tipo primario, lo spazio di intervento affidato al legislatore regionale
appare maggiore, perché in questo caso possono operare solo il limite della
“materia penale” (comprensivo delle connesse fasi procedimentali) e quanto è
immediatamente riferibile ai principi di questo intervento eccezionale di
“grande riforma” (il titolo abilitativo edilizio in sanatoria, la
determinazione massima dei fenomeni condonabili), mentre spetta al
legislatore regionale la eventuale indicazione di ulteriori limiti al
condono, derivanti dalla sua legislazione sulla gestione del territorio:
d’altra parte, su questo piano esiste il precedente costituito dalla
sentenza di questa Corte n. 418 del 1995, pronunciata appunto in relazione
al rapporto tra le competenze statali relative al condono edilizio del 1994
e le competenze della Provincia autonoma di Trento, dotata in materia di
potestà legislativa primaria. CORTE COSTITUZIONALE 28 giugno 2004 (Ud.
24.06.2004) - Sentenza n. 196 (vedi:
sentenza
per esteso)
Urbanistica e edilizia - Normativa sul condono - Valori costituzionali
primari - “Governo del territorio”. Gli interessi coinvolti nel condono
edilizio, in particolare quelli relativi alla tutela del paesaggio come
“forma del territorio e dell’ambiente”, sono stati ripetutamente qualificati
come “valori costituzionali primari” (cfr., Corte Cost. tra le molte, le
sentenze n. 151 del 1986, n. 359 e n. 94 del 1985); primarietà che la stessa
giurisprudenza costituzionale ha esplicitamente definito come
“insuscettibilità di subordinazione ad ogni altro valore costituzionalmente
tutelato, ivi compresi quelli economici” (in questi termini, v. sentenza n.
151 del 1986). Tale affermazione rende evidente che questa “primarietà” non
legittima un primato assoluto in una ipotetica scala gerarchica dei valori
costituzionali, ma origina la necessità che essi debbano sempre essere presi
in considerazione nei concreti bilanciamenti operati dal legislatore
ordinario e dalle pubbliche amministrazioni; in altri termini, la
“primarietà” degli interessi che assurgono alla qualifica di “valori
costituzionali” non può che implicare l’esigenza di una compiuta ed
esplicita rappresentazione di tali interessi nei processi decisionali
all’interno dei quali si esprime la discrezionalità delle scelte politiche o
amministrative. CORTE COSTITUZIONALE 28 giugno 2004 (Ud. 24.06.2004) -
Sentenza n. 196 (vedi:
sentenza
per esteso)
Urbanistica e edilizia - Disciplina del condono edilizio - Pluralità di
interessi pubblici - Poteri legislativi ed amministrativi - Competenze.
In tema di condono edilizio, la Corte Cost. ha più volte riconosciuto -
sentenza n. 85 del 1998 - come in un settore del genere vengano in rilievo
una pluralità di interessi pubblici, che devono necessariamente trovare un
punto di equilibrio, poiché il fine di questa legislazione è quello di
realizzare un contemperamento dei valori in gioco: quelli del paesaggio,
della cultura, della salute, della conformità dell’iniziativa economica
privata all’utilità sociale, della funzione sociale della proprietà da una
parte, e quelli, pure di fondamentale rilevanza sul piano della dignità
umana, dell’abitazione e del lavoro, dall’altra (sentenze n. 302 del 1996 e
n. 427 del 1995). Alla luce di tali considerazioni, la disciplina del
condono edilizio di cui all’art. 32 D.L. n.269/03 impugnato, non appare,
allo stato attuale, in contrasto con la primarietà dei valori sanciti
nell’art. 9 Cost. È infatti evidente che la tutela di un fondamentale valore
costituzionale sarà tanto più effettiva quanto più risulti garantito che
tutti i soggetti istituzionali cui la Costituzione affida poteri legislativi
ed amministrativi siano chiamati a contribuire al bilanciamento dei diversi
valori in gioco. E il doveroso riconoscimento alla legislazione regionale di
un ruolo specificativo - all’interno delle scelte riservate al legislatore
nazionale - delle norme in tema di condono contribuisce senza dubbio a
rafforzare la più attenta e specifica considerazione di quegli interessi
pubblici, come la tutela dell’ambiente e del paesaggio, che sono - per loro
natura - i più esposti a rischio di compromissione da parte delle
legislazioni sui condoni edilizi. CORTE COSTITUZIONALE 28 giugno 2004 (Ud.
24.06.2004) - Sentenza n. 196 (vedi:
sentenza
per esteso)
Urbanistica e edilizia - Tardiva impugnazione - Onere della la prova -
Effettiva e piena conoscenza della concessione edilizia - Fattispecie:
destinazione ad attività commerciale, della struttura realizzata con la
destinazione di piano regolatore a verde pubblico attrezzato. Incombe a
carico di chi ne eccepisce la tardiva impugnazione dare la prova
dell'effettiva e piena conoscenza della concessione edilizia da parte del
ricorrente. Tale prova può essere fornita anche attraverso elementi
presuntivi, tra i quali l'ultimazione dei lavori è generalmente ritenuto il
fatto idoneo a rendere evidenti le caratteristiche dell'opera realizzata e,
con queste, in modo certo ed univoco l'eventuale sussistenza dei vizi di
essa, dedotti con il ricorso. Nella specie, il vizio più radicale che si
denuncia è costituito dalla incompatibilità, in considerazione della sua
destinazione ad attività commerciale, della struttura realizzata con la
destinazione di piano regolatore a verde pubblico attrezzato, propria della
zona. Ma, come si vedrà in seguito, la destinazione urbanistica di zona non
esclude la presenza di attrezzature commerciali, consentendo quelle
“compatibili con l’uso pubblico”. Pres. Elefante - Est. Allegretta - IPERION
s.p.a.e altro (avv.ti Laudadio, Scotto ed Mele) c. Adinolfi e altri (avv. Di
Martino) (conferma Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania,
Napoli, Sezione III sentenza n. 7606 in data 19 giugno 2003). CONSIGLIO
DI STATO - Sezione V, 28 giugno 2004, Sentenza n. 4790
Edilizia ed urbanistica - Centro abitato - Perimetrazione - Comuni privi di
strumento urbanistico - Definizione - Deliberazione ex art. 17 L. n. 765 del
1967 - Funzione regolamentare idonea a integrare o sostituire il regolamento
edilizio - Necessità. La perimetrazione del centro abitato, alla quale
fa riferimento l’art. 4, comma 8, legge n. 10 del 1977, richiede, per
espressa previsione delle lettere a) e b) del testo citato, la definizione
attraverso l’apposita deliberazione di cui all’art. 17 della legge 6 agosto
1967 n. 765, in quanto soltanto a tale deliberazione può essere riconosciuta
la natura e funzione regolamentare idonea a integrare o sostituire il
regolamento edilizio. Presidente: IANNOTTA - Estensore: MILLEMAGGI COGLIANI
- Parti:Di Sartio ed altri c. Comune di Pescara ed altri (Conferma Tribunale
Amministrativo Regionale dell’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, n. 275
del 28 aprile 1997). CONSIGLIO DI STATO, sez. V - 14 giugno 2004, n. 3802
Edilizia e urbanistica - PRG - Scelte discrezionali dell’amministrazione
- Sindacato di legittimità - Limiti. Le scelte effettuate
dall’amministrazione nell’adozione del piano costituiscono apprezzamento di
merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate
da errori di fatto o abnormi illogicità (cfr. ex plurimis e di recente, sez.
IV, 25 luglio 2001, n. 4078; sez. IV, 8 febbraio 1999, n. 121). Pres.
Venturini - Est. Poli - Industria Calce Francesco Vozza s.r.l. (avv.
Casertano) c. Comune di Castel Morrone (avv. D’Angelo) (Conferma TAR
Campania, sezione II, n. 3495 del 17 novembre 1998). CONSIGLIO DI STATO,
sez. IV, 21 maggio 2004, sentenza n. 3314 (vedi:
sentenza per esteso)
Edilizia e urbanistica - PRG - Scelte discrezionali dell’amministrazione
- Relazione di accompagnamento al progetto - Motivazioni - Limiti. In
occasione della formazione di uno strumento urbanistico generale, le scelte
discrezionali dell’amministrazione riguardo alla destinazione di singole
aree, non necessitano di apposita motivazione, oltre quella che si può
evincere dai criteri generali - di ordine tecnico discrezionale - seguiti
nell’impostazione del piano stesso (cfr. Ad. Plen., 22 dicembre 1999, n. 24;
sez. IV, 25 luglio 2001, n. 4078; sez. IV, 19 gennaio 2000, n. 245; sez. IV,
24 dicembre 1999, n. 1943; sez. IV, 2 novembre 1995, n. 887, sez. IV, 25
febbraio 1988, n. 99), essendo sufficiente l’espresso riferimento alla
relazione di accompagnamento al progetto di modificazione al piano
regolatore generale, salvo che particolari situazioni non abbiano creato
aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiano
meritevoli di specifiche considerazioni. Pres. Venturini - Est. Poli -
Industria Calce Francesco Vozza s.r.l. (avv. Casertano) c. Comune di Castel
Morrone (avv. D’Angelo) (Conferma TAR Campania, sezione II, n. 3495 del 17
novembre 1998). CONSIGLIO DI STATO, sez. IV, 21 maggio 2004, sentenza n.
3314 (vedi:
sentenza per esteso)
Edilizia e urbanistica - Motivazione degli strumenti urbanistici generali
- Scelte discrezionali dell’amministrazione - Motivazioni specifica -
Superamento degli standards minimi (d.m. 2.4.1968) - Sovradimensionamento -
Affidamento qualificato del privato derivante da convenzioni di
lottizzazione - Modificazione in zona agricola della destinazione di un’area
limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo. Le
evenienze che, uniche, giustificano una più incisiva e singolare motivazione
degli strumenti urbanistici generali, (cfr. da ultimo Ad. plen. n. 24 del
1999 cit.; sez. IV, 25 luglio 2001, n. 4078;): a) nel superamento degli
standards minimi di cui al d.m. 2 aprile 1968, con l’avvertenza che la
motivazione ulteriore và riferita esclusivamente alle previsioni
urbanistiche complessive di sovradimensionamento, indipendentemente dal
riferimento alla destinazione di zona di determinate aree; b) nella lesione,
dell’affidamento qualificato del privato derivante da convenzioni di
lottizzazione, accordi di diritto privato intercorsi tra il comune e i
proprietari delle aree, aspettative nascenti da giudicati di annullamento di
dinieghi di concessione edilizia o di silenzio - rifiuto su una domanda di
concessione - (cfr. Ad. Plen. n. 24 del 1999, cit.; 8 gennaio 1986, n. 1);
c) nella modificazione in zona agricola della destinazione di un’area
limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo (cfr. sez. IV, 9
aprile 1999, n. 594). Pres. Venturini - Est. Poli - Industria Calce
Francesco Vozza s.r.l. (avv. Casertano) c. Comune di Castel Morrone (avv.
D’Angelo) (Conferma TAR Campania, sezione II, n. 3495 del 17 novembre 1998).
CONSIGLIO DI STATO, sez. IV, 21 maggio 2004, sentenza n. 3314 (vedi:
sentenza per esteso)
Edilizia e urbanistica - P.R.G. - Variante generale - Motivazione -
Aspettativa qualificata e Aspettativa generica - Differenza. Non è
configurabile un’aspettativa qualificata ad una destinazione edificatoria in
relazione ad una precedente determinazione dell’amministrazione, ma soltanto
un’aspettativa generica ad una reformatio in melius, analoga a quella di
ogni altro proprietario di aree che aspira ad una utilizzazione più proficua
dell’immobile. Pertanto, la polverizzazione della motivazione sarebbe in
contrasto con la natura della variante generale, che non richiede altra
motivazione che quella dei criteri di ordine tecnico seguiti per la
redazione del piano. (cfr. Ad. Plen. n. 24 del 1999 cit.; sez. IV, 25 luglio
2001, n. 4078). Pres. Venturini - Est. Poli - Industria Calce Francesco
Vozza s.r.l. (avv. Casertano) c. Comune di Castel Morrone (avv. D’Angelo)
(Conferma TAR Campania, sezione II, n. 3495 del 17 novembre 1998).
CONSIGLIO DI STATO, sez. IV, 21 maggio 2004, sentenza n. 3314 (vedi:
sentenza per esteso)
Edilizia e urbanistica - P.R.G. - Vizio di disparità di trattamento -
Presupposti. Il vizio di disparità di trattamento presuppone l’assoluta
identità di situazioni messe a confronto (cfr. ex plurimis sez. IV, 19
gennaio 2000, n. 245; 22 dicembre 1998, n. 1866), identità che nella specie
non sussiste avuto riguardo alla effettiva localizzazione delle imprese
concorrenti. Pres. Venturini - Est. Poli - Industria Calce Francesco Vozza
s.r.l. (avv. Casertano) c. Comune di Castel Morrone (avv. D’Angelo)
(Conferma TAR Campania, sezione II, n. 3495 del 17 novembre 1998).
CONSIGLIO DI STATO, sez. IV, 21 maggio 2004, sentenza n. 3314 (vedi:
sentenza per esteso)
Edilizia e Urbanistica - Lottizzazione previsioni vincolanti e previsioni
alle quali i privati restano liberi di aderire o di non aderire - Esclusione
- Unitarietà della funzione pianificatoria - Necessità. Deve essere
esclusa la possibilità di inclusione nel piano di lottizzazione di
previsioni vincolanti e di previsioni alle quali i privati restano liberi di
aderire o di non aderire, in base alla considerazione che ciò altererebbe
l'unitarietà e la generalità del disegno elaborativo e, d'altro canto, è
incompatibile con la funzione pianificatoria, che esige l'integrale
attuazione dell'assetto urbanistico-edilizio definito dall'atto adottato a
conclusione del procedimento (vedi C. Stato, Sez. 5^, 3.10.1997, n. 1092).
Pres. Raimondi - Est. Fiale - Imputato Iervolino - Pm Siniscalchi A. (Conf.)
(Rigetta, Gip Trib. Salerno, 1 luglio 2003). CORTE DI CASSAZIONE Penale
Sez. III del 30 aprile 2004 (Cc. 20 gennaio 2004) sentenza n. 20373
(vedi:
sentenza per esteso)
Edilizia e Urbanistica - Varianti a permessi di costruire - Sagoma di una
costruzione - Conformazione planovolumetrica. La sagoma di una
costruzione attiene alla conformazione planovolumetrica della stessa ed al
suo perimetro, inteso sia in senso verticale sia orizzontale (vedi Cass.,
Sez. 3^: 9.2.1998, rie. Maffullo; 12.5.1994, rie. Soprani). Va altresì
rilevato che - anche secondo l'attuale formulazione dell'art. 22, 2 comma,
del T.U. n. 380/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 301/2002 - le "varianti
a permessi di costruire" sono sottoposte a denuncia di inizio dell'attività,
che può essere presentata prima della dichiarazione di ultimazione dei
lavori, a condizione però (fra l'altro) che esse non alterino la sagoma
dell'edificio. Pres. Raimondi - Est. Fiale - Imputato Iervolino - Pm
Siniscalchi A. (Conf.) (Rigetta, Gip Trib. Salerno, 1 luglio 2003). CORTE
DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 30 aprile 2004 (Cc. 20 gennaio 2004)
sentenza n. 20373 (vedi:
sentenza per esteso)
Edilizia e Urbanistica - Provvedimento di sequestro - Presupposti. Ai
fini dell'adozione del sequestro, è sufficiente la presenza di un "fumus
borri iuris" e cioè ripotizzabilità in astratto della commissione di un
reato. Pertanto, il decreto che dispone il sequestro preventivo non deve
essere motivato in ordine alla sussistenza degli indizi di colpevolezza,
alla fondatezza dell'accusa ed alla probabilità di condanna dell'indagato
(vedi Cass, Sez. 1^, 31.5.1997, n. 2396). (Fattispecie: sequestro preventivo
di una intera area sogetta a lottizzazione). Pres. Raimondi - Est. Fiale -
Imputato Iervolino - Pm Siniscalchi A. (Conf.) (Rigetta, Gip Trib. Salerno,
1 luglio 2003). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 30 aprile 2004 (Cc.
20 gennaio 2004) sentenza n. 20373 (vedi:
sentenza per esteso)
Edilizia e Urbanistica - Provvedimento di sequestro - Presupposti -
Configurabilità di reato. Ai fini dell'applicazione di un provvedimento
di sequestro, è necessario accertare la configurabilità di un reato nella
sua accezione naturalistica e "prima facie" senza l'esame di questioni
attinenti al giudizio di cognizione (vedi Cass., Sez. 3^, 16.1.1993, a
2321). (Fattispecie: sequestro preventivo di una intera area sogetta a
lottizzazione). Pres. Raimondi - Est. Fiale - Imputato Iervolino - Pm
Siniscalchi A. (Conf.) (Rigetta, Gip Trib. Salerno, 1 luglio 2003). CORTE
DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 30 aprile 2004 (Cc. 20 gennaio 2004)
sentenza n. 20373 (vedi:
sentenza per esteso)
Edilizia ed urbanistica - Dati catastali - Valore meramente indiziario.
Il dato catastale, non incide sulla titolarità della proprietà e non è
idoneo a smentire né ad annettere carattere di provvisorietà ai titoli di
acquisto o alle verificazioni ed attestazioni dell’UTE. Presidente: Alfonso
QUARANTA Estensore: MILLEMAGGI COGLIANI - Parti:Bonzanini c. Comune di
Piacenza ed altro (Conferma Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna,
Sezione staccata di Parma, n. 300 del 27 ottobre 1987). CONSIGLIO DI
STATO Sez. V, 29 marzo 2004 (C.C. 9 gennaio 2004), Sentenza n. 1631
(vedi:
sentenza per esteso)
Edilizia ed urbanistica - Regolamento edilizio - Modificazioni -
Concessioni edilizie accordate nelle more - Efficacia e presupposti - Previa
approvazione - Ex art.7 L. reg. n. 47 del 1978 - Necessità - Regione
Emilia-Romagna. Nella Regione Emilia-Romagna, in vigenza dell’art.7
della legge regionale n. 47 del 7 dicembre 1978 (dapprima modificata dalla
legge regionale n. 223 del 29 marzo 1980 e successivamente abrogata) la
deliberazione del Consiglio comunale modificativa di una norma di
regolamento edilizio adottato antecedentemente, era sottoposta
all’approvazione di un apposito organo comprensoriale, e, pertanto, non
poteva essere ritenuta efficace ed operante fintanto che non fosse
intervenuta detta approvazione, o il Consiglio comunale non avesse adottato
altra deliberazione per uniformarsi alle eventuali, contrarie, indicazioni
dell’organo comprensoriale; in difetto, alle concessioni edilizie accordate
nelle more, dovevano trovare applicazione le norma del previgente
regolamento. Presidente: Alfonso QUARANTA Estensore: MILLEMAGGI COGLIANI -
Parti:Bonzanini c. Comune di Piacenza ed altro (Conferma Tribunale
Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, n.
300 del 27 ottobre 1987). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 29 marzo 2004 (C.C.
9 gennaio 2004), Sentenza n. 1631 (vedi:
sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Permesso di costruire (ex concessione edilizia)
- Necessità - Presupposti - Carattere della precarietà - Nozione -
Esclusione. Rientrano nella previsione delle norme urbanistiche e
richiedono la concessione dell'autorità comunale (ora sostituita dal
permesso di costruire) non solo i manufatti tradizionalmente compresi nelle
attività murarie, ma anche le opere di qualsiasi genere, nel suolo o sul
suolo, senza che abbia rilevanza giuridica il mezzo tecnico con cui si sia
assicurata la stabilità del manufatto (infissione o appoggio al suolo), in
quanto la stabilità non va confusa con l'inamovibilità della struttura o con
la perpetuità della funzione ad essa assegnata dal costruttore, ma si
estrinseca nell'oggettiva destinazione dell'opera a soddisfare un bisogno
non provvisorio, ossia nell'attitudine ad una destinazione che non abbia il
carattere della precarietà, cioè non sia temporaneo o contingente." (sez.
3^, 199405326, Alzetta, riv. 197451; conf. sez. 3^,. 200000354, Carrodano,
riv. 217686; sez. 1^, 200108920, Fusaro e altri, riv. 218220). Pres.Raimondi
R. - Est.Lombardi AM. - Pm Fraticelli M. - Imp. Pieri. (Conf.). (Rigetta,
App.Firenze, 26 ottobre 2001). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 12 marzo
2004, (Ud. 19/02/2004), Sentenza n. 11880 (vedi:
sentenza per esteso)
Urbanistica - Lottizzazione abusiva
- Sentenza della Cassazione che dispone la confisca della costruzione -
Successiva istanza rivolta al Comune in ordine alla conformità urbanistica e
ambientale - Legittimazione - Insussistenza - Fattispecie: Punta Perotti.
A seguito di confisca operata dalla Corte di cassazione, (fattispecie: sez.
III pen., n. 256 del 2001), per effetto della quale la costruzione derivata
da lottizzazione (fattispecie: “Punta Perotti”), insieme con l’area di
sedime, è passata definitivamente nella proprietà del Comune di Bari, le
società appellate non possono vantare alcun interesse diretto, concreto ed
attuale a conoscere della conformità urbanistica ed ambientale di un
manufatto sul quale non hanno alcuna pretesa, neppure futura, stante la
intangibilità e la irrevocabilità del giudicato. Da ciò il difetto di
legittimazione alla presentazione dell’istanza rivolta al Comune e l’inconfigurabilità
consequenziale di alcuna formazione di silenzio significativo da parte della
pubblica amministrazione. Pres. Barbagallo, Est. Mele - Comune di Bari (Avv.ti
Verna e Baldassarra) c. Mabar s.r.l. e altro (Avv. Scoca) e Iema s.r.l.
(Avv. Medina) - (Annulla T.A.R. Puglia, Bari, sez.II, nn. 3827 e 3955 2003.
CONSIGLIO DI STATO Sezione IV, 10 marzo 2004, Sentenza n. 1126 (vedi:
sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Impugnazione di atti di pianificazione
territoriale - Controinteressati - Insussistenza. In sede di
impugnazione di atti di pianificazione territoriale, non sussistono
controinteressati, nemmeno con riguardo ai soggetti nominativamente indicati
negli atti impugnati (C. Stato, ad. plen., 21 luglio 1997, n.14; C. Stato,
ad. plen., 8 maggio 1996, n.2). Pres. GIOVANNINI - Est. DE NICTOLIS -
Consorzio del parco regionale Valle del Lambro (avv.ti Grella e Biagetti) c.
Cementeria di Merone s.p.a. ed altri - (Conferma T.A.R. per la Lombardia -
Milano, I, 27 marzo 2001, n. 2671). CONSIGLIO DI STATO Sezione VI, 03
marzo 2004, sentenza n. 1052 (vedi:
sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Lottizzazione convenzionata prescritta dalle
norme tecniche di p.r.g. - Deroghe - Condizioni e limiti. Si può
prescindere dalla lottizzazione convenzionata prescritta dalle norme
tecniche di p.r.g. solo ove nel comprensorio interessato sussista una
situazione di fatto corrispondente a quella derivante dall’attuazione della
lottizzazione stessa, ovvero la presenza di opere di urbanizzazione primaria
e secondaria pari agli standard urbanistici minimi prescritti. Pres.
Frascione - Est. Mastrandrea - D'A. c. Comune di Roma (conferma Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio, II, 16 dicembre 1991, n. 1930).
CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 3 marzo 2004 (ud. 12 dicembre 2003), Sentenza n.
1013 (vedi:
sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Termini decadenziali di cui alla L. n.1187/68.
La censura subordinata di pretesa violazione dei termini decadenziali di cui
alla l. 1187/68 sconta, la sussistenza del principio consolidato per cui la
prescrizione di piano regolatore che subordina la facoltà di costruire alla
preventiva approvazione di un piano di lottizzazione presentato dal privato,
in alternativa a quello di un piano particolareggiato, non concreta un
vincolo di inedificabilità assoluta, come tale soggetto a decadenza ai sensi
dell’art. 2 della legge 19 novembre 1968 n. 1187 (Cons. Stato, IV, 15 maggio
1995, n. 336). Pres. Frascione - Est. Mastrandrea - D'A. c. Comune di Roma
(conferma Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, II, 16 dicembre
1991, n. 1930). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 3 marzo 2004 (ud. 12 dicembre
2003), Sentenza n. 1013 (vedi:
sentenza per esteso)
Urbanistica ed edilizia - Piano di lottizzazione - Esecuzione coercitiva
in forma specifica degli obblighi assunti in convenzione - Art. 20 L.
1150/1942 - Applicazione analogica - Termine decennale - Scadenza del
termine - Decadenza dalla potestà di esercitare la relativa pretesa. La
normativa prevista dall’art.20 L. 17 agosto 1942, n.1150 per l’attuazione
dei piani particolareggiati è applicabile analogicamente anche ai piani di
lottizzazione, allo scopo di consentire, entro il termine decennale di
efficacia, l’esecuzione coercitiva in forma specifica degli obblighi assunti
nelle relative convenzioni. Pertanto, scaduto il termine decennale di
validità della lottizzazione, senza che venga chiesta l’esecuzione degli
obblighi assunti in convenzione, il Comune decade dalla possibilità di
esercitare la relativa pretesa. Pres. Amoroso, Est. Daniele - Comune di
Cupramarittima (Avv. Brignocchi) c. Portelli e altri (Avv.ti Felici e
Bedetti) e altro (n.c.) - T.A.R. MARCHE, Ancona, 3 marzo 2004, n. 98
Urbanistica e edilizia - PRG - Decadenza di vincoli - Vincolo di “verde
urbano attrezzato” - Silenzio rifiuto - Illegittimo - Obbligo a provvedere -
Art. 2 L. n. 1187/1968 - Pianificazione di dettaglio - Destinazione
urbanistica - Opere pubbliche o di interesse pubblico - Variante specifica e
variante generale. Con la decisione di primo grado, il T.A.R., ha
respinto il ricorso per l’annullamento del silenzio rifiuto serbato dal
Comune sulla sua diffida, ritenendo che il vincolo gravante sui beni del
ricorrente - a “verde urbano attrezzato” - non fosse riconducibile a quelli
di cui all’articolo 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187, non comportando
esso una inedificabilità assoluta, ammessa espressamente sia pur previa
pianificazione di dettaglio, e trattandosi, quindi, di una prescrizione
diretta a regolare concretamente l’attività edilizia, in quanto inerente
alla potestà conformativa propria dello strumento urbanistico generale. La
Sezione IV riforma la decisione di primo grado e - ripercorrendo
l’evoluzione giurisprudenziale sulla natura e sulla decadenza dei vincoli -
afferma che: a) nel caso di specie, poiché si tratta di un vincolo
sostanziale e non conformativo di piano, che inibiva l’esercizio del diritto
di proprietà, imponendo determinate opere pubbliche o di interesse pubblico,
non v’è dubbio che la destinazione urbanistica impressa al terreno
dell’appellante integri effettivamente un vincolo soggetto a decadenza per
inutile decorso del quinquennio previsto dall’articolo 2 della legge 19
novembre 1968, n. 1187; b) inoltre, viene affermato che l’Amministrazione
comunale aveva l’obbligo di provvedere sulla diffida dell’appellante (e che
il silenzio serbato sulla stessa deve essere dichiarato illegittimo) in
quanto la decadenza dei vincoli urbanistici che comportano l’inedificabilità
assoluta obbliga a procedere alla nuova pianificazione dell’area rimasta
priva di disciplina urbanistica (cfr., da ult., Cons. St., sez. IV, dec. n.
2015 del 2003; v. pure Cons. St., Ad. Plen., 2 aprile 1984, n. 7; Cons. St.,
sez. V, 21 maggio 1999, n. 593; id., 2 dicembre 1998, n. 1721; Cons. St.,
sez. IV, 27 dicembre 2001, n. 6415; id., 5 maggio 1997, n. 479); c) in ogni
caso, tale obbligo può essere assolto sia attraverso una variante specifica,
sia attraverso una variante generale. CONSIGLIO DI STATO, sez. IV 24
febbraio 2004, sentenza n. 745
Urbanistica - Adozione di variante - Processo amministrativo -
Improcedibilità ricorso per sopravvenuto difetto di interesse e della
motivazione degli atti - Dichiarazione di improcedibilità - P.A. -
Variazioni delle precedenti scelte urbanistiche - Limiti del potere
dell’amministrazione comunale - Motivazione - Obbligo. In primo grado,
il T.A.R. ha accolto i ricorsi ed ha annullato gli atti impugnati (varianti
urbanistiche) ritenendo fondate le censure di difetto di motivazione. La
Sezione IV ribadisce che: a) la dichiarazione di improcedibilità di un
ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (invocata dall’Amministrazione
appellante) può conseguire soltanto al verificarsi di una situazione in
fatto o in diritto del tutto nuova rispetto a quella esistenza al momento
della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva
l’inutilità della sentenza; b) la decadenza dei vincoli urbanistici che
comportano l’inedificabilità assoluta obbliga a procedere alla nuova
pianificazione dell’area rimasta priva di disciplina urbanistica; c) il
potere dell’amministrazione comunale di variare le proprie precedenti scelte
urbanistiche deve rispondere ai criteri della logicità, della razionalità e
della ragionevolezza e che deve essere oggetto di apposita puntuale
motivazione, quando incidano su aspettative qualificate dei cittadini (C.d.S.,
A.P. 22 dicembre 1999, n. 24; sez. IV, 9 luglio 2002, n. 3817; 27 maggio
2002, n. 2899; 20 novembre 2000, n. 6177; 12 marzo 1996, n. 301).
CONSIGLIO DI STATO, sez. IV 24 febbraio 2004, sentenza n. 738
Urbanistica - Adozione di piano regolatore generale - Potere di
pianificazione urbanistico da parte dell’amministrazione comunale -
Relazione di accompagnamento al progetto di modificazione - Limiti -
Sindacato di legittimità del giudice amministrativo - Travisamento di fatti
- Arbitrarietà, irrazionalità o irragionevolezza. La Sezione IV -
confermando la sentenza di primo grado - ribadisce che: a) poiché la
questione controversa investe l’estensione ed i limiti del corretto
esercizio del potere di pianificazione urbanistico da parte
dell’amministrazione comunale, si tratta di apprezzamenti di merito che
sono, quindi, sottratti al sindacato di legittimità del giudice
amministrativo, salvo che non siano inficiate da arbitrarietà, irrazionalità
o irragionevolezza, ovvero dal travisamento di fatti (cfr. C.d.S., Ad. Plen.,
22 dicembre 1999, n. 24; sez. IV, 19 gennaio 2000, n. 245; sez. IV, 24
dicembre 1999, n. 1943; sez. IV, 2 novembre 1995, n. 887, sez. IV, 25
febbraio 1988, n. 99); b) in genere, è sufficiente l'espresso riferimento
alla relazione di accompagnamento al progetto di modificazione al piano
regolatore generale (salvo particolari situazioni di affidamento in favore
di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifiche
considerazioni). Pres. Riccio, Est. Saltelli; Palmarini (avv. Campagnola) c.
Comune di Lecce (avv. Quinto), Regione Puglia. CONSIGLIO DI STATO, sez. IV 24 febbraio 2004, sentenza
n. 737
Edilizia e urbanistica - Ambito di operatività - Attività di scavo -
Rilevabilità ai fini del preventivo rilascio del permesso di costruire -
Condizioni - Individuazione. In tema di disciplina dell'uso del
territorio, assumono rilevanza, ai fini della configurabilità del reato di
cui all'art. 44 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia (d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380), soltanto quelle attività di
scavo, non assentite dal preventivo permesso di costruire, dirette alla
realizzazione di infrastrutture, di impianti o di deposito di merci e di
materiali che comportino la trasformazione in via permanente del suolo
inedificato, atteso che solo in questo caso si incide sul tessuto
urbanistico del territorio. Pres. Zumbo A. - Est. Piccialli L. - Imp. Perani.
- P.M. Izzo G. (Diff.) (Annulla con rinvio, App.Milano, 8 aprile 2003).
CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 19 febbraio 2004 (Ud. 21/01/2004) Rv.
227565, Sentenza n. 6920 (vedi:
sentenza per esteso)
Edilizia e urbanistica - Regolamenti comunali, (regolamenti edilizi) -
Fonte giuridica - Natura - Criteri ermeneutici. In tema di potestà
comunale i regolamenti, e quindi anche i regolamenti edilizi comunali, sono
fonti di diritto oggettivo e, di conseguenza, per le disposizioni da essi
poste, non valgono le regole relative alle norme contrattuali, ma quelle
applicabili appunto alle norme di diritto oggettivo, tra cui quella secondo
cui per la interpretazione delle loro disposizioni devono applicarsi i
criteri ermeneutici di cui all'art. 12 disp. prel. cod. civ. e non quelli di
cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ., quella secondo cui la violazione
delle loro disposizioni costituisce errore di diritto denunciabile in
Cassazione come violazione di legge, e quella secondo cui per le norme da
essi poste vale il principio iura novit curia. Pres.Vitalone - Est. Franco -
Imp. Accetta - Pm Passacantando (Parz. Diff.) (Annulla senza rinvio, App.
Perugia, 11 febbraio 2003). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 11 febbraio
2004 (Ud. 15 gennaio 2004) sentenza n. 5328 (vedi
sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Norme tecniche d’attuazione di un p.r.g. -
Disapplicazione del giudice amministrativo - Presupposti - Atti aventi
valenza normativa - Prg - Ricorso - Notifica. La disapplicazione del
giudice amministrativo è, ammessa nei soli riguardi di atti aventi valenza
normativa (come i regolamenti) o nelle controversie di giurisdizione
esclusiva, purchè, in concreto, afferenti a posizioni di diritto (Cons. St.,
sez.V, 10 gennaio 2003, n. 35), sicchè, in difetto delle due uniche
situazioni che autorizzano il potere in parola (non essendo, peraltro,
dubitabile l’inconfigurabilità dei caratteri dell’atto normativo in una
previsione delle norme tecniche d’attuazione di un p.r.g.), restava impedito
ai primi giudici il sindacato incidentale della legittimità di quest’ultima,
ove irritualmente impugnata. E non può, ancora, dubitarsi che il ricorso
avverso le disposizioni di p.r.g. va notificato, oltre che al comune, anche
alla regione, in considerazione della natura complessa dell’atto impugnato e
del concorso della volontà di entrambi gli enti alla sua formazione
definitiva (Cons. St., sez.II, 12 dicembre 1990, n.358), e che l’omesso
assolvimento di tale onere implica l’inammissibilità del ricorso, per la sua
mancata notificazione ad una delle autorità emananti (Cons. St., sez. V, 19
maggio 1998, n.616). Pres. Frascione - Est. Deodato - Comune di Roncadelle
(Avv.ti Ramadori e Ballerini) c. Delaini ed altri (n.c.) (Riforma Tribunale
Amministrativo Regionale della Lombardia, sez. di Brescia, n.2192/02 in data
4.12.2002) CONSIGLIO DI STATO Sezione V, 4 Febbraio 2004, sentenza n. 367
(vedi:
sentenza
per esteso)
Urbanistica e edilizia - Piano Regolatore Generale - Natura - Atto
complesso - P.R.G. - Ricorso - Notifica - Mancata notificazione ad una delle
autorità emananti - Inammissibilità del ricorso. Il ricorso avverso le
disposizioni di p.r.g. va notificato, oltre che al comune, anche alla
regione, in considerazione della natura complessa dell’atto impugnato e del
concorso della volontà di entrambi gli enti alla sua formazione definitiva (Cons.
St., sez.II, 12 dicembre 1990, n.358), e che l’omesso assolvimento di tale
onere implica l’inammissibilità del ricorso, per la sua mancata
notificazione ad una delle autorità emananti (Cons. St., sez. V, 19 maggio
1998, n.616). In specie, il riscontro dell’omessa notifica alla regione del
ricorso originario, peraltro formalmente denunciata dal comune, avrebbe,
dovuto imporre ai primi giudici la declaratoria dell’inammissibilità del
gravame, come visto, non surrogabile da una (non consentita) indagine
incidentale sulla legittimità della norma di piano impugnata (in relazione
alla quale il progetto degli istanti si rivelava insanabilmente
contrastante), sicchè la mancata pronuncia di tale necessitata statuizione
si rivela sicuramente erronea imponendo una conseguente pronuncia
correttiva. Pres. Frascione - Est. Deodato - Comune di Roncadelle (Avv.ti
Ramadori e Ballerini) c. Delaini ed altri (n.c.) (Riforma Tribunale
Amministrativo Regionale della Lombardia, sez. di Brescia, n.2192/02 in data
4.12.2002) CONSIGLIO DI STATO Sezione V, 4 Febbraio 2004, sentenza n. 367
(vedi:
sentenza
per esteso)
Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Passaggio in giudicato della
sentenza di condanna - Rilascio della concessione sanante - Effetti: a) non
produce l’estinzione dei reati e delle pene; b) inapplicabilità o revoca
dell'ordine di demolizione. Il rilascio della concessione sanante, invero,
dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, mentre non ha
effetto estintivo dei reati e delle pene (rendendo operanti, rispetto ad essi,
soltanto i particolari effetti di cui all'articolo 38, comma 3, della legge
47/1985), può comportare invece l'inapplicabilità ed anche la revoca
dell'ordine di demolizione disposto ai sensi dell'articolo 7, ultimo comma,
della stessa legge (vedi Cassazione, sezione terza, 2406/03, Gugliandolo;
2475/97, Coppola; 2474/97, Morello; 2472/97, Filieri; 28 novembre 1996, Ilardi;
1264/96, Larosa; 5 febbraio 1996, Vanacore; 2 marzo 1995, Francavilla.
Decisioni tutte conformi alla motivazione della Su 24 luglio 1996, ric. Pm in
proc. Monterisi). Pres. Zumbo Est. Fiale Imp. Russetti. (Annulla con rinvio
Ordinanza Tribunale di Catanzaro). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 3
febbraio 2004, sentenza n. 3992 (vedi: sentenza
per esteso)
Edilizia e urbanistica - Applicabilità della normativa di "condono
edilizio" - Presupposti - Sussistenza - Necessità - Giudice penale - Compiti
di verifica e accertamento. Quanto all'applicabilità della normativa di
"condono edilizio", posta dall'articolo 39 della legge 724/94 e dagli artt. 35
e segg. della legge 47/1985 deve rilevarsi che secondo la giurisprudenza
costante di questa Corte suprema, che va ribadita anche in relazione alle
previsioni normative di sanatoria introdotte dall'articolo 32 del Dl 269/03
convertito con modificazioni nella legge 326/03 spetta al giudice penale
verificare la sussistenza dei presupposti affinché detta normativa possa
essere applicata (vedi Cassazione, sezione terza, 14625/02, Colao).
Nell'ambito di tale potere di controllo, il giudice deve accertare: 1) il tipo
di intervento realizzato e le dimensioni volumetriche dell'immobile; 2) la
effettiva "ultimazione" dei lavori (secondo la nozione fornita dall'articolo
31 della legge 47/1985) entro il termine previsto per accedere al condono; 3)
la insussistenza di cause di non condonabilità assoluta dell'opera; 4) la
tempestività della presentazione, da parte dell'imputato (o di eventuali altri
soggetti legittimati) di una domanda di sanatoria, riferita puntualmente alle
opere abusive contestate nel capo di imputazione, avente tutti i requisiti di
proponibilità e procedibilità; 5) l'avvenuto "integrale versamento" della
somma dovuta ai fini dell'oblazione, ritenuta congrua dall'Amministrazione
comunale; 6) l'eventuale rilascio di una concessione in sanatoria (legittima,
valida ed efficace); 7) l'eventuale sussistenza di una concessione in
sanatoria cd "tacita" (tenendo presente che, comunque, il silenzio-assenso non
può formarsi in carenza della documentazione obbligatoria per legge). Trattasi
di compiti propri dell'autorità giurisdizionale conformi al dettato degli
artt. 101, 2° comma, 102, 104, 1° comma, e 112 Costituzione, che non possono
essere demandati neppure con legge ordinaria all'autorità amministrativa in un
corretto rapporto delle sfere specifiche di attribuzione. Il giudice
dell'esecuzione penale, nell'eventualità in cui i presupposti anzidetti (o
anche uno solo di essi) siano inesistenti, deve dichiarare non integrata la
fattispecie comportante l'inapplicabilità (ovvero la revoca) dell'ordine di
demolizione disposto ai sensi dell'articolo 7, ultimo comma, della legge
47/1985 ed adottare le conseguenti determinazioni. Pres. Zumbo Est. Fiale Imp.
Russetti. (Annulla con rinvio Ordinanza Tribunale di Catanzaro). CORTE DI
CASSAZIONE Sez. III del 3 febbraio 2004, sentenza n. 3992 (vedi: sentenza
per esteso)
Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Diniego per variante "in corso
di redazione" di piano finalizzata al recupero urbanistico degli insediamenti
abusivi - Illegittimità. Il condono edilizio non può essere denegato con
riferimento alla mera intenzione del Comune di redigere una variante di piano,
finalizzata al recupero urbanistico degli insediamenti avvenuti in tutto o in
parte abusivamente, ai sensi dell'articolo 29, 2° comma, della legge 47/1985.
E ciò anche quando detta variante fosse "in corso di redazione" ma non ancora
adottata, poiché l'approvazione di uno strumento urbanistico siffatto sarebbe
pur sempre incerta sia nell'an sia nel quando e l'attribuzione di rilevanza ad
una tale situazione finirebbe con il valorizzare una mera intenzione di
politica urbanistica. Pres. Zumbo Est. Fiale Imp. Russetti. (Annulla con
rinvio Ordinanza Tribunale di Catanzaro). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del
3 febbraio 2004, sentenza n. 3992 (vedi: sentenza
per esteso)
Edilizia e urbanistica - Domanda di condono - Divenuta "improcedibile" -
Mancata presentazione dei documenti entro il termine di tre mesi -
Improrogabilità del termine. Il Giudice deve accertare se la domanda di
condono proposta dal ricorrente sia divenuta "improcedibile" ai sensi
dell'articolo 39, 4° comma, della legge 724/94, come modificato dall'articolo
2, comma 371, della legge 662/96 (mancata presentazione dei documenti previsti
per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di
integrazione notificata dal Comune), considerando che la legge 662/96, al
successivo comma 38 dell'articolo 2, ha stabilito che l'anzidetto termine di
tre mesi si applica, per la mancata presentazione dei documenti richiesti
prima dell'emanazione della legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della stessa (1° gennaio 1997), sicché deve considerarsi scaduto il 31 marzo
1997 (v. Cassazione, sezione terza, 12097/98, Sudano; 3277/98, Volpe; 4444/97,
Trombetta. Per la improrogabilità di detto termine da parte dell'autorità
amministrativa: v. Cassazione, sezione terza, 10969/00, Knight). Pres. Zumbo
Est. Fiale Imp. Russetti. (Annulla con rinvio Ordinanza Tribunale di
Catanzaro). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 3 febbraio 2004, sentenza n.
3992 (vedi: sentenza
per esteso)
Urbanistica e edilizia - Aree protette nazionali, regionali e provinciali
- Tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni
ambientali e paesistici - Assenza o difformità del titolo abilitativo alle
norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici - Opere
abusive - Sanatoria - Conformità agli strumenti urbanistici le opere abusive
- Necessità. Le opere realizzate, devono considerarsi non sanabili in
forza di quanto disposto dall'art. 32, comma 27, lett. d), dei D.L. n.
269/2003, secondo cui le opere abusive non sono comunque suscettibili di
sanatoria qualora "siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli
imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi
idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici,
nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali
qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in
difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme
urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici". Nelle aree
sottoposte ai vincoli anzidetti solo nel caso di conformità agli strumenti
urbanistici le opere abusive possono essere sanate, previo nulla-osta
dell'autorità preposta al vincolo come disciplinato dal nuovo testo
dell'art. 32 della legge n. 47/1985 nella formulazione introdotta dal comma
43 dell'art. 32 del D.L. n. 269/2003. PRES: Zumbo A. EST: Fiale A. IMP: Lasi.
P.M: Fraticelli M. (Conf.) (Rigetta, App. Cagliari, 14 febbraio 2003).
CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 29 gennaio 2004 (Ud. 13 novembre
2003), Sentenza n. 3350 (vedi:
sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Condono edilizio - Presupposti - Sospensione
inesistente. Ove i presupposti del condono edilizio vengano a risultare
inesistenti, "non solo non può essere applicata la sanatoria ma neppure può
ritenersi la sospensione del procedimento penale (con le ovvie conseguenze
con riguardo alla prescrizione del reato) e ciò indipendentemente dal fatto
che il giudice abbia disposto o negato la sospensione del procedimento,
dovendosi nel primo caso ritenere la sospensione inesistente". Corte di
Cassazione 24.11.1999, n. 22, ric. Sadini ed altra. PRES: Zumbo A. EST:
Fiale A. IMP: Lasi. P.M: Fraticelli M. (Conf.) (Rigetta, App. Cagliari, 14
febbraio 2003). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 29 gennaio 2004 (Ud.
13 novembre 2003), Sentenza n. 3350 (vedi:
sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Concessione edilizia - Difformità totale di un
manufatto - Caratteristiche essenziali di struttura, aspetto estetico,
architettura, destinazione - Specifica rilevanza dei volumi - Autonoma
utilizzabilità. La difformità totale di un manufatto dalla concessione
edilizia si delinea allorché le modifiche comportino un'alterazione del
progetto originario nelle sue caratteristiche essenziali di struttura,
aspetto estetico, architettura, destinazione e, nel caso in cui vengano
realizzati volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto, allorquando
i volumi realizzati in eccesso costituiscano "un organismo edilizio o parte
di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile" (art. 7, 1^
comma, della legge n. 47/1985 trasfuso nell'art. 31, 1^ comma, del T.U. n.
380/2001). La specifica rilevanza dei volumi va considerata sia in modo
assoluto ed oggettivo sia in relazione alla struttura realizzata. L'autonoma
utilizzabilità non impone che la struttura difforme sia fisicamente separata
dall'organismo edilizio assentito ma soltanto che la struttura medesima sia
precisamente individuabile e suscettibile di un uso indipendente, anche se
l'accesso ad essa sia possibile esclusivamente attraverso lo stabile
principale (vedi Cass., Sez. 3^: 14.7.1997, n. 6875, Ciotti; 2.7.1994, n.
7559, Di Bartolomeo; 23.4.1990, a 5891, Monaco). PRES: Zumbo A. EST: Fiale
A. IMP: Lasi. P.M: Fraticelli M. (Conf.) (Rigetta, App. Cagliari, 14
febbraio 2003). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 29 gennaio 2004 (Ud.
13 novembre 2003), Sentenza n. 3350 (vedi:
sentenza per esteso)
Urbanistica e edilizia - Costruzione in assenza di concessione edilizia -
Precedente rilascio del titolo sanante - Irrilevanza. In tema di
costruzione in assenza di concessione edilizia e non assume alcuna rilevanza
il precedente rilascio del titolo sanante in relazione all'esecuzione di un
intervento avente caratteristiche assolute di novità rispetto all'approvato
progetto dei lavori di completamento strettamente necessari alla
funzionalità delle strutture già realizzate. PRES: Zumbo A. EST: Fiale A.
IMP: Lasi. P.M: Fraticelli M. (Conf.) (Rigetta, App. Cagliari, 14 febbraio
2003). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 29 gennaio 2004 (Ud. 13
novembre 2003), Sentenza n. 3350 (vedi:
sentenza per esteso)
Urbanistica ed edilizia - Oneri di urbanizzazione - Contributo di
concessione - Intervento edilizio non incidente sul carico urbanistico - Non
è dovuto. Gli oneri di urbanizzazione vanno oggettivamente riferiti alla
variazione di carico urbanistico e hanno funzione sostitutiva delle opere di
urbanizzazione (nel senso che possono essere sostituiti dalla realizzazione
delle opere stesse da parte del richiedente la concessione). Stando così le
cose, il contributo di concessione per gli oneri di urbanizzazione non è
dovuto in ipotesi di intervento edilizio che non ha inciso sul carico
urbanistico della zona (Cons. Stato, V, 21 dicembre 1994, n. 1563). Pres.
Elefante, Est. Mastrandrea - Comune di Gattatico (Avv.ti Coffrini e Colarizi)
c. Montecchio Est. S.r.l. (Avv.ti D’Amelio e Ognibene) - (Conferma T.A.R.
Emilia-Romagna, Parma, n. 174/1996) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 29
gennaio 2004, n. 295
Urbanistica ed edilizia - Oneri di urbanizzazione - Contributo di
concessione - Soggetto passivo - Proprietario richiedente la concessione
edilizia - Successivo acquirente dell’immobile - Estraneità. Obbligato
al pagamento dei contributi di concessione per gli oneri di urbanizzazione è
il proprietario richiedente la concessione edilizia ai fini della
realizzazione dell’intervento che comporta il mutamento del carico
urbanistico, nei limiti degli effetti dell’intervento stesso, e non il
successivo acquirente dell’immobile interessato, che sia rimasto del tutto
estraneo all’intervento (cfr. Cass., 20 dicembre 1994, n. 10947; Cons.
Stato, V, 26 marzo 1996, n. 294). Del resto, entrambe le componenti che
confluiscono nel contributo concessorio (oneri di urbanizzazione,
commisurati al peso derivante alla collettività, sul piano edificatorio,
dalla nuova costruzione e costo di costruzione, correlato invece al
vantaggio economico conseguito dall’interessato) debbono essere riferite al
momento del rilascio della concessione di costruzione (Cons. Stato, V, 6
dicembre 1999, n. 2056). Pres. Elefante, Est. Mastrandrea - Comune di
Gattatico (Avv.ti Coffrini e Colarizi) c. Montecchio Est. S.r.l. (Avv.ti
D’Amelio e Ognibene) - (Conferma T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, n. 174/1996) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 29 gennaio 2004, n. 295
Urbanistica ed edilizia - Lottizzazione convenzionata - Durata massima - 10
anni - Parziale attuazione del piano di lottizzazione - Parte non attuata -
Decadenza alla scadenza dei dieci anni - Nuova disciplina urbanistica del
territorio interessato - Aspettative dei proprietari - Caducazione. Le
lottizzazioni convenzionate non possono avere l’efficacia di condizionare a
tempo indeterminato la pianificazione urbanistica futura; va quindi
individuato un termine di durata massima della convenzione di lottizzazione
pari a 10 anni, mutuando il termine di cui all’art.16 L.U. concernente i piani
particolareggiati. In caso di parziale attuazione del p.l. (fattispecie non
espressamente disciplinata dall’art.28 L. 1150/1942) deve trovare attuazione
per analogia l’art.17 L.U., con la conseguenza che per la parte in cui il
piano di lottizzazione non è stato attuato, lo stesso decade alla scadenza del
termine. Pertanto, nel caso di intervenuta scadenza del piano di
lottizzazione, il comune può liberamente rideterminarsi in ordine alla
disciplina urbanistica del territorio, senza che possa ritenersi necessaria
quella particolare motivazione riconnessa alle legittime aspettative dei
proprietari di aree ricompresse in un previdente p.l., appunto perché la
scadenza del p.l. ha caducato qualsiasi aspettativa. Pres. Campanella, Est.
Boscarino - Scianchellato (Avv. Patti) c. Comune di Augusta (Avv.ti
Giardinieri e Cipriano) - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 27 gennaio
2004, n. 72 (vedi:
sentenza per
esteso)
Urbanistica - Inquinamento elettromagnetico - Stazioni radio base -
Natura - Opere di urbanizzazione primaria - Art. 86, c. 3 D. L.vo 259/03 -
Localizzazione in zone residenziali - Legittimità. Ai sensi dell’art. 86
comma 3° D. L.vo n. 259/03 le stazioni radio base devono ritenersi
assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e come tali devono
ritenersi localizzabili anche nelle zone residenziali perequate. Pres.
Trivellato, Est. Rocco - S.p.A. Ericsson Telecomunicazioni (Avv.ti Vianello
e Veronese) c. Comune di Strà (Avv. Ceruti) - T.A.R. VENETO, Venezia,
Sez. II - 19 gennaio 2004, n. 144
Urbanistica - Inquinamento elettromagnetico - Stazioni radio base -
Deliberazione consiliare - Individuazione dei siti per l’installazione a
tutela della salute pubblica - Illegittimità. Le deliberazioni
consiliari che individuano i siti provvisori e definitivi per
l’installazione delle stazioni radio base e confermano i siti per
l’installazione della telefonia mobile in difformità alla L. 36 del 2001 e
al D.M. 381 del 1998, muovendo dal presupposto di “salvaguardare la salute
dei cittadini”, sono illegittime, riferendosi ad una funzione che esula
dalle competenze attribuite all’Amministrazione comunale. Pres. Trivellato,
Est. Rocco - S.p.A. H3G (Avv.ti Bardelli, Bazzani, Papi Rossi e Sacchetto)
c. Comune di Este (Avv.ti Domenichelli e Zambelli) - T.A.R. VENETO,
Venezia, Sez. II - 19 gennaio 2004, n. 141
Urbanistica - Inquinamento elettromagnetico - Impianti radio base -
N.T.A. del P.R.G. - Divieto generalizzato di localizzazione nella fascia di
200 metri da edifici vincolati ai sensi del D. Lgs. 490/1999 -
Illegittimità. E’ illegittima l’articolo delle N.T.A. del P.R.G. laddove
dispone un generale divieto di localizzazione degli impianti radio base in
una fascia di m. 200 dagli edifici vincolati ai sensi del T.U. approvato con
D L.vo 29 ottobre 1999 n. 490. Viene così, infatti, introdotto un
aprioristico divieto che confligge con il principio contenuto nell’art. 8,
comma 61 della L. n. 36 del 2001 e che surrettiziamente sostituisce, in via
del tutto illegittima, la competenza del Ministero dei Beni Culturali con
una competenza del Comune. Pres. Trivellato, Est. Rocco - S.p.A. H3G (Avv.ti
Bardelli, Bazzani, Papi Rossi e Sacchetto) c. Comune di Este (Avv.ti
Domenichelli e Zambelli) - T.A.R. VENETO, Venezia, Sez. II - 19 gennaio
2004, n. 141
Urbanistica e edilizia - Piano regionale di razionalizzazione per la rete di
distribuzione dei carburanti - Adeguamento dell’impianto - Disposizioni sulla
sicurezza sanitaria ed ambientale - Nocività dell'impianto in riferimento al
suo posizionamento. Nel concedere l’autorizzazione ad installare ed
esercire (o adeguare) impianti distributori di carburanti l’Amministrazione
deve tener conto della tutela prevista dall’art. 32 della Carta Costituzionale
e dell’art. 1 c. 2 del D.Lgs. 11 febbraio 1998 n. 32. Infatti,
l'autorizzazione deve essere subordinata tra l'altro alla verifica della
conformità alle disposizioni concernenti la sicurezza sanitaria ed ambientale,
e tener conto della nocività dell'impianto, con particolare riferimento al suo
posizionamento (in specie al confine di un'abitazione sovrastante). Pres.
Frascione - Est. Allegretta - s.n.c. CO.FIS. (avv.ti Soprano e Savastano) c.
comune di Napoli ed altri (avv.ti Barone, Ricci, Tarallo, Montefusco e Rispoli
) - (conferma T. A. R. Campania, Sezione III, 8 novembre 2000 sentenza n.
4109) CONSIGLIO DI STATO Sez. V - 13 gennaio 2004, n. 51 (vedi:
sentenza
per esteso)
Urbanistica e edilizia - Adeguamento dell’impianto in area vincolata -
Rilascio di autorizzazione edilizia in sanatoria - Legittimità. La
mancanza di un'adeguata valutazione dell'impatto ambientale e della
compatibilità territoriale dell'impianto di distribuzione dei carburanti,
nonché la mancanza del nullaosta paesaggistico di cui all’art. 7 della legge
29 giugno 1939 n. 1497, sono vizi che possono essere legittimati con
autorizzazione edilizia in sanatoria. Pres. Frascione - Est. Allegretta -
s.n.c. CO.FIS. (avv.ti Soprano e Savastano) c. comune di Napoli ed altri (avv.ti
Barone, Ricci, Tarallo, Montefusco e Rispoli ) - (conferma T. A. R. Campania,
Sezione III, 8 novembre 2000 sentenza n. 4109) CONSIGLIO DI STATO Sez. V -
13 gennaio 2004, n. 51 (vedi:
sentenza
per esteso)
Urbanistica e edilizia - Distanze dai confini e tra fabbricati - Proprietari
di fondi finitimi - Artt. 873, 875 c.c. - Principio della prevenzione -
Comunione del muro - Costruzione in aderenza - Disciplina. Il principio
cosiddetto della prevenzione, previsto dagli artt. 873, 875 c.c., in base al
quale quello, tra i proprietari di fondi finitimi, che costruisce per primo ha
la facoltà di scelta fra il costruire alla distanza regolamentare e l'erigere
il proprio fabbricato sul confine, ponendo il vicino che voglia a sua volta
edificare nell'alternativa di chiedere la comunione del muro e costruire in
aderenza, oppure di arretrare la sua costruzione fino a rispettare la maggiore
distanza imposta dal regolamento locale. (Nel caso di specie, è il ricorrente
di primo grado ad aver costruito per primo e la circostanza (incontestata) che
egli abbia rispettato la prescritta distanza dal confine esclude che
all’appellante possa essere permesso di collocare la sua costruzione sul
confine, non essendovi su di questo alcuna manufatto al quale aderire. E che
l’opera autorizzata debba essere edificata in parte sul confine con la
proprietà dell’appellato si rileva dagli atti progettuali allegati alla
concessione oggetto di gravame, la quale, sotto questo profilo deve ritenersi
illegittima). Pres. Frascione - Est. Allegretta - PAGANO (avv.ti Diaco, Stanga
e Lavitola) c. Comune di Striano ed altro (non costituiti) - (Conferma
Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Sez. II dell' 8 aprile 1999
sentenza n. 9979) CONSIGLIO DI STATO Sez. V - 13 gennaio 2004, n. 46
Urbanistica e edilizia - Distanze dai confini e tra fabbricati - Misurazione.
Quando viene stabilita in dieci metri la “distanza minima dai fabbricati
esistenti” senza ulteriori precisazioni, si consente la misurazione da uno
qualsiasi dei punti del perimetro dei fabbricati interessati. Del resto, lo
spigolo o angolo non è che il punto estremo di una parete, sicché ben può
partire da esso la misurazione della distanza tra due pareti (cfr. Cass.
Civile, sez. II, 30 marzo 2001 n. 4715). Nella specie si contestava che la
prevista costruzione non rispettava sul fronte nord-est la distanza dal
fabbricato, sostenendo l’invalidità della misurazione addotta, effettuata
partendo, non dalla proiezione al suolo della parete più sporgente della
costruzione, ma da uno spigolo. Pres. Frascione - Est. Allegretta - PAGANO
(avv.ti Diaco, Stanga e Lavitola) c. Comune di Striano ed altro (non
costituiti) - (Conferma Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sez. II dell' 8 aprile 1999 sentenza n. 9979) CONSIGLIO DI STATO Sez. V -
13 gennaio 2004, n. 46