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Giurisprudenza

 

Urbanistica

 

  2004

 

 

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P.R.G. - concessione - autorizzazione - comunicazione - D.I.A....

lottizzazione - occupazione - zonizzazione - urbanizzazione - condono...  

 

 

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Urbanistica e edilizia - Condono edilizio - Demanio marittimo - Notevole impatto ambientale della nuova opera - Lesione dell'equilibrio urbanistico del territorio - Sequestro - Sospensione del procedimento - Riferibilità ad ogni tipo di fase - Esclusione - Applicabilità alla sola fase del giudizio - Fondamento - Fattispecie: Condono edilizio in area di demanio marittimo. La sospensione del procedimento penale prevista a seguito della presentazione della domanda di condono edilizio riguarda soltanto la fase del giudizio e non anche quella delle indagini preliminari, destinata a raccogliere mezzi di prova che potrebbero nelle more disperdersi, né quella delle misure cautelari, destinata ad impedire che il reato sia portato a conseguenze ulteriori. Sicché, la presentazione dell'istanza di condono ed il pagamento dell'oblazione non sono ostativi all'emissione del decreto di sequestro degli immobili abusivi e non comportano l'obbligo di restituzione di quelli già sequestrati: essi determinano infatti la sospensione del procedimento principale, ma non di quelli incidentali (in tal senso: Cass. Sez. 3^, 18 febbraio 1997, n. 668, Pajer; 4 dicembre 1995, n. 4262, Cascarino). Pres. Zumbo A.- Est. Grillo C.- Rel. Grillo C.- Imp. Cerasoli.- P.M. Passacantando G. (Conf.). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 22 dicembre 2004, (ud. 9 novembre 2004), Sentenza n. 48986 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Sopraelevazione di un fabbricato - Configurazione - Nuova costruzione - Distanze legali. La sopraelevazione di un fabbricato è una nuova costruzione e deve pertanto rispettare le distanze legali tra costruzioni stabilite dalla normativa vigente al momento della relativa realizzazione. Tale obbligo di rispetto sussiste anche quando la sopraelevazione sia “rientrata” rispetto al muro di appoggio, e questo sia stato costruito a distanza legale secondo la normativa all’epoca vigente. Presidente G. Napoletano - Relatore E. Malpica. CORTE DI CASSAZIONE Civile Sezione II, 7 dicembre 2004, Sentenza n. 22895

 

Urbanistica e edilizia - Piano regolatore - Piano attuativo - Mancanza di realizzazione - Completa urbanizzazione dell’area - Esclusione - Edificazione disomogenea o parziale urbanizzazione - Necessità. Presupposto imprescindibile per poter omettere la realizzazione di un piano attuattivo è la completa urbanizzazione dell’area. In caso di edificazione disomogenea o parziale urbanizzazione è necessario dare attuazione di piano riordinando o talora definendo ex novo un nuovo disegno urbanistico di completamento della zona (C.d.S., Sez. V 7/11/2001 n. 5271). Pres. Piscitello - Est. Tricarico - Soc. Sogeca c. Comune di Venafro e altri. TAR MOLISE, Campobasso 6 dicembre 2004 sentenza n. 814
 

Urbanistica e edilizia - Installazione di cartelloni pubblicitari su strade di proprietà del Comune - Concessione edilizia - Necessità - Autorizzazione - Esclusione. Per l’installazione di cartelloni pubblicitari su strade di proprietà del Comune, non è necessaria la specifica autorizzazione - prevista dall’art. 23, comma 4, del codice della strada - se la concessione edilizia contiene anche la valutazione di compatibilità con le norme dello stesso codice, in quanto la concessione assorbe l’autorizzazione. Presidente G. Losavio - Relatore M.C. Giancola - CORTE DI CASSAZIONE CIVILE 26 novembre 2004 Sentenza n. 22339

 

Urbanistica e edilizia - Distinzione tra proprietà del lastrico solare e proprietà della sovrastante “colonna d’aria” - Esclusione - Sopraelevazione - Superficie - Disciplina - Condomini. E’ esclusa una distinzione tra proprietà del lastrico solare e proprietà della sovrastante “colonna d’aria”. La colonna d’aria - ossia lo spazio sovrastante il lastrico solare - non costituisce oggetto di diritti, e quindi non costituisce oggetto di proprietà autonoma rispetto alla proprietà del lastrico. La previsione, contenuta in un contratto, della “proprietà della colonna d’aria” va intesa come riconoscimento del diritto in capo al proprietario del lastrico solare di utilizzare senza limitazione alcuna lo spazio sovrastante mediante la sopraelevazione. Ma tale previsione non comporta l’esonero per il proprietario dall’obbligo di corrispondere l’indennità agli altri condomini, proprietari dei piani sottostanti, salvo loro espressa rinuncia. Presidente R. Corona, Relatore A. Elefante. CORTE DI CASSAZIONE Civile Sezione II, 22 novembre 2004, Sentenza n. 22032

 

Urbanistica e edilizia - PRG - L.R. Friuli Venezia Giulia n. 41/1990 - Insediamento di esercizi di grande distribuzione - Presupposti - Previsione nei piani regolatori comunali preventivamente autorizzata dalla Regione - Necessità. La Legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 41 del 1990 prevede che l’insediamento di esercizi di grande distribuzione debba avvenire nell’ambito di zone (zone HC) a ciò specificamente destinate dai piani regolatori comunali e che tale destinazione debba essere preventivamente autorizzata dalla Regione (art.8 legge cit.). Pres. TROTTA - Est. LEONI, (dich. improc. TAR Friuli- Venezia Giulia n. 200/1996). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 2 novembre 2004 (27.04.2004), Sentenza n. 7089

 

Urbanistica e edilizia - Aree da inserire nel PEEP (cd. dimensionamento) - Poteri della P.A. - Motivazione - Necessità. L’Amministrazione, nel compiere le sue scelte in ordine alla concreta estensione delle aree da inserire nel PEEP (cd. dimensionamento) gode di poteri discrezionali, di natura tecnica, e deve basare le proprie determinazioni su un’adeguata motivazione, da cui possa evincersi la loro ragionevolezza ed attendibilità. (C.d.S. Ad. Plen., 3 luglio 1997, n. 12; CdS, Sez. IV, 5 luglio 2000, n. 3730). Pres. Riccio - Est. Salvatore - Comune di Comacchio (avv.ti Balli e Barbantini) c. Regione Emilia Romagna (n.c.) ed altro (riforma Tribunale amministrativo regionale Emilia Romagna, sede di Bologna (Sezione I), n. 731 del 12 ottobre 1994). CONSIGLIO DI STATO, sez. IV, 22 ottobre 2004, (Cc. 18 maggio 2004) sentenza n. 6964

Urbanistica e edilizia - Pubblica Amministrazione - PEEP - Fabbisogno abitativo e incremento della popolazione - Determinazione del fabbisogno di alloggi da destinare ad edilizia economica e popolare. Ai fini della determinazione del fabbisogno di alloggi da destinare ad edilizia economica e popolare, non esiste un nesso necessariamente inscindibile tra fabbisogno abitativo e incremento della popolazione, rappresentando quest’ultimo solo una componente del calcolo da effettuarsi e potendosi prendere in esame anche altri elementi (quali l’esigenza del rinnovato modo di vivere della popolazione, legato all’evoluzione sociale in atto). (C.d.S., Sez. IV, 25 gennaio 1999, n. 70; 5 luglio 2000, n. 3730). Pres. Riccio - Est. Salvatore - Comune di Comacchio (avv.ti Balli e Barbantini) c. Regione Emilia Romagna (n.c.) ed altro (riforma Tribunale amministrativo regionale Emilia Romagna, sede di Bologna (Sezione I), n. 731 del 12 ottobre 1994). CONSIGLIO DI STATO, sez. IV, 22 ottobre 2004, (Cc. 18 maggio 2004) sentenza n. 6964

 

Urbanistica e edilizia - Pubblica Amministrazione - Attività di autotutela - Interesse pubblico all’annullamento - Presupposti - Motivazione - Giurisprudenza. Fattispecie: Esborso di denaro pubblico senza titolo, utilizzo di risorse pubbliche per il finanziamento di una iniziativa immobiliare contrastante con la disciplina urbanistica. La giurisprudenza prevalente ha in tempi più recenti individuato varie ipotesi nelle quali l’interesse pubblico all’annullamento è, come suol dirsi, in re ipsa e non richiede particolare motivazione, ivi comprendendo in particolare tutte le ipotesi in cui l’interesse sotteso all’attività di autotutela consiste nell’evitare l’esborso di denaro pubblico senza titolo. ( ad es. V 9.2.2001 n. 581). Contra: Anche l’annullamento di ufficio di un provvedimento illegittimo presuppone il riscontro circa la sussistenza di un interesse pubblico che in concreto prevalga sull'affidamento ingenerato nel privato beneficiario ( cfr. CdS Ap. 5.5.1990 n. 412 e Sez. V 13.3.2000 n.1311). In sostanza, nell'ipotesi in cui vengano incise situazioni giuridiche costituitesi e consolidatesi sulla base di precedenti atti adottati dalla stessa Amministrazione, il provvedimento di autotutela deve essere non solo adeguatamente motivato, ma deve anche evidenziare l'esistenza di un pubblico interesse attuale e specifico alla sua adozione, diverso da quello inerente il mero ripristino della legalità violata. (Nel fatto è stato ritenuto che l’atto di autoannullamento - in quanto volto ad evitare l’utilizzo di risorse pubbliche per il finanziamento di una iniziativa immobiliare contrastante con la disciplina urbanistica, con vantaggio ingiustificato per la Società appellata rispetto agli altri concorrenti - risultava finalizzato al perseguimento di un interesse pubblico di naturale evidenza ed in definitiva del tutto cogente. Pertanto, il provvedimento non necessitava di particolare motivazione in ordine alla prevalenza del suddetto interesse sull’affidamento ingenerato nella Società, specie ove si tenga presente da un lato che l’attività di autotutela si è dispiegata a non rilevante distanza di tempo dalla concessione del contributo e soprattutto, dall’altro, che l’acquisto dell’immobile da parte della appellata risulta comunque definito in epoca comunque anteriore alla conclusione del procedimento). Pres. SALVATORE - Est. ANASTASI - Provincia autonoma di Trento (avv. Ferrari) c. C.D.V. S.a.s. (avv.ti Valentini e Panariti) (annulla TAR di Giustizia Amministrativa per il Trentino Alto Adige - sede di Trento 7 novembre 1995 n. 292). CONSIGLIO DI STATO, sez. IV, 22 ottobre 2004, (Cc. 25.05. 2004) sentenza n. 6956 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Industrie insalubri - Insediamenti esistenti - Approvazione di nuovo strumento urbanistico - Obbligo di collocazione in altro sito - Insussistenza - Delocalizzazione autoritativa - Ordinanza contingibile e urgente - Presupposti e limiti. Gli impianti in esercizio e le attività già esistenti all’atto dell’approvazione del nuovo strumento urbanistico, e divenuti non conformi alla destinazione da questo impressa all’area considerata, si sottraggano all’obbligo di ricollocazione in altro sito, essendo soggetti alle sole restrizioni edilizie imposte dalla nuova disciplina vigente nella zona. Ed invero, le classificazioni funzionali dettate dalla disciplina urbanistica sopravvenuta non possono comportare la delocalizzazione autoritativa e immediata degli impianti produttivi preesistenti divenuti incompatibili, che può essere disposta, ai sensi dell’art. 217 del T.U.LL.SS. di cui al R.D. n.1265/34 unicamente nell’esercizio dei poteri di ordinanza contingibile ed urgente per la cessazione delle attività classificate insalubri di 1° classe, al fine di prevenire o impedire il pericolo o il danno per la salute pubblica, previo concreto accertamento della sussistenza di una situazione di effettiva pericolosità e laddove si siano rivelate inefficaci le misure tecniche finalizzate ad eliminare gli inconvenienti riscontrati. L.B.P.P. s.r.l. (Avv.ti A., M. e P. Romano) c. Comune di Turbigo (n.c.) e Prefettura di Milano (n.c.) - T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez. III - 11 ottobre 2004, n. 5524

 

Edilizia e urbanistica - Opere in cemento armato - Denuncia di inizio dei lavori - Fondamento - Circolari amministrative individuanti l'ambito di applicabilità della legge n. 1086 del 1071- Irrilevanza. La prescrizione della denuncia dell'inizio dei lavori con conglomerato cementizio, prevista dall'art. 1 della legge 5 novembre 1971 n. 1089, è giustificata dalla necessità di consentire all'ente preposto di venire a conoscenza di ogni attività costruttiva in cemento armato, ritenuta rilevante secondo l'interpretazione giurisprudenziale degli artt. 1 e 4 della citata legge n. 1089, e di effettuare i dovuti controlli al fine di escludere ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità, non rilevando in proposito le eventuali circolari amministrative emanate in senso contrario dall'autorità regionale. (Sez. 3^, 10 giugno 1996, Sangiorgi, m. 205.791) Pres. Dell'Anno - Est. Franco A. - Imp. Salerno - P.M. Ciampoli L. (Conf.) (Rigetta, Trib. Brindisi, 2 luglio 2002). CORTE DI CASSAZIONE, sez. III, del 9 settembre 2004, (Ud. 03/06/2004), sentenza n. 36093 (vedi: sentenza per esteso)

Edilizia e urbanistica - Opere in cemento armato - Individuazione del tecnico qualificato - Redazione del progetto e direzione dei lavori - Denuncia dell'inizio dei lavori - Giurisprudenza. Gli artt. 1 e 4 della legge n. 1086 del 1971 si riferiscono a tutte le opere in cemento armato e c.a. precompresso senza alcuna distinzione circa le dimensioni e le caratteristiche, richiamate, invece, dall'art. 2 al fine di individuare il tecnico qualificato (ingegnere, architetto oppure geometra) cui commettere la redazione del progetto e la direzione dei lavori. L'art. 1 comma quarto della legge n. 1086 del 1971 indica una prescrizione, quella della denuncia dell'inizio dei lavori con conglomerato cementizio, a cui il costruttore deve attenersi per consentire all'ente preposto di venire a conoscenza dell'attività costruttiva e di effettuare i dovuti controlli al fine di escludere ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità" (Sez. 3^, 10 giugno 1996, Sangiorgi, m. 205.791). È vero, peraltro, che, sul punto sono rinvenibili due orientamenti giurisprudenziali che in parte si differenziano: secondo un primo orientamento, invero, un'opera in tanto è sottoposta alla disciplina della legge 5 novembre 1971, n. 1086, in quanto risulti dal concorso di una pluralità di strutture, restando invece al di fuori della normativa le opere costituite da un'unica struttura (come, ad es., il solaio di una stalla, l'architrave di una porta) (Sez. 3^, 23 novembre 1998, Consolo, m. 212.177; Sez. 3^, 19 novembre 1996, Elia, m. 206.474), mentre secondo un altro orientamento rientra nella normativa anche una struttura unitaria (come la realizzazione di un architrave o di una scala) atteso che non è necessario che l'elemento materiale sia costituito da un complesso di strutture, essendo rilevante l'elemento funzionale (Sez. 3^, 3 novembre 1995, Civello, m. 203.159; Sez. 3^, 29 novembre 2000, Arena, m. 218.797). Pres. Dell'Anno - Est. Franco A. - Imp. Salerno - P.M. Ciampoli L. (Conf.) (Rigetta, Trib. Brindisi, 2 luglio 2002). CORTE DI CASSAZIONE, sez. III, del 9 settembre 2004, (Ud. 03/06/2004), sentenza n. 36093 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Ristrutturazione edilizia - Nozione - Ricostruzione dell’edificio demolito - Realizzazione di nuovi volumi - Permesso di costruire per gli interventi di ristrutturazione che comportino aumento di unità immobiliari - Necessità - Art. 2, c. 1 lett, b) della L.R. Campania n. 19/2001 - Art. 3, c. 1, lett. D) D.P.R. 380/2001. La ristrutturazione edilizia ex art. 31, lett. D) l. 457/78 include anche la ricostruzione dell’edificio demolito purchè la diversità del nuovo organismo edilizio consista nel ripristino o nella sostituzione di alcuni elementi del fabbricato stesso, e non la realizzazione di nuovi volumi (Cons.Stato, V, 5.3.2001, n. 1246): in tale ultimo caso l’intervento va considerato come nuova costruzione, soggetto alle limitazioni imposte dalle norme urbanistiche in vigore al momento del rilascio del titolo autorizzativo. In linea con tale formulazione, l’art. 3, comma 1, let. D) D.P.R. 380/2001 precisa che gli interventi di ristrutturazione edilizia possono anche portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e nella maggior latitudine della modifica apportata dal D.Lgs. n. 301/2002 comprende fra gli interventi di ristrutturazione anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente. E, ancora, l’art. 10. comma 1, lett. C) del cit. D.P.R. 380/2001 precisa che sono subordinati al permesso di costruire gli interventi di ristrutturazione che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume della sagoma dei prospetti e delle superfici. Anche l’art. 2, comma 1 lett, b) della L.R. Campania n. 19/2001 include, tra quelli soggetti a D.I.A. gli interventi sui fabbricati comprensivi della demolizione e ricostruzione dell’edificio con lo stesso ingombro volumetrico. Ciò che le disposizioni in esame non prevedono è il limite in cui possono essere effettuate le modifiche nel nuovo fabbricato affinchè questo sia compatibile con il criterio di ristrutturazione senza debordare nella nuova costruzione diversa dalla precedente e come tale soggetta a valutazione alla luce degli strumenti urbanistici in vigore al momento del rilascio del titolo. L’intero coacervo delle disposizioni esaminate focalizza l’attenzione sulla modifica del precedente manufatto tale da non alterare la sua compatibilità con lo strumento urbanistico in vigore al momento della demolizione. Laddove questi limite venga superato è infatti necessaria la nuova valutazione di compatibilità con lo strumento urbanistico in vigore. Pres. Iannotta - Est. Lamberti - DRAGAF Piccola Società Cooperativa a.r.l. ( avv.ti Soprano e Sellitto) c. Comune di Afragola (avv. Vitucci) (conferma, Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli Sez. IV 27 marzo 2003, n. 3067). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 7 Settembre 2004 (Ud. 26 marzo 2004), Sentenza n. 5867 (vedi: sentenza per esteso)

 

Edilizia e urbanistica - Beni Culturali e ambientali - Opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincoli - Condono edilizio di cui al d.l. n. 269/2003 - Conformità agli strumenti urbanistici e nulla osta ambientale - Necessità - D.P.R. n. 380/2001, Art.44 - Art.32, L. n. 269/2003 - L. n. 47/1985 - L. n.326/2003. Le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincoli possono essere sanate con la procedura prevista dall'art. 32 d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con l. 24 novembre 2003, n. 326, solo in caso di conformità agli strumenti urbanistici e previo nulla osta dell'autorità preposta alla tutela del vincolo. Pres. Dell'anno - Rel. Vitalone - P.M. Albano (Concl. Diff.) – Laudani. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 7/09/2004 (Ud. 15/07/2004), Sentenza n. 35984

 

Urbanistica e edilizia - Autorizzazione e concessione - Distributori di carburanti - Potenziamento - Regione Abruzzo - Istanza ex L. reg. n. 150/1997 - Ammissibilità - Condizioni - Contestuale impegno alla dismissione di altro impianto - Necessità. Nella Regione Abruzzo, nel dare attuazione al D.P.R. 13 dicembre 1996, la L. reg. 23 dicembre 1997 n. 150 stabilisce espressamente la necessaria conformità delle operazioni di concentrazione e potenziamento alla normativa regionale vigente ovvero, sia alla L. reg. 17 aprile 1990 n. 44, che alla L. reg. 19 agosto 1996 n. 68, erano ancora in vigore alla data del provvedimento impugnato; pertanto, alle domande di autorizzazione al potenziamento di nuovo impianto con GPL, presentate in base alla suddetta legge regionale, doveva trovare applicazione la norma secondo cui il potenziamento poteva essere autorizzato soltanto “previo impegno alla rinuncia alla concessione di un altro impianto installato e funzionante” con le caratteristiche stabilite dalla norma “negli ultimi dodici mesi antecedenti ala data della domanda”, da interpretarsi nel senso che la domanda stessa, per essere ammissibile, dovesse essere corredata sia dell’impegno alla rinuncia sia anche degli estremi relativi all’impianto da rinunciare. Presidente: IANNOTTA Estensore: MILLEMAGGI COGLIANI Parti:Rossetti c. D’Onofrio ed altro. CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 7 Settembre 2004 (Ud. 18 maggio 2004), Sentenza n. 5863 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento - Industria insalubre - Urbanistica - Autorizzazione all’esercizio di lavorazioni insalubri di prima classe - Attività di carrozzeria - Destinazione urbanistica dell’immobile in cui l’attività viene svolta - Necessità - Nocumento al corretto uso del territorio - Sussiste. Presupposto imprescindibile per l’autorizzazione all’esercizio di lavorazioni insalubri di prima classe (quale è appunto l’attività di carrozzeria) è che la relativa localizzazione sia conforme alla destinazione urbanistica dell’immobile in cui l’attività viene svolta, altrimenti verrebbe ad essere del tutto sovvertita la disciplina urbanistica con nocumento al corretto uso del territorio. (CdS. Sezione V, n. 778 dell’8.6.1998). Ciò non significa che la destinazione urbanistica di un immobile non possa essere modificata, ma fin quando ciò non avvenga con specifico provvedimento comunale deve essere osservata la destinazione urbanistica assentita in sede di rilascio della relativa concessione edilizia. Pres. Iannotta Est. Cerreto - Melis (avv.to Comegna) c. Comune di Roma e altri (avv. Brigato) (Conferma, TAR Lazio, sez. 2°, n. 1656 9.3.2000). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 7 Settembre 2004 (Ud. 4 maggio 2004), Sentenza n. 5854 (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento - Autorizzazione all’esercizio di industrie insalubri - Urbanistica - Valutazione della pluralità di interessi pubblici coinvolti - Necessità - L. n. 241/1990. Nel caso di una pluralità di interessi pubblici coinvolti in uno stesso procedimento occorre procedere ad un loro esame contestuale, principalmente allorché sussista un obiettivo collegamento tra di essi ed il relativo esercizio faccia capo ad un stesso Ente (V. C.D.S. Sez. V n. 3639 del 28.6.2000 e n. 5656 del 17.10.2002). Collegamento con la disciplina urbanistica che indubbiamente sussiste anche in materia di autorizzazione all’esercizio di industrie insalubri. Pres. Iannotta Est. Cerreto - Melis (avv.to Comegna) c. Comune di Roma e altri (avv. Brigato) (Conferma, TAR Lazio, sez. 2°, n. 1656 9.3.2000). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 7 Settembre 2004 (Ud. 4 maggio 2004), Sentenza n. 5854 (vedi: sentenza per esteso)

Inquinamento - Industria insalubre - Attività di autocarrozzeria - Esercizio dell’industria insalubre di 1° classe di carrozzeria esercitata sotto l’abitazione - Destinazione di uso dei locali e degli edifici - Necessità - Urbanistica - Attestato di idoneità tecnico-sanitaria dei locali - La diversa destinazione urbanistica dei locali vizia irrimediabilmente i provvedimenti autorizzatori - Diritto alla salute. L’art. 216 Del R. D. n. 1265/1934, tuttora in vigore, che pur in un’epoca di scarsa disciplina urbanistica già ne intravedeva l’importanza, prescrivendo che le industrie insalubri di prima classe dovessero essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; per essere permesse nell’abitato il titolare, che l’esercitasse dovesse provare che per l’introduzione di nuovi metodi o speciali cautele il loro esercizio non arrecasse nocumento alla salute dei vicini. Prescrizione che deve essere ora evidentemente coordinata con le destinazione di uso dei locali e degli edifici, come si desume dall’art. 3, 7° comma, L. 25.8.1991 n. 287, che sebbene dettato per l’insediamento degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sottintende un principio di carattere generale valevole per tutti casi in cui vi sia comunque uso del territorio. Pres. Iannotta Est. Cerreto - Melis (avv.to Comegna) c. Comune di Roma e altri (avv. Brigato) (Conferma, TAR Lazio, sez. 2°, n. 1656 9.3.2000). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 7 Settembre 2004 (Ud. 4 maggio 2004), Sentenza n. 5854 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Concessioni edilizie annullate in sede giurisdizionale - Caducazione dei titoli abilitativi - Disciplina - Riduzione in pristino dell’edificio. L’eliminazione dei titoli con cui era stato assentito il progetto che prevede la parziale demolizione e la ricostruzione (con sopraelevazione) dell’edificio originario, non priva il proprietario della disponibilità di quest’ultimo e della titolarità del diritto al suo mantenimento, ma lo obbliga solo a demolire le parti ulteriori, edificate in esecuzione delle concessioni edilizie annullate. Pertanto l’amministrazione deve provvedere ad ingiungere e, se del caso, ad eseguire la riduzione in pristino dell’edificio, ma può anche assumere l’edificio originario (la legittimità della cui realizzazione risulta pacifica) a parametro di una nuova concessione edilizia per ristrutturazione edilizia, restando la sua struttura immune dai rilievi di illegittimità formulati in sede giurisdizionale ed estraneo alle conseguenze dell’annullamento dei titoli rilasciati successivamente alla sua edificazione. Pres. Patroni Griffi - Est. Deodato (riforma, TAR Piemonte, 12 novembre 2003, sez. I, n.1578/2003). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 07 settembre 2004 (Ud. 8 luglio 2004) Sentenza n. 5791

 

Beni culturali e ambientali - Autorizzazione paesaggistica comunale - Funzione e effetti - Comunicazione dell’avvio del procedimento da parte dell’Amministrazione statale - Obbligo - Responsabile del procedimento - L n. 241/1990. L’autorizzazione paesaggistica comunale costituisce l’oggetto della nuova fase procedimentale destinata ad aprirsi di fronte all’autorità statale, sicché la stessa non può, strutturalmente, essere considerata equivalente all’avviso dell’inizio di tale nuova fase, dal momento che esso non contiene alcuna generica informazione circa l’oggetto, il responsabile del procedimento, le modalità di partecipazione, ed in genere lo svolgimento della predetta nuova fase. Pres. VARRONE - Est. CAFINI - Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura generale dello Stato) c. Comune di San Teodoro e altro (Conferma, TAR Sardegna, 28 gennaio 2003, n. 127/03). CONSIGLIO DI STATO, Sezione VI, 31.08.2004 (C.c. 28 maggio 2004), Sentenza n. 5728 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Aree appartenenti al demanio dello Stato - Interventi di modifica del territorio - Il potere autorizzatorio statale non esclude il controllo comunale di conformità ai vigenti strumenti di pianificazione. Gli interventi di modifica del territorio che interessano aree appartenenti al demanio dello Stato non si sottraggono al controllo comunale di conformità ai vigenti strumenti di pianificazione ed, in particolare, all’esercizio della potestà repressiva del comune medesimo in presenza di accertati abusi. Il potere autorizzatorio alla realizzazione di opere che possa essere esercitato dall’Amministrazione statale nei confronti del privato concessionario dell’area demaniale si colloca all’interno del diverso rapporto concedente/concessionario ed attiene ai limiti di esercizio quali stabiliti nel disciplinare di concessione o da norme regolamentari, ma non esclude né fa venir meno la necessaria verifica da parte del Comune della compatibilità al vigente strumento urbanistico di interventi idonei a mutare l’assetto del territorio. Pres. GIOVANNINI - Est. POLITO - Società “Base Nautica F. G.” S.p.a. (avv.ti Simeone e Zaza d’Aulisio) c. Comune di Gaeta (avv.to Santamaria) (Riforma, Lazio, Sezione Staccata di Latina, 22.12.2000, n. 909). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 31.08.2004 (C.c.16 aprile 2004), Sentenza n. 5723 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Concessioni ed autorizzazione - Ricorso giurisdizionale - Legittimazione attiva - Titolare di interesse pretensivo incompatibile - Legittimazione postuma - Inconfigurabilità. In tema di autorizzazione e concessione, la legittimazione attiva alla proposizione del ricorso giurisdizionale deve essere riconosciuta a chi sia titolare di interessi oppositivi coesistenti, con riferimento al momento in cui il provvedimento favorevole è stato emanato, e non anche al soggetto che, successivamente, si qualifichi come titolare di un interesse pretensivo incompatibile con il beneficio accordato ad altri, indipendentemente dalla sussistenza dell’interesse, di fatto, alla rimozione del provvedimento che costituisce impedimento alla realizzazione dell’interesse sostanziale cui il soggetto medesimo aspira e della cui esistenza sia venuto a conoscenza successivamente. Presidente: IANNOTTA Estensore: MILLEMAGGI COGLIANI - Parti:Soc. Punti Vendita Carburante c. Comune di Castelnuovo di Porto ed altri. CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 30 Agosto 2004 (Ud. 16 aprile 2004), sentenza n. 5655 (vedi: sentenza per esteso)

Urbanistica e edilizia - Concessioni ed autorizzazione - Efficacia lesiva - Natura - Ricorso giurisdizionale - Posizioni qualificate di terzi - Legittimazione ad agire in giudizio - Presupposti e limiti - Fattispecie: Installazione di un nuovo impianto per la distribuzione di G.P.L.. L’autorizzazione e la concessione sono, per loro natura, provvedimenti che, dal momento della loro adozione, si indirizzano ad un destinatario determinato, e la cui efficacia lesiva - della sfera giuridica di altri soggetti - non può che considerarsi con riferimento al tempo della loro adozione, in quanto, o interferiscono, in tale momento, negativamente, su qualificate posizioni di terzi, i quali sono dunque legittimati ad opporsi alla loro adozione e ad impugnarli, una volta che siano stati illegittimamente adottati, oppure, non sussistendo tale interferenza originaria, impediscono che sul medesimo bene della vita abbiano successivamente ad assumere giuridica rilevanza interessi concorrenziali o incompatibili. In altri termini, la circostanza che un soggetto - al tempo titolare di un mero interesse di fatto - si ponga, in un momento successivo, come titolare di un interesse pretensivo alla cui realizzazione sia di ostacolo il precedente provvedimento, non gli conferisce anche, a posteriori, la titolarità dell’interesse oppositivo che costituisce il presupposto stesso della legittimazione ad agire in giudizio. Fattispecie: installazione di un nuovo impianto per la distribuzione di G.P.L. ad insufficiente distanza dall’impianto di carburante potenziato (sulla sola base della progettazione presentata dall’interessata e senza alcuna istruttoria sullo stato di fatto e di diritto di altri impianti). Presidente: IANNOTTA Estensore: MILLEMAGGI COGLIANI - Parti:Soc. Punti Vendita Carburante c. Comune di Castelnuovo di Porto ed altri. CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 30 Agosto 2004 (Ud. 16 aprile 2004), sentenza n. 5655 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - PRG - Errore pianificatorio di cui si tratta sarebbe stato agevolmente riconoscibile - Errore tecnico - Capacità edificatoria di zona - Manifesto errore materiale. Devono ritenersi legittimi i provvedimenti in ipotesi di un errore tecnico commesso a suo tempo in sede di approvazione della variante urbanistica, ma non certo di un mero quanto irrilevante errore fattuale, in quanto contrastante con una disciplina pianificatoria che, in astratto - e salve, le necessarie verifiche tecniche e di ricorrenza di tutti gli elementi necessari e sufficienti per procedere alla realizzazione dell'intervento edilizio - se non preclude, allo stato, la capacità edificatoria di zona. In specie, l’area sulla quale gli interventi in questione avrebbero dovuto essere realizzati sarebbe stata edificabile, in base al vigente PRG, quale zona di completamento, non potendosi ritenere che la disciplina pianificatoria fosse affetta, sul punto, da manifesto errore materiale. Pres. Frascione - Est. Buonvino - Comune di SANTA MARINELLA (avv. STELLA RICHTER) c.P.A.A. s.r.l. (avv. LAVITOLA) (Conferma TAR del Lazio, sede di Roma, Sezione II bis, 18 novembre 1998, n. 1885). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 30 AGOSTO 2004 (Ud. 30 aprile 2004), Sentenza n. 5639

 

Urbanistica e edilizia - Denuncia di inizio di attività - Procedimento semplificato ed accelerato - Mancata comunicazione dell’avvio del procedimento - L. n. 241/1990 - Mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti. In presenza di un particolare tipo di procedimento semplificato ed accelerato, introdotto dall’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e precisamente la denuncia di inizio di attività, istituto del tutto peculiare che prescinde dall’emanazione di un provvedimento amministrativo: il soggetto comunica che ad una certa data inizierà una certa attività produttiva (nella specie, si trattava dell’apertura di un centro trasmissione dati) e se nel termine stabilito tra la comunicazione e l’inizio dell’attività stessa l’Amministrazione nulla comunica, l’attività medesima può essere iniziata, salvo naturalmente l’intervento di chiusura dell’attività che può intervenire in tutti i casi di mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti. Pres. Trotta - Est. Mele - MINISTERO DELL’INTERNO - QUESTURA DI GENOVA (Avvocatura generale dello Stato) c. A. (n.c.) (annulla T.A.R. Liguria, sez. II, n. 151 del 2 aprile 1998). Conf.: CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 26 luglio 2004 (ud. 27 aprile 2004), sent. nn. 5330-5328-5327-5326-5325-5324-5323. CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 26 luglio 2004 (ud. 27 aprile 2004), sent. 5329

Urbanistica e edilizia - Denuncia di inizio di attività - Obbligo della pubblica amministrazione di comunicare l’avvio del procedimento - Insussistenza - L. n. 241/1990 - inibizione dell’attività - Termini - Fattispecie: apertura di un centro trasmissione dati. Nei provvedimenti inerenti a procedimenti semplificati ed accelerati, (denuncia di inizio di attività), non vi è luogo a comunicare l’avvio del procedimento all’interessato, in quanto in questo caso vi è una sorta di inversione procedimentale, con il privato che comunica all’Amministrazione l’attivazione di una particolare procedura. Non solo, ma se si dovesse ritenere esistente l’obbligo della pubblica amministrazione di comunicare, anche nel caso di denuncia di inizio di attività, l’avvio del procedimento, oltre alla vanificazione dell’intento acceleratorio contenuto nell’art. 19 della legge n. 241 del 1990, si determinerebbe un sostanziale svuotamento della norma stessa. Infatti, questa prevede che la pubblica amministrazione, ricevuta la denuncia di inizio di attività, abbia un termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento della denuncia suddetta per inibire l’attività, mentre nel caso di comunicazione di avvio del procedimento, occorrerebbe necessariamente far decorrere da tale data il termine, con sostanziale svuotamento di un istituto che presenta sue peculiari caratteristiche che lo allontanano dai normali procedimenti amministrativi. Pres. Trotta - Est. Mele - MINISTERO DELL’INTERNO - QUESTURA DI GENOVA (Avvocatura generale dello Stato) c. A. (n.c.) (annulla T.A.R. Liguria, sez. II, n. 151 del 2 aprile 1998). Conf.: CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 26 luglio 2004 (ud. 27 aprile 2004), sent. nn. 5330-5328-5327-5326-5325-5324-5323. CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 26 luglio 2004 (ud. 27 aprile 2004), sent. n. 5329

 

Urbanistica e edilizia - PRG - Approvazione di piani regolatori generali o loro varianti - Impugnazione - Irricevibilità - Inizio del termine di decadenza - Data di pubblicazione. L'atto di approvazione di piani regolatori generali o loro varianti che, come nella specie, abbiano contenuto generale o riguardino ampie zone e comparti territoriali, deve essere impugnato nel termine di decadenza decorrente dalla data di pubblicazione, non essendo richiesta la notificazione individuale agli interessati. In specie, l’impugnazione è stata proposta ben oltre la data di pubblicazione della delibera regionale di approvazione della variante nel BUR, correttamente il primo giudice lo ha dichiarato irricevibile. (Sez. IV, 8 luglio 2003, n. 4040; 23 novembre 2002, n. 6436; 30 luglio 2002, n. 4075; Sez. VI, 15 maggio 2002, n. 2646). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 19 luglio 2004 (ud. 20 aprile 2004), Sentenza n. 5225

 

Urbanistica e edilizia - Modifiche d’ufficio il p.r.g. - Difesa dell’ambiente - Calcolo del fabbisogno abitativo della popolazione residente e fluttuante - Indice di edificabilità - Art.10, c. 2, L. n.1150/42 - L.R.Lazio n.72/1975. Il divieto di introduzione di modifiche che alterino le caratteristiche essenziali del piano regolatore ed i criteri generali sulla cui base è stato disegnato l’assetto urbanistico del territorio comunale (sancito dall’art.10, comma 2, l. n.1150/42) incontra, una deroga espressa nella medesima disposizione, là dove, al comma c), ammette, tra le altre, le correzioni “che siano riconosciute indispensabili per assicurare…la tutela del paesaggio…”. Nella specie, inoltre, l’art.10 della legge regionale del Lazio 12 giugno 1975, n.72 stabilisce espressamente, quali parametri dell’approvazione da parte della Regione degli strumenti urbanistici, i principi del contenimento dell’espansione urbana e della difesa dell’ambiente, autorizzando, così, le modifiche d’ufficio coerenti con tali criteri.(cfr. ex multis Cons. St., sez. IV, 30 settembre 2002, n.4998). Pres. Venturini - Est. Deodato - M.R. (Avv.ti Ricciardi e Lorenzoni) c. Regione Lazio (avv. Montanaro) e Comune di Ardea (n.c.) (Conferma Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez.I ter, n.434/92 in data 31 marzo 1992). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 19 luglio 2004, (ud. 1 giugno 2004) Sentenza n. 5207

 

Urbanistica e edilizia - Direttive provinciali in materia di commercio - Nozione, contenuto ed effetti. Le direttive si concretano, in via generale, in precetti che vincolano l'Amministrazione destinataria sugli scopi dell'azione amministrativa e sui criteri di massima per realizzarli, lasciando tuttavia, margini di discrezionalità attuativa all'Amministrazione stessa (cfr. la decisione Cons. St., Sez. V, 30 maggio 1986, n. 289). Possono contenere indirizzi generali, in vista della formazione dei piani commerciali, al fine di favorire una più razionale evoluzione dell'apparato distributivo e, in particolare, un inserimento armonico delle grandi strutture di vendita nel contesto urbanistico e commerciale esistente ( v. Cons. St., V, 6 aprile 1998, n. 433 ). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 19 luglio 2004, (ud. 15 giugno 2004) Sentenza n. 5205


Urbanistica e edilizia - Concessione edilizia - Contributi urbanistici - Oneri di urbanizzazione - Apprezzamento di natura discrezionale - Insussistenza - Casi di esonero. La concessione edilizia è, normalmente, assoggettata all’onere correlato al costo di costruzione e che i casi di esonero sono tassativamente individuati del legislatore (v. Cons. St., V, 6 febbraio 2003, n. 617). In tema di esenzione del pagamento di contributi urbanistici, si è da sempre affermata la tassatività dell'elencazione legislativa delle ipotesi disciplinate dagli artt. 7, 8, 9 e 10 della legge n. 10/77 (cfr. Cons. St., V, 14 ottobre 1992, n. 987). Al tempo stesso, si è statuito che l'imposizione del contributo di costruzione non implica alcun apprezzamento di natura discrezionale, ma scaturisce dall'applicazione dei parametri puntualmente stabiliti dall'art. 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 alla situazione oggettiva quale risulta dal progetto assentito. CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 19 luglio 2004, (ud. 15 giugno 2004) Sentenza n. 5197 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Determinazione dei contributi per oneri di urbanizzazione - Giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. La materia relativa alla determinazione dei contributi per oneri di urbanizzazione e per costo di costruzione è devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo in forza dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e che quando di tale determinazione si controverta si introduce un giudizio sul rapporto e non sull'atto, prescindendosi, appunto, dall'esistenza o dall'impugnazione di un atto (cfr. Cons. di Stato, sez. V, n° 584 del 9.2.2001). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 19 luglio 2004, (ud. 15 giugno 2004) Sentenza n. 5197 (vedi: sentenza per esteso)

Urbanistica e edilizia - Obbligo giuridico del titolare di una concessione edilizia di versare i relativi contributi - Determinazione dell'entità del contributo all'atto del rilascio della concessione. Il fatto costitutivo dell'obbligo giuridico del titolare di una concessione edilizia di versare i relativi contributi, ai sensi della legge n. 10 del 1977, è rappresentato dal rilascio della concessione edilizia ed è a tale momento che occorre aver riguardo per la determinazione dell'entità del contributo, in applicazione della normativa vigente all'atto del rilascio ( V Sez., 25 ottobre 1993, n. 1071 e 6 dicembre 1999, n. 2058 ). Ed è, di conseguenza, da quel momento stesso che l'Amministrazione può far valere l'obbligo che grava sul cittadino ( Cons. St., V, 13 giugno 2003, n. 3332). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 19 luglio 2004, (ud. 15 giugno 2004) Sentenza n. 5197 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Lotto minimo edificabile - Scelte urbanistiche della P.A. - Sindacato di legittimità - Limiti. Le scelte urbanistiche, tra le quali deve essere annoverata anche quella di introdurre il lotto minimo edificabile, costituiscono apprezzamenti di merito, sottratti al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errore di fatto o abnormi illogicità, e non necessitano di apposita motivazione, salvo quella che si può evincere dai criteri generali di ordine tecnico - discrezionale, seguiti nell’impostazione del piano stesso (da ultimo, C.d.S., sez. IV, 11 febbraio 2004, n. 548; 25 settembre 2002, n. 4907). Nel caso di specie, è stato osservato che non è idonea a costituire sintomo dell’eventuale arbitrarietà, illogicità o abnormità della scelta di introdurre il lotto minimo della misura di 800 metri quadrati la circostanza che il fondo della società appellante sia esteso 780 metri quadrati. Pres. VENTURINI - Est. SALTELLI - T. F.& C. S.A.S (avv.ti Cataudella e Cardia) c. COMUNE DI TRANSACQUA ed altri (avv.ti Dalla Fior, Lorenzo e Stella Richtere) (conferma Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino - Alto Adige, sede di Trento, n. 623/2001). CONSIGLIO DI STATO sez. IV, 14 luglio 2004, (ud. 9 marzo 2004) sentenza n. 5103 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Inquinamento elettromagnetico - Stazione radiobase - D.I.A. - Presentata ai sensi del d. lgs. 198/02 - Automatica conversione in D.I.A. ex art. 87 cod. comunicazioni - Impossibilità - Ragione. La d.i.a. presentata per la realizzazione di una stazione radiobase per telefonia mobile ai sensi e per gli effetti degli artt. 3, 5 e 6 del d. lgs. 198/02 (dichiarato incostituzionale con sent. Corte cost. 1.10.2003 n. 303), non può automaticamente essere convertita in denuncia di inizio attività ex art. 87 d. lgs. 1.8.2003 n. 259 (codice delle comunicazioni elettroniche). Ciò in quanto la d.i.a. costituisce ex se titolo e vale dunque il principio tempus regit actum: il titolo formato in un certo momento non può convertirsi in un titolo diverso, sorretto da una normativa posteriore, anche in relazione all’esigenza che la documentazione a corredo della d.i.a. (soprattutto, il parere tecnico dell’ARPAV) sia attuale e formata nella vigenza della nuova normativa di riferimento. Pres. Trivellato, Est. Stevanato - H. S.p.A. (Avv.ti Bardelli, Bazzani e Papi Rossi) c. Comune di S.Zenone degli Ezzelini (Avv.ti Sartorato e Stivanello Gussoni) - T.A.R. Veneto, Sez. II - 13 luglio 2004, n. 2314

 

Urbanistica e edilizia - Materia del commercio - Materia urbanistico-edilizia - Mancata vigilanza sulla conformità della domanda di autorizzazione commerciale alle norme di piano e l’inerzia dei competenti uffici - Effetti. E' distinta la natura dell'interesse pubblico nella materia del commercio (la quale implica criteri valutativi differenti da quelli urbanistici, non applicabili al di fuori del settore entro il quale sono stabiliti) da quelli di cui lo stesso Ente è titolare nella materia urbanistico-edilizia. (Sez. V, n. 380 del 21 aprile 1997 e 418 - 6 aprile 1998). Deve pertanto essere negato in radice che la mancata vigilanza sulla conformità della domanda di autorizzazione commerciale alle norme di piano e l’inerzia dei competenti uffici sulla domanda medesima, si risolva in limitazioni del potere di dare corso alla pianificazione sulla base degli obiettivi prefissi o di farne corretta applicazione all’atto della stipula della convenzione per il concreto impianto dell’attività nelle aree all’uopo destinate dalla pianificazione territoriale. CONSIGLIO DI STATO sez. V, 12 luglio 2004, (ud. 26 marzo 2004), sentenza n. 5057

Urbanistica e edilizia - “Esercizio commerciale” e “superficie di vendita”- Differenza - L. n. 426/1971 - D.M. n. 375/1988. Nel complesso ordinamentale derivante dalla legge n. 426 del 1971 e dal D.M. n. 375 del 1988, l’espressione “esercizio commerciale” è tenuta sempre chiaramente distinta dalla “superficie di vendita”, dalla quale deve essere esclusa “quella destinata a magazzini, a depositi, a locali di lavorazione o agli uffici ed ai servizi”. CONSIGLIO DI STATO sez. V, 12 luglio 2004, (ud. 26 marzo 2004), sentenza n. 5057

 

Urbanistica e edilizia - Il diritto di edificare - Limiti - Indici di fabbricabilità. Il diritto di edificare inerisce alla proprietà dei suoli nei limiti stabiliti dalla legge e dagli strumenti urbanistici (Corte Cost. n. 5 del 1980), tra i quali quelli diretti a regolare la densità di edificazione ed espressi negli indici di fabbricabilità. Il diritto di edificare, pertanto, è conformato anche da tali indici, di modo che ogni area non è idonea ad esprimere una cubatura maggiore di quella consentita dalla legge (cfr. art. 4, u.c., L. 28 gennaio 1977 n. 10) e dallo strumento urbanistico e, corrispondentemente, qualsiasi costruzione, anche se eseguita senza il prescritto titolo, impegna la superficie che, in base allo specifico indice di fabbricabilità applicabile, è necessaria per realizzare la volumetria sviluppata. Pres. Elefante - Est. Allegretta - (conferma TAR Regionale della Calabria, Sez. di Reggio Calabria sentenza n. 284/1997). CONSIGLIO DI STATO sez. V, 12 luglio 2004, (ud. 6 aprile 2004), sentenza n. 5039 (vedi: sentenza per esteso)

Urbanistica e edilizia - Area edificatoria - Permesso di costruire - Superficie libera - Cubatura del fabbricato preesistente - Sanatoria per condono della costruzione precedente - Limiti. Residui l’ulteriore volumetria Un’area edificatoria già utilizzata a fini edilizi è suscettibile di ulteriore edificazione solo quando la costruzione su di essa realizzata non esaurisca la volumetria consentita dalla normativa vigente al momento del rilascio dell'ulteriore permesso di costruire, dovendosi considerare non solo la superficie libera ed il volume ad essa corrispondente, ma anche la cubatura del fabbricato preesistente al fine di verificare se, in relazione all'intera superficie dell’area (superficie scoperta più superficie impegnata dalla costruzione preesistente), residui l’ulteriore volumetria di cui si chiede la realizzazione. (In specie, la tesi sostenuta, della irrilevanza delle costruzioni per le quali sia stata avanzata domanda di condono edilizio senza espresso asservimento di superficie, si rivela, del tutto priva di fondamento, dato che, in applicazione del principio ora detto, quando la normativa urbanistica impone limiti di volumetria, il vincolo dell’area discende ope legis dalla sua utilizzazione, senza la necessità di apposito strumento negoziale (cfr. Cons. Stato, 23 marzo 2004 n. 1525). Cosicché l’eventuale sanatoria per condono della costruzione precedente non esclude, a carico della superficie ulteriore rispetto a quella di sedime, il vincolo della quantità necessaria ad esprimere la cubatura realizzata. Infine, il mero decorso del termine di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda di condono, infatti, non è sufficiente per integrare l’ipotesi normativa di silenzio assenso, occorrendo, altresì, la sussistenza degli ulteriori presupposti indicati dall’art. 35, comma 17, L. 28 febbraio 1985 n. 47, come modificato dall'art. 4, D.L. 12 gennaio 1988 n. 2, convertito in L. 13 marzo 1988 n. 68). Pres. Elefante - Est. Allegretta - (conferma TAR Regionale della Calabria, Sez. di Reggio Calabria sentenza n. 284/1997). CONSIGLIO DI STATO sez. V, 12 luglio 2004, (ud. 6 aprile 2004), sentenza n. 5039 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Scelte urbanistiche di carattere generale - Apposita motivazione - Insussistenza. Le scelte urbanistiche di carattere generale non necessitano in genere di una apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali (di ordine tecnico-discrezionale) seguiti nell’impostazione del piano stesso, essendo sufficiente l’espresso riferimento alla relazione di accompagnamento al progetto. Pres. RICCIO - Est. DE FELICE - Gardellini Righi (avv.ti Paolucci e Roffi) c. Comune di Bologna (avv.ti Simoni, Ferrerio e Stella Richter) e altro - (Conferma Tribunale amministrativo regionale della Emilia-Romagna, Bologna sezione I, n. 417/1994). CONSIGLIO DI STATO sez. IV, 30 giugno 2004, sentenza n. 4804 (vedi: sentenza per esteso)

Urbanistica e edilizia - PRG - Obbligo di motivazione - P.A. potere discrezionale - Limiti e vincoli. In sede di pianificazione urbanistica, la P.A. gode di ampio potere discrezionale, da esercitare nel rispetto dei limiti e vincoli derivanti dalle superiori fonti normative e da criteri di logicità e razionalità delle scelte da effettuare. La natura discrezionale e la valenza programmatoria dell’atto, indubbiamente, si riverberano sul contenuto e sulla estensione (ridotta) dell’obbligo di motivazione. Pres. RICCIO - Est. DE FELICE - Gardellini Righi (avv.ti Paolucci e Roffi) c. Comune di Bologna (avv.ti Simoni, Ferrerio e Stella Richter) e altro - (Conferma Tribunale amministrativo regionale della Emilia-Romagna, Bologna sezione I, n. 417/1994). CONSIGLIO DI STATO sez. IV, 30 giugno 2004, sentenza n. 4804 (vedi: sentenza per esteso)


Urbanistica e edilizia - Formazione - Motivazioni evincibili dai criteri generali seguiti nella impostazione del piano. In occasione della formazione di uno strumento urbanistico generale le scelte discrezionali non necessitano di apposita motivazione, oltre la indicazione delle ragioni evincibili dai criteri generali seguiti nella impostazione del piano. Pres. RICCIO - Est. DE FELICE - Gardellini Righi (avv.ti Paolucci e Roffi) c. Comune di Bologna (avv.ti Simoni, Ferrerio e Stella Richter) e altro - (Conferma Tribunale amministrativo regionale della Emilia-Romagna, Bologna sezione I, n. 417/1994). CONSIGLIO DI STATO sez. IV, 30 giugno 2004, sentenza n. 4804 (vedi: sentenza per esteso)

Urbanistica e edilizia - PRG - Giudicato favorevole contro il diniego di concessione edilizia - Tutela. Al privato può riconoscersi una particolare tutela quando abbia ottenuto un giudicato favorevole contro il diniego di concessione edilizia; tale tutela consiste, da un lato, nella inopponibilità all’interessato delle variazioni dello strumento urbanistico sopravvenute dopo la notificazione della sentenza di accoglimento del ricorso contro il diniego o contro il silenzio-rifiuto, e, dall’altro, nella titolarità in capo al soggetto privato di un interesse “pretensivo” a che l’autorità competente riveda in “parte qua” il piano urbanistico vigente al fine di valutare se ad esso possa essere apportata una deroga (in pratica, una variante) che recuperi, in tutto o in parte e compatibilmente con l’interesse pubblico, la previsione del piano abrogato, sulla quale si fondava originariamente la domanda di concessione (Consiglio Stato, a.plen., 8 gennaio 1986, n.1). Tale limite non sussiste, tuttavia, quando, come nella specie, il giudicato formatosi sia poi stato a sua volta superato da altri e sopravvenuti atti, divenuti inoppugnabili al momento della elaborazione e redazione del piano, in maniera da relegare tali vicende a meri precedenti storici. Quando, in definitiva, il precedente giudizio favorevole (sul diniego di concessione edilizia) sia stato oramai superato da altri provvedimenti non impugnati, la domanda di concessione edilizia, già oggetto di provvedimento esplicito di diniego (appunto annullato con la suddetta sentenza), è divenuta oggetto di provvedimento tacito di rigetto, divenuto poi inoppugnabile, su successiva domanda e comunque prima della proposizione dell’ulteriore ricorso di primo grado (e tale inoppugnabilità successiva non risulta contestata in giudizio), da tale vicenda processuale, anche se richiamata nelle osservazioni degli interessati al piano, non può evincersi automaticamente l’obbligo di motivazione dal quale l’attività pianificatoria, è di regola, esonerata. Pres. RICCIO - Est. DE FELICE - Gardellini Righi (avv.ti Paolucci e Roffi) c. Comune di Bologna (avv.ti Simoni, Ferrerio e Stella Richter) e altro - (Conferma Tribunale amministrativo regionale della Emilia-Romagna, Bologna sezione I, n. 417/1994). CONSIGLIO DI STATO sez. IV, 30 giugno 2004, sentenza n. 4804 (vedi: sentenza per esteso)

Urbanistica e edilizia - Formazione dello strumento urbanistico generale - Programmazione degli assetti del territorio - Motivazione specifica sulle scelte adottate in ordine alla destinazione delle singole aree - Insussistenza - Potestà amministrativa - Limiti - Osservazioni presentate dai privati a P.R.G. - Fattispecie: vincolo paesistico a parco pubblico decaduto. I principi generali in base ai quali nella formazione dello strumento urbanistico generale l’amministrazione ha un’ampia potestà discrezionale per quanto concerne la programmazione degli assetti del territorio, senza necessità di motivazione specifica sulle scelte adottate in ordine alla destinazione delle singole aree (tra tante Consiglio Stato, IV 4 marzo 2003, n.1191). Né l’obbligo di motivazione viene rafforzato, imposto o mutato in base alla sola presentazione delle osservazioni presentate dai privati a piano regolatore generale. Queste, infatti, sono semplici apporti collaborativi dati dai cittadini alla formazione dello strumento urbanistico ed il loro rigetto non richiede una specifica motivazione, essendo sufficiente che siano state esaminate e ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano (C. Stato, IV, 19 marzo 2003, n.1456). Fattispecie: vincolo paesistico a parco pubblico naturale, comportante la inedificabilità del lotto (decaduto ai sensi della L.1968/1187). Pres. RICCIO - Est. DE FELICE - Gardellini Righi (avv.ti Paolucci e Roffi) c. Comune di Bologna (avv.ti Simoni, Ferrerio e Stella Richter) e altro - (Conferma Tribunale amministrativo regionale della Emilia-Romagna, Bologna sezione I, n. 417/1994). CONSIGLIO DI STATO sez. IV, 30 giugno 2004, sentenza n. 4804 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - La nuova normativa sul condono - Competenza del Comune e della legge regionale - “Permesso di costruire in sanatoria” - Misura dell’anticipazione degli oneri concessori - Interventi di riqualificazione delle aree interessate dalle opere abusive - Rilascio del titolo abilitativo in sanatoria - Ipotesi di silenzio-assenso - Versamento dell’oblazione - Sospensione il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative. Le Regioni mediante leggi possano intervenire solo in questi limiti: per i soli illeciti relativi ad opere di restauro e risanamento conservativo o ad opere di manutenzione straordinaria realizzate in aree non soggette ai vincoli di cui all’art. 32 della legge n. 47 del 1985, come modificato dal comma 43 dell’impugnato art. 32, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disciplina qui esaminata, la Regione, con propria legge, può determinare “la possibilità, le condizioni e le modalità per l’ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio” (comma 26, lettera b); entro i medesimi sessanta giorni, possono anche essere emanate “norme per la definizione del procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria” (comma 33); inoltre, nello stesso termine, può essere previsto, tra l’altro, “un incremento dell’oblazione fino al massimo del 10 per cento della misura determinata nella tabella C dell’Allegato 1” (comma 33); ancora, è possibile aumentare “gli oneri di concessione relativi alle opere abusive oggetto di sanatoria […] fino al massimo del 100 per cento”, nonché individuare modalità di attuazione della norma secondo cui chi esegua in tutto o in parte le opere di urbanizzazione primaria o secondaria può detrarre dall’importo complessivo degli oneri concessori quanto già versato a titolo di anticipazione (comma 34); infine, si può prevedere l’obbligo di allegare alla domanda di definizione dell’illecito ulteriore documentazione rispetto a quella già determinata dalla legge statale (comma 35, lettera c). La stessa amministrazione comunale può aumentare fino ad un massimo del 10 per cento i diritti ed oneri ordinariamente previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi “da utilizzare con le modalità di cui all’articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662” (comma 40). Infine, il Ministero dell’economia attribuisce ai Comuni il 50 per cento delle somme riscosse a conguaglio dell’oblazione, “al fine di incentivare la definizione delle domande di sanatoria” (comma 41). Il titolo abilitativo è rilasciato dal Comune, ove non vi siano motivi ostativi (art. 35 della legge n. 47 del 1985), ma il comma 37 dell’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003 dispone che il decorso di 24 mesi dalla consegna della documentazione, senza che l’amministrazione abbia adottato un provvedimento negativo, integra un’ipotesi di silenzio-assenso, che equivale al rilascio del titolo abilitativo in sanatoria. La regolare e tempestiva presentazione di tale domanda al Comune competente, nonché il versamento dell’oblazione, “sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative” (art. 38, primo comma, della legge n. 47 del 1985). CORTE COSTITUZIONALE 28 giugno 2004 (Ud. 24.06.2004) - Sentenza n. 196 (vedi: sentenza per esteso)

La nuova normativa sul condono - Competenza del Comune, della Regione e dello Stato. Nei settori dell’urbanistica e dell’edilizia i poteri legislativi regionali sono senz’altro ascrivibili alla nuova competenza di tipo concorrente in tema di “governo del territorio”. E se è vero che la normativa sul condono edilizio di cui all’impugnato art. 32 certamente tocca profili tradizionalmente appartenenti all’urbanistica e all’edilizia, è altresì innegabile che essa non si esaurisce in tali ambiti specifici ma coinvolge l’intera e ben più ampia disciplina del “governo del territorio” - che già questa Corte ha ritenuto comprensiva, in linea di principio, di “tutto ciò che attiene all’uso del territorio e alla localizzazione di impianti o attività” (cfr. sentenza n. 307 del 2003) - ossia l’insieme delle norme che consentono di identificare e graduare gli interessi in base ai quali possono essere regolati gli usi ammissibili del territorio. Se poi si considera anche l’indubbio collegamento della disciplina con la materia della “valorizzazione dei beni culturali ed ambientali”, appare evidente che alle Regioni è oggi riconosciuta al riguardo una competenza legislativa più ampia, per oggetto, di quella contemplata nell’originario testo dell’art. 117 Cost.; ciò - è bene ricordarlo - mentre le potestà legislative dello Stato di tipo esclusivo, di cui al secondo comma dell’art. 117 Cost., sono state consapevolmente inserite entro un elenco conchiuso. CORTE COSTITUZIONALE 28 giugno 2004 (Ud. 24.06.2004) - Sentenza n. 196 (vedi: sentenza per esteso)

Urbanistica e edilizia - Normativa sul condono - Nuova competenza di tipo concorrente in tema di “governo del territorio” - Competenza del Comune, della Regione e dello Stato. La nuova riformulazione dell'art. 118 Cost. attribuisce, in virtù del principio di sussidiarietà garantito da disposizione costituzionale che i Comuni sono normalmente titolari delle funzioni di gestione amministrativa, riconoscendosi inoltre ai “Comuni, alle Province e alle Città metropolitane la titolarità di funzioni amministrative proprie”. Mentre, il quarto comma del nuovo art. 119 Cost. per la prima volta afferma che le normali entrate dei Comuni devono consentire “di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite”. Tutto ciò implica necessariamente che, in riferimento alla disciplina del condono edilizio (per la parte non inerente ai profili penalistici, integralmente sottratti al legislatore regionale, ivi compresa - come già affermato in precedenza - la collaborazione al procedimento delle amministrazioni comunali), solo alcuni limitati contenuti di principio di questa legislazione possono ritenersi sottratti alla disponibilità dei legislatori regionali, cui spetta il potere concorrente di cui al nuovo art. 117 Cost. (ad esempio certamente la previsione del titolo abilitativo edilizio in sanatoria di cui al comma 1 dell’art. 32, il limite temporale massimo di realizzazione delle opere condonabili, la determinazione delle volumetrie massime condonabili). Per tutti i restanti profili è invece necessario riconoscere al legislatore regionale un ruolo rilevante - più ampio che nel periodo precedente - di articolazione e specificazione delle disposizioni dettate dal legislatore statale in tema di condono sul versante amministrativo. Al tempo stesso, se i Comuni possono, nei limiti della legge, provvedere a sanare sul piano amministrativo gli illeciti edilizi, viene in evidente rilievo l’inammissibilità di una legislazione statale che determini anche la misura dell’anticipazione degli oneri concessori e le relative modalità di versamento ai Comuni; d’altronde, l’ordinaria disciplina vigente attribuisce il potere di determinare l’ammontare degli oneri concessori agli stessi Comuni, sulla base della legge regionale (art. 16 del d.P.R. n. 380 del 2001). Per ciò che riguarda le Regioni ad autonomia particolare, ove nei rispettivi statuti si prevedano competenze legislative di tipo primario, lo spazio di intervento affidato al legislatore regionale appare maggiore, perché in questo caso possono operare solo il limite della “materia penale” (comprensivo delle connesse fasi procedimentali) e quanto è immediatamente riferibile ai principi di questo intervento eccezionale di “grande riforma” (il titolo abilitativo edilizio in sanatoria, la determinazione massima dei fenomeni condonabili), mentre spetta al legislatore regionale la eventuale indicazione di ulteriori limiti al condono, derivanti dalla sua legislazione sulla gestione del territorio: d’altra parte, su questo piano esiste il precedente costituito dalla sentenza di questa Corte n. 418 del 1995, pronunciata appunto in relazione al rapporto tra le competenze statali relative al condono edilizio del 1994 e le competenze della Provincia autonoma di Trento, dotata in materia di potestà legislativa primaria. CORTE COSTITUZIONALE 28 giugno 2004 (Ud. 24.06.2004) - Sentenza n. 196 (vedi: sentenza per esteso)

Urbanistica e edilizia - Normativa sul condono - Valori costituzionali primari - “Governo del territorio”. Gli interessi coinvolti nel condono edilizio, in particolare quelli relativi alla tutela del paesaggio come “forma del territorio e dell’ambiente”, sono stati ripetutamente qualificati come “valori costituzionali primari” (cfr., Corte Cost. tra le molte, le sentenze n. 151 del 1986, n. 359 e n. 94 del 1985); primarietà che la stessa giurisprudenza costituzionale ha esplicitamente definito come “insuscettibilità di subordinazione ad ogni altro valore costituzionalmente tutelato, ivi compresi quelli economici” (in questi termini, v. sentenza n. 151 del 1986). Tale affermazione rende evidente che questa “primarietà” non legittima un primato assoluto in una ipotetica scala gerarchica dei valori costituzionali, ma origina la necessità che essi debbano sempre essere presi in considerazione nei concreti bilanciamenti operati dal legislatore ordinario e dalle pubbliche amministrazioni; in altri termini, la “primarietà” degli interessi che assurgono alla qualifica di “valori costituzionali” non può che implicare l’esigenza di una compiuta ed esplicita rappresentazione di tali interessi nei processi decisionali all’interno dei quali si esprime la discrezionalità delle scelte politiche o amministrative. CORTE COSTITUZIONALE 28 giugno 2004 (Ud. 24.06.2004) - Sentenza n. 196 (vedi: sentenza per esteso)

Urbanistica e edilizia - Disciplina del condono edilizio - Pluralità di interessi pubblici - Poteri legislativi ed amministrativi - Competenze. In tema di condono edilizio, la Corte Cost. ha più volte riconosciuto - sentenza n. 85 del 1998 - come in un settore del genere vengano in rilievo una pluralità di interessi pubblici, che devono necessariamente trovare un punto di equilibrio, poiché il fine di questa legislazione è quello di realizzare un contemperamento dei valori in gioco: quelli del paesaggio, della cultura, della salute, della conformità dell’iniziativa economica privata all’utilità sociale, della funzione sociale della proprietà da una parte, e quelli, pure di fondamentale rilevanza sul piano della dignità umana, dell’abitazione e del lavoro, dall’altra (sentenze n. 302 del 1996 e n. 427 del 1995). Alla luce di tali considerazioni, la disciplina del condono edilizio di cui all’art. 32 D.L. n.269/03 impugnato, non appare, allo stato attuale, in contrasto con la primarietà dei valori sanciti nell’art. 9 Cost. È infatti evidente che la tutela di un fondamentale valore costituzionale sarà tanto più effettiva quanto più risulti garantito che tutti i soggetti istituzionali cui la Costituzione affida poteri legislativi ed amministrativi siano chiamati a contribuire al bilanciamento dei diversi valori in gioco. E il doveroso riconoscimento alla legislazione regionale di un ruolo specificativo - all’interno delle scelte riservate al legislatore nazionale - delle norme in tema di condono contribuisce senza dubbio a rafforzare la più attenta e specifica considerazione di quegli interessi pubblici, come la tutela dell’ambiente e del paesaggio, che sono - per loro natura - i più esposti a rischio di compromissione da parte delle legislazioni sui condoni edilizi. CORTE COSTITUZIONALE 28 giugno 2004 (Ud. 24.06.2004) - Sentenza n. 196 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Termine per impugnare la concessione edilizia - Decorrenza - Ultimazione dell’opera. Ai fini della decorrenza del termine per impugnare la concessione edilizia, è ininfluente l’ipotesi che la conoscenza del pregiudizio sia stata acquisita in un tempo anteriore o da notizie o da elementi che possano trarsi dalla parziale esecuzione del progetto, in quanto è l’ultimazione dell’opera che rende effettivamente apprezzabile il pregiudizio alla posizione soggettiva, e la conseguente insorgenza del diritto alla tutela, esposto al noto termine decadenziale. (di recente, Cons. St., Sez. VI, 10 giugno 2003 n. 3265; C.G.A. 7 ottobre 2003 n. 322). Pres. Bellavia - Est. Branca - Globe Service s.r.l. (avv. De Giorgi Cezzi) c. Pastore (avv. Caricato) e Comune di Taranto (n.c.) - (conferma T. A. R. Puglia, Lecce, 2 luglio 2003 n. 4589) CONSIGLIO DI STATO - Sezione V, 28 giugno 2004, sent. n. 4794

 

Urbanistica e edilizia - Concessione edilizia illegittime - Impugnazione - Requisito dello stabile collegamento territoriale - Sufficiente - Configurazione, in concreto, la lesione attuale di uno specifico interesse di natura urbanistico-edilizia - Rilevante e pregiudizievole alterazione del preesistente assetto edilizio ed urbanistico. Lo stabile collegamento territoriale tra il ricorrente e la zona interessata dall'attività edilizia assentita - che, secondo consolidato ed univoco orientamento, legittima "chiunque" a ricorrere contro le concessioni edilizie illegittime, in forza della disposizione dell'art. 31, nono comma, L. 17 agosto 1942 n. 1150, come novellata dalla L. 6 agosto 1967 n. 765 - deve essere tale che possa configurarsi, in concreto, la lesione attuale di uno specifico interesse di natura urbanistico-edilizia nella sfera dell'istante, quale diretta conseguenza della realizzazione dell'intervento contestato. Il che postula, inoltre, che, per effetto della realizzazione della costruzione di cui si tratta, la situazione, anche urbanistica, dei luoghi assuma caratteristiche tali da configurare una rilevante e pregiudizievole alterazione del preesistente assetto edilizio ed urbanistico, che il ricorrente intende invece conservare. Pres. Elefante - Est. Allegretta - IPERION s.p.a.e altro (avv.ti Laudadio, Scotto ed Mele) c. Adinolfi e altri (avv. Di Martino) (conferma Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sezione III sentenza n. 7606 in data 19 giugno 2003). CONSIGLIO DI STATO - Sezione V, 28 giugno 2004, Sentenza n. 4790

Urbanistica e edilizia - Tardiva impugnazione - Onere della la prova - Effettiva e piena conoscenza della concessione edilizia - Fattispecie: destinazione ad attività commerciale, della struttura realizzata con la destinazione di piano regolatore a verde pubblico attrezzato. Incombe a carico di chi ne eccepisce la tardiva impugnazione dare la prova dell'effettiva e piena conoscenza della concessione edilizia da parte del ricorrente. Tale prova può essere fornita anche attraverso elementi presuntivi, tra i quali l'ultimazione dei lavori è generalmente ritenuto il fatto idoneo a rendere evidenti le caratteristiche dell'opera realizzata e, con queste, in modo certo ed univoco l'eventuale sussistenza dei vizi di essa, dedotti con il ricorso. Nella specie, il vizio più radicale che si denuncia è costituito dalla incompatibilità, in considerazione della sua destinazione ad attività commerciale, della struttura realizzata con la destinazione di piano regolatore a verde pubblico attrezzato, propria della zona. Ma, come si vedrà in seguito, la destinazione urbanistica di zona non esclude la presenza di attrezzature commerciali, consentendo quelle “compatibili con l’uso pubblico”. Pres. Elefante - Est. Allegretta - IPERION s.p.a.e altro (avv.ti Laudadio, Scotto ed Mele) c. Adinolfi e altri (avv. Di Martino) (conferma Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sezione III sentenza n. 7606 in data 19 giugno 2003). CONSIGLIO DI STATO - Sezione V, 28 giugno 2004, Sentenza n. 4790

 

Urbanistica e edilizia - Autorizzazione e concessione - Autorizzazione - Sospensione soprassessoria degli effetti - Termini della autorizzazione sospesa - Criteri di computo. In tema di computo dei termini di un provvedimento autorizzativo di una determinata attività i termini previsti da provvedimento originario per il compimento di una attività richiedente l’esecuzione per tratti successivi restano a loro volta sospesi, con la conseguenza che è del tutto irrilevante il periodo di tempo trascorso fra la frattura del segmento temporale nel corso del quale l’attività deve ritenersi autorizzata (verificatosi per effetto della sospensione) e la ripresa di efficacia del provvedimento originario, per il venire meno della sospensione. Pres. FRASCIONE, Est. MILLEMAGGI COGLIANI - Parti: Soc. De Patre Ferrometalli S.r.l. (Avv. Cerceo) c. Comune di Notaresco (Avv.ti Russo e Camerini) ed altri. CONSIGLIO DI STATO Sez. V, Sez. V, 28 giugno 2004 (Ud. 24 febbraio 2004) Sentenza n. 4780 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Inquinamento Elettromagnetico - Principio di specialità - D.Lgs. n. 259/03 - Applicabilità - D.P.R. n. 380/01 - Inapplicabilità - Fattispecie: realizzazione delle stazioni radio base di telefonia cellulare. La realizzazione delle stazioni radio base di telefonia cellulare, per il principio di specialità, deve ritenersi disciplinata dalle norme di cui al D.Lgs. n. 259/03 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e non anche da quelle di cui al D.P.R. n. 380/01 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). Presidente GIULIA - relatore GIORDANO, SOC H3G SPA (Avv. DE LORENZO e SARTORIO) c. COMUNE DI FORMELLO (avv. ROSCIONI) TAR LAZIO Sez. II Bis, 24 Giugno 2004, ORDINANZA n. 3492 (vedi: sentenza per esteso)

 

Inquinamento elettromagnetico - Codice delle Comunicazioni - Art. 87 - Carattere derogatorio rispetto al Testo Unico per l’Edilizia. Le disposizioni di cui al codice delle comunicazioni (D. Lgs. 259/2003), che prevedono (art. 87) un procedimento particolare per conseguire il titolo necessario per installare le antenne, assumono pieno carattere derogatorio rispetto al testo unico per l’edilizia. Pres. Gomez de Ayala, Est. Peruggia - H. S.p.A. (Avv.ti Bardelli, Bazzani, Recla e Montanaro) c. Comune di Santa Vittoria d’Alba (Avv.ti Martinetti e Giacardi) - T.A.R PIEMONTE, 23 giugno 2004, n. 1176

 

Urbanistica e edilizia - Subordinazione al rilascio di ogni successiva autorizzazione per l’esecuzione di ulteriori stralci del progetto - Legittimità - Impianto destinato all’acquacoltura - Approvazione parziale - Autorizzabilità futura di differenti tranches - Diniego alla realizzazione di una seconda escavazione. E’ legittima la subordinazione al rilascio di ogni successiva autorizzazione per l’esecuzione di ulteriori stralci funzionali del complesso intervento progettato, in specie impianto destinato all’acquacoltura, al riscontro della permanenza del presupposto della compatibilità ambientale delle opere. Ciò spiega sia l’approvazione parziale sia, soprattutto, l’espressa riserva dell’ulteriore verifica dello stato dei luoghi al termine dei lavori del I stralcio. Quanto testé rilevato è sufficiente a superare la pretesa contraddittorietà dell’operato amministrativo della Provincia: la previsione prognostica della necessità di altri accertamenti sull’autorizzabilità futura di differenti tranches dell’intervento implicava indubbiamente l’eventualità di un possibile diniego dell’assenso all’effettuazione di altri lavori, dipendente da una diversa valutazione dell’interesse oggetto di protezione rispetto alla natura ed all’entità delle opere da eseguire. Pertanto, nello specifico, nessuna contraddizione discendeva, dunque, dall’aver valutato negativamente la realizzazione di una seconda escavazione ben più consistente della prima, già attuata. Pres. Elefante - Est. Carlotti - PROVINCIA DI PADOVA (avv.ti Pata e Ozzola) c. AGROITTICA VENETA S.R.L. (avv.ti Manzi e Grimani) (riforma TAR Veneto sez. II sentenza n. 1628 in data 5.10.1996). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 22 giugno 2004 (9 marzo 2004), sentenza n. 4341 (vedi: sentenza per esteso)

Edilizia ed urbanistica - Centro abitato - Perimetrazione - Comuni privi di strumento urbanistico - Definizione - Deliberazione ex art. 17 L. n. 765 del 1967 - Funzione regolamentare idonea a integrare o sostituire il regolamento edilizio - Necessità.
La perimetrazione del centro abitato, alla quale fa riferimento l’art. 4, comma 8, legge n. 10 del 1977, richiede, per espressa previsione delle lettere a) e b) del testo citato, la definizione attraverso l’apposita deliberazione di cui all’art. 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765, in quanto soltanto a tale deliberazione può essere riconosciuta la natura e funzione regolamentare idonea a integrare o sostituire il regolamento edilizio. Presidente: IANNOTTA - Estensore: MILLEMAGGI COGLIANI - Parti:Di Sartio ed altri c. Comune di Pescara ed altri (Conferma Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, n. 275 del 28 aprile 1997). CONSIGLIO DI STATO, sez. V - 14 giugno 2004, n. 3802

 

Urbanistica e edilizia - Uso del territorio - Esercizio di un potere amministrativo - Presupposti - Limiti - Fine pubblico o di pubblico interesse legalmente dichiarato - Necessità. Non tutti i comportamenti implicanti un uso del territorio sono riconducibili alla materia urbanistica ed edilizia, ma solo quelli che, esprimendo l'esercizio di un potere amministrativo, siano collegati ad un fine pubblico o di pubblico interesse legalmente dichiarato; in difetto di tale collegamento, si configura un mero comportamento materiale, integrante, ove lesivo di situazioni giuridiche di altri soggetti, un fatto illecito generatore di danno, che esula dall'ambito applicativo della riserva di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, prevista dall'art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205. (Conf. Cass. 6 giugno 2003 n. 9139). Pres. CARBONE - Est. LUCCIOLI - AZIENDA SPECIALE A.M.I.U. (avv.ti PELLEGRINO, SCOCA, CAPUTI JAMBRENGHI) c. MANZI (avv. SPINELLI) ed altro CORTE DI CASSAZIONE Civile Sezioni Unite, 09 giugno 2004 (Cc. 22 aprile 2004), Ordinanza n. 10978 (vedi: ordinanza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Espropriazione - Dichiarazione di pubblica utilità - Irreversibilità della destinazione del bene - Requisiti essenziali - Carenza - Effetti - Strumenti di tutela del proprietario usurpato - Fattispecie: realizzazione di una discarica di rifiuti solidi urbani. L'acquisizione del bene alla mano pubblica non si verifica automaticamente per effetto della sua irreversibile trasformazione - come avviene nei casi di occupazione appropriativa, in cui la valutazione da parte della pubblica amministrazione dell'interesse pubblico da soddisfare insita nella dichiarazione di pubblica utilità comporta la irreversibilità della destinazione del bene quando l'opera sia stata realizzata in conformità a detta dichiarazione - ma solo in via eventuale e subordinata ad una scelta del proprietario usurpato, il quale rinunci alle azioni a tutela della non perduta proprietà in favore di pretese risarcitorie commisurate a criteri di integralità, così dando luogo ad un meccanismo abdicatorio del proprio diritto dominicale (v. sul punto, tra le altre, Cass. 2003 n. 7643; 2001 n. 15710; 2001 n. 4451; 2001 n. 1266; 2000 n. 3298; 2000 n. 1814). E poiché la preventiva valutazione della pubblica utilità dell'opera deve necessariamente affidarsi ad un atto tipico, che non può prescindere dai suoi requisiti essenziali, la carenza della dichiarazione di pubblica utilità o la sua accertata nullità comporta che l'occupazione del bene, in quanto non collegata ad un fine di pubblico interesse legalmente dichiarato, si risolva in un illecito permanente, con le relative implicazioni sia in punto di prescrizione che di esperibilità dinanzi al giudice ordinario delle azioni ripersecutorie e possessorie a tutela del diritto dominicale o del possesso. (Conf. Cass. 6 giugno 2003 n. 9139) (Nella specie, era stato approvato il progetto dell'Azienda Municipalizzata di Igiene Urbana del Comune di Trani (A.M.I.U.) per la realizzazione di una discarica di rifiuti solidi urbani, nella dismessa cava di proprietà dello stesso Manzi e della COLMA s.r.l., previa espropriazione dell'area).. Pres. CARBONE - Est. LUCCIOLI - AZIENDA SPECIALE A.M.I.U. (avv.ti PELLEGRINO, SCOCA, CAPUTI JAMBRENGHI) c. MANZI (avv. SPINELLI) ed altro CORTE DI CASSAZIONE Civile Sezioni Unite, 09 giugno 2004 (Cc. 22 aprile 2004), Ordinanza n. 10978 (vedi: ordinanza per esteso)

 

Urbanistica - Energia - Impianto elettrico a carattere privato e di limitate capacità produttive - Previa previsione urbanistica - Necessità - Insussistenza. Un impianto elettrico (nella specie: centrale idroelettrica con potenza nominale media di Kw. 133,72) a carattere esclusivamente privato e di limitatissime capacità produttive, tale da far ritenere insignificante l’incidenza sulla disciplina organica dello sviluppo dell’energia, non esige un’apposita previa previsione urbanistica. Pres. Salvatore, Est. Dubis - Provincia Autonoma di Bolzano (Avv.ti Heiss e Costa) c. Losch (Avv. Dragogna) - (Conferma T.A.R. Bolzano 337/1990) - CONSIGLIO DI STATO, sez. IV - 7 giugno 2004, n. 3636

 

Edilizia e urbanistica - Installazione di un impianto e l’esercizio di distribuzione di carburante - Autorizzazione - Giunta Municipale - Incompetenza - Competenza del Consiglio comunale trattandosi di concessione di pubblico servizio - L. n. 1034/1970 - L. n. 142/1990. E’ incompetente la Giunta Municipale ad autorizzare l’installazione di un impianto e l’esercizio di distribuzione di carburante, spettando la competenza al Consiglio comunale ai sensi dell’art. 32 della legge 8.6.1990, n. 142 (poi trasfuso nell’art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267), trattandosi della concessione di pubblico servizio. In base all’art. 16 del D.L. 26.10.1970, n. 745, convertito con la legge 18.12.1970, n. 1034, infatti, “l’attività inerente l’installazione e l’esercizio degli impianti di distribuzione automatica di carburante per autotrazione, eccettuati quelli utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà di amministrazioni pubbliche, costituisce servizio pubblico ed è soggetta a concessione” (con il D.Lgs,11.2.1998, n. 32, la concessione è stata sostituita da un’autorizzazione). Inoltre, il primo comma dell’art. 15 D.P.R. 27.10.1971, n. 1269 dispone, che “il trasferimento ad altra località degli impianti per la distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione, la modifica degli stessi o la concentrazione di due o più impianti in unico impianto sono soggetti ad autorizzazione dell'autorità che ha rilasciato le relative concessioni”. Agip Petroli, S.p.A.. (Avv.tiLorenzoni, Borella e Viale) c.Comune di Montebelluna ed altri - (Annulla T.A.R. del Veneto, 1^ Sezione, del 17.2.1998, n. 221). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 28 maggio 2004 (Cc. 27.2.2004), sentenza n. 3444

 

Urbanistica e edilizia - Piano di zona - Definizione e finalità - Natura di strumento urbanistico di secondo livello o attuativo - Aree fabbricabili per la realizzazione di alloggi a basso costo - Governo del territorio - Coordinazione delle speciali esigenze abitative con le scelte urbanistiche ed ambientali - Necessità - Obbligo di motivazione - Sussiste. Il piano di zona, individua quella particolare porzione di territorio comunale specialmente destinata alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare (ed alle relative opere e servizi complementari, urbani e sociali). Esso risponde, quindi, ad una duplice finalità, per un verso, di favorire l’acquisizione di aree fabbricabili per la realizzazione di alloggi a basso costo, o comunque ad un costo contenuto rispetto ai prezzi di mercato, a tutela dei ceti economicamente più deboli (C.d.S., sez. IV, 27 maggio 1995, n. 190) e, per altro verso, di evitare interventi costruttivi occasionali, contrastanti o comunque incoerenti con l’ordinato governo del territorio, così come delineato nel vigente strumento urbanistico. E’ stato, al riguardo, evidenziato dalla giurisprudenza la natura di strumento urbanistico di secondo livello o attuativo del piano di zona, quale strumento idoneo a coordinare le speciali esigenze abitative con le scelte urbanistiche ed ambientali (C.d.S., A.P., 3 luglio 1997, n. 12): ciò del resto risponde perfettamente all’intenzione del legislatore che, al secondo comma dell’articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, ha espressamente stabilito che “le aree da comprendere nei piani di zona sono, di norma, scelte nelle zone destinate ad edilizia residenziale nei piani regolatori vigenti, con preferenza in quelle di espansione urbana”. L’inciso “di norma” contenuto nella disposizione, piuttosto che costituire una mera direttiva di massima, è indice della fondamentale preoccupazione del legislatore di evitare che la pur fondamentale esigenza di costruire alloggi economici e popolari possa pregiudicare gli interessi urbanistici ed ambientali, con i quali invece essa deve armonicamente coordinarsi: esso, in effetti, obbliga il comune ad inserire tendenzialmente, quale regola generale, il piano di zona nell’ambito della regolamentazione urbanistica già definita dal vigente piano regolatore generale. Ciò non esclude, in via di principio, che il piano di zona non possa riguardare aree anche diverse da quelle che, secondo lo strumento urbanistico, sono destinate a zone residenziali, ma impone che una tale scelta (contraria a quella tendenziale voluta dal legislatore), deve essere giustificata da un’adeguata motivazione (C.d.S., sez. IV, 15 ottobre 1994, n. 803) che, piuttosto che negazione dell’ampia discrezionalità di cui gode l’amministrazione comunale in materia urbanistica, ne rappresenta invece il suo fisiologico limite, nel rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buona amministrazione sanciti dall’articolo 97, onde non sconfinare nell’arbitrio. Pres. Riccio - Est. Saltelli - C.I.M.E.P., Consorzio Interministeriale Milanese per l’Edilizia Popolare (avv.ti Ferrari e Pilia) c. REGIONE LOMBARDIA - COMUNE DI LAINATE ed altri (n.c.) - (Conferma T.A.R. Lombardia, sez. II, n. 1564 de 21 dicembre 1995) CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 21 maggio 2004, n. 3320 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Costruzione di alloggi economici e popolari - Tutela degli interessi urbanistici ed ambientali - Necessità - Piano di zona - Discrezionalità dell’amministrazione comunale in materia urbanistica - Limiti. L’inciso “di norma”, contenuto nell’articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, piuttosto che costituire una mera direttiva di massima, è indice della fondamentale preoccupazione del legislatore di evitare che la pur fondamentale esigenza di costruire alloggi economici e popolari possa pregiudicare gli interessi urbanistici ed ambientali, con i quali invece essa deve armonicamente coordinarsi: esso, in effetti, obbliga il comune ad inserire tendenzialmente, quale regola generale, il piano di zona nell’ambito della regolamentazione urbanistica già definita dal vigente piano regolatore generale. Ciò non esclude, in via di principio, che il piano di zona non possa riguardare aree anche diverse da quelle che, secondo lo strumento urbanistiche, sono destinate a zone residenziali, ma impone che una tale scelta (contraria a quella tendenziale voluta dal legislatore), deve essere giustificata da un’adeguata motivazione che, piuttosto che negazione dell’ampia discrezionalità di cui gode l’amministrazione comunale in materia urbanistica, ne rappresenta invece il suo fisiologico limite, nel rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buona amministrazione sanciti dall’articolo 97, onde non sconfinare nell’arbitrio. Pres. Riccio - Est. Saltelli - C.I.M.E.P., Consorzio Interministeriale Milanese per l’Edilizia Popolare (avv.ti Ferrari e Pilia) c. REGIONE LOMBARDIA - COMUNE DI LAINATE ed altri (n.c.) - (Conferma T.A.R. Lombardia, sez. II, n. 1564 de 21 dicembre 1995) CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 21 maggio 2004, n. 3320 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Scadenza del vincolo espropriativo - Destinazione urbanistica - Variante urbanistica. La scadenza del vincolo espropriativo per inutile decorso del quinquennio, originariamente gravante su una superficie, non consente al Comune l’utilizzazione indiscriminata dell’area stessa, ed impone invece, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, l’obbligo dell’ente locale di provvedere a conferire ad essa un’apposita destinazione urbanistica, attraverso lo strumento della variante urbanistica (C.d.S., sez. IV, 17 luglio 2002, n. 3999). Pres. Riccio - Est. Saltelli - C.I.M.E.P., Consorzio Interministeriale Milanese per l’Edilizia Popolare (avv.ti Ferrari e Pilia) c. REGIONE LOMBARDIA - COMUNE DI LAINATE ed altri (n.c.) - (Conferma T.A.R. Lombardia, sez. II, n. 1564 de 21 dicembre 1995). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 21 maggio 2004, n. 3320 (vedi: sentenza per esteso)

 

Edilizia e urbanistica - Piano di zona per l'edilizia economica e popolare - Proprietari di aree incluse in un piano di zona per l'edilizia economica e popolare - Diritto di prelazione (o di preferenza) - Art. 35, L. n. 865/1971. L'art. 35, comma undicesimo, della legge n. 865 del 1971, configura un diritto di prelazione (o di preferenza) dei proprietari di aree incluse in un piano di zona per l'edilizia economica e popolare ai soli fini dell'assegnazione in proprietà (e non in superficie) dell'area e non in relazione a un'area determinata. Tale orientamento, enunciato in epoca remota (Sez. IV, 27 giugno 1978, n. 608; 1 aprile 1993, n. 381) e ribadito anche di recente (Sez. IV, 25 marzo 2003, n. 1545), appare preferibile, perché più aderente al dato testuale della norma e alle sue finalità, atteso che, anche dove opera, la preferenza agli originari proprietari non è comunque riferibile a una data area, ma opera con riguardo al complesso delle aree, da assegnare in proprietà, incluse nel piano. Pres. Riccio - Est. Salvatore - Comune di Tagliacozzo (avv. Di Mattia) c. Cooperativa edilizia Villa PO 90 e altro (nn.cc.) (Riforma TAR Abruzzo, Aquila 30 maggio 1994, n. 452) CONSIGLIO DI STATO, sez. IV, 21 maggio 2004, sentenza n. 3315

 

Edilizia e urbanistica - Indirizzo di politica urbanistica espresso negli strumenti generali di pianificazione - art. 3, l. n. 241/1990 - Esclusione dall’obbligo di motivazione degli atti normativi o a contenuto generale - Sussiste. In generale l’indirizzo di politica urbanistica espresso negli strumenti generali di pianificazione, implica importanti conseguenze in ordine al sindacato di legittimità esigibile dal giudice amministrativo, ed al contenuto della motivazione in concreto indispensabile, specie in considerazione di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 3, l. n. 241 del 1990, la dove esclude dall’obbligo di motivazione gli atti normativi e quelli a contenuto generale (nel cui novero rientra lo strumento urbanistico generale). Pres. Venturini - Est. Poli - Industria Calce Francesco Vozza s.r.l. (avv. Casertano) c. Comune di Castel Morrone (avv. D’Angelo) (Conferma TAR Campania, sezione II, n. 3495 del 17 novembre 1998). CONSIGLIO DI STATO, sez. IV, 21 maggio 2004, sentenza n. 3314 (vedi: sentenza per esteso)

Edilizia e urbanistica - PRG - Scelte discrezionali dell’amministrazione - Sindacato di legittimità - Limiti. Le scelte effettuate dall’amministrazione nell’adozione del piano costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o abnormi illogicità (cfr. ex plurimis e di recente, sez. IV, 25 luglio 2001, n. 4078; sez. IV, 8 febbraio 1999, n. 121). Pres. Venturini - Est. Poli - Industria Calce Francesco Vozza s.r.l. (avv. Casertano) c. Comune di Castel Morrone (avv. D’Angelo) (Conferma TAR Campania, sezione II, n. 3495 del 17 novembre 1998). CONSIGLIO DI STATO, sez. IV, 21 maggio 2004, sentenza n. 3314 (vedi: sentenza per esteso)


Edilizia e urbanistica - PRG - Scelte discrezionali dell’amministrazione - Relazione di accompagnamento al progetto - Motivazioni - Limiti. In occasione della formazione di uno strumento urbanistico generale, le scelte discrezionali dell’amministrazione riguardo alla destinazione di singole aree, non necessitano di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali - di ordine tecnico discrezionale - seguiti nell’impostazione del piano stesso (cfr. Ad. Plen., 22 dicembre 1999, n. 24; sez. IV, 25 luglio 2001, n. 4078; sez. IV, 19 gennaio 2000, n. 245; sez. IV, 24 dicembre 1999, n. 1943; sez. IV, 2 novembre 1995, n. 887, sez. IV, 25 febbraio 1988, n. 99), essendo sufficiente l’espresso riferimento alla relazione di accompagnamento al progetto di modificazione al piano regolatore generale, salvo che particolari situazioni non abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifiche considerazioni. Pres. Venturini - Est. Poli - Industria Calce Francesco Vozza s.r.l. (avv. Casertano) c. Comune di Castel Morrone (avv. D’Angelo) (Conferma TAR Campania, sezione II, n. 3495 del 17 novembre 1998). CONSIGLIO DI STATO, sez. IV, 21 maggio 2004, sentenza n. 3314 (vedi: sentenza per esteso)

Edilizia e urbanistica - Motivazione degli strumenti urbanistici generali - Scelte discrezionali dell’amministrazione - Motivazioni specifica - Superamento degli standards minimi (d.m. 2.4.1968) - Sovradimensionamento - Affidamento qualificato del privato derivante da convenzioni di lottizzazione - Modificazione in zona agricola della destinazione di un’area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo. Le evenienze che, uniche, giustificano una più incisiva e singolare motivazione degli strumenti urbanistici generali, (cfr. da ultimo Ad. plen. n. 24 del 1999 cit.; sez. IV, 25 luglio 2001, n. 4078;): a) nel superamento degli standards minimi di cui al d.m. 2 aprile 1968, con l’avvertenza che la motivazione ulteriore và riferita esclusivamente alle previsioni urbanistiche complessive di sovradimensionamento, indipendentemente dal riferimento alla destinazione di zona di determinate aree; b) nella lesione, dell’affidamento qualificato del privato derivante da convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato intercorsi tra il comune e i proprietari delle aree, aspettative nascenti da giudicati di annullamento di dinieghi di concessione edilizia o di silenzio - rifiuto su una domanda di concessione - (cfr. Ad. Plen. n. 24 del 1999, cit.; 8 gennaio 1986, n. 1); c) nella modificazione in zona agricola della destinazione di un’area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo (cfr. sez. IV, 9 aprile 1999, n. 594). Pres. Venturini - Est. Poli - Industria Calce Francesco Vozza s.r.l. (avv. Casertano) c. Comune di Castel Morrone (avv. D’Angelo) (Conferma TAR Campania, sezione II, n. 3495 del 17 novembre 1998). CONSIGLIO DI STATO, sez. IV, 21 maggio 2004, sentenza n. 3314 (vedi: sentenza per esteso)

Edilizia e urbanistica - P.R.G. - Variante generale - Motivazione - Aspettativa qualificata e Aspettativa generica - Differenza. Non è configurabile un’aspettativa qualificata ad una destinazione edificatoria in relazione ad una precedente determinazione dell’amministrazione, ma soltanto un’aspettativa generica ad una reformatio in melius, analoga a quella di ogni altro proprietario di aree che aspira ad una utilizzazione più proficua dell’immobile. Pertanto, la polverizzazione della motivazione sarebbe in contrasto con la natura della variante generale, che non richiede altra motivazione che quella dei criteri di ordine tecnico seguiti per la redazione del piano. (cfr. Ad. Plen. n. 24 del 1999 cit.; sez. IV, 25 luglio 2001, n. 4078). Pres. Venturini - Est. Poli - Industria Calce Francesco Vozza s.r.l. (avv. Casertano) c. Comune di Castel Morrone (avv. D’Angelo) (Conferma TAR Campania, sezione II, n. 3495 del 17 novembre 1998). CONSIGLIO DI STATO, sez. IV, 21 maggio 2004, sentenza n. 3314 (vedi: sentenza per esteso)


Edilizia e urbanistica - P.R.G. - Vizio di disparità di trattamento - Presupposti. Il vizio di disparità di trattamento presuppone l’assoluta identità di situazioni messe a confronto (cfr. ex plurimis sez. IV, 19 gennaio 2000, n. 245; 22 dicembre 1998, n. 1866), identità che nella specie non sussiste avuto riguardo alla effettiva localizzazione delle imprese concorrenti. Pres. Venturini - Est. Poli - Industria Calce Francesco Vozza s.r.l. (avv. Casertano) c. Comune di Castel Morrone (avv. D’Angelo) (Conferma TAR Campania, sezione II, n. 3495 del 17 novembre 1998). CONSIGLIO DI STATO, sez. IV, 21 maggio 2004, sentenza n. 3314 (vedi: sentenza per esteso)
 

Edilizia e urbanistica - Concessione edilizia - Autonoma impugnazione - Legittimazione - Presupposti. Attraverso l’autonoma impugnazione di una concessione edilizia può insorgere soltanto chi, titolare di una qualche forma di collegamento stabile con la zona interessata dalla costruzione progettata, possa far valere la pretesa a rimuovere od evitare la lesione di un interesse omogeneo a quelli considerati dall’Amministrazione nel rilasciarla. Pres. Elefante - Est. Allegretta - ERG D.M. s.n.c. ed altri (avv. Torrelli) c. Comune di Celano (avv. Colagrande) - (Conferma Tar Abruzzo, L'Aquila sentenza n. 187 - data 10 aprile 2003) CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 14 maggio 2004 sentenza n. 3147

 

Urbanistica e edilizia - Assetto dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale - Scadenza dei vincoli - Riesame dell’assetto urbanistico dell’area - Proroga dell’efficacia dei piani - Piano originario scaduto. La scadenza dei vincoli non è di ostacolo alla loro riadozione in ragione di motivate esigenze di pubblico interesse, previo completo riesame dell’assetto urbanistico dell’area (nella specie: industriale), per evitare la sostanziale elusione dell’intervenuta scadenza del precedente piano (C.d.S., II, 24 ottobre 1990 n. 438), con conseguente vulnus dei principi costituzionali in materia di rispetto della proprietà privata; ben può ipotizzarsi anche una proroga dell’efficacia dei piani in questione, con la precisazione che essa, che per sua stessa natura si configura come un atto accessorio rispetto ad un altro atto, principale, valido ed efficace (C.G.A., 25 gennaio 1990, n. 2), non può legittimamente essere adottata quando il piano originario sia già scaduto. Pres. Riccio - Est. Saltelli - REGIONE CAMPANIA (avv. D’Elia) c. C.I.P.E., Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Avvocatura generale dello Stato) ed altri (T.A.R. Campania, sez. V, n. 6883 del 5 novembre 2002). Conf.: CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 14/05/2004, sentenze nn. 3140-3138-3132-3131-3130. CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 14/05/2004, sentenza n. 3144

 

Urbanistica e edilizia - Lottizzazione abusiva cd. giuridica o cartolare - Elementi rivelatori - Presupposti. Non sussiste lottizzazione abusiva cosiddetta giuridica o cartolare, quando si abbia omesso di valutare se sussistano contestualmente tutti gli elementi rivelatori indicati dall’art. 18 della L. 28 febbraio 1985 n. 47. Infatti, non è necessario, che i suddetti elementi siano tutti presenti in concorso tra di loro, essendo sufficiente che lo scopo edificatorio emerga in modo non equivoco da uno o più indizi, anche diversi da quelli che si rinvengono nell’elencazione non tassativa della citata disposizione. Pres. Elefante - Est. Allegretta - MARIANI ed altri (avv. Cigliano) c. Comune di Roma (avv.ti Brigato e Baroni) (Conferma TAR Sezione II bis, sentenza n. 1411 in data 16 settembre 1997). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 14 maggio 2004, n. 3136

 

Urbanistica e edilizia - Possibilità di sanatoria (condono edilizio) ex art. 32 D.L. n. 269/2003 - Sospensione del procedimento ex art. 44 L. n.47/1985 - Applicabilità automatica - Esclusione. La sospensione di cui all’art. 44 della legge 47/1985 non è automatica per tutti i processi penali per reati urbanistici astrattamente interessati dal condono edilizio, ma “può essere applicata esclusivamente per le opere che oggettivamente abbiano i requisiti di condonabilità di cui all’art. 32 del D.L. 269/2003, (convertito con modificazioni dalla legge 24.11.2003, n. 326, con espresso richiamo (commi 25 e 28), per quanto in esso non previsto, alle "disposizioni compatibili" dei capi 4^ e 5^ della stessa legge n. 47/1985 e dell'art. 39 della legge 23.12.1994, n. 724) (vedi già, in tal senso, Cass., Sez. 3^ 13.11.2003, Sciaccovelli; 9.3.2004, Modica). Pres. A. Rizzo - Est A. Fiale - Imp. Paparusso. CORTE DI CASSAZIONE Penale, sez III, 7 maggio 2004, (Ud. 6/4/2004) sentenza n. 21679 (vedi: sentenza per esteso)

 

Edilizia e urbanistica - Sanatoria (condono edilizio) su interventi di restauro e risanamento conservativo - Presupposti - Limiti - Fattispecie. TU. n. 380/2001 L'art. 3, 1 comma - lett. c), del TU. n. 380/2001 (con definizione già fornita dall'art. 31, 1 comma - lett. c), della legge n. 457/1978) identifica gli interventi di restauro e risanamento conservativo come quelli "rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che - nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso - ne consentano destinazioni d'uso con esso compatibili. Tali interventi, in particolare, possono comprendere: - il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio; - l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso; - l'eliminazione di elementi estranei all'organismo edilizio. La finalità é quella di rinnovare l'organismo edilizio in modo sistematico e globale, ma essa deve essere attuata - poiché si tratta pur sempre di conservazione - nel rispetto dei suoi elementi essenziali "tipologici, formali e strutturali". Ne deriva che non possono essere mutati: - la "qualificazione tipologica" del manufatto preesistente, cioé i caratteri architettonici e funzionali di esso che ne consentono la qualificazione in base alle tipologie edilizie; - gli "elementi formali" (disposizione dei volumi, elementi architettonici) che distinguono in modo peculiare il manufatto, configurando l'immagine caratteristica di esso; gli "elementi strutturali", cioé quelli che materialmente compongono la struttura dell'organismo edilizio. (Nella fattispecie, non é stato ravvisabile un'attività di conservazione, recupero o ricomposizione di spazi, secondo le modalità e con i limiti dianzi delineati, bensì la realizzazione di un "edificio" al posto di una preesistente tettoia, con stravolgimento di elementi tipologici e formali e creazione "ex novo" di volumetria). Pres. A. Rizzo - Est A. Fiale - Imp. Paparusso. CORTE DI CASSAZIONE Penale, sez III, 7 maggio 2004, (Ud. 6/4/2004) sentenza n. 21679 (vedi: sentenza per esteso)

 

Edilizia e Urbanistica - Lottizzazione abusiva - Configurabilità - Zona assolutamente inedificata - Disciplina. Il reato di lottizzazione abusiva si integra non soltanto in zone assolutamente inedificate, ma anche in quelle parzialmente urbanizzate nelle quali si evidenzia l'esigenza di raccordo con l'aggregato abitativo preesistente o di potenziamento delle opere di urbanizzazione pregresse, così che per escluderlo deve essersi verificata una situazione di pressoché completa e razionale edificazione della zona, tale da rendere del tutto superfluo un piano attuativo. Pres. Raimondi - Est. Fiale - Imputato Iervolino - Pm Siniscalchi A. (Conf.) (Rigetta, Gip Trib. Salerno, 1 luglio 2003). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 30 aprile 2004 (Cc. 20 gennaio 2004 n. 00044) Rv. 228447 sentenza n. 20373  (vedi: sentenza per esteso)

Edilizia e Urbanistica - Lottizzazione previsioni vincolanti e previsioni alle quali i privati restano liberi di aderire o di non aderire - Esclusione - Unitarietà della funzione pianificatoria - Necessità. Deve essere esclusa la possibilità di inclusione nel piano di lottizzazione di previsioni vincolanti e di previsioni alle quali i privati restano liberi di aderire o di non aderire, in base alla considerazione che ciò altererebbe l'unitarietà e la generalità del disegno elaborativo e, d'altro canto, è incompatibile con la funzione pianificatoria, che esige l'integrale attuazione dell'assetto urbanistico-edilizio definito dall'atto adottato a conclusione del procedimento (vedi C. Stato, Sez. 5^, 3.10.1997, n. 1092). Pres. Raimondi - Est. Fiale - Imputato Iervolino - Pm Siniscalchi A. (Conf.) (Rigetta, Gip Trib. Salerno, 1 luglio 2003). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 30 aprile 2004 (Cc. 20 gennaio 2004) sentenza n. 20373 (vedi: sentenza per esteso)

Edilizia e Urbanistica - Varianti a permessi di costruire - Sagoma di una costruzione - Conformazione planovolumetrica. La sagoma di una costruzione attiene alla conformazione planovolumetrica della stessa ed al suo perimetro, inteso sia in senso verticale sia orizzontale (vedi Cass., Sez. 3^: 9.2.1998, rie. Maffullo; 12.5.1994, rie. Soprani). Va altresì rilevato che - anche secondo l'attuale formulazione dell'art. 22, 2 comma, del T.U. n. 380/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 301/2002 - le "varianti a permessi di costruire" sono sottoposte a denuncia di inizio dell'attività, che può essere presentata prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori, a condizione però (fra l'altro) che esse non alterino la sagoma dell'edificio. Pres. Raimondi - Est. Fiale - Imputato Iervolino - Pm Siniscalchi A. (Conf.) (Rigetta, Gip Trib. Salerno, 1 luglio 2003). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 30 aprile 2004 (Cc. 20 gennaio 2004) sentenza n. 20373 (vedi: sentenza per esteso)

Edilizia e Urbanistica - Provvedimento di sequestro - Presupposti. Ai fini dell'adozione del sequestro, è sufficiente la presenza di un "fumus borri iuris" e cioè ripotizzabilità in astratto della commissione di un reato. Pertanto, il decreto che dispone il sequestro preventivo non deve essere motivato in ordine alla sussistenza degli indizi di colpevolezza, alla fondatezza dell'accusa ed alla probabilità di condanna dell'indagato (vedi Cass, Sez. 1^, 31.5.1997, n. 2396). (Fattispecie: sequestro preventivo di una intera area sogetta a lottizzazione). Pres. Raimondi - Est. Fiale - Imputato Iervolino - Pm Siniscalchi A. (Conf.) (Rigetta, Gip Trib. Salerno, 1 luglio 2003). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 30 aprile 2004 (Cc. 20 gennaio 2004) sentenza n. 20373 (vedi: sentenza per esteso)

Edilizia e Urbanistica - Provvedimento di sequestro - Presupposti - Configurabilità di reato. Ai fini dell'applicazione di un provvedimento di sequestro, è necessario accertare la configurabilità di un reato nella sua accezione naturalistica e "prima facie" senza l'esame di questioni attinenti al giudizio di cognizione (vedi Cass., Sez. 3^, 16.1.1993, a 2321). (Fattispecie: sequestro preventivo di una intera area sogetta a lottizzazione). Pres. Raimondi - Est. Fiale - Imputato Iervolino - Pm Siniscalchi A. (Conf.) (Rigetta, Gip Trib. Salerno, 1 luglio 2003). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 30 aprile 2004 (Cc. 20 gennaio 2004) sentenza n. 20373 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica - Edificio industriale - Sopravvenuta destinazione residenziale dell’area - Legittima permanenza. La normativa urbanistica sopravvenuta, che destina a zona residenziale un’area in origine industriale, non esclude la legittima permanenza della preesistente destinazione ad edificio industriale. Pres. Elefante, Est. D’Ottavi - Van Der Linden (Avv.ti Lia e De Bernardinis) c. Comune di San Piero a Sieve (n.c.), A.R.P.A.T. (n.c.), Azienda U.S.L. 10 di Firenze (n.c.) e Robermap s.r.l. (Avv.ti Salimbeni, Pozzolini e D’Amelio) - (Conferma T.A.R. Toscana, Sez.II, n.1777/00) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 7 aprile 2004, n. 1964

 

Urbanistica e edilizia - Parcheggi - Rilascio del nulla-osta - Requisito essenziale - Obbligo di richiesta di eventuali integrazioni documentali da parte della P.A. - Insussistenza. Secondo la normativa della Regione Puglia n. 32/95, la dotazione per il parcheggio costituisce un requisito essenziale per il rilascio del nulla-osta e deve essere provato dall’interessato mediante idonea documentazione: il che nella specie non è avvenuto, pertanto non vi è alcun obbligo per l’amministrazione di richiedere eventuali integrazioni documentali. Pres. Trotta - Est. Salvatore - SO.GE.A. S.r.l. (avv. Panizzolo) c. Regione Puglia e Confesercenti Regionale Puglia - Confesercenti Provinciale di Bari (avv. Sisto e avv. ti S. Nardelli e G.V. Nardelli) - (Conferma Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione II) n. 897 del 3 aprile 2001). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV - 02/04/2004, Sentenza n. 1826 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica - Tutela degli interessi urbanistici - Tutela dei valori paesistici - Piani differenziati - Comune - Competenza a tutelare gli interessi ambientali e paesistici in sede di approvazione del P.R.G. - Va riconosciuta. La materia del paesaggio non è riconducibile in quella dell’urbanistica, anche dopo l’ampliamento della nozione di urbanistica sancito dall’art. 80 del d.p.r. n. 6161 del 1977; pertanto, nell’imporre vincoli per bellezze naturali le amministrazioni competenti non sono tenute ad accertare l’esistenza di previsioni contenute negli strumenti urbanistici, a tutela dell’interesse paesistico. E poiché la tutela degli interessi urbanistici non assorbe né preclude quella dei valori paesistici, la cui difesa assurge a valore primario dell’ordinamento, ne consegue che l’attività di pianificazione del territorio, in ordine alla quale la potestà primaria del comune concorre con quella regionale e statale, può essere esercitata anche in funzione della tutela paesistica. Invero, non solo allo Stato, ma anche autonomamente al comune, nell’ambito dei poteri di governo del territorio, esercitabili in sede di approvazione del piano regolatore generale, deve essere riconosciuta la competenza a tutelare gli interessi ambientali e paesistici (Cass., sez. un., 19-11-1996, n. 10098). Pres. La Medica, Est. Bottiglieri - Comune di Vallecorsa (Avv. Radice) c. Ministero per i beni culturali e ambientali (Avv. Stato) - T.A.R. LAZIO, Roma, Sez. II - 1 aprile 2004, n. 2981

 

Edilizia ed urbanistica - Costruzioni nel sottosuolo - Sanatoria - Limiti - Piano Regolatore generale - Autorimesse fuori terra - Art. 9 L. n. 122/1989. Le autorimesse fuori terra, non rientrando nell’ambito di operatività dell’art. 9 della legge n. 122 del 1989, in base alla quale, se si tratta di costruzioni nel sottosuolo, è possibile la loro realizzazione anche in contrasto con le norme urbanistiche relative alla zona (non con quelle paesaggistiche), sono soggette alla disciplina urbanistica generale come ordinarie nuove costruzioni. Correttamente, pertanto, il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale ha ritenuto che le stesse non fossero sanabili, perché in contrasto con il Piano Regolatore Generale, qualora quest’ultimo ammetta, nella zona interessata, unicamente interventi edilizi di tipo conservativo e non nuove costruzioni. CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 29/03/2004, Sentenza n. 1662

 

Edilizia ed urbanistica - Concessione di costruzione - Proprietà di un’area - Dati catastali - Valore meramente indiziario - Specifiche determinazioni negoziali - Accertamento - Salvaguardare gli eventuali diritti dei terzi. Ai fini dell’accertamento della proprietà di un’area, i dati catastali hanno valore meramente indiziario e ad essi può essere attribuito valore probatorio soltanto quando non risultino contraddetti da specifiche determinazioni negoziali delle parti o dalla complessiva valutazione del contenuto dell’atto al quale deve farsi risalire la titolarità dell’area medesima, da cui emerga l’effettiva, diversa estensione e delimitazione dell’oggetto del contratto stesso (per tutte, in differente fattispecie, relativa ad azione di rivendicazione, Cass., sez. II, 10 maggio 2000, n. 5983) Di tali principi deve essere fatta applicazione anche in materia di concessione di costruzione, per la cui decisione, le riserve apposte alle variazioni catastali conformi ai titoli (per salvaguardare gli eventuali diritti dei terzi) non sono di per sè idonee a produrre alcun effetto ostativo, né a ritardarne il rilascio. Presidente: Alfonso QUARANTA Estensore: MILLEMAGGI COGLIANI - Parti:Bonzanini c. Comune di Piacenza ed altro (Conferma Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, n. 300 del 27 ottobre 1987). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 29 marzo 2004 (C.C. 9 gennaio 2004), Sentenza n. 1631 (vedi: sentenza per esteso)

Edilizia ed urbanistica - Dati catastali - Valore meramente indiziario. Il dato catastale, non incide sulla titolarità della proprietà e non è idoneo a smentire né ad annettere carattere di provvisorietà ai titoli di acquisto o alle verificazioni ed attestazioni dell’UTE. Presidente: Alfonso QUARANTA Estensore: MILLEMAGGI COGLIANI - Parti:Bonzanini c. Comune di Piacenza ed altro (Conferma Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, n. 300 del 27 ottobre 1987). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 29 marzo 2004 (C.C. 9 gennaio 2004), Sentenza n. 1631 (vedi: sentenza per esteso)

Edilizia ed urbanistica - Regolamento edilizio - Modificazioni - Concessioni edilizie accordate nelle more - Efficacia e presupposti - Previa approvazione - Ex art.7 L. reg. n. 47 del 1978 - Necessità - Regione Emilia-Romagna. Nella Regione Emilia-Romagna, in vigenza dell’art.7 della legge regionale n. 47 del 7 dicembre 1978 (dapprima modificata dalla legge regionale n. 223 del 29 marzo 1980 e successivamente abrogata) la deliberazione del Consiglio comunale modificativa di una norma di regolamento edilizio adottato antecedentemente, era sottoposta all’approvazione di un apposito organo comprensoriale, e, pertanto, non poteva essere ritenuta efficace ed operante fintanto che non fosse intervenuta detta approvazione, o il Consiglio comunale non avesse adottato altra deliberazione per uniformarsi alle eventuali, contrarie, indicazioni dell’organo comprensoriale; in difetto, alle concessioni edilizie accordate nelle more, dovevano trovare applicazione le norma del previgente regolamento. Presidente: Alfonso QUARANTA Estensore: MILLEMAGGI COGLIANI - Parti:Bonzanini c. Comune di Piacenza ed altro (Conferma Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, n. 300 del 27 ottobre 1987). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 29 marzo 2004 (C.C. 9 gennaio 2004), Sentenza n. 1631 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Costruzione edilizia - Reati edilizi - Nuove costruzioni non residenziali - Condono edilizio ex legge n. 326 del 2003 - Sospensione dei procedimenti - Esclusione - Fondamento. I procedimenti penali per violazioni edilizie relative a nuove costruzioni non residenziali non possono essere sottoposti, durante la pendenza dei termini di presentazione del cd. condono edilizio, alla sospensione prevista dall'art. 44 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, cui rinviano le disposizioni di cui al decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003 n. 326, atteso che l'art. 32 del citato decreto n. 289 limita l'applicabilità del condono edilizio alle sole nuove costruzioni residenziali. Pres. Zumbo A.- Est. Piccialli L. - Imp. Longo - P.M. Siniscalchi A (Diff.). (Annulla senza rinvio, App.Catania, 29 maggio 2002). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 24 marzo 2004 (Ud. 17/02/2004 n. 00268) Rv. 227959, Sentenza n. 14436 (vedi: sentenza per esteso)

 

Edilizia e Urbanistica - Costruzione edilizia - Opere eseguite in parziale difformità - Demolizione non realizzabile - Provvedimento c.d. "fiscalizzazione" dell'illecito - Sanzione pecuniaria disposta ex art. 12 legge n. 47 del 1985 - Natura e finalità - Individuazione. Il provvedimento di fiscalizzazione dell'illecito edilizio, regolamentato dall'art. 12 delle legge 28 febbraio 1985 n. 47, che dopo avere previsto in via prioritaria per le opere eseguite in parziale difformità dalla concessione la demolizione a cura dei responsabili o, in difetto del Comune, dispone che ove tale demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità venga applicata una sanzione proporzionale al doppio del costo di produzione o al valore della parte difforme, non equivale ad una sanatoria, atteso che non integra una regolarizzazione dell'illecito, ed in particolare non autorizza il completamento delle opere, considerato che le stesse vengono tollerate, nello stato in cui si trovano, solo in funzione della conservazione di quelle realizzate legittimamente. Pres. Rizzo - Est. Piccialli - Imputato Tessitore - Pm Passacantando G. (Diff.) (Rigetta, Trib.S.M. Capua Vetere, 14 marzo 2003). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 23 marzo 2004 (Ud. 25 febbraio 2004) Rv. 228451 sentenza n. 13978 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Concessione edilizia - Sospensione da parte del giudice amministrativo - Realizzazione dell'opera - Reato di costruzione senza concessione - Configurabilità. La realizzazione di un manufatto successivamente alla sospensione della concessione da parte del giudice amministrativo integra il reato di cui all'art. 20 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (ora sostituito dall'art. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380), atteso che la sospensione della esecutività della concessione inibisce al privato le facoltà relative allo "ius edificandi" ristabilendo gli ostacoli alla libera esplicazione di tale diritto che il provvedimento autorizzativo aveva rimosso. Pres.Papadia U. - Est. De Maio G. - Imp. Bavado ed altro - Pm Izzo G.(Parz. Diff.) CORTE DI CASSAZIONE Sez. III 18 marzo 2004, (ud. 20/02/2004 n. 00335) Rv. 227573, sentenza n. 13219 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Costruzione in assenza di concessione edilizia - Configurabilità. La concessione edilizia è un atto amministrativo che acquista giuridica esistenza ed efficacia solo se emesso, nelle forme che documentalmente lo individuano, da parte dell'autorità competente e all'esito del procedimento per esso previsto dalla legge. Da qui, il principio, che il reato di costruzione in assenza di concessione edilizia comprende nella sua struttura, come elemento costitutivo tipico, negativamente formulato, un atto amministrativo tipico, non surrogabile da equipollenti informali. Pres.Papadia U. - Est. De Maio G. - Imp. Bavado ed altro - Pm Izzo G.(Parz. Diff.) CORTE DI CASSAZIONE Sez. III 18 marzo 2004, (ud. 20/02/2004), sentenza n. 13219 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Stagionalità dell'opera - Costruzione edilizia - Rilievo ai fini della necessità del permesso di costruire - Esclusione - Fondamento. In materia edilizia, ai fini della necessità del preventivo rilascio della concessione edilizia (ora sostituita dal permesso di costruire) non rileva il carattere stagionale del manufatto realizzato, atteso che il carattere stagionale non implica precarietà dell'opera potendo essere la stessa destinata a soddisfare un bisogno non provvisorio attraverso la perpetuità della funzione (cfr. sez. 3^, 199812890, Colao M e altro, riv. 212185; conf. sez. 3^, 199510058, riv. 202960). Pres.Raimondi R. - Est.Lombardi AM. - Pm Fraticelli M. - Imp. Pieri. (Conf.). (Rigetta, App.Firenze, 26 ottobre 2001). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 12 marzo 2004, (Ud. 19/02/2004) Rv. 227572, Sentenza n. 11880 (vedi: sentenza per esteso)

Urbanistica e edilizia - Permesso di costruire (ex concessione edilizia) - Necessità - Presupposti - Carattere della precarietà - Nozione - Esclusione. Rientrano nella previsione delle norme urbanistiche e richiedono la concessione dell'autorità comunale (ora sostituita dal permesso di costruire) non solo i manufatti tradizionalmente compresi nelle attività murarie, ma anche le opere di qualsiasi genere, nel suolo o sul suolo, senza che abbia rilevanza giuridica il mezzo tecnico con cui si sia assicurata la stabilità del manufatto (infissione o appoggio al suolo), in quanto la stabilità non va confusa con l'inamovibilità della struttura o con la perpetuità della funzione ad essa assegnata dal costruttore, ma si estrinseca nell'oggettiva destinazione dell'opera a soddisfare un bisogno non provvisorio, ossia nell'attitudine ad una destinazione che non abbia il carattere della precarietà, cioè non sia temporaneo o contingente." (sez. 3^, 199405326, Alzetta, riv. 197451; conf. sez. 3^,. 200000354, Carrodano, riv. 217686; sez. 1^, 200108920, Fusaro e altri, riv. 218220). Pres.Raimondi R. - Est.Lombardi AM. - Pm Fraticelli M. - Imp. Pieri. (Conf.). (Rigetta, App.Firenze, 26 ottobre 2001). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 12 marzo 2004, (Ud. 19/02/2004), Sentenza n. 11880 (vedi: sentenza per esteso)

Urbanistica - Lottizzazione abusiva - Sentenza della Cassazione che dispone la confisca della costruzione - Successiva istanza rivolta al Comune in ordine alla conformità urbanistica e ambientale - Legittimazione - Insussistenza - Fattispecie: Punta Perotti. A seguito di confisca operata dalla Corte di cassazione, (fattispecie: sez. III pen., n. 256 del 2001), per effetto della quale la costruzione derivata da lottizzazione (fattispecie: “Punta Perotti”), insieme con l’area di sedime, è passata definitivamente nella proprietà del Comune di Bari, le società appellate non possono vantare alcun interesse diretto, concreto ed attuale a conoscere della conformità urbanistica ed ambientale di un manufatto sul quale non hanno alcuna pretesa, neppure futura, stante la intangibilità e la irrevocabilità del giudicato. Da ciò il difetto di legittimazione alla presentazione dell’istanza rivolta al Comune e l’inconfigurabilità consequenziale di alcuna formazione di silenzio significativo da parte della pubblica amministrazione. Pres. Barbagallo, Est. Mele - Comune di Bari (Avv.ti Verna e Baldassarra) c. Mabar s.r.l. e altro (Avv. Scoca) e Iema s.r.l. (Avv. Medina) - (Annulla T.A.R. Puglia, Bari, sez.II, nn. 3827 e 3955 2003. CONSIGLIO DI STATO Sezione IV, 10 marzo 2004, Sentenza n. 1126 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica - Manufatti edilizi e suoli confiscati e trasferiti nel patrimonio comunale con sentenza - Silenzio serbato dal Comune su una domanda di conformità urbanistica ed ambientale della lottizzazione - Legittimità - Fattispecie: “Punta Perotti”. E’ legittimo il silenzio serbato dal Comune su una domanda relativa alla necessità della pronuncia sulla conformità della lottizzazione alla vigente disciplina urbanistica e paesistica, quando i manufatti edilizi e i suoli cui essi accedono sono stati confiscati e trasferiti nel patrimonio comunale con sentenza. (In specie Corte di cassazione penale, sez. III, n. 256 del 26 marzo 2001 sentenza denominata “Punta Perotti”). Pres. BARBAGALLO - Est. MELE - COMUNE DI BARI (avv.ti Verna e Baldassarra) c. MA.BAR. S.r.l. e SUDFONDI S.r.l. (avv. Scoca) e contro IEMA S.r.l. (avv. Medina) - (Riforma Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, sede di Bari, sez. II, n. 3827 del 14 ottobre 2003 e n. 3955 del 28 ottobre 2003). CONSIGLIO DI STATO Sezione IV, 10 marzo 2004, Sentenza n. 1126 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica - P.r.g.- L. 1150/1942 - Interessi paesaggistici e ambientali - Salvaguardia - Organi preposti all’adozione del p.r.g. - Compete - Classificazione di una zona quale E1 - Obbligo di specifica motivazione - Insussistenza. Gli organi preposti all’adozione del piano regolatore hanno il potere ai sensi dell’art. 7 n.5 l. n. 1150/1942, di salvaguardare anche gli interessi paesistici ed ambientali e possono pertanto classificare un’area quale zona E1 (zona di particolare interesse ambientale), senza obbligo di specifica motivazione in ordine a scelte effettuate per aree diverse, sia pure contigue. Pres. Delfa, Est. Guzzardi - Ferro (Avv. Piccione) c. Comune di Scicli (n.c.) - T.A.R. SICILIA, Catania, sez. I - 8 marzo 2004, n. 514

 

Urbanistica e edilizia - Concessione edilizia - Lavori edilizi - Prova dell’effettiva e piena conoscenza - Ultimazione dei lavori - Intervento edilizio assentito. La prova dell’effettiva e piena conoscenza della concessione edilizia rilasciata ad un terzo, da dimostrarsi in modo rigoroso da chi eccepisce la tardività dell’impugnazione, si verifica, di regola, in assenza di altri ed inequivoci elementi, non col mero inizio dei lavori edilizi ma solo con la loro ultimazione (tra le tante: Cons. Stato, V, 6 marzo 2002, n. 1345), o almeno, può aggiungersi con precipuo riguardo al caso di specie, quando i lavori siano giunti al punto tale che non si possa avere più alcun dubbio in ordine alla consistenza, all’entità e, in definitiva, alla reale portata dell’intervento edilizio assentito. Pres. Frascione - Mastrandrea - D’ALESSANDRO (avv.ti Giannattasio ePesca) c. Van Edil s.r.l. e altro (avv. Como) - (Conferma T.A.R. Campania, Salerno, 10 dicembre 1999, n. 593). CONSIGLIO DI STATO Sez. V - 3/03/2004 - Sentenza n. 1023

 

Urbanistica e edilizia - Autorizzazione paesistica - Subdelegati dalla Regione - Competenza dei dirigenti - Provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi - Potere tecnico-discrezionale - Dirigenti del Comune. L’art. 51, della legge n. 142 del 2000 (nel testo vigente ratione temporis alle date di emanazione delle autorizzazioni impugnate in primo grado, e poi trasfuso nell’art. 51 del testo unico approvato col decreto legislativo n. 267 del 2000): - al comma 2, ha attribuito i poteri di indirizzo e di controllo agli organi elettivi e quelli inerenti alla gestione amministrativa ai dirigenti; - al comma 3, lettera f), ha attribuito alla competenza dei dirigenti “i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, ... ivi compresi le autorizzazioni e le concessioni edilizie”. Da tali disposizioni, si evince la chiara volontà del legislatore di attribuire ai dirigenti dei Comuni - ove tali enti siano stati subdelegati dalla Regione - anche il potere di esaminare le domande di autorizzazione paesistica. Infatti, in sede di esame di tali domande, non hanno alcuna rilevanza gli aspetti inerenti all’indirizzo politico dell’Amministrazione, dovendo essa esercitare un potere tecnico-discrezionale, basato sulla piena consapevolezza delle conseguenze derivanti - sul piano ambientale - dalla eventuale realizzazione delle opere, qualora emergano ragioni tali da far prevalere in concreto un valore in conflitto, diverso da quello tutelato in via primaria (Ad. Plen., 14 dicembre 2001, n. 9). Ciò comporta che: - i commi 2 e 3 dell’art. 51 vanno interpretati nel senso che spetta ai dirigenti del Comune (e, in base ai relativi richiami normativi, della Comunità montana) l’esercizio dei poteri subdelegati dalla Regione in materia paesaggistica; - essi, in considerazione dell’art. 1, comma 1, della legge n. 142 del 1990 (per il quale “la presente legge detta i principi dell’ordinamento dei Comuni e delle Province e ne determina le funzioni”), hanno abrogato le contrarie disposizioni della legge della Regione Campania n. 10 del 1982, in base alla previsione di carattere generale dell’art. 10, primo comma, della legge n. 62 del 1953 (per il quale “le leggi della Repubblica che modificano i principi fondamentali ... abrogano le norme regionali che siano in contrasto con esse”). Pres. GIOVANNINI - Est. MARUOTTI - Consorzio per l’area di sviluppo industriale della provincia di Avellino (ASI) (Avv. Soprano) c. World Wide Fund for nature (WWF-Italia) - Ministero per i beni e le attività culturali e Regione Campania (n.c., Avvocatura Generale dello Stato, n.c.) (conferma Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sede di Napoli, Sez. I, 13 gennaio 2003, n. 86). CONSIGLIO DI STATO Sezione VI, 03 marzo 2004, sentenza n. 1060 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Atto amministrativo di pianificazione territoriale - Clausola arbitrale - Presupposti e limiti - Diritti soggettivi - La tutela dell’interesse legittimo non è compromettibile in arbitri - art.34, d.lgs. n.80/1998. La clausola arbitrale riguarda le sole controversie che insorgano tra le parti contraenti della convenzione, e riguardanti l’esecuzione della convenzione medesima. Quando un atto amministrativo di pianificazione territoriale, sia posto in essere da soggetti pubblici diversi dal Comune parte della convenzione in cui è contenuta la clausola arbitrale, difetta, del requisito soggettivo di operatività della clausola compromissoria. Inoltre, l’arbitrato è ammissibile in relazione alle controversie relative a diritti soggettivi. Nel caso di specie sono dedotti vizi di legittimità di un atto di pianificazione territoriale, sicché, anche nell’ambito della giurisdizione esclusiva di cui all’art.34, d.lgs. n.80/1998, la controversia investe interessi legittimi e non è compromettibile in arbitri (arg. da art.6, co. 2, l. n.205/2000). Pres. GIOVANNINI - Est. DE NICTOLIS - Consorzio del parco regionale Valle del Lambro (avv.ti Grella e Biagetti) c. Cementeria di Merone s.p.a. ed altri - (Conferma T.A.R. per la Lombardia - Milano, I, 27 marzo 2001, n. 2671). CONSIGLIO DI STATO Sezione VI, 03 marzo 2004, sentenza n. 1052 (vedi: sentenza per esteso)

Urbanistica e edilizia - Impugnazione di atti di pianificazione territoriale - Controinteressati - Insussistenza. In sede di impugnazione di atti di pianificazione territoriale, non sussistono controinteressati, nemmeno con riguardo ai soggetti nominativamente indicati negli atti impugnati (C. Stato, ad. plen., 21 luglio 1997, n.14; C. Stato, ad. plen., 8 maggio 1996, n.2). Pres. GIOVANNINI - Est. DE NICTOLIS - Consorzio del parco regionale Valle del Lambro (avv.ti Grella e Biagetti) c. Cementeria di Merone s.p.a. ed altri - (Conferma T.A.R. per la Lombardia - Milano, I, 27 marzo 2001, n. 2671). CONSIGLIO DI STATO Sezione VI, 03 marzo 2004, sentenza n. 1052 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Industrie insalubri - Art. 216 T.U. n. 1265/1934 - Localizzazione - Distanza dalle abitazioni - Impianti potenzialmente pericolosi per la salute pubblica - Porcilaia - Destinazione agricola dell’area di insediamento - Rispetto delle norme igienico-sanitarie - Necessità. L’art. 216 T.U. n.1265 del 1934, nel prevedere la localizzazione delle industrie insalubri di prima classe nelle campagne, ha ulteriormente precisato che le stesse devono comunque essere isolate e tenute lontane dalle abitazioni. La mera destinazione agricola dell’area di insediamento di impianti potenzialmente pericolosi per la salute degli abitanti (nella specie, impianto di allevamento suinicolo) non esonera i proprietari ed i gestori degli stessi dal rispetto delle comuni norme igienico-sanitarie, qualora per effetto della particolarità dei metodi di lavorazione e dei sistemi produttivi impiegati vengano a determinarsi emissioni di esalazioni e di scoli di acque in grado di provocare una situazione di pericolo o di danno per la salute pubblica (art. 217 T.U. leggi sanitarie). Pres. Amoroso, Est. Manzi - Belleggia (Avv.ti Pede e Galvani) c. Comune di Montegiorgio (Avv. Brignocchi) - T.A.R. MARCHE, Ancona - 3 marzo 2004, n. 104 (vedi: sentenza per esteso)

 

Industrie insalubri - Sindaco - Autorità sanitaria locale - Poteri - Momento successivo all’attivazione - Prescrizioni dirette a ripristinare la compatibilità igienico-sanitaria - Inottemperanza del privato - Divieto di continuazione nell’esercizio - Art. 216 T.U. leggi sanitarie. Il Sindaco agisce in qualità di autorità sanitaria locale preposta alla vigilanza sulle industrie insalubri, la cui attivazione è subordinata alla preventiva comunicazione all’autorità comunale che, secondo quanto previsto dall’art.216 del citato T.U., può vietarne l’esercizio o subordinarlo a determinate cautele. Qualora nel corso dell’attività produttiva, vengano meno le condizioni igienico-sanitarie che avevano giustificato l’avvio delle stesse attività, il Sindaco è facoltizzato a dettare prescrizioni per ripristinare la compatibilità igienico-sanitaria delle produzioni, con la conseguenza che, in caso di inottemperanza delle stesse, l’autorità comunale può vietarne la continuazione nell’esercizio del potere inibitorio riconosciuto dal suddetto art.216 del T.U.. Pres. Amoroso, Est. Manzi - Belleggia (Avv.ti Pede e Galvani) c. Comune di Montegiorgio (Avv. Brignocchi) - T.A.R. MARCHE, Ancona - 3 marzo 2004, n. 104 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Sanatoria dell'opera abusiva - Compatibilità con gli strumenti urbanistici sopravvenuti alla notificazione della sentenza di annullamento del precedente diniego - Necessità - Effetti. Affinché gli strumenti urbanistici sopravvenuti possano ritenersi inopponibili all’interessato, occorre che gli stessi siano adottati in un momento successivo a quello di notificazione della sentenza di annullamento del precedente diniego, (Cons. Stato, Ad. Plen. 8 gennaio 1986, n.1, Cons. Stato, sez. IV, 2 giugno 2000, n.3177) nel caso di specie i ricorrenti, lungi dall’aver ottenuto un accertamento giurisdizionale dell’illegittimità del provvedimento negativo della concessione edilizia, avevano solo conseguito due ordinanze cautelari favorevoli che, tuttavia, per il loro carattere sommario ed interinale non possono in alcun modo essere equiparate, ai fini che qui interessano, ad una pronuncia decisoria di accoglimento del ricorso (che produce, come tale, gli effetti costitutivi dell’eliminazione del diniego). Per la sanatoria dell'opera abusiva non è sufficiente la compatibilità con gli strumenti urbanistici approvati o adottati al tempo della realizzazione, ma occorre la compatibilità anche con la pianificazione esistente nel momento in cui la sanatoria viene richiesta. Infatti, chi ha costruito senza concessione, ma in conformità allo strumento urbanistico vigente, non ha un'aspettativa alla sanatoria incondizionata e illimitata nel tempo, perché detta aspettativa può venire in ogni momento travolta e posta nel nulla da una sopravvenuta diversa pianificazione, nei confronti della quale il titolare dell'opera abusiva non è protetto. (Cons. Stato, Ad. Plen. 8 gennaio 1986, n.1). Pres. Frascione - Est. Deodato - Emmegi s.a.s. (Avv.ti Abbamonte e Sartorio) c. Comune di Frattaminore ed altri (Avv. Colacino) (Conferma Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. I, n.5323/01 in data 7.12.2001). CONSIGLIO DI STATO Sezione V, 3 marzo 2004, sentenza n. 1026

 

Urbanistica e edilizia - Concessioni edilizie singole - Lottizzazione convenzionata - Progettazione urbanistica unitaria - Convenzioni urbanistiche - Funzione - Concessione edilizia rilasciata in assenza del piano attuativo - Condizioni - Zona integralmente interessata da costruzioni e dotata delle opere di urbanizzazione - Standard urbanistici minimi. A fronte di norme di piano che impongono l’approvazione di strumenti urbanistici attuativi, la possibilità di rilasciare licenze o concessioni edilizie singole è tradizionalmente limitata ai casi eccezionali in cui l’intervento ricada in zone ormai completamente urbanizzate e dotate di tutti i servizi necessari, tenuto conto che in tale evenienza lo strumento attuativo medesimo non avrebbe più alcuna funzione utile da svolgere. Del resto, le convenzioni urbanistiche hanno lo scopo di garantire che all’edificazione del territorio a fini residenziali corrisponda l’approvvigionamento delle dotazioni minime di infrastrutture pubbliche che, a loro volta, garantiscono la normale qualità del vivere in un aggregato urbano. Correlativamente, si può prescindere dalle convenzioni solo quando tali condizioni siano altrimenti rispettate. Diversamente opinando, con il rilascio di concessioni edilizie singole in area non urbanizzata, gli interessati verrebbero legittimati ad utilizzare l’intera proprietà a fini privati, scaricando interamente sulla collettività i costi conseguenti alla realizzazione di infrastrutture per i nuovi insediamenti. La giurisprudenza, da tempo, al riguardo, non mostra titubanze nell’affermare che la concessione edilizia può essere rilasciata in assenza del piano attuativo, richiesto dalle norme di piano regolatore, solo quando in sede istruttoria l’Amministrazione abbia accertato che l’area edificabile di proprietà del richiedente è l’unica a non essere stata ancora edificata e si trova in una zona integralmente interessata da costruzioni e dotata delle opere di urbanizzazione (Cons. Stato, V, 24 settembre 1997, n. 1016; in ordine all’”esistenza” delle opere di urbanizzazione: Cons. Stato, V, 25 ottobre 1997, n. 1189 e 29 aprile 2000, n. 2562). In altre parole, si può prescindere dalla lottizzazione convenzionata prescritta dalle norme tecniche di p.r.g. solo ove nel comprensorio interessato sussista una situazione di fatto corrispondente a quella derivante dall’attuazione della lottizzazione stessa, ovvero la presenza di opere di urbanizzazione primaria e secondaria pari agli standard urbanistici minimi prescritti. Pres. Frascione - Est. Mastrandrea - D'A. c. Comune di Roma (conferma Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, II, 16 dicembre 1991, n. 1930). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 3 marzo 2004 (ud. 12 dicembre 2003), Sentenza n. 1013 (vedi: sentenza per esteso)

Urbanistica e edilizia - Lottizzazione convenzionata prescritta dalle norme tecniche di p.r.g. - Deroghe - Condizioni e limiti. Si può prescindere dalla lottizzazione convenzionata prescritta dalle norme tecniche di p.r.g. solo ove nel comprensorio interessato sussista una situazione di fatto corrispondente a quella derivante dall’attuazione della lottizzazione stessa, ovvero la presenza di opere di urbanizzazione primaria e secondaria pari agli standard urbanistici minimi prescritti. Pres. Frascione - Est. Mastrandrea - D'A. c. Comune di Roma (conferma Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, II, 16 dicembre 1991, n. 1930). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 3 marzo 2004 (ud. 12 dicembre 2003), Sentenza n. 1013 (vedi: sentenza per esteso)

Urbanistica e edilizia - Termini decadenziali di cui alla L. n.1187/68. La censura subordinata di pretesa violazione dei termini decadenziali di cui alla l. 1187/68 sconta, la sussistenza del principio consolidato per cui la prescrizione di piano regolatore che subordina la facoltà di costruire alla preventiva approvazione di un piano di lottizzazione presentato dal privato, in alternativa a quello di un piano particolareggiato, non concreta un vincolo di inedificabilità assoluta, come tale soggetto a decadenza ai sensi dell’art. 2 della legge 19 novembre 1968 n. 1187 (Cons. Stato, IV, 15 maggio 1995, n. 336). Pres. Frascione - Est. Mastrandrea - D'A. c. Comune di Roma (conferma Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, II, 16 dicembre 1991, n. 1930). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 3 marzo 2004 (ud. 12 dicembre 2003), Sentenza n. 1013 (vedi: sentenza per esteso)
 

Adozione di variante - Atti generali e programmatori - Mare e coste - Piano di spiaggia - Mancata partecipazione dei privati - Irrilevanza. In riferimento alle deliberazioni di adozione ed approvazione della variante parziale al piano di spiaggia, con il quale si disciplina l’utilizzo e l’edificazione dell’arenile, in quanto riconducibili al novero degli atti generali e programmatori, assoggettati al rispetto della normativa propria degli strumenti urbanistici, non assume rilievo la eventuale mancata partecipazione dei privati, potendo l’Amministrazione determinarsi liberamente, anche in mancanza di istanze od osservazioni da parte degli interessati. Pres. Amoroso, Est. Daniele - s.r.l. Bice (Avv.ti Mazzone e Pacini) c. Comune di Grottammare (Avv. Ortenzi) - T.A.R. MARCHE, Ancona, 3 marzo 2004, n. 101


Urbanistica ed edilizia - Piano di lottizzazione - Esecuzione coercitiva in forma specifica degli obblighi assunti in convenzione - Art. 20 L. 1150/1942 - Applicazione analogica - Termine decennale - Scadenza del termine - Decadenza dalla potestà di esercitare la relativa pretesa. La normativa prevista dall’art.20 L. 17 agosto 1942, n.1150 per l’attuazione dei piani particolareggiati è applicabile analogicamente anche ai piani di lottizzazione, allo scopo di consentire, entro il termine decennale di efficacia, l’esecuzione coercitiva in forma specifica degli obblighi assunti nelle relative convenzioni. Pertanto, scaduto il termine decennale di validità della lottizzazione, senza che venga chiesta l’esecuzione degli obblighi assunti in convenzione, il Comune decade dalla possibilità di esercitare la relativa pretesa. Pres. Amoroso, Est. Daniele - Comune di Cupramarittima (Avv. Brignocchi) c. Portelli e altri (Avv.ti Felici e Bedetti) e altro (n.c.) - T.A.R. MARCHE, Ancona, 3 marzo 2004, n. 98

 

Edilizia e urbanistica - Urbanistica - Nuovo condono edilizio - Sospensione dei procedimenti in corso - Inammissibilità originaria del ricorso per cassazione - Sospensione - Esclusione - Fondamento. In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non può essere disposta la sospensione del procedimento per violazioni edilizie ai sensi dell'art. 32, comma 25, del decreto Legge 30 novembre 2003 n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003 n. 326, atteso che la sospensione deve essere disposta con riferimento ai procedimenti in corso, mentre in ipotesi di inammissibilità originaria del ricorso, non essendosi formato un valido rapporto di impugnazione, non vi è alcun procedimento in corso. Pres. Raimondi R.- Est. Franco A. - P.M. Siniscalchi A. - Imp.Mancuso (Conf.) (Dichiara inammissibile, App. Palermo, 15 maggio 2002). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 2 marzo 2004 (Ud. 20/01/2004) Rv. 227404, Sentenza n. 9536 (vedi: sentenza per esteso)

 

Edilizia e urbanistica - L.R. Basilicata 13/2003 - Regolamento urbanistico ed edilizio - Comuni - Mancato conferimento dell’incarico per la redazione del regolamento - Adozione - Termine ultimo - Questione di legittimità costituzionale - Inammissibilità. E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Basilicata 23 aprile 2003, n. 13 (Modifica alla legge regionale 4 febbraio 2003, n. 7, art. 43), sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli articoli 114, 117, secondo comma, lettera p), 118, primo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, in quanto il ricorso rivolge censure ad una disposizione che si limita a stabilire un nuovo termine per il conferimento dell’incarico per la redazione del regolamento urbanistico. Il primo comma dell’art. 44 ha subito molte parziali modificazioni: da ultimo, la legge regionale 4 febbraio 2003, n. 7, mentre ha mantenuto la disposizione relativa ai Comuni dotati di strumenti urbanistici comunali, ha spostato al 31 marzo 2004 il termine entro cui gli altri Comuni devono adottare il regolamento urbanistico e quello edilizio; in quest’ambito così delimitato, si distingue la categoria ulteriore dei Comuni che non abbiano neppure conferito incarico per la redazione del regolamento urbanistico e si prevede che essi debbano conferire questo incarico entro la data del 31 marzo 2004. L’impugnata legge regionale n. 13 del 2003 anticipa semplicemente al 30 giugno 2003 la data entro la quale i Comuni che non abbiano neppure conferito l’incarico per la redazione del regolamento urbanistico debbono provvedere a tale incombenza. Pres. Zagrebelsky, Red. De Siervo - CORTE COSTITUZIONALE, 2 marzo 2004, (Dec. 23/02/04) n. 74

 

Urbanistica - Adozione di variante - Disapplicazione della normativa regionale - Procedura semplificata - Limiti - Completamento del comparto - Piano di lottizzazione - Convenzione non scaduta. Con la decisione di primo grado, il T.A.R., ha accolto il ricorso ritenendo non avrebbe potuto farsi applicazione della normativa regionale (Lombardia 23 giugno 1997, n. 23 (artt. 2 e 3)) che trova giustificazione solo per motivi “urbanistici” nella specie insussistenti. La Sezione IV conferma la decisione di primo grado ed afferma che: a) la decisione dell’Amministrazione comunale non è scelta pianificatoria del territorio (che è quella ipotizzata dalla normativa regionale che consente la procedura semplificata solo se volta a migliorare l’assetto urbanistico del territorio), ma è un intervento che si pone nell’ottica di garantire l’adempimento degli obblighi di urbanizzazione che trovano titolo in una convenzione già stipulata ed ancora in vigore; b) le difficoltà di completamento del comparto non costituiscono ragione sufficiente per modificare l’assetto urbanistico di una parte del territorio già disciplinato da un piano di lottizzazione ancora in vigore (ed in gran parte già edificato), e da una convenzione non scaduta. CONSIGLIO DI STATO, sez. IV 24 febbraio 2004, sentenza n. 746

Urbanistica e edilizia - PRG - Decadenza di vincoli - Vincolo di “verde urbano attrezzato” - Silenzio rifiuto - Illegittimo - Obbligo a provvedere - Art. 2 L. n. 1187/1968 - Pianificazione di dettaglio - Destinazione urbanistica - Opere pubbliche o di interesse pubblico - Variante specifica e variante generale. Con la decisione di primo grado, il T.A.R., ha respinto il ricorso per l’annullamento del silenzio rifiuto serbato dal Comune sulla sua diffida, ritenendo che il vincolo gravante sui beni del ricorrente - a “verde urbano attrezzato” - non fosse riconducibile a quelli di cui all’articolo 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187, non comportando esso una inedificabilità assoluta, ammessa espressamente sia pur previa pianificazione di dettaglio, e trattandosi, quindi, di una prescrizione diretta a regolare concretamente l’attività edilizia, in quanto inerente alla potestà conformativa propria dello strumento urbanistico generale. La Sezione IV riforma la decisione di primo grado e - ripercorrendo l’evoluzione giurisprudenziale sulla natura e sulla decadenza dei vincoli - afferma che: a) nel caso di specie, poiché si tratta di un vincolo sostanziale e non conformativo di piano, che inibiva l’esercizio del diritto di proprietà, imponendo determinate opere pubbliche o di interesse pubblico, non v’è dubbio che la destinazione urbanistica impressa al terreno dell’appellante integri effettivamente un vincolo soggetto a decadenza per inutile decorso del quinquennio previsto dall’articolo 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187; b) inoltre, viene affermato che l’Amministrazione comunale aveva l’obbligo di provvedere sulla diffida dell’appellante (e che il silenzio serbato sulla stessa deve essere dichiarato illegittimo) in quanto la decadenza dei vincoli urbanistici che comportano l’inedificabilità assoluta obbliga a procedere alla nuova pianificazione dell’area rimasta priva di disciplina urbanistica (cfr., da ult., Cons. St., sez. IV, dec. n. 2015 del 2003; v. pure Cons. St., Ad. Plen., 2 aprile 1984, n. 7; Cons. St., sez. V, 21 maggio 1999, n. 593; id., 2 dicembre 1998, n. 1721; Cons. St., sez. IV, 27 dicembre 2001, n. 6415; id., 5 maggio 1997, n. 479); c) in ogni caso, tale obbligo può essere assolto sia attraverso una variante specifica, sia attraverso una variante generale. CONSIGLIO DI STATO, sez. IV 24 febbraio 2004, sentenza n. 745

Urbanistica - Adozione di variante - Processo amministrativo - Improcedibilità ricorso per sopravvenuto difetto di interesse e della motivazione degli atti - Dichiarazione di improcedibilità - P.A. - Variazioni delle precedenti scelte urbanistiche - Limiti del potere dell’amministrazione comunale - Motivazione - Obbligo. In primo grado, il T.A.R. ha accolto i ricorsi ed ha annullato gli atti impugnati (varianti urbanistiche) ritenendo fondate le censure di difetto di motivazione. La Sezione IV ribadisce che: a) la dichiarazione di improcedibilità di un ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (invocata dall’Amministrazione appellante) può conseguire soltanto al verificarsi di una situazione in fatto o in diritto del tutto nuova rispetto a quella esistenza al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza; b) la decadenza dei vincoli urbanistici che comportano l’inedificabilità assoluta obbliga a procedere alla nuova pianificazione dell’area rimasta priva di disciplina urbanistica; c) il potere dell’amministrazione comunale di variare le proprie precedenti scelte urbanistiche deve rispondere ai criteri della logicità, della razionalità e della ragionevolezza e che deve essere oggetto di apposita puntuale motivazione, quando incidano su aspettative qualificate dei cittadini (C.d.S., A.P. 22 dicembre 1999, n. 24; sez. IV, 9 luglio 2002, n. 3817; 27 maggio 2002, n. 2899; 20 novembre 2000, n. 6177; 12 marzo 1996, n. 301). CONSIGLIO DI STATO, sez. IV 24 febbraio 2004, sentenza n. 738

Urbanistica - Adozione di piano regolatore generale - Potere di pianificazione urbanistico da parte dell’amministrazione comunale - Relazione di accompagnamento al progetto di modificazione - Limiti - Sindacato di legittimità del giudice amministrativo - Travisamento di fatti - Arbitrarietà, irrazionalità o irragionevolezza. La Sezione IV - confermando la sentenza di primo grado - ribadisce che: a) poiché la questione controversa investe l’estensione ed i limiti del corretto esercizio del potere di pianificazione urbanistico da parte dell’amministrazione comunale, si tratta di apprezzamenti di merito che sono, quindi, sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano inficiate da arbitrarietà, irrazionalità o irragionevolezza, ovvero dal travisamento di fatti (cfr. C.d.S., Ad. Plen., 22 dicembre 1999, n. 24; sez. IV, 19 gennaio 2000, n. 245; sez. IV, 24 dicembre 1999, n. 1943; sez. IV, 2 novembre 1995, n. 887, sez. IV, 25 febbraio 1988, n. 99); b) in genere, è sufficiente l'espresso riferimento alla relazione di accompagnamento al progetto di modificazione al piano regolatore generale (salvo particolari situazioni di affidamento in favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifiche considerazioni). Pres. Riccio, Est. Saltelli; Palmarini (avv. Campagnola) c. Comune di Lecce (avv. Quinto), Regione Puglia. CONSIGLIO DI STATO, sez. IV 24 febbraio 2004, sentenza n. 737

 

Urbanistica - Ospedali e case di cura con oltre 25 posti letto - Controllo di prevenzioni incendi - D.M. 16 febbraio 1982 - d.p.r. 37/1998 - Concessione edilizia per la realizzazione di una scala esterna di sicurezza - Parere dei Vigili del Fuoco - Presupposto procedimentale - Mancanza - Sanatoria ex post - Insuscettibilità. A norma del n. 86 dell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982, sono soggetti al controllo di prevenzione incendi gli “ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti letto”. L’art. 2 del regolamento recante la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, approvato con D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, statuisce che “gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui al comma 4 dell’art. 1 (che richiama le attività di cui all’elenco allegato al citato D.M. 16 febbraio 1982) sono tenuti a richiedere al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti. Il Comando esamina il progetto e si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa antincendio entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione (...)”. Il parere dei Vigili del Fuoco è presupposto procedimentale necessario della concessione edilizia per la realizzazione di una scala esterna di sicurezza e deve perciò precederla al fine di formare oggetto di specifica valutazione da parte dell’organo comunale competente all’adozione dell’atto finale. La sua mancanza originaria non è suscettibile di sanatoria ex post (Cons. St., IV, 10 aprile 1996, n. 462; T.A.R. Campania - Napoli, 3 giugno 1999, n. 1529; T.A.R. Lombardia - Milano, 11 aprile 2002, n. 1029). Pres. Gomez de Ayala, Est. Baglietto - Solidarietas s.r.l. (Avv.ti Dal Piaz e Gori) c. Comune di Camburzano (Avv.ti Mastroviti e Enoch) - T.A.R. PIEMONTE, Torino, Sez. I - 24 febbraio 2004, n. 348

 

Edilizia e urbanistica - Agricoltura - Trasformazione di suolo inedificato senza opere edilizie - Permesso di costruire - Necessità - Fattispecie: reato edilizio nella trasformazione di un'area da agricola a parcheggio per autovetture mediante la messa in opera di ghiaia. In materia edilizia, ai sensi delle disposizioni di cui al T.U. in materia edilizia (artt. 3 e 10 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) sono subordinati al preventivo rilascio del "permesso di costruire" non soltanto gli interventi edilizi in senso stretto, ma anche gli interventi che comportano la trasformazione in via permanente del suolo inedificato. (In applicazione di tale principio la corte ha ritenuto integrato il reato edilizio nella trasformazione di un'area di circa mq.70 da agricola a parcheggio per autovetture mediante la messa in opera di ghiaia). Pres. Rizzo A.- Est. Piccialli L. - Imp. Iaccarino. - P.M. Albano A. (Conf.) (Annulla senza rinvio, App.Napoli, 3 luglio 2001. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 19 febbraio 2004 (Ud. 27/01/2004 n.00085 ) Rv. 227566, Sentenza n. 6930 (vedi: sentenza per esteso)

 

Edilizia e urbanistica - Attività di scavo - Disciplina urbanistica - Fondamento - Leggi n. 10/1977 e n. 47/1985 - Orientamento giurisprudenziale. La disciplina urbanistica, nel vigore delle leggi n. 10 del 1977 e n. 47 del 1985 annovera pronunzie di segno diverso, talune esigenti nei casi, di semplici scavi e movimenti di terra purché di rilevanti proporzioni, la concessione sindacale, in considerazione delle modificazioni morfologiche apportate al territorio (v. Cass. 3^ n. 10094/88, n. 5340/94), talaltro richiedendola nei soli casi in cui gli scavi fossero finalizzati alla realizzazione di opere, non solo edilizie (v. Cass. 3^, n. 12721/88, n. 3134/96, n. 8900/97), ma anche di altro genere, purché tali da proiettare le proprie conseguenze all'esterno del fondo interessato e da incidere permanentemente sul tessuto urbanistico del territorio (v. Cass. sez. 2^ n 9775/86, sez. 3^ n. 9846/84, n. 4722/94, n. 12002/98). Pres. Zumbo A. - Est. Piccialli L. - Imp. Perani. - P.M. Izzo G. (Diff.) (Annulla con rinvio, App.Milano, 8 aprile 2003). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 19 febbraio 2004 (Ud. 21/01/2004), Sentenza n. 6920 (vedi: sentenza per esteso)

Edilizia e urbanistica - Ambito di operatività - Attività di scavo - Rilevabilità ai fini del preventivo rilascio del permesso di costruire - Condizioni - Individuazione. In tema di disciplina dell'uso del territorio, assumono rilevanza, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 44 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380), soltanto quelle attività di scavo, non assentite dal preventivo permesso di costruire, dirette alla realizzazione di infrastrutture, di impianti o di deposito di merci e di materiali che comportino la trasformazione in via permanente del suolo inedificato, atteso che solo in questo caso si incide sul tessuto urbanistico del territorio. Pres. Zumbo A. - Est. Piccialli L. - Imp. Perani. - P.M. Izzo G. (Diff.) (Annulla con rinvio, App.Milano, 8 aprile 2003). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 19 febbraio 2004 (Ud. 21/01/2004) Rv. 227565, Sentenza n. 6920 (vedi: sentenza per esteso)

 

Edilizia e urbanistica - Concessione edilizia - Annullamento - Decadenza - Effetti e differenze sui giudizi in corso. L’annullamento della concessione, è un provvedimento capace di effetti demolitori di portata più ampia delle disposizione di decadenza, la cui efficacia lesiva ne risulterebbe sostituita ed assorbita, rendendo inutili le pronunce di merito sui giudizi in corso, che tendono tutti a contrastare o a rendere operativa la decadenza medesima. Pres. Elefante - Est. Branca - Società Nicola De Piano - Costruzioni, s.r.l. (avv. Brancaccio) c. Comune di Solofra ed altro (avv. Marenghi) (Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Salerno, 11 aprile 2002, n. 293 - sospensione dei procedimenti). CONSIGLIO DI STATO, sez. V 19 febbraio 2004, sentenza n. 675

 

Urbanistica ed edilizia - Condono - Art. 32 D.L. 269/2003 - Sospensione dei procedimenti giurisdizionali sino al 31 marzo 2004 - Provincia Autonoma di Bolzano - Trova applicazione. L’articolo 32, comma 25, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, che, richiamando l’art. 44 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, prescrive la sospensione dei procedimenti giurisdizionali riguardanti le opere edilizie abusive fino al 31 marzo 2004, trova applicazione anche nella Provincia Autonoma di Bolzano. La materia dell’urbanistica appartiene alla competenza legislativa della provincia autonoma, ai sensi dell’articolo 8 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con d.P.R. 31 agosto 1972 670 (competenza cosiddetta primaria o esclusiva). Non essendo state emanate norme di legge provinciale contrarie, ostative o diverse rispetto alla disciplina contenuta nel decreto-legge n. 269/2003, trova applicazione l’articolo 105 del medesimo statuto, secondo cui «Nelle materie attribuite alla competenza della Regione o della Provincia, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali o provinciali, si applicano le leggi dello Stato». Pres. Frascione, Est. Carboni - S.a.s. Porfid Strade (Avv. Papa) c. Comune di Bolzano (Avv.ti Cappello e Prosperi) - (Sospende il giudizio) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 17 febbraio 2004, n. 603

 

Edilizia e urbanistica - Sistemazione di insegna o tabella pubblicitaria - Permesso di costruire - Necessità - Condizioni. La sistemazione di una insegna o tabella pubblicitaria richiede il rilascio del preventivo permesso di costruire quando per le sue rilevanti dimensioni comporti un mutamento territoriale, atteso che soltanto un sostanziale mutamento del territorio nel suo contesto preesistente sia sotto il profilo urbanistico che edilizio fa assumere rilevanza penale alla violazione del regolamento edilizio, con conseguente integrazione del reato di cui all'art. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. (v. Cass. Sez. 3^, 8 novembre 1988, Lucchesi, m. 182.465; Cass. Sez. 3^, 18 settembre 1989, Mastrocinque, m. 182.595; cfr. anche Cass. Sez. 3^, 23 maggio 1990, Giusti, m. 184.671).Pres.Vitalone - Est. Franco - Imp. Accetta - Pm Passacantando (Parz. Diff.) (Annulla senza rinvio, App. Perugia, 11 febbraio 2003). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 11 febbraio 2004 (Ud. 15 gennaio 2004) sentenza n. 5328 (vedi sentenza per esteso)

Edilizia e urbanistica - Regolamenti comunali, (regolamenti edilizi) - Fonte giuridica - Natura - Criteri ermeneutici. In tema di potestà comunale i regolamenti, e quindi anche i regolamenti edilizi comunali, sono fonti di diritto oggettivo e, di conseguenza, per le disposizioni da essi poste, non valgono le regole relative alle norme contrattuali, ma quelle applicabili appunto alle norme di diritto oggettivo, tra cui quella secondo cui per la interpretazione delle loro disposizioni devono applicarsi i criteri ermeneutici di cui all'art. 12 disp. prel. cod. civ. e non quelli di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ., quella secondo cui la violazione delle loro disposizioni costituisce errore di diritto denunciabile in Cassazione come violazione di legge, e quella secondo cui per le norme da essi poste vale il principio iura novit curia. Pres.Vitalone - Est. Franco - Imp. Accetta - Pm Passacantando (Parz. Diff.) (Annulla senza rinvio, App. Perugia, 11 febbraio 2003). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 11 febbraio 2004 (Ud. 15 gennaio 2004) sentenza n. 5328 (vedi sentenza per esteso)

 

Urbanistica - Concessione edilizia - Vendita dell’immobile da parte del proprietario confinante ricorrente - Sopravvenuta carenza d’interesse - L. n. 205/2000 - Risarcimento del danno. L’impugnativa della concessione edilizia non diviene improcedibile in caso di vendita dell’immobile da parte del proprietario confinante ricorrente. Secondo un indirizzo giurisprudenziale formatosi già prima dell'entrata in vigore della legge 21 luglio 2000, n. 205, l'alienazione del fondo interessato all'edificazione non determina, di per sé solo, il venir meno dell'interesse alla coltivazione del ricorso, poiché occorre considerare gli "innegabili riflessi tra le parti, che hanno concluso la compravendita." (Consiglio Stato, sez. V, 15 marzo 1991, n. 262). Tale indirizzo è ancor più condivisibile ora con l'entrata in vigore della legge 21 luglio 2000, n. 205, il cui articolo 7, comma 1, lettera c, ha sostituito il terzo comma dell'articolo 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ha generalizzato il risarcimento del danno estendendolo anche alle lesioni recate all'interesse legittimo dall'atto amministrativo adottando contra jus. Nel dettare i criteri per la quantificazione del risarcimento del danno derivante dall’illegittimo rilascio a terzi di una concessione edilizia, non può adottarsi automaticamente il criterio della diminuzione di valore commerciale dell’immobile pregiudicato dall’altrui costruzione, ma occorre che il ricorrente dimostri in modo puntuale che il minor prezzo ottenuto sia dipeso effettivamente dal rilascio del titolo edilizio illegittimo. Il Consiglio di Stato non condivide il criterio dato dal Tar ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come modificato dall'articolo 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 ai fini del risarcimento del danno subito dal ricorrente per l’illegittimo rilascio di una concessione edilizia per la realizzazione di un manufatto che si sarebbe frapposto sulla linea del mare a quello del soggetto ricorrente. Il primo giudice, annullata la concessione edilizia, aveva condannato il Comune a risarcire il danno cagionato al ricorrente, stimato nell’eventuale differenza tra la somma di £. 91.600.000 (prezzo dichiarato nell’atto di alienazione del fabbricato) e quella che avrebbe avuto l’immobile se non fosse stato edificato il fabbricato del controinteressato. Il Tar aveva ritenuto che la perdita di valore del bene, conseguente alla rilascio della concessione poi annullata, avesse inciso negativamente sulla vendita di esso, intervenuta prima della conclusione del giudizio di primo grado, per cui il ricorrente avrebbe subito un danno ingiusto, concretizzabile nella proporzionale riduzione del prezzo di vendita, non ristorabile con il solo annullamento della concessione. Secondo il giudice d’appello, invece, facendo applicazione del principio sancito dall'art. 1223 c.c. della regolarità causale, il Tar avrebbe dovuto considerare l’avvenuta adozione delle misure cautelari, prima, e dell'annullamento, poi, che avevano ricondotto il pregiudizio che è derivato dal rilascio della concessione edilizia ad una temporanea incertezza circa l'effettivo valore del fabbricato. Sicché il prezzo spuntato con l'alienazione del fabbricato stesso, durante tale periodo, non era di per sé solo ascrivibile a tale incertezza, potendo incidere su di esso un'ampia gamma di fattori soggettivi ed oggettivi difficilmente apprezzabili aprioristicamente. Consiglio di Stato, sez. V, 10 febbraio 2004, sentenza n. 493

 

Urbanistica e edilizia - Installazione di impianti di GPL - Rispetto delle distanze di sicurezza - L.R. Campania n. 27/1994 - Aree destinate o asservite all’installazione - Autorizzazione - Disponibilità piena del richiedente - Necessità. Ai sensi dell’art. 27, primo comma, lett. d) della legge regione Campania 29 giugno 1994 n. 27, le aree destinate all’installazione di impianti di GPL per autotrazione ovvero asservite all’impianto stesso per consentire il rispetto delle distanze di sicurezza, devono essere nella piena e documentata disponibilità del richiedente l’autorizzazione. Pres. Quaranta, Est. Zaccardi - Scafuto (Avv.ti Di Nola e Vitale) c. Comune di Castello di Cisterna (Avv. D’Avino) e n.c. Società Fina Italiana S.p.A. (Avv.ti Fumagalli e Cavasola) - (Conferma T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, n. 3477/1998 - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 10 febbraio 2004, n. 484

 

Urbanistica - Abusi - Condono edilizio - Art. 31 L. n. 47/1985 e successive modificazioni. Non c’è onere di immediata impugnazione del parere negativo reso nell’ambito del procedimento di “condono” edilizio ex capo IV l. 47 del 1985. La Sezione perviene a tale conclusione nonostante il riconosciuto carattere provvedimentale e non meramente endoprocedimentale del parere ex articolo 32 legge 47 del 1985 (desumibile dal suo valore vincolante e dal fatto che è passibile di annullamento ministeriale ai sensi dell’articolo 82 del D.P.R. n. 616/1977). E ciò perché la determinazione dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico trova comunque origine nell’avvio di un procedimento edilizio partitamene disciplinato, anche nelle sue diverse scansioni temporali e la sua concreta lesività si manifesta solo nel momento in cui esso è trasposto o richiamato nell’atto finale che definisce la domanda di sanatoria edilizia (Cons. Stato, V Sez. 20 marzo 2000, n. 1511; Cons. Stato, VI Sez., 28 gennaio 1998, n. 114). CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 10 febbraio 2004, sentenza n. 480

 

Urbanistica - Uso del territorio da parte della P.A. adottati in materia urbanistica - Occupazione di suolo privato - Reintegrazione - Art. 34 D. lgs. n. 80/1998 - Diritto di uso pubblico - Demanio e patrimonio - Tutela. Ove l’occupazione di suolo privato venga posta in essere dall’amministrazione, in assenza di un atto formale di natura ablatoria, ma al fine di realizzare opere di urbanizzazione primaria (impianto di pubblica illuminazione), trattandosi di comportamenti che attengono all’uso del territorio da parte della P.A. adottati in materia urbanistica, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 34 del d. lgs. n. 80 del 31 marzo 1998 (e successive modifiche), la cognizione delle azioni proposte dai privati per l’accertamento dell’illegittimità e/o illiceità dell’occupazione, nonché per la reintegrazione, ex artt. 669 bis e 703 c.p.c., nel possesso dei beni immobili occupati. Ai fini dell'esistenza di una servitù pubblica di passaggio non è determinante l'inclusione negli elenchi delle strade pubbliche, atteso che, perché una strada possa rientrare nella categoria delle vie vicinali pubbliche devono sussistere i requisiti del passaggio (esercitato "iure servitutis pubblicae" da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad una comunità territoriale), della concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze di generale interesse (anche per il collegamento con la pubblica via) e il titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico (che può identificarsi anche nella protrazione dell’uso stesso da tempo immemorabile) (cfr. la decisione della Sezione 24 ottobre 2002, n. 5692; cfr. anche Cass., Sez. II Civ., 10 ottobre 2000, n. 13485; 7 aprile 2000, n. 4345; Sez. I Civ., 3 ottobre 2000, n. 13087). CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 4 febbraio 2004, sentenza n. 373

 

Urbanistica - Concessione edilizia - Legittimazione a domandare la concessione edilizia - Art. 4, c. 1, legge n. 10/77. In tema di legittimazione a domandare la concessione edilizia, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge n.10/77. Premesso che tale legittimazione spetta non solo al proprietario del terreno, ma anche al soggetto titolare di altro diritto reale di godimento del fondo, e che compete al comune procedere all’indagine preliminare istruttoria prima di rilasciare il titolo edilizio, il Consiglio precisa che all’amministrazione non è richiesta un’indagine (sulla ricorrenza di tale presupposto) che si estenda fino alla ricerca d’ufficio di eventuali elementi limitativi, preclusivi o estintivi del titolo di disponibilità allegato dal richiedente (Cons. St, sez. V, 22 giugno 2000, n.3525) e che il giudizio di legittimità della concessione edilizia va, in ogni caso, compiuto sulla base delle informazioni, di fatto e di diritto, disponibili al momento del rilascio del titolo (fatta salva la verifica di eventuali carenze istruttorie). Con la conseguenza che al Comune compete la verifica della dimostrazione di un titolo sostanziale idoneo a costituire in capo all’istante il diritto di sfruttare la potenzialità edificatoria dell’immobile, senza che a tale allegazione debba seguire un’ulteriore indagine circa le implicazioni, di ordine civilistico, del rapporto generato dalla concessione del diritto reale di godimento; tant’è vero che la concessione edilizia viene sempre rilasciata con la clausola di salvezza dei diritti dei terzi, proprio al fine di lasciare impregiudicate eventuali posizioni soggettive di terzi confliggenti con l’assenso a costruire. CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 4 febbraio 2004, sentenza n. 368

 

Urbanistica e edilizia - Concessione edilizia - Distinzione tra diritti soggettivi ed interessi legittimi - Qualificazione giuridica del soggetto richiedente la concessione edilizia come interesse legittimo - Attività pianificatoria e provvedimentale dell’amministrazione - Poteri di cognizione del giudice - Limiti. All’interno della giurisdizione esclusiva conserva rilevanza la distinzione tra diritti soggettivi ed interessi legittimi al fine della delimitazione del corrispondente perimetro cognitivo riservato al giudice, e’ sufficiente richiamare il costante indirizzo giurisprudenziale (cfr. ex multis Cons. St. sez. V, 15 febbraio 2001, n.790) che qualifica la situazione del soggetto richiedete la concessione edilizia come interesse legittimo - qui condiviso, in quanto correttamente fondato sul rilievo della necessaria intermediazione di un’attività pianificatoria e provvedimentale dell’amministrazione che permetta la piena attuazione dell’interesse del privato a costruire - per concludere che, nella fattispecie controversa, i poteri di cognizione sono quelli propri delle controversie aventi ad oggetto atti autoritativi e che, quindi, resta preclusa al giudice la disapplicazione di provvedimenti non ritualmente impugnati. Pres. Frascione - Est. Deodato - Comune di Roncadelle (Avv.ti Ramadori e Ballerini) c. Delaini ed altri (n.c.) (Riforma Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sez. di Brescia, n.2192/02 in data 4.12.2002). CONSIGLIO DI STATO Sezione V, 4 Febbraio 2004, sentenza n. 367 (vedi: sentenza per esteso)

Urbanistica e edilizia - Norme tecniche d’attuazione di un p.r.g. - Disapplicazione del giudice amministrativo - Presupposti - Atti aventi valenza normativa - Prg - Ricorso - Notifica. La disapplicazione del giudice amministrativo è, ammessa nei soli riguardi di atti aventi valenza normativa (come i regolamenti) o nelle controversie di giurisdizione esclusiva, purchè, in concreto, afferenti a posizioni di diritto (Cons. St., sez.V, 10 gennaio 2003, n. 35), sicchè, in difetto delle due uniche situazioni che autorizzano il potere in parola (non essendo, peraltro, dubitabile l’inconfigurabilità dei caratteri dell’atto normativo in una previsione delle norme tecniche d’attuazione di un p.r.g.), restava impedito ai primi giudici il sindacato incidentale della legittimità di quest’ultima, ove irritualmente impugnata. E non può, ancora, dubitarsi che il ricorso avverso le disposizioni di p.r.g. va notificato, oltre che al comune, anche alla regione, in considerazione della natura complessa dell’atto impugnato e del concorso della volontà di entrambi gli enti alla sua formazione definitiva (Cons. St., sez.II, 12 dicembre 1990, n.358), e che l’omesso assolvimento di tale onere implica l’inammissibilità del ricorso, per la sua mancata notificazione ad una delle autorità emananti (Cons. St., sez. V, 19 maggio 1998, n.616). Pres. Frascione - Est. Deodato - Comune di Roncadelle (Avv.ti Ramadori e Ballerini) c. Delaini ed altri (n.c.) (Riforma Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sez. di Brescia, n.2192/02 in data 4.12.2002) CONSIGLIO DI STATO Sezione V, 4 Febbraio 2004, sentenza n. 367 (vedi: sentenza per esteso)

Urbanistica e edilizia - Piano Regolatore Generale - Natura - Atto complesso - P.R.G. - Ricorso - Notifica - Mancata notificazione ad una delle autorità emananti - Inammissibilità del ricorso. Il ricorso avverso le disposizioni di p.r.g. va notificato, oltre che al comune, anche alla regione, in considerazione della natura complessa dell’atto impugnato e del concorso della volontà di entrambi gli enti alla sua formazione definitiva (Cons. St., sez.II, 12 dicembre 1990, n.358), e che l’omesso assolvimento di tale onere implica l’inammissibilità del ricorso, per la sua mancata notificazione ad una delle autorità emananti (Cons. St., sez. V, 19 maggio 1998, n.616). In specie, il riscontro dell’omessa notifica alla regione del ricorso originario, peraltro formalmente denunciata dal comune, avrebbe, dovuto imporre ai primi giudici la declaratoria dell’inammissibilità del gravame, come visto, non surrogabile da una (non consentita) indagine incidentale sulla legittimità della norma di piano impugnata (in relazione alla quale il progetto degli istanti si rivelava insanabilmente contrastante), sicchè la mancata pronuncia di tale necessitata statuizione si rivela sicuramente erronea imponendo una conseguente pronuncia correttiva. Pres. Frascione - Est. Deodato - Comune di Roncadelle (Avv.ti Ramadori e Ballerini) c. Delaini ed altri (n.c.) (Riforma Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sez. di Brescia, n.2192/02 in data 4.12.2002) CONSIGLIO DI STATO Sezione V, 4 Febbraio 2004, sentenza n. 367 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica ed edilizia - Condono - Art. 32 D.L. 269/2003 - Applicabilità alle Regioni a Statuto Speciale. L’art. 32 del D.L. 269/2003 è direttamente applicabile nelle Regioni a Statuto Speciale, atteso che, di per sé, far salve le competenze delle Regioni (art. 32, c. 4: “sono in ogni caso fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale”) non esprime affatto inequivoca volontà di limitare l’ambito di applicazione della legge. I proventi del condono, che sono necessariamente connessi alla sanatoria delle opere abusive, e che giustificano la sanatoria stessa nell’economia degli interessi pubblici complessivi, sono inclusi nel bilancio dello Stato. Inoltre, la sanatoria influisce in modo diretto sulla fattispecie penale e sulla tutela dell’ambiente, materie entrambe appartenenti alla legislazione esclusiva dello Stato. La natura interdisciplinare dell’intervento legislativo è d’ostacolo a una soluzione interpretativa che ne limiti l’efficacia ad una parte, seppur consistente, del territorio nazionale. La sua inapplicabilità alle Regioni a statuto speciale ridurrebbe di tal misura la manovra finanziaria da renderla probabilmente inefficace, e comunque difforme dai dati revisionali indicati dal Governo. Il sistema di riparto delle competenze legislative deve impedire un frazionamento delle scelte fondamentali, e una sostanziale impossibilità di raggiungere risultati i quali, soprattutto nella materia finanziaria, giovano insieme allo Stato come alle Regioni e agli altri enti territoriali, ancora privi di sufficienti risorse proprie, e che devono quindi attingere dal sistema finanziario centrale. Pres. Turco, Est.Silvestri - Pisani (Avv.ti Corda e Giagheddu) c. Commissario Straordinario del Comune di Pula (Avv. Crocè) - T.A.R. SARDEGNA, Ordinanza 9 febbraio 2004, n. 70 (vedi: ordinanza per esteso)

 

Edilizia e urbanistica - Beni culturali e ambientali - Vincolo paesaggistico - Concessione edilizia in sanatoria - Provvedimento sanzionatorio - Versamento dell’oblazione ed indennità risarcitoria. Non è esatto assumere a parametro di riferimento, l’intervenuto parere favorevole al mantenimento delle opere abusivamente realizzate posto in essere dalla Commissione regionale per la tutela del paesaggio e dall’Assessore al Dipartimento assetto del territorio in relazione al provvedimento rilascio della concessione edilizia in sanatoria. Siffatto parere, in mancanza di una qualsiasi norma positiva in tal senso, è da ritenere privo di un’autonoma rilevanza in quanto concorre a consentire il rilascio della concessione edilizia (o autorizzazione) in sanatoria inserendosi, secondo le previsioni contenute nell’art. 32 della L. n. 47 del 1985, nel diverso procedimento volto a sanare solo ed esclusivamente illeciti di natura edilizia-urbanistica in relazione ad immobili soggetti a vincoli paesaggistici e/o ambientali e non è, quindi, atto idoneo a far decorrere il termine di prescrizione previsto dal ricordato art. 28 della normativa del 1981. Al contrario, il provvedimento sanzionatorio impugnato trova la sua disciplina in una normativa diversa da quella prevista nella cd. legge di sanatoria, disciplina che delinea un autonomo procedimento in cui intervengono altre Amministrazioni in quanto titolari di interessi finalizzati alla tutela dell’ambiente, del paesaggio e del territorio, nonchè alla repressione di eventuali abusi. Come conferma della correttezza di quanto fin qui precisato si pone anche l’art. 2, comma 46, della L. n. 662 del 23 dicembre 1996 in base al quale il “versamento dell’oblazione non esime dall’applicazione dell’indennità risarcitoria di cui all’art. 15 della L. n. 1457 del 1939”, attesa la peculiarità della sua funzione di riparare alla lesione di uno specifico interesse pubblico violato, lesione che perdura fintanto che esso non sia risarcito per equivalente. Infatti oblazione ed indennità risarcitoria hanno finalità diverse, perché diversi sono i profili su cui vanno ad incidere, così che il pagamento dell’una non fa venir meno il dovere di agire per la riscossione dell’altra con le ulteriori conseguenze connesse alle dette differenze, compresa quella di cui ora si discute. Pres. Trotta - Est. Rulli - Regione Basilicata (avv.ti Viggiani e Santoro) c. Ruggiero (Avv. Montefusco) (Annulla - T.A.R. per la Basilicata, sentenza n. 617 del 10 novembre 1999). Conforme: CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 4 febbraio 2004, sentenze nn. 396 - 395. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 4 febbraio 2004, sentenza n. 397 (vedi: sentenza per esteso)

 

Edilizia e urbanistica - Presentazione di una domanda di condono edilizio - Versamento dell'oblazione autodeterminata - Sospensione dell'attuazione concreta dell'ordine di demolizione. La presentazione di una domanda di condono edilizio, accompagnata dal versamento dell'oblazione autodeterminata, può determinare, nella fase esecutiva, la sospensione dell'attuazione concreta dell'ordine di demolizione. Pres. Zumbo Est. Fiale Imp. Russetti. (Annulla con rinvio Ordinanza Tribunale di Catanzaro). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 3 febbraio 2004, sentenza n. 3992 (vedi: sentenza per esteso)

Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Passaggio in giudicato della sentenza di condanna - Rilascio della concessione sanante - Effetti: a) non produce l’estinzione dei reati e delle pene; b) inapplicabilità o revoca dell'ordine di demolizione. Il rilascio della concessione sanante, invero, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, mentre non ha effetto estintivo dei reati e delle pene (rendendo operanti, rispetto ad essi, soltanto i particolari effetti di cui all'articolo 38, comma 3, della legge 47/1985), può comportare invece l'inapplicabilità ed anche la revoca dell'ordine di demolizione disposto ai sensi dell'articolo 7, ultimo comma, della stessa legge (vedi Cassazione, sezione terza, 2406/03, Gugliandolo; 2475/97, Coppola; 2474/97, Morello; 2472/97, Filieri; 28 novembre 1996, Ilardi; 1264/96, Larosa; 5 febbraio 1996, Vanacore; 2 marzo 1995, Francavilla. Decisioni tutte conformi alla motivazione della Su 24 luglio 1996, ric. Pm in proc. Monterisi). Pres. Zumbo Est. Fiale Imp. Russetti. (Annulla con rinvio Ordinanza Tribunale di Catanzaro). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 3 febbraio 2004, sentenza n. 3992 (vedi: sentenza per esteso)

Edilizia e urbanistica - Applicabilità della normativa di "condono edilizio" - Presupposti - Sussistenza - Necessità - Giudice penale - Compiti di verifica e accertamento. Quanto all'applicabilità della normativa di "condono edilizio", posta dall'articolo 39 della legge 724/94 e dagli artt. 35 e segg. della legge 47/1985 deve rilevarsi che secondo la giurisprudenza costante di questa Corte suprema, che va ribadita anche in relazione alle previsioni normative di sanatoria introdotte dall'articolo 32 del Dl 269/03 convertito con modificazioni nella legge 326/03 spetta al giudice penale verificare la sussistenza dei presupposti affinché detta normativa possa essere applicata (vedi Cassazione, sezione terza, 14625/02, Colao). Nell'ambito di tale potere di controllo, il giudice deve accertare: 1) il tipo di intervento realizzato e le dimensioni volumetriche dell'immobile; 2) la effettiva "ultimazione" dei lavori (secondo la nozione fornita dall'articolo 31 della legge 47/1985) entro il termine previsto per accedere al condono; 3) la insussistenza di cause di non condonabilità assoluta dell'opera; 4) la tempestività della presentazione, da parte dell'imputato (o di eventuali altri soggetti legittimati) di una domanda di sanatoria, riferita puntualmente alle opere abusive contestate nel capo di imputazione, avente tutti i requisiti di proponibilità e procedibilità; 5) l'avvenuto "integrale versamento" della somma dovuta ai fini dell'oblazione, ritenuta congrua dall'Amministrazione comunale; 6) l'eventuale rilascio di una concessione in sanatoria (legittima, valida ed efficace); 7) l'eventuale sussistenza di una concessione in sanatoria cd "tacita" (tenendo presente che, comunque, il silenzio-assenso non può formarsi in carenza della documentazione obbligatoria per legge). Trattasi di compiti propri dell'autorità giurisdizionale conformi al dettato degli artt. 101, 2° comma, 102, 104, 1° comma, e 112 Costituzione, che non possono essere demandati neppure con legge ordinaria all'autorità amministrativa in un corretto rapporto delle sfere specifiche di attribuzione. Il giudice dell'esecuzione penale, nell'eventualità in cui i presupposti anzidetti (o anche uno solo di essi) siano inesistenti, deve dichiarare non integrata la fattispecie comportante l'inapplicabilità (ovvero la revoca) dell'ordine di demolizione disposto ai sensi dell'articolo 7, ultimo comma, della legge 47/1985 ed adottare le conseguenti determinazioni. Pres. Zumbo Est. Fiale Imp. Russetti. (Annulla con rinvio Ordinanza Tribunale di Catanzaro). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 3 febbraio 2004, sentenza n. 3992 (vedi: sentenza per esteso)

Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Diniego per variante "in corso di redazione" di piano finalizzata al recupero urbanistico degli insediamenti abusivi - Illegittimità. Il condono edilizio non può essere denegato con riferimento alla mera intenzione del Comune di redigere una variante di piano, finalizzata al recupero urbanistico degli insediamenti avvenuti in tutto o in parte abusivamente, ai sensi dell'articolo 29, 2° comma, della legge 47/1985. E ciò anche quando detta variante fosse "in corso di redazione" ma non ancora adottata, poiché l'approvazione di uno strumento urbanistico siffatto sarebbe pur sempre incerta sia nell'an sia nel quando e l'attribuzione di rilevanza ad una tale situazione finirebbe con il valorizzare una mera intenzione di politica urbanistica. Pres. Zumbo Est. Fiale Imp. Russetti. (Annulla con rinvio Ordinanza Tribunale di Catanzaro). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 3 febbraio 2004, sentenza n. 3992 (vedi: sentenza per esteso)

Edilizia e urbanistica - Domanda di condono - Divenuta "improcedibile" - Mancata presentazione dei documenti entro il termine di tre mesi - Improrogabilità del termine. Il Giudice deve accertare se la domanda di condono proposta dal ricorrente sia divenuta "improcedibile" ai sensi dell'articolo 39, 4° comma, della legge 724/94, come modificato dall'articolo 2, comma 371, della legge 662/96 (mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal Comune), considerando che la legge 662/96, al successivo comma 38 dell'articolo 2, ha stabilito che l'anzidetto termine di tre mesi si applica, per la mancata presentazione dei documenti richiesti prima dell'emanazione della legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa (1° gennaio 1997), sicché deve considerarsi scaduto il 31 marzo 1997 (v. Cassazione, sezione terza, 12097/98, Sudano; 3277/98, Volpe; 4444/97, Trombetta. Per la improrogabilità di detto termine da parte dell'autorità amministrativa: v. Cassazione, sezione terza, 10969/00, Knight). Pres. Zumbo Est. Fiale Imp. Russetti. (Annulla con rinvio Ordinanza Tribunale di Catanzaro). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III del 3 febbraio 2004, sentenza n. 3992 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica ed edilizia - Delibera di adozione di variante al P.R.G. - Termini per l’impugnativa - Decorrenza - Dall’ultimo giorno di pubblicazione - Eccezione - Ipotesi di variante “specifica”. I termini per l’impugnativa della delibera di adozione della variante al piano regolatore decorrono dall’ultimo giorno in cui è stata effettuata la sua pubblicazione, salvo il caso della variante cd. “specifica”, che, cioè, incide in concreto su un determinato immobile, ha un oggetto circoscritto, anziché essere riferita a una parte significativa del territorio comunale, ovvero incide su aspettative qualificate (Cons. St., sez. IV, 14 giugno 2001 n. 3194; 17 aprile 2003 n. 2004; 21 agosto 2003 n. 4699). Pres. ed Est. Coraggio - Amoroso (Avv. Fierro) c. Comune di Napoli (Avv.ti Tarallo e Contino) e Ministero per i beni ambientali e culturali (Avv. Stato) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 30 gennaio 2004, n. 1142

 

Urbanistica e edilizia - Costruzione edilizia - In totale difformità dal permesso di costruire - Realizzazione di volumi oltre i limiti indicati - Condizioni della specifica rilevanza e dell'autonoma utilizzabilità - Individuazione. In materia edilizia, al fine di ritenere configurata l'ipotesi di difformità totale di un manufatto dal permesso di costruire, nell'ipotesi di realizzazione di volumi oltre i limiti indicati nel progetto, e per la quale i volumi realizzati devono costituire un organismo edilizio o una parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile, la specifica rilevanza può essere considerata sia in modo assoluto ed oggettivo sia in relazione alla struttura realizzata, mentre per la autonoma utilizzabilità non si richiede che la struttura sia fisicamente separata dall'organismo edilizio assentito, ma soltanto che la stessa sia precisamente individuabile e suscettibile di un uso indipendente. PRES: Zumbo A. EST: Fiale A. IMP: Lasi. P.M: Fraticelli M. (Conf.) (Rigetta, App. Cagliari, 14 febbraio 2003). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 29 gennaio 2004 (Ud. 13 novembre 2003), Sentenza n. 3350  (vedi: sentenza per esteso)

Urbanistica e edilizia - Aree protette nazionali, regionali e provinciali - Tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici - Assenza o difformità del titolo abilitativo alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici - Opere abusive - Sanatoria - Conformità agli strumenti urbanistici le opere abusive - Necessità. Le opere realizzate, devono considerarsi non sanabili in forza di quanto disposto dall'art. 32, comma 27, lett. d), dei D.L. n. 269/2003, secondo cui le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora "siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici". Nelle aree sottoposte ai vincoli anzidetti solo nel caso di conformità agli strumenti urbanistici le opere abusive possono essere sanate, previo nulla-osta dell'autorità preposta al vincolo come disciplinato dal nuovo testo dell'art. 32 della legge n. 47/1985 nella formulazione introdotta dal comma 43 dell'art. 32 del D.L. n. 269/2003. PRES: Zumbo A. EST: Fiale A. IMP: Lasi. P.M: Fraticelli M. (Conf.) (Rigetta, App. Cagliari, 14 febbraio 2003). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 29 gennaio 2004 (Ud. 13 novembre 2003), Sentenza n. 3350  (vedi: sentenza per esteso)

Urbanistica e edilizia - Condono edilizio - Presupposti - Sospensione inesistente. Ove i presupposti del condono edilizio vengano a risultare inesistenti, "non solo non può essere applicata la sanatoria ma neppure può ritenersi la sospensione del procedimento penale (con le ovvie conseguenze con riguardo alla prescrizione del reato) e ciò indipendentemente dal fatto che il giudice abbia disposto o negato la sospensione del procedimento, dovendosi nel primo caso ritenere la sospensione inesistente". Corte di Cassazione 24.11.1999, n. 22, ric. Sadini ed altra. PRES: Zumbo A. EST: Fiale A. IMP: Lasi. P.M: Fraticelli M. (Conf.) (Rigetta, App. Cagliari, 14 febbraio 2003). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 29 gennaio 2004 (Ud. 13 novembre 2003), Sentenza n. 3350  (vedi: sentenza per esteso)


Urbanistica e edilizia - Concessione edilizia - Difformità totale di un manufatto - Caratteristiche essenziali di struttura, aspetto estetico, architettura, destinazione - Specifica rilevanza dei volumi - Autonoma utilizzabilità. La difformità totale di un manufatto dalla concessione edilizia si delinea allorché le modifiche comportino un'alterazione del progetto originario nelle sue caratteristiche essenziali di struttura, aspetto estetico, architettura, destinazione e, nel caso in cui vengano realizzati volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto, allorquando i volumi realizzati in eccesso costituiscano "un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile" (art. 7, 1^ comma, della legge n. 47/1985 trasfuso nell'art. 31, 1^ comma, del T.U. n. 380/2001). La specifica rilevanza dei volumi va considerata sia in modo assoluto ed oggettivo sia in relazione alla struttura realizzata. L'autonoma utilizzabilità non impone che la struttura difforme sia fisicamente separata dall'organismo edilizio assentito ma soltanto che la struttura medesima sia precisamente individuabile e suscettibile di un uso indipendente, anche se l'accesso ad essa sia possibile esclusivamente attraverso lo stabile principale (vedi Cass., Sez. 3^: 14.7.1997, n. 6875, Ciotti; 2.7.1994, n. 7559, Di Bartolomeo; 23.4.1990, a 5891, Monaco). PRES: Zumbo A. EST: Fiale A. IMP: Lasi. P.M: Fraticelli M. (Conf.) (Rigetta, App. Cagliari, 14 febbraio 2003). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 29 gennaio 2004 (Ud. 13 novembre 2003), Sentenza n. 3350  (vedi: sentenza per esteso)

Urbanistica e edilizia - Costruzione in assenza di concessione edilizia - Precedente rilascio del titolo sanante - Irrilevanza. In tema di costruzione in assenza di concessione edilizia e non assume alcuna rilevanza il precedente rilascio del titolo sanante in relazione all'esecuzione di un intervento avente caratteristiche assolute di novità rispetto all'approvato progetto dei lavori di completamento strettamente necessari alla funzionalità delle strutture già realizzate. PRES: Zumbo A. EST: Fiale A. IMP: Lasi. P.M: Fraticelli M. (Conf.) (Rigetta, App. Cagliari, 14 febbraio 2003). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III del 29 gennaio 2004 (Ud. 13 novembre 2003), Sentenza n. 3350 (vedi: sentenza per esteso)
 

Urbanistica e edilizia - D.I.A. - Art. 4 c. 7, D.L. 398/1993, conv. in L.493/1993 - Inizio dei lavori - Termine di venti giorni - Intervento dell’amministrazione per inibire i lavori - Termine di sessanta giorni - Nuova disciplina - T.U. 380/2001- Modifica - Trenta giorni - Unificazione dei due termini. Ai sensi dell’art. 4 (come sostituito dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) comma 7, del d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in l. n. 493 del 4 dicembre 1993, il termine di venti giorni a seguito della cui decorrenza potevano essere iniziati i lavori valeva solo come termine di massima utile a consentire alla P.A. di verificare la ritualità della denuncia ai sensi del citato art. 4. In tal caso, difettando un immediato intervento della Amministrazione, potevano essere iniziati i lavori, ma ciò non inibiva affatto che la stessa Amministrazione potesse, poi, intervenire, nel rispetto del disposto di cui all’art. 19 della legge n. 241/1990, come modificato dall’art. 2 della legge n. 537/1993, e degli specifici termini ivi indicati (sessanta giorni) per inibire il prosieguo dell’attività intrapresa. A disciplinare la D.I.A., è sopravvenuto il T.U. in materia edilizia 6 giugno 2001, n. 380, che ha modificato l’assetto normativo, espressamente collocando allo scadere del trentesimo giorno dalla notificazione della D.I.A. il termine dopo il quale l’interessato può iniziare i lavori e il termine ultimo entro il quale la P.A. può inibire l’inizio delle opere; in altre parole, ha unificato i due termini in questione, ampliando quello relativo all’inizio dei lavori e dimezzando quello relativo all’adozione di eventuali misure inibitorie preventive. Pres. Quaranta, Est. Buonvino - Comune di Venezia (Avv.ti Paletti, Morino e Gidoni) c. Lana (Avv. Ieradi) (Annulla T.A.R. Venezia, Sez. II, n. 324/2003) CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 29 gennaio 2004 n. 308

 

Urbanistica ed edilizia - Lottizzazione abusiva - Ordine di immediata sospensione delle opere di lottizzazione - Provvedimento vincolato - Avviso di avvio del procedimento - Necessità. Anche in relazione ad accertamenti che precedono provvedimenti vincolati, possono assumere rilievo, grazie all’apporto partecipativo del privato, circostanze ed elementi tali da indurre l’Amministrazione a recedere dall’emanazione di provvedimenti restrittivi. In tema di lottizzazione abusiva, poichè gli elementi che la caratterizzano sono molteplici, e devono essere univoci e gravi, la loro verifica implica un accertamento complesso, al quale i soggetti interessati possono utilmente cooperare con le loro osservazioni e deduzioni anche in punto di fatto. Ciò stante, sussiste a carico dell’Amministrazione l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge 241/1990, per la legittima emanazione dell’ordine di immediata sospensione delle opere di lottizzazione. Pres. Elefante, Est. Mastrandrea - Frate e altro (Avv.ti Corso e Giuffrè) riunito ad altri c. Comune di Parma (Avv. Rossi) - (Annulla T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, n. 195/1996) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V , 29 gennaio 2004, n. 296

Urbanistica ed edilizia - Oneri di urbanizzazione - Contributo di concessione - Intervento edilizio non incidente sul carico urbanistico - Non è dovuto. Gli oneri di urbanizzazione vanno oggettivamente riferiti alla variazione di carico urbanistico e hanno funzione sostitutiva delle opere di urbanizzazione (nel senso che possono essere sostituiti dalla realizzazione delle opere stesse da parte del richiedente la concessione). Stando così le cose, il contributo di concessione per gli oneri di urbanizzazione non è dovuto in ipotesi di intervento edilizio che non ha inciso sul carico urbanistico della zona (Cons. Stato, V, 21 dicembre 1994, n. 1563). Pres. Elefante, Est. Mastrandrea - Comune di Gattatico (Avv.ti Coffrini e Colarizi) c. Montecchio Est. S.r.l. (Avv.ti D’Amelio e Ognibene) - (Conferma T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, n. 174/1996) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 29 gennaio 2004, n. 295

Urbanistica ed edilizia - Oneri di urbanizzazione - Contributo di concessione - Soggetto passivo - Proprietario richiedente la concessione edilizia - Successivo acquirente dell’immobile - Estraneità. Obbligato al pagamento dei contributi di concessione per gli oneri di urbanizzazione è il proprietario richiedente la concessione edilizia ai fini della realizzazione dell’intervento che comporta il mutamento del carico urbanistico, nei limiti degli effetti dell’intervento stesso, e non il successivo acquirente dell’immobile interessato, che sia rimasto del tutto estraneo all’intervento (cfr. Cass., 20 dicembre 1994, n. 10947; Cons. Stato, V, 26 marzo 1996, n. 294). Del resto, entrambe le componenti che confluiscono nel contributo concessorio (oneri di urbanizzazione, commisurati al peso derivante alla collettività, sul piano edificatorio, dalla nuova costruzione e costo di costruzione, correlato invece al vantaggio economico conseguito dall’interessato) debbono essere riferite al momento del rilascio della concessione di costruzione (Cons. Stato, V, 6 dicembre 1999, n. 2056). Pres. Elefante, Est. Mastrandrea - Comune di Gattatico (Avv.ti Coffrini e Colarizi) c. Montecchio Est. S.r.l. (Avv.ti D’Amelio e Ognibene) - (Conferma T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, n. 174/1996) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 29 gennaio 2004, n. 295

 

Edilizia e urbanistica - Denuncia inizio attività - Nuove costruzioni e ristrutturazione urbanistica non disciplinati da piani attuativi o da altri strumenti urbanistici - L. r. Lombardia n. 22/1999 - Ambito di applicazione - Questione di legittimità costituzionale - Rilevanza e non manifesta infondatezza. In materia edilizia non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma terzo, della legge regione Lombardia 19 novembre 1990 n. 22, come modificato dall'art. 3 della legge regione Lombardia 23 novembre 2001 n. 18, in relazione agli artt. 22, comma terzo e quarto, e quarantaquattresimo del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380), per contrasto con gli artt. 3, 5, 25, 97 e 117 della Costituzione, nella parte in cui il citato articolo applica la facoltà di denuncia di inizio attività a tutti gli interventi edilizi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica anche se non disciplinati da piani attuativi comunque denominati contenenti precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, o da strumenti urbanistici generali parimenti recanti precise disposizioni plano-volumetriche. Pres. Grassi - A. Est. - Novarese F. - Imp. P.M. in proc. Selva ed altro. P.M. Passacantando G. (Diff.) (Solleva questione legittimità costit., Trib. Sondrio, 4 marzo 2003). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III 28 gennaio 2004 (Ud. 26/11/2003 n. 01956) Rv. 227399, sentenza n. 2956 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica ed edilizia - Cambio di destinazione d’uso - Assenza di sconvolgimento dell’assetto dell’area - Concessione edilizia - Non occorre - Ordine di demolizione - Illegittimità. Il semplice cambio di destinazione d’uso, effettuato senza opere evidenti, non implica necessariamente un mutamento urbanistico - edilizio del territorio comunale e, come tale, non abbisogna di concessione edilizia qualora non sconvolga l’assetto dell’area in cui l’intervento edilizio ricade. Ne consegue che il diniego di sanatoria per la trasformazione d’uso senza opere, non può essere legittimamente seguito dall’adozione di una sanzione ai sensi dell’art. 7 l. 47\85, a tenore del quale va ingiunta la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi laddove sia accertata l’esecuzione di opere in assenza di concessione, in totale difformità dalla medesima ovvero con variazioni essenziali. Pres. Vivenzio, Est. Ponte - Petrilli (Avv.ti De Francisi e Carli) c. Comune di Ventimiglia (n.c.) - T.A.R. LIGURIA, Genova, Sez. I - 28 gennaio 2004, n. 102

 

Urbanistica ed edilizia - Piano di lottizzazione - Violazioni rilevate in sede penale - Obbligo del Comune di adottare i provvedimenti necessari - Situazione di incertezza derivante dall’inerzia del Comune - Concessione ediliza - Diniego - Illegittimità. A seguito di sentenza penale che rilevi la violazione di un piano di lottizzazione, la P.A. è tenuta a valutare le conseguenze sul piano amministrativo, annullando in autotutela il piano o adottando i provvedimenti ritenuti necessari. Fintanto che lo strumento urbanistico non sia rimosso, lo stesso è valido ed esistente: le varianti non autorizzate introdotte in sede esecutiva possono ben legittimare l’intervento sanzionatorio del comune nei singoli casi, anche al fine di ottenere i necessari ripristini ed il rispetto degli obblighi assunti in sede di convenzione, ma non refluire invalidando il piano stesso. Pertanto, il comune non può denegare una istanza di concessione edilizia sulla base di una affermata incertezza sulla vigenza del piano di lottizzazione derivante, tra l’altro, dal non avere il Comune adottato alcun provvedimento risolutivo. Pres. Campanella, Est. Boscarino - Scianchellato (Avv. Patti) c. Comune di Augusta (Avv.ti Giardinieri e Cipriano) - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 27 gennaio 2004, n. 72 (vedi: sentenza per esteso)

Urbanistica ed edilizia - Lottizzazione convenzionata - Durata massima - 10 anni - Parziale attuazione del piano di lottizzazione - Parte non attuata - Decadenza alla scadenza dei dieci anni - Nuova disciplina urbanistica del territorio interessato - Aspettative dei proprietari - Caducazione. Le lottizzazioni convenzionate non possono avere l’efficacia di condizionare a tempo indeterminato la pianificazione urbanistica futura; va quindi individuato un termine di durata massima della convenzione di lottizzazione pari a 10 anni, mutuando il termine di cui all’art.16 L.U. concernente i piani particolareggiati. In caso di parziale attuazione del p.l. (fattispecie non espressamente disciplinata dall’art.28 L. 1150/1942) deve trovare attuazione per analogia l’art.17 L.U., con la conseguenza che per la parte in cui il piano di lottizzazione non è stato attuato, lo stesso decade alla scadenza del termine. Pertanto, nel caso di intervenuta scadenza del piano di lottizzazione, il comune può liberamente rideterminarsi in ordine alla disciplina urbanistica del territorio, senza che possa ritenersi necessaria quella particolare motivazione riconnessa alle legittime aspettative dei proprietari di aree ricompresse in un previdente p.l., appunto perché la scadenza del p.l. ha caducato qualsiasi aspettativa. Pres. Campanella, Est. Boscarino - Scianchellato (Avv. Patti) c. Comune di Augusta (Avv.ti Giardinieri e Cipriano) - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 27 gennaio 2004, n. 72 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica ed edilizia - Provvedimenti inerenti l’attività concessoria - Competenza - Dirigente del settore - Artt. 51 L. 142/1990 e 6 L. 127/1997. Per combinato disposto degli artt. 51 L. 142/1990 e 6 127/1997, operante in Sicilia, i provvedimenti inerenti l’attività concessoria in materia di edilizia ed urbanistica rientrano nella competenza del Dirigente del settore. Pres. Campanella, Est. Boscarino - Scianchellato (Avv. Patti) c. Comune di Augusta (Avv.ti Giardinieri e Cipriano) - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 27 gennaio 2004, n. 72 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali riguardanti terreni - Allegazione di valido certificato di destinazione urbanistica - Mancata previsione legislativa della possibilità di conferma dell’atto non assistito da certificato - Art. 18 L.47/85 - Questione di legittimità costituzionale - Art. 3 Cost. - Infondatezza. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), nella parte in cui non prevede che gli atti fra vivi aventi ad oggetto diritti reali riguardanti terreni, ai quali non sia stato allegato un valido certificato di destinazione urbanistica, possano esser confermati mediante un atto redatto nella stessa forma del precedente, cui sia allegato un certificato contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree, relativamente al giorno in cui è stato stipulato l’atto da confermare, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione. Le formalità che caratterizzano la stipulazione degli atti aventi ad oggetto terreni non edificati traggono la propria giustificazione dall’economia complessiva del sistema, finalizzato a investire il Sindaco degli elementi da cui cogliere l’esistenza di una lottizzazione, ed approntare le misure repressive. Di tale sistema l’allegazione del certificato di destinazione urbanistica al momento della stipulazione dell’atto è passaggio fondamentale, anche se di per sé non significativo circa la regolarità del singolo atto di trasferimento. La mancata previsione legislativa di conferma di un atto non assistito da certificato non è di per sé irragionevole; al contrario, una sua previsione, postulando, proprio in consonanza con gli artt. 17 e 40, un obbligo di verifica sostanziale di conformità alla normativa urbanistica da parte del notaio, da un lato si porrebbe in contrasto con l’intento legislativo di ridefinizione dei compiti del pubblico ufficiale e di delimitazione delle ipotesi di responsabilità, dall’altro non apparirebbe di per sé attendibile e concludente, non disponendo il notaio di quel complesso di indici di valutazione indicati dal primo comma dell’art. 18, dai quali è possibile ravvisare l’illecito e dei quali solo il Sindaco può disporre. Pres. Chieppa, Red. Finocchiaro - CORTE COSTITUZIONALE, dep. 26 gennaio 2004 - (dec. 20 gennaio 2004), sentenza n. 38 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica ed edilizia - L.R. Friuli Venezia Giulia n. 52/1991, art. 84 - Domanda di autorizzazione edilizia - Silenzio assenso - Provvedimento negativo successivo alla formazione del silenzio assenso - Illegittimità. La norma di cui all’art. 84 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (silenzio assenso sulla domanda di autorizzazione edilizia), chiara ed inequivocabile, non si presta ad interpretazioni difformi dalla sua intrinseca ratio e dal suo tenore letterale: pertanto, non vi è spazio per un provvedimento negativo successivo alla formazione del silenzio-assenso, che non sia quello - tipicizzato dalla norma stessa - contemplato dal comma 5. Pres. Sammarco, Est. Farina - Girardi e altro (Avv. Tauro) c. Comune di Pasiano in Prodenone (Avv.ti Maso e De Grisogono) - T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Trieste - 26 gennaio 2004, n. 7

 

Urbanistica e edilizia - Realizzazione di vasca per il trattamento di liquami suinicoli - Categoria di “annessi rustici” - Non rientra - Regolamento edilizio comunale - Distanze previste per stalle e porcilaie - Applicabilità. La costruzione di una vasca diretta a modificare la gestione dei liquami suinicoli , da scarico dei reflui depurati a uso diretto agronomico, costituisce una fase nuova e peculiare dell’attività produttiva svolta da un’azienda di allevamento e non rientra nella definizione di annessi rustici (“silos, depositi, ricoveri per macchine agricole a diretto uso dell’azienda, serbatoi idrici, costruzioni per la prima trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli”), quali insediamenti consentiti nelle zone agricole, secondo il Regolamento Edilizio del Comune di Torri di Quartesolo. Da ciò consegue che debbano essere rispettate le distanze previste per “stalle, porcilaie, scuderie, ricoveri in genere” (art. 30 punto 2, 1) lett. c), reg. ed. com.) e non quelle relative agli annessi agricoli. Pres. Quaranta, Est. Zaccardi - Casarotto (Avv.ti Manotto e Romanelli) c. Calearo (Avv. Bertacche) (Conferma T.A.R. Veneto, Sez. II, n.99/1996) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 23 gennaio 2004, n. 177

 

Urbanistica e edilizia - L. 10/1977 - Opere di urbanizzazione primaria realizzate dal privato concessionario - Consorzio A.S.I. - Oneri di urbanizzazione - Non sono dovuti. Secondo la disciplina dell’attività edilizia dettata dalla legge n. 10 del 1977, quando le opere di urbanizzazione sono realizzate dal privato concessionario lo stesso non è tenuto al pagamento del relativo onere. La facoltà configurata in favore del privato di esimersi dal pagamento del contributo di urbanizzazione, assumendo a proprio carico la realizzazione delle opere, non può non esprimere un principio di portata generale, in base al quale il Comune non ha titolo per pretendere il contributo per l’urbanizzazione se questa viene realizzata da un altro soggetto, che se ne assume l’onere. Il principio sembra potersi correttamente applicare all’ipotesi in cui l’onere delle opere di urbanizzazione viene assunto da un soggetto diverso dal comune, che non è il privato concessionario, ma un Consorzio A.S.I., il quale a norma dell’art. 4, comma 3, della legge regionale della Campania n. 16 del 1998, progetta e realizza le opere di urbanizzazione e i servizi, attrezzando gli spazi pubblici o destinati alle attività collettive, a verde pubblico ed a parcheggi, sollevando il bilancio comunale dai relativi impegni finanziari. Pres. Elefante, Est. Branca - Comune di Salerno (Avv. Brancaccio) c. Società a s. Emme Due (Avv. Giuffrè) (Riforma T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, n. 459/2002) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 23 gennaio 2004, n. 200

 

Urbanistica ed edilizia - Condono edilizio - Formazione del silenzio assenso - Presupposti - Istanze di sanatoria presentate ex L. 47/1985 - Mancata allegazione della documentazione - Interpretazioni giurisprudenziali - Non preclude la formazione del silenzio assenso - Art. 39 L. 724/94 - La mancata allegazione della documentazione è causa di improcedibilità per il condono e preclude la formazione del silenzio assenso - Innovazione legislativa. Stante il tenore testuale dell’art.35 L. 47/1985, come vigente in Sicilia, ove non vengano in rilievo vincoli, presupposti per il silenzio assenso sulle istanze di sanatoria presentate ex L. 47 sono: la presentazione della domanda in termini; la provenienza della stessa da soggetto legittimato; la presentazione all’UTE della documentazione necessaria ai fini dell’accatastamento; il decorso di 24 mesi dalla presentazione della domanda. Quanto alla allegazione dei documenti contemplati dalla legge è stato a lungo dibattuto se la relativa assenza osti o meno alla formazione del silenzio accoglimento. Appare più convincente la tesi secondo cui l’allegazione della documentazione non è requisito per la formazione del silenzio assenso. Dal disposto dell’art.35, che riconnette il conseguimento della concessione per silenzio al semplice decorso del termine di 24 mesi dalla presentazione della domanda ovvero dal rilascio del n.o. (e salvo il caso della domanda dolosamente infedele: art.40), e dalla ratio della norma, che ha inteso eliminare ogni incertezza dovuta al protrarsi dei tempi di definizione del procedimento, deriva l’irrilevanza della eventuale incompletezza degli allegati all’istanza, salvo che la carenza sia tale da determinare incertezza assoluta sull’oggetto dell’istanza. Ciò è indirettamente confermato dal 4° comma dell’art.39 L. 724/94, che, innovando, ha espressamente condizionato il perfezionarsi del silenzio assenso all’esistenza della documentazione richiesta, fino a prevedere la sanzione della improcedibilità nell’ipotesi di mancata produzione decorsi 3 mesi dalla richiesta espressa del comune; disposizione estesa dalla L. 449/1997 alle sole domande ex L. 47/85 per le quali non si fosse perfezionato il silenzio assenso. Per il nuovo condono, quindi, il Legislatore ha determinato diversamente dal precedente i requisiti necessari per il formarsi del silenzio accoglimento, richiedendo la avvenuta allegazione della documentazione; la presentazione della denuncia al catasto fabbricati; il pagamento dell’intera oblazione dovuta e degli oneri concessori (Cass. Pen., III, 13.2.2001 n. 13896 e 18.1.2001 n. 10248). La carenza di uno solo di tali elementi preclude la formazione del silenzio assenso. Pres. Campanella, Est. Boscarino - Licciardello e altro (Avv. Merlino) c. Comune di Acireale (Avv. Senfett) - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 20 gennaio 2004, n. 49 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Piano di zona post-sismico - Piano per l’edilizia economica e popolare (p.e.e.p.) - Differenze - Dimensionamento dei due strumenti - Programmi costruttivi di edilizia residenziale pubblica - L. 167 del 1962 - Opere e servizi complementari urbani e sociali, aree a verde pubblico - Variante al piano urbanistico generale - Mezzo eccezionale. Il piano di cui all'art. 28 L. 14 maggio 1981 n. 219, nel testo anteriore a quello introdotto dall’art. 34 comma 3 lett. a) del D.P.R. 30 marzo 1990 n. 76, pur denominato “piano di zona”, si distingue dal piano per l’edilizia economica e popolare (p.e.e.p.) disciplinato dalla menzionata L. 167 del 1962 e dalla successiva L. 22 ottobre 1971 n. 865. Per accennare alle differenze più salienti, basta considerare che il primo è volto all’acquisizione dei suoli indispensabili per la ricostruzione dei fabbricati residenziali danneggiati dal sisma e non ricostruibili in sito, a beneficio, quindi, dei privati proprietari di quei fabbricati; il secondo, ha per oggetto le aree occorrenti per l’attuazione dei programmi costruttivi di edilizia residenziale pubblica, a favore dei soggetti in possesso dei requisiti prescritti per conseguire le abitazioni costruite in esecuzione di tali programmi. Con le naturali conseguenze sul dimensionamento dei due strumenti stabilito dal legislatore. Il p.e.e.p., infatti, deve essere commisurato ad una superficie compresa tra il 40% ed il 70% di quella necessaria a soddisfare il complessivo fabbisogno di edilizia abitativa per un decennio, oltre che alla superficie occorrente per l’esecuzione delle “opere e servizi complementari urbani e sociali, ivi comprese le aree a verde pubblico” (art. 1 L. n. 167/1962 cit.). Il piano di zona post-sismico, di cui il ricordato art. 28 L. n. 219/1981 richiede soltanto che sia “redatto ai sensi della L. 18 aprile 1962 n. 167”, va invece “dimensionato sulla base del fabbisogno di aree urbanizzate per la realizzazione di edifici residenziali distrutti e non ricostruibili in sito”. La natura di mezzo eccezionale disposto per fronteggiare una situazione straordinaria, anche in variante al piano urbanistico generale, fa del secondo uno strumento sostanzialmente diverso dal primo e, pertanto, con questo non fungibile ai fini della localizzazione di programmi di edilizia sovvenzionata, come operata con le deliberazioni impugnate. Pres. Frascione - Est. Allegretta - COMUNE di QUADRELLE (avv. De Beaumont) - c. Tedeschi (avv.ti Barra e Scoca) - (Conferma Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sezione Quinta sentenza n. 3732 in data 25 giugno 2002) CONSIGLIO DI STATO, sezione V, 20 gennaio 2004, Sentenza n. 153 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Realizzazione di manufatto completamente interrato - Piano di campagna - Conformazione a gradoni del terreno agricolo. Dei locali possono considerarsi interrati in quanto costruiti completamente al di sotto del piano originario di campagna (V. le decisioni di questa Sezione n. n.1231 del 21.10.1991 e n. 3176 del 15.6.2001). Pres. Quaranta - Est. Cerreto - Ermini e Celli (avv.ti Giallongo e Lorenzoni) c. Comune di Firenze (avv.ti Visciola e Lorizio e poi dagli avv.ti Selvaggi e Lorizio) - (riforma TAR Toscana, Sez.3°, del 6.3.1996, n. 183). CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 20 gennaio 2004, n. 142 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Art. 33 L.448/2001 - Questione di legittimità costituzionale - Artt. 117, 118 e 119 Cost. - Infondatezza - Criterio di ripartizione delle competenze - Stato e Regioni - Servizi finalizzati a bei culturali di cui lo stato ha titolarità, gestione e tutela. E’ infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 33 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -legge finanziaria 2001), sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione. La norma impugnata, che prevede la facoltà del Ministero per i beni e le attività culturali di dare in concessione a “soggetti diversi da quelli statali” la gestione di servizi finalizzati “al miglioramento della fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio artistico come definiti dall’art. 152, comma 3, del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 112”, si inserisce nell’ambito delle discipline della c.d. esternalizzazione della gestione dei servizi culturali di competenza statale, il cui controverso accoglimento in sede parlamentare si è riflesso su una certa oscurità di formulazione. La norma censurata, rinviando all’art. 152 del d. lgs. n. 112 del 1998 il quale stabilisce che Stato, regioni ed enti locali esercitano le relative attività, “ciascuno nel proprio ambito”, presuppone un criterio di ripartizione di competenze, de interpretare nel senso che ciascuno dei predetti enti è competente ad espletare quelle funzioni e quei compiti riguardo ai beni culturali, di cui rispettivamente abbia la titolarità. Alla stregua di tale criterio, nella disposizione in esame il soggetto che ha la titolarità dei beni culturali in questione è lo Stato, come si ricava dai riferimenti del previsto regolamento ministeriale sia ai “rispettivi compiti dello Stato e dei concessionari” relativamente ai restauri ed alla ordinaria manutenzione dei “beni oggetto del servizio, ferma restando la riserva statale sulla tutela dei beni”, sia al “canone complessivo” della concessione “da corrispondere allo Stato per tutta la durata stabilita”, sia alla previsione che “ritornino nella disponibilità” del Ministero i beni culturali conferiti in gestione, in caso di cessazione, per qualsiasi causa, della concessione stessa. Trattandosi dunque di beni “oggetto del servizio”, per la cui concessione deve essere corrisposto un canone allo Stato, è evidente che la convenzione concessoria dei servizi disciplinata dalla disposizione in esame e dal regolamento ministeriale ivi previsto non può che concernere servizi finalizzati a beni culturali, di cui appunto allo Stato sono riservate la titolarità e la gestione, oltre che la tutela. - Pres. CHIEPPA, Rel. CAPOTOSTI CORTE COSTITUZIONALE - Deposito del 20 gennaio 2004 (Decisione del 19 dicembre 2003), Sentenza n. 26

 

Urbanistica e edilizia - Art. 2 L.1187/1968 - Vincoli urbanistici - Destinazioni d’uso previste dal P.r.g. - Non concretizzano un vincolo a carattere espropriativo - Limite temporale di efficacia di un quinquennio - Inapplicabilità. La prescrizione di temporaneità dei vincoli urbanistici, di cui all’art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187, riguarda solo i piani attuativi preordinati all’espropriazione e non gli atti di pianificazione che conformano il territorio per l’ordinato sviluppo delle aree abitate e per la salvaguardia dei valori urbanistici ed ambientali esistenti. Le destinazioni d’uso previste nel piano regolatore generale non concretizzano un vincolo a contenuto espropriativo, in quanto rispondono all'esigenza di conformare il diritto di proprietà attraverso la definizione dell'utilizzazione del suolo consentita al proprietario; pertanto, la relativa prescrizione non solo non è indennizzabile ma non è neanche soggetta al limite temporale di efficacia di un quinquennio (cfr. ex plurimis Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 382, del 6 marzo 1998); in tale ottica, infatti, non si interviene su potestà ablatorie in capo al soggetto proprietario ma, diversamente, si produce una conformazione del territorio agli obiettivi prefissati dall’ente locale. Pres. Quaranta, Est. D’Ottavi - Costruzioni Mazziotti di Mazziotti A. & C. S.n.c. (Avv. D’Ambrosio) c. Comune di Battipaglia (n.c.) (Conferma T.A.R. Campania, Salerno, n. 709/97) CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 20 gennaio 2004, n. 148 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica - Inquinamento elettromagnetico - Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione - Natura - Opere di urbanizzazione primaria - NTA al PRG - Limite all’installazione nelle sole aree per servizi - Illegittimità. Ai sensi dell’art. 86, comma 3° D. Lgs. 1.8.03 n. 259 le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria; alla luce di tale norma deve ritenersi illogico il presupposto di una norma delle NTA al PRG (adottato dopo l’entrata in vigore del citato D. L.vo), che preveda per gli impianti di telefonia mobile la possibilità di installazione nelle sole aree per servizi. Pres. Trivellato - Vodafone Omnitel N.V. (Avv. Mantovan) c. Comune di Cinto Caomaggiore (Avv. Perulli) - T.A.R. VENETO, Venezia, Sez. II - 19 gennaio 2004, n. 149

 

Urbanistica - Inquinamento elettromagnetico - Impianto radio base di telefonia cellulare - Procedimento di autorizzazione - Sportello unico delle attività produttive - Permesso di costruire - Necessità - Provvedimento autorizzatorio sottoscritto del dirigente dello sportello unico - Non è equipollente al permesso di costruire. Nel procedimento di autorizzazione al permesso di costruire un impianto radio base di telefonia cellulare, rilasciata secondo la disciplina dello sportello unico delle attività produttive (d.p.r. 447/98), va acquisita, ove necessaria, anche la concessione edilizia (ora permesso di costruire, dopo l’entrata in vigore del d.p.r. 380/01), ex art. 6, co. 8, del d.p.r. 447/98. A tal fine il provvedimento di autorizzazione sottoscritto dal dirigente dello sportello unico non può ritenersi equipollente al permesso di costruire. Pres. Trivellato, Est. Farina - Modica e altri (Avv. Domenichelli) c. Comune di Venezia (Avv.ti Gidone, Morino e Iannotta) e altro (n.c.)- T.A.R. VENETO, Venezia, Sez. II - 19 gennaio 2004, n. 145

Urbanistica - Inquinamento elettromagnetico - Stazioni radio base - Natura - Opere di urbanizzazione primaria - Art. 86, c. 3 D. L.vo 259/03 - Localizzazione in zone residenziali - Legittimità. Ai sensi dell’art. 86 comma 3° D. L.vo n. 259/03 le stazioni radio base devono ritenersi assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e come tali devono ritenersi localizzabili anche nelle zone residenziali perequate. Pres. Trivellato, Est. Rocco - S.p.A. Ericsson Telecomunicazioni (Avv.ti Vianello e Veronese) c. Comune di Strà (Avv. Ceruti) - T.A.R. VENETO, Venezia, Sez. II - 19 gennaio 2004, n. 144

Urbanistica - Inquinamento elettromagnetico - Stazioni radio base - Deliberazione consiliare - Individuazione dei siti per l’installazione a tutela della salute pubblica - Illegittimità. Le deliberazioni consiliari che individuano i siti provvisori e definitivi per l’installazione delle stazioni radio base e confermano i siti per l’installazione della telefonia mobile in difformità alla L. 36 del 2001 e al D.M. 381 del 1998, muovendo dal presupposto di “salvaguardare la salute dei cittadini”, sono illegittime, riferendosi ad una funzione che esula dalle competenze attribuite all’Amministrazione comunale. Pres. Trivellato, Est. Rocco - S.p.A. H3G (Avv.ti Bardelli, Bazzani, Papi Rossi e Sacchetto) c. Comune di Este (Avv.ti Domenichelli e Zambelli) - T.A.R. VENETO, Venezia, Sez. II - 19 gennaio 2004, n. 141

Urbanistica - Inquinamento elettromagnetico - Impianti radio base - N.T.A. del P.R.G. - Divieto generalizzato di localizzazione nella fascia di 200 metri da edifici vincolati ai sensi del D. Lgs. 490/1999 - Illegittimità. E’ illegittima l’articolo delle N.T.A. del P.R.G. laddove dispone un generale divieto di localizzazione degli impianti radio base in una fascia di m. 200 dagli edifici vincolati ai sensi del T.U. approvato con D L.vo 29 ottobre 1999 n. 490. Viene così, infatti, introdotto un aprioristico divieto che confligge con il principio contenuto nell’art. 8, comma 61 della L. n. 36 del 2001 e che surrettiziamente sostituisce, in via del tutto illegittima, la competenza del Ministero dei Beni Culturali con una competenza del Comune. Pres. Trivellato, Est. Rocco - S.p.A. H3G (Avv.ti Bardelli, Bazzani, Papi Rossi e Sacchetto) c. Comune di Este (Avv.ti Domenichelli e Zambelli) - T.A.R. VENETO, Venezia, Sez. II - 19 gennaio 2004, n. 141

 

Urbanistica ed edilizia - Rilascio di concessioni edilizie - L.R. Sicilia n. 23/98 - Competenza - Dirigenti - Carenza in pianta organica di figure dirigenziali - Attribuzione della competenza al Sindaco - Non è consentita. L’art. 23 della L.R. n. 23 del 1998 ha recepito, con un rinvio recettizio, l’art. 6 della L.N. n.127/1997, attribuendo ai dirigenti tutti i compiti di gestione amministrativa, anche di natura discrezionale. Ne deriva che il potere di disporre il rilascio delle concessione edilizie rientra nella competenza dei funzionari e non nella competenza del settore politico dell’Amministrazione Comunale. La carenza di figure dirigenziali in pianta organica non consente la deroga in favore del Sindaco della riserva di competenze all’apparato amministrativo-burocratico, da ritenersi principio generale dell’ordinamento. Pres. Campanella, Est. Milana - Chillemi (Avv. Cultrera) c. Comune di Santa Teresa Riva (Avv. Nicita) - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 16 gennaio 2004, n. 34 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica ed edilizia - L. 13/1989 - Eliminazione delle barriere architettoniche - Deroga sic et simpliciter delle previsioni di limitazione di edificazione di nuove volumetrie - Inconfigurabilità. Il richiamo alla L. 13/1989, che reca disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, non consente di ritenere sic et simpliciter derogate le previsioni normative che limitano la possibilità di edificare nuove volumetrie. Pres. De Leo, Est. Caponigro - Colaiacono (Avv. Lubrano Lavadera) c. Comune di Procida (n.c.) e Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. III, 15 gennaio 2004, n. 112

 

Urbanistica ed edilizia - Zone adeguatamente urbanizzate - Rilascio della concessione edilizia - Deroga allo strumento attuativo - Verifica - Urbanizzazione primaria e secondaria - non può essere limitata alle sole aree di contorno dell’edificio progettato. Il principio secondo il quale ai fini del rilascio della concessione edilizia è consentito derogare all’obbligo dello strumento attuativo nelle zone adeguatamente urbanizzate ha il suo necessario presupposto in uno stato di fatto che da quello strumento consenta di prescindere, in quanto risulta non più necessario essendo stato raggiunto il risultato (l’adeguata dotazione di infrastrutture, primarie e secondarie) cui è finalizzato. Peraltro, se lo stato delle urbanizzazioni deve essere tale da rendere ultronei gli strumenti attuativi prescritti dal piano regolatore, la relativa verifica deve riguardare l’intero contenuto di tali piani particolareggiato o di lottizzazione, e cioè non soltanto le urbanizzazioni primarie, ma anche quelle secondarie, e l’ambito territoriale di riferimento non può essere limitato alle sole aree di contorno dell’edificio progettato, ma deve coincidere col perimetro del comprensorio che dagli strumenti attuativi dovrebbe essere pianificato. Pres. CATONI, Est. DI GIUSEPPE - Di Salle (Avv. Toppeta) c. Comune di San Vito Chietino (Avv.Santella) T.A.R. ABRUZZO, Pescara - 15 gennaio 2004, n. 35 (vedi: sentenza per esteso)

 

Beni culturali e ambientali - Vincolo paesaggistico - Nulla osta in materia di tutela delle bellezze naturali - Motivazione - Necessità - Anche in caso di provvedimento favorevole. Relativamente al nulla osta in materia di tutela delle bellezze naturali, se è vero che una motivazione adeguata è necessaria quando sia adottato un provvedimento negativo alla realizzazione di un intervento edilizio in zona soggetta a vincolo panoramico, tale motivazione è altrettanto indispensabile, sia pur in modo sintetico, anche nel caso di rilascio del nulla - osta, per l’evidente ragione che, mentre nel primo caso l'interessato deve poter conoscere le ragioni del diniego ed adeguarvisi o reagire nelle opportune sedi, nel secondo tutti i cittadini sono portatori dell'interesse a difendere il patrimonio paesaggistico - ambientale (Cons. St., V, 30 novembre 2000, n. 6361). Pres. ed Est. CATONI - Sciarra Costruzioni s.a.s. (Avv. Quarta) c. Regione Abruzzo (Avv. Stato) T.A.R. ABRUZZO, Pescara - 15 gennaio 2004, n. 25

 

Urbanistica ed edilizia - Art. 31 L-1150/1942 - Legittimazione ad impugnare le concessioni edilizie - Posizione di interesse legittimo - In capo al proprietario di un immobile sito nella zona interessata alla costruzione - Sussistenza. L’art. 31 della L. 17 agosto 1942, n. 1150, che consente a "chiunque" di impugnare le concessioni edilizie ritenute illegittime esclude ogni azione popolare al riguardo e riconosce una posizione di interesse legittimo in capo al solo proprietario di un immobile sito nella zona interessata dalla costruzione o a chi si trovi in una situazione di stabile collegamento con la zona stessa, che faccia valere nella sostanza un interesse giuridicamente protetto di natura urbanistica, quale è quello all'osservanza delle prescrizioni regolatrici dell'edificazione. Pres. ed Est. CATONI - Baglioni (Avv. Cerceo) c. Comune di Pescara (Avv. Lupinetti) e Regione Abruzzo (Avv. Stato) - T.A.R ABRUZZO, Pescara - 15 gennaio 2004, n. 18

 

Urbanistica - Procedimento di formazione degli strumenti urbanistici - Pubblicazione - Art. 9 L. 1150/1942 - Finalità - Presentazione di osservazioni - Fasi successive - La pubblicazione è richiesta solo ove le variazioni apportate siano tali da configurare una nuova adozione. Nel procedimento di formazione degli strumenti urbanistici, la pubblicazione prevista dall’art. 9 della L. 17 agosto 1942, n. 1150, è finalizzata alla presentazione, da parte dei soggetti interessati al progetto di piano, di osservazioni che hanno funzione collaborativa e non sono richieste nelle successive fasi del procedimento, anche se il piano regolatore generale originario viene modificato in sede di approvazione regionale. Solo in particolari casi, qualora cioè le variazioni introdotte siano di rilevante entità conseguenti a scelte dell’Amministrazione che approva il progetto di piano e tali da configurare una nuova adozione dello strumento in itinere, deve disporsi la riapertura dei termini per la presentazione delle nuove osservazioni da parte dei privati. Pres. ed Est. CATONI - De Dominicis (Avv.ti De Dominicis e Cerceo) c. Comune di Pescara (Avv. Di Marco) - T.A.R. ABRUZZO, Pescara - 15 gennaio 2004, n.14

 

Urbanistica ed edilizia - Canna fumaria - Strumentalità all’utilizzazione dell’edificio - Ordinario regime autorizzatorio - Può essere escluso alla luce delle caratteristiche della canna fumaria - Specifica motivazione - Necessità. La strumentalità della canna fumaria all’utilizzazione dell’edificio al cui servizio è posta (non potendo disconoscersi l’assenza nella canna fumaria di profili di autonoma funzionalità) richiede, al fine di escludere l’applicazione dell’ordinario regime autorizzatorio, una stringente motivazione volta ad evidenziare i profili di inadeguatezza di quest’ultimo alla luce, essenzialmente, delle caratteristiche specifiche (di ingombro, in primo luogo, ma anche estetiche) della canna fumaria. Pres. ESPOSITO Est. FEDULLO - Scrugli (Avv. Zagarella) c. Comune di Troppa (Avv. Campisi) -T.A.R. CALABRIA, Catanzaro, Sez. II - 14 gennaio 2004, n. 96

 

Urbanistica e edilizia - Annullamento d’ufficio del provvedimento ritenuto invalido da parte dell’amministrazione trascorsi, otto anni dal rilascio della concessione - Illegittimità - Sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla eliminazione dell’atto - Necessità. Si configura il vizio di eccesso di potere per difetto dei presupposti necessari per l’annullamento d’ufficio del provvedimento ritenuto invalido da parte dell’amministrazione e per la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dell’interesse pubblico all’annullamento, quando la censura, è rilevata trascorsi, oltre otto anni dal rilascio della concessione e circa sei anni dalla successiva DIA. E’ necessario, infatti, per l’annullamento d’ufficio, la verificare, dandone contezza nell’atto impugnato, della sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla eliminazione dell’atto. In specie, l’atto è stato adottato a tutela di un interesse privato, non a suo tempo tutelato dall’interessato mediante i mezzi previsti dall’ordinamento. Pres. Elefante - Est. Pullano - Chimetto ed altro (avv.ti Verzotto e Antonimi) c. Comune di Abano Terme ed altro (avv.Penasa) - (Riforma T.A.R. Veneto, Sez. II, n. 6365 del 21.11.2002) CONSIGLIO DI STATO Sez. V - 13 gennaio 2004, n. 53

Urbanistica e edilizia - Piano regionale di razionalizzazione per la rete di distribuzione dei carburanti - Adeguamento dell’impianto - Disposizioni sulla sicurezza sanitaria ed ambientale - Nocività dell'impianto in riferimento al suo posizionamento.
Nel concedere l’autorizzazione ad installare ed esercire (o adeguare) impianti distributori di carburanti l’Amministrazione deve tener conto della tutela prevista dall’art. 32 della Carta Costituzionale e dell’art. 1 c. 2 del D.Lgs. 11 febbraio 1998 n. 32. Infatti, l'autorizzazione deve essere subordinata tra l'altro alla verifica della conformità alle disposizioni concernenti la sicurezza sanitaria ed ambientale, e tener conto della nocività dell'impianto, con particolare riferimento al suo posizionamento (in specie al confine di un'abitazione sovrastante). Pres. Frascione - Est. Allegretta - s.n.c. CO.FIS. (avv.ti Soprano e Savastano) c. comune di Napoli ed altri (avv.ti Barone, Ricci, Tarallo, Montefusco e Rispoli ) - (conferma T. A. R. Campania, Sezione III, 8 novembre 2000 sentenza n. 4109) CONSIGLIO DI STATO Sez. V - 13 gennaio 2004, n. 51 (vedi: sentenza per esteso)

Urbanistica e edilizia - Adeguamento dell’impianto in area vincolata - Rilascio di autorizzazione edilizia in sanatoria - Legittimità.
La mancanza di un'adeguata valutazione dell'impatto ambientale e della compatibilità territoriale dell'impianto di distribuzione dei carburanti, nonché la mancanza del nullaosta paesaggistico di cui all’art. 7 della legge 29 giugno 1939 n. 1497, sono vizi che possono essere legittimati con autorizzazione edilizia in sanatoria. Pres. Frascione - Est. Allegretta - s.n.c. CO.FIS. (avv.ti Soprano e Savastano) c. comune di Napoli ed altri (avv.ti Barone, Ricci, Tarallo, Montefusco e Rispoli ) - (conferma T. A. R. Campania, Sezione III, 8 novembre 2000 sentenza n. 4109) CONSIGLIO DI STATO Sez. V - 13 gennaio 2004, n. 51 (vedi: sentenza per esteso)

 

Urbanistica e edilizia - Distanze dai confini e tra fabbricati - Annullamento della concessione edilizia -Regolamento edilizio - Posizione d'interesse legittimo. Anche nella realizzazione di un fabbricato per civile abitazione, si devono rispettare le distanze dai confini e tra fabbricati, prescritte dal regolamento edilizio annesso al vigente programma di fabbricazione. Pertanto nei casi di violazione delle distanze è legittimo l'annullamento della concessione edilizia. Inoltre, la causa, non inerisce ad un rapporto di natura privatistica fra proprietari confinanti concernente i relativi diritti soggettivi, ma attiene al rapporto pubblicistico con l'Ente territoriale ed è intentata a garanzia di una posizione d'interesse legittimo (cfr. Cass. Civile, Sez. Un., 1 luglio 2002 n. 9555). Pres. Frascione - Est. Allegretta - PAGANO (avv.ti Diaco, Stanga e Lavitola) c. Comune di Striano ed altro (non costituiti) - (Conferma Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Sez. II dell' 8 aprile 1999 sentenza n. 9979) CONSIGLIO DI STATO Sez. V - 13 gennaio 2004, n. 46

Urbanistica e edilizia - Distanze dai confini e tra fabbricati - Proprietari di fondi finitimi - Artt. 873, 875 c.c. - Principio della prevenzione - Comunione del muro - Costruzione in aderenza - Disciplina.
Il principio cosiddetto della prevenzione, previsto dagli artt. 873, 875 c.c., in base al quale quello, tra i proprietari di fondi finitimi, che costruisce per primo ha la facoltà di scelta fra il costruire alla distanza regolamentare e l'erigere il proprio fabbricato sul confine, ponendo il vicino che voglia a sua volta edificare nell'alternativa di chiedere la comunione del muro e costruire in aderenza, oppure di arretrare la sua costruzione fino a rispettare la maggiore distanza imposta dal regolamento locale. (Nel caso di specie, è il ricorrente di primo grado ad aver costruito per primo e la circostanza (incontestata) che egli abbia rispettato la prescritta distanza dal confine esclude che all’appellante possa essere permesso di collocare la sua costruzione sul confine, non essendovi su di questo alcuna manufatto al quale aderire. E che l’opera autorizzata debba essere edificata in parte sul confine con la proprietà dell’appellato si rileva dagli atti progettuali allegati alla concessione oggetto di gravame, la quale, sotto questo profilo deve ritenersi illegittima). Pres. Frascione - Est. Allegretta - PAGANO (avv.ti Diaco, Stanga e Lavitola) c. Comune di Striano ed altro (non costituiti) - (Conferma Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Sez. II dell' 8 aprile 1999 sentenza n. 9979) CONSIGLIO DI STATO Sez. V - 13 gennaio 2004, n. 46

Urbanistica e edilizia - Distanze dai confini e tra fabbricati - Misurazione.
Quando viene stabilita in dieci metri la “distanza minima dai fabbricati esistenti” senza ulteriori precisazioni, si consente la misurazione da uno qualsiasi dei punti del perimetro dei fabbricati interessati. Del resto, lo spigolo o angolo non è che il punto estremo di una parete, sicché ben può partire da esso la misurazione della distanza tra due pareti (cfr. Cass. Civile, sez. II, 30 marzo 2001 n. 4715). Nella specie si contestava che la prevista costruzione non rispettava sul fronte nord-est la distanza dal fabbricato, sostenendo l’invalidità della misurazione addotta, effettuata partendo, non dalla proiezione al suolo della parete più sporgente della costruzione, ma da uno spigolo. Pres. Frascione - Est. Allegretta - PAGANO (avv.ti Diaco, Stanga e Lavitola) c. Comune di Striano ed altro (non costituiti) - (Conferma Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Sez. II dell' 8 aprile 1999 sentenza n. 9979) CONSIGLIO DI STATO Sez. V - 13 gennaio 2004, n. 46

 

Urbanistica e edilizia - D.i.a. assenza o totale difformità - Interventi edilizi in assenza o totale difformità della D.I.A. - Sanzione applicabile - Individuazione - Artt. 22 e 44, D. P. R. n. 380/2001. In materia edilizia, a seguito dell'entrata in vigore del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, la realizzazione di interventi in assenza o in totale difformita' della denuncia di inizio attivita' (DIA) è sanzionata amministrativamente, ex art. 37 del citato T.U., solo nei casi di cui ai commi primo e secondo dell'art. 22 dello stesso d.P.R., che individuano le ipotesi di realizzabilita' di opere mediante DIA, mentre nell'ipotesi di alternativita' fra DIA e permesso di costruire, di cui al comma terzo dello stesso art. 22, la assenza o la totale difformita' dell'opera comporta l'applicazione delle sanzioni penali di cui al successivo articolo 44. PRES. Zumbo A REL. De Maio G COD.PAR.368 IMP. P.M. in proc. Landolina PM. (Conf.) Izzo G. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. 3, DEL 09/01/2004 (CC.19/11/2003) RV. 226830, SENT. 00280

 

Urbanistica ed edilizia - Sanatoria - Art. 44 L. 47/85 e art 32 D.L. 269/2003 - Sospensione dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali sino al 31 marzo 2004 - Sospensione ope legis - Opera indipendentemente dalla presentazione dell’istanza di sanatoria. La sospensione sino al 31 marzo 2004 dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali, nonché della loro esecuzione, prevista dal combinato disposto dell’ art. 44 L. 47/85 e dell’art.. 32, D.L. 30.09.2003 n. 269, relativamente alle opere edilizie ultimate entro il 31 marzo 2003, ha carattere automatico (ope legis) e come tale opera indipendentemente dalla presentazione, medio tempore, della istanza di sanatoria, nonchè, a fortiori, dal suo accoglimento. Pres. Vivenzio, Est. Bianchi - Matuzia s.r.l. e altri (Avv.ti Morsero, Gorlero e Govino) c. Comune di Sanremo (n.c.) T.A.R. LIGURIA, Genova, 9 gennaio 2003, n. 10

 

Beni culturali e ambientali - Vincolo paesistico - Intervento sottoposto al regime della D.I.A. - Comune - Deve provvedere in merito all’autorizzazione paesaggistica, se competente - Se incompetente, deve convocare la Conferenza di servizi - Ordine di non effettuare l’intervento - Illegittimità. Qualora l’immobile oggetto di intervento sottoposto al regime della D.I.A ricada in zona soggetta al vincolo paesistico ai sensi del Titolo II del D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, il Comune deve, se competente, provvedere in merito ovvero, se non competente, convocare Conferenza dei Servizi perché si provveda, ai sensi dell’art. 22, c.2 e 3 del del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. Il Comune, pertanto, ha l’obbligo di provvedere e non il potere di concludere il procedimento ordinando, ex art.6 del D.P.R. n. 380/2001, di non effettuare l’intervento. Ciò in ossequio ai noti principi di economicità, efficienza ed efficacia dell’attività amministrativa di cui all’art.1 della legge 7 agosto 1990 n.241,esplicativi del canone costituzionale del buon andamento dell’amministrazione ex art.97 Cost. Pres. Vivenzio, Est. Bianchi - Garaventa s.p.a. (Avv. Gerbi) c. Comune di Recca (Avv. Ghibellini) e Comune di Gramogli (Avv. Granara) - T.A.R. LIGURIA, Genova, Sez. I, 9 gennaio 2004, n. 2

 

Urbanistica - Inquinamento elettromagnetico - Impianti radio base - Permesso di costruire - Necessità. Gli impianti radio base devono essere sorretti - sotto il profilo urbanistico - da concessione edilizia (ora: permesso di costruire) e non da semplice autorizzazione. Ciò risulta anche più vero, dopo che la Corte Costituzionale ha annullato il decreto Gasparri (D. Lgs. n. 198/2002) la normativa che consentiva la realizzazione di tali impianti con mera autorizzazione. Pres. Trivellato, Est. Rocco - Comelato e altri (Avv. Acerboni) c. Comune Comune di Venezia (Avv.ti Gidone, Morino e Iannotta) e Regione Veneto (Avv.ti Morra, Munari e Zanlucchi) - T.A.R. VENETO, Venezia, Sez. II - 8 gennaio 2004, n. 1

 

Urbanistica ed edilizia - Localizzazione di un programma costruttivo di edilizia economica e popolare - Comunicazione di avvio del procedimento - Obbligo - Sussistenza - Programmi costruttivi di cui alla L.R. Sicilia 86/81 - Obbligo di comunicazione - Sussistenza. L'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento ai privati proprietari, ai sensi degli artt. 7 e seguenti della L. 7 agosto 1990 n. 24 1, sussiste anche nel caso in cui un'Amministrazione comunale intenda localizzare un programma costruttivo di edilizia economica e popolare di cui all'art. 5 1 della L. 22 ottobre 1971 n. 865, attesa la necessità di dare effettiva applicazione ai fondamentali principi di trasparenza e di adeguata motivazione delle scelte e di buon andamento dell'azione amministrativa (Cons. Stato, Ad. Pl. n. 8 del 20 dicembre 2002). Tale orientamento ben può essere riferito anche ai programmi costruttivi di cui all'art. 2 della L.R. 6 maggio 1981, n. 86 (nel testo introdotto dall'art. 25 della L.R. 6 aprile 1996, n. 22), che in Sicilia hanno sostituito i programmi costruttivi contemplati dall'art. 51 della L. n. 865/1971 (Cfr. Tar Catania, Sezione 1, 24 febbraio 2003, n. 286). Pres. Vitellio, Est. Leotta - Letizia (Avv. Ferrari) c. Comune di Capo d’Orlando (Avv. Santoro), Ass. Reg. Territorio e Ambiente (Avv. Stato) e altro (n.c.) - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. III, 8 gennaio 2004, n. 1

 

Elettrosmog - Installazione di stazione radio base alla rete cellulare - Art 32 D.L. 269/2003 - Condono - Sospensione dei giudizi - Applicabilità. La sospensione dei giudizi conseguente al disposto dell’art. 32 del D.L. 30/09/2003, n. 269 e norme ivi richiamate (in particolare, art.44 legge 28 febbraio 1985, n.47) è applicabile anche all’ipotesi di lavori consistenti nella installazione di una stazione radio base alla rete cellulare. Pres. Giallombardo, Est. Taormina - Wind Telecomunicazioni S.p.A: (Avv. Ferrara) c. Comune di Caltanissetta (Avv. Dalù) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 2 gennaio 2004, n. 25

 

 

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(N.B.: queste pagine continueranno ad essere aggiornate)

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