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Giurisprudenza

 

Urbanistica e Edilizia

(P.R.G. - concessione - autorizzazione - comunicazione - D.I.A. -

lottizzazione - occupazione - zonizzazione - urbanizzazione - condono...) 

 

 

  2008

 

 

  Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni  

2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 - 2000 - 1999-86

 

 

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DIRITTO URBANISTICO - Costruzione di platee in calcestruzzo - Permesso di costruire - Necessità -  PRG -  Classificazione agricola dell'area - Art. 44, lett. b),  D.P.R. n. 380 del 2001.  La realizzazione di due platee in calcestruzzo, di rilevanti dimensioni, sostenute da muri di contenimento senza titolo autorizzativo e in contrasto con la classificazione agricola dell'area attribuito dal PRG richiede il permesso di costruire.  Pres. Grassi, Est. Teresi, Ric. D.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 14/11/2008 (Ud. 21/10/2008), Sentenza n. 42518

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Diniego del titolo edilizio - Impugnazione - Soggetti legittimati. La legittimazione ad impugnare provvedimenti relativi a permessi di costruire spetta, soltanto a coloro che sono titolari di un interesse legittimo differenziato, ravvisabile, nel caso trattisi di provvedimento di diniego del titolo edilizio (ove si dispone dello ius aedificandi), soltanto nella proprietà o disponibilità dell’immobile su cui il titolo stesso deve spiegare i propri effetti. Pres. Di Nunzio, Est. Rovis - P.P. e altro (avv.ti Tassetto e Zambelli) c. Comune di Asiago (n.c.). TAR VENETO, Sez. II - 14 novembre 2008, n. 3557

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - BOSCHI E FORESTE - Nozione di bosco - Aree parzialmente boscata - Contesto forestale - Impianto di specie ornamentale ad opera del proprietario dell’area - Qualifica di bosco - Esclusione - Giardino privato. La nozione di bosco deve essere riferita non soltanto ai terreni completamente coperti da boschi o foreste, ma anche, per identità di ratio, a tutte le aree parzialmente boscate, a condizione che siano concretamente inserite in un contesto forestale (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 10.3.2007, n. 1174). Se il coefficiente minimo della natura boscata di un’area è quindi la sua caratteristica di area parzialmente boscata sempre che inserita in un contesto forestale, deve escludersi in radice la qualificabilità in termini di bosco di un terreno utilizzato per l’impianto di specie arboree ornamentali o di pregio ad opera dello stesso proprietario e dotato di dispositivi artificiali di irrigazione. Il terreno de quo presenta infatti le predette caratteristiche che lo pongono al di fuori di una nozione intrinseca e costitutiva di bosco per ascriverlo, invece, più correttamente, ad una nozione di giardino privato. Pres. Bianchi, Est. Graziano - V.P. (avv.ti Dorni Longo, Gaidano e Sarzotti) c. Comune di Verbania (n.c.) - T.A.R. PIEMONTE, Sez. I - 30 ottobre 2008, n. 2723

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Abuso edilizio - Inizio lavori di lavori di costruzione - Configurazione del reato. Il disvalore penale del costruito non va valutato sul risultato finale perché, per la configurazione del reato d'abuso edilizio, è irrilevante che la costruzione sia stata completata in ogni sua parte essendo sufficiente il solo inizio delle opere e delle relative attività prodromi. Pertanto, si configura l’inizio di lavori di costruzione ogni volta che le opere intraprese, di qualsiasi tipo esse siano e quale che sia la loro entità, manifestino oggettivamente un'effettiva volontà di realizzare un manufatto. Pres. De Maio, Est. Teresi, Ric. Carbucicchio. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 28/10/2008 (Ud. 8/10/2008), Sentenza n. 40045  
 

URBANISTICA ED EDILIZIA - D.I.A. (denuncia di inizio attività) - Interventi assentibili - Limiti - Art. 10, c. 1°, lett. c). d.P.R. n. 380/2001. In materia edilizia, sono realizzabili con denuncia di inizio attività gli interventi di ristrutturazione edilizia di portata minore, ovvero che comportano una semplice modifica dell'ordine in cui sono disposte le diverse parti dell'immobile, e con conservazione della consistenza urbanistica iniziale, classificabili diversamente dagli interventi di ristrutturazione edilizia descritti dall'art. 10, comma primo lett. c). d.P.R. n. 380 del 2001, che portano ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente con aumento delle unità immobiliari, o modifiche del volume, sagoma, prospetti o superfici, e per i quali è necessario il preventivo permesso di costruire (Cassazione Sezione III n.1893/2007, Cristiano). Pres. De Maio, Est. Teresi, Ric. Carbucicchio. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 28/10/2008 (Ud. 8/10/2008), Sentenza n. 40045  
 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Procedimento per la realizzazione di opere - T.U. n. 380/2001 - Art. 1, c. 6°, L. n. 443/2001 - Art. 20 lett. b) L. n. 47/1985. Le opere per le quali l’art. 1, comma sesto, legge 21 dicembre 2001, n. 443 ha previsto la possibilità, a scelta dell'interessato, di procedere in base a semplice DIA in alternativa a concessioni edilizie, sono rimaste soggette, qualora ab origine rientrassero nel regime concessorio, alla previsione di cui all'art. 20 lett. b) legge n. 47/1985 e - quelle successive all'entrata in vigore del T.U. n. 380 del 2001- all'art. 44 dello stesso. Conseguentemente integrano il reato previsto da tali norme le suddette opere, quando siano state realizzate in assenza o totale difformità dal permesso di costruire oppure in mancanza o totale difformità dalla DIA, come nel caso in esame (Cassazione Sezione V n. 23668/2005, Giordano). Pres. De Maio, Est. Teresi, Ric. Carbucicchio. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 28/10/2008 (Ud. 8/10/2008), Sentenza n. 40045 5
 

URBANISTICA ED EDILIZIA - PROCEDURE E VARIE - Reati urbanistici - Concessione o diniego delle attenuanti generiche - Potere discrezionale del giudice di merito. Anche in materia di reati urbanistici, la concessione o il diniego delle attenuanti generiche rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti di fare emergere sufficientemente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo. Il giudice, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive, non è tenuto a un'analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, valutando globalmente i dati processuali, è sufficiente che indichi quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri. Pres. De Maio, Est. Teresi, Ric. Carbucicchio. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 28/10/2008 (Ud. 8/10/2008), Sentenza n. 40045
 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Reati edilizi - Costruzione abusiva - Responsabilità del proprietario - Elementi per la configurabilità. Il principio della responsabilità penale comporta che un soggetto può essere ritenuto concorrente nel reato solo se ha dato un contributo causale, a livello ideativo preparatorio o esecutivo, alla commissione del fatto criminoso o anche se ha dato un apporto causale qualificato di ordine psicologico alla commissione del fatto; un contributo che deve tradursi nell'avere istigato altri a commettere il reato o nell'avere assicurato un proprio aiuto o sostegno e, quindi, nell'avere determinato o rafforzato l'altrui proposito criminoso. Non basta, quindi, per configurare una partecipazione nel reato la mera adesione al progetto criminoso, il semplice consenso o la sola approvazione che non si risolvano in un contributo materiale alla realizzazione del fatto. Pertanto il proprietario, risponde dei reati edilizi non in quanto tale, ma solo se abbia la disponibilità dell'immobile e abbia dato incarico dei lavori o li abbia eseguiti personalmente, mentre, se l'incarico sia stato data da altro proprietario o da altro detentore, non può essere ritenuto responsabile dell'abuso anche se abbia espresso adesione alla realizzazione dell'opera. Inoltre, un soggetto, per il mero fatto di essere proprietario dell'area, non ha dovere di controllo dalla cui violazione derivi responsabilità penale per la costruzione abusiva [Cassazione Sezione III 24.11.1988 n. 11373]. Pres. De Maio, Est. Teresi, Ric. Musso ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/10/2008 (Ud. 18/09/2008), Sentenza n. 40019

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Condono edilizio - Versamento dell'integrale oblazione - Declaratoria di estinzione dei reati - Controlli - Competenza - Autorità giudiziaria. In tema di condono edilizio, i controlli demandati all'autorità giudiziaria, ai fini della declaratoria di estinzione dei reati per intervenuto versamento dell'integrale oblazione dovuta, riguardano: - l'ultimazione dell'opera entro il 31 marzo 2003; - le modalità di determinazione dell'oblazione dovuta (per verificare se si sia operato in modo non veritiero e palesemente doloso) e l'integrale versamento da parte di un soggetto legittimato; - l'accertamento della dolosa infedeltà della domanda in relazione ad altri elementi (la sussistenza di vincoli d'inedificabilità assoluta o relativa taciuti dall'istante); - la verifica della sottoposizione a vincoli della zona o dell'opera. Compete, quindi, al giudice penale il potere di accertamento di tutti gli elementi della fattispecie estintiva, fra i quali vi è l'osservanza del limite temporale e di quello volumetrico costituenti parametri stabiliti dal legislatore per la definizione dell'ambito di operatività del condono edilizio. Pres. De Maio, Est. Teresi, Ric. Musso ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/10/2008 (Ud. 18/09/2008), Sentenza n. 40019
 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Condono edilizio - C.d. sanatoria "amministrativa" - Limiti - Ricorrenza degli elementi per il rilascio - Verifica del giudice penale. Il controllo sulla ricorrenza degli elementi necessari al rilascio del condono edilizio non costituisce esercizio di una potestà riservata alla P.A., cui competono tutti gli accertamenti relativi alla sanatoria "amministrativa", spettando al giudice penale il potere-dovere di espletare ogni accertamento per stabilire l'applicabilità della causa di estinzione del reato, sicché, quando risulti che le opere edilizie abusive non siano state ultimate entro il termine stabilito e che vi sia stato un aumento della volumetria superiore del 30% della costruzione originaria, l'imputato non può beneficiare del condono edilizio. Nel suddetto ambito, il superamento dei limiti di tempo e di volume, che non sono propri della normativa urbanistica, stabiliti per la definizione agevolata delle violazioni edilizie esclude che il condono possa trovare applicazione anche nell'ipotesi in cui la P. A. dichiari congrua l'oblazione e rilasci la concessione in sanatoria. Pres. De Maio, Est. Teresi, Ric. Musso ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/10/2008 (Ud. 18/09/2008), Sentenza n. 40019

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Attività urbanistico-edilizia - Principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale - Disciplina dei titoli abilitativi - Attribuzioni di poteri allo Stato e alle Regioni - Art.117 Cost. - Sent. C. Cost. n.303/2003. In ordine all'attività urbanistico-edilizia, "lo Stato ha mantenuto la disciplina dei titoli abilitativi come appartenente alla potestà di dettare i principi della materia" e che " costituisce un principio dell'urbanistica che la legislazione regionale e le funzioni amministrative in materia non risultino inutilmente gravose per gli amministrati e siano dirette a semplificare le procedure e ad evitare la duplicazione di valutazioni sostanzialmente già effettuate dalla pubblica amministrazione" (Corte Costituzionale sentenza n.303/2003). Pertanto, le leggi Regionali (e perciò anche le L. n.37 del 1985 e n.4 del 2003 della Regione Sicilia - non importa se a Statuto speciale) devono (ex art.117 Cost., anche come modificato dalla Legge Costituzionale n.3/2001) comunque rispettare i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale e quindi in ogni caso devono essere interpretate in modo da non collidere con detti principi (Corte Cost. sent. n.187/1997; Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. 28.2.1995 n.73; Cass. sez.III, 9.12.2004, Garufi; Cass. sez.3, 11.1.2002, Castiglia; Cass. sez.III n.2017 del 25.10.2007, Giangrasso). Pres. De Maio, Est. Amoresano, Ric. Confettura. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/10/2008 (Ud. 18/09/2008), Sentenza n. 40018

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Reati edilizi - Responsabilità del coniuge - Presupposti - Fattispecie: rilascio del titolo abilitativo a conviventi - Effetti giuridici. La responsabilità penale del coniuge in regime di comunione di beni, nei reati edilizi è connessa al manufatto sul quale l'abuso è stato effettuato è può dedursi da indizi precisi e concordanti, quali la qualità di coniuge del committente, il regime patrimoniale dei coniugi, lo svolgimento di attività di vigilanza dell'esecuzione dei lavori, la richiesta di provvedimenti abilitativi in sanatoria, la presenza in loco all'atto dell'accertamento (cfr. Cass. Sez. Un. 27/3 - 15/5/2008 n. 19602, Micciullo). Nella specie, pur avendo la Corte territoriale erroneamente affermato che i coniugi erano in regime di comunione di beni, è stato, tuttavia, accertato in fatto che gli stessi erano conviventi e che, soprattutto, il titolo abilitativo era stato rilasciato "in favore della ditta avente entrambi i conviventi": il che rendeva evidente come entrambi fossero richiedenti del titolo e committenti dei lavori. Pres. De Maio, Est. Sensini, Ric. Palumbo ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/10/2008 (Ud. 18/09/2008), Sentenza n. 40014
 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Vecchio diritto urbanistico disperso nei testi precedenti - D.P.R. n. 380/2001 - Disciplina transitoria e Testo Unico. Con l'entrata in vigore della legge 31/12/2001 n. 463, di conversione del D.L. 23 novembre 2001 n. 411, che all'art. 5 bis ha disposto che la entrata in vigore del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) era prorogata al 30 giugno 2002 (termine successivamente prorogato al 30 giugno 2003 dall'art. 2 D.L. 20 giugno 2002 n. 122, come modificato dalla legge di conversione 1 agosto 2002 n. 185), si è determinata una sospensione dell'efficacia innovativa del citato Testo Unico, con il ripristino delle norme anteriori sostituite, atteso che la disposizione che ha operato l'"abrogatio sine abolitione" delle precedenti previsioni normative ha natura di Testo Unico. Peraltro, l'abrogazione delle vecchie norme si giustifica proprio e soltanto perché esse sono sostituite dalle nuove norme del Testo Unico, così' che, ove il nuovo diritto incorporato nel Testo Unico sia per qualche ragione abrogato, ovvero la sua efficacia sia temporalmente sospesa o differita, rivive, definitivarnente o temporalmente, il vecchio diritto disperso nei testi precedenti" (Cass. Sez. 3, 28/1/2003 n. 152). Pres. De Maio, Est. Sensini, Ric. Palumbo ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/10/2008 (Ud. 18/09/2008), Sentenza n. 40014

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Depositi di GPL - Legge regione Abruzzo n. 16/2007, art. 2, c. 2 - Novella ex art. 39 l.r. n. 34/2007- Sostituzione della dia con mera comunicazione - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza. La questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l’art. 2, comma 2, della legge della regione Abruzzo n. 16 del 2007, nel testo risultante dalla sostituzione operata dall’art. 39 della legge regionale n. 34 del 2007, non è fondata. La disposizione novellata sostituisce, per i soggetti che intendono installare nuovi depositi di GPL con capacità complessiva non superiore ai 13 mc., l’obbligo di denuncia di inizio attività con quello di semplice comunicazione. Essa risulta, pertanto, non in contrasto con la disciplina dettata dal d.lgs. 22 febbraio 2006, n. 128, il quale, nel dettare norme sull’installazione e l’esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché sull’esercizio dell’attività di distribuzione e vendita, prevede, all’art. 17, che l’installazione dei depositi di capacità complessiva non superiore a 13 mc. è considerata, ai fini urbanistici ed edilizi, attività edilizia libera, ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.Pres. Flick, Est. Maddalena - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Abruzzo - CORTE COSTITUZIONALE, 23 ottobre 2008, n. 342

URBANISTICA ED EDILIZIA - SICUREZZA - Serbatoi di GPL - Legge Regione Abruzzo n. 16/2007, art. 4, c. 2 - Norme tecniche statali - Omologazione e verifiche - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale concernente l’art. 4, comma 2, della legge della regione Abruzzo n. 16 del 2007. La norma - collocata in un più ampio contesto che attribuisce all’Assessorato regionale alla sanità il compito di eseguire, per il tramite delle ASL competenti per territorio, i controlli relativi alla esecuzione delle verifiche di cui al decreto ministeriale 23 settembre 2004 - prevede in particolare che, in occasione di ogni ispezione, sono controllati tutti i presidi di sicurezza e le protezioni attive e passive di ciascun deposito, e sono verificate l’effettiva esistenza e funzionalità e, in caso di nuova installazione, la rispondenza ai dati di cui all’art. 2 della medesima legge; e che la ASL competente valuta, nel rispetto della normativa di settore, l’adozione di ogni ed opportuno provvedimento anche relativo al divieto di prosecuzione dell’esercizio del serbatoio. La disposizione non deroga alle norme tecniche previste dalla disciplina statale (art. 1, comma 7, della legge 23 agosto 2004, n. 239; decreto ministeriale 29 febbraio 1988; decreto ministeriale 23 febbraio 2004). Piuttosto, la norma - la quale si muove nel quadro delle regole tecniche dettate dai citati decreti ministeriali, che già prevedono verifiche di omologazione di primo o nuovo impianto e verifiche decennali - mira a rendere effettiva l’esecuzione delle prescritte verifiche: a tal fine essa demanda alle ASL competenti il compito di controllare tutti i presidi di sicurezza e le protezioni attive e passive e, ove il controllo manifesti carenze o difetti di funzionalità, di emanare le opportune misure conformative e inibitorie. Pres. Flick, Est. Maddalena - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Abruzzo - CORTE COSTITUZIONALE, 23 ottobre 2008, n. 342

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Nuova costruzione - Esecuzione dei lavori - Validità ed efficacia del titolo abilitativo - Art. 44 D.P.R. 380/2001. Per valutare la sussistenza del reato di cui all'art. 44 D.P.R. 380/2001 deve valutarsi la nuova costruzione nel suo complesso, e deve quindi verificarsi se il titolo abilitativo rilasciato per la nuova costruzione sia ancora valido ed efficace durante l'esecuzione dei lavori ovvero sia diventato inefficace prima che i lavori progettati e autorizzati siano ultimati. Pres. De Maio, Est. Onorato, Ric. Briolotta (annulla l’ordinanza con rinvio al Tribunale di Palermo). CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 9/10/2008 (Ud. 09/07/2008), Sentenza n. 38432

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Sagoma di un edificio - Elementi di identificazione - Modificazione sagoma - Conseguenze. In materia urbanistica, la modificazione dell’altezza, anche di un vano, di un edifico comporta una mutamento dell'intera sagoma. Per sagoma s’identifica il perimetro dell'immobile inteso sia in senso verticale sia orizzontale, in quanto concerne il contorno che l'edificio assume. Inoltre, anche l'aumento d'altezza del sottotetto può comportare una modificazione di destinazione perché suscettibile di trasformare in unità abitale un vano tecnico non abitabile. Pres. De Maio, Est. Petti, Ric. Vela (conferma corte d'appello di Roma del 18/06/ 2007). CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 9/10/2008 (Ud. 09/07/2008), Sentenza n. 38408
 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Rustico - Condono edilizio - Applicabilità della sanatoria - Completamento dell’immobile - Completamento di tutte le strutture essenziali - Necessità - Art. 31 c. 2° L. n. 47/1985. A norma dell'articolo 31 comma secondo della legge n 47 del 1985, richiamato dalla normativa sul condono edilizio, ai fini dell'applicabilità della sanatoria, si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura. Un immobile si considera ultimato al rustico dopo il completamento di tutte le strutture essenziali, tra le quali vanno ricompresse le tamponature esterne, posto che queste determinano l'isolamento dell'immobile dall'intemperie e configurano l'opera nella sua volumetria (Cass. 26119 del 2004). Pres. De Maio, Est. Petti, Ric. Vela (conferma corte d'appello di Roma del 18/06/ 2007). CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 9/10/2008 (Ud. 09/07/2008), Sentenza n. 38408
 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Condono edilizio - Applicabilità - Causa di estinzione del reato - Potere di accertamento - Giudice penale - Competenza - Potestà riservata alla P.A. - Esclusione - C.d. sanatoria "amministrativa". In tema di condono edilizio, compete al giudice penale il potere di accertamento di tutti gli elementi della fattispecie estintiva, fra i quali vi è l'osservanza del limite temporale e di quello volumetrico costituenti parametri stabiliti dal legislatore per la definizione dell'ambito di operatività del condono medesimo. Il controllo sulla loro ricorrenza non costituisce esercizio di una potestà riservata alla P.A. (alla quale competono tutti gli accertamenti relativi alla sanatoria "amministrativa"), spettando al giudice penale il potere-dovere di espletare ogni accertamento per stabilire l'applicabilità della causa di estinzione del reato (Cass. n. 5031/2000; Cass. n. 5376/1998: Cass. n. 9680/1996). Pres. De Maio, Est. Petti, Ric. Vela (conferma corte d'appello di Roma del 18/06/ 2007). CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 9/10/2008 (Ud. 09/07/2008), Sentenza n. 38408

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - ASSOCIAZIONI E COMITATI - Legittimazione ad agire - Associazioni ambientaliste - Nozione di tutela ambientale - Atti con finalità urbanistica. In materia di legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste, va accolta una nozione ampia della tutela ambientale, tale da includervi la possibilità di impugnativa degli atti aventi finalità urbanistica (nella specie il Piano Urbanistico del Comune di Carloforte), ove si riconnettano specifici interessi ambientali, da tutelare attraverso l’annullamento, totale o parziale, dell’atto (in termini Cons. stato, sez. IV, 30.9.2005 n. 5205). Pres. Panunzio, Est. Scanu - Legambiente Onlus (avv. Massa) c. Comune di Carloforte (avv. Filippini) - T.A.R. SARDEGNA, Sez. II - 6 ottobre 2008, n. 1816

URBANISTICA ED EDILIZIA - ASSOCIAZIONI E COMITATI - Legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste Indirizzo giurisprudenziale tradizionale - Eccezionalità della tutela - Effetti sull’impugnazione di atti a valenza urbanistico-edilizia - Innovazioni normative ex art. 310 T.U. Ambiente.
Alla luce della nuova disposizione introdotta in materia dall’art. 310 del d.lgs. n. 152/2006, non può più essere seguito l’indirizzo giurisprudenziale (Cons. Stato sez. IV, 9.11.2004 n. 7246) che considerava eccezionale la legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste, ritenendo che conseguentemente un'associazione ambientalista potesse “proporre in giudizio soltanto motivi di gravame direttamente attinenti alla sfera dell'interesse tutelato e non motivi aventi una valenza urbanistico - edilizia e che solo in via strumentale ed indiretta possano determinare un effetto utile anche ai fini della tutela dei valori ambientali”. La nuova norma, infatti, così recita: “I soggetti di cui all'articolo 309, comma 1, [Le regioni, le province autonome e gli enti locali, anche associati, nonché le persone fisiche o giuridiche] sono legittimati ad agire, secondo i principi generali, per l'annullamento degli atti e dei provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto nonché avverso il silenzio inadempimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e per il risarcimento del danno subito a causa del ritardo nell'attivazione, da parte del medesimo Ministro, delle misure di precauzione, di prevenzione o di contenimento del danno ambientale”. La legittimazione ad agire, specie con riferimento alla problematica sulla proponibilità delle singole censure, va pertanto valutata secondo i principi generali, e vanno conseguentemente ritenute ammissibili tutte le censure astrattamente proponibili, purché siano funzionali al soddisfacimento di uno specifico interesse ambientale; non vanno, invece, ritenute ammissibili le censure il cui accoglimento comporti l’annullamento di una parte scindibile dello strumento urbanistico, ove non sia stato evidenziato, in ricorso, un interesse ambientale connesso all’eliminazione di detta parte della disciplina urbanistica. Pres. Panunzio, Est. Scanu - Legambiente Onlus (avv. Massa) c. Comune di Carloforte (avv. Filippini) - T.A.R. SARDEGNA, Sez. II - 6 ottobre 2008, n. 1816

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Trasformazione di un sottotetto in mansarda - Permesso di costruire - Necessità - C.d. "volumi tecnici" - Nozione. La trasformazione di un sottotetto in mansarda costituisce mutamento della destinazione d'uso dell'immobile per il quale è necessario il rilascio del permesso di costruire e legittima l'emissione del provvedimento di sequestro preventivo. I c.d. "volumi tecnici" sono quelli esclusivamente adibiti alla sistemazione di impianti aventi un rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzo della costruzione e che non possono essere ubicati all'interno della parte abitativa (cfr. Cons. Stato, Sez. 5, 13/5/1997 n. 483). Pres. Altieri, Est. Sensini, Ric. Carducci. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 3/10/2008 (Ud. 19/06/2008), Sentenza n. 37566

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Reato di lottizzazione abusiva - Natura. Il reato di lottizzazione abusiva è a consumazione alternativa, potendo realizzarsi sia per il difetto di autorizzazione sia per il contrasto con le prescrizioni della legge o degli strumenti urbanistici, risulta ad evidenza contraddittorio escludere (alla stessa stregua di quanto pacificamente ritenuto per la contravvenzione di esecuzione di lavori in assenza o in totale difformità dalla concessione edilizia) che la contravvenzione medesima, sia negoziale che materiale, possa essere commessa per colpa [vedi Cass., Sez, III: 13.10.2004, n. 39916, Lamedica ed altri; 11.5.2005, Stiffi ed altri; 5.3,2008, n. 9982, Quattrone; 10.1.2008, Zortea]. Pertanto, che non è ravvisabile alcuna eccezione al principio generale stabilito per le contravvenzioni dall'art. 42, 4° comma, cod, pen., restando ovviamente esclusi i casi di errore scusabile sulle norme integratrici del precetto penale e quelli in cui possa trovare applicazione l’art. 5 cod. pen. secondo l'interpretazione fornita dalla pronuncia n. 364/1988 della Corte. Costituzionale. Pres. De Maio, Rel. Fiale, Ric. Belloi ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 2/10/2008 (Ud. 26/06/2008), Sentenza n. 37472

URBANISTICA ED EDILIZIA - Lottizzazione abusiva - Configurabilità - Convenzione lottizzatoria - Contrasto con previsioni di zonizzazione e/o di localizzazione del PRG. Il reato di lottizzazione abusiva può configurarsi in presenza di un intervento sul territorio tale da comportare una nuova definizione dell'assetto preesistente in zona non urbanizzata o non sufficientemente urbanizzata, per cui esiste la necessità di attuare le previsioni dello strumento urbanistico generale attraverso la redazione di un piano esecutivo e la stipula di una convenzione lottizzatoria adeguata alle caratteristiche dell'intervento di nuova realizzazione ma anche allorquando detto intervento non potrebbe in nessun caso essere realizzato poiché, per le sue connotazioni oggettive, si pone in contrasto con previsioni di zonizzazione e/o di localizzazione dello strumento generale di pianificazione che non possono essere modificate da piani urbanistici attuativi. Pres. De Maio, Rel. Fiale, Ric. Belloi ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 2/10/2008 (Ud. 26/06/2008), Sentenza n. 37472

URBANISTICA ED EDILIZIA - Lottizzazione abusiva - Reato di pericolo - Effetti - Inosservanza delle "prescrizioni" urbanistiche. Nei reati di lottizzazione (che sono caratterizzati da una articolazione particolarmente ampia di possibili modalità esecutive ma si configurano già come reati di pericolo) il legislatore ha anticipato il momento di rilevanza penale del fenomeno, per evitare che lo stesso possa incidere in modo irrimediabile sull'assetto del territorio; non occorre, però, che la volontà dell'agente sia protesa a vanificare le anzidette finalità di tutela, essendo sufficiente che egli compia attività rivolte alla trasformazione di terreni, con inizio di opere edilizie o di urbanizzazione, ma anche soltanto con atti giuridici indirizzati a realizzare l'edificazione, in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite da leggi statali o regionali. Il reato si connette sempre e soltanto all'inosservanza delle "prescrizioni" urbanistiche anzidette, sicché il proprietario di un terreno non può predisporne l'alienazione in una situazione produttrice di alterazione o immutazione circa la programmata destinazione della zona in cui esso è situato ed il soggetto che acquista un fondo per edificare deve essere cauto e diligente nell'acquisire conoscenza delle previsioni urbanistiche e pianificatorie di zona riferite all'area in cui vuole costruire. Il compratore che omette di acquisire ogni prudente informazione circa la legittimità dell'acquisto si pone colposamente in una situazione di inconsapevolezza che fornisce, comunque, un determinante contributo causale all'attività illecita del venditore. Pres. De Maio, Rel. Fiale, Ric. Belloi ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 2/10/2008 (Ud. 26/06/2008), Sentenza n. 37472

URBANISTICA ED EDILIZIA - Progetto lottizzatorio e terreni lottizzati - Identificazione - Ipotesi di frazionamento fondiario. Per "terreni lottizzati" ovvero "rientranti nel generale progetto lottizzatorio" vanno identificati in quelli che risultano oggetto di un'operazione di frazionamento preordinata ad agevolarne l'utilizzazione a scopo edilizio. Ove esista, un preventivo frazionamento, va confiscata tutta l'area interessata da tale frazionamento nonché dalla previsione delle relative infrastrutture ed opere urbanizzative, indipendentemente dall'attività di edificazione posta concretamente in essere. Nell'ipotesi, invece, non sia stato predisposto un frazionamento fondiario e tuttavia si sia conferito, di fatto, un diverso assetto ad una porzione di territorio comunale, la confisca va limitata a quella porzione territoriale effettivamente interessata dalla vendita di lotti separati dalla edificazione e dalla realizzazione di infrastrutture. Pres. De Maio, Rel. Fiale, Ric. Belloi ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 2/10/2008 (Ud. 26/06/2008), Sentenza n. 37472

URBANISTICA ED EDILIZIA - Reato di lottizzazione abusiva - Configurazione. Il reato di lottizzazione abusiva può, configurarsi (vedi Cass., Sez. Unite, 28.11.2001, Salvini ed altri, nonché Sez. III: 1.7.2004, Lamedica ed altri; 22.5.2003, n. 22557, Matarrese ed altri): in presenza di un intervento sul territorio tale da comportare una nuova definizione dell'assetto preesistente in zona non urbanizzata o non sufficientemente urbanizzata, per cui esiste la necessità di attuare le previsioni dello strumento urbanistico generale attraverso la redazione di un piano esecutivo e la stipula di una convenzione lottizzatoria adeguata alle caratteristiche dell'intervento di nuova realizzazione. Ma anche allorquando detto intervento non potrebbe in nessun caso essere realizzato poiché, per le sue connotazioni oggettive, si pone in contrasto con previsioni di zonizzazione e/o di localizzazione dello strumento generale di pianificazione che non possono essere modificate da piani urbanistici attuativi. Pres. De Maio, Rel. Fiale, Ric. Belloi ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 2/10/2008 (Ud. 26/06/2008), Sentenza n. 37472

URBANISTICA ED EDILIZIA - Lottizzazione abusiva - Alienazione del terreno - Responsabilità del compratore. Il reato di lottizzazione abusiva, si connette sempre e soltanto all'inosservanza delle "prescrizioni" urbanistiche, sicché il proprietario di un terreno non può predisporne l'alienazione in una situazione produttrice di alterazione o immutazione circa la programmata destinazione della zona in cui esso è situato ed il soggetto che acquista un fondo per edificare deve essere cauto e diligente nell'acquisire conoscenza delle previsioni urbanistiche e pianificatorie di zona riferite all'area in cui vuole costruire. Il compratore che omette di acquisire ogni prudente informazione circa la legittimità dell'acquisto si pone colposamente in una situazione di inconsapevolezza che fornisce, comunque, un determinante contributo causale all'attività illecita del venditore. Pres. De Maio, Rel. Fiale, Ric. Belloi ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 2/10/2008 (Ud. 26/06/2008), Sentenza n. 37472

URBANISTICA ED EDILIZIA - Confisca "dei terreni abusivamente lottizzati" - Natura. Legittimamente è disposta, a norma dell'art. 19 della legge n. 47/1985 (riprodotto dall'art. 44, 2° comma del TU. n. 380/2001), la confisca "dei terreni abusivamente lottizzati". Trattasi di sanzione amministrativa che deve essere obbligatoriamente applicata dal giudice penale che accerti la sussistenza di una lottizzazione abusiva, indipendentemente da una pronuncia di condanna, eccettuata esclusivamente l'ipotesi di assoluzione perché il fatto non sussiste [vedi Cass., Sez. III: 30,9.1995, n. 10061, ric, Barletta ed altri; 20.12.1995, n. 12471, ric. P.G. in proc. Besana ed altri; 12.12 1997, n. 11436, ric. Sapuppo ed altri; 23 12 1997, n 3900, ric. Farano ed altri; 11.1 1999, n. 216, ric. Iorio Gnisci Ascoltato ed altri; 8.11 2000, n, 3740, ric. Petrachi ed altri; 4.12.2000, n. 12999, ric„ Lanza; 22,5.2003, n. 22557, ric. Matarrese ed altri; 4.10.2004, n. 38728, ric, Lazzara; 13.10.2004, n. 39916, ric. Lamedica ed altri; 21,3.2005, n. 10916, ric. Visconti; 15.2.2007, n. 6396, ric. Cieri; 21.9.2007, n. 35219, ric. Arcieri ed altri; 7.2.2008, n. 6080, ric. Casile ed altri; 5.3.2008, n. 9982, ric. Quattrone]. Pres. De Maio, Rel. Fiale, Ric. Belloi ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 2/10/2008 (Ud. 26/06/2008), Sentenza n. 37472

URBANISTICA ED EDILIZIA - Lottizzazione abusiva - Configurazione del reato - Natura - Reato a carattere permanente e progressivo.
La contravvenzione di lottizzazione abusiva, è "reato progressivo nell'evento", pertanto, sussiste il reato di lottizzazione abusiva anche quando l’attività posta in essere sia successiva agli atti di frazionamento o ad opere già eseguite, perché tali attività iniziali pur integrando la configurazione del reato, non definiscono l'«iter» criminoso che si perpetua negli interventi che incidono sull'assetto urbanistico. Infatti, tenuto conto che il reato in questione è per un verso, un reato a carattere permanente e progressivo e per altro verso a condotta libera, si deve considerare in primo luogo che non vi è alcuna coincidenza tra il momento in cui la condotta assume rilevanza penale e il momento di cessazione del reato, in quanto anche la condotta successiva alla commissione del reato dà luogo ad una situazione antigiuridica di pari efficacia criminosa; in secondo luogo che se il reato di lottizzazione abusiva si realizza anche mediante atti negoziali diretti al frazionamento della proprietà con previsioni pattizie rivelatrici dell'attentato al potere programmatorio dell'autorità comunale, ciò non significa che l'azione criminosa si esaurisca in questo tipo di condotta perché l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria ulteriormente compromettono le scelte di destinazione e di uso del territorio riservate alla competenza pubblica (Cass., Sez. Unite, 24 aprile 1992, Fogliani). Pres. De Maio, Rel. Fiale, Ric. Belloi ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 2/10/2008 (Ud. 26/06/2008), Sentenza n. 37472

URBANISTICA ED EDILIZIA - Concorso nel reato di lottizzazione abusiva mista - Momento di cessazione della permanenza. Nell'ipotesi di concorso nel reato di lottizzazione abusiva mista, il momento di cessazione della permanenza deve farsi coincidere per tutti gli acquirenti, che hanno accettato il rischio derivante dalla violazione della volontà programmatoria espressa dallo strumento urbanistico, o con il sequestro o con l'ultimazione dell'operazione lottizzatrice ovvero con la desistenza volontaria da provare in maniera rigorosa (vedi Cass., sez. III, 8 novembre 2000, Petrachi). Pres. De Maio, Rel. Fiale, Ric. Belloi ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 2/10/2008 (Ud. 26/06/2008), Sentenza n. 37472

URBANISTICA ED EDILIZIA - Confisca - Operatività. La confisca: -"comprende anche i terreni lottizzati non ancora interessati da attività edificatoria" (Cass., Sez. III, 22.5.2003, n. 22557, ric. Matarrese ed altri); - "deve estendersi a tutta l'area interessata dall'intervento lottizzatorio, compresi i lotti non ancora edificati o anche non ancora alienati al momento dell'accertamento del reato, atteso che anche tali parti hanno perso la loro originaria vocazione e destinazione rientrando nel generale progetto lottizzatorio (Cass, Sez. III, 9.5.2005, n. 17424, ric, Agenzia Demanio in proc. Matarrese). Pres. De Maio, Rel. Fiale, Ric. Belloi ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 2/10/2008 (Ud. 26/06/2008), Sentenza n. 37472

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Ristrutturazione edilizia (demolizione e ricostruzione) - Ampliamento dell'edificio esistente - Modifica dell'originaria sagoma - Permesso di costruire o denuncia di inizio di attività - Necessità - Art.3 c. l lett. b TU 380/2001. Ai sensi dell'art.3 c.l lett.b TU 380/2001 è da considera intervento di ristrutturazione edilizia la demolizione di un fabbricato e la sua ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente. Tale condizione, tuttavia, non può considerarsi rispettata nel caso in cui il nuovo manufatto abbia una estensione volumetrica maggiore di quello abbattuto. Di conseguenza l'intervento, di ampliamento dell'edificio esistente all'esterno della sua originaria sagoma, è da qualificarsi come nuova costruzione per il disposto dell'art.3 c.l sub 3 del TU. Pertanto, tale intervento, se assistito da previa pianificazione di dettaglio potrebbe essere effettuato, a scelta discrezionale degli interessati, con permesso di costruire o denuncia di inizio di attività. Pres. Onorato, Rel. Squassoni, Ric. Amato ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/09/2008 (Ud. 08/07/2008), Sentenza n. 36565

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Costruzioni - Distanze dalle linee ferroviarie - Tranvie e metropolitane - Autorizzazione in deroga - Artt. 49-56 e 60 D.P.R. n. 753/1980. In materia di distanze dalle linee ferroviarie - ai fini di polizia, sicurezza e regolarità del loro esercizio - il D.P.R. n. 753/1980 all'art. 49 (al primo comma) ha previsto per le costruzioni lungo i tracciati delle linee ferroviarie una distanza minima di 30 metri dal limite di occupazione della più vicina rotaia, precisando (al secondo comma) che tale limite si applica "solo alle ferrovie, con esclusione degli altri servizi di pubblico trasporto assimilabili ai sensi del terzo comma dell'art. 1". L'art. 51 del medesimo D.P.R. fissa, per le costruzioni "lungo i tracciati delle tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia", la diversa distanza minima di 6 metri dalla più vicina rotaia, pur aumentabile all'occorrenza a 2 metri dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati e comunque in modo tale da rendere libera la visuale per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei. Infine l'art. 60 dello stesso testo normativo prevede la c.d. "autorizzazione in deroga" cioè che "quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le particolari circostanze locali lo consentono, possono essere autorizzate... (ora dalla Regione) per le ferrovie in concessione riduzioni alle distanze prescritte dagli artt. dal 49 al 56". Pres. Barbagallo, Est. Colombati - S. s.p.a. (avv. Cocilovo) c. Comune di Napoli (avv.ti Barone e Tarallo), B.N. (avv. Abbamonte) e altri (n.c.) - (Conferma TAR Campania, Napoli, n. 601/2007) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 23 settembre 2008, n. 4591

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Disciplina antisismica - Intervento edilizio in zona sismica in assenza di autorizzazione - Natura permanente del reato. In tema di contravvenzioni antisismiche, a seguito dell'entrata in vigore del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (che ha abrogati, sostituendole, le precedenti fattispecie contemplate dagli artt. 17, 18 e 20 della legge 2 febbraio 1974, n. 64), i reati previsti dagli artt. 93 e 94 del citato decreto, sanzionati dall'art, 95, hanno natura di reati permanenti, in quanto il primo (art. 93) permane sino a quando chi intraprese l'intervento edilizio in zona sismica non presenta la relativa denuncia con l'allegato progetto, ovvero non termina l'intervento e il secondo (art. 94), permane sino a quando chi intraprende l'intervento edilizio in zona sismica lo termina ovvero ottiene la relativa autorizzazione (Cass. pen. sez. III sent. 5 dicembre 2007, n. 3069, Mirabelli). Pres. De Maio Rel. Marmo Ric. Cancro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/09/2008 (Ud. 25/06/2008), Sentenza n. 35912

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Costruzione abusiva realizzata da terzi - Responsabilità del proprietario dell'area - Onere della prova. La responsabilità per la realizzazione di una costruzione abusiva non prescinde, per il proprietario dell'area interessata dal manufatto, dall'esistenza di un consapevole contributo all'integrazione dell'illecito, ma grava sull'interessato l'onere di allegare circostanze utili a convalidare la tesi che, nella specie, si tratti di opere realizzate da terzi a sua insaputa e senza la sua volontà (Cass., Sez. feriale, 16.9.2003, n. 35537, Vitale ed altro). Pres. De Maio, Rel. Fiale, Ric. Calicchia. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/09/2008 (Ud. 29/05/2008), Sentenza n. 35907

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Interventi di ristrutturazione edilizia - Denuncia di inizio attività e permesso di costruire - DIA presentata in concreto - Totale difformità dell'opera rispetto alla DIA - Sanzioni penali (art. 44 D.P.R. n. 380/2001 – Applicazione - Artt. 22, 3° c. - lett. a), e 10, 1° c., lett. c), del T.U. n. 380/2001, e succ. mod. del D.Lgs. n. 301/2002. L'art. 22, 3° comma - lett. a), del T.U. n. 380/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 301/2002, prevede, che - a scelta dell'interessato - gli interventi di ristrutturazione edilizia normalmente subordinate a permesso di costruire, (art. 10, 1° comma, lett. c), del T.U. n. 380/2001, mod. dal D.Lgs. n. 301/2002) possono essere realizzati anche in base a denuncia di inizio attività. Tuttavia, quando la DIA presentata in concreto, non corrisponde all’effettiva realizzazione, si verte in ipotesi di opere sostanzialmente prive di titolo abilitativo e la totale difformità dell'opera rispetto alla DIA effettivamente presentata comporta l'applicazione delle sanzioni penali di cui al successivo art. 44 (vedi Cass., Sez. III; 9.3.2006, n. 8303; 26.1.2004, n. 2579, Tollon; 19.11.2003, Landolina; nonché Sez. V, 26.4.2005, Giordano). Pres. De Maio, Rel. Fiale, Ric. Altarozzi ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/09/2008 (Ud. 14/05/2008), Sentenza n. 35897

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Accordo di programma - Attuazione del piano urbano di recupero - Variazione degli strumenti urbanistici - Mero decorso del tempo - Effetto risolutorio - Esclusione - Art. 11, 4° c., L. n. 493/1993 - Art. 34, 4° c., d.lgs. n. 267/2000 - Art. 81 d.P.R. n. 616/1977. Il perseguimento dell’ interesse pubblico inerente al recupero urbano attraverso il concorso di risorse sia pubbliche che private avvalendosi dello strumento dell’accordo di programma, cui fa espresso richiamo l’art. 11, comma quarto, della legge n. 493/1993, esclude ogni effetto risolutorio al mero decorso del tempo assegnato per l’ inizio dei lavori. Per di più, l’art. 34, comma quarto, del d.lgs. n. 267/2000 riconduce, all’ accordo di programma approvato dal presidente della Regione gli effetti propri dell’intesa prevista dall’art. 81 del d.P.R. n. 616/1977 quanto alla variazione degli strumenti urbanistici. Pres. Varrone - Est. Polito - Future 3 Invest S.r.l. (avv.ti Stella Richter e Serafini) c. Comune di Barletta (avv. Palmiotti) (conferma T.A.R. Puglia, sede di Bari, Sez. III^, n. 2394/2007 del 26.09.2007) (conf. Consiglio Di Stato Sez. VI, 09/09/2008, Sent. n. 4303). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 09/09/2008 (Ud. 29/04/2008), Sentenza n. 4304
 

URBANISTICA E EDILIZIA - Accordo di programma - Attuazione del piano urbano di recupero - Decorrenza dei termini inizio lavori - Automatismo risolutivo dell’accordo - Esclusione - Manifestazione esplicita - Art. 1456, c. 2° cod. civ. - Necessità - Fondamento. Le clausole dell'accordo di programma sui termini di inizio dei lavori, pena l'effetto risolutivo dell’accordo stesso non operano con effetto di automatismo, ma richiedono, secondo la regola dettata dall'art. 1456, secondo comma, cod. civ., che l'altra parte interessata manifesti l'intendimento di avvalersene. Tale conclusione - che esclude ogni effetto risolutorio al mero decorso del tempo assegnato per l'inizio dei lavori - appare conforme al perseguimento dell'interesse pubblico al recupero urbanistico poiché, in presenza di termini indubbiamente sollecitatori dell'esecuzione di opere cui concorre il finanziamento pubblico, rimette alla prudente valutazione dell'organo che ha concorso alla stipula dell' accordo di programma l'opportunità di porre o meno termine all' attuazione del piano urbano di recupero (p.r.u.). Pres. Varrone - Est. Polito - MENNEA ed altri (dagli avv.ti Stella Richter e Serafini) c. Comune di Barletta (avv. Palmiotti) ed altri (conferma TAR Puglia, sede di Bari, Sez. III^, n. 2392/2007 del 26.09.2007). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 09/09/2008 (Ud. 29/04/2008), Sentenza n. 4303

 

URBANISTICA E EDILIZIA - Piani urbanistici - Programma P.R.U.S.S.T. - Accordo quadro - Silenzio inadempimento dell’Amministrazione - Decorrenza - Fattispecie. Nei casi in cui un Accordo quadro che approvi il programma P.R.U.S.S.T. contempla, quale termine ultimo per la conclusione del procedimento, non può ammettersi declaratoria della illegittimità del silenzio dell’Amministrazione prima ancora dello spirare del detto termine che, solo, potrebbe dar luogo alla violazione dell’obbligo di provvedere. In specie, anche ove la previsione dell’Accordo quadro potesse essere intesa come riferita alla ultimazione degli interventi, certo è che alla data del 15 ottobre 2007 (notifica del ricorso di 1° grado) non poteva fondatamente essere allegata la mancata ultimazione degli stessi nell’anno 2008. Pres. Cossu - Est. Saltelli - Comune di Foggia (avv. Di Mattia) c. S.R.L. Vittozzi Costruzioni (n.c.) (riforma TAR Puglia, Sez. I, n. 306 del 20/02/2008). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 05/09/2008 (Ud. 15/07/2008), Sentenza n. 4240

 

URBANISTICA E EDILIZIA - PROCEDURE E VARIE - Specifiche previsioni del piano - Contestazione della validità dell’intero piano - Rapporto di pregiudizialità in senso tecnico - Sospensione ex art. 295 cod. proc. Civ. - Applicazione nel processo amministrativo. In mancanza di statuizioni specifiche regolanti la materia, l’istituto della sospensione necessaria del giudizio, previsto dall’art. 295 cod. proc. Civ. trova applicazione anche nel processo amministrativo (cfr. per tutte V Sez. n. 7536 del 2004) purchè sussista un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico tra le due cause. Le questioni evocate con l’atto di appello ora all’esame, riguardano specifiche previsioni del piano e non possono perciò essere utilmente definite se prima non si definisce la causa pregiudiziale, attinente alla contestata validità dell’intero piano con riguardo alla sua procedura di approvazione. Pres. Trotta - Est. Anastasi - CONDEMI ed altri (avv. Orlando) c. ZUCCALA’ (avv.ti Battaglia e Iofrida) (sospende Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria - Sede di Reggio Calabria n. 381 del 2007). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 05/09/2008 (Ud. 01/07/2008), Sentenza n. 4238

 

URBANISTICA E EDILIZIA - Rilievo urbanistico del cd. “contratto di quartiere” - Valutazione del progetto - Criteri - Competenza - Consiglio comunale - L. 2001/21. In tema del cd. “contratto di quartiere”, la competenza del Consiglio comunale, e non della Giunta, discende chiaramente dall’oggetto del programma dei contratti di quartiere, i quali risultano obiettivamente destinati ad imprimere un nuovo assetto al territorio di volta in volta considerato, cosicché non v’è dubbio che si tratti di attività destinate ad avere concreto rilievo sul piano urbanistico. Inoltre, l’esame non può sostanziarsi nella verifica circa la presenza nel progetto di una risposta a ciascuno degli obiettivi perseguiti dalla l. 2001/21 ma deve riguardare l’insieme delle attività prospettate per stabilire se queste, intese come un complesso inscindibile, potessero risultare funzionali o meno allo scopo complessivamente indicato nella sede legislativo-regolamentare. Con la conseguenza che, anche un intervento che non si preoccupi di intervenire sull’edilizia esistente può esser ritenuto aderente alla fisionomia del programma di coincentivazione previsto dalla l. 21/2001 e, quindi, essere ammesso a partecipare al programma. Pres. La Medica - Est. Russo - Consorzio ARACNE S.c. a r.l. e Soc. G.I.N. S.r.l. (avv.ti Sica, Castaldi e Fortunato) c. Comune di Eboli (avv. Rizzo) (annulla Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sez. stacc. di Salerno, Sez. I, sentenza n. 1311/2006 del 5/09/2006). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 1 Settembre 2008 (Ud. 24/06/2008), Sentenza n. 4104

 

URBANISTICA E EDILIZIA - Valutazione dell'impatto ambientale di progetti - Lavori di riassetto e di miglioramento di strade urbane - Assoggettamento - Direttive 85/337/CEE e 97/11/CE. La direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, deve essere interpretata nel senso che essa prevede la valutazione dell'impatto ambientale dei progetti di riassetto e di miglioramento di strade urbane qualora si tratti di progetti di cui all'allegato I, punto 7, lett. b), o c), di tale direttiva, o qualora si tratti di progetti di cui all'allegato II, punti 10, lett. e), o 13, primo trattino, della direttiva medesima che possano, in considerazione della loro natura, delle loro dimensioni o della loro ubicazione e, all'occorrenza, tenuto conto della loro interazione con altri progetti, avere un notevole impatto ambientale. CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sez. III, 25/07/2008, Proc. C-142/07

 

URBANISTICA E EDILIZIA - Mutamento della destinazione d’uso - Limiti della disciplina regionale (Sicilia) - Artt. 31, 44 e 10, c. 2 e 3 del D.P.R. n. 380/2001. In materia urbanistica le disposizioni introdotte da leggi regionali devono rispettare i principi generali stabiliti dalla legislazione nazionale e, conseguentemente devono essere interpretate in modo da non collidere con i detti principi (cass. pen. sez. III sent. del 15/06/2006). Deve quindi escludersi, in ossequio al principio di legalità, che la scelta di criminalizzare o meno una certa condotta possa attribuirsi alla Regione. Del resto la formulazione dell'art. 10, commi 2 e 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 consente alle Regioni l'esercizio di una flessibilità normativa nella direzione di ampliare l'area applicativa del permesso di costruire ma non determina un ampliamento del potere delle Regioni tale da consentire di eliminare una sanzione penale in una parte del territorio nazionale. E' conforme all'indicato principio la motivazione del giudice di merito che, richiamando l'art. 31 del d.p.r. n. 380 del 2001, con riferimento all'art. 44 dello stesso d.p.r., (Cass. pen. 15/03/2002, n. 19378) abbia rilevato che, il mutamento di destinazione d'uso degli immobili, effettuato con opere interne, è possibile senza il previo rilascio di concessione edilizia purché detta modificazione intervenga entro categorie omogenee quanto a parametri urbanistici, atteso che la modificazione di destinazione d'uso giuridicamente e penalmente rilevante è quella che avviene tra macrocategorie, in quanto comporta il mutamento degli standard urbanistici e la variazione del carico urbanistico. Pres. De Maio - Est. Marmo - Ric. Barone ed altro. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 24 luglio 2008 (Ud. 29/05/2008), Sentenza n. 31135
 

URBANISTICA E EDILIZIA - Trasformazione edilizia ed urbanistica - Mutamento di destinazione di uso - Competenza esclusiva attribuita alla Regione Siciliana - Limiti della disciplina regionale - L n. 37/1985 - Art. 36 c. 1 L.R. Sicilia n. 71/1978 - Fattispecie. In materia urbanistica la Legge n. 37 del 1985, nonostante la competenza esclusiva attribuita alla Regione Siciliana, deve comunque rispettare i principi fondamentali della legislazione nazionale e, quindi, deve essere interpretata in modo da non collidere con detti principi generali. Inoltre, l'art. 36 comma 1 della legge regionale n. 71 del 1978 sottopone a concessione edilizia qualsivoglia attività comportante trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio comunale, nonché il mutamento di destinazione di uso degli immobili. Nella specie, gli imputati, in possesso di concessione edilizia a titolo gratuito ex art. 9 della legge n. 10 del 1977 per le opere da realizzare nelle zone agricole, - ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 1537 avevano modificato arbitrariamente la destinazione di uso del capannone da adibire a deposito di macchine agricole, realizzando un'attività commerciale di autocarrozzeria, con stravolgimento della normale destinazione urbanistica dell'immobile e con notevole aggravamento del territorio. Pres. De Maio - Est. Marmo - Ric. Barone ed altro. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 24 luglio 2008 (Ud. 29/05/2008), Sentenza n. 31135
 

URBANISTICA E EDILIZIA - Abuso edilizio - Data di commissione del reato - Onere della prova. In tema di abuso edilizio/urbanistico, non basta la mera affermazione da parte dell'imputato a far ritenere che il reato sia stato commesso in epoca antecedente all'accertamento e neppure a determinare l'incertezza sulla data di commissione del reato idonea a far scattare la presunzione "in dubio pro reo". , atteso che in base al principio generale ciascuno deve fornire la prova di quanto afferma ( v. Cass. pen. sez. III sent. 17/04/2000, n. 10562, Fretto S). Pres. De Maio - Est. Marmo - Ric. Barone ed altro. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 24 luglio 2008 (Ud. 29/05/2008), Sentenza n. 31135

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Impianto di riserva e messa in recupero - Effettiva destinazione urbanistica dell’area interessata - Parere della C.T.P.A. - Approvazione dell’impianto - Variante allo strumento urbanistico comunale - Erronea qualificazione dell’area - Conseguenze. L’effettiva destinazione urbanistica dell’area, destinata alla realizzazione (ovvero alla modificazione sostanziale) di un impianto per la messa in riserva e il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, rientra tra gli elementi di cui la commissione tecnica, integrata quale conferenza di servizi con la partecipazione del Comune, deve tenere in considerazione nell’assumere il proprio parere. È bensì vero che l’approvazione dell’impianto - successiva al parere obbligatorio della C.T.P.A. - costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale (così l’art. 208, VI comma, del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152): ma ciò, ovviamente, nella consapevolezza, da parte dell’Amministrazione, della necessità che tale variante debba essere introdotta. (Nella specie, l’autorizzazione era stata rilasciata sull’erroneo presupposto della qualificazione urbanistica D1 - zona produttiva di completamento - dell’area interessata, di fatto zona agricola E2). Pres. De Zotti, Est. Gabricci - Comune di Rivoli Veronese (avv.ti Coronin, Fantin e Zambelli) c. Provincia di Verona (avv.ti Gobbi e Curato). T.A.R. VENETO, Sez. III - 14/07/2008, n. 2002

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - ASSOCIAZIONI - Atti amministrativi a contenuto urbanistico-edilizio - Associazioni ambientaliste - Impugnazione - Legittimazione straordinaria ex L. n. 349/86 - Censure con valenza ambientali. Le associazioni ambientalistiche non sono legittimate sempre e comunque a ricorrere giurisdizionalmente contro atti amministrativi a contenuto urbanistico-edilizio, ma solo qualora l’impugnazione si traduca in censure con valenza ambientale (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 7246/2004). Non ogni provvedimento ed ogni intervento urbanistico reca, infatti, ipso facto, implicazioni e ricadute in materia ambientale: al contrario, ciò andrà dimostrato volta per volta, atto per atto. W.W.F. (avv.ti Cecchinato e Geremia) c. Comune di San Michele al Tagliamento (avv.ti Borella, Piovesan e Stivanello Gussoni), Regione Veneto (avv. Zanon e Ligabue), Ministero dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Venezia (Avv. Stato) e altri (n.c.). T.A.R. VENETO, Sez. II – 11/07/2008, n. 1993

URBANISTICA ED EDILIZIA - ASSOCIAZIONI - Atti amministrativi a contenuto urbanistico-edilizio - Autorità preposte alla tutela ambientale - Nulla osta favorevole - Esclusione della legittimazione straordinaria ex L. n. 349/86 delle associazioni ambientaliste - Inconfigurabilità. Non è sufficiente, ad escludere la legittimazione c.d. straordinaria delle associazioni ambientaliste ex L.n. 349/86, la circostanza che le autorità legislativamente preposte alla tutela del bene ambientale abbiano adottato provvedimenti di nulla osta favorevoli all’intervento, posto che la legittimazione non ha lo scopo di ampliare la platea dei soggetti titolari di interesse alla censura dell’atto amministrativo, quanto quello di consentire una più ampia tutela del bene ambientale anche laddove le autorità preposte alla sua protezione non siano capaci di garantirla. W.W.F. (avv.ti Cecchinato e Geremia) c. Comune di San Michele al Tagliamento (avv.ti Borella, Piovesan e Stivanello Gussoni), Regione Veneto (avv. Zanon e Ligabue), Ministero dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Venezia (Avv. Stato) e altri (n.c.). T.A.R. VENETO, Sez. II – 11/07/2008, n. 1993
 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Variante urbanistica ex art. 5 DPR n. 447/1998 - Presupposti ex c. 2 - Ricorrenza - Verifica del responsabile del procedimento - Motivazione. Il ricorso alla procedure eccezionale e di natura derogatoria di variante urbanistica ex art. 5 de DPR n. 447/1998 è ammesso solo alle tassative condizioni previste dal comma 2. La sussistenza di tali presupposti deve essere verificata dal responsabile del procedimento antecedentemente alla convocazione della conferenza di servizi; inoltre deve risultare dalla motivazione della convocazione della conferenza, in quanto è sulla base di tutti i requisiti di legge che il responsabile del procedimento potrà "motivatamente" procedere all’avvio della procedura di formazione della variante urbanistica prevista dell’art. 5 del DPR n. 447/98. W.W.F. (avv.ti Cecchinato e Geremia) c. Comune di San Michele al Tagliamento (avv.ti Borella, Piovesan e Stivanello Gussoni), Regione Veneto (avv. Zanon e Ligabue), Ministero dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Venezia (Avv. Stato) e altri (n.c.). T.A.R. VENETO, Sez. II - 11 luglio 2008, n. 1993
 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Variante urbanistica ex art. 5 DPR n. 447/1998 - Concetto di “aree insufficienti rispetto al progetto presentato - Nozione - Prova - Onere del richiedente. Con l’espressione aree "insufficienti rispetto al progetto presentato" contenuta nel comma 2, dell’art. 5, del D.P.R. n. 447/1998, il regolamento statale intende riferirsi alle situazioni in cui non sia possibile per un’impresa insediarsi in un determinato Comune perché mancano del tutto aree a destinazione produttiva, o perchè queste non consentono quel determinato tipo di insediamento a causa della insufficiente dimensione, o comunque per la presenza di parametri, limitazioni, indici che producono un effetto impeditivo di carattere equivalente; vi è infine insufficienza di aree anche nelle ipotesi in cui le aree a destinazione produttiva siano inidonee da un punto di vista qualitativo (es. attività che richiedono particolari infrastrutture; rimessaggio di cantieri navali che richiedono il facile accesso al mare; la necessità, per il tipo di attività, della vicinanza di strutture ferroviarie ecc.). Costituisce onere del richiedente provare l’inesistenza e la insufficienza di aree libere e disponibili nel territorio comunale, e la variazione dello strumento urbanistico proposta in applicazione dell’art. 5 non deve corrispondere a sopravvenute esigenze generali di carattere urbanistico, bensì a particolari esigenze di realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi, anche laddove la variante riguardi una sola area per un singolo impianto, così come è irrilevante l’esistenza nella zona di impianti preesistenti, dello stesso genere o di genere diverso.”(Tar Puglia, sez. Lecce, sez. I, n. 1601/05). W.W.F. (avv.ti Cecchinato e Geremia) c. Comune di San Michele al Tagliamento (avv.ti Borella, Piovesan e Stivanello Gussoni), Regione Veneto (avv. Zanon e Ligabue), Ministero dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Venezia (Avv. Stato) e altri (n.c.). T.A.R. VENETO, Sez. II - 11 luglio 2008, n. 1993

 

URBANISTICA - Destinazione agricola di zona - Interventi diversi da quelli funzionali all’agricoltura - Ammissibilità - Fattispecie: installazione di pannelli solari. Nella divisione in zone del territorio comunale, la destinazione agricola di una zona non coincide con l’effettiva coltivazione dei relativi fondi, ma ha spesso la finalità di evitare ulteriori espansioni degli insediamenti e significa in tal caso che la zona stessa dev'essere conservata a verde. Per tale ragione, anche qualora l'intento sia quello di valorizzare la vocazione rurale della zona, non per questo sono sempre e comunque esclusi gli interventi diversi da quelli strettamente funzionali all'attività agricola ed alla eventuale esigenza dell'imprenditore agricolo di risiedere sul fondo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 1.10.1997, n. 1059). Tale destinazione non preclude, infatti, la realizzazione di opere che, non pregiudicando l'assetto territoriale agricolo, non possano tuttavia essere convenientemente collocate in altre zone, ma non esclude nemmeno la realizzazione di opere che siano pertinenziali o funzionali agli insediamenti ed all'economia dell'area e che comunque si inseriscano senza turbare o alterare la destinazione in atto (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 28 settembre 1993, n. 968). La zonizzazione agricola assume quindi un carattere residuale, salvo l'esistenza di un espresso divieto nello strumento urbanistico che prescriva l'utilizzo produttivo agricolo in via esclusiva, salvaguardando espressamente la relativa vocazione. (fattispecie relativa all’installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici in area agricola). Pres. Mariuzzo, Est. Stevanato - L.R. (avv.ti Pontani e Beccara) c. Comune di Spiazzo (avv. Bonazza) - T.R.G.A. TRENTINO, Trento - 19 giugno 2008, n. 152
 

ENERGIA - URBANISTICA ED EDILIZIA - Impianto fotovoltaico - Natura di pertinenza - Presupposti - Breve distanza dall’edificio principale - Ostacolo alla configurazione quale pertinenza - Esclusione. La breve distanza che separa un impianto fotovoltaico e termico dall’edificio principale non può essere un ostacolo alla sua configurazione come pertinenza: l’obiettiva esigenza di esporre i pannelli alla maggiore illuminazione solare possibile, giustifica infatti il loro posizionamento in un’area libera, discosto dall’edificio. Devono però essere presenti entrambi gli elementi che caratterizzano la nozione di impianto tecnologico pertinenziale al servizio di un fabbricato esistente, che sono rappresentati, da un lato, dal rapporto quantitativo con il manufatto principale (nel senso che il medesimo deve essere di entità adeguata e non esorbitante), e, dall'altro, dall’esistenza di un collegamento funzionale tra tale opera e la cosa principale (con la conseguente incapacità per la medesima di essere utilizzata separatamente ed autonomamente). Pres. Mariuzzo, Est. Stevanato - L.R. (avv.ti Pontani e Beccara) c. Comune di Spiazzo (avv. Bonazza) - T.R.G.A. TRENTINO, Trento - 19 giugno 2008, n. 152

 

URBANISTICA E EDILIZIA - Demolizione immobile abusivo - Procedura - Scadenza del termine - Trasferimento automatico al patrimonio comunale. Il trasferimento al patrimonio comunale della proprietà dell'immobile abusivo, automaticamente conseguente alla scadenza del termine di novanta giorni fissato per l'ottemperanza all'ordinanza di demolizione, non costituisce impedimento giuridico a che il privato responsabile esegua l'ordine di demolizione impartitogli dal giudice con la sentenza di condanna, salvo che l'autorità comunale abbia dichiarato l'esistenza di interessi pubblici prevalenti rispetto a quello del ripristino dell'assetto urbanistico violato (Cass. Sez. III sent. 28/11/2007, n. 4962). Il soggetto condannato può infatti richiedere al Comune, divenuto medio tempore proprietario, l'autorizzazione a procedere alla demolizione a proprie spese, così come può provvedervi, a spese del condannato, l'autorità giudiziaria (Cass. pen. sent. 11/05/2005, n. 37120). Pres. Altieri Est. Marmo Ric. Di Corrado. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 19/06/2008 (Ud. 20/03/2008), Sentenza n. 25117

URBANISTICA E EDILIZIA - Domanda di condono - Richiesta di sospensione del processo - condizioni di applicabilità del condono - Verifica del Giudice. Il giudice di merito ha il dovere di controllare la sussistenza delle condizioni di applicabilità del condono in quanto si tratta di un potere di controllo strettamente connesso all'esercizio della giurisdizione (Cass. Pen. 19 settembre 2007 n. 38072). Pres. Altieri Est. Marmo Ric. Di Corrado. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 19/06/2008 (Ud. 20/03/2008), Sentenza n. 25117

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - URBANISTICA E EDILIZIA - Abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico - Condono edilizio - Limiti - Abusi edilizi minori. In tema di abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, la disciplina dettata dall'art. 32 del DL 30 settembre 2003, n. 269 ( convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2003, n. 326) esclude del tutto l'applicazione del condono edilizio per gli abusi edilizi maggiori (nuove costruzioni o ristrutturazioni edilizie), mentre per gli abusi edilizi minori (interventi di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) lo consente a condizione che questi ultimi siano conformi alle norme urbanistiche ovvero alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (Cass. Pen. Sez. III sent. 11/04/2007, n. 35222). Pres. Altieri Est. Marmo Ric. Di Corrado. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 19/06/2008 (Ud. 20/03/2008), Sentenza n. 25117

 

URBANISTICA E EDILIZIA - Nozione di veranda in senso tecnico-giuridico - Mancanza di precarietà - Permesso di costruire - Necessità - Realizzazione di una veranda - Classificazione come intervento di manutenzione straordinaria e di restauro - Esclusione. La realizzazione di una veranda, anche mediante chiusura a mezzo di installazione di pannelli di vetro su intelaiatura metallica od altri elementi costruttivi, non costituisce intervento di manutenzione straordinaria e di restauro, ma è opera soggetta già a concessione edilizia ed attualmente a permesso di costruire (tra le tante, Cass., Sez. III: 18.9.2007, n. 35011, Camarda; Cass., 28.10.2004, D'Aurelio; Cass., 27.3.2000, n. 3879, Spaventi). Il medesimo orientamento si rinviene nelle decisioni dei giudici amministrativi (vedi Cons. Stato, Sez. V: 8.4.1999, n. 394 e 22.7.1992, n. 67.5, nonché Cons. giust. amm. sic., Sez. riunite, 15.10.1991, n. 345). In particolare, una veranda è da considerarsi, in senso tecnico-giuridico, un nuovo locale autonomamente utilizzabile e difetta normalmente del carattere di precarietà, trattandosi di opera destinata non a sopperire ad esigenze temporanee e contingenti con la sua successiva rimozione, ma a durare nel tempo, ampliando così il godimento dell'immobile. Pres. Vitalone Est. Fiale Ric. Basile. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 13 giugno 2008 (Ud. 07/03/2008), Sentenza n. 23086
 

URBANISTICA E EDILIZIA - Veranda - Natura "precaria" di un manufatto - Presupposti - Fini specifici, contingenti e limitati nel tempo - Giurisprudenza. La natura "precaria" di un manufatto - secondo giurisprudenza costante [Cass., Sez. III: 13.6.2006, n. 20189, ric. Cavallini; 27.9.2004, n. 37992, ric. Mandò; 10.6.2003, n. 24898, ric. Nagni; 10.10.1999, n. 11839, ric. Piparo; 26.3.1999, n. 4002, ric. Bortolotti] - ai fini dell'esenzione dal permesso di costruire (già concessione edilizia), non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera dal costruttore ma deve ricollegarsi alla intrinseca destinazione materiale di essa ad un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente e sollecita eliminazione, non essendo sufficiente che si tratti eventualmente di un manufatto smontabile e/o non infisso al suolo. Pres. Vitalone Est. Fiale Ric. Basile. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 13 giugno 2008 (Ud. 07/03/2008), Sentenza n. 23086
 

URBANISTICA E EDILIZIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Realizzazione di una veranda in zona vincolata - Pregiudizio per l'ambiente - Art. 163 del D.Lgs. n. 490/1999 attualmente art. 181, c. 1, D.Lgs. n. 42/2004 - Fattispecie: realizzazione di una veranda. Il reato di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 490/1999 (già art. 1 sexies della legge n. 431/1985 ed attualmente art. 181, comma 1, del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42) è reato di pericolo e, pertanto, per la configurabilità dell'illecito, non è necessario un effettivo pregiudizio per l'ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l 'aspetto esteriore degli edifici [vedi, tra le pronunzie più recenti, Cass., Sez. III: 29.11.2001, Zecca ed altro; 1.5.4.2002, P.G. in proc. Negri; 14.5.2002, Migliore; 4.10.2002, Debertol; 7.3.2003, Spinosa; 6.5.2003, Cassisa; 23.5.2003, P.M. in proc. Invernici; 26.5.2003, Sargentini; 5.8.2003, Mori; 7.10.2003, Fierro]. Fattispecie: esecuzione di una veranda ed altre opere oggettivamente non irrilevanti ed astrattamente idonei a compromettere l'ambiente. Pres. Vitalone Est. Fiale Ric. Basile. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 13 giugno 2008 (Ud. 07/03/2008), Sentenza n. 23086

 

URBANISTICA E EDILIZIA - BOSCHI E FORESTE - Aree boschivi - Costruzione abusiva - Nozione di bosco - Vincolo ambientale - Fattispecie - D.Lgs n. 227/2001 - Art. 44 lett. C d.p.r. n. 380/2001. Al fine di individuare i territori boschivi protetti da vincolo, dopo l'entrata in vigore del d.lgs 18 maggio 2001, n. 227, deve qualificarsi come bosco, ogni terreno coperto da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva, da castagneti, da sughereti o da macchia mediterranea (Cass. pen. sez. 1111 sent. 16/11/2006, n. 1874). Sicché, nei casi di riscontro positivo del vincolo è corretto applicare l'art. 44 lettera C del d.p.r. n. 380 del 2001 che sanziona la violazione del vincolo ambientale. Nella specie, la zona in cui era stata eseguita la costruzione abusiva, in ragione delle colture arboree in esse esistenti, era naturalmente sottoposta a vincolo boschivo in quanto interamente coperta da sughereta, consociata con roverella, precisando che l'ispezione dei luoghi aveva evidenziato che erano stati eseguiti lavori sul terreno dal quale erano stati rimossi massi di basalto ed altro materiale roccioso e al contempo estirpati ceppi vitali di sughera, roverella, lentisco, olivastro ed altre piante tipiche della macchia mediterranea che, in precedenza, erano stati danneggiati da un violento incendio e che erano in fase di crescita. Pres. Altieri, Est. Marmo, P.M. Geraci, Ric. Oppo. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 10/06/2008 (Ud 03/04/2008), Sentenza n. 23071
 

URBANISTICA E EDILIZIA - Domanda di sanatoria - Commissione edilizia - Parere favorevole - Equivalenza di permesso di costruire in sanatoria - Esclusione. Il parere favorevole formulato dalla Commissione edilizia sulla domanda di sanatoria non equivale al rilascio del permesso di costruire in sanatoria. Pres. Altieri, Est. Marmo, P.M. Geraci, Ric. Oppo. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 10/06/2008 (Ud 03/04/2008), Sentenza n. 23071

 

URBANISTICA E EDILIZIA - Condono edilizio - Istanza di sospensione del procedimento - Verifica delle condizioni di applicabilità del condono - Poteri e doveri del giudice - L. n. 47/1985 e s.m.. Il giudice, prima di sospendere il processo a norma della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 44 ha il potere - dovere di controllare la sussistenza delle condizioni di applicabilità del condono in quanto si tratta di un potere di controllo strettamente connesso all'esercizio della giurisdizione, il cui mancato esercizio determina inevitabilmente ed inutilmente la dilatazione dei tempi del processo. (Cass. pen. sez. 3 sent. 19/09/2007 n. 38701). Pres. Altieri, Est. Marmo, P.M. Geraci, Ric. B.R.. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 10/06/2008, Sentenza n. 23070
 

URBANISTICA E EDILIZIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Abusi edilizi in area sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale - Reati di cui all’art. 44 lett. c) D.P.R. n. 380/2001 - Condonabiltià abusi edilizi maggiori - Esclusione - Fondamento - Art 32, D.L. n. 269/2003. In tema di abusi edilizi in area sottoposta a vincoli di natura ambientale la disciplina dettata dal Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 32 (convertita con modificazioni in Legge 24 novembre 2003, n. 326), esclude del tutto l'applicazione del condono edilizio per gli abusi edilizi maggiori (nuove costruzioni o ristrutturazioni edilizie), mentre per gli abusi edilizi minori (interventi di restauro, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria) lo consente a condizione che questi ultimi siano conformi alle norme urbanistiche, ovvero alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (v. Cass. pen. sez. 3 sent. 11 aprile 2007, n. 35222). Pres. Altieri, Est. Marmo, P.M. Geraci, Ric. B.R.. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 10/06/2008, Sentenza n. 23070

 

URBANISTICA E EDILIZIA - PRG - Formazione degli strumenti urbanistici - Osservazioni dei privati - Funzione - Mero apporto collaborativo - Rigetto - Motivazione - Necessità - Esclusione. Le osservazioni dei privati ai progetti di strumenti urbanistici sono un mero apporto collaborativo alla formazione di detti strumenti e non danno luogo a peculiari aspettative, con la conseguenza che il loro rigetto non richiede una specifica motivazione, essendo sufficiente che esse siano state esaminate e ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano (C.d.S., Sez. IV, 21.5.2007, n.2577; C.d.S., Sez. IV, 11.10.2007, n.5357). Pres. Vacirca - Est. De Felice - Ricci (avv. Hofer) c. Comune di Siena (avv. Pisillo) (conferma TAR Toscana, Sez. III, depositata in data 31.5.2001 n.994). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 9/06/2008 (Ud. 20/05/2008), Sentenza n. 2837

 

URBANISTICA E EDILIZIA - PRG - Esercizio del potere di pianificazione - Criterio di proporzionalità distributiva degli oneri e dei vincoli - Applicazione - Esclusione. La scelta amministrativa sottesa all’esercizio del potere di pianificazione di settore deve obbedire solo al superiore criterio di razionalità nella definizione delle linee dell’assetto territoriale, nell’interesse pubblico alla sicurezza delle persone e dell’ambiente, e non anche ai criteri di proporzionalità distributiva degli oneri e dei vincoli, con la conseguenza che in relazione ad essa non può prospettarsi una disparità di trattamento. Pres. Vacirca - Est. De Felice - Ricci (avv. Hofer) c. Comune di Siena (avv. Pisillo) (conferma TAR Toscana, Sez. III, depositata in data 31.5.2001 n.994). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 9/06/2008 (Ud. 20/05/2008), Sentenza n. 2837

URBANISTICA E EDILIZIA - PRG - Esercizio del potere di pianificazione - Poteri dell’amministrazione. In fase di elaborazione del PRG, le scelte di pianificazione urbanistica relative ad un determinato terreno o immobile appartengono alla sfera degli apprezzamenti di merito dell’amministrazione, per cui in ordine ad esse non sono ipotizzabili censure di disparità di trattamento basate sulla comparazione con la destinazione impressa ad immobili adiacenti. Pres. Vacirca - Est. De Felice - Ricci (avv. Hofer) c. Comune di Siena (avv. Pisillo) (conferma TAR Toscana, Sez. III, depositata in data 31.5.2001 n.994). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 9/06/2008 (Ud. 20/05/2008), Sentenza n. 2837

URBANISTICA E EDILIZIA - PRG - Esercizio del potere di pianificazione - Scelte urbanistiche - Lesione di aspettativa tutelata - Motivazione - Necessità. Le scelte urbanistiche, che di norma non comportano la necessità di specifica giustificazione, oltre quella desumibile dai criteri generali di impostazione del piano o della sua variante, necessitano di congrua motivazione, solo quando incidono su aspettative dei privati particolarmente qualificate, come quelle ingenerate da impegni già assunti dalla amministrazione mediante approvazione di piani attuativi o stipula convenzioni; in tali evenienze, la completezza della motivazione costituisce infatti lo strumento dal quale deve emergere la avvenuta comparazione tra il pubblico interesse cui si finalizza la nuova scelta e quello del privato, assistito appunto da una aspettativa tutelata (C. d. S., Sez. IV, 14.5.2007, n.2411). Pres. Vacirca - Est. De Felice - Ricci (avv. Hofer) c. Comune di Siena (avv. Pisillo) (conferma TAR Toscana, Sez. III, depositata in data 31.5.2001 n.994). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 9/06/2008 (Ud. 20/05/2008), Sentenza n. 2837

URBANISTICA E EDILIZIA - PRG - Vincoli conformativi e vincolo particolare - Nozione e differenza. Si è al cospetto di vincoli conformativi allorchè le prescrizioni mirino ad una zonizzazione dell’intero territorio comunale o di parte di esso, sì da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione assolta dalla intera zona in cui questi ricadono e delle sue caratteristiche intrinseche, o del rapporto (per lo più spaziale) con un’opera pubblica; laddove, invece, allorquando le previsioni non abbiano una tale natura generale, ma impongano un vincolo particolare incidente su beni determinati, in funzione della localizzazione puntuale di un’opera pubblica, la cui realizzazione non può coesistere con la proprietà privata, il vincolo deve essere qualificato come preordinato alla relativa espropriazione, con conseguente ininfluenza agli effetti indennitari (Cassazione civile, I, 19.9.2006, n.20252). Pres. Vacirca - Est. De Felice - Ricci (avv. Hofer) c. Comune di Siena (avv. Pisillo) (conferma TAR Toscana, Sez. III, depositata in data 31.5.2001 n.994). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 9/06/2008 (Ud. 20/05/2008), Sentenza n. 2837

URBANISTICA E EDILIZIA - Limiti posti nei regolamenti urbanistici - Natura. I limiti posti nei regolamenti urbanistici e nelle relative norme tecniche e riguardanti altezza, cubatura, superficie coperta, distanze, zone di rispetto e indici di fabbricabilità non costituiscono vincoli ablatori, ma conformativi e connaturali alla proprietà, e non comportano diritto all’indennizzo. Pres. Vacirca - Est. De Felice - Ricci (avv. Hofer) c. Comune di Siena (avv. Pisillo) (conferma TAR Toscana, Sez. III, depositata in data 31.5.2001 n.994). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 9/06/2008 (Ud. 20/05/2008), Sentenza n. 2837
 

URBANISTICA E EDILIZIA - PRG contenente prescrizioni dettagliate - Legittimità. Il carattere di strumento urbanistico a contenuto generale del piano regolatore, consistente nella introduzione di norme programmatiche da specificare a mezzo degli strumenti attuativi, non esclude la possibilità che il piano contenga anche prescrizioni dettagliate, immediatamente eseguibili in concreto, (indipendentemente dallo strumento esecutivo rappresentato dal piano particolareggiato). Pres. Vacirca - Est. De Felice - Ricci (avv. Hofer) c. Comune di Siena (avv. Pisillo) (conferma TAR Toscana, Sez. III, depositata in data 31.5.2001 n.994). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 9/06/2008 (Ud. 20/05/2008), Sentenza n. 2837

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Nozione d’interventi di nuova costruzione - Manufatti edilizi realizzati fuori terra ed interrati - Disciplina. Ai sensi dell'articolo 3 comma primo lettera e 1) del D.P.R. n 380 del 2001, si considerano interventi di nuova costruzione non solo i manufatti edilizi realizzati fuori terra ma anche quelli interrati ovvero l'ampliamento di quelli esistente all'esterno della sagoma. Sicché, sono interventi di nuova costruzione anche quelli completamente interrati perché anche essi possono incidere sul carico urbanistico e quindi anche per essi deve essere assicurato il controllo da parte dell'autorità comunale (Cass. sez III 18/12/2002, Trani, 01/06/ 1994, n 6367,Gargiulo; Cass. 9/11/1983 ,n 9377, Salvatore). Pres. Altieri, Est. Petti, Ric. Bergman. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione III, 19 maggio 2008 (Ud. 16/04/2008), Sentenza n. 19977

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Lottizzazione abusiva - Art. 18 L. n. 47/85 - Lottizzazione materiale e cartolare - Bene giuridico oggetto di tutela - Effettivo controllo del territorio. L’art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 disciplina due differenti ipotesi di lottizzazione abusiva, la prima, c.d. materiale, relativa all'inizio della realizzazione di opere che comportano la trasformazione urbanistica ed edilizia dei terreni, sia in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, approvati o adottati, ovvero di quelle stabilite direttamente in leggi statali o regionali, sia in assenza della prescritta autorizzazione; la seconda, c.d. formale (o cartolare), che si verifica allorquando, pur non essendo ancora avvenuta una trasformazione lottizzatoria di carattere materiale, se ne sono già realizzati i presupposti con il frazionamento e la vendita del terreno in lotti che per le specifiche caratteristiche, quali la dimensione, la natura del terreno, la destinazione urbanistica, l'ubicazione e la previsione di opere urbanistiche, o per altri elementi riferiti agli acquirenti, evidenzino in modo non equivoco la idoneità all’uso edificatorio. Il bene giuridico protetto dalla predetta norma, quindi, è non solo quello dell'ordinata pianificazione urbanistica e del corretto uso del territorio, ma anche (e soprattutto) quello relativo all'effettivo controllo del territorio da parte del soggetto titolare della relativa funzione. Pres. Mozzarelli, Est. Lelli - E.P.M. (avv. Paolucci) c. Comune di Imola (avv. Solazzi) - T.A.R. EMILIA-ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 16 maggio 2008, n. 1945

URBANISTICA ED EDILZIIA - Lottizzazione abusiva - Prova dell'intento di lottizzare - Irrilevanza - Indicazione nell'atto di vendita della natura non edificabile dell'area ceduta - Esimente - Inconfigurabilità.
La lottizzazione abusiva è una fattispecie che viene colpita dall’ordinamento come fatto in sé, vale a dire a prescindere dalla volontà dei soggetti interessati o coinvolti a vario titolo. Invero la lottizzazione abusiva di tipo cartolare prescinde dalla prova dell’intento di lottizzare abusivamente, mentre rileva la sussistenza o meno di elementi di fatto idonei ad evidenziare in modo non equivoco la possibile destinazione a scopo edificatorio. (C.St. IV, n. 6060 del 11 ottobre 2006). Pertanto, il fatto che il venditore si sia premunito di chiarire negli atti di vendita che l’area non era edificabile non è un esimente allorché altri elementi di fatto conducano a configurare oggettivamente l’intervento come astrattamente idoneo a sottrarre, anche in potenza, l’area alla sua destinazione agricola favorendo, anche in prospettiva, una destinazione edificatoria. Pres. Mozzarelli, Est. Lelli - E.P.M. (avv. Paolucci) c. Comune di Imola (avv. Solazzi) - T.A.R. EMILIA-ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 16 maggio 2008, n. 1945

 

URBANISTICA E EDILIZIA - INCENDI BOSCHIVI - Rilascio di proroga del permesso di costruire - Sopravvenute previsioni urbanistiche - Compatibilità con la nuova disciplina - Necessità - Art. 15 T. Unico D.P.R. 380/2001 - Fattispecie: vincolo sopravvenuto di inedificabilità ai sensi dell'art. 10 legge 21.11.2000 n. 353 (Area boscata percorsa da fuoco). Le norme sulla proroga del permesso a costruire, che consentono di prolungare il termine ordinario di tre anni per l’esecuzione delle opere, devono considerarsi di stretta interpretazione. Pertanto, secondo l’art. 15, comma quarto, del T.U. approvato con d.P.R. n. 380 del 2001, l’abilitazione a costruire “decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio” (comma 4), ricavandosi la conseguenza che l'istituto della proroga non può più essere applicabile allorquando siano sopravvenute previsioni urbanistiche incompatibili con l’intervento assentito. Inoltre, ben può il giudice penale accertare la conseguente mancanza dei presupposti legali per l’esercizio discrezionale della proroga e ritenere quindi la intervenuta decadenza del permesso a costruire. Presidente E. Altieri, Relatore P. Onorato. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 12/05/2008 (Ud. 19/03/2008), Sentenza n. 19101

 

URBANISTICA E EDILIZIA - Permesso di costruire - Termine decadenziale - La proroga nella disciplina urbanistica - Limiti - Sopravvenute previsioni urbanistiche incompatibili - Art. 15 T. Unico D.P.R. 380/2001 (che riproduce gli abrogati art. 4, c. 3, 4 e 5, l. 28.1.1977 n. 10, e art. 31, c. 11, L. 17.8.1942 n. 1150). La disciplina urbanistica consente la proroga, con provvedimento motivato, soltanto quando siano sopravvenuti fatti estranei alla volontà del titolare della concessione o del permesso di costruire, che impediscono in modo assoluto il rispetto dei termini prescritti. Pertanto, in materia di concessione edilizia, la domanda di proroga del termine di ultimazione dei lavori stabilito nella concessione deve fondarsi su circostanze sopravvenute ed estranee alla volontà del concessionario, che abbiano reso obiettivamente impossibile concludere l'attività edificatoria (C. St., Sez. V, n. 300 del 1.3.1993, Comune di Camaiore e. Oceano s.r.l.). La consolidata giurisprudenza amministrativa ha individuato questo impedimento nel factum principis (come un'ordinanza di sospensione dei lavori, o un sequestro del cantiere, rivelatisi poi illegittimi) o nella causa di forza maggiore (come una pubblica calamità). Peraltro, la proroga non può essere più accordata quando siano sopravvenute previsioni urbanistiche incompatibili con l'intervento assentito. In altre parole, il termine decadenziale non ammette proroga quando il regime urbanistico sopravvenuto non consente più la realizzazione dell'intervento. Presidente E. Altieri, Relatore P. Onorato. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 12/05/2008 (Ud. 19/03/2008), Sentenza n. 19101
 

URBANISTICA E EDILIZIA - Richiesta proroga di una concessione edilizia o di un permesso di costruire - Disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo - Decadenza del titolo abilitativo - Art. 44 D.P.R. 380/2001. In tema di disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo, il giudice penale, se non può sindacare l'esercizio del potere discrezionale da parte dell'autorità amministrativa che concede o nega la richiesta proroga di una concessione edilizia o di un permesso di costruire, può tuttavia accertare la mancanza dei presupposti legali per l'esercizio discrezionale della proroga stessa, e ritenere per conseguenza la decadenza della concessione edilizia o del permesso di costruire e l'integrazione del reato ora previsto e punito dall'art. 44 D.P.R. 380/2001. Nel caso in cui la decadenza del titolo abilitativo derivi dalla sopravvenienza di un regime urbanistico incompatibile, il reato finisce per ledere non solo l'interesse formale al previo controllo amministrativo dell'intervento edilizio, ma anche l'interesse sostanziale alla regolarità urbanistica dell'intervento medesimo. Presidente E. Altieri, Relatore P. Onorato. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 12/05/2008 (Ud. 19/03/2008), Sentenza n. 19101

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Piano di recupero urbanistico e ambientale - Assorbimento del procedimento di rilascio del titolo edilizio in sanatoria - Illegittimità. E’ illegittimo l’assorbimento del procedimento di rilascio del titolo edilizio in sanatoria, rimesso alla potestà esclusiva del Comune, nell’ambito del procedimento di recupero urbanistico e ambientale (quale strumento attuativo di variante al PTCP), riservato alla Giunta Regionale. Nella “situazione di degrado”, postulato dell’intervento di recupero, infatti, non rientra affatto quella antigiuridica connessa alla realizzazione di opere abusive oggettivamente considerate: l’una richiama un dato di fatto socio-economico (solo) indirettamente riferito al territorio; l’altra si riporta all’illecito giuridico direttamente incidente sul tessuto paesaggistico (art. 169 d.lgs. n. 42/2004) ed urbano (art. 31 t.u. n. 320/2001) conseguente alla realizzazione e permanenza in loco delle opere abusive. Pres. Balba, Est. Caputo - R.Z. (avv. Bormioli) c. Regione Liguria (avv.ti Benghi e Sommariva), Comuni di Riomaggiore e di Vernazza (avv. Gerbi), Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato), Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre (avv.ti Gamalero e Zanobini), riunito ad altro ricorso - T.A.R. LIGURIA, Sez. I - 7 maggio 2008, n. 928

 

URBANISTICA E EDILIZIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Interventi soggetti a D.I.A. su area paesaggisticamente vincolata - Configurabilità del reato edilizio - Esclusione - Fondamento - Rapporti tra D.I.A. e la c.d. SUPER-D.I.A - Fattispecie - D.P.R. n. 380/2001. Gli interventi di ristrutturazione edilizia effettuabile anche con semplice D.i.a. in zone soggette a vincolo sono realizzabili con la procedura semplificata della d.i.a. solo subordinatamente al rilascio del parere o dell’autorizzazione dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo. Sicché, quando si tratta di interventi soggetti a semplice d.i.a. (art. 22, comma primo, d.P.R. n. 380 del 2001) la loro realizzazione senza titolo (o per non aver presentato la d.i.a. ovvero per non aver conseguito il n.o. dell’Autorità tutoria in caso di immobile vincolato) non è soggetta a sanzione penale, essendo invece quest’ultima riservata (art. 44, comma secondo bis, d.P.R. citato) ai soli interventi ammessi al regime della c.d. SUPER-D.I.A. contemplati dall’art. 22, comma terzo, del d.P.R. n. 380 del 2001. Fattispecie nella quale era contestato all’imputata di aver abusivamente ricostruito un “porticato” con la stessa volumetria e sagoma del precedente in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Presidente C. Vitalone, Relatore P. Onorato. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 06/05/2008 (Ud. 26/02/2008), Sentenza 17954
 

RIFIUTI - URBANISTICA ED EDILIZIA - Attività di discarica - Trasformazione permanente del suolo - Recupero ambientale - Rimodellamento del sito - Permesso di costruire - Necessità - Art. 3 dPR n. 380/2001. L’art. 3 del dPR n. 380/01, dettato in materia di interventi edilizi per cui è chiesto il permesso di costruire, indica al punto e.3 “la realizzazione di infrastrutture ed impianti anche per pubblici servizi che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato …” ed il punto e.7 “la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive ove comportino l’esecuzioni di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato”. Non par dubbio che l’attività di discarica rechi di per sé una modifica dello stato dei luoghi e quindi necessiti di p.d.c.; anche quella di recupero ambientale, vale a dire spandimento di particolari rifiuti sul sito per il suo rimodellamento, comporta nella sua effettuazione trasformazione dello stato dei luoghi con conseguente necessita di p.d.c. Pres. Urbano, Est. Mangialardi - F. s.n.c. (avv.Palieri) c. Comune di Triggiano (avv. Gagliardi La Gala) - T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. III - 22 aprile 2008, n. 1001

 

URBANISTICA E EDILIZIA - Abuso edilizio - Rimozione dei vizi - Compatibilità con il regime edilizio - Rispetto della sentenza di annullamento del titolo originario - Art. 38 d.P.R. n.380/2001. Nelle ipotesi in cui sia possibile, eliminare la violazione riscontrata dal giudice, per mezzo di un nuovo intervento che restituisca all’opera piena compatibilità con il regime edilizio inizialmente inosservato, il Comune deve astenersi dal provvedere, comunque, alla repressione dell’abuso e deve, al contrario, consentire la conformazione dei lavori ai parametri costruttivi giudicati violati (come, peraltro, chiarito dal primo comma dell’art. 38 d.P.R. 6 giugno 2001, n.380, là dove assegna priorità - rispetto all’adozione di atti repressivi - alla rimozione dei vizi). Pres. Vacirca - Est. Deodato - Società SOL & CO s.r.l. (avv. Mantero) c. Comune di Rimini (avv. Fontemaggi) ed altro (conferma T.A.R. per l’Emilia Romagna, sede di Bologna, sez. II, n.647/2006 in data 26/05/2006). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 10/04/2008 (Ud. 19/02/2008) Decisione n. 1546
 

URBANISTICA E EDILIZIA - Abuso edilizio - Verifica dell’ottemperanza al giudicato di annullamento - Rimozione della violazione - Riconduzione a legalità dell’intervento edilizio. Ai fini della verifica dell’ottemperanza al giudicato di annullamento, il fatto che la violazione venga rimossa per effetto di un intervento dell’amministrazione, ovvero in virtù di un’iniziativa del privato (purchè, ovviamente, assentita dal Comune), dovendosi, in definitiva, controllare il solo risultato della riconduzione a legalità dell’intervento edilizio e, quindi, della eliminazione del profilo di difformità (dalla disciplina costruttiva) identificato quale vizio di legittimità nella sentenza di annullamento del titolo. Pres. Vacirca - Est. Deodato - Società SOL & CO s.r.l. (avv. Mantero) c. Comune di Rimini (avv. Fontemaggi) ed altro (conferma T.A.R. per l’Emilia Romagna, sede di Bologna, sez. II, n.647/2006 in data 26/05/2006). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 10/04/2008 (Ud. 19/02/2008) Decisione n. 1546
 

URBANISTICA E EDILIZIA - Abuso edilizio - Rimozione dei vizi - Iniziativa privata - Sentenza di annullamento del titolo originario - Art. 38 D.P.R. n.380/2001. A fronte, di un’iniziativa privata diretta ad eliminare l’elemento di contrasto dell’intervento (illegittimamente) assentito con la disciplina edilizia di riferimento, l’amministrazione comunale non è tenuta, ad impedire i lavori e ad assumere provvedimenti sanzionatori, dovendo, al contrario, proprio in attuazione del giudicato ed in coerenza con il canone di azione dettato dall’art.38 d.P.R. 6 giugno 2001, n.380, assicurare l’adeguamento della situazione di fatto alla disciplina edilizia ritenuta violata, nel chè si risolve, a ben vedere, l’effetto conformativo (cfr. Cons. St., sez. IV, 28 febbraio 2005, n.691), e garantire, in tal modo, l’integrale rispetto della sentenza di annullamento del titolo originario. Pres. Vacirca - Est. Deodato - Società SOL & CO s.r.l. (avv. Mantero) c. Comune di Rimini (avv. Fontemaggi) ed altro (conferma T.A.R. per l’Emilia Romagna, sede di Bologna, sez. II, n.647/2006 in data 26/05/2006). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 10/04/2008 (Ud. 19/02/2008) Decisione n. 1546
 

URBANISTICA E EDILIZIA - Violazione delle distanze da una parete finestrata - Preoccupazioni per la trasformazione in luci delle vedute - Rimozione dei vizi - Carattere elusivo - Esclusione. Non può dedursi su censure e allegazioni del tutto generiche, prive di adeguato supporto probatorio o, comunque, su preoccupazioni indirizzate ad iniziative eventuali, remote e, allo stato, non pronosticabili con un sufficiente grado di certezza, che di fatto la trasformazione delle finestre in luci si rivela fittizia e strumentale e che queste ultime, per come concretamente realizzate, possono essere agevolmente riconvertite in vedute. Pres. Vacirca - Est. Deodato - Società SOL & CO s.r.l. (avv. Mantero) c. Comune di Rimini (avv. Fontemaggi) ed altro (conferma T.A.R. per l’Emilia Romagna, sede di Bologna, sez. II, n.647/2006 in data 26/05/2006). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 10/04/2008 (Ud. 19/02/2008) Decisione n. 1546

 

URBANISTICA E EDILIZIA - Lottizzazione abusiva - Configurabilità del reato - Art. 42, 4° c., cod. pen.. Il reato di lottizzazione abusiva è a consumazione alternativa, potendo realizzarsi sia per il difetto di autorizzazione sia per il contrasto con le prescrizioni della legge o degli strumenti urbanistici, risulta ad evidenza contraddittorio escludere (alla stessa stregua di quanto pacificamente ritenuto per la contravvenzione di esecuzione di lavori in assenza o in totale difformità dalla concessione edilizia) che la contravvenzione medesima, sia negoziale che materiale, possa essere commessa per colpa (Cassazione Sezioni Unite sentenza 28.11.2001, Salvini; Cass., Sez. III, 1.7.2004, Lamedica ed altri; 11.5.2005, Stiffi ed altri). Pertanto, non è ravvisabile alcuna eccezione al principio generale stabilito per le contravvenzioni dall'art. 42, 4° comma, cod. pen., restando ovviamente esclusi i casi di errore scusabile sulle norme integratrici del precetto penale e quelli in cui possa trovare applicazione l'art. 5 cod. pen. secondo l'interpretazione fornita dalla pronuncia n. 364/1988 della Corte Costituzionale. Pres. Altieri Est. Fiale Ric. Zortea. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 07/04/2008 (Ud. 10/01/2008), Sentenza n. 14326

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Art. 12 c. 3 d.P.R. 380/2001 - Misure di salvaguardia - Prevalenza su norme regionali previgenti di contenuto difforme. L’art. 12, comma 3, del d.p.r. n. 380 del 2001 (norma avente valenza mista: edilizia, da un lato, in quanto volta ad incidere sui tempi dell’attività edificatoria; urbanistica, dall’altro, in quanto finalizzata alla salvaguardia, in definiti ambiti temporali, degli assetti urbanistici in itinere e, medio tempore, dell’ordinato assetto del territorio) prevale su eventuali norme regionali previgenti di contenuto difforme (quali, nella specie, l’art. 5 della l.r. Lazio n. 24 del 1977 e l’art. 36 della l.r. n. 38 del 1999). Pres. Salvatore, Est. Buonvino - R.s.r.l. (avv. Mannucci) c. Comune di Roma (avv. Murra) - CONSIGLIO DI STATO, Adunanza Plenaria - 7 aprile 2008 (Ud. 10 marzo 2008), sentenza n. 2

URBANISTICA ED EDILIZIA - d.P.R. 380/2001 - Norme di principio - Norme confliggenti delle regioni a statuto ordinario - Abrogazione - L. n. 131/2003. Nel momento in cui il legislatore nazionale è intervenuto nella materia, assegnando alle norme contenute nel t.u. dell’edilizia volte al riordino della stessa il carattere di norme di principio, devono ritenersi, per ciò stesso, abrogate le norme delle regioni a statuto ordinario con esse confliggenti; ciò in quanto, fino all’adeguamento delle Regioni a statuto ordinario alle norme di principio recate nel testo unico, le norme aventi tale portata in questo contenute sono destinate a prevalere sulle prime. Tali conclusioni sono corroborate anche dalla legge n. 131/2003, che, all’art. 1, comma 2, recante la disciplina transitoria relativa alle normative regionali vigenti in materie appartenenti alla legislazione esclusiva statale, prevede l’ultrattività di dette normative regionali solo fino al sopravvenire delle norme statati in proposito (con salvezza, naturalmente, degli effetti di eventuali pronunce della Corte Costituzionale); poiché, peraltro, anche la determinazione di principi fondamentali nelle materie di legislazione regionale concorrente risulta “riservata alla legislazione dello Stato”, può coerentemente concludersi nel senso della cedevolezza di tutte le norme regionali di fronte alle norme di principio che siano fissate dallo Stato nella stessa materia. Pres. Salvatore, Est. Buonvino - R.s.r.l. (avv. Mannucci) c. Comune di Roma (avv. Murra) - CONSIGLIO DI STATO, Adunanza Plenaria - 7 aprile 2008 (Ud. 10 marzo 2008), sentenza n. 2

 

URBANISTICA E EDILIZIA - Lottizzazione edilizia - Nozione - Pianificazione attuativa. Costituisce lottizzazione edilizia qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dall'entità del frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici, a scopo residenziale, turistico o industriale, che postulino l'attuazione di opere di urbanizzazione primaria o secondaria occorrenti per le necessità dell'insediamento. Non basta la mera esistenza di opere di urbanizzazione per escludere la dovutezza della pianificazione attuativa ma è necessario che le opere esistenti siano sufficienti in un rapporto di proporzionalità fra i bisogni degli abitanti già insediati e da insediare e la qualità e quantità degli impianti urbanizzanti già disponibili destinati a soddisfarli. La valutazione del concreto stato urbanizzativo di fatto non si può limitare, inoltre, alle sole aree di contorno dell'edificio progettato,ma deve coincidere con l'intero perimetro del comprensorio che dovrebbe essere pianificato dallo strumento attuativo. Pres. Altieri, Est. Fiale, Ric. Bardini. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 20/03/2008 (C.c. 07/02/2008), Sentenza n. 12426
 

URBANISTICA E EDILIZIA - Lottizzazione e fattispecie lottizzatoria - Opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Si ha lottizzazione allorché si tratti di asservire per la prima volta un'area non ancora urbanizzata ad un insediamento di carattere residenziale o produttivo, mediante la costruzione di uno più fabbricati, che obiettivamente esigano, per il loro armonico raccordo col preesistente aggregato abitativo, la realizzazione o il potenziamento delle opere e dei servizi necessari a soddisfare bisogni della collettività (strada, spazi di sosta, fognature, reti di distribuzione del gas, dell’acqua, dell'energia elettrica, scuole, etc.), vale a dire la realizzazione o il potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (vedi, C. Stato: sez. IV, 2Z5.2006, n. 3001 e sez. V, 14.2.2003, n. 802). La fattispecie lottizzatoria esula dalle situazioni di zone completamente urbanizzate, però sussiste non soltanto nelle ipotesi estreme di zone assolutamente inedificate, ma anche in quelle, intermedie, di zone parzialmente urbanizzate, nelle quali si configuri un'esigenza di raccordo col preesistente aggregato abitativo e di potenziamento delle opere di urbanizzazione. Anzi, per escludere la lottizzazione, deve sussistere una situazione di pressoché completa e razionale edificazione della zona tale da rendere del tutto superfluo un piano attuativo (vedi C. Stato, sez. V: 8.10.2002, n. 5321; 1.7.2002, n. 3587; 15.2.2001, n. 790. Vedi pure Cass. civ., sez. II, 24.7.1999, n. 8021). Pres. Altieri, Est. Fiale, Ric. Bardini. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 20/03/2008 (C.c. 07/02/2008), Sentenza n. 12426

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Art. 32, c. 36, d.l. 269/2003 - Illegittimità costituzionale - Decorso di 36 mesi dal pagamento dell’oblazione - Attestazione di congruità. L’art. 32, comma 36, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, deve ritenersi illegittimo nella parte in cui non prevede che il reato si estingua anche allorché, anteriormente al decorso di 36 mesi dal pagamento dell’oblazione, sia intervenuta l’attestazione di congruità da parte dell’autorità comunale dell’oblazione corrisposta. Pres. Bile, Red. De Siervo - Giudizio promosso con ord. del Tribunale di Frosinone. CORTE COSTITUZIONALE, 28 marzo 2008, sentenza n. 70

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Permesso di costruire - Legittimazione all’impugnazione - Criterio della vicinitas. La normativa urbanistica, lungi dal consentire l’esperimento di azioni popolari al riguardo, radica la legittimazione ad insorgere contro il permesso di costruire rilasciato a terzi in capo al proprietario di un immobile sito nella zona interessata dalla costruzione o a chi si trovi in una situazione di stabile collegamento con la zona stessa (sia di natura reale che obbligatoria), senza che, peraltro, debba essere fornita dimostrazione della sussistenza di un interesse qualificato alla tutela giurisdizionale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 13/07/2000 n. 3904; TAR Umbria, 5/05/2006 n. 305; TAR Lazio Roma, Sez. II, 2/11/2005 n. 10255; TAR Campania Napoli, Sez. II, 6/05/2005 n. 5557; TAR Sicilia Catania, Sez. III, 2/08/2004 n.1981; TAR Piemonte, Sez. I, 7/07/2003 n. 1042); è, in altri termini, da ravvisare una posizione qualificata e differenziata in coloro che si trovano in una situazione di stabile collegamento con la zona di intervento edilizio e che facciano valere un interesse giuridicamente protetto di natura urbanistica, quale è quello all’osservanza delle prescrizioni regolatrici dell’edificazione, senza che sia necessario accertare in concreto se i lavori assentiti con l’atto gravato comportino o meno un effettivo pregiudizio per il soggetto che propone l’impugnazione (cfr. C.d.S., Sez. V, 1/07/2005 n. 3674; TAR Liguria, Sez. I, 12/09/2007 n. 1560; TAR Toscana, Sez. III, 11/06/2004 n. 2053; TAR Liguria, Sez. I, 21/02/2003 n. 225). Pres. Guida, Est. Dell’Olio - A.I. e altri (avv. Romano) c. Regione Campania (avv. Marzocchella) e altri (n.c.). T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. I - 20/03/2008, n. 1439

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Autorizzazione paesaggistica - Regime vigente ex artt. 146, c. 12 e 167, c. 4 d.lgs. n. 42/2004 - Divieto di sanatoria ambientale - Rapporto tra l’interesse pubblico e l’interesse privato - Ipotesi di coincidenza tra la sanatoria e l’interesse pubblico - Conseguenze. La vigente normativa sull’autorizzazione paesistica risultante dal combinato dell’art. 146 comma 12 e dell’art. 167 comma 4 del Dlgs. 42/2004, facendo prevalere l’interesse pubblico ad un’utilizzazione controllata del territorio, esclude la sanatoria ambientale per le opere non preventivamente assentite, con l’eccezione di alcune fattispecie marginali, mentre il regime previgente, che affidava all’amministrazione la scelta tra la remissione in pristino e il pagamento di un risarcimento ambientale, riconosceva un certo rilievo al fatto compiuto alterando i rapporti di forza tra la parte pubblica e quella privata a favore di quest’ultima. La norma attualmente vigente presuppone tuttavia che nella fattispecie concreta si confrontino unicamente l’interesse pubblico all’utilizzazione controllata del territorio e l’interesse del privato alla sanatoria. Verificandosi questa condizione, che dà forma alla fattispecie tipica, prevale il suddetto interesse pubblico e lo stato dei luoghi deve essere ripristinato. La situazione è però diversa se la sanatoria corrisponde anche a un differente e ulteriore interesse pubblico, che si affianca a quello privato. Questa ipotesi può verificarsi quando dall’attività edilizia oggetto di sanatoria derivi, direttamente o indirettamente, in via convenzionale, per atto unilaterale d’obbligo o sulla base di una previsione dello strumento urbanistico, un vantaggio ambientale, apprezzabile in modo distinto rispetto alla semplice modificazione dello stato dei luoghi apportata dal privato. Sotto questo profilo si può ritenere che tanto l’assunzione di oneri da parte del privato per migliorare le infrastrutture pubbliche o gli standard urbanistici quanto l’impegno del privato a svolgere un’attività produttiva già insediata secondo criteri ispirati a una maggiore sensibilità ambientale consentano di superare il rigido rapporto di anteriorità tra l’autorizzazione paesistica e l’attività edificatoria. Si tratta di risultati che assicurano una tutela dei valori e delle fragilità ambientali più ampia di quella derivante dalla semplice remissione in pristino e dunque non possono considerarsi vietati dal meccanismo di protezione stabilito dall’art. 146 comma 12 e dall’art. 167 comma 4 del Dlgs. 42/2004. Se il privato è disposto ad assumere oneri specifici per migliorare la situazione ambientale, e se è accertato che dalle opere abusive non può derivare alcun danno collaterale all’ambiente, l’ordine di demolire quale condizione necessaria per poi ottenere l’autorizzazione di opere identiche appare fondata su un’interpretazione irragionevole del quadro normativo e impone al privato un sacrificio non conforme al principio di proporzionalità. Pres. Mosconi, Est. Pedron - C. s.r.l. (avv.ti Lodetti e Codignola) c. Comune di Colzate (avv. Coppetti). T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 19/03/2008, n. 317
 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Convenzioni urbanistiche - Rilascio di concessione edilizia in assenza di piano attuativo - Limiti. Si può prescindere dalla lottizzazione convenzionata richiesta dalle norme tecniche dello strumento urbanistico generale solo ove nel comprensorio interessato sussista una situazione di fatto corrispondente a quella derivante dall’attuazione della lottizzazione stessa, ovvero la presenza di opere di urbanizzazione primaria e secondaria pari agli standards urbanistici minimi prescritti (cfr. Cons. Stato, IV, 21-12-2006, n. 7769). Pres. Esposito, Est. Mele - P.C. e altro (avv. Sandulli) c. Comune di Avellino (avv.ti Cantucci de Magistris, Brigliadoro e Manganiello). T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 18 marzo 2008, n. 308

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Adozione del P.R.G. - Sindacato di legittimità - Limiti. Le scelte effettuate dall’amministrazione all’atto di adozione del piano regolatore generale costituiscono apprezzamenti di merito sottratti come tali al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o abnorme illogicità (in tal senso, ex plurimis, Consiglio Stato, IV, 6.2.2004, n.664). Pres. f.f. Saltelli, Est. De Felice - C.V.e altro (avv.ti Pellegrino e Di Cagno) c. Comune di Bisceglie (avv. Ingravalle) - (Conferma T.A.R. Puglia, Bari, n. 1625/2004). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 13 marzo 2008 (Ud. 11 gennaio 2008), sentenza n. 1095

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Fascia di rispetto stradale - Vincolo di inedificabilità - Natura - Subordinazione a scadenza temporale - Esclusione. Il vincolo di inedificabilità relativo alla “fascia di rispetto stradale” non ha natura espropriativa, ma unicamente conformativa, in quanto riguarda una generalità di beni e di soggetti ed ha una funzione di salvaguardia della circolazione, indipendentemente dalla eventuale instaurazione di procedure espropriative; esso quindi non è soggetto a scadenze temporali. Pres. f.f. Saltelli, Est. De Felice - C.V.e altro (avv.ti Pellegrino e Di Cagno) c. Comune di Bisceglie (avv. Ingravalle) - (Conferma T.A.R. Puglia, Bari, n. 1625/2004). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 13 marzo 2008 (Ud. 11 gennaio 2008), sentenza n. 1095

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Adozione del P.R.G. - Scelte discrezionali della P.A. - Motivazione - Necessità - Esclusione - Eccezioni. In tema di adozione del P.R.G. o di variante generale dello stesso le scelte dell’Amministrazione, essendo ampiamente discrezionali, non necessitano di apposita motivazione oltre quella evincibile dai criteri di ordine tecnico-discrezionale seguiti nell’impostazione della pianificazione, essendo sufficiente ad integrare la motivazione il riferimento ai detti criteri, salve le ipotesi di errori di fatto o d’illogicità manifesta o di superamento degli standards urbanistici minimi ovvero, ancora, nei casi in cui siano sorte qualificate aspettative sulla base delle preesistenti previsioni derivanti da accordi di lottizzazione, da giudicati di annullamento di dinieghi di concessioni edilizie e da situazioni di analoga qualificazione. (Cfr. Cons. di Stato A.P. n. 24/1999; id. Sez. IV 25/11/2003 n. 7771 ; id. 13/4/2005 n. 1743 ; id. 6/3/2006 n. 1119; id. 26/4/2006 n. 2301; id. T.A.R. Campania - SA - Sez. II - 7/11/2006 n. 1967). Pres. Portoghese, Est. Minichini - A.S. (avv. Fortunato) c. Comune di S. Gennaro Vesuviano (n.c.). T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. I - 13 marzo 2008, n. 292

 

URBANISTICA E EDILIZIA - Lottizzazione abusiva c.d. materiale - Trasformazione urbanistica o edilizia del territorio - Assenza dell’autorizzazione - Artt. 30, 1° c. e 44 lett. b) e c), DPR n. 380/2001. Ai fini della configurabilità del reato di lottizzazione abusiva a nulla rileva il fatto che le opere che comportano la trasformazione urbanistica o edilizia del territorio, nei sensi indicati dalla norma, vengano realizzate in aree già urbanizzate e che non sia richiesto uno strumento attuativo della lottizzazione, essendo sufficiente che la stessa sia stata realizzata in assenza della necessaria autorizzazione. Pres. Vitalone, Est. Lombardi, Ric. Giallombardo. CORTE DI CASSAZIONE Pen. Sez. III, 13/03/2008 (ud. 15/02/2008), Sentenza n. 11259

URBANISTICA E EDILIZIA - Reato di lottizzazione abusiva - Aree urbanizzate - Configurabilità - Fondamento. Il reato di lottizzazione abusiva si integra non soltanto in zone assolutamente inedificate, ma anche, nelle aree già urbanizzate in cui la costruzione di nuovi edifici destinati ad uso residenziale o ad esso equiparabile è destinata ad incidere sul carico che devono sopportare le infrastrutture già esistenti o comportare la necessità del loro adeguamento, (attraverso l'esigenza di raccordo con l'aggregato abitativo preesistente o di potenziamento delle opere di urbanizzazione pregresse, Cass. sez.III, 2004/20373, Iervolino). Pres. Vitalone, Est. Lombardi, Ric. Giallombardo. CORTE DI CASSAZIONE Pen. Sez. III, 13/03/2008 (ud. 15/02/2008), Sentenza n. 11259

URBANISTICA E EDILIZIA - Lottizzazione abusiva - Nozione - Fattispecie. Nella nozione di lottizzazione abusiva rientra anche quella che comporti una trasformazione urbanistica ad edilizia del territorio, realizzata in concreto con modalità tali da non essere più riferibile al piano inizialmente approvato con la convenzione all'uopo stipulata, a causa degli stravolgimenti ad integrali modifiche apportate." (Cass. Sez. III 1996/02408, Antonioli ed altro; conf sez. Ill, 1991/09633, Le Pira ed altro). Nella specie, vi è stata la realizzazione di un maggior numero di unità abitative, rilevante peraltro rispetto a quello assentito, non solo mediante frazionamento di quelle previste dalla concessione convenzionata, ma altresì con un, sia pur modesto, aumento di superficie dei singoli fabbricati e soprattutto mediante il cambio di destinazione d'uso dei sottotetti. Pres. Vitalone, Est. Lombardi, Ric. Giallombardo. CORTE DI CASSAZIONE Pen. Sez. III, 13/03/2008 (ud. 15/02/2008), Sentenza n. 11259

URBANISTICA E EDILIZIA - Stravolgimento del permesso di costruire e relativa autorizzazione lottizzatoria- Lottizzazione abusiva - Configurabilità. E’ configurabile la fattispecie della lottizzazione abusiva, quale conseguenza dello stravolgimento del permesso di costruire e relativa autorizzazione lottizzatoria a nulla rilevando, che l'intervento sia stato eseguito in zona già urbanizzata. Pres. Vitalone, Est. Lombardi, Ric. Giallombardo. CORTE DI CASSAZIONE Pen. Sez. III, 13/03/2008 (ud. 15/02/2008), Sentenza n. 11259
 

URBANISTICA E EDILIZIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Autorizzazioni paesaggistiche - Violazioni  Sanzioni - Giurisdizione - L. n. 205/2000. La controversia concernente le sanzioni amministrative per la violazione di autorizzazioni relative ad opere di movimento terra, di disboscamento, di mutamento del tipo di colture in atto ecc. spetta ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7 della L. 21 luglio 2000, n. 205, alla giurisdizione del giudice amministrativo. La norma, pur riservando alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie aventi ad oggetto "gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia edilizia ed urbanistica", al comma 2 dell'art. 7 citato d. l.vo aggiunge "la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti dell'uso del territorio". Presidente P. Vittoria, Relatore E. Malpica  Ric. Doro. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 12 marzo 2008 (Ud. 15/01/2008), Sentenza n. 6525

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Decadenza delle prescrizioni vincolistiche per effetto del decorso del quinquennio - Art. 9 d. P.R. n. 380/2001 - Amministrazione comunale - Ridefinizione dell’assetto urbanistico - Obbligo. Dopo la decadenza, ex art. 9 D.P.R. n. 380/2001, della previsione vincolistica di piano, per l’infruttuoso decorso del quinquennio dalla data di approvazione dello strumento urbanistico generale senza il varo di una pianificazione attuativa di secondo livello, l’amministrazione comunale è tenuta a ridefinire l’assetto urbanistico delle aree assoggettate a vincolo decaduto. L’istanza del privato proprietario che mira a conseguire la riqualificazione urbanistica delle aree incise da vincolo preordinato all’esproprio o da vincolo di inedificabilità deve pertanto essere puntualmente riscontrata. Pres. ed Est. Ravalli - C.P. e altro (avv.Tuccari) c. Comune di Lecce (avv. De Salvo). T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 6 marzo 2008, n. 737

 

URBANISTICA E EDILIZIA - Concessione demaniale marittima - Violazione di norme urbanistiche - Comitato - Tutela dell’interesse comune - Legittimazione ad agire – Fondamento. La legittimazione ad agire, per violazione di norme urbanistiche, in capo al Comitato è la stessa che avrebbe avuto anche uno solo dei suoi componenti quale soggetto proprietario di immobili ubicati in prossimità del sito su cui incide il provvedimento asseritamente illegittimo, non potendosi concepire che diritti esercitabili da soggetti, singolarmente considerati, non lo possano essere dal comitato dagli stessi formato, a tutela dell’interesse comune. Pres. Barbagallo – Est. De Francisco - Italnautica s.r.l., (avv.ti Gullo e Pellegrino) c. Comitato Spontaneo Salvare l’Addaura (avv. Pitruzzella) ed altri (conferma T.A.R. per la Sicilia - sede di Palermo (sez. I) - n. 1666 del 18 luglio 2006). Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Sicilia 6 Marzo 2008 Sentenza n. 144

 

URBANISTICA E EDILIZIA - Condono edilizio - Sospensione del processo - Verifica delle condizioni legittimanti l'accesso alla procedura sanante - Necessità - Sospensione in assenza dei presupposti - Effetti - Art. 44 L. n. 47/1985 - Art. 32, c. 25, D.L. n. 269/2003 - Art. 39 L. n. 724/1994. Il giudice, già prima di sospendere il processo ex art, 44 della legge n. 47/1985, deve effettuare un controllo in ordine alla sussistenza delle condizioni legittimanti l'accesso alla procedura sanante (data di esecuzione delle opere; stato di ultimazione delle stesse secondo la nozione fornita dall'art. 31 della legge n. 47/1985; rispetto dei limiti volumetrici; eventuali esclusioni oggettive della tipologia d'intervento dalla sanatoria; tempestività della presentazione, da parte di soggetti legittimati, di una domanda di sanatoria riferita alle opere abusive contestate nel capo di imputazione). Cass. Sez. Un. 24.11.1999, n. 22, ric. Sadini. Nel caso in cui il giudice sospenda il processo (ex artt. 44 o 38 della legge n. 47/1985) in assenza dei presupposti di legge, la sospensione e inesistente ed il corso della sospensione non e interrotto. Pres. Postiglione, Est. Fiale, Ric. Carillo ed altro. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 05/03/2008 (ud. 21/11/2007), Sentenza n. 9980

URBANISTICA E EDILIZIA - Inammissibilità del ricorso - Prescrizione dei reati contravvenzionali - Esclusione.
Anche in materia urbanistica, l’inammissibilità del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, per cui non può tenersi conto della prescrizione dei reati contravvenzionali, scaduta in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata ed alla presentazione dell'atto di gravame (Cass., Sez. Unite, 21.12.2000, n. 32, ric. De Luca). Pres. Postiglione, Est. Fiale, Ric. Carillo ed altro. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 05/03/2008 (ud. 21/11/2007), Sentenza n. 9980

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Concessione edilizia - Impugnazione ad opera del confinante - Termini - Dies a quo - Ultimazione dei lavori. Il termine per l'impugnazione di una concessione edilizia ad opera del confinante non decorre dall'avvio dei lavori, ma dalla ultimazione di questi, affinché gli interessati siano in grado di avere cognizione dell’esistenza e dell’entità delle violazioni urbanistico-edilizie eventualmente derivanti dalla concessione (cfr. Cons. St., Sez. V, 5.2.2007, n. 452); l’effettiva conoscenza dell’atto, infatti, si verifica quando la costruzione realizzata rivela in modo certo ed univoco le essenziali caratteristiche dell’opera e l’eventuale non conformità della stessa al titolo o alla disciplina urbanistica (cfr. Cons. St., Sez. IV, 12.2.2007, n. 599). Pres. Frascione, Est. Russo -G.P. (avv. Matassa) c. M.M. e altri (avv. Lorusso) - (Conferma T.A.R. Puglia, Bari, n. 1953/2002). CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 4/03/2008 (Ud. 6/11/2007), sentenza n. 885

 

URBANISTICA E EDILIZIA - Domanda di condono - Formazione del silenzio-assenso - Cause di esclusione - Incompletezza della domanda - Fattispecie: opera realizzata in zona boschiva. In materia di sanatoria, il mancato versamento degli oneri di concessione, la mancata planimetria e la relativa ricevuta della presentazione al catasto, impediscono la formazione del silenzio-assenso. Nella specie, il silenzio-assenso è escluso in quanto l’opera realizzata in zona boschiva, non è sanabile (articoli 29, comma 12, e 27 della legge provinciale 21 gennaio 1987 n. 4). Pres. Iannotta - Est. Lamberti - Porfid Strade S.a.s. (avv. Papa) c. Comune di Bolzano (conferma Trib. Reg. giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige, sentenza 3 settembre 2002 n. 408, sezione autonoma per la provincia di Bolzano)  - (conf.: C.d.S. 2008 n.350). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 6-02-2008 (Ud. 10/07/2007), Sentenza 351

URBANISTICA E EDILIZIA - Domanda di condono - Provincia Autonoma di Bolzano - L. n. 4/1987 - Ambito di applicazione - Fattispecie sanabili - L. n. 47/1985 e s.m.. La legge provinciale n. 4/1987 è applicabile anche alle domande di condono presentate prima della sua entrata in vigore e subito dopo l’emanazione della legge statale n. 47/1985. Quest’ultima non poteva trovare applicazione nel territorio provinciale di Bolzano se non attraverso l'esercizio, da parte della Provincia, della potestà legislativa in materia (C.d.S., V, 16 marzo 1999, n. 252). Sicché, l’esercizio della potestà provinciale di regolare le fattispecie sanabili in modo diverso da quello statale è stato riconosciuto conforme allo Statuto di autonomia, che ha dotato la Provincia Autonoma di Bolzano di competenza legislativa primaria nelle materie attinenti all’urbanistica e ai piani regolatori nonché alla tutela del paesaggio. (Cons. Stato V, 4 gennaio 1993, n. 21; 8 marzo 1998, n. 207). Pres. Iannotta - Est. Lamberti - Porfid Strade S.a.s. (avv. Papa) c. Comune di Bolzano (conferma Trib. Reg. giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige, sentenza 3 settembre 2002 n. 408, sezione autonoma per la provincia di Bolzano)
- (conf.: C.d.S. 2008 n.350). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 6-02-2008 (Ud. 10/07/2007), Sentenza 351

URBANISTICA E EDILIZIA - Condono - Insanabilità delle opere - Pagamento dell’oblazione - Rilascio del condono - Esclusione. L’adempimento del pagamento dell’oblazione, non può sopperire all’insanabilità delle opere. Pres. Iannotta - Est. Lamberti - Porfid Strade S.a.s. (avv. Papa) c. Comune di Bolzano (conferma Trib. Reg. giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige, sentenza 3 settembre 2002 n. 408, sezione autonoma per la provincia di Bolzano)
- (conf.: C.d.S. 2008 n.350). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 6-02-2008 (Ud. 10/07/2007), Sentenza 351


URBANISTICA E EDILIZIA - BENI CULTURA E AMBIENTALI - Domanda di condono - Opere realizzate nel verde agricolo, nel verde alpino e nel bosco - Legge provinciale di Bolzano n. 4/1987 - Esclusione della formazione del silenzio-assenso - Legittimità. E’ legittima l’esclusione della formazione del silenzio-assenso ex art. 27, co. 2 della legge provinciale di Bolzano n. 4/1987 per le opere realizzate nel verde agricolo, nel verde alpino e nel bosco perché incompatibili con la relativa tutela ambientale disciplinata dall'art. 42 dell'ordinamento urbanistico provinciale (Cons. Stato V, 8 marzo 1998, n. 207). Inoltre, non essendo possibile l’applicazione del silenzio assenso sulla domanda di sanatoria, non è conseguentemente necessaria una diffusa motivazione né sulla sua mancata formazione né tantomeno sulla demolizione che segue nell’ordine procedimentale. Pres. Iannotta - Est. Lamberti - Porfid Strade S.a.s. (avv. Papa) c. Comune di Bolzano (conferma Trib. Reg. giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige, sentenza 3 settembre 2002 n. 408, sezione autonoma per la provincia di Bolzano)
- (conf.: C.d.S. 2008 n.350). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 6-02-2008 (Ud. 10/07/2007), Sentenza 351

 

URBANISTICA E EDILIZIA - Ristrutturazione di un immobile - Concessione edilizia - Legittimazione ad agire del privato confinante - Completamento dell'opera - Fondamento - Eccezione di tardività - Limiti. La legittimazione ad agire del privato confinante si configura solo con il completamento dell'opera (nel corso della quale sono sempre possibili una serie di varianti) potendo questi, solo in tale momento, compiutamente valutare se gravarsi o meno in sede giurisdizionale. L'eccezione di tardività, essendo destinata ad incidere sul fondamentale diritto alla tutela giurisdizionale, postula una prova rigorosa che deve essere fornita dalla parte che la formula. Sicché, è da escludere che il privato confinante debba seguire giorno per giorno i lavori che si svolgono sul fondo finitimo perché in relazione ad ogni step dell'attività edificatoria decorrerebbe un autonomo termine di impugnazione. Pres. Marchitiello - Est. Russo - Comune di Cesenatico (Avv. Graziosi) c. Fusconi (Avv.ti Rossi e Onofri) ed altro (conferma TAR per l’Emilia Romagna, sede di Bologna, sez. II,, n. 373/2000 del 17.03.2000). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 6/02/2008 (C.c.. 18/12/2008), Sentenza n. 322

URBANISTICA E EDILIZIA - Ristrutturazione di un immobile - Violazione delle prescrizioni - Vincolo di facciata dell'edificio - Vietata immutazione - Recupero di superfici - Superfetazione soggetta a demolizione - Pregiudizio per il vicino - Interesse ad agire - Sussistenza. La ristrutturazione di un immobile in violazione delle prescrizioni, contenute in concessione edilizia, comporta un pregiudizio e quindi l'interesse ad agire, per il confinante. (Nella specie, la violazione della prescrizione riguardava il vincolo di facciata nonché un non consentito recupero di superfici - da una superfetazione soggetta a demolizione). Pres. Marchitiello - Est. Russo - Comune di Cesenatico (Avv. Graziosi) c. Fusconi (Avv.ti Rossi e Onofri) ed altro (conferma TAR per l’Emilia Romagna, sede di Bologna, sez. II,, n. 373/2000 del 17.03.2000). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 6/02/2008 (C.c.. 18/12/2008), Sentenza n. 322

URBANISTICA E EDILIZIA - Concessione edilizia - Prescrizioni - Disapplicazione da parte della Commissione edilizia - Esclusione. Quando una prescrizione è esistente alla data di rilascio della concessione edilizia essa non può essere disapplicata dalla Commissione edilizia. Pres. Marchitiello - Est. Russo - Comune di Cesenatico (Avv. Graziosi) c. Fusconi (Avv.ti Rossi e Onofri) ed altro (conferma TAR per l’Emilia Romagna, sede di Bologna, sez. II,, n. 373/2000 del 17.03.2000). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 6/02/2008 (C.c.. 18/12/2008), Sentenza n. 322

URBANISTICA E EDILIZIA - Concessione edilizia - Violazione delle prescrizioni - Denuncia da parte del vicino - Mancanza di pregiudizio - Atto emulativo - Esclusione. La denuncia da parte del vicino d’inosservanza delle prescrizioni non è inquadrabile come atto emulativo, anche quando il vicino non riceverebbe alcun pregiudizio dall’abusività dell’opera. Pres. Marchitiello - Est. Russo - Comune di Cesenatico (Avv. Graziosi) c. Fusconi (Avv.ti Rossi e Onofri) ed altro (conferma TAR per l’Emilia Romagna, sede di Bologna, sez. II,, n. 373/2000 del 17.03.2000). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 6/02/2008 (C.c.. 18/12/2008), Sentenza n. 322

 

URBANISTICA E EDILIZIA - Campeggio - Trasformazione di strutture mobili (camper e roulotte) in vere e proprie unità abitative permanenti - Lottizzazione abusiva - Configurabilità. La trasformazione di strutture mobili (camper e roulotte) in vere e proprie unità abitative permanenti può far ravvisare in concreto una condotta lottizzatoria (in specie quando l'attività di campeggio assuma dimensioni consistenti e si componga anche di edifici di servizio che denotano una stabilità di realizzazione e producono un impatto rilevante sul territorio). Sicché, costituiscono lottizzazione quegli interventi che mutano le caratteristiche dell'insediamento e/o del territorio in misura tale da far sorgere una non prevista esigenza di misure di urbanizzazione oppure da richiedere misure di urbanizzazione di entità maggiore o diversa rispetto a quelle previste. Presidente E. Lupo, Relatore L. Marini. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 31/01/2008 (Ud.17/12/2007), Sentenza n. 4974

URBANISTICA E EDILIZIA - Lottizzazione abusiva - Campeggio - Fattispecie: provvedimento di sequestro preventivo - Piano di lottizzazione esistente - Mutamento apportato senza autorizzazione - Destinazione e diverso utilizzo - Giurisprudenza.
Si configura il “fumus” del reato di lottizzazione abusiva (e conseguente provvedimento di sequestro preventivo) laddove una struttura adibita a campeggio, sia pure debitamente autorizzata, venga radicalmente mutata, per effetto di opere edilizie non autorizzate e di roulotte posizionate stabilmente a terra e, dunque, non più agevolmente trasportabili, in uno stabile insediamento abitativo di rilevante impatto negativo sull’assetto territoriale. In questa prospettiva un insieme di interventi che snaturino le caratteristiche originarie di un campeggio, per quanto esso sia debitamente autorizzato, possano in linea di principio comportare, se complessivamente valutati, la violazione dell'art.44, lett.c) del citato d.P.R. n.380 del 2001. In giurisprudenza, inoltre, è stato rilevato che il mutamento apportato senza autorizzazione si pone in contrasto con l'esistente piano di lottizzazione, posto che un complesso di unità abitative comporta caratteristiche di destinazione e di concreto utilizzo profondamente diverse rispetto al complesso alberghiero inizialmente autorizzato, (sentenza n.6990 del 29 novembre 2006-24 febbraio 2006, Ambrosiani, n.6936 del 7 novembre 2006-15 febbraio 2007, Cieri e n.13687 del 28 febbraio-3 aprile 2007, Signori: possono costituire lottizzazione anche quegli interventi che abbiano trasformato una realizzazione alberghiera in un complesso di autonome unità abitative). Presidente E. Lupo, Relatore L. Marini. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 31/01/2008 (Ud.17/12/2007), Sentenza n. 4974

 

URBANISTICA E EDILIZIA - Deliberazioni d'urgenza - Effetti - Art. 140 R.D. n. 148/1915. Ai sensi dell'art. 140, I, II e IV comma, del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148 (ancora in vigore al momento dell'adozione della delibera di Giunta che aveva disposto la revoca) "la Giunta prende sotto la sua responsabilità le deliberazioni che altrimenti spetterebbero al Consiglio, quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza consiliare…". Ne deriva che, la delibera assunta dalla Giunta comunale produce efficacia dalla data della sua adozione sino a quando non ne sia negata la ratifica da parte del Consiglio. Trattandosi di atto efficace, la Giunta può adottare provvedimento di revoca di detta delibera solo previo confronto e ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti nell'azione amministrativa, anche in relazione al loro grado di consolidamento. (Cons. Stato, sez. IV, 16/03/1999 n.288). Pres. Frascione - Est. Monticelli - SA.SA. s.r.l. (avv. Marenghi) c. Comune di Battipaglia (n.c.) (conferma T.A.R. Campania, sezione staccata di Salerno, sentenza n.81/1998). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 23/01/2008 (C.C. 05/06/2007), Sentenza n. 161

 

URBANISTICA E EDILIZIA - Costruzioni in zona sismica - Omissione della presentazione della denuncia dei lavori e dell'avviso dell'inizio dei lavori - Reati previsti dagli artt. 93, 94 e 95 del D.P.R. n. 380/2001 - Natura - Reati permanenti. I reati previsti dagli artt. 17, 18 e 20 della legge n. 64 del 1974, (provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), trasfuse negli artt. 93, 94 e 95 del testo unico approvato con D.P.R.380/2001 e consistenti nella omissione della presentazione della denuncia dei lavori e dell'avviso dell'inizio dei lavori, hanno natura istantanea" (Sez. Un. n. 18 del 14.7.1999, P.M. in proc. Lauriola, rv. 213933). Tuttavia, il reato di cui agli artt. 94 e 95 D.P.R. 380/2001, permane sino a quando chi intraprende un lavoro edile in zona sismica (che non sia di bassa sismicità) termina il lavoro ovvero ottiene la relativa autorizzazione. Sino a questo momento, persiste il carattere antigiuridico della condotta commissiva del contravventore, che prosegue lavori non autorizzati. In conclusione, atteso che sono istantanei solo quei reati in cui la condotta tipica esaurisce la lesione del bene tutelato, e sono permanenti quelli in cui la condotta volontaria del soggetto protrae nel tempo la lesione del bene, i reati di cui agli artt. 93, 94 e 95 D.P.R. 380/2001 devono ritenersi permanenti. (v. da ultimo Cass. Sez. III, n. 7873 del 19.3.1999, P.M. in proc. Guerra, rv. 214501). Presidente E. Papa, Relatore P. Onorato, Ric. Mirabelli. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III, 21/01/2008 (UD.05/12/2007), Sentenza n. 3069
 

URBANISTICA E EDILIZIA - Lottizzazione convenzionata - Inadempimento degli obblighi pattizi di demolire - Presentazione di istanze di condono - Effetti - Obbligo dell’amministrazione di valutare la ricorrenza dei presupposti di legge per sanare le opere abusive. In materia di lottizzazione convenzionata l’inadempimento degli obblighi pattizi di demolire alcuni fabbricati può essere legittimamente causa di ritiro del certificato di abitabilità. Tuttavia, nel caso di presentazione di istanze di condono, l’amministrazione ha l’obbligo di esaminare le relative istanze avanzate per la doverosa valutazione della ricorrenza dei presupposti stabiliti dalla legge per sanare le opere abusive. Pres. - Est. Saltelli - Immobiliare Francesco Santese S.r.l. (avv.ti Sanino e Visone) c. Comune di Battipaglia (avv. Vuolo) ed altro (riforma sentenze del Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Salerno, sezione di Salerno, tutte del 16 gennaio 2007, n. 29 (NRG. 3192/07), 35 (NRG. 3193/07), 36 (NRG. 3194/07), 37 (NRG. 3195/07), 38 (NRG. 3196/07), 39 (NRG. 3197/07), 40 (NRG. 3198/07), 41 (NRG. 3199/07) e 43 (NRG. 3200/07). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, del 16/01/2008 (C.C. 19/10/2007), Sentenza n. 74

 

URBANISTICA E EDILIZIA - PROCEDURE E VARIE - Convenzione di lottizzazione - Cognizione della controversia - Giurisdizione esclusiva del g.a.. La cognizione della controversia avente ad oggetto l’adempimento (o addirittura la risoluzione) di una convenzione di lottizzazione e ciò in virtù di quanto tra l’altro previsto dall’articolo 11, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241 spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (Cass. SS.UU. 20 aprile 2007, n. 9360; 17 gennaio 2005, n. 732). Pres. - Est. Saltelli - Immobiliare Francesco Santese S.r.l. (avv.ti Sanino e Visone) c. Comune di Battipaglia (avv. Vuolo) ed altro (riforma sentenze del Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Salerno, sezione di Salerno, tutte del 16 gennaio 2007, n. 29 (NRG. 3192/07), 35 (NRG. 3193/07), 36 (NRG. 3194/07), 37 (NRG. 3195/07), 38 (NRG. 3196/07), 39 (NRG. 3197/07), 40 (NRG. 3198/07), 41 (NRG. 3199/07) e 43 (NRG. 3200/07). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, del 16/01/2008 (C.C. 19/10/2007), Sentenza n. 74

 

URBANISTICA E EDILIZIA - Tutela dei valori paesaggistici ed ambientali - Lottizzazione abusiva - Rilascio titolo abilitativo - Piano urbanistico-territoriale - PUTT - Fattispecie. La lottizzazione abusiva è ipotizzabile anche in presenza di eventuale avvenuto rilascio del permesso di costruzione, quando non risulti essere stata espressamente autorizzata. Nel caso in specie le opere in corso di realizzazione erano, per estensione, natura ed ubicazione, non di ristrutturazione del complesso (agri-turistico) preesistente, ma idonee ad operare una radicale trasformazione urbanistica e non solo edilizia, del territorio, per le ingenti opere di urbanizzazione. Trattavasi, di area soggetta a un piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici ed ambientali, riconducibile al piano territoriale di coordinamento idoneo a produrre, oltre agli effetti di direttiva nei confronti della pianificazione comunale, anche effetti diretti nei confronti dei privati, con vincoli generali e particolari, purché pertinenti alla specificità tematica del piano medesimo. Il PUTT estende peraltro la sua portata, oltre che ai beni vincolati, anche a zone non soggette al regime di tutela paesaggistica, ma egualmente ritenute meritevoli di considerazione in quanto espressione della più generale potestà urbanistica regionale in materia paesaggistico-ambientale. Pres. Lupo, Est. Grassi, Ric. Tateo. (conferma ordinanza del Tribunale di Bari in data 09/07/2007). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 10/01/2008 (Ud. 11/12/2007), Sentenza n. 800

URBANISTICA E EDILIZIA - PROCEDURA E VARIE - Reato di lottizzazione abusiva - Misure cautelari - Sequestro preventivo - Condizioni generali per l'applicabilità - Verifica della legittimità - Ordinanze emesse in sede di riesame o di appello - Ricorso per Cassazione - Limiti - Art. 273 c.p.p. - Art. 325 co. 1 c.p.p.. In tema di sequestro preventivo, la verifica sulle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del Tribunale del riesame o dell'appello e della Cassazione, non può tradursi in una anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità dell'indagato o imputato in ordine al reato, o ai reati, oggetto di contestazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità fra la fattispecie concreta e quella legale ipotizzata, mediante una valutazione prioritaria ed attenta dell'antigiuridicità penale del fatto. Per questo le condizioni generali per l'applicabilità delle misure cautelari personali, indicate nell'art. 273 c.p.p., non sono estensibili, per la loro peculiarità, alle misure cautelari reali e da ciò deriva che, ai fini della doverosa verifica della legittimità del provvedimento con il quale sia stato ordinato il sequestro preventivo di un bene pertinente ad uno o più reati, è preclusa ogni valutazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza, sulla gravità di essi e sulla colpevolezza dello indagato o dell'imputato. Ciò perché, altrimenti, si finirebbe con l'utilizzare surrettiziamente la procedura incidentale di riesame per una preventiva verifica del fondamento dell'accusa, con evidente usurpazione dei poteri riservati al Giudice del procedimento principale. Inoltre, a norma dell'art. 325 co. 1 c.p.p., il ricorso per Cassazione avverso ordinanze emesse in sede di riesame o di appello di misure cautelari reali può essere proposto solo per violazione di legge, non anche per difetto e/o illogicità di motivazione, sicché tutte le censure con le quali si lamentano tali vizi vanno dichiarate inammissibili. Pres. Lupo, Est. Grassi, Ric. Tateo. (conferma ordinanza del Tribunale di Bari in data 09/07/2007). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 10/01/2008 (Ud. 11/12/2007), Sentenza n. 800

 

URBANISTICA E EDILIZIA - Concessione radiotelevisiva, permesso di costruire e relativi nulla osta ambientali - Differenza - Disciplina applicabile - Elettrosmog - Installazione impianti di radiodiffusione sonora e televisiva privata - Art. 87 Dlgs n. 259/2003 Codice delle comunicazioni elettroniche - L. n. 223/1990. In base al disposto contenuto nella legge 6 agosto 1990, n. 223, il rilascio della concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti di diffusione sonora e televisiva privata, disciplinata dall'art. 16, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere connesse e dà titolo per richiedere alle autorità competenti le necessarie concessioni e autorizzazioni (art. 4, comma primo). In particolare (ex art. 4, comma secondo) i comuni territorialmente competenti provvedono ad acquisire od occupare d'urgenza l'area interessata, a espropriarla, e a rilasciare la concessione edilizia. Di conseguenza emerge, una sostanziale differenza tra la concessione radiotelevisiva e il permesso di costruire e i relativi nulla osta ambientali, pertanto, il disposto normativo richiede espressamente la necessità di due autonome e distinte concessioni, quella radiotelevisiva e quella urbanistica-edilizia-paesaggistica. Trattandosi evidentemente di strumenti finalizzati alla tutela di interessi diversi concettualmente distinti tant'è che anche l'art. 87 del Dlgs n. 259/2003 (codice delle comunicazioni elettroniche), pur avendo unificato il titolo concessorio in ossequio ad esigenze di maggiore speditezza dell'azione amministrativa, contempla per il rilascio la necessità dell'accordo delle varie amministrazioni interessate, tra di esse ricomprendendo quelle preposte alla tutela del territorio e dei vincoli ambientali. Pres. Lupo, Est. Sarno, Ric. Picconi. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 9/01/2008 (Ud. 21/11/ 2007), Sentenza n. 559
 

URBANISTICA - Fascia di rispetto cimiteriale - Vincolo di inedificabilità assoluta - Strutture mobili - Applicabilità - Esclusione. Il vincolo assoluto di inedificabilità nell'area di rispetto cimiteriale, di cui all’art. 338 del R.D. 1265/1934, finalizzato alla tutela di molteplici interessi pubblici (esigenze di natura igienico sanitaria, salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati all'inumazione ed alla sepoltura, mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale - cfr. Cds, V, 1934/2007 -), non può che interessare le opere edilizie di carattere stabile, esulando dal divieto altre diverse forme di utilizzazione dei terreni che si trovino in quella fascia, quali ad esempio l'installazione di strutture precarie o mobili. Pres. Monteleone, Est. Palligiano - I.L. (avv. Bruccoleri) c. Ausl n. 1 di Agrigento (avv. Toto) e altro (n.c.) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. II - 9 gennaio 2008, n. 18

 

URBANISTICA E EDILIZIA - RIFIUTI - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata - Autorizzazione in materia edilizia - Inapplicabile per la gestione di rifiuti - Art. 256 c. 4, D.L.vo n.152/2006. La norma che prevede che le pene di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, commi 1, 2 e 3, sono ridotte della metà nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, fa riferimento esclusivamente alle autorizzazioni in materia di gestione dei rifiuti. (Nella specie il giudice non ha ritenuto applicabili i benefici di cui al comma 4 dell’art. 256, D.L.vo n.152/2006, in quanto l'autorizzazione al riempimento con terreno naturale della depressione era semplicemente un'autorizzazione in materia edilizia). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 7 Gennaio 2008, Sentenza n. 177

 

URBANISTICA E EDILIZIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Vincolo paesistico - Vincoli generici e vincoli specifici - Disciplina vincolistica e condonabilità degli abusi edilizi. E’ inapplicabile la disciplina vincolistica di cui al p.t.p. approvato con d.m. 06.11.1995, dopo la realizzazione del fabbricato oggetto della domanda di condono edilizio, ed il carattere generico del contenuto prescrittivo del vincolo paesistico che grava sulla zona introdotto con d.m. 22.06.1967, non impeditivo in assoluto di interventi modificativi. In questi casi, l’autorizzazione sindacale, non si pone in contraddizione con le previsioni di tutela, che non consumano la sfera di discrezionalità del Sindaco circa la graduazione degli interventi compatibili. In conclusione, sono condonabili gli interventi edilizi realizzati su zona vincolata se il vincolo anteriore all'abuso è generico e quello specifico è successivo alla consumazione dell'abuso. Pres. Varrone - Est. Polito - Di Lauro (avv.ti Laudadio e Scotto) c. Ministero per i Beni Culturali e Ambientali (n.c.) (annulla T.A.R. Campania, Sez. IV^, n. 338 del 25.01.2005). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 07/01/2008 (C.C. 06/11/2007), Sentenza n. 22

 

URBANISTICA E EDILIZIA - Distanze tra edifici - Art. 873 c.c. - Regime derogatorio per i vani tecnici - Inconfigurabilità. Quantunque il vano tecnico partecipi di un regime differenziato, nel senso che esso può essere portato in aggiunta alla volumetria massima realizzabile in fase di progettazione dell’immobile (T.A.R Lazio II sez. 21/6/04 n. 6016; Cons. St. V sez. 23/3/91 n. 329), ciò non significa che il regime derogatorio riguardi anche il distacco degli edifici. Va da sé infatti che la realizzazione di vani tecnici a distanza minore da quella normativamente prevista inevitabilmente comprometterebbe il raggiungimento delle finalità perseguite dalle regole di cui all’art. 873 c.c. Pres. ed Est. Costantini - N.N. (avv. Napolitano) c. Comune di Galatina (avv.ti Pasanisi e Russo) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. III - 3 gennaio 2008, n. 2

URBANISTICA E EDILIZIA - Distanze tra edifici - Concessione edilizia rilasciata in violazione dell’art. 873 c.c. - Giurisdizione ordinaria - Giurisdizione amministrativa.
L’obbligo del rispetto della distanza minima assoluta tra edifici (nel caso di specie imposto anche da norme regolamentari) è inderogabile anche per la P.A preposta al rilascio della concessione edilizia (C.G.R.S 17/5/2000 n. 240). Sicchè, ferma restando la possibilità per l’interessato di tutelare innanzi al giudice ordinario il diritto leso dalla esecuzione di opere edilizie non conformi alle prescrizioni di legge o degli strumenti urbanistici (Cass. SS. UU. 12/6/99 n. 333), deve comunque riconoscersi altresì legittima la reazione giurisdizionale in sede amministrativa, posto che la concessione edilizia rilasciata in violazione sulle distanze legali tra fabbricati investe anche un rapporto pubblicistico con l’Ente territoriale a tutela di una posizione di interesse legittimo (Cons. St. V sez. 13/1/04 n. 46). Pres. ed Est. Costantini - N.N. (avv. Napolitano) c. Comune di Galatina (avv.ti Pasanisi e Russo) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. III - 3 gennaio 2008, n. 2

 

 

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(N.B.: queste pagine continueranno ad essere aggiornate)

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