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Giurisprudenza

 

Diritto Urbanistico

(P.R.G. - concessione - autorizzazione - comunicazione - D.I.A. -

lottizzazione - occupazione - zonizzazione - urbanizzazione - condono...) 

 

 

  2009

Urbanistica ed Edilizia

 

 

  Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni  

2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 - 2000 - 1999-86

 

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DIRITTO URBANISTICO - Programma integrato di intervento - Finalità - Riqualificazione urbanistica - Concorso di risorse finanziarie pubbliche e private - Indici territoriali e disciplina degli standard. Il Programma Integrato di Intervento presenta “la specifica finalità di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale del territorio e caratterizzato sia dalla presenza di una pluralità di funzioni, sia dall'integrazione di diverse tipologie di intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione, in una dimensione capace di incidere sulla riorganizzazione urbana e con il possibile concorso di risorse finanziarie pubbliche e private” (cfr. TAR Lombardia, Milano n. 5171/2009). La scelta degli indici territoriali e la disciplina degli standard risponde, in tale ottica, alla necessità di trovare finanziamenti per riqualificare i quartieri e per realizzare le opere pubbliche, senza aggravare il costruttore al punto tale di farlo desistere dall’operazione. Pres. Arosio, Est. Bini - I. s.r.l. (avv.ti De Nora e Salvi) c. Comune di Milano (avv.ti Malinconico, Mandarano, Surano, Tempesta e Terracciano) e Regione Lombardia (avv.ti Pujatti e Ruggeri) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 23 dicembre 2009, n. 6188

DIRITTO URBANISTICO - Standard - Categoria aperta - Valutazioni di dettaglio - Amministrazioni locali - Riferimento alle realtà locali.
Il concetto di standard costituisce “una categoria aperta, per cui spetta alle amministrazioni il compito di svolgere valutazioni di dettaglio riferite alle singole realtà locali” (TAR Lombardia - sez. Brescia 15.12.2006 n. 1548) Pres. Arosio, Est. Bini - I. s.r.l. (avv.ti De Nora e Salvi) c. Comune di Milano (avv.ti Malinconico, Mandarano, Surano, Tempesta e Terracciano) e Regione Lombardia (avv.ti Pujatti e Ruggeri) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 23/12/2009, n. 6188

 

DIRITTO URBANISTICO - P.R.G. - Approvazione - Regione - Modifiche dettate dalla tutela dell’ambiente e del paesaggio - Art. 10, c. 2 L. n. 1150/1942. L’art. 10, comma 2, della legge n. 1150/1942 prevede, tra le possibili modifiche proposte dalla Regione in sede di approvazione del P.R.G., quelle indispensabili ad assicurare la tutela del paesaggio e di complessi ambientali: tali modifiche possono essere accettate dal Comune, che può aderire senza contro dedurre alle osservazioni della Regione. Pres. Radesi, Est. Bellucci - D.C.A.M. (avv. Barsotti) c. Comune di Rio Marina (n.c.) e Regione Toscana (avv. Baldi). TAR TOSCANA, Sez. III - 18 dicembre 2009, n. 3867

 

DIRITTO URBANISTICO - Lavori edilizi su manufatti abusivi - Assoggettabilità a D.I.A. - Esclusione. I lavori edilizi che riguardano manufatti abusivi non sanati né condonati non sono assoggettabili al regime della d.i.a. poiché gli interventi ulteriori (sia pure riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche) ripetono le caratteristiche di illegittimità dell'opera principale alla quale ineriscono strutturalmente (cfr., ex multis, Cassazione penale , sez. III, 24 ottobre 2008 , n. 45070). Pres. f.f. Pagano, Est. Cicchese - R.A. (avv.ti Di Maio e Matarese) c. Comune di Forio (n.c.). TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VI - 22/12/2009, n. 9335

 

DIRITTO URBANISTICO - Convenzioni urbanistiche - Convenzione ex L.r. Campnia n. 16/2004 - Giurisdizione del G.A. - Sussistenza. La convenzione prevista dall’art. 26 della L. R. Campania n. 16/2004 (con la quale vengono disciplinati i rapporti derivanti dall’attuazione degli interventi edilizi), in quanto connessa al Piano di Recupero, è strettamente funzionale alla gestione del territorio con finalità di pubblico interesse (Consiglio Stato, Sez. IV, 26 aprile 2006, n. 2296). Pertanto, tale convenzione, riconducibile all'ampia categoria delle convenzioni urbanistiche, è soggetta alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 11 della L. 241/90. Pres. Amodio, Est. Di Vita - F. s.r.l. (avv.ti Romano) c. Comune di Caserta (avv. Perone). TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VIII - 22/12/2009, n. 9301

 

DIRITTO URBANISTICO - Regione Puglia - L. r. n. 56/80 - Demanio marittimo - Fascia di rispetto - Vincolo di inedificabilità - Natura assoluta temporanea - Zone A, B e C - Possibilità di edificazione - Art. 33 L. n. 47/85. Il vincolo di inedificabilità posto dall’ art. 51 lettera h) l. r. Puglia 31 maggio 1980, n. 56 ha natura tendenzialmente assoluta, benché temporanea (Consiglio di Stato, Sez. V, 15 novembre 1999, n. 1914, T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 2 febbraio 2006, n. 309, T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 23 giugno 2005, n. 3492), fatta eccezione per le zone A, B e C, ove la possibilità di edificazione può sussistere anche nelle aree poste a meno di 300 mt dal mare, venendo meno così l’assolutezza del vincolo ai fini dell’applicazione dell’art 33 l.47/85. Pres. Morea, Est. Amovilli - G.E.e altri (avv.ti La Gala e Violante) c. Comune di Bari (avv.ti Baldassarra e Valla) e Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali (Avv. Stato). TAR PUGLIA, Bari, Sez. II - 17 dicembre 2009, n. 3239

 

DIRITTO URBANISTICO - Procedimento di formazione degli strumenti urbanistici - Amministratori comunali - Obbligo di astensione - Momento deliberativo - Deliberazioni per le quali non ricorre l’obbligo - Regione siciliana - Art. 16 L.R. n. 30/2000. L’obbligo per gli amministratori comunali di astensione (previsto in Sicilia dall’art.16 della L.R. n.30/2000) - ed il conseguente intervento sostitutivo - è previsto,in materia di procedimento di formazione degli strumenti urbanistici, per il momento deliberativo, cioè il momento in cui le soluzioni tecniche prospettate dal progettista vengono sottoposte all'esame dell'organo consiliare, cui spetta decidere con piena libertà di giudizio sulla rispondenza di dette soluzioni alle esigenze della popolazione locale. Va pertanto esclusa la ricorrenza dell’obbligo di astensione con riferimento alle deliberazioni di approvazione dei criteri tecnico urbanistici, dei principi informatori delle scelte urbanistiche compiute e degli obiettivi generali della disciplina adottata (Consiglio di stato, sez. IV, 05 marzo 2008 , n. 931). Pres. Zingales, Est. Bruno - C.A. (avv.ti Rossitto e Scuderi) c. Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente (Avv. Stato) e Comune di Camporotondo Etneo (avv. Galea) - TAR SICILIA, Catania, Sez. I - 11 dicembre 2009, n. 2124

DIRITTO URBANISTICO - Procedimento di formazione degli strumenti urbanistici - Obbligo di astensione - Regioni siciliana - Art. 16 L.R. n. 30/2000 - Destinatari dell’obbligo - Amministratori - Tecnico U.T.C. - Applicabilità della disciplina - Esclusione.
L’art.16 della L.R. Siciliana n.30/2000 prevede l’obbligo di astensione unicamente per gli amministratori (in funzione del contenuto decisorio della rispettiva attività deliberativa) relativamente alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. La norma esclude da tale obbligo di astensione l’adozione di provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.Ne deirva che la disciplina non trova applicazione nei confronti di un tecnico U.T.C. in rapporti di parentela con il Sindaco (che, peraltro, non era stato incaricato della redazione del P.R.G., ma solo di attività esecutiva). Pres. Zingales, Est. Bruno - C.A. (avv.ti Rossitto e Scuderi) c. Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente (Avv. Stato) e Comune di Camporotondo Etneo (avv. Galea) - TAR SICILIA, Catania, Sez. I - 11 dicembre 2009, n. 2124

 

DIRITTO URBANISTICO - Opere di pavimentazione - Permesso di costruire - Art- 6, c. 1, lett. e), D.P.R. n. 380/2001 - Necessità - In caso di opere di rilevante dimensioni comportanti significativa trasformazione dello stato dei luoghi. Non è necessario il permesso di costruire per la realizzazione di modeste opere di pavimentazione, laddove non siano state realizzate opere murarie o eliminato verde preesistente, ovvero urbanizzato il terreno (T.A.R. Trentino Alto Adige Bolzano, 26 agosto 2009, n. 299); occorre invece il permesso di costruire, dall’articolo 6, comma 1, lettera e), del D.P.R. n. 380/2001, quando le opere di pavimentazione, in ragione delle dimensioni delle stesse e dei materiali utilizzati determinino una significativa trasformazione dello stato dei luoghi (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 21 aprile 2009 , n. 2084; T.A.R. Piemonte Torino, Sez. I, 2 febbraio 2005 , n. 208; T.A.R. Lombardia Milano, Sez. II, 20 novembre 2002 , n. 4514). Pres. f.f. Monaciliuni, Est. Polidori - C.N. (avv. Esposito) c. Comune di Piano di Sorrento (avv. Esposito) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 10 dicembre 2009, n. 8606

 

DIRITTO URBANISTICO - Edificazione - Esistenza di uno strumento attuativo di dettaglio - Necessità - Piano quadro - Riconducibilità allo strumento attuativo - Esclusione. L’esistenza dello strumento attuativo di dettaglio, cui non è riconducibile il piano quadro, è necessaria affinché possa essere consentita legittimamente l’edificazione su di una determinata area. Pres. Urbano, Est. Cocomile - N.v. (avv. Sisto) c. Comune di Acquaviva delle Fonti (n.c.). TAR PUGLIA, Bari, Sez. III - 3 dicembre 2009, n. 3000

 

DIRITTO URBANISTICO - Distanze tra edifici - Art. 9 D.M. n. 1444/1968 - Distanza di dieci metri - Amministrazioni comunali - Fissazione di distanze superiori - Legittimità. L’art.9 del D.M. 2 aprile 1968 n.1444, nell’imporre la distanza di dieci metri tra costruzioni, rende illegittima ogni eventuale previsione regolamentare in contrasto con l’anzidetto limite minimo, mentre è indubbiamente consentito alle amministrazioni comunali fissare distanze superiori (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, 12 marzo 2009, n.1491; Cassazione civ., 29 ottobre 1994, n.8944). Pres. d’Alessandro, Est. Russo - C.F. (avv. Costanzo) c. Comune di S.Antimo (avv. Angelino) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. II - 2 dicembre 2009, n. 8326

DIRITTO URBANISTICO - Distanze tra edifici - Nozione di “nuova costruzione” - Aumento della sagoma d’ingombro - Maggior volumetria o utilizzabilità a fini abitativi - Irrilevanza- Fattispecie: sopraelevazione. Ai fini dell’applicazione della normativa in materia di distanze tra edifici, per nuova costruzione deve intendersi non solo la realizzazione ex novo d’un fabbricato ma anche qualsiasi modificazione nella volumetria d’un fabbricato preesistente, che ne comporti l’aumento della sagoma d’ingombro, in tal guisa direttamente incidendo sulla situazione degli spazi tra gli edifici esistenti, e ciò anche indipendentemente dalla realizzazione o meno d'una maggior volumetria e/o dall'utilizzabilità della stessa a fini abitativi; per il che la sopraelevazione costituisce, a tutti gli effetti, nuova costruzione (cfr. T.A.R. Campania, Sezione II, 12 aprile 2006, n.3457; Consiglio di Stato, Sezione IV, 31 marzo 2009, n.1998; Sezione V, 14 marzo 1993, n.481; Cassazione civ., Sezione II, 11 giugno 2008, n.15527). Pres. d’Alessandro, Est. Russo - C.F. (avv. Costanzo) c. Comune di S.Antimo (avv. Angelino) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. II - 2 dicembre 2009, n. 8326

DIRITTO URBANISTICO - Distanze tra edifici - Carattere abusivo dei fabbricati preesistenti - Irrilevanza - Finalità delle disposizioni in materia di distanze - Salvaguardia della salubrità e della sicurezza pubblica. Ai fini dell’osservanza delle disposizioni in materia di distanze fra immobili, non rileva l’eventuale carattere abusivo dei fabbricati preesistenti. Le disposizioni sulle distanze tra le costruzioni sono infatti preordinate non solo alla tutela degli interessi dei frontisti ma, in una più ampia visione, anche alla salvaguardia di esigenze generali, tra cui la salubrità e la sicurezza pubblica. Pertanto, l’interesse pubblico primario tutelato dalle norme urbanistiche sulle distanze impone di prendere in considerazione la situazione di fatto quale si presenta in concreto in sede di rilascio di un nuovo titolo edilizio, a nulla rilevando che taluno dei fabbricati preesistenti, in relazione al quale va calcolata la distanza, sia abusivo, ferma restando l’attività repressiva rimessa allo stesso ente (cfr. T.A.R. Campania, Sezione III, 12 luglio 2005, n.9499; Consiglio Giust. Amm. Sicilia, 12 novembre 2008, n.930; Consiglio di Stato, Sezione V, 6 novembre 1992, n.1174). Pres. d’Alessandro, Est. Russo - C.F. (avv. Costanzo) c. Comune di S.Antimo (avv. Angelino) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. II - 2 dicembre 2009, n. 8326

 

DIRITTO URBANISTICO - Installazione di tettoie - Strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi - Sottrazione al regime del permesso di costruire - Presupposto - Decoro o arredo/Accessorietà - Visibile alterazione dell’edificio cui accedono - Permesso di costruire - Necessità. Gli interventi consistenti nella installazione di tettoie o di altre strutture che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di semplice decoro o arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) della parte dell’immobile cui accedono. Tali strutture non possono viceversa ritenersi installabili senza permesso di costruire allorquando le loro dimensioni sono di entità tale da arrecare una visibile alterazione all'edificio o alle parti dello stesso su cui vengono inserite, quando quindi per la loro consistenza dimensionale non possono più ritenersi assorbite, ovvero ricomprese in ragione della accessorietà, nell'edificio principale o nella parte dello stesso cui accedono (in termini TAR Campania Napoli, sez. II, n. 3870 del 13 luglio 2009 cit., T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, n. 19754 del 18 novembre 2008 cit., Consiglio di Stato, Sez. V, 13 marzo 2001 n. 1442). Pres. f.f. ed Est. D’Alessio - D.M.F. (avv. Pignatiello) c. Comune di Brusciano (n.c.). TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. II - 2 dicembre 2009, n. 8320

 

DIRITTO URBANISTICO - Provvedimento di diniego del titolo abilitativo edilizio - Motivazione -Elementi di contrasto tra il progetto e le norme tecniche di attuazione - Mancata indicazione - Pregiudizio al diritto di difesa e al principio di trasparenza. La motivazione del provvedimento di diniego del titolo abilitativo edilizio, che non consenta di intendere in quali termini e con quali disposizioni delle Norme tecniche di attuazione del p.r.g. il progetto sia in contrasto, è del tutto inidonea ad adempiere la propria funzione di far comprendere le ragioni giuridiche e le giustificazioni di fatto che sono alla base della determinazione dell'Amministrazione, con evidente pregiudizio al diritto di difesa della ricorrente ed al principio di trasparenza dell'azione amministrativa (T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 03 marzo 2005 , n. 1082; T.A.R. Toscana, sez. II, 31 gennaio 2000 , n. 22). In tal modo non si consente all'interessato da un lato, di rendersi conto degli impedimenti che si frappongono alla realizzazione del suo progetto e di poterlo adeguare alle esigenze pubbliche che l'Amministrazione ha inteso tutelare; dall'altro, di confutare in maniera esaustiva la legittimità del provvedimento davanti al giudice competente. Pres. Arosio, Est.Di Mario - M.R. (avv. Marangoni) c. Comune di Montu' Beccaria (avv. Ferrari) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 1 dicembre 2009, n. 5218

 

DIRITTO URBANISTICO - INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Fascia di rispetto cimiteriale - Vincolo di inedificabilità - Triplice finalità - Manufatti edilizi diversi dalle abitazioni - Tralicci per telecomunicazioni. In materia di vincolo cimiteriale, la salvaguardia del rispetto dei 200 metri prevista dall'art. 338 del T.U. delle leggi sanitarie di cui al r.d. 27 luglio 1934 n. 1265 nonché dall'art. 57 del d.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 si pone alla stregua di un vincolo assoluto di inedificabilità, valevole per qualsiasi manufatto edilizio anche ad uso diverso da quello di abitazione. Il vincolo cimiteriale ha infatti una triplice finalità, in quanto, oltre alle esigenze sanitarie ed alla salvaguardia della possibilità di espansioni del perimetro cimiteriale, esso garantisce anche il rispetto della tranquillità, del decoro e della speciale sacralità dei luoghi di sepoltura. Di conseguenza, devono ritenersi compresi nel divieto di edificazione anche i tralicci per telecomunicazioni. Pres. Petruzzelli, Est. Russo - A.G. (avv.ti Laurito e Del Dotto) c. Comune di Costa Volpino (avv. Bezzi) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 1 dicembre 2009, n. 2381

 

DIRITTO URBANISTICO - Mutamento di destinazione d’uso - Inquadramento - Riferimento agli elaborati tecnici - Concrete caratteristiche dei locali - Obiettiva idoneità di larga parte della struttura ad ospitare riti religiosi islamici - Presenza di locali accessori per attività sociali e religiose collaterali - Destinazione a luogo di culto - Fondamento. L’intervento edilizio che comporti una variazione di destinazione d’uso può essere correttamente inquadrato soltanto se si prende a riferimento quanto riportato negli elaborati tecnici(v. T.R.G.A. Trentino - Alto Adige, Trento, 7 maggio 2009 n. 150). Pertanto, se la planimetria del progetto relativo ad un centro culturale di religione islamica evidenzia, fra i vari previsti, un locale pari alla metà della superficie totale disponibile ed espressamente destinato a “sala riunioni” dedicata ai fedeli - oltre tutto ospitando il mihrab orientato verso la Mecca -, se ne deve necessariamente evincere la destinazione principale a luogo di culto islamico, con locali accessori per attività sociali e religiose collaterali; in definitiva, le concrete caratteristiche dei locali - indipendentemente dalle intenzioni espresse dagli interessati - e cioè l’obiettiva idoneità di larga parte della struttura ad ospitare riti religiosi è in sé sufficiente a farne ravvisare la prevalente destinazione a luogo di culto; non è rilevante che a tale vocazione non sia stato riservato l’intero spazio a disposizione, posto che il modello di moschea, quale si riscontra nei paesi a fede mussulmana, assolve anche compiti diversi da quelli di una chiesa cristiana. Pres. Papiano, Est. Caso - Q. s.r.l. e altri (avv. Dall’Aglio) c. Comune di Parma (avv. Cugurra) - TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 26 novembre 2009, n. 792

DIRITTO URBANISTICO - Concessioni edilizie in deroga - Norme - Interpretazione restrittiva - Regione Emilia Romagna - Disciplina regionale ex art. 15 L.R. n. 31/2002 - Rapporto tra destinazione d’uso dei singoli beni e destinazioni di zona.
Le norme in materia di concessioni edilizie in deroga devono essere interpretate restrittivamente, e cioè nel senso che le deroghe al piano regolatore comunale non possono travolgere le esigenze di ordine urbanistico a suo tempo recepite nel piano; non possono inoltre costituire oggetto di deroga le destinazioni di zona che attengono all’impostazione stessa del piano regolatore generale e ne costituiscono le norme direttrici - onde rientrano tra le prescrizioni derogabili solo le norme di dettaglio che non involgono i criteri di impostazione e le linee direttrici dello strumento urbanistico -. Analogamente, la disciplina regionale di cui all’art. 15 della L.R. Emilia Romagna n. 31 del 2002 consente la deroga unicamente nel novero delle diversificate destinazioni d’uso ammesse dal piano regolatore all’interno delle singole destinazioni urbanistiche previste dalla legge, così osservandosi il corretto rapporto tra destinazioni d’uso dei singoli beni e destinazioni di zona (v. TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. II, 21 giugno 2006 n. 875). Pres. Papiano, Est. Caso - Q. s.r.l. e altri (avv. Dall’Aglio) c. Comune di Parma (avv. Cugurra) - TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 26/11/2009, n. 792

 

DIRITTO URBANISTICO - Titolo abilitativo all’edificazione - Mancanza nel richiedente della titolarità di un diritto reale - Effetti sul titolo - Annullabilità. La mancanza nel richiedente della titolarità di un diritto reale che giustifichi l’istanza diretta ad ottenere un titolo abilitativo alla edificazione non integra la nullità del titolo, riconducibile solo a vizi riferibili alla carenza di elementi essenziali del provvedimento, ma semplicemente la sua annullabilità per la carenza o irregolarità di un presupposto necessario per il suo perfezionamento. Pres. Salvatore, Est. Zaccardi - Provincia di Verona (avv.ti Biancardi, Gattamelata, e Sorio) c. Comune di verona (n.c.) - (Conferma TAR Veneto n. 3353/2007). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 26 novembre 2009, n. 7433

 

DIRITTO URBANISTICO - Convenzione di lottizzazione - Ultimazione della lottizzazione oltre il termine decennale - Rivisitazione degli obblighi della parte lottizzante - Nuovi oneri nel’interesse pubblico - Definizione consensuale. Nella nuova convenzione di lottizzazione può legittimamente trovare spazio anche la rivisitazione degli obblighi della parte lottizzante. L’equilibrio economico originario rimane infatti cristallizzato solo per la durata decennale del piano di lottizzazione. Al contrario quando la lottizzazione sia ultimata (in misura rilevante) dopo la scadenza del termine decennale, è necessario un aggiornamento che tenga conto degli effetti prodotti dal decorso del tempo. Tra questi rientrano da un lato l’incremento dei costi che l’amministrazione sostiene per erogare i propri servizi agli abitanti insediati e dall’altro il maggior valore di mercato degli immobili di nuova costruzione. In generale deve essere esaminata l’utilità che la parte lottizzante riceve dal completamento (totale o parziale) dell’edificazione. Su questa base possono essere individuati nuovi oneri o impegni nell’interesse pubblico, che devono poi in concreto essere definiti consensualmente. Pres. Petruzzelli, Est. Pedron - A. s.p.a. (avv. Canu) c. Regione Lombardia e altro (n.c.). TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 24 novembre 2009, n. 2250

 

DIRITTO URBANISTICO - Nozione di ristrutturazione edilizia - Art. 31, c. 1, lett. d) L. n. 457/78 - Art. 3, co. 1, lett. d) d.P.R. n. 380/2001 - Totale demolizione e ricostruzione - Limiti. Nella nozione di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 31 co. 1 lett. d) L. n. 457/78, vanno ricomprese anche le ipotesi di totale demolizione e ricostruzione del fabbricato, a condizione che la ricostruzione porti alla realizzazione di un edificio sostanzialmente identico a quello preesistente, per sagoma, volume, superficie e caratteristiche tipologiche, potendosi giustificare la parziale diversità solo con riferimento ad elementi costitutivi secondari e tali comunque in concreto da non comportare una significativa alterazione strutturale o estetica. Anche ai sensi della nuova normativa di cui al D.P.R. n. 380/01 (art. 3 co. 1 lett. d), rientrano nell’ambito della ristrutturazione edilizia gli interventi volti alla trasformazione dell’edificio che portino alla realizzazione di un edificio anche in tutto o in parte diverso dal precedente, attraverso la demolizione e ricostruzione, nel rispetto dei limiti di volumetria e di sagoma, oltre che ovviamente delle caratteristiche strutturali e tipologiche fondamentali e necessarie ad assicurare una continuità con la situazione preesistente. Tutte le volete in cui tali limiti non vengano rispettati, l’intervento non può che ricondursi nell’ambito della previsione di cui alla successiva lettera e) della norma citata (nuova costruzione). Pres. Morea, Est.Pasca - M.F. (avv. Palieri) c. Comune di Gioia del Colle (avv. Matarrese), Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (Avv. Stato), Azienda Sanitaria Locale Provincia di Bari (avv.ti Di Girolamo e Trotta) e altro (n.c.). TAR PUGLIA, Bari, Sez. II - 23/11/2009, n. 2898

DIRITTO URBANISTICO - Destinazione d’uso giuridicamente rilevante - Normativa urbanistica di riferimento - Uso diverso reiterato e protratto nel tempo - Consolidamento di posizioni - Inconfigurabilità. La destinazione d’uso giuridicamente rilevante è unicamente quella prevista dalla normativa urbanistica di riferimento, che costituisce dunque il necessario parametro di valutazione della legittimità dell’attività edilizia. L’uso che in concreto sia stato praticato sull’immobile risulta viceversa una circostanza di mero fatto e giuridicamente irrilevante. L’uso o destinazione di fatto dell’immobile, al di fuori della destinazione d’uso urbanisticamente rilevante secondo la normativa vigente, pertanto, ancorché reiterata e protrattasi nel tempo non determina alcun consolidamento di situazioni. Pres. Morea, Est.Pasca - M.F. (avv. Palieri) c. Comune di Gioia del Colle (avv. Matarrese), Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (Avv. Stato), Azienda Sanitaria Locale Provincia di Bari (avv.ti Di Girolamo e Trotta) e altro (n.c.). TAR PUGLIA, Bari, Sez. II - 23 novembre 2009, n. 2898

 

DIRITTO URBANISTICO - Strumento urbanistico di dettaglio - Piano di lottizzazione convenzionata - Esclusione di aree ricomprese nell’area interessata - Illegittimità - Fondamento. Lo strumento urbanistico di dettaglio, compresa la lottizzazione convenzionata, non può legittimamente escludere dal proprio ambito aree in esso ricomprese, non potendosi ritenere corretto, in termini di adeguatezza della pianificazione urbanistica, che non s’addivenga ad una sistemazione tendenzialmente completa della zona oggetto d’intervento. Diversamente argomentando, non si perverrebbe all’obiettivo della pianificazione urbanistica, specie di dettaglio, che tende a conseguire la complessiva e coordinata sistemazione del territorio secondo scelte ed indirizzi formatisi in sede politico-amministrativa.(cfr. . Cons. Stato, Sez. V, 4 maggio 1995, n. 695). Pres. Urbano, Est. Cocomile - D.G. e altro (avv.ti Tucci e Pallesca) c. Comune di Corato (avv. Gagliardi La Gala). TAR PUGLIA, Bari, Sez. III - 19/11/2009, n. 2781

 

DIRITTO URBANISTICO - Regione Siciliana - Art. 34 L.R. n. 37/85 - Delibere di adeguamento degli oneri di urbanizzazione - Principio di irretroattività - Art. 14 l.r. n. 19/94. Il principio di irretroattività delle delibere di adeguamento degli oneri di urbanizzazione, già presente nell'art. 34 della l.r. siciliana n. 37/1985, è stato ulteriormente confermato e rafforzato con l'art. 14 della l.r. n. 19/1994, con la conseguenza che le delibere comunali che dispongono l'adeguamento degli oneri di urbanizzazione a far data dal primo gennaio dell'anno successivo alla loro emanazione, possono trovare applicazione esclusivamente per le concessioni rilasciate a far tempo dal primo gennaio dell'anno cui si riferiscono, e non anche per quelle rilasciate in epoca anteriore (C.G.A., sez. giurisdizionale, n. 64 del 2 marzo 2007). Pres. Monteleone, Est. Di Paola - D.B.G. (avv. Geraci) c. Comune di Sommatino (n.c.). TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 17 novembre 2009, n. 1798

 

DIRITTO URBANISTICO - Convenzioni urbanistiche - Scopo - Edificazione del territorio - Equilibrato inserimento in rapporto al contesto di zona - Autorità preposta alla gestione del territorio - Discrezionalità. Le convenzioni urbanistiche hanno lo scopo di garantire che all' edificazione del territorio corrisponda, non solo l'approvvigionamento delle dotazioni minime di infrastrutture pubbliche, ma anche il suo equilibrato inserimento in rapporto al contesto di zona che, nell’insieme, garantiscano la normale qualità del vivere in un aggregato urbano discrezionalmente, e razionalmente, individuato dall’Autorità preposta alla gestione del territorio. Pres. Romeo, Est. Carella - Comune di Manduria (avv. Pellegrino) c. C. s.r.l. (avv. Sticchi Damiani) - (Riforma TAR Puglia, Lecce, n. 3405/2007). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 6 novembre 2009, n. 6947

 

DIRITTO URBANISTICO - Concessione edilizia - Art. 13 L. n. 10/77 - Mancanza del piano di attuazione - Presenza di opere di urbanizzazione o impegno alla realizzazione - Individuazione delle opere necessarie - Rapporto con la tipologia dell’intervento edilizio e con il regime urbanistico dell’area. L’art. 13 della legge n. 10 del 1977, ai fini del rilascio della concessione edilizia, richiede, in mancanza del piano di attuazione, o la presenza di “opere di urbanizzazione” o l’impegno alla loro realizzazione. Esso impone necessariamente di procedere alla valutazione di quelle necessarie, e ciò non può che avvenire in rapporto alla tipologia dell’intervento per il quale si domanda la concessione (anche in rapporto al regime urbanistico dell’area), comportando l’esercizio da parte dell’amministrazione di poteri molto limitatamente discrezionali. Pres. f.f. Maruotti, Est. Potenza - S.s.n.c. (avv.ti Michiara e Sanino) c. U.A. (avv.ti Giuffrè e Rutigliano) e altri (n.c.) - (Conferma TAR Emilia Romagna, Parma, n. 197/2001). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 6 novembre 2009, n. 6940

 

DIRITTO URBANISTICO - Regione Marche - Articolo unico L.r. n. 11/2008 - Interpretazione autentica della L.r. n. 23/2004 - Vincoli ex art. 32, c. 27, lett. d), L. n. 269/2003 - Vincolo relativo - Interventi condonabili - Ampliamento dei limiti applicativi della sanatoria - Governo del territorio - Illegittimità costituzionale. L’articolo unico della legge regionale delle Marche n. 11 del 2008, tramite una asserita “interpretazione autentica” dell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 23 del 2004, stabilisce che i vincoli previsti dall'art. 32, comma 27, lettera d), del decreto-legge n. 269 del 2003 hanno effetto impediente, solo se “comportino inedificabilità assoluta”: in tal modo il legislatore regionale intende rendere condonabili gli interventi in area vincolata ai sensi della citata norma statale quando il vincolo abbia carattere meramente relativo. E’ già stato riconosciuto che “solo alla legge statale compete l'individuazione della portata massima del condono edilizio straordinario” (sentenza n. 70 del 2005; sentenza n. 196 del 2004), sicché la legge regionale che abbia per effetto di ampliare i limiti applicativi della sanatoria eccede la competenza concorrente della Regione in tema di governo del territorio, di cui al terzo comma dell'art. 117 della Costituzione. Va pertanto dichiarata la illegittimità costituzionale, per violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio, limitatamente alle parole “ed all'articolo 32, comma 27, lettera d), della legge 24 novembre 2003, n. 326 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici)”. Pres. Amirante, Est.De Siervo - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Marche - CORTE COSTITUZIONALE - 6 novembre 2009, n. 290

 

DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione edilizia - Finalità - Strumento esecutivo di urbanizzazione - Aree di nuovo insediamento. La lottizzazione edilizia ha per oggetto l’ordinata suddivisione del suolo per consentire di ivi pianificare l’attività costruttiva con le connesse opere di urbanizzazione, conferendo un nuovo assetto ad una parte del territorio tramite la combinazione di strutture di interesse pubblico e privato. Nel sistema pianificatorio, infatti, la lottizzazione assume la valenza di piano urbanistico di attuazione, ossia di strumento esecutivo di urbanizzazione e di preconcessione edilizia e, pertanto, avendo un contenuto simile a quello dello strumento urbanistico generale, in relazione alla specifica destinazione della zona interessata, deve delineare in modo schematico sia il tracciato delle aree destinate a strade e alle altre opere di urbanizzazione sia il tracciato dei lotti edificabili (cfr. T.R.G.A., Trento, 2.11.2000, n. 429). Lo strumento della lottizzazione è utile soprattutto quando si tratta di asservire per la prima volta un’area ad un nuovo insediamento, mediante la costruzione di uno o più fabbricati “che obiettivamente esigano per il loro armonico raccordo col preesistente aggregato abitativo la realizzazione o il potenziamento delle opere e dei servizi necessari a soddisfare taluni bisogni della collettività, vale a dire la realizzazione o il potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria o secondaria” (cfr. C.d.S., sez. IV, 4.12.2007, n. 6171). Pres. Mariuzzo, Est. Chiettini - T. s.r.l. (avv. Bonazza) c. Comune di Carzano (avv.ti Dalla Fior e Lorenzi) e altri (n.c.). T.R.G.A. TRENTINO ALTO ADIGE, Trento - 6 novembre 2009, n. 277

 

DIRITTO URBANISTICO - Insediamenti produttivi - Trasmissione della pratica al SUAP - Natura dello sportello unico - Modulo organizzativo e procedimentale composito. La trasmissione della pratica al SUAP non implica recesso del Comune dalle proprie prerogative e responsabilità, giacché lo Sportello Unico non rappresenta un nuovo centro di competenze, ma un modulo organizzativo e procedimentale composito, una sorta di “procedimento di procedimenti” nel quale confluiscono gli atti e gli adempimenti facenti capo a diverse competenze, e richiesti dalle norme in vigore perché l'insediamento produttivo possa legittimamente essere realizzato; in questo senso, quelli che erano, in precedenza, autonomi provvedimenti, ciascuno dei quali veniva adottato sulla base di un procedimento a sé stante, diventano “atti istruttori” al fine dell'adozione dell'unico provvedimento conclusivo, titolo per la realizzazione dell'intervento richiesto (così Corte Cost. 23 luglio 2002, n. 376). Pres. Nicolosi, Est. Grauso - D. s.n.c. (avv.ti Piselli e Vagnucci) c. Comune di Pienza (avv. Golini). TAR TOSCANA, Sez .II - 6 novembre 2009, n. 1585

DIRITTO URBANISTICO - Variante cd. “normativa” - Assoggettamento alla disciplina prevista del l’approvazione degli strumenti di pianificazione - L.R. Toscana n. 1/05. La variante c.d. “normativa” deve ritenersi assoggettata alla disciplina stabilita per l’approvazione degli strumenti di pianificazione e degli atti di governo del territorio dalla L.R. Toscana n. 1/05, la quale non effettua alcuna distinzione tra le diverse tipologie di variante (artt. 15 co. 1 e 18 co. 1), ed anzi prevede che le norme procedurali di cui agli artt. 16 e 17 si applichino anche agli atti di governo del territorio e relative varianti ancorché non implicanti modifiche degli strumenti di pianificazione (art. 18 co. 2-bis). Pres. Nicolosi, Est. Grauso - D. s.n.c. (avv.ti Piselli e Vagnucci) c. Comune di Pienza (avv. Golini). TAR TOSCANA, Sez .II - 6/11/2009, n. 1585

DIRITTO URBANISTICO - AREE PROTETTE - VIA - Siti di interesse regionale - Valutazione di incidenza - Rapporto con la VIA - Integrazione - Rapporto con la variante al PRG. L’art. 5 co. 4 del D.P.R. n. 357/97 e l’art. 15 della l.r.Toscana n. 56/00 stabiliscono che la valutazione di incidenza sui siti di interesse regionale dei progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale sia integrata nell’ambito della stessa VIA, ed in particolare che lo studio di impatto ambientale contenga gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità di conservazione dei siti predetti. Diversamente è a dirsi per la variante al PRG, rispetto alla quale la valutazione di incidenza deve costituire oggetto di apposita relazione che, ai sensi dell’art. 15 co. 2-bis della citata legge regionale n. 56/00, deve confluire nella relazione di sintesi relativa alla valutazione integrata richiesta dall’art. 16 co. 3 della legge regionale n. 1/05 ai fini dell’approvazione degli atti di pianificazione e di governo del territorio e delle loro varianti. Sarà dunque nell’ambito del connesso procedimento per l’approvazione della variante che occorrerà constatare se possa venire mutuato “sic et simpliciter” il giudizio di compatibilità ambientale espresso in sede di VIA (che si riferisce al progetto e solo indirettamente alla corrispondente richiesta di variante), ovvero se detto giudizio debba essere integrato con specifico riguardo all’incidenza sui siti interessati. Pres. Nicolosi, Est. Grauso - D. s.n.c. (avv.ti Piselli e Vagnucci) c. Comune di Pienza (avv. Golini). TAR TOSCANA, Sez .II - 6 novembre 2009, n. 1585

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Campo nomadi - Estensione - Computo delle strade di accesso e delle strade interne - Esclusione. In ordine all’estensione di un campo nomadi, non vi è ragione di computare nella sua ampiezza anche le strade di accesso e quelle previste al suo interno per il collegamento delle abitazioni: si tratta, infatti, di opere di urbanizzazione che, ove siano rispettati i limiti volumetrici per la edificazione delle unità abitative, possono essere assunte a carico del Comune senza che debbano incidere sulle dimensioni riconosciute al campo in questione. Pres. Trotta, Est. Zaccardi - C.A. e altri (avv.ti Chinaglia, Palopoli e Chinaglia) c. Comune di Venezia (avv.ti Ballarin, Giulio Gidoni, Iannotta, Morino, Ongaro, Paoletti e Venezian) - (Conferma TAR Veneto, n. 207/2009). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 4 novembre 2009, n. 6866

 

DIRITTO URBANISTICO - Reato di lottizzazione abusiva - Confisca - Presupposti essenziali ed indefettibili - Art. 44, 2° c. T.U. n. 380/2001 (precedentemente art. 19 L. n. 47/1985). Per disporre la confisca prevista dall'art. 44, 2° comma del T.U. n. 380/2001 (e precedentemente dall'art. 19 della legge n. 47/1985), il soggetto proprietario della res non deve essere necessariamente "condannato", in quanto data sanzione ben può essere disposta allorquando sia stata comunque accertata la sussistenza del reato di lottizzazione abusiva in tutti i suoi elementi (soggettivo ed oggettivo) anche se per una causa diversa, quale e, ad esempio, l'intervenuto decorso della prescrizione, non si pervenga alla condanna del suo autore ed alla inflizione della pena". Pertanto, presupposto essenziale ed indefettibile, per l'applicazione della confisca, è (secondo I'interpretazione giurisprudenziale costante) che sia stata accertata l'effettiva esistenza di una lottizzazione abusiva. Inoltre, ulteriore condizione, che si riconnette alle recenti decisioni della Corte di Strasburgo, investe l'elemento soggettivo del reato ed è quella del necessario riscontro quanto meno di profili di colpa (anche sotto gli aspetti dell'imprudenza, della negligenza e del difetto di vigilanza) nella condotta dei soggetti sul cui patrimonio la misura viene ad incidere. (Cass. Sez. III, 20.5.2009, n. 21188, Casasanta ed altri; Cass. Sez. III, 29.4.2009, n. 17865, Quarta ed altri; Cass. Sez. III, 2.10.2008, n. 37472, Belloi ed altri). Pres. Grassi, Est. Fiale, Ric. Apponi ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 8/10/2009 (Cc. 13/07/2009), Sentenza n. 39078

DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva - Frazionamento fondiario - Terreni lottizzati o rientranti nel generale progetto lottizzatorio - Confisca - Criteri per applicare la misura. La misura della confisca, va estesa ai soli "terreni lottizzati" ovvero "rientranti nel generale progetto lottizzatorio", da identificarsi in quelli che risultino oggetto di un'operazione di frazionamento preordinata ad agevolarne l'utilizzazione a scopo edilizio. Ove esista, pertanto, un preventivo frazionamento, va confiscata tutta l'area interessata da tale frazionamento nonché dalla previsione delle relative infrastrutture ed opere urbanizzative, indipendentemente dall'attività di edificazione posta concretamente in essere. Nell'ipotesi, invece, in cui non sia stato predisposto un frazionamento fondiario e tuttavia si sia conferito, di fatto, un diverso assetto ad una porzione di territorio comunale, la confisca va limitata a quella porzione territoriale effettivamente interessata dalla vendita di lotti separati, dalla edificazione e dalla realizzazione di infrastrutture (Cass., Sez. III, 2.10.2008, n. 37472, Belloi ed altri). Pres. Grassi, Est. Fiale, Ric. Apponi ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 8/10/2009 (Cc. 13/07/2009), Sentenza n. 39078

DIRITTO URBANISTICO - PRG - Natura di atto complesso - Interpretazione unilaterale - Esclusione. Il PRG essendo un atto complesso comporta che, dal momento dell'approvazione regionale, non è più possibile una interpretazione unilaterale da parte del Comune o della Regione ma essa va effettuata d'intesa tra le due autorità. Pres. Grassi, Est. Fiale, Ric. Apponi ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 8/10/2009 (Cc. 13/07/2009), Sentenza n. 39078


DIRITTO URBANISTICO - Reati urbanistici e misure di cautela reale. In materia di reati urbanistici, la persistente disponibilità del bene comporta perduranti effetti lesivi dell'equilibrio urbanistico ed ambientale e non costituisce "un elemento neutro sotto il profilo dell'offensività" (Cass. Sez. Unite con la sentenza n. 12878/2003). Pres. Grassi, Est. Fiale, Ric. Apponi ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 8/10/2009 (Cc. 13/07/2009), Sentenza n. 39078

DIRITTO URBANISTICO - Reato di lottizzazione abusiva - Configurabilità - Pluralità di soggetti - Accordo preventivo - Ininfluenza. Il reato di lottizzazione abusiva secondo concorde interpretazione giurisprudenziale - nella molteplicità di forme che esso può assumere in concreto, può essere posto in essere da una pluralità di soggetti, i quali, in base ai principi che regolano il concorso di persone nel reato, possono partecipare alla commissione del fatto con condotte anche eterogenee e diverse da quella strettamente costruttiva, purché ciascuno di essi apporti un contributo causale alla verificazione dell'illecito (sia pure svolgendo ruoli diversi ovvero intervenendo in fasi circoscritte della condotta illecita complessiva) e senza che vi sia alcuna necessità di un accordo preventivo. Pres. Grassi, Est. Fiale, Ric. Apponi ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 8/10/2009 (Cc. 13/07/2009), Sentenza n. 39078

DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva negoziale - Carattere plurisoggettivo e nesso causale. La lottizzazione abusiva negoziale - in particolare - ha carattere generalmente plurisoggettivo, poiché in essa normalmente confluiscono condotte convergenti verso un'operazione unitaria caratterizzata dal nesso causale che lega i comportamenti dei vari partecipi diretti a condizionare la riserva pubblica di programmazione territoriale. Pres. Grassi, Est. Fiale, Ric. Apponi ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 8/10/2009 (Cc. 13/07/2009), Sentenza n. 39078

DIRITTO URBANISTICO - Reato di lottizzazione abusiva - Condotta dell'acquirente - Acquisto del sub-acquirente - Configurabilità - Art. 2. Cost. - Artt. 5 e 42, 4° c., cod. pen.. La condotta dell'acquirente, non configura un evento imprevisto ed imprevedibile per il venditore, perché anzi inserisce un determinante contributo causale alla concreta attuazione del disegno criminoso di quegli (Cass., Sez. Unite, 27.3.1992, n. 4708, ric. Fogliani) e, per la cooperazione dell'acquirente nel reato, non sono necessari un previo concerto o un'azione concordata con il venditore, essendo sufficiente, al contrario, una semplice adesione al disegno criminoso da quegli concepito, posta in essere anche attraverso la violazione (deliberatamente o per trascuratezza) di specifici doveri di informazione e conoscenza che costituiscono diretta esplicazione dei doveri di solidarietà sociale di cui all'art. 2 della Costituzione (sul punto, si vedano le argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 364/1988, ove viene evidenziato che la Costituzione richiede dai singoli soggetti la massima costante tensione ai fini del rispetto degli interessi dell'altrui persona umana ed è per la violazione di questo impegno di solidarietà sociale che la stessa Costituzione chiama a rispondere penalmente anche chi lede tali interessi non conoscendone positivamente la tutela giuridica). L'acquirente, dunque, non può sicuramente considerarsi, solo per tale sua qualità, "terzo estraneo" al reato di lottizzazione abusiva, ben potendo egli tuttavia, benché compartecipe al medesimo accadimento materiale, dimostrare di avere agito in buona fede, senza rendersi conto cioè pur avendo adoperato la necessaria diligenza nell'adempimento degli anzidetti doveri di informazione e conoscenza - di partecipare ad un'operazione di illecita lottizzazione. Quando, invece, l'acquirente sia consapevole dell'abusività dell' intervento - o avrebbe potuto esserlo spiegando la normale diligenza - la sua condotta si lega con intimo nesso causale a quella del venditore ed in tal modo le rispettive azioni, apparentemente distinte, si collegano tra loro e determinano la formazione di una fattispecie unitaria ed indivisibile, diretta in modo convergente al conseguimento del risultato lottizzatorio. Le posizioni, dunque, sono separabili se risulti provata la malafede dei venditori, che, traendo in inganno gli acquirenti, li convincono della legittimità delle operazioni ( Cass., Sez. III, 22.5.1990, Oranges e 26.1.1998, Cusimano). Neppure l'acquisto del sub-acquirente può essere considerato legittimo con valutazione aprioristica limitata alla sussistenza di detta sola qualità, allorché si consideri che l'utilizzazione delle modalità dell'acquisto successivo ben potrebbe costituire un sistema elusivo, surrettiziamente finalizzato a vanificare le disposizioni legislative in materia di lottizzazione negoziale [vedi Cass., Sez. III, 8.11.2000, Petracchi]. Infine deve ribadirsi, che non è ravvisabile alcuna eccezione al principio generale stabilito per le contravvenzioni dall'art. 42, 4° comma, cod. pen., dovendo ovviamente valutarsi i casi di errore scusabile sulle norme integratrici del precetto penale e quelli in cui possa trovare applicazione l'art. 5 cod. pen. secondo l'interpretazione fornita dalla pronuncia n. 364/1988 della Corte Costituzionale. Il venditore, non può predisporre l'alienazione degli immobili in una situazione produttrice di alterazione o immutazione circa la programmata destinazione della zona in cui gli stessi sono situati ed i soggetti che acquistano devono essere cauti e diligenti nell'acquisire conoscenza delle previsioni urbanistiche e pianificatorie di zona: "Il compratore che omette di acquisire ogni prudente informazione circa la legittimità dell'acquisto si pone colposamente in una situazione di inconsapevolezza che fornisce, comunque, un determinante contributo causale illecita del venditore" (Cass., Sez. I11, 26.6.2008, Belloi ed altri). Pres. Grassi, Est. Fiale, Ric. Apponi ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 8/10/2009 (Cc. 13/07/2009), Sentenza n. 39078

DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio - Attività materiale - Attività giuridica - Lottizzazione cd. "negoziale" o "cartolare" - Cd. lottizzazione materiale e negoziale - c.d. Lottizzazione abusiva mista - Configurabilità del reato - Art. 30, 1° c.. del T.U. n. 380/2001. A norma dell'art. 30, 1° comma. del T.U. n. 380/2001, si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio: quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali, o senza la prescritta autorizzazione [attività materiale]; nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio [attività giuridica]. Questo secondo tipo di lottizzazione viene denominato "negoziale" o "cartolare" e si fonda sulla presenza di elementi indiziari, da cui risulti, in modo non equivoco, la destinazione a scopo edificatorio del terreno. Tali elementi indiziari (descritti con elencazione normativa non tassativa) non devono essere presenti tutti in concorso fra di loro, in quanto è sufficiente anche la presenza di uno solo di essi, rilevante ed idoneo a fare configurare, con margini di plausibile veridicità, la volontà di procedere a lottizzazione (Consiglio di Stato, Sez. V, 145.2004, n. 3136). I due tipi di attività illecite dianzi descritti (lottizzazione materiale e negoziale) possono essere espletati, ad evidenza, anche congiuntamente (c.d. lottizzazione abusiva mista), in un intreccio di atti materiali e giuridici comunque finalizzati a realizzare una trasformazione urbanistica e/o edilizia dei terreni non autorizzata oppure in violazione della pianificazione vigente. Pres. Grassi, Est. Fiale, Ric. Apponi ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 8/10/2009 (Cc. 13/07/2009), Sentenza n. 39078

DIRITTO URBANISTICO - Permesso di costruire - Rilascio - Disponibilità qualificata con l'immobile - Presupposto indefettibile. Presupposto indefettibile del rilascio della concessione edilizia (oggi permesso di costruire) a che il destinatario del provvedimento amministrativo abbia titolo, in base alla legge, alla trasformazione urbanistica dell'area: si trovi, cioè, in un rapporto di disponibilità qualificata con l'immobile, da intendersi quale titolarità di una posizione soggettiva che civilisticamente costituisca titolo per esercitare un'attività costruttiva sul fondo. Pres. Grassi, Est. Fiale, Ric. Apponi ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 8/10/2009 (Cc. 13/07/2009), Sentenza n. 39078

DIRITTO URBANISTICO - Titolo concessorio - Permesso di costruire trasferito "insieme all'immobile" - Rapporto tra area disponibile e indice di fabbricabilità fondiario - Art. 4 L. n. 10/1977 oggi art. 11 D.P.R. n. 380/2001. Il titolo concessorio può essere trasferito "insieme all'immobile" e dunque soltanto a quei soggetti che avrebbero titolo anche a richiederlo autonomamente, versando, nei confronti dell'immobile o del suo proprietario, in una delle condizioni già previste dall'art. 4 della legge n. 10/1977 ed oggi dall'art. 11 del D.P.R. n. 380/2001. Parametro cardine di riferimento per la richiesta del permesso di costruire (già concessione edilizia) è il rapporto tra area disponibile e volume sulla stessa edificabile e si correla all'indice di fabbricabilità fondiario, che definisce il rapporto massimo consentito tra metri cubi edificabili e metri quadrati dell'area o lotto su cui va ad insistere la costruzione. Pres. Grassi, Est. Fiale, Ric. Apponi ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 8/10/2009 (Cc. 13/07/2009), Sentenza n. 39078

DIRITTO URBANISTICO - Reato di lottizzazione abusiva - Casi di configurabilità - Incidenza del nuovo insediamento e destinazione programmata del territorio. Può configurarsi il reato di lottizzazione abusiva in presenza di un intervento sul territorio tale da comportare una nuova definizione dell'assetto preesistente in zona non urbanizzata o non sufficientemente urbanizzata, per cui esiste la necessità di attuare le previsioni dello strumento urbanistico generale attraverso la redazione di un piano esecutivo e la stipula di una convenzione lottizzatoria adeguata alle caratteristiche dell'intervento di nuova realizzazione, ma anche allorquando, detto intervento non potrebbe in nessun caso essere realizzato poiché, per le sue connotazioni oggettive, si pone in contrasto con la destinazione programmata del territorio comunale. Nei casi in cui si agisca sul territorio con un'attività finalizzata ed idonea a snaturarne la programmazione deve ritenersi inconferente ogni riferimento all'incidenza del nuovo insediamento sullo stato di urbanizzazione esistente. Pres. Grassi, Est. Fiale, Ric. Apponi ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 8/10/2009 (Cc. 13/07/2009), Sentenza n. 39078

DIRITTO URBANISTICO - Pianificazione generale - Zona agricola - Funzione. Ai sensi del T.U. n. 380/2001, la destinazione a zona agricola di un'area, costituisce espressione del potere conformativo del diritto di proprietà e non determina disparità di trattamento, in quanto la valutazione sulla possibilità di edificazione non si ricollega ad una distinzione tra cittadini, ma solo alla particolare destinazione dei beni. Pres. Grassi, Est. Fiale, Ric. Apponi ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 8/10/2009 (Cc. 13/07/2009), Sentenza n. 39078


BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - DIRITTO URBANISTICO - Pianificazione urbanistica - Individuazione delle zone agricole - Funzione - Fattispecie. L’individuazione delle zone agricole nell'ambito del contesto pianificatorio svolge anche una funzione ambientale, considerando che la loro individuazione può essere utilizzata pure a salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente "e non presuppone necessariamente che l'area stessa venga utilizzata per colture tipiche o sia già in possesso di tutte le caratteristiche previste dalla legge per tale utilizzazione" (Consiglio di Stato, Sez. IV: 14.10.2005, n. 5713; 31.1.2005, n. 259; 22.6.2004, n. 4466; 10.12.2003, n. 8146). Nella specie, diventa superflua, conseguentemente, ogni discettazione circa la delimitazione interpretativa della categoria degli "addetti all'agricoltura", a fronte di una situazione di fatto che oggettivamente vanifica la valenza conservativa dei valori naturalistici attribuita alla zona agricola. Pres. Grassi, Est. Fiale, Ric. Apponi ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 8/10/2009 (Cc. 13/07/2009), Sentenza n. 39078

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Contrasto fra disposizioni legislative interne e disposizione della CEDU - Soluzione interpretativa - Poteri del giudice - Questioni di legittimità costituzionale - Art. 117 Cost.. In presenza di un apparente contrasto fra disposizioni legislative interne ed una disposizione della CEDU, anche quale interpretata dalla Corte di Strasburgo, può porsi un dubbio di costituzionalità, ai sensi del primo comma dell'art. 117 Cost., solo se non si possa anzitutto risolvere il problema in via interpretativa. (Corte costituzionale, dep. 24.7.2009 sentenza n. 239). Pertanto, al giudice comune spetta interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti nei quali ciò è permesso dai testi delle norme e qualora ciò non sia possibile, ovvero dubiti della compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale interposta, egli deve investire, il giudice delle leggi, delle relative questioni di legittimità costituzionale rispetto al parametro dell'art. 117, primo comma, Cost." (Cost. Cost. sentenze nn. 348 e 349 del 20071). Pres. Grassi, Est. Fiale, Ric. Apponi ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 8/10/2009 (Cc. 13/07/2009), Sentenza n. 39078

 

DIRITTO URBANISTICO - Cessata efficacia di un piano attuativo non eseguito - Disciplina d’uso del territorio applicabile - Equiparazione alle “zone bianche” - Esclusione. La cessata efficacia di un piano attuativo non eseguito non rende l'area interessata priva di disciplina urbanistica, alla stregua delle c.d. «zone bianche», per le quali risultano dettate le rigide prescrizioni di cui all'art. 4, comma ult., della legge 28 gennaio 1977 n. 10 - poi, confluito nell'art. 9 del d.P.R. n. 380 del 2001. Dette prescrizioni, infatti, appaiono giustificate per le zone nelle quali si riscontri la mancanza di qualsiasi programmazione d'uso del territorio. Quando, invece, sia venuta meno soltanto la pianificazione attuativa, deve in primo luogo farsi riferimento al p.r.g. per individuare i limiti della sempre vigente disciplina di uso del territorio. Pertanto, soltanto un piano regolatore generale privo dei contenuti essenziali di cui all'art. 7 della legge n. 1150 del 1942, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge n. 1187 del 1968, potrebbe rendere l'area - nell'ipotesi di sopravvenuta inefficacia delle norme del piano attuativo - assimilabile ad una c.d. zona bianca, disciplinata alla stregua delle aree prive di regolamentazione urbanistica. Nella normalità dei casi, una volta scadute le norme attuative, permane invece la disciplina d'uso del territorio disposta a livello di p.r.g., con sopravvenienza o meno della sola necessità di ulteriore pianificazione attuativa (T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 06 ottobre 2006 , n. 8498; Consiglio di Stato, sez. IV, 14 ottobre 2005 , n. 5801). Pres. ed Est. Zuballi - U.D.S. e altri (avv. Marchionno) c. Comune di Chieti (avv.ti Morgione, Patrizia Tracanna e Trifone) - TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. I- 6 ottobre 2009, n.580
 

DIRITTO URBANISTICO - P.R.G. - Approvazione con modifiche d’ufficio - Regione Campania - L.r. n. 14/1982 - Tipologia di modifiche apportabili d’ufficio - Rinnovazione della pubblicazione dello strumento urbanistico - Non è richiesta. L’ipotesi di approvazione del P.R.G. con modifiche di ufficio è specificamente disciplinata dai primi tre capoversi dell’art. 4 del titolo secondo della L.R. Campania n. 14/1982, che ne prescrivono l’iter procedimentale ed individuano le tipologie di modifiche che possono essere apportate senza “restituire” lo strumento urbanistico adottato al Comune, che potrà solo controdedurre nei termini assegnati. Le tipologie di modifiche d’ufficio, possibili ove “non mutino le caratteristiche essenziali, quantitative e strutturali del piano ed i suoi criteri di impostazione”, hanno in comune la caratteristica di adeguare le previsioni di piano a norme di legge (osservanza degli standard urbanistici e delle prescrizioni della legge regionale) o ad interessi di natura sovraordinata (di coordinamento e di tutela del paesaggio e dei complessi storici, etc.). La norma regionale sostanzialmente riproduce il contenuto della previsione statale, di cui all'art. 10 della legge urbanistica n.1150 del 1942, che consente un'approvazione con modifiche che non comportino sostanziali innovazioni, tali cioè da mutare le caratteristiche essenziali del piano stesso ed i suoi criteri di impostazione, nonché (con modifiche) indispensabili a garantire il rispetto delle previsioni del piano territoriale di coordinamento, la coordinata sistemazione delle opere di interesse statale e la tutela del paesaggio. In tali casi, in cui le modifiche non sono tali da stravolgere l'impostazione generale disegnata dal Comune con la deliberazione di adozione nei suoi criteri ispiratori, non si configura una sostanziale innovazione inibita all'organo deputato all'approvazione dello strumento e non è richiesta la rinnovazione della pubblicazione del piano (in termini, cfr. T.A.R. Campania, Sezione II, 25 settembre 2008, n.890; Sezione I, 11 marzo 2004, n.2834). Pres. d’Alessandro, Est. Russo - A.F. (avv. Visone) c. Amministrazione Provinciale di Napoli (avv. Scetta) e Comune di Nola (avv. Marone) - T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. II - 23 settembre 2009, n. 5043

 

DIRITTO URBANISTICO - Costruzione illegittimamente autorizzata - Responsabilità del privato - Presupposti - Atto amministrativo illegittimo - DPR n. 380/2001. Il privato, la cui attività costituente reato sia stata autorizzata con atto amministrativo illegittimo, risponde penalmente anche se non sia provata la sua collusione con l'autorità amministrativa degli illeciti compiuti in virtù di quell'atto, sempre che sia consapevole della sua illegittimità o che di essa possa rendersi conto. Pres. Lupo Est. Marmo Ric. Di Paolo. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III 11/09/2009 (Ud. 23/06/2009) Sentenza n. 35210

DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO DEMANIALE - Costruzione abusiva di manufatti in suolo demaniale - Natura di reato permanente - DPR n. 380/2001 - Art. 1161 codice della navigazione, mod. dall'art. 19 D. L.vo n. 96/2005, e succ. art. 3 del D. L.gs n. 151/2006. La costruzione abusiva di manufatti in suolo demaniale costituisce un reato a carattere permanente fino a quando non venga rimossa l'occupazione arbitraria del suolo stesso mediante il ripristino della libera disponibilità pubblica dell'area demaniale (Cass. Pen, sez. II sent. 30/04/1986, n. 269). Pres. Lupo Est. Marmo Ric. Di Paolo. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III 11/09/2009 (Ud. 23/06/2009) Sentenza n. 35210

DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO DEMANIALE - Rilascio illegittimo del permesso di costruire in prossimità della linea doganale o demaniale - Reato di costruzione abusiva - Sussistenza - Collusione con il soggetto che ha rilasciato l’autorizzazione - Necessità - Esclusione. Al fine di ritenere sussistente il reato di costruzione abusiva in prossimità della linea doganale o nel mare territoriale non è necessaria la collusione con il soggetto che ha rilasciato l'illegittimo permesso di costruire. Pres. Lupo Est. Marmo Ric. Di Paolo. CORTE DI CASSAZIONE Sez. III 11/09/2009 (Ud. 23/06/2009) Sentenza n. 35210

 

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - DIRITTO URBANISTICO - Vincolo paesaggistico - Concessione edilizia in sanatoria - Inedificabilità assoluta - Esclusione - Parere negativo - Obbligo di motivazione - Artt. 31 e seguenti L. 47/1985. Il vincolo paesaggistico non comporta normalmente la inedificabilità assoluta, sicché non ogni opera edilizia in zona vincolata deve ritenersi preclusa ma solo quelle opere che, a seguito di accertamento, risultino in contrasto con il valore tutelato rappresentato dall’interesse ambientale-paesaggistico, deve sottolinearsi che nel sistema delineato dagli artt. 31 e seguenti L. 47/1985 il parere negativo formulato dalla autorità preposta alla tutela del vincolo (nella specie paesaggistico) ha valore vincolante nel procedimento di condono edilizio, impedendo definitivamente il rilascio della concessione edilizia in sanatoria (Cons. Stato, Sez. IV, 15.5.2008 n.2233). Pres. La Medica - Rel. Capuzzi - D’Antonio (avv.ti Orlando e Beltrametti) c. Comune di Bergeggi (n.c.) - conferma T.A.R. Liguria, sez. I, 20/01/2003, n.93. CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 07/09/2009, n.5232

 

DIRITTO URBANISTICO - Atti di pianificazione - Impugnazione - Legittimazione - Vicinitas - Insufficienza - Pregiudizio effettivo o potenziale - Fattispecie. L’interesse al ricorso, in materia di impugnazione degli atti di pianificazione, non può essere provato solo con la situazione dello stabile collegamento con la zona interessata dalle opere, ma attraverso la dimostrazione del pregiudizio direttamente conseguente all’adozione degli atti gravati e della connessa utilitas ricavata dall’accoglimento del ricorso. (Cons. Stato, n. 1584/2008). Il pregiudizio deve essere effettivo, nel senso che dall’esecuzione dello stesso deve discendere in via immediata e personale un danno certo alla sfera giuridica del ricorrente, ovvero potenziale, nel senso, però, che la lesione si verificherà in futuro con un elevato grado di certezza (Cons. St., sez. IV, 22 giugno 2006, n.3947), mentre deve escludersi il presupposto in questione nell’ipotesi in cui il danno derivante dall’attuazione dell’atto impugnato sia meramente eventuale, e, cioè, quando lo stesso non risulta, di per sé, capace di arrecare una lesione diretta alla sfera del soggetto ricorrente, né risulti sicuro che il danno si realizzerà in un secondo tempo (Cons. St., sez. IV, 19 giugno 2006, n.3656). Il pregiudizio che può conseguire ad un intervento di pianificazione può consistere nella possibile diminuzione di valore del proprio immobile o nella peggiore qualità ambientale: una volta accertata la vicinitas, vanno valutate le implicazioni urbanistiche dell’intervento e le conseguenze prodotte sulla qualità della vita di coloro che per residenza, attività lavorative e simili ragioni, sono in durevole rapporto con la zona interessata dall’intervento. (fattispecie relativa alla variante urbanistica comportante riduzione delle aree verdi nelle vie limitrofe alla residenza dei ricorrenti, diminuzione di alberi destinati a costituire barriere antirumore e spostamento di parcheggi pubblici: circostanze tutte incidenti sullo status di residente, sotto gli aspetti della viabilità e della vivibilità). Pres. Arosio, Est. Bini - R.C. e altri (avv.ti Daniel e Caiazzo) c. Comune di Milano (avv.ti Mandarano e Surano). T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez.II - 09/07/2009, n. 4345

 

DIRITTO URBANISTICO - Pianificazione urbanistica - Modifiche allo strumento urbanistico in sede di approvazione - Modifiche obbligatorie, facoltative e concordate - Ripubblicazione - Obbligo per le sole modifiche facoltative o concordate - Fattispecie. La costante giurisprudenza, in tema di modifiche apportate allo strumento urbanistico in sede di approvazione da parte della Regione, distingue “le modifiche "obbligatorie" (in quanto indispensabili per assicurare il rispetto delle previsioni del piano territoriale di coordinamento, la razionale sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato, la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali, ambientali e archeologici, l'adozione di standards urbanistici minimi) da quelle "facoltative" (consistenti in innovazioni non sostanziali) e da quelle "concordate" (conseguenti all'accoglimento di osservazioni presentate al piano ed accettate dal Comune). Mentre, infatti, per le modifiche "facoltative" e "concordate", ove superino il limite di rispetto dei canoni guida del piano adottato, sussiste l'obbligo della ripubblicazione da parte del Comune, diversamente, per le modifiche "obbligatorie" non sorge tale obbligo, poiché proprio il carattere dovuto dell'intervento regionale rende superfluo l'apporto collaborativo del privato, superato e ricompreso nelle scelte pianificatorie operate in sede regionale e comunale (fattispecie relativa alla modifica dettata dalla necessità di assicurare le finalità di tutela paesaggistica). Pres. Arosio, Est. Cattaneo - G.G. (avv.ti Notaro e Purghè) c. Comune di Merate (avv. Messi). T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez.II - 06/07/2009, n. 4303

 

DIRITTO URBANISTICO - Opere destinate ad attrezzature scolastiche - Pianificazione urbanistica generale - Superamento degli standard urbanistici minimi - Legittimità. In tema di opere destinate ad attrezzature scolastiche, è possibile superare gli standards urbanistici minimi senza incorrere in vizi di legittimità, sempre che il superamento non appaia macroscopico e del tutto ingiustificato (in termini, Cons. Stato, sez. IV, 11 dicembre 1981, n. 989). A maggior ragione il principio deve trovare applicazione in relazione a scelte di pianificazione urbanistica generale il cui sovradi-mensionamento è sostenuto, nelle linee generali, da congrua considerazione delle stime di crescita. Pres. Trovato, Est. Millemaggi Cogliani - Comune di Camporotondo Etneo (avv. Cittadino) c. G.I. e altri (n.c.) - (Riforma TAR Sicilia, Catania, n. 638/2007). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA- 02/07/2009, n. 581

 

DIRITTO URBANISTICO - Art. 15, c. 4 d.P.R. n. 380/2001 - Decadenza del titolo abilitativo - Data di inizio dei lavori - Individuazione - Dichiarazioni verbali dell’interessato fatte a proprio danno - Rilevanza - Esclusione - Difetto di conoscenze tecnico giuridiche. Se da un lato, non può considerarsi dirimente allo scopo della individuazione della data di inizio dei lavori (per l’applicazione della decadenza del titolo abilitativo ai sensi dell’art. 15, c. 4 del d.P.R. n. 380/2001) la mera comunicazione circa l’avvio dell’intervento edilizio, allo stesso modo non può ritenersi dotata di univoca rilevanza probatoria di segno contrario la dichiarazione verbale, fatta in buona fede ed a proprio danno, dall’interessato, nel quale non può presumersi una conoscenza tecnico-giuridica degli elementi idonei ad integrare validamente la nozione di “ inizio dei lavori”, secondo le acquisizioni giurisprudenziali formatesi sul punto (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sezione II, 8 marzo 2007 n.372; T.A.R. Campania, Napoli, Sezione IV, 5 gennaio 2006 n.59; T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II, 28 giugno 2005 n.5370; Consiglio di Stato, Sezione IV, 3 ottobre 2000, n.5242). Pres. D’Alessandro, Est. Russo - P.D. (avv.ti Corso) c. Comune di Qualiano (avv. Agliata). T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. II - 02/07/2009, n. 3655

 

DIRITTO URBANISTICO - Piani regolatori ASI - Natura - Rapporto con il Piano regolatore comunale. I piani regolatori dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale ( ASI ) hanno, per legge, l'efficacia propria dei piani territoriali di coordinamento, ossia quei piani sovracomunali che non disciplinano direttamente l'uso del territorio, ma rilevano soltanto come prescrizione cui i comuni debbano uniformarsi in sede di redazione dei rispettivi piani regolatori (Consiglio Stato , sez. IV, 07 aprile 1988 , n. 308). Pres. Giamportone, Est. Puliatti - L. s.r.l. (avv. Caminiti) c. Corpo Regionale delle Miniere - Distretto Minerario Catania (Avv. Stato). T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. II - 01/07/2009, n. 1211

 

DIRITTO URBANISTICO - Reati urbanistici - Lottizzazione edilizia approvata e lottizzazione abusiva - Criterio distintivo tra il semplice abuso edilizio e la lottizzazione abusiva - Art.30 c. 1, DPR 380/01, T.U.E.. In tema di reati urbanistici, anche una lottizzazione approvata può, attraverso modifiche non previste, alterare e modificare le previsioni urbanistiche. Pertanto, a prescindere dall’esistenza o meno dell’autorizzazione, si tratta di accertare se l’intervento, completamente o parzialmente abusivo, possa qualificarsi come un semplice abuso edilizio o piuttosto una lottizzazione abusiva. Pres. De Maio, Est. Amoresano, Ric. Nicoletti ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 26/06/2009 (Ud. 15/04/2009), Sentenza n. 26586

DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione edilizia - Nozione - Lottizzazione abusiva - Criteri d’individuazione - Art.30, DPR 380/01, T.U.E.. A norma dell'art.30 DPR 380/01, va qualificata come lottizzazione quell’insieme di opere o di atti giuridici che comportano una trasformazione urbanistica od edilizia di terreni a scopo edificatorio intesa quale conferimento all'area di un diverso assetto territoriale, attraverso impianti di interesse privato e di interesse collettivo, tali da creare una nuova maglia di tessuto urbano (Cass. sez. 3 del 3.3.2005 n.17663). Sicché, costituisce lottizzazione edilizia qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dall'entità del frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale, che postulino l’attuazione di opere di urbanizzazione primaria o secondaria occorrenti per le necessità dell'insediamento. Il reato di lottizzazione può configurarsi: "- in presenza di un intervento sul territorio tale da comportare una nuova definizione dell'assetto preesistente in zona non urbanizzata o non sufficientemente urbanizzata , per cui esiste la necessità di attuare le previsioni dello strumento urbanistico generale attraverso la redazione di un piano esecutivo e la stipula di una convenzione lottizzatoria adeguata alle caratteristiche dell'intervento di nuova realizzazione; - ma anche allorquando detto intervento non potrebbe in nessun caso essere realizzato poiché, per le sue connotazioni oggettive, si pone in contrasto con previsioni di zonizzazione e/o di localizzazione dello strumento generale di pianificazione che non possono essere modificate da piani urbanistici attuativi" (cfr. Cass. sez.3 n.37.472 del 26.6.2008- ric.Belloi ed altri; conf. Cass. sez.3 n.12426 del 7.2.2008- Bardini). Pres. De Maio, Est. Amoresano, Ric. Nicoletti ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 26/06/2009 (Ud. 15/04/2009), Sentenza n. 26586

DIRITTO URBANISTICO - Reato di lottizzazione abusiva - Integrazione - Art.30 c. 1, DPR 380/01.
Il reato di lottizzazione abusiva può essere integrato anche quando vengano realizzate opere per le quali sia stato rilasciato un provvedimento di autorizzazione, ove dette opere comportino una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio in violazione delle prescrizioni espresse dagli strumenti urbanistici e dalla legge, restando a tal proposito indifferente se la violazione dipenda dalla carenza del necessario piano di lottizzazione o se piuttosto l'intervento risulti precluso in radice per le sue connotazioni obiettive, tali da porlo in contrasto con lo strumento generale di pianificazione. (Cass. sez.6, 8.2.2005 n.4424). Pres. De Maio, Est. Amoresano, Ric. Nicoletti ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 26/06/2009 (Ud. 15/04/2009), Sentenza n. 26586
 

DIRITTO URBANISTICO - Opere interne - Piano intermedio orizzontale abitabile (soppalco) - Permesso di costruire - Necessità. Le opere interne ed in genere una diversa ripartizione interna degli ambienti non richiedono il permesso di costruire perché non aumentano il volume del fabbricato o la sua superficie. Tuttavia se, all'interno di un vano preesistente e lungo la sua altezza, si realizza un piano intermedio orizzontale (cosiddetto soppalco) non destinato a finalità esclusivamente estetiche, se cioè, per le dimensioni e caratteristiche dell'unita abitativa, si realizza un nuovo vano effettivamente abitabile, è necessario il permesso di costruire trattandosi di intervento potenzialmente idoneo ad incidere sul carico urbanistico. Pres. De Maio, Est. Petti, Ric. Lefons. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 26/06/2009 (Ud. 19/05/2009), Sentenza n. 26566

 

DIRITTO URBANISTICO - Permesso di costruire - Silenzio e normativa regionale - Disciplina applicabile - Fattispecie - Artt. 44 c. 1 lett.b) e 20 DPR n.380/01 - artt.29 e 59 c. 8 D.L.vo n.152/1999 - Art.2 L.R. Sicilia n.17/1994 - Art.5 L.R. Sicilia n.37/1985, come modif. dall'art.5 L.R. Sicilia n.26/86. L'art.20 DPR 380/01, che disciplina il silenzio rifiuto e non il silenzio-assenso, è una norma regolamentare che non può prevalere sulla norma regionale (nel caso di specie l'art.2 L.R. Sicilia n.17 del 31.5.1994). Tale norma regionale, nel disciplinare la procedura per il rilascio delle concessioni edilizie, prevede al comma 5 che "la domanda di concessione edilizia si intende accolta qualora entro centoventi giorni dal ricevimento dell'istanza, attestato con le modalità di cui al comma 2, non venga comunicato all'interessato il provvedimento motivato di diniego". Fattispecie: tettoia con struttura in ferro scatolare e copertura con pannelli coibentati isolanti e per avere scaricato al suolo acque fognarie provenienti dai servizi igienici del manufatto. Pres. Onorato, Est. Amoresano, Ric. Bevacqua. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 23/06/2009 (Ud. 07/05/2009), Sentenza n. 26126

DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Regioni a statuto speciale - Disciplina urbanistica - Potestà legislativa esclusiva - Art.2 c. 2 DPR n. 380/2001 - Sentenza n.303/2003 Corte Costituzionale. L'art.2 comma 2 del DPR 380/2001 prevede che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano esercitano la propria potestà legislativa esclusiva (in materia edilizia) nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione. Con la sentenza n.303/2003 la Corte Costituzionale ha affermato che, in ordine all'attività urbanistico-edilizia, "lo Stato ha mantenuto la disciplina dei titoli abilitativi come appartenente alla potestà di dettare i principi della materia" e che " costituisce un principio dell'urbanistica che la legislazione regionale e le funzioni amministrative in materia non risultino inutilmente gravose per gli amministrati e siano dirette a semplificare le procedure e ad evitare la duplicazione di valutazioni sostanzialmente già effettuate dalla pubblica amministrazione". Costituisce altresì principio della materia "la necessaria compresenza nella legislazione di titoli abilitativi preventivi ed espressi..e taciti...libero il legislatore regionale di ampliarne o ridurne l'ambito applicativo". Pur spettando, in materia di legislazione edilizia, alle regioni a statuto speciale una competenza esclusiva in materia, la relativa legislazione deve (ex art.117 Cost., anche come modificato dalla Legge Costituzionale n.3/2001) comunque rispettare i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale e quindi in ogni caso deve essere interpretata in modo da non collidere con detti principi (Corte Cost. sent. n.187/1997; Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. 28.2.1995 n.73; Cass. sez.3 9.12.2004, Garufi; Cass. sez.3, 11.1.2002 , Castiglia; Cass. sez.3 n.2017 del 25.10.2007, Giangrasso). Pres. Onorato, Est. Amoresano, Ric. Bevacqua. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 23/06/2009 (Ud. 07/05/2009), Sentenza n. 26126
 

DIRITTO URBANISTICO - Natura precaria di un manufatto - Uso realmente precario per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo. In materia edilizia, la natura precaria di un manufatto, ai fini della sua non sottoposizione al preventivo rilascio del permesso di costruire, non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera dall'utilizzatore, né dal dato che si tratti di un manufatto smontabile e non infisso al suolo, ma deve riconnettersi ad una intrinseca destinazione materiale dell'opera stessa ad un uso realmente precario per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con la conseguente e sollecita eliminazione del manufatto alla cessazione dell'uso (Cass nn.. 24898/2003 e 46172/2002). Pertanto, non riveste alcuna rilevanza stabilire se il manufatto fosse o no stabilmente ancorato al suolo, posto che l' uso precario non risulta dalla natura dell'opera, non è stato peraltro indicato dal ricorrente ed è stato negato dal tecnico comunale. Pres. De Maio, Est. Petti, Ric. Morandin. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 26/06/2009 (Ud. 19/05/2009), Sentenza n. 26573

 

DIRITTO URBANISTICO - Interventi precari - Natura - Disciplina urbanistica vigente - Temporaneità della destinazione - Uso contingente e limitato nel tempo - Necessità - Tipologia dei materiali usati per il manufatto - Ininfluenza. In materia edilizia la natura precaria di un manufatto ai fini della sua non sottoposizione al preventivo rilascio del permesso di costruire non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera dall'utilizzatore, né dal dato che si tratti di un manufatto smontabile e non infisso al suolo ma deve riconnettersi ad una intrinseca destinazione materiale dell'opera stessa ad un uso realmente precario per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con la conseguente e sollecita eliminazione del manufatto alla cessazione dell'uso (Cass. pen. sez. III 21/03/2006, n.20189). Pres. Onorato, Est. Marmo, Ric. Bisulca ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/06/2009 (Ud. 25/03/2009), Sentenza n. 25965
 

DIRITTO URBANISTICO - Sicilia sanatoria speciale - Art. 18 c.4, L. R. Sicilia n. 4/2003 - Effetto estintivo del reato edilizio - Esclusione - Permesso di costruire in sanatoria - Artt. 13 e 22 L. n. 47/1985. In materia edilizia la speciale sanatoria prevista dall'art. 18 comma quarto della Legge Regionale Sicilia 16 aprile 2003, n. 4 per taluni interventi edilizi (norma che consente il recupero abitativo dei sottotetti, delle pertinenze, dei locali accessori e dei seminterrati degli edifici esistenti, previa concessione edilizia, anche tacitamente assentita o denuncia di inizio attività) è inidonea a produrre l'effetto estintivo del reato edilizio, in quanto tale effetto consegue unicamente al rilascio della concessione o permesso di costruire, in sanatoria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, (Cass. pen. sez. III sent. 15/02/2008, n. 11132). Pres. Onorato, Est. Marmo, Ric. Bisulca ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/06/2009 (Ud. 25/03/2009), Sentenza n. 25965

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - D.I.A. - Art. 23 d.P.R. n. 380/2001 - Scadenza del termine - Legittimazione ex lege all’esercizio dell’attività edilizia - Amministrazione - Esercizio del potere sanzionatorio - Preventivo intervento in autotutela. Allo scadere del termine previsto dall’art. 23 d.P.R. 380/2001, si consolida in capo all’istante una legittimazione ex lege all’esercizio dell’attività edilizia. L’amministrazione, ove intenda contestare la sussistenza dei requisiti o delle condizioni previste dalla legge per l’esercizio dell’attività edificatoria oltre lo scadere di tale termine, non può esercitare direttamente un potere sanzionatorio ma deve prima intervenire in autotutela per rimuovere la legittimazione ad edificare che è sorta per effetto della presentazione della d.i.a. e del decorso del termine di trenta giorni senza che l’amministrazione abbia esercitato il potere inibitorio. Il potere di autotutela, a differenza di quello sanzionatorio, è discrezionale, dovendo l’amministrazione, prima di intervenire, valutare gli interessi in conflitto (tenendo conto anche dell’affidamento ingeneratosi in capo al denunciante) e la sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale, che non coincide con il mero ripristino della legalità violata. Pres. Arosio, Est. Cattaneo - R. s.r.l. (avv.ti Bazzani e Recla) c. Comune di Milano (avv.ti Mandarano e Surano). T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez.II - 17/06/2009, n. 4066

 

DIRITTO URBANISTICO - Violazioni normativa antisismica - Contravvenzioni - Funzione - Controllo preventivo della P.A. - Verifica postuma dell'assenza del pericolo - Irrilevanza.  Le contravvenzioni previste dalla normativa antisismica puniscono inosservanze formali, volte a presidiare il controllo preventivo della P.A. Ne deriva che l'effettiva pericolosità della costruzione realizzata senza i prescritti adempimenti è del tutto irrilevante ai fini della sussistenza del reato e la verifica postuma dell'assenza del pericolo ed il rilascio dei provvedimenti abilitativi non incide sulla illiceità della condotta, poiché gli illeciti sussistono in relazione al momento di inizio della attività (Cass. pen. sez.3, 17/06/1997 n.5738). Pres. De Maio, Est. Amoresano, Ric. Greco.  CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 17/06/2009 (Ud. 15/04/2009), Sentenza n. 25133

DIRITTO URBANISTICO - Normativa antisismica - Ambito di applicazione su tutte le costruzioni -  Natura dei materiali usati e delle strutture realizzate - Ininfluenza - Sicurezza e pubblica incolumità. Le disposizioni riguardanti la normativa antisismica si applichino a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità, a nulla rilevando la natura dei materiali usati e delle strutture realizzate -a differenza della disciplina relativa alle opere in conglomerato cementizio armato- in quanto l'esigenza di maggior rigore nelle zone dichiarate sismiche rende ancor più necessari i controlli e le cautele prescritte, quando si impiegano elementi strutturali meno solidi e duraturi del cemento armato (Cass. pen. sez.3, 24.10.2001 n.38142). Tali disposizioni, infatti, pur riguardando l'attività edificatoria sono "diverse" sotto il profilo della ratio e degli obiettivi perseguiti, da quelle in materia urbanistica (Cass. sez.3 7.11.1997 n.50; Cass. sez.3 del 15.2.2002, n.11511). Pres. De Maio, Est. Amoresano, Ric. Greco. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 17/06/2009 (Ud. 15/04/2009), Sentenza n. 25133

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Impianti di carburanti - Compatibilità con le varie destinazioni di zona. Gli impianti di distribuzione carburanti possono essere ubicati in tutte le zone urbanistiche salvo eccezioni espresse basate su particolari ragioni o vincoli (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 9 giungo 2008, n. 2857; id. 23 gennaio 2007, n. 192; id. 13 dicembre 2006, n. 7377; Tar Veneto, Sez. III, 1 agosto 2007, n. 2626). Pres. Antonelli, Est. Mielli - V. s.r.l. (avv. Grimani) c. Comune di Venezia (avv.ti Gidoni e Morino), riunito ad altri ricorsi. T.A.R. VENETO, Sez. III - 16/06/2009, n. 1805

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - ENERGIA - Certificazione energetica - D.lgs. n. 115/2008 - Abilitazione alla progettazione di edifici e impianti - Abilitazione alla certificazione energetica - Relazione diretta - Regione Emilia Romagna - Esclusione dei chimici dal novero dei soggetti abilitati alla certificazione - Legittimità. L’Allegato III al D. Lgs. n. 115/2008 stabilisce una diretta relazione tra abilitazione alla certificazione energetica e abilitazione alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, dove la congiunzione “e” riveste valore congiuntivo e non disgiuntivo. Non essendovi nessuna norma che abilita espressamente i Chimici alla progettazione di impianti d’utenza asserviti agli edifici, così come definiti, dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, per i Chimici non è, pertanto, possibile stabilire la necessaria corrispondenza biunivoca tra abilitazione alla progettazione dei suddetti impianti e abilitazione alla certificazione energetica; cosicché non si rivela illegittima la loro esclusione da parte della Regione Emilia Romagna (del. 1050/2008) dal novero dei soggetti certificatori. Pres. Piscitello, Est. Calderoni - Consiglio Nazionale dei Chimici (avv. Leozappa) c. Regione Emilia Romagna (avv.ti Facinelli e Falcon) e altri (n.c.) - T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. I - 16/06/2009, n. 956

 

DIRITTO URBANISTICO - Modifica della destinazione d’uso da alberghiera a residenziale - Reato di lottizzazione abusiva - Configurabilità - Presupposti. In materia urbanistica, il reato di lottizzazione abusiva mediante modifica della destinazione d'uso da alberghiera a residenziale è configurabile anche nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico generale consenta l'utilizzo della zona ai fini residenziali. E ciò può avvenire in due casi: a) quando il complesso alberghiero sia stato edificato alla stregua di previsioni derogatorie non estensibili ad immobili residenziali; b) quando la destinazione d'uso residenziale comporti un incremento degli "standards" richiesti per l'edificazione alberghiera e tali "standars" aggiuntivi non risultino reperibili ovvero reperiti in concreto (Cass. Sez. 3, 7/03/2008 n.24096). Pres. De Maio, Est. Sarno, Ric. Gibertini. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/06/2009 (Ud. 15/04/2009), Sentenza n. 24666

DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere realizzate - Terzi acquirenti in buona fede ed estranei al reato - Giurisprudenza - Art. 44 comma 2 D.P.R. 380/01. La confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere realizzate, prevista dall'art. 44 comma 2 D.P.R. 380/01, deve essere disposta anche nei confronti dei beni dei terzi acquirenti in buona fede ed estranei al reato, i quali potranno fare valere i propri diritti in sede civile, atteso che trattasi di una sanzione amministrativa a natura reale non personale applicata sul solo presupposto dell'accertamento giurisdizionale di una lottizzazione abusiva (Cass. 10916/2005; Cass. 38728/2004; Cass. 38727/2004; Cass. 4262/95). Tuttavia, si registra un orientamento parzialmente difforme in base al quale la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite non deve essere disposta nei confronti dei soggetti estranei alla commissione del reato e venuti in buona fede in possesso del terreno o dell'opera edilizia oggetto di abusiva lottizzazione (Cass. Sez. 3, 24/10/2008 n. 42741). Pres. De Maio, Est. Sarno, Ric. Gibertini. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/06/2009 (Ud. 15/04/2009), Sentenza n. 24666

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Istanza di sanatoria - Silenzio dell’amministrazione - Silenzio rigetto. A fronte di un'istanza di sanatoria, il silenzio dell'amministrazione costituisce una ipotesi di silenzio significativo, al quale vengono collegati gli effetti di un provvedimento di rigetto dell'istanza, così determinandosi una situazione del tutto simile a quella che si verificherebbe in caso di un provvedimento espresso; ne deriva che tale provvedimento, in quanto tacito, è già di per sé privo di motivazione, tant'è che l'art. 13, l. 28 febbraio 1985 n. 47 attribuisce al silenzio dell'amministrazione il valore di diniego vero e proprio ed è impugnabile non per il difetto di motivazione, bensì per il contenuto reiettivo dell'atto. Pres. Guerriero, Est. Pagano - B.M.A. (avv. Molinaro) c. Comune di Forio. T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. VI - 11/06/2009, n. 3236

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Concessioni in zone già urbanizzate - Lotto intercluso - Esclusione della necessità di strumenti attuativi - Presupposti. Il principio secondo cui va esclusa la necessità di strumenti attuativi per il rilascio di concessioni in zone già urbanizzate, è applicabile solo nei casi in cui la situazione di fatto, in presenza di una pressoché completa edificazione della zona, sia addirittura incompatibile con un piano attuativo (lotto intercluso), ma non anche alle ipotesi in cui, per effetto di una edificazione disomogenea, ci si trovi di fronte ad una situazione che, assai più di altre, esige un piano attuativo idoneo a restituire efficienza all'abitato, riordinando e talora addirittura definendo ex novo un disegno urbanistico di completamento della zona. Sicché l’utilità di uno strumento attuativo sussiste anche quando, tenuto conto della situazione esistente e non solo delle opere programmate debba essere completato il sistema della viabilità secondaria nella zona, e quando debba essere integrata l'urbanizzazione esistente garantendo il rispetto dei prescritti standards minimi per spazi e servizi pubblici e le condizioni per l'armonico collegamento con le zone contigue già asservite all'edificazione. (cfr T.a.r Napoli sez. VIII 29.07.2008 n. 9359). Pres. Amodio, Est. Ianigro - C. s.a.s. (avv. Criscuolo) c. Comune di Rocca D'Evandro (avv. De Magistris). T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. VIII - 11/06/2009, n. 3218

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Abuso edilizio - Trasferimento dell’immobile - Permanenza dell’illecito. L’illecito edilizio ha carattere permanente. Ne consegue che l’illecito permane nel caso di trasferimento dell’immobile. Pres. Di Nunzio, Est. Morgantini - S.R. (avv. verdi) c. Comune di Venezia (avv.ti Ballarin, Gidoni, Morino e Venezian). T.A.R. VENETO, Sez. II - 10/06/2009, n. 1723

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Condono - Compatibilità dell’abuso con il vincolo - Onere della prova - Istante - Ragioni. E’ onere di chi chiede il condono in area vincolata di provare la compatibilità col vincolo e non dell’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo di provare la non compatibilità dell’abuso. Altrimenti l’anomalia non sarebbe costruire senza autorizzazione in area vincolata ma reprimere gli abusi ivi realizzati (cfr., ex multis, CdS, VI, 408/08; 6785/02; 482/96; TAR Toscana, III, 825/05). Pres. ed Est. Di Nunzio - S.D. (avv. grimani) c. Comune di Venezia (avv.ti Gidoni e Morino). T.A.R. VENETO, Sez. II - 10/06/2009, n. 1718

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Convenzione di lottizzazione - Obbligo di provvedere alla realizzazione della rete di distribuzione dell’energia elettrica - Opere necessarie al collegamento dell’impianto alla rete - Rientrano - Art. 4, L. n. 847/1964. La previsione specifica dell’obbligo a carico dei lottizzanti di provvedere alla realizzazione della rete di distribuzione dell’energia elettrica significa che a carico degli stessi compete la realizzazione delle opere necessarie per collegare l’impianto di pubblica illuminazione realizzato dai lottizzanti alla rete dell’energia elettrica. Tale duplicità di obblighi è confermata dall’art. 4 della legge n° 847 del 1964 che, con riferimento alle opere di urbanizzazione primaria, prevede sia le opere relative alla rete di distribuzione dell’energia elettrica sia le opere relative alla pubblica illuminazione. Pres. Di Nunzio, Est. Morgantini - B.A. ed altri (avv.ti Cappelletto e Fiori) c. Comune di Cesiomaggiore (avv.ti Pinello e Steccanella). T.A.R. VENETO, Sez. II - 10/06/2009, n. 1712

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Attività industriale - Onere ecologico - Oneri di urbanizzazione - Differenza - Parametrazione all’incidenza della specifica attività industriale - Attività industriali di prima classe - Applicazione generalizzata della quota di contributo in misura massima - Illegittimità. La quota di contributo aggiuntivo (cd. onere ecologico) trova la sua ratio nella necessità di attribuire il dovuto rilievo alle esternalità negative prodotte nell’ambito dell’attività industriale, secondo criteri predeterminati ed effettivamente parametrati alla diversa incidenza connessa alla tipologia di attività svolta. Ciò che rileva con riferimento al contributo in esame, infatti, a differenza degli oneri connessi al carico urbanistico, è l’incidenza dell’attività industriale svolta sul contesto nel quale va ad impattare, lì dove, invece, gli oneri concessori sono da riconnettere al maggior carico urbanistico determinato dall’intervento edilizio. Ne deriva l’illegittimità dell’applicazione generalizzata della quota di contributo in misura massima per le attività industriali ricomprese nella prima classe, senza tener conto della distinzione degli impianti destinati a lavorazioni “altamente sensibili” rispetto a quelli che non implicano un elevato rischio di incidente rilevante. Pres. Di Nunzio, Est. Bruno - R. s.p.a. (avv.ti Mazzoal e Zambelli) c. Comune di Selvazzano Dentro (avv. Loriggiola). T.A.R. VENETO, Sez. II - 10/06/2009, n. 1709

 

DIRITTO URBANISTICO - Opere sul piano di campagna - Applicazione dell’art. 9 L. n. 122/89 (c.d. legge Tognoli) - Esclusione - Artt. 44 lett. b) DPR 380/01, 2,4, 13 e 14 L. 1086/71. La presenza di opere sul piano di campagna, e perciò in superficie, vale ad escludere in radice la possibilità di applicazione della legge n. 122/1989 (c.d. legge Tognoli). Pres. Onorato, Est. Mulliri, Ric. Urso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/06/2009 (Ud. 24/02/2009), Sentenza n. 23730

 

DIRITTO URBANISTICO - Costruzione di una veranda - Assoggettamento al regime concessorio - Unica deroga - Presupposti. La veranda è da considerare in senso tecnico giuridico, una costruzione assoggettata al regime concessorio Cass. Sez. III, 26.4.07, Camarda) e l’unica deroga prevista è per la chiusura di spazi limitati che, comunque non comportino una trasformazione del territorio. Pres. Onorato, Est. Mùlliri, Ric. Salerno. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/06/2009 (Ud. 24/02/2009), Sentenza n. 23725

 

DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva - Reato - Responsabilità dei subacquirenti - Presupposti - Artt. 30 e 44 DPR n. 380/01. In tema di lottizzazione abusiva l'acquisto del subacquirente non può essere considerato legittimo con valutazione aprioristica limitata alla sussistenza di detta sola qualità, allorché si consideri che l’utilizzazione delle modalità dell'acquisto successivo ben potrebbe costituire un sistema elusivo, surrettiziamente finalizzato a vanificare le disposizioni legislative in materia di lottizzazione negoziale. Pres. Onorato, Est. Amoresano, Ric. Sgariglia. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/06/2009 (Ud. 06/05/2009), Sentenza n. 23722

DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva - Natura - Reato permanente - Vendita a terzi consapevoli dell'abusività - Responsabilità - Sussistenza - Artt. 30 e 44 DPR n. 380/01. Il reato di lottizzazione abusiva ha carattere permanente e si estrinseca in una molteplice attività che ha inizio con il frazionamento del fondo a scopo edilizio, prosegue con l'eventuale, ma non necessaria, esecuzione di opere di urbanizzazione e si conclude con la vendita a terzi, a suddetto scopo, dei singoli lotti (Cass. sez. un. 24.4.1992 n.4708). Gli acquirenti dei lotti di una lottizzazione, se consapevoli dell'abusività di essa, forniscono un determinato contributo causale alla concreta attuazione del disegno criminoso del venditore e rispondono del reato di lottizzazione abusiva. Pres. Onorato, Est. Amoresano, Ric. Sgariglia. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/06/2009 (Ud. 06/05/2009), Sentenza n. 23722

DIRITTO URBANISTICO - Reato di lottizzazione abusiva - Posizione giuridica del terzo acquirente - Istituti giuridici - Artt. 30 e 44 DPR n. 380/01. Nel reato di lottizzazione abusiva, l’acquirente non può sicuramente considerarsi, solo per tale sua qualità, terzo estraneo al reato di lottizzazione abusiva, ben potendo egli tuttavia, benché compartecipe al medesimo accadimento materiale, dimostrare di aver agito in buona fede, senza rendersi conto cioè -pur avendo adoperato la necessaria diligenza nell'adempimento degli anzidetti doveri di informazione e conoscenza- di partecipare ad una operazione di illecita lottizzazione (Cass. sez.3 sent. n.00431 del 17.3.2009). Quando, invece, l'acquirente sia consapevole dell'abusività dell'intervento- o avrebbe potuto esserlo spiegando la normale diligenza- la sua condotta si lega con intimo nesso causale a quella del venditore ed in tal modo le rispettive azioni, apparentemente distinte, si collegano tra loro e determinano la formazione di una fattispecie unitaria ed indivisibile, diretta in modo convergente al conseguimento del risultato lottizzatorio". "Neppure l'acquisto del subacquirente può essere considerato legittimo con valutazione aprioristica limitata alla sussistenza di detta solo qualità, allorché si consideri che l'utilizzazione delle modalità dell'acquisto successivo ben potrebbe costituire un sistema elusivo, surrettiziamente finalizzato a vanificare le disposizioni legislative in materia di lottizzazione negoziale (Cass. sez. 3, 8.11.2000, Petracchi)". Pres. Onorato, Est. Amoresano, Ric. Sgariglia. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/06/2009 (Ud. 06/05/2009), Sentenza n. 23722

 

DIRITTO URBANISTICO - Reato di lottizzazione abusiva ed esclusione buona fede dell’acquirente - Fattispecie - L. 1497/1939 ora D. L. 42/04. Quando si configura il reato di lottizzazione abusiva deve essere esclusa la buona fede dell’acquirente nei casi in cui i lotti interessati siano stati acquistati in tempi diversi; la qualifica d’imprenditore agricolo sia stata assunta dopo l’acquisto del primo lotto apparendo chiaramente sospetta; l’immobile, già edificato, per le sue caratteristiche strutturali appaia destinato ad abitazione piuttosto che a deposito attrezzi; nella zona siano state realizzate già strade principali e strade di accesso ai singoli lotti; nella zona non vi siano coltivazioni in atto, fatta eccezione di blande coltivazioni floreali e/o fruttifere; i manufatti già realizzati non abbiano le caratteristiche di depositi per attrezzi agricoli. Pres. Onorato, Est. Petti, Ric. Ferraro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/06/2009 (Ud. 23/04/2009), Sentenza n. 23720

DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Fabbricato abusivo ultimato - Misura cautelare - Applicazione - Presupposto del periculum. Può tranquillamente, sussistere il periculum "ictu oculi" o il c.d. "fumus" anche quando il fabbricato, oggetto di misura cautelare, sia già ultimato senza alcuna necessità di dimostrare che il ricorrente avrebbe usato il fabbricato in maniera diversa dalle prescrizioni urbanistiche. Pres. Onorato, Est. Petti, Ric. Ferraro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/06/2009 (Ud. 23/04/2009), Sentenza n. 23720

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Pianificazione - Motivazione - Aspettative dei privati qualificate - Approvazione di piani attuativi o stipula di convenzioni. Le scelte urbanistiche, che di norma non comportano la necessità di specifica giustificazione oltre quella desumibile dai criteri generali di impostazione del piano o della sua variante, necessitano di congrua motivazione quando incidono su aspettative dei privati particolarmente qualificate, come quelle ingenerate da impegni già assunti dall'amministrazione mediante approvazione di piani attuativi o stipula di convenzioni. In tali evenienze, la completezza della motivazione costituisce, infatti, lo strumento dal quale deve emergere l'avvenuta comparazione tra il pubblico interesse cui si finalizza la nuova scelta e quello del privato, assistito appunto da una aspettativa giuridicamente tutelata (cfr., ex pluribus, Cons. St., sez. IV, 9 giugno 2008, n. 2837; Cons. St., IV, 21 giugno 2007, n. 3400). Pres. Di Nunzio, Est. Bruno - R. s.p.a. (avv.ti Mazzola, Zambelli e Candiotto ) c. Comune di Selvazzano Dentro e altro (n.c.). T.A.R. VENETO, Sez. II - 28/05/2009, n. 1650

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Acquisizione immobile abusivo - Automaticità dell'effetto ablativo - Limiti - Art. 31, T.U. Edilizia D. L.vo, n. 380/2001 (che riproduce il testo normativo dell'abrogato art.7 L. n. 47/1985). In tema di acquisizione del bene al patrimonio pubblico, l'automaticità dell'effetto ablativo non si verifica quando l'inottemperanza è involontaria, è intervenuta una proroga da parte della Pubblica Amministrazione per completare la demolizione, le aree appartengano ad un proprietario estraneo alla commissione dell'illecito urbanistico. Pres. Altieri, Est. Squassoni, Ric. PM in proc. Morichetti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 28/05/2009 (Ud. 16/04/2009), Sentenza n. 22440

URBANISTICA ED EDILIZIA - Acquisizione del bene al patrimonio comunale - Atto amministrativo di accertamento della inottemperanza - Natura dichiarativa - Scadenza del termine per ottemperare - Trasferimento automatico al patrimonio comunale - Valutazione se demolirlo o mantenerlo - Prevalenza dell'interessi pubblico - Art.31 c.5 T.U.E., D. L.vo n. 380/2001. Il dettato normativo del testo unico sull'edilizia puntualizza, salvo specifiche eccezioni, come all'inutile decorso del termine consegue "di diritto" l'effetto ablatorio di acquisizione del bene al patrimonio pubblico. Sicché, l'atto amministrativo di accertamento della inottemperanza assume natura dichiarativa nel senso che rileva un effetto già prodotto ipso jure (ex plurimis: Cassazione sezione III, sentenze 4962/2008; n. 43031/2008; n. 1222/2004; n. 33297/2003). Pertanto, la scadenza del termine per ottemperare determina in modo automatico il trasferimento al patrimonio comunale del manufatto che sarà demolito o conservato in caso di accertati e prevalenti interessi pubblici al suo mantenimento (art.31 c.5 TU 380/2001). Pres. Altieri, Est. Squassoni, Ric. PM in proc. Morichetti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 28/05/2009 (Ud. 16/04/2009), Sentenza n. 22440

URBANISTICA ED EDILIZIA - Abusivismo edilizio - Acquisizione del bene al patrimonio comunale - Notifica dell'accertamento dell'inottemperanza - Funzione - Art. 31 T.U.E., D. L.vo n. 380/2001 - Art. 2644 c.c.. La notifica dell'accertamento dell'inottemperanza è un adempimento estrinseco rispetto alla fattispecie ablatoria ed ha due funzioni. L'una, consiste nello essere il necessario titolo per la concreta immissione nel possesso da parte dello ente comunale qualora l'interessato non intenda spontaneamente spogliarsi del bene; l'altra, si rinviene nel permettere al Comune di trascrivere nei registri immobiliari il trasferimento della proprietà (per gli effetti dell'art.2644 cc). Pres. Altieri, Est. Squassoni, Ric. PM in proc. Morichetti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 28/05/2009 (Ud. 16/04/2009), Sentenza n. 22440

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Disciplina urbanistica e paesaggistica - Rapporto - Comune - Valutazione della compatibilità del progetto sotto entrambi gli aspetti. Pertanto al di là della ricostruzione dogmatica del rapporto intercorrente fra nulla osta paesaggistico e titolo edilizio, ossia se l’uno costituisca presupposto di legittimità dell’altro o piuttosto condicio iuris d’efficacia (la prima opzione sembra in linea con l’evoluzione della normativa in materia), è senz’altro consentito che il comune, competente al rilascio di entrambi (seppure con riguardo al nulla osta in via delegata), valuti la compatibilità dell’intervento richiesto sotto entrambi i profili. Anzi il fondamentale principio di economicità dell’azione amministrativa (art. 1 l. n. 241/90) non solo sospinge in tale direzione bensì, con specifico riguardo all’ambito che condensa disciplina urbanistica e paesaggistica, impone la valutazione congiunta. Pres. Balba, Est. Caputo - M.C.G. (avv.ti Castellazzi e Della Casa) c. Comune di Levanto (avv. Quaglia), Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali (Avv. Stato) e altro (n.c.) - T.A.R. LIGURIA, Sez. I - 22/05/2009, n. 1163

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Impianti produttivi - Art. 5 d.P.R. n. 447/1998 - Progetti comportanti la variazione di strumenti urbanistici - Modello eccezionale e derogatorio - Requisiti. Il procedimento semplificato di cui all’art. 5 del d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 - in materia di progetti per impianti produttivi in variante agli strumenti urbanistici - non costituisce “un comodo strumento per ovviare ai vincoli della pianificazione urbanistica”, ma viene ad integrare un vero e proprio “modello del tutto eccezionale e derogatorio rispetto alle ordinarie modalità di modifica degli strumenti urbanistici” (T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 11 gennaio 2007, n. 28; 29 gennaio 2009, n. 117) utilizzabile solo quando siano congiuntamente presenti i tre requisiti, previsti dalla disposizione citata e costituiti: 1) dal contrasto sussistente tra il progetto presentato e lo strumento urbanistico; 2) dalla conformità alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro del progetto; 3) dal fatto che lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato. Pres. Ravalli, Est. Viola - V.F. e altri (avv.ti Sticchi Damiani) c. Comune di Leverano e altri (n.c.). T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 21/05/2009, n. 1239

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Reato di costruzione abusiva - Asservimento di terreno per scopi edificatori - Cessione di cubatura - Efficacia al momento del rilascio del titolo abilitativo - Conseguenze. Gli effetti derivanti dall’istituto del c.d. “vincolo di asservimento di terreno per scopi edificatori” (o “cessione di cubatura”), decorrono dal momento del rilascio del titolo abilitativo edilizio, hanno carattere definitivo ed irrevocabile ed integrano una qualità oggettiva dei terreni, producendo una minorazione permanente della loro utilizzazione da parte di chiunque ne sia il proprietario. Ne consegue che è preclusa la possibilità di richiedere ed assentire ulteriori interventi eccedenti i volumi costruttivi sul fondo asservito, attesa la perdita definitiva delle potenzialità edificatorie dell’area asservita, rendendosi configurabile il reato edilizio anche in presenza di un titolo abilitativo erroneamente rilasciato. Fattispecie avente ad oggetto il sequestro preventivo di un’area interessata da attività edificatoria a seguito di rilascio di permesso di costruire. Pres. E. Lupo, Rel. A. Fiale, Ric. Guardiano ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 20/05/2009 (Ud. 30/04/2009), Sentenza n. 21177

URBANISTICA ED EDILIZIA - Istituto del c.d. “asservimento dl terreno per scopi edificatori” (o cessione di cubatura) - Nozione - Effetti. L’istituto del c.d. “asservimento dl terreno per scopi edificatori” (o cessione di cubatura) consiste in un accordo tra proprietari di aree contigue, aventi la stessa destinazione urbanistica, in forza del quale il proprietario di un’area “cede” una quota di cubatura edificabile sul suo fondo per permettere all’ altro di disporre della minima estensione di terreno richiesta per l’edificazione, ovvero di realizzare una volumetria maggiore di quella consentita dalla superficie del fondo di sua proprietà. Gli effetti che ne derivano hanno carattere definitivo ed irrevocabile, integrano una qualità oggettiva dei terreni e producono una minorazione permanente della loro utilizzazione da parte di chiunque ne sia il proprietario. Pres. E. Lupo, Rel. A. Fiale, Ric. Guardiano ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 20/05/2009 (Ud. 30/04/2009), Sentenza n. 21177

URBANISTICA ED EDILIZIA - Trasferimento di volumetria - Rilascio del permesso di costruire - Volontà del proprietario "cedente" - Vincolo di asservimento - Nuovo lotto di pertinenza urbanistica dell'edificio - Effetti. L’efficacia della volontà del proprietario "cedente" costituisce, all'interno del procedimento amministrativo di rilascio del permesso di costruire, presupposto di tale provvedimento, così che il trasferimento di volumetria si realizza soltanto con il rilascio finale del titolo edilizio [Cons. Stato, Sez. V, 28.6.2000, n. 3637 e Cass. civ.: 22.2.1996, n. 1352; 12.9.1998, n. 9081]. Sicché, soltanto per effetto del rilascio del provvedimento amministrativo (licenza edilizia, concessione edilizia o permesso di costruire) si costituisce il "vincolo di asservimento" che, senza oneri di forma pubblica o di trascrizione, incide definitivamente sulla disciplina urbanistica ed edilizia delle aree interessate, in quanto nel territorio comunale il titolo abilitativo edilizio crea un nuovo lotto di pertinenza urbanistica dell'edificio, che non coincide con i confini di proprietà ed ha una consistenza indipendente rispetto ai successivi interventi nelle aree medesime, derivandone l'impossibilità di assentire e di richiedere ulteriori ed eccedenti realizzazioni di volumi costruttivi sul fondo asservito, per la parte in cui esso è rimasto privo della potenzialità edificatoria già utilizzata, dal titolare del fondo in favore del quale ha avuto luogo l'asservimento. Pres. E. Lupo, Rel. A. Fiale, Ric. Guardiano ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 20/05/2009 (Ud. 30/04/2009), Sentenza n. 21177

URBANISTICA ED EDILIZIA - Instaurazione di un autonomo e peculiare regime urbanistico delle aree - Costituzione di un "vincolo di asservimento" - Verifica delle ragioni - Irrilevanza. La oggettiva instaurazione di un autonomo e peculiare regime urbanistico delle aree, per effetto della intervenuta costituzione di un "vincolo di asservimento", rende irrilevante - alla stregua del fondamentale principio dell'autonomia negoziale - la verifica delle ragioni che possano avere indotto il proprietario cedente a trasferire la suscettibilità edificatoria del proprio fondo. Pres. E. Lupo, Rel. A. Fiale, Ric. Guardiano ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 20/05/2009 (Ud. 30/04/2009), Sentenza n. 21177

URBANISTICA ED EDILIZIA - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Valutazione della liceità di un intervento edilizio - Doveri del giudice penale - Elementi di natura extra-penale - Atto amministrativo. Il giudice penale, nel valutare la sussistenza o meno della liceità di un intervento edilizio, deve verificarne la conformità a tutti i parametri di legalità fissati dalla legge, dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione edificatoria. Anche nei casi in cui, nella fattispecie di reato sia previsto un atto amministrativo ovvero l'autorizzazione del comportamento del privato da parte di un organo pubblico, non deve limitarsi a verificare l'esistenza ontologica dell'atto o provvedimento amministrativo, ma deve verificare l'integrazione o meno della fattispecie penale, "in vista dell'interesse sostanziale che tale fattispecie assume a tutela" (nella specie, l'interesse sostanziale alla tutela del territorio), nella quale gli elementi di natura extra-penale convergono organicamente, assumendo un significato descrittivo. E' la stessa descrizione normativa del reato che impone al giudice un riscontro diretto di tutti gli elementi che concorrono a determinare la condotta criminosa, ivi compreso l'atto amministrativo (Cass., Sez. III, 21.1.1997, Volpe ed altri). Pres. E. Lupo, Rel. A. Fiale, Ric. Guardiano ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 20/05/2009 (Ud. 30/04/2009), Sentenza n. 21177

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Regione Calabria - L.R. n. 7/98 - Costruzioni in zone sismiche - Controllo successivo a campione - D.P.R. n. 380/2001 - Principio del controllo preventivo - Implicita abrogazione della normativa regionale - Conseguenze sul piano penale. E’ implicitamente abrogata la disciplina di cui alla legge regionale n. 7/98 (R.Calabria), "procedure semplificate per le costruzioni in zone sismiche, fra cui l'abolizione di ogni autorizzazione preventiva, sostituita dal controllo successivo alla costruzione, con metodi a campione e a sorteggio", per contrasto insanabile con la legge statale successiva (artt. 93, 94 e 95 d.P.R. n. 380/2001) che introduce la regola del controllo preventivo per tutte le costruzioni eseguite in zona sismica - la cui realizzazione deve essere necessariamente preceduta da specifica autorizzazione - la cui inosservanza è sanzionata penalmente. Nei confronti del responsabile dell’Ente territoriale, sono ravvisabili gli estremi del reato di rifiuto di atti d’ufficio per ragioni di sicurezza pubblica, a cui è ovviamente sottesa la normativa statale antisismica, qualora non osservi la regola del controllo preventivo per ogni singola costruzione, così come imposto dalla legge statale. Nei confronti dell’autore dell’opera edilizia, che abbia comunque osservato la prassi applicativa, seguita dagli uffici regionali, di ritenete ancora applicabili i dettami della legge n. 7 del 1998, al più può invocarsi la buona fede. Al contrario, ove quest’ultimo abbia realizzato l’opera senza neppure formalizzare la denuncia di inizio lavori, è da escludere il ragionevole affidamento, non avendo costui neppure osservato la prassi derivante dalla protratta applicazione della disciplina ormai abrogata. Giud. Branda - Imp. Belsito. Tribunale di Cosenza, Sez.II penale - 18/05/2009, n. 438

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Lavori edili in zona sismica - Artt. 93 e 94 d.P.R. n. 380/2001 - Permanenza - Termine - Individuazione. Il reato di cui agli artt. 93 e 95 D.P.R 380/2001 permane sino a quando chi intraprende un lavoro edile in zona sismica non presenta la denuncia del lavoro con l'allegato progetto, ovvero non termina il lavoro medesimo. Sino a questo momento, infatti, persiste la lesione o l'offesa al bene giuridico protetto, perché il competente ufficio tecnico regionale - non essendo informato dei lavori - non è messo in grado di controllarne la conformità alle norme tecniche stabilite al riguardo. Per la stessa ragione, sino a questo momento persiste il carattere antigiuridico della condotta mista (commissiva/omissiva) del contravventore, il quale potrà farla cessare solo interrompendo i lavori o presentando la denuncia anche dopo l'inizio dei medesimi. In altri termini, secondo un argomento spesso utilizzato nella soggetta materia, attesa la ratio della norma, il dovere di agire imposto dall'art. 93 perdura nel tempo anche dopo l'inizio dei lavori, benché cominci a essere vincolante prima di tale inizio. Il reato di cui agli artt. 94 e 95 D.P.R. 380/2001, invece, permane sino a quando chi intraprende un lavoro edile in zona sismica (che non sia di bassa sismicità) termina il lavoro ovvero ottiene la relativa autorizzazione. Sino a questo momento, infatti, persiste il carattere antigiuridico della condotta commissiva del contravventore, che prosegue lavori non autorizzati. Così come perdura la lesione dell'interesse pubblico ad esercitare un preventivo controllo, perché il competente ufficio tecnico regionale non è messo in grado di verificare la conformità dei lavori alle norme tecniche di sicurezza stabilite per le zone sismiche di media o alta intensità. Giud. Branda - Imp. Belsito. Tribunale di Cosenza, Sez.II penale - 18/05/2009, n. 438

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Lottizzazione abusiva - Confisca ordinaria in caso di estinzione del reato per prescrizione - Contrasto con l'art. 117 cost. e con l'art. 7 c.e.d.u. - Manifesta infondatezza. La confisca conserva la sua natura sanzionatoria, anche se ordinata dopo l’estinzione del reato, in quanto collegata al presupposto di un reato estinto ma storicamente esistente ed applicata da un organo giurisdizionale penale. Fattispecie: confisca dei terreni e manufatti abusivamente lottizzati e manifesta infondatezza per asserito contrasto con gli artt. 117 Cost. e 7 C.E.D.U.. Pres. P. Onorato, Rel. M. Marmo, Ric. Ramacca ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 14/05/2009 (Ud. 25/03/2009), Sentenza n. 20243

URBANISTICA ED EDILIZIA - Lottizzazione abusiva - Configurazione del reato. Il reato di lottizzazione abusiva può realizzarsi sia nel compimento di atti giuridici, sia nella esplicazione di attività materiali che risultino funzionali alla realizzazione di un nuovo insediamento urbano, può configurarsi non solo in presenza di un intervento sul territorio tale da comportare una nuova definizione dell'assetto preesistente in zona non urbanizzata o non sufficientemente urbanizzata, ma anche quando l'intervento si pone in contrasto con la destinazione programmata del territorio (comportando ad esempio, come nel caso in esame, la sua trasformazione da agricola a residenziale. (Cass. S.U. sent. 28/11/2001, Salvini ed altri; Cass. pen. sez. III sent. 13/06/2008, n. 24096, Desimine ed altri; Cass. sez. III 29/04/2009, PM c Quarta ad altri). Pres. P. Onorato, Rel. M. Marmo, Ric. Ramacca ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 14/05/2009 (Ud. 25/03/2009), Sentenza n. 20243

URBANISTICA ED EDILIZIA - Reato di lottizzazione abusiva commesso per colpa - Natura - Reato consumazione alternativa - Configurabilità. La contravvenzione di lottizzazione abusiva si configura come reato a consumazione alternativa, potendo realizzarsi sia quando manchi un provvedimento di autorizzazione, sia quando quest'ultimo sussista, ma contrasti con le prescrizioni degli strumenti urbanistici, in quanto grava sui soggetti che predispongono un piano di lottizzazione, sui titolari della concessione, sui committenti e costruttori, l'obbligo di controllare la conformità dell'intera lottizzazione e delle singole opere alla normativa urbanistica e alle previsioni di pianificazione (Cass. S.U. 28/11/2001, sent. n. 5115). Per cui, il reato di lottizzazione abusiva, sia materiale che negoziale, può essere commesso per colpa, come del resto pacificamente ritenuto in ordine alla contravvenzione di esecuzione di lavori in assenza o in difformità della concessione edilizia. (Cass, pen. sez. III 13/10/2004, n. 39916, Lamedica ed altri; Cass. pen. sez. III , sent. 11/05/2005, Stiffi ed altri; Cass. pen. sez. III 5/03/2008, n. 9982, Quattrone; Cass. pen. sez. III sent. 10/01/2008, Zortea; Cass. pen. sez. III 26/06/2008, Belloi ). Pres. P. Onorato, Rel. M. Marmo, Ric. Ramacca ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 14/05/2009 (Ud. 25/03/2009), Sentenza n. 20243

URBANISTICA ED EDILIZIA - Lottizzazione abusiva - Lesività potenziale - Reato di pericolo. Nel reato di lottizzazione abusiva la lesività non può essere ristretta alla trasformazione urbanistica effettiva del territorio, giacché essa va riferita alla potenzialità di tale trasformazione, ossia al pericolo che il territorio subisca una urbanizzazione non prevista o di tipo diverso da quella prevista (Cass. pen. sez. III sent. 26/06/2008, n. 1656, Belloi). Trattasi quindi di reato di pericolo che si integra quando il titolare di una unità fondiaria compia su di essa operazioni di suddivisione materiale o giuridica dirette alla utilizzazione delle parti suddivise come terreni edificabili, prescindendo dall'opera edilizia che costituisce un quid pluris. Pres. P. Onorato, Rel. M. Marmo, Ric. Ramacca ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 14/05/2009 (Ud. 25/03/2009), Sentenza n. 20243

URBANISTICA ED EDILIZIA - Reato di costruzione abusiva - Natura di reato formale e di pericolo presunto.
Il reato di costruzione abusiva, punito dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ha natura di reato formale e di pericolo presunto, connesso con il suo inserimento in un sistema di tutela basato sulla pianificazione amministrativa dell'attività urbanistica del territorio, rispetto al quale ogni abuso edilizio costituisce comunque ed obiettivamente una lesione, con conseguente sottrazione al giudice di un qualsiasi sindacato in ordine alla concreta pericolosità della condotta (Cass. pen. sez. III sent. 18/05/2001, n. 33886, Papara). Pres. P. Onorato, Rel. M. Marmo, Ric. Ramacca ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 14/05/2009 (Ud. 25/03/2009), Sentenza n. 20243

URBANISTICA ED EDILIZIA - Reato di lottizzazione abusiva negoziale o cartolare - Configurabilità - Trasferimento, costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni - Obbligo di allegare il certificato di destinazione urbanistica - Art. 30, c. 1° e c. 2° DPR n. 380/2001. In tema di reati edilizi, ai fini della configurabilità del reato di lottizzazione abusiva negoziale o cartolare, l'elencazione degli elementi indiziari di cui all'art. 30, comma primo DPR 6 giugno 2001, n. 380 non è tassativa nè tali elementi devono sussistere contemporaneamente, in quanto è sufficiente per l’integrazione del reato anche la presenza di uno solo di essi, qualora risulti inequivocabilmente la destinazione a scopo edificatorio del terreno. (Cass. pen. sez III sent. 6/06/2008, n. 27729). Va aggiunto che, l'art. 30 comma 2 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, prescrivendo che gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni, sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica riguardante l'area interessata, rende estremamente difficile per il venditore una negoziazione destinata alla lottizzazione abusiva che non sia consapevole della natura non urbanistica della zona abusivamente lottizzata. (Cass. pen. sez. III sent. 11/05/2005, n. 36940 Stiffi ed altri). Pres. P. Onorato, Rel. M. Marmo, Ric. Ramacca ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 14/05/2009 (Ud. 25/03/2009), Sentenza n. 20243

URBANISTICA ED EDILIZIA - Lottizzazione abusiva c.d. negoziale - Condotte convergenti verso un'operazione unitaria - Carattere plurisoggettivo. Il reato di lottizzazione abusiva ha normalmente un carattere plurisoggettivo in cui confluiscono condotte convergenti verso un'operazione unitaria, è da escludere che normalmente la condotta dell'acquirente costituisca per il venditore un evento imprevisto ed imprevedibile (v. in tal senso SU sent. 27/03/1992, n. 4708, Fogliani). Inoltre, integra il reato di lottizzazione abusiva cosiddetta negoziale non soltanto la vendita di un terreno frazionato in lotti, ma anche la vendita di quote di un terreno indiviso mediante un unico atto di trasferimento a più acquirenti, così da imporre al suolo un equivalente assetto proprietario, purché ne risulti inequivocabilmente, da elementi indiziari, la destinazione a scopo edificatorio (Cass. Pen. Sez. III sent. 26/10/2007, n. 6080). Pres. P. Onorato, Rel. M. Marmo, Ric. Ramacca ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 14/05/2009 (Ud. 25/03/2009), Sentenza n. 20243

URBANISTICA ED EDILIZIA - Terreno abusivamente lottizzato a fini edificatori - Responsabilità dell'acquirente - Condotta imprudente e negligente e colpa grave. In materia edilizia è configurabile la responsabilità dell'acquirente di un terreno abusivamente lottizzato a fini edificatori ove questi non acquisisca elementi circa le previsioni urbanistiche e pianificatorie di zona, in quanto con tale imprudente e negligente condotta egli si pone colposamente in una situazione di inconsapevolezza che apporta un determinante contributo causale all'attività illecita del venditore. (Cass. pen. sez. III sent. 26/06/2008, n. 37472, Belli ed altri). Pres. P. Onorato, Rel. M. Marmo, Ric. Ramacca ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 14/05/2009 (Ud. 25/03/2009), Sentenza n. 20243

URBANISTICA ED EDILIZIA - Lottizzazione abusiva con atti equivalenti al frazionamento e alla vendita - Configurabilità del reato - Contratti preliminari di alienazione di singoli lotti. In tema di lottizzazione abusiva, fra gli atti equivalenti al frazionamento e alla vendita, cui fa riferimento, ai fini della configurabilità del reato, l'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, si possono ricomprendere anche i contratti preliminari di alienazione dei singoli lotti, allorché gli stessi si collochino in un contesto indiziario atto a rivelare in modo non equivoco le finalità edificatorie, che costituisce l'elemento comune alle varie forme (materiale, negoziale, mista) in cui l'illecito può essere realizzato. (Cass. pen. sez. III sent. 29/02/2000, n. 3668, Pennelli). Pres. P. Onorato, Rel. M. Marmo, Ric. Ramacca ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 14/05/2009 (Ud. 25/03/2009), Sentenza n. 20243

URBANISTICA ED EDILIZIA - Confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere - Acquisizione al patrimonio disponibile del comune - Confisca ed elemento psicologico della colpa - Valutazione - Art. 44, c. 2° DPR n. 380/2001. La confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente prevista dall'art. 44, comma secondo del DPR 6 giugno 2001, n. 380 non ha natura di misura di sicurezza patrimoniale, ma configura una sanzione amministrativa applicata dal giudice penale in via di supplenza rispetto al meccanismo amministrativo di acquisizione dei terreni lottizzati al patrimonio disponibile del comune (Cass. Pen. Sez. III sent. 7/07/2004, n.38728). Deve peraltro rilevarsi che, in applicazione dei principi affermati dalla Corte Europea e che vanno rispettati dal giudice nazionale, qualunque sia la natura della confisca, essa non può essere applicata se non sia stata accertata, nei suoi elementi oggettivi e soggettivi, l'esistenza della violazione in ordine al quale essa è disposta. Ne consegue che la confisca non può colpire i terzi in buona fede. In tal senso la più recente giurisprudenza secondo cui, "anche con riferimento alle sanzioni amministrative esulano dalla materia criteri di responsabilità oggettiva, essendo richiesta, quale requisito essenziale di legalità per la loro applicazione, l'esistenza di una condotta che risponda ai necessari requisiti soggettivi della coscienza e volontà dell'agente e sia caratterizzata, quanto meno, dall'elemento psicologico della colpa" (Cass. pen. sez. III sent. 17/11/2008, n. 42741, Silvioli ed altri). Infine, a fronte di reato di lottizzazione abusiva dichiarato prescritto accertati tutti gli elementi del reato, si può confermare la confisca disposta dai giudici di merito a norma dell'art. 44 secondo comma del DPR n 380 del 2001. Del resto l'estinzione del reato per prescrizione è un concetto relativo e non assoluto perché esso implica una rinuncia dello Stato al diritto di punire per il solo effetto del decorso del tempo, ma nulla impedisce che tale rinuncia possa essere più o meno limitata in base alla valutazione comparativa dei contrapposti interessi in gioco. Pres. P. Onorato, Rel. M. Marmo, Ric. Ramacca ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 14/05/2009 (Ud. 25/03/2009), Sentenza n. 20243

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Opere pubbliche - Programma triennale - Approvazione - Competenza. Per le amministrazioni comunali, l’approvazione dello schema del programma triennale e del suo aggiornamento annuale, quale atto di proposta e di impulso, ben rientra nelle competenze della giunta municipale, ai sensi dell’articolo 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, mentre è competente per l’approvazione definitiva del programma e dell’elenco annuale delle opere da realizzare soltanto il consiglio comunale ai sensi dell’articolo 42 del ricordato decreto legislativo, trattandosi in ultima analisi di un atto di programmazione e di indirizzo. Pres. Cossu, Est. Anastasi - Comune di Montauro (avv.ti Torchia e Rizzo) c. M.C. (n.c.) - (Annulla TAR Calabria n. 639 del 2002). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 13/05/2009, n. 2966

 

DIRITTO URBANISTICO - Varianti in corso d’opera - Modifica della destinazione d’uso - Alterazione delle volumetrie - Aumento delle superfici utili - Comunicazione preventiva - Necessità - Sanatoria di opere realizzate in contrasto con lo strumento urbanistico - Illegittimità - Art. 44 lett. a) e b) d.P.R. n.380/2001 - L. n. 5453/1999 - Art. 20, L. n. 47/1985. In materia edilizia, l'attività in variante non è ammessa per la modifica della destinazione d'uso né per l'alterazione delle volumetrie né per l'aumento delle superfici utili e che non è consentita una richiesta di approvazione successiva all'esecuzione delle opere, essendo stato imposto ex legge n. 5453/1999 l'obbligo della comunicazione preventiva dell'intento di procedere alle varianti. Pertanto, la concessione di varianti a permessi di costruire illegittimi costituisce lo sviluppo necessario dell'originaria attività illecita, (cfr. Cass. Sez. III n. 09735/1993: "Qualsiasi modifica, che comporti un mutamento della sagoma, delle superfici utili o la destinazione d'uso della costruzione o delle singole unità immobiliari, non rientra nella nozione di variante e determina l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'articolo 20, legge n. 47 del 1985" (Cass. Sez. VI n. 910/2000; Cass. Sez. III n. 7601/1989). Nella specie, è stata esattamente rilevata l’illegittimità del provvedimento rilasciato per sanare opere realizzate in contrasto con lo strumento urbanistico, quanto alla modificata della destinazione d’uso e al mancato rispetto dei parametri della superficie e della volumetria, sicché la variante, espressamente adottata, non può porsi come presupposto valido per la successiva attività. Pres. Onorato, Est. Teresi, Ric. Tavarilli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 13/05/2009 (Ud. 07/04/2009), Sentenza n. 20151

DIRITTO URBANISTICO - Varianti in corso d’opera - Rilascio della concessione edilizia in sanatoria subordinata alla esecuzione di specifici interventi edilizi - Illegittimità - Verifica della doppia conformità dell'opera eseguita - Necessità - Artt. 13 a 22 L. n. 47/1985, ora sostituiti dagli artt. 36 e 45 del D.P.R. n. 380/2001. In materia edilizia non è ammissibile il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, ex artt. 13 a 22 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, ora sostituiti dagli artt. 36 e 45 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia -, subordinata alla esecuzione di specifici interventi edilizi, atteso che tale condizione contrasta con gli elementi essenziali della sanatoria, tra cui la doppia conformità dell'opera eseguita, al momento della sua realizzazione ed in quello della presentazione della domanda. Nella specie, essendo stata espressamente prevista l'esecuzione di opere per riportare quelle abusive alle previsioni dello strumento urbanistico, è mancato l'accertamento di conformità di cui all'art. 36 del d.P.R. 6/06/2001 n. 380 (Cassazione Sezione III n. 48499/2003 RV. 226897). Inoltre, la variante, espressamente adottata, non può porsi come presupposto valido per la successiva attività. La concessione di varianti a permessi di costruire illegittimi costituisce, infatti, lo sviluppo necessario dell'originaria. Pres. Onorato, Est. Teresi, Ric. Tavarilli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 13/05/2009 (Ud. 07/04/2009), Sentenza n. 20151

DIRITTO PROCESSUALE PENALE - DIRITTO URBANISTICO - Immobile abusivamente costruito ed già ultimato - Sequestro preventivo - Presupposti. In materia edilizia è legittimo disporre il sequestro preventivo di un immobile abusivamente costruito la cui edificazione risulti già ultimata purché le conseguenze "ulteriori” rispetto alla consumazione del reato abbiano carattere antigiuridico e possano essere impedite per effetto dell'accertamento del reato e purché il pericolo presenti il requisito della concretezza. Pres. Onorato, Est. Teresi, Ric. Tavarilli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 13/05/2009 (Ud. 07/04/2009), Sentenza n. 20151

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Ristrutturazione - Connessione finalistica delle opere eseguite - Ristrutturazioni edilizie di portata minore - Definizione - Denunzia di inizio dell’attività (DIA) - Artt.10 c. 1 lett.c) e 22 c. 3 lett.a) DPR n. 380/01. L’attività di ristrutturazione, può attuarsi attraverso una serie di interventi che, singolarmente considerati, ben potrebbero ricondursi ad altre tipologie edilizie. L'elemento caratterizzante, però, è la connessione finalistica delle opere eseguite, che non devono essere riguardate partitamente ma valutate nel loro complesso al fine di individuare se esse siano o meno rivolte al recupero edilizio dello spazio attraverso la realizzazione di un edificio in tutto o in parte nuovo. Inoltre, dalle disposizioni legislative (artt.10 comma 1 lett.c) e 22 comma 3 lett.a) DPR n. 380/01) si deduce che sono sempre realizzabili previa mera denunzia di inizio dell’attività le ristrutturazioni edilizie di portata minore: quelle cioè che determinano una semplice modifica dell’ordine in cui sono disposte le diverse parti che compongono la costruzione, in modo che, pur risultando complessivamente innovata, questa conserva la sua iniziale consistenza urbanistica (diverse da quelle descritte nell’art.10 comma 1 lett.c) DPR n.380/01 che possono incidere sul carico urbanistico). Pres. Onorato, Est. Amoresano, Ric. Meraviglia. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 13/05/2009 (Ud. 11/02/2009), Sentenza n. 20149

URBANISTICA ED EDILIZIA - Opere interne, interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione ordinaria o straordinaria - Disciplina applicabile - Mutamento di destinazione d'uso tra categorie d'interventi funzionalmente autonome - Centro storico - Permesso di costruire - Necessità - Mutamento di destinazione d'uso nell'ambito di categorie omogenee - Realizzati fuori del centro storico - Denuncia di inizio attività (DIA) - Lottizzazione cd. Materiale - Modificazione della destinazione d'uso di un edificio già esistente - Configurabilità. Le opere interne e gli interventi di ristrutturazione edilizia, come pure quelli di manutenzione ordinaria o straordinaria, ogniqualvolta comportino mutamento di destinazione d'uso tra categorie d'interventi funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico e, qualora debbano essere realizzati nei centri storici, anche nel caso in cui comportino mutamento di destinazione d'uso all'interno di una categoria omogenea, come ad esempio quella industriale o residenziale, richiedono il permesso di costruire. Gli stessi interventi di ristrutturazione o manutenzione, comportanti modificazioni della destinazione d'uso nell'ambito di categorie omogenee, qualora siano realizzati fuori del centro storico richiedono solo la denuncia di inizio attività. Inoltre, la c.d. lottizzazione cd. materiale non presuppone necessariamente il compimento di opere su un suolo inedificato, ma può verificarsi anche attraverso la modificazione della destinazione d'uso di un edificio già esistente (Cass. sez. III, sentenza n.6990 del 2006). Pres. Onorato, Est. Amoresano, Ric. Meraviglia. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 13/05/2009 (Ud. 11/02/2009), Sentenza n. 20149
 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Organismo edilizio e "autonoma utilizzabilità" - Nozione. Nella previsione normativa il riferimento alla "autonoma utilizzabilità" non impone, infatti, che l’organismo edilizio abusivamente realizzato sia separato dal principale, ma soltanto che determini la creazione di una struttura precisamente individuabile e suscettibile di uso indipendente, anche se l'accesso sia comune (cfr. Cass. sez.3, del 5.7.2005, n.34142). Pres. Onorato, Est. Amoresano, Ric. Meraviglia. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 13/05/2009 (Ud. 11/02/2009), Sentenza n. 20149

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Permesso di costruire e DIA - Legislazione regionale in materia urbanistica - Ambito della rilevanza penale dell’art.22 DPR n. 380/01 T.U. Edilizia - Riserva di legge statale in materia di ordinamento penale. L'ambito della rilevanza penale, anche in tema urbanistico, non può essere modificato dalla legislazione regionale stante la riserva di legge statale in materia di ordinamento penale (artt. 25 e 117 Cost.). L'art.22 DPR n. 380/01 T.U.E., nel consentire alle Regioni di estendere o ridurre l'ambito della DIA, precisa che restano ferme le sanzioni penali di cui all'art. 44. Così come l'art.10, nel consentire alle Regioni di ampliare o restringere l'ambito del permesso di costruire precisa che la violazione di tali norme non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.44. Pres. Onorato, Est. Amoresano, Ric. Meraviglia. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 13/05/2009 (Ud. 11/02/2009), Sentenza n. 20149
 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Realizzazione muro di recinzione - Modifica dell'assetto urbanistico del territorio - Permesso di costruire - Necessità - Presupposti - Art. 3 lett. e) d.P.R. n. 380/2001. Necessita del preliminare rilascio del permesso di costruire, anche la realizzazione di un muro di recinzione allorquando, avuto riguardo alla sua struttura e all'estensione dell'area relativa, lo stesso sia tale da modificare l'assetto urbanistico del territorio, così rientrando nel novero degli "interventi di nuova costruzione" di cui all'art. 3 lett. e) del d.P.R. n. 380 del 2001 (Cass. n 4755/2008). Pres. Onorato, Est. Petti, Ric. Galati. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 13/05/2009 (Ud. 25/03/2008), Sentenza n. 20131

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Muro di cinta - Requisiti ex art. 878 c.c. - Sussistenza -Titolo abilitativo edilizio - Diniego in ragione dell’asserita natura emulativa dell’intervento - Illegittimità. Ad un manufatto che rappresenti un “minus” rispetto al muro di cinta propriamente detto ai sensi dell’art. 878 c.c.- in quanto privo in tutto od in parte di alcune dei requisiti ivi individuati -, ma comunque destinato ed idoneo anch’esso a delimitare un fondo, può egualmente essere riconosciuta la funzione e l’utilità di demarcare la linea di confine e di recingere l’immobile (v. Cass. civ., Sez. II, 25 giugno 2001 n. 8671); non è peraltro necessario il suo prolungarsi per tutto il perimetro del confine, ben potendosi valutare utile, in relazione alle caratteristiche dei luoghi, una recinzione circoscritta ad uno o più lati della proprietà. A maggior ragione, in presenza dei tre requisiti prescritti, non v’è motivo per escludere la qualificazione di “muretto di recinzione”, in difetto di elementi inequivocabili di segno contrario, e negare il titolo abilitativo sulla scorta dell’asserito carattere emulativo dell’intervento edilizio. Pres. Papiano, Est.Caso - M.E. e altro (avv. Maggiorelli) c. Comune di Parma (avv. Cristini) - T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 12/05/2009, n. 255

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Regione Puglia - Fascia costiera di 300 metri dal confine del demanio - L.r. n. 30/1990 - Vincolo di inedificabilità assoluta. Il vincolo imposto dall’art. 1 della L.R. Puglia n. 30 del 1990 (territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dal confine del demanio marittimo o dal ciglio più elevato sul mare) è un vincolo di inedificabilità assoluta, integrante la fattispecie impeditiva della sanatoria ex art. 33 della legge n. 47 del 1985. Pres. Urbano, Est. Giansante - R.M. (avv. Di Cagno) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato). T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. III - 12/05/2009, n.1077

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Cd. onere ecologico - Art. 10, c. 1 L. n. 10/77 - Fallimento dell’originario soggetto cui era stato rilasciato il permesso di costruire - Provvedimento di riscossione diretto alla curatela fallimentare - Illegittimità. E’illegittimo il provvedimento di riscossione del c.d. contributo ecologico di cui all’articolo 10 primo comma della legge 28 gennaio 1977 n. 10, diretto non all’originario soggetto a cui era stato rilasciato il permesso di costruire, bensì alla curatela fallimentare, che è deputata a amministrare il patrimonio del fallito con il precipuo scopo di liquidare i creditori e preservare la residua parte del patrimonio. L’”onere ecologico”, pur avendo natura di prestazione patrimoniale imposta, analogamente agli oneri di urbanizzazione, deve essere fatto valere quale credito del fallimento e non già dell’intera massa fallimentare: il Comune, al fine del soddisfacimento del credito, deve pertanto insinuarsi nell’attivo del fallimento (cfr. art. 2752 c.c.). Pres. Papiano, Est. Loria - Fallimento V. srl (avv. Rutigliano) c. Comune di Parma (avv. Cristini) - T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 11/05/2009, n. 186

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - RIFIUTI - Impianto di trattamento - Valutazione dell’utilità - Variazione dello strumento urbanistico - Ulteriore motivazione - Necessità - Esclusione. La valutazione della utilità dell’impianto di trattamento rifiuti è sufficiente per determinare la variazione dello strumento urbanistico comunale senza che debba darsi una specifica motivazione del perché non si sia scelta un’area compatibile urbanisticamente con l’attività da autorizzare. Pres. Leo, Est. De Carlo - Comune di Bollate (avv. Brambilla Pisoni) c. Regione Lombardia (avv. Forloni). T.A.R. LOMBARDIA, Milano, Sez.IV - 07/05/2009, n. 3650

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - INQUINAMENTO ACUSTICO - Art. 8 , c. 4 L. n. 447/95 - Domande per il rilascio di concessioni edilizie - Documentazione di previsione di impatto acustico - Inosservanza - Mancata previsione di sanzioni - Rilievo in sede di utilizzazione degli immobili. Il comma 4 dell’art. 8 della L. 447/95 , pur prescrivendo che le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti od infrastrutture adibiti ad attività produttive siano corredate da una documentazione di previsione di impatto acustico, non contempla alcuna sanzione in caso di inosservanza della suddetta prescrizione. Peraltro, la non perentorietà di tale disposizione risulta evidente laddove si confronti la stessa con i commi precedenti, i quali prescrivono tassativamente l’obbligo della valutazione dell’impatto acustico per particolari tipi di opere ,e con il sesto comma ,che contempla l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti solo quando si preveda la produzione di valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a),. A ciò aggiungasi che, in sede di contestazione di un permesso di costruire rilasciata a terzi confinanti, ruolo prevalente assume il profilo urbanistico-edilizio dell’intervento, mentre le questioni riguardanti l’impatto acustico, per le opere non espressamente contemplate nel citato art.8 della L.447/95, assumono rilievo in sede di utilizzazione degli immobili. Difatti, la tutela dell'interesse della ricorrente al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico potrà compiutamente realizzarsi non già in sede di presentazione della richiesta di permesso di costruire od al momento del suo semplice rilascio , quanto, piuttosto, all’atto della richiesta di autorizzazione allo svolgimento della specifica attività ,ove si preveda la produzione di valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge n.447 del 1985, ovvero nel corso dell’esercizio dell’attività produttiva, ove potranno trovare applicazione specifiche norme sanzionatorie. Pres. Cavallari, Est. Mori - I.A.M. (avv. Garrisi) c. Comune di Lizzanello (avv. Marchello) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. III - 07 maggio 2009, n. 975

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Reati edilizi o paesaggistici - Sospensione condizionale della pena - Subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose del reato - Art. 165 c.p.. Anche in tema di reati edilizi o paesaggistici, il giudice può subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, a norma dell'articolo 165 c.p.. Pertanto, con la sentenza di condanna, può subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusiva e al ripristino dello stato dei luoghi, in quanto relativo ordine ha la funzione di eliminare le conseguenze dannose del reato (Cass. n. 38071/2007; conf. Sez .Un. n. 714/1997; n. 18304/2003; n. 4086/2000). Pres. Onorato, Est. Petti, Ric. Bucciarelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/05/2009 (Ud. 24/03/2009), Sentenza n. 19081

URBANISTICA ED EDILIZIA - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Reati urbanistici e/o paesaggisti - Idoneità della sanatoria amministrativa ad estinguere il reato - Compiti del giudice penale. In materia di reati urbanistici o paesaggisti, rientra nei compiti del giudice penale stabilire se il reato si sia o no estinto ed a tal fine compete al giudice penale controllare l'idoneità della sanatoria amministrativa ad estinguere il reato. Pres. Onorato, Est. Petti, Ric. Bucciarelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/05/2009 (Ud. 24/03/2009), Sentenza n. 19081

URBANISTICA ED EDILIZIA - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Certificato di conformità edilizia - Fase di accertamento - Effetti. In fase di accertamento della conformità edilizia di cui all'articolo 36 del d.P.R. n 380 del 2001 (già artt. 13 e 22 della legge n 47 del 1985) un certificato di conformità edilizia è idoneo ad estinguere il reato allorché sia subordinato all'esecuzione di determinate opere (Cass. n . 41567/2007; n. 291/2004; n. 42927/2002; n. 10601/2000; n. 41669/2001). Pres. Onorato, Est. Petti, Ric. Bucciarelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/05/2009 (Ud. 24/03/2009), Sentenza n. 19081

 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE - ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE - Associazioni di protezione ambientale - Costituzione di parte civile per conto degli enti territoriali - Disciplina applicabile - Fattispecie - Art. 318 c.2° D. L.vo n. 152/2006 - Art. 9 c. 3 D. L.ivo n 267/2000. L'articolo 318 comma secondo del decreto legislativo n 152 del 2006, abrogando l'articolo 9 comma 3 del decreto legislativo n 267 del 2000, il quale autorizzava le associazioni di protezione ambientale a costituirsi parte civile per conto degli enti territoriali, in caso di inerzia degli stessi, non incide sulle costituzioni già effettuate prima dell'entrata in vigore della legge, trattandosi di norma di natura processuale, si osserva che la costituzione in giudizio di tali associazioni era subordinata alla semplice inerzia dell'ente territoriale a prescindere dalle ragioni dell'inerzia. Nella specie, il fatto che il comune abbia rilasciato il certificato di compatibilità paesaggistica non impediva la costituzione di parte civile da parte dell’associane ambientalista (W.W.F), stante l'obiettiva inerzia del comune. Pres. Onorato, Est. Petti, Ric. Bucciarelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/05/2009 (Ud. 24/03/2009), Sentenza n. 19081

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Permesso di costruire - Trasformazione urbanistica e edilizia del territorio comunale - Interventi assoggettati. In materia urbanistica, la prescrizione dell'obbligo di munirsi della concessione edilizia a costruire persegue le finalità di controllo del territorio e di corretto uso dello stesso ai fini urbanistici e edilizi, sicché sono assoggettati al regime del permesso di costruire tutti gli interventi che incidono sull'assetto del territorio, comportando una trasformazione urbanistica e edilizia del territorio comunale. E', pertanto, irrilevante che i manufatti non siano costruiti in muratura oppure che abbiano modesta consistenza e ancora che non comportino incremento del carico insediativo, se idonei a modificare lo stato dei luoghi. Pres. Onorato, Est. Teresi, Ric. Iammella.  CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/05/2009 (Ud. 24/03/2009), Sentenza n. 19078

URBANISTICA ED EDILIZIA - Esecuzione di un manufatto penalmente rilevante - Interventi sul suolo o nel suolo - Mezzo tecnico con cui sia stata assicurata la stabilità del manufatto - Irrilevanza - Permesso di costruire e carattere della precarietà. L'esecuzione di un manufatto diventa penalmente rilevante, quando rientra, nella figura giuridica di costruzione per la quale occorre, ex art. 10 comma 1 lettera a) d.P.R. n. 389/2001, il permesso di costruire, come per le opere di ogni genere con le quali s'intervenga sul suolo o nel suolo, senza che abbia consistenza giuridica il mezzo tecnico con cui sia stata assicurata la stabilità del manufatto, che può essere infisso o anche appoggiato al suolo, in quanto la stabilità non va confusa con l'irremovibilità della struttura o con la perpetuità della funzione a essa assegnata, ma si estrinseca nell'oggettiva destinazione dell'opera a soddisfare bisogni non provvisori, ossia nell'attitudine a un'utilizzazione che non abbia il carattere della precarietà, cioè non sia temporanea e contingente. (Cassazione Sezione III n. 12022/1997, Fulgoni). Pres. Onorato, Est. Teresi, Ric. Iammella.  CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/05/2009 (Ud. 24/03/2009), Sentenza n. 19078

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Costruzione iniziata in zona agricola sottoposta a vincolo idrogeologico, sismico ed ambientale senza concessione edilizia e nulla osta paesaggistico - Sanzioni applicabili - Art. 181 D. L.vo n.42/2004 (in precedenza art. 163 d. l.gs. n.490/1999 prima l'art 1 sexies L. n.431/1985) - Art.3 c. 1 lett. b) D. L.vo n. 63/2008 - Art. 44 lett. C) D.P.R. n.380/01. L'articolo 181 del decreto legislativo n 42 del 2004 (in precedenza art. 163 del decreto legislativo n.490/1999 ed ancora prima l'articolo 1 sexies della legge n.431/1985), punisce colui il quale senza alcuna autorizzazione o in difformità da essa esegue su beni paesaggistici lavori di qualsiasi genere. Con l'ampia locuzione di lavori di qualsiasi genere si intendono non solo gli interventi edilizi, ma qualsiasi modificazione esterna dello stato dei luoghi, anche minima, purché astrattamente idonea a ledere il bene protetto. La norma non distingue tra difformità totale o parziale rispetto all' autorizzazione o variazione essenziale. Di conseguenza per qualsiasi modificazione la sanzione è unica ed e quella di cui all'art 44 lettera c ) del testo unico sull'edilizia (in precedenza articolo 20 lettera C legge n. 47 del 1985). Infine, il legislatore, ha puntualizzato con l'art. 3 comma 1 lettera b) del decreto legislativo n 63 del 2008, che l'unica sanzione applicabile è quella di cui alla lettera c) dell'articolo 44 del D.P.R. n.380/01, testo unico sull'edilizia. Nella fattispecie, oltre ad alcune opere interne, per lo più irrilevanti ai fini della configurabilità del reato paesaggistico sono state compiute opere esterne di significativo impatto ambientale, quali ad esempio la demolizione della canna fumaria, l'omessa realizzazione di tamponamenti, la pavimentazione esterna, l'intonacatura esterna. Pres. Onorato, Est. Petti, Ric. Aberharm. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/05/2009 (Ud. 24/03/2009), Sentenza n. 19077

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Reati edilizi - Trattamento sanzionatorio - Cognizione esclusiva del giudice del merito - Necessità di motivazione - Art. 133 c.p. - Fattispecie: attività edificatoria in spregio a quanto prescritto nel provvedimento in sanatoria. In materia di reati edilizi, il trattamento sanzionatorio rientra nella cognizione esclusiva del giudice del merito e si sottrae al sindacato di legittimità se adeguatamente motivato anche con riferimento ad uno solo degli elementi di cui all'articolo 133 c.p.. Nella fattispecie, sia pure sinteticamente, si è dato conto del trattamento sanzionatorio sottolineando che i prevenuti avevano continuato nell'attività edificatoria in spregio a quanto prescritto nel provvedimento in sanatoria. Pres. Onorato, Est. Petti, Ric. Aberharm. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/05/2009 (Ud. 24/03/2009), Sentenza n. 19077

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Titolo abilitativo ritenuto valido dalla P.A. - Corretta interpretazione della norma - Poteri del giudice. Il giudice penale nel caso in cui l'estinzione del reato sia subordinata al rilascio di un atto amministrativo, in assenza del quale, l'estinzione non si verifica, non deve limitarsi a verificare l'esistenza ontologica dell'atto, ma deve accertare l'integrazione o meno della fattispecie penale estintiva, in vista dell'interesse sostanziale che tale fattispecie tutela. E' la stessa descrizione normativa della fattispecie estintiva che impone al giudice un riscontro diretto di tutti gli elementi che concorrono a determinare la sanatoria. Deve quindi riaffermarsi il principio in forza del quale il giudice penale non esercita alcun sindacato sull'attività della pubblica amministrazione allorché accerta (nella fattispecie conformemente all'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale e dalla stessa giustizia amministrativa) che per un determinato intervento occorre il permesso di costruire in luogo del diverso titolo ritenuto sufficiente dall'amministrazione. Pres. Onorato, Est. Petti, Ric. Piparo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/05/2009 (Ud. 24/03/2009), Sentenza n. 19076

URBANISTICA ED EDILIZIA - Applicazione delle disposizioni antisismiche a qualsiasi tipo di costruzione - Autorizzazione del competente Ufficio del Genio Civile - Necessità - Artt. 93, 94 e 95 DPR 380/01.
Le disposizioni antisismiche si applicano a qualsiasi tipo di costruzione e non solo a quelle in cemento armato. Pres. Onorato, Est. Petti, Ric. Piparo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/05/2009 (Ud. 24/03/2009), Sentenza n. 19076

URBANISTICA ED EDILIZIA - Art. 5 L. R. Sicilia n. 37/1985 - Locuzione "impianti di prefabbricati ad una sola elevazione non adibiti ad uso abitativo" - Interpretazione autentica - Fattispecie: permesso di costruire, sospensione dei lavori e l'ingiunzione a demolire, rilascio l'autorizzazione in sanatoria, illegittimità.
Secondo quanto contenuto nell’articolo 5 della legge della regione Sicilia del 10 agosto del 1985 n. 37 per alcune opere è sufficiente l'autorizzazione. Il legislatore regionale con la locuzione "impianti di prefabbricati ad una sola elevazione non adibiti ad uso abitativo" ha inteso riferirsi o ad opere di modesta entità o ad opere di natura precaria o pertinenziale (Cass. n. 4861/2004; n. 24201/2005). In sintesi, deve trattarsi di costruzioni prefabbricate di modeste dimensioni assemblate negli stabilimenti delle imprese produttrici, adagiate sul suolo e facilmente rimovibili, tali da non alterare stabilmente l'assetto del territorio. In questi termini si è espressa anche la giurisprudenza amministrativa come sottolineato dalla stessa Corte Costituzionale nell'ordinanza del 18 giugno del 1997 n 187 (Cons. Giust. Amm. Sic. Sez. giurisdizionale 23 ottobre 1998 n 633; Tar Sicilia sez. seconda Catania 26 settembre 1991 n 697 Arecchi contro comune Pace del Mela). Nella fattispecie la norma invocata non è applicabile perché non si tratta di manufatti assemblati negli stabilimenti produttivi ed adagiati sul suolo del ricorrente, ma di manufatti assemblati sul posto previa realizzazione di una piattaforma di cemento armato. Occorreva quindi il permesso di costruire come originariamente ritenuto dai funzionari del comune, i quali avevano inizialmente disposto la sospensione dei lavori e l'ingiunzione a demolire e solo in un secondo momento avevano mutato opinione rilasciando l'autorizzazione in sanatoria, che è illegittima perché in contrasto con la corretta interpretazione della norma. Pres. Onorato, Est. Petti, Ric. Piparo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/05/2009 (Ud. 24/03/2009), Sentenza n. 19076

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Art. 36 T.U. edilizia - Accertamento di conformità - Opere realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico - Art. 146 d.lgs. n. 42/2004 - Autorizzazione paesaggistica ex post - Esclusione. La procedura di accertamento di conformità divisata dall’art. 36 del T.U. sull’edilizia di cui al D.P.R. n. 380 del 2001 è inapplicabile al caso di opere realizzate in zona sottoposta a vincolo paesistico, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 146 del D. L.vo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali): e ciò perché per le opere comportanti aumento di volumetria l’autorizzazione paesaggistica - la quale ovviamente condiziona l’accertamento - non può essere rilasciata ex post dall’autorità preposta alla tutela del vincolo. (C.d.S., Sez. IV, 8 ottobre 2007, n. 5203; cfr., altresì, Tar Campania, Napoli, Sez. VI, 25 ottobre 2006, n. 8977). Pres. Nappi, Est. Pasanisi - D.G.C. (avv. Di Vicino) c. Comune di Napoli (avv.ti Tarallo, Accattatis Chalons D’Oranges, Andreottola, Carpentieri, Crimaldi, Cuomo, Furnari, Pizza, Pulcini, Ricci e Romano). T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. IV - 05/05/2009, n. 2358

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Abusi edilizi - Decorso di un lungo lasso di tempo - Affidamento del privato - Esercizio dei poteri repressivi - Onere di congrua motivazione. Il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell'abuso ed il protrarsi dell'inerzia dell'amministrazione preposta alla vigilanza, ingenera una posizione di affidamento nel privato, in relazione alla quale l'esercizio del potere repressivo è subordinato ad un onere di congrua motivazione che, avuto riguardo anche all'entità e alla tipologia dell'abuso, indichi il pubblico interesse, evidentemente diverso da quello ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato (C.d.S., Sez.V, 4/03/2008, n.883). Pres. Nappi, Est. Pasanisi - F.M. (avv. Perpetua) c. Comune di Napoli (avv.ti Tarallo, Accattatis Chalons D’Oranges, Andreottola, Carpentieri, Crimaldi, Cuomo, Furnari, Pizza, Pulcini, Ricci e Romano). T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. IV - 05/05/2009, n. 2357

 

DIRITTO URBANISTICO - Mutamento di destinazione di uso di un immobile attuato attraverso la realizzazione di opere edilizie - Permesso di costruire - Art. 3, 1° c., lett. d), T.U. n.380/2001. Quanto al mutamento di destinazione di uso di un immobile attuato attraverso la realizzazione di opere edilizie, qualora esso venga realizzato dopo l'ultimazione del fabbricato e durante la sua esistenza, si configura in ogni caso un'ipotesi di ristrutturazione edilizia (art. 3, 1° comma, lett. d), del T.U. n. 380/2001), in quanto l'esecuzione dei lavori, anche se di entità modesta, porta pur sempre alla creazione di "un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente". L'intervento rimane assoggettato, pertanto, al previo rilascio del permesso di costruire con pagamento del contributo di costruzione dovuto per la diversa destinazione. Pres. Lupo, Est. Petti, Ric. Stirpe. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 05/03/2009 (Ud. 20/01/2009), Sentenza n. 9894

DIRITTO URBANISTICO - Destinazione di un immobile - Concetto di uso urbanistico. La destinazione di un immobile non si identifica con l'uso che in concreto ne fa il soggetto che lo utilizza, ma con quella impressa dal titolo abilitativo assentito. Ciò significa che "il concetto di uso urbanisticamente rilevante è ancorato alla tipologia strutturale dell'immobile, quale individuata nell'atto di concessione, senza che esso possa essere influenzato da utilizzazioni difformi rispetto al contenuto degli atti autorizzatori e/o pianificatori" (T.a.r. Lombardia-Milano, Sez. 1, 7.5.1992, n. 219; C.d.S. Sez. V, 9.2.2001, n. 583). Pres. Lupo, Est. Petti, Ric. Stirpe. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 05/03/2009 (Ud. 20/01/2009), Sentenza n. 9894

DIRITTO URBANISTICO - Cambio della destinazione d'uso di un fabbricato - Strumento urbanistico - Alterazione di equilibri prefigurati - Insanabilità. La richiesta di cambio della destinazione d'uso di un fabbricato, qualora non inerisca all'ambito delle modificazioni astrattamente possibili in una determinata zona urbanistica, ma sia volta a realizzare un uso del tutto difforme da quelli ammessi, si pone in insanabile contrasto con lo strumento urbanistico, posto che, in tal caso, si tratta non di una mera modificazione formale destinata a muoversi tra i possibili usi del territorio consentiti dal piano, bensì in un'alternazione idonea ad incidere significativamente sulla destinazione funzionale ammessa dal piano regolatore e tale, quindi, da alterare gli equilibri prefigurati in quella sede. (Consiglio di Stato Sez. V, 3.1.1998, n. 24). Pres. Lupo, Est. Petti, Ric. Stirpe. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 05/03/2009 (Ud. 20/01/2009), Sentenza n. 9894

DIRITTO URBANISTICO - Attività di ristrutturazione edilizia - Connessione finalistica delle opere eseguite. La ristrutturazione edilizia non è vincolata, al rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali esistente e differisce sia dalla manutenzione straordinaria (che non può comportare aumento della superficie utile o del numero delle unità immobiliari, né modifica della sagoma o mutamento della destinazione d'uso) sia dal restauro e risanamento conservativo (che non può modificare in modo sostanziale l'assetto edilizio preesistente e consente soltanto variazioni d'uso "compatibili" con l'edificio conservato). La stessa attività di ristrutturazione, nel reato, può attuarsi attraverso una serie di interventi che, singolarmente considerati, ben potrebbero ricondursi agli altri tipi dianzi enunciati. L'elemento caratterizzante, però, è la connessione finalistica delle opere eseguite, che non devono essere riguardate partitamente ma valutate nel loro complesso al fine di individuare se esse siano o meno rivolte al recupero edilizio dello spazio attraverso la realizzazione di un edificio in tutto o in parte nuovo. Pres. Lupo, Est. Petti, Ric. Stirpe. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 05/03/2009 (Ud. 20/01/2009), Sentenza n. 9894

DIRITTO URBANISTICO - DIA (denunzia di inizio dell'attività) - Mancanza o difformità delle opere eseguite rispetto alla DIA - Effetti - Art. 22 cc.. 1, 2 e 3; 37, 6° c.; 44, lett. b) T.U. n. 380/2001 - D.Lgs n. 301/2002. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 22 del T.U. n. 380/2001 come modificato dal D.Lgs 27.12.2002, n. 301 - in cui la DIA, si pone come titolo abilitativo esclusivo (non alternativo, cioè, al permesso di costruire) - la mancanza della denunzia di inizio dell'attività o la difformità delle opere eseguite rispetto alla DIA effettivamente presentata non comportano l'applicazione di sanzioni penali ma sono sanzionate soltanto in via amministrativa (art. 37, 6° comma, del T.U. n. 380/2001). Dovendo ritenersi, però, che sia comunque punibile ai sensi dell'art. 44, lett. a), del T.U. n. 380/2001 - pure se preceduta da rituale denuncia d'inizio l'esecuzione di interventi sostanzialmente difformi da quanto stabilito da strumenti urbanistici e regolamenti edilizi. Nei casi previsti dal 3° comma, dell'art. 22 del T.U. n. 380/2001, invece - in cui la DIA si pone come alternativa al permesso di costruire (ai sensi del comma 2 bis del successivo art. 44) l'assenza sia del permesso di costruire sia della denunzia di inizio dell'attività ovvero la totale difformità delle opere eseguite rispetto alla DIA effettivamente presentata integrano il reato di cui al successivo art. 44, lett. b) [vedi Cass.: Sez. V, 26.4.2005, Giordano; Sez. III 9/03/2006, n. 8303; 26/01/2004, n. 2579, Tollon]. Non trova comunque sanzione penale la difformità parziale (vedi Cass., Sez. III, 23/09/2004, roattini). Ciò che conta non è la qualificazione dell'intervento data dal privato nella DIA presentata ma la esatta indicazione e descrizione, in tale denuncia, delle opere poi effettivamente eseguite. Pres. Lupo, Est. Petti, Ric. Stirpe. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 05/03/2009 (Ud. 20/01/2009), Sentenza n. 9894

DIRITTO URBANISTICO - PRG - Destinazione d'uso urbanistico - Atto di destinazione specifica - Controllo della destinazione d'uso degli immobili - Modalità - D.M. n.1444/1968. Lo strumento urbanistico rappresenta l'atto di destinazione generica ed esso trova attuazione nelle prescrizioni imposte dal titolo che abilita a costruire, quale atto di destinazione specifica che vincola il titolare ed i suoi aventi causa. Possono conseguentemente distinguersi: una destinazione d'uso urbanistico, riferita alle categorie specificate dalla legge e dal D.M. n. 1444/1968; una destinazione d'uso edilizio, che attiene al singolo edificio ed alle sue capacità funzionali. Duplice è, dunque, l'esigenza correlata al controllo della destinazione d'uso degli immobili: da un lato quella di assicurare tutela alla zonizzazione funzionale, dall'altro quella di consentire l'applicazione della normativa sugli standards, regolatrice della differenziazione infrastrutturale del territorio. Il mutamento di destinazione d'uso giuridicamente rilevante è solo quello tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico, tenuto conto che nell'ambito delle stesse categorie possono aversi mutamenti di fatto, ma non diversi regimi urbanistico-contributivi, stanti le sostanziali equivalenze dei carichi urbanistici nell'ambito della medesima categoria. Pres. Lupo, Est. Petti, Ric. Stirpe. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 05/03/2009 (Ud. 20/01/2009), Sentenza n. 9894

DIRITTO URBANISTICO - Denuncia di inizio attività (DIA) - Mutamento di destinazione d'uso senza opere - Mutamento di destinazione d'uso, con opere incidenti - Disciplina applicabile - Regione Campania - Art. 2 L.R. Campania n. 19/2001, mod. L.R.C. , n.16/2004. Nella Regione Campania - ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 28-11-2001, n. 19, modificata dalla legge regionale 22-12-2004, n. 16 - possono essere realizzati in base a semplice denuncia di inizio attività "i mutamenti di destinazione d'uso di immobili o loro parti, che non comportino interventi di trasformazione dell'aspetto esteriore, e di volumi e di superfici; la nuova destinazione d'uso deve essere compatibile con le categorie consentite dalla strumentazione urbanistica per le singole zone territoriali omogenee". Il mutamento di destinazione d'uso senza opere, nell'ambito di categorie compatibili alle singole zone territoriali omogenee, è libero. Il mutamento di destinazione d'uso, con opere che incidano sulla sagoma dell'edificio o che determinano un aumento piano volumetrico, che risulti compatibile con le categorie edilizie previste per le singole zone omogenee è soggetto a permesso di costruire. Il mutamento di destinazione d'uso, con opere che incidano sulla sagoma, sui volumi e sulle superfici, con passaggio di categoria edilizia, purché tale passaggio sia consentito dalla norma regionale, è soggetto a permesso di costruire. Pres. Lupo, Est. Petti, Ric. Stirpe. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 05/03/2009 (Ud. 20/01/2009), Sentenza n. 9894

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Recinzione di dimensioni limitate - "Ius excludendi alios" - Autorizzazione - Disciplina anteriore al T.U. Edilizia - Normativa vigente. La realizzazione di una recinzione di dimensioni limitate, già prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 era considerata manifestazione dello "ius excludendi alios", quale facoltà insita nel diritto di proprietà e comunque come opera minore di carattere pertinenziale, non assoggettata a concessione edilizia (ora permesso di costruire), ma ad autorizzazione e, in assenza di quest’ultima, a sanzione meramente pecuniaria, a norma dell’articolo 10 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Siffatta disciplina non appare sostanzialmente mutata, anche in base al citato T.U. dell’Edilizia, che non include le recinzioni fra le attività che non richiedono alcun titolo abilitativo (articolo 6), ma nemmeno fra quelle soggette a permesso di costruire (articolo 10), con conseguente riconducibilità delle stesse alla nozione residuale degli “interventi subordinati a denuncia di inizio attività” (articolo 22) che, ove assente, comporta l’irrogazione di una “sanzione pecuniaria, pari al doppio dell'aumento di valore venale dell'immobile, conseguente alla realizzazione degli interventi stessi, e comunque in misura non inferiore a 516 euro” (articolo 37, comma 1). Pres. Corsaro, Est. Scudeller - L.B. e altro (avv. Federico) c. Comune di Serrone (n.c.). T.A.R. LAZIO, Latina, Sez. I - 04 maggio 2009, n. 390

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Oneri di urbanizzazione - Quantificazione - Richieste di integrazione successive al rilascio della concessione edilizia - Illegittimità. La regola fondamentale in materia di quantificazione degli oneri di urbanizzazione è che la scelta tecnico discrezionale dell’Amministrazione deve precedere e non seguire il rilascio della concessione edilizia, in quanto gli effetti e gli oneri derivanti dalla stessa devono essere ben noti al richiedente, il quale, tenuto conto dell’esborso economico da affrontare, potrebbe anche rinunziare al programma costruttivo ipotizzato. Ne deriva la illegittimità di richieste di integrazione successive al rilascio della concessione edilizia, che esporrebbero il privato a conseguenze idonee ad incidere pesantemente sulla sua sfera economica, nella considerazione, fra l’altro, della necessità di garantire la correttezza del rapporto intercorrente tra la Pubblica Amministrazione ed il privato, soprattutto allorquando la tempestiva conoscenza degli oneri discrezionalmente imposti possa indirizzare in un senso, piuttosto che in un altro, le scelte dell’operatore economico. Pres. Giallombardo, Est. Lento - C.S. e altro (avv.ti Lo Presti e Cannata) c. Comune di Mazzarino (n.c.). T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 29/04/2009, n. 774

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Opere abusive non scorporabili - Conversione della sanzione demolitoria in sanzione pecuniaria - Specifica richiesta dell’autore dell’abuso - Necessità - Esclusione. Allorquando la rimozione autonoma di singole opere abusive risulta oggettivamente preclusa dalla loro non scorporabilità rispetto alle restanti parti del fabbricato o comunque dal concreto pericolo di dare a luogo a cedimenti o gravi deficienze strutturali dell’immobile cui afferiscono, l’Amministrazione sia in ogni caso tenuta a convertire la sanzione demolitoria in sanzione pecuniaria, anche in assenza di una specifica richiesta o segnalazione del privato, dovendosi altrimenti ricorrere alla più gravosa (nel caso di specie non contemplata) misura della demolizione estesa a parti regolari del fabbricato o addirittura all’intera costruzione. Pres. Papiano, Est. Caso - R.B. e altri (avv.ti Piave e Andreoli) c. Comune di Fontevivo (avv.Ollari) - T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 28/04/2009, n. 161

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Pertinenza - Nozione - Permesso di costruire. La nozione di pertinenza quale risulta dall'art. 7 comma 2 lett. a) d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, convertito dalla l. 25 marzo 1982 n. 94, debba essere interpretata in modo compatibile con i principi della materia e non può quindi valere a sottrarre al regime del permesso di costruire la realizzazione di opere di rilevante consistenza urbanistica solo perché destinate a servizio ed ornamento del bene principale; proprio con riferimento ad un nuovo manufatto si afferma che il rapporto pertinenziale non può esonerare dalla concessione di opere che, da un punto di vista edilizio ed urbanistico, si pongono come ulteriori, in quanto occupano aree e volumi diversi rispetto alla "res principalis" (Consiglio Stato sez. II, 21 febbraio 1996, n. 1895). E’ infatti soggetta a concessione edilizia (ora permesso di costruire) ed al conseguente rispetto delle prescrizioni urbanistiche relative al tipo d'intervento, la realizzazione di un manufatto edilizio destinato a soddisfare esigenze non temporanee del soggetto attuatore e, al contempo, ad alterare in modo permanente l'assetto urbanistico di zona, indipendentemente dalla natura dei materiali adoperati (Cons. Stato, sez. V, 20 marzo 2000, n. 1507; T.A.R. Campania, sez. IV, 22 febbraio 2003, n. 1398). Pres. Nappi, Est. Perna - D.P.R. (avv. Costagliola) c. Comune di Napoli (avv.ti Accattatis Chalons D'Oranges, Andreottola, Crimaldi, Cuomo, Pizza, Pulcini, Ricci, Tarallo, Carpentieri e Furnari). T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez. IV - 23/04/2009, n. 2142

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Art. 9, c. 1, lett. b) d.P.R. n. 380/2001 - Parametri edilizi richiesti per la realizzazione di interventi fuori dal perimetro dei centri abitati privi di strumentazione urbanistica - Applicazione congiunta. I due parametri edilizi previsti dall’art. 9, 1° comma lett. b) del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380 (densità massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro; in caso di interventi a destinazione produttiva, rapporto di copertura non superiore ad un decimo dell’area di proprietà) devono essere applicati in maniera congiunta agli interventi di nuova edificazione da realizzarsi fuori dal perimetro dei centri abitati privi di strumentazione urbanistica. L’interpretazione restrittiva della disposizione in oggetto deriva dall’applicazione del prioritario canone dell’interpretazione letterale ad una previsione legislativa che, utilizzando l’avverbio comunque nella formulazione della parte finale della disposizione, sottolinea con forza il carattere congiuntivo e non disgiuntivo dei due parametri edilizi. Pres. Ravalli, Est. Viola - A.R.P. (avv. Fasiello) c. Comune di Lecce (avv.ti Astuto e Di Salvo). T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. II - 23/04/2009, n. 766

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Art. 15, comma 4, del D.P.R. n. 380 del 2001 - Permesso di costruire - Decadenza a seguito dell’entrata in vigore di nuova disciplina urbanistica - Applicabilità alla D.I.A.. L’istituto della decadenza previsto per il permesso di costruire dall’art. 15, comma 4, del D.P.R. n. 380 del 2001, in base al quale “Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio”, si applica anche alla D.I.A. Ciò, prioritariamente, in base ad una analisi logico sistematica del D.P.R. n. 380 del 2001, in assenza di una specifica previsione normativa, deve ritenersi possibile anche alla D.I.A. l’applicazione degli istituti previsti per il permesso di costruire, in quanto entrambi gli istituti hanno in comune la natura di “titoli edilizi” e secondariamente alla luce dei poteri che il legislatore ha previsto in capo alle Amministrazioni deputate al controllo degli interventi posti in essere con la D.I.A.. Pres. Urbano, Est. Giansante - R.D. e altro (avv. Malena e Miccoli) c. Comune di Bitonto (avv. Ciarmoli). T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. III - 22 aprile 2009, n. 983

URBANISTICA ED EDILIZIA - ENERGIA - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Inizio dei lavori - Individuazione - Art. 2, c. 159 Legge finanziaria 2008 - Normativa speciale rispetto alla materia edilizia - Differenza rispetto al concetto “classico” di inizio lavori. Per l’individuazione del momento in cui devono ritenersi iniziati i lavori relativi agli impianti alimentati da fonti rinnovabili occorre fare riferimento al disposto dell’art. 2, comma 159, legge n. 244 del 24.12.2007(legge finanziaria 2008). La norma correttamente intesa richiede la disponibilità delle aree destinate ad ospitare l’impianto e l'accettazione del preventivo di allacciamento alla rete elettrica formulato dal gestore competente, o, in alternativa alla suddetta accettazione del preventivo di allacciamento alla rete elettrica, a) l'indizione di gare di appalto o la stipulazione di contratti per l'acquisizione di macchinari o per l a costruzione di opere relative all'impianto, ovvero b) la stipulazione di contratti di finanziamento dell'iniziativa o l'ottenimento in loro favore di misure di incentivazione previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato. Tale normativa è speciale e successiva a quella generale prevista in materia edilizia: non può, quindi, essere condivisa la prospettazione che ritiene trattarsi di opere meramente edilizie a cui si applicherebbe il concetto classico di “inizio lavori” in base al quale i lavori possono ritenersi iniziati solo allorquando le opere intraprese sono di consistenza tale da manifestare in modo concreto e palese il serio intento di realizzare il complesso delle opere autorizzate. Pres. Urbano, Est. Giansante - R.D. e altro (avv. Malena e Miccoli) c. Comune di Bitonto (avv. Ciarmoli). T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. III - 22 aprile 2009, n. 983

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - ELETTROSMOG - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Emissione campi elettromagnetici - Piano regionale di risanamento o delocalizzazione Poteri della P.A.. L’autorità amministrativa ha tutti i poteri e le possibilità per coordinare e regolare le modalità di trasmissione di tutti gli impianti televisivi e radiofonici che operano in una determinata località, anche in assenza di un piano regionale di risanamento o delocalizzazione, in quanto le singole emittenti debbono essere munite dei decreti di concessione del ministero delle comunicazioni (ora ministero dello sviluppo economico), i quali devono contenere l’analitica esposizione di tutti i parametri tecnico operativi. Pres. Lupo, Est. Franco, Ric. Abbaneo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/04/2009 (Ud. 09/01/2009), Sentenza n. 15707

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - APPALTI - Modifica sostanziale al PRG - Relazione geologica - Assoggettamento alla disciplina di cui al d.lgs. n. 163/06 - Affidamento mediante gara ad evidenza pubblica - Necessità. La Relazione Geologica che - a tenore della L.r. Friuli Venezia Giulia n. 27/88 - deve essere predisposta quando si intenda modificare in modo sostanziale il P.R.G., consta di un’insieme di attività sicuramente soggette alle regole di cui al D.Lg. 163/06, in quanto “servizio” ricompreso tra quelli di cui all’all. II A, che, alla cat. 12, richiama espressamente i “servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi”. Tale cat. 12, rimanda alle specificazioni di cui al Regolamento del Parlamento europeo n. 2195 del 5.11.02, contenente il Vocabolario Comune per gli Appalti. In particolare, al n. 74271220 - 7 sono indicati i “servizi di consulenza geologica”, al n. 74274000-0 i servizi di “cartografia” e al n. 74274000-1, i servizi di “cartografia digitale”. Ne consegue, incontrovertibilmente (cfr. TAR Toscana n. 1020/02), che la Relazione Geologica costituisce un “servizio” da affidare (qualora l’Ente non sia in grado di redigerlo internamente, in tutte le sue fasi) con gara ad evidenza pubblica, soggetta alle regole di cui al D.Lg. 163/06, quindi con previa pubblicazione di un bando che offra la possibilità di partecipare a tutti i soggetti interessati in possesso delle qualifiche professionali previste dalla legge. Pres. Corasaniti, Est. De Piero - Consiglio Nazionale Geologi e altro (avv. Lagonegro) c. Comune di Trieste (avv.ti Giraldi, Frezza e Mazzurco). T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 24/04/2009, n. 293

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Art. 15 d.p.r. n. 380/2001 - Decadenza del permesso di costruire - Ipotesi - Limiti tassativi - Disciplina civilistica - Assimilabilità al vizio funzionale della causa. La decadenza del permesso di costruire è regolata dall’art. 15 del D.P.R. n. 380 del 2001 che prevede due ipotesi: un primo caso per il decorso dei termini indicati nel titolo assentito; una seconda specie per il sopravvenire di previsioni urbanistiche contrastanti con il permesso di costruire. L’opinione interpretativa prevalente tende, quindi, a ritenere che il legislatore abbia voluto consentire la decadenza solo nei due casi sopra indicati, da intendersi come limiti tassativi di applicabilità dell’istituto. La decadenza postula, quindi un titolo valido ab inizio ed una sopravvenienza che incide sul rapporto. Tale fattispecie può assimilarsi al vizio funzionale della causa del negozio giuridico nella disciplina civilistica, che si differenzia dal vizio genetico della causa che ricorre quando l’atto nasce viziato ab origine. Pres. Urbano, Est. Giansante - F.V. (avv. Lorusso) c. Comune di Locorotondo (avv.Laddomada). T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. III - 22/04/2009, n.981

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Abusi su beni vincolati - Condono - Artt. 32 e 33 L. n. 47/1985 - Art. 32 D.L. n. 269/2003 - Coordinamento - Vincolo di inedificabilità relativa o assoluta. Le disposizioni degli artt. 32 e 33 della legge n.47 del 1985, da un lato, e dell’art. 32 comma 27 lett. D) del D.L. n.269 del 2003, dall’altro, devono essere correlate tenendo presente che gli uni contemplano le condizioni che consentono il condono di un abuso, l’altro contempla invece condizioni nelle quali l’abuso non può essere condonato. Il combinato disposto dell’art. 32 della legge n.47 del 1985 e dell’art. 32 comma 27 lett. D) del d.l. n.269 del 2003 comporta quindi che un abuso commesso su un bene vincolato può essere condonato, a meno che non ricorrano, insieme, l’imposizione del vincolo di inedificabilità relativa prima della esecuzione delle opere, la realizzazione delle stesse in assenza o difformità dal titolo edilizio, la non conformità alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. Se una di tali condizioni non ricorre (ad esempio la difformità dalle norme urbanistiche o dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici), l’abuso realizzato su un immobile soggetto ad un vincolo di inedificabilità relativa sfuggirà alla disciplina dell’eccezione regolata dall’art.32 comma 27 lett.D) citato (cioè alla non condonabilità) e sarà invece assoggettato alla disciplina generale dell’art. 32 della legge n.47 del 1985, sicché sarà condonabile anche (ad esempio) l’abuso realizzato dopo la imposizione del vincolo (sempre in presenza delle condizioni previste dal citato art.32 della legge n.47 del 1985). Più semplice è il coordinamento fra l’art.33 della legge n.47 del 1985 e l’art.32 comma 27 lett. D) del D.L. n.269 del 2003,dato che la realizzazione di un abuso in area sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta, dopo l’imposizione del vincolo stesso, importa la non condonabilità dello stesso, ai sensi dell’art.33. E’ pertanto irrilevante la sussistenza o meno delle altre condizioni contemplate dall’art.32 comma 27 lett.D) citato. Pres. Cavallari, Est. Cattaneo - Z.E. (avv. Leporale) c. Comune di Gallipoli (n.c.). T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. III - 22/04/2009, n. 738

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Realizzazione villette residenziali in zona industriale - Destinazione d’uso - Mutamento - Configurabilità. La realizzazione di villette residenziali in zona industriale determina un mutamento radicale della destinazione d’uso dell’intera area e un indiscutibile aggravio del carico urbanistico. Pres. Onorato Est. Amoresano Ric. Della Gatta. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/04/2009 (Ud. 12/02/2009), Sentenza n. 15723

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Contributo concessorio - Artificioso frazionamento delle opere a fini elusori - Illegittimità. E’ inammissibile l’artificioso frazionamento delle opere edili al fine di eludere la disciplina del contributo concessorio. Pres. Passanisi, Est. Morri - I. s.n.c. (avv.ti Pati, Speca e Strozzieri) c. Comune di Ascoli Piceno (avv. Cantalamessa). T.A.R. MARCHE, Sez. I - 15/04/2009, n. 224

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - PRG zone destinate ad insediamenti produttivi - Realizzazione di uffici amministrativi, commerciali, alloggi di custodia e servizio - Compatibilità di siffatti impianti - Esclusione - Mutamento della destinazione d'uso. Nell’area destinata dal PRG ad insediamenti produttivi l’eventuale realizzazione di spazi destinati a servizi, uffici amministrativi o commerciali, alloggi di custodia o di servizio, deve essere del tutto residuale e limitata, altrimenti verrebbe sconvolta la destinazione medesima dell'immobile. Pres. Onorato Est. Amoresano Ric. Comunale ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/04/2009 (Ud. 11/02/2009), Sentenza n. 15721

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Riconoscimento di facoltà edificatorie in cambio di cessione gratuita di aree destinate alla fruizione collettiva - Edificazioni singole al di fuori di un piano attuativo - Art. 9, c. 3 LR Lombardia n. 12/2005. La perequazione urbanistica nella forma del riconoscimento di facoltà edificatorie in cambio della cessione gratuita di aree da destinare alla fruizione collettiva può essere esercitata anche in collegamento con edificazioni singole al di fuori di un piano attuativo. Questo perché anche le edificazioni singole devono concorrere, al pari di quelle di maggiore complessità, al raggiungimento del livello minimo di dotazioni infrastrutturali previsto dal piano dei servizi. In proposito dispone l’art. 9 comma 3 della LR Lombardia 12/2005, il quale estende ai piani attuativi la stessa dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche e di interesse generale prevista dal piano dei servizi per le altre parti del territorio, con questo implicando che tutti i proprietari, all’interno e all’esterno dei piani attuativi, sono assoggettati all’obbligo di contribuire al reperimento delle aree destinate a standard pubblico (v. TAR Brescia 13 luglio 2005 n. 749; TAR Brescia 16 maggio 2006 n. 567). Pres. Petruzzelli, Est. Pedron - F. s.r.l. (avv. Breoni) c. Comune di Desenzano del Garda (avv. Bezzi). T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 15 aprile 2009, n. 859

URBANISTICA ED EDILIZIA - Regione Lombardia - Attività accessorie - Attività alberghiera e attività di ristorazione - Vincolo di accessorietà - Individuazione. Nel modulo procedimentale della conferenza di servizi i pareri o le intese di cui agli artt. 252 comma 4 del D.Lgs. 152/06 e 15 comma 4 del D.M. 471/1999 ben possono essere acquisiti all’interno della conferenza stessa, senza che in sede di adozione del provvedimento finale si debba procedere ad una nuova acquisizione. Del resto lo scopo del modulo procedimentale in esame è proprio quello di concentrare in un unico momento l’acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni coinvolte. Di ciò dovrebbe tuttavia essere adeguatamente dato atto nello stesso provvedimento, adempiendo così all’obbligo motivazionale di cui all’art. 14-ter, c. 6bis della L. n. 241/1990, in combinato disposto con l’art. 252, c. 6 d.lgs. n. 152/2006. Pres. Mosconi, Est. Morri - P. s.p.a. (avv.ti Grassi e Onofri) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e altri (Avv. Stato). T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 15 aprile 2009, n. 859

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Sequestro preventivo - Mantenimento fino alla definitività della sentenza - Presupposti. Con la sentenza di condanna non definitiva, il bene sequestrato per esigenze cautelari può essere mantenuto sotto il vincolo fino alla sentenza definitiva. E ciò vale anche nel caso di reati edilizi per i quali, la cessazione della permanenza non fa venir meno, di per sé, il pericolo che possa essere reiterato l'abuso edilizio, giacché il sequestro cautelare può essere disposto, non solo, per evitare l'aggravamento del medesimo reato, ma anche, per prevenire l'agevolazione di altri reati, anche della stessa specie. (Cass. Sez. III 20.2.97, Lieto; Cass. Sez. III 16.7.93, D'Antuono). Pres. Lupo, Est. Mulliri, Ric. Loffredo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/04/2009 (Ud. 09/01/2009), Sentenza n. 15705

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Abusi edilizi - Sequestro - Dissequestro - Cessazione delle esigenze cautelari - Necessità - “Definitività" della sentenza. Ai fini dell'individuazione del momento in cui il bene sequestrato per abusi edilizi debba essere restituito, si deve fare riferimento alla "definitività" della sentenza (Cass. Sez. III, 21.10.03, Cotena; Cass. Sez. III 27.9.00, Cimaglia). Il fatto che non sia stata disposta la confisca non determina automaticamente il dissequestro e la restituzione del bene ma solo, semmai, il perdurare della regola generale secondo cui il bene resta in sequestro fino al cessare delle esigenze cautelari (at. 321 co. 3). Pres. Lupo, Est. Mulliri, Ric. Loffredo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/04/2009 (Ud. 09/01/2009), Sentenza n. 15705

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Regione Lombardia - Art. 48, cc. 1 e 2 L.R. n. 12/2005 - Costo di costruzione - Natura - Costo standard ed omogeneo - Rapporto con i costi effettivamente sostenuti - Esclusione. In base all’art. 48 commi 1 e 2 della LR Lombardia n. 12/2005 il costo di costruzione per i nuovi edifici non corrisponde alla spesa effettiva ma è definito dalla Regione con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata ed è adeguato autonomamente dai comuni sulla base della variazione accertata dall'ISTAT. In tale contesto il concetto di “costo documentato di costruzione” previsto dal successivo comma 4 per gli interventi con destinazione commerciale e turistico-alberghiero-ricettiva non è rappresentato dal costo che i privati ritengono di dover sostenere per effetto dei propri rapporti con gli appaltatori o con i fornitori ma costituisce un costo standard, omogeneo sul territorio comunale, e definito secondo criteri certi. L’esigenza di uniformare il costo di costruzione deriva dalla natura di questa prestazione patrimoniale, che deve essere ascritta alla categoria dei tributi locali (v. CS Sez. V 15 dicembre 2005 n. 7140; Tar Brescia 3 dicembre 2007 n. 1268). Il prelievo non si basa infatti, come nel caso degli oneri di urbanizzazione, sui costi collettivi derivanti dall’insediamento di un nuovo edificio ma sull’aumento di ricchezza determinato dall’intervento edilizio. Tale aumento si misura in modo oggettivo in relazione al risultato e non a partire dall’incidenza sul patrimonio dei privati: il costo di costruzione è quindi la misura della ricchezza prodotta, non della spesa di chi ha effettuato l’intervento. Diversamente si creerebbero disparità tra i cittadini in conseguenza delle condizioni soggettive di ciascuno (a vantaggio dei soggetti che disponendo di un’organizzazione aziendale o di rapporti particolari con altri soggetti sono in grado di eliminare o ridurre alcune spese). Pres. Petruzzelli, Est. Pedron - F. s.r.l. (avv. Breoni) c. Comune di Desenzano del Garda (avv. Bezzi). T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 15 aprile 2009, n. 859

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Interventi edilizi - Proprietario dell’area confinante - Accesso alla documentazione amministrativa - Provvedimenti abilitativi - Diritto - Sussistenza. Il proprietario di un terreno confinante con un’area oggetto di interventi edilizi ha il diritto di accedere ai corrispondenti documenti amministrativi al fine di conoscere gli estremi dei provvedimenti abilitativi per l’esecuzione delle opere, sia ai sensi dell’art. 25, l. 7 agosto 1990 n. 241 sia ai sensi dell’art. 31, l. 6 agosto 1967 n. 765, che proprio tutelando l’interesse del terzo, prevede la possibilità per “chiunque” di prendere visione presso gli uffici comunali della concessione edilizia e dei relativi atti di progetto e di ricorrere contro il rilascio della concessione edilizia stessa in quanto in contrasto con le disposizioni di legge o dei regolamenti o con le prescrizioni di piano regolatore generale e dei piani particolareggiati di esecuzione” (T. A. R. Campania Napoli, sez. V, 5 settembre 2008, n. 10048). Pres. Esposito, Est. Severini - P.F. (avv. Capezzuto) c. Comune di Santa Marina (n.c.). T. A. R. CAMPANIA, Salerno, sez. II - 15/04/2009, n. 1465

 

DIRITTO URBANISTICO - Abusi edilizi - Sequestro preventivo - Condizioni di legittimità - Fumus ed esigenze cautelari - Art. 44, lett. b), D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico sull'edilizia) - Abuso di ufficio (art. 323 c.p.) - Art. 324 c. 7 c.p.p. - Fattispecie. Il provvedimento di sequestro preventivo non deve essere inutilmente vessatorio, ma deve essere limitato alle cose o alla parte della cosa effettivamente pertinente al reato ipotizzato e deve essere disposto nei limiti in cui effettivamente il vincolo imposto sulla cosa serve a garantire la confisca del bene o ad evitare la perpetuazione del reato. La riprova è costituita dal fatto che a norma dell'art. 324 c.p.p., comma 7, il giudice del riesame ha il potere di revocare parzialmente il sequestro qualora ovviamente le sue condizioni di legittimità sussistano solo con riguardo ad alcuni beni sottoposti alla misura cautelare. (Nella fattispecie, il sequestro per abusi edilizi, di intere unità abitative, a fronte di difformità riguardanti le sole mansarde è stato ritenuto sproporzionato sia con riferimento al fumus che alle esigenze cautelari). Pres. Onorato Est. Petti Ric. Bianchi e altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/04/2009 (Ud. 11/02/2009), Sentenza n. 15717

DIRITTO URBANISTICO - Abusi edilizi - Misura di sicurezza - Demolizione - Confisca - Applicazione - Limiti. In linea di principio, in materia edilizia, fatta eccezione per la lottizzazione, la confisca quale misura di sicurezza non è prevista, essendo invece prevista la demolizione. Pres. Onorato Est. Petti Ric. Bianchi e altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/04/2009 (Ud. 11/02/2009), Sentenza n. 15717

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Condono edilizio - Conguaglio dell’oblazione - Diritto di credito - Decorrenza - Silenzio assenso. Il diritto di credito dell'Amministrazione Comunale al pagamento del conguaglio dell'oblazione e degli oneri di urbanizzazione per condono edilizio ai sensi della l. 28 febbraio 1985 n. 47, il cui esercizio è correlato al rilascio della concessione edilizia in sanatoria - atto, questo, nella disponibilità esclusiva del creditore - decorre dalla formazione del silenzio assenso, significato che, ai sensi dell'art. 35 comma 18, l. n. 47, cit., assume « l'inerzia dell'amministrazione protrattasi per 24 mesi dalla presentazione della istanza di condono » (da ultimo T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 20 maggio 2008 , n. 579). Pres. Esposito, Est. Prtoghese - P.G. (avv.ti A.P.Er. Di Giovanni) c. Comune di Battipaglia (n.c.). T. A. R. CAMPANIA, Salerno, sez. II - 15/04/2009, n. 1463

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Permesso di costruire in sanatoria - Costruzione ultimata dopo la data del 31 marzo del 2003 - Poteri del giudice - Controllo di legalità sugli atti amministrativi - Fattispecie - L. n. 326/2003. Il giudice ordinario deve esercitare il controllo di legalità sugli atti amministrativi, pur non potendo sindacare il merito. In materia edilizia la data ultima del 31 marzo del 2003, ai fini del rilascio di concessione in sanatoria ex artt. 35 e 38 legge 28 febbraio 1985, n. 47, richiamati dalla legge n. 326 del 2003, costituisce un presupposto di legittimità in assenza del quale manca in radice il potere della pubblica amministrazione di concedere il permesso in sanatoria. Ne deriva che il giudice non può dichiarare estinto il reato se la costruzione risulti ultimata dopo la data del 31 marzo del 2003. Il permesso di costruire in sanatoria qualora venga dato per un'opera realizzata posteriormente a tale data non è idoneo ad estinguere il reato. Nella fattispecie, l’autorità amministrativa non ha compiuto alcun accertamento sulla data di ultimazione dell’opera, ma ha rilasciato il permesso in sanatoria sulla base della dichiarazione rilasciata dagli interessati in merito alla data di ultimazione delle opere. Mentre, l'accusa ha, invece, dimostrato che nel mese di dicembre del 2004 i lavori non erano completi come emergeva dalle tracce rinvenute sul posto e più precisamente dai segni del recente getto del solaio ancora puntellato e dalla foto allegata nella sentenza di primo grado. Pres. Onorato, Est. Petti, Ric. Giunta. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 09/04/2009 (Ud. 11/02/2009), Sentenza n. 15231

URBANISTICA ED EDILIZIA - Opera abusiva - Condono edilizio - Termine utile ai fini della condonabilità dell'opera - Onere della prova - Accertamento - Potere del giudice - L. n. 326/2003. In tema di condono edilizio previsto dall'art. 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (conv. con modificazioni nella L. 30 novembre 2003, n. 326), ove il reato sia stato accertato in data successiva al 31 marzo 2003, termine utile ai fini della condonabilità dell'opera, è onere dell'imputato che invochi l'applicazione della speciale causa estintiva del reato provare che l'opera è stata ultimata entro il predetto termine, fermo restando il potere - dovere del giudice di accertare la data effettiva del completamento dell'opera abusivamente eseguita(Cass. n. 12918 del 2008). Pres. Onorato Est. Petti Ric. Giunta. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 09/04/2009 (Ud. 11/02/2009), Sentenza n. 15231

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Condominio - Modificazione di parte comune - Atri condomini - Legittimazione ad agire - Sussistenza. La modificazione di una parte comune di un edificio e della sua destinazione, ad opera di taluno dei condomini, sottraendo la cosa alla sua specifica funzione, legittima gli altri condomini ad agire per la tutela di tale parte comune, anche impugnando la relativa licenza di costruire. Pres. Di Nunzio, Est. Gabbricci - E.R. e altro (avv. Aprile) c. Comune di Chioggia (avv. ti Papa e Perini) T.A.R. VENETO, Sez. II - 4 aprile 2009, n.1198

URBANISTICA ED EDILIZIA - Art. 11, c. 1 d.p.r. n. 380/2001 - Proprietario dell’immobile o titolare di altro diritto legittimante il rilascio del permesso di costruire - Comune - Verifica - Limite della ragionevolezza e della comune esperienza. Ex art. 11, I comma, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo, sicché l’interessato è tenuto a fornire al Comune prova del suo diritto, ma quest’ultimo non può e non deve svolgere sul punto verifiche eccedenti quelle richieste dalla ragionevolezza e dalla comune esperienza, in relazione alle concrete circostanze di fatto, tanto più che, come lo stesso art. 11 specifica, il permesso di costruire “non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio” (II comma) e “non comporta limitazione dei diritti dei terzi”. Pres. Di Nunzio, Est. Gabbricci - E.R. e altro (avv. Aprile) c. Comune di Chioggia (avv. ti Papa e Perini). T.A.R. VENETO, Sez. II - 4 aprile 2009, n.1198

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Legittimazione ad agire - Disciplina urbanistica di aree limitrofe - Incisione diretta sul godimento o sul valore di mercato delle aree di proprietà. In materia di interesse e legittimazione ad agire, l’impugnazione della disciplina urbanistica di aree estranee a quelle di proprietà del ricorrente è consentita qualora incida direttamente sul godimento o sul valore di mercato delle aree stesse, o comunque su interessi propri e specifici dell’istante. Laddove non risulti comprovata, in questi termini, una concreta lesione della propria sfera giuridica, non può essere riconosciuto in capo al ricorrente l’interesse ad impugnare. Nelle ipotesi consentite, la legittimazione all’impugnativa non deriva dal mero riverbero che la nuova, diversa destinazione attribuita alle aree limitrofe può avere sull’area di proprietà di parte ricorrente, occorrendo che tale riverbero assuma una connotazione e consistenza oggettivamente negative, che determini cioè una lesione effettiva ed attuale nella posizione sostanziale degli esponenti. Pres. f.f. Rocco, Est. Farina - G.C. e altri (avv. Costa) c. Comune di Vicenza (avv.ti Domenichelli e Franco Zambelli) e Regione Veneto (avv.ti Morra e Londei). T.A.R. VENETO, Sez. I - 3 Aprile 2009, n. 1190

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Mutamento funzionale di destinazione d’uso - Permesso di costruire - Necessità - Esclusione. Il mutamento funzionale della destinazione d’uso di un fabbricato - da agricolo ad artigianale -, non comportando una oggettiva modificazione nell’assetto urbanistico ed edilizio, né incidendo sugli indici di edificabilità, non abbisogna del permesso di costruire. Pres. f.f. Eliantonio, Est. Speca - V.C. e altri (avv. Albanese) c. Comune di Luco de Marsi (Avv. Stato). T.A.R. ABRUZZO, L’Aquila, Sez. I - 02/04/2009, n. 236

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Associazione costituita in vista dell’adozione di una variante al PRG - Mancanza del connotato della stabilità - Associazione cd. “di comodo” - Legittimazione ad agire ex lege - Esclusione. L’associazione costituita in vista dell’adozione di una contestata variante da parte del Consiglio Comunale, non può rientrare tra quelle a carattere nazionale rivolte alla protezione ambientale e perciò riconosciute e legittimate ad agire ex lege, ma deve considerarsi quale associazione non riconosciuta, costituita al solo scopo di contrastare l'adozione e l'approvazione della variante sopra menzionata. La mancanza del connotato della stabilità, nel senso dello svolgimento all'esterno in via continuativa della propria attività a tutela dell'interesse che si intende proteggere, peraltro, non permette di dimostrare che essa agisca a tutela di un interesse collettivo, con la conseguenza che la suddetta associazione può farsi rientrare tra le cosidette associazioni di comodo, la cui attività non riflette effettive esigenze collettive (cfr. Cons. Stato - Sez. VI - n. 3507 dell'11 luglio 2008). Pres. Di Nunzio, Est. Landi - T.S. e altri (avv. Meneghetti) c. Comune di Monticello Conte Otto (n.c.), riunito ad altro ricorso. T.A.R. VENETO, Sez. II - 30/03/2009, n. 990

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Piano di lottizzazione - Armonizzazione delle iniziative private con le scelte generali di pianificazione - Tipologie edificatorie. Il piano di lottizzazione costituisce lo strumento tipico attraverso cui conseguire l’armonizzazione delle singole iniziative private con le scelte generali della pianificazione territoriale; perché siffatta armonizzazione possa essere conseguita, occorre anche che le tipologie insediative, ancorché non definite in specifici progetti edificatori, siano enunciate e che le stesse rispondano - nelle linee esenziali - agli obiettivi ed alle scelte desunti dalla programmazione generale e dalle regole tecniche che le governano. Pres. Virgilio, Est. Millemaggi Cogliani - D.B. s.p.a. (avv. Lentini) c. Comune di Mazara del Vallo (avv. Armao), Assessorato Regionale ai Beni Culturali e Ambientali ed alla Pubblica Istruzione (Avv. Stato) e altro (n.c.). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per la Regione Siciliana - 25 Marzo 2009, n. 185

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Insediamento sul territorio - Distillerie - Assimilabilità alle industrie manifatturiere - Esclusione. In materia urbanistica, ai fini dell’insediamento sul territorio, appare legittimo il giudizio di non assimilabilità delle distillerie alle industrie manifatturiere. Posto che oggetto dell’attività manifatturiera è, in senso lato, la trasformazione della materia prima in prodotto finito, è agevole rilevare che la manipolazione delle materie prime e dei sottoprodotti della lavorazione, nel tipo di industria di cui si tratta, in concreto, giustifica, sul piano delle conoscenze tecniche, il giudizio di non assimilabità ontologica della relativa attività a quella il cui oggetto è propriamente denominato “manifatturiero”. Pres. Virgilio, Est. Millemaggi Cogliani - D.B. s.p.a. (avv. Lentini) c. Comune di Mazara del Vallo (avv. Armao), Assessorato Regionale ai Beni Culturali e Ambientali ed alla Pubblica Istruzione (Avv. Stato) e altro (n.c.). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per la Regione Siciliana - 25 Marzo 2009, n. 185

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Piano di lottizzazione - Dimensioni ammissibili dei lotti - Mancata espressa indicazione - Desunzione interpretativa. Le dimensioni ammissibili dei lotti, ancorché non espressamente indicate nel piano di lottizzazione o nelle norme tecniche, possono essere desunte, interpretativamente, dal tipo di insediamento industriale la cui presenza sia ritenuta urbanisticamente tollerabile in zona (nella specie, media e piccola impresa manifatturiera ed artigianale).Pres. Virgilio, Est. Millemaggi Cogliani - D.B. s.p.a. (avv. Lentini) c. Comune di Mazara del Vallo (avv. Armao), Assessorato Regionale ai Beni Culturali e Ambientali ed alla Pubblica Istruzione (Avv. Stato) e altro (n.c.). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per la Regione Siciliana - 25 Marzo 2009, n. 185

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Piano stralcio e norme attuative - Natura - Atti amministrativi - canoni ermeneutici - Disposizioni preliminari al cod. civ. - Applicabilità - Esclusione - Regole comuni ci interpretazione degli atti negoziali. Il piano stralcio e le norme attuative sono atti di natura e contenuto amministrativi, ai quali si applicano canoni ermeneutici desunti, non dalle disposizioni preliminari al codice civile e dalle regole generali sulla interpretazione degli atti normativi, bensì dalle regole comuni di interpretazione degli atti negoziali, che impongono di tenere conto della volontà concreta ed effettiva di chi le esprime piuttosto che del significato letterale delle espressioni adoperate. Pres. Virgilio, Est. Millemaggi Cogliani - D.B. s.p.a. (avv. Lentini) c. Comune di Mazara del Vallo (avv. Armao), Assessorato Regionale ai Beni Culturali e Ambientali ed alla Pubblica Istruzione (Avv. Stato) e altro (n.c.). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per la Regione Siciliana - 25 Marzo 2009, n. 185

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Regione Siciliana - Piani regolatori - Approvazione - Parere del Comitato regionale dell’urbanistica - Valenza prevalente rispetto al parere dell’organo interno comunale istruttorio. Il Comitato regionale dell’urbanistica, istituito nella Regione Siciliana con legge regionale 27 dicembre 1978 n. 71 (art. 58) presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, con il compito precipuo di esprimere pareri, fra l’altro, sui piani regolatori generali, è l’organo deputato per legge ad affiancare - con funzioni consultive - l’Autorità preposta alla approvazione dei piani regolatori generali dei singoli comuni e, pertanto, del tutto legittimamente, in sede di approvazione del piano regolatore generale, al parere di tale organo è annessa valenza prevalente rispetto a quello dell’organo interno istruttorio, non occorrendo neppure una esplicita motivazione compositiva del contrasto manifestatosi nei due distinti pareri. Pres. Virgilio, Est. Millemaggi Cogliani - D.B. s.p.a. (avv. Lentini) c. Comune di Mazara del Vallo (avv. Armao), Assessorato Regionale ai Beni Culturali e Ambientali ed alla Pubblica Istruzione (Avv. Stato) e altro (n.c.). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per la Regione Siciliana - 25/03/2009, n. 185

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Zona da sottoporre a vincolo paesaggistico - Delimitazione - Discrezionalità tecnica e amministrativa. La delimitazione dei confini di una zona da sottoporre a vincolo paesaggistico quale bellezza di insieme costituisce espressione di discrezionalità tecnica e in parte amministrativa non sindacabile in sede di giudizio di legittimità se non sotto il profilo dell’evidente arbitrarietà ed illogicità della scelta operata (Cons. Stato, sez. VI, n. 106 del 20 gennaio 1998). Pres. Virgilio, Est. Millemaggi Cogliani - D.B. s.p.a. (avv. Lentini) c. Comune di Mazara del Vallo (avv. Armao), Assessorato Regionale ai Beni Culturali e Ambientali ed alla Pubblica Istruzione (Avv. Stato) e altro (n.c.). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per la Regione Siciliana - 25 Marzo 2009, n. 185

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Piani paesistici - Esistenza del vincolo - Sopravvenienza di nuovi atti impositivi del vincolo. I piani paesistici attengono alla fase della programmazione della tutela e presuppongono l’esistenza del vincolo (Cons. Stato, sez. VI, n. 873 del 14 novembre 1992), ma non escludono la sopravvenienza di nuovi atti impositivi del vincolo, nel corso della loro operatività. Pres. Virgilio, Est. Millemaggi Cogliani - D.B. s.p.a. (avv. Lentini) c. Comune di Mazara del Vallo (avv. Armao), Assessorato Regionale ai Beni Culturali e Ambientali ed alla Pubblica Istruzione (Avv. Stato) e altro (n.c.). CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per la Regione Siciliana - 25/03/2009, n. 185

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Concessione edilizia rilasciata in sanatoria - Giudice penale - Verifiche e controlli - Artt. 36 e 45 del T.U. 380/01 (ex art. 13, L. 47/85). In materia urbanistica, gli artt. 36 e 45 del T.U. 380/01 vanno interpretati in stretta connessione ai fini della declaratoria di estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti e il giudice penale, pertanto, ha il potere-dovere di verificare la legittimità della concessione edilizia rilasciata in sanatoria e di accertare che l'opera realizzata sia conforme alla normativa urbanistica. Ai fini del corretto esercizio di tale controllo deve ricordarsi che si pone quale presupposto indispensabile, per il rilascio della concessione in sanatoria ex art. 13, L. 47/85, la necessità che l'opera sia conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda (Cass. 15/2/05, n. 19136). Pres. De Maio, Est. Gazzara, Ric. PM in proc. Fulginiti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/03/2009 (Ud. 05/02/2009), Sentenza n. 12869

URBANISTICA ED EDILIZIA - Permesso in sanatoria - C.d. doppia conformità dell'opera - Effetto estintivo del reato - Presupposti - Art. 36, d.P.R. 380/01. Nessun effetto produce nella sfera dell'illecito penale il permesso in sanatoria, ex art. 36, d.P.R. 380/01, se non nel caso in cui venga accertata la c.d. doppia conformità dell'opera realizzata: il manufatto abusivo deve essere conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda. In mancanza di tale conformità, la concessione non estingue i reati ed il mancato effetto estintivo non si ricollega ad una valutazione di illegittimità del provvedimento della P.A., cui consegua la disapplicazione dello stesso, ex art. 5, L. 2248/1865, all. E), bensì alla effettuata verifica della inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto della estinzione del reato in sede di esercizio del doveroso sindacato della legittimità del fatto estintivo, incidente sulla fattispecie tipica penale. Pres. De Maio, Est. Gazzara, Ric. PM in proc. Fulginiti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/03/2009 (Ud. 05/02/2009), Sentenza n. 12869

URBANISTICA ED EDILIZIA - Violazione della normativa urbanistica - Sanatoria - Reato urbanistici e altri reati di diversa natura (es. violazione antisismica) - Effetti. In tema di violazione della normativa urbanistica, la estinzione delle contravvenzioni, a seguito di rilascio di concessione in sanatoria opera solo in ordine al reato urbanistico, per il quale la concessione stessa è prevista. Ne consegue che, se con il reato urbanistico concorrono altri reati di diversa natura, come la violazione antisismica o della normativa sulle opere in cemento armato, tali ultime contravvenzioni non possono ritenersi estinte, ciò perché la detta sanatoria attiene alla materia che disciplina l'assetto del territorio sotto il profilo edilizio e la causa estintiva da essa prodotta non è applicabile agli altri reati che riguardano ulteriori aspetti delle costruzioni, aventi oggettività giuridica diversa rispetto a quella, predetta, della mera tutela urbanistica del territorio. Pres. De Maio, Est. Gazzara, Ric. PM in proc. Fulginiti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/03/2009 (Ud. 05/02/2009), Sentenza n. 12869

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Condominio - Opere strettamente pertinenziali all’unità immobiliare del singolo condomino - Concessione edilizia - Consenso degli altri partecipanti alla comunione - Necessità - esclusione. Il singolo condomino, in virtù del combinato disposto degli artt. 1102 c.c. (facoltà del comunista di servirsi delle cose comuni), 1105 c.c. (concorso di tutti i condomini alla cosa comune) e 1122 c.c. (divieto al condomino di realizzare opere che danneggino le cose comuni), può ottenere a proprio nome la concessione edilizia per un'opera da realizzare sulle parti comuni di un edificio senza chiedere il consenso degli altri condomini, sempre che le opere siano strettamente pertinenziali all'unità immobiliare. Pertanto in tali casi il condòmino può apportare al muro perimetrale, senza bisogno del consenso degli altri partecipanti alla comunione, tutte le modificazioni che consentano di trarre dal bene comune una particolare utilità aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri condòmini, ivi compreso l’inserimento nel muro di elementi ad esso estranei e posti al servizio esclusivo della sua porzione, purché non impedisca agli altri condòmini l’uso del muro comune e non ne àlteri la normale destinazione con interventi di eccessiva vastità. Pres. Catoni, Est. Passoni - R.V. (avv. Consorti) c. Comune di Montefino (avv. Scarpantoni). T.A.R. ABRUZZO, L’Aquila, Sez. I - 24/03/2009, n. 221

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Manufatti interrati (piscina) - Permesso di costruire - Necessità - Fondamento - Art. 44 lett. b), d.P.R. 380/01 - Art. 181, d. Lvo 42/04. Costituiscono lavori edilizi necessitanti il preventivo rilascio del permesso di costruire non solo quelli per la realizzazione di manufatti che si elevano al di sopra del suolo, ma anche quelli in tutto o in parte interrati e che trasformano in modo durevole l'area impegnata dai lavori stessi, come nel caso di edificazione di una piscina (Cass. 29/4/03, Agresti; Cass. 27/9/2000, Cimaglia). Pres. De Maio, Est. Gazzara, Ric. Varetton. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 20/03/2009 (Ud. 05/02/2009), Sentenza n. 12478

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Fascia di rispetto cimiteriale - Art. 338 R.D. n. 1265/1934 - Interventi edificatori in deroga - Riduzione della fascia - Potere discrezionale del Consiglio comunale. L’art. 338 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, come modificato dall’art. 28 della legge 1° agosto 2002 n. 166, attribuisce al consiglio comunale il potere di consentire, se non vi ostino ragioni igienico-sanitarie accertate dalla competente Azienda USL, la riduzione della zona di rispetto cimiteriale, tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area: l’anzidetta attribuzione del potere decisorio all’organo consiliare non deve intendersi nel senso di riconoscere a quest’ultimo una mera facoltà di pronunciamento, dovendosi piuttosto ritenere che, fermo restando l’obbligo di adottare un tempestivo provvedimento in risposta alle istanze all’uopo presentate, il Consiglio comunale disponga di un ampio potere discrezionale, da esercitarsi attraverso l’esplicazione in motivazione delle ragioni delle determinazioni assunte, circa l’autorizzabilità di interventi edificatori in deroga rispetto alla fascia di rispetto sanitario. Pres. Panunzio, Est. Aru - I. s.r.l. (avv.ti Macciotta e Martelli) c. Comune di Iglesias (avv. Mangioni). T.A.R. SARDEGNA, Sez.II - 20/03/2009, n.322

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Installazione prefabbricati - Permesso di costruire - Necessità - Presupposti - Art. 3, 1° c. lett. e) D.P.R. n. 380/2001 - Testo Unico Edilizia. L'articolo 3, primo comma lettera e) del testo unico sull'edilizia D.P.R. n. 380/2001 e s.m. ricomprende tra gli interventi di nuova costruzione, come tali soggetti al permesso di costruire, tra gli altri, l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati ed in genere l'installazione di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, a condizione che siano utilizzate come abitazioni, ambienti di lavoro, come depositi, magazzini, ecc. e siano dirette a soddisfare esigenze durature nel tempo. In definitiva la nozione di costruzione non presuppone necessariamente l'ancoraggio al suolo del fabbricato, se ricorrono le condizioni dianzi evidenziate. L'accertamento di tali condizioni è demandato al giudice del merito, la cui valutazione si sottrae al sindacato di legittimità se congruamente motivata. Pres. Lupo, Est. Petti, Ric. Stirpe. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/03/2009 (Ud. 28/01/2009), Sentenza n. 10708

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Differenza tra tettoia e pergolato - Trasformazione urbanistica del territorio - Permesso di costruire, DIA e normativa antisismica. La realizzazione di una tettoia in quanto opera di trasformazione urbanistica del territorio non rientrante nella categoria delle pertinenze è subordinata al rilascio della concessione edilizia ed attualmente del permesso di costruire (Cass. pen. sez.3 n.22126 del 3.6.2008). A differenza del pergolato che è una struttura aperta sia lateralmente che nella parte superiore, la tettoia, invero, può essere utilizzata anche come riparo ed aumenta quindi l’abitabilità dell'immobile (Cass. sez.3 n.19973 del 19.5.2008). Non c'è dubbio, comunque, che il rilascio di una DIA o anche del permesso di costruire non escluda gli adempimenti richiesti dalla normativa antisismica. Pres. Lupo, Est. Amoresano, Ric. Sorrentino ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 10/03/2009 (Ud. 25/02/2009), Sentenza n. 10534

URBANISTICA ED EDILIZIA - Disciplina antisismica - Ambito di applicazione - Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità - Irrilevanza dei materiali usati. Le disposizioni della normativa antisismica si applicano, a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità, a nulla rilevando la natura dei materiali usati e delle strutture realizzate - a differenza della disciplina relativa alle opere in conglomerato cementizio armato - in quanto l'esigenza di maggior rigore nelle zone dichiarate sismiche rende ancor più necessari i controlli e le cautele prescritte, quando si impiegano elementi strutturali meno solidi e duraturi del cemento armato (Cass. pen. sez.3 , 24 10.2001 n.38142). Tali disposizioni, infatti, pur riguardando l'attività edificatoria, sono "diverse" sotto il profilo della ratio e degli obiettivi perseguiti, da quelle in materia urbanistica (Cass. sez.3 7.11.1997 n.50; Cass. sez.3 n.11511 del 15.2.2002). Pres. Lupo, Est. Amoresano, Ric. Sorrentino ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 10/03/2009 (Ud. 25/02/2009), Sentenza n. 10534

URBANISTICA ED EDILIZIA - Tettoie - Permesso di costruire - Equiparazione di una tettoia ad un pergolato - Esclusione. E' pacifico che il titolo abilitativo richiesto per le tettoie è il permesso di costruire (a differenza del pergolato essa può essere utilizzata anche come riparo). E' illegittima pertanto l'equiparazione della tettoia ad un pergolato e conseguentemente la ritenuta validità della DIA rilasciata. Pres. Lupo, Est. Amoresano, Ric. Sorrentino ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 10/03/2009 (Ud. 25/02/2009), Sentenza n. 10534

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Ricorso avverso un titolo edilizio rilasciato ad un terzo - Termine - Decorrenza. Il termine per ricorrere per l’annullamento di un titolo edilizio rilasciato ad un terzo decorre dal tempo in cui il soggetto leso ha avuto modo di percepire compiutamente la natura e l’entità della realizzazione in progetto. Pres. Balba, Est. Peruggia - M.V. (avv. Massa) c. Comune di Toirano (avv. Vallerga). T.A.R. LIGURIA, Sez. I - 5 marzo 2009, n. 273

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Varianti - Nozione. In materia urbanistica, non tutte le modifiche alla progettazione originaria possono definirsi varianti e che queste si configurano solo allorquando il progetto già approvato non risulti sostanzialmente e radicalmente mutato dal nuovo elaborato (come accade, ad esempio, nelle ipotesi di: sensibile spostamento della localizzazione del manufatto, aumento del numero dei piani, creazione di un piano seminterrato, modifica del prospetto esterno etc.). La nozione di "variante", deve ricollegarsi a modificazioni qualitative o quantitative di non rilevante consistenza rispetto all'originario progetto e gli elementi da prendere in considerazione, al fine di discriminare un nuovo permesso di costruire dalla variante ad altro preesistente, riguardano la superficie coperta, il perimetro, la volumetria, le distanze dalle proprietà viciniori, nonché le caratteristiche funzionali e strutturali, interne ed esterne, del fabbricato [C. Stato, Sez. V, 11/05/1989, n. 272]. Pres. De Maio Est. Fiale Ric. Gelosi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 05/03/2009 (Ud. 20/01/2009), Sentenza n. 9922

URBANISTICA ED EDILIZIA - Rilascio del permesso in sanatoria - Presupposti - Conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente - Contributo di costruzione - Art. 36 del T.U. n. 380/2001. Per il rilascio del permesso in sanatoria previsto dall'art. 36 del T.U. n. 380/2001 è richiesto, quale presupposto, che l'opera abusiva sia "conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento sia al momento della presentazione della domanda". Il rilascio è altresì subordinato (sicché nel provvedimento deve farsi espressa menzione dell'avvenuto versamento) al pagamento di una somma di danaro determinata, per le opere soggette a permesso oneroso, con riferimento al contributo di costruzione da corrispondersi (eventualmente per le sole parti difformi) in misura doppia a quella dovuta per il rilascio del titolo in via ordinaria. Pres. De Maio Est. Fiale Ric. Gelosi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 05/03/2009 (Ud. 20/01/2009), Sentenza n. 9922

URBANISTICA ED EDILIZIA - Permesso di costruire - Rilasciato in sanatoria - Effetti sui reati - Operatività - Artt. 36 e 45 del T.U. n. 380/2001.
Il permesso di costruire rilasciato ex art. 36 del T.U. n. 380/2001, estingue - a norma del 3° comma del successivo art. 45, "i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti" e non si estende ad altri reati correlati alla tutela di interessi diversi rispetto a quelli che riguardano l'assetto del territorio sotto il profilo edilizio, quali i reati previsti dalla normativa sulle opere in cemento armato, sulle costruzioni in zone sismiche, sulla tutela delle zone di particolare interesse paesaggistico ed ambientale [Cass., Sez. III, 13.4.2005, Cupelli]. Inoltre, la speciale causa di estinzione di cui all'art. 45 del D.P.R. n. 380/2001 opera in favore di tutti i responsabili dell'abuso e non solo dei soggetti legittimati a chiedere il permesso di costruire: mentre il pagamento della somma dovuta a titolo di oblazione può essere richiesto una sola volta, trattandosi di un adempimento della procedura amministrativa che resta al di fuori dello schema penalistico. Pres. De Maio Est. Fiale Ric. Gelosi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 05/03/2009 (Ud. 20/01/2009), Sentenza n. 9922

URBANISTICA ED EDILIZIA - Spostamento della localizzazione di un manufatto - Variante edilizia - Permesso di costruire - C.d. "varianti leggere o minori in corso d'opera" - DIA (denuncia di inizio dell'attività) - Disciplina art. 15, 12° c., L. n. 10/1977, art. 15 L. n. 47/1985, mod. da L. n. 662/1996 succ. mod. dall'art. 22, 2° c., T.U. n. 380/2001 come mod. dal D.Lgs. n. 301/2002. Lo spostamento della localizzazione di un manufatto, in linea di principio, ha natura di variante edilizia. Mentre, le c.d. "varianti leggere o minori in corso d'opera" (disciplinate attualmente dall'art. 22, 2° comma, del T.U. n. 380/2001 - come modificato dal D.Lgs. n. 301/2002) - prevede che siano sottoposte a denuncia di inizio dell'attività le varianti a permessi di costruire che: non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie (e, tra i "parametri urbanistici" vanno ricomprese anche le distanze tra gli edifici); non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia; non alterano la sagoma dell'edificio; non violano le prescrizioni eventualmente contenute nel permesso di costruire. La denuncia di inizio dell'attività costituisce "parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale" e può essere presentata prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori: la formulazione dell'art. 22 sembra consentire, pertanto, la possibilità di dare corso alle opere in difformità dal permesso di costruire e poi regolarizzarle entro la fine dei lavori. (Il Consiglio di Stato ha considerato "variante minore o non essenziale" una modesta rototraslazione della sagoma dell'edificio rispetto al progetto approvato - C. Stato, Sez. V, 22 gennaio 2003, n. 249). Pres. De Maio Est. Fiale Ric. Gelosi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 05/03/2009 (Ud. 20/01/2009), Sentenza n. 9922

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Tutela del paesaggio e dell’ambiente - Governo del territorio - Tutela differenziata - Interessi sovraordinati. Quantunque sia tuttora riscontrabile, in dottrina e nella prassi politica, la tendenza ad assorbire la tutela del paesaggio e dell’ambiente all’interno della materia dell’urbanistica (o come oggi si usa dire, del governo del territorio), la Corte Costituzionale ha più volte ribadito, anche di recente, che dette tutele concernono interessi pubblici distinti, sottoposti a tutela differenziata e sovraordinati rispetto a quelli sottesi al razionale assetto del territorio (cfr. sentt. 5 maggio 2006, n. 182, 7 novembre 2007, n. 367 e 30 maggio 2008, n. 180). Pres. Lignani, Est. Ungari - G. s.p.a. (avv. Pianesi) c. Comune di spoleto (avv. Marcucci) e altri (n.c.), riunito ad altro ricorso. T.A.R. UMBRIA, Sez. I - 4/03/2009, n. 71

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - PRGC - Atto complesso - Adozione, anteriormente all’approvazione regionale, di provvedimenti di ritiro di titoli edilizi già rilasciati - Illegittimità. Il PRGC è un atto complesso, a complessità ineguale, nel cui procedimento di formazione intervengono più enti, l’ultimo del quale (Regione) ha il potere di approvarlo, conferendo così allo strumento piena efficacia. Prima dell’approvazione regionale, infatti, il piano ha un’efficacia meramente negativa, limitata alla valenza delle c.d. misure di salvaguardia, ma non può legittimare l’adozione di provvedimenti di ritiro di titoli edilizi già rilasciati. Pres. Bianchi, Est. Graziano - I. sas (avv.ti Greppi, Monti e Razeto) c. Comune Pecetto di Valenza (n.c.). T.A.R. PIEMONTE, Sez.I - 2 marzo 2009, n. 617

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Titolo abilitativo - Profili di illegittimità sostanziale - Poteri del giudice - Buonafede e di affidamento incolpevole - Individuazione. In materia urbanistica, il giudice penale, allorquando accerta profili di illegittimità sostanziale del titolo abilitativo edilizio, procede ad un'identificazione in concreto della fattispecie sanzionata e non pone in essere alcuna "disapplicazione" riconducibile all'enunciato della L. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, art. 5), ne' incide, con indebita ingerenza, sulla sfera riservata alla Pubblica Amministrazione, poiché esercita un potere che trova fondamento e giustificazione nella stessa previsione normativa incriminatrice. La "macroscopica illegittimità" del provvedimento amministrativo non è condizione essenziale per la configurabilità di un'ipotesi di reato D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ex art. 44; mentre (a prescindere da eventuali collusioni dolose con organi dell'amministrazione) l'accertata esistenza di profili assolutamente eclatanti di illegalità costituisce un significativo indice di riscontro dell'elemento soggettivo della contravvenzione contestata anche riguardo all'apprezzamento della colpa. Spetta in ogni caso al giudice del merito, e non certo a quello del riesame di provvedimenti di sequestro, la individuazione, in concreto, di eventuali situazioni di buonafede e di affidamento incolpevole. Pres. Onorato, Est. Sarno, Ric. Corvino ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 02/03/2009 (Ud. 13/01/2009), Sentenza n. 9177

URBANISTICA ED EDILIZIA - Concessione illegittima - Disapplicazione - Poteri del giudice - Usi pubblici e sociali - Art.5 L. n. 2248/1865, all. E. In materia edilizia, allorché il giudice accerta l'esistenza di profili di illegittimità sostanziale del titolo abilitativo non pone in essere la procedura di disapplicazione riconducibile all'art.5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato E, atteso che viene operata una identificazione in concreto della fattispecie con riferimento all'oggetto della tutela da identificarsi nella salvaguardia degli usi pubblici e sociali del territorio regolati dagli strumenti urbanistici. (Cass. Sez.3, n. 21487 del 21/03/2006). Pres. Onorato, Est. Sarno, Ric. Corvino ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 02/03/2009 (Ud. 13/01/2009), Sentenza n. 9177
 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Lottizzazione materiale - Nozione - Interventi di costruzione integranti lottizzazione abusiva - Recinzioni e picchettamenti non precari - Stravolgimento dell’assetto del territorio - Realizzazione di una strada. La condotta lottizzatoria c.d. materiale può essere integrata da opere edilizie o da opere di urbanizzazione che conferiscano alla zona una articolazione apprezzabile in termini di trasformazione edilizia e che conferiscano ai terreni l'attitudine ad accogliere insediamenti non consentiti o non programmati. Pertanto, qualunque intervento o costruzione, ivi comprese le recinzioni o i picchettamenti purché non precari, possono presentare siffatta idoneità a stravolgere l'assetto del territorio rendendone impraticabile la programmazione, anche quando non siano stati completati o si trovino in una fase iniziale. Sicché anche la sola realizzazione di una strada, comportando un mutamento del precedente assetto del territorio, costituisce opera di trasformazione urbanistica soggetta ad autorizzazione comunale, tanto più qualora essa mal si concili con la destinazione dei terreni e sia finalizzata a fornire un accesso a singoli lotti costituenti lottizzazione abusiva ai sensi dell'art. 18 l. 28 febbraio 1985 n. 47 (cfr T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 10 novembre 2006, n. 9458; T.a.r Lazio Latina 6.02.2002 n. 68; . C.d.S. sez. IV 8 maggio 2003 n. 2445). Pres. d’Alessandro, Est. Maiello - C.G. e altri (avv. Lipani) c. Comune di Afragola (avv.ti Balsamo ed Errichiello). T.A.R. CAMPANIA, Napoli, Sez.II - 27 febbraio 2009, n.1169

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - INQUINAMENTO - Pianificazione urbanistica comunale - Industrie insalubri ex art. 216 T.U.LL.SS. - Divieto di realizzazione in determinate aree - Legittimità - Esigenze di carattere sanitario-ambientale - Limiti. Nulla vieta che in sede di pianificazione urbanistica venga esclusa, in via generale, la realizzabilità in una determinata zona di industrie insalubri di cui all’art. 216 del T.U.LL.SS (Cfr., ex multis, C.d.S., IV, 30 giugno 2004, n. 4804; T.A.R. Lombardia, Brescia 12 gennaio 2001 n. 2; T.A.R. Emilia-Romagna, sez. staccata di Parma, 9 febbraio 2001, n. 60; T.A.R. Veneto, Sez. III, 23 marzo 2005, n. 1117). La funzione urbanistica delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore non esclude infatti che nelle stesse possano trovare riscontro esigenze di carattere sanitario o comunque di correttezza dei diversi insediamenti, proprio a ciò essendo rivolta la funzione della zonizzazione (Cfr., C.d.S., IV, 24 ottobre 1994, n. 825), ed anzi è “legittima la norma di regolamento comunale che, nel disciplinare gli insediamenti delle imprese insalubri, fissi un parametro più rigoroso di quello dell’art. 216, t.u. sanitario (r.d. 27 luglio 1934 n. 1265) nel senso di vietarli nell’ambito delle aree collocate nel “centro edificato” del territorio comunale (Cfr., C.d.S., V, 1 aprile 1996, n. 338). Ciò che conta al fine di evitare che questa possibilità sconfini nell'arbitrio, è che esista un parametro normativo preesistente al quale fare riferimento onde verificare se un determinato tipo di insediamento industriale possa considerarsi insalubre e che la scelta pianificatoria trovi adeguata giustificazione anche nel tessuto territoriale esistente. Pres. Corasaniti, Est. Farina - G.D.M. (avv.ti Carbone e Missera) c. Provincia di Udine (avv. Morandini), Comune di San Giovanni al Natisone (avv. Iervolino) e altri (n.c.). T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 27 febbraio 2009, n. 103

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Organismo edilizio abusivamente realizzato separato dal principale - Nozione di “autonoma utilizzabilità” - T.U. n.380/2001. Nella previsione normativa del T.U. n.380/2001 il riferimento alla "autonoma utilizzabilità" non impone, che l'organismo edilizio abusivamente realizzato sia separato dal principale, ma soltanto che determini la creazione di una struttura precisamente individuabile e suscettibile di uso indipendente, anche se l'accesso sia comune (Cass. sez.3 n.34142 del 5.7.2005). Pres. Onorato, Est. Amoresano, Ric. Pirozzi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/02/2009 (Ud. 13/01/2009), Sentenza n. 8847

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - DIRITTO PROCESSUALE - Sequestro preventivo - Funzione - Scadenza del termine - Effetti - Art.407 comma 3 cod. proc. pen. Il pubblico ministero può chiedere al giudice l'applicazione del sequestro preventivo anche dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari, purché tale richiesta non sia fondata sul risultato di atti di indagine compiuti dopo la scadenza del medesimo termine, in quanto la sanzione di inutilizzabilità di cui all'art.407 comma 3 cod. proc. pen. concerne solo gli atti di indagine aventi efficacia probatoria, nel cui ambito non sono compresi i sequestri preventivi che mirano ad impedire la prosecuzione della condotta vietata (Cass. sez.3 n.27153 del 10.4.2003). Pres. Onorato, Est. Amoresano, Ric. Pirozzi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/02/2009 (Ud. 13/01/2009), Sentenza n. 8847

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Attività di trasformazione del territorio - Assenza di opere in muratura - Perdurante modifica dello stato dei luoghi - Titolo abilitativo - Fattispecie. Presuppone il titolo abilitativo ogni attività che comporti la trasformazione del territorio attraverso l’esecuzione di opere comunque attinenti agli aspetti urbanistici ed edilizi, ove il mutamento e l’alterazione abbiano un qualche rilievo ambientale, estetico o funzionale ed anche quando si intenda realizzare un intervento sul territorio che, pur non richiedendo opere in muratura, comporti la perdurante modifica dello stato dei luoghi. Pertanto, in conformità a tali principi è necessaria la concessione edilizia per interventi di realizzazione di piazzali ad uso industriale mediante spianamento del suolo e collocazione di brecciame e nel caso di trasformazione di un’area a destinazione agricola in parcheggio (T.A.R. Veneto, 3 aprile 2003 n. 2267). Pres. Urbano, Est. Di Vita - S.P. (avv. Valla) c. Comune di Bitonto (avv. Sorgente). T.A.R. PUGLIA, Bari, Sez. III - 26 febbraio 2009, n. 404

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Fascia di rispetto del vincolo cimiteriale - Eccezione al divieto generale di edificazione - Limiti - Interpretazione restrittiva della norma - Art. 338 T.U. Sanità modificato dall'art. 28 L. n.166/2002. La locuzione "per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico", (contenuta nell’articolo 338 T.U. Leggi Sanitarie poi modificato dall'articolo 28 della legge 1° agosto del 2002 n.166), deve essere interpretata nel senso che gli interventi urbanistici ai quali il legislatore ha inteso fare riferimento sono solo quelli pubblici o comunque aventi rilevanza pubblica e destinati a soddisfare interessi pubblicistici di rilevanza almeno pari a quelli posti a base della fascia di rispetto dei duecento metri. Specificatamente, la locuzione "attuazione di un intervento urbanistico" non può essere interpretata estensivamente fino a comprendervi anche l'edilizia residenziale privata, sia perché, trattandosi di eccezione al divieto generale di edificazione di cui al primo comma dell'articolo 338 T.U. Leggi Sanitarie, deve essere interpretata restrittivamente e quindi limitata ai soli interventi pubblici o quanto meno di rilevanza pubblica, e ciò perché solo un interesse pubblico, meritevole di tutela, come quelli esplicitamente indicati nella deroga, concorrente con quelli posti a base del divieto, potrebbe giustificare la riduzione della fascia di rispetto. Invero, questa è imposta a tutela di esigenze di natura igienico sanitaria, a salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati all'inumazione ed alla sepoltura e soprattutto a tutela della possibile espansione della cinta cimiteriale e ad assicurare una cintura sanitaria intorno ai luoghi per loro natura insalubri. Pres. Onorato Est. Petti Ric. Porticelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 26/02/2009 (Ud. 13/01/2009), Sentenza n. 8626

URBANISTICA ED EDILIZIA - Vincolo cimiteriale - Fascia di rispetto (200 metri) - Divieto di costruire nuovi edifici dal perimetro del cimitero - Indennizzo espropriativo - Vincolo urbanistico operante indipendentemente dagli strumenti urbanistici - Deroga - Procedura - Art. 338 T.U. Sanità modificato dall'art. 28 L. n.166/2002. L'articolo 338 T.U. Legge Sanitaria, come modificato dall'articolo 28 della legge 1° agosto del 2002 n.166, ribadisce al primo comma la regola generale che i cimiteri debbano essere collocati alla distanza di almeno duecento metri dai centri abitati e che è vietato costruire nuovi edifici (siano essi pubblici o privati) entro il raggio di duecento metri dal perimetro del cimitero. Siffatta fascia di rispetto costituisce un vincolo urbanistico posto con legge dello Stato e come tale è operante indipendentemente dagli strumenti urbanistici vigenti ed eventualmente anche in contrasto con essi (Cons. Stato sez V 27/08/1999 n 1006, Cass. pen. sez. III n 8553/1996, Cons. Stato n. 1185/2007). Il relativo suolo ai fini dell'indennizzo espropriativo, anche se può avere un valore di mercato superiore a quello agricolo per effetto di possibili utilizzazioni diverse da quelle edificatorie, non è comunque suolo edificatorio (Cass. Sez un. civ. n .13596/1991, Cass. civ. sez. I n. 11669/2004, sez. III n. 4797/2006). Tale fascia di rispetto può essere derogata in due ipotesi soltanto. Secondo la prima, il Consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato purché non oltre il limite di 50 metri quando ricorrono anche alternativamente le due condizioni previste dalla norma, ossia quando non sia possibile provvedere altrimenti ovvero quando l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche, fiumi ecc. In base alla seconda , la deroga è consentita allorché si deve dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico sanitarie; in tali casi il Consiglio comunale può consentire previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici o la realizzazione di parcheggi, attrezzature sportive, locali tecnici e serre. Pres. Onorato Est. Petti Ric. Porticelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 26/02/2009 (Ud. 13/01/2009), Sentenza n. 8626

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Condono edilizio - Esecuzione del rustico - Ultimazione dei lavori ai fini del condono - Nozione ed elementi di verifica. Si deve escludere l’esecuzione del rustico, e quindi l’ultimazione dell'immobile ai fini del condono, quando manchino ancora le tamponature ed esistano soltanto chiusure provvisorie finalizzate a proteggere l'immobile da incursioni estranee, oppure strutture predisposte per eseguire una futura tamponatura (come casseri, pannelli da armatura e simili). In casi simili, le strutture provvisorie di delimitazione perimetrale rispondono a scopi del tutto diversi da quello di definire la volumetria completa dell'immobile, e comunque non assicurano - appunto per il loro carattere provvisorio - la delimitazione definitiva della volumetria, che è il criterio fondamentale al quale si è ispirato il legislatore quando ha definito l’ultimazione dei lavori ai fini del condono come esecuzione del rustico e completamento della copertura. Pres. Grassi, Est. Onorato, Ric. PG in proc. Dominelli ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/02/2009 (Ud. 02/12/2008), Sentenza n. 8064

URBANISTICA ED EDILIZIA - Abusi urbanistici - Sanatoria straordinaria - Requisito temporale del c.d. condono edilizio - Art. 32, c. 25, L. n.326/2003 - Art. 31 L. n.47/1985. L'art. 31 della legge 47/1985, al quale rinvia l'art. 32, comma 25, della legge 24.11.2003 n. 326, precisa che, al fine di accertare il requisito temporale per l'accesso alla sanatoria straordinaria degli abusi urbanistici (c.d. condono edilizio), si deve aver riguardo alla ultimazione delle opere abusive, e che "si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura" (comma 2). Pres. Grassi, Est. Onorato, Ric. PG in proc. Dominelli ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/02/2009 (Ud. 02/12/2008), Sentenza n. 8064

URBANISTICA ED EDILIZIA - Abusivismo - Esecuzione di un immobile a “rustico” - Nozione. L’esecuzione di un immobile a <rustico> s’intende riferita all'avvenuto completamento di tutte le strutture essenziali, tra le quali vanno ricomprese le tamponature esterne, atteso che queste determinano l'isolamento dell'immobile delle intemperie e configurano l'opera nella sua fondamentale volumetria" (Cass. Sez. III, n. 26119 del 13.5.2004, Recchia). Pres. Grassi, Est. Onorato, Ric. PG in proc. Dominelli ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/02/2009 (Ud. 02/12/2008), Sentenza n. 8064

URBANISTICA ED EDILIZIA - Conformità urbanistica dell'intervento edilizio - Direttore dei lavori - Responsabilità - Sussistenza - Art. 6 L. n.47/1985 (ora art. 29, D.P.R. n. 380/2001). Il direttore dei lavori, secondo l'interpretazione logica e teleologica dell'art. 6 della legge 47/1985 (ora art. 29 del D.P.R. 380/2001), è responsabile della conformità urbanistica dell'intervento edilizio; e tanto più è responsabile se l'intervento non è assentito dal necessario titolo abilitativo. Pres. Grassi, Est. Onorato, Ric. PG in proc. Dominelli ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/02/2009 (Ud. 02/12/2008), Sentenza n. 8064

URBANISTICA ED EDILIZIA - Opere di scavo, di sbancamento e di livellamento del terreno finalizzate ad usi non agricoli - Titolo abilitativo edilizio - Necessità. Le opere di scavo, di sbancamento e di livellamento del terreno, finalizzate ad usi diversi da quelli agricoli, in quanto incidono sul tessuto urbanistico del territorio, sono assoggettate a titolo abilitativo edilizio (Cass. Sez. III, n. 38055 del 30.9.2002, Raciti; Cass. Sez. III, n. 6920 del 21.1.2004, Perani). Pres. Grassi, Est. Onorato, Ric. PG in proc. Dominelli ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/02/2009 (Ud. 02/12/2008), Sentenza n. 8064

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Istruttoria per il rilascio di un titolo abilitativo - Valutazione degli aspetti privatistici - Esempi - Art. 11, c. 1 d.P.R. n. 380/2001 - Titolarità dell’immobile - Innovazioni - Disciplina condominiale - Immissioni e normale tollerabilità - Giurisdizione civile. In materia urbanistico-edilizia (dove, per stessa previsione del vigente Codice civile, i profili privatistici si intersecano con quelli pubblicistici), il Comune, in sede di istruttoria attivata sull’istanza di rilascio di un titolo abilitativo, è certamente chiamato ad occuparsi - incidenter tantum - dei profili privatistici, limitatamente a quelli che siano percepibili icto oculi e con esclusione di quelli che attengono solo ed unicamente alla sfera privatistica. Ad esempio, in forza dell’art. 11, comma 1, del DPR n. 380/2001, il Comune deve solo verificare se il richiedente il titolo edilizio risulti, per tabulas, titolare di una posizione giuridica che a ciò lo abiliti, senza quindi essere tenuto a verificare l’esistenza di controversie sulla proprietà dell’immobile. Ancora, per quanto riguarda la disciplina condominiale, il Comune è tenuto a verificare se, trattandosi di innovazioni (artt. 1108 e 1120 c.c.), il richiedente abbia ottenuto l’autorizzazione dell’assemblea, ma non anche le questioni relative, ad esempio, alle immissioni, salvo che non vengano in evidenza questioni relative alla salute pubblica o alla statica degli edifici. Con riferimento alle immissioni derivanti da un’attività di panificazione, il Comune e l’ASL devono certamente verificare gli aspetti legati alle emissioni di fumi , odori e rumori notturni provenienti dal forno, ma sempre nei limiti degli adempimenti burocratici previsti dalla legge ai fini dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività. La verifica della normale tollerabilità ex art. 844 c.c., in assenza di pericoli per la salute pubblica, attiene invece ad aspetti privatistici, a tutela dei quali l’interessato deve proporre azione davanti al Giudice Civile. Pres. Cavallari, Est. Capitanio - V.L. (avv. Lippolis) c. Comune di Ginosa (n.c.). T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. III - 21 febbraio 2009, n. 254

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Permesso in sanatoria rilasciato in contrasto con l'art. 36 DPR 380/01 - Inammissibilità sanatoria parziale o condizionata - C.d. doppia conformità - Fattispecie. E’ illegittimo il permesso in sanatoria rilasciato (in contrasto con l'art. 36 DPR 380/01 - in assenza della doppia conformità) perché subordinato alla demolizione della parte della nuova costruzione eccedente il limite volumetrico consentito. Sicché, non è consentito il rilascio di un permesso in sanatoria parziale o subordinato all'esecuzione di opere: l'accertamento della doppia conformità presuppone infatti che le opere siano state già realizzate e che esse siano integralmente corrispondenti alla disciplina urbanistica vigente. Nella specie, il Tribunale, accertata l’illegittimità del rilasciato permesso in sanatoria (ha trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica, potendo essere integrati gli estremi del reato di cui all'art. 323 c.p.), lo disapplica, rigettando la richiesta di sospensione a revoca dell'ordine di demolizione. Pres. De Maio, Est. Amoresano, Ric. La Rocca. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 18/02/2009 (Ud. 12/12/2008), Sentenza n. 6910

URBANISTICA ED EDILIZIA - Permesso in sanatoria - Condizioni ed effetti - Giudice dell'esecuzione - Poteri di disapplicazione del titolo sanante - Legittimità sostanziale del titolo - Verifica - Necessità. Il permesso in sanatoria, purché legittimo, valido ed efficace esclude l'applicazione dell'ordine di demolizione o di riduzione in pristino, eliminando esso ogni "vulnus". Ne discende ulteriormente che tale ordine deve intendersi emesso allo stato degli atti, tanto che anche il giudice dell'esecuzione deve verificare il permanere della incompatibilità degli ordini in questione con atti amministrativi. Nondimeno, il rilascio del permesso in sanatoria non determina automaticamente la revoca dell'ordine di demolizione o di riduzione in pristino, dovendo il giudice, comunque, accertare la legittimità sostanziale del titolo sotto il profilo della sua conformità alla legge ed eventualmente disapplicarlo ove siano insussistenti i presupposti per la sua emanazione (Cass. pen. sez. 3 n. 144 del 30.1.2003 - P.M. c/o Ciavarella). Pres. De Maio, Est. Amoresano, Ric. La Rocca. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 18/02/2009 (Ud. 12/12/2008), Sentenza n. 6910

 

URBANISTICA ED EDILZIA - D.I.A. - Natura - Atto privato - Terzo controinteressato - Strumenti di tutela giurisdizionale - Azione di annullamento - Esclusione in ragione della natura non provvedimentale della d.i.a. - Azione di accertamento autonomo - Termine di decadenza - 60 giorni - Decorrenza. La d.i.a. è un atto di un soggetto privato e non di una pubblica amministrazione, che ne è invece destinataria, e non costituisce, pertanto, esplicazione di una potestà pubblicistica. Gli strumenti di tutela giurisdizionale offerti al terzo controinteressato devono però rimanere sostanzialmente immutati anche laddove l’intervento edilizio trovi fondamento nella d.i.a. anziché nel provvedimento: l’effettività della tutela, in ragione della ricordata natura privatistica della d.i.a., deve essere tuttavia assicurata al terzo mediante strumenti diversi dall’azione di annullamento. Lo strumento di tutela non può quindi che essere identificato nell’azione di accertamento autonomo che il terzo può esperire innanzi al giudice amministrativo per sentire pronunciare che non sussistevano i presupposti per svolgere l’attività sulla base di una semplice denuncia di inizio di attività. Emanata la sentenza di accertamento, graverà sull’Amministrazione l’obbligo di ordinare la rimozione degli effetti della condotta posta in essere dal privato, sulla base dei presupposti che il giudice ha ritenuto mancanti. L’’azione di accertamento in tal caso sarà sottoposta allo stesso termine di decadenza (di sessanta giorni) previsto per l’azione di annullamento che il terzo avrebbe potuto esperire se l’Amministrazione avesse adottato un permesso di costruire, termine che inizia a decorrere dal momento in cui le originarie ricorrenti sono venute a conoscenza della d.i.a. e della lesività dell'intervento edilizio realizzato sulla base della stessa. Pres. Varrone, Est. Giovagnoli - Comune di Verona (avv.ti Caineri e Clarich) c. L.P. (avv.ti Gobbi e Gattamelata) e altro (n.c.)- Riforma T.a.r. Veneto, sez. II, n. 3045/2003 - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 9 febbraio 2009, n.717

 

URBANISTICA E EDILIZIA - Condono edilizio - Termine di ultimazione dei lavori - Sanatoria straordinaria - Norme tecniche antisismiche - Lavori di adeguamento - Termini. Il comma ottavo dell'art. 35, va interpretato in coordinamento con l'art. 31, comma 1, legge 47/1985 (entrambi richiamati dall'art. 32, comma 25, del D.L. 269/2003), che prevede un termine di ultimazione dei lavori come condizione imprescindibile per la sanatoria straordinaria. Ciò significa che solo l'immobile ultimato (al rustico e nella copertura) entro il termine prescritto può accedere al c.d. condono edilizio; e che, solo nel caso in cui l'immobile condonabile era costruito in violazione delle norme tecniche antisismiche, il contravventore ha tempo tre anni dalla presentazione della istanza di sanatori a per eseguire i lavori di adeguamento alle medesime norme antisismiche. Pres. Grassi, Est. Onorato, Ric. Isola ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 9/02/2009 (Ud. 02/12/2008), Sentenza n. 5498

 

URBANISTICA ED EDILZIA - DIA - Amministrazione - Potere inibitorio - Termine di trenta giorni -Decorso - Formazione dell’autorizzazione edilizia implicita - Potere amministrativi residui dopo il decorso del termine - Autotutela. La DIA prevista dal testo unico edilizia (TUEd) rappresenta autocertificazione della sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge per la realizzazione dell’intervento: in merito ad essa la PA svolge una eventuale attività di controllo - nel termine di trenta giorni dalla presentazione della DIA stessa - che è prodromica e funzionale al formarsi (a seguito del mero decorso del tempo) del titolo legittimante l’inizio dei lavori. Il termine di 30 giorni entro il quale l’amministrazione comunale può esercitare il potere inibitorio in relazione alla denuncia di inizio attività ex art. 23 del D.P.R. n. 380 del 2001 è da ritenersi perentorio, sia per la certezza dei rapporti giuridici, sia perché la norma introduce nella peculiare fattispecie normativa (realizzazione di impianti di energia rinnovabile) una duplice limitazione temporanea: da un lato, allo jus aedificandi, che è facoltà attinente al diritto di proprietà; dall’altro lato, alla libera iniziativa privata in materia di attività energetica (art. 1, comma 2, legge n. 239 del 2004). Ove, pertanto, dopo la presentazione della denuncia di inizio attività decorra infruttuosamente il termine di 30 giorni previsto, la conseguenza che da ciò deriva è la formazione dell’autorizzazione edilizia implicita (cfr., in termini, T.A.R. Abruzzo L'Aquila, 8 giugno 2005, n. 433). Una volta decorso il termine in questione, all’amministrazione residua unicamente l’attivazione del procedimento di autotutela secondo i criteri ed i parametri stabiliti al riguardo dagli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241 del 1990. Pres. Ravalli, Est. Santini - S.. s.r.l. (avv. Masilla) c. Comune di Manduria (avv. Passiatore) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 29 gennaio 2009, n.127

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Permesso di costruire - Difformità totale e/o parziale - Natura - Art. 31 T.U. n. 380/2001 (ex art. 7 L. n. 47/1985). A norma dell'art. 31 del T.U. n. 380/2001 (e già dell'art. 7 della legge n. 47/1985), devono ritenersi eseguite in totale difformità dal permesso di costruire quelle opere "che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile". La difformità totale si verifica, allorché si costruisca "aliud pro alio" e ciò è riscontrabile allorché i lavori eseguiti tendano a realizzare opere non rientranti tra quelle consentite, che abbiano una loro autonomia e novità, oltre che sul piano costruttivo, anche su quello della valutazione economico-sociale. Il concetto di difformità parziale si riferisce, invece, ad ipotesi tra le quali possono farsi rientrare gli aumenti di cubatura o di superficie di scarsa consistenza, nonché le variazioni relative a parti accessorie che non abbiano specifica rilevanza. Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Puddu ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/01/2009 (Ud. 25/11/2008), Sentenza n. 3593


URBANISTICA ED EDILIZIA - Sanabilità delle opere in relazione allo stato dei lavori - Art. 32, c. 28, L. n. 326/2003 - Art. 43 L. n. 47/1985. Al fine di definire il quadro della sanabilità delle opere in relazione allo stato dei lavori, deve farsi riferimento al disposto dell'ultimo comma dell'art. 43 della legge n. 47/1985 (la cui perdurante applicabilità discende dalla previsione dell'art. 32, comma 28, della legge n. 326/2003), norma secondo la quale possono conseguire la sanatoria anche le opere non ultimate per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali ed in tal caso il completamento è consentito nei soli limiti strettamente necessari a dare identità edilizia alle strutture realizzate e funzionalità per il loro utilizzo. Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Puddu ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/01/2009 (Ud. 25/11/2008), Sentenza n. 3593


URBANISTICA ED EDILIZIA - Condono edilizio ex art. 32 c.36 D.L. n. 269/2003 - Dicotomia penale e amministrativa - Estinzione dei reati - Integralità dell'oblazione corrisposta dall'imputato - Requisito essenziale. La disciplina del condono edilizio dettata dall'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 "opera su due piani distinti: sul piano penale, al ricorrere dei presupposti di legge, determina l’estinzione dei reati edilizi; su quello amministrativo, comporta il conseguimento della concessione in sanatoria (e l'estinzione dell’illecito amministrativo). Ai fini dell'estinzione dei reati, ai sensi dell'art. 32, comma 36, del D.L. n. 269/2003, requisito essenziale è l"integralità dell'oblazione corrisposta dall'imputato" e, per la relativa verifica di corrispondenza di quanto versato a quanto realmente dovuto, il giudice "si avvale degli accertamenti compiuti dall’autorità comunale, la quale è il soggetto formalmente preposto alla determinazione definitiva dell’importo dell’oblazione, ai sensi dell'art. 35, comma 14, della legge n. 47 del 1985". Tale previsione ha un limite temporale, e decorre dal pagamento dell'oblazione, quale presupposto dell’estinzione dei reati. Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Puddu ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/01/2009 (Ud. 25/11/2008), Sentenza n. 3593


URBANISTICA ED EDILIZIA - C.d. "condono edilizio” - Domanda di oblazione e versamento effettuata da persona diversa dall'imputato - Effetti - Unica eccezione per il comproprietario - Causa estintiva del reato - Beneficio della oblazione. In tema di c.d. "condono edilizio” qualora la domanda di oblazione ed il versamento della somma dovuta siano effettuate da persona diversa dall'imputato, quest'ultimo non può trarre vantaggio dall'iniziativa di altro soggetto (salvo che si tratti di comproprietario e tale qualità venga dimostrata in maniera incontrovertibile), sia per il carattere personale della causa estintiva (art. 182 cod. pen.) sia per l'espresso disposto dell'art. 38, 5° comma, della legge n. 47/1985 (la cui perdurante applicabilità discende anch'essa dalla previsione dell'art. 32, comma 28 della legge n. 326/2003), che ha ribadito il principio codicistico, quanto ai limiti personali del beneficio della oblazione, prevedendo un'unica eccezione per il solo comproprietario, con una disposizione che è di stretta interpretazione proprio perché derogatoria della regola generale. Tale interpretazione è avvalorata dalle caratteristiche "fiscali" della sanatoria edilizia e dalla possibilità, di fruire di sconti e dilazioni collegati a qualità o condizioni personali dell'istante. Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Puddu ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/01/2009 (Ud. 25/11/2008), Sentenza n. 3593


URBANISTICA ED EDILIZIA - Organismo edilizio - Nozione. In materia urbanistica, l'espressione "organismo edilizio" indica sia una sola unità immobiliare sia una pluralità di porzioni volumetriche e la difformità totale può riconnettersi sia alla costruzione di un corpo autonomo sia all'effettuazione di modificazioni con opere anche soltanto interne tali da comportare un intervento che abbia rilevanza urbanistica in quanto incidente sull’assetto del territorio attraverso l'aumento del c.d. "carico urbanistico”. Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Puddu ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/01/2009 (Ud. 25/11/2008), Sentenza n. 3593


URBANISTICA ED EDILIZIA - Mutamento della destinazione d'uso - Difformità totale - Configurabilità. Difformità totale può aversi, inoltre, anche nel caso di mutamento della destinazione d'uso di un immobile o di parte di esso, realizzato attraverso opere implicanti una totale modificazione rispetto al previsto. Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Puddu ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/01/2009 (Ud. 25/11/2008), Sentenza n. 3593


URBANISTICA ED EDILIZIA - Organismo edilizio - “Autonoma utilizzabilità” dell’immobile rispetto al progetto approvato - Difformità quantitativa. In materia di edilizia, il riferimento alla "autonoma utilizzabilità" non impone che il corpo difforme sia fisicamente separato dall'organismo edilizio complessivamente autorizzato, ma ben può riguardare anche opere realizzate con una difformità quantitativa tale da acquistare una sostanziale autonomia rispetto al progetto approvato. Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Puddu ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/01/2009 (Ud. 25/11/2008), Sentenza n. 3593


URBANISTICA ED EDILIZIA - Permesso di costruire assentito in via normale o in sanatoria - Effetti nei rapporti intersoggettivi di diritto privato - Esclusione - Tutela - Risarcimento del danno - Riparazione in forma specifica (demolizione dell'opera abusiva). In materia edilizia, il permesso di costruire assentito in via normale o in sanatoria - non produce effetti nei rapporti intersoggettivi di diritto privato e viene comunque rilasciato fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi: esso, invero, riflette rapporti intercorrenti fra il costruttore e la pubblica amministrazione, e non può mai pregiudicare diritti soggettivi altrui. Ne consegue che coloro i cui interessi abbiano subito un pregiudizio dalla costruzione, anche se "sanata", hanno comunque diritto a pretendere il risarcimento del danno e, nel caso di violazione di norme del codice civilistiche e/o integrative di esso, finanche ad ottenere la riparazione in forma specifica, mediante demolizione dell'opera abusiva. Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Puddu ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/01/2009 (Ud. 25/11/2008), Sentenza n. 3593


URBANISTICA ED EDILIZIA - PROCEDURE E VARIE - Reato urbanistico e condanna generica al risarcimento del danno in favore della parte civile - Artt. 539 e 651 c.p.p. - Operatività. La facoltà, del giudice penale di pronunciare una condanna generica al risarcimento del danno, prevista dall'art. 539 c.p.p., non incontra restrizioni di sorta in ipotesi di incompiutezza della prova sul "quantum", bensì trova implicita conferma nei limiti dell'efficacia della sentenza penale nel giudizio civile per la restituzione e il risarcimento del danno fissati dall'art. 651 c.p.p., escludendosi, perciò, l'estensione del giudicato penale alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall'imputato (Cass. pen., Sez. IV, 26.1.1999, n. 1045). Sicché, ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile, non é necessario che il danneggiato dia la prova della effettiva sussistenza dei danni e del nesso di causalità tra questi e l'azione dell'autore dell'illecito, ma è sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose: la suddetta pronuncia, infatti, costituisce una mera "declaratoria iuris", da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione (Cass. pen.: Sez. I, 18.3.1992, n. 3220; Sez. IV, 15.6.1994, n. 7008; Sez. VI, 26.8.1994, n. 9266; Cass. civ., Sez, III, 11.1.2001, n. 329). Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Puddu ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/01/2009 (Ud. 25/11/2008), Sentenza n. 3593

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Condono edilizio - Domanda di oblazione e versamento della somma dovuta effettuate da persona diversa dall'imputato - Effetti - Esclusione - Caratteristiche "fiscali" della sanatoria edilizia - Art. 32, c. 28 L. n. 326/2003 - L. n. 47/1985. In tema di c.d. "condono edilizio", nessuna efficacia può riconoscersi alla procedura di condono instaurata dal committente dei lavori abusivi nei confronti dell’esecutore dei lavori poiché qualora la domanda di oblazione ed il versamento della somma dovuta siano effettuate da persona diversa dall'imputato, quest'ultimo non può trarre vantaggio dall'iniziativa di altro soggetto (salvo che si tratti di comproprietario e tale qualità venga dimostrata in maniera incontrovertibile), sia per il carattere personale della causa estintiva (art. 182 cod. pen.) sia per l'espresso disposto dell'art. 38, 5° comma, della legge n. 47/1985 (la cui perdurante applicabilità discende dalla previsione dell'art. 32, comma 28 della legge n. 326/2003), che ha ribadito il principio codicistico, quanto ai limiti personali del beneficio della oblazione, prevedendo un'unica eccezione per il solo comproprietario, con una disposizione che è di stretta interpretazione proprio perché derogatoria della regola generale. Tale interpretazione è avvalorata dalle caratteristiche "fiscali" della sanatoria edilizia e dalla possibilità di fruire di sconti e dilazioni collegati a qualità o condizioni personali dell'istante. Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Accursio. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/01/2009 (Ud. 25/11/2008), Sentenza n. 3584

 

DIRITTO URBANISTICO - Reati edilizi - Condono edilizio - P.A. richiesta d’integrazione sostanziale della documentazione - Scadenza del termine - Improcedibilità - Ordine di demolizione delle opere abusive - Art. 39, c. 4, L. n. 724/1994. La domanda di "condono", ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 39, comma 4, è improcedibile quando l'Amministrazione comunale richiede l'integrazione sostanziale della documentazione, con atto ritualmente notificato, e detto adempimento non venga compiuto nel termine perentorio di tre mesi dalla richiesta. Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Cena. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/01/2009 (Ud. 25/11/2008), Sentenza n. 3583
 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Lottizzazione abusiva - Nozione. Costituisce lottizzazione abusiva qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dalla entità del frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale, che postulino l'attuazione di opere di urbanizzazione primaria o secondaria, occorrenti per le necessità dell'insediamento. Pres. Altieri, Est. Gazzara, Ric. Guttà. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 26/01/2009 (Ud. 18/12/2008), Sentenza n. 3481

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Lottizzazione abusiva - Nuova definizione dell'assetto preesistente in zona non urbanizzata - Convenzione di lottizzazione - Immodificabilità dell'area attraverso piani urbanistici attuativi. Il reato di lottizzazione abusiva può configurarsi in presenza di un intervento sul territorio tale da comportare una nuova definizione dell'assetto preesistente in zona non urbanizzata o non sufficientemente urbanizzata, per cui esiste la necessità di attuare le previsioni dello strumento urbanistico generale attraverso la redazione e la stipula di una convenzione lottizzatoria adeguata alle caratteristiche dell'intervento di nuova realizzazione; ma anche allorquando detto intervento non potrebbe essere in nessun caso realizzato, poiché, per le sue connotazioni oggettive, si pone in contrasto con previsioni di zonizzazione e/o localizzazione dello strumento generale di pianificazione, che non possono esser modificati da piani urbanistici attuativi. Pres. Altieri, Est. Gazzara, Ric. Guttà. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 26/01/2009 (Ud. 18/12/2008), Sentenza n. 3481

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Società di capitali - Concorso nei reati edilizi commessi dall'amministratore di fatto - Responsabilità amministratore - Configurabilità - Fondamento. L'amministratore di una società di capitali ha il dovere di garantire l'integrità del patrimonio sociale e deve intervenire tutte le volte in cui tale integrità può essere compromessa. La commissione di reati da parte di amministratori può esporre la società al rischio di azioni risarcitorie nei suoi confronti. Sicché, l'amministratore di diritto di una società di capitali risponde di concorso nei reati edilizi commessi dall'amministratore di fatto se per dolo o per semplice negligenza (ossia il fatto di avere omesso di vigilare) non ha impedito che l'evento si verificasse. Pres. Altieri, Est. Petti, Ric. Pistelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 26/01/2009 (Ud. 17/12/2008), Sentenza n. 3475

URBANISTICA ED EDILIZIA - Nuova costruzione - Nozione - Installazione di manufatti leggeri prefabbricati - Non diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee - Permesso di costruire - Necessità - Art. 3 n. 5 Testo Unico sull'edilizia - D.P.R. n 380/2001 - Caratteristiche della temporaneità. A norma dell'articolo 3 n 5 del testo unico sull'edilizia si considera nuova costruzione per la quale è necessario il permesso di costruire anche l'installazione di manufatti leggeri prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni che siano utilizzati, come abitazioni, ambiente di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. La temporaneità deve desumersi da elementi obiettivi e non dalle caratteristiche del manufatto o dall'intenzione soggettiva del costruttore. Pres. Altieri, Est. Petti, Ric. Pistelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 26/01/2009 (Ud. 17/12/2008), Sentenza n. 3475

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - URBANISTICA ED EDILIZIA - Struttura c.d. "provvisoria" - Cassoni di camion adibiti ad abitazione, depositi, servizi igienici ecc. - Necessità del nulla osta e del permesso di costruire - Presupposti. L'articolo 181 del decreto legislativo n 42 del 2004, già articolo 163 del decreto legislativo n 490 del 1999, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 149 decreto n 42 del 2004, vieta senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici. La norma non distingue tra difformità totale o parziale dall'autorizzazione o tra opere precarie e non precarie, ma richiede solo che l'intervento sia astrattamente idoneo a ledere il bene protetto. Quindi anche una struttura provvisoria, se idonea astrattamente a ledere il bene tutelato dalla norma, richiede il nulla osta dell'autorità preposta alla tutela del vincolo. Nella specie, a norma dell'articolo 3 n 5 del testo unico sull'edilizia anche i "cassoni di camion" se adibiti ad abitazione, depositi, servizi igienici ecc. rientrano nella previsione di cui all'articolo 3 del testo unico sull'edilizia considerandoli nuova costruzione per la quale è necessario il permesso di costruire. Pres. Altieri, Est. Petti, Ric. Pistelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 26/01/2009 (Ud. 17/12/2008), Sentenza n. 3475

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Modifica della destinazione d’uso - Permesso di costruire e/o denuncia d'inizio attività - Potere regionale - Immobili compresi nelle zone omogenee A) - Disciplina applicabile - Art. 44 lett. c) D.P.R. 380/2001. Per la modifica della destinazione d'uso, a parte il potere attribuito alle regioni di stabilire quali mutamenti debbano essere sottoposti al permesso di costruire e quali alla denuncia d'inizio attività, è comunque richiesto il permesso di costruire allorché il mutamento si riferisce ad immobili compresi nelle zone omogenee A) o comunque allorché comportino interventi che modifichino la sagoma o il volume del manufatto preesistente. Pres. Altieri, Est. Petti, Ric. Criscuolo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 26/01/2009 (Ud. 17/12/2008), Sentenza n. 3445

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Mutamento di destinazione d'uso attraverso realizzazione d'opere edilizie - permesso di costruire - Necessità. In assenza di permesso di costruire il mutamento di destinazione d'uso di un immobile mediante realizzazione d'opere edilizie, anche se di modesta entità, configura il reato di costruzione edilizia, in quanto l'esecuzione dei lavori determina la creazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Pres. Vitalone, Est. Amoresano, Ric. Zaccari. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/01/2009 (Ud. 11/12/2008), Sentenza n. 2877


URBANISTICA ED EDILIZIA - Mutamento di destinazione d'uso con realizzazione di opere edilizie - Permesso di costruire - Necessità - Fattispecie: serra trasformata in deposito rimessa di velivoli. In ordine al mutamento di destinazione d'uso di un immobile attraverso la realizzazione di opere edilizie, si configura in ogni caso un'ipotesi di ristrutturazione edilizia (secondo la definizione fornita dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. d)), in quanto l'esecuzione dei lavori, anche se di modesta entità, porta pur sempre alla creazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. L'intervento rimane assoggettato, al previo rilascio del permesso di costruire con pagamento del contributo di costruzione dovuto per la diversa destinazione. Fattispecie: modifica della destinazione d'uso di una serra in un deposito adibito a rimessa di velivoli. Pres. Vitalone, Est. Amoresano, Ric. Zaccari. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/01/2009 (Ud. 11/12/2008), Sentenza n. 2877

URBANISTICA ED EDILIZIA - Permesso di costruire - Mutamento di destinazione d'uso - Mutamento degli "elementi tipologici" dell'edificio - Nuova costruzione - Art. 3, c. 1, lett. e; c; e b;, D.P.R. n. 380/2001. In materia urbanistica, la necessità del permesso di costruire permane per gli interventi: a) di manutenzione straordinaria, qualora comportino modifiche delle destinazioni d'uso (D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. b); b) di restauro e risanamento conservativo, qualora comportino il mutamento degli "elementi tipologici" dell'edificio, cioè di quei caratteri non soltanto architettonici ma anche funzionali che ne consentano la qualificazione in base alle tipologie edilizie (D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. c). Questo tipo d’interventi, devono considerarsi "di nuova costruzione" ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. e). Ove il necessario permesso di costruire non sia stato rilasciato, sono applicabili le sanzioni amministrative di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31 e quella penale di cui all'art. 44, lett. b)". (cfr. Cass. pen. Sez. 3 n. 24096 del 7.3.2008 Desimine ed altri). Pres. Vitalone, Est. Amoresano, Ric. Zaccari. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/01/2009 (Ud. 11/12/2008), Sentenza n. 2877

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - D.i.a. - Manufatti abusivi non sanati nè condonati - Interventi ulteriori oggettivamente riconducibili a categorie edilizie - Ripetizione delle caratteristiche di illegittimità dell'opera principale. Non è applicabile il regime della D.I.A. a lavori edilizi che interessino manufatti abusivi che non siano stati sanati né condonati, in quanto gli interventi ulteriori (sia pure riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche) ripetono le caratteristiche di illegittimità dell'opera principale alla quale ineriscono strutturalmente (Cass. pen. sez. 3 n.21490 del 19.4.2006).. Pres. Grasso Est. Amoresano Ric. Pizzolante. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 20/01/2009 (Ud. 02/12/2008), Sentenza n. 2112

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - D.i.a. (denuncia di inizio attività) - Asseverazione “falsa” del progettista - Responsabilità del professionista "abilitato" - Art. 481 c.p. - Configurabilità - Art.359 c.p. - Artt. 23 e 29 D.P.R. n. 380/2001, (l'art. 23 succ. sost. d.lgs. n. 301/2002). La decisione del committente e del suo professionista di non sollecitare mediante richiesta di permesso di costruire il preventivo controllo dell'ente pubblico, e di procedere piuttosto con D.i.a. porta con sé una particolare assunzione di responsabilità del progettista stesso. Per questo motivo, le disposizione contenute negli artt. 23 e 29 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (l'art. 23 sostituito dal d.lgs. n. 301 del 2002) non lasciano dubbi, nel loro significato letterale, oltre che, nella loro "ratio", che il professionista "abilitato" abbia un duplice obbligo: a) formare una relazione preventiva in cui si assume l'onere di "asseverare": la conformità delle opere agli strumenti urbanistici approvati e la mancanza di contrasto con quelli adottati e con i regolamenti edilizi, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie; b) rilasciare al termine dei lavori (ove non lo faccia altro tecnico che se ne assume la responsabilità) un certificato di collaudo circa la conformità di quanto realizzato al progetto iniziale. Di conseguenza, la disciplina prevista dal comma terzo dell'art. 29 non può, non essere letta in coerenza con l'art. 23 sopra ricordato e che in tale contesto assume valore decisivo la circostanza che al progettista abilitato venga attribuita la qualità di "persona esercente un servizio di pubblica necessità", ai sensi degli artt.359 e 481 c.p. e relative responsabilità. Pres. Grassi, Est. Marini, Ric. Baldessari. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/01/2009 (Ud. 21/10/2008), Sentenza n. 1818
 

URBANISTICA ED EDILIZIA - D.i.a. (denuncia di inizio attività) - Rilevanza pubblicistica del professionista abilitato - Responsabilità penale - Sussistenza - Fondamento - Segnalazione di reato all' autorità giudiziaria da parte dell’Ente - Obbligo - Artt. 23 e 29 D.P.R. n. 380/2001, (l'art. 23 succ. sost. d.lgs. n. 301/2002). La condotta del professionista abilitato assume una specifica rilevanza pubblicistica (art. 29, comma terzo d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) muovendo da quell'affidamento, che incide sulle previsioni dei commi primo e sesto dell'art. 23 (poi sostituito dal d.lgs. n. 301 del 2002). In particolare, il sesto comma dell'art. 23, dispone in caso di "falsa attestazione" del professionista l'obbligo per l'ente territoriale di inoltrare segnalazione di reato all' autorità giudiziaria anche con riferimento alle disposizioni contenute nel comma settimo dell'art. 23 e nel comma secondo dell'art. 29, in quanto la responsabilità del direttore dei lavori per la difformità delle opere edificate rispetto a quelle contenute nel progetto iniziale allegato alla D.i.a. rafforza il valore della relazione del progettista, che integra la dichiarazione stessa di inizio attività, come atto dotato di piena autonomia e di valore pubblicistico: solo un atto definitivo e in sé compiuto può originare la responsabilità penale per chi esegue in difformità. In altri termini, la costruzione della D.i.a. come atto a controllo successivo rafforza concetto di delega di potestà pubblica al soggetto qualificato, con dichiarazione del progettista che assume valore sostitutivo e quindi "certificativo". Pres. Grassi, Est. Marini, Ric. Baldessari. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/01/2009 (Ud. 21/10/2008), Sentenza n. 1818
 

URBANISTICA ED EDILIZIA - D.i.a - Falsa attestazione posta in essere dal progettista - Tempestivo controllo dell'ente amministrativo - Effetti - Art. 481 c.p.. In materia di D.i.a., l'intervento dell'ente amministrativo che prevenga l'effettuazione dei lavori mediante un tempestivo controllo seguito da immediato ordine di non procedere non esclude la rilevanza penale della condotta di falsa attestazione posta in essere dal progettista. Pres. Grassi, Est. Marini, Ric. Baldessari. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/01/2009 (Ud. 21/10/2008), Sentenza n. 1818
 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Permesso di costruire e Dia - Valore ed effetti delle certificazioni dei documenti e delle attestazioni. In materia edilizia, non hanno valore di certificazione i documenti e le attestazioni allegate alla domanda di concessione, che non assume efficacia se non dopo il vaglio positivo dell'ente pubblico, mentre a diverse conclusioni deve giungersi per la domanda di inizio attività, dotata di autonoma efficacia. Pres. Grassi, Est. Marini, Ric. Baldessari. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/01/2009 (Ud. 21/10/2008), Sentenza n. 1818

 

DIRITTO URBANISTICO - Costruzione abusiva non sanata - Esecuzione di lavori assoggettabili a DIA - Applicabilità - Esclusione - Categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o risanamento conservativo, della ristrutturazione - D.P.R. n. 380/2001, art. 44, lett. c) - D.Lgs. n. 42/2004, e reati satelliti. In materia edilizia, non è applicabile il regime della D.I.A. (denuncia di inizio attività) a lavori edilizi che interessino manufatti abusivi che non siano stati sanati né condonati, in quanto gli interventi ulteriori (sia pure riconducigli, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche) ripetono le caratteristiche di illegittimità dell'opera principale alla quale ineriscono strutturalmente (Cass. pen. sez. 3 19.4.2006, n. 21490). Pres. Grassi, Est. Amoresano, Ric. P.M. in proc. Cardito. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/01/2009 (Ud. 02/12/2008), Sentenza n. 1810

 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Opere di urbanizzazione - Difficoltà di reperire in loco le aree destinate ad opere di urbanizzazione - Monetizzazione - Finalità dell’istituto - Presupposti. L’esigenza di accompagnare ogni edificazione con le necessarie opere di urbanizzazione costituisce una condizione fondamentale per la corretta trasformazione del territorio, onde la materiale impossibilità o difficoltà di reperire “in loco” le aree a tale scopo destinate non fa sorgere il diritto alla monetizzazione, ma impone piuttosto all’Amministrazione di esaminare sotto il profilo urbanistico la richiesta di conversione di detto obbligo nel versamento di una somma di denaro; nel far ciò, in particolare, l’Amministrazione deve considerare che la “monetizzazione” è un istituto in ogni caso preordinato al migliore e più ordinato assetto del territorio, non anche uno strumento per conseguire finalità estranee alla disciplina urbanistica (quali la tutela di interessi privati o il reperimento di risorse volte unicamente a far cassa), sicché se ne deve ritenere possibile l’impiego solo quando emerga che la pura e semplice applicazione degli «standard» previsti non darebbe effettivamente luogo alla realizzazione di dotazioni territoriali in concreto utili alle esigenze urbanistiche dell’insediamento e si presenti allora conveniente destinare le corrispondenti risorse all’esecuzione delle opere di urbanizzazione in altra parte del territorio comunale. Pres. Papiano, Est. Caso - A.M. (avv. Turco) c. Comune di Cadelbosco di Sopra (avv. Bertolani) - T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 14 gennaio 2009, n. 3

 

DIRITTO URBANISTICO - Ristrutturazione edilizia - Interventi rivolti a trasformare i manufatti - Permesso di costruire – Necessità – Fattispecie: Apertura di una porta al posto di una preesistente finestra - Art. 3, c. 1, lett. d) D.P.R. n. 380/2001, (mod. dal D.Lgs. n. 301/2002). Il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, comma 1, lett. d) (modificato dal D.Lgs. n. 301 del 2002) definisce ristrutturazione edilizia gli interventi rivolti a trasformare i manufatti attraverso un insieme sistematico di opere che possono condurre ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi possono comportare il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio e la eliminazione, la modifica, l'inserimento di nuovi elementi o impianti. Nella specie, l'apertura di una porta al posto di una preesistente finestra necessita del preventivo rilascio del permesso di costruire, non essendo sufficiente la mera denuncia d'inizio attività poiché si tratta d'intervento edilizio comportante una modifica dei prospetti, in quanto tale non qualificabile come ristrutturazione edilizia "minore". Pres. Lupo, Est. Squassoni, Ric. P.M. in proc. Della Monica. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 13/01/2009 (Ud. 04/12/2008), Sentenza n. 834

 

 

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(N.B.: queste pagine continueranno ad essere aggiornate)

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