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Giurisprudenza

 

Diritto Urbanistico

(P.R.G. - concessione - autorizzazione - comunicazione - D.I.A. -

lottizzazione - occupazione - zonizzazione - urbanizzazione - condono...) 

 

 

  2010

Urbanistica ed Edilizia

 

 

  Vedi sullo stesso argomento le massime degli anni  

2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 - 2000 - 1999-86

 

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DIRITTO URBANISTICO - Titolo edilizio - Mancata indicazione dei termini di inizio e ultimazione dei lavori - Termini massimi ex art. 15 d.P.R. n. 380/2001. Ove il titolo edilizio non rechi un’espressa indicazione dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori, si deve intendere che operino quelli massimi consentiti dall’art. 15 del d.P.R. n. 380 del 2001 (v., tra le altre TAR Calabria, Catanzaro, 27 giugno 2000 n. 838): tale soluzione interpretativa va ritenuta appropriata anche nel caso di titolo edilizio formatosi per silenzio-assenso, con la precisazione che in tale ipotesi la decorrenza del termine per l’avvio dei lavori va ricondotta alla data in cui l’assenso è tacitamente intervenuto (v. Cons. giust. amm. Reg. Sic. 15 dicembre 2008 n. 1048; TAR Abruzzo, L’Aquila, 27 gennaio 2004 n. 22). Pres. Perrelli, Est. Caso - S. N. s.r.l. (avv.ti Coffrini e Coffrini) c. Comune di Parma (avv. Cugurra). TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 31 dicembre 2010 n. 581

 

DIRITTO URBANISTICO - Permesso di costruire - Nozione di costruzione - Realizzazione di opere murarie - Necessità - Esclusione - Trasformazione del tessuto urbanistico edilizio. La nozione di costruzione, ai fini del rilascio del permesso di costruire, si configura in presenza di opere che attuino una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, con perdurante modifica dello stato dei luoghi, a prescindere dal fatto che essa avvenga mediante realizzazione di opere murarie, essendo irrilevante che le opere siano state realizzate in metallo, in laminati di plastica, in legno o altro materiale, ove si sia in presenza di un’evidente trasformazione del tessuto urbanistico ed edilizio e le opere siano preordinate a soddisfare esigenze non precarie sotto il profilo funzionale (cfr. ex multis C.d.S., Sez. IV, N. 2705/2008 in tal senso anche Consiglio Stato, V, 13.6.2006, n.3490). Pres. D’Alessandro, Est. Maiello - M.O. (avv. D’Alterio) c. Comune di Mugnano di Napoli (avv.ti Contieri e Leone) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. II - 23 dicembre 2010, n. 28016

DIRITTO URBANISTICO - Zone urbanizzate - Obbligo dello strumento attuativo - Deroga - Dotazione di infrastrutture primarie e secondarie - Verifica dell’intero comprensorio - Necessità - Ragioni.
Il principio affermato dalla giurisprudenza prevalente secondo il quale, ai fini del rilascio della concessione edilizia, nelle zone già urbanizzate è consentito derogare all’obbligo dello strumento attuativo (piano particolareggiato o piano di lottizzazione convenzionata), può trovare applicazione solo nell’ipotesi, del tutto eccezionale, che si sia già realizzata una situazione di fatto che da quegli strumenti consenta con sicurezza di prescindere, in quanto risultano oggettivamente non più necessari, essendo stato pienamente raggiunto il risultato (id est: l’adeguata dotazione di infrastrutture, primarie e secondarie previste dal piano regolatore) cui sono finalizzati. Tale situazione, del tutto peculiare, deve essere accertata in riferimento all’intero contenuto previsto dal piano regolatore generale. La stessa, cioè, deve concernere le urbanizzazioni primarie e quelle secondarie in riferimento all’assetto definitivo dell’intero ambito territoriale di riferimento. La verifica, pertanto, non può essere limitata alle sole aree di contorno dell’edificio progettato, ma deve riguardare l’intero comprensorio che dagli strumenti attuativi dovrebbe essere pianificato. Ogni altra soluzione avrebbe evidentemente il torto di trasformare lo strumento attuativo in un atto sostanzialmente facoltativo, non più necessario ogniqualvolta, a causa di precedenti abusi edilizi sanati, di preesistenti edificazioni ovvero del rilascio di singole concessioni edilizie illegittime, il comprensorio abbia già subito una qualche urbanizzazione, anche se la stessa non soddisfa pienamente le indicazioni del piano regolatore (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, II, 15 marzo 2004 n. 2925; n°11664/2004). Pres. D’Alessandro, Est. Maiello - M.O. (avv. D’Alterio) c. Comune di Mugnano di Napoli (avv.ti Contieri e Leone) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. II - 23 dicembre 2010, n. 28016

 

DIRITTO URBANISTICO - Lotto edificabile - Calcolo della volumetria - Parziale utilizzazione su parte del lotto catastalmente divisa - Rilevanza. Il calcolo della volumetria che può essere realizzata su un lotto edificabile deve essere effettuato tenendo conto della situazione determinata anche dalla parziale utilizzazione, da parte dell’originario proprietario, della volumetria globalmente disponibile e, quindi, eventualmente detraendo dalla cubatura richiesta quella già realizzata per il precedente edificio, a nulla rilevando che questo possa insistere su una parte del lotto catastalmente divisa. (T.A.R. Campania, II Sezione, 30 aprile 2009 n. 2262, 8 giugno 2006, n.6816; IV Sezione, 17 giugno 2002, n.3614; Consiglio di Stato, V Sezione, 12 luglio 2005, n.3777, e 23 agosto 2005, n.4385). Pres. D'Alessandro, Est. Maiello - M.F. (avv. Calabrese) c. Comune di S. Vitaliano (avv. Biancardi) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. II - 23 dicembre 2010, n. 28013

 

DIRITTO URBANISTICO - VIA - Variante urbanistica funzionale alla realizzazione di progetto sottoposto a VIA - Vas o Verifica di assoggettabilità - Autonoma elaborazione di piani e programmi. In presenza di una variazione urbanistica funzionale alla realizzazione di un progetto contemporaneamente interessato dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, quest’ultima esaurisce le verifiche in tale fase richieste dalla legge, mentre la valutazione ambientale strategica (art. 6, comma 1, d.lgs. n. 152/2006) e la verifica di assoggettabilità (art. 12 d.lgs. n. 152/2006) riguardano i soli casi di autonoma elaborazione di piani e programmi idonei ad incidere in modo rilevante sull’ambiente. Pres. Perrelli, Est. Caso - Associazione W. (avv.ti Gualandi e Minotti) c. Provincia di Parma (avv. Rutigliano), Comune di Parma (avv. Pontiroli) e altri (n.c.). TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 22/12/2010 n. 552

 

DIRITTO URBANISTICO - Regione Puglia - Grandi strutture - Ampliamento - Mera comunicazione - Sufficienza - Esclusione. In virtù della normativa regolamentare regionale vigente nella Regione Puglia (cfr. rt. 20 del Regolamento n. 7/2009) non è possibile procedere alla trasformazione-ampliamento della grande struttura, pur inserita all’interno di un centro commerciale, con mera comunicazione, essendo necessaria a tal fine un’autorizzazione espressa (si confronti altresì art. 8, comma 3 legge Regione Puglia n. 11/2003). Pres. Urbano, Est. Cocomile - Coop. E. (avv. Nitti) c. Regione Puglia (avv.ti Altamura e Bucci) e Comune di Triggiano (avv. Gagliardi La Gala). TAR PUGLIA, Bari, Sez. II - 17 dicembre 2010, n. 4242

 

DIRITTO URBANISTICO - Oneri concessori - Beneficio della riduzione - Presupposti per il riconoscimento - Demolizione e costruzione di un singolo nuovo edificio - Modifica dell’assetto urbanistico precedente - Esclusione del beneficio - Art.26 L.R. Friuli Venezia Giulia n.18/1986 - Art.31, 1^co. lett.e) L. n.457/1978. Il riconoscimento dell’eccezionale beneficio della riduzione degli oneri concessori, ai sensi dell’art.26 della legge regionale del Friuli Venezia Giulia n.18 del 1986, laddove espressamente richiama il concetto di ristrutturazione urbanistica di cui all’art.31, 1^co. lett.e) della legge nazionale n.457 del 1978, deve intendersi comunque limitato al solo caso in cui l’intervento progettato non sia un intervento di ristrutturazione edilizia ma risulti essere un intervento di ben più ampia portata e cioè rivolto a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di opere edilizie che determinano anche la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. Deve, pertanto, trattarsi di un intervento di per se stesso complesso e di vaste proporzioni (ben diverso, ripetesi, da quello riferibile alla ristrutturazione ovvero alla nuova costruzione di un singolo fabbricato) che come tale modifichi tutto il “tessuto”urbanistico ed edilizio della zona determinando così una variazione molto significativa della stessa, proprio sotto il profilo dell’assetto urbanistico precedente. Di conseguenza, è da escludere che il riconoscimento di tale beneficio possa intendersi correlato alla realizzazione di un semplice intervento di demolizione e costruzione di un singolo nuovo edificio il cui progetto, sia pure modellato alle caratteristiche tipiche della zona, non preveda altresì la realizzazione di ulteriori opere di urbanizzazione mirate alla sostituzione di tutto o di una rilevante parte del tessuto urbanistico della specifica zona da recuperare. (riunisce e conferma sentenze del T. a. r. Friuli Venezia Giulia - Trieste nn. 01020/1998 - 01016/1998) Pres. Piscitello - Rel. Ferrari - Ditta Biscontin S. p. A. (avv.ti Longo e Mazzarelli) c. Comune di Pordenone (avv.ti Cacciavillani e Manzi). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 16/12/2010, Sentenza n. 8948

 

DIRITTO URBANISTICO - Rilascio del titolo edilizio - Amministrazione comunale - Ricognizioni giuridico-documentali sul titolo di proprietà del richiedente - Necessità - Esclusione - Esibizione del titolo legittimante - Sufficienza. In sede di rilascio del titolo edilizio, l’amministrazione non è tenuta a svolgere complesse ricognizioni giuridico - documentali sul titolo di proprietà del richiedente, ovvero a risolvere controversie circa i diritti reali vantati da terzi sull’immobile, essendo sufficiente l’esibizione di un titolo che formalmente abiliti al rilascio dell’autorizzazione e facendo ovviamente salvi i diritti dei terzi. (Consiglio di Stato, Sez. V, 7 settembre 2009 n. 5223; Sez. V, 2 ottobre 2002 n. 5165; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 30 luglio 2007 n. 7099 e Sez. II, 18 novembre 2008 n. 19795) Pres. Amodio, Est. Di Vita - S.M. e altro (avv.ti Zuppardi e De Vincentis) c. Comune di Telese Terme (avv. Franco) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VIII - 16 dicembre 2010, n. 27527

 

DIRITTO URBANISTICO - Variante non essenziale - Titolo edilizio - Caducazione - Effetti - Fattispecie. La variante non essenziale si innesta su un precedente titolo edilizio, il cui venir meno determina la contestuale caducazione del successivo titolo al primo correlato. (Cons. Stato, sez. V, 11/3/2005, n. 1023). Fattispecie: diniego permesso costruzione in variante parcheggio multipiano. (dichiara improcedibile l'appello per sopravvenuta carenza di interesse avverso sentenza del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO Sez. II n. 00498/2006) Pres. Giaccardi - Est. Pozzi - Comune di Altomonte (avv. Crapolicchio) c. Piragine (avv.ti avv. Salvatore e Sanino). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 10/12/2010, Sentenza n. 8730

 

DIRITTO URBANISTICO - Legge Tognoli - Aree pertinenziali esterne - Parcheggi realizzati nel sottosuolo - Esigenze di tutela del paesaggio. La legge n. 122/1989 (cd. Tognoli) riguarda esclusivamente aree e costruzioni destinate a parcheggio, con esclusione di qualsiasi altra destinazione incompatibile con il vincolo pubblicistico di natura funzionale introdotto dalla stessa legge ( Cons. Stato, sez. V, 24 aprile 2009 , n. 2609; Cass., sez. II, 22 agosto 2006 n. 18255 ). La medesima legge prevede peraltro la realizzazione dei parcheggi in aree pertinenziali esterne soltanto se realizzati nel sottosuolo, per contemperare le esigenze di decongestionamento del traffico urbano, dichiaratamente perseguite dalla normativa di settore, con le esigenze di tutela del paesaggio, che, anzi, la stessa legge Tognoli prefigura in termini di prevalenza, lasciando “ in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale ed i poteri attribuiti dalla medesima legislazione “ alle amministrazioni regionali e statali (art. 9, comma 1, l. n. 122 cit.). Pres. Giaccardi, Est.Pozzi - Comune di Altomonte (avv. Crapolicchio) c. P.A.M.C. (avv.ti Salvatore e Sanino) - (Annulla TAR Calabria, Catanzaro, n. 499/2006). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 10 dicembre 2010, n. 8729

DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Principio di leale collaborazione tra Stato, Regioni ed enti locali - Autorità comunale - Poteri di verifica e controllo in materia di tutela ambientale e paesistica. Lo svolgimento delle funzioni in materia di tutela ambientale e paesistica avviene in ambiti oggettivi caratterizzati da un complesso intreccio di competenze concorrenti dello Stato, delle regioni (o delle province autonome) e degli enti locali, in ragione del quale si impongono fra i predetti soggetti adeguate forme di collaborazione, in ossequio al generale principio di leale cooperazione (v., ad esempio, Corte Cost. sentt. nn. 378 del 2000; 366 del 1992, 1029 del 1988, 337 del 1989; Ad. pl., 14 dicembre 2001, n. 9; cfr. anche Cons. St., sez. VI, 20 gennaio 2003, n. 204). Questo orientamento riceve definitivo riconoscimento nel nuovo regime di controllo e gestione dei beni sottoposti a tutela, introdotto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e, particolare, dall’articolo 146 per quanto attiene alla tutela diretta e dall’articolo 145 relativamente alla tutela di carattere pianificatorio. Tanto ciò è vero, che il rispetto delle autonomie comunali deve armonizzarsi con la verifica e la protezione di concorrenti interessi generali, collegati ad una valutazione più ampia delle esigenze diffuse nel territorio, con conseguente possibilità e legittimità dell'eventuale emanazione di disposizioni legislative, statali e regionali, le quali intersechino le ordinarie funzioni pianificatorie attribuite agli enti locali ( Corte cost., 27 luglio 2000 , n. 378; cfr. anche sentenza n. 286 del 1997). Conseguentemente e necessariamente, anche in sede di rilascio ovvero di controllo successivo del titolo edilizio e del controllo dell’attività edilizia spettano all’autorità comunale poteri di verifica e controllo finalizzati al medesimo tipo di tutela (cfr. artt. 12, co.1,, 14, co.1, 27, co. 2, T.U. n. 380 del 2001). Pres. Giaccardi, Est.Pozzi - Comune di Altomonte (avv. Crapolicchio) c. P.A.M.C. (avv.ti Salvatore e Sanino) - (Annulla TAR Calabria, Catanzaro, n. 499/2006). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 10/12/2010, n. 8729

 

DIRITTO URBANISTICO - Condono - Diniego - Motivazione in forma sintetica - Caratteristiche concrete dei manufatti - Rilevanza. In materia di dinieghi di condono, le specifiche caratteristiche dei manufatti, nel concreto spazio in cui insistono, possono consentire al giudice, cui sia offerto un adeguato supporto probatorio, di intendere ed eventualmente approvare (nei limiti del sindacato di legittimità) le ragioni del diniego stesso, per quanto solo compendiate nel provvedimento (cfr. T.A.R. Veneto, II, 24 gennaio 2009, n. 151,in cui la Sezione ha rammentato che l'obbligo di motivazione, ex art. 3 l. 241/90, può essere assolto in forma sintetica, laddove le ragioni della determinazione amministrativa risultino dal contesto evidenti). Pres. ed Est. De Zotti - S. s.n.c. (avv.ti Alba e Pavan) c. Provincia di Venezia (n.c.) - TAR VENETO, Sez. II - 9 dicembre 2010, n. 6427

DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Piani regolatori generali e varianti - Impugnazione - Termine di decadenza - Decorrenza - Individuazione.
L'atto d’approvazione dei piani regolatori generali, o loro varianti di contenuto generale o riguardanti ampie zone e comparti territoriali, deve essere impugnato nel termine di decadenza decorrente dalla data di pubblicazione, non essendo richiesta la notificazione individuale agli interessati. (Consiglio Stato, sez. IV, 19 luglio 2004, n. 5225, ma si veda anche Sez. IV, 8 luglio 2003, n. 4040; 23 novembre 2002, n. 6436; 30 luglio 2002, n. 4075, e Sez. VI, 15 maggio 2002, n. 2646); solo quando la variante è particolare - il che si verifica quando le previsioni urbanistiche costituiscano atti di pianificazione a contenuto singolo, e i vincoli espropriativi vengano a incidere in modo diretto e immediato sui soggetti destinatari del vincolo reiterato (così C.d.S., IV, 23 dicembre 1998, n. 1904) - il termine di impugnazione deve farsi decorrere dalla notifica individuale (C.d.S., IV, 14 giugno 2001, n. 3149). Pres. De Zotti, Est. Gabricci – B. s.p.a. (avv.ti Codognato e Pasetto) c. Provincia di erona (avv.ti Curato e Zumerle), Comune di Villafranca di Verona (avv.ti Sala e Zambelli) e Regione Veneto (avv.ti Munari e Zanon) - TAR VENETO, Sez. II - 7 dicembre 2010, n. 6376


DIRITTO URBANISTICO - Permesso di costruire - Impugnazione - Decorrenza del termine - Individuazione
. Ai fini della decorrenza dei termini per l’impugnazione di una concessione edilizia (oggi permesso di costruire), occorre che le opere rivelino , in modo certo ed univoco, le loro caratteristiche e, quindi, l’entità delle violazioni urbanistiche e della lesione eventualmente derivante dal provvedimento (cfr. Cons.Stato, IV, 23-7-2009, n. 4616). Di conseguenza, in mancanza di altri ed inequivoci elementi probatori, il termine decorre con il completamento dei lavori, a meno che non venga provata una conoscenza anticipata o si deducano censure di assoluta inedificabilità dell’area o analoghe censure, nel qual caso risulta sufficiente la conoscenza dell’iniziativa in corso (cfr. Cons.Stato, IV, 10-12-2007, n. 6342). Invero, l’effetto lesivo si atteggia diversamente ( e , come tale, viene percepito) a seconda che si contesti l’illegittimità del titolo edilizio per il solo fatto che esso sia stato rilasciato ( ad esempio, per contrasto con l’inedificabilità assoluta dell’area) ovvero per il contenuto specifico del progetto edilizio assentito, come nel caso in cui l’opera non rispetti le distanze dalle costruzioni (cfr. TAR Liguria, Genova, I, 25-1-2010, n. 192). Pres. Esposito, Est. Mele L.B. (avv.ti Criscuolo e De Vita) c. Comune di Nocera Inferiore (avv. Accarino) - TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 3 dicembre 2010, n. 13083

 

DIRITTO URBANISTICO - Sentenza di annullamento -Riesame della istanza concessoria - Ius superveniens - Notifica della sentenza di primo grado - Atti adottati in pendenza del ricorso giurisdizionale - Opponibilità. In ipotesi di ius superveniens in materia urbanistica l'effetto demolitorio della sentenza di annullamento (posto anche a tutela del principio secondo cui la durata del processo non può andare a danno dell'attore che ha ragione) deve coordinarsi ed equilibrarsi con i principi di continuità e necessità dell'azione amministrativa, scaturendo da detto contemperamento la regola secondo cui l'obbligo per l'amministrazione di riesaminare l'istanza concessoria denegata con il provvedimento annullato va riferito alla situazione di fatto e di diritto vigente al momento in cui viene notificata la sentenza di 1°grado, restando opponibili al privato eventuali atti adottati in pendenza del ricorso giurisdizionale (C.S. V 8.6.2000 n. 3249, C.S. 345/99, C.S. 53/98, C.S. a.p. 1/1986, TAR Puglia, Bari, 3 febbraio 2004 n. 380). Ne consegue che la pretesa della ricorrente di ottenere la rinnovazione dell’istruttoria con applicazione della normativa vigente al momento della presentazione dell’istanza è infondata. Pres. Balba, Est. Morbelli - C. s.p.a. (avv.ti Anselmi e Sommovigo) c. regione Liguria (avv. Sommariva) - TAR LIGURIA, Sez. I - 3 dicembre 2010, n. 10730

 

DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Convenzione di lottizzazione - Trasferimento dei suoli previsti dalla convenzione - Ricorso allo strumento di cui all’art. 2932 c.c. - Ammissibilità. Lo strumento di cui all'art. 2932 c.c. è utilizzabile non solo nel caso di inadempimento di obblighi di stipulazione discendenti da un contratto preliminare, ma anche di obblighi aventi titolo nella legge. Ne consegue che è ammissibile una sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c., a carico del Comune, che disponga il trasferimento al medesimo dei suoli previsti in convenzione di lottizzazione, trattandosi di obbligo che trova titolo nella previsione di legge (nella specie dall'art. 28, comma 5, della legge n. 1150/1942 che subordina l'autorizzazione comunale per la lottizzazione di un'area alla stipula di una convenzione, da trascriversi a cura del proprietario, che preveda, tra l'altro, la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria). Pres. De Zotti, Est. Perrelli - R. s.p.a. (avv.ti Coronin e Zambelli) c. Comune di Bovolone (avv.ti Carcereri De Prati e Polese) - TAR VENETO, Sez. II - 1 dicembre 2010, n. 6321
 

DIRITTO URBANISTICO - Interventi di nuova costruzione - Nozione - Permesso di costruire - Necessità - Fattispecie - Art. 3, c.1°, lett. e5), DPR n. 380/2001. Ai sensi dell'art. 3, comma primo lett. e5), del DPR n. 380/2001, sono considerati interventi di nuova costruzione, la cui realizzazione deve essere assentata mediante il permesso di costruire, la installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere utilizzate quali abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. Fattispecie: sequestro preventivo di un gazebo con struttura portante lignea allo spirare del termine stagionale. (conferma ordinanza del 27.4.2010, Tribunale di Napoli, con la quale è stato confermato il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Nola in data 30.3.2010) Pres. Petti, Est. Lombardi, Ric. Romano. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 29/11/2010 (Cc. 10/11/2010), Sentenza n. 42190

 

DIRITTO URBANISTICO - Testo Unico Edilizia D.P.R. n.380/2001 e art. 20, L. n.47/1985 - Continuità normativa - Violazione del principio di irretroattività della norma penale - Esclusione. La disposizione contenuta nel Testo Unico introdotto con il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 riproduce integralmente la disposizione contenuta nella Legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 20 e le fattispecie in essa contenuta, pertanto, non sussiste violazione del principio di irretroattività della norma penale. (Dichiara inammissibile i ricorsi avverso sentenza emessa il 19/2/2008 dalla Corte di Appello di Napoli) Pres. Lombardi, Est. Marini ric. Co. Gi. ed altra. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 29/11/2010, Sentenza n. 42168

 

DIRITTO URBANISTICO - Immobili militari - Art. 2, c. 191 L. n. 191/2009 - Accordi di programma - Delibera consiliare - Efficacia di autorizzazione alle varianti al prg - Verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata - Necessità - Esclusione - Illegittimità costituzionale. L’art. 2, comma 191, della legge n. 191 del 2009 va ad incidere sulla materia del governo del territorio, rientrante nella competenza concorrente tra lo Stato e le Regioni, allorché attribuisce alla delibera del consiglio comunale efficacia di autorizzazione alle varianti allo strumento urbanistico generale, per le quali non occorre verifica di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni. Ai sensi dell’art. 117, terzo comma, ultimo periodo, Cost., nelle materie di legislazione concorrente lo Stato ha soltanto il potere di fissare i principi fondamentali, spettando alle Regioni il potere di emanare la normativa di dettaglio. La relazione tra normative di principio e di dettaglio va intesa nel senso che alla prima spetta prescrivere criteri ed obiettivi, essendo riservata alla seconda l’individuazione degli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere detti obiettivi. Nel caso in esame la norma de qua, stabilendo l’effetto di variante dianzi indicato ed escludendo la necessità che la variante stessa debba essere sottoposta alle suddette verifiche di conformità, introduce una disciplina che non è finalizzata a prescrivere criteri ed obiettivi, ma si risolve in una normativa dettagliata che non lascia spazi d’intervento al legislatore regionale, ponendosi così in contrasto con il menzionato parametro costituzionale. Deve pertanto essere dichiarata l’illegittimità costituzionale del menzionato art. 2, c.191. La declaratoria va estesa, per coerenza logica, anche all’ultimo periodo della norma, secondo cui «Per gli immobili oggetto degli accordi di programma di valorizzazione che sono assoggettati alla disciplina prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è acquisito il parere della competente soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, che si esprime entro trenta giorni». Pres. De Siervo, Est. Criscuolo - Regione Toscana c. Presidente del Consiglio dei Ministri - CORTE COSTITUZIONALE - 26 novembre 2010, n. 341

DIRITTO URBANISTICO - Azione di annullamento del “titolo” edilizio formatosi per effetto di DIA - Principio di effettività della tutela giurisdizionale - Tutela sostanziale degli interessi azionati. Nel caso di un indubbio collegamento tra l’azione di annullamento del “titolo” edilizio formatosi per effetto di DIA e del silenzio serbato dall’amministrazione sulla istanza tesa all’annullamento del titolo stesso, sussiste la necessità di non dichiarare inammissibile il ricorso nel suo complesso ma di privilegiare, e quindi di considerare ammissibile, quanto meno l’azione alla quale il ricorrente risulta avere maggiore interesse (C. di S., VI, n. 893/1987 e più recentemente, C.d.S, VI, n.6896/2004). (riforma sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE II n. 00195/2006) Vadalà (avv.ti Colombo, Tedeschini e Murru) c. Comune di Vermezzo (avv.ti Vaiano e Venghi) ed altro. CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 27/11/2010, Sentenza n. 8251
 

DIRITTO URBANISTICO - ACQUA - Rischio idrogeologico - Individuazione delle situazioni a più elevato rischio idrogeologico - Art. 2, c. 240, L. n. 191/2009 - Mancato coinvolgimento delle Regioni - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 2, comma 240, della legge n. 191 del 2009 nella parte inerente l’individuazione delle situazioni a più elevato rischio idrogeologico, affidata alla competente direzione generale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti le autorità di bacino e il dipartimento della protezione civile: tale individuazione si risolve in attività di carattere conoscitivo, aventi natura anche tecnica, attinenti alla struttura, alla composizione, alle condizioni dei terreni, secondo metodologie e criteri uniformi, idonei a riconoscere la possibilità che un determinato territorio sia esposto a pericolo sotto il profilo idrogeologico. Si tratta, dunque, di attività finalizzate in via esclusiva alla tutela dell’ambiente, onde non è ravvisabile la necessità di un coinvolgimento regionale. Peraltro, va considerato che le Regioni non restano estranee a tali attività, dal momento che è previsto il parere delle autorità di bacino, di cui all’art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modificazioni. Dette autorità sono istituite in ciascun distretto idrografico (art. 64 d.lgs. citato), e tra i loro organi sono contemplate le Conferenze istituzionali permanenti (art. 63, comma 2), alle quali partecipano, tra gli altri, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico o gli assessori dai medesimi delegati. Alle Conferenze istituzionali permanenti è affidata l’adozione degli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle autorità di bacino, sicché tramite questi enti ben possono essere rappresentati eventuali profili attinenti alle attribuzioni regionali in materia di governo del territorio (sentenza n. 232 del 2009) Pres. De Siervo, Est. Criscuolo - Regione Toscana c. Presidente del Consiglio dei Ministri - CORTE COSTITUZIONALE - 26 novembre 2010, n. 341

 

DIRITTO URBANISTICO - Interventi edilizi con finalità pubblica - Permesso di costruire - Esclusione - Obbligo di rispettare le regole e le procedure poste a tutela del territorio e dell'ambiente - Sussiste - Ente comunale - Valutazione e verifiche - Attribuzioni e potestà dell'ente - artt. 10, 14 e 20 D.P.R. n.380/2001. Per i beni e le opere caratterizzati da finalità pubblica è esclusa la necessità che gli interventi siano preceduti dal permesso di costruire (Cass. Penale, Sez. III, 9/5/2008, sent. n.18900, Vinci e altri). Tale conclusione non comporta affatto che al Comune sia sottratto l'esercizio delle prerogative che discendono dalla legge e venga meno l'obbligo di rispettare le regole e le procedure poste a tutela del territorio e dell'ambiente. L'ente comunale, nell'approvare i progetti di intervento proposti dal concessionario dovrà, tra le altre valutazioni di utilità e di coerenza con gli interessi pubblici, effettuare una verifica del rispetto delle regole in vigore, comprese quelle fissate ai fini urbanistici e ambientali. Spetterà, peraltro, al consiglio comunale e gli organismi preposti dell'ente adottare eventuali interventi correttivi e integrativi delle regole che si assuma necessario aggiornare o modificare nei limiti delle attribuzioni e delle potestà dell'ente. (annulla ordinanza del 17/11/2009, Tribunale di Roma, quale giudice del riesame) Pres. Lombardi, Est. Marini, Ric. Cantoni. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/11/2010 (Cc. 27/10/2010) Sentenza n. 41033

 

DIRITTO URBANISTICO - Progetto approvato in variante urbanistica - Modifiche di minima rilevanza - Art. 35 d.P.R. n. 554/1999. Le modifiche di minima rilevanza per un tracciato stradale (nella specie, sostituzione di una rotatoria con un incrocio a T), che non incidono su alcuna area esterna rispetto a quella del progetto approvato in variante urbanistica, devono , ritenersi senz’altro ammissibili in sede di predisposizione ingegneristica del progetto esecutivo, in base all’art. 35 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 5 settembre 2003, n. 4970). Pres. Maruotti, Est. Lodi - Provincia di Lecce (avv.ti Capoccia e Testi) c. M.P. e altri (avv. Cezzi) - (Riforma T.a.r. Puglia, Lecce, n. 302/2010) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 19 novembre 2010, n. 8113
 

DIRITTO URBANISTICO - Certificato di agibilità - Rilascio - Soggetti diversi dall’intestatario del titolo edilizio - Legittimazione - Sussistenza. La disposizione di cui all’art. 29, comma 4, della l.r. Umbria n. 1 del 2004, al pari dell’analoga disposizione dell’art. 24, comma 3, del t.u. edilizia (d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), non esclude che soggetti diversi dall’intestatario del titolo abilitativo (o suoi successori a venti causa) possano richiedere il certificato di agibilità. Detto certificato, infatti, a differenza del titolo edilizio, che amplia la sfera giuridica dell’intestatario, che deve dunque essere ben determinato se non altro in ragione del rapporto di esclusività che si crea con il bene oggetto del provvedimento abilitativo, si limita ad attestare una situazione oggettiva (ed in particolare la corrispondenza dell’opera realizzata al progetto assentito, dal punto di vista dimensionale, della destinazione d’uso e delle eventuali prescrizioni contenute nel titolo, nonché attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità degli edifici, di risparmio energetico e di sicurezza degli impianti negli stessi installati, alla stregua della normativa vigente). Ne deriva che deve essere rilasciato a chiunque abbia un interesse giuridicamente apprezzabile ad utilizzare l’edificio al quale si riferisce. Pres. f.f. Cardoni, Est. Fantini - A.M. e altro (avv.ti Bagianti e Cartasegna) c. Comune di Magione (avv. Busiri Vici) - TAR UMBRIA, Sez . I - 18 novembre 2010, n. 512

 

DIRITTO URBANISTICO - CAVE E TORBIERE - Attività di apertura e di coltivazione di una cava - Autorizzazione e controllo - Competenza - Manufatti edilizi connessi con il ciclo produttivo - Natura precaria - Permesso di costruire - Esclusione - Manufatti edilizi con durevole trasformazione del territorio - Permesso di costruire - Necessità - Art.10 T.U.E. n.380/2001. L'attività di apertura e di coltivazione di una cava, pur comportando la trasformazione del territorio, non è subordinata al controllo edilizio comunale. La compatibilità della coltivazione della cava con gli interessi urbanistici è oggetto di accertamento da parte della Regione al momento del rilascio della autorizzazione per lo sfruttamento dei giacimenti che stabilisce, di solito, l'obbligo di successiva restituzione del luogo allo stato precedente. Tale obbligo non rende tutte le opere realizzate nella cava di natura precaria o, comunque, non assoggettate al regime del permesso di costruire e su tale tema necessita fare una distinzione. Pertanto, non richiedono il permesso di costruire i manufatti edilizi non destinati a durare nel tempo, ma ad essere rimossi dopo il momentaneo uso e le attività di trasformazione del sito di natura contingente. Sicché, gli interventi che non hanno le ricordate caratteristiche, anche se connesse con il ciclo produttivo della attività estrattiva, devono svolgersi nel rispetto dei piani di settore e delle norme urbanistiche e richiedono il permesso di costruire, a sensi dell'art.10 TU n.380/2001, se determinano una durevole trasformazione del territorio (Cass. Sez.3 sentenza n° 18546/2010). (conferma ordinanza n. 8/2010 TRIB. LIBERTA' di SONDRIO, del 19/03/2010) Pres. Squassoni Est. Squassoni Ric. PM in proc. Bartolini. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 12/11/2010 (Cc. 6 ott. 2010) Sentenza n. 40075

 

DIRITTO URBANISTICO - Opere pubbliche - Progetti di opere portuali Artt. 104 e 105 d.lgs. n. 112/1998 e 127 d.lgs. n. 163/2006 - - Parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici - Esclusione - Limiti - Artt. 1, 9 e 10 della L.r. Toscana n. 66/2009 - Illegittimità costituzionale. Sulla base degli artt. 4 e 5 della legge n. 84 del 1994, il piano regolatore portuale, adottato nei modi di legge, era inviato per il parere obbligatorio al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprimeva entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell’atto. A seguito del mutamento del quadro normativo per effetto delle disposizioni di cui agli artt. 104 e 105 del d.lgs. n. 112 del 1998 e 127 del d.lgs. n. 163 del 2006, la richiesta obbligatoria del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici è esclusa solo con riguardo ai progetti definitivi di opere portuali di competenza regionale che non siano finanziati per almeno il cinquanta per cento dallo Stato, o che siano di importo non superiore a venticinque milioni di euro. Viceversa il mantenimento del parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici per le altre ipotesi costituisce principio fondamentale della materia «porti e aeroporti civili». Ne consegue che deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, 9 e 10 della legge della Regione Toscana n. 66 del 2009, nella parte in cui escludono la richiesta obbligatoria del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici con riguardo ai progetti definitivi di opere portuali di competenza regionale, che siano finanziati per almeno il cinquanta per cento dallo Stato e che siano di importo superiore a venticinque milioni di euro. Pres. Amirante, Est. Finocchiaro - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Toscana - CORTE COSTITUZIONALE - 11 novembre 2010, n. 314

 

DIRITTO URBANISTICO - Ordine di demolizione o di riduzione in pristino - Procedimento di esecuzione e sanatoria - Istanza di condono o di ricorso alla giurisdizione amministrativa - Effetti. L'ordine di demolizione o di riduzione in pristino deve intendersi emesso allo stato degli atti, tanto che anche il giudice dell'esecuzione deve verificare il permanere della compatibilità degli ordini in questione con atti amministrativi. Inoltre, il rilascio del permesso in sanatoria non determina automaticamente la revoca dell'ordine di demolizione o di riduzione in pristino, dovendo il giudice, comunque, accertare la legittimità sostanziale del titolo sotto il profilo della sua conformità alla legge ed eventualmente disapplicarlo ove siano insussistenti i presupposti per la sua emanazione (Cass. pen. sez.3, 30.1.2003, n.144 P-M-c/o Ciavarella). A maggior ragione, in caso di mera presentazione di un'istanza di condono o di ricorso alla giurisdizione amministrativa il G.E. deve accertare che, secondo una ragionevole previsione, l'istanza o il ricorso possano essere accolti in tempi brevi. (Annulla con rinvio al Tribunale di Napoli l’ordinanza del 30.1.2009 del Tribunale di Napoli, sez. di Afragola) Pres. De Maio, Est. Amoresano, Ric. PM in proc. Esposito. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/11/2010 (Cc. 8/09/2010) Sentenza n. 39767

DIRITTO URBANISTICO - Manufatto abusivo - Ordine di demolizione - Sentenza di condanna - Domanda di condono edilizio - Sospensione dell’esecuzione - Verifica dei presupposti - Obbligo - Art.7 L. n.47/1985 oggi D.P.R. n. 380/2001. In sede di esecuzione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo, disposto con la sentenza di condanna ai sensi dell'art.7 L. n.47 del 1985 (oggi D.P.R. n. 380/2001), il giudice, al fine di pronunciarsi sulla sospensione della esecuzione per avvenuta presentazione di domanda di condono edilizio, deve accertare l'esistenza delle seguenti condizioni: 1) la riferibilità della domanda di condono edilizio all'immobile di cui in sentenza; 2) la proposizione dell'istanza da parte di soggetto legittimato; 3) la procedibilità e proponibilità della domanda, con riferimento alla documentazione richiesta; 4) l'insussistenza di cause di non condonabilità assoluta dell'opera; 5) l'eventuale avvenuta emissione di una concessione in sanatorio tacita per congruità dell'oblazione ed assenza di cause ostative; 6) la attuale pendenza dell'istanza di condono; 7) la non adozione di un provvedimento da parte della P.A. contrastante con l'ordine di demolizione" (Cass. pen. sez.4, 5.3.3008, n.15210). (Annulla con rinvio al Tribunale di Napoli l’ordinanza del 30.1.2009 del Tribunale di Napoli, sez. di Afragola) Pres. De Maio, Est. Amoresano, Ric. PM in proc. Esposito. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/11/2010 (Cc. 8/09/2010) Sentenza n. 39767

DIRITTO URBANISTICO - Opere abusive - Istanza di permesso di costruire in sanatoria - Oblazione - Congruità della somma determina dall'amministrazione comunale - Ordine di demolizione impartito con sentenza di condanna - Sospensione obbligatoria - Esclusione. La determinazione da parte dell'amministrazione comunale della congruità della somma di denaro versata a titolo di oblazione a seguito dell'istanza di permesso di costruire in sanatoria non determina la sospensione dell'ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna (Cass. pen. sez.3, 27.5.2009, n.28505). (Annulla con rinvio al Tribunale di Napoli l’ordinanza del 30.1.2009 del Tribunale di Napoli, sez. di Afragola) Pres. De Maio, Est. Amoresano, Ric. PM in proc. Esposito. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/11/2010 (Cc. 8/09/2010) Sentenza n. 39767

 

DIRITTO URBANISTICO - Zone urbanizzate - Strumenti attuativi - Necessità - Circostanze - Possibilità di deroga - Lotto residuale intercluso. Va esclusa la necessità di strumenti attuativi per il rilascio di concessioni in zone già urbanizzate nei casi nei quali la situazione di fatto, in presenza di una pressoché completa edificazione della zona, sia addirittura incompatibile con un piano attuativo come nella circostanza del lotto residuale ed intercluso in area compiutamente urbanizzata (Cons. Stato, Sez. V, 26.09.1995, n. 1351): non anche però nelle ipotesi in cui, per effetto di una edificazione disomogenea, ci si trovi di fronte ad una situazione che assai più di altre esige un piano attuativo idoneo a restituire efficienza all’abitato, riordinando e talora addirittura definendo ex novo un disegno urbanistico di completamento della zona. La necessità di uno strumento attuativo può riconoscersi, ad esempio, quando tenuto conto “della situazione esistente e non delle opere solo programmate” (sez. V, 01.02.1995, n. 162), debba essere completato il sistema della viabilità secondaria nella zona o quando debba essere integrata l’urbanizzazione esistente garantendo il rispetto dei prescritti standards minimi per spazi e servizi pubblici e le condizioni per l’armonico collegamento con le zone contigue già asservite all’edificazione. Pres. f.f. ed Est. Manca -Consorzio R. (avv. Durano) c. Comune di Ostuni (avv. Zaccaria) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. III - 9 novembre 2010, n. 2630

DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione dei terreni a scopo edilizio - Comune - Compiti - Regolamentazione dei rapporti obbligatori relativi al’uso delle opere di urbanizzazione o determinazione sulle eventuali controversie - Estraneità.
Il Comune deve provvedere sulla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio in uno dei modi previsti dall’art. 28 della legge urbanistica 17.08.1942 n. 1150, modificato dall’art. 8 della legge 06.08.1967 n. 765, vale a dire o acquisendo gratuitamente le aree necessarie por poter realizzare le opere di urbanizzazione primaria nonché, entro certi limiti, quelle di urbanizzazione secondaria, oppure ponendo a carico del proprietario lottizzante gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione ovvero monetizzando i rispettivi costi. Non è compito del Comune, invece, regolare i rapporti obbligatori relativi all’uso delle opere di urbanizzazione già esistenti, né decidere in chiave preventiva, sostituendosi al Giudice civile, sulle eventuali relative controversie tra i privati e, nello specifico, sulle servitù che gravano la lottizzazione servente in favore del lotto intercluso. Pres. f.f. ed Est. Manca -Consorzio R. (avv. Durano) c. Comune di Ostuni (avv. Zaccaria) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. III - 9 novembre 2010, n. 2630
 

DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Costruzione, allargamento o modificazione di strada su preesistente sentiero - Zona paesisticamente vincolata - Permesso di costruire ed autorizzazione paesistica - Necessità - Artt. 44 lett. c) D.P.R. n 380/2001 e 181 d. l.vo n. 42/2004. Per la costruzione o l'allargamento o la modificazione di una strada, anche qualora l'allargamento o la modificazione avvengano su una precedente pista o strada, è necessario il permesso di costruire, trattandosi di una trasformazione edilizia del territorio. Inoltre, quando la costruzione o l'allargamento o la modificazione di una strada avvengono in zona paesisticamente vincolata, occorre, oltre che il permesso di costruire, anche l'autorizzazione paesistica, poiché viene posta in essere una trasformazione ambientale, che rende indispensabile l'intervento e la valutazione delle autorità preposte al controllo del paesaggio sotto i diversi profili urbanistico e paesaggistico ambientale. (dichiara inammissibile il ricorso avverso sentenza della Corte d'appello di Brescia del 15/06/2009) Pres. Petti, Est. Petti, Ric. Grismondi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 04/11/2010 (Ud. 14/10/2010), Sentenza n. 39186

 

DIRITTO URBANISTICO - Distanze - Terrapieni e muri di contenimento - Natura di nuove costruzioni - Osservanza delle norme in tema di distanze - Fondamento. Ai fini della osservanza delle norme sulle distanze dal confine, il terrapieno ed il muro di contenimento, che producono un dislivello o aumentano quello già esistente per la natura dei luoghi, costituiscono nuove costruzioni, idonee a incidere sulla osservanza delle norme in tema di distanze dal confine (così, Consiglio Stato, Sez. IV, 24 aprile 2009, n.2579; Consiglio Stato, Sez. V, 28 giugno 2000, n.3637; Cassazione civile, Sez. II, 11 novembre 2003, n.1695) Pres. Maruotti, Est. De Felice - F.A. (avv.ti Cavallone e Clemente) c. Comune di Parma e altri (n.c.) - (Riforma T.a.r. Emilia-Romagna, Parma n. 6/2004) - CONSIGLIO DI STATO. Sez. IV - 2 novembre 2010, n. 7731

DIRITTO URBANISTICO - Distanze legali - Art. 136 d.P.R. n. 380/2001 - Pareti finestrate e edifici antistanti - Distanza minima inderogabile di dieci metri - Norme contrastanti incluse negli strumenti urbanistici - Disapplicazione.
In materia di distanze legali, l’art. 136 d.P.R. n. 380 del 2001 ha mantenuto in vigore l’art. 47 quinquies, commi 6, 8, 9, della legge nazionale n. 1150 del 1942, per cui in forza dell’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 la distanza minima inderogabile di 10 metri tra le pareti finestrate e di edifici antistanti è quella che tutti i Comuni sono tenuti ad osservare, ed il giudice è tenuto ad applicare tale disposizione anche in presenza di norme contrastanti incluse negli strumenti urbanistici locali, dovendosi essa ritenere automaticamente inserita nel prg al posto della norma illegittima (Cassazione civile, Sez. II, 29 maggio 2006, n.12741). Pres. Maruotti, Est. De Felice - F.A. (avv.ti Cavallone e Clemente) c. Comune di Parma e altri (n.c.) - (Riforma T.a.r. Emilia-Romagna, Parma n. 6/2004) - CONSIGLIO DI STATO. Sez. IV - 2 novembre 2010, n. 7731

DIRITTO URBANISTICO - Distanze - Art. 9 D.M. n. 1444/1968 - Sporgenze - Rilevanza - Condizioni.
La distanza di dieci metri tra pareti finestrate di edifici antistanti, prevista dall'art. 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, va calcolata con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non alle sole parti che si fronteggiano e a tutte le pareti finestrate e non solo a quella principale, prescindendo anche dal fatto che esse siano o meno in posizione parallela (così, Consiglio Stato, Sez. IV, 5 dicembre 2005, n. 6909). Assumono pertanto rilievo tutti gli elementi costruttivi, anche accessori, qualunque ne sia la funzione, aventi i caratteri della solidità, della stabilità e della immobilizzazione, salvo che non si tratti di sporti e di aggetti di modeste dimensioni con funzione meramente decorativa e di rifinitura, tali da potersi definire di entità trascurabile rispetto all’interesse tutelato dalla norma riguardata nel suo triplice aspetto della sicurezza, della salubrità e dell’igiene (Consiglio di Stato, Sez. V, 19 marzo 1996, n.268). Gli sporti, cioè le sporgenze da non computare ai fini delle distanze perché non attinenti alle caratteristiche del corpo di fabbrica che racchiude il volume che si vuol distanziare, sono i manufatti come le mensole, le lesene, i risalti verticali delle parti con funzione decorativa, gli elementi in oggetto di ridotte dimensioni, le canalizzazioni di gronde e i loro sostegni, non invece le sporgenze, anche dei generi ora indicati, ma di particolari dimensioni, che siano quindi destinate anche ad estendere ed ampliare per l'intero fronte dell'edificio la parte utilizzabile per l'uso abitativo (Consiglio Stato , Sez. IV, 5 dicembre 2005 , n. 6909). Pres. Maruotti, Est. De Felice - F.A. (avv.ti Cavallone e Clemente) c. Comune di Parma e altri (n.c.) - (Riforma T.a.r. Emilia-Romagna, Parma n. 6/2004) - CONSIGLIO DI STATO. Sez. IV - 2 novembre 2010, n. 7731

 

DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Sanzioni pecuniarie in materia di utilizzo del territorio - Giurisdizione esclusiva del G.A. - Art. 34, d.lgs. n. 80/98 - Art. 133, c. 1, lett. f) del Codice del processo amministrativo. Premesso che rientrano nella giurisdizione del G.A., in generale, tutte le controversie relative all’applicazione di sanzioni di carattere ripristinatorio quali demolizione o ripristino stato dei luoghi (ex multis T.A.R. Veneto 18 gennaio 2007, n.129, T.A.R. Basilicata Potenza, sez. I, 09 luglio 2008 , n. 386), per quanto riguarda invece le sanzioni esclusivamente pecuniarie, può aderirsi alla tesi che, valorizzando l’ampiezza della giurisdizione esclusiva prevista dall’art 34 d.lgs 80/98 - oggi abrogato per effetto dell’entrata in vigore del Codice processo amministrativo ma sostanzialmente riproposto integralmente dall’art 133 c.1 lett f) c.p.a. - in materia di utilizzo del territorio, vi ritiene compresa la funzione sanzionatoria, essendo anch’essa strumentale all’esercizio del potere di vigilanza, atteso che l’art 22-bis l.689/81, nella parte in cui riserva al Tribunale civile la competenza in materia di opposizione a sanzioni irrogate per violazioni in materia di urbanistica e di edilizia, fa comunque salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge, tra le quali veniva fatto rientrare anche il previgente art 34 d.lgs. 80/98 (Cassazione, Sez. Unite sent. 12 marzo 2008 n.6525, id. ord. 4 luglio 2006, n.15222). Pres. Morea, Est. Amovilli - T. s.p.a. (avv. Sticchi Damiani) c. Comune di Bari (avv.ti Farnelli e Valla) - TAR PUGLIA, Bari, Sez. III - 27 ottobre 2010, n. 3830
 

DIRITTO URBANISTICO - Costruzione abusiva - Responsabilità del proprietario, non formalmente committente dell'opera - Presupposti - Artt.44 e 165, D.P.R. n.380/01. In materia edilizia può essere attribuita al proprietario, non formalmente committente dell'opera, la responsabilità per la violazione dell'art.44 D.P.R. n.380/01, sulla base di valutazioni fattuali, quali l'accertamento che questi abiti nello stesso territorio comunale ove è stata eretta la costruzione abusiva, che sia stato individuato sul luogo, che sia destinatario finale dell'opera, che abbia presentato richieste di provvedimenti abilitativi anche in sanatoria (Cass. pen. sez.3 n.9536 del 20.1.2004). L'art.165 consente, infatti, di subordinare la sospensione della pena alla eliminazione delle conseguenze dannose del reato (tale certamente deve ritenersi per l'assetto del territorio l'opera abusivamente realizzata). (dich. inamm. il ricorso avverso sentenza del 18.12.2008 della Corte di Appello di Napoli) Pres. Gentile, Est. Amoresano, Ric. Nastro ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/10/2010 (Ud. 29/09/2010), Sentenza n. 37829

 

DIRITTO URBANISTICO - Pianificazione urbanistica - Comune - Esercizio dello ius variandi - Esistenza di una convenzione di lottizzazione - Introduzione di nuove previsioni - Legittimità. Nell’ambito della pianificazione urbanistica, Il Comune può sempre esercitare lo ius variandi, riesaminando e rideterminando la precedenti valutazioni anche se assunte mediante convenzione di lottizzazione. Le convenzioni urbanistiche devono sempre considerarsi “rebus sic stantibus”, con la conseguenza che l'Amministrazione, in presenza di un interesse pubblico sopravvenuto, può legittimamente introdurre nuove previsioni, non sussistendo, in presenza di diverse esigenze, preclusioni a nuovi interventi, atteso che lo ius variandi relativo alle prescrizioni di piano regolatore generale include anche uno ius poenitendi relativo a vincoli precedentemente assunti, rispetto ai quali il Comune non può ritenersi permanentemente vincolato in ragione della presenza di una convenzione di lottizzazione (ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 29 luglio 2008 , n. 3766; sez. IV, 31 gennaio 2005 , n. 222; sez. IV, 25 luglio 2001 , n. 4073; sez. IV, 17 ottobre 1996 n. 1116). Pres. Monteleone, Est. Cavallo - C.S. e altro (avv.ti Maltese e Polizzotto) c. Comune di terrasini (avv.ti Orlando e Equizi) e Assessorato Reg.le del Territorio e dell'Ambiente (Avv. Stato) - TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 21 ottobre 2010, n. 12956

 

DIRITTO URBANISTICO - Attuazione del PRG - Necessità dello strumento esecutivo - Lotto intercluso - Deroga. La necessaria attuazione del PRG, se prevista dallo stesso, mediante un Piano di livello inferiore determina quali corollari immediati che: - il rilascio del titolo edilizio può essere legittimamente disposto solo dopo che lo strumento esecutivo sia divenuto perfetto ed efficace e si sia concluso il procedimento (cfr. Cons. Stato, sez. V, 1° aprile 1997, n. 300); - la inconfigurabilità di equipollenti al piano attuativo, sulla base di indagini tecniche di possibili edificazioni, le quali vanificherebbero la funzione del Piano, che se ritardata può essere stimolata dall’interessato con gli strumenti consentiti dal sistema (Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30 dicembre 2008, n. 6625). Tuttavia, a fronte di tali principi e corollari, la prassi giurisprudenziale ha previsto una deroga eccezionale in presenza della situazione di fatto costituita dal “lotto intercluso” (cfr. da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 10 giugno 2010, n. 3699). Pres. Pugliese, Est. Caminiti - M.P. e altro (avv. Adotti) c. Comune di Palestrina (n.c.) - TAR LAZIO, Roma, Sez.II bis - 18 ottobre 2010, n. 32861

DIRITTO URBANISTICO - Lotto intercluso - Nozione
. La fattispecie del “lotto intercluso”si realizza quando l’area edificabile di proprietà del richiedente si trovi in una zona interessata da costruzioni, sia dotata di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e sia valorizzata da un progetto conforme agli strumenti urbanistici: elementi questi che consentono l’intervento costruttivo diretto, attesa la sussistenza di tale situazione di fatto del fondo non potendo la inedificabilità dell’area essere considerata sine die per l’assenza di un piano di dettaglio, la cui attuazione risulta necessaria in presenza di zone parzialmente urbanizzate nelle quali detto strumento urbanistico può conseguire l’effetto di correggere e compensare il disordine edificativo in atto (cfr. Cass. pen, sez. III, 19 settembre 2008, n. 35880). Pres. Pugliese, Est. Caminiti - M.P. e altro (avv. Adotti) c. Comune di Palestrina (n.c.) - TAR LAZIO, Roma, Sez.II bis - 18 ottobre 2010, n. 32861

 

DIRITTO URBANISTICO - Edificazione - Indici di densità - Densità territoriale e densità fondiaria - Nozione. L’edificazione di aree è condizionata quantitativamente, nello strumento urbanistico, dagli indici di densità. Tra questi, la densità territoriale indica la quantità massima di volumi realizzabili in una zona territoriale omogenea, ovvero un comprensorio di terreno caratterizzato da una medesima qualità urbanistica, mentre la densità fondiaria indica il volume massimo realizzabile su uno specifico lotto, in funzione della prima. Pres. Zingales, Est. Savasta - M.R. (avv. Contioli) c. Comune di Lipari (avv. Sindoni) - TAR SICILIA, Catania, Sez. I - 12 ottobre 2010, n. 4113

DIRITTO URBANISTICO - Cessione di cubatura - Contratto di trasferimento - Conseguente inedificabilità - Qualità obiettiva del fondo - Opponibilità ai terzi - Certificato di destinazione urbanistica - Art. 30, c. 2 d.P.R. n. 380/2001.
La cubatura che un terreno esprime o possiede può essere alienata o ceduta indipendentemente dalla alienazione o dalla cessione del terreno medesimo, a determinate condizioni. Questo perché la cubatura (ossia la possibilità di edificare un determinato volume edilizio) pur se intrinsecamente collegata al terreno che la esprime, costituisce una utilità separata da questo, autonomamente valutabile e con una propria commerciabilità e patrimonialità. La cubatura espressa dal terreno può dunque essere oggetto di un contratto di trasferimento con il quale il proprietario di un’area trasferisce a titolo oneroso parte delle sue possibilità edificatorie ad altro soggetto allo scopo di consentire a quest’ultimo di realizzare, nell’area di sua proprietà, una costruzione di maggiore cubatura, nel rispetto dell’indice di densità fondiaria. L’area dalla quale la cubatura è stata sottratta diviene, per quella parte di cubatura alienata, inedificabile: e tale inedificabilità è una qualità obiettiva del fondo, che inerisce alla proprietà immobiliare e si trasferisce al trasferimento di questa, opponibile, dunque, anche ai terzi, sebbene la sua sussistenza non sia evincibile secondo il sistema della trascrizione immobiliare, non richiesta per la cessione in sé (fermo restando che, laddove necessaria per il negozio in seno al quale la cessione è pattuita, anche la relativa cessione risulterà dalla trascrizione). Tuttavia, l’esistenza dell’asservimento deve risultare dal certificato di destinazione urbanistica dell’area, ex art. art. 30, comma 2, dpr 6 giugno 2001 n. 380. Pres. Zingales, Est. Savasta - M.R. (avv. Contioli) c. Comune di Lipari (avv. Sindoni) - TAR SICILIA, Catania, Sez. I - 12 ottobre 2010, n. 4113

DIRITTO URBANISTICO - Cessione di cubatura - Presupposti di legittimità - Omogeneità del’area territoriale - Contiguità territoriale - Condizione giuridica.
La legittimità della cessione di cubatura, ai fini dello sfruttamento della cubatura ceduta in un progetto edilizio da parte dell’acquirente, è legata a due condizioni e cioè la omogeneità dell’area territoriale entro la quale si trovano i due terreni (cedente la cubatura e ricevente la cubatura oggetto del contratto) e la contiguità dei due fondi. Il primo requisito è volto ad assicurare che non si stravolgano le previsioni di piano, che sono legate alla rilevazione della volumetria esistente, in modo da determinare, secondo gli standard del DM 1444/68, a quale tipologia di comparto edificabile appartiene l’area; se fosse ammessa la cessione di cubatura tra fondi aventi qualificazione urbanistica di ZTO differenti si otterrebbe che l’indice di densità territoriale potrebbe essere alterato o superato nei limiti massimi. Il secondo requisito non è inteso dalla giurisprudenza come una condizione fisica (ossia contiguità territoriale) ma giuridica, e viene a mancare quando tra i fondi sussistano una o più aree aventi destinazioni urbanistiche incompatibili con l’edificazione . In altri termini, è necessario che le stesse aree siano se non contigue almeno significativamente vicine, non potendosi accomunare sotto un regime urbanistico unitario aree ricadenti in zone urbanistiche non omogenee (TAR Campania, Napoli, VIII, 15 maggio 2008, n. 4549; Consiglio Stato, sez. V, 30 ottobre 2003, n. 6734). Pres. Zingales, Est. Savasta - M.R. (avv. Contioli) c. Comune di Lipari (avv. Sindoni) - TAR SICILIA, Catania, Sez. I - 12 ottobre 2010, n. 4113

DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Concessione edilizia - Impugnazione - Qualifica giuridica di proprietario di un bene immobile confinante - Legittimazione ed interesse al ricorso - Sussistenza.
In tema di impugnazione di concessione edilizia rilasciata per la costruzione di un nuovo edificio, la qualifica giuridica di proprietario di un bene immobile confinante deve di per sé ritenersi idonea a creare la legittimazione e l'interesse al ricorso, non occorrendo anche la verifica della concreta lesione di un qualsiasi altro interesse di rilevanza giuridica, riferibile a norme di diritto privato o di diritto pubblico (Tar Cagliari, 1375/2009; negli stessi termini, Cons. Stato, IV, 2849/2007). Pres. Zingales, Est. Bruno - A.R. (avv. Iacono) c. Comune di Modica (n.c.) - TAR SICILIA, Catania, Sez. I - 12 ottobre 2010, n. 4108

DIRITTO URBANISTICO - Ricostruzione con varianti rispetto all’edificio preesistente - Rispetto delle distanze legali dagli edifici limitrofi - DM 1444/1968 - Necessità.
La ricostruzione che contempla varianti rispetto all’edificio preesistente deve sempre essere rispettosa delle distanze legali dagli edifici limitrofi prescritte dal D.M. 1444/1968 e dalle NN.TT.AA. (cfr. nello stesso senso Tar Genova, 3566/2009; Cass. civ., II, 22689/2009), venendo in rilievo prescrizioni rivolte a tutela di imprescindibili interessi pubblici quali quelli della salubrità, dell’igiene, della viabilità, che non possono naturalmente essere compressi in via convenzionale o in forza di una (illegittima, ancorché diffusa) prassi amministrativa. Pres. Zingales, Est. Bruno -I.M. e altri (avv. Segreto) c. Comune di Piraino (avv. Artale) - TAR SICILIA, Catania, Sez. I - 12 ottobre 2010, n. 4099

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DIRITTO URBANISTICO - Accordi amministrativi ex L. n. 241/19990 - Natura - Limiti - Titolarità del potere - Perseguimento dell’interesse pubblico attribuito alla cura dell’amministrazione - Fattispecie. A prescindere dalla natura che voglia attribuirsi agli accordi amministrativi ex L. n. 2410/1990 - privatistica o pubblicistica - sussistono in ogni caso limiti insuperabili da tali atti: nella prospettiva pubblicistica l’esercizio di un potere presuppone pur sempre che il soggetto pubblico sia titolare di tale potere, dovendosi altrimenti affermare la radicale nullità dell'atto; nella prospettiva privatistica, che considera l'accordo alla stregua di un contratto, permane comunque in capo all'amministrazione pubblica il vincolo al perseguimento dell'interesse pubblico attribuito alla sua cura: l'utilizzo degli strumenti di diritto privato, quale espressione della capacità generale dell'ente pubblico, deve tuttavia essere giustificato in ragione della loro attinenza alle finalità curate dall'ente; e come il principio della capacità generale delle pubbliche amministrazioni (ex art. 11 c.c.) deve coordinarsi con il necessario rispetto del principio di legalità cui è soggetta anche l'attività di diritto privato della p.a. e che si traduce in un "vincolo di scopo" interno all'atto negoziale.(nella specie, è stato ritenuto illegittima l’accordo amministrativo intervenuto tra il ricorrente ed il Comune, nella parte in cui imponeva al privato la compartecipazione alla realizzazione di infrastrutture in relazione ad un edificio che aveva già assolto il contributo agli oneri di urbanizzazione in sede di rilascio del permesso di costruire). Pres. Petruzzelli, Est. Conti - D.s.r.l. (avv.ti Giavazzi e Petraglia) c. Comune di Ciserano (avv. Sonzogni) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 12 ottobre 2010, n. 4026

 

DIRITTO URBANISTICO - Reato di lottizzazione abusiva - Frazionamento della proprietà - Atti negoziali con previsioni pattizie - Reato a carattere permanente e progressivo nell'evento - Concorso nel reato - Prescrizione - Computo. Si configura il reato di lottizzazione abusiva anche quando l'attività posta in essere sia successiva agli atti di frazionamento o ad opere già eseguite, perché tali attività iniziali, pur integrando la figura del reato, non definiscono l'iter criminoso che si perpetua negli interventi che incidono sull'assetto urbanistico. Tenuto conto che il reato in questione è, per un verso, un reato a carattere permanente e progressivo e per altro verso a condotta libera, si deve considerare in primo luogo che non vi è alcuna coincidenza tra il momento in cui la condotta assume rilevanza penale e il momento di cessazione del reato, in quanto anche la condotta successiva alla commissione del reato dà luogo ad una situazione antigiuridica di pari efficacia criminosa. In secondo luogo, se il reato di lottizzazione abusiva si realizza anche mediante atti negoziali diretti al frazionamento della proprietà, con previsioni pattizie rivelatrici dell'attentato al potere programmatorio dell'autorità comunale, ciò non significa che l'azione criminosa si esaurisca in questo tipo di condotta perché l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria ulteriormente compromettono le scelte di destinazione e di uso del territorio riservate alla competenza pubblica. (Cass., Sez. Unite, 24/04/1992, Fogliari). Tutti i concorrenti e coloro che hanno cooperato rispondono della lottizzazione abusiva nella sua interezza e, conseguentemente, la prescrizione inizia a decorrere, per tutti, dal compimento dell'ultimo atto integrante la condotta illecita, che può consistere nella stipulazione di atti di trasferimento, nell'esecuzione di opere di urbanizzazione, nell'ultimazione dei manufatti che compongono l'insediamento. (annulla senza rinvio ordinanza n. 27/2009 TRIB. LIBERTA' di SASSARI, del 18/06/2009) Pres. Squassoni, Est. Fiale, Ric. PM in proc. Rusani ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 7/10/2010 (Cc. 14/07/2010), Sentenza n. 35968

DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva negoziale - Frazionamento di un terreno - Trasferimento con quote societarie - C.d. suddivisione fattuale - Mancanza di atti formali di vendita dei lotti - Configurabilità - Presupposti - Art. 30, 1° c., T.U.E. n. 380/2001 - Art. 18, 1° c., L. n. 47/1985. Il trasferimento di un terreno, sulla base di quote societarie che conferiscono sostanzialmente al suolo un assetto proprietario frazionato in lotti, è idoneo ad integrare il reato di lottizzazione abusiva c.d. "negoziale", tutte le volte che da elementi indiziari - indicati con elencazione non tassativa dall'art. 18, 1° comma, della legge n. 47/1985 ed attualmente dall'art. 30, 1° comma, del T.U. n. 380/2001 - risulti in modo non equivoco la destinazione dei lotti a scopo edificatorio. Il frazionamento di un terreno, può realizzarsi con qualsiasi forma di suddivisione fattuale dello stesso, dovendosi ritenere che il termine “frazionamento" - già nell'art. 18, 1° comma, della legge n. 47/1985 ed attualmente nell'art. 30, 1° comma, del T.U. n. 380/2001 - sia stato utilizzato dal legislatore in modo atecnico, con riferimento a qualsiasi attività giuridica che abbia per effetto la suddivisione in lotti di una più ampia estensione territoriale, comunque predisposta od attuata ed anche se avvenuta in forma non catastale, attribuendone la disponibilità ad altri al fine di realizzare una non consentita trasformazione urbanistica o edilizia del territorio (Cass., Sez. III: 26.10,2007, Casile; 29.2.2000, n. 3668, Pennelli). Sicché, l'attività di frazionamento abusivo di un terreno può realizzarsi anche in mancanza di atti formali di vendita dei lotti, in presenza di elementi indiziari che consentono tuttavia di riconoscere l'esistenza di quegli "atti giuridici equivalenti alla vendita" idonei a configurare anch'essi una lottizzazione abusiva. (annulla senza rinvio ordinanza n. 27/2009 TRIB. LIBERTA' di SASSARI, del 18/06/2009) Pres. Squassoni, Est. Fiale, Ric. PM in proc. Rusani ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 7/10/2010 (Cc. 14/07/2010), Sentenza n. 35968

DIRITTO URBANISTICO - Reato di lottizzazione abusiva - Concorso di persone - Necessità di un accordo preventivo - Esclusione. Il reato di lottizzazione abusiva nella molteplicità di forme che esso può assumere in concreto, può essere posto in essere da una pluralità di soggetti, i quali, in base ai principi che regolano il concorso di persone nel reato, possono partecipare alla commissione del fatto con condotte anche eterogenee e diverse da quella strettamente costruttiva, purché ciascuno di essi apporti un contributo causale alla verificazione dell'illecito (sia pure svolgendo ruoli diversi ovvero intervenendo in fasi circoscritte della condotta illecita complessiva) e senza che vi sia alcuna necessità di un accordo preventivo [Cass., Sez. 111 21.12.2009, n. 48924, Tortora ed altri; Cass. 8,10.2009, n. 39078, Apponi ed altri; Cass. 22.9.2009, n. 36844, Contò; Cass. 29.4.2009, n. 17865, P.M. in proc. Quarta ed altri]. (annulla senza rinvio ordinanza n. 27/2009 TRIB. LIBERTA' di SASSARI, del 18/06/2009) Pres. Squassoni, Est. Fiale, Ric. PM in proc. Rusani ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 7/10/2010 (Cc. 14/07/2010), Sentenza n. 35968


DIRITTO URBANISTICO - Interventi di nuova costruzione - Installazione di manufatti leggeri, prefabbricati - Permesso di costruire - Necessità - Presupposti - Artt. 3, c. 1 - lett. e.5), 10 e 30, D.P.R. n. 380/2001 - Fattispecie: lottizzazione abusiva e realizzazione di strutture turistico-ricettive. L'art. 3, comma 1 - lett. e.5), del D.P.R. n. 380/2001 ricomprende fra gli "interventi di nuova costruzione" - come tali subordinati, ai sensi del successivo art. 10, al rilascio del permesso di costruire - "l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee". (annulla senza rinvio ordinanza n. 27/2009 TRIB. LIBERTA' di SASSARI, del 18/06/2009) Pres. Squassoni, Est. Fiale, Ric. PM in proc. Rusani ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 7/10/2010 (Cc. 14/07/2010), Sentenza n. 35968

 

DIRITTO URBANISTICO - Certificato di destinazione urbanistica - Natura dichiarativa. Il certificato di destinazione urbanistica ha carattere meramente dichiarativo e non costitutivo degli effetti giuridici che dallo stesso risultano, visto che la situazione giuridica attestata nel predetto certificato è la conseguenza di altri precedenti provvedimenti che hanno provveduto a determinarla (T.A.R. Toscana Firenze, I, 28 gennaio 2008, n. 55): ciò impedisce all’Amministrazione di rilasciare una certificazione contenente attestazioni non veritiere, ossia riportante una qualificazione differente da quella attribuita all’immobile dalla normativa urbanistica vigente. Pres. Leo, Est. De Vita - C.C. (avv. Perfetti) c. Comune di Jerago con Orago (avv. Ravizzoli) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 6 ottobre 2010, n. 6863

 

DIRITTO URBANISTICO - Linea ferroviaria - Fascia di rispetto di 30 metri - Art. 49 d.P.R. n. 753/1980 - Derogabilità - Autorizzazione delle Ferrovie. La distanza minima di m. 30 dalla linea ferroviaria prescritta dall’art. 49 del DPR n. 753/1980 è stabilita per ragioni di sicurezza, derogabili, su autorizzazione delle Ferrovie solo quando, secondo una valutazione tecnico-discrezionale, la concreta situazione, in relazione alla natura dei terreni ed alle particolari circostanze che caratterizzano il luogo, lo consenta, garantendo comunque la sicurezza e la conservazione della ferrovia. Pres. Radesi, Est. La Guardia - L.G. (avv.ti Accardo e Morone) c. Soc. Ferrovie dello Stato S.p.A. (avv. Salimbeni) - TAR TOSCANA, Sez. III - 4 ottobre 2010, n. 6430

 

DIRITTO URBANISTICO - Deposito di una roulotte all’interno di un suolo privato - Carattere non precario - Costruzione urbanisticamente rilevante. Il deposito di una roulotte all'interno di un suolo privato deve qualificarsi quale costruzione urbanisticamente rilevante in presenza di indici in grado di supportare il carattere non precario della installazione (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 5 maggio 2003, n. 4435; T.A.R. Catanzaro n. 530 del 27 aprile 1999; T.A.R. Genova n. 202 del 3 maggio 1999). La precarietà di un manufatto, tale per cui esso non necessiti di concessione edilizia, va esclusa infatti se il manufatto stesso è destinato a recare un'utilità prolungata e perdurante nel tempo. In tal caso esso produce una trasformazione urbanistica perché altera in modo rilevante e duraturo lo stato del territorio, senza che rilevino i materiali impiegati, l'eventuale precarietà strutturale e la mancanza di fondazioni, se tali elementi non si traducano in un uso contingente e limitato nel tempo, con l'effettiva rimozione delle strutture (cfr: Consiglio di Stato, Sez. V, 31 gennaio 2001 n. 343; id., 30 ottobre 2000 n. 582; T.A.R. Veneto, Sez. II, 10 febbraio 2003, n. 1216). Pres. Corsaro, Est. Marra - C.I. (avv. Casale) c. Comune di San Felice Circeo - TAR LAZIO, Latina, Sez. I - 1 ottobre 2010, n. 1626

DIRITTO URBANISTICO - Vincolo idrogeologico - Trasformazione di terreni . P.A. - Adozione di misure restrittive e impeditive - Artt. 7 e 21 R.D. n. 1126/1926.
La tutela derivante dal vincolo idrogeologico si estende a tutti gli interventi edificatori interessanti terreni non boschivi, purché compresi nell'area vincolata, per cui la trasformazione dei terreni, cui fa riferimento l'art. 7 del R.D. n. 616 maggio 1926, n. 1126, e i lavori di trasformazione, previsti dal successivo art. 21, consentono alla P.A. di adottare non già mere prescrizioni operative, bensì misure restrittive ed anche impeditive di ogni tipo di intervento che, per le sue caratteristiche e per i mezzi impiegati, incidano sul territorio in modo non dissimile dalle utilizzazioni per scopi agricoli (Cons. Stato, Sez. V, 28 gennaio 1997, n. 89). Pres. Sandulli, Est. Russo - S.S. 8avv.ti Correale e D'Amelio) c. Regione Lazio (avv. Bottino) e altro (n.c.) - TAR LAZIO, Roma, Sez. I ter - 30 settembre 2010, n. 32618

DIRITTO URBANISTICO - Reati urbanistici - Titolo edilizio illegittimo - Assenza di permesso di costruire - Configurabilità del reato - Sfera riservata alla Pubblica Amministrazione - Sindacato del giudice penale - Artt. 44, lett. b); 94 e 95 del T.U. n. 380/2001.
In materia di reati urbanistici, può configurarsi, anche in presenza di un titolo edilizio illegittimo il reato di esecuzione di lavori edilizi in assenza di permesso di costruire. Sicché, la non conformità dell'atto amministrativo alla normativa che ne regola l'emanazione, alle disposizioni legislative statali e regionali in materia urbanistico-edilizia ed alle previsioni degli strumenti urbanistici, può essere rilevata se l'atto medesimo sia illecito, cioè frutto di attività criminosa, ed a prescindere da eventuali collusioni dolose del soggetto privato interessato con organi dell'amministrazione. Infine, il sindacato del giudice penale è possibile tanto nelle ipotesi in cui l'emanazione dell'atto sia espressamente vietata in mancanza delle condizioni previste dalla legge quanto in quelle di mancato rispetto delle norme che regolano l'esercizio del potere. Quindi, anche nell'accertamento dei profili di illegittimità sostanziale di un titolo abilitativo edilizio, il giudice penale, procede ad una identificazione in concreto della fattispecie sanzionata e non incide, con indebita ingerenza, sulla sfera riservata alla Pubblica Amministrazione, poiché esercita un potere che trova fondamento e giustificazione nella stessa previsione normativa incriminatrice. (conferma Tribunale di Teramo, ordinanza del 2.7.2009) Pres. Altieri, Est. Fiale, Ric. Di Domenico ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 30/09/2010 (Cc. 14.7.2010), Sentenza n. 35391

 

DIRITTO URBANISTICO - PRG - Norme Tecniche di attuazione (NTA) - Regolamento edilizio e urbanistico (REU) - Prevalenza sulle disposizioni legislative - Esclusione. Il secondo comma sia dell'art. 3 del T.U. n. 380/2001 sia dell'art. 3 della legge regionale n. 1/2004 sanciscono testualmente che le definizioni legislative "prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi". (conferma ordinanza n. 29/2009 TRIB. LIBERTA' di TERNI, del 27/07/2009) Pres. Altieri, Est. Fiale, Ric. Ravanelli. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 30/09/2010 (Cc. 14/07/2010), Sentenza n. 35390

 

DIRITTO URBANISTICO - D.I.A. - Natura giuridica - Provvedimento assentivo espresso quoad effectum - Poteri di autotutela dell’amministrazione - Decorso di trenta giorni - Opere realizzate - Adozione di atti repressivi - Limiti. Pur nella consapevolezza delle attuali incertezze dottrinali e giurisprudenziali circa la natura giuridica della D.I.A., sembra preferibile la tesi secondo cui essa “quoad effectum” sia da assimilarsi ad un provvedimento assentivo espresso (cfr. Cons. St., Sez. VI, 5 aprile 2007, n. 1550 e Sez. IV, 13 gennaio 2010, n. 72), con la conseguenza che anche dopo il decorso del termine di trenta giorni previsto per la verifica dei presupposti e requisiti di legge, la P.A. non perde i propri poteri di autotutela, né nel senso di poteri di vigilanza e sanzionatori, né nel senso di poteri di espressione dell’esercizio di un’attività di secondo grado, estrinsecatesi nell’annullamento d’ufficio e nell’autotutela. Tuttavia una volta consolidatosi il titolo edilizio per il decorso di trenta giorni dalla sua presentazione, le opere realizzate in conformità ad esso non possono ritenersi abusive, onde l’Amministrazione può provvedere all’adozione di eventuali atti repressivi solo dopo aver esercitato i propri poteri di autotutela, qualora ne ricorrano i presupposti di legge (Cons. St., Sez. IV, 10 dicembre 2009, n. 7730). Pres. Passanisi, Est. Daniela - E. soc. coop. (avv. Fraticelli) c. Comune di Porto S. Giorgio (avv. Popolizio), Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno (avv. Cavaliere) e altro (n.c.) - TAR MARCHE, Sez. I - 27 settembre 2010, n. 3305

DIRITTO URBANISTICO - Art. 38 d.P.R. n. 380/2001 - Rimozione dei vizi che conducono all’annullamento della concessione edilizia - Onere della P.A. - Limiti.
L’onere imposto alla P.A. dall’art. 38 del D.P.R. n. 380 del 2001 (che reitera sostanzialmente le previsioni dell’art. 11 della L. 28 febbraio 1985, n. 47) di attivarsi per rimuovere i vizi delle procedure amministrative che condurrebbero all’annullamento della concessione edilizia, deve ritenersi limitato alle violazioni di carattere formale e non si estende, quindi, ai casi di contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti (Cons. St., Sez. V, 26 maggio 2003, n. 2849). Pres. Passanisi, Est. Daniela - E. soc. coop. (avv. Fraticelli) c. Comune di Porto S. Giorgio (avv. Popolizio), Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno (avv. Cavaliere) e altro (n.c.) - TAR MARCHE, Sez. I - 27 settembre 2010, n. 3305

 

DIRITTO URBANISTICO - Artt. 5 e 20 d.P.R. n. 380/2001 - Rilascio del permesso di costruire - Sportello unico per l’edilizia - Acquisizione degli atti di assenso necessari per la realizzazione dell’intervento - Obbligo del Comune - Rilascio del permesso di costruire - Subordinazione all’acquisizione di pareri o documenti - Illegittimità. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 20 del D.P.R. 6 Giugno 2001 n° 380 e ss.mm. (Testo unico in materia edilizia), la domanda per il rilascio del permesso di costruire va presentata al Comune presso l'ufficio denominato "sportello unico per l'edilizia", che cura tutti i rapporti fra il privato, l'Amministrazione Comunale e le altre Pubbliche Amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso di costruire, anche ai fini dell'acquisizione degli atti di assenso (comunque denominati) necessari per la realizzazione dell'intervento richiesto (T.A.R. Lecce, 6 febbraio 2007, n. 312), sia pure attraverso l’indizione obbligatoria della conferenza di servizi (art. 14, comma 2, della l. n. 241/1990). Ne consegue l’illegittimità del provvedimento che, in sede di rilascio del permesso di costruire, ne subordina l’operatività all’acquisizione di documenti e pareri, essendo invece obbligo del Comune provvedere direttamente e, alla ricorrenza delle condizioni legislativamente previste (avere formalmente richiesto e non ottenuto, entro trenta giorni, dalla Amministrazione competente, l’assenso necessario), convocare, altresì, una conferenza di servizi finalizzata all’acquisizione della volontà delle Amministrazioni preposte alla tutela dei vari interessi in gioco (T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 21 novembre 2007, n. 3932; 15 gennaio 2010, n. 170). Pres. Cavallari, Est.Caprini - F.M.G. (avv.ti Matteo, Villata e Sommaruga) c. Comune di Taranto (n.c.) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. III - 28 settembre 2010, n. 2032

 

DIRITTO URBANISTICO - Impugnazione della concessione edilizia - Termine - Decorrenza - Effettiva conoscenza del provvedimento lesivo - Valutazione caso per caso - Esempi. Il termine per l’impugnazione della concessione edilizia rilasciata al controinteressato non decorre dal momento della pubblicazione all’albo pretorio ma da quello in cui il ricorrente abbia avuto piena ed effettiva conoscenza del provvedimento lesivo. Quest’ultimo effetto si riconnette di solito al momento in cui la parte abbia riscontrato in rerum natura l’avvio di un attività edificatoria ritenuta contrastante con le norme urbanistiche. Tale regola “di massima” va precisata ed adattata ai singoli casi di volta in volta vagliati dal giudice amministrativo, ed è idonea a condurre a soluzioni anche diversificate, a seconda delle peculiarità dell’attività edificatoria in corso e dei vizi denunciati: ad esempio, la conoscenza compiuta - ed il conseguente onere di impugnazione - scatta immediatamente col semplice avvio della costruzione, nell’ipotesi in cui il ricorrente intenda far valere l’assoluta inedificabilità del suolo oggetto di attività edilizia. Ove, invece, si volesse contestare la violazione delle distanze regolamentari da edifici vicini, è necessario che siano almeno realizzate le fondamenta della costruzione, che costituiscono l’<impronta> dell’edificio; in tal caso, allora, il dies a quo del termine per ricorrere coincide col momento in cui si percepisce la realizzazione delle fondamenta. In altri casi ancora la percezione della lesività e dell’illegittimità postulano il completamento della struttura essenziale del fabbricato, ed è solo da tale momento che scatta l’onere processuale di impugnazione. Tanto si verifica, ad esempio, allorquando si contestino l’altezza e la volumetria dell’erigendo edificio. Pres. Zingales, Est. Bruno - M.V.D.A. (avv. Mauceri) c. Comune di Aci Castello (avv. Torrisi Rigano)e Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana (Avv. Stato). TAR SICILIA, Catania, Sez. I - 27/09/2010, n. 3835

 

DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva - Confisca - Autorizzazione ex post - Adeguamento agli standard urbanistici - Effetti - Art. 44, 2° c., T.U.E. n. 380/2001 (prima art. 19 L. n. 47/1985). Anteriormente alla formazione del giudicato, gli interventi del giudice penale devono essere coordinati con l'esercizio dei poteri spettanti in materia edilizia all'autorità amministrativa, al fine di non sottrarre a questa l'esercizio di poteri propri. Per conseguenza, la confisca dei terreni lottizzati non può essere disposta dal giudice quando (o nei limiti in cui) essa risulti incompatibile con un provvedimento già adottato dall'autorità amministrativa competente (per esempio, quando l'autorità urbanistica abbia autorizzato ex post una lottizzazione abusiva), ovvero nei casi in cui la mutata politica del territorio perseguita dal Comune entri in conflitto con l'ordine giudiziale. Sicché, il Comune conserva ovviamente la piena ed incondizionata potestà di programmazione e di gestione del territorio, ma deve escludersi che il successivo adeguamento degli immobili acquisiti agli standard urbanistici già vigenti ovvero l'adozione di nuovi strumenti urbanistici integri una fonte di retro-trasferimento della proprietà in favore dei privati già destinatari dell'ordine di confisca. L'ente locale - qualora ragioni di opportunità e di convenienza consiglino di destinare l'area lottizzata alla edificazione - potrà decidere di non esercitare in proprio le iniziative edificatorie e di non conservare la proprietà sui terreni e sui manufatti che eventualmente vi insistono, ma in tal caso potrà fare ricorso ad atti contrattuali volontari ed a titolo oneroso che trasferiscano la proprietà a tutti o parte dei precedenti proprietari. (conferma ordinanza n. 142/2008 GIP TRIBUNALE di SALERNO, del 04/06/2009), Pres. Altieri, Est. Fiale, Ric. Franzese. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/09/2010 (Cc. 22.4.2010), Sentenza n. 34881

DIRITTO URBANISTICO - Normativa penale urbanistica - Oggetto della tutela - Confisca - Potere autonomo del giudice penale - Art. 44, 2° c., T.U.E. n. 380/2001 (prima art. 19 L. n. 47/1985). La confisca prevista dall'art. 44, 2° comma, del T.U. n. 380/2001 (e precedentemente dall'art. 19 della legge n. 47/1985) ha natura di sanzione amministrativa devoluta alla giurisdizione del giudice penale nell'esercizio di un potere autonomo e non attribuito in via di supplenza seppure coordinabile con quello amministrativo. Essa si connette ad un potere non residuale o sostitutivo ma svincolato rispetto a quelli dell'autorità amministrativa, attribuito dalla legge al giudice penale. Pertanto, deve ritenersi definitivamente superata, in materia urbanistica, "la visione di un giudice supplente dell'Amministrazione pubblica". Lo stesso territorio costituisce l'oggetto della tutela posta dalla normativa penale urbanistica ed a tale tutela sostanziale si riconnette l'attribuzione al giudice del potere di disporre provvedimenti ripristinatori specifici qualora perduri la situazione offensiva dell'interesse protetto dalla norma penale. (conferma ordinanza n. 142/2008 GIP TRIBUNALE di SALERNO, del 04/06/2009), Pres. Altieri, Est. Fiale, Ric. Franzese. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/09/2010 (Cc. 22.4.2010), Sentenza n. 34881

 

DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva - Estinzione del reato per prescrizione - Confisca - Elementi soggettivi ed oggettivi - Art. 44, 2 c. T.U.E. n. 380/2001. In materia di lottizzazione abusiva, per disporre la confisca prevista dall'art. 44, 2° comma del T.U. n. 380/2001 (e precedentemente dall'art. 19 della legge n. 47/1985), il soggetto proprietario della res non deve essere necessariamente condannato in quanto detta sanzione ben può essere disposta allorquando sia stata comunque accertata la sussistenza del reato di lottizzazione abusiva in tutti i suoi elementi (soggettivo ed oggettivo) anche se per una causa diversa, quale è, ad esempio, l'intervenuto decorso della prescrizione, non si pervenga alla condanna del suo autore ed alla inflizione della pena. Sicché, nell'ipotesi di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, il giudice, per disporre legittimamente la confisca, deve svolgere tutti gli accertamenti necessari per la configurazione sia della oggettiva esistenza di una illecita vicenda lottizzatoria sia di una partecipazione, quanto meno colpevole, alla stessa dei soggetti nei confronti dei quali la sanzione venga adottata, e di ciò deve dare conto con motivazione adeguata. (riforma sentenza n. 1543/2007 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 28/04/2009) Pres. Altieri, Est. Fiale, Ric. PG in proc. Falduto ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/09/2010 (Ud. 22.4.2010), Sentenza n. 34865

DIRITTO URBANISTICO - Reato di lottizzazione abusiva - Casi di configurabilità.
Il reato di lottizzazione abusiva si configura, in presenza di un intervento sul territorio tale da comportare una nuova definizione dell'assetto preesistente in zona non urbanizzata o non sufficientemente urbanizzata, per cui esiste la necessità di attuare le previsioni dello strumento urbanistico generale attraverso la redazione di un piano esecutivo e la stipula di una convenzione lottizzatoria adeguata alle caratteristiche dell'intervento di nuova realizzazione. Ma anche allorquando, detto intervento non potrebbe in nessun caso essere realizzato poiché, per le sue connotazioni oggettive, si pone in contrasto con previsioni di zonizzazione e/o di localizzazione dello strumento generale di pianificazione che non possono essere modificate da piani urbanistici attuativi. Oppure, nei casi in cui si agisca sul territorio con un'attività finalizzata ed idonea a snaturarne la programmazione deve ritenersi inconferente ogni riferimento all'incidenza del nuovo insediamento sullo stato di urbanizzazione esistente. Infine, attraverso la presenza di particolari condizioni, per mutamento della destinazione d'uso. (riforma sentenza n. 1543/2007 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 28/04/2009) Pres. Altieri, Est. Fiale, Ric. PG in proc. Falduto ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/09/2010 (Ud. 22.4.2010), Sentenza n. 34865  

DIRITTO URBANISTICO - Frazionamento di un terreno o di un complesso edilizio - Lottizzazione negoziale - Configurabilità - Art. 18, 1° c., L. n. 47/1985 ed attualmente art. 30, 1° c., T.U.E. n. 380/2001.
Il frazionamento di un terreno o di un complesso edilizio sullo stesso già edificato, ai fini della configurazione della lottizzazione negoziale, può realizzarsi con qualsiasi forma di suddivisione fattuale dello stesso, dovendosi ritenere che il termine “frazionamento” - già nell'art. 18, 1° comma, della legge n. 47/1985 ed attualmente nell'art. 30, 1° comma, del T.U. n. 380/2001 - sia stato utilizzato dal legislatore in modo atecnico, con riferimento a qualsiasi attività giuridica che abbia per effetto la suddivisione in lotti di una più ampia estensione territoriale, comunque predisposta od attuata ed anche se avvenuta in forma non catastale, attribuendone la disponibilità ad altri al fine di realizzare una non consentita trasformazione urbanistica o edilizia del territorio (Cass., Sez. III 26.10.2007, Casile; 29.2.2000, n. 3668, Pennelli). (riforma sentenza n. 1543/2007 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 28/04/2009) Pres. Altieri, Est. Fiale, Ric. PG in proc. Falduto ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/09/2010 (Ud. 22.4.2010), Sentenza n. 34865

DIRITTO URBANISTICO -  Lottizzazione abusiva -  Confisca - Applicazione - Natura di sanzione amministrativa - Acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del Comune - Art. 44, 2° c. D.P.R. n. 380/2001.
Ai sensi dell'art. 44, 2° comma del T.U. n. 380/2001 (ma analoga previsione già era posta dall'art. 19 della legge n. 47/1985),  con la sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva dispone la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del Comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari. Trattasi di sanzione amministrativa che deve essere obbligatoriamente applicata dal giudice penale che accerti la sussistenza di una lottizzazione abusiva, indipendentemente da una pronuncia di condanna, eccettuata esclusivamente l'ipotesi di assoluzione perché il fatto non sussiste (Cass., Sez. III: 30.9.1995, n. 10061, ric. Barletta ed altri; 20.12.1995, n. 12471, ric. P.G. in proc. Besana ed altri; Cass. 12.12.1997, n. 11436, ric. Sapuppo ed altri; Cass. 23.12.1997, n. 3900, ric. Farano ed altri; Cass. 11.1.1999, n. 216, ric. Iorio Gnisci Ascoltato ed altri; Cass. 8.11.2000, n. 3740, ric. Petrachi ed altri; Cass. 4.12.2000, n. 12999, ric. Lanza; Cass. 22.5.2003, n. 22557, ric. Matarrese ed altri; Cass. 4.10.2004, n. 38728, ric. Lazzara; Cass. 13.10.2004, n. 39916, ric. Lamedica ed  altri; Cass. 213.2005, n. 10916, ric. Visconti; Cass. 15.2.2007, n. 6396, ric. Cieri; Cass. 21.9.2007, n. 35219, ric. Arcieri ed altri). (riforma sentenza n. 1543/2007 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 28/04/2009) Pres. Altieri, Est. Fiale, Ric. PG in proc. Falduto ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/09/2010 (Ud. 22.4.2010), Sentenza n. 34865

 

DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - DEMANIO MARITTIMO - Piano territoriale paesistico (P.T.P.)  - Costruzione abusiva - Area sottoposta a vincoli paesaggistici - Potere di ordinare la demolizione - Partecipazione al procedimento amministrativo - Fattispecie: demolizione opere abusive eseguite sul pubblico demanio marittimo - D.P.R. n. 380/2001 - Art. 7 e ss. L. n. 241/90 e s.m.i. - Art. 1, L. n. 65/1986. In ragione del loro contenuto rigidamente vincolato, gli atti sanzionatori in materia edilizia (tra cui l'ordine di demolizione della costruzione abusiva) non devono essere preceduti dalla comunicazione d'avvio del relativo procedimento (Cons. Stato, Sez. IV, sent. 15/05/2009, n. 3029; C.d.S., Sez. IV, sent. 26/09/2008, n. 4659; C.d.S., Sez. V, sent. 19/09/2008, n. 4530; C.d.S., Sez. V, 26/02/2003, n. 1095). Nella specie, il verbale di sequestro dei manufatti abusivi redatto dal Corpo di Polizia Municipale (verbale ritualmente portato a legale conoscenza dell'appellante) costituisse altresì ?partecipazione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 e seguenti della legge n. 241/90 e s.m.i.?, in tal modo consentendo all'odierna appellante di conoscere il verosimile esito provvedimentale della vicenda e di versare in atti (laddove lo avesse ritenuto utile) le proprie deduzioni. Sicché, non è contestabile la riferibilità dell'attività del Corpo di Polizia Municipale all'Ente-Comune di riferimento (in tal senso: art. 1, l. 7 marzo 1986, n. 65). (conferma sentenza del T.A.R. CAMPANIA, NAPOLI, Sez. VI, n. 10492/2005) - Pres. Barbagallo - Est. Contessa - D.C.M. (avv. Diaco) c. Comune di Monte di Procida (n.c.). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 24/09/2010, Sentenza n. 7129

 

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - DIRITTO URBANISTICO - Piano Territoriale Paesistico (P.T.P.) - Autorizzazione edilizia - Incremento dei volumi esistenti - Annullamento della Sovrintendenza - Legittimità - Fattispecie. E' legittimo l'intervento della Sovrintendenza ostativo a qualsiasi incremento dei volumi esistenti (di fatto, per contrasto con l'art. 12.4 del P.T.P. campano), senza che si possa distinguere in considerazione della destinazione funzionale del nuovo volume da realizzare. Nella specie, il Soprintendente per i beni architettonici ed il paesaggio di Napoli ha annullato l'autorizzazione rilasciata per la copertura di cassoni di raccolta dell'acqua siti nel giardino di pertinenza, anche al fine di allocazione di pannelli solari per la produzione di energia elettrica. (annulla sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI, Sez. III n. 12895/2003) - Pres. Barbagallo - Est. Garofoli - Ministero per i beni e le attivita' culturali (Avvocatura Generale dello Stato) c. L. (avv. Lamberti). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 24/09/2010, Sentenza n. 7123

 

DIRITTO URBANISTICO - CAVE - Attività di apertura e coltivazione - Permesso di costruire - Necessità - Esclusione - Rispetto della pianificazione territoriale - Necessità - Configurabilità del reato urbanistico - Presupposti - Art. 44, lett. a), T.U.E. n. 380/2001. In materia di cave, l'attività di apertura e coltivazione non richiede il preventivo rilascio del permesso di costruire, non essendo subordinata al preventivo controllo edilizio dell'autorità comunale. L'attività medesima, però, deve svolgersi nel rispetto della pianificazione territoriale comunale, configurandosi, in caso di svolgimento della stessa in zona non consentita, la violazione dell'art. 44, lett. a), del T.U.E. n. 380/2001 [Cass. Sez. unite, 31.10.2001, n. 45101, De Marinis; nonché Cass. Sez. III, 29.12.2005, n. 47281 e 21.3.2002, n. 26140]. (riforma sentenza n. 901/2008 TRIBUNALE di PALMI, del 02/07/2009) Pres. Altieri, Est. Fiale, Ric. Gioffré. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/09/2010 (Ud. 22.4.2010), Sentenza n. 34586

 

DIRITTO URBANISTICO - Attività edificatoria - Operazione di frazionamento - Elusione dei titoli abilitativi - Esclusione - Configurabilità dell'art. 20, lett. b), L. n. 47/1985 (oggi D.P.R. n.380/2001) - Natura di reato permanente. In materia di reati edilizi, il regime dei titoli abilitativi edilizi non può essere eluso attraverso la suddivisione dell'attività edificatoria finale nelle singole opere che concorrono a realizzarla, astrattamente suscettibili di forme di controllo preventivo più limitate per la loro più modesta incisività sull'assetto territoriale. L'opera deve essere considerata unitariamente nel suo complesso, senza che sia consentito scindere e considerare separatamente i suoi singoli componenti. Nella specie, l'operazione è consistita nel “frazionare” la condotta costitutiva dell'illecito edilizio, con incongrua ipotizzazione della commissione di tanti reati quanti erano i lavori abusivi via via eseguiti. Così procedendo non si è tenuto conto del carattere unitario della condotta che integra l'elemento materiale del reato contestato, né si è considerato che, in materia di reati edilizi, l'attività illecita può snodarsi nel tempo, senza per ciò solo perdere il carattere tipico del reato permanente. (annulla con rinvio ad altra Sezione sentenza n. 1875/2003 CORTE APPELLO di TORINO, del 09/10/2009) Pres. De Maio, Est. Fiale, Ric. PG in proc. Maccarrone. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/09/2010 (Ud. 22/04/2010), Sentenza n. 34585

 

DIRITTO URBANISTICO - Concessione edilizia scaduta causata da condotte illecite di terzi - Impedimento oggettivo all’esecuzione dei lavori - Domanda di proroga - Sospensione del decorso dei termini ex art. 4, 1. n. 10/77, ora art. 15, DPR n. 380/01. A fronte di condotte illecite di terzi perduranti nel tempo (in specie, abusive occupazioni dell'area demaniale marittima interessata dai lavori di costruzione del porto turistico), in alcun modo riferibili alla condotta del concessionario, si determina un impedimento oggettivo all’esecuzione dei lavori che non possono in alcun modo essere realizzati. Dette condotte costituiscono quella causa di forza maggiore che sospende il decorso dei termini ex art. 4, 1. n. 10/77, ora art. 15, DPR n. 380/01 (Cons. Stato, V, 29.01.2003 n. 453). (annulla sentenza del TAR LAZIO LATINA n. 00008/1998) - Pres. Baccarini - Est. Capuzzi - s.p.a. Base Nautica Flavio Gioia (avv.ti Simeone e Zaza D'Aulisio) c. Comune di Gaeta. CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 23/09/2010, Sentenza n. 7075

DIRITTO URBANISTICO - Concessione edilizia scaduta a causa di sospensioni disposte da amministrazione - Mancata proroga della concessione - Nuova valutazioni dell'amministrazione difforme - Presupposti - Nuovi elementi di fatto e giuridici - Principio di univocità e continuità dell'azione amministrativa - Fattispecie - Art. 97 Cost. - Art. 4, n. 10/77 ora art. 15, DPR n. 380/01. In materia urbanistica, le precedenti valutazioni della amministrazione non impediscono una nuova valutazione difforme, nondimeno è anche vero che affinché la nuova valutazione possa considerarsi legittima, deve essere fondata su nuovi elementi (nella specie del tutto insussistenti essendo la situazione rimasta totalmente immutata rispetto all'anno di concessione), e su nuove considerazioni giuridiche (parimenti insussistenti), atteso che in entrambi i casi si deve valutare la proroga della stessa concessione edilizia ex art. 4, 4°comma, 1. 10/77 ora art. 15, DPR n. 380/01. Diversamente opinando, si lederebbe infatti la certezza delle situazioni giuridiche private e si oblitererebbero i principi di univocità e continuità dell'azione amministrativa inspirati al rispetto dell'art. 97 Cost.. Nella specie, non trattandosi di impedimenti determinati da mero fatto del terzo, ma di sospensioni disposte da amministrazione avente precipua potestà sull'uso dell'area e direttamente comunicate dalla stessa amministrazione marittima dello Stato al comune di Gaeta, tale circostanza appariva idonea affinché il comune, portato a conoscenza dall'autorità competente di una causa obiettiva di sospensione, adottasse un provvedimento di proroga correlato all'esito della potestà esercitata dall'amministrazione statale. Sicché, la specifica richiesta di proroga da parte degli interessati appare necessaria nel caso in cui la rilevanza obiettiva delle ragioni da addursi a suffragio della stessa può essere valutata solo dalla parte richiedente (ad esempio, per eventi straordinari di carattere naturale). Altrettanto non può ritenersi per provvedimenti paralizzanti il titolo concessorio portati comunque a conoscenza dell'autorità comunale, direttamente ascrivibili, nell'esercizio delle rispettive competenza, ad altre autorità amministrative e ciò tanto più se tali provvedimenti si collocano, come nella specie, nel solco stesso dell'attività edificatoria e della rimozione degli ostacoli legali che si frappongono al suo legittimo esercizio" (Cons. Stato, sez. V, 6.10.1999, n. 1338). (annulla sentenza del TAR LAZIO LATINA n. 00008/1998) - Pres. Baccarini - Est. Capuzzi - s.p.a. Base Nautica Flavio Gioia (avv.ti Simeone e Zaza D'Aulisio) c. Comune di Gaeta. CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 23/09/2010, Sentenza n. 7075

 

DIRITTO URBANISTICO - PRG - Adozione e approvazione definitiva - Stralciato di un’area - Permanenza nelle tavole allegate al P.R.G. - Illegittimità. E’ illegittima la permanenza nelle tavole allegate al PRG della destinazione urbanistica (in specie D 1) di un’area che non trovi riscontro nell’effettive determinazioni assunte sul punto in questione dagli organi comunali e regionali, ma mostra con altrettanta evidenza la contraddittorietà, illogicità e perplessità di tale risultanza, tenuto conto che detti organi chiaramente ed inequivocamente hanno “stralciato” detta originaria previsione contenuta nel solo atto di adozione del PRG. (conferma sentenza del T.A.R. Puglia - Sez. dist. di Lecce - Sez. I^ - n. 381 del 7/02/2008) - Pres. Numerico - Est. Romano - Comune di Cisternino (avv. Pellegrino) c. Regione Puglia (n.c.) ed altri. CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 22/09/2010, Sentenza n. 7041

 

DIRITTO URBANISTICO - Nozione di pertinenza - Regione Lombardia - Art. 27, c. 1, lett. e-6 L.r. 12/2005 - Volume della pertinenza - Limite del 20% rispetto all’edificio principale - Mediazione degli strumenti urbanistici comunali. Sul piano urbanistico le pertinenze sono una categoria di interventi individuata non attraverso la nozione civilistica di cui all’art. 817 c.c. ma in ragione della modesta rilevanza economica e del limitato peso per il territorio (v. CS Sez. IV 13 gennaio 2010 n. 41; TAR Brescia Sez. I 13 ottobre 2008 n. 1259). Nella Regione Lombardia, l’art. 27 comma 1 lett. e-6 della LR 12/2005 esclude che si possa definire pertinenza una costruzione il cui volume sia superiore al 20% del volume dell'edificio principale. Al di sotto di questa soglia le costruzioni collegate ad altri edifici non sono comunque automaticamente qualificabili come pertinenze. La predetta norma regionale (come la corrispondente norma statale) richiede infatti che la qualificazione delle pertinenze sia mediata dagli strumenti urbanistici comunali e dai regolamenti edilizi. Dunque la deroga alle regole stabilite per le nuove costruzioni è ammissibile solo quando la disciplina comunale contenga un criterio idoneo a differenziare le pertinenze dal resto dell’attività edificatoria. Pres. Petruzzelli, Est. Pedron - A.s.r.l. (avv. Luppi) c. Comune di Salò (avv. Ballerini) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 22 settembre 2010, n. 3555
 

DIRITTO URBANISTICO - PRG - Adozione di variante - Adozione della documentazione tecnica - Principio di conservazione dei valori giuridici - Disciplina regionale - Art. 50 c.2, L.R. Veneto n. 61/1985. La norma del comma 2 dell’art. 50 della L.R. Veneto n. 61 del 1985, non impone alcuna specifica formalità di adozione della documentazione tecnica in essa indicata e tale circostanza, nel peculiare caso in esame, (concernente l’adozione di variante al piano regolatore generale del Comune) assume una valenza determinante, tenuto conto che non è contestato tra le parti che i dati ed i documenti poi formalmente recepiti nella delibera consiliare (cui il Giudice di prime cure ha riconosciuto efficacia sanante ex tunc della contestata inversione dell’ordine logico e cronologico della sequenza procedimentale conclusasi con l’adozione della Variante urbanistica impugnata, per pervenire alla rilevata improcedibilità del ricorso) erano stati già acquisiti prima di detta adozione della Variante, nonché trasmessi con quest’ultima all’organo regionale per l’approvazione, tant’è che la richiesta di tale ultimo organo ha riguardato espressamente soltanto la formalizzazione con ulteriore specifico atto deliberativo degli stessi dati già in possesso. Inoltre, può escludersi anche ogni dubbio sul collegamento di detti documenti con la delibera che sono chiamati a sorreggere risultando, in maniera incontestata tra le parti, che dei documenti anzidetti era stata disposta l’allegazione alla delibera inviata per l’approvazione all’organo regionale, così specificandone non soltanto la provenienza, ma anche la responsabilità in capo all’Ente adottante lo strumento urbanistico. In ogni caso, vale il principio di conservazione dei valori giuridici tutte le volte, come nella specie, la difformità dal paradigma di legge si sostanzi in null’altro che nella carenza della veste formale del documento, essendo stati già correttamente determinati, in tempo utile, i contenuti concreti dell’atto stesso ed essendo certamente imputabile all’organo competente la loro adozione. (conferma sentenza del T.A.R. Veneto - Sezione II^ - n. 1409 del 5 giugno 2001) - Pres. Trotta - Est. Romano - Teobaldo Bortoluzzi S.r.l. (avv.ti Clarich e Pavanini) c. Comune di Belluno (avv.ti Cacciavillani e Manzi). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 22/09/2010, Sentenza n. 7032

 

DIRITTO URBANISTICO - Regione Siciliana - Art. 2, c. 5 L.r. n-. 17/78 - Redazione degli strumenti urbanistici - Divieto di destinare ad uso extra agricolo i suoli adibiti a colture specializzate o irrigue - Nozione di coltura specializzata - Nozione di coltura irrigua. L'art. 2, comma 5, della l.r. siciliana n. 71/1978, nel dettare i criteri da seguirsi nella redazione degli strumenti urbanistici, all'evidente fine di limitare l'utilizzazione edilizia dei terreni coltivati, vieta di destinare i suoli già adibiti a colture specializzate, irrigue ovvero dotati di infrastrutture ed impianti a supporto dell'attività agricola, ad usi extra agricoli, a meno che non manchino possibilità di localizzazioni alternative per gli interventi strettamente necessari, da motivarsi in modo circostanziato. Per coltura specializzata si intende la coltivazione sulla medesima superficie in un dato periodo di tempo di piante di una sola specie, mentre per coltura irrigua si intende la coltivazione di specie vegetali il cui ciclo colturale non può prescindere dall'apporto artificiale di acqua perché le rese medie risultino economicamente redditizie; quando entrambe queste condizioni si verificano contemporaneamente per la medesima coltura si è in presenza di una coltura specializzata irrigua. Pres. Zingales, Est. Schillaci - C.A.e altro (avv.ti La Rocca Tavana e Nastasi) c. Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente (Avv. Stato) - TAR SICILIA, Catania, Sez. I - 20 settembre 2010, n. 3745

DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva mista - Posizione dei terzi acquirenti - Buona fede degli acquirenti - Onere della prova - Confisca ex art.19 L.47/1985 ora art.44 TU 380/2001.
In materia di lottizzazione abusiva, sono elementi sintomatici, quanto meno, dell’incuria dei terzi acquirenti degli immobili che, pur in presenza di un certificato di destinazione urbanistica che evidenziava la vocazione agricola della zona, non si sono dati carico di accertare l’edificabilità dell'aera per usi residenziali; tale verifica avrebbe rilevato l’evidente illegittimità del permesso di costruire rilasciato. Pertanto, i terzi acquirenti, anche se non indagati, non possono considerarsi soggetti estranei al reato ed in buona fede perché, sia pure per trascuratezza, sono venuti meno al dovere di informazione e di conoscenza che costituiscono diretta esplicazione dei doveri di solidarietà sociale di cui all'art.2 Cost. (sentenza della Consulta n° 364/1988). (conferma ordinanza n. 70/2009 TRIB. LIBERTA' di SASSARI, del 09/07/2009) Pres. De Maio, Est. Squassoni, Ric. Meloni ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/09/2010 (Cc. 17/06/2010), Sentenza n. 34215

DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva - Sequestro preventivo prodromico alla confisca - sussistenza di esigenze cautelari - Necessità - Esclusione - Natura di autonomo e distinto rimedio - Art.321 cc.2 e 1 c.p.p.. Il sequestro preventivo, in tema di lottizzazione abusiva, è prodromico alla confisca, a sensi dell'art.321 c.2 c.p.p., ed è un autonomo e distinto rimedio per l’applicabilità del quale non occorre la sussistenza di esigenze cautelari richieste dal c.1 della norma. (conferma ordinanza n. 70/2009 TRIB. LIBERTA' di SASSARI, del 09/07/2009) Pres. De Maio, Est. Squassoni, Ric. Meloni ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/09/2010 (Cc. 17/06/2010), Sentenza n. 34215

 

DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione edilizia - Nozione - Reato di lottizzazione abusiva - Configurabilità - Artt.30 e 44 DPR n.380/01. A norma dell'art.30 DPR n.380/01 va qualificata come lottizzazione quell'insieme di opere o di atti giuridici che comportano una trasformazione urbanistica od edilizia di terreni a scopo edificatorio intesa quale conferimento all'area di un diverso assetto territoriale, attraverso impianti di interesse privato e di interesse collettivo, tali da creare una nuova maglia di tessuto urbano (Cass. sez.3,3.3.2005, n.17663). Costituisce così lottizzazione edilizia, qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dall'entità del frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale, che postulino l'attuazione di opere di urbanizzazione primaria o secondaria occorrenti per le necessità dell'insediamento. Pertanto, iI reato di lottizzazione può configurarsi: " - in presenza di un intervento sul territorio tale da comportare una nuova definizione dell'assetto preesistente in zona non urbanizzata o non sufficientemente urbanizzata, per cui esiste la necessità di attuare le previsioni dello strumento urbanistico generale attraverso la redazione di un piano esecutivo e la stipula di una convenzione lottizzatoria adeguata alle caratteristiche dell'intervento di nuova realizzazione; - ma anche allorquando detto intervento non potrebbe in nessun caso essere realizzato poiché, per le sue connotazioni oggettive, si pone in contrasto con previsioni di zonizzazione e/o di localizzazione dello strumento generale di panificazione che non possono essere modificate da piani urbanistici attuativi" (cfr. Cass. sez.3, 26.6.2008, n.37.472 - ric. Belloi ed altri; conf. Cass. sez.3, 7.2.2008, n.12426 ric. Bardini). (riforma sentenza del 4.2.2008 del Tribunale di Bari) Pres. Onorato, Est. Amoresano, Ric. Rafaschieri ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 20/09/2010 (Ud. 21.4.2010), Sentenza n. 33897

DIRITTO URBANISTICO - Carenza del piano di lottizzazione - Opere realizzate con provvedimento di autorizzazione - Reato di lottizzazione abusiva - Configurabilità - Presupposti. Il reato di lottizzazione abusiva può essere integrato anche quando vengano realizzate opere per le quali sia stato rilasciato un provvedimento di autorizzazione, ove dette opere comportino una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio in violazione delle prescrizioni espresse dagli strumenti urbanistici e dalla legge, restando a tal proposito indifferente se la violazione dipenda dalla carenza del necessario piano di lottizzazione o se piuttosto l'intervento risulti precluso in radice per le sue connotazioni obiettive, tali da porlo in contrasto con lo strumento generale di pianificazione... (Cass. sez. 6, 8.2.2005 n.4424). (riforma sentenza del 4.2.2008 del Tribunale di Bari) Pres. Onorato, Est. Amoresano, Ric. Rafaschieri ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 20/09/2010 (Ud. 21.4.2010), Sentenza n. 33897

DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva negoziale - C.d. plurisoggettività del reato - Condotta dell'acquirente terzo estraneo al reato - Acquisto del sub-acquirente - Prova della buona fede. La lottizzazione abusiva negoziale ha carattere generalmente plurisoggettivo, poiché in essa normalmente confluiscono condotte convergenti verso un’operazione unitaria caratterizzata dal nesso causale che lega i comportamenti dei vari partecipi (quanto meno del venditore-lottizzatore e dell’acquirente) diretti a condizionare la riserva pubblica di programmazione territoriale. La condotta dell'acquirente non configura, un evento imprevisto ed imprevedibile per il venditore, perché anzi inserisce un determinante contributo causale alla concreta attuazione del disegno criminoso di quegli e, per la cooperazione dell'acquirente nel reato, non sono necessari un previo concerto o un'azione concordata con il venditore, essendo sufficiente, al contrario, una semplice adesione al disegno criminoso da quegli concepito, posta in essere anche attraverso la violazione (deliberatamente o per trascuratezza) di specifici doveri di informazione e conoscenza che costituiscono diretta esplicazione dei doveri di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost.. Pertanto, l'acquirente, non può sicuramente considerarsi, solo per tale sua qualità, "terzo estraneo" al reato di lottizzazione abusiva, ben potendo egli tuttavia, benché compartecipe al medesimo accadimento materiale, dimostrare di avere agito in buona fede, senza rendersi conto cioè - pur avendo adoperato la necessaria diligenza nell'adempimento degli anzidetti doveri di informazione e conoscenza - di partecipare ad un'operazione di illecita lottizzazione. Le posizioni, dunque, sono a priori separabili se risulti provata la malafede dei venditori, che, traendo in inganno gli acquirenti, li convincono della legittimità delle operazioni. E neppure l'acquisto del sub-acquirente può essere considerato legittimo con valutazione aprioristica limitata alla sussistenza di detta sola qualità, allorché si consideri che l'utilizzazione delle modalità dell'acquisto successivo ben potrebbe costituire un sistema elusivo, surrettiziamente finalizzato a vanificare le disposizioni legislative in materia di lottizzazione negoziale. (annulla ordinanza n. 163/2008 TRIB. LIBERTA' di LATINA, del 24/09/2008) Pres. De Maio, Est. Sarno, Ric. Nomiminato ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 20/09/2010 (Cc. 17.6.2010), Sentenza n. 33910

DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione negoziale e/o materiale - Confisca - Applicabilità - Natura di sanzione amministrativa - Terzo acquirente - Condotta colposa - Fattispecie - Art. 44, 2°c. d.P.R. n.380/2001 - Art. 7 Convenzione europea dei diritti dell'uomo. In materia di lottizzazione abusiva, la confisca prevista dall'art. 44, comma secondo, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 costituisce una sanzione amministrativa e non una misura di sicurezza di natura patrimoniale, pur permanendone il carattere sanzionatorio ai sensi dell'art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Cass. Sez. 3, n. 36844 del 09/07/2009). Inoltre, è da escludere l'applicabilità della confisca nei confronti di coloro che effettivamente risultino in buona fede in ordine alla abusività della lottizzazione, nel senso che in essi non sia stato accertato alcun profilo di colpa, anche sotto gli aspetti della imprudenza, della negligenza e del difetto di vigilanza. Il terzo acquirente di un immobile abusivamente lottizzato, pur partecipando materialmente con il proprio atto di acquisto al reato di lottizzazione abusiva, può subirne la confisca solo nel caso in cui sia ravvisabile una condotta quantomeno colposa in ordine al carattere abusivo della lottizzazione negoziale e/o materiale (Cass. Sez. 3, n. 42178 del 29/09/2009). Nella specie, è stato ritenuto errato limitare l’accertamento della buona fede alla mera circostanza dell’acquisto degli immobili tramite rogito notarile ed al rilievo dell’idoneità di tali titoli a trasferire la proprietà. (annulla ordinanza n. 163/2008 TRIB. LIBERTA' di LATINA, del 24/09/2008) Pres. De Maio, Est. Sarno, Ric. Nomiminato ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 20/09/2010 (Cc. 17.6.2010), Sentenza n. 33910

DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva - Confisca dei terreni e delle opere costruite - Terzo estraneo al reato - Buona fede - Accertamento - Necessità. La confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite, attesa la natura sanzionatoria, non può essere disposta nei confronti di soggetti estranei alla commissione del reato che siano possessori di buona fede, non essendo ammissibili criteri di responsabilità oggettiva neppure con riferimento alle sanzioni amministrative. (Cass. Sez. 3, n. 12118 del 12/12/2008). Non vi è dubbio quindi, che in presenza dell'accertata buona fede, non possa essere disposta la confisca nei confronti dei terzi; ma occorre certamente che la buona fede sia accertata e, pertanto, solo nel caso in cui quest'ultima sia già evidente, può omettersi il provvedimento di sequestro. (annulla ordinanza n. 163/2008 TRIB. LIBERTA' di LATINA, del 24/09/2008) Pres. De Maio, Est. Sarno, Ric. Nomiminato ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 20/09/2010 (Cc. 17.6.2010), Sentenza n. 33910
 

DIRITTO URBANISTICO - Reati urbanistici - Poteri del giudice penale - Provvedimento amministrativo autorizzatorio - Verifica della conformità legale - Art.101 Cost.. Il giudice penale, nel valutare la sussistenza o meno della liceità di un intervento edilizio, deve verificarne la conformità a tutti i parametri di legalità fissati dalla legge, dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione edificatoria. Il giudice, quindi, non deve limitarsi a verificare l'esistenza ontologica del provvedimento amministrativo autorizzatorio, ma deve verificare l'integrazione o meno della fattispecie penale "in vista dell'interesse sostanziale che tale fattispecie assume a tutela" (nella specie tutela del territorio). "Il precetto infatti comprende, oltre alle parziali difformità delle opere eseguite, la violazione degli strumenti urbanistici e del regolamento edilizio, l'inosservanza delle prescrizioni della concessione edilizia e l'inosservanza delle modalità esecutive dell'opera risultanti dai suddetti strumenti e dalla concessione edilizia stessa, oltre che dalla legge"- Il giudice penale quindi è chiamato a verificare la conformità tra l'ipotesi di fatto, ossia l'opera eseguendo od eseguita e la fattispecie legale, quale risultante dagli elementi extrapenali sopra richiamati. E' la stessa descrizione normativa del reato che impone al giudice un riscontro diretto di tutti gli elementi che concorrono a determinare la condotta criminosa, ivi compreso l'atto amministrativo. Non sarebbe infatti soggetto soltanto alla legge (art.101 Cost.) un giudice penale che arrestasse il proprio esame all'aspetto esistenziale e formale di un atto sostanzialmente contrastante con i presupposti legali. (riforma sentenza del 4.2.2008 del Tribunale di Bari) Pres. Onorato, Est. Amoresano, Ric. Rafaschieri ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 20/09/2010 (Ud. 21.4.2010), Sentenza n. 33897

 

DIRITTO URBANISTICO - Piano di lottizzazione - Oneri concessori relativi a concessioni edilizie - Rideterminazione e conguaglio - C.d. monetizzazione - Nozione - Titolo convenzionale - L.R. Lombardia n. 60/1977 (norme di attuazione della L. n. 10/1977). La c.d. monetizzazione - consistente nel pagamento di una somma di denaro in alternativa alla cessione gratuita di aree necessarie per le opere di urbanizzazione - è prevista dalla legge regionale lombarda 5 dicembre 1977 n. 60 (norme di attuazione della legge 20.1.1977 n. 10) con esclusivo riferimento alla lottizzazione di aree edificabili. Dalla disciplina in questione (in particolare art. 12, lett. a), ne discende che la monetizzazione, per un verso, presuppone un intervento subordinato al piano di lottizzazione (o a piano attuativo assimilabile); per altro verso ha fonte in un atto convenzionale (preordinato all’esecuzione del piano), che precede - essendone il presupposto - il rilascio delle singole concessioni edilizie. Queste ultime non scontano, all’atto del rilascio, altro onere che il contributo di concessione nella sua duplice componente (oneri di urbanizzazione e quota commisurata al costo di costruzione), salvi i casi di gratuità totale o parziale. Mentre, l’art. 9 della stessa legge regionale n. 60 del 1977 (il quale si limita a disporre che il rilascio della concessione sia subordinato, ove occorra, alla “cessione al comune, a valore di esproprio o senza corrispettivo nei casi specifici previsti dalle normative vigenti, delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, pertinenti all’intervento”) non legittima la monetizzazione in sede di rilascio della concessione edilizia; tanto meno quando la monetizzazione sia già stata definita in via convenzionale. In altro termini, non v’è spazio, né in sede di rilascio della concessione edilizia, né in sede di rideterminazione o rettifica degli oneri concessori, per una monetizzazione volta a supplire alla (presunta) carenza di standard che non sia stata considerata in sede di (nel momento della) pianificazione attuativa. Nel caso in esame esiste un titolo convenzionale che legittima la pretesa del Comune nei soli limiti pattuiti, risolvendosi ogni ulteriore imposizione non preventivamente deliberata (dagli organi competenti) e concordata (tra le parti) in una violazione contrattuale. (conferma sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE II n. 03775/2005) Pres. Piscitello - Est. Cerreto - Comune di Fino Mornasco (avv.ti Allegro e Guida) c. Residenza "La Pace" S.n.c. (avv. Di Matteo). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 17/09/2010, Sentenza n. 6950

 

DIRITTO URBANISTICO - Art. 36 d.P.R. n. 380/2001 - Tipizzazione legale del silenzio - Atto tacito di diniego - Impugnazione - Termine di sessanta giorni - Decorrenza. La disposizione normativa recata dall’art. 36, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia configura a tutti gli effetti un’ipotesi di tipizzazione legale del silenzio serbato dall’amministrazione. Una volta inutilmente decorso il suddetto termine, sulla domanda di sanatoria si forma a tutti gli effetti un atto tacito di diniego, con il conseguente onere della parte interessata di agire in sede impugnatoria nel termine di legge di sessanta giorni decorrente dalla data di formazione dell’atto negativo tacito (Cons. Stato, sez. IV, 3 febbraio 2006, n. 401; sez. V, 11 febbraio 2003, n. 706; sez. II, par. 12 aprile 2006, n. 7375/2004; Id., par. 7 maggio 2008, n. 4581/20077; CGA, 14 settembre 2009, n. 792; Tar Piemonte, sez. I, 8 marzo 2006, n. 1173; Id., 27 novembre 2007, n. 3508; Tar Lombardia, Milano, sez. II, 21 marzo 2006, n. 642; Tar Lazio, Latina, 9 ottobre 2006, n. 1044; Tar Campania, Napoli, sez. VI, 7 settembre 2006, n. 7960 e 12 febbraio 2008, Id., sez. II, 21 novembre 2006, n. 10061, 23 settembre 2008, n. 10619; 8 giugno 2009, n. 3139; Id., sez. VII, 5 dicembre 2006, n. 10401; Id., sez. II; Tar Campania, Salerno, Sez. II, 7 marzo 2008, n. 257). Pres. f.f. ed Est. Carpentieri - A.M.A. (avv. Boccia) c. Comune di Terzigno (avv. Napolitano) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. III - 17 settembre 2010, n. 17440

 

DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione cartolare e diritto al libero commercio dei beni privati - Lotti in misura urbanisticamente non sfruttabile - Lottizzazione abusiva - Esclusione - Specifica destinazione di zona - Art. 1 L.R. Lazio n. 34/1974 - Art. 18 L n. 47/1985 oggi art. 30 D.P.R. n. 380/01. La sola suddivisione in più lotti di un terreno urbanisticamente non sfruttabile a scopi edilizi, in ragione della sua specifica destinazione di zona e dell’entità inferiore alla misura minima utile a tale scopo, non può in ogni caso costituire presupposto per ritenere sussistente una lottizzazione cartolare poiché, diversamente, si perverrebbe ad attribuire ad essa, anche a voler prescindere dalla pur rilevata influenza dei principi desumibili dalla norma nazionale, un contenuto dispositivo sostanzialmente, quanto irrazionalmente, limitativo del diritto al libero commercio dei beni privati. (conferma, sentenza del T.A.R. Lazio - Roma - Sez. II^ bis - n. 1362 del 14/02/2008) Pres. Maruotti - Est. Romano - Comune di Roma (avv. Murra) c. Maggiorotti (avv. Sandulli). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 15/09/2010, Sentenza n. 6874

DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione cartolare - Nozione e configurabilità - Art. 18 L. n.47/1985 ora art. 30 D.P.R. n. 380/01. La c.d. lottizzazione cartolare, si configura per dato normativo, soltanto quando gli elementi individuati dalla norma ex art. 18 L. n.47/1985 ora art. 30 D.P.R. n. 380/01 (frazionamento e vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti aventi specifiche caratteristiche, quali la dimensione, in relazione alla natura del terreno ed alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l’ubicazione o l’eventuale previsione di opere di urbanizzazione e/o elementi riferiti agli acquirenti…) denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio del frazionamento dell’originario terreno. (conferma, sentenza del T.A.R. Lazio - Roma - Sez. II^ bis - n. 1362 del 14/02/2008) Pres. Maruotti - Est. Romano - Comune di Roma (avv. Murra) c. Maggiorotti (avv. Sandulli). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 15/09/2010, Sentenza n. 6874

DIRITTO URBANISTICO - PRG - Area a destinazione agricola - Funzione della valenza conservativa di valori naturalistici. L’attribuzione di una destinazione agricola ad un determinato terreno è volta non tanto e non solo a garantire il suo effettivo utilizzo a scopi agricoli, quanto piuttosto a preservarne le caratteristiche attuali di zona di salvaguardia da ogni possibile nuova edificazione, al di sotto dei limiti fissati specificamente dalla norma di PRG, anche in funzione della valenza conservativa di valori naturalistici che ha tale tipo di destinazione di zona, (C.d.S., nn. 3559 e 4466 del 2004; Cons. Stato nn. 1181 e 8146 del 2003; C.d.S., nn. 3817 del 2002 e 6177 del 2000). (conferma, sentenza del T.A.R. Lazio - Roma - Sez. II^ bis - n. 1362 del 14/02/2008) Pres. Maruotti - Est. Romano - Comune di Roma (avv. Murra) c. Maggiorotti (avv. Sandulli). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 15/09/2010, Sentenza n. 6874

 

DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva c.d. “materiale” - Stravolgimento del permesso di costruire - Illegittimo mutamento della destinazione all’uso del territorio - Configurabilità - Presupposti. Al fine di valutare un’ipotesi di lottizzazione abusiva c.d. “materiale”, è necessaria una visione d’insieme dei lavori, ossia una verifica nel suo complesso dell’attività edilizia realizzata, atteso che potrebbero anche ricorrere modifiche rispetto all’attività assentita idonee a conferire un diverso assetto al territorio comunale oggetto di trasformazione. Tale risultato può realizzarsi anche tramite un’attività edilizia realizzata nel suo complesso e che conduca ad un illegittimo mutamento elusivamente della destinazione all’uso del territorio autoritativamente impressa dalla normativa. Infine, lo stravolgimento del permesso di costruire mediante la realizzazione di edifici che per le loro caratteristiche non siano più riferibili a quelli approvati costituisce fatto idoneo ad integrare la fattispecie della lottizzazione senza la prescritta autorizzazione (Cass. pen., s. III, n.24096/2008). (conferma sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA, Sez. I QUA n. 10541/2008) Pres. Maruotti - Est. Potenza - Gestim Srl (avv. Clarizia) c. Comune di Castelnuovo di Porto (avv. Fiore). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 15/09/2010, Sentenza n. 6870

DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione «senza la prescritta autorizzazione - Deviazione dagli scopi stabiliti in sede pianificatoria - Sospensione e acquisizione aree al patrimonio comunale - Art. 18 L. n.47/1985 ora art. 30 D.P.R. n. 380/01 - Art. 28 L. n. 1150/1942. In ragione della “ratio” dell’art. 18 della legge n.47/1985 (oggi 30 del dpr n.380/2001), non è, necessario ai fini della configurabilità dell'abuso previsto dalla norma che, la realizzazione di opere materiali siano eseguite in assenza di concessione edilizia o in difformità da quest'ultima. Infatti, il settimo comma dell'art. 18, che impone al sindaco di ordinare immediatamente la sospensione dei lavori in presenza di una lottizzazione «senza la prescritta autorizzazione», si riferisce solo alla mancanza dell'autorizzazione specifica alla lottizzazione, prevista dall'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150; di conseguenza, ove tale autorizzazione non sia stata rilasciata, la lottizzazione abusiva sussiste e deve essere sanzionata anche se per le singole opere facenti parte di tale lottizzazione sia stata rilasciata una concessione edilizia (Cons. di Stato, sez. V, n. 301/1996). Sicché, la trasformazione del territorio, nella logica della norma, viene realizzata anche mediante opere che per le loro caratteristiche complessive conseguono il risultato di insediare del territorio una struttura ad uso residenziale, assolutamente non conforme o compatibile con detta destinazione, anziché una struttura correlata alla destinazione delle aree (in specie agricola) conforme alle norme urbanistiche locali che la prevedono. (conferma sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA, Sez. I QUA n. 10541/2008) Pres. Maruotti - Est. Potenza - Gestim Srl (avv. Clarizia) c. Comune di Castelnuovo di Porto (avv. Fiore). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 15/09/2010, Sentenza n. 6870

DIRITTO URBANISTICO - Mutamento di destinazione d’uso e lottizzazione - Trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio - Prova della lottizzazione - Art. 30, D.P.R. n. 380/01. In linea generale non sussiste alcun automatismo o identificazione concettuale tra mutamento di destinazione d’uso e prova della lottizzazione abusiva. Tuttavia, muovendo dal contenuto dell’art. 30, del D.P.R. n. 380/01, il mutamento di destinazione d’uso, può astrattamente concorrere in talune ipotesi a determinare una trasformazione urbanistica ed edilizia dei terreni, costituendo automatica identificazione tra mutamento di destinazione d’uso e lottizzazione. Pertanto, quando l’attività edilizia contrastante con la destinazione risulti anche avulsa da un quadro concessorio si registra una seconda e distinta illegittimità amministrativa, la quale si affianca a quella rappresentata dalla lottizzazione materiale abusiva (Cons. di Stato, sez. V, n.301/1996). (conferma sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA, Sez. I QUA n. 10541/2008) Pres. Maruotti - Est. Potenza - Gestim Srl (avv. Clarizia) c. Comune di Castelnuovo di Porto (avv. Fiore). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 15/09/2010, Sentenza n. 6870

 

DIRITTO URBANISTICO - Permesso di costruire - Proroga - Rinnovo - Differenza - Disciplina applicabile. Diversamente dal caso della proroga, che si limita a prolungare la durata del rapporto amministrativo, accedendo all’originario permesso di costruire, il rinnovo costituisce autonomo titolo edilizio, soggetto al rispetto della normativa vigente al momento della sua adozione (tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 19 settembre 2008, n. 4528). Pres. Lignani, Est. Fantini - F.R. e altro (avv.ti Busiri Vici e Frenguelli) c. Comune di Umbertide (avv. Agea) - TAR UMBRIA, Sez. I - 15 settembre 2010, n. 465

 

DIRITTO URBANISTICO - Asservimento - Limiti di volumetria - Vincolo ope legis - Strumenti negoziali privatistici - Relazione pertinenziale tra i lotti - Nuova disciplina sulla capacità edificatoria. In tema di asservimento, nel caso in cui la normativa urbanistica impone limiti di volumetria, il vincolo sull’area discende ope legis senza necessità di strumenti negoziali privatistici (atto d’obbligo, trascrizione, ecc.), che devono invece sussistere nel caso di asservimento dei suoli limitrofi per ottenere una volumetria maggiore, anche reciproca; infatti, l’atto di asservimento di un lotto, che costituisce una qualità oggettiva dello stesso (una sorta di obbligazione “propter rem”) e realizza una specie particolare di relazione pertinenziale (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 23 aprile 2009, n. 3), non comporta un divieto assoluto di edificazione, pur costituendo un vincolo che rimane cristallizzato nel tempo, ma non può costituire limite rispetto alle determinazioni del pianificatore generale, che resta libero di dettare una nuova disciplina sulla volumetria e sulla capacità edificatoria (cfr. Cons Stato, sez. IV, 4 maggio 2006, n.2488; idem, 29 luglio 2008, n. 3766; T.A.R. Trentino Alto Adige Bolzano, 22 agosto 2007, n. 286; T.A.R. Valle d'Aosta Aosta, sez. I, 15 febbraio 2008 , n. 16; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 14 maggio 2010 , n. 1736). Pres. Pugliese, Est. Caminiti - M. s.p.a. (avv. Piccoli) c. Comune di Santa Marinella (avv. Izzo) - TAR LAZIO, Roma, Sez. II bis - 10 settembre 2010, n. 32217

DIRITTO URBANISTICO - Asservimento - Potenzialità edificatoria dei terreni - Modifica della pianificazione urbanistica o normativa sopravvenuta.
L'asservimento di un terreno per realizzare una costruzione non rende lo stesso definitivamente inedificabile anche per il futuro; la destinazione ed utilizzazione delle aree rappresenta, infatti, un dato dinamico ed evolutivo, potendo mutare nel tempo l'indice fondiario, nonché la stessa previsione di lotti minimi, per cui la potenzialità edificatoria di un terreno va necessariamente valutata ed esaminata alla stregua della modificazione della pianificazione urbanistica e della normativa sopravvenuta (cfr.T.A.R. Abruzzo, Pescara, 26 luglio 2006 , n. 399). Pres. Pugliese, Est. Caminiti - M. s.p.a. (avv. Piccoli) c. Comune di Santa Marinella (avv. Izzo) - TAR LAZIO, Roma, Sez. II bis - 10 settembre 2010, n. 32217

DIRITTO URBANISTICO - Rilascio di un titolo edilizio - Apposizione di condizioni - Limiti - Fattispecie: rinuncia all’indennizzo nel caso di futura espropriazione dell’opera - Invalidità della condizione.
L’apposizione di una o più condizioni al rilascio di un titolo edilizio può ritenersi generalmente ammessa soltanto quando si vada ad incidere su aspetti legati alla realizzazione dell’intervento costruttivo, sia da un punto di vista tecnico che strutturale, e ciò trovi un fondamento diretto o indiretto in una norma di legge o regolamento. Diversamente, non è possibile apporre condizioni al titolo edilizio che siano estranee alla fase di realizzazione dell’intervento edilizio. Ne deriva che il Comune non può assentire una concessione edilizia subordinatamente all’impegno del privato a rinunciare all’indennizzo dovuto, nel caso di futura espropriazione dell’opera, “in quanto tale condizione non è volta a perseguire alcun interesse pubblico riconducibile alla materia urbanistico-edilizia e si pone in contrasto con il principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi” (T.A.R. Abruzzo, Pescara, 8 febbraio 2007, n. 153; cfr. altresì Consiglio di Stato, V, 24 marzo 2001, n. 1702) .A ciò consegue certamente l’invalidità della condizione apposta, senza tuttavia che ciò ridondi sulla validità complessiva della concessione assentita (cfr. T.A.R. Abruzzo, Pescara, 8 febbraio 2007, n. 153). Pres. Lao, Est. De Vita - L. s.n.c. e altri (avv.ti Righi e Villata) c. Comune di Abbadia Lariana (n.c.) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 10 settembre 2010, n. 5655

 

DIRITTO URBANISTICO - D.I.A. - Presupposto - Conformità dell’opera edilizia agli strumenti urbanistici - Attività edilizia oggettivamente abusiva - Ricorso all’istituto della D.I.A. - Inammissibilità. L'operatività della D.I.A. è subordinata alla conformità dell'attività edilizia alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e, in generale, della normativa urbanistica vigente (T.A.R. Toscana Firenze, sez. III, 20 gennaio 2009, n. 21), come dimostra anche la circostanza che tale denuncia deve essere accompagnata dalla asseverazione di conformità (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 12 gennaio 2009, n. 68) che attesti, tra l’altro, il rispetto delle norme di sicurezza ed igienico sanitarie. Ne consegue che, in assenza di detta conformità urbanistico-edilizia o alle normative di settore, il ricorso all’istituto non è, a priori, ammissibile, rimanendo l’opera senza titolo per mancata produzione degli effetti legali tipici. In altri termini, la valenza di tale istituto non può trasformare in lecita e/o legittima un'attività edilizia oggettivamente abusiva (T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 03 febbraio 2006, n. 1506). Pres. Cavallari, Est. Caprini - M.A. (avv. Assanti) c. Comune di Oria - TAR PUGLIA, Lecce Sez. III - 10 settembre 2010, n. 1962

DIRITTO URBANISTICO - Attività edilizia - Autorità comunale - Potere di vigilanza - Potere di sospensione - Ingiunzione di demolizione - Artt- 23 e 27 d.P.R. n. 380/2001.
Il potere di vigilanza e controllo sull'attività edilizia attribuito all'autorità comunale non è limitato alla previsione di cui all’art. 23, comma 6, del d.P.R. n. 380/2001, relativo alla disciplina della denuncia di inizio attività; trattandosi, infatti, di un potere generale attribuito all'autorità amministrativa per tutti i tipi di intervento edilizio che avvengono sul territorio di competenza,può svolgersi senza limiti di tempo e può esplicarsi sia attraverso l’esercizio del potere di sospensione che di ingiunzione alla demolizione da parte dell'ente comunale ex art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001 (T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 03 febbraio 2006, n. 1506). Pres. Cavallari, Est. Caprini - M.A. (avv. Assanti) c. Comune di Oria - TAR PUGLIA, Lecce Sez. III - 10 settembre 2010, n. 1962

 

DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva - Responsabilità del venditore e dell’acquirente - Ignoranza incolpevole - Esclusione - Fattispecie: concessioni edilizie per edifici riuniti in borghetti agricoli ed atelier per artisti e cambio della destinazione di zona. In tema di lottizzazione abusiva, il venditore non può predisporre l’alienazione degli immobili in una situazione produttrice di alterazione o immutazione circa la programmata destinazione della zona in cui gli stessi sono situati ed i soggetti che acquistano devono essere cauti e diligenti nell’acquisire conoscenza delle previsioni urbanistiche e pianificatorie di zona. Il compratore che omette di acquisire ogni prudente informazione circa la legittimità dell'acquisto si pone colposamente in una situazione di inconsapevolezza che fornisce, comunque, un determinarne contributo causale all‘attività illecita del venditore. Nella specie, il G.I.P. ed il Tribunale del riesame hanno ritenuto che le costruzioni poste in essere, sebbene autorizzate come borgo agricolo e villaggio per artisti previsto dal P.R.G. - mancando ogni presupposto diretto, connesso e dipendente dal processo di coltivazione agricola dei terreni e viceversa integrando un complesso residenziale completamente avulso da tale processo - hanno conferito un assetto urbanistico differente alla porzione di territorio preso in esame, in violazione agli strumenti pianificatori, concretizzando sostanzialmente un cambio della destinazione di zona, definitivamente trasformata da agricola in residenziale. (conferma, ordinanza 29.12.2008 del Tribunale di Roma) Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Kanchan. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/09/2010 (Cc. 28/04/2010), Sentenza n. 32955

DIRITTO URBANISTICO - Reato di lottizzazione abusiva - Natura e configurazione - Rilevanza giuridica della condotta dell'acquirente e del sub-acquirente. Il reato di lottizzazione abusiva nella molteplicità di forme che esso può assumere in concreto, può essere posto in essere da una pluralità di soggetti, i quali, in base ai principi che regolano il concorso di persone nel reato, possono partecipare alla commissione del fatto con condotte anche eterogenee e diverse da quella strettamente costruttiva, purché ciascuno di essi apporti un contributo causale alla verificazione dell'illecito (sia pure svolgendo ruoli diversi ovvero intervenendo in fasi circoscritte della condotta illecita complessiva) e senza che vi sia alcuna necessità di un accordo preventivo. Sicché, la lottizzazione abusiva c.d. negoziale ha carattere generalmente plurisoggettivo, poiché in essa normalmente confluiscono condotte convergenti verso un'operazione unitaria caratterizzata dal nesso causale che lega i comportamenti dei vari partecipi diretti a condizionare la riserva pubblica di programmazione territoriale. La condotta dell'acquirente, in particolare, non configura un evento imprevisto ed imprevedibile per il venditore, perché anzi inserisce un determinante contributo causale alla concreta attuazione del disegno criminoso di quello [vedi Cass., Sez. Unite, 27.3.1992, n. 4708, ric. Fogliari] e, per la cooperazione dell'acquirente nel reato, non sono necessari un previo concerto o un'azione concordata con il venditore, essendo sufficiente, al contrario, una semplice adesione al disegno criminoso da quegli concepito, posta in essere anche attraverso la violazione (deliberatamente o per trascuratezza) di specifici doveri di informazione e conoscenza che costituiscono diretta esplicazione dei doveri di solidarietà sociale di cui all'art. 2 della Costituzione [Corte Costituzionale nella sentenza n. 364/1988]. L'acquirente, dunque, non può sicuramente considerarsi, solo per tale sua qualità, "terzo estraneo" al reato di lottizzazione abusiva, ben potendo egli tuttavia, benché compartecipe al medesimo accadimento materiale, dimostrare di avere agito in buona fede, senza rendersi conto cioè - pur avendo adoperato la necessaria diligenza nell'adempimento degli anzidetti doveri di informazione e conoscenza - di partecipare ad un'operazione di illecita lottizzazione. Quando, invece, l'acquirente sia consapevole dell'abusività dell'intervento - o avrebbe potuto esserlo spiegando la normale diligenza - la sua condotta si lega con intimo nesso causale a quella del venditore ed in tal modo le rispettive azioni, apparentemente distinte, si collegano tra loro e determinano la formazione di una fattispecie unitaria ed indivisibile, diretta in modo convergente al conseguimento del risultato lottizzatorio. Le posizioni, dunque, sono separabili se risulti provata la malafede dei venditori, che, traendo in inganno gli acquirenti, li convincono della legittimità delle operazioni. Neppure l'acquisto del sub-acquirente può essere considerato legittimo con valutazione aprioristica limitata alla sussistenza di detta sola qualità, allorché si consideri che l'utilizzazione delle modalità dell'acquisto successivo ben potrebbe costituire un sistema elusivo, surrettiziamente finalizzato a vanificare le disposizioni legislative in materia di lottizzazione negoziale. (conferma, ordinanza 29.12.2008 del Tribunale di Roma) Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Kanchan. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/09/2010 (Cc. 28/04/2010), Sentenza n. 32955

DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva - Reato a consumazione alternativa - Elementi - Art. 42, 4° c., c.p.. Il reato di lottizzazione abusiva è a consumazione alternativa, potendo realizzarsi sia per il difetto di autorizzazione sia per il contrasto con le prescrizioni della legge o degli strumenti urbanistici, risulta ad evidenza contraddittorio escludere (alla stessa stregua di quanto pacificamente ritenuto per la contravvenzione di esecuzione di lavori in assenza o in totale difformità dalla concessione edilizia) che la contravvenzione medesima, sia negoziale sia materiale, possa essere commessa per colpa [Cass., Sez. III: 13.10.2004, n. 39916, Lamedica ed altri]. Deve ribadirsi, pertanto, che non è ravvisabile alcuna eccezione al principio generale stabilito per le contravvenzioni dall'art. 42, 4° comma, cod. pen.. Va ricordato inoltre, che, qualora si ritenesse che il piano regolatore generale abbia natura di strumento normativo ovvero di atto amministrativo generale sostanzialmente normativo, si determinerebbe una presunzione legale di conoscenza ed il dovere legale di conoscenza esclude, per definizione, la possibilità di invocare l'ignoranza incolpevole. (conferma, ordinanza 29.12.2008 del Tribunale di Roma) Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Kanchan. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/09/2010 (Cc. 28/04/2010), Sentenza n. 32955

DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Sequestro preventivo - Oggetto e finalità - Persona estranea al reato - Art. c.1°, 321 c.p.p.. Oggetto del sequestro preventivo di cui al primo comma dell'art. 321 c.p.p. può essere qualsiasi bene - a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato - purché esso sia, anche indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti [Cass.: n. 37033/2006, n. 24685/2005, n. 38728/2004, n. 1246/2003, n. 29797/2001, n. 4496/1999, n. 1565/1997, n. 156/1993, n. 2296/1992]. La persistente disponibilità dei beni comporta, dunque, perduranti effetti lesivi dell'equilibrio urbanistico ed ambientale e non costituisce "un elemento neutro sotto il profilo dell'offensività" (Cass. Sezioni Unite sentenza n. 12878/2003). In relazione alle misure di cautela reale deve ritenersi preclusa ogni valutazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza e sulla gravità degli stessi [Cass., Sez. Unite, 25.3.1993, n. 4] e la eventuale carenza dell'elemento soggettivo del reato può essere valutata soltanto allorquando emerga ictu oculi in modo macroscopico ed evidente e si riverberi sulla componente materiale, incidendo sulla configurabilità stessa del reato. Pertanto, in specie, alla stregua di detto principio il Tribunale non era tenuto a verificare la sussistenza di situazioni di "buona fede" che non risultassero immediatamente evidenti. (conferma, ordinanza 29.12.2008 del Tribunale di Roma) Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Kanchan. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/09/2010 (Cc. 28/04/2010), Sentenza n. 32955

 

DIRITTO URBANISTICO - Titolo abilitativo alternativo - Denunzia di inizio attività (DIA) - Esecuzione di interventi sostanzialmente difformi - Regime sanzionatorio - Artt. 22 c. 1 e 2, 37, c 6° e 44, lett. a), T.U.E. n. 380/2001. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 22 del T.U. n. 380/2001 - in cui la DIA si pone come titolo abilitativo esclusivo (non alternativo, cioè, al permesso di costruire) - la mancanza della denunzia di inizio dell'attività o la difformità delle opere eseguite rispetto alla DIA effettivamente presentata non comportano l'applicazione di sanzioni penali ma sono sanzionate soltanto in via amministrativa (art. 37, 6° comma, del T.U.E. n. 380/2001). Dovendo ritenersi, però, che sia comunque punibile ai sensi dell'art. 44, lett. a), del T.U.E. n. 380/2001 - pure se preceduta da rituale denuncia d'inizio - l'esecuzione di interventi sostanzialmente difformi da quanto stabilito da strumenti urbanistici e regolamenti edilizi. Nei casi previsti dal 3° comma, dell'art. 22 del T.U.E. n. 380/2001, invece - in cui la DIA si pone come alternativa al permesso di costruire - (ai sensi del comma 2 bis del successivo art. 44) l'assenza sia del permesso di costruire sia della denunzia di inizio dell'attività ovvero la totale difformità delle opere eseguite rispetto alla DIA effettivamente presentata integrano il reato di cui al successivo art. 44, lett. b) [Cass. Sez. V, 26.4.2005, Giordano; Cass. Sez. III, 9/03/2006, n. 8303; Cass. 26/01/2004, n. 2579, Tollon]. Non trova comunque sanzione penale la difformità parziale (Cass. Sez. III, 20.1.2009, n.9894, Tarallo e Cass. 12.11.2004, n.44248, Croattini). (annulla senza rinvio, sentenza n. 519/2008 TRIBUNALE di PADOVA, del 17/07/2009) Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Piva. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/09/2010 (Ud. 28/04/2010), Sentenza n. 32947

 

DIRITTO URBANISTICO - Pertinenze - Regime agevolato - Contrasto con gli strumenti urbanistici - Esclusione. Il regime agevolato delle pertinenze, non può trovare applicazione in caso di contrasto con gli strumenti urbanistici. (riforma sentenza n. 355/2006 Tribunale di Tivoli Sez. Dist. di Palestrina, del 21/04/2009) Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. PM in proc. Tocchi ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/09/2010 (Ud. 28/04/2010), Sentenza n. 32939

 

DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva - Configurabilità del reato - Giurisprudenza. Va qualificata come lottizzazione quell'insieme di opere o di atti giuridici che comportano una trasformazione urbanistica od edilizia di terreni a scopo edificatorio intesa quale conferimento all'area di un diverso assetto territoriale, attraverso impianti di interesse privato e di interesse collettivo, tali da creare una nuova maglia di tessuto urbano (Cass. sez. 3 n.17663 del 3.3.2005). Inoltre, costituisce lottizzazione edilizia qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dall'entità del frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale, che postulino l'attuazione di opere di urbanizzazione primaria o secondaria occorrenti per le necessità dell'insediamento. Il reato di lottizzazione può configurarsi : " - in presenza di un intervento sul territorio tale da comportare una nuova definizione dell'assetto preesistente in zona non urbanizzata o non sufficientemente urbanizzata, per cui esiste la necessità di attuare le previsioni dello strumento urbanistico generale attraverso la redazione di un piano esecutivo e la stipula di una convenzione lottizzatoria adeguata alle caratteristiche dell'intervento di nuova realizzazione; - ma anche allorquando detto intervento non potrebbe in nessun caso essere realizzato poiché, per le sue connotazioni oggettive, si pone in contrasto con previsioni di zonizzazione e/o di localizzazione dello strumento generale di panificazione che non possono essere modificate da piani urbanistici attuativi" (Cass. sez.3 n.37.472 del 26.6.2008- ric. Belloi ed altri; conf. Cass. sez.3 n.12426 del 7.2.2008- Bardini). Infine, il reato di lottizzazione abusiva può essere integrato anche quando vengano realizzate opere per le quali sia stato rilasciato un provvedimento di autorizzazione, ove dette opere comportino una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio in violazione delle prescrizioni espresse dagli strumenti urbanistici e dalla legge, restando a tal proposito indifferente se la violazione dipenda dalla carenza del necessario piano di lottizzazione o se piuttosto l'intervento risulti precluso in radice per le sue connotazioni obiettive, tali da porlo in contrasto con lo strumento generale di pianificazione. (Cass. sez.6, 8.2.2005 n.4424). (Annulla senza rinvio per prescrizione del reato - Conferma confisca - sentenza del 17.9.2007, Corte di Appello di Roma che confermava sentenza del Tribunale di Latina del 17.3.2004) Pres. Lupo, Est. Amoresano, Ric. Amoroso ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 01/09/2010 (Ud. 08/06/2010), Sentenza n. 32539

DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva - Elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) - Confisca applicata al di fuori dei casi di condanna - Riscontro di profili di colpa - Necessità - Art. 44, 2°c. T.U.E. n.380/2001 (e prima dall'art.19 L. n.47/1985). Non c'è dubbio che la confisca, in caso di lottizzazione, possa essere applicata anche al di fuori dei casi di condanna: è necessario però che sia stata accertata la esistenza della lottizzazione nei suoi elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo). Va affermato, pertanto, il principio di diritto (Cass. Sez. III, 29.4.2009, Quarta ed altri, 2.102008 n.37472, Belloi ed altri) secondo il quale "per disporre la confisca prevista dall' art.44, 2° comma del T.U. n.380/2001 (e precedentemente dall'art.19 della legge n.47/1985), il soggetto proprietario della res non deve essere necessariamente condannato, in quanto detta sanzione ben può essere disposta allorquando sia stata comunque accertata la sussistenza del reato di lottizzazione abusiva in tutti i suoi elementi (soggettivo ed oggettivo) anche se per una causa diversa, quale è, ad esempio, l'intervenuto decorso della prescrizione, non si pervenga alla condanna del suo autore ed alla inflizione della pena" (cfr. Cass. pen. sez.3 n.21188 del 30.4.2009- Casasanta ed altri). Ulteriore condizione, che si riconnette alle recenti decisioni della Corte di Strasburgo, investe l'elemento soggettivo del reato ed è quella del necessario riscontro quanto meno di profili di colpa (anche sotto gli aspetti dell'imprudenza, della negligenza e del difetto di vigilanza) nella condotta dei soggetti sul cui patrimonio la misura viene ad incidere. Pertanto, nell'ipotesi di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, il giudice, per disporre legittimamente la confisca, deve svolgere tutti gli accertamenti necessari per la configurazione sia della oggettiva esistenza di una illecita vicenda lottizzatoria sia di una partecipazione, quanto meno colpevole, alla stessa dei soggetti nei confronti dei quali la sanzione venga adottata, e di ciò deve dare atto con motivazione adeguata. Nella specie, infine, a nulla rileva la rinuncia alla prescrizione (come già evidenziato dalla Corte di Appello), essendo questa intervenuta quando non era ancora maturata la prescrizione medesima (Cass. sez.2 n.3900 del 14.11.2003; Cass. 5ez.2 n.527 del 15.11.2005; Cass. sez.1 n.18391 del 13.3.2007). (Annulla senza rinvio per prescrizione del reato - Conferma confisca - sentenza del 17.9.2007, Corte di Appello di Roma che confermava sentenza del Tribunale di Latina del 17.3.2004) Pres. Lupo, Est. Amoresano, Ric. Amoroso ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 01/09/2010 (Ud. 08/06/2010), Sentenza n. 32539

 

DIRITTO URBANISTICO - ELETTROSMOG - Costruzione ripetitore telefonico e titolo abilitativo - Testo Unico in materia edilizia - Art.87 d.lgs. n.259/2003 - Art. 44 d.P.R.n.380/2001. Le disposizioni presenti nell'art.87 del d.lgs. 1 agosto 2003, n.259 contengono una deroga al regime ordinario del Testo Unico in materia edilizia (d.P.R. 6 giugno 2001, n.380), deroga che la Corte costituzionale ha ritenuto possa essere condivisa all'interno di un complessivo bilanciamento tra i principi costituzionali; tuttavia, da questo regime non risulta affatto escluso che l'ente territoriale conservi un potere di valutazione circa la compatibilità delle opere necessarie per l'installazione del ripetitore con le regole in materia urbanistica e ambientale. In sostanza, il rilascio del permesso di costruire, altrimenti necessario, viene sostituito dal rilascio delle autorizzazioni come previste dal citato art.87 al termine della specifica procedura ivi disciplinata, con la conseguenza che il mancato rispetto di queste disposizioni rende le opere abusive e suscettibili di sanzione ai sensi dell'art.44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380. Fattispecie: costruzione ripetitore telefonico e titolo abilitativo. (Annulla senza rinvio sentenza emessa in data 23 Aprile 2009 dal TRIBUNALE DI TIVOLI, Sez. dist. di Castelnuovo Di Porto) Pres. Lupo - Est. Marini - Ric. PM in proc. Brini ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 01/09/2010 (Ud. 28/04/2010), Sentenza n. 32527

 

DIRITTO URBANISTICO - Permesso in sanatoria - Verifica della c.d. doppia conformità e a tutti i parametri di legalità - Effetti - Verifica obbligatoria del giudice - Artt. 36, 44 e 45, d.P.R. n.380/01. Ai sensi dell'art. 36, d.P.R. 380/01, il responsabile dell'abuso o il proprietario possano ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda (c.d. doppia conformità). Sicché, è pacifico, che il rilascio del permesso, ex art. 36 d.P.R. 380/01, non determina automaticamente la estinzione del reato, dovendo il decidente, comunque, accertare la legittimità sostanziale del titolo sotto il profilo della sua conformità alla legge (Cass. 30/1/03, in p.m. c Ciaravella), in quanto nel valutare la sussistenza o meno della liceità di un intervento edilizio, esso decidente è tenuto ha verificare la conformità a tutti i parametri di legalità, fissati dalla legge, dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione edificatoria, non potendosi limitare alla verifica della esistenza ontologica del provvedimento amministrativo autorizzatorio, e deve accertare la integrazione o meno della fattispecie penale in vista  dell'interesse sostanziale che tale fattispecie assume a tutela, nella specie tutela del territorio (Cass. S.U. 21/12/93, Borgia; Cass. 29/1/01, n. 11716). (annulla con rinvio alla Corte di Appello di Roma, la sentenza resa dal Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Palestrina, in data 22/11/09) Pres. Lupo, Est. Gazzara, Ric. PM in proc. Guinetti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 01/09/2010 (Ud. 08/06/2010), Sentenza n. 32543

 

AREE PROTETTE - DIRITTO URBANISTICO - Siti di importanza comunitaria - Piani e progetti - Valutazione di incidenza - Natura - Mezzo preventivo di tutela dell’ambiente. La procedura di valutazione di incidenza è, per sua natura, finalizzata alla verifica e valutazione degli effetti di attività ed interventi su siti di importanza comunitaria ed all’individuazione delle idonee misure di mitigazione, volte a prevenire il deterioramento dei medesimi. Ne consegue che la valutazione di incidenza si configura come un mezzo preventivo di tutela dell’ambiente, che si deve svolgere prima dell’approvazione del progetto, il quale deve poter essere modificato secondo le prescrizioni volte ad eliminare o ridurre l’incidenza negativa dell’opera progettata. Pres. Lignani, Est. Fantini - G.P. (avv. Mari) c. Comune di Orvieto (avv. Marzola), Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici dell' Umbria- Mi.B.A.C. (Avv. Stato), Regione Umbria (avv.ti Manuali e Iannotti) e altri (n.c.) - TAR UMBRIA, Sez. I - 24 agosto 2010, n. 429

AREE PROTETTE - DIRITTO URBANISTICO - Siti di importanza comunitaria - Valutazione di incidenza - Carattere della necessaria previetà - Principi di precauzione e di prevenzione - Valutazione di incidenza postuma - Illegittimità.
Il carattere della necessaria previetà della procedura di valutazione di incidenza è funzionale al rispetto dei precetti comunitari e nazionali improntati ai principi di precauzione e prevenzione dell’azione ambientale, secondo quanto emerge anche dall’esegesi della c.d. “direttiva habitat” (n. 92/43/CEE) seguita dalla giurisprudenza comunitaria (in termini Corte Giustizia CE, 7 settembre 2004, in causa C-127/02; con riferimento alla V.I.A. : Corte Giustizia CE, 3 luglio 2008, in causa C-215/06; Corte Giustizia CE, 5 luglio 2007, in causa C-255/05). Il necessario corollario di tale postulato è quello per cui la valutazione di incidenza postuma alle autorizzazioni (ed in particolare al permesso di costruire) presupponenti un progetto definitivo dell’opera deve considerarsi illegittima (in termini, con riferimento al contiguo tema della V.I.A., T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 20 gennaio 2010, n. 583). Pres. Lignani, Est. Fantini - G.P. (avv. Mari) c. Comune di Orvieto (avv. Marzola), Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici dell' Umbria- Mi.B.A.C. (Avv. Stato), Regione Umbria (avv.ti Manuali e Iannotti) e altri (n.c.) -  TAR UMBRIA, Sez. I - 24 agosto 2010, n. 429

AREE PROTETTE - DIRITTO URBANISTICO - Siti di importanza comunitaria - Valutazione di incidenza - Atto a funzione prodromica rispetto al provvedimento autorizzatorio.
La valutazione di incidenza si caratterizza come “atto a funzione prodromica” rispetto al provvedimento autorizzatorio, che deve dunque precedere, per potere così utilmente concorrere alla valutazione ponderata degli interessi (cfr., in materia di pareri, Cons. Stato, Sez. IV, 12 giugno 1998, n. 941; T.A.R. Liguria, Sez. I, 22 luglio 2005, n. 1080 secondo cui è inammissibile l’esercizio ex post della funzione consultiva, a sanatoria, dovendo il parere necessariamente precedere la decisione dell’organo deliberante). Pres. Lignani, Est. Fantini - G.P. (avv. Mari) c. Comune di Orvieto (avv. Marzola), Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici dell' Umbria- Mi.B.A.C. (Avv. Stato), Regione Umbria (avv.ti Manuali e Iannotti) e altri (n.c.) - TAR UMBRIA, Sez. I - 24 agosto 2010, n. 429

AREE PROTETTE - DIRITTO URBANISTICO - Valutazione di incidenza - Art. 29 d.lgs. n. 152/2006 - V.I.A. - Applicazione analogica - Istituto della sanatoria - Configurabilità - Esclusione.
Nella materia coinvolgente l’interesse ambientale, ad escludere la possibilità di una valutazione di incidenza postuma concorre, sul piano dell’interpretazione analogica, anche la disposizione dell’art. 29 del codice dell’ambiente (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), il cui primo comma, con riferimento alla V.I.A., dopo avere premesso che detta valutazione è atto presupposto, o parte integrante del procedimento di autorizzazione od approvazione del progetto, sancisce che «i provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge», sembrando così escludere ogni possibilità di sanatoria (cfr. seppure in chiave di lettura comunitaria, T.A.R. LombardiaBrescia, nella sentenza 11 agosto 2007, n. 726; cfr. altresì Ad. Gen. del Consiglio di Stato, parere del 25 gennaio 1996 e, con specifico riferimento ai titoli edilizi, Cons. Stato, Sez. VI,24 settembre 2004, n. 6255). Pres. Lignani, Est. Fantini - G.P. (avv. Mari) c. Comune di Orvieto (avv. Marzola), Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici dell' Umbria- Mi.B.A.C. (Avv. Stato), Regione Umbria (avv.ti Manuali e Iannotti) e altri (n.c.) - TAR UMBRIA, Sez. I - 24 agosto 2010, n. 429

 

DIRITTO URBANISTICO - Permesso di costruire - Autorizzazione paesaggistica - Autonomia dei due titoli abilitativi - Ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica - Affidamento del privato circa il rilascio del permesso di costruire - Inconfigurabilità. Il permesso di costruire e l’autorizzazione paesaggistica sono titoli che assolvono funzioni differenti in quanto tutelano valori differenti e sono emessi sulla base di valutazioni di tipo diverso (l’una di conformità urbanistica, l’altra di compatibilità paesaggistica). Pretendere che dall’emanazione dell’una possa discendere un affidamento all’emanazione anche dell’altro significa negare l’autonomia dei due titoli abilitativi e pretendere, alla fin fine, di poter fare a meno di uno di essi, avendo ottenuto l’altro. Pres. Petruzzelli, Est.Russo - M. s.r.l. (avv. Campana) c. Comune di Ardesio (avv. Asdrubali). TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez.I - 6 agosto 2010, n. 2654

 

DIRITTO URBANISTICO - Reato di lottizzazione abusiva - Configurabilità - Mutamento di destinazione d’uso - Art. 18, L. n. 47/1985, trasfuso senza modificazioni nell’art. 30, DPR n. 380/2001. Il reato di lottizzazione abusiva, secondo la definizione contenuta nella L. n. 47 del 1985, art. 18, trasfuso senza modificazioni nel DPR n. 380 del 2001, art. 30, può essere realizzato mediante attività materiale costituita dalla esecuzione di opere che determinano una trasformazione edilizia o urbanistica del territorio, in violazione degli strumenti urbanistici vigenti o adottati o comunque di leggi statali e regionali, ovvero il compimento di attività negoziale che, attraverso il frazionamento dei terreni, ne modifichi inequivocabilmente la destinazione d’uso a scopo edificatorio (Cass. Pen. N. 10889/05). Particolare rilevanza assume, quindi, la destinazione del territorio stabilita dagli strumenti urbanistici, in quanto la lottizzazione abusiva viene ad incidere direttamente sul potere di programmazione dell’uso del territorio da parte dell’ente locale o sull’assetto del territorio già stabilito. E’ stata identificata la lottizzazione abusiva nel caso in cui le singole unità abitative perdano la originaria destinazione d’uso per acquistare quella residenziale, posto che tale modifica si pone in contrasto con lo strumento urbanistico (Cass. Pen., III Sez., n. 6990 del 2006). Oppure, per effetto del mutamento di destinazione d’uso di un complesso immobiliare la cui originaria destinazione assentita dalla P.A era quella di manufatti in zona artigianale con destinazione laboratorio- alloggio del custode (Cass. Pen., III sez., n. 42471/08). (conferma, sentenza T.A.R. CAMPANIA - NAPOL, Sez. II n. 04934/2009) - Pres. Giaccardi - Est. Leoni - Progetto Casa 2000 S.p.A. (avv.ti Clarizia e Laudadi) c. Comune di Melito di Napoli (avv. D'Angelo). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 03/08/2010, Sentenza n. 5170

DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva - Mutamento di destinazione d’uso - Fattispecie.
In tema di lottizzazione abusiva, il mutamento di destinazione d’uso incide sulla pianificazione del territorio effettuata dalla P.A., sicché a nulla rileva l’eventuale rispetto degli standards edificatori in relazione al rapporto superficie/volume previsti dal PRG per l’edilizia residenziale. Nella specie, manufatti originariamente assentiti a scopo artigianale sono stati trasformati in unità residenziali. (conferma, sentenza T.A.R. CAMPANIA - NAPOL, Sez. II n. 04934/2009) - Pres. Giaccardi - Est. Leoni - Progetto Casa 2000 S.p.A. (avv.ti Clarizia e Laudadi) c. Comune di Melito di Napoli (avv. D'Angelo). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 03/08/2010, Sentenza n. 5170

DIRITTO URBANISTICO - Convenzioni di lottizzazione - Opere di urbanizzazione primaria e secondaria - Termine per l’esecuzione - 10 anni dalla sottoscrizione dell’atto negoziale - Permesso di costruire - Potere regionale di annullamento Termine - Art. 39, DPR n. 380/2001.
In materia di convenzioni di lottizzazione, il termine per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione è fissato in 10 anni dalla sottoscrizione dell’atto negoziale e conseguentemente si considera esigibile il correlativo diritto dell’Amministrazione alla scadenza di tale arco temporale. Così come l’art. 39 del DPR n. 380 del 2001, fissa il termine massimo in dieci anni dalla adozione il potere regionale di annullamento del permesso di costruire. (conferma, sentenza T.A.R. CAMPANIA - NAPOL, Sez. II n. 04934/2009) - Pres. Giaccardi - Est. Leoni - Progetto Casa 2000 S.p.A. (avv.ti Clarizia e Laudadi) c. Comune di Melito di Napoli (avv. D'Angelo). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 03/08/2010, Sentenza n. 5170

 

DIRITTO URBANISTICO - PRG - Destinazione delle singole aree - Discrezionalità dell’Amministrazione - Sindacato giurisdizionale - Esclusione - Eccezione - Errori di fatto o da abnormi illogicità - Fattispecie. In materia di pianificazione territoriale, le scelte effettuate dall'amministrazione per la destinazione delle singole aree, al momento dell'adozione del piano regolatore generale o di variante al medesimo, costituiscono apprezzamenti di merito sottratti al sindacato giurisdizionale, salvo che non siano affette da errori di fatto o da abnormi illogicità. Fattispecie: pianificazione territoriale e diniego concessione edilizia per realizzazione di un edificio residenziale. (conferma, sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA: Sezione II n. 04864/2003) Pres. Giaccardi - Est. Anastasi - Zabarella (avv.ti Cacciavillani e Manzi) c. Comune di Spinea (avv. Cartia). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 3/08/2010, Sentenza n. 5157

 

DIRITTO URBANISTICO - Concessione in sanatoria c.d. straordinaria (o condono) - Specialità del procedimento - Verifiche, presupposti e condizioni - Parere della Commissione edilizia - Non obbligatorio - Fondamento. La specialità del procedimento di condono edilizio rispetto all'ordinario procedimento di rilascio della concessione ad edificare e l'assenza di una specifica previsione in ordine alla sua necessità rendono, per il rilascio della concessione in sanatoria c.d. straordinaria (o condono), il parere della Commissione edilizia non obbligatorio, ma, tutt’al più, facoltativo, al fine di acquisire eventuali informazioni e valutazioni con riguardo a particolari e sporadici casi incerti e complessi, in assenza dei quali il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato alla semplice verifica dei (pur numerosi) presupposti e condizioni espressamente e chiaramente fissati dal Legislatore (Cons. St., sez. IV, 12/02/2010 , n. 772 ; CdS sez. IV, 15/05/2009 , n. 3010 ; CdS, sez. VI, 27/06/2008, n. 3282; CdS sez. V, 4/10/2007, n. 5153). Nella specie non sussistevano quelle condizioni di complessità e difficoltà accertativa o valutativa e, dunque, non v’erano spazi per poter invocare utilmente l’intervento dell’organo consultivo collegiale. (conferma, sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA, Sez. I n. 01163/2004) Pres. Giaccardi - Est. Pozzi - Busso (avv.ti Verino e Zambelli) c. Comune di Venezia (avv.ti Gidoni, Morino e Paoletti). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 03/08/2010, Sentenza n. 5156

 

DIRITTO URBANISTICO - ESPROPRIAZIONE - PRG - Discrezionalità dell’Amministrazione - Destinazione di zona di natura conformativa - Vincolo non finalizzato all’espropriazione - Mero obbligo per i proprietari di rispetto della destinazione impressa all’area. La destinazione di una area a servizi (es. attrezzature ed impianti di interesse generale) corrisponde a destinazione di zona di PRG di natura conformativa, connessa alle determinazioni di pianificazione urbanistica rientranti nella discrezionalità dell’Amministrazione, cui corrisponde un mero obbligo per i proprietari di rispetto della destinazione impressa all’area e non un vincolo finalizzato all’espropriazione (C.d.S. Sez. IV, n. 4340/02). (conferma, sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI, Sezione III n. 01196/2004), Pres. Giaccardi - Est. Leoni - Monteleone (avv. Colapinto) c. Comune di Cassano delle Murge (avv. De Marco). CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 3/08/2010, Sentenza n. 5155

 

DIRITTO URBANISTICO - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Diniego lavori di manutenzione infrastrutture nel sottosuolo - Disposizioni regolamentari che prevedono indennità di ristoro - Illegittimità - Art. 238, d.P.R. n. 156/1973 e art. 4 L. n. 259/1997 - Art. 93 D.lgs. n. 259/2003. Prima dell’entrata in vigore dell’art. 93 del d.lgs. n. 259/2003, nella vigenza dell’art. 238 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, l’amministrazione comunale ben poteva istituire una indennità di ristoro a carico di coloro che avessero eseguito scavi nella sua sede stradale, per evitare che questi potessero conseguire un arricchimento senza causa (C.S. Sez. V, 20/12/1996, n. 1572; C.d.S. Sez. VI, 01/03/1995, n. 214). Nondimeno, rileva ora, l’art. 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per il quale, oltre alla tassa, al canone e al contributo una tantum ivi elencati, “nessun altro onere finanziario o reale può essere imposto, in base all’articolo 4 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in conseguenza dell’esecuzione delle opere di cui al presente decreto”. Tale disposizione ha fatto dunque perdere efficacia alle disposizioni regolamentari, emesse dai Comuni - con riferimento a tali opere - sulla base della previgente normativa (l’art. 238 del d.P.R. n. 156 del 1973, ovvero l’art. 4 della legge n. 259 del 1997), e dunque preclude all’amministrazione di subordinare il rilascio delle autorizzazioni al pagamento di importi riferibili al periodo successivo alla data di entrata in vigore del medesimo art. 93. (riforma, sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: Sez. I n. 00064/2007) - Pres. Ruoppolo - Est. Buonvino - Telecom Italia s.p.a. (avv.ti Ferraris ed Robaldo) c. Comune di Carate Brianza (avv.ti Grella e Romanelli). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 30/07/2010, Sentenza n. 5055

 

DIRITTO URBANISTICO - Nuovi strumenti programmatori - Stato di fatto del territorio e degli immobili - Rilevanza - Fattispecie. In materia urbanistica, chi adotta nuovi strumenti programmatori deve tener conto dello stato di fatto del territorio e degli immobili allorquando quest’ultimo trovi la propria legittimazione giuridica in atti provenienti dalla stessa pubblica Amministrazione. Fattispecie: diniego autorizzazione attivita' di sosta di suini di allevamento. (annulla T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA: SEZIONE I n. 00020/2009) Pres. Piscitello - Est. D'Agostino - Curti (avv. Camerini e Rossi) c. Comune di Fagnano Alto (avv. Giuliani). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 02/08/2010, Sentenza n. 5070

 

DIRITTO URBANISTICO - Piano di recupero - Piano attuativo delle scelte urbanistiche - Piano particolareggiato - Equivalenza - Finalità - Conservazione, ricostruzione e riutilizzazione del patrimonio edilizio esistente. Il piano di recupero è, sotto il profilo giuridico, uno strumento urbanistico sostanzialmente attuativo delle scelte urbanistiche primarie contenute nel piano regolatore generale ed è, quindi, equivalente al piano particolareggiato (P.P.). In particolare, secondo la definizione che la giurisprudenza ha dato dell’istituto, questo “è per sua natura finalizzato ad organizzare razionalmente ed esteticamente il patrimonio edilizio preesistente, avendo come connotazione tipica - che ne individua anche i limiti oggettivi - quella di disciplinare la conservazione, ricostruzione e riutilizzazione del patrimonio preesistente” (Cons. Stato, IV, 5 marzo 2008, n. 922). Pres. Adamo, Est. Pignataro - R.E. e altro (avv.ti Incardona e Vitello) c. Comune di Riesi (n.c.). TAR SICILIA, Palermo, Sez. III - 29 luglio 2010, n. 9052

DIRITTO URBANISTICO - Pianificazione attuativa o piano di lottizzazione - Omissione - Possibilità - Condizioni necessarie. Può prescindersi dalla pianificazione attuativa prescritta dalle norme tecniche di P.R.G., o dal sostitutivo piano di lottizzazione, ai fini del rilascio della concessione edilizia, solo ove nella zona territoriale omogenea, entro la quale ricade il terreno che si vorrebbe edificare, sia dimostrata la sussistenza di una situazione di fatto corrispondente a quella derivante dal piano attuativo medesimo (o dal sostitutivo piano di lottizzazione), ovvero vi sia la presenza di opere di urbanizzazione primaria e secondaria pari agli standard urbanistici minimi prescritti (cfr. Consiglio di Stato, V, 3 marzo 2004, n. 1013; T.A.R. Sicilia, Palermo, III, 7 maggio 2010, n. 6469). Pres. Adamo, Est. Pignataro - R.E. e altro (avv.ti Incardona e Vitello) c. Comune di Riesi (n.c.). TAR SICILIA, Palermo, Sez. III - 29 luglio 2010, n. 9052

 

DIRITTO URBANISTICO - Fascia di rispetto stradale e autostradale - Artt. 16, 17 e 18 C.d.S. e Artt. 26-28 Regolamento di attuazione - Limiti all’edificazione - Finalità - Parcheggi pertinenziali - Disciplina ex art. 6 L.r. Campania n. 19/2001 - Applicabilità - Esclusione. L'esistenza di limiti all'edificazione da rispettare con riferimento al nastro di autostrade e strade, tanto fuori del centro abitato che nell'ambito di quest'ultimo, deriva direttamente dalla normativa del Codice della Strada (artt. 16, 17, e 18 Decr. Leg.vo 285/1992) e del suo Regolamento di attuazione (artt. 26, 27, e 28 D.P.R. 495/1992). Il limite in questione è finalizzato a mantenere una fascia di rispetto utilizzabile per l'esecuzione di lavori, l'impianto di cantieri, l'eventuale allargamento della sede stradale, e per evitare possibili pregiudizi alla percorribilità della via di comunicazione; per cui le relative distanze vanno rispettate anche con riferimento ad opere che non superino il livello della sede stradale (cfr. Cons. di Stato sez. IV, n. 7275 del 23.12.2002; Cons. di Stato sez. IV, n. 5716 del 18.10.2002; T.A.R. Campania-Napoli n. 5226 del 5.12.2001). Sulla base di tali premesse deve allora escludersi che possa trovare applicazione la speciale disciplina prevista dall'art. 6 L. Reg. Campania 19/2001 in tema di parcheggi pertinenziali: il comma 8 assicura la prevalenza di essa rispetto alle sole disposizioni dei Regolamenti edilizi comunali, ma non può superare previsioni che promanano da norme primarie anch'esse speciali. Pres. D’Alessandro, Est. Blanda - I.s.p.a. (avv. Vitale) c. ANAS s.p.a. (Avv. Stato) e A. s.p.a. (avv. Laudadio) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. II - 23 luglio 2010, n. 16967

DIRITTO URBANISTICO - Fascia di rispetto autostradale - Tutela dell’incolumità pubblica - Applicabilità dell’istituto del silenzio-assenso - Esclusione. - Art. 19, c. 4, L. n. 241/1990.
La fascia di rispetto autostradale, disciplinata dall’art. 18 del codice della strada e dall’art. 28, comma 1, del relativo regolamento, che ne hanno fissato l'ampiezza in metri 30, è prevista al fine di evitare possibili pregiudizi alla percorribilità delle strade e per assicurare l’incolumità non solo dei conducenti dei veicoli, ma anche della popolazione che risiede vicino alle autostrade. Trattandosi, quindi, di un divieto che ha la funzione di assicurare l'incolumità pubblica, non può trovare applicazione il meccanismo del silenzio assenso, in virtù dell’espressa esclusione sancita dall'articolo 19, comma 4, della legge 241/1990. Pres. D’Alessandro, Est. Blanda - I.s.p.a. (avv. Vitale) c. ANAS s.p.a. (Avv. Stato) e A. s.p.a. (avv. Laudadio) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. II - 23 luglio 2010, n. 16967
 

DIRITTO URBANISTICO - Strutture mobili - Art. 3, c. 9, L. n. 99/2009 - Strutture turistico ricettive all’aperto - Installazione di mezzi mobili di pernottamento - Esclusione della rilevanza urbanistico-edilizia - Esclusione della necessità di conseguire apposito titolo abilitativo - Illegittimità costituzionale. La realizzazione di strutture mobili è espressamente disciplinata dal legislatore statale, che, all’art. 3 (L) del d.P.R. n. 380 del 2001, qualificando come «interventi di nuova costruzione» gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, specifica, al punto e.5), che comunque devono considerarsi tali «l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee». La realizzazione di tali interventi è subordinata al conseguimento di specifico titolo abilitativo costituito dal permesso di costruire (salve le ipotesi in cui è prevista la denuncia inizio attività; confronta artt. 10 e 22). In sostanza, la normativa statale sancisce il principio per cui ogni trasformazione permanente del territorio necessita di titolo abilitativo e ciò anche ove si tratti di strutture mobili allorché esse non abbiano carattere precario. Il discrimine tra necessità o meno di titolo abilitativo è data dal duplice elemento: precarietà oggettiva dell’intervento, in base alle tipologie dei materiali utilizzati, e precarietà funzionale, in quanto caratterizzata dalla temporaneità dello stesso. Tale principio è stato ribadito da molti legislatori regionali (in particolare si vedano, in tal senso, la legge della Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, recante «Norme per il governo del territorio», art. 78 e la legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 recante «Legge per il governo del territorio», art. 27, comma 1, lettera e5). Il comma 9 dell’art. 3 della L. n. 99/2009 detta una disciplina concernente un ambito specifico, in quanto si riferisce esclusivamente alle «strutture turistico-ricettive all’aperto» (campeggi, villaggi turistici - secondo la individuazione fatta dalle varie leggi regionali). Inoltre, tale disposizione ha ad oggetto unicamente la installazione di mezzi mobili di pernottamento e dei relativi rimessaggi (il riferimento è a campers, roulottes, case mobili, ecc.). In queste ipotesi la disposizione impugnata esclude la rilevanza di tali attività a fini urbanistici ed edilizi (oltre che paesaggistici), e, conseguentemente, la necessità di conseguire apposito titolo abilitativo per la loro realizzazione, sulla base del mero dato oggettivo, cioè della precarietà del manufatto, dovendo trattarsi di «mezzi mobili» secondo quanto stabilito dagli ordinamenti regionali. Tale elemento strutturale è considerato a priori di per sé sufficiente, ed anzi è espressamente esclusa la rilevanza del dato temporale e funzionale dell’opera, in quanto si prevede esplicitamente che possa trattarsi anche di opere permanenti, sia pure connesse all’esercizio dell’attività turistico-ricettiva. Risulta pertanto evidente che l’intervento del legislatore statale presenta carattere di norma di dettaglio, in quanto ha ad oggetto una disciplina limitata a specifiche tipologie di interventi edilizi realizzati in contesti ben definiti e circoscritti. Se, come più volte chiarito da questa Corte, alla normativa di principio spetta di prescrivere criteri e obiettivi, mentre alla normativa di dettaglio è riservata l’individuazione degli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere tali obiettivi (ex plurimis: sentenze n. 16 del 2010, n. 340 del 2009 e n. 401 del 2007), l’art. 3, comma 9, introduce una disciplina che si risolve in una normativa dettagliata e specifica che non lascia alcuno spazio al legislatore regionale. Essa, pertanto, oltrepassa i confini delle competenze che, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost. spettano al legislatore statale in materia di governo del territorio. In conclusione, l’art. 3, comma 9, della legge n. 99 del 2009 deve essere dichiarato illegittimo per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. Pres. Amirante, Est. De Siervo - Regione Toscana e altri c. Presidente del Consiglio dei Ministri - CORTE COSTITUZIONALE - 22 luglio 2010, n. 278

 

DIRITTO URBANISTICO - Parcheggio interrato - Permesso di costruire Necessità - Vincolo di pertinenzialità - Vincoli gravante sull’area - Contrasto del vincolo - Illegittimità del permesso di costruire - Artt. 10 e 3, 1° c. lett. e) D.P.R. n. 380/2001. Deve essere assentito mediante permesso di costruire, un parcheggio interrato anche se realizzato con vincolo di pertinenzialità da perfezionare in un momento successivo alla costruzione. Inoltre, il rilascio del permesso di costruire è subordinato al rispetto della normativa vincolistica gravante sull’area. Sicché, è illegittimo il permesso di costruire, rilasciato in contrasto del vincolo gravante sull’area. (conferma sentenza del Tribunale Amministrativo della Campania - Napoli, Sezione VII, n. 00178/2010) Pres. Garofoli - Est. Atzeni - Comune di Lettere (avv. Furno) c. G. Bosco Gargiulo (avv.ti Cirillo e Orlando). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 21/07/2010, Decisione n. 4801

DIRITTO URBANISTICO - PRG - Piano particolareggiato - Piano dei parcheggi - Funzione - Localizzazioni e dimensionamenti - Priorità di intervento e tempi di attuazione - Art. 3 L. n. 122/1989. Il piano dei parcheggi ha una funzione del tutto differente da quella del piano particolareggiato. Il piano particolareggiato, attua le previsioni di massima dello strumento urbanistico generale collocandole nella realtà di una specifica porzione del territorio comunale. Ed anche il piano dei parcheggi costituisce strumento attuativo del piano generale, ma nel diverso senso del soddisfacimento coordinato di quella necessità pubblica nell’ambito di tutto il territorio comunale. Pertanto, ai sensi dell’art. 3 della legge 24 marzo 1989, n. 122, il piano dei parcheggi deve tra l'altro indicare le localizzazioni ed i dimensionamenti, le priorità di intervento ed i tempi di attuazione, privilegiando le realizzazioni volte a favorire il decongestionamento dei centri urbani mediante la creazione di parcheggi finalizzati all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo e dotati anche di aree attrezzate per veicoli a due ruote, nonché le disposizioni necessarie per la regolamentazione della circolazione e dello stazionamento dei veicoli nelle aree urbane. (conferma sentenza del Tribunale Amministrativo della Campania - Napoli, Sezione VII, n. 00178/2010) Pres. Garofoli - Est. Atzeni - Comune di Lettere (avv. Furno) c. G. Bosco Gargiulo (avv.ti Cirillo e Orlando). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 21/07/2010, Decisione n. 4801

 

DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva - Reato prescritto - Confisca - Presupposti - Art.19 L.47/85 (oggi art. 44 c. 2 DPR n.380/01). Nell’ipotesi di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, il giudice, per disporre legittimamente la confisca, deve svolgere tutti gli accertamenti necessari per la configurazione sia della oggettiva esistenza di una illecita vicenda lottizzatoria sia di una partecipazione, quanto meno colpevole, (anche sotto gli aspetti dell'imprudenza, della negligenza e del difetto di vigilanza) alla stessa dei soggetti nei confronti dei quali la sanzione venga adottata, e di ciò deve dare atto con motivazione adeguata. (annulla senza rinvio ordinanza del 9.4.2009 del Tribunale di Bari, sez.di Acquaviva delle Fonti) Pres. De Maio, Est. Amoresano, Ric. Romano. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 20/07/2010 (Cc. 20/04/2010), Sentenza n. 28238

DIRITTO URBANISTICO - Reato di lottizzazione abusiva - Confisca in mancanza di condanna - Presupposti (soggettivi ed oggettivi) - Art.19 L.47/85 (oggi art. 44 c. 2 DPR n.380/01). Per disporre la confisca prevista dall'art.44, 2° comma del T.U. n.380/2001 (e precedentemente dall'art.19 della legge n.47/1985), il soggetto proprietario della res non deve essere necessariamente condannato, in quanto detta sanzione ben può essere disposta allorquando sia stata comunque accertata la sussistenza del reato di lottizzazione abusiva in tutti i suoi elementi (soggettivo ed oggettivo) anche se per una causa diversa, quale è, ad esempio, l'intervenuto decorso della prescrizione, non si pervenga alla condanna del suo autore ed alla inflizione della pena (Cass. pen. sez.3 n.21188/2009, Casasanta ed altri). Sicché, l'elemento soggettivo del reato è quello del necessario riscontro, quanto meno sotto i profili di colpa (anche sotto gli aspetti dell'imprudenza, della negligenza e del difetto di vigilanza) nella condotta dei soggetti sul cui patrimonio la misura viene ad incidere. (annulla senza rinvio ordinanza del 9.4.2009 del Tribunale di Bari, sez.di Acquaviva delle Fonti) Pres. De Maio, Est. Amoresano, Ric. Romano. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 20/07/2010 (Cc. 20/04/2010), Sentenza n. 28238

 

DIRITTO URBANISTICO - Domande di sanatoria - Autorità preposta alla tutela del vincolo - Obbligatorietà del parere - Fattispecie. Sussiste, l'obbligatorietà del parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo gravante sul bene anche in relazione a domande di sanatoria (cfr. Cons Stato, Sezi. VI, 14/02/2007, n.607), costituisce jus receptum il principio per cui i pareri e nulla osta resi in materia ambientale espressi dagli organi deputati alla tutela in questione costituiscono una valutazione di natura tecnico-discrezionale, resa cioè in virtù di nozioni ed esperienze di natura tecnico-scientifica applicate alla fattispecie e volta appunto a verificare la compatibilità o meno dell’opera alle esigenze di rispetto delle caratteristiche paesaggistico-ambientali che connotano lo stato dei luoghi oggetto del vincolo (Cons.Stato, Sez IV, 9/4/1999, n.601; idem Sez. VI, 11/4/2006, n.2001). Fattispecie: richiesta di rilascio di concessione sanatoria ed investitura e ruolo della Commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale (CTP) - Provincia di Trento). (conferma sentenza del T.R.G.A. - DELLA PROVINCIA DI TRENTO n. 00170/2002) - Pres. Trotta - Rel. Migliozzi - Nardelli (avv.ti Devigili e Romanelli) c. Provincia Autonoma di Trento (avv.ti Iemma, Pedrazzoli, Stella Richter). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 16/07/2010, Sentenza n. 4591

 

DIRITTO URBANISTICO - Regione Marche - Piano territoriale di coordinamento - Strumento sovraordinato agli strumenti urbanistici comunali e intercomunali - Previsioni di dettaglio. Nella Regione Marche, il piano territoriale di coordinamento costituisce strumento sovraordinato che assume il ruolo di essenziale punto di riferimento per la valutazione delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali, e che, oltre a determinare gli indirizzi generali di assetto del territorio provinciale, può contenere anche previsioni di dettaglio relative a singole aree, quando si tratti di scelte che involgano interessi pubblici di rilevanza provinciale o comunque sovracomunale; tanto è espressamente consentito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 12 della L.R. n. 34 del 1992, secondo la quale il P.T.C. indica la localizzazione di massima delle opere pubbliche che comportano rilevanti trasformazioni territoriali, delle maggiori infrastrutture pubbliche e private e delle principali linee di comunicazione. Pres. Passanisi, Est. Daniele - F.s.r.l. (avv.ti Valentini e Pierini) c. Comune di Fano (avv. Romoli) e Amministrazione Provinciale di Pesaro-Urbino (avv. Riminucci). TAR MARCHE, Sez. I - 16 luglio 2010, n. 3113

 

DIRITTO URBANISTICO - PRG - Piano urbanistico generale - Natura - Progetto approvato in variante - Effetti - Fattispecie: cd. ricomposizione volumetrica - Art. 44, lett. c), d.p.R. n. 380/2001. Il piano urbanistico generale, al pari di tutti gli atti amministrativi, è atto tipico e soggetto al principio di legalità, secondo il quale i provvedimenti amministrativi sono a numero chiuso ed hanno contenuti predeterminati dalla legge. D'altra parte, i piani regolatori sono per loro natura atti amministrativi generali a contenuto non provvedimentale ma normativo, cioè connotati dalla presenza di regole generali, e non da progetti architettonici. Il che conferma che un progetto approvato in variante non diventa per intero regola di piano, ma comporta soltanto l'integrazione del piano con la specifica variante richiesta su di esso dal progetto. Da ciò poi deriva che successive varianti al progetto comporteranno una nuova modifica al piano e richiederanno quindi una nuova variante al piano con la procedura concertativa non già se esse abbiano carattere «sostanziale» o «essenziale» rispetto al progetto (circostanza questa irrilevante ai fini che qui interessano) bensì qualora abbiano incidenza su quella specifica parte di piano la cui integrazione si era resa necessaria per l'approvazione del progetto originario (ovvero, ovviamente, su altre norme del piano). (annulla senza rinvio, ordinanza emessa il 25.11.2009 dal tribunale del riesame di Savona) Pres. Onorato, Est. Franco, Ric. Barbano. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 16/07/2010 (Cc. 20/05/2010), Sentenza n. 27715
 

DIRITTO URBANISTICO - Denuncia di inizio attività e relazione iniziale - Responsabilità del progettista - Configurabilità del reato di falso - Art. 29, d.p.R. n.380/2001. Il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica utilità anche con riferimento alla relazione iniziale che accompagna la denuncia di inizio attività e che quindi assumono rilevanza penale anche le false attestazioni contenute in questa relazione, qualora riguardino lo stato dei luoghi e la conformità delle opere realizzande agli strumenti urbanistici vigenti e non già la mera intenzione del committente o la futura eventuale difformità con le opere in concreto realizzate. (conf. Cass. Sez. V, 11.11.2009, n. 7408, Frigi). (riforma in parte sentenza del 24/09/2008 Corte d'appello di Napoli) Pres. Onorato Est. Franco Ric. Coppola ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 16/07/2010 (Ud. 20/05/2010), Sentenza n. 27699

DIRITTO URBANISTICO - DIA e relazione del progettista - Valore sostitutivo e certificativo - Responsabilità del progettista - Obblighi - Art. 29 e 23, d.p.R. n.380/2001 - Artt. 359 e 481 c.p.. L'art. 29, d.p.R. n.380/2001 deve essere letto in correlazione con il precedente art. 23, il quale dispone che la DIA deve essere accompagnata da una relazione del progettista «che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti» (comma 1); che il dirigente o responsabile dell'ufficio «in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza» (comma 6); e che, ultimato l'intervento, «il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale ... con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività» (comma 7). Il progettista dunque ha un duplice obbligo: a) redigere una relazione preventiva in cui si assume l'onere di "asseverare" tra l'altro la conformità delle opere agli strumenti urbanistici approvati e la mancanza di contrasto con quelli adottati e con i regolamenti edilizi; b) rilasciare al termine dei lavori (ove non lo faccia altro tecnico) un certificato di collaudo circa la conformità di quanto realizzato al progetto iniziale. Il termine "asseverare" ha il significato di "affermare con solennità", e cioè di porre in essere una dichiarazione di particolare rilevanza formale e di particolare valore nei confronti dei terzi quanto a verità - affidabilità del contenuto. L'art. 29, comma 3, dispone poi che "Per le opere realizzate dietro presentazione di denuncia di inizio attività, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 c.p.. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all'art. 23, comma 1, l'amministrazione ne da comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disoplinari". (Cass. Sez. III, 21.10.2008, n. 1818/09, Baldessari). Sicché, la costruzione della DIA come atto a controllo successivo rafforza il concetto di delega di potestà pubblica al soggetto qualificato, con dichiarazione del progettista che assume valore sostitutivo e quindi "certificativo". (riforma in parte sentenza del 24/09/2008 Corte d'appello di Napoli) Pres. Onorato Est. Franco Ric. Coppola ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 16/07/2010 (Ud. 20/05/2010), Sentenza n. 27699

DIRITTO URBANISTICO - Interventi di ristrutturazione edilizia - Permesso di costruire e DIA - mutamento di destinazione d'uso tra categorie funzionalmente autonome - Disciplina applicabile - D.P.R. n. 380/2001. In tema di reati edilizi, gli interventi di ristrutturazione edilizia necessitano di permesso di costruire sia nel caso in cui comportino mutamento di destinazione d'uso tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico sia nel caso in cui, se eseguiti nei centri storici, comportino il mutamento della destinazione d'uso all'interno di una stessa categoria omogenea; diversamente, se eseguiti fuori dei centri storici, gli stessi sono eseguibili in base a denuncia di inizio attività (DIA) qualora comportino il mutamento della destinazione d'uso all'interno di una stessa categoria omogenea (Cass. Sez. III, 20.1.2009, n. 9894, Tarallo). Nel caso in esame si trattava di intervento eseguito in una zona centro storico, per il quale quindi era necessario il permesso di costruire anche per il mutamento di destinazione d'uso all'interno di categorie omogenee. (riforma in parte sentenza del 24/09/2008 Corte d'appello di Napoli) Pres. Onorato Est. Franco Ric. Coppola ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 16/07/2010 (Ud. 20/05/2010), Sentenza n. 27699

 

DIRITTO URBANISTICO - Concessione edilizia - Istanza - Soggetto legittimato - Soggetti diversi dal proprietario - Titolari di diritti reali o personali. Ai sensi dell'art.4 L.28.1.1977 n.10, la domanda volta al rilascio della concessione edilizia può essere presentata anche da persona diversa dal proprietario, purché il richiedente abbia titolo a disporre del suolo; la materiale disponibilità dell'area da parte dell'istante, anche se persona diversa dal proprietario, costituisce titolo idoneo al rilascio della concessione edilizia, per cui può ritenersi che, in definitiva, sono legittimati a richiedere la concessione edilizia, non solo il proprietario, ma anche i soggetti che si trovano rispetto al bene immobile da edificare in relazione qualificata, come appunto i titolari di un diritto reale, ovvero i titolari di un diritto personale, quali, ad esempio, il conduttore. Pres. Barbagallo, Est. Cafini - Comune di Arpaia (avv. Supino) c. S. s.p.a. (avv. Belvini) - (Conferma T.A.R. Campania, Napoli, n. 117/2005) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 15 luglio 2010, n. 4557

 

DIRITTO URBANISTICO - Cubatura - Alienazione o cessione - Autonoma patrimonialità rispetto al terreno - Lotto di terreno ricevente - Superamento del volume ordinariamente consentito - Sistema edificatorio di zona - Volume complessivo - Integrità. La cubatura che un terreno esprime o possiede può essere alienata o ceduta indipendentemente dalla alienazione o dalla cessione del terreno medesimo: ciò perché la cubatura, pur se intrinsecamente collegata al terreno che la esprime, costituisce una utilità separata da questo, autonomamente valutabile e con una propria commerciabilità e patrimonalità. La cubatura espressa dal terreno può, dunque, essere oggetto di un contratto di trasferimento con il quale il proprietario di un’area trasferisce a titolo oneroso parte delle sue possibilità edificatorie ad altro soggetto allo scopo di consentire a quest’ultimo di realizzare nell’area di sua proprietà, una costruzione di maggior volume, nel rispetto dell’indice di densità fondiaria . Il lotto di terreno “ricevente” è sempre destinato a superare il volume ordinariamente in esso consentito (anche se in deroga rispetto agli indici ordinari), proprio per effetto dell’acquisto di cubatura da altro lotto, che, poi, non potrà più essere oggetto di edificazione. Sicché il sistema edificatorio di zona, sotto il profilo del volume complessivo, rimane integro. Pres. Zingales, Est. Savasta - C. s.r.l. e altro (avv. Scuderi) c. Comune di Misterbianco (avv. Giuffrida) - TAR SICILIA, Catania, Sez. I - 14 luglio 2010, n. 3034

DIRITTO URBANISTICO - Cessione di cubatura - Lotto acquirente - Limite di espansione - Indici di copertura e di altezza.
In tema di cessione di cubatura, il lotto acquirente, destinato a superare il volume ordinariamente in esso consentito, incontra il limite di espansione determinato dall’incremento di cubatura possibile in relazione agli altri indici limitativi, quali quelli di copertura e di altezza, che, relazionati tra loro, conferiscono il massimo assentibile. Detta soluzione consente di stabilizzare, concentrandolo in un unico lotto, quanto costruibile nei lotti vicini, sempre, però, con il rispetto della cubatura limitata non più dagli indici di zona riferiti al lotto (superabili proprio per effetto della cessione di volumetria), ma dagli altri indici (di copertura ed altezza), invece, non modificabili quale effetto dell’acquisto di cubatura. Pres. Zingales, Est. Savasta - C. s.r.l. e altro (avv. Scuderi) c. Comune di Misterbianco (avv. Giuffrida) - TAR SICILIA, Catania, Sez. I - 14-7-2010, n. 3034

DIRITTO URBANISTICO - Cessione di cubatura - Lotto intercluso - Limiti.
Non è configurabile la cessione dell’area derivante da un lotto intercluso rispetto ad un’area ordinaria, perché verrebbe ad essere trasferita in una zona caratterizzata dai normali indici stabiliti dal P.R.G. una volumetria maggiore “caratteristica” di una specifica tipologia di lotto ( quello intercluso). In altri termini, verrebbe immotivatamente consentito il trasferimento in un lotto ordinario di un migliore parametro “straordinario” caratteristico di zona, in violazione del criterio di omogeneità che giustifica la cessione di cubatura e consentendo, di fatto, la “trasformazione” di una zona ordinaria in speciale, in assenza dei necessari requisiti urbanistici. In questo caso, non si impedisce la cessione di cubatura in quanto tale, ma il trasferimento relazionato alla tipologia (ed agli indici più favorevoli) del lotto intercluso verso l’ordinaria (e con indici più bassi) tipologia fondiaria. Pres. Zingales, Est. Savasta - C. s.r.l. e altro (avv. Scuderi) c. Comune di Misterbianco (avv. Giuffrida) - TAR SICILIA, Catania, Sez. I - 14/07/2010, n. 3034

DIRITTO URBANISTICO - Reati urbanistici-edilizi - Violazione del permesso - Responsabilità direttore lavori - Configurabilità del reato.
Nell’ambito dei reati urbanistici-edilizi, il direttore dei lavori non è responsabile delle difformità della costruzione rispetto al progetto solo qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione del permesso fornendo all’autorità amministrativa contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa e rinunciando all’incarico. Trattandosi di contravvenzione per la configurabilità del reato è sufficiente la negligenza. (conferma sentenza del 22/04/2009 Corte d’appello di Genova) Pres. Lupo, Est. Petti, Ric. Del Freo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 14/07/2010, (Ud. 8/06/2010) Sentenza n. 27258

 

DIRITTO URBANISTICO - Realizzazione di una tettoia di copertura di un terrazzo - Intervento di manutenzione straordinaria - Esclusione - Permesso di costruire - Necessità - Reato di cui all’art. 44, D.P.R. 380/01. La realizzazione di una tettoia di copertura di un terrazzo di una abitazione non può qualificarsi quale intervento di manutenzione straordinaria, né configurarsi come pertinenza, atteso che, costituendo parte integrante dell'edificio ne costituisce ampliamento, con conseguente integrabilità, in difetto del preventivo rilascio del permesso di costruire, del reato di cui all'art. 44, d.P.R. 380/01 (Cass. n. 40843/2005; Cass. n. 15561/2007). (annulla senza rinvio, sentenza, resa dalla Corte di Appello di Roma in data 4/5/09) Pres. Lupo, Est. Gazzara, Ric. PG in proc. De Silvestri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 14/07/2010 (Ud. 08/06/2010), Sentenza n. 27264

 

DIRITTO URBANISTICO - Strumenti urbanistici - Principio di tipicità e nominatività - Numerus clausus - Amministrazione comunale - Varianti e modifiche nella disciplina di dettaglio - Limiti - Deviazione dal modello legale rispetto alla causa o al contenuto. In forza del principio di tipicità e nominatività degli strumenti urbanistici, che discende dal più generale principio di legalità e di tipicità degli atti amministrativi, l’Amministrazione non può dotarsi di piani urbanistici i quali, per “nome, causa e contenuto”, si discostino dal numerus clausus previsto dalla legge (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. II, 10 dicembre 2003, parere nr. 454; Cons. Stato, sez. IV, 7 novembre 2001, nr. 5721). L’Amministrazione comunale può pertanto introdurre varianti e modifiche nella disciplina di dettaglio degli strumenti urbanistici, a condizione che ciò non comporti una deviazione di essi dal modello legale rispetto alla “causa” (ossia alla loro funzione tipica quale individuata dal legislatore) ovvero al “contenuto” (ossia a quello che dovrebbe essere l’oggetto dell’attività di pianificazione, sempre alla stregua del dato normativo di riferimento); tale facoltà trova il proprio fondamento, a livello costituzionale, nell’ultimo comma dell’art. 117 Cost., laddove ai Comuni è attribuita la potestà regolamentare nelle materie di loro competenza. Pres. Trotta, Est. Greco - Comune di Roma (avv.ti D’Ottavi, Raimondo e Sabato) c. A.C. (avv.ti Lavitole e Zerboni) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 13 luglio 2010, n. 4545

DIRITTO URBANISTICO - Pianificazione del territorio - Potere conformativo dell’amministrazione- Imposizione di condizioni e limiti al potere di godimento di categorie e tipologie di immobili in conseguenza della loro specifica destinazione - Qualificazione in termini di vincolo espropriativo - Esclusione - Vincoli conformativi - Asservimento ad obiettivi di interesse generale - Carattere ablatorio - Esclusione.
Il potere conformativo spettante all’amministrazione nella propria attività di pianificazione del territorio, è stato individuato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale come espressione della potestà amministrativa di governo del territorio, alla quale è connaturata la facoltà di porre condizioni e limiti al godimento del diritto di proprietà non di singoli individui, ma di intere categorie e tipologie di immobili identificati in termini generali e astratti; non possono quindi qualificarsi in termini di vincolo espropriativo tutte le condizioni e i limiti che possono essere imposti ai suoli in conseguenza della loro specifica destinazione (ivi compresi i limiti di cubatura connessi agli indici di fabbricabilità previsti dal P.R.G. per le varie categorie di zone in cui il territorio viene suddiviso), e - a maggior ragione - non hanno carattere ablatorio a quei vincoli (c.d. “conformativi”) attraverso i quali, seppure la proprietà viene asservita al perseguimento di obiettivi di interesse generale quali la realizzazione di opere pubbliche o infrastrutture, non è escluso che la realizzazione di tali interventi possa avvenire ad iniziativa privata o mista pubblico-privata, e comunque la concreta disciplina impressa al suolo non comporti il totale svuotamento di ogni sua vocazione edificatoria (cfr., fra le tante, la sent. Corte Cost. nr. 179 del 20 maggio 1999). Pres. Trotta, Est. Greco - Comune di Roma (avv.ti D’Ottavi, Raimondo e Sabato) c. A.C. (avv.ti Lavitole e Zerboni) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 13 luglio 2010, n. 4545

 

DIRITTO URBANISTICO - Titoli edilizi rilasciati - Diritto di accesso - Art. 5 d.P.R. n. 380/2001 - Estensione. In materia di accesso ai titoli edilizi rilasciati ed ai relativi progetti, l’art.5 del D.P.R. n.380/2001, nello stabilire le competenze dello sportello unico per l’edilizia, pone l’obiettivo di consentire, a chiunque vi abbia interesse, l’accesso gratuito all’elenco delle domande presentate ed a tutte le informazioni utili disponibili. Coerentemente, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, qualsiasi soggetto abitante in zona vicina a quella interessata dal permesso di costruire (ancorchè non proprietario dell’area in cui ricade l’intervento edilizio) ha diritto di accedere ai titoli abilitativi rilasciati ed ai relativi atti progettuali, rilevando la sussistenza di un interesse personale e concreto per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti (Cons.Stato, V, 23/5/1997, n.549; idem, 7/5/2008, n.2086; idem, IV, 14/4/2010, n.2092; TAR Puglia, Lecce, II, 17/9/2009, n.2121). Pres. Radesi, Est. Bellucci - B.S. (avv. Grassi) c. Comune di Figline Valdarno (n.c.) - TAR TOSCANA ,Sez. III - 12 luglio 2010, n. 2450

 

DIRITTO URBANISTICO - Distanza tra costruzioni - Art. 9 D.M. 1444/1968 - Pareti finestrate di edifici antistanti - Distanza di dieci metri - Finalità della norma - Interesse del frontista alla riservatezza - Esclusione - Profilo igienico sanitario - Carattere cogente - Corpi di un medesimo edificio - Irrilevanza. L'art. 9 del D.M. n. 1444/1968, laddove prescrive la distanza di dieci metri tra pareti finestrate di edifici antistanti, va rispettata in tutti i casi, trattandosi di norma volta ad impedire la formazione di intercapedini nocive sotto il profilo igienico-sanitario, e pertanto non è eludibile in funzione della natura giuridica dell'intercapedine. Pertanto, le distanze tra costruzioni sono predeterminate con carattere cogente in via generale ed astratta, in considerazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza, di modo che al giudice non è lasciato alcun margine di discrezionalità nell'applicazione della disciplina in materia di equo contemperamento degli opposti interessi. Invero, essendo la norma finalizzata a stabilire un'idonea intercapedine tra edifici nell'interesse pubblico, e non a salvaguardare l'interesse privato del frontista alla riservatezza (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 261.2001 n. 1108), non può dispiegare alcun effetto distintivo la circostanza che si tratti di corpi di uno stesso edificio ovvero di edifici distinti (cfr. ex multis Cons. St., Sez. IV, 5.12.2005n. 6909). Pres. Petruzzelli, Est. Conti - S.S. e altri (avv.ti Zonca e Collia)c. Comune di Ranica (avv.ti Ballerini e Viviani) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 8 luglio 2010, n. 2461

 

DIRITTO URBANISTICO - Realizzazione di una piscina - Permesso di costruire - Necessità - Fondamento. Anche per la realizzazione di una piscina occorre il permesso di costruire, e ciò perché costituiscono lavori edilizi che richiedono il preventivo rilascio del permesso di costruire non solo quelle opere che si elevano al di sopra del suolo, ma anche quelle in tutto o in parte interrate, che trasformano in modo durevole l'area impegnata dai lavori stessi, senza discrimine sulla entità del manufatto realizzato (come nel caso della realizzazione di una piscina) (Cass. 29/4/03, Agresti; Cass. 27/9/2000, Cimaglia). (conferma sentenza Corte di Appello di Lecce del 24/9/09) Pres. Lupo, Est. Gazzara, Ric. Marchello. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 06/07/2010 (Ud. 8/06/2010), Sentenza n. 25631
 

DIRITTO URBANISTICO - Attività edilizia in difetto di permesso di costruire - Permanenza del reato - Nozione di ultimazione dei lavori - Differenza - Condono edilizio - Art.31 L. n. 47/1985 - D.P.R. n. 380/01. Il reato di costruzione in difetto di permesso di costruire ha natura permanente e la permanenza cessa con l'ultimazione dell'opera ivi comprese le rifiniture. Altra cosa è, invece, la nozione di ultimazione contenuta nell'art.31 L.47 del 1985 (oggi D.P.R. n. 380/01 e s.m.) (che anticipa tale momento a quello del completamento della struttura) che è applicabile solo in materia di condono edilizio (Cass. pen. sez.3 n.33013/3.6.2003). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso sentenza del 9.10.2008 la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli, sez. dist. di Marano) Pres. Lupo, Est. Amoresano, Ric. Wirz. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 06/07/2010 (Ud. 08/06/2010), Sentenza n. 25618

 

DIRITTO URBANISTICO - Opera abusivamente realizzata - Permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 DPR n. 380/01 - Compiti del giudice penale - Art. 101 Cost. - Cd."doppia conformità". La disciplina contenuta nell’art. 36 DPR n.380/2001 prevede, espressamente, che il responsabile dell'abuso o il proprietario possano ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda (cd."doppia conformità"). In tali casi, il giudice penale, nel valutare la sussistenza o meno della liceità di un intervento edilizio, deve verificarne la conformità a tutti i parametri di legalità fissati dalla legge, dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione edificatoria. Il giudice, quindi, non deve limitarsi a verificare l'esistenza ontologica del provvedimento amministrativo autorizzatorio, ma deve verificare l'integrazione o meno della fattispecie penale "in vista dell'interesse sostanziale che tale fattispecie assume a tutela" (nella specie tutela del territorio), (Cass. sez. unite 21.12.1993, ric. Borgia). E' la stessa descrizione normativa del reato che impone al giudice un riscontro diretto di tutti gli elementi che concorrono a determinare la condotta criminosa, ivi compreso l'atto amministrativo (Cass. pen. sez.3 21.1.1997- Volpe ed altri). Non sarebbe infatti soggetto soltanto alla legge (art. 101 Cost.) un giudice penale che arrestasse il proprio esame all'aspetto esistenziale e formale di un atto sostanzialmente contrastante con i presupposti legali (Cass. pen. sez.3 2.5.1996 n.4421-Oberto ed altri). Tutti tali principi sono stati ribaditi da Cass. sez.3 n.11716 del 29.1.2001. (annulla sentenza del 27.10.2009 del Tribunale di Tivoli, sez. dist. di Palestrina e rinvia alla Corte di Appello di Roma) Pres. Lupo, Est. Amoresano, Ric. PM in proc. Agosta. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 05/07/2010 (Ud. 08/06/2010), Sentenza n. 25387

DIRITTO URBANISTICO - Permesso in sanatoria - Automatica estinzione del reato - Esclusione - Reati aventi oggettività giuridica - Art. 36 DPR n.380/2001. Il rilascio del permesso in sanatoria, ex art. 36 DPR n.380/2001, non determina automaticamente l’estinzione del reato, dovendo il giudice, comunque, accertare la legittimità sostanziale del titolo sotto il profilo della sua conformità alla legge (Cass. pen. sez. 3 n.144 del 30.1.2003-PM in proc. Ciaravella). Sicché, l'effetto estintivo non opera nei confronti dei reati aventi oggettività giuridica diversa, come quelli relativi a violazioni di disposizioni dettate dalle leggi in materia di costruzioni in zona sismica, di opere in conglomerato cementizio o di vincoli ambientali e paesaggistici. Tali disposizioni, infatti, pur riguardando l'attività edificatoria sono "diverse" sotto il profilo della ratio e degli obiettivi perseguiti, da quelle in materia urbanistica (Cass. sez.3 2.7.1994 n.7541; Cass. sez.3 26.6.1997 n.6225; Cass. sez.3 n.11511 del 15.2.2002; Cass. sez.3 22.5.2006 n.17591). (annulla sentenza del 27.10.2009 del Tribunale di Tivoli, sez. dist. di Palestrina e rinvia alla Corte di Appello di Roma) Pres. Lupo, Est. Amoresano, Ric. PM in proc. Agosta. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 05/07/2010 (Ud. 08/06/2010), Sentenza n. 25387

 

DIRITTO URBANISTICO - Provvedimento di concessione edilizia - Soggetti legittimati all’impugnazione - Soggetti titolati a ricevere l’avviso di avvio del procedimento - Identità - Esclusione. Non vi è identità tra le posizioni di coloro che siano legittimati ad impugnare il provvedimento finale di concessione edilizia e coloro che possono intervenire o hanno titolo a ricevere l'avviso di avvio del procedimento; ove sia stata proposta una domanda di concessione edilizia e/o di autorizzazione paesistica, il vicino del richiedente può intervenire nel procedimento ed impugnare il provvedimento che accoglie l'istanza, ma non ha titolo a ricevere l'avviso di avvio predetto (Cons. di St., VI, 10.2.2006, n. 547; T.A.R. Liguria, I, 15.11.2005, n. 1461). Pres. Balba, Est. Vitali - D.N. e altri (avv.ti Gerbi e Bilanci) c. Comune di Sestri Levante e altro (n.c.) - TAR LIGURIA, Sez. I - 5 luglio 2010, n. 5570

 

DIRITTO URBANISTICO - Approvazione di variante per insediamenti produttivi - Procedimento semplificato - Principi di pianificazione - Ricognizione del fabbisogno di nuovi impianti - Insufficienza delle aree destinate ad impianti produttivi - Artt. 5 e 2 d.P.R. n. 447/98. Il combinato disposto degli artt. 5, c. 1 e 2, c. 1, del d.P.R. n. 447/98 consente di desumere che il procedimento di approvazione della variante per insediamenti produttivi non è sottratto ai tradizionali presupposti che reggono gli strumenti di piano ed alle esigenze cui sono funzionalizzati gli stessi, in quanto il d.p.r. 447/98 si limita a semplificarne l’approvazione, ma non stravolge i principi che regolano la elaborazione della pianificazione comunale. Ne consegue che - come tutti gli strumenti di piano sono approvati a seguito di ricognizione del fabbisogno della comunità locale - anche la variante per insediamenti produttivi può essere approvata solo a seguito di una ricognizione da parte del fabbisogno di nuovi impianti produttivi ed alla valutazione del Comune che effettivamente ritenga che per l’ordinato sviluppo della comunità locale occorrano nuovi impianti produttivi la cui localizzazione non sia possibile nel contesto del piano vigente per insufficienza delle aree a ciò destinate. ( CdS 7338/06; T.a.r. Sardegna 164/09; T.a.r. Sicilia, Catania, II, 1080/07). Pres. Petruzzelli, Est.Russo - Italia Nostra Onlus (avv. Brambilla) c. Comune di Palazzago (avv.ti Carzeri e Nola) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 1 luglio 2010, n. 2411

 

DIRITTO URBANISTICO - Aree asservite - Inedificabilità - Opponibilità ai terzi acquirenti - Irrilevanza delle vicende inerenti la proprietà dei terreni. L’inedificabilità di un’area asservita o accorpata o comunque utilizzata a fini edificatori costituisce una qualità obiettiva del fondo che, pur non vigendo l’obbligo di trascrizione del vincolo nei registri immobiliari (cfr. Cons. Stato V, 28.6.00 n. 3637), è opponibile a terzi acquirenti, ed ha l’effetto di impedirne l’ulteriore edificazione oltre i limiti previsti, a nulla rilevando che la proprietà dell’area sia stata trasferita, che manchino specifici negozi giuridici privati volti all’asservimento o che l’edificio sia collocato in una parte del lotto catastalmente divisa (Cons. Stato V, 9.10.07 n. 5232).In altri termini, un’area edificabile, già interamente considerata in occasione del rilascio di una concessione edilizia, non può essere considerata libera neppure parzialmente, agli effetti della volumetria realizzabile, in sede di rilascio di una seconda concessione, nella perdurante esistenza del primo edificio, restando irrilevanti le vicende inerenti alla proprietà dei terreni (Cons. Stato IV, 6.9.99 n. 1402). Pres. Arosio, Est. Spadavecchia -F. s.r.l. (avv. Colombo) c. Comune di Rovello Porro (avv.ti Fossati e Venghi) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 29 giugno 2010, n. 2668

DIRITTO URBANISTICO - Impianto tecnologico - Nozione.
Il concetto di “impianto tecnologico”, posto al servizio di un fabbricato esistente, presuppone in primo luogo l'esiguità quantitativa del manufatto - nel senso che il medesimo deve essere di entità tale da non alterare in modo rilevante l'assetto del territorio - ed inoltre, l'esistenza di un collegamento funzionale tra tale manufatto e la cosa principale, con conseguente impossibilità per il primo di essere utilizzato separatamente ed autonomamente (cfr. TAR Abruzzo, L'Aquila, 25.11.2005, n. 1186). Pres. Arosio, Est. Zucchini - G.s.p.a. (avv.ti De Nora, Manganiello e Salvi) c. Comune di Agrate Brianza (avv. Pintucci), Provincia di Milano (avv.ti Bartolomeo, Ferrari, Gabigliani e Zimmitti) e altro (n.c.) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 28 giugno 2010, n. 2662

 

DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Reati edilizi - Interesse protetto - Persona offesa e soggetto danneggiato - Differenza - Reati a natura plurioffensiva (es. abuso d'ufficio) - Diritto al contraddittorio - Art. 408 c.p.p.. In tema di reati edilizi l’interesse protetto è quello, formale, della realizzazione della costruzione nel rispetto della concessione e della tutela sostanziale del territorio, il cui sviluppo deve avvenire in conformità alle previsioni urbanistiche. Di certo, però, si tratta di beni la cui titolarità non può essere riconosciuta in capo al privato che, al massimo, ha un interesse legittimo all’osservanza di tali principi e può, in caso dì loro violazione, lamentare i danni patiti. Chiaro, però, che, una cosa, è la veste di danneggiato ed, altra, quella di persona offesa. Sicché, l'avviso ex art. 408 c.p.p. spetta esclusivamente alla persona offesa non anche al danneggiato dal reato. Mentre si è diversificato il caso di quei reati, come l'abuso d'ufficio che, avendo natura plurioffensiva (è - cioè - idoneo a ledere, oltre all'interesse pubblico al buon andamento e alla trasparenza della P.A., anche il concorrente interesse del privato a non essere turbato nei propri diritti costituzionalmente garantiti dal comportamento illegittimo ed ingiusto del pubblico ufficiale) implica che il privato danneggiato rivesta la qualità di persona offesa ed, in tal caso, "l'omesso avviso della richiesta di archiviazione, qualora abbia chiesto di esserne informata, viola il diritto al contraddittorio" (Cass. sez. VI, 22.3.06, P.O. in proc. Tundo). (dich. inammissibili il ricorso avverso il Decreto di archiviazione emesso dal G.i.p. di Roma in data 28.2.09) Pres. De Maio, Est. Mulliri, Ric. Pellegrino. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/06/2010 (Cc. 12/05/2010), Sentenza n. 24304

 

DIRITTO URBANISTICO - Sanatoria - Richiesta di accertamento di conformità - Decorrenza dei 60 gg. - Silenzio rifiuto - Presentazione di ricorso giurisdizionale - Irrilevanza - Artt. 64, 65, 71, 72, 44, lett. b) e 45, 1° c. D.P.R. n. 380/2001 - Art. 36 del T.U.E. (già art. 13 della L. n. 47/1985). Se non interviene pronuncia entro i 60 giorni successivi alla presentazione della richiesta di accertamento di conformità in sanatoria, ex art. 36 del T.U. n. 380/2001, la richiesta deve intendersi “rifiutata”. Inoltre, deve ritenersi irrilevante la presentazione di ricorso giurisdizionale. (conferma sentenza n. 3709/2008 CORTE APPELLO di PALERMO, del 06/10/2009 che confermava la sentenza 1.7.2008 del Tribunale monocratico di Termini Imerese) Pres. De Maio, Est. Fiale, Ric. Chiarello. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/06/2010 (Ud. 24/03/2010), Sentenza n. 24245

DIRITTO URBANISTICO - Procedimenti amministrativi di sanatoria - Sospensione - T.U.E. D.P.R. n. 380/2001 - Accertamento autonomo del giudice penale. La disciplina contenuta nel T.U.E. D.P.R. n. 380/2001, ricollega, la durata della sospensione all'esaurimento dei soli "procedimenti amministrativi di sanatoria", limitandola temporalmente alla decisione degli organi comunali sulla relativa domanda, manifestata anche nella forma del silenzio-rifiuto prevista dal 4° comma dell'art. 36. Detta sospensione non può estendersi, pertanto, fino alla definizione dell'eventuale procedimento giurisdizionale originato dal ricorso avverso il diniego del rilascio del titolo abilitativo sanante (Cass. n. 16706/2004; Cass. n. 10640/2003; Corte Costituzionale sentenza n. 370/1988 e ordinanza n. 247/2000). L'emissione del provvedimento sospensivo, resta pur sempre condizionata al previo accertamento del giudice penale in ordine alla effettiva sussistenza dei presupposti necessari per il conseguimento della sanatoria (Cass., Sez. III, 7.3.1997, n. 2256, Tessari ed altro). Nell'ipotesi in cui il giudice di merito non abbia sospeso, ex art. 45, 1° comma, del T.U. n. 380/2001, il procedimento relativo ai reati di cui all'art. 44 dello stesso T.U., non consegue alcuna nullità, mancando qualsiasi previsione normativa in tal senso e non configurandosi pregiudizi al diritto di difesa dell'imputato, poiché questi può far valere nei successivi gradi di giudizio l'esistenza o la sopravvenienza della causa estintiva. (conferma sentenza n. 3709/2008 CORTE APPELLO di PALERMO, del 06/10/2009 che confermava la sentenza 1.7.2008 del Tribunale monocratico di Termini Imerese) Pres. De Maio, Est. Fiale, Ric. Chiarello. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/06/2010 (Ud. 24/03/2010), Sentenza n. 24245

 

DIRITTO URBANISTICO - Titoli abilitativi edilizi - DIA e permesso di costruire - Riferimenti tra disciplina statale e regionale - C.d. sistema definibile “a duplice binario” - Poteri del giudice penale - Artt. 25 e 117, 3° c., Cost. - Artt. 22 e 44 TUE. D.P.R. n. 380/2001. Premesso che l'art. 117, 3° comma, della Costituzione demanda alle Regioni ordinarie competenza legislativa concorrente nella materia del "governo del territorio"; anche in tale materia, però, l'ambito della rilevanza penale non può essere modificato dalla legislazione regionale, stante la riserva di legge statale in materia di ordinamento penale (art. 25 Cost.). Sicché, l’art. 22 del T.U.E. D.P.R. n. 380/2001, nel consentire alle Regioni di estendere o ridurre l’ambito della DIA, precisa che restano ferme le sanzioni penali di cui al successivo art. 44 ed allo stesso modo l’art. 10, nel consentire alle Regioni di ampliare o restringere l’ambito del permesso di costruire, precisa che la violazione di tali norme non comporta l’applicazione delle pene di cui all’art. 44. Qualora le Regioni si avvalgano, dunque, delle possibilità anzidette, entrambe le citate disposizioni prevedono espressamente che nulla cambi circa l’ambito di operatività delle fattispecie penali contenute nell’art. 44 del T.U., si da potersi affermare che - in materia edilizia - la disciplina sanzionatoria penale non è correlata alla tipologia del titolo abilitativo, bensì alla consistenza concreta dell‘intervento. La materia dei titoli abilitativi edilizi, in sostanza, si articola secondo un sistema definibile “a duplice binario”: a) quello della legislazione regionale, rilevante per l’individuazione dell’iter amministrativo che deve essere seguito al fine di potere attuare i diversi interventi urbanistici ed edilizi che comportano trasformazioni territoriali; b) quello, non necessariamente coincidente con il primo, che rileva ai fini della configurazione delle fattispecie incriminatrici poste dalla disciplina penale. Per cui, nel caso di apparente incompatibilità tra una disposizione di legge statale che richiede un certo titolo abilitativo per un intervento edilizio e una norma di legge regionale che sembri adottare una diversa soluzione, al giudice penale è vietata la disapplicazione della disciplina regionale che appaia in contrasto con una legge dello Stato (Corte Cost., 14.6.1990, n. 285). Lo stesso giudice, però, per evitare possibili questioni di legittimità costituzionale, deve anzitutto risolvere in chiave interpretativa l’apparente contrasto tra norme. (conferma sentenza n. 4008/2008 CORTE APPELLO di GENOVA, del 08/07/2009 che confermava la sentenza 3.6.2008 del Tribunale monocratico di Massa) Pres. De Maio, Est. Fiale, Ric. Giannoni. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/06/2010 (Ud. 24/03/2010), Sentenza n. 24243

 

DIRITTO URBANISTICO - Interventi di ristrutturazione realizzabili con DIA - Conformità alla disciplina urbanistico-edilizia vigente - Necessità - D.P.R. n. 380/2001 e s.m. - D.Lgs. n. 301/2002. Ai sensi della disciplina contenuta nel Testo Unico Edilizia e successive modifiche, gli interventi di ristrutturazione, in ogni caso, anche se realizzabili con DIA, devono essere conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente. (conferma sentenza n. 4008/2008 CORTE APPELLO di GENOVA, del 08/07/2009 che confermava la sentenza 3.6.2008 del Tribunale monocratico di Massa) Pres. De Maio, Est. Fiale, Ric. Giannoni. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/06/2010 (Ud. 24/03/2010), Sentenza n. 24243
 

DIRITTO URBANISTICO - Titolo abilitativo con clausole o condizioni derogatorie - Art. 44, lett.b), D.P.R. n. 380/2001 - Configurabilità - Fattispecie: Regolamento comunale contenente nozione illegittima di “opera precaria”. In materia edilizia, il Comune non può, mediante l'inserimento nel titolo abilitativo di clausole o condizioni, permettere la realizzazione di opere, in contrasto con la pianificazione, che siano in grado di alterare in modo permanente l'assetto urbanistico (Cass., sez. III, 16.4.2008, Rao e C. Stato, sez. V, 20.3.2000, n, 1507). Sicché, l’Ente non può introdurre, neanche, attraverso un Regolamento comunale, una nozione illegittima di "opera precaria” (Cass., Sez. III, 20-3-2008, n. 12428, Fioretti). (conferma sentenza n. 3086/2008 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 22/05/2009 che confermava sentenza del 13.3.2008 Tribunale monocratico di Grosseto) Pres. De Maio, Est. Fiale, Ric. Verrengia ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/06/2010 (Ud. 24/03/2010), Sentenza n. 24242

 

DIRITTO URBANISTICO - Opere edilizie - Responsabilità autonoma del committente e responsabilità dell’imprenditore incaricato a munirsi dei necessari titoli. Il committente di opere edilizie ha l'obbligo personale di munirsi dei necessari titoli abilitativi e delle connesse autorizzazioni, sicché l'averne affidato l'esecuzione ad un imprenditore o ad un artigiano specializzato non esclude la responsabilità autonoma del committente. (conferma sentenza n. 3863/2008 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 16/04/2009) Pres. De Maio, Est. Fiale, Ric. Mieli ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/06/2010 (Ud. 24/03/2010), Sentenza n. 24241

 

DIRITTO URBANISTICO - Varianti leggere in corso d'opera - Lavori non ultimati - Configurabilità del reato - Esclusione - Art. 44, lett. a), del T.U. D.P.R. n. 380/2001 - Art. 181, 1° c., D.Lgs. n. 42/2004. La fattispecie penale di cui all'art. 44, lett. a), del T.U. n. 380/2001, non può ritenersi configurabile, a fronte di una "variante leggera in corso d'opera" ritualmente autorizzata allorquando i lavori non sono ancora ultimati. (annulla senza rinvio la sentenza n. 353/2007 Tribunale di Brindisi Sez. Dis . di FRANCAVILLA FONTANA, del 21/05/2009 - limitatamente al residuo reato -) Pres. De Maio, Est. Fiale, Ric. Muolo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/06/2010 (Ud. 24/03/2010), Sentenza n. 24236

DIRITTO URBANISTICO - Varianti al progetto approvato - Caratteristiche del nuovo provvedimento - Poteri dell’Amministrazione comunale - Testo Unico Edilizia D.P.R. n. 380/2001. La normativa edilizia vigente (D.P.R. n. 380/2001 e s.m.) riconosce all'Amministrazione comunale la possibilità di rilasciare titoli abilitativi che autorizzino la realizzazione di varianti al progetto approvato. Il nuovo provvedimento (da rilasciarsi con il medesimo procedimento previsto per il rilascio del permesso di costruire) rimane in posizione di sostanziale collegamento con quello originario ed in questo rapporto di complementarietà e di accessorietà deve ravvisarsi la caratteristica distintiva del permesso in variante, che giustifica - tra l'altro - le peculiarità del regime giuridico cui esso viene sottoposto sul piano sostanziale e procedimentale. Rimangono sussistenti, tutti i diritti quesiti e ciò rileva specialmente nel caso di sopravvenienza di una nuova contrastante normativa che, se non fosse ravvisabile l'anzidetta situazione di continuità, renderebbe irrealizzabile l'opera. (annulla senza rinvio la sentenza n. 353/2007 Tribunale di Brindisi Sez. Dis . di FRANCAVILLA FONTANA, del 21/05/2009 - limitatamente al residuo reato -) Pres. De Maio, Est. Fiale, Ric. Muolo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/06/2010 (Ud. 24/03/2010), Sentenza n. 24236

DIRITTO URBANISTICO - Nozione di "variante" - Rapporto con il permesso di costruire preesistente - C.d. "varianti in senso proprio" - Testo Unico Edilizia D.P.R. n. 380/2001. La nozione di "variante", deve ricollegarsi a modificazioni qualitative o quantitative di non rilevante consistenza rispetto all'originario progetto e gli elementi da prendere in considerazione, al fine di discriminare un nuovo permesso di costruire dalla variante ad altro preesistente, riguardano la superficie coperta, il perimetro, la volumetria, le distanze dalle proprietà viciniori, nonché le caratteristiche funzionali e strutturali, interne ed esterne, del fabbricato [C. Stato, Sez. IV, 11/04/2007, n. 15721]. Pertanto, non tutte le modifiche alla progettazione originaria possono definirsi varianti e che queste si configurano solo allorquando il progetto già approvato non risulti sostanzialmente e radicalmente mutato dal nuovo elaborato. In ogni caso deve riconoscersi il carattere di nuovo permesso di costruire ad un provvedimento che, nonostante la qualificazione formale di variante, autorizzi invece la realizzazione di un manufatto completamente diverso da quello originario. (annulla senza rinvio la sentenza n. 353/2007 Tribunale di Brindisi Sez. Dis . di FRANCAVILLA FONTANA, del 21/05/2009 - limitatamente al residuo reato -) Pres. De Maio, Est. Fiale, Ric. Muolo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/06/2010 (Ud. 24/03/2010), Sentenza n. 24236

DIRITTO URBANISTICO - Nozione di “variante essenziale” - Presupposti - Natura di nuovo ed autonomo permesso di costruire - Art. 32 del T.U. n. 380/2001. Costituisce, "variante essenziale" ogni variante incompatibile con il disegno globale ispiratore del progetto edificatorio originario, sia sotto l'aspetto qualitativo che sotto l'aspetto quantitativo. Nel T.U. n. 380/2001 non si rinviene alcun riferimento espresso all'istituto della variante essenziale ma, per la configurazione dell'ambito di tale istituto, può essere utile tenere conto della definizione (comunque non coincidente e che non ne esaurisce il concetto) di "variazione essenziale" posta dall'art. 32 del T.U. n. 380/2001. Ed ai sensi dell'art. 32 (ferma restando la possibilità di una più articolata specificazione demandata alle Regioni) potrà aversi variazione essenziale "esclusivamente quando si verifica una o più delle seguenti condizioni": a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards previsti dal D.M. 2-4-1968, n. 1444; b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio, da valutare in relazione al progetto approvato; c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza; d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito; e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali. Non costituiscono in alcun caso variazioni essenziali quelle che incidono sulle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative. Le istanze per la realizzazione di varianti essenziali sono da considerarsi sostanzialmente quali richieste di un nuovo ed autonomo permesso di costruire e sono soggette, quindi, alle disposizioni vigenti nel momento in cui viene chiesto al Comune di modificare il progetto originario, perché in effetti non si tratta solo di modificarlo, ma di realizzare un'opera diversa, nelle sue caratteristiche essenziali, rispetto a quella originariamente assentita. (annulla senza rinvio la sentenza n. 353/2007 Tribunale di Brindisi Sez. Dis . di FRANCAVILLA FONTANA, del 21/05/2009 - limitatamente al residuo reato -) Pres. De Maio, Est. Fiale, Ric. Muolo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/06/2010 (Ud. 24/03/2010), Sentenza n. 24236

DIRITTO URBANISTICO - C.d. "svarianti leggere o minori in corso d'opera" - Denuncia di inizio dell'attività - Parte integrante del permesso di costruire dell'intervento principale - Art. 22, 2° c., T.U. n. 380/2001 - come mod. dal D,Lgs. n. 301/2002. In materia urbanistica, caratteri peculiari presentano le c.d. "svarianti leggere o minori in corso d'opera" (già disciplinate dall'art. 15, 12° comma, della legge n. 10/1977 e poi dall'art. 15 della legge n. 47/1985, modificato nuovamente dalla legge n. 662/1996). Attualmente l'art. 22, 2° comma, del T.U. n. 380/2001 - come modificato dal D,Lgs. n. 301/2002 - prevede che sono sottoposte a denuncia di inizio dell'attività le varianti a permessi di costruire che: - non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie (tra i "parametri urbanistici" vanno ricomprese anche le distanze tra gli edifici); - non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia; - non alterano la sagoma dell'edificio; - non violano le prescrizioni eventualmente contenute nel permesso di costruire. La denuncia di inizio dell'attività costituisce "parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale" e può essere presentata prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori: la formulazione dell'art. 22 consente, pertanto, la possibilità di dare corso alle opere in difformità dal permesso di costruire e poi regolarizzarle entro la fine dei lavori. (annulla senza rinvio la sentenza n. 353/2007 Tribunale di Brindisi Sez. Dis . di FRANCAVILLA FONTANA, del 21/05/2009 - limitatamente al residuo reato -) Pres. De Maio, Est. Fiale, Ric. Muolo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/06/2010 (Ud. 24/03/2010), Sentenza n. 24236

 

DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione negoziale - Elementi - Frazionamento e attribuzione ad una pluralità di soggetti - Destinazione a scopo edificatorio abusivo. Ai fini della configurazione di una lottizzazione cd. negoziale non è sufficiente che il terreno sia frazionato e venduto o comunque attribuito ad una pluralità di soggetti, in quanto la norma richiede un terzo requisito ossia la non equivocità - emergente anche da un solo indizio - della destinazione a scopo edificatorio abusivo sia del frazionamento che della vendita (cfr. Consiglio Stato, Sezione V, 20 ottobre 2004, n. 6810; T.A.R. Campania, Sezione VI, 20 gennaio 2005, n.261). Pres. D’Alessandro, Est. Russo - G.D.M. (avv. Molinaro) c. Comune di Giugliano in Campania (avv. Agliata) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. II - 23 giugno 2010, n. 15773

 

DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO PROCESSUALE - Lottizzazione abusiva confisca e Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) - Sentenze della Corte di Strasburgo - Incidenza sul diritto nazionale - Diritto alla riparazione nella forma pecuniaria e/o specifica della restituito in integrum - Fattispecie: Punta Perotti - Art.19 L.47/1985 (ora art.44 TU 380/2001) - L. n.12/2006 - Art. 5 L. n.400/1998. La volontà dello Stato di recepire le decisioni di Strasburgo e di uniformarsi alle stesse si evidenzia, anche, dalla emanazione della L. n. 12/2006 ("Disposizioni in materia di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo") che ha introdotto una norma, inserita nell'art. 5 L. n. 400/1998, che individua nel Presidente del Consiglio l'organo governativo deputato agli adempimenti di competenza. Sicché, l'accettazione della forza vincolante delle sentenze di Strasburgo si riscontra, pure, nel DPR 289/2005 in virtù del quale le decisioni definitive dei Giudici europei sono inserite nel casellario giudiziario. In questo contesto, i precisi obblighi nascenti dalla Convenzione e la normativa interna portano necessariamente a concludere che le sentenze della Corte che dichiarano l'intervenuta violazione della Convenzione, pur non avendo effetti precettivi immediati, hanno valenza non limitata alla sfera sopranazionale, ma sono produttive di diritti e di obblighi nei confronti delle parti (Cass. Pen. sentenza 2800/2006); ciò nel senso che lo Stato è tenuto a conformarsi al dettato della Corte, eliminando le conseguenze pregiudizievoli della violazione, ed il cittadino ha il diritto alla riparazione nella forma pecuniaria e/o specifica della restituito in integrum. (annulla ordinanza n. 397/2009 GIP TRIBUNALE di. BARI, del 26/10/2009 e rinvia al Tribunale di Bari) Pres. Lupo, Est. Squassoni, Ric. Pres. Cons. Ministri ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 21/06/2010 (Cc. 11/05/2010), Sentenza n. 23761

 

DIRITTO URBANISTICO - Impianti produttivi - Procedure semplificate di cui al DPR 447/98 - Conferenza di servizi - Autocertificazioni - Progetti in variante al PRG - Procedura differenziata - Esclusione. La realizzazione di un impianto produttivo deve essere preceduta da una delle due procedure semplificate di cui al DPR 447/98: poiché l’art. 5 del D.P.R. 447/98 non esplicita alcuna deroga a tale principio per i casi di progetti in variante al P.R.G., si deve concludere che, in tali casi, ottenuta la variante urbanistica l’interessato deve farsi carico di compulsare l’ulteriore frazione di procedimento finalizzata al rilascio del titolo edilizio, chiedendo procedersi mediante conferenza di servizi o mediante autocertificazioni: in ogni caso, solo il verbale conclusivo della conferenza di servizi indetta ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 447/98 “tiene luogo degli atti istruttori e dei pareri tecnici comunque denominati previsti dalle norme vigenti” (art. 4 comma 5). Pres. Urbano, Est. Ravasio - F.s.r.l. (avv. Profeta) c. Comune di Conversano (avv. Bagnoli) - TAR PUGLIA, Bari, Sez. II - 18 giugno 2010, n. 2473

 

DIRITTO URBANISTICO - Strumenti urbanistici - Osservazioni dei privati - Natura - Mero apporto collaborativo - Rigetto - Specifica motivazione - Necessità - Esclusione. Le osservazioni dei privati sui progetti sono un mero apporto collaborativo alla formazione degli strumenti urbanistici e non danno luogo a peculiari aspettative, con la conseguenza che il loro rigetto non richiede una specifica motivazione, essendo sufficiente che esse siano state esaminate e ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano” (Cons. Stato, sez. IV, 7 luglio 2008, n. 3358; in senso conforme Tar Puglia, Bari, 22 ottobre 2008, n. 2357; Tar Piemonte, sez. I, 29 settembre 2008, n. 2080; Tar Campania, Napoli, sez. VIII, 30 luglio 2008, n. 9582). Pres. Petruzzelli, Est. Russo - C.B. (avv. Bosio) c. Comune di Casalmaggiore (avv.ti Giannone e Nicolini) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 17 giugno 2010, n. 2329

DIRITTO URBANISTICO - Piano di recupero - Finalità - Interventi edilizi ammissibili - Recupero cd. pesante - Demolizione e ricostruzione.
Il piano di recupero è per sua natura finalizzato ad organizzare razionalmente ed esteticamente il patrimonio edilizio esistente, eliminando situazioni di degrado e di disarmonia: pertanto può tradursi in interventi edilizi diretti, di volta in volta, alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione o comunque ad una migliore utilizzazione di un preesistente immobile e può consistere in sole opere di manutenzione ordinaria e straordinaria o di restauro, in opere di ristrutturazione più o meno ampia, sino a giungere ad un recupero cosiddetto pesante, costituito dalla demolizione e ricostruzione di un edificio: ne consegue che dette opere di ristrutturazione possono legittimamente tradursi, ancorché entro certi limiti, in un organismo che per consistenza e caratteristiche tipologiche rechi persino connotazioni di novità rispetto all'edificio preesistente (Tar Toscana, I, 2831/03) Pres. Petruzzelli, Est. Russo - C.B. (avv. Bosio) c. Comune di Casalmaggiore (avv.ti Giannone e Nicolini) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 17 giugno 2010, n. 2329

DIRITTO URBANISTICO - Piano di recupero - Strumento urbanistico attuativo - Rapporto con il piano particolareggiato - Introduzione di vincoli nuovi rispetto a quelli esistenti nello strumento urbanistico generale - Eliminazione di vincoli esistenti - Possibilità - Esclusione.
Il piano di recupero è notoriamente, sotto il profilo giuridico, uno strumento urbanistico sostanzialmente attuativo delle scelte urbanistiche primarie contenute nel piano regolatore generale ed è quindi equivalente al piano particolareggiato, dal quale si differenzia in quanto finalizzato piuttosto che alla complessiva trasformazione del territorio al recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente con interventi rivolti alla conservazione, ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso,così che in sede di sua modifica non possono essere introdotti, logicamente oltre che giuridicamente, vincoli nuovi ed ulteriori rispetto a quelli esistenti nello strumento urbanistico generale in vigore, neppure quanto tale modifica trovi la sua giustificazione in una richiesta del privato; allo stesso modo, non possono essere eliminati vincoli esistenti (CdS, IV, 5 marzo 2008, n. 922) . Pres. Petruzzelli, Est. Russo - C.B. (avv. Bosio) c. Comune di Casalmaggiore (avv.ti Giannone e Nicolini) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 17 giugno 2010, n. 2329

DIRITTO URBANISTICO - Piano di recupero - Approvazione - Passaggi - L.R. Lombardia n. 23/97 - Procedura semplificata - Applicabilità al piano di recupero - Limiti.
I passaggi di cui si compone l’approvazione di un piano di recupero sono tre: 1) individuazione delle zone dove per le condizioni di degrado esistente si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente; 2) individuazione degli immobili, situati all’interno delle zone di cui al punto 1, per i quali il rilascio della concessione è subordinato alla formazione di piano di recupero; 3) approvazione del piano di recupero che detta i parametri concreti dell’edificazione. Non tutte queste tre operazioni possono essere realizzate con la procedura semplificata della l.r. Lombardia n. 23/97. L’art. 2, co. 2, lett. f) ammette infatti con tale procedura soltanto le “varianti finalizzate alla individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all’ art. 27 l. 457/78”, e cioè soltanto il primo dei tre passaggi logici di cui consta l’approvazione del piano di recupero. Pres. Petruzzelli, Est. Russo - C.B. (avv. Bosio) c. Comune di Casalmaggiore (avv.ti Giannone e Nicolini) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 17 giugno 2010, n. 2329

DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Esecuzione del giudicato - Sopravvenienze di fatto e di diritto verificatesi anteriormente alla notificazione della sentenza - Sopravvenienze in materia edilizia e urbanistica.
Costituisce principio consolidato quello secondo cui l’esecuzione del giudicato trova ostacolo e limite nelle sopravvenienze di fatto e di diritto verificatesi anteriormente alla notificazione della sentenza, restando irrilevanti solo le sopravvenienze successive alla notificazione medesima; siffatto orientamento è stato affermato soprattutto con riferimento alle sopravvenienze in materia di edilizia e urbanistica, rispetto a provvedimenti di diniego di concessione edilizia, annullati in sede giurisdizionale, e ha la sua giustificazione nella circostanza che l’interesse all’esecuzione del giudicato in materia edilizia-urbanistica deve essere mediato con l’interesse generale al rispetto dei nuovi assetti in materia nel frattempo intervenuti; più in generale, può affermarsi che le sopravvenienze di fatto e di diritto anteriori alla notifica della sentenza costituiscono un ostacolo e un limite all’esecuzione del giudicato laddove le stesse comportino un diverso assetto dei pubblici interessi che sia inconciliabile con l’interesse privato salvaguardato dal giudicato; ove siffatta inconciliabilità non vi sia, deve invece darsi piena espansione alla regola secondo cui la durata del processo non deve andare in danno della parte vittoriosa, e la parte vittoriosa ha diritto all’esecuzione del giudicato in base allo stato di fatto e di diritto vigente al momento dell’adozione degli atti lesivi caducati in sede giurisdizionale (Cons. St., sez. VI, 22 ottobre 2002 n. 5816). Pres. Barbagallo, Est. De Nictolis - E. s.r.l. (avv.ti Abbamonte, Clarizia, Conte) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 17 giugno 2010, n. 3851

DIRITTO URBANISTICO - Piani di lottizzazione - Varianti - Regione Piemonte - P.E.C. - Necessario coinvolgimento di tutti i proprietari interessati - Unanimità - Esclusione.
Le varianti ai piani di lottizzazione, a cui possono essere apparentati in Piemonte i P.E.C., richiedono “il necessario coinvolgimento di tutti i proprietari interessati al piano, che abbiano sottoscritto la convenzione” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 27.6.2008, n. 3255). Il principio della partecipazione di tutti i privati interessati dal PEC “non implica affatto la necessità sempre e comunque dell’unanimità dei proprietari, essendo sufficiente il rispetto della partecipazione procedimentale e contemplando l’ordinamento gli strumenti per superare l‘eventuale dissenso di singoli interessati” (TAR Piemonte n. 4741/2009). Pres. Bianchi, Est. Graziano - V.C. (avv.ti Dal Piaz e Servetti) c. Comune di Carrù - TAR PIEMONTE, Sez. I - 15 giugno 2010, n. 2847

DIRITTO URBANISTICO - Adozione di piani urbanistici - Consiglieri comunali - Obbligo di astensione - Limiti ed estensione - Art. 78, c. 2 TUEL.
L’art. 78, comma 2 del TUEL dispone che “Gli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado”. La norma prosegue escludendo dall’obbligo di astensione l’adozione dei piani urbanistici, stabilendo all’uopo che “L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”. Nella dizione “piani urbanistici” rientrino sicuramente i piani di lottizzazione e i piani esecutivi convenzionati, rispetto ai quali, dunque, ai fini di predicare l’obbligo di astensione dei consiglieri comunali occorre appurare l’emergenza di un nesso particolare, dato da una correlazione diretta e immediata tra il contenuto della delibera e specifici interessi dell’amministratore o di suoi parenti o affini fino al quarto grado. Pres. Bianchi, Est. Graziano - V.C. (avv.ti Dal Piaz e Servetti) c. Comune di Carrù - TAR PIEMONTE, Sez. I - 15 giugno 2010, n. 2847
 

DIRITTO URBANISTICO - Opera abusiva - Sentenza di condanna - Demolizione dell'opera - Poteri del giudice - Abuso non condonabile - Domanda di sanatoria - Irrilevanza. Il potere attribuito al giudice di disporre la demolizione dell'opera in caso di condanna non si pone in contrasto con quello amministrativo perché entrambi mirano ad ottenere lo stesso risultato ossia l'eliminazione dal territorio di un'opera abusiva. In caso di condanna il giudice deve sempre disporre la demolizione se a tanto non si sia già provveduto da parte dell'autorità amministrativa o se l'abuso non sia stato nel frattempo sanato sotto il profilo urbanistico o se il Consiglio comunale abbia disposto la conservazione delle opere in funzione di interessi pubblici ritenuti prevalenti (Cass. n. 43294 del 2005). Inoltre, la pendenza di una domanda di sanatoria è irrilevante nei casi di abuso non condonabile. (conferma ordinanza del tribunale di Tivoli sezione distaccata di Castelnuovo Di Porto del 20/05/2009) Pres. De Maio, Est. Petti, Ric. Gotti. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/06/2010 (Cc. 22/04/2010), Sentenza n. 22237

 

DIRITTO URBANISTICO - Interventi di manutenzione straordinaria - Nozione - Sostituzione del tetto - Modificata la sagoma - Permesso di costruire - Necessità - Art. 3 c. 1 lett. b) D.P.R. n. 380/01 (T.U.E.). In base all'articolo 3 comma 1 lettera b) del D.P.R. n. 380/01 (Testo Unico Edilizia) si considerano interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per integrare o realizzare i servizi igienici sanitari e tecnologici sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche della destinazione d'uso. Pertanto, possono rientrare nella manutenzione straordinaria anche la sostituzione del tetto a condizione però che non venga modificata la quota d'imposta o alterato lo stato dei luoghi né planimetricamente né quantitativamente rispetto alle superfici ed ai volumi preesistenti. Nella specie è stata aumentata l'altezza del fabbricato attraverso un cordolo di c.a. e conseguente modificata la sagoma. Trattandosi, quindi, di opere qualificati come interventi soggetti a permesso di costruire. (conferma sentenza della corte d'appello di Catania 06/07/2009) Pres. De Maio Est. Petti Ric. Maravigna. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/06/2010 (Ud. 22/04/2010), Sentenza n. 22229

 

DIRITTO URBANISTICO - Domanda di concessione edilizia in sanatoria - Attestazione falsa della data di ultimazione dell'opera da sanare - Falsità ideologica - Art. 483 c.p. - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - C.d. valenza probatoria privilegiata - L. n.15/1968, attuata dall'art.77 D.L.vo n. 445/2000. Integra il reato di falsità ideologica commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) la condotta di colui che, in sede di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata a domanda di concessione edilizia in sanatoria, attesta falsamente la data di ultimazione dell'opera da sanare, considerato che l'ordinamento attribuisce a detta dichiarazione valenza probatoria privilegiata - con esclusione di produzioni documentali ulteriori - e, quindi, di dichiarazione destinata a dimostrare la verità dei fatti cui è riferita e ad essere trasfusa in atto pubblico (Cass. Sez.5 n.2978 del 26.11.2009; conf. Cass. sez.5 n.5122 del 19.12.2005). E ciò "anche a seguito dell'abrogazione della L.4 gennaio 1968 n.15, attuata dall'art.77 del D.L.vo 28.12.2000 n. 445, per effetto della quale la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio non deve più essere autenticata dal pubblico ufficiale (Cass. pen. sez.3 n.9527 del 24.1.2003). (riforma, sentenza del 16.4.2009 della Corte di Appello di Cagliari, sez. dist.di Sassari) Pres. De Maio, Est. Amoresano, Ric. Carta. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/06/2010 (Ud. 22/04/2010), Sentenza n. 22227

DIRITTO URBANISTICO - Abusivismo edilizio - Responsabilità del proprietario non formalmente committente dell'opera - Presupposti - Art. 20 L. n. 47/85 (sostituito dall'art. 44 DPR n. 380/01). In materia edilizia può essere attribuita al proprietario non formalmente committente dell'opera la responsabilità per la violazione dell'art. 20 L. n. 47/85 (sostituito dall'art. 44 DPR n. 380/01) sulla base di valutazioni fattuali, quali l'accertamento che questi abiti nello stesso territorio comunale ove è stata eretta la costruzione abusiva, che sia stato individuato sul luogo, che sia destinatario finale dell'opera, che abbia presentato richieste di provvedimenti abilitativi anche in sanatoria (Cass. pen. sez.3 n.9536 del 20.1.2004; Cass. sez.3 , 14.2.2005 - Di Marino). (riforma, sentenza del 16.4.2009 della Corte di Appello di Cagliari, sez. dist.di Sassari) Pres. De Maio, Est. Amoresano, Ric. Carta. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/06/2010 (Ud. 22/04/2010), Sentenza n. 22227

 

DIRITTO URBANISTICO - Convenzione di lottizzazione - Posizioni soggettive - Diritto soggettivo - Intreccio con posizioni di interesse legittimo - Giurisdizione esclusiva del G.A. La convenzione di lottizzazione si sostanzia in un accordo bilaterale, intercorrente fra i privati e l’ente pubblico, alternativo rispetto agli strumenti urbanistici attuativi, avente ad oggetto la definizione dell’assetto urbanistico di una parte del territorio comunale. Dal carattere convenzionale dei piani di lottizzazione, e dal loro inquadramento nel novero degli accordi sostitutivi di cui all’art. 11 della L. 241/90 (Tar Toscana, 1446/2009; Cons. Stato, IV, 534/2008) discende che le posizioni soggettive sorte in capo alle parti assumono consistenza di diritto soggettivo ai fini della concreta esecuzione degli accordi; anche se residuano posizioni indubbiamente qualificabili come interesse legittimo. L’inestricabile intreccio di diverse posizioni soggettive ha indotto il legislatore a prevedere in questa materia la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 11, co. 5, L. 241/90). Pres.f.f. Schillaci, Est. Bruno - B.F. e altri (avv. Ferraù) c. Comune di Forza D'Agro' (avv. Briguglio) - TAR SICILIA, Catania, Sez. I - 10 giugno 2010, n. 2274

DIRITTO URBANISTICO - Convenzione di lottizzazione - Scadenza del termine decennale - Effetto - Rinnovazione o modifica delle pattuizioni precedenti - Novazione oggettiva - Parti necessarie - Originari sottoscrittori - Stipulazione di nuova e autonoma lottizzazione - Partecipazione necessaria dei proprietari di aree coinvolte dal nuovo piano.
La scadenza del termine decennale della lottizzazione (desunta analogicamente dall’art. 17 della L. 1150/1942) produce il limitato effetto per cui le rispettive parti non possono più pretendere l’adempimento delle obbligazioni assunte - e non onorate - con la convenzione. Ove però, le stesse parti intendano ricorrere allo strumento convenzionale per rinnovare o modificare le pattuizioni precedenti, non viene in rilievo l’ultrattività della convenzione scaduta, né una rimozione della maturata inefficacia: si verifica piuttosto una modifica o novazione oggettiva del precedente accordo. Ne consegue che ad esso devono prendere necessariamente parte gli originari sottoscrittori (cfr. Tar Abruzzo, L’Aquila, 96/2007). La conclusione non cambia anche ve si volesse inquadrare il fenomeno in esame come stipulazione di una nuova ed autonoma lottizzazione: anche in questo caso, infatti, non può essere pretermessa la partecipazione necessaria dei proprietari di aree coinvolte dal nuovo piano. Pres.f.f. Schillaci, Est. Bruno - B.F. e altri (avv. Ferraù) c. Comune di Forza D'Agro' (avv. Briguglio) - TAR SICILIA, Catania, Sez. I - 10 giugno 2010, n. 2274

 

DIRITTO URBANISTICO - Convenzioni urbanistiche - Natura contrattuale - Valore vincolante - Modifiche unilaterali - Limiti - Prestazioni eccedenti gli oneri di urbanizzazione. Le convenzioni urbanistiche stipulate tra i privati e l'Amministrazione hanno natura contrattuale disciplinando il rapporto tra le parti con valore vincolante e, pertanto, resta esclusa la possibilità che l'amministrazione o il privato, che a tale regolamentazione dei reciproci rapporti si sono assoggettati, possano legittimamente avanzare la pretesa di modificarne unilateralmente il contenuto (cfr. T.A.R. Lombardia Brescia, 25 luglio 2005 , n. 784). Inoltre, in virtù della convenzione, il privato è obbligato ad eseguire puntualmente tutte le prestazioni ivi assunte, a nulla rilevando che queste possano eccedere originariamente o successivamente gli oneri di urbanizzazione (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 10 gennaio 2003, n. 33). Pres. Romeo, Est. Corrado - Comune di Filadelfia (avv. Galati) c. G.V. e altri - TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. I - 31 maggio 2010, n. 956

 

DIRITTO URBANISTICO - Attività edificatoria - Suddivisione finale delle singole opere - Valutazione dell’abusivo intervento - Unitarietà del progetto - T.U. n. 380/2001. Il regime dei titoli abilitativi edilizi, non può essere eluso attraverso la suddivisione dell'attività edificatoria finale nelle singole opere che concorrono a realizzarla astrattamente suscettibili di forme di controllo preventivo più limitate per la loro più modesta incisività sull'assetto territoriale. Pertanto, l'opera deve essere considerata unitariamente nel suo complesso, senza che sia consentito scindere e considerare separatamente i suoi singoli componenti, e ciò ancor più nel caso di interventi su preesistente opera abusiva. (Conferma ordinanza n. 59/2009 TRIB. LIBERTÀ' di LECCE, del 24/04/2009) Pres. Petti, Est. Fiale, Ric. Marrella. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 28/05/2010 (Cc. 16/03/2010), Sentenza n. 20363

DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Opere di urbanizzazione primaria - Zona SIC - ZPS con destinazione agricola ed assoggettata a vincolo paesaggistico - Inoltro di DIA separata - Esclusione - Fattispecie: in relazione a reati di lottizzazione abusiva - Artt. 44 lett. c), 16, 7° c. e 3 c.1°, lett. e.2, T.U. n. 380/2001 - Art. 181 D.Lgs. n. 42/2004. L'anticipata esecuzione (previo inoltro di DIA separata) di lavori riguardanti fognature e impianti di distribuzione elettrica ed idrica, configura illecito penale nei casi in cui sia fittiziamente predisposta per celarne la vera natura di opere sostanzialmente di urbanizzazione primaria (ex art. 16, 7° comma, del T.U. n. 380/2001), che l' art. 3, 1° comma - lett. e.2, dello stesso T.U. riconduce alla nozione di "nuove costruzioni". Fattispecie: in relazione a reati di lottizzazione abusiva, di cui all'art. 44, lett. c), del D.P.R. n. 380/2001, e di realizzazione di lavori in zona SIC - ZPS assoggettata a vincolo paesaggistico senza la prescritta autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, di cui all'art. 181 del D.Lgs. n. 42/2004. (Conferma ordinanza n. 59/2009 TRIB. LIBERTÀ' di LECCE, del 24/04/2009) Pres. Petti, Est. Fiale, Ric. Marrella. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 28/05/2010 (Cc. 16/03/2010), Sentenza n. 20363

 

DIRITTO URBANISTICO - Permesso di costruire - Scadenza dei termini fissati per l'inizio e ultimazione dei lavori - Inefficacia - Richiesta di un nuovo permesso - Necessità - Artt. 44, lett. c), e 15 c.3° D.P.R. n. 380/2001 - Art. 181 del D.Lgs. n. 42/2004. Nel caso di intervenuta inefficacia di un permesso di costruire in seguito alla scadenza dei termini fissati per l'inizio e l'ultimazione dei lavori il soggetto che intende procedere ad opere edilizie, dovrà richiedere un nuovo permesso di costruire, ex art. 15, 3° comma del T.U. n. 380/2001, in relazione al quale l'Amministrazione comunale non può ritenersi vincolata in alcun modo dal permesso precedentemente dato, poiché si troverà di fronte ad un'istanza del tutto nuova, da esaminare in relazione alle condizioni di fatto e di diritto esistenti al momento della presentazione [C. Stato, Sez. IV, ord. cautelare 25/02/2005, n. 966]. (Annulla senza rinvio l'ordinanza n. 7/2009 TRIS. LIBERTA' di BARI, del 24/09/2009) Pres. Petti, Est. Fiale, Ric. Azienda Ospedaliera Bari. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 28/05/2010 (Cc. 16/03/2010), Sentenza n. 20362
 

DIRITTO URBANISTICO - ESPROPRIAZIONE - Vincoli espropriativi imposti dallo strumento urbanistico - Durata limitata - Decadenza del vincolo - Reintegrazione della disciplina urbanistica. I vincoli espropriativi imposti su beni determinati dallo strumento urbanistico hanno per legge durata limitata: in linea generale, cinque anni, alla scadenza dei quali, se non è intervenuta dichiarazione di pubblica utilità dell’opera prevista, il vincolo preordinato all’esproprio decade (art. 9 del T.U. delle norme in materia di espropriazione per pubblica utilità, approvato con D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327). La decadenza dei vincoli urbanistici espropriativi o che comunque privano la proprietà del suo valore economico comporta l’obbligo per il Comune di “reintegrare” la disciplina urbanistica dell’area interessata dal vincolo decaduto con una nuova pianificazione (Cons. St., IV, 22 giugno 2004, n. 4426); ovviamente, l’area non deve necessariamente conseguire una destinazione urbanistica edificatoria, essendo in ogni caso rimessa al potere discrezionale dell’Amministrazione comunale la verifica e la scelta della destinazione, in coerenza con la più generale disciplina del territorio, meglio idonea e adeguata in relazione all’interesse pubblico al corretto e armonico suo utilizzo (Cons. St., IV, 8 giugno 2007, n. 3025). Pres. Zingales, Est. Barone - G. s.r.l. (avv. Briguglio) c. Comune di Messina (avv. Tigano), Assessorato Regionale Territorio e Ambiente e altri (Avv. Stato) e altro (n.c.). TAR SICILIA, Catania, Sez. I - 26 maggio 2010, n. 1946

DIRITTO URBANISTICO - ESPROPRIAZIONE - Vincoli espropriativi già scaduti - Reiterazione in blocco - Specifica motivazione - Necessità. Anche i provvedimenti di reiterazione “in blocco” di vincoli espropriativi già decaduti, richiedono una specifica motivazione da parte del Comune. Pres. Zingales, Est. Barone - G. s.r.l. (avv. Briguglio) c. Comune di Messina (avv. Tigano), Assessorato Regionale Territorio e Ambiente e altri (Avv. Stato) e altro (n.c.). TAR SICILIA, Catania, Sez. I - 26 maggo 2010, n. 1946

 

DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Volumi tecnici non comportanti nuovi volumi e nuove superfici - Eccezione al divieto di autorizzazione paesistica in sanatoria - Nozione di volume tecnico - Fattispecie. Secondo parte della giurisprudenza fanno eccezione al divieto di rilasciare l'autorizzazione paesistica in sanatoria, previsto dall'art. 167 comma 4, d.lg. n. 42 del 2004, i soppalchi, i volumi interrati e i volumi tecnici che non abbiano comportato nuovi volumi e nuove superfici (T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 16 febbraio 2009 , n. 1309; T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 03 novembre 2009, n. 6827): la nozione di volume tecnico può però essere applicata solo alle opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 05 agosto 2009, n. 4738). In particolare, non costituisce volume tecnico un vano scala finalizzato non alla installazione ed accesso a impianti tecnologici necessari alle esigenze abitative, ma a consentire l'accesso da un appartamento ad una terrazza praticabile (Consiglio Stato , sez. V, 26 luglio 1984 , n. 578). Pres. Romano, Est. Pisano - C.C. (avv. Calabrese) c. Ministero Beni Attivita' Culturali e altro (avv. Stato) e altro (n.c.) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. III - 25 maggio 2010, n. 8748

DIRITTO URBANISTICO - Autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande - Accertamento della conformità edilizia e urbanistica del locale - Presupposto indefettibile.
Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande, l’autorità amministrativa competente, deve verificare non solo la ricorrenza di presupposti e requisiti previsti dalla L. n. 287/1991 e, più in generale, dalle disposizioni volte alla disciplina delle attività commerciali, ma anche quelle più specificamente relative alla legittima utilizzabilità dei locali ai fini dello svolgimento dell’attività autorizzanda, sia sotto il profilo edilizio-urbanistico sia sotto il profilo igienico-sanitario. Ne consegue che l’accertamento della conformità del locale alla disciplina edilizia ed urbanistica, in primis asseverata attraverso la verifica della realizzazione del locale stesso sulla base di idonei e legittimi titoli autorizzatori, nonché alla disciplina igienico-sanitaria, asseverata attraverso idonea verifica, costituiscono presupposti indefettibili per il rilascio dell’autorizzazione. Di modo che, laddove il locale indicato come luogo di svolgimento dell’attività non risulti conforme alle citate prescrizioni, l’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande non può essere rilasciata. Pres. Romano, Est. Palmarini - C.G. e altri (avv. Iacono) c. Comune di Ischia (avv. Trani) e Provincia di Napoli (avv. Scetta) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. III - 25 maggio 2010, n. 8713

 

DIRITTO URBANISTICO - Piani urbanistici - Ipotesi di conflitto di interesse - Art. 78 d.lgs. n. 267/2000 - Principio dell’”utile per inutile non vitiatur” - Proprietario di aree comprese nello strumento urbanistico - Interesse a denunciare la violazione dell’art. 78 - Presupposti. L’art. 78 del D.Lgs. 267/2000, al comma 4° prevede, nel caso di piani urbanistici per i quali si sia verificata un’ipotesi di conflitto d’interesse, che siano annullate le sole parti dello strumento urbanistico per le quali sia stata accertata la correlazione fra il contenuto del medesimo e gli specifici interessi dell’amministratore pubblico e dei suoi parenti. La disposizione è intesa, dalla più recente giurisprudenza, nel senso che l’eventuale conflitto di interesse dell’amministratore, quand’anche accertato, non travolge l’intero piano urbanistico ma solo le parti ritenute per così dire “collegate” all’interesse personale dell’amministratore medesimo, secondo il noto brocardo “utile per inutile non vitiatur”. Di conseguenza, il proprietario di aree comprese nello strumento urbanistico ha interesse a denunciare la violazione dell’art. 78 citato, laddove provi che l’interesse personale del consigliere, che avrebbe dovuto imporre a quest’ultimo l’astensione, ha arrecato un diretto pregiudizio anche ai propri fondi. (cfr. TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 8.7.2009 n. 1461 e Consiglio di Stato, sez. V, 12.6.2009 n. 3744). Pres. Arosio, Est. Zucchini - G.V. (avv. Grella) c. Comune di Cermenate (avv. Anania) e altri (n.c.) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 17 maggio 2010, n. 1526

 

DIRITTO URBANISTICO - CAVE E TORBIERE - Attività di apertura e coltivazione di cava ed attività urbanistica - Differenza - Opere edili - Tutela del paesaggio - Ripristino dello stato dei luoghi - Art. 44 lett. a) d.P.R. n. 380/2001 - Artt. 50 e 62 D.P.R. n 616/1977. L'attività di cava non è attività urbanistica in quanto lo sfruttamento del suolo per tale attività é di competenza della Regione (artt. 50 e 62 del D.P.R. n 616 del 1977). Di conseguenza l'attività di cava può interessare gli strumenti urbanistici soltanto sotto il profilo della tutela del paesaggio. Quindi tale attività può essere vietata solo per talune parti del territorio meritevoli di speciale tutela. Per il restante territorio comunale l'attività estrattiva non è in linea di massima incompatibile con la destinazione agricola del terreno e viene svolta in base a leggi regionali le quali di solito stabiliscono l'obbligo di successiva restituzione dei luoghi allo stato precedente. Tale obbligo tuttavia non rende le opere edili realizzate all'interno di un cava per natura precarie e come tali realizzabili senza titolo abilitativo. Sicché, l'attività di apertura e coltivazione di cava, pur non essendo subordinata al potere di controllo edilizio comunale, deve comunque svolgersi nel rispetto dei piani di settore e delle norme urbanistiche allorché si realizzino opere edili stabili o comunque durevoli ancorché connesse al ciclo produttivo, potendosi configurare, in difetto, la contravvenzione di cui all'art. 44 lett. a) d.P.R. n. 380 del 2001. (Cass. n 39056 del 2008, n 21736 del 2007 n. 26140 del 2002). (Conferma ordinanza del Tribunale della libertà di Savona del 14/10/2009) Pres. De Maio, Est. Petti, Ric. Borra. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 17/05/2010 (Cc. 7/04/2010), Sentenza n. 18546
 

DIRITTO URBANISTICO - Area adibita a deposito smistamento autovetture - Livellamento del terreno e recinzione con pareti di cemento - Permesso di costruire - Necessità - Fattispecie - artt. 81, 110, 113 c.p., 44 lett. c) d.p.r. n. 380/01, 181 D. L.vo n. 42/04. Nel concetto di intervento comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale rientra qualsiasi attività, non solo edilizia, idonea a mutare l'assetto urbanistico dei luoghi, ivi compreso lo spianamento di un terreno agricolo al fine di ottenere un piazzale per deposito smistamento di autovetture: ne deriva che per tali ipotesi è necessario il permesso di costruire. Fattispecie: livellamento di un terreno e recinzione con rete metallica supportata da pareti di cemento della zona destinata alla custodia di veicoli e conseguente sequestro preventivo avente ad oggetto l'area adibita a deposito di autoveicoli per i reati di cui agli artt. 81, 110, 113 c.p., 44 lett. c) d.p.r. 380/01, 181 D. Lvo 42/04, e degli autoveicoli stessi. Pres. De Maio. Est. Sarno. Ric. Sbrescia. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 17/05/2010 (Cc. 25/03/2010), Sentenza n. 18543

 

DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva - Acquirente - Buona fede - Qualità di "terzo estraneo" - Acquisto del sub-acquirente - Modalità dell'acquisto successivo - Effetti giuridici - Art. 44, c. 2, D.P.R. n. 380/2001. L'acquirente non può considerarsi, solo per tale sua qualità, "terzo estraneo" al reato di lottizzazione abusiva, ben potendo egli tuttavia, benché compartecipe al medesimo accadimento materiale, dimostrare di avere agito in buona fede, senza rendersi conto cioè - pur avendo adoperato la necessaria diligenza nell'adempimento degli anzidetti doveri di informazione e conoscenza - di partecipare ad un'operazione di illecita lottizzazione. Quando, invece, l'acquirente sia consapevole dell'abusività dell'intervento - o avrebbe potuto esserlo spiegando la normale diligenza - la sua condotta si lega con intimo nesso causale a quella del venditore ed in tal modo le rispettive azioni, apparentemente distinte, si collegano tra loro e determinano la formazione di una fattispecie unitaria ed indivisibile, diretta in modo convergente al conseguimento del risultato lottizzatorio» (Cass., Sez. III, 14/07/2009, n. 39078, Apponi). In specie, è irrilevante la circostanza che il ricorrente sia stato subacquirente. In quanto, neppure l'acquisto del sub-acquirente può essere considerato legittimo con valutazione aprioristica limitata alla sussistenza di detta sola qualità, allorché si consideri che l'utilizzazione delle modalità dell'acquisto successivo ben potrebbe costituire un sistema elusivo, surrettiziamente finalizzato a vanificare le disposizioni legislative in materia di lottizzazione negoziale (Cass. Sez. III, 14/07/2009, n. 39078, Apponi; Cass. Sez. III, 8.11.2000, Petracchi). (conferma ordinanza emessa il 29.4.2009 dal tribunale del riesame di Roma) Pres. Petti, Est. Franco, Ric. Pellis. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 17/05/2010 (Cc. 16/03/2010), Sentenza n. 18537

DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva - Commerciabilità del bene garantita dal notaio - Perizia per la concessione di mutuo - Immediata evidenza di buona fede - Esclusione. In tema di lottizzazione abusiva, non può determinare una situazione di immediata evidenza di buona fede il fatto che il notaio abbia garantito la commerciabilità del bene o che l’istituto bancario del ricorrente abbia fatto eseguire una perizia per la concessione del mutuo, trattandosi di accertamenti aventi diverse finalità. Sicché, l'acquirente versa in una situazione quanto meno di colpa, penalmente rilevante, quando non sia stato cauto e attento a verificare le previsioni urbanistiche e pianificatorie della zona. (conferma ordinanza emessa il 29.4.2009 dal tribunale del riesame di Roma) Pres. Petti, Est. Franco, Ric. Pellis. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 17/05/2010 (Cc. 16/03/2010), Sentenza n. 18537

DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Lottizzazione abusiva - Sanatoria mediante un piano di recupero urbanistico dell'area - Revoca della confisca - Effetti della misura cautelare - Art. 321, cod. proc. pen.. Il fatto che la confisca, una volta disposta, possa in seguito essere eventualmente revocata in presenza di successive sanatorie mediante un piano di recupero urbanistico dell'area illecitamente lottizzata, non esclude certamente (ma anzi implica) che la misura possa essere per intanto applicata e che quindi possa in via preventiva essere disposto il sequestro finalizzato ad assicurare l'effettività della applicazione stessa. (conferma ordinanza emessa il 29.4.2009 dal tribunale del riesame di Roma) Pres. Petti, Est. Franco, Ric. Pellis. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 17/05/2010 (Cc. 16/03/2010), Sentenza n. 18537
 

DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Lottizzazione abusiva - Sequestro preventivo - Inferenza sulla buona fede - Fattispecie - Artt. 349 cod. pen. e 31 e 44, lett. c), D.P.R. n. 380/2001. E’ irrilevante, ogni questione sulla buona fede allorquando il sequestro preventivo per il reato di lottizzazione sia stato emesso al fine di impedire la protrazione o l’aggravamento delle conseguenze del reato. Nella specie, la libera disponibilità delle opere in capo agli indagati è chiaramente idonea a protrarre o aggravare le conseguenze del contestato reato di lottizzazione abusiva, e ciò perché l'utilizzo dell'opera aggrava di fatto il carico urbanistico ed ambientale. Basta pensare, del resto, all'incidenza della lottizzazione abusiva sulla pianificazione urbanistica nonché al fatto che, trattandosi di zona agricola con bassi indici di urbanizzazione, la costruzione abusiva di edifici destinati ad uso residenziale può comportare la necessità di adeguamento e di modifica degli standard. (Conferma ordinanza emessa il 16.6.2009 dal tribunale del riesame di Roma) Pres. Petti, Est. Franco, Ric. Dmitrenko. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 17/05/2010 (Cc. 16/03/2010), Sentenza n. 18536

DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva - Responsabilità dell’acquirente - Configurabilità - Doveri di solidarietà sociale - Art. 2 Cost. - Sequestro preventivo - Circostanza che il soggetto non sia allo stato indagato - Ininfluenza - Dimostrazione della buona fede - Limiti. In tema di reato di lottizzazione abusiva, l'acquirente risponde per una semplice adesione al disegno criminoso concepito dal venditore, posta in essere anche attraverso la violazione (deliberatamente o per trascuratezza) di specifici doveri di informazione e conoscenza che costituiscono diretta esplicazione dei doveri di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. L'acquirente, non può sicuramente considerarsi, solo per tale sua qualità, "terzo estraneo" al reato di lottizzazione abusiva. Egli tuttavia può dimostrare di avere agito in buona fede, senza rendersi conto cioè - pur avendo adoperato la necessaria diligenza nell'adempimento degli anzidetti doveri di informazione e conoscenza - di partecipare ad un'operazione di illecita lottizzazione. Sicché, il compratore che omette di acquisire ogni prudente informazione circa la legittimità dell'acquisto si pone colposamente in una situazione di inconsapevolezza che fornisce, comunque, un determinante contributo causale all'attività illecita del venditore (Cass. Sez. III, 17.3.2009, n. 17865, Quarta). Nel caso di sequestro preventivo, una posizione di buona fede che possa escludere il fumus del reato può essere fatta valere dinanzi al giudice del riesame solo quando essa sia immediatamente evidente, non essendo a tal fine sufficiente la sola circostanza che il soggetto non sia allo stato indagato, perché ben potrebbe assumere tale qualità in seguito ad ulteriori e più approfonditi accertamenti. (Conferma ordinanza emessa il 16.6.2009 dal tribunale del riesame di Roma) Pres. Petti, Est. Franco, Ric. Dmitrenko. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 17/05/2010 (Cc. 16/03/2010), Sentenza n. 18536

 

DIRITTO URBANISTICO - Divieto di costruire ad una certa distanza dalla sede stradale - Mera sopraelevazione di un edificio esistente - Applicabilità del divieto. Il divieto di costruire ad una certa distanza dalla sede stradale si applica anche nel caso di opere che costituiscono mera sopraelevazione di un edificio esistente. ( cfr. Cass. Civile II Sez. n. 2164 del 2005 e Consiglio di Stato IV Sez. n. 5716 del 2002). Pres. f.f. Pozzi, Est. Anastasi - L. s.r.l. (avv.ti Chevallard, Menghini e Parini) c. G. s.rl. (avv.ti gerbi e Villani) - (Conferma TAR VALLE D'AOSTA n. 109/2005) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 14 maggio 2010, n. 3032

DIRITTO URBANISTICO - Atti abilitativi edilizi - Procedimento - Proprietario del fondo vicino - Diritto di accesso agli atti - Art. 22 L. n. 241/1990.
Al proprietario del fondo vicino a quello su cui siano state realizzate nuove opere spetta il diritto di accesso a tutti gli atti abilitativi edilizi quando faccia valere l’interesse ad accertare il rispetto delle previsioni urbanistiche ( Cons. St. Sez. IV, sent. 21.11.2006, n. 6790). Tale posizione, in quanto qualificata e differenziata e non meramente emulativa o preordinata ad un controllo generalizzato dell’azione amministrativa, basta ai sensi dell’art. 22 della L. n. 241 del 1990 a legittimare il diritto di accesso alla documentazione amministrativa richiesta. Pres. Baccarini, Est. Quadri - E.C. (avv.ti Granara e Tedeschini) c. Comune di Noli (n.c.)- (Riforma T.A.R. LIGURIA, n. 2791/2009) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 14 maggio 2010, n. 2966

 

DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Area vincolata - Esecuzione di opere soggette a denuncia di inizio attività (d.i.a.) - Disciplina della DIA - Artt. 22, co. 6, e 23, commi 3 e 4 del d.P.R. 380/01 - Rilascio del nulla-osta dall’autorità preposta alla tutela del vincolo - Necessità. Nelle ipotesi di interventi da effettuare su immobili siti in zone sottoposte a vincolo, la disciplina della DIA è ricavabile dal combinato disposto degli artt. 22, co. 6, e 23, commi 3 e 4 del d.P.R. 380/01. La prima norma consente la presentazione della denuncia anche con riferimento a tale tipologia di immobili, purché la realizzazione delle opere sia, comunque, preceduta dal rilascio, secondo lo schema delineato dal successivo articolo, del relativo atto di assenso, ovvero, del parere favorevole dell'Amministrazione comunale. Pertanto, per gli interventi edilizi su manufatti in zona vincolata la denuncia di inizio attività costituisce titolo abilitativo solo se sia già stato rilasciato il nulla-osta dall'autorità preposta alla tutela del vincolo medesimo (Cass. 20/3/02, n. 246). (Conferma ordinanza del Tribunale di Latina del 17/12/09) Pres. Lupo, Est. Gazzara, Ric. Di Maio. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/05/2010 (Cc. 8/04/2010), Sentenza n.17973

 

DIRITTO URBANISTICO - Permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica scaduti - Prosecuzione dei lavori - Reato urbanistico e paesaggistico - Configurabilità. In aree vincolate l'autorizzazione paesaggistica costituisce condizione di efficacia del titolo abilitativo edilizio nel senso che esso diviene efficace solo dopo l'autorizzazione predetta. In ogni caso nessun lavoro esterno, assentibile o no con permesso di costruire, può essere proseguito senza il preventivo rilascio/rinnovo del nulla osta paesaggistico scaduto. Da ciò consegue che non è consentito iniziare i lavori prima della conclusione dell'intero procedimento configurandosi nel caso contrario sia il reato urbanistico che quello paesaggistico (Cass. sez III n. 22824/2003). Nella specie, considerato che non era stata richiesto né tanto meno rilasciato il rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica, l'autorità comunale ha considerato sospesa la procedura. (conferma ordinanza del tribunale del riesame di Salerno del 21/12/2009) Pres. Lupo, Est. Petti, Ric. Garofalo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/05/2010 (Cc. 08/04/2010), Sentenza n. 17971

 

DIRITTO URBANISTICO - Permesso di costruire - Termini di inizio dei lavori (1 anno) e quello di ultimazione (3 anni) - Decorrenza dei termini - Effetti - Decadenza di diritto per la parte non eseguita - Rilascio di nuovo permesso e D.I.A. - Disposizione regionali - Limiti - Termini inferiori - Proroga dei termini - Provvedimento motivato - Necessità - Titolare del permesso - Responsabilità - Difformità dal progetto - Sequestro dell'immobile - Art. 15 D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia). In base all'articolo 15 del D.P.R. n. 380/2001 (testo unico sull'edilizia), nel permesso di costruire, devono essere fissati il termine di inizio dei lavori e quello di ultimazione: il primo non può essere superiore ad un anno il secondo a tre con decorrenza dall'inizio dei lavori. Le leggi regionali, i regolamenti o i piani possono fissare termini inferiori. Entrambi i termini possono essere prorogati con provvedimento motivato dell'autorità amministrativa allorché gli stessi non siano stati osservati per fatti non imputabili al titolare del permesso. Il sequestro dell'immobile per difformità dal progetto è chiaramente un fatto imputabile al titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita. Perché si verifichi la decadenza non è quindi necessaria, per espresso dettato normativo, alcuna pronuncia da parte dell'autorità, a differenza della proroga che richiede il provvedimento motivato. Il terzo comma dell'articolo 15 del D.P.R. n. 380/2001 dispone che "la realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attività. (conferma ordinanza del tribunale del riesame di Salerno del 21/12/2009) Pres. Lupo, Est. Petti, Ric. Garofalo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/05/2010 (Cc. 08/04/2010), Sentenza n. 1797

 

DIRITTO URBANISTICO - Titolo autorizzatorio edilizio - Impugnazione - Legittimazione - Criterio della vicinitas. La legittimazione alla proposizione del ricorso finalizzato all’annullamento di un titolo autorizzatorio edilizio rilasciato ad un controinteressato va riportata al criterio della c.d. vicinitas, intesa come una situazione di stabile collegamento giuridico con il terreno oggetto dell'intervento costruttivo autorizzato, che esime da qualsiasi indagine al fine di accertare, in concreto, se i lavori assentiti dall'atto impugnato comportino o meno un effettivo pregiudizio per il soggetto che propone l'impugnazione (Consiglio Stato, sez. IV, 12 maggio 2009, n. 2908; tra le tante, si vedano anche: T.A.R. Toscana Firenze, sez. III, 26 febbraio 2010, n. 536; T.A.R. Trentino Alto Adige Trento, 9 febbraio 2010, n. 46; T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 13 luglio 2009, n. 3987; T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 9 luglio 2009, n. 4345). Pres. f.f. ed Est. Viola -I.s.r.l. (avv.ti Portaluri e Saporito)c. regioen Puglia (avv. Massa) e Comune di Casarano (avv. Mormandi) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 10 maggio 2010, n. 1098

 

DIRITTO URBANISTICO - Regione Campania - Parcheggi pertinenziali - Art. 6 L.r. Campania b- 19/2001 - Esonero dal contributo relativo agli oneri di urbanizzazione - Parcheggio pertinenziale interrato - Irrilevanza ai fini del carico urbanistico - Compatibilità con la disciplina dettata per le cd. zone bianche. Nella legislazione regionale campana che disciplina la realizzazione di parcheggi pertinenziali (l.r. Regione Campania 28 novembre 2001, n. 19, art. 6) quest'ultima non è soggetta ad oneri, senza distinzione tra oneri di costruzione ed oneri di urbanizzazione. L'esonero dal pagamento del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione comprova, in maniera indiretta ma nondimeno inequivoca, che nella Regione Campania i parcheggi pertinenziali non sono considerati aggravare il carico urbanistico e, perciò, non costituiscono opere rilevanti ai fini degli standards urbanistici. Ne consegue che, tenuto conto che il parcheggio pertinenziale interrato non è opera rilevante ai fini del carico urbanistico, non dando vita ad una nuova costruzione, esso deve essere ritenuto compatibile anche con la legislazione rigoristica che, per le zone bianche, detta disposizioni volte ad evitare la compromissione del territorio mediante la realizzazione di costruzioni che possano vanificare la futura programmazione urbanistica dell’area.Pres. Veneziano, Est. Storto - G. s.r.l. (avv. Lambiase) c. Comune di Gragnano (avv.ti Cirillo e Di Martino) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 7 maggio 2010, n. 3082

 

DIRITTO URBANISTICO - Individuazione dei confini tra fondi finitimi - Amministrazione - Presenza di muri a secco - Adeguata considerazione - Risultanze catastali - Valenza probatoria residuale. In situazioni dominicali risalenti e connotate anche da condizioni del territorio particolari, quali l’acclività e la natura scoscesa dei terreni, la presenza di segni materiali esteriori di antica origine quali muri in pietra realizzati con tecnica a secco, soprattutto se esistenti tra fondi posti a dislivello, deve essere adeguatamente considerata dall’Amministrazione nella individuazione dei reali confini tra fondi finitimi: la stessa non può infatti arrestarsi al dato emergente dalle risultanze catastali, che sono dotate di una valenza probatoria soltanto residuale e pertanto cedevole a fronte di emergenze di natura reale. E’, del resto, patrimonio memoriale comune il dato che i muri a secco nelle campagne e nei territori montani more solito sostanziano dei veri e propri confini tra fondi, rappresentando la reale situazione dominicale in maniera ben più fedele che non le risultanze del catasto terreni. Pres. Bianchi, Est. Graziano - M.R. (avv.ti Capello, Graneris e Panero) c. Comune di Melle (n.c.) - TAR PIEMONTE, Sez. I - 7 maggio 2010, n. 2356

DIRITTO URBANISTICO - Titolo abilitativo edilizio - Annullamento in autotutela - Per la realizzazione di difformità rispetto al titolo assentito - Illegittimità - Presupposti dell’esercizio del potere di autotutela - Esistenza di un vizio di legittimità originario.
Presupposto indefettibile del legittimo esercizio del potere di autotutela c.d. decisoria culminante nell’adozione di provvedimenti di secondo grado di annullamento di precedenti provvedimenti, è, ai sensi dell’art. 21-nonies della L. n. 241/1990, l’esistenza e l’acclaramento di un vizio di legittimità originario che affligga il provvedimento oggetto dell’autotutela decisoria. Laddove, invece, il provvedimento sia e rimanga all’attualità del tutto legittimo, l’eventuale contegno del privato che sostanzi una difformità esecutiva rispetto al contenuto delle facoltà concesse con il provvedimento, può rilevare unicamente ai fini del’adozione di misure sanzionatorie repressive (nella specie, procedimento sanzionatorio ex artt. 31 e ss. d.P.R. n. 380/2001, per la realizzazione di difformità rispetto al titolo abilitativo edilizio legittimamente assentito). Pres. Bianchi, Est. Graziano - M.R. (avv.ti Capello, Graneris e Panero) c. Comune di Melle (n.c.) - TAR PIEMONTE, Sez. I - 7 maggio 2010, n. 2356

 

DIRITTO URBANISTICO - Opere in conglomerato cementizio armato - Obbligo di denuncia - Costruttore - Art. 65 DPR n. 380/2001. Ai sensi dell’art. 65 del DPR n. 380/2001 (Testo Unico edilizia), l'obbligo di denunciare le opere in conglomerato cementizio armato incombe solo sul costruttore, con la conseguenza che solo a carico di questi è configurabile il corrispondente reato. Pertanto, si tratta di un reato omissivo proprio del costruttore non essendo destinatario dell'obbligo di denuncia nessun altro soggetto, per cui neanche il committente è tenuto a rispondere di detto reato. (Cass. sez. III, 14.12.1998 n. 13097; Cass. sez. III, 11.3.1998 n. 3027, Chiarenza). Pres. De Maio, Est. Lombardi, Ric. Musso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/05/2010 (Ud. 24/03/2010), Sentenza n.17539

 

DIRITTO URBANISTICO - Attività edilizia abusiva - Permesso di costruire in sanatoria - Effetti - Artt. 36 e 45 DPR n. 380/2001. Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, che abbia ad oggetto solo una parte delle opere realizzate abusivamente ovvero subordinato alla esecuzione di interventi, non determina l'effetto estintivo del corrispondente reato previsto dagli artt. 36 e 45 del DPR n. 380/2001, non sussistendo il requisito della doppia conformità che deve riguardare l'attività edilizia abusiva nel suo complesso (Cass. sez. III, 200400291, P.M. in proc. Fammiano). Né, peraltro, l'effetto estintivo, in materia urbanistica, ed a differenza di quanto previsto dalla normativa paesaggistica, consegue alla demolizione delle opere abusive (Cass. sez. III, 19.6.1998 n. 10199, Sanfilippo). (Conferma Corte di Appello di Lecce sentenza del 15.1.2009) Pres. De Maio Est. Lombardi Ric. Medina. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/05/2010 (Ud. 24/03/2010), Sentenza n. 17535

 

DIRITTO URBANISTICO - Esecuzione dei manufatti abusivi - Responsabilità del proprietario dell’area - Elementi indiziari concordanti. La colpevolezza del proprietario, in assenza di prove che sia stato egli stesso esecutore o committente delle opere, può essere desunta da elementi indiziari concordanti che denotino un suo concorso, almeno morale, all'esecuzione dei manufatti abusivi, quali la stessa disponibilità giuridica e di fatto del suolo, il comune interesse all'edificazione per soddisfare esigenze familiari, il fatto che abiti nei pressi della costruzione abusiva, che sia stato individuato sul luogo ed altri. (Cass. sez. III, 7.3.2003 n. 10632, Di Stefano ed altro; Cass. sez. III, 2.3.2004 n. 9536, Mancuso; Cass. sez. III, 200500216, Fucciolo; Cass. sez. III, 24.9.2007 n. 35376). (Dich. inammiss. del ricorso avverso la sentenza del 5.3.2009 della Corte di Appello di Lecce) Pres. De Maio, Est. Lombardi, Ric. Candita. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/05/2010 (Ud. 24/03/2010), Sentenza n. 17533

DIRITTO URBANISTICO - Abusivismo edilizio - Esimente dello stato di necessità - Esclusione - Art. 54 c.p.. In materia di abusivismo edilizio non è configurabile l'esimente dello stato di necessità, in quanto, pur essendo ipotizzabile un danno grave alla persona in cui rientri anche il danno al diritto all'abitazione, difetta in ogni caso il requisito dell'inevitabilità del pericolo. (Cass. sez. III, 19/09/2008 n. 35919, Savoni ed altro; Cass. sez. III, 12/11/2007 n. 41577, Ferraioli; Cass. sez. III, 9/06/2006 n. 19811, Passamonti; Cass. sez. III, 4.12.1987 n. 12253; Cass. 17.5.1990 n. 7015). Sicché correttamente é stato esclusa la sussistenza dell'esimente fondata sulle indicate ragioni di salute dell'imputata in base al rilievo che le stesse, oltre a non determinare una situazione di pericolo imminente, possono essere tutelate mediante altri meccanismi di mercato o propri dello stato sociale senza dover ricorrere al compimento di atti illeciti. (Dich. inammiss. del ricorso avverso la sentenza del 5.3.2009 della Corte di Appello di Lecce) Pres. De Maio, Est. Lombardi, Ric. Candita. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/05/2010 (Ud. 24/03/2010), Sentenza n. 17533

 

DIRITTO URBANISTICO - Norme e vincoli a tutela dell’ambiente - Competenza legislativa e amministrativa in materia urbanistica - Friuli Venezia Giulia - Art. 4, n. 12 dello Statuto. La possibilità di dettare norme, stabilire vincoli e procedure a tutela dell'ambiente naturale deve ritenersi compresa nella competenza legislativa e amministrativa in materia urbanistica, che è comune a tutte le Regioni a statuto ordinario come a quelle statuto speciale: per il Friuli-Venezia Giulia l’urbanistica è indicata fra le materie di competenza primaria dall’art. 4 n. 12 dello Statuto (Cfr., secondo una giurisprudenza risalente, Cons. St., VI, 15 settembre 1986,n.720). Pres. Corasaniti, Est. Farina - Worldwide Fund For Nature-Fondo Mondiale Natura Onlus (avv. Giadrossi) c. Comune di Muggia (avv.ti Pellegrini) e Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia (avv. Martini) - TAR FRIULI - VENEZIA GIULIA, Sez. I - 30 aprile 2010, n. 267

DIRITTO URBANISTICO - Pianificazione del territorio - Comuni - Coerenza con gli altri strumenti pianificatori esistenti - Piani territoriali paesistici - Tendenziale unitarietà ed omogeneità dei diversi strumenti pianificatori.
In sede di pianificazione del territorio i Comuni non possono in alcun caso trascurare l'esistenza e la cogenza di altri strumenti pianificatori, ancorché riconducibili ad altri soggetti istituzionali (in particolare, i Comuni non possono disattendere i piani territoriali paesistici elaborati dalla Regione od altri piani similari), considerata la tendenziale unitarietà ed omogeneità delle previsioni che devono caratterizzare, in un coordinato assetto globale, i diversi strumenti pianificatori del territorio: questo perché il potere pianificatore è preordinato alla ordinata programmazione e sviluppo delle aree abitate ed alla salvaguardia dei valori non solo urbanistici, ma anche dei valori ambientali esistenti (Cfr., ex pluribus, Cons. Stato, IV Sez., 14 dicembre 1993, n. 1068;T.A.R. Lazio, II, 14 settembre 1994, n.1028). Pres. Corasaniti, Est. Farina - Worldwide Fund For Nature-Fondo Mondiale Natura Onlus (avv. Giadrossi) c. Comune di Muggia (avv.ti Pellegrini) e Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia (avv. Martini) - TAR FRIULI - VENEZIA GIULIA, Sez. I - 30 aprile 2010, n. 267

DIRITTO URBANISTICO - Autorità comunale - Vincoli discendenti da provvedimenti a tutela degli interessi storico, ambientale e paesistico - Pedissequo recepimento - Esclusione - Nuove e ulteriori limitazioni - Introduzione - Possibilità.
L'Autorità urbanistica, nell'esercizio dei suoi poteri di pianificazione, non è vincolata - di norma - al pedissequo recepimento dei vincoli discendenti dai provvedimenti adottati dalle Amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di carattere storico, ambientale e paesistico, ma è legittimata ad una nuova e diversa valutazione degli stessi: la quale, nel rispetto dei vincoli predetti, può portare a nuove ed ulteriori limitazioni (Cfr., secondo una giurisprudenza risalente, Cons. Stato, Ap., 19 marzo 1985, n. 6; T.A.R. Toscana, 16 novembre 1987, n.1349). Pres. Corasaniti, Est. Farina - Worldwide Fund For Nature-Fondo Mondiale Natura Onlus (avv. Giadrossi) c. Comune di Muggia (avv.ti Pellegrini) e Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia (avv. Martini) - TAR FRIULI - VENEZIA GIULIA, Sez. I - 30 aprile 2010, n. 267

DIRITTO URBANISTICO - Beni di valore ambientale e paesistico - Categoria originariamente di interesse pubblico - Vincoli - Equiparazione ai vincoli imposti con provvedimenti amministrativi comportanti l’espropriazione - Esclusione.
I beni aventi valore ambientale e paesistico costituiscono una categoria originariamente di interesse pubblico, rispetto alla quale è da escluderne l'equiparazione a quella relativa ai vincoli imposti con provvedimenti amministrativi comportanti la espropriazione: vincoli - questi ultimi - soggetti all'obbligo costituzionalmente garantito di corrispondere un indennizzo. Pres. Corasaniti, Est. Farina - Worldwide Fund For Nature-Fondo Mondiale Natura Onlus (avv. Giadrossi) c. Comune di Muggia (avv.ti Pellegrini) e Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia (avv. Martini) - TAR FRIULI - VENEZIA GIULIA, Sez. I - 30 aprile 2010, n. 267

DIRITTO URBANISTICO - Territorio comunale - Scelte urbanistiche - Specifica motivazione - Necessità - Esclusione - Variante.
Le scelte urbanistiche che l'Amministrazione compie per la disciplina del territorio comunale non comportano di regola la necessità di una specifica motivazione che tenga conto delle aspirazioni dei privati (Cfr., per tutte, Cons. St., Ap., 21 ottobre 1980, n. 37; IV Sez., 11 gennaio 1985, n. 2; IV Sez., 2 luglio 1983, n. 488; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, 24 settembre 1994, n. 349 e 26 luglio 2006, n. 482; 23 febbraio 2002, n. 50). Tale principio (che comunque non preclude al giudice amministrativo di verificare se le scelte operate siano irrazionali o manifestamente illogiche e contraddittorie) è operante anche quando l'Autorità urbanistica adotti una variante, anche generale, al piano vigente (Cfr. Cons. St., IV Sez., 30 giugno 1993, n. 642; IV Sez., 2 luglio 1983, n. 488), sulla base di una diversa valutazione delle esigenze pubbliche (Cfr., Cons. St., IV Sez., 20 marzo 1985, n. 96), essendo sufficiente l'espresso riferimento alla relazione d'accompagnamento al progetto di modificazione (Cfr. Cons.St., IV Sez., 4 marzo 1993, n. 240; IV Sez., 11 dicembre 1979, n. 1141), pur quando la variante disponga vincoli sulla proprietà privata, prevedendone l'espropriazione o la inedificabilità assoluta. Pres. Corasaniti, Est. Farina - Worldwide Fund For Nature-Fondo Mondiale Natura Onlus (avv. Giadrossi) c. Comune di Muggia (avv.ti Pellegrini) e Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia (avv. Martini) - TAR FRIULI - VENEZIA GIULIA, Sez. I - 30 aprile 2010, n. 267

 

DIRITTO URBANISTICO - Modifica destinazione d’uso (da artigianale a residenziale) - Esecuzione di opere interne con caratteristiche residenziali - Sussistenza. In tema di modifica della destinazione d’uso, l'accertata esecuzione di opere interne con caratteristiche residenziali - in una situazione in cui rimangono assolutamente evanescenti le attività artigianali che i soggetti interessati andrebbero ad esercitare nelle singole unità immobiliari - appare, indubbiamente idonea a configurare la modifica della precedente destinazione d'uso. Pres. Grassi, Est. Fiale, Ric. Farina ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/04/2010 (Cc. 17/02/2010), Sentenza n. 16394

DIRITTO URBANISTICO - Reato di lottizzazione abusiva - Commissione con condotte eterogenee - Concorso di persone nel reato - Accordo preventivo - Necessità - Esclusione. Il reato di lottizzazione abusiva nella molteplicità di forme che esso può assumere in concreto, può essere posto in essere da una pluralità di soggetti, i quali, in base ai principi che regolano il concorso di persone nel reato, possono partecipare alla commissione del fatto con condotte anche eterogenee e diverse da quella strettamente costruttiva, purché ciascuno di essi apporti un contributo causale alla verificazione dell'illecito (sia pure svolgendo ruoli diversi ovvero intervenendo in fasi circoscritte della condotta illecita complessiva) e senza che vi sia alcuna necessità di un accordo preventivo [vedi, tra le decisioni più recenti, Cass., Sez. IDI: 21.12.2009, n. 48924, Tortora ed altri; 8.10.2009, n. 39078, Apponi ed altri; 22.9.2009, n. 36844, Contò; 29.4.2009, n. 17865, P.M. in proc. Quarta ed altri]. Pres. Grassi, Est. Fiale, Ric. Farina ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/04/2010 (Cc. 17/02/2010), Sentenza n. 16394

DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva negoziale - Nozione - Condotta dell'acquirente in buona fede, malafede e sub-acquirente - Effetti. La lottizzazione abusiva negoziale ha carattere generalmente plurisoggettivo, poiché in essa normalmente confluiscono condotte convergenti verso un'operazione unitaria caratterizzata dal nesso causale che lega i comportamenti dei vari partecipi diretti a condizionare la riserva pubblica di programmazione territoriale. La condotta dell'acquirente, non configura un evento imprevisto ed imprevedibile per il venditore, perché anzi inserisce un determinante contributo causale allo concreta attuazione del disegno criminoso di quello [Cass., Sez. Unite, 27.3.1992, n. 4708, ric. Fogliani] e, per la cooperazione dell'acquirente nel reato, non sono necessari un previo concerto o un'azione concordata con il venditore, essendo sufficiente, al contrario, una semplice adesione al disegno criminoso da quello concepito, posta in essere anche attraverso la violazione (deliberatamente o per trascuratezza) di specifici doveri di informazione e conoscenza che costituiscono diretta esplicazione dei doveri di solidarietà sociale di cui all'art. 2 della Costituzione [Corte Costituzionale sentenza n. 364/1988]. L'acquirente, dunque, non può sicuramente considerarsi, solo per tale sua qualità, "terzo estraneo" al reato di lottizzazione abusiva, ben potendo egli tuttavia, benché compartecipe al medesimo accadimento materiale, dimostrare di avere agito in buona fede, senza rendersi conto cioè - pur avendo adoperato la necessaria diligenza nell'adempimento degli anzidetti doveri di informazione e conoscenza - di partecipare ad un'operazione di illecita lottizzazione. Quando, invece, l'acquirente sia consapevole dell'abusività dell'intervento - o avrebbe potuto esserlo spiegando la normale diligenza - la sua condotta si lega con intimo nesso causale a quella del venditore ed in tal modo le rispettive azioni, apparentemente distinte, si collegano tra loro e determinano la formazione di una fattispecie unitaria ed indivisibile, diretta in modo convergente al conseguimento del risultato Iottizzatorio. Le posizioni, dunque, sono separabili se risulti provata la malafede dei venditori, che, traendo in inganno acquirenti comunque diligenti, li convincano della legittimità delle operazioni [Cass., Sez, III: 22.5.1990, Oranges e 26.1.1998, Cusimano]. Neppure l'acquisto del sub-acquirente può essere considerato legittimo con valutazione aprioristica limitata alla sussistenza di detta sola qualità, allorché si consideri che l'utilizzazione delle modalità dell'acquisto successivo ben potrebbe costituire un sistema elusivo, surrettiziamente finalizzato a vanificare le disposizioni legislative in materia di lottizzazione negoziale [vedi Cass., Sez. III, 8.11.2000, Petracchi]. Pres. Grassi, Est. Fiale, Ric. Farina ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/04/2010 (Cc. 17/02/2010), Sentenza n. 16394

DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione negoziale - Contributo causale all'attività illecita del venditore - Posizione del compratore. In tema di lottizzazione abusiva, il compratore che omette di acquisire ogni prudente informazione circa la legittimità dell'acquisto si pone colposamente in una situazione di inconsapevolezza che fornisce, comunque, un determinante contributo causale all'attività illecita del venditore [Cass., Sez. III, 26.6.2008, Belloi ed altri]. Pres. Grassi, Est. Fiale, Ric. Farina ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/04/2010 (Cc. 17/02/2010), Sentenza n. 16394

 

DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Permesso di costruire - Variante con DIA - Limiti - Vincolo paesaggistico-ambientale - Realizzazione di varianti cd. Lievi - Rilascio dell'autorizzazione - Necessità - D.Lgs. n. 42/2004 - Art. 22, cc. 2°e 6°, T.U. n. 380/2001. La successiva DIA non può ritenersi che integri mera variante del progetto già approvato con il precedente permesso di costruire. In quanto, si configura "variante" solo allorquando il progetto già approvato non risulti sostanzialmente e radicalmente mutato dal nuovo elaborato. Inoltre, le varianti, normalmente devono essere autorizzate con il medesimo procedimento prescritto per il rilascio del permesso di costruire e possono essere sottoposte a DIA soltanto qualora: a) non incidano sui parametri urbanistici e sulla volumetrie; b) non modifichino la destinazione d'uso e la categoria edilizia; c) non alterino la sagoma dell'edificio; d) non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire (art. 22, 2° comma, del T.U. n. 380/2001). Infine, in presenza di un vincolo paesaggistico-ambientale, la realizzazione di varianti cd. lievi, sono comunque subordinate al preventivo rilascio dell'autorizzazione richiesta dal D.Lgs. n. 42/2004 (art. 22, 6° comma, del T.U. n. 380/2001). (Conferma ordinanza n. 216/2009 TRIB. LIBERTA' di SALERNO, del 22/06/2009) Pres. Grassi, Est. Fiale, Ric. Cavallo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/04/2010 (Cc. 17/02/2010), Sentenza n. 16393

 

DIRITTO URBANISTICO - Reato edilizio - Art. 181, c. 1, D.Lgs. n. 42/2004 - Permanenza e cessazione - Esaurimento totale dell'attività o cessazione della condotta. La permanenza del reato edilizio cessa soltanto con la ultimazione effettiva dei lavori, che deve farsi coincidere con I'ultimazione di tutte te opere del fabbricato, rifiniture, infissi ed impianti compresi (vedi, tra le pronunzie più recenti, Cass., Sez. III, 3.11.2009, n. 42179). Anche il reato attualmente previsto dall'art. 181, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004, allorquando sia realizzato mediante una condotta che si protrae nel tempo (come si verifica per una costruzione edilizia), é permanente e si consuma con l'esaurimento totale dell'attività o con la cessazione della condotta per altro motivo (vedi Cass., Sez. III, 20.9.1994, n. 9983, Sale e 1.6.1994, n. 6371, P.M. in proc. Bedogn). (Conferma ordinanza n. 216/2009 TRIB. LIBERTA' di SALERNO, del 22/06/2009) Pres. Grassi, Est. Fiale, Ric. Cavallo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/04/2010 (Cc. 17/02/2010), Sentenza n. 16393

 

DIRITTO URBANISTICO - Difformità parziali - Area assoggettate a vincolo paesaggistico - Sequestro preventivo - Legittimità - Artt. 44, lett. a)e lett. c), 32, c.3° TU. n. 380/2001. Anche nell’ipotesi di difformità parziali, il sequestro preventivo è giustificato in quanto anche tali difformità costituiscono reato, sanzionato dall’art. 44, lett. a), del TU. n. 380/2001. Ciò nondimeno, ai sensi dell’art. 32, 3° comma, del T.U. n. 380/2001 - per gli interventi eseguiti in zone assoggettate a vincolo paesaggistico, nel caso in cui l’opera sia difforme da quella autorizzata con il permesso di costruire, non c’e spazio per l’applicazione della meno grave fattispecie di cui alla lettera a) dell’art. 44, T.U. n. 380/2001 poiché ogni difformità dal progetto, anche se di minima rilevanza, costituisce abuso punito ai sensi dell’art. 44, lett. c), dello stesso T.U. E’ indifferente, in tal caso, ai fini della qualificazione giuridica del reato, distinguere tra le categorie della difformità (totale o parziale) e della variazione essenziale (integrando questa una tipologia di abuso edilizio che si pone a livello intermedio tra la difformità totale e la difformità parziale dal permesso di costruire), poiché è proprio l’art. 32, 3° comma, del TU. n. 380/2001 a prevedere che, in presenza del vincolo paesaggistico, tutti gli interventi realizzati in difformità dal titolo abilitativo (anche quelli che normalmente si configurano come semplici difformità parziali) sono considerati ai fini penali come variazioni essenziali e, quindi, quali difformità totali. (Conferma ordinanza n. 83/2009 TRIB. LIBERTA' di SALERNO, del 11/03/2009) Pres. Grassi Est. Fiale Ric. Santonicola ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/04/2010 (Cc. 17/02/2010), Sentenza n. 16392

DIRITTO URBANISTICO - Permesso di costruire - Difformità totale e difformità parziale - Nozione e differenza - Art. 31 T.U. n. 380/2001 (già art. 7 L. n. 47/1985). A norma dell'art. 31 del T.U. n. 380/2001 (e già dell'art. 7 della legge n. 47/1985), devono ritenersi eseguite in totale difformità dal permesso di costruire quelle opere "che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile". La difformità totale si verifica, dunque, allorché si costruisca "aliud pro alio" e ciò è riscontrabile allorché i lavori eseguiti tendano a realizzare opere non rientranti tra quelle consentite, che abbiano una loro autonomia e novità, oltre che sul piano costruttivo, anche su quello della valutazione economico-sociale. Il concetto di difformità parziale si riferisce, invece, ad ipotesi tra le quali possono farsi rientrare gli aumenti di cubatura o di superficie di scarsa consistenza, nonché le variazioni relative a parti accessorie che non abbiano specifica rilevanza e non siano suscettibili di utilizzazione autonoma. (Conferma ordinanza n. 83/2009 TRIB. LIBERTA' di SALERNO, del 11/03/2009) Pres. Grassi Est. Fiale Ric. Santonicola ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/04/2010 (Cc. 17/02/2010), Sentenza n. 16392

 

DIRITTO URBANISTICO - Opere di recinzione - Valutazione in ordine alla necessità del permesso di costruire - Parametri - Recinzione di fondi rustici senza opere murarie - Manifestazione del diritto di proprietà - Ius excludendi alios. La valutazione in ordine alla necessità della concessione edilizia (ora: permesso di costruire), per la realizzazione di opere di recinzione deve essere effettuata sulla scorta dei seguenti due parametri: natura e dimensioni delle opere e loro destinazione e funzione; in base a tale criterio, dunque, non è necessario il permesso per costruire per modeste recinzioni di fondi rustici senza opere murarie, e cioè per la mera recinzione con rete metallica sorretta da paletti di ferro o di legno senza muretto di sostegno, in quanto entro tali limiti la recinzione rientra solo tra le manifestazioni del diritto di proprietà, che comprende lo ius excludendi alios o comunque la delimitazione e l'assetto delle singole proprietà (cfr., ex multis, T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 29/12/2009, n. 6266). Pres. De Zotti, Est. Bruno - E. S. (avv. Zanchettin) c. Comune di Volpago del Montello (avv. Grosso). TAR VENETO, Sez. II - 23 aprile 2010, n. 1547

 

DIRITTO URBANISTICO - Convenzioni urbanistiche - Proprietario attuatore - Previsione a suo carico della realizzazione di opere eccedenti il valore del contributo di urbanizzazione - Legittimità. Sono legittime le pattuizioni della convenzione urbanistica che accollino al proprietario - attuatore la realizzazione di opere eccedenti il valore del contributo di urbanizzazione (C.S. V 10.6.1998 n. 807, Tar Lombardia Brescia 27.7.2005 n. 784). Pres. Balba, Est. Morbelli - M. s.r.l. (avv.ti Gerbi e Greco) c. Comune di Varazze (avv. Viscardi) e Regione Liguria (avv.ti Castagnoli e Sommariva). TAR LIGURIA, Sez. I - 22 aprile 2010, n. 1936

 

DIRITTO URBANISTICO - Muri di contenimento - Permesso di costruire - Necessità - Intervento di nuova costruzione che si eleva al di sopra del suolo. In materia edilizia, per la realizzazione di un muro di contenimento è necessario il permesso di costruire, in quanto si tratta di un manufatto che si eleva al di sopra del suolo ed é destinato a trasformare durevolmente l'area impegnata, come tale va considerato intervento di nuova costruzione (Cass. n. 35898/2008). (Annulla, sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 7/07/2009) Pres. Onorato, Est. Petti, Ric. Testa. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/04/2010 (Ud. 03/03/2010), Sentenza n.15370

 

DIRITTO URBANISTICO - Concessione edilizia - Diniego basato su considerazioni di carattere estetico - Assenza di specifiche disposizioni normative o di piano - Assenza di vincoli storico-paesaggistici - Illegittimità. In mancanza di specifiche disposizioni primarie e secondarie o dello strumento urbanistico comunale, non può essere negata la concessione edilizia in base a generiche considerazioni di carattere estetico, non tradotte in norme o previsioni urbanistiche, relativamente ad aree su cui le norme vigenti non impediscono di costruire e su cui non sussistono vincoli di carattere storico - artistico o paesaggistico (T.A.R. Veneto, II, 4.7.2001, n. 1971). Pres. Balba, Est. Vitali -Z.L. (avv. Squeri) c. Comune di Rapallo (n.c.). TAR LIGURIA, Sez. I - 20 aprile 2010, n. 1834

 

DIRITTO URBANISTICO - Pianificazione urbanistica - Potere discrezionale dell’amministrazione - Motivazione - Limiti. Nelle scelte di pianificazione, la valutazione dell’idoneità delle singole aree a soddisfare, con riferimento alle possibili destinazioni, specifici interessi urbanistici, costituisce espressione del potere discrezionale dell’amministrazione (fra le più recenti: Consiglio Stato, sez. IV, 4 dicembre 2009, n. 7654): nell’esercizio di tale potere l’amministrazione non ha la necessità di dare una motivazione specifica sulle scelte adottate in ordine alla destinazione delle singole aree in quanto le stesse trovano giustificazione nei criteri generali di impostazione del piano (Consiglio di Stato, sez. IV, 24 aprile 2009, n. 2630; sez. V, 2 marzo 2009, n. 1149), con la conseguenza che tali scelte possono essere censurate soltanto in presenza di evidenti vizi logico-giuridici nel quadro delle linee portanti della pianificazione. Pres. D'Alessandro, Est. D'Alessio - T.N. (avv. Porcaro) c. Provincia di Napoli (avv. Scetta) e Regione Campania (avv. De Gennaro) e altro (n.c.). TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. II - 20 aprile 2010 n. 2043

DIRITTO URBANISTICO - Pianificazione urbanistica - Osservazioni dei cittadini - Natura - Apporto collaborativo - Rigetto o accoglimento - Motivazione - Limiti. Le osservazioni proposte dai cittadini nei confronti degli atti di pianificazione urbanistica non costituiscono veri e propri rimedi giuridici ma semplici apporti collaborativi e, pertanto, il loro rigetto o il loro accoglimento non richiede una motivazione analitica, essendo sufficiente che esse siano state esaminate e confrontate con gli interessi generali dello strumento pianificatorio (Consiglio di Stato, sez. IV, 18 giugno 2009, n. 4024 cit.).
Pres. D'Alessandro, Est. D'Alessio - T.N. (avv. Porcaro) c. Provincia di Napoli (avv. Scetta) e Regione Campania (avv. De Gennaro) e altro (n.c.). TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. II - 20 aprile 2010 n. 2043

DIRITTO URBANISTICO - Pianificazione urbanistica - Scelte - Sindacato giurisdizionale - Limiti - Comparazione con la destinazione urbanistica impressa ad aree adiacenti - Vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento - Inconfigurabilità. Le scelte urbanistiche circa la disciplina del territorio possono formare oggetto di sindacato giurisdizionale nei soli casi di arbitrarietà, irrazionalità o irragionevolezza ovvero di palese travisamento dei fatti, che costituiscono i limiti della discrezionalità amministrativa (Consiglio di Stato, sez. IV, 18 giugno 2009, n. 4024 cit.), con la conseguenza che, a meno che non siano riscontrabili errori di fatto o abnormi illogicità, non è configurabile neppure il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento basata sulla comparazione con la destinazione impressa ad altre zone adiacenti (fra le tante: Consiglio di Stato, sez. IV, 18 giugno 2009, n. 4024). Pres. D'Alessandro, Est. D'Alessio - T.N. (avv. Porcaro) c. Provincia di Napoli (avv. Scetta) e Regione Campania (avv. De Gennaro) e altro (n.c.). TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. II - 20 aprile 2010 n. 2043

DIRITTO URBANISTICO - Pianificazione urbanistica - Discrezionalità amministrativa - Limite - Affidamento qualificato - Esempi - Connesso onere motivazionale. La regola generale dell’ampia discrezionalità amministrativa nelle scelte di pianificazione urbanistica subisce un'eccezione in alcune situazioni specifiche in cui il principio della tutela dell’affidamento impone che il piano regolatore dia conto del modo in cui è stata effettuata la ponderazione degli interessi pubblici e sono state operate le scelte di pianificazione. Meritevoli di questa particolare forma di tutela sono peraltro solo quelle situazioni caratterizzate da un affidamento “qualificato” (Consiglio di Stato, sez. IV, 7 aprile 2008, n. 1476). Tale posizione è stata riconosciuta: a) nel superamento degli standard minimi di cui al d.m. 2 aprile 1968, con l'avvertenza che la motivazione ulteriore va riferita esclusivamente alle previsioni urbanistiche complessive di sovradimensionamento, indipendentemente dal riferimento alla destinazione di zona di determinate aree; b) nella lesione dell'affidamento qualificato del privato derivante da convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato intercorsi tra il Comune e i proprietari delle aree, dalle aspettative nascenti da giudicati di annullamento di dinieghi di concessione edilizia (oggi permesso di costruire) o di silenzio-rifiuto su una domanda di concessione; c) nella modificazione in zona agricola della destinazione di un'area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 22 dicembre 1999, n. 24, Consiglio di Stato, sez. III, 6 ottobre 2009, n. 1610; sez. V, 2 marzo 2009, n. 1149; sez. VI, 18 aprile 2007, n. 1784). Negli altri casi l’esistenza di una precedente diversa previsione urbanistica non comporta invece per l’amministrazione la necessità di fornire particolari spiegazioni sulle ragioni delle diverse scelte operate anche quando queste sono nettamente peggiorative per i proprietari (e per le loro aspettative), dovendosi (in tali altri casi) dare prevalente rilievo all’interesse pubblico che le nuove scelte pianificatorie intendono perseguire. Pres. D'Alessandro, Est. D'Alessio - T.N. (avv. Porcaro) c. Provincia di Napoli (avv. Scetta) e Regione Campania (avv. De Gennaro) e altro (n.c.). TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. II - 20 aprile 2010 n. 2043

DIRITTO URBANISTICO - Destinazione urbanistica difforme da quella previgente - Esistenza di fabbricati - Ostacolo - Esclusione - Fattispecie: interventi edilizi esistenti in zona agricola. L'esistenza di fabbricati, anche di recente costruzione, non può essere considerata di ostacolo all'introduzione di destinazioni urbanistiche difformi da quelle previgenti sulle corrispondenti aree di sedime (T.A.R. Lombardia Brescia, 12/01/2001 , n. 2; Consiglio di Stato, sez. IV, 2/11/1995, n. 887). In particolare, per quanto riguarda l’esistenza di immobili in zona agricola, nonostante la realizzazione di interventi edilizi sul suolo, la destinazione a verde agricolo può considerarsi pur sempre rispondente ad apprezzabili esigenze funzionali di sviluppo equilibrato e sostenibile dell'agglomerato, nonché di salvaguardia della vivibilità urbana (TAR Lombardia, Brescia, 20 ottobre 2005, n. 1043), della salubrità (Consiglio di Stato, sez. V, 19 aprile 2005, n. 1782; sez. IV, 20 settembre 2005, n. 4818 e n. 4828) e della qualità ambientale. Pres. D'Alessandro, Est. D'Alessio - T.N. (avv. Porcaro) c. Provincia di Napoli (avv. Scetta) e Regione Campania (avv. De Gennaro) e altro (n.c.). TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. II - 20 aprile 2010 n. 2043

DIRITTO URBANISTICO - Destinazione a verde agricolo - Finalità di contenimento dell’espansione dell’aggregato urbano. La destinazione a verde agricolo di un'area, che rientra nell'ampia discrezionalità del comune di orientare gli insediamenti urbani in determinate direzioni, ovvero di salvaguardare precisi equilibri dell'assetto territoriale, può legittimamente anche essere preordinata ad un uso non strettamente agricolo, ma alla finalità di conservazione dei valori naturalistici ed ambientali e di contenimento del fenomeno di espansione dell'aggregato urbano (Consiglio di Stato, sez. IV, 25 luglio 2007, n. 4149; 3 novembre 2008, n. 5478), con una finalità che non è preclusa in radice dall'esecuzione di attività costruttive sull'area medesima, ma, anzi, concretizzabile nell'arresto di tali attività (T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 17 settembre 2009, n. 4977). Pres. D'Alessandro, Est. D'Alessio - T.N. (avv. Porcaro) c. Provincia di Napoli (avv. Scetta) e Regione Campania (avv. De Gennaro) e altro (n.c.). TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. II - 20 aprile 2010 n. 2043

DIRITTO URBANISTICO - Strumento urbanistico - Procedimento di approvazione - Atto complesso ineguale. Il procedimento di approvazione di uno strumento urbanistico (o di una sua variante) costituisce un atto complesso ineguale in ragione del fatto che deve intendersi la risultante del concorso di diversi atti di volontà, quello di livello comunale, esponenziale e rappresentativo della collettività e degli interessi locali, e quello regionale (e provinciale), espressione di un più ampio potere di indirizzo e coordinamento in materia urbanistica. Ciò comporta che sul piano procedimentale, la dialettica che si instaura tra i diversi livelli di governo non ha una dimensione statica ed immutabile bensì presenta margini di variabilità in ragione della misura di convergenza delle valutazioni effettuate nei due diversi stadi decisori. Pres. D'Alessandro, Est. D'Alessio - T.N. (avv. Porcaro) c. Provincia di Napoli (avv. Scetta) e Regione Campania (avv. De Gennaro) e altro (n.c.). TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. II - 20 aprile 2010 n. 2043

DIRITTO URBANISTICO - Strumento urbanistico - Approvazione in “stralci” - Nuova disciplina urbanistica diretta a completare la pianificazione - Potere comunale - Permanenza - Motivazione dello stralcio - Natura di raccomandazione. L’approvazione di uno strumento urbanistico in stralci lascia integro ed impregiudicato il potere del Comune di riproporre una nuova disciplina urbanistica diretta a completare la pianificazione relativamente alle aree oggetto di stralcio e l'autorità comunale resta libera nell'attività di completamento della disciplina urbanistica, costituendo la motivazione dello stralcio una "raccomandazione" in funzione del (rinnovato) esercizio della potestà pianificatoria da parte dell'Ente (Consiglio di Stato, Sezione IV, 29 ottobre 2002, n. 5912). Non assumendo poi la "raccomandazione" natura di atto autoritativo, vincolante, il Comune può recepire le indicazioni provenienti dall'autorità cui l'ordinamento riconosce il potere di approvare la strumentazione urbanistica, condividendo le considerazioni esposte da tale autorità, ovvero discostarsene motivatamente in sede di variante integrativa. Pres. D'Alessandro, Est. D'Alessio - T.N. (avv. Porcaro) c. Provincia di Napoli (avv. Scetta) e Regione Campania (avv. De Gennaro) e altro (n.c.). TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. II - 20/04/2010 n. 2043

DIRITTO URBANISTICO - VIA E VAS - Finalità - Effetti sull’ambiente di piani e programmi. La valutazione ambientale strategica (VAS) è volta a garantire che gli effetti sull’ambiente di determinati piani e programmi siano considerati durante l'elaborazione e prima dell'adozione degli stessi, così da anticipare nella fase di pianificazione e programmazione quella valutazione di compatibilità ambientale che, se effettuata (come avviene per la valutazione di impatto ambientale) sulle singole realizzazioni progettuali, non consentirebbe di compiere un'effettiva valutazione comparativa, mancando in concreto la possibilità di disporre di soluzioni alternative per la localizzazione degli insediamenti e, in generale, per stabilire, nella prospettiva dello sviluppo sostenibile, le modalità di utilizzazione del territorio (T.A.R. Umbria Perugia, 19 giugno 2006, n. 325). Pres. D'Alessandro, Est. D'Alessio - T.N. (avv. Porcaro) c. Provincia di Napoli (avv. Scetta) e Regione Campania (avv. De Gennaro) e altro (n.c.). TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. II - 20 aprile 2010 n. 2043

 

DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva - Lottizzazione materiale - Lottizzazione cartolare - Bene giuridico protetto dall’ordinamento - Ordinata pianificazione urbanistica - Controllo effettivo del territorio - Art. 18 L. n. 47/1985. L’art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 disciplina due differenti ipotesi di lottizzazione abusiva, la prima, c.d. materiale, relativa all'inizio della realizzazione di opere che comportano la trasformazione urbanistica ed edilizia dei terreni, sia in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici,o di leggi statali o regionali, sia in assenza della prescritta autorizzazione; la seconda, c.d. formale (o cartolare), che si ha allorquando, pur non essendo ancora avvenuta una trasformazione lottizzatoria di carattere materiale, se ne sono già realizzati i presupposti con il frazionamento e la vendita del terreno in lotti che per le specifiche caratteristiche, quali la dimensione, la natura del terreno, la destinazione urbanistica, l'ubicazione e la previsione di opere urbanistiche, o per altri elementi riferiti agli acquirenti, evidenzino in modo non equivoco la idoneità all'uso edificatorio. Ne consegue che il bene giuridico protetto dall'ordinamento non è solo quello dell'ordinata pianificazione urbanistica e del corretto uso del territorio, ma anche quello dell'effettivo controllo del territorio da parte del soggetto titolare della relativa funzione. Pres. f.f. Portoghese, Est. Sabbato - I.G. (avv.ti Annunziata e Paolino) c. Comune di Angri (avv.ti Longobardi e Pentangelo) - TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 16 aprile 2010, n. 3936

DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva - Elementi - Frazionamento cartolare - Destinazione a scopo edificatorio degli atti posti in essere - Elementi indiziari - Sufficienza di un unico indizio - Art. 18 L. n. 47/1985.
Per integrare l'ipotesi di lottizzazione abusiva è sufficiente il solo fatto che le opere o il frazionamento fondiario siano stati realizzati in assenza di uno strumento urbanistico attuativo o di un piano di lottizzazione convenzionato (Consiglio di Stato sez. V, 26 marzo 1996, n. 301). Segnatamente, per quanto concerne il frazionamento "cartolare", seppure è necessario che l’accertamento del presupposto di cui all’articolo 18 legge 28 febbraio 1985, n. 47 comporti una ricostruzione di un quadro indiziario sulla scorta degli elementi indicati nella norma, dalla quale sia possibile desumere in maniera non equivoca "la destinazione a scopo edificatorio" degli atti posti in essere dalle parti (Consiglio di Stato, sez. V, 20 ottobre 2004, n. 6810), è sufficiente che lo scopo edificatorio emerga anche da un solo indizio (Consiglio di Stato, sez. V, 14 maggio 2004, n. 3136; IV n. 3531 del 30 giugno 2005; n. 6060 del 11 ottobre 2006). Pres. f.f. Portoghese, Est. Sabbato - I.G. (avv.ti Annunziata e Paolino) c. Comune di Angri (avv.ti Longobardi e Pentangelo) - TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 16 aprile 2010, n. 3936

 

DIRITTO URBANISTICO - Opere di ampliamento - Condono e silenzio assenso - Legittimità del permesso di costruire - Sindacato incidentale da parte dell'A.G. penale - Obbligo - Art. 32 L. n. 47\85 come mod. dalla L. 326/03. In forza della modifica apportata all'art. 32 L. n. 47\85 dalla L. 326/03, è scomparso ogni riferimento alla figura del silenzio-assenso anche per le opere di ampliamento. Inoltre, non costituisce, alcuna invasione di competenza da parte dell'A.G. penale il sindacato incidentale sulla legittimità del permesso di costruire, effettuato nella specie, essendo previsto dal sistema, ed avallato dalla giurisprudenza. Sicché, il principio che qualora venga realizzata un'opera sulla base di una concessione edilizia in sanatoria, il giudice penale ha l'obbligo di sindacare in via incidentale l'eventuale illegittimità dell'atto amministrativo perché la conformità della costruzione e della concessione ai parametri di legalità urbanistica ed edilizia è elemento costitutivo dei reati contemplati dalla normativa urbanistica stessa. (Conferma ordinanza del Tribunale per il Riesame di Napoli in data 6.7.09) Pres. Petti, Est. Mulliri, Ric. Cacace. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 14/04/2010 (Cc. 16/03/2010), Sentenza n. 14312

 

DIRITTO URBANISTICO - Fabbricato fatiscente - Abbattimento e ricostruzione con dimensioni maggiori ed in posizione difforme - Ristrutturazione edilizia - Permesso di costruire - Necessità - Art. 10 lett. c) D.P.R. n. 380/01. L'abbattimento e la ricostruzione di un fatiscente fabbricato di dimensioni maggiori ed in posizione difforme rispetto a quella precedente, deve essere inquadrato come intervento di ristrutturazione edilizia per il quale si richiede il permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10 lett. c) d.p.r. n. 380/01 e non già di risanamento conservativo e restauro. Pres. Grassi, Est. Sarno, Ric. Gargiulo ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 09/04/2010 (Ud. 17/02/2010), Sentenza n. 13492

DIRITTO URBANISTICO - Abusi edilizi - Semplice qualifica di comproprietario dell'immobile - Attribuzione della responsabilità penale - Sufficienza - Esclusione.
Non è sufficiente la sola qualità di comproprietario dell'immobile, per la attribuzione della responsabilità penale connessa ad abusi edilizi. Pres. Grassi, Est. Sarno, Ric. Gargiulo ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 09/04/2010 (Ud. 17/02/2010), Sentenza n. 13492
 

DIRITTO URBANISTICO - Piani di lottizzazione - Valutazione sotto il profilo paesistico - Art. 28 , c. 2 L. n. 1150/1942. L’art. 28 comma 2 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 estende ai piani di lottizzazione la necessità di una valutazione sotto il profilo paesistico indipendentemente dalla presenza di un vincolo paesistico-ambientale. Qualora un tale vincolo sussista, tanto per l’intervento di una dichiarazione di notevole interesse pubblico riferita a un bene determinato (art. 136 e 157 del Dlgs. 42/2004) quanto per effetto della tutela ex lege dei contesti ambientali (art. 142 del Dlgs. 42/2004), è necessaria una vera e propria autorizzazione paesistica, sottoposta, nel regime transitorio, al potere di annullamento ministeriale ex art. 159 del D.lgs. 42/2004. Pres. Petruzzelli, Est. Petron - G. scarl (avv.ti Bononi e Codignola) c. Comune di Sarnico (avv. Fugazzola). TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 8 aprile 2010, n. 1511

 

DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva - Rilievo penale e limiti temporali - Disciplina applicabile - Art. 18, L. 47/85 - Condotte lottizzatorie e successivo trasferimento dei beni - Art. 30 DPR 380/2001. Premesso che, l'art. 30 del DPR 380/2001 sostanzialmente riproduce - salve alcune puntualizzazioni - il contenuto, dell'art. 18 della L. 28 febbraio 1985 n. 47, la lottizzazione abusiva rileva sotto il profilo penale anche per condotte di cessione poste in essere prima del 17 marzo 1985 - data di entrata in vigore della L. 47/85. La necessità di fare riferimento a tale termine si pone unicamente per le disposizioni dell'art. 30 del DPR 380/01 contenute nei commi 2 e seguenti e, cioè, per quelle disposizioni strumentali ad impedire condotte lottizzatorie ed il successivo trasferimento dei beni, trattandosi di imposizioni effettivamente non contemplate prima della L. 47/85. E la ragione del termine si rende evidente ove si consideri che l'adempimento di qualsiasi obbligo non è esigibile per un'epoca antecedente alla sua imposizione. (Annulla con rinvio ordinanza n. 199/2009 TRIB. LIBERTA' di SALERNO, del 20/05/2009) Pres. Grassi Est. Fiale Ric. PM in proc. Attianese. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 8/04/2010 (CC. 17/02/2010), Sentenza n.13215

DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva - Nozione - Frazionamento di area ed utilizzazione edilizia del territorio - Reato di lottizzazione abusiva - Elementi per la configurabilità - Art. 17 lett. b) L. n. 10/1977 - Art. 18 L. 47/85 - Art. 30 c.1 DPR 380/01. La nozione di lottizzazione abusiva a scopo edilizio comprende i casi di frazionamento di area nonché qualsiasi forma di frazionamento urbano, non autorizzato, realizzato attraverso l'utilizzazione edilizia del territorio. Mentre, il reato di lottizzazione abusiva si estrinseca sia nel compimento di atti giuridici, come la suddivisione del terreno e l'alienazione dei lotti fabbricabili, sia nella esplicazione di attività materiali, come la costruzione di edifici o la delimitazione dei singoli lotti, richiedendosi solo che gli anzidetti atti ed attività risultino funzionalizzati ad un nuovo insediamento urbano e quindi limitino o condizionino, con ostacoli di fatto o di diritto, la riserva pubblica di programmazione territoriale. (Annulla con rinvio ordinanza n. 199/2009 TRIB. LIBERTA' di SALERNO, del 20/05/2009) Pres. Grassi Est. Fiale Ric. PM in proc. Attianese. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 8/04/2010 (CC. 17/02/2010), Sentenza n.13215

 

DIRITTO URBANISTICO - Vincoli soggetti a decadenza - Vincoli espropriativi - Destinazioni di zona contenute negli strumenti urbanistici - Novero di vincoli soggetti a decadenza - Inconfigurabilità. Costituiscono vincoli soggetti a decadenza quelli espropriativi o che incidano sul bene in modo tale da renderlo inutilizzabile rispetto alla sua destinazione naturale, ovvero ne diminuiscano significativamente il suo valore di scambio; non sono tali, invece, le destinazioni di zona contenute negli strumenti urbanistici che interessino categorie indeterminate di beni e ne prescrivano modalità conformative di utilizzo nel quadro dell’ordinato assetto del territorio e della salvaguardia dei valori urbanistici ed ambientali esistenti (cfr., tra le più recenti, Cons. St., sez. IV, 12 maggio 2008 n. 2159). Pres. f.f. Cirillo, Est. Dell’Utri - S. s.a.s. (avv. Bruni) c. Comune di Gambassi Terme (avv.Falorni) - (Conferma Tar Toscana n. 257/1998) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 7 aprile 2010, n.1944

 

DIRITTO URBANISTICO - ACQUA - Assetto ed utilizzazione del territorio - Acque minerali e termali - Distinzione - Diverso assetto di competenze - Distinzione dei relativi procedimenti - Comune - Verifica dell’esercizio del diritto minerario in conformità alle previsioni del piano regolatore - Possibilità. La materia dell'urbanistica, attinente all'assetto ed utilizzazione del territorio (art. 79 del d.p.r. 616/1977), nella quale la funzione di governo è affidata al Comune sia pur all'interno di un sistema di vincoli diretto a garantire la soddisfazione degli interessi sovracomunali, va distinto dalla materia delle «acque minerali e termali» (art. 61 del d.p.r. 616/1977) che è attribuita alla Regione come attinente allo sviluppo economico della popolazione (art. 50). Il diverso assetto delle competenze che caratterizza le due materie impone, tra l'altro, che debbano essere tenuti distinti i relativi procedimenti che sono preordinati alla tutela di interessi pubblici eterogenei: la distinzione tra le due materie porta ad escludere che la regolamentazione dell'uso delle acque minerali possa rientrare neppure indirettamente nell'ambito della pianificazione urbanistica. Va appena ricordato -però- che, nella dinamica dei rapporti giuridici, è notoria la distinzione fra titolarità ed esercizio del diritto: rimane cioè impregiudicata la possibilità del Comune, non di esaminare i contenuti della concessione mineraria, bensì di verificare l’esercizio del diritto minerario in conformità alle leggi ed alle previsioni di piano regolatore, che nella specie dettano una disciplina a tipologia residenziale e non industriale. Pres. f.f. Zaccardi, Est. Carella - S. s.r.l. (avv.ti Bernardi e Campagnola) c. Comune di Roma (avv. Sportelli) - (Riforma TAR LAZIO, Roma n. 03917/2007) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV- 26 marzo 2010, n. 1767

 

DIRITTO URBANISTICO - Reati urbanistici - Lottizzazione abusiva - Sgombero di immobile sequestrato - Legittimità - Diritti costituzionali ed art. 8 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo - Ragioni di interesse collettivo - Prevalenza sui diritti individuali. In tema di repressione di reati urbanistici, l’esecuzione del provvedimento di sgombero di un immobile sottoposto a sequestro per lottizzazione abusiva, disposto dal PM, non opera in modo inammissibile su valori, quali la tutela dell’infanzia, il diritto all’istruzione ed all’unità familiare, garantiti sia dalla Costituzione che dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, poiché tali diritti trovano un limite, come espressamente previsto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, nelle previsioni normative dettate da ragioni di interesse collettivo, quale quello alla repressione dei reati. (Conferma ordinanza del 22.12.2008 del G.I.P. dei Tribunale di Napoli) Pres. Lupo, Est. Lombardi, Ric. Lancellotti ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 26/03/2010 (Cc. 25/02/2010), Sentenza n. 11878

 

DIRITTO URBANISTICO - Abuso edilizio - Comproprietari - Criteri di individuazione della responsabilità - Proprietario committente - Indizi precisi e concordanti - Fattispecie. In materia di reati edilizi, la responsabilità del proprietario, qualora non risulti che abbia assunto la veste di committente o esecutore dei lavori, può ricavarsi da indizi precisi e concordanti, quali l'abitare sul luogo ove si é svolta l'attività illecita di costruzione, la assenza di manifestazioni di dissenso, la fruizione dell'opera secondo le norme civilistiche dell'accessione, ed altri comportamenti positivi o negativi valutabili dal giudice, quali ad esempio, la presentazione della domanda di condono, la presenza sul luogo, ecc. (Cass. n 10632 del 2003). Nella specie, al comproprietario può essere tranquillamente attribuita la veste di committente avuto riguardo al fatto che al momento del sopralluogo si trovava sul posto per controllare l'andamento dei lavori ed ha presentato l'istanza per la sanatoria. (conferma, sentenza della Corte d'appello di Napoli del 5/05/2009) Pres. Grassi, Est. Petti, Ric. Campanile. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/03/2010 (Ud. 17/02/2010), Sentenza n. 11526

 

DIRITTO URBANISTICO - Violazioni della normativa antisismica - Effetti - Legge antisimica n.74/1964 e sul cemento armato n.1086/1971 e quelle trasfuse nel DPR 380/2001 artt. 65,72, 93, 95 e s.m.. Le contravvenzioni previste dalla normativa antisismica puniscono inosservanze formali, volte a presidiare il controllo preventivo della P.A.. Ne deriva che l'effettiva pericolosità della costruzione realizzata senza i prescritti adempimenti è del tutto irrilevante ai fini della sussistenza del reato e la verifica postuma dell'assenza del pericolo ed il rilascio dei provvedimenti abilitativi non incide sulla illiceità della condotta, poiché gli illeciti sussistono in relazione al momento di inizio della attività (Cass. pen. sez.3, 17/06/1997 n.5738). (Conferma sentenza del 29.12.2008 del Tribunale di Avellino) Pres. Grassi, Est. Amoresano, Ric. Braccolino e altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/03/2010 (Ud. 17/02/2010), Sentenza n. 11271

DIRITTO URBANISTICO - Deposito in sanatoria del progetto - Reati urbanistici - Effetto estintivo - Esclusione - Disciplina specifica - Costruzioni in zona sismica - Opere in conglomerato cementizio - Vincoli ambientali e paesaggistici - Art.45 DPR 380/01. In tema di reati urbanistici, il deposito in sanatoria del progetto non determini alcun effetto estintivo (previsto dall'art.45 DPR 380/01 solo per le contravvenzioni alle norme urbanistiche). L'effetto estintivo non opera, invero, nei confronti dei reati aventi oggettività giuridica diversa, come quelli relativi a violazioni di disposizioni dettate dalle leggi in materia di costruzioni in zona sismica, di opere in conglomerato cementizio o, infine, di vincoli ambientali e paesaggistici. Tali disposizioni, infatti, pur riguardando l'attività edificatoria sono "diverse" sotto il profilo della ratio e degli obiettivi perseguiti, da quelle in materia urbanistica (Cass. sez.3, 7.11.1997 n.50; Cass. sez.3, del 15.2.2002 n.11511). (Conferma sentenza del 29.12.2008 del Tribunale di Avellino) Pres. Grassi, Est. Amoresano, Ric. Braccolino e altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/03/2010 (Ud. 17/02/2010), Sentenza n. 11271

 

DIRITTO URBANISTICO - Permesso di costruire in sanatoria ex art. dell'art. 36 T.U. n. 380/2001 - Presupposti - DIA provvedimento sanante ex art. 37, 4° c., T.U. n. 380/2001. In materia urbanistica, ai fini del corretto esercizio del controllo demandato al giudice, si pone quale presupposto indispensabile per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex art. dell'art. 36 T.U. n. 380/2001, che l'intervento eseguito risulti "conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda". Anche per il rilascio del provvedimento sanante previsto dall'art. 37, 4° comma, del T.U. n. 380/2001, a fronte di una DIA che sia stata comunque legittimamente presentata nei casi ammessi dalla legge, l'intervento realizzato deve risultare "conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda". Pres. Petti Est. Fiale Ric. P.M. in proc. Ruggeri ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 19/03/2010 (Cc. 27/01/2010), Sentenza n. 10772

 

DIRITTO URBANISTICO - Immobile abusivamente costruito e ultimato - Sequestro preventivo - Destinazione ad abitazione per la propria famiglia - Ordine di sgombero - Reato di cui all'art. 44, co. 1, lett. c), d.P.R. n. 380/01 - Art. 349, c. 1 e 2, c.p. - Art. 321 c.p.p.. In materia edilizia è ipotizzabile il sequestro preventivo anche dell'immobile abusivamente costruito e già ultimato, quando il giudice ritenga sussistente un concreto ed attuale pericolo derivante dal libero uso della cosa. Pertanto, se con la applicazione della misura cautelare reale si intende evitare detto pregiudizio, non può consentirsi, sia pure per ragioni umanitarie, l'utilizzazione del bene, edificato contra legem, giacché siffatta utilizzazione neutralizza il fine del sequestro medesimo. (Annulla senza rinvio ordinanza, resa dal Gip del Tribunale di Salerno, quale giudice della esecuzione in data 8/5/09) Pres. De Maio, Est. Gazzara, Ric. PM in proc. Nigro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 15/03/2010 (Cc. 04/02/2010), Sentenza n. 10230

 

DIRITTO URBANISTICO - Zona sottoposta a vincolo - Lavori di ampliamento di un fabbricato preesistente - Permesso di costruire - Necessità - Artt. 10, 34, 37, e 44 del DPR n. 380/2001 e 181 del D Lgs n. 42/04. I lavori di ampliamento di un fabbricato preesistente, in zona sottoposta a vincolo, riguardanti, nella specie, un vano destinato a bagno (per una superficie di mq. 2,80), quando comportino un aumento di volumetria, nonché modificazioni della sagoma e dei prospetti del fabbricato preesistente, devono essere assentiti, anche, mediante il permesso di costruire ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 380/2001. (Conferma sentenza del 12.3.2009 della Corte di Appello di Lecce e Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Francavilla Fontana, del 18.12.2007) Pres. Grassi, Est. Lombardi, Ric. Ligorio. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 09/03/2010 (Cc. 21/01/2010), Sentenza n. 9255

 

DIRITTO URBANISTICO - Opere eseguite all’interno di basi, impianti o installazioni militari - Natura - Infrastrutture militari - Concessione edilizia - Necessità - Esclusione. Tutte le opere eseguite all’interno di basi, impianti o installazioni militari sono considerate infrastrutture militari e quindi opere destinate alla difesa militare, ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare (C.d.S., Sez. IV, 28 agosto 2001, n. 4543; 28 ottobre 1999, n. 1638; 25 giugno 1983, n. 470) con la conseguenza, tra l’altro, che esse non sono soggette alla richiesta di rilascio di concessione edilizia. Pres. Boera, Est. Savoia - Legambiente Onlus e altri (avv.ti Cristofari, Sala, Trivellato, Vettori e Cesaroli) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri (Avv. Stato). TAR VENETO, Sez. I - 8/03/2010, n. 718

DIRITTO URBANISTICO - Opere destinate alla difesa militare - Regime urbanistico differenziato - Ragioni. Le opere destinata alla difesa militare, per loro natura, richiedono un regime urbanistico differenziato rispetto alla generalità delle opere pubbliche statali. Ciò non tanto con riferimento ad una gerarchia di valori fra diversi interessi pubblici: benché sembri tuttora sostenibile che l'interesse dello Stato a conservare l'integrità del territorio, la sovranità e l'indipendenza s'identifichi con l'interesse della comunità nazionale a sopravvivere come tale, e sia, pertanto, un interesse primario: primum vivere. Piuttosto perché, secondo la comune esperienza, le esigenze connesse alla distribuzione territoriale delle opere di difesa ed alla loro progettazione trascendono le possibilità di apprezzamento delle autorità urbanistiche. E ciò è tanto vero che il secondo comma dell’art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 esclude le opere destinate alla difesa militare dall’accertamento di conformità alle previsioni urbanistiche. Pres. Boera, Est. Savoia - Legambiente Onlus e altri (avv.ti Cristofari, Sala, Trivellato, Vettori e Cesaroli) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri (Avv. Stato). TAR VENETO, Sez. I - 8/03/2010, n. 718

DIRITTO URBANISTICO - Opere destinate alla difesa militare - Definizione in termini normativi e generali - Mancanza - Interpretazione - Sentenza Corte Cost. n. 150/92 - Criterio soggettivo e caratteristiche oggettive - Qualificazione a mezzo di formale atto di destinazione - Manifestazione di assenso del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nel nostro ordinamento manca una definizione in termini normativi e generali di opere destinate alla difesa nazionale; così come è mancata, quanto meno fino all’entrata in vigore del Regolamento per i lavori del Genio Militare, approvato con D.P.R. 19.4.2005 n. 170, un’ elencazione più o meno completa di esse. L’ individuazione di tali opere, pertanto, deve essere effettuata con particolare rigore mediante la ricerca di un nesso teleologico che le ricolleghi alle esigenze di difesa del Paese. In merito, la Corte Costituzionale ha escluso che possa, ai fini dell’individuazione di tale tipologia di opere, considerarsi sufficiente il solo criterio soggettivo, “cioè la natura militare dell’Amministrazione interessata ai lavori”, essendo viceversa necessaria la contestuale presenza di specifiche caratteristiche oggettive - teleologiche, finalizzate proprio alla difesa e alla sicurezza del paese (sentenza n. 150 dell’1.4.1992). Oltre che per le sue caratteristiche intrinseche e oggettive, un’opera può presentare natura militare anche quando un’apposita norma definitoria la qualifichi come tale, oppure se interviene un formale atto di destinazione. Nella seconda ipotesi, però, è sempre necessaria una manifestazione di assenso del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti(C.d.S., sez. VI; 3.11.1999 n. 1712; Tar Liguria, 12.12.2003 n. 1652), dal momento che tale qualificazione comporta - per effetto dell’art. 81 del d.P.R. 616/1977- la sottrazione dell’opera stessa al controllo di quest’ultimo, altrimenti competente ad accertarne la conformità alla disciplina urbanistica o comunque a stabilirne la localizzazione d’intesa con la regione e gli enti locali interessati. Pres. Boera, Est. Savoia - Legambiente Onlus e altri (avv.ti Cristofari, Sala, Trivellato, Vettori e Cesaroli) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri (Avv. Stato). TAR VENETO, Sez. I - 8/03/2010, n. 718

DIRITTO URBANISTICO - Opere destinate alla difesa nazionale - Regolamento relativo alla disciplina delle attività del Genio Militare - Elencazione - Localizzazione - Art. 2 D.P.R. n. 383/1994 - Art. 7 D.P.R. n. 380/2001 - Art. 1 d.P.C.M. n. 377/1988. La carenza di un’elencazione di opere destinate alla difesa nazionale è stata in un certo senso colmata con l’art. 2 del d.P.R. 19.4.2005 n. 170, contenente il Regolamento relativo alla disciplina delle attività del Genio Militare. La norma, al suo comma 9, innanzitutto distingue le infrastrutture per la difesa dalle vere e proprie opere militari (le installazioni permanenti e quelle temporanee relative a specifiche esigenze di dispiegamento, destinate al sostegno operativo, addestrativo e logistico di reparti militari operanti sia all'interno che all'esterno del territorio nazionale). Il successivo comma 10 definisce come opere destinate alla difesa militare, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 383/1994, dell’art. 7 del D.P.R. 380/2001 e dell’art. 1 del d.P.C.M. 377/1988, tutte quelle ricadenti in una delle categorie indicate nell’elenco contenuto in esso. Il successivo comma 11, peraltro, consente la realizzazione, nei casi di urgenza, di singole infrastrutture riconducibili a opere destinate alla difesa nazionale, ma non comprese nelle categorie di cui al precedente comma 10, mediante provvedimento del Ministro della difesa. In ottemperanza al dettato della delega disposta con l’articolo 10 della legge n. 137/2002, si è infine stabilito che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con il Ministero della difesa e le altre amministrazioni statali coinvolte, vengano individuate le modalità per la valutazione congiunta e preventiva della localizzazione di opere di difesa nazionale che incidano su beni o aree sottoposti a tutela. Pres. Boera, Est. Savoia - Legambiente Onlus e altri (avv.ti Cristofari, Sala, Trivellato, Vettori e Cesaroli) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri (Avv. Stato). TAR VENETO, Sez. I - 8 marzo 2010, n. 718

 

DIRITTO URBANISTICO - Regione Liguria - Mutamento di destinazione d’uso senza opere - Rilevanza - Denuncia di inizio attività - Art. 23 L. r. Liguria n. 16/08 - Fattispecie. Il mutamento di destinazione d’uso senza opere, nell’ipotesi in cui si verifichi il passaggio a diverse categorie di funzioni come definite della l.r. Liguria n. 25/95, è assoggettato, ai sensi dell’art. 23 della L.r. Liguria n. 16/08 alla denuncia di inizio attività (fattispecie relativa al cambiamento della destinazione d’uso da commercio all’ingrosso a uffici). Pres. Balba, Est. Morbelli - M. s.r.l. (avv.ti Loiaconi e Baroni) c. Comune di Taggia (avv. Maugeri). TAR LIGURIA, sez. I - 6 marzo 2010, n. 981

 

DIRITTO URBANISTICO - Immobili abusivi - Condono edilizio e pagamento dell'oblazione - Effetti - Rilascio del permesso di costruire - Necessità - Interventi di ristrutturazione edilizia - Esclusione - Fattispecie - Artt. 10, 22 e 44 DPR n. 380/2001. In materia urbanistica, tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia anche se soggetti alla cosiddetta DIA semplice, ai sensi dell'art. 22, primo e secondo comma, del DPR n. 380/2001, in quanto non portano alla realizzazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, secondo la previsione di cui all'art. 10, comma primo lett. c), non possono essere eseguiti su immobili originariamente abusivi. Nella specie, il ricorso dell'autore della violazione al condono edilizio ed il pagamento dell'oblazione producono solo gli effetti estintivi del reato previsti dalla corrispondente normativa, mentre non rendono legittima la costruzione eseguita abusivamente finché non viene rilasciato il permesso di costruire o, secondo la normativa previgente, la concessione edilizia in sanatoria. (Conferma ordinanza del Tribunale della libertà di Napoli del 12.6.2009) Pres. Grassi, Est. Lombardi, Ric. Perna. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 04/03/2010 (Cc. 21/01/2010), Sentenza n. 8739

 

DIRITTO URBANISTICO - AREE PROTETTE - Regione Lazio - Art. 28 L.r. n. 29/1997 - Interventi di trasformazione del territorio in area protetta - Previo parere di compatibilità dell’Ente parco - Elemento essenziale per il rilascio del condono edilizio. Ai sensi dell'art. 28 della L.R. Lazio 6.10.1997, n. 29, ogni intervento di trasformazione del territorio ricadente nella zona protetta è assoggettato al previo parere di compatibilità ambientale da parte dell'Ente Parco: in mancanza di una norma espressa di delega ad altri soggetti, il parere reso a tal fine dell’Ente di gestione non può essere sostituito. Esso è dunque elemento essenziale per il rilascio del condono edilizio in zona naturale protetta. Pres. Corsaro, Est. Marra - P.A. (avv. Duranti) c. Ente Parco dei Castelli Romani (Avv. Stato) - TAR LAZIO, Latina, Sez. I - 3 marzo 2010, n. 203
 

DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO AGRARIO - Esenzione del contributo di costruzione - Art. 17 d.P.R. 380/2001 - Concetto di imprenditore agricolo - Richiamo all’art. 9 L. n. 10/1977 - Riforma in senso estensivo dell’art. 2135 c.c. - Estraneità - Nozioni parallele di impresa agricola. Con l’art. 17 del d.P.R. n. 380/2001, il legislatore, pur in presenza di una pressocchè coeva riforma in senso estensivo del concetto di imprenditore agricolo dettato dall’art. 2135 c.c., ha persistito nel richiamare una risalente normativa dettata in specifico per l’agricoltura (art. 9 L. n. 10/1977) e non la rinnovata e generalizzata nozione di imprenditore agricolo. Non è infatti precluso che l’ordinamento mantenga più parallele nozioni di “impresa agricola” in ragione delle diverse finalità per cui detta nozione viene definita; l’esenzione dal contributo di costruzione si collega ragionevolmente al ritenuto minor impatto sul carico urbanistico che ovviamente potrà assumere caratteristiche del tutto differenti a seconda della natura più o meno intensiva dell’attività, e conseguentemente dal maggior o minore impatto ambientale che essa comporta. Pres. Bianchi, Est. Malanetto - A. s.s. (avv. Parola) c. Comune di Centallo (avv. ti Golinelli, Martino e Morra) - TAR PIEMONTE, Sez. I - 1 marzo 2010, n. 1302

 

DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Zona sottoposta a vincolo paesaggistico - Centro storico - Lavori realizzati in assenza di autorizzazione - Art. 181 D. Lgs. 42/2004 - Configurabilità - Presupposti. Nelle zone paesisticamente vincolate è inibita - in assenza dell'autorizzazione già prevista dalla Legge n. 1497 del 1939, articolo 7 le cui procedure di rilascio sono state innovate dalla Legge n. 431 del 1985 e sono attualmente disciplinate dal Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 146 - ogni modificazione dell'assetto del territorio, attuata attraverso lavori di qualsiasi genere, non soltanto edilizi (ad eccezione, tra l'altro, degli interventi consistenti nella manutenzione, ordinaria e straordinaria e nel consolidamento statico o restauro conservativo, purché non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici). Conferma sentenza n.2266/2008 CORTE APPELLO di PALERMO, del 17/03/2009) Pres./Rel. FIALE, Ric. G.V.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/02/2010, Sentenza n. 7611

DIRITTO URBANISTICO - Zone paesisticamente vincolate - Lavori di accorpamento di più unità immobiliari - Mutamento della consistenza estetica ed architettonica del manufatto - Permesso di costruire e nulla osta paesaggistico - Necessità - Manutenzione straordinaria - Esclusione - Art. 3, c. 1, lett. b) D.P.R. n. 380/2001. I lavori di accorpamento di più unità immobiliari, variando gli elementi strutturali e mutando la consistenza estetica ed architettonica del manufatto, cioè la fisionomia dell'immobile e l'aspetto esteriore di esso nelle sue linee generali, in zone paesisticamente vincolate, non possono essere eseguiti in assenza del prescritto permesso di costruire e l'autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico. Sicché, l'attività edilizia concretamente realizzata non può ricondursi alla manutenzione straordinaria, in quanto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 3, comma 1, lettera b), con definizione già fornita dalla Legge n. 457 del 1978, articolo 31, comma 1, lettera b), ricomprende in tale nozione "le opere e le modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso". (Conferma sentenza n.2266/2008 CORTE APPELLO di PALERMO, del 17/03/2009) Pres./Rel. FIALE, Ric. G.V.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/02/2010, Sentenza n. 7611

 

DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Vincolo archeologico - Oggetto di tutela normativa e titoli autorizzatori - Inizio e termine dei lavori entro cinque anni - Decadenza - Nuova autorizzazione - Necessità - Art. 142, lett. m), D.Lgs. n. 42/2004 già art. 146, 10 c., lett. m) D.Lgs. n. 490/1999 - L. n. 1089/1939 - L. n. 431/1985 - L. n. 1089/1939 - T.U. n. 380/2001. L'interesse archeologico, dopo la legge n. 431/1985, costituisce oggetto di due tipi di tutela ai quali si correlano due distinti titoli autorizzatori: quello riferito al patrimonio storico-artistico (di cui alla legge n. 1089/1939) e quello paesistico, riguardanti ambiti che non si sovrappongono, per la diversità dell'oggetto materiale oltre che delle dimensioni spaziali. In ogni caso, dopo il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, l'intervento deve essere avviato e portato a compimento in un arco temporale di cinque anni, decorso il quale - a norma dell'art. 16 del R.D. 3.6.1940, n. 1357 (disposizione da ritenersi ancora vigente ai sensi dell'art. 158 del Digs. n. 42/2004) - il provvedimento medesimo cessa di avere efficacia e l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. Pres. Fiale, Est. Fiale, Ric. Viola ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 23/02/2010 (Ud. 27/01/2010), Sentenza n. 7114

DIRITTO URBANISTICO - Decadenza del permesso di costruire per decorso del termine di inizio o di ultimazione dei lavori - Nozione di "inizio dei lavori” - Art. 15, 2° c., T.U. n. 380/2001. Ai sensi dell'art. 15, 2° comma, del T.U. n. 380/2001, i lavori devono ritenersi "iniziati" quando consistano nel concentramento di mezzi e di uomini, cioè nell'impianto del cantiere, nell'innalzamento di elementi portanti, nella elevazione di muri e nella esecuzione di scavi coordinati al gettito delle fondazioni del costruendo edificio. Sicché, va salvaguardata, l'esigenza di evitare che il termine prescritto possa essere eluso con ricorso ad interventi fittizi e simbolici. I soli lavori di sbancamento - non accompagnati dalla compiuta organizzazione del cantiere e da altri indizi idonei a confermare l'effettivo intendimento del titolare del permesso di costruire di addivenire al compimento dell'opera assentata, attraverso un concreto, continuativo e durevole impiego di risorse finanziarie e materiali - non possono ritenersi idonei a dare dimostrazione dell'esistenza dei presupposti indispensabili per configurare un effettivo inizio dei lavori. Pres. Fiale, Est. Fiale, Ric. Viola ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 23/02/2010 (Ud. 27/01/2010), Sentenza n. 7114

DIRITTO URBANISTICO - Nuovo permesso di costruire susseguente alla decadenza di altro già assentito - Vincolo dell'amministrazione comunale - Esclusione - Esamina delle condizioni di fatto e di diritto esistenti al momento della presentazione - Necessità - T.U. n. 380/2001. In sede di rilascio di nuovo permesso susseguente alla decadenza di altro già assentito, l'amministrazione comunale non può ritenersi vincolata da quello precedentemente dato, poiché si trova di fronte ad una istanza del tutto nuova, da esaminare in relazione alle condizioni di fatto e di diritto esistenti al momento della presentazione [, C. Stato, Sez. IV, ordinanza cautelare 25.2.2005, n. 966]. Pres. Fiale, Est. Fiale, Ric. Viola ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 23/02/2010 (Ud. 27/01/2010), Sentenza n. 7114
 

DIRITTO URBANISTICO - Permesso di costruire ex art. 36 del T.U. n. 389/2001 - Effetti e limiti - L. n. 431/1985 (come trasfuse nel T.U. n. 490/1999 e nel D.Lgs. n. 42/2004) - Normativa “urbanistiche” e “paesaggistica” - Differenza e funzione. Il permesso di costruire rilasciato ex art. 36 del T.U. n. 389/2001 estingue ai sensi del successivo art. 45 - soltanto i reati di cui all'art. 44 dello stesso T.U.. Tuttavia, l'effetto estintivo non si estende, alle violazioni della legge n. 431/1985 (come trasfuse nel T.U. n. 490/1999 e nel D.Lgs. n. 42/2004), poiché, a norma del 3° comma dell'art. 45 del T.U. n. 389/2001, il rilascio del permesso di costruire in seguito ad intervenuto accertamento di conformità "estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti" ed alla nozione di "norme urbanistiche" non può ricondursi la normativa paesaggistica, che pone una disciplina difforme e differenziata, legittimamente e costituzionalmente distinta, avente oggettività giuridica diversa rispetto a quella che riguarda l'assetto del territorio sotto il profilo edilizio (Cass., Sez. 20.5.2005, n. 19256; 19.5.2004, n. 23287; 25.10.2002, n. 35864; 11.2.1998, n. 1658). Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Capasso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 23/02/2010 (Cc. 17/11/2011), Sentenza n. 7111
 

DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO DELL’ENERGIA - D.M. 27 luglio 2005 - Obiettivo del conseguimento del risparmio energetico - Obiettivi perseguiti dalle norme di disciplina edilizia ed urbanistica - Contemperamento. L’obiettivo del conseguimento del risparmio energetico, perseguito nello specifico con D.M. 27 luglio 2005, va contemperato con quelli perseguiti dalle norme di disciplina edilizia ed urbanistica, senza che possa affermarsi una generalizzata ed indiscriminata prevalenza della prima sulle seconde. Pres. Petruzzelli, Est. Conti - F.B. (avv. Corli) c. Comune di Brescia (avv.ti Moniga e Orlandi) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 22 febbraio 2010, n. 875

 

DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva - Distinte fattispecie - Negoziale e materiale - Nozione - Art. 18 L. n. 47/85. L'art. 18 della L. 47/85 configura due distinte fattispecie di lottizzazione abusiva: la prima "negoziale”, che si concretizza nell’ipotesi di trasferimento in proprietà di una o più particelle che vengono appunto staccate da un fondo di maggiore estensione, in funzione di una finalità edificatoria non consentita; laddove, la seconda “materiale”, non postula che siano realizzate delle vere e proprie costruzioni abusive, essendo sufficiente la sussistenza di opere le quali, pur se nella fase iniziale, denotino che è stato iniziato o è in corso un procedimento di trasformazione urbanistica ed edilizia del terreno, in contrasto con le norme vigenti (cfr. T.A.R. Lazio Latina, 13 giugno 1992, n. 562). Pres. Corsaro, Est. Marra - A.T. e altri (avv. Bianchi) c. Comune di Terracina (avv. Ceccarelli). TAR LAZIO, Latina, Sez. I - 23 febbraio 2010, n. 142

 

DIRITTO URBANISTICO - Costruzione abusiva - Rilascio della concessione sanante a soggetti estranei al reato - Responsabile dell'abuso - Effetti del giudicato penale - Art. 7, ultimo comma, L. n. 47/1985 (attualmente art. 31, c. 9, del T.U. n. 380/2001) - L. n. 326/2003. Con il rilascio del legittimo provvedimento in sanatoria, la costruzione abusiva è oggettivamente regolarizzata sotto il profilo urbanistico, ma resta fonte di responsabilità penale per quei soggetti che, essendone tenuti, non abbiano autonomamente presentato l'istanza di sanatoria e versato la relativa oblazione. Sicché, il rilascio della concessione sanante a soggetti estranei al reato, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna del responsabile dell'abuso, non ha effetto estintivo dei reati e delle pene e neppure deve essere fatta annotazione dell'oblazione nel casellario giudiziale (prevista, dell' art. 38, 3° comma, della legge n. 47/1985, ai fini dell'applicazione della recidiva e del beneficio della sospensione condizionale della pena). Detto rilascio, comunque, rende operanti i particolari effetti di cui 38, 4° comma, della stessa legge n. 47/1985, sicché ben può comportare l'inapplicabilità ed anche la revoca dell'ordine di demolizione disposto ai sensi dell'art. 7, ultimo comma. Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. PM in proc. Contini. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 23/02/2010 (Cc. 17/11/2009), Sentenza n. 7109

DIRITTO URBANISTICO - Condono edilizio - Soggetti legittimati alla richiesta - Art. 31 L. n. 47/1985 (oggi T.U. n. 380/2001) - L. n. 10/1977 - Circ. Min. lavori pubblici 17.6.1995, n. 2241/UL. Ai sensi dell'art. 31 della legge n. 47/1985 (oggi T.U. n. 380/2001), la concessione in sanatoria per "condono può essere richiesta non soltanto da coloro che ne hanno titolo in base alla legge n. 10 del 1977 (in quanto godono di un diritto sul bene tale da legittimarli ad eseguire le opere in ordine alle quali si chiede il provvedimento sanante) ma anche da chiunque abbia un giuridico interesse a formulare la richiesta. La Circolare del Ministro dei lavori pubblici 17.6.1995, n. 2241/UL si esprime al riguardo con estrema larghezza, affermando (al punto 3.1) che "potrà chiedere la sanatoria il conduttore che, di fronte all'inerzia del proprietario e nel timore dell'ingiunzione della sanzione demolitoria ritenga di assumere l'iniziativa; potranno prendere l'iniziativa congiunti o i rappresentanti di assenti, di immigrati, di malati, di minori; potrà presentare istanza il creditore che abbia interesse a rendere pienamente commerciabile un bene del debitore; il socio di una cooperativa che abbia avuto l'assegnazione provvisoria; il proprietario dell'area sulla quale a stata realizzata la costruzione abusiva; il detentore dell'immobile a titolo precario". Tuttavia, la legge distingue nettamente gli effetti penali del condono da quelli amministrativi, soprattutto in relazione alla conservazione del bene. Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. PM in proc. Contini. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 23/02/2010 (Cc. 17/11/2009), Sentenza n. 7109
 

DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Abusi edilizi in zona vincolata - Opere realizzate senza autorizzazione paesaggistica - Condono edilizio - Estinzione dei reati per oblazione e prescrizione - Legge n. 47/1985 - Art. 1 sexies L. n. 431/1985. Nel caso d'intervento della concessione tramite condono edilizio, corrisposione dell'intera somma dovuta a titolo di oblazione (si veda, al riguardo, l'interpretazione autentica della Legge n. 47 del 1985, articolo 38 contenuta nella Legge 30 aprile 1999, n. 136, articolo 24) e scadenza del termine massimo di prescrizione i reati contestati ex Legge n. 47 del 1985 sono da considerarsi estinti. (Annulla sentenza n. 2536/1993 CORTE APPELLO di TORINO, del 17/05/1994) Pres. LUPO - Rel. FIALE - Ric. C.G. ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23/02/2010, Sentenza n.7093

 

DIRITTO URBANISTICO - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Permesso di costruire - Autorizzazioni amministrative - Falsa attestazione fornite alla P.A. - Provvedimento del Pubblico Ufficiale - Falso per induzione - Disciplina giuridica - Art. 480 c.p. - T.U. n. 380/2001. La circostanza che i dati debbano essere oggetto di verifica non esclude la responsabilità per la falsa attestazione: il bene tutelato nelle varie disposizioni in tema di falsità ideologica non è solo l'affidamento del destinatario dell'atto, ma anche la fiducia che la generalità dei consociati deve poter riporre in taluni atti provenienti da soggetti qualificati (Cass. Sez. V, sentenza n. 3146/2008). In particolare, l'autore di false attestazioni che sono alla base del provvedimento del Pubblico Ufficiale può non rispondere del falso per induzione nella sola ipotesi in cui il secondo sia caduto in errore esclusivamente per causa propria e non anche quando l'inganno del decipiens e la colpa del deceptus concorrono alla produzione dell'evento (Cass. Sezione 5 sentenza 3146/2008). Ai fini della classificazione delle falsità in atti disciplinate dal codice penale, quella ideologica del permesso di costruire rientra nella fattispecie di reato dell'art. 480 c.p. che concerne le autorizzazioni amministrative. Pres. Lupo, Est. Squassoni, Ric. Petracca (rinvio ad altra sezione Corte di Appello di Lecce). CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 18/02/2010 (Ud. 12/01/2010), Sentenza n. 6642

DIRITTO URBANISTICO - Concessione edilizia in sanatoria in mancanza dei requisiti - Realizzazione documenti falsi - Illecito penale - Responsabilità per induzione e dovere di verifica - Fattispecie. La realizzazione di non veritieri documenti destinati alla produzione in un procedimento amministrativo integra l'illecito penale anche quando le regole di quel procedimento impongono un controllo da parte della P.A. di quanto attestato dal privato (Cass. Sezione 5 sentenza 12175/2005). Nella specie, è stata fornita una inesatta informazione dello stato dei luoghi, a trarre in inganno i componenti della commissione comunale i quali hanno rilasciato una concessione edilizia in sanatoria in mancanza dei requisiti per la sua legittima emanazione. Pres. Lupo, Est. Squassoni, Ric. Petracca (rinvio ad altra sezione Corte di Appello di Lecce). CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 18/02/2010 (Ud. 12/01/2010), Sentenza n. 6642

DIRITTO URBANISTICO - Permesso di costruire - Effetti del rilascio - Esercizio del diritto ad edificare - Natura e limiti - Disciplina del regime dei suoli - C.d. jus edificandi - Norme urbanistiche. In materia urbanistica, la licenza edilizia (poi denominata concessione edilizia ed ora permesso di costruire) rimuove i limiti di natura pubblicistica all'esercizio di un diritto preesistente in capo al destinatario dell'atto e non ne costituisce, o trasferisce, uno nuovo. Ciò in quanto lo jus edificandi, inerisce alla proprietà (ed alle altre situazioni che comprendono la legittimazione a costruire), ma deve essere esercitato secondo la disciplina del regime dei suoli che tiene opportunamente conto della molteplicità degli interessi collettivi. Il provvedimento amministrativo ha lo scopo di accertare l’esistenza delle condizioni previste dall'ordinamento per la legittima esplicazione del diritto ad edificare. Tale provvedimento, è carente delle caratteristiche e dei requisiti essenziali propri della concessione amministrativa (revocabilità, discrezionalità, intuitus personae, incommerciabilità). Invero, il proprietario ha il diritto ad edificare se la costruzione è rispettosa delle norme urbanistiche ed, in tale ipotesi, il permesso di costruire è atto dovuto, irrevocabile (anche in caso di sopravvenienza di diversa valutazione degli interessi collettivi) e trasmissibile con l'immobile al quale accede. Pres. Lupo, Est. Squassoni, Ric. Petracca (rinvio ad altra sezione Corte di Appello di Lecce). CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 18/02/2010 (Ud. 12/01/2010), Sentenza n. 6642

 

DIRITTO URBANISTICO - Opere di recinzione del terreno - Permesso di costruire - Necessità - Esclusione - Condizioni - Fattispecie. Le opere di recinzione del terreno non si configurano come nuova costruzione, per la quale è necessario il previo rilascio di permesso di costruire, quando, per natura e dimensioni, rientrino tra le manifestazioni del diritto di proprietà, comprendente lo ius excludendi alios o, comunque, la delimitazione e l'assetto delle singole proprietà. Tale è il caso della recinzione eseguita senza opere murarie, costituita da una semplice rete metallica sorretta da paletti in ferro, la quale costituisce installazione precaria e non incide in modo permanente sull’assetto edilizio del territorio (cfr., fra le ultime, T.A.R Lazio, Roma, sez. II, 11 settembre 2009, n. 8644). Pres. Bianchi, Est. Goso - P.F. e altro (avv. Crosetti) c. Comune di Locana (avv. Santilli). TAR PIEMONTE, Sez. I - 15 febbraio 2010, n. 950

 

DIRITTO URBANISTICO - Rilascio del titolo abilitativo edilizio - Legittimazione attiva - Proprietario del fondo - Titolare di altro diritto di godimento - Indagine istruttoria della p.a. - Limiti. La legittimazione attiva a chiedere il rilascio di un titolo abilitativo edilizio è configurabile non solo in capo al proprietario del terreno, ma anche in favore del soggetto titolare di altro diritto di godimento del fondo, che lo autorizzi a disporne con un intervento costruttivo (nel caso di specie, estrattivo) e la p.a. non è tenuta a svolgere una preliminare indagine istruttoria che si estenda fino alla ricerca d'ufficio di eventuali elementi limitativi, preclusivi o estintivi del titolo di disponibilità allegato dal richiedente (Cons. Stato, V, n. 368/2004). Pres. Varrone, Est. Chieppa - T. s.r.l. (avv. Giovannelli) c. Comune di Calenzano (avv. Hofer) - (Conferma TAR Toscana, n. 388/2006). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 10 febbraio 2010, n. 675

 

DIRITTO URBANISTICO - Obbligo del permesso di costruire - Finalità - Interventi che incidono sull'assetto del territorio - Figura giuridica di costruzione - Art. 20 lett. h) L. n. 47/1985 e 20 L. n. 64/1974 - Art. 20 L.R. Sicilia n. 4/2003. La prescrizione dell'obbligo di munirsi del permesso di costruire persegue le finalità di controllo del territorio e di corretto uso dello stesso ai fini urbanistici e edilizi, sicché sono assoggettati al regime di permesso di costruire gli interventi che incidono sull'assetto del territorio. Pertanto, è irrilevante che i manufatti non siano costruiti in muratura oppure che abbiano modesta consistenza o che non comportino incremento del carico insediativo, se idonei a modificare lo stato dei luoghi. Pres. Grassi, Est. Teresi, Ric. Milio. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 04/02/2010 (Ud. 03/12/2009), Sentenza n. 4881

 

DIRITTO URBANISTICO - Regione Lombardia - L.r. n. 23/90, art. 5, c. 6 - Piano integrato di recupero - Interventi di demolizione e ricostruzione - Deroga agli strumenti urbanistici ed edilizi - Mancata approvazione da parte del Comune - Legittimità. Ai sensi dell'art. 5, co. 6, l.r. Lombardia n. 23/90, è legittima la mancata approvazione da parte del Comune di un Piano integrato di recupero, che prevedendo interventi di demolizione e ricostruzione, deroghi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi e d'igiene in vigore. Infatti, ove non sussista più il vincolo del preesistente, non vi è alcuna ragione per escludere l'applicabilità della normativa urbanistica in vigore il cui rispetto assicura l'ordinato e coerente tracciato delle zone edificate (Tar Lombardia, Milano, sez. I, sent. n. 1085 del 03. 07. 1997). Pres. Petruzzelli, Est. Russo - G.G. (eredi) e altri (avv.ti Daminelli, Riva e Riva) c. Regione Lombardia e altro (n.c.). TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 2 febbraio 2010, n. 517

 

DIRITTO URBANISTICO - Reato di lottizzazione abusiva - Configurazione - Concorso di persone nel reato - Terzo acquirente. Il reato di lottizzazione abusiva nella molteplicità delle forme che esso può assumere in concreto, può essere posto in essere da una pluralità di soggetti, i quali, in base ai principi che regolano il concorso di persone nel reato, possono partecipare alla commissione del fatto con condotte anche eterogenee e diverse da quella strettamente costruttiva, purché ciascuno di essi apporti un contributo causale alla verificazione dell'illecito (sia pure svolgendo ruoli diversi, ovvero intervenendo in fasi circoscritte della condotta illecita complessiva) e senza che vi sia alcun necessità di un accordo preventivo. Sicché anche il terzo acquirente non può di per sé essere considerato "estraneo" al reato. Pres. Grassi, Est. Amoresano, Ric. Calosci ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 28/01/2010 (Cc. 04/11/2009), Sentenza n. 3910

DIRITTO URBANISTICO - Lottizzazione abusiva - Cooperazione dell'acquirente nel reato o del sub-acquirente - Presupposti - Soggetti in buona fede estranei alla commissione del reato - Fattispecie: trasformazione d'uso da alberghiera a residenziale. In tema di lottizzazione abusiva, la condotta dell'acquirente non configura un evento imprevisto ed imprevedibile per il venditore, in quanto inserisce un determinante contributo causale alla concreta attuazione del disegno criminoso. (Cass., sez. unite, 27.3.1992 n.4708, ric. Fogliani; Cass. sent. n.1024 del 13.7.2009-Apponi ed altri). Sicché, per la cooperazione dell'acquirente nel reato, non sono necessari un previo concerto o un'azione concordata con il venditore, essendo sufficiente, al contrario, una semplice adesione al disegno criminoso da quegli concepito, posta in essere anche attraverso la violazione (deliberatamente o per trascuratezza) di specifici doveri di informazione e conoscenza che costituiscono diretta esplicazione dei doveri di solidarietà sociale di cui all'art.2 della Costituzione (sul punto, Corte Costituzionale sentenza n.364/1988). L'acquirente, dunque, non può sicuramente considerarsi, solo per tale sua qualità, "terzo estraneo" al reato di lottizzazione abusiva, ben potendo egli tuttavia, benché compartecipe al medesimo accadimento materiale, dimostrare di avere agito in buona fede, senza rendersi conto cioè -pur avendo adoperato la necessaria diligenza nell'adempimento degli anzidetti doveri di informazione e conoscenza- di partecipare ad una operazione di illecita lottizzazione. Quando invece l'acquirente sia consapevole dell'abusività dell'intervento- o avrebbe potuto esserlo spiegando la normale diligenza- la sua condotta si lega con intimo nesso causale a quella del venditore ed in tal modo le rispettive azioni, apparentemente distinte, si collegano tra loro e determinano la formazione di una fattispecie unitaria ed indivisibile, diretta in modo convergente al conseguimento del risultato lottizzatorio. Le posizioni, dunque, sono separabili se risulti provata la malafede dei venditori che, traendo in inganno gli acquirenti, li convincono della legittimità dell'operazione (Cass. sez.3, 22.5.1990, Oranges e 26.1.1998, Cusimano). Neppure l'acquisto del sub-acquirente può essere considerato legittimo con valutazione aprioristica limitata alla sussistenza di detta sola qualità, allorché si consideri che l'utilizzazione delle modalità dell'acquisto successivo ben potrebbe costituire un sistema elusivo, surrettiziamente finalizzato verificare le disposizioni legislative in materia di lottizzazione negoziale (Cass, sez. 3, 8.11.2000, Petracchi). Nella specie, la colpa è aggravata dal fatto che gli acquirenti potevano conoscere le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici e rendersi conto che nell’area si poteva realizzare solo una residenza turistico- alberghiera. Pres. Grassi, Est. Amoresano, Ric. Calosci ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 28/01/2010 (Cc. 04/11/2009), Sentenza n. 3910

DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Lottizzazione abusiva - Oggetto del sequestro preventivo - Terzi acquirenti degli immobili - Soggetti in buona fede estranei alla commissione del reato - Esercizio dell'azione penale - Presupposti - Art.321 c.p.p.. Oggetto del sequestro preventivo di cui al primo comma dell'art.321 c.p.p. può essere qualsiasi bene - a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato - purché esso sia, anche indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (cass. n.37033/2006, n.29797/2001, n.4496/1999, n.24685/2005, n.1565/1997, n.38728/2004, n.156/1993, n.1246/2003, n.2296/1992 e Cass. pen. sez. 3 n.1022 del 13.7.2009, ric.Berardi ed altri). Pres. Grassi, Est. Amoresano, Ric. Calosci ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 28/01/2010 (Cc. 04/11/2009), Sentenza n. 3910

DIRITTO URBANISTICO - DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Lottizzazione abusiva - Proprietario dell'immobile - Confisca - Requisiti. Trattandosi di sanzione amministrativa di natura reale e non personale, la confisca va applicata anche nei confronti dei terzi acquirenti in buona fede, i quali potranno far valere i propri diritti in sede civile, del resto l'art.44 DPR 380/01 non prevede come requisito della confisca la sussistenza del dolo o della colpa in capo al proprietario dell'immobile da confiscare, richiedendo come unico presupposto l'accertamento giurisdizionale di una lottizzazione abusiva eventualmente commessa da terzi. Pres. Grassi, Est. Amoresano, Ric. Calosci ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 28/01/2010 (Cc. 04/11/2009), Sentenza n. 3910

 

DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Strutture turistico ricettive - Installazione di mezzi mobili in assenza di permesso di costruire - Attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici - Esclusione - Presupposti - Disciplina applicabile - Art. 3, c. 9, L. n. 99/2009 - Art. 44, lett.c); 181 d. lgs. n. 42/2004. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della legge n. 99/2009, non costituiscono in alcun caso attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici, anche in assenza di permesso di costruire, le installazioni e i rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento, anche se collocati in modo permanentemente, per l'esercizio dell'attività e dell'offerta di servizi turistici, entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive regolarmente autorizzate, purché ottemperino alle specifiche condizioni strutturali e di mobilità stabilite dagli ordinamenti regionali. (annulla l'ordinanza del 25.06.2009 con rinvio al Tribunale di Fermo) Pres. Petti Est.Teresi Ric.Ciarpella. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 14/01/2010 (Cc. 15/12/2009), Sentenza n. 1610

 

DIRITTO URBANISTICO - Condono edilizio - False attestazioni - Dolo generico - Reato di cui all’art. 483 c.p - Configurabilità. Si configura il reato di cui all’articolo 483 c.p. nell’ipotesi di false attestazioni in merito alla sussistenza dei requisiti per la condonabilità delle opere, il dolo (generico) del falso deve, pertanto, ritenersi integrato dalla consapevolezza dell’attestazione contraria al vero dei fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità. Pres. Petti, Est. Teresi, Ric. Osso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 14/01/2010 (Ud. 15/12/2009), Sentenza n. 1601

 

DIRITTO URBANISTICO - Piani di lottizzazione in aree non vincolate - Approvazione del competente organo regionale - Esclusione. In materia di lottizzazione, nel caso di aree non vincolate, (Legge Regione Puglia n. 56 del 1980), l'invio al CUR (Comitato Urbanistico Regionale) è facoltativo ed il parere del citato comitato regionale non è vincolate. Sicché, i piani di lottizzazione riguardanti aree non sottoposte a vincoli non devono essere approvati dal competente organo regionale. Pres. Onorato Est. Lombardi Ric. Semeraro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/01/2010 (Cc. 15/10/2009), Sentenza n. 71

 

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