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Giurisprudenza

 

 

Diritto dell'Energia

Processo e procedure - legittimazione - risparmio energetico - fonti alternative - conto energia...

 

Legislazione energia

 

2010

 

 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 - 2000 - 1999-92

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POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTE

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DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianto fotovoltaico - Istanza per l’autorizzazione unica - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Obbligo di concludere il procedimento entro 180 giorni. L’amministrazione comunale è tenuta a concludere il procedimento instaurato a seguito dell’istanza tesa ad ottenere l’autorizzazione unica per l’installazione di un impianto fotovoltaico, nel termine di 180 giorni previsto dall’art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, con un provvedimento espresso e motivato ai sensi della previsione dell’art. 2, 1° comma della l. 7 agosto 1990, n. 241 (obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso) e comunque di una ratio generale di certezza dei rapporti giuridici e di tutela dell’affidamento del privato. Pres. ed Est. Perrelli - Azienda Agricola P. (avv. ti Plancher e Mosti) c. Comune di Sant'Ilario D'Enza e altro (n.c.). TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 31 dicembre 2010 n. 584

 

DIRITTO DELL’ENERGIA - Regione Lombardia - L.R. n. 52/1982 - Linee elettriche - Amministrazione comunale - Determinazione di ordine generale con cui si imponga la realizzazione di linee elettriche interrate - Illegittimità. La L.R. Lombardia 16.8.1982 n. 52 - che detta “Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 Volt” - configura un quadro nell’ambito del quale il rilascio delle autorizzazioni è attribuito alla Regione (art. 4), mentre alla Amministrazioni comunali (artt.2 e 3) è attribuito esclusivamente il potere di proporre sul progetto presentato dai richiedenti le proprie osservazioni ed opposizioni. Ne deriva l’illegittimità della determinazione di ordine generale dell’Amministrazione comunale con cui, invece che valutare volta per volta la specifica richiesta di autorizzazione, si imponga sull’intero territorio comunale l’obbligo di realizzazione di linee elettriche interrate. Pres. Petruzzelli, Est. Conti - E.D. spa (avv.ti Toscano e Ferrando) c. Comune di Gorno (n.c.). TAR LOMBARDIA, Brescia,Sez. I - 29 dicembre 2010, n. 4983

 

DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti eolici - Impianti con capacità di generazione inferiore a 1 MW - Art. 27 della legge Regione Puglia n. 1 del 2008 - DIA - Contrasto con la disciplina amministrativa di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 - Illegittimità costituzionale. L’art. 27 della legge Regione Puglia n. 1 del 2008, prevede l’applicazione della disciplina della DIA agli impianti di capacità di generazione fino a 1 MW per l’energia eolica. La norma, abrogata dall’art. 6 della legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31, ma applicabile alle denunce presentate fino a trenta giorni prima della entrata in vigore di quest’ultima, incide sulla disciplina amministrativa di impianti, costruiti nel territorio regionale, destinati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per i quali l’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, attesa la loro capacità di generazione superiore a determinati valori di soglia, prevede un’autorizzazione unica, mirata al vaglio dei molteplici interessi coinvolti. L’art. 27 della legge Regione Puglia 19 febbraio 2008, n. 1, va dunque dichiarato costituzionalmente illegittimo limitatamente alla lettera b), che riguarda gli impianti eolici, essendo solo questa oggetto del giudizio a quo. Pres. De Siervo, Est. Finocchiaro -Giudizio di legittimità costituzionale promosso con ordinanza del 24 settembre 2009 del TAR Puglia. CORTE COSTITUZIONALE - 22 dicembre 2010, n. 373

 

DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti eolici - Impianti con capacità di generazione inferiore a 1 MW - Art. 27 della legge Regione Puglia n. 1 del 2008 - DIA - Contrasto con la disciplina amministrativa di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 - Illegittimità costituzionale. L’art. 27 della legge Regione Puglia n. 1 del 2008, prevede l’applicazione della disciplina della DIA agli impianti di capacità di generazione fino a 1 MW per l’energia eolica. La norma, abrogata dall’art. 6 della legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31, ma applicabile alle denunce presentate fino a trenta giorni prima della entrata in vigore di quest’ultima, incide sulla disciplina amministrativa di impianti, costruiti nel territorio regionale, destinati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per i quali l’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, attesa la loro capacità di generazione superiore a determinati valori di soglia, prevede un’autorizzazione unica, mirata al vaglio dei molteplici interessi coinvolti. L’art. 27 della legge Regione Puglia 19 febbraio 2008, n. 1, va dunque dichiarato costituzionalmente illegittimo limitatamente alla lettera b), che riguarda gli impianti eolici, essendo solo questa oggetto del giudizio a quo. Pres. De Siervo, Est. Finocchiaro - Giudizio di legittimità costituzionale promosso con ordinanza del 24 settembre 2009 del TAR Puglia. CORTE COSTITUZIONALE - 22/12/2010, n. 366

 

DIRITTO DELL’ENERGIA - Progetti di risparmio energetico - AEEG - Valutazione - Discrezionalità - Limiti - Parametri oggettivi e predeterminati - Modalità di realizzazione - Scelte delle singole imprese - Corretta esecuzione dei progetti - Obbligazione di risultato. Sebbene sussista un certo margine di discrezionalità dell’AEEG nella valutazione delle modalità di esecuzione dei progetti di risparmio energetico di cui è richiesta la certificazione, tale valutazione non può basarsi su criteri costruiti a posteriori ma deve, invece, improntarsi a parametri oggettivi e predeterminati. I progetti in questione, infatti, sono stati predisposti sulla base di apposite linee guida approvate dalla stessa Autorità che non contenevano precise indicazioni circa le modalità da seguire per la diffusione dei prodotti a basso consumo energetico presso le utenze domestiche, né prevedevano che la certificazione positiva fosse subordinata al raggiungimento di una determinata soglia minima di tassi di ritorno. Ne consegue che le modalità di realizzazione dei progetti dovevano intendersi rimesse alle scelte delle singole imprese censurabili solo in relazione al riscontro di carenze gravi e manifeste e non di parametri esecutivi non intellegibili ex ante. Tanto più che (Consiglio di Stato n. 1635/2010), la corretta esecuzione dei progetti di risparmio energetico appare essere più che un’obbligazione di mezzi, un’obbligazione di risultato, in quanto la relativa remunerazione in termini di certificati bianchi, in caso di controllo, non deve essere necessariamente parametrata al dato forfettario del 50% dei buoni inviati, ma deve essere, invece, commisurata alle percentuali di effettiva utilizzazione degli stessi da parte dei consumatori finali. Pres. Giordano, Est. Gisondi - T. s.r.l. (avv.ti Napolitano e Salvatori) c. Autorità per L'Energia Elettrica e il Gas (avv. Stato). TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. III - 21 dicembre 2010, n. 7659

 

DIRITTO DELL’ENERGIA - Istanza per la realizzazione di un impianto fotovoltaico - Obbligo di concludere il procedimento - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Regione siciliana - Entrata in vigore del PEARS - Integrazione della domanda di autorizzazione con la documentazione richiesta dal PEARS - Decorrenza di nuovo termine. Pur non potendosi mettere in dubbio, in linea di principio, la regola legale dell’obbligo di concludere il procedimento entro il termine prefissato dal D.Lgs.n. 387 del 2003, va tuttavia rilevato che con l’entrata in vigore del P.E.A.R.S - piano energetico ambientale siciliano - (art. 105 della L.R. Sicilia n.11/2010), le istanze per la realizzazione degli impianti fotovoltaici devono adeguarsi alle nuove prescrizioni, per cui dovendo le società richiedenti integrare le proprie domande di autorizzazione con la documentazione richiesta dal P.E.A.R.S., necessariamente, da tale presentazione inizia a decorrere un nuovo termine per provvedere, distinto dal primo, idoneo a restituire all’Amministrazione l’intero spatium deliberandi previsto dalla normativa statale (C.G.A., n. 965 del 28 giugno 2010). Pres. ed Est. Monteleone - S. s.r.l. (avv. Monte) c. Regione Siciliana - Assessorato Industria (Avv. Stato) - TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 14 dicembre 2010, n. 14274

 

DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti eolici - Leggi regionali - Indicazione dei luoghi ove non è possibile costruire tali impianti - Possibilità - Solo a seguito dell’approvazione delle linee guida nazionali - Art. 3, comma 16, l.r. Puglia n. 40/2007, nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14, c. 2 e 7 del regolamento n. 16/2006 - Illegittimità costituzionale. L’indicazione da parte delle Regioni dei luoghi ove non è possibile costruire gli impianti eolici può avvenire solo a seguito della approvazione delle linee guida nazionali per il corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio da parte della Conferenza unificata ex art. 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (norma, quest’ultima, espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale - cfr- sent. n. 119/2010). La predisposizione delle indicate linee guida è infatti finalizzata a garantire un’adeguata tutela paesaggistica, di talché non è consentito alle Regioni «proprio in considerazione del preminente interesse di tutela ambientale perseguito dalla disposizione statale, di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa» (sentenza n. 16 del 2009). Ne consegue l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 16, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40, nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14, commi 2 e 7, del regolamento 4 ottobre 2006, n. 16. (Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia); Pres. De Siervo, Est. Saulle - Presidente del Consiglio dei Ministri c. regione Toscana - CORTE COSTITUZIONALE - 26 novembre 2010, n. 344

DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti eolici - L’art. 3, comma 16, l.r. Puglia 31 dicembre 2007, n. 40, nella parte in cui in cui richiama le disposizioni del regolamento n. 16 del 2006 diverse dagli artt. 10 e 14, commi 2 e 7 - Contrasto con l’art. 117, c. 3 Cost. - Illegittimità costituzionale.
L’art. 3, comma 16, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40, nella parte in cui in cui richiama le disposizioni del regolamento n. 16 del 2006 diverse dagli artt. 10 e 14, commi 2 e 7, prevedendo limiti, condizioni e adempimenti al cui rispetto è subordinato il rilascio dell’autorizzazione all’installazione di un impianto eolico, contrasta con l’art. 117, terzo comma, Cost., e, in particolare, con i principi fondamentali fissati dal legislatore statale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia. In particolare, viene in rilievo l’art. 12, commi 3 e 4, d.lgs. n. 387 del 2003, che disciplina il procedimento amministrativo volto al rilascio della indicata autorizzazione. La norma statale, infatti, ispirata a canoni di semplificazione, è finalizzata a rendere più rapida la costruzione degli impianti di produzione di energia alternativa e non contempla alcuna delle condizioni o degli adempimenti previsti dalle disposizioni regionali impugnate quali, tra gli altri, la necessaria previa adozione da parte dei Comuni di uno specifico strumento di pianificazione (PRIE) e la fissazione di un indice massimo di affollamento (parametro di controllo P). Tale contrasto comporta la violazione dell’indicato parametro costituzionale, non potendo il legislatore regionale introdurre, nell’ambito del procedimento di autorizzazione di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, nuovi o diversi adempimenti rispetto a quelli indicati dalla norma statale (sentenza n. 124 del 2010). Pres. De Siervo, Est. Saulle - Presidente del Consiglio dei Ministri c. regione Toscana - CORTE COSTITUZIONALE - 26 novembre 2010, n. 344
 

DIRITTO DELL’ENERGIA - VIA - Impianti eolici - Congestionamento sul territorio comunale - Incompatibilità ambientale di nuove installazioni - Prevalenza sulle ragioni incentivanti sottese alla disciplina sulle fonti rinnovabili. Non può negarsi all’amministrazione regionale e, in particolare, alla Commissione Regione per la Valutazione di Impatto Ambientale di effettuare valutazioni in ordine all’eccessivo congestionamento del territorio comunale per effetto della precedente caotica installazione di impianti eolici e, in conseguenza, in ordine alla incompatibilità ambientale di nuove installazioni per sostanziale esaurimento del bene territoriale disponibile in una determinata zona. Tale ragione, infatti, ove prospettata col supporto di circostanziate risultanze di fatto, ben può essere valutata come prevalente sulle ragioni incentivanti sottese all’intera disciplina sulle fonti di energia rinnovabili. Pres. Veneziano, Est. Storto - A. s.r.l. (avv.ti Bocchini e Bocchini) c. regione Campania (avv. Taglialatela) e altri (n.c.). TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 26 novembre 2010, n. 25869

 

DIRITTO DELL’ENERGIA - Energia nucleare - Art. 1, c. 2 L.R. Puglia n. 30/2009, art. 8 L.R. Basilicata n. 1/2010 e art. 1, c. 2 l.r. Campania n. 2/2010 - Illegittimità costituzionale - Energia nucleare e rifiuti radioattivi - Materia di competenza esclusiva statale - Forme collaborative e intese Stato Regioni - Disciplina normativa - Competenza - Stato. Sono costituzionalmente illegittimi l’art. 1, comma 2, della legge della Regione Puglia 4 dicembre 2009, n. 30 (Disposizioni in materia di energia nucleare), l’art. 8 della legge della Regione Basilicata n. 1 del 2010 e l’art. 1, comma 2, della legge della Regione Campania n. 2 del 2010, che vietano l’installazione sul territorio regionale di impianti di produzione di energia nucleare, di fabbricazione del combustibile nucleare, di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, di depositi di materiali e rifiuti radioattivi, salvo che venga previamente raggiunta un’intesa con lo Stato in merito alla localizzazione. Le disposizioni normative concernenti il settore dell’energia nucleare e dei rifiuti radioattivi vanno ascritte (cfr. sentenza n. 278 del 2010) alla materia di competenza esclusiva statale, “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.), mentre, con riguardo agli impianti di produzione, va ritenuta prioritaria la materia, a riparto concorrente, della “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, di cui all’art. 117, terzo comma, Cost. La disciplina di localizzazione degli impianti produttivi e di stoccaggio, nonché dei depositi di rifiuti radioattivi, si distribuisce pertanto tra Stato e Regioni secondo tali coordinate, ferma restando la necessità di forme di collaborazione all’esercizio delle relative funzioni amministrative che la Costituzione assicura al sistema regionale, e che vanno rinvenute, per il grado più elevato, nell’intesa tra Stato e Regione interessata. La disciplina normativa di queste forme collaborative e dell’intesa stessa, spetta, di conseguenza, al legislatore che sia titolare della competenza legislativa in materia: vale a dire, al legislatore statale. Pres. ed Est. De Siervo - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regioni Puglia, Basilicata e Campania - CORTE COSTITUZIONALE - 17 novembre 2010 n. 331

 

DIRITTO DELL’ENERGIA - L.r. Toscana n . 71/2009, art. 1, c. 1 - Autorizzazione per linee e impianti di tensione nominale superiore a 100 mila volt - Competenza regionale - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza - Interpretazione conforme a Costituzione. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Toscana n. 71 del 2009, sollevata in riferimento all’art. 117 Cost. La norma, sostituendo l’art. 3, comma 1, lettera d), della precedente legge regionale n. 39 del 2005, prevede, tra le funzioni della Regione in materia di energia, il rilascio dell’autorizzazione per quanto concerne, tra l’altro, «linee ed impianti di trasmissione, trasformazione, distribuzione di energia elettrica di tensione nominale superiore a 100 mila volt qualora assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale». Si verte, indubbiamente, nella materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” rientrante nella competenza legislativa concorrente (sentenze n. 364 del 2006 e n. 383 del 2005), in cui lo Stato detta i principi fondamentali (sentenze nn. 124 e 168 del 2010, n. 282 del 2009). Nulla, però, consente di concludere che la disposizione impugnata non possa avere per oggetto soltanto le linee, e le relative opere, di potenza non superiore a 150 chilovolts, che non siano state incluse nella rete nazionale, per le quali necessita la competenza autorizzatoria regionale. Pres. Amirante, Est. Finocchiaro - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Toscana - CORTE COSTITUZIONALE - 11 novembre 2010, n. 313

DIRITTO DEL’ENERGIA - VIA - Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica - Competenza regionale e statale - Art. 7, c. 4 d.lgs. n. 152/2006 - Art. 1, c. 1 l.r. Toscana n. 71/2009.
Discende dall’art. 7, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e dalle elencazioni di cui all’allegato III alla parte II dello stesso d.lgs. n. 152 del 2006, che alla Regione spetta la valutazione d’impatto ambientale per gli «elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 chilovolts e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km», mentre allo Stato spetta la valutazione d’impatto ambientale per gli «elettrodotti aerei con tensione nominale di esercizio superiore a 150 chilovolts e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri» (art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 e all. II alla parte II). La competenza autorizzatoria attribuita alla Regione dall’art. 1, comma 1, della legge della Regione Toscana n. 71 del 2009 riguarda gli impianti con tensione (a partire da 100 chilovolts) comunque contenuta entro i 150 chilovolts, e non appartenenti alla rete nazionale, e, all’interno di questo ambito, quelli per i quali la normativa regionale (art. 7 della legge della Regione Toscana 3 novembre 1998, n. 79,) attribuisce alla Regione la VIA, mentre la competenza delle Province è residuale (art. 3-bis, comma 1, lettera c, della legge regionale n. 39 del 2005, aggiunto dall’art. 2 della legge regionale n. 71 del 2009): conformemente, del resto, all’esigenza indicata dalla norma statale (art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006), di coordinamento delle procedure di VIA e di rilascio dell’autorizzazione (sentenza n. 225 del 2009). Pres. Amirante, Est. Finocchiaro - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Toscana - CORTE COSTITUZIONALE - 11 novembre 2010, n. 313

DIRITTO DELL’ENERGIA - Energia eolica e solare fotovoltaica - Procedure autorizzatorie semplificate - Tabella A allegata al d.lgs n. 387/2003 - Aumento della soglia di potenza con legge regionale - Art. 10, c. 2 L.r. Toscana n. 71/2009 - Illegittimità costituzionale.
L’art. 10, comma 2, della legge della Regione Toscana n. 71 del 2009 prevede l’applicazione della disciplina della DIA agli impianti la cui capacità di generazione sia inferiore alle soglie di 100 chilowatt per l’energia eolica e di 200 chilowatt per quella solare fotovoltaica. L’aumento della soglia di potenza per la quale, innalzando la capacità, rispetto ai limiti di cui alla tabella A allegata al d.lgs. n. 387 del 2003, la costruzione dell’impianto risulta subordinata a procedure semplificate, è illegittimo, in quanto maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione, per i quali si proceda con diversa disciplina (rispetto all’autorizzazione unica di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003), possono essere individuate (art. 12, c. 5, d.lgs. n. 387 del 2003) solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata, senza che la Regione possa provvedervi autonomamente (sentenze nn. 119, 124 e 194 del 2010). Pres. Amirante, Est. Finocchiaro - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Toscana - CORTE COSTITUZIONALE - 11 novembre 2010, n. 313

DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Art. 1 quater d.l. n. 105/2010 - Sanatoria della DIA per soglie superiori a quelle previste dalla Tabella A allegata al d.lgs. n. 387/2003 - Limite temporale.
L’art. 1-quater del decreto-legge n. 105 del 2010, inserito dalla legge di conversione n. 129 del 2010, che fa salvi gli effetti relativi alle procedure di denuncia di inizio attività per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, che risultino avviate in conformità a disposizioni regionali recanti soglie superiori a quelle di cui alla tabella A del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, introduce, nel quadro della decretazione d’urgenza nel settore dell’energia, una sanatoria limitata nel tempo, tanto da porre la condizione «che gli impianti siano entrati in esercizio entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». Il proposito è chiaro nel senso di non pregiudicare i limiti di principio contenuti nella tabella allegata al d.lgs. n. 387 del 2003. Pres. Amirante, Est. Finocchiaro - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Toscana - CORTE COSTITUZIONALE - 11 novembre 2010, n. 313

DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti di generazione di energia da fonti rinnovabili - Autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Conferenza di servizi - Funzione di coordinamento e mediazione degli interessi coinvolti - Art. 11, c. 4 l.r. Toscana n. 71/2009 - Impianti realizzati da Regione o enti locali - Regime deregolamentato - Illegittimità costituzionale.
Nella realizzazione di un impianto di generazione di energia da fonti rinnovabili, come di qualsiasi opera pubblica, sia necessaria la compartecipazione di tutti i soggetti portatori di interessi (ambientale, culturale, urbanistico, sanitario) coinvolti nella realizzazione dell’opera. La finalità di composizione degli interessi coinvolti è perseguita dalla previsione dell’autorizzazione unica (sentenza n. 249 del 2009), che, pur attribuita alla competenza regionale, è il risultato di una conferenza di servizi, che assume, nell’intento della semplificazione e accelerazione dell’azione amministrativa, la funzione di coordinamento e mediazione degli interessi in gioco al fine di individuare, mediante il contestuale confronto degli interessi dei soggetti che li rappresentano, l’interesse pubblico primario e prevalente. Deve pertanto ritenersi inammissibile un regime deregolamentato, anche ove responsabili degli interventi siano la Regione e gli enti locali. Per tale ragione, va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 4, della legge regionale toscana, n. 71 del 2009, che esonera dal titolo abilitativo l’installazione di alcuni tipi di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, quando la Regione e gli enti locali siano soggetti responsabili degli interventi, realizzati tenendo conto delle condizioni fissate dal piano di indirizzo energetico regionale (PIER). Pres. Amirante, Est. Finocchiaro - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Toscana - CORTE COSTITUZIONALE - 11 novembre 2010, n. 313

 

DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Principio di semplificazione - Autorizzazione unica - Conclusione del procedimento - Termine di centottanta giorni - Regione siciliana - Applicabilità. L’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, informato al principio di semplificazione, prevede, tra l’altro, che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono assoggettati a una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione, previo svolgimento di una Conferenza dei servizi alla quale sono chiamate a partecipare tutte le amministrazioni interessate; il termine finale massimo per la conclusione del procedimento non può comunque essere superiore a centottanta giorni. La ridetta previsione si applica anche alla Regione Sicilia (v. CGA 9 dicembre 2008, n. 1006) e la competenza in ordine alla proce-dura è incardinata nell’Assessorato Regionale all’Industria. Pres. Virgilio, Est. Carlotti - Assessorato Regionale all’Industria e altro (Avv. Stato) c. N. s.r.l. (avv.ti Angius, Surdi e Surdi) - (Riforma T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 1478/2009) - CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA, Sez. I - 4 novembre 2010, n. 1368

DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Autorizzazione unica - Conferenza di servizi - Apporto valutativo di tutte le amministrazioni interessate - Concentrazione.
In base ai principi posti dai comma 3 e 4 dell’art. 12 d. lgs. n. 387/2003, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili richiede ‘una autorizzazione unica’, a seguito di ‘un procedimento unico’, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, mediante conferenza dei servizi. In tal modo, le determinazioni delle amministrazione interessate, devono essere espresse solo in sede di conferenza di servizi, così da assicurare l’unicità del procedimento, mediante il coordinamento dei vari interessi pubblici, rilevanti per l’autorizzazione unica finale. In altri termini, nel contesto normativo sopra riportato, tutte le amministrazioni devono esprimere il proprio avviso in sede di conferenza dei servizi (v. anche le decisioni CGA 9 dicembre 2008, n. 1005; 9 dicembre 2008, n. 1006, 11 aprile 2008, n. 295). Ed invero, l’intento del Legislatore statale è stato chiaramente quello di favorire le iniziative volte alla realizzazione degli impianti in questione. Onde perseguire tale obiettivo si è operata una drastica semplificazione del relativo procedimento autorizzatorio, realizzata attraverso la concentrazione dell’apporto valutativo di tutte le amministrazioni interessate nell’ambito di un’apposita Conferenza dei Servizi, da svolgere in vista dell’adozione di un unico provvedimento conclusivo dal contenuto espresso e polistrutturato. Pres. Virgilio, Est. Carlotti - Assessorato Regionale all’Industria e altro (Avv. Stato) c. N. s.r.l. (avv.ti Angius, Surdi e Surdi) - (Riforma T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 1478/2009) - CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA, Sez. I - 4 novembre 2010, n. 1368

DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili - Principio di semplificazione - Conferenza di servizi - Difficoltà interpretative - Evento ordinario e prevedibile.
Il modulo procedimentale e di semplificazione amministrativa rappresentato dalla conferenza dei servizi è infatti precipuamente finalizzato alla definizione in un unico contesto di tutte le eventuali difficoltà interpretative od operative connesse a un determinato intervento; dette difficoltà costituiscono peraltro un evento ordinario e prevedibile, e non una circostanza straordinaria e imprevedibile, dell’amministrare. Detto altrimenti, ogni Legislatore, nel fissare i termini di durata di un procedimento, tiene conto implicitamente della possibile insorgenza delle difficoltà alle quali si è accennato e comunque postula un’idonea capacità delle amministrazioni di risolverle entro tempi ragionevoli. Non può dunque ricadere sul cittadino o sull’impresa l’incertezza delle amministrazioni istituzionalmente preposte a determinarsi sul punto. Pres. Virgilio, Est. Carlotti - Assessorato Regionale all’Industria e altro (Avv. Stato) c. N. s.r.l. (avv.ti Angius, Surdi e Surdi) - (Riforma T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 1478/2009) - CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA, Sez. I - 4 novembre 2010, n. 1368
 

DIRITTO DELL’ENERGIA - AREE PROTETTE - Regione Veneto - Parco del Delta del Po - Centrali elettriche - Alimentazione - Obbligo dell’utilizzo del metano - Esclusione - Alimentazione con “pari o minor impatto ambientale” - Impatto complessivo sul territorio conseguente alla riconversione dell’impianto. L’art. 30 della l.r. Veneto n. 36/1997, istitutiva del Parco del Delta del Po, non impone per forza l’alimentazione a gas metano per le centrali elettriche, all’uopo bastandone una che assicuri un <<…pari o minor impatto ambientale…>>, sicché occorre verificare, in concreto e rispetto al gas metano, l’impatto ambientale complessivo della scelta d’alimentazione per l’impianto di produzione di energia elettrica. La novella di cui alla l.r. 26 febbraio 1999, n. 18, ben lungi dall’aver introdotto una regola meno restrittiva della precedente (che prevedeva il ricorso al gas metano o altre fonti alternative non inquinanti), in realtà pone un più preciso, serio ed articolato parametro di verifica del sistema d’alimentazione, basato non più sul solo profilo delle emissioni in atmosfera, ma sul complessivo impatto sul territorio conseguente alla riconversione dell’impianto. Pres. Tosti, Est .Russo - Associazione A e altri (avv.ti Ceruti e Stefutti) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e altro (Avv. Stato) e Regione Veneto (avv.ti Zenon e Manzi) - TAR LAZIO, Roma, Sez. II - 14 ottobre 2010, n. 32824

DIRITTO DELL’ENERGIA - D.L. 5/2009 - Promozione dello sviluppo economico e della competitività - Art. 5 bis, inserito in sede di conversione - Accelerazione della costruzione di impianti energetici - Finalità di incentivazione di sviluppo e competitività - Coerenza con la materia sui cui è intervenuto il D.L.
L’art. 5-bis del DL 5/2009 (il cui scopo essenziale è <<… la necessità di collocare in un quadro unitario le disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e alla competitività …>>), s’inserisce nel solco delle norme d’accelerazione della costruzione di impianti energetici e, nella misura in cui esso serve a diversificare le fonti d’energia e la dipendenza energetica del Paese, è rivolto ad incentivarne, non meno dalle regole di trasferimento ad imprese e famiglie contenute nel medesimo DL 5/2009, sviluppo e competitività: sicchè la norma, inserita in sede di conversione, non si connota per evidente estraneità rispetto alla materia su cui, affermandovi la necessità ed urgenza, il decreto legge intende intervenire. Pres. Tosti, Est .Russo - Associazione A e altri (avv.ti Ceruti e Stefutti) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e altro (Avv. Stato) e Regione Veneto (avv.ti Zenon e Manzi) - TAR LAZIO, Roma, Sez. II - 14 ottobre 2010, n. 32824

DIRITTO DELL’ENERGIA - Art. 5 bis D.L. n. 5/2009 - Illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 117 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.
S’appalesa manifestamente infondata la pretesa illegittimità dell’art. 5-bis del DL 5/2009 per violazione dell’art. 117 Cost., per la duplice ragione che, per un verso, la norma statale è criterio direttivo alle Regioni per alcuni casi di riconversione dei sistemi di alimentazione delle centrali termoelettriche e, per altro verso, essa riguarda non la sola produzione di energia, ma soprattutto le modalità di tutela dell’ambiente nell’esercizio, così conformato, d’ogni attività produttiva energetica per il dimezzamento dei valori emissivi rispetto a quelli posti dall’art. 273 del Dlg 152/2006. Spetta allo Stato la potestà legislativa concorrente in tema di <<produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia>> di cui all'art. 117, c. 3, Cost.: coerentemente, si giustifica la piena competenza statale e la responsabilità esclusiva della Commissione statale VIA-VAS per tutti i progetti e sulle prescrizioni inerenti agli impianti termoelettrici. Pres. Tosti, Est .Russo - Associazione A e altri (avv.ti Ceruti e Stefutti) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e altro (Avv. Stato) e Regione Veneto (avv.ti Zenon e Manzi) - TAR LAZIO, Roma, Sez. II - 14 ottobre 2010, n. 32824

DIRITTO DELL’ENERGIA - VIA - Art. 34, c. 1 d.lgs. n. 152/2006 - Rinvio al DPCM 27 dicembre 1988 - Portata - Esigenze energetiche - Autorizzazione unica ex art. 1 DL 7/2002.
La regola di cui all’art. 34, c. 1, ult. per. del Dlg 152/2006, che ha mantenuto ferma, nelle more dell'emanazione delle norme tecniche sulla valutazione ambientale <<… l'applicazione di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988…>>, va intesa nel senso che, ferme l’autorizzazione unica ex art. 1 del DL 7/2002 e la stabilizzazione dell’intero sistema colà recato grazie all’art. 1-sexies, c. 8 del DL 29 agosto 2003 (convertito, con modificazioni, dalla l. 27 ottobre 2003 n. 290)-che v’ha fatto integrale rinvio recettizio-, la permanenza delle esigenze energetiche giustifica l’attualità del sistema semplificato rispetto al sistema dettato dal citato DPCM. Sicché il richiamo al ripetuto DPCM al più riguarda l’utilizzabilità di regole tecniche nello stesso contenute e non può prescindere da un giudizio di compatibilità con il principio di semplificazione procedurale di cui al successivo c. 7. In altre parole, fuori dalle regole tecniche colà esistenti, il procedimento è e resta soltanto quello evincibile dalla ratio dell’art. 1 del DL 7/2002, secondo la lettura all’uopo resa dal Giudice delle leggi (cfr. C. cost., 13 gennaio 2004 n. 6). Pres. Tosti, Est .Russo - Associazione A e altri (avv.ti Ceruti e Stefutti) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e altro (Avv. Stato) e Regione Veneto (avv.ti Zenon e Manzi) - TAR LAZIO, Roma, Sez. II - 14 ottobre 2010, n. 32824

 

DIRITTO DELL’ENERGIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Procedura ex art. 26 d.lgs. n. 42/2004 - Procedura ex art. 1, c. 1 D.L. 7/2002 - Rapporti. L’art. 26 del Dlg 22 gennaio 2004 n. 42 recede rispetto alla speciale procedura d’autorizzazione unica ex art. 1, c. 1 del DL 7/2002. Pres. Tosti, Est .Russo - Associazione A e altri (avv.ti Ceruti e Stefutti) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e altro (Avv. Stato) e Regione Veneto (avv.ti Zenon e Manzi) - TAR LAZIO, Roma, Sez. II - 14 ottobre 2010, n. 32824


DIRITTO DELL’ENERGIA - Infrastrutture di trasporto ricomprese nella rete di trasmissione nazionale - Controversie - Art. 41, L. n. 99/2009 - Competenza esclusiva del TAR Lazio, sede di Roma.
Ai sensi del primo comma dell’art. 41, L. 99/2009, sono tra l’altro attribuite alla competenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, tutte le controversie relative ad infrastrutture di trasporto di energia elettrica ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale. Conformemente a quanto stabilito dalla prevalente giurisprudenza (TAR Friuli Venezia Giulia n. 166/2010; TAR Campania,V, n. 6614/2010) difetta pertanto la competenza del TAR per l’Emilia Romagna, Sez. di Parma, in favore del TAR Lazio, sede di Roma, sulla controversia riguardante il provvedimento di VIA su un progetto di razionalizzazione delle infrastrutture di trasporto ricomprese nella rete di trasmissione nazionale di energia elettrica ad alta tensione. Pres. ed Est. Perrelli - F.M. (avv.ti Bertoi e Davoli) c. Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia (avv. Coli), Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) e altro (n.c.) - TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 16 settembre 2010, n. 437

 

DIRITTO DELL’ENERGIA - VIA - Autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW - Procedimento applicabile - Art. 1 D.L. 7/2002 - Art. 34, c. 1 d.lgs. n. 152/2006 - Richiamo al procedimento ex DPCM 27 dicembre 1988 - Interpretazione - Permanenza delle esigenze energetiche. È materialmente vero che l’art. 34, c. 1, ult. per. del Dlg 152/2006 ha mantenuto ferma, nelle more dell'emanazione delle norme tecniche sulla valutazione ambientale <<… l'applicazione di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988…>>. Tuttavia, tal regola va intesa nel senso che, ferme l’autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti d’energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici ex art. 1 del DL 7/2002 e la stabilizzazione dell’intero sistema colà recato grazie al predetto art. 1-sexies, c. 8 -che v’ha fatto integrale rinvio recettizio-, la permanenza delle esigenze energetiche giustifica l’attualità del sistema semplificato, ma non per questo meno garantistico, rispetto al sistema dettato dal ripetuto DPCM, incentrato sul più obsoleto ed ormai superato metodo dello studio d’impatto ambientale - SIA. Sicché il richiamo al ripetuto DPCM al più riguarda l’utilizzabilità delle regole tecniche colà contenute e non può prescindere da un giudizio di compatibilità con il principio di semplificazione procedurale di cui al successivo c. 7. In altre parole, fuori dalle regole tecniche colà esistenti, il procedimento è e resta soltanto quello evincibile dalla ratio dell’art. 1 del DL 7/2002. Pres. Tosti, Est. Russo - Comune di Rosolina (avv.ti Braschi e Migliorini) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e altro (Avv. Stato) e Regione Veneto (avv.ti Manzi e Zanon) - TAR LAZIO, Roma, Sez. II - 8 settembre 2010, n. 32176
 

DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti di illuminazione - Comuni - R.D. 15 ottobre 1925 e D.L. n. 902/1986 - Riscatto - Implicita abrogazione ex T.U. n. 267/2000 - Inconfigurabilità. La normativa in materia di riscatto degli impianti di cui al R.D. 15 ottobre 1925, n. 1568 ed al D.L. n. 902/1986 non risulta implicitamente abrogata per effetto della sopravvenuta disciplina poi recepita dal T.U. n. 267/00 nella misura in cui mira all’assicurazione in capo agli enti locali, della proprietà degli impianti costituente presupposto indefettibile per l’indizione della procedura per l’affidamento del servizio pubblico ovvero per la relativa assunzione in house (ordinanza Consiglio di Stato, V, n. 6639/08 del 12 dicembre 2009). Ne discende che deve ritenersi sussistere, in capo agli enti locali, l’astratta possibilità di riscattare la proprietà degli impianti di illuminazione pubblica realizzati da Enel, quale concessionario di servizio. Pres. Calderoli, Est. Bertagnolli - E. s.r.l. (avv.ti Cadeddu e Libertini) c. Comune di Cologne (avv.ti Bertuzzi e Sina). TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez.II - 2 agosto 2010, n. 2612

 

DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Autorizzazione unica - Favor legis - Obbligo di concludere il procedimento - Termine di 180 giorni. Dal testo dell’art. 12 D.Lgs.387/03 si evince l'intento del legislatore di favorire le iniziative volte alla realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, semplificando il relativo procedimento autorizzativo e concentrando l'apporto valutativo di tutte le Amministrazioni interessate nella "conferenza di servizi" ai fini del rilascio di una "autorizzazione unica". A siffatto "favor legis" (come anche al principio dell'obbligo della P.A. di concludere il procedimento ex art. 2 L. n. 241/1990, recepita in Sicilia con L.r. n. 10/1991), non può non conseguire l’obbligo della Regione di adottare le relative determinazioni, positive o negative, nei modi e nei termini di legge, entro quel termine massimo di 180 giorni avente un evidente intento acceleratorio del procedimento, e posto come limite temporale massimo per l’adozione della determinazione conclusiva, qualunque essa sia ( cfr., fra le altre, sentenze n.1539 del 25 settembre 2009 e n.3253 del 19 marzo 2010). Pres. Monteleone, Est. Di Paola - P.s.r.l. (avv. Cutaia) c. Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità (Avv. Stato). TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 28 luglio 2010, n. 9042

 

DIRITTO DELL’ENERGIA - Centrali eoliche off-shore - Interessi incisi - Interesse all’approvvigionamento energetico - Navigazione e utilizzo del demanio marittimo - Dimensione ultraregionale - Interesse ambientale - Criterio della vicinitas - Impugnazione del giudizio favorevole di compatibilità ambientale - Competenza territoriale del TAR - Individuazione. In tema di centrali eoliche off shore, l’interesse ambientale inciso dalla realizzazione dell’impianto, diversamente dall’’interesse all’approvvigionamento energetico (affidato al Ministero dello sviluppo economico nell’ambito del procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica) e dall’interesse alla navigazione ed all’utilizzo del demanio marittimo (affidato alla ponderazione dell’autorità marittima nell’ambito dell’ulteriore autonomo sub-procedimento di rilascio della concessione demaniale all’uopo prevista cfr. art. 12, comma 3 del d. lgs. 29 dicembre 2003, n. 387), non ha dimensione ultraregionale. Ciò in quanto gli effetti diretti ed indiretti di possibile pregiudizio recati dall’impianto di produzione di energia elettrica alle varie componenti del valore ambientale (uomo, flora, fauna, aria, acqua, clima, suolo e patrimonio culturale ex art. 4 d. lgs. 152/2006) non può prescindere dal criterio della vicinitas: il maggiore o minore impatto dell’opera sui fattori ambientali è strettamente collegato alla dimensione spaziale e ciò soprattutto in presenza di impianti non inquinanti ma ad elevato “impatto visivo”. Ne deriva che, a fronte dell’impugnazione del giudizio favorevole di compatibilità ambientale dell’opera in questione, va ritenuto competente il Tribunale amministrativo avente sede nella Regione il cui territorio è inciso dagli effetti dell’impianto (nella specie, è stata ritenuta la competenza per territorio del TAR Molise per l’annullamento della valutazione favorevole di compatibilità ambientale espressa su un progetto di centrale eolica offshore per la produzione di energia elettrica da ubicare di fronte alla costa di Termoli) Pres. Zaccardi, Est. Monteferrante - Azienda Regionale per lo Sviluppo e l'innovazione dell'Agricoltura nel Molise (avv. Scarano) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e altri (Avv. Stato), Provincia di Campobasso (avv.ti Corbo e Iacovelli) e altro (n.c.) - TAR MOLISE, Sez. I - 23 luglio 2010, n. 374

 

DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile - Autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Deliberazione di Giunta regionale campana n. 1955/2006 - Microgenerazione - Disciplina. Conformemente alle previsioni contenute nel D.Lgs. 387/2003, la deliberazione della Giunta regionale Campana n. 1955/2006 prevede all’art. 3 che la costruzione, l’esercizio, ivi inclusi gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale, la riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile sono soggetti all’autorizzazione unica regionale di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/3003. A tale regola di carattere generale si sottraggono gli impianti di microgenerazione. Difatti, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della citata deliberazione regionale, tali linee guida non si applicano alle procedure relative ad impianti con potenza non superiore ad 1 Mw. Per tali strutture, la disposizione prevede che i proponenti debbano richiedere al Comune interessato il titolo abilitativo ai fini urbanistici per la realizzazione e trasmettere alla Regione una relazione tecnica dell’intervento, comunicando infine la data di messa in esercizio dell’impianto. Pres. f.f. Pagano, Est. Di Vita - V.R. e altri (avv. Capocasale) c. Comune di Castelfranco in Miscano (avv. Perifano) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VIII - 22 luglio 2010, n. 16938

DIRITTO DELL’ENERGIA - Comuni - Disciplina del territorio - Distribuzione equilibrata e razionale degli impianti eolici - Potere - Sussistenza.
Le disposizioni di cui al d.lgs. n. 387/2003 e alla deliberazione di giunta regionale campana n. 1955/2006 non escludono il potere del Comune di disciplinare l’uso del territorio al fine di procedere ad una distribuzione equilibrata e razionale degli impianti eolici, tenuto conto dell’elevato numero di richieste di autorizzazione e della necessità di evitare possibili sovrapposizioni ed interferenze tra parchi eolici con potenza superiore ad 1 Mw ed impianti di microgenerazione. Pres. f.f. Pagano, Est. Di Vita - V.R. e altri (avv. Capocasale) c. Comune di Castelfranco in Miscano (avv. Perifano) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VIII - 22 luglio 2010, n. 16938

DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti eolici - Contemperamento tra interesse alla tutela del paesaggio e interesse alla produzione di energia da fonti rinnovabili - Misure atte ad assicurare un corretto insediamento - Art. 12, c. 10 d.lgs. n. 387/2003
. La realizzazione degli impianti eolici impone un contemperamento tra l’interesse alla tutela del paesaggio e quello alla produzione di energia attraverso fonti “pulite” e rinnovabili. Non c’è dubbio, infatti, che se, da una parte, tali impianti possono contribuire notevolmente alla riduzione dei gas serra, dall'altra, essi incidono negativamente sul paesaggio: com’è noto, le zone di maggiore ventosità sono proprio quelle dei crinali, delle colline e delle montagne, tutte per lo più rilevanti sotto il profilo paesaggistico, e, conseguentemente, il legislatore stesso prevede(art. 12, decimo comma, del D.Lgs. n. 387/03) che siano assunte le opportune misure atte “ad assicurare un corretto insediamento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 29 gennaio 2009 n. 530) Pres. f.f. Pagano, Est. Di Vita - V.R. e altri (avv. Capocasale) c. Comune di Castelfranco in Miscano (avv. Perifano) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VIII - 22 luglio 2010, n. 16938

DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti eolici - Regolamento comunale di programmazione per l’insediamento - Assimilabilità al Regolamento urbanistico - Esclusione - Applicabilità delle previsioni di cui agli artt. 24 e 29 della L.r. n. 16/2004 - Esclusione.
Il Regolamento Comunale di Programmazione per l’insediamento di impianti eolici rappresenta uno strumento di programmazione autonomo rispetto al Regolamento Urbanistico Comunale, con valenza su tutto il territorio comunale limitatamente alla sola materia riguardante l’eolico che non interferisce con altri atti di programmazione e/o previsione urbanistica. Quindi all’atto in questione non si applicano le previsioni contenute negli artt. 24 e 29 della L. Reg. 16/2004 ed esso non comporta variante al vigente P.R.G.. Pres. f.f. Pagano, Est. Di Vita - V.R. e altri (avv. Capocasale) c. Comune di Castelfranco in Miscano (avv. Perifano) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VIII - 22 luglio 2010, n. 16938

 

DIRITTO DELL’ENERGIA - Energia nucleare - Art. 25, c. 2, lettere f), g) e h) - Impianti per la produzione di energia elettrica nucleare - Garanzie di tipo sostitutivo - Materia della produzione di energia - Art. 117, c. 3 Cost. - Art. 25, c. 2 lettere g) e h) - Impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi - Materia della tutela dell’ambiente - Art. 25, c. 2, lett. a) - Aree di interesse strategico nazionale - Materia dell’ordine pubblico e della sicurezza. L’art. 25, comma 2, lettere g) e h) della L. n. 99/2009, nella parte in cui disciplina la costruzione e l’esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare; l’art. 25, comma 2, lettera f), nella parte in cui appronta garanzie di tipo sostitutivo, per superare il mancato raggiungimento delle necessarie intese con gli enti locali coinvolti nel procedimento di autorizzazione unica; ed infine l’art. 26, comma 1, nella parte in cui reca criteri per la definizione delle tipologie degli impianti di produzione, sono disposizioni attribuibili, con carattere di prevalenza, alla materia della produzione dell’energia, di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., giacché con esse il legislatore ha concretizzato normativamente l’intento non solo di riavviare l’approvvigionamento energetico da fonte nucleare, ma al contempo di favorirne un rapido sviluppo, attraverso le tappe che conducono alla autorizzazione unica, da rilasciare su istanza del soggetto richiedente. Diversamente si deve ritenere, con riferimento all’art. 25, comma 2, lettere g) e h), nella parte in cui disciplina la costruzione e l’esercizio di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi e per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita: in tale settore, cessata la preponderanza degli interessi connessi alla produzione dell’energia, si pone la necessità, dai primi distinta, di assicurare un idoneo trattamento delle scorie radioattive. Questa Corte ha già affermato, in tal caso, che «la competenza statale in tema di tutela dell’ambiente, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., è tale da offrire piena legittimazione ad un intervento legislativo volto a realizzare un impianto necessario per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi» (sentenza n. 62 del 2005, punto 15 del Considerato in diritto; nello stesso senso, sentenza n. 247 del 2006), purché, nel rispetto della convergente competenza concorrente in tema di governo del territorio, «siano adottate modalità di attuazione degli interventi medesimi che coinvolgano, attraverso opportune forme di collaborazione, le Regioni sul cui territorio gli interventi sono destinati a realizzarsi» (sentenza n. 62 del 2005, punto 16 del Considerato in diritto). Anche l’art. 25, comma 2, lettera a), recante la previsione della possibilità di dichiarare i siti aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e di protezione, eccede i limiti della materia energetica, per ricadere piuttosto nella sfera di competenza esclusiva statale in tema di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., poiché viene in tal caso in gioco la necessità di prevenire la commissione di reati, dagli effetti potenzialmente esiziali, in prossimità dell’area ove si produce l’energia elettrica nucleare o dove le scorie radioattive sono conservate. Pres. Amirante, Est. De Siervo - Regione Toscana e altri c. Presidente del Consiglio dei Ministri - CORTE COSTITUZIONALE - 22 luglio 2010, n. 278

DIRITTO DELL’ENERGIA - Energia nucleare - Art. 25, c. 2, lettere g) e h) , L. n. 99/2009 - Localizzazione in dettaglio del sito nucleare - Omessa previsione dell’intesa con la regione interessata - Silenzio del legislatore - Interpretazione costituzionalmente conforme.
L’art. 25, comma 2, lettere g) e h) della L. n. 99/2009, nel prevedere espressamente una duplice forma di partecipazione del sistema regionale all’esercizio della funzione amministrativa chiamata in sussidiarietà, non esclude l’intesa con la Regione interessata, ai fini della localizzazione, nel dettaglio, del sito nucleare. Il silenzio del legislatore delegante in proposito non ha infatti, né può avere alla luce della doverosa interpretazione costituzionalmente conforme della delega, il significato impediente paventato. È oramai princìpio acquisito nel rapporto tra legislazione statale e legislazione regionale che quest’ultima possa venire spogliata della propria capacità di disciplinare la funzione amministrativa attratta in sussidiarietà, a condizione che ciò si accompagni alla previsione di un’intesa in sede di esercizio della funzione, con cui poter recuperare un’adeguata autonomia, che l’ordinamento riserva non già al sistema regionale complessivamente inteso, quanto piuttosto alla specifica Regione che sia stata privata di un proprio potere (sentenze n. 383 e n. 62 del 2005, n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003). Ciò ovviamente a prescindere dalla necessità di una puntuale disciplina legislativa delle modalità di esercizio dell’intesa e delle eventuali procedure per ulteriormente ricercarla in caso di diniego o comunque per supplire alla sua carenza, come anche questa Corte ha auspicato (sentenza n. 383 del 2005, n. 20 del Considerato in diritto). Quindi, in queste situazioni il coinvolgimento delle Regioni interessate si impone con forza immediata e diretta al legislatore delegato, ove intenda esercitare la funzione legislativa. Certamente, il legislatore è poi libero, e talvolta anche obbligato costituzionalmente, nell’attività di ulteriore rafforzamento delle istanze partecipative del sistema regionale e degli enti locali, per la quale, quando l’interesse in gioco non sia accentrato esclusivamente in capo alla singola Regione, ben si presta l’intervento della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato - città ed autonomie locali. È per l’appunto in tale ultima direzione che devono leggersi sia la previsione recata dalla lettera g) impugnata, con riguardo all’intesa in sede di Conferenza unificata, sia la prevista partecipazione delle amministrazioni interessate, tra cui senza dubbio quella regionale, al procedimento unico di cui alla lettera h). Pres. Amirante, Est. De Siervo - Regione Toscana e altri c. Presidente del Consiglio dei Ministri - CORTE COSTITUZIONALE - 22 luglio 2010, n. 278

DIRITTO DELL’ENERGIA - Energia nucleare - Art. 25, c. 2, lett. f) L. n. 99/2009 - Esercizio del potere sostitutivo da parte del Governo - Mancato raggiungimento delle intese con gli enti locali - Regioni - Distinzione dagli enti locali - Non applicabilità della disposizione.
L’art. 25, comma 2, lettera f), della legge n. 99/2009 reca il seguente principio e criterio direttivo: «determinazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti, secondo quanto previsto dall’articolo 120 della Costituzione». La disposizione non trova applicazione alle intese con le Regioni: infatti, nel vigente assetto istituzionale della Repubblica, la Regione gode di una particolare posizione di autonomia, costituzionalmente protetta, che la distingue dagli enti locali (art. 114 Cost.), sicché si deve escludere che il legislatore delegato abbia potuto includere le Regioni nella espressione censurata (sentenza n. 20 del 2010). Pres. Amirante, Est. De Siervo - Regione Toscana e altri c. Presidente del Consiglio dei Ministri - CORTE COSTITUZIONALE - 22 luglio 2010, n. 278

DIRITTO DELL’ENERGIA - Energia nucleare - Tipologie di impianti - Deliberazione CIPE - Potestà attribuita al CIPE - Natura regolamentare- Esclusione - Funzione amministrativa - Previsione del parere della Conferenza unificata anziché dell’intesa - Legittimità
. L’art. 26, comma 1, della legge impugnata stabilisce che «con delibera del CIPE, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, (…) sono definite le tipologie degli impianti per la produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale. La Conferenza unificata si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il parere si intende acquisito». Tale disposizione non ha conferito al CIPE una potestà regolamentare, non comportando comporta la produzione di norme generali ed astratte, con cui si disciplinino i rapporti giuridici, conformi alla previsione normativa, che possano sorgere nel corso del tempo. Essa, invece, esprime una scelta di carattere essenzialmente tecnico, con cui l’amministrazione persegue la cura degli interessi pubblici a essa affidati dalla legge, individuando le tipologie di impianti idonee, in concreto e con un atto, la cui sfera di efficacia si esaurisce e si consuma entro i limiti, obiettivi e temporali, della scelta stessa. Si è pertanto in presenza dell’esercizio di una funzione amministrativa, rispetto al quale viene in rilievo l’art. 117, terzo comma, Cost., con riferimento alla competenza concorrente in materia di energia: la legge delega ne ha disposto la attrazione in sussidiarietà, limitandosi, tuttavia, a prevedere il parere della Conferenza unificata, anziché l’intesa. Nel caso in cui la legge statale, in materia di competenza concorrente, attribuisce la funzione amministrativa, di cui va assicurato l’esercizio unitario ai sensi dell’art. 118 Cost., ad un organo centrale, laddove essa sia caratterizzata da una natura eminentemente tecnica, che esige, in quanto tale, scelte improntate all’osservanza di standard e metodologie desunte dalle scienze, il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni può limitarsi all’espressione di un parere obbligatorio (sentenza n. 285 del 2005). L’art. 26, comma 1, risponde appunto alla necessità che la selezione delle tipologie ammissibili di impianti nucleari sia governata secondo criteri tecnici di efficacia e sicurezza, affinché la successiva individuazione della struttura compatibile con simile preliminare scrematura sia svolta (nel corso della fase di concreta allocazione di essa, cui dovrà partecipare ciascuna Regione interessata), sulla base di tale comune, e necessaria garanzia. Pres. Amirante, Est. De Siervo - Regione Toscana e altri c. Presidente del Consiglio dei Ministri - CORTE COSTITUZIONALE - 22 luglio 2010, n. 278

DIRITTO DELL’ENERGIA - INQUINAMENTO - Art. 27, c. 27 L. n. 99/2009 - Insediamento sul territorio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con carbon fossile - Disciplina di favore - Deroga alle disposizioni di legge regionali che prevedano limiti di localizzazione territoriale - Interpretazione costituzionalmente orientata.
L’art. 27, c. 27 della L. n. 99/2009, al fine di contenere, per quanto possibile, l’emissione nell’ambiente di sostanze inquinanti, appresta una disciplina di favore con riguardo all’insediamento sul territorio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con carbon fossile, prevedendo che, alla condizione di limitare, nella misura indicata dall’art. 5-bis del decreto-legge n. 5 del 2009, il pregiudizio ambientale connesso a tale fonte di energia, vi si possa procedere «in deroga alle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali che prevedono limiti di localizzazione territoriale». Sul piano delle competenze, la finalità di contenimento del pregiudizio ambientale, comunque correlato agli impianti da carbon fossile, si innesta su una previsione diretta ad incidere su interessi attribuibili alle materie concorrenti della produzione di energia e del governo del territorio: si è, infatti, compiuta una scelta di promozione di una particolare fonte energetica, per mezzo di uno strumento, la deroga ai limiti legislativi di localizzazione, che chiaramente fa leva sull’assetto urbanistico del territorio. Il legislatore statale, anziché indicare criteri di localizzazione favorevoli alla realizzazione degli impianti in questione, si è spinto fino all’adozione di una generale clausola derogatoria della legislazione regionale, per quanto in un settore ove non emerge la necessità di costruire una rete di impianti collegati gli uni agli altri, e dunque in assenza di un imperativo di carattere tecnico che imponesse un’incondizionata subordinazione dell’interesse urbanistico ad esigenze di funzionalità della rete. Tale tecnica legislativa, proprio in ragione per un verso dell’ampiezza e per altro verso della indeterminatezza dell’intervento operato, necessita di venire ricondotta a proporzionalità in via interpretativa, ciò che la formulazione letterale della norma consente. Va osservato, infatti, che la disposizione impugnata ha per oggetto le leggi regionali «che prevedono limiti di localizzazione territoriale». Questa Corte ritiene che tale espressione linguistica sia stata impiegata dal legislatore esattamente nell’accezione che, sia pure con riferimento ad un caso peculiare, già si è visto ricorrere nella sentenza n. 331 del 2003, per distinguerla dall’ipotesi dei consentiti «criteri di localizzazione», ovvero per il caso in cui la legge regionale determini, qui con specifico riguardo agli impianti di produzione di energia elettrica, un divieto di localizzazione tale da determinare l’impossibilità dell’insediamento e non permetta, nel contempo, una localizzazione alternativa. Non vengono coinvolte dalla deroga, pertanto, né la generale normativa regionale di carattere urbanistico, che non abbia ad oggetto gli impianti in questione, o che comunque non si prefigga di impedirne la realizzazione, né tantomeno le discipline regionali attinenti alle materie di competenza legislativa residuale o concorrente, che siano estranee al governo del territorio. Pres. Amirante, Est. De Siervo - Regione Toscana e altri c. Presidente del Consiglio dei Ministri - CORTE COSTITUZIONALE - 22 luglio 2010, n. 278

 

DIRITTO DELL’ENERGIA - Autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Istanza - Decorso del termine di centottanta giorni - Amministrazione regionale - Obbligo di concludere il procedimento. Decorso il termine di 180 giorni per la definizione del procedimento previsto dall’art. 12, 4° comma del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, non possono sussistere dubbi in ordine all’obbligo dell’Amministrazione Regionale di concludere, con provvedimento espresso e motivato (art. 2, c. 1, L. n. 241/1990), il procedimento instaurato a seguito dell’istanza tesa ad ottenere l’autorizzazione unica prevista dal menzionato art. 12. Pres. f.f. ed Est. Viola - E. s.r.l. (avv. Pellegrino) c. Regione Puglia (n.c.) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 21 luglio 2010, n. 1799
 

DIRITTO DELL’ENERGIA - Elettrodotti - Autorizzazione alla costruzione ed esercizio - Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio - Competenza - Difetto. Al di fuori della procedura di autorizzazione unica di cui all’art. 1, comma 26, della legge 23.8.2004. n. 239, al cui rilascio è competente il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell’ambiente, l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio di elettrodotti non rientra nella competenza del Ministero dell’ambiente. La competenza era infatti inizialmente attribuita alla Direzione generale della difesa del suolo, assegnata al Ministero dei Lavori Pubblici. Con la soppressione di quest’ultimo ministero (d.lgs. n. 300/1999), le relative competenze sono state distribuite tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, al secondo, sono state attribuite le “funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia…di reti infrastrutturali e opere di competenza statale e, in particolare, “la …realizzazione… delle reti infrastrutturali di interesse nazionale, ivi comprese le reti elettriche…e delle altre opere pubbliche di competenza dello Stato” (cfr. il d.P.R. n. 184/2004). Nel d.lgs. n. 300 non è citata dunque la competenza specifica di autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli impianti in questione, essendo oggetto della normativa la ripartizione delle attribuzioni funzionali di primo livello e non la loro articolazione in competenze puntuali, dovendosi però osservare che, pur in tale quadro, la materia delle reti elettriche e, in connessione, delle opere pubbliche di competenza statale, e perciò degli elettrodotti, è richiamata per la sua attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e non al Ministero dell’ambiente, spettando a questo, invece, la funzione della “tutela dell’ambiente, del territorio e dell’ecosistema”, e connesse articolazioni, alla quale non attiene la responsabilità diretta per la realizzazione di opere con finalità diversa da quella della tutela ambientale (essendo volti gli elettrodotti ad assicurare la specifica finalità del trasporto dell’energia elettrica) ma la distinta responsabilità di garantire che tali opere siano ambientalmente compatibili, attraverso l’esercizio dei propri poteri nelle diverse, previste forme di necessaria compartecipazione procedimentale; il trasferimento al Ministero dell’ambiente della Direzione generale delle difesa del suolo, disposto con d.P.C.M. 10 aprile 2001, non può pertanto di per sé derogare al quadro della normativa primaria sopra visto. Pres. Barbagallo, Est. Meschino - T. s.p.a. (avv.ti Bruno, Clarizia e Passeggio) c. C.L. e altri (n.c.)- (Conferma T.a.r. Umbria, n. 807/2008) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 20 luglio 2010, n. 4664

 

DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti eolici - Art. 52 d.lgs. n. 152/2006 - Procedure di VIA - Regime intertemporale - Circolare assessoriale n. 17/2006 - Applicazione delle disposizioni in essa contenute ai progetti per i quali non fosse già stato emesso il giudizio di compatibilità ambientale. L’art. 52 del D.lgs.vo 3 aprile 2006, n. 152, laddove prevede che “i procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto, nonché i procedimenti per i quali a tale data sia già stata formalmente presentata istanza introduttiva da parte dell'interessato, si concludono in conformità alle disposizioni ed alle attribuzioni di competenza in vigore all'epoca della presentazione di detta istanza”, risponde alla finalità di regolamentare l’ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel DPR 12 aprile 1996 n. 856500, rispetto a quelle di cui al D.lgs.vo 3 aprile 2006, n. 152, stante l’intervenuta abrogazione del primo ad opera dell’art. 48 del secondo e la conseguente esigenza di individuare il regime intertemporale della normativa in materia di procedure di valutazione di impatto ambientale. La disposizione non può pertanto essere invocata a sostegno dell’illegittimità della circolare assessoriale 14 dicembre 2006 n.17, pubblicata in G.U.R.S. n.1 del 05/01/2007 con la quale sono state date nuove disposizioni in tema di “Impianti di produzione di energia eolica in Sicilia, in relazione alla normativa di salvaguardia dei beni paesaggistici”, che ha previsto l’applicazione delle disposizioni in essa contenute a tutti i progetti per i quali, alla data di pubblicazione della stessa, non fosse ancora stato emesso il giudizio di compatibilità ambientale. Pres. Giallombardo, Est. Maisano - M. s.p.a. (avv. D’Alessandro) c. Assessorato Reg.Le del Territorio e dell'Ambiente e altro (Avv. Stato).  TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 19 luglio 2010, n. 8677

DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti eolici - D.A. 25.6.2007 n. 91/GAB - Norme di carattere regolamentare - Illegittimità - Regione siciliana - Competenza ad emanare i regolamenti - Giunta di Governo. Le disposizioni dettate con il D.A. 25.6.2007 n. 91/GAB hanno la caratteristica della novità - introducendo condizioni e prescrizioni ulteriori rispetto a quelle fino a quel momento esistenti per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di un impianto eolico - della generalità e dell’astrattezza; in definitiva si atteggiano quali vere e proprie norme di carattere secondario. Esso è conseguentemente illegittimo, posto che l’Ordinamento della Regione Siciliana non consente l’introduzione di norme di carattere regolamentare attraverso un D.A.. Invero dagli artt. 2 e 3 del Decreto Legislativo del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979 n. 70 si ricava che nell’Ordinamento siciliano i regolamenti devono essere deliberati dalla Giunta di Governo ed adottati nella forma del Decreto Presidenziale, mentre ai singoli assessori spetta esclusivamente il potere di proporre l’adozione di regolamenti nelle materie di rispettiva competenza. Pres. Giallombardo, Est. Maisano - M. s.p.a. (avv. D’Alessandro) c. Assessorato Reg.Le del Territorio e dell'Ambiente e altro (Avv. Stato). TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 19 luglio 2010, n. 8677

 

DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti eolici - Regione Puglia - Normativa regolamentare - Art. 3, c. 1 reg. reg. n .16/2006 - Impianti eolici di potenza superiore a 60 KW. La normativa regolamentare sui piani regolatori per l’installazione degli impianti eolici (PRIE) dettata dall’art. 3, comma 1, del Regolamento regionale n. 16 del 2006, si applica solo agli impianti eolici di potenza superiore a 60 KW se costituiti da più di un aerogeneratore e agli impianti eolici costituiti da un solo aerogeneratore di potenza superiore a 1MW. Pres. Allegretta, Est. Durante - F.s.r.l. (avv.ti Fidone, Linguiti e Mignozzi) c. Comune di Castelnuovo della Daunia (avv. Giordano) - TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 24 giugno 2010, n. 2637

DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti eolici - Zone agricole - Compatibilità - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003.
Ai sensi dell’art. 12 del d. lgv. n. 387 del 2003, gli impianti eolici possono essere in ogni caso ubicati nelle zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Pres. Allegretta, Est. Durante - F.s.r.l. (avv.ti Fidone, Linguiti e Mignozzi) c. Comune di Castelnuovo della Daunia (avv. Giordano) - TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 24 giugno 2010, n. 2637

 

DIRITTO DELL’ENERGIA - Produzione, trasmissione e distribuzione dell’energia - Individuazione e realizzazione degli interventi a livello centrale - Possibilità - Art. 118 Cost. - Motivi di urgenza - Adeguata motivazione - Canoni di pertinenza e proporzionalità - Art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 - Realizzazione degli interventi con capitale privato - Sottrazione delle competenze regionali - Illegittimità costituzionale. E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141. Vertendosi in materia di produzione, trasmissione e distribuzione dell’energia, non può in astratto contestarsi che l’individuazione e la realizzazione dei relativi interventi possa essere compiuta a livello centrale, ai sensi dell’art. 118 della Costituzione. In concreto, però, quando un simile spostamento di competenze è motivato con l’urgenza che si ritiene necessaria nell’esecuzione delle opere, esso dev’essere confortato da valide e convincenti argomentazioni. Ogni motivo d’urgenza dovrebbe inoltre comportare l’assunzione diretta, da parte dello Stato, della realizzazione delle opere medesime. Invece la disposizione impugnata stabilisce che gli interventi da essa previsti debbano essere realizzati con capitale interamente o prevalentemente privato, che per sua natura è aleatorio, sia quanto all’an che al quantum. Si aggiunga che la previsione, secondo cui la realizzazione degli interventi è affidata ai privati, rende l’intervento legislativo statale anche sproporzionato. Se, infatti, le presunte ragioni dell’urgenza non sono tali da rendere certo che sia lo stesso Stato, per esigenze di esercizio unitario, a doversi occupare dell’esecuzione immediata delle opere, non c’è motivo di sottrarre alle Regioni la competenza nella realizzazione degli interventi. I canoni di pertinenza e proporzionalità richiesti dalla giurisprudenza costituzionale al fine di riconoscere la legittimità di previsioni legislative che attraggano in capo allo Stato funzioni di competenza delle Regioni non sono stati, quindi, rispettati. Pres. Amirante, Est. Mazzella - Regione Umrbia e altri c. Presidente del Consiglio dei Ministri - CORTE COSTITUZIONALE - 17 giugno 2010, n. 215

 

DIRITTO DELL'ENERGIA - Impianti alimentati a fonti rinnovabili - Art. 3, c. 1, L.r. Molise n. 22/2009 - Competenza autorizzatoria derogatoria rispetto all’asse delineato dall’art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Illegittimità costituzionale. L’art. 3, comma 1, della legge della Regione Molise n. 22 del 2009, crea una competenza autorizzatoria, a favore dei Comuni, per tipi di impianti caratterizzati da determinate capacità di generazione, derogatoria rispetto all’assetto delineato dal d.lgs. n. 387 del 2003, che all’art. 12 assoggetta la costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili all’autorizzazione unica delle Regioni (o delle Province delegate), e ove la capacità di generazione degli stessi impianti sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A dello stesso d.lgs. n. 387 del 2003, ne subordina la costruzione e l’esercizio alla sola denuncia di inizio attività (DIA). L’autorizzazione unica regionale prevista dal d.lgs. n. 387 del 2003, solo limitatamente derogabile a favore di procedure semplificate, concreta una procedura uniforme mirata a realizzare le esigenze di tempestività e contenimento dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi inerenti alla costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, che resterebbe vanificata ove ad essa si abbinasse o sostituisse una disciplina regionale (ordinanza n. 203 del 2006). Ulteriore profilo di illegittimità della norma regionale si rileva nell’aumento della soglia di potenza per la quale, innalzando la capacità, dai limiti ben più contenuti di cui alla tabella A allegata al d.lgs. n. 387 del 2003, a 1 Mw elettrico, la costruzione dell’impianto risulta subordinata a procedure semplificate, laddove maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione, per i quali si proceda con diversa disciplina, possono essere individuate solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata, senza che la Regione possa provvedervi autonomamente (sentenze n. 119 e n. 124 del 2010). Pres. Amirante, Est. Finocchiaro - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Molise - CORTE COSTITUZIONALE - 4 giugno 2010, n.194

 

DIRITTO DELL’ENERGIA - Elettrodotti ad alta tensione - Campi elettromagnetici - Profili di tutela del diritto alla salute - Rispetto del DPCM 23/04/1992 - Sufficienza. Con riguardo ai profili di tutela del diritto alla salute connessi con i campi elettromagnetici derivanti dagli elettrodotti ad alta tensione, il rispetto del DPCM 23/04/1992 che ha normativamente recepito i limiti indicati dalle Istituzioni Sanitarie specializzate è sufficiente ai fini della legittimità dell’atto autorizzatorio delle linee stessi (cfr. TAR Lombardia, 14/05/1994 n. 302). Pres. Calvo, Est. Fratamico - B.G. e altro (avv.ti Gallenca e Prandi) c. E. s.p.a. (avv.ti Balocco, Cafasso e Leone) e Regione Piemonte (avv. Ciavarra) - TAR PIEMONTE, Sez. II - 13 maggio 2010, n. 2389

DIRITTO DELL’ENERGIA - Installazione di linee elettriche - Procedimento di espropriazione - Disciplina normativa - R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 - Specifiche forme di pubblicità - Disciplina ex L. n. 241/1990 - Applicabilità - Esclusione.
Il procedimento di espropriazione per l'installazione di linee elettriche è disciplinato specificamente dal r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, recante il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, i cui artt. 111 e 112 prevedono specifiche forme di pubblicità (la pubblicazione della domanda di autorizzazione nel foglio degli annunzi legali della provincia), finalizzate a consentire agli interessati un'attiva partecipazione al procedimento. Tale disciplina, che assume carattere di specialità rispetto a quella di carattere generale di cui alla l. n. 241 del 1990 e non può ritenersi abrogata per effetto di essa, deve peraltro ritenersi sufficiente a soddisfare le esigenze poste a base del principio del giusto procedimento, anche tenuto conto che un procedimento del genere è destinato a coinvolgere un numero estremamente alto di soggetti, non sempre individuabili in modo agevole; pertanto, è legittimo il comportamento dell'amministrazione che, nel procedimento culminato con l'emissione del decreto di autorizzazione provvisoria all'opera, segue le indicazioni dei citati artt. 111 e 112, r.d. n. 1775 del 1933, omettendo la comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dei proprietari dell'area interessata dall'elettrodotto” (T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 17/11/2005 , n. 2058). Pres. Calvo, Est. Fratamico - B.G. e altro (avv.ti Gallenca e Prandi) c. E. s.p.a. (avv.ti Balocco, Cafasso e Leone) e Regione Piemonte (avv. Ciavarra) - TAR PIEMONTE, Sez. II - 13 maggio 2010, n. 2389

 

DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti di energia rinnovabile - Esigenze di semplificazione procedimentale e di liberalizzazione del sistema - Normativa nazionale e comunitaria - Adempimenti istruttori posti a carico del privato - Criterio di stretta interpretazione ed applicazione. L’esigenza di semplificazione procedimentale e di liberalizzazione del sistema riveste natura particolarmente accentuata in materia di impianti di energia rinnovabile, se solo si tiene in debito conto, da un lato, che gli impianti stessi sono considerati dalla normativa nazionale (d.lgs. n. 387 del 2003) come opere di interesse pubblico; dall’altro lato, che la normativa comunitaria di riferimento (2001/77/CE), nell’ottica di una progressiva liberalizzazione del mercato dell’energia, esprime un netto “favor” per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili e per la realizzazione dei relativi impianti: in tale prospettiva, il legislatore comunitario impone così agli stati membri di rimuovere ogni ostacolo normativo o di altro tipo all’aumento della produzione di elettricità di questo tipo. Atteso l’obiettivo di massima semplificazione perseguito, ogni tipo di adempimento istruttorio posto a carico del privato deve essere soggetto ad un criterio di stretta interpretazione ed applicazione. Pres. Ravalli, Est. Santini - F. s.r.l. (avv.ti Busiri Vici e Cantobelli) c. Comune di Fragagnano (avv. Nilo) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 30 aprile 2010, n. 1064

DIRITTO DELL'ENERGIA - DIRITTO URBANISTICO - Interventi soggetti a D.I.A. - Art. 23 T.U.ED. - Amministrazione procedente - Condizioni ostative ulteriori rispetto alle previsioni normative - Illegittimità.
Poiché l’art. 23 del testo unico edilizia richiede che gli interventi soggetti a D.I.A., ai fini della loro ammissibilità, siano unicamente conformi agli strumenti urbanistici ed edilizi, alle norme di sicurezza ed a quelle di carattere igienico-sanitario, si deve ritenere che fuori da tali ipotesi la PA procedente non possa prospettare condizioni ostative alla realizzazione dell’intervento ulteriori o afferenti ad interessi non rientranti tra quelli eminentemente ascritti alla sua sfera di competenza. Pres. Ravalli, Est. Santini - F. s.r.l. (avv.ti Busiri Vici e Cantobelli) c. Comune di Fragagnano (avv. Nilo) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 30 aprile 2010, n. 1064

DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti di produzione di energia elettrica da FER - Comune - Introduzione di discipline regolatrici - Strumentazione urbanistica e piano regolamentare - Art. 12, c. 7 d.lgs. n. 387/2003.
Il Comune ha facoltà - anche in relazione a quanto previsto dall’art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 387 del 2003, nonché dalla legge regionale pugliese n. 31 del 2008, circa le aree di particolare pregio agricolo - di introdurre preventivamente discipline regolatrici degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, sia a livello di strumentazione urbanistica (per quanto attiene ai criteri ed ai limiti di localizzazione) sia sul piano regolamentare (per quanto attiene in particolare al procedimento istruttorio, in diretta applicazione dell’art. 117, sesto comma, Cost.), di modo che un siffatto quadro normativo comunale possa poi fungere da parametro di conformità dei successivi interventi proposti mediante DIA. Pres. Ravalli, Est. Santini - F. s.r.l. (avv.ti Busiri Vici e Cantobelli) c. Comune di Fragagnano (avv. Nilo) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 30 aprile 2010, n. 1064

DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti di produzione di energia elettrica da FER - Opere di interesse pubblico - Natura di opera pubblica - Esclusione.
Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, benché di interesse pubblico, non sono comunque classificabili quali opere pubbliche. Pres. Ravalli, Est. Santini - F. s.r.l. (avv.ti Busiri Vici e Cantobelli) c. Comune di Fragagnano (avv. Nilo) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 30 aprile 2010, n. 1064

DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti di produzione di energia elettrica - Interferenze con le linee di comunicazione elettronica - Nulla osta ministeriale - Procedimento urbanistico - Diversità.
Il nulla osta ministeriale circa l’assenza di interferenze con le linee di comunicazione elettronica deve essere acquisito all’interno del procedimento, puntualmente delineato dalla legge regionale pugliese n. 25 del 2008, concernente la costruzione e l’esercizio di linee ed impianti elettrici, il quale si colloca - in funzione dell’esercizio dell’impianto stesso - su un piano diverso rispetto a quello urbanistico, tanto più che diversa - rispetto a quella comunale - è l’autorità che provvede ad attivarlo ed a concluderlo (Provincia). Pres. Ravalli, Est. Santini - F. s.r.l. (avv.ti Busiri Vici e Cantobelli) c. Comune di Fragagnano (avv. Nilo) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 30 aprile 2010, n. 1064

 

DIRITTO DELL’ENERGIA - Disciplina degli insediamenti di impianti di energia eolica - Potestà legislativa concorrente - Regione Valle d’Aosta - Assenza di specifica previsione statutaria - Legge costituzionale n. 3/2001. La disciplina degli insediamenti di impianti di energia eolica è attribuita alla potestà legislativa concorrente in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» di cui all’art. 117, terzo comma, Cost. (cfr. le sentenze n. 124 e n. 119 del 2010, n. 282 del 2009 e n. 342 del 2008). Pur non trascurando la rilevanza che, in relazione a questi impianti, riveste la tutela dell’ambiente e del paesaggio (sentenza n. 166 del 2009), si rivela centrale nella disciplina il profilo afferente alla gestione delle fonti energetiche in vista di un efficiente approvvigionamento nei diversi ambiti territoriali (sentenza n. 282 del 2009). Questo inquadramento materiale vale anche per la Regione Valle d’Aosta, pur in assenza di una specifica previsione nell’ambito dello Statuto. La lacuna va, infatti, colmata applicando l’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, in forza del quale anche la Regione Valle d’Aosta è titolare di potestà legislativa concorrente, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost. nella materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia. Pertanto, la Regione Valle d’Aosta, nel disciplinare gli impianti in parola, essendo titolare della potestà legislativa concorrente, è tenuta al rispetto dei princìpi fondamentali dettati dal legislatore statale. Pres. Amirante, Est. De Siervo - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Valle’d’Aosta/Vallée d’Aoste. CORTE COSTITUZIONALE - 6 maggio 2010, n. 168

DIRITTO DELL’ENERGIA - Regione Valle d’Aosta - Art. 2, L.r. n. 18/2009 - Illegittimità costituzionale - Art. 12, c. 10 d.lgs. n. 387/2003. L’art. 2 della legge regionale della Valle d’Aosta n. 18 del 2009 è incostituzionale per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto in contrasto con il principio fondamentale fissato dall’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, che preclude alle Regioni di procedere ad un’autonoma individuazione dei criteri generali delle aree e siti non idonei alla localizzazione degli impianti di energia eolica. Pres. Amirante, Est. De Siervo - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Valle’d’Aosta/Vallée d’Aoste. CORTE COSTITUZIONALE - 6 maggio 2010, n. 168

DIRITTO DELL’ENERGIA - Regione Valle d’Aosta - Art. 6, c. 3, L.r. n. 18/2009 - Illegittimità costituzionale - Art. 12, c. 4 d.lgs. n. 387/2003. L’art. 6, comma 3, della legge regionale della Valle d’Aosta n. 18 del 2009, che prevede la sospensione dei procedimenti di autorizzazione per gli impianti di energia eolica sino all’individuazione, da parte dei Comuni, degli ambiti territoriali nei quali potranno essere insediati i predetti impianti è costituzionalmente illegittimo per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto in contrasto con il principio fondamentale fissato dall’art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003. Ai sensi di detta norma, infatti, il termine massimo per la conclusione del procedimento di autorizzazione in questione non può essere superiore a centottanta giorni. Pres. Amirante, Est. De Siervo - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Valle’d’Aosta/Vallée d’Aoste. CORTE COSTITUZIONALE - 6 maggio 2010, n. 168

 

DIRITTO DELL’ENERGIA - Parco eolico - Impatto visivo - Fatto notorio - Processo amministrativo - Necessità di specifiche prove - Esclusione. Che l’installazione di un parco eolico costituisca opera di notevole impatto visivo, è fatto notorio, del quale si può tenere conto nel giudizio (cfr., ex plurimis, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 9 marzo 2004, n. 826), senza che sul punto occorrano particolari prove o dimostrazioni. Pres. Nicolosi, Est. De Berardinis - E. s.r.l. (avv.ti Leccese e Pesce) c. Regione Toscana (avv.ti Ciari e Bora), Ministero dei Beni ed Attività Culturali e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR TOSCANA, Sez. II - 20 aprile 2010, n. 986

DIRITTO DELL’ENERGIA - VIA - Illegittimità del procedimento di autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Illegittimità derivata del giudizio di compatibilità ambientale - Esclusione - Autonomia.
L’eventuale illegittimità del procedimento di autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, non può dispiegare alcuna illegittimità derivata sulla valutazione negativa di compatibilità ambientale, stante l’autonoma funzione di quest’ultima (cfr. T.A.R. Liguria, Sez. I, n. 563/2006). Pres. Nicolosi, Est. De Berardinis - E. s.r.l. (avv.ti Leccese e Pesce) c. Regione Toscana (avv.ti Ciari e Bora), Ministero dei Beni ed Attività Culturali e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR TOSCANA, Sez. II - 20/04/2010, n. 986

 

DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti eolici - D.G.R. Sardegna n. 3/17 del 2009 - Esclusione dell’ubicazione di impianti eolici in zone contermini alle aree P.I.P. - Illegittimità - Art. 112 N.T.A. al P.P.R. - Individuazione delle aree da destinare all’eolico mediante studio specifico. La D.G.R. Sardegna n. 3/17 del 2009 è illegittima nella parte in cui esclude tout court l’ubicazione di impianti eolici in zone contermini alle aree P.I.P.: , la decisione di escludere a priori porzioni rilevanti del territorio sardo, accomunate soltanto dalla prossimità a zone interessate da Piani di Insediamento Produttivo, si fonda infatti su di un criterio astratto e “categoriale”, che vanifica il meccanismo previsto dall’art. 112 N.T.A. al P.P.R. (individuazione mediante studio specifico in base al basso valore paesaggistico delle aree da destinare all’eolico). Del resto proprio le zone prossime alle aree P.I.P. - cioè ad aree destinate ad un utilizzo industriale o, comunque, produttivo, neppure in astratto possono presumersi dotate - tutte - di maggior pregio paesaggistico rispetto ad altre, per cui la scelta di escluderle a priori dall’installazione di impianti eolici si rivela illogica, oltre che aprioristica. Pres. Panunzio, Est. Plaisant - A. s.p.a. (avv.ti Vignolo, Viola, Chiofalo, Bassi, Fioretti, Sciandone e Jacovone) c. Regione Sardegna (avv.ti Contu e Murroni) - TAR SARDEGNA, Sez. II - 9 aprile 2010, n. 673

 

DIRITTO DELL’ENERGIA - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Modifica ad opera dell’art. 2, c. 158, L. n. 244/2007 - Natura di principio fondamentale - Permanenza. L’art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003 non ha perso la natura di principio fondamentale per effetto della sua modifica ad opera dell’art. 2, comma 158, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - periodo peraltro eliminato successivamente dall’art. 27, c. 44, della L. n. 99/2009. Detta novella non ha infatti inciso sul termine di conclusione del procedimento di autorizzazione previsto dall’art 12, ma ha solo previsto una ulteriore possibile fase di quest’ultimo, non potendosi da ciò ritenere venuta meno la cogenza dell’indicato termine. Pres. Amirante, Est. Saulle - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Calabria - CORTE COSTITUZIONALE - 1 aprile 2010, n. 124

DIRITTO DELL’ENERGIA -Procedimento per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili - Termine di centottanta giorni ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Art. 1 L.r. Calabria n. 38/2008 - Sospensione di 60 giorni - Illegittimità costituzionale.
L’art. 1 della legge regionale della Calabria n. 38 del 2008, nello stabilire un’ulteriore sospensione di sessanta giorni, rispetto a quella di centoventi giorni inizialmente prevista dall’art. 53 della legge regionale n. 15 del 2008, si pone in contrasto con l’art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003 che, nel disciplinare il procedimento per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, fissa il termine massimo per la sua conclusione in centottanta giorni. Anche la parte della norma censurata che, in virtù del richiamo all’art. 53, della legge regionale n. 15 del 2008 dispone la proroga della sospensione della realizzazione degli impianti assentiti si pone in contrasto con l’indicato parametro costituzionale, in quanto elusiva dei principi fondamentali di semplificazione e celerità amministrativa, risultando inutile il rilascio dell’autorizzazione se ad esso non consegue la possibilità del suo concreto utilizzo. Pres. Amirante, Est. Saulle - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Calabria - CORTE COSTITUZIONALE - 1 aprile 2010, n. 124

DIRITTO DELL’ENERGIA - Produzione di energia da fonti rinnovabili - Art. 2, L.r. Calabria n. 42/2008 - Previsione di limiti alla produzione - Contrasto con il Protocollo di Kyoto e con la dir. n. 2001/77/CE - Illegittimità costituzionale.
Con l’art. 2 della L.R. Calabria n. 42 del 2008 il legislatore regionale prevede alcuni limiti alla produzione di energia da fonti rinnovabili sul territorio regionale e, in tal modo, pone una disciplina che opera in modo diametralmente opposto rispetto alle norme internazionali (Protocollo di Kyoto) e comunitarie (art. 3 direttiva n. 2001/77/CE) le quali, nell’incentivare lo sviluppo delle suddette fonti di energia, individuano soglie minime di produzione che ogni Stato si impegna a raggiungere entro un determinato periodo di tempo. Pres. Amirante, Est. Saulle - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Calabria -
CORTE COSTITUZIONALE - 1 aprile 2010, n. 124

DIRITTO DELL’ENERGIA - Art. 3 L.r. Calabria n. 42/2008- Contrasto con l’art. 41 Cost. - Illegittimità costituzionale.
Il legislatore regionale, con l’art. 3, comma 1, della L.r. Calabria n. 42 del 2008, ha posto una disciplina che contrasta con il principio di cui all’art. 41 della Costituzione, in quanto sottrae il 20% della potenza di energia autorizzabile al libero mercato e, nel destinarlo a determinate finalità, individua i possibili legittimati ad ottenere la suddetta quota sulla base di requisiti del tutto atecnici (che abbiano preferibilmente partenariato calabrese), ponendo, peraltro, a loro carico una serie di condizioni (che destinino una significativa quota degli investimenti per attività di sviluppo industriale ed economico sul territorio calabrese) estranee all’oggetto della autorizzazione ottenuta. Discriminare le imprese sulla base di un elemento di localizzazione territoriale contrasta con il principio secondo cui la Regione non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni, discendendo da ciò «il divieto per i legislatori regionali di frapporre barriere di carattere protezionistico alla prestazione, nel proprio ambito territoriale, di servizi di carattere imprenditoriale da parte di soggetti ubicati in qualsiasi parte del territorio nazionale (sentenza n. 207 del 2001). Pres. Amirante, Est. Saulle - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Calabria -
CORTE COSTITUZIONALE - 1 aprile 2010, n. 124

DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti autorizzabili tramite DIA - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Pubnto 2.3 Allegato sub 1 della L.r. Calabria n. 42/2008 - Eterogeneità delle discipline statale e regionale - Illegittimità costituzionale.
Il punto 2.3 dell’Allegato sub 1 della legge regionale n. 42 del 2008 si pone in contrasto con quanto disposto dall’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, il quale fissa i principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia. Il legislatore regionale ha infatti assunto un criterio di individuazione degli impianti autorizzabili sulla base della mera denuncia di attività, difforme da quello del legislatore statale che, senza tener conto della tipologia della fonte utilizzata, fissa in un’unica soglia di produzione il limite che consente l’accesso al procedimento di DIA. L’eterogeneità delle discipline (statale e regionale) poste a raffronto rende palese anche la violazione dell’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 387 del 2003, che consente l’individuazione di soglie diverse di potenza rispetto a quelle indicate dalla tabella, ma solo a seguito di un procedimento che, in ragione delle diverse materie interessate (tutela del territorio, tutela dell’ambiente, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia), coinvolge lo Stato e le Regioni in applicazione del principio di leale collaborazione, il quale impedisce ogni autonomo intervento legislativo regionale (sentenze n. 282 e n. 166 del 2009). Pres. Amirante, Est. Saulle - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Calabria -
CORTE COSTITUZIONALE - 1 aprile 2010, n. 124

DIRITTO DELL’ENERGIA - Punto 4.2., lett. f) All. sub 1 L.r. Calabria n. 42/2008 - Domanda di autorizzazione all’installazione di impianti eolici - Garanzia di producibilità annua di 1800 ore equivalenti di vento - Illegittimità costituzionale - Violazione della normativa statale di cornice.
Il punto 4.2 lettera f) dell’Allegato sub 1 della legge regionale della Calabria n. 42 del 2008, nella parte in cui prevede che alla domanda di autorizzazione all’installazione di impianti eolici deve essere allegato uno studio delle potenzialità anemologiche del sito che siano tali da garantire una producibilità annua di almeno 1800 ore equivalenti di vento contrasta con la normativa statale di cornice. Questa non contempla, infatti, alcuna limitazione specifica, né divieti inderogabili alla installazione di impianti alimentati da fonte eolica assumendo a tal fine rilievo l’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, il quale rinvia a apposite linee guida il compito di «assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio». Tale disposizione abilita, poi, le Regioni a «procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti», ma ciò può aver luogo solo «in attuazione» delle predette linee guida. Al momento non risulta che queste ultime siano state adottate con le modalità previste dallo stesso comma 10, vale a dire in sede di Conferenza unificata (sentenza n. 282 del 2009). Al riguardo, questa Corte ha precisato che «la presenza delle indicate diverse competenze legislative giustifica il richiamo alla Conferenza unificata, ma non consente alle Regioni [...] di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa» (sentenza n. 166 del 2009). Pres. Amirante, Est. Saulle - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Calabria -
CORTE COSTITUZIONALE - 1 aprile 2010, n. 124

DIRITTO DELL’ENERGIA - Punto 4.2., lett. i) All. sub 1 L.r. Calabria n. 42/2008 - Domanda di autorizzazione all’installazione di impianti eolici di potenza superiore a 500 Kwe - Deposito della deliberazione favorevole del Consiglio comunale sul cui territorio insiste il progetto - Illegittimità costituzionale - Violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003.
Il punto 4.2, lettera i), dell’Allegato sub 1 della legge regionale della Calabria n. 42 del 2008, nella parte in cui prevede che la domanda di autorizzazione (per gli impianti di potenza superiore a 500 Kwe), sia corredata anche dalla deliberazione favorevole del Consiglio comunale sul cui territorio insiste il progetto contrasta con l’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, il quale, nel disciplinare il procedimento per l’installazione di impianti alimentati da fonti alternative, prevede quale suo atto conclusivo il rilascio di una autorizzazione unica, senza alcun riferimento alla necessità dell’adozione dell’atto consiliare comunale indicato dalla norma regionale impugnata, la quale prescrive, quindi, un ulteriore adempimento in contrasto con le finalità di semplificazione perseguite dal legislatore statale. Pres. Amirante, Est. Saulle - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Calabria -
CORTE COSTITUZIONALE - 1 aprile 2010, n. 124

DIRITTO DELL’ENERGIA - Misure di compensazione patrimoniale - Condizione per il rilascio di titoli abilitativi - Divieto - Misure di compensazione e riequilibrio ambientale - Ammissibilità.
Per misure di compensazione s’intende, in genere, la monetizzazione degli effetti negativi che l’impatto ambientale determina, per cui chi propone l’istallazione di un determinato impianto s’impegna a devolvere, all’ente locale cui compete l’autorizzazione, determinati servizi o prestazioni. La legge statale vieta tassativamente l’imposizione di corrispettivo (le cosiddette misure di compensazione patrimoniale) quale condizione per il rilascio dei suddetti titoli abilitativi, tenuto conto che la costruzione e l’esercizio di impianti per l’energia eolica sono libere attività d’impresa soggette alla sola autorizzazione amministrativa della Regione, secondo l’art. 12, comma 6, del d.lgs. n. 387 del 2003. Sono, al contrario, ammessi gli accordi che contemplino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, nel senso che il pregiudizio subito dall’ambiente per l’impatto del nuovo impianto, oggetto di autorizzazione, viene compensato dall’impegno ad una riduzione delle emissioni inquinanti da parte dell’operatore economico proponente. Pres. Amirante, Est. Saulle - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Calabria -
CORTE COSTITUZIONALE - 1 aprile 2010, n. 124

DIRITTO DELL’ENERGIA - Punto 4.2., lettere l) ed o) dell’Allegato sub 1 della L.r. Calabria n. 42/2008 - Installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile- Previsione di oneri economici - Misure di compensazione di carattere economico - Illegittimità costituzionale.
Il punto 4.2 lettere l) ed o) dell’Allegato sub 1 della legge regionale Calabria n. 42 del 2008, nella parte in cui stabiliscono una serie di condizioni e di oneri economici per il rilascio dell’autorizzazione unica per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili estranee all’oggetto del provvedimento richiesto, si configurano quali compensazioni di carattere economico espressamente vietate dal legislatore statale (sentenza n. 282 del 2009). La disciplina impugnata, infatti, prescinde dall’esistenza di concentrazioni di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale, presupposto quest’ultimo previsto dall’art. 1, c. 4, lett. f) della L. n. 239/2004, che legittima la previsione di misure di compensazione finalizzate al riequilibrio ambientale in deroga al principio fondamentale fissato dall’art. 12, comma 6, del d.lgs. n. 387 del 2003. Pres. Amirante, Est. Saulle - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Calabria -
CORTE COSTITUZIONALE - 1 aprile 2010, n. 124

 

DIRITTO DELL’ENERGIA - Elettrodotti - Normativa comunitaria - Fissazione di soglie - Codice dell’Ambiente - Modifiche ex d.lgs. n. 4/2008 - Subprocedimento di verifica dell’assoggettabilità. La necessità di esperire la procedura di VIA, per gli elettrodotti, è rimessa dalla normativa comunitaria (direttiva n. 85/337/CEE: art. 4, paragrafo 2, in relazione al punto 3, lettera b, dell’allegato II) a valutazioni caso per caso o alla fissazione di soglie, pur nell’ambito del tendenziale principio di inderogabilità, da parte del legislatore nazionale, all’obbligo di VIA (Corte di giustizia CE, 23 novembre 2006, in causa n. C-486/04; Corte di giustizia CE, 8 settembre 2005, in causa C-121/03). Per effetto delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 4 del 2008 al Codice dell’ambiente, l’effettuazione della VIA è ora subordinata, anziché alla determinazione di soglie, allo svolgimento di un subprocedimento preventivo volto alla verifica dell’assoggettabilità dell’opera realizzanda alla VIA medesima. Pres. Amirante, Est. Finocchiaro - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Puglia. CORTE COSTITUZIONALE - 26 marzo 2010, n. 120

DIRITTO DELL’ENERGIA - Varianti di tracciato degli impianti elettrici esistenti - Art. 4, c. 4 L.r. Puglia n. 25/2008 - Sottrazione alla VIA degli interventi concordati con i proprietari dei fondi e le amministrazioni interessate - Illegittimità costituzionale. Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 4, della legge della Regione Puglia n. 25 del 2008, nella parte in cui, comprendendo tra gli interventi di manutenzione ordinaria le varianti di tracciato degli impianti elettrici esistenti, concordate con i proprietari dei fondi interessati e le amministrazioni interessate, ha l’effetto di sottrarle alla valutazione d’impatto ambientale. Pres. Amirante, Est. Finocchiaro - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Puglia.
CORTE COSTITUZIONALE - 26/03/2010, n. 120

DIRITTO DELL’ENERGIA - Elettrodotti - Procedura autorizzatoria e procedura di VIA - Procedimenti autonomi finalizzati alla cura di interessi distinti. La procedura autorizzatoria per progetti relativi a linee e impianti elettrici e la procedura di VIA invece, sono autonomi e finalizzati alla cura di interessi distinti, pur se l’esito della VIA condiziona il merito della procedura autorizzatoria. Sebbene sia indubbio il collegamento, in termini di utilità concreta e finale per il richiedente, tra il procedimento diretto alla espressione del giudizio di compatibilità ambientale per la realizzazione di un impianto ed il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione, sono distinte le norme che individuano le autorità coinvolte e le rispettive modalità e termini per il compimento degli atti. Pres. Amirante, Est. Finocchiaro - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Puglia.
CORTE COSTITUZIONALE - 26/03/2010, n. 120

 

DIRITTO DELL’ENERGIA - Installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Imposizione di misure di compensazione patrimoniale - Divieto - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Misure di compensazione e riequilibrio ambientale - Ammissibilità - Art. 1 L. r. Puglia n. 31/2008 - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza. La legge statale vieta tassativamente l’imposizione di corrispettivo (le cosiddette misure di compensazione patrimoniale) quale condizione per il rilascio di titoli abilitativi per l’installazione e l’esercizio di impianti da energie rinnovabili, tenuto anche conto che, secondo l’ordinamento comunitario e quello nazionale, la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono libere attività d’impresa soggette alla sola autorizzazione amministrativa della Regione (art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, in attuazione dell’art. 6 della direttiva 2001/77/CE). Devono, invece, ritenersi ammessi gli accordi che contemplino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, nel senso che il pregiudizio subito dall’ambiente per l’impatto del nuovo impianto, oggetto di autorizzazione, viene “compensato” dall’impegno ad una riduzione delle emissioni inquinanti da parte dell’operatore economico proponente. (cfr. sent. Corte Cost. n. 248/2006). Sotto questo profilo, è infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della L.r. Puglia n. 31/2008, sollevata in riferimento all’art. 117, c. 3 Cost. . E’ da escludere anche il contrasto con gli artt. 3 e 41 della Costituzione. La norma regionale non preclude infatti il rilascio di autorizzazioni per l’installazione e l’esercizio di impianti da energie rinnovabili ad operatori non industriali: essa stabilisce semplicemente, ai fini del riequilibrio ambientale, che, ove il proponente sia operatore industriale, l’accordo pre-autorizzativo possa prevedere una compensazione, nel senso della diminuzione delle quantità delle emissioni inquinanti delle industrie di cui l’operatore stesso è titolare. Pres. Amirante, Est. Finocchiaro - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Puglia - CORTE COSTITUZIONALE - 26 marzo 2010, n. 119

DIRITTO DELL’ENERGIA - Installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Mancata approvazione delle linee guida di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 - Regioni - Individuazione delle aree territoriali ritenute non idonee all’installazione degli impianti eolici e fotovoltaici - Art. 2, cc. 1, 2 e 3 L.r. Puglia n. 31/2008 - Illegittimità costituzionale.
La mancata approvazione, da parte dello Stato, delle linee guida previste dall’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 non consente alle Regioni di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa. Di conseguenza l’individuazione di aree territoriali ritenute non idonee all’installazione di impianti eolici e fotovoltaici, non ottemperando alla necessità di ponderazione concertata degli interessi rilevanti in questo ambito, in ossequio al principio di leale cooperazione, risulta in contrasto con l’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 (sent. n. 382 del 2009).Ne deriva l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, cc. 1, 2 e 3 della L.R. Puglia n. 31/2008, pur essendo opportuno affermare la necessità, al fine del perseguimento della esigenza di contemperare la diffusione degli impianti da energie rinnovabili con la conservazione delle aree di pregio ambientale, che lo Stato assuma l’iniziativa di attivare la procedura di cooperazione prevista per l’elaborazione delle linee guida. Pres. Amirante, Est. Finocchiaro - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Puglia - CORTE COSTITUZIONALE - 26 marzo 2010, n. 119

DIRITTO DELL’ENERGIA - Installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Autorizzazione - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Procedura autorizzativa semplificata - Allegato A - DIA - Art. 3, cc. 1 e 2 L.r. Puglia n. 31/2008 - Estensione delle ipotesi sottoposte a DIA - Illegittimità costituzionale.
La costruzione e l’esercizio degli impianti da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse, sono soggetti all’autorizzazione unica (art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387 del 2003). Sussiste una procedura autorizzativa semplificata in relazione agli impianti con una capacità di generazione inferiore rispetto alle soglie indicate (tabella A, allegata al medesimo decreto legislativo), diversificate per ciascuna fonte rinnovabile: agli impianti rientranti nelle suddette soglie si applica la disciplina della DIA, di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. L’art. 3 della legge regionale Puglia n. 31 del 2008 - per alcune tipologie di impianti specificamente elencati, per la produzione di energia da fonti rinnovabili, non solo solare ed eolica, ma anche per impianti idraulici, a biomassa e a gas - ha previsto l’estensione della DIA anche per potenze elettriche nominali superiori (fino a 1 MWe) a quelle previste alla tabella A allegata al d.lgs. n. 387 del 2003. Detta norma regionale, limitatamente ai commi 1 e 2, è illegittima, in quanto maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la disciplina della DIA possono essere individuate solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata, senza che la Regione possa provvedervi autonomamente. Pres. Amirante, Est. Finocchiaro - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Puglia - CORTE COSTITUZIONALE - 26 marzo 2010, n. 119

DIRITTO DELL’ENERGIA - Installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Autorizzazione - Adempimenti imposti dall’art. 7, c. 1 L.r. Puglia n. 31/2008 - Integrazione alla disciplina statale sull’autorizzazione unica - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza
. Gli adempimenti imposti al proponente dall’art. 7, c. 1 della L.R. Puglia n. 31/2008 - produzione di documentazione bancaria - costituiscono disposizioni ad integrazione della disciplina statale sull’autorizzazione unica (in quanto tali compatibili con la competenza regionale concorrente in materia), al fine di garantire l’attuazione dei comuni obiettivi di incentivazione del ricorso alle fonti energetiche rinnovabili, attraverso una puntuale verifica dell’affidabilità economica dei proponenti. La relativa questione di legittimità costituzionale è pertanto infondata. Pres. Amirante, Est. Finocchiaro - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Puglia - CORTE COSTITUZIONALE - 26 marzo 2010, n. 119

 

DIRITTO DELL’ENERGIA - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Semplificazione amministrativa e celerità procedimentale - Istanza volta a conseguire l’autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto fotovoltaico - Regione - Inerzia - Violazione della normativa di riferimento - Adozione di un provvedimento espresso - Termine di 180 giorni dall’attivazione del’iter. Alla luce dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, in conformità a quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n° 364/2006 (secondo cui "L'indicazione del termine, contenuto nell'art. 12, comma 4, deve qualificarsi quale principio fondamentale in materia di <<produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia>>, in quanto tale disposizione risulta ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità garantendo, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo"), deve ritenersi che le priorità perseguite nella materia dal legislatore siano la semplificazione amministrativa e la celerità procedimentale (cfr. T.A.R. Basilicata, n. 144/2007). L’inerzia mantenuta dalla Regione a fronte di un’istanza di autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto fotovoltaico viola pertanto la normativa di riferimento ,la quale impone invece la definizione del procedimento, mediante adozione di un espresso provvedimento, nel termine di 180 giorni dalla data in cui vi è stata l’attivazione dell’iter. Pres. Veneziano, Est. Liguori - S. s.p.a. (avv.ti Gargiulo e Lembo) c. Regione Campania (avv. Valanzuolo) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 25 marzo 2010, n. 1652

 

DIRITTO DELL’ENERGIA - INQUINAMENTO - Certificati bianchi - Nozione - Finalità. I c.d. certificati bianchi vengono rilasciati in favore di imprese che dimostrano il conseguimento di obiettivi di risparmio energetico; essi possono essere utilizzati dalle medesime imprese o da altre imprese a cui vengono ceduti verso corrispettivo, per superare i limiti di inquinamento imposti a ciascuna impresa. In sintesi, in ossequio al principio chi inquina paga, il cui rovescio è il principio chi non inquina è pagato, il livello massimo di inquinamento non può comunque essere superato, salvo compensazioni interne tra soggetti che inquinano di più e soggetti che inquinano meno. Questo meccanismo postula che i progetti di riduzione di inquinamento siano effettivi, altrimenti i c.d. certificati bianchi, rilasciati a fronte di mancata riduzione dell’inquinamento, porterebbero al paradossale risultato, opposto all’obiettivo per cui sono nati, di consentire l’aumento del tasso complessivo di inquinamento, con evidente danno per l’umanità e l’ambiente a livello globale. Pres. Barbagallo, Est. De Nictolis - Autorità per l’energia elettrica ed il gas (Avv. Stato) c. E. s.r.l. (avv.ti Clarizia e Greco) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI- 22 marzo 2010, n. 1635

DIRITTO DELL’ENERGIA - Procedure istruttorie dell’AEEG - Termine per il deposito di documenti - Perentorietà - Esclusione - Audizione personale - Art. 17 d.P.R. n. 244/2001.
In tema di procedure istruttorie dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, una lettura non formalista del d.P.R. n. 244/2001, impone di considerare non perentorio il termine, di cui all’art. 16, di deposito di documenti fino a quindici giorni prima della chiusura dell’istruttoria: l’audizione personale non può essere nettamente scissa dalla fase istruttoria, in quanto il contraddittorio orale, che avviene con la parte interessata, e non con il suo legale, non può essere inteso solo come una fase di discussione sulla base delle prove già acquisite, ma anche come una fase utile ad acquisire ulteriori elementi; pertanto, non si può negare la possibilità di produrre documenti fino alla data di audizione personale, e, ove necessario, anche entro un breve termine decorrente da tale audizione. In definitiva, fino a quando alle parti è consentito partecipare al procedimento, deve essere consentita la produzione sia di memorie che di documenti, a meno che non vi si oppongano ragioni di tutela della par condicio o esigenze di urgenza. Pres. Barbagallo, Est. De Nictolis - Autorità per l’energia elettrica ed il gas (Avv. Stato) c. E. s.r.l. (avv.ti Clarizia e Greco) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI- 22 marzo 2010, n. 1635

 

DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Art. 12 d.lgs. n. 387/20003 - Procedimento autorizzativo - Favor legis - Adozione della determinazione conclusiva - Termine di 180 giorni - Intento acceleratorio. Dal testo dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 si evince l'intento del legislatore di favorire le iniziative volte alla realizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, semplificando il relativo procedimento autorizzativo e concentrando l'apporto valutativo di tutte le Amministrazioni interessate nella "conferenza di servizi" ai fini del rilascio di una "autorizzazione unica". Ed a siffatto "favor legis" (come anche al principio dell'obbligo della P.A. di concludere il procedimento ex art. 2 L. n. 241/1990, recepita in Sicilia con L.r. n. 10/1991), non può non conseguire l’obbligo della Regione di adottare le relative determinazioni, positive o negative, entro quel termine massimo di 180 giorni avente un evidente intento acceleratorio del procedimento, e posto come limite temporale massimo per l’adozione della determinazione conclusiva. Pres. Monteleone, Est. Di Paola - D.M. (avv. Cutaia) c. Assessorato all’Industria della Regione Siciliana (Avv. Stato) - TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 19 marzo 2010, n. 3253


DIRITTO DELL’ENERGIA - Costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da FER - Autorizzazione - Art. 12, cc. 3 e 4 d.lgs. n. 387/2003 - Unicità del procedimento.
In base ai principi posti dall’art. 12 commi 3 e 4 D.L. vo 29 dicembre 2003, n. 387, la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili richiede un’autorizzazione unica, a seguito di un procedimento al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, mediante conferenza dei servizi; in tal modo, le determinazioni delle amministrazioni interessate, devono essere espresse solo in quella sede, così da assicurare l’unicità del procedimento, mediante il coordinamento dei vari interessi pubblici, rilevanti per l’autorizzazione unica finale (Cfr: T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 9 settembre 2009, n. 1478). Pres. Onorato, Est. Cernese - F.G. e altri (avv. Del Vecchio) c. Regione Campania (avv. Barone) e Comune di Foiano di Val Fortore (avv. Perifano) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 16 marzo 2010, n. 1479

DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti di energia eolica - Autorizzazione - Termine di 180 giorni di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 - Termine posto nell'esclusivo interesse del richiedente - Pretesa del rispetto del termine - Soggetto espropriando - Estraneità.
Pur ad ammettere la natura perentoria del termine di 180 giorni previsto dall’art. 12, comma 4, ultimo periodo, D.L. vo 29 dicembre 2003, n. 387, per la conclusione del procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione unica alla costruzione di impianti di energia eolica e decorrente dalla data della presentazione della relativa domanda (Cfr: T.A.R. Basilicata, 5 marzo 2007, n. 144), il termine in questione è stato fissato dal Legislatore nell’esclusivo interesse del richiedente l’autorizzazione, sicché è solo questi che può pretenderne il rispetto e lamentarsi del suo mancato rispetto, mentre analogo interesse non ha il soggetto espropriando. Pres. Onorato, Est. Cernese - F.G. e altri (avv. Del Vecchio) c. Regione Campania (avv. Barone) e Comune di Foiano di Val Fortore (avv. Perifano) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 16 marzo 2010, n. 1479

DIRITTO DELL’ENERGIA - Procedimento autorizzatorio - Art. 12, c. 4 d.lgs. n. 387/2003 - Riferimento alle “amministrazioni interessate” - Interpretazione.
Il riferimento alle “Amministrazioni interessate”, contenuto nell’inciso del primo periodo del comma 4 dell’art. 12 del D.L. vo n. 387 del 2003, riguarda testualmente la partecipazione al procedimento autorizzatorio nel suo complesso (al quale potranno prendere parte, ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge n. 241 del 1990, tutte le amministrazioni cui sia riconoscibile un interesse anche di mero fat-to rispetto al progetto della cui approvazione si tratta), non alla conferenza dei servizi decisoria convocata per l’assunzione della determinazione finale ed, in relazione alla quale, l’individuazione delle Autorità chiamate ad esprimere la loro decisione rimane regolato dalla disposizione di cui all’art. 14 della legge n. 241 del 1990 che circoscrive la legittimazione alla conferenza decisoria alle sole am-ministrazioni cui spetti per legge esprimere, sull’oggetto del proce-dimento, “intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati”. Pres. Onorato, Est. Cernese - F.G. e altri (avv. Del Vecchio) c. Regione Campania (avv. Barone) e Comune di Foiano di Val Fortore (avv. Perifano) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 16 marzo 2010, n. 1479

DIRITTO DELL’ENERGIA - Interesse pubblico allo sfruttamento delle fonti di energia alternative - Interessi dominicali dei soggetti propri atri - Valutazione di preminenza - Legislatore - Dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori.
Ogni considerazione su un presunto ordine gerarchico fra interessi pubblici e privati resta preclusa allorquando i rapporti fra queste due categorie di interessi vengano disciplinati direttamente dalla legge nel senso di considerare assolutamente prevalente l’interesse pubblico allo sfruttamento delle fonti di energia alternativa e rinnovabile rispetto agli interessi meramente dominicali dei soggetti proprietari delle aree ove dovrà essere ubicato l’impianto; non a caso, ai sensi dell’art. 12 del D.L. vo n. 387 del 2003, l’approvazione del progetto ed il conseguente rilascio dell’autorizzazione unica implicano la dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori. Ovviamente il preminente interesse pubblico alla realizzazione di impianti di tale portata, secondo la logica di uno sviluppo sostenibile, trova il necessario controaltare nell’adeguata ponderazione delle implicazioni che il progetto in corso di approvazione può avere nei confronti di una serie di interessi pubblici puntualmente indicati del-la norma (ambientali, paesaggistici ed urbanistici, ecc.). Pres. Onorato, Est. Cernese - F.G. e altri (avv. Del Vecchio) c. Regione Campania (avv. Barone) e Comune di Foiano di Val Fortore (avv. Perifano) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 16 marzo 2010, n. 1479

DIRITTO DEL’ENERGIA - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Disciplina procedimentale auto applicativa - Regioni.
La disciplina procedimentale dettata dall’art. 12 del D.L. vo n. 387 del 2003 è autoapplicativa, nel senso che alla stessa devono immediatamente uniformarsi le Regioni, a prescindere della eventuale adozione da parte loro di atti normativi di attuazione o di “Linee Guida”. Pres. Onorato, Est. Cernese - F.G. e altri (avv. Del Vecchio) c. Regione Campania (avv. Barone) e Comune di Foiano di Val Fortore (avv. Perifano) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 16 marzo 2010, n. 1479

DIRITTO DELL’ENERGIA - Realizzazione di impianti elettrici - Localizzazione - Amministrazione - Obbligo di esplicitare scelte e alternative possibili - Esclusione.
Secondo la giurisprudenza, ai fini della realizzazione di impianti elettrici (ma le considerazioni sono estensibili anche agli impianti di energia eolica), l’amministrazione non ha l’obbligo di esplicitare negli atti del procedimento tutte le scelte e le alternative possibili individuate in sede di localizzazione delle aree espropriande (Cfr: T.A.R. Sa-lerno, sez. I, 5 aprile 2006, n. 372). Pres. Onorato, Est. Cernese - F.G. e altri (avv. Del Vecchio) c. Regione Campania (avv. Barone) e Comune di Foiano di Val Fortore (avv. Perifano) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 16 marzo 2010, n. 1479

DIRITTO DELL’ENERGIA - - Impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile - Ubicazione in zona agricola - Legittimità - Autorizzazione unica - Effetto di variante urbanistica - Deroga ai limiti di altezza previsti dallo strumento urbanistico generale.
Secondo la giurisprudenza, in base all’art. 12 n. 7 D.L.vo 29 di-cembre 2003, n. 387, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (quali i generatori eolici) possono legittimamente essere ubicati anche in zone classificate agricole dallo strumento urbanistico vigente nel Comune (T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I, 20 giugno 2009, n. 466). Nell’esercizio della propri discrezionalità in materia di governo del territorio i comuni possono certamente prevedere aree specificamente destinate ad impianti eolici mentre in mancanza di una simile previsione conformativa detti impianti possono essere localizzati, senza distinzioni (almeno, per quanto riguarda la valutazione di compatibilità urbanistica), in tutte le zone agricole (T.A.R. Umbria, Perugina, 15 giu-gno 2007, n. 518). Ne consegue che l’autorizzazione unica produce, tra gli altri, anche l’effetto di variante urbanistica automatica, con possibilità di derogare anche ad eventuali limiti in tema di altezza previsti dallo strumento urbanistico generale. Pres. Onorato, Est. Cernese - F.G. e altri (avv. Del Vecchio) c. Regione Campania (avv. Barone) e Comune di Foiano di Val Fortore (avv. Perifano) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 16 marzo 2010, n. 1479

 

DIRITTO DELL’ENERGIA - Realizzazione e gestione di impianti eolici - Attività d’impresa liberalizzate - Autorizzazione unica regionale - Titolo sostitutivo del permesso di costruire - Comune - Interesse ad una corretta localizzazione urbanistica - Conferenza di servizi. La realizzazione e gestione di impianti eolici rientra tra le attività di impresa liberalizzate, non essendovi alcuna privativa in favore di enti pubblici o soggetti concessionari; essa , a scopo di semplificazione burocratica e in ossequio ai principi comunitari, è sottoposta ad una autorizzazione unica regionale, previa conferenza di servizi; tale autorizzazione unica costituisce anche titolo per la costruzione dell’impianto, e dunque è sostitutiva anche del permesso di costruire ed il Comune può far valere il proprio interesse ad una corretta localizzazione urbanistica del parco eolico, e alla sua conformità edilizia, nell’ambito della conferenza di servizi che precede il rilascio dell’autorizzazione unica (v. il parere della Sez, 3° di questo Consiglio 14.10.2008 n. 2849). Pres. Trovato, est. Cerreto - Comune di Cerignola (avv. Deramo) c. C. s.r.l. (avv. Perla)- (Conferma TAR Campania, Napoli n. 1733/2009) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 26 febbraio 2010, n. 1139

DIRITTO DELL’ENERGIA - Regolamento Regione Puglia n. 16/2006 - Mancanza del piano regolatore per l’installazione di impianti eolici - Impedimento alla realizzazione sul territorio comunale di siffatti impianti - Esclusione - Contrasto con il principio fondamentale di cui al d.lgs. n. 387/2003 - Conclusione del procedimento autorizzatorio in 180 giorni - Sentenza Corte Cost. n. 364/2006.
La mancanza del piano regolatore per l’installazione di impianti eolici (art. 14 del regolamento della Regione Puglia n. 16/2006) non può impedire la realizzazione sul territorio comunale di siffatti impianti, atteso che una tale interpretazione verrebbe a sospendere sine die le richieste di autorizzazione in tale settore ponendosi in contrasto con il principio fondamentale del D.L.vo n. 387/2003, che esige la conclusione del procedimento in 180 giorni, come già statuito dalla sentenza Corte Cost. n.364/2006 proprio con riferimento ad una disposizione legislativa della regione Puglia avente un effetto sospensivo analogo. Pres. Trovato, est. Cerreto - Comune di Cerignola (avv. Deramo) c. C. s.r.l. (avv. Perla)- (Conferma TAR Campania, Napoli n. 1733/2009) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 26/02/2010, n. 1139

 

DIRITTO DELL’ENERGIA - RIFIUTI - Incenerimento dei rifiuti - Impianto di incenerimento - Impianto di coincenerimento - Complesso costituito da un impianto di gassificazione e da una centrale elettrica - Incenerimento nella centrale elettrica di gas non depurato derivato dal trattamento termico di rifiuti nell’impianto di gassificazione - Disciplina giuridica applicabile - Art. 3, punto 5 Direttiva 2000/76/CE.. Una centrale elettrica che utilizza come combustibile supplementare, in aggiunta a combustibili fossili impiegati in prevalenza nella sua attività di produzione, un gas ottenuto in un impianto al termine di un trattamento termico dei rifiuti va considerata, congiuntamente a tale impianto di gassificazione, come un «impianto di coincenerimento» ai sensi dell’art. 3, punto 5, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 dicembre 2000, 2000/76/CE, sull’incenerimento dei rifiuti, quando il suddetto gas non è stato depurato all’interno del suddetto impianto di gassificazione. Pres. Toader (rel.) - domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) nella causa promossa da Lahti Energia Oy. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. VIII, 25/02/2010, Sentenza C-209/08

 

DIRITTO DELL’ENERGIA - Fonti energetiche rinnovabili - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Principi di semplificazione e accelerazione - Autorizzazione unica - Conferenza di servizi - Valutazioni id carattere paesaggistico, storico e artistico. L’art. 12, d.lgs. n. 387/2003, ispirato a principi di semplificazione e accelerazione delle procedure finalizzate alla realizzazione e gestione degli impianti di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, ha previsto una autorizzazione unica, che sostituisce tutti i pareri e le autorizzazioni altrimenti necessari, e in cui confluiscono anche le valutazioni di carattere paesaggistico, nonché quelle relative alla esistenza di vincoli di carattere storico- artistico, tramite il meccanismo della conferenza di servizi. Pres. Ruoppolo, Est. De Nictolis - E. s.r.l. (avv.ti Abbamonte, Conte e Clarizia) c. Associazione Italia Nostra (avv. Medugno) - (Riforma TAR Molise, n. 115/2009) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 22 febbraio 2010, n. 1020

DIRITTO DELL’ENERGIA - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Rinvio alla L. n. 241/1990 in tema id conferenza di servizi - Dissenso delle amministrazioni convocate - Espressione all’interno della conferenza di servizi a pena di inammissibilità - Dissenso delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale - Norme procedurali per il superamento del dissenso.
Stante il rinvio operato dall’art. 12, d.lgs. n. 387/2003, alla l. n. 241/1990 in tema di conferenza di servizi, ne consegue che, ai sensi dell’art. 14-quater, citata l. n. 241/1990, le amministrazioni convocate devono esprimere il proprio eventuale dissenso, a pena di inammissibilità, motivatamente e all’interno della conferenza di servizi. Ove poi il dissenso sia espresso, tra l’altro, da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, sono dettate specifiche norme procedurali per il superamento del dissenso. Pres. Ruoppolo, Est. De Nictolis - E. s.r.l. (avv.ti Abbamonte, Conte e Clarizia) c. Associazione Italia Nostra (avv. Medugno) - (Riforma TAR Molise, n. 115/2009) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 22 febbraio 2010, n. 1020

 

DIRITTO DELL’ENERGIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Impianti eolici - Conflitto tra l’interesse ambientale e l’interesse paesaggistico - Valutazione di merito - Competenza - Amministrazione regionale. Il potenziale conflitto tra interesse ambientale, comprensivo di quello alla riduzione dell’inquinamento, a sua volta perseguibile attraverso lo sviluppo di impianti che producono energia da fonti rinnovabili, e interesse paesaggistico, potenzialmente leso dalla realizzazione di tali impianti, ove essi abbiano rilevante impatto visivo, è valutazione che, implicando inevitabili scelte di merito amministrativo, compete all’amministrazione regionale, preposta sia al rilascio del nulla osta paesaggistico, sia al rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione degli impianti eolici. L’amministrazione statale, in sede di controllo del nulla osta paesaggistico, non ha alcune potere di sindacato di merito, dovendosi limitare a verificare la legittimità o meno del nulla osta paesaggistico (Cons. St., ad. plen., n. 9/2001). Pres. Ruoppolo, Est. De Nictolis -V. s.p.a. (avv. Torrelli) c. Ministero per i beni e le attività culturali (Avv. Stato) e altri (n.c.) - (Conferma Tar Abruzzo, n. 79/2008) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 22 febbraio 2010, n. 1013

DIRITTO DELL’ENERGIA - DIRITTO URBANISTICO - D.M. 27 luglio 2005 - Obiettivo del conseguimento del risparmio energetico - Obiettivi perseguiti dalle norme di disciplina edilizia ed urbanistica - Contemperamento.
L’obiettivo del conseguimento del risparmio energetico, perseguito nello specifico con D.M. 27 luglio 2005, va contemperato con quelli perseguiti dalle norme di disciplina edilizia ed urbanistica, senza che possa affermarsi una generalizzata ed indiscriminata prevalenza della prima sulle seconde. Pres. Petruzzelli, Est. Conti - F.B. (avv. Corli) c. Comune di Brescia (avv.ti Moniga e Orlandi) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 22 febbraio 2010, n. 875

 

DIRITTO DELL’ENERGIA - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Conferenza di servizi - Provvedimento di autorizzazione unica - Impugnazione - Legittimazione passivi - Enti intervenuti nella conferenza - Esclusione. Gli enti intervenuti nella conferenza di servizi di cui all’art. 12 del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 non sono legittimati passivi nel giudizio di impugnazione del provvedimento di autorizzazione unica (T.A.R. Umbria, sentenza 13 agosto 2009 n. 483). Pres. Monteleone, Est. Di Paola - G. s.r.l. (avv.ti Capria, Florio, Marocco e Raimondi) c. Regione siciliana e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.). TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 18 febbraio 2010, n.1952

DIRITTO DELL’ENERGIA - Regione siciliana - D. lgs. n. 387/2003 - Mancato esercizio della potestà legislativa di dettaglio - Fonte legislativa statale - Natura suppletiva. La Regione Sicilia, ad oggi, non ha esercitato la potestà legislativa di dettaglio per il recepimento dei principi stabiliti dal d. lgs. n° 387 del 2003, nè per il recepimento della direttiva n. 2001/77/CE. Deve pertanto ritenersi che, pur in difetto di un’espressa qualificazione del carattere cedevole delle norme del d.lgs. n° 387/2003 e della legge n° 239/2004, negli ordinamenti regionali anche a Statuto speciale privi di normativa di esecuzione degli obblighi comunitari, la fonte legislativa statale assuma natura suppletiva ai sensi della legge n° 11/2005 e, come tale, si applichi anche per la disciplina di dettaglio, nelle more dell’esercizio della potestà legislativa regionale concorrente. Pres. Monteleone, Est. Di Paola - G. s.r.l. (avv.ti Capria, Florio, Marocco e Raimondi) c. Regione siciliana e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.). TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 18 febbraio 2010, n.1952

DIRITTO DELL’ENERGIA - Regioni - Potere di determinare la distanza minima tra impianti - Esclusione - Giurisprudenza in materia di localizzazione di impianti elettromagnetici. L’art. 12, comma 10, del d. lgs 387/2003, non attribuisce alle regioni il potere di determinare la distanza minima tra impianti. Valgono per questo tipo di previsione le considerazioni che la giurisprudenza ha da tempo espresso a proposito della legittimità del potere regolamentare comunale in materia di localizzazione sul territorio di impianti elettromagnetici e stazioni radio base, e della finalità reale cui rispondono previsioni generalizzate di distanze minime particolarmente impeditive, del tutto avulse dalla concreta verifica dello stato dei luoghi (in questo senso, ex multis, T.A.R. Abruzzo Pescara, sez. I, 23 maggio 2009, n. 375). Pres. Monteleone, Est. Di Paola - G. s.r.l. (avv.ti Capria, Florio, Marocco e Raimondi) c. Regione siciliana e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.). TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 18 febbraio 2010, n.1952

DIRITTO DELL’ENERGIA - Disciplina delle fonti rinnovabili - Misure di compensazione - Limiti - Previsione - Normativa regionale. Le misure di compensazione nella disciplina delle fonti rinnovabili di energia, nei limiti entro cui possono essere individuate su base regionale (cfr. art. 1, c. 4, lett. f, L. n. 239/2004 e sent. Corte Cost. n. 383/2005), vanno disciplinate con legge (in questo senso Corte costituzionale, sentenza n. 282 del 2009), e non con atto amministrativo regolamentare. Pres. Monteleone, Est. Di Paola - G. s.r.l. (avv.ti Capria, Florio, Marocco e Raimondi) c. Regione siciliana e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.). TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 18 febbraio 2010, n.1952

DIRITTO DELL’ENERGIA - Regione siciliana - PEARS - Obbligo della prestazione di una garanzia nell’ipotesi di mancato ripristino dei luoghi - Legittimità - Ragioni. In materia di impianti di energia da fonti rinnovabili, la previsione nel PEARS dell’obbligo della prestazione di una garanzia per ’ipotesi di mancato ripristino dello stato dei luoghi a seguito dell’intervenuta decadenza o inefficacia dell’autorizzazione, deve considerarsi legittima, atteso che la disposizione mira a tutelare l’interesse dell’amministrazione, e della collettività, ad evitare una lesione al territorio, tanto più ingiustificata, in quanto non funzionale ad alcuna esigenza di produzione energetica. Considerando che la materia ha rilevanza anche in punto di tutela paesaggistica ed ambientale, la previsione della garanzia risponde ad un interesse pubblico antagonista dotato di copertura costituzionale anche maggiore rispetto a quello alla produzione di energia. L’interesse pubblico cui è preordinata la garanzia è peraltro attribuito alla cura dell’autorità regionale siciliana, sicché l’introduzione in sede di disciplina regolamentare degli effetti sul territorio dell’installazione di impianti eolici non appare svincolata, sul piano funzionale, dall’ambito delle competenze dell’autorità emanante. Pres. Monteleone, Est. Di Paola - G. s.r.l. (avv.ti Capria, Florio, Marocco e Raimondi) c. Regione siciliana e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.). TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 18 febbraio 2010, n.1952

DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti di produzione di energia eolica - Regime di disponibilità delle aree interessate - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Art. 1 d.P.R. 327/2001 - PEARS - Violazione della norma statale. Dal combinato disposto dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 e dell’art. 1 del d.P.R. 327/2001 discende che la qualificazione legale degli impianti di produzione di energia eolica implica un regime della disponibilità delle relative aree incompatibile con quello posto dal PEARS: più in particolare, il legislatore statale, imprimendo a tali impianti la qualificazione di “opere di pubblica utilità indifferibili ed urgenti”, ha inteso consentire la loro realizzazione anche oltre e al di là della limitazione costituita dalla attuale disponibilità dell’area in capo al richiedente l’autorizzazione, scindendo chiaramente i due profili. La norma regionale ha invece posto l’uno quale condizione dell’altro: con ciò violando all’evidenza la regola posta dalla norma primaria di rango statale. Pres. Monteleone, Est. Di Paola - G. s.r.l. (avv.ti Capria, Florio, Marocco e Raimondi) c. Regione siciliana e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.). TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 18 febbraio 2010, n.1952

DIRITTO DELL’ENERGIA - Regione siciliana - PEARS - Indizione della conferenza di servizi - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Previsione di in trasmissibilità della responsabilità - Illegittimità. E’ illegittimo l’art.2, comma 1, lett. c) del P.E.A.R.S. il quale prevede che ai fini dell’ottenimento dell’indizione della conferenza di servizi di cui all’art.12 del D.Lgs. 387/2003, il proponente depositi presso l’Assessorato Regionale Industria una “ autocertificazione con la quale il richiedente assume nei confronti dell’Amministrazione la responsabilità, diretta e non trasmissibile, per l’interezza delle fasi di realizzazione e avvio dell’impianto. “ L’autorizzazione, nel sistema del diritto comunitario (essendo le posizioni d’interesse coinvolte direttamente protette dal Trattato), non è connotata dall’intuitu personae, ma dall’esercizio di una funzione amministrativa ricognitiva di elementi, legittimanti l’esercizio di attività economiche, già sufficientemente delineati dalla norma che attribuisce il diritto ad esercitare l’attività, previa verifica della compatibilità della stessa con gli interessi pubblici. In verità, il significato della disposizione impugnata è nel senso di incidere sulla circolazione giuridica delle posizioni d’interesse connesse alla realizzazione di impianti eolici: ciò che è contrario alla disposizione costituzionale invocata quale parametro, ma anche alle disposizioni del Trattato istitutivo che tutelano le libertà fondamentali. Pres. Monteleone, Est. Di Paola - G. s.r.l. (avv.ti Capria, Florio, Marocco e Raimondi) c. Regione siciliana e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.). TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 18 febbraio 2010, n.1952

DIRITTO DELL’ENERGIA - Regione siciliana - PEARS - Domanda di autorizzazione - Comunicazione dell’istituzione di una sede legale in Sicilia - Obbligo - Illegittimità. L’art. 2, comma 1, lett. e) del P.E.A.R.S., nella parte in cui prevede che il richiedente l’autorizzazione deve depositare, unitamente alla domanda di autorizzazione, una “comunicazione ai fini della celerità dei procedimenti, della sede legale istituita dal richiedente in Sicilia e l’impegno al suo mantenimento nel territorio della regione per il tempo di efficacia dell’autorizzazione” è illegittima, poiché impedisce alle imprese non aventi sede legale in Sicilia di potere chiedere l’autorizzazione per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. In questo senso la disposizione viola i principi del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi, sanciti dagli artt. 43 e 49 del Trattato istitutivo della Comunità europea. Pres. Monteleone, Est. Di Paola - G. s.r.l. (avv.ti Capria, Florio, Marocco e Raimondi) c. Regione siciliana e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.). TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 18/02/2010, n.1952

DIRITTO DELL’ENERGIA - regione siciliana - P.e.a.r.s. - Natura - Atto regolamentare - Conseguenze - Subordinazione dei contenuti alle fonti di diritto di rango primario - Successione temporale. Il P.E.A.R.S. ha natura formalmente amministrativa, ma sostanzialmente normativa, vale a dire natura regolamentare ( cfr. sent.ze TAR Palermo, sez.I n.1632/2009 - e n. 1719/09 ). Da tale conclusione derivano due conseguenze: sul piano della gerarchia delle fonti, la subordinazione dei contenuti normativi del piano alle fonti del diritto di rango primario; sul piano della successione temporale della disciplina dei procedimenti amministrativi afferenti la materia regolata dal piano, la qualificazione del piano stesso come ius superveniens rispetto alle istanze già presentate. Pres. Monteleone, Est. Di Paola - G. s.r.l. (avv.ti Capria, Florio, Marocco e Raimondi) c. Regione siciliana e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.). TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 18 febbraio 2010, n.1952

DIRITTO DELL’ENERGIA - Normativa statale di cui al d.lgs. n. 387/2003 - Obiettivi di sviluppo e incremento occupazionale - Estraneità - Regione siciliana - Modifica dei profili temporali del procedimento autorizzatorio - Deroga alla disciplina di rango primario - Illegittimità.
L’obiettivo dello sviluppo e dell’incremento dell’occupazione regionale non entra in comparazione con gli interessi portati dalla normativa statale di cui al d.lgs. n. 387/2003 che disciplina i profili temporali del procedimento autorizzativo per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, rimanendo estraneo a questa materia (se non quale effetto indiretto), e dunque non può giustificare una deroga all’impianto della disciplina di rango primario. Pres. Monteleone, Est. Di Paola - G. s.r.l. (avv.ti Capria, Florio, Marocco e Raimondi) c. Regione siciliana e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.). TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 18 febbraio 2010, n.1952

 

DIRITTO DELL’ENERGIA - Serre bioclimatiche - Equiparazione ai volumi tecnici - Art. 4, c. 4 L.r. Lombardia n. 39/2004 - Assenza di definizione normativa - Principi della tecnica - Realizzazione prevalente con superfici vetrate - Copertura. Il beneficio di cui all’art. 4, c. 4. della L.R. Lombardia n. 39 del 2004 - secondo cui le serre bioclimatiche, destinate allo sfruttamento dell’energia solare passiva, sono considerate volumi tecnici - risulta condizionato alla significatività dell’intervento, che è indicato dal rapporto, che deve essere inversamente proporzionale, fra la superficie utilizzata a serra e la potenzialità di risparmio energetico ricavabile. E’ pur vero che la norma ha omesso di fornire la definizione di serra bioclimatica e di rassegnare un parametro quantitativo minimo del risparmio energetico, ma a tale carenza legislativa è pur sempre possibile porre rimedio mediante il richiamo dei principi della tecnica. E’ chiaro che qualsiasi volume non riscaldato dotato di una pur minima finestratura svolge funzioni di isolamento e consente di limitare il consumo energetico, ma non per questo può essere considerata serra bioclimatica. Prerogativa della serra è infatti l’essere realizzata principalmente con superfici vetrate, tali da ottimizzare lo sfruttamento dell’energia solare. Altra caratteristica che contraddistingue le serre è la copertura che favorisce, ancor più della pareti vetrate, lo sfruttamento dell’energia solare. Pres. Petruzzelli, Est. Conti - A.Z. (avv. Ballerini) c. Comune di Iseo (avv. Massari). TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 11/02/2010, n. 712

 

DIRITTO DELL’ENERGIA - Piano energetico ambientale regionale siciliano (PEARS) - Natura regolamentare - Subordinazione dei contenuti alle fonti normative di rango primario - Qualifica di ius superveniens rispetto alle istanze già presentate. Alle disposizioni del Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano (PEARS) va riconosciuta natura formalmente amministrativa, ma sostanzialmente normativa, vale a dire natura regolamentare. (sentenza TAR SICILIA, Palermo, n. 1632 del 2009). Da tale conclusione derivano due conseguenze: sul piano della gerarchia delle fonti, la subordinazione dei contenuti normativi del piano alle fonti del diritto di rango primario; sul piano della successione temporale della disciplina dei procedimenti amministrativi afferenti la materia regolata dal piano, la qualificazione del piano stesso come ius superveniens rispetto alle istanze già presentate. Ne consegue che é illegittimo lo scrutinio delle istanze di autorizzazione ex art. 12 del d. lgs. 387/2003, presentate prima della pubblicazione nella G.U.R.S. del 27 marzo 2009 del PEARS, secondo le regole - procedimentali o sostanziali- portate da detto piano. Pres. Monteleone, Est. Tulumello - Z. s.r.l. (avv. Comandè) c. Regione siciliana e altri (Avv. Stato) - TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 9 febbraio 2010, n. 1775

DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti per la produzione di energia eolica - Impatto territoriale - Poteri urbanistici e paesaggistici - Interesse nazionale all’approvvigionamento energetico da fonti non inquinanti. L’impatto territoriale degli impianti per la produzione di energia eolica, sicuramente rilevante e tale da giustificare l’esercizio dei poteri urbanistici e paesaggistici, non è tuttavia un elemento da considerare in via esclusiva, dovendo l’attività in parola tener conto altresì (e principalmente) dell’interesse nazionale - costituzionalmente rilevante - all’approvvigionamento energetico (per di più, in forme non inquinanti) (cfr. sentenze Corte Costituzionale nn. 364/2006, 88/2009, 166/2009 e282/2009) Pres. Monteleone, Est. Tulumello - Z. s.r.l. (avv. Comandè) c. Regione siciliana e altri (Avv. Stato) - TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 9 febbraio 2010, n. 1775

DIRITTO DELL’ENERGIA - Regione siciliana - Mancato esercizio delle competenze legislative in materia -Norme regolamentari - Rapporto di non contraddizione con le norme statali di rango primario. Il mancato esercizio, da parte della Regione Siciliana, delle proprie competenze legislative (cfr. sent. TAR SICILIA, Palermo, n.273/2010, nella quale si è evidenziato che “La Regione Sicilia, ad oggi, non ha esercitato la potestà legislativa di dettaglio per il recepimento dei principi stabiliti dal d. lgs. n° 387 del 2003, nè per il recepimento della direttiva n. 2001/77/CE”) , comporta - sia per il rispetto del principio di legalità sostanziale, sia per il rispetto del principio di gerarchia fra le fonti - che le norme regolamentari da essa emanate tendenti a disciplinare l’estensione e le modalità delle attività amministrative propedeutiche al rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione e l’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili , si pongano in rapporto di non contraddizione con le sovrastanti norme di rango primario (statali). Pres. Monteleone, Est. Tulumello - Z. s.r.l. (avv. Comandè) c. Regione siciliana e altri (Avv. Stato) - TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 9 febbraio 2010, n. 1775

DIRITTO DELL’ENERGIA - Ordinamenti regionali anche a statuto speciale - Assenza di normativa di esecuzione degli obblighi comunitari - Fonte legislativa - Natura suppletiva - L. n. 11/2005 - Parametro di legittimità degli atti regolamentari regionali - D. lgs. n. 387/2003 - L. n. 239/2004. Pur in difetto di un’espressa qualificazione del carattere cedevole delle norme del d.lgs. n° 387/2003 e della legge n° 239/2004 negli ordinamenti regionali anche a Statuto speciale privi di normativa di esecuzione degli obblighi comunitari, la fonte legislativa statale assume natura suppletiva ai sensi della legge n° 11/2005 e, come tale, si applica anche per la disciplina di dettaglio, nelle more dell’esercizio della potestà legislativa regionale concorrente. A ciò consegue che il parametro di legittimità degli atti regolamentari regionali emanati in materia va rinvenuto nella legislazione statale dettata con il d. lgs. n° 387/2003 e con la legge n° 239/2004”. Pres. Monteleone, Est. Tulumello - Z. s.r.l. (avv. Comandè) c. Regione siciliana e altri (Avv. Stato) - TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 9 febbraio 2010, n. 1775

DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti di produzione di energia eolica - Regime di disponibilità delle aree interessate - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Art. 1 d.P.R. 327/2001 - PEARS - Violazione della norma statale. Dal combinato disposto dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 e dell’art. 1 del d.P.R. 327/2001 discende che la qualificazione legale degli impianti di produzione di energia eolica implica un regime della disponibilità delle relative aree incompatibile con quello posto dal PEARS: più in particolare, il legislatore statale, imprimendo a tali impianti la qualificazione di “opere di pubblica utilità indifferibili ed urgenti”, ha inteso consentire la loro realizzazione anche oltre e al di là della limitazione costituita dalla attuale disponibilità dell’area in capo al richiedente l’autorizzazione, scindendo chiaramente i due profili. La norma regionale ha invece posto l’uno quale condizione dell’altro: con ciò violando all’evidenza la regola posta dalla norma primaria di rango statale. Pres. Monteleone, Est. Tulumello - Z. s.r.l. (avv. Comandè) c. Regione siciliana e altri (Avv. Stato)- TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 9 febbraio 2010, n. 1775

DIRITTO DELL’ENERGIA - Rapporto tra attività di produzione di energia e capacità della rete di trasmissione - PEARS - Istanza di autorizzazione - Comunicazione circa la capacità ricettiva della rete da parte del gestore - Requisito necessario ai fini dell’assenso - Illegittimità. Nella disciplina posta dalla norma statale di cui all’art. 3, c. 1 del d.lgs. n. 79/99, attuativa della direttiva 1996/92/CE, è la capacità della rete di trasmissione a dovere essere funzionale all’attività di produzione di energia, e non viceversa. Ciò risulta del resto sia da un dato ontologico, sia soprattutto dal preciso limite che la norma pone ad un eventuale rifiuto del gestore: che può essere legittimamente connesso soltanto al rispetto delle regole tecniche, e delle condizioni tecnico-economiche fissate dall’Autorità di settore (e non dal gestore della rete, o dalla Regione). Il punto 3 del PEARS, che subordina l’assentibilità dell’istanza di autorizzazione alla presentazione di una comunicazione, da parte del gestore della rete, circa la capacità ricettiva di quest’ultima in relazione all’energia prodotta dall’impianto autorizzando, invece, nel fare riferimento alla valutazione operata dal gestore, introduce un ulteriore limite all’esercizio di un’attività che invece la normativa comunitaria, e quella statale che l’ha attuata, vogliono espressamente essere liberalizzata.Pres. Monteleone, Est. Tulumello - Z. s.r.l. (avv. Comandè) c. Regione siciliana e altri (Avv. Stato) - TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 9 febbraio 2010, n. 1775

DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Autorizzazione - Conferenza di servizi - Legittimazione alla partecipazione al procedimento - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Rinvio alle modalità procedimentali ex L. n. 241/90 - Partecipazione di amministrazioni non titolari di competenze in ordine alla materia - Illegittimità - Fattispecie: PEARS - Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali. Il rinvio alle modalità procedimentali stabilite dalla legge n. 241 del 1990, di cui all’art. 12, c. 4 del d.lgs. n. 387/2003, evidentemente anche in punto di legittimazione alla partecipazione al procedimento, esclude che possa introdursi con norma regolamentare una deroga che consenta la partecipazione di amministrazioni non titolari di competenze in relazione all’affare da deliberare. Sicchè è illegittima la norma del PEARS nella parte in cui implica la partecipazione alla conferenza di servizi della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali, e la valutazione solo in quella sede della esistenza o meno di un titolo che ne giustifica l’intervento. Oltre alla diretta violazione della invocata normativa statale di rango primario, relativa alla disciplina del procedimento di autorizzazione, è peraltro evidente come un simile intervento costituirebbe esercizio di un potere privo - in assenza di un vincolo - di fondamento legale, almeno in una fattispecie di conferenza di servizi decisoria quel’è quella disciplinata dall’art. 12 del d. lgs 387/2003 (cui del resto la norma regolamentare impugnata espressamente si richiama). Pres. Monteleone, Est. Tulumello - Z. s.r.l. (avv. Comandè) c. Regione siciliana e altri (Avv. Stato) - TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 9 febbraio 2010, n. 1775

DIRITTO DELL’ENERGIA - Misure di compensazione ex art. 1, c. 4, lett. f) L. n. 239/2004 - Individuazione su base regionale - Limiti - Fonte legislativa. Le eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale (art. 1, comma 4, lettera f), della legge n. 239 del 2004), nella misura in cui possono essere individuate su base regionale, vanno disciplinate con legge (in questo senso Corte costituzionale, sentenza n. 282 del 2009), e non con atto amministrativo regolamentare. Pres. Monteleone, Est. Tulumello - Z. s.r.l. (avv. Comandè) c. Regione siciliana e altri (Avv. Stato) - TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 9 febbraio 2010, n. 1775

DIRITTO DELL’ENERGIA - Autorizzazione unica - PEARS - Garanzia assicurativa a tutela di un eventuale credito del gestore - Adempimento propedeutico all’esame dell’istanza di autorizzazione - Illegittimità.
La previsione di una garanzia assicurativa, a tutela di un eventuale credito del gestore,di cui al punto 2), lett. d), della delibera approvativa del P.E.A.R.S., quale adempimento propedeutico all’esame dell’istanza di autorizzazione unica, non appare funzionale alla tutela di alcun interesse pubblico, giuridicamente ritenuto meritevole di tutela sulla base della disciplina del settore, e men che mai di un interesse di cui sia titolare l’amministrazione regionale. Pres. Monteleone, Est. Tulumello - Z. s.r.l. (avv. Comandè) c. Regione siciliana e altri (Avv. Stato) - TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 9 febbraio 2010, n. 1775

DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti di energia da fonte rinnovabile - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Localizzazione in zona agricola - Valutazione di compatibilità territoriale specifica. Il punto 20) della delibera approvativa del P.E.A.R.S., nella parte in cui prevede che “L’autorizzazione per la realizzazione di impianti di energia da fonte rinnovabile su terreni agricoli non può essere rilasciata ove essi non siano dichiarati dalla Amministrazione compatibili con la valorizzazione delle produzioni agroalimentari locali e la tutela della biodiversità e del patrimonio culturale e del paesaggio rurale” non esclude che gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili vengano ubicati in zona agricola, ma si preoccupa di rendere compatibile, in quel caso, la localizzazione dell’impianto con peculiari esigenze legate alla vocazione del territorio. Non può dunque parlarsi di un contrasto con l’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, né può farsi discendere dal disposto del citato art. 12, comma 7, l’indiscriminata possibilità di localizzare detti impianti in zona agricola, indipendentemente dalla valutazione di compatibilità territoriale specifica. Pres. Monteleone, Est. Tulumello - Z. s.r.l. (avv. Comandè) c. Regione siciliana e altri (Avv. Stato) - TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 9 febbraio 2010, n. 1775

DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Previsione di una distanza minima tra impianti - Illegittimità. E’ illegittima la previsione di una distanza minima da osservarsi tra impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Valgono per questo tipo di previsione le considerazioni che la giurisprudenza ha da tempo espresso a proposito della legittimità del potere regolamentare comunale in materia di localizzazione sul territorio di impianti elettromagnetici e stazioni radio base, e della finalità reale cui rispondono previsioni generalizzate di distanze minime particolarmente impeditive, del tutto avulse dalla concreta verifica dello stato dei luoghi (in questo senso, ex multis, T.A.R. Abruzzo Pescara, sez. I, 23 maggio 2009 , n. 375). Pres. Monteleone, Est. Tulumello - Z. s.r.l. (avv. Comandè) c. Regione siciliana e altri (Avv. Stato) - TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 9 febbraio 2010, n. 1775
 

DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti per la produzione di energia elettrica da FER - Procedure autorizzatorie - termine di 180 giorni - Natura - termine perentorio - Ricorso avverso l’inerzia - Sentenza Corte Cost. n. 364/2006 - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003. Per costante giurisprudenza, il termine di centottanta giorni entro cui l’Amministrazione deve provvedere ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 è perentorio (Tar Sicilia, Palermo, III, 1277/2008; Tar Basilicata, I, 78/2008), sicché non può dubitarsi che, scaduto inutilmente tale termine, il soggetto interessato possa ricorrere contro l’inerzia della p.a. ai sensi dell’art. 21 bis l. Tar (cfr., in materia, Sentenza Corte Cost. n. 364/2006, in cui, nel precisare che l'indicazione del termine, contenuto nell'art. 12, comma 4, deve qualificarsi quale principio fondamentale in materia di <<produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia>>, è stato evidenziato che le priorità perseguite dal legislatore siano state quelle della semplificazione amministrativa e della celerità procedimentale; cfr. anche T.A.R. Basilicata, n° 144 del 5.3.2007). Pres. Veneziano, Est. Passarelli di Napoli - E. s.r.l. (avv. Capasso) c. Regione Campania (avv. Valanzuolo) e altri (n.c.). TAR CAMPANIA, Napoli, Sez.VII - 9 febbraio 2010, n. 808

 

DIRITTO DELL’ENERGIA - Fonti energetiche rinnovabili - Principi comunitari - Riduzione degli ostacoli normativi - Razionalizzazione delle procedure amministrative - Dir. 2001/77/CE. In sede comunitaria è stato posto l’obiettivo di adottare misure appropriate atte a promuovere il consumo di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità (cfr. Direttiva 27.9.2001 n. 77/CE, art. 6), riducendo gli ostacoli normativi e di altro tipo, razionalizzando - e, quindi, non complicando in misura eccessiva - e accelerando le procedure a livello amministrativo. Pres. f.f. Lamberti, Est. Russo - F.M. e altri (avv.ti Faggiano e Malerba) c. Comune di Salice Salentino (n.c.) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 3 febbraio 2010, ordinanza n. 624
 

DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti di produzione da fonti rinnovabili - Procedure autorizzative - Art. 12, c. 4 d.lgs. n. 387/2003 - Procedimento unico - Dissenso - Modifiche ex art. 27, c. 44 L. n. 44/2009 - Portata - Comune - Riconoscimento di un potere di veto - Esclusione. E' vero che l'art. 27 co. 44 della l. 44/2009 ha soppresso, nel co. 4 dell'art. 12 d.lgs. 387/2003, l'inciso in forza del quale "In caso di dissenso, purché non sia quello espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, o del patrimonio storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle regioni, è rimessa alla Giunta regionale ovvero alle Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano". Tuttavia, ai sensi del comma 3 dell'art. 12, la competenza a rilasciare l'autorizzazione unica resta in capo alla Regione o alla Provincia delegata dalla Regione: non è condivisibile l'assunto in forza del quale deve essere riconosciuto al Comune una sorta di potere di veto. Tale conclusione contrasterebbe con la lettera e la ratio dell'art. 12 d.lgs. 387/2003, che al contrario ha inteso semplificare e snellire la procedura, al fine di favorire l'istallazione di impianti destinati alla produzione delle energie rinnovabili. Pres. Veneziano, Est. Passarelli Di Napoli - G. s.r.l. (avv.ti Di Pardo) c. Regione Campania (avv. Talarico) , Comune di San Bartolomeo in Galdo (avv.ti Fiorilli e Pacifico) e altro (n.c.). TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 15 gennaio 2010, n. 157

DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti eolici - Comune - Delibera di costituzione di una società partecipata cui dare priorità nella realizzazione di impianti eolici sul territorio - Illegittimità - Art. 3, c. 27 L. n. 244/2007. E’ illegittima la delibera con la quale il Comune costituisce una società partecipata dallo stesso ente per ottenere la priorità nella costruzione di impianti eolici nel territorio rispetto alle domande già presentate da società private. Si tratta infatti di una finalità palesemente estranea a quelle istituzionali dell'ente locale: il limite posto dall'art. 3 co. 27 l. 244/2007 resta tuttora in vigore, ancorché tale norma sia stata modificata dall'articolo 18, comma 4-octies, del D.L. 29 novembre 2008 n. 185 e successivamente dall'articolo 71, comma 1, lettera b), della legge 18 giugno 2009, n. 69. Né simile delibera può trovare giustificazione in base ad esigenze di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico artistico. Tale potere, non rientra infatti nelle competenze del Comune ma in quelle della Soprintendenza. Pres. Veneziano, Est. Passarelli Di Napoli - G. s.r.l. (avv.ti Di Pardo) c. Regione Campania (avv. Talarico) , Comune di San Bartolomeo in Galdo (avv.ti Fiorilli e Pacifico) e altro (n.c.). TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 15 gennaio 2010, n. 157

 

DIRITTO DELL’ENERGIA - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Procedimento autorizzativo - Indicazione del termine - Principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell’energia - Regione Sicilia - Potestà legislativa concorrente - Inerzia - Applicazione integrale dell’art. 12, d.lgs. n. 387/2003 - Disciplina di dettaglio. L'indicazione del termine, contenuto nell'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387/2003 deve qualificarsi quale principio fondamentale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», in quanto tale disposizione risulta ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità, garantendo, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo (Corte Cost., 09 novembre 2006 , n. 364; cfr. anche, Corte Cost., n. 166/2009, n. 282/2009, n. 339/2009, nn. 383 e 336/2005282; Corte Cost., 30 dicembre 2009 n° 339). Inoltre, nella Regione Sicilia, rimasta ad oggi inerte nell’esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di produzione di energia, nonchè rispetto al recepimento degli obblighi comunitari derivanti dalla direttiva 2001/77/CE, l’art. 12 del d.lgs. n° 387/2003 si applica integralmente anche per la disciplina di dettaglio, in ossequio all’art. 117, comma quinto, della Costituzione e agli artt. 11 e 16 della legge n° 11/2005, attuativa del dettato costituzionale da ultimo evocato (in termini Cons. Stato, Adunanza Generale, 25/02/2002 n° 2). D.M. (avv. Cutaia) c. Assessorato Regionale all’Industria (Avv. Stato). TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 11 gennaio 2010, n. 275

DIRITTO DELL’ENERGIA - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Procedimento autorizzativo - Termine - Inutile decorso - Violazione dell’art. 2, L. n. 241/90 - L. n. 69/2009. L’inutile decorso del termine di conclusione del procedimento fissato dall’art. 12, c. 4 del d.lgs. n. 387/2003 è, altresì, in contrasto con il generale dovere di concludere il procedimento mediante adozione di un provvedimento espresso contemplato dall’art. 2 della legge n° 241/1990, anche nel testo risultante dall’ultima novella legislativa di cui alla legge 18 giugno 2009 n° 69. D.M. (avv. Cutaia) c. Assessorato Regionale all’Industria (Avv. Stato). TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 11 gennaio 2010, n. 275

 

DIRITTO DELL’ENERGIA - D.lgs. n. 387/2003 e L. n. 239/2003 - Ordinamenti regionali anche a Statuto speciale - Mancanza di normativa regionale di esecuzione degli obblighi comunitari - Fonte legislativa statale - Natura suppletiva - Disciplina di dettaglio. Pur in difetto di un’espressa qualificazione del carattere cedevole delle norme del d.lgs. n° 387/2003 e della legge n° 239/2004 negli ordinamenti regionali anche a Statuto speciale privi di normativa di esecuzione degli obblighi comunitari, la fonte legislativa statale assuma natura suppletiva ai sensi della legge n° 11/2005 e, come tale, si applica anche per la disciplina di dettaglio, nelle more dell’esercizio della potestà legislativa regionale concorrente. Pres. Monteleone, Est. Aprile - A. s.r.l. (avv.ti Scuderi e Rossitto) c. Assessorato Industria della Regione Sicilia e altri (Avv. Stato), Comune di Messina (avv. Ferrara), Comune di Saponara (avv. Bonfiglio) e altri (n.c.) - TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 11 gennaio 2010, n. 274

 

DIRITTO DELL’ENERGIA - D.lgs. n. 387/2003 e L. n. 239/2004 - Ordinamenti regionali anche a statuto speciale - Obblighi comunitari - Fonte legislativa statale - Natura suppletiva - L. n. 11/2005 - Applicazione della disciplina di dettaglio. Pur in difetto di un’espressa qualificazione del carattere cedevole delle norme del d.lgs. n° 387/2003 e della legge n° 239/2004 negli ordinamenti regionali anche a Statuto speciale privi di normativa di esecuzione degli obblighi comunitari, la fonte legislativa statale assuma natura suppletiva ai sensi della legge n° 11/2005 e, come tale, si applichi anche per la disciplina di dettaglio, nelle more dell’esercizio della potestà legislativa regionale concorrente. Pres. Monteleone, Est. Aprile - Consorzio S. (avv.ti Vinci e Candia) c. Comune di Gangi (avv. Mocciaro). (conf. TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 11/01/2010, n. 272).  TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 11/01/2010, n. 273

DIRITTO DELL’ENERGIA - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Realizzazione ed esercizio di un parco eolico - Comune - Espletamento di una selezione informale per l’affidamento in concessione - Incompetenza - Funzioni abilitative regionali - Tassatività delle previsioni normative. Alla stregua dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, il Comune è incompetente in ordine alla selezione informale espletata per l’affidamento in concessione della realizzazione ed esercizio di un parco eolico, stante la titolarità delle relative funzioni abilitative in capo alla Regione e la tassatività delle previsioni legislative disciplinanti il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica regionale. Pres. Monteleone, Est. Aprile - Consorzio S. (avv.ti Vinci e Candia) c. Comune di Gangi (avv. Mocciaro). (conf. TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 11/01/2010, n. 272). TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 11/01/2010, n. 273

DIRITTO DELL’ENERGIA - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Autorizzazioni unica - Comune - Aggravamento del procedimento - Indizione di gara per la selezione della proposta di realizzazione di un parco eolico - Illegittimità. Al Comune è preclusa ogni possibilità di aggravare il procedimento di autorizzazione unica regionale ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003, indicendo una gara per la selezione della migliore proposta di realizzazione di un parco eolico, per la ragione che “così operando, si trasforma una attività libera, soggetta ad autorizzazione (intesa come rimozione di un limite all’esercizio di un diritto preesistente), in un’attività riservata ai poteri pubblici, soggetta a concessione (intesa come atto costitutivo di un diritto che non preesiste)”. (cfr. Cons. Stato, ez. III, n. 2849/2008). Pres. Monteleone, Est. Aprile - Consorzio S. (avv.ti Vinci e Candia) c. Comune di Gangi (avv. Mocciaro). TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 11 gennaio 2010, nn. 273 - 272

 

DIRITTO DELL’ENERGIA - Autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Termine procedimentale di durata massima - Finalità acceleratorie - Introduzione con atto amministrativo di diversa decorrenza o scansione - Illegittimità. In materia di procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 d. lgs. 387/2003, “la fissazione di un termine procedimentale di durata massima, con evidenti finalità acceleratorie, ancorché non perentorio (e dunque, al di là della persistenza o meno del potere di provvedere in capo all’amministrazione inadempiente), comporta la qualificazione come inadempimento del fatto stesso dell’inutile spirare di tale termine, posto a presidio della certezza dei tempi dell’azione amministrativa, qualora sull’istanza della parte non sia stato emesso alcun provvedimento, positivo o negativo”(Tar Sicilia, Palermo, n.1539/2009). Nel sistema dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, tra l’altro, le cause di interruzione o sospensione del termine per provvedere sono tipiche e di stretta interpretazione. A fronte di tale rigorosa disciplina di rango primario, non è in potere dell’amministrazione introdurre a disciplinare, con atto amministrativo, una diversa decorrenza o scansione del termine procedimentale. Pres. Monteleone, Est. Tulumello - D.M. (avv. Cutaia) c. Assessorato Industria della Regione Sicilia (Avv. Stato). TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 11 gennaio 2010, n. 265
 

DIRITTO DELL’ENERGIA - Fonti rinnovabili - Impianti beneficiari delle incentivazioni - D.lgs. n. 79/99 - Termine di decadenza - 31 marzo 2000 - Differimento al 31 dicembre 2002 ex art. 34 L. n. 273/2002 - Adempimenti - Autorizzazioni - Interpretazione. Nonostante il dettato normativo di cui all’art. 15, c. 2 del d.lgs. n. 79/99 non si articoli, letteralmente, in maniera perspicua, la volontà del legislatore è, chiaramente, intesa a differire alla successiva data del 31 dicembre 2002 il termine di decadenza del 31 marzo 2000, originariamente previsto per la esibizione delle autorizzazioni indispensabili per la realizzazione degli impianti beneficiari delle incentivazioni per l’uso di fonti rinnovabili. La salvezza dalla decadenza innanzi comminata viene subordinata, peraltro, all’avvenuta effettuazione, entro l’originaria data del 31 marzo 2000, di due adempimenti: a) aver presentato all’Autorità tutte le autorizzazioni, che, per essere state già rilasciate alla data suddetta, fossero in possesso degli interessati; b) avere, comunque, inoltrato, entro la stessa data, la richiesta delle autorizzazioni, di cui non fosse possibile la produzione in quanto non ancora rilasciate, così dovendosi necessariamente intendere l’espressione “fermo restando il termine di cui al primo comma per l’ottenimento delle autorizzazioni”, che, altrimenti, ove interpretata come indicante il materiale conseguimento delle autorizzazioni stesse, non avrebbe alcun significato utile, essendo prevista, per quelle già ottenute entro detto termine, la contestuale esibizione (Sez. VI, 16 giugno 2003, 3391; idem Sez. VI, 2 marzo 2004, n. 939). Pres. Ruoppolo, Est. Meschino - Autorita' per l'energia elettrica e il gas e altro (Avv. Stato) c. S. s.p.a. (avv.ti Capria e La Torchia) - (conferma Tar Lombardia, Milano, n. 5534/2004). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 11 gennaio 2010, n. 11

 

DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti di produzione da fonti rinnovabili - Procedure autorizzative - Termine di 180 giorni - Principio fondamentale in materia di produzione trasporto e distribuzione dell’energia - Regioni - Obbligo di attenersi. Il complessivo termine di 180 giorni per la conclusione delle procedure autorizzative in materia di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (cfr. art. 5, c. 4 del d.lgs. n. 387/2003, attuativo della dir. 2001/77/CE) è stato qualificato come principio fondamentale in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” dalla Corte costituzionale (sentenza 9 novembre 2006 n. 364), al quale perciò anche le Regioni, nell’esercizio delle proprie competenze legislative e amministrative, devono attenersi. Pres. Allegretta, Est. Adamo - D. s.r.l. (avv.ti Mescia) c. Regione Puglia (avv. Persichella) - TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 8 gennaio 2010, n. 2

 


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