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Giurisprudenza
Diritto dell'Energia Processo e procedure - legittimazione - risparmio energetico - fonti alternative - conto energia...
2010
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POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTE
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DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianto fotovoltaico - Istanza per l’autorizzazione unica - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Obbligo di concludere il procedimento entro 180 giorni. L’amministrazione comunale è tenuta a concludere il procedimento instaurato a seguito dell’istanza tesa ad ottenere l’autorizzazione unica per l’installazione di un impianto fotovoltaico, nel termine di 180 giorni previsto dall’art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, con un provvedimento espresso e motivato ai sensi della previsione dell’art. 2, 1° comma della l. 7 agosto 1990, n. 241 (obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso) e comunque di una ratio generale di certezza dei rapporti giuridici e di tutela dell’affidamento del privato. Pres. ed Est. Perrelli - Azienda Agricola P. (avv. ti Plancher e Mosti) c. Comune di Sant'Ilario D'Enza e altro (n.c.). TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 31 dicembre 2010 n. 584
DIRITTO DELL’ENERGIA - Regione Lombardia - L.R. n. 52/1982 - Linee elettriche - Amministrazione comunale - Determinazione di ordine generale con cui si imponga la realizzazione di linee elettriche interrate - Illegittimità. La L.R. Lombardia 16.8.1982 n. 52 - che detta “Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 Volt” - configura un quadro nell’ambito del quale il rilascio delle autorizzazioni è attribuito alla Regione (art. 4), mentre alla Amministrazioni comunali (artt.2 e 3) è attribuito esclusivamente il potere di proporre sul progetto presentato dai richiedenti le proprie osservazioni ed opposizioni. Ne deriva l’illegittimità della determinazione di ordine generale dell’Amministrazione comunale con cui, invece che valutare volta per volta la specifica richiesta di autorizzazione, si imponga sull’intero territorio comunale l’obbligo di realizzazione di linee elettriche interrate. Pres. Petruzzelli, Est. Conti - E.D. spa (avv.ti Toscano e Ferrando) c. Comune di Gorno (n.c.). TAR LOMBARDIA, Brescia,Sez. I - 29 dicembre 2010, n. 4983
DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti eolici - Impianti con capacità di generazione inferiore a 1 MW - Art. 27 della legge Regione Puglia n. 1 del 2008 - DIA - Contrasto con la disciplina amministrativa di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 - Illegittimità costituzionale. L’art. 27 della legge Regione Puglia n. 1 del 2008, prevede l’applicazione della disciplina della DIA agli impianti di capacità di generazione fino a 1 MW per l’energia eolica. La norma, abrogata dall’art. 6 della legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31, ma applicabile alle denunce presentate fino a trenta giorni prima della entrata in vigore di quest’ultima, incide sulla disciplina amministrativa di impianti, costruiti nel territorio regionale, destinati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per i quali l’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, attesa la loro capacità di generazione superiore a determinati valori di soglia, prevede un’autorizzazione unica, mirata al vaglio dei molteplici interessi coinvolti. L’art. 27 della legge Regione Puglia 19 febbraio 2008, n. 1, va dunque dichiarato costituzionalmente illegittimo limitatamente alla lettera b), che riguarda gli impianti eolici, essendo solo questa oggetto del giudizio a quo. Pres. De Siervo, Est. Finocchiaro -Giudizio di legittimità costituzionale promosso con ordinanza del 24 settembre 2009 del TAR Puglia. CORTE COSTITUZIONALE - 22 dicembre 2010, n. 373
DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti eolici - Impianti con capacità di generazione
inferiore a 1 MW - Art. 27 della legge Regione Puglia n. 1 del 2008 - DIA -
Contrasto con la disciplina amministrativa di cui all’art. 12 del d.lgs. n.
387/2003 - Illegittimità costituzionale. L’art. 27 della legge Regione
Puglia n. 1 del 2008, prevede l’applicazione della disciplina della DIA agli
impianti di capacità di generazione fino a 1 MW per l’energia eolica. La norma,
abrogata dall’art. 6 della legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31, ma
applicabile alle denunce presentate fino a trenta giorni prima della entrata in
vigore di quest’ultima, incide sulla disciplina amministrativa di impianti,
costruiti nel territorio regionale, destinati alla produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili, per i quali l’art. 12 del d.lgs. n. 387 del
2003, attesa la loro capacità di generazione superiore a determinati valori di
soglia, prevede un’autorizzazione unica, mirata al vaglio dei molteplici
interessi coinvolti. L’art. 27 della legge Regione Puglia 19 febbraio 2008, n.
1, va dunque dichiarato costituzionalmente illegittimo limitatamente alla
lettera b), che riguarda gli impianti eolici, essendo solo questa oggetto del
giudizio a quo. Pres. De Siervo, Est. Finocchiaro - Giudizio di
legittimità costituzionale promosso con ordinanza del 24 settembre 2009 del TAR
Puglia.
CORTE COSTITUZIONALE - 22/12/2010, n. 366
DIRITTO DELL’ENERGIA - Progetti di risparmio energetico - AEEG - Valutazione
- Discrezionalità - Limiti - Parametri oggettivi e predeterminati - Modalità di
realizzazione - Scelte delle singole imprese - Corretta esecuzione dei progetti
- Obbligazione di risultato. Sebbene sussista un certo margine di
discrezionalità dell’AEEG nella valutazione delle modalità di esecuzione dei
progetti di risparmio energetico di cui è richiesta la certificazione, tale
valutazione non può basarsi su criteri costruiti a posteriori ma deve, invece,
improntarsi a parametri oggettivi e predeterminati. I progetti in questione,
infatti, sono stati predisposti sulla base di apposite linee guida approvate
dalla stessa Autorità che non contenevano precise indicazioni circa le modalità
da seguire per la diffusione dei prodotti a basso consumo energetico presso le
utenze domestiche, né prevedevano che la certificazione positiva fosse
subordinata al raggiungimento di una determinata soglia minima di tassi di
ritorno. Ne consegue che le modalità di realizzazione dei progetti dovevano
intendersi rimesse alle scelte delle singole imprese censurabili solo in
relazione al riscontro di carenze gravi e manifeste e non di parametri esecutivi
non intellegibili ex ante. Tanto più che (Consiglio di Stato n.
1635/2010), la corretta esecuzione dei progetti di risparmio energetico appare
essere più che un’obbligazione di mezzi, un’obbligazione di risultato, in quanto
la relativa remunerazione in termini di certificati bianchi, in caso di
controllo, non deve essere necessariamente parametrata al dato forfettario del
50% dei buoni inviati, ma deve essere, invece, commisurata alle percentuali di
effettiva utilizzazione degli stessi da parte dei consumatori finali. Pres.
Giordano, Est. Gisondi - T. s.r.l. (avv.ti Napolitano e Salvatori) c. Autorità
per L'Energia Elettrica e il Gas (avv. Stato).
TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. III - 21 dicembre 2010, n. 7659
DIRITTO DELL’ENERGIA - Istanza per la realizzazione di un impianto
fotovoltaico - Obbligo di concludere il procedimento - Art. 12 d.lgs. n.
387/2003 - Regione siciliana - Entrata in vigore del PEARS - Integrazione della
domanda di autorizzazione con la documentazione richiesta dal PEARS - Decorrenza
di nuovo termine. Pur non potendosi mettere in dubbio, in linea di
principio, la regola legale dell’obbligo di concludere il procedimento entro il
termine prefissato dal D.Lgs.n. 387 del 2003, va tuttavia rilevato che con
l’entrata in vigore del P.E.A.R.S - piano energetico ambientale siciliano -
(art. 105 della L.R. Sicilia n.11/2010), le istanze per la realizzazione degli
impianti fotovoltaici devono adeguarsi alle nuove prescrizioni, per cui dovendo
le società richiedenti integrare le proprie domande di autorizzazione con la
documentazione richiesta dal P.E.A.R.S., necessariamente, da tale presentazione
inizia a decorrere un nuovo termine per provvedere, distinto dal primo, idoneo a
restituire all’Amministrazione l’intero spatium deliberandi previsto dalla
normativa statale (C.G.A., n. 965 del 28 giugno 2010). Pres. ed Est. Monteleone
- S. s.r.l. (avv. Monte) c. Regione Siciliana - Assessorato Industria (Avv.
Stato)
-
TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 14 dicembre 2010, n. 14274
DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti eolici - Leggi regionali - Indicazione dei
luoghi ove non è possibile costruire tali impianti - Possibilità - Solo a
seguito dell’approvazione delle linee guida nazionali - Art. 3, comma 16, l.r.
Puglia n. 40/2007, nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14, c. 2 e 7 del
regolamento n. 16/2006 - Illegittimità costituzionale. L’indicazione da
parte delle Regioni dei luoghi ove non è possibile costruire gli impianti eolici
può avvenire solo a seguito della approvazione delle linee guida nazionali per
il corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio da parte della
Conferenza unificata ex art. 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387 (norma, quest’ultima, espressione della competenza esclusiva dello
Stato in materia ambientale - cfr- sent. n. 119/2010). La predisposizione delle
indicate linee guida è infatti finalizzata a garantire un’adeguata tutela
paesaggistica, di talché non è consentito alle Regioni «proprio in
considerazione del preminente interesse di tutela ambientale perseguito dalla
disposizione statale, di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri
per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di
energia alternativa» (sentenza n. 16 del 2009). Ne consegue l’illegittimità
costituzionale dell’art. 3, comma 16, della legge della Regione Puglia 31
dicembre 2007, n. 40, nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14, commi 2 e
7, del regolamento 4 ottobre 2006, n. 16. (Regolamento per la realizzazione di
impianti eolici nella Regione Puglia); Pres. De Siervo, Est. Saulle - Presidente
del Consiglio dei Ministri c. regione Toscana -
CORTE COSTITUZIONALE - 26 novembre 2010, n. 344
DIRITTO DELL’ENERGIA - VIA - Impianti eolici -
Congestionamento sul territorio comunale - Incompatibilità ambientale di nuove
installazioni - Prevalenza sulle ragioni incentivanti sottese alla disciplina
sulle fonti rinnovabili. Non può negarsi all’amministrazione regionale e, in
particolare, alla Commissione Regione per la Valutazione di Impatto Ambientale
di effettuare valutazioni in ordine all’eccessivo congestionamento del
territorio comunale per effetto della precedente caotica installazione di
impianti eolici e, in conseguenza, in ordine alla incompatibilità ambientale di
nuove installazioni per sostanziale esaurimento del bene territoriale
disponibile in una determinata zona. Tale ragione, infatti, ove prospettata col
supporto di circostanziate risultanze di fatto, ben può essere valutata come
prevalente sulle ragioni incentivanti sottese all’intera disciplina sulle fonti
di energia rinnovabili. Pres. Veneziano, Est. Storto - A. s.r.l. (avv.ti
Bocchini e Bocchini) c. regione Campania (avv. Taglialatela) e altri (n.c.).
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 26 novembre
2010, n. 25869
DIRITTO DELL’ENERGIA - Energia nucleare - Art. 1, c. 2 L.R. Puglia n.
30/2009, art. 8 L.R. Basilicata n. 1/2010 e art. 1, c. 2 l.r. Campania n. 2/2010
- Illegittimità costituzionale - Energia nucleare e rifiuti radioattivi -
Materia di competenza esclusiva statale - Forme collaborative e intese Stato
Regioni - Disciplina normativa - Competenza - Stato. Sono costituzionalmente
illegittimi l’art. 1, comma 2, della legge della Regione Puglia 4 dicembre 2009,
n. 30 (Disposizioni in materia di energia nucleare), l’art. 8 della legge della
Regione Basilicata n. 1 del 2010 e l’art. 1, comma 2, della legge della Regione
Campania n. 2 del 2010, che vietano l’installazione sul territorio regionale di
impianti di produzione di energia nucleare, di fabbricazione del combustibile
nucleare, di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi,
di depositi di materiali e rifiuti radioattivi, salvo che venga previamente
raggiunta un’intesa con lo Stato in merito alla localizzazione. Le disposizioni
normative concernenti il settore dell’energia nucleare e dei rifiuti radioattivi
vanno ascritte (cfr. sentenza n. 278 del 2010) alla materia di competenza
esclusiva statale, “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” (art. 117, secondo
comma, lettera s, Cost.), mentre, con riguardo agli impianti di produzione, va
ritenuta prioritaria la materia, a riparto concorrente, della “produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, di cui all’art. 117, terzo
comma, Cost. La disciplina di localizzazione degli impianti produttivi e di
stoccaggio, nonché dei depositi di rifiuti radioattivi, si distribuisce pertanto
tra Stato e Regioni secondo tali coordinate, ferma restando la necessità di
forme di collaborazione all’esercizio delle relative funzioni amministrative che
la Costituzione assicura al sistema regionale, e che vanno rinvenute, per il
grado più elevato, nell’intesa tra Stato e Regione interessata. La disciplina
normativa di queste forme collaborative e dell’intesa stessa, spetta, di
conseguenza, al legislatore che sia titolare della competenza legislativa in
materia: vale a dire, al legislatore statale. Pres. ed Est. De Siervo -
Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regioni Puglia, Basilicata e Campania
-
CORTE COSTITUZIONALE - 17 novembre 2010 n. 331
DIRITTO DELL’ENERGIA - L.r. Toscana n . 71/2009, art. 1, c. 1 -
Autorizzazione per linee e impianti di tensione nominale superiore a 100 mila
volt - Competenza regionale - Questione di legittimità costituzionale -
Infondatezza - Interpretazione conforme a Costituzione. Non è fondata la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della
Regione Toscana n. 71 del 2009, sollevata in riferimento all’art. 117 Cost. La
norma, sostituendo l’art. 3, comma 1, lettera d), della precedente legge
regionale n. 39 del 2005, prevede, tra le funzioni della Regione in materia di
energia, il rilascio dell’autorizzazione per quanto concerne, tra l’altro,
«linee ed impianti di trasmissione, trasformazione, distribuzione di energia
elettrica di tensione nominale superiore a 100 mila volt qualora assoggettati a
procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale». Si verte,
indubbiamente, nella materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell’energia” rientrante nella competenza legislativa concorrente (sentenze n.
364 del 2006 e n. 383 del 2005), in cui lo Stato detta i principi fondamentali
(sentenze nn. 124 e 168 del 2010, n. 282 del 2009). Nulla, però, consente di
concludere che la disposizione impugnata non possa avere per oggetto soltanto le
linee, e le relative opere, di potenza non superiore a 150 chilovolts, che non
siano state incluse nella rete nazionale, per le quali necessita la competenza
autorizzatoria regionale. Pres. Amirante, Est. Finocchiaro - Presidente del
Consiglio dei Ministri c. Regione Toscana -
CORTE COSTITUZIONALE - 11 novembre 2010, n. 313
DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti di produzione di energia elettrica alimentati
da fonti rinnovabili - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Principio di semplificazione
- Autorizzazione unica - Conclusione del procedimento - Termine di centottanta
giorni - Regione siciliana - Applicabilità. L’art. 12 del D.Lgs. n.
387/2003, informato al principio di semplificazione, prevede, tra l’altro, che
la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonti rinnovabili sono assoggettati a una autorizzazione unica,
rilasciata dalla regione, previo svolgimento di una Conferenza dei servizi alla
quale sono chiamate a partecipare tutte le amministrazioni interessate; il
termine finale massimo per la conclusione del procedimento non può comunque
essere superiore a centottanta giorni. La ridetta previsione si applica anche
alla Regione Sicilia (v. CGA 9 dicembre 2008, n. 1006) e la competenza in ordine
alla proce-dura è incardinata nell’Assessorato Regionale all’Industria. Pres.
Virgilio, Est. Carlotti - Assessorato Regionale all’Industria e altro (Avv.
Stato) c. N. s.r.l. (avv.ti Angius, Surdi e Surdi) - (Riforma T.A.R. Sicilia,
Palermo, n. 1478/2009)
-
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA, Sez. I - 4
novembre 2010, n. 1368
DIRITTO DELL’ENERGIA - AREE PROTETTE - Regione Veneto - Parco del Delta del
Po - Centrali elettriche - Alimentazione - Obbligo dell’utilizzo del metano -
Esclusione - Alimentazione con “pari o minor impatto ambientale” - Impatto
complessivo sul territorio conseguente alla riconversione dell’impianto.
L’art. 30 della l.r. Veneto n. 36/1997, istitutiva del Parco del Delta del Po,
non impone per forza l’alimentazione a gas metano per le centrali elettriche,
all’uopo bastandone una che assicuri un <<…pari o minor impatto ambientale…>>,
sicché occorre verificare, in concreto e rispetto al gas metano, l’impatto
ambientale complessivo della scelta d’alimentazione per l’impianto di produzione
di energia elettrica. La novella di cui alla l.r. 26 febbraio 1999, n. 18, ben
lungi dall’aver introdotto una regola meno restrittiva della precedente (che
prevedeva il ricorso al gas metano o altre fonti alternative non inquinanti), in
realtà pone un più preciso, serio ed articolato parametro di verifica del
sistema d’alimentazione, basato non più sul solo profilo delle emissioni in
atmosfera, ma sul complessivo impatto sul territorio conseguente alla
riconversione dell’impianto. Pres. Tosti, Est .Russo - Associazione A e altri
(avv.ti Ceruti e Stefutti) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare e altro (Avv. Stato) e Regione Veneto (avv.ti Zenon e
Manzi) -
TAR LAZIO, Roma, Sez. II - 14 ottobre 2010, n. 32824
DIRITTO DELL’ENERGIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Procedura ex art. 26
d.lgs. n. 42/2004 - Procedura ex art. 1, c. 1 D.L. 7/2002 - Rapporti. L’art.
26 del Dlg 22 gennaio 2004 n. 42 recede rispetto alla speciale procedura
d’autorizzazione unica ex art. 1, c. 1 del DL 7/2002. Pres. Tosti, Est .Russo -
Associazione A e altri (avv.ti Ceruti e Stefutti) c. Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare e altro (Avv. Stato) e Regione Veneto
(avv.ti Zenon e Manzi) -
TAR LAZIO, Roma, Sez. II - 14 ottobre 2010, n. 32824
DIRITTO DELL’ENERGIA - VIA - Autorizzazione unica per la costruzione e
l’esercizio di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW -
Procedimento applicabile - Art. 1 D.L. 7/2002 - Art. 34, c. 1 d.lgs. n. 152/2006
- Richiamo al procedimento ex DPCM 27 dicembre 1988 - Interpretazione -
Permanenza delle esigenze energetiche. È materialmente vero che l’art. 34,
c. 1, ult. per. del Dlg 152/2006 ha mantenuto ferma, nelle more dell'emanazione
delle norme tecniche sulla valutazione ambientale <<… l'applicazione di quanto
previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre
1988…>>. Tuttavia, tal regola va intesa nel senso che, ferme l’autorizzazione
unica per la costruzione e l'esercizio di impianti d’energia elettrica di
potenza superiore a 300 MW termici ex art. 1 del DL 7/2002 e la stabilizzazione
dell’intero sistema colà recato grazie al predetto art. 1-sexies, c. 8 -che v’ha
fatto integrale rinvio recettizio-, la permanenza delle esigenze energetiche
giustifica l’attualità del sistema semplificato, ma non per questo meno
garantistico, rispetto al sistema dettato dal ripetuto DPCM, incentrato sul più
obsoleto ed ormai superato metodo dello studio d’impatto ambientale - SIA.
Sicché il richiamo al ripetuto DPCM al più riguarda l’utilizzabilità delle
regole tecniche colà contenute e non può prescindere da un giudizio di
compatibilità con il principio di semplificazione procedurale di cui al
successivo c. 7. In altre parole, fuori dalle regole tecniche colà esistenti, il
procedimento è e resta soltanto quello evincibile dalla ratio dell’art. 1 del DL
7/2002. Pres. Tosti, Est. Russo - Comune di Rosolina (avv.ti Braschi e
Migliorini) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
e altro (Avv. Stato) e Regione Veneto (avv.ti Manzi e Zanon) -
TAR LAZIO, Roma, Sez. II - 8 settembre 2010, n. 32176
DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti di illuminazione - Comuni - R.D. 15 ottobre
1925 e D.L. n. 902/1986 - Riscatto - Implicita abrogazione ex T.U. n. 267/2000 -
Inconfigurabilità. La normativa in materia di riscatto degli impianti di cui
al R.D. 15 ottobre 1925, n. 1568 ed al D.L. n. 902/1986 non risulta
implicitamente abrogata per effetto della sopravvenuta disciplina poi recepita
dal T.U. n. 267/00 nella misura in cui mira all’assicurazione in capo agli enti
locali, della proprietà degli impianti costituente presupposto indefettibile per
l’indizione della procedura per l’affidamento del servizio pubblico ovvero per
la relativa assunzione in house (ordinanza Consiglio di Stato, V, n. 6639/08 del
12 dicembre 2009). Ne discende che deve ritenersi sussistere, in capo agli enti
locali, l’astratta possibilità di riscattare la proprietà degli impianti di
illuminazione pubblica realizzati da Enel, quale concessionario di servizio.
Pres. Calderoli, Est. Bertagnolli - E. s.r.l. (avv.ti Cadeddu e Libertini) c.
Comune di Cologne (avv.ti Bertuzzi e Sina).
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez.II - 2 agosto 2010, n. 2612
DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile
- Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Autorizzazione unica - Favor legis
- Obbligo di concludere il procedimento - Termine di 180 giorni. Dal testo
dell’art. 12 D.Lgs.387/03 si evince l'intento del legislatore di favorire le
iniziative volte alla realizzazione degli impianti di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili, semplificando il relativo procedimento
autorizzativo e concentrando l'apporto valutativo di tutte le Amministrazioni
interessate nella "conferenza di servizi" ai fini del rilascio di una
"autorizzazione unica". A siffatto "favor legis" (come anche al principio
dell'obbligo della P.A. di concludere il procedimento ex art. 2 L. n. 241/1990,
recepita in Sicilia con L.r. n. 10/1991), non può non conseguire l’obbligo della
Regione di adottare le relative determinazioni, positive o negative, nei modi e
nei termini di legge, entro quel termine massimo di 180 giorni avente un
evidente intento acceleratorio del procedimento, e posto come limite temporale
massimo per l’adozione della determinazione conclusiva, qualunque essa sia (
cfr., fra le altre, sentenze n.1539 del 25 settembre 2009 e n.3253 del 19 marzo
2010). Pres. Monteleone, Est. Di Paola - P.s.r.l. (avv. Cutaia) c. Assessorato
Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità (Avv. Stato).
TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 28 luglio 2010, n. 9042
DIRITTO DELL’ENERGIA - Centrali eoliche off-shore - Interessi incisi -
Interesse all’approvvigionamento energetico - Navigazione e utilizzo del demanio
marittimo - Dimensione ultraregionale - Interesse ambientale - Criterio della
vicinitas - Impugnazione del giudizio favorevole di compatibilità ambientale -
Competenza territoriale del TAR - Individuazione. In tema di centrali
eoliche off shore, l’interesse ambientale inciso dalla realizzazione
dell’impianto, diversamente dall’’interesse all’approvvigionamento energetico
(affidato al Ministero dello sviluppo economico nell’ambito del procedimento di
rilascio dell’autorizzazione unica) e dall’interesse alla navigazione ed
all’utilizzo del demanio marittimo (affidato alla ponderazione dell’autorità
marittima nell’ambito dell’ulteriore autonomo sub-procedimento di rilascio della
concessione demaniale all’uopo prevista cfr. art. 12, comma 3 del d. lgs. 29
dicembre 2003, n. 387), non ha dimensione ultraregionale. Ciò in quanto gli
effetti diretti ed indiretti di possibile pregiudizio recati dall’impianto di
produzione di energia elettrica alle varie componenti del valore ambientale
(uomo, flora, fauna, aria, acqua, clima, suolo e patrimonio culturale ex art. 4
d. lgs. 152/2006) non può prescindere dal criterio della vicinitas: il maggiore
o minore impatto dell’opera sui fattori ambientali è strettamente collegato alla
dimensione spaziale e ciò soprattutto in presenza di impianti non inquinanti ma
ad elevato “impatto visivo”. Ne deriva che, a fronte dell’impugnazione del
giudizio favorevole di compatibilità ambientale dell’opera in questione, va
ritenuto competente il Tribunale amministrativo avente sede nella Regione il cui
territorio è inciso dagli effetti dell’impianto (nella specie, è stata ritenuta
la competenza per territorio del TAR Molise per l’annullamento della valutazione
favorevole di compatibilità ambientale espressa su un progetto di centrale
eolica offshore per la produzione di energia elettrica da ubicare di fronte alla
costa di Termoli) Pres. Zaccardi, Est. Monteferrante - Azienda Regionale per lo
Sviluppo e l'innovazione dell'Agricoltura nel Molise (avv. Scarano) c. Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e altri (Avv. Stato),
Provincia di Campobasso (avv.ti Corbo e Iacovelli) e altro (n.c.) -
TAR MOLISE, Sez. I - 23 luglio 2010, n. 374
DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile
- Autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Deliberazione di Giunta
regionale campana n. 1955/2006 - Microgenerazione - Disciplina. Conformemente alle previsioni contenute nel D.Lgs. 387/2003, la deliberazione
della Giunta regionale Campana n. 1955/2006 prevede all’art. 3 che la
costruzione, l’esercizio, ivi inclusi gli interventi di modifica, potenziamento,
rifacimento totale o parziale, la riattivazione, nonché le opere connesse e le
infrastrutture indispensabili per gli impianti di produzione di energia
elettrica da fonte rinnovabile sono soggetti all’autorizzazione unica regionale
di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/3003. A tale regola di carattere generale si
sottraggono gli impianti di microgenerazione. Difatti, ai sensi dell’art. 3,
comma 2, della citata deliberazione regionale, tali linee guida non si applicano
alle procedure relative ad impianti con potenza non superiore ad 1 Mw. Per tali
strutture, la disposizione prevede che i proponenti debbano richiedere al Comune
interessato il titolo abilitativo ai fini urbanistici per la realizzazione e
trasmettere alla Regione una relazione tecnica dell’intervento, comunicando
infine la data di messa in esercizio dell’impianto. Pres. f.f. Pagano, Est. Di
Vita - V.R. e altri (avv. Capocasale) c. Comune di Castelfranco in Miscano (avv.
Perifano) -
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VIII - 22 luglio 2010, n. 16938
DIRITTO DELL’ENERGIA - Energia nucleare - Art. 25, c. 2, lettere f), g) e h)
- Impianti per la produzione di energia elettrica nucleare - Garanzie di tipo
sostitutivo - Materia della produzione di energia - Art. 117, c. 3 Cost. - Art.
25, c. 2 lettere g) e h) - Impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti
radioattivi - Materia della tutela dell’ambiente - Art. 25, c. 2, lett. a) -
Aree di interesse strategico nazionale - Materia dell’ordine pubblico e della
sicurezza. L’art. 25, comma 2, lettere g) e h) della L. n. 99/2009, nella
parte in cui disciplina la costruzione e l’esercizio di impianti per la
produzione di energia elettrica nucleare; l’art. 25, comma 2, lettera f), nella
parte in cui appronta garanzie di tipo sostitutivo, per superare il mancato
raggiungimento delle necessarie intese con gli enti locali coinvolti nel
procedimento di autorizzazione unica; ed infine l’art. 26, comma 1, nella parte
in cui reca criteri per la definizione delle tipologie degli impianti di
produzione, sono disposizioni attribuibili, con carattere di prevalenza, alla
materia della produzione dell’energia, di cui all’art. 117, terzo comma, Cost.,
giacché con esse il legislatore ha concretizzato normativamente l’intento non
solo di riavviare l’approvvigionamento energetico da fonte nucleare, ma al
contempo di favorirne un rapido sviluppo, attraverso le tappe che conducono alla
autorizzazione unica, da rilasciare su istanza del soggetto richiedente.
Diversamente si deve ritenere, con riferimento all’art. 25, comma 2, lettere g)
e h), nella parte in cui disciplina la costruzione e l’esercizio di impianti per
la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi e per lo smantellamento di
impianti nucleari a fine vita: in tale settore, cessata la preponderanza degli
interessi connessi alla produzione dell’energia, si pone la necessità, dai primi
distinta, di assicurare un idoneo trattamento delle scorie radioattive. Questa
Corte ha già affermato, in tal caso, che «la competenza statale in tema di
tutela dell’ambiente, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., è
tale da offrire piena legittimazione ad un intervento legislativo volto a
realizzare un impianto necessario per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi»
(sentenza n. 62 del 2005, punto 15 del Considerato in diritto; nello stesso
senso, sentenza n. 247 del 2006), purché, nel rispetto della convergente
competenza concorrente in tema di governo del territorio, «siano adottate
modalità di attuazione degli interventi medesimi che coinvolgano, attraverso
opportune forme di collaborazione, le Regioni sul cui territorio gli interventi
sono destinati a realizzarsi» (sentenza n. 62 del 2005, punto 16 del Considerato
in diritto). Anche l’art. 25, comma 2, lettera a), recante la previsione della
possibilità di dichiarare i siti aree di interesse strategico nazionale,
soggette a speciali forme di vigilanza e di protezione, eccede i limiti della
materia energetica, per ricadere piuttosto nella sfera di competenza esclusiva
statale in tema di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, di cui
all’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., poiché viene in tal caso in
gioco la necessità di prevenire la commissione di reati, dagli effetti
potenzialmente esiziali, in prossimità dell’area ove si produce l’energia
elettrica nucleare o dove le scorie radioattive sono conservate. Pres. Amirante,
Est. De Siervo - Regione Toscana e altri c. Presidente del Consiglio dei
Ministri -
CORTE COSTITUZIONALE - 22 luglio 2010, n. 278
DIRITTO DELL’ENERGIA - Autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 -
Istanza - Decorso del termine di centottanta giorni - Amministrazione regionale
- Obbligo di concludere il procedimento. Decorso il termine di 180 giorni
per la definizione del procedimento previsto dall’art. 12, 4° comma del d.lgs.
29 dicembre 2003, n. 387, non possono sussistere dubbi in ordine all’obbligo
dell’Amministrazione Regionale di concludere, con provvedimento espresso e
motivato (art. 2, c. 1, L. n. 241/1990), il procedimento instaurato a seguito
dell’istanza tesa ad ottenere l’autorizzazione unica prevista dal menzionato
art. 12. Pres. f.f. ed Est. Viola - E. s.r.l. (avv. Pellegrino) c. Regione
Puglia (n.c.) -
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 21 luglio 2010, n. 1799
DIRITTO DELL’ENERGIA - Elettrodotti - Autorizzazione alla costruzione ed
esercizio - Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio - Competenza -
Difetto. Al di fuori della procedura di autorizzazione unica di cui all’art.
1, comma 26, della legge 23.8.2004. n. 239, al cui rilascio è competente il
Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell’ambiente,
l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio di elettrodotti non rientra nella
competenza del Ministero dell’ambiente. La competenza era infatti inizialmente
attribuita alla Direzione generale della difesa del suolo, assegnata al
Ministero dei Lavori Pubblici. Con la soppressione di quest’ultimo ministero
(d.lgs. n. 300/1999), le relative competenze sono state distribuite tra il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio ed il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e, al secondo, sono state attribuite le “funzioni
e i compiti spettanti allo Stato in materia…di reti infrastrutturali e opere di
competenza statale e, in particolare, “la …realizzazione… delle reti
infrastrutturali di interesse nazionale, ivi comprese le reti elettriche…e delle
altre opere pubbliche di competenza dello Stato” (cfr. il d.P.R. n. 184/2004).
Nel d.lgs. n. 300 non è citata dunque la competenza specifica di autorizzazione
alla costruzione ed esercizio degli impianti in questione, essendo oggetto della
normativa la ripartizione delle attribuzioni funzionali di primo livello e non
la loro articolazione in competenze puntuali, dovendosi però osservare che, pur
in tale quadro, la materia delle reti elettriche e, in connessione, delle opere
pubbliche di competenza statale, e perciò degli elettrodotti, è richiamata per
la sua attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e non al
Ministero dell’ambiente, spettando a questo, invece, la funzione della “tutela
dell’ambiente, del territorio e dell’ecosistema”, e connesse articolazioni, alla
quale non attiene la responsabilità diretta per la realizzazione di opere con
finalità diversa da quella della tutela ambientale (essendo volti gli
elettrodotti ad assicurare la specifica finalità del trasporto dell’energia
elettrica) ma la distinta responsabilità di garantire che tali opere siano
ambientalmente compatibili, attraverso l’esercizio dei propri poteri nelle
diverse, previste forme di necessaria compartecipazione procedimentale; il
trasferimento al Ministero dell’ambiente della Direzione generale delle difesa
del suolo, disposto con d.P.C.M. 10 aprile 2001, non può pertanto di per sé
derogare al quadro della normativa primaria sopra visto. Pres. Barbagallo, Est.
Meschino - T. s.p.a. (avv.ti Bruno, Clarizia e Passeggio) c. C.L. e altri (n.c.)-
(Conferma T.a.r. Umbria, n. 807/2008) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 20 luglio 2010, n. 4664
DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti eolici - Art. 52 d.lgs. n. 152/2006 -
Procedure di VIA - Regime intertemporale - Circolare assessoriale n. 17/2006 -
Applicazione delle disposizioni in essa contenute ai progetti per i quali non
fosse già stato emesso il giudizio di compatibilità ambientale. L’art. 52
del D.lgs.vo 3 aprile 2006, n. 152, laddove prevede che “i procedimenti
amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della parte seconda del
presente decreto, nonché i procedimenti per i quali a tale data sia già stata
formalmente presentata istanza introduttiva da parte dell'interessato, si
concludono in conformità alle disposizioni ed alle attribuzioni di competenza in
vigore all'epoca della presentazione di detta istanza”, risponde alla finalità
di regolamentare l’ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel DPR
12 aprile 1996 n. 856500, rispetto a quelle di cui al D.lgs.vo 3 aprile 2006, n.
152, stante l’intervenuta abrogazione del primo ad opera dell’art. 48 del
secondo e la conseguente esigenza di individuare il regime intertemporale della
normativa in materia di procedure di valutazione di impatto ambientale. La
disposizione non può pertanto essere invocata a sostegno dell’illegittimità
della circolare assessoriale 14 dicembre 2006 n.17, pubblicata in G.U.R.S. n.1
del 05/01/2007 con la quale sono state date nuove disposizioni in tema di
“Impianti di produzione di energia eolica in Sicilia, in relazione alla
normativa di salvaguardia dei beni paesaggistici”, che ha previsto
l’applicazione delle disposizioni in essa contenute a tutti i progetti per i
quali, alla data di pubblicazione della stessa, non fosse ancora stato emesso il
giudizio di compatibilità ambientale. Pres. Giallombardo, Est. Maisano - M.
s.p.a. (avv. D’Alessandro) c. Assessorato Reg.Le del Territorio e dell'Ambiente
e altro (Avv. Stato).
TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 19 luglio 2010, n. 8677
DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti eolici - Regione Puglia - Normativa
regolamentare - Art. 3, c. 1 reg. reg. n .16/2006 - Impianti eolici di potenza
superiore a 60 KW. La normativa regolamentare sui piani regolatori per
l’installazione degli impianti eolici (PRIE) dettata dall’art. 3, comma 1, del
Regolamento regionale n. 16 del 2006, si applica solo agli impianti eolici di
potenza superiore a 60 KW se costituiti da più di un aerogeneratore e agli
impianti eolici costituiti da un solo aerogeneratore di potenza superiore a 1MW.
Pres. Allegretta, Est. Durante - F.s.r.l. (avv.ti Fidone, Linguiti e Mignozzi)
c. Comune di Castelnuovo della Daunia (avv. Giordano) -
TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 24 giugno 2010, n. 2637
DIRITTO DELL’ENERGIA - Produzione, trasmissione e distribuzione dell’energia
- Individuazione e realizzazione degli interventi a livello centrale -
Possibilità - Art. 118 Cost. - Motivi di urgenza - Adeguata motivazione - Canoni
di pertinenza e proporzionalità - Art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78 - Realizzazione degli interventi con capitale privato -
Sottrazione delle competenze regionali - Illegittimità costituzionale. E’
costituzionalmente illegittimo l’art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141. Vertendosi in materia di
produzione, trasmissione e distribuzione dell’energia, non può in astratto
contestarsi che l’individuazione e la realizzazione dei relativi interventi
possa essere compiuta a livello centrale, ai sensi dell’art. 118 della
Costituzione. In concreto, però, quando un simile spostamento di competenze è
motivato con l’urgenza che si ritiene necessaria nell’esecuzione delle opere,
esso dev’essere confortato da valide e convincenti argomentazioni. Ogni motivo
d’urgenza dovrebbe inoltre comportare l’assunzione diretta, da parte dello
Stato, della realizzazione delle opere medesime. Invece la disposizione
impugnata stabilisce che gli interventi da essa previsti debbano essere
realizzati con capitale interamente o prevalentemente privato, che per sua
natura è aleatorio, sia quanto all’an che al quantum. Si aggiunga che la
previsione, secondo cui la realizzazione degli interventi è affidata ai privati,
rende l’intervento legislativo statale anche sproporzionato. Se, infatti, le
presunte ragioni dell’urgenza non sono tali da rendere certo che sia lo stesso
Stato, per esigenze di esercizio unitario, a doversi occupare dell’esecuzione
immediata delle opere, non c’è motivo di sottrarre alle Regioni la competenza
nella realizzazione degli interventi. I canoni di pertinenza e proporzionalità
richiesti dalla giurisprudenza costituzionale al fine di riconoscere la
legittimità di previsioni legislative che attraggano in capo allo Stato funzioni
di competenza delle Regioni non sono stati, quindi, rispettati. Pres. Amirante,
Est. Mazzella - Regione Umrbia e altri c. Presidente del Consiglio dei Ministri
-
CORTE COSTITUZIONALE - 17 giugno 2010, n. 215
DIRITTO DELL'ENERGIA - Impianti alimentati a fonti rinnovabili - Art. 3, c.
1, L.r. Molise n. 22/2009 - Competenza autorizzatoria derogatoria rispetto
all’asse delineato dall’art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Illegittimità
costituzionale. L’art. 3, comma 1, della legge della Regione Molise n. 22
del 2009, crea una competenza autorizzatoria, a favore dei Comuni, per tipi di
impianti caratterizzati da determinate capacità di generazione, derogatoria
rispetto all’assetto delineato dal d.lgs. n. 387 del 2003, che all’art. 12
assoggetta la costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili all’autorizzazione unica delle Regioni (o delle Province delegate),
e ove la capacità di generazione degli stessi impianti sia inferiore alle soglie
individuate dalla tabella A dello stesso d.lgs. n. 387 del 2003, ne subordina la
costruzione e l’esercizio alla sola denuncia di inizio attività (DIA).
L’autorizzazione unica regionale prevista dal d.lgs. n. 387 del 2003, solo
limitatamente derogabile a favore di procedure semplificate, concreta una
procedura uniforme mirata a realizzare le esigenze di tempestività e
contenimento dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi
inerenti alla costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili, che resterebbe vanificata ove ad essa si abbinasse o sostituisse
una disciplina regionale (ordinanza n. 203 del 2006). Ulteriore profilo di
illegittimità della norma regionale si rileva nell’aumento della soglia di
potenza per la quale, innalzando la capacità, dai limiti ben più contenuti di
cui alla tabella A allegata al d.lgs. n. 387 del 2003, a 1 Mw elettrico, la
costruzione dell’impianto risulta subordinata a procedure semplificate, laddove
maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di
installazione, per i quali si proceda con diversa disciplina, possono essere
individuate solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa
con la Conferenza unificata, senza che la Regione possa provvedervi
autonomamente (sentenze n. 119 e n. 124 del 2010). Pres. Amirante, Est.
Finocchiaro - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Molise -
CORTE COSTITUZIONALE - 4 giugno 2010, n.194
DIRITTO DELL’ENERGIA - Elettrodotti ad alta tensione - Campi elettromagnetici
- Profili di tutela del diritto alla salute - Rispetto del DPCM 23/04/1992 -
Sufficienza. Con riguardo ai profili di tutela del diritto alla salute
connessi con i campi elettromagnetici derivanti dagli elettrodotti ad alta
tensione, il rispetto del DPCM 23/04/1992 che ha normativamente recepito i
limiti indicati dalle Istituzioni Sanitarie specializzate è sufficiente ai fini
della legittimità dell’atto autorizzatorio delle linee stessi (cfr. TAR
Lombardia, 14/05/1994 n. 302). Pres. Calvo, Est. Fratamico - B.G. e altro
(avv.ti Gallenca e Prandi) c. E. s.p.a. (avv.ti Balocco, Cafasso e Leone) e
Regione Piemonte (avv. Ciavarra) -
TAR PIEMONTE, Sez. II - 13 maggio 2010, n. 2389
DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti di energia rinnovabile - Esigenze di
semplificazione procedimentale e di liberalizzazione del sistema - Normativa
nazionale e comunitaria - Adempimenti istruttori posti a carico del privato -
Criterio di stretta interpretazione ed applicazione. L’esigenza di
semplificazione procedimentale e di liberalizzazione del sistema riveste natura
particolarmente accentuata in materia di impianti di energia rinnovabile, se
solo si tiene in debito conto, da un lato, che gli impianti stessi sono
considerati dalla normativa nazionale (d.lgs. n. 387 del 2003) come opere di
interesse pubblico; dall’altro lato, che la normativa comunitaria di riferimento
(2001/77/CE), nell’ottica di una progressiva liberalizzazione del mercato
dell’energia, esprime un netto “favor” per la produzione di energia derivante da
fonti rinnovabili e per la realizzazione dei relativi impianti: in tale
prospettiva, il legislatore comunitario impone così agli stati membri di
rimuovere ogni ostacolo normativo o di altro tipo all’aumento della produzione
di elettricità di questo tipo. Atteso l’obiettivo di massima semplificazione
perseguito, ogni tipo di adempimento istruttorio posto a carico del privato deve
essere soggetto ad un criterio di stretta interpretazione ed applicazione. Pres.
Ravalli, Est. Santini - F. s.r.l. (avv.ti Busiri Vici e Cantobelli) c. Comune di
Fragagnano (avv. Nilo) -
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 30 aprile 2010, n. 1064
DIRITTO DELL’ENERGIA - Disciplina degli insediamenti di impianti di energia
eolica - Potestà legislativa concorrente - Regione Valle d’Aosta - Assenza di
specifica previsione statutaria - Legge costituzionale n. 3/2001. La
disciplina degli insediamenti di impianti di energia eolica è attribuita alla
potestà legislativa concorrente in materia di «produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell’energia» di cui all’art. 117, terzo comma, Cost.
(cfr. le sentenze n. 124 e n. 119 del 2010, n. 282 del 2009 e n. 342 del 2008).
Pur non trascurando la rilevanza che, in relazione a questi impianti, riveste la
tutela dell’ambiente e del paesaggio (sentenza n. 166 del 2009), si rivela
centrale nella disciplina il profilo afferente alla gestione delle fonti
energetiche in vista di un efficiente approvvigionamento nei diversi ambiti
territoriali (sentenza n. 282 del 2009). Questo inquadramento materiale vale
anche per la Regione Valle d’Aosta, pur in assenza di una specifica previsione
nell’ambito dello Statuto. La lacuna va, infatti, colmata applicando l’art. 10
della legge costituzionale n. 3 del 2001, in forza del quale anche la Regione
Valle d’Aosta è titolare di potestà legislativa concorrente, ai sensi dell’art.
117, terzo comma, Cost. nella materia della produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell’energia. Pertanto, la Regione Valle d’Aosta, nel
disciplinare gli impianti in parola, essendo titolare della potestà legislativa
concorrente, è tenuta al rispetto dei princìpi fondamentali dettati dal
legislatore statale. Pres. Amirante, Est. De Siervo - Presidente del Consiglio
dei Ministri c. Regione Valle’d’Aosta/Vallée d’Aoste.
CORTE COSTITUZIONALE - 6 maggio 2010, n. 168
DIRITTO DELL’ENERGIA - Parco eolico - Impatto
visivo - Fatto notorio - Processo amministrativo - Necessità di specifiche prove
- Esclusione. Che l’installazione di un parco eolico costituisca opera di
notevole impatto visivo, è fatto notorio, del quale si può tenere conto nel
giudizio (cfr., ex plurimis, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 9 marzo 2004,
n. 826), senza che sul punto occorrano particolari prove o dimostrazioni. Pres.
Nicolosi, Est. De Berardinis - E. s.r.l. (avv.ti Leccese e Pesce) c. Regione
Toscana (avv.ti Ciari e Bora), Ministero dei Beni ed Attività Culturali e altri
(Avv. Stato) e altri (n.c.) -
TAR TOSCANA, Sez. II - 20 aprile 2010, n. 986
DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti eolici - D.G.R.
Sardegna n. 3/17 del 2009 - Esclusione dell’ubicazione di impianti eolici in
zone contermini alle aree P.I.P. - Illegittimità - Art. 112 N.T.A. al P.P.R. -
Individuazione delle aree da destinare all’eolico mediante studio specifico.
La D.G.R. Sardegna n. 3/17 del 2009 è illegittima nella parte in cui esclude
tout court l’ubicazione di impianti eolici in zone contermini alle aree P.I.P.:
, la decisione di escludere a priori porzioni rilevanti del territorio sardo,
accomunate soltanto dalla prossimità a zone interessate da Piani di Insediamento
Produttivo, si fonda infatti su di un criterio astratto e “categoriale”, che
vanifica il meccanismo previsto dall’art. 112 N.T.A. al P.P.R. (individuazione
mediante studio specifico in base al basso valore paesaggistico delle aree da
destinare all’eolico). Del resto proprio le zone prossime alle aree P.I.P. -
cioè ad aree destinate ad un utilizzo industriale o, comunque, produttivo,
neppure in astratto possono presumersi dotate - tutte - di maggior pregio
paesaggistico rispetto ad altre, per cui la scelta di escluderle a priori
dall’installazione di impianti eolici si rivela illogica, oltre che
aprioristica. Pres. Panunzio, Est. Plaisant - A. s.p.a. (avv.ti Vignolo, Viola,
Chiofalo, Bassi, Fioretti, Sciandone e Jacovone) c. Regione Sardegna (avv.ti
Contu e Murroni) -
TAR SARDEGNA, Sez. II - 9 aprile 2010, n. 673
DIRITTO DELL’ENERGIA - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003
- Modifica ad opera dell’art. 2, c. 158, L. n. 244/2007 - Natura di principio
fondamentale - Permanenza. L’art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003
non ha perso la natura di principio fondamentale per effetto della sua modifica
ad opera dell’art. 2, comma 158, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - periodo
peraltro eliminato successivamente dall’art. 27, c. 44, della L. n. 99/2009.
Detta novella non ha infatti inciso sul termine di conclusione del procedimento
di autorizzazione previsto dall’art 12, ma ha solo previsto una ulteriore
possibile fase di quest’ultimo, non potendosi da ciò ritenere venuta meno la
cogenza dell’indicato termine. Pres. Amirante, Est. Saulle - Presidente del
Consiglio dei Ministri c. Regione Calabria -
CORTE COSTITUZIONALE - 1 aprile 2010, n. 124
DIRITTO DELL’ENERGIA - Elettrodotti -
Normativa comunitaria - Fissazione di soglie - Codice dell’Ambiente - Modifiche
ex d.lgs. n. 4/2008 - Subprocedimento di verifica dell’assoggettabilità. La
necessità di esperire la procedura di VIA, per gli elettrodotti, è rimessa dalla
normativa comunitaria (direttiva n. 85/337/CEE: art. 4, paragrafo 2, in
relazione al punto 3, lettera b, dell’allegato II) a valutazioni caso per caso o
alla fissazione di soglie, pur nell’ambito del tendenziale principio di
inderogabilità, da parte del legislatore nazionale, all’obbligo di VIA (Corte di
giustizia CE, 23 novembre 2006, in causa n. C-486/04; Corte di giustizia CE, 8
settembre 2005, in causa C-121/03). Per effetto delle modifiche apportate dal
d.lgs. n. 4 del 2008 al Codice dell’ambiente, l’effettuazione della VIA è ora
subordinata, anziché alla determinazione di soglie, allo svolgimento di un
subprocedimento preventivo volto alla verifica dell’assoggettabilità dell’opera
realizzanda alla VIA medesima. Pres. Amirante, Est. Finocchiaro - Presidente del
Consiglio dei Ministri c. Regione Puglia.
CORTE COSTITUZIONALE - 26 marzo 2010, n. 120
DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti eolici - L’art. 3, comma 16, l.r. Puglia 31
dicembre 2007, n. 40, nella parte in cui in cui richiama le disposizioni del
regolamento n. 16 del 2006 diverse dagli artt. 10 e 14, commi 2 e 7 - Contrasto
con l’art. 117, c. 3 Cost. - Illegittimità costituzionale. L’art. 3, comma
16, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40, nella parte in cui
in cui richiama le disposizioni del regolamento n. 16 del 2006 diverse dagli
artt. 10 e 14, commi 2 e 7, prevedendo limiti, condizioni e adempimenti al cui
rispetto è subordinato il rilascio dell’autorizzazione all’installazione di un
impianto eolico, contrasta con l’art. 117, terzo comma, Cost., e, in
particolare, con i principi fondamentali fissati dal legislatore statale in
materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia. In
particolare, viene in rilievo l’art. 12, commi 3 e 4, d.lgs. n. 387 del 2003,
che disciplina il procedimento amministrativo volto al rilascio della indicata
autorizzazione. La norma statale, infatti, ispirata a canoni di semplificazione,
è finalizzata a rendere più rapida la costruzione degli impianti di produzione
di energia alternativa e non contempla alcuna delle condizioni o degli
adempimenti previsti dalle disposizioni regionali impugnate quali, tra gli
altri, la necessaria previa adozione da parte dei Comuni di uno specifico
strumento di pianificazione (PRIE) e la fissazione di un indice massimo di
affollamento (parametro di controllo P). Tale contrasto comporta la violazione
dell’indicato parametro costituzionale, non potendo il legislatore regionale
introdurre, nell’ambito del procedimento di autorizzazione di cui all’art. 12
del d.lgs. n. 387 del 2003, nuovi o diversi adempimenti rispetto a quelli
indicati dalla norma statale (sentenza n. 124 del 2010). Pres. De Siervo, Est.
Saulle - Presidente del Consiglio dei Ministri c. regione Toscana -
CORTE COSTITUZIONALE - 26 novembre 2010, n. 344
DIRITTO DEL’ENERGIA - VIA - Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di
energia elettrica - Competenza regionale e statale - Art. 7, c. 4 d.lgs. n.
152/2006 - Art. 1, c. 1 l.r. Toscana n. 71/2009. Discende dall’art. 7, comma
4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e
dalle elencazioni di cui all’allegato III alla parte II dello stesso d.lgs. n.
152 del 2006, che alla Regione spetta la valutazione d’impatto ambientale per
gli «elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con
tensione nominale superiore a 100 chilovolts e con tracciato di lunghezza
superiore a 3 km», mentre allo Stato spetta la valutazione d’impatto ambientale
per gli «elettrodotti aerei con tensione nominale di esercizio superiore a 150
chilovolts e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km ed elettrodotti in
cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40
chilometri» (art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 e all. II alla parte II).
La competenza autorizzatoria attribuita alla Regione dall’art. 1, comma 1, della
legge della Regione Toscana n. 71 del 2009 riguarda gli impianti con tensione (a
partire da 100 chilovolts) comunque contenuta entro i 150 chilovolts, e non
appartenenti alla rete nazionale, e, all’interno di questo ambito, quelli per i
quali la normativa regionale (art. 7 della legge della Regione Toscana 3
novembre 1998, n. 79,) attribuisce alla Regione la VIA, mentre la competenza
delle Province è residuale (art. 3-bis, comma 1, lettera c, della legge
regionale n. 39 del 2005, aggiunto dall’art. 2 della legge regionale n. 71 del
2009): conformemente, del resto, all’esigenza indicata dalla norma statale (art.
10, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006), di coordinamento delle procedure di
VIA e di rilascio dell’autorizzazione (sentenza n. 225 del 2009). Pres. Amirante,
Est. Finocchiaro - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Toscana -
CORTE COSTITUZIONALE - 11 novembre 2010, n. 313
DIRITTO DELL’ENERGIA - Energia eolica e solare fotovoltaica - Procedure
autorizzatorie semplificate - Tabella A allegata al d.lgs n. 387/2003 - Aumento
della soglia di potenza con legge regionale - Art. 10, c. 2 L.r. Toscana n.
71/2009 - Illegittimità costituzionale. L’art. 10, comma 2, della legge
della Regione Toscana n. 71 del 2009 prevede l’applicazione della disciplina
della DIA agli impianti la cui capacità di generazione sia inferiore alle soglie
di 100 chilowatt per l’energia eolica e di 200 chilowatt per quella solare
fotovoltaica. L’aumento della soglia di potenza per la quale, innalzando la
capacità, rispetto ai limiti di cui alla tabella A allegata al d.lgs. n. 387 del
2003, la costruzione dell’impianto risulta subordinata a procedure semplificate,
è illegittimo, in quanto maggiori soglie di capacità di generazione e
caratteristiche dei siti di installazione, per i quali si proceda con diversa
disciplina (rispetto all’autorizzazione unica di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 12
del d.lgs. n. 387/2003), possono essere individuate (art. 12, c. 5, d.lgs. n.
387 del 2003) solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
d’intesa con la Conferenza unificata, senza che la Regione possa provvedervi
autonomamente (sentenze nn. 119, 124 e 194 del 2010). Pres. Amirante, Est.
Finocchiaro - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Toscana
-
CORTE COSTITUZIONALE - 11 novembre 2010, n. 313
DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili - Art. 1 quater d.l. n. 105/2010 - Sanatoria della DIA per soglie
superiori a quelle previste dalla Tabella A allegata al d.lgs. n. 387/2003 -
Limite temporale. L’art. 1-quater del decreto-legge n. 105 del 2010,
inserito dalla legge di conversione n. 129 del 2010, che fa salvi gli effetti
relativi alle procedure di denuncia di inizio attività per la realizzazione di
impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, che risultino
avviate in conformità a disposizioni regionali recanti soglie superiori a quelle
di cui alla tabella A del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
introduce, nel quadro della decretazione d’urgenza nel settore dell’energia, una
sanatoria limitata nel tempo, tanto da porre la condizione «che gli impianti
siano entrati in esercizio entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto». Il proposito è chiaro
nel senso di non pregiudicare i limiti di principio contenuti nella tabella
allegata al d.lgs. n. 387 del 2003. Pres. Amirante, Est. Finocchiaro -
Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Toscana -
CORTE COSTITUZIONALE - 11 novembre 2010, n. 313
DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti di generazione di energia da fonti rinnovabili -
Autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Conferenza di servizi -
Funzione di coordinamento e mediazione degli interessi coinvolti - Art. 11, c. 4
l.r. Toscana n. 71/2009 - Impianti realizzati da Regione o enti locali - Regime
deregolamentato - Illegittimità costituzionale. Nella realizzazione di un
impianto di generazione di energia da fonti rinnovabili, come di qualsiasi opera
pubblica, sia necessaria la compartecipazione di tutti i soggetti portatori di
interessi (ambientale, culturale, urbanistico, sanitario) coinvolti nella
realizzazione dell’opera. La finalità di composizione degli interessi coinvolti
è perseguita dalla previsione dell’autorizzazione unica (sentenza n. 249 del
2009), che, pur attribuita alla competenza regionale, è il risultato di una
conferenza di servizi, che assume, nell’intento della semplificazione e
accelerazione dell’azione amministrativa, la funzione di coordinamento e
mediazione degli interessi in gioco al fine di individuare, mediante il
contestuale confronto degli interessi dei soggetti che li rappresentano,
l’interesse pubblico primario e prevalente. Deve pertanto ritenersi
inammissibile un regime deregolamentato, anche ove responsabili degli interventi
siano la Regione e gli enti locali. Per tale ragione, va dichiarata
l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 4, della legge regionale
toscana, n. 71 del 2009, che esonera dal titolo abilitativo l’installazione di
alcuni tipi di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,
quando la Regione e gli enti locali siano soggetti responsabili degli
interventi, realizzati tenendo conto delle condizioni fissate dal piano di
indirizzo energetico regionale (PIER). Pres. Amirante, Est. Finocchiaro -
Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Toscana -
CORTE COSTITUZIONALE - 11 novembre 2010, n. 313
DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti di produzione di energia elettrica alimentati da
fonti rinnovabili - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Autorizzazione unica -
Conferenza di servizi - Apporto valutativo di tutte le amministrazioni
interessate - Concentrazione. In base ai principi posti dai comma 3 e 4
dell’art. 12 d. lgs. n. 387/2003, la costruzione e l'esercizio degli impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili richiede ‘una
autorizzazione unica’, a seguito di ‘un procedimento unico’, al quale
partecipano tutte le Amministrazioni interessate, mediante conferenza dei
servizi. In tal modo, le determinazioni delle amministrazione interessate,
devono essere espresse solo in sede di conferenza di servizi, così da assicurare
l’unicità del procedimento, mediante il coordinamento dei vari interessi
pubblici, rilevanti per l’autorizzazione unica finale. In altri termini, nel
contesto normativo sopra riportato, tutte le amministrazioni devono esprimere il
proprio avviso in sede di conferenza dei servizi (v. anche le decisioni CGA 9
dicembre 2008, n. 1005; 9 dicembre 2008, n. 1006, 11 aprile 2008, n. 295). Ed
invero, l’intento del Legislatore statale è stato chiaramente quello di favorire
le iniziative volte alla realizzazione degli impianti in questione. Onde
perseguire tale obiettivo si è operata una drastica semplificazione del relativo
procedimento autorizzatorio, realizzata attraverso la concentrazione
dell’apporto valutativo di tutte le amministrazioni interessate nell’ambito di
un’apposita Conferenza dei Servizi, da svolgere in vista dell’adozione di un
unico provvedimento conclusivo dal contenuto espresso e polistrutturato. Pres.
Virgilio, Est. Carlotti - Assessorato Regionale all’Industria e altro (Avv.
Stato) c. N. s.r.l. (avv.ti Angius, Surdi e Surdi) - (Riforma T.A.R. Sicilia,
Palermo, n. 1478/2009) -
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA, Sez. I - 4
novembre 2010, n. 1368
DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti di produzione di energia elettrica alimentati da
fonti rinnovabili - Principio di semplificazione - Conferenza di servizi -
Difficoltà interpretative - Evento ordinario e prevedibile. Il modulo
procedimentale e di semplificazione amministrativa rappresentato dalla
conferenza dei servizi è infatti precipuamente finalizzato alla definizione in
un unico contesto di tutte le eventuali difficoltà interpretative od operative
connesse a un determinato intervento; dette difficoltà costituiscono peraltro un
evento ordinario e prevedibile, e non una circostanza straordinaria e
imprevedibile, dell’amministrare. Detto altrimenti, ogni Legislatore, nel
fissare i termini di durata di un procedimento, tiene conto implicitamente della
possibile insorgenza delle difficoltà alle quali si è accennato e comunque
postula un’idonea capacità delle amministrazioni di risolverle entro tempi
ragionevoli. Non può dunque ricadere sul cittadino o sull’impresa l’incertezza
delle amministrazioni istituzionalmente preposte a determinarsi sul punto. Pres.
Virgilio, Est. Carlotti - Assessorato Regionale all’Industria e altro (Avv.
Stato) c. N. s.r.l. (avv.ti Angius, Surdi e Surdi) - (Riforma T.A.R. Sicilia,
Palermo, n. 1478/2009) -
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA, Sez. I - 4
novembre 2010, n. 1368
DIRITTO DELL’ENERGIA - D.L. 5/2009 - Promozione dello sviluppo economico e della
competitività - Art. 5 bis, inserito in sede di conversione - Accelerazione
della costruzione di impianti energetici - Finalità di incentivazione di
sviluppo e competitività - Coerenza con la materia sui cui è intervenuto il D.L.
L’art. 5-bis del DL 5/2009 (il cui scopo essenziale è <<… la necessità di
collocare in un quadro unitario le disposizioni finalizzate alla promozione
dello sviluppo economico e alla competitività …>>), s’inserisce nel solco delle
norme d’accelerazione della costruzione di impianti energetici e, nella misura
in cui esso serve a diversificare le fonti d’energia e la dipendenza energetica
del Paese, è rivolto ad incentivarne, non meno dalle regole di trasferimento ad
imprese e famiglie contenute nel medesimo DL 5/2009, sviluppo e competitività:
sicchè la norma, inserita in sede di conversione, non si connota per evidente
estraneità rispetto alla materia su cui, affermandovi la necessità ed urgenza,
il decreto legge intende intervenire. Pres. Tosti, Est .Russo - Associazione A e
altri (avv.ti Ceruti e Stefutti) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare e altro (Avv. Stato) e Regione Veneto (avv.ti Zenon e
Manzi) -
TAR LAZIO, Roma, Sez. II - 14 ottobre 2010, n. 32824
DIRITTO DELL’ENERGIA - Art. 5 bis D.L. n. 5/2009 - Illegittimità costituzionale
per violazione dell’art. 117 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.
S’appalesa manifestamente infondata la pretesa illegittimità dell’art. 5-bis del
DL 5/2009 per violazione dell’art. 117 Cost., per la duplice ragione che, per un
verso, la norma statale è criterio direttivo alle Regioni per alcuni casi di
riconversione dei sistemi di alimentazione delle centrali termoelettriche e, per
altro verso, essa riguarda non la sola produzione di energia, ma soprattutto le
modalità di tutela dell’ambiente nell’esercizio, così conformato, d’ogni
attività produttiva energetica per il dimezzamento dei valori emissivi rispetto
a quelli posti dall’art. 273 del Dlg 152/2006. Spetta allo Stato la potestà
legislativa concorrente in tema di <<produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell'energia>> di cui all'art. 117, c. 3, Cost.: coerentemente, si
giustifica la piena competenza statale e la responsabilità esclusiva della
Commissione statale VIA-VAS per tutti i progetti e sulle prescrizioni inerenti
agli impianti termoelettrici. Pres. Tosti, Est .Russo - Associazione A e altri
(avv.ti Ceruti e Stefutti) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare e altro (Avv. Stato) e Regione Veneto (avv.ti Zenon e
Manzi) -
TAR LAZIO, Roma, Sez. II - 14 ottobre 2010, n. 32824
DIRITTO DELL’ENERGIA - VIA - Art. 34, c. 1 d.lgs. n. 152/2006 - Rinvio al DPCM
27 dicembre 1988 - Portata - Esigenze energetiche - Autorizzazione unica ex art.
1 DL 7/2002. La regola di cui all’art. 34, c. 1, ult. per. del Dlg 152/2006,
che ha mantenuto ferma, nelle more dell'emanazione delle norme tecniche sulla
valutazione ambientale <<… l'applicazione di quanto previsto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988…>>, va intesa nel senso
che, ferme l’autorizzazione unica ex art. 1 del DL 7/2002 e la stabilizzazione
dell’intero sistema colà recato grazie all’art. 1-sexies, c. 8 del DL 29 agosto
2003 (convertito, con modificazioni, dalla l. 27 ottobre 2003 n. 290)-che v’ha
fatto integrale rinvio recettizio-, la permanenza delle esigenze energetiche
giustifica l’attualità del sistema semplificato rispetto al sistema dettato dal
citato DPCM. Sicché il richiamo al ripetuto DPCM al più riguarda
l’utilizzabilità di regole tecniche nello stesso contenute e non può prescindere
da un giudizio di compatibilità con il principio di semplificazione procedurale
di cui al successivo c. 7. In altre parole, fuori dalle regole tecniche colà
esistenti, il procedimento è e resta soltanto quello evincibile dalla ratio
dell’art. 1 del DL 7/2002, secondo la lettura all’uopo resa dal Giudice delle
leggi (cfr. C. cost., 13 gennaio 2004 n. 6). Pres. Tosti, Est .Russo -
Associazione A e altri (avv.ti Ceruti e Stefutti) c. Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare e altro (Avv. Stato) e Regione Veneto
(avv.ti Zenon e Manzi) -
TAR LAZIO, Roma, Sez. II - 14 ottobre 2010, n. 32824
DIRITTO DELL’ENERGIA - Infrastrutture di trasporto ricomprese nella rete di
trasmissione nazionale - Controversie - Art. 41, L. n. 99/2009 - Competenza
esclusiva del TAR Lazio, sede di Roma. Ai sensi del primo comma dell’art.
41, L. 99/2009, sono tra l’altro attribuite alla competenza del tribunale
amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, tutte le controversie
relative ad infrastrutture di trasporto di energia elettrica ricomprese o da
ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale. Conformemente a quanto
stabilito dalla prevalente giurisprudenza (TAR Friuli Venezia Giulia n.
166/2010; TAR Campania,V, n. 6614/2010) difetta pertanto la competenza del TAR
per l’Emilia Romagna, Sez. di Parma, in favore del TAR Lazio, sede di Roma,
sulla controversia riguardante il provvedimento di VIA su un progetto di
razionalizzazione delle infrastrutture di trasporto ricomprese nella rete di
trasmissione nazionale di energia elettrica ad alta tensione. Pres. ed Est.
Perrelli - F.M. (avv.ti Bertoi e Davoli) c. Amministrazione Provinciale di
Reggio Emilia (avv. Coli), Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv.
Stato) e altro (n.c.) -
TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 16 settembre 2010, n. 437
DIRITTO DELL’ENERGIA - Comuni - Disciplina del territorio - Distribuzione
equilibrata e razionale degli impianti eolici - Potere - Sussistenza. Le
disposizioni di cui al d.lgs. n. 387/2003 e alla deliberazione di giunta
regionale campana n. 1955/2006 non escludono il potere del Comune di
disciplinare l’uso del territorio al fine di procedere ad una distribuzione
equilibrata e razionale degli impianti eolici, tenuto conto dell’elevato numero
di richieste di autorizzazione e della necessità di evitare possibili
sovrapposizioni ed interferenze tra parchi eolici con potenza superiore ad 1 Mw
ed impianti di microgenerazione. Pres. f.f. Pagano, Est. Di Vita - V.R. e altri
(avv. Capocasale) c. Comune di Castelfranco in Miscano (avv. Perifano) -
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VIII - 22 luglio 2010, n. 16938
DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti eolici - Contemperamento tra interesse alla
tutela del paesaggio e interesse alla produzione di energia da fonti rinnovabili
- Misure atte ad assicurare un corretto insediamento - Art. 12, c. 10 d.lgs. n.
387/2003. La realizzazione degli impianti eolici impone un contemperamento
tra l’interesse alla tutela del paesaggio e quello alla produzione di energia
attraverso fonti “pulite” e rinnovabili. Non c’è dubbio, infatti, che se, da una
parte, tali impianti possono contribuire notevolmente alla riduzione dei gas
serra, dall'altra, essi incidono negativamente sul paesaggio: com’è noto, le
zone di maggiore ventosità sono proprio quelle dei crinali, delle colline e
delle montagne, tutte per lo più rilevanti sotto il profilo paesaggistico, e,
conseguentemente, il legislatore stesso prevede(art. 12, decimo comma, del
D.Lgs. n. 387/03) che siano assunte le opportune misure atte “ad assicurare un
corretto insediamento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti
eolici, nel paesaggio” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 29 gennaio 2009 n.
530) Pres. f.f. Pagano, Est. Di Vita - V.R. e altri (avv. Capocasale) c. Comune
di Castelfranco in Miscano (avv. Perifano) -
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VIII - 22 luglio 2010, n. 16938
DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti eolici - Regolamento comunale di programmazione
per l’insediamento - Assimilabilità al Regolamento urbanistico - Esclusione -
Applicabilità delle previsioni di cui agli artt. 24 e 29 della L.r. n. 16/2004 -
Esclusione. Il Regolamento Comunale di Programmazione per l’insediamento di
impianti eolici rappresenta uno strumento di programmazione autonomo rispetto al
Regolamento Urbanistico Comunale, con valenza su tutto il territorio comunale
limitatamente alla sola materia riguardante l’eolico che non interferisce con
altri atti di programmazione e/o previsione urbanistica. Quindi all’atto in
questione non si applicano le previsioni contenute negli artt. 24 e 29 della L.
Reg. 16/2004 ed esso non comporta variante al vigente P.R.G.. Pres. f.f. Pagano,
Est. Di Vita - V.R. e altri (avv. Capocasale) c. Comune di Castelfranco in
Miscano (avv. Perifano) -
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VIII - 22 luglio 2010, n. 16938
DIRITTO DELL’ENERGIA - Energia nucleare - Art. 25, c. 2, lettere g) e h) , L. n.
99/2009 - Localizzazione in dettaglio del sito nucleare - Omessa previsione
dell’intesa con la regione interessata - Silenzio del legislatore -
Interpretazione costituzionalmente conforme. L’art. 25, comma 2, lettere g)
e h) della L. n. 99/2009, nel prevedere espressamente una duplice forma di
partecipazione del sistema regionale all’esercizio della funzione amministrativa
chiamata in sussidiarietà, non esclude l’intesa con la Regione interessata, ai
fini della localizzazione, nel dettaglio, del sito nucleare. Il silenzio del
legislatore delegante in proposito non ha infatti, né può avere alla luce della
doverosa interpretazione costituzionalmente conforme della delega, il
significato impediente paventato. È oramai princìpio acquisito nel rapporto tra
legislazione statale e legislazione regionale che quest’ultima possa venire
spogliata della propria capacità di disciplinare la funzione amministrativa
attratta in sussidiarietà, a condizione che ciò si accompagni alla previsione di
un’intesa in sede di esercizio della funzione, con cui poter recuperare
un’adeguata autonomia, che l’ordinamento riserva non già al sistema regionale
complessivamente inteso, quanto piuttosto alla specifica Regione che sia stata
privata di un proprio potere (sentenze n. 383 e n. 62 del 2005, n. 6 del 2004 e
n. 303 del 2003). Ciò ovviamente a prescindere dalla necessità di una puntuale
disciplina legislativa delle modalità di esercizio dell’intesa e delle eventuali
procedure per ulteriormente ricercarla in caso di diniego o comunque per
supplire alla sua carenza, come anche questa Corte ha auspicato (sentenza n. 383
del 2005, n. 20 del Considerato in diritto). Quindi, in queste situazioni il
coinvolgimento delle Regioni interessate si impone con forza immediata e diretta
al legislatore delegato, ove intenda esercitare la funzione legislativa.
Certamente, il legislatore è poi libero, e talvolta anche obbligato
costituzionalmente, nell’attività di ulteriore rafforzamento delle istanze
partecipative del sistema regionale e degli enti locali, per la quale, quando
l’interesse in gioco non sia accentrato esclusivamente in capo alla singola
Regione, ben si presta l’intervento della Conferenza Stato-Regioni e della
Conferenza Stato - città ed autonomie locali. È per l’appunto in tale ultima
direzione che devono leggersi sia la previsione recata dalla lettera g)
impugnata, con riguardo all’intesa in sede di Conferenza unificata, sia la
prevista partecipazione delle amministrazioni interessate, tra cui senza dubbio
quella regionale, al procedimento unico di cui alla lettera h). Pres. Amirante,
Est. De Siervo - Regione Toscana e altri c. Presidente del Consiglio dei
Ministri -
CORTE COSTITUZIONALE - 22 luglio 2010, n. 278
DIRITTO DELL’ENERGIA - Energia nucleare - Art. 25, c. 2, lett. f) L. n. 99/2009
- Esercizio del potere sostitutivo da parte del Governo - Mancato raggiungimento
delle intese con gli enti locali - Regioni - Distinzione dagli enti locali - Non
applicabilità della disposizione. L’art. 25, comma 2, lettera f), della
legge n. 99/2009 reca il seguente principio e criterio direttivo:
«determinazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo
in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti
locali coinvolti, secondo quanto previsto dall’articolo 120 della Costituzione».
La disposizione non trova applicazione alle intese con le Regioni: infatti, nel
vigente assetto istituzionale della Repubblica, la Regione gode di una
particolare posizione di autonomia, costituzionalmente protetta, che la
distingue dagli enti locali (art. 114 Cost.), sicché si deve escludere che il
legislatore delegato abbia potuto includere le Regioni nella espressione
censurata (sentenza n. 20 del 2010). Pres. Amirante, Est. De Siervo - Regione
Toscana e altri c. Presidente del Consiglio dei Ministri -
CORTE COSTITUZIONALE - 22 luglio 2010, n. 278
DIRITTO DELL’ENERGIA - Energia nucleare - Tipologie di impianti - Deliberazione
CIPE - Potestà attribuita al CIPE - Natura regolamentare- Esclusione - Funzione
amministrativa - Previsione del parere della Conferenza unificata anziché
dell’intesa - Legittimità. L’art. 26, comma 1, della legge impugnata
stabilisce che «con delibera del CIPE, da adottare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge e previo parere della Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive modificazioni, (…) sono definite le tipologie degli impianti per la
produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel
territorio nazionale. La Conferenza unificata si esprime entro sessanta giorni
dalla richiesta, trascorsi i quali il parere si intende acquisito». Tale
disposizione non ha conferito al CIPE una potestà regolamentare, non comportando
comporta la produzione di norme generali ed astratte, con cui si disciplinino i
rapporti giuridici, conformi alla previsione normativa, che possano sorgere nel
corso del tempo. Essa, invece, esprime una scelta di carattere essenzialmente
tecnico, con cui l’amministrazione persegue la cura degli interessi pubblici a
essa affidati dalla legge, individuando le tipologie di impianti idonee, in
concreto e con un atto, la cui sfera di efficacia si esaurisce e si consuma
entro i limiti, obiettivi e temporali, della scelta stessa. Si è pertanto in
presenza dell’esercizio di una funzione amministrativa, rispetto al quale viene
in rilievo l’art. 117, terzo comma, Cost., con riferimento alla competenza
concorrente in materia di energia: la legge delega ne ha disposto la attrazione
in sussidiarietà, limitandosi, tuttavia, a prevedere il parere della Conferenza
unificata, anziché l’intesa. Nel caso in cui la legge statale, in materia di
competenza concorrente, attribuisce la funzione amministrativa, di cui va
assicurato l’esercizio unitario ai sensi dell’art. 118 Cost., ad un organo
centrale, laddove essa sia caratterizzata da una natura eminentemente tecnica,
che esige, in quanto tale, scelte improntate all’osservanza di standard e
metodologie desunte dalle scienze, il coinvolgimento della Conferenza
Stato-Regioni può limitarsi all’espressione di un parere obbligatorio (sentenza
n. 285 del 2005). L’art. 26, comma 1, risponde appunto alla necessità che la
selezione delle tipologie ammissibili di impianti nucleari sia governata secondo
criteri tecnici di efficacia e sicurezza, affinché la successiva individuazione
della struttura compatibile con simile preliminare scrematura sia svolta (nel
corso della fase di concreta allocazione di essa, cui dovrà partecipare ciascuna
Regione interessata), sulla base di tale comune, e necessaria garanzia. Pres.
Amirante, Est. De Siervo - Regione Toscana e altri c. Presidente del Consiglio
dei Ministri -
CORTE COSTITUZIONALE - 22 luglio 2010, n. 278
DIRITTO DELL’ENERGIA - INQUINAMENTO - Art. 27, c. 27 L. n. 99/2009 -
Insediamento sul territorio degli impianti di produzione di energia elettrica
alimentati con carbon fossile - Disciplina di favore - Deroga alle disposizioni
di legge regionali che prevedano limiti di localizzazione territoriale -
Interpretazione costituzionalmente orientata. L’art. 27, c. 27 della L. n.
99/2009, al fine di contenere, per quanto possibile, l’emissione nell’ambiente
di sostanze inquinanti, appresta una disciplina di favore con riguardo
all’insediamento sul territorio degli impianti di produzione di energia
elettrica alimentati con carbon fossile, prevedendo che, alla condizione di
limitare, nella misura indicata dall’art. 5-bis del decreto-legge n. 5 del 2009,
il pregiudizio ambientale connesso a tale fonte di energia, vi si possa
procedere «in deroga alle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali
che prevedono limiti di localizzazione territoriale». Sul piano delle
competenze, la finalità di contenimento del pregiudizio ambientale, comunque
correlato agli impianti da carbon fossile, si innesta su una previsione diretta
ad incidere su interessi attribuibili alle materie concorrenti della produzione
di energia e del governo del territorio: si è, infatti, compiuta una scelta di
promozione di una particolare fonte energetica, per mezzo di uno strumento, la
deroga ai limiti legislativi di localizzazione, che chiaramente fa leva
sull’assetto urbanistico del territorio. Il legislatore statale, anziché
indicare criteri di localizzazione favorevoli alla realizzazione degli impianti
in questione, si è spinto fino all’adozione di una generale clausola derogatoria
della legislazione regionale, per quanto in un settore ove non emerge la
necessità di costruire una rete di impianti collegati gli uni agli altri, e
dunque in assenza di un imperativo di carattere tecnico che imponesse
un’incondizionata subordinazione dell’interesse urbanistico ad esigenze di
funzionalità della rete. Tale tecnica legislativa, proprio in ragione per un
verso dell’ampiezza e per altro verso della indeterminatezza dell’intervento
operato, necessita di venire ricondotta a proporzionalità in via interpretativa,
ciò che la formulazione letterale della norma consente. Va osservato, infatti,
che la disposizione impugnata ha per oggetto le leggi regionali «che prevedono
limiti di localizzazione territoriale». Questa Corte ritiene che tale
espressione linguistica sia stata impiegata dal legislatore esattamente
nell’accezione che, sia pure con riferimento ad un caso peculiare, già si è
visto ricorrere nella sentenza n. 331 del 2003, per distinguerla dall’ipotesi
dei consentiti «criteri di localizzazione», ovvero per il caso in cui la legge
regionale determini, qui con specifico riguardo agli impianti di produzione di
energia elettrica, un divieto di localizzazione tale da determinare
l’impossibilità dell’insediamento e non permetta, nel contempo, una
localizzazione alternativa. Non vengono coinvolte dalla deroga, pertanto, né la
generale normativa regionale di carattere urbanistico, che non abbia ad oggetto
gli impianti in questione, o che comunque non si prefigga di impedirne la
realizzazione, né tantomeno le discipline regionali attinenti alle materie di
competenza legislativa residuale o concorrente, che siano estranee al governo
del territorio. Pres. Amirante, Est. De Siervo - Regione Toscana e altri c.
Presidente del Consiglio dei Ministri -
CORTE COSTITUZIONALE - 22 luglio 2010, n. 278
DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti eolici - D.A. 25.6.2007 n. 91/GAB - Norme di
carattere regolamentare - Illegittimità - Regione siciliana - Competenza ad
emanare i regolamenti - Giunta di Governo. Le disposizioni dettate con il
D.A. 25.6.2007 n. 91/GAB hanno la caratteristica della novità - introducendo
condizioni e prescrizioni ulteriori rispetto a quelle fino a quel momento
esistenti per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di un impianto
eolico - della generalità e dell’astrattezza; in definitiva si atteggiano quali
vere e proprie norme di carattere secondario. Esso è conseguentemente
illegittimo, posto che l’Ordinamento della Regione Siciliana non consente
l’introduzione di norme di carattere regolamentare attraverso un D.A.. Invero
dagli artt. 2 e 3 del Decreto Legislativo del Presidente della Regione Siciliana
28 febbraio 1979 n. 70 si ricava che nell’Ordinamento siciliano i regolamenti
devono essere deliberati dalla Giunta di Governo ed adottati nella forma del
Decreto Presidenziale, mentre ai singoli assessori spetta esclusivamente il
potere di proporre l’adozione di regolamenti nelle materie di rispettiva
competenza. Pres. Giallombardo, Est. Maisano - M. s.p.a. (avv. D’Alessandro) c.
Assessorato Reg.Le del Territorio e dell'Ambiente e altro (Avv. Stato).
TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 19 luglio 2010, n. 8677
DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti eolici - Zone agricole - Compatibilità - Art. 12
d.lgs. n. 387/2003. Ai sensi dell’art. 12 del d. lgv. n. 387 del 2003, gli
impianti eolici possono essere in ogni caso ubicati nelle zone classificate
agricole dai vigenti piani urbanistici. Pres. Allegretta, Est. Durante -
F.s.r.l. (avv.ti Fidone, Linguiti e Mignozzi) c. Comune di Castelnuovo della
Daunia (avv. Giordano) -
TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 24 giugno 2010, n. 2637
DIRITTO DELL’ENERGIA - Installazione di linee elettriche - Procedimento di
espropriazione - Disciplina normativa - R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 -
Specifiche forme di pubblicità - Disciplina ex L. n. 241/1990 - Applicabilità -
Esclusione. Il procedimento di espropriazione per l'installazione di linee
elettriche è disciplinato specificamente dal r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775,
recante il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti
elettrici, i cui artt. 111 e 112 prevedono specifiche forme di pubblicità (la
pubblicazione della domanda di autorizzazione nel foglio degli annunzi legali
della provincia), finalizzate a consentire agli interessati un'attiva
partecipazione al procedimento. Tale disciplina, che assume carattere di
specialità rispetto a quella di carattere generale di cui alla l. n. 241 del
1990 e non può ritenersi abrogata per effetto di essa, deve peraltro ritenersi
sufficiente a soddisfare le esigenze poste a base del principio del giusto
procedimento, anche tenuto conto che un procedimento del genere è destinato a
coinvolgere un numero estremamente alto di soggetti, non sempre individuabili in
modo agevole; pertanto, è legittimo il comportamento dell'amministrazione che,
nel procedimento culminato con l'emissione del decreto di autorizzazione
provvisoria all'opera, segue le indicazioni dei citati artt. 111 e 112, r.d. n.
1775 del 1933, omettendo la comunicazione di avvio del procedimento nei
confronti dei proprietari dell'area interessata dall'elettrodotto” (T.A.R.
Calabria, Catanzaro, sez. I, 17/11/2005 , n. 2058). Pres. Calvo, Est. Fratamico
- B.G. e altro (avv.ti Gallenca e Prandi) c. E. s.p.a. (avv.ti Balocco, Cafasso
e Leone) e Regione Piemonte (avv. Ciavarra) -
TAR PIEMONTE, Sez. II - 13 maggio 2010, n. 2389
DIRITTO DELL'ENERGIA - DIRITTO URBANISTICO - Interventi soggetti a D.I.A. - Art.
23 T.U.ED. - Amministrazione procedente - Condizioni ostative ulteriori rispetto
alle previsioni normative - Illegittimità. Poiché l’art. 23 del testo unico
edilizia richiede che gli interventi soggetti a D.I.A., ai fini della loro
ammissibilità, siano unicamente conformi agli strumenti urbanistici ed edilizi,
alle norme di sicurezza ed a quelle di carattere igienico-sanitario, si deve
ritenere che fuori da tali ipotesi la PA procedente non possa prospettare
condizioni ostative alla realizzazione dell’intervento ulteriori o afferenti ad
interessi non rientranti tra quelli eminentemente ascritti alla sua sfera di
competenza. Pres. Ravalli, Est. Santini - F. s.r.l. (avv.ti Busiri Vici e
Cantobelli) c. Comune di Fragagnano (avv. Nilo) -
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 30 aprile 2010, n. 1064
DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti di produzione di energia elettrica da FER -
Comune - Introduzione di discipline regolatrici - Strumentazione urbanistica e
piano regolamentare - Art. 12, c. 7 d.lgs. n. 387/2003. Il Comune ha facoltà
- anche in relazione a quanto previsto dall’art. 12, comma 7, del decreto
legislativo n. 387 del 2003, nonché dalla legge regionale pugliese n. 31 del
2008, circa le aree di particolare pregio agricolo - di introdurre
preventivamente discipline regolatrici degli impianti di produzione di energia
elettrica da fonte rinnovabile, sia a livello di strumentazione urbanistica (per
quanto attiene ai criteri ed ai limiti di localizzazione) sia sul piano
regolamentare (per quanto attiene in particolare al procedimento istruttorio, in
diretta applicazione dell’art. 117, sesto comma, Cost.), di modo che un siffatto
quadro normativo comunale possa poi fungere da parametro di conformità dei
successivi interventi proposti mediante DIA. Pres. Ravalli, Est. Santini - F.
s.r.l. (avv.ti Busiri Vici e Cantobelli) c. Comune di Fragagnano (avv. Nilo) -
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 30 aprile 2010, n. 1064
DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti di produzione di energia elettrica da FER -
Opere di interesse pubblico - Natura di opera pubblica - Esclusione. Gli
impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, benché di
interesse pubblico, non sono comunque classificabili quali opere pubbliche.
Pres. Ravalli, Est. Santini - F. s.r.l. (avv.ti Busiri Vici e Cantobelli) c.
Comune di Fragagnano (avv. Nilo) -
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 30 aprile 2010, n. 1064
DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti di produzione di energia elettrica -
Interferenze con le linee di comunicazione elettronica - Nulla osta ministeriale
- Procedimento urbanistico - Diversità. Il nulla osta ministeriale circa
l’assenza di interferenze con le linee di comunicazione elettronica deve essere
acquisito all’interno del procedimento, puntualmente delineato dalla legge
regionale pugliese n. 25 del 2008, concernente la costruzione e l’esercizio di
linee ed impianti elettrici, il quale si colloca - in funzione dell’esercizio
dell’impianto stesso - su un piano diverso rispetto a quello urbanistico, tanto
più che diversa - rispetto a quella comunale - è l’autorità che provvede ad
attivarlo ed a concluderlo (Provincia). Pres. Ravalli, Est. Santini - F. s.r.l.
(avv.ti Busiri Vici e Cantobelli) c. Comune di Fragagnano (avv. Nilo) -
TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 30 aprile 2010, n. 1064
DIRITTO DELL’ENERGIA - Regione Valle d’Aosta - Art. 2, L.r. n. 18/2009 -
Illegittimità costituzionale - Art. 12, c. 10 d.lgs. n. 387/2003. L’art. 2
della legge regionale della Valle d’Aosta n. 18 del 2009 è incostituzionale per
violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto in contrasto con il
principio fondamentale fissato dall’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del
2003, che preclude alle Regioni di procedere ad un’autonoma individuazione dei
criteri generali delle aree e siti non idonei alla localizzazione degli impianti
di energia eolica. Pres. Amirante, Est. De Siervo - Presidente del Consiglio dei
Ministri c. Regione Valle’d’Aosta/Vallée d’Aoste.
CORTE COSTITUZIONALE - 6 maggio 2010, n. 168
DIRITTO DELL’ENERGIA - Regione Valle d’Aosta - Art. 6, c. 3, L.r. n. 18/2009
- Illegittimità costituzionale - Art. 12, c. 4 d.lgs. n. 387/2003. L’art. 6,
comma 3, della legge regionale della Valle d’Aosta n. 18 del 2009, che prevede
la sospensione dei procedimenti di autorizzazione per gli impianti di energia
eolica sino all’individuazione, da parte dei Comuni, degli ambiti territoriali
nei quali potranno essere insediati i predetti impianti è costituzionalmente
illegittimo per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto in
contrasto con il principio fondamentale fissato dall’art. 12, comma 4, del
d.lgs. n. 387 del 2003. Ai sensi di detta norma, infatti, il termine massimo per
la conclusione del procedimento di autorizzazione in questione non può essere
superiore a centottanta giorni. Pres. Amirante, Est. De Siervo - Presidente del
Consiglio dei Ministri c. Regione Valle’d’Aosta/Vallée d’Aoste.
CORTE COSTITUZIONALE - 6 maggio 2010, n. 168
DIRITTO DELL’ENERGIA - VIA - Illegittimità del procedimento di autorizzazione
unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Illegittimità derivata del giudizio di
compatibilità ambientale - Esclusione - Autonomia. L’eventuale illegittimità
del procedimento di autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, non
può dispiegare alcuna illegittimità derivata sulla valutazione negativa di
compatibilità ambientale, stante l’autonoma funzione di quest’ultima (cfr.
T.A.R. Liguria, Sez. I, n. 563/2006). Pres. Nicolosi, Est. De Berardinis - E.
s.r.l. (avv.ti Leccese e Pesce) c. Regione Toscana (avv.ti Ciari e Bora),
Ministero dei Beni ed Attività Culturali e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.) -
TAR TOSCANA, Sez. II - 20/04/2010, n. 986
DIRITTO DELL’ENERGIA -Procedimento per la realizzazione degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili - Termine di centottanta giorni ex art. 12
d.lgs. n. 387/2003 - Art. 1 L.r. Calabria n. 38/2008 - Sospensione di 60 giorni
- Illegittimità costituzionale. L’art. 1 della legge regionale della
Calabria n. 38 del 2008, nello stabilire un’ulteriore sospensione di sessanta
giorni, rispetto a quella di centoventi giorni inizialmente prevista dall’art.
53 della legge regionale n. 15 del 2008, si pone in contrasto con l’art. 12,
comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003 che, nel disciplinare il procedimento per la
realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, fissa il termine
massimo per la sua conclusione in centottanta giorni. Anche la parte della norma
censurata che, in virtù del richiamo all’art. 53, della legge regionale n. 15
del 2008 dispone la proroga della sospensione della realizzazione degli impianti
assentiti si pone in contrasto con l’indicato parametro costituzionale, in
quanto elusiva dei principi fondamentali di semplificazione e celerità
amministrativa, risultando inutile il rilascio dell’autorizzazione se ad esso
non consegue la possibilità del suo concreto utilizzo. Pres. Amirante, Est.
Saulle - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Calabria -
CORTE COSTITUZIONALE - 1 aprile 2010, n. 124
DIRITTO DELL’ENERGIA - Produzione di energia da fonti rinnovabili - Art. 2, L.r.
Calabria n. 42/2008 - Previsione di limiti alla produzione - Contrasto con il
Protocollo di Kyoto e con la dir. n. 2001/77/CE - Illegittimità costituzionale.
Con l’art. 2 della L.R. Calabria n. 42 del 2008 il legislatore regionale prevede
alcuni limiti alla produzione di energia da fonti rinnovabili sul territorio
regionale e, in tal modo, pone una disciplina che opera in modo diametralmente
opposto rispetto alle norme internazionali (Protocollo di Kyoto) e comunitarie
(art. 3 direttiva n. 2001/77/CE) le quali, nell’incentivare lo sviluppo delle
suddette fonti di energia, individuano soglie minime di produzione che ogni
Stato si impegna a raggiungere entro un determinato periodo di tempo. Pres.
Amirante, Est. Saulle - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione
Calabria -
CORTE COSTITUZIONALE - 1 aprile 2010, n. 124
DIRITTO DELL’ENERGIA - Art. 3 L.r. Calabria n. 42/2008- Contrasto con l’art. 41
Cost. - Illegittimità costituzionale. Il legislatore regionale, con l’art.
3, comma 1, della L.r. Calabria n. 42 del 2008, ha posto una disciplina che
contrasta con il principio di cui all’art. 41 della Costituzione, in quanto
sottrae il 20% della potenza di energia autorizzabile al libero mercato e, nel
destinarlo a determinate finalità, individua i possibili legittimati ad ottenere
la suddetta quota sulla base di requisiti del tutto atecnici (che abbiano
preferibilmente partenariato calabrese), ponendo, peraltro, a loro carico una
serie di condizioni (che destinino una significativa quota degli investimenti
per attività di sviluppo industriale ed economico sul territorio calabrese)
estranee all’oggetto della autorizzazione ottenuta. Discriminare le imprese
sulla base di un elemento di localizzazione territoriale contrasta con il
principio secondo cui la Regione non può adottare provvedimenti che ostacolino
in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le
Regioni, discendendo da ciò «il divieto per i legislatori regionali di frapporre
barriere di carattere protezionistico alla prestazione, nel proprio ambito
territoriale, di servizi di carattere imprenditoriale da parte di soggetti
ubicati in qualsiasi parte del territorio nazionale (sentenza n. 207 del 2001).
Pres. Amirante, Est. Saulle - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione
Calabria -
CORTE COSTITUZIONALE - 1 aprile 2010, n. 124
DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti autorizzabili tramite DIA - Art. 12 d.lgs. n.
387/2003 - Pubnto 2.3 Allegato sub 1 della L.r. Calabria n. 42/2008 -
Eterogeneità delle discipline statale e regionale - Illegittimità
costituzionale. Il punto 2.3 dell’Allegato sub 1 della legge regionale n. 42
del 2008 si pone in contrasto con quanto disposto dall’art. 12 del d.lgs. n.
387/2003, il quale fissa i principi fondamentali in materia di produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell’energia. Il legislatore regionale ha
infatti assunto un criterio di individuazione degli impianti autorizzabili sulla
base della mera denuncia di attività, difforme da quello del legislatore statale
che, senza tener conto della tipologia della fonte utilizzata, fissa in un’unica
soglia di produzione il limite che consente l’accesso al procedimento di DIA.
L’eterogeneità delle discipline (statale e regionale) poste a raffronto rende
palese anche la violazione dell’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 387 del 2003,
che consente l’individuazione di soglie diverse di potenza rispetto a quelle
indicate dalla tabella, ma solo a seguito di un procedimento che, in ragione
delle diverse materie interessate (tutela del territorio, tutela dell’ambiente,
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia), coinvolge lo
Stato e le Regioni in applicazione del principio di leale collaborazione, il
quale impedisce ogni autonomo intervento legislativo regionale (sentenze n. 282
e n. 166 del 2009). Pres. Amirante, Est. Saulle - Presidente del Consiglio dei
Ministri c. Regione Calabria -
CORTE COSTITUZIONALE - 1 aprile 2010, n. 124
DIRITTO DELL’ENERGIA - Punto 4.2., lett. f) All. sub 1 L.r. Calabria n. 42/2008
- Domanda di autorizzazione all’installazione di impianti eolici - Garanzia di
producibilità annua di 1800 ore equivalenti di vento - Illegittimità
costituzionale - Violazione della normativa statale di cornice. Il punto 4.2
lettera f) dell’Allegato sub 1 della legge regionale della Calabria n. 42 del
2008, nella parte in cui prevede che alla domanda di autorizzazione
all’installazione di impianti eolici deve essere allegato uno studio delle
potenzialità anemologiche del sito che siano tali da garantire una producibilità
annua di almeno 1800 ore equivalenti di vento contrasta con la normativa statale
di cornice. Questa non contempla, infatti, alcuna limitazione specifica, né
divieti inderogabili alla installazione di impianti alimentati da fonte eolica
assumendo a tal fine rilievo l’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, il
quale rinvia a apposite linee guida il compito di «assicurare un corretto
inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel
paesaggio». Tale disposizione abilita, poi, le Regioni a «procedere alla
indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie
di impianti», ma ciò può aver luogo solo «in attuazione» delle predette linee
guida. Al momento non risulta che queste ultime siano state adottate con le
modalità previste dallo stesso comma 10, vale a dire in sede di Conferenza
unificata (sentenza n. 282 del 2009). Al riguardo, questa Corte ha precisato che
«la presenza delle indicate diverse competenze legislative giustifica il
richiamo alla Conferenza unificata, ma non consente alle Regioni [...] di
provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto
inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia
alternativa» (sentenza n. 166 del 2009). Pres. Amirante, Est. Saulle -
Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Calabria -
CORTE COSTITUZIONALE - 1 aprile 2010, n. 124
DIRITTO DELL’ENERGIA - Punto 4.2., lett. i) All. sub 1 L.r. Calabria n. 42/2008
- Domanda di autorizzazione all’installazione di impianti eolici di potenza
superiore a 500 Kwe - Deposito della deliberazione favorevole del Consiglio
comunale sul cui territorio insiste il progetto - Illegittimità costituzionale -
Violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003. Il punto 4.2, lettera i),
dell’Allegato sub 1 della legge regionale della Calabria n. 42 del 2008, nella
parte in cui prevede che la domanda di autorizzazione (per gli impianti di
potenza superiore a 500 Kwe), sia corredata anche dalla deliberazione favorevole
del Consiglio comunale sul cui territorio insiste il progetto contrasta con
l’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, il quale, nel disciplinare il procedimento per
l’installazione di impianti alimentati da fonti alternative, prevede quale suo
atto conclusivo il rilascio di una autorizzazione unica, senza alcun riferimento
alla necessità dell’adozione dell’atto consiliare comunale indicato dalla norma
regionale impugnata, la quale prescrive, quindi, un ulteriore adempimento in
contrasto con le finalità di semplificazione perseguite dal legislatore statale.
Pres. Amirante, Est. Saulle - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione
Calabria -
CORTE COSTITUZIONALE - 1 aprile 2010, n. 124
DIRITTO DELL’ENERGIA - Misure di compensazione patrimoniale - Condizione per il
rilascio di titoli abilitativi - Divieto - Misure di compensazione e
riequilibrio ambientale - Ammissibilità. Per misure di compensazione
s’intende, in genere, la monetizzazione degli effetti negativi che l’impatto
ambientale determina, per cui chi propone l’istallazione di un determinato
impianto s’impegna a devolvere, all’ente locale cui compete l’autorizzazione,
determinati servizi o prestazioni. La legge statale vieta tassativamente
l’imposizione di corrispettivo (le cosiddette misure di compensazione
patrimoniale) quale condizione per il rilascio dei suddetti titoli abilitativi,
tenuto conto che la costruzione e l’esercizio di impianti per l’energia eolica
sono libere attività d’impresa soggette alla sola autorizzazione amministrativa
della Regione, secondo l’art. 12, comma 6, del d.lgs. n. 387 del 2003. Sono, al
contrario, ammessi gli accordi che contemplino misure di compensazione e
riequilibrio ambientale, nel senso che il pregiudizio subito dall’ambiente per
l’impatto del nuovo impianto, oggetto di autorizzazione, viene compensato
dall’impegno ad una riduzione delle emissioni inquinanti da parte dell’operatore
economico proponente. Pres. Amirante, Est. Saulle - Presidente del Consiglio dei
Ministri c. Regione Calabria -
CORTE COSTITUZIONALE - 1 aprile 2010, n. 124
DIRITTO DELL’ENERGIA - Punto 4.2., lettere l) ed o) dell’Allegato sub 1 della
L.r. Calabria n. 42/2008 - Installazione di impianti di produzione di energia
elettrica da fonte rinnovabile- Previsione di oneri economici - Misure di
compensazione di carattere economico - Illegittimità costituzionale. Il
punto 4.2 lettere l) ed o) dell’Allegato sub 1 della legge regionale Calabria n.
42 del 2008, nella parte in cui stabiliscono una serie di condizioni e di oneri
economici per il rilascio dell’autorizzazione unica per l’installazione di
impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili estranee
all’oggetto del provvedimento richiesto, si configurano quali compensazioni di
carattere economico espressamente vietate dal legislatore statale (sentenza n.
282 del 2009). La disciplina impugnata, infatti, prescinde dall’esistenza di
concentrazioni di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto
territoriale, presupposto quest’ultimo previsto dall’art. 1, c. 4, lett. f)
della L. n. 239/2004, che legittima la previsione di misure di compensazione
finalizzate al riequilibrio ambientale in deroga al principio fondamentale
fissato dall’art. 12, comma 6, del d.lgs. n. 387 del 2003. Pres. Amirante, Est.
Saulle - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Calabria -
CORTE COSTITUZIONALE - 1 aprile 2010, n. 124
DIRITTO DELL’ENERGIA - Varianti di tracciato degli impianti elettrici
esistenti - Art. 4, c. 4 L.r. Puglia n. 25/2008 - Sottrazione alla VIA degli
interventi concordati con i proprietari dei fondi e le amministrazioni
interessate - Illegittimità costituzionale. Va dichiarata l’illegittimità
costituzionale dell’art. 4, comma 4, della legge della Regione Puglia n. 25 del
2008, nella parte in cui, comprendendo tra gli interventi di manutenzione
ordinaria le varianti di tracciato degli impianti elettrici esistenti,
concordate con i proprietari dei fondi interessati e le amministrazioni
interessate, ha l’effetto di sottrarle alla valutazione d’impatto ambientale.
Pres. Amirante, Est. Finocchiaro - Presidente del Consiglio dei Ministri c.
Regione Puglia.
CORTE COSTITUZIONALE - 26/03/2010, n. 120
DIRITTO DELL’ENERGIA - Elettrodotti - Procedura autorizzatoria e procedura di
VIA - Procedimenti autonomi finalizzati alla cura di interessi distinti. La
procedura autorizzatoria per progetti relativi a linee e impianti elettrici e la
procedura di VIA invece, sono autonomi e finalizzati alla cura di interessi
distinti, pur se l’esito della VIA condiziona il merito della procedura
autorizzatoria. Sebbene sia indubbio il collegamento, in termini di utilità
concreta e finale per il richiedente, tra il procedimento diretto alla
espressione del giudizio di compatibilità ambientale per la realizzazione di un
impianto ed il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione, sono distinte
le norme che individuano le autorità coinvolte e le rispettive modalità e
termini per il compimento degli atti. Pres. Amirante, Est. Finocchiaro -
Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Puglia.
CORTE COSTITUZIONALE - 26/03/2010, n. 120
DIRITTO DELL’ENERGIA - Installazione ed esercizio di impianti di produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili - Imposizione di misure di compensazione
patrimoniale - Divieto - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Misure di compensazione e
riequilibrio ambientale - Ammissibilità - Art. 1 L. r. Puglia n. 31/2008 -
Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza. La legge statale
vieta tassativamente l’imposizione di corrispettivo (le cosiddette misure di
compensazione patrimoniale) quale condizione per il rilascio di titoli
abilitativi per l’installazione e l’esercizio di impianti da energie
rinnovabili, tenuto anche conto che, secondo l’ordinamento comunitario e quello
nazionale, la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili sono libere attività d’impresa soggette alla sola
autorizzazione amministrativa della Regione (art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003,
in attuazione dell’art. 6 della direttiva 2001/77/CE). Devono, invece, ritenersi
ammessi gli accordi che contemplino misure di compensazione e riequilibrio
ambientale, nel senso che il pregiudizio subito dall’ambiente per l’impatto del
nuovo impianto, oggetto di autorizzazione, viene “compensato” dall’impegno ad
una riduzione delle emissioni inquinanti da parte dell’operatore economico
proponente. (cfr. sent. Corte Cost. n. 248/2006). Sotto questo profilo, è
infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della L.r.
Puglia n. 31/2008, sollevata in riferimento all’art. 117, c. 3 Cost. . E’ da
escludere anche il contrasto con gli artt. 3 e 41 della Costituzione. La norma
regionale non preclude infatti il rilascio di autorizzazioni per l’installazione
e l’esercizio di impianti da energie rinnovabili ad operatori non industriali:
essa stabilisce semplicemente, ai fini del riequilibrio ambientale, che, ove il
proponente sia operatore industriale, l’accordo pre-autorizzativo possa
prevedere una compensazione, nel senso della diminuzione delle quantità delle
emissioni inquinanti delle industrie di cui l’operatore stesso è titolare. Pres.
Amirante, Est. Finocchiaro - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione
Puglia -
CORTE COSTITUZIONALE - 26 marzo 2010, n. 119
DIRITTO DELL’ENERGIA - Installazione ed esercizio di impianti di produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili - Mancata approvazione delle linee guida
di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 - Regioni - Individuazione delle aree
territoriali ritenute non idonee all’installazione degli impianti eolici e
fotovoltaici - Art. 2, cc. 1, 2 e 3 L.r. Puglia n. 31/2008 - Illegittimità
costituzionale. La mancata approvazione, da parte dello Stato, delle linee
guida previste dall’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 non consente alle Regioni di
provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto
inserimento degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa. Di
conseguenza l’individuazione di aree territoriali ritenute non idonee
all’installazione di impianti eolici e fotovoltaici, non ottemperando alla
necessità di ponderazione concertata degli interessi rilevanti in questo ambito,
in ossequio al principio di leale cooperazione, risulta in contrasto con l’art.
12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 (sent. n. 382 del 2009).Ne deriva
l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, cc. 1, 2 e 3 della L.R. Puglia n.
31/2008, pur essendo opportuno affermare la necessità, al fine del perseguimento
della esigenza di contemperare la diffusione degli impianti da energie
rinnovabili con la conservazione delle aree di pregio ambientale, che lo Stato
assuma l’iniziativa di attivare la procedura di cooperazione prevista per
l’elaborazione delle linee guida. Pres. Amirante, Est. Finocchiaro - Presidente
del Consiglio dei Ministri c. Regione Puglia -
CORTE COSTITUZIONALE - 26 marzo 2010, n. 119
DIRITTO DELL’ENERGIA - Installazione ed esercizio di impianti di produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili - Autorizzazione - Art. 12 d.lgs. n.
387/2003 - Procedura autorizzativa semplificata - Allegato A - DIA - Art. 3, cc.
1 e 2 L.r. Puglia n. 31/2008 - Estensione delle ipotesi sottoposte a DIA -
Illegittimità costituzionale. La costruzione e l’esercizio degli impianti da
fonti rinnovabili, nonché le opere connesse, sono soggetti all’autorizzazione
unica (art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 387 del 2003). Sussiste una procedura
autorizzativa semplificata in relazione agli impianti con una capacità di
generazione inferiore rispetto alle soglie indicate (tabella A, allegata al
medesimo decreto legislativo), diversificate per ciascuna fonte rinnovabile:
agli impianti rientranti nelle suddette soglie si applica la disciplina della
DIA, di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380. L’art. 3 della legge regionale Puglia n. 31 del 2008 - per
alcune tipologie di impianti specificamente elencati, per la produzione di
energia da fonti rinnovabili, non solo solare ed eolica, ma anche per impianti
idraulici, a biomassa e a gas - ha previsto l’estensione della DIA anche per
potenze elettriche nominali superiori (fino a 1 MWe) a quelle previste alla
tabella A allegata al d.lgs. n. 387 del 2003. Detta norma regionale,
limitatamente ai commi 1 e 2, è illegittima, in quanto maggiori soglie di
capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali
si procede con la disciplina della DIA possono essere individuate solo con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la
Conferenza unificata, senza che la Regione possa provvedervi autonomamente.
Pres. Amirante, Est. Finocchiaro - Presidente del Consiglio dei Ministri c.
Regione Puglia -
CORTE COSTITUZIONALE - 26 marzo 2010, n. 119
DIRITTO DELL’ENERGIA - Installazione ed esercizio di impianti di produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili - Autorizzazione - Adempimenti imposti
dall’art. 7, c. 1 L.r. Puglia n. 31/2008 - Integrazione alla disciplina statale
sull’autorizzazione unica - Questione di legittimità costituzionale -
Infondatezza. Gli adempimenti imposti al proponente dall’art. 7, c. 1 della
L.R. Puglia n. 31/2008 - produzione di documentazione bancaria - costituiscono
disposizioni ad integrazione della disciplina statale sull’autorizzazione unica
(in quanto tali compatibili con la competenza regionale concorrente in materia),
al fine di garantire l’attuazione dei comuni obiettivi di incentivazione del
ricorso alle fonti energetiche rinnovabili, attraverso una puntuale verifica
dell’affidabilità economica dei proponenti. La relativa questione di legittimità
costituzionale è pertanto infondata. Pres. Amirante, Est. Finocchiaro -
Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Puglia -
CORTE COSTITUZIONALE - 26 marzo 2010, n. 119
DIRITTO DELL’ENERGIA - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Semplificazione amministrativa e celerità procedimentale - Istanza volta a conseguire l’autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto fotovoltaico - Regione - Inerzia - Violazione della normativa di riferimento - Adozione di un provvedimento espresso - Termine di 180 giorni dall’attivazione del’iter. Alla luce dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, in conformità a quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n° 364/2006 (secondo cui "L'indicazione del termine, contenuto nell'art. 12, comma 4, deve qualificarsi quale principio fondamentale in materia di <<produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia>>, in quanto tale disposizione risulta ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità garantendo, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo"), deve ritenersi che le priorità perseguite nella materia dal legislatore siano la semplificazione amministrativa e la celerità procedimentale (cfr. T.A.R. Basilicata, n. 144/2007). L’inerzia mantenuta dalla Regione a fronte di un’istanza di autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto fotovoltaico viola pertanto la normativa di riferimento ,la quale impone invece la definizione del procedimento, mediante adozione di un espresso provvedimento, nel termine di 180 giorni dalla data in cui vi è stata l’attivazione dell’iter. Pres. Veneziano, Est. Liguori - S. s.p.a. (avv.ti Gargiulo e Lembo) c. Regione Campania (avv. Valanzuolo) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 25 marzo 2010, n. 1652
DIRITTO DELL’ENERGIA -
INQUINAMENTO - Certificati bianchi - Nozione - Finalità. I c.d. certificati
bianchi vengono rilasciati in favore di imprese che dimostrano il conseguimento
di obiettivi di risparmio energetico; essi possono essere utilizzati dalle
medesime imprese o da altre imprese a cui vengono ceduti verso corrispettivo,
per superare i limiti di inquinamento imposti a ciascuna impresa. In sintesi, in
ossequio al principio chi inquina paga, il cui rovescio è il principio chi non
inquina è pagato, il livello massimo di inquinamento non può comunque essere
superato, salvo compensazioni interne tra soggetti che inquinano di più e
soggetti che inquinano meno. Questo meccanismo postula che i progetti di
riduzione di inquinamento siano effettivi, altrimenti i c.d. certificati
bianchi, rilasciati a fronte di mancata riduzione dell’inquinamento,
porterebbero al paradossale risultato, opposto all’obiettivo per cui sono nati,
di consentire l’aumento del tasso complessivo di inquinamento, con evidente
danno per l’umanità e l’ambiente a livello globale. Pres. Barbagallo, Est. De
Nictolis - Autorità per l’energia elettrica ed il gas (Avv. Stato) c. E. s.r.l.
(avv.ti Clarizia e Greco) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI- 22 marzo 2010, n. 1635
DIRITTO DELL’ENERGIA - Procedure istruttorie dell’AEEG - Termine per il deposito
di documenti - Perentorietà - Esclusione - Audizione personale - Art. 17 d.P.R.
n. 244/2001. In tema di procedure istruttorie dell’Autorità per l’Energia
Elettrica e il Gas, una lettura non formalista del d.P.R. n. 244/2001, impone di
considerare non perentorio il termine, di cui all’art. 16, di deposito di
documenti fino a quindici giorni prima della chiusura dell’istruttoria:
l’audizione personale non può essere nettamente scissa dalla fase istruttoria,
in quanto il contraddittorio orale, che avviene con la parte interessata, e non
con il suo legale, non può essere inteso solo come una fase di discussione sulla
base delle prove già acquisite, ma anche come una fase utile ad acquisire
ulteriori elementi; pertanto, non si può negare la possibilità di produrre
documenti fino alla data di audizione personale, e, ove necessario, anche entro
un breve termine decorrente da tale audizione. In definitiva, fino a quando alle
parti è consentito partecipare al procedimento, deve essere consentita la
produzione sia di memorie che di documenti, a meno che non vi si oppongano
ragioni di tutela della par condicio o esigenze di urgenza. Pres. Barbagallo,
Est. De Nictolis - Autorità per l’energia elettrica ed il gas (Avv. Stato) c. E.
s.r.l. (avv.ti Clarizia e Greco) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI- 22 marzo 2010, n. 1635
DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Art. 12 d.lgs. n. 387/20003 - Procedimento autorizzativo - Favor legis - Adozione della determinazione conclusiva - Termine di 180 giorni - Intento acceleratorio. Dal testo dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 si evince l'intento del legislatore di favorire le iniziative volte alla realizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, semplificando il relativo procedimento autorizzativo e concentrando l'apporto valutativo di tutte le Amministrazioni interessate nella "conferenza di servizi" ai fini del rilascio di una "autorizzazione unica". Ed a siffatto "favor legis" (come anche al principio dell'obbligo della P.A. di concludere il procedimento ex art. 2 L. n. 241/1990, recepita in Sicilia con L.r. n. 10/1991), non può non conseguire l’obbligo della Regione di adottare le relative determinazioni, positive o negative, entro quel termine massimo di 180 giorni avente un evidente intento acceleratorio del procedimento, e posto come limite temporale massimo per l’adozione della determinazione conclusiva. Pres. Monteleone, Est. Di Paola - D.M. (avv. Cutaia) c. Assessorato all’Industria della Regione Siciliana (Avv. Stato) - TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 19 marzo 2010, n. 3253
DIRITTO DELL’ENERGIA - Costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di
energia elettrica da FER - Autorizzazione - Art. 12, cc. 3 e 4 d.lgs. n.
387/2003 - Unicità del procedimento. In base ai principi posti dall’art. 12
commi 3 e 4 D.L. vo 29 dicembre 2003, n. 387, la costruzione e l’esercizio degli
impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili
richiede un’autorizzazione unica, a seguito di un procedimento al quale
partecipano tutte le Amministrazioni interessate, mediante conferenza dei
servizi; in tal modo, le determinazioni delle amministrazioni interessate,
devono essere espresse solo in quella sede, così da assicurare l’unicità del
procedimento, mediante il coordinamento dei vari interessi pubblici, rilevanti
per l’autorizzazione unica finale (Cfr: T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 9
settembre 2009, n. 1478). Pres. Onorato, Est. Cernese - F.G. e altri (avv. Del
Vecchio) c. Regione Campania (avv. Barone) e Comune di Foiano di Val Fortore
(avv. Perifano) -
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 16 marzo 2010, n. 1479
DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti di energia eolica - Autorizzazione - Termine di
180 giorni di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 - Termine posto
nell'esclusivo interesse del richiedente - Pretesa del rispetto del termine -
Soggetto espropriando - Estraneità. Pur ad ammettere la natura perentoria
del termine di 180 giorni previsto dall’art. 12, comma 4, ultimo periodo, D.L.
vo 29 dicembre 2003, n. 387, per la conclusione del procedimento finalizzato al
rilascio dell’autorizzazione unica alla costruzione di impianti di energia
eolica e decorrente dalla data della presentazione della relativa domanda (Cfr:
T.A.R. Basilicata, 5 marzo 2007, n. 144), il termine in questione è stato
fissato dal Legislatore nell’esclusivo interesse del richiedente
l’autorizzazione, sicché è solo questi che può pretenderne il rispetto e
lamentarsi del suo mancato rispetto, mentre analogo interesse non ha il soggetto
espropriando. Pres. Onorato, Est. Cernese - F.G. e altri (avv. Del Vecchio) c.
Regione Campania (avv. Barone) e Comune di Foiano di Val Fortore (avv. Perifano)
-
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 16 marzo 2010, n. 1479
DIRITTO DELL’ENERGIA - Procedimento autorizzatorio - Art. 12, c. 4 d.lgs. n.
387/2003 - Riferimento alle “amministrazioni interessate” - Interpretazione.
Il riferimento alle “Amministrazioni interessate”, contenuto nell’inciso del
primo periodo del comma 4 dell’art. 12 del D.L. vo n. 387 del 2003, riguarda
testualmente la partecipazione al procedimento autorizzatorio nel suo complesso
(al quale potranno prendere parte, ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge n.
241 del 1990, tutte le amministrazioni cui sia riconoscibile un interesse anche
di mero fat-to rispetto al progetto della cui approvazione si tratta), non alla
conferenza dei servizi decisoria convocata per l’assunzione della determinazione
finale ed, in relazione alla quale, l’individuazione delle Autorità chiamate ad
esprimere la loro decisione rimane regolato dalla disposizione di cui all’art.
14 della legge n. 241 del 1990 che circoscrive la legittimazione alla conferenza
decisoria alle sole am-ministrazioni cui spetti per legge esprimere,
sull’oggetto del proce-dimento, “intese, concerti, nulla osta o assensi comunque
denominati”. Pres. Onorato, Est. Cernese - F.G. e altri (avv. Del Vecchio) c.
Regione Campania (avv. Barone) e Comune di Foiano di Val Fortore (avv. Perifano)
-
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 16 marzo 2010, n. 1479
DIRITTO DELL’ENERGIA - Interesse pubblico allo sfruttamento delle fonti di
energia alternative - Interessi dominicali dei soggetti propri atri -
Valutazione di preminenza - Legislatore - Dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità e urgenza dei lavori. Ogni considerazione su un presunto
ordine gerarchico fra interessi pubblici e privati resta preclusa allorquando i
rapporti fra queste due categorie di interessi vengano disciplinati direttamente
dalla legge nel senso di considerare assolutamente prevalente l’interesse
pubblico allo sfruttamento delle fonti di energia alternativa e rinnovabile
rispetto agli interessi meramente dominicali dei soggetti proprietari delle aree
ove dovrà essere ubicato l’impianto; non a caso, ai sensi dell’art. 12 del D.L.
vo n. 387 del 2003, l’approvazione del progetto ed il conseguente rilascio
dell’autorizzazione unica implicano la dichiarazione di pubblica utilità, nonché
di indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori. Ovviamente il preminente
interesse pubblico alla realizzazione di impianti di tale portata, secondo la
logica di uno sviluppo sostenibile, trova il necessario controaltare
nell’adeguata ponderazione delle implicazioni che il progetto in corso di
approvazione può avere nei confronti di una serie di interessi pubblici
puntualmente indicati del-la norma (ambientali, paesaggistici ed urbanistici,
ecc.). Pres. Onorato, Est. Cernese - F.G. e altri (avv. Del Vecchio) c. Regione
Campania (avv. Barone) e Comune di Foiano di Val Fortore (avv. Perifano) -
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 16 marzo 2010, n. 1479
DIRITTO DEL’ENERGIA - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Disciplina procedimentale
auto applicativa - Regioni. La disciplina procedimentale dettata dall’art.
12 del D.L. vo n. 387 del 2003 è autoapplicativa, nel senso che alla stessa
devono immediatamente uniformarsi le Regioni, a prescindere della eventuale
adozione da parte loro di atti normativi di attuazione o di “Linee Guida”. Pres.
Onorato, Est. Cernese - F.G. e altri (avv. Del Vecchio) c. Regione Campania
(avv. Barone) e Comune di Foiano di Val Fortore (avv. Perifano) -
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 16 marzo 2010, n. 1479
DIRITTO DELL’ENERGIA - Realizzazione di impianti elettrici - Localizzazione -
Amministrazione - Obbligo di esplicitare scelte e alternative possibili -
Esclusione. Secondo la giurisprudenza, ai fini della realizzazione di
impianti elettrici (ma le considerazioni sono estensibili anche agli impianti di
energia eolica), l’amministrazione non ha l’obbligo di esplicitare negli atti
del procedimento tutte le scelte e le alternative possibili individuate in sede
di localizzazione delle aree espropriande (Cfr: T.A.R. Sa-lerno, sez. I, 5
aprile 2006, n. 372). Pres. Onorato, Est. Cernese - F.G. e altri (avv. Del
Vecchio) c. Regione Campania (avv. Barone) e Comune di Foiano di Val Fortore
(avv. Perifano) -
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 16 marzo 2010, n. 1479
DIRITTO DELL’ENERGIA - - Impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile
- Ubicazione in zona agricola - Legittimità - Autorizzazione unica - Effetto di
variante urbanistica - Deroga ai limiti di altezza previsti dallo strumento
urbanistico generale. Secondo la giurisprudenza, in base all’art. 12 n. 7
D.L.vo 29 di-cembre 2003, n. 387, gli impianti di produzione di energia
elettrica da fonte rinnovabile (quali i generatori eolici) possono
legittimamente essere ubicati anche in zone classificate agricole dallo
strumento urbanistico vigente nel Comune (T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I, 20
giugno 2009, n. 466). Nell’esercizio della propri discrezionalità in materia di
governo del territorio i comuni possono certamente prevedere aree specificamente
destinate ad impianti eolici mentre in mancanza di una simile previsione
conformativa detti impianti possono essere localizzati, senza distinzioni
(almeno, per quanto riguarda la valutazione di compatibilità urbanistica), in
tutte le zone agricole (T.A.R. Umbria, Perugina, 15 giu-gno 2007, n. 518). Ne
consegue che l’autorizzazione unica produce, tra gli altri, anche l’effetto di
variante urbanistica automatica, con possibilità di derogare anche ad eventuali
limiti in tema di altezza previsti dallo strumento urbanistico generale. Pres.
Onorato, Est. Cernese - F.G. e altri (avv. Del Vecchio) c. Regione Campania
(avv. Barone) e Comune di Foiano di Val Fortore (avv. Perifano) -
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. V - 16 marzo 2010, n. 1479
DIRITTO DELL’ENERGIA - Realizzazione e gestione di impianti eolici - Attività
d’impresa liberalizzate - Autorizzazione unica regionale - Titolo sostitutivo
del permesso di costruire - Comune - Interesse ad una corretta localizzazione
urbanistica - Conferenza di servizi. La realizzazione e gestione di impianti
eolici rientra tra le attività di impresa liberalizzate, non essendovi alcuna
privativa in favore di enti pubblici o soggetti concessionari; essa , a scopo di
semplificazione burocratica e in ossequio ai principi comunitari, è sottoposta
ad una autorizzazione unica regionale, previa conferenza di servizi; tale
autorizzazione unica costituisce anche titolo per la costruzione dell’impianto,
e dunque è sostitutiva anche del permesso di costruire ed il Comune può far
valere il proprio interesse ad una corretta localizzazione urbanistica del parco
eolico, e alla sua conformità edilizia, nell’ambito della conferenza di servizi
che precede il rilascio dell’autorizzazione unica (v. il parere della Sez, 3° di
questo Consiglio 14.10.2008 n. 2849). Pres. Trovato, est. Cerreto - Comune di
Cerignola (avv. Deramo) c. C. s.r.l. (avv. Perla)- (Conferma TAR Campania,
Napoli n. 1733/2009) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 26 febbraio 2010, n. 1139
DIRITTO DELL’ENERGIA - Regolamento Regione Puglia n. 16/2006 - Mancanza del
piano regolatore per l’installazione di impianti eolici - Impedimento alla
realizzazione sul territorio comunale di siffatti impianti - Esclusione -
Contrasto con il principio fondamentale di cui al d.lgs. n. 387/2003 -
Conclusione del procedimento autorizzatorio in 180 giorni - Sentenza Corte Cost.
n. 364/2006. La mancanza del piano regolatore per l’installazione di
impianti eolici (art. 14 del regolamento della Regione Puglia n. 16/2006) non
può impedire la realizzazione sul territorio comunale di siffatti impianti,
atteso che una tale interpretazione verrebbe a sospendere sine die le richieste
di autorizzazione in tale settore ponendosi in contrasto con il principio
fondamentale del D.L.vo n. 387/2003, che esige la conclusione del procedimento
in 180 giorni, come già statuito dalla sentenza Corte Cost. n.364/2006 proprio
con riferimento ad una disposizione legislativa della regione Puglia avente un
effetto sospensivo analogo. Pres. Trovato, est. Cerreto - Comune di Cerignola
(avv. Deramo) c. C. s.r.l. (avv. Perla)- (Conferma TAR Campania, Napoli n.
1733/2009) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 26/02/2010, n. 1139
DIRITTO DELL’ENERGIA - RIFIUTI - Incenerimento dei rifiuti - Impianto di incenerimento - Impianto di coincenerimento - Complesso costituito da un impianto di gassificazione e da una centrale elettrica - Incenerimento nella centrale elettrica di gas non depurato derivato dal trattamento termico di rifiuti nell’impianto di gassificazione - Disciplina giuridica applicabile - Art. 3, punto 5 Direttiva 2000/76/CE.. Una centrale elettrica che utilizza come combustibile supplementare, in aggiunta a combustibili fossili impiegati in prevalenza nella sua attività di produzione, un gas ottenuto in un impianto al termine di un trattamento termico dei rifiuti va considerata, congiuntamente a tale impianto di gassificazione, come un «impianto di coincenerimento» ai sensi dell’art. 3, punto 5, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 dicembre 2000, 2000/76/CE, sull’incenerimento dei rifiuti, quando il suddetto gas non è stato depurato all’interno del suddetto impianto di gassificazione. Pres. Toader (rel.) - domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) nella causa promossa da Lahti Energia Oy. CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sez. VIII, 25/02/2010, Sentenza C-209/08
DIRITTO DELL’ENERGIA - Fonti
energetiche rinnovabili - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Principi di
semplificazione e accelerazione - Autorizzazione unica - Conferenza di servizi -
Valutazioni id carattere paesaggistico, storico e artistico. L’art. 12,
d.lgs. n. 387/2003, ispirato a principi di semplificazione e accelerazione delle
procedure finalizzate alla realizzazione e gestione degli impianti di energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, ha previsto una
autorizzazione unica, che sostituisce tutti i pareri e le autorizzazioni
altrimenti necessari, e in cui confluiscono anche le valutazioni di carattere
paesaggistico, nonché quelle relative alla esistenza di vincoli di carattere
storico- artistico, tramite il meccanismo della conferenza di servizi. Pres.
Ruoppolo, Est. De Nictolis - E. s.r.l. (avv.ti Abbamonte, Conte e Clarizia) c.
Associazione Italia Nostra (avv. Medugno) - (Riforma TAR Molise, n. 115/2009) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 22 febbraio 2010, n. 1020
DIRITTO DELL’ENERGIA - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Rinvio alla L. n. 241/1990
in tema id conferenza di servizi - Dissenso delle amministrazioni convocate -
Espressione all’interno della conferenza di servizi a pena di inammissibilità -
Dissenso delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale - Norme procedurali per il superamento del dissenso.
Stante il rinvio operato dall’art. 12, d.lgs. n. 387/2003, alla l. n.
241/1990 in tema di conferenza di servizi, ne consegue che, ai sensi dell’art.
14-quater, citata l. n. 241/1990, le amministrazioni convocate devono esprimere
il proprio eventuale dissenso, a pena di inammissibilità, motivatamente e
all’interno della conferenza di servizi. Ove poi il dissenso sia espresso, tra
l’altro, da amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, sono dettate
specifiche norme procedurali per il superamento del dissenso. Pres. Ruoppolo,
Est. De Nictolis - E. s.r.l. (avv.ti Abbamonte, Conte e Clarizia) c.
Associazione Italia Nostra (avv. Medugno) - (Riforma TAR Molise, n. 115/2009) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 22 febbraio 2010, n. 1020
DIRITTO DELL’ENERGIA -
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Impianti eolici - Conflitto tra l’interesse
ambientale e l’interesse paesaggistico - Valutazione di merito - Competenza -
Amministrazione regionale. Il potenziale conflitto tra interesse ambientale,
comprensivo di quello alla riduzione dell’inquinamento, a sua volta perseguibile
attraverso lo sviluppo di impianti che producono energia da fonti rinnovabili, e
interesse paesaggistico, potenzialmente leso dalla realizzazione di tali
impianti, ove essi abbiano rilevante impatto visivo, è valutazione che,
implicando inevitabili scelte di merito amministrativo, compete
all’amministrazione regionale, preposta sia al rilascio del nulla osta
paesaggistico, sia al rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione
degli impianti eolici. L’amministrazione statale, in sede di controllo del nulla
osta paesaggistico, non ha alcune potere di sindacato di merito, dovendosi
limitare a verificare la legittimità o meno del nulla osta paesaggistico (Cons.
St., ad. plen., n. 9/2001). Pres. Ruoppolo, Est. De Nictolis -V. s.p.a. (avv.
Torrelli) c. Ministero per i beni e le attività culturali (Avv. Stato) e altri (n.c.)
- (Conferma Tar Abruzzo, n. 79/2008) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 22 febbraio 2010, n. 1013
DIRITTO DELL’ENERGIA - DIRITTO URBANISTICO - D.M. 27 luglio 2005 - Obiettivo
del conseguimento del risparmio energetico - Obiettivi perseguiti dalle norme di
disciplina edilizia ed urbanistica - Contemperamento. L’obiettivo del
conseguimento del risparmio energetico, perseguito nello specifico con D.M. 27
luglio 2005, va contemperato con quelli perseguiti dalle norme di disciplina
edilizia ed urbanistica, senza che possa affermarsi una generalizzata ed
indiscriminata prevalenza della prima sulle seconde. Pres. Petruzzelli, Est.
Conti - F.B. (avv. Corli) c. Comune di Brescia (avv.ti Moniga e Orlandi) -
TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 22 febbraio 2010, n. 875
DIRITTO DELL’ENERGIA - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Conferenza di servizi -
Provvedimento di autorizzazione unica - Impugnazione - Legittimazione passivi -
Enti intervenuti nella conferenza - Esclusione. Gli enti intervenuti nella
conferenza di servizi di cui all’art. 12 del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387
non sono legittimati passivi nel giudizio di impugnazione del provvedimento di
autorizzazione unica (T.A.R. Umbria, sentenza 13 agosto 2009 n. 483). Pres.
Monteleone, Est. Di Paola - G. s.r.l. (avv.ti Capria, Florio, Marocco e Raimondi)
c. Regione siciliana e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.).
TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 18 febbraio 2010, n.1952
DIRITTO DELL’ENERGIA - Regione siciliana - D. lgs. n. 387/2003 - Mancato
esercizio della potestà legislativa di dettaglio - Fonte legislativa statale -
Natura suppletiva. La Regione Sicilia, ad oggi, non ha esercitato la potestà
legislativa di dettaglio per il recepimento dei principi stabiliti dal d. lgs.
n° 387 del 2003, nè per il recepimento della direttiva n. 2001/77/CE. Deve
pertanto ritenersi che, pur in difetto di un’espressa qualificazione del
carattere cedevole delle norme del d.lgs. n° 387/2003 e della legge n° 239/2004,
negli ordinamenti regionali anche a Statuto speciale privi di normativa di
esecuzione degli obblighi comunitari, la fonte legislativa statale assuma natura
suppletiva ai sensi della legge n° 11/2005 e, come tale, si applichi anche per
la disciplina di dettaglio, nelle more dell’esercizio della potestà legislativa
regionale concorrente. Pres. Monteleone, Est. Di Paola - G. s.r.l. (avv.ti
Capria, Florio, Marocco e Raimondi) c. Regione siciliana e altri (Avv. Stato) e
altri (n.c.).
TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 18 febbraio 2010, n.1952
DIRITTO DELL’ENERGIA - Regioni - Potere di determinare la distanza minima tra
impianti - Esclusione - Giurisprudenza in materia di localizzazione di impianti
elettromagnetici. L’art. 12, comma 10, del d. lgs 387/2003, non attribuisce
alle regioni il potere di determinare la distanza minima tra impianti. Valgono
per questo tipo di previsione le considerazioni che la giurisprudenza ha da
tempo espresso a proposito della legittimità del potere regolamentare comunale
in materia di localizzazione sul territorio di impianti elettromagnetici e
stazioni radio base, e della finalità reale cui rispondono previsioni
generalizzate di distanze minime particolarmente impeditive, del tutto avulse
dalla concreta verifica dello stato dei luoghi (in questo senso, ex multis,
T.A.R. Abruzzo Pescara, sez. I, 23 maggio 2009, n. 375). Pres. Monteleone, Est.
Di Paola - G. s.r.l. (avv.ti Capria, Florio, Marocco e Raimondi) c. Regione
siciliana e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.).
TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 18 febbraio 2010, n.1952
DIRITTO DELL’ENERGIA - Disciplina delle fonti rinnovabili - Misure di
compensazione - Limiti - Previsione - Normativa regionale. Le misure di
compensazione nella disciplina delle fonti rinnovabili di energia, nei limiti
entro cui possono essere individuate su base regionale (cfr. art. 1, c. 4, lett.
f, L. n. 239/2004 e sent. Corte Cost. n. 383/2005), vanno disciplinate con legge
(in questo senso Corte costituzionale, sentenza n. 282 del 2009), e non con atto
amministrativo regolamentare. Pres. Monteleone, Est. Di Paola - G. s.r.l.
(avv.ti Capria, Florio, Marocco e Raimondi) c. Regione siciliana e altri (Avv.
Stato) e altri (n.c.).
TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 18 febbraio 2010, n.1952
DIRITTO DELL’ENERGIA - Regione siciliana - PEARS - Obbligo della prestazione
di una garanzia nell’ipotesi di mancato ripristino dei luoghi - Legittimità -
Ragioni. In materia di impianti di energia da fonti rinnovabili, la
previsione nel PEARS dell’obbligo della prestazione di una garanzia per ’ipotesi
di mancato ripristino dello stato dei luoghi a seguito dell’intervenuta
decadenza o inefficacia dell’autorizzazione, deve considerarsi legittima, atteso
che la disposizione mira a tutelare l’interesse dell’amministrazione, e della
collettività, ad evitare una lesione al territorio, tanto più ingiustificata, in
quanto non funzionale ad alcuna esigenza di produzione energetica. Considerando
che la materia ha rilevanza anche in punto di tutela paesaggistica ed
ambientale, la previsione della garanzia risponde ad un interesse pubblico
antagonista dotato di copertura costituzionale anche maggiore rispetto a quello
alla produzione di energia. L’interesse pubblico cui è preordinata la garanzia è
peraltro attribuito alla cura dell’autorità regionale siciliana, sicché
l’introduzione in sede di disciplina regolamentare degli effetti sul territorio
dell’installazione di impianti eolici non appare svincolata, sul piano
funzionale, dall’ambito delle competenze dell’autorità emanante. Pres.
Monteleone, Est. Di Paola - G. s.r.l. (avv.ti Capria, Florio, Marocco e Raimondi)
c. Regione siciliana e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.).
TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 18 febbraio 2010, n.1952
DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti di produzione di energia eolica - Regime di
disponibilità delle aree interessate - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Art. 1
d.P.R. 327/2001 - PEARS - Violazione della norma statale. Dal combinato
disposto dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 e dell’art. 1 del d.P.R. 327/2001
discende che la qualificazione legale degli impianti di produzione di energia
eolica implica un regime della disponibilità delle relative aree incompatibile
con quello posto dal PEARS: più in particolare, il legislatore statale,
imprimendo a tali impianti la qualificazione di “opere di pubblica utilità
indifferibili ed urgenti”, ha inteso consentire la loro realizzazione anche
oltre e al di là della limitazione costituita dalla attuale disponibilità
dell’area in capo al richiedente l’autorizzazione, scindendo chiaramente i due
profili. La norma regionale ha invece posto l’uno quale condizione dell’altro:
con ciò violando all’evidenza la regola posta dalla norma primaria di rango
statale. Pres. Monteleone, Est. Di Paola - G. s.r.l. (avv.ti Capria, Florio,
Marocco e Raimondi) c. Regione siciliana e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.).
TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 18 febbraio 2010, n.1952
DIRITTO DELL’ENERGIA - Regione siciliana - PEARS - Indizione della conferenza
di servizi - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Previsione di in trasmissibilità della
responsabilità - Illegittimità. E’ illegittimo l’art.2, comma 1, lett. c)
del P.E.A.R.S. il quale prevede che ai fini dell’ottenimento dell’indizione
della conferenza di servizi di cui all’art.12 del D.Lgs. 387/2003, il proponente
depositi presso l’Assessorato Regionale Industria una “ autocertificazione con
la quale il richiedente assume nei confronti dell’Amministrazione la
responsabilità, diretta e non trasmissibile, per l’interezza delle fasi di
realizzazione e avvio dell’impianto. “ L’autorizzazione, nel sistema del diritto
comunitario (essendo le posizioni d’interesse coinvolte direttamente protette
dal Trattato), non è connotata dall’intuitu personae, ma dall’esercizio di una
funzione amministrativa ricognitiva di elementi, legittimanti l’esercizio di
attività economiche, già sufficientemente delineati dalla norma che attribuisce
il diritto ad esercitare l’attività, previa verifica della compatibilità della
stessa con gli interessi pubblici. In verità, il significato della disposizione
impugnata è nel senso di incidere sulla circolazione giuridica delle posizioni
d’interesse connesse alla realizzazione di impianti eolici: ciò che è contrario
alla disposizione costituzionale invocata quale parametro, ma anche alle
disposizioni del Trattato istitutivo che tutelano le libertà fondamentali. Pres.
Monteleone, Est. Di Paola - G. s.r.l. (avv.ti Capria, Florio, Marocco e Raimondi)
c. Regione siciliana e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.).
TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 18 febbraio 2010, n.1952
DIRITTO DELL’ENERGIA - Regione siciliana - PEARS - Domanda di autorizzazione
- Comunicazione dell’istituzione di una sede legale in Sicilia - Obbligo -
Illegittimità. L’art. 2, comma 1, lett. e) del P.E.A.R.S., nella parte in
cui prevede che il richiedente l’autorizzazione deve depositare, unitamente alla
domanda di autorizzazione, una “comunicazione ai fini della celerità dei
procedimenti, della sede legale istituita dal richiedente in Sicilia e l’impegno
al suo mantenimento nel territorio della regione per il tempo di efficacia
dell’autorizzazione” è illegittima, poiché impedisce alle imprese non aventi
sede legale in Sicilia di potere chiedere l’autorizzazione per la realizzazione
di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. In questo senso la
disposizione viola i principi del diritto di stabilimento e della libera
prestazione di servizi, sanciti dagli artt. 43 e 49 del Trattato istitutivo
della Comunità europea. Pres. Monteleone, Est. Di Paola - G. s.r.l. (avv.ti
Capria, Florio, Marocco e Raimondi) c. Regione siciliana e altri (Avv. Stato) e
altri (n.c.).
TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 18/02/2010, n.1952
DIRITTO DELL’ENERGIA - regione siciliana - P.e.a.r.s. - Natura - Atto
regolamentare - Conseguenze - Subordinazione dei contenuti alle fonti di diritto
di rango primario - Successione temporale. Il P.E.A.R.S. ha natura
formalmente amministrativa, ma sostanzialmente normativa, vale a dire natura
regolamentare ( cfr. sent.ze TAR Palermo, sez.I n.1632/2009 - e n. 1719/09 ). Da
tale conclusione derivano due conseguenze: sul piano della gerarchia delle
fonti, la subordinazione dei contenuti normativi del piano alle fonti del
diritto di rango primario; sul piano della successione temporale della
disciplina dei procedimenti amministrativi afferenti la materia regolata dal
piano, la qualificazione del piano stesso come ius superveniens rispetto alle
istanze già presentate. Pres. Monteleone, Est. Di Paola - G. s.r.l. (avv.ti
Capria, Florio, Marocco e Raimondi) c. Regione siciliana e altri (Avv. Stato) e
altri (n.c.).
TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 18 febbraio 2010, n.1952
DIRITTO DELL’ENERGIA - Normativa statale di cui al d.lgs. n. 387/2003 -
Obiettivi di sviluppo e incremento occupazionale - Estraneità - Regione
siciliana - Modifica dei profili temporali del procedimento autorizzatorio -
Deroga alla disciplina di rango primario - Illegittimità. L’obiettivo dello
sviluppo e dell’incremento dell’occupazione regionale non entra in comparazione
con gli interessi portati dalla normativa statale di cui al d.lgs. n. 387/2003
che disciplina i profili temporali del procedimento autorizzativo per gli
impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, rimanendo estraneo a
questa materia (se non quale effetto indiretto), e dunque non può giustificare
una deroga all’impianto della disciplina di rango primario. Pres. Monteleone,
Est. Di Paola - G. s.r.l. (avv.ti Capria, Florio, Marocco e Raimondi) c. Regione
siciliana e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.). TAR
SICILIA, Palermo, Sez. II - 18 febbraio 2010, n.1952
DIRITTO DELL’ENERGIA - Serre bioclimatiche - Equiparazione ai volumi tecnici - Art. 4, c. 4 L.r. Lombardia n. 39/2004 - Assenza di definizione normativa - Principi della tecnica - Realizzazione prevalente con superfici vetrate - Copertura. Il beneficio di cui all’art. 4, c. 4. della L.R. Lombardia n. 39 del 2004 - secondo cui le serre bioclimatiche, destinate allo sfruttamento dell’energia solare passiva, sono considerate volumi tecnici - risulta condizionato alla significatività dell’intervento, che è indicato dal rapporto, che deve essere inversamente proporzionale, fra la superficie utilizzata a serra e la potenzialità di risparmio energetico ricavabile. E’ pur vero che la norma ha omesso di fornire la definizione di serra bioclimatica e di rassegnare un parametro quantitativo minimo del risparmio energetico, ma a tale carenza legislativa è pur sempre possibile porre rimedio mediante il richiamo dei principi della tecnica. E’ chiaro che qualsiasi volume non riscaldato dotato di una pur minima finestratura svolge funzioni di isolamento e consente di limitare il consumo energetico, ma non per questo può essere considerata serra bioclimatica. Prerogativa della serra è infatti l’essere realizzata principalmente con superfici vetrate, tali da ottimizzare lo sfruttamento dell’energia solare. Altra caratteristica che contraddistingue le serre è la copertura che favorisce, ancor più della pareti vetrate, lo sfruttamento dell’energia solare. Pres. Petruzzelli, Est. Conti - A.Z. (avv. Ballerini) c. Comune di Iseo (avv. Massari). TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 11/02/2010, n. 712
DIRITTO DELL’ENERGIA - Piano
energetico ambientale regionale siciliano (PEARS) - Natura regolamentare -
Subordinazione dei contenuti alle fonti normative di rango primario - Qualifica
di ius superveniens rispetto alle istanze già presentate. Alle
disposizioni del Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano (PEARS) va
riconosciuta natura formalmente amministrativa, ma sostanzialmente normativa,
vale a dire natura regolamentare. (sentenza TAR SICILIA, Palermo, n. 1632 del
2009). Da tale conclusione derivano due conseguenze: sul piano della gerarchia
delle fonti, la subordinazione dei contenuti normativi del piano alle fonti del
diritto di rango primario; sul piano della successione temporale della
disciplina dei procedimenti amministrativi afferenti la materia regolata dal
piano, la qualificazione del piano stesso come ius superveniens rispetto alle
istanze già presentate. Ne consegue che é illegittimo lo scrutinio delle istanze
di autorizzazione ex art. 12 del d. lgs. 387/2003, presentate prima della
pubblicazione nella G.U.R.S. del 27 marzo 2009 del PEARS, secondo le regole -
procedimentali o sostanziali- portate da detto piano. Pres. Monteleone, Est.
Tulumello - Z. s.r.l. (avv. Comandè) c. Regione siciliana e altri (Avv. Stato) -
TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 9 febbraio 2010, n. 1775
DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti per la produzione di energia eolica - Impatto
territoriale - Poteri urbanistici e paesaggistici - Interesse nazionale
all’approvvigionamento energetico da fonti non inquinanti. L’impatto
territoriale degli impianti per la produzione di energia eolica, sicuramente
rilevante e tale da giustificare l’esercizio dei poteri urbanistici e
paesaggistici, non è tuttavia un elemento da considerare in via esclusiva,
dovendo l’attività in parola tener conto altresì (e principalmente)
dell’interesse nazionale - costituzionalmente rilevante - all’approvvigionamento
energetico (per di più, in forme non inquinanti) (cfr. sentenze Corte
Costituzionale nn. 364/2006, 88/2009, 166/2009 e282/2009) Pres. Monteleone, Est.
Tulumello - Z. s.r.l. (avv. Comandè) c. Regione siciliana e altri (Avv. Stato) -
TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 9 febbraio 2010, n. 1775
DIRITTO DELL’ENERGIA - Regione siciliana - Mancato esercizio delle competenze
legislative in materia -Norme regolamentari - Rapporto di non contraddizione con
le norme statali di rango primario. Il mancato esercizio, da parte della
Regione Siciliana, delle proprie competenze legislative (cfr. sent. TAR SICILIA,
Palermo, n.273/2010, nella quale si è evidenziato che “La Regione Sicilia, ad
oggi, non ha esercitato la potestà legislativa di dettaglio per il recepimento
dei principi stabiliti dal d. lgs. n° 387 del 2003, nè per il recepimento della
direttiva n. 2001/77/CE”) , comporta - sia per il rispetto del principio di
legalità sostanziale, sia per il rispetto del principio di gerarchia fra le
fonti - che le norme regolamentari da essa emanate tendenti a disciplinare
l’estensione e le modalità delle attività amministrative propedeutiche al
rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione e l’esercizio di impianti di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili , si pongano in rapporto di
non contraddizione con le sovrastanti norme di rango primario (statali). Pres.
Monteleone, Est. Tulumello - Z. s.r.l. (avv. Comandè) c. Regione siciliana e
altri (Avv. Stato) -
TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 9 febbraio 2010, n. 1775
DIRITTO DELL’ENERGIA - Ordinamenti regionali anche a statuto speciale -
Assenza di normativa di esecuzione degli obblighi comunitari - Fonte legislativa
- Natura suppletiva - L. n. 11/2005 - Parametro di legittimità degli atti
regolamentari regionali - D. lgs. n. 387/2003 - L. n. 239/2004. Pur in
difetto di un’espressa qualificazione del carattere cedevole delle norme del
d.lgs. n° 387/2003 e della legge n° 239/2004 negli ordinamenti regionali anche a
Statuto speciale privi di normativa di esecuzione degli obblighi comunitari, la
fonte legislativa statale assume natura suppletiva ai sensi della legge n°
11/2005 e, come tale, si applica anche per la disciplina di dettaglio, nelle
more dell’esercizio della potestà legislativa regionale concorrente. A ciò
consegue che il parametro di legittimità degli atti regolamentari regionali
emanati in materia va rinvenuto nella legislazione statale dettata con il d. lgs.
n° 387/2003 e con la legge n° 239/2004”. Pres. Monteleone, Est. Tulumello - Z.
s.r.l. (avv. Comandè) c. Regione siciliana e altri (Avv. Stato) -
TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 9 febbraio 2010, n. 1775
DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti di produzione di energia eolica - Regime di
disponibilità delle aree interessate - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Art. 1
d.P.R. 327/2001 - PEARS - Violazione della norma statale. Dal combinato
disposto dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 e dell’art. 1 del d.P.R. 327/2001
discende che la qualificazione legale degli impianti di produzione di energia
eolica implica un regime della disponibilità delle relative aree incompatibile
con quello posto dal PEARS: più in particolare, il legislatore statale,
imprimendo a tali impianti la qualificazione di “opere di pubblica utilità
indifferibili ed urgenti”, ha inteso consentire la loro realizzazione anche
oltre e al di là della limitazione costituita dalla attuale disponibilità
dell’area in capo al richiedente l’autorizzazione, scindendo chiaramente i due
profili. La norma regionale ha invece posto l’uno quale condizione dell’altro:
con ciò violando all’evidenza la regola posta dalla norma primaria di rango
statale. Pres. Monteleone, Est. Tulumello - Z. s.r.l. (avv. Comandè) c. Regione
siciliana e altri (Avv. Stato)-
TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 9 febbraio 2010, n. 1775
DIRITTO DELL’ENERGIA - Rapporto tra attività di produzione di energia e
capacità della rete di trasmissione - PEARS - Istanza di autorizzazione -
Comunicazione circa la capacità ricettiva della rete da parte del gestore -
Requisito necessario ai fini dell’assenso - Illegittimità. Nella disciplina
posta dalla norma statale di cui all’art. 3, c. 1 del d.lgs. n. 79/99, attuativa
della direttiva 1996/92/CE, è la capacità della rete di trasmissione a dovere
essere funzionale all’attività di produzione di energia, e non viceversa. Ciò
risulta del resto sia da un dato ontologico, sia soprattutto dal preciso limite
che la norma pone ad un eventuale rifiuto del gestore: che può essere
legittimamente connesso soltanto al rispetto delle regole tecniche, e delle
condizioni tecnico-economiche fissate dall’Autorità di settore (e non dal
gestore della rete, o dalla Regione). Il punto 3 del PEARS, che subordina l’assentibilità
dell’istanza di autorizzazione alla presentazione di una comunicazione, da parte
del gestore della rete, circa la capacità ricettiva di quest’ultima in relazione
all’energia prodotta dall’impianto autorizzando, invece, nel fare riferimento
alla valutazione operata dal gestore, introduce un ulteriore limite
all’esercizio di un’attività che invece la normativa comunitaria, e quella
statale che l’ha attuata, vogliono espressamente essere liberalizzata.Pres.
Monteleone, Est. Tulumello - Z. s.r.l. (avv. Comandè) c. Regione siciliana e
altri (Avv. Stato) -
TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 9 febbraio 2010, n. 1775
DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti per la produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili - Autorizzazione - Conferenza di servizi - Legittimazione alla
partecipazione al procedimento - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Rinvio alle
modalità procedimentali ex L. n. 241/90 - Partecipazione di amministrazioni non
titolari di competenze in ordine alla materia - Illegittimità - Fattispecie:
PEARS - Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali. Il rinvio alle
modalità procedimentali stabilite dalla legge n. 241 del 1990, di cui all’art.
12, c. 4 del d.lgs. n. 387/2003, evidentemente anche in punto di legittimazione
alla partecipazione al procedimento, esclude che possa introdursi con norma
regolamentare una deroga che consenta la partecipazione di amministrazioni non
titolari di competenze in relazione all’affare da deliberare. Sicchè è
illegittima la norma del PEARS nella parte in cui implica la partecipazione alla
conferenza di servizi della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali, e la
valutazione solo in quella sede della esistenza o meno di un titolo che ne
giustifica l’intervento. Oltre alla diretta violazione della invocata normativa
statale di rango primario, relativa alla disciplina del procedimento di
autorizzazione, è peraltro evidente come un simile intervento costituirebbe
esercizio di un potere privo - in assenza di un vincolo - di fondamento legale,
almeno in una fattispecie di conferenza di servizi decisoria quel’è quella
disciplinata dall’art. 12 del d. lgs 387/2003 (cui del resto la norma
regolamentare impugnata espressamente si richiama). Pres. Monteleone, Est.
Tulumello - Z. s.r.l. (avv. Comandè) c. Regione siciliana e altri (Avv. Stato) -
TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 9 febbraio 2010, n. 1775
DIRITTO DELL’ENERGIA - Misure di compensazione ex art. 1, c. 4, lett. f) L.
n. 239/2004 - Individuazione su base regionale - Limiti - Fonte legislativa.
Le eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale
(art. 1, comma 4, lettera f), della legge n. 239 del 2004), nella misura in cui
possono essere individuate su base regionale, vanno disciplinate con legge (in
questo senso Corte costituzionale, sentenza n. 282 del 2009), e non con atto
amministrativo regolamentare. Pres. Monteleone, Est. Tulumello - Z. s.r.l. (avv.
Comandè) c. Regione siciliana e altri (Avv. Stato) -
TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 9 febbraio 2010, n. 1775
DIRITTO DELL’ENERGIA - Autorizzazione unica - PEARS - Garanzia assicurativa a
tutela di un eventuale credito del gestore - Adempimento propedeutico all’esame
dell’istanza di autorizzazione - Illegittimità. La previsione di una
garanzia assicurativa, a tutela di un eventuale credito del gestore,di cui al
punto 2), lett. d), della delibera approvativa del P.E.A.R.S., quale adempimento
propedeutico all’esame dell’istanza di autorizzazione unica, non appare
funzionale alla tutela di alcun interesse pubblico, giuridicamente ritenuto
meritevole di tutela sulla base della disciplina del settore, e men che mai di
un interesse di cui sia titolare l’amministrazione regionale. Pres. Monteleone,
Est. Tulumello - Z. s.r.l. (avv. Comandè) c. Regione siciliana e altri (Avv.
Stato) -
TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 9 febbraio 2010, n. 1775
DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti di energia da fonte rinnovabile - Art. 12
d.lgs. n. 387/2003 - Localizzazione in zona agricola - Valutazione di
compatibilità territoriale specifica. Il punto 20) della delibera
approvativa del P.E.A.R.S., nella parte in cui prevede che “L’autorizzazione per
la realizzazione di impianti di energia da fonte rinnovabile su terreni agricoli
non può essere rilasciata ove essi non siano dichiarati dalla Amministrazione
compatibili con la valorizzazione delle produzioni agroalimentari locali e la
tutela della biodiversità e del patrimonio culturale e del paesaggio rurale” non
esclude che gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
vengano ubicati in zona agricola, ma si preoccupa di rendere compatibile, in
quel caso, la localizzazione dell’impianto con peculiari esigenze legate alla
vocazione del territorio. Non può dunque parlarsi di un contrasto con l’art. 12
del d.lgs. n. 387/2003, né può farsi discendere dal disposto del citato art. 12,
comma 7, l’indiscriminata possibilità di localizzare detti impianti in zona
agricola, indipendentemente dalla valutazione di compatibilità territoriale
specifica. Pres. Monteleone, Est. Tulumello - Z. s.r.l. (avv. Comandè) c.
Regione siciliana e altri (Avv. Stato) -
TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 9 febbraio 2010, n. 1775
DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili
- Previsione di una distanza minima tra impianti - Illegittimità. E’
illegittima la previsione di una distanza minima da osservarsi tra impianti di
produzione di energia da fonti rinnovabili. Valgono per questo tipo di
previsione le considerazioni che la giurisprudenza ha da tempo espresso a
proposito della legittimità del potere regolamentare comunale in materia di
localizzazione sul territorio di impianti elettromagnetici e stazioni radio
base, e della finalità reale cui rispondono previsioni generalizzate di distanze
minime particolarmente impeditive, del tutto avulse dalla concreta verifica
dello stato dei luoghi (in questo senso, ex multis, T.A.R. Abruzzo Pescara, sez.
I, 23 maggio 2009 , n. 375). Pres. Monteleone, Est. Tulumello - Z. s.r.l. (avv.
Comandè) c. Regione siciliana e altri (Avv. Stato) -
TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 9 febbraio 2010, n. 1775
DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti per la produzione di energia elettrica da FER - Procedure autorizzatorie - termine di 180 giorni - Natura - termine perentorio - Ricorso avverso l’inerzia - Sentenza Corte Cost. n. 364/2006 - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003. Per costante giurisprudenza, il termine di centottanta giorni entro cui l’Amministrazione deve provvedere ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 è perentorio (Tar Sicilia, Palermo, III, 1277/2008; Tar Basilicata, I, 78/2008), sicché non può dubitarsi che, scaduto inutilmente tale termine, il soggetto interessato possa ricorrere contro l’inerzia della p.a. ai sensi dell’art. 21 bis l. Tar (cfr., in materia, Sentenza Corte Cost. n. 364/2006, in cui, nel precisare che l'indicazione del termine, contenuto nell'art. 12, comma 4, deve qualificarsi quale principio fondamentale in materia di <<produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia>>, è stato evidenziato che le priorità perseguite dal legislatore siano state quelle della semplificazione amministrativa e della celerità procedimentale; cfr. anche T.A.R. Basilicata, n° 144 del 5.3.2007). Pres. Veneziano, Est. Passarelli di Napoli - E. s.r.l. (avv. Capasso) c. Regione Campania (avv. Valanzuolo) e altri (n.c.). TAR CAMPANIA, Napoli, Sez.VII - 9 febbraio 2010, n. 808
DIRITTO DELL’ENERGIA -
Fonti energetiche rinnovabili - Principi comunitari - Riduzione degli ostacoli
normativi - Razionalizzazione delle procedure amministrative - Dir. 2001/77/CE.
In sede comunitaria è stato posto l’obiettivo di adottare misure appropriate
atte a promuovere il consumo di elettricità prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità (cfr. Direttiva 27.9.2001 n.
77/CE, art. 6), riducendo gli ostacoli normativi e di altro tipo,
razionalizzando - e, quindi, non complicando in misura eccessiva - e accelerando
le procedure a livello amministrativo. Pres. f.f. Lamberti, Est. Russo - F.M. e
altri (avv.ti Faggiano e Malerba) c. Comune di Salice Salentino (n.c.) -
CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 3 febbraio 2010, ordinanza n. 624
DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti
di produzione da fonti rinnovabili - Procedure autorizzative - Art. 12, c. 4
d.lgs. n. 387/2003 - Procedimento unico - Dissenso - Modifiche ex art. 27, c. 44
L. n. 44/2009 - Portata - Comune - Riconoscimento di un potere di veto -
Esclusione. E' vero che l'art. 27 co. 44 della l. 44/2009 ha soppresso, nel
co. 4 dell'art. 12 d.lgs. 387/2003, l'inciso in forza del quale "In caso di
dissenso, purché non sia quello espresso da una amministrazione statale preposta
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, o del patrimonio
storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e specificamente
disciplinato dalle regioni, è rimessa alla Giunta regionale ovvero alle Giunte
delle province autonome di Trento e di Bolzano". Tuttavia, ai sensi del comma 3
dell'art. 12, la competenza a rilasciare l'autorizzazione unica resta in capo
alla Regione o alla Provincia delegata dalla Regione: non è condivisibile
l'assunto in forza del quale deve essere riconosciuto al Comune una sorta di
potere di veto. Tale conclusione contrasterebbe con la lettera e la ratio
dell'art. 12 d.lgs. 387/2003, che al contrario ha inteso semplificare e snellire
la procedura, al fine di favorire l'istallazione di impianti destinati alla
produzione delle energie rinnovabili. Pres. Veneziano, Est. Passarelli Di Napoli
- G. s.r.l. (avv.ti Di Pardo) c. Regione Campania (avv. Talarico) , Comune di
San Bartolomeo in Galdo (avv.ti Fiorilli e Pacifico) e altro (n.c.).
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 15 gennaio 2010, n. 157
DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti eolici - Comune - Delibera di costituzione di
una società partecipata cui dare priorità nella realizzazione di impianti eolici
sul territorio - Illegittimità - Art. 3, c. 27 L. n. 244/2007. E’
illegittima la delibera con la quale il Comune costituisce una società
partecipata dallo stesso ente per ottenere la priorità nella costruzione di
impianti eolici nel territorio rispetto alle domande già presentate da società
private. Si tratta infatti di una finalità palesemente estranea a quelle
istituzionali dell'ente locale: il limite posto dall'art. 3 co. 27 l. 244/2007
resta tuttora in vigore, ancorché tale norma sia stata modificata dall'articolo
18, comma 4-octies, del D.L. 29 novembre 2008 n. 185 e successivamente
dall'articolo 71, comma 1, lettera b), della legge 18 giugno 2009, n. 69. Né
simile delibera può trovare giustificazione in base ad esigenze di tutela
dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico artistico. Tale potere,
non rientra infatti nelle competenze del Comune ma in quelle della
Soprintendenza. Pres. Veneziano, Est. Passarelli Di Napoli - G. s.r.l. (avv.ti
Di Pardo) c. Regione Campania (avv. Talarico) , Comune di San Bartolomeo in
Galdo (avv.ti Fiorilli e Pacifico) e altro (n.c.).
TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. VII - 15 gennaio 2010, n. 157
DIRITTO DELL’ENERGIA - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Procedimento
autorizzativo - Indicazione del termine - Principio fondamentale in materia
di produzione, trasporto e distribuzione dell’energia - Regione Sicilia -
Potestà legislativa concorrente - Inerzia - Applicazione integrale dell’art.
12, d.lgs. n. 387/2003 - Disciplina di dettaglio. L'indicazione del
termine, contenuto nell'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387/2003 deve
qualificarsi quale principio fondamentale in materia di «produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», in quanto tale
disposizione risulta ispirata alle regole della semplificazione
amministrativa e della celerità, garantendo, in modo uniforme sull'intero
territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del
procedimento autorizzativo (Corte Cost., 09 novembre 2006 , n. 364; cfr.
anche, Corte Cost., n. 166/2009, n. 282/2009, n. 339/2009, nn. 383 e
336/2005282; Corte Cost., 30 dicembre 2009 n° 339). Inoltre, nella Regione
Sicilia, rimasta ad oggi inerte nell’esercizio della potestà legislativa
concorrente in materia di produzione di energia, nonchè rispetto al
recepimento degli obblighi comunitari derivanti dalla direttiva 2001/77/CE,
l’art. 12 del d.lgs. n° 387/2003 si applica integralmente anche per la
disciplina di dettaglio, in ossequio all’art. 117, comma quinto, della
Costituzione e agli artt. 11 e 16 della legge n° 11/2005, attuativa del
dettato costituzionale da ultimo evocato (in termini Cons. Stato, Adunanza
Generale, 25/02/2002 n° 2). D.M. (avv. Cutaia) c. Assessorato Regionale
all’Industria (Avv. Stato).
TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 11 gennaio 2010, n. 275
DIRITTO DELL’ENERGIA - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Procedimento
autorizzativo - Termine - Inutile decorso - Violazione dell’art. 2, L. n.
241/90 - L. n. 69/2009. L’inutile decorso del termine di conclusione del
procedimento fissato dall’art. 12, c. 4 del d.lgs. n. 387/2003 è, altresì,
in contrasto con il generale dovere di concludere il procedimento mediante
adozione di un provvedimento espresso contemplato dall’art. 2 della legge n°
241/1990, anche nel testo risultante dall’ultima novella legislativa di cui
alla legge 18 giugno 2009 n° 69. D.M. (avv. Cutaia) c. Assessorato Regionale
all’Industria (Avv. Stato).
TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 11 gennaio 2010, n. 275
DIRITTO DELL’ENERGIA - D.lgs. n. 387/2003 e L. n. 239/2003 - Ordinamenti regionali anche a Statuto speciale - Mancanza di normativa regionale di esecuzione degli obblighi comunitari - Fonte legislativa statale - Natura suppletiva - Disciplina di dettaglio. Pur in difetto di un’espressa qualificazione del carattere cedevole delle norme del d.lgs. n° 387/2003 e della legge n° 239/2004 negli ordinamenti regionali anche a Statuto speciale privi di normativa di esecuzione degli obblighi comunitari, la fonte legislativa statale assuma natura suppletiva ai sensi della legge n° 11/2005 e, come tale, si applica anche per la disciplina di dettaglio, nelle more dell’esercizio della potestà legislativa regionale concorrente. Pres. Monteleone, Est. Aprile - A. s.r.l. (avv.ti Scuderi e Rossitto) c. Assessorato Industria della Regione Sicilia e altri (Avv. Stato), Comune di Messina (avv. Ferrara), Comune di Saponara (avv. Bonfiglio) e altri (n.c.) - TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 11 gennaio 2010, n. 274
DIRITTO DELL’ENERGIA - D.lgs. n. 387/2003 e L. n. 239/2004 - Ordinamenti
regionali anche a statuto speciale - Obblighi comunitari - Fonte legislativa
statale - Natura suppletiva - L. n. 11/2005 - Applicazione della disciplina
di dettaglio. Pur in difetto di un’espressa qualificazione del carattere
cedevole delle norme del d.lgs. n° 387/2003 e della legge n° 239/2004 negli
ordinamenti regionali anche a Statuto speciale privi di normativa di
esecuzione degli obblighi comunitari, la fonte legislativa statale assuma
natura suppletiva ai sensi della legge n° 11/2005 e, come tale, si applichi
anche per la disciplina di dettaglio, nelle more dell’esercizio della
potestà legislativa regionale concorrente. Pres. Monteleone, Est. Aprile -
Consorzio S. (avv.ti Vinci e Candia) c. Comune di Gangi (avv. Mocciaro). (conf.
TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 11/01/2010, n. 272).
TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 11/01/2010, n. 273
DIRITTO DELL’ENERGIA - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Realizzazione ed
esercizio di un parco eolico - Comune - Espletamento di una selezione
informale per l’affidamento in concessione - Incompetenza - Funzioni
abilitative regionali - Tassatività delle previsioni normative. Alla
stregua dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, il Comune è incompetente in
ordine alla selezione informale espletata per l’affidamento in concessione
della realizzazione ed esercizio di un parco eolico, stante la titolarità
delle relative funzioni abilitative in capo alla Regione e la tassatività
delle previsioni legislative disciplinanti il procedimento per il rilascio
dell’autorizzazione unica regionale. Pres. Monteleone, Est. Aprile -
Consorzio S. (avv.ti Vinci e Candia) c. Comune di Gangi (avv. Mocciaro). (conf.
TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 11/01/2010, n. 272).
TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 11/01/2010, n. 273
DIRITTO DELL’ENERGIA - Art. 12 d.lgs. n. 387/2003 - Autorizzazioni unica
- Comune - Aggravamento del procedimento - Indizione di gara per la
selezione della proposta di realizzazione di un parco eolico -
Illegittimità. Al Comune è preclusa ogni possibilità di aggravare il
procedimento di autorizzazione unica regionale ex art. 12 d.lgs. n.
387/2003, indicendo una gara per la selezione della migliore proposta di
realizzazione di un parco eolico, per la ragione che “così operando, si
trasforma una attività libera, soggetta ad autorizzazione (intesa come
rimozione di un limite all’esercizio di un diritto preesistente), in
un’attività riservata ai poteri pubblici, soggetta a concessione (intesa
come atto costitutivo di un diritto che non preesiste)”. (cfr. Cons. Stato,
ez. III, n. 2849/2008). Pres. Monteleone, Est. Aprile - Consorzio S. (avv.ti
Vinci e Candia) c. Comune di Gangi (avv. Mocciaro).
TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 11 gennaio 2010, nn. 273 - 272
DIRITTO DELL’ENERGIA - Autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003
- Termine procedimentale di durata massima - Finalità acceleratorie -
Introduzione con atto amministrativo di diversa decorrenza o scansione -
Illegittimità. In materia di procedimento per il rilascio
dell’autorizzazione unica ex art. 12 d. lgs. 387/2003, “la fissazione di un
termine procedimentale di durata massima, con evidenti finalità
acceleratorie, ancorché non perentorio (e dunque, al di là della persistenza
o meno del potere di provvedere in capo all’amministrazione inadempiente),
comporta la qualificazione come inadempimento del fatto stesso dell’inutile
spirare di tale termine, posto a presidio della certezza dei tempi
dell’azione amministrativa, qualora sull’istanza della parte non sia stato
emesso alcun provvedimento, positivo o negativo”(Tar Sicilia, Palermo,
n.1539/2009). Nel sistema dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, tra
l’altro, le cause di interruzione o sospensione del termine per provvedere
sono tipiche e di stretta interpretazione. A fronte di tale rigorosa
disciplina di rango primario, non è in potere dell’amministrazione
introdurre a disciplinare, con atto amministrativo, una diversa decorrenza o
scansione del termine procedimentale. Pres. Monteleone, Est. Tulumello -
D.M. (avv. Cutaia) c. Assessorato Industria della Regione Sicilia (Avv.
Stato).
TAR SICILIA, Palermo, Sez. II - 11 gennaio 2010, n. 265
DIRITTO DELL’ENERGIA - Fonti rinnovabili - Impianti beneficiari delle incentivazioni - D.lgs. n. 79/99 - Termine di decadenza - 31 marzo 2000 - Differimento al 31 dicembre 2002 ex art. 34 L. n. 273/2002 - Adempimenti - Autorizzazioni - Interpretazione. Nonostante il dettato normativo di cui all’art. 15, c. 2 del d.lgs. n. 79/99 non si articoli, letteralmente, in maniera perspicua, la volontà del legislatore è, chiaramente, intesa a differire alla successiva data del 31 dicembre 2002 il termine di decadenza del 31 marzo 2000, originariamente previsto per la esibizione delle autorizzazioni indispensabili per la realizzazione degli impianti beneficiari delle incentivazioni per l’uso di fonti rinnovabili. La salvezza dalla decadenza innanzi comminata viene subordinata, peraltro, all’avvenuta effettuazione, entro l’originaria data del 31 marzo 2000, di due adempimenti: a) aver presentato all’Autorità tutte le autorizzazioni, che, per essere state già rilasciate alla data suddetta, fossero in possesso degli interessati; b) avere, comunque, inoltrato, entro la stessa data, la richiesta delle autorizzazioni, di cui non fosse possibile la produzione in quanto non ancora rilasciate, così dovendosi necessariamente intendere l’espressione “fermo restando il termine di cui al primo comma per l’ottenimento delle autorizzazioni”, che, altrimenti, ove interpretata come indicante il materiale conseguimento delle autorizzazioni stesse, non avrebbe alcun significato utile, essendo prevista, per quelle già ottenute entro detto termine, la contestuale esibizione (Sez. VI, 16 giugno 2003, 3391; idem Sez. VI, 2 marzo 2004, n. 939). Pres. Ruoppolo, Est. Meschino - Autorita' per l'energia elettrica e il gas e altro (Avv. Stato) c. S. s.p.a. (avv.ti Capria e La Torchia) - (conferma Tar Lombardia, Milano, n. 5534/2004). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 11 gennaio 2010, n. 11
DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti di produzione da fonti rinnovabili - Procedure autorizzative - Termine di 180 giorni - Principio fondamentale in materia di produzione trasporto e distribuzione dell’energia - Regioni - Obbligo di attenersi. Il complessivo termine di 180 giorni per la conclusione delle procedure autorizzative in materia di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (cfr. art. 5, c. 4 del d.lgs. n. 387/2003, attuativo della dir. 2001/77/CE) è stato qualificato come principio fondamentale in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” dalla Corte costituzionale (sentenza 9 novembre 2006 n. 364), al quale perciò anche le Regioni, nell’esercizio delle proprie competenze legislative e amministrative, devono attenersi. Pres. Allegretta, Est. Adamo - D. s.r.l. (avv.ti Mescia) c. Regione Puglia (avv. Persichella) - TAR PUGLIA, Bari, Sez. I - 8 gennaio 2010, n. 2
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- ISSN
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