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Giurisprudenza

Diritto Urbanistico

 

Beni culturali e ambientali

Urbanistica - Vincoli in genere

(Codice dei beni culturali e del paesaggio - L. n. 431/1985, ( C.d. L. Galasso)  -

D. Lgs. n. 490/1999  - D. L.vo n. 42/2004  -  Vincoli in genere demanio...)

 

2010

Vedi anche: aree protette - urbanistica - Juris

 

N.B.: La Legge 431/1985 è stata inserita in toto nel D. L.vo 1999 n. 490, che a sua volta è stato inglobato nel

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42: Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio

 

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2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 -2001 - 2000 - 1999-88

 

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Codice dei beni culturali e del paesaggio - L. n. 431/1985, ( C.d. L. Galasso)  - D. Lgs. n. 490/1999  - D. L.vo n. 42/2004  -  Vincoli in genere - demanio...

 


 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Vincolo paesaggistico - Compromissione della bellezza naturale ad opera di preesistenti realizzazioni abusive - Intervento della soprintendenza - Giudizio di comparazione - Condizioni effettive dell’area. L’intervento della Sovrintendenza deve tendere alla conservazione dei valori presidiati dal vincolo al fine di evitare ulteriori interventi deturpanti, a prescindere dall’esistenza di eventuali altre evidenze abusive. Infatti la situazione di compromissione della bellezza naturale ad opera di preesistenti realizzazioni, anziché impedire, maggiormente richiede che nuove costruzioni non deturpino esteriormente l’ambito protetto. Nondimeno, perché l’azione amministrativa risulti ragionevole, deve avere per obiettivo un’effettiva tutela del paesaggio e non l’inutile evocazione di un valore astratto ed irreale. Perciò il giudizio di comparazione dell’opera al contesto da difendere va compiuto tenendo presente le effettive condizioni dell’area in cui il manufatto è stato inserito. Pres. Severini, Est. Vigotti - Ministero per i beni e le attivita' culturali (Avv. Stato) c. Istituto A. (avv.ti Ceceri, Nardone e Testa) - (Conferma T.A.R. CAMPANIA, Napoli, n. 1483/2009) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 29 dicembre 2010, n. 9578
 

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - DEMANIO MARITTIMO - Aria sottoposta a tutela paesaggistica - Autorizzazioni comunali - Obbligo di motivazione - Necessità - Rigetto autorizzazione ambientale - Fattispecie: realizzazione di alcuni stabilimenti balneari, bar ristoranti e chioschi, su area inserita nel piano spiaggia delle aree demaniali marittime del territorio comunale. In tema di tutela paesaggistica, le autorizzazioni comunali che si limitano a rilevare una generica e apodittica integrazione dell’intervento nel contesto paesistico ambientale, non assolvono neppure in minima parte l’obbligo motivazionale necessario alla legittimità dell’assenso. Obbligo particolarmente incombente, in specie, dato che: il progetto riguarda strutture commerciali permanenti ubicate su area demaniale utilizzata per l’uso comune di balneazione; tutto il territorio è vincolato ai fini paesaggistici; tutta la costiera è patrimonio dell’umanità. Infine, nel rilevare la carenza di istruttoria e di motivazione dei provvedimenti esaminati, la sovrintendenza non ha sostituito un suo apprezzamento di merito alle determinazioni comunali, ma ha evidenziato le carenze estrinseche delle autorizzazioni, carenze che, per essere apprezzate, non possono non procedere dall’effettiva considerazione delle caratteristiche delle opere e del progetto complessivo in relazione al concreto contesto ambientale, in tutti gli aspetti di fatto e di diritto suoi propri. (annulla sentenza del T.A.R. CAMPANIA - SEZ. STACCATA DI SALERNO SEZIONE II n. 00841/2010) Frasca (avv.ti Frasca e Murino) ed altri c. Ministero per i beni e le attivita' culturali (Avv. Gen. Stato). CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 15/12/2010, Sentenza n. 8934

 

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - DIRITTO URBANISTICO - Demolizione delle opere abusive - Revoca o sospensione - Istanza di condono o di sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna - Giudice dell'esecuzione - Poteri e verifiche - Fattispecie: manufatto abusivo ubicato in zona vincolata - Art. 7, u.c., L. n. 47/1985 oggi art. 31, c.9°, D.P.R. n. 380/2001 - Art. 32, c. 27 lett. d), D.L. n. 269/2003, conv. in L. n. 326/2003. In materia urbanistica, ai fini della revoca o sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive, (art. 7, ultimo comma, della L. 28 febbraio 1985, n. 47, oggi previsto dall'art. 31, comma nono, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), in presenza di una istanza di condono o di sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il giudice dell'esecuzione investito della questione è tenuto ad una attenta disamina dei possibili esiti e dei tempi di definizione della procedura ed, in particolare: a) ad accertare il possibile risultato dell'istanza e se esistono cause ostative al suo accoglimento; b) nel caso di insussistenza di tali cause, a valutare i tempi di definizione del procedimento amministrativo e sospendere l'esecuzione solo in prospettiva di un rapido esaurimento dello stesso. (Cass. sez. III, 26.9.2007 n. 38997, Di Somma; conf. Cass. sez. IV, 5.3.2008 n. 15210, Romano; Cass. sez. III, 12.12.2003 n. 3992 del 2004, Russetti). Fattispecie: manufatto abusivo ubicato in zona vincolata, non suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 32, comma 27 lett. d), del D.L. n. 269/2003, convertito in L. n. 326/2003. (dichiara inammissibile il ricorso avverso ordinanza in data 23.3.2010 del G.I.P. del Tribunale di Latina) Pres. Petti, Est. Lombardi, Ric. Romano. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 29/11/2010 (Cc. 10/11/2010), Sentenza n. 42189

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria - Art. 167 d.lgs. n. 42/2004 - Rilascio del titolo in sanatoria subordinatamente alla realizzazione di lavori di demolizione - Illegittimità. L’art. 167, d.lgs. n. 42/2004 consente il rilascio di un provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria solamente nelle ipotesi tassative previste al quarto comma. Al di fuori di tali casi eccezionali vige il divieto previsto dall’art. 146, c.4, d.lgs. n. 42/2004. Non può dunque ritenersi consentito il rilascio di un titolo in sanatoria subordinatamente alla realizzazione di ulteriori lavori (nella specie, demolizione di porzioni di muratura delle parti della struttura realizzata in difformità dal progetto originariamente assentito, con conseguente annullamento dei volumi fuori terra) al fine di rendere l’opera conforme alla previsione di cui all’art. 167, d.lgs. n. 42/2004: la necessità di un intervento edilizio palesa, invero, la non riconducibilità dell’opera alle ipotesi in cui è consentito il rilascio di un titolo in sanatoria. Pres. Arosio, Est. Cattaneo -L.C. (avv. Santamaria) c. Comune di Mandello del Lario (avv. Dal Molin) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. II - 22 novembre 2010, n. 7311

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Ordine di demolizione impartito dal giudice penale - Sospensione o revoca - Presupposti - Fase di esecuzione - Accertamenti del giudice - Istanza di condono edilizio - Istanza di sanatoria ambientale L. n.326/2003 - L. n.308/2004. Occorre l'esistenza di specifici presupposti che consentono al giudice di esecuzione di non dare attuazione all'ordine di demolizioni impartito con una sentenza ormai irrevocabile. Tali principi si fondano sulla legalità dell'ordine di demolizione impartito dal giudice penale sulla base di espresse previsioni di legge che, in presenza di una accertamento irrevocabile di responsabilità penale (o situazione equipollente) per reati edilizi, urbanistici e ambientali, obbligano o autorizzano l'autorità giudiziaria a disporre la rimozione dei manufatti e la cessazione degli effetti pregiudizievoli per il bene pubblico offeso dal reato. Sicché, una volta che il giudice abbia accertato che gli abusi sono eseguiti in area soggetta a vincolo e che non si è in presenza di opere condonabili e una volta che il giudice abbia ritenuto non attuale la possibilità di prossimo provvedimento di sanatoria, non sussistono i presupposti perché l'ordine di demolizione venga sospeso o revocato. (conferma ordinanza in data 20 Ottobre 2009 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata) Pres. De Maio, Est. Marini, Ric. Marciano. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/11/2010 (Cc. 28/09/2010) Sentenza n. 39768

 

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - DIRITTO URBANISTICO - Costruzione, allargamento o modificazione di strada su preesistente sentiero - Zona paesisticamente vincolata - Permesso di costruire ed autorizzazione paesistica - Necessità - Artt. 44 lett. c) D.P.R. n 380/2001 e 181 d. l.vo n. 42/2004. Per la costruzione o l'allargamento o la modificazione di una strada, anche qualora l'allargamento o la modificazione avvengano su una precedente pista o strada, è necessario il permesso di costruire, trattandosi di una trasformazione edilizia del territorio. Inoltre, quando la costruzione o l'allargamento o la modificazione di una strada avvengono in zona paesisticamente vincolata, occorre, oltre che il permesso di costruire, anche l'autorizzazione paesistica, poiché viene posta in essere una trasformazione ambientale, che rende indispensabile l'intervento e la valutazione delle autorità preposte al controllo del paesaggio sotto i diversi profili urbanistico e paesaggistico ambientale. (dichiara inammissibile il ricorso avverso sentenza della Corte d'appello di Brescia del 15/06/2009) Pres. Petti, Est. Petti, Ric. Grismondi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 04/11/2010 (Ud. 14/10/2010), Sentenza n. 39186

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Principio di leale collaborazione tra Stato, Regioni ed enti locali - Autorità comunale - Poteri di verifica e controllo in materia di tutela ambientale e paesistica. Lo svolgimento delle funzioni in materia di tutela ambientale e paesistica avviene in ambiti oggettivi caratterizzati da un complesso intreccio di competenze concorrenti dello Stato, delle regioni (o delle province autonome) e degli enti locali, in ragione del quale si impongono fra i predetti soggetti adeguate forme di collaborazione, in ossequio al generale principio di leale cooperazione (v., ad esempio, Corte Cost. sentt. nn. 378 del 2000; 366 del 1992, 1029 del 1988, 337 del 1989; Ad. pl., 14 dicembre 2001, n. 9; cfr. anche Cons. St., sez. VI, 20 gennaio 2003, n. 204). Questo orientamento riceve definitivo riconoscimento nel nuovo regime di controllo e gestione dei beni sottoposti a tutela, introdotto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e, particolare, dall’articolo 146 per quanto attiene alla tutela diretta e dall’articolo 145 relativamente alla tutela di carattere pianificatorio. Tanto ciò è vero, che il rispetto delle autonomie comunali deve armonizzarsi con la verifica e la protezione di concorrenti interessi generali, collegati ad una valutazione più ampia delle esigenze diffuse nel territorio, con conseguente possibilità e legittimità dell'eventuale emanazione di disposizioni legislative, statali e regionali, le quali intersechino le ordinarie funzioni pianificatorie attribuite agli enti locali ( Corte cost., 27 luglio 2000 , n. 378; cfr. anche sentenza n. 286 del 1997). Conseguentemente e necessariamente, anche in sede di rilascio ovvero di controllo successivo del titolo edilizio e del controllo dell’attività edilizia spettano all’autorità comunale poteri di verifica e controllo finalizzati al medesimo tipo di tutela (cfr. artt. 12, co.1,, 14, co.1, 27, co. 2, T.U. n. 380 del 2001). Pres. Giaccardi, Est.Pozzi - Comune di Altomonte (avv. Crapolicchio) c. P.A.M.C. (avv.ti Salvatore e Sanino) - (Annulla TAR Calabria, Catanzaro, n. 499/2006). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 10/12/2010, n. 8729

 

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale - Art. 149 del D. L.vo n.42/2004 - Fattispecie: realizzazione di una strada. Ai sensi dell’art. 149 del decreto legislativo n 42 del 2004, non occorre l'autorizzazione ambientale, per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili (lett. b) ovvero il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste, purché previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia (lett. c). Nel caso di specie, la realizzazione di una strada lunga 230 metri e larga mediamente metri 3,50 senza la preventiva autorizzazione ambientale, comporta, da un lato, che le opere civili eseguite (senza il permesso di costruire) hanno provocato un'alterazione permanente dello stato dei luoghi e, dall'altro, non riguardano l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale ex art. 149 del D. L.vo n.42/2004. (dichiara inammissibile il ricorso avverso sentenza della Corte d'appello di Brescia del 15/06/2009) Pres. Petti, Est. Petti, Ric. Grismondi. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 04/11/2010 (Ud. 14/10/2010), Sentenza n. 39186

 

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Bene sottoposto a vincolo storico-artistico - Totale distruzione - Responsabilità dell’ente - Criterio per la commisurazione della sanzione pecuniaria - Esercizio di discrezionalità tecnica - Contestazione - Presupposti - Irragionevolezza e illogicità - Art.160, c.4, D.Lgs n. 42/2004. Ai sensi dell’art.160, comma 4, del D.Lgs n. 42/2004, qualora non sia possibile la reintegrazione del bene protetto, il responsabile deve corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla stessa (nella specie, totale demolizione senza autorizzazione di un immobile sottoposto a vincolo storico-artistico per lavori di allargamento della strada provinciale). Dal che la conseguenza che è privo di fondamento il rilievo relativo all’asserita contraddittorietà e l’illogicità della sanzione pecuniaria non sorretta dalla necessaria indicazione delle ragioni di fatto e di diritto a base dell’asserita responsabilità del Comune. Inoltre, in merito alla concreta determinazione del “quantum” della sanzione pecuniaria irrogata, trattandosi di espressione di esercizio di discrezionalità tecnica, essa può essere contestata soltanto per irragionevolezza e illogicità. (conferma sentenze riunite del T.a.r. Puglia - Bari: Sezione III nn. 00155/2005 e 01148/2007) Pres. Ruoppolo - Est. Cafini - Comune di Bitonto (avv. Valla) c. Ministero per i beni e le attività' culturali (Avvocatura generale dello Stato) ed altri. CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 28/10/2010, Sentenza n. 7635

 

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - APPALTI - DIRITTO URBANISTICO - Esecuzione dell’appalto - Danni derivati a terzi - Responsabilità del committente - Colpa “in eligendo” e di omesso controllo - Artt. 2043 e 2049 c.c. - Immobile dichiarato di interesse storico-artistico - Demolizione non autorizzata - Fattispecie - Art. 160 D. Lgs. n. 42/2004. La responsabilità del committente (nella specie il comune di Bitonto) per danni derivati a terzi dall’appalto non si basa soltanto sull’art. 2049 c.c., secondo cui la particolare autonomia contrattuale di cui gode l’appaltatore esclude la possibilità di configurare in genere la esistenza di un rapporto di preposizione che giustificherebbe la responsabilità del committente stesso (il quale non risponde, quindi, normalmente, dei danni cagionati a terzi dall’appaltatore), ma si basa, in talune ipotesi, come appunto quella in esame, sulla clausola generale dell’art.2043 c.c.; e cioè sulla c.d. colpa “in eligendo”, potendo il committente essere eccezionalmente corresponsabile in via diretta con l’appaltatore per i danni derivati a terzi dall’esecuzione dell’appalto. Fattispecie: totale distruzione di un bene assoggettato a vincolo storico-artistico. (conferma sentenze riunite del T.a.r. Puglia - Bari: Sezione III nn. 00155/2005 e 01148/2007) Pres. Ruoppolo - Est. Cafini - Comune di Bitonto (avv. Valla) c. Ministero per i beni e le attività' culturali (Avvocatura generale dello Stato) ed altri. CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 28/10/2010, Sentenza n. 7635

 

DIRITTO DELL’ENERGIA - BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Procedura ex art. 26 d.lgs. n. 42/2004 - Procedura ex art. 1, c. 1 D.L. 7/2002 - Rapporti. L’art. 26 del Dlg 22 gennaio 2004 n. 42 recede rispetto alla speciale procedura d’autorizzazione unica ex art. 1, c. 1 del DL 7/2002. Pres. Tosti, Est .Russo - Associazione A e altri (avv.ti Ceruti e Stefutti) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e altro (Avv. Stato) e Regione Veneto (avv.ti Zenon e Manzi) - TAR LAZIO, Roma, Sez. II - 14 ottobre 2010, n. 32824
 

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Attività imprenditoriale inquinante - Nozione di titolare di impresa o responsabile di ente - Reato di abbandono di rifiuti - Configurabilità - Art 51, 2° c., d.lgs. n. 22/1997 (ora art. 256, 2° c., d.lgs. n. 152/2006) - continuità normativa - Fattispecie: discarica abusiva di lavorazione di agrumi (cd pastazzo) con deturpazione ed alterazione dei luoghi sottoposti a vincolo paesaggistico (art. 734 c.p.). Ai fini della configurabilità del reato di abbandono di rifiuti cui all'art. 51, comma secondo, d.lgs. n. 22 del 1997 - ora art. 256, comma secondo, d.lgs. n. 152 del 2006, in continuità normativa - per titolare di impresa o responsabile di ente non deve intendersi solo il soggetto formalmente titolare dell'attività ma anche colui che eserciti di fatto l'attività imprenditoriale inquinante. Nella specie: il ricorrente è stato sorpreso mentre operava l'attività dello scarico dei rifiuti in un fiume, ciò assicurando la riferibilità all'imputato di tale azione ed assicurando che egli è stato chiamato a rispondere direttamente della sua condotta. L'imputato ha dedotto di essere solo un operario, ma non ha indicato alle dipendenze di chi lavorasse sicché l'obiezione difensiva mossa è stata ritenuta generica ed inidonea dai giudici di merito. (dichiara inammissibile il ricorso avverso sentenza del 5.10.2009 della Corte d'appello di Messina) Pres. Onorato, Est. Amoroso, Ric. Aronica. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 7/10/2010 (Ud. 22/07/2010), Sentenza n. 35945

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Messa a dimora di piante autoctone - Ipotesi di pregiudizio del paesaggio - Occultamento di un punto di vista panoramico - Interventi di ripristino della fruibilità. Se la messa a dimora di piante autoctone è nella gran parte dei casi insuscettibile di pregiudicare un paesaggio nel quale fisiologicamente si inseriscono, nel caso in cui determini( come nella specie, nella quale, è stata realizzata una lunga, elevata e fitta barriera di sempreverdi) l’occultamento totale di un punto di vista panoramico accessibile al pubblico, sussistono quei presupposti di sensibile e non meramente temporanea alterazione di un valore tutelato che possono giustificare, nell’ambito dell’esercizio di poteri di natura tecnico-discrezionale, non sindacabili nel merito, interventi volti al ripristino della fruibilità del punto di vista dal quale si gode lo spettacolo delle bellezze panoramiche. Pres. Radesi, Est. La Guardia -J.D. (avv.ti Pratini, Chiti e Vergine) c. Comune di Firenze (avv.ti Minucci e Selvaggi) - TAR TOSCANA, Sez. III - 4 ottobre 2010, n. 6427
 

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Violazioni paesaggistiche - Natura di reato di pericolo - Principio di offensività - Qualificazione del reato da contravvenzione a delitto - Art. 181, D.Lgs. n.42/2004 - ASSOCIAZIONE E COMITATI - Risarcimento del danno. Il reato di cui all'art. 181 del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42 è reato di pericolo e, pertanto, per la configurabilità dell'illecito, non è necessario un effettivo pregiudizio per l'ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici. Sicché, i caratteri distintivi, in senso di maggiore gravità, della nuova previsione penale dell'art. 181, comma 1 bis, D.Lgs. n. 42/2004 (introdotta dalla legge 15.12.2004, n. 308) hanno inciso così pesantemente sulla struttura della fattispecie originaria dell'art. 181, 1° comma, da determinare un aggravamento quantitativo e qualitativo della pena, che è sfociato nella diversa qualificazione del reato da contravvenzione a delitto. Inoltre, la fattispecie di cui all'art. 181, comma 1 bis, D.Lgs. n. 42/2004 è punita a titolo di dolo generico. Quanto al risarcimento del danno riconosciuto alla parte civile, costituendo l'ambiente naturale un bene pubblico di rango costituzionale, la lesione di esso fa sorgere in capo alle pubbliche amministrazioni preposte alla sua tutela il diritto al risarcimento anche del danno non patrimoniale derivatone (vedi Cass. civ., sez. III: 10.10.2008, nn. 25010 e 25011). Tale diritto deve ritenersi configurabile anche per le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi della legge 8.6.1986, n. 349, sia come titolari di un diritto della personalità connesso al perseguimento delle loro finalità statutarie, sia come enti esponenziali del diritto assoluto dell'ambiente (Cass. pen., sez. III, 16.9.2008, n. 35393). Inoltre, il danno non patrimoniale costituisce "danno-conseguenza" e non già "danno-evento" (Cass., Sez. Unite civ., 11.11.2008, n. 26972), sicché esso non si connette, come una specie di pena privata, al mero accertamento della compressione formale del bene ambiente. (conferma sentenza n. 320/2008 CORTE APPELLO di TRENTO, del 24/06/2009), Pres. De Maio, Est. Fiale, Ric. Vascellari ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/09/2010 (Ud. 22.4.2010), Sentenza n. 34866

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Zone paesisticamente vincolate - Modificazione dell'assetto del territorio - Autorizzazione - Effetti - Art. 146 D.Lgs. n. 42/2004 - L. n. 431/1985 - L. n. 1497/1939. Nelle zone paesisticamente vincolate è inibita - in assenza dell'autorizzazione già prevista dall'art. 7 della legge n. 1497 del 1939, le cui procedure di rilascio sono state innovate dalla legge n. 431/1985 e sono attualmente disciplinate dall'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 - ogni modificazione dell'assetto del territorio, attuata attraverso qualsiasi opera non soltanto edilizia ma "di qualunque genere" (ad eccezione degli interventi consistenti: nella manutenzione, ordinaria e straordinaria, nel consolidamento statico o restauro conservativo, purché non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici; nell'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale, che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie od altre opere civili e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico; nel taglio colturale, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste, purché previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia). (conferma sentenza n. 320/2008 CORTE APPELLO di TRENTO, del 24/06/2009), Pres. De Maio, Est. Fiale, Ric. Vascellari ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/09/2010 (Ud. 22.4.2010), Sentenza n. 34866

 

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - DEMANIO MARITTIMO - Costruzione abusiva - Area sottoposta a vincoli paesaggistici - Potere di ordinare la demolizione - Partecipazione al procedimento amministrativo - Fattispecie: demolizione opere abusive eseguite sul pubblico demanio marittimo - D.P.R. n. 380/2001 - Art. 7 e ss. L. n. 241/90 e s.m.i. - Art. 1, L. n. 65/1986. In ragione del loro contenuto rigidamente vincolato, gli atti sanzionatori in materia edilizia (tra cui l'ordine di demolizione della costruzione abusiva) non devono essere preceduti dalla comunicazione d'avvio del relativo procedimento (Cons. Stato, Sez. IV, sent. 15/05/2009, n. 3029; C.d.S., Sez. IV, sent. 26/09/2008, n. 4659; C.d.S., Sez. V, sent. 19/09/2008, n. 4530; C.d.S., Sez. V, 26/02/2003, n. 1095). Nella specie, il verbale di sequestro dei manufatti abusivi redatto dal Corpo di Polizia Municipale (verbale ritualmente portato a legale conoscenza dell'appellante) costituisse altresì ?partecipazione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 e seguenti della legge n. 241/90 e s.m.i.?, in tal modo consentendo all'odierna appellante di conoscere il verosimile esito provvedimentale della vicenda e di versare in atti (laddove lo avesse ritenuto utile) le proprie deduzioni. Sicché, non è contestabile la riferibilità dell'attività del Corpo di Polizia Municipale all'Ente-Comune di riferimento (in tal senso: art. 1, l. 7 marzo 1986, n. 65). (conferma sentenza del T.A.R. CAMPANIA, NAPOLI, Sez. VI, n. 10492/2005) - Pres. Barbagallo - Est. Contessa - D.C.M. (avv. Diaco) c. Comune di Monte di Procida (n.c.). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 24/09/2010, Sentenza n. 7129

 

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - DIRITTO URBANISTICO - Piano Territoriale Paesistico (P.T.P.) - Autorizzazione edilizia - Incremento dei volumi esistenti - Annullamento della Sovrintendenza - Legittimità - Fattispecie. E' legittimo l'intervento della Sovrintendenza ostativo a qualsiasi incremento dei volumi esistenti (di fatto, per contrasto con l'art. 12.4 del P.T.P. campano), senza che si possa distinguere in considerazione della destinazione funzionale del nuovo volume da realizzare. Nella specie, il Soprintendente per i beni architettonici ed il paesaggio di Napoli ha annullato l'autorizzazione rilasciata per la copertura di cassoni di raccolta dell'acqua siti nel giardino di pertinenza, anche al fine di allocazione di pannelli solari per la produzione di energia elettrica. (annulla sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI, Sez. III n. 12895/2003) - Pres. Barbagallo - Est. Garofoli - Ministero per i beni e le attivita' culturali (Avvocatura Generale dello Stato) c. L. (avv. Lamberti). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 24/09/2010, Sentenza n. 7123

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Vincolo paesaggistico - Art. 167 d.lgs. n. 42/2004 - Divieto di sanatoria paesistica - interpretazione della norma conforme al principio di proporzionalità - Assenza di danno ambientale - Rilascio in via successiva dell’autorizzazione paesistica - Ammissibilità. Se non ci si ferma a un’interpretazione letterale dell’art. 167 commi 4 e 5 del Dlgs. 42/2004 e si integra la norma con il principio di proporzionalità, si può osservare come il divieto di sanatoria paesistica abbia in realtà la funzione di impedire all’amministrazione di trasformare ordinariamente, attraverso il giudizio di compatibilità paesistica, il danno ambientale in un equivalente monetario. Il fatto compiuto viene quindi sanzionato con la remissione in pristino in quanto potrebbe indurre l’amministrazione ad accettare un prezzo in cambio di una lesione al vincolo paesistico. Dove tuttavia non sussista alcun danno ambientale, o addirittura sia possibile ottenere un guadagno ambientale con l’assunzione da parte del trasgressore di specifiche obbligazioni nell’interesse del vincolo paesistico, non vi sono ragioni per escludere un’autorizzazione paesistica rilasciata in via successiva (v. TAR Brescia Sez. I 19 marzo 2008 n. 317; TAR Brescia Sez. I 25 maggio 2010 n. 2139): ciò a maggior ragione ove la costruzione sia regolarizzabile dal punto di vista urbanistico, in quanto sarebbe contraria all’art. 167 commi 4 e 5 del Dlgs. 42/2004 come sopra interpretato l’imposizione della sanzione demolitoria per opere che una volta demolite potrebbero essere ricostruite identiche. Pres. Petruzzelli, Est. Pedron - A.s.r.l. (avv. Luppi) c. Comune di Salò (avv. Ballerini) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 22 settembre 2010, n. 3555

 

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Zona sottoposta a vincolo ambientale - Alterazione del paesaggio - Variazione altimetrica del terreno - Autorizzazione amministrativa e sussistenza del reato di cui all’art.734 c. p. - Poteri del giudice penale - Fattispecie. L'eventuale autorizzazione amministrativa, anche se regolare, non esclude la sussistenza del reato di cui all'art. 734 cod. pen. ma può assumere semmai rilevanza in materia di valutazione dell'elemento psicologico del reato, spettando al giudice penale di verificare, a fronte di una compromissione del paesaggio e dell'ambiente, la corrispondenza delle opere al provvedimento nonché la liceità e legittimità (ma non l'opportunità) dei relativi atti amministrativi, in quanto l'eventuale illegittimità di tali atti potrebbe essa stessa costituire elemento essenziale della fattispecie criminosa. (Cass. Sez. 4, 29/03/2004 n. 32125), Fattispecie: evidente alterazione del paesaggio in funzione dell'avvenuta variazione altimetrica del terreno rispetto al livello naturale. (conferma sentenza n. 354/2009 TRIBUNALE di AOSTA, del 06/10/2009), Pres. De Maio, Est. Sarno, Ric. Vastarini ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/09/2010 (Ud. 17.6.2010), Sentenza n. 34205

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Aree soggette a speciale protezione - Distruzione o alterazione delle bellezze naturali - Valutazione della P.A. - Limiti - Elemento psicologico o della gravità del reato - Art. 734 cod. pen.. Ai fini dell'applicazione dell'art. 734 cod. pen. è demandato sempre al giudice penale l'accertamento della sussistenza della distruzione o alterazione delle bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità, indipendentemente da ogni valutazione della pubblica amministrazione, della quale - se intervenuta - il giudice dovrà - con adeguata motivazione - tenere conto con riferimento alla valutazione dell'elemento psicologico o della gravità del reato. (Sez. U. n. 248 dei 21/10/1992 Rv. 193416). (conferma sentenza n. 354/2009 TRIBUNALE di AOSTA, del 06/10/2009), Pres. De Maio, Est. Sarno, Ric. Vastarini ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/09/2010 (Ud. 17.6.2010), Sentenza n. 34205

 

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - DIRITTO URBANISTICO - Condono edilizio - Rilascio di concessione sanante - Effetti - Fattispecie - Art. 31, 9° c., T.U.E. n. 380/2001 - Art. 38, 3° c., L. n. 47/1985 - Art. 32 L. n.326/2003. Il rilascio di concessione sanante per condono edilizio, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, mentre non ha effetto estintivo dei reati e delle pene (rendendo operanti, rispetto ad essi, soltanto i particolari effetti di cui all'art. 38, 3° comma, della legge n. 47/1985), può comportare invece l'inapplicabilità ed anche la revoca dell'ordine di demolizione disposto ai sensi dell'art. 31, 9° comma, del T,U. n. 380/2001 [Cass.: Sez. IV, 12.11.2002, n.37984, Mortillaro; Sez. III: 4.2.2000, n. 3683, P.M. in proc. Basile; 29.7.1998, n.1854, Caffaro ed altri; 20.6.1997, n.2475, Coppola; 20.6.1997, n.2474, Morello; 20.6.1997, n.2472, Filieri; 28.11.1996, Ilardi. Decisioni tutte conformi alla motivazione della sentenza delle Sezioni Unite 24.7.1996, ric. P.M. in proc. Monterisi]. Sicché l'ordine di demolizione in oggetto, costituendo una sanzione amministrativa caratterizzata dalla natura giurisdizionale dell'organo istituzionale al quale ne è attribuita l'applicazione, non è suscettibile di passare in giudicato, essendo sempre possibile la sua revoca quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbia conferito all'immobile altra destinazione o abbia provveduto alla sua sanatoria (Cass., Sez. III, 4.2.2000, n. 3682, Puglisi). Nella specie, si verte in ipotesi di opera abusiva non suscettibile di sanatoria, ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 269/2003, poiché si tratta di nuova costruzione realizzata, in assenza del titolo abilitativo edilizio, in area assoggettata a vincolo imposto a tutela degli interessi paesistici (ipotesi esclusa dal condono dal comma 26, lett. a) [Cass., Sez. III, 12.1.2007, n. 6431, Sicignano; Cass. 5.4.2005, n. 12577, Ricci; Cass. 1.10.2004, n. 38694, Canu ed altro; Cass. 24.9.2004, n. 37865, Musio]. Pertanto, correttamente risulta affermata l’inefficacia, ai fini penali, della esperita procedura di condono edilizio. (conferma, ordinanza n. 18/2005 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 24/06/2009) Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Terminiello ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 08/09/2010 (Cc. 28/04/2010), Sentenza n. 32954

 

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - DIRITTO URBANISTICO - Efficacia estintiva della sanatoria - Valutazione postuma di compatibilità paesaggistica - C.d. interventi minori - Fattispecie - Artt.181 c. 1 ter sub a) e 167, D.L.vo n. 42/2004 - Art.44 c.1 lett. c TU n. 380/2001 - Art. unico, c.36, L. n. 308/2004. L’efficacia estintiva della sanatoria è limitata ai reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti e non si estende ad altri reati correlati alla tutela di interessi diversi quali quelli previsti dalla normativa sulle opere in cemento armato, sulle costruzioni in zone sismiche oppure di tutela delle aree di interesse ambientale. Per questi ultimi reati, la L. n. 308/2004 (art. unico, c.36) ha novellato l'art.181 D. L.vo n. 42/2004 ed introdotto la possibilità di una valutazione postuma di compatibilità paesaggistica di alcuni interventi minori all'esito della quale (pur rimanendo ferme le misure amministrative ripristinatorie e pecuniarie di cui all'art.167 D.L.vo n. 42/2004) non si applicano le sanzioni penali. Nella specie, l'imputato non ha fatto ricorso a tale procedure né poteva utilmente farlo poiché risultano realizzate nuove volumetrie e questa circostanza rende inapplicabile la speciale causa estintiva del reato come precisato dall'art.181 c. 1 ter sub a D.L.vo n. 42/2004. (riforma sentenza n. 575/2008 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI, del 22/12/2009) Pres. Lupo - Est. Squassoni - Ric. Marongiu. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 01/09/2010 (Ud. 1/07/2010), Sentenza n. 32547

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - DIRITTO URBANISTICO - Reato urbanistico e reato ambientale - Ordine di demolizione e riduzione in pristino - Effetti diversificati - T.U.E. n. 380/2001 - D.L.vo n. 42/2004. L'ordine di demolizione caducato per il reato urbanistico, deve essere mantenuto in vigore per quello ambientale. Sicché, la statuizione inerente la demolizione non deve essere revocata nei casi in cui sussista il reato ambientale, piuttosto, è necessario disporre anche la restitutio in pristinum per ricondurre l'assetto dei luoghi alla situazione originaria, comportando la reintegrazione totale del bene nell'area protetta, l'ordine di rimessione in pristino ha una ampiezza maggiore, ma comprensiva dello abbattimento del manufatto abusivo. (riforma sentenza n. 575/2008 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI, del 22/12/2009) Pres. Lupo - Est. Squassoni - Ric. Marongiu. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 01/09/2010 (Ud. 1/07/2010), Sentenza n. 32547

 

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - DIRITTO URBANISTICO - Permesso di costruire - Autorizzazione paesaggistica - Autonomia dei due titoli abilitativi - Ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica - Affidamento del privato circa il rilascio del permesso di costruire - Inconfigurabilità. Il permesso di costruire e l’autorizzazione paesaggistica sono titoli che assolvono funzioni differenti in quanto tutelano valori differenti e sono emessi sulla base di valutazioni di tipo diverso (l’una di conformità urbanistica, l’altra di compatibilità paesaggistica). Pretendere che dall’emanazione dell’una possa discendere un affidamento all’emanazione anche dell’altro significa negare l’autonomia dei due titoli abilitativi e pretendere, alla fin fine, di poter fare a meno di uno di essi, avendo ottenuto l’altro. Pres. Petruzzelli, Est.Russo - M. s.r.l. (avv. Campana) c. Comune di Ardesio (avv. Asdrubali). TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez.I - 6 agosto 2010, n. 2654

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Autorizzazione paesaggistica - Annullamento - Art. 159,c. 3 d.lgs. n. 42/2004 - Termine di 60 gg. - Emissione del provvedimento - Notifica in data successiva - Irrilevanza. L’art. 159, co. 3, d.lgs. 42/04 stabilisce infatti che il Ministero può annullare l’autorizzazione entro i 60 gg. successivi alla ricezione dell’autorizzazione, così indicando in modo evidente che nel termine di legge deve essere emesso - non notificato - il provvedimento (in senso conforme cfr. da ultimo T.a.r. Salerno, II, 1391/2010). Pres. Petruzzelli, Est.Russo - A.B. (avv. Luppi) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato). TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez.II - 6 agosto 2010, n. 2652

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Autorizzazione paesaggistica - Difetto di motivazione o di istruttoria - Elementi di illegittimità valutabili dall’amministrazione statale dei beni culturali. Il difetto di motivazione ed il difetto di istruttoria dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata in primo grado costituiscono elementi di illegittimità della stessa valutabili dall’amministrazione statale dei beni culturali. Pres. Petruzzelli, Est.Russo - A.B. (avv. Luppi) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato). TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez.II - 6/08/2010, n. 2652

 

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - DIRITTO URBANISTICO - Parcheggio interrato - Permesso di costruire Necessità - Vincolo di pertinenzialità - Vincoli gravante sull’area - Contrasto del vincolo - Illegittimità del permesso di costruire - Artt. 10 e 3, 1° c. lett. e) D.P.R. n. 380/2001. Deve essere assentito mediante permesso di costruire, un parcheggio interrato anche se realizzato con vincolo di pertinenzialità da perfezionare in un momento successivo alla costruzione. Inoltre, il rilascio del permesso di costruire è subordinato al rispetto della normativa vincolistica gravante sull’area. Sicché, è illegittimo il permesso di costruire, rilasciato in contrasto del vincolo gravante sull’area. (conferma sentenza del Tribunale Amministrativo della Campania - Napoli, Sezione VII, n. 00178/2010) Pres. Garofoli - Est. Atzeni - Comune di Lettere (avv. Furno) c. G. Bosco Gargiulo (avv.ti Cirillo e Orlando). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 21/07/2010, Decisione n. 4801

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Tutela di un ambiente di pregio (affreschi) - Presenza strutture precarie - Esclusione - Immobile vincolato ai sensi della L. n. 1089/1939. La tutela di un ambiente di pregio esclude la presenza, al suo interno, di strutture precarie, che possono essere collocate solo per uno scopo preciso, e tollerate solo per il tempo proporzionato allo scopo. (Conferma sentenza del Tribunale Amministrativo dell’Emilia-Romagna, sede di Parma, n. 00197/2004) Pres. Garofoli - Rel. Atzeni - Colla ed altro (avv. Graziosi) c. Ministero per i beni culturali ed ambientali ed altro (Avvocatura Generale dello Stato). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 21/07/2010, Decisione n. 4773

 

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Beni d’interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropologico - Provvedimento formale - Necessità - Esclusione - Impossessamento - Artt.90 e 175 c. 1 lett.b) D.L.vo n.42/2004. In materia di beni culturali, non occorre alcun provvedimento formale che dichiari l’interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropologico delle cose di cui il privato sia Stato trovato in possesso, essendo sufficiente un interesse culturale oggettivo, derivante da tipologia, localizzazione, rarità o altri analoghi criteri, e la cui prova può desumersi o dalla testimonianza di organi della P.A. o da una perizia disposta dall’autorità giudiziario. (conferma ordinanza del 21.7.2009 del Tribunale di Napoli, sez. dist. di Portici) Pres. De Maio, Est. Amoresano, Ric. Testa. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 20/07/2010 (Cc. 22/04/2010), Sentenza n. 28239

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Possesso di oggetti di interesse artistico, storico o archeologico - Legittima detenzione - Onere della prova - Artt. 43, 44, 46 L.1.6.1939 n.1089 - L. n.364/1909 - D.L.vo n.42/2004. Il possesso di oggetti di interesse artistico, storico o archeologico (appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato fin dal momento della loro scoperta) deve ritenersi illegittimo, il detentore ha l'onere di dimostrare di averli legittimamente acquistati ai sensi degli artt. 43, 44, 46 L.1.6.1939 n.1089 (Cass. pen. sez.2 n.12087 del 27.6.1995 - Dal Lago). Nel caso di declaratoria di estinzione del reato per amnistia o prescrizione, al fine di ottenere la restituzione delle cose sequestrate, è possibile fornire la prova della legittimità del possesso davanti al giudice dell'esecuzione. A partire, infatti, dalla L. 20 giugno 1909 n.364 le cose di interesse archeologico scoperte, appartengono allo Stato, per cui è onere del privato dimostrare la legittimità della provenienza dei reperti detenuti (Cass. sez. 3 n.49439 del 4.11.2009; conf. Cass. sez.3 n.24654 del 3.2.2009; Cass. sez.2 n.12716 del 21.11.1997; Cass. sez.4 n.12618 dell' 1.2.2005). (conferma ordinanza del 21.7.2009 del Tribunale di Napoli, sez. dist. di Portici) Pres. De Maio, Est. Amoresano, Ric. Testa. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 20/07/2010 (Cc. 22/04/2010), Sentenza n. 28239

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - C.d. "culturalità" dei beni - Desumibilità della natura culturale - Restituzione dei beni in sequestro al Ministero dei beni culturali ed ambientali - Istanza di restituzione - Necessità - Esclusione - D.L.vo n.42/2004 - D.L.vo n.490/1999. In materia di beni culturali, per l'impossessamento illecito di beni appartenenti allo Stato, (secondo l'indirizzo interpretativo, già formatosi sotto la vigenza dell'abrogato D.L.vo 29.10.1999 n.490 - Cass. sez.3 200347922, Petroni; Cass. sez,.3, 200145814, Cricelli; Cass. sez.3 200142291, Licciardello - ed anche successivamente con riferimento al D.L.vo 42/04 Cass. sez.3 n.39109 del 2006, ric. Palombo), non è necessario che i beni siano qualificati come tali da un formale provvedimento della pubblica amministrazione, essendo sufficiente la desumibilità della sua natura culturale dalle stesse caratteristiche dell'oggetto, non essendo richiesto neppure un particolare pregio. Sicché, non occorre alcun provvedimento formale che dichiari l'interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropologico delle cose di cui il privato sia stato trovato in possesso. Ed è quindi sufficiente "un interesse culturale oggettivo, derivante da tipologia, localizzazione, rarità o altri analoghi criteri, e la cui prova può desumersi o dalla testimonianza di organi della P.A.. o da una perizia disposta dall'autorità giudiziaria" (Cass.pen.sez.3 n.35226del 28.6.2007 Signorella). Inoltre, il giudice deve disporre la restituzione dei beni in sequestro al Ministero dei beni culturali ed ambientali, tutte le volte che emerga il requisito della "culturalità" di tali reperti e non sussistano le prove circa la legittima provenienza degli stessi al patrimonio del soggetto privato al quale detti beni furono sequestrati, non essendo necessario che l'organo statale avanzi apposita istanza di restituzione" (Cass. pen. sez.3 n.23295 del 28.4.2004). (conferma ordinanza del 21.7.2009 del Tribunale di Napoli, sez. dist. di Portici) Pres. De Maio, Est. Amoresano, Ric. Testa.
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 20/07/2010 (Cc. 22/04/2010), Sentenza n. 28239

 

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Alienazioni di beni immobili del demanio storico e artistico - Enti privati senza fini lucro - Persona giuridica privata con fine di lucro - Autorizzazioni - Necessità - Misure di conservazione e specifiche prescrizioni - Poteri dell’Amministrazione - Artt. 8, 10 e 21, 2°c. D.P.R. n. 283/2000 - D. Lgs. n. 42/2004. In materia di alienazioni di beni immobili del demanio storico e artistico, l’art. 21, secondo comma, del D.P.R. 7 settembre 2000. n. 283, ribadisce, nei confronti degli enti privati privi di fini lucro, l’obbligo, gravante ai sensi del precedente art. 8 sui soggetti che perseguono fini di lucro, di dotarsi delle necessarie autorizzazioni qualora intendano alienare immobili, di loro proprietà, di interesse artistico. Inoltre, il soprintendente regionale nell’autorizzare l’alienazione di un immobile di interesse storico ha il potere di dettare misure di conservazione del medesimo, mentre le specifiche prescrizioni riguardanti eventuali progetti di intervento edilizio dovranno essere impartite dal soprintendente locale, in risposta all’iniziativa del proprietario. (conferma, sentenza del Tribunale Amministrativo del Veneto, Sezione II, n. 00275/2004) Pres. Barbagallo - Rel. Atzeni - Ministero per i beni e le attività culturali e Soprintendenza ai beni ambientali e del paesaggio di Verona, (Avvocatura Generale dello Stato) c. Istituto Salesiano Don Bosco (avv.ti Campostrini, Clementi, G. Clementi, P. Clementi, Gigli, Severino, Tolentinati). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 16/07/2010, Sentenza n. 4602

 

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - DIRITTO URBANISTICO - BOSCO - Costruzione abusiva in area boscata - Richiesta di rilascio di concessione sanatoria - Nulla-osta dell’organismo preposto alla tutela del vincolo - Necessità - Demolizione del manufatto e ripristino dello stato dei luoghi. In materia edilizia, una costruzione che insiste in area inclusa in zona di PRG classificata a bosco è sottoposta a vincolo di tutela ambientale e per ciò stesso, ogni richiesta di rilascio di concessione sanatoria deve necessariamente conseguire il nulla-osta dell’organismo preposto alla tutela del vincolo, (che nella specie, per quanto attiene alla Provincia di Trento, è da identificare nella Commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale (CTP) rivelandosi, l’acquisizione del relativo parere, una fase procedimentale del tutto insostituibile) (Cons Stato Sez. VI 3/5/2007 n.1944). Pertanto, il carattere abusivo delle opere, la non compatibilità ambientale delle stesse costituisce legittima giustificazione delle determinazioni di rigetto della chiesta sanatoria e di irrogazione della sanzione della completa demolizione del manufatto e ripristino dello stato dei luoghi. (conferma sentenza del T.R.G.A. - DELLA PROVINCIA DI TRENTO n. 00170/2002) - Pres. Trotta - Rel. Migliozzi - Nardelli (avv.ti Devigili e Romanelli) c. Provincia Autonoma di Trento (avv.ti Iemma, Pedrazzoli, Stella Richter). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 16/07/2010, Sentenza n. 4591


BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - DIRITTO URBANISTICO - Domande di sanatoria - Autorità preposta alla tutela del vincolo - Obbligatorietà del parere - Fattispecie. Sussiste, l'obbligatorietà del parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo gravante sul bene anche in relazione a domande di sanatoria (cfr. Cons Stato, Sezi. VI, 14/02/2007, n.607), costituisce jus receptum il principio per cui i pareri e nulla osta resi in materia ambientale espressi dagli organi deputati alla tutela in questione costituiscono una valutazione di natura tecnico-discrezionale, resa cioè in virtù di nozioni ed esperienze di natura tecnico-scientifica applicate alla fattispecie e volta appunto a verificare la compatibilità o meno dell’opera alle esigenze di rispetto delle caratteristiche paesaggistico-ambientali che connotano lo stato dei luoghi oggetto del vincolo (Cons.Stato, Sez IV, 9/4/1999, n.601; idem Sez. VI, 11/4/2006, n.2001). Fattispecie: richiesta di rilascio di concessione sanatoria ed investitura e ruolo della Commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale (CTP) - Provincia di Trento). (conferma sentenza del T.R.G.A. - DELLA PROVINCIA DI TRENTO n. 00170/2002) - Pres. Trotta - Rel. Migliozzi - Nardelli (avv.ti Devigili e Romanelli) c. Provincia Autonoma di Trento (avv.ti Iemma, Pedrazzoli, Stella Richter). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 16/07/2010, Sentenza n. 4591

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - AREE PROTETTE - Autorizzazione paesistica - Parere del Parco - Provvedimenti distinti - Beni giuridici tutelati - Diversità. L’autorizzazione paesistica non può superare il parere del Parco. Infatti i due atti sono forme di gestione di beni diversi. La prima ha lo scopo di valutare la conformità dell’attività con il paesaggio, la cui tutela è prevista dall’art. 9 della Costituzione. Si tratta di un valore “primario” (Corte Cost. 151/1986; 182/2006 e 183/2006), ed anche “assoluto”, se si tiene presente che il paesaggio indica essenzialmente l’ambiente ( Corte Cost. 641/1987). L’oggetto tutelato non è il concetto astratto delle “bellezze naturali”, ma l’insieme delle cose, beni materiali, o le loro composizioni, che presentano valore paesaggistico. Il parere del Parco, invece, costituisce atto di gestione delle aree protette, ed ha come oggetto di tutela specifica la difesa degli ecosistemi, che costituisce un bene giuridico distinto dal paesaggio (Corte Costituzionale 23 gennaio 2009 n. 12). TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 15 luglio 2010, n. 2992

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Esercizio del diritto di prelazione - Termini - Artt. 59-62 d.lgs. n. 42/2004 - Termine di 60 giorni dalla denuncia di trasferimento - Natura perentoria - Altri termini - Natura endoprocedimentale - Mancata osservanza - Effetti sul valido esercizio del diritto di prelazione - Esclusione. L’unico termine perentorio stabilito a pena di decadenza dagli artt. 59-62 del d.lgs. n. 42/2004 è quello di 60 giorni dalla denuncia per l’esercizio del diritto di prelazione. Il superamento degli altri termini ivi previsti, in quanto relativo a fasi meramente endoprocedimentali, volte semplicemente a scandire il procedimento e non a tutelare gli interessi dei diversi soggetti coinvolti nella procedura, non appare, invece, in alcun modo idoneo di influire sul valido esercizio del diritto di prelazione. Pres. Salamone, Est. Fratamico - B.s.n.c. (avv.ti Gramaglia e Ottavis) c. Comune di Carmagnola (avv. Gallo) e Ministero dei Beni e delle attività Culturali (Avv. Stato) - TAR PIEMONTE, Sez. II - 7 luglio 2010, n. 3008

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Paesaggio - Tutela - Prescrizioni urbanistiche - Natura e finalità differenti. La tutela del paesaggio non è riducibile a quella dell’urbanistica, né può essere considerato vizio della funzione preposta alla tutela del paesaggio il mancato accertamento dell’esistenza, nel territorio oggetto dell’intervento paesaggistico, di eventuali prescrizioni urbanistiche che, rispondendo ad esigenze diverse, in ogni caso non si inquadrano in una considerazione globale del territorio sotto il profilo dell’attuazione del primario valore paesaggistico. Pres. Trotta, Est. Poli - Regione Lombardia (avv.ti Tedeschini e Fidani) c. L. s.r.l. (avv.ti Sica e Pugliese) - (Riforma TAR Lombardia, Brescia n. 1161/2007) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 5 luglio 2010, n. 4246


BENI CUTLURALI E AMBIENTALI - Vincolo paesaggistico - Condizioni di degrado dell’area interessata - Ostacolo all’imposizione del vincolo - Esclusione. L’avvenuta edificazione di un’area immobiliare o le sue condizioni di degrado non costituiscono ragione sufficiente per recedere dall’intento di proteggere i valori estetici o culturali ad essa legati, poiché l’imposizione del vincolo costituisce il presupposto per l’imposizione al proprietario delle cautele e delle opere necessarie alla conservazione del bene e per la cessazione degli usi incompatibili con la conservazione dell’integrità dello stesso. Pres. Trotta, Est. Poli - Regione Lombardia (avv.ti Tedeschini e Fidani) c. L. s.r.l. (avv.ti Sica e Pugliese) - (Riforma TAR Lombardia, Brescia n. 1161/2007) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 5 luglio 2010, n. 4246

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Tutela paesaggistica - Sviluppo dell’ordinamento giuridico - Istituti finalizzati alla tutela del paesaggio - Vincolo di tutela ex artt. 146 e ss. d.lgs. n. 42/2004. Nell’attuale sviluppo dell’ordinamento giuridico l’ambito di applicazione della tutela paesaggistica non riguarda ormai soltanto le aree oggetto di vincolo di tutela, in quanto il vincolo di tutela ex artt. 146 e ss. d.lgs. 42/04 è soltanto uno degli strumenti attraverso cui l’ordinamento persegue l’obiettivo della tutela del paesaggio. (Nella specie, la perimetrazione come ambito di elevata naturalità sottoposto a regime di conservazione è stato ritenuta istituto finalizzato alla tutela del paesaggio.) Pres. Petruzzelli, Est.Russo - Italia Nostra Onlus (avv. Brambilla) c. Comune di Palazzago (avv.ti Carzeri e Nola) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 1 luglio 2010, n. 2411

 

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Reato di cui all’art 181 c. 1 bis, D.Lgs. n. 42/2004 - Configurabilità - Dolo generico. La fattispecie di cui all'art. 181, comma 1 bis, D.Lgs. a 42/2004 è punita a titolo di dolo generico. Quanto alla coscienza dell'antigiuridicità dell'azione, va rilevato che presupposto della responsabilità penale è la conoscibilità, da parte del soggetto agente, dell'effettivo contenuto precettivo della norma. Secondo la sentenza n. 364/1988 della Corte Costituzionale (in relazione alla previsione dell'art. 5 cod. pen.), va considerata quale limite alla responsabilità personale soltanto l'oggettiva impossibilità di conoscenza del precetto (c.d. ignoranza inevitabile, e quindi scusabile, della legge penale). (conferma sentenza n. 3863/2008 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 16/04/2009) Pres. De Maio, Est. Fiale, Ric. Mieli ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 24/06/2010 (Ud. 24/03/2010), Sentenza n. 24241

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Vincolo paesaggistico sopravvenuto - Opponibilità - Esclusione- Ipotesi - Artt. 139 e 146 d.lgs. n. 42/2004 - Inizio dei lavori - Factum principis. Nell’esegesi degli artt. 139 e 146, d.lgs. n. 42/2004, si deve ritenere che il sopravvenuto vincolo paesaggistico non è opponibile, e dunque non impone la richiesta di autorizzazione paesaggistica: a) per interventi edilizi che siano già stati autorizzati sotto il solo profilo edilizio o anche sotto quello paesaggistico in virtù di un precedente regime, e di cui sia già iniziata l’esecuzione; b) per interventi edilizi che siano già stati autorizzati sotto il solo profilo edilizio o anche sotto quello paesaggistico in virtù di un precedente regime, e per i quali l’esecuzione non sia iniziata nei termini assegnati per fatto non imputabile al soggetto autorizzato. Invece, il sopravvenuto vincolo paesaggistico è opponibile, e dunque impone la richiesta di autorizzazione paesaggistica: a) per interventi edilizi che non siano stati ancora autorizzati nemmeno sotto il profilo edilizio; b) per interventi edilizi che siano già stati autorizzati sotto il solo profilo edilizio o anche sotto quello paesaggistico in virtù di un precedente regime, e per i quali l’esecuzione non sia iniziata nei termini assegnati per fatto imputabile al soggetto autorizzato. All’ipotesi di inizio dei lavori deve assimilarsi quella in cui l’inizio non vi sia stato per factum principis non imputabile all’interessato, ove risulti che i lavori sarebbero potuti legittimamente e tempestivamente iniziare. Pres. Barbagallo, Est. De Nictolis - E. s.r.l. (avv.ti Abbamonte, Clarizia, Conte) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 17 giugno 2010, n. 3851

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Provvedimento vincolistico - Efficacia - Trascrizione nei registri immobiliari - Notificazione nei confronti di tutti i comproprietari - Necessità - Esclusione. L’efficacia del provvedimento vincolistico di cui al d.lgs. n. 42/2004 non è subordinata alla notificazione dell’atto, bensì alla sua trascrizione nei registri immobiliari; in ogni caso, è sufficiente la notificazione dello stesso anche a uno solo dei comproprietari o possessori dell’immobile avendo detta dichiarazione d’interesse natura reale (v. Cons. Stato, sez. IV, 7/11/2002 n. 6067; T.A.R. Emilia - Romagna, Bologna, Sez. II, 13/9/2006). Pres. Mozzarelli, Est. Giovannini - S.B. e altro (avv. Mengoli) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali e altro (Avv. Stato) e altro (n.c.) - TAR EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 16 giugno 2010, n. 5717


BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Trasferimento - Esercizio del diritto di prelazione - Termine di 60 e 180 giorni - Decorrenza - Denuncia - Atto recettizio - Artt- 59-61 d.lgs. n. 42/2004. L’articolo 61 del d.lgs. n. 42/2004 prevede, ai fini dell’esercizio del diritto di prelazione, due termini diversi in relazione al corretto esercizio dell’obbligo di denuncia del trasferimento del bene culturale: sessanta giorni nel caso di ricezione della denuncia di cui all’art. 59, centottanta giorni nel caso di denuncia omessa o tardiva. La lettera della norma , operando generico riferimento alla “ricezione” della denunzia, qualifica la stessa in termini di atto recettizio, ma non stabilisce alcuna forma particolare né per la trasmissione né per rendere la “ricezione” giuridicamente rilevante. In buona sostanza, ai fini della decorrenza del termine, risulta sufficiente che la stessa risulti comunque ricevuta dal soggetto cui la legge prevede che venga inviata. Pres. Esposito, Est. Mele - R.L. (avv.ti Criscuolo e De Vita) c. Comune di Avellino avv.ti Santucci De Magistris e Bascetta) e Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali (Avv. Stato) - TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 11 giugno 2010, n. 8807

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Trasferimento - Esercizio del diritto di prelazione - Obbligo di denuncia - Soggetto legittimato - Irrilevanza ai fini della decorrenza del termine.
Pur ponendo l’articolo 59 del d.lgs. n. 42/2004 l’obbligo di denunzia a carico dell’alienante (comma 2, lett. a), dalla lettura del successivo comma 5 e dell’articolo 61, comma 2, emerge che la qualità del soggetto che la presenta non è elemento essenziale ai fini della decorrenza del termine per l’esercizio del diritto di prelazione e della durata dello stesso, risultando piuttosto questi ultimi aspetti collegati a profili oggettivi e contenutistici dell’atto di denuncia. Pres. Esposito, Est. Mele - R.L. (avv.ti Criscuolo e De Vita) c. Comune di Avellino avv.ti Santucci De Magistris e Bascetta) e Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali (Avv. Stato) - TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 11 giugno 2010, n. 8807

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Modificazione dell'aspetto esterno dell'edificio - Zone paesaggisticamente vincolate - Preventivamente autorizzata - Necessità - Reato ambientale.
Nelle zone paesaggisticamente vincolate qualsiasi modificazione dell'aspetto esterno dell'edificio deve essere preventivamente autorizzata. (conferma sentenza della corte d'appello di Catania 06/07/2009) Pres. De Maio Est. Petti Ric. Maravigna. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/06/2010 (Ud. 22/04/2010), Sentenza n. 22229

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Vicolo archeologico - Divieto di edificazione di nuove costruzioni - Nozione di interventi di nuova costruzione - Differenziazione ontologica tra interventi di ampliamento e interventi di sopraelevazione - Esclusione. Il divieto di edificazione di nuove costruzioni - nella specie, a tutela di beni archeologici - deve necessariamente essere inteso alla luce del pertinente quadro normativo, il quale ascrive alla nozione di ‘interventi di nuova costruzione’ (inter alia) l’ampliamento degli immobili esistenti all’esterno della sagoma esistente (art. 3, co. 1, lett. e.1), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), non consentendo - sotto tale aspetto - alcuna ontologica differenziazione in relazione agli interventi i quali comportino unicamente una sopraelevazione di immobili già realizzati. Pres. Barbagallo, Est. Contessa - Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) c. P.S. (avv. Ricciardi) - (Riforma Tar Lazio Roma, n. 887/2008) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 4 giugno 2010, n. 3556

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Demolizione disposta dal Sindaco di immobile vincolato - Tutela della pubblica incolumità - Condotta del Sindaco - Adempimento di un dovere - Assenza di antigiuridicità - Sanzione ripristinatoria - Illegittimità. La possibilità di qualificare l’intervento di demolizione di un immobile vincolante, disposto dal Sindaco, come adempimento di un dovere (nella specie, tutela dell’incolumità pubblica dal pericolo di crollo), fa venir meno la illiceità della condotta, in quanto manca l’antigiuridicità del fatto: ciò rende illegittima la sanzione ripristinatoria imposta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Ufficio Centrale per i Beni Archeologici, Artistici e Storici. Pres. Leo, Est. De Vita -Comune di Lecco (avv. Pedrazzini) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 1 giugno 2010, n. 1734

 

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Opere di urbanizzazione primaria - Zona SIC - ZPS con destinazione agricola ed assoggettata a vincolo paesaggistico - Inoltro di DIA separata - Esclusione - Fattispecie: in relazione a reati di lottizzazione abusiva - Artt. 44 lett. c), 16, 7° c. e 3 c.1°, lett. e.2, T.U. n. 380/2001 - Art. 181 D.Lgs. n. 42/2004. L'anticipata esecuzione (previo inoltro di DIA separata) di lavori riguardanti fognature e impianti di distribuzione elettrica ed idrica, configura illecito penale nei casi in cui sia fittiziamente predisposta per celarne la vera natura di opere sostanzialmente di urbanizzazione primaria (ex art. 16, 7° comma, del T.U. n. 380/2001), che l' art. 3, 1° comma - lett. e.2, dello stesso T.U. riconduce alla nozione di "nuove costruzioni". Fattispecie: in relazione a reati di lottizzazione abusiva, di cui all'art. 44, lett. c), del D.P.R. n. 380/2001, e di realizzazione di lavori in zona SIC - ZPS assoggettata a vincolo paesaggistico senza la prescritta autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, di cui all'art. 181 del D.Lgs. n. 42/2004. (Conferma ordinanza n. 59/2009 TRIB. LIBERTÀ' di LECCE, del 24/04/2009) Pres. Petti, Est. Fiale, Ric. Marrella. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 28/05/2010 (Cc. 16/03/2010), Sentenza n. 20363

 

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Autorizzazione paesaggistica rilasciata in sanatoria - Scadenza dei termini (5 anni) - Effetti - Nuova autorizzazione - Necessità - Art. 158 D.Lgs, n. 42/2004 - Art. 16 del R.D. 3.6.1940, n. 1357 e L. n. 1497/1939. In tema di autorizzazione paesaggistica rilasciata in sanatoria, va ricordato che l'art. 16 del R.D. 3.6.1940, n. 1357 (Regolamento per l'applicazione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, tuttora vigente in attesa dei regolamenti regionali ai sensi dell'art. 158 del D.Lgs, n. 42/2004) prevede che "l'autorizzazione vale per un periodo di cinque anni, trascorso il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione". (Annulla senza rinvio l'ordinanza n. 7/2009 TRIS. LIBERTA' di BARI, del 24/09/2009) Pres. Petti, Est. Fiale, Ric. Azienda Ospedaliera Bari. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 28/05/2010 (Cc. 16/03/2010), Sentenza n. 20362

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Vincolo paesaggistico - Divieto di sanatoria - Sanzione - Remissione in pristino - Ratio - Assenza di danno ambientale - Principio di proporzionalità - Autorizzazione rilasciata in via successiva - Ammissibilità. Se si interpreta l’attuale normativa in tema di vincolo paesaggistico in modo coerente con il principio di proporzionalità si può ritenere che il divieto di sanatoria sia diretto a impedire all’amministrazione di trasformare ordinariamente, attraverso il giudizio di compatibilità paesistica, il danno ambientale in un equivalente monetario. Il fatto compiuto viene quindi sanzionato con la remissione in pristino in quanto potrebbe indurre l’amministrazione ad accettare un prezzo in cambio di una lesione al vincolo paesistico. Dove tuttavia non sussista alcun danno ambientale, o addirittura sia possibile ottenere un guadagno ambientale con l’assunzione da parte del trasgressore di specifiche obbligazioni nell’interesse del vincolo paesistico, non vi sono ragioni per escludere un’autorizzazione paesistica rilasciata in via successiva (v. TAR Brescia Sez. I 19 marzo 2008 n. 317). La soluzione opposta sarebbe irragionevolmente gravosa per il privato e inutile (o controproducente) per l’interesse pubblico. Pres. Petruzzelli, Est. Pedron - L.A.G. (avv.ti Concari e Noschese) c. Provincia di Brescia (avv.ti Bugatti, Donati e Poli) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I- 25 maggio 2010, n. 2139

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - DIRITTO URBANISTICO - Volumi tecnici non comportanti nuovi volumi e nuove superfici - Eccezione al divieto di autorizzazione paesistica in sanatoria - Nozione di volume tecnico - Fattispecie. Secondo parte della giurisprudenza fanno eccezione al divieto di rilasciare l'autorizzazione paesistica in sanatoria, previsto dall'art. 167 comma 4, d.lg. n. 42 del 2004, i soppalchi, i volumi interrati e i volumi tecnici che non abbiano comportato nuovi volumi e nuove superfici (T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 16 febbraio 2009 , n. 1309; T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 03 novembre 2009, n. 6827): la nozione di volume tecnico può però essere applicata solo alle opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 05 agosto 2009, n. 4738). In particolare, non costituisce volume tecnico un vano scala finalizzato non alla installazione ed accesso a impianti tecnologici necessari alle esigenze abitative, ma a consentire l'accesso da un appartamento ad una terrazza praticabile (Consiglio Stato , sez. V, 26 luglio 1984 , n. 578). Pres. Romano, Est. Pisano - C.C. (avv. Calabrese) c. Ministero Beni Attivita' Culturali e altro (avv. Stato) e altro (n.c.) - TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. III - 25 maggio 2010, n. 8748

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Interesse archeologico - Vincolo - Atto impositivo - Natura dichiarativa - Successivi trasferimenti di proprietà del bene - Notifica del vincolo nei confronti dei proprietari - Necessità - Esclusione. L’ atto impositivo del vincolo di interesse archeologico ha natura meramente dichiarativa, correlata a caratteristiche e peculiarità intrinseche che il bene possedeva <ab origine> e che permangono indipendentemente da ogni suo successivo trasferimento di proprietà, anche a titolo espropriativo. La notifica del vincolo ha quindi luogo per una sola volta al momento in cui esso viene imposto e non deve essere reiterata nei confronti di ogni successivo soggetto che subentri nella proprietà del bene. La trascrizione del vincolo nei registri Immobiliari assolve, inoltre, funzione di pubblicità dichiarativa verso i terzi, e non costituisce elemento della fattispecie provvedimentale dichiarativa del vincolo, la cui validità non resta influenzata dagli adempimenti volti a garantire il regime di pubblicità. Pres. Ruoppolo, Est. Polito - A. s. (avv. Totino) c. Ministero Per i Beni e le Attivita' Culturali (Avv. Stato) - (Conferma T.A.R. LAZIO, Roma, n. 02542/2004) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 17 maggio 2010, n. 3037

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Beni di interesse archeologico - Amministrazione - Scelta acquisitiva - Interventi conservativi e di salvaguardia del bene - Limiti all’acquisizione - Esclusione. La scelta acquisitiva del bene in mano pubblica non resta condizionata dalla possibilità di porre in essere, avvalendosi degli artt. 14 e 15 della legge n. 1089/1939, interventi strettamente conservativi e di salvaguardia del bene di interesse culturale, trattandosi di misure di minore entità che diventano recessive ove si determinino le condizioni per una più intensa e completa tutela avvalendosi dell’ art. 31 della legge n. 1089/1939. Pres. Ruoppolo, Est. Polito - A. s. (avv. Totino) c. Ministero Per i Beni e le Attivita' Culturali (Avv. Stato) - (Conferma T.A.R. LAZIO, Roma, n. 2542/2004) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 17 maggio 2010, n. 3037

 

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Area vincolata - Esecuzione di opere soggette a denuncia di inizio attività (d.i.a.) - Disciplina della DIA - Artt. 22, co. 6, e 23, commi 3 e 4 del d.P.R. 380/01 - Rilascio del nulla-osta dall’autorità preposta alla tutela del vincolo - Necessità. Nelle ipotesi di interventi da effettuare su immobili siti in zone sottoposte a vincolo, la disciplina della DIA è ricavabile dal combinato disposto degli artt. 22, co. 6, e 23, commi 3 e 4 del d.P.R. 380/01. La prima norma consente la presentazione della denuncia anche con riferimento a tale tipologia di immobili, purché la realizzazione delle opere sia, comunque, preceduta dal rilascio, secondo lo schema delineato dal successivo articolo, del relativo atto di assenso, ovvero, del parere favorevole dell'Amministrazione comunale. Pertanto, per gli interventi edilizi su manufatti in zona vincolata la denuncia di inizio attività costituisce titolo abilitativo solo se sia già stato rilasciato il nulla-osta dall'autorità preposta alla tutela del vincolo medesimo (Cass. 20/3/02, n. 246). (Conferma ordinanza del Tribunale di Latina del 17/12/09) Pres. Lupo, Est. Gazzara, Ric. Di Maio. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/05/2010 (Cc. 8/04/2010), Sentenza n.17973

 

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - DIRITTO URBANISTICO - Permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica scaduti - Prosecuzione dei lavori - Reato urbanistico e paesaggistico - Configurabilità. In aree vincolate l'autorizzazione paesaggistica costituisce condizione di efficacia del titolo abilitativo edilizio nel senso che esso diviene efficace solo dopo l'autorizzazione predetta. In ogni caso nessun lavoro esterno, assentibile o no con permesso di costruire, può essere proseguito senza il preventivo rilascio/rinnovo del nulla osta paesaggistico scaduto. Da ciò consegue che non è consentito iniziare i lavori prima della conclusione dell'intero procedimento configurandosi nel caso contrario sia il reato urbanistico che quello paesaggistico (Cass. sez III n. 22824/2003). Nella specie, considerato che non era stata richiesto né tanto meno rilasciato il rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica, l'autorità comunale ha considerato sospesa la procedura. (conferma ordinanza del tribunale del riesame di Salerno del 21/12/2009) Pres. Lupo, Est. Petti, Ric. Garofalo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/05/2010 (Cc. 08/04/2010), Sentenza n. 17971

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Protezione delle bellezze naturali - Autorizzazione paesaggistica - Termine di validità quinquennale - Decorrenza dalla data di rilascio - Art. 158 D.Lgs. n. 42/2004 - Art. 16 R.D. n. 1357/1940 - L. n. 1497/1939. In tema di protezione delle bellezze naturali, il termine di validità quinquennale dell'autorizzazione paesaggistica prevista dall'art. 16 R.D. 3 giugno 1940, n. 1357 (Regolamento per l'applicazione della L. 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali), è tuttora applicabile in base al disposto dell'art. 158 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e decorre dalla data di rilascio dell'autorizzazione medesima (Cass. sentenza n. 32200/2007). (conferma ordinanza del tribunale del riesame di Salerno del 21/12/2009) Pres. Lupo, Est. Petti, Ric. Garofalo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 11/05/2010 (Cc. 08/04/2010), Sentenza n. 17971

 

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Esecuzione di lavori abusivi - Autorizzazione paesaggistica postuma - Effetti - Art. 181 c. 1 quinquies, D. L.gs n. 42/2004. Il nulla osta rilasciato successivamente alla esecuzione dei lavori abusivi non produce l’effetto estintivo del corrispondente reato (Cass. sez. 111, 17.1.2003 n. 2109, Caruso) e neppure trova applicazione il disposto di cui all’art. 181 comma uno quinquies, del D. L.gs n. 42/2004. (Conferma Corte di Appello di Lecce sentenza del 15.1.2009) Pres. De Maio Est. Lombardi Ric. Medina. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 07/05/2010 (Ud. 24/03/2010), Sentenza n. 17535

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Vincolo archeologico indiretto - Identificazione del contenuto e delimitazione dell’estensione - Discrezionalità tecnica dell’amministrazione - Sindacato debole innanzi al giudice amministrativo. La determinazione dell'amministrazione di imporre un vincolo archeologico (indiretto) su un'area, a sensi dell'art. 21 l. n. 1089 del 1939 (trasfuso nell'art. 49 d.lg. n. 490 del 1999), appartiene alle valutazioni di merito dell'azione amministrativa e non è, quindi, sindacabile in sede di giudizio di legittimità, sotto il profilo della scelta di salvaguardare la zona vincolata. Peraltro, l'imposizione del vincolo - quanto all'identificazione del suo contenuto ed alla delimitazione della sua estensione - appartiene alla sfera di discrezionalità tecnica dell'autorità procedente ed è di per sé soggetta a sindacato « debole » dinanzi al giudice amministrativo, vale a dire è censurabile allorché la sua motivazione risulti inadeguata o presenti manifeste e macroscopiche incongruenze o illogicità, in ragione dell'elasticità e dell'indeterminatezza dei parametri tecnici delle discipline storiche ed archeologiche.(T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 16 febbraio 2006 , n. 1171). Pres. Ravalli, Est.Dibello - D.G.G. (avv. Fanelli) c. Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali (Avv. Stato). TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 28 aprile 2010, n. 1038

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Potere espropriativo ex art. 95, cc. 1 e 2 d.lgs. n. 42/2004 - Presupposti differenti rispetto al potere espropriativo ex artt. 96 e 97 - Delega del potere agli enti locali. L’attribuzione del potere espropriativo di cui all’art. 95, cc. 1 e 2 del d.lgs. n. 42/2004 (nel caso di beni culturali mobili e immobili, nei confronti dei quali l’espropriazione risponda ad un importante interesse a migliorare le condizioni di tutela ai fini della fruizione pubblica) è caratterizzata da presupposti evidentemente differenti rispetto alle successive previsioni degli artt. 96; in particolare, una differenza sostanziale è indubbiamente costituita dalla possibilità di delegare il potere espropriativo agli enti locali o ad altri enti pubblici che è prevista dall’art. 95 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ma non dalle successive previsioni degli artt. 96 e 97. Pres. Ravalli, Est. Viola - C.A. (avv. Natrella) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali e altri (Avv. Stato), Comune di Lecce (avv.ti De Salvo, Astuto e Ciulla) e altro (n.c.). TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 28 aprile 2010, n. 1037

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Art. 159 d.lgs. n. 42/2004 - Partecipazione procedimentale - Nozione di interessati - Estensione ai proprietari di immobili confinanti - Esclusione - Ragioni. In tema di partecipazione procedimentale, la previsione dell’art. 159 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 opera un chiaro riferimento ai soli <<interessati>>, da individuarsi nei soggetti che abbiano richiesto l’autorizzazione paesaggistica sottoposta al controllo della Soprintendenza e non può quindi essere estesa a ricomprendere anche i proprietari di immobili confinanti, in qualche modo interessati alla vicenda; del resto, si tratta di una conseguenza pienamente congruente con la stessa strutturazione del procedimento che si limita alla valutazione di legittimità di un’autorizzazione paesaggistica rilasciata e non alla valutazione (per così dire, “di primo grado”) dell’impatto paesaggistico dell’opera. Pres. Ravalli, Est. Viola - G.D.P. (avv. Ingletti) c. Comune di Castrignano del Capo (avv. De Francesco). TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 28 aprile 2010, n. 1034

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Sito degradato - Imposizione del vincolo paesaggistico-ambientale - Preclusione - Inconfigurabilità - Prevenzione dell’aggravamento del degrado e perseguimento del possibile recupero. La qualificazione di rilevanza paesaggistico-ambientale di un sito non è determinata dal suo grado d'inquinamento - ché, allora, in tutti i casi di degrado ambientale sarebbe preclusa ogni ulteriore protezione del paesaggio riconosciuto meritevole di tutela - , l'imposizione del relativo vincolo servendo piuttosto a prevenire l'aggravamento della situazione e di perseguirne il possibile recupero. (Consiglio di Stato , sez. V, 27 marzo 2000, n. 1761, Consiglio di Stato , sez. VI, 02 novembre 2007, n. 5662). Pres. Ruoppolo, Est. Taormina - F.R. (avv. Costa) c. Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali (n.c.) - (Conferma TAR Lazio, Roma, n. 5480/2007). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 27 aprile 2010, n. 2377

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Vincolo paesaggistico - Compromissione del’ambiente ad opera di preesistenti realizzazioni - Nuove costruzioni in contrasto con il vincolo - Adozione di provvedimenti sanzionatori. Ogni eventuale situazione di compromissione dell'ambiente ad opera di preesistenti realizzazioni, non esime l'amministrazione dall'assumere provvedimenti sanzionatori nei riguardi delle nuove costruzioni eseguite in contrasto con il vincolo paesaggistico ed anzi maggiormente richiede, per la legittimità dell'azione amministrativa, che ulteriori interventi non deturpino ulteriormente l'ambiente protetto. (Consiglio di Stato, sez. IV, 30 giugno 2005, n. 3547). Pres. Ruoppolo, Est. Taormina - F.R. (avv. Costa) c. Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali (n.c.) - (Conferma TAR Lazio, Roma, n. 5480/2007). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 27 aprile 2010, n. 2377

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Nulla osta paesaggistico - Verifica di correttezza del provvedimento regionale di conformità - Necessità di effettivo sopralluogo - Esclusione. In tema di rilascio di nullaosta paesaggistico, l'attività di verifica della correttezza del provvedimento regionale di conformità, di cui all'art. 7, l. 29 giugno 1939 n. 1497, effettuata sia dalla soprintendenza sia dall'autorità centrale - previa acquisizione di tutti gli atti necessari a consentire il pieno ed esaustivo apprezzamento dell'incidenza dell'intervento edilizio sull'assetto paesistico territoriale della zona e circostante - non implica, necessariamente, il compimento di effettivo sopralluogo ma può limitarsi alla valutazione documentale della condotta procedimentale tenuta dall'ente. (T.A.R. Calabria Catanzaro, 09 novembre 1999, n. 1335). Pres. Ruoppolo, Est. Taormina - F.R. (avv. Costa) c. Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali (n.c.) - (Conferma TAR Lazio, Roma, n. 5480/2007). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 27 aprile 2010, n. 2377

 

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - AREE PROTETTE - Riserva marina - Allestimento di un campeggio non autorizzato - Reato di cui agli artt. 11, c. 3°, e 30, c. 1°, L. n. 394/1991 - Configurabilità. L'allestimento non autorizzato di un campeggio all'interno di un parco integra il reato di cui agli artt. 11, comma 3°, e 30, comma 1°, della legge n. 394/1991, poiché pone in pericolo quanto meno la flora del parco (Cass., Sez. III, 17.12.2002, n. 42209, Zecca) e le medesime considerazioni - tenuto conto della coordinazione delle disposizioni normative dianzi citate (artt. 11 e 19) - possono svolgersi in relazione ai territori ricompresi in un'area marina protetta, allorché si consideri che l'allestimento di un campeggio in territori siffatti, oltre ad incidere sulla flora degli stessi, è sicuramente idoneo anche a "compromettere le caratteristiche dell'ambiente", nonché "i valori scenici e panoramici" e gli "equilibri ecologici" del sito. (Dich. inamm. ric. avverso sentenza n. 99/2008 TRIB. SEZ. DIST. di OSTUNI, del 20/02/2009) Pres. Grassi, Est. Fiale, Ric. Fornaro ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 28/04/2010 (Ud. 17/02/2010), Sentenza n. 16473

 

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Vincolo paesaggistico-ambientale - Reato di pericolo - Configurabilità dell'illecito - Effettivo pregiudizio per l'ambiente - Necessità - Esclusione - Principio di offensività - Art. 181, c. 1, D. Lgs. n. 42/2004 (già art. 1 sexies L. n. 431/1985 ed art. 163 D.Lgs. n. 490/1999). In presenza di un vincolo paesaggistico-ambientale, il reato di cui all'art. 181, comma 1, del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42 (già art. 1 sexies della legge n. 431/1985 ed art. 163 del D.Lgs. n. 490/1999) è un reato di pericolo e, pertanto, per la configurabilità dell'illecito non è necessario un effettivo pregiudizio per l'ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici. (Cass., Sez. III, 9.4.2009, n. 15227; 11.1.2006, n. 564; 21.12.2005, n. 467671). Pertanto, il principio di offensività deve essere inteso, in termini non di concreto apprezzamento di un danno ambientale, bensì dell'attitudine della condotta a porre in pericolo il bene protetto. (Conferma ordinanza n. 216/2009 TRIB. LIBERTA' di SALERNO, del 22/06/2009) Pres. Grassi, Est. Fiale, Ric. Cavallo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/04/2010 (Cc. 17/02/2010), Sentenza n. 16393

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - DIRITTO URBANISTICO - Permesso di costruire - Variante con DIA - Limiti - Vincolo paesaggistico-ambientale - Realizzazione di varianti cd. Lievi - Rilascio dell'autorizzazione - Necessità - D.Lgs. n. 42/2004 - Art. 22, cc. 2°e 6°, T.U. n. 380/2001. La successiva DIA non può ritenersi che integri mera variante del progetto già approvato con il precedente permesso di costruire. In quanto, si configura "variante" solo allorquando il progetto già approvato non risulti sostanzialmente e radicalmente mutato dal nuovo elaborato. Inoltre, le varianti, normalmente devono essere autorizzate con il medesimo procedimento prescritto per il rilascio del permesso di costruire e possono essere sottoposte a DIA soltanto qualora: a) non incidano sui parametri urbanistici e sulla volumetrie; b) non modifichino la destinazione d'uso e la categoria edilizia; c) non alterino la sagoma dell'edificio; d) non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire (art. 22, 2° comma, del T.U. n. 380/2001). Infine, in presenza di un vincolo paesaggistico-ambientale, la realizzazione di varianti cd. lievi, sono comunque subordinate al preventivo rilascio dell'autorizzazione richiesta dal D.Lgs. n. 42/2004 (art. 22, 6° comma, del T.U. n. 380/2001). (Conferma ordinanza n. 216/2009 TRIB. LIBERTA' di SALERNO, del 22/06/2009) Pres. Grassi, Est. Fiale, Ric. Cavallo. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/04/2010 (Cc. 17/02/2010), Sentenza n. 16393

 

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - DIRITTO URBANISTICO - Difformità parziali - Area assoggettate a vincolo paesaggistico - Sequestro preventivo - Legittimità - Artt. 44, lett. a)e lett. c), 32, c.3° TU. n. 380/2001. Anche nell’ipotesi di difformità parziali, il sequestro preventivo è giustificato in quanto anche tali difformità costituiscono reato, sanzionato dall’art. 44, lett. a), del TU. n. 380/2001. Ciò nondimeno, ai sensi dell’art. 32, 3° comma, del T.U. n. 380/2001 - per gli interventi eseguiti in zone assoggettate a vincolo paesaggistico, nel caso in cui l’opera sia difforme da quella autorizzata con il permesso di costruire, non c’e spazio per l’applicazione della meno grave fattispecie di cui alla lettera a) dell’art. 44, T.U. n. 380/2001 poiché ogni difformità dal progetto, anche se di minima rilevanza, costituisce abuso punito ai sensi dell’art. 44, lett. c), dello stesso T.U. E’ indifferente, in tal caso, ai fini della qualificazione giuridica del reato, distinguere tra le categorie della difformità (totale o parziale) e della variazione essenziale (integrando questa una tipologia di abuso edilizio che si pone a livello intermedio tra la difformità totale e la difformità parziale dal permesso di costruire), poiché è proprio l’art. 32, 3° comma, del TU. n. 380/2001 a prevedere che, in presenza del vincolo paesaggistico, tutti gli interventi realizzati in difformità dal titolo abilitativo (anche quelli che normalmente si configurano come semplici difformità parziali) sono considerati ai fini penali come variazioni essenziali e, quindi, quali difformità totali. (Conferma ordinanza n. 83/2009 TRIB. LIBERTA' di SALERNO, del 11/03/2009) Pres. Grassi Est. Fiale Ric. Santonicola ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 27/04/2010 (Cc. 17/02/2010), Sentenza n. 16392
 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Autorizzazione paesaggistiche in sanatoria - Illegittimità - Art. 146, c. 12 d.lgs. n. 42/2004 - Eccezioni - Ipotesi tassative ex art. 167 - Procedura. L'art. 146 comma 12 - nella versione modificata dall'entrata in vigore del d.lg. n. 157 del 2006 - prevede che non possano più essere rilasciate autorizzazione paesaggistiche "in sanatoria", ossia successive alla realizzazione, anche parziale, degli interventi, salvo le ipotesi tassative volte a sanare "ex post" gli interventi abusivi di cui all'art. 167. In tali casi deve essere instaurata un'apposita procedura ad istanza della parte interessata che contempla l'accertamento della compatibilità paesaggistica, demandato all'amministrazione preposta alla gestione del vincolo, previa acquisizione del parere - non solo obbligatorio, ma vincolante - della Soprintendenza (cfr., T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 27 marzo 2009, n. 709). Pres. De Zotti, Est. Bruno - M.G. (avv. Signor) c. Amministrazione per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) e altro (n.c.) - TAR VENETO, Sez. II -23 aprile 2010, n. 1550

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Abusi edilizi in aree vincolate - Art. 181 d.lgs. n. 42/2004 - Sanzione - Rinvio all’art. 44 del d.P.R. n. 380/2001 - Interpretazione. Il rinvio operato dall’art. 181 del d. lgs. n. 42 del 2004 al solo art. 44 del D.P.R. n. 380 del 2001 si giustifica in relazione alla circostanza che esso è operato al solo fine delle determinazione della sanzione penale non valendo certo ad escludere l’irrogazione delle altre sanzioni correlate agli abusi commessi e, in primis, di quella demolitoria che costituisce la regola nelle ipotesi di interventi non compatibili con i valori paesaggistici tutelati. Pres. De Zotti, Est. Bruno - M.G. (avv. Signor) c. Amministrazione per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) e altro (n.c.) - TAR VENETO, Sez. II - 23 aprile 2010, n. 1550

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Assoggettamento di un bene al vincolo di interesse particolarmente importante - L. n. 1089/39 - Comunicazione di avvio del procedimento - Necessità - Mancanza - Invalidità del provvedimento di vincolo. Qualora si inizi il procedimento di assoggettamento di un bene immobile o mobile al vincolo ex L. 1.6.1939 n. 1089 (interesse particolarmente importante), occorre previamente comunicare l' avvio del procedimento ai soggetti interessati, in applicazione della l. 7 agosto 1990 n. 241, a pena di invalidità del provvedimento di vincolo (cfr. T.A.R. Toscana, Sez. I, 8 luglio 2008 n. 1742; n. 523, T.A.R. Toscana, Sez. I, 27 novembre 2006 n. 6030, T.A.R. Abruzzo L'Aquila, 25 luglio 2003, Consiglio Stato, Sez. VI, 4 aprile 2003 n. 1751). Pres. Petruzzelli, Est. Conti - O.G. (avv. Orecchia) c. Ministero Per i Beni Culturali e Ambientali (avv. Stato) - TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 22 aprile 2010, n. 1599

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Interesse storico-artistico - Carattere intrinseco della res - Vicende relative al regime giuridico del bene - Sdemanializzazione - Influenza sulla qualificazione del bene - Esclusione. L’interesse storico artistico del bene rappresenta un carattere intrinseco della res in se intesa, tendenzialmente insuscettibile di risultare influenzata dalle vicende relative al regime giuridico del bene stesso e, segnatamente, dalle vicende relative all’instaurazione o alla cessazione del carattere di demanialità. Non è quindi il regime giuridico del bene (i.e.: la sua iscrizione al novero dei beni demaniali ovvero patrimoniali) ad influenzare la qualificazione del bene in relazione alla disciplina vincolistica di carattere storico-artistico; al contrario, sono le intrinseche qualità del bene ad imporre la sua sottoposizione al vincolo storico-artistico, il quale verrà - poi - differenziato nel suo concreto atteggiarsi a seconda che si tratti di vincolo su bene demaniale, ovvero di vincolo su bene patrimoniale di soggetti pubblici o privati. Pres. Varrone, Est. Contessa - F. s.p.a. (avv.ti Lemme e Luly) c. Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.) - (Conferma TAR Toscana n. 4478/2004). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 22 aprile 2010, n. 2278

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Interesse storico artistico - Bene demaniale transitato nel patrimonio di soggetti privati - Conferma dell’interesse storico artistico - Necessità di atti novativi - Esclusione. Una volta confermato (secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale) che l’interesse storico-artistico di un immobile (olim) di proprietà dello Stato discende dalle intrinseche qualità e caratteristiche del bene (e non dagli atti dichiarativi di cui all’art. 4, l. 1089 del 1939 - in seguito: art. 5, d.lgs. 490 del 1999 -), ne consegue che una volta che quel medesimo bene transiti (all’esito delle procedure di legge) nel patrimonio di soggetti privati, esso conservi immutate le richiamate qualità e caratteristiche, senza che sia a tal fine necessaria l’adozione di atti lato sensu novativi. Pres. Varrone, Est. Contessa - F. s.p.a. (avv.ti Lemme e Luly) c. Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.) - (Conferma TAR Toscana n. 4478/2004). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 22 aprile 2010, n. 2278

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Sdemanializzazione di beni appartenuti al demanio culturale - Verifica ex art. 27 d.l. n. 269/2003 - Natura -
Condicio juris risolutiva. La verifica prevista dall’art. 27 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (in tema di sdemanializzazione di beni già appartenuti al demanio culturale) non può essere intesa come una sorta di condicio juris sospensiva rispetto alla sottoposizione dei beni alle prescrizioni vincolistiche; quanto piuttosto come una sorta di condicio juris risolutiva la quale non condiziona in alcun modo (laddove non effettuata) la permanenza del vincolo, ma - al più - ne preclude la perdurante efficacia nel caso di rilevata insussistenza del richiamato interesse storico-artistico. Pres. Varrone, Est. Contessa - F. s.p.a. (avv.ti Lemme e Luly) c. Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.) - (Conferma TAR Toscana n. 4478/2004). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 22 aprile 2010, n. 2278

 

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Modifica dell'aspetto esteriore di un edificio - Zona sottoposta a vincolo paesaggistico - Preventiva autorizzazione - Necessità - Art. 181 D. L.vo n. 42/20004 - Interventi esenti - art. 149 lett. a) D. L.vo n. 42/20004 - Fattispecie. Nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, qualsiasi modificazione dell'aspetto esteriore dell'edificio senza la preventiva autorizzazione configura il reato di cui all'articolo 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004. Sono esenti dall'autorizzazione gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria o di risanamento conservativo a condizione però che non modifichino l'aspetto esteriore dell'edificio o non alterino lo stato dei luoghi (art. 149 lettera a) decreto legislativo n 42 del 2004). Nella specie, è stato modificato l'aspetto esteriore dell'edificio realizzando una scalinata esterna in cemento armato in maniera difforme da quella preesistente senza il permesso di costruire e senza la denuncia al genio Civile ed apportando altre modificazione al prospetto dell'edificio. (Annulla, sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 7/07/2009) Pres. Onorato, Est. Petti, Ric. Testa. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/04/2010 (Ud. 03/03/2010), Sentenza n.15370

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Tutela paesistica - Protezione dei valori estetici e tradizionali - Concordanza e fusione fra l’espressione della natura e il lavoro umano. E’ illogico considerare il paesaggio un bene limitato alle sole componenti naturalistiche, senza tenere conto degli insediamenti umani (e specialmente di quelli tradottisi in opere pregevoli sotto il profilo storico-artistico) che vi si inseriscono. In base alla normativa di riferimento, infatti, può affermarsi che ciò che ha rilievo, ai fini della protezione dei valori estetici e tradizionali che formano oggetto della tutela paesistica, è la “spontanea concordanza e fusione fra l’espressione della natura e quella del lavoro umano” (C.d.S., Sez. VI, 9 maggio 2006, n. 2539; v. anche C.G.A.R.S., Sez. Giurisd., 29 luglio 2005, n. 480). Pres. Nicolosi, Est. De Berardinis - E. s.r.l. (avv.ti Leccese e Pesce) c. Regione Toscana (avv.ti Ciari e Bora), Ministero dei Beni ed Attività Culturali e altri (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR TOSCANA, Sez. II - 20 aprile 2010, n. 986

 

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Immobili sottoposti a vincolo - Istanza di condono - Permesso di costruire in sanatoria - Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo - Parere favorevole - Necessità - Termine di 180 gg. - Decorrenza - Silenzio-rifiuto impugnabile da parte dell'interessato. Per i manufatti non residenziali oggetto di istanza di condono il permesso di costruire in sanatoria non può essersi perfezionato per il mero decorso del tempo perché il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per le opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo. L'amministrazione in esame ha un tempo di centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere per pronunciarsi, decorso il quale, però, non si forma alcun silenzio-assenso ma solo un silenzio-rifiuto impugnabile da parte dell'interessato. (Conferma ordinanza del Tribunale per il Riesame di Napoli in data 6.7.09) Pres. Petti, Est. Mulliri, Ric. Cacace. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 14/04/2010 (Cc. 16/03/2010), Sentenza n. 14312

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - DIRITTO URBANISTICO - Piani di lottizzazione - Valutazione sotto il profilo paesistico - Art. 28 , c. 2 L. n. 1150/1942. L’art. 28 comma 2 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 estende ai piani di lottizzazione la necessità di una valutazione sotto il profilo paesistico indipendentemente dalla presenza di un vincolo paesistico-ambientale. Qualora un tale vincolo sussista, tanto per l’intervento di una dichiarazione di notevole interesse pubblico riferita a un bene determinato (art. 136 e 157 del Dlgs. 42/2004) quanto per effetto della tutela ex lege dei contesti ambientali (art. 142 del Dlgs. 42/2004), è necessaria una vera e propria autorizzazione paesistica, sottoposta, nel regime transitorio, al potere di annullamento ministeriale ex art. 159 del Dlgs. 42/2004. Pres. Petruzzelli, Est. Petron - G. scarl (avv.ti Bononi e Codignola) c. Comune di Sarnico (avv. Fugazzola). TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 8 aprile 2010, n. 1511

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Art. 159 d.lgs. n. 42/2004 - Vincolo paesaggistico - Procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica - Soprintendenza - Comunicazione di avvio del procedimento - Necessità - Esclusione - Autorità comunale - Comunicazione del rilascio dell’autorizzazione. L’art. 159 del Codice dei beni culturali prevede che la Soprintendenza non sia onerata della comunicazione d’avvio, purchè peraltro l’autorità comunale abbia inviato comunicazione all’interessato del rilascio dell’autorizzazione, che per espressa disposizione di legge fa funzioni di comunicazione d’avvio (in questo senso cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 771 del 13. 02. 2009, secondo cui “si deve ritenere che, nel sistema successivo all'entrata in vigore del d.lgs. 42/04, la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all'annullamento del nulla osta paesaggistico da parte del competente organo statale non richieda più la previa comunicazione ex art. 7 l. 241/90; e ciò in quanto il detto d.lgs. dispone espressamente, all'art. 159, che la comunicazione relativa all'avvenuto rilascio del nulla osta da parte dell'ente a ciò competente costituisce avviso di inizio di procedimento”). Pres. Petruzzelli, Est. Russo - B.P. e altri (avv. Ballerini) c. Ministero per i Beni Cultruali e Abientali (Avv. Stato). TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 8 aprile 2010, n. 1507

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Lavori edilizi in zone sottoposte a vincolo paesaggistico - Cessazione di validità del nulla osta ambientale - Decorso del termine quinquennale - Rilevanza di eventuali fatti impeditivi - Esclusione - Fattispecie: sequestro del cantiere - Art. 16 r.d. n. 1537/1940. In materia di esecuzione di lavori edilizi nelle zone sottoposte a vincolo paesistico, la cessazione di validità del nulla osta ambientale si verifica automaticamente per il solo fatto obiettivo del decorso del termine quinquennale previsto ex art. 16 r. d. 3 giugno 1940 n. 1537, senza che possano rilevare fatti impeditivi ancorchè di carattere assoluto, quali il factum principis o la causa di forza maggiore, ivi compreso il sequestro del cantiere (Tar Salerno 10.10.1997 n. 422; Cons. St. Sez. VI n. 708 del 1997). Pres. Esposito, Est. Gaudieri - R.A. (avv.ti Brancaccio e Accarino) c. Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR CAMPANIA, Salerno, Sez. II - 25 marzo 2010, n. 2351

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Art. 11 d.lgs. n. 42/2004 - Tipologie di “cose”suscettibili di tutela - Elenco - Rinvio alle disposizioni del medesimo testo normativo - regime giuridico di tutela - Riferimento alla norma di volta in volta richiamata - Automatica ascrivibilità dei beni contemplati nell’art. 11 nel novero dei beni culturali - Esclusione - Indagine di natura tecnico-discrezionale. L’art. 11 del d. lgs. n. 42 del 2004 individua i beni che, in determinate ipotesi, possono rivestire il carattere di bene culturale. Le svariate tipologie di “cose” - come denominate a seguito della novella del 2008, che ha sostituito l’originaria dizione di “beni” adoperata dal legislatore del 2004 - vengono semplicemente elencate dalla disposizione in esame, la quale reca, a sua volta, il rinvio a singole previsioni del codice, ove sono delineate, per ciascuna tipologia, direttamente o tramite ulteriore rinvio normativo, le condizioni ed i presupposti per il loro assoggettamento a tutela nonché le specifiche modalità d’uso e di fruizione. Come chiarito nella relazione illustrativa del 2008, le modifiche apportate alla disposizione hanno principalmente lo scopo di rimarcare il significato del rinvio operato dall’art. 11 ad altre disposizioni del medesimo testo legislativo e di evidenziare che, in primo luogo, il regime giuridico di tutela risulta essere, per ciascuna tipologia, unicamente quello descritto dalla norma di volta in volta richiamata e, in secondo luogo, che non vi è alcuna automatica ascrivibilità delle cose contemplate nel novero dei beni culturali, poiché tale status può conseguire solo in esito ad una indagine di natura tecnico-discrezionale intesa ad accertare la presenza del grado di interesse storico ed artistico e delle altre condizioni richieste dall’art. 10 del medesimo testo legislativo per la loro sottoposizione a tutela mediante formale dichiarazione. Pres. De Zotti, Est. Bruno - C. s.p.a. (avv. Clarizia) c. Amministrazione per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) - TAR VENETO, Sez. II - 24 marzo 2010, n. 939

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Art. 11 d.lgs. n. 42/2004 - Studi d’artista - Rinvio all’art. 51 del d.lgs. n. 42/2004 - Sottoposizione a tutela - Elementi rilevanti - Sentenza Corte Cost. n. 185/2003.
Tra le cose contemplate nell’art. 11 del d. lgs. n.42 del 2004 figurano anche gli studi d’artista la cui disciplina è contenuta nel successivo art. 51. Dall’esame di tale disposizione emerge che ciò che rileva ai fini della sottoposizione a tutela non è, in sé considerato, il complesso di cose (opere, cimeli, documenti e simili) ricomprese nello studio di un artista bensì la circostanza che tali beni, valutati nel loro insieme ed in relazione al contesto nel quale sono inseriti, siano espressione di quei valori che determinano l’insorgere dell’interesse pubblico sotteso all’apposizione del vincolo. (cfr. Corte Cost. n. 185/2003, secondo cui l’obiettivo perseguito attraverso la specifica disciplina tesa a tutelare gli studi d’artista in attuazione dell’art. 9 della Costituzione è quello di “rendere immodificabile l’ambiente ed i luoghi nei quali operò l’artista”, al fine di conservare intatta la testimonianza dei valori culturali in esso insiti). Pres. De Zotti, Est. Bruno - C. s.p.a. (avv. Clarizia) c. Amministrazione per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) - TAR VENETO, Sez. II - 24.03.2010, n. 939

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Studi d’artista - Luoghi diversi da quelli in cui l’artista ha svolto la propria attività creatrice - Possibile qualificazione di “studio d’artista” ai sensi degli artt. 11 e 51 d.lgs. n. 42/2004 - Condizioni. E’ possibile riconoscere le caratteristiche dello studio d’artista, ex d. lgs. 42/04, anche a luoghi diversi da quelli in cui un artista ha effettivamente svolto la sua attività creatrice, purché in essi siano raccolta una coerente universalità di cose, già effettivamente appartenute all’artista e, per una parte almeno preponderante, già da questi raccolte nei luoghi in cui lo stesso aveva effettivamente operato creativa. In altri termini, perché si possa parlare di studio d’artista, deve essere comunque ricreato - fosse pure con qualche limitata approssimazione, spesso inevitabile per le vicissitudini successive alla scomparsa di un autore - tale ambiente, così da conservare un reale collegamento con la vita e con l’opera dell’artista, in peculiare coerenza con la disciplina in esame. A contrario, non potrà essere assimilata ad uno studio d’artista una mera raccolta di cimeli a questi riferibili, ove manchi l’elemento costituito dalla sua volontà unificatrice. Pres. De Zotti, Est. Bruno - C. s.p.a. (avv. Clarizia) c. Amministrazione per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) - TAR VENETO, Sez. II - 24/03/2010, n. 939

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Autorizzazione paesaggistica - Procedura ex art. 146 d.lgs. n. 42/2004 - Disciplina transitoria ex art. 159 - Art. 58 L.r. Friuli Venezia Giulia n. 5/2007 - Proroga della disciplina transitoria - Illegittima riduzione della tutela del paesaggio - Illegittimità costituzionale. L’art. 58 della L.R. Friuli Venezia Giulia n. 5 del 2007, nel testo risultante dalla modifica di cui all’art. 2, c. 13, della L.R. n. 123 del 2008, ha disposto che il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da parte dei Comuni avvenga con applicazione della disciplina transitoria di cui all’art. 159 del decreto legislativo n. 42 del 2004 «sino all’adeguamento dei loro strumenti di pianificazione al piano paesaggistico regionale». In tal modo nella Regione Friuli-Venezia Giulia le autorizzazioni paesaggistiche seguono ancora la disciplina transitoria, secondo la quale devono essere rilasciate dalla Regione o dai Comuni da questa delegati e poi trasmesse alla Soprintendenza per l’eventuale annullamento. La norma modifica dunque la decorrenza del termine fissato dal legislatore statale (31 dicembre 2009: cfr. art. 23, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78) per la piena applicazione della procedura autorizzatoria di cui all’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004, determinando una illegittima riduzione della tutela del paesaggio imposta dalla legislazione statale. Si impone pertanto la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 58, comma 1, della L.R. n. 5 del 2007, come sostituito dall’art. 2, comma 13, della L.R. n. 12 del 2008, nonchè del comma 2 del medesimo articolo, limitatamente alle parole «a seguito dell’adeguamento degli strumenti di pianificazione al piano paesaggistico regionale, per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica». Tale declaratoria deve essere estesa al comma 1 dell’art. 60 della L.R. n. 5 del 2007, limitatamente alle parole «Fino all’adeguamento degli strumenti urbanistici al PTR», essendo tale parte della norma inscindibilmente connessa a quella dichiarata costituzionalmente illegittima. Pres. Amirante, Est. Napolitano - Presidente del Consiglio dei Ministri c. Regione Friuli-Venezia Giulia. CORTE COSTITUZIONALE - 17 marzo 2010, n. 101

 

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Imposizione dei vincoli - Potere concorrente dello Stato - Disciplina costituzionale del paesaggio - Art. 9 Cost. - Poteri sostitutivi - Fattispecie: lavori di ampliamento di un fabbricato preesistente - Artt. 82 del DPR n. 616/1977, 10, 34, 37, e 44 del DPR n. 380/2001 e 181 del D Lgs n. 42/04 - L. n. 1497/1939. Anche a seguito della delega di funzioni da parte dello Stato alle regioni in materia paesaggistica, di cui all'art. 82 del DPR n. 616/1977, permane un potere concorrente dello Stato in ordine alla imposizione dei vincoli. Invero, la sentenza 21.12.1985 n. 359 della Corte Costituzionale ha espressamente affermato che l'art. 82 del DPR n. 616/1977 deve essere interpretato, tenendo conto della disciplina costituzionale del paesaggio quale è stabilita nell'art. 9 Cost.. Pertanto, alla luce del disposto di cui all'art. 9, comma secondo, della Costituzione, ed ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 616/1977, lo Stato legittimamente esercita in materia paesaggistica poteri di imposizione del vincolo in via sostitutiva delle regioni nel caso di inerzia delle medesime. Conferma sentenza del 12.3.2009 della Corte di Appello di Lecce e Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Francavilla Fontana, del 18.12.2007) Pres. Grassi, Est. Lombardi, Ric. Ligorio. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 09/03/2010 (Cc. 21/01/2010), Sentenza n. 9255

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale - Interventi edilizi - DIA - Super DIA - Manutenzione ordinaria - Disciplina applicabile - Art. 22, c. 6° DPR n. 380/2001, come sostituito dall'art. 1, c. I lett. e), D. L.gs. n. 301/2002 - D. L. vo n. 42/2004. Ai sensi dell'art. 22, comma sesto, del DPR n. 380/2001, come sostituito dall'art. 1, comma I lett. e), del D. L.gs. 27 dicembre 2002 n. 301, la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Pertanto, l'autorizzazione dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo è prevista dalla norma citata non solo con riferimento alla cosiddetta super DIA, di cui al comma 3 dell'art. 22, sostitutiva del permesso di costruire, ma anche per gli interventi minori previsti dai primi due commi dello stesso articolo, sempre che la normativa che disciplina il vincolo lo preveda. Va quindi osservato che, ai sensi del T.U. n. 380/2001, solo gli interventi di manutenzione ordinaria non sono sottoposti ad alcun titolo abilitativo, ai sensi dell'art. 6, comma primo lett. a), mentre ogni altro intervento, per il quale non sia necessario il permesso di costruire (art. 10), deve essere preceduto dalla presentazione della DIA (art. 22, comma primo). (Conferma ordinanza del Tribunale della libertà di Napoli del 12.6.2009) Pres. Grassi, Est. Lombardi, Ric. Perna. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 04/03/2010 (Cc. 21/01/2010), Sentenza n. 8739

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Immobili sottoposti a vincolo paesaggistico - Ristrutturazione edilizia - Demolizione e ricostruzione degli edifici - Autorizzazione dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo - Disciplina applicabile - DIA, Super DIA e permesso di costruire - Art. 22, c. 6° DPR n. 380/2001, come sostituito dall'art. 1, c. I lett. e), D. L.gs. n. 301/2002 - Art. 149, c.1° lett. a), D. L. vo n. 42/2004. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi, in base al combinato disposto dei citati art. 3, primo comma lett. d), ultima parte, e 10, primo comma lett. c), del DPR n. 380/2001, anche quelli di demolizione e ricostruzione degli edifici con la stessa volumetria e sagoma di quelli precedenti. Tali interventi di ristrutturazione possono essere eseguiti mediante la DIA, di cui ai primi due commi dell'art. 22, se non portano ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, né modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici dell'edificio, ovvero modificazione della destinazione d'uso nelle zone omogenee A. Nel caso, invece, l'intervento di ristrutturazione determini tali modificazioni lo stesso deve essere assentito mediante il permesso di costruire ovvero la presentazione della DIA di cui all'art. 22, terzo comma. In ogni caso, gli interventi di ristrutturazione edilizia sono subordinati all'autorizzazione dell'amministrazione competente per la tutela del vincolo paesaggistico. (Conferma ordinanza del Tribunale della libertà di Napoli del 12.6.2009) Pres. Grassi, Est. Lombardi, Ric. Perna. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 04/03/2010 (Cc. 21/01/2010), Sentenza n. 8739

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Zona sottoposta a vincolo paesaggistico - Lavori realizzati nel centro storico senza la relativa autorizzazione - Interventi idonei a compromettere i valori del paesaggio - Reato ex art. 181, c.1 D.Lgs. 42/2004 (già L. n. 431/1985, art. 1 sexies e art. 163 D. L.vo n. 490/1999). Il reato di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 181, comma 1, (già Legge n. 431 del 1985, articolo 1 sexies e Decreto Legislativo n. 490 del 1999, articolo 163) e' reato di pericolo e, pertanto, per la configurabilità dell'illecito, non è necessario un effettivo pregiudizio per l'ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici ( in proposito, Corte Cost., sent. n. 247 del 1997 ed ord. n. 68 del 1988). (Conferma sentenza n.2266/2008 CORTE APPELLO di PALERMO, del 17/03/2009) Pres./Rel. FIALE, Ric. G.V.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/02/2010, Sentenza n. 7611

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Zona sottoposta a vincolo paesaggistico - Centro storico - Lavori realizzati in assenza di autorizzazione - Art. 181 D. Lgs. 42/2004 - Configurabilità - Presupposti. Nelle zone paesisticamente vincolate è inibita - in assenza dell'autorizzazione già prevista dalla Legge n. 1497 del 1939, articolo 7 le cui procedure di rilascio sono state innovate dalla Legge n. 431 del 1985 e sono attualmente disciplinate dal Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 146 - ogni modificazione dell'assetto del territorio, attuata attraverso lavori di qualsiasi genere, non soltanto edilizi (ad eccezione, tra l'altro, degli interventi consistenti nella manutenzione, ordinaria e straordinaria e nel consolidamento statico o restauro conservativo, purché non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici). Conferma sentenza n.2266/2008 CORTE APPELLO di PALERMO, del 17/03/2009) Pres./Rel. FIALE, Ric. G.V.. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 25/02/2010, Sentenza n. 7611

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Vincolo archeologico - Oggetto di tutela normativa e titoli autorizzatori - Inizio e termine dei lavori entro cinque anni - Decadenza - Nuova autorizzazione - Necessità - Art. 142, lett. m), D.Lgs. n. 42/2004 già art. 146, 10 c., lett. m) D.Lgs. n. 490/1999 - L. n. 1089/1939 - L. n. 431/1985 - L. n. 1089/1939 - T.U. n. 380/2001. L'interesse archeologico, dopo la legge n. 431/1985, costituisce oggetto di due tipi di tutela ai quali si correlano due distinti titoli autorizzatori: quello riferito al patrimonio storico-artistico (di cui alla legge n. 1089/1939) e quello paesistico, riguardanti ambiti che non si sovrappongono, per la diversità dell'oggetto materiale oltre che delle dimensioni spaziali. In ogni caso, dopo il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, l'intervento deve essere avviato e portato a compimento in un arco temporale di cinque anni, decorso il quale - a norma dell'art. 16 del R.D. 3.6.1940, n. 1357 (disposizione da ritenersi ancora vigente ai sensi dell'art. 158 del Digs. n. 42/2004) - il provvedimento medesimo cessa di avere efficacia e l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. Pres. Fiale, Est. Fiale, Ric. Viola ed altro. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 23/02/2010 (Ud. 27/01/2010), Sentenza n. 7114

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Compatibilità paesaggistica - Esecuzione della sentenza - Accertamento - Art. 181 c. 1 ter e quater D.Lgs, n. 42/2004, come mod. dalla L. n. 308/2004 e dal DLgs. n. 157/2006. Ai sensi dei commi 1 ter e quater dell’art. 181 del D.Lgs, n. 42/2004, come modificati dalla legge n. 308/2004 e dal DLgs. n. 157/2006, nel caso in cui siano prodotti al giudice dell'esecuzione pareri positivi di compatibilità paesaggistica il giudice dell’esecuzione, su tali documenti, deve svolgere il suo potere-dovere di sindacato per verificare se sia legittimamente intervenuto l’accertamento di compatibilità paesaggistica. Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Capasso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 23/02/2010 (Cc. 17/11/2011), Sentenza n. 7111

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - DIRITTO URBANISTICO - Permesso di costruire ex art. 36 del T.U. n. 389/2001 - Effetti e limiti - L. n. 431/1985 (come trasfuse nel T.U. n. 490/1999 e nel D.Lgs. n. 42/2004) - Normativa “urbanistiche” e “paesaggistica” - Differenza e funzione. Il permesso di costruire rilasciato ex art. 36 del T.U. n. 389/2001 estingue ai sensi del successivo art. 45 - soltanto i reati di cui all'art. 44 dello stesso T.U.. Tuttavia, l'effetto estintivo non si estende, alle violazioni della legge n. 431/1985 (come trasfuse nel T.U. n. 490/1999 e nel D.Lgs. n. 42/2004), poiché, a norma del 3° comma dell'art. 45 del T.U. n. 389/2001, il rilascio del permesso di costruire in seguito ad intervenuto accertamento di conformità "estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti" ed alla nozione di "norme urbanistiche" non può ricondursi la normativa paesaggistica, che pone una disciplina difforme e differenziata, legittimamente e costituzionalmente distinta, avente oggettività giuridica diversa rispetto a quella che riguarda l'assetto del territorio sotto il profilo edilizio (Cass., Sez. 20.5.2005, n. 19256; 19.5.2004, n. 23287; 25.10.2002, n. 35864; 11.2.1998, n. 1658). Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Capasso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 23/02/2010 (Cc. 17/11/2011), Sentenza n. 7111

DIRITTO URBANISTICO - Ordine di rimessione in pristino - Sentenza di condanna o di patteggiamento - Revoca - Poteri del giudice dell'esecuzione - Atti amministrativi incompatibili. Il giudice dell'esecuzione, deve revocare l'ordine di rimessione in pristino impartito con la sentenza di condanna o di patteggiamento quando siano già sopravvenuti atti amministrativi del tutto incompatibili con esso e può altresì sospendere tale ordine quando sia concretamente prevedibile e probabile l'emissione, entro breve tempo, di atti amministrativi incompatibili. Pertanto, detta sanzione è sottratta alla regola del giudicato ed è riesaminabile in fase esecutiva, atteso che spetta al giudice dell'esecuzione valutare la compatibilità dell'ordine ripristinatorio medesimo con i provvedimenti eventualmente emessi dall'autorità o dalla giurisdizione amministrativa, disponendone la revoca in caso di contrasto insanabile o la sospensione se può ragionevolmente presumersi, sulla base di elementi concreti, che tali provvedimenti stanno per essere emessi in tempi brevi, non essendo peraltro sufficiente la mera possibilità di una loro adozione. Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Capasso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 23/02/2010 (Cc. 17/11/2011), Sentenza n. 7111

 

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Vincolo paesaggistico - Costruzioni abusive - Sanatoria - Presupposti - Interventi edilizi di minore rilevanza - Fattispecie - Artt. 33 e 32 c. 26 - lett. a) e c. 27, lett. d), L. n. 326/2003 - L.R. Sardegna n. 4/2004, (Normativa regionale in materia di abusivismo edilizio) - L.R. Sardegna n. 8/2004 (Piano paesaggistico Regionale) - Art. 33 L. n. 47/1985 - D. L.vo n. 380/2001. Non sono suscettibili di sanatoria, ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 269/2003, le nuove costruzioni realizzate, in assenza del titolo abilitativo edilizio, in area assoggettata a vincolo imposto a tutela degli interessi paesistici (ipotesi esclusa dal condono dal comma 26, lett. a). Pertanto, l'art. 32, comma 26 - lett. a), della legge n. 326/2003 ammette, la possibilità di ottenere la sanatoria soltanto per gli interventi edilizi di minore rilevanza [corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai punti nn. 4, 5 e 6 dell'Allegato I alla stessa legge (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria)], previo parere favorevole da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo. Tenuto conto, della formulazione del successivo comma 27, lett. d), il condono deve ritenersi applicabile anche alle nuove costruzioni abusive, qualora esse siano state ultimate (secondo la nozione fornita dall'art. 31, 2° comma, della legge n. 47/1985) prima dell'imposizione del vincolo paesaggistico e siano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. Anche l'art. 33 della legge n. 47/1985 (le cui previsioni sono fatte salve dal comma 27, lett. d, dell'art. 32 della legge n. 326/2003), del resto, riconnette la impossibilità di sanatoria, per contrasto con i vincoli specifici di inedificabilità assoluta ivi elencati, ai soli casi in cui detti vincoli "siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse": le opere contrastanti con quei vincoli, dunque, debbono essere state realizzate dopo la loro imposizione per essere insuscettibili di condono. Nella presente fattispecie, al momento della ultimazione del manufatto abusivo, la zona in cui esso a stato edificato non era assoggettata a vincolo paesaggistico e solo successivamente è stata sottoposta a tutela sulla base del Piano paesaggistico approvato con la legge regionale n. 8/2004. Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. PM in proc. Contini. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 23/02/2010 (Cc. 17/11/2009), Sentenza n. 7109

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Abusi edilizi in zona vincolata - Opere realizzate senza autorizzazione paesaggistica - Condono edilizio - Estinzione dei reati per oblazione e prescrizione - Legge n. 47/1985 - Art. 1 sexies L. n. 431/1985. Nel caso d'intervento della concessione tramite condono edilizio, corrisposione dell'intera somma dovuta a titolo di oblazione (si veda, al riguardo, l'interpretazione autentica della Legge n. 47 del 1985, articolo 38 contenuta nella Legge 30 aprile 1999, n. 136, articolo 24) e scadenza del termine massimo di prescrizione i reati contestati ex Legge n. 47 del 1985 sono da considerarsi estinti. (Annulla sentenza n. 2536/1993 CORTE APPELLO di TORINO, del 17/05/1994) Pres. LUPO - Rel. FIALE - Ric. C.G. ed altri. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 23/02/2010, Sentenza n.7093

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - DIRITTO DELL’ENERGIA - Impianti eolici - Conflitto tra l’interesse ambientale e l’interesse paesaggistico - Valutazione di merito - Competenza - Amministrazione regionale. Il potenziale conflitto tra interesse ambientale, comprensivo di quello alla riduzione dell’inquinamento, a sua volta perseguibile attraverso lo sviluppo di impianti che producono energia da fonti rinnovabili, e interesse paesaggistico, potenzialmente leso dalla realizzazione di tali impianti, ove essi abbiano rilevante impatto visivo, è valutazione che, implicando inevitabili scelte di merito amministrativo, compete all’amministrazione regionale, preposta sia al rilascio del nulla osta paesaggistico, sia al rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione degli impianti eolici. L’amministrazione statale, in sede di controllo del nulla osta paesaggistico, non ha alcune potere di sindacato di merito, dovendosi limitare a verificare la legittimità o meno del nulla osta paesaggistico (Cons. St., ad. plen., n. 9/2001). Pres. Ruoppolo, Est. De Nictolis -V. s.p.a. (avv. Torrelli) c. Ministero per i beni e le attività culturali (Avv. Stato) e altri (n.c.) - (Conferma Tar Abruzzo, n. 79/2008) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 22 febbraio 2010, n. 1013

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Vincolo paesaggistico - Autorizzazione paesaggistica - Potere ministeriale - Sindacato di legittimità. Il Ministero - e per esso la Soprintendenza -, chiamato a pronunciarsi su una autorizzazione paesaggistica, può svolgere l’ampio sindacato di legittimità consentito dall’ordinamento sugli atti amministrativi, corrispondente a quello che potrebbe esercitare il giudice amministrativo nel caso in cui fosse impugnata l’autorizzazione paesaggistica non annullata in sede amministrativa, e tuttavia con la possibilità di sollevare d’ufficio qualsivoglia questione di legittimità: di conseguenza l’annullamento della autorizzazione paesaggistica deve ritenersi correttamente disposto quante volte l’autorizzazione stessa non contenga alcuna motivazione in ordine alla compatibilità dell’intervento con il vincolo ambientale o non effettui neppure per relazione un rinvio ad atti istruttori espletati nel corso del procedimento ( cfr. C.d.S. sez. VI n. 3991/2006 e, negli stessi termini, C.d.S. VI n. 6420/2009). Pres. Urbano, Est. Ravasio - M.P. (avv. Balducci) c. Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Per il Paesaggio per la Puglia Provincie di Lecce, Brindisi e Taranto e altro (Avv. Stato) e altro (n.c.). TAR PUGLIA, Bari, Sez. II - 22 febbraio 2010, n. 618

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Vincolo paesaggistico - Parere dell’autorità preposta alla tutela. Valutazione della compatibilità dell’intervento edilizio con il vincolo - Distinte funzioni e diversi contesti normativi - Estraneità. Il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, espressione di discrezionalità tecnica, deve inerire alla valutazione della compatibilità o meno di un dato intervento edilizio con le esigenze di tutela paesistica sottese all’imposizione del vincolo stesso ed indicare quindi, sia pure in forma sintetica, i motivi per i quali la costruzione, per le sue caratteristiche architettoniche ed estetiche, viene giudicata pregiudizievole dell’integrità del contesto ambientale in cui si inserisce, rimanendo così esclusa ogni valutazione di altri aspetti riferibili a distinte funzioni e diversi contesti normativi. Pres. Corsaro, Est. Scudeller - N.A. (avv. Bellavia) c. Comune di Latina (avv. Manchisi) e Ministero Beni Culturali ed Ambientali (Avv. Stato). TAR LAZIO, Latina, Sez. I - 15 febbraio 2010, n. 87

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Termini di 90 e 180 gg. previsti dall’art. 167, c. 5 d.lgs. n. 42/2004 - Mero decorso - Consumazione del potere da parte delle amministrazioni competenti - Inconfigurabilità - Formazione del silenzio assenso - Esclusione - Art. 20 L. n. 241/1990. Il mero decorso dei termini perentori di 90 e 180 giorni, stabiliti dall’art. 167, comma 5, D.Lg.vo n. 42/2004 rispettivamente per l’emanazione del parere vincolante da parte del-la Soprintendenza e del provvedimento finale da parte dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo, non consuma il potere di tali Autorità amministrative, tenuto conto che la norma in commento non fa conseguire da tale inerzia la formazione di un silenzio assenso e che comunque ai sensi dell’art. 20 L. n. 241/1990 (nel testo novellato dall’art. 3, comma 6 ter, D.L. n. 35/2005 conv. nella L. n. 80/2005) il silenzio assenso non può formarsi con riferimento ai provvedimenti amministrativi riguardanti il patrimonio paesaggistico e l’ambiente. Pres. Camozzi, Est. Mastrantuono - T. s.p.a. (avv. Zucchi) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR BASILICATA, Sez. I - 13 febbraio 2010, n. 53

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Installazione di un traliccio per un impianto di telefonia mobile - Creazione di superfici utili - Autorizzazione paesaggistica in sanatoria - Esclusione - Art. 167, c. 4 d.lgs. n. 42/2004.
Ai sensi dell’art. 167, comma 4, lett. a), D.Lg.vo n. 42/2004 l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria non può essere rilasciata (e ciò a prescindere dalla durata del tempo intercorso), nel caso in cui l’intervento realizzato abbia determinato la creazione di superficie utile: tale fattispecie ricorre anche nel caso dell’installazione di un traliccio per un impianto di telefonia mobile, in quanto tale impianto poggia su una base di cemento e perciò occupa in modo stabile e permanente una superficie utile. Pres. Camozzi, Est. Mastrantuono - T. s.p.a. (avv. Zucchi) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato) e altri (n.c.) - TAR BASILICATA, Sez. I - 13 febbraio 2010, n. 53

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Aree soggette a vincolo paesaggistico - Autorizzazione paesaggistica - Mancanza - Riduzione in pristino - Artt. 149 e 167 d.lgs. n. 42/2004. Nelle zone soggette a vincoli paesaggistici di cui alla parte terza, titolo primo, del D.Lgs. n.42/2004 ogni intervento non rientrante tra quelli di cui all’art.149 del medesimo decreto legislativo deve essere preceduto da specifica autorizzazione paesaggistica ed, in assenza di quest’ultima, le opere senza titolo debbono essere ridotte in pristino ai sensi dell’art.167 dello stesso decreto legislativo. Pres. Perrelli, Est. D’Alessandri - R.A. (avv. Mazzotta) c. Comune di Tornimparte (avv. Colagrande) - TAR ABRUZZO, L’Aquila, Sez. I - 11 febbraio 2010, n. 75

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Nulla osta ambientale - Limite quinquennale di validità.
La validità del nulla osta ambientale, rilasciato per l'esecuzione di lavori edilizi nelle zone sottoposte a vincolo paesistico, viene meno, automaticamente, al decorso del quinquennio (T.A.R. Campania Salerno, n. 422 del 10 luglio 1997, vedi anche T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 7 maggio 2007 , n. 4788, secondo cui “il nulla osta rilasciato per gli interventi edilizi in zone sottoposte al vincolo paesaggistico è assoggettato al limite temporale di validità di anni cinque, ai sensi dell'art. 16, r.d. 3 giugno 1940 n. 1357, fatto poi salvo dall'art. 161, d.lg. 29 ottobre 1999 n. 490”) Pres. Perrelli, Est. D’Alessandri - R.A. (avv. Mazzotta) c. Comune di Tornimparte (avv. Colagrande) - AR ABRUZZO, L’Aquila, Sez. I - 11 febbraio 2010, n. 75

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Autorizzazione paesaggistica - Permesso di costruire - Rapporto di assoluta autonomia - Conseguenze.
L’autorizzazione paesaggistica si presenta in termini di assoluta autonomia dal permesso di costruire (cfr. C.S., n. 3242/2001, secondo cui “l'autonomia strutturale dei due procedimenti, non consente di considerare la procedura per il rilascio del nulla osta quale presupposto necessario del procedimento per il rilascio della concessione edilizia, neppure nell'ipotesi di opere da realizzarsi su aree vincolate come bellezze di insieme). Corollario della autonomia dei due diversi procedimenti, finalizzati alla tutela di due distinti interessi, è che i due titoli (concessione edilizia e nulla osta paesaggistico) hanno contenuti differenti (seppure ambedue relazionati al territorio), che il rilascio dell'uno non comporta il rilascio dell'altro titolo, e che, viceversa, la preclusione al rilascio di un titolo non è ostativa al rilascio dell'altro. Ulteriore corollario è quello che l'inizio dei lavori in zona paesaggisticamente vincolata richiede il rilascio di ambedue i titoli (C.S., sez.V, 11.3.1995, n. 376; 20.11.1989, n. 738; 1.2.1990,n. 61; 15.3.1991, n. 262; 18.2.1992, n. 128). Pres. Perrelli, Est. D’Alessandri - R.A. (avv. Mazzotta) c. Comune di Tornimparte (avv. Colagrande) - AR ABRUZZO, L’Aquila, Sez. I - 11 febbraio 2010, n. 75

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Autorizzazione paesaggistica - Termine quinquennale di efficacia - Ratio - Autorizzazione paesaggistica rilasciata in sanatoria - Opere ultimate - Inapplicablità del termine quinquennale - Art. 146 d.lgs. n. 42/2004. L’art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004, comma 4, nella versione risultante dalla modifiche apportate dal legislatore nel 2008, ha espressamente previsto il termine quinquennale di efficacia dell’autorizzazione paesaggistica. Tale previsione ha la sua ratio nella necessità di consentire all’amministrazione di compiere, alla scadenza dei cinque anni, nuovi accertamenti e valutazioni al fine di stabilire se l’opera risulti incompatibile con gli interessi pubblici in tema di bellezze naturali che si intendono salvaguardare. La previsione è destinata ad operare, quindi, in relazione alla generalità delle ipotesi nelle quali l’autorizzazione precede l’esecuzione dei lavori. Nei casi in cui, invece, l’autorizzazione paesaggistica è stata rilasciata in sanatoria e, dunque, in relazione ad opere già eseguite è di evidenza immediata la inapplicabilità del termine quinquennale di efficacia, posto che la valutazione di compatibilità concerne opere ormai ultimate, sicché la rilevanza delle stesse, sotto il profilo paesaggistico, può ritenersi senz’altro superata con la valutazione positiva dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo. Pres. Di Nunzio, Est. Bruno - C.A.I. Treviso (avv.ti Borella, Perona e Stivanello Gussoni) c. Comune di Cortina D'Ampezzo (avv.ti Conte e Ghezzo) e altro (n.c.). TAR VENETO, Sez. II - 11 febbraio 2010, n. 452

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Compatibilità paesaggistica - Approvazione del piano attuativo - Singoli Interventi edilizi - Valutazione di compatibilità - Concrete modalità esecutive - Grado di dettaglio. Allorché sia stato già espresso in sede di approvazione del piano attuativo un giudizio favorevole sulla compatibilità paesaggistica, la valutazione di compatibilità paesaggistica richiesta ai fini del rilascio dell’autorizzazione dei singoli interventi edilizi rientranti nell’ambito del piano già approvato è limitata al modo di essere ed alle concrete modalità esecutive del manufatto da realizzare (in termini, Cons. Stato, 1 ottobre 2008, n. 4726). Detto altrimenti, tanto più puntuale e dettagliato è il giudizio di compatibilità paesaggistica reso in sede di approvazione del piano tanto più ridotti saranno i margini di ulteriore valutazione che è consentito svolgere con riguardo ai singoli interventi rientranti nel piano stesso; viceversa, a fronte di una valutazione meno dettagliata, se non generica, resa a monte, si impone un più incisivo apprezzamento di coerenza paesaggistica a valle, volto a verificare, dandone adeguatamente conto in sede motivazionale, se con le ragioni di tutela sottese all’apposizione del vincolo siano coerenti quelle modalità realizzative dei singoli interventi edilizi non dettagliatamente prese in considerazione nel giudizio sul piano. Pres. Barbagallo, Est. Garofoli - Ministero per i Beni e le Attività Culturali e altro (Avv. Stato) c. N. s.r.l. (avv.ti Corda, Manzi e Rossi), Comune di Cagliari (avv. Curreli) e altri (n.c.) - (Riforma T.A.R. SARDEGNA, n. 542/2009). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 5 febbraio 2010, n. 538

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Vincolo paesaggistico - Abusi perpetrati in zona vincolata - Repressione - Competenza alternativa tra Comune e autorità preposta alla tutela del vincolo - Art. 27 d.P.R. n. 380/2001. Nel sistema delineato dall'art. 27 del DPR 380/2001, come già sotto il vigore dell’art. 4 della L. n. 47/1985, il legislatore ha previsto una competenza alternativa tra il Comune e l'Autorità preposta al vincolo paesaggistico in materia di repressione degli abusi perpetrati in zona vincolata, dandosi al contempo carico di evitare la sovrapposizione del concreto esercizio del potere demandato alle due Amministrazioni competenti mediante la prescrizione della previa comunicazione all'Autorità che deve salvaguardare il vincolo, la quale può eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa. Pertanto per gli immobili dichiarati di interesse particolarmente importante la sanzione demolitoria ben può essere irrogata dal Comune, che deve limitarsi a dare avviso alla Soprintendenza, fermo restando che la Soprintendenza dovrà procedere alla fase esecutiva della demolizione - senza che con ciò sia esclusa la competenza provvedimentale del Comune - ai sensi dell’ultima parte dell’art. 27 comma 2, come aggiunta dall'articolo 32, commi 44, 45 e 46, legge n. 326 del 2003. Pres. Nappi, Est. D’Alessandri - P.P. e altro (avv. Marone) c. Comune di Napoli (avv. Municipale) e Regione Campania (avv. Gaudino). TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. IV - 4 febbraio 2010, n. 567

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Art. 164 d.lgs. n. 490/99 - Concreta rilevazione del danno arrecato al bene paesaggistico. La norma del comma I^ dell’art.164 D.L.vo n.490/99 va letta in maniera non formalistica, collegando cioè la sanzionabilità del comportamento del trasgressore alla concreta rilevazione di un danno effettivo arrecato al bene paesaggistico ed ambientale (nella specie, la Soprintendenza aveva irrogato l’indennità cd. risarcitoria pur dopo l’affermazione della compatibilità delle opere con il paesaggio). Pres. Zingales, Est. Schillaci - F.G. (avv. Fresta) c. Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali Catania (Avv. Stato). TAR SICILIA, Catania, Sez. I - 28 gennaio 2010, n. 138

 

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Porti - Progetti preliminari Conferenza di servizi - DPR 509/97 - L.r. Sicilia n. 4/03 - Compatibilità con gli interessi di cui al c. 7 - Valorizzazione turistico-economica - Tutela del paesaggio e dell’ambiente - Sicurezza della navigazione. La conferenza di servizi, a norma dell’art. 5 comma 5 del DPR n. 509/97, recepito in Sicilia con l. r. n. 4/03 può disporre adeguamenti dei progetti preliminari a motivate prescrizione al fine di consentirne la compatibilità con gli interessi pubblici in gioco individuati, nel successivo comma 7, nella valorizzazione turistico ed economica della regione, nella tutela del paesaggio e dell’ambiente e nella sicurezza della navigazione, parametri questi che, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo, sono presi a fondamento della decisione della conferenza di scegliere l’istanza da ammettere alle successive fasi della procedura. Pres. Ferlisi, Est. Guzzardi - A. s.p.a. (avv. Lo Duca) c. Autorita' Portuale di Catania (Avv. Stato) e Provincia Regionale di Catania (avv. Salemi). TAR SICILIA, Catania, Sez. III - 26 gennaio 2010, n. 98

 

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Immobile abusivo - Dissequestro, restituzione e demolizione d’ufficio - Reati di cui agli artt. 44, lett. c), D.P.R. n. 380/2001 e 163 D.Lgs. n. 490/1999. In tema di reati urbanistici, il giudice che dispone il dissequestro di un immobile abusivo, dopo che il responsabile dell’abuso non ha ottemperato net termine di legge all'ingiunzione comunale di demolire, e quindi dopo che si è verificato l'effetto ablativo a favore dell'ente comunale, deve disporre la restituzione dell'immobile allo stesso ente comunale e non al privato responsabile, che per avventura sia ancora in possesso del bene. Per individuate l'avente diritto alla restituzione, infatti, non è sufficiente il favor possessionis, occorrendo invece la prova positiva dello ius possidendi, che non compete più al privato inottemperante. Pres. Lupo, Est. Fiale, Ric. Calise. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 22/01/2010 (Cc. 17/11/2009), Sentenza n. 2912

 

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Strutture turistico ricettive - Installazione di mezzi mobili in assenza di permesso di costruire - Attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici - Esclusione - Presupposti - Disciplina applicabile - Art. 3, c. 9, L. n. 99/2009 - Art. 44, lett.c); 181 d. lgs. n. 42/2004. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della legge n. 99/2009, non costituiscono in alcun caso attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici, anche in assenza di permesso di costruire, le installazioni e i rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento, anche se collocati in modo permanentemente, per l'esercizio dell'attività e dell'offerta di servizi turistici, entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive regolarmente autorizzate, purché ottemperino alle specifiche condizioni strutturali e di mobilità stabilite dagli ordinamenti regionali. (annulla l'ordinanza del 25.06.2009 con rinvio al Tribunale di Fermo) Pres. Petti Est.Teresi Ric.Ciarpella. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 14/01/2010 (Cc. 15/12/2009), Sentenza n. 1610

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Imposizione del vincolo indiretto - Discrezionalità tecnica dell’Amministrazione - Assenza di contenuto prescrittivo tipico - Estensione - Inedificabilità assoluta - Immobili non contigui - Apprezzamento dell’amministrazione. L’imposizione del “vincolo indiretto” disciplinato dall’art. 45 del d.lgs. n. 42 del 2004, costituisce espressione della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, sindacabile in sede giurisdizionale quando l’istruttoria si riveli insufficiente o errata o la motivazione risulti inadeguata o presenti manifeste incongruenze o illogicità anche per l’insussistenza di un’obiettiva proporzionalità tra l’estensione del vincolo e le effettive esigenze di protezione del bene di interesse storico-artistico, e si basa sull’esigenza che lo stesso sia valorizzato nella sua complessiva prospettiva e cornice ambientale, onde possono essere interessate dai relativi divieti e limitazioni anche immobili non adiacenti a quello tutelato purché allo stesso accomunati dall’appartenenza ad un unitario e inscindibile contesto territoriale. Il “vincolo indiretto”, inoltre, non ha contenuto prescrittivo tipico, per essere rimessa all’autonomo apprezzamento dell’Amministrazione la determinazione delle disposizioni utili all’ottimale protezione del bene - fino alla inedificabilità assoluta -, se e nei limiti in cui tanto è richiesto dall’obiettivo di scongiurare un vulnus ai valori oggetto di salvaguardia (integrità dei beni protetti, difesa della prospettiva e della luce degli stessi, cura delle relative condizioni di ambiente e decoro), in un ambito territoriale che si estende fino a ricomprendere ogni immobile, anche non contiguo, la cui manomissione si valuta idonea ad alterare il complesso delle condizioni e caratteristiche fisiche e culturali che connotano lo spazio circostante. Pres. Papiano, Est. Caso - L.M. C. (avv.ti Sgroi e Malvisi) c. Ministero per i Beni e le Atitivtà Culturali e altri (Avv. Stato) e altro (n.c.). TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 14 gennaio 2010, n. 20

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Art. 60 d.lgs. n. 42/2004 - Diritto di prelazione - Natura del potere esercitato - Presupposto del procedimento - Negozio o atto a titolo oneroso - Condicio juris sospensiva. Il procedimento disciplinato dall’art. 60 d.lgs. 42/2004 - a mente del quale “Il Ministero ha facoltà di acquistare i beni culturali alienati a titolo oneroso al medesimo prezzo stabilito nell’atto di alienazione” - al di là della denominazione legislativa di “diritto di prelazione”, integra l’esercizio di un potere ablatorio di natura reale che realizza un trasferimento coattivo di beni culturali (cfr. Cons. St., VI, n. 267/2009). Presupposto del procedimento è il negozio o l’atto a titolo oneroso che produrrebbe l’effetto di trasferimento, in uno con la dichiarazione di alienare del proprietario del bene culturale, con la precisazione che gli effetti del negozio o dell’atto oneroso debbono considerarsi sottoposti ad una condicio juris sospensiva, destinata ad avverarsi solamente se nei due mesi successivi alla denuncia l’amministrazione non emana il provvedimento e non esercita il cd. diritto di prelazione (v. ora l’art. 61 co. 4 d.lgs. 42/2004). Pres. Piacentini, Est. Simonetti - F. s.p.a. (avv. Cavallone) c .Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Stato). TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. I - 11 gennaio 2010, n.7

 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Interventi di manutenzione straordinaria, consolidamento statico e restauro conservativo - Autorizzazione paesaggistica - Necessità - Esclusione - Art. 149 d.lgs. n. 42/2004. Ai sensi dell’art. 149 del d.lgs. n. 42/2004, anche gli interventi di manutenzione straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo non richiedono il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. Pres. f.f. Franco, Est. Morgantini - E.J.P.B. (avv. Curato) c. Comune di Venezia (avv.ti Ballarin, Iannotta, Morino, Ongaro e Venezian). TAR VENETO, Sez. II - 8 gennaio 2010, n. 35

 

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